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	<title>n. 8 - 2016 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>La nuova Conferenza di servizi</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-nuova-conferenza-di-servizi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:43 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-nuova-conferenza-di-servizi/">La nuova Conferenza di servizi</a></p>
<p>1. Efficienza della pubblica amministrazione e aumento della produttività. Il ruolo della Conferenza di servizi.&#160;&#160; &#160; Fra i fattori in grado di accrescere, nei prossimi anni, la produttività dell’economia italiana e gli investimenti per superarne lo stato di stagnazione, vi sono, senza dubbio, le Riforme amministrative. I nodi irrisolti della</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-nuova-conferenza-di-servizi/">La nuova Conferenza di servizi</a></p>
<p><strong><em>1. Efficienza della pubblica amministrazione e aumento della produttività. Il ruolo della Conferenza di servizi.</em></strong>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Fra i fattori in grado di accrescere, nei prossimi anni, la produttività dell’economia italiana e gli investimenti per superarne lo stato di stagnazione, vi sono, senza dubbio, le Riforme amministrative.<br />
I nodi irrisolti della burocrazia, fra cui la complessità delle regole, l’allungamento dei tempi di risposta, l’incertezza e l’instabilità delle decisioni e, infine, i costi da sostenere per i procedimenti amministrativi, infatti, soffocano lo sviluppo economico, soprattutto quello delle imprese più dinamiche.<br />
L’eccesso di oneri regolatori, il prolungarsi dei tempi e l’incertezza degli esiti delle decisioni, per un versante, accrescono il rischio d’impresa ma, per l’altro, rappresentano un elemento che sfavorisce la localizzazione degli investimenti perché rendono un determinato territorio meno attrattivo per le imprese. Un eccessivo carico amministrativo, infatti, costituisce una diseconomia che produce una riduzione dei vantaggi comparati e, quindi, può disincentivare la localizzazione produttiva nel territorio<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>.<br />
Fra le ragioni della Pubblica Amministrazione e quelle delle imprese, in tale prospettiva, non vi èconflitto ma convergenza; fra gli interessi della collettività vi è anche quello di una crescita economica che possa favorire la creazione di nuovi sbocchi occupazionali.<br />
&nbsp;Uno degli snodi per i quali queste criticità sono più avvertite dalle imprese è, indubbiamente, quello dei procedimenti autorizzatori e, al loro interno, della Conferenza di servizi, finora caratterizzata da una complessità e da tempi eccessivi per conseguire le decisioni.<br />
Istituto introdotto al fine di semplificare e di ridurre il procedimento autorizzatorio, tale Conferenza oggi è ritenuta in effetti, paradossalmente, la principale responsabile dell’incertezza nelle decisioni e della dilatazione dei tempi dei procedimenti complessi. Le consultazioni avviate fra le amministrazioni regionali e le associazioni imprenditoriali più rappresentative (Confindustria, CNA, Confcommercio), peraltro già organizzate in tavoli di lavoro per l’attuazione dell’Agenda per la semplificazione 2015-2017, avevano fatto emergere, in effetti, gli aspetti critici della precedente disciplina. Questi non sono stati adeguatamente risolti dalle molteplici modifiche e integrazioni legislative intervenute negli ultimi vent’anni.<br />
Le principali coordinate di riforma dovevano indirizzarsi, pertanto, verso un’accelerazione dei tempi della Conferenza e la garanzia di una stabilità della determinazione conclusiva. A queste finalità, fra le altre, concorre l’intervento riformatore contenuto nella bozza di decreto legislativo attuativo dell’art. 2 della l. n. 124 del 2015.<br />
Si tratta, dunque, di un istituto che rappresenta un terreno di riforma, e di conseguente analisi, decisivo per sondare e migliorare le relazioni fra imprese e pubblica amministrazione.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<strong>2.</strong>&nbsp;<strong><em>Le finalità e le innovazioni introdotte dall’intervento riformatore.</em></strong> &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;La principale finalità dell’intervento normativoè stata quella di portare a compimento il disegno di trasformazione funzionale dell’istituto, dispiegatosi negli ultimi venticinque anni.La Conferenza di servizi in effetti, da iniziale strumento essenzialmente di semplificazione e, nel contempo, di coordinamento fra amministrazioni<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>, fondato sulla contestualità e sull’unanimità, si è poi evoluta, progressivamente, in meccanismo in grado di permettere l’assunzione di decisioni anche in presenza dell’inerzia o del dissenso anche delle amministrazioni portatrici di interessi sensibili<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>.<br />
Al principio di unanimità si è sostituito dunque, in tale prospettiva, quello del conseguimento delle posizioni prevalenti<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a> e la contestualità nella presenza &nbsp;delle amministrazioni è divenuta, da regola, ipotesi residuale ed eccezionale.<br />
Se nel primo modello, contenuto nella formulazione originaria prevista nell’art. 14, comma 2, della l. n. 241 del 1990, l’accento era posto su una valorizzazione del profilo dinamico del modo di esercizio del potere discrezionale, attraverso la sostituzione, ad una serie di valutazioni separate dei singoli interessi, di «una valutazione contestuale»<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a> fra amministrazioni pubbliche, a fini, essenzialmente, di semplificazione e di coordinamento, nel secondoha prevalso la funzione di accelerazionedei meccanismi decisionali delle amministrazioni pubbliche coinvolte in procedimenti pluristrutturati.<br />
Nel primo modello, infatti, il titolare di ciascun interesse pubblico era indotto, principalmente, a farsi carico, oltre che del proprio, degli ulteriori interessi pubblici che venivano contestualmente in rilievo al fine di addivenire ad una valutazione unica, globale e contestuale di tutti i profili coinvolti.La Conferenza, dunque, aveva innovato il modo con cui le pubbliche amministrazioni formano la propria volontà, mutando le tradizionali regole di esercizio del potere discrezionale<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp; Questa prima funzione si è arricchita in seguito, con il d.l. n. 78 del 2010, con quella di accelerare il processo decisionale delle amministrazioni coinvolte, attraverso il superamento del principio di unanimità e l’introduzione di meccanismi di elezione e di prevalenza fra le posizioni assunte dalle diverse amministrazioni.<br />
Questo mutamento di funzione si è reso necessario per l’assetto che l’ordinamento giuridico conferisce agli interessi pubblici ritenuti meritevoli di tutela.L’equiordinazione fra i differenti interessi pubblici, tipica degli attuali ordinamenti democratici, ne ha imposto, in effetti, sempre più il contemperamento con moduli orizzontali, anziché con moduli gerarchici.<br />
In assenza di meccanismi legislativi di graduazione degli interessi pubblici,infatti, se ne è affidata la prevalenza e la composizione a meccanismi essenzialmente procedimentali, favorendo la capacità dei soggetti presenti all’interno della Conferenza di comporre gli interessi in gioco e di pervenire all’assunzione della decisione<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>. Quest’ultima, infatti, appare sempre più come la risultante di un procedimento complesso cui prendono parte diverse amministrazioni pubbliche, ciascuna partecipe di un’azione di contemperamento fra gli interessi pubblici la cui tutela è loro affidata.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il compimento di questo processo di evoluzione funzionale era affidato, dal legislatore delegante, ad una serie di principi e criteri direttivi consistenti, essenzialmente, a) nella riduzione dei casi di obbligatorietà della Conferenza di servizi; b) nello snellimento dei lavori, da ottenere anche con l’utilizzo di strumenti informatici; c) nella ridefinizione delle tipologie di conferenza, anche al fine di introdurre modelli di istruttoria pubblica, nelle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale; d) nella riduzione dei termini per la convocazione, l’acquisizione degli atti di assenso e l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento; e) nella certezza dei tempi, anche con l’imposizione ai partecipanti della chiarezza e dell’univocità delle conclusioni espresse; f) nella garanzia di forme di coordinamento e di rappresentanza unitaria delle amministrazioni interessate.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Questi criteri sono stati declinati, nella bozza di decreto attuativo, in tre elementi di innovazione, che ne costituiscono, al tempo stesso, i fattori riformatori qualificanti: a) la conferenza semplificata; b) il rappresentante unico nella conferenza simultanea; c) il meccanismo di opposizione successiva in caso di dissensi qualificati.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Di seguito si procederà ad una loro sintetica analisi, finalizzata a chiarire la loro influenza sulla nuova funzione riconosciuta alla Conferenza di servizi dalla nuova disciplina.<br />
&nbsp;</p>
<p><strong><em>3. La Conferenza semplificata.</em></strong> &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />
Una delle principali novità della Riforma è costituita dall’introduzione della cd. Conferenza semplificata come modalità ordinaria e obbligatoria di svolgimento dei procedimenti a decisione pluristrutturata. Nella precedente disciplina la conferenza di servizi veniva convocata, infatti, unicamente nell’eventualità si fosse verificata un’inerzia o manifestato un dissenso dopo trenta giorni dall’ordinario svolgimento di procedimenti di questo tipo. Quest’innovazione, viceversa, permette di includere nel nuovo modello la fase attualmente esterna alla Conferenza, ossia quella rivolta a verificare la presenza di possibili inerzie o dissensi rispetto all’assunzione della determinazione conclusiva e a valutarne le possibilità di superamento.<br />
Resta ferma la possibilità, per l’amministrazione procedente, di attivare direttamente la conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona ove ritenuto necessario in relazione alla particolare complessità della decisione da assumere o su motivata richiesta delle altre amministrazioni o del soggetto privato interessato.<br />
Inoltre, giàin questa fase sarebbe opportuno garantire la possibilità di partecipazione del soggetto privato non confermata in modo esplicito dallo schema in esame, né in relazione alla conferenza preliminare né in quella definitiva. L’art. 14-<em>ter,</em> comma 2-<em>bis,</em> della l. n. 241 del 1990 contempla già in modo esplicito tale partecipazione del richiedente, come osservatore, alla conferenza preliminare, in modo da permettergli di avere un pieno accesso ai relativi atti. Non vi è alcuna ragione, peraltro, di eliminare tale possibilità del soggetto privato di prendere parte alla conferenza ed esperire il relativo accesso documentale, che potrebbe giovare all’amministrazione nel poter contare sui contribuiti e gli elementi offerti dai soggetti privati in vista della decisione finale.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; In realtà il modello semplificato non è una vera e propria conferenza, dato che si svolge in modalità asincrona e non è soddisfatto, quindi, quel principio aristotelico di unità di tempo, di luogo e di azione tipico del modello classico. Le varie amministrazioni che ricevono il progetto di decisione, infatti, devono rendere le proprie determinazioni entro un certo termine, anche se non necessariamente in modo simultaneo. Tali determinazioni vengono formulate in termini di assenso o dissenso, unitamente all’esplicitazione delle condizioni necessarie ai fini dell’acquisizione del primo o del superamento del secondo.<br />
Nel caso in cui l’assenso accordato dalle diverse amministrazioni sul progetto di decisione risulti incondizionato ovvero le condizioni indicate da queste per conferire l’assenso o superare il dissenso siano ritenute superabili senza modificare, sostanzialmente, il progetto di decisione finale oggetto della Conferenza, l’amministrazione procedente perviene ad una determinazione motivata di conclusione di questa.<br />
Un pregio di questa soluzione è quello di permettere di applicare, già in tale fase, il regime delle condizioni di validità del dissenso e, in loro assenza, di consentire la formazione del silenzio assenso, che pure non esenta l’amministrazione dalla relativa responsabilità<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>.Per evitare la formazione del silenzio assenso, infatti, già in questa fase le amministrazioni dovranno rendere un dissenso esplicito, adeguatamente motivato e accompagnato dalle modifiche necessarie ai fini dell’assenso<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>.<br />
Su tale versante, dunque, nei procedimenti a decisione pluristrutturata il modello della conferenza semplificata include quello del silenzio assenso previsto dall’art. 17 <em>bis</em>, l. n. 241 del 1990, come modificato dall’art. 3 della l. n. 124 del 2015. I due istituti sono in parte coincidenti e il loro coordinamento è soddisfatto dal fatto che l’amministrazione ricorrerà al silenzio-assenso nei casi di decisione con due amministrazioni, mentre si farà ricorso al meccanismo presente in seno alla conferenza negli altri casi, più complessi, di decisione pluristrutturata.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il vantaggio di quest’innovazione è quello di evitare il ricorso alla conferenza simultanea in presenza di semplici inerzie nella fase ordinaria di svolgimento della procedura e di riservare ad una valutazione effettivamente contestuale solo il manifestarsi di dissensi espliciti che l’amministrazione ritenga opportuno superare. Si&nbsp; prevede che, in tal modo, possano concludersi tutte le conferenze non particolarmente complesse e si riducano in modo significativo i casi di riunioni con la partecipazione contestuale di rappresentanti delle amministrazioni competenti.<br />
&nbsp;<br />
<strong><em>4.&nbsp;I rappresentanti unici nella conferenza simultanea.</em></strong> &nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp; &nbsp; Un’ulteriore innovazione qualificante della nuova disciplina riguarda le modalità di formazione della volontà dell’amministrazione all’interno della conferenza simultanea. Con questa novità il contemperamento di interessi pubblici affidato al procedimento a decisione pluristrutturata si manifesta solo in parte all’interno dello stesso mentre, per altra parte, avviene a monte del suo svolgersi, attraverso la nomina del rappresentante unico.<br />
La nuova disciplina, infatti, prevede che le amministrazioni statali partecipino mediante un rappresentante unico, abilitato a manifestare in modo univoco, definitivo e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su tutte le determinazioni di sua competenza.<br />
Nel caso di amministrazioni statali, queste sono rappresentate da un unico soggetto nominato, anche in via preventiva, per specifiche materie o periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri oppure, in caso di amministrazioni periferiche, dal dirigente del relativo ufficio territoriale dello Stato. Nel caso di amministrazioni regionali o locali, queste definiscono i modi di designazione del rappresentante unico degli enti o organismi inclusi nel rispettivo livello territoriale nonché l’eventuale partecipazione di questi ai lavori della conferenza.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Benché prive del potere di rappresentanza, le singole amministrazioni statali possono comunque prendere parte alla Conferenza in funzione di supporto e di arricchimento della valutazione comune che, tuttavia, il rappresentante unico è il solo abilitato ad esprimere.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; In tal modo il contemperamento di interessi pubblici all’interno della stessa amministrazione avviene a monte della Conferenza simultanea, alla quale è affidato dunque, unicamente, quello fra livelli di governo differenti. Tuttavia, la possibile presenza delle amministrazioni rappresentate permette a queste di contribuire alla posizione comune attraverso le proprie valutazioni; viene preservata, in tal modo, la funzione della Conferenza quale luogo di collaborazione e di coordinamento di interessi e di graduale ricerca di soluzioni possibilmente condivise.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In base al risultato dell’ultima riunione e, comunque, non oltre il termine finale di conclusione del procedimento, l’amministrazione procedente dovrà adottare la determinazione motivata di conclusione della Conferenza, sempre sulla base delle prevalenti posizioni espresse dai rappresentanti delle amministrazioni intervenute. A tal fine si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione, ovvero, pur presenziando, non abbia esplicitato la propria posizione oppure abbia espresso un dissenso non adeguatamente motivato. Tale decisione finale, ai sensi dell’art. 14-<em>quater</em>, sostituisce a tutti gli effetti, come nella precedente disciplina, gli atti di assenso, comunque qualificati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori dei servizi pubblici interessati. Si prevede, altresì, che le amministrazioni sostituite, nella loro attività, da tale decisione, possano sollecitare con adeguata motivazione l’amministrazione procedente ad assumere proprie determinazioni in via di autotutela purché abbiano presenziato alla riunione.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Risulta confermata la riconduzione della conferenza di servizi al modulo procedimentale semplificato, anziché a quello dell’organo collegiale dotato di proprie competenze<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title=""><sup><sup>[10]</sup></sup></a>.<br />
&nbsp;<br />
<em><strong>&nbsp;5</strong></em>.&nbsp;<strong><em>Il meccanismo di opposizione successiva in caso di dissenso qualificato. Le condizioni di applicazione della riforma.</em></strong> &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; La terza innovazione rilevante investe la questione del meccanismo di superamento dei dissensi delle amministrazioni titolari di interessi qualificati o per la loro natura cd. «sensibile» (tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o tutela della salute e della pubblica incolumità), oppure per la loro particolare posizione di autonomia (regioni o province autonome nelle materie di propria competenza).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La precedente soluzione era improntata, com’è noto, all’esercizio di poteri sostitutivi esercitati, nel caso in cui l’amministrazione dissenziente o procedente fosse un’amministrazione statale, dal Consiglio dei ministri(con la partecipazione consultiva del Presidente della Giunta regionale in caso di dissenso espresso da una regione) mentre, nelle altre ipotesi, si affidava la decisione ai competenti organi esecutivi degli enti territoriali.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La scelta operata dalla nuova disciplina, viceversa, è quella per cui l’efficacia della determinazione motivata assunta in Conferenza sulla base delle posizioni prevalenti, in presenza del dissenso di un’amministrazione titolare di un interesse qualificato, resta sospesa per permettere l’opposizione dell’amministrazione titolare di un interesse qualificato. Anche le singole amministrazioni che intervengono nella conferenza unicamente a fini di supporto del proprio rappresentante unico possono formulare a quest’ultimo il proprio dissenso al fine di indurlo a proporre un’opposizione.<br />
Lo scopo della nuova disposizione è quello di costringere le amministrazioni ad assumere una posizione chiara e univoca, evitando, così, il rischio di comportamenti inutilmente dilatori o ostruzionistici.<br />
A seguito dell’attivazione dell’opposizione la Presidenza del Consiglio dei ministri indice una riunione fra i partecipanti delle amministrazioni dissenzienti e le altre amministrazioni presenti alla Conferenza. Nel corso della riunione è possibile per i partecipanti formulare proposte al fine di addivenire ad una soluzione condivisa che supplisca alla deliberazione motivata di conclusione della Conferenza, con gli stessi effetti.<br />
Qualora l’esito della riunione approdi ad una soluzione condivisa, questa si traduce nell’adozione, da parte dell’amministrazione procedente, di una nuova determinazione motivata di conclusione della Conferenza. Nel caso, viceversa, in cui tale intesa non sia conseguita, la questione approda al Consiglio dei ministri, a cui possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle provincie autonome.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Se tuttavia l’opposizione non viene accolta neppure in tale fase, la determinazione motivata di conclusione della Conferenza acquista un’efficacia definitiva.<br />
&nbsp;&nbsp; Il pregio di tale soluzione è quello di invertire l’onere di sollecitare una mediazione fra posizioni prevalenti e dissenzienti qualificate e ottenere, in tal modo, una rilevante semplificazione del procedimento. Se nella precedente disciplina, infatti,erano i titolari degli interessi prevalenti a dover attivare una procedura aggravata per superare i dissensi qualificati, ora tocca alle amministrazioni dissenzienti attivare la stessa procedura per privare di efficacia la decisione assunta sulla base delle posizioni prevalenti.<br />
Ne risulta rafforzata, inevitabilmente, la posizione dell’amministrazione procedente perché i potenziali dissenzienti saranno scoraggiati dal constatare che la decisione adottata senza il loro consenso può essere ribaltata solo esperendo con successo il rimedio oppositivo.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; La soluzione individuata, comunque, realizza un adeguato equilibrio fra semplificazione, maggiore efficienza nel conseguimento delle decisioni e tutela degli interessi pubblici coinvolti, nel senso a suo tempo indicato dalla Corte costituzionale<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>. Essa permette dunque di realizzare, come richiesto dai giudici costituzionali, un equo contemperamento «fra la necessità della concentrazione delle funzioni in un’istanza unitaria e le esigenze connesse alla distribuzione delle competenze fra gli enti che paritariamente vi partecipano con propri rappresentanti, senza che ciò implichi un’(eccessiva) attenuazione delle rispettive attribuzioni»<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>.<br />
Con le modifiche apportate dalla nuova disciplina, in sintesi, le pubbliche amministrazioni potranno ragionevolmente contare su un meccanismo che permetterà loro di assumere decisioni stabili in tempi più brevi, superando, quando possibile, inerzie e dissensi che potranno manifestarsi in sede procedimentale. Si dovrebbe accrescere, in tal modo, l’efficacia e l’efficienza dell’istituto di semplificazione eottenere un risparmio di tempo e di risorse per le imprese, grazie alla riduzione delle riunioni in modalità sincrona, allo snellimento del processo decisionale ed, infine, alla certezza e alla stabilità della decisione finale.<br />
Lo schema contemplato dal legislatore, in sé, non saràsufficiente, tuttavia, ad ottenere questo risultato in quanto dovrà essere accompagnato da alcune condizioni organizzative essenziali di attuazione della Riforma<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>.<br />
Alcune di esse riguardano, anzitutto, la collocazione delle innovazioni introdotte nell’assetto della conferenza di servizi all’interno del contesto, più ampio, della riforma della pubblica amministrazione realizzata dalla l. n. 124 del 2015. Tale riforma, infatti, dovrà essere concepita, al di là dei singoli aspetti, nel suo significato unitario di riordino complessivo dei rapporti fra lo Stato e il cittadino e di promozione di una visione nuova di pubblica amministrazione, attenta alle potenzialità di sviluppo economico discendenti dai suoi interventi e non solo chiusa nei propri apparati.<br />
&nbsp;&nbsp; Un rilievo centrale, inoltre, rivestirà anche la fase di attuazione della Riforma affidata all’approvazione dei decreti attuativi e la necessità di occuparsi anche degli aspetti non normativi dell’intervento quali la formazione del personale pubblico, lapresentazione al pubblico delle innovazioni introdotte e la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi. Sarà utile, infine, anche la fase di monitoraggio e di verifica dell’impatto della nuova disciplina, attraverso eventuali interventi correttivi.<br />
Dovrà provvedersi, pertanto, ad un’adeguata formazione del capitale umano che lo metta in grado di assumersi effettive responsabilità decisionali e di tener conto anche degli aspetti economici delle questioni da affrontare.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Oltre alla strategia di formazione del personale sarà utile anche un’azione di comunicazione istituzionale sulle potenzialità del nuovo modello di conferenza e di promozione di una cultura del mutamento. Infine la fase di applicazione della riforma dovrà accompagnarsi all’adozione di misure di monitoraggio delle prassi applicative e di analisi dei loro effetti, specialmente attraverso un ricorso adeguato allo strumento della verifica di impatto della regolamentazione.<br />
&nbsp;</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1">Si tratta di un tema caro al prof. Giorgio Cugurra che vi aveva scritto nel 1997, si v. ID., <em>La concentrazione dei procedimenti,</em> Relazione al Convegno su <em>Procedimenti e accordi nell’amministrazione locale (Tremezzo, 19-21 settembre 1996</em>), in <em>Atti del Convegno</em>, Milano, 1997, 98 e <em>Competenza amministrativa e limiti territoriali, in Tempo, spazio e certezza dell’azione amministrativa</em>, Atti del XVIII Convegno di studi di scienza dell’amministrazione (19-21 settembre 2002), Milano 2003, 256. Questo scritto è destinato agli Studi in sua memoria.</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a>Si vedano, a tal proposito, le riflessioni contenute nel Ref della Confidustria nel giugno 2015.</div>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a>In tal senso si v. F. Merusi, <em>Il coordinamento e la collaborazione degli interessi pubblici e privati dopo le recenti riforme</em>, in <em>Dir. amm</em>., 1993, 22 ss.</div>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a>Tratteggia un’evoluzione in tal senso dell’istituto, G. Sciullo, <em>La Conferenza di servizi come meccanismo di decisione,</em> in <em>Gior. dir. amm</em>., n. 10/2011, 1138.</div>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a>A partire dalla l. n. 15 del 2005 (art. 10) «l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede».</div>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a>In tal senso si v. F.G. Scoca, <em>Analisi giuridica della conferenza di servizi</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 1999, 259; anche L. Torchia, <em>La conferenza di servizi e l’accordo di programma ovvero della difficile semplificazione</em>, in <em>Gior. dir. amm.,</em> 1997, 676.</div>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a>Sull’innovazione apportata dalla conferenza di servizi sul modo di esercizio del potere discrezionale, si v. g. Cugurra, <em>La concentrazione dei procedimenti</em>, cit., 85.</div>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Riguardo al bilanciamento fra valori, è significativo il richiamo a Corte Cost., n. 85 del 2013, laddove si afferma: «Tutti i diritti tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto fra loro».</div>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a>A partire dalla l. n. 340 del 2000 (art. 11) la formula del silenzio assenso verrà identificata con quella dell’«amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata». Inoltre, mentre il rimedio non trovava applicazione nel caso di «amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini», tale esclusione sarà definitivamente superata dal d.l. n. 78 del 2010.</div>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a>Con la l. n. 340 del 2000, art. 12, si era introdotta la regola per cui il dissenso delle amministrazioni regolarmente convocate, «a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie a fini del dissenso».</div>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a>Per l’adesione a tale modello si v. F.G. Scoca, <em>Analisi giuridica della conferenza di servizi</em>, in <em>Dir. amm</em>., 1999, 255.</div>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a>Si v. Corte cost., 11 novembre 2012, n. 179 Cost.</div>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a>In tale prospettiva si v. sempre Corte cost., 11 novembre 2010, n. 313.</div>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a>In tal senso si v. il parere del Consiglio di Stato rilasciato in data 7 aprile 2016.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-nuova-conferenza-di-servizi/">La nuova Conferenza di servizi</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2016 n.17437</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-31-8-2016-n-17437/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Berruti, Est. Travaglino La Corte di Cassazione cassa la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che aveva accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo, ottenuto da un laboratorio di analisi nei confronti di un’Azienda Sanitaria per il pagamento delle prestazioni eseguite in regime di accreditamento, a causa del superamento dei tetti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-31-8-2016-n-17437/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2016 n.17437</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Berruti, Est. Travaglino</span></p>
<hr />
<p>La Corte di Cassazione cassa la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che aveva accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo, ottenuto da un laboratorio di analisi nei confronti di un’Azienda Sanitaria per il pagamento delle prestazioni eseguite in regime di accreditamento, a causa del superamento dei tetti di spesa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>1. Sanità &#8211; Accreditamento &#8211; Rimborso prestazioni eseguite in regime di accreditamento &#8211; Onere della prova &#8211; Fatti costitutivi e impeditivi &#8211; Superamento del tetto di spesa.</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Grava sull’Azienda Sanitaria l’onere di provare il fatto impeditivo dell’accoglimento della domanda di pagamento delle prestazioni eseguite in regime di accreditamento costituito dal superamento del tetto di spesa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: center;"><b>REPUBBLICA ITALIANA</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>TERZA SEZIONE CIVILE</b></p>
