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	<title>n. 8 - 2018 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>I migranti portatori di una domanda di legalità</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:56 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-migranti-portatori-di-una-domanda-di-legalita/">I migranti portatori di una domanda di legalità</a></p>
<p>  Sommario: 1. Premessa. &#8211; 2. I migranti come portatori di una domanda di legalità. &#8211; 3. I fondamenti nella nostra civiltà che affermiamo essere inderogabili e che violiamo nei confronti dei migranti. &#8211; 3.1. I principi. &#8211; 3.2. I diritti inviolabili di ogni essere umano. &#8211; 3.3. I diritti</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-migranti-portatori-di-una-domanda-di-legalita/">I migranti portatori di una domanda di legalità</a></p>
<p> <br /> Sommario: 1. Premessa. &#8211; 2. I migranti come portatori di una domanda di legalità. &#8211; 3. I fondamenti nella nostra civiltà che affermiamo essere inderogabili e che violiamo nei confronti dei migranti. &#8211; 3.1. I principi. &#8211; 3.2. I diritti inviolabili di ogni essere umano. &#8211; 3.3. I diritti riconosciuti solo ai cittadini europei o, comunque, con limitazioni all&#8217;accesso. &#8211; 4. I migranti come portatori di una domanda di legalità che riguarda la nostra affermazione dell&#8217;universalità dei diritti. &#8211; 5. I migranti come vittime della violazione della legalità che affermiamo solo per noi.<br />  <br /> <strong>1. Premessa</strong><br /> La polemica politica spesso utilizza i temi della legalità e della sicurezza per legittimare decisioni limitative del diritto di asilo o in generale di accesso ai confini. Si tratta di temi che hanno il vantaggio di offrire una presa immediata su porzioni del corpo elettorale e che, tuttavia, se ben osservate, appaiono radicalmente false.<br /> Non ci si intende riferire alle percentuali delle statistiche criminali &#8211; che, come più che noto, sconfessano simili argomenti propagandistici. La questione è più profonda e riguarda i fondamenti legali della nostra civiltà occidentale.</p>
<p> <strong>2. I migranti come portatori di una domanda di legalità. </strong><br /> Quel che viene ordinariamente trascurato è che i migranti &#8211; quale che sia il loro <em>status</em> &#8211; sono portatori di una pretesa che attiene ai principi fondanti delle nostre comunità e della nostra civiltà occidentale.<br /> Essi, ordinariamente, fuggono da contesti di guerra, dalla miseria, oppure da regimi autoritari &#8211; e, non infrequentemente, da tutte queste cose insieme.<br /> Perché fuggono verso l&#8217;Europa? Certamente perché non è distante dalle loro nazioni. E, tuttavia, una simile risposta elementare è del tutto insufficiente. Chi attraversa pericoli mortali, probabili torture e violenze, spoliazione di beni, violazioni della dignità umana, fugge da situazioni non meno terribili e non è disposto a fermarsi finché non trovi una civiltà accettabile. La prima, elementare, risposta, quindi deve essere corretta: fuggono verso l&#8217;Europa perché essa presenta la prima terra civile al loro orizzonte.<br /> Chi viene verso l&#8217;Europa, quindi, è portatore di una domanda fondamentale: è alla ricerca di una terra nella quale poter vivere sperando di emanciparsi dalla miseria estrema, governato da autorità rispettose dei diritti fondamentali e della dignità umana, potendo ricorrere ad un giudice imparziale nel caso in cui questi diritti siano ingiustamente calpestati.<br /> In sostanza, chi preme alle porte dell&#8217;Europa per entrare ci chiede di essere ciò che affermiamo di essere, pretende di godere della civiltà in cui crediamo di vivere. Essi, quindi, ci chiedono di rispettare ed applicare (anche a loro) i principi di civiltà giuridica che affermiamo essere fondativi del nostro modello di convivenza.<br /> La loro è una pretesa di legalità, di rispetto delle regole che abbiamo sancito in modo tanto serio e come portato essenziale di secoli di cultura giuridica.<br /> Non possiamo, quindi, non essere scandalizzati della contraddizione nella quale si agitano i nostri Paesi: (<em>i</em>) affermiamo come fondamentali regole di convivenza che (<em>ii</em>) attraggono i migranti a rischio della loro vita e (<em>iii</em>) proprio nei loro confronti le violiamo pressoché interamente.</p>
<p> <strong>3. I fondamenti nella nostra civiltà che affermiamo essere inderogabili e che violiamo nei confronti dei migranti. </strong><br /> Non sarebbe disagevole riassumere i principi che dovrebbero caratterizzare la nostra civiltà giuridica. Tuttavia, il compito è ancora più semplice: la Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea li ha sanciti in modo vincolante anche per gli Stati membri.<br /> Per rendere più agevole la lettura (oltre a rinviare direttamente alla lettura del documento, che nella sua brevità e semplicità si presta ad essere compreso da chiunque), distingueremo (a) principi fondamentali, (b) diritti assicurati a qualunque essere umano (e, quindi, anche ai non cittadini europei, inclusi i migranti) e (c) diritti che, invece, sono riservati ai cittadini.</p>
<p> <strong>3.1. I principi. </strong><br /> Il Preambolo della Carta è chiaro nell&#8217;affermare che &#8220;<em>i popoli d&#8217;Europa, nel creare tra loro un&#8217;unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni</em>&#8220;. Per questo, l&#8217;Europa, &#8220;<em>consapevole del suo patrimonio spirituale e morale</em>&#8220;, afferma come fondanti i &#8220;<em>valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell&#8217;uguaglianza e della solidarietà</em>&#8221; e basa il suo sistema istituzionale &#8220;<em>sul principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto</em>&#8220;, ponendo &#8220;<em>la persona al centro della sua azione</em>&#8221; cosicché l&#8217;Europa sia &#8220;<em>uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia</em>&#8220;.<br /> L&#8217;Europa, quindi, afferma di sé stessa e &#8211; in modo cogente &#8211; degli Stati che la compongono, che essi si fondano (<em>i</em>) sulla dignità umana, (<em>ii</em>) la libertà, (<em>iii</em>) l&#8217;uguaglianza, (<em>iv</em>) la solidarietà, (<em>v</em>) la democrazia e (<em>vi</em>) lo Stato di diritto.<br /> Forti di queste regole, gli Stati europei si candidano a costruire (<em>a</em>) pace, (<em>b</em>) libertà, (<em>c</em>) sicurezza e (<em>d</em>) giustizia, ponendo la persona al centro della sua azione.<br /> I popoli europei, per parte loro, forti del &#8220;<em>godimento di questi diritti</em>&#8221; (è sempre il Preambolo della Carta a parlare) sono consapevoli che questa posizione privilegiata &#8220;<em>fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future</em>&#8220;. Non solo, quindi, sono chiari i principi fondativi del nostro modello di convivenza così come i suoi obiettivi (politici e giuridici), ma proprio per ragione del grande lascito della cultura e della storia che li hanno forgiati, ciascuno di noi è responsabile nei confronti dell&#8217;umanità (presente e futura) della difesa ed allargamento dei confini di questa civiltà.<br /> Si tratta delle cose più serie e care che abbiamo e riesce difficile rammentarle nel momento in cui ne forniamo una violazione sistematica nei confronti dei non-cittadini europei, in una stagione in cui le dirigenze politiche di molti Stati europei vilipendono quotidianamente questi principi (che, tuttavia, sono impegnativi anche per loro).<br /> Poiché si tratta di regole giuridiche impegnative per gli Stati europei, spetta primariamente ai cittadini europei farle valere, se del caso anche contro i propri governanti. </p>
<p> <strong>3.2. I diritti inviolabili di ogni essere umano.</strong><br /> I diritti inviolabili rilevano nel nostro discorso da <strong>due punti di vista diversi</strong>. Occorre tenerli entrambi ben presenti nella lettura delle poche righe che seguono.<br /> In <strong>primo luogo</strong>, è importante elencare i diritti che la nostra civiltà giuridica ritiene debbano essere assicurati a tutti perché, in primo luogo, questi stessi debbono essere assicurati sul suolo europeo: detto diversamente, chiunque arrivi in Europa dovrebbe essere certo di poter contare su questi diritti, immancabili per la nostra civiltà. Già solo nell&#8217;elencarli verrà facilmente alla mente quali violiamo sistematicamente nei confronti dei migranti.<br /> Se possibile ancora più importante è la <strong>seconda prospettiva</strong>, perché è da questo punto di vista che è più evidente la ragione per la quale i migranti siano portatori di una pretesa di legalità: occorre pensare che le nostre carte fondamentali affermano questi diritti come fondamentali per ogni essere umano &#8211; ed i popoli europei si assumono la responsabilità di ottenerne il godimento in capo ad ogni persona come elemento proprio, fondante, della civiltà europea. Quindi, scorrendo i principi giuridici fondamentali della nostra civiltà &#8211; che pretendiamo di estendere ad ogni essere umano &#8211; dobbiamo pensare principalmente alle situazioni nelle quali essi siano apertamente violati &#8211; e dalle quali i migranti fuggono per raggiungere l&#8217;Europa. Per essere più espliciti, affermare un diritto come immancabile per ogni persona significa non soltanto assicurarne il rispetto nei nostri confini, ma pretenderne l&#8217;applicazione ovunque. Chi intende raggiungere l&#8217;Europa, quindi, ci chiede di essere coerenti con queste affermazioni, porta con sé una pretesa di legalità che deve essere misurata dalle sue situazioni di partenza: gli Stati europei non praticano la tortura, ma chi scappa verso l&#8217;Europa spesso fugge da Stati nei quali essa è utilizzata; gli Stati europei non applicano la pena di morte (anche se il livello di ignoranza dei nostri ceti dirigenti è tale che la sua introduzione viene fatta talora oggetto di proposta politica, trascurando ch&#8217;essa è vietata dalle norme dell&#8217;Unione) e tuttavia, la pretesa di legalità di cui sono portatori i migranti spesso si connota anche della fuga da simili pratiche; e così via.<br /> Da un punto di vista letterale, l&#8217;ordinamento giuridico, quando vuole distinguere i diritti di cui ciascuno deve poter godere da quelli riservati ai cittadini, specifica il destinatario della protezione. Nel primo caso (i diritti di tutti) si riferisce alla &#8220;persona&#8221; oppure afferma un obbligo perentorio in capo all&#8217;autorità; nel secondo espressamente li riferisce ai cittadini.<br />  I primi articoli della Carta sono esempio di questa tecnica, sicché la &#8220;<em>dignità umana è inviolabile</em>&#8221; (art. 1) e &#8220;<em>ogni persona ha diritto alla vita</em>&#8221; (art. 2) ed alla sua &#8220;<em>integrità fisica e psichica</em>&#8221; (art. 3). Purtroppo, non possiamo dire che i nostri Stati siano rispettosi di queste regole nei confronti dei migranti, se solo si pensa alle recenti pratiche di chiusura dei porti e delle morti in mare che ad essa sono in qualche modo collegate. In questo senso occorre avere in mente la prima prospettiva dei diritti universali (vale a dire essi devono essere immancabilmente rispettati dalle nostre autorità nazionali).<br /> Si coglie meglio la seconda prospettiva (quella della domanda di legalità, della pretesa di fruire della nostra civiltà venendo da Stati che, invece, violano apertamente regole per noi immancabili) ove si richiami il divieto perentorio di pena di morte (art. 2, &#8220;<em>Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato</em>&#8220;), di pratiche eugenetiche o di &#8220;<em>fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro</em>&#8221; (art. 3), di tortura, pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 4) &#8211; anche se la concreta condizione dei centri di accoglienza nel nostro Paese non ci manda del tutto esenti dal sospetto di infliggere &#8220;<em>trattamenti inumani o degradanti</em>&#8221; anche sul nostro suolo patrio -, riduzione in schiavitù o condanna a &#8220;<em>compiere un lavoro forzato o obbligatorio</em>&#8221; (art. 5) o a subire &#8220;<em>la tratta degli esseri umani</em>&#8221; (art. 5).<br /> Il secondo Titolo della Carta garantisce le <strong>libertà fondamentali.</strong><br /> Limitandosi a quelle che debbono essere assicurate ad ogni essere umano, ovunque si trovi, per noi europei sono immancabili il diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 6), alla vita privata e familiare, al domicilio e alla riservatezza delle comunicazioni (art. 7), alla protezione dei dati di carattere personale (art. 8), alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione, di culto, di propaganda (art. 10), di espressione, di opinione, di informarsi ed essere informati, di corrispondenza, di comunicazione delle proprie &#8220;<em>idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera</em>&#8221; (art. 11), di associarsi, fondare partiti o sindacati (art. 12), liberamente professare le arti, svolgere ricerca scientifica ed attività accademica (art. 13), ricevere un&#8217;istruzione &#8211; gratuita nei gradi obbligatori &#8211; e fondare libere istituzioni che la impartiscano (art. 14),  lavorare ed &#8220;<em>esercitare una professione liberamente scelta o accettata</em>&#8221; (art. 15), godere della proprietà (art. 17).<br /> Anche in questo caso è molto rilevante cogliere entrambe le prospettive che si sono indicate. La seconda delle due è, però, drammaticamente evidente agli articoli 18 e 19 &#8211; del cui pieno rispetto nel nostro Paese si può seriamente dubitare (con le conseguenza giuridiche che conseguono in capo ai Governi che violino i Trattati istitutivi e la Carta dei diritti).<br /> L&#8217;art. 18, infatti, prevede &#8211; come regola fondamentale per gli europei in materia di libertà &#8211; che il diritto di asilo sia &#8220;<em>garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo </em>status <em>dei rifugiati, e a norma del trattato sull&#8217;Unione europea e del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea</em>&#8220;.<br /> Nel caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione, l&#8217;art. 19 prevede non solo il divieto di espulsioni collettive, ma &#8211; più ancora &#8211; che &#8220;<strong><em>nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti</em></strong>&#8220;. E&#8217; piuttosto evidente la seconda prospettiva dalla quale bisogna guardare alla protezione dei diritti fondamentali: per gli europei nessuno può essere rimandato verso un Paese che ponga in essere simili pratiche. Si può fin d&#8217;ora anticipare che se si esaminano le regole vigenti in Italia e le prassi espressamente consigliate dalle recenti circolari del Ministero dell&#8217;Interno vi sono ragioni per dubitare della nostra coerenza con ciò che affermiamo essere immancabile per la nostra civiltà giuridica e politica.<br /> Il Titolo III della Carta contiene regole di convivenza per noi immancabili (attinenti l&#8217;<strong>uguaglianza</strong>) che non possono che essere parte costitutiva della pretesa di legalità di cui sono portatori i migranti.<br /> Come europei affermiamo che &#8220;<em>t</em><em>utte le persone&#8221; </em>(quindi, indipendentemente dalla cittadinanza) &#8220;<em>sono uguali davanti alla legge</em>&#8221; (art. 20) e che è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, &#8220;<em>in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l&#8217;origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l&#8217;appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l&#8217;età o l&#8217;orientamento sessuale</em>&#8221; (art. 21), condizioni ordinariamente assenti nei Paesi dai quali vengono i migranti che chiedono che questi precetti &#8211; che noi europei affermiamo dover essere universali &#8211; siano loro applicati. Inoltre, l&#8217;Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica (art. 22), afferma la parità tra donne e uomini (art. 23), la protezione dei diritti dei minori (art. 24), la dignità degli anziani (art. 25), delle persone con disabilità (art. 26).  <br /> Infine, sul versante dei <strong>diritti sociali</strong>, la Carta assicura i diritti dei lavoratori o dei loro rappresentanti ad essere informati e consultati (art. 27), di negoziare contratti collettivi, esercitare azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero (art. 28), accedere a servizi di collocamento gratuiti (art. 29), alla tutela contro i licenziamenti ingiustificati (art. 30), a condizioni di lavoro &#8220;sane, sicure e dignitose&#8221; nonché ad un orario massimo di lavoro, al riposo giornaliero e settimanale, alle ferie annuali retribuite (art. 31); il lavoro minorile è severamente vietato (art. 32), la famiglia è protetta (&#8220;<em>sul piano giuridico, economico e sociale</em>&#8220;) ed a poter conciliare vita familiare con quella professionale (sicché &#8220;<em>ogni persona ha il diritto di essere tutelata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l&#8217;adozione di un figlio</em>&#8220;) (art. 33). Le prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali sono garantiti ad &#8220;<em>ogni persona che risieda o si sposti legalmente all&#8217;interno dell&#8217;Unione</em>&#8221; (art. 34), sicché il requisito della residenza &#8211; e non della cittadinanza &#8211; costituisce un filtro all&#8217;accesso allo Stato sociale (e si dirà tra breve come la nostra Corte Costituzionale abbia legittimato regimi di sfavore per gli immigrati). Il diritto alla casa ed all&#8217;assistenza sociale sono assicurati, invece, senza ricorrere a restrizioni della legittimazione, essendo previsto &#8220;<em>il diritto all&#8217;assistenza sociale e all&#8217;assistenza abitativa volte a garantire un&#8217;esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti&#8221; </em>(art. 34).<br /> Molto significativa è la <strong>protezione giuridica</strong> assicurata ad ogni essere umano dai Paesi dell&#8217;Unione; in queste regole si apprezza particolarmente la prima prospettiva dei diritti e delle libertà &#8211; vale a dire quella cui aspira chiunque si trovi sul territorio europeo.<br /> Anzitutto, ogni persona vanta il diritto ad una buona amministrazione (art. 41); ciò significa che ciascuno ha diritto &#8220;<em>a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole</em>&#8220;. Ancora: il diritto ad una buona amministrazione comprende quello ad essere ascoltati &#8220;<em>prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio</em>&#8221; nonché accedere al fascicolo che contiene le informazioni del procedimento e rivolgersi alle istituzioni in una delle lingue dei Trattati (il ché &#8211; da un punto di vista pratico &#8211; val quanto dire che un migrante magrebino avrebbe diritto di rivolgersi alla polizia italiana in francese e &#8220;<em>ricevere una risposta nella stessa lingua</em>&#8220;- art. 41); per l&#8217;amministrazione, il dovere di motivare e di risarcire il danno ingiustamente arrecato.<br /> In secondo luogo, &#8220;<em>ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell&#8217;Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice</em>&#8220;, a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole, da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Inoltre &#8220;<em>ogni persona</em>&#8221; può farsi consigliare, difendere e rappresentare e a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato (art. 47).<br /> In terzo luogo, nessuno può essere condannato se il fatto non costituiva reato nel momento in cui è stato commesso (o omesso), né può essere condannato ad una pena più grave di quella prevista dalla legge quando il reato è stato commesso e, se successivamente la legge abbia ne prevista una più lieve, la pena dovrà essere ridotta (art. 49), né si potrà essere perseguiti per un fatto dal quale si è già stati assolti (art. 50). </p>
<p> <strong>3.3. I diritti riconosciuti solo ai cittadini europei o, comunque, con limitazioni all&#8217;accesso.</strong><br /> Ai nostri fini è meno interessante richiamare alla mente i diritti dei soli cittadini. Piuttosto, varrà la pena di ricordare che diritti formulati come universali possono invece essere limitati (ma non oltre il loro nucleo essenziale &#8211; a termini della stessa Carta, art. 52) dalle leggi nazionali. Così è per il diritto a sposarsi e costituire una famiglia (art. 9), all&#8217;obiezione di coscienza (art. 10), a lavorare in un Paese dell&#8217;Unione (art. 15) o ad avviare un&#8217;impresa (art. 16). Allo stesso modo, le prestazioni di sicurezza sociale, protezione in caso di maternità, malattia, infortunio sul lavoro, vecchiaia, disoccupazione, sono stabilite dalle leggi nazionali (art. 34), cosi come l&#8217;accesso alle cure mediche (art. 35) o ai servizi pubblici (art. 36).<br /> <strong>4. I migranti come portatori di una domanda di legalità che riguarda la nostra affermazione dell&#8217;universalità dei diritti. </strong><br /> V&#8217;è un primo profilo lungo il quale è particolarmente agevole dimostrare che i migranti che premono alle nostre porte chiedono che gli europei prendano sul serio le norme che fondano la loro convivenza. Le nostre affermazioni circa i diritti di qualunque essere umano sono incompatibili con il respingimento di coloro che vengono da Paesi nei quali queste pretese fondamentali sono sistematicamente negati.<br /> Chi venga da Paesi nei quali il diritto alla vita sia negato, oppure siano praticati la tortura o la pena di morte, i lavori forzati o la tratta di esseri umani, la discriminazione, o siano negate libertà e sicurezza, riservatezza della vita privata, del domicilio, della corrispondenza, oppure violate la libertà di pensiero, coscienza, religione, culto, espressione, opinione, informazione, espressione, sia impedita l&#8217;istruzione, il lavoro, la difesa sindacale e lo sciopero, ammesso il lavoro minorile, reclama il rispetto di queste regole. Chi venga da simili Paesi chiede agli europei di garantire ciò che essi stessi proclamano immancabile per ogni essere umano.<br /> Impedire l&#8217;accesso ai Paesi dell&#8217;Unione equivale a dire che questi diritti sono solo affermati e non praticati, che i secoli di tradizione, lotta, sangue del quale questi diritti sono intessuti, le tradizioni costituzionali che li hanno generati, non sono seri, sono solo affermazioni alle quali noi stessi non crediamo davvero.</p>
<p> <strong>5. I migranti come vittime della violazione della legalità che affermiamo solo per noi. </strong><br /> Vi è un profilo ancora più inquietante della questione.<br /> Siamo tutti abituati a pensare che il diritto debba avere base legale, che senza una espressa e (costituzionalmente) legittima previsione di legge, il potere esecutivo non possa esercitare alcuna coercizione. Siamo altrettanto abituati a pensare che rispetto a qualunque decisione dell&#8217;autorità che comprima diritti, debba esservi un giudice imparziale e precostituito per legge che possa decidere il nostro caso. Infine, siamo abituati a pensare che nessuno possa essere detenuto senza essere sospettato di aver commesso un reato e che entro un termine breve un giudice debba confermare l&#8217;arresto.<br /> Queste convinzioni minime, questo livello immancabile di Stato di diritto, non viene applicato ai migranti. Quelle stesse persone che vengono verso l&#8217;Europa &#8211; e, nella specie, verso l&#8217;Italia &#8211; perché convinte di trovarvi una data forma di civiltà, si confrontano necessariamente con la sua negazione.<br /> Quanto alla base legale del potere amministrativo, basterà osservare che i provvedimenti che riguardano gli immigrati sono qualificati come largamente discrezionali, che le norme sul procedimento amministrativo (coerenti con il diritto ad una buona amministrazione) sono largamente derogate, che l&#8217;istruttoria è semplificata, il diritto ad essere ascoltati in una delle lingue dell&#8217;Unione seriamente limitato, ed in generale lo statuto dello straniero è derogatorio rispetto all&#8217;ordinario quadro di regole e valori che disciplinano il rapporto tra il pubblico potere e i cittadini (in dottrina, G. Tropea, Homo sacer? <em>Considerazioni perplesse sulla tutela del migrante</em>, in <em>Dir. amm</em>., 2008, 4, 886M. Savino, <em>La libertà degli altri. La regolazione amministrativa dei flussi migratori</em>, Milano, Giuffrè, 2012, 357, M. Consito, <em>La tutela amministrativa del migrante involontario. Richiedenti asilo, asilanti e apolidi</em>, Napoli, ESI, 2016, 41, M. Interlandi, <em>Fenomeni immigratori tra potere amministrativo ed effettività delle tutele</em>, Torino, Giappicchelli, 2018 e, se si crede, L.R. Perfetti, <em>La legalità del migrante</em>. Status <em>della persona e compiti dell&#8217;amministrazione pubblica nella relazione paradigmatica tra migranti respinti, irregolari, trattenuti minori e potere pubblico</em>, in <em>Dir e proc. amm</em>., 2016, 396).<br /> Quanto alla tutela giurisdizionale dei diritti, le criticità sono moltissime. Anzitutto, il legislatore italiano ha stabilito che in alcuni casi sia competente il giudice amministrativo ed in altri quello civile. Il primo problema, quindi, è dato dal fatto che l&#8217;amministrazione &#8211; in tutti i casi di confine, che non sono pochi &#8211; è in grado di &#8220;scegliersi&#8221; il giudice: denominando la decisione in un modo o in un altro, definirà la competenza, sicché il giudice non è precostituito per legge ma scelto dall&#8217;autorità.<br /> In secondo luogo, l&#8217;effettività della tutela è bassissima. Intanto, la giurisprudenza è ricca di casi nei quali sia il giudice amministrativo che quello ordinario hanno negato la propria giurisdizione, con il risultato che nessun giudice s&#8217;è ritenuto competente. Si aggiunga che il legislatore individua due giudici ordinari diversi, vale a dire le sezioni specializzate del Tribunale ordinario &#8211; con l&#8217;ulteriore confusione si competenze con quelle del Tribunale dei minori &#8211; ed il giudice di pace, aumentando la confusione. Il problema è aggravato dai costi della difesa (si noti che il giudice è intestato di penetranti poteri di revoca del beneficio del gratuito patrocinio) e dal tempo necessario e, considerando che &#8211; ad esempio &#8211; gli atti di respingimento sono a tutti gli effetti atti di polizia, la loro esecuzione frequentemente precede la decisione del giudice (che, quindi, estingue il processo perché divenuto inutile). E ancora: il processo avanti il giudice civile è avanti sezioni speciali, in unico grado di merito, caratterizzato da una cognizione solo documentale, l&#8217;udienza è una mera eventualità e quando avviene non è pubblica: la tutela del contraddittorio e della pubblicità del processo sono palesemente violate. A ciò si aggiungono una sequela di problemi minori, come il fatto che chi si rivolge al giudice dispone solo del provvedimento di espulsione e &#8211; non sempre &#8211; del verbale della Commissione, sicché il diritto di difesa è largamente violato (come quello di accesso agli atti, peraltro). Inoltre, stante che la proposizione del ricorso contro l&#8217;espulsione non sospende l&#8217;efficacia di quest&#8217;ultima, è ben possibile che il migrante respinto sia espulso prima che un giudice possa conoscere (sia pure con i limiti accennati) il suo caso.<br /> Quanto alla detenzione amministrativa, la legislazione italiana relativa al &#8220;trattenimento coattivo nei centri di permanenza&#8221; (art. 19, d.l. 13/2017) prevede la limitazione della libertà personale già durante la fase istruttoria di esame della domanda di asilo sulla base di una semplice valutazione dell&#8217;autorità amministrativa, senza alcun intervento del giudice. I migranti, quindi, possono essere detenuti senza aver commesso alcun reato, in attesa che la loro domanda di asilo sia decisa e senza l&#8217;intervento necessario di alcun giudice.<br /> Non serve entrare nel dettaglio &#8211; essendovi, peraltro, abbondante letteratura giuridica al riguardo, compresi molti contributi di magistrati. Quel che appare difficile negare è che non solo la nostra legislazione e le nostre prassi sembrano incuranti della &#8220;<em>responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future</em>&#8221; che gli europei dichiarano quanto alla propria concezione dei diritti, ma che le stesse regole che riteniamo immancabili vengono derogate quando a chiederne l&#8217;applicazione sono i migranti. La loro pressione ai confini dell&#8217;Europa porta con sé una domanda di legalità, la pretesa a che gli europei applichino davvero quelle regole che affermano essere immancabili per ogni essere umano e che, invece, le nostre legislazioni e &#8211; più ancora &#8211; le nostre prassi negano inflessibilmente ai migranti stessi.<br />  </p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Il contenzioso in materia di verbalizzazione delle operazioni di gara negli appalti pubblici</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-contenzioso-in-materia-di-verbalizzazione-delle-operazioni-di-gara-negli-appalti-pubblici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-contenzioso-in-materia-di-verbalizzazione-delle-operazioni-di-gara-negli-appalti-pubblici/">Il contenzioso in materia di verbalizzazione delle operazioni di gara negli appalti pubblici</a></p>
<p>Abstract: Il presente contributo compie un&#8217;analisi sintetica del contenzioso pertinente ai vizi di cui possono essere affetti i &#8220;verbali&#8221; delle commissioni di gara per l&#8217;individuazione del contraente, soffermandosi sulla recente sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, n. 934 pubblicata il 25 giugno 2018 secondo cui il contenuto di un atto amministrativo</p>
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<div style="text-align: justify;"><em>Abstract</em>: Il presente contributo compie un&#8217;analisi sintetica del contenzioso pertinente ai vizi di cui possono essere affetti i &#8220;verbali&#8221; delle commissioni di gara per l&#8217;individuazione del contraente, soffermandosi sulla recente sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, n. 934 pubblicata il 25 giugno 2018 secondo cui il contenuto di un atto amministrativo collegiale va individuato con riguardo esclusivamente alla volontà unitariamente e ritualmente manifestata dal collegio, quale risultante dalla votazione finale, mentre non hanno rilievo alcuno le dichiarazioni individuali dei componenti dell&#8217;organo.</p>
<p> L&#8217;attività decisionale (attiva, consultiva o di controllo) delle amministrazioni pubbliche è rimessa ai suoi organi, cui spettano le funzioni stabilite in base alla legge, in coerenza coi i canoni di cui all&#8217;art. 97 della Costituzione secondo cui <em>I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l&#8217;imparzialità dell&#8217;amministrazione.</em> <em>Nell&#8217;ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.</em><br /> In via generale, gli artt. 2 e 4 del Dlgs. n. 165/2001 assegnano agli organi di governo le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo obiettivi e programmi<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>, mentre attribuiscono ai funzionari di livello dirigenziale l&#8217;attività di gestione e di adozione di atti e provvedimenti amministrativi con relativa responsabilità<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>. L&#8217;art. 107, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (ex art. 51 della L. n. 142/1990, a suo tempo modificato dall&#8217;art. 6 della L. n. 127/1997), nel delineare la sfera delle attribuzioni spettanti ai dirigenti degli enti locali, contempla la loro competenza per tutti i compiti gestionali, compresa l&#8217;adozione di atti anche di carattere discrezionale che impegnano l&#8217;amministrazione verso l&#8217;esterno, con la sola esclusione degli atti espressamente riservati agli organi di governo dell&#8217;ente, ai quali spettano invece poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>. Nelle Università statali il principio di separazione è disciplinato dall&#8217;art. 2 della Legge n. 240/2010<a href="#_ftn4" title="">[4]</a> con caratteristiche speciali, connesse alla previsione di cui all&#8217;art. 33 ultimo comma della Costituzione secondo cui <em>Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato<a href="#_ftn5" title=""><strong>[5]</strong></a>.</em><br /> Oltre agli organi amministrativi necessari, ossia quelli la cui esistenza è indispensabile per l&#8217;attività amministrativa e gestionale, numerose sono le evenienze per cui sono istituiti e nominati, in via ordinaria o in via straordinaria, organi temporanei necessari per lo svolgimento di specifiche attività, accertamenti o segmenti procedimentali<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>. Oggetto di interesse, in questo lavoro, sono gli organi collegiali temporanei cui sono demandate valutazioni tecniche o accertamenti specialistici: commissioni di esame, di concorso, di gara, le commissioni di disciplina e i collegi sindacali (revisori dei conti) cioè con elevato indice di specializzazione e con basso indice di discrezionalità amministrativa<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>. Per &#8220;collegio tecnico&#8221; si intende, in generale, «un collegio composto di persone particolarmente qualificate, chiamate a fornire un giudizio &#8211; fondato su elementi tecnici &#8211; su un determinato fatto, oggetto, persona», del resto, svolgendo un&#8217;attività di giudizio, sono caratterizzati dal particolare tecnicismo richiesto ai loro componenti ai fini della valutazione<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>. I principi basilari di formazione della decisione collegiale sono comuni, sebbene non vi sia una disciplina legislativa unitaria: per esempio, il vigente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) non detta una disciplina in materia di verbali delle commissioni, diversamente dal previgente Codice (v. art. 78<a href="#_ftn9" title="">[9]</a> D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).<br /> Per gli appalti, la disposizione legislativa di riferimento è l&#8217;art. 77, commi 1 e 2, del vigente Codice dei contratti pubblici la quale stabilisce che <em>Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l&#8217;oggetto del contratto.</em><br /> <em>La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.</em> La commissione ha il compito di formulare una &#8220;proposta di aggiudicazione&#8221; (ex aggiudicazione provvisoria) che è un atto endoprocedimentale<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>, con effetti interinali, che non crea situazioni definitive e non può essere impugnato autonomamente, ai sensi dell&#8217;art. 120 comma 2bis del Codice dei contratti pubblici.<br /> A differenza dei collegi &#8220;imperfetti&#8221; o &#8220;virtuali&#8221; (consigli, giunte, assemblee, etc.), che assolvono a una funzione compositoria di interessi plurimi concorrenti e antagonisti, i collegi tecnici hanno un unico e predeterminato interesse da realizzare: l&#8217;accertamento della migliore offerta tecnica o della migliore prova d&#8217;esame. Le commissioni di gara e quelle d&#8217;esame sono pertanto collegi &#8220;perfetti&#8221; o &#8220;reali&#8221; e, di conseguenza:</div>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li style="text-align: justify;">possono operare solo in presenza di tutti i componenti, dunque spesso si procede alla nomina di supplenti che subentrino nei casi di assenza o impedimento<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>;
