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	<title>n. 8 - 2026 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>n. 8 - 2026 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sull’applicabilità dei termini del procedimento di autorizzazione paesaggistica ai moduli procedimentali Suape.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 08:00:20 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullapplicabilita-dei-termini-del-procedimento-di-autorizzazione-paesaggistica-ai-moduli-procedimentali-suape/">Sull’applicabilità dei termini del procedimento di autorizzazione paesaggistica ai moduli procedimentali Suape.</a></p>
<p>Ambiente – Autorizzazione paesaggistica – Termini del procedimento – Moduli procedimentali Suape – Operatività. I termini del procedimento di autorizzazione paesaggistica previsti ex art. 146 del d.lgs n. 42 del 2004 operano anche all’interno dei moduli procedimentali Suape di cui agli artt. 14 e segg. della legge n. 241/1990. Per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullapplicabilita-dei-termini-del-procedimento-di-autorizzazione-paesaggistica-ai-moduli-procedimentali-suape/">Sull’applicabilità dei termini del procedimento di autorizzazione paesaggistica ai moduli procedimentali Suape.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullapplicabilita-dei-termini-del-procedimento-di-autorizzazione-paesaggistica-ai-moduli-procedimentali-suape/">Sull’applicabilità dei termini del procedimento di autorizzazione paesaggistica ai moduli procedimentali Suape.</a></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Ambiente – Autorizzazione paesaggistica – Termini del procedimento – Moduli procedimentali Suape – Operatività.</p>
<hr />
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">I termini del procedimento di autorizzazione paesaggistica previsti <em>ex</em> art. 146 del d.lgs n. 42 del 2004 operano anche all’interno dei moduli procedimentali Suape di cui agli artt. 14 e segg. della legge n. 241/1990. Per i procedimenti che includono l’acquisizione dell&#8217;autorizzazione paesaggistica, i termini di cui ai commi 4, lettera b), e 9 (30 giorni) sono aumentati di quanto necessario ad assicurare il rispetto dei tempi istruttori attribuiti ad ogni pubblica amministrazione dall&#8217;articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, decorrenti dalla data di trasmissione della documentazione di cui al comma 2. Dunque, la scansione temporale prevista dall’articolo 146 del d.lgs n. 42 del 2004 si applica, pertanto, anche ai procedimenti S.u.a.p.e.</p>
<hr />
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Pres. (f.f.) Martino – Est. Rotondo</p>
<hr />
<p style="font-weight: 400; text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9239 del 2025, proposto dal sig. Marco Antonio Antognoli, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Matteo Atzeni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">l’Unione dei Comuni del Sarrabus, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore,</em> non costituita in giudizio;<br />
il Ministero della cultura &#8211; Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio Città Metropolitana di Cagliari e Province di Or, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso ex lege dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 00480/2025, resa tra le parti.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della cultura, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio Città Metropolitana di Cagliari e Province di Or;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 giugno 2026 il consigliere Giuseppe Rotondo;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Viste le conclusioni delle parti come da verbale;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;">Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento dei seguenti atti:</li>
<li style="font-weight: 400;">a) provvedimento unico, adottato dal del Suap Associato Unione dei Comuni del Sarrabus, n. 156 del 19 giugno 2024;</li>
<li style="font-weight: 400;">b) parere del Ministero della cultura &#8211; Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna, prot. n. 8769-P del 20 maggio 2024.</li>