<p style="text-align: justify;">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI &#8211; Presidente &#8211;&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Dott. GIACOMO TRAVAGLINO &#8211; Rel. Consigliere &#8211;&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Dott. ULIANA ARMANO &#8211; Consigliere &#8211;&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Dott. ANTONIETTA SCRIMA &#8211; Consigliere &#8211;&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Dott. ENZO VINCENTI &#8211; Consigliere &#8211;&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la seguente&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso 17802-2013 proposto da;&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE G. BRANCACCIO S.R.L. 03909410635 in persona del legale rappresentante p.t. Dott. CIRO MIRANDA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dall’avvocato ARTURO UMBERTO MEO giusta procura speciale a margine del ricorso;&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ricorrente &#8211;&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">contro AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NAPOLI l CENTRO in 1 persona del Legale rappresentante pro tempore Dott. ERNESTO ESPOSITO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE FEDERICI 2, presso lo studio dell’avvocato MARIA CONCETTA ALESSANDRINI, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO GRIMALDI giusta procura speciale a margine del controricorso;&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; controricorrente &#8211;&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">avverso la sentenza n. 1898/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/05/2012, R.G.N. 1673/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO; udito l’Avvocato GIANLUCA CONTALDI per delega; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><b>I FATTI</b></p>
<p style="text-align: justify;">La corte di appello di Napoli, nel rigettare l’impugnazione proposta dal Laboratorio analisi cliniche Brancaccio avverso la sentenza con la quale il locale Tribunale aveva accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’appellante nei confronti della Asl Napoli 1, rigettandone la domanda di pagamento proposta nei confronti dell’Azienda sanitaria per prestazioni eseguite in regime di convenzionamento, ritenne che il diritto vantato dall’appellante trovasse titolo esclusivamente nel rapporto di accreditamento, onde il superamento dei tetti di spesa si ponesse come insormontabile ostacolo al relativo esercizio. Specificò ancora la Corte territoriale che il mancato superamento dei tetti di spesa, risultando elemento costitutivo del diritto al corrispettivo delle prestazioni erogate, dovesse formare oggetto di prova da parte dell’istante, prova che il Laboratorio Brancaccio non aveva, nella specie, fornito. Per la cassazione della sentenza della Corte partenopea l’appellante ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo di censura. Resiste la Asl con controricorso.&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><b>LE RAGIONI DELLA DECISIONE</b></p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è fondato. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2967 c.c., 8 quater e quinquies del D.Igs. 502/1992. Il motivo deve essere accolto. Erra, difatti, la Corte territoriale nel ritenere che il riparto dell’onere probatorio relativo alla pretesa dell’odierna ricorrente segua l’iter delineato in sentenza, volta che al Centro di analisi oggi ricorrente spettava la prova — quale fatto costitutivo del diritto esercitato &#8211; dell’esistenza del rapporto di accreditamento e dell’esecuzione delle prestazioni per le quali era chiesto il rimborso (prova il cui onere era stato incontestamente assolto in sede di merito), gravando di converso sulla Asl la dimostrazione del fatto (non costitutivo del diritto dell’attore ma) impeditivo dell’accoglimento della pretesa azionata, costituito del superamento del tetto di spesa — fatto che, essendo stato opposto al fine di paralizzare il titolo vantato dalla controparte, andava provato dalla parte eccipiente. Il ricorso è pertanto accolto, e il procedimento rinviato alla Corte di appello di Napoli, che, in diversa composizione, si atterrà ai principi di diritto sopra esposti.&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><b>P.Q.M.</b></p>
<p style="text-align: justify;">La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di in altra composizione.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, li 10.12.2015</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
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		<title>Diritto alla salute e autorizzazione alle prestazioni sanitarie all’estero: questioni di giurisdizione ed effettività della tutela</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/diritto-alla-salute-e-autorizzazione-alle-prestazioni-sanitarie-allestero-questioni-di-giurisdizione-ed-effettivita-della-tutela/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2016 17:38:34 +0000</pubDate>
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<p>Sommario: 1. Introduzione; 2. La normativa; 3. Questioni di giurisdizione: la posizione della Cassazione e l’orientamento del giudice amministrativo; 4. La pienezza del sindacato nell’ipotesi di sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo; 5. Conclusioni: il diritto alla salute come metadiritto 1. Introduzione Il diritto alla tutela della salute, intesa non</p>
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<p><em>Sommario: 1. Introduzione; 2. La normativa; 3. Questioni di giurisdizione: la posizione della Cassazione e l’orientamento del giudice amministrativo; 4. La pienezza del sindacato nell’ipotesi di sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo; 5. Conclusioni: il diritto alla salute come metadiritto</em></p>
<p><em>1. Introduzione</em><br />
Il diritto alla tutela della salute, intesa non solo come integrità fisica e cura delle malattie ma, più in generale, quale miglioramento del proprio equilibrio psico-fisico<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, rappresenta una fondamentale conquista della società moderna<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>. Tuttavia, se, da un lato, lo Stato moderno è in grado di soddisfare pretese sempre più numerose e variegate da parte dei cittadini-utenti, dall’altro l’affermarsi del modello pluralistico di democrazia comporta che, sempre più spesso, i diritti debbano confrontarsi l’uno con l’altro e, soprattutto, con la realtà delle disponibilità finanziarie, mai come in questo periodo insufficienti a soddisfare pienamente tutte le richieste.<br />
Del resto, la stessa formulazione dell’art. 32 Cost., che dichiara contemporaneamente la salute “fondamentale diritto dell’individuo” e “interesse della collettività”, assegna al legislatore il non facile compito di bilanciare interessi e diritti, tanto individuali quanto collettivi<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.<br />
L’argomento appena introdotto è vastissimo e suscettibile di essere affrontato in molti e diversi modi. In tale sede si intende affrontare la questione delle cure (quali trattamenti medici, operazioni chirurgiche e terapie) ottenute presso strutture mediche estere altamente specializzate, in quanto migliori rispetto a quelle disponibili nel territorio nazionale.<br />
Il tema presenta un particolare interesse per il diritto amministrativo, non solo perché spinge a riflettere sulla natura e sull’effettiva consistenza del “superdiritto” alla salute, ma anche perché presenta due ordini di problemi, che ad oggi sembrano ancora irrisolti. Il primo attiene all’annosa questione dell’appartenenza alla giurisdizione, ordinaria o amministrativa, delle controversie insorte sul diniego dell’autorizzazione a fruire della cura o del rimborso della stessa. L’analisi della questione, e il relativo tentativo di soluzione, mettono in luce alcune importanti pronunce (del giudice ordinario) che permettono di esaminare (nonché tentare di risolvere) il secondo problema, sul quale si intende soffermarsi maggiormente: quello della determinazione del <em>quantum</em> del sindacato che il giudice amministrativo, ove venga riconosciuta la sua giurisdizione, può e deve esercitare in questo tipo di controversie e il conseguente carattere di atipicità che le sue pronunce possono assumere, stante la natura del diritto sul quale si controverte.<br />
<u>2. La disciplina</u><br />
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge del 23 dicembre 1978, n. 833<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, “<em>il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e  delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di  tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che  assicurino l&#8217;eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio</em>”. Lo stesso, pertanto, nell’ottica di assicurare la realizzazione del diritto alla salute <em>ex</em> art. 32 Cost., eroga a proprie spese a tutti i cittadini le necessarie prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione.<br />
In particolare, ai sensi del D.M. del 3 novembre 1989<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> (emanato in attuazione della legge del 23 ottobre 1985, n. 595<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>), intitolato “<em>Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all’estero</em>”, il Servizio Sanitario Nazionale assicura l’erogazione di prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione che, in quanto richiedano “<em>specifiche professionalità del personale, non comuni procedure tecniche o curative o attrezzature ad avanzata tecnologia o che non sono ottenibili tempestivamente o adeguatamente presso i presidi e i servizi di alta specialità italiani di cui all&#8217;art. 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, nonché, limitatamente alle prestazioni che non rientrano fra quelle di competenza dei predetti presidi e servizi di alta specialità, presso gli altri presidi e servizi pubblici o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale</em>”, necessitano di essere erogate presso un centro estero di altissima specializzazione<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.<br />
Al fine di poter usufruire della prestazione sanitaria presso la struttura estera, il predetto decreto ministeriale disciplina l’<em>iter</em>, che l’assistito deve seguire, all’art. 4<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>. Il procedimento si apre ad istanza di parte, che deve essere presentata alla unità sanitaria locale di appartenenza,  con l’indicazione del centro estero prescelto, corredata dal parere motivato di un medico specialista<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>. L’unità sanitaria locale provvede ad inoltrare la documentazione al centro regionale di riferimento, competente a valutare la sussistenza dei presupposti per usufruire delle prestazioni sanitarie presso il centro estero. Questi, in particolare, devono consistere nell’impossibilità di fruire tempestivamente della prestazione, circostanza che si verifica quando è richiesto un tempo di attesa incompatibile con la peculiarità del caso clinico, tale da aggravare lo stato di salute; nonché nell’inadeguatezza della cura disponibile presso le strutture convenzionate con il Ssn, perché inidonee per assenza di apparecchiature specifiche o personale qualificato. Il predetto centro regionale di riferimento emette, quindi, il provvedimento di autorizzazione o di diniego, dandone comunicazione all’unità sanitaria locale. Una volta ottenuta la prestazione sanitaria all’estero, l’interessato può presentare la documentazione delle spese sostenute e delle prestazioni usufruite all’unità sanitaria locale; quest’ultima, previo parere del centro regionale di riferimento, emette il provvedimento di liquidazione delle spese rimborsabili all’interessato, secondo i parametri individuati dal decreto in esame all’art. 6, commi dal 4 al 12.<br />
Il decreto ministeriale del 1989 disciplina, altresì, all’art. 7, un procedimento straordinario. Il comma primo del predetto articolo, infatti, prevede che nei casi di necessità ed urgenza il centro regionale di riferimento può attivare il procedimento d’ufficio, a prescindere dalla procedura sinora descritta; il secondo comma prevede, altresì, che nei casi di comprovata eccezionale gravità ed urgenza, il centro di riferimento può valutare direttamente la sussistenza delle condizioni e la rimborsabilità delle spese, mentre la relativa domanda deve essere presentata entro tre mesi dall’effettuazione della spesa alla unità sanitaria locale competente<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>. La giurisprudenza tende a specificare che la mancanza di una preventiva autorizzazione non equivale a riconoscere il diritto del cittadino ad un’assistenza sanitaria globale (intesa come diritto al rimborso di qualsiasi spesa sanitaria all’estero), ma la stessa presenta un carattere sussidiario, essendo attivabile solo in presenza dei presupposti individuati dalla legge<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.<br />
Con il successivo <a>D.M. 24 gennaio 1990</a> si è proceduto alla identificazione delle classi di patologia e delle prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione all&#8217;estero, il cui elenco è stato successivamente integrato con <a>D.M. 30 agosto 1991</a><a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.<br />
Con circolare n. 33 del 12 dicembre 1989, il Ministero della Sanità ha provveduto ad estendere il disposto del D.M. citato, al trasferimento per cure in ambito comunitario. La normativa di riferimento era rappresentata dal regolamento CE 14 giugno 1971, n. 1408, prima modificato con Regolamento CE n. 631/2004, poi da ultimo abrogato con Regolamento CE n. 883/2004.<br />
<em>3. Questioni di giurisdizione: la posizione della Cassazione e l’orientamento del giudice amministrativo</em><br />
In caso di diniego dell’autorizzazione a fruire della cura<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>, si è posto il problema del giudice competente a conoscere della controversia.<br />
In questa sede non si pretende di risolvere questa complessa questione, ma si ritiene quantomeno di doverne dare conto in quanto, come accennato in precedenza, le pronunce delle Sezioni Unite<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a> in materia presentano importanti spunti proprio in tema di atipicità degli effetti dell’azione amministrativa.<br />
Il giudice ordinario ritiene, infatti, che, trattandosi della tutela di un diritto fondamentale, il diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost., la controversia non può che appartenere alla giurisdizione ordinaria, in base al criterio della <em>causa petendi</em> definito dall’art. 2 della l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, in quanto lo stesso, per sua natura incomprimibile, non appare suscettibile di affievolimento<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>. In altre pronunce, con esito analogo riguardo al riconoscimento della giurisdizione, il <em>discrimen</em> viene, invece, individuato, in maniera quantomeno criticabile<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>, nell’ asserito esercizio di meri apprezzamenti tecnici da parte della pubblica amministrazione, con conseguente insussistenza di alcun potere di supremazia idoneo ad affievolire il diritto (alla salute) dell’assistito<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>. In particolare in una pronuncia del 2009<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>, la Suprema Corte ha ritenuto che per il tipo di valutazioni da compiere (sussistenza dei presupposti sanitari) e per la qualifica di chi è chiamato a realizzarle (personale medico), l’apprezzamento della P.A. (sia nei casi di eccezionale gravità ed urgenza che nei casi ordinari) debba essere considerato di natura esclusivamente tecnica.<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.<br />
Nonostante tale orientamento del giudice ordinario, numerose pronunce del giudice amministrativo, sia datate sia più recenti, continuano ad affermare senza esitazione la sussistenza della giurisdizione amministrativa in materia di cure all’estero, pronunciandosi nel merito<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>.<br />
Nel tentativo di fare chiarezza sul punto si deve, innanzitutto, dare conto della circostanza che la Corte Costituzionale, con la sentenza del 5-6 luglio 2004, n. 204, ha caducato, dichiarandolo costituzionalmente illegittimo, il disposto dell’art. 33, comma 2, lett. e), del d.lgs. del 31 marzo 1998, n. 80, il quale, come modificato dalla l. del 21 luglio 2000, n. 205, art. 7,  devolveva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie “<em>riguardanti le attività e prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito del Servizio sanitario nazionale</em>”, di fatto sottraendo alla giurisdizione esclusiva la materia delle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario nazionale. Ciò significa, chiaramente, che nella materia in oggetto si applica il tradizionale criterio di riparto, basato sulla situazione giuridica soggettiva azionata in giudizio.<br />
Con la stessa sentenza, tuttavia, la Corte non ha mancato di precisare che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo ogniqualvolta la P.A. intervenga nell’esercizio di un potere autoritativo, come peraltro ricordato anche dal Consiglio di Stato proprio in una pronuncia in materia di sanità<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>. Sul tema non può peraltro tacersi il fatto che la Corte Costituzionale, con la sentenza del 27 aprile 2007, n. 140 ha definitivamente chiarito come non possa parlarsi di “diritti indegradabili<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>”, riservati alla sola cognizione del giudice ordinario, in quanto sottratti ad oltranza da qualsivoglia influenza esterna e, segnatamente, della pubblica amministrazione. Al contrario, anche il giudice amministrativo appare pienamente legittimato a dare completa tutela a tali diritti, in quanto la tutela da questi apprestata risulta ormai equivalente a quella del giudice ordinario.<br />
In applicazione dei richiamati principi, che affiancano al criterio della <em>causa petendi</em> quello dell’effettivo esercizio di un potere unilaterale, non è del tutto azzardato affermarsi che deve ritenersi sussistente la giurisdizione amministrativa in tutti i casi in cui oggetto della controversia è il diniego dell’autorizzazione, in quanto lo stesso consegue sicuramente all’esercizio di un potere unilaterale da parte dell’amministrazione<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>, rispetto alla valutazione sulla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per usufruire delle cure all’estero (impossibilità di ricevere le stesse in Italia tempestivamente o in maniera adeguata in base alla peculiarità del caso clinico). Spetta all’amministrazione procedente, infatti, verificare se il servizio sanitario nazionale risulta in grado di fornire prestazioni mediche adeguate alla peculiarità del caso clinico o se, invece, la salute del paziente non sia meglio tutelabile ricorrendo alle prestazioni di centri esteri non convenzionati<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>.<br />
Non v’è chi non veda come si tratti sicuramente di una valutazione ad alto contenuto tecnico<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>. Peraltro, ed a maggior ragione, si dovrebbe sostenere la giurisdizione del giudice amministrativo, ove si ritenga, come fa una parte della dottrina, che in tutti i casi in cui le valutazioni tecniche debbono avvenire sulla base di concetti giuridici indeterminati contenuti nella norma di riferimento, si sia in presenza di giudizi che esprimono sia discrezionalità tecnica sia discrezionalità amministrativa vera e propria<a title="" href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>. Quest’ordine concettuale è peraltro fatto proprio in alcune sentenze nelle quali si fa espresso riferimento ad una discrezionalità c.d. mista, che si compone di due diversi apprezzamenti, uno tecnico e l’altro amministrativo, che tengano conto della gravità della patologia, del tipo di intervento da effettuare e dell’impossibilità di provvedervi presso strutture convenzionate<a title="" href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>.<br />
Peraltro, indipendentemente dalla ricostruzione teorica alla quale si acceda, a fronte della riconosciuta sussistenza di una valutazione (tecnica o “mista” che sia) di esclusiva pertinenza dell’amministrazione pubblica, riesce difficile negare l’esistenza di un interesse legittimo<a title="" href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>, nella sua veste pretensiva, che solo attraverso l’esercizio del potere amministrativo può trovare compiuta realizzazione. In talune pronunce si specifica, inoltre, che il citato decreto ministeriale, che disciplina il procedimento per l’ottenimento dell’autorizzazione, costituisce senza dubbio norma di azione, in quanto tale idonea a disciplinare l’esercizio del potere<a title="" href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a> e a mente della quale può essere sindacato il suo scorretto esercizio.<br />
Diversamente, nell’ipotesi di impugnazione del provvedimento di diniego del rimborso, chiesto dopo aver già usufruito della cura, nei casi di urgenza, residua un margine di dubbio rispetto all’effettivo esercizio del potere da parte dell’amministrazione. Infatti, l’urgenza vanifica l’esercizio di un’attività discrezionale da parte della P.A., la quale si limiterebbe, <em>ex post</em>, ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza previste dalla legge per l’erogazione del rimborso, senza incidere sulla situazione giuridica soggettiva del privato, meramente oppositiva, che manterrebbe la consistenza di un diritto soggettivo<a title="" href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>.<br />
In sostanza, non v’è chi non veda come, se nella prima ipotesi l’amministrazione compie un giudizio (seppur tecnico) <em>ex ante</em> sulla sussistenza dei presupposti per fruire dell’assistenza presso strutture estere non convenzionate, nella seconda ipotesi non può che essere realizzata <em>ex post</em> una mera verifica sulla sussistenza dei requisiti indicati dalla legge<a title="" href="#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>.<br />
Ciò equivale a sostenere, sotto altro profilo, che laddove la tutela richiesta sia meramente oppositiva, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Al contrario, se la pretesa ha ad oggetto la non corretta espansione, da parte della pubblica amministrazione, della situazione giuridica soggettiva vantata, ciò si estrinseca nella richiesta di emanazione del provvedimento di autorizzazione e rende necessario rivolgersi al giudice amministrativo<a title="" href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>.<br />
Per completezza, si deve dare conto del fatto che taluna giurisprudenza amministrativa sembra rinvenire un potere autoritativo in entrambe le fattispecie<a title="" href="#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>. Del resto, la stessa giurisprudenza ordinaria, in numerose, seppur risalenti, sentenze della Cassazione a Sezioni Unite, ha ritenuto che l’ipotesi della mera richiesta del rimborso, non ricorrendo ragioni di urgenza e non essendo stata formulata la preventiva richiesta di autorizzazione, rientra nella giurisdizione amministrativa, involvendo l’esercizio di un potere amministrativo<a title="" href="#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a>.</p>
<p><em>4. La pienezza del sindacato nell’ipotesi di sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo</em></p>
<p>Preso atto che la questione sulla spettanza della giurisdizione è ancora irrisolta, sebbene, a giudizio di chi scrive sembra più corretto propendere per la giurisdizione del giudice amministrativo, resta da affrontare, nell’ipotesi di esercizio del sindacato da parte di quest’ultimo giudice, il secondo e più rilevante problema, ovverosia quello della misura ed intensità della tutela che può essere garantita. È evidente, infatti, che anche a voler ammettere la giurisdizione del giudice amministrativo, ciò che non è possibile tollerare rispetto alla tutela di un diritto fondamentale, qual è quello alla salute, è che ci sia una tutela dimidiata, ovverosia non piena ed effettiva.<br />
In proposito conviene partire da un dato significativo: delle sentenze in materia, anche recenti, infatti, emerge come il ricorso proposto al giudice amministrativo abbia ad oggetto unicamente la richiesta di annullamento del provvedimento di diniego della ASL o del Centro Regionale di Riferimento; per tacere della circostanza paradossale per la quale alcune pronunce, di fronte all’incertezza sulla sede più idonea ad assicurare tutela, sono rese “a cose fatte”, quando, cioè, indipendentemente dall’ottenimento dell’autorizzazione, il malato si sia comunque recato all’estero per assicurarsi la cura, lasciando al giudice, non importa se ordinario o amministrativo, decidere se ricorressero o meno i presupposti d’urgenza e se questa fosse o meno una valutazione discrezionale<a title="" href="#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a>.<br />
Ebbene, è evidente che il mero annullamento del provvedimento amministrativo, laddove viziato per eccesso di potere, violazione di legge o incompetenza, non risulta in alcun modo idoneo ad assicurare una tutela satisfattiva degli interessi dei ricorrenti. Il mero annullamento, infatti, può produrre evidentemente il solo effetto di caducare il provvedimento di diniego dell’autorizzazione a fruire di prestazioni sanitarie di alta specializzazione all’estero o, in ipotesi, del rimborso di quelle già fruite, senza poter apportare alcun miglioramento concreto alla situazione del ricorrente. In tal modo, il riconoscimento, peraltro solo eventuale, dell’autorizzazione, si sposta temporalmente in avanti, dipendendo dall’attività esecutiva dell’amministrazione e dai vincoli dell’effetto conformativo che discende. Gli inconvenienti di una tale soluzione sono evidenti, e sono rappresentati, da un lato, dal trascorrere del tempo e, dall’altro, dal fatto che i vincoli dell’effetto conformativo, per quanto precisi, sono altra, e comunque ben minore, cosa rispetto al riconoscimento in sentenza della spettanza del bene al ricorrente.<br />
Più nello specifico, risulta evidente che, in special modo nel caso dell’autorizzazione ad accedere alla cura, si tratta di interesse legittimo pretensivo, per il quale risulta insoddisfacente il mero annullamento dell’atto ostativo, mentre il bene della vita è rappresentato dall’ottenimento del provvedimento favorevole. Neppure, è bene specificarlo, si potrebbe sopperire con una condanna al risarcimento del danno subito, posto che la reale pretesa del privato è quella di fruire della cura, peraltro in tempi ragionevoli in relazione alla patologia sofferta.<br />
Dalle considerazioni svolte discende allora la necessità di focalizzare l’attenzione sul tema dell’effettività della tutela apprestata dal giudice amministrativo, problema che si presenta tanto più rilevante in quanto si pone in una materia, quale quella del diritto alla salute, nella quale entrano in gioco diritti ed interessi di primaria importanza nella sfera giuridica della persona umana.<br />
A ben vedere, si può fondatamente ritenere che proprio il problema del <em>quantum</em> del sindacato esercitabile dal giudice amministrativo sia alla base dell’annosa questione di giurisdizione insorta sul tema delle cure all’estero, considerando i dubbi che tradizionalmente impediscono una piena equiparazione delle giurisdizioni ordinaria ed amministrativa.<br />
Ammettendo, tuttavia, la sussistenza della giurisdizione amministrativa, proprio l’analisi dell’orientamento della Cassazione si rivela fondamentale per chiarire che il sindacato del giudice in materia, sia esso ordinario o amministrativo, deve necessariamente essere un sindacato forte o pieno.<br />
In tal senso, non possono non notarsi gli sforzi, quasi estremi, compiuti dal giudice amministrativo, nel tentativo di apprestare una tutela effettiva al ricorrente<a title="" href="#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a>. Dall’esame delle pronunce richiamate, infatti, si evince chiaramente come la ricostruzione del fatto sia estremamente minuziosa, al fine di poter valutare con estrema obiettività l’attività amministrativa, alla ricerca di eventuali vizi. Non solo: la giurisprudenza si è spinta ad elaborare una serie di principi, costituenti i capisaldi che devono essere rinvenibili nel provvedimento (di autorizzazione o, viceversa, di diniego), pena la sua illegittimità. Si è affermato, così, che l’amministrazione sanitaria, laddove intenda negare il trasferimento all’estero, deve necessariamente indicare le strutture del SSN nazionale in grado di erogare la medesima prestazione<a title="" href="#_ftn37" name="_ftnref37">[37]</a> o, comunque, indicare al malato le adeguate e possibili alternative praticabili in Italia<a title="" href="#_ftn38" name="_ftnref38">[38]</a>; che il Centro Regionale di riferimento deve informarsi dei reali tempi di attesa in Italia per fruire della prestazione, eventualmente prendendo direttamente contatto con le strutture ospedaliere<a title="" href="#_ftn39" name="_ftnref39">[39]</a>.<br />
Quanto sinora detto non è, tuttavia, sufficiente. Occorre, a questo punto, chiedersi se sia possibile un sindacato pieno del giudice amministrativo in questa materia ed entro quali limiti, in relazione alla domanda proposta dall’attore<a title="" href="#_ftn40" name="_ftnref40">[40]</a>.<br />
Un dato è certo: i principi che si ricavano dalla lettura delle pronunce della Cassazione non possono che trovare ingresso anche nel giudizio amministrativo. Dunque, sicuramente il sindacato pieno del giudice, cui si riferiscono le Sezioni Unite, può essere sì assicurato anche dal giudice amministrativo, ma solo se si ammette che questi, riconosciuta la fondatezza della domanda, possa non limitarsi al mero annullamento dell’atto, seppure operando un puntiglioso controllo dell’<em>iter</em> che ha condotto alla sua emanazione, ma spingersi alla condanna dell’amministrazione, <em>ex</em> art. 34, comma 1, lett. c) del codice del processo amministrativo<a title="" href="#_ftn41" name="_ftnref41">[41]</a>. La condanna dell’amministrazione sarebbe disposta, in nome del principio di effettività, al fine di assicurare la tutela del diritto alla salute <em>ex</em> art. 32 Cost., in ottica squisitamente garantista. In tal caso, l’effetto conformativo sarebbe costituito dall’obbligo di emissione del provvedimento autorizzativo<a title="" href="#_ftn42" name="_ftnref42">[42]</a>.<br />
La proposta soluzione, certamente idonea ad assicurare effettiva tutela all’interesse legittimo pretensivo ad usufruire della cura specialistica presso strutture estere, presenta almeno due ordini di problemi.<br />