<li style="text-align: justify;">risultano vietate forme di astensione al momento del voto;
<li style="text-align: justify;">inoltre sono, di regola, composti da un numero dispari di componenti per scongiurare situazioni di parità nella votazione. </ol>
<div style="text-align: justify;">Sul punto a) la giurisprudenza, secondo un tramandato orientamento, riconosce che il collegio (perfetto) deve operare con il &#8220;plenum&#8221; dei suoi componenti e non con la semplice maggioranza<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>. Però essa riconosce anche che la necessità di operare con il &#8220;plenum&#8221; si pone essenzialmente nelle fasi in cui la commissione è chiamata a fare scelte discrezionali<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>, in ordine alle quali v&#8217;è l&#8217;esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale e che invece può consentirsi la deroga al principio della collegialità per le attività preparatorie, istruttorie e vincolate<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>. La logica dei collegi perfetti è quella per cui può essere demandata a singoli componenti e/o al collegio incompleto, soltanto l&#8217;attività vincolata, meramente fattuale e preparatoria del giudizio, ma non quella discrezionale e valutativa, come l&#8217;individuazione dei concreti criteri di valutazione dei titoli, perché essa comporta e riguarda scelte discrezionali<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>.<br /> Le commissioni sono costituite per ciascun procedimento amministrativo, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte<a href="#_ftn16" title="">[16]</a> (o delle domande di partecipazione per i concorsi pubblici), dunque hanno finalità unisussistente che rende pleonastica la necessità di atti di convocazione delle riunioni con contestuale definizione (autonoma o eteronoma poco importa) dell&#8217;ordine del giorno recante l&#8217;indicazione analitica degli argomenti che saranno posti alla trattazione, invece indispensabile per i collegi &#8220;imperfetti&#8221;.<br /> Le censure sulla validità (esistenza, legittimità etc.) degli atti posti in essere dalle commissioni<a href="#_ftn17" title="">[17]</a> sono talvolta tra i motivi di ricorso proposti dai partecipanti alle procedure che siano stati estromessi o pretermessi dalle valutazioni dell&#8217;organo. Secondo la giurisprudenza, l&#8217;atto collegiale, al pari di quello proveniente da un organo monocratico, è imputabile a un&#8217;unica figura soggettiva, sia che la volontà finale si sia formata con il consenso unanime dei componenti, sia che, invece, si sia formata con l&#8217;apporto volitivo della maggioranza dei componenti stessi; di conseguenza la motivazione dell&#8217;atto in sé deve avere una sua collocazione e una rilevanza autonoma, tanto da rendere certi che la volontà conclusiva del corpo deliberante si sia formata per quei motivi e non per altri, né abbia potuto essere fuorviata da apprezzamenti e valutazioni soggettive di singoli membri, rimasti come tali estranei alle ragioni essenziali del decidere condivise dalla totalità o dalla maggioranza dei componenti il collegio<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>. Anzi, proprio in tema di valutazioni delle offerte nelle procedure di gara, la divergenza delle valutazioni dei singoli commissari in ordine alle singole voci dell&#8217;offerta tecnica è considerata immanente alla dialettica propria di un organo collegiale chiamato a scrutinare le offerte ed è espressione delle preferenze soggettive dei commissari. Pertanto, il medesimo elemento può legittimamente essere remunerato con un punteggio elevato da parte di alcuni componenti e con retribuzione più bassa da parte di altri in conseguenza del ritenuto maggiore o minore pregio tecnico &#8211; qualitativo della proposta sulla base di elementi di preferenza, necessariamente soggettivi e opinabili, circa le soluzioni offerte. Tali differenze di attribuzione dei punteggi sono perciò fisiologiche e costituiscono un&#8217;indiretta testimonianza di autonomia di giudizio del singolo componente della commissione. Inoltre, gli apprezzamenti dei singoli commissari sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>. Nelle gare pubbliche da aggiudicarsi sulla base del criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, l&#8217;Amministrazione non applica scienze esatte, che conducono a un risultato certo e univoco, ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità e l&#8217;evidente insostenibilità.<br /> La recente sentenza del TAR Puglia non si astrae dal contesto sopra descritto né si discosta dai precedenti specifici in materia secondo cui il contenuto di un atto collegiale dev&#8217;essere desunto con esclusivo riguardo alla volontà unitariamente espressa dal collegio, risultante dalla votazione finale, mentre non assumono rilievo alcuno le dichiarazioni personali dei singoli componenti dell&#8217;organo<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>. La volontà dell&#8217;organo collegiale viene in essere nel momento della sua espressione (formazione della maggioranza richiesta per la decisione). La verbalizzazione costituisce la forma scritta necessaria degli atti (collegiali), che, in difetto, non potrebbero dirsi giuridicamente esistenti<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>. Il verbale delle riunioni delle commissioni di gara e di concorso non è per sua natura un atto collegiale ma solo un documento che attesta, con le dovute garanzie legali, il contenuto di una volontà collegiale. Il verbale non deve contenere la indicazione minuta di ogni singola attività, tuttavia deve contenere i passaggi più importanti<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>, con un contenuto minimo dal quale non può mancare la indicazione della durata delle operazioni, che costituisce elemento essenziale per fornire a coloro che non hanno partecipato alle sedute un indice significativo ai fini della valutazione del comportamento della PA in termini di correttezza e trasparenza, non risultando quale altro elemento, oltre al tempo, possa fornire la prova di una adeguata valutazione delle offerte<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>. Poi, il successivo e distinto &#8220;atto di approvazione&#8221; (che non è un atto amministrativo) del verbale ha come suo contenuto soltanto la certificazione, da parte del medesimo organismo, della corrispondenza delle determinazioni effettivamente assunte, con quelle riportate nel relativo documento che le contiene<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>.  Riguardo ai tempi di redazione e conclusione del verbale (documento), soprattutto quando le sedute della commissione di gara durino a lungo e/o riguardino operazioni descrittive e valutative complesse, è stata riconosciuta la piena legittimità della verbalizzazione differita, ossia composta in un momento successivo a quello delle operazioni, compatibilmente con gli impegni dei componenti, purché in un tempo sufficientemente breve<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>.<br /> <strong>Conclusioni:</strong> Nel contesto normativo attuale, in assenza di un espresso obbligo di specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara, non vi è ragione per derogare dal principio generale secondo il quale gli apprezzamenti dei commissari sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali; mentre la separata enunciazione dei punteggi attribuiti dai singoli commissari assume valore di formalità interna relativa ai lavori della commissione i cui giudizi, ai fini della verbalizzazione e della pubblicità esterna, sono sufficientemente documentati con la sola attribuzione del voto complessivo finale<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>.</div>
<div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> In dottrina cfr. Sabino Cassese, Il rapporto tra politica e amministrazione e la disciplina della dirigenza, su il	 lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, 2003. V. Stefano Battini, Il principio di separazione fra politica e amministrazione in Italia: un bilancio, su Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2012; Benedetto Cimino, I profili funzionali: l&#8217;indirizzo e la gestione, in Venti anni di &#8220;politica e amministrazione&#8221; in Italia, IRPA Working Paper &#8211; Policy PapersSeries No. 1/2014;</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> V. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 28-03-2007, n. 1430. In dottrina v. Gianfranco D&#8217;Alessio, La nuova disciplina della dirigenza nel disegno di legge sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, su il	 Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, 2015; inoltre cfr. Franca Borgogelli, Valutazione e responsabilità della dirigenza pubblica: ancora una riforma, su il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, 2014.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> V. T.A.R. Campania, Napoli Sez. I, sent. 18-05-2006, n. 4734.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Sul tema specifico cfr. Gianluca Gardini, Brevi note sulla distinzione tra funzioni di indirizzo e gestione nelle università, su Lexitalia.it. In dottrina, dopo la riforma del 2010, cfr. Stefano Battini, La nuova governance delle università, su Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2011. Cfr. Renato Rolli e Fabrizio Nucci, Concezioni teleologiche dell&#8217;Università italiana ed eziologie delle sue riforme nel tempo, su Giustizia amministrativa, 2011. Cfr. Francesco Merloni, La riforma dell&#8217;università, su Giornale di diritto amministrativo 2011. Secondo Vittoria Berlingò «gli Atenei, a far data dal riconoscimento contenuto nel comma 6 dell&#8217;art. 33 della Costituzione, si sono immessi in un itinerario di sviluppo intrapreso all&#8217;insegna della propria autonomia, su cui, per altro, la l. n. 240 del 30 dicembre 2010, recante «<em>Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l&#8217;efficienza del sistema universitario</em>» (c.d. &#8220;Gelmini&#8221;), ha inciso, da ultimo, in modo rilevante.» in La responsabilità amministrativa-contabile negli atenei secondo il &#8216;diritto vivente&#8217;, su Giustamm.it, 2015. Da ultimo cfr. Gianmaria Ajani, Roberto Cavallo Perin e Barbara Gagliardi, L&#8217;Università: un&#8217;amministrazione pubblica particolare, su Federalismi.it, 2017.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> In dottrina cfr. Enrico Follieri, L&#8217;autonomia statutaria delle Università statali nella L. 30.12.2010 n. 240, su Giustizia Amministrativa, 2011; nonché dello stesso autore: Ambiti di autonomia universitaria sulle modifiche dello Statuto in attuazione della L. 30.12.2010 n. 240, su Giustizia Amministrativa, 2011.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> In dottrina cfr. Giulia Massari, L&#8217;applicazione del principio del giusto procedimento agli organi collegiali amministrativi: orientamenti giurisprudenziali, su Giustamm.it, 2012.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Cfr. in dottrina G. Fidone, La corruzione e la discrezionalità amministrativa: il caso dei contratti pubblici, in Giornale di diritto amministrativo, 2015. Si veda anche G. Napolitano-M. Abrescia, Analisi economica del diritto pubblico, Il Mulino, 2009,: «Nel decidere quanta discrezionalità attribuire alle amministrazioni, pertanto, il legislatore è chiamato ad una complessa ponderazione: da un lato, vi sono i benefici, in termini di scelta appropriate e informate, che derivano dall&#8217;attribuzione di un&#8217;ampia sfera decisionale alle amministrazioni competenti; dall&#8217;altro, vi sono le perdite, dal punto di vista distributivo, che possono derivare da scelte compiute arbitrariamente o in base a preferenze personali dei funzionari pubblici	». Su questo dualismo, con particolare riferimento ai contratti pubblici, mettendo in luce i numerosi fallimenti della scelta del nostro legislatore di ridurre fortemente la discrezionalità dell&#8217;amministrazione, a fronte di una diversa tendenza discendente dalle nuove direttive comunitarie del 2014, appalti 24/2014/UE e concessioni 23/2014/UE (oggetto di recepimento in Italia).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> In Dottrina cfr. Daniele Pepe, La primazia negli organi collegiali pubblici: ricadute applicative, in Rassegna Avvocatura di Stato 2014/2015.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Art. 78. Verbali (art. 43, direttiva 2004/18; art. 16, r.d. n. 2440/1923; art. 32, d.lgs. n. 406/1991; art. 21, commi 4 e 5, d.lgs. n. 358/1992; art. 27, co. 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 81, co. 12, d.P.R. n. 554/1999<a>)</a><br /> <em>1. Per ogni contratto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti redigono un verbale contenente almeno le seguenti informazioni: </em><br /> <em>a) il nome e l&#8217;indirizzo dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice, l&#8217;oggetto e il valore del contratto, dell&#8217;accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione; </em><br /> <em>b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta; </em><br /> <em>c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell&#8217;esclusione; </em><br /> <em>d) i motivi dell&#8217;esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse; </em><br /> <em>e) il nome dell&#8217;aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell&#8217;appalto o dell&#8217;accordo quadro che l&#8217;aggiudicatario intende subappaltare a terzi; </em><br /> <em>f) nel caso di procedure negoziate previo e senza bando, le circostanze, previste dal presente codice, che giustificano il ricorso a dette procedure; </em><br /> <em>g) in caso di dialogo competitivo, le circostanze, previste dal presente codice, che giustificano il ricorso a tale procedura; </em><br /> <em>h) se del caso, le ragioni per le quali l&#8217;amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto, a concludere un accordo quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione. </em><br /> <em>2. Le stazioni appaltanti provvedono alla redazione del verbale secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. </em><br /> <em>3. Le stazioni appaltanti adottano le misure necessarie e opportune, in conformità alle norme vigenti, e, in particolare, alle norme di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell&#8217;amministrazione digitale), se tenute alla sua osservanza, per documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici. </em><br /> <em>4. Il verbale o i suoi elementi principali sono comunicati alla Commissione, su richiesta di quest&#8217;ultima.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Cfr. Maria Grazia Vivarelli, L&#8217;aggiudicazione secondo il nuovo codice dei contratti, su Urbanistica e appalti, 2017, secondo cui spetta alla commissione di gara (o al RUP) pronunciare l&#8217;aggiudicazione provvisoria mediante la sottoscrizione di un verbale includente un&#8217;apposita declaratoria. A conclusione di tale fase, la commissione di gara, che è un organo straordinario dell&#8217;amministrazione, che agisce nell&#8217;esercizio di proprie competenze e responsabilità, procede ad una formale assegnazione degli atti al dirigente dell&#8217;ente responsabile di spesa che poi provvederà all&#8217;approvazione dell&#8217;aggiudicazione definitiva.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> V. T.A.R. Sardegna, Cagliari Sez. I, sent. 12-06-2018, n. 572.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> V. Cons. Stato, Sez. IV, sent. 05-08-2005, n. 4196; sent. 06-06-2006, n. 3386; 12-05-2008, n. 2188.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Sulla discrezionalità in generale nelle recenti riforme istituzionali, cfr. Giuseppe Tropea, La discrezionalità amministrativa tra semplificazioni e liberalizzazioni, anche alla luce della legge n. 124/2015, su Diritto Amministrativo, 2016.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> V. Cons. Stato, Sez. III, sent. 03-03-2011, n. 1368; Cons. Stato, Sez. I, n. 1286/2011; in Dottrina cfr. Rosanna De Nictolis, L&#8217;appalto-concorso prima e dopo la Legge Merloni, su Urbanistica e Appalti, 1997.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> V. T.A.R. Veneto, Sez. I, sent. 07-08-2013 n. 1022.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> V. art. 77 comma 7 Codice dei contratti pubblici.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> Le censure sull&#8217;atto di nomina della commissione per vizi inerenti la sua composizione si propongono con l&#8217;approvazione delle operazioni concorsuali e la nomina dell&#8217;aggiudicatario. L&#8217;atto di nomina non è impugnabile in via autonoma, perché non immediatamente suscettibile di ledere la posizione dei partecipanti alla procedura (Cons. Stato, Sez. III, 11-05-2012, sent. n. 3550).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> V. Cons. Stato, Sez. IV, sent. 18-12-1986 n. 860.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> V. Cons. Stato Sez. III, sent. 20-03-2018, n. 1765.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> V. Cons. Stato, Sez. V, sent. 13-07-1979 n. 523; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, sent. 11-05-1984, n. 175.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> Cfr. in Dottrina cfr. Maura Mancini, La verbalizzazione delle operazioni di gara: tra formalismo, prassi e sostanza, su Appaliti&amp;Contratti, 2015.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 14-04-2008 n. 1575. Il verbale di una gara per l&#8217;affidamento di un pubblico appalto non deve necessariamente contenere la descrizione minuta di ogni singola modalità di svolgimento dell&#8217;azione amministrativa (il che finirebbe per appesantire notevolmente la funzione verbalizzatrice senza una seria giustificazione), ma deve riportarne soltanto gli aspetti salienti e significativi; tali sono, in particolare, quelli necessari a consentire la verifica della correttezza delle operazioni eseguite dall&#8217;organo collegiale.<br /> Eventuali lacune del verbale di una gara possono causare l&#8217;invalidità dell&#8217;atto verbalizzato solo nel caso in cui le lacune stesse riguardino aspetti dell&#8217;azione amministrativa la cui conoscenza risulti necessaria per poterne verificare la correttezza. Le omissioni che riguardano aspetti diversi e non determinanti nei sensi appena specificati danno invece luogo a mere irregolarità formali. Ciò comporta che il contenuto essenziale di un verbale non può essere determinato una volta per tutte, in quanto esso inevitabilmente è destinato a variare in correlazione con il tipo di attività amministrativa che viene verbalizzata.<br /> E&#8217; legittimo il verbale di una gara per l&#8217;affidamento di un pubblico appalto che contenga tutti gli elementi necessari per verificare la correttezza dell&#8217;azione amministrativa, in quanto: a) riporta le operazioni svolte in ciascuna delle sedute della commissione, con la precisione necessaria per ricostruirne il contenuto e la scansione temporale; b) elenca i nominativi dei componenti della commissione ed imputa tutte le operazioni svolte alla commissione medesima; c) risulta sottoscritto da tutti i commissari, ciascuno dei quali in tal modo ha assunto la responsabilità della verbalizzazione, rendendo irrilevante la circostanza che non sia stato indicato il nome del soggetto verbalizzante.<br /> Integrano mere irregolarità formali di un verbale di una gara per l&#8217;affidamento di un pubblico appalto, le seguenti circostanze di fatto: a) che il verbale non indichi l&#8217;orario di chiusura dei lavori; b) che esso sia stato redatto in un unico documento per più sedute, nel caso in cui il verbale, unico nella sua materialità, distingua chiaramente le operanti svolte nelle varie sedute; c) che non sia stato indicato il soggetto verbalizzante, nel caso in cui comunque il verbale sia stato sottoscritto da tutti i membri della commissione e, quindi, si possa ritenere che ciascun membro abbia in tal modo assunto la responsabilità della verbalizzazione, che, pertanto, sarà imputabile, non come avviene di regola, ad un solo soggetto, ma al plenum nella sua interezza; d) che manchi l&#8217;indicazione della data della verbalizzazione, in quanto ciò che rileva è la data in cui si è svolta la seduta, potendo poi la relativa verbalizzazione avvenire in un momento successivo rispetto ad essa.<br /> In materia di concorsi pubblici, cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. 04-01-2011 n. 8.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> V. Cons. Stato, Sez. V, sent. 22-02-2011, n. 1094.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> V. T.A.R. Lazio, Sez. I, 15-04-1999, n. 873.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> V. Cons. Stato, Sez. III, 02-08-2012 n. 5187; T.A.R. Abruzzo, Sez. I, sent. 02-01-2017, n. 2; Cons. Stato, Sez. VI, 31-01-2017 n. 398.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 08-09-2015, sent. n. 4209 e Sez. IV, 16-02-2012, sent. n. 810, Sez. III, 13-10-2017, sent. n. 4772.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-contenzioso-in-materia-di-verbalizzazione-delle-operazioni-di-gara-negli-appalti-pubblici/">Il contenzioso in materia di verbalizzazione delle operazioni di gara negli appalti pubblici</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;effetto utile dell&#8217;effetto diretto delle norme UE e l&#8217;interpretazione valutativa delle norme di contenuto vago: una riflessione sui limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/leffetto-utile-delleffetto-diretto-delle-norme-ue-e-linterpretazione-valutativa-delle-norme-di-contenuto-vago-una-riflessione-sui-limiti-del-sindacato-giurisdizionale-sulla-discrezionalita-tecnica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2018 17:37:41 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/leffetto-utile-delleffetto-diretto-delle-norme-ue-e-linterpretazione-valutativa-delle-norme-di-contenuto-vago-una-riflessione-sui-limiti-del-sindacato-giurisdizionale-sulla-discrezionalita-tecnica/">L&#8217;effetto utile dell&#8217;effetto diretto delle norme UE e l&#8217;interpretazione valutativa delle norme di contenuto vago: una riflessione sui limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica.</a></p>
<p>Sommario: 1.- Il falso mito della riserva di amministrazione. 2.- L&#8217;interpretazione della norma elastica. 3.- L&#8217;esegetica fuzzy. 4.- La giurisprudenza della Corte di giustizia sulle clausole generali.  5.- La giurisprudenza del Consiglio di Stato sui concetti giuridici indeterminati. 6.- Le convergenze parallele. 6.- La full jurisdiction della Corte di Strasburgo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/leffetto-utile-delleffetto-diretto-delle-norme-ue-e-linterpretazione-valutativa-delle-norme-di-contenuto-vago-una-riflessione-sui-limiti-del-sindacato-giurisdizionale-sulla-discrezionalita-tecnica/">L&#8217;effetto utile dell&#8217;effetto diretto delle norme UE e l&#8217;interpretazione valutativa delle norme di contenuto vago: una riflessione sui limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/leffetto-utile-delleffetto-diretto-delle-norme-ue-e-linterpretazione-valutativa-delle-norme-di-contenuto-vago-una-riflessione-sui-limiti-del-sindacato-giurisdizionale-sulla-discrezionalita-tecnica/">L&#8217;effetto utile dell&#8217;effetto diretto delle norme UE e l&#8217;interpretazione valutativa delle norme di contenuto vago: una riflessione sui limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica.</a></p>
<div>
Sommario: 1.- Il falso mito della riserva di amministrazione. 2.- L&#8217;interpretazione della norma elastica. 3.- L&#8217;esegetica <em>fuzzy</em>. 4.- La giurisprudenza della Corte di giustizia sulle clausole generali.  5.- La giurisprudenza del Consiglio di Stato sui concetti giuridici indeterminati. 6.- Le convergenze parallele. 6.- La <em>full jurisdiction</em> della Corte di Strasburgo. 7.- Conclusioni.</p>
<p>1.- Il falso mito della riserva di amministrazione.</p>
<p>La giurisprudenza consolidata sui (pretesi) limiti del sindacato giurisdizionale sull&#8217;anomalia dell&#8217;offerta nelle procedure di evidenza pubblica m&#8217;induce a una più ampia &#8211; ancorché inevitabilmente incompleta (<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>) &#8211; riflessione sul sindacato giurisdizionale dell&#8217;attività della pubblica amministrazione in relazione a norme di contenuto vago.<br />
Si tratta, per vero, di problematica antica.<br />
Risale, infatti, alla dottrina classica l&#8217;originaria intuizione del particolare atteggiarsi del sindacato giurisdizionale ogni qual volta s&#8217;incontri con l&#8217;attività della pubblica amministrazione «disciplinata da norme imprecise, la cui attuazione presuppone il verificarsi di fatti complessi cioè suscettibili di un più o meno, da apprezzarsi in relazione all&#8217;interesse pubblico» (<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>).<br />
Ma già allora &#8211; nell&#8217;originaria intuizione di Cammeo &#8211; si avvertiva che il limite al sindacato giurisdizionale sulle scelte di discrezionalità tecnica non discendesse inevitabilmente da una premessa di carattere ontologico (essendo egli consapevole d&#8217;essere «in un campo alquanto diverso dalla discrezionalità pura, perché qui la norma regolatrice c&#8217;è, mentre nella discrezionalità pura manca»), bensì da una contingente «considerazione di opportunità», suggerita dall&#8217;irresponsabilità dei giudici per gli errori di giudizio in una con la loro ritenuta inadeguatezza tecnica (<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>).<br />
Quanto sopra ora meglio si definisce nel rapporto tra l&#8217;indefettibile effettività della tutela giurisdizionale (oltre che delle norme stesse, secondo le occorrenze dell&#8217;effetto utile dell&#8217;effetto diretto) e la logica <em>fuzzy</em> che inevitabilmente sovraintende all&#8217;esercizio discrezionale di una potestà amministrativa (<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>).<br />
Questa logica sfumata impedisce, infatti, di risolvere il giudizio sulla scelta della pubblica amministrazione secondo la logica binaria vero/falso, ancorché l&#8217;opinabilità della valutazione non impinga sulla selezione dei valori coinvolti secondo apprezzamenti di carattere politico necessariamente a essa riservati: così mettendo in crisi il ragionamento sillogistico cui si suole ricondurre l&#8217;interpretazione del precetto.<br />
Invero, costituisce <em>ius receptum</em> la ripetizione tralaticia del principio che «La sfera di valutazione della congruità dell&#8217;offerta è espressione di discrezionalità c.d. tecnica della stazione appaltante, che è sempre suscettibile di sindacato esterno nei profili dell&#8217;eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, erronea valutazione dei presupposti, contraddittorietà» (<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>).<br />
Con ciò, dunque, si «pone una chiara limitazione ai poteri del giudice amministrativo, circoscrivendoli al sindacato estrinseco, o di ragionevolezza, che è ben inferiore al c.d. sindacato intrinseco debole, o di attendibilità, che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha codificato per diverse materie, come nel diritto pubblico dell&#8217;economia, nei giudizi medico-legali, nei giudizi su prove concorsuali» (<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>).<br />
Vi è ragione di dubitare dell&#8217;inevitabilità dogmatica di una così inappagante (in termini di effettività della tutela giurisdizionale (<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>)) ricostruzione della fattispecie, essendo quel (non richiesto) <em>self -restraint</em> del giudice amministrativo piuttosto la conseguenza di un incomprensibile atteggiamento deferente nei confronti della pubblica amministrazione (<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>).<br />
Come ebbe ad ammonire lo stesso Consiglio di Stato agli inizi del secolo scorso, infatti, «Troppo spesso si abusa del concetto di discrezionalità per eludere con imprecisione di linguaggio giuridico ogni tutela giurisdizionale» (<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>).<br />
In effetti, il giudizio sull&#8217;anomalia dell&#8217;offerta è certo opinabile, ma «non necessariamente e non ordinariamente i giudizi sull&#8217;anomalia dell&#8217;offerta attengono ad apprezzamenti di opportunità» (<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>); così che difetta, senz&#8217;altro, nella vicenda  «L&#8217;apprezzamento di opportunità della discrezionalità amministrativa [che] consiste nella valutazione, compiuta dall&#8217;autorità, dell&#8217;interesse essenziale che forma oggetto della sua cura, al lume degli interessi secondari ad esso ordinati» (<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>).<br />
La nostra giurisprudenza amministrativa è, tuttavia, appiattita sulla stereotipata ripetizione della vuota formula della discrezionalità tecnica, che s&#8217;intende, nella vicenda d&#8217;interesse, quale mera variante lessicale di sindacato estrinseco (pur essendo, in realtà, un&#8217;etichetta inidonea a definire una disciplina di regime, tante sono le differenti latitudini di sindacato che le sono riservate, con riferimento alle diverse vicende dell&#8217;azione amministrativa in cui essa si rinviene): di una giurisdizione che si fa, dunque, sinecura.<br />
Per (tentare di) modificare il senso della deriva giurisprudenziale, bisogna, dunque, probabilmente cambiare prospettiva d&#8217;indagine.<br />
L&#8217;occasione la dà la perspicace osservazione dall&#8217;avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa <em>Secap</em>: «La nozione di offerta anormalmente bassa non è determinata astrattamente, ma si definisce con riferimento all&#8217;appalto che deve essere aggiudicato e in rapporto alla prestazione in questione. Essa riunisce quindi le caratteristiche di un concetto giuridico indeterminato, impreciso a priori<em>, </em>ma prevedibile in base alle particolarità dell&#8217;oggetto dell&#8217;appalto» (<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>).<br />
Il cambio di prospettiva, invero, getta un fascio di luce sull&#8217;ambito oggetto d&#8217;indagine (i limiti &#8211; se vi sono &#8211; del sindacato giurisdizionale sul giudizio di anomalia dell&#8217;offerta), se solo si riflette che «Nelle clausole generali vi è una delega al giudice, perché attinga a qualcosa di estraneo alla formula legislativa letta nei termini e nelle parole che la compongono &amp; nelle clausole generali opera &amp; la delega a ricercare &#8220;valori&#8221; fuori dai rigidi confini dell&#8217;ordinamento positivo» (<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>).<br />
In questo modo appare evidente che l&#8217;indeterminatezza del precetto normativo, là dove richiama il concetto giuridico indefinito di offerta anomala, non attrae nella fattispecie un momento di discrezionalità amministrativa (insindacabile), bensì richiede proprio al giudice quella ricerca dei valori (che non è valutazione di opportunità politica (<a title="" href="#_ftn14">[14]</a>)) che attiene all&#8217;interpretazione (e non all&#8217;applicazione) della norma (<a title="" href="#_ftn15">[15]</a>).<br />
Perciò, il giudice non può lasciare che siano altri a fare, al posto suo, quella scelta (opinabile nei risultati (<a title="" href="#_ftn16">[16]</a>)) che il legislatore gli ha delegato di compiere per rendere concreto il concetto giuridico indeterminato contenuto nel precetto normativo, altrimenti insuscettibile d&#8217;essere applicato nella concretezza della vicenda oggetto di giudizio (<a title="" href="#_ftn17">[17]</a>).<br />
Così, in sintesi, si definisce la <em>pars destruens</em> della confutazione del mito della riserva di amministrazione sulla valutazione dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta: è il principio di legalità a imporre al giudice un&#8217;ampia latitudine di sindacato su (il concetto giuridico indeterminato del) l&#8217;anomalia dell&#8217;offerta; e non può, dunque, quel sindacato essere dal giudice rifiutato in ragione di un <em>self -restraint</em> che si voglia giustificare in conformità ad altri, più evanescenti, principi (quello di separazione dei poteri e di legittimazione democratica del potere della pubblica amministrazione (<a title="" href="#_ftn18">[18]</a>)).<br />
Quanto sopra a valere con specifico riferimento al giudizio sull&#8217;anomalia dell&#8217;offerta, ma &#8211; come anticipato &#8211; anche a stimolare una più ampia riflessione sul particolare atteggiarsi del sillogismo decisionale ogni qual volta coinvolga un concetto impreciso nella fattispecie, che non trova dunque un inequivocabile riscontro fattuale nella realtà (<a title="" href="#_ftn19">[19]</a>) (<a title="" href="#_ftn20">[20]</a>).<br />
Quando, cioè, il fatto concreto partecipa altresì alla definizione dell&#8217;astratta (ma incompleta) premessa normativa, secondo una traiettoria circolare di connessione della norma ai fatti e dei fatti alla norma (<a title="" href="#_ftn21">[21]</a>).<br />
Donde, qui, l&#8217;inversione del meccanismo della sussunzione (<a title="" href="#_ftn22">[22]</a>) e l&#8217;inevitabile estensione del sindacato giurisdizionale &#8211; pieno e diretto &#8211; sulle <em>quaestiones factis </em>che la pubblica amministrazione ha affrontato e risolto nell&#8217;<em>iter</em> procedurale che l&#8217;ha condotta alla deliberazione del provvedimento impugnato e che debbono quantomeno rendere plausibile (<a title="" href="#_ftn23">[23]</a>), secondo regole di comune esperienza,  l&#8217;emersione nella vicenda in esame di un interesse pubblico concreto solo tratteggiato nel precetto astratto.<br />
Ciò a evitare che sia la pubblica amministrazione a darsi la regola della propria azione nel caso concreto, secondo l&#8217;arbitraria opinione di chi emana l&#8217;atto amministrativo (<a title="" href="#_ftn24">[24]</a>).<br />
Questo rende, per vero, evanescente il confine tra opportunità e legittimità, basato, in questa prospettiva, sul non agevole (quantomeno rispetto ai fatti complessi) distinguo tra accertamento, valutazione e qualificazione dei fatti (<a title="" href="#_ftn25">[25]</a>), e <em>funditus </em>nella dissezione dell&#8217;<em>unicum </em>valutativo per individuarvi due distinte attività intellettive: di giudizio &#8211; ossia di accertamento dell&#8217;interesse pubblico concreto &#8211;  e volitiva &#8211; cioè di sintesi dei differenti pubblici interessi &#8211; (<a title="" href="#_ftn26">[26]</a>).<br />