<li style="font-weight: 400;">Questi gli aspetti essenziali della vicenda.</li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In data 29 dicembre 2023, il sig. Marco Antonio Antognoli presentava, tramite lo sportello SUAPE dell’Unione dei Comuni del Sarrabus, una DUA avente a oggetto l’inserimento di una pertinenza nella propria abitazione sita in Villasimius, località Campu Longu (all’interno della lottizzazione “Sella-Cerruti”), al fine di realizzare: un piccolo portico sul fronte del fabbricato, ampliando quello già esistente, mediante una nuova porzione, come già quella originaria, completamente aperta su tre lati; una piscina di modeste dimensioni.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">La zona di interesse è sottoposta a vincolo paesaggistico.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Con nota prot. n. 385 del 18 gennaio 2024, il SUAPE indiceva la conferenza di servizi in modalità asincrona per la ricezione dei pareri degli enti coinvolti nel procedimento, da rendere entro il 14 marzo 2024; la mancata comunicazione del parere entro quel termine, precisava la nota, sarebbe equivalsa a un assenso senza condizioni alla pratica del ricorrente.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Il Servizio tutela del paesaggio Regionale, con nota prot. n. 9832 del 22 febbraio 2024, sollevava perplessità riguardo al posizionamento della piscina, inoltre proponeva che il portico venisse ridotto di dimensioni.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Il sig. Antognoli, con nota del 28 marzo 2024, riscontrava le indicazioni della Regione e rappresentava: &#8211; lo spostamento della piscina nella zona retrostante il fabbricato; &#8211; la riduzione delle dimensioni del portico, portate a soli 12.96 mq.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Con nota prot. n. 5637 del 16 aprile 2024, il Comune di Villasimius rilasciava parere positivo, sotto il profilo tecnico-urbanistico, all’intervento.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Con nota prot. n. 21318 del 19 aprile 2024, il Servizio tutela del paesaggio regionale rendeva parere: &#8211; favorevole rispetto all’ampliamento del portico; &#8211; non favorevole rispetto alla realizzazione della piscina.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Il ricorrente rinunciava alla realizzazione della piscina e rielaborava la proposta.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Con nota prot. n. 23961 del 7 maggio 2024, il Servizio tutela del paesaggio regionale rendeva parere favorevole alla realizzazione del portico (relazione tecnica illustrativa predisposta dall’ufficio ai sensi dell’articolo 146, comma 7, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio &#8211; D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004. La relazione tecnica illustrativa allegata esplicita il parere favorevole di questo Servizio sull’intervento in argomento … l’intervento si integri in maniera equilibrata con l’edificio esistente senza alterare in maniera significativa le visuali pubbliche e lo stato dei luoghi … conformità dell’intervento proposto con la normativa paesaggistica regionale … conformità dell’intervento proposto con la normativa paesaggistica nazionale (artt. 138-141 e/o art. 142 del d.lgs. 42/2004)”.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">In data 16 maggio 2024 si teneva la conferenza di servizi sincrona alla quale non prendeva parte nessuna delle amministrazioni convocate.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Il SUAPE prendeva atto dei pareri favorevoli espressi dal Comune e dal Servizio tutela del paesaggio regionale, e dell’assenso tacito di tutte le altre amministrazioni (ivi compresa la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">La Soprintendenza, in data 20 maggio 2024, faceva pervenire il proprio parere negativo in questi termini: “<em>Considerato che le opere previste, consistenti nella ristrutturazione con ampliamento della veranda e manutenzione straordinaria dell’unità immobiliare situata nella zona F del PdF vigente non adeguato al PPR, Loc. Campulongu in Comune di Villasimius, come di seguito meglio descritta: le opere da eseguirsi sono quelle relative alla realizzazione di una veranda fronte fabbricato; la veranda in ampliamento, verrà realizzata con pilastri in muratura, e solaio in latero-cemento, con le stesse caratteristiche architettoniche del fabbricato esistente; l’ingombro della veranda, compresa la terrazza in ampliamento interesserà una superficie complessiva di mq 12,96. &#8211; Non è conforme all’art.12 comma 1, a), delle NTA del PPR che prevede “gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di ristrutturazione e restauro che non alterino lo stato dei luoghi, il profilo esteriore, la volumetria degli edifici, la destinazione d’uso ed il numero delle unità immobiliari; è consentita la realizzazione di eventuali volumi tecnici di modesta entità, strettamente funzionali alle opere e comunque tali da non alterare lo stato dei luoghi; &#8211; Tra le suddette opere si ritiene non rientri la veranda in oggetto che comporta alterazione</em> <em>di sagoma e profilo esteriore dell’edificio; Inoltre, l’intervento non è ammissibile anche ai sensi del sopra menzionato art.12 al comma 2) in cui si prevede che: ”In ogni caso sono inedificabili in quanto sottoposti a vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico morfologici e dei rispettivi insiemi i terreni costieri compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia anche se elevati sul mare e per le isole minori nei 150 metri, con esclusione di quelli ricadenti nelle zone omogenee C, D e G contermini ai comuni o alle frazioni, e di quelli previsti al comma 2, punto 3, dell’art. 20. La realizzazione degli interventi nelle suddette aree è subordinata all’intesa di cui all’art.11”. Si precisa inoltre che le NTA del PPR e all’art.15 c.2 a) prevedono testualmente che: “Per i Comuni non dotati di PUC approvato nelle restanti zone C, D</em>, <em>F, e G: a) nella fascia di 2000 metri dalla linea di battigia marina, anche per i terreni elevati sul mare, e nella fascia entro i 500 metri dalla linea di battigia marina, anche per i terreni elevati sul mare e per le isole minori possono essere realizzati gli interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi approvati e con convenzione efficace alla data di pubblicazione della delibera della Giunta regionale n. 33/1 del 10 agosto 2004. Per le zone F devono altresì essere rispettati i parametri di cui all’articolo 6 della legge regionale 8/2004. Alla stessa data devono risultare legittimamente avviate le opere di urbanizzazione, nel senso che sia stato realizzato il reticolo stradale e si sia determinato un mutamento consistente ed irreversibile dello stato dei luoghi</em>”; L’intervento, pertanto, “<em>Non è compatibile con le esigenze di tutela del sito, perché in contrasto con il quadro normativo vigente a tutela del contesto paesaggistico in oggetto</em>”, in quanto “<em>determina alterazione del profilo esteriore dell’edificio e alterazione dello stato dei luoghi con ulteriori opere di scavo e opere murarie che contribuiscono a saturare e modificare il contesto vincolato nel senso di un incremento dei caratteri insediativi ed edilizi con la sottrazione di ulteriore suolo permeabile, a favore di una sempre più consistente sottrazione dei caratteri naturali e ambientali, alterando il quadro dei valori panoramici del contesto posti a fondamento del decreto di riconoscimento del notevole interesse pubblico dell’area</em>”.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Il Suap convocava, quindi, una nuova conferenza di servizi sincrona per il 6 giugno 2024. La conferenza, visto il parere della Soprintendenza, dava esito negativo all’accoglimento dell’istanza.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Faceva, quindi, seguito il provvedimento unico SUAPE n. 156 del 19 giugno 2024, di non autorizzazione all’intervento.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li style="font-weight: 400;">Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Sardegna (nrg 719/2024), il sig. Antognoli impugnava i provvedimenti negativi. Il ricorso veniva affidato ai seguenti motivi.</li>
<li style="font-weight: 400;">I) Violazione dell’art. 37 della Legge Regionale n. 24 del 20 ottobre 2016. Violazione dell’art. 14-ter della legge n. 241 del 7 agosto 1990. Violazione dell’art. 11.3.3 delle Direttive SUAPE 2019 di cui alla Delibera della Giunta regionale della Sardegna n. 49/19 del 5 dicembre 2019:</li>
<li style="font-weight: 400;">a) ai sensi dell’art. 37, comma 10, della l.r. n. 24/2016, nei procedimenti SUAPE che si svolgano tramite conferenza di servizi sincrona si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui partecipante non abbia partecipato alla seduta. Nel caso di specie, nessuna delle amministrazioni convocate ha preso parte alla conferenza di servizi sincrona del 16 maggio 2024 (avevano precedentemente espresso parere favorevole il Comune in data 16 aprile 2024 e il Servizio tutela del paesaggio regionale in data 7 maggio 2024). Il SUAPE avrebbe dovuto, pertanto, chiudere il procedimento assentendo l’intervento, anziché convocare una nuova conferenza di servizi.</li>
<li style="font-weight: 400;">II) Violazione ed errata applicazione degli art. 12, 15 e 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale. Violazione dell’art. 143 del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01 2004. Difetto di motivazione e di istruttoria. Errore di fatto:</li>
<li style="font-weight: 400;">a) l’articolo 12, comma 1, b), delle n.t.a. del P.P.R. ammette esplicitamente la possibilità di realizzare l’opera di cui è causa (avendo essa natura pertinenziale) laddove ammette l’esecuzione degli “<em>interventi di cui alle lettere b), c), d) e), f), g), h), I), m), n) e p)1 dell&#8217;art. 13 della L.R. 11 ottobre 1985, n. 23, integrato dall&#8217;art. 1 della L.R. n. 5 del 2003</em>”, vale a dire, per quanto di interesse nella presente causa, “<em>e) le opere costituenti pertinenza ai sensi dell&#8217;articolo 817 del Codice Civile</em>”;</li>
