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	<title>n. 8 - 2017 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Le società a partecipazione pubblica e le deroghe normative al Codice civile (nelle valutazioni della giurisprudenza)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:49 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-societa-a-partecipazione-pubblica-e-le-deroghe-normative-al-codice-civile-nelle-valutazioni-della-giurisprudenza/">Le società a partecipazione pubblica e le deroghe normative al Codice civile (nelle valutazioni della giurisprudenza)</a></p>
<p>Sommario: 1. La disciplina delle società a partecipazione pubblica al di fuori del Codice civile e il relativo carattere derogatorio. &#8211; 2. I presupposti della partecipazione di una pubblica amministrazione ad una società di capitali. &#8211; 3. Il contratto di società come elemento che determina la natura delle figure soggettive</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-societa-a-partecipazione-pubblica-e-le-deroghe-normative-al-codice-civile-nelle-valutazioni-della-giurisprudenza/">Le società a partecipazione pubblica e le deroghe normative al Codice civile (nelle valutazioni della giurisprudenza)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-societa-a-partecipazione-pubblica-e-le-deroghe-normative-al-codice-civile-nelle-valutazioni-della-giurisprudenza/">Le società a partecipazione pubblica e le deroghe normative al Codice civile (nelle valutazioni della giurisprudenza)</a></p>
<p>
<u>Sommario</u>: 1. La disciplina delle società a partecipazione pubblica al di fuori del Codice civile e il relativo carattere derogatorio. &#8211; 2. I presupposti della partecipazione di una pubblica amministrazione ad una società di capitali. &#8211; 3. Il contratto di società come elemento che determina la natura delle figure soggettive (seppure partecipata da pubbliche amministrazioni). &#8211; 4. Gli atti degli enti pubblici partecipanti alla società e relativi alla sua struttura e al suo funzionamento non sono atti amministrativi. &#8211; 5. (Segue). In particolare, gli atti di nomina e revoca degli amministratori da parte degli enti pubblici non sono atti amministrativi. &#8211; 6. La natura della pubblica amministrazione partecipante non sottrae la società dalle procedure concorsuali che conseguono all’insolvenza. &#8211; 7. Gli atti amministrativi di tipo concessorio dei quali sia destinataria la società a partecipazione pubblica non incidono sulla durata della società quale prevista dal contratto associativo. &#8211; 8. La distinzione (anche di natura) tra fase di formazione del contratto di società e fase della conseguente esecuzione. &#8211; 9. La natura privata delle società a partecipazione pubblica e la correlata estraneità dall’ambito della responsabilità amministrativa per danno erariale. &#8211; 10. (Segue). Le differenti conclusioni relativamente alle società <em>in house</em> (a causa della loro immedesimazione con la pubblica amministrazione). &#8211; 11. Conclusioni e rinvio.<br />
&nbsp;<br />
<strong>1. </strong><u>La disciplina delle società a partecipazione pubblica al di fuori del Codice civile e il relativo carattere derogatorio.</u><br />
Nella disciplina generale dell’azione amministrativa attraverso il procedimento viene stabilito (o meglio, si conferma) che «La pubblica amministrazione nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente» (art. 1, comma 1 bis, legge 7 agosto 1990, n. 241). Si tratta di un’affermazione centrale, che corrisponde all’autorevole insegnamento secondo il quale il diritto privato è “diritto comune a pubblici e privati operatori” [1].<br />
Questo dato basilare dovrebbe, in via quantomeno generale (ancorché non assoluta), valere anche quando si tratta di società che sono costituite e regolate da contratti associativi in conformità al Codice civile.<br />
Sotto il profilo dell’applicabilità (tendenzialmente generale) della disciplina civilistica, non vi sono infatti ragioni per distinguere i contratti associativi dai contratti di scambio e, tuttavia, appare spesso diffusa l’opinione che la partecipazione di enti pubblici ad una società ne viene a mutare i caratteri strutturali e funzionali.<br />
Non sembra però che questa ultima opinione possa dirsi fondata, soprattutto perché non pare trovare riscontro nella stessa legislazione amministrativa, ora riunita organicamente nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 integrato e corretto con il d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100).<br />
Anticipando le conclusioni ricavabili dalla presente rassegna si può dire che non sussistono differenze strutturali e funzionali tra società che possano discendere dalla natura giuridica dei soci. Quando alcuni tratti differenziali sussistono essi sono dovuti a profili di pubblicità meramente passiva (società c.d. <em>in house</em>, tema sul quale si tornerà più avanti).<br />
L’elemento discretivo attiene piuttosto alle vicende a monte e cioè al momento della decisione di una pubblica amministrazione di costituire o partecipare ad una società, come – del resto – accade per tutti i contratti degli enti pubblici, dove la fase della formazione della volontà (deliberazione a contrarre) è retta dal regime della discrezionalità amministrativa e non da quello dell’autonomia privata, mentre poi nell’esecuzione del contratto tutto si deve intendere disciplinato dal diritto comune.<br />
Una configurazione della società differente da quella del Codice civile si può avere in tutti quei casi in cui non ci si trova di fronte ad un vero contratto di società, ma la costituzione della figura soggettiva deriva invece dalla legge e/o da un atto amministrativo sulla base della legge. Si tratta dei casi di società-ente pubblico, che eventualmente presentano solo la denominazione di “società” ma, come è noto, il <em>nomen iuris </em>non può essere ritenuto determinante.<br />
Questa linea di demarcazione per un’applicazione univoca della disciplina sembra, come già anticipato, emergere (ed essere confermata) dal recente e citato testo unico sulle società a partecipazione pubblica e lo scopo di queste note è verificare l’esattezza dell’ipotesi sulla base della giurisprudenza più recentemente intervenuta.<br />
&nbsp;<br />
<strong>2. </strong><u>I presupposti della partecipazione di una pubblica amministrazione ad una società di capitali.</u> &nbsp;<br />
Si deve, peraltro, svolgere una ulteriore breve premessa. Probabilmente l’opinione non esatta sul ritenuto mutamento del carattere di una società, se partecipata da una pubblica amministrazione, deriva anche dai dubbi registrabili nel passato circa la possibilità stessa, per una pubblica amministrazione, di prendere parte ad un contratto di società [2].<br />
I dubbi erano stati particolarmente amplificati dopo l’attuazione dell’ordinamento regionale, disposto con la legge 16 maggio 1970, n. 281 («Provvedimenti finanziari per l&#8217;attuazione delle Regioni a statuto ordinario»), nella quale si stabiliva (art. 10) che la partecipazione delle Regioni ad una società si potesse avere solo qualora prevista in apposita legge ed unicamente nelle materie di competenza propria o delegata dell’ente pubblico[3].<br />
Sulla base di siffatta indicazione, di per sé non condizionante in via generale perché più che altro legata alle previsioni della partecipazione societaria con legge specifica parallela alla legge di bilancio nell’ordinamento regionale, si fece strada l’opinione della necessità di una previsione di legge per consentire (legittimare) partecipazioni societarie.<br />
Le opinioni ove si ravvisava la necessità di una previsione di legge per consentire le partecipazioni societarie di una pubblica amministrazione non si spinsero mai a pretendere l’intervento di leggi specifiche (che avrebbero avuto il carattere di legge-provvedimento), ma si riteneva comunque imprescindibile che vi fosse una previsione generale sulla base della quale singoli enti pubblici o categorie di enti pubblici fossero legittimati a partecipare a società per raggiungere i loro fini.<br />
Sembra importante sottolineare che una previsione di legge sulla possibilità per una pubblica amministrazione di partecipare a società non ha niente a che fare con la disciplina strutturale e funzionale delle società stesse. Quest’ultima disciplina resta quella del Codice civile, salve le deroghe introdotte dal legislatore (tema sul quale ci si soffermerà in queste note).<br />
Le previsioni di legge sulla partecipazione societaria si configurano invece come norme-presupposto della formazione della volontà di partecipare alla società, formazione che rappresenta la fase a monte della vita della società e che è poi indiscutibilmente regolata dal diritto amministrativo. Del resto, nello stesso testo unico sulle partecipate di cui al d. lgs. n. 175/2016 compare un’importante norma-presupposto sulla ammissibilità della partecipazione societaria delle pubbliche amministrazioni. Si tratta dell’art. 4 concernente le «Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche»[4].<br />
Una siffatta previsione spiega dunque le ragioni dell’esistenza di norme amministrative sulle società partecipate da enti pubblici. Si tratta per lo più di norme che riguardano la fase a monte della vita della società e che sono lì giustificate perché ancora si verte nello stadio della formazione della volontà per il contratto, <em>sub specie</em> dei presupposti legittimanti al contratto.<br />
Le disposizioni di apertura del cit. art. 4 del d. lgs. n. 175/2016 rappresentano bene che esse concernono lo stadio preliminare alla formazione del contratto di società: «Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società»; nei limiti di quanto così stabilito, le amministrazioni pubbliche possono costituire o assumere partecipazioni (dirette o indirette) solo per lo svolgimento di attività identificate dalla legge (art. cit., commi 1 e 2).<br />
Si tratta chiaramente di norme-presupposto della ammissibilità della partecipazione societaria, che non incidono sui profili strutturali e funzionali della società una volta costituita ed operante. Anticipando qui alcune conclusioni che derivano dalla rassegna che segue si può dunque ribadire che per il loro funzionamento non esistono specifiche disposizioni amministrative organiche ma solo deroghe al Codice civile.<br />
Nonostante la situazione ordinamentale oggi appaia sufficientemente chiara in punto di disciplina delle società a partecipazione pubblica, il contesto ricostruttivo non è sempre stato tale. Si è già detto sopra dei dubbi che si avevano sulla possibilità di enti pubblici di partecipare a società.<br />
Un punto di svolta circa l’ammissibilità della partecipazione di enti pubblici a società intervenne con una precisazione del legislatore: sono oggi trascorsi quasi trenta anni dall’entrata in vigore di una norma che ammetteva, in via generale, il ricorso da parte degli enti pubblici locali allo strumento societario per la gestione dei loro servizi pubblici.<br />
Ci si riferisce all’art. 22, comma 3, lett. e) della l. 8 giugno 1990, n. 142, ove si stabiliva che i Comuni e le Province avrebbero potuto gestire i loro servizi pubblici «a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati».<br />
La norma rappresentava, all’epoca, una innovazione significativa poiché – lo si è già anticipato – in precedenza si era dubitato della stessa possibilità di partecipazione a società da parte degli enti pubblici locali.<br />
Su questi e sugli ulteriori profili delle società a partecipazione pubblica, in attesa di un quadro normativo organico, la giurisprudenza amministrativa e quella della Suprema Corte di Cassazione hanno avuto il merito di delineare i tratti unificanti ed i caratteri dei vari istituti giuridici sottesi, fornendo un contributo importante per il loro inquadramento nel sistema amministrativo [5].<br />
La presente ricerca è volutamente delimitata nel tempo all’ultimo anno e mezzo (2016 e 2017), in ragione delle sistemazioni normative proprio recentemente intervenute: la legge Madia (l. 7 agosto 2015, n. 124, art. 18 [6]) ha infatti delegato il Governo ad un riordino della materia attraverso l’emanazione di un testo unico (il citato d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175), fonte che, come noto, ha carattere ricognitivo e solo parzialmente innovativo. Proprio il carattere compilativo del testo unico spiega l’utilità di una rassegna della giurisprudenza più recente, quale insieme di pronunce espressive dell’orientamento sulle normative ora riprese nel testo unico.<br />
Considerando appunto che il d. lgs. n. 175/2016 rappresenta un testo unico di coordinamento, il presente studio intende partire da una suggestione riassunta nell’art. 1, comma 3, del d. lgs.: «Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato». Ci si propone, in particolare, di verificare l’estensione e la portata delle deroghe al diritto civile nella fase successiva alla stipula del contratto di società partecipata da pubbliche amministrazioni. Infatti potrebbe anche verificarsi che, al di là della proclamazione del legislatore del testo unico, non si assista più a società che, seppure con partecipazione pubblica, restino regolate dal Codice civile, ma ad un travalicamento del confine con estensione tale delle deroghe sino a pervenire ad un diritto amministrativo speciale delle società a partecipazione pubblica.<br />
Quanto alla metodologia utilizzata, si è cercato di individuare le sentenze più rilevanti in base a due criteri: o in quanto hanno aperto un orientamento e sono quindi richiamate ripetutamente da altre sentenze più recenti nel tempo, che le citano in adesione all’orientamento espresso; o in quanto sentenze che, siccome di carattere ampiamente sistematico, possono costituire una parte centrale ed imprescindibile in ogni rassegna.<br />
&nbsp;<br />
<strong>3. </strong><u>Il contratto di società come elemento che determina la natura delle figure soggettive (seppure partecipata da pubbliche amministrazioni).</u><br />
Il principio di libera amministrazione, oggi positivizzato dall’art. 166 del Codice appalti[7], consente alle autorità pubbliche di perseguire le proprie finalità istituzionali e di gestire anche l’esecuzione di lavori o la prestazione di servizi attraverso le modalità che più si reputano rispondenti all’interesse pubblico.<br />
Il fenomeno della costituzione di società di capitali[8] e di assunzione di partecipazioni nelle stesse è da decenni all’attenzione del legislatore e della giurisprudenza.<br />
Questione fondamentale e preliminare a tutte le altre è se il carattere pubblico dell’ente partecipante ad una società di capitali ne modifichi la natura e, conseguentemente, la disciplina (dell’ente partecipato).<br />
Imprescindibile ai fini di una corretta ricostruzione [9] è una risalente quanto fondamentale determinazione della Corte dei conti unitamente alla tradizionale giurisprudenza della Corte di Cassazione. Ci si riferisce anzitutto alla determinazione della sezione controllo degli enti (Corte dei Conti, sez. contr., 22 luglio 1986, det. n. 1883) che ha ritenuto «sussistente – sulla base della generale capacità di diritto privato loro attribuita dal legislatore – la legittimazione degli enti pubblici (…) a costituire società di capitali e/o assumere partecipazioni azionarie» purché ciò sia corrispondente allo scopo istituzionale perseguito dell’ente.<br />
Stabilita l’ammissibilità della partecipazione pubblica in relazione ai fini, si deve richiamare, parallelamente, l’orientamento della Suprema Corte (già in Cass. Civ., Sez. Un., 4 gennaio 1993, n. 3, impostazione poi, come si vedrà, ripresa in numerose sentenze) che afferma però la sostanziale irrilevanza della partecipazione pubblica, anche totalitaria, rispetto alla configurazione giuridica privata del contratto di società e della società rinveniente. Considerato che esiste comunque il principio secondo il quale i pubblici uffici (e dunque anche gli enti pubblici) sono organizzati secondo disposizioni di legge (art. 97 Cost.), la Corte di Cassazione mette in evidenza che «da un atto di autonomia privata non può sorgere un ente pubblico o un organo di un ente pubblico, se non interviene la legge ad operare tale qualificazione» (così la sent. ult. cit.) e ciò a prescindere dalla strumentalità del modello societario al perseguimento di finalità pubbliche. Argomenta la Corte che, se la legge non prevede la costituzione di organismi pubblici, questi mai potranno nascere da un atto di volontà di un altro ente pubblico attraverso il contratto di società: l’organismo così creato trova il suo modello nel diritto civile e non può pertanto sfuggire alla regolamentazione propria della figura prescelta seppur votata ai fini del perseguimento dell’interesse istituzionale dell’ente.&nbsp; Si arriverebbe altrimenti al paradosso di escludere l’applicazione del diritto privato attraverso un mero atto di volontà privatistica.<br />
La sentenza appena esaminata, della quale risulta evidente l’approccio metodologico, ha aperto un orientamento giurisprudenziale divenuto poi consolidato. Costituiscono decisioni conformi: Cass. Civ., Sez. Un., 6 maggio 1995, sent. n. 4989; Cass. Civ., Sez. Un., 6 giugno 1997, sent. n. 5085; Cass. Civ., Sez. Un., 26 agosto 1998, sent. n. 8454; Cass. Civ., Sez. Un., 15 aprile 2005, sent. n. 7799.<br />
Ne consegue, come argomentato in una sentenza successiva (Cass. Civ., Sez. Un., 15 aprile 2005, sent. n. 7799), che la posizione dell’ente pubblico all’interno di una società mista è unicamente quella che ad esso deriva dal possesso della quota azionaria in base al capitale in essa conferito.<br />
Sono numerose le implicazioni di tale inquadramento sistematico, ripreso successivamente dal legislatore con una norma di interpretazione autentica inserita nella c.d. <em>spending review</em>[10] che impone la generale applicazione di tutte le norme del Codice civile in materia societaria alle società a partecipazione pubblica per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse. Tale norma è stata poi confermata dall’art. 1, comma 3, del d. lgs. n. 175/2016 che è stato sopra riportato.<br />
&nbsp;<br />
<strong>4. </strong><u>Gli atti degli enti pubblici partecipanti alla società e relativi alla sua struttura e al suo funzionamento non sono atti amministrativi.</u><br />
La massima dimostrazione della generale applicazione del diritto privato per quanto non espressamente derogato alle società a partecipazione pubblica si riscontra nella giurisprudenza in materia di dismissione di partecipazioni pubbliche e di nomina e revoca degli amministratori.<br />
In riferimento al primo aspetto, si ravvisa una recente sentenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 24 aprile 2017, sent. n. 1894), che richiama preliminarmente la fondamentale sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. Un., 20 settembre 2013, sent. n. 21588) in tema di riparto di giurisdizione per le controversie in materia di società a partecipazione pubblica; quest’ultima afferma che «spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto l&#8217;attività unilaterale prodromica alla vicenda societaria, considerata dal legislatore di natura pubblicistica, con la quale un ente pubblico delibera di costituire una società o di parteciparvi o di procedere ad un atto modificativo o estintivo della società medesima o di interferire, nei casi previsti dalla legge, nella vita della stessa. Sono, invece, attribuite alla giurisdizione ordinaria le controversie aventi ad oggetto gli atti societari a valle della scelta di fondo di utilizzo del modello societario, i quali restano interamente soggetti alle regole del diritto commerciale proprie del modello recepito. Ne consegue che appartengono alla giurisdizione ordinaria le domande relative alla validità ed efficacia della costituzione della società mista pubblico-privata, nonché all&#8217;acquisizione, da parte del socio privato minoritario, del quarantanove per cento delle azioni della società stessa, mentre appartengono al giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto la procedura di selezione del socio privato, la conseguente aggiudicazione, nonché quella relativa all&#8217;affidamento della gestione del servizio». La scelta dell’ente locale-socio di dismettere la propria partecipazione, continua il Consiglio di Stato richiamato, è indubbiamente «scelta a valle del modello societario».<br />
Pertanto (come ribadito in TAR Piemonte, sez. I, 10 marzo 2017, sent. n. 348) la delibera con cui un ente pubblico sceglie di dismettere la propria partecipazione azionaria non può essere oggetto di un giudizio di legittimità davanti al giudice amministrativo perché si tratta di un atto posto in essere <em>iure privatorum</em>, compiuto dall’ente locale <em>uti socius</em> e non <em>iure imperii</em>. Ne deriva che la posizione giuridica sia degli enti locali-soci nei confronti della società che della società nei loro confronti è un diritto soggettivo. A conferma si nota che l’azione esperita dalla società è volta a censurare l’operato degli enti locali-soci sotto il profilo dell’insussistenza dei presupposti legali per la dismissione di partecipazioni: lo scopo dell’azione è quindi di tutelare il diritto soggettivo della società alle prestazioni a cui è obbligata ciascuna parte del contratto sociale.<br />
Questo può essere ribadito anche in materia di servizi pubblici, oggetto di giurisdizione esclusiva ex art. 133 Codice del processo amministrativo (d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104): se il reale oggetto del giudizio non è l’esercizio del potere amministrativo da parte degli enti locali-soci bensì la legittimità di atti con cui gli enti locali fanno valere una posizione contrattuale paritetica, la giurisdizione è dell’autorità giudiziaria ordinaria. Nel caso di dismissione di partecipazioni non viene in rilievo l’esercizio del potere amministrativo ma solo l’accertamento vincolato circa la sussistenza dei presupposti di legge.<br />
Ne consegue che il socio pubblico che dismette la sua partecipazione non è tenuto al rispetto delle norme sull’evidenza pubblica ma solo al rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione. Come ben messo in luce in due recenti pronunce del giudice amministrativo (la già richiamata Cons. Stato, sez. V, 24 aprile 2017, sent. n. 1894 e TAR Sardegna, sez. I, 7 aprile 2017, sent. n. 244), se il socio pubblico intende alienare per intero la sua quota, questo si ritrae completamente dalla struttura societaria, che diviene totalmente privata; perciò «non si pongono problemi di selezione pubblicistica di un socio destinato a usufruire della collaborazione privilegiata con il soggetto pubblico, come accade, invece, nella fase iniziale di scelta del partner privato» (ancora Cons. Stato, sez. V, 24 aprile 2017, sent. n. 1894).<br />
Un’altra sentenza recente avente ad oggetto una questione analoga (TAR Liguria, sez. II, 4 aprile 2016, sent. n. 333), ovvero il recesso del socio pubblico da una società mista, evidenzia che il rapporto tra pubblica amministrazione e società partecipata è fonte del diritto soggettivo al recesso con conseguente liquidazione della quota e al corrispondente obbligo in capo alla società partecipata. La dismissione (sia per alienazione della quota che per recesso e conseguente liquidazione) è un atto posto in essere dal socio pubblico <em>iure privatorum: </em>non viene in questione nemmeno in questo caso l’esercizio del potere amministrativo ma solo l’accertamento dei presupposti che la legge richiede ai fini della cessazione della partecipazione azionaria. Coerentemente le controversie relative al recesso del socio privato e al valore della quota di liquidazione rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.<br />
A fini riepilogativi l’orientamento in esame è rappresentato da: Cons. Stato, sez. V, 24 aprile 2017, sent. n. 1894, che richiama Cass. Civ., Sez. Un., 20 settembre 2013, sent. n. 21588; TAR Sardegna, sez. I, 7 aprile 2017, sent. n. 244; TAR Piemonte, sez. I, 10 marzo 2017, sent. n. 348; TAR Liguria, sez. II, 4 aprile 2016, sent. n. 333.<br />
L’art. 10 d. lgs. n. 175/2016[11] conferma gli approdi giurisprudenziali disponendo che l’alienazione delle partecipazioni societarie detenute da enti locali debba avvenire nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione (e non delle norme sull’evidenza pubblica).<br />
&nbsp;<br />
<strong>5. </strong><u>(Segue). In particolare, gli atti di nomina e revoca degli amministratori da parte degli enti pubblici non sono atti amministrativi.</u><br />
Si tratta ora della questione della nomina e revoca degli amministratori nelle società a partecipazione pubblica, facoltà attribuita agli enti pubblici <em>in primis</em> dal Codice civile[12]. La natura degli atti di nomina e revoca degli amministratori (provvedimenti amministrativi o atti di natura privatistica, regolati dalle norme sulle società di capitali) è oggetto di consolidata giurisprudenza di legittimità: recentemente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. Un., 1 dicembre 2016, ord. n. 24591) ha espresso l’intenzione di «definitivamente fugare ogni dubbio» in merito.<br />
Sebbene la decisione appena citata sia riferita ad una società <em>in house</em>, la giurisprudenza da questa richiamata e definita consolidata (Cass. Civ., Sez. Un., 22 gennaio 2015, ord. n. 1235; Cass. Civ., Sez. Un., 10 febbraio 2015, ord. n. 2505; Cass. Civ., Sez. Un., 15 aprile 2005, sent. n. 7799) ha affrontato il tema in riferimento a tutte le società a totale partecipazione pubblica, motivo della presente collocazione.<br />
Richiamando sempre in premessa la circostanza che la partecipazione pubblica anche totalitaria non muta la natura privatistica del contratto di società, viene considerato dirimente ai fini della qualificazione privatistica dell’atto di nomina e revoca degli amministratori la circostanza per cui all’ente locale non sia consentito di incidere unilateralmente sul rapporto e sull’attività sociale attraverso poteri autoritativi o discrezionali. L’ente pubblico-socio può incidere sulla società solo con gli strumenti che gli sono accordati dal diritto societario.<br />
Siccome la posizione di socio in capo all’ente locale deriva unicamente dal conferimento del capitale, esso può influire sul funzionamento della società solo attraverso gli organi che ha nominato.<br />
E’ tuttavia innegabile che la facoltà riconosciuta agli enti pubblici dall’art. 2449 c.c. consista in una deroga al principio di competenza assembleare della scelta degli amministratori: tuttavia è lo statuto che può conferire agli enti pubblici la facoltà di nominare un determinato numero di amministratori e sindaci, e comunque sempre in modo «proporzionale alla partecipazione al capitale sociale»; inoltre «gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati».<br />
La peculiarità dell’attribuzione dell’incarico non incide tuttavia sulla sua natura, tanto che come espressamente chiarito dallo stesso art. 2449 c.c. gli amministratori direttamente nominati dagli enti pubblici «hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall&#8217;assemblea».<br />
La giurisprudenza (sentenza fondamentale è Cass. Civ., Sez. Un., 15 aprile 2005, sent. n. 7799[13]) ha tradizionalmente qualificato tale facoltà non come «estrinsecazione di un pubblico potere, ma essenzialmente di una potestà di diritto privato, in quanto espressiva di una potestà attinente ad una situazione giuridica societaria, restando esclusa qualsiasi sua valenza amministrativa».<br />
In effetti, l’art. 2449 c.c. individua nello statuto l’atto in cui è possibile inserire la facoltà di nomina di determinati organi sociali da parte dell’ente pubblico socio; ben diverso sarebbe il caso in cui fosse la legge direttamente ad attribuire all’ente pubblico una tale facoltà, magari nemmeno subordinata alla sua effettiva qualifica di parte del contratto sociale[14].<br />
Quanto poi al potere di revoca da parte degli enti pubblici, questo è da intendersi non come estrinsecazione di un potere amministrativo autoritativo e discrezionale, bensì come potere esercitabile unicamente in ragione di situazioni afferenti alla gestione societaria.<br />
In conclusione, la specialità dell’attribuzione della facoltà di nomina extra assembleare degli amministratori è giustificata dalla natura di ente pubblico del socio conferitario: l’amministratore, pur essendo un organo societario, è chiamato ad agire per l’interesse pubblico oltre che per quello preminente della società. Tuttavia, la natura dell’atto di nomina (e di revoca) rimane un atto privatistico e non un provvedimento amministrativo, come tale regolato dalle norme del diritto civile, in quanto discende dalla scelta di fondo di utilizzare il modello societario per il perseguimento di un determinato interesse pubblico. Consequenzialmente: il rapporto tra amministratori e società è di diritto soggettivo; se l’amministratore viene revocato senza giusta causa ha diritto al risarcimento del danno; la decisione di tali controversie spetta al giudice ordinario.<br />
Se ne conclude che è in linea con quanto argomentato dalla giurisprudenza l’art. 12 del d. lgs. n. 175/2016 nel sottoporre gli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate «alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali» (a cui si aggiunge, come si vedrà, la giurisdizione della Corte dei Conti per il danno erariale causato da amministratori e dipendenti delle sole società <em>in house</em>).<br />
&nbsp;<br />
<strong>6. </strong><u>La natura della pubblica amministrazione partecipante non sottrae la società dalle procedure concorsuali che</u><u> conseguono all’insolvenza.</u><br />
Altro profilo che risulta importante analizzare è quello della fallibilità della società a partecipazione pubblica, questione che ha tradizionalmente dato luogo a una non univoca giurisprudenza.<br />
Tuttavia, considerato anche quanto disposto dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, sembra ora di poter affermare la sottoposizione alle procedure concorsuali di tutte le società a partecipazione pubblica. Ne è prova la recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. I, 7 febbraio 2017, sent. n. 3196) che, in principio, ribadisce ancora una volta l’assoluta rilevanza del modello societario prescelto e la generale applicazione di tutta la disciplina civilistica per quanto non espressamente derogato. Facendo proprio l’orientamento espresso in una precedente pronuncia (Cass. Civ., sez. I, 27 settembre 2013, sent. n. 22209) afferma il principio per cui: «in tema di società partecipate dagli enti locali, la scelta del legislatore di consentire l&#8217;esercizio di determinate attività a società di capitali, e dunque di perseguire l&#8217;interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico, comporta che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto ed attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza, che impone parità di trattamento tra quanti operano all&#8217;interno di uno stesso mercato con identiche forme e medesime modalità».<br />
Del resto, l’art. 1 della l. fall.[15] esenta dal fallimento solo gli enti pubblici e non anche le società pubbliche.<br />
Né, argomenta la Corte, sarebbe corretto giungere a diverse conclusioni in ragione dello svolgimento di servizi pubblici essenziali, e come tali non suscettibili di interruzione, da parte della società partecipata: ai fini dell’applicazione della disciplina sul fallimento non può rilevare il tipo di attività esercitata ma solo la natura (ente pubblico/società di capitali) del soggetto. Diversamente ritenendo si giungerebbe alla paradossale conclusione che anche le società interamente private se affidatarie dello svolgimento di un servizio pubblico essenziale sarebbero sottratte al fallimento. In merito all’effettivo pericolo per la collettività di interruzione del servizio, potrebbe essere applicato l’art. 104 l. fall., in base al quale nella sentenza di dichiarazione di fallimento è possibile autorizzare la continuazione dell’esercizio provvisorio dell’attività nel caso in cui dalla sua interruzione possa derivare un grave danno.<br />
In definitiva, la scelta da parte di enti pubblici di utilizzare lo strumento societario comporta l’assunzione dei rischi connessi al modello, incluso quello di insolvenza, per due ordini di ragioni. Il primo attiene al generale affidamento da esso ingenerato nei terzi: infatti, l’iscrizione di tali società nel registro delle imprese ingenera nei terzi che con la società entrano in contatto un legittimo affidamento circa l’applicazione alle società lì iscritte del regime civilistico conforme al <em>nomen iuris</em> dichiarato; inoltre, una diversa soluzione contrasterebbe con il principio di concorrenza, che impone la parità di trattamento tra quanti operano all’interno di uno stesso mercato.<br />
Prende atto di tale indirizzo giurisprudenziale e lo positivizza l’art. 14 d. lgs. n. 175/2016, esplicitandolo nei seguenti, inequivocabili, termini: «Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al&nbsp;decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al&nbsp;decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla&nbsp;legge 18 febbraio 2004, n. 39».<br />
&nbsp;<br />
<strong>7. </strong><u>Gli atti amministrativi di tipo concessorio dei quali sia destinataria la società a partecipazione pubblica non incidono sulla durata della società quale prevista dal contratto associativo.</u><br />
Quanto, poi, alla durata di una società mista a partecipazione pubblico-privata che abbia ottenuto l’affidamento diretto di un servizio pubblico[16] (il cui socio privato gestore del servizio sia stato selezionato con gara a doppio oggetto, c.d. mista in senso tecnico), occorre specificare (con TAR Lazio, sez. II bis, 28 febbraio 2017, sent. n. 2940; TAR Lazio, sez. II bis, 1 giugno 2016, sent. n. 6457; TAR Marche, sez. II, 2 aprile 2016, sent. n. 214) che è la durata della partecipazione del socio privato alla società mista a dover essere predeterminata e parametrata alla durata dell’affidamento ricevuto, e non l’intero contratto di società.<br />
Infatti, il principio di concorrenza impone che la durata dell’affidamento abbia un termine ragionevole; tuttavia, al termine dell’affidamento l’amministrazione aggiudicatrice ben può scegliere di mantenere la forma di gestione precedentemente scelta (società mista, appunto) dando avvio ad una nuova procedura ad evidenza pubblica (gara a doppio oggetto) per la scelta del contraente privato.<br />
Una tale interpretazione è, <em>in primis</em>, coerente con quanto disposto dall’art. 113, comma 12, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che dispone: «L&#8217;ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere». Si noti infatti che l’obbligo di rinnovo alla scadenza dell’affidamento riguarda la partecipazione dei privati nelle società erogatrici e non la società stessa.<br />
Ugualmente, l’art. 17, comma 3, d. lgs. n. 175/2016[17] pone in collegamento la durata della concessione o dell’appalto con la durata della partecipazione del privato nella società, e non con la durata della società stessa.<br />
Si può quindi affermare che, anche da questo punto di vista, lo scostamento dal diritto comune attiene unicamente alla fase di selezione del socio privato, periodicamente oggetto di rinnovo.<br />
&nbsp;<br />
<strong>8. </strong><u>La distinzione (anche di natura) tra fase di formazione del contratto di società e fase della conseguente esecuzione.</u><br />
Si è visto come l’esecuzione del contratto di società di cui è parte un ente pubblico sia interamente regolato dalle norme del Codice civile, a meno che sia diversamente disposto da una norma di legge. Ne è conferma non solo il già citato rinvio generale alla disciplina codicistica per le società a partecipazione pubblica contenuto nell’art. 1, comma 3, d. lgs. n. 175/2016, ma soprattutto il principio di carattere generale espresso dall’art. 1, comma 1 bis, della l. 7 agosto 1990 (anche esso già riportato): se è la pubblica amministrazione ad agire secondo le norme del diritto privato per quanto non diversamente disposto, a maggior ragione sarà questa la disciplina applicabile alle società a partecipazione pubblica.<br />
Ne consegue l’attribuzione alla giurisdizione ordinaria di tutte le controversie aventi ad oggetto gli atti societari a valle della scelta del modello societario, dal contratto di costituzione della società, alla successiva attività della compagine societaria partecipata con cui l&#8217;ente esercita, dal punto di vista soggettivo e oggettivo, le facoltà proprie del socio (azionista), fino al suo scioglimento.<br />
Ben diversa è la fase prodromica alla stipula del contratto sociale: la decisione con cui un ente pubblico sceglie di perseguire l’interesse pubblico attraverso il modello societario, ossia l&#8217;attività unilaterale prodromica alla vicenda societaria con cui un ente pubblico delibera di costituire una società (provvedendo anche eventualmente rispetto alle modalità di scelta del socio privato) o di parteciparvi&nbsp;è sì un atto amministrativo di natura pubblicistica. Come noto, ugualmente regolata dal diritto amministrativo è tutta la procedura ad evidenza pubblica volta alla selezione del socio privato industriale. L’amministrazione non può scegliere liberamente gli altri contraenti del contratto sociale: è in questa fase che le deroghe al diritto civile sono evidentissime e in cui si esercita la giurisdizione del giudice amministrativo. Si conclude che le deroghe sono esterne al contratto di società.<br />
Ci si è chiesti se fosse possibile effettuare un parallelismo tra l’odierna società mista affidataria di pubblici servizi e la datata fattispecie complessa della concessione-contratto.<br />
Nell’annoso dibattito in merito alla natura giuridica della concessione, la migliore dottrina[18] già da tempo aveva aderito alla teoria c.d. contrattualistica; in base a questa il rapporto concessorio presenta carattere contrattuale, il cui perfezionamento è subordinato all’incontro della volontà dell’amministrazione con quella del privato, in posizione di parità giuridica (ai fini del suo perfezionamento). Tale fattispecie era definita complessa in quanto constava di due atti distinti ma necessariamente e reciprocamente collegati: uno è un atto unilaterale della pubblica amministrazione, una deliberazione, con cui questa accerta la rispondenza della vicenda concessoria all’interesse pubblico (momento programmatico); l’altro è invece una convenzione tra amministrazione e privato, un negozio bilaterale a cui entrambi partecipano (momento di attuazione).<br />
Si osservano due similitudini con le società a partecipazione mista pubblico-privata: il provvedimento amministrativo unilaterale, emanato dalla pubblica amministrazione nell’esercizio di un potere pubblicistico, può essere accostato al momento prodromico rispetto alla stipula del contratto di società, ossia alla valutazione circa la rispondenza all’interesse pubblico della scelta del modello societario e conseguente procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato; la convenzione bilaterale sottoscritta dall’amministrazione concedente e il privato concessionario, fonte di obblighi e diritti soggettivi, può essere accomunata alla fase di stipula del contratto di società e della sua esecuzione, regolate da norme del diritto privato.<br />
&nbsp;<br />
<strong>9. </strong><u>La natura privata delle società a partecipazione pubblica e la correlata estraneità dall’ambito della responsabilità amministrativa per danno erariale.</u><br />
La sostanziale conferma di questa impostazione (applicazione del diritto privato alle società partecipate per quanto non diversamente disposto) si rinviene anche nella da ultimo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione in merito alla (insussistente) responsabilità per danno erariale in capo ai suoi amministratori o organi di controllo. Si sottolinea fin da ora che a ben diverse conclusioni si giungerà in merito alla (sussistente) responsabilità erariale degli amministratori per danno inferto al patrimonio delle società c.d. <em>in house providing</em>.<br />
Tra le tante vi è una sentenza che appare essenziale ai fini della corretta impostazione del problema e che, come si vedrà, ha aperto un orientamento consolidato: ci si riferisce a Cass. Civ., Sez. Un., 19 dicembre 2013, sent. n. 26806, che si andrà ad esaminare.<br />
Come noto, il limite esterno della giurisdizione della Corte dei Conti ha rilevanza costituzionale: è l’art. 103, comma 2, Cost. a prevedere una riserva di legge (al di fuori di materie di contabilità pubblica) ai fini dell’attribuzione della giurisdizione contabile. Ai sensi dell’art. 13 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, la Corte dei Conti «giudica sulle responsabilità per danni arrecati all’erario da pubblici funzionari, retribuiti dallo Stato, nell’esercizio delle loro funzioni». L’art. 1, comma 4, della l. 14 gennaio 1994, n. 20 ha poi ampliato l’oggetto della giurisdizione contabile alla responsabilità per danni cagionati da amministratori o dipendenti ad amministrazioni diverse da quelle di appartenenza: si è in tal modo passati dalla sola responsabilità contrattuale dell’agente alla responsabilità aquiliana dello stesso.<br />
Si può quindi affermare che ciò che radica la giurisdizione contabile è la sussistenza di un rapporto di servizio tra amministratore o dipendente e pubblica amministrazione. Ci si è quindi chiesti se, a prescindere dalla forma privatistica dell’ente e dalla fonte contrattuale del legame, un tale rapporto di servizio potesse essere ravvisabile tra l’amministrazione che affida ad un soggetto esterno lo svolgimento di un servizio pubblico e tale soggetto incaricato di pubblico servizio in persona dei suoi amministratori.<br />
Dopo questo breve inquadramento generale, si tratta ora della sentenza in esame: questa, precisando che le società a partecipazione pubblica non perdono la loro natura di ente privato per il solo fatto di essere partecipate da enti pubblici, ribadisce quanto detto nel paragrafo precedente in tema di revoca e nomina degli amministratori: salvo che per i profili normativamente contemplati[19], la responsabilità degli amministratori è disciplinata dalle norme del Codice civile. Infatti, è proprio a norma dell’art. 2449 c.c., come già evidenziato, che questi hanno «i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall’assemblea». Ne consegue che, come gli amministratori di società a partecipazione interamente privata, questi sono responsabili nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi in genere in base agli artt. 2392 e segg. c.c.<br />
La fondamentale sentenza in esame opera a questo punto una distinzione tra responsabilità degli organi sociali nei confronti della società e responsabilità di questi nei confronti dei singoli soci, in particolare di quelli pubblici.<br />
Nel primo caso (danno cagionato dagli amministratori alla società a partecipazione pubblica) si deve escludere la giurisdizione della Corte dei conti e affermare la soggezione alle regole del Codice civile con conseguente giurisdizione del giudice ordinario per due ordini di ragioni. <em>In primis</em>, non è configurabile un rapporto di servizio tra ente pubblico partecipante e amministratore della società partecipata danneggiata; <em>in secundis</em>, il danno inferto alla società partecipata non è qualificabile come danno erariale (inteso come pregiudizio direttamente arrecato al patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico). Infatti, la distinta personalità giuridica ed autonomia patrimoniale «non consentono di riferire al patrimonio del socio pubblico il danno che l’illegittimo comportamento degli organi sociali abbia eventualmente arrecato al patrimonio dell’ente: patrimonio che è e resta privato» (così Cass. Civ., Sez. Un., 19 dicembre 2013, sent. n. 26806). E’ innegabile che il pregiudizio al patrimonio sociale si ripercuota sul valore della partecipazione e quindi sui soci; tuttavia il diritto societario «impone di tener ben distinti i danni direttamente inferti al patrimonio del socio (o del terzo) da quelli che siano il mero riflesso di danni sofferti dalla società» (ancora Cass. Civ., Sez. Un., 19 dicembre 2013, sent. n. 26806).<br />
Si deve inoltre tener presente che il socio pubblico leso dall’azione degli amministratori ben può tutelare i propri interessi attraverso gli strumenti del diritto societario, atteso che a mente dell’art. 2393 bis c.c. per le s.p.a e dell’art. 2476 c.c. per le s.r.l. ben può, rispettivamente, una maggioranza qualificata o ciascun socio singolarmente esercitare l’azione di responsabilità. Se ne deduce che il socio pubblico può certamente tutelare l’integrità del valore delle proprie partecipazioni mediante l’esercizio di azioni in sede civile.<br />
Da altro punto di vista, si afferma invece la configurabilità della responsabilità per danno erariale in capo al rappresentante dell’ente pubblico (beninteso non come amministratore della società, ma quale organo di vertice dell’ente partecipante) che abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio e abbia perciò pregiudicato il valore della partecipazione. Si afferma dunque, <em>mutatis mutandis</em>, che la giurisdizione della Corte dei Conti sussiste «nei confronti di chi, all’interno dell’ente pubblico partecipante, avesse omesso di adottare, essendo chiamato a farlo, un comportamento volto all’esercizio da parte del socio – pubblica amministrazione – dell’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori, con conseguente danno della società partecipata e, dunque, dell’ente pubblico partecipante» (così ancora Cass. Civ., Sez. Un., 19 dicembre 2013, sent. n. 26806).<br />
Come già avvertito, differente è la fattispecie della responsabilità degli amministratori di società a partecipazione pubblica per i danni arrecati al singolo socio pubblico (e non alla società). Tipico esempio è il danno all’immagine dell’ente pubblico derivante da atti illegittimi compiuti da un organo di una propria società partecipata: questo tipo di danno si produce direttamente in capo all’ente pubblico partecipante per il solo fatto di essere socio nella società in cui quei comportamenti illegittimi hanno avuto luogo, non identificandosi nel riflesso di un danno diretto al patrimonio sociale e indiretto nei confronti del socio.<br />
In tale differente fattispecie, per le ragioni esposte, la giurisprudenza ritiene sussistente la giurisdizione della Corte dei Conti per danno erariale.<br />
Sono espressione più recente dei medesimi principi, dimostrati da ampi richiami alla sentenza passata in rassegna, le seguenti decisioni: Cass. Civ., Sez. Un., 15 marzo 2017, sent. n. 6820; Cass. Civ., Sez. Un., 22 gennaio 2015, sent. n. 1159; Cass. Civ., Sez. Un., 12 febbraio 2014, sent. n. 3201; Cass. Civ., Sez. Un., 3 maggio 2013, sent. n. 10299; Cass. Civ., Sez. Un., 5 aprile 2013, sent. n. 8352; Cass. Civ., Sez. Un., 25 marzo 2013, sent. n. 7374; Cass. Civ., Sez. Un., 12 ottobre 2011, sent. n. 20940; Cass. Civ., Sez. Un., 12 ottobre 2011, sent. n. 20941; Cass. Civ., Sez. Un., 7 luglio 2011, sent. n. 14957; Cass. Civ., Sez. Un., 5 luglio 2011, sent. n. 14655; Cass. Civ., Sez. Un., 17 luglio 2010, sent. n. 16286; Cass. Civ., Sez. Un., 9 aprile 2010, sent. n. 8429; Cass. Civ., Sez. Un., 15 gennaio 2010, sent. n. 519.<br />
Tracciato il quadro generale, occorre dare conto di pronunce che, per specifiche ragioni, hanno invece affermato la sussistenza del danno erariale causato da amministratori di società partecipate al patrimonio della società: ci si riferisce a quelle decisioni relative invero a situazioni particolari derivanti dalla «natura speciale dello statuto legale di talune società partecipate da enti pubblici» (Cass. Civ., Sez. Un., 22 gennaio 2015, sent. n. 1159), quali RAI s.p.a (Cass. Civ., Sez. Un., 22 dicembre 2009, sent. n. 27092), ENAV s.p.a. (Cass. Civ., Sez. Un., 3 marzo 2010, ord. n. 5032) e ANAS s.p.a. (Cass. Civ., Sez. Un., 9 luglio 2014, sent. n. 15594). La sussistenza della giurisdizione contabile è stata motivata sempre come conseguenza della natura sostanziale di ente pubblico del soggetto in questione, solo mascherata dietro la forma di società per azioni. Coerentemente, a differenti conclusioni è giunta la giurisprudenza ogni qualvolta ravvisava natura sostanziale nelle privatizzazioni di enti pubblici statali[20].<br />
&nbsp;<br />
<strong>10. </strong><u>(Segue). Le differenti conclusioni relativamente alle società <em>in house</em> (a causa della loro immedesimazione con la pubblica amministrazione).</u><br />
La descritta configurazione non vale per le società corrispondenti al modello <em>in house</em>. Seppur l’esame dei requisiti richiesti prima dalla giurisprudenza e ora dalla legge sarà oggetto di separata trattazione, è doveroso accennarli; affinché l’affidamento diretto ad un soggetto giuridico distinto dall’amministrazione aggiudicatrice sia legittimo, è necessario che: lo statuto imponga la partecipazione di soli soci pubblici; la società svolga la sua attività prevalente nei confronti delle amministrazioni partecipanti; che queste svolgano sugli organi sociali un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici.<br />
Fondamentale ai fini del presente studio è la sentenza Cass. Civ., Sez. Un., 25 novembre 2013, sent. n. 26283. Richiamata e condivisa l’impostazione della già analizzata Cass. Civ., Sez. Un., 19 dicembre 2013, sent. n. 26806, la decisione in esame mette in risalto l’«anomalia» propria del fenomeno delle società <em>in house</em> rispetto ai principi generali del diritto societario (svolgimento di attività senza scopo di lucro e fuori dal mercato, totale assenza di un potere decisionale proprio) . Si afferma che se la società <em>in house</em> non è che una <em>longa manus</em> dell’amministrazione, «il velo che normalmente nasconde il socio dietro la società è dunque squarciato: la distinzione tra socio (pubblico) e società (in house) non si realizza più in termini di alterità soggettiva»; se non esiste questa alterità tra socio e società, continua la Corte, «è giocoforza concludere che anche la distinzione tra patrimonio dell’ente e quello della società si può porre in termini di separazione patrimoniale, ma non di distinta titolarità». Da tale potenzialmente dirompente affermazione consegue logicamente che i limiti alla giurisdizione contabile individuati in merito al danno arrecato al patrimonio di società a partecipazione pubblica non possono valere se questa corrisponde al modello <em>in house</em>. In quest’ultimo caso infatti il danno inferto al patrimonio sociale è un danno inferto ad un patrimonio che è solo formalmente separato da quello dell’ente pubblico partecipante.<br />
Si afferma quindi che il danno causato da amministratori di società <em>in house</em> alla società stessa configura danno erariale ed è dunque soggetto alla giurisdizione del giudice contabile.<br />
E’ doveroso precisare, in riferimento all’affermazione della dubbia separazione patrimoniale, che la stessa Corte nella medesima sentenza e attraverso successive pronunce (si veda ad esempio Cass. Civ., Sez. Un., 1 gennaio 2016, sent. n. 24591) ha avuto cura di ridimensionarne la portata precisando che la mancanza di alterità soggettiva tra ente partecipante e società <em>in house</em> deve essere intesa ai limitati fini del riparto di giurisdizione.<br />
Le motivazioni e le conclusioni a cui è giunta la Corte di Cassazione con la citata sentenza Cass. Civ., Sez. Un., 25 novembre 2013, sent. n. 26283 sono state condivise da numerose decisioni successive, che hanno costantemente verificato la sussistenza o meno dei requisiti dell’<em>in</em> <em>house</em> al fine di dichiarare o meno sussistente la responsabilità degli amministratori per danno erariale e conseguente giurisdizione contabile.<br />
Sono parte di tale consolidato orientamento: Cass. Civ., Sez. Un., 18 gennaio 2017, sent. n. 1091; Cass. Civ., Sez. Un., 17 gennaio 2017, sent. n. 962; Cass. Civ., Sez. Un., 22 dicembre 2016, ord. n. 26645; Cass. Civ., Sez. Un., 1 dicembre 2016, sent. n. 24591; Cass. Civ., Sez. Un., 8 luglio 2016, ord. n. 14040; Cass. Civ., sez. II, 14 marzo 2016, sent. n. 4938; Cass. Civ., Sez. Un., 10 marzo 2014, sent. n. 5491; Cass. Civ., Sez. Un., 25 novembre 2013, sent. n. 26283.<br />
Il d. lgs. n. 175/2016 ha letteralmente riprodotto tali arresti giurisprudenziali: l’art. 12, comma 1, afferma la generale sottoposizione degli amministratori di società a partecipazione pubblica alle forme di responsabilità delineate dal Codice civile, facendo però «salva la giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house». Il comma 2, per giunta, nel definire il danno erariale[21], vi comprende anche il pregiudizio al valore della partecipazione degli enti pubblici soci causato dalla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti «nell’esercizio dei propri diritti di socio». Quest’ultima precisazione, a mente del carattere ricognitivo della fonte in esame, deve essere correttamente intesa alla luce della costante giurisprudenza: i rappresentanti degli enti pubblici possono essere chiamati a rispondere per danno erariale in quanto tali, e non nell’esercizio dei loro diritti di socio.<br />
&nbsp;<br />
<strong>11. </strong><u>Conclusioni e rinvio.</u><br />
In conclusione, dalla rassegna della giurisprudenza intercorsa nel più recente periodo risulta confermato che la natura giuridica del socio (ancorché maggioritario o addirittura totalitario) non incide, di per sé, sulla natura della società partecipata. Ciò si ricava dall’art. 1, comma 3, del d. lgs. n. 175/2016, ove le eventuali disposizioni amministrative esistenti relative a società a partecipazione pubblica vengono configurate come “deroghe” (e non come discipline speciali) rispetto al Codice civile e alle altre norme generali di diritto privato. Si tratta di un profilo importante perché il concetto di deroga descrive gli effetti di una norma quando questa «sta ad un’altra come l’eccezione alla regola»[22], essendo caratterizzato dalla dimensione di limitatezza e dalla prevalenza, per quanto di ragione, della norma derogata in via residuale e sussidiaria. Come è noto, la norma derogata e quella derogante si ordinano infatti tra loro in modo che l’efficacia della norma derogata (diritto civile applicabile a tutte le società di capitali) si estende fin dove la fattispecie non rientri nella previsione della norma derogante (norma di diritto amministrativo dettata specificamente per le società a partecipazione pubblica), di modo che l’una costituisce la regola valida in genere e l’altra l’eccezione valida solo per ipotesi specifiche e limitate.<br />
Questa statuizione, contenuta nel testo unico di coordinamento e riepilogativo delle disposizioni normative previgenti, è confermata dalla giurisprudenza più recente, generata da controversie sorte nella vigenza delle norme anteriori al testo unico (di coordinamento).<br />
Resta però un ambito di fattispecie societaria per il quale le conclusioni non possono essere dello stesso segno; ci si riferisce alle società denominate anche dal legislatore (cfr. art. 16 t.u.) come “società <em>in house</em>”, figura nata dal diritto comunitario ed europeo ed ora consolidata nel nostro ordinamento. Si è già visto sopra che la Suprema Corte di Cassazione considera le figure societarie rispondenti a siffatto modello <em>in house providing </em>come da distinguere dalle altre società. Per tale ragione, si ritiene di dedicare uno specifico contributo[23] alle società <em>in house</em>, al quale contributo ci si permette di rinviare per una esposizione complessiva del pensiero di chi scrive a proposito delle società a partecipazione pubblica.</p>
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<p>&nbsp;<br />
[1] Giannini M.S., voce <em>Diritto amministrativo</em> in <em>Enc. Dir</em>., vol. XII, Milano, 1964, pag. 86 e Giannini M.S., <em>Diritto amministrativo</em>, vol. I, Milano, 1970, pag. 19 e segg.; tale ricostruzione è poi ripresa in Galgano F., <em>Trattato di diritto civile</em>, vol. I, Padova, 2010, pag. 305, nonché in Galgano F<em>., Pubblico e privato nella regolazione dei rapporti economici</em>, in <em>Trattato di diritto civile e commerciale e di diritto pubblico dell’economia</em>, diretto da Galgano F., Padova, 1997, pagg. 129-130.<br />
Sulla norma v. per tutti Gola M., <em>L’applicazione delle norme di diritto privato</em>, pag. 209 e segg., in M.A. Sandulli (a cura di) <em>Codice dell’azione amministrativa</em>, Milano, 2017.<br />
[2] Cfr. Cons. Stato, sez. I, 6 marzo 1956, sent. n. 373 in <em>Riv. amm. Rep. It.</em>, 2/1957, pag. 284 e segg.<br />
[3] Relativamente alle società finanziare regionali si veda Predieri A., <em>Le società finanziarie regionali: problemi giuridici</em>, Milano, 1972, <em>passim</em>, Clarizia A., voce <em>Società finanziarie regionali</em> in <em>Noviss. Dig. It</em>., Appendice, vol. VII, Torino, 1987, pag. 368 e segg. e Clarizia A., <em>Le società finanziarie regionali</em>, in<em> Foro amm</em>., 9-10/1973, pag. 511 e segg.<br />
[4] Se ne riporta il testo per comodità del lettore e per la centralità della previsione dalla quale discende e che solo in base ad essa si giustifica, ad avviso di chi scrive, l’insieme delle norme di deroga al Codice civile dettate per le società qui considerate.<br />
«1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ne&#8217; acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.<br />
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:<br />
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;<br />
b) progettazione e realizzazione di un&#8217;opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell&#8217;articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;<br />
c) realizzazione e gestione di un&#8217;opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d&#8217;interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all&#8217;articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all&#8217;articolo 17, commi 1 e 2;<br />
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all&#8217;ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;<br />
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all&#8217;articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.<br />
3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l&#8217;utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.<br />
4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.<br />
5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell&#8217;esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.<br />
6. E&#8217; fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell&#8217;articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell&#8217;articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.<br />
7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l&#8217;organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.<br />
8. E&#8217; fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli&nbsp;2&nbsp;e&nbsp;3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall&#8217;articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E&#8217; inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.<br />
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze o dell&#8217;organo di vertice dell&#8217;amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell&#8217;articolo 18, può essere deliberata l&#8217;esclusione totale o parziale dell&#8217;applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell&#8217;ambito delle rispettive competenze, deliberare l&#8217;esclusione totale o parziale dell&#8217;applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all&#8217;articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.<br />
9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all&#8217;articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall&#8217;ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l&#8217;affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l&#8217;articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall&#8217;articolo 16».<br />
[5] Tra le più significative decisioni sulle società partecipate dopo la riforma del 1990 si possono citare: Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 1998, sent. n. 192, per il commento della quale si rinvia a Acquarone G., <em>La scelta del socio privato di minoranza nelle società miste di gestione dei servizi pubblici locali</em>, n. 192, in <em>Giur. It</em>., 6/1998, pag. 1257, Graziano A., <em>La scelta dei soci privati nelle società di capitali a maggioranza pubblica: il Consiglio di Stato colma un&#8217;apparente lacuna normativa </em>in <em>Foro Amm</em>., 7-8/1998, pag. 2097 e segg. e Garofoli R., <em>S.p.a. mista: criteri di selezione del socio privato di minoranza &#8211; Nota</em>, in <em>Urb. e app</em>., 4/1998, pag. 402 e segg.; Cass. Civ., Sez. Un., 29 ottobre 1999, sent. n. 754, oggetto di analisi in Fracchia F., <em>La Suprema corte impone il rispetto delle procedure di evidenza pubblica nella scelta del socio privato delle società a prevalente partecipazione pubblica degli enti locali: un ulteriore allontanamento dal modello privatistico? Nota a Cass. Civ., Sez. Un.,</em> 29 ottobre 1999, sent. n. 754, in <em>Foro It</em>., 3/2000, pag. 803 e segg., Piperata G., <em>Il “caso Amga”: alla ricerca della concorrenza per la gestione dei servizi pubblici locali (commento a Cass., sez. un., 29 ottobre 1999, n. 754)</em>, in <em>Giorn. dir. amm</em>., 5/2000, pag. 479 e segg. e Mirate S<em>., Modalità di scelta del socio privato di una s.p.a. a prevalente capitale pubblico locale: le Sezioni Unite confermano la necessità dell’evidenza pubblica,</em> <em>nota a Cass., Sez. un., 29 ottobre 1999, n. 754</em>, in <em>Giust. Civ.</em>, 6/2000, pag. 1734 e segg.<br />
Più di recente si segnala Cons. Stato, Ad. Plen., 3 giugno 2011, sent. n. 10, commentata in Spuntarelli S., <em>Questioni interpretative in ordine alla costituzione di società commerciali da parte delle Università</em>, in <em>Urb. e app</em>., 12/2011, pag. 1456 e segg., Carbone L., Vicario B., <em>Delibere pubbliche sulla costituzione di una società pubblica e invalidità derivata dal successivo negozio giuridico privato</em>, in <em>Giorn. dir. amm</em>., 8/2011, pag. 882 e segg. e Trombetta F., <em>Nota a Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria, 3 giugno 2011, n. 10</em>, in www.ildirittoamministrativo.it.<br />
[6] L’art. 18 l. n. 124/2015 delega il Governo all’adozione di un testo unico in materia di società a partecipazione pubblica indicando principi e criteri direttivi «al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori».<br />
[7] L’art. 166 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dispone infatti che «le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario» e che «sono liberi di decidere il modo migliore per gestire l&#8217;esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza ed accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell&#8217;accesso universale e dei diritti dell&#8217;utenza nei servizi pubblici».<br />
[8] Si rammenta che non è possibile la partecipazione da parte di pubbliche amministrazioni in società di persone in ragione della mancanza di autonomia patrimoniale di questo tipo societario: essendo infatti gli enti pubblici esclusi dal fallimento, come si vedrà, per legge, non risulta configurabile in capo ad essi una responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. Tale principio è ora esplicitato all’art. 3 d. lgs. n. 175/2016, in base al quale «le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa».<br />
[9] Come peraltro evidenziato in Caia G., <em>Società partecipate</em>, in <em>Libro dell’anno del diritto</em>, Roma, 2017, pag. 223.<br />
[10] Come noto, l’art. 4, comma 13, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con l. 7 agosto 2012, n. 135 dispone che tutte le disposizioni di legge relative a società a partecipazione pubblica «si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali».<br />
[11] La norma citata fa proprio l’orientamento giurisprudenziale menzionato disponendo testualmente che «l&#8217;alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione».<br />
[12] Tale facoltà era originariamente contenuta all’art. 2458 c.c., che disponeva: «Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, l’atto costitutivo può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall’assemblea».<br />
A seguito della riforma organica che ha interessato le società di capitali nel 2003 (d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) il contenuto è stato trasfuso nel vigente art. 2449 c.c., in base al quale: «se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale»; viene inoltre aggiunto che «gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall&#8217;assemblea».<br />
[13] Per un attento commento alla decisione in esame si rinvia a Goggiamani F., <em>Profili sostanziali e giurisdizionali dell’atto di revoca degli amministratori delle società partecipate</em>, in <em>Serv. pubb. e app.</em>, 4/2005, pag. 822 e segg.<br />
[14] Una tale fattispecie è stata esaminata da TAR Sardegna, sez. II, 21 settembre 2005, sent. n. 1291, che, in base alle peculiarità sostanziali del caso (facoltà attribuita direttamente dalla legge ad un ente pubblico estraneo al contratto di società) giunge coerentemente ad affermare la natura di provvedimento amministrativo dell’atto di nomina e revoca degli amministratori.<br />
[15] Ai sensi dell’art. 1 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267: «Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici».<br />
[16] Sulla base di consolidata giurisprudenza, affinché sia possibile l’affidamento di un servizio pubblico ad una società mista, è necessario che si sia svolta un’unica gara per la scelta del socio e per l’affidamento del servizio da svolgere. L’intera procedura è, naturalmente, regolata dal diritto amministrativo (formano parte di tale stabile orientamento: Cons. Stato, sez. V, 15 marzo 2016, sent. n. 1028; Cons. Stato, sez. V, 30 settembre 2010, sent. n. 7214; Tar Lazio, sez. II bis, 11 marzo 2015, sent. n. 4010; Cons. Stato, sez. VI, 16 marzo 2009, sent. n. 1555; Corte di Giust., sez. III, 15 ottobre 2009, C-196/08, Acoset). Quanto detto risulta oggi confermato dall’art. 17 d. lgs. n. 175/2016.<br />