Invero, quantunque la giurisprudenza sia oggi risolutivamente ferma su di un diverso orientamento fino ad assumere un valore normativo (<a title="" href="#_ftn27">[27]</a>), ragionando «su canoni astratti di logica giuridica, &amp; non si potrebbe affatto escludere a priori che il giudice spinga più oltre il suo sindacato <em>de facto</em> diretto ed accetti  &amp; di verificare se esistano situazioni (complessi eterogenei di accadimenti) rispondenti a un concetto impreciso [giacché]  la distinzione tra legittimità e merito non è assoluta, ma relativa e storica» (<a title="" href="#_ftn28">[28]</a>); quantunque probabilmente non superabile, come pure da taluno da ultimo sostenuto (<a title="" href="#_ftn29">[29]</a>).</p>
<p>2.- L&#8217;interpretazione della norma elastica.</p>
<p>Ancorché sia senza dubbio «il tempo delle clausole generali» (<a title="" href="#_ftn30">[30]</a>), il tema è sostanzialmente ancora inesplorato nel diritto amministrativo (<a title="" href="#_ftn31">[31]</a>) e non ha ancora trovato una soluzione la questione fondamentale di come la concretizzazione del concetto vago di una clausola generale si ponga: rispetto alla discrezionalità amministrativa, da un lato, e alla legalità dell&#8217;azione della pubblica amministrazione, dall&#8217;altro.<br />
Ciò che intuitivamente coinvolge la basilare problematica dei limiti del sindacato giurisdizionale sulla c.d. «integrazione valutativa» di una clausola generale (<a title="" href="#_ftn32">[32]</a>): vale a dire sul giudizio di valore che l&#8217;interprete (giudice/amministrazione) è chiamato a esprimere per completare il concetto giuridico volutamente (lasciato dal legislatore) indeterminato mediante il riferimento a standard prevalentemente di origine extralegale tra loro potenzialmente concorrenti (<a title="" href="#_ftn33">[33]</a>).<br />
La vicenda amministrativa, invero, solo apparentemente impinge sul merito (insindacabile) della scelta della pubblica amministrazione, giacché nella concretizzazione di un sintagma indeterminato l&#8217;interprete (in prima battuta, la pubblica amministrazione, e, poi, il giudice) deve risolvere, con la sua valutazione integrativa, un conflitto d&#8217;interessi antagonisti che la norma di legge non ha composto a priori con la definizione analitica del precetto normativo.<br />
In ragione di ciò si distingue l&#8217;integrazione valutativa del precetto volutamente indeterminato dall&#8217;esercizio discrezionale di una potestà amministrativa che comporti invece la ponderazione d&#8217;interessi concorrenti che, in una qualche variabile misura, debbono tutti essere soddisfatti, essendo assegnati alla cura della pubblica amministrazione e che perciò debbono essere selezionati attraverso una valutazione in senso lato politica del loro valore relativo.<br />
Come ebbe a sostenere Giannini, «&amp; a differenza che nella discrezionalità amministrativa, non vi è qui un interesse essenziale da valutare al lume di interessi secondari: il legislatore non cura interessi, ma ne disciplina preventivamente il possibile urto &#8230; onde di fronte a lui tutti gli interessi stanno in una posizione paritaria» (<a title="" href="#_ftn34">[34]</a>).<br />
Quello che, dunque, differenzia la valutazione comparativa degli interessi in gioco nell&#8217;interpretazione di una clausola generale e la ponderazione politica degli interessi assegnati alla cura della pubblica amministrazione nell&#8217;esercizio discrezionale di una potestà amministrativa è il rapporto dell&#8217;interprete con gli interessi coinvolti.<br />
Invero, «fra la discrezionalità legislativa e quella amministrativa vi è &amp; la differenza fondamentale che la prima è strettamente determinata rispetto agli interessi, la seconda è indeterminata» (<a title="" href="#_ftn35">[35]</a>).<br />
Sicché, la concretizzazione del sintagma indeterminato da parte (dell&#8217;amministrazione, in prima istanza, e quindi poi da parte) del giudice &#8211; quantunque indubitabilmente ponderazione d&#8217;interessi &#8211; non impinge sul merito della scelta amministrativa, perché quel potere discrezionale non è attribuito all&#8217;interprete (giudice/amministrazione) della norma in funzione del conseguimento di un fine determinato (<a title="" href="#_ftn36">[36]</a>).<br />
Ciò che, invece, costituisce l&#8217;intima essenza di ogni valutazione di discrezionalità amministrativa (<a title="" href="#_ftn37">[37]</a>).<br />
Dunque, un conto è la ponderazione d&#8217;interessi (pubblici e privati) concorrenti che, in una qualche variabile misura, debbono tutti essere soddisfatti essendo assegnati alla cura della pubblica amministrazione.<br />
Questo implica una valutazione in senso lato politica del valore relativo degli interessi in gioco e costituisce l&#8217;intima essenza della discrezionalità amministrativa assegnata alla c.d. riserva di amministrazione.<br />
Altro è, invece, la soluzione di un conflitto latente tra interessi contrastanti, affidata al criterio selettivo della norma, quantunque &#8211; nel caso di clausole generali &#8211; vaga, e la cui concretizzazione coinvolge, perciò, un bilanciamento di quegli interessi secondo precostituiti criteri extralegali o prìncipi generali dell&#8217;ordinamento (<a title="" href="#_ftn38">[38]</a>), senza però che l&#8217;interprete (giudice/amministrazione) assuma, in questo caso, il migliore perseguimento di uno di essi quale obiettivo della sua funzione (<a title="" href="#_ftn39">[39]</a>).</p>
<p>3.- L&#8217;esegetica <em>fuzzy</em>.</p>
<p>L&#8217;interpretazione del concetto giuridico indeterminato (<em>unbestimmter Rechtsbegriff</em>), nella fondamentale teorica di Bachof sullo spazio di valutazione (<em>Beurteilungsspielraum</em>), è inequivocabilmente una questione di diritto (<em>Rechtsfrage</em>): un conto, infatti, è che l&#8217;amministrazione abbia libertà di comportamento nell&#8217;applicazione di un già definitivo precetto normativo (<em>Handlungsermessen</em>), altro è la discrezionalità di valutazione (<em>Beurteilungsermessen</em>) nell&#8217;individuazione del precetto e dunque dei presupposti della propria azione (<a title="" href="#_ftn40">[40]</a>).<br />
In effetti, in accordo con quel risalente insegnamento, il nostro giudice della nomofilachia è, infine, giunto alla conclusione che, «quando una disposizione di limitato contenuto (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali) delinea un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, &amp; tale attività di precisazione e integrazione è censurabile in sede di legittimità al pari di ogni giudizio fondato su norme giuridiche, atteso che, nell&#8217;esprimere il giudizio di valore necessario ad integrare il parametro generale contenuto nella norma elastica, il giudice compie un&#8217;attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma, dando concretezza a quella parte mobile della stessa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori»  (<a title="" href="#_ftn41">[41]</a>).<br />
Vi è, dunque, discrezionalità interpretativa (ma non discrezionalità amministrativa) nella definizione del concetto giuridico indeterminato, perché «La legge in questi casi stabilisce il <em>nomen</em> di un concetto, senza determinarne i caratteri sostanziali, oppure determinandoli in modo molto generico. I criteri che intervengono nel giudizio classificatorio, che è quello di ogni sussunzione del fatto sotto la norma, sono propri o di scienze o di arti applicate, o del senso sociale medio. In quest&#8217;ultimo caso specialmente si è parlato di discrezionalità; ma per quanto laboriosa sia l&#8217;applicazione di questi criteri, discrezionalità non vi è, mancando l&#8217;opportunità, la libertà limitata positivamente, l&#8217;atto di volontà, ecc.» (<a title="" href="#_ftn42">[42]</a>).<br />
Il (preteso) limite del giudice ad accedere direttamente, attraverso un sindacato intrinseco, alla valutazione discrezionale dei valori extranormativi che definisce il precetto normativo impreciso non può, perciò, ricavarsi da un&#8217;asserita ontologica inconciliabilità di un sindacato giurisdizionale invasivo con la natura discrezionale del potere esercitato nella vicenda della valutazione dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta, perché vi è qui semmai solo una «<em>gebundenes Ermessen</em>»: un apprezzamento legato che attiene non già a una libertà di volere ma di giudicare (<a title="" href="#_ftn43">[43]</a>).<br />
Vi sono, invero, norme bisognevoli &#8211; per essere applicate &#8211; di essere prima integrate dall&#8217;interprete con valutazioni discrezionali (eteroguidate da canoni extralegali), impingenti sugli interessi coinvolti nel rapporto concreto in cui emerge il loro conflitto.<br />
Si badi bene: la discrezionalità attiene, in questi casi, non già all&#8217;atto dell&#8217;applicazione in concreto della volontà astratta del legislatore (ciò che è proprio della gran parte degli atti della pubblica amministrazione), bensì &#8211; ed è questa la peculiarità della situazione &#8211; cade sulla stessa configurazione astratta del precetto (<a title="" href="#_ftn44">[44]</a>).<br />
È, dunque, l&#8217;interpretazione e non già l&#8217;esecuzione della norma a innescare la comparazione degli interessi coinvolti nel rapporto giuridico (<a title="" href="#_ftn45">[45]</a>).<br />
Donde, il significato del precetto normativo, lasciato volutamente indefinito dal legislatore, diviene intelligibile solo <em>ex post</em>, una volta che gli interessi coinvolti in un&#8217;astratta fattispecie normativa si manifestino concretamente all&#8217;interno di un rapporto giuridico reale.<br />
A esemplificare il concetto è utile il richiamo a un sintagma normativo che (essendo del tutto indecifrabile, se non con l&#8217;ausilio di apporti extralegali) bene può essere eletto a paradigma dei concetti giuridici indeterminati: «i principi di buona fede e di lealtà &amp; valutati alla stregua delle esigenze di protezione &amp; di consumatori particolarmente vulnerabili» (<a title="" href="#_ftn46">[46]</a>).<br />
Non vi è, infatti, proprio modo di comprendere il significato di quel sintagma normativo &#8211; e quindi di rendere operativo il precetto &#8211; se non assegnando un contenuto tangibile ai concetti (volutamente) indeterminati di «buona fede», «lealtà», «consumatori particolarmente vulnerabili».<br />
La concretizzazione di questi concetti indeterminati avviene attraverso la selezione di uno degli alternativi approdi ermeneutici suggeriti da principi extralegali &#8211; sovente di scienze non giuridiche dominate da logiche <em>fuzzy </em>(<a title="" href="#_ftn47">[47]</a>) &#8211; che sfuggono alla rigida dicotomia vero/falso.<br />
Tornando al nostro esempio: un professionista indubitabilmente non è un «consumatore particolarmente vulnerabile», sicché, assegnando il valore zero al predicato falso e uno a quello vero, il suo grado di appartenenza alla categoria definita dal concetto giuridico indeterminato assumerebbe valore zero. Una persona anziana con scolarità elementare è, di contro, sicuramente un »consumatore particolarmente vulnerabile» e la sussunzione del caso concreto alla fattispecie astratta condurrebbe ad assegnare a questa diversa ipotesi il valore uno.<br />
Questo in un&#8217;apparente dicotomia che soddisfa i postulati della logica matematica: quale che sia l&#8217;opinione personale dell&#8217;interprete.<br />
Non vi è nulla di opinabile, infatti, nella scelta interpretativa, in questi casi estremi.<br />
Ma tra questi due estremi, con riferimento ai quali l&#8217;interpretazione del concetto giuridico indeterminato assume un carattere di obiettività, sicché il margine di discrezionalità dell&#8217;interprete si riduce sostanzialmente a zero (una <em>Reduzierung auf Null</em> dell&#8217;esegesi normativa), vi sono infinite possibilità intermedie con riferimento alle quali i risultati sono più sfocati (<em>fuzzy</em>) assumendo l&#8217;infinita gamma di valori tra zero e uno (<a title="" href="#_ftn48">[48]</a>).<br />
Quindi, in tutti questi casi, il risultato dell&#8217;interpretazione non è univoco (<a title="" href="#_ftn49">[49]</a>): dipendendo dal criterio di selezione affidato a un criterio extralegale che etero-guida l&#8217;interprete: sia esso un principio normativo non codificato, un canone etico o una teoria di una scienza non giuridica. Questo percorso esegetico conduce, dunque, a risultati inevitabilmente opinabili: «<em>fuzzy truths</em>» (<a title="" href="#_ftn50">[50]</a>).<br />
Sicché, si pone, al proposito, il problema ingenerato dalla fallace equivalenza tra l&#8217;opinabilità della scelta tra diverse opzioni valutative («<em>fuzzy truths</em>») e il merito amministrativo (<a title="" href="#_ftn51">[51]</a>): donde, la (pretesa) insindacabilità giurisdizionale del provvedimento amministrativo che non sia sussumibile nella logica binaria vero/falso.<br />
Tema questo (del rapporto tra la valutazione integrativa di una clausola generale e il merito dell&#8217;azione amministrativa) di stringente attualità, perché sempre più spesso il legislatore, anziché definire il precetto attraverso una fattispecie auto-esplicativa, si affida a concetti giuridici indeterminati.<br />
Ciò, apparentemente, per lo smarrimento del principio di legalità (<a title="" href="#_ftn52">[52]</a>), ma più verosimilmente per consentire all&#8217;ordinamento di gestire l&#8217;invecchiamento delle norme (prospettiva diacronica) e le diversità emergenti da una società plurale (prospettiva sincronica) attraverso clausole elastiche:  in quella che è stata efficacemente definita la loro funzione omeostatica (<a title="" href="#_ftn53">[53]</a>).<br />
Quindi, se proprio, di un&#8217;evoluzione della tecnica legislativa si tratta, piuttosto che di un suo arretramento culturale.<br />
A ogni buon conto, quale che sia l&#8217;opinione che si abbia (<em>de iure condendo</em>) sull&#8217;argomento, certo è che si tratta di una caratteristica del nostro attuale ordinamento, specie di matrice europea (<a title="" href="#_ftn54">[54]</a>), caratterizzato da una «legislazione primaria &amp; &#8220;a maglie larghe&#8221;; nella quale tende sempre più ad assumere un ruolo centrale l&#8217;economista con i suoi metodi &amp; verso un approccio caso per caso» (<a title="" href="#_ftn55">[55]</a>).<br />
Un esempio, tra i tanti: l&#8217;art. 5 della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che prescrive che i «dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo, ivi comprese le procedure amministrative, di gestione del rischio [degli istituti di pagamento] &amp; sono proporzionati, validi ed adeguati», e che si è tradotto nel nostro ordinamento nell&#8217;art. 114-<em>novies</em> del TULB, alla stregua del quale «La Banca d&#8217;Italia nega l&#8217;autorizzazione quando &amp; non risulti garantita la sana e prudente gestione&amp;».<br />
Nel suo nucleo essenziale, la clausola generale è un sintagma volutamente indeterminato, il cui significato diviene intelligibile solo facendo ricorso a criteri &#8211; perlopiù extralegali &#8211; tra loro potenzialmente concorrenti (<a title="" href="#_ftn56">[56]</a>).<br />
Com&#8217;è, appunto, al proposito della «sana e prudente gestione» e dei «meccanismi di controllo &amp; proporzionati, validi ed efficaci», di cui si è dinanzi fatto cenno.<br />
Ciò che, dunque, caratterizza una clausola generale è la costruzione di una fattispecie aperta intenzionalmente indeterminata; questo perché con essa il legislatore «opera un esplicito trasferimento al giudice del potere di procedere ad un autonomo apprezzamento della situazione di fatto ed alla concretizzazione della norma» (<a title="" href="#_ftn57">[57]</a>).<br />
Sicché, nelle clausole generali il meccanismo della sussunzione opera alla rovescia innestando un rapporto circolare tra fatto e norma: è il giudizio di fatto, prevalentemente (ma non esclusivamente) espresso in conformità a canoni extralegali (<a title="" href="#_ftn58">[58]</a>), a riempire di contenuto e a concretizzare il precetto normativo (<a title="" href="#_ftn59">[59]</a>), che poi condiziona la qualificazione del fatto.<br />
Il problema di carattere generale che si vuole affrontare (e che s&#8217;innesta sullo specifico tema oggetto d&#8217;indagine del sindacato giurisdizionale sull&#8217;anomalia dell&#8217;offerta negli appalti pubblici) è, dunque, questo: sempre più spesso il legislatore europeo definisce i propri precetti attraverso clausole generali, ma la giurisprudenza nazionale è prevalentemente nel senso che l&#8217;interpretazione valutativa di un concetto giuridico indeterminato, poiché coinvolgente &#8211; per quanto sopra scritto &#8211; la valutazione discrezionale degli interessi in gioco con risultati non pronosticabili attraverso una logica binaria vero/falso e dunque ontologicamente opinabili («<em>fuzzy truths</em>»), attenga al merito insindacabile della scelta amministrativa (<a title="" href="#_ftn60">[60]</a>).<br />
Quindi, per questa via, si finisce col sottrarre alla Corte di giustizia il ruolo nomofilattico che i Trattati le assegnano nell&#8217;interpretazione delle norme europee (<a title="" href="#_ftn61">[61]</a>), perché l&#8217;interpretazione (a essa demandata) coinvolge necessariamente anche l&#8217;integrazione valutativa della clausola generale contenuta nella norma europea (<a title="" href="#_ftn62">[62]</a>).<br />
Donde, l&#8217;emergenza di un problema di coerenza della disciplina processuale nazionale con l&#8217;effetto utile dell&#8217;effetto diretto (il c.d. <em>effet utile</em>) della norma europea, direttamente coinvolgente il funzionamento del fondamentale istituto del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE (<a title="" href="#_ftn63">[63]</a>), indispensabile e irrinunciabile strumento di garanzia del basilare principio di uniforme applicazione del diritto UE all&#8217;interno dell&#8217;ordinamento europeo.<br />
Problema che &#8211; come ben sappiamo &#8211; deve essere risolto, prima ancora che con la disapplicazione della norma processuale nazionale (certo ammessa e anzi doverosa ogni qual volta sia pregiudicata l&#8217;effettività della norma europea, per i noti princìpi <em>Rewe</em> (<a title="" href="#_ftn64">[64]</a>) che conformano l&#8217;autonomia processuale in una mera competenza processuale funzionalizzata (<a title="" href="#_ftn65">[65]</a>)), attraverso la sua interpretazione conforme, come conseguenza dell&#8217;obbligo di «leale cooperazione» di cui all&#8217;art. 4, comma 3, TUE.<br />
Ebbene, proprio al riguardo dell&#8217;interpretazione dei concetti giuridici indeterminati, l&#8217;Avvocato Generale Juliane Kokott nella controversia <em>Adeneler</em>, ha affermato che «La giurisprudenza ha già chiarito che le disposizioni giuridiche e amministrative nazionali devono essere interpretate in conformità alle direttive. Pertanto, fin dove il diritto nazionale consente un&#8217;interpretazione conforme alla direttiva, in quanto le disposizioni pertinenti contengono clausole generali o concetti giuridici indefiniti, il giudice nazionale deve utilizzare l&#8217;intero spazio valutativo ad esso concesso (&#8220;margine discrezionale&#8221;) in favore del diritto comunitario» (<a title="" href="#_ftn66">[66]</a>).<br />
Quindi, a maggiore ragione, quello spazio di valutazione non può essere interdetto al giudice europeo della nomofilachia, impedendo il corretto funzionamento del meccanismo di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, ogniqualvolta il problema interpretativo coinvolga (anziché una norma nazionale d&#8217;implementazione di una norma UE) direttamente una clausola generale contenuta in una norma europea: dovendo, a maggior ragione, in simili casi la Corte di giustizia garantire un&#8217;interpretazione e un&#8217;applicazione uniformi del diritto comunitario (<a title="" href="#_ftn67">[67]</a>).<br />
Dunque, ciò che si vuole indagare è se, effettivamente, vi sia spazio per una diversa (dalla prevalente) interpretazione della norma processuale sul sindacato giurisdizionale dei concetti giuridici indeterminati da parte del giudice amministrativo, che, per tradizione dogmatica assegna la scelta (quantomeno quella opinabile) alla c.d. riserva di amministrazione (<a title="" href="#_ftn68">[68]</a>).<br />
Questa conclusione non s&#8217;impone, invero, per ragioni di carattere dogmatico.<br />
Nel caso di una norma imprecisa, vi sono situazioni concrete che sono indiscutibilmente riconducibili al termine vago, donde l&#8217;applicazione deduttiva del precetto secondo la logica binaria (vero/falso); ma, in ogni altra ipotesi, è connaturale all&#8217;interpretazione della norma d&#8217;incerto significato la scelta tra valori concorrenti e dunque la sintesi tra interessi.<br />
Questo perché l&#8217;interpretazione della norma vaga si realizza inevitabilmente attraverso un giudizio di assimilazione del caso concreto alla fattispecie astratta e la qualificazione giuridica della vicenda giuridica controversa (fatti salvi i casi estremi obiettivamente riconducibili al termine vago risolvibili attraverso mera deduzione sillogistica) dipende dunque sempre da un giudizio di valore che ontologicamente presiede al giudizio di assimilazione (<a title="" href="#_ftn69">[69]</a>).<br />
Quindi, l&#8217;attribuzione dell&#8217;interpretazione delle clausole generali al merito amministrativo non può giustificarsi in ragione d&#8217;insuperabili necessità di carattere dogmatico, suscettive di differenziare l&#8217;interpretazione delle norme elastiche da qualsiasi altra norma di vago contenuto (<a title="" href="#_ftn70">[70]</a>).<br />
Il problema è, dunque, di carattere pragmatico ed è didascalicamente riassumibile nella paremia &#8220;riserva di amministrazione vs. effettività della giurisdizione&#8221;, e si vuole qui affrontare, non secondo l&#8217;angusta prospettiva della tradizione (che &#8211; com&#8217;è noto &#8211; fatica persino ad ammettere il sindacato sulla discrezionalità tecnica), bensì in una visione teleologicamente orientata all&#8217;<em>effet utile</em> della norma UE).<br />
Si tratta di un problema non nuovo, perché v&#8217;è da individuare (quantunque nella nuova prospettiva euro-funzionale) il discrimine tra l&#8217;interpretazione della norma e la discrezionalità amministrativa, e, dunque, si devono tracciare i confini del sindacato giurisdizionale.<br />
È, appunto, la prospettiva che cambia: lo sguardo non può più essere volto al passato (la dogmatica della tradizione), ma alle esigenze attuali di effettività della norma europea (<a title="" href="#_ftn71">[71]</a>).<br />
Sicché, dovrà senz&#8217;altro essere abbandonata la tradizione interpretativa ogniqualvolta il principio elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza si ponga in contrasto con l&#8217;effetto utile dell&#8217;effetto diretto della norma UE.<br />
Ciò in somiglianza a quanto la Corte di Strasburgo ebbe ad affermare &#8211; nel noto caso <em>Hornsby</em> &#8211; al proposito del principio CEDU del giusto processo e della sua antinomia con il principio dottrinario della c.d. riserva di amministrazione come limite al sindacato del giudice amministrativo (<a title="" href="#_ftn72">[72]</a>).<br />
Cortocircuito tra principi che, intuitivamente, s&#8217;innesta anche nel confronto tra il principio di effettività della norma europea e la (ritenuta) competenza esclusiva della pubblica amministrazione nella scelta tra più soluzioni astrattamente ammesse dalla clausola generale o dal concetto giuridico indeterminato.</p>
<p>4.- La giurisprudenza della Corte di giustizia sulle clausole generali.</p>
<p>Ancorché sia nettamente distinta la discrezionalità amministrativa da quella interpretativa (l&#8217;integrazione valutativa delle clausole generali), nella giurisprudenza UE s&#8217;individuano due differenti modelli di sindacato sulle clausole generali.<br />
Questo quantunque il giudice europeo abbia mantenuto, nel corso degli anni, sempre costante l&#8217;apparente condiscendenza all&#8217;astratto principio della giustiziabilità del solo errore manifesto commesso nella valutazione dei presupposti di applicazione della norma (<a title="" href="#_ftn73">[73]</a>), e il <em>self -restraint</em> su di un sindacato intrinseco debole.<br />
In un primo tempo, la Corte di giustizia, ancorché nell&#8217;affermazione dell&#8217;astratto principio della sindacabilità dell&#8217;errore manifesto, ha ogniqualvolta sbrigativamente rigettato le censure del ricorrente senza argomentare sui motivi della sua decisione, senza cioè dare conto delle ragioni per cui si fosse esclusa la ricorrenza, nel caso sottoposto al suo giudizio, del travisamento dei fatti costitutivi della fattispecie definita attraverso un concetto giuridico indeterminato. In tal modo, dunque, esercitando un <em>self-restraint</em> che l&#8217;ha condotta persino a ripiegare (<em>quoad ad effectum</em>) su di un più evanescente sindacato giurisdizionale di tipo estrinseco/formale.<br />
Appartengono a questo primo periodo (di <em>self-restraint</em> giurisdizionale) due fondamentali sentenze.<br />
Nella prima (<em>Racke</em>) al proposito dell&#8217;interpretazione del concetto giuridico indeterminato di «rischi di perturbazione», la Corte di giustizia ha affermato che, «dovendo dare un giudizio su una situazione economica complessa, la Commissione e il comitato di gestione dispongono in proposito di un ampio potere discrezionale [sicché] il sindacato giurisdizionale sull&#8217;esercizio di detto potere deve limitarsi agli eventuali vizi di errore manifesto, sviamento di potere o palese sconfinamento dai limiti del potere discrezionale» (<a title="" href="#_ftn74">[74]</a>).<br />
Nella seconda (<em>Philip Morris</em>), la Corte di giustizia, chiamata a pronunciarsi sugli indefiniti concetti di «tenore di vita anormalmente basso», di «grave forma di sottoccupazione» e di «grave turbamento dell&#8217;economia», ha ribadito che «la Commissione  è titolare di un potere discrezionale, il cui esercizio comporta valutazioni di ordine economico e sociale» (<a title="" href="#_ftn75">[75]</a>).<br />
In entrambi i casi, la Corte di giustizia ha, però, respinto la censura del ricorrente, senz&#8217;altra motivazione che il richiamo all&#8217;astratto principio, assumendo un atteggiamento deferente nei confronti della Commissione, analogo a quello del nostro Consiglio di Stato.<br />
Dunque, in questa prima fase, il sindacato della Corte di giustizia sull&#8217;interpretazione di una clausola generale è evanescente, solo formalmente di tipo intrinseco debole, ma piuttosto, nella concretezza delle sue pronunce, di tipo estrinseco/formale.<br />
In un secondo momento, ancorché richiamandosi alla giurisprudenza del periodo precedente (e quindi nella logica di un&#8217;apparente continuità), il giudice europeo, pur applicando il medesimo astratto criterio di un sindacato intrinseco debole sull&#8217;esercizio della discrezionalità interpretativa (alla ricorrenza di «errore manifesto, sviamento di potere o palese sconfinamento dai limiti del potere discrezionale»), ha nondimeno svolto un più penetrante controllo sull&#8217;operato delle istituzioni comunitarie, configurabile, sempre agli effetti dei risultati pratici delle decisioni, a un sindacato intrinseco di tipo forte.<br />
Appartengono a questo periodo due basilari sentenze.<br />
Nella prima (<em>Pfizer</em>), al proposito del «principio di precauzione» (principio che non è definito né dai Trattati né dal diritto derivato, come tale concetto giuridico indeterminato), il Tribunale ha sindacato l&#8217;esercizio della discrezionalità interpretativa, valutando se «le istituzioni comunitarie non hanno correttamente considerato tutti gli elementi di fatto pertinenti del caso di specie [e] sulla base dei dati di fatto così accertati &amp; abbiano oltrepassato i limiti del loro potere discrezionale», attraverso una motivazione di ben trentanove pagine (una sorta di procedimento in contraddittorio all&#8217;interno del processo), che l&#8217;ha poi condotto a respingere il ricorso all&#8217;esito di una sostanziale ripetizione della valutazione assegnata alle istituzioni comunitarie (<a title="" href="#_ftn76">[76]</a>).<br />
Nella seconda (<em>Tetra Laval</em>), al proposito della «posizione dominante» (altra clausola generale), il Tribunale, sempre ribadendo il formale ossequio al principio della riserva di amministrazione, giunge a censurare la discrezionalità interpretativa della Commissione in ragione del fatto che «la decisione impugnata non fornisce elementi di prova sufficientemente convincenti a dimostrare che &amp; si creerebbe a favore della nuova entità &amp; una posizione dominante sui mercati» (<a title="" href="#_ftn77">[77]</a>).<br />
In questa seconda fase, quantunque nel formale rispetto della tradizione, si assiste, dunque, a una radicale evoluzione della giurisprudenza UE verso un tipo di sindacato intrinseco forte; e, a rendere tangibile il senso della svolta, è oltremodo indicativa la circostanza che lo stesso presidente del Tribunale ha pubblicato un suo scritto a difesa della sentenza (<a title="" href="#_ftn78">[78]</a>).<br />
Difatti, nel caso<em> Tetra Laval</em> la Commissione ha poi impugnato la sentenza del Tribunale proprio lamentando una contraddizione tra lo standard di giudizio dichiarato, formalmente rispettoso della tradizione giudiziaria sui limiti del sindacato debole sui provvedimenti amministrativi discrezionali delle istituzioni comunitarie, e quello effettivamente applicato, che aveva condotto il Tribunale a sostituirsi alla Commissione nell&#8217;esercizio della sua potestà amministrativa.<br />
La Corte di giustizia ha, però, respinto l&#8217;impugnazione della Commissione, affermando che «Sebbene la Corte riconosca alla Commissione un potere discrezionale in materia economica, ciò non implica che il giudice comunitario debba astenersi dal controllare l&#8217;interpretazione, da parte della Commissione, di dati di natura economica. Infatti, detto giudice è tenuto in particolare a verificare non solo l&#8217;esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l&#8217;insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che se ne traggono» (<a title="" href="#_ftn79">[79]</a>).<br />
In tal modo, la Corte di giustizia ha chiaramente forgiato (sia pure nel concreto della pronuncia piuttosto che nell&#8217;astratta declamazione dei principi, com&#8217;è del resto tipico della giurisprudenza UE) il sindacato giurisdizionale sulle clausole generali alla stregua di un sindacato intrinseco forte.<br />
Questa logica di sindacato intrinseco forte è divenuto <em>ius receptum</em> nelle due coeve sentenze <em>KME Germany</em> (<a title="" href="#_ftn80">[80]</a>) e  <em>Chalkor</em> (<a title="" href="#_ftn81">[81]</a>).<br />
Invero, in ambedue le sentenze si legge: «Per quanto riguarda il controllo di legittimità, la Corte ha statuito che, sebbene negli ambiti che richiedono valutazioni economiche complesse la Commissione disponga di un potere discrezionale in materia economica, ciò non implica che il giudice dell&#8217;Unione debba astenersi dal controllare l&#8217;interpretazione, da parte della Commissione, di dati di natura economica. Infatti, il giudice dell&#8217;Unione è tenuto in particolare a verificare non solo l&#8217;esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l&#8217;insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte».</p>
<p>5.- La giurisprudenza del Consiglio di Stato sui concetti giuridici indeterminati.</p>
<p>Dopo decenni di atteggiamento cauto della giurisprudenza (<a title="" href="#_ftn82">[82]</a>), refrattaria ad accogliere le sollecitazioni che gli provenivano dalla migliore dottrina, la svolta si è avuta nel 1999, quando il Consiglio di Stato, con una storica sentenza (<a title="" href="#_ftn83">[83]</a>), dichiarò per la prima volta che «Ciò che è precluso al giudice amministrativo in sede di giudizio di legittimità &amp; è la diretta valutazione dell&#8217;interesse pubblico concreto relativo all&#8217;atto impugnato &amp; dunque, del merito dell&#8217;atto amministrativo. La c.d. discrezionalità tecnica, invece, è altra cosa dal merito amministrativo &amp; L&#8217;applicazione di una norma tecnica può comportare valutazione di fatti suscettibili di vario apprezzamento, quando la norma tecnica contenga dei concetti indeterminati o comunque richieda apprezzamenti opinabili. Ma una cosa è l&#8217;opinabilità, altra cosa è l&#8217;opportunità. La questione di fatto, che attiene ad un presupposto di legittimità del provvedimento amministrativo, non si trasforma &#8211; soltanto perché opinabile &#8211; in una questione di opportunità, anche se è antecedente o successiva ad una scelta di merito &amp; Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici può svolgersi, allora, in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell&#8217;iter logico seguito dall&#8217;autorità amministrativa, bensì invece alla verifica diretta dell&#8217;attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo» (<a title="" href="#_ftn84">[84]</a>).<br />
Se di svolta si può effettivamente discorrere con riferimento all&#8217;assoggettamento della discrezionalità tecnica a un sindacato intrinseco, tuttavia, restava all&#8217;epoca ancora irrisolta la questione centrale di come quel sindacato intrinseco dovesse essere: (i) di tipo forte, potendo cioè il giudice amministrativo sostituire la propria valutazione a quella della P.A.; (ii) o se invece il giudice dovesse limitarsi a un esame secondo i canoni di ragionevolezza, logicità e coerenza della valutazione tecnica, quello che appunto è definito «il paradigma classico dell&#8217;eccesso di potere» (<a title="" href="#_ftn85">[85]</a>).<br />
Oggi, la giurisprudenza del Consiglio di Stato sulla sindacabilità dei concetti giuridici indeterminati (<a title="" href="#_ftn86">[86]</a>), e tra essi le regole extragiuridiche che impingono sulla discrezionalità tecnica, è così compendiata: « &amp; il giudice amministrativo &#8211; nella ricerca di un punto di equilibrio, da verificare di volta in volta in relazione alla fattispecie concreta, tra le esigenze di garantire la pienezza e l&#8217;effettività della tutela giurisdizionale e di evitare che il giudice possa esercitare egli stesso il potere amministrativo che compete all&#8217;Autorità &#8211; può sindacare con pienezza di cognizione i fatti oggetto dell&#8217;indagine ed il processo valutativo, mediante il quale l&#8217;Autorità applica al caso concreto la regola individuata, ma, ove ne accerti la legittimità sulla base di una corretta applicazione delle regole tecniche sottostanti, il suo sindacato deve arrestarsi, in quanto diversamente vi sarebbe un&#8217;indebita sostituzione del giudice all&#8217;amministrazione, titolare del potere esercitato &amp; Infatti, con rapporto alle valutazioni tecniche, anche quando riferite ai c.d. &#8220;concetti giuridici indeterminati&#8221;, la tutela giurisdizionale, per essere effettiva, non può limitarsi ad un sindacato meramente estrinseco, ma deve consentire al giudice un controllo intrinseco, avvalendosi eventualmente anche di regole e conoscenze tecniche appartenenti alla medesima scienza specialistica applicata dall&#8217;Autorità» (<a title="" href="#_ftn87">[87]</a>).<br />