<li style="font-weight: 400;">b) il comma 2 dell’art. 12 delle n.t.a. del P.P.R., sulla scorta del quale la Soprintendenza ha contestato la non ammissibilità dell’intervento, è stato annullato con la sentenza del Ta.r. per la Sardegna n. 2241 del 13 dicembre 2007, che, avendo avuto a oggetto un atto regolamentare, ha efficacia <em>erga omnes</em>;</li>
<li style="font-weight: 400;">c) il fatto che l’immobile oggetto di intervento ricada entro la fascia dei 300 mt dalla battigia non è ostativo all’opera poiché l’art. 10 bis, comma 2 , lett. i) della l.r. n. 45/1989 ammette “<em>gli interventi relativi alla realizzazione delle pertinenze di cui all&#8217;articolo 817 del Codice civile</em>”;</li>
<li style="font-weight: 400;">d) i limiti di cui all’art. 15, comma 2, delle n.t.a. del P.P.R. non sono applicabili alla fattispecie di cui è causa posto che si tratta di opera che, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b), delle nta del PPR, è ammessa in tutti i casi negli ambiti costieri, quindi, senza limitazioni, anche nel caso di zona F in Comune privo di PUC adeguato al PPR.;</li>
<li style="font-weight: 400;">e) l’affermazione per cui l’opera comporterebbe una “<em>sempre più consistente sottrazione dei caratteri naturali e ambientali</em>…” va oltre la discrezionalità della quale dispone l’Amministrazione nelle proprie valutazioni in ambito paesaggistico giacché, a fronte di un contesto già urbanizzato, un minimo ampliamento (per 12,96 mq) di un porticato già esistente ha oggettivamente un impatto inesistente sul contesto;</li>
<li style="font-weight: 400;">f) l’immobile e il lotto di cui è causa ricadono in area individuata dal PPR come “<em>insediamenti turistici</em>”, non quindi in “<em>campi dunari e sistemi di spiaggia</em>”, né “<em>oasi permanente di protezione faunistica &#8211; oasi fascia litoranea orientale</em>”, come erroneamente riportato nella motivazione del provvedimento.</li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">3.1 Si costituiva, per resistere, il Ministero della cultura.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">3.2. Con sentenza n. 480 del 28 maggio 2025, il T.a.r. per la Sardegna respingeva il ricorso e compensava le spese.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Il Giudice di primo grado:</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; escludeva la formazione del silenzio-assenso di cui all’art. 37, co. 10, della l.r. n. 24 del 2016;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; qualificava il provvedimento come “strutturalmente plurimotivato”;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; riteneva dirimente il rilievo della incompatibilità del progetto rispetto al disposto di cui all’art. 12, co. 1, lett. a), delle n.t.a. del PPR che, individuando gli interventi ammissibili negli ambiti di paesaggio, esclude comunque, tra gli altri, quelli suscettibili di alterare lo stato dei luoghi nonché il profilo esteriore dell’immobile.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li style="font-weight: 400;">Ha appellato il sig. Marco Antonio Antognoli, che censura la sentenza per i seguenti motivi.</li>
<li style="font-weight: 400;">I) Error in iudicando per violazione ed errata applicazione degli art. 12, 15 e 17 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, violazione dell’art. 143 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, difetto di motivazione e di istruttoria, errore di fatto:</li>
<li style="font-weight: 400;">a) la sentenza sarebbe errata laddove non ha considerato che, al caso di specie, si applica (diversamente da quanto ritenuto dall’Amministrazione e dal primo giudice), la lett. b), e non la lett. a), dell’art. 12, comma 1, delle n.t.a. del PPR.;</li>
<li style="font-weight: 400;">b) irrilevante sarebbe il fatto che l’art. 13 della l.r. n. 23/1985 ia stato abrogato poiché l’intervento di cui è causa risulta ammissibile ai sensi della lett. b), non è quindi necessario che sia conforme anche alla lett. a);</li>
<li style="font-weight: 400;">c) gli interventi di cui alla lettera b) del suddetto art. 12) sono sempre realizzabili, a prescindere dalle ulteriori ipotesi di cui al medesimo articolo, e non risentono dei limiti di cui alla precedente lettera a).</li>
<li style="font-weight: 400;">II) Parte appellante ripropone, infine, i motivi di gravame non esaminati in primo grado dal T.a.r.</li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">4.1. Si è costituito, con memoria di stile e deposito di documenti, il Ministero della cultura.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">4.2. In prossimità dell’udienza, parte appellante ha depositato memoria conclusiva.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li style="font-weight: 400;">All’udienza del 18 giugno 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.</li>
