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	<title>n. 8 - 2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>n. 8 - 2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/8/2019 n.6004</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-30-8-2019-n-6004/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-30-8-2019-n-6004/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/8/2019 n.6004</a></p>
<p>Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente, Carla Ciuffetti, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Angelo Fiore Tartaglia c. Ministero della difesa, Stato Maggiore dell&#8217;Esercito Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato) Forze armate : procedimento disciplinare 1.- Forze Armate &#8211; personale militare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-30-8-2019-n-6004/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/8/2019 n.6004</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-30-8-2019-n-6004/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/8/2019 n.6004</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente, Carla Ciuffetti, Consigliere, Estensore;  PARTI:  (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Angelo Fiore Tartaglia c. Ministero della difesa, Stato Maggiore dell&#8217;Esercito Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Forze armate : procedimento disciplinare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;letter-spacing: normal;text-align: left;text-decoration: none;text-transform: none;">1.- Forze Armate &#8211; personale militare &#8211; procedimento disciplinare &#8211; termini &#8211; complessivi ed endoprocedimentali &#8211; distinzione &#8211; effetti.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">Il procedimento disciplinare di stato nei confronti del personale militare, attivato a seguito di condanna penale, deve concludersi nel termine di complessivi duecentosettanta giorni da quando l&#8217;Amministrazione ha avuto notizia della sentenza riguardante il dipendente incolpato mentre i termini endoprocedimentali non hanno natura perentoria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 30/08/2019<br /> <strong>N. 06004/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 03142/2011 REG.RIC.</strong> </p>
<div style="text-align: justify;">
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 3142 del 2011, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D&#8217;Oro, n. 266;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero della difesa, Stato Maggiore dell&#8217;Esercito Italiano, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em>Â in Roma, via dei Portoghesi, 12,<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. <em>omissis</em>, resa tra le parti, concernente sospensione disciplinare dall&#8217;impiego per la durata di mesi due.<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell&#8217;Esercito Italiano;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 giugno 2019 il Cons. Carla Ciuffetti e uditi per le parti gli avvocati Sergio Cassanello su delega dell&#8217;avv.Angelo Fiore Tartaglia, avv.to dello Stato Gianmario Rocchitta;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. La sentenza in epigrafe ha respinto il ricorso presentato dall&#8217;odierno appellante avverso la determinazione n. <em>omissis</em>, in data 6 novembre 2007, con cui il Ministero della difesa, Direzione generale per il Personale militare gli aveva irrogato la sanzione della sospensione dall&#8217;impiego per due mesi, nonchè avverso tutti gli atti del procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti.<br /> Il Tar ha ritenuto infondate le censure di violazione dell&#8217;art. 120 del d.P.R n. 3/1957 e del principio del &#8220;<em>ne bis in idem</em>&#8220;, del vizio di eccesso di potere per contraddittorietà  e perplessità  dell&#8217;azione amministrativa, dedotte in primo grado dal ricorrente sull&#8217;assunto che il procedimento disciplinare avviato con l&#8217;atto di contestazione degli addebiti notificatogli in data 29 maggio 2007 si sarebbe estinto <em>ex</em>Â art. 120 del d.P.R. n. 3/1957, non essendo stati posti in essere ulteriori atti del procedimento disciplinare e data l&#8217;impossibilità  di rinnovarlo.<br /> Secondo il primo Giudice non era applicabile alla fattispecie l&#8217;art. 120 del d.P.R n. 3/1957, bensì l&#8217;art. 65 della l. n. 599/1954, recante lo Stato dei Sottufficiali dell&#8217;Esercito, della Marina e dell&#8217;Aeronautica, che prevede che l&#8217;inchiesta formale sia disposta dall&#8217;Autorità  militare da cui il sottufficiale dipende per ragioni di impiego. Alla luce di tale disposizione, per la quale l&#8217;inchiesta formale costituisce il primo atto del procedimento disciplinare, andava rilevato che essa era stata disposta con foglio in data 27 luglio 2007 dal Comandante delle Forze operative terrestri e si era correttamente conclusa con il rapporto finale dell&#8217;Ufficiale inquirente; inoltre, con foglio in data 19 settembre 2007, lo stesso Comandante aveva proposto l&#8217; irrogazione della sospensione disciplinare dall&#8217;impiego per due mesi, avendo riscontrato un comportamento disciplinarmente rilevante a carico del ricorrente.<br /> 2. Con la presente impugnazione, l&#8217;appellante deduce: l&#8217;erroneità  della sentenza in epigrafe quanto basata sul richiamo all&#8217;art. 65 della l. n. 599/1954 avendo ritenuto inapplicabile alla fattispecie l&#8217;art. 120 del d.P.R. n. 3/1957; l&#8217;omissione di pronuncia in ordine al motivo di ricorso relativo alla violazione del principio del <em>ne bis in idem</em> ed alla contraddittorietà  e perplessità  dell&#8217;azione amministrativa. In particolare egli fa presente che, con atto in data 22 marzo 2007, gli era stato comunicato l&#8217;avvio di un procedimento, con contestazione di addebiti, da parte dell&#8217;ufficiale coordinatore del Centro Addestramento Paracadutismo cui apparteneva, dopo che lo stesso Centro era venuto in possesso della sentenza n. <em>omissis</em> della Corte di Cassazione, che aveva rigettato il suo ricorso avverso &#8220;la sentenza della Corte di Appello di Firenze nr. <em>omissis</em> che aveva ridotto la pena a quattro mesi di reclusione, confermando il resto della sentenza di primo grado (pari ad anni uno di reclusione, 200 euro di multa e pagamento delle spese processuali pena sospesa e non menzione della condanna)&#8221; di condanna per il reato di detenzione illegale di munizioni da guerra ed ordigni esplosivi e furto militare; in seguito, in data 13 agosto 2007, aveva ricevuto l&#8217;avviso di avvio di procedimento di inchiesta formale da parte del Comandante delle forze operative terrestri. Secondo l&#8217;appellante quest&#8217;ultimo atto avrebbe costituito un illegittimo rinnovo dell&#8217;atto di avvio di procedimento disciplinare nei suoi confronti, posto in essere dopo il decorso del termine di novanta giorni previsto dal citato art. 120 del d.P.R. n. 3/1957, sostanziando violazione del principio delÂ <em>ne bis in idem</em>, essendo identico l&#8217;oggetto dei due procedimenti avviati con gli atti citati, nonchè perplessità  e contraddittorietà  dell&#8217;azione amministrativa. Con la memoria di replica, in data 24 maggio 2019, l&#8217;appellante fa presente che, anche a ritenere inapplicabile il citato articolo 120, risulterebbero perà² violati i termini massimi previsti dall&#8217;art. 1392 del d.P.R. n. 66/2010, di 90 giorni per l&#8217;avvio del procedimento disciplinare di stato dal momento dell&#8217;acquisizione della sentenza e di 60 giorni tra gli atti endoprocedimentali del procedimento disciplinare.<br /> 3. Il Ministero della difesa, costituito in giudizio con atto in data 3 maggio 2011, con memoria in data 14 maggio 2019 ha chiesto il rigetto dell&#8217;appello. L&#8217;Amministrazione fa presente che la nota inviata al ricorrente in data 22 marzo 2007 non costituiva atto di avvio del procedimento disciplinare di corpo, ma atto di apertura dell&#8217;istruttoria preliminare, finalizzata ad acquisire elementi di valutazione ulteriori da parte del Comandante di Corpo, anche secondo l&#8217;ottica dell&#8217;inquisito, oltre quelli derivanti dagli atti del procedimento penale. Tale istruttoria preliminare si era conclusa tempestivamente nel termine di 60 giorni, in conformità  agli artt. 57, primo comma e 59, n. 6, del R.d.M., con l&#8217;invio degli atti all&#8217;Alto Comando per l&#8217;inchiesta formale, ai sensi dell&#8217;art. 58, primo comma, del citato d.P.R n. 545/1986. Pertanto non vi sarebbe stata alcuna violazione del principio del <em>ne bis in idem</em>.<br /> 4. L&#8217;appello è infondato.<br /> Dalle difese dell&#8217;Amministrazione emerge che l&#8217;atto in data 22 marzo 2007 non costituiva atto di avvio di procedimento disciplinare, in quanto adottato ai sensi dell&#8217;art. 58, primo comma, del d.lgs. n. 545/1986. Tale comma stabiliva che &#8220;<em>Ogni superiore che rilevi l&#8217;infrazione disciplinare, per la quale non sia egli stesso competente ad infliggere la sanzione, deve far constatare la mancanza al trasgressore, procedere alla sua identificazione e fare rapporto senza ritardo allo scopo di consentire una tempestiva instaurazione del procedimento disciplinare</em>&#8220;. La chiara formulazione di tale disposizione, vigente fino all&#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 66/2010, porta ad escludere che l&#8217;atto in questione rientrasse nel procedimento disciplinare e ne segnasse l&#8217;inizio, essendo invece strumentale al suo avvio, avvenuto poi con l&#8217;atto in data 7 agosto 2007. Dalla sussistenza di due diversi procedimenti aventi diverso oggetto conseguono l&#8217;irrilevanza della questione dell&#8217;applicabilità  dell&#8217;art. 120 del d.P.R. n. 3/1957, l&#8217;insussistenza di una violazione del principio del <em>ne bis in idem</em>, nonchè la non ravvisabilità  di perplessità  o contraddittorietà  nell&#8217;operato dell&#8217;Amministrazione.<br /> Il motivo di doglianza della violazione dell&#8217;art.1392 del d.P.R. n. 90/2010, entrato in vigore successivamente all&#8217;epoca dei fatti, dedotto solo in sede di memoria di replica, non è invocabile ed è infondato, secondo l&#8217;indirizzo di questo Consiglio, per cui il procedimento disciplinare di stato nei confronti del personale militare, attivato a seguito di condanna penale, deve concludersi nel termine di complessivi duecentosettanta giorni da quando l&#8217;Amministrazione ha avuto notizia della sentenza riguardante il dipendente incolpato &#8211; come avvenuto nella fattispecie &#8211; mentre i termini endoprocedimentali non hanno natura perentoria (Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2013, n. 1031).<br /> Per quanto sopra esposto, l&#8217;appello deve essere respinto e la sentenza impugnata deve essere confermata. Il regolamento delle spese processuali del grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l&#8217;effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre le maggiorazioni di legge se dovute.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del presente giudizio.</div>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 29/8/2019 n.76</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-29-8-2019-n-76/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-29-8-2019-n-76/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 29/8/2019 n.76</a></p>
<p>Limiti all&#8217;accesso emulativo nel diritto di accesso documentale, civico e generalizzato a cura avv. Maurizio Lucca . Limiti all&#8217;accesso emulativo nel diritto di accesso documentale, civico e generalizzato   a cura di avv. Maurizio LUCCA, Segretario Generale Amministrazioni Locali Â  La sez. seconda del T.A.R. Toscana, con la sentenza 12</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-29-8-2019-n-76/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 29/8/2019 n.76</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<p>Limiti all&#8217;accesso emulativo nel diritto di accesso documentale, civico e generalizzato a cura avv. Maurizio Lucca .</p>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: center;"><strong>Limiti all&#8217;accesso emulativo nel diritto di accesso documentale, civico e generalizzato</strong></p>
<p> </p></div>
<div style="text-align: right;">a cura di <i>avv. Maurizio LUCCA, Segretario Generale Amministrazioni Locali</i></div>
<div style="text-align: center;">Â </div>
<div style="text-align: justify;">La sez. seconda del T.A.R. Toscana, con la sentenza 12 luglio 2019, n. 1085, interviene per rimarcare i limiti del diritto di accesso ai documenti amministrativi che non può estendersi ad un accesso emulativo, spingendosi a costituire un controllo generalizzato dell&#8217;attività  della P.A., privo di un qualche interesse diretto, lesivo della funzionalità  dei pubblici servizi (turbativa dell&#8217;esercizio di una funzione pubblica in relazione al tempo impiegato per affrontare le diverse istanze).<br /> La questione alquanto complessa nella sua formulazione di accesso veniva respinta.<br /> La richiesta verteva (si richiama succintamente) sull&#8217;accesso alla documentazione con la quale il ricorrente intimava l&#8217;Amministrazione, e i suoi uffici «<em>a compiere od omettere sia atti del proprio ufficio (effettuazione di controlli e sopralluoghi, emanazione di ordinanze) o, comunque, ad influenzare sugli stessi, sia atti contrari ai doveri d&#8217;ufficio e segnatamente al dovere di imparzialità , condizionando l&#8217;esercizio della pubblica funzione alle personali vedute ed interpretazioni delle norme giuridiche fornite dallo stesso&#038; condotte connotate da evidente abuso del diritto, consistite in ripetitive e spesso immotivate richieste di accesso formale ai sensi dell&#8217;art. 22 l. n. 241/1990, richieste di copia di atti, richieste e solleciti anche pretestuosi di informazioni in merito a procedimenti amministrativi».</em><br /> La motivazione di tale accesso, <em>ex</em> art. 24, comma 7, della Legge n. 241/1990, era correlata all&#8217;esistenza di un procedimento penale a suo carico le cui «<em>imputazioni si correlano agli esposti denuncia per abusivismo edilizio, omissione d&#8217;atti d&#8217;ufficio ed omessa tutela del patrimonio culturale</em>» donde un «<em>interesse e diritto a difendere in giudizio il proprio operato nei confronti della P.A.</em> <em>e che avrebbe rilevanza l&#8217;operato del Comune riguardo anche ad esposti presentati</em>»: accesso esteso ad una moltitudine di atti, anche quelli «<em>ordinariamente secretabili e secretati</em>», relativi a ciascun esposto &#8211; denuncia avanzato dal ricorrente nell&#8217;arco degli anni.<br /> Il tutto per dimostrare l&#8217;operato (<em>alias</em> inoperato) della P.A. e dei propri uffici, specie quelli della Polizia Municipale e dei relativi rapporti informativi, e ciù² «<em>anche al fine di accertare se il Comandante della Polizia Municipale una volta formati i rapporti informativi di abusi edilizi, segua l&#8217;evolversi dell&#8217;</em>iter<em> di vigilanza edilizia atteso che il suo &#8220;collega&#8221; Dirigente dell&#8217;UTC commette abuso d&#8217;ufficio qualora non fa seguire i provvedimenti doverosi e vincolati&#8230; Appare che le ordinanze di demolizione sono in numero assai modesto in relazione ai rapporti informativi e del pari non sono stati rilasciati accertamenti di conformità  che regolarizzano gli abusi accertati</em>».<br /> Va detto che il diniego è stato impugnato rilevando:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">anche «<em>la violazione del codice dei dipendenti pubblici, essendo stato emesso, il provvedimento di diniego</em>» da un soggetto che risulterebbe tra le persone offese individuate dal Pubblico Ministero nel procedimento penale a carico dell&#8217;odierno ricorrente, con conseguente violazione dell&#8217;obbligo di astensione, <em>ex</em> art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
<li style="text-align: justify;">gli atti richiesti non sarebbero coperti dal segreto istruttorio, <em>ex</em> art. 329 c.p.p., quindi, risulterebbero ostensibili, e ciù² per ragioni attinenti al diritto di difesa dell&#8217;imputato (<em>ex</em> art. 24 Cost. e art. 327 <em>bis</em> c.p.p.), ed, in ogni caso, si tratterebbe di segnalazioni di un privato cittadino che non entrerebbero a far parte del fascicolo del pubblico ministero. </ul>
<div style="text-align: justify;">La vicenda dimostra una qualche &#8220;<em>intensa attività </em>&#8221; da parte del privato, finalizzata ad indurre l&#8217;Amministrazione ad una serie di attività  cogenti di controllo, e uno strumentale interesse al controllo di quanto segnalato, quasi a verificare la correttezza dell&#8217;azione amministrativa, piuttosto che un atto d&#8217;impulso istruttorio.<br /> Dunque, la legittimazione all&#8217;accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti oggetto dell&#8217;accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione in concreto di una posizione giuridica, stante l&#8217;autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all&#8217;impugnativa dell&#8217;atto<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>.<br /> Il diritto di accesso documentale, quale principio generale dell&#8217;attività  amministrativa può, quindi, subire limitazioni nei soli casi indicati dalla legge e non giù  sulla base di unilaterali valutazioni dell&#8217;Amministrazione in ordine alla maggiore o minore utilità  dell&#8217;accesso ai fini di una proficua tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive dell&#8217;istante<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>.<br /> Di converso, la richiesta generica o abnorme introduce un controllo generalizzato dell&#8217;operato dell&#8217;Amministrazione, espressamente sottratto ai richiedenti l&#8217;accesso dall&#8217;art. 24, comma 3 della Legge n. 241 del 1990<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>.<br /> Inoltre, in via generale ed astratta le segnalazioni del <em>whistleblower</em> di eventuali illeciti agli organi di controllo (o alla P.A. titolare della competenza) si può considerare espressione dei generali doveri di cura del pubblico interesse alla tutela della legalità , specie quando danno avvio ad appositi procedimenti istruttori, avendo cura di non effettuare segnalazioni prive di riscontri (con effetti diffamatori o calunniosi).<br /> Le finalità  partecipative e collaborative, poste dalla Legge 241 del 1990, sono a presidio dell&#8217;imparzialità  e della trasparenza dell&#8217;agire pubblico (<em>ex</em> art. 97 Cost.), e individuano delle fasi amministrative (giusto procedimento) attraverso le quali il privato può intervenire nell&#8217;attività  discrezionale della P.A., sia in termini propositivi e d&#8217;impulso (le c.d. denunce o segnalazioni) che dispositivi, nell&#8217;assetto definitivo del provvedimento.<br /> In effetti, vi è una doverosità  di intervento dell&#8217;Amministrazione locale su sollecitazione del privato quando pervengano segnalazioni di abusi (specie in ambito edilizio) non potendosi limitare ad una presa d&#8217;atto<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>: ogni segnalazione di abuso deve essere necessariamente oggetto di un procedimento istruttorio che si deve concludere con una manifestazione di volontà , non necessariamente di tipo repressivo, ma comunque idonea a fornire all&#8217;istante l&#8217;assicurazione di un&#8217;attività  valutativa in grado di rispondere alle sollecitazioni del privato anche solo con una sommaria motivazione del mancato utilizzo dei poteri sanzionatori per l&#8217;assenza di violazioni<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>.<br /> Ne consegue che il privato segnalante deve ricevere una risposta scritta in caso di segnalazione di un abuso edilizio, indipendentemente dall&#8217;abuso stesso, censurando l&#8217;inerzia della P.A. e, di converso, sostenendo l&#8217;obbligo di attivare un&#8217;istruttoria<a href="#_ftn6" title="">[6]</a> che si deve concludere con una valutazione provvedimentale di tipo sanzionatorio o di archiviazione da comunicare alla parte procedente: escludendo ogni tipo di silenzio, salvo la presenza di un&#8217;attività  massiva e seriale, capace di alterare l&#8217;ordinario sistema organizzativo paralizzandolo, senza per ciù² arrecare un&#8217;utilità  pubblica.<br /> Fatte queste premesse e considerazioni, il Tribunale non esita a ritenere infondato il ricorso e legittimo il diniego di accesso agli atti posto dall&#8217;Amministrazione.<br /> L&#8217;infondatezza del ricorso si motiva con le seguenti considerazioni:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">il giudice può ordinare l&#8217;esibizione dei documenti richiesti, così sostituendosi all&#8217;Amministrazione e ordinandole un <em>facere</em> pubblicistico, solo se ne sussistono i presupposti (art. 116, comma 4, c.p.a.);
<li style="text-align: justify;">l&#8217;obbligo di <em>facere</em> implica che, al di là  degli specifici vizi e della specifica motivazione del provvedimento amministrativo di diniego dell&#8217;accesso, il giudice deve verificare se sussistono o meno i presupposti dell&#8217;accesso, potendo, pertanto, negarlo anche per motivi diversi da quelli indicati dal provvedimento amministrativo<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>;
<li style="text-align: justify;">l&#8217;art. 24, comma 3, della Legge n. 241/1990 esclude il diritto di accesso quando le «<em>istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell&#8217;operato delle pubbliche amministrazioni</em>»;
<li style="text-align: justify;">il diritto d&#8217;accesso, <em>ex </em>art. 22 della cit. legge, non si atteggia dunque come una sorta di azione popolare diretta a consentire una forma di controllo generalizzato sull&#8217;Amministrazione, nè può essere trasformato in uno strumento di ispezione popolare sull&#8217;efficienza di un soggetto pubblico o di un determinato servizio, nemmeno in ambito locale<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>;
<li style="text-align: justify;">l&#8217;interesse che legittima ciascun soggetto all&#8217;istanza, accertato caso per caso, deve essere personale e concreto e la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse, oltre che individuata o ben individuabile. </ul>
<div style="text-align: justify;">Le coordinate normative ed esegetiche portano a concludere che l&#8217;istanza di accesso è stata legittimamente denegata poichè dichiaratamente volta ad effettuare un controllo generalizzato sull&#8217;operato dell&#8217;Amministrazione (<em>rectius</em> dei suoi uffici e funzionari), al fine di verificare l&#8217;efficienza della sua attività  o accertare eventuali negligenze, o colpevoli ritardi od omissioni.<br /> In questo intento palese non può ravvisarsi alcun collegamento con gli atti richiesti, non potendo giustificare l&#8217;interesse diretto concreto e attuale del ricorrente ad apprestare la propria difesa nell&#8217;ambito del giudizio penale, il quale ha per oggetto, invece, la documentazione depositata dallo stesso ricorrente «<em>che nell&#8217;ipotesi accusatoria, per il suo contenuto e per la sua mole eccezionale, costituirebbe il mezzo di realizzazione delle condotte delittuose di minaccia a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio</em>».<br /> In termini diversi, in funzione degli interessi difensivi del privato non è possibile trasformare l&#8217;accesso ai documenti, necessari per la tutela di tali interessi, in un controllo generalizzato sull&#8217;operato dell&#8217;Amministrazione (<em>ex</em> art. 24, comma 3 della Legge n. 241 del 1990), e in tale ottica anche l&#8217;Autorità  Nazionale Anticorruzione (ANAC), chiamata dall&#8217;art. 3, comma 1 <em>bis</em> del D.Lgs. n. 33/2013 a dettare principi applicativi ai limiti del diritto di accesso civico (seppure diverso dall&#8217;accesso documentale)<a href="#_ftn9" title="">[9]</a> con la delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, ha chiarito i limiti delle &#8220;<em>richieste massive</em>&#8220;, riconducibili a parametri di &#8220;<em>manifesta irragionevolezza</em>&#8220;, ravvisabili quando l&#8217;entità  dei documenti e delle informazioni da fornire sia tale, da interferire con il buon andamento dell&#8217;Amministrazione (<em>ex</em> art. 97 Cost.).<br /> Si comprende, allora, che la documentazione da acquisire deve supportare una situazione di cui è titolare il richiedente, e che l&#8217;ordinamento stima meritevole di tutela, con la conseguenza che non è sufficiente addurre il generico e indistinto interesse di qualsiasi cittadino alla legalità  o al buon andamento dell&#8217;attività  amministrativa<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>.<br /> E&#8217; necessario che il richiedente dimostri che, in virtà¹ del proficuo esercizio del diritto di accesso agli atti e/o documenti amministrativi richiesti, verrà  inequivocabilmente a trovarsi &#8220;<em>titolare</em>&#8221; di poteri di natura procedimentale, volti in senso strumentale alla tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, che vengano a collidere o comunque a intersecarsi con l&#8217;esercizio di pubbliche funzioni e che travalichino la dimensione processuale di diritti soggettivi o interessi legittimi, la cui azionabilità  diretta prescinde dal preventivo esercizio del diritto di accesso, così come l&#8217;esercizio del secondo prescinde dalla prima, senza debordare nella volontà  di valutare l&#8217;operato della P.A., quasi a sindacarne la diligenza.<br /> Il Collegio di prime cure, con la sentenza 12 luglio 2019, n. 1085, condivide, altresì, le difese dell&#8217;Amministrazione resistente, quando osserva come l&#8217;istanza sia stata formulata in modo generico, in quanto riferita ad una quantità  indefinita di atti, non specificamente individuati, afferenti ad un numero altrettanto irragionevole di segnalazioni, diffide, richieste d&#8217;informazioni, esposti, ordinanze.<br /> E&#8217; noto, che l&#8217;Amministrazione, in sede di accesso, è tenuta a produrre documenti individuati in modo sufficientemente preciso e circoscritto, e non anche a compiere attività  di ricerca ed elaborazione degli stessi, atteso che richieste generiche sottoporrebbero la stessa Amministrazione a ricerche incompatibili sia con la funzionalità  dei plessi, sia con l&#8217;economicità  e la tempestività  dell&#8217;azione amministrativa<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>.<br /> In tal caso, infatti, non si tratta di richiesta di rilascio della copia di un documento amministrativo, bensì di un&#8217;attività  estrinseca che presuppone un atto da formarsi e non un atto giù  formato in possesso della Pubblica Amministrazione, incorrendo, in tal modo, in una palese deviazione dal paradigma normativo, che tutela l&#8217;esercizio del diritto di accesso soltanto con riferimento a documenti esistenti e non a quelli da formare<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>.<br /> Nel caso di specie, viene dimostrato l&#8217;intento emulativo: il carico di lavoro che deriverebbe «<em>dalla domanda di accesso dell&#8217;odierno ricorrente sarebbe tale da paralizzarne l&#8217;attività  almeno per diversi giorni</em>», con la conseguenza che il diniego espresso dall&#8217;Amministrazione deve ritenersi del tutto legittimo, dovendosi bilanciare gli interessi personali del ricorrente con il mantenimento dell&#8217;efficienza e del buon funzionamento di quest&#8217;ultima.<br /> Il T.A.R. Toscana suggerisce l&#8217;azione dell&#8217;accesso civico, <em>ex</em> art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, alla legittima aspirazione che anima il ricorrente, attraverso la consultazione della sezione &#8220;<em>Amministrazione Trasparente</em>&#8221; del sito <em>web</em> istituzionale del Comune, rammentando che, anche quest&#8217;ultimo strumento di trasparenza (accesso civico generalizzato) dovrà  essere utilizzato senza abusare dello stesso, bensì nell&#8217;ambito delle finalità  partecipative perseguite dal legislatore e di un rapporto di leale collaborazione tra cittadini e Amministrazione.<br /> Viene ulteriormente precisato che l&#8217;accesso civico generalizzato dovrà  essere esercitato:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">con la corretta individuazione dell&#8217;oggetto;
<li style="text-align: justify;">l&#8217;identificare dei dati, le informazioni o i documenti richiesti;
<li style="text-align: justify;">non potendo essere ritenute ammissibili richieste meramente esplorative, cioè volte semplicemente a scoprire di quali informazioni l&#8217;Amministrazione dispone, o manifestamente irragionevoli, tali cioè da dover comportare un carico di lavoro in grado d&#8217;interferire con il buon funzionamento dell&#8217;Amministrazione (come quella oggetto del presente giudizio);
<li style="text-align: justify;">mentre l&#8217;Amministrazione dovrà  astenersi dall&#8217;opporre preclusioni automatiche e assolute alla conoscibilità  dei documenti richiesti, al di fuori dei casi previsti dall&#8217;art. 5 <em>bis</em>, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013;
<li style="text-align: justify;">l&#8217;esistenza di un&#8217;indagine penale non è di per sì© causa ostativa all&#8217;accesso ai documenti se quest&#8217;ultimi non sono confluiti nel fascicolo del procedimento penale e non rientrano tra gli «<em>atti di indagine compiuti dal pubblico ministero</em>» (<em>ex</em> art. 329 c.p.p.). </ul>
<div style="text-align: justify;">La sentenza n. 1085/2019 della seconda sez. del T.A.R. Toscana acclara che l&#8217;istituto dell&#8217;accesso documentale, civico e generalizzato è teso a costituire uno strumento di trasparenza e di partecipazione all&#8217;attività  dell&#8217;Amministrazione (al c.d. dibattito pubblico) ma questa partecipazione e accesso non può essere utilizzato in maniera disfunzionale rispetto alla predetta finalità  e non può essere trasformato in una causa di intralcio al buon funzionamento dell&#8217;Amministrazione<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>.<br /> Esiste, e si fa strada, il principio generale del divieto di abuso del diritto, inteso come ogni ipotesi in cui un diritto cessa di ricevere tutela, poichè esercitato al di fuori dei limiti stabiliti dalla legge, legato alla tematica della buona fede, intesa come criterio per stabilire un limite alle pretese e ai poteri del titolare di un diritto.<br /> In ragione di tali principi, pur considerando che la valutazione dell&#8217;utilizzo dell&#8217;istituto secondo buona fede vada operata caso per caso, al fine di garantire un bilanciamento delle situazioni e per assicurare che non venga aggirata l&#8217;applicazione dell&#8217;accesso nelle sue diverse dimensioni<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>, è sicuramente importante evidenziare che il diritto di accesso non può trasformarsi in uno strale (c.d. <em>boomerang</em>) per l&#8217;efficienza dell&#8217;Amministrazione, e ammettere <em>tout court</em> richieste massive, generiche ed emulative che oltre a minare gli apparati pubblici (con un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento della P.A.)<a href="#_ftn15" title="">[15]</a> costituiscono un evidente abuso del diritto che non può essere tollerato in base ai principi di ragionevolezza e proporzionalità , sedimentati nell&#8217;ordinamento giuridico.</div>
<div>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Cons. Stato, Ad. Plen., 24 aprile 2012, n. 7; Cons. Stato, sez. VI, 14 agosto 2012, n. 4566, Parere espresso dalla Commissione per l&#8217;accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 20 dicembre 2012.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 luglio 2016, n. 3431; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 23 agosto 2017, n. 4115.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> T.A.R. Lazio, Roma, sez. 3 <em>quater,</em> 2 ottobre 2017, n. 10011.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Cons. Stato, sez. IV, 15 gennaio 2009, n. 177.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Anche se in genere non sussiste un obbligo di provvedere su di un&#8217;istanza intesa a sollecitare l&#8217;esercizio dei poteri di autotutela (essendo tali poteri connotati da un&#8217;ampia discrezionalità  sull&#8217;<em>an </em>della relativa attività  provvedimentale), deve, tuttavia, ritenersi che l&#8217;obbligo di provvedere sussista nel caso in cui l&#8217;istante non abbia inteso provocare la rimozione d&#8217;ufficio di una concessione in sanatoria, ma abbia piuttosto voluto stimolare l&#8217;adozione dei doverosi provvedimenti sanzionatori per i casi in cui la domanda di condono debba ritenersi dolosamente infedele, Cons. Stato, sez. V, 14 febbraio 2003, n. 808.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> L&#8217;art. 2, della Legge n. 241 del 1990, attribuisce al privato un interesse legittimo alla conclusione del procedimento, tutelabile dinanzi al Giudice amministrativo, mentre attiene al merito, incensurabile in sede di Cassazione, la verifica dell&#8217;esistenza in concreto dei presupposti per l&#8217;accoglimento della domanda ed in particolare quello relativo all&#8217;esistenza in concreto dell&#8217;obbligo dell&#8217;Amministrazione di provvedere, Cass. Civ., sez. Unite, 23 dicembre 2008, n. 30059.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Cfr., T.A.R. Toscana, sez. II, 16 febbraio 2015, n. 268; Cons. Stato, sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 117.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 25 agosto 2017, n. 4074.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Al riguardo sembra opportuno sottolineare che le disposizioni dettate con il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in materia di pubblicità , trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni disciplinano situazioni, non ampliative nè sovrapponibili a quelle che consentono l&#8217;accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, <strong>T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 1° agosto 2019, n. 10202. Infatti, l</strong>&#8216;accesso civico generalizzato resta sempre soggetto a limitazioni atteso che permane un settore a limitata accessibilità , nel quale continuano ad applicarsi le più¹ rigorose norme della Legge n. 241/1990, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 9 maggio 2019, n. 2486.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 novembre 2015, n. 5111.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, 4 aprile 2016, n. 366; Cons. Stato, sez. IV, 12 gennaio 2016, n. 68.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 8 marzo 2019, n. 500, <em>idem</em> T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 12 aprile 2016, n. 1019.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 16 ottobre 2017, n. 1971 e 9 marzo 2018, n. 669.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> In linea di principio, i limiti previsti per l&#8217;accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241 del 1990, non possono essere superati ricorrendo all&#8217;istituto dell&#8217;accesso civico generalizzato, Circolare n. 1/2019, del Ministro per la Pubblica Amministrazione, «<em>Attuazione delle norme sull&#8217;accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Il buon andamento della Pubblica Amministrazione rappresenta &#8211; in qualunque forma di accesso &#8211; un valore cogente e non recessivo, la cui sussistenza, tuttavia, non può essere genericamente affermata bensì adeguatamente dimostrata da parte dell&#8217;Amministrazione che nega l&#8217;accesso, cfr. Circolare n. 2 della Funzione Pubblica del 30 maggio 2017.</div>
</p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-29-8-2019-n-76/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 29/8/2019 n.76</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2019 n.5966</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-29-8-2019-n-5966/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-29-8-2019-n-5966/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2019 n.5966</a></p>
<p>Sergio Santoro, Presidente, Antonella Manzione, Consigliere, Estensore. PARTI: (Pierangelo M. e Tomaso M., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Massimo Giavazzi c. il Comune di Pianico, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Mario Viviani) Ove il danneggiato mantenga una condotta, attiva od omissiva, contraria al principio di buona</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-29-8-2019-n-5966/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2019 n.5966</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-29-8-2019-n-5966/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2019 n.5966</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sergio Santoro, Presidente, Antonella Manzione, Consigliere, Estensore.  PARTI:  (Pierangelo M. e Tomaso M., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Massimo Giavazzi c. il Comune di Pianico, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Mario Viviani)</span></p>
<hr />