Nell&#8217;affermata necessità di garantire l&#8217;effettività della tutela giurisdizionale a livello UE e di tutelare, al contempo, anche la c.d. riserva di amministrazione, il Consiglio di Stato ha, dunque, da ultimo abbandonato la sua tradizionale giurisprudenza che consentiva, in simili casi, un controllo giurisdizionale nei limiti della ragionevolezza della scelta amministrativa, così da sanzionare solo valutazioni evidentemente irrazionali o contraddittorie ovvero fondate su elementi di fatto erronei o travisati (<a title="" href="#_ftn88">[88]</a>) &#8211; com&#8217;è per il sindacato di una scelta di discrezionalità amministrativa -, ma ha nondimeno ribadito il proprio rifiuto di sostituirsi alla pubblica amministrazione nell&#8217;esercizio della valutazione integrativa di un concetto giuridico indeterminato, quantunque ciò sia necessario alla definizione di una clausola generale e, dunque, di una astratta regola giuridica.<br />
Diverso è, invece, l&#8217;approccio quando si tratti di applicare clausole generali del diritto privato (la buona fede, tra le altre), in questi casi affermando il Consiglio di Stato che «il governo delle regole giuridiche sia affidato alla prudente valutazione dell&#8217;autorità giurisdizionale cui è istituzionalmente affidato il delicato compito di intermediare, rispetto alle singole fattispecie concrete, le clausole generali disperse nell&#8217;ordinamento positivo» (<a title="" href="#_ftn89">[89]</a>).<br />
Il differente approccio, probabilmente, si giustifica in ragione del fatto che, nell&#8217;esercizio di una potestà amministrativa definita dalla norma di azione mediante clausole generali, la valutazione integrativa del concetto giuridico indeterminato impinge sulla valutazione discrezionale di interessi concorrenti, mentre nel caso delle clausole generali del diritto privato, ancorché operanti in rapporti di diritto amministrativo (la c.d. attività amministrazione di diritto privato (<a title="" href="#_ftn90">[90]</a> )), vi è da risolvere un contrasto tra interessi antagonisti disciplinati da una norma di relazione intersoggettiva definita attraverso un concetto indeterminato (<a title="" href="#_ftn91">[91]</a>).<br />
Eppure, una simile differenza di disciplina del sindacato giurisdizionale, se anche può soddisfare immediate esigenze di carattere pragmatico, certo non appaga il bisogno di coerenza sistematica che la dogmatica richiede: essendo in ambedue le ipotesi sempre richiesto al giudice amministrativo di interpretare una norma definitiva attraverso concetti volutamente indeterminati, al fine di soddisfare la funzione omeostatica dell&#8217;ordinamento.</p>
<p>6.- Le convergenze parallele.</p>
<p>L&#8217;ossimoro bene descrive il rapporto tra gli approdi ultimi dei percorsi giurisprudenziali.<br />
La Corte di giustizia e il Consiglio di Stato convergono sull&#8217;assunto teorico: il sindacato sui concetti giuridici indeterminati delle clausole generali è di tipo intrinseco forte, spingendosi sin dove il giudice non sia costretto a sostituirsi alla pubblica amministrazione nell&#8217;esercizio di una potestà di natura discrezionale.<br />
Nondimeno gli esiti di quell&#8217;apparente convergenza dogmatica conducono a risultati concreti ancora assai distanti (ancorché meno di quanto fosse in un passato assai prossimo).<br />
A livello UE, infatti, il giudice, da ultimo, si spinge finanche a riprodurre all&#8217;interno del processo l&#8217;istruttoria procedimentale, e dunque a sostituirsi alla Commissione nell&#8217;esercizio di un&#8217;attività interpretativa (e non di discrezionalità amministrativa) ancorché dagli esiti opinabili, alla sola condizione di fare con ciò applicazione di teorie della scienza non giuridica sufficientemente sperimentate e ampiamente condivise (<a title="" href="#_ftn92">[92]</a>).<br />
Quindi, l&#8217;opinabilità è, qui, di ostacolo al sindacato giurisdizionale solo quando impinga sul canone extragiuridico (la teoria scientifica), non già quando l&#8217;esito di quell&#8217;interpretazione sia opinabile, perché non consegua come inevitabile dalle premesse in una logica binaria (vero o falso) di matrice matematica, bensì emerga imprevedibile in una logica <em>fuzzy </em>dagli esiti in buona parte non pronosticabili <em>ex ante</em> (<a title="" href="#_ftn93">[93]</a>).<br />
Il giudice nazionale, di contro &#8211; sia pure nel richiamo al medesimo astratto principio giuridico della necessità di un sindacato penetrante sull&#8217;esercizio della pubblica potestà a presidio dell&#8217;effettività del nostro sistema di giustizia amministrativa specie in funzione di tutela di situazioni giuridiche soggettive di rilevanza europea &#8211; si arresta di fronte all&#8217;opinabilità degli approdi interpretativi, in tal guisa attribuendo gli apprezzamenti tecnici (siccome opinabili, a differenza di ciò che è per gli accertamenti tecnici) al merito amministrativo (<a title="" href="#_ftn94">[94]</a>).<br />
Sennonché, la distinzione tra accertamenti e apprezzamenti tecnici è giuridicamente infondata («la tecnica è sempre una componente della norma, anche se pone questioni opinabili» (<a title="" href="#_ftn95">[95]</a>)).<br />
Donde, non vi sarebbe ostacolo (nei principi di tripartizione dei poteri e nella c.d. riserva di amministrazione) alla sostituzione del giudice alla pubblica amministrazione ogniqualvolta si tratti di interpretare (e non di applicare) la norma, quantunque sia definita attraverso clausole generali che richiamano nella fattispecie concetti giuridici indeterminati suscettibili di divenire intelligibili solo attraverso la selezione discrezionale di una tra le plurime soluzioni (tutte scientificamente valide) che la tecnica ritiene possibili in un determinato caso (<a title="" href="#_ftn96">[96]</a>).<br />
Significativamente, l&#8217;Avvocato Generale Juliane Kokott, nella controversia <em>Wippel</em>, ha affermato che «qualora già prima dell&#8217;emanazione di una direttiva vi siano disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che si avvalgono di clausole generali o di concetti giuridici indeterminati, cade nel vuoto anche l&#8217;obiezione  secondo cui i giudici non potrebbero precedere le decisioni del legislatore inerenti alla trasposizione di una direttiva. Infatti, il giudice nazionale, limitandosi attraverso un&#8217;interpretazione conforme alla direttiva a sfruttare un margine di discrezionalità a lui già riconosciuto dal legislatore nell&#8217;ambito di disposizioni nazionali esistenti, non fa che esercitare un compito in tutto e per tutto di sua competenza» (<a title="" href="#_ftn97">[97]</a>).<br />
Sicché, la valutazione discrezionale che il concetto giuridico indeterminato impone di fare tra più soluzioni concorrenti suggerite dal criterio extragiuridico (eventualmente di natura tecnica) utilizzato per interpretare una clausola generale è »in tutto e per tutto» di competenza del giudice nazionale.<br />
Questa non è, però, l&#8217;opinione del nostro giudice della nomofilachia amministrativa.<br />
Perciò, bisogna trovare una diversa prospettiva per (tentare di) giungere a una differente conclusione, e un approdo sicuro c&#8217;è indicato dalla giurisprudenza di Strasburgo.</p>
<p>7.- La <em>full jurisdiction</em> della Corte di Strasburgo.</p>
<p>Nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, l&#8217;astratto principio del giusto processo dell&#8217;art. 6 CEDU si declina, con riferimento al processo amministrativo, nel precetto concreto della <em>full jurisdiction</em>.<br />
Ciò vale a dire, un processo affidato a giudici con giurisdizione sul merito della controversia (<a title="" href="#_ftn98">[98]</a>) e che non si considerino in ciò vincolati dai precedenti accertamenti della pubblica amministrazione (<a title="" href="#_ftn99">[99]</a>); non potendosi altrimenti ritenere la causa decisa da un giudice indipendente e imparziale (<a title="" href="#_ftn100">[100]</a>).<br />
Così che nella giurisprudenza dei giudici di Strasburgo il procedimento e il processo amministrativo si giustappongono senza soluzione di continuità, elidendo la distinzione funzionale tra giurisdizione e amministrazione, in guisa tale da imporre un sindacato giurisdizionale sulle scelte della pubblica amministrazione intrinseco, forte e diretto (<a title="" href="#_ftn101">[101]</a>).<br />
Questo principio, quantunque non direttamente operativo nel processo nazionale (com&#8217;è, invece, per i principi espressi dalla Corte di giustizia che s&#8217;impongono direttamente sull&#8217;antinomica norma nazionale, attraverso l&#8217;effetto conformativo dell&#8217;<em>effet utile</em>), nondimeno, non può essere trascurato nell&#8217;esegesi della norma processuale, così come definita dagli Stati membri nell&#8217;esercizio della loro (autonomia procedurale conformata ai principi <em>Rewe</em>, che perciò è più propriamente una) competenza procedurale funzionalizzata (<a title="" href="#_ftn102">[102]</a>).<br />
La Corte di Strasburgo, con la storica sentenza <em>Hornsby </em>ha, infatti, statuito che «<em>By lodging an application for judicial review with the State&#8217;s highest administrative court the litigant seeks not only annulment of the impugned decision but also and above all the removal of its effects. The effective protection of a party to such proceedings and the restoration of legality presuppose an obligation on the administrative authorities&#8217; part to comply with a judgment of that court. The Court observes in this connection that the administrative authorities form one element of a State subject to the rule of law and their interests accordingly coincide with the need for the proper administration of justice. Where administrative authorities refuse or fail to comply, or even delay doing so, the guarantees under Article 6 (art. 6) enjoyed by a litigant during the judicial phase of the proceedings are rendered devoid of purpose</em>» (<a title="" href="#_ftn103">[103]</a>).<br />
Ed è leggendo la <em>concurring opinion</em> del giudice Morenilla che quella giurisprudenza assume il chiaro significato dell&#8217;affermazione di un&#8217;antinomia tra giustiziabilità di una situazione giuridica soggettiva e i pretesi limiti al sindacato giurisdizionale sugli atti della pubblica amministrazione: «<em>The French </em><em>Conseil d&#8217;État</em><em> has succeeded in turning administrative proceedings into a safeguard for the individual against excesses on the part of the public authorities by making them similar to civil proceedings, with just one difference: the review of the lawfulness of the administrative decision in issue carried out by the administrative courts &amp; Because of the way the system has developed over the course of time, its primary purpose is to review the lawfulness of the impugned decision (particularly by means of an application to set aside). In such proceedings the administrative court, in setting aside the unlawful decision, exhausts its powers. &#8220;Thus the judge can only set aside the unlawful administrative decision, otherwise he would infringe the principle of the separation between administrative authorities and administrative courts. He cannot, by his own judicial decisions, try to fill in the vacuum created by the decision to set aside&#8221; (see Debbasch-Ricci, </em><em>Contentieux administratif</em><em>, Paris, 1990, p. 833) &amp; Consequently, in spite of the difficulties of adapting it to a now outdated concept of historical administrative law (see Garcia de Enterria-Fernandez Rodriguez, </em><em>Curso de Derecho Administrativo</em><em>, Madrid, 1986, vol. II, pp. 36-54), on the effectiveness of the fundamental right of access to a court I agree with the majority&#8217;s finding of a violation. This element is becoming essential for the administration of justice in a democratic society and a firm enunciation of the principle seems to me as timely as it is necessary. Administrative decisions are ceasing to occupy the dominant position in administrative proceedings and becoming merely the reason for their existence. The object of administrative proceedings is formed solely by the originating application, from which the legal situations of the individuals concerned are derived</em>» (<a title="" href="#_ftn104">[104]</a>).<br />
Sicché, nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, «<em>where, as here, decisions taken by administrative authorities </em><em>&amp;</em><em> determine civil rights and obligations </em><em>&amp;</em> <em> it is necessary that such decisions be subject to subsequent control by a &#8220;judicial body that has full jurisdiction&#8221; &amp; the applicant </em><em>&amp;</em> <em>had no effective access to a judicial tribunal satisfying the requirements of Article 6 § 1 of the Convention  [if] essential function of the national courts when deciding </em><em>&amp;</em> <em> is to verify that the formal conditions laid down in the relevant legislation for making such entries have been fulfilled [and] It is not the role of the courts to examine the substantive reasons for which the compulsory administration has been imposed</em>» (<a title="" href="#_ftn105">[105]</a>).<br />
Donde, «<em>In  a given case where full jurisdiction is contested, proceedings might still satisfy requirements of Article 6 § 1 of the Convention if the court deciding on the matter considered all applicant&#8217;s submissions on their merits, point by point, without ever having to decline jurisdiction in replying to them or ascertaining facts </em><em>&amp;</em> <em>By way of contrast, the Court found violations of Article 6 § 1 of the Convention in other cases where the domestic courts had considered themselves bound by the prior findings of administrative bodies which were decisive for the outcome of the cases before them, without examining the relevant issues independently</em>» (<a title="" href="#_ftn106">[106]</a>).<br />
Quindi, nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, vi è violazione del principio fondamentale della giustiziabilità delle situazioni giuridiche soggettive se vi è impedimento al giudice di accedere direttamente al fatto su cui s&#8217;innesta la scelta della pubblica amministrazione, essendo recessivo rispetto al principio di effettività della giurisdizione (inteso come <em>full jurisdiction</em>) il principio di riserva di amministrazione (<a title="" href="#_ftn107">[107]</a>).<br />
Invero, la Corte di Strasburgo, con la nota sentenza <em>Menarini</em>, ha ritenuto coerente il modello di sindacato offerto dal nostro giudice amministrativo con il principio di cui all&#8217;art. 6 CEDU, solo perché nella vicenda concreta «la competenza del giudice amministrativo non si è limitata ad un semplice controllo di legittimità. I giudici amministrativi hanno potuto verificare se, in relazione alle particolari circostanze della causa, l&#8217;AGCM aveva fatto uso appropriato dei suoi poteri. Hanno potuto esaminare l&#8217;adeguatezza e la proporzionalità della misura della AGCM e anche controllarne le valutazioni di ordine tecnico» (<a title="" href="#_ftn108">[108]</a>).<br />
Sicché, non si può trarre da quel precedente la conferma che il modello di sindacato offerto dal nostro sistema sui provvedimenti della P.A. sia coerente con i requisiti di un giudizio effettivo di piena giurisdizione (<a title="" href="#_ftn109">[109]</a>).</p>
<p>8.- Conclusioni</p>
<p>L&#8217;interpretazione di una clausola generale è indubbiamente attività discrezionale, perché suscettibile di condurre a esiti opinabili (<em>fuzzy truths</em>) in conseguenza di giudizi di valore che la legge delega all&#8217;interprete.<br />
Ciò non impinge, tuttavia, sul merito della scelta amministrativa.<br />
Questo agevolmente si spiega nel riferimento all&#8217;insegnamento di Benvenuti, che ha inteso deideologizzare il potere discrezionale, facendo riemergere ciò che lo accumuna all&#8217;interpretazione e dunque la stretta contiguità tra giurisdizione e amministrazione (<a title="" href="#_ftn110">[110]</a>).<br />
Di questa necessità di deideologizzare il potere discrezionale si trova conferma anche in autorevole dottrina straniera, ove si è affermato che «<em>The demarcation between law, fact, and discretion can however be problematic &amp; It is moreover not uncommon for courts to demarcate on functional grounds, the labels, law, fact, or discretion will be chosen to reflect judicial preconceptions as to how far the court wishes to intervene in a particular case</em> &amp;» (<a title="" href="#_ftn111">[111]</a>).<br />
Donde, il punto di partenza è quello (pragmatico) di individuare quali siano le esigenze di tutela dell&#8217;ordinamento europeo, così come individuate dai principi <em>Rewe</em> di equivalenza e di effettività, per come riflessi dal prisma del principio di <em>full jurisdiction</em> della Corte di Strasburgo (<a title="" href="#_ftn112">[112]</a>) .<br />
In ragione di ciò, si deve, quindi, conformare l&#8217;autonomia processuale degli Stati membri (nella logica di una loro «competenza procedurale funzionalizzata» (<a title="" href="#_ftn113">[113]</a>)) per assicurare un sindacato giurisdizionale sulle scelte della pubblica amministrazione che consenta alla Corte di giustizia di esercitare la funzione nomofilattica a essa assegnata dall&#8217;art. 267 TFUE.<br />
Nella vicenda che c&#8217;interessa (l&#8217;interpretazione di una norma europea definita attraverso una clausola generale) è, dunque, poco rilevante distinguere (ciò che è sovente assai difficile) tra discrezionalità e interpretazione, come pure tra merito e legittimità («<em>the label</em>») (<a title="" href="#_ftn114">[114]</a>).<br />
Quello che importa («<em>on </em><em>functional grounds</em>«) è che in nessun modo può essere impedito alla Corte di giustizia di interpretare la norma europea sul rinvio pregiudiziale di un giudice nazionale nei giudizi sui provvedimenti di amministrazione indiretta e di coamministrazione UE.<br />
Nell&#8217;approccio deideologizzato: si può prescindere dalla distinzione tra interpretazione e discrezionalità («<em>the label</em>»), essendo rilevante esclusivamente quello che la Corte di giustizia ritiene assegnato alla sua competenza giudiziaria («<em>as to how far the court wishes to intervene</em>»).<br />
Come nel caso <em>Hornby</em>, ogniqualvolta il principio dottrinario della c.d. riserva di amministrazione si ponga in contrasto con l&#8217;effetto utile dell&#8217;effetto diretto della norma europea (<a title="" href="#_ftn115">[115]</a>), la dottrina dovrà elaborarne uno nuovo: per l&#8217;ovvio motivo che è la norma (e tali sono anche i principi elaborati dalla giurisprudenza UE all&#8217;esito del rinvio pregiudiziale) a condizionare l&#8217;interprete e non viceversa.<br />
Questo in coerenza con quanto affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui, « anche sulla spinta evolutiva dell&#8217;ordinamento comunitario i confini tra limiti della discrezionalità amministrativa, non sindacabile, e limiti della giurisdizione, si sono ormai definitivamente aperti ad un cammino improntato al rispetto dei due principii fondamentali: della pienezza della tutela giurisdizionale (<em>full jurisdiction</em>: art. 6 CEDU e art. 47 dei Diritti fondamentali dell&#8217;Unione) e dei limiti di proporzionalità, finalizzati a restringere l&#8217;area del merito amministrativo, insindacabile » (<a title="" href="#_ftn116">[116]</a>).<br />
Il principio di effettività della giurisdizione (ora codificato dall&#8217;art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE, come conformato dal precetto della piena giurisdizione di cui all&#8217;art. 6 della CEDU) esige, dunque, di superare la giurisprudenza nazionale sull&#8217;insindacabilità intrinseca dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta, perché quel <em>self -restraint</em> del giudice amministrativo è sguarnito di ogni giustificazione dogmatica.<br />
Quell&#8217;ingiustificato atteggiamento deferente del giudice amministrativo si pone, infatti, vieppiù in contrasto con chiari principi normativi direttamente integranti il nostro ordinamento positivo di giustizia amministrativa nella logica dell&#8217;<em>effet utile </em>della norma UE di diritto sostanziale, secondo la giurisprudenza <em>Rewe</em> sulla competenza processuale funzionalizzata degli Stati membri, teleologicamente orientata all&#8217;obbligo d&#8217;interpretazione conforme discendente dall&#8217;obbligo di «legale cooperazione» di cui all&#8217;art. 4 TFUE.<br />
E, perciò, non è davvero più sostenibile.</div>
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[1]      La letteratura sull&#8217;argomento è così ampia da scoraggiare ogni ambizione di esaustività al riguardo. Tra i tanti: F. Cammeo, La competenza di legittimità della IV Sezione e l&#8217;apprezzamento dei fatti valutabili secondo criteri tecnici, in Giur. it. 1902, III, 275 ss., E Presutti, Discrezionalità pura e discrezionalità tecnica, in Giur. it, 1910, IV, 10 ss., O. Raneletti, Principi di diritto amministrativo, Napoli, 1912, I, 350 ss., M.S. Giannini, Il potere discrezionale della pubblica amministrazione, Milano, 1939, 77, F. Piga, Sulla discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione, in Giust. civ., 1956, I, 52 ss., P. Virga, Appunti sulla cosiddetta discrezionalità tecnica, in Jus, 1957, 95 ss., E. Guicciardi, Delimitazione dei bacini montani e discrezionalità tecnica, in Riv. dir. agr., 1960, II, 81 ss., F. Levi, L&#8217;attività conoscitiva della pubblica amministrazione, Torino, 1967, N. Daniele, Discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione e giudice amministrativo, in Scritti in memoria di A. Giuffré, Milano, 1967, III, 293 ss., V. Bachelet, L&#8217;attività tecnica della pubblica amministrazione, Milano, 1967, G. Vacirca, Riflessioni sui concetti di legittimità e di merito nel processo amministrativo, in Studi per il 150° del Consiglio di Stato, III, Roma, 1981, V. Cerulli Irelli, Note in tema di discrezionalità amministrativa e sindacato di legittimità, in Dir. proc. amm., 1984, 475 ss., C. Marzuoli, Potere amministrativo e valutazioni tecniche, Milano, 1985, F. Ledda, Potere, tecnica e sindacato giudiziario sull&#8217;amministrazione pubblica, in Dir. proc. amm., 1983, 371 ss., V. Ottaviano, Giudice amministrativo e giudice ordinario di fronte agli apprezzamenti tecnici della pubblica amministrazione, in Studi in memoria di Vittorio Bachelet, Milano, 1987, II, 419 ss., G. Parodi, Tecnica, ragione e logica nella giurisprudenza amministrativa, Torino, 1990, D. De Pretis, Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica, Padova, 1995, L. R. Perfetti, Ancora sul sindacato giudiziale sulla discrezionalità tecnica, in Foro. amm., 2000, 422 ss., A. Travi, il giudice amministrativo e le questioni tecnico-scientifiche: formule nuove e vecchie soluzioni, in Riv. dir. pubbl., 2004, F. Cintioli, Giudice amministrativo, tecnica, marcato, Milano, 2005, A. Giusti, Contributo allo studio di un concetto ancora indeterminato. La discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione, Napoli, 2007, C. Videtta, L&#8217;amministrazione della tecnica. La tecnica fra procedimento e processo amministrativo, Napoli, 2008, M. Allena, Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche complesse: orientamenti tradizionali <em>versus</em> obblighi internazionali, in Dir. proc. amm., 2012, P. Carpentieri, Azione di adempimento e discrezionalità tecnica (alla luce del Codice del processo amministrativo), in Dir. proc. amm., 2013,  R. Villata e M. Ramajoli, Il provvedimento amministrativo, Torino, 2017, 133 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a>      F. Cammeo, Corso di diritto amministrativo, ristampa a cura di M.S. Giannini, Padova, 1992, I, 405 (l&#8217;enfasi è mia).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a>      F. Cammeo, <em>op.</em> <em>cit</em>., 410, ove egli, invero, così conclude: «In altre parole in tutti questi casi l&#8217;ultima parola spetterebbe a organi incompetenti tecnicamente e irresponsabili. Tanto vale allora non istituire il controllo, lasciare arbitra l&#8217;amministrazione di applicare le norme contando sulla sua capacità e responsabilità. Ecco perché l&#8217;attività regolata da norme di discrezionalità tecnica è trattata d&#8217;ordinario come se le norme non ci fossero e se si trattasse di discrezionalità pura. Ciò non toglie che tra discrezionalità pura e discrezionalità tecnica una differenza ci sia: là manca la norma regolatrice, qui c&#8217;è. E l&#8217;assenza di controllo giurisdizionale è un fenomeno contingente. Se si trova un giudice speciale idoneo è sempre facile trasformare in attività vincolata quella dove ci sono norme tecniche che l&#8217;altra non ha» (l&#8217;enfasi è mia).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a>      F. Merusi, Ragionevolezza e discrezionalità amministrativa, Napoli, 2011, 41, afferma<em> «</em>il carattere &#8220;sfocato&#8221; della logica <em>fuzzy</em> nell&#8217;esercizio di un potere discrezionale».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a>      Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 3/2/2014, n. 8, in Dir. proc. amm. 2015, 1, 329.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a>      Consiglio di Stato, Sez. III, 01/02/2017, n. 4384, in www.giustizia-amministrativa.it. Come ha bene evidenziato F. Cintioli, Giudice amministrativo, tecnica e mercato, <em>cit.,</em> 11, «Il filo concettuale che lega i vari passaggi sta nella distinzione tra il controllo forte e il controllo debole compiuto dal giudice amministrativo sull&#8217;attuazione dei concetti giuridici indeterminati. È forte quel controllo che consente al giudice di sostituire la propria cognizione e volontà a quella dell&#8217;amministrazione, cui pure compete, in prima battuta, la titolarità del potere decisionale. È debole quel controllo che lascia invece all&#8217;amministrazione le valutazioni finali e che devolve al giudice una cognizione sì piena, ma finalizzata a un vaglio di attendibilità e ragionevolezza della scelta ultima che l&#8217;amministrazione abbia fatto, senza un potere-dovere di tipo sostitutivo».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a>      G. Vacirca, Riflessioni sui concetti di legittimità e di merito nel processo amministrativo, <em>cit.</em>, 1584, sostiene che il tipo di sindacato ammesso sulle valutazioni tecniche, estrinseco e comunque debole, non è rispettoso del principio di effettività della tutela giurisdizionale.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a>      A. Travi, L&#8217;eccesso di potere fra diritto e tutela giurisdizionale, in Scritti dedicati a Maurizio Converso, Roma, 2016, 610, al proposito della «riproposizione con varie formule della concezione secondo cui il giudice amministrativo deve essere deferente nei confronti dell&#8217;amministrazione [afferma che] Le formule che sono state avanzate nel tempo per esprimere questa deferenza sono varie. Quelle di tenore processuale spaziano dal c.d. sindacato debole, di moda soprattutto alcuni anni fa, al sindacato esterno (o estrinseco), che ricorre ancora con una certa frequenza».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a>      Consiglio di Stato, Sez. V, 11/5/1938, 267, in Riv. dir. pubbl., 1938, II, 463.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a>     T.A.R. Calabria, sez. I, 22/01/2014, n. 54, in Rivista giur. edil., 2014, 2, I, 414.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a>     M.S. Giannini, Il potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, <em>cit.</em>, 102.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a>     Conclusioni dell&#8217;avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer, in causa C-148/06 (l&#8217;enfasi è mia).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a>     P. Rescigno, Appunti sulle clausole generali, in Riv. dir. comm., 1998, 1.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a>     M. Nigro, Diritto amministrativo e processo amministrativo nel bilancio di dieci anni di giurisprudenza, in Foro it., 1985, V, 125, ritiene che l&#8217;unica scelta riservata al giudice amministrativo sia quella che attiene all&#8217;opportunità, dovendo tutte le restanti valutazioni della P.A. essere apprezzate dal giudice.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a>     In effetti, non condivido l&#8217;affermazione di R. Villata e M Ramajoli, Il provvedimento amministrativo, <em>cit.</em>, 69, ove essi sostengono che «l&#8217;attività interpretativa ha rispetto alla norma scritta un compito di integrazione, mai di innovazione, non comportando alcun giudizio di valore &amp; pure nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;accertamento del fatto esiga la ricerca dei caratteri del fatto stesso indicato dalla legge tramite concetti indeterminati». Ciò che, invece, caratterizza l&#8217;integrazione valutativa di un concetto giuridico indeterminato è, infatti, proprio la definizione della fattispecie normativa attraverso una scelta tra i valori che la concreta vicenda oggetto d&#8217;interpretazione coinvolge. Invero, le clausole generali sono «norme nelle quali &amp; vi è un&#8217;eccedenza di valori di contenuto assiologico rispetto ai contenuti abituali delle regole [sicché] nelle clausole generali vi è una delega al giudice &amp; a ricercare valori fuori dai rigidi confini dell&#8217;ordinamento positivo» (P. Rescigno, Appunti sulle clausole generali, <em>cit</em>., 1). Sicché, la c.d. «integrazione valutativa» che la clausola generale richiede al giudice di fare è proprio un giudizio di valore da realizzare attraverso la tecnica del bilanciamento (V. Velluzzi, Le clausole generali. Semantica e politica del diritto, Milano, 2010, 77).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a>     V. Cerulli Irelli, Note in tema di discrezionalità amministrativa e sindacato di legittimità, <em>cit.</em>, 484, afferma che «in una tale logica si finisce con il trascurare senz&#8217;altro il dato, pur fondamentale, costituito da ciò che i menzionati elementi della fattispecie di potere amministrativo, pur imprecisi, come si dice, in quanto sottintendono fatti ad accertamento complesso, sono tuttavia fissi nell&#8217;ambito della fattispecie stessa, cioè non imputano in capo all&#8217;amministrazione alcun ambito di discrezionalità».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a>     Non è, invero, appagante, né in termini di astratta speculazione dogmatica né tantomeno in termini di effettività della tutela giurisdizionale, la soluzione di estremo pragmatismo suggerita da F. Cintioli, Giudice amministrativo, tecnica e mercato, <em>cit.</em>, 130, ove egli tenta di dimostrare che «è la pervasività della tecnica a rendere più complicata la distinzione tra opinabilità e opportunità [sicché], nei casi in cui il confine è così labile da farle addirittura sovrapporle, la logica della piena sindacabilità dell&#8217;opinabilità (che promana dal canone di effettività della tutela giurisdizionale e di piena conoscenza del fatto) deve lasciare il passo alle tecniche consuete di sindacato della discrezionalità e del merito amministrativo».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a>     C. Marzuoli, <em>Potere</em> amministrativo e valutazioni tecniche, <em>cit.</em>, 227, sostiene che «i valori espressi dall&#8217;amministrazione sono (in via generale) più rappresentativi dei valori complessivamente espressi dalla società perché essi sono filtrati influenzati dai valori dell&#8217;indirizzo politico». N. Paolantonio, Interesse pubblico specifico ed apprezzamenti amministrativi, in Dir. amm., 1996, 434, sostiene di contro che «se ha un senso logico, ancor prima che giuridico, ritenere che l&#8217;insindacabilità di taluni apprezzamenti costituisce la naturale conseguenza della responsabilità esclusiva della funzione &#8211; caratterizzata dalla cura in concreto di interessi pubblici &#8211; non si comprenderebbe la ragione di una riserva di apprezzamenti soggettivi in quanto tali &amp; sconnessi, cioè, dal processo di formazione della determinazione massimizzante un dato interesse pubblico concreto».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a>     F. Levi, L&#8217;attività conoscitiva della pubblica amministrazione, <em>cit.</em>, 247, afferma che «la descrizione normativa dei presupposti &#8211; comunque si svolga in effetti l&#8217;operazione di applicazione della legge &#8211; si presenta sempre come premessa maggiore di un sillogisma e &amp; l&#8217;attività conoscitiva (nel nostro caso, della amministrazione) tende esclusivamente ad accertare i fatti ad essa corrispondenti [ma] tutto ciò è possibile a condizione che i termini della fattispecie indichino (o siano, mercé l&#8217;interpretazione, traducibili in espressioni che indichino) caratteristiche oggettivamente constatabili di fenomeni reali».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a>     F. Follieri, Logica del sindacato di legittimità sul provvedimento amministrativo, Milano, 2017, 181, parte dall&#8217;assunto che «Se la qualificazione giuridica (inclusa la qualificazione di illegittimità del provvedimento impugnato) è relazione semantica, determinante per la sua forma logica è la capacità della fattispecie astratta di delimitare il suo riferimento corretto, ossia di &#8220;includere&#8221; una parte della realtà e di &#8220;escludere&#8221; la restante parte della realtà», per infine concludere che «Il processo di decisione può esaurirsi in una deduzione solo se la fattispecie astratta delinea in modo univoco la classe regolata dalla norma».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a>     N. Paolantonio, Il sindacato di legittimità sul provvedimento amministrativo, Padova, 2000, 119.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a>     G. D&#8217;Amico, Note in tema di clausole generali, in Iure Praes., 1989, 446.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a>     F. Follieri, Logica del sindacato di legittimità sul provvedimento amministrativo, <em>cit.</em>, 207 ss., sostiene che qualora vi sia vaghezza della norma «Il grado della relazione fra l&#8217;intensione della fattispecie astratta e il provvedimento impugnato potrebbe essere considerato come una misura di probabilità: la probabilità che il caso giudicato corrisponda al concetto e, perciò, ricada nella classe della fattispecie astratta» e suggerisce, perciò, di sostituire il metodo sillogistico con l&#8217;inferenza induttiva o con l&#8217;analogia attributiva, in entrambi i casi rendendo opinabile la conclusione  perché affidata a una valutazione di probabilità o di somiglianza  (che sfugge al binomio bianco/nero) piuttosto che a una mera deduzione; donde, in questi casi, l&#8217;attribuzione del giudizio sulla legittimità di un provvedimento amministrativo alla logica <em>fuzzy</em> che mal si concilia con lo <em>ius dicere</em> che invece esige che «venga &#8220;tracciata una linea&#8221; fra ciò che ha un determinato trattamento giuridico e il resto dell&#8217;essere», rendendosi perciò qui necessaria una assimilazione per «piega[re] la (percezione della) realtà al sistema intellettivo che l&#8217;uomo ha costruito per orientarsi nel mondo e guidare le proprie azioni», e dunque in ultima analisi una scelta &#8211;  questa volta affidata al giudice &#8211; tra i valori in gioco.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a>     F. Levi, L&#8217;attività conoscitiva della pubblica amministrazione, <em>cit.