[17] In modo del tutto coerente, il comma 3 dell’art. 17 d. lgs. n. 175/2016 dispone che «la durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere superiore alla durata dell&#8217;appalto o della concessione. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio».<br />
[18] Silvestri E., voce <em>Concessione amministrativa</em>, pag. 373 e segg., in <em>Enciclopedia del diritto</em>, Milano, 1961; Virga P., <em>Il provvedimento amministrativo</em>, Milano, 1972, pag. 64 e segg.<br />
[19] Il riferimento è all’art. 2449 c.c.<br />
[20] Ciò è avvenuto per Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. con Cass. Civ., Sez. Un., 22 gennaio 2015, sent. n. 1159 e per Autostrada del Brennero s.p.a. con Cass. Civ., Sez. Un., 12 febbraio 2014, sent. n. 3201.<br />
[21] L’art. 12, comma 2, d. lgs. n. 175/2016 definisce il danno erariale come: «danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell&#8217;esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione».<br />
[22] G.U. Rescigno, voce <em>Deroga (in materia legislativa)</em>, in <em>Enc. Dir.</em>, vol. XXII, Milano, 1964, pag. 303.<br />
[23] Cfr. Barbieri C., <em>Il diritto speciale delle società </em>in house<em> (oltre la semplice deroga al Codice civile?)</em>, in corso di pubblicazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-societa-a-partecipazione-pubblica-e-le-deroghe-normative-al-codice-civile-nelle-valutazioni-della-giurisprudenza/">Le società a partecipazione pubblica e le deroghe normative al Codice civile (nelle valutazioni della giurisprudenza)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>In house providing: analisi di un istituto in perenne trasformazione.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/in-house-providing-analisi-di-un-istituto-in-perenne-trasformazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:38 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/in-house-providing-analisi-di-un-istituto-in-perenne-trasformazione/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/in-house-providing-analisi-di-un-istituto-in-perenne-trasformazione/">In house providing: analisi di un istituto in perenne trasformazione.</a></p>
<p>Sommario: 1. Origine ed evoluzione dell’in house providing. – 2. Dalle costruzioni pretorie alle definizioni normative. – 3. Il controllo analogo pre e post direttive europee. – 4. La partecipazione privata. – 5. L’attività prevalente. – 6. Il partenariato pubblico-privato: cooperazione orizzontale. – 7. Le regole di pubblicità e trasparenza.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/in-house-providing-analisi-di-un-istituto-in-perenne-trasformazione/">In house providing: analisi di un istituto in perenne trasformazione.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/in-house-providing-analisi-di-un-istituto-in-perenne-trasformazione/">In house providing: analisi di un istituto in perenne trasformazione.</a></p>
<div style="background:#eee;border:1px solid #ccc;padding:5px 10px;"><u><strong>Sommario</strong></u>: 1. Origine ed evoluzione dell’<em>in house providing</em>. – 2. Dalle costruzioni pretorie alle definizioni normative. – 3. Il controllo analogo pre e post direttive europee. – 4. La partecipazione privata. – 5. L’attività prevalente. – 6. Il partenariato pubblico-privato: cooperazione orizzontale. – 7. Le regole di pubblicità e trasparenza. – 8. L’obbligo di motivazione. – 9. L’ultima (per ora) puntata: le novità del correttivo al Testo unico sulle società a partecipazione pubblica. – 10. Considerazioni finali (inevitabilmente problematiche).</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
<strong>1. </strong><em>Origine ed evoluzione dell’</em>in house providing<em>. </em><br />
L’istituto del c.d. affidamento<em> in house </em>è stato oggetto di un travagliato <em>iter </em>giurisprudenziale ed interpretativo, ancora oggi in grande fermento. La figura dell’<em>in house providing</em>, la cui espressione è letteralmente traducibile come&nbsp; “<em>fornitura interna</em>”, nasce in contrapposizione al <em>contracting out</em>, ipotesi in cui l’amministrazione pubblica, dovendo provvedere ad approvvigionarsi di beni, servizi e forniture, è tenuta ad operare una scelta tra la possibilità di rivolgersi all’esterno o soddisfare le proprie esigenze ricorrendo al suo interno<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>. In tal senso, l’espressione “<em>in house</em>” identifica un modello di organizzazione per mezzo del quale la pubblica amministrazione reperisce prestazioni a contenuto negoziale all’interno della propria compagine organizzativa, senza ricorrere a terzi<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>. La scelta tra il sistema dell’affidamento all’esterno e l’opposto modello della produzione interna, prim’ancora dei rigidissimi paletti legislativi ora in vigore, è stata normalmente preceduta dalla comparazione delle finalità pubbliche prefissate dall’ente. Si è trattato di un’analisi prognostica degli obiettivi sulla base dei tempi necessari a raggiungerli, delle risorse umane e finanziarie impiegabili e da impiegare per l’ottenimento degli stessi, in base ai principi del c.d. “<em>best value</em>”<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>.<br />
Nato nel mondo giuridico anglosassone, il concetto di <em>in house</em> è poi migrato nel diritto europeo. Il primo riferimento ufficiale si annida nel Libro Bianco del 1998 “<em>Gli appalti pubblici nell’Unione Europea</em>”<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>.<br />
La definizione e la “perimetrazione” dell’istituto sono state successivamente sviluppate dalla Corte di Giustizia, le cui sentenze hanno rappresentato un <em>biking judical precedent</em> sulla falsariga dei sistemi di <em>common law, </em>un vero e proprio punto di riferimento fondamentale per i giudici nazionali rispetto ad un fenomeno del tutto nuovo. Ben presto, infatti, i giudici comunitari si resero conto di dover procedere ad un’elaborazione più stringente e precisa dei requisiti di ammissibilità per evitare che l’ampio ricorso al modello fosse un modo per eludere la normativa comunitaria sull’evidenza pubblica: era necessario ovviare ad un simile <em>escamotage</em> utilizzato per mascherare l’affidamento a soggetti in realtà estranei all’amministrazione aggiudicatrice sotto le mentite spoglie di amministrazioni <em>in house</em>.<br />
Nello specifico, la Corte di Giustizia ha tentato di porre dei confini ben marcati per evitare un’estesa disattenzione ed erosione degli spazi rimessi dal diritto alla libertà di concorrenza<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>. Si è trattato, chiaramente, di provare a coniugare il fondamentale principio di concorrenza con quello di autorganizzazione (c.d. <em>insourcing</em>) per cui, in questa prima accezione, si può affermare che l’<em>in house providing </em>altro non è che la “<em>legittima declinazione del principio generale dell’autoproduzione</em>”<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>.<br />
Pertanto, accanto all’obbligo della gara ad evidenza pubblica, si configurava un possibile regime di deroga per l’affidamento. Si ammetteva, così, la possibilità di ricorrere all’<em>in house </em>a seguito di situazioni eccezionali che non consentissero un efficace ed utile ricorso al mercato<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>. In tal caso, il rapporto instaurato tra amministrazione pubblica e produttore <em>in house </em>non era di tipo contrattuale, escludendosi, pertanto, l’applicabilità della disciplina europea sugli appalti pubblici<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>.<br />
L’istituto, rivestendo una posizione di assoluto rilievo nel panorama delle società pubbliche, è stato e continua ad essere al centro di numerosi dibattiti dottrinali e<br />
giurisprudenziali<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>. Non sono mancate le perplessità di autorevole dottrina, che, nel prendere contezza di quanto la funzione legislativa, in sede europea, sia sempre più erosa dalla pervasività della giurisprudenza della Corte di Giustizia, non ha esitato ad affermare che «la perimetrazione mediante regole giurisprudenziali di istituti e nozioni giuridiche, aventi contorni non perfettamente delineati, benché sia certamente utile ed apprezzabile, non sembra potersi sostituire all’opportunità, talvolta alla necessità, di un intervento normativo che fornisca orizzonti di sistema agli istituti e maggiori certezze sul diritto applicabile»<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<strong>2. </strong><em>Dalle costruzioni pretorie alle definizioni normative.</em><br />
Dopo una lunga elaborazione giurisprudenziale, l’istituto è stato finalmente codificato.<br />
La prima rilevante novità, nella legislazione nazionale, prende vita con&nbsp; il recepimento della disciplina dettata dalle direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>, rispettivamente sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici nei settori ordinari e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>. In particolare, il quadro concettuale di riferimento è mutato profondamente con l’approvazione della direttiva 2014/24/UE, la quale ha introdotto in tema di procedure di aggiudicazione – e, più a monte, in tema di affidamento – un <em>setting</em> di regole finalizzate ad assicurare un coordinamento minimo con il duplice obiettivo di garantire l’apertura delle concessioni alla concorrenza e di assicurare un adeguato grado di certezza giuridica<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>. La direttiva è nata per offrire una soluzione alle perplessità sorte intorno all’interpretazione, da parte dei giudici nazionali, dei requisiti individuati dalla Corte di Giustizia, riproponendo, in parte, i precedenti indirizzi giurisprudenziali ed introducendo, per altro verso, regole parzialmente innovative. Nel merito, ponendosi in controtendenza rispetto a quanto fino ad oggi tessuto dalla Corte, le direttive allargano le maglie dell’accessibilità alla produzione <em>in house</em> sia attraverso l’inserimento di alcune significative novità, sia con riferimento agli elementi più consolidati, sia ancora in relazione a profili del tutto innovativi<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>. L’esigenza di disciplinare le condizioni di affidamento viene individuata dal legislatore europeo nell’atto di indirizzo della direttiva 24/2014/UE, contenuto nel considerando numero 31, ossia nella notevole incertezza giuridica circa la misura in cui i contratti, conclusi tra enti nel settore pubblico, debbano essere disciplinati dalle norme relative agli appalti pubblici.<br />
Con il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è stato approvato il nuovo Codice dei contratti pubblici, che, oltre a riordinare complessivamente la disciplina vigente in materia di concessioni e contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, costituisce il recepimento delle direttive appena menzionate. Il legislatore ha, per la prima volta, codificato le condizioni in presenza delle quali la pubblica amministrazione è legittimata a ricorrere all’affidamento diretto. In particolare, il nuovo Codice regola il fenomeno, da un lato, con una delle disposizioni in apertura (art. 5) volta a delineare i nuovi contorni dell’istituto e, dall’altro, nel Titolo II della Parte IV, detta un «regime speciale degli affidamenti <em>in house</em>». Le principali novità riguardano la più precisa individuazione dei presupposti del controllo analogo, la possibilità che tale forma di controllo sia integrata anche in caso di società partecipata da soggetti privati e la fissazione di una soglia quantitativa della cd. attività prevalente<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>.<br />
Più di recente, il Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica ha definito le società <em>in house </em>«società sulle quali un’amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto» (art. 2, lett. o). Non si tratta di una semplice legge, ma di un testo unitario che disciplina in modo organico la materia, non meramente compilativo di disposizioni precedenti, ma innovativo, con obiettivi di ampio raggio ed elementi particolarmente penetranti<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>, di cui si tratterà nei successivi paragrafi.<br />
&nbsp;<br />
<strong>3. </strong><em>Il controllo analogo pre e post direttive europee.</em><br />
Il controllo analogo è nato come corollario del principio comunitario di libertà della concorrenza, assumendo, nel corso degli anni, due possibili significati. Infatti, oltre a quello tradizionale di libera competizione tra soggetti operanti in un mercato liberalizzato (c.d. concorrenza nel mercato<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>), si è sviluppato quello di «pari opportunità tra coloro che sono interessati ad accedere ad un mercato sottoposto, per legge, all’esclusiva pubblicistica» (c.d. concorrenza per il mercato)<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>.<br />
Occorre subito evidenziare l’evoluzione interpretativa e normativa che il requisito ha subito, a fronte della necessità di ridimensionare il dilagante riferimento all’istituto. La necessità di un capitale interamente pubblico ai fini del controllo analogo veniva per la prima volta affermata&nbsp; dalla Corte di Giustizia nel 2005<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>. Essa poneva fine alle indecisioni della giurisprudenza italiana<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a> circa la configurabilità del controllo analogo in presenza di un socio privato, nella società controllata, anche se minoritario. La figura dei privati si considerava ostativa alla possibilità dell’affidamento diretto in quanto pregiudicante l’obiettivo di una libera concorrenza a causa dell’attribuzione al privato, presente nel capitale della società affidataria, di un ingiusto vantaggio rispetto ai suoi concorrenti. Da qui la conclusione nel senso della necessaria integrale pubblicità del capitale della società controllata: una condizione diventata, così, una costante in tutte le pronunce dei giudici nazionali<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>.<br />
Successivamente, veniva precisata la tassativa permanenza del controllo per tutta la durata dell’affidamento diretto. Infatti, per ottenere un’effettiva tutela della concorrenza per il mercato, era indispensabile considerare non solo la situazione esistente alla data dell’affidamento, ma anche quella creatasi successivamente a tale momento<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>. La partecipazione privata effettiva e non meramente potenziale<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a> avrebbe, conseguentemente, escluso il configurarsi del requisito in questione. Non era, dunque, sufficiente una mera previsione statutaria di apertura alla partecipazione nel capitale della società, ma si rendeva necessaria una concreta alienazione per escludere il controllo analogo; diversamente, non si sarebbe posto il contrasto con il principio della concorrenza per il mercato<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>.<br />
Ed ancora, ai fini dell’<em>in house</em>, la partecipazione pubblica totalitaria rappresentava una condizione fondamentale, ma non ancora esauriente, dovendosi ulteriormente verificare la presenza di strumenti di controllo più incisivi rispetto a quelli previsti dal diritto civile a favore del socio totalitario. Il controllo esercitato doveva essere effettivo, strutturale e funzionale, tale da concretizzarsi in un potere di ingerenza nell’organizzazione del bene o del servizio. In quest’ottica, esso ha assunto un carattere non più meramente numerico-formale (detenzione 100% del capitale azionario), ma contenutistico-sostanziale, coincidente con l’effettiva influenza dell’ente pubblico sul soggetto aggiudicatario.<br />
L’impostazione sinora descritta è stata parzialmente smentita dal legislatore. Il richiamo va, in particolare, all’art. 5 del Codice dei contratti pubblici, che ha introdotto elementi di forte novità rispetto ai consolidati orientamenti giurisprudenziali. Affinché vi sia una relazione <em>in house</em>, il comma 1 prevede specificamente che «l’amministrazione aggiudicatrice eserciti sull’organismo aggiudicatario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi<em>». </em>Il primo aspetto ritenuto essenziale riguarda la sussistenza, tra amministrazione aggiudicatrice e soggetto destinatario dell’affidamento, di un «rapporto di delegazione organica», in ragione del quale quest’ultimo si configura come parte della complessiva organizzazione della prima. Tale relazione consente di ritenere legittimo l’affidamento diretto in quanto il destinatario si trova nelle condizioni di non poter esprimere una volontà imprenditoriale autonoma, attuando, viceversa, scelte ed indirizzi unilateralmente determinati dall’amministrazione o dalle amministrazioni di cui l’ente è strumentale<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>. Il ricorso all’affidamento <em>in house</em> è, infatti, consentito quando siano contestualmente soddisfatte tutte le seguenti condizioni:<br />
a) l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore deve esercitare sulla persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (elemento strutturale);<br />
b) oltre l’80% delle attività della persona giuridica controllata deve essere svolto in favore dell’amministrazione controllante (elemento funzionale);<br />
c) nella persona giuridica controllata non vi dev’essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto, purché prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati e prive di un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>.<br />
Tali argomentazioni, già affermate in parte nella famosa sentenza <em>Teckal<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title=""><strong>[27]</strong></a></em>, trovano adesso espressa previsione in una specifica norma di diritto interno. &nbsp;<br />
Inoltre, l’art. 2 del Testo unico prevede la possibilità di esercitare un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative dell’ente <em>in house</em>. Nello specifico, le medesime amministrazioni devono esercitare sulla società <em>in house </em>un controllo, cosiddetto “<em>analogo</em>”, al controllo esercitato sui propri uffici e servizi<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a>. In particolare, viene espressamente consentito che:<br />
a) gli statuti delle società per azioni contengano clausole in deroga alle disposizioni contenute negli artt. 2380-<em>bis </em>(poteri degli amministratori) e 2409 <em>nonies </em>(consiglio di gestione) del codice civile;<br />
b) gli statuti delle società a responsabilità limitata prevedano l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili, ai sensi dell’art. 2468, comma 3, del codice civile;<br />
c) i requisiti del “<em>controllo analogo</em>” vengano acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali di durata superiore a cinque anni, in deroga all’art. 2341-<em>bis </em>del codice civile.<br />
In un’ottica sempre del tutto innovativa, si ammette un controllo analogo «indiretto», consentendosi che tale potere sia esercitato dall’amministrazione in via indiretta, ossia tramite un terzo soggetto, a sua volta controllato dall’amministrazione aggiudicatrice<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>. È stata così codificata l’ipotesi, già ampiamente riconosciuta in sede europea, dell’affidamento <em>in house </em>cosiddetto «a cascata», nel quale l’amministrazione A esercita un controllo analogo sull’amministrazione B e questa esercita, a sua volta, un controllo analogo sull’organismo <em>in house</em> C: in questo caso, viene ammesso l’affidamento diretto dell’amministrazione A all’organismo <em>in house</em> C, anche se, formalmente, non sussiste una relazione diretta fra i due soggetti.<br />
Il legislatore nazionale ha, altresì, disciplinato il modello del c.d. controllo analogo “<em>congiunto</em>”, già espressamente accolto dalla giurisprudenza europea<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a> e, successivamente, nella direttiva appalti. Il riferimento è&nbsp; all’<em>in house “</em>frazionato<em>”</em> o “pluripartecipato” in cui il controllo non è più personale ed esclusivo, ma svolto con altri soggetti partecipanti nel capitale del soggetto affidatario.&nbsp; Ciò ha rappresentato un primo approccio, più permissivo, all’autoproduzione pubblica mediante forme di collaborazione interamministrativa. Nello specifico, il comma 5 dell’art. 5 del decreto definisce le condizioni in presenza delle quali si realizza il controllo congiunto:<br />
a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata (beneficiaria dell’affidamento diretto) siano composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni;<br />
b) le amministrazioni siano in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi e sulle decisioni strategiche della persona giuridica controllata;<br />
c) quest’ultima non persegua interessi contrari a quelli delle amministrazioni controllanti.<br />
In relazione al primo elemento, la principale novità concerne la facoltà del singolo partecipante di rappresentare anche più amministrazioni o enti. Pertanto, nelle società partecipate da un numero elevato di soci pubblici, sarà sufficiente che ciascun amministratore sia espressione di più soci.<br />
Quanto alla condizione di cui alla lettera b), confermando la costruzione pretoria, è necessario verificare se l’esercizio dell’influenza determinante sia congiunto e non appartenga, invece, all’autorità che detiene la partecipazione di maggioranza.&nbsp;&nbsp;<br />
E’ stato, poi, evidenziato come il modello organizzativo dell’<em>in house </em>frazionato non possa ricondursi pienamente al modello dell’<em>in house </em>providing, configurando piuttosto un’ipotesi di cooperazione verticale fra amministrazioni, a cui ricollegare la possibilità (non l’obbligo) di non applicare la disciplina dell’evidenza pubblica<a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a>.<br />
Tale <em>in house</em> frazionato differisce da quello “orizzontale”, ulteriore novità emersa con la nuova disciplina. Mentre in quest’ultima ipotesi più enti controllati costituiscono mere articolazioni interne di un’amministrazione controllante comune, nel caso dell’<em>in house </em>frazionato più soggetti pubblici convergono nel controllare congiuntamente un unico ente affidatario.<br />
La disposizione codicistica ha suscitato perplessità. Nello specifico, il modello orizzontale viene in rilievo nell’ipotesi in cui l’amministrazione aggiudicatrice eserciti un controllo analogo su due diversi operatori economici che svolgono entrambi la parte più importante della loro attività in favore dell’istituzione comune, dei quali uno affida all’altro un appalto o una concessione. Nonostante i due soggetti controllati non siano in relazione diretta tra loro, essendo entrambi in relazione <em>in house </em>solo con l’amministrazione controllante, la norma prevede la possibilità dell’affidamento diretto di un appalto o di una concessione a favore l’uno dell’altro. La condizione richiesta è che il soggetto affidatario non sia partecipato da soggetti privati, ad eccezione del caso in cui la partecipazione privata nell’organismo controllato sia prescritta da un norma di legge nazionale, non sia in contrasto con gli obiettivi comuni fissati nei trattati ed il privato non eserciti un’influenza dominante. Diversamente dal modello verticale,&nbsp; in cui l’affidamento riguarda solo due parti, in quello orizzontale i due operatori sono collocati in posizione equiordinata di soggezione alla terza entità pubblica. In particolare, l’<em>in house </em>verticale si caratterizza per il fatto che l’affidamento diretto non interviene nella direzione ordinaria, dal soggetto controllante a quello controllato, ma in direzione speculare, da parte dell’organismo controllato in favore dell’autorità controllante.<br />
È evidente come l’<em>in house </em>possa operare in senso “bidirezionale”, consentendo al soggetto controllato di disporre l’affidamento senza gara di un appalto o servizio in favore del proprio ente controllante. Tale possibilità troverebbe giustificazione nel fatto che, in virtù del rapporto di immedesimazione organica esistente tra le due entità soggettive, anche questa forma di affidamento è assimilabile ad una modalità endorganizzativa di espletamento del servizio, come tale inidonea a pregiudicare l’assetto concorrenziale del mercato. Comparando le due forme, si è sottolineato in chiave critica come nel modello orizzontale il legame sussistente trai due enti contraenti, in quanto mediato da un terzo soggetto controllante, risulti più debole rispetto a quello esistente nel caso di affidamento verticale; appare, dunque, fondamentale verificare con rigore che entrambi i soggetti siano effettivamente riconducibili ad una mera articolazione interna di una stessa amministrazione e che la conclusione del contratto sia il risultato della convergenza di autonome volontà espresse da distinti centri di interesse, manifestazione di un unico intento negoziale<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[32]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<strong>4. </strong><em>La partecipazione privata.</em><br />
La novità di maggiore rilievo è rappresentata dalla possibile partecipazione dei soci privati alla compagine <em>in house. </em>Superando il precedente e consolidato indirizzo pretorio, teso a considerare la presenza dei privati nella società fonte di ingiusto vantaggio concorrenziale per costoro<a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a> e coerentemente con quanto previsto dalla direttiva 2014/24/UE<a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[34]</a> e dal Codice dei contratti pubblici, il Testo Unico delle società a partecipazione pubblica considera ammissibile tale partecipazione privata<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a>.&nbsp;<br />
Una simile previsione genera dubbi interpretativi circa la natura giuridica, privatistica o pubblicistica, della compagine <em>in house</em>. In particolare, la contaminazione privatistica, sfatando la necessaria partecipazione pubblica totalitaria, innalza pericolosamente il rischio che il fenomeno degli affidamenti in questione degeneri in una «giungla delle società<em> in house<a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title=""><strong>[36]</strong></a></em>». Sebbene l’apertura della compagine sociale rappresenti una delle disposizioni più innovative tra quelle recepite dal legislatore nazionale dalle direttive europee, al fine di non pregiudicare la legittimità degli affidamenti i soci privati potranno ricoprire solo il ruolo di meri soci finanziatori, senza aver alcuna influenza nelle scelte gestionali e strategiche.<br />
In sede di primo commento alla direttiva, ci si è chiesti se la terminologia comunitaria, normalmente indifferente alle ripartizioni dei poteri a livello nazionale, possa aver impiegato la locuzione “disposizioni legislative nazionali” in senso ampio, comprendendo anche la legislazione regionale e le fonti secondarie<a href="#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[37]</a>.<br />
Una simile ricostruzione ermeneutica confligge, in primo luogo, con la posizione assolutamente restrittiva assunta dalla giurisprudenza europea sull’<em>in house</em><a href="#_ftn38" name="_ftnref38" title="">[38]</a>, ragion per cui dovrebbe essere preferita la soluzione che tende ad ancorarsi ad un’interpretazione letterale della norma che consente solo al legislatore nazionale di prescrivere l’ingresso dei soci privati.<br />
In secondo luogo, sarebbero da escludere margini per le fonti regionali e secondarie, in quanto nel nostro ordinamento la disciplina sull’<em>in house </em>appartiene alla potestà esclusiva del legislatore nazionale, trattandosi di una materia attinente alla concorrenza<a href="#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[39]</a>.<br />
Inoltre, la direttiva non lascia addirittura ampio spazio al legislatore nazionale, ma prevede un accesso ai privati conforme anche ai trattati e, più in generale, al principio di concorrenza. In sostanza, poiché l’inserimento dei privati consente ai medesimi di conseguire un vantaggio, evitando le procedure di evidenza pubblica, la prescrizione nazionale diretta a consentire la presenza degli stessi deve essere sempre sottoposta ad uno stretto <em>test </em>di ragionevolezza<a href="#_ftn40" name="_ftnref40" title="">[40]</a>.<br />
Le nuove direttive sono state oggetto di valutazione da parte della giurisprudenza amministrativa, chiamata ad esaminarne gli effetti sugli affidamenti precedenti al recepimento delle stesse da parte del legislatore nazionale. Il Consiglio di Stato ha affrontato per la prima volta la questione, legittimando un affidamento diretto nei confronti di una società caratterizzata da una, seppur minima, partecipazione privata, affermando la diretta applicabilità della nuova normativa europea<a href="#_ftn41" name="_ftnref41" title="">[41]</a>.<br />
Il concetto è stato, poi, ripreso e sviluppato nell’art. 16 del Testo unico, di seguito analizzato, il quale ammette la compatibilità fra <em>in house </em>e presenza nell’azionariato di soci privati, se prescritta da norme di legge e declinata in forme che non comportino controllo o potere di veto né l’esercizio di un’influenza determinante sulla controllata<a href="#_ftn42" name="_ftnref42" title="">[42]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<strong>5</strong>. <em>L’attività prevalente</em>.<br />
Lo svolgimento dell’attività a prevalente servizio dell’amministrazione controllante costituisce ulteriore elemento richiesto ai fini della legittimità dell’affidamento <em>in house.</em><br />
La sentenza <em>Parking Brixen<a href="#_ftn43" name="_ftnref43" title=""><strong>[43]</strong></a></em> aveva stabilito che la legittimità di un affidamento diretto, senza gara, fosse subordinata, oltre ad una partecipazione pubblica totalitaria, al fatto che l’organismo controllato esercitasse la parte più importante della propria attività nei confronti dell’ente controllante. Diversamente, non solo si sarebbe interrotta la relazione organica fra l’ente e l’amministrazione di riferimento, ma il tutto sarebbe sfociato anche in un’ingiustificata alterazione delle regole della concorrenza, a causa di una situazione di privilegio del prestatore. Successivamente, la giurisprudenza europea ha precisato che l’attività prevalente dell’ente affidatario dev’essere rivolta principalmente all’ente o agli enti che la controllano, mentre ogni altra attività può avere solo carattere marginale. La valutazione della “<em>prevalenza</em>”, secondo parte della giurisprudenza, non dovrebbe essere svolta in termini meramente quantitativi (quali, appunto, fatturato e risorse economiche), ma considerando anche gli aspetti qualitativi, nonché la prospettiva economica in cui l’attività accessoria eventualmente si ponga<a href="#_ftn44" name="_ftnref44" title="">[44]</a>.<br />
La novella dell’art. 16 del Testo Unico ha il pregio di esaminare i parametri alla stregua dei quali effettuare tale valutazione, all’evidente fine di evitare che l’affidamento diretto possa produrre distorsioni della concorrenza. Fino al recente intervento normativo, non erano state individuate delle percentuali astratte precise, proponendosi un’interpretazione del requisito in termini di quasi esclusività dell’attività svolta a favore dell’ente pubblico. Si è, così, sottolineata la necessità di un approccio sostanziale volto ad una valutazione, in concreto, di un dato oggettivo, individuato nel fatturato realizzato in base alle decisioni di affidamento dell’ente controllante. Così, in luogo della precedente prevalente esclusività, emerge la facoltà degli enti affidatari <em>in house</em> di svolgere altre attività per una quota sino al 20% dell’attività totale<a href="#_ftn45" name="_ftnref45" title="">[45]</a>.<br />
Il legislatore del 2016, ponendosi in linea di discontinuità rispetto alla consolidata giurisprudenza, introduce una soglia percentuale certa, nella misura dell’80%, al di sotto della quale l’attività svolta dalla società controllata, nell’interesse dell’ente affidante, non può più dirsi “<em>prevalente</em>”. La prospettiva di una sia pur limitata apertura della società <em>in house</em> al mercato e la conseguente possibilità di destinare parte della sua attività a soggetti diversi rispetto all’ente pubblico affidante sembra presupporre una sua attitudine ad essere gestita secondo la logica efficientistica, tipica di qualsiasi attività imprenditoriale volta al perseguimento di un fine di lucro<a href="#_ftn46" name="_ftnref46" title="">[46]</a>.<br />
È oggetto di stima il fatturato totale medio o un’idonea misura alternativa basata sull’attività, quali i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice in questione nei capi dei servizi, delle forniture e dei lavori per tre anni precedenti l’aggiudicazione. La norma prevede, altresì, una modalità residuale di computo sufficiente a dimostrare, in base a proiezioni, che la misura dell’attività risulti credibile nei casi in cui non sia possibile determinare il fatturato degli ultimi tre anni o la misura alternativa basata sull’attività.<br />
&nbsp;<br />
<strong>6. </strong><em>Il partenariato pubblico-privato: cooperazione orizzontale.</em><br />
La disciplina nazionale in materia appare sempre più orientata verso un modello organizzativo imperniato sulla cooperazione tra enti locali per il raggiungimento di obiettivi di interesse pubblico. In tale contesto si colloca il modello del c.d. partenariato pubblico-privato, disciplinato dall’art. 5, comma 6, del Codice dei contratti pubblici. In particolare, il legislatore sottrae dalla sfera di applicazione del presente codice un accordo concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici che si concretizzi in una cooperazione retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico.<br />
Chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un accordo tra una pluralità di comuni in merito al trattamento dei rifiuti nel termovalorizzatore di uno di essi, la Corte di Giustizia, considerando ormai legittima&nbsp; una cooperazione amministrativa che si traduca “<em>nella creazione di un organismo di diritto pubblico che i vari enti avrebbero incaricato per lo svolgimento di un interesse generale di smaltimento dei rifiuti</em>” (c.d. <em>in house</em> pluripartecipato), ritiene che medesime considerazioni dovrebbero valere anche per una cooperazione avente ad oggetto la conclusione di un contratto<a href="#_ftn47" name="_ftnref47" title="">[47]</a>.<br />
In un quadro così delineato, il contratto è visto quale strumento idoneo a dare vita ad una relazione di tipo collaborativo, finalizzata, nel caso specifico, a garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune. Così interpretato, l’accordo contenuto nel contratto è espressione della libera scelta di ogni pubblica amministrazione circa le modalità di adempimento ai propri compiti istituzionali, che si pone in un momento antecedente rispetto all’apertura del mercato e, per tale ragione, non impone il ricorso alle regole poste a tutela della concorrenza. Al fine di evitare l’elusione della normativa in tema di appalti, l’attività oggetto di cooperazione rimane soggetta alla disciplina dell’evidenza pubblica qualora il contratto abbia titolo oneroso e sia stipulato per iscritto tra un operatore economico e un’amministrazione aggiudicatrice. Al contrario, i contratti di partenariato non ricadono nell’ambito di applicazione delle regole “per” il mercato, in quanto considerati alla stregua di strumenti organizzativi.<br />
Si può notare come la vera differenza risieda nella ragione pratica dell’affare. Nel contratto di partenariato, infatti, la causa in concreto è rappresentata dalla finalità collaborativa, mentre in quello d’appalto lo scopo risiede nella sinallagmaticità e comporta l’adempimento di una o più obbligazioni per entrambe le parti. &nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>7. </strong><em>Le regole di pubblicità e trasparenza. </em><br />
L’art. 16 del Testo unico conclude, al comma 7, sancendo l’obbligo, per le società <em>in house</em>, di effettuare i propri acquisti di lavori, beni e servizi, secondo la disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici. In particolare, il relativo art. 192, nell’introdurre il Titolo II della Parte IV “<em>Partenariato pubblico e privato e contraente generale</em>”, disciplina specificamente il “<em>regime speciale degli affidamenti </em>in house”.<br />
Si tratta di una novità ulteriore nel sistema delineato dal nuovo codice, che, &nbsp;ponendosi in funzione di regolamentazione e di controllo sull’effettiva sussistenza dei requisiti legittimanti l’affidamento in house, introduce il c.d. <em>registro in house.</em> Nel dettaglio, la citata disposizione si occupa delle regole di trasparenza e pubblicità applicabili a tale affidamento. Ancora una volta, la <em>ratio </em>consiste nell’evitare che l’<em>in house </em>diventi una forma di elusione legale della concorrenza mediante scelte non dettate da reali criteri di economicità e di tutela dell’interesse pubblico. Le esigenze di trasparenza sono soddisfatte attraverso l’iscrizione, in uno speciale elenco presso l’ANAC, delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società <em>in house</em>. L’iscrizione, su domanda dell’amministrazione conferente, non costituisce un atto di iniziativa procedimentale diretto ad assegnare all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore un “<em>titolo</em>” abilitativo necessario per procedere ad affidamenti diretti. Essa ha, piuttosto, una duplice rilevanza. Da un lato, secondo uno schema concettuale che estende al potere amministrativo sottoposto a controllo pubblicistico il paradigma della segnalazione certificata delle attività private di cui all’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, essa consente di procedere da sé all’affidamento senza gara, rendendo operativa in termini di attualità concreta, senza bisogno dell’intermediazione di un’attività provvedimentale preventiva, la legittimazione astratta riconosciuta dal legislatore. Dall’altro lato, detta domanda innesca una fase di controllo dell’ANAC, tesa a verificare la sussistenza dei presupposti soggettivi ai quali la normativa – comunitaria e nazionale – subordina la sottrazione alle regole della competizione e del mercato<a href="#_ftn48" name="_ftnref48" title="">[48]</a>. Inoltre, tali esigenze di trasparenza sono rafforzate attraverso l’obbligo di pubblicazione sul profilo del committente di tutti gli atti connessi all’affidamento, nel caso in cui gli stessi non siano secretati.&nbsp;<br />
Va poi segnalato che l’art. 192, comma 1, secondo periodo, attribuisce all’ANAC il potere di fissare le “modalità” e i “criteri” di iscrizione, senza investirla del compito di dettare regole innovative sui requisiti sostanziali dell’istituto. Il controllo avente esito positivo si esaurisce nel mero “<em>riscontro</em>” della sussistenza dei requisiti di legge, con conseguente iscrizione che consolida una legittimazione già assicurata, nei termini descritti, dalla presentazione della domanda. Viceversa, la verifica dell’ANAC si traduce in un provvedimento solo se si conclude con un esito negativo (diniego di iscrizione o cancellazione dallo stesso elenco). Tale determinazione implica il venir meno, per il futuro, del presupposto legittimante, ma non anche l’automatica caducazione degli affidamenti in essere e dei contratti già stipulati.<br />
&nbsp;<br />
<strong>8. </strong><em>L’obbligo di motivazione</em>.<br />
A norma del comma 2 del medesimo art. 192, le stazioni appaltanti devono, preventivamente, effettuare una valutazione sulla congruità economica dell’offerta, dell’oggetto e del valore della prestazione. La decisione dell’ente di avvalersi dell’affidamento <em>in house </em>dev’essere adeguatamente motivata, indicando le ragioni del mancato ricorso al mercato, la convenienza economica ed i benefici della gestione. La legittimità della scelta è subordinata alla redazione di un’apposita relazione, finalizzata a rendere trasparenti e conoscibili agli interessati tanto la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma dell’affidamento prescelta, quanto il processo di individuazione del modello più efficiente ed economico, alla luce di una valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti.<br />
Va precisato che, secondo recente giurisprudenza<a href="#_ftn49" name="_ftnref49" title="">[49]</a>, la scelta della pubblica amministrazione di ricorrere all’<em>in house </em>e di non esternalizzare, è ampiamente discrezionale e, quindi, sindacabile dal giudice amministrativo solo nei casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà e palese travisamento dei fatti. Nella disposizione, è stata&nbsp; rinvenuta la volontà del legislatore di introdurre un onere motivazionale rafforzato che consenta un penetrante controllo della scelta effettuata dall’amministrazione, anzitutto sul piano dell’efficienza amministrativa e del razionale impiego delle risorse pubbliche<a href="#_ftn50" name="_ftnref50" title="">[50]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<strong>9. </strong><em>L’ultima (per ora) puntata: le novità del correttivo al Testo unico sulle partecipate.</em><br />
Dopo quasi un anno dalla sua entrata in vigore, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto “correttivo” al&nbsp;Testo unico del 2016. L’intervento introduce numerose variazioni alla disciplina delle società a partecipazione pubblica ed in particolare delle&nbsp;<strong>società&nbsp;</strong><em>in house</em>.<br />
Nel dettaglio, la prima modifica apportata dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 riguarda l’art. 2, comma 1, lett.&nbsp;<em>o</em><em>)</em> del suddetto T.U. ed incide sulla&nbsp;definizione di società&nbsp;<em>in house<strong>,&nbsp;</strong></em>corretta nei seguenti termini: «le società sulle quali un’amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto<em>,</em>&nbsp;<em>nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all’art. 16 comma 1, e che soddisfano il requisito dell’attività prevalente di cui all’art. 16 comma 3</em>». Emerge come la definizione sia stata ampliata attraverso l’inclusione delle società consortili. Il termine «società» si riferisce, infatti, anche agli organismi di cui ai Titoli V e VI del Capo I del Libro V del codice civile, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività consortili di cui all’art. 2615 <em>ter</em> dello stesso codice.<br />
Viene allargato il raggio delle attività consentite alle predette società, che ora potranno avere ad oggetto, secondo il nuovo inciso inserito dal correttivo all’art. 4, comma 1, lett. <em>d)</em>, «l’autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti partecipanti&nbsp;o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento<em>». </em>Tale prospettiva rende la previsione normativa più coerente con l’attività realmente svolta da tantissime società strumentali. &nbsp;&nbsp;<br />
Importante novità concerne poi l’estensione del potere di&nbsp;derogare alle disposizioni dell’intero art. 4, già previsto in capo al Presidente del Consiglio, anche al presidente della regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Nello specifico, nel caso di partecipazioni regionali o delle Province autonome,&nbsp;il presidente della regione o delle suddette Province potranno&nbsp;determinare l’esclusione, totale o parziale, di singole società dall’ambito di applicazione della disciplina di cui all’art. 4, con provvedimento motivato, adottato in ragione di precise finalità pubbliche nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità. Il suddetto provvedimento di esclusione dovrà essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della&nbsp;Corte dei conti ed alla struttura di monitoraggio del Ministero dell’Economia e delle Finanze.<br />
Non viene modificato, invece, l’assetto dell’art. 12 del Testo unico, che attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione sulle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali ed alla Corte dei conti la giurisdizione sui danni erariali. In tal senso, non vengono chiariti i dubbi sollevati dalla dottrina circa l’esclusività della giurisdizione contabile sul danno erariale causato dagli amministratori e dipendenti delle società&nbsp;<em>in house</em>. A tal proposito, il Consiglio di Stato ha evidenziato come il riferimento alla Corte dei conti «potrebbe infatti […] indurre a ritenere che vi possa essere una concorrenza di giurisdizioni anche in relazione alla medesima condotta. Tale dubbio potrebbe essere fugato introducendo, ad esempio, la parola “esclusiva” dopo la parola “giurisdizione”, riferita alla Corte dei conti»<a href="#_ftn51" name="_ftnref51" title="">[51]</a>.<br />
Il decreto correttivo inserisce, inoltre, il comma 3 <em>bis</em> all’art. 16 del Testo unico, prevedendo che la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato sia consentita solo ove permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società<a href="#_ftn52" name="_ftnref52" title="">[52]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<strong>10. </strong><em>Considerazioni finali (inevitabilmente problematiche).</em><br />
Le novità introdotte sembrano sempre più orientate alla definizione di modelli contrattuali alternativi all’evidenza pubblica, che lascino alla pubblica amministrazione margini di scelta nella gestione organizzativa, seppur con l’imposizione di rigidi e penetranti controlli in ordine ai requisiti ed alle modalità prescritti.<br />
Nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale, si è molto discusso sulla natura giuridica dell’<em>in house</em>. Alcuni hanno, spesso, qualificato l’istituto come una forma di ampliamento dell’organizzazione pubblica<a href="#_ftn53" name="_ftnref53" title="">[53]</a>, una vera e propria formula organizzativa attraverso la quale le amministrazioni interiorizzano l’approvvigionamento e l’erogazione di servizi<a href="#_ftn54" name="_ftnref54" title="">[54]</a>. Altri, invece, hanno sostenuto che l’<em>in house </em>rappresenterebbe un modello organizzativo da ricomprendere tra le strutture amministrative, in quanto avrebbe una valenza «<em>trasversale</em>» tale da superare l’ambito dei servizi pubblici<a href="#_ftn55" name="_ftnref55" title="">[55]</a>. A queste impostazioni si devono le espressioni che qualificano l’<em>in house providing </em>come <em>longa manus</em> dell’amministrazione<a href="#_ftn56" name="_ftnref56" title="">[56]</a> e «delegazione interorganica»<a href="#_ftn57" name="_ftnref57" title="">[57]</a>. In chiave critica, «lo strumento dell’<em>in house providing </em>è stato ritenuto in parte inutile (per perseguire gli scopi a cui esso teoricamente mira) ed in parte dannoso. Ed è dannoso perché si presta troppo facilmente a fini elusivi delle norme europee poste a garanzia della libera circolazione degli operatori all’interno del mercato unico e della concorrenza fra gli stessi, senza peraltro riuscire ad assicurare un adeguato soddisfacimento delle esigenze connesse all’espletamento dei servizi di interesse generale»<a href="#_ftn58" name="_ftnref58" title="">[58]</a>.<br />
Sul versante giurisprudenziale, alcune pronunce lo considerano come una delle normali forme di gestione dei servizi pubblici locali. La scelta di un ente di avvalersi di tale strumento, ampiamente discrezionale, dev’essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo manifesta illogicità, irragionevolezza, irrazionalità e macroscopico travisamento di fatti<a href="#_ftn59" name="_ftnref59" title="">[59]</a>. Altre decisioni affermano che l’<em>in house, </em>prima che un modello di organizzazione dell’amministrazione, costituisce un’eccezione alle regole generali del diritto comunitario, le quali richiedono che l’affidamento degli appalti pubblici avvenga mediante gara<a href="#_ftn60" name="_ftnref60" title="">[60]</a>. In particolare, gli affidamenti <em>in house</em>, sia semplici che pluripartecipati, nonché i contratti di partenariato pubblico-privato, rappresenterebbero un vero e proprio limite esterno al mercato, un’alternativa contrattuale alle regole dell’evidenza pubblica, rappresentando per definizione «<em>ciò che mercato non è</em>»<a href="#_ftn61" name="_ftnref61" title="">[61]</a>. La giurisprudenza ha previsto che tale affidamento diretto sia consentito tutte le volte in cui si possa affermare che l’organismo affidatario, ancorché dotato di autonoma personalità giuridica, presenti connotazioni tali da giustificare la sua equiparazione ad un «<em>ufficio interno</em>» dell’amministrazione affidante, poiché in questo caso non vi sarebbe un rapporto di alterità sostanziale, ma solo formale. Nella sostanza, non si tratterebbe di un effettivo ricorso al mercato (<em>outsourcing</em>), ma di una forma di autoproduzione (in <em>house providing</em>)<a href="#_ftn62" name="_ftnref62" title="">[62]</a>.<br />
Nell’indagine sulla natura dell’istituto, l’art. 5 del Codice dei contratti pubblici, recependo le direttive europee, ha qualificato <em>l’in house </em>come un’ipotesi di esclusione della disciplina dell’evidenza pubblica, in ragione della mancanza dell’elemento contrattuale.&nbsp; Pertanto, in linea con l’impostazione europea, si è ritenuto che esso costituisce un’eccezione alle regole generali dell’affidamento secondo i principi della evidenza pubblica a tutela della concorrenza. Tali disposizioni derogatorie, in quanto eccezionali rispetto ai principi che informano la materia, sono di stretta interpretazione. Ne deriva la necessità di una valutazione rigorosa e puntuale circa la ricorrenza dei presupposti che giustificano la sottrazione dell’affidamento alla regola del confronto competitivo<a href="#_ftn63" name="_ftnref63" title="">[63]</a>.<br />
Il modello societario fin qui delineato pone il problema della normativa applicabile in concreto, privatistica o pubblicistica, di cui si è molto discusso. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenzale, la società <em>in house </em>avrebbe della società solo la forma esteriore, costituendo, in realtà, un’articolazione in senso sostanziale della pubblica amministrazione da cui promana e non un soggetto giuridico ad essa esterno e da essa autonomo<a href="#_ftn64" name="_ftnref64" title="">[64]</a>. Recentemente, si è ricordato come sulla natura giuridica dell’<em>in house </em>sussistano essenzialmente due orientamenti, l’uno che, qualificandolo come mera articolazione interna della pubblica amministrazione, lo assoggetta al regime delle pubbliche amministrazioni e l’altro che, considerandolo come persona giuridica di diritto privato, ne afferma la riconducibilità al regime privatistico<a href="#_ftn65" name="_ftnref65" title="">[65]</a>. L’ultima presa di posizione del legislatore rispetto al riconoscimento di una natura privata ed imprenditoriale delle società a partecipazione pubblica è espressa dalla previsione che le assoggetta a fallimento ed alle altre procedure concorsuali (art. 14, comma 1, T.U.)<a href="#_ftn66" name="_ftnref66" title="">[66]</a>. Si evidenzia&nbsp; come, nella disciplina della crisi di impresa, l’interesse pubblico conviva con altri interessi parimenti rilevanti, tra cui quello dei soci privati, e come la soggezione a fallimento presupponga la natura di soggetto privato, nonché di imprenditore commerciale. In tal modo, il legislatore persegue l’obiettivo di incentivare le pubbliche amministrazioni a far uso corretto dei propri poteri sulla società controllata, scoraggiando, invece, gli atti di <em>mala gestio</em>, idonei a precipitare in una situazione di insolvenza e, quindi, di fallimento in quanto non conformi al modello tipico dell’operatore di mercato.<br />
Ad ogni modo, a prescindere dalla natura giuridica che si intende conferire all’<em>in house</em>, quale eccezione al diritto comunitario degli appalti e delle concessioni ovvero quale modello ordinario di gestione, emerge con chiarezza come l’istituto sia espressione del principio generale di “<em>auto-organizzazione amministrativa</em>” riconosciuto tanto dal diritto comunitario quanto da quello nazionale, il quale trova, a sua volta, corrispondenza nel più generale principio di autonomia istituzionale. È pacifico, infatti, che la pubblica amministrazione goda di uno spazio decisionale in relazione al <em>modus operandi </em>con cui perseguire i propri scopi istituzionali, posto che la stessa può ricorrere all’esternalizzazione o all’auto-produzione. Tuttavia, di fronte ad un uso distorto di tale strumento, è scattata una reazione di rigetto che, paradossalmente, ha trovato il principale protagonista proprio in quello stesso giudice comunitario alla cui elaborazione si deve la creazione pretoria dell’istituto. Si è passati, così, da una posizione di totale apertura ad una di sostanziale chiusura, con una serie di decisioni in cui spesso la ricostruzione giuridica ha ceduto il passo a considerazioni di opportunità politica. Per tali ragioni, l’obiettivo della Corte di Giustizia è stato quello di fare chiarezza sul rapporto che si pone all’interno del mercato comune tra il principio di tutela della concorrenza e la capacità della pubblica amministrazione di auto-organizzarsi per meglio rispondere alle esigenze di pubblico interesse di cui è portatrice. In un quadro così delineato, la scelta dev’essere finalizzata a conseguire obiettivi di efficienza (maggiori qualità e quantità dei servizi) ed economicità (minori costi) e non può certo costituire uno strumento per eludere le regole di una sana gestione.</div>
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> D. Casalini, <em>L’organismo di diritto pubblico e l’organizzazione </em>in house<em>, </em>Napoli, 2003, p. 251.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> L’affidamento <em>in house</em> è stato definito quale «istituto collocato al di là del confine che segna il territorio della concorrenza, in quanto modello che giustifica affidamenti diretti di compiti disattivando la logica della competizione e del mercato»: F. Fracchia, In house providing<em>, Codice dei contratti pubblici e spazi di autonomia dell’ente pubblico</em>, in <em>Dir. econ</em>., 2012<em>, </em>p. 244.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> S. Delia, <em>L’</em>in house providing<em>, </em>in F. Saitta (a cura di), <em>Appalti e contratti pubblici</em>, Padova, 2016, p. 1325.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> La Commissione Europea, nel corso dell’opera di formulazione di esaurienti risposte a puntuali quesiti posti dal Libro Verde del 1996, definì tali modalità di gestione come «contratti aggiudicati all’interno della pubblica amministrazione, ad esempio tra un’amministrazione centrale delle amministrazioni locali ovvero tra un’amministrazione ed una società da questa interamente controllata». In quella occasione, la Commissione, chiamata a fornire dettagliati chiarimenti in ordine al contenuto ed alla natura degli appalti aggiudicati all’interno dell’amministrazione, affermò che l’affidamento in concessione doveva avvenire esclusivamente mediante la procedura di evidenza pubblica.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> V. Ferraro, <em>Partenariati pubblico-privati ed </em>in house providing<em>, </em>in <em>Riv. it. dir. pubbl. com</em>., 2010, pp. 1501 ss. &nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> P. Novaro, L’in house providing<em>, </em>in F. Mastragostino (a cura di), <em>Diritto dei contratti pubblici. Assetto e dinamiche evolutive alla luce del nuovo codice del decreto correttivo 2017 e degli atti attuativi,</em> Torino, 2017, p. 115.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> R. Villata (a cura di), <em>La riforma dei servizi pubblici locali, </em>Torino, 2011, p. 254.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> S. Arrowsmith, <em>The law of public and utilities procurement, </em>London, 1996, pp. 118-119.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> C. Volpe, <a href="https://www.giustamm.it/bd/dottrina/5148"><em>Le nuove direttive sui contratti pubblici e l’in house providing: problemi vecchi e nuovi</em></a>, in questa Rivista, 9, 2015.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> M.A. Sandulli, <em>Riflessioni sulla responsabilità civile degli organi giurisdizionali</em>, in P.L. Portaluri (a cura&nbsp;&nbsp; di), <em>L’Europa del diritto: i Giudici e gli ordinamenti</em>, Napoli, 2012, p. 513.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Per un’analisi più analitica delle tre direttive, si rinvia a C. Franchini, F. Sciaudone (a cura di),&nbsp; <em>Il recepimento in Italia delle nuove direttive appalti e concessioni. Elementi critici e opportunità</em>, Napoli, 2015.&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a>Le nuove direttive non parlano mai di <em>in house, </em>ma regolano il fenomeno con riguardo agli appalti ed alle concessioni tra enti nel settore pubblico, agli appalti tra amministrazioni aggiudicatrici (per i settori speciali),&nbsp; aggiudicati ad una «persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato», così come evidenziato da C. Volpe, <em>op. cit.</em>, 4 ss.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> C. Contessa, <em>Le nuove regole dell’affidamento delle concessioni, </em>in <em>Urb. e app</em>., 2016, p. 934.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> R. Mangani, <em>Contratti pubblici, così la direttiva europea allarga le maglie dell’</em>in house, in <em>Edil. e terr.,</em> 19 marzo 2015.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> M.A. Sandulli, F.A. Bella, <em>Le evoluzioni dell’</em>in house providing<em>, </em>in www.treccani.it, 2016, p. 1.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> V. Italia (a cura di), <em>Le società partecipate dopo “la riforma Madia”, </em>Milano, 2017, p. 5.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> B. Massera, <em>La disciplina dei contratti pubblici: la relativa continuità di una materia instabile, </em>in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2009, p. 1252. L’etichetta «concorrenza per il mercato» si contrappone a quella di «concorrenza nel mercato»: esse sono ormai utilizzate per indicare le due possibili accezioni del principio di libertà di concorrenza.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> M. Libertini, <em>Le società di autoproduzione in mano pubblica: controllo analogo, destinazione prevalente dell’attività ed autonomia statutaria, </em>in www.federalismi.it, n. 8/2010, p. 5. &nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn19"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> Corte giust. UE, Sez. I, 11 gennaio 2005, C – 26/2003, <em>Stadt Halle</em>.&nbsp; &nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn20"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> La giurisprudenza italiana antecedente alla sentenza Stadt Halle era oscillante sul quesito se potesse configurarsi controllo analogo in presenza di un socio privato. In senso favorevole, Cons. St., Sez. V, 18 settembre 2003, n. 5316.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn21"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> C. Caranta, <em>Le società pubbliche al vaglio dell’Adunanza Plenaria. Ancora in salita la strada per le società miste, </em>in <em>Giorn. dir. amm</em>., 2008, p. 1120. Tra le tante pronunce del giudice amministrativo in cui si richiede la partecipazione pubblica totalitaria come requisito del controllo analogo, Cons. St., Sez. V, 8 gennaio 2007, n. 5; Ad. plen., 3 marzo 2008, n. 1.&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn22"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> C. Giovannelli, <em>Divieto di affidamento di servizi pubblici senza gara a società miste ed ulteriore restrizione dell’</em>in house providing<em>, </em>in <em>Urb. e app</em>., 2006, p. 157.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn23"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> C. Volpe, In house providing<em>, Corte di Giustizia, Consiglio di Stato e legislazione nazionale. Un caso di convergenze parallele?, </em>in <em>Urb. e app</em>., 2008, p. 1401. &nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn24"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> Nonostante la Corte di Giustizia avesse preso posizione in tal senso, però, il Consiglio di Stato rimase ancorato, anche in altre pronunce successive, alla sua lettura restrittiva secondo cui anche una mera clausola statutaria di apertura del capitale a privati è sufficiente per escludere il controllo analogo (Sez. V, 3 febbraio 2009, n. 591).</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn25"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> C. Guccione, <em>Affidamenti </em>in house<em> e nozione di organismo di diritto pubblico, </em>in <em>Riv. trim. app.</em>, 2004, p. 1089.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn26"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> Si tratta della disposizione presente nel paragrafo 1, lett. c), della Direttiva Appalti. Parte della dottrina ha ricordato come l’apertura di società pubbliche alla partecipazione di privati fosse già avvenuta con il Regolamento CEE n. 1370/2007, in materia di servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e ferrovia: C. Volpe, <em>Le nuove direttive, </em>cit., p. 17. &nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn27"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> Corte giust. CE, Sez. V, 18 novembre 1999, C – 107/98, <em>Teckal</em>.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn28"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> G. Bottino, <em>Commento agli artt. 11-16 del Testo unico, </em>in V. Italia (a cura di), <em>Le società partecipate</em>, cit., p. 31.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn29"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> Il riferimento è al fenomeno delle <em>holding</em> di partecipazioni.&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn30"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> Corte giust. UE, Sez. III, 13 novembre 2008, C – 324/07, <em>Coditel Brabant</em>, e 29 novembre 2012, in cause riunite C – 182/11 e C – 183/11, <em>Econord</em>.&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn31"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> C. Contessa, <em>op. cit.</em>, p. 933.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn32"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> G. Pescatore, <em>L’inedito modello dell’</em>in house <em>orizzontale, </em>in <em>Libro dell’anno del diritto 2015</em>, www.treccani.it.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn33"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> Secondo una prima pronuncia, l‘affidamento diretto doveva ritenersi illegittimo anche quando una società, di fatto non partecipata da privati, avesse previsto, nello statuto, un loro possibile ingresso (Corte giust. CE, Grande Sez., 21 luglio 2005, C – 231/03, <em>Coname</em>). Una decisione successiva aveva precisato che l’apertura ai privati non deve ritenersi quale condizione preclusiva dell’affidamento diretto, essendo necessaria una valutazione del caso concreto. Nella specie, non violerebbe il diritto comunitario l’affidamento diretto ad una società a partecipazione pubblica totalitaria, successivamente ceduta per intero a privati, se al momento dell’affidamento erano presenti tutti i presupposti dell’<em>in house </em>(Corte giust. CE, Sez. II, 17 luglio 2008, C – 371/05; in tal senso, anche Cons. St., Sez. V, 11 settembre 2015, n. 4253).</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn34"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a>Il considerando 32 della direttiva 2014/24/UE, precisando la regola secondo cui «<em>l’aggiudicazione di un appalto pubblico senza procedura competitiva offrirebbe all’operatore economico privato che detiene una partecipazione nel capitale sociale della persona giuridica controllata un indebito vantaggio rispetto ai suoi soci</em>”, ammette, tuttavia, l’ingresso dei privati in via del tutto eccezionale, <em>ex</em> art. 12, comma 1, lett. <em>c</em>), purché sia previsto dalla legislazione nazionale, sia in conformità ai trattati ed in assenza di poteri di controllo o di veto da parte dei privati.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn35"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> L’unica differenza degna di nota tra l’art. 5 D.Lgs n. 50/2016 e l’art. 16 D.lgs. n. 175/2016 è che mentre per il primo la partecipazione di capitali privati deve essere «prevista» dalla legge, per il secondo deve essere «prescritta». Sarebbe fuorviante però, sopravvalutare il dato testuale: occorre semplicemente considerare che nel testo definitivo del D.Lgs. n. 175/2016 la parola «prescritta» in luogo dell’iniziale «prevista» è stata introdotta in seguito al recepimento del parere n. 855/2016 del Consiglio di Stato, che ha richiamato il dato testuale dell’art. 12 della direttiva 2014/24/UE. A tal proposito, si rammenta che: secondo Cons. St., Comm. spec., 1 febbraio 2017, n. 282, l’art. 5 D.Lgs. n. 50/2016 costituisce l’unica disposizione che individua i presupposti e gli elementi costitutivi dell’affidamento <em>in house</em>.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn36"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> L’espressione richiamata va attribuita a Carlo Cottarelli, Commissario alla <em>spending review </em>durante il Governo Letta.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn37"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a> G. Carullo, <em>Riflessioni su alcune aperture del legislatore europeo in tema di </em>in house<em>, anche in prospettiva dei rispettivi limiti nazionali in tema di società strumentali, </em>in <em>Riv. it. dir. pubbl. com</em>., 2014, p. 991 ss.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn38"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a> Corte giust. UE, Sez. V, 6 aprile 2006, C – 410/06, afferma che i requisiti dell’<em>in house</em>, trattandosi di un istituto a carattere eccezionale, debbono essere interpretati restrittivamente.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn39"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> Corte cost., 1 febbraio 2006, n. 29.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn40"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a> G. Tesauro, <em>Proporzionalità e ragionevolezza nella giurisprudenza comunitaria, </em>in www.cortecostituzionale.it, 2013.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn41"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[41]</a> Sez. II, 30 gennaio 2015, n. 298, che ha rilevato come la posizione del Cineca, società il cui capitale è composto anche da privati, rientrasse nella fattispecie per la quale la disciplina europea prevede l’affidamento diretto, ritenendo sussistenti i requisiti del controllo analogo e dell’attività prevalente. Gli stessi giudici si sono però pronunciati in maniera diametralmente opposta con riguardo all’affidamento diretto di un appalto di servizi da parte dell’Università degli Studi di Reggio Calabria, nei confronti dello stesso Cineca, all’interno della cui compagine organizzativa partecipa l’Università. Nel negare la diretta applicabilità della direttiva appalti, i giudici di Palazzo Spada hanno precisato che la partecipazione di capitali privati in società pubbliche, non solo dev’essere prevista da una legge nazionale, ma deve risultare addirittura imposta ai fini della legittimità dell’affidamento; in particolare, lo svolgimento dell’attività imprenditoriale verso l’esterno attribuisce al Cineca una vocazione commerciale che impedisce di considerarlo quale soggetto<em> in house </em>(Sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2660).</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn42"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[42]</a> M. Atelli, In house<em>, danno erariale anche ai privati, </em>in<em> Quotidiano Enti Locali &amp; Pa</em>, 24 luglio 2017, p. 1.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn43"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43" title="">[43]</a> Corte giust. UE, Sez. I, 13 ottobre 2005, C – 458, <em>Parking Brixen</em>.&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn44"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44" title="">[44]</a> Corte cost. 23 dicembre 2008, n. 439.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn45"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45" title="">[45]</a> A tal riguardo, Cons. St., Comm. spec., 16 marzo 2016, n. 438 sottolinea come le direttive comunitarie abbiano posto un chiaro limite quantitativo, non individuato dalla giurisprudenza comunitaria, ma non la possibilità di svolgere attività <em>extra moenia,</em> consentita invece dall’art. 16, comma 4, a condizione che si possano conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza: posto che tale prescrizione non è prevista dal legislatore e dalla giurisprudenza europea, il Consiglio di Stato, pur apprezzando “l’intento di garantire un atteggiamento virtuoso”, ne aveva proposto l’eliminazione.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn46"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46" title="">[46]</a> P. Pettiti,&nbsp; <em>Gestione e autonomia nelle società titolari di affidamenti, </em>Milano, 2016, p. 113 ss. &nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn47"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47" title="">[47]</a>Grande Sez., 9 giugno 2009, C – 480/06, <em>Amburgo</em>.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn48"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48" title="">[48]</a>Cons. St., Comm. spec., 1 febbraio 2017, n. 282.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn49"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49" title="">[49]</a>T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 9 maggio 2016, n. 639; Cons. St., Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 257.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn50"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50" title="">[50]</a> R. De Nictolis, <em>Il nuovo codice dei contratti pubblici</em>, in <em>Urb. e app</em>., 2016, pp. 503 ss.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn51"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51" title="">[51]</a> Comm. spec., 14 marzo 2017, n. 638.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn52"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52" title="">[52]</a> Il legislatore delegato sembra aver solo in parte recepito&nbsp;il&nbsp;parere del Consiglio di Stato,&nbsp;che, in merito alla possibilità di svolgere attività<em> extra moenia</em>, ha osservato come «questa prescrizione non sia dal legislatore e dalla giurisprudenza europea e pertanto, malgrado se ne apprezzi l’intento di garantire un atteggiamento virtuoso, va eliminata».&nbsp;Si era, quindi, proposto di aggiungere un nuovo comma 3-<em>bis</em>, declinando la predetta finalità in termini non di «obbligo», ma di «possibilità».</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn53"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53" title="">[53]</a> A. Callea, <em>Gli affidamenti </em>in house<em>, </em>in <em>Amministrare</em>, 2006, pp. 354 ss.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn54"><a href="#_ftnref54" name="_ftn54" title="">[54]</a> Sul punto, W. Troise Mangoni, <em>Affidamento </em>in house<em> e parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, </em>in R. Villata (a cura di), <em>La riforma dei servizi pubblici locali, </em>cit., p. 297.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn55"><a href="#_ftnref55" name="_ftn55" title="">[55]</a> F. Fracchia, <em>Ordinamento comunitario, mercato e contratti della pubblica amministrazione, </em>Napoli, 2010, p. 66.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn56"><a href="#_ftnref56" name="_ftn56" title="">[56]</a> C. Iaione, <em>Le società </em>in house<em>. Contributo allo studio dei principi di auto-organizzazione e auto-produzione degli enti locali, </em>Napoli, 2012, p. 196.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn57"><a href="#_ftnref57" name="_ftn57" title="">[57]</a> G. Piperata, <em>Il lento e incerto cammino dei servizi pubblici locali dalla gestione pubblica al mercato liberalizzato, </em>in<em> Munus</em>, 2011, p. 33 ss.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn58"><a href="#_ftnref58" name="_ftn58" title="">[58]</a> D.U. Galetta, G. Carullo, <em>Gestione dei servizi pubblici locali e </em>in house providing<em>: novità, auspici e scenari futuri in una prospettiva di de-frammentazione di sistema, </em>in M. Cafagno, F. Manganaro (a cura di), <em>L’intervento pubblico nell’economia, </em>Firenze, 2016, p. 365 ss. &nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn59"><a href="#_ftnref59" name="_ftn59" title="">[59]</a> Cons. St., Sez. V, 10 settembre 2014, n. 4599.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn60"><a href="#_ftnref60" name="_ftn60" title="">[60]</a> Cons. St., Sez. III, 7 maggio 2015, n. 2291.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn61"><a href="#_ftnref61" name="_ftn61" title="">[61]</a> R. Cavallo Perin – D. Casalini, <em>L’</em>in house providing<em>: un’impresa dimezzata</em>, in<em> Dir. amm</em>., 2016, p. 59.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn62"><a href="#_ftnref62" name="_ftn62" title="">[62]</a> Cons. St., Sez. VI, n. 2660/2015, cit.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn63"><a href="#_ftnref63" name="_ftn63" title="">[63]</a> A. Meale, <em>I contratti esclusi dall’ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici, </em>in <em>Urb. e app</em>., 2016, p. 925.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn64"><a href="#_ftnref64" name="_ftn64" title="">[64]</a> Tra le ultime pronunce in tal senso, Cass. civ., Sez. II, 14 marzo 2016, n. 4938; Cons. St., Sez. VI, n. 2660/2015, cit.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn65"><a href="#_ftnref65" name="_ftn65" title="">[65]</a> Cons. St., Comm. spec., 16 marzo 2016, n. 438.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn66"><a href="#_ftnref66" name="_ftn66" title="">[66]</a> Sul punto si rinvia a F. Goisis – E. Codazzi, <em>La crisi d’impresa di società a partecipazione pubblica, </em>in F. Cerioni &nbsp;(a cura di), <em>Le società pubbliche nel Testo Unico, </em>Milano, 2017, pp. 995 ss.&nbsp;</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/in-house-providing-analisi-di-un-istituto-in-perenne-trasformazione/">In house providing: analisi di un istituto in perenne trasformazione.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Prime annotazioni sulla riforma del retail elettrico e del gas</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/prime-annotazioni-sulla-riforma-del-retail-elettrico-e-del-gas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:47 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/prime-annotazioni-sulla-riforma-del-retail-elettrico-e-del-gas/">Prime annotazioni sulla riforma del retail elettrico e del gas</a></p>