<li style="font-weight: 400;">Il primo motivo di appello è infondato.</li>
<li style="font-weight: 400;">Questa Sezione ha chiarito (v. sentenza n. 2 ottobre 2023, n. 8610) che l’istituto del silenzio assenso orizzontale è applicabile anche al parere della Soprintendenza; sicché, il parere della Soprintendenza reso tardivamente nell’ambito di una conferenza di servizi è <em>tamquam non esset</em>.</li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">7.1. In particolare, è stato chiarito che il legislatore, attraverso gli istituti di semplificazione di cui agli artt. 14-bis) e 17-bis) della legge n. 241 del 1990, ha cercato di raggiungere un delicato punto di equilibrio tra la tutela degli interessi sensibili e la, parimenti avvertita, esigenza di garantire una risposta (positiva o negativa) entro termini ragionevoli all’operatore economico, che, diversamente, rimarrebbe esposto al rischio dell’omissione burocratica. La protezione del valore paesaggistico attribuisce, infatti, all’autorità tutoria non solo diritti ma anche &#8220;doveri e responsabilità&#8221;. In tale composito quadro, la competenza della Soprintendenza resta garantita sia pure entro termini stringenti entro i quali deve esercitare la propria funzione. Cionondimeno, in caso di mancata attivazione entro i termini, resta ferma la possibilità della Soprintendenza di poter agire in autotutela secondo il principio del <em>contrarius actus</em>.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Il definitivo superamento dell’indirizzo interpretativo contrario all’applicazione del silenzio assenso orizzontale al parere paesaggistico è stato formalmente sancito dalla introduzione dell’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241 del 1990. La lettera di tale disposizione, riferendosi espressamente alle fattispecie del silenzio maturato nel corso di una conferenza di servizi ex art. 14-bis e nell’ambito dell’istituto di cui all’art. 17-bis, è inequivocabile nell’affermare il principio (che non ammette eccezioni) secondo cui le determinazioni tardive sono irrilevanti in quanto prive di effetti nei confronti dell’autorità competente, e non soltanto privi di carattere vincolante.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="8">
<li style="font-weight: 400;">Fermo il su esposto principio, occorre verificare se, nella fattispecie, è stato superato il termine per l’espressione del parere paesaggistico di competenza della Soprintendenza, tale per cui lo stesso debba ritenersi inefficace e, quindi, non preclusivo della formazione del silenzio assenso.</li>
<li style="font-weight: 400;">Parte appellante reputa erronea la decisione del T.a.r. in quanto, nel caso di specie, ciò che rileva non sarebbero “<em>i termini entro il quale la Soprintendenza avrebbe dovuto esprimere il proprio parere, ma il fatto che ai sensi dell’art. 37, comma 10, della l.r. n. 24/2016, nei procedimenti SUAPE che si svolgano tramite conferenza di servizi sincrona si consideri acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui partecipante non abbia partecipato alla seduta</em>”.</li>
<li style="font-weight: 400;">Il Collegio osserva che la fattispecie in esame rientra, per ambito oggettivo di applicazione della norma, nella disposizione recata dal comma 14 dell’articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2016, a sensi della quale “<em>Per i procedimenti che includono l&#8217;acquisizione dell&#8217;autorizzazione paesaggistica, i termini di cui ai commi 4, lettera b), e 9 sono aumentati di quanto necessario ad assicurare il rispetto dei tempi istruttori attribuiti ad ogni pubblica amministrazione dall&#8217;articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell&#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), decorrenti dalla data di trasmissione della documentazione di cui al comma 2</em>”.</li>
<li style="font-weight: 400;">Quale che siano le modalità di svolgimento della conferenza di servizi (sincrona o asincrona) trova applicazione, per i pareri della Soprintendenza in materia paesaggistica, la disciplina particolare e derogatoria prevista dalla citata norma.</li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">11.1. Il comma 14 richiama i termini di cui ai commi 4, lett. b, e 9 (da aumentare in relazione ai tempi istruttori attribuiti dall’art. 146 del d.lgs n. 42 del 2004).</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Il comma 4, lett. b), dispone che: “<em>La conferenza di servizi si svolge di norma in forma semplificata e in modalità asincrona, ed in particolare … b) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni è fissato in trenta giorni decorrenti dalla data di trasmissione della documentazione di cui al comma 2 e 2 ter</em>”.