</em>, 540, afferma al proposito che la nozione di «concetto impreciso nella fattispecie» non costituisce «il termine maggiore di una sussunzione ma  corrisponde&amp; ad una sintesi intellettuale tratta da fatti obiettivi».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref25">[25]</a>     F. Levi, <em>op. cit</em>., 180, così si esprime: «L&#8217;organo amministrativo, per stabilire se a una situazione concreta è applicabile una norma (che gli attribuisce un potere), compie una operazione logicamente semplice: un accertamento di fatto ed una qualificazione, alla stregua di alcuni termini della proposizione normativa (semplici, precisi). Talora una operazione più complessa; un accertamento di fatto, una valutazione, quindi una qualificazione alla stregua di altri termini della proposizione normativa (complessi, imprecisi). Conviene sottolineare che questa valutazione, che costituisce il limite al sindacato di legittimità, è portata sul singolo fatto per vedere se essa rientri nella fattispecie normativa, non si tratta, invece, della valutazione che ha per oggetto la situazione di fatto nella sua interezza, per decidere se il provvedimento emanando sia opportuno o meno».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref26">[26]</a>     M.S. Giannini, Il potere discrezionale della pubblica amministrazione, <em>cit.</em>, 72, ove, appunto, si legge: «Da un punto di vista logico, l&#8217;apprezzamento, come giudizio, è un momento antecedente a quello della formulazione definitiva della volontà; non esso quindi costituisce il provvedimento discrezionale».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref27">[27]</a>     Sul valore normativo della giurisprudenza, M. S. Giannini, Discorso generale sulla giustizia amministrativa, in Riv. dir. proc., 1963, 527 ss..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref28">[28]</a>     F. Levi, L&#8217;attività conoscitiva della pubblica amministrazione, <em>cit.</em>,  493.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref29">[29]</a>     M. Trimarchi, La validità del provvedimento amministrativo, Pisa, 2013, <em>passim</em>, ove egli sostiene che vi è discrezionalità sia nell&#8217;accertamento dei fatti indicati dalla legge sia nella disposizione degli interessi in gioco, giacché non vi è modo di distinguere nel processo decisionale amministrativo il momento sussuntivo da quello di volontà, dovendosi accedere a una concezione anti-meccanicistica dell&#8217;interpretazione ed essendo dunque sempre richiesto all&#8217;interprete di selezionare gli interessi in gioco sin dal momento conoscitivo necessario a stabilire la rilevanza dei fatti rispetto all&#8217;interesse pubblico astratto definito dalla norma e dunque ancor prima che il problema amministrativo così accertato in sede interpretativa sia poi risolto dall&#8217;amministratore attraverso l&#8217;individuazione dell&#8217;effetto giuridico ritenuto idoneo a perseguire l&#8217;interesse pubblico concreto. Donde, il condizionamento assiologico è immanente a tutti i momenti (attività conoscitiva, individuazione del problema amministrativo e determinazione dell&#8217;effetto giuridico) dell&#8217;agire amministrativo.  E ciò non solo quando sia coinvolto un potere definito da una norma vaga, contenente concetti giuridici indeterminati, bensì ogniqualvolta si tratti di sussumere la vicenda concreta alla fattispecie astratta e di individuare dunque l&#8217;interesse pubblico concreto a partire dall&#8217;interesse pubblico astratto. Da qui la negazione stessa dell&#8217;esistenza del merito amministrativo (inteso quale porzione di attività non disciplinata nel suo svolgersi da norme giuridiche e quindi quale spazio di libertà dell&#8217;amministrazione), dovendosi invece ritenere che il condizionamento assiologico sia un valore ordinamentale rispetto al quale ogni singolo aspetto del processo decisionale amministrativo deve giustificarsi, anche quando la soluzione ammissibile sia più di una e la conclusione quindi senz&#8217;altro opinabile.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref30">[30]</a>     S. Rodotà, Il tempo delle clausole generali, in Riv. crit. dir. priv., 1987,  709 ss..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref31">[31]</a>     L.R. Perfetti, Per una teoria delle clausole generali in relazione all&#8217;esercizio dei pubblici poteri. Il problema dell&#8217;equità, in Giur. it., 2002, 1217, afferma che «Il discorso intorno alle clausole generali nella scienza del diritto amministrativo è sembrato ritardato da ragioni profondissime che attengono alla sovranità dello Stato ed alla sostanza del potere discrezionale, ch&#8217;esse sono, invece, in grado di far descrivere in modo differente rispetto alla tradizione &amp;».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref32">[32]</a>     V. Velluzzi, Le clausole generali, <em>cit</em>., individua il tratto caratterizzante delle clausole generali nel rapporto tra indeterminatezza normativa e integrazione valutativa.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref33">[33]</a>     V. Velluzzi, o<em>p.</em> <em>cit.</em>, 64, sostiene che «L&#8217;integrazione valutativa è, dunque, la scelta dello <em>standard </em>operata dall&#8217;interprete tra criteri concorrenti».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref34">[34]</a>     M.S. Giannini, il potere discrezionale della pubblica amministrazione, <em>cit</em>., 106.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref35">[35]</a>     M. S. Giannini, <em>op. cit.</em>, 106.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref36">[36]</a>     C. Cudia, Funzione amministrativa e soggettività della tutela. Dall&#8217;eccesso di potere alle regole del rapporto, Milano, 2008, 260, ritiene, infatti, che «le clausole non rimandino in alcuna maniera a un potere funzionalizzato: sono neutrali rispetto ad un qualsiasi fine, e per questo la loro applicazione rimane saldamente agganciata alla logica del rapporto».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref37">[37]</a>     L. Benvenuti, Interpretazione e dogmatica nel diritto amministrativo, Milano, 2002, 172, afferma che «il discrimine, sotto il profilo concettuale, tra interpretazione e discrezionalità sarebbe costituito dalla presenza, nel secondo caso, di valutazioni in funzione della scelta finale, assente nelle ipotesi di attività meramente interpretative, in cui sussisterebbe un rapporto soggettivo, ma mancherebbe un momento dispositivo in senso proprio».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref38">[38]</a>     Secondo D. De Pretis, Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica, <em>cit.</em>, 244, al proposito dell&#8217;interpretazione dei concetti giuridici indeterminati, si assiste a «un progressivo e non marginale mutamento di ruolo della pubblica amministrazione, attraverso una riduzione &amp; del suo tradizionale ruolo di arbitro puntuale di interessi, a favore di &amp; compiti di concretizzazione &#8220;qualificata&#8221; del comando normativo, mediante un&#8217;attività di adeguamento della fattispecie astratta alla fattispecie concreta che, pur non involgendo una valutazione degli interessi, tuttavia comporta di necessità, irrinunciabili apprezzamenti soggettivi».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref39">[39]</a>     R. Villata e M Ramajoli, Il provvedimento amministrativo, <em>cit.</em>, 64, avvertono che «La tesi che considera la discrezionalità come attività essenzialmente intellettiva e la risolve nella delimitazione di categorie, o, anche di concetti imprecisi, trascura di considerare tutti gli elementi che compongono il complesso concetto di discrezionalità [giacché] Sono i caratteri della scelta demandata all&#8217;amministrazione a qualificarla. La scelta discrezionale è certo funzionalizzata, in quanto tesa alla realizzazione dell&#8217;interesse pubblico, o, con parole diverse, è vincolata nel fine, dove per fine si intende l&#8217;interesse pubblico determinato dalla legge». F. Ledda, Potere, tecnica e sindacato giudiziario sull&#8217;amministrazione pubblica, <em>cit.</em>, 422, ritiene che in alcune specifiche ipotesi di discrezionalità tecnica, quale il giudizio sul valore culturale di un bene da assoggettare a tutela, la valutazione della P.A. sia insindacabile perché in questi casi la scelta dell&#8217;amministrazione si basa sulle risultanze di «discipline insuscettibili di un apprezzamento neutrale», con il che «il momento tecnico perde quella evidenza propria che parrebbe imporre una disamina distinta, e si dissolve integralmente nel merito dell&#8217;atto». E, per vero, in simili ipotesi è difficile isolare ciò che attiene pur sempre al giudizio tecnico quantunque opinabile e ciò che invece impinge direttamente sulla ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti nella concreta vicenda secondo insindacabili valutazioni di carattere, in senso lato, politico: ma ciò non consente, a livello dogmatico, di ricondurre entrambi gli aspetti dell&#8217;esercizio di una pubblica potestà indistintamente al merito amministrativo.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref40">[40]</a>     O. Bachof, <em>Beurteilungsspielraum,</em> <em>Ermessen und unbestimmter Rechtsbegriff im Verwaltungsrecht</em>, in <em>JuristenZeitung</em>, 1955, 98 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref41">[41]</a>     Cassazione, Sez. Unite, sentenza 22/2/2012 n. 2572. Vi è però che il giudice della nomofilachia non è sempre coerente con questa logica; e, infatti, al riguardo della latitudine del sindacato del giudice amministrativo sul giudizio della P.A. di inaffidabilità di un&#8217;impresa concorrente a un pubblico appalto ex art. 38, c. 1, lett. f, del d.lgs. n. 163 del 2006, nella sentenza 17/2/2012, n. 2312, la Corte di cassazione ha invece statuito che «in presenza di una ragionevole scelta legislativa di consentire il rifiuto di aggiudicazione per ragioni di inaffidabilità dell&#8217;impresa &#8211; esemplificativamente indicate in ipotesi di mala fede o colpa grave emerse nella esecuzione del pregresso rapporto o di serie carenze di professionalità emergenti dal passato aziendale &#8211; il sindacato di legittimità del giudice amministrativo nello scrutinio di un uso distorto di tale rifiuto debba prendere atto della chiara scelta di rimettere alla stessa stazione appaltante la individuazione del punto di rottura dell&#8217;affidamento nel pregresso e/o futuro contraente». Al proposito, M. Allena, Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche complesse: orientamenti tradizionali <em>versus</em> obblighi internazionali, <em>cit.</em>, 1602 sostiene, però, che «non è dato capire con sicurezza se la Cassazione abbia ritenuto che si trattasse di un sapere specialistico dagli esiti opinabili (in ragione della necessità di utilizzare cognizioni tecniche per capire se il servizio di pulizia fosse in linea con gli standard contrattuali), ovvero, che fossero presenti vere e proprie valutazioni discrezionali di opportunità amministrativa (per es. riguardo all&#8217;affidabilità, per l&#8217;interesse pubblico da ricostruire in concreto, del contraente), o, ancora, c.d. concetti giuridici indeterminati, i quali, come è noto, presuppongono valutazioni che, pur non attenendo a scelte di interessi in senso proprio, sono tuttavia opinabili in quanto basate su clausole generali (nel caso di specie, la correttezza nell&#8217;adempimento contrattuale), suscettibili di una pluralità di applicazioni, tutte astrattamente compatibili con il dettato normativo».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref42">[42]</a>     M.S. Giannini, il potere discrezionale della pubblica amministrazione, <em>cit</em>., 70.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref43">[43]</a>     R. Laun, <em>Das richterliche Ermessen bei der Anordnung der Vorlegung der Handelsbücher</em>, ZZP 42 (1912).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref44">[44]</a>     L. R. Perfetti, Ancora sul sindacato giudiziale sulla discrezionalità tecnica, cit., 422 ss., dopo avere precisato che si ha discrezionalità tecnica nei casi «in cui la norma di legge, nell&#8217;attribuire un dato potere all&#8217;amministrazione, inserisce nella fattispecie elementi, di tipo opinabile, assunti da una data scienza non giuridica», al proposito afferma che «non può non rilevarsi come vi sia profonda differenza tra l&#8217;attività di concretizzazione dell&#8217;interesse pubblico protetto e tipizzato dalla norma e quella di applicazione di regole non giuridiche».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref45">[45]</a>     Secondo F. Cintioli, Giudice amministrativo, tecnica e mercato, <em>cit.</em>, 57, l&#8217;interpretazione dei concetti giuridici indeterminati, «da un lato, sembra&amp; sfuggire alla figura della discrezionalità classica, ma dall&#8217;altro ne ripet[e] il tratto genuino e qualificante: la ponderazione e mediazione degli interessi [sicché] la sfera dell&#8217;opinabilità e quella dell&#8217;opportunità non sono separate da una linea di demarcazione sicura».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref46">[46]</a>     Così disponeva l&#8217;art. 52 del codice del consumo nella sua versione originaria.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref47">[47]</a>     L. A. Zadeh, <em>Outline of a New Approach to the Analysis of Complex Systems and Decision Processes</em>, in <em>IEEE Transactions on systems, Man, and Cybernetics</em>, 1973, 28 ss., che così riassume la sua teoria: «<em>By relying on the use of linguistic variables and fuzzy algorithms, the approach provides an approximate and yet effective means of describing the behaviour of systems which are too complex or too ill-defined to admit of precise mathematical analysis</em>». Con più diretto riferimento all&#8217;ambito oggetto d&#8217;indagine, S. Baldin, Riflessioni sull&#8217;uso consapevole della logica fuzzy nelle classificazioni fra epistemologia del diritto comparato e interdisciplinarietà, in Revista General de Derecho Público Comparado, 2012, 10, afferma che «Il ragionamento sfumato fa parte del bagaglio culturale dei teorici del diritto, avvezzi a trattare concetti vaghi, e di quanti si occupano di argomentazione e di decisione nelle aule giudiziarie, nell&#8217;intento di attribuire un &#8220;significato misurato&#8221; a termini indeterminati, quali la buona fede».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref48">[48]</a>     F. Follieri, Logica del sindacato di legittimità sul provvedimento amministrativo, <em>cit.</em>, 196 ss., sostiene che «Dinanzi ad un termine vago non sempre siamo &#8220;incerti&#8221; nello stabilirne il riferimento: ci sono alcuni casi che si &#8220;avvertono&#8221; come indiscutibilmente riconducibili al termine vago, altri che &#8220;appaiono&#8221; evidentemente estranei a quel termine e altri ancora che &#8220;sembrano&#8221; disputabili», e afferma che in quest&#8217;ultimo caso la decisione del giudice è «determinata non da una deduzione, ma da una valutazione dell&#8217;esigenza assiologica sottesa alla norma e posta in relazione al contesto di interessi del caso concreto», donde qui «il giudice esercita un potere normativo interstiziale (<em>interstitial legislation</em>), delegatogli dal legislatore in misura dipendente dalla formulazione linguistica della disposizione &amp; Tuttavia, la distinzione fra casi semplici e complessi non dimostra che vi siano due modi di giudicare».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref49">[49]</a>     R. Villata e M Ramajoli, Il provvedimento amministrativo, <em>cit</em>., 67, avvertono che «pure il prodotto dell&#8217;attività di interpretazione può non essere univoco e che quindi anche in siffatta ipotesi vi è possibilità di scelta [ma] la scelta che l&#8217;amministrazione è chiamata a compiere nell&#8217;esercizio del potere discrezionale è di tipo ben diverso [giacché] Tratto caratterizzante della discrezionalità è la formulazione di giudizi di valore di tipo politico».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref50">[50]</a>     L. A. Zadeh, <em>Outline of a New Approach to the Analysis of Complex Systems and Decision Processes,</em><em> cit.</em>, ove si legge: «<em>Thus, to deal with such systems realistically, we need approaches which do not male a fetish of precision, rigor, and mathematical formalism, and which employ instead a methodological framework which is tolerant of imprecision and partial truths»; </em><em>invero</em><em> «&amp; the main function of linguistic variables is to provide a systematic means for an approximate characterization of complex or ill-defined phenomena. In essence, by moving away from the use of quantified variables and toward the use of the type of linguistic descriptions employed by humans, we acquire a capability to deal with systems which are much too complex to be susceptible to analysis in conventional mathematical terms</em>».  Come a dire, rispetto al nostro problema: l&#8217;interpretazione di un sintagma polisenso è sempre opinabile («<em>a fuzzy truths»</em>).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref51">[51]</a>     Cfr., tra le innumerevoli, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 25/11/2016, n. 4958, in www.giustizia-amministrativa.it, ove appunto si legge: «Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sui provvedimenti di carattere discrezionale &amp; deve arrestarsi al vaglio dell&#8217;intrinseca tenuta logica della motivazione dell&#8217;atto amministrativo impugnato, senza estendersi alla scelta tra diverse possibili opzioni valutative, il cui coefficiente più o meno ampio di opinabilità le colloca nel merito dell&#8217;attività amministrativa». E, con diretto riferimento al tema in esame, T.A.R. Lazio, Sez. II, sentenza 3/11/2015, n. 12406, in www.giustizia-amministrativa.it, ove è affermato: «Anche il superamento dell&#8217;equazione concettuale tra discrezionalità tecnica e merito non pone nel nulla il limite del controllo giurisdizionale, dato dal fatto che l&#8217;applicazione della norma tecnica non sempre si traduce in una legge scientifica universale, caratterizzata dal requisito della certezza; anzi, quando contiene concetti giuridici indeterminati, dà luogo ad apprezzamenti tecnici ad elevato grado di opinabilità».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref52">[52]</a>     F. Cintioli, Giudice amministrativo, tecnica e mercato, <em>cit.</em>, 321, afferma che «il <em>deficit</em> di tassatività della norma è il simbolo della crisi del principio di legalità».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref53">[53]</a>     S. Rodotà, Le clausole generali nel tempo del diritto flessibile, <em>cit</em>., 97 ss..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref54">[54]</a>     F. Merusi, Variazioni su tecnica e processo, <em>cit.</em>, dichiara che «Le direttive comunitarie sono &amp; infarcite di concetti giuridici indeterminati; di concetti giuridici indeterminati che fanno riferimento a nozioni tecniche scientifiche e, talvolta, addirittura a formule matematiche ».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref55">[55]</a>     P. Fabbio, Sul ruolo creativo della giurisprudenza, in Riv. trim. dir. pubb., 2015, 1275.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref56">[56]</a>     V. Velluzzi, Le clausole generali, <em>cit</em>., 88.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref57">[57]</a>     S. Rodotà, Il tempo delle clausole generali, <em>cit.</em>, 721.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref58">[58]</a>     M. Libertini, Clausole generali, norme di principio, norme a contenuto indeterminato. Una proposta di distinzione, in AA.VV., Studi in ricordo di Pier Giusto Jaeger, Milano, 2011, 121, ricorda che «nel dibattito in materia di &#8220;concretizzazione delle clausole generali&#8221;, esiste anche una corrente di pensiero, che è stata definita in termini di &#8220;giuspositivismo moderato&#8221;, che ritiene che l&#8217;interpretazione delle clausole generali stesse debba avvenire non, come prevalentemente si afferma, con criteri &#8220;extragiuridici&#8221;, bensì in primo luogo, con criteri di interpretazione sistematica, cioè ricorrendo a prìncipi e valori riconosciuti dall&#8217;ordinamento positivo», e conclude: «L&#8217;indicazione di metodo &amp; è che l&#8217;interpretazione sistematica (cioè il ricorso a fonti, e in particolare a disposizioni di principio, di diritto positivo) debba essere il criterio fondamentale di integrazione delle &#8220;clausole generali in senso lato&#8221;, lasciando un ruolo residuale &#8211; e non principale, a differenza di quanto di solito si afferma &#8211; ai criteri di &#8220;etero integrazione&#8221;, cioè facenti capo a idee e convincimenti tratti dal costume sociale o da discipline tecnico-scientifiche extragiuridiche».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref59">[59]</a>     In questo senso, sembra di potersi intendere l&#8217;affermazione di B. Giliberti, <em>Public e private enforcement </em>nell&#8217;art. 9, comma 1, della direttiva antitrust 104/2014. Il coordinamento delle tutele: accertamento amministrativo e risarcimento danni nei rapporti privatistici, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2016, 77 ss., al proposito dell&#8217;esercizio di discrezionalità tecnica nei provvedimenti <em>antitrust</em>, ove egli afferma «Nella costruzione del caso concreto, l&#8217;Autorità garante compie, circolarmente, l&#8217;attività di interpretazione delle norme, il giudizio di esistenza e rilevanza dei fatti, connette fatti e norme nell&#8217;istruttoria, qualificando gli uni e gli altri reciprocamente, fino ad esplicitare le risultanze dei propri convincimenti nella motivazione». Quell&#8217;attività «circolare» dell&#8217;interprete di connessione della norma ai fatti e dei fatti alla norma bene esprime quel concetto di sussunzione alla rovescia di cui si è scritto.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref60">[60]</a>     F. Merusi, Con il giusto processo sulla «scia» di Strasburgo? In Guida dir., 2011, pone il problema in questo modo: «Anche l&#8217;esercizio di un potere che normalmente è definito «discrezionale» può essere vincolato e perciò suscettibile di una sentenza di condanna ad adempiere da parte del giudice amministrativo? Nel caso si debba interpretare concetti giuridici indeterminati probabilmente sì &amp; Ma quando il concetto giuridico indeterminato non si riferisce all&#8217;accertamento di un presupposto, ma alla decisioni fra più soluzioni possibili, basta la possibilità della soluzione per imporre all&#8217;Amministrazione l&#8217;emanazione di un determinato provvedimento?»</div>
<div><a title="" href="#_ftnref61">[61]</a>     F. Merusi, Variazioni su tecnica e processo, <em>cit.</em>, afferma che «Se l&#8217;esercizio del potere sulla base di concetti giuridici indeterminati non fosse giustiziabile &amp; l&#8217;autarchia comunitaria, anziché imporre un esercizio uniforme del potere, favorirebbe soluzioni diversificate secondo la logica degli interessi nazionali o anche, più semplicemente, delle diverse &#8220;culture&#8221; nazionali».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref62">[62]</a>     T. Tridimas, <em>The General Principles of EU Law</em>, Londra, 2006, 18, sostiene che «<em>The EC Treaty is a </em><em>traité cadre</em><em>. It provides no more than a framework. It is rampant with provisions overpowering in their generality and uses vague terms and expressions which are non defined. It bestows the Court with very broad powers to develop Community law</em>».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref63">[63]</a>     P. Rott, <em>What is the Role of the ECJ in EC Private Law?,</em> in Hanse Law Review, 2005, 8, afferma che l&#8217;uso di clausole generali per descrivere una fattispecie normativa che non fosse possibile definire <em>ex ante</em> potrebbe essere di ostacolo all&#8217;armonizzazione della legislazione degli Stati membri. C. U Schmid, <em>Judicial governance in the European Union: the ECJ as a constitutional and a private law court</em>, in <em>Law, Democracy and Solidarity in a Post-national Union</em>, a cura di Erik O. Eriksen, C. Joerges e F. Rödl, Londra, 2008, 85 ss., sostiene che «<em>it seems that the issue of the &#8220;concretisation competence&#8221; should not be separated from the &#8216;content of concretisation&#8217;, i.e., the specific substantive law answer</em>». Sicché, la Corte di giustizia non può essere privata della possibilità di dare concretezza al concetto giuridico indeterminato con cui si definisce la fattispecie di una norma UE, perché altrimenti ne sarebbe limitata l&#8217;incidenza del diritto comunitario sugli ordinamenti degli Stati membri. Invero, A. Röthel, <em>Missbrauchlichkeitskontrolle nach der Klauselrichtlinie: Aufgabenteilung im supranationalen Konkretisierungskatalog</em>, in <em>Zeitschrift für Europäisches Privatrecht</em>, 2005, 422, sottolinea come, nella dottrina giuridica, sia nettamente prevalente l&#8217;opinione secondo cui la Corte di giustizia ha il potere di pronunciarsi in ultima istanza anche laddove concretizzi le clausole generali e le nozioni normative che necessitano d&#8217;integrazione. Diversamente, la finalità del procedimento pregiudiziale e l&#8217;obiettivo del ravvicinamento delle legislazioni sarebbero impossibili da realizzare. In tal modo sarebbe, dunque, compromesso l&#8217;<em>effet utile </em>del diritto UE, come giustamente obiettato da S. Leible, <em>Gerichtsstandsklauseln und EG Klauselrichtlinie</em>», in <em>Recht der Internationalen Wirtschaft</em>, 2001, 426. La Corte di giustizia, del resto, ha affermato la propria competenza a integrare con una propria valutazione i concetti giuridici indeterminati di una norma UE nella causa <em>Océano Grupo</em> l (C-240/98), in Raccolta 2000, I, 4041, e in quella <em>Pannon</em> (C-368/09), in Raccolta 2010, I, 7567, in cui la Corte ha espressamente dichiarato di avere nella sentenza <em>Océano Grupo</em> interpretato i «criteri generali» utilizzati dal legislatore comunitario per definire la nozione di clausola abusiva, proprio nell&#8217;ambito dell&#8217;esercizio della competenza a essa conferita dall&#8217;art. 234 del Trattato CE.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref64">[64]</a>     Com&#8217;è noto, «Il sistema del rinvio pregiudiziale è un meccanismo fondamentale del diritto dell&#8217;Unione europea, che ha per oggetto di fornire ai giudici nazionali lo strumento per assicurare un&#8217;interpretazione e un&#8217;applicazione uniformi di tale diritto in tutti gli Stati membri» (così si è espressa la Corte di giustizia nella sua «Nota informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali», in GUUE 2011 n. 160).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref65">[65]</a>     D.U. Galetta, L&#8217;autonomia procedurale degli Stati membri dell&#8217;Unione europea: <em>Paradise Lost?</em>, Torino, 2009, 39.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref66">[66]</a>     Conclusioni dell&#8217;Avvocato Generale Juliane Kokott nella causa C-212/04, in Raccolta, 2006, I, 6057.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref67">[67]</a>     Corte di giustizia, sentenza 15/7/1964, in causa 6/64, Costa/Enel, in Raccolta, 1964, 1141.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref68">[68]</a>     F. Merusi, Il codice del giusto processo amministrativo, in Dir. proc. amm., 2011, 1 ss.. afferma «la competenza esclusiva della pubblica amministrazione nella scelta fra più soluzioni astrattamente possibili secondo le varie manifestazioni della problematica delle clausole generali, dei concetti giuridici indeterminati e del rinvio a norme non giuridiche».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref69">[69]</a>     F. Follieri, Logica del sindacato di legittimità sul provvedimento amministrativo, <em>cit.</em>, 267, afferma al proposito che l&#8217;interpretazione della norma vaga «è determinata non da una deduzione ma da una valutazione dell&#8217;esigenza assiologica sottesa alla norma e posta in relazione al contesto di interessi del caso concreto [sicché] il giudice esercita un potere normativo interstiziale (<em>interstitial legislation</em>), delegatogli dal legislatore in misura dipendente dalla formulazione linguistica della disposizione [perché] La scelta di assimilare consiste nella scelta se realizzare o meno nel caso concreto l&#8217;assetto di valori cui la norma mira, per mezzo dell&#8217;irrogazione della conseguenza giuridica [e dunque] Nella contrapposizione fra valori in gran parte inconciliabili, &#8220;personificati&#8221; nelle parti del giudizio e &#8220;concretizzati&#8221; nelle circostanze del caso, il giudice preferisce quegli interessi che vengono soddisfatti per mezzo della conseguenza giuridica cui conduce l&#8217;assimilazione, a scapito degli altri che sarebbero stati soddisfatti dalla conseguenza cui conduce la differenziazione  [e quindi] il giudice preferisce (più o meno consapevolmente)  un assetto di interessi».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref70">[70]</a>     Coerentemente a quanto qui sostenuto, F. Follieri, <em>op.</em> <em>cit.</em>, 339, afferma che «la qualificazione alla stregua di clausole generali non esige forme logiche diverse da quelle già viste per l&#8217;applicazione di termini vaghi: v&#8217;è sempre il confronto fra stato-di-cose da giudicare e intensione della fattispecie (composta anche da una clausola generale) che si risolve in un&#8217;assimilazione dei due poli messi a confronto, al fine di sussumere il caso nella classe delineata (in maniera &#8220;sfumata&#8221;) dalla fattispecie astratta».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref71">[71]</a>     F. Merusi, Variazioni su tecnica e processo, <em>cit</em>., sostiene che «la ponderazione degli interessi conserva un margine di libertà che le varie regole sulla ponderazione elaborate dai vari Paesi della Comunità (le figure sintomatiche italiane; gli standards dell&#8217;e<em>xcès de pouvoir</em> francesi; le varie manifestazioni dell&#8217;<em>Ermessenmissbrauch</em> tedesco) hanno scalfito solo dall&#8217;esterno. Il merito amministrativo è di per sé nemico dell&#8217;uniformità comunitaria».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref72">[72]</a>     Corte Europea dei diritti dell&#8217;Uomo, sentenza 19/3/1997, <em>Hornsby v. Greece</em>, in www.hudoc.echr.coe.int, ove si legge: »<em>By lodging an application for judicial review with the State&#8217;s highest administrative court the litigant seeks not only annulment of the impugned decision but also and above all the removal of its effects. The effective protection of a party to such proceedings and the restoration of legality presuppose an obligation on the administrative authorities&#8217; part to comply with a judgment of that court. The Court observes in this connection that the administrative authorities form one element of a State subject to the rule of law and their interests accordingly coincide with the need for the proper administration of justice. Where administrative authorities refuse or fail to comply, or even delay doing so, the guarantees under Article 6 (art. 6) enjoyed by a litigant during the judicial phase of the proceedings are rendered devoid of purpose»</em><em>. Ma, soprattutto, è rilevante quanto affermato dal giudice Morenilla nella sua «</em><em>Concurring Opinion», </em><em>ove, appunto, si legge</em><em> «The French </em><em>Conseil d&#8217;État</em><em> has succeeded in turning administrative proceedings into a safeguard for the individual against excesses on the part of the public authorities by making them similar to civil proceedings, with just one difference: the review of the lawfulness of the administrative decision in issue carried out by the administrative courts &amp; Because of the way the system has developed over the course of time, its primary purpose is to review the lawfulness of the impugned decision (particularly by means of an application to set aside). In such proceedings the administrative court, in setting aside the unlawful decision, exhausts its powers. &#8220;Thus the judge can only set aside the unlawful administrative decision, otherwise he would infringe the principle of the separation between administrative authorities and administrative courts. He cannot, by his own judicial decisions, try to fill in the vacuum created by the decision to set aside&#8221; (see Debbasch-Ricci, </em><em>Contentieux administratif</em><em>, Paris, 1990, p. 833) &amp; Consequently, in spite of the difficulties of adapting it to a now outdated concept of historical administrative law (see Garcia de Enterria-Fernandez Rodriguez, </em><em>Curso de Derecho Administrativo</em><em>, Madrid, 1986, vol. II, pp.</em> <em>36-54), on the effectiveness of the fundamental right of access to a court I agree with the majority&#8217;s finding of a violation. This element is becoming essential for the administration of justice in a democratic society and a firm enunciation of the principle seems to me as timely as it is necessary. Administrative decisions are ceasing to occupy the dominant position in administrative proceedings and becoming merely the reason for their existence. The object of administrative proceedings is formed solely by the originating application, from which the legal situations of the individuals concerned are derived</em>». Il caso <em>Hornsby</em> è ampiamente descritto in G. Corso, Il nuovo art. 111 Cost. e il processo amministrativo. Profili generali, in AA. VV., Il Giusto processo, Roma, 2003, 51 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref73">[73]</a>     P. Craig. <em>EU Administrative Law</em>, Oxford, 2012, p. 401; sue sono le utili indicazioni giurisprudenziali.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref74">[74]</a>     Corte di giustizia, sentenza 25/1/1979, in causa 98/78, <em>Racke / Hauptzollamt Mainz</em>, in Raccolta, 1989, 69.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref75">[75]</a>     Corte di giustizia, sentenza 17/9/1980, in causa 730/79, Philip Morris / Commissione, in Raccolta, 1980, 2671, commentata da J. Flynn, <em>The Philip Morris </em><em>Decision Upheld by the European Court</em>, in European Law Review 1981, 208.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref76">[76]</a>     Tribunale, sentenza 11/9/2002, in causa T-13/99, <em>Pfizer Animal Health / Consiglio</em>, in Raccolta, 2002, II, 3305, commentata da A.M. Princigalli, Il principio di precauzione: danni &#8220;gravi e irreparabili&#8221; e mancanza di certezza scientifica, in Dir. agr., 2004, 145.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref77">[77]</a>     Tribunale, sentenza 25/10/2002, in causa T-5/02, Tetra Laval / Commissione, in Foro. It, 2003, IV, 123, con nota di G. Colangelo.