<p>Sommario: 1. Premessa. La liberalizzazione del retail energetico tra crisi delle ideologie e pragmatismo regolatorio. &#8211; 2. La scelta europea di liberalizzare (anche) i prezzi dei mercati retail dell’energia. &#8211; 3. Una prima valutazione dell’idoneità della nuova disciplina rispetto agli obiettivi perseguiti. &#8211; 4. Una riforma da completare (e da</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/prime-annotazioni-sulla-riforma-del-retail-elettrico-e-del-gas/">Prime annotazioni sulla riforma del retail elettrico e del gas</a></p>
<div style="text-align: justify;">Sommario: 1. Premessa. La liberalizzazione del retail energetico tra crisi delle ideologie e pragmatismo regolatorio. &#8211; 2. La scelta europea di liberalizzare (anche) i prezzi dei mercati retail dell’energia. &#8211; 3. Una prima valutazione dell’idoneità della nuova disciplina rispetto agli obiettivi perseguiti. &#8211; 4. Una riforma da completare (e da confermare)<br />
&nbsp;<br />
<strong>1. Premessa. La liberalizzazione del retail energetico tra crisi delle ideologie e pragmatismo regolatorio</strong><br />
La vicenda – lunga e tormentata – dell’iter parlamentare del disegno di legge “annuale” per il mercato e la concorrenza è giunta a conclusione: in data 2 agosto 2017, dopo quasi tre anni di navigazione nelle aule parlamentari, il Senato ne ha approvato definitivamente il testo.<br />
Essa rimane in ogni caso emblematica delle difficoltà e delle incertezze che caratterizzano oggi il dibattito politico e scientifico sui modelli di disciplina dei mercati.<br />
Nato in anni nei quali era – o sembrava &#8211; ancora largo e diffuso il consenso sul primato del principio o “ordine” concorrenziale, lo strumento della legge annuale sulla concorrenza ha poi scontato gli effetti della crisi di fiducia nel mercato successiva al 2008 e la reazione alla ventata neo-liberista e mercatista degli anni precedenti. Il recupero, nei fatti ma anche nella sua legittimazione politico-culturale, di un ruolo significativo per i governi e per le loro politiche economiche ed industriali si è combinato nell’opinione di molti con il sospetto e la diffidenza nei confronti delle dinamiche concorrenziali: come se non fosse evidente che la lezione vera che l’esperienza di questi ultimi decenni ci ha impartito è che anche nel governo dell’economia è preferibile evitare eccessi e rigidità ideologiche – in senso mercatista ma anche statalista – e ricercare invece, con pragmatismo ma nel rispetto di principi, soluzioni concrete, di taglio competitivo o meno, a problemi sempre (parzialmente) diversi.<br />
Il caso specifico della regolamentazione della vendita di elettricità e gas ai clienti finali s’inserisce perfettamente in questo quadro: un quadro nel quale l’attuazione della scelta europea a favore della piena liberalizzazione di tali attività incontra resistenze e obiezioni talvolta puntualmente argomentate con riferimento alle specifiche caratteristiche delle stesse, talora invece ispirate ad una pregiudiziale ostilità verso i meccanismi di mercato. Laddove è chiaro che mentre con le prime è possibile – e doveroso – confrontarsi, anche per tenerne conto adeguatamente nel definire i contenuti della nuova disciplina, viceversa con le seconde qualsiasi dialogo sul merito dei problemi e delle soluzioni risulta difficilmente praticabile.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>2. La scelta europea di liberalizzare (anche) i prezzi dei mercati retail dell’energia</strong><br />
Le premesse del problema sono ben note. Secondo l’interpretazione accolta dalla Corte di Giustizia in una decisione che risale ormai al 2010 (v. Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 20/4/2010 n. C-265/08, <em>Federutility</em> ed altri), le direttive europee sull’elettricità e sul gas prescrivono agli Stati membri di prevedere che in linea generale i prezzi delle relative forniture ai clienti finali siano definiti dalle ordinarie dinamiche di mercato (sul punto sia consentito rinviare all’analisi svolta in E. BRUTI LIBERATI, <em>Mercati retail dell’energia e disciplina dei servizi di tutela </em>in <em>Dialoghi sul diritto dell’energia</em>, Torino, 2015). Misure di regolazione amministrativa di tali prezzi sono quindi ammissibili solo in via transitoria e solo in presenza di determinate condizioni, fermo restando che la disciplina europea comunque impone di garantire le forniture e di tutelare gli utenti, eventualmente anche attraverso l’imposizione di obblighi di pubblico servizio ai fornitori (si vedano al riguardo gli artt. 3 delle due direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE su elettricità e gas).<br />
La disciplina italiana dei mercati <em>retail</em> vigente prima dell’approvazione della legge sulla concorrenza non risultava in linea con tale indicazione&nbsp; &#8211; opinabile sul piano politico ma certamente vincolante su quello giuridico –, perché, anche se in passato il regolatore settoriale ha provato a sostenere il contrario, appariva assai difficile negare che i sistemi della maggior tutela elettrica e della tutela gas costituissero dei metodi di indiretta regolazione dei prezzi (v. ancora, al riguardo, BRUTI LIBERATI, op. cit.).<br />
Di qui la decisione del Governo, sollecitato anche dalla Commissione europea, di inserire nel disegno di legge annuale sulla concorrenza alcune norme dirette ad eliminare entro un determinato termine quei sistemi di tutela e a rimettere al mercato la determinazione dei relativi prezzi, accompagnando peraltro tale cambiamento di disciplina con la previsione o la diretta adozione di specifiche misure regolatorie volte ad evitare che il medesimo possa tradursi in un danno per i clienti dell’energia.<br />
La soppressione dei meccanismi tariffari non implica quindi un puro e semplice abbandono alle dinamiche di mercato e alla legge della domanda e dell’offerta – soluzione radicale che altrove ha già mostrato di non funzionare adeguatamente (si veda al riguardo, sull’esperienza inglese, D. MANTZARI, <em>The Liberalisation of Retail Energy Markets: Lessons from the UK</em>, in BRUTI LIBERATI, DE FOCATIIS, TRAVI (a cura di), <em>Esperienze regolatorie a confronto nel settore dell’energia</em>, Milano, Wolters Kluver, 2017, pp. 45 ss.): è infatti previsto che l’attivazione di quelle dinamiche debba abbinarsi ad un complesso di interventi di regolamentazione variamente preordinati a proteggere i clienti finali e a rafforzare la loro capacità di giocare il gioco del mercato.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<strong>3. Una prima valutazione dell’idoneità della nuova disciplina rispetto agli obiettivi perseguiti</strong><br />
L’impostazione accolta dalla nuova disciplina è dunque in linea di principio corretta: non ci si limita ad eliminare – a partire dal 1° luglio 2019 &#8211; la regolazione di prezzo ma la si sostituisce con altri e diversi meccanismi di regolazione, anch’essi diretti a tutelare i clienti dell’energia pur se nel rispetto delle dinamiche di mercato.<br />
Il problema è naturalmente se tali altri meccanismi regolatori sono adeguati allo scopo: scopo che, com’è bene esplicitare, non è solo quello – ovvio laddove si liberalizzi – di promuovere l’efficienza e l’innovatività delle imprese fornitrici, ma anche quello di garantire che i vantaggi che dovrebbero derivarne possano essere in misura significativa fruiti da consumatori. Senza naturalmente dimenticare gli utenti che si trovino, per qualsiasi ragione, in condizioni di vulnerabilità e che non siano quindi in grado di approvvigionarsi di elettricità e/o di gas a condizioni di mercato, ai quali deve comunque essere garantita la fornitura.<br />
In questa prospettiva, è opportuno ricordare che, com’è stato da tempo evidenziato, e come emerge anche dall’esperienza di altri Paesi (v. ancora, per il caso inglese, MANTZARI, op. cit.), la difficoltà che chiaramente si frappone all’efficace funzionamento della dinamica competitiva nel caso del <em>retail</em> energetico è anzitutto quella legata alle forti asimmetrie non solo informative ma anche cognitive che penalizzano i clienti domestici o comunque di piccole dimensioni. Asimmetrie che hanno notoriamente come conseguenza una ridotta propensione dei clienti in questione a svolgere un ruolo attivo nel confronto con i fornitori e dunque ad esercitare sui medesimi la pressione negoziale indispensabile perché i vantaggi attesi dal mercato possano concretizzarsi.<br />
Nello stesso tempo non può dimenticarsi che nel contesto italiano il rischio che il meccanismo concorrenziale non produca gli effetti auspicati si ricollega anche alla struttura molto concentrata dei mercati interessati, e in particolare di quello elettrico.<br />
Dunque, per risultare adeguata al fine di assicurare l’efficienza delle forniture ai clienti finali dell’energia (domestici o comunque con consumi limitati) la nuova disciplina doveva necessariamente intervenire su entrambi i profili appena richiamati: la c.d. capacitazione dei clienti, con misure volte ad eliminare o almeno ad attenuare le asimmetrie di cui si è detto, e la struttura dell’offerta, per escludere la presenza di operatori dotati di eccessivo potere di mercato.<br />
E, in effetti, se si guarda alle norme introdotte con la nuova legge si vede che esse si occupano di entrambi gli aspetti, sia pure con incisività significativamente diversa nei due casi.<br />
Per quanto attiene alla capacitazione dei clienti, la legge individua molteplici misure dirette a favorire la confrontabilità delle offerte da parte dei clienti e il rafforzamento delle loro <em>skills</em> negoziali: dalla realizzazione di un apposito portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte dei fornitori all’obbligo per tutti gli operatori della vendita di elettricità e gas di formulare almeno una proposta di offerta a prezzo variabile e una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche con consumi inferiori ad una determinata soglia, redatte sulla base di specifiche prescrizioni dell’Autorità per l’energia; dall’adozione di Linee Guida dell’Autorità volte a promuovere l’aggregazione di piccoli consumatori e la formazione di Gruppi di acquisto all’obbligo per i fornitori di dare adeguata informativa ai clienti in ordine al superamento della tutela di prezzo nelle modalità definite dal Regolatore.<br />
L’insieme di tali misure e delle altre già previste dalla disciplina previgente – come il Sistema informatico integrato (di cui al DL n. 105/2010) o la disciplina sulla tempistica di <em>switching</em> – sembra in astratto idoneo ad incrementare significativamente la possibilità per i consumatori energetici di stare in modo attivo sul mercato, come del resto è avvenuto e avviene in altri Paesi europei e anche in Italia per altri servizi liberalizzati (come la telefonia).<br />
Ci si deve chiedere peraltro se non sarebbe stato opportuno prevedere anche l’adozione di più esplicite misure di <em>nudging</em>, specificamente volte a stimolare la propensione dei clienti dell’energia a giocare un ruolo attivo rispetto alla selezione dei fornitori. E’ chiaro che alcune delle previsioni sopra richiamate (come quella relativa allo stimolo all’aggregazione dei consumatori) si muovono in quella direzione; ma qualcosa di più avrebbe potuto forse farsi, attingendo alla ricca esperienza nord-americana e nord-europea, e comunque affidando un chiaro mandato in tal senso al Regolatore (sul <em>nudge</em> v. quanto meno R. Thaler-C.R. Sunstein<em>,</em> <em>Nudge. </em><em>La spinta gentile. La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità, </em>Feltrinelli, Milano, 2009; P. G. Hansen- A.M. Jespersen, <em>Nudge and Manipulation of choice: A Framework for the Responsible Use of the Nudge Approach to Behaviour Change in Public Policy, </em>in<em> The European Journal of Risk Regulation</em>, Cambridge University Press, Cambridge, 2013).<br />
Il giudizio sulla nuova normativa deve essere d’altra parte più critico con riferimento alla parte in cui essa affronta il problema di promuovere la concorrenza sul lato dell’offerta. E’ vero che anche in questo caso talune misure rilevanti – come quelle inerenti al c.d. <em>brand unbundling</em> – erano già state introdotte in precedenza, ed è altresì vero che la nuova legge prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico, con suo decreto, dovrebbe definire anche le misure necessarie per assicurare “la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato”; e tuttavia appare assai dubbio che tale generica previsione possa fondare e legittimare incisivi interventi di riduzione del potere di mercato. Appare sufficiente ricordare, al riguardo, che quando in passato si è trattato di introdurre misure volte a limitare le quote di mercato di Enel nel segmento della produzione elettrica e di Eni nella vendita di gas, il legislatore è intervenuto con norme esplicite e sufficientemente puntuali (contenute, rispettivamente, nel D.Lgs. n. 79/99 e del D.Lgs. n. 164/00); e che, d’altro canto, relativamente a tale tipo di prescrizioni la giurisprudenza amministrativa – per altri aspetti, assai più incline ad ammettere l’esercizio di poteri regolatori non specificamente contemplati dalla legge – si è viceversa mostrata assai restrittiva.<br />
La questione quindi si pone. E non è da escludere che laddove il mercato non dovesse autonomamente attenuare il problema, e fatto salvo l’eventuale intervento delle autorità antitrust, il legislatore possa essere chiamato ad esprimersi nuovamente sul punto.<br />
La nuova disciplina si preoccupa anche, doverosamente, di garantire la fornitura ai clienti – e più esattamente ai clienti domestici o con consumi inferiori a determinate soglie – che, successivamente alla soppressione del servizio di maggior tutela, rimangano per qualsiasi ragione senza fornitore di elettricità: a ciò dovrà provvedere il Regolatore disciplinando un (apposito) servizio di salvaguardia, assicurato da soggetti individuati mediante “procedure concorsuali per aree territoriali” e “a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero”. &nbsp;Così pure è prevista l’adozione di nuove misure di protezione dei clienti vulnerabili, anche con la riforma del bonus per la famiglie in condizioni di disagio economico.<br />
&nbsp;<br />
<strong>4. Una riforma da completare (e da confermare) </strong><br />
Il giudizio da esprimere sulla nuova disciplina appare almeno in parte da sospendere, in attesa che i molteplici provvedimenti attuativi da essa previsti completino il quadro della riforma che Parlamento e Governo hanno inteso realizzare. La sospensione del giudizio è del resto imposta anche dalla circostanza che non può allo stato ritenersi del tutto certo nemmeno che tale riforma venga in concreto portata a compimento.<br />
Come si è in precedenza ricordato, la legge prevede che tale soppressione debba avvenire a decorrere dal 1° luglio 2019. Questo termine non è di per sé sottoposto a condizioni; e tuttavia è stabilito che, con congruo anticipo rispetto alla scadenza indicata, l’Autorità per l’energia debba accertare che si siano verificati taluni “eventi” puntualmente individuati, e che, laddove riscontri che ciò non è avvenuto, essa e il Ministero dello Sviluppo Economico debbano adottare i “provvedimenti necessari”.<br />
Quali siano tali provvedimenti necessari non è precisato – il che, per le ragioni sopra richiamate, rende difficile che possa trattarsi di provvedimenti in grado di incidere in modo significativo sulla sfera giuridica dei destinatari. Né è chiarito che cosa dovrebbe accadere qualora, nonostante tali provvedimenti, gli eventi indicati dalla normativa in questione come impliciti presupposti del venir meno degli attuali regimi di tutela continuino a non realizzarsi: si procederebbe comunque nel senso della soppressione degli attuali regimi di tutela oppure no?<br />
Nel primo senso sembrerebbe militare, oltre alla di per sé inequivoca formulazione delle norme sulla soppressione, anche il fatto che, come si è sopra ricordato, la disciplina appena approvata prevede che l’Autorità per l’energia debba adottare disposizioni per assicurare, a partire dalla data della soppressione, un servizio di salvaguardia “a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero”.<br />
Tale disposizione sembra indirettamente attestare che, almeno secondo le attuali intenzioni del legislatore, la data del 1° luglio 2019 dovrebbe comunque segnare una svolta rilevante rispetto all’assetto attuale: dovendo appunto il servizio di salvaguardia essere fornito a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, ciò dovrebbe infatti avere l’effetto di promuovere lo svuotamento progressivo del regime di tutela di prezzo e dunque di estendere in ogni caso l’operare delle dinamiche concorrenziali.<br />
Resta naturalmente di vedere se nei due anni che ci separano dalla data di avvio del nuovo sistema il legislatore non muterà indirizzo: possibilità che è ovviamente sempre presente ma che in questo caso, dato l’andamento – come si è detto, molto tormentato e problematico &#8211; del dibattito non solo parlamentare sui modelli di disciplina del mercato, appare particolarmente incombente.<br />
Si tratterebbe – com’è opportuno sottolineare, in conclusione – di un esito non auspicabile: non per una preferenza acritica e pregiudiziale per le soluzioni di piena liberalizzazione dei mercati dei servizi di interesse economico generale, ma perché in concreto, alla luce delle misure di regolazione previste dal legislatore, la tutela dei consumatori energetici sembra comunque sufficientemente assicurata e appare utile verificare se, eventualmente con qualche ulteriore perfezionamento nei termini sopra segnalati, tale modello di concorrenza variamente regolata possa ben funzionare nell’interesse del sistema economico nel suo complesso.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Il &#8220;primato&#8221; della lingua italiana tra globalizzazione, plurilinguismo e obiettivi di internazionalizzazione  universitaria</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-primato-della-lingua-italiana-tra-globalizzazione-plurilinguismo-e-obiettivi-di-internazionalizzazione-universitaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:42 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-primato-della-lingua-italiana-tra-globalizzazione-plurilinguismo-e-obiettivi-di-internazionalizzazione-universitaria/">Il &#8220;primato&#8221; della lingua italiana tra globalizzazione, plurilinguismo e obiettivi di internazionalizzazione  universitaria</a></p>
<p>(Nota a margine di C. cost. Sentenza 24 febbraio 2017, n. 42) &#160; &#160; Sommario: 1. Premessa &#8722; 2. La scelta del Politecnico di Milano di istituire dei corsi di laurea (interamente) in lingua inglese e i dubbi di compatibilità costituzionale sollevati dal giudice amministrativo del grado di appello &#8722;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-primato-della-lingua-italiana-tra-globalizzazione-plurilinguismo-e-obiettivi-di-internazionalizzazione-universitaria/">Il &#8220;primato&#8221; della lingua italiana tra globalizzazione, plurilinguismo e obiettivi di internazionalizzazione  universitaria</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-primato-della-lingua-italiana-tra-globalizzazione-plurilinguismo-e-obiettivi-di-internazionalizzazione-universitaria/">Il &#8220;primato&#8221; della lingua italiana tra globalizzazione, plurilinguismo e obiettivi di internazionalizzazione  universitaria</a></p>
<div>(<em>Nota a margine di C. cost. </em><a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/24066">Sentenza 24 febbraio 2017, n. 42</a>)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br clear="all" /><br />
<em>Sommario: 1. Premessa &#8722; 2. La scelta del Politecnico di Milano di istituire dei corsi di laurea (interamente) in lingua inglese e i dubbi di compatibilità costituzionale sollevati dal giudice amministrativo del grado di appello &#8722; 3. La «tipologia di decisione» nella quale è ascrivibile la sentenza n. 42/2017 e gli effetti promananti dalla stessa &#8722; 4. L’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2, comma 2, lett. l) della L. n. 240/2010 elaborata dalla Corte costituzionale: le coordinate ermeneutiche per assicurare rapporti equilibrati tra il primato della lingua italiana, la libertà di insegnamento e l’autonomia decisionale delle Università &#8722; 5. La funzione della lingua e le ragioni del (necessario) primato della lingua italiana per preservare l’identità e la cultura del popolo italiano &#8722; 6. Il primato della lingua italiana nelle scuole e nelle Università e il bilanciamento con gli altri principi e diritti fondamentali &#8722; 7. A mo’ di conclusioni.<br />
&nbsp;</em><br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;"><em>1. Premessa.</em><br />
Con la sentenza del 24 febbraio 2017, n. 42, la Corte costituzionale è stata chiamata a vagliare la copertura costituzionale dell’art. 2, comma 2, lett. l) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario), in relazione ai parametri costituzionali contenuti negli art. 3, 6 e 33 Cost.. La norma era stata, infatti, sospettata di incostituzionalità nella parte in cui sembrava consentire agli organi di governo degli Atenei universitari di deliberare l’attivazione generalizzata di corsi di laurea e di dottorato di ricerca tenuti, internamente ed esclusivamente, in lingua inglese.<br />
Il tenore dello snodo motivazionale consente di comprendere che la pronuncia si atteggia quale “scrigno” al cui interno sono stati depositati, con eloquenza e rigore stilistico, i risultati di una delicata operazione di bilanciamento tra due valori che, sebbene di indubbia rilevanza nel moderno contesto socio-istituzionale, risultano entrambi connotati da una copertura costituzionale sfumata ed evanescente: la tutela della lingua italiana, da un lato, e le esigenze di internazionalizzazione ormai sottese alla libertà di insegnamento e di istruzione, dall’altro lato.<br />
Le implicazioni connesse alla pronuncia sono di diverso genere e natura: giuridiche, socio-culturali, politiche e, inevitabilmente, anche economiche. Per tale ragione la questione di legittimità costituzionale su cui si è pronunciata la Consulta rappresenta un’occasione propizia per esaminare una tematica che la giuspubblicistica non sembra avere affrontato con lo stesso interesse con cui ha esaminato altri argomenti: &nbsp;quella del primato della lingua italiana e dei suoi rapporti con gli altri principi fondamentali.<br />
Come osservato da alcuni commentatori, è grazie alla decisione del Senato accademico del Politecnico di Milano – l’elemento fattuale che ha condotto alla pronuncia in commento – che «la questione della (nostra) lingua o meglio il fenomeno della sua progressiva omologazione e mortificazione è diventato oggetto di un dibattito pubblico, che supera i confini delle nostre aule universitarie per occupare pagine di giornali, spazi televisivi, istituzioni»<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>.<br />
&nbsp;Eppure la centralità del tema è sempre stata fuor d’ogni discussione. Se si considera che, già in tempi non sospetti, il Presidente emerito della Repubblica italiana ebbe modo di affermare che «è nel nostro patrimonio artistico, <em>nella nostra lingua</em>, nella capacità creativa degli italiani che risiede il cuore della nostra identità, di quella Nazione che è nata ben prima dello Stato e ne rappresenta la più alta legittimazione»<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a> e che a causa della turbinosa rapacità della globalizzazione linguistica si è già innescato un «processo di riduzione del numero di lingue parlate, di omologazione del modo di usare il linguaggio e delle regole della comunicazione linguistica»<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>, si ha modo di comprendere come la tutela della lingua italiana assuma, con ogni evidenza, una priorità assoluta nella lista dei «beni giuridici» cui accordare una piena ed effettiva tutela costituzionale. Si &nbsp;tratta, infatti, di un bene giuridico che, per essere esposto, più di altri, alle influenze del mondo esterno, rischia di essere fagocitato, in maniera inesorabile, da quei variegati fenomeni di alterazione e contaminazione esterofila.<br />
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<em>2. La scelta del Politecnico di Milano di istituire dei corsi di laurea (interamente) in lingua inglese e i dubbi di compatibilità costituzionale sollevati dal giudice amministrativo del grado di appello.</em><br />
La vicenda da cui trae origine la questione di legittimità su cui si è pronunciata la Corte costituzionale ha come protagonista il Politecnico di Milano, il quale è stato intimato in giudizio da alcuni professori per via della scelta di istituire dei corsi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca da tenersi interamente in lingua inglese, al fine di favorire un aumento dell’internazionalizzazione del corpo docente.<br />
I professori che hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia hanno dedotto l’illegittimità della delibera del Senato accademico per violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto l’obbligatorietà dell’insegnamento in lingua inglese finiva col contrastare con il principio di rilevanza costituzionale dell’ufficialità della lingua italiana, quale lingua dello Stato italiano e con il compromettere (o comunque, grandemente indebolire) il pieno esercizio della libertà di insegnamento e del diritto allo studio. Hanno altresì dedotto l’illegittimità della delibera per violazione del principio di proporzionalità, dal momento che l’istituzione di corsi di laurea e di dottorato di ricerca interamente in lingua inglese era da considerarsi esagerata (<em>rectius</em>, sproporzionata) rispetto all’obiettivo di favorire l’internazionalizzazione dell’Ateneo<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>.<br />
Il giudice amministrativo di primo grado, accogliendo il ricorso, ha disposto l’annullamento della delibera<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>. Muovendo dall’assunto cardine che «esiste uno stretto rapporto tra l’esercizio della libertà di insegnamento garantito dalla Costituzione Repubblicana e l’utilizzabilità della lingua italiana; è consequenziale rilevare, infatti, che la piena esplicazione della libertà di insegnamento presuppone la possibilità di utilizzare l’italiano, nel senso che il docente che esercita in una istituzione pubblica deve poter scegliere di trasmettere le conoscenze nella lingua italiana» e specificando che «l’obiettivo dell’internazionalizzazione &nbsp;non può estendersi sino alla possibilità di sopprimere per interi corsi di laurea l’uso della lingua italiana», ha stabilito che «è illegittima la delibera dal Senato accademico nella parte in cui ha approvato la mozione sull’adozione della lingua inglese per i corsi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca. Il carattere centrale che l’ordinamento attribuisce alla lingua italiana come espressione del patrimonio linguistico e culturale dello Stato comporta che ad essa non possa essere attribuito all’interno dello Stato un ruolo subordinato rispetto ad altre lingue».<br />
La sentenza è stata impugnata in appello dal Politecnico di Milano e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il Consiglio di Stato, investito della controversia, con ordinanza del 22 maggio 2015, n. 88 ha prospettato dei dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2 , lett. l) della L. 30 dicembre 2010, n. 240 in riferimento a diversi parametri costituzionali<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>. Nello specifico, ha innanzitutto prospettato un dubbio di compatibilità della norma primaria con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., poiché l’<em>imposizione generalizzata</em> della lingua inglese per tutti i corsi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca non avrebbe tenuto conto del fatto che «se per alcuni insegnamenti può predicarsi il vantaggio di un uso più spinto della lingua inglese, e la conseguente attrazione della forma linguistica nel contenuto stesso dell’insegnamento, il pari trattamento generalizzato non tiene conto delle diversità esistenti tra i corsi, tali da postulare, invece, per alcuni di essi una diversa trasmissione del sapere, maggiormente attinente alla tradizione e ai valori della cultura italiana, della quale il linguaggio è espressione».<br />
Nondimeno, nell’ordinanza di rimessione è stato denunciato, in primo luogo, un possibile contrasto della norma primaria con l’art. 6 Cost., nella parte in cui, configurandosi come il precipua fondamento giuridico dell’art. 1, comma 1, della legge n. 482 del 1999, là ove dispone che l’italiano è la «lingua ufficiale della Repubblica», postula che la convivenza e le interazioni della lingua ufficiale della Repubblica italiana con le minoranze linguistiche siano informati al criterio per cui le (pure) ammesse lingue stranire non possono giammai assurgere ad <em>alternativa equivalente</em> rispetto all’idioma ufficiale, così da relegare lo stesso ad un livello di marginalità così netta da implicarne, anche solo astrattamente, la caduta in desuetudine; in secondo luogo, un possibile contrasto pure con l’art. 33 Cost., poiché l’obbligo generalizzato di tenere interi corsi di laurea magistrale o di dottorati di ricerca in una lingua diversa da quella ufficiale avrebbe equivalso ad inaugurare un processo di erosione della libertà dei docenti di valutare, quindi scegliere, quale potesse essere il veicolo linguistico (<em>sapere didattico-disciplinare</em>) più idoneo a governare i canali sinaptici e interattivi con cui facilitare la circolazione – prevalentemente, anche se non esclusivamente, frontale&nbsp; &#8722; del <em>sapere tematico e scientifico</em> nelle aule universitarie<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>.<br />
È nell’ambito dei riferimenti costituzionali perimetrati nell’ordinanza di rimessione del giudice amministrativo del grado di appello che è venuta a svolgersi – com’è normale &#8722; l’esame della Consulta. Un esame del quale, nelle pagine successive, ci si prefigge di cogliere quelli che sono i passaggi fondamentali in relazione ai quali tentare di sviluppare delle considerazioni ispirate dalle riflessioni svolte dai più autorevoli commentatori che hanno manifestato interesse rispetto alla «collocazione costituzionale» della lingua nello Stato delle Repubblica italiana e in quelle «comunità intermedie»<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a> (tra cui le Università) nelle quali, ai sensi dell’art. 2 Cost., si svolge la personalità umana<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>.<br />
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<em>3. La «tipologia di decisione» nella quale è ascrivibile la sentenza n. 42/2017 e gli effetti promananti dalla stessa.</em><br />
L’analisi del contenuto della decisione deve essere preceduto – per ragioni di completezza espositiva – dalla individuazione del «tipo» di decisione nel quale è possibile ascrivere la sentenza in commento; individuare l’esatta qualificazione processual-costituzionalistica della pronuncia permette di cogliere quello che, verosimilmente, è stato l’approccio con il quale la Consulta ha inteso occuparsi della questione sollevata dal giudice rimettente.<br />
A seconda che la sentenza sia riconducibile alla tipologia delle «sentenze additiva», piuttosto che a quella delle «sentenze interpretative», deve infatti ritenersi che il Collegio finisca col ricoprire un differente <em>ruolo meta-positivo</em>. Nel primo caso, quello di «legislatore a rime obbligate», dal momento che la Corte costituzionale può, rispettivamente, limitarsi a demolire la norma dichiarata incostituzionale e delegare al legislatore il compito di costruire – nell’esercizio della sua liberta politica &#8722; una nuova e diversa norma che non si ponga in contrasto con le norme della Costituzione oppure indicare ed aggiungere (da qui l’origine dell’aggettivo “additive”) quale sia il frammento sintattico mancante perché la norma possa divenire compatibile con la Costituzione<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>. Nel seconda caso, invece, quello di «interprete monopolista»<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a> della Costituzione, poiché in tali ipotesi non viene dichiarata l’illegittimità costituzionale della disposizione, essendo piuttosto estrapolato dalla «disposizione» (il testo della legge) la «norma» (il significato da attribuire alla parole del testo della legge) che si pone in conformità con la Costituzione.<br />
Ebbene, la sentenza n. 42/2017 è di una «sentenza interpretativa» e, più in particolare, una «sentenza interpretativa di rigetto». Si è scritto, condivisibilmente, che la Corte costituzionale, attraverso le «sentenza interpretativa di rigetto», esercita, nei fatti, una funzione nomofilattica alternativa e concorrente con quella propria delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>.&nbsp; E che quella in esame sia una «sentenza interpretativa di rigetto» è riprovato da quello che si atteggia ad inconfondibile indice sintomatico di questa tipologie di decisioni: la peculiare conformazione che assume il dispositivo di esse. Gli attenti osservatori delle dinamiche della giurisprudenza costituzionale concordano nell’affermare, invero, che la presenza del dispositivo della formula “<em>nei sensi di cui in motivazione</em>” ovvero “<em>nei sensi e nei limiti di cui in motivazione</em>” disvela la natura interpretativa della pronuncia<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>.<br />
Così chiarita la natura da accordare alla sentenza in commento, si tratta di capire quali siano gli effetti che la stessa è idonea a produrre. Quali sono i soggetti destinatari dell’interpretazione dell’art. 2, comma 2, lett. l), L. n. 240/2010 offerta dalla Corte? Quale tipologia di effetti promanano dalla sentenza? Effetti vincolanti o effetti meramente persuasivi?<br />
La risposta ai quesiti non è affatto semplice, anche perché sul punto non si registrano opinioni concordi.<br />
Con riguardo al primo quesito, l’opinione prevalente ritiene che le sentenze interpretative di rigetto non abbiano efficacia <em>erga omnes</em>, bensì <em>inter partes</em>, con la conseguenza che l’interpretazione costituzionalmente orientata della norma è destinata soltanto al giudice <em>a quo</em> e alle parti del giudizio sottostante<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>. Sennonché, la dottrina che ha già lucidamente commentato la sentenza ha affermato che «i parametri di riferimento che la sentenza fornisce dovranno fungere da guida non soltanto <em>per tutti i giudici</em> che si dovessero trovare a decidere di contenziosi sorti in relazione all’applicazione della norma della Legge Gelmini oggetto del rinvio di costituzionalità. Essa rappresenta anche un imprescindibile canone interpretativo di riferimento per <em>tutti gli organi amministrativi</em> che di detta norma devono e dovranno assicurare l’applicazione in concreto. Gli Atenei, dunque, <em>in primis</em>: che ne dovranno tenere conto nel predisporre ed approvare la propria offerta formativa; Ministero, ANVUR, CUN e tutti gli organi che sono, a vario titolo, coinvolti nel processo di accreditamento dei corsi di studio proposti dagli Atenei»<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>.<br />
A ben vedere, il riferimento esplicito che viene fatto a «tutti i giudici» e a «tutti gli organi amministrativi» che dovessero trovarsi ad applicare la norma contenuta nella c.d. Legge Gelmini, induce a ritenere che la convinzione del commentatore sia quella di riconoscere alla sentenza n. 42/2017 l’attitudine a sortire un’efficacia <em>erga omnes</em>; una opinione che, del resto, si pone in perfetta di linea di coerenza con quell’impostazione, assai autorevole, che già in tempi non sospetti si interrogava attorno al «se non fosse eccessivamente restrittiva l’opinione dominante che esclude ogni efficacia <em>erga omnes</em> delle sentenze interpretative di rigetto e che, comunque, nega (per ogni tipo di sentenza) il sorgere di vincoli al potere di vincoli al potere di interpretazione del giudice <em>a quo</em>»<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>.<br />
Delle due opzioni sembra preferibile la seconda. Le insopprimibili esigenze di certezza del diritto su cui si fonda lo «Stato di diritto»<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a> suggeriscono di ritenere che l’interpretazione costituzionalmente orientata resa dall’organo tecnicamente più qualificato a svolgere il vaglio sulla conformità delle leggi con i parametri della Carta fondamentale debba essere connotata da una forza persuasiva tale da influenzare le operazioni esegetiche che tutti i giudici, anche diversi dal giudice <em>a quo</em>, dovessero essere chiamati a compiere sulla norma che ha formato oggetto di una sentenza interpretativa emessa dalla Corte costituzionale, nonché le scelte di tutte le amministrazioni deputate a dare esecuzione alla norma medesima.<br />
Diversamente opinando si dovrebbe arrivare a negare l’utilità stessa delle sentenze interpretative, dovendosi ammettere la sola utilità delle sentenze dispositive con le quali venga dichiarata la fondatezza ovvero l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale.<br />
Che senso avrebbe richiedere lo sforzo interpretativo dei giudici della Consulta, se poi l’interpretazione consacrata nella pronuncia sarebbe destinata a non assumere alcuna rilevanza per i giudici comuni diversi da quello rimettente? Evidentemente nessuno. Anzi, si tradirebbe l’essenza stessa dell’impegno della Corte costituzionale e dei giudici comuni ad una instancabile collaborazione nel garantire il pieno ed effettivo rispetto dei principi contenuti nella Costituzione<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>. Conforta allora sapere che i dati statistici sul “seguito” delle sentenze interpretative della Consulta è garantito nelle decisioni pronunciate da giudici comuni (diversi dal giudice a quo) nel 90% delle controversie la cui composizione esige l’applicazione della norma oggetto di interpretazione da parte della Consulta<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>.<br />
Con riguardo, invece, al secondo quesito, l’opinione prevalente è dell’avviso che le «sentenze interpretative di rigetto» sortiscano un efficacia meramente persuasiva, nel senso che l’applicazione della norma che ha formato oggetto della pronuncia della Corte costituzionale è consigliato che avvenga in linea con le argomentazioni e i suggerimenti resi nella sentenza del Giudice delle leggi.<br />
Qui v’è poco da poter dubitare: la circostanza – pacifica &#8722; che nei sistemi di <em>civil law</em> non trova usbergo giuridico il c.d. precedente vincolante esclude, in radice, l’astratta possibilità di ritenere che l’interpretazione resa dalla Corte «vincoli»&nbsp; il giudice comune. Se, infatti, la cooperazione tra autorità giudiziarie fa si che il giudice <em>a quo</em> applichi la norma in questione secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata resa dalla Consulta, la stessa cosa non può dirsi per tutti gli altri giudici comuni. Questi &#8722; per ragioni tanto intuibili da non meritare specificazioni di sorta &#8722; non possono sentirsi coinvolti in un rapporto «intimo» e «diretto» come quello che, invece, si instaura con il giudice <em>a quo</em>, così ché gli altri giudici comuni, avendo dei più ampi margini manovra, potrebbero (anche) convincersi della bontà di un’interpretazione diversa rispetto a quella offerta dalla Consulta.<br />
Beninteso che una tale evenienza non autorizza il giudice comune a rendersi autore <em>de plano</em> di un’interpretazione della norma che sia difforme da quella della Consulta. Di contro, le richiamate esigenze di certezza del diritto, impongono al giudice comune di rimettere, nuovamente, la questione di legittimità costituzionale, secondo il c.d. meccanismo della doppia pronuncia. Come noto, mediante tale meccanismo, la Corte costituzionale, in considerazione del fatto che la norma continua ad essere interpretata in maniera difforme rispetto alla lettura datane con una «sentenza interpretativa di rigetto», pronuncia una «sentenza interpretativa di accoglimento», mediante la quale, senza che venga intaccato il testo della legge, viene dichiarata l’illegittimità di un’interpretazione – proposta dal giudice <em>a quo</em> &#8722; corrispondente a quella già considerata (esplicitamente od implicitamente) illegittimità nella prima «sentenza interpretativa di rigetto»: in sostanza, è disposto l’accoglimento dell’illegittimità costituzionale dell’interpretazione della norma, così come elaborata dal giudice rimettente.<br />
In linea con quanto sino a qui detto, nella sentenza in commento, la Corte costituzionale, dopo aver dichiarato l’infondatezza «nei sensi e nei limiti di cui in motivazione» della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, lett. l) della L. n. 240/2010, giunge ad indicare quella che è l’interpretazione corretta, stabilendo, appunto, che «della disposizione censurata […] è ben possibile dare una lettura costituzionalmente orientata, tale da contemperare le esigenze sottese alla internazionalizzazione – voluta dal legislatore e perseguibile, in attuazione della loro autonomia costituzionalmente garantita, dagli atenei – con i principi di cui agli artt. 3, 6, 33 e 34 Cost., parametro quest’ultimo il quale, ancorché non evocato dal rimettente, è pertinente allo scrutinio delle odierne questioni di legittimità costituzionale»<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>.<br />
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<em>4. L’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2, comma 2, lett. l) della L. n. 240/2010 elaborata dalla Corte costituzionale: le coordinate ermeneutiche per assicurare rapporti equilibrati tra il primato della lingua italiana, la libertà di insegnamento e l’autonomia decisionale delle Università</em><br />
Come già detto, la norma sulla quale è stata pronunciata la sentenza in commento permette, in sostanza, agli Atenei universitari di perseguire gli obiettivi di internazionalizzazione «anche» mediante l’attivazione di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione in lingua straniera<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>.<br />
L’abbrivo del ragionamento seguito dalla Corte viene, proprio, dalla congiunzione «anche» presente nel testo della norma. Ognun sa che tale congiunzione presuppone l’ipotetica ed alternativa aggiunta di un <em>qualcosa di</em> <em>eventuale</em> (l’uso di una lingua straniera) ad un <em>qualcosa pre-esistente </em>(l’uso della lingua italiana), la quale non è destinata ad essere soppressa nel momento in cui il venire ad esistenza dell’<em>eventuale</em> assuma quelli della certezza. Muovendo da questo assioma logico-grammaticale, l’inserimento della congiunzione «anche» vale quindi a disvelare l’inequivocabile intenzione del legislatore nazionale di consentire alle Università di potersi internazionalizzare mediante l’attivazione di insegnamenti e corsi in lingua straniera, senza per questo eliminare dall’offerta formativa i corrispondenti insegnamenti in lingua italiana.<br />
Nell’evidente consapevolezza di ciò, la pronuncia racchiude il bilanciamento compito dal Collegio nei passaggi in cui, dopo avere affermato che «l’obiettivo dell’internazionalizzazione – che la disposizione de qua legittimamente intende perseguire, consentendo agli atenei di incrementare la propria vocazione internazionale, tanto proponendo agli studenti una offerta formativa alternativa, quanto attirando discenti dall’estero – deve essere soddisfatto, tuttavia, senza pregiudicare i principi costituzionali del primato della lingua italiana, della parità nell’accesso all’istruzione universitaria e della libertà d’insegnamento», chiarisce che «l’autonomia universitaria riconosciuta dall’art. 33 Cost., infatti, deve pur sempre svilupparsi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato e, prima ancora, dai diversi principi costituzionali che nell’ambito dell’istruzione vengono in rilievo», non foss’altro che «ove si interpretasse la disposizione oggetto del presente giudizio nel senso che agli atenei sia consentito predisporre una generale offerta formativa che contempli intieri corsi di studio impartiti esclusivamente in una lingua diversa dall’italiano, anche in settori nei quali l’oggetto stesso dell’insegnamento lo richieda, si determinerebbe, senz’altro, un illegittimo sacrificio di tali principi»<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>.<br />
Già solo questo offre la cifra dell’accortezza con cui il Giudice delle leggi ha individuato le linee direttrici mediante le quali raggiungere il punto di equilibrio nei rapporti tra il primato della lingua italiana, da un lato, e la libertà di insegnamento e l’autonomia decisionale delle Università, dall’altro lato: un equilibrio garantito soltanto qualora la libertà di insegnamento e l’autonomia decisionale degli Atenei non si estrinsechino in manifestazioni talmente sciolte ed arbitrarie da rendere l’uso della lingua italiana un’eventualità del tutto marginale<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>. Non è un caso che nella parte conclusiva della motivazione viene fatto un esplicito richiamo ai principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza cui deve ispirarsi la scelta dell’Ateneo di attivare singoli insegnamenti (non già interi corsi di laurea o di dottorato) in sola lingua straniera<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>.<br />
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<em>5. La funzione della lingua e le ragioni del (necessario) primato della lingua italiana per preservare l’identità e la cultura del popolo italiano.</em><br />
Il primo dato (pienamente condivisibile) che emerge dalla sentenza è quello del primato della lingua italiana, rispetto alle altre lingue, nell’ambito delle Istituzioni nazionali.<br />
E non si tratta di un dato scontato. Il primato della lingua italiana in uno Stato con una tradizione linguistica come quella italiana non è un elemento da sottovalutare, specie se si considera che nel testo della Costituzione non è contenuta alcuna norma che affermi l’ufficialità dell’idioma nazionale. Tale ufficialità è stata riconosciuta solo attraverso l’attività ermeneutica compiuta dalla Corte costituzionale, la quale, valorizzando il testo dell’art. 6 Cost., ha affermato che «il riconoscimento della lingua italiana come unica lingua da usare obbligatoriamente nell’esercizio delle attribuzioni dei pubblici uffici, salve le deroghe disposte a tutela dei gruppi linguistici minoritari, è confermato per implicito dalla Costituzione»<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>.<br />
Va da sé, quindi, che la giurisprudenza costituzionale, nel ritenere di fare ricorso alla «implicitezza» e alla «scontatezza» del dato che la lingua italiana fosse quella ufficiale, dimostra di condividere le osservazioni di quella dottrina secondo cui la mancata introduzione di una espressa prescrizione costituzionale in ordine al primato della lingua italiana rispetto agli altri idiomi deve essere &nbsp;plausibilmente attribuita al fatto che la Costituente abbia ritenuto una norma siffatta «superflua, in quanto sottintesa, ovvero ancora troppo evocativa di una sua utilizzazione in chiave autoritaria»<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>.<br />
Tuttavia, in un siffatto quadro normativo, i fenomeni globali e multiculturali fanno emergere un dato lampante: la scelta di non prevedere esplicitamente l’ufficialità della lingua italiana nella Costituzione non è stata probabilmente (molto) saggia. Non è infatti mancato chi, con riguardo all’art. 6 Cost., ebbe modo di rilevare che «l’unico vero difetto dell’articolo è piuttosto il suo silenzio intorno all’ufficialità della lingua italiana. Questa ufficialità, oltre a risultare dal fatto di un’incontrastata consuetudine di vari secoli, è affermata in molte leggi ordinarie, a partire dai codici, ed è sottesa, generalmente, in tutte le leggi nelle quali si faccia questione dell’uso della lingua»<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a>.<br />
L’esplicita previsione dell’ufficialità, quindi del primato, della lingua italiana sarebbe stata – lo si ribadisce &#8722; quanto mai azzeccata in un Stato, come quello italiano, caratterizzato dalla convivenza di una vasta pluralità di idiomi. La stessa Accademia della Crusca, quale «ente di diritto pubblico»<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a> con lo scopo di considerare «la lingua italiana in tutti i suoi aspetti cognitivi, culturali e sociali, nella realtà storica e attuale dell’Italia e nel quadro del multilinguismo europeo e della comunicazione mondiale»<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>, dopo aver ampiamente premesso che «la presenza di vari idiomi locali originari in seno a una popolazione che nel tempo è confluita in una stessa comunità culturale e politica è una condizione ordinaria di moltissimi Stati moderni. Nella generalità dei casi, la stragrande maggioranza di tali idiomi concorrenti deriva da una stessa lingua madre», ed aver precisato che «nella realtà italiana tale lingua è rappresentata dal latino, dal quale, come lingua effettivamente parlata dalla totalità degli antichi abitanti di questo territorio, deriva l’intera famiglia dei dialetti italiani», ha affermato che «l’inserimento in Costituzione, nell’art. 12, della menzione dell’italiano come lingua ufficiale della Repubblica (consigliamo di usare, per maggior precisione, il sostantivo “italiano” per nominare “la lingua italiana”) è un gesto opportuno e auspicabile perché riconosce e sintetizza una realtà di fatto secolare, voluta e condivisa da tutte le arre culturali del nostro Paese e no può in nessun modo essere inteso come un’imposizione o un gesto di “separazione da nuclei di popolazione portatori di altre tradizioni linguistiche»<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a>.<br />
Comunque sia, anche in assenza di una esplicita previsione dell’italiano come lingua ufficiale, nella pronuncia in commento la Consulta ha chiarito, anzitutto, quella che è la funzione propria della lingua e il connesso primato dell’italiano: quella di «vettore della cultura e della tradizione immanenti nella comunità nazionale, tutelate anche dall’art. 9 Cost.»<a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a>. La pervasiva comparsa di altre lingue non può quindi minarne il primato, poiché sarebbe altrimenti messa a repentaglio l’identità stessa di un popolo, quello italiano, irrimediabilmente ancorata (anche) alla concezione del linguaggio come istituzione «sociale», «sistematica» e «stabile»<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[32]</a>.<br />
La necessità di preservare l’uso di una determinata lingua diviene ancora più auspicabile se si considera che gli studi di filosofia del linguaggio evidenziano che l’uomo non è «l’animale che <em>ha</em> il linguaggio, ma piuttosto l’animale che, a differenza degli altri animali che sono sempre assolutamente nella lingua, ne è privo e deve <em>riceverlo dal di fuori</em>»<a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a>. Dalla circostanza che la lingua dell’uomo non è un <em>fenomeno naturale</em> di cui lo stesso ha la disponibilità per il fatto stesso di venire ad esistenza, bensì un <em>fenomeno sociale</em> che viene assicurato da tutto ciò che si colloca al di fuori, discende che spetta proprio a quelle entità che vivono all’esterno &nbsp;dell’uomo (ossia le Istituzione) fare in modo che il <em>caos</em> della globalizzazione e del multiculturalismo non si configuri come fattore di snaturalizzazione identitaria di un popolo. Occorre, cioè, evitare l’innesco di processi culturali capaci di depauperare quella «esperienza» che determina il passaggio dell’uomo da «infante» (che non ha alcun linguaggio) a «linguistico» (che ha un determinato e preciso suo linguaggio)<a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[34]</a>.<br />
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<em>6. Il primato della lingua italiana nelle scuole e nelle Università e il bilanciamento con gli altri principi e diritti fondamentali.</em></div>
<div style="text-align: justify;">Non pare inutile ribadire che le ragioni poste a fondamento del primato della lingua italiana sono pienamente condivisibili. Ma ciononostante occorre porsi un quesito: il primato della lingua italiana deve intendersi affermato anche all’interno degli enti culturali nei quali la veicolazione del sapere umano subisce, in maniera massiccia, quelle tendenze di internazionalizzazione che concorrere verso l’affermazione del c.d. monopolio anglofono?<br />
La risposta è fornita dalla sentenza, nella parte in cui si stabilisce che «la centralità costituzionalmente necessaria della lingua italiana si coglie particolarmente nella scuola e nelle università, le quali, nell’ambito dell’ordinamento «unitario» della pubblica istruzione, sono i luoghi istituzionalmente deputati alla trasmissione della conoscenza «nei vari rami del sapere» e alla formazione della persona e del cittadino. In tale contesto, il primato della lingua italiana si incontra con altri principi costituzionali, con essi combinandosi e, ove necessario, bilanciandosi: il principio d’eguaglianza, anche sotto il profilo della parità nell’accesso all’istruzione, diritto questo che la Repubblica, ai sensi dell’art. 34, terzo comma, Cost., ha il dovere di garantire, sino ai gradi più alti degli studi, ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi; la libertà d’insegnamento, garantita ai docenti dall’art. 33, primo comma, Cost., la quale, se è suscettibile di atteggiarsi secondo le più varie modalità, «rappresenta pur sempre […] una prosecuzione ed una espansione» della libertà della scienza e dell’arte; l’autonomia universitaria, riconosciuta e tutelata dall’art. 33, sesto comma, Cost., che non deve peraltro essere considerata solo sotto il profilo dell’organizzazione interna, ma anche nel «rapporto di necessaria reciproca implicazione» con i diritti costituzionali di accesso alle prestazioni»<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a>.<br />
Per tal mondo, la Consulta individua nel primato della lingua ufficiale la “stella polare” la cui centralità assurge a condizione indefettibile per il rispetto di altri principi e libertà fondamentali, quali la parità di accesso all’istruzione libertà di insegnamento, la libertà di insegnamento e l’autonomia universitaria; messo in discussione il primato della lingua italiana sarebbero travolti – con un effetto domino – tutti gli altri valori costituzionali che con esso si integrano e si combinando.<br />
La intrinseca <em>logicità</em> del primato della lingua italiana (anche e soprattutto) nelle scuole e nelle Università è confermata da considerazioni di natura socio-linguistica, idonei a dimostrare come la scelta di degradare la lingua nazionale ad un idioma suscettibile di essere ordinariamente interscambiato con una lingua straniera potrebbe atteggiarsi, in certo senso, come grandemente arbitraria e irrazionale; non si terrebbe conto, infatti, delle reazioni fisiche e psichiche di una persona abituata, sin dalla nascita, a parlare e a sentire parlare, nei più disparati contesti, una determina lingua: disorientamento, disagio, senso di frustrazione, difficoltà nell’esprimere concetti, comunque acquisiti.<br />
Per vero, i commentatori più sensibile al tema della lingua inglese nei contesti accademici e scientifici, pur nella convinzione che l’inglese possa considerarsi come «lingua franca» della letteratura scientifica, non mancano di precisare che «la maggior parte degli articoli descrive piccoli avanzamenti nelle conoscenze che raramente coinvolgono concetti portanti e cognitivamente impegnativi, e che si adattano senza gravi problemi a essere espressi in una lingua internazionale. Ben diverso, però, è l’onere richiesto dall’elaborazione concettuale, quando chi studia deve assimilare nozioni nuove, o quando chi lavora deve usare il pensiero per delineare ipotesi, progettare esperimenti, interpretare dati, aprire nuove vie alla ricerca. In queste attività superiori, l’adozione di una lingua franca in luogo di quella nativa rischia di essere una zavorra che mortifica la possibilità di accesso alle risorse più vive della mente, perché non fornisce l’ambiente cognitivo che esse reclamano. La lingua materna ha una superiore capacità di dar corpo ai pensieri e di trasformarli in parole chiare, perché nel corso dell’acquisizione infantile essa plasma in modo duraturo le strutture della mente»<a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title="">[36]</a>.<br />