In primo luogo, il giudice amministrativo, per poter ordinare al centro regionale di riferimento o all’unità sanitaria locale l’adozione del provvedimento autorizzatorio, deve necessariamente poter disporre di una consulenza tecnica, come del resto accadrebbe in sede di giurisdizione ordinaria, tramite la quale possa correttamente valutare la discrezionalità tecnica, esercitata dall’amministrazione, nella parità tra le parti. L’importanza centrale che in materia acquisirebbe tale strumento potrebbe rappresentare il definitivo superamento delle titubanze che, soprattutto in passato, ne hanno accompagnato l’uso, in tema di discrezionalità tecnica<a title="" href="#_ftn43" name="_ftnref43">[43]</a>.  In particolare, infatti, il giudice dovrà essere in grado, se del caso, di valutare il giudizio espresso dall’amministrazione relativamente all’sussistenza della qualifica di centro di altissima specializzazione in capo alla struttura prescelta dal malato o all’esistenza in Italia di strutture di pari livello o di cure parimenti tempestive o efficaci.<br />
In secondo luogo, una siffatta soluzione, seppur auspicabile nell’ottica della concreta tutela dell’interesse del beneficiario, deve necessariamente confrontarsi con una recente sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato<a title="" href="#_ftn44" name="_ftnref44">[44]</a>, la quale ha negato recisamente che, in presenza di una domanda di annullamento, il giudice possa rendere una pronuncia di accertamento, incorrendo, diversamente, nel vizio di extrapetizione. La decisione è giustificata dal richiamo della regola, ribadita da giurisprudenza costante dell’Adunanza Plenaria, per la quale nel processo amministrativo deve darsi al ricorrente vittorioso tutto quello e soltanto quello che abbia chiesto ed a cui abbia titolo<a title="" href="#_ftn45" name="_ftnref45">[45]</a>.<br />
È possibile ritenere, tuttavia che, in considerazione di quanto sinora detto, sia opportuno quantomeno riflettere se il caso trattato possa costituire una deroga o un’eccezione rispetto al principio enunciato nell’Adunanza Plenaria.<br />
In proposito non sembra azzardato ipotizzare che, in presenza di un diritto fondamentale, quale quello alla saluteresidui uno spazio, nonostante la citata pronuncia per operare un oculato bilanciamento tra l’applicazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il principio dell’effettività della tutela.<br />
Peraltro, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, <em>ex</em> art. 112 c.p.c., che trova ingresso nel processo amministrativo grazie al richiamo operato dall’art. 39 c.p.a., chiaramente dettato con la finalità di evitare che il giudice trascenda il <em>petitum</em>, disponendo oltre la volontà delle parti, risulta parzialmente limitato nel processo amministrativo. In tale sede, infatti, il principio della disponibilità della domanda in capo alle parti si presenta sensibilmente corretto, rispetto al processo civile, dal principio acquisitivo. L’intento è quello di riequilibrare le posizioni delle parti, che non si presentano, evidentemente, sullo stesso livello, attribuendo maggiori poteri al giudice, rispetto al processo ordinario. Il fenomeno, che risulta oggi sempre più marginale con l’evoluzione del processo amministrativo, in particolare a seguito dell’introduzione del codice, potrebbe in realtà giustificare l’esercizio di un potere, a fini garantistici, del giudice, nel senso di comminare la condanna della pubblica amministrazione anche in presenza di una mera richiesta di annullamento del provvedimento.<br />
In sostanza, al fine di assicurare il sindacato pieno del giudice amministrativo sulla pretesa, questi può, ed anzi deve, pronunciarsi per la condanna, anche in presenza di una mera domanda di annullamento, facendo pendere il bilanciamento a favore del principio di effettività, laddove, chiaramente, sia stata accertata la fondatezza della pretesa mediante il vaglio della consulenza tecnica.<br />
Se, allora, da più parti in dottrina, come in giurisprudenza, si ritiene che dal fatto debba nascere il diritto, sembra che tale principio possa essere efficacemente adottato anche nel processo amministrativo, recuperando il principio fondante del diritto romano “<em>da mihi factum, dabo tibi ius</em>”.</p>
<p><em>5. Conclusioni: il diritto alla salute come metadiritto</em></p>
<p>Il punto di vista dal quale si è cercato di affrontare il problema dell’accesso delle cure all’estero non è quello, per così dire tradizionale, del riparto di giurisdizione, ma quello del <em>quantum</em> di sindacato esercitabile dal giudice sulla situazione giuridica soggettiva del privato; situazione, nel caso di specie, peculiare, in quanto afferente ad un “superdiritto”, quale quello alla salute.<br />
Si fa strada, infatti, nel dibattito dottrinale più recente, l’idea che la classificazione di mero “diritto soggettivo” vada stretta a quelle situazioni giuridiche soggettive dal nucleo incomprimibile, tra le quali, oltre al diritto alla salute, possiamo annoverare il diritto alla circolazione, il diritto di proprietà o il diritto alla tutela della sfera personale. Più in particolare, si tratta di riconsiderare la stessa natura della situazione giuridica soggettiva tutelata.<br />
Le definizioni variamente formulate per tali situazioni giuridiche soggettive, quali diritti sociali o libertà, si rivelano infatti insufficienti, laddove si consideri che la loro concreta realizzazione coinvolge, sia passivamente che attivamente, una pluralità di soggetti, sia pubblici che privati.<br />
Suggestivamente, allora, può parlarsi di un “fascio” o di una “costellazione” di posizioni, di diritti soggettivi e di interessi legittimi, che fanno capo al, e che anzi contribuiscono a comporre il, diritto alla salute<a title="" href="#_ftn46" name="_ftnref46">[46]</a>. In particolare, esso si declina, in primo luogo, come “libertà (negativa) da” (ad es. non subire trattamenti sanitari contro il proprio consenso, fatte salve le condizioni per il trattamento sanitario obbligatorio) e “libertà (positiva) di” (ad es. scegliere il trattamento sanitario ritenuto migliore); in secondo luogo, come diritto sociale, ovverosia pretesa ad una prestazione da parte del pubblico potere. È, peraltro, tale secondo aspetto che solleva le problematiche di maggiore rilievo, posto che, in tale seconda ipotesi, la situazione giuridica soggettiva idonea a fronteggiarsi con il potere pubblico è l’interesse legittimo, nella sua veste pretensiva<a title="" href="#_ftn47" name="_ftnref47">[47]</a>.<br />
In tal senso il diritto alla salute sarebbe, allora, un metadiritto; con tale espressione linguistica di secondo grado si vuole indicare un insieme di diritti e libertà in cui il diritto stesso si articola<a title="" href="#_ftn48" name="_ftnref48">[48]</a>. È chiaro, infatti, che lo stesso si compone di una natura oppositiva, esercitabile nei confronti di fatti di terzi potenzialmente lesivi, qualificabile come diritto soggettivo, ed una pretensiva, ad ottenere prestazioni da parte dello Stato e, segnatamente, del Ssn, configurabile come interesse legittimo<a title="" href="#_ftn49" name="_ftnref49">[49]</a>.<br />
In sostanza, di fronte all’esigenza di tutela di metadiritti, quale il diritto alla salute inteso come biodiritto, sembra doversi guardare oltre la tradizionale distinzione tra diritto soggettivo ed interesse legittimo, a fronte della natura intrinsecamente unitaria della domanda di giustizia. Ciò che pare imprescindibile, infatti, è che il giudice chiamato a pronunciarsi sulla spettanza della cura sia in grado di fornire una tutela effettiva al soggetto che agisce in giudizio. Solo dopo un tale accertamento è possibile sulla base del tradizionale criterio di riparto individuare il giudice competente. Pertanto, chiarito che tale tutela piena è assicurata oggi dal giudice amministrativo tendenzialmente allo stesso modo di quello ordinario, non sembra sussista alcun ostacolo al riconoscimento della giurisdizione in capo al primo.</p>
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
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<p>* Testo rivisto ed ampliato dell’intervento tenuto al convegno intitolato “Tipicità ed atipicità delle tutele nel processo amministrativo” organizzato dall’Università degli Studi di Teramo in data 6 maggio 2016.<br />
** Dottore in Giurisprudenza e Cultore della materia in Diritto Amministrativo presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo</p>
<p><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Peraltro, il diritto alla salute oggi si ritiene esteso fino a ricomprendere quello ad un ambiente salubre.</p>
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<div id="ftn2"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> È noto che il diritto alla salute ha acquisito rango di diritto fondamentale, e allo stesso modo l’art. 32 Cost. il riconoscimento di norma di natura precettiva, ovverosia di fonte diretta di diritti ed obblighi, a partire da due importanti pronunce giurisprudenziali della fine degli anni settanta. Si tratta di Corte Cost., sent. 26 luglio 1979, n. 88, per la quale il diritto alla salute deve essere inteso «<em>non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell’individuo, sicché si configura come un diritto primario ed assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra privati. Esso è da ricomprendere tra le situazioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione</em>», in <em>Giur. Cost.</em>, 1979, I, p. 656, con nota di ANZON A., <em>L’altra faccia del diritto alla salute</em>; nonché Cass. civ., sez. un., 6 ottobre 1979, n. 5172, in <em>Giur. Civ. Mass.</em>, 1979, 10, per la quale il carattere di inviolabilità del diritto alla salute, <em>ex</em> art. 2 Cost., deve essere rinvenuto nel «<em>carattere di inerenza alla persona del bene protetto</em>».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn3"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> CARAVITA B., <em>La disciplina costituzionale della salute</em>, in <em>Diritto e società</em>, 1984, p. 21 ss.</div>
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<div id="ftn4"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Rubricata “<em>Istituzione del servizio sanitario nazionale</em>”. In materia si vedano altresì: la l. 30 novembre 1998, n. 419 (per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale), la l. 24 ottobre 2000, n. 323 (per il riordino del settore termale) e il d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 (per il Finanziamento del Servizio sanitario nazionale).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn5"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Successivamente modificato dal D.M. del 13 maggio 1993</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn6"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> La legge, rubricata “<em>Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88</em>”, all’art. 3, comma 5, stabilisce che “<em>con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, previo parere del Consiglio superiore di sanità, sono previsti i criteri di fruizione, in forma indiretta, di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all&#8217;estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico</em>”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn7"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Definito dall’art. 5 del D.M. del 3 novembre 1989 quale “<em>struttura estera, notoriamente riconosciuta in Italia, che sia in grado di assicurare prestazioni sanitarie di altissima specializzazione e che possegga caratteristiche superiori paragonate a standards, criteri e definizioni propri dell&#8217;ordinamento sanitario italiano</em>”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn8"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Una disamina dettagliata della richiamata normativa si trova, tra gli altri, in PITTAU F., <em>Trasferimento per cure all’estero e applicazione delle convenzioni internazionali</em>, in <em>Sanità pubblica</em>, 1991, p. 731 ss.; nonché in BOLOGNA M. C. e FARINA E., <em>L’accesso a prestazioni sanitarie all’estero da parte di cittadini italiani</em>, in <a href="http://www.piccin.it/libri/9788829919871/trattato-di-legislazione-ospedaliera.html"><em>Trattato di Legislazione Ospedaliera</em></a>, Zaglio A. (coord. da), Piccin, 2009</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn9"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Le modalità di presentazione della domanda, e il successivo <em>iter</em> amministrativo, sono meglio specificate nella Circolare del Ministero della Sanità del 12 dicembre 1989, n. 33, intitolata “<em>Trasferimento   per   cure  in  ambito  comunitario.  Art.  22  del</em><em> regolamento CEE n. 1408/71</em>”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn10"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> In giurisprudenza, peraltro, non si è mancato di osservare come le citate disposizioni siano del tutto autonome fra loro, al punto che sarebbe possibile ottenere il rimborso per una prestazione fruita all’estero in caso di urgenza da parte di uno stesso soggetto al quale la prestazione era stata negata in sede di autorizzazione preventiva, ricorrendone i presupposti. Sul punto, si veda Cons. St., sez. V, 24 febbraio 1996, n. 233, in <em>Foro it.</em>, 1996, III, p. 598 ss., con nota di CARINGELLA F. Si legge in sentenza che: «<em>Poiché il diniego di autorizzazione in base alla normativa sopra richiamata, non esclude, di per sé, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento </em>ex post<em> del concorso nella spesa sostenuta dal soggetto che abbia ritenuto indispensabile il proprio ricovero all’estero prescindendo dall’autorizzazione preventiva, sembra evidente che non possa utilizzarsi, in sede di valutazione della legittimità del diverso provvedimento di diniego di rimborso (parziale e condizionato) della spesa, alcun argomento idoneo a dimostrare soltanto la legittimità (non contestata) del diniego di autorizzazione preventiva al trasferimento in un centro di assistenza all’estero</em>».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn11"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> <em>Ex multis</em>, TAR Puglia, Lecce, sez. II, 5 aprile 2005, n. 1860, in <em>Foro amm. Tar</em>, 2005, 4, p. 1222; Cass. civ., Sez. lavoro, 20 agosto 2003, n. 12249, in <em>Mass. Giur. It.</em>, 2003.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn12"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> I citati <a>D.M. 24 gennaio 1990</a> e <a>D.M. 30 agosto 1991</a> sono stati modificati  con D.M. 17 giugno 1992, successivamente abrogato dal comma 2 dell&#8217;art. 9 del <a>D.M. 31 marzo 2008</a>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn13"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Il relativo provvedimento dovrà essere, chiaramente, motivato dall’amministrazione, sulla quale incombe un obbligo di informazione, definito in dottrina di <em>clare loqui</em>, non solo ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l. 241/1990, ma anche in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto (alla salute) tutelato; sul punto cfr. URBANO G., <em>Le situazioni giuridiche soggettive dell’utente per le prestazioni sanitarie all’estero</em>, in <em>Dir. e proc. amm.</em>, n. 2/2009, p. 479 ss. In tema, cfr. altresì i riferimenti giurisprudenziali ivi richiamati: Cass. sez. lav., 12 maggio-4 novembre 2003, n. 16535, con nota di CAROPPOLI M., <em>Spetta alla Pubblica Amministrazione informare il paziente su dove curarsi</em>, in <em>Dir. e Giust.</em>, 2003, 45, p. 38 ss.; TAR Lombardia, sez. I, 22 febbraio 2002, n. 798, in <em>Foro it</em>., Rep. 2002, voce Sanità pubblica, n. 110, ivi così massimata: «<em>È illegittimo il diniego di autorizzazione per prestazione indiretta da usufruire all’estero giustificato con una laconica motivazione (nel caso in esame: «la terapia effettuata presso tale centro non è validata da letteratura internazionale») atteso che in presenza di una domanda, supportata da idonea documentazione medica, è onere dell’azienda pubblica, che intenda rifiutare l’autorizzazione, farsi carico di individuare e precisare quali siano le possibili, adeguate e tempestive alternative in Italia ove sia possibile praticare la cura per la quale si richiede l’autorizzazione</em>», e in <em>Foro amm. TAR</em>, 2002, con nota di MUSSELLI L., <em>L’autorizzazione per cure mediche da sostenersi all’estero nell’ambito della amministrazione sanitaria “indiretta”: tra libertà di cura dell’assistito e limitazioni alla valutazione dell’amministrazione</em>, p. 362; TAR Emilia-Romagna, sez. I, 26 aprile 1996, n. 260, con nota di MANSERVISI R., <em>Autorizzazione al ricovero all’estero per cure mediche e rimborso delle spese: brevi annotazioni a margine di una recente pronuncia del giudice amministrativo</em>, <em>in Sanità pubblica</em>, 1996, p. 917; TAR Toscana, sez. II, 1 aprile 1996, n. 312, in <em>Sanità pubblica</em>, 1997, p. 677 ss.; TAR Lazio, sez. I, 14 maggio 1996, n. 727, in <em>Sanità pubblica</em>, 1998, p. 62, ivi così massimata: «<em>È illegittimo il diniego di ammissione al trattamento di rimborso straordinario delle spese sostenute per prestazioni erogate al di fuori del servizio sanitario nazionale basato esclusivamente sull’assunto che si tratta di intervento praticabile presso le strutture del servizio medesimo, senza esprimere alcuna considerazione sul diverso aspetto dell’adeguatezza dei tempi indicati dalle strutture stesse con riguardo all’urgenza dell’intervento chirurgico da praticare</em>»; TAR Toscana, sez. I, 15 febbraio 1995, n. 81, in <em>Sanità pubblica</em>, 1995, p. 1349 ss.; cfr. altresì il commento di CORBETTA C., <em>Sull’autorizzazione a fruire di prestazioni sanitarie all’estero</em>, in <em>Sanità pubblica</em>, 1998, p. 1178 ss., nota a TAR Toscana, sez. II, 16 aprile 1997, n. 219 – Pres. Lazzeri, Est. Del Guzzo – Cappelli c. Usl n. 25 Toscana; e TAR Toscana, sez. II, 17 dicembre 1997, n. 826 – Pres. Lazzeri, Est. Capuzzi – Toncelli c. Usl n. 2 di Massa Carrara.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn14"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Chiamate a pronunciarsi su questioni di giurisdizione, a seguito del diniego di giurisdizione da parte sia del giudice ordinario che di quello amministrativo.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn15"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> <em>Ex multis</em>, Cass. civ., sez. un., ord. 6 settembre 2013, n. 20577; Cass. civ., sez. un., 27 febbraio 2012, n. 2923; Cass. civ., sez. un., ord. 22 febbraio 2012, n. 2570</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn16"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Sia in quanto l’insindacabilità è affermata in maniera apodittica, sia in quanto non è possibile affermare, <em>tout court</em>, che la discrezionalità tecnica non costituisca esercizio di un potere, se non presupponendo una concezione molto ristretta dello stesso concetto di potere.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn17"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Cfr. Cass. civ., sez. un., 6 febbraio 2009, n. 2867</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn18"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Cass. civ., sez. un., 6 febbraio 2009, n. 2867, cit.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn19"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Per un commento si veda DE GREGORIS L., <em>Autorizzazione per cure all’estero e riparto di giurisdizione: osservazioni sulla nascita di un futuro contrasto giurisprudenziale (in margine alla recente sentenza Cass. Civ. 6 febbraio 2009, n. 2687)</em>, in<em> Profili problematici in materia di salute, Questioni attuali e prospettive future</em>, a cura di Gianguido D’Alberto e Igor De Amicis, A.E.T. (Associazione Erasmus Teramo) – Università degli Studi di Teramo, 2009.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn20"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> <em>Ex multis</em>, TAR Lombardia, Milano, sez. III, sent. 4 febbraio 2016, n. 240; Cons. Stato Sez. III, Sent., 7 gennaio 2014, n. 19; Cons. Stato, sez. III, sent. 20 febbraio 2013, n. 1049; Cons. Giust. Amm. Sicilia, 15 ottobre 2009, n. 968; TAR Sicilia-Palermo, sez. II, 25 settembre 2009, n. 1526; TAR Lombardia, Milano, sez. III, sent. 22 dicembre  2009, n. 5969.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn21"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Cons. St., sez. III, sent. 2 settembre 2014, n. 4460.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn22"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Dopo che, con il c.d. concordato giurisprudenziale del 1930, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e le Sezioni Unite della Cassazione convennero di individuare il criterio della <em>causa petendi</em> come criterio universale di riparto della giurisdizione,  la giurisprudenza si trovò ad affrontare un secondo problema, quello del criterio da adottare per classificare l’oggetto della controversia in termini di diritto soggettivo o interesse legittimo. A partire dalla pronuncia a Sezioni Unite del 1949, la Cassazione ha adottato il criterio basato sulla formula carenza di potere – scorretto esercizio del potere, valutando l’esistenza in concreto dei presupposti giuridici e fattuali che la norma fissa al fine di consentire l’esercizio del potere.  Sulla scorta di tale orientamento, la dottrina ha dato rilievo alla distinzione tra atti idonei, e non, a produrre la degradazione del diritto soggettivo in interesse legittimo. In tal modo, tuttavia, si finiva per affidare la tutela di diritti di rilievo costituzionale (si pensi, ad esempio, al diritto alla salute e quello ad un ambiente salubre), quando intercettati dal potere, ad un giudice, quale quello amministrativo, che non poteva offrire agli stessi altro che una tutela fortemente limitata rispetto a quella ordinaria. Ciò spinse la giurisprudenza, a partire dagli anni Settanta, ad enucleare la categoria dei diritti c.d. resistenti, cioè indegradabili, dall’esercizio del potere, tutelabili di fronte al solo giudice ordinario (in particolare, in materia di salute, si veda Cass. civ., 9 marzo 1979, n. 1463, in <em>Foro it</em>., 1979, I, 939, per la quale, rispetto a tale diritto,  “<em>non è neppure configurabile un potere ablatorio dello Stato, tale da farlo degradare ad interesse legittimo</em>”). Sul punto, cfr. ZITO A., <em>L’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo</em>, in <em>Giustizia amministrativa</em>, a cura di F. G. Scoca, Giappichelli editore, Torino, 2014</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn23"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Sul punto si vedano, in particolare, DE ANGELIS M., <em>La complessità dei sistemi sanitari. Problematiche giuridiche del caso italiano</em>, Società Editrice Esculapio, 2012; DE GREGORIS L., <em>Autorizzazione per cure all’estero e riparto di giurisdizione: osservazioni sulla nascita di un futuro contrasto giurisprudenziale (in margine alla recente sentenza Cass. Civ. 6 febbraio 2009, n. 2687)</em>, cit.; FERRARA R. (a cura di), <em>Salute e sanità</em>, in <em>Trattato di Biodiritto</em>, diretto da Stefano Rodotà e Paolo Zatti, Giuffrè Editore, 2010</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn24"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Sul punto concorda anche Cass. civ., sez. un., 24 giugno 2005, n. 13548</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn25"><a title="" href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> VIDETTA C., <em>Ancora sulla compatibilità della disciplina italiana per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all’estero con i principi comunitari</em>, in <em>Foro amm. TAR</em>, 2006, 2, p. 645 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn26"><a title="" href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> cfr. MARZUOLI C., <em>Potere amministrativo e valutazioni tecniche</em>, Milano, 1985</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn27"><a title="" href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> <em>Ex multis</em>, TAR Sicilia-Palermo, sez. II, 25 settembre 2009, n. 1526 cit.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn28"><a title="" href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> <em>Ex multis</em>, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, sent. 22 dicembre  2009, n. 5969 cit.; Consiglio di Stato, sez. V, 11 gennaio 2006 n. 35; Consiglio di Stato, sez. V, 07 aprile 2006, n. 1902; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, sent. 25 gennaio 2005, n. 292; T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 13 dicembre 2006, n. 2966; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 13 aprile 2005, n. 2696; in tal senso si veda anche una pronuncia del giudice ordinario, Cass. civ., sez. Un., 10 novembre 1992, n. 12099, in <em>Foro amm. Tar</em>, 1993, p. 789</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn29"><a title="" href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> Cfr. <em>ex multis</em> Consiglio di Stato, sez. V, 07 aprile 2006, n. 1902, cit.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn30"><a title="" href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> <em>Ex multis,</em> Cass. civ., sez. un., sent. 5 dicembre 2011, n. 25925; Cass. civ., sez. un., ord. 28 giugno 2006, n. 14848; Cass. civ., sez. un., 30 maggio 2005, n. 11334, in <em>Mass. Giur. It.</em>, 2005; T.A.R. Lazio, sez. Latina, 6 giugno 2002, n. 680, in <em>Foro amm. TAR</em>, 2002, p. 2120; Cass. civ., Sez. lavoro, 14 giugno 1999, n. 5890, in <em>Giust. Civ.</em>, 2000, I, 1481; Cass. civ., sez. lavoro, 16 luglio 1999, n. 7537, in <em>Foro it.</em>, 1999, I, 2832; Cass. civ., sez. un., 28 ottobre 1998, n. 10737, in <em>Mass. Giur. It.</em>, 1998</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn31"><a title="" href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> GALBIATI E., <em>Il “cittadino paziente” e gli scenari dell’assistenza sanitaria indiretta</em>, in <em>Foro pad.</em>, 2006, 2-4, p. 688 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn32"><a title="" href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> In particolare, con riguardo al diritto alla salute, cfr. par. 5</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn33"><a title="" href="#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> Cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. 12 aprile 2013, n. 1989; C.G.A.R.S., 5 gennaio 2012, n. 31; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, Sent., 07 febbraio 2011, n. 1168; TAR Aosta, 19 gennaio 2011, n. 4; Cons. Giust. Amm. Sicilia, 15 ottobre 2009, n. 968 cit.; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 25 settembre 2009, n. 1526 cit.; T.A.R. Piemonte, sez. II, 3 aprile 2007, n. 1527.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn34"><a title="" href="#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> <em>Ex multis</em>, Cass. civ. Sez. Unite, 28 ottobre 1998, n. 10737; Cass. civ. Sez. Unite, 26 settembre 1997, n. 9477</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn35"><a title="" href="#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> Esemplificativamente, T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 03 aprile 2007, n. 1527, cit.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn36"><a title="" href="#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> Le riflessioni si devono a ROSSI S., <em>Il giudice amministrativo alla prova dei diritti fondamentali. Il caso del rimborso delle cure all&#8217;estero</em>, in <em>Giudice amministrativo e diritti costituzionali</em>, Bonetti, Cassatella, Cortese, Deffenu, Guazzarotti (a cura di), Torino, Giappichelli, 2012</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn37"><a title="" href="#_ftnref37" name="_ftn37">[37]</a> Cfr. Cons. St., sez. V, 29 gennaio 2004, n. 309.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn38"><a title="" href="#_ftnref38" name="_ftn38">[38]</a> Cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 5 dicembre 2002, n. 4761.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn39"><a title="" href="#_ftnref39" name="_ftn39">[39]</a> Cfr. Cons. St., sez. V, 10 luglio 2003, n. 4115.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn40"><a title="" href="#_ftnref40" name="_ftn40">[40]</a> Sul punto si veda DE CAROLIS D., <em>Potere di scelta e tutela dell’utente del settore sanitario</em>, in <em>Sanità pubblica</em>, 1999, p. 783 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn41"><a title="" href="#_ftnref41" name="_ftn41">[41]</a> Una disamina dell’ammissibilità dell’azione atipica di condanna nel processo amministrativo si trova in BENETAZZO C., <em>L’azione “atipica” di condanna; caratteri, limiti e sua esperibilità nei casi di diniego di titoli abilitativi edilizi</em>, in <em>Dir. e proc. amm.</em>, n. 4/2012, dove è richiamata, in particolare, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, Sent., 08 giugno 2011, n. 1428, nella quale si legge che «<em>acclarata la fondatezza della pretesa del ricorrente ad ottenere il trasferimento di riavvicinamento (non essendo stata evidenziata nel corso del procedimento e del successivo processo alcuna valida causa ostativa), a questo punto, occorre verificare l&#8217;ammissibilità di una condanna dell&#8217;amministrazione alla sua adozione. Recentemente, il Consiglio di Stato, nella sua più autorevole composizione, ha chiaramente affermato (sia pure in </em>obiter dictum<em>) che il codice del processo ha introdotto, anche in presenza di un provvedimento espresso di rigetto e sempre che non vi osti la sussistenza di profili di discrezionalità amministrativa e tecnica, l&#8217;azione di condanna volta ad ottenere l&#8217;adozione dell&#8217;atto amministrativo richiesto (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 23 marzo 2011 n. 3)</em>».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn42"><a title="" href="#_ftnref42" name="_ftn42">[42]</a> Cfr. T.A.R. Marche 18 marzo 2004, n. 128, in <em>Ragiusan</em>, 2004, 247, 332; T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, sent. 3 novembre 2007, n. 872.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn43"><a title="" href="#_ftnref43" name="_ftn43">[43]</a> Cfr. T.A.R. Abruzzo, sez. Pescara, Ord. 15 aprile 1999, n. 157, con la quale, per la prima volta, il giudice amministrativo ha disposto una consulenza tecnica in fase cautelare al fine di «<em>verificare se il Ciren sia effettivamente un centro di altissima specializzazione, così come definito dall’art. 5 del d.m. 3 novembre 1989, sia, cioè, una struttura “in grado di assicurare prestazioni sanitarie di altissima specializzazione e possegga caratteristiche superiori paragonate a standards, criteri e definizioni propri dell’ordinamento italiano”, e sia in grado di fornire prestazioni sanitarie adeguate al caso clinico in esame</em>».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn44"><a title="" href="#_ftnref44" name="_ftn44">[44]</a> Cons. Stato, Ad. Plen., Sent., 13 aprile 2015, n. 4</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn45"><a title="" href="#_ftnref45" name="_ftn45">[45]</a> cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., Sent., 7 aprile 2011, n. 4 e Cons. Stato, Ad. Plen., Sent., 26 luglio 2012, n. 30.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn46"><a title="" href="#_ftnref46" name="_ftn46">[46]</a> MORANA D., <em>La salute nella Costituzione italiana. Profili sistematici, </em>in<em> Studi e materiali di diritto costituzionale</em>, a cura di A. D’Atena e P. Grossi, Giuffrè, Milano, 2003, che a sua volta richiama, tra gli altri, PACE A., <em>Problematica delle libertà costituzionali</em>, p.te generale, II ediz., Padova, 1990</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn47"><a title="" href="#_ftnref47" name="_ftn47">[47]</a> La riflessione si trova in OGGIANU S., <em>I principi sulla tutela della salute ed il riparto di giurisdizione</em>, in <em>Dir. e proc. amm</em>., 2009, 1, p. 178 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn48"><a title="" href="#_ftnref48" name="_ftn48">[48]</a> Riflessioni sulla natura composita del diritto alla salute si trovano, tra gli altri, in OGGIANU S., <em>I principi sulla tutela della salute ed il riparto di giurisdizione</em>, cit.; BIANCA M., <em>Il diritto alla salute</em>, in <em>Studi in onore di C. Sanfilippo</em>, Giuffrè, Milano, 1983; ALPA G., <em>Salute (diritto alla)</em>, in <em>Ns. Dig. It.</em>, Appendice, P-S, Utet, Torino, 1986, p. 914; CARAVITA B., <em>La disciplina costituzionale della salute</em>, in <em>Diritto e società</em>, 1984</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn49"><a title="" href="#_ftnref49" name="_ftn49">[49]</a> Cfr. Cass. civ., sez. lav., 15 novembre 1996, n. 10045</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/diritto-alla-salute-e-autorizzazione-alle-prestazioni-sanitarie-allestero-questioni-di-giurisdizione-ed-effettivita-della-tutela/">Diritto alla salute e autorizzazione alle prestazioni sanitarie all’estero: questioni di giurisdizione ed effettività della tutela</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Emergenza e svuotamento delle garanzie giurisdizionali. Tendenza dei recenti provvedimenti aventi forza di legge del governo e preoccupazioni per quelli a venire.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/emergenza-e-svuotamento-delle-garanzie-giurisdizionali-tendenza-dei-recenti-provvedimenti-aventi-forza-di-legge-del-governo-e-preoccupazioni-per-quelli-a-venire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2016 17:38:22 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/emergenza-e-svuotamento-delle-garanzie-giurisdizionali-tendenza-dei-recenti-provvedimenti-aventi-forza-di-legge-del-governo-e-preoccupazioni-per-quelli-a-venire/">Emergenza e svuotamento delle garanzie giurisdizionali. Tendenza dei recenti provvedimenti aventi forza di legge del governo e preoccupazioni per quelli a venire.</a></p>