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref78">[78]</a>     B. Vesterdorf, <em>Certain Reflections</em><em> on Recent Judgments Reviewing Commission Merger Control Decisions</em>, in M. Hoskins e W. Robinson, <em>A True European, Essays for Judge David Edward</em>, Oxford, 2003, 118. Vi si legge: «<em>Regarding &amp; the examination of what will be the likely effect of the merger on the competitive situation on the market, the CFI has stated that, as long as the facts regarding the existing situation have been proved satisfactorily, the Commission enjoys a certain margin of appreciation regarding its analysis of the immediate or future effects of the merger in question. This means in particular, as the CFI stated clearly in Petrolessence, that, when reviewing &#8220;complex economic assessments made by the Commission in exercising the discretion conferred on it  by Regulation No 4064/89&#8221;, the control exercised by the Community judicature &#8220;must be limited to ensuring compliance with the rules of procedure and the statement of reasons, as well as the substantive accuracy of the facts, the absence of manifest errors of assessment for that of the Commission&#8221;. The margin of appreciation is, however, clearly a function of the degree of discretion involved. Thus &amp; a certain margin of appreciation will, in accordance with Kali and Salz (paragraph 226), be attributed to the Community judicature to that part of the Commission&#8217;s assessment of the likely creation or strengthening of a dominant position (or the absence thereof) that is based upon inferences drawn for primary facts, while a greater margin will be allowed to pure economic assessments. In so far as a case turns on the completive impact of the merger (the creation or strengthening of a dominant position having been established) the margin of appreciation accorded is likely to be large as, by definition, the Community judicature will almost invariably be examining complex economic assessments made by the Commission. These principles have been unequivocally stated and, I suggest, correctly applied by the CFI in the recent cases &amp; When the CFI refers, as it ha done in particularly in Airtours, Tetra Laval and BaByliss cases to the Commission&#8217;s not having proved a claim to a sufficient legal standard or the absence of &#8220;convincing evidence&#8221;, it is quite clear that CFI means that, having regard to primary facts and the direct inferences made therefrom, the particular prospective positive or negative analysis of the Commission decision at issue is so uncertain a to amount to, or form part of what amounts overall to, a manifest error of appreciation. I do see any difference of substance between this approach and that of the Court of Justice, upon which in based, in Kali and Salz &amp; The Airtours and Tetra Laval cases also illustrate, I believe, that the scope of the margin of assessment allowed to the Commission should be a function of the novelty and/or controversial or contested nature of economic theory(ies) upon which it bases its assessment</em>».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref79">[79]</a>     Corte di giustizia, sentenza 15/2/2005, in causa C-12/03, Commissione / Tetra Laval, in Foro Amm., CDS, 2005, 272, richiamata da P. Graig,  <em>UK, EU and Global Administrative Law. Foundations and Challenges</em>, Cambridge, 2015, quale punto di svolta dell&#8217;evoluzione verso un sindacato più penetrante della <em>judicial review</em> delle corti europee sulle scelte dell&#8217;amministrazione pubblica.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref80">[80]</a>     Corte di giustizia, sentenza 8/12/2011, in causa C-389/10, KME Germany e a. / Commissione, in Raccolta, 2011, I, 13125, commentata da A.L. Sibony in Common Market Law Review, 2012, 1977 ss,  la quale osserva che «<em>The KME  judgment is a significant but somewhat disappointing contribution to the discussion regarding the compatibility of the EU regime for the public enforcement of competition law with the fundamental right to a fair trial</em>».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref81">[81]</a>     Corte di giustizia, sentenza 8/12/2011, in causa C-386/10, Chalkor/ Commissione, in Raccolta, 2011, I, 13085, commentata da A. Lacresse, <em>Recours juridictionnel effectif: La CJUE confirme l&#8217;exercice par le Tribunal d&#8217;un contrôle de pleine juridiction sur les sanctions infligées par la Commission en matière de concurrence</em>,  in Revue des droits de la concurrence, 2012, 181.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref82">[82]</a>     A. Travi, Sindacato debole e giudice deferente: una giustizia amministrativa<em>?</em>, in Giorn. dir. amm., 2006, III, 304, definisce, quell&#8217;atteggiamento, appunto, «deferente» nei confronti della P.A..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref83">[83]</a>     G. Molica, Sulla responsabilità civile delle autorità amministrative indipendenti, in Giur. comm., 2016, 256 ss., parla al proposito, addirittura di «<em>big bang</em> giurisprudenziale».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref84">[84]</a>     Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 9/4/1999, n. 601, in Foro amm., 2000, 422, con nota di L. R. Perfetti, Ancora sul sindacato giudiziale sulla discrezionalità tecnica, <em>cit.</em>. Al proposito si veda altresì anche il commento di M. Delsignore, Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche: nuovi orientamenti del Consiglio di Stato, in Dir. proc. amm., 2000, 185, e di P. Lazzara, Discrezionalità tecnica e situazioni giuridiche soggettive, in Dir. proc. amm., 1999, 212,</div>
<div><a title="" href="#_ftnref85">[85]</a>     Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 6/10/2001, n. 5287, in Foro it., 2002, III, 414, con nota di E. Giardino.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref86">[86]</a>     Gli <em>unbestimmte Rechtsbegriffe </em>della teoria di W. Jellinek, in <em>Gesetz</em>, <em>Gesetzesanwendung und Zweckmäßigkeitserwägung</em>, Berlino, 1931, che si caratterizzano e si distinguono dagli <em>unbestimmte Begriffe </em>(i concetti non giuridici indeterminati assegnati al merito dell&#8217;azione amministrativa) in ragione del fatto che consentono alla P.A. solo di uniformarsi all&#8217;«unica decisione giusta» della teorica di F. Tezner (<em>Zur Lehre von dem freien Ermessen</em><em> der Verwaltungsbehörden als Grund der Unzuständigkeit der Verwaltungsgerichte</em>, Vienna, 1888). Al proposito, si rinvia a D. De Pretis, in Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica, <em>cit.</em>, ove si dà conto dell&#8217;approccio della dogmatica tedesca agli <em>unbestimmte Rechtsbegriffe</em> &#8211; tradizionalmente collocati sul versante della fattispecie normativa &#8211; tra i quali sono catalogati, in effetti, alcuni sintagmi (ordine pubblico, grave motivo, morale e buon costume) definibili quali clausole generali.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref87">[87]</a>     Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 14/10/2016, n. 4266, in Foro. amm., CDS, 2016, 2347, commentata da  R. Mongillo, Provvedimenti sanzionatori dell&#8217;Autorità <em>antitrust</em> e applicabilità dell&#8217;art. 6 Cedu: necessità di un adeguato controllo da parte di &#8220;<em>organes judiciaires de pleine jurisdiction</em>&#8221; su Rass. dir. civ., fasc. 3, 2012, 738.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref88">[88]</a>     Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 24/12/2009, n. 8723, in www.giustizia-amministrativa.it.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref89">[89]</a>     Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 24/10/2006, n. 6347, in Foro amm., CDS, 2006, 10, 2844.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref90">[90]</a>     A. Amorth, Osservazioni sui limiti dell&#8217;attività amministrativa di diritto privato, in Arch. dir. pubbl<em>.</em>,1938, 455 ss</div>
<div><a title="" href="#_ftnref91">[91]</a>     C.H. Ule, <em>Zur Anwendung unbestimmter Rechtsbegriffe</em> <em>im Verwaltungsrecht, in Gedächtnisschrift für Walter Jellinek, </em>Monaco, 1955<em>,</em> ritiene che la diversità del sindacato del giudice civile e di quello amministrativo nell&#8217;interpretazione del concetto giuridico indeterminato di buona fede si giustifica in ragione del fatto che nelle controversie tra soggetti privati nessuno di loro può imporre il proprio punto di vista in ordine all&#8217;interpretazione della clausola generale, mentre il sintagma di buona fede contenuto in una legge amministrativa è interpretato attraverso atti che per loro natura sono destinati a imporre unilateralmente il punto di vista della pubblica amministrazione, e che quindi possono essere censurati dal giudice amministrativo solo se fuoriescono dallo spazio di libera valutazione (<em>Beurteilungsspielraum</em>) delimitato dal criterio di sostenibilità (<em>Vertretbarkeit</em>) della soluzione da essa scelta.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref92">[92]</a>     In questo senso l&#8217;accenno a «<em>the novelty and/or controversial or contested nature of economic theory(ies) upon which [the Commission] bases its assessment</em>» di B. Vesterdorf, <em>Certain Reflections</em><em> on Recent Judgments Reviewing Commission Merger Control Decisions, cit.</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref93">[93]</a>     F. Merusi, Ragionevolezza e discrezionalità amministrativa<em>, cit.</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref94">[94]</a>     M. Siragusa, L&#8217;effetto delle decisioni delle Autorità Nazionali della Concorrenza nei giudizi per il risarcimento del danno: la proposta della Commissione e il suo impatto nell&#8217;ordinamento italiano, in Conc.  merc., 2014, 313, con riguardo all&#8217;art. 9 della direttiva 2014/104/EU, recante l&#8217;obbligo degli Stati membri di introdurre previsioni finalizzate ad assicurare che una violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione definitiva di un&#8217;autorità nazionale garante della concorrenza o di un giudice del ricorso sia ritenuta definitivamente accertata ai fini di eventuali azioni risarcitorie dinanzi ai rispettivi giudici nazionali, afferma, appunto che «Il Tar e il Consiglio di Stato garantiscono infatti un completo riesame delle decisioni Agcm solo limitatamente all&#8217;ammontare della sanzione. Rispetto all&#8217;accertamento dell&#8217;infrazione, invece, i giudici amministrativi si limitano ad un sindacato c.d. &#8221; debole&#8221;, rinunciando a sostituire la propria valutazione a quella compiuta dall&#8217;Agcm per quanto concerne i &#8221; profili tecnici [in cui] siano coinvolti valutazioni ed apprezzamenti che presentano un oggettivo margine di opinabilità, come nel caso della definizione di mercato rilevante nell&#8217;accertamento di intese restrittive della concorrenza&#8221; Ebbene proprio questi « profili tecnici » caratterizzati da un « margine di opinabilità » eppure sottratti ad un completo controllo giurisdizionale sono esattamente gli stessi accertamenti che la direttiva renderebbe vincolanti per il giudice nazionale. Ora, è già difficile accettare che questi profili siano soggetti soltanto a un sindacato « debole » nell&#8217;ambito di un processo di impugnazione sulla validità dell&#8217;atto sanzionatorio, in quanto tale approccio sembra ben lungi dal soddisfare i precisi requisiti fissati dalla Corte di Strasburgo in Menarini».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref95">[95]</a>     F. Cintioli, Giudice amministrativo, tecnica e mercato <em>cit.</em>, 233.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref96">[96]</a>     F. Goisis, Un&#8217;analisi critica delle tutele procedimentali e giurisdizionali avverso la potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, alla luce dei principi dell&#8217;art. 6 della convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo. Il caso delle sanzioni per pratiche commerciali scorrette, in Dir. proc. amm., 2013, 669, afferma: «La discrezionalità, cioè, non deve comunque costituire uno schermo ad un effettivo accesso ai fatti. Ciò con la conseguenza, tra l&#8217;altro, che le valutazioni tecniche complesse debbono essere pienamente sindacabili. Si deve cioè arrivare ad un sindacato giudiziale sulla effettiva condivisibilità delle conclusioni a cui giunge la Commissione, ossia sulla capacità dei dati economici rilevanti a corroborare gli esiti del giudizio tecnico complesso, non bastando che tali esiti si fondino su risultanze esatte, coerenti ed attendibili». Allo stesso modo, M. Allena, Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche complesse, <em>cit</em>., sostiene che «non sono accettabili forme di accertamento definitivo da parte dell&#8217;autorità governativa, ossia non è ammissibile un approccio giudiziale che riconosca una sorta di <em>ipse dixit</em> in capo all&#8217;amministrazione».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref97">[97]</a>     Conclusioni dell&#8217;Avvocato Generale Juliane Kokott nella causa C-313/02, in Raccolta, 2004, I, 9483.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref98">[98]</a>     Corte Europea dei diritti dell&#8217;Uomo, Plenaria, 8 luglio 1987, caso n. 9749/82, <em>W</em><em>. v. United Kingdom</em>, § 82, in www.hudoc.echr.coe.int.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref99">[99]</a>     Corte Europea dei diritti dell&#8217;Uomo, sez. V, 21 luglio 2011, casi nn. 32181/04 35122/05, Sigma Radio Televisioni Ltd v. Cyprus, § 157, in www.hudoc.echr.coe.int.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref100">[100]</a>   Corte Europea dei diritti dell&#8217;Uomo, Sez. IV, 27 ottobre 2009, caso n. 42509/05, <em>Crompton v. The United Kingdom</em>, § 73, in www.hudoc.echr.coe.int.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref101">[101]</a>   F. Goisis, <em>La full jurisdiction </em>nel contesto della giustizia amministrativa: concetto, funzione e nodi irrisolti, in Dir. proc. amm., 2015, 546 ss., cui si devono anche gli utili riferimenti giurisprudenziali.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref102">[102]</a>   D.U. Galetta, L&#8217;autonomia procedurale degli Stati membri dell&#8217;Unione europea, <em>cit.</em>, p. 39.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref103">[103]</a>   Corte Europea dei diritti dell&#8217;Uomo, sentenza 19/3/1997, <em>Hornsby V. Greece</em>, in www.hudoc.echr.coe.int.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref104">[104]</a>   Corte Europea dei diritti dell&#8217;Uomo, 19/3/1997, <em>Case Of Hornsby V. Greece, Concurring Opinion Of Judge Morenilla</em>, in www.hudoc.echr.coe.int.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref105">[105]</a>   Corte Europea dei diritti dell&#8217;Uomo, 21/10/2003, <em>Credit And Industrial Bank V. The Czech Republic</em>, in www.hudoc.echr.coe.int.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref106">[106]</a>   Corte Europea dei diritti dell&#8217;Uomo, 26/1/2009, <em>Druzstevní Zálozna Pria And Others V. The Czech Republic</em>, www.hudoc.echr.coe.int.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref107">[107]</a>   M. Allena, Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche complesse, <em>cit</em>., sostiene che nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo «un&#8217;eventuale &#8220;riserva&#8221; di attività amministrativa in capo all&#8217;amministrazione tende ad essere ritenuta ammissibile solo ove strettamente funzionale al compimento di scelte di <em>policy</em> che, come tali, possano realisticamente coinvolgere il principio di sovranità popolare».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref108">[108]</a>   Corte Europea dei diritti dell&#8217;Uomo, 27/9/2011, A. Menarini Diagnostics S.R.L. C. Italie, in www.hudoc.echr.coe.int.. Ciò quantunque, in effetti, la società ricorrente sostenesse che «il controllo giurisdizionale del TAR è &#8220;debole&#8221; e che vi è stata certamente una perdita di efficacia della difesa, dal momento che è vietato al giudice procedere ad un controllo intrinseco». Sicché la sentenza, più che affermare l&#8217;astratta coerenza del modello di sindacato degli atti amministrativi come conformato dalla giurisprudenza nazionale, ha invece escluso che nel caso concreto vi fosse stato un <em>deficit</em> di tutela giurisdizionale, senza affrontare il tema astratto della configurazione del processo amministrativo, come pure suggerito dalla difesa erariale.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref109">[109]</a>   Ciò che invece sostengono R. Villata e M Ramajoli, Il provvedimento amministrativo, <em>cit.</em>, 153, i quali appunto affermano che «La stessa Corte EDU, con la nota sentenza Menarini, ha ritenuto conforme all&#8217;art. 1, par. 1, CEDU, e quindi ai dettami dell'&#8221;equo processo&#8221;, il modello di sindacato offerto dal nostro ordinamento nei riguardi dei provvedimenti sanzionatori irrogati dall&#8217;Autorità garante della concorrenza e mercato».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref110">[110]</a>   L. Benvenuti, Interpretazione e dogmatica nel diritto amministrativo, <em>cit.</em>, 95.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref111">[111]</a>   P. Craig. <em>EU Administrative Law</em>, <em>cit.</em>, 401 (l&#8217;enfasi è mia).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref112">[112]</a>   M. Allena, Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche complesse, <em>cit</em>., afferma che «Per sanare il contrasto con l&#8217;art. 117, comma 1, Cost. (il quale prevede l&#8217;obbligo, per l&#8217;ordinamento nazionale, di conformarsi ai « vincoli derivanti dagli obblighi internazionali »), almeno nelle controversie amministrative ricomprese nel campo di applicazione dell&#8217;art. 6 CEDU (ossia, oltre a quelle sanzionatorie, sicuramente quelle coinvolgenti gli interessi economici dei cittadini, l&#8217;approccio dei giudici nazionali dovrebbe allora profondamente cambiare: perché la « full jurisdiction » sia compiutamente attuata occorre, infatti, che almeno le questioni centrali (anche ove complesse) siano riesaminate compiutamente da parte di un giudice capace di (e in concreto disponibile a) sostituire il proprio apprezzamento a quello dell&#8217;amministrazione».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref113">[113]</a>   D.U. Galetta, L&#8217;autonomia procedurale degli Stati membri dell&#8217;Unione europea: <em>Paradise Lost?</em> <em>cit</em>., 136.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref114">[114]</a>   In questo senso anche F. Goisis, La <em>full jurisdiction</em> nel contesto della giustizia amministrativa, <em>cit</em>., 546 ss., che, in una differente prospettiva (quella del giusto processo ex art. 6 CEDU), suggerisce «&amp; il superamento di una distinzione organica tra giurisdizione ed amministrazione, a favore di criteri funzionali, che, come tali, consentono un&#8217;integrazione virtuosa tra procedimento e processo amministrativo».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref115">[115]</a>   L&#8217;effettività della tutela giudiziaria intesa anche quale attuazione del principio di <em>full jurisdiction</em>, così come espresso dalla Corte Europea dei diritti dell&#8217;Uomo, Sez. I, 17 aprile 2012, caso n. 21539/07, Steininger v. Austria, www.hudoc.echr.coe.int, ove si legge: <em>«</em><em>it considered these submissions on their merits, point by point, without ever having to decline jurisdiction when replying to them or ascertaining various facts</em> ». Per il diffuso commento della sentenza, si rinvia a C. Mayer e H. Wutscher, <em>The Austrian Administrative Court as a tribunal &#8211; justified double standard under Art 6 para 1 ECHR? Reflections following the judgment of the ECtHR in the case of Steininger v Austria</em>, in ICL Journal, 6, <em>Issue</em>, 3-4, 468 ss..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref116">[116]</a>   Corte di cassazione, Sez. un., sentenza 16/1/2014, n. 774, in Giust. civ. mass<em>.,</em> 2014.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/leffetto-utile-delleffetto-diretto-delle-norme-ue-e-linterpretazione-valutativa-delle-norme-di-contenuto-vago-una-riflessione-sui-limiti-del-sindacato-giurisdizionale-sulla-discrezionalita-tecnica/">L&#8217;effetto utile dell&#8217;effetto diretto delle norme UE e l&#8217;interpretazione valutativa delle norme di contenuto vago: una riflessione sui limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Subcontratti che non sono subappalti e disciplina antimafia: la previa comunicazione alla stazione appaltante e l&#8217;immediata esecuzione della fornitura con posa in opera</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/subcontratti-che-non-sono-subappalti-e-disciplina-antimafia-la-previa-comunicazione-alla-stazione-appaltante-e-limmediata-esecuzione-della-fornitura-con-posa-in-opera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2018 17:36:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/subcontratti-che-non-sono-subappalti-e-disciplina-antimafia-la-previa-comunicazione-alla-stazione-appaltante-e-limmediata-esecuzione-della-fornitura-con-posa-in-opera/">Subcontratti che non sono subappalti e disciplina antimafia: la previa comunicazione alla stazione appaltante e l&#8217;immediata esecuzione della fornitura con posa in opera</a></p>
<p>Il comma 2 dell&#8217;art. 105 del Codice sancisce un importante aspetto, quello cioè dell&#8217;equiparazione al subappalto (quindi all&#8217;applicazione della relativa disciplina autorizzativa) di figure che in senso stretto, pur essendo subcontratti, non sono subappalti, ma che vengono considerati tali al verificarsi di talune condizioni. In particolare, è considerato subappalto &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/subcontratti-che-non-sono-subappalti-e-disciplina-antimafia-la-previa-comunicazione-alla-stazione-appaltante-e-limmediata-esecuzione-della-fornitura-con-posa-in-opera/">Subcontratti che non sono subappalti e disciplina antimafia: la previa comunicazione alla stazione appaltante e l&#8217;immediata esecuzione della fornitura con posa in opera</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/subcontratti-che-non-sono-subappalti-e-disciplina-antimafia-la-previa-comunicazione-alla-stazione-appaltante-e-limmediata-esecuzione-della-fornitura-con-posa-in-opera/">Subcontratti che non sono subappalti e disciplina antimafia: la previa comunicazione alla stazione appaltante e l&#8217;immediata esecuzione della fornitura con posa in opera</a></p>
<p>Il comma 2 dell&#8217;art. 105 del Codice sancisce un importante aspetto, quello cioè dell&#8217;equiparazione al subappalto (quindi all&#8217;applicazione della relativa disciplina autorizzativa) di figure che in senso stretto, pur essendo subcontratti, non sono subappalti, ma che vengono considerati tali al verificarsi di talune condizioni. In particolare, è considerato subappalto &#8211; e quindi va soggetto all&#8217;autorizzazione e alle altre prescrizioni dell&#8217;art. 105 &#8211; qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l&#8217;impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell&#8217;importo del contratto principale (lavori affidati) o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l&#8217;incidenza del costo della manodopera sia superiore al 50 per cento dell&#8217;importo del contratto da affidare. <em>De converso</em>, non sono considerati subappalti quei subaffidamenti che non conseguano anche una sola di dette condizioni; per tali subcontratti, l&#8217;appaltatore è comunque obbligato a &#8220;comunicare&#8221; alla stazione appaltante, in forza di quanto disposto dall&#8217;art.105, comma 2 quarto periodo del D.Lgs. n. 50/2016, il nome del subcontraente, l&#8217;importo del sub-contratto, l&#8217;oggetto del lavoro, i dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari per effetto di quanto sancito dall&#8217;art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010.<a title="" href="#_ftn1">[1]</a> Quindi, in altri termini, per i subcontratti che non sono soggetti ad autorizzazione da parte della stazione, l&#8217;appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l&#8217;intenzione di voler affidare le prestazioni, prima dell&#8217;inizio delle stesse. Se nulla è disposto in modo diverso dalla stazione appaltante mediante apposite previsioni, il subcontratto potrà avere immediato inizio.<br />
Il &#8220;nolo a caldo&#8221; è, come è noto, &#8220;un contratto di locazione cui accede una prestazione d&#8217;opera: i lavori vengono eseguiti con macchine prese a nolo e utilizzate da personale messo a disposizione dalla stessa impresa noleggiatrice&#8221;:<a title="" href="#_ftn2">[2]</a> la <em>locatio rei</em> ha maggior rilievo della <em>locatio operis</em> (fare), che invece caratterizza l&#8217;appalto. La &#8220;fornitura con posa in opera&#8221; è &#8220;un contratto di vendita in cui oltre ad un dare è prevista un&#8217;attività dell&#8217;impresa fornitrice attraverso l&#8217;impiego di manodopera o maestranze in genere, per l&#8217;utilizzo dei materiali forniti&#8221;, <a title="" href="#_ftn3">[3]</a> talché, sempre in linea generale, può affermarsi che si è in presenza di un contratto di fornitura con posa in opera piuttosto che di un contratto d&#8217;appalto tutte le tutte le volte in cui la componente lavori sia di fatto accessoria e per contro sia prevalente l&#8217;attività di &#8220;dare&#8221; rispetto a quella di &#8220;facere&#8221;.<br />
Ciò detto, occorre passare sul versante della disciplina antimafia. La lett. c) del comma 1 dell&#8217;art. 91 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. richiede l&#8217;acquisizione dell&#8217;informazione antimafia prima di stipulare, approvare od autorizzare i subcontratti di importo superiore a 150.000 euro.<br />
Pertanto, i subcontratti di cui al comma 2 dell&#8217;art. 105, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., di importo inferiore a 100 mila euro per i quali la normativa prevede la semplice comunicazione alla stazione appaltante, non sono soggetti a tale disposizione.<br />
<em>Idem </em>per i subcontratti di importo compreso da 100 mila euro a 150 mila euro purché non siano assimilabili al subappalto ai sensi dell&#8217;art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e, quindi, abbiano anche un&#8217;incidenza della manodopera inferiore al 50% a cui si è sopra accennato.<br />
In tali casi, una volta presentata la comunicazione in parola la prestazione del subcontratto (nulla in contrario indicando sul punto la normativa vigente contenuta nel Codice dei contratti e nel Codice antimafia) può avere subito inizio. Infatti, la mera comunicazione del subcontratto, a differenza dell&#8217;autorizzazione per il subappalto, è un atto di mera informazione, previa ed obbligatoria, quindi una semplice <em>condicio juris</em> che rende, una volta espletata, già lecita <em>ex se</em> la prestazione oggetto del subcontratto. Invece, l&#8217;autorizzazione, per sua natura, rappresenta l&#8217;<em>incipit</em> di un procedimento amministrativo nel quale assumono rilevanza centrale l&#8217;<em>istruttoria</em> condotta dalla stazione appaltante, anche congiuntamente alla competente prefettura ai fini antimafia, e il <em>provvedimento</em> finale che connota come lecito il subappalto.<br />
Dunque, la comunicazione relativa ai subcontratti similari che non sono subappalto va intesa come attività diretta a dar notizia previamente alla stazione appaltante e una volta esperito quest&#8217;obbligo la prestazione del subcontratto può avere immediatamente inizio senza necessità di attendere alcun altro atto dell&#8217;amministrazione, che intanto procederà nei competenti controlli, il tutto rientrando nella ordinaria attività di vigilanza che la stazione appaltante deve esperire durante la gestione del contratto.<br />
In questa cornice, appare utile formulare ulteriori considerazioni con specifico riferimento alla tipologia subcontrattuale della fornitura con posa in opera (ma discorso analogo vale anche per il nolo a caldo) il cui importo sia superiore a 150 mila euro e il costo della manodopera abbia un&#8217;incidenza inferiore al 50% del subcontratto medesimo; infatti, proprio in forza della rilevanza del suo importo, superiore alla soglia indicata dal Codice antimafia, conseguono dalla presentazione della previa comunicazione prevista in capo all&#8217;appaltatore precisi ed inequivocabili obblighi di verifiche antimafia che la stazione appaltante deve avviare con la prefettura competente. Ed è proprio in tale momento procedurale che occorre esaminare se il subcontratto ora menzionato per il quale sia stata chiesta dall&#8217;amministrazione l&#8217;informazione prefettizia possa comunque avere inizio (dopo che l&#8217;appaltatore abbia presentato, ovviamente, la comunicazione di cui s&#8217;è detto), ovvero se prima dell&#8217;esecuzione debbano attendersi gli esiti della richiesta di informazione antimafia inoltrata all&#8217;Ufficio territoriale di Governo da parte della stazione appaltante.<br />
Il quadro normativo vigente nel D.Lgs. n. 159/2011 presenta la seguente disciplina, ricavabile da un combinato disposto di diversi articoli.<br />
Il citato Codice delle leggi antimafia, prevede all&#8217;art. 83 (&#8220;Ambito di applicazione della documentazione antimafia&#8221;) che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all&#8217;art. 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell&#8217;art. 67.<br />
Per documentazione antimafia, ai sensi del richiamato art. 84 del Codice, si intende la documentazione costituita dalla comunicazione antimafia e dall&#8217;informazione antimafia (art. 84, comma 1):</p>
<ul>
<li>&#8220;<em>la comunicazione antimafia consiste nell&#8217;attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all&#8217;articolo 67</em>&#8220;<em>, in primis</em> le misure di prevenzione, (art. 84, comma 2)<em>;</em></li>
<li><em>&#8220;l&#8217;informazione antimafia consiste nell&#8217;attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all&#8217;articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 91, comma 6, nell&#8217;attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4</em>&#8221; (art. 84, comma 3).</li>
</ul>
<p>Il Codice antimafia disciplina quindi i casi in cui i soggetti pubblici di cui all&#8217;art. 83 sopra citato devono acquisire la sola comunicazione antimafia (eventualmente anche attraverso l&#8217;autocertificazione) ovvero è necessaria l&#8217;informazione antimafia, secondo le modalità indicate dall&#8217;art. 90.<br />
Ai sensi dell&#8217;art. 91, comma 1, i soggetti pubblici devono acquisire l&#8217;informazione di cui all&#8217;art. 84, comma 3, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell&#8217;art. 67, il cui valore sia:<br />
a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;<br />
b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;<br />
c) superiore a 150.000 euro per l&#8217;autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.<br />
Il successivo comma 3 del medesimo art. 91 prevede inoltre che &#8220;<em>la richiesta dell&#8217;informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la banca data al momento dell&#8217;aggiudicazione ovvero entro trenta giorni prima della stipula del subcontratto</em>&#8220;.<br />
In merito ai termini previsti per il rilascio delle informazioni antimafia, il Codice prevede all&#8217;art. 92, comma 1, che il rilascio dell&#8217;informazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all&#8217;art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all&#8217;art. 84, comma 4. In tali casi l&#8217;informazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati.<br />
Nel nuovo sistema, pertanto, dalla consultazione della banca dati effettuata da parte dei soggetti abilitati di cui all&#8217;art. 83, può emergere:</p>
<ol>
<li>l&#8217;insussistenza di cause di decadenza, sospensione, divieto e l&#8217;assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa;</li>
<li>la sussistenza di cause di decadenza, sospensione, divieto ovvero di un tentativo di infiltrazione mafiosa.</li>
</ol>
<p>Nel primo caso, l&#8217;informativa antimafia liberatoria è rilasciata immediatamente dal sistema, con attestazione dell&#8217;avvenuta consultazione della banca dati.<br />
Nel secondo caso, invece, trova applicazione il comma 2 dell&#8217;art. 92, che prevede: &#8220;<em>Fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 91, comma 6, quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all&#8217;articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all&#8217;articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l&#8217;informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all&#8217;amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede con le stesse modalità quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito</em>&#8220;.<br />
Dunque, nel caso in cui dalla consultazione della banca dati emergano elementi ostativi al rilascio immediato dell&#8217;informazione antimafia liberatoria (di cui al comma 1 dell&#8217;art. 92), la legge demanda al prefetto competente per territorio il compito di avviare un subprocedimento di verifica e di rilasciare al soggetto richiedente l&#8217;informazione antimafia entro i successivi trenta giorni dalla data della consultazione.<br />
In caso di verifiche di particolare complessità e previa tempestiva comunicazione in tal senso al soggetto richiedente, il termine per il rilascio delle informazioni acquisite all&#8217;esito della verifica condotta dal prefetto è di quarantacinque giorni.<br />
Nonostante i termini indicati dalla norma abbiano carattere ordinatorio (essendo di conseguenza legittimo anche un invio tardivo delle informazioni acquisite dal prefetto), il legislatore, al fine di evitare rallentamenti ingiustificati nei procedimenti amministrativi, ha stabilito all&#8217;art. 92, comma 3, che &#8220;<em>Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo </em>[i.e.: 30 giorni dalla data della consultazione, n.d.a.]<em>, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all&#8217;articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell&#8217;informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all&#8217;articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all&#8217;articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l&#8217;esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite</em>&#8220;.<br />
Il sistema prevede, dunque, che in tutti i casi in cui il prefetto non trasmetta alle amministrazioni richiedenti le informazioni acquisite nel procedimento di verifica entro i termini stabiliti (30 giorni dalla data di consultazione della banca dati), i provvedimenti amministrativi di interesse possono comunque essere adottati, benché sottoposti a condizione risolutiva in caso di successiva trasmissione di informazione interdittiva da parte del prefetto.<br />
La previsione ha portata generale e si applica in tutti i casi di mancato rispetto dei termini di trasmissione delle informazioni da parte del prefetto.<br />