<p>Ove il danneggiato mantenga una condotta, attiva od omissiva, contraria al principio di buona fede ed al parametro della diligenza, condotta che consenta la produzione di danni che altrimenti sarebbero stati evitati secondo il canone della causalità  civile imperniato sulla probabilità  relativa, si recide, in tutto o in parte, il nesso causale che, ai sensi dell&#8217;art. 1223 c.c., deve legare la condotta antigiuridica alle conseguenze dannose risarcibili.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;letter-spacing: normal;text-align: left;text-decoration: none;text-transform: none;">1.- Responsabilità  civile &#8211; Responsabilità  della p.A. &#8211; responsabilità  da comportamento &#8211; caratteri identificativi.</p>
<p style="font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;letter-spacing: normal;text-align: left;text-decoration: none;text-transform: none;">
<p style="font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;letter-spacing: normal;text-align: left;text-decoration: none;text-transform: none;">2.- Responsabilità  civile &#8211; Responsabilità  della p.A. &#8211; condotta del danneggiato contraria al principio di buona fede &#8211; rilevanza.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">1. Premesso che va rintracciandosi un modello di pubblica Amministrazione, come si è andato evolvendo nel diritto vivente, permeato dai principi di correttezza e buona amministrazione, desumibili dall&#8217;art. 97 della Costituzione, può affermarsi che la responsabilità  da comportamento illecito ha trovato progressivamente riconoscimento nella giurisprudenza sia civile che amministrativa, affermante in più¹ occasioni che anche nello svolgimento dell&#8217;attività  autoritativa, l&#8217;Amministrazione è tenuta a rispettare non soltanto le norme di diritto pubblico (la cui violazione implica, di regola, l&#8217;invalidità  del provvedimento e l&#8217;eventuale responsabilità  da provvedimento per lesione dell&#8217;interesse legittimo), ma anche le norme generali dell&#8217;ordinamento civile che impongono di agire con lealtà  e correttezza. In questi casi il provvedimento amministrativo è un frammento legittimo di un mosaico connotato da una condotta complessivamente superficiale, violativa di elementari obblighi di trasparenza, di attenzione, di diligenza, al cospetto dei quali si stagliano i corrispondenti diritti soggettivi di stampo privatistico. Si tratta, in altri termini, di una responsabilità  da comportamento illecito, che spesso non si traduce in provvedimenti illegittimi, ma, per molti versi, presuppone la legittimità  dei provvedimenti che scandiscono la parabola procedurale.</p>
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">
<p style="text-align: justify;text-transform: none;letter-spacing: normal;font-family: Times New Roman;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: 400;text-decoration: none;white-space: normal;">2 .Ove il danneggiato mantenga una condotta, attiva od omissiva, contraria al principio di buona fede ed al parametro della diligenza, condotta che consenta la produzione di danni che altrimenti sarebbero stati evitati secondo il canone della causalità  civile imperniato sulla probabilità  relativa, si recide, in tutto o in parte, il nesso causale che, ai sensi dell&#8217;art. 1223 c.c., deve legare la condotta antigiuridica alle conseguenze dannose risarcibili.</p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Pubblicato il 29/08/2019</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b>N. 05966/2019REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b>N. 09606/2013 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">sul ricorso numero di registro generale 9606 del 2013, proposto dai signori Pierangelo M. e Tomaso M., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Massimo Giavazzi, domiciliato presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b><i>contro</i></b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">il Comune di Pianico, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Mario Viviani, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone, n.44;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b><i>per la riforma</i></b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 472/2013, resa tra le parti, concernente risarcimento del danno da legittimo affidamento</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Pianico;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Viste le memorie e le memorie di replica;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Relatore nell&#8217;udienza del giorno 23 luglio 2019 il Consigliere Antonella Manzione e uditi per le parti l&#8217;avvocato Massimo Giavazzi e l&#8217;avvocato Angela Sarli per delega dell&#8217;avvocato Mario Viviani;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">1. Con ricorso al T.A.R. per la Lombardia n.r. 1599/2010 i signori Pierangelo M., Fulvia M. e Tomaso M. chiedevano accertarsi e dichiararsi il carattere illecito della condotta del Comune di Pianico, in proprio e quale successore del Comune di Sovere, in quanto avrebbe ingenerato negli interessati il legittimo affidamento ad ampliare un capannone industriale in zona di rispetto cimiteriale, salvo poi ingiungerne la demolizione, dopo averne negato il condono. In particolare, l&#8217;opera, insistente originariamente sul Comune di Sovere, ma nella fascia di rispetto del cimitero di Pianico, aveva finito per rientrare nel territorio di quest&#8217;ultimo, giusta la rettifica dei confini effettuata nel 1989, che pertanto aveva adottato i provvedimenti acquisitivi conseguenti. Sostengono i ricorrenti che l&#8217;attività  edilizia posta in essere, e risalente all&#8217;anno 1961, sarebbe stata avallata da entrambe le amministrazioni avendo il Comune di Sovere autorizzato l&#8217;ampliamento (ancorchè dell&#8217;esistenza del relativo titolo nè le parti, nè l&#8217;Ente territoriale siano stati in grado di fornire prova); quello di Pianico, dopo aver fatto credere di voler rettificare la fascia di rispetto cimiteriale con &quot;anomala&quot; procedura (deliberazione consiliare n. 1 del 28 giugno 1960, finalizzata a ridurre la fascia di rispetto cimiteriale a m. 19), avrebbe addirittura siglato una convenzione con il signor Tomaso M., proprietario originario in data 6 luglio 1961, nonchè autorizzato l&#8217;ampliamento con provvedimento sindacale in data 18 maggio 1961.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Il T.A.R. adito, ritenute assorbite le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e intervenuta prescrizione sollevate dal Comune resistente, respingeva nel merito il ricorso, condannando gli interessati alle spese, non ritenendo provata nè la condotta illecita, nè tanto meno la buona fede dei ricorrenti. Non a caso, l&#8217;ingiunzione a demolire è conseguita ad un&#8217;istanza di condono,Â <i>ex se</i> comprovante la consapevolezza dell&#8217;illiceità  del manufatto realizzato. Quanto al presunto avallo alla realizzazione del manufatto con convenzione &quot;privata&quot; ovvero con autorizzazione, entrambe a firma del Sindaco di Pianico, «<i>al di là  di ogni rilievo di forma, che potrebbe far dubitare dell&#8217;esistenza stessa di tali atti, nemmeno protocollati, come atti amministrativi</i>», non ne sarebbe neppure chiaro il contenuto, stante che il capannone preesisteva agli stessi.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">2. Avverso la sentenza n. 472/2013 interponevano appello due degli originari ricorrenti di primo grado, ovvero i signori Tomaso e Pierangelo M., evidenziando l&#8217;errore di prospettiva nel quale sarebbe incorso il Tribunale: nel caso di specie non verrebbe in discussione la &quot;legalità &quot; della costruzione effettuata, incontestabilmente insistente in area di rispetto cimiteriale; bensì l&#8217;illegittimità  della condotta dei due Enti che, dopo aver &quot;illuso&quot;, anche tramite l&#8217;adozione di specifici provvedimenti, la proprietà  della fattibilità  dell&#8217;intervento, tanto da indurla ad una previa demolizione di parte del manufatto originario nell&#8217;intento di migliorarlo complessivamente, ne avrebbero imposto la rimozione, con ciù² arrecandole un ingente danno economico quantificabile avuto riguardo alle spese sostenute per realizzarlo e a quelle correlate all&#8217;ottemperanza all&#8217;intimazione ingiunta. L&#8217;adombrata falsità  della documentazione di parte, peraltro irritualmente contestata dal Comune solo con la memoria difensiva conclusiva depositata nel giudizio di primo grado, avrebbe dovuto essere oggetto di querela, ove se ne fossero voluti mettere in discussione i contenuti.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">3. Si è costituito in giudizio il Comune di Pianico, insistendo per la reiezione dell&#8217;appello con conferma della sentenza di prime cure, salvo riproporre le eccezioni preliminari di prescrizione e difetto di legittimazione passiva.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">4. In vista dell&#8217;odierna udienza le parti hanno presentato memorie e memorie di replica. In particolare, hanno sviluppato le contrapposte tesi sul tema della decorrenza e del termine di prescrizione applicabile: il Comune di Pianico lo individua in quello quinquennale <i>ex</i> art. 2947 c.c., facendolo decorrere dall&#8217;avvenuto consolidarsi del diniego di condono a seguito del decreto in data 10 ottobre 2002 di declaratoria della perenzione del ricorso n.r. 1117/1988 presentato al medesimo T.A.R. per la Lombardia avverso il relativo atto del Comune di Sovere (ordinanza n. 10 dell&#8217;8 luglio 1988); gli appellanti, invece, ritenendo sussistente una responsabilità  di tipo contrattuale, ne invocano la durata decennale, ferma restando anche a tale riguardo la asserita irritualità  della prospettazione, contenuta -a loro dire &#8211; solo nella memoria conclusionale e non nell&#8217;atto di costituzione in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Nella memoria di replica depositata in data 26 giugno 2019 i signori M. hanno altresì dichiarato di rinunciare a parte dell&#8217;originaria richiesta risarcitoria, circoscrivendone pertanto la quantificazione, comunque demandata ad apposita istruttoria e &quot;al fine di semplificarla&quot;, ai costi della demolizione.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">5. Alla pubblica udienza del 23 luglio 2019, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">6. La richiesta risarcitoria reiterata con l&#8217;odierno appello è infondata nel merito, con conseguente assorbimento delle eccezioni riproposte dal Comune di Pianico.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">7. Per mera completezza di ricostruzione fattuale, la Sezione rileva solo che correttamente è stato evocato in giudizio il Comune di Pianico, stante che gli atti asseritamente ingannevoli sarebbero ascrivibili prevalentemente allo stesso (delibera del Consiglio comunale n. 1 del 28 giugno 1960, &quot;convenzione privata&quot; del 6 marzo 1961 e autorizzazione sindacale in data 18 maggio 1961); l&#8217;unico provvedimento risalente all&#8217;epoca di realizzazione dell&#8217;ampliamento attribuito, infatti, al Comune di Sovere, competente in via esclusiva in ragione dell&#8217;originaria ubicazione dell&#8217;immobile, sarebbe una coeva autorizzazione all&#8217;ampliamento di cui, in realtà , la parte ha solo affermato l&#8217;esistenza, senza produrne copia in quanto &quot;smarrita&quot; (piuttosto che mai esistita, come risultante dagli atti del Comune di Sovere). Benchè, dunque, tra gli atti causativi del danno si enuclei anche il diniego di condono, egualmente da parte del Comune di Sovere, esso costituisce solo il punto di approdo di una illiceità  comportamentale che ormai aveva prodotto i suoi effetti, inducendo la parte ad effettuare l&#8217;intervento edilizio di cui si è poi chiesta la demolizione. E&#8217; a tali precedenti atti che va dunque ricondotta la presunta scorrettezza del Comune di Pianico, non a quelli da esso adottati (verifica di inottemperanza e procedura di acquisizione al patrimonio) in ragione dell&#8217;avvenuto subentro nei procedimenti facenti capo al territorio acquisito per ridefinizione dei confini.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">8. Il signor Tomaso M. e la moglie, al decesso della quale sono subentrati nella vicenda i figli, Pierangelo e Flavia, hanno dunque realizzato abusivamente l&#8217;ampliamento del proprio capannone industriale, previa demolizione, in dispregio del vincolo cimiteriale di cui al r.d. 27 luglio 1934 n. 1265. Il tentativo di sanatoria postuma dell&#8217;intervento (la cui effettiva consistenza in relazione all&#8217;entità  della correlata demolizione, è contestato tra le parti) mediante presentazione di istanza al Comune di Sovere, non è andato a buon fine anche in ragione della presenza di tale vincolo. Il diniego di condono e conseguente ingiunzione di demolizione, n. 10 dell&#8217;8 luglio 1988, veniva autonomamente impugnato, ma il relativo ricorso, come giù  evidenziato al Â§ 4, dichiarato perento.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Anche gli atti di accertamento dell&#8217;inottemperanza e la conseguente acquisizione al patrimonio comunale ( a questo punto del subentrato Comune di Pianico) sono stati a loro volta impugnati innanzi al T.A.R. per la Lombardia con due ricorsi (nn.r. 1223 e 1224 del 2006) rigettati nel merito, previa riunione, per la parte concernente la demolizione; accolti invece in relazione all&#8217;espropriazione della quota acquisita <i>iure successionis</i> dai signori Pierangelo e Flavia M., in quanto estranei alla realizzazione dell&#8217;abuso (T.A.R. per la Lombardia, Sez. staccata di Brescia, 7 febbraio 2008, n. 43, che ha ritenuto che la perdita della proprietà  conservi sempre la propria natura sanzionatoria distinta dalla funzione ripristinatoria della demolizione, e pertanto possa essere disposta pro quota in danno del solo soggetto responsabile dell&#8217;abuso).</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">9. Gli esiti di tali contenziosi, in quanto concernenti nello specifico la legittimità  degli atti adottati in conseguenza della realizzazione dell&#8217;abuso e del diniego di sanatoria dello stesso, non possono essere pretermessi nell&#8217;odierna vicenda, che individua nuovamente in uno dei provvedimenti in tale sede avversato (il diniego di condono e ingiunzione a demolire) la fonte del danno lamentato dalle parti, pur essendone ormai cristallizzati contenuto e presupposti. A distanza di anni, dunque, dalla sostanziale rinuncia a qualsivoglia rivendicazione in giudizio di vizi ascrivibili al ridetto diniego di sanatoria (il ricorso avverso il quale, come giù  detto, è stato dichiarato perento), le parti riesumano la presunta scorrettezza comportamentale dei Comuni procedenti, che sarebbe sfociata in tale atto finale, contestando, in particolare al Comune di Pianico, di aver legittimato ciù² che poi si è inteso far demolire. Senza che tuttavia tale lamentata contraddittorietà  sia stata sollevata o comunque coltivata nella sede a ciù² più¹ consona, ovvero il giudizio instaurato per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del Comune di Sovere n. 8/1988.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Anche a prescindere, pertanto, da tale profilo di inammissibilità  della -riproposta- doglianza, l&#8217;analisi della concatenazione oggettiva degli eventi culminati nell&#8217;ingiunzione a demolire, sia avuto riguardo al profilo soggettivo del potenziale effetto ingannevole sull&#8217;autore dell&#8217;abuso, sia in relazione alla loro consistenza, evidenzia l&#8217;infondatezza dell&#8217;assunto di parte appellante.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">In particolare:</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; la delibera con la quale il Consiglio comunale di Pianico ha attivato la procedura di cui all&#8217;art. 338 del r. d. n. 1265/1934, non avendo l&#8217;Ente territoriale alcuna autonoma competenza in merito, non poteva in nessun modo considerarsi foriera di un immediato cambiamento della fascia di rispetto, trattandosi di atto di spettanza del Prefetto, peraltro nei ristretti limiti declinati dalla medesima normativa;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; ad essa poteva pertanto conseguire al più¹ un comprensibile affidamento sul buon esito della procedura, ma non l&#8217;attribuzione di un&#8217;immediata efficacia riduttiva della fascia di rispetto, non prevista in nessun passaggio del provvedimento;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; tale eventuale affidamento era o avrebbe dovuto comunque immediatamente cessare, una volta ricevuti formalmente gli esiti della decisione prefettizia negativa, comunicati al signor M. dapprima con nota in data 13 settembre 1960 del Comune di Pianico, indi con atto ancor più¹ perentorio del Comune di Sovere in data 26 novembre 1960, contenente anche la diffida a proseguire i lavori, nel frattempo illecitamente iniziati.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Da quanto detto risulta chiaro pertanto che qualsivoglia ambiguità  o fattore di non agevole intellegibilità  dell&#8217;atto consiliare era stato oggettivamente superato dalla richiamata duplice informativa, incontestabilmente chiara nel senso della ribadita sussistenza dell&#8217;insormontabile ostacolo giuridico rappresentato dall&#8217;insistenza dell&#8217;opera in area di rispetto cimiteriale.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Pertanto i documenti, pressochè coevi, con i quali il Sindaco del Comune di Pianico pare avallare tale comportamento illecito, in palese contrasto e dispregio con le risultanze &quot;ufficiali&quot; del procedimento, a chiunque vengano riferiti, ivi compreso il primo cittadino dell&#8217;epoca, come parrebbe dimostrare la perizia calligrafica versata in atti, attesa la loro anomala natura, tale da non consentirne la riconduzione a qualsivoglia paradigma provvedimentale astrattamente legittimo, o comunque normativamente previsto, non potevano in alcun modo incidere sul procedimento <i>in itinere</i>. E ciù² in primo luogo per la dirimente ragione che il Comune di Pianico non aveva all&#8217;epoca alcuna competenza a rilasciare titoli edilizi per la realizzazione di opere insistenti sul territorio di un Comune limitrofo: circostanza ben nota agli odierni appellanti, stante che essi stessi affermano (punto 2 della ricostruzione in fatto, reiterativa di quanto descritto nel ricorso di prime cure) che &quot;in conseguenza di ciù²&quot;, ovvero dopo aver siglato la &quot;convenzione privata&quot; con il Sindaco sbagliato, è il Comune di Sovere, cui evidentemente sapevano di doversi rivolgere <i>ratione loci</i>, ad aver autorizzato l&#8217;ampliamento del capannone in pregiudizio della fascia di rispetto (quindi illegittimamente). Autorizzazione, tuttavia, questa del 1961, di cui non è traccia agli atti di causa, avendone gli appellati affermato l&#8217;avvenuto smarrimento, senza peraltro mai formalizzarne l&#8217;accaduto, e non essendovene tuttavia traccia neppure negli archivi comunali (presso i quali risulta presentata la pratica edilizia n. 8/1960 relativa all&#8217;ampliamento del capannone sito in Comune di Sovere al mappale 1942 intestato al signor M. Tomaso, ma mai rilasciata la relativa autorizzazione). Anche l&#8217;istanza di condono è stata presentata ovviamente al Comune di Sovere in quanto competente per territorio, ma secondo la ricostruzione di parte non equivarrebbe ad un&#8217;implicita ammissione dell&#8217;illiceità  della costruzione, benchè in essa non siano riportate riserve o osservazioni di alcun tipo, sol perchè finalizzata a &quot;sanare le opere interne frattanto da lui edificate, ma altresì nella convinzione di potere in tal modo risolvere la problematica connessa allo smarrimento del titolo abilitativo&quot;: problematica mai segnalata formalmente all&#8217;Amministrazione allo scopo di ottenere, molto più¹ banalmente, un duplicato, ma neppure semplicemente rappresentata, per addivenire ad una soluzione condivisa ovvero attivare una qualsiasi interlocuzione istruttoria finalizzata alla ricerca.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Non è chi non veda, rileva la Sezione, come tale susseguirsi di eventi attesti la piena consapevolezza dell&#8217;originario autore dell&#8217;abuso di agire e poi di aver agito in dispregio ad un vincolo di legge, mai superato, non ottemperando a specifica diffida. Quand&#8217;anche ciù² avesse trovato originario &quot;conforto&quot; nelle rassicurazioni, anche formali, dell&#8217;amministratore di turno, ne sarebbe palese e comprensibile a tutti l&#8217;irrilevanza ai fini di contrastare le risultanze di atti ufficiali, rispondenti a precise regole giuridiche.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">10. Inconferente appare dunque l&#8217;eccezione di parte circa la necessità  di contestare tali documenti a tempo debito e con querela di falso: ciù² di cui è questione, infatti, non è la veridicità  o la provenienza, bensì l&#8217;efficacia e finanche l&#8217;esistenza quali provvedimenti amministrativi, non quali documenti <i>ex se</i>. Il cui contenuto non veritiero nella sostanza, in quanto incapace di produrre effetti nel mondo del diritto, ove causativo di qualsivoglia pregiudizio avrebbe dovuto essere ascritto al diretto firmatario, a prescindere peraltro da ipotetiche diverse responsabilità  astrattamente riconducibili all&#8217;essersi lo stesso eventualmente avocato poteri non esercitabili al di fuori dell&#8217;alveo della legge.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">11. I ricorrenti, dunque, si sono limitati a stigmatizzare la condotta dell&#8217;amministrazione resistente come contraria ai doveri di buona fede e correttezza, profilo quest&#8217;ultimo che, tuttavia, neppure sarebbe idoneo <i>ex se</i> a decretarne l&#8217;illegittimità , non contestata a tempo debito e nell&#8217;originario contenzioso, essendo necessarie, per l&#8217;apprezzamento dell&#8217;ingiustizia del danno, puntuali deduzioni che, viceversa, difettano nel caso di specie.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Sul punto il Collegio rileva per completezza come la sentenza del T.A.R. per la Lombardia, anche omettendo di affrontare l&#8217;eccepita eccezione di prescrizione, non perimetri l&#8217;esatto <i>thema decidendum</i> in relazione al tipo di responsabilità  addebitata all&#8217;Amministrazione procedente. Alla base dell&#8217;odierna richiesta risarcitoria, infatti, si pongono una serie di atti, o favorevoli alla parte, e pertanto non impugnati (delibera e atti del 1961), ovvero pregiudizievoli (ingiunzione a demolire dell&#8217;8 luglio 1988), ma ormai cristallizzati nei relativi effetti dalla scelta di non coltivare il contenzioso originariamente intrapreso, con ciù² di fatto accettandone per acquiescenza presupposti e conseguenze. La controversia finisce pertanto per collocarsi in una zona chiaroscurale, non potendo essere ascritta alle richieste risarcitorie conseguenti a provvedimento illegittimo, mancando il relativo presupposto causativo; ma neppure identificandosi nel danno da solo comportamento, per come incardinato dal Giudice di prime cure, avendo il provvedimento finale (legittimo) contraddetto atti orientati contenutisticamente in senso diametralmente opposto, e dunque divenendone soltanto l&#8217;epifenomeno terminale.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">La responsabilità  da comportamento illecito, sicuramente lambita dall&#8217;odierna vicenda per come prospettata dalle parti, ha trovato progressivamente riconoscimento nella giurisprudenza sia civile che amministrativa, che ha affermato in più¹ occasioni che anche nello svolgimento dell&#8217;attività  autoritativa, l&#8217;amministrazione è tenuta a rispettare non soltanto le norme di diritto pubblico (la cui violazione implica, di regola, l&#8217;invalidità  del provvedimento e l&#8217;eventuale responsabilità  da provvedimento per lesione dell&#8217;interesse legittimo), ma anche le norme generali dell&#8217;ordinamento civile che impongono di agire con lealtà  e correttezza (sul punto v. Cons. Stato, A.P. 4 maggio 2018, n. 5, nonchè, fra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 6 febbraio 2013, n. 633; Cons. Stato, sez. IV, 6 marzo 2015, n. 1142; Cons. Stato, A.P. , 5 settembre 2005, n. 6; Cass. civ., Sez. un. 12 maggio 2008, n. 11656; Cass. civ., Sez. I, 12 maggio 2015, n. 9636; Cass. civ., Sez. I, 3 luglio 2014, n. 15250).</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">«<i>Come è stato efficacemente rilevato in dottrina, in questi casi il provvedimento amministrativo è un frammento legittimo di un mosaico connotato da una condotta complessivamente superficiale, violativa dei più¹ elementari obblighi di trasparenza, di attenzione, di diligenza, al cospetto dei quali si stagliano i corrispondenti diritti soggettivi di stampo privatistico. Si tratta, in altri termini, di una responsabilità  da comportamento illecito, che spesso non si traduce in provvedimenti illegittimi, ma, per molti versi, presuppone la legittimità  dei provvedimenti che scandiscono la parabola procedurale</i>» (v. ancora Cons. Stato, A.P. n. 5/2018. Cfr. anche Cons. Stato, Sez. VI, 6 marzo 2018, n. 1457, che ha espressamente evocato un modello di pubblica amministrazione, come si è andato evolvendo nel diritto vivente, permeato dai principi di correttezza e buona amministrazione, desumibili dall&#8217;art. 97 della Costituzione).</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">12. L&#8217;avvenuto radicamento della vicenda senza valutarne l&#8217;esatta perimetrazione, consegue all&#8217;innegabile anomalia di aver sostanzialmente riaperto una controversia, in realtà  ormai definita, finendo per rimettere in discussione -indebitamente- la legittimità  di provvedimenti stabilizzati da tempo. Ove, infatti, fosse emersa una qualche fondatezza della pretesa della parte, essa non avrebbe potuto non impattare sulla qualificazione dell&#8217;illecito posta a base dell&#8217;ingiunzione a demolire; l&#8217;eventuale incidenza sulla colpevolezza della condotta, infatti, indirettamente pure invocata, attiene al profilo della responsabilità  penale ed è pertanto estranea ai contenuti dell&#8217;odierno giudizio. Tuttavia, anche ripercorrendo la vicenda secondo la logica della parte appellante, l&#8217;operato della pubblica amministrazione appare esente da mende sia in termini comportamentali che provvedimentali, non potendosi ascrivere alla stessa l&#8217;eventuale agire del singolo, al di fuori di qualsiasi schema legale e dunque <i>uti singulus</i>, appunto, e non nel ruolo ricoperto. Nè appare scusabile, o comprensibile, ovvero indice di incolpevole affidamento, la condotta dell&#8217;autore dell&#8217;abuso.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Al riguardo, va rilevato che la tenuta, da parte del danneggiato, di una condotta, attiva od omissiva, contraria al principio di buona fede ed al parametro della diligenza, che consenta la produzione di danni che altrimenti sarebbero stati evitati secondo il canone della causalità  civile imperniato sulla probabilità  relativa, recide, in tutto o in parte, il nesso causale che, ai sensi dell&#8217;art. 1223 c.c., deve legare la condotta antigiuridica alle conseguenze dannose risarcibili ( cfr. Cons. Stato, A.P. 23 marzo 2011, n. 3). Per quanto sopra esposto, ciù² è quanto avvenuto anche nel caso di specie.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">13. Conclusivamente, pertanto, la domanda risarcitoria deve essere respinta non essendone provato nè l&#8217;evento causale, riconducibile a provvedimenti e/o comportamenti attribuibili al Comune di Pianico, nè l&#8217;ingenerato affidamento nella legittimità  dell&#8217;attività  edificatoria posta in essere.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">14. In ordine alle spese di giudizio, il Collegio ritiene che, in ragione dell&#8217;andamento complessivo della causa e della non agevole individuazione, astratta, di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità  amministrativa, le stesse possano essere compensate.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l&#8217;effetto, conferma la sentenza del T.A.R. per la Lombardia citata in epigrafe, con le precisazioni di cui in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Spese del grado di giudizio compensate.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-29-8-2019-n-5966/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2019 n.5966</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2019 n.4426</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-29-8-2019-n-4426/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-29-8-2019-n-4426/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2019 n.4426</a></p>
<p>Santino Scudeller, Presidente, Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore; (Domenico A., Emilio A. e Delia A., tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Luca Tozzi, c. Comune di Arzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Erik Furno; Commissione straordinaria prefettizia del Comune di Arzano, n. c.) Si configura il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-29-8-2019-n-4426/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2019 n.4426</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-29-8-2019-n-4426/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2019 n.4426</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Santino Scudeller, Presidente, Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore; (Domenico A., Emilio A. e Delia A., tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Luca Tozzi, c. Comune di Arzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Erik Furno; Commissione straordinaria prefettizia del Comune di Arzano, n. c.)</span></p>
<hr />
<p>Si configura il vizio di eccesso di potere ove risulti mancante un minimo di istruttoria tecnica, compatibile con l&#8217;urgenza della situazione, diretta ad individuare la fonte del pericolo e gli interventi necessari ad assicurare la messa in sicurezza dei luoghi .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1.- Attività  amministrativa &#8211; provvedimento amministrativo &#8211; eccesso di potere &#8211; minimo di istruttoria tecnica &#8211; necessità  &#8211; mancanza &#8211; illegittimità  dell&#8217;azione amministrativa &#8211; sussiste.</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Si configura il vizio di eccesso di potere ove risulti mancante un minimo di istruttoria tecnica, compatibile con l&#8217;urgenza della situazione, diretta ad individuare la fonte del pericolo e gli interventi necessari ad assicurare la messa in sicurezza dei luoghi, ove tale mancata istruttoria avrebbe palesato nell&#8217;immediatezza il difetto dei presupposti per il corretto esercizio del potere de quo e l&#8217;irragionevolezza degli obblighi imposti, con le contestate modalità , a carico di privati proprietari.</em><br /> <em>Non ha, pertanto, alcun senso (con riferimento al caso in esame) Â richiedere con urgenza ai proprietari l&#8217;esecuzione di interventi di messa in sicurezza degli immobili di appartenenza, senza la previa rimozione delle cause dei dissesti giù  verificatisi e degli ulteriori rischi incombenti, mediante gli opportuni lavori pubblici, rientranti nell&#8217;esclusiva competenza dell&#8217;ente locale</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Pubblicato il 29/08/2019</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b>N. 04426/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b>N. 05916/2015 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"> </p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">sul ricorso numero di registro generale 5916 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da Domenico A., Emilio A. e Delia A., tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Luca Tozzi, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Napoli, alla via Toledo n. 323, pec studiotozzi@cnfpec.it;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b><i>contro</i></b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Comune di Arzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Erik Furno, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Napoli, alla via Cesario Console n. 3, pec erik.furno@ordineavvocatita.it;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Commissione straordinaria prefettizia del Comune di Arzano, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b><i>per l&#8217;annullamento,</i></b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><i>previa sospensione dell&#8217;efficacia:</i></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; dell&#8217;ordinanza della Commissione straordinaria del Comune di Arzano prot. n. 25162 del 29.10.2015 (progressivo annuale n. 28 del 29.10.2015), con la quale è stato intimato, tra gli altri, ai sigg. A., ex art. 54 TUEL, l&#8217;effettuazione di interventi di ripristino risolutivi tesi al ristabilirsi delle condizioni di sicurezza del fabbricato sito in via Annunziata nn. 74 e 76;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; dell&#8217;ordinanza prot. n. 25619 del 3.11.2015 (progressivo annuale n. 29 del 3.11.2015), con la quale la stessa Amministrazione ha ordinato, ex art. 54 TUEL, di provvedere alla messa in sicurezza e/o all&#8217;abbattimento dei fabbricati, giù  oggetto dell&#8217;ordinanza n. 28/2015, nel tempo massimo di 5 giorni dalla notifica;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; della delibera di Giunta Comunale del Comune di Arzano n. 16 del 6.2.2018, notificata ai ricorrenti in data 17.2.2018, gravata con motivi aggiunti, con cui sarebbe stato reiterato l&#8217;obbligo di ottemperanza alle ordinanze n. 28/2015 e n. 29/2015 e preannunciata un&#8217;attività  in danno dei ricorrenti;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">nonchè per il risarcimento dei danni subiti e subendi per l&#8217;illegittimo e colposo operato della p.a.;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Arzano;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 giugno 2019 il cons. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Con l&#8217;atto introduttivo del presente giudizio, notificato il 30 novembre 2015 e depositato l&#8217;1 dicembre 2015, i ricorrenti hanno esposto che, a seguito della voragine apertasi in Arzano, alla via Annunziata, in data 29 ottobre 2015, la Commissione straordinaria operante presso il Comune di Arzano, a tutela della pubblica e privata incolumità , ha emesso nei confronti dei proprietari degli immobili interessati dai conseguenti dissesti statici varie ordinanze contingibili ed urgenti, ai sensi dell&#8217;art. 54 del T.U.E.L.. In particolare, con le ordinanze n. 28 del 29.10.2015 e n. 29 del 3.11.2015 ha intimato ai ricorrenti, rispettivamente:</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; l&#8217;effettuazione di interventi di ripristino risolutivi tesi a ristabilire le condizioni di sicurezza del fabbricato di proprietà , sito in via Annunziata nn. 74-76;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; stante l&#8217;aggravarsi della situazione, di provvedere alla messa in sicurezza e/o all&#8217;abbattimento dello stesso edificio, nel termine di cinque giorni dalla notifica dell&#8217;atto.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Reputando illegittimi i provvedimenti sopra menzionati, i ricorrenti ne hanno chiesto l&#8217;annullamento sulla base dei seguenti motivi di diritto:</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">1 &#8211; Violazione e falsa applicazione di legge (art. 54 TUEL, art. 3 L 241/90, art. 97 Cost.) &#8211; Difetto ovvero mancanza di istruttoria &#8211; Disparità  di trattamento &#8211; Illogicità  ed irragionevolezza manifesta &#8211; Eccesso di potere &#8211; Sviamento di potere;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; Carenza/difetto di legittimazione passiva totale e/o parziale dei ricorrenti;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; Evidente sviamento di potere &#8211; Responsabilità  esclusiva del Comune di Arzano;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; Insussistenza dei presupposti e carenza di motivazione;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; Disparità  di trattamento rispetto a identica fattispecie riguardante altro fabbricato;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; Sproporzione dei mezzi adottati rispetto ai reali fattori di rischio ed alle circostanze di fatto;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; Violazione di legge (art. 54, t.u.e.l., in relazione agli artt. 7 e ss. l. 241/90) &#8211; Eccesso di potere (violazione del giusto procedimento, carenza dei presupposti, sviamento).</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Oltre all&#8217;annullamento dei provvedimenti lesivi, gli instanti hanno contestualmente richiesto il risarcimento dei danni subiti e subendi per l&#8217;illegittimo e colposo operato della P.A.