<p>1. Premessa. Il Ministro della Giustizia, in audizione innanzi al “Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’Accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione”, il 3 agosto 2016, ha illustrato alcune “prospettive di riforma della disciplina delle procedure giudiziarie in materia di protezione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/emergenza-e-svuotamento-delle-garanzie-giurisdizionali-tendenza-dei-recenti-provvedimenti-aventi-forza-di-legge-del-governo-e-preoccupazioni-per-quelli-a-venire/">Emergenza e svuotamento delle garanzie giurisdizionali. Tendenza dei recenti provvedimenti aventi forza di legge del governo e preoccupazioni per quelli a venire.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/emergenza-e-svuotamento-delle-garanzie-giurisdizionali-tendenza-dei-recenti-provvedimenti-aventi-forza-di-legge-del-governo-e-preoccupazioni-per-quelli-a-venire/">Emergenza e svuotamento delle garanzie giurisdizionali. Tendenza dei recenti provvedimenti aventi forza di legge del governo e preoccupazioni per quelli a venire.</a></p>
<p><strong>1. Premessa. </strong><br />
Il Ministro della Giustizia, in audizione innanzi al “<em>Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’Accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione</em>”, il 3 agosto 2016, ha illustrato alcune “<em>prospettive di riforma della disciplina delle procedure giudiziarie in materia di protezione internazionale</em>”. Sembra interessante ripercorrere il ragionamento del Ministro e gli elementi essenziali delle “<em>prospettive di riforma</em>”, perché il loro rilievo travalica il confine del diritto d’asilo e consente di fare alcune riflessioni più generali.<br />
Il Ministro della Giustizia muove dalla considerazione (<em>i</em>) dell’incremento notevole delle domande d’asilo nel nostro Paese, (<em>ii</em>) in misura non corrispondente alla capacità dei Tribunali di esaminarle (di circa quindici volte inferiore), (<em>iii</em>) anche per ragione della vigenza, nel giudizio di protezione, del principio dell’onere della prova attenuato, sicché “<em>i riscontri esterni alle dichiarazioni di ciascun migrante, richiedente asilo, devono essere ricercati dallo stesso giudice del procedimento, con un lavoro complesso di analisi delle dichiarazioni e ricerca dei riscontri esterni, che rallenta i tempi delle decisioni</em>”. Tuttavia, riferisce il Ministro, che (<em>iv</em>) i ricorsi per l’ottenimento della protezione internazionale presenterebbero “<em>una bassissima percentuale di accoglimenti totali</em>”, non fornendo altre notizie quanto all’esito dei giudizi o alle ragioni di codesta percentuale. Ne conseguirebbe, quindi, (<em>v</em>) l’esigenza della riforma.<br />
Il giudizio congegnato dalla legislazione vigente, val la pena di rammentare, è estremamente semplificato e sommario e, tuttavia, il Ministro ritiene “<em>indispensabile una ulteriore semplificazione</em>”. Secondo “<em>l’architettura proposta</em>”, si tratterebbe di (<em>a</em>) rimettere a sezioni specializzate le controversie in materia di protezione internazionale, comprese la convalida del trattenimento del richiedente asilo, la materia dell’immigrazione, della libera circolazione dei cittadini comunitari, e dell’accertamento dello stato di apolidia; (<em>b</em>) codeste sezioni specializzate decideranno in camera di consiglio, senza udienza e sulla base di un contraddittorio eventuale e solo scritto; (<em>c</em>) le loro decisioni saranno inappellabili.<br />
Il Ministro, osserva chiaramente che “<em>L’attenzione verso la tutela dei diritti costituzionali non può rimanere indietro rispetto alla legittima urgenza delle risposte di controllo. Diritti e sicurezza non sono i capoversi di due soluzioni politiche alternative. Sono vocaboli nati e cresciuti insieme nel patrimonio della civiltà democratica europea e soprattutto nelle fasi più convulse vanno stretti insieme</em>”.<br />
Non si fatica ad avvertire la sensazione che ad essere “strette” siano solo le garanzie, che il doppio grado di giurisdizione &#8211; pur privo di garanzia costituzionale espressa &#8211; sia travolto, che il principio (costituzionale) del giusto processo sia sonoramente violato. Si potrà ben pensare che, siccome alcune delle misure che sembra saranno rinviate alle sezioni specializzate attengono ad elementi essenziali della libertà personale, il loro giudizio sarà ricorribile per Cassazione <em>ex</em> art. 111 Costituzione. Allo stesso modo, si potrà osservare che la violazione della regola &#8211; costituzionale &#8211; del giusto processo consentirà di sollevare la questione di costituzionalità di una riforma caratterizzata da una simile “<em>architettura</em>” e l’incostituzionalità sarà rimossa.<br />
Tuttavia, è più che ovvio che prima che alcuna delle ipotesi avanzate si concretizzi, esseri umani concreti, con altrettanto concrete aspettative di giustizia, saranno giudicati in base ad un (quasi) processo senza udienza, sommario, inappellabile, nel quale potranno far sentire &#8211; così si apprende dalla relazione del Ministro &#8211; le proprie ragioni in audio-conferenza dai centri nei quali saranno trattenuti. Questi esseri umani, che sperimenteranno, rispetto alla domanda d’asilo, in fuga da guerre e distruzioni, un processo così lontano dalla tradizione giuridica occidentale verso la quale si rivolge la loro aspettativa di giustizia, non potranno mai ricevere alcuna riparazione: saranno stati rimpatriati, inviati verso un destino poco invidiabile.<br />
Quel che interessa mettere in luce è il combinarsi di una serie di elementi, secondo una sequenza sempre più frequente.</p>
<p><strong>2. Emergenza e giurisdizione.</strong><br />
Come s’è anticipato, l’interesse per le dichiarazioni del Ministro della Giustizia è più largo, rispetto al caso &#8211; di per sé importante &#8211; ch’esse trattano.<br />
Sono, infatti, ampiamente riconoscibili linee di tendenza della nostra legislazione, il cui combinarsi determina effetti molto preoccupanti.<br />
La <em>prima</em> linea di tendenza è quella della legislazione d’emergenza o di deroga. Che ci si trovi innanzi a fatti ampiamente prevedibili (come l’Expo del 2015 ovvero, anche prima, importanti eventi sportivi) o persino ordinari (come l’esistenza d’infrastrutture e impianti di interesse strategico), ovvero che si presentino eventi effettivamente emergenziali (com’è dei fenomeni migratori, di terremoti e calamità o delle crisi bancarie), la nostra legislazione è andata infittendo ipotesi di deroga rispetto alle regole ordinarie. La deroga, il regime speciale, di per sé si pone in contrasto con il principio di uguaglianza, sicché resta da vedere se ciò accada giustificatamente e con l’adozione di regole proporzionate.<br />
La <em>seconda</em> linea di tendenza è quella della contrazione della tutela giurisdizionale. Le norme aventi forza di legge, quasi sempre di provenienza governativa (decreti legge o decreti legislativi), sempre più spesso prevedono limitazioni al diritto di far valere in giudizio le proprie ragioni.<br />
L’esemplificazione potrebbe essere ampia. Si va dal divieto di proporre domande cautelari d’urgenza &#8211; com’è stato per Expo 2015 e per la sottoposizione a misura di risoluzione delle banche in crisi -, a quello di domandare l’annullamento dei provvedimenti lesivi, lasciando aperta solo la via del risarcimento monetario &#8211; com’è previsto per le infrastrutture ed impianti strategici, che a loro volta sono individuati caso per caso, evocando la limitazione generale alla tutela attraverso la sola attribuzione di questa qualificazione strategica -, dall’inappellabilità della decisione &#8211; come sarà per i migranti -, all’esclusione di prove o accertamenti &#8211; come per le crisi bancarie -, all’estrema difficoltà di agire in giudizio in concreto &#8211; come agevolmente si capisce dall’esame del nuovo codice degli appalti, che per un verso rinvia il contenzioso ad autorità non giurisdizionali, come l’Anac, e per l’altro impone la proposizione di giudizi di nessuna utilità (come quello sull’ammissione degli altri concorrenti) determinando oneri d’impugnazione che di fatto rendono quasi impossibile che la gran parte degli appalti (salvi comunque quelli di grande rilievo economico) possano essere condotti davanti alla giurisdizione.</p>
<p><strong>3. La combinazione di deroga e limitazione della tutela.</strong><br />
E’ sempre stata un’ambizione dell’autorità quella di non essere sottoposta a giudizio e, tuttavia, alcuni secoli di civiltà giuridica occidentale si reggono esattamente sulla legalità dell’azione del potere e la possibilità di ricorrere contro le sue decisioni avanti ad un giudice imparziale, indipendente, intitolato degli strumenti per rendere giustizia in modo effettivo. Le tendenze recenti nel nostro Paese, specie d’iniziativa governativa, indicano una direzione opposta, contraendo sia la garanzia della legalità, attraverso la creazione di regimi eccezionali o derogatori, sia la protezione giurisdizionale dei diritti, limitando le prove, le domande, le tutele d’urgenza o prevedendo decisioni inappellabili.<br />
Quello che rileva maggiormente, almeno a mio modo di vedere, è la combinazione dei due dispositivi. Infatti, quando anche si voglia lamentare l’incostituzionalità della contrazione delle garanzie, a fronte di legislazioni emergenziali, derogatorie ovvero dettate per una fattispecie determinata, ciò risulterà in massima parte inutile. Infatti, perché la Corte Costituzionale si pronunzi in ordine alla legittimità costituzionale di una disposizione con forza di legge, occorre che in un concreto processo la questione sia sollevata; di regola, tra l’accadimento di fatto e la decisione della Corte Costituzionale &#8211; calcolando anche il tempo per l’introduzione del giudizio ordinario e la decisione della questione di costituzionalità da parte del giudice remittente &#8211; passeranno molti mesi. Lo svuotamento delle garanzie (sostanziali, di legalità e processuali), quindi, finirà per essere considerato dalla Corte Costituzionale quando la realtà materiale sarà già per sempre mutata e nessuna soddisfazione in concreto sarà più possibile.<br />
La questione, quindi, non risiede tanto nella sufficienza delle garanzie di costituzionalità, ma nel loro svuotamento in concreto. L’obiettivo che il Governo si propone attraverso l’atto con forza di legge sarà già stato ottenuto e reso concreto; ch’esso sia la realizzazione di appalti, di eventi speciali, il massiccio respingimento di migranti, la risoluzione bancaria, la garanzia di impianti produttivi o altro ancora, l’obiettivo che ci si prefigge con la legislazione derogatoria e speciale ed attraverso la limitazione della giurisdizione, sarà già stato conseguito. L’eventuale incostituzionalità delle norme aventi forza di legge o non verrà mai pronunciata (perché non sussisteranno giudizi nei quali si abbia interesse a farla valere, sapendo che occorre troppo tempo) ovvero interverrà quando la realtà materiale sarà già stata per sempre modellata dall’applicazione delle regole che, eventualmente, saranno dichiarate incostituzionali. La combinazione, quindi, di eccezione e contrazione della giurisdizione pone un problema serio di tenuta in concreto dello Stato di diritto.</p>
<p><strong>4. Tutela risarcitoria ed imparzialità. </strong><br />
Resta forse da osservare che assai spesso le limitazioni alla giurisdizione si sostanziano (vuoi espressamente, vuoi per il combinarsi dei fattori che si sono indicati sopra) nella sola sopravvivenza della domanda di risarcimento del danno. Nella sostanza, l’autorità otterrà i suoi obiettivi e, se risulterà che lo abbia fatto in modo illecito (vale a dire violando le norme applicabili, oppure perché esse stesse erano incostituzionali), risarcirà il danno. In molti casi, si tratta di previsioni espresse: esclusa la possibilità di impugnare il provvedimento amministrativo (ad esempio, di assegnazione dell’appalto), chi ne abbia sofferto gli effetti, a fronte dell’accertamento dell’illegittimità dell’azione amministrativa, potrà domandare di essere risarcito.<br />
Si determinano, tuttavia, due possibili effetti spiacevoli: anzitutto, l’autorità risulterà esposta a pressioni dei danneggiati, che potrà esser tentata di risolvere con transazioni, accordi, indennizzi generalizzati (prevenendo la richiesta di danni e rendendo ancora più difficile che un giudice possa essere concretamente interessato della vicenda e possa, eventualmente, sollevare la questione avanti la Corte Costituzionale); in secondo luogo, chi governa potrà preferire la realizzazione di un obiettivo concreto, sapendo che a risarcire sarà chiamato, per i tempi della giustizia, il suo successore o, meglio, il bilancio pubblico che costui si troverà a gestire.<br />
L’insieme di questi elementi non può che richiamare l’attenzione.</p>
<p><strong>5. Diritti fondamentali.</strong><br />
Tutte queste questioni sembrano rilevanti di per sé. Tuttavia, la loro importanza è maggiore quando ad essere interessati dalla deroga, dalla limitazione della tutela e dal combinarsi di questi fattori siano diritti fondamentali. Si potrà ben ritenere, dal lato del portatore dei diritti, che pretese di natura economica possano essere risarcite, ove sia compressa la loro aspettativa di trovare soddisfazione in concreto. Questo non vale per i diritti fondamentali: la compressione illecita di un diritto essenziale della persona non può trovare soddisfazione in un risarcimento monetario. E ciò per una ragione assai semplice da dire: i diritti fondamentali sono riconosciuti dalla Costituzione; il c’è val quanto dire ch’essi esistono a prescindere dall’ordinamento legale e che la Costituzione, l’ordinamento nel suo momento costituente, non li crea ma ne riconosce l’esistenza ed il valore giuridico. Per questo, l’autorità non può comprimere lecitamente ciò che non le appartiene. Per questo, i diritti fondamentali delle persone debbono essere salvaguardati e non si adattano ad essi dispositivi (o “<em>architetture</em>”) pensate solo in ragione di un’efficiente disbrigo di pratiche. <a name="_GoBack"></a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/emergenza-e-svuotamento-delle-garanzie-giurisdizionali-tendenza-dei-recenti-provvedimenti-aventi-forza-di-legge-del-governo-e-preoccupazioni-per-quelli-a-venire/">Emergenza e svuotamento delle garanzie giurisdizionali. Tendenza dei recenti provvedimenti aventi forza di legge del governo e preoccupazioni per quelli a venire.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Il danno erariale c.d. indiretto è configurabile ed azionabile solo dopo il previo giudicato risarcitorio che condanni la P.A.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-danno-erariale-c-d-indiretto-e-configurabile-ed-azionabile-solo-dopo-il-previo-giudicato-risarcitorio-che-condanni-la-p-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2016 17:38:12 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-danno-erariale-c-d-indiretto-e-configurabile-ed-azionabile-solo-dopo-il-previo-giudicato-risarcitorio-che-condanni-la-p-a/">Il danno erariale c.d. indiretto è configurabile ed azionabile solo dopo il previo giudicato risarcitorio che condanni la P.A.</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Premessa e direttive d’analisi. – 2. Il danno indiretto. – 3. Critiche sistematiche all’indirizzo favorevole alla azionabilità del danno indiretto in assenza di un previo giudicato di condanna della p.a. – 4. Critiche analitiche all’indirizzo favorevole alla azionabilità del danno indiretto in assenza di un previo giudicato di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-danno-erariale-c-d-indiretto-e-configurabile-ed-azionabile-solo-dopo-il-previo-giudicato-risarcitorio-che-condanni-la-p-a/">Il danno erariale c.d. indiretto è configurabile ed azionabile solo dopo il previo giudicato risarcitorio che condanni la P.A.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-danno-erariale-c-d-indiretto-e-configurabile-ed-azionabile-solo-dopo-il-previo-giudicato-risarcitorio-che-condanni-la-p-a/">Il danno erariale c.d. indiretto è configurabile ed azionabile solo dopo il previo giudicato risarcitorio che condanni la P.A.</a></p>
<div style="text-align: justify;">
<div><strong>SOMMARIO:</strong> 1. Premessa e direttive d’analisi. – 2. Il danno indiretto. – 3. Critiche sistematiche all’indirizzo favorevole alla azionabilità del danno indiretto in assenza di un previo giudicato di condanna della p.a. – 4. Critiche analitiche all’indirizzo favorevole alla azionabilità del danno indiretto in assenza di un previo giudicato di condanna della p.a. – 5. Conclusioni.</p>
</div>
<ol>
<li><strong>Premessa e direttive d’analisi.</strong></li>
</ol>
<div>
Molto spesso le azioni delle Procure regionali della Corte dei Conti hanno quale <em>causa petendi</em> ipotesi di c.d. <em>danno erariale indiretto<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1"><strong>[1]</strong></a></em>, ovvero frutto di una previa condanna risarcitoria in sede civile (o oggi anche innanzi al g.a.) della pubblica amministrazione per condotte di propri dipendenti foriere di danni a terzi, risarciti, in virtù della solidarietà passiva dell’art.28 Cost., dall’ente di appartenenza del dipendente. A tale condanna civile segue la doverosa segnalazione del danno patito alla Procura contabile da parte dei vertici dell’ente danneggiato, o da organi di controllo interni (servizi ispettivi, revisori dei conti etc.) o esterni (ispettori del MEF).<br />
La casistica concernente tali danni indiretti è molto varia: ipotesi di danni da malasanità, da uso imperito di armi da fuoco, da sinistri scolastici, da omessa manutenzione del patrimonio mobiliare o immobiliare, da risarcimenti di dipendenti in sede lavoristica (per demansionamenti, mobbing, azioni disciplinari persecutorie, sospensioni cautelari o trasferimenti illegittimi etc.), ma la casistica potrebbe essere infinitamente più ampia se solo venisse <em>ex lege</em> imposto al giudice civile o amministrativo, allorquando condannano la pubblica amministrazione a risarcire un danno (anche per lesione di interessi legittimi), di trasmettere d’ufficio la sentenza alla Procura della Corte dei conti per un eventuale seguito amministrativo-contabile nei confronti della persona fisica autrice del danno (ad oggi tale trasmissione è volontaria e facoltativa per il giudice estensore, mentre “sarebbe” obbligatoria per i vertici dell’ente danneggiato, sovente latitanti, soprattutto se autori essi stessi del danno risarcito a terzi o a dipendenti<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>).<br />
Tali doverose iniziative in regresso da parte delle Procure contabili hanno tuttavia spesso propulsione sulla base di mere sentenze esecutive non in giudicato del giudice civile (o, più raramente, amministrativo).<br />
Scopo di questo studio è quello di confutare analiticamente gli argomenti addotti a sostegno della tesi favorevole a questa prassi giudiziaria, recepita in molte sentenze della Corte dei conti, ribadendo che il danno erariale rivendicabile dalle Procure è “<em>certo</em>”, e dunque “<em>azionabile</em>” innanzi alle Sezioni giurisdizionali, solo dopo il giudicato che acclari come definitiva la condanna risarcitoria nei confronti della p.a.</p>
</div>
<ol>
<li value="2"><strong>Il danno indiretto.</strong></li>
</ol>
<div>
Senza entrare in questa sede nel generale problema definitorio del concetto di «danno»<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, ci si può limitare ad evidenziare che il danno erariale può consistere nel deterioramento o nella perdita di beni o denaro (<em>danno emergente</em>, es. danneggiamento di beni pubblici, appropriazione di beni e valori dell&#8217;ufficio), o nella mancata acquisizione di incrementi patrimoniali che l&#8217;ente pubblico avrebbe potuto realizzare (<em>lucro cessante</em>, es. omesso accertamento nei confronti di un contribuente, omessa riscossione di tributi).<br />
Le ipotesi di danno erariale sono atipiche (in assenza di analitiche categorie tipizzate <em>ex lege</em>) e frutto di condotte a forma libera, anche se negli ultimi anni il legislatore sta sempre più spesso tipizzando alcuni illeciti devoluti alla giurisdizione contabile prospettando lo “spauracchio” della Corte dei Conti per drenare condotte poco etiche (si pensi alle ipotesi inserite nella c.d. legge anticorruzione n.190 del 2012 o a quella prevista nel recente decreto Renzi n.116 del 2016 sui “furbetti del cartellino”)<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.<br />
Come rimarcato in dottrina, si assiste da anni “alla progressiva dilatazione del concetto di bene e di patrimonio pubblico al di là delle mere <em>res,</em> fino a comprendere ogni interesse della comunità, purchè affidato in cura ad un apparato pubblico ed economicamente valutabile”<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.<br />
Tale responsabilità si configura non solo a fronte di danni subiti <em>direttamente</em> dall&#8217;amministrazione (es. sottrazione di una somma o danneggiamento di un arredo da parte del dipendente), ma anche quando il danno sia stato subìto <em>indirettamente</em> dalla p.a., chiamata innanzi al giudice ordinario (o, oggi, come si è detto, anche innanzi al giudice amministrativo <em>ex</em> art. 7, l. 21 luglio 2000, n.205 ed <em>ex</em> artt. 30, 34 e 117, d.lgs. 2 luglio 2010 n.104<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>) a risarcire, <em>ex</em> art. 28 cost., il terzo danneggiato dal proprio lavoratore durante l&#8217;attività di servizio (es. danni risarciti dalla p.a. ad un alunno feritosi a causa della omessa vigilanza di un insegnante; danni risarciti dalla p.a. ad una impresa illegittimamente esclusa da una aggiudicazione dai membri della commissione di gara; danni risarciti dall&#8217;amministrazione agli eredi di un cittadino ucciso da un militare per l&#8217;imperito uso di un&#8217;arma; danni da attività provvedimentale o da inerzie o ritardi della p.a.; danni risarciti dalla p.a. ad un paziente, o ai suoi eredi, in caso di lesioni o di decesso, da una struttura ospedaliera pubblica leso da un imperito intervento chirurgico di un sanitario; danni risarciti dalla p.a. a titolo di «accessione invertita» al proprietario di un suolo su cui è stata realizzata un&#8217;opera pubblica<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, danni da attività provvedimentale dannosa, danni da silenzi o da ritardi della P.A. forieri di danno, etc.)<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.<br />
Tale riponderazione in sede giuscontabile di danni “indiretti”, acclarati in capo alla P.A. in sede civile o amministrativa, comporta comunque una attenta riponderazione da parte della Corte delle risultanze dei pregressi giudizi, soprattutto in ordine alla individuazione della persona fisica (anche in concorso con altri) responsabile del danno, all’elemento psicologico “colpa grave” ed al <em>quantum</em> addebitabile al dipendente, evitando automatismi valutativi, stante la notoria autonomia tra giudizio civile e giudizio contabile<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.<br />
Va incidentalmente ricordato, per meglio comprendere le ragioni del coinvolgimento della Corte dei conti in fattispecie afferenti illeciti extracontrattuali cagionati da lavoratori pubblici a soggetti estranei alla p.a., che la causazione del danno a terzi da parte di un pubblico dipendente presenta, come è noto, una importante peculiarità rispetto ai comuni riflessi risarcitori della responsabilità aquiliana: difatti, in tale ipotesi la responsabilità si estende anche all&#8217;amministrazione di appartenenza dell&#8217;agente, in virtù di espressa previsione normativa che sancisce il principio della c.d. solidarietà passiva tra i due soggetti legati da rapporto organico (art. 28 cost.; art. 22, d.P.R. 10 gennaio 1957, n.3 ancora vigente <em>ex</em> art. 55, d.lgs. 30 marzo 2001, n.165)  <a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.<br />
Pertanto, se un terzo intenda denunciare l&#8217;illegittima violazione di un proprio diritto soggettivo o di un interesse legittimo leso da comportamenti illeciti di un dipendente pubblico, potrà convenire innanzi al giudice ordinario (o al giudice amministrativo nelle materie ad esso devolute), oltre al lavoratore, anche (o di regola esclusivamente) l&#8217;amministrazione di appartenenza del dipendente, ottenendone la condanna. Anzi può rilevarsi da una lettura dei repertori giurisprudenziali che l&#8217;abituale convenuto (e condannato) in sede risarcitoria è la pubblica amministrazione, soggetto assai più «solvibile» rispetto al suo dipendente.<br />
Una volta erogata, a seguito di sentenza di condanna in giudicato, la somma al terzo danneggiato, la p.a. dovrà recuperare doverosamente l&#8217;importo, denunciando alla Corte dei conti l&#8217;autore materiale dell&#8217;illecito. Difatti, il danno erariale c.d. indiretto, come si vedrà, si configura al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna della p.a. e il relativo termine prescrizionale quinquennale dell&#8217;azione giuscontabile dovrebbe decorrerere da tale momento (e non già dalla data della più risalente condotta materiale illecita, né dalla data del materiale pagamento come ritenuto buonisticamente dalla sentenza 5 settembre 2011 n.14/QM delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti di seguito analizzata).<br />
Altra rilevante ipotesi di danno <em>indiretto</em> è quello originato da rivalse per sanzioni amministrative pecuniarie inflitte da <em>Autorities</em> ad amministrazioni pubbliche per condotte illecite di suoi dirigenti<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>, anche esse azionabile dalla Procura solo all’esito del contenzioso sulla impugnativa della sanzione innanzi all’a.g.o. o al g.a., che rende certa la debenza della sanzione.<br />
La giurisprudenza contabile ha poi più volte chiarito che il Giudice contabile è chiamato ad accertare e quantificare un pregiudizio patrimoniale <em>certo ed attuale</em> con riferimento al momento del giudizio, stante l’irrilevanza dei possibili recuperi dei quali si dovrà eventualmente tener conto in sede di esecuzione della decisione<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.</p>
</div>
<ol>
<li value="3"><strong>Critiche sistematiche all’indirizzo favorevole alla azionabilità del danno indiretto in assenza di un previo giudicato di condanna della p.a.</strong></li>
</ol>
<div>
Molte citazioni redatte dalle attrici Procure ritengono reclamabile il danno indiretto in assenza di un previo giudicato di condanna della p.a. invocando, a nostro avviso in modo inconferente, un indirizzo giurisprudenziale di questa Corte fondato sulla sentenza n. 14/QM del 15 settembre 2011, con la quale le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno affermato il principio di diritto per cui “<em>il dies a quo della prescrizione dell’azione di responsabilità per il risarcimento del danno c.d. indiretto va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato</em>”, senza dover attendere, secondo la tesi della Procura, il futuro passaggio in giudicato della sentenza di condanna al risarcimento del danno, come del resto statuito anche da parte della giurisprudenza<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>, avversata da altro (allo stato) minoritario indirizzo<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.<br />
A nostro avviso tale tesi, ad oggi prevalente in appello, è invece non condivisibile, con conseguente improponibilità delle relative domande per carenza di un interesse attuale ad agire in capo alla istante Procura, in assenza di un danno “certo” da recuperare.<br />
Giova premettere che tutta la giurisprudenza richiamata dalle numerose attrici Procure a sostegno della propria tesi  si fonda su un equivoco interpretativo, sovente riscontrabile in molte sentenze della Corte dei Conti in materia di danno c.d. indiretto, ovvero su una non corretta lettura della sentenza 14/QM del 15 settembre 2011 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, i cui enunciati sono stati spesso stravolti o interpretati soggettivamente.<br />