Infatti, l&#8217;art. 94, comma 2, del Codice antimafia prevede che &#8220;<em>Qualora il prefetto non rilasci l&#8217;informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all&#8217;articolo 92, comma 3 </em>[nella parte in cui consente l&#8217;adozione immediata del provvedimento, anche prima dei trenta giorni di cui al comma 2, n.d.a.] <em>qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell&#8217;articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all&#8217;articolo 84, comma 4, ed all&#8217;articolo 91 comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all&#8217;articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l&#8217;esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite</em>&#8220;.<br />
Tale norma non fa altro che specificare la previsione di cui al comma 3 dell&#8217;art. 92, in relazione sia alla decadenza delle autorizzazioni per i subcontratti (subappalti e contratti similari), sia alla condizione risolutiva cui sono sottoposti i contratti stipulati dalle amministrazioni a seguito dell&#8217;inutile decorso dei termini di conclusione del subprocedimento di verifica avviato dal prefetto.<br />
Ciò detto, tornando all&#8217;ipotesi di un subcontratto di fornitura con posa in opera che abbia un valore superiore a 150 mila euro ma che non sia assimilabile al regime giuridico del subappalto in quanto l&#8217;incidenza del costo della manodopera sia inferiore al 50% del valore del subcontratto, occorre verificare se tale fattispecie sia inquadrabile o meno nelle disposizioni contenute nel Codice antimafia e ora richiamate. A ben intendere la portata delle norme (per le quali il criterio ermeneutico deve essere quello della stretta interpretazione trattandosi, appunto, di norme d&#8217;ordine pubblico) contenute negli artt. 83, 91, 92 e 94, che come s&#8217;è visto obbligano ad attendere gli esiti dell&#8217;informazione prefettizia prima di dar corso all&#8217;esecuzione del contratto o del subcontratto, è possibile evidenziare che in esse si fa espresso riferimento a contratti:</p>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li>da &#8220;stipulare&#8221;: chiaramente s&#8217;intende il contratto d&#8217;appalto e il momento temporale in cui opera l&#8217;obbligo dell&#8217;attesa dell&#8217;informazione prima dell&#8217;esecuzione della prestazione è quello della previa verifica antimafia nei confronti dell&#8217;aggiudicatario definitivo della gara espletata;</li>
<li>da &#8220;approvare&#8221;, con immediato riferimento (sempre nell&#8217;ambito dei rapporti negoziali fra amministrazione e appaltatore) all&#8217;istituto &#8220;tradizionale e tipico dei contratti delle amministrazioni statali disciplinato dalla legge di contabilità dello Stato (art. 19 ed art. 104 R.C.S.) che è stato salvaguardato, ed in un certo sensi rafforzato, dalla normativa di riforma dei controlli della Corte dei conti, che ha mantenuto (art. 3, lett. g., L. n. 20/1994) l&#8217;assoggettamento al controllo preventivo dei provvedimenti che approvano i contratti di importo superiore ad una determinata soglia di valore&#8221;;<a title="" href="#_ftn4">[4]</a></li>
<li>&#8220;da autorizzare&#8221;, <em>ictu oculi</em> comprendendo in tale categoria i soli subappalti (e i veri contratti similari), per i quali, appunto, è espressamente previsto il procedimento autorizzativo quale presupposto per la liceità (<em>in primis</em>, sotto il profilo penale) e per la validità dell&#8217;affidamento delle prestazioni.</li>
</ol>
<p>In queste formulazioni contenute nel Codice antimafia non compare, pertanto, alcun riferimento espresso ai subcontratti (compresa la fornitura con posa in opera) che, quanto al valore, rientrano nell&#8217;obbligo delle verifiche antimafia (in capo alla stazione appaltante a valle della previa comunicazione dell&#8217;appaltatore), ma che comunque non sono assoggettati al regime autorizzativo in quanto l&#8217;incidenza del costo della manodopera è inferiore al 50% della stessa subcommessa.<a title="" href="#_ftn5">[5]</a> In assenza, perciò, di esplicite previsioni negli artt. 83, 91, 92 e 94 del Codice antimafia valevoli anche per tali subcontratti non sottoposti all&#8217;autorizzazione, appare evidente e corretto poter affermare che per essi non vigono gli obbligatori tempi di attesa dell&#8217;espletamento delle verifiche antimafia prima dell&#8217;inizio delle relative prestazioni.<br />
Quindi, in altri termini, anche per le forniture con posa in opera che non siano assoggettate al regime del subappalto e il cui importo sia superiore a 150 mila euro, la comunicazione previa che l&#8217;appaltatore deve presentare alla stazione appaltante consente da un lato l&#8217;immediata esecuzione di quella prestazione, d&#8217;altra parte consente all&#8217;amministrazione di dare avvio alle verifiche antimafia e di svolgere, altresì, i propri compiti di controllo gestionale della commessa pubblica.<br />
Inoltre, da un&#8217;altra visuale, ostano ad una lettura eccessivamente rigorosa del dettato legislativo antimafia sopra richiamato anche motivi di ragionevolezza e di buon senso in forza dei quali apparirebbe quantomeno contraddittorio<a title="" href="#_ftn6">[6]</a> subordinare la realizzazione di subcontratti che non siano assimilabili al regime autorizzatorio del subappalto (e, perciò, legati alla previa, mera comunicazione alla stazione appaltante) ai tempi d&#8217;attesa dell&#8217;informazione prefettizia che &#8211; se non risolti in modo snello dalla banca dati nazionale antimafia &#8211; possono, coincidere in concreto con i tempi previsti invece per il rilascio dell&#8217;autorizzazione al subappalto, procedimento per il quale, per di più, è  previsto (più favorevolmente) il silenzio assenso.  Altrimenti, &#8220;quod ratio non quit, saepe sanavit mora&#8221;<a title="" href="#_ftn7">[7]</a> e, si sa, il tempo, nelle cose della legge, coincide <em>rebus sic stantibus</em> con le interpretazioni della giurisprudenza.<br />
Detto questo, spostiamo, per un momento, l&#8217;asse della prospettiva; anzi ribaltiamola. In questa diversa ottica, va pur considerato che appare assai necessario che la banca dati antimafia garantisca a livello pratico efficienza e sveltezza nei tempi di risposta: un&#8217;eventuale rilevanza mafiosa nell&#8217;impresa subcontraente attestata attraverso documenti formati nel momento successivo al perfezionamento del relativo contratto renderebbe spesso impossibile l&#8217;applicazione degli effetti solutori a quel negozio giuridico: non è raro che il subcontratto, specie se è una fornitura (con o senza posa in opera), abbia una durata esecutiva breve e magari con l&#8217;esaurimento per adempimento delle relative obbligazioni contrattuali. In questo caso, l&#8217;art. 94 del Codice antimafia non garantirebbe nemmeno la pacificazione legale delle coscienze, come potrebbe avvenire invece per le ipotesi da esso (mal) disciplinate: in cantiere ha operato un&#8217;impresa subcontraente in &#8220;odore di mafia&#8221;, ma non trattandosi di subappalto l&#8217;eventuale intervento della stazione appaltante (che non si configurerà come revoca, perché non c&#8217;è alcun previo provvedimento autorizzativo), almeno a livello civilistico apparirebbe comunque inutile laddove la prestazione &#8211; si pensi alla fornitura, appunto &#8211; fosse facilmente già terminata, anche da tempo.  Una risposta a breve termine da parte della banca dati determina la soluzione <em>a-priori</em> di questi problemi che da un eventuale rallentamento procedimentale verrebbero a declinarsi.</p>
<div>
<div><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 12 novembre 2008, n. 10059. Va precisato, in concreto, che l&#8217;appaltatore, per consentire le conseguenti verifiche previste in capo alla stazione appaltante, dovrebbe produrre (fermo restando quant&#8217;altro sia previsto dalle singole amministrazioni): 1) copia dell&#8217;ordine o del contratto; con riferimento al subaffidatario: 2) certificato camerale (o visura); 3) dichiarazione sull&#8217;assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari <em>ex </em>art. 3 della L. n. 136/2010; 4) per le attività previste all&#8217;art. 1, comma 53 della legge n. 190/2012, la dichiarazione circa l&#8217;iscrizione alla <em>White List</em> della prefettura competente; 5) dichiarazione sulle condizioni di incompatibilità <em>ex</em> art. 53, comma 16 ter), del D. Lgs. n. 165/2001; 6) dichiarazione di presa visione di eventuali linee guida redatte previamente dalla stazione appaltante; 7) se c&#8217;è un Protocollo di legalità: dichiarazione di accettazione di quanto previsto dal Protocollo stipulato dalla stazione appaltante con la prefettura competente.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Cfr. A. Cianflone, G. Giovannini, <em>L</em><em>&#8216;</em><em>appalto</em> <em>di</em> <em>opere</em> <em>pubbliche,</em> XII, pp. 1381 e 1382, nota 27.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Cfr. A. Cianflone, G. Giovannini, <em>L</em><em>&#8216;</em><em>appalto, op. cit.,</em> p. 1382, nota 27. Cfr. anche Circolare ANAS 11 giugno 1990, n. 1595.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Così P. Santoro, <em>L&#8217;approvazione dell&#8217;aggiudicazione e del contratto nel nuovo codice dei contratti pubblici</em>, in www.appaltiecontratti.it, 3/2006.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> In tal senso e cioè che &#8220;<em>l&#8217;espressione &#8220;subcontratti&#8221; va intesa con riferimento ai subcontratti che sono soggetti ad autorizzazione (subappalti, subappalti assimilati, subsubappalti ove ammessi), non invece a tutti gli altri subcontratti soggetti a mera comunicazione</em>&#8221; si veda M. Mazzamuto, <em>Profili di documentazione amministrativa antimafia</em>, in www.giustamm, n. 3/2016, p. 10.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> Per non dire assurdo laddove i tempi d&#8217;attesa fossero di giorni 30+45, ai sensi dell&#8217;art. 92, comma 2 del Codice antimafia.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> Seneca, <em>Agamennone</em>, 130.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Methodological challenges in Environmental law</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/methodological-challenges-in-environmental-law/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2018 17:36:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/methodological-challenges-in-environmental-law/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/methodological-challenges-in-environmental-law/">Methodological challenges in Environmental law</a></p>
<p>UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI &#8220;SAPIENZA&#8221; DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PUBBLICO COMPARATO E INTERNAZIONALE &#8211; Curriculum Diritto Amministrativo Europeo dell&#8217;Ambiente &#8211; Resoconto dell&#8217;incontro di studi del 25 giugno 2018: Dr Sanja Bogojevic&#8217; (Professore associato di diritto &#8211; Oxford University) Methodological challenges in Environmental law On June 25th Dr Sanja Bogojevic&#8217; held a</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/methodological-challenges-in-environmental-law/">Methodological challenges in Environmental law</a></p>
<p style="text-align: center;">UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI &#8220;SAPIENZA&#8221;</p>
<p>DOTTORATO DI RICERCA<br />
IN DIRITTO PUBBLICO COMPARATO E INTERNAZIONALE<br />
&#8211; Curriculum Diritto Amministrativo Europeo dell&#8217;Ambiente &#8211;</p>
<p>Resoconto dell&#8217;incontro di studi del 25 giugno 2018:</p>
<p>Dr Sanja Bogojevic&#8217;<br />
(Professore associato di diritto &#8211; Oxford University)</p>
<p><strong>Methodological challenges in Environmental law</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
On June 25th Dr Sanja Bogojevic&#8217; held a lesson about the &#8220;Methodological Challenges in Environmental Law&#8221; at the Sapienza University of Rome (Department of Political Sciences).<br />
The meeting was an occasion for Dr Bogojevic&#8217; to talk about her personal research experience during her doctorate course. She had the opportunity to underline and to show the several challenges that an environmental academic must face.<br />
Indeed, Dr Bogojevic&#8217; studied the carbon market<a title="" href="#_ftn1">[1]</a> and so the emissions trading, in particular, her aim was to understand the role of law within this sector. At first time, she was fascinated by this researching theme, but very soon she understood that there were several and important challenges to face. The first challenges she encountered were purely theoretical. She didn&#8217;t have the help of literature because even though it existed, it was only the economic one. Indeed, the carbon market was studied by economists and by scientists, while legal experts&#8217; contributions weren&#8217;t very much. So, the interdisciplinary of the theme represented another challenge for her, because the research must be conducted in an environmental law view. Thus, Dr Bogojevic&#8217; needed a different point of view to conduct her research, she had to ask herself different questions from those asked by economists or scientists. But the challenges didn&#8217;t stop here, to the lack of literature and the pragmatism of the theme other challenges were added, such as the promotional climate created around the carbon market. The new market was different from the traditional ones in Europe, it was simple and so very appreciated. This enthusiasm contributed to support the idea that the law was useless to regulate the market.<br />
All these challenges didn&#8217;t beat Dr Bogojevic&#8217;. Ironically, she says that she wasn&#8217;t alone, because the environmental law scholarship was with her, so it could help her. There were also a lot of issues to deal with. There is an intellectual incoherence of the subject because the environmental law is a mix of different subjects, such as constitutional law, public law, public procurement law. This peculiarity contributes to support the idea that the environmental law is only a marginal subject. Another issue is the poor quality of some of the environmental scholarship and the reason is because the environmental changes are quick. So, the environmental scholarship describes only what is happening and do not create a contribution system.<br />
After focusing on all the challenges and issues, she had to find an appropriate methodology to conduct her research. So, she thought about the meaning of &#8220;scholarship&#8221;<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>. Firstly, she had to think about her study material; she understood that certain themes were reoccurring, like property rights, the role of State, the market liberties, the power of the market and the liberty. Despite this, Dr Bogojevic&#8217; didn&#8217;t have an idea of what was necessary and important for her research, but she was encouraged to find the methodology that best suited her research to satisfy that curiosity.<br />
At the end the found methodology was the discourse, that consists in sharing concepts, categories, and ideals that enable actors to understand situations. Discourse allows to create concepts storylines out of the information one has and it is useful to explain what is happening in the carbon market field.<br />
For the sake of illumination, she found the &#8220;deconstructing discourses&#8221;<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>. The notion of deconstruction examines implicit assumptions in different forms of expression. Deconstruction passed by enquiring into the assumptions set out in emission trading debates about the objectives of emissions trading schemes. Upon this scrutiny, patterns surface that reflect different ways in which the rationale of emissions trading is understood in the scholarly debate. These patterns show that the portrayal of the problems that emission trading schemes are supposed to remedy, are inevitably linked to the way in which emission trading is conceived, as a normative strategy. In other words, the view of the problem is symptomatic of the suggestions as to how to improve or solve it.<br />
So, Dr Bogojevic&#8217; has created three different models of emission trading with the &#8220;deconstruction discourses&#8221;. These show that emissions trading can be viewed through different lenses, each lens setting out a different framework through which to construct emission trading schemes, regarding the role of the market<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>, the State<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>, and emissions allowances<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>. So, the role of the law is present in the carbon market but it is different in the various patterns.<br />
At the end of the meeting, Dr Bogojevic&#8217; pointed out that we should never break down when we meet a challenge or issue during our research. The research in environmental law is hard and difficult but it&#8217;s important to be open-minded about the interdisciplinary scholarship itself, to find the best methodology that satisfies the curiosity, and to create the models to explain research&#8217;s results.
</p>
<div>
<div><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> We started talking about the carbon market with the adoption of Kyoto protocol. In 2003, with the adoption of the directive 2003/87/Ce, it was created the Emission Trading Scheme in Europe and its implementation was fixed in 2005.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Scholarship is the attempt to understand something, by a person who is guided by certain ideals, which distinguishes scholarship both from the single-minded pursuit of an end and from dilettantism. The ideals include: a commitment to employing methods of investigation and analysis best suited to satisfying that curiosity; self-conscious and reflective open-mindedness, so that one does not assume the desired result and adopt procedures to verify it, or even pervert one&#8217;s material to support a chosen conclusion; and the desire to publish the work for the illumination of students, fellow scholars or the general public and enable others to evaluate and criticize it.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> The notion of deconstruction allows different interpretations in different contexts, although it tends to be associated with the act of analysing philosophical and literary works with the aim of examining assumptions implicit in different forms of expression.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> The &#8220;Economic efficiency&#8221; model.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> The &#8220;Private property rights&#8221; model, where the carbon market is created by public choices. So, the actors are the States, that allocated emission quotes.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> The &#8220;Command and Control&#8221; model, that is a flexible model of regulation.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2018 n.5287</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-28-8-2018-n-5287/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-28-8-2018-n-5287/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-28-8-2018-n-5287/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2018 n.5287</a></p>
<p>Pres. Italo Caso, est. Rosalba Giansante Sul procedimento di acquisizione al patrimonio comunale di un immobile abusivo 1. Edilizia ed urbanistica Abusi edilizi Ordinanza ingiuntiva di demolizione &#8211; Mancata ottemperanza &#8211; Acquisizione gratuita al patrimonio comunale Effetto automatico Immissione in possesso Trascrizione nei registri immobiliari Notifica Accertamento formale dell inottemperanza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-28-8-2018-n-5287/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2018 n.5287</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-28-8-2018-n-5287/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2018 n.5287</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Italo Caso, est. Rosalba Giansante</span></p>
<hr />
<p>Sul procedimento di acquisizione al patrimonio comunale di un immobile abusivo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>1. Edilizia ed urbanistica    Abusi edilizi    Ordinanza ingiuntiva di demolizione &#8211; Mancata ottemperanza &#8211; Acquisizione gratuita al patrimonio comunale    Effetto automatico    Immissione in possesso    Trascrizione nei registri immobiliari    Notifica    Accertamento formale dell  inottemperanza    Provvedimento di acquisizione    Necessità    Sussiste    Ragioni    Fattispecie</p>
<p>2. Commercio    Autorizzazioni e concessioni &#8211; Esercizio    Attività commerciale &#8211; Titolo autorizzativo    Presupposto    Disponibilità giuridica del bene    Regolarità urbanistica    Necessità    Sussiste    Ragioni    Fattispecie</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. In materia edilizia,  l&#8217;acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime costituisce effetto automatico della mancata ottemperanza all&#8217;ordinanza ingiuntiva della demolizione, ed opera di diritto e automaticamente allo scadere del termine stabilito, ciò nonostante, ai fini dell&#8217;immissione in possesso e della trascrizione nei registri immobiliare, è sempre necessaria la notifica all&#8217;interessato dell&#8217;accertamento formale dell&#8217;inottemperanza e del provvedimento di acquisizione, atteso che  la sanzione della perdita della proprietà per inottemperanza all&#8217;ordine di remissione in pristino richiede, in ogni caso, un provvedimento amministrativo che definisca l&#8217;oggetto dell&#8217;acquisizione al patrimonio comunale attraverso la quantificazione e la perimetrazione dell&#8217;area sottratta al privato (Nel caso di specie, il TAR Campania rilavato che il procedimento di acquisizione al patrimonio comunale degli immobili abusi dei ricorrenti non è stato completato, non avendo adottato l&#8217;Amministrazione comunale  né il provvedimento di inottemperanza e né il provvedimento di acquisizione, ha dichiarato illegittimo il provvedimento impugnato nella parte in cui afferma l  impossibilità dei ricorrenti di provvedere alla demolizione delle opere abusive per assenza di titolarità delle stesse). (1)</p>
<p> 2. Il legittimo esercizio di un  attività commerciale, industriale e produttiva, deve essere ancorato, sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzativo, sia per l  intera durata del suo svolgimento, alla disponibilità giuridica e alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali in cui essa viene posta in essere, con la conseguenza che la conformità urbanistico-edilizia dei locali in cui si svolge l&#8217;attività costituisce un presupposto per il rilascio dell  autorizzazione stessa, che deve sussistere sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzativo, sia per l  intera durata del suo svolgimento. (Nel caso di specie, il TAR Campania ha ritenuto il diniego di attività commerciale, oggetto di impugnazione, legittimamente adottato perché svolta in immobile abusivo) (2).</p></div>
<div style="text-align: justify;"> (1) Cfr: ex multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 3 febbraio 2015 n. 751; T.A.R. Napoli, sez. VII, 4 aprile 2014 n. 1969, T.A.R. Napoli, sez. VIII 26 marzo 2014 n. 1780; T.A.R. Napoli sez. VII 10 gennaio 2014 n. 159 cfr. T.A.R. Veneto, Sez. II, 11 ottobre 2011, n. 1540, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 5 maggio 2016, n. 2279 e 5 luglio 2017, n. 3631<br />  <br /> (2) Cfr: cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 21 dicembre 2012, n. 5326, sez. III, 9 settembre 2008, n.10058; Id., 09 agosto 2007, n.7435; Id., 27 gennaio 2003, n.423; Id., 22 novembre 2001, n.5007, Cons. Stato, sez. V, 5 novembre 2012 n.5590; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 7 aprile 2016, n. 1767</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br /> <strong>(Sezione Ottava)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong></div>
<p> sul ricorso numero di registro generale 4739 del 2017, proposto da <br /> Pasquale Trombetta e Alessandro Trombetta, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Laura D&#8217;Angelo e Giacomo Tartaglione, con domicilio eletto presso lo studio D&#8217;Angelo in Napoli, via del Rione Sirignano, n. 6 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p> Comune di Marcianise, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luigi Maria D&#8217;Angiolella, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci, n. 16 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l  annullamento,</em></strong></div>
<div style="text-align: center;"><em>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</em></div>
<p>   1 &#8211; dell&#8217;ordinanza di sospensione dell&#8217;attività n. 164 dell&#8217;8.8.2017, notificata il 9 agosto 2017;<br /> 2 &#8211; della nota dirigenziale n. prot. 29123 del 21.9.2017, notificata il 25 settembre 2017, recante la   comunicazione di diniego alla richiesta di demolizione delle opere abusive presenti sull&#8217;area sita nel Comune di Marcianise alla via SS 265 al Km 27+252 distinta in catasto al F 23 particelle nn. 5006, 5007 e 126  ;<br /> 3 &#8211; della disposizione dirigenziale n. prot. 29396 del 22.9.2017, notificata il 25 settembre 2017, con cui è stata disposto il   divieto di prosecuzione dell&#8217;attività   con riferimento alla segnalazione certificata di inizio attività n. prot. 28299 del 14.9.2017 avente ad oggetto una   rimessa a cielo aperto di autoarticolati   nel Comune di Marcianise alla via SS 265 Km 27+252;<br /> 4 &#8211; di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, tra cui segnatamente la perizia tecnica del dirigente del III settore comunale del 7 agosto 2017 n. prot. 25039.  </p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Marcianise;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 giugno 2018 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Pasquale Trombetta e Alessandro Trombetta espongono in fatto che, con decreto sindacale n. 18578 del 10 settembre 2002, la S.p.A. Interporto Sud Europa era stata autorizzata &#8211; nell  ambito della procedura espropriativa relativa alla costruzione delle strutture interportuali Marcianise &#8211; Maddaloni di cui all  accordo di programma approvato con D.P.G.R. n. 14555 del 3 ottobre 1996, 14 stralcio &#8211; alla occupazione d  urgenza di alcune aree ricadenti nel Comune di Marcianise. In particolare, con successivo decreto dirigenziale n. 3 del 24 agosto 2006 era stata disposta la definitiva espropriazione di alcuni fondi tra cui quelli di proprietà di Trombetta Pasquale e Trombetta Alessandro, censiti in Catasto Terreni al Foglio 25 particelle 126, 5006 e 5007 per complessivi mq 3478, e le relative indennità di esproprio erano state regolarmente depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti.<br /> Successivamente, avendo alcuni fondi compresi nel suddetto decreto di esproprio (tra cui quelli di proprietà dei Trombetta) perso la loro utilità, con decreti dirigenziali n. 1 dell  11 aprile 2017 e n. 2 del 19 maggio 2017 il Comune di Marcianise, in accoglimento della richiesta dell  Interporto, aveva annullato in autotutela il suddetto decreto di esproprio n. 3/2016   <em>limitatamente agli immobili di proprietà dei sig. Trombetta Pasquale ..</em>. <em>e Trombetta Alessandro  &#038; e censiti al Catasto Terreni al foglio 23 particelle 126, 5006 e 5007 per la superficie complessiva di mq 3478</em>   e disposto, nel contempo, la retrocessionedella proprietà dei suoli a favore dei proprietari espropriati, procedendo anche alla relativa trascrizione della proprietà presso i RR.II.<br /> I ricorrenti riferiscono altresì che, nelle more dell  espletamento della richiamata procedura espropriativa, sui fondi in questione erano stati realizzati, in assenza di permesso di costruire, alcuni manufatti edilizi, oggetto dell  ordinanza di demolizione n. 75 del 16 marzo 2010, prot. 429, loro notificata nonché alla Società Interporto (a quella data proprietaria dei beni giusta decreto di esproprio n. 3 del 24 agosto 2006) dall  Amministrazione comunale di Marcianise. Tuttavia né la Società Interporto aveva mai ottemperato alla richiamata ingiunzione, né il Comune aveva più adottato ulteriori provvedimenti.<br /> Solo recentemente, a seguito di un nuovo sopralluogo effettuato in data 7 agosto 2017, il Comune resistente, con ordinanza n. 164 dell  8 agosto 2017, aveva disposto l  immediata cessazione dell  attività di rimessa veicoli.<br /> In data 14 settembre 2017 essi ricorrenti avevano comunicato al Comune di voler procedere alla demolizione della maggior parte delle opere abusive realizzate, riservandosi la presentazione di una domanda di sanatoria, ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, per quei volumi che risultavano conformi alla normativa urbanistico edilizia vigente; in pari data Trombetta Pasquale aveva presentato la SCIA con la quale ha segnalato l  inizio dell  attività di   rimessa a cielo aperto di autoarticolati   presso la sede di Marcianise Via S.S. 265 km 27+265.<br /> I ricorrenti espongono, infine, che il Comune di Marcianise, rispettivamente con disposizioni dirigenziali prot. n. 29123 del 21 settembre 2017 e prot. n. 29396 del 22 settembre 2017, aveva disposto il rigetto della loro richiesta (<em>rectius </em>comunicazione) di demolizione e il divieto di prosecuzione dell  attività di cui alla citata scia prot. n. 29299 del 14 settembre 2017.<br /> Pasquale Trombetta e Alessandro Trombetta hanno, quindi, proposto il presente ricorso, ritualmente notificato in data 30 ottobre 2017 e depositato il 28 novembre 2017, con il quale hanno chiesto l  annullamento dell&#8217;ordinanza di sospensione (<em>rectius </em>cessazione) dell&#8217;attività n. 164 dell&#8217;8 agosto 2017, della disposizione dirigenziale prot. n. 29123 del 21 settembre 2017 (recante la   comunicazione di diniego alla richiesta di demolizione delle opere abusive presenti sull&#8217;area sita nel Comune di Marcianise alla via SS 265 al Km 27+252 distinta in catasto al F 23 particelle nn. 5006, 5007 e 126  ), della disposizione dirigenziale prot. n. 29396 del 22 settembre 2017 (con cui è stata disposto il   divieto di prosecuzione dell&#8217;attività   con riferimento alla segnalazione certificata di inizio attività prot. n. 29299 del 14 settembre 2017, avente ad oggetto una   rimessa a cielo aperto di autoarticolati   nel Comune di Marcianise alla via SS 265 Km 27+252) e della perizia tecnica del Dirigente del III settore comunale prot. n. 25039 del 7 agosto 2017.<br /> A sostegno del gravame sono stati dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.<br /> Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Marcianise, chiedendo il rigetto del ricorso; con la memoria prodotta per la camera di consiglio del 20 dicembre 2017 l  ente locale resistente ha eccepito la inammissibilità delle censure inerenti l  acquisizione gratuita al patrimonio comunale, in considerazione della mancata impugnazione dell  ordinanza di demolizione n. 75/2010, ha dedotto, comunque, l  infondatezza di tutte le censure e ha insistito, pertanto, per il rigetto del gravame.<br /> Con ordinanza n. 2026 del 21 dicembre 2017 questa Sezione ha accolto parzialmente l  istanza cautelare ed ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 27 giugno 2018,   <em>Atteso che il Collegio ritiene, prima facie, non essersi perfezionato l  acquisto gratuito delle aree al Comune, in assenza del provvedimento di acquisizione da parte del Comune e che, pertanto, risulta illegittima la nota 21.9.2017, prot. 29123, nella sola parte in cui afferma l  impossibilità dei ricorrenti di provvedere alla demolizione delle opere abusive per assenza di titolarità delle stesse, ferma restando la non ancora intervenuta presentazione di una istanza di accertamento di conformità per le restanti opere e il potere dell  amministrazione di valutazione su quest  ultima, una volta effettivamente presentata;</em><br /> <em>Considerato che l  istanza cautelare non può, invece, essere accolta per le restanti statuizioni degli atti impugnati e in particolare per l  inibizione dell  attività sull  area, stante la non contestata natura abusiva delle opere insistenti sull  immobile e la destinazione di zona;</em>  .<br /> Il Comune di Marcianise ha prodotto una memoria per l  udienza di discussione e parte ricorrente una memoria di replica con la quale ha insistito per l  accoglimento del ricorso e ha rappresentato di aver presentato, in data 25 maggio 2018, istanza di sanatoria assunta al protocollo comunale prot. n. 20275, relativamente ad una parte delle opere contestate.<br /> All  udienza pubblica del 27 giugno 2018 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.<br /> Pasquale Trombetta e Alessandro Trombetta con il primo motivo di ricorso hanno dedotte le seguenti censure in riferimento all&#8217;ordinanza di cessazione dell&#8217;attività n. 164 dell&#8217;8 agosto 2017:<br /> I Violazione dell  art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, eccesso di potere per violazione del giusto procedimento di legge per aver omesso la comunicazione di avvio del procedimento e, comunque, per la mancata indicazione dei motivi di tale omissione nel provvedimento impugnato.<br /> Il motivo è infondato.<br /> Tale censura di natura procedimentale non trova alcun fondamento giuridico alla luce del presupposto di fatto da cui ha avuto origine il procedimento di sospensione dell  attività: la natura abusiva (mancanza di conformità urbanistico-edilizia) degli immobili in cui è svolta l  attività di rimessa di veicoli, già oggetto dell  ordinanza di demolizione n. 75 del 16 marzo 2010, peraltro non impugnata. Ed invero, costituisce allora un punto incontroverso e decisivo quello che la presupposta abusività del compendio immobiliare imponeva all  Amministrazione l  adozione di provvedimenti sanzionatori/repressivi di natura vincolata. Di talché la questione procedimentale afferente l  omessa comunicazione di avvio del procedimento deve comunque deve intendersi superata ai sensi dell  art. 21-octies della legge n. 241 del 1990 (TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 7 aprile 2016, n. 1767,) in quanto il contenuto dispositivo dell  atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (TAR Campania, Napoli, Sez. III, 4 aprile 2018, n. 2159).<br /> Con il secondo e terzo motivo di ricorso i ricorrenti hanno dedotte le seguenti censure in relazione alla domanda di annullamento della determinazione dirigenziale prot. 29123 del 21 settembre 2017 di diniego alla demolizione:<br /> II Violazione e falsa applicazione dell  art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2011 n. 380, eccesso di potere per inesistenza del presupposto, illogicità, sviamento.<br /> I ricorrenti lamentano che il provvedimento impugnato si fonderebbe sull  errato presupposto che essi   <em>non hanno titolarità alla presentazione dell  istanza, ai sensi dell  art. 31, c. 3, del d.p.r. n° 380/01</em>  . Ad avviso dei ricorrenti tale affermazione deve ritenersi erronea in quanto nel caso di specie l  ordinanza di demolizione n. 75 del 16 marzo 2010 sarebbe del tutto sfornita della necessaria e puntuale indicazione delle aree da confiscare; ad essa, inoltre, non avrebbe mai fatto seguito il provvedimento di acquisizione, con la conseguenza che nessun effetto traslativo della proprietà dei suoli sarebbe riconducibile alla mancata ottemperanza all  ordinanza di demolizione n. 75/2010. Peraltro solo qualche mese prima (e, quindi, ad anni di distanza dall  adozione dell  ordinanza di demolizione), come esposto in fatto, il Comune aveva annullato il decreto di esproprio ed aveva disposto la retrocessione della proprietà del bene a loro favore, provvedendo anche alla trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, riconoscendo, quindi, a loro avviso, la qualità di attuali proprietari dei suoli stessi.