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Ha resistito in giudizio l&#8217;intimata Amministrazione comunale.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">I ricorrenti hanno successivamente depositato memoria difensiva e documenti, tra i quali, in particolare, la relazione del CTU designato nell&#8217;Accertamento tecnico preventivo promosso dagli stessi innanzi al Tribunale di Napoli Nord (R.G. 9960/2015).</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">All&#8217;udienza camerale del 9 febbraio 2016, come da verbale, la parte ricorrente ha rinunciato all&#8217;istanza cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Con motivi aggiunti depositati il 20 febbraio 2018, i medesimi instanti hanno esteso la domanda di annullamento alla delibera n. 16 del 6 febbraio 2018, con cui la Giunta Comunale di Arzano ha dettato linee guida agli uffici comunali per una rivalutazione complessiva dell&#8217;intera vicenda, ivi compresa la verifica circa la permanenza del pericolo per la pubblica incolumità  posta a base delle ordinanze contingibili ed urgenti impugnate con l&#8217;atto introduttivo del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">In esito alla camera di consiglio del 13 marzo 2018, con ordinanza n. 371/18, la Sezione ha respinto la domanda cautelare proposta coi motivi aggiunti per l&#8217;insussistenza del requisito del pregiudizio grave ed irreparabile.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Successivamente le parti hanno depositato ulteriori documenti, tra i quali:</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; l&#8217;ordinanza con cui il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione civile, in data 13 giugno 2018, ha accolto, nei limiti di cui in motivazione, la domanda proposta dai sig.ri A. con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; la determina comunale del 26 settembre 2018 con cui l&#8217;ente ha conferito ad un professionista esterno l&#8217;incarico di progettazione, direzione dei lavori di messa in sicurezza e, in parte, di demolizione dei vari edifici lesionati nonchè il provvedimento di aggiudicazione dell&#8217;appalto di lavori in data 30 ottobre 2018 e la comunicazione di ultimazione degli interventi in data 26 novembre 2018.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">In relazione a tali ultime circostanze, il difensore dell&#8217;Amministrazione resistente ha chiesto la declaratoria di improcedibilità  dell&#8217;azione per sopravvenuta carenza d&#8217;interesse.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Replicando sul punto, i ricorrenti hanno dichiarato di avere ancora interesse alla definizione del giudizio nel merito, insistendo per il resto nella richiesta di accoglimento delle domande proposte.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Alla pubblica udienza del 18 giugno 2019, sentiti i difensori delle parti presenti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">1. Va preliminarmente disattesa l&#8217;eccezione di improcedibilità  del ricorso, per sopravvenuto difetto di interesse, sollevata dall&#8217;Amministrazione comunale di Arzano resistente sul rilievo dell&#8217;avvenuta esecuzione nel corso del giudizio delle ordinanze contingibili ed urgenti gravate con l&#8217;atto introduttivo del giudizio. Invero, come precisato in memoria dai ricorrenti e dimostrato dalla documentazione depositata, da un lato, la demolizione ha riguardato solo una porzione di una stanza dell&#8217;edificio di loro proprietà  (ubicato al civico n. 74 della via Annunziata), dall&#8217;altro, gli stessi conservano l&#8217;interesse ad ottenere una pronuncia di merito sulla controversia anche per evitare le conseguenze patrimoniali dell&#8217;esecuzione in danno dei provvedimenti, emessi ai sensi dell&#8217;art. 54 del T.U.E.L., oltre che gli altri effetti pregiudizievoli discendenti dalla mancata spontanea ottemperanza alle ordinanze comunali.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">2. Si impone, pertanto, lo scrutinio nel merito della domanda impugnatoria azionata con l&#8217;atto introduttivo del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Ad avviso del Collegio la stessa si palesa fondata alla stregua delle considerazioni che seguono.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">2.1. Deve osservarsi, in primo luogo, che sin dall&#8217;inizio è risultato prima facie che la vasta voragine apertasi nella sede stradale di via Annunziata in data 29.10.2015 e la conseguente, progressiva situazione di dissesto statico degli immobili ivi esistenti erano state provocate dalla rottura della rete fognaria pubblica (cfr. fonogramma di pari data del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli), tanto che la stessa Amministrazione comunale ha nell&#8217;immediatezza realizzato un intervento provvisorio di somma urgenza (cd by pass) per tamponare l&#8217;ulteriore fuoriuscita di acqua dal collettore (cfr. verbale di intervento della ditta Artianum del 29.10.2015, verbale di sopralluogo dell&#8217;UTC del 30.10.2015 e fonogramma dei Vigili del Fuoco dell&#8217;1.11.2015), che aveva invaso il sottosuolo, causando vari cedimenti e sprofondamenti del terreno ed arrecando pregiudizio anche alle strutture portanti degli edifici privati posti tra la predetta strada e via Padre Pio da Pietralcina (con successivo crollo parziale delle strutture murarie del fabbricato di proprietà  dei sig.ri A.).</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Ciù² è stato poi compiutamente acclarato dalla relazione peritale (datata 20.4.2016, a firma dell&#8217;ing. D. Credendino), redatta nell&#8217;ambito dell&#8217;Accertamento tecnico preventivo proposto dagli interessati innanzi al Tribunale di Napoli Nord (R.G. 9960/2015), ex art. 696 c.p.c., ove il CTU incaricato ha rilevato (a pagina 35) che &#8220;[&#038;] la voragine di Via Annunziata ed i cedimenti differenziali degli edifici [&#038;] sono imputabili a perdite ataviche del collettore fognario, ove a causa della sovrappressione di eventi meteorici, ed in particolare quello del 29/10/2015, si è avuto il collasso della struttura fognaria [&#038;] per la rottura della sua parete muraria destra [&#038;]&#8221;. Alla luce di quanto accertato dal CTU, con ordinanza datata 13 giugno 2018, il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione civile, ha accolto, nei limiti di cui in motivazione, la domanda proposta dai sig.ri A. con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (iscritta al n. 13014/2016 R.G.), condannando per l&#8217;effetto il Comune di Arzano al pagamento in loro favore del complessivo importo di € 629.043,33 (di cui € 593.352,33 per i danni strutturali ed i costi di ripristino ed € 35.691,00 a titolo di lucro cessante per i canoni di locazione non incassati a causa dello sgombero delle unità  immobiliari locate), oltre interessi al tasso legale, a titolo di risarcimento del danno per la cattiva manutenzione della vetusta conduttura fognaria (risalente ad un&#8217;epoca di costruzione remota di almeno 50 anni), rientrante nella sfera di controllo dell&#8217;ente pubblico il quale, come custode, è stato chiamato a rispondere dei danni eziologicamente collegati alla stessa, ai sensi dell&#8217;art. 2051 cod. civ.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">2.2. Va poi osservato che parimenti è apparso subito evidente come l&#8217;ordine di facere imposto ai privati non fosse concretamente esigibile, risultando necessario procedere in via preliminare alla eliminazione della fonte di pericolo, mediante il pieno ripristino del sistema fognario a servizio dell&#8217;area e la realizzazione delle opere di sottofondazione per le porzioni di sottosuolo coinvolte, attraverso un intervento complessivo incidente anche sui beni pubblici, come tale rientrante nella sfera di attribuzione del comune. Anche il suddetto rilievo, lamentato dai ricorrenti, ha trovato piena conferma nelle conclusioni raggiunte dal CTU nella giù  citata perizia tecnica (cfr., in particolare, le pagine 50-52, ove è stata prospettata, tra l&#8217;altro, la necessità  di procedere alla sostituzione delle conduttura deteriorata, al consolidamento del terreno con l&#8217;utilizzo di pali, all&#8217;incatenamento delle strutture dei fabbricati lesionati e ad altri interventi di rinforzo).</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">2.3. Alla luce dei rilievi che precedono si configura nella specie il vizio di eccesso di potere sotto i diversi profili lamentati, essendo mancata quel minimo di istruttoria tecnica, compatibile con l&#8217;urgenza della situazione, diretta ad individuare la fonte del pericolo e gli interventi necessari ad assicurare la messa in sicurezza dei luoghi, istruttoria che avrebbe palesato nell&#8217;immediatezza il difetto dei presupposti per il corretto esercizio del potere de quo e l&#8217;irragionevolezza degli obblighi imposti, con le contestate modalità , a carico dei privati, giù  ingiustamente danneggiati dall&#8217;evento.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Ne consegue che gli interventi intimati dall&#8217;Amministrazione comunale, oltre che non coerenti con il principio generale in materia di responsabilità  da fatto illecito per i danni provocati dalle cose in custodia (art. 2051 cod. civ.), risultano contrari anche ai principi di logica ed economicità , non avendo alcun senso richiedere con urgenza ai proprietari l&#8217;esecuzione di interventi di messa in sicurezza degli immobili, senza la previa rimozione delle cause dei dissesti giù  verificatisi e degli ulteriori rischi incombenti, mediante gli opportuni lavori pubblici, rientranti nell&#8217;esclusiva competenza dell&#8217;ente locale (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 16 aprile 2007, n. 3722; 13 agosto 2014, n. 4592; 6 marzo 2018, n. 1409). Emerge dunque, anche sotto quest&#8217;ultimo profilo, l&#8217;assenza dei necessari presupposti legittimanti l&#8217;adozione dell&#8217;ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54, comma 4, T.U.E.L., i quali sono costantemente intesi nel senso che il provvedimento extra ordinem si deve necessariamente fondare su una eccezionale situazione di pericolo, tale da non potere essere fronteggiata se non con interventi immediati ed indilazionabili, non rientranti tra gli ordinari strumenti previsti dall&#8217;ordinamento giuridico nell&#8217;ambito dell&#8217;assolvimento dei compiti rimessi alle cure dell&#8217;Amministrazione (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 3 giugno 2013, n. 3024, Sez. VI, 31 ottobre 2013, n. 5276).</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">2.4. In conclusione, assorbite le ulteriori doglianze non scrutinate, la domanda impugnatoria proposta col ricorso introduttivo merita accoglimento. Per l&#8217;effetto, vanno annullate in parte qua le ordinanze n. 28 del 29.10.2015 e n. 29 del 3.11.2015.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">3. Il ricorso per motivi aggiunti, invece, va dichiarato inammissibile per carenza originaria di interesse, venendo in rilievo un atto privo di valenza provvedimentale, in quanto tale non autonomamente impugnabile.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Invero, con la gravata deliberazione n. 16 del 6 febbraio 2018, la Giunta Comunale ha approvato la proposta avente ad oggetto &#8220;Atto di indirizzo per il componimento lite e situazione urbana via Annunziata 72-80&#8221;. Dopo aver ricostruito le vicende che hanno preceduto l&#8217;adozione delle succitate ordinanze n. 28 del 29.10.2015 e n. 29 del 3.11.2015, richiamato il contenzioso civile ed amministrativo insorto coi privati e rilevato che &#8220;le parti private a tutta evidenza non intendono procedere a dare esecuzione alle Ordinanze ricevute se non con le risorse sopravvenienti dalle cause di risarcimento intentate&#8221;, il Responsabile del Settore lavori pubblici ha proposto alla Giunta di &#8220;dare mandato agli uffici di rivalutare l&#8217;intera problematica, con le seguenti linee guida:</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; procedere ad una nuova verifica statica dei luoghi [&#038;];</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; accertata la permanenza delle condizioni di rischio e definitane la misura in ordine alle aree interessate e modalità , se del caso reiterare con le modifiche necessarie le Ordinanze n. 28, 29 e 37/2015, appropriate alla data dell&#8217;emissione, per effetto ed i poteri dell&#8217;articolo 54 c. 4 TUEL;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; [&#038;] in caso di inadempienza dei proprietari a quanto indicato nelle Ordinanze 28, 29 e 37/2015 o nelle nuove Ordinanze emesse in seguito all&#8217;aggiornamento della ricognizione e valutazione dei luoghi, si dovrà  procedere in danno, salvi gli eventuali effetti risarcitori successivamente determinati dai Tribunali, nella misura necessaria (anche con demolizione parziale) per ragioni di pubblica tutela;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; di ripristinare comunque la strada di via Annunziata, nel tratto in oggetto, provvedendo senza indugio a chiudere lo scavo in essere finale copertura con asfalto (eventualmente facendo salva la pietra di crollo per non alterare elementi oggetto di valutazione in giudizio);</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; di completare l&#8217;attività  con un muro in mattoni a chiusura degli accessi all&#8217;edificio A. e di una nuova protezione dei passanti che lasci maggiore agio d&#8217;uso della strada e ne consenta una idonea illuminazione e manutenzione [&#038;]&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">In definitiva, la delibera della Giunta Comunale di Arzano n. 16 del 6.2.2018, gravata con motivi aggiunti, si sostanzia in un atto di indirizzo che detta linee guida agli uffici comunali per una rivalutazione complessiva dell&#8217;intera vicenda, ivi compresa la verifica circa la permanenza del pericolo per la pubblica incolumità  posta a base delle ordinanze contingibili ed urgenti impugnate con l&#8217;atto introduttivo del giudizio, sicchè va ribadito che la stessa non risulta immediatamente lesiva.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">4. Quanto alla domanda risarcitoria, la stessa non può trovare accoglimento in quanto, pur essendosi rilevata l&#8217;illegittimità  degli atti impugnati col ricorso introduttivo, la parte ricorrente nulla ha dedotto in ordine a tutti gli elementi costitutivi della responsabilità , soltanto genericamente affermata.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Peraltro, tenuto conto del petitum risarcitorio giù  avanzato in sede civile per i danni derivanti dalla cattiva manutenzione del sistema fognario, di cui si è detto sopra, per soddisfare l&#8217;onere probatorio a suo carico, parte ricorrente avrebbe eventualmente dovuto dimostrare la sussistenza di ulteriori voci di danno discendenti dall&#8217;attività  provvedimentale oggetto di contestazione, prova che non risulta in alcun modo fornita in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">5. In relazione alla parziale soccombenza reciproca e tenuto conto della natura e della peculiarità  della controversia, le spese processuali possono essere eccezionalmente compensate tra le parti, fatto salvo il contributo unificato, che va posto a carico dell&#8217;Amministrazione resistente, che va pertanto condannata al relativo rimborso, con attribuzione al procuratore dei ricorrenti, che si è dichiarato antistatario.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">accoglie la domanda impugnatoria proposta con l&#8217;atto introduttivo e, per l&#8217;effetto, annulla in parte qua le ordinanze del Comune di Arzano n. 28 del 29.10.2015 e n. 29 del 3.11.2015;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">dichiara inammissibili i motivi aggiunti;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">respinge la domanda risarcitoria;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">compensa le spese di giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">pone il contributo unificato a carico dell&#8217;amministrazione comunale resistente, con attribuzione al procuratore dei ricorrenti, che si è dichiarato antistatario;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-29-8-2019-n-4426/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2019 n.4426</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2019 n.10617</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-29-8-2019-n-10617/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-29-8-2019-n-10617/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2019 n.10617</a></p>
<p>Donatella Scala, Presidente FF, Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore; (Società  Itinera S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Ciani, Alessandro Alessandri c. Azienda Strade Lazio &#8211; Astral S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Arrigo Varlaro Sinisi; nonchè C.M.B.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-29-8-2019-n-10617/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2019 n.10617</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-29-8-2019-n-10617/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2019 n.10617</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Donatella Scala, Presidente FF, Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore;  (Società  Itinera S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Ciani, Alessandro Alessandri c. Azienda Strade Lazio &#8211; Astral S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Arrigo Varlaro Sinisi; nonchè C.M.B. Soc. Coop. Muratori e Braccianti di Carpi, in qualità  di mandataria del RTI con la soc. Donati S.p.A. e soc. Tecnital spa, nonchè la soc. Donati S.p.A, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Vinti, Elia Barbieri; società  Italiana per Condotte D&#8217;Acqua S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Lopez, Giovanni Mangialardi, Benedetta Lubrano; Consorzio Integra Soc. Coop., C.E.M.E.S. S.p.A., Edil Moter S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Frontoni, Gianluca Luzi)</span></p>
<hr />
<p>Nell&#8217;ambito della ordinaria attività  di vigilanza sulla regolarità  della procedura di gara il RUP è tenuto a rappresentare alla Commissione Giudicatrice le proprie perplessità  su eventuali aspetti controversi della procedura e delle offerte dei concorrenti laddove presentino aspetti di criticità  con le previsioni della lex specialis.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1.- Appalti Pubblici &#8211; gara &#8211; RUP &#8211; Commissione Giudicatrice &#8211; attività  &#8211; differenze.</strong><br /> <strong>2.- Appalti Pubblici &#8211; gara &#8211; varianti e mere migliorie &#8211; identificazione e distinzioni &#8211; discrezionalità  valutativa &#8211; sussiste.</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.Nell&#8217;ambito della ordinaria attività  di vigilanza sulla regolarità  della procedura di gara il RUP è tenuto a rappresentare alla Commissione Giudicatrice le proprie perplessità  su eventuali aspetti controversi della procedura e delle offerte dei concorrenti laddove presentino aspetti di criticità  con le previsioni della lex specialis. Gli ambiti e i ruoli della Commissione e del RUP perà² sono diversi: la Commissione è deputata a giudicare le offerte tecniche ed economiche e il RUP ha essenzialmente la funzione di gestione del procedimento di gara e il ruolo di fornire alla stazione appaltante gli elementi idonei per una corretta e consapevole formazione della volontà  contrattuale dell&#8217;Amministrazione.</em><br /> <em>2.Nell&#8217;attività  di valutazione e qualificazione delle proposte progettuali ai fini della loro riconduzione nell&#8217;ambito delle varianti o delle mere migliorie, vi è un ampio margine di discrezionalità  tecnica della Commissione giudicatrice, censurabile dal giudice amministrativo ove sia trasmodata in una irragionevolezza o illogicità  della valutazione, vizi riguardo ai quali è ammissibile il sindacato processuale di legittimità , sul presupposto, peraltro, che nessuna disposizione normativa definisce il concetto di miglioria e/o di variante progettuale in fase di gara, sicchè le distinzioni della specie sono appunto offerte dall&#8217;orientamento giurisprudenziale.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Pubblicato il 29/08/2019</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b>N. 10671/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b>N. 03588/2019 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">sul ricorso numero di registro generale 3588 del 2019, proposto dalla società  Itinera S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Ciani, Alessandro Alessandri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b><i>contro</i></b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Azienda Strade Lazio &#8211; Astral S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Arrigo Varlaro Sinisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sebino 29;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b><i>nei confronti</i></b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">C.M.B. Soc. Coop. Muratori e Braccianti di Carpi, in qualità  di mandataria del RTI con la soc.Donati S.p.A. e soc. Tecnital spa, nonchè la soc. Donati S.p.A, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Vinti, Elia Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">società  Italiana per Condotte D&#8217;Acqua S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Lopez, Giovanni Mangialardi, Benedetta Lubrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio avv. Benedetta Lubrano in Roma, via Flaminia 79;  Consorzio Integra Soc. Coop., C.E.M.E.S. S.p.A., Edil Moter S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Frontoni, Gianluca Luzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio avv. Massimo Frontoni in Roma, via Guido D&#8217;Arezzo n. 2;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b><i>per l&#8217;annullamento, previa sospensiva,</i></b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; della determinazione dell&#8217;Amministratore Unico di Astral S.p.A. n. 17 del 30.01.2019 di approvazione degli atti di gara e di aggiudicazione definitiva della gara per l&#8217;affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ammodernamento e potenziamento della ferrovia ex concessa Roma &#8211; Viterbo nella tratta extraurbana Riano-Morlupo da progr. km 0 000 a progr. km 5 989,31 &#8211; limitatamente al Lotto 1 aggiudicato al RTI tra C.M.B. Soc. Coop e le imprese Donati, Technital, Coding;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; della nota n. 4261 del 13.2.2019 con la quale Astral ha trasmesso il citato provvedimento di aggiudicazione;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; per quanto occorrer possa, dei verbali di gara relativi al Lotto 1 (ancorchè non integralmente conosciuti e di cui dà  conto il provvedimento di aggiudicazione impugnato) ivi compresi quelli relativi alla fase di verifica di anomalia, nelle parti in cui si ammettono e valutano le offerte dei concorrenti indicati in epigrafe per il Lotto 1 (RTI CMB, Condotte d&#8217;Acqua e RTI Integra);</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; della nota n. 34248 del 8.11.2018 della Commissione giudicatrice, non conosciuta (e di cui dà  conto il provvedimento di aggiudicazione), così come di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente, e/o comunque connesso con l&#8217;aggiudicazione e con lo svolgimento della gara di che trattasi, anche se non conosciuti, tra cui quelli espressamente citati nei provvedimenti impugnati;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211; per quanto occorrer possa, del Bando, del Disciplinare di Gara, del Capitolato Speciale, nella misura in cui tali atti/documenti fossero intesi diversamente rispetto a quanto esposto nel presente ricorso;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">nonchè</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">per l&#8217;accertamento e la dichiarazione di nullità , invalidità  ed inefficacia del contratto, ove nel frattempo stipulato con l&#8217;aggiudicatario, e per il conseguimento dell&#8217;aggiudicazione in favore dell&#8217;ATI Itinera, anche tramite subentro nel contratto medesimo, ovvero, in subordine, per la condanna della Società  resistente al risarcimento dei danni per equivalente monetario in favore dell&#8217;ATI ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Strade Lazio &#8211; Astral S.p.A., di C.M.B. Soc. Coop. Muratori e Braccianti di Carpi, di Società  Italiana per Condotte D&#8217;Acqua S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, del Consorzio Integra Soc. Coop. e di Donati S.p.A. , di C.E.M.E.S. S.p.A. e di Edil Moter S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Vista l&#8217;ordinanza n. 2278/2019 che ha respinto la suindicata domanda cautelare;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 giugno 2019 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">1.Il costituendo RTI tra Itinera S.p.A. (capogruppo), ERRE.VI.A. Ricerca Viabilità  S.r.l. e Sistema Ingegneria S.r.l. ha partecipato alla gara promossa da ASTRAL S.p.A. per l&#8217;affidamento ai sensi dell&#8217;art. 60 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ammodernamento e potenziamento della ferrovia ex concessa Roma &#8211; Viterbo, nella tratta extraurbana Riano-Morlupo, per Lotti 1 e 2.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Riferisce che il punto II.I.5 del bando di gara e il paragrafo 2.3 del Disciplinare di gara prevedevano la possibilità  della presentazione dell&#8217;offerta per entrambi i Lotti, con aggiudicazione da parte dei concorrenti soltanto di un Lotto dei due.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">All&#8217;esito dello svolgimento della procedura sono stati ammessi una pluralità  di concorrenti, per il Lotto 1 in base ai punteggi attribuiti dalla Commissione alle offerte tecniche, temporali ed economiche secondo i criteri stabiliti dalla lex di gara per l&#8217;aggiudicazione ai sensi dell&#8217;art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. tra cui in particolare:</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">1- C.M.B. SOC. COOP. MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI (Capogruppo), DONATI S.p.A., TECHNITAL S.p.A. e CODING S.r.l.: 95,676</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">2 &#8211; SOCIETA&#8217; ITALIANA PER CONDOTTE D&#8217;ACQUA S.p.A.: 92,872</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">3 &#8211; CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. (Capogruppo), C.E.M.E.S. S.p.A. e EDIL MOTER S.r.l.: 88,725</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">4- ITINERA S.p.A. (Capogruppo), ERRE.VI.A. RICERCA VIABILITA&#8217; S.r.l. e SISTEMA INGEGNERIA S.r.l.: 88,620</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">5 &#8211; SITECO S.r.l. (Capogruppo), S.M. EDILIZIA S.r.l., TECHNOSCAVI, FER IMPIANTI S.r.l., G.P. INGEGNERIA S.r.l., SAIM S.r.l. E TOCE DOMENICO &amp; C. S.a.s.: 83,307 e altre.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">In seguito alla fase di verifica della anomalia delle offerte nei confronti dell&#8217;ATI CMB, prima in graduatoria, la Stazione Appaltante ASTRAL S.p.A. ha trasmesso con nota n. 4261 del 13.02.2019 la determinazione n. 17 del 30.01.2019, relativa all&#8217;approvazione degli atti di gara e all&#8217;aggiudicazione definitiva del Lotto 1, in favore dell&#8217;ATI CMB (e del Lotto 2, in favore di Società  Italiana Condotte d&#8217;Acqua SpA.)</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">La società  istante espone altresì che altro offerente il Consorzio Stabile Reserch a r.l. (in ATI con altre imprese), collocato in posizione deteriore rispetto all&#8217;offerta dell&#8217;ATI Itinera su entrambi i Lotti, le ha notificato il ricorso presentato con cui ha denunciato l&#8217;illegittimità  dei provvedimenti di aggiudicazione e della graduatoria per inammissibilità  delle offerte in violazione della lex di gara, con conseguente assegnazione del Lotto 1 all&#8217;ATI Itinera e del Lotto 2 al Consorzio Research.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">1.1.Avverso la determinazione n. 17 del 30.01.2019 relativa all&#8217;approvazione degli atti di gara e all&#8217;aggiudicazione definitiva del Lotto 1 in favore dell&#8217;ATI CMB e gli altri atti indicati in epigrafe ha proposto ricorso deducendo quali articolati motivi di impugnazione la:</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8211;<i>Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis di gara ed in particolare del punto II.2.5 del bando di gara e dei paragrafi 4. 23.12, 23.1.2, 23.2.2. 23.2.3 e 23.2.4 del disciplinare di gara e degli artt. 2 e 3 del capitolato Speciale di appalto. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione &#8211; Violazione della par condicio</i>: le offerte dei concorrenti al Lotto 1, collocate ai primi tre posti della graduatoria di gara, tra cui quella dell&#8217;offerta aggiudicataria presentata dall&#8217;ATI CMB, sarebbero inammissibili perchè risultanti quali proposte di varianti progettuali, espressamente escluse dalla lex di gara e comunque esorbitanti dai limiti ammessi dalla stessa legge di gara solo riguardo alle &#8220;soluzioni migliorative&#8221; in sede di offerta. Sulla base di quanto rilevato dal Consorzio Research nel ricorso notificato l&#8217;ATI CMB avrebbe proposto per i viadotti l&#8217;utilizzazione di &#8220;acciaio corten&#8221; in luogo del calcestruzzo previsto nella documentazione progettuale a base di gara, come variante strutturale; la società  Condotte d&#8217;Acqua (2^ graduata) avrebbe parimenti proposto l&#8217;utilizzazione per i viadotti dell'&#8221;acciaio corten&#8221; in luogo del calcestruzzo; l&#8217;ATI Integra (3^ graduata) avrebbe anch&#8217;essa proposto l&#8217;utilizzazione dell&#8217; &#8220;acciaio corten&#8221; in luogo del calcestruzzo. Le soluzioni tecniche offerte dai tre concorrenti non potrebbero oggettivamente essere ricondotte a semplici &#8220;migliorie&#8221;, ma varianti, non consentite dalla lex specialis, del progetto definitivo ed in particolare dei materiali della struttura portante del viadotto ferroviario, modificanti sostanzialmente la struttura e le caratteristiche tecniche e prestazionali dello stesso (ossia travi prefabbricate in acciaio rispetto all&#8217;impalcato previsto nel progetto definitivo di cemento armato precompresso). Tali proposte progettuali modificherebbero l&#8217;opera rendendo diverse e più¹ gravose le condizioni di manutenzione dei viadotti con lievitazione dei costi in contrasto con il Capitolato e la normativa vigente. Inoltre le soluzioni progettuali sarebbero violative della par condicio nei confronti di alcuni concorrenti, tra cui la ricorrente, che si sarebbero adeguati a quel divieto astenendosi dal proporre modifiche concretizzatesi nell&#8217;utilizzo di acciaio in luogo del calcestruzzo previsto in progetto per i viadotti. Per l&#8217;ATI CMB rileverebbe oltre la denunciata violazione del Disciplinare di gara anche l&#8217;ulteriore circostanza (rilevata anche dal RUP) riguardo la proposta nell&#8217;offerta di una soluzione progettuale di un parcheggio, con rampa di accesso collocata al di fuori della area di esproprio, in contrasto con le previsioni della legge gara, con rideterminazione della dichiarazione di pubblica utilità  (in assenza di riesame delle offerte tecniche dei concorrenti da parte della Commissione riguardo l&#8217;ammissibilità  come richiesto dal RUP).</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">La ricorrente riferisce di aver formulato ad ASTRAL istanza di accesso per l&#8217;acquisizione della documentazione di gara e con riserva di proposizione di motivi aggiunti ha chiesto l&#8217;annullamento degli atti di gara, con conseguente aggiudicazione alla medesima del Lotto 1, anche tramite subentro nel contratto, previa sospensione dell&#8217;efficacia degli stessi atti gravati.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">1.2. Si sono costituiti in giudizio in resistenza ASTRAL spa, CMB soc. coop. Muratori e Braccianti di Carpi e Donati spa e Società  Italiana per Condotte d&#8217;Acqua spa, in amministrazione straordinaria, con rispettive comparse di stile.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">1.3.In prossimità  della Camera di consiglio del 16 aprile 2019 la soc. coop. CMB Muratori e Braccianti di Carpi e soc. Donati spa hanno presentato documentazione relativa alla procedura e memoria difensiva con la quale hanno eccepito preliminari profili di inammissibilità  del ricorso per tardività , per genericità  dei motivi, trattandosi di impugnazione &#8220;al buio&#8221; sulla base dei rilievi di quanto dedotto nel ricorso dal Consorzio Research e proposta senza acquisizione della documentazione delle offerte dei concorrenti che precedevano in graduatoria. Tra l&#8217;altro il ricorso sarebbe la riproduzione delle perplessità  originarie del RUP, poi dipanate dal riesame della questione ad opera degli organi della procedura e della Stazione appaltante, senza quindi profili di difetto di istruttoria sul punto. La contestazione di parte ricorrente sarebbe una diversa opinione riguardo alla consistenza delle soluzioni migliorative apportate dal RTI, e priva di argomentazioni ingegneristiche e/o tecniche riguardo le affermazioni sostenute, come tale inammissibile. Le resistenti sostengono che la competenza a valutare il senso di una modifica progettuale, in termini di variante e/o di miglioria e la sua ammissibilità  spetterebbe alla Commissione presso la Stazione Appaltante alla quale sarebbe riconosciuta l&#8217;ampia discrezionalità . Tenuto conto dei criteri per l&#8217;individuazione delle migliorie fissati dalla lex specialis e gli aspetti oggetto di apprezzamento per le proposte migliorative riguardanti sia le tecnologie costruttive sia la tipologia dei materiali (come indicato nel chiarimento n.15 del 30.10.2017), la soluzione tecnica proposta dall&#8217;aggiudicataria riguarderebbe esclusivamente la sostituzione del materiale dell&#8217;impalcato, passando da uno in c.a.p (cemento armato precompresso) a cavi post-tesi ad uno a cassone chiuso in acciaio cor-ten costituito da 3 travi isostatiche di luce pari a 35 mt (riferita all&#8217;asse pile), reso collaborante, superiormente, con una soletta in conglomerato cementizio armato gettato in opera, intervento non incidente unicamente sulla tecnologia costruttiva (v. Relazione pag. 28), senza alcuno stravolgimento dei connotati sostanziali dell&#8217;opera, ma con vantaggi sul piano tecnico ingegneristico, come richiesto dalla stazione appaltante, e con specifiche peculiarità  quali la elevata resistenza alla corrosione e la resistenza meccanica, quindi con minimi costi di manutenzione. Le resistenti si oppongono anche alla doglianza riguardo alla realizzazione da parte dell&#8217;aggiudicataria di un parcheggio sotterraneo in prossimità  della stazione di Castelnuovo di Porto, la cui rampa di uscita sarebbe situata al di fuori delle aree di esproprio, in quanto la soluzione proposta dall&#8217;aggiudicataria riguarderebbe esclusivamente la vecchia sede della SR N 3 Flaminia, area interessata dalle lavorazioni per la deviazione, l&#8217;adeguamento, l&#8217;ampliamento e il ripristino della stessa. L&#8217;area del parcheggio, peraltro, offerta come opera compensativa, si troverebbe al di sotto della nuova rotatoria, senza necessità  di nuovi ingombri e la rampa costituirebbe una miglioria di una area giù  facente parte del progetto di gara.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">1.4. Con memoria depositata in data 12.4.2019 la società  ricorrente, a seguito dell&#8217;esame della documentazione di gara acquisita con l&#8217;accesso agli atti, ha ulteriormente evidenziato la illegittimità  dell&#8217;operato di ASTRAL in quanto la Commissione giudicatrice non avrebbe risposto nel merito alle argomentazioni sollevata dal RUP. Assume poi che la modifica dell&#8217;impalcato proposto dai tre concorrenti da struttura in calcestruzzo armato precompresso a struttura in acciaio cor-ten a travi affiancate sarebbe contraria alle previsioni della lex specialis sui limiti delle proposte migliorative in quanto modificative dell&#8217;aspetto delle due opere d&#8217;arte, impattando in modo significativo sull&#8217;ambiente circostante; tale modifica comporterebbe certamente l&#8217;ottenimento di nuovi pareri da parte degli enti preposti (vincolo paesaggistico, Via, ecc) e, tra l&#8217;altro, l&#8217;utilizzo dell&#8217;acciaio cor-ten dal punto di vista tecnico sarebbe sconsigliato per strutture chiuse o non ventilate, come nel caso di parti interne della travate a cassone, costituendo così per ASTRAL un aggravio e non una miglioria, ai fini della manutenzione. Infine insiste sulla necessità  della esclusione della proposta formulata da CMB riguardo l&#8217;area del parcheggio interrato con rampa di accesso posta al di fuori dei limiti di esproprio, in quanto non conformi alle prescrizioni di gara e dalla volontà  della S.A. riguardo le migliorie proposte da prevedere comprese nel piano particellare di esproprio posto a base di gara.