Difatti, tale sentenza, ove letta con attenzione ed anche con doveroso riferimento alla sua prioritaria parte “in fatto”, è relativa ad un danno indiretto acclarato con sentenza civile in giudicato (<em>ergo</em> non più <em>sub iudice</em>) ed ha enunciato il principio di diritto che “<em>il dies a quo della prescrizione dell’azione di responsabilità per il risarcimento del danno c.d. indiretto va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato</em>”, così risolvendo un antico contrasto interpretativo tra i propugnatori, a nostro avviso più corretti, del <em>dies a quo</em> prescrizionale ancorato al giudicato<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a> e i sostenitori del <em>dies a quo</em> ancorato all’incasso dell’importo dal danneggiato o all’emissione del titolo dalla p.a.).<br />
Ma la sentenza 14/QM citata, oltre a non essere condivisibile nell’ancorare “buonisticamente” (per le Procure attrici, ma in spregio del codice civile) il <em>dies a quo</em> prescrizionale nella data del pagamento<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>, non ha affatto affermato, come forzatamente interpreta parte della giurisprudenza sopra richiamata, che l’azione dell’organo inquirente non debba attendere il futuro passaggio in giudicato della sentenza di condanna al risarcimento del danno. Difatti, proprio la fattispecie vagliata dalla sentenza 14/2011/QM riguarda un caso di azione della Procura proposta dopo il giudicato, che la stessa sentenza ritiene presupposto basilare per la propria azione, affermando che (pag.10 parte in DIRITTO) “<em>Che l’obbligazione risarcitoria della P.A. si perfezioni in modo definitivo – almeno con riferimento ai mezzi ordinari di impugnazione – ed acquisisca concretezza ed attualità al momento del passaggio <u>in giudicato</u> della sentenza di condanna in favore del terzo danneggiato, è un dato di tale solare evidenza da non richiedere ulteriori argomentazioni”</em>, aggiungendo (pag.12 parte in DIRITTO) che “<em>Da ciò consegue che un soggetto deve essere sottoposto a processo, per quanto riguarda la giurisdizione di responsabilità amministrativa, solo quando si siano realizzate tutte le condizioni di <u>certezza, concretezza ed attualità del danno</u>, che sono gli elementi alla cui tutela è posto il presidio della giustizia contabile, poiché non si vede per quali ragioni un soggetto debba essere costretto a subire un processo ed una condanna per poi, eventualmente, doversi nuovamente rivolgere ad un altro giudice (e quindi “subire”, sia pure come parte attiva, un altro processo) per ricondurre il tutto alla situazione quo ante in ipotesi di constatato ingiustificato arricchimento”.</em><br />
Dunque, secondo tale lineare sentenza delle sezioni riunite, l’azione giuscontabile per danno c.d. indiretto è proponibile dopo il giudicato civile (come già chiaramente affermato dalle medesime sezioni riunite con sentenza 15 gennaio 2003 n.3/2003/QM<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>) e la prescrizione dell’azione decorre dalla data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato, di regola successivo al giudicato (come nel caso vagliato dalla sentenza 14/QM). La sentenza enuncia dunque la doverosità, ai fini del decorso della prescrizione, di due presupposti giuridico-fattuali:</div>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li>il <em>giudicato di condanna</em> e</li>
<li>la successiva emissione del <em>mandato di pagamento</em> (così superando il cennato pregresso indirizzo di sez.riun. n.3/2003/QM, probabilmente più corretto e lineare, che ancorava il <em>dies a quo</em> prescrizionale, oltre che l’interesse all’azione della Procura attrice, al solo giudicato).</li>
</ol>
<div>La sentenza 14/QM non vaglia tuttavia la speculare evenienza (non configurata nel caso ivi esaminato) in cui la sequenza cronologica-giuridica risulti invertita, ovvero il caso di un pagamento (e dunque dell’emissione del relativo mandato) anteriore al giudicato, eseguito sulla base di sentenza di merito esecutiva, caso sottoposto invece al vaglio di diverse Sezioni della Corte da troppo solerti Procure.<br />
Avendo tuttavia le sezioni riunite autorevolmente affermato, come detto, che “<em>l’obbligazione risarcitoria della P.A. si perfezioni in modo definitivo – almeno con riferimento ai mezzi ordinari di impugnazione – ed acquisisca concretezza ed attualità al momento del <u>passaggio in giudicato</u> della sentenza di condanna in favore del terzo danneggiato, è un dato di tale solare evidenza da non richiedere ulteriori argomentazioni”</em>, tale giudicato, a nostro avviso, resta pur sempre il basilare e concorrente presupposto giuridico per la configurazione di un danno “<em>certo</em>” e per il decorso della prescrizione dell’azione della Procura anche qualora il pagamento da parte della p.a. fosse già avvenuto prima del giudicato stesso in ossequio a sentenza di merito esecutiva.<br />
In tale seconda evenienza, in ragionevole sviluppo dell’<em>iter</em> argomentativo della sentenza 14/2011/QM, deve concludersi che, essendo necessari per il decorso della prescrizione sia il <em>giudicato di condanna </em>della p.a. che il <em>mandato di pagamento</em>, qualora tale sequenza fosse invertita, l’interesse ad agire in capo alla Procura sorgerà e la prescrizione decorrerà (a fronte di un pagamento già espletato) fatalmente dalla data del sopravvenuto giudicato, successivo al mandato di pagamento.<br />
In estrema sintesi, a nostro avviso, leggendo <em>a contrario</em> l’argomentazione della autorevole e vincolante sentenza 14/QM delle sezioni riunite, deve concludersi che un pagamento a terzi in sede civile effettuato dalla p.a. sulla base di sentenza esecutiva ma non in giudicato, non configura danno erariale (a fronte di titolo “<em>liquido ed esigibile</em>” ma non “<em>certo</em>”, in quanto ancora <em>sub iudice</em>) né, a maggior ragione, fa decorrere la prescrizione, non essendo ancora azionabile la pretesa della Procura contabile sulla base di un esborso provvisorio e non definitivo di denaro pubblico. In tal caso la prescrizione decorrerà fatalmente dal giudicato e solo con tale giudicato potrà ritenersi realizzato in modo “<em>certo</em>” il danno erariale che legittima ed abilità la Procura contabile ad attivarsi innanzi alla Sezione.<br />
Sovvertire tale lineare lettura della sentenza 14/2011/QM, traendone artatamente solo taluni enunciati a supporto della tesi giurisprudenziale<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a> qui avversata, porterebbe a risultati paradossali: se la prescrizione corresse sempre e comunque dalla data della emissione del mandato di pagamento della p.a. e se  non occorresse il giudicato per azionare la rivalsa della Procura, si dovrebbe concludere che se la p.a. emettesse mandato di pagamento per ottemperare ad una sentenza esecutiva di primo o secondo grado, da tale data decorrerebbe la prescrizione dell’azione contabile anche se non fosse ancora intervenuto il giudicato e dunque in assenza di un danno “<em>certo</em>”, e ciò porterebbe ad un risultato illogico, paradossale, <em>contra ius</em> e persino lesivo delle prerogative attizie della Procura stessa, che la sentenza 14/QM ha in qualche modo voluto benevolmente “tutelare”, sovvertendo il più rigoroso e lineare indirizzo delle sezioni riunite 3/2003/QM che ancorava assai più ragionevolmente il <em>dies a quo</em> prescrizionale al passaggio in giudicato (senza affidare, come ha fatto la sentenza 14/QM, ad un criterio soggettivo e astrattamente <em>sine die</em> tale decorrenza, ovvero al pagamento del debitore, che potrebbe essere effettuato, in modo abulico ed indolente, anche dopo molti anni).<br />
Va dunque preso atto, soprattutto da parte delle Sezioni d’Appello della Corte dalle quali si auspica un ragionevole <em>revirement,</em> della solare evidenza logica e chiarezza espositiva di tale vincolante enunciato delle sezioni riunite n.14 del 2011 (ma la necessità del giudicato risarcitorio è stata parimenti affermata da Sez.riun. n.3/2003/QM), il cui <em>decisum</em>, come è noto, si impone alle sezioni di primo e secondo grado sulla base dell’innovazione introdotta dall’art. 42 della legge n. 69/2009, il quale ha modificato l’art.1, comma 7, del D.L. n.453/1993, convertito nella legge n.19/94, prevedendo che se la sezione giurisdizionale centrale o regionale ritiene di non condividere il principio enunciato dalle Sezioni Riunite debba rimettere, a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del giudizio, quest’ultimo da intendersi non già riferito al merito della causa, ma “al principio di diritto in precedenza affermato” (SS.RR. n. 7/QM/2010).<br />
Essendo stato introdotto nel nostro sistema, sia pure con esclusivo riferimento alle pronunce su questioni di massima emesse dalle Sezioni Riunite nell’ambito della loro funzione nomofilattica, il principio del c.d. “<em>stare decisis</em>”, tipico del modello anglosassone, conferendo alle pronunce giurisdizionali delle Sezioni Riunite, rispetto ai giudici di merito, autorità, oltre che l’autorevolezza proveniente dalla composizione e dalla collocazione istituzionale dell’organo (ed una forza vincolante attenuata solo dal meccanismo del motivato dissenso, anche al di là del processo nell’ambito del quale la pronuncia è resa, con un’incisività sinora sconosciuta al nostro ordinamento processuale), errano dunque alcune sentenze allorquando propugnano reiteratamente e in illegittimo contrasto con gli enunciati -tra l’altro pienamente condivisibili per la loro ontologica esattezza giuridica in punto di certezza del danno “certo” solo  a fronte di un giudicato-  della sentenza 14/QM del 15 settembre 2011 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti (e della pregressa n.3/2003/QM <em>in terminis</em> in punto di necessità del giudicato), ritenendo invece che l’azione della Procura per danno indiretto sarebbe proponibile anche prima del giudicato civile a fronte del fattuale esborso pecuniario della p.a.</p>
</div>
<ol>
<li value="4"><strong>Critiche analitiche all’indirizzo favorevole alla azionabilità del danno indiretto in assenza di un previo giudicato di condanna della p.a.</strong></li>
</ol>
<div>
A prescindere dall’evidente contrasto dell’avversato indirizzo giurisprudenziale con le indicazioni delle sezioni riunite 14/QM (violando così consapevolmente il predetto doveroso vincolo dell’art.1, co.7, l. n.19 del 1994), gli argomenti addotti da tali sentenze<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a> sono tutti, ad avviso dello scrivente,  agevolmente confutabili:</div>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li><em>in primis</em> l’appoggio sistematico agli enunciati della sentenza 14/QM compiuto in tale sentenze di primo e secondo grado è inconferente, per i motivi sopra enunciati;</li>
<li>parimenti non probante è l’argomento, sviluppato in tali sentenze, fondato sull’art. 22, d.<a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.repubblica:1957-00-00;3">P.R. n. 3/1957</a>,  il quale, dopo aver statuito (comma 1) che “<em>l’impiegato che, nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto…è personalmente obbligato a risarcirlo</em>”, aggiunge (comma 2) che “<em>l’Amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest’ultimo a norma degli articoli 18 e 19</em>…”: secondo tale criticabile giurisprudenza, tale disposizione normativa legherebbe l’insorgenza dell’obbligo di rivalsa e, dunque, l’esistenza di un interesse ad agire intestato alla Procura erariale, al semplice fatto del risarcimento del terzo danneggiato per il tramite del pagamento di una somma di denaro da parte dell’Amministrazione interessata, prescindendo del tutto dal carattere di irrevocabilità o meno della sentenza, fondante il predetto pagamento. Tale lettura non è ad avviso dello scrivente condivisibile perché la rivalsa della p.a. (e quindi della Procura) si deve ontologicamente fondare su un “risarcimento” del terzo necessariamente definitivo, e dunque acclarato con sentenza in giudicato, essendo il danno alle casse pubbliche “<em>certo</em>” solo in tale momento. Del resto, quando fu scritta tale norma (1957), il pagamento al terzo da parte della p.a. era ancorato al solo giudicato o, in casi invero rari, alla sentenza di appello esecutiva <em>ex</em> art.373 c.p.c., in quanto la provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado fu introdotta nell’art.282 c.p.c. solo con  decorrenza dall’1 gennaio 1993, per effetto dell’art. 33 della legge 26 novembre 1990, n. 353. Ma tale fattuale pagamento sulla base di titolo esecutivo non implica la “certezza” del danno, derivante invece solo e soltanto dal giudicato;</li>
<li>il danno erariale, secondo tale non condivisibile giurisprudenza, dovrebbe ritenersi “<em>certo</em>” quando risulti incontestabile nella sua “realtà materiale” ed “<em>attuale</em>” se sussistente al momento dell’esercizio dell’azione di responsabilità, rimanendo a tal fine irrilevante l’astratta possibilità che lo stesso possa in futuro essere risarcito o venir meno per cause esterne<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>. Tale assunto dimentica, ad avviso di chi scrive, che in un processo e, più in generale, nell’esame degli istituti giuridici non rileva solo la “<em>realtà materiale</em>” (ovvero il fattuale esborso pecuniario della p.a.), ma come la stessa è inquadrata e normata dalla legge e, ancor prima, dalla logica: orbene sul piano logico-giuridico il concetto di “<em>certezza</em>” di un danno in capo alla p.a., che legittima la Procura (o un qualsiasi creditore) ad agire in rivalsa verso l’autore, è ontologicamente solo e soltanto quello ancorato al giudicato, garante e baluardo della stabilità dei rapporti;</li>
<li>il richiamo fatto poi dalla giurisprudenza qui avversata all’art. 474 c.p.c., primo comma, il quale statuisce che “<em>l’esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile”</em>, annoverando, al successivo comma, tra i titoli esecutivi proprio “<em>le sentenze ed i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva</em>” quali sono, appunto, le sentenze di primo e secondo grado, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 282 e 373 c.p.c., confonde concettualmente la <em>esecutività</em> della sentenza (anche di primo e secondo grado), che legittima l’esecuzione forzata sulla base anche di un titolo oggettivamente provvisorio, con il <em>giudicato</em> in senso tecnico-giuridico, che rende certo e inconfutabile il <em>decisum</em> e, dunque, il danno erariale patito dalla p.a., unica condizione che abilita la Procura a rivendicarne la refusione;</li>
<li>la possibilità poi che il danno già prodottosi possa venir meno per effetto di un esito diverso della lite civile in un successivo grado di giudizio, non escluderebbe, secondo la tesi giurisprudenziale qui avversata, che il pagamento eseguito sulla base  del titolo giudiziario provvisorio assuma i caratteri del danno, con la conseguente possibilità di azionare il rimedio della responsabilità indiretta: secondo infatti tale indirizzo<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>, l’inconveniente per cui l’eventuale esecuzione della condanna pronunciata dalla Corte dei conti nei confronti dell’agente pubblico possa dar luogo ad un indebito arricchimento nel caso di  riforma della pronuncia civile  favorevole all’Amministrazione,  avrebbe un rimedio nell’azione d’indebito arricchimento, e non costituirebbe argomento per trarne l’esistenza di una nozione di “danno non definitivo”, quel danno di fronte al quale il pubblico ministero contabile dovrebbe restare in attesa degli incerti esiti di una lite giudiziaria tra l’Amministrazione danneggiata ed un terzo.</li>
</ol>
<div>Tale criticabile argomento, ad avviso dello scrivente, rappresenta però un vero e proprio sovvertimento logico tra <em>prius</em> e <em>posterius</em>: difatti, non è il dipendente, già escusso, che dovrà successivamente tutelare le proprie ragione nei confronti della p.a. (riconosciutegli dal giudicato che sovverte gli esiti sfavorevoli del merito) esperendo una azione di indebito arricchimento per ottenere la refusione di quanto indebitamente versato alla p.a. sulla base di titolo provvisorio ma esecutivo (alla cui formazione, tra l’altro, di regola non ha egli partecipato, non essendo parte necessaria nel giudizio civile risarcitorio, ove è convenuta la sola p.a., evenienza che da troppi anni si presta ad auspicabili rimessioni alla Consulta per violazione di basilari principi costituzionali sul diritto alla difesa), ma è, al contrario, l’ordinamento (e dunque il creditore e/o la Procura contabile) che deve prioritariamente attendere l’esito del giudicato per aggredire il “definitivo” autore del danno erariale, al limite tutelandosi preventivamente con azioni cautelari (sequestro) o rivendicando poi gli accessori sul capitale oggetto di condanna.<br />
La regola <em>solve et repete</em>, che adombra e sottende tale avversato indirizzo giurisprudenziale, non rappresenta regola generale del nostro ordinamento, ma una mera eccezione, prescritta (anche se con possibili dubbi di legittimità costituzionale che hanno portato in passato alle decisioni C.cost. 21/1961, 79/1961, 45/1962) solo e soltanto nel campo tributario o in altre tassative ipotesi (es.in sede civile e se concordata si veda la clausola ex art.1462 c.c.), ove ha una sua evidente ed antica <em>ratio</em>, ma non certo nel giudizio contabile o civile, in cui le parti sono su un piano paritetico senza alcun <em>privilegium fisci </em>per la Procura che possa avallare condanne fatalmente provvisorie da parte delle Sezioni giurisdizionali (fondate su sentenze civili di merito esecutive, ma non in giudicato) nei confronti di pubblici dipendenti (o soggetti legati da rapporto di servizio) con successivo recupero delle somme a cui gli stesi venissero condannati, se poi in sede civile il titolo fondante il danno c.d. indiretto venisse meno a seguito di sentenza definitiva.<br />
Del resto la bontà di tale nostra conclusione garantista, trova conforto nei testuali enunciati della citata sentenza 14/2011/QM delle sezioni riunite, secondo cui “<em>non si vede per quali ragioni un soggetto debba essere costretto a subire un processo ed una condanna per poi, eventualmente, doversi nuovamente rivolgere ad un altro giudice (e quindi “subire”, sia pure come parte attiva, un altro processo) per ricondurre il tutto alla situazione quo ante in ipotesi di constatato ingiustificato arricchimento”; </em>le stesse sez.riunite 14/2011/QM di questa Corte richiamano poi principi comunitari che avallano tale conclusione, statuendo che la soluzione interpretativa che pretende un danno certo (oltre al pagamento dello stesso) perchè si possa attivare questa Corte  è “<em>costituzionalmente orientata dall’art. 111 Cost. e dal principio del “giusto processo” ivi consacrato, nonché dai principi elaborati dalla giurisprudenza di Strasburgo e dall’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. Non va dimenticato che il sottoporre un soggetto ad un processo significa, già di per sé, sottoporlo ad una pena, ad uno stress psicofisico che non di rado incide negativamente in modo significativo sulla qualità di vita e sulla salute dell’interessato, a prescindere da quello che ne sarà l’esito</em>”;</div>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li value="6">secondo, infine, la avversata tesi giurisprudenziale, si introdurrebbe surrettiziamente una insussistente pregiudizialità civile rispetto al giudizio contabile ove si dovesse attendere, innanzi alla Corte dei Conti, l’esito definitivo del giudizio civile.</li>
</ol>
<div>E’ agevole replicare a questo suggestivo argomento quanto segue: premesso che, come è noto, non vi è nel nostro ordinamento alcuna pregiudiziale civile, in senso tecnico, tra l’azione contabile e quella civile<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>, nel caso di specie il problema di una possibile (ed inammissibile) “pregiudiziale civile” è mal posto. Difatti la statuizione civile, in caso di danno erariale c.d indiretto, non è che un mero indefettibile antecedente logico-fattuale rispetto al giudizio contabile, in quanto rappresenta la fonte unica del danno reclamato dalla Procura, da acclarare e dimostrare in modo inconfutabile come per qualsiasi pretesa risarcitoria azionata dalla Procura contabile. In altre parole, sia in caso di danno diretto che indiretto, la Procura della Corte dei conti (come anche un qualsiasi creditore in altri contesti giudiziari) deve dimostrare la sussistenza di un danno erariale certo e quantificarlo in modo puntuale. Se tale danno trae origine esclusivamente da un giudizio civile (o amministrativo, essendo anche il complesso Tar-CdS titolare di condanna risarcitoria), è materialmente e giuridicamente necessario che tale esborso patito dalla p.a. sia accertato in modo <em>definitivo</em> ed inconfutabile: da qui la necessaria attesa del giudicato civile da parte della Procura, non dettata da una inconfigurabile “<em>pregiudiziale civile</em>”, ma dalla logica e fattuale esigenza di provare in questa sede l’esistenza di un danno “certo” in capo alla p.a.;</div>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li value="7">a tale plurimi rilievi volti a confutare gli argomenti sostenuti dalla giurisprudenza qui avversata e fatti ostinatamente propri in molte azioni delle Procure contabili, può aggiungersi, sul piano dogmatico, che la esecutività di una sentenza di primo e secondo grado, titoli rilevanti ma fatalmente provvisori, non ha una giustificazione sistematica, ma pragmatica: contribuire a disincentivare (accanto ad altri istituti processuali) l’utilizzo, da parte del soccombente, dell’impugnazione come strumento dilatorio al solo fine di ritardare l’esecuzione della sentenza. Ma tale finalità, pur comprensibile, non snatura il concetto intrinseco di “<em>certezza</em>” del <em>decisum</em> di condanna, rinvenibile solo e soltanto nel <em>giudicato</em>, ovvero nel definitivo accertamento che la p.a. è tenuta a risarcire un terzo per colpa o dolo di un suo dipendente. E solo dopo tale giudicato la Procura può recuperare tale dannoso esborso nei limiti prescrizionali ancorati all’emissione del mandato di pagamento (v. sentenza QM n.14/2011 cit.) o al giudicato stesso, qualora il mandato fosse (come in talune fattispecie) anteriore al giudicato, in quanto emesso sulla base di sentenza di merito esecutiva ma non definitiva;</li>
<li value="8">va inoltre rimarcato che la avversa tesi tendente ad ammettere un’azione recuperatoria della Procura a fronte di un pagamento della p.a. fondato su sentenza esecutiva non in giudicato, urterebbe con principi generali immanenti nel sistema, ovvero con la stabilità dei rapporti giuridici e l’economia dei mezzi processuali: se infatti la sentenza di primo o secondo grado venisse definitivamente ribaltata, anche in parte, in sede di gravame, si innescherebbero complessi meccanismi restitutori dagli incerti esiti fattuali e di lunga durata (evenienza sistematica nei rapporti credito/debitori con la p.a., a detrimento della controparte privata) e, ancor prima, si attiverebbe una onerosa e diseconomica attività giudiziaria (della Procura e della Sezione) ed esecutiva (dei competenti organi deputati alla esecuzione della sentenza provvisoriamente esecutiva) che, all’esito del ribaltamento dei prioritari esiti civili (nei confronti della p.a.), risulterebbero inutilmente svolti e sarebbero forieri anzi di un danno da disservizio per dispiego di inutile attività processuale e amministrativa. La stabilità dei rapporti e la certezza del diritto impongono che le iniziative recuperatorie della Procura e le sentenze di condanna di questa Corte si fondino su dati certi e definitivi: una sentenza di condanna civile suscettibile di riforma in sede di gravame non è né un dato certo né definitivo;</li>
<li value="9">da ultimo, avendo l’azione di responsabilità amministrativo-contabile una innegabile concorrente (e, in talune tassative ipotesi, addirittura prevalente o esclusiva) natura punitiva-afflittiva<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>, è principio comune di tutti i rami del diritto “punitivo” quello della presunzione di non colpevolezza sino al giudicato: non è pertanto dato comprendere per quale motivo un mero “potenziale autore” di un danno erariale debba essere aggredito patrimonialmente prima del giudicato in sede civile che ne acclari in modo “<em>certo</em>” la responsabilità (<em>rectius</em> quella della sua amministrazione-datrice, convenuta in via, di regola, esclusiva in sede civile).</li>
</ol>
<div>Del resto, l’attesa, sovente lunga, del giudicato prima di intraprendere azioni della Procura è comunque bilanciata, sul piano sistematico, da adeguati strumenti, quali la maturazione degli accessori sulla sorte capitale che, all’esito del giudicato civile, i convenuti per danno indiretto dovranno rifondere in sede giuscontabile.</p>
</div>
<ol>
<li value="5"><strong>Conclusioni.</strong></li>
</ol>
<div>
Le conclusioni cui si è pervenuti cercando di confutare analiticamente gli argomenti sino ad oggi propugnati da una parte della giurisprudenza, sono estensibili anche in caso di condanne risarcitorie non definitive da parte del Tar-CdS e non solo dell’a.g.o., nonchè ai casi di danno indiretto da sanzione amministrativa pecuniaria inflitta da <em>Autorities</em> (o dall’Anac) ad enti pubblici<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a> per omissioni o violazioni normative da parte di propri dipendenti. In quest’ultimo caso, la pendenza di un contenzioso avverso la impugnata sanzione non rende “<em>certo</em>” l’esborso da parte dell’ente sanzionato e, dunque, non rende <em>certo</em> il danno da recuperare con azione di rivalsa nei confronti del gravemente colpevole dipendente.<br />
Va ribadito, con fermezza, che il vincolante enunciato delle sezioni riunite n.14 del 2011 in punto di necessità del giudicato civile (o amministrativo) prima di adire la Corte dei Conti (ma la necessità del giudicato risarcitorio è stata parimenti affermata da Sez.riun. n.3/2003/QM), si impone alle sezioni di primo e secondo grado sulla base art.1, comma 7, del D.L. n.453/1993, convertito nella legge n.19/94: se le sezioni giurisdizionali centrali ritenessero di non condividere il principio enunciato dalle Sezioni Riunite, dovranno nuovamente rimettere la questione alle stesse.<br />
In attesa di ciò, e per chiudere sul punto, può dunque ragionevolmente sostenersi, ad avviso dello scrivente, che tutte le azioni promosse dalla Procura e fondate su danni civili non ancora certi, in quanto non fondati su un giudicato dovrebbero portare le Sezioni giurisdizionali regionali a statuire, allo stato, l’improponibilità per carenza di danno attuale e, dunque, di interesse della domanda giudiziale azionata, che sarà ovviamente riproponibile dopo il giudicato civile (<em>dies a quo</em> prescrizionale nel caso di già avvenuta adozione del mandato di pagamento, ipotesi, come detto, speculare a quella vagliata dalla sentenza 14/2011/QM, ove la sequenza è invertita e la prescrizione ancorata al pagamento della p.a.), come statuito per analoghe evenienze dal giudice di legittimità<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>.<br />
Sulla problematica esaminata è dunque auspicabile un ripensamento dell’attuale indirizzo non corretto delle Sezioni d’appello e, in caso di insorto (auspicabile) contrasto orizzontale tra sezioni centrali, una opportuna rimessione alle Sezioni riunite per fare definitiva chiarezza su un punto centrale della giurisdizione contabile, a tutela di basilari principi di civiltà giuridica (giusto processo, presunzione di non colpevolezza sino al giudicato), a garanzia di fondamentali diritti del convenuto in giudizio e di certezza dell’azione pubblica.</div>
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Sul danno patrimoniale indiretto TENORE (a cura di), <em>La nuova Corte dei Conti: responsabilità, pensioni, controlli,</em> Milano, III ed, 2013, 168;  MONTI, <em>Responsabilità amministrativa e danno erariale indiretto</em>, in <a href="http://www.xn--contabilit-pubblica-fub.it/"><em>www.contabilità-pubblica.it</em></a>; BECCARINI, <em>La prescrizione per la responsabilità per danno indiretto: l’ultimo orientamento della Corte dei conti, </em>in<em> Gazz.amm</em>., f.1, 2012. Si vedano anche le analisi sul punto sviluppate negli studi più recenti, tra i quali, senza pretesa di esaustività: ATELLI (a cura di), <em>La quantificazi</em><em>one del danno erariale</em>, Milano, 2015; Tenore, Palamara, Marzocchi Buratti, <em>Le cinque responsabilità del pubblico dipendente,</em> Milano, II ed., 2013; Corpaci, <em>Ambito e funzioni della responsabilità amministrativa e della relativa giurisdizione,</em> relazione scritta nel Convegno di studi giuridici in occasione del <em>150° anniversario della istituzione della Corte dei Conti, </em>tenutosi a Roma presso l&#8217;aula delle sezioni riunite della Corte dei Conti l&#8217;11 dicembre 2012; Altieri, <em>La responsabilità amministrativa per danno erariale,</em> Milano, 2012; Garri (a cura di), <em>La Corte dei conti, controllo e giurisdizione, contabilità pubblica</em>, Milano, 2012; Della Ventura, <em>I giudizi di responsabilità</em>, in <em>Formulario del processo contabile</em>, Milano, 2012, 135 ss.; Santoro, <em>Manuale di contabilità e finanza pubblica</em>, Maggioli, 2012; GIOMI, <em>Il sistema delle prove nei giudizi davanti alla Corte dei conti, </em>Torino, 2011; Santoro, <em>L&#8217;illecito contabile e la responsabilità amministrativa</em>, Maggioli, 2011; Mercati, <em>Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile quindi anni dopo la regionalizzazione: problemi attuali e prospettive future, </em>in<em> Riv.C. conti</em>, 2011, IV, 488; Atelli (a cura di), <em>Lineamenti di diritto processuale contabile</em>, Roma, 2009; Palmieri, Sfrecola, Zerman, <em>La responsabilità della p.a. e del pubblico dipendente,</em> 2009; Castiglione-Pizzoferrato, <em>Responsabilità amministrativa per danno erariale nella gestione dei rapporti di lavoro</em>, Padova, 2009; Tigano, <em>Corte dei conti e attività amministrativa</em>, Torino, 2008; Novelli, Venturini, <em>La responsabilità amministrativa di fronte all&#8217;evoluzione delle p.a. ed al diritto delle società</em>, Milano, 2008; Garri, Dammicco, Lupi, Della Ventura, Venturini, <em>I giudizi innanzi alla Corte dei conti, responsabilità, conti, pensioni</em>, Milano, 2007; Chiappiniello, <em>La responsabilità amministrativa nel giudizio dinanzi alla Corte dei Conti</em>, Roma, 2007; Pisana, <em>La responsabilità amministrativa illustrata con la giurisprudenza più recente</em>, Torino, 2007; AA.VV., <em>Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile (ad un decennio dalle riforme)</em>, atti del LI convegno di studi di scienza dell&#8217;amministrazione di Varenna 15-17 settembre 2005, Milano, 2006; Santoro, <em>L&#8217;illecito contabile</em>, Sant&#8217;Arcangelo di Romagna, 2006.
</div>
<div id="ftn2"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Sull’obbligo di denuncia del danno erariale alla Corte dei Conti e sui soggetti a ciò tenuti v TENORE (a cura di), <em>La nuova Corte dei Conti cit., </em>405 segg., con vasti richiami bibliografici e giurisprudenziali.