<br /> III Violazione e falsa applicazione della normativa comunale per la ZTO D8, violazione dell  art. 10 del d.P.R. 30 giugno 2001 n. 380, eccesso di potere per erroneità della motivazione, difetto di istruttoria, sviamento.<br /> I Trombetta premettono che il provvedimento di diniego di demolizione si fonda altresì sulla seguente motivazione:   <em>il tipo di intervento non è conforme con il regolamento edilizio e alle norme di attuazione, allegate allo strumento urbanistico vigente</em>, <em>che dispone:   Zona D8, territorio destinato all  insediamento di strutture a servizi interportuali; di strutture a funzioni direzionale nonché di strutture da destinare ad attività e funzioni agroalimentari. E   prescritto un rapporto di copertura 1/5. Lo strumento attuativo previsto è il piano particolareggiato    &#038;</em><br /> <em>Sul grafico è stata indicata una distanza dai confini di ml 6.00 e che non vi è nessun riferimento normativo che consente detta distanza; la stessa deve essere indicata in un piano particolareggiato, così come previsto dalla norma per la zona D8;</em>  .<br /> Ad avviso di parte ricorrente tale motivazione sarebbe incomprensibile in quanto, allo stato, essi non hanno presentato alcuna richiesta di approvazione di un progetto, ma si sono limitati a comunicare la loro determinazione di procedere alla demolizione, sia pure parziale, delle opere abusive realizzate e di cui all  ordinanza n. 75/2010. In ogni caso la motivazione delineata    ovvero sostanzialmente la mancata preventiva approvazione di un piano particolareggiato    sarebbe illegittima in quanto nel caso di specie l  area oggetto di intervento risulterebbe diffusamente edificata e dotata di infrastrutture, e, di conseguenza, la preventiva approvazione del piano particolareggiato sarebbe del tutto superflua. Parte ricorrente si è riservata di produrre una perizia giurata, al fine di trovare quanto sopra affermato.<br /> Ritenuto, pertanto, che sull  area di loro proprietà sia ammissibile l  intervento edilizio diretto, essi ricorrenti assumono che, ai sensi delle vigenti N.T.A. del Comune di Marcianise, gli interventi di nuova edificazione in zona D8 sarebbero assoggettati al rispetto dell  indice di copertura di 1/5. Per quanto riguarda i limiti di altezza e distanza, invece, considerato che in tutte le zone D edificabili al di fuori delle zone A, B, e C sono prescritte le distanze di 6m dal confine e di 10m dalle strade ed un  altezza massima di 15m, tali parametri sarebbero applicabili anche in zona D8 in assenza di piano particolareggiato.<br /> Il Collegio deve, innanzitutto, esaminare l  eccezione di inammissibilità delle censure inerenti l  acquisizione gratuita al patrimonio comunale, in considerazione della mancata impugnazione dell  ordinanza di demolizione n. 75/2010, sollevata dal Comune di Marcianise.<br /> L  eccezione è infondata in quanto parte ricorrente non ha dedotto specifiche censure in riferimento all&#8217;acquisizione gratuita al patrimonio comunale; ciò sul presupposto che tale provvedimento non sia stato adottato dal Comune di Marcianise, come di seguito esposto.<br /> Nel merito coglie nel segno il secondo motivo di ricorso.<br /> Al riguardo, va rilevato che la giurisprudenza maggioritaria ha più volte effettivamente affermato che l&#8217;acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime costituisce effetto automatico della mancata ottemperanza all&#8217;ordinanza ingiuntiva della demolizione (cfr. <em>ex multis</em> T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 3 febbraio 2015 n. 751), ed opera di diritto e automaticamente allo scadere del termine stabilito, con la conseguenza che l&#8217;accertamento dell&#8217;inottemperanza all&#8217;ingiunzione ha solo valenza di titolo per l&#8217;immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, con l&#8217;ulteriore corollario che la sua notifica all&#8217;interessato ha una sua esclusiva funzione certificativa dell&#8217;avvenuto trasferimento del diritto di proprietà (T.A.R. Napoli, sez. VII, 4 aprile 2014 n. 1969, T.A.R. Napoli, sez. VIII 26 marzo 2014 n. 1780). In tal senso, infatti, dispone l&#8217;art. 31, commi 3 e 4, del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, secondo cui   <em>3. Se il responsabile dell&#8217;abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall&#8217;ingiunzione, il bene e l&#8217;area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L&#8217;area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. 4. L&#8217;accertamento dell&#8217;inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all&#8217;interessato, costituisce titolo per l&#8217;immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente</em>  .<br /> La notifica all&#8217;interessato dell&#8217;accertamento formale dell&#8217;inottemperanza si configura, così, come adempimento successivo, necessario ai diversi fini dell&#8217;immissione in possesso e della trascrizione nei registri immobiliari; la prima rilevante, in particolare, per la concreta esecuzione della demolizione; l&#8217;altra, in ossequio al regime di pubblicità dei trasferimenti immobiliari, rilevante per poter opporre a terzi che abbiano acquistato diritti sull&#8217;immobile, ai sensi dell&#8217;art. 2644 c.c., l&#8217;avvenuto trasferimento in favore dell&#8217;Ente comunale (T.A.R. Napoli sez. VII 10 gennaio 2014 n. 159).<br /> La giurisprudenza anche di questa Sezione, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, ha posto in evidenza, tuttavia, come resti, comunque, ferma la necessità del provvedimento di acquisizione. Ed invero la sanzione della perdita della proprietà per inottemperanza all&#8217;ordine di remissione in pristino, pur se definita come una conseguenza di diritto dall&#8217;art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, richiede, in ogni caso, un provvedimento amministrativo che definisca l&#8217;oggetto dell&#8217;acquisizione al patrimonio comunale attraverso la quantificazione e la perimetrazione dell&#8217;area sottratta al privato (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. II, 11 ottobre 2011, n. 1540, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 5 maggio 2016, n. 2279 e 5 luglio 2017, n. 3631).<br /> Nel caso di specie deve evidenziarsi come, nonostante i ricorrenti non abbiano eseguito il ripristino nel termine di 90 giorni dalla notifica dell&#8217;ordinanza di demolizione, tuttavia l&#8217;Amministrazione comunale non si sia curata di provvedere a verifiche in proposito, non avendo adottato i conseguenti provvedimenti e, specificatamente, né il provvedimento di inottemperanza all  ordinanza di demolizione e né il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale, risultando in atti solo il verbale di accertamento di mancata demolizione redatto dalla Polizia Municipale prot. n. 1617/2010/P.M., depositata in giudizio dallo stesso Comune di Marcianise.<br /> Ecco, allora, che il descritto iter, connotato da inerzia procedimentale, addirittura per più anni, in netta contraddizione con il necessario completamento del procedimento sanzionatorio mediante lo sviluppo della fase acquisitiva come prefigurata dalla sequenza procedimentale prevista dalla legge, ha operato una cesura nell&#8217;ambito della stessa, impedendo il consolidarsi in favore dell&#8217;Amministrazione dell&#8217;effetto traslativo della proprietà (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 5 maggio 2016, n. 2279 e 5 luglio 2017, n. 3631 cit.).<br /> Ed infatti, se è pur vero che il passaggio della proprietà in favore dell&#8217;Amministrazione opera di diritto, deve tuttavia rilevarsi che il citato art. 31 prevede il dispiegarsi del procedimento sanzionatorio secondo ben precise fasi che non possono essere del tutto obliterate, in quanto la loro totale omissione, non può non comportare l&#8217;assoluta ambiguità della relativa attività amministrativa, in violazione dei principi del contraddittorio procedimentale, del buon andamento e della tutela dell&#8217;affidamento della parte privata.<br /> In tal senso deve rilevarsi che la notifica dell&#8217;atto di accertamento dell&#8217;inottemperanza alla demolizione e il conseguente provvedimento di acquisizione, integrano passaggi indefettibili ai fini del perfezionamento dell&#8217;acquisto in favore dell&#8217;Amministrazione, che nella fattispecie concreta sono stati omessi (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 28 agosto 2017, n. 4125).<br /> Conclusivamente, confermando quanto statuito con l  ordinanza cautelare n. 2026 del 21 dicembre 2017, deve ritenersi illegittima la disposizione dirigenziale prot. n. 29123 del 21 settembre 2017 nella parte in cui afferma l  impossibilità dei ricorrenti di provvedere alla demolizione delle opere abusive per assenza di titolarità delle stesse.<br /> Quanto all  ulteriore capo di motivazione del provvedimento di diniego di demolizione:   <em>il tipo di intervento non è conforme con il regolamento edilizio e alle norme di attuazione, allegate allo strumento urbanistico vigente</em>, <em>che dispone:   Zona D8, territorio destinato all  insediamento di strutture a servizi interportuali; di strutture a funzioni direzionale nonché di strutture da destinare ad attività e funzioni agroalimentari. E   prescritto un rapporto di copertura 1/5. Lo strumento attuativo previsto è il piano particolareggiato    &#038; Sul grafico è stata indicata una distanza dai confini di ml 6.00 e che non vi è nessun riferimento normativo che consente detta distanza; la stessa deve essere indicata in un piano particolareggiato, così come previsto dalla norma per la zona D8;</em>  , si tratta di motivo ostativo da ritenersi anch  esso illegittimo.<br /> Ed invero l  addotta condizione di non sanabilità delle opere abusive non è elemento in sé preclusivo dell  autonoma demolizione di una parte delle stesse    così come richiesto dai ricorrenti   , giacché l  accoglimento di detta istanza non implica la definitiva sopravvivenza delle restanti opere né ostacola le funzioni di repressione degli abusi edilizi di competenza dell  ente locale. Esula, quindi, da questa fase ogni accertamento in merito alla sussistenza dei presupposti per la regolarizzazione edilizia degli abusi, da rinviare semmai al momento della presentazione all  Amministrazione dell  istanza di sanatoria.<br /> Considerato che i ricorrenti, nella memoria depositata in data 31 maggio 2018, hanno rappresentato di aver presentato, in data 25 maggio 2018, istanza di sanatoria assunta al protocollo comunale prot. n. 20275, relativamente ad una parte delle opere contestate, ma si sono limitati a produrre in giudizio unicamente la richiesta, senza allegare quanto meno la relativa relazione tecnica (sicché non è dato conoscere a quali opere effettivamente tale istanza si riferisca), si ribadisce il potere dell  amministrazione di valutazione su quest  ultima, già affermato con la suddetta ordinanza cautelare, valutazione all  esito della quale saranno assunte le relative determinazioni, anche eventualmente in senso negativo per gli interessati.<br /> Quanto alla disposizione dirigenziale prot. n. 29396 del 22 settembre 2017, con cui è stato disposto il   divieto di prosecuzione dell&#8217;attività   (con riferimento alla segnalazione certificata di inizio attività prot. n. 29299 del 14 settembre 2017), i Trombetta &#8211; con l  ultimo motivo di ricorso &#8211; hanno dedotto l  illegittimità derivata di tale provvedimento in quanto motivato esclusivamente con riferimento all  intervenuto diniego sulla richiesta di demolizione delle opere abusive insistenti sull  area sulla quale i ricorrenti intenderebbero svolgere l  attività di ricovero degli autoarticolati.<br /> Il motivo è infondato.<br /> Al riguardo, come condivisibilmente sostenuto dall  amministrazione comunale resistente, il provvedimento impugnato non si limita a richiamare la disposizioni dirigenziali prot. n. 29123 del 21 settembre 2017 di riscontro alla comunicazione/dichiarazione di essi ricorrenti in ordine alla loro volontà di procedere alla parziale demolizione delle opere abusivamente realizzate, ma risulta richiamata anche l  ordinanza di demolizione n. 75/2010 e   l&#8217;ordinanza di cessazione dell&#8217;attività di rimessa di veicoli svolta abusivamente   (ordinanza n. 164 dell&#8217;8 agosto 2017).<br /> Considerato che l  ordinanza di cessazione dell  attività n. 164 dell&#8217;8 agosto 2017 era stata adottata sulla duplice motivazione del mancato possesso del titolo edilizio e del certificato di agibilità degli immobili in cui si esercita l  attività stessa e della mancanza della preventiva SCIA di inizio di attività, deve ritenersi che il provvedimento sia stato legittimamente adottato già solo per la non contestata natura abusiva degli immobili stessi.<br /> Al riguardo va osservato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza anche di questo Tribunale, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, il legittimo esercizio di un  attività commerciale, industriale e produttiva, deve essere ancorato, sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio, sia per l  intera durata del suo svolgimento, alla disponibilità giuridica e alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali in cui essa viene posta in essere (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 21 dicembre 2012, n. 5326, sez. III, 9 settembre 2008, n.10058; Id., 09 agosto 2007, n.7435; Id., 27 gennaio 2003, n.423; Id., 22 novembre 2001, n.5007, Cons. Stato, sez. V, 5 novembre 2012 n.5590), giurisprudenza espressamente richiamata nel provvedimento impugnato.<br /> Alla luce di quanto sopra, considerato che la conformità urbanistico-edilizia dei locali in cui si svolge l&#8217;attività produttiva o commerciale costituisce un presupposto per il rilascio dell  autorizzazione stessa, che deve sussistere sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio, sia per l  intera durata del suo svolgimento, il provvedimento oggetto di impugnazione deve ritenersi legittimamente adottato (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 7 aprile 2016, n. 1767 cit.).<br /> Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere accolto in parte, limitatamente alla domanda di annullamento della disposizione dirigenziale del Comune di Marcianise prot. n. 29123 del 21 settembre 2017.<br /> Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell  art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, <em>ex plurimis</em>, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.<br /> Quanto alle spese, si ritiene che sussistano i motivi che ne giustificano la compensazione integrale tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda. </p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, il ricorso deve essere accolto in parte, limitatamente alla domanda di annullamento della disposizione dirigenziale del Comune di Marcianise prot. n. 29123 del 21 settembre 2017, e, per l  effetto, se ne dispone l  annullamento, nei sensi di cui in motivazione.<br /> Spese compensate, ma con la rifusione ai ricorrenti del contributo unificato (con onere a carico Comune di Marcianise).<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Italo Caso, Presidente<br /> Michelangelo Maria Liguori, Consigliere<br /> Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore<br />  <br />  </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-28-8-2018-n-5287/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2018 n.5287</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2018 n.5273</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-8-2018-n-5273/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-8-2018-n-5273/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2018 n.5273</a></p>
<p>Pres. Giancarlo Pennetti, est. Antonella Lariccia Sulla repressione degli abusi edilizi 1. Edilizia ed urbanistica Abusi edilizi Ordinanza di demolizione Mancata esatta indicazione delle aree da acquisire in caso di inottemperanza Illegittimità Non sussiste &#8211; Ragioni   2. Edilizia ed urbanistica Abusi edilizi Repressione Atto dovuto Esercizio di un potere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-8-2018-n-5273/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2018 n.5273</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-8-2018-n-5273/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2018 n.5273</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giancarlo Pennetti, est. Antonella Lariccia</span></p>
<hr />
<p>Sulla repressione degli abusi edilizi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>1. Edilizia ed urbanistica    Abusi edilizi    Ordinanza di demolizione    Mancata esatta indicazione delle aree da acquisire in caso di inottemperanza    Illegittimità    Non sussiste &#8211; Ragioni  </p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica    Abusi edilizi    Repressione    Atto dovuto    Esercizio di un potere vincolato    Motivazione    Mera descrizione del carattere illecito dell  opera realizzata    Necessità &#8211; Sussiste</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p> 1.  In materia di abusi edilizi, la mancata esatta indicazione nell  ordinanza di demolizione delle aree da acquisire al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all  ordine impartito non comporta giammai l  illegittimità del provvedimento demolitorio, considerato che l  acquisizione gratuita delle opere, della relativa area di sedime e dell  area di pertinenza urbanistica al patrimonio comunale costituisce una conseguenza <em>ex lege</em> dell  inottemperanza all  ordine impartito, e ben può essere operata con un successivo e separato atto. (1).</p>
<p> 2. In materia edilizia, il provvedimento di repressione degli abusi edilizi costituisce atto dovuto della P.A., riconducibile ad esercizio di potere vincolato, in mera dipendenza dall  accertamento dell  abuso e della riconducibilità del medesimo ad una delle fattispecie di illecito previste dalla legge: ciò comporta che il provvedimento sanzionatorio non richiede una particolare motivazione, essendo sufficiente la mera descrizione e rappresentazione del carattere illecito dell  opera realizzata, né è necessaria una previa comparazione dell  interesse pubblico alla repressione dell  abuso, che è in <em>re ipsa</em>, con l  interesse del privato proprietario del manufatto; e ciò anche se l  intervento repressivo avvenga a distanza di tempo dalla commissione dell  abuso, ove il medesimo non sia stato oggetto di sanatoria in base agli interventi legislativi succedutisi nel tempo (2).</p>
<p> (1). Cfr: T.A.R. Napoli Campania, Sez. VI, 05 giugno 2012 n. 2635<br /> (2). Cfr: Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 20 luglio 2011, n. 4254; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 7 settembre 2009, n. 5229; Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 14 maggio 2007, n. 2441; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 29 maggio 2006, n. 3270</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br /> <strong>(Sezione Seconda)</strong></div>
<p> ha pronunciato la presente  </p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p> sul ricorso numero di registro generale 3963 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da <br /> Francesco Fontana, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio Ausiello, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Vico II San Nicola alla Dogana, n. 9, presso l&#8217;Avv. Federico Bergamo;  </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p> Comune di Giugliano in Campania in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Russo, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console,3 (St. Marone);   </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p> -della disposizione dirigenziale n. 87 del 19.4.2010, notificata in data 4.5.2010, con la quale il Comune di Giugliano ordinava la demolizione di talune opere edilizie realizzate alla Via Reginelle, n. 38 E9, n. 3;<br /> &#8211; della disposizione dirigenziale n. 96 del 15.4.2010, notificata in data 4.5.2010, con la quale il Comune di Giugliano ordinava la demolizione di talune opere edilizie realizzate alla Via Reginelle, n. 38 B/11 int. 2;<br /> &#8211; della disposizione dirigenziale n. 88 del 19.4.2010, notificata in data 4.5.2010, con la quale il Comune di Giugliano ordinava la demolizione di talune opere edilizie realizzate alla Via Reginelle, n. 38 B/7;<br /> &#8211; della disposizione dirigenziale n. 89 del 19.4.2010, notificata in data 4.52010, con la quale il Comune di Giugliano ordinava la demolizione di talune opere edilizie realizzate alla Via Reginelle, n. 38/B 11, int. 2;<br /> &#8211; della disposizione dirigenziale n. 90 del 19.4.2010, notificata in data 4.5.2010, con la quale il Comune di Giugliano ordinava la demolizione di talune opere edilizie realizzate alla Via Reginelle, n. 38/8 11, int. 2;<br /> &#8211; della disposizione dirigenziale n. 91 del 19.4.2010, notificata in data 4.5.2010, con la quale il Comune di Giugliano ordinava la demolizione di talune opere edilizie realizzate alla Via Reginelle, n. 38/8 9, int. 1;<br /> -della disposizione dirigenziale n. 92 del 19.4.2010, notificata in data 4.5.2010, con la quale il Comune di Giugliano ordinava la demolizione di talune opere edilizie realizzate alla Via Reginelle, n. 38/10 int. 1;<br /> &#8211; della disposizione dirigenziale n. 93 del 19.4.2010, notificata in data 4.5.2010, con la quale il Comune di Giugliano ordinava la demolizione di talune opere edilizie realizzate alla Via Reginelle, n. 38/3 11, int 4;<br /> &#8211; della disposizione dirigenziale n. 94 del 19.4.2010, notificata in data 4.5.2010, con la quale il Comune di Giugliano ordinava la demolizione di talune opere edilizie realizzate alla Via Reginelle, n. 38/B 9, int. 5;<br /> &#8211; della disposizione dirigenziale n. 95 del 19.4.2010, notificata in data 4.5.2010, con la quale il Comune di Giugliano ordinava la demolizione di talune opere edilizie realizzate alla Via Reginelle, n. 38B/11, int. 3;<br /> &#8211; ove, e per quanto occorra, dei verbali di sopralluogo redatti dagli agenti di polizia Municipale, non conosciuti, menzionati nelle suddette ordinanze;<br /> nonché con i motivi aggiunti del 18.07.2010:<br /> per l  annullamento previa sospensione,<br /> &#8211; della disposizione dirigenziale n. 96 del 19.4.2010 notificata in data 21.5.2010, con la quale il Comune di Giugliano ordinava la demolizione di talune opere edilizie realizzate alla Via Reginelle, n. 38 3/11, int. 5 (foglio 89, p.lla 438 sub 7);<br /> &#8211; della disposizione dirigenziale n. 97 del 19.4.2010, notificata in data 21.5 2010, con la quale il Comune di Giugliano ordinava la demolizione di talune opere edilizie realizzate alla Via Reginelle, n. 38 8/9 n. 3 (foglio 89, p.lla 438);<br /> &#8211; della disposizione dirigenziale n. 98 del 20.4.2010, notificata in data 21.5 2010, con la quale il Comune di Giugliano ordinava la demolizione di talune opere edilizie realizzate alla Via Reginelle, n. 38 B/11 Int. 2 (foglio 89, p.11a 438 sub 3);<br /> &#8211; della disposizione dirigenziale n. 99 del 20.4.2010, notificata in data 21.5 2010, con la quale il Comune di Giugliano ordinava la demolizione di talune opere edilizie realizzate alla Via Reginelle, n. 38/B 11, int. 2 (foglio 89, p.11a 438 sub 3);<br /> &#8211; della disposizione dirigenziale n. 103 del 20.4.2010, notificata in data 21.52010, con la quale il Comune di Giugliano ordinava la demolizione di talune opere edilizie realizzate alla Via Reginelle, n. 38 B/11, int. 2 (foglio 89, p.11a 438 sub 18);<br /> &#8211; della disposizione dirigenziale n. 104 del 20.4.2010, notificata in data 21.5.2010, con la quale il Comune di Giugliano ordinava la demolizione di talune opere edilizie realizzate alla Via Reginelle, n. 38 B/11, int. 2 (foglio 89 p.lla 438 sub 14);<br /> nonché con memoria notificata in data 19.12.2012<br /> per l  annullamento<br /> del verbale di accertamento di inottemperanza all  ordine di demolizione notificato il 23.10.2012, redatto dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Giugliano.</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 luglio 2018 la dott.ssa Antonella Lariccia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Con ricorso notificato in data 01.07.2010, il sig. Francesco Fontana invoca l  annullamento, previa sospensione, degli atti in epigrafe indicati lamentando:<br /> &#8211; Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 31. D.P.R. 380/2001. Eccesso di potere, arbitrarietà, difetto del presupposto    Sviamento &#8211; Difetto di istruttoria    Perplessità &#8211; Erronea presupposizione di fatto e diritto;<br /> -Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 31 D.P.R. 380/200l in relazione all&#8217;art. 3 l. 241/90 successive modifiche. Errata individuazione delle opere presuntivamente abusive. Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Erronea presupposizione di fatto e di diritto. Difetto assoluto di istruttoria, valutazione dei contrapposti interessi;<br /> -Violazione di legge. Violazione ed omessa applicazione dell&#8217;art. 7 L. 241/1990 come successivamente modificato e integrato dalla L. 15/2005. Violazione del giusto procedimento. Violazione dell&#8217;art. 24 Costituzione. Violazione del contraddittorio. Eccesso di potere (difetto di istruttoria    arbitrarietà    sviamento -violazione del giusto procedimento). Violazione art. 97 Costituzione.<br /> Espone, in particolare, il ricorrente di essere proprietario di un appezzamento di terreno ubicato in Giugliano alla Via Reginelle, riportato in Catasto alla p.lla 438 del foglio 89, in forza di atto di acquisto per Notar Massimo Ciccarelli del 7.6.2005, rep.7959, e successivo atto di divisione del 3.1.2006, rep. 110.665, Racc. 21.106, nel corso del tempo interessato da alcuni interventi edilizi realizzati in assenza dei prescritti titoli, e di avere ricevuto, ad oltre sette anni dalla realizzazione e dall&#8217;ultimazione delle suddette opere, la notifica degli atti in epigrafe indicati con cui il Comune di Giugliano in Campania gli ha ingiunto la demolizione delle opere ed il ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni, nella sua qualità di committente, relativamente alle opere realizzate &quot;<em>alla Via Reginelle n. 38</em>&quot;.<br /> Con motivi aggiunti del 18.07.2010 il ricorrente invoca altresì l  annullamento, previa sospensione, delle ulteriori ingiunzioni di demolizione, notificategli in data 21.05.2010, sempre relativamente a taluni interventi edilizi realizzati in assenza del prescritto titolo edilizio alla Via Reginelle; infine, con memoria notificata in data 19.12.2012, invoca l  annullamento del successivo verbale di accertamento di inottemperanza all  ingiunta demolizione, notificatogli il 23.10.2012, redatto dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Giugliano in Campania.<br /> Si è costituito in giudizio il Comune di Giugliano in Campania eccependo l  inammissibilità e comunque l  infondatezza nel merito dello spiegato ricorso per come integrato dai motivi aggiunti e, all  udienza pubblica del 17.07.2018, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br /> Ciò posto, osserva il Collegio che lo spiegato ricorso per come integrato dai motivi aggiunti del 18.07.2010 e del 19.12.2012 (così riqualificata la memoria difensiva notificata a controparte il 19.12.2012), è infondato nel merito e va pertanto respinto.<br /> Ed invero, risulta infondato in primo luogo il primo motivo di gravame, articolato tanto nel ricorso principale quanto con i motivi aggiunti del 18.07.2010, con cui il ricorrente si duole che le ordinanze di demolizione impugnate non rechino l  esatta indicazione né delle opere abusive né dell  area di sedime da acquisire in caso di eventuale inottemperanza all  ingiunto ordine di demolizione.<br /> Al riguardo, il Tribunale si limita ad evidenziare come non sia ravvisabile la dedotta violazione dell&#8217;art. 31, II comma, del D.P.R. n. 380/2001, né a cagione della lamentata omessa esatta indicazione delle opere abusive da acquisire, che risultano comunque facilmente individuabili identificandosi nelle opere non abbattute, né a cagione della mancata indicazione, nei provvedimenti in oggetto, dell&#8217;area che verrebbe acquisita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all&#8217;ordine impartito; ed invero, posto che la primaria finalità dei provvedimenti impugnati è l  ingiunzione dell  ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi nel termine di giorni 90, la mancata esatta indicazione delle aree da acquisire al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all  ordine impartito non comporta giammai l  allegata illegittimità dei provvedimenti impugnati, considerato che l  acquisizione gratuita delle opere, della relativa area di sedime e dell  area di pertinenza urbanistica al patrimonio comunale costituisce una conseguenza <em>ex lege</em> dell  inottemperanza all  ordine impartito, e ben può essere operata   <em>con un successivo e separato atto</em>  , come affermato da condivisibile giurisprudenza (cfr. T.A.R. Napoli Campania, Sez. VI, 05 giugno 2012 n. 2635).<br /> Parimenti infondate si palesano le doglianze espresse dal ricorrente nel secondo motivo sia del ricorso principale quanto dei motivi aggiunti del 18.07.2010, inerenti l  asserita violazione dell  art. 3 della Legge n° 241/1990, in quanto le ordinanze impugnate non conterrebbero un  adeguata istruttoria e motivazione in ordine al carattere abusivo dell  intervento edilizio realizzato sul terreno di sua proprietà, né un  adeguata comparazione tra l  interesse pubblico alla repressione dell  abuso e l  interesse privato alla conservazione delle opere, soprattutto considerato il lungo lasso di tempo intercorso dalla ultimazione delle stesse.<br /> A tale ultimo riguardo, il Tribunale si limita a richiamare la prevalente e condivisibile giurisprudenza amministrativa che afferma che «<em>il provvedimento di repressione degli abusi edilizi (ordine di demolizione e ogni altro provvedimento sanzionatorio) costituisce atto dovuto della p.a., riconducibile ad esercizio di potere vincolato, in mera dipendenza dall  accertamento dell  abuso e della riconducibilità del medesimo ad una delle fattispecie di illecito previste dalla legge; ciò comporta che il provvedimento sanzionatorio non richiede una particolare motivazione, essendo sufficiente la mera descrizione e rappresentazione del carattere illecito dell  opera realizzata, né è necessaria una previa comparazione dell  interesse pubblico alla repressione dell  abuso, che è in re ipsa, con l  interesse del privato proprietario del manufatto; e ciò anche se l  intervento repressivo avvenga a distanza di tempo dalla commissione dell  abuso, ove il medesimo non sia stato oggetto di sanatoria in base agli interventi legislativi succedutisi nel tempo»</em> (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 20 luglio 2011, n. 4254; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 7 settembre 2009, n. 5229; Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 14 maggio 2007, n. 2441; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 29 maggio 2006, n. 3270).<br /> Peraltro, la stessa Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha di recente espressamente sancito che:   <em>Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata che impongano la rimozione dell  abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell  ipotesi in cui l  ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell  abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell  abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell  onere di ripristino</em>   (sentenza 17 ottobre 2017 n. 9).<br /> Orbene, considerato che, nella fattispecie che occupa, i provvedimenti impugnati contengono l  esatta indicazione delle opere da abbattere, e ritenute abusive perché realizzate in assenza di titolo edilizio, anche le doglianze spiegate dal ricorrente nel secondo motivo di ricorso appaiono infondate, alla luce del carattere doveroso dei provvedimenti repressivi per cui è controversia.<br /> Parimenti infondate si palesano le doglianze inerenti l  asserita violazione dei diritti e delle garanzie partecipative del ricorrente, posto che, come è stato chiarito dalla condivisibile giurisprudenza che si è espressa in merito ai provvedimenti repressivi di abusi edilizi, essendo tali provvedimenti vincolati e basati su presupposti verificabili in modo immediato,   <em>non sussistono le esigenze di garanzia e trasparenza cui sovviene il principio di partecipazione del privato al procedimento amministrativo</em>&quot; (T.A.R. Campania, sez. V, 15.1.2015, n. 225), e considerato che, in ogni caso, il contenuto del provvedimento finale (atto dovuto) non avrebbe potuto essere in concreto diverso da quello adottato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 14/04/2016, n. 1487; T.A.R. Veneto, Sez. II, 12 settembre 2005 n. 3430).<br /> Inammissibili e comunque infondati nel merito sono infine i motivi aggiunti del 19.12.2012, proposti avverso il verbale di accertamento di inottemperanza all  ingiunta demolizione in ragione della natura<br /> meramente certificatoria di una situazione di fatto del documento in discorso, come è stato pure condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza, che ha evidenziato come il predetto atto abbia «<em>natura meramente ricognitiva del decorso del tempo e della mancata spontanea esecuzione del provvedimento, senza che quindi allo stesso possano riconnettersi contenuto dispositivo ed autonoma portata lesiva (orientamento pacifico; cfr., per tutte, la sentenza della Sezione del 6/2/2017 n. 749</em>» (T.A.R. Campania, Napoli, sez. 3ª, sent. n. 3764/2018).<br /> Conclusivamente, per le ragioni sopra sinteticamente indicate, lo spiegato ricorso per come integrato dai motivi aggiunti del 18.07.2010 e del 19.12.2012, è infondato nel merito e va pertanto respinto.<br /> Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. </p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Napoli (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, per come integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br /> Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del Comune di Giuliano in Campania che si liquidano in complessivi  ¬ 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi, oltre accessori di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giancarlo Pennetti, Presidente<br /> Antonella Lariccia, Primo Referendario, Estensore<br /> Germana Lo Sapio, Primo Referendario<br />  </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-8-2018-n-5273/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2018 n.5273</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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