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">1.5. La Società  Italiana per Condotte d&#8217;Acqua spa con memoria difensiva ha argomentato sulla infondatezza del ricorso in quanto la Commissione di gara, la cui valutazione sarebbe contrassegnata da ampia discrezionalità , avrebbe correttamente ricondotto le migliorie proposte dalla stessa società  tra le modifiche della &#8220;tecnologia costruttiva&#8221; e della &#8220;tipologia dei materiali&#8221;, apprezzate dalla lex specialis e descritte nei sub criteri e negli elementi di valutazione delle offerte. Del resto lo stesso RUP dopo la prima valutazione in data 28 dicembre 2018 avrebbe attestato l&#8217;espletamento delle operazioni per la verifica della congruità  delle offerte presentate dai primi concorrenti in graduatoria &#8220;confermandone l&#8217;adeguatezza&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">1.6. Il Consorzio Integra soc. coop. resistente, in proprio e quale mandatario del RTI, ha prodotto memoria difensiva con la quale ha eccepito la inammissibilità  della censura riguardante valutazioni tipicamente discrezionali dell&#8217;Amministrazione, il cui sindacato sarebbe precluso al g.a., salvo ipotesi di illogicità  e contraddittorietà , non sussistenti nella specie trattandosi di una proposta da considerare miglioria degli impalcati di gara conforme alle prescrizioni del bando di gara. In ogni caso sussisterebbero dei profili di inammissibilità  per carenza di interesse, in quanto in nessun caso potrebbe conseguire la esclusione delle offerte presentate dalle concorrenti, ma semmai l&#8217;espunzione delle offerte tecniche delle soluzioni migliorative ritenute non ammissibili, con conseguente onere per la ricorrente della dimostrazione del punteggio utile per consentire la propria collocazione al primo posto, prova non allegata.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">1.7. La società  appaltante ASTRAL spa ha depositato articolata documentazione relativa alla procedura di gara e con memoria difensiva ha controdedotto alle censure della ricorrente ed ha evidenziato che nella tipologia delle gare pubbliche con criterio dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa, come quella in esame, l&#8217;attività  valutativa delle offerte tecniche dei concorrenti rientrerebbe nella competenza esclusiva della Commissione di gara e le valutazioni espresse dal RUP non potrebbero sostituire quelle della Commissione (tra l&#8217;altro riscontrata la nota del RUP), tenuto conto degli ampi parametri prescritti per le proposte migliorative sia nella lex specialis (disciplinare par.23.1.2.1.) che nei chiarimenti (n.15).</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">1.8.Alla camera di consiglio del 16 aprile 2019 con ordinanza n. 2278/2019 è stata respinta la suindicata domanda cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">1.9. In prossimità  della odierna udienza pubblica le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica con le quali hanno ulteriormente articolato argomentate considerazioni ed hanno insistito sulle rispettive posizioni difensive.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Alla udienza del 18 giugno 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">2. Il Collegio rileva che nella definizione del ricorso in questione può trovare applicazione il principio di economia processuale della &#8220;ragione più¹ liquida&#8221; che consente di derogare all&#8217;ordine logico di esame delle questioni &#8211; e quindi di tralasciare ogni valutazione pregiudiziale sulle eccezioni di inammissibilità  per tardività  e genericità  &#8211; e di risolvere la lite nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">2.1.La controversa vicenda verte sulla illegittimità  dell&#8217;aggiudicazione definitiva della procedura di gara per l&#8217;affidamento da parte di ASTRAL della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, indicata in epigrafe -limitatamente al Lotto 1 &#8211; aggiudicato alla ATI CMB soc. coop. Muratori e Braccianti di Carpi (1^ classificata) e della determinazione di attribuzione dei punteggi alle altre due Società  che precedono in graduatoria (Società  Italiana per Condotte d&#8217;Acqua spa, 2^ classificata, e Consorzio Integra soc. coop., 3^ classificata), per la formulazione delle offerte contenenti ipotesi migliorative e integrazioni tecniche al progetto definitivo posto a base di gara, ritenute dalla ricorrente incompatibili con la definizione di &#8220;migliorie&#8221;, rappresentando invece delle vere e proprie &#8220;varianti&#8221; progettuali non ammesse dalla lex specialis. Secondo parte ricorrente, collocatasi al quarto posto in relazione al Lotto 1, le offerte delle concorrenti al detto Lotto, collocate ai primi tre posti della graduatoria di gara, tra cui quella della aggiudicataria CMB soc. coop, sarebbero non ammissibili e non riconducibili a semplici &#8220;migliorie&#8221;, ma nella specie a &#8220;varianti&#8221; non consentite, trattandosi di proposte con utilizzo, per la struttura da realizzare, di acciaio di tipo cor-ten (o mista C.A. e acciaio), in luogo della struttura in cemento armato precompresso come da progetto a base di gara.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Tale circostanza sarebbe stata rappresentata anche dal RUP alla Commissione Giudicatrice, la quale, perà², non ha tenuto conto dei rilievi sollevati ed ha aggiudicato la gara; invece l&#8217;esclusione di tutte le ditte che la precedono, secondo la ricorrente, le consentirebbe di aggiudicarsi la gara e censura, in punto di diritto, la violazione delle norme della lex specialis, che non ammettevano la presentazione di &#8220;varianti&#8221; al progetto a base della gara.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">2.2. Al riguardo rileva il Collegio che il bando di gara ha previsto al punto II.2.2) i Criteri di aggiudicazione:Â <i>&#8220;Offerta economicamente più¹ vantaggiosa, ai sensi dell&#8217;art. 95 del d.lgs. 50/2016 e smi attraverso l&#8217;applicazione del metodo aggregativo-compensatore</i>&#8220;, precisando che <i>&#8220;I criteri sono indicati nel disciplinare di gara&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Per quanto riguarda le &#8220;<i>Varianti&#8221;</i> lo stesso bando di gara al punto II.2.5 ha stabilito che &#8220;<i>Non sono ammesse varianti&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Il Disciplinare di gara ha previsto all&#8217;art.4 (Descrizione dell&#8217;appalto) che <i>&#8220;&#038; l&#8217;offerente potrà  proporre soluzioni integrative e migliorative da evidenziarsi in sede di offerta tecnica. Poichè l&#8217;appalto prevede oltre all&#8217;esecuzione anche la progettazione esecutiva dell&#8217;opera, l&#8217;offerente sarà  tenuto a presentare, per la partecipazione alla gara, una proposta di sviluppo del progetto definitivo che contenga le soluzioni progettuali che si intendono proporre, nonchè le eventuali migliorie&#8221;</i> (punto 4.1 e 4.2).</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">L&#8217;art. 23 del Disciplinare di gara (Contenuto della Busta B &#8211; Offerta tecnica) al punto 1.2. (disciplinante le <i>&#8220;Ipotesi migliorative ed integrazioni tecniche</i>&#8220;) ha stabilito che: &#8220;&#038;Â <i>le imprese partecipanti dovranno sviluppare le soluzioni progettuali (di carattere funzionale, architettonico, impiantistico, tecnologico, ambientale, ecc.), che costituiranno elementi di valutazione dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa, sottoposti a valutazione in sede di aggiudicazione e sulla base dei quali verranno assegnati i punteggi come previsti dal disciplinare di gara. Si dovrà  comunque fornire tutta la documentazione utile ad illustrare in dettaglio le eventuali proposte migliorative. L&#8217;introduzione di elementi migliorativi e/o integrativi dovrà  garantire sempre il raggiungimento dei requisiti minimi richiesti e non dovrà  in alcun modo comportare la diminuzione degli standard prestazionali previsti dal progetto definitivo a base di gara. Altresì il progetto proposto non dovrà  prevedere modifiche sostanziali di singoli aspetti riguardanti l&#8217;ottemperamento di prescrizioni impartite, nè prevedere l&#8217;esecuzione di opere per le quali sia necessario l&#8217;ottenimento di nuovi pareri o la convocazione di una nuova Conferenza di Servizi&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">A proposito delle &#8220;<i>proposte migliorative</i>&#8220;, il punto 23.1.2.7, ha precisato, tra l&#8217;altro, che le predette devono indicare: &#8220;<i>elenco dei materiali, dei componenti, delle apparecchiature e delle lavorazioni riguardanti le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche proposte che risultano aggiunti a quelli della lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell&#8217;opera o dei lavori o che hanno sostituito alcuni di quelli della suddetta lista e che formeranno parte integrante dell&#8217;elenco prezzi contrattuali&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Il Disciplinare di gara ha inoltre precisato i limiti delle proposte migliorative, specificando i parametri da osservare nel senso che:</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">&#8220;<i>le proposte migliorative &#8211; fermo restando che non dovranno comunque alterare la natura e la destinazione delle singole parti dell&#8217;opera &#8211; dovranno essere finalizzate a migliorare l&#8217;impatto dell&#8217;opera nel contesto in cui è realizzata, la manutenzione e la durabilità  dei materiali, dei componenti e degli impianti, e, quindi, finalizzate ad ottimizzare il costo globale di costruzione e manutenzione;</i></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><i>le proposte migliorative non potranno riguardare variazioni planimetriche del tracciato ferroviario e la viabilità  di servizio;</i></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><i>le proposte migliorative potranno riguardare le tecnologie costruttive delle opere d&#8217;arte maggiori e minori, le finiture e l&#8217;impiantistica</i>&#8221; (artt. 23.2.2., 23.2.3. e 23.2.4).</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Va rilevato che il Disciplinare di gara offre ampi parametri riguardo le ipotesi migliorative e integrazioni tecniche e la stessa Stazione Appaltante, in sede di chiarimenti resi ai concorrenti in fase di gara, nel rispondere al quesito n. 15, con il quale era richiesto se &#8220;<i>le modifiche finalizzate a migliorare l&#8217;impatto dell&#8217;opera nel contesto potranno prevedere: &#8211; modifiche ai materiali costituenti l&#8217;opera; &#8211; modifiche a numero e posizione delle pile dei viadotti; &#8211; modifiche a geometria e architettonico di pile ed impalcati; -modifiche a geometria e architettonico degli imbocchi; &#8211; modifiche a geometria e architettonico tratti di galleria con finestre&#8221;,</i> ha precisato che &#8220;<i>Ferme le indicazioni di cui al disciplinare di gara il concorrente ha facoltà  di proporre le migliorie che riterrà  opportune. Tali proposte saranno oggetto di valutazione, qualora ammissibili, a cura della commissione tecnica di valutazione sulla base delle previsioni del disciplinare di gara&#8221;,</i> senza specificare l&#8217;obbligatorietà  del cemento armato precompresso e l&#8217;immodificabilità  di tale elemento di costruzione.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">E in particolare la S.A. ha riconosciuto ai concorrenti la facoltà  di proporre le opportune migliorie anche riguardo ai &#8220;<i>materiali costituenti l&#8217;opera</i>&#8220;, tenuto conto della espressa richiesta riguardo alla possibilità  di modifica dei detti materiali, senza alcuna precisazione sul preteso vincolo dell&#8217;uso del calcestruzzo, precisando nell&#8217;occasione la competenza della Commissione giudicatrice per la valutazione delle migliorie proposte.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">La Commissione di gara ha apprezzato le migliorie delle offerte tecniche proposte dalle concorrenti anche riguardo al profilo di ammissibilità  delle soluzioni tecnico-costruttive e alla modifica dei materiali costituenti l&#8217;opera in relazione al progetto a base di gara, concludendo sulla compatibilità  delle stesse con le prescrizioni del Disciplinare di gara.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">E va rilevato che proprio il Disciplinare di gara all&#8217;art. 27 ha prescritto i &#8220;sub-criteri&#8221; ed &#8220;elementi di valutazione delle offerte tecniche&#8221; (&#8220;<i>Subcriterio Elementi di valutazione- TECNOLOGIE COSTRUTTIVE Ai fini dell&#8217;assegnazione del punteggio di questo sub elemento si prenderanno in considerazione le migliorie ammissibili al progetto definitivo delle tecnologie costruttive delle opere d&#8217;arti maggiori o minori che prevedano un miglioramento tecnologico e una mitigazione ambientale e paesaggistica dell&#8217;opera</i>(15 punti) <i>TIPOLOLOGIA DEI MATERIALI Ai fini dell&#8217;assegnazione del punteggio di questo sub- elemento, si includono le migliorie tecniche che puntano all&#8217;utilizzo di materiali di nuova generazione con maggiore interesse verso materiali ecocompatibili o biocompatibili, facilità  di smaltimento, installazione e manutenzione, potenziali riutilizzi, durabilità , non inquinanti</i> (7 punti) <i>CANTIERIZZAZIONE Ai fini dell&#8217;assegnazione del punteggio di questo sub-elemento si includono le migliorie tecniche che puntano all&#8217;ottimizzazione del progetto di cantiere, ivi comprese le procedure di gestione dello stesso, tese a ridurre gli impatti sull&#8217;ambiente e sulla viabilità  circostante sugli edifici, nonchè la sicurezza della lavorazioni&#8221; (</i>5 punti<i>)).</i></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">La ricorrente richiama a supporto della censurata violazione della lex specialis la nota inviata dal RUP alla Commissione giudicatrice (prot. n. 33933) in avvio della attività  di verifica della congruità  delle offerte, ma le valutazioni espresse dal RUP non possono sostituire quelle della Commissione giudicatrice la quale, nelle gare pubbliche di appalto, per la cui aggiudicazione è prescelto il criterio dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa, come nella specie, ha competenza esclusiva riguardo all&#8217;attività  valutativa delle offerte tecniche dei concorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Ed infatti nell&#8217;ambito della ordinaria attività  di vigilanza sulla regolarità  della procedura di gara il RUP è tenuto a rappresentare alla Commissione Giudicatrice le proprie perplessità  su eventuali aspetti controversi della procedura e delle offerte dei concorrenti laddove presentino aspetti di criticità  con le previsioni della lex specialis. Gli ambiti e i ruoli della Commissione e del RUP perà² sono diversi: la Commissione è deputata a giudicare le offerte tecniche ed economiche e il RUP ha essenzialmente la funzione di gestione del procedimento di gara e il ruolo di fornire alla stazione appaltante gli elementi idonei per una corretta e consapevole formazione della volontà  contrattuale dell&#8217;Amministrazione (cfr. in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 18 dicembre 2017, n. 5934; Tar Lazio, sez. II, 9 luglio 2018, n. 7630).</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Nella specie la Commissione Giudicatrice competente alla valutazione delle offerte tecniche, nel riscontrare la nota di osservazioni del RUP, riferisce di aver &#8220;<i>riscontrato in tutte le singole proposte progettuali gli estremi della loro non riconducibilità  al genus della variante ma a quello delle proposte migliorative&#8221;</i>, affermazione che conferma l&#8217;ammissibilità  delle offerte valutate.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Ed invero nell&#8217;attività  di valutazione e qualificazione delle proposte progettuali ai fini della loro riconduzione nell&#8217;ambito delle varianti o delle mere migliorie, vi è un ampio margine di discrezionalità  tecnica della Commissione giudicatrice riguardo la quale il Collegio non rinviene elementi sintomatici di manifesta inattendibilità  del giudizio in relazione alla contestata qualificazione degli elementi migliorativi della proposta progettuale in questione; tale valutazione non è trasmodata in una irragionevolezza o illogicità  della valutazione, vizi riguardo ai quali è ammissibile il sindacato di legittimità  (cfr., ex multis, Cons. Stato sez. V, 17 gennaio 2018, n.269; id. 10 gennaio 2017, n.42; Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 5 settembre 2018, n.1898).</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Del resto lo stesso RUP, successivamente alla prima valutazione, ha attestato il 28 dicembre 2018 l&#8217; &#8220;<i>espletamento delle operazioni necessarie alla verifica di congruità  delle offerte presentate dai primi in graduatoria&#038;..confermandone l&#8217;adeguatezza</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Inoltre va rilevato che il ricorrente RTI non ha allegato e dimostrato adeguatamente in proposito la contestata qualificazione degli elementi della proposta progettuale in questione riguardo ai materiali di costruzione dell&#8217;impalcato e in quale caratteristica risulterebbe variata la struttura, come genericamente asserito, nè ha offerto una interpretazione del Disciplinare rispondente alla asserita non ammissibilità  dell&#8217;acciaio cor-ten perchè ritenuta ipotesi di variante e non di miglioria (materiale la cui utilizzazione, tra l&#8217;altro, risulta proposta nell&#8217;offerta da tutti i concorrenti che precedono in graduatoria il ricorrente).</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Ed invero nessuna disposizione normativa definisce il concetto di miglioria e/o di variante progettuale in fase di gara, ma le distinzioni della specie sono offerte dall&#8217;orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 269; Tar Campania, sez. I, 7 agosto 2018, n. 5224; Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 4 dicembre 2018, n. 1159) e nel caso in esame, come giù  rilevato, lo stesso Disciplinare (art.23.2.4) ha prescritto i limiti e i parametri delle proposte migliorative specificando che &#8220;<i>le proposte migliorative potranno riguardare le tecnologie costruttive delle opere d&#8217;arte maggiori e minori, le finiture e l&#8217;impiantistica</i>&#8220;, valorizzando &#8220;<i>l&#8217;utilizzo di materiali di nuova generazione con maggiore interesse verso materiali ecocompatibili o biocompatibili&#038;&#8221;</i> (art.27 Disciplinare) che in quanto ammessi confermano la insussistenza del vincolo all&#8217;utilizzo del cemento armato precompresso. Nè appare convincente la lettura interpretativa al riguardo di parte ricorrente laddove riferisce che l&#8217;unica miglioria da poter introdurre ai sensi dell&#8217;art.23.2.4 del Disciplinare riguarderebbe le predette tecnologie costruttive, unicamente in relazione alle modalità  di posa in opera del calcestruzzo precompresso, in quanto dal verbale di validazione del 6 agosto-23 ottobre 2014, nella parte relativa alla &#8220;metodologia di costruzione degli impalcati&#8221; i viadotti sono stati descritti in cemento armato precompresso.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Al riguardo si osserva che il validatore nella propria Relazione ha effettuato la verifica del progetto e la conformità  della soluzione progettuale facendo riferimento alla &#8220;modalità  esecutiva&#8221; con cui realizzare l&#8217;impalcato, come descritto nel progetto posto a base di gara, e nella Relazione ha anche precisato che &#8220;<i>Tale descrizione non è del tutto esaustiva per chiarire in modo univoco le modalità  e le fasi di costruzione dell&#8217;implacato (per esempio se l&#8217;impalcato sia completamente gettato in opera o realizzato a conci prefabbricati precompressi in opera o in altra tecnologia costruttiva)</i>&#038;&#8221;; pertanto il validatore nell&#8217;ambito della propria attività  di verifica del progetto si è limitato a considerare la tipologia strutturale sottoposta a verifica dalla S.A. (proposta in c.a.precompresso), ma non ha indicato valutazioni riguardo le altre tipologie strutturali non presenti sugli elaborati da validare (nè competente a fornire tali indicazioni).</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Il Collegio rileva inoltre che risulta inconferente il richiamo da parte del ricorrente, anche in sede di discussione in udienza, all&#8217;art.106 del d.lgs. n. 50/2016, che stabilisce il limite di ammissibilità  delle varianti durante l&#8217;esecuzione del contratto, per il rispetto del principio della massima partecipazione e della par condicio dei partecipanti, proprio perchè tale norma riguarda il limite di ammissibilità  delle varianti nella predetta &#8220;fase esecutiva del contratto&#8221; ed invece il limite delle varianti/proposte progettuali in fase di gara, come quelle in questione, sono regolate dalla lex specialis di gara e nella specie dal Disciplinare.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Riguardo poi alla questione sollevata dal ricorrente sulla mancata menzione nel Disciplinare di gara (art. 18) della categoria OS18A, idonea a comprovare l&#8217;idoneità  tecnica per i lavori in carpenteria metallica, si rileva che il richiamo a tale categoria rubricata &#8220;<i>Componenti strutturali in acciaio</i>&#8220;, riguardante &#8220;<i>la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio</i>&#8220;, non è pertinente in relazione alle offerte dei primi tre concorrenti classificati, risultando indimostrato di avere le dette società  ad oggetto la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di struttura prefabbricata. Del resto il Disciplinare indica tra le categorie SOA la categoria OG3, considerata categoria prevalente, riguardante, tra l&#8217;altro, anche la realizzazione di ponti, viadotti, ferrovie, piste aeroportuali e altre opere complementari (nello specifico per &#8220;<i>la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione&#038;&#038;&#8221;</i> di interventi a rete nonchè di &#8220;<i>ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera</i>&#8220;), categoria in ogni caso più¹ appropriata in relazione alla scelta della S.A. dell&#8217;oggetto di gara.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Sulla base di ciù² le censure dedotte sono infondate.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Quanto all&#8217;ulteriore vizio dell&#8217;aggiudicazione relativo alla realizzazione di parcheggio sotterraneo, in prossimità  della stazione di Castelnuovo di Porto &#8220;<i>la cui rampa di uscita è situata al di fuori delle aree di esproprio&#8221;,</i> censura proposta nei confronti dell&#8217;aggiudicatario, risulta evidente la carenza di interesse di parte ricorrente, in quanto la infondatezza dei precedenti motivi di impugnazione comuni ai concorrenti precedentemente collocati in graduatoria, in mancanza di altri motivi di impugnazione, non rende alcuna utilità  al ricorrente stesso, lasciando intaccate le posizioni intermedie con effetti preclusivi per l&#8217;azione.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">3.In definitiva, il ricorso in quanto infondato va respinto, unitamente alla domanda di risarcimento dei danni formulata genericamente e del tutto indeterminata.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nell&#8217;importo complessivo di euro 8.000,00 (ottomila), da liquidarsi in parti uguali alle parti resistenti costituite, oltre oneri e accessori come per legge.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-29-8-2019-n-10617/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2019 n.10617</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2019 n.5918</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-8-2019-n-5918/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2019 n.5918</a></p>
<p>Raffaele Prosperi, Presidente FF, Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore; (MP s.p.a., in proprio e quale capogruppo mandataria di raggruppamento temporaneo di imprese, PAV.I. s.r.l., COGIFE s.r.l., Ortana Asfalti s.r.l., GOSTI s.r.l., mandanti, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Matteo Frenguelli c. ANAS s.p.a., in persona del</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Raffaele Prosperi, Presidente FF, Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore;  (MP s.p.a., in proprio e quale capogruppo mandataria di raggruppamento temporaneo di imprese, PAV.I. s.r.l., COGIFE s.r.l., Ortana Asfalti s.r.l., GOSTI s.r.l., mandanti, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Matteo Frenguelli c. ANAS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa prima dagli avvocati Claudia Richetti, Marta Fraioli e Alessandro Tabarini, poi dagli avvocati Marta Fraioli e Alessandro Tabarini nonchè CEC Consorzio Stabile Europeo Costruttori Soc. Cons. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Angelo Clarizia)</span></p>
<hr />
<p>In materia di partecipazione a procedure a evidenza pubblica, va mantenuta una distinzione netta tra l&#8217;attività  di mera integrazione o di specificazione di dichiarazioni giù  rese in sede di gara .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1.- Appalti pubblici &#8211; partecipazione alle procedura ad evidenza pubblica &#8211; mera integrazione documentale o specificazione di dichiarazioni giù  rese &#8211; integrazione documentale &#8211; distinzione.</strong><br /> <strong>2.- Appalti pubblici &#8211; offerta condizionata &#8211; individuazione.</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. In materia di partecipazione a procedure a evidenza pubblica, va mantenuta una distinzione netta tra l&#8217;attività  di mera integrazione o di specificazione di dichiarazioni giù  rese in sede di gara, sempre possibile e anzi dovuta in omaggio al principio di leale collaborazione codificato all&#8217;art. 46 del Codice dei contratti pubblici, rispetto all&#8217;opposta ipotesi della integrazione documentale, che ricorre ove l&#8217;impresa concorrente abbia integralmente omesso di presentare la documentazione la cui produzione era richiesta a pena di esclusione e che è lesiva della fondamentale regola della par condicio competitorum.</em><br /> <em>2. L&#8217;offerta condizionata è quella non suscettibile di valutazione in quanto non attendibile, univoca e idonea a manifestare una volontà  certa e inequivoca dell&#8217;impresa di partecipare alla gar, come accade laddove l&#8217;operatore economico subordini l&#8217;impegno assunto nei confronti della stazione appaltante a un evento futuro e incerto, sicchè l&#8217;obbligazione assunta è subordinata al verificarsi di altro evento, diverso e ulteriore rispetto all&#8217;aggiudicazione; per contro, non rientra in tale categoria l&#8217;offerta in cui l&#8217;operatore economico si sia impegnato immediatamente e senza limiti alla realizzazione dell&#8217;opera, anche laddove essa richieda il previo rilascio da parte di altra pubblica Amministrazione di titoli abilitativi: ciù² in quanto il rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione dell&#8217;opera attiene non alla fase della valutazione dell&#8217;offerta, bensì alla fase di esecuzione, nel cui ambito, per l&#8217;ipotesi che l&#8217;aggiudicataria non si renda al riguardo parte diligente, soccorrono i rimedi che la legge riconnette all&#8217;inadempimento alle obbligazioni contrattuali.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 27/08/2019<br /> <strong>N. 05918/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00171/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso in appello numero di registro generale 171 del 2019, proposto da MP s.p.a., in proprio e quale capogruppo mandataria di raggruppamento temporaneo di imprese, PAV.I. s.r.l., COGIFE s.r.l., Ortana Asfalti s.r.l., GOSTI s.r.l., mandanti, in persona dei legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Matteo Frenguelli, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> ANAS s.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa prima dagli avvocati Claudia Richetti, Marta Fraioli e Alessandro Tabarini, poi dagli avvocati Marta Fraioli e Alessandro Tabarini, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;  <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> CEC Consorzio Stabile Europeo Costruttori Soc. Cons. a r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;<br /> Virecci Edilizia s.r.l., non costituita in giudizio;  <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l&#8217;Umbria n. 00580/2018, resa tra le parti.</p>
<p> Visti il ricorso in appello;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di ANAS s.p.a.;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di CEC Consorzio Stabile Europeo Costruttori Soc. Cons. a r.l.<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 6 giugno 2019 il Cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti gli avvocati Matteo Frenguelli, Marta Fraioli e Angelo Clarizia;<br /> Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br /> FATTO<br /> Il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra la capogruppo mandataria GMP s.p.a. e le mandanti PAV.I s.r.l., COGIFE s.r.l., Ortana Asfalti s.r.l. e Gosti s.r.l. (di seguito GMP) ha partecipato alla procedura ristretta <em>ex</em>art. 61 del d.lgs. 50/2016 indetta da ANAS s.p.a. il 27 luglio 2016 per la stipula dell&#8217;accordo quadro triennale per l&#8217;esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale delle tratte gestite da ANAS-Area Centro, per il lotto n. 4 relativo alla Regione Umbria.<br /> Con atto del 6 luglio 2017 la gara è stata aggiudicata a CEC Consorzio Stabile Europeo Costruttori Soc. Cons. a r.l. (di seguito CEC).<br /> GMP si è classificata al secondo posto.<br /> Successivamente, la stazione appaltante ha esperito due procedimenti di autotutela, contestando a CEC prima il possesso del requisito di classificazione richiesto dalla legge di gara (categoria OG 3, classifica VII), poi l&#8217;effettiva disponibilità  delle attrezzature e del personale dichiarate nell&#8217;offerta.<br /> Esaurite le connesse istruttorie, entrambi i procedimenti si sono conclusi con la conferma dell&#8217;aggiudicazione della gara a CEC, di cui agli atti 3 agosto 2017 e 24 aprile 2018.<br /> GMP ha impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale per l&#8217;Umbria le predette aggiudicazioni e gli atti presupposti mediante un ricorso principale e tre atti di motivi aggiunti, con cui ha domandato l&#8217;annullamento dei provvedimenti impugnati, l&#8217;accertamento del suo diritto all&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto, previa declaratoria del contratto nelle more eventualmente stipulato con l&#8217;aggiudicataria, il subentro nel contratto stesso.<br /> Nel giudizio così instaurato, ANAS si è costituita in resistenza e CEC ha proposto ricorso incidentale.<br /> Con sentenza n. 580 del 2018 l&#8217;adito Tribunale, ha respinto il ricorso principale e i connessi motivi aggiunti e ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale. Ha compensato tra le parti le spese di lite.<br /> GMP ha proposto appello avverso la predetta sentenza, rappresentando, in via generale, che la sentenza, in violazione dell&#8217;art. 112 Cod. proc. civ., ha frainteso i motivi di impugnazione, ne ha omesso la completa disamina ovvero ha opposto al riguardo ragioni inconferenti o erronee, e ha riproposto le doglianze ritenute non definite dal primo giudice.<br /> Ha indi dedotto le seguenti censure: I) totale fraintendimento della fattispecie, omessa pronuncia e violazione dell&#8217;art. 112 Cod. proc. civ. (violazione degli artt. 60, 63, 70 e 76 del d.P.R. 207/2010, violazione del principio di continuità  nel possesso dei requisiti di partecipazione, difetto e insufficienza della motivazione, violazione della <em>par condicio</em>Â tra concorrenti, eccesso di potere per disparità  di trattamento, ingiustizia manifesta); II) difetto e illogicità  della motivazione, totale fraintendimento della fattispecie, omissione di pronuncia, violazione dell&#8217;art. 112 Cod. proc. civ. (violazione della <em>lex specialis</em>Â di gara, eccesso di potere per macroscopica illogicità ; irragionevolezza e difetto di istruttoria); III) difetto e illogicità  della motivazione, totale fraintendimento della fattispecie e delle risultanze documentali, omissione di pronuncia e violazione dell&#8217;art. 112 Cod. proc. civ. (quanto all&#8217;attribuzione di punteggio per il criterio b.1: difetto di istruttoria, errata lettura e interpretazione dell&#8217;offerta del RTI ricorrente, violazione della <em>lex specialis</em>Â di gara, eccesso di potere per macroscopica illogicità , irragionevolezza e difetto di istruttoria; quanto all&#8217;attribuzione di punteggio per il criterio b.2: violazione dell&#8217;art. 95 del d.lgs. 507/2016, violazione del divieto di modificazione di criteri di attribuzione di punteggio, violazione dei principi di legalità , buon andamento, imparzialità  e <em>par condicio</em>, eccesso di potere per macroscopica illogicità , irragionevolezza e difetto di istruttoria, difetto di motivazione); IV) violazione degli art. 85, 86 e 95 del d.lgs. 50/2016, violazione ed errata interpretazione della <em>lex specialis</em> di gara, totale fraintendimento della fattispecie, macroscopica illogicità ; V) difetto e illogicità  della motivazione, totale fraintendimento della fattispecie e delle risultanze documentali, omessa pronuncia, violazione dell&#8217;art. 112 Cod. proc. civ. (violazione della <em>lex specialis</em>Â di gara: eccesso di potere per macroscopica illogicità , irragionevolezza e difetto di istruttoria); VI) difetto e illogicità  della motivazione, totale fraintendimento della fattispecie e delle risultanze documentali, omessa pronuncia, violazione dell&#8217;art. 112 Cod. proc. civ. (violazione degli artt. 3 e 7 della l. 241/90); VII) difetto e illogicità  della motivazione, totale fraintendimento della fattispecie e delle risultanze documentali, omessa pronuncia e violazione dell&#8217;art. 112 Cod. proc. civ. (violazione dell&#8217;art. 7 della l. 241/90, violazione del principio di partecipazione al procedimento e di immodificabilità  dell&#8217;offerta, violazione della <em>lex specialis</em> di gara); VIII) difetto e illogicità  della motivazione, totale fraintendimento della fattispecie e delle risultanze documentali, omessa pronuncia, violazione dell&#8217;art. 112 Cod. proc. civ. (violazione dell&#8217;art. 47 del d.lgs. 50/2016 e del principio di immodificabilità  soggettiva dei partecipanti, eccesso di potere per macroscopica illogicità , erroneità  manifesta, travisamento dei risultati dell&#8217;istruttoria); IX) difetto e illogicità  della motivazione, totale fraintendimento della fattispecie e delle risultanze documentali, omessa pronuncia e violazione dell&#8217;art. 112 Cod. proc. civ. (difetto di motivazione, violazione del divieto di integrazione dell&#8217;offerta e del principio della <em>par condicio</em> tra concorrenti, eccesso di potere per macroscopica illogicità , ingiustizia manifesta); X) difetto e illogicità  della motivazione, totale fraintendimento della fattispecie e delle risultanze documentali, omessa pronuncia e violazione dell&#8217;art. 112 Cod. proc. civ. (violazione dell&#8217;art. 95 del d.lgs. 50/2016, violazione dei principi di trasparenza e <em>par condicio</em>Â tra concorrenti, violazione del divieto di integrazione postuma dell&#8217;offerta, eccesso di potere per sviamento della causa tipica degli atti, travisamento degli esiti dell&#8217;istruttoria, macroscopica illogicità  e ingiustizia manifesta).<br /> Sulla scorta dei predetti rilievi l&#8217;appellante ha concluso per la riforma della sentenza gravata, l&#8217;accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti proposti in primo grado, l&#8217;annullamento degli atti impugnati, l&#8217;accertamento del suo diritto all&#8217;aggiudicazione della gara, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more con l&#8217;aggiudicataria, il subentro nel contratto.<br /> ANAS e CEC si sono costituite in giudizio, illustrando l&#8217;infondatezza dell&#8217;appello e concludendo per la sua reiezione.<br /> Tutte le parti hanno affidato a memorie lo sviluppo delle rispettive tesi difensive.<br /> La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 6 giugno 2019.<br /> DIRITTO<br /> <em>1.</em> GMP ha appellato la sentenza segnata in epigrafe, che ha respinto l&#8217;impugnazione da essa proposta, quale seconda classificata, avverso l&#8217;aggiudicazione a CEC &#8211; confermata all&#8217;esito di due procedimenti di autotutela &#8211; della gara indetta da ANAS s.p.a. il 27 luglio 2016 per la sottoscrizione di un accordo quadro triennale per l&#8217;esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale delle tratte gestite da ANAS-Area Centro, lotto n. 4 per la Regione Umbria.