</div>
<div id="ftn3"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Per una sintetica, ma completa, disamina delle tesi dottrinali sul problema definitorio circa la nozione di «danno» e di «danno erariale», è sufficiente il rinvio a TENORE, <em>La nuova Corte dei conti</em> cit., 166; PISANA, <em>La responsabilità amministrativa</em> <em>illustrata con la giurisprudenza più recente</em>, Torino, 2007, 160 ss.; POLICE, <em>La disciplina attuale della responsabilità amministrativa</em>, in SCOCA (a cura di), <em>La responsabilità amministrativa ed il suo processo</em>, Padova, 1997, 90 ss.
</div>
<div id="ftn4"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Su tale progressiva tipizzazione degli illeciti contabili v. TENORE, <em>La nuova Corte dei conti</em> cit., 53.
</div>
<div id="ftn5"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Le parole sono di MERCATI, <em>Responsabilità amministrativa e principio di efficienza, </em>Torino, 2002, 495.</div>
<div id="ftn6">
[6] Tra i vari contributi sul codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010 n.104), v. MIGNONE, VIPIANA, <em>Manuale di giustizia amministrativa</em>, Padova, 2012; GALLO, <em>Manuale di giustizia amministrativa</em>, Torino, 2012; JUSO, <em>Lineamenti di giustizia amministrativa</em>, Milano, 2012; SAITTA, <em>Sistema di giustizia amministrativa</em>, Milano, 2011; CARINGELLA, PROTTO, <em>Codice del nuovo processo amministrativo</em>, Dike Roma, 2010; PALLIGGIANO, ZINGALES, <em>Il codice del nuovo processo amministrativo, </em>Ipsoa, 2010; PAJNO, PELLEGRINO, <em>Codice del processo amministrativo</em>, Maggioli, 2010; SANTI DI PAOLA, <em>Guida al nuovo codice del processo amministrativo</em>,  Maggioli, 2010; AA.VV., <em>Il nuovo codice del processo amministrativo</em>, Guida al diritto, settembre 2010. Sulla giurisdizione risarcitoria del g.a., sia nelle materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva che in quelle affidate alla sua giurisdizione di legittimità, si segnalano, tra i tanti studi, CINTIOLI, <em>I danni risarcibili nella giurisdizione di legittimità: presupposti e condizioni.(L&#8217;alternativa tra provvedimento e attività amministrativa</em>), in <em>www.giustamm.it</em>, n. 12, 2005; DE FELICE, <em>Le tecniche di tutela del giudice amministrativo nei confronti dei comportamenti illeciti della p.a.</em>, in<em> Dir. proc. amm.</em>, 2005, f. 4, 869 ss.; PAJNO, <em>Il giudice amministrativo e la tutela dei diritti</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2005, f. 4, 965 ss.; FOLLIERI, <em>Il modello di responsabilità per lesione degli interessi legittimi nella giurisdizione di legittimità del g.a.: la responsabilità amministrativa di diritto pubblico</em>, in<em> www.giustamm.it</em>, f. 12, 2005; AA.VV. (a cura di CARINGELLA e PROTTO), <em>La responsabilità civile della pubblica amministrazione</em>, Bologna, 2005; CORRADINO, <em>Il diritto amministrativo alla luce della recente giurisprudenza</em>, Padova, 2007, 795; CORSO-FARES, <em>La responsabilità della pubblica amministrazione,</em> Bologna, 2009; CHIEPPA-GIOVAGNOLI, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, 2011, 720.
</div>
<div id="ftn7"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Per un recente caso C.conti, sez.Calabria, 24 maggio 2016 n.134, in <em>www.corteconti.it.</em> Id., sez.Campania, 30 ottobre 2006, n.1965 e 26 marzo 2010, n.531, <em>ivi.</em>
</div>
<div id="ftn8"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Va ricordato che, ai sensi della vigente normativa (art. 28 cost.; art. 22, d.P.R. 10 gennaio 1957, n.3; art. 55, d.lgs. 30 marzo 2001, n.165), la pubblica amministrazione risponde dei danni arrecati a terzi dai propri dipendenti, salvo che il comportamento dell&#8217;agente, doloso o colposo, non sia diretto al conseguimento dei fini istituzionali propri dell&#8217;ufficio o del servizio di appartenenza, ma sia determinato da motivi strettamente personali ed egoistici, tanto da escludere ogni collegamento di «occasionalità necessaria» tra le incombenze affidategli e l&#8217;attività produttiva del danno.<br />
Sulla responsabilità civile della P.A. e sui rapporti tra decisione del giudice ordinario in sede civile e successivo giudizio contabile per danno patrimoniale indiretto v. TENORE, PALAMARA, BURATTI, <em>Le cinque responsabilità del pubblico dipendente</em>, II ed., Milano, 2013, 22 ss.; CIMINI, <em>Colpa della P.A. e colpa grave del dipendente pubblico</em>, in AA.VV., <em>Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile (ad un decennio dalle riforme)</em>, atti del LI convegno di studi di scienza dell&#8217;amministrazione di Varenna 15-17 settembre 2005, Milano, 2006, 685.<br />
Per alcuni recenti casi di danno indiretto da demansionamento o da errore medico v. C.conti, sez. Lombardia 29 luglio 2016 n.136; id., sez.Lombardia, 29 luglio 2016 n.135; id., sez. Basilicata, n.53 del 2012; id., sez. Marche, n. 86 del 2012; id., sez. Piemonte, n. 145 del 2012, id., sez. Appello Sicilia, n. 18 del 2012, tutte in <em>www.corteconti.it.</em>
</div>
<div id="ftn9"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Il punto afferente l’autonomia tra i giudizi è ben rimarcato nello studio di CIMINI citato nella precedente nota (v. in particolare p.701). Per un interessante caso di autonoma rivalutazione in sede contabile di un caso di <em>culpa in vigilando</em> di un insegnante, assolto dalla Corte dei conti nonostante la pregressa condanna risarcitoria del MIUR per un sinistro ad un alunno, v. C.conti, sez.Lombardia, 19 marzo 2015 n.41, in <a href="http://www.lexitalia.it/"><em>www.lexitalia.it</em></a>, f.3, 2015.
</div>
<div id="ftn10"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Sulla responsabilità extracontrattuale del pubblico dipendente e della pubblica amministrazione la produzione dottrinale è vastissima. Si segnalano, tra i tanti studi: TENORE, PALAMARA, BURATTI, <em>Le cinque responsabilità del pubblico dipendente</em>, II ed., Milano, 2013; CHIEPPA-GIOVAGNOLI, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, 2011, 720; COSSU<em>, La responsabilità della p.a.,</em> in FAVA (a cura), <em>La responsabilità civile</em>, Milano, 2010; CORSO-FARES, <em>La responsabilità della pubblica amministrazione,</em> Bologna, 2009; TACK, <em>La responsabilità extracontrattuale della p.a</em>., in AA.VV., <em>La responsabilità della p.a., </em>Padova, 2007, 183;  CARINGELLA, PROTTO (a cura di), <em>La responsabilità civile della Pubblica Amministrazione</em>, Bologna, 2005.
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<div id="ftn11"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Per una interessante fattispecie nascente da sanzione inflitta dalla Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, v.C.conti, sez.II app., 19 giugno 2012 n.384, in <a href="http://www.corteconti.it/"><em>www.corteconti.it</em></a><em>.</em> Si pensi altresì alla nota casistica delle sanzioni amministrative ingentissime inflitte dall’Antitrust ad Ordini professionali (enti pubblici) ed impugnate in giudizio. Si pensi alle possibili sanzioni inflitte dall’Anac per mancata osservanza dei precetti della l. n.190 del 2012. Sul tema le interessanti e quasi profetiche considerazioni di SCHULMERS, <em>Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate alla P.A. e sussistenza del danno erariale: un caso per le Sezioni Riunite, </em>in <a href="http://www.respamm.it/dot-28-1-sanzioni-pecuniarie-amministrative-irrogate-pa-e-sussitenza-danno-erariale-caso-per-sezioni-riunite/"><em>http://www.respamm.it/dot-28-1-sanzioni-pecuniarie-amministrative-irrogate-pa-e-sussitenza-danno-erariale-caso-per-sezioni-riunite/</em></a><em>, </em>2011, che dà contezza del dibattito sulla ipotizzabilità o meno di un danno erariale a fronte di una sanzione pecuniaria a carico di un ente che confluisce però nel bilancio di altro ente pubblico e quindi, in un’ottica di finanza allargata, non comporterebbe un danno erariale
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<div id="ftn12"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Così espressamente, C.conti, sez.Campania, 29 febbraio 2012, n. 249; id., sez. Marche, n. 793 del 2003, la quale richiama id., sez. Campania, n. 52 del 2000 e id., sez.riun. 26 marzo 1987, n. 532; così, anche, C. Conti, sez. Lombardia, n. 406 del 2006, tutte in <em>www.corteconti.it</em>. In altri termini, il danno erariale risulta certo ed attuale se sussistente al momento dell’esercizio dell’azione di responsabilità, a nulla rilevando che lo stesso possa in futuro essere risarcito (almeno in parte) ovvero venir meno a seguito dell’attività recuperatoria dell’Amministrazione danneggiata (così, <em>ex multis, </em>C.conti, sez.Liguria n. 372 del 2009; C.conti, sez.Liguria n. 155 del 2008; C.conti, sez. Campania, n. 696 del 2008; C.conti, sez. Liguria, n. 609 del 2004; C.conti, sez. Basilicata, n. 208 del 2003 tutte <em>ivi</em>).<br />
Il profilo dell’attualità e certezza del danno erariale può, dunque, ritenersi eliso solo dall’effettivo incameramento di una somma di denaro pari a quella indebitamente fuoriuscita dalle casse dell’Ente, non essendo a tal fine sufficiente il semplice possesso di un titolo esecutivo, il quale rappresenta, invero, uno strumento di soddisfacimento solo potenziale, non essendo affatto scontato che l’attività esecutiva che detto titolo consente si traduca automaticamente nel soddisfacimento della pretesa sostanziale (così espressamente, C.conti, sez. III, n. 565 del 2010, con la conforme giurisprudenza ivi richiamata).
</div>
<div id="ftn13"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Per la sussistenza di un danno anche a fronte di condanna civile esecutiva ma non in giudicato C. conti, sez II app., 11 febbraio 2016 n.139; id, sez.I app., 14 settembre 2015, n. 483;  id., App. Sicilia, 2 dicembre 2014 n. 474; id, I app., 13 marzo 2014, n. 402; id, sez.I app., 14 gennaio 2014, n. 43; id, sez. Piemonte, 15 ottobre 2014, n. 122; id, sez. Toscana, 10 settembre 2014, n. 161; id., sez. Lombardia, n.380/2003, tutte in<em> www.corteconti.it.</em>
</div>
<div id="ftn14"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Sulla inammissibilità (<em>rectius</em> improponibilità) per carenza di interesse di azioni fondate su condanne civili non in giudicato v. C.conti, sez. Lombardia, 18 luglio 2010 n.403; id., sez.Lombardia, 12 gennaio 2010, n.10 e, da ultimo id., sez.Lombardia, 29 luglio 2016 n.136 (fattispecie in tema di demansionamento), tutte in <a href="http://www.corteconti.it/"><em>www.corteconti.it</em></a>
</div>
<div id="ftn15"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Per la più corretta individuazione del <em>dies a quo</em> nella data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna della p.a. C. conti, sez. riun., 15 gennaio 2003, n. 3/QM, in <em>Riv. C. conti</em>, 2003, f. 1, 88 e in <em>Panorama giuridico</em>, 2003, n. 1/2, 29; id., sez. Calabria, 7 ottobre 2010, n. 512, in<em> www.corteconti.it</em>; id., sez. II app., 16 agosto 2010, n. 308/A,<em> ivi</em>; id., sez. Campania, 8 aprile 2010, n. 558,<em> ivi</em>; id., sez. Veneto, 28 dicembre 2006, n. 1336; id., sez. II, 11 marzo 2003, n. 84/A, in <em>Riv. C. conti</em>, 2003, f. 2, 130; id., sez. II, 3 marzo 2003, n. 64/A, in <em>Riv. C. conti</em>, 2003, f. 2, 123; id., sez. II, 22 luglio 2002 n. 268/A, in <em>Riv. C. conti</em>, 2002, f. 4, 177; id., sez. I, 15 luglio 2002, n. 239/A, in <em>Riv. C. conti</em>, 2002, f. 4, 127; id., sez. III, 1 ottobre 2001, n. 253/A, in <em>Riv. C. conti</em>, 2001, f. 5, 125; id., sez. II app., 3 febbraio 1999, n. 24, inedita; id., sez. Toscana, 29 maggio 1998, n. 322, in <em>Riv. C. conti</em>, 1998, n. 4, II, 102; id., sez. riun., 29 gennaio 1997, n. 12/ A, in <em>Riv. C. conti</em>, 1997, f. 2, 94; id., 13 marzo 1995, n. 33, in <em>Riv. C. conti</em>, 1995, f. 2, 78; id., sez. II, 17 febbraio 1994, n. 51, in <em>Riv. C. conti</em>, 1994, f. 1, 93; id., sez. I, 22 giugno 1993, n. 94, in <em>Riv. C. conti</em>, 1993, f. 3, 91; id., sez. riun., 5 marzo 1993, n. 848, in <em>Riv. C. conti</em>, 1993, f. 3, 64. Sul punto TENORE, <em>La nuova Corte dei conti ci</em>t., 253.</div>
<div id="ftn16">
[16] La tesi è stata poi necessariamente recepita dalla successiva giurisprudenza, in ciò vincolata ex art. 1, co. 7, del d.l. n. 453 del 1993 convertito dalla legge n. 19 del 1994, come integrato dall’art. 42, co. 2, della legge n. 69 del 2009: da ultimo C.conti, sez.III app., 25 gennaio 2016 n.14, in<em> www.corteconti.it.</em><br />
Grazie a questa decisione 14/2011/QM, espressiva di un vero e proprio errore interpretativo dell&#8217;art. 2935 c.c. (che testualmente recita “<em>la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”&#8230;ergo</em> dal giudicato, come conferma anche l&#8217;art. 2953 c.c.!) e di basilari e consolidati principi civilistici (è assolutamente pacifico per la giurisprudenza civile che, ai sensi dell&#8217;art. 2935 c.c., per il diritto al risarcimento danni la prescrizione decorra dal giudicato da cui sorge il credito risarcitorio, come ribadito in varie tipologie di contenziosi: Cass., sez. III, 19 febbraio 2009 n. 4054, in <em>Foro it.</em> 2009, 6, I, 1741; Cass., sez. III, 14 marzo 2006 n. 5441; Cass., 14 dicembre 2002, n. 17949; Cass., 23 maggio 2003, n. 8154; Cass., sez. I, 5 marzo 1994 n. 2187; id., sez. III, 19 giugno 1991 n. 6945; Cass., sez. I, 30 giugno 1989 n. 3170, tutte in <em>Ced Cassazione</em>), la decorrenza della prescrizione sarà irragionevolmente e unilateralmente determinata dalla data in cui la PA esprime&#8230;&#8230;la volontà di saldare: pertanto, se non volesse pagare aspettando una azione esecutiva, la prescrizione decorrerebbe dopo anni dal giudicato che invece cristallizza e rende certa la debenza della somma risarcitoria !<br />
A nostro avviso la questione, non appena si sarà creato un auspicabile “contrasto orizzontale” (richiesto da C.conti,  sez.riun.n. 17/2011 e 6/2004) tra le sezioni di appello, andrebbe riportata alle sezioni riunite, affinchè ribadiscano, in ossequio ad elementari principi civilistici, che la prescrizione decorre dal giudicato (del g.o. o del. g.a.).
</div>
<div id="ftn17"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Si legge testualmente nella sentenza n.3/QM delle sezioni riunite: “<em>nel momento in cui passa in giudicato la sentenza di condanna dell’Amministrazione (il cui agente ha danneggiato il terzo) al pagamento di una somma di denaro quantificata ovvero il danno stesso viene risarcito 6 stragiudizialmente attraverso la transazione diviene certo liquido ed esigibile il debito dell’amministrazione pubblica nei confronti del terzo danneggiato. Il pagamento del debito costituisce comportamento dovuto da parte dell’ente pubblico, il quale non può sottrarsi se non commettendo un illecito….</em> <em>Il debito pertanto entra come elemento negativo nel patrimonio dell’ente causandone il depauperamento, essendo i crediti e i debiti tra gli elementi costitutivi del patrimoni</em>”. La sentenza poi ancora correttamente il <em>dies a quo</em> prescrizionale alla data del giudicato, in contrasto con (la non condivisibile) tesi successiva delle Sezioni riunite n.14/2011/QM, affermando che “<em>Non vi è, pertanto, nessun motivo giuridico per spostare l’esordio della prescrizione dal momento in cui diviene certo, liquido ed esigibile il debito della P.A. nei confronti del terzo al momento dell’effettivo pagamento. Le evenienze prospettate dal giudice remittente in ordine alla possibilità che l’Amministrazione non onori il debito o che il terzo danneggiato non spenda il titolo esecutivo oltrechè del tutto eventuali e sostanzialmente teoriche rappresentano comunque evenienze successive ed esterne rispetto al fatto dannoso e come tali possono eventualmente essere fatte valere da chi vi abbia interesse. Deve pertanto conclusivamente affermarsi che in ipotesi di danno c.d. indiretto l’esordio della prescrizione del diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno va fissato alla data in cui il debito della P.A. nei confronti del terzo è divenuto certo, liquido ed esigibile in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza di condanna dell’Amministrazione o dalla esecutività della transazione”.</em>
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<div id="ftn18"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Per i criticabili indirizzi contrari v. la precedente nota 13.</div>
<div id="ftn19"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Si fa sempre riferimento alla giurisprudenza citata in nota 13.
</div>
<div id="ftn20"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Così le citate C.conti, sez.app.Sicilia n.474/2014; sez. II app., n. 195/A/2004; n. 198/A/2004; n. 286/A/2003; n. 174/A/2001; sez. III app., n. 440/2003.</div>
<div id="ftn21">
[21] V.C.conti, sez. II centr., n. 195/A/2004, cit.</div>
<div id="ftn22"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Sulla notoria assenza di pregiudiziali civili, amministrative o penali al giudizio innanzi alla Corte dei Conti, v. CHIARENZA, EVANGELISTA, <em>Il giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti</em>, in TENORE (a cura di), <em>La nova corte dei Conti</em> cit., 562 seg.</div>
<div id="ftn23"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Sull’antico dibattito sulla natura risarcitoria-civilistica o punitiva-pubblicistica della responsabilità amministrativo-contabile e su una più corretta ricostruzione in base ad una terza tesi mediana, che definisce “anfibia” tale peculiare esponsabilità,  v. TENORE (a cura di), <em>La nuova Corte dei Conti</em> cit., 49. V. anche RAELI, <em>Il modello della responsabilità amministrativa come &#8220;clausola generale&#8221; e le fattispecie sanzionatorie,</em> in <a href="http://www.lexitalia/"><em>www.lexitalia</em></a><em>, it</em>, 2014, f.5.
</div>
<div id="ftn24"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> V.sopra nota 11.
</div>
<div id="ftn25"><a title="" href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a><em>Ex pluribus</em>, da ultimo, Cass., sez.III, 16 novembre 2014 n.26377, in<em> Ced Cassazione.</em></div>
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<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-danno-erariale-c-d-indiretto-e-configurabile-ed-azionabile-solo-dopo-il-previo-giudicato-risarcitorio-che-condanni-la-p-a/">Il danno erariale c.d. indiretto è configurabile ed azionabile solo dopo il previo giudicato risarcitorio che condanni la P.A.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>La “discrezionalità esaurita” ed il suo accertamento nel  processo amministrativo: considerazioni e spunti ricostruttivi alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali*</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-discrezionalita-esaurita-ed-il-suo-accertamento-nel-processo-amministrativo-considerazioni-e-spunti-ricostruttivi-alla-luce-dei-piu-recenti-orientamenti-giurisprudenziali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2016 17:38:02 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-discrezionalita-esaurita-ed-il-suo-accertamento-nel-processo-amministrativo-considerazioni-e-spunti-ricostruttivi-alla-luce-dei-piu-recenti-orientamenti-giurisprudenziali/">La “discrezionalità esaurita” ed il suo accertamento nel  processo amministrativo: considerazioni e spunti ricostruttivi alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali*</a></p>
<p>Sommario: 1. La tutela dell’interesse legittimo pretensivo a fronte dell’esercizio di discrezionalità: considerazioni introduttive sul problema e rilevanza di un’indagine che muova dall’esame della giurisprudenza amministrativa. 2. L’esaurimento della discrezionalità in concreto nel giudizio sul secondo diniego adottato dalla p.a. a fronte dell’istanza del privato: esame di tale orientamento giurisprudenziale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-discrezionalita-esaurita-ed-il-suo-accertamento-nel-processo-amministrativo-considerazioni-e-spunti-ricostruttivi-alla-luce-dei-piu-recenti-orientamenti-giurisprudenziali/">La “discrezionalità esaurita” ed il suo accertamento nel  processo amministrativo: considerazioni e spunti ricostruttivi alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali*</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-discrezionalita-esaurita-ed-il-suo-accertamento-nel-processo-amministrativo-considerazioni-e-spunti-ricostruttivi-alla-luce-dei-piu-recenti-orientamenti-giurisprudenziali/">La “discrezionalità esaurita” ed il suo accertamento nel  processo amministrativo: considerazioni e spunti ricostruttivi alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali*</a></p>
<p>Sommario<em>: 1. La tutela dell’interesse legittimo pretensivo a fronte dell’esercizio di discrezionalità: considerazioni introduttive sul problema e rilevanza di un’indagine che muova dall’esame della giurisprudenza amministrativa. 2. L’esaurimento della discrezionalità in concreto nel giudizio sul secondo diniego adottato dalla p.a. a fronte dell’istanza del privato: esame di tale orientamento giurisprudenziale e rilievi critici. 3. L’esaurimento della discrezionalità in concreto attraverso l’utilizzo dell’ordinanza cautelare c.d. propulsiva: esame di tale orientamento giurisprudenziale e rilievi critici. 4. L’esaurimento della discrezionalità in concreto già nel primo giudizio sul diniego adottato dalla p.a. a fronte dell’istanza del privato: esame di tale orientamento giurisprudenziale e delle potenzialità di un suo sviluppo per predicare la parità delle parti nel processo amministrativo. 5. Osservazioni conclusive</em></p>
<p>1. <em>La tutela dell’interesse legittimo pretensivo a fronte dell’esercizio di discrezionalità: considerazioni introduttive sul problema e rilevanza di un’indagine che muova dall’esame della giurisprudenza amministrativa.</em></p>
<p>Negli ultimi anni stiamo assistendo ad una sempre maggiore evoluzione del processo amministrativo verso forme di tutela atipica, finalizzate ad attribuire pieno soddisfacimento alla pretesa sostanziale del privato.<br />
Dimostrazione emblematica di tale tendenza può rinvenirsi nell’introduzione, nel Codice del processo amministrativo, dell’azione di esatto adempimento: strumento processuale per mezzo del quale il ricorrente, entro certi limiti, può ottenere una pronuncia giurisdizionale che imponga alla pubblica amministrazione non già un <em>facere</em> generico, quanto piuttosto l’emanazione dello  specifico provvedimento richiesto.<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a><br />
La caratteristica principale di tale azione è che essa, sebbene oggi espressamente prevista dalla norma e pertanto tipica, resta connotata da una atipicità di contenuto, dal momento che il giudice può modulare la propria decisione  in base alla peculiarità dell’interesse del privato come si presenta nel caso concreto oggetto di controversia<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.<br />
La pronuncia atipica rispetto al profilo da ultimo indicato, ossia quanto al contenuto della decisione del giudice, si conferma dunque, come già avvenuto nell’evoluzione che ha caratterizzato le decisioni rese dal g.a. in sede cautelare, lo strumento più idoneo a conferire piena protezione alla situazione soggettiva<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.<br />
Può pertanto oggi affermarsi che, se l’interesse legittimo pretensivo è stato dotato di tendenziale pienezza e di effettività di tutela, il merito va ascritto principalmente all’introduzione della predetta azione di condanna.<br />
Tale azione consente, infatti, al ricorrente di potere ambire ad una pronuncia avente un contenuto che va ben al di là del semplice (e qualche volta eventuale) “effetto conformativo”<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, proprio della sentenza costitutiva di annullamento. E’ ben vero che con tale effetto si è cercato di superare la tradizionale impostazione caducatoria del processo amministrativo, ma certamente esso non ha mai potuto -per intrinseci limiti d’ordine logico, prima ancora che per la presenza di elementi ostativi di tipo normativo- sostituirsi a quanto discende da una statuizione di condanna ad un <em>facere</em>.<br />
Evidenti sono, inoltre, i benefici in tema di concentrazione ed economicità che l’azione di adempimento ha comportato, ove si consideri che il ricorrente vittorioso potrebbe giovarsi già in sede di giudizio di merito di una condanna nei confronti della p.a., senza dunque essere costretto ad affrontare un nuovo giudizio in sede di ottemperanza affinché l’amministrazione si uniformi al giudicato<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.<br />
Circa l’ammissibilità della condanna nel processo amministrativo ad un <em>facere</em> specifico, su cui a lungo si è discusso<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>, oggi non vi sono più dubbi.<br />
Il secondo decreto correttivo al Codice del processo amministrativo (D.lgs. 14 settembre 2012 n. 160) ha definitivamente posto fine alle incertezze inerenti l’astratta configurabilità dell’azione <em>de qua</em>, inserendo un nuovo periodo nell’art. 34, comma 1, lettera c), secondo il quale<em>: “l’azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto è proposta contestualmente all’azione di annullamento del provvedimento di diniego o all’azione avverso il silenzio, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 31 comma 3”.<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7"><strong>[7]</strong></a></em><br />
Tale approdo, relativamente recente, costituisce a livello legislativo il frutto di un lungo percorso portato a compimento dalla giurisprudenza amministrativa -anche sotto la spinta della riflessione dottrinale-, culminato con le due note Adunanze Plenarie n. 3 e n. 15 del 2011, le quali, già prima dell’intervento normativo poc’anzi richiamato, avevano ritenuto come <em>“sia pure in maniera non esplicita”<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8"><strong>[8]</strong></a></em> l’intenzione del legislatore  fosse stata quella di ritenere ammissibile una pronuncia di condanna pubblicistica della p.a., nonostante la formale espunzione della relativa azione prevista nel progetto preliminare del Codice.<br />
Tuttavia, se da un lato non si può più mettere in discussione l’astratta possibilità di condannare l’amministrazione ad emettere lo specifico provvedimento satisfattivo della pretesa del privato, dall’altro molti dubbi ancora permangono sui limiti che il giudice amministrativo ha nell’operare in tal senso, specie ove si sia in presenza di un’azione amministrativa connotata da discrezionalità, amministrativa e/o tecnica che sia.<br />
Il punto su cui ci si deve interrogare è, in definitiva, proprio questo: fino a che punto il giudice può spingersi nel riconoscere la spettanza del provvedimento in presenza di poteri discrezionali esercitati dalla pubblica amministrazione? La questione è tutt’altro che semplice. Essa, infatti, intercetta a livello teorico e dogmatico una serie di nodi nevralgici del sistema di diritto amministrativo. La separazione dei poteri, il confine tra il sindacato di legittimità e quello di merito, i limiti del controllo giurisdizionale in presenza di discrezionalità amministrativo e/o tecnica che sia, il momento in cui la discrezionalità astrattamente attribuita dalla norma diventa discrezionalità “esaurita” in concreto, lo stesso rapporto tra pubblica amministrazione e privato, sono alcune delle tematiche, di particolare spessore, che vengono in rilievo e sulle quali non si è ancora raggiunto un orientamento a livello dottrinale e giurisprudenziale univoco.<br />
La riflessione che segue si propone dunque di offrire alcuni spunti ricostruttivi sul tema. Naturalmente non si pretende di fornire un’analisi compiuta. Si vuole più semplicemente verificare se e quali indicazioni si possano ricavare dalla giurisprudenza attraverso l’esame delle decisioni che sono, per un verso, più impegnate sul piano sistematico e, per altro verso, più innovative. La scelta di concentrare l’attenzione sul dato giurisprudenziale deriva altresì dal fatto che il processo, con la sua carica di concretezza che discende dalla necessità di risolvere una controversia in atto, può fornire “casi esemplari” sul limite che il giudice amministrativo incontra nel riconoscimento della spettanza del bene della vita, dai quali muovere per delineare una prima e provvisoria ipotesi ricostruttiva.</p>
<p>2. <em>L’esaurimento della discrezionalità in concreto nel giudizio sul secondo diniego adottato dalla p.a. a fronte dell’istanza del privato: esame di tale orientamento giurisprudenziale e rilievi critici.</em></p>
<p>A seguito dell’intervento normativo del 2012 l’azione di condanna è stata subordinata al limite, già previsto in tema di silenzio, di cui all’art. 31, comma 3, del c.p.a., in forza del quale al giudice amministrativo è consentito conoscere della fondatezza dell’istanza -e dunque emanare una pronuncia di condanna ad un <em>facere</em> specifico- <em>“solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’ amministrazione”</em>, ovvero quando la discrezionalità amministrativa possa dirsi “esaurita”.<br />
Le ipotesi di “discrezionalità esaurita” identificherebbero quelle situazioni in cui la pubblica amministrazione, sebbene titolare di un potere in astratto discrezionale, abbia in concreto consumato i propri margini di scelta nell’accertamento e qualificazione dei fatti e nella comparazione e valutazione degli interessi coinvolti, cosicché il potere stesso verrebbe a configurarsi, in definitiva, come vincolato.<br />