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Il successivo comma 9 (sempre dell’articolo 37) stabilisce che “<em>Fuori dei casi di cui al comma 8, il SUAPE, previa convocazione delle amministrazioni coinvolte e dell&#8217;interessato, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 4, lettera c), la riunione della conferenza in modalità sincrona. Ove necessario, il SUAPE può procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, anche a seguito di richiesta motivata dell&#8217;interessato o delle altre amministrazioni, da formularsi entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione; in tal caso il SUAPE convoca la seduta di regola entro i successivi trenta giorni</em>”.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">11.2. L’articolo 146, comma 8, del d.lgs n. 42 del 2004, a sua volta, così recita: “<em>Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all&#8217;articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformità</em>”.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="12">
<li style="font-weight: 400;">Dal combinato disposto delle norme in esame si evince che:</li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; i termini del procedimento di autorizzazione paesaggistica previsti ex art. 146 del d.lgs n. 42 del 2004 operano anche all’interno dei moduli procedimentali Suape di cui agli artt. 14 e segg. della legge n. 241/1990;</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">&#8211; per i procedimenti che includono l&#8217;acquisizione dell&#8217;autorizzazione paesaggistica, i termini di cui ai commi 4, lettera b), e 9 (30 giorni) sono aumentati di quanto necessario ad assicurare il rispetto dei tempi istruttori attribuiti ad ogni pubblica amministrazione dall&#8217;articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, decorrenti dalla data di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="13">
<li style="font-weight: 400;">La scansione temporale prevista dall’articolo 146 del d.lgs n. 42 del 2004 si applica, pertanto, anche ai procedimenti S.u.a.p.e.</li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Applicando le su esposte coordinate al caso di specie, ne consegue che il termine per l’espressione del parere paesaggistico sarebbe giunto a scadenza il 21 giugno 2024; sennonché, il parere è stato reso in data 20 maggio 2024.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="14">
<li style="font-weight: 400;">Correttamente pertanto, non è stata adottata alcuna determinazione finale della conferenza di servizi, non potendosi considerare la stessa ancora conclusa alla data del 16 maggio 2024 in pendenza dei termini per l’esercizio del potere da parte della Soprintendenza, e la stessa è stata riconvocata per assumere la decisione finale.</li>
<li style="font-weight: 400;">Per le medesime ragioni, neppure poteva ritenersi formato il silenzio assenso.</li>
<li style="font-weight: 400;">Con i restanti motivi, parte appellante censura la sentenza impugnata, e con essa il provvedimento della Soprintendenza, sul presupposto che l’opera in questione avrebbe natura pertinenziale, quindi ammissibile ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lett. b) delle n.t.a.</li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Non sarebbe ostativo all’intervento la circostanza che il fabbricato ricada a una distanza inferiore ai 300 metri dalla battigia marina, dovendosi fare applicazione, per l’appunto, della norma sopra riferita.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="17">
<li style="font-weight: 400;">I motivi sono infondati.</li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">17.1. La previsione normativa evocate dall’appellante, a prescindere dalle sorti giuridiche dell’articolo 13 della l.r. 11 ottobre 1985, n. 23, sarebbe, invero, derogata dalla disposizione speciale contenuta nel successivo comma 2, dell’articolo 12 delle n.t.a. del P.P.R., che così recita: “<em>In ogni caso sono inedificabili in quanto sottoposti a vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico morfologici e dei rispettivi insiemi i terreni costieri compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia anche se elevati sul mare e per le isole minori nei 150 metri, con esclusione di quelli ricadenti nelle zone omogenee C, D e G contermini ai comuni o alle frazioni, e di quelli previsti al comma 2, punto 3, dell’art. 20</em>”.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Sennonché, tale disposizione (art. 12, comma 2) è stata annullata dal T.a.r. per la Sardegna con la sentenza n. 2241/2007, non riformata in parte qua dal Consiglio di Stato.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="18">
<li style="font-weight: 400;">Tuttavia, l’inedificabilità assoluta, nell’area in questione, sconta il divieto imposto dall’articolo 15, comma 1, delle n.t.a. del PPR che introduce in via autonoma tale regime restrittivo con riguardo agli “<em>ambiti di paesaggio costieri di cui all’articolo 14</em>”.</li>