<br /> <em>2.</em> L&#8217;articolato impianto argomentativo del primo motivo dell&#8217;appello si fonda sull&#8217;asserita perdita da parte di CEC del requisito di classificazione prescritto dalla procedura (OG3, classifica VII), sulla base dei seguenti elementi:<br /> a) la relativa certificazione era scaduta il 6 maggio 2017, senza prova del suo rinnovo;<br /> b) la società  era stata declassificata dalla VII alla IV classe della categoria posseduta come da certificato dell&#8217;organismo di attestazione SOA Consult del 30 maggio 2017;<br /> c) la certificazione del 13 luglio 2017 della stessa SOA Consult, che ha nuovamente riconosciuto alla CEC la classe VII, contrariamente a quanto ritenuto prima dalla stazione appaltante all&#8217;esito del relativo procedimento di autotutela e poi dal giudice di primo grado, non poteva attestare il possesso continuativo del requisito, essendo una nuova attestazione.<br /> <em>2.1.</em> Premesso che il requisito di partecipazione di cui si discute era apportato nella porzione principale da Rete Costruzioni, una delle consorziate CEC, la censura si rivela infondata.<br /> <em>2.2.</em> Rileva la nota di SOA Consult del 20 luglio 2017, versata in atti nel giudizio di primo grado da ANAS in uno alle connesse certificazioni, che:<br /> &#8211; &#8220;<em>conferma il continuativo possesso in capo al Consorzio CEC delle qualificazioni in 0G3 class. VII, anche nel periodo di vigenza del certificato n. 4236/63/01 emesso in data 30/05/2017</em>&#8220;;<br /> &#8211; specifica che &#8220;<em>a tale data 30/05/2017, la scrivente SOA emetteva il certificato de quo riducendo la classifica della categoria OG3 dalla VII alla IV in quanto dal certificato SOA della consorziata Rete Costruzioni (C.F.: 05698850962) avente n. 5101/30/00 emesso dalla QLP- SOA S.p.A. in data 29/07/2016 risultava venuta a scadenza la certificazione di qualità  da quest&#8217;ultima posseduta e non si aveva evidenza del relativo rinnovo</em>&#8220;;<br /> &#8211; chiarisce che &#8220;<em>dalle successive acquisizioni e verifiche poste in essere da questa SOA, si constata tuttavia che l&#8217;organismo certificatore ASACERT giù  in data 03/05/2017, prima dunque del termine di scadenza del certificato di qualità  indicato sull&#8217;attestato della Rete Costruzioni alla data del 06/05/2017, ha emesso certificazione ISO 9001:2008 in continuità  con prossima scadenza al 05/05/2020</em>&#8220;.<br /> Trovano, pertanto, smentita le tesi dell&#8217;appellante in ordine al mancato tempestivo rinnovo della certificazione a Rete Costruzioni, che risulta rinnovato in data antecedente alla scadenza, e alla qualificazione della certificazione del 13 luglio 2017 come nuova attestazione, mentre essa si è posta in continuità  con la precedente.<br /> <em>2.3.</em> Nella censura in esame GMP lamenta anche che il giudice di primo grado, nel respingere la doglianza relativa alla carenza in capo a CEC del possesso continuativo del requisito, abbia richiamato giurisprudenza completamente estranea al caso di specie.<br /> Il rilievo non convince, essendo fondato sul presupposto, di cui sopra si è rilevata l&#8217;erroneità , della carenza della tempestiva richiesta di rinnovo della certificazione in scadenza.<br /> Il giudice di prime cure ha osservato che, per consolidata giurisprudenza, &#8220;<em>il rinnovo e la verifica di una SOA possono interrompere la validità  della stessa solo nel caso in cui si accerti che l&#8217;impresa abbia perso i requisiti di qualificazione posseduti al momento del rilascio della prima attestazione(cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 21 giugno 2013, n. 3397)</em>&#8220;.<br /> Tale richiamo è coerente con quanto rilevato immediatamente dopo dallo stesso giudice, ovvero che &#8220;<em>dall&#8217;attestato n. 1739/72/09 del 2 marzo 2017 emesso dall&#8217;organismo SOANCS e dal certificato n. 4328/63/01 del 13 luglio 2017 emesso da SOA CONSULT si evince chiaramente che il consorzio ricorrente non ha mai perso la necessaria qualificazione OG3, essendo il contestato declassamento conseguenza di un mero disguido tra le società  di attestazione che aveva erroneamente portato all&#8217;emanazione di un certificato di attestazione di livello inferiore</em>&#8220;.<br /> <em>2.4.</em> L&#8217;appellante osserva ulteriormente che l&#8217;attestazione del 13 luglio 2017 ha una diversa numerazione rispetto alla precedente e che la certificazione del 30 maggio 2017 non è stata revocata.<br /> Si tratta di rilievi non significativi, perchè non mutano il dato sostanziale emergente dagli atti, costituito dal fatto che, contrariamente a quanto sostenuto in più¹ parti del motivo, alla certificazione del 13 luglio 2017 è stata impressa valenza retroattiva, ciù² che fa escludere anche che nell&#8217;ipotesi si sia trattato di una integrazione postuma del requisito di partecipazione ovvero dell&#8217;illegittimo ricorso al soccorso istruttorio.<br /> Infatti, in materia di partecipazione a procedure a evidenza pubblica, va mantenuta una distinzione netta tra l&#8217;attività  di mera integrazione o di specificazione di dichiarazioni giù  rese in sede di gara, sempre possibile e anzi dovuta in omaggio al principio di leale collaborazione codificato all&#8217;art. 46 del Codice dei contratti pubblici, rispetto all&#8217;opposta ipotesi della integrazione documentale, che ricorre ove l&#8217;impresa concorrente abbia integralmente omesso di presentare la documentazione la cui produzione era richiesta a pena di esclusione e che è lesiva della fondamentale regola della <em>par condicio competitorum</em> (C. Stato, V, 22 ottobre 2015, n. 4869; VI, VI, 25 febbraio 2013, n. 1122).<br /> Inoltre, proprio perchè, come rileva anche l&#8217;appellante, agli organismi SOA, nell&#8217;ambito del sistema di qualità  delle imprese e di verifica e prova della certificazione, è assegnata una funzione fidefacente e non costitutiva (Cons. Stato, V, 11 luglio 2016, n. 3053), nulla ostava a che SOA Consult desse atto della circostanza che l&#8217;attestato SOA del 30 maggio era il frutto di un ritardo di comunicazione intervenuto tra gli enti certificatori.<br /> Infine, non è ravvisabile il vizio motivazionale riscontrato da GMP, tenuto conto che la stazione appaltante, nel provvedimento del 3 agosto 2017 (ovvero nel primo provvedimento di conferma dell&#8217;aggiudicazione), ha riprodotto la predetta nota esplicativa di SOA Consult, con ciù² dando atto non solo, come sostiene l&#8217;appellante, della continuità  del possesso del requisito, ma anche del fatto che &#8220;<em>l&#8217;organismo certificatore ASACERT giù  in data 03/05/2017, prima dunque del termine di scadenza del certificato di qualità  indicato sull&#8217;attestato della Rete Costruzioni alla data del 06/05/2017, ha emesso certificazione ISO 9001:2008 in continuità  con prossima scadenza al 05/05/2020</em>&#8220;.<br /> <em>2.5.</em> Ben ha fatto, pertanto, il primo giudice a concludere che il Consorzio aggiudicatario ha sempre mantenuto i requisiti di qualificazione di cui alla legge di gara, poichè il contestato declassamento si era rivelato conseguenza di un mero disguido tra le società  di attestazione che aveva erroneamente portato all&#8217;emanazione di un certificato di attestazione di livello inferiore.<br /> Il primo motivo di appello deve, conseguentemente, essere respinto.<br /> <em>3.</em>Â Il secondo motivo di appello riguarda la parte della sentenza appellata che ha respinto le censure proposte da GMP in primo grado in ordine alla mancata produzione da parte di CEC della documentazione prescritta dalla <em>lex specialis</em>Â (lettera di invito, lettera D.1- Indicazioni per la redazione dell&#8217;offerta tecnica) a corredo della relazione tecnica, quanto alla effettiva disponibilità  di mano d&#8217;opera, mezzi e struttura organizzativa atta a comprovare la sostenibilità  dell&#8217;offerta.<br /> <em>3.1.</em> Va preliminarmente rilevato sul punto che la <em>lex specialis</em> di gara ha previsto l&#8217;attribuzione di <em>max</em> 70 punti all&#8217;offerta economica e di <em>max</em> 30 punti all&#8217;offerta tecnica; nell&#8217;ambito di quest&#8217;ultima, ha prescritto di apprezzare il pregio qualitativo delle offerte secondo i parametri PMG (da 0 a 10 punti) e NCAC (da 0 a 20 punti).<br /> I due criteri, come giù  rilevato dalla Sezione in relazione ad altro lotto della stessa procedura (Cons. Stato, V, 14 novembre 2018, n. 6412) sono autonomi e sono stati concettualmente distinti nella legge di gara nei seguenti termini:<br /> &#8220;[&#038;]Â <em>&#8211; il valore della Produzione Minima Giornaliera (PMG) proposto per la realizzazione dei lavori oggetto dell&#8217;appalto adeguatamente circostanziato e giustificato; il valore della PMG offerto è espresso in mq/giorno ed è inteso come capacità  di esecuzione giornaliera riferito ad 1 metro quadro del seguente schema di lavorazione tipo, indicando come valore PMG di riferimento quello relativo alla lavorazione più¹ lenta fra:</em>Â [&#038;]<br /> <em>&#8211; il Numero massimo dei Contratti Attuativi gestibili Contemporaneamente (NCAC) dal concorrente, in relazione alle proprie capacità  tecniche, produttive e gestionali indipendentemente dall&#8217;importo del singolo contratto attuativo e dall&#8217;ubicazione dei relativi cantieri;</em>[&#038;]&#8221;.<br /> Per il primo criterio, i concorrenti dovevano supportare l&#8217;offerta con elementi in grado di dimostrare l&#8217;effettiva disponibilità  di mano d&#8217;opera e mezzi, nonchè della struttura organizzativa in grado di esplicitare la sostenibilità  del valore della PMG dichiarata.<br /> Per il secondo criterio, l&#8217;offerta doveva essere sostenuta da elementi capaci di dimostrare l&#8217;effettiva disponibilità  di mano d&#8217;opera, mezzi e della struttura organizzativa &#8220;<em>in grado di gestire l&#8217;organizzazione contemporanea del numero dei cantieri dichiarato</em>&#8220;; nel caso di ricorso a offerte commerciali, il concorrente doveva allegare alla relazione tecnica la documentazione di supporto.<br /> Deve ancora aggiungersi che l&#8217;offerta tecnica dell&#8217;appellante è stata graduata complessivamente con 19,223/30 punti, mentre a quella dell&#8217;aggiudicataria CEC è stato attribuito il minor punteggio di 15,428: dunque quest&#8217;ultima ha prevalso in gara in virtà¹ dell&#8217;offerta economica.<br /> Ciù² posto, si osserva che il primo giudice ha respinto le censure di cui sopra rilevando che esse erano &#8220;<em>sconfessate per tabulas dalla relazione tecnica prodotto in offerta del consorzio aggiudicatario, riportante invero il numero di dipendenti da affidare alle singole commesse, la capacità  tecnica e gestionale con indicazione dei mezzi necessari per l&#8217;esecuzione dei lavori e specificazione delle loro caratteristiche tecniche anche in termini di massa per lo specifico impiego nei cantieri o ad uso misto su strada e fuori strada, nonchè la disponibilità  della materia prima mediante l&#8217;utilizzo &#8216;di un impianto di conglomerato bituminoso e recupero del fresato ubicato nella zona Industriale di Ponte San Giovanni Perugia&#8217; e di altro impianto aggiuntivo in Marsciano (PG)</em>&#8220;.<br /> <em>3.2.</em> La conclusione va confermata, mentre va correlativamente respinta la pretesa dell&#8217;appellante, azionata con il mezzo in esame, a che la relazione dovesse essere corroborata da &#8220;documentazione probatoria&#8221; relativa alla disponibilità  delle risorse umane, strumentali e organizzative dichiarate.<br /> Infatti, ciù² che al riguardo è stato chiesto dalla lettera di invito, al punto D.1- Indicazioni per la redazione dell&#8217;offerta tecnica, è esclusivamente la produzione di &#8220;elementi&#8221;.<br /> Tant&#8217;è che il successivo punto F-Valutazione dell&#8217;offerta ha stabilito che, sia per il valore PMG che per il valore NCAC, la valutazione era riferita esclusivamente a quanto dichiarato dal concorrente nella relazione tecnica, &#8220;<em>indipendentemente dal singolo contratto attuativo</em>&#8220;, e ha chiarito, in relazione al valore dichiarato NCAC, la sua &#8220;<em>valenza negoziale ai fini dell&#8217;appalto</em>&#8220;.<br /> Del resto, la Sezione, nel giù  citato contenzioso avente a oggetto altro lotto della stessa gara, ha confermato l&#8217;avviso del primo giudice in ordine al fatto che la <em>lex specialis</em>Â di cui trattasi ha rimesso la verifica della veridicità  di quanto dichiarato in offerta dai concorrenti alla fase che segue la valutazione delle stesse, ovvero &#8220;<em>allorquando l&#8217;offerta risulti la migliore</em>&#8221; (Cons. Stato, V, n. 6412 del 2018).<br /> Nè la valenza di tale conclusione può essere messa in dubbio, come fa l&#8217;appellante nella prima memoria depositata in sede di appello, rilevando che nella stessa sentenza la Sezione ha stigmatizzato, sulla base del principio dell&#8217;intangibilità  dell&#8217;offerta, che nel procedimento ivi in esame non era stato assolto tempestivamente l&#8217;onere documentale relativo alla disponibilità  di alcuni mezzi, atteso che il relativo passaggio argomentativo permette agevolmente di comprendere che si trattava di mezzi &#8220;ulteriori&#8221; rispetto a quelli dichiarati e considerati dalla stazione appaltante nell&#8217;attribuzione nel punteggio, mentre, come meglio in seguito, nel procedimento all&#8217;odierno esame gli approfondimenti istruttori sull&#8217;offerta di CEC hanno riguardato gli &#8220;elementi&#8221; di disponibilità  di personale e mezzi giù  dichiarati.<br /> Quanto, infine, alla circostanza che la relazione tecnica non contenesse la menzione dell&#8217;impianto di Marsciano, si rimanda a quanto nell&#8217;immediato seguito.<br /> <em>3.3.</em> Anche il secondo motivo di appello va pertanto respinto.<br /> <em>4.</em> Il terzo mezzo si dirige avverso la parte della sentenza gravata che, respingendo le connesse censure di GMP, ha affermato, in relazione ai punteggi assegnati alle offerte tecniche delle due concorrenti per i predetti criteri B.1 (PMG) e B.2 (NCAC), che CEC aveva dimostrato ampiamente il possesso della mano d&#8217;opera e dei mezzi necessari all&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto.<br /> L&#8217;appellante osserva che il primo giudice ha tenuto conto &#8220;<em>dell&#8217;estratto del Libro unico del lavoro dell&#8217;impresa esecutrice VIRECCI EDILIZIA s.r.l.</em>&#8220;, della &#8220;<em>lettera di disponibilità  dell&#8217;Agenzia per il lavoro ETJCA s.p.a. Filiale di Perugia</em>&#8220;, della disponibilità  dell'&#8221;<em>impianto di conglomerato bituminoso e recupero del fresato ubicato nella zona Industriale di Ponte San Giovanni Perugia</em>&#8221; e &#8220;<em>di altro impianto aggiuntivo in Marsciano (PG), ovvero mediante l&#8217;utilizzo di altri impianti sul territorio nel rispetto della distanza massima consentita di 70 Km rispetto al piano di stesa</em>&#8220;, del ricorso alla &#8220;<em>facoltà  prevista dal capitolato speciale d&#8217;appalto di proseguire l&#8217;attività  lavorativa oltre il normale orario giornaliero, finanche di notte</em>&#8220;.<br /> Avanza poi una serie di rilevi in ordine all&#8217;erroneità  dei predetti elementi.<br /> Le relative censure non possono essere favorevolmente valutate.<br /> <em>4.1.</em> In linea generale, si è giù  osservato che la <em>lex specialis</em> di gara, lasciando all&#8217;indicazione del concorrente in sede di offerta l&#8217;illustrazione della propria capacità  tecnica e gestionale per la gestione dell&#8217;accordo, ha rimesso la verifica della veridicità  di quanto dichiarato alla fase che segue la valutazione della stessa come miglior offerta.<br /> Va pertanto respinta la tesi dell&#8217;appellante che tutti i predetti elementi considerati dalla sentenza appellata non avrebbero potuto concorrere a formare il punteggio, in quanto la relativa documentazione probatoria era stata prodotta da CEC solo in fase di comprova.<br /> La conclusione vale a maggior ragione per l&#8217;indicazione del personale da impiegare: infatti la legge di gara, finalizzata come visto alla sottoscrizione di un accordo quadro triennale per l&#8217;esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di tratte gestite da ANAS nella Regione Umbria, nell&#8217;individuare zona di intervento, non ha specificato il numero dei lavori da contrattualizzare, nè ne ha richiesto la puntuale individuazione, dato che peraltro si sarebbe rivelato del tutto incongruo con l&#8217;affidamento <em>in itinere</em>, volto al soddisfacimento di esigenze non conosciute all&#8217;atto della procedura.<br /> Correttamente, pertanto, la commissione di gara ha tenuto conto delle caratteristiche tecniche e organizzative di CEC siccome illustrata nella relazione tecnica dell&#8217;offerente, provvedendo successivamente alle relative verifiche, delle quali la <em>lex specialis</em> prevedeva l&#8217;effettuazione in una fase successiva all&#8217;aggiudicazione, ai sensi dell&#8217;art. 95, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 (punto H della lettera di invito: &#8220;<em>L&#8217;Amministrazione aggiudicatrice richiederà  all&#8217;aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria ed eventualmente ad ogni altro concorrente, la produzione della documentazione, in originale o in copia conforme, comprovante quanto dichiarato dal Concorrente in sede di domanda di partecipazione/presentazione dell&#8217;offerta relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale, ai sensi degli articoli 85 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016</em>)&#8221;.<br /> Non colgono poi nel segno le doglianze con le quali l&#8217;appellante afferma che il primo giudice non avrebbe potuto considerare il LUL dell&#8217;impresa esecutrice Virecci Edilizia, prodotto da CEC insieme ai LUL delle consorziate, nonchè la lettera di disponibilità  dell&#8217;Agenzia per il lavoro ETJCA, perchè atti che non solo non comprovavano bensì sconfessavano la veridicità  di quanto affermato da CEC nella propria offerta in ordine al personale a disposizione, che si sarebbe complessivamente attestato su circa 7 unità  lavorative di Virecci e 70 unità  lavorative effettive complessive, a fronte delle 13/14 unità  annue dichiarate nell&#8217;offerta per ogni consorziata, corrispondenti complessivamente a 130/140 unità .<br /> Sul punto, va in primo luogo rilevato che la legge di gara, coerentemente con la scelta di non richiedere l&#8217;indicazione del personale da impiegare nell&#8217;affidamento, non ha neanche previsto l&#8217;attribuzione di un punteggio al riguardo.<br /> Inoltre, la commissione di gara non ha validato il numero di unità  lavorative dichiarate nell&#8217;offerta di CEC: in particolare, nell&#8217;attribuire alla stessa il punteggio per il numero di cantieri gestibili contemporaneamente (NCAC), non ha recepito quello dichiarato dall&#8217;operatore economico (sette), rapportandolo, invece, a due (per un fabbisogno minimo di personale che l&#8217;appellante indica in circa 14 unità , 7 per cantiere).<br /> Può aggiungersi che tale operazione è conforme al punto B2 della lettera di invito, che ha previsto che &#8220;<em>Nel caso in cui la Commissione valuti il valore NCAC, dichiarato dal concorrente, non adeguato alle informazioni dallo stesso rese, verrà  assegnato il punteggio relativo al numero di cantieri corrispondente alla documentazione presentata</em>&#8220;.<br /> Tanto chiarito, ogni questione introdotta dall&#8217;appellante in ordine alla asserita indimostrata disponibilità  da parte di CEC del personale sufficiente all&#8217;operatività  di due cantieri va fugata in ragione di quanto emerso nell&#8217;ambito del secondo procedimento di autotutela: il provvedimento ANAS 24 aprile 2018, che ha definito tale fase, riferisce infatti che la CEC ha assolto al riguardo ogni onere documentale, allegando alle proprie memorie i LUL delle imprese consorziate e &#8220;<em>citando a sostegno della soddisfazione delle richieste della Stazione Appaltante, il comma 1, dell&#8217;Art. 47, del D.Lgs. 50/2016</em>&#8220;, disposizione che, si rammenta, stabilisce che &#8220;<em>I requisiti di idoneità  tecnica e finanziaria per l&#8217;ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all&#8217;articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità  previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità  delle attrezzature e dei mezzi d&#8217;opera, nonchè all&#8217;organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorchè posseduti dalle singole imprese consorziate</em>&#8220;.<br /> Risulta poi irrilevante che, come segnalato da GMP, il primo giudice abbia fatto riferimento a una disponibilità  (quella del lavoro notturno) che non era stata dichiarata nell&#8217;offerta di CEC, ma solo evocata dalla medesima nelle difese giudiziali: è evidente, infatti, che anche l&#8217;accoglimento di tale rilievo non potrebbe mai tradursi in un vizio dell&#8217;aggiudicazione.<br /> Una volta chiarito, per quanto sopra, che l&#8217;offerta di CEC è stata valutata, coerentemente con il relativo contesto regolatorio, nei soli limiti in cui è risultata attestante l&#8217;effettiva disponibilità  di mano d&#8217;opera, risulta parimenti irrilevante che lo stesso giudice abbia menzionato anche la dichiarazione dell&#8217;Agenzia del lavoro ETJCA, che è stata prodotta da CEC dopo l&#8217;aggiudicazione, e, indi, a punteggio ormai assegnato, a uno scopo che si profila, all&#8217;evidenza, meramente cautelativo.<br /> <em>4.2.</em> Quanto, invece, alle censure svolte nello stesso mezzo e nel mezzo precedente in relazione all&#8217;erronea considerazione da parte della sentenza appellata della dichiarazione della consorziata CEC Arkedil s.r.l. in ordine alla messa a disposizione di CEC dell&#8217;impianto di produzione di conglomerati di Marsciano &#8211; PG, non indicato nell&#8217;offerta tecnica, basti rilevare quanto al riguardo appurato dall&#8217;ANAS con il giù  citato provvedimento del 24 aprile 2018.<br /> Tale atto:<br /> &#8211; ha premesso che CEC<em> &#8220;Con riferimento all&#8217;impianto di produzione di conglomerato bituminoso ha precisato che nella propria offerta tecnica era stata dichiarata l&#8217;intenzione di utilizzare un &#8220;impianto mobile&#8221;, relativamente al quale, in data 27/09/2017, aveva giù  trasmesso la documentazione di comprova. Inoltre, lo stesso CEC, nelle citate memorie, ha chiarito che l&#8217;impianto di produzione nella propria disponibilità  indicato nella Relazione tecnica come &#8216;Bernardi &#8211; me 100&#8217;, era, invece, l&#8217;impianto &#8216;EB 022277 1731&#8217;, di proprietà  della consorziata Arkedil S.r.l. e che, proprio in virtà¹ della tipologia di impianto offerto, vale a dire impianto mobile EB 022277 1731, il Consorzio, con riferimento alla richiesta delle autorizzazioni necessarie alla messa in opera dell&#8217;impianto in argomento, ha richiamato l&#8217;art 272 del T.U. Ambientale quale normativa di riferimento da applicare, in forza della quale l&#8217;impiego dell&#8217;impianto di cui trattasi non sarebbe subordinato ad alcuna autorizzazione</em>&#8220;;<br /> &#8211; ha dato atto che &#8220;<em>il controinteressato ATI GMP &#038; ha rappresentato che l&#8217;impianto mobile di proprietà  Arkedil &#8211; al quale CEC fa riferimento nella documentazione di dettaglio prodotta in riscontro alla richiesta di comprova della Stazione appaltante &#8211; non sarebbe quello dichiarato in sede di offerta, il quale doveva essere localizzato in Perugia, bensì un altro localizzato in Marsciano</em>&#8220;;<br /> &#8211; ha ritenuto che &#8220;<em>Le contestazioni sollevate dal controinteressato con riferimento alla effettiva attuale disponibilità  dell&#8217;impianto mobile da parte di CEC non sono meritevoli di accoglimento in quanto l&#8217;impianto mobile, per sua natura, può essere collocato ovunque, in base alle specifiche tecniche contenute nel CSA posto a base di gara (secondo cui l&#8217;impianto di produzione deve essere ubicato entro 70 km dall&#8217;area di cantiere) e può essere sostituito da altro impianto mobile in qualsiasi momento</em>&#8220;, evidenziando anche che &#8220;<em>In base alla regolamentazione di gara, nè l&#8217;impianto in sì©, nè la sua collocazione, costituiscono un elemento dell&#8217;offerta prescritto come essenziale (sul punto cfr sentenza TAR Lombardia, sez. I, n. 658/2018)</em>&#8220;;<br /> &#8211; ha concluso che &#8220;<em>La dichiarazione resa da CEC in sede di offerta, con la quale il medesimo metteva a disposizione della Stazione appaltante un impianto mobile, non integra una precisa individuazione dello stesso, bensì una dichiarazione di disponibilità  di un impianto mobile, per sua natura suscettibile di spostamento e sostituzione</em>&#8220;.<br /> Si tratta di argomentazioni logiche e coerenti con il contesto regolatorio nel quale sono state elaborate, alle quali, pertanto, il Collegio ritiene di aderire, anche al di là  di ogni questione relativa a quanto al riguardo osservato dal primo giudice.<br /> La censura in esame va quindi respinta.<br /> <em>4.3.</em> Stessa sorte segue l&#8217;ulteriore rilievo di GMP secondo cui il titolo edificatorio dell&#8217;impianto in parola (n. 15156 del 5 ottobre 2017), al quale è stata apposta la prescrizione per cui &#8220;<em>l&#8217;inizio attività  è subordinato all&#8217;acquisizione AUA</em>&#8220;, è stato richiesto solo dopo l&#8217;aggiudicazione (6 luglio 2017) e, indi, dopo la presentazione dell&#8217;offerta.<br /> L&#8217;elemento, infatti, non vizia l&#8217;aggiudicazione.<br /> Sul punto, va invero fatta applicazione della giurisprudenza amministrativa che ha chiarito, per un verso, che l&#8217;offerta condizionata è quella non suscettibile di valutazione in quanto non attendibile, univoca e idonea a manifestare una volontà  certa e inequivoca dell&#8217;impresa di partecipare alla gara (Cons. Stato, VI, 25 gennaio 2010, n. 248; V, 23 agosto 2004, n. 5583), come accade laddove l&#8217;operatore economico subordini l&#8217;impegno assunto nei confronti della stazione appaltante a un evento futuro e incerto, sicchè l&#8217;obbligazione assunta è subordinata al verificarsi di altro evento, diverso e ulteriore rispetto all&#8217;aggiudicazione, specificando, per altro verso, che non rientra in tale categoria l&#8217;offerta in cui l&#8217;operatore economico si sia impegnato immediatamente e senza limiti alla realizzazione dell&#8217;opera, anche laddove essa richieda il previo rilascio da parte di altra pubblica amministrazione di titoli abilitativi: ciù² in quanto il rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione dell&#8217;opera attiene non alla fase della valutazione dell&#8217;offerta, bensì alla fase di esecuzione, nel cui ambito, per l&#8217;ipotesi che l&#8217;aggiudicataria non si renda al riguardo parte diligente, soccorrono i rimedi che la legge riconnette all&#8217;inadempimento alle obbligazioni contrattuali (Cons. Stato, V, 13 maggio 2019, n. 3059; 27 dicembre 2017, n. 6085; C.G.A.R.S. 8 febbraio 2017, n. 37).<br /> <em>4.4.</em> Il mezzo in esame prosegue rilevando che la sentenza appellata ha escluso la sussistenza di vizi motivazionali, ritenendo sufficiente l&#8217;attribuzione all&#8217;offerta tecnica di un punteggio numerico, in quanto &#8220;<em>per giurisprudenza oramai costante il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione equivale a sufficiente motivazione allorquando, come nella fattispecie in esame, la grigia delle voci e sotto-voci predisposta dalla stazione appaltante, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico ed articolato (in termini, Cons. St., sez. V, 22 settembre 2017, n. 4438)</em>&#8220;.<br /> Sul punto, l&#8217;appellante lamenta che il primo giudice ha frainteso i motivi di censura definiti con tale capo, che avevano denunziato la carenza di motivazione sul presupposto che il bando della gara <em>de qua</em> non aveva predeterminato il punteggio, e che la commissione di gara aveva fatto ricorso, nella valutazione di offerte diverse, a motivazioni identiche e stereotipate dal bando.<br /> La censura va respinta, atteso che la <em>lex specialis</em>Â ha ragguagliato le due voci di valutazione dell&#8217;offerta tecnica a formule matematiche, sicchè, da un lato, il richiamo giurisprudenziale di cui sopra da parte della sentenza appellata è corretto, dall&#8217;altro, le formule stereotipate cui si riferisce l&#8217;appellante non sono altro che l&#8217;elencazione degli elementi che traducono quanto considerato dai valori delle formule stesse.<br /> <em>4.5.</em>Â L&#8217;appellante afferma, sempre nel motivo in trattazione, che il primo giudice avrebbe errato nel rilevare che i refusi che hanno caratterizzato la sua offerta tecnica (relativi alla PGM, indicata come pari a 478 mq/giorno anzichè a 1100 mq/giorno) erano imputabili all&#8217;offerente, anzichè applicare la giurisprudenza secondo cui la stazione appaltante deve ricercare l&#8217;effettiva volontà  del concorrente e correggere gli eventuali errori materiali da questi commessi.<br /> La tesi non può essere condivisa.<br /> Gli errori in parola non avrebbero mai potuto essere emendati dalla stazione appaltante, in quanto la correzione, alla luce del peculiare meccanismo che improntava l&#8217;indicazione del valore di cui trattasi, si sarebbe tradotta, come chiarito da ANAS, non nell&#8217;interpretazione di un dato reso in modo non univoco, bensì nella vera e propria sostituzione di un valore reso con altro valore da individuare.<br /> Nè è conferma quanto affermato dalla stessa appellante, che evidenzia che la commissione per giungere al valore corretto avrebbe dovuto sostanzialmente rivedere i sottostanti calcoli di GMP (pag. 19 dell&#8217;atto di appello).<br /> Si rivela pertanto infondata anche il conseguente rilievo di GMP che il punteggio al riguardo ottenuto sarebbe erroneo per difetto ovvero incomprensibile.<br /> <em>4.6.</em> Sono altresì infondate le censure, pure contenute nel mezzo, tendenti a dimostrare sotto vari profili l&#8217;erroneità  dei punteggi attribuiti all&#8217;offerta tecnica di CEC.<br /> In particolare, si è giù  detto come la commissione di gara abbia correttamente considerato l&#8217;impianto mobile di produzione di conglomerati e ragguagliato a due (a fronte dei sette dichiarati in offerta) il numero di cantieri gestibili contemporaneamente da CEC.<br /> Resta da rilevare:<br /> &#8211; che il valore della PMG ben poteva anche essere rapportato (par. D della lettera di invito), oltre che alla fresatura (considerata da GMP), alla &#8220;posa del manto di usura&#8221; (considerata da CEC);<br /> &#8211; che il &#8220;coefficiente correttivo&#8221; compreso tra 0 e 1 utilizzato dalla commissione di gara per il criterio NCAC (come da verbale del 31 maggio 2017) ha costituito il mero recepimento delle linee guida n. 2 &#8220;Offerta economicamente più¹ vantaggiosa&#8221; di cui alla delibera ANAC n. 1005 del 21 settembre 2016: si trattava, infatti, di ricondurre il punteggio corrispondente al numero di cantieri offerto dai concorrenti, considerato dalla <em>lex specialis</em>, al punteggio relativo al numero di cantieri da essi effettivamente sostenibili siccome appurato dalla commissione, alla luce delle citate prescrizioni della stessa legge di gara.<br /> Inoltre, il predetto coefficiente è stato applicato non solo all&#8217;offerta CEC (con l&#8217;attribuzione di un punteggio pari a 5,428, per effetto del riconoscimento di un numero di contratti attuativi contemporanei pari a 2) ma anche all&#8217;offerta di GMP (con l&#8217;attribuzione di un punteggio pari a 10,566 per effetto del riconoscimento di un numero di contratti attuativi contemporanei pari a 3).<br /> Sicchè, in finale, non consta nè la violazione dell&#8217;art. 95, comma 8 del Codice dei contratti pubblici e della regola della rigida predeterminazione dei criteri di attribuzione del punteggio nè la compromissione della <em>par condicio</em> tra i concorrenti.<br /> <em>4.7.</em> Il terzo mezzo deve pertanto essere respinto.<br /> <em>5.</em> Va anche respinto, alla luce di quanto giù  rilevato ai punti che precedono, e in conformità  con la giù  sopra richiamata decisione della Sezione n. 6412 del 2018, il quarto motivo di appello, con la quale GMP torna a sostenere con argomentazioni particolarmente articolate che la commissione di gara non avrebbe potuto attivare le verifiche relative alla comprova di quanto dichiarato da CEC in sede di offerta dopo l&#8217;aggiudicazione.<br /> Sul punto, infatti, deve convenirsi con il primo giudice quando rileva, alla luce della specifica struttura impressa alla gara dalla <em>lex specialis</em>, che non vi è stata integrazione postuma dell&#8217;offerta trattandosi di mera verifica delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione,Â <em>ex</em>Â art. 95, comma 1 del d.lgs. 50 del 2016, e ciù² ai sensi del punto H della lettera di invito (che, come sopra giù  visto, ha stabilito che &#8220;<em>L&#8217;Amministrazione aggiudicatrice richiederà  all&#8217;aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria ed eventualmente ad ogni altro concorrente, la produzione della documentazione, in originale o in copia conforme, comprovante quanto dichiarato dal Concorrente in sede di domanda di partecipazione/presentazione dell&#8217;offerta relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale, ai sensi degli articoli 85 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016</em>)&#8221;.<br /> Nulla muta considerando il punto B2 della stessa lettera di invito (&#8220;<em>La Commissione effettuerà  le verifiche di cui all&#8217;art. 95, comma 1, sulle informazioni fornite dai concorrenti nell&#8217;ambito del sub-procedimento di cui all&#8217;art. 97, commi 3 e ss. D. Lgs 50/2016. In caso non sussistano offerte anormalmente basse, la Commissione di gara, prima di procedere all&#8217;aggiudicazione, avvierà  comunque, in seduta riservata, le verifiche di cui sopra, che costituiranno elementi specifici per l&#8217;eventuale attivazione dell&#8217;analisi di congruità  ex art. 97 comma 6 D. Lgs. 50/2016</em>&#8220;), che, per l&#8217;appellante, evidenzierebbe che nella gara in esame erano state previste due verifiche, la prima, di competenza della commissione di gara,Â <em>ex</em>Â art. 95, comma 1, da svolgersi prima dell&#8217;attribuzione del punteggio e dell&#8217;aggiudicazione nei confronti di tutti i concorrenti, la seconda, di competenza della stazione appaltante,Â <em>exÂ </em>artt. 85 e 86, da svolgersi successivamente nei confronti del primo e del secondo classificato.<br /> Infatti tale ultima disposizione è con ogni evidenza relativa alla verifica di anomalia dell&#8217;offerta, che la stazione appaltante si è riservata di poter effettuare anche nel caso di offerte non anomale.<br /> Sicchè ben ha fatto il primo giudice a escluderne la significatività  nei sensi indicati da GMP, rilevando che nulla vieta a che le verifiche di cui all&#8217;art. 95, comma 1 del Codice dei contratti possano compiersi al di fuori del procedimento di verifica dell&#8217;anomalia, se tanto è stato disposto, come nel caso di specie, dalla <em>lex specialis</em>, e se esse si sostanzino nel mero controllo delle dichiarazioni rese in sede di gara.<br /> <em>6.</em> Con il quinto mezzo GMP denunzia che la sentenza appellata sarebbe incorsa nel vizio di mancata pronunzia su alcune censure.<br /> In particolare, GMP afferma che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto giù  negativamente delibati i motivi di ricorso con cui la società  aveva sostenuto che nel corso della verifica successiva all&#8217;aggiudicazione CEC aveva integrato o comunque modificato la propria offerta, rinviando alle relative motivazioni, mentre i motivi stessi riguardavano un altro aspetto, cioè l&#8217;omessa comprova da parte di CEC di quanto dichiarato in sede di offerta.<br /> Il motivo non è fondato.<br /> Basti al riguardo rilevare che la parte della sentenza appellata qui in contestazione è il capo 5, e che il precedente capo 4 aveva giù  chiarito che le verifiche effettuate dalla stazione appaltante si erano risolte in &#8220;<em>verifiche sulle dichiarazioni rese in sede di gara e non in integrazioni postume dell&#8217;offerta come vorrebbe invece far intendere la ricorrente principale</em>&#8220;.<br /> Quanto, poi, al merito della questione, va rilevato che all&#8217;esito della verifica di cui sopra la stazione appaltante aveva ritenuto che la documentazione fornita da CEC non era idonea a comprovare quanto dichiarato in sede di gara in ordine alla disponibilità  delle risorse indicate nell&#8217;offerta tecnica e aveva, per l&#8217;effetto, avviato il secondo procedimento di revoca dell&#8217;aggiudicazione, in contraddittorio con CEC e GMP, procedimento che è stato poi definito con il giù  citato atto del 24 aprile 2018 che ha confermato l&#8217;aggiudicazione.<br /> In tale contesto, è evidente che la memoria di chiarimenti prodotta da CEC non poteva che essere formata successivamente alla presentazione dell&#8217;offerta.