Il tema dell’esaurimento della discrezionalità non è scevro di difficoltà. Tale esaurimento viene infatti a porsi tendenzialmente in contrasto con il principio  dell’inesauribilità del potere della p.a., che ha costituito, perlomeno fino ad oggi, uno dei tratti qualificanti della nozione di potere amministrativo.<br />
Sinora la soluzione della prevalente giurisprudenza amministrativa è stata quella di imporre all’amministrazione, dopo un primo giudicato di annullamento del provvedimento di diniego, che ha negato l’ampliamento della sfera giuridica del richiedente, di <em>“esaminare l’affare nella sua interezza, sollevando, una volta per tutte, le questioni che ritenga rilevanti, dopo di ciò non potendo tornare a decidere sfavorevolmente neppure in relazione a profili non ancora esaminati”<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9"><strong>[9]</strong></a></em>.<br />
Ad avviso di tale orientamento, ormai diffuso, la discrezionalità amministrativa potrebbe pertanto dirsi “esaurita” solo nell’emanazione del secondo provvedimento, adottato in sede di riedizione del potere in conseguenza della sentenza di annullamento. In tale secondo provvedimento, peraltro, l’amministrazione sarebbe del tutto libera di addurre ulteriori elementi preclusivi all’accoglimento della pretesa sostanziale, mai evidenziati nel corso del giudizio, né tantomeno nella motivazione del primo provvedimento impugnato o nella comunicazione di preavviso di rigetto dell’istanza in sede procedimentale.<br />
A ben vedere, tuttavia, sebbene il principio elaborato abbia il pregio di individuare il caso, forse più importante, in cui si determina l’esaurimento della discrezionalità in concreto, la soluzione che ne deriva presta il fianco ad alcune perplessità.<br />
In primo luogo, tale soluzione assicura alla p.a. un’evidente (e forse ingiustificata) situazione di vantaggio rispetto al privato, autorizzando la stessa, seppur per una sola volta, al riesercizio del potere sulla base di fatti non addotti in precedenza. Ora, poiché tale ultima circostanza, ossia il non avere esaminato il “problema” amministrativo nella sua interezza, segnala un evidente caso di <em>“maladmistration”</em>, ovvero di amministrazione non efficiente, è evidente come la soluzione offerta dalla giurisprudenza finisca per tollerare per un arco temporale più o meno lungo un modus agendi che risulta nel contempo illegittimo ed inefficiente. Detto in altri termini l’esaurimento della discrezionalità interverrebbe solo dopo il protrarsi, nel rapporto tra pubblica amministrazione e privato, di una situazione asimmetrica a tutto vantaggio della parte pubblica.<br />
Ma ciò non è tutto. L’orientamento citato mostra di valorizzare un concetto di “esaurimento della discrezionalità”, che, più che valere in concreto, si configura piuttosto come “strumento sanzionatorio” nei confronti dell’amministrazione. La giurisprudenza sembra, insomma, aver voluto introdurre una sorta di “termine prescrizionale” da imporre alla riedizione del potere amministrativo, più che accertare in giudizio la reale assenza di alternative per la p.a. e dunque l’esaurimento della discrezionalità in concreto.<br />
Infine, dall’orientamento ricordato, discende una conseguenza non sempre positiva per l’effettivo soddisfacimento della domanda di giustizia posta dal privato: ove il potere dell’amministrazione sia connotato da discrezionalità amministrativa o tecnica, il privato mai potrebbe ottenere, già all’esito del primo giudizio di merito, una pronuncia che gli attribuisca il provvedimento desiderato.</p>
<p>3. <em>L’esaurimento della discrezionalità in concreto attraverso l’utilizzo dell’ordinanza cautelare c.d. propulsiva: esame di tale orientamento giurisprudenziale e rilievi critici.</em></p>
<p>Stante i rilievi cui va incontro l’orientamento giurisprudenziale esaminato al paragrafo precedente, non deve meravigliare che talvolta sia dato registrare un ulteriore orientamento della giurisprudenza, il quale sembra porre le basi per una valorizzazione dell’esaurimento della discrezionalità già in sede di primo giudizio avente ad oggetto il diniego illegittimo adottato dalla p.a.<br />
Si fa riferimento, in particolare, a quelle pronunce che utilizzano la tecnica dell’ordinanza propulsiva emessa in sede cautelare per sollecitare la riedizione del potere amministrativo, manifestando tutti gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento della pretesa sostanziale del privato in un momento in cui è ancora pendente il giudizio di merito, in modo tale da poter giungere, già al termine di quest’ultimo, ad una pronuncia sulla spettanza.<br />
In proposito la sentenza capostipite è quella del T.A.R. Lombardia, sez. III, 8 giugno 2011, n. 1428, costituente una delle primissime applicazioni dell’azione di condanna pubblicistica.<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a><br />
Nella pronuncia citata il Collegio afferma: <em>“E’ ben possibile, però, che anche un’attività in limine litis connotata da discrezionalità possa, a seguito della progressiva concentrazione in giudizio delle questioni rilevanti (ad esempio, mediante il combinato operare di ordinanza propulsiva e motivi aggiunti), risultare, all’esito dello scrutinio del Giudice, ormai segnata nel suo sviluppo”.</em><br />
Lo stesso orientamento è stato recentemente confermato dal T.A.R. Campania, sez. VII, nella sentenza n. 4339/2014. In detta sede, richiamando la precedente decisione resa dal T.A.R. Lombardia, si evidenzia come “<em>il giudice ben può adottare, ove l’amministrazione con il secondo atto illegittimo </em>(ndr. adottato a seguito di ordinanza propulsiva)<em> abbia esaurito la propria potestà discrezionale, una pronuncia di adempimento all’adozione di un determinato atto satisfattivo degli interessi di parte ricorrente…”.</em><br />
Servendosi di tale meccanismo per la valutazione dell’esaurimento della discrezionalità, la giurisprudenza afferma in buona sostanza di potere riconoscere la spettanza del bene della vita in capo al ricorrente.<br />
Si tratta dunque di un passo in avanti rispetto all’orientamento giurisprudenziale che si è in precedenza esaminato in quanto, in tale prospettiva, il provvedimento amministrativo adottato dalla p.a. a seguito di ordinanza propulsiva circoscrive il campo delle possibilità in cui l’azione amministrativa può legittimamente svolgersi a nulla rilevando la natura meramente strumentale della misura cautelare. In questo modo le “facoltà” discrezionali dell’amministrazione potrebbero considerarsi “esaurite” già nel corso del giudizio<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.<br />
Il sapiente utilizzo della tecnica del <em>remand</em> da parte dei giudici, tuttavia, nonostante costituisca efficace metodo per mezzo del quale non soltanto la successiva azione amministrativa può essere sollecitata ed indirizzata, ma si può determinare il fenomeno dell’esaurimento della discrezionalità in concreto, lascia aperto un profilo problematico: la garanzia di effettività della tutela dell’interesse pretensivo verrebbe subordinata e condizionata, in quest’ottica, al fatto che il privato abbia o meno avanzato la domanda cautelare.<br />
Non è questa la sede per esaminare tutte le possibili conseguenze di tale conclusione, ma certamente, a volerne enunciare solo alcune, non può non rilevarsi come ciò potrebbe comportare, da un lato, l’inflazionamento delle domande cautelari avanzate e, dall’altro, la possibile tendenza dei giudici ad una valutazione meno rigorosa dei presupposti della tutela cautelare invocata, così da provocare la seconda ed ultima possibilità di riedizione del potere della p.a.</p>
<p>4. <em>L’esaurimento della discrezionalità in concreto già nel primo giudizio sul diniego adottato dalla p.a. a fronte dell’istanza del privato: esame di tale orientamento giurisprudenziale e delle potenzialità di un suo sviluppo per predicare la parità delle parti nel processo amministrativo.</em></p>
<p>Esiste infine un orientamento giurisprudenziale che, al fine di dotare pienamente l’interesse pretensivo di tutela effettiva, riconosce che a prescindere dall’emissione di un nuovo atto adottato a seguito di ordinanza propulsiva o di sentenza di annullamento, venga imposto all’amministrazione l’onere di confutare direttamente in giudizio l’attendibilità della pretesa del ricorrente.<br />
La sentenza più innovativa in proposito è quella dal T.A.R. Molise, sez. I, 9 maggio 2011, n. 238, che per quanto consta, non ha ricevuto l’attenzione che probabilmente merita.<br />
Nella predetta decisione il giudice sembra dare rilievo non tanto (o quantomeno non soltanto) al fatto che il provvedimento illegittimo di diniego fosse stato rieditato per la terza volta da parte della p.a., così venendosi a maturare la “prescrizione” per la riedizione del potere, quanto piuttosto al comportamento processuale della pubblica amministrazione.<br />
Si legge, infatti, nella motivazione: <em>“anche a prescindere dalla teorica dell’esaurimento del potere di accertamento in capo all’amministrazione…nel giudizio di compatibilità dell’interesse privato pretensivo con l’interesse pubblico ben potrà il giudice, al fine di accogliere la domanda di tutela, trarre elementi indiziari dalla inerzia o dalla impossibilità per l’amministrazione titolare del potere di accertamento di rappresentare circostanze di fatto o standard di giudizio idonei a confutare la attendibilità e l’efficacia probante delle circostanze addotte dal privato per sostenere la fondatezza della pretesa sostanziale fatta valere”. </em><em>“…In tale prospettiva la possibilità di una tutela satisfattiva deve ritenersi assicurata anche nelle ipotesi di esercizio di poteri discrezionali, come pure in quelle in cui l&#8217;accertamento dei fatti presuppone il ricorso a regole tecniche opinabili, in quanto è onere della pubblica amministrazione rappresentare in concreto ed in un tempo ragionevole le circostanze di fatto ostative che rendono operante l&#8217;effetto preclusivo alla soddisfazione dell&#8217;interesse pretensivo, collegato dalla legge all&#8217;esercizio di un potere posto a tutela dell&#8217;interesse pubblico astratto, normativamente tipizzato. Se i fatti addotti sono incongrui, carenti o contraddittori oppure vengono tra loro collegati secondo regole di giudizio apodittiche o regole tecniche inattendibili, oppure sono rappresentati in violazione delle regole di esercizio del potere e se l&#8217;amministrazione non ha saputo porre rimedio, in tempi ragionevoli, ai vizi ed alle carenze evidenziate in pregresse statuizioni giurisdizionali, l&#8217;effetto preclusivo alla tutela dell&#8217;interesse pretensivo discendente dall&#8217;esercizio del potere discrezionale non può che recedere per consentire il pieno esercizio delle concorrenti situazioni giuridiche soggettive dei soggetti privati”.</em><br />
I giudici, nel caso concreto<em>,</em> riconoscono l’utilità in capo al privato in presenza di un’attività che, <em>ab origine</em>, si presentava connotata da discrezionalità tecnica.<br />
Il passaggio più incisivo ed innovativo della sentenza risiede però nel fatto che la discrezionalità in concreto della p.a. sia ritenuta erosa  <em>“anche a prescindere dalla teorica dell’esaurimento del potere”</em>.<br />
Tale esaurimento può secondo i giudici essere predicato anche sulla sola base dei fatti e delle argomentazioni offerte dalle due parti processuali, mostrando così di disconoscere qualsivoglia prerogativa di vantaggio della pubblica amministrazione, ed anzi affermando che il potere della p.a. non può che recedere, ove quest’ultima non sia stata in grado di confutare in giudizio la pretesa del ricorrente che sia assistita invece da esaustivo materiale probatorio, unitamente ad argomentazioni caratterizzate da  coerenza logica e sorrette da idonee giustificazioni.<br />
In definitiva, ad avviso del Tar Molise, la pubblica amministrazione è tenuta a fornire, nel corso del processo, tutti gli elementi probanti in suo possesso idonei a giustificare il negato soddisfacimento della pretesa del ricorrente. Ove ciò non dovesse avvenire –o avvenisse in modo inidoneo, insufficiente o incongruo- il comportamento processuale della p.a. non potrà che essere valutato dal giudice ai fini del riconoscimento della pretesa sostanziale del privato.</p>
<p><em>5. Osservazioni conclusive.</em></p>
<p>La pronuncia esaminata nel paragrafo precedente è particolarmente importante. Lo scenario che essa apre è, infatti, quello di un giudizio amministrativo che si svolgerebbe, al pari di quello civile, nell’ottica di una piena parità delle parti processuali e della garanzia del contraddittorio, come auspicato sin dai primi anni Settanta ed Ottanta del secolo scorso da autorevole dottrina<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>, evitando inoltre la dilatazione dei tempi di definizione della controversia fra privato e pubblica amministrazione<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.<br />
Il giudice amministrativo potrebbe infatti erogare, già in sede primo giudizio di cognizione, tutta la tutela necessaria al soddisfacimento della pretesa sostanziale, tramite l’emanazione di una pronuncia di condanna anche in quelle ipotesi di potere discrezionale, il cui esaurimento viene accertato, nel corso dell’istruttoria processuale, sulla base delle argomentazioni e delle prove offerte dalle parti. Secondo dunque quello schema di asserzioni e confutazioni, che costituisce ormai da tempo lo strumento per raggiungere risultati epistemologicamente corretti<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.<br />
Del resto, proprio questa sembra essere stata l’iniziale intenzione del legislatore codicistico il quale, nell’ espunta previsione relativa all’azione di adempimento, subordinava la condanna al rilascio del provvedimento unicamente alla valutazione, da parte del g.a., delle allegazioni delle parti relative a <em>“tutti gli elementi utili ai fini dell’accertamento della fondatezza della pretesa ai sensi dell’art. 47, comma 2”.<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15"><strong>[15]</strong></a></em><br />
Sebbene non poche siano sul punto le perplessità avanzate dalla dottrina,<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>questa sembrerebbe essere la strada che meglio garantirebbe il contemperamento delle opposte esigenze di concentrazione ed economicità degli strumenti processuali a disposizione del privato e continuità del potere amministrativo.<br />
Se qualche dubbio può sul punto permanere, esso deriva dal fatto che si stenta ad immaginare questo: che il giudice amministrativo, quando si tratti di accertare l’obbligo della pubblica amministrazione di emanare un provvedimento ampliativo della sfera del privato, possa trarre conclusioni sulla sussistenza di tale obbligo partendo dall’incapacità di quest’ultima di fondare il diniego adottato sulla base di fatti ed argomentazioni convincenti, ossia in altre parole partendo dall’incapacità della stessa di provare la correttezza delle proprie decisioni.<br />
Ebbene è evidente come perseverare nella posizione tradizionale sia più il frutto di un pregiudizio, non giustificato né giustificabile, che non una meditata assunzione che si fonda sui principi del sistema.<br />
L’operazione condotta nella sentenza del T.A.R. Molise è dunque foriera di possibili ed interessanti sviluppi a livello di riconsiderazione del rapporto tra pubblica amministrazione e privato e di ricostruzione a livello sistematico di tale rapporto.</p>
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
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<p>Testo rivisto ed ampliato dell’intervento tenuto al Convegno <em>“Tipicità ed atipicità delle tutele nel processo amministrativo”</em> organizzato dall’Università degli studi di Teramo in data 6 maggio 2016.<br />
** Dottore in Giurisprudenza e cultore della materia in Diritto Amministrativo presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Teramo.</p>
<p><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Tale strumento processuale era stato esplicitamente previsto nel testo provvisorio del Codice elaborato dalla Commissione istituita presso il Consiglio di Stato, il quale, all’art. 42, rubricato “Azione di adempimento”, così statuiva: <em>“Il ricorrente può chiedere la condanna dell’amministrazione all’emanazione del provvedimento richiesto o denegato. Le parti allegano in giudizio tutti gli elementi utili ai fini dell’accertamento della fondatezza della pretesa ai sensi dell’art. 47, comma 2. L’azione è proposta contestualmente a quella di annullamento o avverso il silenzio entro i termini previsti per tali azioni”. </em>La disposizione era stata tuttavia espunta in sede di approvazione definitiva del testo del Codice, per poi essere reintrodotta, dal secondo correttivo processuale, fra le pronunce di merito, nell’art. 34, comma 1, lett.c).</p>
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<div id="ftn2"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> F. CARINGELLA, <em>La giurisprudenza amministrativa regala all’interesse legittimo l’atipicità della tutela</em>, in <em>www. ilnuovodirittoamministrativo.it</em>, accanto alla atipicità astratta, attinente al novero delle azioni proponibili, rileva la <em>“c.d. atipicità concreta, nel senso che la portata dell’effetto della pronuncia va sempre sincronizzata con i cromosomi del caso concreto in guisa da sugellare una sintesi armonica tra l’utilità del ricorrente da un lato e, dall’altro, la sfera giuridica di amministrazione resistente e controinteressati”.</em></div>
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<div id="ftn3"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Quanto affermato nel testo circa l’atipicità di contenuto della pronuncia del giudice amministrativo offre il destro per sostenere che oggi, nel nostro sistema processuale amministrativo, esistono due nozioni di atipicità: la prima rinvia al tradizionale significato che ad essa viene attribuito; la seconda ad un diverso significato. L’atipicità nel senso consueto sta ad indicare un’azione che non trova un espresso fondamento nella norma di diritto positivo e che dunque esiste in quanto la giurisprudenza ne ricava per implicito il fondamento da altra norma ovvero attraverso un’operazione pretoria, di bruta normazione giurisprudenziale (per usare l’espressione dell’ insigne giurista Mario Nigro)[3]. L’atipicità nel secondo senso sta ad indicare la circostanza che il giudice amministrativo, al quale viene posta una domanda di giustizia attraverso un’azione tipica, può determinare il contenuto e gli effetti della decisione senza che questi due aspetti siano vincolati dal tipo astratto nel quale l’azione rientra. Un esempio significativo in proposito è dato da quelle sentenze che, in presenza di un’azione di annullamento, modulano gli effetti dell’annullamento stesso dal punto di vista temporale disponendo che tale effetto non si produca ex tunc bensì ex nunc ovvero escludendo che tale effetto si produca sino a quando la pubblica amministrazione non ponga in essere l’attività conformativa della sentenza. Tanto detto non c’è dubbio che, sebbene le due nozioni di atipicità siano entrambe rilevanti, la seconda si mostra più proficua della prima sul terreno del riconoscimento al privato di una tutela il più possibile piena ed effettiva. Mentre, infatti, il riconoscimento di un’azione atipica, nel senso di non prevista da una norma, si scontra con la vigenza del principio di legalità, che regola la materia dell’ordinamento giudiziario e che è posto dall’art. 101 Cost., in virtù del quale i giudici sono soggetti soltanto alla legge, l’atipicità del contenuto della decisione del giudice non trova quest’ostacolo ed anzi consente entro certi limiti una espansione dell’effettività della tutela che, con le precisazioni di cui si dirà nel testo, appare in linea con il nostro sistema di diritto amministrativo, colto sia nel profilo sostanziale sia nel profilo processuale.</div>
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<div id="ftn4"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> E. FOLLIERI, <em>Le azioni costitutive</em>, in F.G. SCOCA (a cura di), <em>Giustizia amministrativa</em>, Torino, 2011, p.p. 191-192, rileva come, nonostante attraverso l’effetto conformativo si possa incanalare in positivo la successiva azione della pubblica amministrazione, <em>“questa soluzione presenta due aspetti di criticità per una tutela efficace ed efficiente. Innanzitutto, è nella disponibilità del giudice precisare nella motivazione l’effetto conformativo perché può non farlo e, se decide di farlo, potrebbe non essere stringente al punto da imporre all’amministrazione di agire per la soddisfazione dell’interesse del ricorrente al bene della vita. Di poi, l’effetto conformativo, non solo va interpretato, ma può essere recepito in un espresso dictum del giudice, nel giudizio di ottemperanza”. </em></div>
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<div id="ftn5"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Ivi, p. 192, si rileva come <em>“la soluzione ottimale per la soddisfazione degli interessi legittimi pretensivi è la proposizione dell’azione di adempimento perché…nel giudizio di cognizione interviene l’apposita pronunzia del giudice che condanna l’amministrazione all’adozione dell’atto, senza che si debba ricorrere al giudizio di ottemperanza per individuare la misura idonea a soddisfare l’interesse del ricorrente”.</em></div>
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<div id="ftn6"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Gran parte della dottrina, in sede di prima analisi del Codice, ha comunque ritenuto che, nonostante la formale espunzione dell’azione di adempimento, la stessa potesse ritenersi ammissibile in virtù di altri riferimenti codicistici che, interpretati in modo sistematico, avrebbero potuto fondare il principio di atipicità delle azioni nel processo amministrativo e, nello specifico, la possibilità di una condanna ad un facere pubblicistico. Tra questi A. CARBONE, <em>L’azione di adempimento nel processo amministrativo</em>, Torino, 2012; Id., <em>Azione di adempimento, disponibilità della situazione giuridica soggettiva e onere della prova</em>, in <em>Foro Amministrativo Tar</em>, 2011; Id., <em>Azione di adempimento e Codice del processo amministrativo</em>, in <em>Giustizia Amministrativa</em>, 2010; M. CLARICH, <em>Le azioni</em> in <em>Urbanistica e appalti</em>, 2010; Id. <em>Le azioni nel processo amministrativo tra reticenze del Codice e apertura a nuove tutele</em>, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>; I. PAGNI, <em>L’azione di adempimento nel processo amministrativo</em>, in <em>Rivista di diritto processuale</em>, 2012; R. CAPONIGRO<em>, Il principio di effettività della tutela nel Codice del processo amministrativo, </em>in<em> www.giustizia-amministrativa.it.</em> Di diverso avviso A. TRAVI, <em>Alla ricerca di un’azione di adempimento</em>, intervento al convegno <em>“L’azione di adempimento nel quadro dell’effettività della tutela in sede giurisdizionale”,</em> in <a href="http://www.osservatorioappalti.unitn.it/"><em>www.osservatorioappalti.unitn.it</em></a><em>.</em></div>
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<div id="ftn7"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> E’ stato tuttavia rilevato che, se l’intento del legislatore era quello di positivizzare l’azione di adempimento, fugando ogni dubbio circa la sua ammissibilità, sarebbe stato più opportuno inserire la stessa, in un apposito articolo, fra le azioni di cognizione -come proposto nella bozza del Codice elaborata dalla Commissione istituita presso il Consiglio di Stato- e non in via indiretta, fra le pronunce del giudice. Sul punto si veda F. SAITTA, <em>Ancora sulla condanna dell’amministrazione ad adottare il provvedimento richiesto dal ricorrente: un’azione di adempimento che c’è, ma non si vede?</em> in <em>Giurisprudenza Italiana 2012</em>, p. 2680; in senso analogo F. MERUSI, <em>A volte ritornano…Il correttivo del correttivo del Codice del processo amministrativo</em>, in <em>Giornale di diritto amministrativo</em> 2012, p. 1124; R. DE NICTOLIS, <em>Il secondo correttivo del codice del processo amministrativo</em>, in <em>www.giustizia-amministrativa.it.</em></div>
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<div id="ftn8"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Cons. St., Ad. Plen., 23 marzo 2011 n. 3: <em>“Deve, inoltre, rilevarsi che il legislatore, sia pure in maniera non esplicita, ha ritenuto esperibile, anche in presenza di un provvedimento espresso di rigetto e sempre che non vi osti la sussistenza di profili di discrezionalità amministrativa e tecnica, l’azione di condanna volta ad ottenere l’adozione dell’atto amministrativo richiesto. Ciò è desumibile dal combinato disposto dell’art. 30, comma 1, che fa riferimento all’azione di condanna senza una tipizzazione dei relativi contenuti (sull’atipicità di detta azione si sofferma la relazione governativa di accompagnamento al codice) e dell’art. 34, comma 1, lett. c), ove si stabilisce che la sentenza di condanna deve prescrivere l’adozione di misure idonee a tutelare la situazione soggettiva dedotta in giudizio (cfr., già con riguardo al quadro normativo anteriore, Cons. Stato, sez. VI, 15 aprile 2010, n.2139; 9 febbraio 2009, n. 717). In definitiva, il disegno codicistico, in coerenza con il criterio di delega fissato dall’art. 44, comma 2, lettera b, n. 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha superato la tradizionale limitazione della tutela dell’interesse legittimo al solo modello impugnatorio, ammettendo l’esperibilità di azioni tese al conseguimento di pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa”.</em>
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<div id="ftn9"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Cons. St., sezione IV, sentenza 6 ottobre 2014, n. 4987: <em>“Come è noto, e come lucidamente affermato da qualificata dottrina, il principio di continuità dell’azione amministrativa e la tendenziale “inesauribilità” del potere esercitato comporterebbe in teoria che l’Amministrazione possa (e debba) riprovvedere in relazione alla “res” attinta da un giudicato annullatorio. E soprattutto comporterebbe e che ciò possa avvenire un numero non predeterminato di volte…In via di principio quindi nulla osterebbe a che rideterminandosi l’Amministrazione fosse libera di porre a sostegno del proprio convincimento elementi “nuovi” non oggetto della propria antecedente delibazione vulnerata dal giudicato e per tal via riconfermasse il contenuto dispositivo annullato.</em><br />
<em>E’ ben ovvio, tuttavia, che potendo in teoria l’Amministrazione pronunciarsi un numero di volte in via di principio infinito sullo stesso affare, ove questa ogni volta ponesse a sostegno del “nuovo” provvedimento fatti “nuovi” (in quanto non precedentemente esaminati) verrebbe vanificata la portata accertativa e soprattutto conformativa di ogni decisione. Ogni controversia sarebbe destinata, in potenza, a non concludersi mai con un definitivo accertamento sulla spettanza – o meno- del “bene della vita”. Tuttavia – ha rilevato la giurisprudenza e la dottrina -occorre che la controversia fra l’Amministrazione e l’amministrato trovi ad un certo punto una soluzione definitiva, e dunque occorre impedire che l’Amministrazione proceda più volte all’emanazione di nuovi atti, in tutto conformi alle statuizioni del giudicato, ma egualmente sfavorevoli all’originario ricorrente, in quanto fondati su aspetti sempre nuovi del rapporto, non toccati dal giudicato. Interrogandosi su come conciliare dette -opposte – esigenze rappresentate dalla garanzia della inesauribilità del potere di amministrazione attiva e dalla portata cogente del giudicato il punto di equilibrio è stato individuato in via empirica dalla giurisprudenza imponendo all’Amministrazione – dopo un giudicato di annullamento da cui derivi il dovere o la facoltà di provvedere di nuovo – di esaminare l’affare nella sua interezza, sollevando, una volta per tutte, tutte le questioni che ritenga rilevanti, dopo di ciò non potendo tornare a decidere sfavorevolmente neppure in relazione a profili non ancora esaminati…Se la prima rieffusione del potere è tendenzialmente “libera”, quindi, le eventuali ulteriori valutazioni che seguano ad un giudicato demolitorio non possono giovarsi di materiale cognitivo prima non esaminato né fondarsi su motivazione “diversa”.</em><br />
<em>Nell’ordinamento italiano quindi, per costante elaborazione pretoria non trova riconoscimento la teoria c.d. del “one shot” (viceversa ammessa in altri ordinamenti). Detta regola prevede che l’Amministrazione possa pronunciarsi negativamente una sola volta, facendo in detta occasione emergere tutte le possibili motivazioni che si oppongono all’accoglimento della istanza del privato. Nel sistema italiano il principio è stato “temperato” accordandosi all’Amministrazione due chances: si è infatti costantemente affermato che l’annullamento di un provvedimento amministrativo a carattere discrezionale che abbia negato la soddisfazione di un interesse legittimo pretensivo non determina la sicura soddisfazione del bene della vita, ma obbliga semplicemente l’amministrazione a rinnovare il procedimento tenendo conto della portata conformativa della sentenza”. </em>Conformi: Consiglio di Stato, sez. V, 6 febbraio 1999 n. 134; sez. IV, 5 agosto 2003, n. 4539; sez. VI, 3 dicembre 2004, n. 7858; sez. VI, 9 febbraio 2010, n. 633; sez. IV, 4 marzo 2014, n. 1018.