È allora evidente che la scelta di negare il primato della lingua italiana nelle scuole e nell’Università risulterebbe costituzionalmente inaccettabile, in quanto ignorerebbe la profonda differenza (in termini di indice di difficoltà espressiva) che esiste tra l’impiego di una lingua straniera nelle forme di <em>interazione comune</em>, quali sono quelle che non presuppongono un’attività cognitiva e riflessiva di concetti tecnici e settoriali, e l’impiego di una lingua straniera nelle forme di <em>interazione avanzata</em>, nelle quali i parlanti devono anteporre all’esternazione di parole, un’attività riflessiva e cognitiva di taglio progredito.</div>
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<div style="text-align: justify;"><em>7. A mo’ di conclusioni.</em><br />
Ma la vera <em>quaestio iuris</em> principale sinora rimasta, sostanzialmente, sullo sfondo, e attorno alla quale occorre soffermarsi in via conclusiva, può essere condensata nei seguenti interrogativi: come si concilia il primato della lingua italiana, specie nelle scuole e nelle Università, con gli obiettivi di internazionalizzazione che la comunità scientifica impone alla istituzioni scolastiche e universitarie? Il primato alla lingua italiana significa forse rinunciare all’uso delle lingue straniere nelle scuole e nelle università pubbliche nazionali? E se si: non viene compressa la possibilità per il sistema scolastico e universitario italiano di raggiungere degli adeguati livelli di competitività rispetto alle analoghe istituzioni straniere?<br />
Anche questi interrogativi trovano, tutti, una risposta nella pronuncia della Consulta, la quale, proprio al fine di evitare il diffondersi di letture strumentalizzate, ha chiarito il “<em>perché</em>” e il “<em>come</em>” il primato della lingua italiana si concilia perfettamente con gli altri valori costituzionali (la parità nell’accesso all’istruzione, la libertà di insegnamento, la libertà della scienza e dell’arte e l’autonomia universitaria).<br />
Ecco detta la soluzione. Nella sentenza è, infatti, consentito leggere che i principi costituzionali di cui agli artt. 33 e 34 Cost. «se sono incompatibili con la possibilità che intieri corsi di studio siano erogati esclusivamente in una lingua diversa dall’italiano, nei termini dianzi esposti, non precludono certo la facoltà, per gli atenei che lo ritengano opportuno, di affiancare all’erogazione di corsi universitari in lingua italiana corsi in lingua straniera, anche in considerazione della specificità di determinati settori scientifico-disciplinari», in quanto «una offerta formativa che preveda che taluni corsi siano tenuti tanto in lingua italiana quanto in lingua straniera non li comprime affatto, né tantomeno li sacrifica, consentendo, allo stesso tempo, il perseguimento dell’obiettivo dell’internazionalizzazione»<a href="#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[37]</a>. Pertanto, nel condividere quanto già affermato da autorevole dottrina, si ritiene che la soluzione cui è giunto il Giudice delle legge «deve senz’altro essere accolta con favore. Da un lato perché si esprime con chiarezza su una questione che non è solo a contenuto giuridico, ma che ha ricadute amplissime anche in termini di “messaggio” per il Paese e per le nuove generazioni. D’altro perché essa chiarisce quali siano i parametri giuridici di riferimento nel rispetto dei quali l’internazionalizzazione degli Atenei, voluta fortemente dalla legge Gelmini, potrà “autonomamente” svilupparsi»<a href="#_ftn38" name="_ftnref38" title="">[38]</a>.<br />
V’è solo un’altra cosa da aggiungere. L’equilibrio della pronuncia è dimostrato – a nostro avviso &#8722; dall’aver saputo cogliere quello che è il tratto indefettibile dei macro-fenomeni all’interno dei quali si inserisce l’intera vicenda: la globalizzazione e il plurilinguismo. Se è dato pacifico che «la globalizzazione ha portato all’eliminazione dei confini del diritto, che non è più necessariamente legato al territorio di uno Stato o all’ambito di una determinata organizzazione internazionale (tanto da divenire un “diritto sconfinato”)», così che una delle prima tendenza dell’ordinamento giuridico globale è sicuramente quella di tendere «all’uniformazione del diritto»<a href="#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[39]</a>, è comunque necessaria una precisazione volta ad evidenziare la «imperiturità» delle opzioni interpretative preordinate a garantire, ancora oggi, che taluni insopprimibili «principi nazionali» non vengano fagocitati dal fenomeno trasversale della globalizzazione.<br />
Quale precisazione? Eccola: &nbsp;la globalizzazione e, di riflesso, il plurilinguismo sono dei fenomeni che, nel tendere all’uniformazione dei modelli giuridici, non presuppongono l’eliminazione di principi, di norme, di valori e di concetti dell’ordinamento nazionale con la contestuale introduzione monopolizzante di principi, di norme, di valori e di concetti dell’ordinamento sovranazionale. Tali fenomeni non si fondano su argomentazioni, per certi versi, mutuabili dalla teoria, di watsoniana memoria, del c.d. «trapianto di norme giuridiche», secondo cui il trapianto dei valori promananti da un ordinamento <em>più prestigioso </em>«è la più fertile fonte di sviluppo, poiché la maggior parte delle modifiche nella maggior parte dei sistemi è il risultato di prestiti»<a href="#_ftn40" name="_ftnref40" title="">[40]</a>; trattasi, non per niente, di una teoria oramai superata perché, presupponendo che vi fossero ordinamenti più <em>prestigiosi</em> rispetto ad altri, pretendeva che quelli <em>meno prestigiosi</em> avrebbero dovuto accettare il prestito dagli ordinamenti più prestigiosi rinunciando ad ogni fattore di loro autonoma identificazione<a href="#_ftn41" name="_ftnref41" title="">[41]</a>.<br />
Di contro, la globalizzazione e il plurilinguismo richiedono la sinergica combinazione di principi, di norme, di valori e di concetti dell’ordinamento nazionale con quelli di origine straniera. È in questo che si riduce l’essenza più positiva della globalizzazione e del plurilinguismo: in uno scambio reciproco che non postula nessuna distruzione dell’identità degli ordinamenti che entrano in contatto.<br />
L’affermazione del primato della lingua italiana con il contestuale riconoscimento del diritto delle Università pubbliche italiane di perseguire gli obiettivi di internazionalizzazione mediante l’attivazione di determinati corsi di laurea o di dottorato sia in lingua italiana sia in lingua inglese costituisce, quindi, un emblematico esempio di quella complessa attività di ponderazione e di bilanciamento di valori cui il giudice è chiamato di fronte alla globalizzazione e a tutto ciò che essa comporta<a href="#_ftn42" name="_ftnref42" title="">[42]</a>.</div>
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1">(*)Cultore di giustizia amministrativa presso l’Università della Calabria.<br />
[1] M.A. Cabiddu, <em>Uso della lingua italiana e valori costituzionali</em>, in <u>www.associazionedeicostituzionalisti.it</u>, 2014.</div>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> C.A. Ciampi, <em>Intervento tenuto in occasione della consegna delle medaglie d’oro ai benemeriti della cultura e dell’arte &#8722; Palazzo del Quirinale,</em> <em>5 maggio 2003</em>, in <u>www.quirinale.it</u></div>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> D. Zolo, <em>Globalizzazione. Una mappa dei problemi</em>, Roma-Bari, 2004, p. 124.</div>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Sull’internazionalizzazione delle Università italiane si v. M.A. Cabiddu, <em>La lingua e il mito (dell’internazionalizzazione)</em>, in <em>Rassegna Astrid</em>, XVII, 2013; M. Giovannini, <em>Internazionalizzazione e lingua degli insegnamenti universitari: la desiderabile autonomia delle università italiane</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, I, 2015, pp. 139 ss.</div>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 23 maggio 2013, n. 1348, in <em>Giur. Merito</em>, X, 2013, pp. 2191 ss., con nota di R. Cifarelli, <em>La tradizione della lingua italiana e l&#8217;esigenza di internazionalizzazione: una convivenza ancora possibile</em>?, pp. 2203 ss.</div>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Cons. St., Sez. VI, 22 maggio 2015, n. 88, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a>&nbsp;</div>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> La chiarezza della motivazione, nella parte in cui è stata tratteggiata la questione di legittimità costituzionale, merita di essere riportata per intero che: «Nel merito, osserva il Collegio che l’art. 2, comma 2,&nbsp; lett. l) della legge n.&nbsp; 240 del 2010, sopra riportato, legittima l’applicazione che ne è stata data dal Politecnico, giacchè l’attivazione di corso in lingua inglese, nella lettera della norma, non è soggetta a limitazioni né a condizioni. Tale conclusione è avvalorata da quanto dispone l’art. 31 dell’allegato n. 2 al decreto ministeriale 23 dicembre 2010, n. 50, che, sia pure atto privo&nbsp; di forza di legge, nondimeno vale a chiarire il senso della disposizione legislativa in esame. Il citato art. 31, in deroga al divieto per le università di istituire nuovi corsi di studio posto dal precedente art. 30, consente, al fine di favorire l’internazionalizzazione delle attività didattiche, la possibilità di attivare corsi che ne prevedano l’erogazione “interamente in lingua straniera”, sia pure, come ha osservato il Tribunale amministrativo, nelle sedi nelle quali sia già presente un omologo corso. Poiché, peraltro, la legge n. 240 del 2010, successiva al decreto appena ricordato, non contiene una simile condizione, l’applicazione datane dal Politecnico appare, sotto questo aspetto, legittima. Le contrarie considerazioni sulle&nbsp; quali si fonda la sentenza impugnata, che ha negato un effetto di abrogazione tacita della norma risalente, non sembrano condivisibili: la portata dell’art. 2,&nbsp; comma 2, lett. l) è di innovazione del sistema e del principio del quale è espressione l’art. 271 del regio decreto n. 1592 del 1933, che, sul punto, appare superato dalla possibilità di istituire corsi in lingua diversa dall’italiano; così come la congiunzione “anche” nel testo della norma del 2010 non vale a sminuirne la portata innovativa, nel senso postulato dal Tar, dato che, comunque, legittima “anche” l’istituzione di corsi in lingua straniera, istituzione che appartiene alla libera scelta dell’autonomia universitaria, esercitata dal Politecnico nel senso che si è detto. &nbsp;L’applicazione del parametro normativo alla fattispecie in esame, così precisato, comporterebbe l’accoglimento dell’appello; il Collegio, peraltro, dubita della conformità alla Costituzione della norma. &nbsp;L’art. 2, comma 2, lett. 1) della legge n. 240 del 2010, nella parte in cui consente l’attivazione generalizzata ed esclusiva (cioè con esclusione dell’italiano) di corsi in lingua straniera, non appare manifestamente congruente, innanzitutto, con l’art.&nbsp; 3 della Costituzione, dal momento che si applica allo svolgimento dell’attività didattica per tutti i corsi (magistrali e di dottorato) del Politecnico, come ha evidenziato l’istruttoria disposta dal Collegio con l’ordinanza n. 1779 del 2014. &nbsp;Se, infatti, per alcuni insegnamenti può predicarsi il vantaggio di un uso più spinto della lingua inglese, e la conseguente attrazione della forma linguistica nel contenuto stesso dell’insegnamento, il pari trattamento generalizzato non tiene conto delle diversità&nbsp; esistenti tra i corsi, tali da postulare, invece, per alcuni di essi una diversa trasmissione del sapere, maggiormente attinente alla tradizione e ai valori della cultura italiana, della quale il linguaggio è espressione. E soprattutto ingiustificato appare, nell’ottica considerata, l’abolizione integrale della lingua italiana per i corsi considerati. &nbsp;La giurisprudenza della Corte costituzionale da tempo ha affermato che la Costituzione conferma per implicito che il nostro sistema riconosce l’italiano come unica lingua ufficiale (sentenze 22 maggio 2009, n. 159 e 20 gennaio 1982, n. 28). Pur in presenza del principio di tutela delle minoranze linguistiche, sancito dall’art. 6 della Costituzione, la Corte ha ribadito che “la consacrazione, nell&#8217;art. 1, comma 1, della legge n.&nbsp; 482 del&nbsp; 1999,&nbsp; della lingua italiana quale «lingua ufficiale della Repubblica» non ha evidentemente solo una funzione formale, ma funge da criterio interpretativo generale delle diverse disposizioni che prevedono l’uso delle lingue minoritarie, evitando che esse possano essere intese come alternative alla lingua italiana o comunque tali dà porre in posizione marginale la lingua ufficiale della Repubblica; e ciò anche al di là delle pur numerose disposizioni specifiche che affermano espressamente nei singoli settori il primato della&nbsp; lingua italiana”. Se quindi questa è la&nbsp; scala di&nbsp; valori, che pur in presenza di una specifica norma di rango costituzionale a tutela di una diversa lingua pone quella italiana in posizione di supremazia, tanto più tale criterio deve valere nei confronti di&nbsp; una&nbsp; lingua straniera, nei confronti della quale non esiste, ovviamente, alcun obbligo di tutela (mentre è necessaria la “preservazione del patrimonio linguistico e culturale della&nbsp; lingua&nbsp; italiana”: Corte Cost., sentenza n. 159 del 2009). &nbsp;L’imposizione dell’uso esclusivo dell’inglese (che nel verbale del consiglio di corso di studio in ingegneria elettrica&nbsp; del 21 novembre 2013, depositato in atti, viene addirittura qualificato “lingua ufficiale di erogazione”) appare anche non manifestamente congruente con la libertà di&nbsp; insegnamento, sancita dall’art. 33 della Costituzione. Il riservare ai docenti l’attività didattica per i corsi avanzati, già di per sé, non appare giustificato alla&nbsp; luce di tale principio; ne&#8217; l&#8217;obbligo di cui si discute appare rispettoso della libera espressione della comunicazione con gli studenti, dal momento che elimina qualsiasi diversa scelta, eventualmente ritenuta più proficua da parte dei professori, ai quali appartiene la libertà, e la responsabilità, dell’insegnamento. &nbsp;La questione di costituzionalità dell’art. 2, comma 2, lett. l) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 appare, quindi, rilevante&nbsp; e non manifestamente infondata; il giudizio deve, di conseguenza, essere sospeso in attesa della definizione del relativo giudizio da parte della Corte costituzionale».</div>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Sul tema si rinvia alla lucida e progredita analisi contenuta in P. Grossi, <em>Le comunità intermedie tra moderno e post-moderno</em>, Genova, 2015.</div>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> In dottrina, sulle formazioni sociali nella Costituzione italiana, si veda il celebre contributo di L. Elia, <em>Le norme sulle «formazioni sociali» nella Costituzione Repubblicana</em>, in <em>Studi in onore di Gustavo Vignocchi</em>, I, Modena, 1992, pp. 545 ss.</div>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Per ogni più ampio approfondimento sul tema si v. G. Silvestri, <em>La Corte costituzionale italiana e la portata di una dichiarazione di illegittimità costituzionale</em>, in <a href="http://www.cortecostituzionale.it/">www.cortecostituzionale.it</a>, 2013, pp. 2 ss..</div>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Una posizione critica sul ruolo di “interprete monopolista” della Costituzione da attribuire alla Consulta è stata, invece, manifestata da R. Bin, <em>L’applicazione diretta della Costituzione, le sentenze interpretative, l’interpretazione conforme a Costituzione della legge, relazione al Convegno La circolazione dei modelli e delle tecniche di giudizio di costituzionalità in Europa, Roma, 27-28 ottobre 2006</em>, in <a href="http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/">www.associazionedeicostituzionalisti.it</a>, 2006, p. 5 ss., ove è consentito leggere che: «La Corte insomma mostra di non considerarsi affatto la detentrice monopolista dell’interpretazione costituzionale, ritenendo viceversa che spetti anzitutto al giudice ordinario il compito di interpretare la Costituzione utilizzandola come fonte dell’ordinamento, dotata della stessa “produttività” normativa delle altre fonti. Si fissano così due punti essenziali: anzitutto che non c’è separazione tra l’ordine costituzionale e l’ordine legislativo, né tra gli interpreti del primo e gli interpreti del secondo; in secondo luogo, che la collaborazione tra la Corte costituzionale e i giudici ordinari intercorre tra due soggetti che si distinguono per i loro specifici compiti, non per la diversa natura della rispettiva funzione. Entrambi sono interpreti del “diritto” (quale sia la fonte che lo produce), restando però alla Corte il compito esclusivo di rimuovere le disposizioni (o le norme) di legge che impediscono al giudice di svolgere il suo compito, cioè risolvere il caso giuridico concreto. La Corte costituzionale non può imporre al giudice la “corretta” interpretazione della legge (compito che semmai appartiene alla funzione nomofilattica della Cassazione), ma il giudice non può sottrarsi al compito di svolgere la “corretta” interpretazione delle disposizioni vigenti (quelle costituzionali incluse), e cercare invece di scaricarlo sulla Corte».</div>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> V. Onida, <em>La Corte e i diritti. Tutela dei diritti fondamentali e accesso alla giustizia costituzionale</em>, in L. Carlassare (a cura di), <em>Il diritto costituzionale a duecento anni dall’istituzione della prima cattedra di diritto costituzionale</em>, Padova, 10998, p. 186.</div>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> L. Elia, <em>Modeste proposte di segnaletica giurisprudenziale</em>, in <em>Giur. cost.</em>, V, 2002, pp. 3688 ss..</div>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> D. Diaco, <em>Le tipologie decisorie della Corte costituzionale attraverso gli scritti della dottrina</em>, in <a href="http://www.cortecostituzionale.it/">www.cortecostituzionale.it</a>, 2016, pp. 17-18.</div>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> D.U. Galetta<em>, Internazionalizzazione degli Atenei e tutela dei principi costituzionali del primato della lingua italiana, della parità nell’accesso all’istruzione universitaria e della libertà d’insegnamento: alla ricerca di un punto di equilibrio (commento a Corte Cost-, sentenza 2017/42)</em>, in <u>ww.giustamm.it</u>, n. 3, 2017, p. 5.</div>
<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> L. Elia, <em>Sentenze “interpretative” di nome costituzionali e vincolo dei giudici</em>, in <em>Giur. cost.</em>, 1966, p. 173.</div>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Tra i diversi contributi dedicati al tema si vedano M. Fioravanti, <em>Principio di legalità e Stato di diritto</em>, in <em>Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, Quaderno n. 5</em>, Torino 1995;&nbsp; P. Costa, <em>Lo Stato di diritto: un’introduzione storica</em>, in P. Costa – D. Zolo (a cura di) <em>Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica</em>,&nbsp; Milano 2002; R. Bin, <em>Stato di diritto</em>, Bologna, 2004.</div>
<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> Sul punto si v. R. Romboli, <em>L’interpretazione della legge alla luce della Costituzione tra Corte costituzionale e giudice comune</em>, in E. Navaretta – A. Pertici (a cura di), <em>Il dialogo tra Corti</em>, Pisa, 2004, pp. 25 ss.</div>
<div id="ftn19"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> Sebbene il documento non sia aggiornatissimo, si rinvia alla lettura della Relazione illustrativa curata da E. Lamarque, <em>Il seguito delle decisioni interpretative e additive della Corte costituzionale presso le autorità giurisdizionali (anni 2000-2005)</em>, p. 21, in <u>www.cortecostituzionale.it</u></div>
<div id="ftn20"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> cfr., punto 4.1. del Considerato in diritto.</div>
<div id="ftn21"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> Più precisamente, l’art. 2, comma 2, lett. l) della L. 30 dicembre 2010, n. 240, recante (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, non delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario), dispone che: «Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 1 [cioè semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell’attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all’ateneo], le università statali modificano, altresì, i propri statuti in tema di articolazione interna, con l’osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi: l) rafforzamento dell’internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e l’attivazione, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera».</div>
<div id="ftn22"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> cfr., Punto 4 del Considerato in diritto.</div>
<div id="ftn23"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Per un inquadramento generale sul tema dell’autonoma universitaria si v. F. Merloni, <em>L’autonomia delle università e degli enti di ricerca</em>, in <em>Foro it.</em>, 1989, pp. 405; D. Sorace, <em>L’autonomia universitaria degli anni novanta: problemi e prospettive</em>, in <em>Dir. pubbl.</em>, 1996, pp. 160 ss.; M. Cammelli &#8722; F. Merloni (a cura di), <em>Università e sistema della ricerca. Proposte per cambiare</em>, Bologna, 2006; D.U. Galetta, <em>Autonomia universitaria e processi di internazionalizzazione degli Atenei dopo la legge n. 240 del 2010: una «anglicizzazione» necessaria? Riflessioni critiche dalla prospettiva del diritto (amministrativo)</em>, in <u>www.giustamm.it</u>, II, 2013.</div>
<div id="ftn24"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> Nel punto 4.2 del Considerato in diritto viene, infatti, stabilito che «La disposizione qui scrutinata, a dimostrazione di come l’internazionalizzazione sia obiettivo in vario modo perseguibile e, comunque sia, da perseguire, consente altresì l’erogazione di singoli insegnamenti in lingua straniera. Solo con un eccesso di formalismo e di severità potrebbe affermarsi che, anche con riferimento a questi ultimi, i principî costituzionali di cui agli artt. 3, 6, 33 e 34 Cost. impongano agli atenei di erogarli a condizione che ve ne sia uno corrispondente in lingua italiana. È ragionevole invece che, in considerazione delle peculiarità e delle specificità dei singoli insegnamenti, le università possano, nell’ambito della propria autonomia, scegliere di attivarli anche esclusivamente in lingua straniera. Va da sé che, perché questa facoltà offerta dal legislatore non diventi elusiva dei principî costituzionali, gli atenei debbono farvi ricorso secondo ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, così da garantire pur sempre una complessiva offerta formativa che sia rispettosa del primato della lingua italiana, così come del principio d’eguaglianza, del diritto all’istruzione e della libertà d’insegnamento».<br />
In dottrina, sui principi di ragionevolezza e di proporzionalità dell’azione amministrativa la produzione scientifica è sterminata. Tra i tanti si v. P.M. Vipiana, <em>Introduzione allo studio del principio di ragionevolezza</em>, Padova, 1993; G. Lombardo, I<em>l principio di ragionevolezza nella giurisprudenza amministrativa</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1997, pp. 421 ss.; G. Morbidelli, <em>Il principio di ragionevolezza nel procedimento amministrativo</em>, in AA.VV. (a cura di), <em>Scritti in onore di Giuseppe Guarino</em>, Vol. III, Padova, 1998; G. Corso, <em>Il principio di ragionevolezza nel diritto amministrativo</em>, in <em>Ars Interpretandi</em>, 2002, VII, pp. 437 ss.; F. Merusi, <em>Ragionevolezza e discrezionalità amministrativa</em>, Napoli, 2011; F. Astone, <em>Il principio di ragionevolezza</em>, in M. Renna &#8722; F. Saitta (a cura di), <em>Studi sui principi del diritto amministrativo</em>, Milano, 2012, pp. 371 ss.; A. Sandulli, <em>La proporzionalità nell’azione amministrativa</em>, Padova, 1998; S. Villamena, <em>Contributo in tema di proporzionalità amministrativa</em>, Milano, 2008; S. Cognetti, <em>Principio di proporzionalità. Profili di teoria generale e di anali sistematica</em>, Torino, 2010; D.U. Galetta, <em>Il principio di proporzionalità</em>, in M.A. Sandulli (a cura di<em>), Codice dell’azione amministrativa</em>, Milano, 2010, pp. 110 ss.; G. Ligugnana, <em>Principio di proporzionalità e integrazione tra ordinamenti. Il caso inglese e italiano</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. com</em>., 2011, pp. 447 ss.; D.U. Galetta, <em>Il principio di proporzionalità</em>, in M. Renna &#8722; F. Saitta (a cura di), <em>Studi sui principi del diritto amministrativo</em>, Milano, 2012, pp. 389 ss.; F. Trimarchi Banfi, <em>Canone di proporzione e test di proporzionalità nel diritto amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2016, pp. 361 ss.; F. Nicotra, <em>I principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa</em>, in <a href="http://www.federalismi.it/">www.federalismi.it</a>, 2017.</div>
<div id="ftn25"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> C. Cost., 11 febbraio 1982, n. 28, in <u>www.cortecostituzionale.it</u></div>
<div id="ftn26"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> P. Caretti, <em>Lingua e Costituzione</em>, in <a href="http://www.associazionedeicostituzionalisti/">www.associazionedeicostituzionalisti</a><u>.it,</u> 2015, p. 11.</div>
<div id="ftn27"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> P. Fiorilli, <em>I diritti linguistici delle minoranze</em>, in <em>Arch. l’Alto Adige</em>, Bolzano, 1948, p. 352.</div>
<div id="ftn28"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> L’articolo 1 dello Statuto dell’Accademia della Crusca stabilisce che «L’Accademia della Crusca, fondata a Firenze il 25 gennaio 1583 per impulso di Lionardo Salviati, col presente Statuto afferma e conferma il proprio compito essenziale di sostenere la lingua italiana, nel suo valore storico di fondamento dell’identità nazionale,&nbsp; e di promuoverne lo studio e la conoscenza in Italia e all’estero. Insieme con la sua denominazione storica, l’Accademia mantiene come insegna il “frullone” e come motto il petrarchesco “il più bel fior ne coglie”, contrassegni esclusivi delle sue pubblicazioni. L’Accademia è un’istituzione di alta cultura, avente personalità giuridica pubblica.&nbsp; Gode di autonomia scientifica, organizzativa e finanziaria, ed è soggetta alla vigilanza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Ai sensi dell’articolo 33,&nbsp; comma sesto, della Costituzione della Repubblica Italiana, è dotata di proprio ordinamento statutario e può emanare regolamenti interni per disciplinare il funzionamento dei propri organi. Ha sede in Firenze, presso la Villa Medicea di Castello».<br />
In dottrina, sul ruolo delle Accademie si v. l’interessante scritto di L. Mazzarolli, <em>Le accademie in Italia tra un precario presente e un incerto futuro</em>, in <em>Dir. amm.</em>, II, 2001, pp. 373 ss.</div>
<div id="ftn29"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> cfr., Art. 2 Statuto dell’Accademia della Crusca.</div>
<div id="ftn30"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> F. Sabatini. – N. Maraschio – V. Coletti, <em>La lingua italiana nella nostra Costituzione. Proposta di modifica dell’art. 12 della Costituzione concernente il riconoscimento dell’italiana quale lingua ufficiale della Repubblica italiana</em>, in <a href="http://www.accademia/">www.accademia</a><u>dellacrusca.it,</u> 2006, pp. 1-2.</div>
<div id="ftn31"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> cfr., Punto 3.1. del Considerato in diritto.</div>
<div id="ftn32"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> R. De Angelis., <em>Testi, discorsi e «istituzioni sociali». Una nozione sussidiaria al vaglio della semantica contemporanea</em>, in <em>Riv. it. fil. ling.</em>, I, 2013, p. 50.</div>
<div id="ftn33"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> G. Agamben, <em>Infanzia e storia. Distruzione dell’esperienza e origine della storia</em>, Torino, 2001, p. 49.</div>
<div id="ftn34"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> G. Agamben, <em>Infanzia e storia</em>., <em>cit.</em>, p. 59.</div>
<div id="ftn35"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> cfr., Punto 3.2.del&nbsp; Considerato in diritto.</div>
<div id="ftn36"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> M. Villa., <em>L’inglese non basta. Una lingua per la società</em>, Milano-Torino, 2013, pp. 39 ss.. Sullo stesso tema, e in senso analogo, si esprime anche L. Serianni, <em>Università e formazione plurilingue</em>, in <a href="http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/">www.associazionedeicostituzionalisti.it</a>, 2014, p. 2, il quale afferma che «il plurilinguismo è importante e auspicabile, ma non comporta che varie lingue oltre a quella materna possa essere realisticamente padroneggiate con lo stesso livello di competenza. Costituirebbe già un ottimo traguardo arrivare a una competenza ricettiva della lingua che noi ascoltiamo senza rinunciare per questo a esprimerci nella nostra».</div>
<div id="ftn37"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a>&nbsp;&nbsp; cfr., Punto 4.1. del Considerato in diritto.</div>
<div id="ftn38"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a> D.U. Galetta, <em>Internazionalizzazione degli Atenei</em>,<em> cit.</em>, 2017, p. 7.</div>
<div id="ftn39"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> M. Gnes, <em>Circolazione e globalizzazione del diritto</em>, in <em>Global competition</em>, XXV, 2010, p. 14. Sul tema del diritto globale si rinvia, soprattutto, agli scritti di S. Cassese, <em>La crisi dello Stato</em>, Roma-Bari, 2002; Id., <em>Lo spazio giuridico globale</em>, Roma-Bari, 2003; Id., <em>Oltre lo Stato</em>, Roma-Bari, 2006; S. Cassese – M. Conticelli, <em>Diritto e amministrazioni nello spazio giuridico globale</em> &#8211; <em>Quad. II</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 2006, pp. 1-312.</div>
<div id="ftn40"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a> A. Watson, <em>Il Trapianto di norme giuridiche. Un «approccio» al diritto comparato</em>, Napoli, 1984, p. 83.</div>
<div id="ftn41"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[41]</a> In particolare, per ogni opportuno approfondimento sul tema si rinvia a L. Pes, <em>Teorie dello sviluppo giuridico. Dal movimento di </em>law and development<em> all’esperienza neoliberale</em>, Trento, 2012, p.122 ss..</div>
<div id="ftn42"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[42]</a> In dottrina, sull’argomento, tra gli altri, si rinvia a M.R. Ferrarese, <em>Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale</em>, Bologna 2000; L. Ronchetti, <em>Il</em> nomos <em>infranto: globalizzazione e costituzioni. Del limite come principio essenziale degli ordinamenti giuridici</em>, Napoli 2007; Aa. Vv., <em>Costituzionalismo e globalizzazione. Atti del XXVII Convegno annuale AIC</em>, Napoli 2014.&nbsp;</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-primato-della-lingua-italiana-tra-globalizzazione-plurilinguismo-e-obiettivi-di-internazionalizzazione-universitaria/">Il &#8220;primato&#8221; della lingua italiana tra globalizzazione, plurilinguismo e obiettivi di internazionalizzazione  universitaria</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Il regime giuridico delle concessioni degli agri marmiferi apuani pubblici alla luce del decreto legislativo n. 59/2010, della direttiva servizi e della legislazione regionale toscana: l’ambito oggettivo e temporale delle regole concorsuali sull’affidamento dei beni pubblici</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-regime-giuridico-delle-concessioni-degli-agri-marmiferi-apuani-pubblici-alla-luce-del-decreto-legislativo-n-59-2010-della-direttiva-servizi-e-della-legislazione-regionale-toscana-lambit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:30 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/il-regime-giuridico-delle-concessioni-degli-agri-marmiferi-apuani-pubblici-alla-luce-del-decreto-legislativo-n-59-2010-della-direttiva-servizi-e-della-legislazione-regionale-toscana-lambit/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-regime-giuridico-delle-concessioni-degli-agri-marmiferi-apuani-pubblici-alla-luce-del-decreto-legislativo-n-59-2010-della-direttiva-servizi-e-della-legislazione-regionale-toscana-lambit/">Il regime giuridico delle concessioni degli agri marmiferi apuani pubblici alla luce del decreto legislativo n. 59/2010, della direttiva servizi e della legislazione regionale toscana: l’ambito oggettivo e temporale delle regole concorsuali sull’affidamento dei beni pubblici</a></p>
<p>(*) Il presente scritto, riproduce, con integrazioni, il testo della relazione svolta a Carrara, l’8 maggio 2017, nell’ambito del Convegno “GLI AGRI MARMIFERI TRA REGIME PROPRIETARIO E REGIME CONCESSORIO”. &#160; Sommario: 1. La coltivazione delle cave di marmo di Carrara: La natura pubblica o privata degli agri del distretto apuano</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-regime-giuridico-delle-concessioni-degli-agri-marmiferi-apuani-pubblici-alla-luce-del-decreto-legislativo-n-59-2010-della-direttiva-servizi-e-della-legislazione-regionale-toscana-lambit/">Il regime giuridico delle concessioni degli agri marmiferi apuani pubblici alla luce del decreto legislativo n. 59/2010, della direttiva servizi e della legislazione regionale toscana: l’ambito oggettivo e temporale delle regole concorsuali sull’affidamento dei beni pubblici</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-regime-giuridico-delle-concessioni-degli-agri-marmiferi-apuani-pubblici-alla-luce-del-decreto-legislativo-n-59-2010-della-direttiva-servizi-e-della-legislazione-regionale-toscana-lambit/">Il regime giuridico delle concessioni degli agri marmiferi apuani pubblici alla luce del decreto legislativo n. 59/2010, della direttiva servizi e della legislazione regionale toscana: l’ambito oggettivo e temporale delle regole concorsuali sull’affidamento dei beni pubblici</a></p>
<p>
(*) Il presente scritto, riproduce, con integrazioni, il testo della relazione svolta a Carrara, l’8 maggio 2017, nell’ambito del Convegno “GLI AGRI MARMIFERI TRA REGIME PROPRIETARIO E REGIME CONCESSORIO”.<br />
&nbsp;<br />
<strong>Sommario:</strong> 1. La coltivazione delle cave di marmo di Carrara: La natura pubblica o privata degli agri del distretto apuano e la disciplina dell’assegnazione dei beni pubblici. &#8211; 2. La normativa preunitaria e la questione del regime di appartenenza dei <em>beni estimati</em>. La complessità della vicenda giuridica. La natura privata dei beni affermata dalla <em>Commissione</em> <em>Piga</em>. &#8211; 3. La legge toscana del 2015: l’affermazione della natura pubblica dei <em>beni estimati </em>e delle <em>cave miste</em>. La “bocciatura” della Corte costituzionale per incompetenza del <em>legislatore regionale</em>. Il persistente contenzioso sul regime di appartenenza degli agri marmiferi. &#8211; 4. L’attuale situazione del distretto marmifero apuano: beni estimati, beni pubblici e “cave miste”. La disciplina regionale toscana del 2015: l’affermata <em>inderogabilità</em> della procedura concorsuale di affidamento e la cessazione dei rapporti in corso. Il richiamo alla normativa europea e statale a protezione della concorrenza. &#8211; 5. La posizione della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sull’assetto giuridico ed economico del distretto apuano: l’affermazione della necessaria concorsualità negli affidamenti delle cave di Carrara. &#8211; 6. La “<em>direttiva servizi</em>”, la disciplina europea e la normativa statale impongono <em>sempre</em> e <em>immediatamente</em> l’affidamento delle cave pubbliche attraverso procedure selettive concorsuali? I dubbi sulla portata – oggettiva e temporale &#8211; delle norme a tutela della concorrenza. Le peculiarità delle cave e l’ulteriore specificità del contesto produttivo apuano. &#8211; 7. I caratteri essenziali della “<em>direttiva servizi</em>” del 2006 e del decreto attuativo n. 59/2010, con riferimento ai regimi “autorizzatori” e ai principi relativi ai titoli per l’esercizio di attività in settori caratterizzati dalla limitazione per la <em>scarsità</em> delle “risorse naturali” o per <em>ragioni tecniche</em>. &#8211; 8. Le differenze tra la direttiva servizi e il decreto statale di recepimento. &#8211; 9. L’esatta portata della normativa dell’art. 16. L’ambito <em>oggettivo</em> della direttiva servizi e del decreto n. 59/2010. I persistenti dubbi sulla nozione di <em>servizio</em> del mercato interno e sulla natura dell’attività di cava. &#8211; 10. Altri elementi critici: La ricognizione delle ipotesi estromesse dalla applicazione del decreto 59. Le “esclusioni” previste dall’art. 9 riguardano tutte ipotesi di prestazioni e servizi per utenti. &#8211; 11. Le ragioni di interesse pubblico per escludere le concessioni di agri marmiferi dalla piena applicazione della direttiva servizi. La necessità di un recepimento “mirato” e graduale della normativa europea. &#8211; 12. La nozione del bene “cava” secondo la normativa nazionale e la specificità della sua natura giuridica: le conseguenze sul regime di assegnazione dei beni pubblici ai privati. &#8211; 13. Il concetto limitato di “servizio” secondo l’art. 4, n. 1 della direttiva: “<em>qualsiasi attività economica di cui all’art. 50 del Trattato, fornita dietro retribuzione</em>”. L’evidente riferimento alla dinamica contrattuale (la <em>fornitura</em> e il <em>corrispettivo</em>). &#8211; 14. La tesi tendenzialmente ampliatrice della CGUE, nelle ipotesi delle “concessioni” dei beni pubblici: il caso – controverso &#8211; delle concessioni demaniali marittime. &#8211; 15. Gli orientamenti più recenti del Consiglio di Stato – giurisdizionali e consultivi &#8211; in materia di concessione dei beni demaniali, favorevoli alla affermazione dei principi di concorsualità. L’assenza di richiami espliciti al decreto 59/2010. L’attenuazione della rigidità delle regole. &#8211; 16. Il regime di <em>autorizzazione</em> e quello di <em>concessione</em>, nella direttiva e nel decreto di recepimento. La formula dell’art. 16. La risposta netta della CGUE e i residui dubbi: la persistente distinzione tra l’autorizzazione all’attività economica e la concessione dell’uso di un bene. &#8211; 17. Le indicazioni della CGUE e i suoi limiti. L’opportunità di un ripensamento o di una delimitazione della portata della disciplina concorsuale. La necessità urgente di chiarire la disciplina specifica di rango europeo riferita alle cave pubbliche. &#8211; 18. Il problema dell’ambito temporale di applicazione della direttiva servizi e del decreto 59/2010. Il “regime transitorio” delle proroghe ragionevoli secondo la sentenza della CGUE <em>Promo impresa</em> del 14 luglio 2016. La tutela delle aspettative consolidate degli operatori economici. La protezione della filiera produttiva attuale. &#8211; 19. Il regime transitorio e l’assenza di discipline esplicite nazionali ed europee: l’ambito temporale di applicazione dell’art. 16 del decreto n. 59/2010 e della direttiva servizi. &#8211; 20. La possibilità di ulteriori “<em>proroghe</em>” legislative mirate a tutela degli operatori economici e per ragioni di interesse sociale. Il problema della natura sostanzialmente espropriativa delle limitazioni al rinnovo. Il diritto all’indennizzo secondo la CEDU. &#8211; 21. La disciplina toscana sui contenuti delle nuove concessioni. I limiti della <em>funzionalizzazione</em> ipotizzata dal legislatore regionale e il rapporto con la disciplina statale a tutela della concorrenza. Gli interessi pubblici rilevanti. &#8211; 22. Il problema particolare della gestione delle <em>cave miste</em> pubbliche e private e l’ipotizzata estensione della procedura di gara per l’affidamento. La posizione dell’AGCM e le sue criticità. La soluzione proposta dalla bozza di regolamento comunale. &#8211; 23. Conclusioni: la specialità del settore economico della coltivazione delle cave e il necessario ridimensionamento delle regole contenute nel decreto n. 59/2010. Il principio della concorsualità degli affidamenti in concessione e il suo concreto adeguamento alle diverse realtà economiche e sociali. &#8211;<br />
&nbsp;</p>
<ol>
<li><strong>La coltivazione delle cave di marmo di Carrara: La natura pubblica o privata degli agri del distretto apuano e la disciplina dell’assegnazione dei beni pubblici.</strong></li>
</ol>
<p>Il marmo di Carrara rappresenta, da secoli, il sinonimo di una eccellenza e di una bellezza impareggiabili<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>, costituendo uno dei punti di forza del <em>made in Italy</em>: lo strumento straordinario che ha permesso ad artisti e architetti di realizzare, in tutto il mondo, opere<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a> da tutti ammirate, per i caratteri unici di solidità, levigatezza e colore del materiale<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>.<br />
L’evidente collegamento tra l’estrazione dei prodotti di cava, le comunità locali e il territorio in cui si situano gli agri marmiferi ha attirato, da sempre, l’attenzione delle istituzioni, della politica, dei mezzi di informazione<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a> e dell’opinione pubblica. Si tratta di individuare le modalità più adeguate di impiego e di valorizzazione di queste peculiari risorse naturali, chiarendo non solo le regole oggettive di esercizio dell’attività di coltivazione delle cave (in coerenza con i vincoli di carattere ambientale, paesaggistico, urbanistico), ma pure di stabilire, sotto il profilo soggettivo, quale sia il <em>titolo giuridico</em> – pubblico o privato &#8211; che permette l’esercizio – lecito e legittimo &#8211; dell’attività estrattiva.<br />
I temi giuridici si intrecciano, peraltro, con le valutazioni di ordine più squisitamente politico: le scelte dei governi europei, statali, regionali e locali incidono, infatti, su una pluralità di interessi amministrativi, economici, sociali e culturali, che vanno coordinati in modo ragionevole. Uno dei nodi di fondo è rappresentato proprio dalla ricerca di un equilibrio accettabile tra la necessaria tutela della iniziativa economica privata, da una parte, in un ambito caratterizzato dalla notevole consistenza degli investimenti industriali in conto capitale, dalla lunga proiezione cronologica dell’attività di impresa, dal legame con una filiera produttiva ricca di tradizioni, e, dall’altra, le finalità di ordine generale, correlate alla razionale utilizzazione delle risorse marmifere.<br />
In tempi recenti si è riproposta la dialettica tra i sostenitori della inderogabile proprietà pubblica delle cave, ritenuta necessaria per salvaguardare i molteplici interessi in gioco, e i fautori di una più estesa proprietà privata degli agri marmiferi, considerata opportuna per garantire la razionale utilizzazione economica dei beni, secondo moderni criteri di efficienza imprenditoriale.<br />
Anche mettendo da parte le possibili prospettive <em>de iure condendo</em>, la precisa ricostruzione del quadro normativo vigente, all’esito del suo sofferto sviluppo nel tempo risulta particolarmente complessa. Il tema relativo alla disciplina delle cave apuane ha visto l’apporto di diverse generazioni di giuristi esperti e raffinati, compresi Maestri autorevoli come Piga, M. S. Giannini, Predieri<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>, i quali hanno delineato la corretta impostazione delle questioni.<br />
Le difficoltà di pervenire ad un condiviso inquadramento giuridico della materia derivano da diversi fattori, riguardanti non solo il tema generale della frastagliata disciplina statale e regionale delle cave<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>, ma anche la specifica vicenda degli agri marmiferi del distretto apuano, caratterizzata dalla inconsueta rilevanza – per molti aspetti ancora determinante &#8211; di una estesa e stratificata <em>normativa preunitaria</em>, di non univoca decifrazione, quanto a contenuto sostanziale e ad efficacia temporale.<br />
Ma la ricognizione dell’ordinamento vigente degli agri marmiferi non guarda solo indietro nel tempo, alla ricerca di antiche regole consegnateci dalla storia. Al contrario, il settore appare profondamente inciso dalla rapida dinamica evolutiva delle fonti contemporanee, con particolare riguardo alla interferenza con le norme urbanistiche, paesaggistiche e ambientali, ai poteri legislativi regionali in materia di cave (anche in epoca anteriore alla Riforma del Titolo Quinto della Cost.), ai contributi della giurisprudenza costituzionale, alla disciplina di derivazione <em>euro unitaria</em>, indirizzata alla tutela della concorrenza e al consolidamento della “liberalizzazione” del mercato dei servizi.<br />
In questa cornice di riferimento, le due grandi questioni giuridiche tuttora aperte sono le seguenti.</p>
<ol style="list-style-type:upper-alpha;">
<li>Quali e quanti sono gli agri marmiferi apuani di <em>proprietà pubblica</em> comunale (in particolare: del comune di Carrara), tenendo conto della circostanza che, in base alla normativa codicistica nazionale, le cave, a differenza delle miniere, possono formare oggetto di piena proprietà privata esclusiva?<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a></li>
<li>L’affidamento della gestione economica di tali cave pubbliche ai soggetti privati deve svolgersi secondo regole strettamente <em>concorsuali</em>, in conformità alle previsioni della “<em>direttiva servizi</em>”? La legislazione regionale e la disciplina regolamentare comunale in materia di cave sono inderogabilmente tenute al rispetto di questi principi procedurali o possono adattarsi alla indiscutibile peculiarità del distretto marmifero apuano? In caso di risposta affermativa, come si applicherebbero le nuove regole europee ai rapporti giuridici in atto, basati sulla perpetuità del godimento – o sulla sua lunghissima durata &#8211; e sulla rinnovazione automatica alla scadenza?</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li value="2"><strong>La normativa preunitaria e la questione del regime di appartenenza dei <em>beni estimati</em>. La complessità della vicenda giuridica. La natura privata dei beni affermata dalla <em>Commissione</em> <em>Piga</em>.</strong></li>
</ol>
<p>Il primo grande quesito, riguardante l’individuazione del regime proprietario degli agri marmiferi, attiene ad un annoso e intricato contenzioso, periodicamente riacutizzato, tuttora in pieno svolgimento davanti ai giudici civili. La questione controversa è incentrata principalmente sulla portata della normativa preunitaria riferita alle cave apuane: si tratta, essenzialmente, della disciplina speciale risalente alla <em>legislazione estense</em> e ad altri provvedimenti poi stratificatisi nel tempo: primo fra tutti l’Editto di Maria Teresa Cybo Malaspina del 1 febbraio 1751, seguito dalle Notificazioni governatoriali del 14 luglio e del 3 dicembre 1846; l’art. 11 dell’editto di Maria Teresa Cybo Malaspina del 21 dicembre 1771, l’art. 7 del decreto n. 246 sulle miniere del 9 agosto 1808, i punti VII e VIII della notificazione governatoriale (Petrozzani) del 24 settembre 1823 e l’art. 2, comma 13, lettera <em>h</em>), della notificazione governatoriale del 14 luglio 1846; ma l’elenco degli antichi atti influenti sulle cave apuane è ancora più esteso.<br />
La citata normativa estense costituisce, a sua volta, il precipitato – scritto e formale &#8211; di una lunga sequenza di regole consuetudinarie e di disposizioni risalenti al diritto comune e all’epoca feudale, sviluppatesi in modo non uniforme, talvolta nel senso di confermare il persistente dominio del sovrano sulle risorse naturali delle cave, in altre occasioni rafforzando la posizione dell’utilizzatore privato dell’agro, oppure, ancora, delineando originali forme di proprietà comune e di usi civici.<br />
L’indagine storica sul punto giustifica, quindi, l’accurato approfondimento rinvenibile nei preziosi contributi dedicati a questa analisi.<br />
La problematica concernente l’assetto proprietario delle cave riguarda, peraltro, non la totalità degli agri marmiferi del distretto apuano, ma soltanto una loro parte, per quanto assai consistente, costituita dai cosiddetti beni “<em>estimati</em>”, ossia dagli agri, che, all’epoca del primo intervento del legislatore estense, risultavano già iscritti nei registri immobiliari dei “<em>particolari</em>” (soggetti privati), da almeno un ventennio, ed erano quindi utilizzati, con evidente pienezza dei poteri di fatto esercitati, dai soggetti privati, sulla base di titoli consolidati nel tempo e formalizzati in atti di sicura rilevanza pubblica.<br />
Per questi beni, secondo il citato editto del 1751, «<em>Se l’allibrazione delle medesime è seguita venti anni prima della presente Nostra ordinazione, niun diritto pretendere mai più possa sopra di esse, o sopra i loro Possessori, la vicinanza ne’ di cui agri sono situate non altrimenti che se a favore dei possessori medesimi militasse l’immemorabile, o la centennaria o concorresse a prò loro un titolo il più legittimo che immaginare si possa</em>».<br />
Non è obiettivamente chiaro stabilire se tale atto abbia determinato un effettivo trasferimento (o riconoscimento) di un diritto dominicale esclusivo in capo ai privati detentori dei beni (come dovrebbe risultare dalla lettura isolata del precetto), o se, al contrario, il tenore della disposizione e il suo contesto sistematico indichino la mera attribuzione, ai titolari dell’<em>allibrazione,</em> di una sorta di “<em>concessione perpetua</em>”, pienamente protetta nei riguardi di tutti i terzi, ma insuscettibile di alienare la proprietà del bene, mantenuta in capo al soggetto pubblico. Quest’ultima è, in sintesi, la tesi caldeggiata dai fautori della natura pubblicistica dei <em>beni estimati</em>, i quali affermano che l’editto estense avrebbe avuto il solo scopo di risolvere alcune liti interprivate in atto, senza toccare il rapporto tra il soggetto pubblico titolare delle cave e i concessionari.<br />
Fatto sta che, in ogni caso, a partire dall’editto estense, i beni “estimati” hanno in concreto continuato a circolare liberamente tra i privati, con atti di trasferimento negoziale (compresi i conferimenti in società e le ordinarie vendite), o <em>mortis causa</em>, alla stregua di “comuni beni immobili”.<br />
Ed è assai significativo che, nel 1955 la commissione di esperti (presieduta dal Pres. E. Piga e composta dai Professori F. Vassalli e M.S. Giannini), incaricata dal Comune di Carrara di predisporre il regolamento per la concessione degli agri marmiferi comunali, ai sensi dell’art. 64, comma 3, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>, abbia espressamente qualificato i <em>beni estimati</em> come beni di proprietà privata.<br />
In base al combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 1 della legge regionale Toscana n. 104/1995, poi, si qualificavano come appartenenti al patrimonio indisponibile comunale gli agri marmiferi solo se su di essi il Comune risultasse proprietario, ai sensi delle normative in atto all’entrata in vigore della medesima legge regionale, e non venivano contemplati espressamente i beni estimati.<br />
Quindi, pur essendo nettamente prevalente (e obiettivamente più persuasiva, per la ricchezza e l’autorevolezza degli argomenti esposti dalla citata relazione di esperti) la conclusione della natura privata dei beni estimati, l’ordinamento positivo non aveva chiuso definitivamente la questione, mediante la previsione di disposizioni puntuali e chiare sul regime di appartenenza. In particolare, non si era provveduto d una puntuale ricognizione di tali beni a del loro esatto stato giuridico.<br />
Come ha osservato la Corte Costituzionale, con sentenza n. 228/2016, peraltro, “<em>le vicende successive all’editto del 1751 sono segnate da una sequenza di plurisecolari inefficienze dell’amministrazione, che hanno impedito di detti beni estimati, “le verifiche e gli accertamenti necessari a porre ordine alla materia</em>”.<br />
Accanto alle cave di controversa appartenenza, peraltro, nel distretto apuano sono presenti altri agri marmiferi di cui sembra oggi acclarata la persistente proprietà pubblica, ancorché essi siano stati affidati alla gestione esclusiva di soggetti privati, sulla base di titoli giuridici di varia natura, comunque ritenuti inidonei a fondare la base di un diritto di piena proprietà.<br />
La disciplina degli affidamenti di tali agri, tuttavia, era risultata alquanto sintetica, se non lacunosa. Lo stesso Comune di Carrara, fino al 1994, non aveva adottato alcun regolamento.<br />
Da ultimo, a complicare ulteriormente il sistema, si pone una terza categoria di agri marmiferi, costituita dalle numerose cave “<em>miste</em>”, nelle quali l’unitaria gestione aziendale economica e tecnologica dell’attività estrattiva si svolge in ambiti che sono costituiti in parte da agri “<em>estimati</em>” e in parte da agri pubblici, spesso fittamente intrecciati, senza che sia possibile realizzare agevolmente la separazione fisica delle diverse porzioni. Si tratta, generalmente, di cave <em>“di limitate dimensioni territoriali, le quali, in ragione delle peculiari caratteristiche morfologiche che le contraddistinguono, non sono ormai coltivabili singolarmente e risultano in parte incorporate all’interno di una stessa unità produttiva insieme a cave pubbliche, soggette a concessioni comunali</em>” (Corte Cost., sent. n. 228/2016).<br />
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<ol>
<li value="3"><strong>La legge toscana del 2015: l’affermazione della natura pubblica dei <em>beni estimati </em>e delle <em>cave miste</em>. La “bocciatura” della Corte costituzionale per incompetenza del <em>legislatore regionale</em>. Il persistente contenzioso sul regime di appartenenza degli agri marmiferi.</strong></li>
</ol>
<p>A fronte del “<em>conflitto latente</em>” tra i detentori dei <em>beni estimati</em> e della cave “miste”, da una parte, e il soggetto pubblico, dall’altra, in qualche misura accentuato dal rinnovato interesse di gruppi di opinione e dei <em>mass media</em>, orientati nel senso della più larga <em>pubblicizzazione</em> delle cave, la Regione Toscana, con l’art. 32, comma 2, della legge 25 marzo 2015, n. 35 (<em>Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l. r. 65/2014</em>), è intervenuta direttamente sulla delicata materia, anche alla luce della obiettiva incompletezza e inadeguatezza della normativa comunale e del regime di affidamento delle cave pubbliche.<br />
Nel quadro di un ampio riordino dell’intero settore delle cave, la citata legge, ha dettato un gruppo di disposizioni dedicate partitamente al distretto apuano. Tra queste si pone la citata, fondamentale, previsione dell’art. 32, diretta a sancire, nella sostanza, la natura totalmente <em>pubblica</em> dei “<em>beni estimati</em>” e delle cave “<em>miste</em>”: “<em>Considerata la condizione di beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale degli agri marmiferi di cui alle concessioni livellarie già rilasciate dai Comuni di Massa e Carrara e dalle soppresse “vicinanze” di Carrara, già disciplinate ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 104 (Disciplina degli agri marmiferi dei Comuni di Massa e Carrara), nonché dei beni estimati, di cui all’editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1 febbraio 1751, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i Comuni di Massa e Carrara provvedono alla ricognizione dei tali beni, danno comunicazione dell’accertamento ai titolari delle concessioni e delle autorizzazioni alla coltivazione dei beni medesimi e provvedono ai conseguenti adempimenti ai sensi del presente capo</em>.”<br />
Una volta effettuata tale ricognizione dei beni pubblici di origine “<em>estimata</em>”, le amministrazioni comunali devono procedere, poi, ai nuovi affidamenti dei beni, secondo un’articolata disciplina, che prevede anche una puntuale fase transitoria (vedi <em>infra</em>).<br />
La disposizione regionale, si riannoda, non senza critiche ed obiezioni, ai risultati cui è pervenuta un’apposita nuova commissione di studi, istituita dalla stessa Regione, la quale ha capovolto gli esiti della ricordata “Commissione Piga”, sostenendo, al contrario, la natura pubblica di tutti i <em>beni estimati</em>.<br />
Sotto l’aspetto strettamente formale, la previsione regionale sembrerebbe limitarsi ad una mera “presa d’atto” della natura pubblica delle cave, finalizzata alla individuazione dell’ambito applicativo delle particolari regole (transitorie e a regime) necessarie per l’affidamento concorsuale dell’uso degli agri marmiferi e alla definizione del contenuto del nuovo rapporto concessorio.<br />
Ma è palese che la disposizione, indipendentemente dalla sua giustificazione asseritamente ricognitiva, appaia rivolta ad influire, direttamente e immediatamente, sui titoli di appartenenza dei beni estimati, negandone in radice la natura privata.<br />
A fronte di tale pesante intervento normativo, destinato a riaccendere un contrasto rimasto sopito per decenni, gli utilizzatori privati delle cave hanno proposto, o riattivato, i giudizi civili indirizzati all’accertamento del rivendicato diritto di proprietà piena sugli agri marmiferi posti nella loro disponibilità e riconducibili alla nozione di “<em>beni estimati</em>”. Nel corso di tali processi, il giudice ha ritenuto di sollevare la questione di legittimità costituzionale della normativa regionale, denunciando, fra l’altro, l’invasione delle competenze statali riferite alla disciplina del diritto di proprietà e del regime di appartenenza dei beni.<br />
Contestualmente, anche lo Stato ha impugnato la legge regionale, in via di azione, denunciando l’ipotizzato conflitto di attribuzioni.<br />
La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2016, n. 228, ha giudicato fondate le questioni proposte, annullando le disposizioni toscane relative al regime di appartenenza dei beni, nella parte in cui esse intendono affermare, innovativamente e con efficacia vincolante, il carattere pubblico dei <em>beni estimati</em>, rilevando che non spetta alla legislazione regionale il potere di dettare disposizioni relative all’appartenenza dei beni, in quanto esse sono attinenti alla materia dell’ordinamento civile, di esclusiva competenza statale.<br />
In tal modo, peraltro, la Corte, limitandosi ad affermare la competenza statale in materia, non ha in alcun modo esaminato il “merito” della scelta compiuta dal legislatore regionale: sicché, allo stato, la questione riguardante la natura, pubblica o privata, dei beni estimati è ancora del tutto aperta e resta soggetta ad un contenzioso, che appare molto lontano dalla compiuta definizione. Non appare probabile, del resto, un prossimo intervento legislatore statale sul regime di appartenenza dei beni estimati, sicché l’ultima parola, sul punto, spetterà al giudice civile.<br />
In linea del tutto ipotetica, si potrebbe considerare l’eventualità che le amministrazioni comunali interessate stabiliscano, sin d’ora, di aderire, in ogni caso, all’indirizzo manifestato dalla Regione Toscana e, nell’esercizio della loro potestà regolamentare, decidano di assoggettare anche i <em>beni estimati</em> alla disciplina prevista per l’affidamento degli agri marmiferi pubblici.<br />
Ma tale ipotesi, del tutto inattuale, non avrebbe concrete possibilità di sviluppo “pratico”. A fronte dell’eventuale indizione della gara pubblica, avente per oggetto i beni estimati, quasi sicuramente gli utilizzatori aprirebbero un nuovo fronte di contenzioso, questa volta dinanzi al giudice e amministrativo. I gestori attuali avrebbero buon gioco ad evidenziare, in primo luogo, la mancanza di una base normativa legislativa regionale che regoli la complessa e articolata fase transitoria.<br />
In secondo luogo, il presupposto dell’affidamento attraverso la gara risulterebbe costituito dall’accertamento della natura pubblica del bene, che passerebbe, necessariamente, attraverso il pregiudiziale giudizio civile. Vero è, che, in un eventuale contenzioso dinanzi al TAR, il giudice amministrativo potrebbe valutare incidentalmente il “titolo” di appartenenza dell’agro messo a gara, senza attendere l’esito del processo civile. Ma l’esperienza derivante dalle prassi seguite dal giudice amministrativo induce a ritenere che, in una situazione del genere, quasi certamente il TAR competente:</p>
<ol style="list-style-type:lower-alpha;">
<li>Sceglierebbe di sospendere, facoltativamente, il giudizio amministrativo, attendendo l’esito dei processi civili in corso;</li>
<li>Nelle more, accorderebbe piena tutela cautelare agli utilizzatori attuali dei beni estimati, valorizzando la situazione di fatto in corso e il legittimo affidamento.</li>
</ol>
<p>Sembra allora prevedibile (e auspicabile) che, per i beni estimati, le amministrazioni comunali seguiranno l’<em>opzione zero</em>, continuando a trattarli come beni privati, sino all’intervento di pronunce del giudice civile che ne accertino il regime di appartenenza.<br />
&nbsp;</p>
<ol>
<li value="4"><strong>L’attuale situazione del distretto marmifero apuano: beni estimati, beni pubblici e “cave miste”. La disciplina regionale toscana del 2015: l’affermata <em>inderogabilità</em> della procedura concorsuale di affidamento e la cessazione dei rapporti in corso. Il richiamo alla normativa europea e statale a protezione della concorrenza.</strong></li>
</ol>
<p>Anche prescindendo dalla chiara soluzione del problema relativo alla natura giuridica dei <em>beni estimati</em>, tuttavia, il tema dell’affidamento degli agri marmiferi pubblici presenta, sin d’ora, una sua immediata attualità, riguardante le modalità di utilizzazione privata delle cave che sono, in tutto o in parte, di natura sicuramente pubblica.<br />
È opportuno, precisare, al riguardo, alcuni decisivi elementi di fatto.<br />
Secondo attendibili fonti giornalistiche, nel comprensorio delle Alpi Apuane attualmente sono esercitate ben <strong>81</strong> diverse cave, intese come autonome strutture aziendali<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>.<br />
A) Di queste 81 cave, <strong>29</strong> (più di un terzo) vanno qualificate come <em>sicuramente</em> <em>pubbliche</em>, in quanto appartenenti alle amministrazioni comunali, e gestite da privati sulla base di titoli giuridici di varia natura (pubblicistici o privatistici), ma certamente non idonei alla costituzione di una situazione proprietaria in capo all’utilizzatore privato;<br />
B) <strong>8</strong> cave soltanto vanno qualificate come “interamente” riferite ai “<em>beni estimati</em>”;<br />
C) <strong>44</strong> cave (il numero più consistente, superiore alla metà del totale), infine, sono considerate, invece, come “<em>miste</em>”, perché caratterizzate dalla compresenza di una connessione, oggettiva, tra una parte pacificamente di proprietà comunale e una parte riconducibile alla controversa nozione di “<em>bene</em> <em>estimato</em>”.<br />
Nell’ambito del distretto marmifero apuano non vi sarebbero, invece, allo stato, cave <em>sicuramente</em> private (in tutto o in parte), cioè riconducibili a “titoli” proprietari ordinari, attualmente non contestati tra le parti.<br />
Evidentemente, l’eventuale accertamento definitivo della natura pubblica dei <em>beni estimati</em> dovrebbe condurrebbe ad una progressiva unificazione del regime degli agri marmiferi, tutti soggetti ad una regolamentazione omogenea, accentuando il rilievo della questione riguardante le regole di affidamento dei beni pubblici ai soggetti privati. Ma resta fermo che, anche nel caso in cui si pervenisse a tale conclusione, la titolarità giuridica del bene estimato dovrebbe essere adeguatamente valorizzata in un regime transitorio equo e protetta in modo più robusto rispetto alla situazione degli attuali concessionari di cave <em>sicuramente</em> pubbliche.<br />
Al contrario, un esito in senso privatistico ridimensionerebbe, pur senza renderla irrilevante, la portata del problema relativo all’affidamento degli agri.<br />
Nondimeno, già nella fase attuale, il tema delle modalità di assegnazione degli agri marmiferi è già sul tappeto, sia per le <strong>29</strong> cave “sicuramente” – e interamente &#8211; pubbliche, sia per le <strong>44</strong> cave “miste”. Rispetto a quest’ultima categoria, poi, si pone un problema ulteriore, dovendosi stabilire come coordinare la disciplina pubblicistica degli affidamenti con la natura (presumibilmente) privata di una parte, più o meno estesa, dell’area di cava (vedi <em>infra</em>).<br />
Come già ricordato, con riguardo all’affidamento delle cave pubbliche, il legislatore regionale toscano è intervenuto con una dettagliata normativa, contenuta nella citata legge n. 35/2015, incentrata sui seguenti principi fondamentali:<br />
1) L’affermazione, a regime, della regola concorsuale nell’affidamento degli agri marmiferi, accompagnata da alcune innovazioni significative sul contenuto del rapporto (fra l’altro: la durata, il contributo di concessione; alcuni vincoli funzionali inerenti il rafforzamento della filiera produttiva locale); lo spazio per affidamenti diretti o comunque rivolti a valorizzare l’esperienza pregressa nella gestione degli agri apuani è radicalmente escluso.<br />