<br /> Inoltre, quanto ai puntuali elementi su cui si appunta il mezzo in esame:<br /> &#8211; la sussistenza di vizi relativi alla disponibilità  dell&#8217;impianto mobile di conglomerato bituminoso e alle relative autorizzazioni va esclusa secondo quanto giù  in precedenza osservato;<br /> &#8211; la disponibilità  di impianti necessari a provvedere allo smaltimento rifiuti non risulta essere stata richiesta dalla stazione appaltante, sicchè, sul punto, la dichiarazione resa da CEC non potrebbe mai integrare una modifica dell&#8217;offerta;<br /> &#8211; si è giù  visto come la legge di gara ha richiesto agli offerenti di dimostrare esclusivamente &#8220;elementi&#8221; in ordine all&#8217;effettiva disponibilità  di mano d&#8217;opera e mezzi, sicchè non si ravvisa alcuna illegittimità  nella produzione nella fase in parola dei libri cespiti delle società  consorziate relative ai mezzi che CEC ha dichiarato nella propria offerta;<br /> &#8211; si è anche giù  visto come sia priva di mende la valutazione dei LUL prodotti da CEC nella predetta fase.<br /> <em>7.</em> Il sesto mezzo va respinto.<br /> GMP ripropone le censure svolte in primo grado in ordine al secondo procedimento di autotutela, sostenendo l&#8217;erroneità  in cui è incorso il giudice di prime cure sia laddove ha riferito che GMP si era doluta di non aver ricevuto notizia del suo avvio, omissione che la società , che ha anche partecipato al relativo procedimento, non ha mai contestato, sia laddove ha laconicamente affermato la sufficienza della motivazione della conferma dell&#8217;aggiudicazione.<br /> Il primo rilievo non convince: la circostanza che la sentenza appellata ha dato atto che il provvedimento di avvio dell&#8217;autotutela era stato comunicato a GMP non refluisce infatti in un vizio della decisione.<br /> Neanche il secondo rilievo è persuasivo.<br /> La sentenza gravata ha affermato che il provvedimento di conferma dell&#8217;aggiudicazione era assistito da argomentazioni &#8220;<em>estese ed esaurenti</em>&#8220;.<br /> Si tratta di un giudizio la cui correttezza e comprensibilità  non può essere messa in discussione, alla luce degli atti versati in giudizio, e, in particolare, tenendo conto delle contestazioni avanzate nei confronti di CEC dalla stazione appaltante e delle puntuali e articolate considerazioni con cui quest&#8217;ultima, nel ridetto atto 24 aprile 2018, ha dato atto dei passaggi procedimentali svolti con il necessario contraddittorio, ha positivamente vagliato gli elementi al riguardo offerti da CEC, ha illustrato le motivazioni poste a base del rigetto delle controdeduzioni di GMP.<br /> La sinteticità  della sentenza appellata sul punto (ricorrente del resto anche in altri passaggi) risulta poi abbondantemente giustificata dalle modalità  di esposizione delle difese svolte in primo grado da GMP, che, ancorchè ruotanti su ben distinte questioni sostanziali, sono state affidate a una pluralità  di motivi che le hanno frazionate, riguardandole sotto vari aspetti, che non ne hanno, peraltro, attenuato la ripetitività , solo in parte giustificata dal numero di atti via via oggetto di impugnazione.<br /> Infine, non può essere accolta la tesi di GMP &#8211; ribadita nella censura in esame e la cui fondatezza è giù  stata sopra esclusa &#8211; che la legge di gara imponeva agli offerenti di documentare le proprie dichiarazioni giù  in sede di offerta.<br /> <em>8.</em> Mediante il settimo mezzo l&#8217;appellante assume nuovamente che la sentenza appellata abbia frainteso una sua ulteriore censura, sempre relativa alla seconda autotutela attivata dalla stazione appaltante.<br /> Il motivo può essere respinto, essendo sufficiente, al riguardo, dare atto che le questioni con esso proposte ruotano su questioni giù  trattate (impianto mobile di CEC; carenza nella sua offerta di documentazione probante; conseguente impossibilità  di attribuirvi un punteggio; motivazioni della conferma dell&#8217;aggiudicazione).<br /> <em>9.</em> Stessa sorte va riservata all&#8217;ottavo e al nono motivo di appello, con cui GMP torna a sostenere che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, CEC, sempre nell&#8217;ambito del secondo procedimento di autotutela, non aveva dimostrato la effettiva disponibilità  della manodopera e dei mezzi necessari per l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto.<br /> Può solo aggiungersi, quanto al nono motivo, che il primo giudice ha respinto le censure di GMP relative alla disponibilità  di alcuni mezzi osservando che era &#8220;<em>smentita per tabulas dai chiarimenti forniti al riguardo dal consorzio aggiudicatario, nella parte in cui esso evidenzia che &#8216;l&#8217;offerta tecnica riportava nella parte generale un elenco dal quale si poteva evincere (in allegato lettere di disponibilità  nolo mezzi d&#8217;opera) che alcun mezzi (tutti tranne 3) risultavano giù  nella disponibilità  del CEC in fase di redazione di offerta e sono la conferma che CEC non avesse alcun intento elusivo o ingannevole. Nella medesima relazione alla pagina 9 era invece riportata una tabella dettagliata dei suindicati mezzi giù  nella disponibilità . Come si evince da tale tabella, eccezion fatta per la dotazione impiantistica oggetto delle considerazioni di cui sopra, i mezzi di cui CEC ha dichiarato &#8211; nell&#8217;offerta tecnica &#8211; la disponibilità , come peraltro riscontrato e valutato dalla commissione di gara, coincidono con i mezzi d&#8217;opera in proprietà  di I.S.A.P. S.r.l. e F.D.S.R.L. e sono perfettamente corrispondenti a quelli riportati nelle lettere di disponibilità  di dette società , prodotte dal CEC in uno alla medesima offerta tecnica. Gli stessi mezzi trovano corrispondenza &#8211; altrettanto pedissequa e specifica &#8211; nei libri cespiti di I.S.A.P. s.r.l e F.D.S.R.L. che sono stati trasmessi per la comprova con la citata inviata nota del 27 settembre 2017 e che ad ogni buon fine si allegano anche alla presente</em>&#8216;&#8221;.<br /> La conclusione è corretta, trovando riscontro negli atti di causa, segnatamente nel giù  citato atto ANAS 24 aprile 2018.<br /> <em>10.</em>Â L&#8217;appellante non può essere seguita neanche quando afferma, con l&#8217;ultimo mezzo di appello, l&#8217;illegittimità  dell&#8217;originaria aggiudicazione a CEC e dei connessi provvedimenti di conferma, dovendosi rilevare la correttezza del capo di sentenza appellato con il motivo, che ha respinto le ultime censure di GMP avverso la seconda conferma dell&#8217;aggiudicazione rinviando alle motivazioni formulate in relazione a censure giù  esaminate.<br /> Invero, come giù  sopra accennato, la maggior parte delle questioni sollevate da GMP, pur nella vastità  dei motivi e delle connesse argomentazioni dell&#8217;atto introduttivo del giudizio e dei tre atti di motivi aggiunti proposti dalla società , hanno riguardato sin dall&#8217;inizio l&#8217;interpretazione di una parte della legge di gara, la ritualità  dell&#8217;offerta tecnica di CEC e il punteggio da essa conseguito, sicchè la circostanza che tali motivi si sono diretti avverso i vari provvedimenti a mezzo dei quali la stazione appaltante ha via via espletato la procedura, giungendo sempre alla conclusione della conformità  dell&#8217;offerta di CEC, non impediva <em>ex se</em>Â di rilevare, come ha fatto il primo giudice, e contrariamente a quanto ritenuto dall&#8217;appellante, che le ultime censure proposte da GMP costituivano la riproposizione di argomentazioni giù  spese.<br /> Infine, non sembra superfluo aggiungere che, come visto, la procedura si è caratterizzata per due diversi procedimenti di autotutela, nel corso dei quali l&#8217;offerta di CEC è stata vagliata sotto i vari profili di cui sopra si è dato conto, ovvero per un singolare andamento procedimentale che, alla luce degli esiti scaturiti dall&#8217;approfondimento istruttorio di quegli aspetti dell&#8217;offerta inizialmente dubbi, depone più¹ per la serietà  dell&#8217;istruttoria condotta dalla stazione appaltante che per l&#8217; &#8220;<em>accanimento terapeutico improntato a far salva l&#8217;aggiudicazione</em>&#8221; lamentato dall&#8217;appellante nel motivo in trattazione: la ravvisabilità  di un siffatto intento può pertanto essere senz&#8217;altro esclusa, anche considerando la sua insita contraddittorietà  con l&#8217;avvio dei procedimenti in parola.<br /> <em>11.</em> Per tutto quanto precede, assorbita ogni questione di carattere preliminare pure svolta dalle parti resistenti, l&#8217;appello deve essere respinto.<br /> <em>12.</em> Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello di cui in epigrafe, lo respinge.<br /> Condanna la parte appellante alla refusione in favore delle parti resistenti delle spese di lite del grado, che liquida nella misura pari a € 5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre oneri di legge per ciascuna di esse.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2019 n.10643</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-27-8-2019-n-10643/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Giuseppe Sapone, Presidente, Estensore; PARTI: (L. L., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia c. Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università  e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato; V. B. non costituito in giudizio) Diritto al riconoscimento professionale conseguito un</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-27-8-2019-n-10643/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2019 n.10643</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Sapone, Presidente, Estensore; PARTI: (L. L., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia c. Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università  e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato; V. B. non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Diritto al riconoscimento professionale conseguito un titolo idoneo in altro Stato membro : differenza tra professioni regolamentate e professioni non regolamentate</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b>1.- Istruzione &#8211; Istruzione superiore &#8211; Titoli accademici &#8211; riconoscimento &#8211; ENIC &#8211; NARIC &#8211; compiti.</b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b>Â </b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b>2.- Professioni &#8211; professioni regolamentate e non &#8211; riconoscimento.</b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b>Â </b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b>3.- Procedimento amministrativo &#8211; provvedimento amministrativo &#8211; motivazione &#8211; elementi.</b></p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Non esistendo un principio di equipollenza dei diplomi, è stata creata una rete di centri nei diversi Paesi europei per il riconoscimento dei diplomi stessi e delle qualifiche. In base alla Convenzione di Lisbona è stata infatti prevista l&#8217;istituzione, da parte di ciascun Paese, di un Centro Nazionale di Informazioni, al fine di agevolare l&#8217;accesso alle informazioni sui sistemi e i titoli di studio di insegnamento superiore del Paese in oggetto e degli altri Paesi membri. Per attuare la Convenzione sul riconoscimento di Lisbona e, in generale, sviluppare politiche e prassi per il riconoscimento delle qualifiche, il Consiglio d&#8217;Europa e l&#8217;UNESCO hanno istituito la rete ENIC (Rete europea dei centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico e la mobilità ), alla quale forniscono congiuntamente il Segretariato. La rete ENIC collabora strettamente con la rete NARIC dell&#8217;unione Europea. La rete EN1C collega i Centri Nazionali d&#8217;informazione designati dalle Autorità  nazionali dei Paesi membri della Convenzione Culturale Europea del Consiglio d&#8217;Europa e della Regione Europa dell&#8217;UNESCO. La rete promuove il riconoscimento dei titoli esteri, la mobilità  accademica internazionale e l&#8217;applicazione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli accademici. La rete NARIC &#8211; National Academic Recognition Information Centres &#8211; sorta, su iniziativa della Commissione Europea, in attuazione di una decisione del Consiglio Europeo dei Ministri dell&#8217;Educazione: ha il compito di collegare i centri d&#8217;informazione designati dalle autorità  nazionali dei Paesi membri dell&#8217;Unione Europea. </em><br /> <em>2. Il quadro dalla normativa interna ed europea comporta che il richiedente abbia diritto al riconoscimento professionale, qualora abbia conseguito un titolo idoneo in altro Stato membro, per una professione regolamentata.</em><br /> <em>In ipotesi di professione non regolamentata, per avere il riconoscimento, non è sufficiente il titolo conseguito all&#8217;estero, ma occorre anche lo svolgimento a tempo pieno di tale professione, per un anno negli ultimi dieci, nello Stato che non la regolamenti. Non è tuttavia necessario l&#8217;anno di esperienza pratica se i titoli posseduti dal richiedente sanciscono una formazione e un&#8217;istruzione regolamentata.</em><br /> <em>3 .La motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell&#8217;enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell&#8217;iter logico-giuridico che ha determinato la volontà  dell&#8217;Amministrazione precisata nella determinazione adottata, sicchè la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità  allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l&#8217;ampliamento.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Pubblicato il 27/08/2019</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b>N. 10643/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b>N. 12174/2018 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"> </p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">sul ricorso sul ricorso numero di registro generale 12174 del 2018, proposto da L. L., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia:</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b><i>contro</i></b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università  e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliatario;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b><i>nei confronti</i></b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">V. B. non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;"><b><i>per l&#8217;annullamento</i></b></p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">del provvedimento datato 28 settembre 2018 del Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, avente ad oggetto &#8220;Riconoscimento formazione professionale-Direttiva 2013/55/UE. Comunicazione Rigetto istanza e conclusione del procedimento&#8221;, recapitato mediante posta ordinaria alla ricorrente, con cui la suddetta amministrazione, in riferimento alla istanza della ricorrente presentata ai fini del riconoscimento in Italia dei propri titoli e della propria formazione professionale ottenuti in Bulgaria, la rigetta per un presunto «difetto dei requisiti di legittimazione al riconoscimento dei titoli per l&#8217;esercizio della professione docente conseguiti in paese appartenente all&#8217;Unione Europea», facendo riferimento al proprio preventivo provvedimento &#8220;MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U). 0009014.29-05-2018&#8221; (doc. 2) del 29 maggio 2018 che giù  fu impugnato dalla ricorrente, e adducendo che la istanza di riconoscimento dei titoli professionali presentata dalla ricorrente ai sensi e per gli effetti della «direttiva 2013/55/Ue», della direttiva 2005/36/CE (in versione consolidata, a seguito delle modifiche proprio della direttiva 2013/55/UE, qui al doc. 29) e del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 non può essere accolta «perchèÂ´ priva dell&#8217;attestazione di un anno di esperienza professionale a tempo pieno nelle scuole statali bulgare durante i precedenti dieci anni», con ciù² denegando, per quanto si dirà  e proverà  dettagliatamente di seguito, il diritto della ricorrente di vedersi riconosciuti dall&#8217;autorità  competente i propri titoli professionali e la propria formazione ottenuti in Bulgaria.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 luglio 2019 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">1. Con l&#8217;atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva: l&#8217;annullamento dell&#8217;atto del Miur con il quale è stata rigettata l&#8217;istanza di riconoscimento dell&#8217;abilitazione acquisita in Bulgaria, nonchè degli ulteriori atti descritti in ricorso; l&#8217;accertamento del diritto di parte ricorrente a ottenere il riconoscimento dell&#8217;abilitazione nelle classi descritte in ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Si costituiva l&#8217;amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">2. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Parte ricorrente ha proposto istanza diretta a ottenere il riconoscimento in Italia del titolo di abilitazione conseguito in Bulgaria.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">L&#8217;amministrazione ha sul punto espresso un diniego, rappresentando che l&#8217;articolo 13, comma 2, della direttiva 2013/55/Ue regolamenta i casi dei Paesi in cui la professione e la formazione non sono regolamentate, come in Bulgaria, stabilendo che l&#8217;accesso alla professione e il suo esercizio sono consentiti anche ai richiedenti che nel corso dei precedenti dieci anni abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per un anno.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Il Ministero, dopo essersi rivolto alla competente autorità  bulgara, Nacid, ha chiarito che la tipologia di formazione professionale documentata da parte ricorrente è da intendersi come formazione non regolamentata e, pertanto, non può essere presa in considerazione perchè priva dell&#8217;attestazione di un anno di esperienza professionale a tempo pieno nelle scuole statali bulgare durante i precedenti dieci anni.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">In base all&#8217;art. 13 della direttiva 2013/55/Ue, rubricato condizioni di riconoscimento, &#8220;1. Se, in uno Stato membro ospitante, l&#8217;accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l&#8217;autorità  competente di tale Stato membro permette l&#8217;accesso alla professione e ne consente l&#8217;esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell&#8217;attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all&#8217;articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un&#8217;autorità  competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro. 2.L&#8217;accesso a una professione e il suo esercizio descritti al paragrafo 1 sono consentiti anche ai richiedenti che, nel corso dei precedenti dieci anni, abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per un anno, o per una durata complessiva equivalente a tempo parziale, in un altro Stato membro che non regolamenta detta professione e che abbiano uno o più¹ attestati di competenza o uno o più¹ titoli di formazione rilasciati da un altro Stato membro che non regolamenta tale professione. Gli attestati di competenza e i titoli di formazione soddisfano le seguenti condizioni: a) sono rilasciati da un&#8217;autorità  competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro; b) attestano la preparazione del titolare all&#8217;esercizio della professione in questione. Tuttavia, l&#8217;anno di esperienza professionale di cui al primo comma non può essere richiesto se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione e un&#8217;istruzione regolamentata&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Il contenuto dell&#8217;art. 13 dalla direttiva in esame è, per quanto interessa ai fini del presente giudizio, ripreso dall&#8217;art. 21 del d.lgs. n. 206 del 2007, in base al quale &#8220;1. Al fine dell&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 18, comma 1, per l&#8217;accesso o l&#8217;esercizio di una professione regolamentata sono ammessi al riconoscimento professionale le qualifiche professionali che sono prescritte da un altro Stato membro per accedere alla corrispondente professione ed esercitarla. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione ammessi al riconoscimento sono rilasciati da un&#8217;autorità  competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato. 2. L&#8217;accesso e l&#8217;esercizio della professione regolamentata di cui al comma 1 sono consentiti anche ai richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per un anno o, se a tempo parziale, per una durata complessiva equivalente, nel corso dei precedenti dieci, in un altro Stato membro che non la regolamenti e abbiano uno o più¹ attestati di competenza o uno o più¹ titoli di formazione che soddisfino le seguenti condizioni: a) essere stati rilasciati da un&#8217;autorità  competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro; c) attestare la preparazione del titolare all&#8217;esercizio della professione interessata. 3. Non è necessario l&#8217;anno di esperienza professionale di cui al comma 2 se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione e un&#8217;istruzione regolamentata. L&#8217;autorità  competente accetta il livello attestato ai sensi dell&#8217;articolo 19 dallo Stato membro di origine nonchè il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l&#8217;istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all&#8217;articolo 19, comma 1, lettera c), numero 2), è di livello equivalente a quello previsto dall&#8217;articolo 19, comma 1, lettera c), numero 1). 4. In deroga ai commi 1 e 2 del presente articolo e all&#8217;articolo 22, l&#8217;autorità  competente di cui all&#8217;articolo 5 può rifiutare l&#8217;accesso alla professione e l&#8217;esercizio della stessa ai titolari di un attestato di competenza classificato a norma dell&#8217;articolo 19, comma 1, lettera a), qualora la qualifica professionale nazionale richiesta per esercitare tale professione in Italia sia classificata a norma dell&#8217;articolo 19, comma 1, lettera e)&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Il quadro descritto dalla normativa interna ed europea comporta che il richiedente abbia diritto al riconoscimento professionale, qualora abbia conseguito un titolo idoneo in altro Stato membro, per una professione regolamentata.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">In ipotesi di professione non regolamentata, per avere il riconoscimento, non è sufficiente il titolo conseguito all&#8217;estero, ma occorre anche lo svolgimento a tempo pieno di tale professione, per un anno negli ultimi dieci, nello stato che non la regolamenti. Non è tuttavia necessario l&#8217;anno di esperienza pratica se i titoli posseduti dal richiedente sanciscono una formazione e un&#8217;istruzione regolamentata.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Nel caso di specie, deve ritenersi acquisita adeguata prova in ordine al carattere non regolamentato della professione e della formazione.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">L&#8217;amministrazione resistente ha rappresentato che il Nacid svolge le funzioni di centro nazionale di informazione per il riconoscimento accademico e la mobilità  nel senso espresso dall&#8217;art. IX.2 della Convenzione di Lisbona per il riconoscimento delle qualifiche relative all&#8217;istruzione superiore nella regione europea ed è membro delle reti europee Enic/Naric. Nel dettaglio, non esistendo un principio di equipollenza dei diplomi, è stata creata una rete di centri nei diversi Paesi europei per il riconoscimento dei diplomi stessi e delle qualifiche. In base alla Convenzione di Lisbona è stata infatti prevista l&#8217;istituzione, da parte di ciascun Paese, di un Centro Nazionale di Informazioni, al fine di agevolare l&#8217;accesso alle informazioni sui sistemi e i titoli di studio di insegnamento superiore del Paese in oggetto e degli altri Paesi membri. Per attuare la Convenzione sul riconoscimento di Lisbona e, in generale, sviluppare politiche e prassi per il riconoscimento delle qualifiche, il Consiglio d&#8217;Europa e l&#8217;UNESCO hanno istituito la rete ENIC (Rete europea dei centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico e la mobilità ), alla quale forniscono congiuntamente il Segretariato. La rete ENIC collabora strettamente con la rete NARIC dell&#8217;unione Europea. La rete EN1C collega i Centri Nazionali d&#8217;informazione designati dalle Autorità  nazionali dei Paesi membri della Convenzione Culturale Europea del Consiglio d&#8217;Europa e della Regione Europa dell&#8217;UNESCO. La rete promuove il riconoscimento dei titoli esteri, la mobilità  accademica internazionale e l&#8217;applicazione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli accademici. La rete NARIC &#8211; National Academic Recognition Information Centres &#8211; era nata giù  nel 1984, su iniziativa della Commissione Europea, in attuazione di una decisione del Consiglio Europeo dei Ministri dell&#8217;Educazione. Collega i centri d&#8217;informazione designati dalle autorità  nazionali dei Paesi membri dell&#8217;Unione Europea. Il centro nazionale di riferimento per la Bulgaria, come anticipato, è il Nacid.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Ne discende che, al fine di comprendere se una data professione abbia o meno carattere regolamentato in Bulgaria, il Nacid costituisca l&#8217;ente preposto ad attestare una tale circostanza.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Nel caso di specie, il Nacid con nota del 10.10.2017 ha espressamente dichiarato che la professione di insegnante non è regolamentata in Bulgaria in termini della direttiva 2005/36/Ce e tutte le successive modifiche fino alla direttiva 2013/55/Ce. Ne discende che tale documento e quanto evidenziato dal Miur costituiscono elementi istruttori sufficienti per ritenere che la professione di insegnante non rientri tra la professioni regolamentate, con la conseguente inapplicabilità  del primo paragrafo dell&#8217;art. 13 della direttiva 2013/55/Ce.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Con successiva nota dell&#8217;aprile 2018, il Nacid si è espresso anche sul carattere non regolamentato dell&#8217;istruzione o della formazione sancito nel titolo di parte ricorrente. La questione presenta una specifica rilevanza in quanto, in base all&#8217;ultimo periodo del secondo paragrafo dell&#8217;art. 13 della direttiva del 2013, l&#8217;anno di esperienza professionale non può essere richiesto se il titolo di formazione posseduto dal richiedente sancisca una formazione e un&#8217;istruzione regolamentata.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Nel dettaglio, il Nacid ha poi chiarito che vi sono due possibili modalità  di acquisizione della professione docente in Bulgaria: &quot;La qualifica professionale &quot;Docente&quot; può essere conseguita negli Istituti di Istruzione superiore bulgari accreditati in due modi: sia insieme/simultaneamente al rilascio di un titolo accademico (sia Laurea Biennale (Bachelor&#8217;s) che Laurea Triennale (Master&#8217;s), oppure dopo il rilascio di un titolo di istruzione superiore attraverso una susseguente formazione professionale separata, in conformità  con le previsioni della sopra citata Ordinanza sui requisiti statali per conseguire lo qualifica professionale di &quot;Docente&quot;. La preghiamo di considerare che ai sensi della Direttiva 2005/36/EC l&#8217;istruzione e lo formazione, che conduce alla qualifica professionale di docente, è regolamentata se la qualifica professionale viene rilasciata nel primo modo, simultaneamente a un programma di Laurea Biennale (Bachelor&#8217;s) o Laurea Triennale (Master&#8217;s) (con il certificato finale: Diploma di Istruzione Superiore) e non è regolamentata se rilasciata nel secondo modo, dopo una successiva formazione professionale separata (con il certificato finale: Certificato di qualifica professionale/&#8221;. Pertanto, il Nacid ha chiarito, attraverso la nota del 3 aprile 2018, che &#8221;una successiva formazione professionale diversa dal diploma di Laurea Biennale (Bachelor &#8216;s) o Laurea Triennale (Master &#8216;s), che conduce al rilascio del Certificato di qualifica professionale&#8221; è considerata formazione non regolamentata. Posto che per il Nacid, in entrambi i casi, la professione non è regolamentata, l&#8217;ente bulgaro si sofferma su due diversi percorsi formativi uno correlato a una laurea (anche triennale), uno privo del rapporto con la laurea; mentre il primo percorso è qualificabile come formazione regolamentata, il secondo è da intendersi come formazione non regolamentata. Da tali considerazioni emergono pertanto le differenze tra i due percorsi formativi che ne giustificano una diversa qualificazione giuridica.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Ne discende che alla luce della nota del Nacid sono stati acquisiti sufficienti elementi istruttori per qualificare come non regolamentata la formazione o l&#8217;istruzione sancita nel titolo di parte ricorrente. Per quanto concerne il profilo probatorio del carattere non regolamentato della professione e della formazione, deve ritenersi con l&#8217;organo nazionale di riferimento (Nacid) sia nel possesso di tutti i dati necessari per qualificare i titoli di formazione dallo stesso rilasciati e la loro relazione con la direttiva del 2013. Sul punto, la giurisprudenza europea (Corte di giustizia CE 19 giugno 2003, C-110/01, ma il concetto è ripreso anche da Corte di giustizia UE, sez. III, 6 dicembre 2018, C-675/17) ha variamente chiarito che un sistema di riconoscimento automatico e incondizionato dei titoli di formazione sarebbe gravemente compromesso se gli Stati membri potessero mettere in discussione, a loro piacimento, la fondatezza della decisione dell&#8217;autorità  competente di un altro Stato membro di rilasciare il suddetto titolo. Il caso di specie, pur differenziandosi da quello esaminato dalla giurisprudenza, si caratterizza per il fatto che l&#8217;autorità  bulgara competente ha espressamente dichiarato che la formazione sancita nel titolo conseguito da parte ricorrente non sia coerente con quanto richiesto dalla direttiva 2005/36/Ce. Le argomentazioni di parte ricorrente non appaiono idonee a confutare un tale accertamento, nè appaiono sussistere elementi di discriminazione tra chi ha svolto le due differenti tipologie di percorso, in considerazione delle differenze tra gli stessi giù  segnalate (tanto più¹ se si considera che l&#8217;unica differenza pratica richiesta dalla direttiva ai fini del riconoscimento del titolo è rappresentata dallo svolgimento di un anno di attività ).</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">L&#8217;amministrazione resistente, nel provvedimento impugnato, ha adeguatamente argomentato e specificato l&#8217;iter logico che l&#8217;hanno portata a ritenere come di carattere non regolamentato la formazione in oggetto, rinviando puntualmente alle conclusioni del Nacid. Come noto, la motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell&#8217;enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell&#8217;iter logico-giuridico che ha determinato la volontà  dell&#8217;Amministrazione precisata nella determinazione adottata, sicchè la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità  allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l&#8217;ampliamento (cfr. Tar Bologna, sez. II, 15 febbraio 2017, n.127).</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Nel caso di specie, il provvedimento impugnato, nel rigettare l&#8217;istanza, chiarisce espressamente trattarsi di formazione non regolamentata, rinviando per la descrizione delle ragioni sul carattere non regolamentato alle conclusioni del Nacid. A tal proposito contiene un puntuale rinvio all&#8217;avviso pubblicato in data 29 maggio sul sito istituzionale del Miur, con indicazione della pagina web di riferimento, da intendersi come rinvio idoneo a integrare il contenuto del provvedimento e, quindi, la sua motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Ne discende che, il ricorso non può trovare accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">3. In considerazione delle peculiarità  del giudizio, della sua novità  e della complessità  degli accertamenti ad esso sottesi devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;line-height: normal;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-27-8-2019-n-10643/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2019 n.10643</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 21/8/2019 n.74</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-21-8-2019-n-74/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-21-8-2019-n-74/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 21/8/2019 n.74</a></p>
<p>L&#8217;illegittimo affidamento diretto di un terreno demaniale a cura di Maurizio Lucca L&#8217;illegittimo affidamento diretto di un terreno demaniale (Avv. Maurizio LUCCA, Segretario comunale e Manager di Rete)  Il T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, con la sentenza 26 luglio 2019 n. 1070, interviene per ribadire l&#8217;illegittimità  di un affidamento diretto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-21-8-2019-n-74/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 21/8/2019 n.74</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-21-8-2019-n-74/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 21/8/2019 n.74</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<p>L&#8217;illegittimo affidamento diretto di un terreno demaniale a cura di  Maurizio Lucca</p>
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<div style="text-align: center;"><strong>L&#8217;illegittimo affidamento diretto di un terreno demaniale</strong></div>
<div style="text-align: right;"><strong>(<em>Avv. Maurizio LUCCA, Segretario comunale e Manager di Rete</em>)</strong><br /> </div>
<div style="text-align: justify;">Il T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, con la sentenza 26 luglio 2019 n. 1070, interviene per ribadire l&#8217;illegittimità  di un affidamento diretto di un bene pubblico, senza alcuna procedura selettiva, in aperta violazione con i principi generali della contabilità  pubblica (secondo le regole che impongono un&#8217;entrata nei contratti attivi attesa la reddittività  dei beni) e la disciplina comunitaria della concorrenza, pubblicità  e trasparenza.<br /> Nel caso di specie, viene impugnata la deliberazione di un Comune recante il subentro di un contratto di affitto di un terreno comunale, senza l&#8217;espletamento di alcuna procedura ad evidenza pubblica, affidamento che, in considerazione della località  turistica di allocazione del bene, presentava un certo valore sul mercato.<br /> L&#8217;Amministrazione avrebbe obliterato del tutto la sua posizione giuridica di vantaggio, avendo «<em>in spregio alle basilari regole di evidenza pubblica, concesso detto terreno in affitto</em>» senza alcun genere di confronto concorrenziale (peraltro, assegnato al vice Sindaco del Comune), pur in presenza di istanze di concessione in affitto e/o l&#8217;acquisto del suolo <em>de quo</em>, presentate dal ricorrente in occasione di un&#8217;apposita procedura di interpello per la vendita.<br /> I vizi denunciati:</div>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li style="text-align: justify;">incompetenza del Sindaco ad emanare deliberazione di assegnazione, trattandosi di atto di gestione rientrante tra le competenze dei dirigenti dell&#8217;Ente<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>;
<li style="text-align: justify;">impossibilità  di volturare il contratto di affitto dal padre al figlio in quanto scaduto;
<li style="text-align: justify;">obbligo per il Comune di procedere all&#8217;individuazione del nuovo locatario del suolo mediante apposita procedura comparativa;
<li style="text-align: justify;">violazione delle regole di partecipazione procedimentale della omessa comunicazione di avvio del procedimento in quanto parte interessata. </ol>
<div style="text-align: justify;">Risulta di solare evidenza e nella stratificazione normativa che in presenza di un bene pubblico l&#8217;assegnazione non può che avvenire a seguito di un procedimento di evidenza pubblica mediante gara aperta:</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;">l&#8217;art. 3 del R.D. n. 2240/1923 (Nuove disposizioni sull&#8217;Amministrazione del Patrimonio e sulla contabilità  generale dello Stato) prevede che «<em>i contratti dai quali derivi un&#8217;entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovrà  farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l&#8217;amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessità  alla trattativa privata</em>»;
<li style="text-align: justify;">l&#8217;art. 37, comma 1 del Regolamento di Contabilità  Generale dello Stato (R.D. n. 827/1924) stabilisce che «<em>Tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa dello Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti</em>» (art. 37 comma 1).