<li style="font-weight: 400;">Pertanto, l’inedificabilità assoluta trova comunque applicazione al caso di specie in ragione della norma speciale sopra riferita.</li>
<li style="font-weight: 400;">Va aggiunto che, l’area oggetto dell’intervento progettato è localizzata nel comune di Villasimius in località “Campu Longu” e ricade, in base al vigente Piano di Fabbricazione del Comune di Villasimius, in zona “F”, quindi al di fuori anche della fascia di “esclusione” prevista dalla citata norma, per la quale (zona) devono, altresì, essere rispettati (vedi art. 15, comma 2, n.t.a. del P.P.R.) i parametri di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2004 (detto articolo 6, come modificato dall’articolo 14, comma 1, della l.r. 23 aprile 2015., n. 8., stabilisce che: “<em>Il dimensionamento delle volumetrie degli insediamenti turistici ammissibili nelle zone F non deve essere superiore al cinquanta per cento di quello consentito con l’applicazione dei parametri massimi stabiliti per il calcolo della fruibilità ottimale del litorale dal decreto dell’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica n. 2266/U del 20 dicembre 1983</em>”.</li>
<li style="font-weight: 400;">Inoltre, l’area in oggetto rientra tra gli “Ambiti di paesaggio costieri” di cui all’articolo 14 delle n.t.a. del P.P.R. (vedi punto 27 dell’articolo 14: “Golfo orientale di Cagliari”) ai quali si applica la medesima disciplina speciale di inedificabilità.</li>
<li style="font-weight: 400;">Neppure sovviene l’articolo 15, comma 2, delle medesime n.t.a. atteso che la edificabilità ivi prevista per le zone “C-D-F-G”, ovvero nella fascia di 2000 metri dalla linea di battigia marina, sconta il limite degli “<em>interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi approvati e con convenzione efficace alla data di pubblicazione della delibera della Giunta regionale n. 33/1 del 10 agosto 2004</em>”.</li>
<li style="font-weight: 400;">L’inedificabilità è, in definitiva, assoluta e prescinde dalla natura pertinenziale o meno dell’opera (il cui concetto è diverso e maggiormente incisivo sul piano urbanistico e paesaggistico rispetto quello di tipo civilistico), come anche dallo stato di urbanizzazione dell’area in quanto preordinata alla salvaguardia dell’assetto del territorio, in funzione di tutela conservativa e preventiva onde evitarne l’ulteriore compromissione, mediante una valutazione dell’interesse pubblico operata <em>ex ante</em>dal pianificatore regionale e, quindi, stringente a valle per l’amministrazione che detta valutazione deve compiere in concreto.</li>
<li style="font-weight: 400;">Il portico in questione, in quanto struttura in muratura che crea, peraltro, superficie utile nella parte di copertura (terrazza in estensione alla zona abitabile di 12,90 mq) si sostanzia in una nuova edificazione, impattante sul territorio per il suo ingombro e per la movimentazione del terreno, come tale non ammissibile per effetto della normativa sopra evidenziata; che modifica, altresì, l’aspetto plano-volumetrico del fabbricato, ovvero la sua sagoma e, quindi, lo stato dei luoghi in un’area prossima (al di sotto dei 300 metri) alla battigia marina.</li>
<li style="font-weight: 400;">La valutazione della Soprintendenza, orientata dalle rigide norme della pianificazione regionale e svolta sulla base di congruenti elementi di fatto e di giudizio, correttamente rappresentati in sede istruttoria alla luce dello stato dei luoghi e dei valori presi in esame, s’appalesa, pertanto, immune dai rubricati vizi, sia formali che sostanziali.</li>
<li style="font-weight: 400;">In conclusione, l’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto.</li>
<li style="font-weight: 400;">Valutati complessivamente tutti i fatti di giudizio, può equitativamente disporsi la compensazione fra le parti delle spese di giudizio.</li>
</ol>
<p style="font-weight: 400; text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2026 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Silvia Martino, Presidente FF</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Emanuela Loria, Consigliere</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Luigi Furno, Consigliere</p>
<p style="font-weight: 400; text-align: justify;">Rosario Carrano, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullapplicabilita-dei-termini-del-procedimento-di-autorizzazione-paesaggistica-ai-moduli-procedimentali-suape/">Sull’applicabilità dei termini del procedimento di autorizzazione paesaggistica ai moduli procedimentali Suape.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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