2) La previsione di un <em>regime transitorio</em>, volto a segnare una progressiva cessazione dei rapporti in atto, senza alcuna particolare salvaguardia delle posizioni di fatto e sostanziali consolidate. Solo per i beni “estimati” si prevede una procedura lievemente più complessa, incentrata sull’asserita natura pubblica di tali beni. In seguito all’annullamento pronunciato dalla Corte costituzionale, però, questa parte della disciplina non è più attuabile.<br />
3) Nessuna regola specifica risulta dettata per le “<em>cave miste</em>”. Evidentemente, per il legislatore regionale, tale categoria non avrebbe avuto più senso, una volta affermata la natura pubblica dei beni estimati. Nel “vuoto” della disciplina legislativa si dovrebbe ritenere che spetti all’autonomia regolamentare delle amministrazioni comunali il potere di disciplinare queste peculiari situazioni, nel rispetto dei principi ricavabili dalla legislazione regionale.<br />
Le istituzioni della Regione Toscana sembrano muovere dalla premessa “logica” secondo la quale la inderogabile concorsualità sarebbe “imposta” dal diritto della UE e sostanzialmente “immanente” nelle linee del sistema statale vigente, pur visto nella prospettiva nazionale, come emerge dalla lettura della relazione illustrativa.<br />
Da qui la decisione di incidere profondamente sulla materia, condizionando le scelte regolamentari spettanti ai comuni interessati, con disposizioni orientate a una inderogabile procedura concorsuale per gli affidamenti.<br />
Si legge nella relazione illustrativa: “<em>I macro obiettivi della nuova Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 in materia di cave possono essere così sintetizzati: Revisione del sistema pianificatorio; recepimento degli orientamenti comunitari e della normativa nazionale in materia ambientale, di libero mercato e di semplificazione; ridefinizione della questione dei beni estimati delle cave di marmo di Carrara; maggior ruolo della Regione nella fase di valutazione di impatto ambientale e nel controllo dell&#8217;attività di cava.</em><br />
<em>Beni estimati e libero mercato: Le concessioni temporanee ed onerose dei beni pubblici ricadenti nelle aree appartenenti al patrimonio comunale dovranno essere rilasciate previa gara</em>.”<br />
La scelta è molto significativa, anche se occorre evidenziare che, concretamente, nei suoi contenuti materiali, la legge regionale n. 35/2015 definisce alcune regole analoghe a quelle della disciplina statale attuativa della direttiva servizi (vedi <em>infra</em>), con particolare riguardo alla rigida concorsualità del procedimento di concessione delle cave comunali.<br />
In ogni caso, il riferimento alla disciplina di rango europeo presenta un importante rilievo per verificare i margini entro cui il legislatore (regionale) o la normativa regolamentare comunale possono discostarsi dalle disposizioni della direttiva, sia nel senso di accentuare i principi concorrenziali, ampliando l’ambito oggettivo di espletamento della gara, oppure, in direzione opposta, introducendo vincoli o limiti alla partecipazione alla gara o ai contenuti del rapporto concessorio.<br />
In linea generale, va riconosciuto il potere regionale di definire, nelle materie di competenza (quali le cave) procedure concorsuali programmaticamente finalizzate alla tutela della concorrenza. A stretto rigore, si potrebbe obiettare che la promozione della concorrenza pertenga alla legislazione esclusiva statale.<br />
Tuttavia, è sufficiente replicare che, effettivamente, la potestà in materia dello Stato è innegabile, ma, in forza del principio di cedevolezza, la Regione può certamente dettare norme in materia, purché esse non si pongano in contrasto con le scelte compiute dal legislatore statale.<br />
Pertanto, poiché il legislatore statale non è ancora intervenuto sulla materia, la legge regionale può senz’altro fissare una disciplina diretta a regolamentare gli affidamenti, anche finalizzandola ad obiettivi di tutela della concorrenza.<br />
Come si è detto, il legislatore toscano, all’esito di un’apposita ricerca affidata ad alcuni autorevoli studiosi di diritto, ha ritenuto di poter affermare la persistente natura pubblica di tutte le cave del distretto apuano, comprese quelle riconducibili alla controversa categoria dei “beni estimati”. Di conseguenza, ha previsto:</p>
<ol style="list-style-type:lower-alpha;">
<li>Un regime transitorio (differenziato in ragione della natura “estimata” o pubblica tout court dei beni) volto a segnare la progressiva cessazione di tutti i rapporti in atto;</li>
<li>Una unitaria regolamentazione di nuovi affidamenti dei beni pubblici, incentrata su principi concorsuali che dovranno essere specificati, nel dettaglio, dalle competenti amministrazioni comunali.</li>
</ol>
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<ol>
<li value="5"><strong>La posizione della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sull’assetto giuridico ed economico del distretto apuano: l’affermazione della necessaria concorsualità negli affidamenti delle cave di Carrara.</strong></li>
</ol>
<p>Il tema dell’affidamento concorsuale delle cave pubbliche e della sua asserita obbligatorietà, poi, è reso attuale da un ulteriore fattore.<br />
Dopo l’entrata in vigore della legge regionale Toscana, anche l’Autorità garante per la concorrenza, con una breve, ma densa, segnalazione mirata<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>, è intervenuta sulla complessa materia degli agri marmiferi apuani, affermando la necessità di urgenti modifiche normative e regolamentari, dirette ad assicurare la massima concorsualità nell’affidamento di tali beni.<br />
In tal modo, l’AGCM ha sostanzialmente suggellato la correttezza della normativa regionale (nella parte riguardante la previsione di rigide procedure selettive) e ha stigmatizzato i <em>ritardi</em> delle amministrazioni comunali nell’adozione degli atti applicativi, generali e particolari, indispensabili per realizzare il preconizzato risultato concorrenziale.<br />
L’Autorità ha evidenziato alcune criticità “<em>in merito alle modalità di affidamento in concessione dei diritti di sfruttamento degli agri marmiferi presenti nel territorio comunale, con particolare riferimento alla procedura di selezione dei potenziali affidatari e alla possibilità di proroga automatica della concessione</em>.”<br />
Ha poi ricordato che le modalità di assegnazione delle concessioni nel Comune di Carrara sono attualmente disciplinate dal Regolamento per la Concessione degli Agri Marmiferi emanato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 29 luglio 1994, che non prevede alcuna procedura concorsuale per l’individuazione dei soggetti affidatari e, all’art. 9, stabilisce una durata ventinovennale della concessione e il rinnovo automatico alla scadenza.<br />
In base alla disciplina normativa vigente, e segnatamente alla luce dell’art. 39 della legge regionale n. 35/2015 “<em>Disposizioni in materia di cave</em>”, il Comune è tenuto a innovare il Regolamento. In relazione alla prevista nuova definizione del più corretto regime amministrativo da applicarsi alla gestione e allo sfruttamento degli agri marmiferi nel territorio comunale, l’Autorità sottolinea che il rilascio delle concessioni deve avvenire in conformità alle previsioni dell’ordinamento europeo e nazionale. In particolare, qualora il numero di titoli autorizzatori disponibili per l’esercizio di una determinata attività di servizi risulti limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti sono tenute ad applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali e ad assicurare la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad garantirne l’imparzialità, cui le stesse devono attenersi. In tali casi, inoltre, il titolo deve essere rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>.<br />
L’Autorità, per corroborare la propria tesi, volta ad affermare perentoriamente la sottoposizione dell’assegnazione delle cave alla disciplina concorsuale cita la norma della direttiva servizi solo in nota e richiama, in ogni caso, anche altre regole del diritto nazionale e del diritto europeo, quasi ad evidenziare la consapevolezza della problematicità del rinvio.<br />
Al tempo stesso, però, l’affermazione della rilevanza diretta della normativa è resa in un contesto assai autorevole, da parte del soggetto istituzionale titolare di plurimi poteri sanzionatori e, persino, di eventuale azione giudiziaria contro gli atti ritenuti lesivi della concorrenza.<br />
In ogni caso, anche prescindendo dal carattere non vincolante della segnalazione, è innegabile il suo peso e la sua influenza.<br />
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<ol>
<li value="6"><strong>La “<em>direttiva servizi</em>”, la disciplina europea e la normativa statale impongono <em>sempre</em> e <em>immediatamente</em> l’affidamento delle cave pubbliche attraverso procedure selettive concorsuali? I dubbi sulla portata – oggettiva e temporale &#8211; delle norme a tutela della concorrenza. Le peculiarità delle cave e l’ulteriore specificità del contesto produttivo apuano.</strong></li>
</ol>
<p>Tanto il legislatore regionale toscano, quanto, soprattutto, l’Autorità Antitrust, quindi, basano le rispettive determinazioni circa la cogenza delle regole concorsuali in materia di assegnazione ai privati degli agri marmiferi apuani sulla asserita <em>inderogabilità</em>, anche in questo particolare settore, dei principi contenuti nella direttiva servizi (<em>Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato intern</em>o, cosiddetta <em>Direttiva Bolkestein</em>) e nel decreto legislativo di recepimento (decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, <em>Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno</em>).<br />
Tali indirizzi interpretativi non sembrano affatto isolati e assumono un rilievo centrale per inquadrare correttamente il tema della disciplina degli affidamenti in concessione delle cave pubbliche, nella intricata vicenda degli agri apuani.<br />
Emerge allora l’esigenza di approfondire l’esatto significato della <em>direttiva</em> <em>servizi</em>, del suo ambito oggettivo di applicazione, per quanto concerne la utilizzazione dei beni pubblici, e dei possibili temperamenti in funzione dello stato oggettivo del settore economico considerato, dell’esatto contenuto della disciplina europea e del suo adattamento nazionale, della sua portata operativa sotto il profilo cronologico e in relazione alla fase transitoria.<br />
La convinzione secondo cui l’ordinamento europeo e quello statale abbiano ormai codificato, a 360 gradi, il principio della concorsualità nell’affidamento a privati di qualsiasi utilità economica posta nella disponibilità originaria di un soggetto pubblico è ormai profondamente radicata nella dottrina e nella giurisprudenza. La tesi si riannoda ai canoni essenziali della protezione della concorrenza e dei valori “forti” del diritto europeo: trasparenza, proporzionalità, non discriminazione, massima concorrenza. Allo stato, pertanto, questa impostazione di fondo non pare suscettibile di ripensamenti.<br />
A primissima vista, le nuove regole toscane incentrate sulla tutela della concorrenza, sui valori della <em>concorsualità</em> e della trasparenza nella gestione dei beni pubblici, in quanto espressione di principi fondamentali del sistema, nazionali ed europei, sembrerebbero destinate, quindi, ad una applicazione piena e incondizionata, sotto ogni profilo, imponendo la cedevolezza di eventuali regole regionali e locali di segno opposto. Sarebbero consentite solo discipline “speciali” in grado di “accentuare” ulteriormente gli indicati aspetti pro-concorrenziali e incoraggiare, al contrario, aggiuntive norme attuative, ancora più caratterizzate dalla massima espansione delle regole concorsuali.<br />
La legislazione regionale adottata in materia dalla Toscana, in questa prospettiva, si limiterebbe a concretizzare una regolamentazione imposta dal diritto UE e della legislazione esclusiva statale in materia di concorrenza.<br />
A sua volta poi, il potere normativo spettante al comune di Carrara potrebbe svolgersi “unidirezionalmente”, solo nel senso di definire le modalità attuative della gara e gli altri aspetti di dettaglio del rapporto concessorio. Nell’ambito dell’assegnazione degli agri marmiferi pubblici, si tratterebbe solo di chiarire alcuni punti di coordinamento fra le diverse normative e di precisarne il contenuto.<br />
È necessario, però, svolgere alcune considerazioni, che attengono, schematicamente:<br />
a) alla precisa individuazione delle fonti di disciplina euro unitaria delle regole della gara;<br />
b) alla innegabile differenziazione tra i beni pubblici assegnati ai soggetti privati (quanto a natura fisica, destinazione oggettiva, disciplina di diritto interno, collegamento con esigenze imperative prevalenti) e ai molteplici – eterogenei – mercati di riferimento;<br />
c) alla indispensabile definizione di ragionevoli regole di gradualità per l’integrale attuazione del principio di concorsualità, nel rispetto degli affidamenti ingenerati nei privati e della stabilità di assetti imprenditoriali consolidati, diretti a ridefinire il tessuto di intere filiere produttive.<br />
La linea di pensiero volta a sancire la perentorietà del principio della gara per l’assegnazione di beni pubblici riguarda ipotesi concrete notevolmente diverse tra loro e, assai spesso, sembra prescindere dalla analitica individuazione delle specifiche regole che, di volta in volta, impongono la procedura concorsuale e ne disciplinano la fisionomia<br />
Non è affatto irrilevante stabilire se, nei singoli casi, pure ritenuti comunque soggetti all’obbligo della procedura selettiva concorsuale, si sia in presenza di fattispecie puntualmente regolate da inequivoche fonti normative dell’UE (ad es. le direttive sugli affidamenti dei contratti pubblici e delle concessioni di lavori, servizi e forniture; le pronunce univoche della CGUE, riferite a singole vicende), o se si tratti, al contrario, di ipotesi riconducibili, solo approssimativamente, ai meri “principi” generali del Trattato, senza una disciplina analitica più precisa.<br />
Infatti, solo nel primo caso le regole concorsuali dovrebbero applicarsi integralmente e senza deroghe diverse da quelle espresse <em>puntualmente</em> dal legislatore europeo. Nella seconda ipotesi, invece, i principi della <em>concorsualità,</em> pur presentando rilevanza generale, sono senz’altro suscettibili di adeguamento alle peculiarità concrete del settore considerato e non impongono rigidamente e incondizionatamente l’effettuazione di procedure selettive di assegnazione dei beni. In dette situazioni potrebbero emergere, invero, diverse circostanze suscettibili di giustificare un’attenuazione, o addirittura un’esclusione del principio della gara, per ambiti oggettivamente delimitati, o per segmenti temporali peculiari, anche allo scopo di non sconvolgere assetti produttivi ben avviati.<br />
E proprio questo sembra il duplice nodo fondamentale della ricognizione della disciplina in materia di assegnazione degli agri marmiferi apuani di appartenenza pubblica. L’asserita attrazione verso la direttiva servizi non sembrerebbe lasciare dubbi circa l’operatività (immediata) delle procedure concorsuali, irrobustendo l’opzione seguita dal legislatore regionale e l’impostazione divisata dall’Antitrust. Di contro, la sottolineatura delle evidenti molteplici peculiarità dell’attività estrattiva nel distretto apuano dovrebbe giustificare un radicale ridimensionamento – sul piano oggettivo e nella estensione cronologica &#8211; dei principi generali di carattere concorsuale, inapplicabili, in modo meccanico e rigido, a situazioni contrassegnate dall’evidente affidamento consolidato in capo ai detentori delle cave.<br />
&nbsp;</p>
<ol>
<li value="7"><strong>I caratteri essenziali della “<em>direttiva servizi</em>” del 2006 e del decreto attuativo n. 59/2010, con riferimento ai regimi “autorizzatori” e ai principi relativi ai titoli per l’esercizio di attività in settori caratterizzati dalla limitazione per la <em>scarsità</em> delle “risorse naturali” o per <em>ragioni tecniche</em>.</strong></li>
</ol>
<p>La disciplina europea e la normativa di attuazione statale non forniscono alcuna indicazione positiva esplicita circa l’assoggettabilità della assegnazione delle cave alle regole concorsuali.<br />
In particolare, l’art. 12 della direttiva (<em>Selezione tra diversi candidati</em>) prevede la seguente regolamentazione, di carattere <em>generale</em>.<br />
<em>1. Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.</em><br />
<em>2. Nei casi di cui al paragrafo 1 l’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata </em>adeguata<em> e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami.</em><br />
<em>3. Fatti salvi il paragrafo 1 e gli articoli 9 e 10, gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell’ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d’interesse generale conformi al diritto comunitario</em>.<em>”</em><br />
L’art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (<em>Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno</em>), rubricato “<strong>Selezione tra diversi candidati”,</strong> prevede la seguente articolata disciplina, che sembra ripetere, senza troppi sforzi di chiarimento, le generiche previsioni della direttiva.<br />
“<em>1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l&#8217;imparzialità, cui le stesse devono attenersi.</em><br />
<em>2. Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell&#8217;ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d&#8217;interesse generale conformi al diritto comunitario.</em><br />
<em>3. L&#8217;effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al rilascio del titolo autorizzatorio.</em><br />
<em>4. Nei casi di cui al comma 1 il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo.”</em><br />
La disposizione nazionale riprende, in modo pressoché testuale, la corrispondente previsione della direttiva<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>, senza preoccuparsi né della più chiara e concreta individuazione del proprio ambito applicativo, né dalla più dettagliata definizione delle regole del procedimento selettivo, né delle complesse problematiche riguardanti la fase transitoria e la sorte dei rapporti giuridici in atto.<br />
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<ol>
<li value="8"><strong>Le differenze tra la direttiva servizi e il decreto statale di recepimento. </strong></li>
</ol>
<p>Nonostante la sostanziale identità delle due disposizioni, peraltro, vanno sottolineate alcune importanti discrepanze letterali, che possono accentuare i dubbi applicativi.<br />
Una prima differenza testuale tra le due disposizioni (nazionale ed europea) riguarda la più stringente previsione del diritto interno, riguardante la necessità di esplicitare, anche nell’atto di affidamento della risorsa “scarsa”, il rispetto delle regole concorsuali e di trasparenza.<br />
La più intensa garanzia del principio di trasparenza non sembra porsi in contrasto con la normativa europea e, del resto, riflette l’impostazione del diritto interno, che attribuisce portata generale all’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.<br />
Un ulteriore profilo di differenza tra le due formulazioni normative riguarda il riferimento al carattere “<em>adeguato</em>” della durata del titolo autorizzatorio, ben esplicitato nella direttiva, ed assente, invece, nella trasposizione nazionale.<br />
Il <em>Considerando</em> n. 62 della direttiva indica con chiarezza che la durata del rapporto concessorio (nuovo) deve essere non solo “<em>limitata</em>”, ma pure <strong><em>idonea</em></strong> a garantire l’ammortamento dell’investimento.<br />
Occorre comunque sgombrare il campo da un possibile equivoco: la durata “<em>limitata</em>” dell’efficacia temporale del titolo non deve significare necessariamente che essa debba risultare oggettivamente “breve”: occorre soltanto che essa sia “determinata” e proporzionata ai caratteri dell’attività economica considerata. Resta fermo il solo limite della “non eccessività della durata”: “<em>the authorisation thus granted should not have an excessive duration</em>”.<br />
Nella fissazione della durata dell’autorizzazione deve comunque tenersi conto della concreta realtà economica in cui si colloca il rapporto: “<em>In particular, the duration of the authorisation granted should be fixed in such a way that it does not restrict or limit free competition beyond what is necessary in order to enable the provider to recoup the cost of investment and to make a fair return on the capital invested</em>.”<br />
L’art. 12 della direttiva, coerentemente, prevede che la durata dalla concessione debba essere <em>limitata</em>, ma anche “<em>adeguata</em>”, ossia, “<em>non eccessiva</em>”. Inspiegabilmente, questo aggettivo – che pure dovrebbe avere fondamentale importanza &#8211; non è ripetuto nell’art. 16 del decreto 59/2010.<br />
La previsione, assai rilevante per definire i contenuti dei futuri rapporti concessori “a regime”, dovrebbe riverberarsi anche sull’adeguatezza del periodo transitorio necessario per consentire il passaggio dai rapporti in atto al nuovo sistema pienamente concorsuale.<br />
Senza ripercorre, nel dettaglio, la complessa cornice entro cui si pone la disciplina della direttiva servizi, genericamente finalizzata ad incoraggiare l’apertura del mercato e il superamento delle barriere alla libertà di stabilimento, il punto centrale da affrontare, nella prospettiva dell’affidamento degli agri marmiferi, consiste nella ricostruzione dell’esatto significato della previsione di norme dirette a regolare il caso specifico della assegnazione di “titoli” abilitanti scarsi, in presenza di una pluralità di aspiranti, con particolare riguardo alla precisa individuazione del loro ambito di applicazione.<br />
Da qui la possibile incidenza sugli agri marmiferi apuani.<br />
Sembra evidente che il numero dei titoli sia limitato e che la potenziale platea dei soggetti interessati allo svolgimento dell’attività sia sufficientemente alto per giustificare la definizione di regole chiare.<br />
Ma l’impatto della direttiva servizi sulla concreta situazione degli agri marmiferi deve essere meglio precisata.<br />
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<ol>
<li value="9"><strong>L’esatta portata della normativa dell’art. 16. L’ambito <em>oggettivo</em> della direttiva servizi e del decreto n. 59/2010. I persistenti dubbi sulla nozione di <em>servizio</em> del mercato interno e sulla natura dell’attività di cava.</strong></li>
</ol>
<p>Occorre interrogarsi, in primo luogo, sulla effettiva riconducibilità della coltivazione delle cave alla nozione di “<em>servizio</em>”.<br />
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione della normativa, vi è una sostanziale coincidenza tra la normativa nazionale e quella europea: l’analisi, pertanto, dovrà essere svolta congiuntamente sui due diversi livelli delle fonti, che appaiono, al riguardo, perfettamente fungibili. Resta fermo il rilievo secondo cui la normativa nazionale di recepimento avrebbe dovuto sforzarsi di operare il massimo chiarimento dei dubbi interpretativi proposti dalla disposizione.<br />
Un primo dubbio preliminare di fondo riguarda la riconducibilità dell’attività economica di disponibilità e di utilizzazione della cava, al concetto puntuale di “<em>attività di servizi</em>”, “<em>servizio per il mercato interno</em>” e al titolo amministrativo che ne consente lo svolgimento.<br />
La conclusione secondo cui l’impresa diretta alla coltivazione della cava sia da considerare, senz’altro, come un servizio “<em>liberalizzato</em>”, soggetto alla diretta applicazione della direttiva servizi, non sembra poggiare su argomenti letterali, sistematici e teleologici univoci.<br />
A tale proposito, deve essere formulata la seguente domanda preliminare.<br />
È corretta l’identificazione piena, che spesso viene prospettata dai commentatori della direttiva, tra il concetto di “<em>servizio</em>” contemplato dalla normativa europea e dalla sua attuazione nazionale e l’attività economica privata, nel suo complesso? Il “<em>servizio</em>” comprende ogni esercizio imprenditoriale, produttivo di beni o servizi, indipendentemente dalle caratteristiche tecniche ed economiche del mercato di riferimento?<br />
La soluzione affermativa non appare affatto scontata e richiederebbe, in ogni caso, un’opportuna e motivata delucidazione da parte della CGUE.<br />
È necessario chiarire, intanto, che l’art. 12 della direttiva (così come l’art. 16 decreto attuativo) riguarda i soli casi in cui la “<em>scarsità delle risorse</em>” (tecnica o naturale) incida su servizi soggetti al regime di liberalizzazione contemplati dalla direttiva europea.<br />
Nessun argomento letterale o sistematico-teleologico consente di “isolare” la previsione dell’art. 12 della direttiva (e quella dell’art. 16 del decreto attuativo), per riferirla, genericamente, a tutti gli affidamenti di beni pubblici. Entrambe le disposizioni, infatti, fanno riferimento al concetto di “attività di servizi”, rispetto alle quali l’eventuale assegnazione dei beni pubblici (peraltro nemmeno letteralmente menzionati dalla norma) è meramente strumentale.<br />
Ciò precisato, gli elementi di dubbio riguardanti l’assoggettamento delle cave pubbliche al regime previsto dalla direttiva servizi derivano dalle seguenti considerazioni.<br />
A) Anzitutto, un primo dato suggerisce di abbandonare decisamente la sbrigativa equazione tra il concetto di <em>attività economica</em> e la nozione di “<em>servizio per il mercato interno</em>”. Le stesse Istituzioni europee muovono, infatti, dal rilievo secondo cui i “servizi” sono solo una specificazione – sia pure di considerevoli proporzioni – delle molteplici attività economiche esercitate nello spazio dell’Unione.<br />
Per il <em>Considerando</em> n. 4) della direttiva, i <em>servizi</em> rappresentano il 70% del PIL e dell’occupazione. Pertanto, secondo il legislatore eurounitario, la rilevanza e la dimensione estesa del mercato dei servizi è imponente e sicura, ma non comprende tutte le attività economiche: almeno il 30% di queste, ossia una porzione di ragguardevoli dimensioni, ne resta totalmente al di fuori.<br />
Dunque, una volta appurata l’assenza di una facile e grossolana sovrapposizione tra <em>attività economica</em> e “<em>servizio</em>”, occorre interrogarsi molto seriamente sulla corretta delimitazione della nozione e dell’ambito applicativo della disciplina, tenendo conto delle sue finalità e del contesto sistematico in cui essa si colloca. La <em>vis expansiva</em> della direttiva servizi, per quanto decisa, deve muovere da questo rilievo di base, che impone di segnare i confini delle attività economiche soggette alle regole europee.<br />
B) In tale direzione va poi ricordato che, secondo i lavori preparatori della direttiva, e alla luce delle unanimi opinioni della dottrina, una delle finalità principali della disciplina racchiusa nella direttiva servizi riguarda la protezione dei <em>consumatori</em> e degli <em>utenti</em>, nella scelta della <strong>qualità</strong> migliore dei servizi<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>.<br />
Pertanto, una delle chiavi di lettura della normativa e della delimitazione del suo perimetro operativo riguarda la riferibilità ad attività economiche, le quali si attuino, fisiologicamente, all’interno del mercato, attraverso rapporti “verticali” tra imprenditori e consumatori ed utenti del “servizio”. È quanto meno dubbio, allora, che l’attività industriale di coltivazione della cava evidenzi questa caratteristica distintiva: non emerge una relazione significativa tra il gestore dell’agro marmifero e il “consumatore” del prodotto. A meno che non si ipotizzi, con una notevole forzatura (ben lontana dalla realtà economica), che, in fondo, il materiale ricavato dalla cava potrebbe essere ordinariamente venduto agli utenti finali, attraverso gli strumenti del commercio al dettaglio.<br />
C) Sotto il profilo finalistico, la stessa normativa europea sottolinea l’esigenza di considerare attentamente le differenti realtà economiche di settore e le correlate discipline speciali.<br />
Il <em>Considerando</em> n. 7 della direttiva n. 123/2006 richiama i principi di peculiarità di numerosi settori, meritevoli di un’apposita disciplina particolare, e rimarca la necessità di prevedere adeguate fasi transitorie. A parte la questione temporale peculiare degli agri apuani (vedi <em>infra</em>), va sottolineato il forte rilievo della “differenziazione” degli ambiti economici in cui si svolge l’attività produttiva, accuratamente esposta dalle Istituzioni UE, che dovrebbe imporre la razionale modulazione delle procedure di affidamento.<br />
D) Pur sancendo la prescrizione di “tassatività” delle eccezioni al regime di liberalizzazione dei servizi, il <em>Considerando</em> 9 esclude dal proprio ambito applicativo le attività riguardanti lo “<strong>sviluppo e uso terre</strong>”. Sono estranei alla normativa, quindi, non soltanto gli interventi economici inerenti alla <em>agricoltura</em> (pacificamente fuori dalla nozione di “servizio”, anche nella parte in cui si tratti di coltivazioni di prodotti destinati alla immediata vendita ai consumatori), ma pure tutte quelle attività inerenti ad un diretto collegamento funzionale con i caratteri “naturali” dell’immobile.<br />
Ancorché nella norma europea non si parli di “<strong>suolo</strong>” e di <em>sottosuolo</em>, la previsione in esame induce ad analizzare con la massima attenzione la portata applicativa della direttiva. A tale riguardo, del resto, potrebbe richiamarsi la regola di cui all’art. 840 c.c. (espressione di una tradizione giuridica plurisecolare e, pertanto, comune a molti degli ordinamenti nazionali della UE), secondo cui la disponibilità dell’immobile si estende, di regola, al soprasuolo e al sottosuolo, vale dire alle risorse naturali ritraibili dalla cava.<br />
Occorre ribadire che la tassatività delle eccezioni alla direttiva servizi si riferisce ovviamente ad ipotesi che siano già indiscutibilmente qualificabili come <em>attività di servizi</em>. La circostanza che l’esercizio delle cave non siano menzionate tra tali eccezioni lascia intatto l’interrogativo pregiudiziale circa la riconducibilità di tale attività nell’ambito della nozione generale di servizio.<br />
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<ol>
<li value="10"><strong>Altri elementi critici: La ricognizione delle ipotesi estromesse dalla applicazione del decreto 59. Le “esclusioni” previste dall’art. 9 riguardano tutte ipotesi di prestazioni e servizi per utenti.</strong></li>
</ol>
<p>In ogni caso, secondo la normativa statale di recepimento della direttiva sono possibili anche “<strong>altri casi</strong>” di delimitazione della nozione di servizio, attraverso i <em>decreti ricognitivi di esclusione</em>. In forza dell’art. 2, comma 3 decreto, “Il Ministro per le politiche europee ed i Ministri interessati dalle disposizioni del presente decreto possono adottare uno o più decreti interministeriali ricognitivi delle attività di servizi che, in applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono comunque escluse dall&#8217;ambito di applicazione dello stesso.”<br />
La clausola di “<strong><em>specialità</em></strong>” prevista dall’art. 9, insieme alla possibile attuazione regionale, evidenzia che vi sia la necessità, o, quanto meno, l’opportunità di regole differenziate, dirette a considerare, con la dovuta attenzione, tutte le peculiarità dei diversi segmenti economici.<br />
Secondo tale norma, “<em>In caso di contrasto con le disposizioni del presente decreto, si applicano le disposizioni di attuazione di altre norme comunitarie che disciplinano aspetti specifici dell&#8217;accesso ad un&#8217;attività di servizi o del suo esercizio per professioni o in settori specifici, ivi incluse le disposizioni previste dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31, di attuazione della direttiva 77/249/CEE, dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, di attuazione della direttiva 96/71/CE, dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, di attuazione della direttiva 98/5/CE, dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, di attuazione della direttiva 89/552/CEE e dal decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE</em>”.<br />
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<ol>
<li value="11"><strong>Le ragioni di interesse pubblico per escludere le concessioni di agri marmiferi dalla piena applicazione della direttiva servizi. La necessità di un recepimento “mirato” e graduale della normativa europea.</strong></li>
</ol>
<p>Seppure astrattamente riconducibili al concetto di “servizio”, le attività di cava potrebbero essere eccettuate – in tutto o in parte – per altre ragioni sistematiche dall’ambito applicativo della direttiva servizi o dal decreto 59?<br />
Nell’esercizio dell’attività di cava vi sono interessi pubblici e privati particolari, certamente diversi da quelli delle altre attività economiche. Nell’intero contesto delle cave, vi è un <em>mercato</em> particolare, una specifica filiera produttiva.<br />
Si potrebbe sostenere, poi, che vi sia un ulteriore tipico <em>sottomercato Apuano</em> dei marmi, correlato alla vicenda storica che ne è alla base e alla natura peculiare (unica, per molti aspetti) del prodotto: i marmi di Carrara hanno caratteri tipici e infungibili, sia per le utilizzazioni artistiche e ornamentali, sia per le destinazioni industriali.<br />
Emerge, infatti, una peculiarità tecnica ed economica, derivante dallo stretto collegamento con il territorio.<br />
La questione è stata senza dubbio sottovalutata dal legislatore europeo e da quello nazionale, i quali, pur disciplinando parecchi aspetti speciali di alcune attività economiche, non si sono interessati specificamente alle cave, per chiarirne il regime giuridico.<br />
Eppure, in passato, il diritto comunitario aveva attribuito rilievo importante alla attività produttiva primaria consistente nella estrazione delle risorse naturali delle cave, seppure nella logica della regolamentazione dei fattori di produzione (CECA, carbone e acciaio): pur senza costruire un vero <em>diritto minerario europeo</em>, le istituzioni europee avevano gettato le basi per un possibile interesse specifico per il settore.<br />
La prospettiva era quella della considerazione della incidenza della produzione primaria. Ma la “consapevolezza” della autonomia e della peculiarità del tema delle cave e miniere era poi emerso in diverse regole riguardanti la VIA, la disciplina dei rifiuti e altri aspetti di ordine essenzialmente ambientale.<br />
E) Nell’art. 33 del decreto nazionale di recepimento le numerose esemplificazioni dei singoli servizi soggetti alla disciplina di liberalizzazione indicano le diffuse incertezze in ordine alla chiara perimetrazione della nozione di servizio. Le indicazioni fornite da tale art. 33 segnano un chiarimento e un “<em>ampliamento</em>” della nozione astratta di “servizio”, quasi a sottolineare che il concetto generico di “attività economica” è, di per sé, insufficiente a comprendere al proprio interno tutti i servizi. È appena il caso di ricordare che, ovviamente, tra queste esemplificazioni non sono indicate le attività di coltivazione delle cave od altre imprese a queste assimilabili.<br />
F) Le premesse alla direttiva confermano questi dubbi: il legislatore europeo avverte l’opportunità di elencare numerose ipotesi di servizi, evidenziando come i confini di tale concetto siano per molti aspetti non perfettamente nitidi.</p>
<ul>
<li><em>The services covered by this Directive concern a wide variety of ever-changing activities, including business services such as management consultancy, certification and testing; facilities management, including office maintenance; advertising; recruitment services; and the services of commercial agents. The services covered are also services provided both to businesses and to consumers, such as legal or fiscal advice; real estate services such as estate agencies; construction, including the services of architects; distributive trades; the organisation of trade fairs; car rental; and travel agencies. Consumer services are also covered, such as those in the field of tourism, including tour guides; leisure services, sports centres and amusement parks; and, to the extent that they are not excluded from the scope of application of the Directive, household support services, such as help for the elderly.</em><em>”</em></li>
</ul>
<p>G) Nell’assegnazione ai privati delle cave pubbliche, mediante lo strumento concessorio, è assolutamente prevalente il riferimento alla <strong>disponibilità di un bene</strong> immobile, che costituisce l’elemento patrimoniale e oggettivo dominante dell’impresa, al punto che tale bene, attraverso il processo di “mobilizzazione” è distaccato dal suolo o dal sottosuolo ed è alienato a terzi.<br />
Il titolo amministrativo <em>lato sensu</em> autorizzatorio non è indirizzato alla eliminazione di ostacoli giuridici all’espletamento di un’attività economica. Dunque, non pare riconducibile al concetto di servizio, indicato dalla disciplina europea, ma consiste proprio nella diretta attribuzione del potere di sfruttamento economico del bene, mediante la tecnica della coltivazione e dell’estrazione dei suoi “frutti naturali”. La cava, quindi, non è il mero “luogo” di espletamento del “servizio”, ma rappresenta essenzialmente l’oggetto materiale del rapporto con l’amministrazione, nonché il bene che sarà “mobilizzato” attraverso l’attività di coltivazione della cava e poi rivenduto a terzi.<br />
La coltivazione della cava, quindi, è, indiscutibilmente, produzione “<strong>primaria</strong>” di beni, creati, appunto, attraverso il descritto procedimento di “mobilizzazione” e trasformazione dal compendio immobiliare cui originariamente pertengono i prodotti estratti. Non costituisce prestazione o fornitura di servizio a utente o consumatore “finale”.<br />
&nbsp;</p>
<ol>
<li value="12"><strong>La nozione del bene “cava” secondo la normativa nazionale e la specificità della sua natura giuridica: le conseguenze sul regime di assegnazione dei beni pubblici ai privati.</strong></li>
</ol>
<p>H) La stessa identificazione dei “<strong>contenuti</strong>” oggettivi delle nozioni del “bene” cava, dell’<strong>attività</strong> di cava e del rapporto giuridico con cui il proprietario del suolo o del sottosuolo ne consente lo sfruttamento sono largamente incerti. La giurisprudenza amministrativa, in alcuni precedenti assai significativi, ha ipotizzato che il rapporto tra l’ente comunale titolare della proprietà della cava e il privato gestore configuri essenzialmente, una <em>“vendita” di cosa futura</em>, cui accede, in via meramente strumentale, l’attribuzione del diritto alla disponibilità dell’area di cava, valorizzando, quindi, i dati ricavabili dagli artt. 820 (secondo cui i prodotti della cava costituiscono frutti naturali) e 840 (estensione della proprietà al sottosuolo) del codice civile<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>.<br />
In particolare, a giudizio della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI &#8211; sentenza 4 aprile 2007, n. 1523, lo strumento negoziale (in concreto relativo alle cave marmifere di Lasa, in Trentino), non si limita ad assegnare il godimento del bene (area di cava e relativi accessori), ma implica la traslazione in favore del privato contraente di quantitativi di marmo estratto verso corrispettivo a misura.<br />
Peraltro, la stessa pronuncia ritiene che anche muovendo dalla descritta qualificazione del rapporto, la scelta dell’acquirente privato dei prodotti della cava debba conseguire all’espletamento di una procedura selettiva. Secondo la decisione, infatti, anche alla stregua del principio generale contenuto nell’art. 3 legge n. 2440/1923 (legge sull’amministrazione del patrimonio e sulla di contabilità di Stato) &#8211; il quale, a garanzia del maggior vantaggio per l’Amministrazione e degli stessi diritti di accesso dei privati alla commesse ed ai beni pubblici, assoggetta indistintamente alle regole di selezione del contraente sia i contratti che determinino spesa a carico dell’erario, sia quelli dai quali derivino entrate &#8211; deve ritenersi che sia necessario l’espletamento di una gara pubblica per la scelta dell’affittuario (o concessionario) di cave marmifere.<br />
Pertanto, nella concessione di beni pubblici (nella specie si trattava del conferimento del potere di sfruttamento di una cava di proprietà pubblica) la scelta del privato concessionario è soggetta alle regole di concorsualità, ove a ciò si pervenga attraverso uno strumento contrattuale che regoli le reciprochi posizioni di diritto e di obbligo. Tale conclusione è del resto avvalorata dai principi già codificati in tema di appalti di lavori pubblici, per il quali, la necessità della gara è prevista anche nei casi di &#8220;concessioni di lavori pubblici&#8221; (artt. 19, comma secondo, e 20, comma secondo, della legge n. 109/1994). Il trasferimento al privato di diritti, prerogative e poteri dell’ente non costituisce quindi un schermo che impedisca l’applicazione delle regole di concorsualità per la scelta del soggetto con cui convenire modalità, termini e corrispettivi per l’assegnazione in uso esclusivo del bene pubblico.<br />
La pronuncia in esame non richiama la <em>direttiva servizi</em> (già pubblicata, ma non ancora recepita in Italia e certamente non applicabile, <em>ratione temporis</em>). Va comunque osservato che il riferimento ad una pluralità di principi generali e non ad una puntuale fonte inderogabile lascia intatta la possibilità di adattare i rammentati criteri di selezione pubblica del privato affidatario alle circostanze peculiari del rapporto.<br />
In ogni caso, deve però rammentarsi che il problema della natura della concessione di godimento di cave minerarie è stato diversamente risolto dalla Cassazione, la quale ha ritenuto inquadrabile il rapporto nello schema negoziale dell’affitto di bene produttivo, sul presupposto che la disponibilità dell’immobile sia concessa al fine di consentirne la gestione economica (Cass. 4503/01).<br />
Il contratto avente ad oggetto la concessione dello sfruttamento di un terreno quale cava per estrarre materiale inerte è inquadrabile come affitto di bene immobile produttivo (Cass. 250/08) e – poiché esso, come tale, deve essere fatto rientrare nel <em>genus</em> della locazione, in virtù dell’espressa dizione letterale dell’art. 1615 c.c. e della collocazione che della relativa disciplina fa il codice civile come una species della locazione e non come un contratto tipico autonomo – ne deriva la sua soggezione alla norma di cui all’art. 1350, n. 8 c.c., la quale, là dove prescrive l’obbligatoria forma scritta per i “contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni”, si riferisce all’intero ambito della disciplina dell’istituto generale della locazione (cui è dedicato l’intero capo VI, Titolo III, Libro IV delle obbligazioni)<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>.<br />
I) In ogni caso, molteplici norme del codice civile (articoli 826 e 838), e la legislazione speciale nazionale “tradizionale”, insieme alle più recenti normative regionali, evidenziano, da sempre, il <strong>regime “specialissimo</strong>” del settore delle cave, anche con riguardo alla disciplina dei beni di appartenenza pubblica, per tutti i suoi profili.<br />
L’esistenza di legislazioni speciali di stampo pubblicistico, poi, non sembra affatto assente negli altri ordinamenti nazionali UE, confermando l’autonomia giuridica, oltre che tecnica ed economica, del settore.<br />
Del resto, anche la Corte costituzionale ha assentito all&#8217;intensificazione e alla finalizzazione plurima del regime amministrativo sulle cave, affermando che <strong>&#8220;il diritto dominicale sulla cava è geneticamente condizionato <em>ad intra</em> dalla tutela di un interesse pubblico (economico)</strong>, cui l&#8217;evoluzione legislativa e costituzionale affianca altri diversi interessi della stessa natura&#8221;, e che i <strong><u>procedimenti autorizzatori necessari per continuare a coltivare il giacimento hanno ampio spettro d&#8217;azione</u></strong>, non essendo inquadrabili nei programmi e controlli sull&#8217;impresa, essi sì consentiti solo nei termini di cui all&#8217;art. 41 della Costituzione (sentenza n. 7 del 1982).<br />
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<ol>
<li value="13"><strong>Il concetto limitato di “servizio” secondo l’art. 4, n. 1 della direttiva: “<em>qualsiasi attività economica di cui all’art. 50 del Trattato, fornita dietro retribuzione</em>”. L’evidente riferimento alla dinamica contrattuale (la <em>fornitura</em> e il <em>corrispettivo</em>).</strong></li>
</ol>
<p>Sulla base di queste ampie premesse, già di per sé idonee a manifestare serie perplessità circa il diretto assoggettamento all disciplina della direttiva servizi, è possibile approfondire ulteriormente l’esame delle disposizioni volte a definire l’ambito di applicazione della disciplina europea e della sua trasposizione nel diritto nazionale.<br />
La formula dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 59/2010, seppure concepita per abbracciare una vasta estensione di attività, non è di sicura applicazione, considerando la miriade di diverse attività economiche potenzialmente ricadenti nella zona grigia ai margini dei suoi confini operativi:<br />
“1. <em>Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale.</em>”<br />
L’art. 8, comma 1, del decreto, poi, stabilisce, coerentemente, che “<em>Ai fini del presente decreto si intende per:</em><br />
<em>a) servizio: qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, fornita senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione; i servizi non economici non costituiscono servizi ai sensi del presente decreto;”.</em><br />
In questa logica si può notare una significativa differenza tra la direttiva servizi e la previsione dell’art. 2082 del codice civile, la quale, nel definire l’attività di impresa, comprende espressamente anche l’attività di “<strong>produzione</strong>” di beni e servizi, accanto a quella dello <em>scambio</em>, utilizzando, quindi, una formulazione decisamente di più ampio spettro<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>.<br />
La coltivazione della cava rientra senz’altro nel paradigma dell’art. 2082 c.c., mentre non è altrettanto chiaramente riconducibile ai criteri dell’art. 9.<br />
L’essenza dell’attività di cava, sotto il profilo tecnico ed economico, infatti, non è la “commercializzazione” (lo <em>scambio</em>) ma la “produzione”, intesa come <em>coltivazione</em> del bene immobile in cui si identifica la cava, finalizzata all’estrazione del materiale inerte.<br />
Del resto, come già ricordato, è pacifico che la direttiva servizi non riguardi l’agricoltura, non solo per comprensibili logiche di “politica legislativa ed economica euro unitaria”, ma anche per ragioni oggettive, essendo prevalente, nell’attività agricola, l’uso fondiario del bene, anche a fronte della possibile commercializzazione diretta dei prodotti.<br />
La proiezione del <em>servizio</em> verso l’utente, inoltre, come già ricordato, è ribadita dal <em>Considerando</em> n. 62 della Direttiva, con specifico riguardo proprio alla finalità della procedura competitiva per l’assegnazione di risorse scarse, la quale deve essere destinata allo scopo di promuovere “<em>qualità e condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti</em>” (“<em>with the aim of developing through open competition the quality and conditions for supply of services available to users</em>”).<br />
Si può anche convenire, forse, con l’idea secondo cui la produzione giuridicamente rilevante debba avere uno sbocco nel mercato, ma la distinzione economica tra produzione e scambio resta indiscutibile.<br />
&nbsp;</p>
<ol>
<li value="14"><strong>La tesi tendenzialmente ampliatrice della CGUE, nelle ipotesi delle “concessioni” dei beni pubblici: il caso – controverso &#8211; delle concessioni demaniali marittime.</strong></li>
</ol>
<p>Pur con queste importanti obiezioni di fondo circa la delimitazione dell’ambito applicativo della direttiva servizi, occorre valutare con attenzione la posizione tendenzialmente “ampliatrice”, seguita finora dalla Corte GUE, in ordine alla nozione di servizio e alla portata applicativa dell’art. 12 della direttiva.<br />
L’indirizzo del giudice del Lussemburgo pare nel senso di dilatare l’ambito applicativo delle regole concorrenziali, con riferimento alle ipotesi della concessione in godimento ai privati di altre categorie di beni pubblici.<br />
Ma occorre ribadire che, proprio nell’ambito della giurisprudenza comunitaria, non risulta ancora pienamente chiarito il rapporto tra la direttiva servizi e l’applicazione dei principi generali del Trattato. La Corte, che finora non si è espressamente pronunciata sui regimi di affidamento delle cave pubbliche (e tanto meno ha considerato vicende peculiari come quella del marmo di Carrara), dovrebbe chiarire, preliminarmente, se si tratta di materia disciplinata dalla direttiva servizi, o di un ambito economico diverso, per il quale vigono solo i principi del Trattato, modulabili in funzione della concreta fisionomia della situazione considerata.<br />
Un determinante – seppure indiretto &#8211; condizionamento alla soluzione del problema potrebbe essere costituito, allora, dalla giurisprudenza della CGUE, in materia di concessioni demaniali marittime, per uso balneare, con particolare riguardo alla controversa legittimità delle normative nazionali intese ad assicurare regimi di proroga ai rapporti in atto (SENTENZA 14 luglio 2016, n. C-458/14).<br />
La Corte ha ritenuto incompatibili con la direttiva servizi le disposizioni nazionali che prevedono proroghe automatiche delle concessioni in atto, impedendo l’espletamento di gare per i nuovi affidamenti. Secondo la prevalente lettura della decisione, la CGUE avrebbe attratto nel proprio ambito applicativo la generalità delle concessioni di beni pubblici, fatta salva la valutazione del giudice di rinvio in ordine alla concreta ricorrenza degli altri elementi della fattispecie (in particolare, l’effettiva scarsità delle risorse naturali).<br />
Tale argomento presenta un evidente rilievo sistematico, tenendo conto di alcune analogie tra le concessioni del demanio marittimo e lacuale e le concessioni delle cave pubbliche, ma deve essere valutato con la massima prudenza.</p>
<ol style="list-style-type:upper-roman;">
<li>Anzitutto, la vicenda contenziosa e normativa riguardante il regime delle concessioni balneari è ancora in evoluzione e non è improbabile che la stessa CGUE, in un prossimo futuro, possa arricchire ulteriormente il quadro di riferimento, chiarendo alcuni punti rimasti in sospeso.</li>
<li>La Corte ha poggiato le proprie decisioni anche sul richiamo generico ai principi del Trattato, nonostante il riferimento ripetuto alle disposizioni della direttiva servizi, che non è stata considerata applicabile, con certezza e in modo diretto alle concrete fattispecie dei giudizi principali.</li>
<li>La Corte ha infatti evidenziato l’esigenza di considerare con attenzione le fattispecie concrete esaminate nei giudizi principali. Rimane aperto, dunque, il tema della eventuale specificità del singolo settore e della conseguente adattabilità delle regole concorsuali.</li>
<li>Pur manifestando con fermezza un indirizzo favorevole alla piena operatività della disciplina competitiva, la Corte ha però riconosciuto un certo spazio alla tutela di situazioni consolidate nel tempo e ha caldeggiato regole nazionali ragionevolmente graduali;</li>
<li>La situazione delle concessioni delle aree pubbliche di cava (e quella specialissima del Distretto apuano) non sono assimilabili, <em>tout court</em>, a quella delle <em>concessioni balneari</em>: all’elemento comune dell’affidamento dell disponibilità di un bene pubblico si affianca l’elemento speciale costituito dalla diversità radicale dell’attività economica espletata dal concessionario e l’assoluta peculiarità del quadro giuridico di disciplina delle cave.</li>
</ol>
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<ol>
<li value="15"><strong>Gli orientamenti più recenti del Consiglio di Stato – giurisdizionali e consultivi &#8211; in materia di concessione dei beni demaniali, favorevoli alla affermazione dei principi di concorsualità. L’assenza di richiami espliciti al decreto 59/2010. L’attenuazione della rigidità delle regole.</strong></li>
</ol>
<p>Nella stessa prospettiva critica deve essere letto l’indirizzo della giurisprudenza amministrativa nazionale, la quale è anch’essa senz’altro orientata verso una tendenziale dilatazione dei principi concorrenziali e dell’obbligo della gara, ritenuti applicabili in tutti i casi di assegnazione di beni pubblici.<br />
Ma la vicenda particolare degli agri apuani non è stata ancora affrontata a fondo, nemmeno dai TAR e dal Consiglio di Stato. Né è stato esaminato esplicitamente il tema della diretta applicabilità della direttiva servizi all’affidamento delle cave. L’orientamento interpretativo del Consiglio di Stato, elaborato attraverso il coordinamento sistematico di diversi principi europei, non impedisce a priori l’individuazione di adattamenti dei criteri generali alla peculiare fisionomia dei casi considerati.<br />
In questo senso dovrebbe essere letta la recente pronuncia del Cons. Stato IV 7 marzo 2016 n. 889, secondo cui i principi di derivazione comunitaria a tutela della concorrenza (imparzialità, trasparenza, parità di trattamento) sono applicabili anche alle concessioni di beni pubblici, fungendo da parametro di interpretazione e limitazione del diritto di insistenza di cui all’articolo 36 del codice della navigazione.<br />
La decisione ricorda che, “<em>come questa Sezione ha chiarito (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 25 gennaio 2005, n. 168), l’indifferenza comunitaria al nomen della fattispecie, e quindi alla sua riqualificazione interna in termini pubblicistici o privatistici, fa sì che la sottoposizione ai principi di evidenza trovi il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di area demaniale marittima fornisca un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai ricordati principi di trasparenza e non discriminazione.</em><br />
<em>Né si può ritenere che la tradizionale idea della concessione senza gara possa trovare giustificazione nell&#8217;art. 45 del Trattato, secondo cui sono escluse dall&#8217;applicazione delle disposizioni del presente capo, le attività che nello Stato nazionale partecipino, sia pure occasionalmente, all&#8217;esercizio dei pubblici poteri. </em><br />
<em>Secondo l’opzione preferibile la norma va interpretata in senso restrittivo, dovendo venire all&#8217;uopo rilievo un trasferimento di potere pubblicistico autoritativo, non ravvisabile con riferimento all&#8217;istituto della concessione che, ai fini comunitari, si distingue dall’appalto essenzialmente con riguardo alle modalità di remunerazione dell’opera del concessionario</em>”.<br />
In senso analogo si pone anche il parere pronunciato dalla Sez. atti normativi 27 giugno 2016 n. 1505.<br />
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<ol>
<li value="16"><strong>Il regime di <em>autorizzazione</em> e quello di <em>concessione</em>, nella direttiva e nel decreto di recepimento. La formula dell’art. 16. La risposta netta della CGUE e i residui dubbi: la persistente distinzione tra l’autorizzazione all’attività economica e la concessione dell’uso di un bene.</strong></li>
</ol>
<p>Nell’art. 16 del decreto, così come nell’art. 12 della direttiva, si fa riferimento letteralmente alla concorsualità tra più candidati nel (solo) <strong>regime autorizzatorio</strong>, senza menzionare espressamente le <em>concessioni</em>.<br />
Il <em>Considerando</em> 39, tuttavia, chiarisce che, per la direttiva, non si dovrebbe distinguere, in modo formale e letterale, tra <em>autorizzazioni</em> e <em>concessioni</em>, poiché è determinante il dato sostanziale dell’attribuzione, da parte dell’autorità competente, della disponibilità di un bene pubblico ritenuto oggettivamente “scarso”.<br />
Si potrebbe svolgere, del resto, l’argomento “<em>a fortiori</em>”: se lo scopo della disciplina è quello della <em>liberalizzazione</em> del mercato, è ovvio che debbano attrarsi nella normativa di semplificazione eurounitaria anche le “concessioni”, le quali dovrebbero imporre ostacoli più forti alla piena esplicazione delle libertà di stabilimento e di espletamento dei “servizi”.<br />
Tuttavia, la direttiva non chiarisce bene questo aspetto, né si preoccupa di analizzare il più preciso significato della eventuale, persistente. differenza tra i due concetti, ad altri scopi.<br />
La CGUE, nella citata pronuncia del 2016 ha ribadito la regola della sostanziale assimilazione tra autorizzazione e concessione, ma ha lasciato aperti alcuni interrogativi.<br />
Per la CGUE (par. 39 e ss. della motivazione), l’articolo 4, punto 6, della direttiva servizi definisce un regime di autorizzazione come qualsiasi procedura che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un’autorità competente allo scopo di ottenere una decisione formale o una decisione implicita relativa all’accesso ad un’attività di servizio o al suo esercizio.<br />
“<em>39 Inoltre il considerando 39 della direttiva in questione precisa che la nozione di «regime di autorizzazione» dovrebbe comprendere, in particolare, anche le procedure amministrative per il rilascio di concessioni.</em><br />
<em>40 Orbene, oggetto dei procedimenti principali sono talune concessioni demaniali marittime e lacuali rilasciate dalle autorità pubbliche e che mirano allo sfruttamento di un’area demaniale a fini turistico</em><em>&#8209;</em><em>ricreativi.</em><br />
<em>41 Tali concessioni possono quindi essere qualificate come «autorizzazioni», ai sensi delle disposizioni della direttiva 2006/123, in quanto costituiscono atti formali, qualunque sia la loro qualificazione nel diritto nazionale, che i prestatori devono ottenere dalle autorità nazionali al fine di poter esercitare la loro attività economica.</em><br />
<em>42 Occorre, dall’altro lato, sottolineare che le concessioni di cui ai procedimenti principali riguardano risorse naturali ai sensi dell’articolo 12 della direttiva 2006/123, dato che le aree demaniali in questione sono situate o sulle rive del Lago di Garda o sulle coste marittime italiane.</em>”<br />
Il punto non è però risolutivo, poiché la prospettiva “<strong>sostanziale</strong>” coerentemente seguita dal legislatore comunitario, non deve far trascurare che nell’esperienza nazionale, la “<em>concessione</em>” può significare in concreto “trasferimento” di utilità appartenenti all’amministrazione concedente, secondo schemi diversi da quelli riguardanti, propriamente, il regime amministrativo di attività “<em>intrinsecamente</em>” private.<br />
In secondo luogo, l’omogeneizzazione sembra riferita essenzialmente alla parte della normativa europea in cui si tratta di “alleggerire” gli oneri burocratici delle imprese e dei prestatori nella fase di gara e di accesso al mercato.<br />
Nella prospettiva della concorsualità, invece, la distinzione sembra poter conservare, tuttora, una notevole importanza.<br />
Una possibile chiave di lettura, per chiarire l’ambito di operatività dell’art. 12 della direttiva servizi, è quella secondo cui si deve considerare il caso in cui una disciplina nazionale prevede che una determinata <strong><em>attività</em></strong> riconducibile alla nozione di servizio (comunitario) possa essere svolta <strong>solo</strong> attraverso lo strumento della concessione.<br />
Non è un caso che nella citata sentenza “Promo” della CGUE (riguardante le concessioni demaniali marittime) i giudici del Lussemburgo facciano rinvio all’apprezzamento del giudice nazionale sulla ricorrenza concreta di tutti gli elementi di fatto necessari per ritenere applicabile la direttiva servizi e i suoi principi.<br />
In questo ambito potrebbe inquadrarsi il “<strong>servizio balneare</strong>”: a parte gli altri profili controversi della questione, pare evidente che i servizi per gli utenti presuppongono sempre il titolo di utilizzazione del demanio marittimo o lacuale. Così anche per le miniere, per le acque termali, per gli spazi pubblici: in tutte queste ipotesi, il “servizio” reso agli utenti è, in modo omogeneo, correlato al presupposto della concessione in relazione ad un’attività economica che può svolgersi solo attraverso l’utilizzazione del bene demaniale.<br />
Non è così per la <em>disponibilità delle cave</em> nel sistema italiano, in cui la normativa nazionale prevede senz’altro la possibilità di una appartenenza privata, la quale, in concreto, è piuttosto diffusa: la concessione del bene, allora, non è lo strumento unico e indispensabile per l’esercizio dello <em>ius cavandi</em>, poiché tale attività potrebbe essere lecitamente svolta mediante l’utilizzazione di agri privati, suscettibili di sfruttamento per la produzione dei beni.<br />
A meno che, con una evidente forzatura economica e giuridica, non si voglia ritenere distinguibili il “<em>servizio</em>” relativo alla gestione delle cave private da quello di sfruttamento economico delle cave pubbliche.<br />
Pertanto, anche per questo profilo, la diretta e sicura applicabilità dell’art. 12 della direttiva alla concessione delle cave pubbliche è alquanto dubbia.<br />
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<ol>
<li value="17"><strong>Le indicazioni della CGUE e i suoi limiti. L’opportunità di un ripensamento o di una delimitazione della portata della disciplina concorsuale. La necessità urgente di chiarire la disciplina specifica di rango europeo riferita alle cave pubbliche.</strong></li>
</ol>
<p>Il presupposto della procedura competitiva previsto dalla normativa europea, infatti, è riferito alla <em>limitazione</em> oggettiva delle autorizzazioni disponibili, a causa della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche.<br />
Anche questo elemento, tuttavia, richiederebbe più di un chiarimento.<br />
Emerge soprattutto l’esigenza negativa di chiarire che il “contingentamento” delle autorizzazioni possa essere riferito solo a motivi tassativi e riconducibili a situazioni di fatto.<br />
Non è però chiaro, <em>positivamente</em>, a quali presupposti si intenda fare riferimento.<br />
Occorre intanto evitare di cadere nell’equivoco secondo cui la “<em>cava</em>”, in quanto risorsa naturale fisicamente soggetta ad esaurimento (anche se non sempre agevolmente stimabile), ricada “naturalmente” nella previsione normativa.<br />
Basterebbe osservare, al riguardo, che, per le cave private, ai fini dell’autorizzazione, è sufficiente il titolo della proprietà dell’area interessata: non è in alcun modo prospettabile l’avvio di una “<em>procedura competitiva</em>”.<br />
Evidentemente, nel caso delle “<em>cave pubbliche</em>”, le concessioni disponibili sono limitate, ma non per ragioni riguardanti l’aspetto “naturale” del bene: la <em>scarsità</em> riguarda solo la circostanza che quei beni sono (si potrebbe aggiungere “accidentalmente”) del comune.<br />
Potrebbe essere utile svolgere un confronto – ancora una volta – con la situazione del demanio balneare e della sua utilizzazione in chiave di ricettività turistica: in tale contesto la risorsa spiaggia è “<em>naturalmente</em>” limitata sotto il profilo fisico; inoltre, tale risorsa appartiene inderogabilmente al soggetto pubblico.<br />
Analoga comparazione potrebbe svolgersi con riguardo ai beni <em>minerari</em> e alle acque termali: anche essi sono oggetti di necessaria appartenenza pubblica. Tuttavia, a tale riguardo, il concetto di “scarsità” potrebbe presentare, forse, caratteri del tutto peculiari, poiché, a stretto rigore, non è possibile stabilire l’effettiva “entità” della risorsa, considerando che una delle caratteristiche proprie del diritto minerario riguarda proprio la regolamentazione dell’attività di ricerca del bene minerario, prima dell’esercizio dell’attività estrattiva in senso stretto.<br />
Ciò spiega, del resto, uno degli elementi essenziali della disciplina attuale (nazionale) del diritto minerario in senso stretto, incentrato sulla distinzione del “permesso di ricerca” dalla concessione di esercizio della miniera e sulla protezione del soggetto che avvia tale prodromica attività.<br />
Per le concessioni delle spiagge, ovviamente, la precisa individuazione della consistenza dei beni “contendibili” sul mercato degli operatori economici potenzialmente interessati è molto più chiara. In concreto, peraltro, secondo la CGUE, anche tale punto dovrà formare oggetto di accurata valutazione (par. 43 della motivazione): “<em>Per quanto riguarda, più specificamente, la questione se dette concessioni debbano essere oggetto di un numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità delle risorse naturali, spetta al giudice nazionale verificare se tale requisito sia soddisfatto.</em><br />
<em>A tale riguardo, il fatto che le concessioni di cui ai procedimenti principali siano rilasciate a livello non nazionale bensì comunale deve, in particolare, essere preso in considerazione al fine di determinare se tali aree che possono essere oggetto di uno sfruttamento economico siano in numero limitato.</em>”<br />
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<ol>
<li value="18"><strong>Il problema dell’ambito temporale di applicazione della direttiva servizi e del decreto 59/2010. Il “regime transitorio” delle proroghe ragionevoli secondo la sentenza della CGUE <em>Promo impresa</em> del 14 luglio 2016. La tutela delle aspettative consolidate degli operatori economici. La protezione della filiera produttiva attuale.</strong></li>