<li style="text-align: justify;">l&#8217;art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) ad oggi prevede che «<em>l&#8217;affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall&#8217;ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità , efficacia, imparzialità , parità  di trattamento, trasparenza, proporzionalità , pubblicità , tutela dell&#8217;ambiente ed efficienza energetica</em>». </ol>
<div style="text-align: justify;">Va da se che l&#8217;inserimento in forma esplicita della locuzione &#8220;<em>contratti attivi</em>&#8220;, tra quelli esclusi dall&#8217;ambito di applicazione del Codice nell&#8217;art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, avvenuto ad opera dal &#8220;<em>decreto correttivo</em>&#8221; al Codice dei contratti (il D.Lgs. n. 56/2017), secondo le indicazioni fornite anche dal Consiglio di Stato<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>, che riteneva pacifica l&#8217;applicazione &#8211; anche per questo genere di contratti &#8211; dei principi di trasparenza, pubblicità  ed imparzialità  nell&#8217;individuazione del contraente, impone ugualmente che l&#8217;affidamento deve avvenire tramite gara con una reale ed effettiva concorrenza, nel rispetto dei principi generali che governano l&#8217;azione amministrativa (<em>ex</em> art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241)<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>.<br /> Infatti, in tema di concessioni su beni pubblici economicamente contendibili (vedi, ad es. l&#8217;assegnazione di spazi pubblicitari)<a href="#_ftn4" title="">[4]</a> possono essere affidati a privati solo all&#8217;esito di una procedura comparativa ad evidenza pubblica<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>: in presenza di attribuzione di vantaggi economici a privati è sempre richiesta una procedura trasparente, con criteri di assegnazione prestabiliti, e all&#8217;esito di una comparazione tra più¹ soggetti potenzialmente interessati all&#8217;utilizzo del bene<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>.<br /> Il ricorso, pertanto, risultava fondato alla stregua delle seguenti motivazioni:</div>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li style="text-align: justify;">il ricorrente, proprietario di un terreno in adiacenza al bene locato, vanta un sicuro interesse strumentale a partecipare, in condizioni di parità  con gli altri alla procedura di assegnazione in vendita o in affitto a seguito dell&#8217;espletamento di una regolare e trasparente selezione comparativa tra i vari aspiranti e, dunque, agisce a tutela della sua <em>chance</em> di assegnazione del contratto attivo<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>;
<li style="text-align: justify;">l&#8217;atto sindacale non costituiva in realtà  atto di gestione, quanto piuttosto atto di indirizzo proprio della competenza dell&#8217;organo politico che, in sostanza, si limitava ad incaricare al responsabile dell&#8217;U.T.C. a predisporre gli atti necessari per la stipula del contratto di affitto (a ben vedere l&#8217;organo competente in materia di disponibilità  dei diritti reali sarebbe il Consiglio comunale, <em>ex</em> art. 42, comma 1, lettera l) del D.Lgs. n. 267/2000)<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>;
<li style="text-align: justify;">secondo consolidati principi le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad applicare le regole del procedimento di evidenza pubblica ogni volta che l&#8217;attività  amministrativa comporti il trasferimento di risorse pubbliche e, dunque, anche nel caso di contratti attivi (da cui, cioè, derivi un&#8217;entrata per l&#8217;Amministrazione), come è nel caso del contratto di affitto, benchè non soggetti alla disciplina puntuale del Codice dei contratti pubblici. </ol>
<div style="text-align: justify;">In definitiva, la procedura di gara non può essere pretermessa e gli affidamenti diretti, <em>rectius</em> assegnazione beni, non trovano cittadinanza nel diritto della P.A., tale principio (come rilevato) è riscontrabile nelle disposizioni sull&#8217;amministrazione del patrimonio e sulla contabilità  generale dello Stato (<em>ex</em> art. 3, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440) che, a garanzia del maggiore vantaggio per l&#8217;Amministrazione e degli stessi diritti di accesso dei privati alle commesse ed ai beni pubblici, assoggetta indistintamente alle regole di selezione del contraente sia i contratti che determinino spesa a carico dell&#8217;erario, sia quelli da cui derivino entrate<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>.<br /> Il primato della legge trova riscontro nell&#8217;affermata inerenza dei principi e delle regole di evidenza pubblica anche ai &#8220;<em>contratti attivi</em>&#8221; stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni in quanto derivante direttamente dal Trattato sul funzionamento dell&#8217;U.E. le cui disposizioni «<em>trovano attuazione non solo nelle ipotesi in cui una puntuale prescrizione del diritto comunitario derivato ne renda obbligatorio l&#8217;utilizzo ma, più¹ in generale, in tutti i casi in cui un soggetto pubblico decida di individuare un contraente per l&#8217;attribuzione di un&#8217;</em>utilitas<em> di rilievo economico comunque contendibile fra più¹ operatori del mercato</em>»<a href="#_ftn10" title="">[10]</a><em>.</em><br /> Principi, pare giusto ribadire, ora espressamente sanciti dall&#8217;art. 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così modificato dall&#8217;art. 5, comma 1, del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, a mente del quale «<em>L&#8217;affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall&#8217;ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità , efficacia, imparzialità , parità  di trattamento, trasparenza, proporzionalità , pubblicità , tutela dell&#8217;ambiente ed efficienza energetica</em>».<br /> Ne deriva che qualora una P.A. intenda assegnare un bene (caso di specie, terreno) in locazione o concessione si deve procedere all&#8217;individuazione del soggetto attraverso una procedura comparativa delle istanze, non giustificandosi il riconoscimento di alcuna prelazione in favore del precedente assegnatario, non potendo in alcun modo invocare la disciplina codicistica sulla cessione del contratto, di cui all&#8217;art. 1406 c.c., posto che l&#8217;originario conduttore non poteva avvalersi della facoltà  di cessione del contratto allorquando lo stesso aveva oramai terminato di spiegare i suoi effetti (era scaduto).<br /> Giova rammentare, sul punto, che «<em>la rinnovazione tacita del contratto di locazione postula la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore e la mancanza di una manifestazione di volontà  contraria da parte del locatore, cosicchè, qualora questi abbia manifestato con la disdetta la volontà  di porre termine al rapporto, la rinnovazione non può desumersi dalla permanenza del locatario nell&#8217;immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio, occorrendo invece un comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà , contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto</em><em> e ciù² viepiù¹ allorquando il locatore sia una P.A., occorrendo all&#8217;uopo una nuova espressa manifestazione di volontà  e la verifica dei presupposti di legge</em>»<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>.<br /> La sentenza n. 10705 del 26 luglio 2019, della prima sez. Bari del T.A.R. Puglia, termina ritenendo, altresì, fondata l&#8217;ulteriore censura con cui la parte ricorrente si duole dell&#8217;omessa comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento di assegnazione del terreno, nonostante la sua qualificata posizione, derivante sia dall&#8217;interesse mostrato con le formali istanze presentate al Comune di assegnazione dell&#8217;area che dalla circostanza di aver comunque utilizzato il bene.<br /> In presenza di una comunicazione di avvio del procedimento, il ricorrente avrebbe potuto dimostrare i rilievi ostativi all&#8217;adozione degli atti gravati e all&#8217;assegnazione diretta, inducendo l&#8217;Amministrazione ad integrare il contraddittorio e a valutare le istanze in modo comparativo.<br /> Si può lecitamente ribadire che l&#8217;evidenza pubblica è lo strumento giuridico per l&#8217;assegnazione dei beni, e la pubblicità  costituisce l&#8217;offerta al pubblico per la presentazione di proposte, avendo lo scopo di sollecitare il privato eventualmente silente<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>.<br /> I beni pubblici, specie se demaniali e in quantità  limitata<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>, vanno concessi attraverso una procedura aperta, comparativa, trasparente mediante un interpello del mercato (c.d. <em>call</em> pubblica), trattandosi sempre di una risorsa che appartiene alla Comunità  e che la Pubblica Amministrazione è chiamata, appunto, ad amministrare nell&#8217;interesse pubblico, di tutti.<br /> Giù  nell&#8217;immediatezza, l&#8217;art. 12, comma 1 della Legge n. 241/1990 indica la via: «&#038; <em>l&#8217;attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità  cui le amministrazioni stesse devono attenersi</em>».<br /> Nella sua chiarezza espositiva, la norma intende rendere in chiaro il processo di individuazione dei beneficiari, senza possibilità  di interferenze e condotte arbitrarie, con l&#8217;esercizio di una discrezionalità  tecnica fondata su regole certe e predefinite, a garanzia dell&#8217;imparzialità  dell&#8217;azione amministrativa e dei principi di eguaglianza sostanziale di tutti i cittadini e le forme sociali di fronte alla legge (<em>ex</em> art. 97 e 3 Cost.).<br /> La violazione delle regole procedimentali, l&#8217;assenza di pubblicità  di sorta dell&#8217;iniziativa, il difetto di previa attività  istruttoria di verifica della legittimazione del singolo richiedente, l&#8217;omessa valutazione della rilevanza sociale dell&#8217;intervento, la mancata disamina di altre analoghe richieste di compartecipazione pervenute all&#8217;Amministrazione costituiscono profili di violazione delle regole di condotta, che rientrano comunemente nella disciplina regolamentare attinente all&#8217;erogazione dei contributi, disposta dall&#8217;art. 12 della legge sul procedimento amministrativo, strumentale ad ogni assegnazione di un&#8217;utilità , <em>alias</em> bene pubblico<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>.<br /> E&#8217;, pertanto, illegittima l&#8217;alienazione o la concessione di beni che non sia stata preceduta dall&#8217;asta, nè dalla licitazione e comunque senza essere stata mediata da alcuna procedura comparativa fra i potenziali acquirenti, in violazione della regola di parità  di trattamento fra i contraenti e senza alcuna forma di pubblicità  della procedura<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>.<br /> A margine, si segnala che potrebbe anche ingenerarsi una qualche responsabilità , oltre alla perdita di <em>chance</em>, ove si espliciti l&#8217;elemento soggettivo della responsabilità  civile che risulterebbe insito nel comportamento colpevole, derivato dalla scelta inopinata di violare &#8211; nella procedura di affidamento diretto &#8211; i fondamentali parametri della Costituzione e della legge (art. 1 legge n. 241/1990), vale a dire i principi di uguaglianza, imparzialità , trasparenza, pari opportunità , proporzionalità , ragionevolezza, adeguatezza, non discriminazione, concorrenza<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>.</div>
<div>
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> La distinzione tra &#8220;<em>politica</em>&#8221; e &#8220;<em>amministrazione</em>&#8221; è un principio di organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni presente sia nell&#8217;art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 che nell&#8217;art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001; principio risalente giù  a partire dai primi anni novanta, <em>ex</em> art. 3 del D.Lgs. n. 29/1993. Cfr. Corte Cost., 3 maggio 2013, n. 81 che con riferimento alla dirigenza amministrativa ha affermato più¹ volte che una «<em>netta e chiara separazione tra attività  di indirizzo politico-amministrativo e funzioni gestorie</em>», costituendo una condizione «<em>necessaria per garantire il rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità  dell&#8217;azione amministrativa</em>» (sentenza n. 304 del 2010; nello stesso senso, sentenze n. 390 del 2008, n. 104 e n. 103 del 2007). Al principio di imparzialità  sancito dall&#8217;art. 97 Cost. si accompagna, come &#8220;<em>naturale corollario</em>&#8220;, la separazione «<em>tra politica e amministrazione, tra l&#8217;azione del &#8220;governo&#8221; &#8211; che, nelle democrazie parlamentari, è normalmente legata agli interessi di una parte politica, espressione delle forze di maggioranza &#8211; e l&#8217;azione dell'&#8221;amministrazione&#8221; &#8211; che, nell&#8217;attuazione dell&#8217;indirizzo politico della maggioranza, è vincolata invece ad agire senza distinzione di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità  pubbliche obbiettivate dall&#8217;ordinamento</em>», sentenza n. 453 del 1990.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Parere n. 855 del 1 aprile 2016, recepito dalla Commissione Speciale del Consiglio n. 1241/2018 del 10 maggio 2018.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Il contratto di locazione, in quanto contratto attivo, è espressamente escluso all&#8217;applicazione del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell&#8217;art. 17, comma 1, del medesimo Codice degli appalti, secondo il cui disposto: «<em>le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: a) aventi ad oggetto l&#8217;acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità  finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni</em>»; tuttavia, anche in ossequio al criterio di prevalenza, finalizzata alla locazione di immobile comunale è sottoposta ai principi di concorrenza e proporzionalità , non discriminazione e imparzialità , pubblicità  e trasparenza, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 19 aprile 2019, n. 2214.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Vedi, l&#8217;intervento di chi scrive, <em>Affidamento con gara della gestione degli spazi pubblicitari</em>, mauriziolucca.com, 28 novembre 2018, dove si indicava che la concorrenza esigeva l&#8217;assolvimento di obblighi di pubblicità , mettendo tutti i potenziali offerenti in condizioni di parità  informativa, senza discriminazioni, scegliendo il contraente con una procedura aperta: con gara.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2013, n. 5; Cons. Stato, sez. VI, 25 gennaio 2005, n. 168; 23 luglio 2008, n. 3642; 21 maggio 2009, n. 3145; 31 gennaio 2017, n. 394 e Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 2016, n. 4911.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> T.A.R. Lombardia, Milano, 17 ottobre 2017, n. 1871. <em>Idem</em> per le proroghe automatiche delle concessioni demaniali, Corte Giustizia UE, sez. V, 14 luglio 2016, in Cause riunite C- 458/2014 e C67/2015.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> E&#8217; noto che il danno da perdita di <em>chance</em> si verifica tutte le volte in cui il venir meno di un&#8217;occasione favorevole, cioè la perdita della possibilità  di conseguire un risultato utile, è determinato e causato dall&#8217;adozione di un atto illegittimo da parte della P.A..</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> Una delibera di vendita disposta dalla Giunta comunale in tanto è valida in quanto si ponga in termini di mera e stretta esecuzione rispetto ad una determinazione chiara e completa da parte del Consiglio Comunale che abbia adeguatamente vagliato i profili discrezionali che vengono in esame nelle specifiche fattispecie concrete, T.A.R. Veneto, sez. II, 8 aprile 2019, n. 423.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Cfr. T.A.R. Umbria, sez. I, 4 maggio 2012, n. 165; T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 6 aprile 2012, n. 165.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 maggio 2008, n. 2280. Infatti, qualora le Autorità  pubbliche intendano assegnare una concessione che non rientra nell&#8217;ambito di applicazione delle direttive relative alle diverse categorie di appalti pubblici, sono tenute a rispettare le regole fondamentali del Trattato FUE, in generale, e il principio di non discriminazione, in particolare, specie quando il bene sia limitato per via della scarsità  delle risorse naturali o delle capacità  tecniche utilizzabili, Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea, sez. V, 14 luglio 2016, n. C-458/14.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Cfr. Cass. Civ., sez. III, 26 giugno 2015, n. 13204 e 29 gennaio 2014, n. 1990; sez. VI, 23 giugno 2011, n. 13886.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Significativamente, l&#8217;ANAC (<em>ex</em> AVCP) con la Deliberazione n. 75 del 1° agosto 2012 (e Delibera n. 48 del 17 giugno 2015, ha osservato che «<em>la scelta di un concessionario o di un soggetto cui attribuire un diritto reale su un bene di proprietà  comunale deve (&#038;) avvenire nel rispetto dei principi fondamentali dell&#8217;ordinamento comunitario (articoli 43 e 49 trattato CE) e dei principi generali in materia di contratti pubblici che richiedono lo svolgimento di procedure di selezione del contraente</em>». La delibera ANAC n. 32/2016 è ancor più¹ selettiva: «<em>l&#8217;attribuzione di vantaggi economici, sebbene non regolata dal Codice dei contratti, è sottoposta comunque a regole di trasparenza e imparzialità ; pertanto deve essere preceduta da adeguate forme di pubblicità  e avvenire in esito a procedure competitive</em>». Vedi, anche, Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2018, n. 3588 e 14 giugno 2017, n. 2914; Cass. Civ., sez. Unite, 8 luglio 2015, n. 14185.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> L&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 25 febbraio 2013, n. 5, chiarisce che la procedura competitiva è quella che meglio garantisce, in caso di assegnazione di concessioni di beni pubblici &#8211; in considerazione della scarsità  della risorsa o quando risulti di fatto contingentata &#8211; tutti i contrapposti interessi in gioco, fra cui la libertà  di iniziativa economica e l&#8217;effettiva concorrenza fra gli operatori economici.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> T.A.R. Molise, sez. I, 28 gennaio 2019, n. 38.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Cons. Stato, sez. V, 23 giugno 2016, n. 2816.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Cfr. T.A.R. Molise, sez. I, 31 gennaio 2019, n. 46.</div>
</p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-21-8-2019-n-74/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 21/8/2019 n.74</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/8/2019 n.5776</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-8-2019-n-5776/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-8-2019-n-5776/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/8/2019 n.5776</a></p>
<p>Carlo Saltelli, Presidente, Valerio Perotti, Consigliere, Estensore; (Società  Immobiliare N. di P. R. &#38; C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Pier Alessandro Muratori Casali c. Comune di Modena, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Stefano Maini; T. T. di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-8-2019-n-5776/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/8/2019 n.5776</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-8-2019-n-5776/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/8/2019 n.5776</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Carlo Saltelli, Presidente, Valerio Perotti, Consigliere, Estensore;  (Società  Immobiliare N. di P. R. &amp; C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Pier Alessandro Muratori Casali c. Comune di Modena, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Stefano Maini; T. T. di Michelini, Montopoli e Ravazzini s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, n. c.)</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;istituto della &#8220;penale&#8221; in diritto amministrativo non può essere apoditticamente ricondotto alla figura contrattuale della clausola penale (artt. 1382-1384 Cod. civ.), ma deve innanzi tutto trovare il proprio fondamento nel regime di diritto pubblico governante il rapporto convenzionale/concessorio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1.- Processo amministrativo &#8211; sospensione ex art. 295 C.P.C. &#8211; richiamabilità  &#8211; limiti.</strong><br /> <strong>2.- Diritto amministrativo &#8211; istituto della penale nel regime pubblicistico &#8211; clausola penale ex art. 1382 ss C.C. &#8211; riconducibilità  &#8211; va esclusa.</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. La sospensione del processo prevista ex art. 295 Cod. proc. civ. (applicabile al processo amministrativo in virtà¹ del richiamo ad esso operato dall&#8217;art. 79, comma 1, Cod. proc. amm.), è consentita solo per la c.d. pregiudizialità  tecnica (o necessaria), che solo sussiste quando una controversia (pregiudiziale) costituisca l&#8217;indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata, in ragione del fatto che il rapporto giuridico della prima rappresenta un elemento costitutivo della situazione sostanziale dedotta nella seconda, per cui il relativo accertamento si imponga nei confronti di quest&#8217;ultima con efficacia di giudicato, al fine di assicurare l&#8217;uniformità  di decisioni.</em><br /> <em>2. L&#8217;istituto della &#8220;penale&#8221; in diritto amministrativo non può essere apoditticamente ricondotto alla figura contrattuale della clausola penale (artt. 1382-1384 Cod. civ.), ma deve innanzi tutto trovare il proprio fondamento nel regime di diritto pubblico governante il rapporto convenzionale/concessorio. L&#8217;istituto della &#8220;penale&#8221;, presente nelle ipotesi di esercizio di potere amministrativo ampliativo della sfera giuridica dei privati, ha certamente natura sanzionatoria e salvaguarda il raggiungimento delle finalità  di pubblico interesse sottese all&#8217;esercizio del potere.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 21/08/2019<br /> <strong>N. 05776/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06439/2010 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6439 del 2010, proposto da Società  Immobiliare N. di P. R. &amp; C. s.a.s., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Pier Alessandro Muratori Casali, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Pierluigi Lucattoni in Roma, viale Mazzini, n. 140;  <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Modena, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Stefano Maini, con domicilio eletto presso la sede dell&#8217;Avvocatura civica in Modena, Piazza Grande, n. 16;  T. T. di Michelini, Montopoli e Ravazzini s.n.c., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna, Sezione Seconda, n. 00621/2009, resa tra le parti.<br /> Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Modena;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 luglio 2019 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Boccafresca, in dichiarata delega degli avvocati Pier Alessandro Muratori Casali e Pierluigi Lucattoni, nonchè Stefano Maini;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO<br /> 1.Nell&#8217;anno 1992 con distinti contratti verbali la società  P. s.a.s. concedeva in locazione alla T. T. s.n.c. vari macchinari ed attrezzature dietro il pagamento di un canone annuo di lire 20.400.000, nonchè un fabbricato costituito da laboratorio e capannone, con annessi servizi, sito in Modena, via Allende, per un canone annuo di lire 15.600.000.<br /> Per asserite ragioni fiscali tra le parti veniva sottoscritto un uN. contratto, registrato il 17 settembre 1992, recante l&#8217;indicazione di un canone complessivo di lire 36.000.000. Successivamente la ricorrente, ottenuta dal Comune l&#8217;autorizzazione a locare il laboratorio ed il capannone nel rispetto dell&#8217;allora vigente convenzione urbanistica, predisponeva il relativo contratto di locazione per il canone determinato contratto che, perà², la conduttrice si rifiutava di sottoscrivere, costringendo così la locatrice ad adire il Tribunale civile di Modena per risolvere giudizialmente il contratto.<br /> Il Comune non riteneva perà² sufficienti le spiegazioni fornite dalla ricorrente in ordine alla suddetta vicenda e conseguentemente irrogava, con deliberazione di Giunta n. 170 del 10 febbraio 1994, la sanzione di lire 54.475.564, pari al doppio della differenza tra il canone mensile autorizzabile e quello maggiore (presunto) pattuito. A tale deliberazione faceva seguito l&#8217;intimazione al pagamento ella suddetta somma.<br /> 2. Con ricorso al Tribunale amministrativo dell&#8217;Emilia Romagna la società  Immobiliare N. di Pellicani R. e C. s.a.s. (che nel frattempo aveva incorporato la Pelco 78 s.a.s. con atto di fusione del 17 dicembre 2004) impugnava detti provvedimenti, deducendone l&#8217;illegittimità  per:<br /> 1) <em>Pregiudizialità  della causa instaurata in sede civile: l</em>a decisione sulla causa intentata nei confronti della società  conduttrice il fabbricato per ottenere la risoluzione giudiziale del contratto di locazione avrebbe avuto carattere pregiudiziale, avendo ad oggetto proprio il rapporto contrattuale sulla base del quale il Comune ha ritenuto di adottare i provvedimenti impugnati;<br /> 2) La causa pendente tra la locataria e la conduttrice davanti al giudice civile avrebbe dimostrato l&#8217;inesistenza di un contratto di locazione accettato da entrambe le parti, con conseguente impossibilità  di affermare, con certezza, che vi fosse stata violazione del paragrafo n. 12 della convenzione del 6 luglio 1977 tra la ricorrente ed il Comune di Modena;<br /> 3) <em>Carenza di potere del Comune in merito all&#8217;accertamento dei presupposti per l&#8217;applicazione della sanzione</em>: la presunta violazione della clausola n. 12 della convenzione avrebbe imposto all&#8217;amministrazione comunale di utilizzare i rimedi previsti dal diritto comune contro l&#8217;inadempimento contrattuale (art. 1321ss. Cod. civ.) innanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, non avendo l&#8217;amministrazione alcuna potestà  d&#8217;imperio al riguardo, con conseguente illegittimità  dei provvedimenti impugnati;<br /> 4) <em>Eccesso di potere per disparità  di trattamento, con riferimento alla deliberazione del Consiglio Comunale del 15/4/1993 n. 78</em>: con tale deliberazione il Comune di Modena aveva determinato la nuova disciplina per la concessione del diritto di superficie o la vendita di aree edificabili o di fabbricati compresi nel &#8220;piano per gli insediamenti&#8221;, prevedendo sia una riduzione &#8211; rispetto alla misura stabilita nella previgente disciplina &#8211; della sanzione prevista per la locazione a canone superiore a quello massimo consentito, sia un innalzamento del canone di locazione dal 5% al 7%, al fine di incentivare gli investimenti immobiliari. Inspiegabilmente, perà², il Comune avrebbe applicato retroattivamente la nuova disciplina solo in ordine alla riduzione della misura sanzionatoria, calcolando invece l&#8217;importo massimo del canone di locazione ammissibile secondo la precedente disciplina;<br /> 6) <em>Violazione per mancata applicazione dell&#8217;art. 1384 Cod. civ</em>.: l&#8217;attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva in materia di concessioni avrebbe comportato l&#8217;attribuzione allo stesso anche degli stessi poteri dell&#8217;autorità  giudiziaria ordinaria e, tra questi, il potere di ridurre ad equità  la penale di cui all&#8217;art. 1384 Cod. civ.; di conseguenza gli atti impugnati avrebbero dovuto essere considerati illegittimi per non aver tenuto conto di tale possibilità , applicando una sanzione pecuniaria particolarmente pesante in assenza di un&#8217;effettiva lesione dell&#8217;interesse pubblico.<br /> 3. Il Comune di Modena, costituitosi in giudizio, concludeva per la reiezione del ricorso, in quanto infondato.<br /> 4. Con la sentenza segnata in epigrafe il giudice adito respingeva il ricorso, ritenendo infondate le censure ivi rassegnate.<br /> 5. Avverso tale decisione la società  Immobiliare N. di Pellacani R. e C. s.a.s. interponeva appello, lamentando:<br /> 1) <em>Errata pronuncia del T.A.R. bolognese per intervenuta violazione del principio di diritto stabilito in soggetta materia ed in una vertenza sempre con il Comune di Modena dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n.8589 del 1/10/96 in sede di regolamento di giurisdizione</em>.<br /> 2) <em>Errata pronuncia circa la reiezione del I motivo di ricorso notificato il 19/5/1994 (pregiudizialità  della causa civile (n.3153/94) davanti al Tribunale di Modena) e del II motivo (carenza del presupposto di fatto del provvedimento impugnato costituito dalla mancata esistenza di una locazione perfezionata tra le parti)</em>.<br /> 3) <em>Errata pronuncia circa là  reiezione del ID motivo del ricorso (carenza del potere in capo al Comune circa l&#8217;esercitato autoaccertamento dei presupposti per l&#8217;applicazione della sanzione prevista, dalla clausola contrattuale)</em>.<br /> 4) <em>Errata pronuncia circa la reiezione del IV motivo del ricorso (eccesso di potere nell&#8217;applicare la delibera consiliare n.78 del 15/4/93) e del V motivo del ricorso (eccesso di potere per errato presupposto di fatto per quanto concerne l&#8217;erroneità  del calcolo della presunta durata &quot;illecita&quot; della &quot;locazione&quot;)</em>.<br /> 5) <em>Errata pronuncia circa la reiezione del VI motivo del ricorso (riduzione della penale ai sensi dell&#8217;art.1384 c.c.)</em>.<br /> Costituitosi in giudizio, il Comune di Modena eccepiva l&#8217;infondatezza dell&#8217;appello, chiedendone il rigetto.<br /> 6. Successivamente le parti ulteriormente ribadivano, con apposite memorie, le proprie rispettive tesi difensive ed all&#8217;udienza pubblica del 18 luglio 2019, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 7. L&#8217;appello è infondato.<br /> 7.1. Con il primo motivo di appello si lamenta che il primo giudice non avrebbe svolto alcuna preliminare indagine sul contenuto del rapporto concessorio e sugli atti posti in essere dall&#8217;ente concedente nel corso del suo svolgimento, essendosi limitato a respingere il ricorso sul presupposto &#8211; non dimostrato &#8211; secondo cui &#8220;<em>l&#8217;indubbio rilievo pubblicistico rivestito anche dalla fase sanzionatoria del procedimento di cui all&#8217;art. 27 del D.P.R. n. 865 del 1971 (concernente l&#8217;approvazione dei piani per gli insediamenti produttivi, che il Comune deve avviare nel caso di accertata violazione, da parte delle imprese proprietarie dei nuovi fabbricati, della relativa convenzione stipulata con i medesimi), impone alle amministrazioni comunali l&#8217;adozione di atti formalmente e sostanzialmente autoritativi</em>&#8220;.<br /> La censura risulta in primo luogo inammissibile, trattandosi di motivo nuovo (e non di mera difesa) proposto per la prima volta in grado di appello, in violazione del divieto di cui all&#8217;art. 104 Cod. proc. amm.<br /> In ogni caso è infondato il riferimento all&#8217;art. 20 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (<em>Norme per l&#8217;edilizia residenziale pubblica</em>), il cui primo comma prevede che &#8220;<em>A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall&#8217;assegnazione o dall&#8217;acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati</em>&#8220;.<br /> Come risulta pacificamente dal tenore della stessa, tale disposizione (avente carattere speciale, ossia non estensibile al di là  dei casi espressamente previsti) si riferisce esclusivamente alle locazioni aventi ad oggetto &#8220;<em>alloggi di edilizia agevolata</em>&#8220;, laddove nel caso di specie si verte sulla locazione di un capannone (che certo non può ricondursi alla nozione giuridica ed economica di &#8220;alloggio&#8221;) in zona P.I.P.<br /> Per l&#8217;effetto neppure è pertinente il richiamo alla sentenza di Cassazione civile n. 26915 del 2008, anch&#8217;essa (ovviamente) riferita ad una (diversa) controversia di edilizia residenziale abitativa.