</ol>
<p>Qualora si ritenesse che, nonostante i numerosi dubbi prospettati, la concessione delle cave pubbliche (comprese quelle ricadenti nel distretto apuano) sia astrattamente sottoposta al regime concorsuale previsto dalla direttiva servizi, resterebbe aperta la delicatissima questione riguardante la tutela delle situazioni consolidate, in conformità al principio di certezza del diritto, più volte ribadito dalla stessa giurisprudenza della CGUE e della CEDU.<br />
In questo ambito, oltre a considerazioni di ordine generale, comuni ad altri settori (in particolare, quello delle concessioni balneari), occorre svolgere dei rilievi peculiari, riguardanti la già menzionata situazione giuridica e fattuale del tutto particolare, concernente gli agri marmiferi del distretto apuano, per i quali presenta risalto la lunga proiezione temporale degli investimenti e il consolidamento plurisecolare dell’aspettativa di esercitare un diritto di godimento pieno ed esclusivo sul bene.<br />
Il discorso riguarda non solo i beni estimati, ma anche le cave “indiscutibilmente” pubbliche. Pure per queste, infatti, le concessioni in atto sono solitamente caratterizzate dalla lunga durata e dal diritto al rinnovo (automatico). La stabilità della posizione giuridica del titolare della cava è dunque molto evidente e non può essere trascurata. Un’esigenza di stabilità rafforzata, poi, riguarda i titolari attuali delle “cave miste”.<br />
Il tema va distinto, schematicamente, in due parti.<br />
La prima riguarda il carattere necessariamente “non retroattivo” della nuova disciplina, la quale non sembra idonea a scalfire situazioni giuridiche già definite sulla base della normativa precedente, che indica la data di cessazione delle concessioni e la loro rinnovabilità. L’eventuale incidenza su tale situazione dovrebbe essere trattata alla stregua di una <em>espropriazione di valore.</em><br />
La seconda riguarda la necessità, o meno, di garantire, anche nelle ipotesi astrattamente riconducibili, sotto il profilo cronologico, alla direttiva servizi, una razionale disciplina transitoria, che tenga conto delle aspettative legittime degli operatori economici già titolari di affidamenti diretti.<br />
La giurisprudenza della CGUE sembra fornire alcune risposte al problema dell’ambito di applicazione della direttiva servizi, sia con riferimento al suo perimetro oggettivo, sia riguardo alla dimensione temporale.<br />
Occupandosi della legittimità delle disposizioni in materia di <em>proroga</em> delle concessioni balneari italiane, la Corte, come si è detto, non sembra dubitare seriamente della operatività della disciplina comunitaria anche in relazione a tale settore economico.<br />
La CGUE ha censurato le norme nazionali che, mediante successive disposizioni di sostanziale differimento del recepimento della normativa europea, potrebbero determinare, in concreto, una elusione degli obblighi derivanti dalla direttiva servizi.<br />
Al tempo stesso, però, la CGUE ha ritenuto di dovere considerare, nel loro insieme, le particolari situazioni regolate dai legislatori nazionali.<br />
In questa logica sono stati considerati illegittimi i regimi di proroga, non in termini assoluti, ma solo quando le normative nazionali impediscono l’attivazione delle procedure concorsuali, prevedendo periodi di proroghe dei rapporti in atto <em>indiscriminati</em> e <em>generici</em>.<br />
Inoltre, ha chiaramente precisato la Corte che deve essere, in ogni caso, salvaguardato il principio della <em>certezza del diritto</em>, con la conseguente salvezza delle situazioni legittimamente sorte prima della operatività delle nuove regole comunitarie.<br />
Un’applicazione puntuale di questi principi è compiuta dal TAR Lombardia IV, 153/2017.<br />
Dunque, al di là delle persistenti riserve sulla giurisprudenza della Corte in materia di concessioni balneari, nella parte in cui essa dilata la portata oggettiva della direttiva servizi e la rigidità dell’obbligo dell’affidamento dei beni secondo procedure concorsuali, va sottolineato che da essa devono essere tratti due importanti principi, suscettibili di rilevare pure nella vicenda degli agri marmiferi apuani:</p>
<ul>
<li>Una proroga normativa “mirata” delle concessioni in atto, potrebbe essere giustificata, se circoscritta in funzione della peculiare situazione del mercato delle cave e della vicenda unica degli agri di Carrara;</li>
<li>L’applicazione piena della direttiva servizi e delle nuove regole concorsuali “rigide” non è necessariamente immediata, ma proprio per rendere effettive tali disposizioni, armonizzandole in un tessuto normativo stratificato, richiede un congruo periodo di adattamento.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li value="19"><strong>Il regime transitorio e l’assenza di discipline esplicite nazionali ed europee: l’ambito temporale di applicazione dell’art. 16 del decreto n. 59/2010 e della direttiva servizi.</strong></li>
</ol>
<p>Il decreto n. 59/2010, al pari della direttiva, non sembra preoccuparsi espressamente del problema dell’ambito temporale di applicazione delle nuove regole riguardanti l’affidamento concorsuale delle “autorizzazioni” scarse.<br />
Potrebbe essere convincente, allora, l’affermazione secondo cui, in coerenza con i principi generali, tutti i rapporti sorti prima della loro entrata in vigore, e <em>non esauriti</em> in tale momento, debbano restare sottratti alle nuove regole concorsuali e alla cessazione anticipata.<br />
Il tema assume particolare delicatezza in relazione a quelle assegnazioni di durata “perpetua” o illimitata, che, pertanto, potrebbero restare escluse dalle regole riguardanti la durata, ma anche delle disposizioni concernenti la non cedibilità della posizione. In tal modo, la protezione dei gestori delle cave finirebbe con l’assumere una consistenza non dissimile da quella derivante dal riconoscimento della titolarità di diritto di proprietà piena sui <em>beni estimati</em>.<br />
Si tratta di stabilire con precisione, però, quale sia il termine da considerare come utile, ai fini della maturazione del consolidamento della posizione degli utilizzatori dei beni.<br />
Sul punto, parrebbe ormai consolidata la posizione della giurisprudenza della CGUE, che, per individuare tale <em>discrimen</em> conologico, fa riferimento alla sentenza Teleaustria del 7 dicembre 2010, nella quale è precisato che i contratti di concessione aventi interesse transfrontaliero certo sono soggetti ad obblighi di trasparenza, quindi devono essere assegnati o rinnovati solo mediante una specifica procedura ad evidenza pubblica: quindi solo tutti i rapporti sorti prima di tale data resterebbero sottratti alle nuove regole.<br />
Tale soluzione è ben ricostruita dal Tar per la Lombardia, Sezione IV, 24 gennaio 2017, n. 153.<br />
Un analogo problema di diritto intertemporale si pone con riguardo alla legislazione regionale, nella parte in cui essa incide sulla disciplina delle concessioni in atto.<br />
L’ipotizzato collegamento con la direttiva servizi rende evidente che la normativa regionale non potrebbe in ogni caso riferirsi a rapporti sorti (o rinnovati) prima della citata sentenza TeleAustria.<br />
Se, invece, si intendesse evidenziare il carattere “<em>autonomo</em>” dell’intervento legislativo regionale (riferibile, del resto, anche a rapporti non aventi carattere transfrontaliero certo), ritenuto sganciato dalla attuazione della normativa europea, sorgerebbe un’altra questione.<br />
Appare palese l’intenzione del legislatore regionale di disciplinare i rapporti giuridici in corso. Ma la lesione di aspettative e posizioni consolidate attraverso una disciplina sostanzialmente retroattiva, potrebbe determinare forti sospetti di legittimità costituzionale, quanto meno per l’omessa previsione di un adeguato indennizzo in favore dei concessionari, per l’evidente perdita del “valore” ritraibile dallo svolgimento del rapporto.<br />
&nbsp;</p>
<ol>
<li value="20"><strong>La possibilità di ulteriori “<em>proroghe</em>” legislative mirate a tutela degli operatori economici e per ragioni di interesse sociale. Il problema della natura sostanzialmente espropriativa delle limitazioni al rinnovo. Il diritto all’indennizzo secondo la CEDU.</strong></li>
</ol>
<p>Una questione diversa riguarda la possibilità, o meno, di tutelare, in ogni caso, la situazione degli attuali gestori “uscenti”, mediante una specifica disciplina di “<em>proroga</em>”, che consenta la prosecuzione del rapporto in atto, anche nelle ipotesi di astratta assoggettabilità, <em>ratione temporis</em>, alla normativa contenuta nella direttiva servizi.<br />
Il tema è al centro del dibattito giuridico &#8211; e <em>politico</em> &#8211; riguardante la sorte delle concessioni balneari in atto, i posteggi di commercio ambulante e altre situazioni analoghe, tutte contrassegnate dalla ragionevole aspettativa dei titolari delle concessioni di proseguire le loro attività.<br />
La CGUE, nel censurare la normativa nazionale che ha sancito proroghe “indiscriminate” e generalizzate delle concessioni in atto, ha indicato ipotesi molto importanti in cui le proroghe sarebbero possibili.<br />
Ci si deve chiedere se nella “prima” fase transitoria possano essere considerate le posizioni dei titolari uscenti, ancorché la normativa europea e la CGUE sembrerebbero essere molto rigide.<br />
Tuttavia, vi sono molte ragioni per riconoscere al mercato delle cave una peculiarità tale da consentire, se non imporre, una disciplina <em>ad hoc</em>.<br />
&nbsp;</p>
<ol>
<li value="21"><strong>La disciplina toscana sui contenuti delle nuove concessioni. I limiti della <em>funzionalizzazione</em> ipotizzata dal legislatore regionale e il rapporto con la disciplina statale a tutela della concorrenza. Gli interessi pubblici rilevanti.</strong></li>
</ol>
<p>Tanto la direttiva, quanto il decreto 59/2010 fissano alcune regole generali sulla procedura e sui contenuti della concessione.<br />
L’attenzione sembra incentrata prevalentemente sul tema della scelta del concessionario, con riguardo alla previsione del meccanismo di gara, all’esclusione del rinnovo tacito e al divieto di attribuzione di vantaggi al gestore uscente.<br />
Il legislatore nazionale non aggiunge molti elementi, tranne quello – forse superfluo, e già ricordato – della motivazione concreta dell’esito della procedura.<br />
Il legislatore regionale toscano, invece, introduce molteplici specificazioni.<br />
Tra questi si segnala la previsione del contributo di produzione.<br />
Ma rilevano anche alcune disposizioni riguardanti i contenuti del rapporto.<br />
A parte i normali “controlli” spettanti al comune proprietario, sembrano acquistare rilevanza alcuni aspetti di marcata “funzionalizzazione” dell’attività, nel quadro della filiera produttiva delle cave, delle politiche occupazionali, in ogni caso di indirizzo dell’attività di settore.<br />
Il meccanismo “unilaterale” della concessione potrebbe risultare caratterizzato da una significativa compressione dei poteri di iniziativa economica degli imprenditori, non giustificata dalle ragioni urbanistiche e ambientali generali.<br />
In questo ambito, allora, sembra manifestarsi una certa contraddittorietà della normativa.<br />
Se la nuova normativa “concorsuale” intende garantire la concorrenza, il soggetto pubblico deve ridurre al minimo indispensabile il proprio intervento, proprio in coerenza con i principi della direttiva servizi.<br />
Ma se, al contrario, la disciplina regionale intende valorizzare il ruolo del Comune-imprenditore, gestore dei beni, allora bisogna abbandonare il principio della “concorrenza estrema”, riconoscendo la <em>specialità</em> delle cave.<br />
In tal caso, si potrebbe anche ipotizzare il ricorso a forme più sofisticate e complesse di partenariato pubblico privato (PPP).<br />
Insomma, si potrebbe rovesciare la prospettiva finora seguita delle politiche regionali: se si intende perseguire apprezzabili interessi pubblici, le regole concorrenziali potrebbero trovare attenuazione, ma tra queste, anche l’art. 16 andrebbe ridimensionato e così le altre regole di affidamento secondo gara.<br />
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<ol>
<li value="22"><strong>Il problema particolare della gestione delle <em>cave miste</em> pubbliche e private e l’ipotizzata estensione della procedura di gara per l’affidamento. La posizione dell’AGCM e le sue criticità. La soluzione proposta dalla bozza di regolamento comunale.</strong></li>
</ol>
<p>Molteplici interrogativi, ulteriori e specifici, riguardano la regolamentazione delle cosiddette “<em>cave miste</em>”, caratterizzate dalla già ricordata connessione oggettiva tra ambiti “sicuramente” pubblici e beni <em>estimati</em>.<br />
Evidentemente, se si risolvesse il problema in chiave “pubblicistica” integrale (secondo la prospettiva indicata dalla Regione Toscana e, indirettamente caldeggiata dalla AGCM), la questione si chiuderebbe rapidamente, salvi gli ulteriori profili di individuazione ottimale dell’ambito oggettivo delle concessioni. E salvo, comunque il problema della possibilità di individuare adeguate misure compensative a favore degli operatori uscenti.<br />
E, ovviamente, fermo restando lo spazio per una disciplina di “proroga” o transitoria.<br />
In caso contrario, se si riconoscesse la natura privata dei beni estimati, anderebbero individuati, sin da subito, esiti ragionevoli ed equilibrati.<br />
Secondo l’AGCM (peraltro con argomenti molto schematici), queste situazioni rappresentano delle “<em>distorsioni</em>” del mercato e andrebbero superate, inevitabilmente, attraverso una sostanziale confluenza verso il regime pubblicistico delle concessioni e l’affidamento mediante gara.<br />
Ma l’argomento potrebbe essere capovolto, attribuendo rilievo determinante alla componente privata dell’attività e alla inscindibile fisionomia dell’unitaria impresa.<br />
Il punto è molto delicato.<br />
In linea di massima, la dimensione delle imprese e la semplificazione della disciplina loro applicabile, con riguardo al regime di appartenenza dei beni patrimoniali, assume sempre un ruolo centrale.<br />
Evidentemente, andrebbe chiarito pregiudizialmente, sotto il profilo tecnico e funzionale – ma anche economico &#8211; quale eventuale spazio possa esservi per una possibile (ma non probabile) “<em>separazione</em>” delle imprese: con quali costi e con quali conseguenze si potrebbero frazionare le imprese esistenti?<br />
Appare piuttosto evidente, tuttavia, che questa possibilità risulti alquanto complessa e difficilmente potrebbe avere frutti per la maggior parte delle 44 situazioni censite delle attuali cave miste.<br />
L’idea dell’AGCM sembrerebbe quella di attrarre nell’orbita pubblicistica tutte le cave.<br />
Ma questo esito potrebbe raggiungersi in due modi:</p>
<ul>
<li>In via interpretativa, utilizzando la <em>distorsione</em> come argomento determinante per la natura pubblicistica;</li>
<li>Attraverso la avocazione o l’espropriazione delle aree private.</li>
</ul>
<p>Tuttavia, i presupposti per i procedimenti ablatori sono tassativi e non emergono con evidenza dalla indicata esigenza di ricomposizione ottimale.<br />
Piuttosto, sembrerebbe più convincente sostenere proprio la tesi opposta e cioè che l’unitarietà aziendale debba essere garantita attraverso la tutela degli imprenditori privati e della proprietà privata insistente, sia pure parzialmente, sull’azienda.<br />
Dunque, proprio il sistema della gara “rigida” per l’assegnazione della concessione riguardante la frazione pubblica della cava sarebbe del tutto illogica, mentre potrebbe essere giustificato un sistema di affidamenti diretti.<br />
Come chiudere questa vicenda, in assenza di una normativa regionale?<br />
Una ipotesi formulata dall’amministrazione comunale, nel quadro della revisione della disciplina regolamentare, si basa sul concetto di “ambito ottimale” dell’azienda in cui coesistono agri marmiferi e beni di natura giuridica diversa.<br />
Secondo l’art. 7 della bozza di regolamento del comune di Carrara:<br />
1. (…) <em>Qualora l’estensione degli agri marmiferi non superi il 30% della superficie totale di un livello territoriale ottimale, si procede all’affidamento diretto della concessione degli stessi agri al soggetto titolare della disponibilità giuridica della parte restante del livello medesimo, affidamento che costituisce presupposto per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi della vigente normativa regionale in materia di cave.</em><br />
<em>2. Qualora l’estensione degli agri marmiferi superi invece il 30% della superficie totale di un livello territoriale ottimale, si attiva la procedura di gara ad evidenza pubblica per il rilascio della relativa concessione su tali agri disponendo nel contempo la costituzione di consorzi obbligatori, previsti dalla vigente normativa regionale in materia di cave, tra il vincitore della procedura di gara ed il soggetto titolare della disponibilità giuridica della parte restante del medesimo livello. In tal caso, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, con tutta la relativa documentazione, per partecipare alla procedura di gara deve far riferimento all’intero livello territoriale ottimale di cui trattasi.</em><a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a><br />
La soluzione proposta appare ragionevole, ancorché il limite del 30 per cento appaia eccessivamente esiguo.<br />
Resta poi da verificare attentamente se il proprietario della parte privata della cava non debba essere in qualche modo indennizzato per la innegabile perdita di valore della parte della cava messa a gara.<br />
&nbsp;</p>
<ol>
<li value="23"><strong>Conclusioni: la specialità del settore economico della coltivazione delle cave e il necessario ridimensionamento delle regole contenute nel decreto n. 59/2010. Il principio della concorsualità degli affidamenti in concessione e il suo concreto adeguamento alle diverse realtà economiche e sociali.</strong></li>
</ol>
<p>La complicata vicenda giuridica apuana, nonostante l’accelerazione degli ultimi anni, appare ancora lontana da un definitivo chiarimento.<br />
La tesi della diretta, immediata e completa applicazione della direttiva servizi alle concessioni degli agri marmiferi apuani non pare convincente, per le molteplici ragioni evidenziate.<br />
Resta ferma, tuttavia, l’opportunità di verificare se, in senso ampio, possano ritenersi operanti alcuni principi “tendenzialmente” concorrenziali, riguardanti la concorsualità della procedura di scelta, la limitazione della durata del rapporto concessorio e il diniego di rinnovo.<br />
A tale scopo, però, vanno compiuti numerosi passaggi logici.<br />
Occorre verificare l’attuale sistema della disciplina giuridica delle cave, nei vari differenziati livelli in cui essa si articola, ma partendo dalle nozioni base riferite al bene (pubblico o privato); all’attività di impresa; alla natura dei contratti che riguardano la disponibilità del <em>ius cavandi</em>).<br />
È necessario, poi, al livello europeo, un riordino più completo dei principi di concorrenza riguardanti la concessione dei beni pubblici e una particolare considerazione dei beni produttivi, come le cave.<br />
Si deve procedere, poi, ad una ricognizione delle determinanti specificità del settore delle cave.<br />
Ogni proiezione verso l’apertura del mercato va comunque contemperata con la indispensabile tutela delle imprese esistenti, con salvaguardia del pregresso e dei capitali investiti.<br />
Alla normativa statale compete l’obbligo di meglio sviluppare e articolare i principi concorrenziali di cui all’art. 12 della direttiva servizi.<br />
Il legislatore regionale e i regolamenti comunali dovranno poi rivedere le rispettive fonti nell’ampio spazio loro riservato.<br />
Ne deriva, pertanto, che, con adeguata motivazione e con corretto iter procedimentale, potrebbero essere individuati i casi di affidamenti diretti o di trattative private semplificate o di tutela degli imprenditori “uscenti”.<br />
Si tratterebbe quindi di meri “principi”, suscettibili di concreto adattamento alle differenziate situazioni considerate di volta in volta, per ambito territoriale, caratteri del mercato, ecc.<br />
&nbsp;</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Per un aggiornato disegno disegno dei caratteri tecnici, economici e storici del distretto marmifero apuano si rinvia a BALESTRI A., <em>Le ragioni del marmo</em>, Carrara, 2016.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Sono assai forti anche le suggestioni letterarie derivanti dai marmi apuani.<br />
Basti pensare ai celebri versi danteschi:<br />
“<em>Aronta è quel ch&#8217;al ventre li s&#8217;atterga,</em><br />
<em>&nbsp;che ne&#8217; monti di Luni, dove ronca</em><br />
<em>&nbsp;lo Carrarese che di sotto alberga</em><br />
<em>ebbe tra &#8216; bianchi marmi la spelonca</em><br />
<em>&nbsp;per sua dimora; onde a guardar le stelle</em><br />
<em>&nbsp;e &#8216;l mar no li era la veduta tronca.</em><br />
(Dante Alighieri, <em>La Divina Commedia</em>, Inferno &#8211; Canto XX)<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Il pregio straordinario delle cave apuane, peraltro, in tempi più recenti, si è manifestato anche attraverso altre utilizzazioni del carbonato di calcio (elemento base del marmo), quale componente di preparati industriali di primaria importanza e di alta qualità, specie in ambito farmaceutico.&nbsp;&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Particolarmente interessanti, al riguardo, sono anche i servizi dedicati al tema dalla trasmissione della RAI “<em>Report</em>”, consultabili <em>on line</em>, tanto nella forma grafica, quanto nella versione video. Il taglio giornalistico seguito dall’inchiesta televisiva sembra incline a sostenere la natura “intrinsecamente” pubblica del “bene comune” delle cave. Ma, in ogni caso, offre utili spunti di riflessione.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Un’accurata ricostruzione della materia complessiva delle cave, dall’angolo visuale dell’amministrativista, è compiuta dalla fondamentale opera di F. Francario, <em>Il regime giuridico di cave e torbiere</em> (Milano, 1997).&nbsp;&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> È sufficiente richiamare le disposizioni del codice civile che incidono sul regime delle cave e la legge mineraria di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.&nbsp;&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Peraltro, ci si è interrogati sulla natura giuridica di tale proprietà, che risulta largamente “funzionalizzata” al perseguimento di finalità di interesse generale, correlate all’adeguato sfruttamento economico della risorsa. Ciò ha condotto alla consolidata affermazione secondo cui le cave, anche se di appartenenza privata, rientrerebbero nella categoria dei “<em>beni provati di interesse pubblico</em>”, coniata da SANDULLI M.A. Il punto è ampiamente studiato da FRANCARIO F., op. cit.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> In forza di tale previsione, “Entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, i comuni di Carrara e Massa emaneranno un regolamento, da approvarsi dal Ministro per l&#8217;economia nazionale”, per disciplinare le concessioni dei rispettivi agri marmiferi.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Mentre non sembra al momento ipotizzabile un ulteriore incremento delle risorse disponibili attraverso l’apertura di nuove cave, in diversi siti.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> La Segnalazione<strong> AS1344 &#8211; AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI INDISPONIBILI DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI CARRARA</strong>, del 24 novembre 2016, è pubblicata nel BOLLETTINO N. 3 DEL 30 GENNAIO 2017.&nbsp;&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> L’Autorità utilizza espressioni corrispondenti a quelle contenute nella Direttiva servizi e dalla norma nazionale di attuazione, come sarà meglio chiarito <em>infra</em>.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Il Considerando n. 62 illustra la <em>ratio</em> della norma europea:<br />
Nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, è opportuno prevedere una procedura di selezione tra diversi candidati potenziali, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti. Tale procedura dovrebbe offrire garanzie di trasparenza e di imparzialità e l’autorizzazione così rilasciata non dovrebbe avere una durata eccessiva, non dovrebbe poter essere rinnovata automaticamente o conferire vantaggi al prestatore uscente. In particolare, la durata dell’autorizzazione concessa dovrebbe essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire l’ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti. La presente disposizione non dovrebbe ostare a che gli Stati membri limitino il numero di autorizzazioni per ragioni diverse dalla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche. Le autorizzazioni in questione dovrebbero comunque ottemperare alle altre disposizioni della presente direttiva relative ai regimi di autorizzazione.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Nel Considerando 2, in particolare, si afferma che “<em>Un libero mercato che induca gli Stati membri ad eliminare le restrizioni alla circolazione transfrontaliera dei servizi, incrementando al tempo stesso la trasparenza e l’informazione dei consumatori, consentirebbe agli stessi una più ampia facoltà di scelta e migliori servizi a prezzi inferiori</em>.”</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> È opportuno ricordare che, per il nostro sistema normativo, le cave e le torbiere possono formare oggetto di proprietà privata, a differenza delle miniere, che appartengono necessariamente al patrimonio pubblico. La distinzione ha formato oggetto di analisi e di discussione e non risolto le problematiche di fondo riguardanti la natura giuridica del “bene-cava”. Sul punto si rinvia al citato studio monografico di Francario F.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> Né in senso contrario a questa interpretazione può assumere rilievo la previsione di cui all’art. 447 bis c.p.c., che assoggetta al rito speciale c.d. locatizio le controversie in materia di locazione e di comodato e quelle di affitto di azienda, ma non anche le controversie in tema di affitto di bene immobile produttivo, poiché la suddetta disposizione, avente carattere meramente processuale (ed implicante l’applicabilità del menzionato rito speciale alla particolare ipotesi dell’affitto di azienda), non è destinata ad incidere sulla disciplina sostanziale del contratto di affitto di beni immobili produttivi (Cass. 24371/06).</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> Secondo il testo in inglese della direttiva:<br />
1) ‘service’ means any self-employed economic activity, normally provided for remuneration, as referred to in Article 50 of the Treaty;<br />
2) ‘provider’ means any natural person who is a national of a Member State, or any legal person as referred to in Article 48 of the Treaty and established in a Member State, who offers or provides a service.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> La disposizione aggiunge poi:<br />
<em>“La domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva, corredata da tutta la documentazione prevista dalla normativa regionale in materia di cave, deve essere presentata dal consorzio disposto ai sensi del precedente comma 2. </em><br />
<em>L’approvazione della domanda di autorizzazione costituisce condizione per il rilascio della concessione al vincitore della procedura di gara, mentre il rilascio della concessione costituisce presupposto per il rilascio dell’autorizzazione all’escavazione.</em><br />
<em>&nbsp;Nella fattispecie di cui ai precedenti commi 1 e 2, qualora il soggetto titolare della disponibilità giuridica dei beni diversi dagli agri marmiferi non intenda esercitare l’attività di coltivazione sul livello territoriale ottimale né trasferire a terzi tale facoltà, viene disposto il passaggio degli stessi beni al patrimonio indisponibile comunale ai sensi dell’art. 45 del r.d. n.1443/1927.</em><br />
<em>A tal fine il soggetto interessato viene invitato a manifestare, entro un termine determinato, la volontà di esercitare l’attività di coltivazione sul livello territoriale ottimale o di cedere a terzi la disponibilità giuridica dei beni di cui trattasi per la costituzione del consorzio. Decorso inutilmente il termine assegnato, viene disposta l’acquisizione dei beni al patrimonio indisponibile del Comune, previo indennizzo.</em>”</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-regime-giuridico-delle-concessioni-degli-agri-marmiferi-apuani-pubblici-alla-luce-del-decreto-legislativo-n-59-2010-della-direttiva-servizi-e-della-legislazione-regionale-toscana-lambit/">Il regime giuridico delle concessioni degli agri marmiferi apuani pubblici alla luce del decreto legislativo n. 59/2010, della direttiva servizi e della legislazione regionale toscana: l’ambito oggettivo e temporale delle regole concorsuali sull’affidamento dei beni pubblici</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giudice amministrativo e Corte Costituzionale a confronto sulla legittimità costituzionale dell&#8217;art. 30 c.p.a.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/giudice-amministrativo-e-corte-costituzionale-a-confronto-sulla-legittimita-costituzionale-dellart-30-c-p-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:29:21 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/giudice-amministrativo-e-corte-costituzionale-a-confronto-sulla-legittimita-costituzionale-dellart-30-c-p-a/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/giudice-amministrativo-e-corte-costituzionale-a-confronto-sulla-legittimita-costituzionale-dellart-30-c-p-a/">Giudice amministrativo e Corte Costituzionale a confronto sulla legittimità costituzionale dell&#8217;art. 30 c.p.a.</a></p>
<p>Sommario: 1. Le questioni di legittimità costituzionale nei confronti dell’art. 30, commi 3 e 5 c.p.a. – 2. L’impianto motivazionale a sostegno delle questioni. – 3. Gli spazi di applicazione dell’art. 30 c.p.a. alla luce delle conclusioni dell’Adunanza Plenaria n. 3 del 2011. – 4. La fattispecie alla base dell’attuale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/giudice-amministrativo-e-corte-costituzionale-a-confronto-sulla-legittimita-costituzionale-dellart-30-c-p-a/">Giudice amministrativo e Corte Costituzionale a confronto sulla legittimità costituzionale dell&#8217;art. 30 c.p.a.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/giudice-amministrativo-e-corte-costituzionale-a-confronto-sulla-legittimita-costituzionale-dellart-30-c-p-a/">Giudice amministrativo e Corte Costituzionale a confronto sulla legittimità costituzionale dell&#8217;art. 30 c.p.a.</a></p>
<p>Sommario: 1. Le questioni di legittimità costituzionale nei confronti dell’art. 30, commi 3 e 5 c.p.a. – 2. L’impianto motivazionale a sostegno delle questioni. – 3. Gli spazi di applicazione dell’art. 30 c.p.a. alla luce delle conclusioni dell’Adunanza Plenaria n. 3 del 2011. – 4. La fattispecie alla base dell’attuale questione di legittimità costituzionale. &nbsp;– 5. La sentenza n. 94 del 2017 della Corte costituzionale.<br />
&nbsp;<br />
<strong>1. <em>Le questioni di legittimità costituzionale nei confronti dell’art. 30, commi 3 e 5 c.p.a.</em></strong><br />
Sulla previsione, contenuta nell’art. 30, commi 3 e 5 c.p.a., di un termine per la proposizione della domanda di risarcimento per lesione degli interessi legittimi, si è sviluppato un interessante dibattito nel quale hanno svolto un ruolo rilevante il giudice amministrativo e la Corte costituzionale, mostrando approcci differenti.<br />
Sembra, pertanto, utile richiamarne gli aspetti più importanti per cogliere gli impianti ricostruttivi e le ricadute di carattere ordinamentale.<br />
Va così ricordato che la Corte costituzionale è stata investita più volte del giudizio di legittimità nei confronti della norma che il codice del processo amministrativo ha dedicato all’azione risarcitoria autonoma, collegandola a un termine di decadenza. Già nel 2012, in un giudizio originato da una questione di legittimità sollevata dal T.A.R. Sicilia<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>, il giudice delle leggi si è dovuto occupare dell’articolo 30, comma 5, c.p.a., concludendo per la inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, giacché la norma denunciata, secondo l’interpretazione della Corte, non doveva essere applicata in quanto estranea all’esame affidato al giudice che la questione aveva sollevato<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>.<br />
Di nuovo, nel 2015 la Corte è chiamata a pronunciarsi a seguito dell’ordinanza del T.A.R. Liguria<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>, che solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 5 e, ancora una volta, il giudice delle leggi si esprime in termini di inammissibilità della questione, in considerazione della non applicabilità della norma in quella fattispecie<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>.<br />
Occorre sottolineare che, nelle indicate occasioni, la questione di legittimità costituzionale ha riguardato il comma 5 dell’articolo 30, ma essa è significativa per la parziale simmetria con il precedente comma 3, in quanto vi è una analogia (seppur limitata, per quanto si dirà) nel momento in cui, sia nell’una che nell’altra ipotesi, il dubbio di legittimità costituzionale concerne la previsione di un termine breve (120 giorni) per l’azione risarcitoria, collegato nell’un caso (comma 3) al verificarsi del fatto generatore del danno ovvero alla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo; nell’altro (comma 5) al passaggio in giudicato della sentenza di annullamento. E, infatti, quando la questione viene riproposta dal T.A.R. Piemonte, con ordinanza n. 1747/2015<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>, nei confronti di tale comma 3, si riapre la problematica generale sulla legittimità di un termine ridotto per l’esercizio dell’azione di risarcimento, utilizzando parametri in gran parte coincidenti con quelli delle precedenti ordinanze.<br />
La recente sentenza n. 94 del 2017<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>, con la quale la Corte costituzionale, pronunciandosi nel merito, rigetta i dubbi di legittimità costituzionale prospettati dal giudice amministrativo, interviene, pertanto, quando sulla questione si sono palesati, in uno con il notevole dibattito dottrinario, significativi indirizzi giurisprudenziali, trattandosi di materia che reca in sé tematiche di spessore, coinvolgenti, in prima battuta, l’area dei diritti<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>.<br />
Osservando in particolare il comma 3 dell’art. 30 c.p.a., si ricorda che esso, dopo avere stabilito che la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi va proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo, fissa la regola in funzione di una delimitazione dell’azione risarcitoria, secondo la quale compete al giudice, in sede di determinazione del danno risarcibile, valutare tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti, escludendo il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l&#8217;ordinaria diligenza, anche attraverso l&#8217;esperimento degli strumenti di tutela previsti<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>.<br />
Ebbene, come è noto, è intervenuta a chiarire la portata di tale disciplina, una assai rilevante decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>. Nella sentenza sono così tracciate linee ricostruttive da considerare all’interno di una visione che consideri il modo in cui hanno approcciato un tema di tale rilievo giudice amministrativo di primo grado, di appello e Corte costituzionale.<br />
Si potranno riscontrare, così, simmetrie e diversità di impianto. E, nel contempo, saggiare il grado di influenza delle decisioni cui può essere riconosciuto il tratto di diritto vivente.<br />
Si può, su quest’ultimo punto, anticipare che nella vicenda processuale più recente si registra uno schema ricostruttivo del giudice amministrativo di primo grado non allineato a quanto ha concluso sul punto l’Adunanza Plenaria n. 3 del 2011. Il che poteva determinare qualche dubbio sulla possibilità che, anche questa volta, vi fosse lo spazio per una pronuncia nel merito del giudice costituzionale.<br />
Allo stesso modo, anche la Corte costituzionale ha deciso, senza alcun riferimento a quanto concluso dal Consiglio di Stato nella richiamata Adunanza Plenaria.<br />
Insomma, una pluralità di sollecitazioni che vanno colte, ricordando, seppur sinteticamente, gli aspetti di maggior rilievo delle questioni.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>2.<em> L’impianto motivazionale a sostegno delle questioni.</em></strong><br />
Nell’ottica di quanto sopra segnalato, innanzitutto, si possono utilmente richiamare due ordinanze di rimessione (quella del 2011 del T.A.R. Palermo e quella del 2015 del T.A.R. Piemonte) e la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.<br />
Assumendo tali atti come punto di osservazione, si può tentare di cogliere quanta simiglianza di impianto vi sia nella ricostruzione della disciplina e come questo dato si rifletta nella tenuta della questione di legittimità costituzionale proposta. Nel contempo, cercare di trarre qualche ulteriore elemento sul possibile rapporto fra l’interpretazione dell’Adunanza Plenaria, come diritto vivente, e le conclusioni della Corte costituzionale sulla <em>quaestio legitimitatis</em>.<br />
La questione di legittimità costituzionale, prospettata dal T.A.R. Palermo<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a> e dal T.A.R. Piemonte<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>, pur riguardando, come detto, norme diverse (art. 30 comma 3 e comma 5), per la sostanziale identità d’ispirazione, si poggia su un impianto argomentativo in buona parte simile. Quanto ai parametri evocati, si tratta della ravvisata «irragionevole compressione del diritto di difesa» della parte danneggiata, con violazione degli artt. 3, 24, 103 e 113 Costituzione, e del contrasto con il principio del giusto processo, sancito dall’art. 47 della Carta dei diritti UE, che prevede la possibilità per ogni individuo di un “ricorso effettivo” dinanzi ad un giudice, dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, secondo cui ogni persona ha diritto ad un “processo equo” e ad un “ricorso effettivo” dinanzi ad una magistratura nazionale, dall’art. 111, primo comma Cost.; nonché con il principio di generalità ed effettività della tutela giurisdizionale<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>.<br />
Sono, dunque, principi fondamentali di sistema di cui si sospetta la violazione. E, in particolare, risulta da apprezzare, nella più recente ordinanza di rimessione, lo sviluppo di buona parte della motivazione sulla violazione del giusto processo, con la specifica attenzione, così, al contrasto dell’articolo 30 del c.p.a. con l’art. 47 della Carta dei diritti UE; gli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo; l&#8217;art. 111, primo comma, della Costituzione.<br />
Si può osservare, altresì, che lo schema argomentativo di tale ultima ordinanza si segnala per alcuni passaggi preliminari al fine di definire la questione e pervenire a una rigorosa delimitazione del <em>thema decidendum</em>, rilevando che vi è un unico spazio in cui il giudice può decidere<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>. Un ragionamento nel quale, però, manca un’analisi sulle modalità applicative della disposizione che disciplina il risarcimento, sul suo contenuto precettivo e sui limiti che la condizionano, cioè quei temi che aveva analizzato l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ricordata. Proprio questa osservazione conduce a valutare tale pronuncia del Supremo giudice amministrativo.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>3. <em>Gli spazi di applicazione dell’art. 30 c.p.a. alla luce delle conclusioni dell’Adunanza Plenaria n. 3 del 2011.</em></strong><br />
Si può così dire che nel 2011 si è definito un quadro sistemico in cui va inserito l’art. 30 c.p.a.<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>, nella parte qui in analisi, con le rilevanti conclusioni e la robusta struttura argomentativa fornita dall’Adunanza Plenaria quando, nella decisione n. 3 di quell’anno, ha avuto modo di occuparsi dell’articolo in esame.<br />
Nel notare che né l’ordinanza del T.A.R. Palermo né la più recente del T.A.R. Piemonte tengono conto di tale sentenza nel percorso argomentativo seguito (soltanto la prima si limita ad una citazione per affermare che il termine decadenziale per proporre azione risarcitoria autonoma è diventato puramente teorico a seguito dell’interpretazione resa dall’Adunanza Plenaria),&nbsp; si devono richiamare alcuni degli aspetti di quella decisione cui va riconosciuto il carattere di notevole rilievo in termini ricostruttivi generali e di sistema<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>.<br />
Lo snodo concettuale essenziale, su cui si fonda la strutturata motivazione proposta dall’Adunanza Plenaria, è che la disciplina della tutela risarcitoria autonoma, con tutti i contenuti che l’art. 30 prevede per guidare il giudice nella concessione o meno del richiesto risarcimento (valutazione delle circostanze di fatto, comportamento complessivo delle parti, esclusione dei danni che si sarebbero evitati con l’ordinaria diligenza anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti) è «ricognitiva di principi evincibili dal sistema normativo antecedente all’entrata in vigore del codice».<br />
Il Consiglio di Stato stabilisce, così, una connessione con il principio di buona fede di cui all’art. 1175 c.c., con il principio di solidarietà di cui all’articolo 2 Cost. e con i principi costituzionali e comunitari in materia di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, richiamati dall’articolo 1 del codice, oltre che dei criteri di delega fissati dall’art. 44&nbsp; della legge 18 giugno 2009, n. 69.<br />
L’operazione interpretativa così condotta comporta conferme interessanti. In tal senso, la ribadita trasformazione del giudizio amministrativo da giudizio sull’atto a giudizio sul rapporto<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>, con la conseguenza che l’interesse legittimo non si pone come situazione solo processuale ma “schiettamente” sostanziale<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>. Sicché alla base vi è l’esigenza di proteggere un bene della vita.<br />
Vi è, dunque, una trama nella quale la valorizzazione dell’interesse legittimo si accompagna alla tollerabilità di un limite temporale per l’azione risarcitoria, attraverso una rilevanza del dato relazionale-cooperativo.<br />
Essa determina, altresì, un significativo spostamento del rapporto fra azione di risarcimento e domanda di annullamento dal piano processuale a quello sostanziale<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>. Non si deve ragionare in termini di ammissibilità o meno dell’azione di risarcimento per la preventiva impugnazione dell’atto lesivo, ma in termini di fondatezza o meno della stessa, tenendo conto però non solo del previo esperimento dell’azione di annullamento, ma del complessivo comportamento (tempo trascorso dall’evento, comportamento attivo e collaborativo del danneggiato, attivazione di rimedi amministrativi, istanza per interventi in autotutela). Ciò perché il giudice deve verificare, con tutti gli strumenti di cui dispone, la sussistenza di un nesso&nbsp; di causalità fra danno e comportamento tenuto.<br />
Si può certamente dire che attraverso questa ricostruzione la pregiudiziale amministrativa torna ad essere operativa, seppur trasformata da limite di rito a limite di merito<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>. Ma, in realtà, vi è molto di più, perché l’ancoraggio al principio costituzionale di solidarietà, di cui all’articolo 2 Cost., ha consentito una costruzione ben più ampia per delineare gli elementi che sono essenziali perché il giudice amministrativo dichiari fondata l’<em>actio damni</em>.<br />
Occorre compiere due osservazioni.<br />
Innanzitutto è da rimarcare che, con una tale complessiva costruzione, l’Adunanza Plenaria non esprime alcun dubbio sulla legittimità costituzionale della disposizione normativa. Naturalmente, non in termini formali di questione di legittimità costituzionale, anche perché si trattava di valutare fattispecie antecedenti all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo. Ma sotto l’aspetto sostanziale, perché è comunque significativo che in una ricostruzione così accurata e completa delle problematiche applicative della disciplina in questione, il profilo di dubbio non venga per nulla in evidenza. Anzi, come notato, in qualche maniera, l’Adunanza Plenaria colloca la previsione legislativa come coerente sviluppo di principi di sistema. Si consideri al riguardo il passaggio secondo cui va considerato che vi è una sostanziale differenza, e una non automatica sovrapponibilità, tra la validità del provvedimento amministrativo e la liceità del fatto, considerato che &nbsp;«il danno non è di norma cagionato dal provvedimento in sé inteso ma da un fatto, ossia da un comportamento, in seno al quale rilevano anche le condotte precedenti e successive all&#8217;atto». La mera presenza di un fatto illecito non può, per ciò solo, determinare l’illegittimità del provvedimento, poiché essa è espressione di un’illiceità della condotta complessiva per la quale rileva in modo particolare il giudizio che deve essere compiuto sull&#8217;ingiustizia del danno<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>. Questo significa, però, che è la complessiva trama delineata dal Consiglio di Stato che deve essere il fondamento per una tale impostazione.<br />
La seconda osservazione, riprendendo quanto si notava sulla questione sottoposta all’attenzione della Adunanza Plenaria, attiene all’applicazione “sostanziale” della nuova regola codicistica anche a una richiesta risarcitoria antecedente al codice.<br />
Applicazione sostanziale dal momento che, con tutta evidenza, il termine per proporre la domanda giudiziaria è stato introdotto successivamente alla fattispecie valutata. Ciononostante, vanno utilizzati tutti gli elementi che dal sistema si desumono per valutarne l’accoglibilità.<br />
Così il tempo. Nota l’Adunanza Plenaria che il provvedimento lesivo è del 1999 e l’azione risarcitoria è proposta nel 2002. Ancora, l’inerzia del danneggiato. Viene in evidenza la mancata coltivazione di rimedi giudiziari e iniziative stragiudiziali. Infine, il profilo eziologico. L’Adunanza Plenaria indaga sulle conseguenze dell’inerzia e rileva che è possibile stabilire una rilevanza causale fra le omissioni e i comportamenti del danneggiato e il danno realizzato.<br />
Tenendo conto di tutti gli elementi che precedono, la fissazione con legge di un termine per esperire l’azione risarcitoria perde molto del suo rilievo assoluto, essendovi un dato relazionale, da collegare al rapporto tra pubblica amministrazione e privato, di cui tener conto. Ebbene, questo elemento ricostruttivo, con lo spostamento, di fatto, dal rito al merito è un dato significativo e non può essere trascurabile per una questione di legittimità costituzionale.<br />
&nbsp;&nbsp;<br />
<strong>4. <em>La fattispecie alla base dell’attuale questione di legittimità costituzionale.</em></strong><br />
Può essere, a questo punto, osservata, più da vicino, la questione di legittimità nel suo più recente conformarsi.<br />
Come detto, il T.A.R. Piemonte si trova a valutare un’azione risarcitoria proposta da una società che ha visto impediti i lavori per vizi dei permessi di costruire che hanno comportato un ordine di sospensione da parte dell’ANAS e, quindi, il fallimento della società<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>.<br />
Il T.A.R., dopo aver proposto la griglia che in precedenza si è ricordata – nella quale vi è anche una valutazione di infondatezza nel merito del ricorso – per pronunciarsi sulla rilevanza della questione, conclude in senso favorevole alla possibilità di valutare la domanda risarcitoria per alcuni permessi di costruire, pur non impugnati, ma affetti da vizi dai quali è scaturito un danno patrimoniale che ha impedito l&#8217;esecuzione delle opere di urbanizzazione. Ed è a questo punto, sulla base di tale delimitazione dell’impugnativa che il T.A.R. nota come, in tal maniera articolata, la domanda dovrebbe essere dichiarata irricevibile ai sensi dell&#8217;art. 30, terzo comma, c.p.a. Ma la norma viene sospettata di incostituzionalità per le ragioni che si sono ricordate.<br />
Si può notare che nulla è detto sulla sussistenza dei requisiti per l’applicazione alla fattispecie in esame dell’articolo 30 c.p.a., alla stregua dei criteri elaborati dall’Adunanza Plenaria.<br />
Questo dato va considerato anche per inquadrare i rapporti fra giudice di primo grado e Adunanza Plenaria. Osservando la fattispecie, la necessaria valutazione sulla condotta del soggetto ricorrente, imposta ai fini dell’ammissibilità dell’azione risarcitoria, evidenzia che il generale obbligo cooperativo richiesto mal si concilia con il trascorrere, come nel caso in esame, di un tempo lungo prima di richiedere il risarcimento.<br />
Questo elemento potrebbe non essere del tutto estraneo al requisito della rilevanza della questione di legittimità costituzionale. Anche se c’è da dire che la giurisprudenza della Corte, pur oscillando, ha giudicato nel merito questioni di legittimità che non comportano l’applicazione delle norme<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>. Tanto che la dottrina ha concluso, in relazione al requisito della rilevanza, che «l’inerenza della questione di legittimità costituzionale e, dunque, della norma impugnata rispetto alla regiudicanda all’esame del giudice <em>a quo</em> (astratta applicabilità), deve essere necessaria (<em>rectius</em>: ritenuta necessaria dal giudice <em>a quo </em>con motivazione non implausibile); ma che ciò mai comporta una necessità che questa venga poi effettivamente applicata; comporta, invece, solo una possibilità/probabilità in tale senso. Ove l’applicazione della norma medesima sia, invece, impossibile (o palesemente implausibile), viene meno anche la richiesta inerenza della questione rispetto alla detta regiudicanda. A questa stregua si impostano anche i problemi della rilevanza indiretta, che sarebbe applicabilità di secondo grado, per così dire. È sufficiente che la rilevanza sussista al momento in cui la questione viene sollevata, mentre non occorre che persista fino al momento della decisione; deve permanere, tuttavia, una rilevanza generale della questione, nel senso che deve esser certo che la questione concerna casi non puramente teorici ed occorre ancora che sia formulata in termini rispondenti alla “ragione”»<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>.<br />
In definitiva, sul piano dei rapporti fra giudici, osservando giudice di primo grado e Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, va rimarcata la mancata attenzione alle conclusioni di quest’ultima, che avrebbero potuto avere, come si è detto, un riflesso anche nel giudizio costituzionale.<br />
Nel contempo, però, l’apparato argomentativo utilizzato per dubitare della legittimità dell’art. 30 c.p.a., con i consistenti argomenti adoperati, valorizza l’interesse legittimo attraverso la richiesta di un’ampia risarcibilità, sebbene con un impianto ricostruttivo non del tutto allineato con gli sviluppi esplicitati dall’Adunanza Plenaria.<br />
&nbsp;<br />
<strong>5. <em>La sentenza n. 94 del 2017 della Corte costituzionale.</em></strong><br />
La tematica, come si sa, trova la sua conclusione nella recente sentenza di rigetto della Corte costituzionale che, con motivazione non particolarmente strutturata, perviene alla conclusione di non fondatezza, generando, però, &nbsp;perplessità di cui dar conto.<br />
Il primo punto meritevole di segnalazione, anche per le considerazioni prima sviluppate, è che nel complessivo apparato argomentativo non vengono compiuti riferimenti a quanto ha caratterizzato la posizione dell’Adunanza Plenaria e sulle possibili incidenze di tale impostazione sulla valutazione da compiere in termini di legittimità costituzionale.<br />
Per quanto riguarda la rilevanza della questione, la Corte costituzionale non esprime alcun rilievo su quanto dedotto dal giudice <em>a quo</em> e nel punto 3 del considerato in diritto si limita a osservare che «il remittente muove dal presupposto» che la domanda risarcitoria vada considerata tardiva.<br />
Nel valutare la questione, l’impianto decisionale considera soprattutto la possibile violazione del principio di uguaglianza, per l’eventuale irragionevolezza della scelta legislativa di aver contemplato un termine per l’azione risarcitoria da interesse legittimo molto breve, e tanto più limitato, rispetto a quello del diritto soggettivo. A ben vedere, infatti, la successiva valutazione condotta dalla Corte sul rispetto o meno del giusto processo e del diritto di difesa costituisce una conseguenza di quanto il giudice delle leggi ha ritenuto sulla non violazione dell’art. 3 Cost.<br />
Ebbene, dal ragionamento sviluppato dalla Corte costituzionale si può trarre una conseguenza e avanzare una collegata perplessità.<br />
La conseguenza che sembra delinearsi, anche per il mancato riferimento a quanto nella giurisprudenza amministrativa è emerso sul tema, è una più marcata differenza tra interesse legittimo e diritto soggettivo quanto a garanzia.<br />
La Corte, infatti, per escludere la manifesta irragionevolezza, assume che la previsione di un termine di decadenza dell’azione risarcitoria ben si iscrive in una logica di bilanciamento tra interesse pubblico e diritti dei privati. Non vi è dubbio, secondo il giudice delle leggi, che il primo prevalga sia quanto a stabilità dei rapporti giuridici, sia per l’esigenza di rango costituzionale di consolidare i bilanci delle pubbliche amministrazioni. È una logica diversa rispetto a quella dell’Adunanza Plenaria. Predomina il fattore economico nel bilanciamento e un interesse pubblico che si “cala” sul soggetto.<br />
L’interesse legittimo, nella sua declinazione di bene della vita da garantire con idonee tecniche processuali, riceve in tal modo una non irrilevante delimitazione concettuale. Quest’ultima viene ribadita nel momento in cui il giudice costituzionale, valutando la sussistenza, o meno, di una non legittima differenza tra decadenza per gli interessi legittimi e prescrizione per i diritti soggettivi, conferma che si tratta di situazione non omogenea. Affermazione non contestabile in assoluto, ma che va considerata con ogni attenzione nel momento in cui determina una così importante differenza di collocazione nell’ordito ordinamentale dei rapporti con il potere pubblico.<br />
A questo si collega la perplessità di cui si diceva.<br />
Non soltanto la non omogeneità consente la differenza di disciplina, ma ammette che la differenza sia significativa<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>.<br />
La Corte costituzionale, infatti, a fronte della censura che il termine di decadenza dell’azione risarcitoria da interesse legittimo sia “brevissimo”, non prende in considerazione positiva il rilievo del rimettente, proprio basandosi sulla diversità delle posizioni<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>. Quel che rimane sullo sfondo è la ragionevolezza di una distanza di considerevole ampiezza tra le due situazioni giuridiche soggettive, pur ammettendone, come sembra possibile, la differenza. Tener conto dello “schema relazionale” del “bene della vita”, valorizzato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sarebbe stato, di certo, passaggio molto utile e interessante per addivenire alla conclusione sulla coerenza con il sistema costituzionale<br />
In ultima analisi, le osservazioni compiute hanno mostrato le particolarità del modo di rapportarsi dei giudici amministrativi tra loro e con il giudice costituzionale, facendo emergere zone di limitata interrelazione che hanno contribuito a conclusioni non esenti da perplessità.</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, ordinanza 7 settembre 2011, n. 1628, in <em>www.lexitalia.it</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Cfr. Corte cost., 12 dicembre 2012, n. 280, in <em>Giur. cost.</em>, 2012, 6, 4466, con nota di F.G. Scoca, <em>Qualificazione della domanda giudiziale e controllo della rilevanza della questione di costituzionalità</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Ordinanza del T.A.R. Liguria del 22 gennaio 2014, n. 105.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Cfr. Corte cost., 31 marzo 2015, n. 57, in <em>Foro it.</em>, 2015, 10, 3063, con nota di A. Travi.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> T.A.R. Piemonte, ordinanza 17 dicembre 2015, n. 1747, in <em>www.lexitalia.it</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Corte cost., 4 maggio 2017, n. 94, in <em>Diritto &amp; Giustizia</em>, 2017, 5 maggio.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Non si può non ricordare l’importante punto di svolta sulla questione della risarcibilità degli interessi legittimi, con la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 22 luglio 1999, n. 500, in <em>Foro amm.</em>, 2000, 349 che ha avuto il merito di aver riconsiderato la tradizionale interpretazione dell&#8217;art. 2043 c.c., che identifica il “danno ingiusto” con la lesione di un diritto soggettivo. Ed è ormai altrettanto nota la conclusione della Corte sulla natura dell’interesse legittimo da intendersi come «la posizione di vantaggio riservata ad un soggetto in relazione ad un bene della vita oggetto di un provvedimento amministrativo e consistente nell&#8217;attribuzione a tale soggetto di poteri idonei ad influire sul corretto esercizio del potere, in modo da rendere possibile la realizzazione dell&#8217;interesse al bene». Riassumendo, in estrema sintesi, la conclusione della Suprema Corte, deve essere ricordata l’affermazione che il tenore letterale dell’art. 2043 c.c. non consente di ritenere che oggetto della tutela risarcitoria sia esclusivamente il diritto soggettivo. Emerge, infatti, dalla norma in esame «la centralità del danno, del quale viene previsto il risarcimento qualora sia &#8220;ingiusto&#8221;, mentre la colpevolezza della condotta (in quanto contrassegnata da dolo o colpa) attiene all&#8217;imputabilità della responsabilità». È la clausola generale, espressa dalla formula &#8220;danno ingiusto&#8221;, che determina l’area della risarcibilità, senza la necessità di altre norme recanti divieti e quindi costitutive di diritti, dalla quale discende la risarcibilità del danno che presenta le caratteristiche dell&#8217;ingiustizia, e cioè il danno arrecato <em>non iure</em>, da ravvisarsi nel danno inferto in difetto di una causa di giustificazione, che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l&#8217;ordinamento. Da quanto affermato deriva che «la norma sulla responsabilità aquiliana non è norma (secondaria), volta a sanzionare una condotta vietata da altre norme (primarie), bensì norma (primaria) volta ad apprestare una riparazione del danno ingiustamente sofferto da un soggetto per effetto dell&#8217;attività altrui. In definitiva, ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana non assume rilievo determinante la qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal soggetto, poiché la tutela risarcitoria è assicurata solo in relazione alla ingiustizia del danno, che costituisce fattispecie autonoma, contrassegnata dalla lesione di un interesse giuridicamente rilevante». Sulla sentenza, tra i numerosi contributi in dottrina, ci si limita a ricordare O. Battaglini – C. Marzuoli, <em>La Cassazione sul risarcimento del danno arrecato alla pubblica amministrazione: trasfigurazione e morte dell’interesse legittimo</em>, in <em>Dir. pubbl.</em>, 1999, 487 ss.; V. Caianiello, <em>Postilla in tema di riparto fra le giurisdizioni</em>, in <em>Foro amm.</em>, 1999, 2034 ss.; R. Caranta, <em>La Pubblica Amministrazione nell’età della responsabilità</em>, in <em>Foro it.</em>, 1999, I, 3201 ss.; B. Delfino, <em>La fine del dogma dell’irrisarcibilità dei danni per lesione di interessi legittimi</em>, in <em>Foro amm.</em>, 1999, I, 2007 ss.; A. Romano, <em>Sono risarcibili, ma perché devono essere interessi legittimi?</em>, in <em>Foro it.</em>, 1999, I, 3226 ss.; S. Tarullo, <em>Le prospettive risarcitorie del danno “ingiusto” cagionato dalla P.A. tra il d.lg. n. 80 del 1998 e la sentenza delle sezioni unite n. 500 del 1999</em>, in <em>Riv. amm. rep. it.</em>, 1999, 597 ss.; G. Abbamonte, <em>L’affermazione legislativa e giurisprudenziale della risarcibilità del danno derivante dall’esercizio illegittimo della funzione amministrativa. Profili sostanziali e processuali</em>, in <em>Cons. Stato</em>, 2000, 1 ss.; A. Luminoso, <em>Danno ingiusto e responsabilità della p.a. per lesione di interessi legittimi nella sentenza n. 500 del 1999 della Cassazione</em>, in <em>Dir. pubbl.</em>, 2000, 55 ss.; M. Protto, <em>Responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi: alla ricerca del bene perduto</em>, in <em>Urb. e app.</em>, 2000, 1005 ss.; M.A. Sandulli, <em>Dopo la sentenza n. 500 del 1999 delle Sezioni Unite: appunti sulla tutela risarcitoria nei confronti della p.a. e sui riflessi rispetto all’arbitrato</em>, in <em>Riv. arbitrato</em>, 2000, 65 ss.; F.G. Scoca, <em>Risarcibilità e interesse legittimo</em>, in <em>Dir. pubbl.</em>, 2000, 13 ss.; G. Ciaravino, <em>Ancora sulla sentenza Cass. SS.UU. n. 500/1999 e sulla giurisdizione del G.O. in materia di risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi</em>, in <em>Riv. amm. Rep. it.</em>, 2001, 1035 ss.; A. Travi, <em>La giurisprudenza della Cassazione sul risarcimento dei danni per lesione di interessi legittimi dopo la sentenza delle sezioni unite 22 luglio 1999, n. 500/SU</em>, in <em>Foro it.</em>, 2004, I, 794 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Cfr. G. Leone, <em>Elementi di diritto processuale amministrativo</em>, Padova, 2017, 156 che ricorda come la norma in questione sia stata introdotta nel codice del processo amministrativo come “compromesso” nel tentativo di comporre l’annoso contrasto tra il Supremo organo giurisdizionale amministrativo e quello ordinario, sviluppatosi in relazione alla c.d. “pregiudiziale amministrativa” i cui termini della questione sono ampiamente noti e non saranno ripercorsi nel lavoro. Si rinvia, pertanto, per un approfondimento, senza pretesa di esaustività, a F.G. Scoca, <em>Risarcibilità e interesse legittimo</em>, cit., 13 ss.; A. Travi, <em>Tutela risarcitoria e giudice amministrativo</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2001, 1, 7 ss.; E. Follieri, <em>La tutela risarcitoria degli interessi meramente procedimentali e il riparto di giurisdizione, conseguente alla pregiudizialità dell&#8217;azione di annullamento affermata dal Consiglio di Stato</em>, in E. Follieri (a cura di), <em>La responsabilità civile della Pubblica amministrazione</em>, Milano, 2004, 236 ss.; L. Ferrara, <em>Spunti critici in tema di danno da esercizio illegittimo del potere amministrativo</em>, in AA.VV., <em>Verso un&#8217;amministrazione responsabile,</em> Milano, 2005, 271 ss.; A. Police, <em>La quantificazione del danno ingiusto ad opera del giudice amministrativo. Misura del risarcimento ed effettività della tutela</em>, in AA.VV., <em>Verso un&#8217;amministrazione responsabile</em>, cit., 212 ss.; R. Caponigro, <em>L</em><em>a pregiudiziale amministrativa tra l’essenza dell’interesse legittimo e l’esigenza di tempestività del giudizio</em>, in <em>www.giustamm.it</em>, 10/2007; F.G. Scoca, <em>Risarcimento del danno e comportamento del danneggiato da provvedimento amministrativo</em>, in <em>Corr. giur.</em>, 2011, 7, 988 ss.; G. Gargano, <em>L&#8217;azione di condanna e le regole di limitazione del danno risarcibile tra autonomia e pregiudizialità</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2015, 3, 1105 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Cons. Stato, Ad. Pl., 23 marzo 2011, n. 3, in <em>Foro amm. C.d.S.</em>, 2011, 3, 826.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> L’ordinanza del T.A.R. Sicilia Palermo n. 1628/2011 citata fonda, in estrema sintesi, la prospettata questione di legittimità costituzionale del comma 5 dell’art. 30 esponendo, tra le varie censure, la necessità di rispettare le esigenze sottese agli istituti della prescrizione e della decadenza, rilevando che in materia di risarcimento del danno l’esigenza di certezza, alla base dell’istituto della decadenza, non sembra tale da implicare una compressione così significativa del diritto del danneggiato di azionare i relativi rimedi, ancor più nell’ipotesi di azione risarcitoria non autonoma, ma conseguente alla proposizione dell’azione di annullamento del provvedimento lesivo. Aggiunge, poi, che l’eccessiva ristrettezza prevista per l’esperibilità del rimedio risarcitorio non si concilia con le rilevanti conclusioni della sentenza n. 204/2004 della Corte costituzionale e della successiva 191/2006 che hanno ricostruito il sistema di tutela dell’interesse legittimo come caratterizzato da una complementarietà tra il rimedio risarcitorio e quello caducatorio.</div>
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<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> L’ordinanza del T.A.R. Piemonte, n. 1747 del 2015, pur sviluppando un ragionamento analogo all’ordinanza del T.A.R. Sicilia, aggiunge che la previsione di un singolare e ristretto termine decadenziale «configura un privilegio per la pubblica amministrazione responsabile di un illecito» e «determina una rilevante discriminazione tra situazioni soggettive sostanzialmente analoghe, dipendente dalla qualificazione giuridica di diritto soggettivo o interesse legittimo che il giudice amministrativo è chiamato a compiere nella specifica vicenda sottoposta al suo esame». Anche in tale ordinanza si afferma che tale previsione non è giustificata da esigenze oggettive di stabilità e certezza delle decisioni amministrative assunte nell’interesse pubblico.</div>
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<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Sul tema, cfr., tra i tanti, G. Abbamonte, <em>Completezza ed effettività della tutela giudiziaria secondo gli articoli 3, 24, 103 e 113 della Costituzione</em>, in <em>Studi in onore di Feliciano Benvenuti</em>, Modena, 1996, I, 39 ss.; G. Romeo, <em>L’effettività della giustizia amministrativa: principio o mito?</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2004, 653; S. Tarullo, <em>Il giusto processo amministrativo: studio sull’effettività della tutela giurisdizionale nella prospettiva europea</em>, Milano, 2004, 42 ss.; L. Maruotti, <em>Commento al Libro I</em>, in G. Leone &#8211; L. Maruotti &#8211; C. Saltelli, <em>Codice del processo amministrativo</em>, Padova, 2010, 3 ss.; M. Allena, <em>La rilevanza dell’art. 6, par. 1, CEDU per il procedimento e il processo amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2012, 569 ss.; G. Mari, <em>Giudice amministrativo ed effettività della tutela</em>, Napoli, 2013.</div>
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<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Il T.A.R. osserva, infatti, seppure al solo fine di dimostrare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, che la domanda risarcitoria appare destinata: a una pronuncia di inammissibilità ed irricevibilità in relazione al ritardo nell&#8217;approvazione del piano esecutivo convenzionato, proposto dai precedenti proprietari e approvato dal Comune prima dell&#8217;acquisto dei terreni da parte della ricorrente; ad analoga pronuncia di irricevibilità in relazione all&#8217;asserito ritardo nel rilascio dei permessi di costruire, avvenuto in data 4 novembre 2011, mentre il ricorso è stato notificato al Comune in data 11 luglio 2013; a una pronuncia di inammissibilità, poiché il rilascio da parte del Comune di un titolo edilizio viziato (per carenza del preventivo nulla-osta spettante ad altra Amministrazione) non può essere assimilato al mero ritardo nella conclusione del procedimento, sulla base di un&#8217;indebita <em>fictio</em> sostanziale e processuale volta ad eludere il termine decadenziale; a una pronuncia di rigetto nel merito, considerato che l&#8217;evento dannoso, consistente nel definitivo fallimento dell&#8217;operazione immobiliare intrapresa dalla società ricorrente, si è verificato nel momento in cui vi è stato il divieto di inizio dei lavori, indipendentemente dal ritardo procedimentale maturato fino a quel momento. E ciò porta il Collegio a concludere che: «in definitiva, la domanda risarcitoria è meritevole di apprezzamento nella sola parte in cui verte sull&#8217;illegittimità dei permessi di costruire […], provvedimenti ampliativi della sfera giuridica della società ricorrente, la quale non li ha impugnati ma lamenta un rilevante danno patrimoniale scaturito proprio dal vizio che ha attinto quei permessi e che ha impedito, per oltre un anno, l&#8217;esecuzione delle opere di urbanizzazione previste nel comparto edificatorio».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Sulla norma si v. anche le osservazioni contenute in R. Chieppa, <em>Il codice del processo amministrativo</em>, Milano, 2010, 168 ss.; P. Del Vecchio, in G. Leone &#8211; L. Maruotti &#8211; C. Saltelli, <em>Codice del processo amministrativo</em>, cit., 266 ss.; A. Liberati, <em>Il nuovo diritto processuale amministrativo</em>, Padova, 2010, 300 ss.; E. Picozza, <em>Codice del processo amministrativo</em>, Torino, 2010, 55 ss.; E. Follieri, <em>Le azioni di condanna</em>, in F.G. Scoca (a cura di), <em>Giustizia amministrativa</em>, Torino, 2011, 192 ss.; M. De Paolis, <em>Il processo amministrativo</em>, Padova, 2012, 373 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> Cfr., sul punto, M.A. Sandulli, <em>Il risarcimento del danno nei confronti delle pubbliche Amministrazioni: tra soluzione di vecchi problemi e nascita di nuove questioni (brevi note a margine di Cons. Stato, ad plen. 23 marzo 2011 n. 3, in tema di autonomia dell’azione risarcitoria e di Cass. SS. UU., 23 marzo 2011 nn. 6594, 6595 e 6596, sulla giurisdizione ordinaria sulle azioni per il risarcimento del danno conseguente all’annullamento di atti favorevoli)</em>, in <em>www.giustamm.it</em>, 2011.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> Per una più ampia disamina di tali tematiche, cfr. E. Capaccioli, <em>Per la effettività della giustizia amministrativa</em>, in <em>Il processo amministrativo. Scritti in onore di G. Miele</em>, Milano, 1979, 191 ss.; G. Greco, <em>L’</em><em>accertamento autonomo del rapporto</em>, Milano, 1980, in part. 175 ss.; S. Cassarino, <em>Il Sistema di giustizia amministrativa in Italia e i suoi attuali problemi</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 1997, 1, 45 ss.; L. Mazzarolli, <em>Il processo amministrativo come processo di parti e l’oggetto del giudizio</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 1997, 466 ss.; D. Vaiano, <em>Pretesa di provvedimento e processo amministrativo</em>, Milano, 2002; A. Police, <em>Pluralità delle pretese, unicità dell’azione e oggetto del giudizio amministrativo</em>, in A. Zito – D. De Carolis (a cura di), <em>Giudice amministrativo e tutele in forma specifica</em>, Milano, 2003, 22 ss.; V. Caianiello, <em>Manuale di diritto processuale amministrativo</em>, Torino, 2003, in part. 503 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Sul tema, non si possono non ricordare le osservazioni di F.G. Scoca, <em>Contributo sulla figura dell’interesse legittimo</em>, Milano, 1990, 20. Cfr., altresì, Id., <em>Interessi protetti (diritto amministrativo)</em>, in <em>Enc. giur.</em>, XVII, Roma, 1989, 9; G. Falcon, <em>Il giudice amministrativo tra giurisdizione di legittimità e giurisdizione di spettanza</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2001, 287 ss.; L. Iannotta, <em>L’interesse legittimo nell’ordinamento repubblicano</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2007, 935 ss.; G. Falcon, <em>La responsabilità dell’amministrazione e il potere amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2009, 241 ss.; L. Mazzarolli, <em>Ancora qualche riflessione in tema di interesse legittimo, dopo l’emanazione del codice del processo amministrativo (a margine di un pluridecennale, ma non esaurito, profittevole dialogo con Alberto Romano)</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2011, 1207 ss.; F.G. Scoca, <em>Attualità dell’interesse legittimo?</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2011, 379.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> Sulla dibattuta questione della pregiudiziale amministrativa, tra i numerosissimi contributi in dottrina, ci si limita a richiamare M.A. Sandulli, <em>Finalmente “definitiva” certezza sul riparto di giurisdizione in tema di “comportamenti” e sulla c.d. “pregiudiziale” amministrativa? Tra i due litiganti vince la “garanzia di piena tutela” (a primissima lettura in margine a Cass., Sez. Un., 13659, 13660 e 13911 del 2006)</em>, in&nbsp;<em>Riv. giur. edil</em>., 2006, 880 ss.; Id., <em>La Corte di Cassazione e la Corte di Giustizia verso una più effettiva tutela del cittadino? (note a margine di Cass. SS. UU. 13 giugno 2006 nn. 13659 e 13660 e 15 giugno 2006 n. 13911 sul risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e di CGUE 13 giugno 2006 in C-173/03, sulla responsabilità civile dei magistrati)</em>, in&nbsp;<em>www.federalismi.it</em>, 2006; A. Carbone, <em>Pregiudiziale amministrativa e risarcimento del danno</em>, in <em>Giustizia amministrativa</em>, 2009, 2,&nbsp;274 ss.; M.A. Sandulli, <em>Il legislatore dà nuovi spunti al dibattito sulla “pregiudiziale”? (riflessioni a margine della legge n. 2 del 2009, di conversione del d.l.n. 185 del 2008),</em>&nbsp;in&nbsp;<em>www.giustamm.it</em>, 2009; Id., <em>Ancora un passo (indietro) nel gioco dell’oca sulla pregiudiziale di annullamento, in www.giustamm.it</em>, 2009; Id., <em>Pregiudiziale amministrativa: la storia infinita continua</em>,&nbsp;in&nbsp;<em>www.giustamm.it</em>, 2009; R. Villata, <em>C</em><em>orte di Cassazione, Consiglio di Stato e c.d. pregiudiziale amministrativa</em>, in<em>&nbsp;Dir. proc. amm.</em>, 2009, 4, 897 ss.; G. Soricelli, <em>Il punto sulla disciplina legislativa della pregiudiziale amministrativa alla luce del codice del processo amministrativo</em>, in <em>Giustizia amministrativa</em>, 2010, fasc. 3-4, 85; M. Interlandi, <em>La pregiudiziale amministrativa tra modelli processuali ed effettività della tutela</em>, in <em>www.federalismi.it</em>, n. 22/2013;.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn19"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> Cfr. A. Giannelli, <em>La pregiudiziale amministrativa rinasce dalle proprie ceneri: la mancata impugnazione dell&#8217;atto illegittimo recide il nesso di causalità tra provvedimento illegittimo e lesione</em>, in <em>Foro it.</em>, 2012, 1, 46.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn20"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> L’Adunanza Plenaria, partendo dalla premessa che in astratto una sentenza di condanna al risarcimento del danno non possa comportare la caducazione degli effetti del provvedimento amministrativo, pena la non ammissibile elusione del termine decadenziale e la violazione dell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici, giunge alla conclusione che «nell&#8217;ambito di un giudizio risarcitorio relativo alla liceità dell&#8217;<em>agere</em> amministrativo, l&#8217;omessa impugnazione del provvedimento non può essere adeguatamente affrontata in termini processuali come condizione di ammissibilità della domanda per via dell&#8217;estensione analogica di un termine decadenziale previsto per l&#8217;impugnazione, termine per sua natura eccezionale e, quindi, sottoposto al rispetto di un canone di stretta interpretazione. Di tanto è consapevole lo stesso legislatore che, proprio nell&#8217;assunto della non estensibilità del termine decadenziale che governa il rimedio impugnatorio ad una domanda che ha un diverso oggetto e mira a produrre un diverso effetto, ha previsto, per il futuro, un autonomo termine decadenziale per l&#8217;<em>actio damni</em> proposta a tutela di interessi legittimi, pari a centoventi giorni, a fronte del temine di prescrizione quinquennale sancito, in via generale, per i fatti illeciti, dall&#8217;art. 2947 c.c.».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn21"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> A considerare i dati processuali si trae che il ricorso è stato proposto dopo un notevole lasso di tempo dall’evento di danno; il provvedimento lesivo non è stato impugnato; non risultano iniziative di tipo cooperativo per evitare il danno.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn22"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> Cfr. A. Cerri, <em>C</em><em>orso di giustizia costituzionale</em>, Milano, 2008, 171.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn23"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Cfr., ancora, A. Cerri, <em>op. cit.</em>, 197.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn24"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> In tal senso, la Corte afferma che la piena tutela della posizione giuridica di interesse legittimo, progressivamente delineata anche grazie alle sentenze n. 204 del 2004 e 191 del 2006, «non fa scaturire, come inevitabile corollario, che detta tutela debba essere del tutto analoga all’azione risarcitoria del danno da lesione di diritti soggettivi». Ciò perché si tratta di situazioni differenti, pertanto «entrambe sono meritevoli di tutela, ma non necessariamente della stessa tutela».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn25"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> Il giudice costituzionale conclude sul punto che nel momento in cui si ritiene legittima la scelta della decadenza in luogo della prescrizione, «la presunta brevità del termine individuato dal legislatore per l’azione risarcitoria autonoma non può essere desunta, a pena di contraddittorietà logica prima ancora che giuridica, da una comparazione con i termini che generalmente caratterizzano la seconda». E, ancora, che: «il termine di centoventi giorni introdotto dalla norma censurata è anche significativamente più lungo di molti dei termini decadenziali previsti dal legislatore sia nell’ambito privatistico che in quello pubblicistico, e per ciò solo non può dirsi in alcun modo inidoneo a rendere la tutela giurisdizionale effettiva».</div>
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<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/giudice-amministrativo-e-corte-costituzionale-a-confronto-sulla-legittimita-costituzionale-dellart-30-c-p-a/">Giudice amministrativo e Corte Costituzionale a confronto sulla legittimità costituzionale dell&#8217;art. 30 c.p.a.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Considerazioni a margine di un dibattito sulla abolizione della giurisdizione amministrativa</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-a-margine-di-un-dibattito-sulla-abolizione-della-giurisdizione-amministrativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2017 17:37:57 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-a-margine-di-un-dibattito-sulla-abolizione-della-giurisdizione-amministrativa/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-a-margine-di-un-dibattito-sulla-abolizione-della-giurisdizione-amministrativa/">Considerazioni a margine di un dibattito sulla abolizione della giurisdizione amministrativa</a></p>
<p>Mentre recenti studi sulla giustizia civile in Italia ci offrono un desolante quadro, non tanto per la ormai risaputa inefficienza del &#8220;sistema&#8221; che colloca l&#8217;Italia tra gli ultimi posti in Europa per la durata dei processi, quanto piuttosto per la &#8220;profonda disparità nella qualità del servizio reso ai cittadini&#8221;, foriera</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-a-margine-di-un-dibattito-sulla-abolizione-della-giurisdizione-amministrativa/">Considerazioni a margine di un dibattito sulla abolizione della giurisdizione amministrativa</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-a-margine-di-un-dibattito-sulla-abolizione-della-giurisdizione-amministrativa/">Considerazioni a margine di un dibattito sulla abolizione della giurisdizione amministrativa</a></p>
<p>Mentre recenti studi sulla giustizia civile in Italia ci offrono un desolante quadro, non tanto per la ormai risaputa inefficienza del &#8220;sistema&#8221; che colloca l&#8217;Italia tra gli ultimi posti in Europa per la durata dei processi, quanto piuttosto per la &#8220;profonda disparità nella qualità del servizio reso ai cittadini&#8221;, foriera di diseguaglianze territoriali tra il nord ed il sud del Paese [C. Germinario, <em>La durata dei processi civili: disuguaglianze territoriali nella qualità del servizio &#8216;giustizia&#8217;</em>, in <em>Amministrare</em>, n. 2/3 2016, p. 233], una significativa attenzione &#8220;giornalistica&#8221;, in questa prima parte del mese di agosto, si è rivolta alla &#8220;giustizia amministrativa&#8221;.<br />
In particolare il <em>Corriere della sera </em>ha ospitato un vivace dibattito che ha coinvolto Gerardo Villanacci (<em>La giustizia amministrativa che rallenta il paese</em>, 4 agosto, p. 22), Giulio Napolitano (<em>La giustizia amministrativa non è la vera anomalia</em>, 7 agosto, p. 30), Luca Enriques (<em>La cultura giuridica dell’Italia va riformata</em>, 11 agosto, p. 24) e Edmondo Bruti Liberati (<em>La Tutela dei diritti e l’iniziativa economica</em>, 12 agosto, p. 26).<br />
L&#8217;interesse alla giustizia amministrativa, ossia al sistema di tutela del cittadino nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ritorna ciclico con la calura estiva: si pensi all&#8217;intervento di Romano Prodi sul <em>Messaggero </em>dell&#8217;11 agosto 2013, che prospettava la abolizione di Tar e Consiglio di Stato &#8220;per non legare le gambe dell&#8217;Italia&#8221;; ovvero a quello di Matteo Renzi su <em>La Repubblica </em>del 5 settembre 2015 il quale ebbe a dichiarare che i Tar non potevano decidere su tutto.<br />
Ho esitato ad intervenire con una mia qualche valutazione sul tema dibattuto, troppo complesso per essere &#8220;liquidato&#8221; con una breve riflessione di mezza estate. Alla fine però ho deciso di dire qualcosa, perché da qualche tempo l&#8217;afasia dei giuristi su temi reali porta a pensare che non sappiano più bene cosa dire [F. D&#8217;Agostino, <em>Il diritto al tempo del terrore, </em>in <em>Avvenire </em>del 21 novembre 2015, p. 3].<br />
Nell&#8217;avviare la discussione Villanacci evidenzia che la giustizia amministrativa, soprattutto negli ultimi tempi, ha un ruolo sempre più importante ed influenza inevitabilmente l’economia ed il mercato, determinando tuttavia una contrazione della crescita economica, in quanto gli investimenti appaiono oggi fortemente disincentivati oltre che dai costi diretti e indiretti (a cominciare dalla imposizione fiscale) anche dal rischio che progetti infrastrutturali impattino nelle decisioni del Giudice amministrativo, subendo &#8220;rallentamenti se non vere e proprie sospensioni&#8221;. Sicché prospetta la soppressione di Tar e Consiglio di Stato e l&#8217;adozione di soluzioni alternative (come ad esempio quella inglese degli <em>Administrative Tribunals</em>).<br />
La soppressione del Giudice amministrativo non è una strada utile e praticabile per Giulio Napolitano, per il quale vanno invece valorizzate le misure di riforma della giustizia amministrativa di recente introdotte nel nostro ordinamento (riti speciali, processo telematico, obblighi di sinteticità, contrasto alle liti temerarie). Prospettando come nuove misure la tipizzazione degli atti politici sottratti al sindacato giurisdizionale, un più rigoroso controllo sui presupposti della legittimazione a ricorrere, la più severa sanzione delle azioni pretestuose, la soluzione alternativa delle controversie tra amministrazioni, la previsione di casi di giudizio in unico grado.<br />
Di diverso tenore è la risposta che ha dato Luca Enriques alla proposta di sopprimere la giurisdizione amministrativa. Per il Professore di Diritto Societario di Oxford &#8220;se l’amministrazione della giustizia frena l’iniziativa economica, privata o pubblica, e gli investimenti, non è perché è articolata in un certo modo, ma perché riflette una cultura giuridica essa stessa di ostacolo all’impresa e all’innovazione. Più precisamente, il problema è la concezione che i magistrati (e di riflesso gli avvocati) hanno del diritto e di sé. Il diritto, per il giudice italiano, non è strumento che serve gli individui e le loro formazioni sociali, per agevolarne le interazioni, ma ordine superiore al quale la realtà economica deve piegarsi&#8221;.<br />
Sembra a questo punto che si individui più correttamente il problema della giustizia (amministrativa in particolare), non tanto nel modello di tutela giurisdizionale, quanto piuttosto nell&#8217;esercizio della giurisdizione (prescindendo dal Giudice, ordinario ovvero amministrativo) da cui consegue la qualità della tutela offerta al cittadino. Qualità della tutela che passa anzitutto dal modo di intendere la giurisdizione.<br />
Enriques stigmatizza la concezione che hanno i Giudici italiani: &#8220;non di soggetti che prestano un servizio ai singoli utenti che si rivolgono loro, ma di titolari di un potere&#8221;; e ritiene assolutamente inutili &#8220;ritocchi ai codici o gattopardesche riorganizzazioni&#8221;.<br />
Mi sembra un punto di partenza oltremodo corretto.<br />
Infatti, non appare attuale guardare alla giurisdizione nella prospettiva del potere la cui attribuzione va gelosamente custodita. La giurisdizione ha in sé l&#8217;idea di giustizia, giustizia da rendere al cittadino o alla impresa che si rivolge ad un Giudice per un torto che pensa di avere subito, per una pretesa che intende soddisfare. La giurisdizione è un servizio, servizio da rendere a cittadini ed imprese [S. Licciardello, <em>La giustizia amministrativa come servizio pubblico</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2015, p. 797 ss.].<br />
Le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n. 4109/2007 sulla <em>translatio iudicii,</em> rifiutano una idea di giustizia che si attua all’interno di “comparti” riservati a giudici “diversi”, essendo primariamente la giurisdizione un diritto del cittadino più che un potere riservato ad un giudice. Quest&#8217;ultimo invero è chiamato a rendere un servizio, in modo effettivo, &#8220;onde dar luogo ad una pronuncia di merito che conclude la controversia processuale, comunque iniziata, realizzando in modo più sollecito ed efficiente quel servizio giustizia, costituzionalmente rilevante&#8221;.<br />
Intendere la giustizia come servizio pubblico ci porta inevitabilmente ad affrontare la questione della prevedibilità degli esiti del processo amministrativo.<br />
Luca Enriques biasima l&#8217;atteggiamento del Giudice italiano che è quello &#8220;non di dare una soluzione prevedibile a una controversia sulle base di regole di interpretazione ben definite (riducendo l’incentivo stesso a ricorrere ai tribunali), ma, quando va bene, di trovare la soluzione che nel caso singolo meglio realizza il valore costituzionale della solidarietà e/o che assicura l’esercizio della proprietà e della libertà di iniziativa economica entro i confini della loro funzione o utilità sociale&#8221;.<br />
Condivide la centralità del problema della prevedibilità delle decisioni giudiziarie Edmondo Bruti Liberati, anche se non ritiene che vi siano &#8220;formule magiche&#8221; in un tempo in cui il rapporto giudice-legge è profondamente mutato. Il pluralismo delle fonti fa muovere il Giudice in un &#8220;mare aperto&#8221; alla ricerca di un equilibrio tra innovazione giurisprudenziale e confronto con il precedente.<br />
Già da tempo si è osservato che il &#8220;precedente&#8221; non è estraneo alla nostra cultura giuridica [M. Taruffo, <em>Precedente e giurisprudenza</em>, in <em>Riv. trim. dir. proc. civ.</em>, 2007, p. 709] e che attraverso la individuazione di “sentenze caso” di una “giurisprudenza di riferimento o d’insegnamento” può recuperarsi quel <em>deficit</em> di certezza dei tempi attuali, garantirsi la dimensione di doverosità della giustizia (amministrativa), anche in termini di credibilità complessiva del sistema [I. M. Marino, <em>La nuova giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nel quadro dell’evoluzione del rapporto fra pubblico e privato, </em>in <em>La scienza del diritto amministrativo nel pensiero di Feliciano Benvenuti, </em>Padova, 2001, p. 167].<br />
La giustizia amministrativa in quanto servizio richiede un Giudice non solo capace di leggere ed interpretare il sistema normativo (tenendo conto dei valori costituzionali) ma un Giudice che possa contribuire alla costruzione di un quadro giuridico prevedibile su cui possa fare affidamento il cittadino e le imprese.<br />
Il Giudice risulta così investito della responsabilità di costruire un ordine giuridico che promana dalla fattualità del caso processuale, ma che potrà garantire stabilità in quanto &#8220;precedente&#8221;.<br />
Si è di recente sottolineato che la connotazione <em>giuridica</em> del &#8220;precedente&#8221; concerne &#8220;l’<em>obbligo</em> o, meglio, la (diversa) <em>intensità del vincolo</em> (giuridico) che incombe su chi, dovendo decidere un particolare caso, si vede «costretto» a «seguire», o comunque a tenere in considerazione, la(e) decisione(i) (già) occorsa(e) rispetto a (un) caso(i) <em>simile</em>(<em>i</em>)&#8221; [G. F. Licata, <em>Provvedimenti antitrust a contenuto normativo</em>, Milano, 2013, p. 180]<br />
Nel nostro ordinamento fanno assumere rilievo (precettivo) al precedente: l’articolo 65 dell’ordinamento giudiziario che attribuisce alla Corte di Cassazione il compito di assicurare <em>l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l&#8217;unità del diritto oggettivo nazionale </em>[su cui vedi G. Canzio, <em>Nomofilachia e diritto giurisprudenziale</em>, in <em>Dir. pubbl., </em>2017 p. 21 ss]; l’ufficio del “massimario” presso la stessa Corte di Cassazione; la possibilità per il Procuratore Generale di promuovere ricorso nell’ “interesse della legge”, ai sensi dell’articolo 363 del codice di procedura civile; i meccanismi che obbligano le sezioni (semplici) della Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti che non ritenessero di dover condividere il principio di diritto espresso rispettivamente dalle Sezioni Unite, dall’Adunanza Plenaria e dalle Sezioni Riunite,  a rimettere nuovamente a tali organi la questione qualora non intendano adeguarsi al precedente.<br />
Va aggiunto che l&#8217;art. 99 c.p.a. prevede una &#8220;speciale&#8221; nomofilachia in capo all’adunanza plenaria, consentendo a questa di esprimere un &#8220;principio di diritto” che diviene “vincolante” per le altre sezioni del Consiglio di Stato; ed in caso di non condivisione dello stesso non è consentito di decidere in senso difforme ma, invece, imposto di rimettere nuovamente (e con ordinanza motivata) all’Adunanza Plenaria la questione.<br />
Il cambiamento &#8220;culturale&#8221; che prospetta Enriques è legato alla capacità, da parte dei Giudici, degli Avvocati, della Dottrina, di fare progredire l&#8217;ordinamento, per rispondere a quella esigenza di certezza e stabilità che non riesce più a garantire la legge, assecondando la formazione di precedenti.<br />
A questo punto diventa tuttavia centrale &#8211; come è stato acutamente di recente affermato &#8211; il problema della formazione del precedente, ponendosi la  necessità di legittimare le decisioni giudiziarie, prescindendo dalla autorevolezza del Giudicante [su cui vedi V. Marinelli, <em>Precedente giudiziario, </em>in <em>Enc. dir.</em>, Agg. VI, 2002, p. 871 ss.] ed attualizzando la lettura dell&#8217;art. 101, 2°: &#8220;attenzione, in primo luogo metodologica, al meccanismo di formazione del precedente piuttosto che (solo) al precedente in quanto tale consente, almeno in parte, di recuperare tale <em>deficit</em> di legittimazione, riconsiderando in un’ottica di democratizzazione il rapporto tra la dimensione decisionale riferibile al processo e il contributo (“partecipativo”) ai suoi esiti&#8221; [G. F. Licata, <em>La formazione del precedente giurisprudenziale amministrativo, </em>Seminario tenuto il 14 marzo 2016 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell&#8217;Università di Catania].<br />
Va recuperato il &#8220;processo&#8221; inteso come luogo di dialogo tra Giudici ed Avvocati. Entrambi investiti della responsabilità di costruire &#8220;collaborando&#8221; un ordine giuridico che promana dalla fattualità del caso processuale, ma che potrà garantire stabilità in quanto &#8220;precedente&#8221;.<br />
Un ruolo essenziale dovrà svolgere poi la Dottrina, cioè i professori universitari, a cui spetta contribuire, al progresso dell&#8217;ordinamento, anche attraverso la critica alle decisioni giurisdizionali (si pensi alla pratica oramai poco usata delle &#8220;note a sentenza&#8221;).<br />
In questi termini la dimensione doverosa del servizio giustizia potrà declinarsi in quella &#8220;stabilità&#8221; strumentale a garantire quella certezza che oggi ricerca l&#8217;utente del servizio giustizia, a cui interessa la &#8220;qualità&#8221; della giustizia resa, a prescindere dal sistema di tutela.<br />
<em>Pozzillo</em>, 15 agosto 2017</p>
<div>
<p>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">*</a> Professore Ordinario di Diritto Amministrativo nell&#8217;Università di Catania</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-a-margine-di-un-dibattito-sulla-abolizione-della-giurisdizione-amministrativa/">Considerazioni a margine di un dibattito sulla abolizione della giurisdizione amministrativa</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Breve analisi e prime riflessioni su alcune novità di rilievo introdotte dal nuovo &#8220;Codice dei contratti pubblici&#8221; (d. lgs. n. 50/2016)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/breve-analisi-e-prime-riflessioni-su-alcune-novita-di-rilievo-introdotte-dal-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-d-lgs-n-50-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2017 17:36:39 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/breve-analisi-e-prime-riflessioni-su-alcune-novita-di-rilievo-introdotte-dal-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-d-lgs-n-50-2016/">Breve analisi e prime riflessioni su alcune novità di rilievo introdotte dal nuovo &#8220;Codice dei contratti pubblici&#8221; (d. lgs. n. 50/2016)</a></p>
<p>1. – Premesse Il decreto legislativo n. 50/2016, come noto, è stato emanato in attuazione delle recenti direttive comunitarie 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE[1] sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/breve-analisi-e-prime-riflessioni-su-alcune-novita-di-rilievo-introdotte-dal-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-d-lgs-n-50-2016/">Breve analisi e prime riflessioni su alcune novità di rilievo introdotte dal nuovo &#8220;Codice dei contratti pubblici&#8221; (d. lgs. n. 50/2016)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p><strong>1. – Premesse</strong><br />
Il decreto legislativo n. 50/2016, come noto, è stato emanato in attuazione delle recenti direttive comunitarie 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.<br />
Il nuovo testo si compone di 222 articoli e 25 allegati, è suddiviso in 6 parti, 17 capitoli, 14 capi e 9 sezioni e costituisce una sorta di &#8220;guida&#8221; di carattere generale redatta seguendo criteri di semplificazione, snellimento (da 660 articoli e 1500 commi appunto a 222 articoli), nonchè il rispetto del divieto di <em>gold plating<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2"><strong>[2]</strong></a></em>.<br />
Contestualmente alla sua entrata in vigore si è proceduto all’abrogazione parziale e differita del vigente regolamento generale del (precedente) Codice dei contratti pubblici (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207). Ciò significa che in alcune parti potrà ancora essere utilizzato<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, mentre per il &#8220;vecchio&#8221; Codice (d.lgs. n. 163/2006) l’abrogazione ha avuto effetto immediato<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.<br />
Aspetti <em>prima facie </em>positivi del Codice sono: la riduzione delle stazioni appaltanti, le specifiche norme intese ad accrescere la partecipazione delle imprese, nonchè le disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla corruzione, grazie al rafforzamento del ruolo dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).<br />
Sono stati aggiunti poi strumenti innovativi sia sul piano tecnologico, con il graduale passaggio alle procedure digitali (gare elettroniche, mezzi elettronici di comunicazione ed informazione, banche dati), sia nell’ambito della concorrenzialità europea attraverso il Documento di gara unico europeo (DGUE)<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>. Viene altresì rafforzato il principio della trasparenza nella partecipazione dei portatori di interessi (art.29) e lo strumento del dibattito pubblico (art.22). In particolare, quest’ultimo strumento viene reso obbligatorio per le grandi opere infrastrutturali aventi impatto rilevante sull’ambiente, sulle città e sull’assetto del territorio.<br />
Ai sensi dell&#8217;art. 29 della nuova disciplina, tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”, quando questi riguardino la programmazione di lavori, opere, servizi e forniture nonché alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni.<br />
Un caso particolare è rappresentato dagli appalti e concessioni &#8220;riservati&#8221; ai sensi dell’articolo 112<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> o secretati ai sensi dell’articolo 162<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.</p>
<p><strong>2. – Riduzione del contenzioso amministrativo e rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale</strong><br />
Si può dire che tra le novità salienti della recente normativa in materia di contratti pubblici vi è sicuramente quella concernente il contenzioso, tematica complessa ed affatto considerata nelle su citate direttive del 2014<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.<br />
Le principali innovazioni sul punto risultano all&#8217;art. 204, disciplinante il ricorso giurisdizionale, e all&#8217;art. 211, che riguarda i poteri in sede di precontenzioso riconosciuti all&#8217;ANAC.<br />
Nello specifico, si prevede che i vizi relativi alla composizione delle commissioni di gara, all’esclusione dalla gara per carenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali, in quanto immediatamente lesivi, debbano essere oggetto di impugnativa dinanzi al Tar senza indugio alcuno e comunque senza attendere l&#8217;esito della gara entro 30 giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione o dell’elenco degli esclusi e degli ammessi alla procedura.<br />
Inoltre, nella decisione in sede cautelare in materia di procedure di affidamento e relativi procedimenti dell’ANAC, il giudice amministrativo è chiamato specificamente a motivare riguardo alla esistenza di esigenze imperative connesse all&#8217;interesse generale all’esecuzione dell’appalto.<br />
Quando sono presentate più offerte per più lotti, la norma prevede la possibilità di presentare un ricorso cumulativo nel caso in cui i motivi di ricorso siano identici tra loro.<br />
Lo scopo è quello di rendere più agile e chiaro l&#8217;oggetto del contenzioso, impedendo che in un unico giudizio vi siano domande eterogenee riferite a gare sostanzialmente distinte, seppur collegate in un unico contesto temporale e oggettivo.<br />
Il Consiglio di Stato ha, però, opportunamente evidenziato talune criticità sul piano della effettiva esplicazione della tutela giurisdizionale e della razionalità complessiva del procedimento. Infatti, limitando il ricorso cumulativo (comma 11-bis introdotto nell&#8217;art. 120 del d. lgs. n. 104/2010)<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a> al solo caso di censure identiche, si rischia di sacrificare il diritto alla difesa, aggravato dal rilevante peso del contributo unificato per obiettivi di politica legislativa, tale da ingenerare sospetti di incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 Cost.<br />
Rispetto all&#8217;obiettivo perseguito dal d. lgs. n. 50/2016 di rendere inoppugnabili nel più breve tempo possibile tutte le determinazioni riferite all’individuazione delle offerte ammesse al confronto concorrenziale, occorre considerare che l&#8217;indicata finalità di accelerazione e certezza potrà essere raggiunta con pienezza solo in pochissimi casi.<br />
Le oggettive difficoltà derivano non tanto dal meccanismo processuale adottato, quanto, piuttosto, dai limiti della disciplina sostanziale del procedimento. Infatti, l’art. 80 del nuovo Codice, che elenca i motivi di esclusione, prevede che le stazioni appaltanti scartino in qualunque momento della procedura un operatore economico, qualora risulti che quest’ultimo si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5. Questo significa, anzitutto, che la fase di ammissione delle offerte non è affatto conclusa con il “provvedimento” di cui agli artt. 29 e 76<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>, ma è potenzialmente aperta sino all&#8217;aggiudicazione.<br />
Sotto altro profilo, si deve evidenziare come, in assenza di linee guida e bandi tipo, la durata e la scansione cronologica delle diverse fasi procedimentali delle gare risulti tutt&#8217;altro che omogenea e predeterminata. L&#8217;imposizione della certezza nella definizione del contenzioso avrebbe senso solo se affiancata da una altrettanto sicura e rapida scansione cronologica del procedimento di verifica delle offerte.<br />
In riferimento all’impugnazione della composizione della commissione di gara, il Governo ha recepito le osservazioni critiche del parere del Consiglio di Stato, perciò questa scompare nella stesura definitiva della norma.<br />
Infatti, il Consiglio di Stato aveva individuato, nella specie, un potenziale eccesso di delega, dal momento che quest’ultima non prevedeva la predisposizione del rito anticipato-accelerato con riferimento alla nomina della commissione giudicatrice, mentre nello schema di decreto tale atto era assoggettato al nuovo rito. Nel parere si sottolineava che, avendo tale procedura carattere derogatorio, essa doveva essere considerata eccezionale, e quindi la delega avrebbe dovuto essere utilizzata in maniera particolarmente restrittiva o, comunque, non in maniera estensiva con inclusione di casi non indicati espressamente, anche alla luce del divieto di gold plating, che rappresentava uno dei criteri direttivi della delega.<br />
La versione definitiva del d.lgs. 50/2016 non contiene più tale previsione: la nomina della Commissione rimane dunque un atto che, almeno di regola, non può considerarsi immediatamente impugnabile.<br />
Sono inoltre previsti rimedi alternativi<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a> alla tutela giurisdizionale, quali l’accordo bonario, (esteso anche alle contestazioni per appalti di servizi e forniture, eliminando il ricorso alla Commissione e prevedendo la conclusione entro 45 giorni), l’arbitrato (prevedendo il solo ricorso all’arbitrato nonché l’istituzione di una Camera arbitrale che cura la formazione della tenuta dell’albo degli arbitri e dei segretari e redige il codice deontologico degli arbitri camerali), la transazione (nell’impossibilità di ricorrere ad altre soluzioni) e il collegio tecnico consultivo (con funzioni di assistenza e non vincolante) al fine di giungere, nella fase dell’esecuzione, ad una rapida definizione delle controversie.<br />
Vi sono, poi, talune innovazioni che influenzano il contenzioso. Tra queste, le più evidenti sono:<br />
&#8211; l&#8217;eliminazione dell&#8217;informativa preventiva dell&#8217;intento di proporre il ricorso (art. 243-bis del codice n. 163 del 2006);<br />
&#8211; la soppressione dell&#8217;accesso informale da esercitare entro trenta giorni dalla comunicazione dell&#8217;aggiudicazione (art. 71, c omma 5-quater, del codice n. 163 del 2006);<br />
&#8211; la “normalizzazione” delle procedure sostanziali riguardanti le infrastrutture strategiche, ora tendenzialmente ricondotte alla disciplina di affidamento ordinarie (con la conseguente perdita di operatività del rito di cui all&#8217;art. 124 del c.p.a.)<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.</p>
<p><strong>3. – Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti </strong><br />
Altra novità è contenuta nell’art.37 in tema di aggregazione e centralizzazione delle committenze che è frutto dell’intervento del parere n. 855/2016 reso, sul punto, dal Consiglio di Stato.<br />
L’articolo prevede una generale riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti, disponendo l’obbligo per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze a livello di unioni di comuni o ad altro soggetto aggregatore.<br />
Ciò permette di superare il meccanismo innestato nel comma 3-bis dell’articolo 33<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a> del pregresso Codice dei contratti, imponendo una sorta di doppio intervento: prima del nuovo codice degli appalti e delle concessioni, la concentrazione delle procedure in unione di comuni era di per sé sufficiente per consentire l’espletamento degli appalti per importi superiori a 40mila euro; nell’attuale ordinamento, l’accentramento in unione non è sufficiente a consentire lo svolgimento delle procedure: infatti, al di sopra delle soglie per cui è consentito il procedimento diretto ed autonomo (per forniture e servizi per importi pari o superiori a 40 mila e/o, per importi pari o superiori ai 150 mila euro per i lavori), la stazione/centrale unica costituita in unione dovrà ricevere la qualificazione dall’ANAC<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a> disciplinata dall’art. 38.<br />
Una volta ottenuta tale qualificazione, si può procedere mediante ricorso autonomo agli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza, qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti, anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti devono ricorrere alle Centrali di committenza o ad un’aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica. Se invece le stazioni appaltanti non sono qualificate, procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza, ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.<br />
Quando la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fatta salva la possibilità di affidamenti autonomi, si procede attraverso il ricorso ad una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, oppure mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento.<br />
Un’altra modalità è rappresentata dalla stazione unica appaltante costituita presso gli Enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.56<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.<br />
È da aggiungere che la norma sul sistema di qualificazione, come indica il comma 14, non si applicherà agli enti aggiudicatari che non sono amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste nel caso degli appalti dei settori speciali.<br />
Tale comma si riferisce in particolare all’art. 115 (Gas ed energia termica), all’art. 116 (Elettricità), l’art. 117 (Acqua), all’art. 118 (Servizi di trasporto), all’art. 119 (Porti ed aeroporti), all’art. 120 (Servizi postali) ed all’art. 121 (Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi).<br />
Occorre puntualizzare che il comma 10 dell’articolo 216 dispone che “fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’ articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’articolo 33-ter” del decreto-legge 179/2012 (c.d. Decreto Crescita o Sviluppo Bis) come convertito con modifiche con legge 221/2012. È sufficiente pertanto, per avviare procedimenti autonomi, avere l’iscrizione all’Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.</p>
<p><strong>4. – Il ruolo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione</strong><br />
All’interno del Nuovo Codice sono concessi all’ANAC rilevanti poteri.<br />
A tale Autorità, infatti, è riconosciuto il potere di emanare atti di indirizzo vincolanti verso le amministrazioni, nonchè di predisporre bandi tipo e linee guida limitanti per le stazioni appaltanti. Le è altresì riconosciuta la facoltà di bloccare le gare che ritenga irregolari e di annullare in autotutela quelle in cui vi è sospetto di corruzione.<br />
L&#8217;art. 211, anzitutto, prevede la possibilità che l’ANAC si pronunci in sede consultiva su questioni che possano insorgere durante lo svolgimento delle procedure di gara. L’Autorità si attiva sempre su richiesta di parte ed esprime parere entro 30 giorni, e nel caso di accordo tra le parti, i suoi pareri non sono vincolanti.<br />
Qualora, poi, accerti che la procedura è viziata, invita la stazione appaltante ad agire in autotutela entro 60 giorni, rimuovendo gli atti ritenuti illegittimi. La raccomandazione dell’ANAC sospende la procedura per 60 giorni; se la stazione appaltante non si adegua a tali raccomandazioni, il dirigente sarà soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria tra 250 e 25.000 euro.<br />
L&#8217;art. 212, in secondo luogo, disegna uno spazio apposito alla cosiddetta Cabina di Regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con compiti di indirizzo e di coordinamento, la quale è finalizzata alla ricognizione dello stato di attuazione del nuovo Codice dei contratti ed alla individuazione delle difficoltà insorte in fase applicativa. Inoltre è sua prerogativa raccogliere proposte di modifiche normative e di promuovere la realizzazione delle procedure telematiche sul piano nazionale.<br />
L’art. 213, infine, individua l’ANAC come unica Autorità competente per la vigilanza e il controllo sugli appalti pubblici.<br />
In realtà, la sua azione, oltre che indirizzata a finalità di controllo e regolazione, dovrebbe anche fungere come prevenzione e contrasto dell’illegalità e della corruzione.<br />
La riforma affida all’ANAC poteri che superano di gran lunga quelli attribuiti ad altre Autorità indipendenti, sicché può affermarsi che oggi è senz’altro l’autorità con i poteri regolativi più estesi (si pensi alle linee guida ed a tutti gli altri strumenti quali bandi tipo, raccomandazioni, pareri, poteri cautelari), la cui vigilanza si esplica attraverso svariati poteri ispettivi, istruttori e sanzionatori.<br />
L’ANAC ha anche compiti propriamente gestionali di amministrazione attiva come la tenuta di albi: nello specifico del SOA<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>, dei commissari di gara, degli arbitri, e il compito della gestione del sistema di qualificazione.<br />
Anche la vocazione regolatoria, che è tipica delle Autorità indipendenti, nel caso dell’ANAC, come anticipato, viene declinata in modo peculiare, in quanto gli atti di regolazione, in alcune materie, per la generalità e astrattezza dei contenuti, assurgono a veri e propri regolamenti in senso sostanziale, anche se non ne hanno il nome.<br />
D’altronde, l’ANAC partecipa alla funzione regolamentare del Ministro delle Infrastrutture con un potere di proposta (che è un tipico atto predeterminativo del contenuto dell’atto finale) e ha anche una funzione consultiva, in quanto è previsto che venga sentita in molti procedimenti previsti dal nuovo Codice.<br />
A sua volta essa si avvale, per alcune linee guida, della consulenza qualificata delle commissioni parlamentari.<br />
L’Anac svolge ancora una funzione “informativa”, atteso che le compete gestire la banca dati dei contratti pubblici e il sistema di pubblicità informatica dei bandi e degli atti di gara.<br />
Si tratta, dunque, di un’Autorità “a vocazione indipendente”, seppure interconnessa con Governo e Ministri (cui rivolge proposte) e Parlamento (da cui riceve pareri), e che cumula funzioni ordinariamente attribuite a distinti poteri pubblici: normative/regolatorie, di amministrazione attiva, consultive, di vigilanza/controllo, paragiurisdizionali.<br />
Il sistema complessivo ha, peraltro, previsto un sistema di pesi e contrappesi volto, almeno nelle intenzioni, a riequilibrare, nei rapporti esterni, l’accentramento di tutte queste competenze.<br />
Gli strumenti di bilanciamento sono costituiti:</p>
<ul>
<li>dalla prevista impugnabilità di tutti gli atti dell’ANAC davanti agli organi della giustizia amministrativa;</li>
<li>dalla prevista istituzione della Cabina di regia presso la P.C.M., con compiti di monitoraggio, impulso e coordinamento;</li>
<li>dalla cogestione di alcune tipologie di linee guida attraverso il potere di proposta dell’ANAC e di decisione finale del Ministro delle infrastrutture;</li>
</ul>
<p>Tale assetto deriva direttamente dalla legge delega che attribuisce compiti all’ANAC in dodici punti<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>. Gli altri punti di delega attribuiscono all’ANAC i compiti che emergono dall’intero impianto del codice e che l’art. 213 cerca di sintetizzare.<br />
In estrema sintesi, la vigilanza afferisce, oltre al sistema degli appalti nel suo complesso, ai settori più delicati quali il sotto soglia, i contratti esclusi<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>, i contratti secretati<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a> e al sistema di qualificazione (art. 213, c. 3, lett. a), b), f), g).<br />
Per gli appalti più delicati la vigilanza assume i connotati della “vigilanza collaborativa” tramite protocolli di intesa con le stazioni appaltanti al fine di supportarle nella predisposizione degli atti e nella gestione dell’intera procedura di gara (art. 213, c. 1, lett. h).<br />
Compiti di vigilanza più specifici sono indicati in puntuali disposizioni del codice (es., sul rispetto da parte dei concessionari degli obblighi di esternalizzazione, art. 177, c. 3).<br />
Compiti di amministrazione attiva sono:</p>
<ul>
<li>la qualificazione degli operatori economici (art. 83 ss.);</li>
<li>la gestione del sistema SOA (art. 83 ss.);</li>
<li>la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza (art. 213, c. 4);</li>
<li>la tenuta dell’elenco dei soggetti aggregatori (art. 213, c. 16);</li>
<li>la tenuta dell’elenco delle stazioni appaltanti che fanno affidamenti in house (art. 213 c. 15);</li>
<li>la tenuta dell’albo dei commissari di gara (art. 77 e 213 c. 15);</li>
<li>la tenuta della banca dati dei contratti pubblici (art. 213, c. 8 e 9);</li>
<li>la tenuta del casellario informatico dei contratti pubblici (art. 213, c. 10);</li>
<li>la tenuta dell’albo della camera arbitrale (art. 213, c. 11).</li>
</ul>
<p>Vi sono poi i compiti di segnalazione, a Governo e Parlamento, di proposta al Governo, di relazione annuale al Governo e al Parlamento (artt. 213, c. 3, lett. c), d, e).<br />
I poteri strumentali a tali compiti sono:</p>
<ul style="list-style-type: circle;">
<li>ispettivo, anche avvalendosi di altri organi dello Stato, e segnatamente della Guardia di Finanza (art. 213, c. 5);</li>
<li>di segnalazione agli organi di controllo e di denuncia all’Autorità giudiziaria penale (art. 213, c. 6);</li>
<li> di collaborazione con l’AGCM per l’attribuzione del rating di legalità alle imprese (art. 213, c. 7);</li>
<li>sanzionatorio (art. 213, c. 13).</li>
</ul>
<p>Quanto al finanziamento dell’ANAC, viene confermato il previgente sistema, delineato dall’art. 1, c. 67, l. n. 266/2005 (finanziamento sul mercato, mediante contributo da parte dei soggetti sottoposti alla vigilanza)<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>.</p>
<p><strong>5. – Norme per il Partenariato Pubblico-Privato</strong><br />
Nel Codice viene introdotto per la prima volta l’istituto del Partenariato Pubblico-Privato (PPP) come disciplina autonoma a sé stante, contenuta negli artt.179-191, quale forma di sinergia tra poteri pubblici e privati, per il finanziamento, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture o dei servizi pubblici, in modo tale da permettere all’amministrazione di ricercare e di giungere a soluzioni innovative con maggiori risorse a disposizione.<br />
Tale istituto permette le prestazioni di lavori o servizi con finanziamenti totali o parziali a carico dei soggetti privati.<br />
La legge delega n. 11 del 2016 si occupa dei contratti di PPP ponendo due criteri: il primo prevede la razionalizzazione e l’estensione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo al project financing e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, incentivandone l&#8217;utilizzo anche attraverso il ricorso a strumenti di carattere finanziario innovativi e specifici ed il supporto tecnico alle stazioni appaltanti, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti; il secondo riguarda la previa indicazione dell&#8217;amministrazione competente, le modalità e le tempistiche per addivenire alla predisposizione di specifici studi di fattibilità, che consentano di porre a gara progetti con accertata copertura finanziaria derivante dalla verifica dei livelli di bancabilità, garantendo altresì l&#8217;acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, pareri e atti di assenso comunque denominati entro la fase di aggiudicazione.<br />
L’art. 180, al fine di qualificare i contratti di partenariato pubblico-privato, chiarisce che i ricavi di gestione devono derivare dal canone riconosciuto dall’ente concedente e/o da ulteriori introiti derivanti dalla gestione del servizio, purché permanga in capo all’operatore privato, oltre al rischio di costruzione, anche il rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l’esterno, il rischio di domanda.<br />
Analogamente a quanto previsto per le concessioni, la norma stabilisce che l&#8217;eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al 30% del costo dell&#8217;investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.<br />
Inoltre per quanto concerne la bancabilità, la norma stabilisce che il contratto di finanziamento debba essere perfezionato entro 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso. Vengono, quindi, escluse le misure a favore previste nel d.lgs. 163/2006 e, nel contempo, confermate quelle previste per le concessioni.<br />
In tale articolo è inoltre sancito:</p>
<ul>
<li>l’affidamento di un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione di un&#8217;opera (in cambio della sua disponibilità o del suo sfruttamento economico o della fornitura di un servizio connesso all&#8217;utilizzo dell&#8217;opera stessa), a cui può aggiungersi anche la progettazione di fattibilità tecnico-economica e la progettazione definitiva delle opere o dei servizi connessi. Viene pertanto esplicitato l’oggetto delle prestazioni come un “complesso di attività”;</li>
<li>l’esplicito riconoscimento di un canone e/o di qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna;</li>
<li>il trasferimento del rischio in capo all&#8217;operatore economico, che comporta l&#8217;allocazione a quest&#8217;ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l&#8217;esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell&#8217;opera.</li>
</ul>
<p>L’articolo 181 prevede che la scelta dell&#8217; operatore economico nei contratti di PPP avvenga con procedure ad evidenza pubblica, anche mediante dialogo competitivo, e che, fatta eccezione per i casi di affidamento comprendenti l&#8217;attività di progettazione, le amministrazioni aggiudicatrici provvedano all&#8217;affidamento dei contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico finanziario che disciplino l&#8217;allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico.<br />
L’articolo 182 include tra gli altri strumenti di finanziamento del contratto la finanza di progetto<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a> e il conferimento di asset patrimoniali pubblici e privati.<br />
L’articolo 183 disciplina l’istituto del project financing, in forza del quale è possibile affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l&#8217;utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.<br />
Si ricorda che in Italia, la prima disciplina di operazioni di project financing per la realizzazione di opere pubbliche è stata dettata dall’art. 11 della L. 415/1998 (cd. Merloni-ter)<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>, che ha introdotto gli artt. da 37-bis al 37-nonies nella L. 109/1994<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>.<br />
Il legislatore ha, con successivi interventi, ampliato la portata dell’istituto e modificato le disposizioni relative all’iter procedurale, con l’obiettivo di semplificarne lo svolgimento e di incentivare la presentazione di proposte da parte di promotori privati. Ulteriori interventi sono stati anche motivati dalla necessità di superamento di contenziosi a livello europeo.<br />
Il d. lgs n. 50/2016 riprende in parte il contenuto dello stesso formulato nel d.lgs. 163/2006 (art.153), in cui è attualmente disciplinato l’affidamento in finanza di progetto.<br />
Rispetto alla normativa abrogata, in cui si prevedevano solo due procedure concorsuali, la normativa vigente si articola, a ben guardare, in quattro procedure all’interno dell’art. 183: 1) a gara unica (commi 1-14); 2) a doppia gara (comma 15) su iniziativa delle amministrazioni aggiudicatrici; 3) a iniziativa privata a seconda che si tratti di opere contenute nell’elenco annuale delle opere pubbliche (commi 16-18) o di opere non presenti nella programmazione triennale dei lavori pubblici; 4) negli strumenti di programmazione approvati dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice (comma 19).<br />
Vengono invece soppresse le procedure a doppia gara e quella su iniziativa, contenute nell’elenco<br />
annuale delle opere pubbliche.</p>
<p><strong><em>Bibliografia</em></strong><br />
AA. VV.,<br />
&#8211; (2016), <em>Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione</em>, EPC Editore.<br />
&#8211; (2013), <em>Codice unico dei contratti</em>, Grafil.<br />
CABIDDU M.A., COLOMBO M.C.,<br />
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<div>
<p>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell&#8217;Unione Europea L 94 del 28 marzo 2014, le nuove direttive sugli appalti pubblici nei settori ordinari e speciali e nel settore delle concessioni. Si tratta di un pacchetto di norme che punta alla modernizzazione degli appalti pubblici in Europa. In due casi, le nuove norme sostituiscono disposizioni vigenti: la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici abroga la direttiva 2004/18/CE; la direttiva 2014/25/UE sulle procedure d&#8217;appalto degli enti erogatori nei settori dell&#8217;acqua, dell&#8217;energia, dei trasporti e dei servizi postali abroga la direttiva 2004/17/CE. Completamente nuova è invece la direttiva 2014/23/UE sull&#8217;aggiudicazione dei contratti di concessione. L&#8217;iniziativa, una delle 12 azioni prioritarie per migliorare il funzionamento del mercato unico, rappresenta un importante passo in avanti nella riforma degli appalti pubblici nell&#8217;UE.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn2"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Secondo cui, nel recepimento delle nuove direttive, è necessario procedere ad una revisione e ad una semplificazione della disciplina nazionale anche al fine di eliminare le regole più restrittive rispetto a quelle europee, non giustificate dalla tutela di interessi pubblici. La Commissione europea definisce il recepimento gold plating come «quella tecnica … che va al di là di quanto richiesto dalla normativa europea pur mantenendosi entro la legalità. Gli Stati membri hanno ampia discrezionalità in sede di attuazione delle direttive comunitarie. Essi possono aumentare gli obblighi di comunicazione, aggiungere i requisiti procedurali, o applicare regimi sanzionatori più rigorosi. Se non è illegale, il gold plating è di solito presentata come una cattiva pratica, perché impone costi che avrebbero potuto essere evitati».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn3"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Restano in vigore nel periodo transitorio fino all&#8217;emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT i seguenti articoli del d. lgs. n. 163/2006: artt. da 14 a 43 (contenuti della progettazione); artt. da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e SOA); artt. da 178 a 210 (scopo e forma della contabilità); artt. da 215 a 238 (collaudo); artt. da 239 a 248 e 251 (lavori sul patrimonio culturale e sui beni vincolati); artt. da 254 a 256 (società tra professionisti, società di ingegneria e raggruppamenti di progettisti); artt. da 343 a 356 (contratti da eseguire all&#8217;estero).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn4"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 2006, emanato in attuazione delle <u>direttive dell&#8217;Unione Europea</u> sugli appalti pubblici 2004/17/CE (lavori) e 2004/18/CE (servizi e forniture) ed entrato in vigore l&#8217;1 luglio 2006, raccoglieva in modo organico la vigente disciplina dei contratti e degli appalti pubblici in Italia.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn5"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica e consiste in un’autodichiarazione aggiornata che costituisce prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o da terzi in cui l&#8217;operatore certifica di possedere tutte le qualità ed i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e, nel contempo, di non trovarsi in una delle condizioni ostative, sul piano soggettivo ed oggettivo, previste dall&#8217;art. 80 d. lgs n. 50/2016.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn6"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Art. 112. (Appalti e concessioni riservati): &#8220;Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l&#8217;esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l&#8217;integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l&#8217;esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati&#8221;.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn7"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Art. 162. (Contratti secretati): &#8220;Le disposizioni del presente codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate: a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza; b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative&#8221;.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn8"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> La direttiva prevede che determinate procedure di ricorso siano accessibili a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l&#8217;aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una violazione del diritto dell&#8217;Unione in materia di appalti pubblici o delle norme nazionali che recepiscono tale diritto.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn9"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Nel caso di presentazione di offerte per più lotti l&#8217;impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo nel caso in cui  vengano dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn10"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Art. 76. Informazione dei candidati e degli offerenti-Le stazioni appaltanti, nel rispetto delle specifiche modalità di pubblicazione stabilite dal presente codice, informano tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all&#8217;aggiudicazione di un appalto o all&#8217;ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi dell&#8217;eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.<br />
Su richiesta scritta dell&#8217;offerente interessato, l&#8217;amministrazione aggiudicatrice comunica immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta:<br />
a) ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all&#8217;articolo 68, commi 7 e 8, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;<br />
b) ad ogni offerente che abbia presentato un&#8217;offerta ammessa in gara e valutata, le caratteristiche e i vantaggi dell&#8217;offerta selezionata e il nome dell&#8217;offerente cui è stato aggiudicato l&#8217;appalto o delle parti dell&#8217;accordo quadro;<br />
c) ad ogni offerente che abbia presentato un&#8217;offerta ammessa in gara e valutata, lo svolgimento e l&#8217;andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn11"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Gli artt. da 205 a 210 prevedono i metodi alternativi di risoluzione delle controversie quali strumenti di deflazione del contenzioso. L’art. 205 riguarda, in particolare, l’accordo bonario per i lavori riconoscendo la possibilità di utilizzare siffatto strumento anche con riferimento ai lavori pubblici relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi esclusi dal previgente d.lgs. 163/2006. Si rinviene anche il tentativo di semplificare la procedura: ed infatti il RUP non dovrà fare ricorso alla Commissione prevista dall’art. 240, comma 5 del d.lgs. 163/2006 per la formulazione della proposta d’accordo. Potrà, eventualmente, scegliere un esperto da una lista di 5 nominativi aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto; la lista con relativi nominativi viene fornita dalla Camera arbitrale su richiesta del RUP stesso. In mancanza di suddetta richiesta la proposta di accordo bonario viene fornita dal responsabile del procedimento. L’intera procedura dovrà concludersi entro 90 giorni. L’art. 206, invece, disciplina l’Accordo bonario per i servizi e le forniture estende l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 205 anche ai contratti di fornitura di beni di natura continuativa o periodica, e di servizi, quando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa l’esatta esecuzione delle prestazioni dovute. L’art. 207 istituisce la previsione di un collegio consultivo tecnico presso il Tar da costituire con l’accordo delle parti, prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto o, comunque, non oltre 90 giorni da tale data. I successivi artt. 208 e 209 si occupano di transazione e arbitrato. Con precipuo riferimento alla transazione, la norma prevede che le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn12"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Secondo la giurisprudenza in materia di appalti pubblici la condanna dell&#8217;Amministrazione al risarcimento del danno non richiede la prova della colpa, avendo l&#8217;art. 124 c.p.a. introdotto un&#8217;ipotesi di responsabilità oggettiva, in linea con la giurisprudenza europea e, segnatamente, con la sentenza del 30 settembre 2010 (C-314/09), della Terza Sezione della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea, in cui si è ribadito che la vigente normativa europea che regola le procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi non consente ad una normativa nazionale di subordinare il diritto ad ottenere un risarcimento, a causa di una violazione della disciplina sugli appalti pubblici da parte di un&#8217;amministrazione aggiudicatrice, al carattere colpevole di tale violazione.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn13"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn14"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> La qualificazione è conseguita in rapporto alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d’importo. Viene poi creato un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate, sulla base della capacità di programmazione e progettazione, capacità di affidamento e capacità di esecuzione e controllo e assegnando un termine congruo.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn15"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> LEGGE 7 aprile 2014, n. 56 &#8211; Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni (G.U. n. 81 del 7 aprile 2014).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn16"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> L’Attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00; essa attesta e garantisce il possesso da parte dell’impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori. Ha validità quinquennale (sempre che ne venga verificata la validità al terzo anno dal primo rilascio) e viene rilasciata a seguito di un’istruttoria di validazione dei documenti prodotti dall’impresa, facenti capo agli ultimi dieci esercizi di attività dell’impresa (dieci anni di lavori ed i migliori cinque esercizi tra gli ultimi dieci) da appositi Organismi di attestazione.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn17"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a>Si fa riferimento alle lett. q.2), q.5), s), t), u), bb), ee), hh), uu), vv.), eee) iii), di cui 11 specifici e uno, il punto t), generale, tradotto nell’art. 213 del codice. La lett. t) della delega prevede: “Attribuzione all&#8217;ANAC di più ampie funzioni di promozione dell&#8217;efficienza, di sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche, di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, comprendenti anche poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante e fatta salva l&#8217;impugnabilità di tutte le decisioni e gli atti assunti dall&#8217;ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn18"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato rientra nell&#8217;ambito di applicazione del Codice solo quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:<br />