<br /> 7.2. Con il secondo motivo di appello viene ribadita la tesi della pregiudizialità  del giudizio civile in precedenza instaurato tra le società  Pelco 78 (locatrice) e T. T. (conduttrice) rispetto a quello amministrativo relativo alla contestata violazione del par. n. 12 della Convenzione urbanistica, avente ad oggetto l&#8217;annullamento e/o la risoluzione della locazione registrata il 2 settembre 1992, violazione che, di conseguenza, non vi sarebbe mai stata.<br /> Neppure questo motivo può essere accolto.<br /> Va in primo luogo rilevato che non può oggettivamente parlarsi di pregiudizialità  <em>ex</em> art. 295 Cod. proc. civ. (applicabile al processo amministrativo in virtà¹ del richiamo ad esso operato dall&#8217;art. 79, comma 1, Cod. proc. amm.), per difetto dei presupposti.<br /> Invero, va ribadito che la sospensione del processo da essa prevista è consentita solo per la c.d. pregiudizialità  tecnica (o necessaria), che solo sussiste quando una controversia (pregiudiziale) costituisca l&#8217;indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata, in ragione del fatto che il rapporto giuridico della prima rappresenta un elemento costitutivo della situazione sostanziale dedotta nella seconda, per cui il relativo accertamento si imponga nei confronti di quest&#8217;ultima con efficacia di giudicato, al fine di assicurare l&#8217;uniformità  di decisioni (<em>ex multis</em>: Cass. Sez. un., 27 luglio 2004, n. 14060; Sez. un. 5 giugno 2000, n. 408; Sez. un. 11 aprile 1994, n. 3354; I, 2 agosto 2007, n. 16995; I, 27 gennaio 2006, n. 1741; III, 28 dicembre 2009, n. 27426; III, 25 maggio 2007, n. 12233; III, 30 giugno 2005, n. 13950; Sez. lav., 24 gennaio 2006, n. 1285; VI, 29 luglio 2014, n. 17235; Cons. Stato, IV, 18 novembre 2014, n. 5662; IV, 8 gennaio 2013, n. 39; V, 16 febbraio 2015, n. 806; VI, 12 marzo 2012, n. 1386).<br /> Più¹ nello specifico (<em>ex multis</em>, Cons. Stato, IV, 14 maggio 2014, nn. 2483 e 2484) la pregiudizialità  necessaria si pone tra rapporti giuridici diversi, collegati in modo tale per cui la situazione giuridica della causa pregiudiziale si pone come elemento costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del distinto rapporto dedotto nella causa dipendente, la cui esistenza è dunque necessariamente presupposta dalla prima.<br /> Il rapporto di pregiudizialità  in senso tecN. è pertanto configurabile solo quando ilÂ <em>petitum</em>Â della domanda pregiudiziale costituisce al contempo la <em>causa petendi</em>Â o, per converso, fatto paralizzante (impeditivo, modificativo, estintivo), della domanda dedotta nella causa dipendente (da ultimo, Cons. Stato, V, 17 febbraio 2016, n. 640).<br /> Tali presupposti non sussistevano nel caso di specie, non venendo a priori meno il fondamento astratto della misura sanzionatoria irrogata (consistente nel pattuire un canone di affitto eccedente un limite massimo predeterminato) anche laddove, in ipotesi, il giudice civile avesse successivamente dichiarato la risoluzione (ovvero l&#8217;annullamento) del contratto di locazione.<br /> Invero, la stipulazione a monte di un contratto di locazione non abitativa emerge dagli atti, ove si consideri che a seguito della nota di contestazione del 4 maggio 1993 del Comune (nella quale si rammentavano alla società  locatrice i limiti massimi del canone di locazione, preannunciando le sanzioni previste dall&#8217;art. 12 della concessione e concedendo un termine di 60 giorni per deduzioni difensive) l&#8217;interessata non presentava scritti difensivi, bensì una lettera (<em>sub</em>Â doc. 7 di parte ricorrente) nella quale preannunciava che avrebbe chiesto la risoluzione del contratto di locazione stipulato in violazione della convenzione, con ciù² confermandone l&#8217;esistenza e l&#8217;irregolarità .<br /> Quanto sopra a maggior ragione ove si consideri che almeno una parte dei canoni originariamente pattuiti risulterebbero essere stati effettivamente percepiti, come emerge dalla dichiarazione resa dall&#8217;allora conduttrice con lettera raccomandata 8 giugno 1993 (doc. n. 6 di parte ricorrente), con la quale si comunicava che &#8220;<em>in attesa di definire il nuovo contratto di locazione abbiamo dato ordine alla ns. banca di provvedere all&#8217;accredito in data 10/6/93 sul vs. c/c 1177 c/o E.s.e.S.p. dell &#8216;importo di lire 1.547.000 a titolo di pagamento rata del mese di giugno 1993</em>&#8220;.<br /> Il tutto a prescindere dal fatto che la decisione sulla sorte del contratto neppure sarebbe stata opponibile al Comune, terzo rispetto alle parti private in causa, così come non gli si sarebbe potuto opporre un verbale di conciliazione (atto meramente negoziale tra due parti private &#8211; cui il Comune stesso era del tutto estraneo &#8211; per la bonaria composizione dei loro interessi disponibili).<br /> Va comunque evidenziato che l&#8217;appellante neppure ha fornito la prova del fatto che il canone realmente percepito fosse eventualmente minore rispetto a quello consacrato nel contratto sottoscritto il 2 settembre 1992 e registrato il 17 settembre 1992.<br /> 7.3. Con il terzo motivo di appello si deduce che la presunta violazione di un obbligo di natura contrattuale, quale l&#8217;inadempimento del paragrafo n. 12 della convenzione da parte della allora P. s.a.s., avrebbe comportato l&#8217;obbligo per l&#8217;amministrazione &#8211; prima di emettere l&#8217;ordinanza sanzionatoria &#8211; di utilizzare i rimedi previsti dal diritto comune (agli artt. 1321ss. Cod. civ.) davanti al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.<br /> La scelta dello strumento convenzionale collocherebbe infatti l&#8217;amministrazione in una posizione di uguaglianza rispetto al soggetto privato, precludendole &#8220;<em>l&#8217;esercizio della potestà  d&#8217;imperio circa la fase di autoaccertamento della sanzione da applicare</em>&#8220;.<br /> Il motivo non può trovare accoglimento.<br /> Alle convenzioni urbanistiche, in quanto sostitutive di provvedimenti amministrativi, come previsto all&#8217;art. 11, comma 2, l. 7 agosto 1990 n. 241, si applicano i principi civilistici in materia di obbligazioni e contratti, per aspetti non incompatibili con la generale disciplina pubblicistica (Cass. civ., Sez. un., 1° luglio 2009, n. 15388; Cons. Stato, IV, 21 gennaio 2013, n. 324; IV, 2 febbraio 2012, n. 616; IV, 2 agosto 2011, n. 4576).<br /> Va peraltro ribadito l&#8217;insegnamento giurisprudenziale &#8211; dal quale non vi è ragione di discostarsi nel caso di specie &#8211; per cui, nei casi in cui si faccia ricorso ad uno strumento alternativo all&#8217;attività  di carattere provvedimentale, l&#8217;amministrazione, oltre a continuare a disporre dei propri poteri autoritativi, può avvalersi di tutte le prerogative concesse dal codice civile ai contraenti privati (Cons. Stato, VI, 18 dicembre 2012, n. 6474; VI, 6 novembre 1998, n. 1448; VI, 23 agosto 2010, n. 5904; VI, 17 maggio 2010, n. 3129; V, 27 gennaio 2006, n. 236).<br /> L&#8217;esercizio della potestà  pubblicistica non va dunque a detrimento della capacità  privatistica, ma si aggiunge ad essa: vi è un concorso e non un&#8217;alternatività  di poteri, salva, ovviamente, l&#8217;impossibilità  di conseguire due volte lo stesso risultato.<br /> Per l&#8217;effetto, nell&#8217;operatività  della Convenzione <em>ex</em> art. 27 della l. 865 del 1971, il Comune non veniva affatto a trovarsi su un piano di parità  con il privato, mantenendo integri i propri poteri autoritativi nell&#8217;esercizio dell&#8217;interesse pubblico (tra cui <em>in primis</em>Â quelli sanzionatori).<br /> 7.4. Con il quarto motivo di appello viene invece dedotta l&#8217;erroneità  dei calcoli operati dal Comune circa il periodo di effettiva durata del rapporto locatizio contestato.<br /> Detto periodo non sarebbe infatti pari a giorni 485 (dal 2 settembre 1992 al 31 gennaio 1993), con una conseguente sanzione di lire 54.474.564, ma a giorni 148 (dal 2 settembre 1992 al 28 gennaio 1993) con una conseguente sanzione di lire 8.3111.680.<br /> Al riguardo, valenza &#8220;probatoria&#8221; avrebbe innanzitutto la domanda al Comune della P. s.a.s., in data 28 gennaio 1993, di &#8220;<em>autorizzare la locazione e di risolvere il contratto stipulato con la ditta T. T., decorrente dal 2/9/92</em>&#8220;.<br /> Da ciù² discenderebbe l&#8217;erroneità  della sentenza impugnata, nella parte in cui evidenza come la ricorrente (odierna appellante) non avesse comprovato l&#8217;erroneità  dei calcoli effettuati dal Comune.<br /> Il motivo risulta innanzitutto inammissibile per genericità , non essendo compiutamente indicate le ragioni oggettive a sostegno della richieste di riduzione della sanzione formulata dall&#8217;appellante.<br /> In ogni caso, lo stesso è infondato.<br /> Va in primo luogo ricordato, quale elementare principio processuale, che una dichiarazione unilaterale dell&#8217;interessata non può certo costituire fonte di prova a sostegno delle proprie ragioni.<br /> Ciù² detto, in realtà  non vengono neppure esplicitate (prima ancora che documentate) le ragioni che dimostrerebbero come il conteggio operato dall&#8217;amministrazione fosse errato.<br /> Nè tali giustificazioni possono trarsi dal fatto che, a pag. 7 della memoria dell&#8217;amministrazione del 5 luglio 1994, si legga che &#8220;<em>il Comune è comunque disponibile ad una revisione ove la relativa richiesta sia supportata da una documentazione adeguata</em>&#8220;, inciso dal quale non è dato desumere altro se non la doverosa disponibilità  del Comune a rivedere in futuro le proprie pretese laddove &#8211; appunto &#8211; la ricorrente avesse fornito una qualche prova oggettiva e reale a sostegno delle proprie ragioni.<br /> 7.5.Infine, con il quinto motivo di appello si ribadisce la possibilità , per il giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, di esercitare tutti i poteri del giudice ordinario, compreso quello di eventualmente ridurre ad equità  la penale ex art. 1384 Cod. civ.<br /> Nel caso di specie, invero, sussisterebbero i presupposti per fare ricorso a tale strumento, in ragione:<br /> 1) della dedotta non pattuita definitiva locazione nel periodo 2 settembre 1992-31 dicembre 1993;<br /> 2) al presunto errato calcolo della durata &#8220;illecita&#8221; del contratto di locazione sottoscritto il 2 settembre 92;<br /> 3) alla data del 18 marzo 1994 di pronuncia della sanzione penale (di lire 54.474.564);<br /> 4) alla sostanziale assenza di una effettiva e reale lesione dell&#8217;interesse pubblico (ad avviso dell&#8217;appellante, neppure considerato nell&#8217;art.12 della convenzione del 6 luglio 1977).<br /> Il motivo non ha pregio.<br /> Premesso che la valutazione circa l&#8217;equità  della penale appare attenere al merito della valutazione amministrativa (essendo per tale estranea all&#8217;oggetto del giudizio di mera legittimità  proprio della giurisdizione anche &#8220;esclusiva&#8221; del giudice amministrativo), è da confermare il consolidato orientamento giurisprudenziale (da ultimo Cons. Stato, IV, 7 settembre 2018, n. 5276) per cui &#8220;<em>la convenzione urbanistica, in quanto contratto ad oggetto pubblico, presenta un &quot;contenuto contrattuale&quot; sostanzialmente definito dalla legge e dagli atti di pianificazione, di modo che non può configurarsi una &quot;autonomia&quot;, e dunque una &quot;disponibilità &quot; delle obbligazioni da assumersi con la convenzione da parte dell&#8217;amministrazione, se non nella misura in cui le stesse trovano previo riscontro nella legge e negli altri atti citati</em>&#8220;.<br /> Più¹ nello specifico, va condiviso il principio di cui al precedente di Cons. Stato, IV, 15 maggio 2017, n. 2257, a mente del quale &#8211; alla luce degli artt. 27 e 35 della l. n. 865 del 1971 &#8211; deve ritenersi che la convenzione urbanistica costituisca &#8220;<em>non giù  &quot;un contratto di diritto civile, ma deve essere inquadrata propriamente nei contratti ad oggetto pubblico</em>&#8220;; da ciù² consegue che, in ragione della particolarità  della natura dell&#8217;accordo e della disciplina ad esso applicabile, &#8220;<em>l&#8217;istituto della &#8220;penale&#8221;, presente nelle ipotesi di esercizio di potere amministrativo ampliativo della sfera giuridica dei privati (non solo, dunque, nelle ipotesi di esercizio di potere concessorio, ma anche autorizzatorio), ha certamente natura sanzionatoria e salvaguarda il raggiungimento delle finalità  di pubblico interesse sottese all&#8217;esercizio del potere</em>&#8220;.<br /> Detta natura esclude l&#8217;applicabilità  della disciplina di cui all&#8217;art. 1384 Cod. civ., atteso che &#8220;<em>qualora si intendesse fare applicazione del principio di riduzione equitativa della penale anche per le sanzioni, il giudice interverrebbe, per un verso, sul contenuto precettivo della norma che prevede la sanzione (ad esempio, nel caso in cui la riducesse oltre il minimo previsto), per altro verso, eserciterebbe indebitamente un potere discrezionale attribuito all&#8217;amministrazione</em>&#8220;.<br /> Del resto, l&#8217;istituto della &#8220;penale&#8221; in diritto amministrativo non può essere apoditticamente ricondotto alla figura contrattuale della clausola penale (artt. 1382-1384 Cod. civ.), ma deve innanzi tutto trovare il proprio fondamento nel regime di diritto pubblico governante il rapporto convenzionale/concessorio.<br /> L&#8217;istituto della &#8220;penale&#8221;, presente nelle ipotesi di esercizio di potere amministrativo ampliativo della sfera giuridica dei privati, ha certamente natura sanzionatoria e salvaguarda il raggiungimento delle finalità  di pubblico interesse sottese all&#8217;esercizio del potere (<em>ex multis</em>, Cons. Stato, IV, 3 dicembre 2015, n. 5510).<br /> Solo per completezza, va comunque evidenziato che il potere del giudice di ridurre l&#8217;importo della penale prevista in un contratto, ex art. 1384 Cod. civ., può essere esercitato solo se la parte obbligata al pagamento abbia allegato e provato i fatti dai quali risulta l&#8217;eccessività  della penale stessa (<em>ex multis</em>, Cons. Stato, V, 25 luglio 2018, n. 4539), dimostrazione che non risulta perà² essere stata adeguatamente fornita dall&#8217;appellante, giusta l&#8217;estrema genericità  dei presupposti in precedenza riportati.<br /> 8. Alla luce dei rilievi che precedono, l&#8217;appello va dunque respinto. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna l&#8217;appellante al pagamento, in favore del Comune di Modena, delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida complessivamente in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre Iva e Cpa se dovuti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/8/2019 n.5777</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Carlo Saltelli, Presidente, Valerio Perotti, Consigliere, Estensore; (C. G., rappresentato e difeso dagli avvocati Olga Durante e Maria Mirigliani c. Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alfredo Gualtieri ed altri n. c.) La pubblicazione dell&#8217;esito dell&#8217;esame orale mediante affissione fuori dall&#8217;aula dell&#8217;elenco dei candidati</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-8-2019-n-5777/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/8/2019 n.5777</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Carlo Saltelli, Presidente, Valerio Perotti, Consigliere, Estensore;  (C. G., rappresentato e difeso dagli avvocati Olga Durante e Maria Mirigliani c. Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alfredo Gualtieri ed altri n. c.)</span></p>
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<p>La pubblicazione dell&#8217;esito dell&#8217;esame orale mediante affissione fuori dall&#8217;aula dell&#8217;elenco dei candidati e della relativa votazione da cui risulti l&#8217;esclusione dalla graduatoria degli idonei, determina in capo all&#8217;interessato la consapevolezza dell&#8217;immediata lesività  dell&#8217;atto.</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1.- Esami e concorsi &#8211; affissione dell&#8217;elenco dei candidati fuori dall&#8217;aula concorsuale &#8211; esclusione dalla graduatoria degli idonei &#8211; lesività  &#8211; consapevolezza immediata.</strong><br /> </span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>La pubblicazione dell&#8217;esito dell&#8217;esame orale mediante affissione fuori dall&#8217;aula dell&#8217;elenco dei candidati e della relativa votazione (operazione peraltro richiesta dall&#8217;art. 6, T.U. n. 3 del 1957), da cui risulti l&#8217;esclusione dalla graduatoria degli idonei, secondo quanto prescritto dal bando di concorso, determina in capo all&#8217;interessato la consapevolezza dell&#8217;immediata lesività  dell&#8217;atto, consistente nella preclusione della possibilità  di diventare vincitore del concorso, conseguentemente dovendosi far decorrere da tale momento i termini per l&#8217;impugnabilità  del provvedimento lesivo.</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 21/08/2019<br /> <strong>N. 05777/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06620/2010 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6620 del 2010, proposto da C. G., rappresentato e difeso dagli avvocati Olga Durante e Maria Mirigliani, con domicilio eletto presso lo studio di quest&#8217;ultima in Roma, via della Frezza, n. 59;  <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Calabria, in persona del Presidente <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alfredo Gualtieri, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Anna Bei in Roma, via Ovidio, n. 10;  <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> <em>Omissis</em>, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Seconda, n. 01486/2009, resa tra le parti.<br /> Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 luglio 2019 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Mustari, in dichiarata delega degli avvocati Durante e Mirigliani, nonchè Verbaro in dichiarata delega dell&#8217;avvocato Gualtieri;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO<br /> 1.Con decreto del dirigente del Dipartimento &quot;<em>Organizzazione, Personale, logistica e servizi Operativi</em>&quot; della Regione Calabria n. 64 dell&#8217;11 gennaio 2006 venivano riaperti i termini e rettificato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 45 posti di dirigente nella Regione Calabria (di cui al precedente decreto n. 18038 del 3 novembre<br /> 2004).<br /> L&#8217;ing. C. G. partecipava relativamente ai 13 posti riservati all&#8217;Area tecnica e all&#8217;esito delle prove selettive risultava collocato nella graduatoria finale al 34Â° posto, primo dei non idonei.<br /> 2. Avverso il decreto del dirigente generale del Dipartimento &quot;<em>Organizzazione, Personale, logistica e servizi Operativi</em>&quot; della Regione Calabria n. 12883 del 16 settembre 2008, nonchè i verbali della commissione esaminatrice nn. 78 del 21 aprile 2008; 98, 106, 111, 112 e 113 (rispettivamente del 18, 24, 26, 27 e 30 giugno 2008) egli proponeva ricorso al Tribunale amministrativo della Calabria, contestando i seguenti profili di illegittimità :<br /> 1) <em>Violazione del bando di concorso e dell&#8217;art. 28 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell&#8217;art. 5 del d.p.r. n. 272 del 2004 in relazione al punteggio attribuito alla prova di lingua straniera</em>: a suo avviso la commissione alla prova di lingua straniera ed informatica gli aveva attribuito un peso numerico (7/30) pari al 23,34% di quello stabilito per la prova orale (30/30), del tutto illegittimamente, senza che il bando di concorso lo consentisse e senza che tale aspetto fosse stato portato a conoscenza del candidato; infatti, sempre secondo la sua prospettazione, il bando non avrebbe considerato la lingua straniera tra le materie di esame, limitandosi a prevedere che nell&#8217;ambito della prova orale sarebbe stata accertata la conoscenza della lingua straniera; peraltro non sarebbe stato ragionevole attribuire a quest&#8217;ultima un &#8220;peso&#8221; superiore a quello assegnato alle altre materie, compresa la stessa prova di informatica; infine eccepiva che la commissione non avrebbe provveduto a sorteggiare il brano oggetto di esame;<br /> 2) <em>Illegittimità  della sola votazione numerica</em>;<br /> 3) <em>Illegittimità  dell&#8217;attività  della commissione per non avere proceduto all&#8217;estrazione della lettera per l&#8217;ordine da seguire nell&#8217;espletamento dei colloqui orali dei candidati ammessi alla prova stessa</em>: a suo avviso, la commissione, in violazione delle prescrizioni del bando, al termine della prova di ogni candidato non si sarebbe riunita collegialmente per l&#8217;assegnazione del punteggio, in tale modo ponendo in essere una indebita valutazione comparativa dei candidati; inoltre gli sarebbe stata sottoposta una domanda (&#8220;<em>servizio pubblico locale ed economicità  di gestione</em>&#8220;) non ricompresa nell&#8217;area disciplinare di competenza, che invece includeva la &#8220;<em>legislazione regionale nelle materie tecniche di esame, legislazione collaudi, legislazione antisismica</em>&#8220;; neppure sarebbe stato trascritto in calce al brano letto di lingua inglese il voto riportato, omissione peraltro riscontrabile anche in ordine alle altre prove orali; aggiungeva infine che il procedimento di gara era viziato in relazione all&#8217;art. 57 del d.lgs. n. 165 del 2001 e al bando di gara (che prevedeva che almeno uno dei posti di commissario, salva impossibilità , dovesse essere riservato ad una donna), giacchè nel corso delle prove il commissario di sesso femminile era stata sostituito da un commissario di sesso maschile, senza alcuna motivazione.<br /> 3. Costituitasi in giudizio, la Regione Calabria eccepiva in primo luogo l&#8217;improcedibilità  del gravame per tardività  e nel merito la sua infondatezza, chiedendone il rigetto.<br /> 4. Con la sentenza segnata in epigrafe, il giudice adito dichiarava irricevibile il ricorso,sul presupposto che, se in linea di principio gli atti infra-procedimentali non sono autonomamente impugnabili, ciù² non vale nel caso in cui gli stessi determinano tra l&#8217;altro, per il loro contenuto precettivo, un arresto procedimentale, in tal caso sussistendo l&#8217;onere la parte lesa di proporre immediata impugnazione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro pubblicazione o conoscenza legale.<br /> 5. Avverso tale decisione l&#8217;ing. Ciappetta interponeva appello, articolando i seguenti motivi di gravame:<br /> 1) <em>Insussistenza della tardività  &#8211; il ricorso principale e quello per motivi aggiunti sono tempestivi &#8211; contraddittorietà  &#8211; carenza di motivazione &#8211; istanza di rimessione in termini;</em><br /> 2) <em>Erroneità , illegittimità , manifesta contraddittorietà  ed eccesso di potere &#8211; violazione e falsa applicazione del bando di concorso e dell&#8217;art. 28 d.lgs 165/2001 e dell&#8217;art. 5 DPR n. 272/2004 in relazione al punteggio attribuito alla prova di lingua straniera;</em><br /> 3) <em>Erroneità , illegittimità , manifesta contraddittorietà : mancato sorteggio del brano afferente la prova di lingua straniera</em>;<br /> 4) <em>Illegittimità , disparità  di trattamento tra i candidati: La Commissione non ha proceduto all&#8217;estrazione della lettera per l&#8217;ordine da seguire nell&#8217;espletamento dei colloqui orali dei candidati ammessi alla prova stessa &#8211; domande non individuate complessivamente</em>;<br /> 5) <em>Erroneità , illegittimità  e manifesta contraddittorietà : La Commissione non ha valutato ogni candidato singolarmente &#8211; mancanza di collegialità </em>;<br /> 6) <em>Erroneità , illegittimità  e manifesta contraddittorietà  con disparità  di trattamento &#8211; domande non comprese tra le materie</em>;<br /> 7) <em>Erroneità , illegittimità , manifesta contraddittorietà : non è stato riportato il voto di lingua in calce al brano letto e neanche sottoscritto dal candidato</em>;<br /> 8) <em>Erroneità , illegittimità , manifesta contraddittorietà : in relazione alle domande oggetto di prova orale non sono riportati nè voti nè giudizi</em>;<br /> 9) <em>Illegittimità  per mancata predeterminazione dei criteri di valutazione della prova orale</em>;<br /> 10) <em>Erroneità , violazione di legge ed illegittimità  nella composizione della Commissione</em>;<br /> 11) <em>Errori materiali nella valutazione dei titoli</em>;<br /> 12) <em>Illegittimità , disparità  di trattamento tra i candidati: La Commissione ha ammesso alla fase orale candidati non in possesso dei requisiti minimi previsti dalla legge per l&#8217;accesso alla qualifica di dirigente</em>;<br /> 13) <em>Erroneità , illegittimità , manifesta contraddittorietà  &#8211; violazione e falsa applicazione del bando di concorso e delle norme di legge </em>in subiecta materia<em>Â per relativamente alla carenza di potere del Dirigente di Settore</em>;<br /> 6.Si costituiva in giudizio la Regione Calabria, concludendo per l&#8217;infondatezza del gravame e chiedendo che fosse respinto.<br /> 7. All&#8217;udienza pubblica del 18 luglio 2019, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 8. L&#8217;appello è infondato.<br /> 8.1. Con il primo motivo di appello si sostiene la tempestività  del ricorso introduttivo, notificato il 14 novembre 2008, ossia entro i sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria (risalente al 3 ottobre 2008), laddove non sarebbe stata sufficiente a far decorrere il termine di impugnazione la semplice affissione fuori dall&#8217;aula di esame della votazione conseguita dai candidati esaminati, conformemente del resto alle previsione fissata al punto 5 del decreto di pubblicazione della graduatoria secondo cui &#8220;<em>avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR della Calabria, da chiunque ne abbia legittimo interesse, entro 60 giorni</em>&#8220;.<br /> Diversamente opinando del resto dovrebbe ammettersi che la stessa Regione Calabria abbia effettuato una pubblicazione &quot;fallace&quot; ed indicato una modalità  di impugnazione rivelatasi errata e priva di effetti e ciononostante idonea a ingenerare un legittimo affidamento, tanto più¹ che lo stesso bando di concorso prevedeva all&#8217;art. 12 la pubblicazione della graduatoria sul BURC.<br /> A conforto della prospettazione l&#8217;appellante richiama il regime previsto dal d.P.R. n. 487 del 1994 in materia di concorsi pubblici dello Stato, il cui art. 15, ai commi 5 e 6, prevede che &#8220;<em>Le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell&#8217;amministrazione interessata [&#8230;] Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative</em>&#8220;.<br /> Il motivo, seppur suggestivo, non è fondato.<br /> Va infatti confermato il principio &#8211; dal quale non vi è evidente ragione di discostarsi, nel caso di specie &#8211; secondo cui la pubblicazione dell&#8217;esito dell&#8217;esame orale mediante affissione fuori dall&#8217;aula dell&#8217;elenco dei candidati e della relativa votazione (operazione peraltro richiesta dall&#8217;art. 6, T.U. n. 3 del 1957), da cui risulti l&#8217;esclusione dalla graduatoria degli idonei, secondo quanto prescritto dal bando di concorso, determina in capo all&#8217;interessato la consapevolezza dell&#8217;immediata lesività  dell&#8217;atto, consistente nella preclusione della possibilità  di diventare vincitore del concorso, conseguentemente dovendosi far decorrere da tale momento i termini per l&#8217;impugnabilità  del provvedimento (<em>ex multis</em>, Cons. Stato, VI, 8 maggio 2001, n. 2573).<br /> Nel caso di specie, invero, costituisce dato non contestato &#8211; e comunque risultante dagli atti &#8211; che il ricorrente aveva sostenuto la prova orale in data 26 giugno 2008 e che all&#8217;esito della sessione giornaliera di esame era stato affisso l&#8217;elenco dei candidati esaminati con il voto conseguito.<br /> Ai sensi dell&#8217;art. 11 del bando, &#8220;<em>il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30</em>&#8220;, di talchè &#8211; avendo l&#8217;appellante conseguito un punteggio complessivo di 20/30, lo stesso aveva acquisito piena consapevolezza della lesività  dell&#8217;atto adottato dalla commissione giù  al momento della conoscenza dell&#8217;esito della prova orale, a seguito dell&#8217;affissione dell&#8217;elenco dei risultati.<br /> Quell&#8217;elenco, infatti, rappresentava il provvedimento ufficiale con il quale veniva sancita la sua esclusione candidato dalla graduatoria degli idonei e, consequenzialmente, dal novero dei vincitori, provvedimento che avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnato, in quanto idoneo a produrre una lesione diretta ed attuale del suo interesse.<br /> Nè la votazione e la conseguente esclusione dal concorso sarebbero, quali atti infra-procedimentali, impugnabili solo con l&#8217;atto conclusivo costituito dal provvedimento di approvazione della graduatoria di merito e dei vincitori, tenuto conto che &#8220;<em>ai fini della configurabilità  di un atto come provvedimento impugnabile ciù² che rileva non è la sua collocazione al termine del procedimento, bensì il carattere costitutivo degli effetti che all&#8217;atto stesso si ricollegano, ancorchè il modulo procedimentale preveda ulteriori atti capaci di incidere sull&#8217;efficacia del provvedimento principale</em>&#8221; (Cons. Stato, VI, 28 luglio 1992, n. 692; VI, 20 novembre 1993, n. 1027).<br /> Inoltre va ricordato che gli atti preparatori vanno immediatamente impugnati se per il destinatario determinano un definitivo arresto del procedimento, impedendone la partecipazione ulteriore.<br /> Non può quindi condividersi la tesi secondo cui l&#8217;avere il bando di concorso previsto la pubblicazione della graduatoria finale dei vincitori sul BURC &#8211; graduatoria impugnabile entro sessanta giorni da detto adempimento &#8211; comporterebbe che solo quest&#8217;ultimo determini la decorrenza dei termini di impugnazione dell&#8217;esclusione dal concorso, essendo quest&#8217;ultima una circostanza distinta e temporalmente antecedente alla formazione della graduatoria definitiva (al più¹, sussistendone i presupposti, oggetto di impugnazione con successivi motivi aggiunti).<br /> Nè sussistono, nel caso di specie, i presupposti per la rimessione in termini del ricorrente ai fini della proposizione del gravame, non sussistendo all&#8217;evidenza i presupposti dell&#8217;errore scusabile così come individuati dalla giurisprudenza anche nel regime antecedente l&#8217;entrata in vigore dell&#8217;art. 37 Cod. proc. amm., ossia una situazione normativa obiettivamente non conoscibile o confusa oppure uno stato di incertezza per la oggettiva difficoltà  di interpretazione di una norma, per la particolare complessità  della fattispecie concreta, per contrasti giurisprudenziale esistenti o per il comportamento non lineare dell&#8217;amministrazione, idoneo a ingenerare convincimenti non esatti o comunque di errore non imputabile al ricorrente.<br /> Piuttosto, come emerge dagli atti di causa, il ricorrente non solo aveva preso immediatamente atto &#8211; fin al momento dell&#8217;affissione dei risultati delle prove orali &#8211; dell&#8217;impossibilità  di essere dichiarato idoneo (e, dunque, eventualmente anche vincitore) del concorso, ma neppure sussisteva all&#8217;epoca dei fatti un quadro normativo o giurisprudenziale di obiettiva incertezza tale da sconsigliare la proposizione di un tempestivo ricorso cui eventualmente affiancare, in un momento successivo &#8211; come giù  detto &#8211; la proposizione di eventuali motivi aggiunti in ordine al decreto recante la graduatoria definitiva dei vincitori.<br /> 8. Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo di gravame va respinto e con esso l&#8217;intero appello, trattandosi di assorbente questione processuale inerente la ricevibilità  stessa dell&#8217;introduttivo ricorso.<br /> Le spese del grado di giudizio, in ragione della particolarità  e della rislaneza della vicenda, possono essere interamente compensate tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese del grado compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-8-2019-n-5777/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/8/2019 n.5777</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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