a) l&#8217;amministrazione aggiudicatrice o l&#8217;ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;<br />
b) oltre l&#8217;80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;<br />
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità ai trattati, che non esercitano un&#8217;influenza determinante sulla persona giuridica controllata.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn19"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Si tratta di contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn20"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> “L&#8217;Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l&#8217;ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l&#8217;obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell&#8217;offerta nell&#8217;ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.<br />
In sede di prima applicazione, il totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del mercato di competenza. L&#8217;Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può, altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previste dal presente comma sono predeterminati e pubblici. Eventuali variazioni delle modalità e della misura della contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza, possono essere adottate dall&#8217;Autorità ai sensi del comma 65.<br />
In via transitoria, per l&#8217;anno 2006, nelle more dell&#8217;attivazione delle modalità di finanziamento previste dal presente comma, le risorse per il funzionamento dell&#8217;Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione, con il contributo di 3,5 milioni di euro, che il predetto organismo provvederà a versare all&#8217;entrata del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2006. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è disciplinata l&#8217;attribuzione alla medesima Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici delle competenze necessarie per lo svolgimento anche delle funzioni di sorveglianza sulla sicurezza ferroviaria, definendone i tempi di attuazione”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn21"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Il comma 3 riguarda la revisione del contratto per fatti non riconducibili all’operatore economico, che incidono sull&#8217;equilibrio del piano economico finanziario, e il coinvolgimento del Nucleo di consulenza per l&#8217;attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) ai fini della corretta allocazione dei rischi.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn22"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> La disciplina positiva del project financing è stata introdotta per la prima volta in Italia con la legge 11 novembre 1998 n. 415, cd. legge Merloni-ter, con l&#8217;obiettivo di contenere la spesa pubblica e fornire una modalità alternativa alla finanza d&#8217;impresa per la realizzazione di opere pubbliche, dove il finanziamento dell&#8217;opera con capitale privato è solo parziale. In pratica, la legge del 1998 prevedeva una concessione &#8220;speciale&#8221; per la costruzione e gestione di un&#8217;opera pubblica a favore del soggetto che la realizza su terreno di proprietà pubblica. Il terreno viene dato in concessione d&#8217;uso oppure in diritto di superficie. In cambio del terreno e degli utili di gestione, il soggetto privato si accolla le spese di realizzazione. La norma del 1998 prevedeva anche che, nel caso in cui la gestione dell&#8217;opera fosse particolarmente onerosa, il Comune poteva contribuire alla sua realizzazione: detto contributo veniva concesso a fronte di un controllo da parte dell&#8217;Ente Pubblico sulle tariffe praticate all&#8217;utenza (con la riforma del 2002, questa clausola è stata abrogata, per cui di fatto le tariffe sono libere). Alla legge n. 415/1998 ha fatto seguito la legge 1º agosto 2002 n. 166 (cd. legge Merloni-quater), che ha ampliato il numero dei potenziali soggetti promotori (includendovi le Camere di commercio e le fondazioni bancarie ed ha abolito il limite temporale di durata della concessione.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn23"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> La legge Merloni (legge 11 febbraio 1994, n. 109 &#8220;Legge quadro in materia di lavori pubblici&#8221;) ha introdotto una nuova regolamentazione del settore dei lavori pubblici, in particolare per quanto riguarda la pubblicità degli stessi e la relativa comunicazione ai terzi. In quanto legge di riforma economico/sociale era vincolante anche per la normazione regionale in materia. E’ stata abrogata a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 163/2006.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/breve-analisi-e-prime-riflessioni-su-alcune-novita-di-rilievo-introdotte-dal-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-d-lgs-n-50-2016/">Breve analisi e prime riflessioni su alcune novità di rilievo introdotte dal nuovo &#8220;Codice dei contratti pubblici&#8221; (d. lgs. n. 50/2016)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/8/2017 n.1030</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-30-8-2017-n-1030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-30-8-2017-n-1030/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-30-8-2017-n-1030/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/8/2017 n.1030</a></p>
<p>Pres. Bini; Est. Bini Sulla natura e sugli effetti delle condizioni dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale Autorizzazione Integrata Ambientale &#8211; art. 29 decies d. lgs. 152/2006 – natura non sanzionatoria – esclusione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento. Autorizzazione Integrata Ambientale – prescrizioni – accordi tra privati – irrilevanza ai fini</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-30-8-2017-n-1030/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/8/2017 n.1030</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-30-8-2017-n-1030/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/8/2017 n.1030</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bini; Est. Bini</span></p>
<hr />
<p>Sulla natura e sugli effetti delle condizioni dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<ol>
<li>Autorizzazione Integrata Ambientale &#8211; art. 29 <em>decies</em> d. lgs. 152/2006 – natura non sanzionatoria – esclusione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento.</li>
<li>Autorizzazione Integrata Ambientale – prescrizioni – accordi tra privati – irrilevanza ai fini degli obblighi in capo al titolare dell’AIA.</li>
<li>Autorizzazione Integrata Ambientale – prescrizioni – obbligo di rimozione dei rifiuti – irrilevanza della qualità di sottoprodotti.</li>
</ol>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<ol>
<li>La diffida ex art. 29 decies d. lgs. 152/2006 non ha natura sanzionatoria, ma si configura come un invito a provvedere in via d&#8217;urgenza; pertanto non può configurarsi con riferimento a tale atto alcuna violazione delle norme poste a tutela delle garanzie partecipative.&nbsp;</li>
<li value="2">Eventuali accordi tra le parti non possono modificare la posizione del titolare dell&#8217;AIA con riferimento agli obblighi discendenti unicamente dalle prescrizioni apposte all’AIA</li>
<li value="3">La possibilità che alcuni materiali possano essere riutilizzati in quanto sottoprodotti non preclude alla Provincia di ordinare la rimozione, se vengono abbandonati sull&#8217;area interessata e possono quindi divenire fonte di inquinamento.</li>
</ol>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<pre>
REPUBBLICA ITALIANA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IN NOME DEL POPOLO ITALIANO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Sezione Prima)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
ha pronunciato la presente&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SENTENZA&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</pre>
<pre>
sul ricorso numero di registro generale 1061 del 2016, proposto da:&nbsp; </pre>
<pre>
L.I. - Lavorazioni Industriali S.r.l. in Liquidazione, in persona del</pre>
<pre>
legale rappresentante&nbsp; p.t.,&nbsp; rappresentata&nbsp; e&nbsp; difesa&nbsp; dall'avvocato</pre>
<pre>
Veronica Dini, domiciliata ex art. 25 cpa presso&nbsp; la&nbsp; Segreteria&nbsp; del</pre>
<pre>
T.A.R. Piemonte, in Torino, corso Stati Uniti, 45;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;contro&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Provincia di Vercelli, in persona&nbsp; del&nbsp; legale&nbsp; rappresentante &nbsp;p.t.,</pre>
<pre>
rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio&nbsp; Rosci,&nbsp; domiciliato&nbsp; ex</pre>
<pre>
art. 25 cpa presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino, corso</pre>
<pre>
Stati Uniti, 45;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nei confronti di&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Gammastamp&nbsp; S.p.A.,&nbsp; in&nbsp; persona&nbsp; del&nbsp; legale&nbsp; rappresentante&nbsp;&nbsp; p.t.,</pre>
<pre>
rappresentata e&nbsp; difesa&nbsp; dagli&nbsp; avvocati&nbsp; Domenico&nbsp; Prato,&nbsp; Valentina</pre>
<pre>
Buccino, con domicilio eletto presso&nbsp; lo&nbsp; studio&nbsp; dell'avv.&nbsp; Domenico</pre>
<pre>
Prato in Torino, corso Re Umberto, 27;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per l'annullamento&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
della comunicazione "avvio procedimento di diffida" prot. n.&nbsp; 0029425</pre>
<pre>
emessa dalla Provincia di Vercelli in data 13/10/2016.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Visti il ricorso e i relativi allegati;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Visti gli&nbsp; atti&nbsp; di&nbsp; costituzione&nbsp; in&nbsp; giudizio&nbsp; della&nbsp; Provincia&nbsp; di</pre>
<pre>
Vercelli e di Gammastamp S.p.A.;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Viste le memorie difensive;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Visti tutti gli atti della causa;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2017 la&nbsp; dott.ssa</pre>
<pre>
Silvana Bini e uditi per le parti i difensori&nbsp; come&nbsp; specificato&nbsp; nel</pre>
<pre>
verbale;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<p><strong>Fatto</strong><br />
La società ricorrente Lavorazioni Industriali S.r.l. (da ora anche solo L.I.), ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con cui la Provincia di Vercelli ha diffidato la suddetta ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti ancora presenti presso il sito di via (omissis) a Vercelli, ai sensi dell&#8217;art. 29 decies comma 9 lett. a) d. lgs. 502/2006.<br />
La ricorrente ricostruisce puntualmente &#8220;la storia&#8221; dell&#8217;area interessata, di cui oggi risulta proprietaria, al fine di dimostrare l&#8217;assenza di responsabilità e di provare come da parte sua sia già stato effettuato lo smaltimento dei rifiuti prodotti, in ottemperanza alla prescrizione AIA.<br />
In particolare evidenzia che l&#8217;area interessata dal provvedimento è inserita nel più vasto complesso ex Montecatini, che dal 1920 al 1960 ha adibito gli stabilimenti ivi collocati ad attività chimica, con utilizzo di materiali quali acido solforico, concimi, prodotti fosfatati e fertilizzanti.<br />
Dal 1970 negli stabilimenti ivi collocati, divenuti di proprietà della Gammastamp, viene svolta attività galvanotecnica, con produzione di metalli pesanti, quali arsenico, rame, piombo e zinco, materiali che sono stati ritrovati sulle aree nel corso delle indagini di caratterizzazione del 2011.<br />
La ricorrente subentra nel 1987 con la finalità di gestire le attività dello stabilimento di proprietà della società Gammastamp, la quale rimane proprietaria degli impianti sino al 2006.<br />
Dal 2006 anche L.I. diviene proprietaria degli impianti, (nella misura del 76%), mentre la proprietà dei capannoni e dei terreni rimane in capo a Gammastamp.<br />
Con l&#8217;AIA del 22.7.2008 e l&#8217;AIA del 17.5.2010, L.I. viene autorizzata a proseguire l&#8217;attività trentennale di trattamento di elettrodeposizione superficiale dei metalli.<br />
L&#8217;AIA/2008 prescrive al punto 6) l&#8217;obbligo, in caso di cessazione definitiva dell&#8217;attività, di evitare qualsiasi rischio di inquinamento e di ripristinare il sito ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.<br />
L&#8217;attività cessa nel maggio del 2009, anno in cui viene sottoscritto un accordo quadro, con altre due società (Trevi e Tecno V), che prevede lo smontaggio dell&#8217;impianto di cromatura a carico di Tecno V, il trasporto in Polonia dei liquidi cromo &#8211; nichel e rame a carico di Tecno V e lo smaltimento dei liquidi accessori alla cromatura a carico di L.I.<br />
I liquidi da trasferire in Polonia sono, secondo la tesi di parte ricorrente, non rifiuti, ma materie prime secondarie o sottoprodotti.<br />
In data 6.7.2009 diviene amministratore unico della società ricorrente il Sig. Vo., che comunica alla Provincia, in data 26.1.2011, la definitiva dismissione dell&#8217;impianto di cromatura, con svuotamento della vasca di cromatura effettuato il 25.11.2010.<br />
L&#8217;utilizzo degli immobili veniva regolato da un contratto di comodato gratuito, del gennaio 2011, tra Gammastamp e L.I.<br />
Tuttavia, a causa della crisi, la società L.I., nel corso del 2014, impossibilitata a riprendere l&#8217;attività produttiva, restituisce gli immobili alla proprietaria e viene posta in liquidazione nel 2015.<br />
Il procedimento di bonifica dell&#8217;area viene avviato già dal 2011, quando viene accertato il superamento delle CSR per i terreni e per la protezione delle acque.<br />
In data 22.10.2015 la Gammastamp presenta un piano di smaltimento dei liquidi presenti nell&#8217;impianto di nichel cromatura; il piano è approvato, a condizione che siano smaltiti tutti i rifiuti presenti nel sito, in esecuzione alla prescrizione dell&#8217;AIA. L&#8217;area viene posta sotto sequestro dalla Polizia Provinciale di Vercelli.<br />
La società L.I. con nota del 22.1.2016, rileva una serie di impedimenti per l&#8217;adempimento della prescrizione dell&#8217;AIA, contestando anche la corretta qualificazione del materiale come rifiuti pericolosi.<br />
La Provincia, con atto del 13.7.2016, diffida la Società L.I. a procedere con urgenza al corretto smaltimento di tutte le soluzioni di trattamento galvanico ancora presenti nel sito, comprese quelle presenti presso l&#8217;impianto di nichel-cromatura.<br />
A fronte di questa diffida, la società, attraverso il proprio legale, ribadisce le ragioni per cui le operazioni di smaltimento richieste non sono effettuabili, presentando istanza di riesame, in cui evidenzia di non avere la disponibilità dell&#8217;area, stante il provvedimento di sequestro.<br />
La Provincia ha notificato il provvedimento in oggetto, con cui diffida la società L.I. a provvedere allo smaltimento dei rifiuti ancora presenti sul sito di via (omissis), con avvertimento che in caso di mancato adempimento, avrebbe provveduto a dare corso all&#8217;art. 29 decies comma 9 d. lgs. 152/2006 e ad applicare il regime sanzionatorio di cui all&#8217;art. 29 quattordecies d. lgs. 152/2006.<br />
Avverso il provvedimento la ricorrente ha articolato i seguenti motivi:<br />
1) violazione di legge: art. 7 L. 241/90, art. 29 decies d. lgs. 152/2006, eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà: il provvedimento è contraddittorio, perché reca come oggetto &#8220;comunicazione di avvio del procedimento&#8221;, ma contiene la diffida, che non essendo stata preceduta da comunicazione ex art. 7 L. 241/90 risulta illegittima; riporta poi un termine per provvedere di 10 giorni, in contrasto con quanto previsto dalla legge, che indica il termine in 20 giorni;<br />
2) violazione di legge: L. 241/90, art. 29 decies d. lgs. 152/2006, eccesso di potere per errore sui presupposti, sviamento e carenza di motivazione: la condotta non è esigibile, poiché l&#8217;impianto di nichel cromatura è ancora sotto sequestro da parte della Procura della Repubblica;<br />
3) violazione di legge: L. 241/90, art. 29 decies d. lgs. 152/2006, eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento: nel provvedimento si dà atto che la Gammastamp doveva attivarsi per lo smaltimento dei rifiuti, per cui l&#8217;obbligo ricade su Gammastamp, in base all&#8217;accordo quadro, non sulla L.I.;<br />
4) violazione di legge: L. 241/90, art. 29 decies d.lgs. 152/2006, eccesso di potere per errore sui presupposti, sviamento e difetto di istruttoria, carenza di motivazione: la decisone di Gammastamp di farsi carico degli impianti di cromatura era corretta, per cui è illogico che la Provincia abbia ignorato questa decisione. Infatti dal gennaio 2011 l&#8217;impianto risultava dismesso e fuori dalla procedura AIA; dal gennaio 2011 L.I. non aveva più la gestione né la disponibilità dell&#8217;impianto; per tali ragioni lo smantellamento dell&#8217;impianto non poteva che competere a Gammastamp.<br />
Non è stato dimostrato né la presenza né la provenienza dei rifiuti, di cui si chiede lo smaltimento: da ciò discende la carenza istruttoria;<br />
5) violazione di legge: art. 29 decies d. lgs. 152/2006, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione: da quanto sopra discende l&#8217;assenza dei presupposti per emettere la diffida;<br />
6) violazione di legge: L. 241/90, art. 29 decies d. lgs. 152/2006, artt. 183 e 184 bis d. lgs. 152/2006, eccesso di potere per errore sui presupposti: i liquidi rinvenuti nel sito di Via Trento non costituiscono rifiuti, ma sottoprodotti, che avrebbero dovuto essere trasferiti in Polonia;<br />
7) eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, difetto di motivazione, errore sui presupposti e sviamento, violazione dell&#8217;art. 3 L. 241/90, d. lgs. 152/2006, art. 29 deciesd. lgs. 152/2006: il presente motivo attiene agli altri rifiuti oggetto della diffida. La diffida sostiene che i rifiuti attengono all&#8217;attività oggetto di AIA, per cui la ditta avrebbe dovuto trasmettere un piano di dismissione dello stabilimento, prima di sei mesi, dalla cessazione delle attività.<br />
A tali adempimenti la L.I. avrebbe dato corso, producendo lo studio ambientale, che dimostra come non vi sia una contaminazione derivanti dalle produzioni eseguite in regime di AIA, ma vi è una contaminazione storica preesistente. I rifiuti oggetto di sequestro nel 2015 sono stati smaltiti e la documentazione è stata inviata agli enti competenti.<br />
La documentazione fotografica prodotta da Gammastamp allegata alla diffida, raffigura solo elementi che tuttavia nulla provano sulla natura dei rifiuti e soprattutto sulla provenienza.<br />
Nessuno degli enti ha effettuato alcun sopralluogo per accertare lo stato dei luoghi.<br />
Inoltre viene anche omessa l&#8217;indicazione dello stato di pericolo per l&#8217;ambiente che costituisce il presupposto per l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 29 decies d. lgs. 152/2006.<br />
Si è costituita in giudizio la Provincia di Vercelli, evidenziando che l&#8217;opera di smaltimento dei rifiuti in esecuzione al piano di dismissione è a carico di L.I. in forza della prescrizione n. 6 dell&#8217;AIA. Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.<br />
Si è altresì costituita la società Gammastamp, rilevando che L.I. fosse l&#8217;unica intestataria dell&#8217;AIA n. 45459/2008 e quindi l&#8217;obbligo di predisporre il piano di dismissione dello stabilimento, comprensivo dello smaltimento dei rifiuti non potesse che ricadere solo su L.I.<br />
Con ordinanza n. 480 del 15.12.2016 la domanda cautelare veniva respinta.<br />
In data la ricorrente ha depositato una memoria ex art. 73 cpa, insistendo sulla estraneità all&#8217;obbligo di smaltire rifiuti, che in base all&#8217;accordo quadro avrebbero dovuto essere trasferiti in Polonia.<br />
All&#8217;udienza pubblica del 21 giugno 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.<br />
<strong>Diritto</strong><br />
1) Va premesso che il provvedimento gravato con il presente ricorso, si inserisce nell&#8217;ambito di un articolato procedimento, avviato fin dal 2011, per la bonifica del sito de quo.<br />
Con il presente atto la Provincia, richiamando il precedente ordine di smaltimento del 13.7.2016, ha diffidato la ricorrente ad adempiere alla prescrizione n. 6 dell&#8217;AIA del 22.7.2008, che impone alla L.I., titolare dell&#8217;autorizzazione, &#8220;in caso di cessazione definitiva dell&#8217;attività&#8221; di &#8220;evitare qualsiasi rischio di inquinamento e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale&#8221;.<br />
Ciò che viene ordinato, attraverso la diffida, ai sensi dell&#8217;art. 29 decies comma 9 d. lgs. 152/2006, è solo di adempiere alla prescrizione dell&#8217;AIA, smaltendo i rifiuti presenti presso la linea di cromatura, derivanti dall&#8217;attività esercitata proprio in forza della suddetta AIA.<br />
Risulta quindi irrilevante ogni eventuale accordo intervenuto tra i vari soggetti per lo smaltimento dei rifiuti, poiché l&#8217;Amministrazione non può che chiedere l&#8217;adempimento di una prescrizione contenuta in un provvedimento al titolare del provvedimento stesso.<br />
Alla luce di queste premesse, si può passare all&#8217;esame dei motivi di ricorso.<br />
2) Il primo motivo attiene alla violazione dell&#8217;art. 7 L. 241/90 e dell&#8217;art. art. 29 decies d. lgs. 152/2006: sostiene parte ricorrente che il provvedimento risulterebbe contraddittorio, perché reca come oggetto &#8220;comunicazione di avvio del procedimento&#8221;, ma contiene la diffida, che tuttavia non è stata preceduta dalla comunicazione ex art. 7 L. 241/90. Viene poi assegnato come termine per provvedere quello di 10 giorni, in contrasto con quanto previsto dalla legge, che indica il termine in 20 giorni.<br />
Il motivo non è fondato.<br />
Correttamente la difesa provinciale ha evidenziato che la diffida ex art. 29 decies d. lgs. 152/2006 non ha natura sanzionatoria, ma si configura come un invito a provvedere in via d&#8217;urgenza.<br />
Nel caso in esame, tra l&#8217;altro, la diffida reitera sostanzialmente un ordine già impartito con precedenti comunicazioni (nota del 19.1.2016 e la nota del 13.7.2016), atti in cui la Provincia rammenta alla società L.I. l&#8217;obbligo di adempiere alla prescrizione dell&#8217;AIA, attraverso le opere di dismissione degli impianti e rimozione dei rifiuti.<br />
Pertanto non solo non si configura alcuna violazione delle norme poste a tutela delle garanzie partecipative, ma non si ravvisa neppure alcuna violazione dell&#8217;art. 29 decies sopra citato, dal momento che con il provvedimento si reitera un ordine già impartito in precedenza.<br />
3) L&#8217;infondatezza della seconda censura, relativa alla inesigibilità dell&#8217;ordine, in quanto l&#8217;area è sotto sequestro, emerge dalla stessa ricostruzione dei fatti operata dalla L.I. che ha dimostrato di aver ottemperato all&#8217;ordine.<br />
4) I successivi tre motivi (rubricati ai nn. 3,4 e 5), possono essere esaminati congiuntamente in quanto attengono al profilo del rapporto con la Gammastamp. La Provincia avrebbe omesso di valutare una serie di elementi relativi agli obblighi delle società coinvolte nel procedimento: l&#8217;impegno Gammastamp di farsi carico degli oneri connessi alla dismissione degli impianti di cromatura, il fatto che dal gennaio 2011 L.I. non aveva più la gestione né la disponibilità dell&#8217;impianto.<br />
Anche questi motivi non possono trovare accoglimento.<br />
Come già evidenziato, l&#8217;obbligo imposto con il provvedimento de quo discende unicamente dalla prescrizione AIA, per cui eventuali differenti accordi tra le parti non possono modificare la posizione del titolare dell&#8217;AIA.<br />
La prescrizione si potrà considerare adempiuta solo una volta smaltiti i rifiuti conseguenti all&#8217;attività svolta in forza dell&#8217;autorizzazione.<br />
5) Passando all&#8217;esame dei due motivi successivi, relativi alla qualifica dei rifiuti, il Collegio osserva quanto segue.<br />
La Provincia ha richiesto la rimozione di rifiuti presenti presso il sito, come già ordinato con la precedente diffida, del 13.7.2013 prot. 20395, con cui imponeva &#8220;il corretto smaltimento di tutte le soluzioni di trattamento galvanico ancora presenti presso lo stabilimento&#8221;. La possibilità che dette materie possano essere riutilizzate in quanto sottoprodotti non preclude alla Provincia di ordinare la rimozione, se vengono abbandonate sull&#8217;area interessate e possono quindi divenire fonte di inquinamento.<br />
Quanto sopra dedotto è sufficiente per respingere anche il motivo successivo, in cui parte ricorrente sostiene di aver già eseguito lo smaltimento, in adempimento alla prescrizione dell&#8217;AIA.<br />
In verità, la Provincia, alla data di emanazione della diffida, ha accertato la presenza di rifiuti sul sito e il mancato smaltimento di rifiuti presso la linea di cromatura, per cui correttamente ha diffidato la società al rispetto della prescrizione AIA.<br />
Quanto alla mancata indicazione della situazione di pericolo, va rilevato che l&#8217;adozione del provvedimento appare giustificata dagli accertamenti effettuati nel corso del procedimento da parte della Provincia, dai quali è emersa senza alcun dubbio la presenza di rifiuti, derivanti dall&#8217;attività produttiva svolta da L.I., rifiuti che possono costituire fonte di inquinamento.<br />
6) Per i motivi sopra esposti il ricorso deve essere respinto.<br />
Le spese di giudizio possono essere compensate in considerazione della complessità della situazione e della condotta della ricorrente.<br />
<strong>PQM</strong><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Silvana Bini, Presidente FF, Estensore<br />
Roberta Ravasio, Consigliere<br />
Paola Malanetto, Consigliere<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 30 AGO. 2017.<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-30-8-2017-n-1030/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/8/2017 n.1030</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2017 n.9441</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-28-8-2017-n-9441/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-28-8-2017-n-9441/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-28-8-2017-n-9441/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2017 n.9441</a></p>
<p>Pres. Mezzacapo S., Est. Marzano L. Sull’annullamento della determinazione della Regione Lazio relativa a nuovi codici CER di rifiuti in discarica. Rifiuti Inerti- Ambiente- Discarica- Codici CER- Precauzione. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Sull’annullamento della determinazione regionale relativa a nuovi rifiuti in discarica: in base al principio di precauzione, ogni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-28-8-2017-n-9441/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2017 n.9441</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-28-8-2017-n-9441/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2017 n.9441</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mezzacapo S., Est. Marzano L.</span></p>
<hr />
<p>Sull’annullamento della determinazione della Regione Lazio relativa a nuovi codici CER di rifiuti in discarica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Rifiuti Inerti- Ambiente- Discarica- Codici CER- Precauzione.<br />
&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sull’annullamento della determinazione regionale relativa a nuovi rifiuti in discarica: in base al principio di precauzione, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>Pubblicato il 28/08/2017<br />	<br />
			<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; N. 09441/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br />	<br />
			<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<img decoding="async" alt="logo" height="65" src="file:////Users/celeste/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/msoclip1/01/clip_image002.png" width="57" /></strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N. 00784/2017 REG.RIC.</strong><br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />	<br />
			<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />	<br />
			<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</strong><br />	<br />
			<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Sezione Prima Quater)</strong><br />	<br />
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ha pronunciato la presente<br />	<br />
			<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SENTENZA</strong><br />	<br />
			sul ricorso numero di registro generale 784 del 2017, proposto da:&nbsp;<br />	<br />
			Comune di Magliano Romano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Elidea Cammarone, con domicilio eletto presso il suo studio in Terracina, via Gobetti 15;&nbsp;<br />	<br />
			<strong><em>contro</em></strong><br />	<br />
			Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Stefania Ricci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna 27;&nbsp;<br />	<br />
			<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />	<br />
			Idea 4 S.r.l., in persona del legale rappresentante<em>&nbsp;pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Paolo Giammarioli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio 12;&nbsp;<br />	<br />
			<strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br />	<br />
			<em>ad adiuvandum</em>:<br />	<br />
			Associazione Ecologica Monti Sabatini &#8211; No Discarica Magliano Romano, in persona del legale rappresentante&nbsp;<em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Valentina Stefutti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Aurelio Saffi 20;&nbsp;<br />	<br />
			<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />	<br />
			della determinazione della Regione Lazio n. G 12156 del 18 ottobre 2016.<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
			Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e di Idea 4 S.r.l.;<br />	<br />
			Visto l’atto di intervento dell’Associazione Ecologica Monti Sabatini &#8211; No Discarica Magliano Romano;<br />	<br />
			Viste le memorie difensive;<br />	<br />
			Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
			Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;<br />	<br />
			Uditi, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 luglio 2017, i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
			Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			FATTO e DIRITTO<br />	<br />
			1. Con il ricorso in epigrafe il Comune di Magliano Romano ha impugnato la determinazione G12156 del 20 ottobre 2016 con cui la Regione, riprovvedendo all’esito delle sentenze n. 5274 e n. 5275 del 5 maggio 2016, <a name="_Hlk493860903">ha consentito l&#8217;ingresso di nuovi codici CER di rifiuti nella discarica s</a>ita in Comune di Magliano Romano, loc. Monte della Grandine, gestita da Idea 4 S.r.l..<br />	<br />
			La Regione e la controinteressata si sono costituite in giudizio per resistere al gravame.<br />	<br />
			Ha spiegato intervento&nbsp;<em>ad adiuvandum</em>&nbsp;l’Associazione Ecologica Monti Sabatini &#8211; No Discarica Magliano Romano, chiedendo l’accoglimento del ricorso.<br />	<br />
			Con ordinanza n. 1004 del 1 marzo 2017 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare sospendendo l’efficacia dell’atto impugnato in via prudenziale, per prevenire il possibile pregiudizio all’ambiente ed alla salute nelle more della decisione di merito, stante la complessità della vicenda dedotta in giudizio, caratterizzata da una serie di procedure e provvedimenti che si accavallano di pochi giorni ma che in realtà sono relativi ad un unico impianto.<br />	<br />
			In vista della trattazione del merito, da tenersi congiuntamente ad altri ricorsi vertenti su atti afferenti al medesimo sito, le parti costituite hanno depositato memorie conclusive e all’udienza pubblica dell’11 luglio 2017, sentiti i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
			2. Il presente giudizio riguarda gli atti adottati dalla Regione Lazio, Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti, Area Ciclo Integrato dei Rifiuti, all’esito delle sentenze di questo TAR, Sezione Prima&nbsp;<em>Ter</em>, n. 5274 e n. 5275 del 5 maggio 2016, con cui è stata annullata la prima determinazione, G09137 del 22 luglio 2015, con la quale la Regione aveva già autorizzato l&#8217;ingresso di nuovi codici CER di rifiuti, asseritamente inerti, nella discarica sita in Comune di Magliano Romano, loc. Monte della Grandine, gestita da Idea 4 S.r.l..<br />	<br />
			Idea 4 S.r.l., autorizzata, in forza di determinazione B06167 del 17 settembre 2012 (modificata con le determinazioni B01393 del 9 aprile 2013 e A06398 del 6 agosto 2013) della Regione Lazio, all’esercizio di una discarica per rifiuti inerti nel Comune di Magliano Romano, località Monte della Grandine, il 23 aprile 2014 presentava alla Regione istanza relativa all’ampliamento dei codici CER da smaltire in discarica.<br />	<br />
			Su tale istanza la Regione si è pronunciata favorevolmente una prima volta, con determinazione n. G09137 del 22 luglio 2015, annullata con le sentenze n. 5274 e n. 5275/2016, e una seconda volta con determinazione n. G12156 del 20 ottobre 2016, impugnata con il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
			In particolare la sentenza n. 5275/2016 pronunciata sul ricorso n. 14264/2015 R.G proposto dal Comune di Magliano Romano, disponeva l’annullamento della determinazione n. G09137 del 22 luglio 2015 in quanto “ nel momento in cui veniva adottata la determinazione impugnata (G09137 del 22.07.2015), il D.M del 27.09.2010 risultava modificato dal D.M del 24.06.2015, il quale, oltre ad aver apportato modifiche riguardanti la definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, ha aggiunto un nuovo allegato relativo al campionamento ed alle analisi dei rifiuti da smaltire in discarica”.<br />	<br />
			La sentenza n. 5274/2016, in accoglimento del ricorso n. 12933/2015 R.G proposto da altri ricorrenti, disponeva l’annullamento della Determinazione n. G09137/2015 stabilendo che “il procedimento di assenso, avviatosi su iniziativa di Idea 4, deve poter riprendere il suo corso a partire da una rielaborazione appropriata, dettagliata e soddisfacente del protocollo di parte, onde renderlo idoneo rispetto alle finalità di garanzia e rassicurazione segnalate dall’ARPA”.<br />	<br />
			Infatti, con nota prot. 30270 del 13 aprile 2015, ARPA Lazio si era espressa sull’istanza di Idea 4 affermando, in particolare, che i “rifiuti il cui CER di identificazione, pur correttamente attribuito in virtù del ciclo produttivo, può non garantire automaticamente l’effettiva natura “inerte” del rifiuto stesso con riferimento alla definizione contenuta nell’art. 2 D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i. e richiamata nella DGR n. 34/2012” e aveva raccomandato “a tal fine, in fase di esercizio, deve essere prevista una verifica approfondita e puntuale per i rifiuti accettati. Dovranno pertanto essere definite dalla Società idonee procedure per la verifica della caratterizzazione di base ed il controllo all’accettazione di tali rifiuti, definendo ove necessari specifici protocolli (per ogni CER e singolo produttore) elaborati in relazione al processo dal quale i rifiuti vengono prodotti, al fine di dimostrare in modo univoco le caratteristiche a norma di legge”.<br />	<br />
			Con successiva nota prot. 228327 del 27 aprile 2015, la Regione trasmetteva il parere di ARPA a Idea 4 chiedendo alla società di “predisporre una integrazione che esponga, in maniera esaustiva, un protocollo di accettazione rifiuti specifico per i codici CER” previsti nell’istanza di variazione non sostanziale.<br />	<br />
			Il 5 maggio 2015, Idea 4 consegnava il documento denominato “Protocollo speciale di accettazione nuovi codici CER” sul quale, con nota prot. 53916 del 2 luglio 2015, (doc. 4 id.) ARPA Lazio richiamava l’attenzione “sulla necessità di documentare l’effettiva natura inerte dei rifiuti ammessi in discarica, con particolare riferimento a quelli il cui codice CER, definito nell’allegato D alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e riportato nel capitolo 3 del Protocollo inviato dalla Società, non dà garanzia a priori sull’effettiva natura inerte del rifiuto stesso”.<br />	<br />
			L’ARPA evidenziava, altresì, che “a fronte dell’ampio numero di tipologie di rifiuti che la società chiede di poter gestire, si vuole richiamare l’attenzione sul fatto che debba essere prevista una approfondita verifica per i rifiuti che potrebbero per effettive caratteristiche chimico/fisiche non essere “inerti” secondo la definizione di legge richiamata (come ad esempio i fanghi prodotti dal trattamento di effluenti industriali e delle acque reflue urbane, il compost fuori specifica, i rifiuti il cui codice CER può identificare una vasta gamma di tipologie quale il 191212, ecc. ecc.)”.<br />	<br />
			Pur ritenendo il Protocollo stabilito dalla Società in linea con la vigente normativa, ARPA Lazio prescriveva “che in fase di esercizio, la descrizione dell’attività che ha generato il rifiuto gestito debba essere di maggiore dettaglio possibile e che le eventuali analisi aggiuntive da eseguire debbano essere frutto di valutazioni specifiche da eseguirsi in fase di caratterizzazione di base e verifica di conformità sulla base delle informazioni di dettaglio acquisite sul rifiuto”.<br />	<br />
			Con determinazione n. G09137 del 22 luglio 2015, poi annullata, la Regione, anche all’esito dei pareri di ARPA, rilasciava l’autorizzazione riferendosi alla relazione tecnica di Idea 4, datata aprile 2014, allegata all’istanza ma non al provvedimento.<br />	<br />
			Stanti le citate sentenze di annullamento, con determinazione n. G12156 del 20 ottobre 2016, impugnata con il ricorso in epigrafe, la Regione concedeva nuovamente l’autorizzazione all’introduzione dei codici CER come da richiesta del 23 aprile 2014.<br />	<br />
			3. Il Comune ricorrente riferisce che la discarica di rifiuti inerti di proprietà della soc. Idea 4 S.r.l., sita in loc. Monte della Grandine nel Comune di Magliano Romano, ha ottenuto in pochissimi anni, molteplici autorizzazioni, tratteggiate in ricorso, che destano preoccupazione per la salute pubblica dei cittadini.<br />	<br />
			Per quanto di interesse, il Comune osserva che la Determinazione n. G12156 del 20 ottobre 2016, impugnata con il ricorso in epigrafe, è sostanzialmente la stessa autorizzazione (G09137 del 22 luglio 2015), annullata dal T.A.R. con sentenze n. 5274 e n. 5275/2015.<br />	<br />
			4. Premessi cenni sulla legittimazione a ricorrere, il Comune formula tre motivi di seguito sintetizzati, complessivamente rubricati: Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 D.Lgs. n. 128/2010, dell’art. 208 D.Lgs. n. 152/2006, della L.R. Lazio n. 27 del 9 luglio 1998, della D.G.R. n. 14 del 18 gennaio 2012, del regolamento 1357/2014/UE del 18 dicembre 2014; eccesso di potere, travisamento dei fatti, errore nei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità manifesta; violazione del Principio di Precauzione ai sensi dell’art. 174 del Trattato UE.<br />	<br />
			I) Secondo il Comune ricorrente l’autorizzazione all’ingresso in discarica di ulteriori n. 21 tipologie di rifiuti approvata dalla Regione con la determinazione impugnata e ancor prima con la determinazione n. G09137/2015, poi annullata dalle pronunce del T.A.R. del Lazio, si riferisce alle stesse tipologie di rifiuti delle quali, nel 2012, con determinazione n. B04346, la stessa Regione Lazio aveva chiesto lo stralcio, in quanto CER destinati a discariche per rifiuti non pericolosi.<br />	<br />
			Oltre alla contraddittorietà nell’autorizzare l’ingresso di codici CER di cui prima si era chiesto lo stralcio, il provvedimento della Regione evidenzierebbe il totale difetto di istruttoria nel definire la modifica della Determinazione n. A06398 del 6 agosto 2013, approvandola, come non sostanziale, così autorizzando l’ingresso in discarica di ulteriori codici CER, non tenendo conto che l’ingresso di ben 21 nuovi codici CER nell’impianto possano procurare conseguenze anche sulla quantità di rifiuti trattati dall’impianto.<br />	<br />
			II) La Regione avrebbe omesso di applicare il principio di precauzione per cui, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali.<br />	<br />
			Viceversa, nel caso di specie, a fronte del rischio evidenziato dall’ARPA Lazio con prot. n. 30270 del 13 aprile 2015, che alcuni dei nuovi codici richiesti potessero corrispondere a rifiuti non inerti e, quindi, che alcuni dei corrispondenti rifiuti potessero provocare inquinamento&nbsp;ambientale e pericolo per la salute umana, la Regione ha ritenuto comunque di autorizzarne l’ingresso in discarica.<br />	<br />
			III) La determinazione impugnata non contempla quanto statuito dall’Allegato 3 del D.M del 24 giugno 2015, ciò in sostanziale elusione di quanto deciso con la sentenza n. 5275/2016 con cui il T.A.R. annullava la determinazione n. G09137/2015 proprio in considerazione del fatto che, nel momento in cui è stata adottata la determinazione impugnata (22 luglio 2015) il D.M 27 settembre 2010, su cui si fondava la Relazione Tecnica presentata da Idea 4 S.r.l., risultava modificato dal D.M 24 giugno 2015, il quale, oltre ad aver apportato modifiche riguardanti la definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, ha aggiunto un nuovo allegato relativo al campionamento ed alle analisi dei rifiuti da smaltire in discarica.<br />	<br />
			Pertanto, la precedente determinazione è stata annullata “in quanto l’Amministrazione regionale non ha assunto le proprie determinazioni tenendo conto di tutta la normativa applicabile alla fattispecie al fine di garantire una gestione della discarica senza arrecare danno all’ambiente e alla salute dell&#8217;uomo”.<br />	<br />
			Secondo il Comune ricorrente la Regione, disattendendo quanto statuito con la richiamata sentenza, ha autorizzato in favore di Idea 4 s.r.l. l’ingresso dei 21 codici CER annullati, sulla base di una mera istruttoria d’ufficio, di cui peraltro, non si ravviserebbero elementi d’identificazione, limitandosi ad allegare un “Protocollo di accettazione dei rifiuti”, diventato parte integrante della nuova Determinazione.<br />	<br />
			Tuttavia l’Allegato Tecnico denominato “Protocollo di accettazione dei rifiuti”, altro non sarebbe che il medesimo protocollo, già depositato da Idea 4 s.r.l. in data 27 aprile 2015, già annullato dal T.A.R. Lazio con la sentenza n. 5275/2015, in quanto non conforme alla vigente normativa.<br />	<br />
			Neanche ARPA Lazio avrebbe potuto far riferimento alla nuova normativa, atteso che il primo parere favorevole con prescrizioni è stato rilasciato in data 13 aprile 2015 e il secondo è del 2 luglio 2015, ma è rilasciato su un documento datato Aprile 2015.<br />	<br />
			Inoltre la Determinazione impugnata sarebbe elusiva anche di quanto statuito con la sentenza n. 5274/2015, che ha annullato la prima determinazione (G09137/2015) per sostanziale difetto di istruttoria.<br />	<br />
			Infatti, anche nel nuovo provvedimento, non sarebbe chiaro quanto stigmatizzato con la richiamata sentenza, ossia se le analisi aggiuntive volte alla prevenzione del rischio debbano essere effettuate prima che un singolo rifiuto giunga nel perimetro della discarica ovvero dopo che lo stesso vi sia stato immesso; se, per l’eventualità che le analisi aggiuntive vengano effettuate quando il rifiuto ha già raggiunto la discarica, quali debbano essere le ulteriori precauzioni perché il rifiuto sottoposto ad indagine non venga ancora a contatto con quelli già stoccati in discarica ovvero, qualora la confusione tra rifiuti sia già accaduta, in qual modo il rifiuto analizzato e risultato sospetto ovvero non conforme alla sua caratteristica propria (l’inerzia, in assoluto primo luogo) possa essere poi nuovamente separato rispetto agli altri già stoccati.<br />	<br />
			La Regione Lazio non avrebbe neanche tenuto conto del fatto che in prossimità della discarica sono situate aree sensibili: il centro abitato del Comune di Magliano Romano a circa 800 metri, un istituto scolastico a circa 1 Km, l&#8217;impianto sportivo circa Km 1,2 e le aree di espansione residenziale a circa 800 m.<br />	<br />
			5. La Regione Lazio si è difesa osservando che, nella sentenza n. 5274/2016, il Collegio ha affermato “il procedimento di assenso, deve poter riprendere il suo corso a partire da una rielaborazione appropriata, dettagliata e soddisfacente del protocollo di parte, onde renderlo idoneo rispetto alle finalità di garanzia e rassicurazione segnalate dall’ARPA”.<br />	<br />
			La Regione, quindi, ha riavviato il procedimento per superare i rilievi del Collegio ed adottare un provvedimento in linea con i principi contenuti nella sentenza, in particolare l’approvazione del protocollo presentato dalla Idea 4 per la caratterizzazione dei rifiuti non rientranti nella tabella 1 del D.M. 27 settembre 2010, ossia non chiaramente inerti.<br />	<br />
			La determinazione G 12156/2016, ha autorizzato lo smaltimento di rifiuti nella discarica per inerti, previa caratterizzazione e relativa verifica per la stabilirne con certezza la natura.<br />	<br />
			Le modalità di accettazione dei rifiuti sono indicate, secondo il parere dell’ARPA prot. 53916 del 2 luglio 2015, nell’Allegato tecnico denominato “Protocollo di accettazione dei rifiuti”, reso parte integrante dell’autorizzazione.<br />	<br />
			La Regione precisa che il procedimento di ingresso dei rifiuti è definito dal D.M. 27 settembre 2010 sicchè non ci sarebbe discrezionalità dell’amministrazione nel prevedere prescrizioni al gestore della discarica.<br />	<br />
			Secondo la Regione non era necessario un nuovo parere ARPA poiché il T.A.R. non lo ha richiesto e, quindi, la struttura competente ha rielaborato il protocollo sulla base di quel parere; l’istruttoria è stata puntualmente svolta ed è consistita nel verificare la coerenza del protocollo presentato con le prescrizioni del D.M. 27 settembre 2010 e nel definire specificatamente analisi da eseguire e le tempistiche degli adempimenti.<br />	<br />
			Le differenze tra il precedente protocollo e quello approvato con la determinazione impugnata sarebbero proprio nella specificazione degli adempimenti e nella previsione della ripetizione delle analisi da parte del gestore.<br />	<br />
			6. La controinteressata Idea 4 S.r.l. ha svolto difese di analogo tenore.<br />	<br />
			Ha, tuttavia, rimarcato, con riferimento all’ordinanza n. 1004/2017 (erroneamente indicata come n. 775/2017):<br />	<br />
			&#8211; che l’atto impugnato con il ricorso in epigrafe concerne la adozione di un provvedimento in esecuzione di precedente sentenza del T.A.R., di annullamento di provvedimento avente lo stesso oggetto;<br />	<br />
			&#8211; che l’atto impugnato non ha nulla a che vedere con l’impianto di percolato, la sua realizzazione e la sua modifica (oggetto di diversi provvedimenti e ricorsi), in quanto la realizzazione dell’impianto e la sua modifica migliorativa non ha né come presu<br />
			&#8211; che voler ritenere tutti i provvedimenti impugnati con i vari ricorsi (sostanzialmente relativi all’impianto di percolato e alla autorizzazione con ingresso di nuovi CER in deroga), come tra loro non solo strettamente collegati ma addirittura condiziona<br />
			7. I motivi di ricorso possono essere scrutinati congiuntamente risolvendosi nell’unica articolata censura di difetto di istruttoria per sostanziale elusione di quanto statuito con le precedenti sentenze n. 5724 e n. 5725/2016.<br />	<br />
			Deve premettersi che l’atto impugnato con il ricorso in epigrafe giunge a conclusione di un procedimento riavviato a partire da un certo&nbsp;<em>step</em>, individuato dalla sentenza n. 5274/2016, resa dalla Sez. I&nbsp;<em>Ter</em>, che ha annullato la prima determinazione, G09137 del 22 luglio 2015, con la quale la Regione aveva già autorizzato l&#8217;ingresso di nuovi codici CER di rifiuti, asseritamente inerti, nella discarica sita in Comune di Magliano Romano, loc. Monte della Grandine, gestita da Idea 4 S.r.l..<br />	<br />
			In ricorso il Comune ricorrente sostiene, in estrema sintesi, che l’atto impugnato risentirebbe degli stessi vizi da cui è stata ritenuta affetta la prima determinazione regionale di autorizzazione all&#8217;ingresso di nuovi codici CER di rifiuti; ciò in quanto la Regione solo apparentemente avrebbe rispettato il&nbsp;<em>dictum</em>&nbsp;giurisdizionale essendosi, in realtà, limitata ad allegare al nuovo provvedimento lo stesso “Protocollo di accettazione dei rifiuti”, fornito in precedenza dalla controinteressata ma non allegato alla determinazione G09137 del 22 luglio 2015, senza effettuare null’altro di quanto prescritto con la citata sentenza.<br />	<br />
			Dunque la parte ricorrente, nell’impugnare il nuovo provvedimento, lamenta una sostanziale elusione non solo del giudicato di cui alla sentenza n. 5274/2016 ma anche del giudicato di cui alla sentenza n. 5275/2016, che aveva annullato la medesima determinazione perché non assunta nel rispetto di tutta la normativa applicabile alla fattispecie al fine di garantire una gestione della discarica senza arrecare danno all’ambiente&nbsp;e alla salute dell&#8217;uomo.<br />	<br />
			La tesi del ricorrente merita condivisione solo in parte.<br />	<br />
			8. A supporto della precedente determinazione, poi annullata, la Regione aveva posto il “Protocollo speciale di accettazione nuovi codici CER”, espressamente richiesto da ARPA Lazio, il quale, pur riportando infine l’avviso positivo dell’ARPA, come evidenziato nel più volte richiamato precedente giurisdizionale, “evidentemente non ha soddisfatto pienamente l’Organo consultivo” se è vero che con la nota del 2 luglio 2015 l’ARPA ha comunque prescritto ancora che “in fase di esercizio, la descrizione dell’attività che ha generato il rifiuto gestito debba essere di maggiore dettaglio possibile e che le eventuali analisi aggiuntive da eseguire debbano essere frutto di valutazioni specifiche da eseguirsi in fase di caratterizzazione di base e verifica di conformità sulla base delle informazioni di dettaglio acquisite sul rifiuto”.<br />	<br />
			Ciò posto, la sentenza n. 5274/2016 ha rilevato tre profili di illegittimità del precedente provvedimento:<br />	<br />
			&#8211; per un verso la Regione, con quello che doveva essere l’atto conclusivo del procedimento per il quale essa è istituzionalmente competente, si limitava solo a “prendere atto” di rappresentazioni fattele da una parte privata, senza assumersi in prima pers<br />
			&#8211; per altro verso, la Regione ometteva (mancando anche di allegarlo fisicamente) di far divenire parte integrante e sostanziale della propria determinazione quel protocollo che, assentito almeno formalmente dall’ARPA, avrebbe invece dovuto costituire, nel<br />
			&#8211; per altro verso ancora, poi, la determinazione impugnata ometteva di esplicitare adeguatamente tempi, frequenza, tipologie, modalità di espletamento e, soprattutto, responsabilità in ordine alle “analisi aggiuntive” che “in fase di esercizio” l’Arpa ha<br />
			Sulla base della rilevante criticità, la sentenza ha concluso che, “in accoglimento dei ricorsi, la determinazione impugnata deve essere annullata ed il procedimento di assenso, avviatosi su iniziativa di Idea 4, deve poter riprendere il suo corso a partire da una rielaborazione appropriata, dettagliata e soddisfacente del protocollo di parte, onde renderlo idoneo rispetto alle finalità di garanzia e rassicurazione segnalate dall’ARPA”.<br />	<br />
			9. Osserva il Collegio che i tre profili di criticità rilevati nel precedente provvedimento annullato risultano essere stati, almeno in parte, rimossi nella determinazione impugnata, assunta all’esito del riavviato procedimento.<br />	<br />
			Invero, svolgendo autonomamente e&nbsp;<em>motu proprio</em>&nbsp;l’istruttoria sul Protocollo presentato da Idea 4, la Regione ha inteso fare proprie quelle che, in prima battuta, erano rappresentazioni di una parte privata, così assumendosi la piena e diretta responsabilità di assentire l’ampliamento della capacità recettiva della discarica con rifiuti tipologicamente nuovi.<br />	<br />
			Inoltre la Regione ha allegato al provvedimento, per farne parte integrante, l’Allegato tecnico recante il Protocollo di accettazione dei rifiuti, nell’ambito del quale ha esplicitato tempi, frequenza, tipologie, modalità di espletamento e responsabilità in ordine alle analisi aggiuntive che secondo ARPA devono essere effettuate in fase di esercizio.<br />	<br />
			Leggendo, infatti, l’Allegato tecnico si rileva che, per ciascuna delle fasi (caratterizzazione di base, verifiche di conformità e accettazione in discarica, verifica in loco), la Regione specifica, anche rifacendosi alle prescrizioni di legge, su quale soggetto (produttore, detentore, gestore) di volta in volta gravi il relativo onere.<br />	<br />
			Non coglie nel segno, dunque, la censura secondo cui il fatto che l’istruttoria d’ufficio sia stata condotta sull’unico Protocollo redatto da Idea 4 denoterebbe un carente approfondimento dal momento che, come rilevato, la sentenza n. 5274/2016 aveva evidenziato con precisione i tre riportati profili di criticità, richiedendosi alla Regione una sostanziale presa di posizione nella veste di autorità di controllo e la conseguente assunzione di responsabilità in ordine agli atti da adottare, non essendo stato, viceversa, prescritto che la Regione richiedesse necessariamente un nuovo Protocollo a Idea 4.<br />	<br />
			10. Non è fondata neanche la tesi per cui la Regione avrebbe dovuto asseritamente acquisire nuovamente il parere dall’ARPA.<br />	<br />
			Deve osservarsi, in proposito, che la sentenza n. 5274/2016, dopo aver prescritto la ripresa del procedimento “a partire da una rielaborazione appropriata, dettagliata e soddisfacente del protocollo di parte, onde renderlo idoneo rispetto alle finalità di garanzia e rassicurazione segnalate dall’ARPA” aveva suggerito che con il “riavvio del procedimento, poi, la Regione avrà altresì buona occasione per valutare le più opportune iniziative idonee a dare attuazione, nel caso di specie, al principio di precauzione il cui rispetto è comunque dovuto”.<br />	<br />
			Aggiungeva la sentenza che “con l’occasione inoltre, la Regione, semmai ritornando ad acquisire l’avviso tecnico dell’ARPA, avrà pure modo di analizzare la domanda di ampliamento dei Idea 4 alla luce delle nuove disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 le quali, nel caso in questione, non hanno avuto modo di essere valutate applicativamente in occasione dell’adozione della determinazione impugnata”.<br />	<br />
			Il Collegio rileva che le surriportate indicazioni, contenute nella sentenza n. 5274/2016, rappresentavano dei suggerimenti, formulati per di più in via meramente ipotetica, che la Regione avrebbe forse potuto opportunamente raccogliere ma che, non avendolo fatto, non rendono per ciò solo illegittimo il nuovo provvedimento.<br />	<br />
			Infatti, l’unica prescrizione impartita con la sentenza in rassegna era quella di far ripartire il procedimento con una rielaborazione appropriata, dettagliata e soddisfacente del protocollo di parte (quindi di quello già prodotto da Idea 4), onde renderlo idoneo rispetto alle finalità di garanzia e rassicurazione segnalate dall’ARPA, evidentemente nel parere già reso.<br />	<br />
			11. E’, invece, fondata la censura secondo cui la Regione non avrebbe tenuto conto che il D.M. del 27 settembre 2010, al momento dell’adozione della seconda determinazione, risultava modificato dal D.M. 24 giugno 2015, il quale, oltre ad aver apportato modifiche riguardanti la definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, ha anche aggiunto un nuovo allegato relativo al campionamento ed alle analisi dei rifiuti da smaltire in discarica.<br />	<br />
			In proposito deve rilevarsi che, nel provvedimento impugnato, la Regione si limita ad affermare che, alla data del parere di ARPA Lazio del 2 luglio 2015, “era già in vigore il Regolamento CE 1317/2014 e quindi la vigente normativa relativa alla classificazione dei rifiuti”, con ciò ritenendo dimostrato che nell’Allegato tecnico, parte integrante della determinazione G12156, siano state osservate anche le nuove prescrizioni contenute nel D.M. del 24 giugno 2015.<br />	<br />
			Si tratta, a parere del Collegio, di un richiamo meramente formalistico, con il quale la Regione ha, in modo inadeguato, ritenuto di rimediare a quanto rilevato dalla Sez, I&nbsp;<em>Ter</em>&nbsp;con la coeva sentenza n. 5275/2016, con cui il T.A.R. ha annullato la stessa determinazione G09137 per l’ulteriore ragione che, nel momento in cui è stata adottata la determinazione impugnata (22 luglio 2015), il D.M. 27 settembre 2010 risultava modificato dal D.M 24 giugno 2015, il quale, oltre ad aver apportato modifiche riguardanti la definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, ha aggiunto un nuovo allegato relativo al campionamento ed alle analisi dei rifiuti da smaltire in discarica.<br />	<br />
			La sentenza, infatti, rilevava che, nella determinazione regionale n. G09137/2015 e nella Relazione Tecnica presentata da Idea 4 S.r.l., a pag. 24, si afferma che le attività di accettazione dei rifiuti, le prescrizioni e le limitazioni a cui fare riferimento sono quelle di cui all&#8217;art. 3 del D.M. 27 settembre 2010.<br />	<br />
			Conclude la sentenza n. 5275/2016: “Pertanto, la determinazione impugnata è stata correttamente contestata in quanto l’Amministrazione regionale non ha assunto le proprie determinazioni tenendo conto di tutta la normativa applicabile alla fattispecie al fine di garantire una gestione della discarica senza arrecare danno all’ambiente ed alla salute dell&#8217;uomo”.<br />	<br />
			Rileva il Collegio che, anche nella determinazione G12156, non è dato ricavare con certezza se siano stati effettivamente rispettati i dettami del D.M. 24 giugno 2015.<br />	<br />
			Infatti, nell’Allegato tecnico non è specificato il soggetto che sarà tenuto ad eseguire le analisi richieste dal nuovo decreto ministeriale.<br />	<br />
			Sul punto, la sentenza n. 5274/2016 prescriveva: “particolare attenzione dovrebbe essere posta in ordine al grado di sufficiente terzietà (rispetto agli interessi propri della parte privata che gestisce una discarica) in capo ai soggetti cui viene demandato il riscontro delle caratteristiche dei diversi, singoli tipi di rifiuti che si adducono in discarica, nonché alla capacità di reazione reciproca fra rifiuti di differente tipologia”.<br />	<br />
			Inoltre, anche nel nuovo provvedimento non risulta chiaro, come già rilevato dalla sentenza n. 5724/2016 in ordine alla precedente autorizzazione, se le analisi aggiuntive volte alla prevenzione del rischio debbano essere effettuate prima che un singolo rifiuto giunga nel perimetro della discarica ovvero dopo che lo stesso vi sia stato immesso e, in tale seconda ipotesi, quali debbano essere le ulteriori precauzioni perché il rifiuto sottoposto ad indagine non venga ancora a contatto con quelli già stoccati in discarica ovvero, qualora la confusione tra rifiuti sia già accaduta, in qual modo il rifiuto analizzato e risultato sospetto ovvero non conforme alla sua caratteristica propria, possa essere poi nuovamente separato rispetto agli altri già stoccati.<br />	<br />
			Che tali indicazioni manchino nel provvedimento è confermato anche dal fatto che la difesa regionale ha dovuto, sinteticamente, fornire tali precisazioni nella memoria del 9 giugno 2017.<br />	<br />
			Si tratta, tuttavia, di precisazioni che, da una parte, in quanto non rivolte al gestore in un formale provvedimento dell’Autorità regionale, non ne garantiscono il rispetto; dall’altra, proprio perché non inserite nel provvedimento, rappresentano una inammissibile integrazione postuma della motivazione.<br />	<br />
			Invero, è inammissibile, da parte della Pubblica amministrazione, la formulazione in giudizio di argomentazioni difensive a giustificazione del provvedimento impugnato, non evincibili nemmeno implicitamente dalla sua motivazione, ciò costituendo un&#8217;integrazione postuma della motivazione, non consentita in quanto non inserita nell&#8217;ambito di un procedimento amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 gennaio 2017, n. 24).<br />	<br />
			12. Conclusivamente, per quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto e, per l’effetto, l’atto impugnato deve essere annullato solo nella parte in cui non specifica, nel rispetto delle novità introdotte dal D.M. 24 giugno 2015:<br />	<br />
			&#8211; quali siano soggetti cui viene demandato il riscontro delle caratteristiche dei diversi, singoli tipi di rifiuti che si adducono in discarica, della capacità di reazione reciproca fra rifiuti di differente tipologia;<br />	<br />
			&#8211; se le analisi aggiuntive volte alla prevenzione del rischio debbano essere effettuate prima che un singolo rifiuto giunga nel perimetro della discarica ovvero dopo che lo stesso vi sia stato immesso;<br />	<br />
			&#8211; in tale seconda ipotesi, quali debbano essere le ulteriori precauzioni perché il rifiuto sottoposto ad indagine non venga ancora a contatto con quelli già stoccati in discarica ovvero, qualora la confusione tra rifiuti sia già accaduta, in qual modo il<br />
			<a name="_Hlk493867957">A tal fine la Regione dovrà integrare la determinazione G12156 del 18 ottobre 2016 dettando precise prescrizioni al gestore in ordine ai punti innanzi indicati, nel rispetto degli avvertimenti dati da ARPA Lazio e in ossequio al principio di precauzione.</a><br />	<br />
			Con l’occasione la Regione avrà la possibilità di valutare l’opportunità di convogliare le diverse e pressochè coeve istanze presentate dalla società Idea 4 relativamente al complessivo impianto di Monte della Grandine in un unico procedimento, ovvero quanto meno di collazionare, in ciascun procedimento, le risultanze degli atti acquisiti negli altri, in modo da pervenire all’adozione di provvedimenti il più possibile completi, che soddisfino non soltanto nominalmente il rispetto del principio di precauzione.<br />	<br />
			13. Le spese del giudizio, in ragione della soccombenza solo parziale, sono poste a carico della Regione in misura ridotta e sono liquidate in favore del Comune ricorrente come in dispositivo; viceversa possono compensarsi con la controinteressata e con l’associazione interveniente.<br />	<br />
			P.Q.M.<br />	<br />
			Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima&nbsp;<em>Quater</em>, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie solo in parte ai sensi e per i limitati effetti di cui in motivazione.<br />	<br />
			Condanna la Regione Lazio a parte delle spese del giudizio, in favore del Comune ricorrente, così liquidate in € 1.000,00 (mille) oltre oneri di legge.<br />	<br />
			Compensa le spese con la controinteressata e con l’associazione interveniente.<br />	<br />
			Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
			Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
			Salvatore Mezzacapo, Presidente<br />	<br />
			Anna Bottiglieri, Consigliere<br />	<br />
			Laura Marzano, Consigliere, Estensore				</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td><strong>Laura Marzano</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Salvatore Mezzacapo</strong></td>
</tr>
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<p>			IL SEGRETARIO</td>
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<div style="clear:both;">&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-28-8-2017-n-9441/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2017 n.9441</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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