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<div id="ftn10"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Tra i commenti alla richiamata pronuncia D.VAIANO, <em>L’azione di adempimento nel processo amministrativo: prime incertezze giurisprudenziali</em>, in <em>Giurisprudenza italiana</em>, 2012; A. CARBONE, <em>Azione di adempimento, disponibilità della situazione giuridica soggettiva e onere della prova, </em>cit.</div>
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<div id="ftn11"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> A. CORPACI, <em>Azione di adempimento e ordinanza propulsiva</em>, in <em>Osservatorio sul Codice del processo amministrativo </em>a cura di<em> M. Clarich, R.Chieppa-Luiss, Guida al Diritto</em> in<em> www.diritto24.ilsole24ore.com</em>, p. 2, tuttavia, nutre perplessità sul combinato disposto di ordinanze propulsive e motivi aggiunti quale modalità per concentrare nel giudizio di impugnazione le questioni rilevanti ai fini di una pronuncia sulla fondatezza della pretesa: <em>“la soluzione prospettata…implica varie forzature, e potrebbe anche non risultare utile allo scopo, ove l’amministrazione assumesse una determinazione, solo provvisoria, favorevole al ricorrente ma non in esito ad una rinnovata valutazione, bensì in mera esecuzione all’ordine impartito dal giudice”.</em></div>
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<div id="ftn12"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Cfr. in particolare le riflessioni ancora attualissime sulla posizione dell’amministrazione nel giudizio dinnanzi al giudice amministrativo svolte da F. LEDDA, <em>Efficacia del processo ed ipoteca degli schemi</em>, in <em>Per una giustizia amministrativa più celere ed efficace. Atti del Convegno Messina 15-16 aprile 1988</em>, Milano 1993, secondo il quale, nel momento in cui varca la soglia del processo, la pronuncia amministrativa viene esautorata dalla propria forza autoritativa, in quanto introdotta da un’affermazione –quella del ricorrente- che <em>«ne disconosce la “giustezza” e la stessa verità…»,</em> sicchè l’andamento del confronto processuale <em>“non è influenzato in alcun modo dal fatto che sul piano del diritto sostanziale la determinazione fissata col provvedimento deve essere osservata come vincolante. Ciò vale quanto dire che l’amministrazione, nel rapporto con i contraddittori, versa in una posizione di eguaglianza giuridica cui deve fare riscontro necessariamente la parità di fatto; e che le sue ragioni non possono essere sorrette da una presunzione di qualunque sorta o dalla «autoattestazione» di cui parlava Mayer con riguardo ad un problema di ordine diverso”</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn13"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Tale soluzione è condivisa da F. SAITTA, cit., “<em>Vi è da chiedersi, però, se non sia giunto il momento di spingersi oltre, affermando una volta per tutte che non v’ è ragione di dare alla pubblica amministrazione che abbia sbagliato bersaglio una seconda cartuccia da sparare. Se non si fa altro che parlare di un processo che non ha più ad oggetto l’atto, bensì il rapporto, perché ci si deve accontentare del fatto che l’amministrazione non può più disporre, come in passato, di una sorta di riserva infinita di ragioni ostative?&#8230;è necessario dismettere l’idea che, concluso il procedimento amministrativo, e financo il processo di legittimità, il potere amministrativo si rieffonda; idea che giustamente è parsa legata ad una concezione del processo che volge ormai al tramonto”; </em>A. CORPACI, cit.: “<em>Laddove il ricorrente proponga, congiuntamente alla domanda di annullamento del diniego, quella di condanna alla emanazione dell’atto preteso, dovrà evidentemente sottoporre al giudice le ragioni ed i fatti che supportano, oltre la cassazione del provvedimento impugnato, l’accoglimento della richiesta di condanna. Sarà nella ordinaria sede di cognizione che l’amministrazione, secondo le regole del contraddittorio e di svolgimento del giudizio, opporrà le proprie ragioni volte a dimostrare vuoi l’infondatezza delle censure nei confronti dell’atto, vuoi la non accoglibilità della richiesta di condanna avanzata dal ricorrente o perché, pur trattandosi di attività vincolata, non sussistono le condizioni di legge per il rilascio del provvedimento, o perché sussistono in concreto margini di discrezionalità e, dunque, il ricorrente non ha titolo alla tutela specifica…Si eviterà in tal modo quel corto circuito che la c.d. ordinanza propulsiva determina, pretendendo di attrarre in via interstiziale nel processo un episodio di esercizio del potere amministrativo”. </em>La medesima soluzione è espressa da F. PATRONI GRIFFI, <em>Riflessioni sul sistema delle tutele nel processo amministrativo riformato</em>, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>: <em>“La soluzione va cercata nel costringere l’amministrazione, nella fase del procedimento, ad esaurire one shot i margini di valutazione discrezionale e consentire una disamina completa della questione in sede giurisdizionale”.</em> A tal fine, parte della dottrina ha suggerito di valorizzare lo strumento del preavviso di rigetto, disciplinato dall’art. 10bis L.241/1990, così da imporre alla pubblica amministrazione di consumare la discrezionalità nel corso del procedimento. Di tale opinione R. GISONDI, <em>La disciplina delle azioni di condanna nel nuovo codice del processo amministrativo</em>, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>: <em>“Tale disposizione </em>(ndr. art. 10bis L. 241/1990)<em>, pur avendo direttamente ad oggetto solo la completezza del contraddittorio procedimentale, ha importanti riflessi anche sul piano della tutela giurisdizionale. Essa, infatti, introduce il principio secondo cui la p.a non ha solo l’obbligo di emanare il provvedimento conclusivo del procedimento entro il termine all’uopo previsto, ma, quando si tratta di poteri che incidono su istanze ampliative della sfera giuridica del cittadino, deve altresì esercitare il proprio potere in maniera completa ed esaustiva, in modo da consentire al richiedente di contestare fin da subito in giudizio tutti i possibili profili ritenuti ostativi all’accoglimento della sua istanza, senza lasciare margini per una rinnovazione del provvedimento di diniego su basi diverse”; </em>F. SAITTA, cit., p. 2679, <em>“Il preavviso di rigetto, pertanto, pur non contenendo un divieto assoluto all’introduzione di motivi nuovi, id est non comunicati nel primo procedimento, può nondimeno giovare ad innalzare sensibilmente il livello delle garanzie partecipative, impedendo all’amministrazione stessa di rideterminarsi all’infinito..</em>.”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn14"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a>  Il teorico più illustre dello schema epistemologico basato sulla dialettica congetture- confutazioni è senza dubbio Karl Popper, <em>Congetture e confutazioni</em>, Bologna, 2009, trad.it.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn15"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Art. 24, Progetto preliminare c.p.a.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn16"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> P. CARPENTIERI, <em>Azione di adempimento e discrezionalià tecnica (alla luce del Codice del processo amministrativo)</em>, in <em>Diritto processuale amministrativo</em>, 2013, p. 425, nota n. 50, con riferimento alla c.d. tesi del “one shot” afferma: <em>“Queste soluzioni hanno il lieve difetto di rendere il GA un duplicato autoreferenziale dell’amministrazione: la funzione pubblica non sarà più svolta solo dall’amministrazione, nel parametro dell’art. 97 Cost., ma –su semplice reclamo- dal Giudice amministrativo, dagli avvocati e dai loro consulenti tecnici”</em>; Id., <em>Esecuzione del giudicato</em>, in <a href="http://www.giustiziaamministrativa.it/"><em>www.giustiziaamministrativa.it</em></a><em>, “L’idea che l’esecuzione del giudicato quasi non debba più servire perché si può chiudere e avere tutto in un’unica fase, quella di cognizione…si lega all’idea di una giustizia civile su rapporti amministrativi, in cui…non ci si occupa più di funzione pubblica, ma soltanto di spettanza del bene controverso”.</em></div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-discrezionalita-esaurita-ed-il-suo-accertamento-nel-processo-amministrativo-considerazioni-e-spunti-ricostruttivi-alla-luce-dei-piu-recenti-orientamenti-giurisprudenziali/">La “discrezionalità esaurita” ed il suo accertamento nel  processo amministrativo: considerazioni e spunti ricostruttivi alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali*</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2016 n.1665</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-8-2016-n-1665/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-8-2016-n-1665/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-8-2016-n-1665/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2016 n.1665</a></p>
<p>Pres. Salamone, Est. La Sapio Sull’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Lamezia Terme e dalla Regione Calabria relativamente all’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria denominata «Sirio gfc srl», nonché quella afferente all’esercizio delle relative attività. 1. Processo amministrativo – Semplificazione processuale – Autorizzazioni –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-8-2016-n-1665/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2016 n.1665</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-8-2016-n-1665/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2016 n.1665</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salamone, Est. La Sapio</span></p>
<hr />
<p>Sull’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Lamezia Terme e dalla Regione Calabria relativamente all’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria denominata «Sirio gfc srl», nonché quella afferente all’esercizio delle relative attività.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><br />
1. Processo amministrativo – Semplificazione processuale – Autorizzazioni – Connessione oggettiva procedimentale – D.lgs. n. 502/1992 – Art. 8 <em>ter</em>, co. 3, d.lgs. n. 502/1992 – Art. 8 <em>ter</em>, co. 1 e 2, d.lgs. n. 502/1992 – Art. 32 c.p.a.<br />
&nbsp;<br />
2. Legittimazione passiva – Processo amministrativo – Art. 8 <em>ter</em>, co. 1 e 2, d.lgs. n. 502/1992 – Procedimento teso al rilascio dell’autorizzazione concernente l’esercizio di prestazioni sanitarie – Competenze regionali – Competenze del Commissario <em>ad acta</em>.<br />
&nbsp;<br />
3. Art. 8 <em>ter</em>, co. 1 e 2, d.lgs. n. 502/1992 – Obbligo di motivazione provvedimentale – L. 7 agosto, 1990, n. 241 – Verifica di compatibilità – Valutazioni tecniche – Attività consultiva – Art. 2, l. 7 agosto, 1990, n. 241 – Art. 16, l. n. 241/1990 – Art. 17, l. n. 241/1990.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In ambito processuale, il procedimento di competenza comunale, volto al rilascio dell’autorizzazione concernente la realizzazione della struttura sanitaria (<em>ex</em> art. 8 <em>ter</em>, co. 3, d.lgs. n. 502/1992), e il procedimento di competenza regionale, volto al rilascio dell’autorizzazione concernente l’esercizio di prestazioni sanitarie (<em>ex</em> art. 8 <em>ter</em>, co. 1 e 2, d.lgs. n. 502/1992) presentano un’indubbia connessione oggettiva, essendo il primo presupposto del secondo, che ne giustifica ampiamente, anche per ragioni di semplificazione, la confluenza in un unico giudizio, a norma dell’art. 32 c.p.a.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2. In relazione al procedimento autorizzatorio di cui all’art. 8 <em>ter</em>, co. 1 e 2, d.lgs. n. 502/1992, non può accogliersi il difetto di legittimazione passiva addotto dalla Regione Calabria, per la competenza a provvedere da parte del Commissario <em>ad acta</em>. Si nota, infatti, che gli effetti dei provvedimenti commissariali si ripercuotono nella sfera giuridica dell’amministrazione regionale sostituita, che supporta l’attività procedimentale finalizzata all’adozione degli atti decisori dell’organo straordinario. (Cfr. Tar, Catanzaro, I, 19 dicembre 2015, n. 1892).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3. In relazione al procedimento autorizzatorio di cui art. 8 <em>ter</em>, co. 3, d.lgs. n. 502/1992, il Comune ha il potere/dovere di attivare tutti gli strumenti utili (come, ad esempio, la conferenza dei servizi) a fornire un riscontro espresso all’istanza del privato di cui all’art. 2, l. 7 agosto, 1990, n. 241, non potendo addurre come giustificazione del comportamento omissivo l’applicabilità dell’art. 16 e art. 17, l. n. 241/1990.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">Pubblicato il 29/08/2016</div>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 01665/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00690/2016 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong></div>
<div style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 690 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
Sirio Gfc Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Pitaro C.F. PTRGPP64B08L240J, Vincenzo Cerulli Irelli C.F. CRLVCN47C28H501X, con domicilio eletto presso Giuseppe Pitaro in Catanzaro, via F.Acri, 88;&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difese per legge dall&#8217;Giuseppe Naimo C.F. NMAGPP65A05D976H, domiciliata in Catanzaro, Cittadella Regionale (Germaneto);&nbsp;<br />
Commissario Ad Acta Per L&#8217;Attuazione del Piano di Rientro Dal Disavanzo del Settore Sanitario della Regione Calabria, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;&nbsp;<br />
Comune di Lamezia Terme, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Carnovale Scalzo C.F. CRNFNC66D01F888S, Salvatore Leone C.F. LNESVT56B08F888G, Caterina Flora Restuccia C.F. RSTCRN58E64I334F, con domicilio eletto presso Vittorio Chiriano in Catanzaro, via F.Crispi, 79;&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;accertamento:</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">del silenzio serbato dal Comune di Lamezia Terme e dalla Regione Calabria sull&#8217;istanza avente ad oggetto autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria denominata &#8220;sirio gfc srl&#8221; e alla gestione delle relative attività sanitarie.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lamezia Terme, della Regione Calabria e del Commissario Ad Acta Per L&#8217;Attuazione del Piano di Rientro Dal Disavanzo del Settore Sanitario della Regione Calabria e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2016 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p></div>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<div style="text-align: justify;">
<p>La complessiva controversia e il contesto normativo emergenziale in cui si inserisce la presente azione avverso il silenzio inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a. è sintetizzata nella parte in fatto della sentenza di questa Sezione 20 aprile 2016 n. 807, intercorrente tra le medesime parti, cui si rinvia ex art. 74 c.p.a.<br />
Per quanto di interesse in questo giudizio, va precisato che, con il decreto del Commissario ad acta n. 88 del 21 agosto 2015, è stato accertato il termine finale di efficacia del precedente decreto n. 151 del 19 dicembre 2013, con il quale erano stati sospesi i procedimenti autorizzatori in corso “<em>fino alla avvenuta adozione del piano di riassetto della rete ospedaliera, della rete laboratoristica e della rete di assistenza specialistica ambulatoriale</em>” e sono stati riavviati d’ufficio i procedimenti già pendenti.<br />
E’ stato pertanto assegnato il termine di 30 giorni agli operatori sanitari interessati per inoltrare al Comune territorialmente competente l’istanza diretta al rilascio della autorizzazione alla realizzazione delle strutture sanitarie ex art. 8 ter co. 3 D.Lgs. 502/1992, presupposto necessario per l’ottenimento della distinta autorizzazione all’esercizio delle prestazioni sanitarie, da svolgersi presso le relative strutture (procedimento disciplinato dall’art. 8 ter co. 1 e 2 del D.lgs. 502/1992).<br />
In ottemperanza di quanto indicato nel citato decreto n. 88 del 21 agosto 2015, la società ricorrente, in data 26 agosto 2015, ha pertanto inoltrato al Comune di Lamezia Terme la richiesta di autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria, previo riesame del precedente atto di diniego, chiedendo che “a tale scopo” venisse acquisito il parere della Regione Calabria ex art. 8 ter co. 3 D.lgs. 502/1992.<br />
In data 1 settembre 2015, è stata inoltrata anche l’istanza per l’esercizio della medesima struttura sanitaria privata denominata SIRIO GFC srl con sede a Lamezia Terme presso la Regione Calabria, Dipartimento Tutela della Salute, richiamando la precedente istanza già formulata in data 8 agosto 2014.<br />
Nessuna di queste istanze ha avuto ad oggi riscontro. La società interessata ha pertanto introdotto il giudizio avverso il silenzio, oggetto di cognizione in questa sede, chiedendo l’accertamento della illegittimità del silenzio della Regione Calabria e del Comune di Lamezia Terme e l’obbligo delle amministrazioni intimate di provvedere, anche mediante la nomina di un Commissario ad acta.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Lamezia Terme, chiedendo il rigetto della domanda nei suoi confronti, avendo il Comune provveduto a richiedere il parere vincolante ed obbligatorio di competenza regionale previsto dall’art. 8 ter co. 3 D.lgs. 502/1992, già in data 2 settembre 2015; parere non sostituibile da valutazioni tecniche di altre amministrazioni ex art. 17 L. 241/90, trattandosi di materia sanitaria.<br />
Si è costituita anche la Regione Calabria in data 29 giugno 2016, chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere competente a provvedere il Commissario ad acta per il piano di rientro dal deficit sanitario della Regione Calabria. Si è inoltre costituito in giudizio il Commissario ad acta in data 8 giugno 2016, con memoria di mero stile.<br />
Alla Camera di Consiglio del 20 luglio 2016, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
Il ricorso è fondato e va accolto.<br />
Va preliminarmente osservato che il ricorso ad oggetto due domande di accertamento del silenzio rifiuto, rispettivamente imputabili al Comune di Lamezia Terme, quanto alla istanza di autorizzazione alla realizzazione alla struttura sanitaria da insediarsi in quel Comune; e al Commissario ad acta, ritualmente intimato, quanto alla istanza di autorizzazione all’esercizio delle relative prestazioni sanitarie da svolgersi presso tali strutture (prestazioni, nello specifico, attinenti la diagnostica strumentale e di laboratorio e la riabilitazione in regime ambulatoriale). Pur trattandosi di procedimenti separati, di competenza – in regime ordinario – rispettivamente del Comune e della Regione (cfr. sul punto sent. TAR Catanzaro, I sez., 20 aprile 2016 n. 807), è indubbia la connessione oggettiva degli stessi, essendo il primo presupposto procedimentale dell’altro (come emerge dal tenore del decreto 88 del 21 agosto 2015 dello stesso Commissario ad acta) e tale ragione giustifica ampiamente, anche per esigenze di semplificazione processuale, la confluenza in un unico giudizio delle due domande ex art. 32 c.p.a.<br />
Sempre in via preliminare, non può accogliersi l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria. Il ricorso è stato ritualmente notificato anche al Commissario ad acta, organo straordinario sostitutivo ex art. 120 Cost, di nomina governativa che – permanendo il regime emergenziale che connota il settore sanitario della Regione Calabria – è allo stato il titolare del procedimento autorizzatorio all’esercizio (“all’apertura” come indicato nell’istanza formulata dalla ricorrente) delle attività sanitarie ex art. 8 ter co. 1 e 2 D.Lgs. 502/1992. Tuttavia, gli effetti dei provvedimenti commissariali sono destinati a ripercuotersi indubbiamente nella sfera giuridica dell’amministrazione regionale sostituita. La Regione Calabria, i cui uffici supportano l’attività procedimentale che confluisce negli atti decisori dell’organo straordinario, è legittimata a resistere in questo giudizio (cfr. sentenza TAR Catanzaro, I sez., 19 dicembre 2015 n. 1892).<br />
Venendo al merito del ricorso, è indubbio che siano trascorsi i termini per la conclusione dei predetti procedimenti (la circostanza non è peraltro neanche stata contestata dalle controparti).<br />
Quanto al procedimento di competenza comunale, effettivamente è emerso agli atti che il Comune si è tempestivamente attivato per l’ottenimento della verifica di compatibilità del progetto di interesse della società ricorrente da parte degli uffici regionali (cfr. istanza inoltrata a mezzo pec dal Comune al Dipartimento Salute della Regione Calabria in data 2 settembre 2015); tuttavia l’adozione del provvedimento conclusivo resta di competenza comunale e non risulta che l’amministrazione competente si sia adoperata per il superamento dello stallo che il mancato riscontro alla predetta istanza ha determinato. La circostanza che la “verifica di compatibilità” del progetto rispetto alle esigenze programmatorie della regionali in materia di offerta dei servizi sanitari sia da qualificarsi come valutazione tecnica concernente il settore sensibile della salute, come tale, da un lato, esclusa dall’ambito di applicabilità dell’art. 16 L. 241/90, dall’altro, non sostituibile da valutazioni rimesse ad altre amministrazioni tecniche ex art. 17 L. 241/90, non esime l’amministrazione titolare del procedimento dal potere/dovere di attivare comunque tutti gli strumenti (quali ad esempio la conferenza di servizi ex art. 14 e ss. L. 241/90) che l’ordinamento offre per dare comunque un riscontro espresso all’ istanza del privato ex art. 2 L. 241/90.<br />
Quanto al procedimento di competenza del Commissario ad acta, concernente l’autorizzazione all’esercizio delle prestazioni sanitarie, essendo venuta meno la sospensione dei procedimenti come accertato con il decreto n. 88 del 21 agosto 2015, sussistevano nella fattispecie tutti i presupposti per il sorgere dell’obbligo del&nbsp;<em>clare loqui</em>&nbsp;da parte della struttura commissariale, la quale ha pertanto l’obbligo di pronunciarsi in maniera espressa, in senso negativo o positivo, sull’istanza avanzata dalla interessata.<br />
In ragione della peculiarità della situazione emergenziale in atto, è peraltro opportuno che la nomina del commissario&nbsp;<em>ad acta</em>&nbsp;ex art. 117 c. 3 c.p.a. sia rinviata all’esito della scadenza del termine assegnato alle amministrazioni per provvedere – individuato in giorni trenta dalla notifica a cura della parte interessata della presente sentenza – su specifica istanza della ricorrente.<br />
Resta inteso – ma non vi è stata neanche una domanda in tal senso – che il presente giudizio è limitato all’accertamento dell’obbligo di adottare un provvedimento espresso sulle istanze formulate dalla ricorrente, essendo riservata alle amministrazioni competente la valutazione tecnico-discrezionale circa la spettanza di quanto richiesto<br />
La peculiarità del contesto normativo e, soprattutto, della complessa vicenda procedimentale in cui si inserisce la presente controversia – che ha già formato oggetto di cognizione da parte di questo Tribunale, come indicato supra al punto 1, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.</div>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br />
Accerta l’obbligo delle autorità di cui in motivazione di pronunciarsi in maniera espressa sulle istanze avanzate da parte ricorrente entro il termine di trenta giorni dalla notifica a cura della parte della presente sentenza;<br />
Compensa le spese di lite tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Vincenzo Salamone, Presidente<br />
Raffaele Tuccillo, Referendario<br />
Germana Lo Sapio, Referendario, Estensore</div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
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<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;"><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;"><strong>Germana Lo Sapio</strong></td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;"><strong>Vincenzo Salamone</strong></td>
</tr>
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</tr>
<tr>
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<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-29-8-2016-n-1665/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/8/2016 n.1665</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2016 n.9412</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-26-8-2016-n-9412/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-26-8-2016-n-9412/</guid>

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<p>Pres. e Est. Sapone Sulla illegittimità delle determinazioni con cui l’Aifa ha rigettato l’istanza volta ad ottenere la modifica del regime di fornitura del medicinale «Vitango» da Sop (Senza obbligo di prescrizione) a Otc (Over the counter). &#160; Regime di fornitura dei farmaci vegetali – Farmaci vegetali – Farmaci da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-26-8-2016-n-9412/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2016 n.9412</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. e Est. Sapone</span></p>
<hr />
<p>Sulla illegittimità delle determinazioni con cui l’Aifa ha rigettato l’istanza volta ad ottenere la modifica del regime di fornitura del medicinale «Vitango» da Sop (Senza obbligo di prescrizione) a Otc (Over the counter).</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">&nbsp;</p>
<ol>
<li>Regime di fornitura dei farmaci vegetali – Farmaci vegetali – Farmaci da banco o di automedicazione – Otc – Circolare – Farmaci senza obbligo di prescrizione – Sop – Farmaci <em>over the counter</em> – Farmaci pubblicizzabili – Efficacia e pericolosità dei farmaci – Pubblicità dei medicinali.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li value="2">Indicazioni terapeutiche – Farmaci – Farmaci vegetali – Farmaci da banco o di automedicazione – Otc – Farmaci senza obbligo di prescrizione – Sop – Farmaci <em>over the counter</em> – Pubblicità dei medicinali – Pericolo per la salute del paziente.&nbsp;</li>
</ol>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>&#8203;<br />
&nbsp;</p>
<ol>
<li>I farmaci di origine vegetale sono equiparabili ai medicinali da banco o di automedicazione (Otc), ai fini della loro fornitura e dunque possono essere oggetto di pubblicità, in quanto, come desumibile dalla lettura della circolare 16 ottobre 1997, n. 13, sono commercializzati «senza l’intervento del medico per la diagnosi o per la prescrizione o per la sorveglianza nel corso del trattamento» e risultano efficaci e non pericolosi.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li value="2">Le indicazioni terapeutiche del farmaco Vitango – concernenti, in specie, il «sollievo temporaneo di sintomi associati a stress, quali fatica, esaurimento e lievi stati di ansia» – non rappresentano un pericolo per la salute del paziente, pur facendo riferimento a sintomatologie che possono mascherare patologie più gravi. Al riguardo, infatti, occorre notare che è proprio la specificità dell’effetto terapeutico associato al farmaco, relativo al «sollievo temporaneo», nonché l’invito a consultare il medico in caso di prolungamento dei disturbi, a ridimensionare se non ad annullare il pericolo derivante da un suo uso prolungato, che procrastina un intervento terapeutico necessario.</li>
</ol>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;">Pubblicato il 26/08/2016</div>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 09412/2016 REG.PROV.COLL.</strong></div>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 08054/2015 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: right;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>(Sezione Terza Quater)</strong></div>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso integrato da motivi aggiunti n.8054 del 2015 proposto dalla società Dr. William Schwabe Gmbh &amp; Co.K.G., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Diego Vaiano, Raffaele Izzo e Francesco Cataldo presso il cui studio in Roma, Lungotevere Marzio n.3, è elettivamente domiciliata;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>l&#8217;Agenzia Italiana del Farmaco &#8211; A.I.F.A. &#8211; in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliataria;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento:</em></strong></div>
<p>a) con il ricorso principale:<br />
a1) del parere negativo opposto dalla CTS &#8211; Commissione consultiva tecnico scientifica dell&#8217;AIFA &#8211; nella riunione del 23-25 marzo 2015 sulla domanda del regime di fornitura relativo al medicinale VITANGO (Estratto secco di radice di Rhodiola rosea), conosciuto in data 7 maggio 2015;<br />
a2) di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguenziale:<br />
b) con i motivi aggiunti:<br />
b1) della determinazione n.767 del 15 aprile 2015 con cui la resistente amministrazione ha respinto la richiesta di autorizzazione alla modifica del regime di fornitura da SOP a OTC relativa al medicinale VITANGO;<br />
b2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Italiana del Farmaco;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 luglio 2016 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">
FATTO e DIRITTO</div>
<p>Con il proposto gravame ed i successivi motivi aggiunti la ricorrente, azienda farmaceutica titolare dell&#8217;autorizzazione all&#8217;immissione in commercio della specialità medicinale VITANGO, a base del principio attivo Estratto secco di radice di Rhodiola rosea, appartenente alla categoria dei medicinali di origine vegetale ad uso tradizionale e basato esclusivamente sull&#8217;impiego di lunga durata, ha impugnato le determinazioni, in epigrafe indicate, con cui la resistente amministrazione ha rigettato l&#8217;istanza tesa ad ottenere la riclassificazione del medicinale de quo.<br />
In punto di fatto deve essere evidenziato che:<br />
1) l&#8217;AIFA aveva autorizzato l&#8217;immissione in commercio del suddetto medicinale ai sensi dell&#8217;art.21 del D.lgvo n.219/2006 classificandolo ai fini del regime di fornitura come SOP (medicinale vendibile senza obbligo di prescrizione e autorizzato per la seguente indicazione di usi &#8221; sollievo temporaneo di sintomi associati a stress, quali fatica, esaurimento e lievi stati di ansia&#8221;);<br />
2) con la citata istanza la ricorrente ha chiesto la riclassificazione del medicinale in questione nella classe SOP-OTC, che individua i medicinali vendibili senza la prescrizione medica e che godono della possibilità di accesso alla pubblicità presso il pubblico ai sensi degli artt. 113 e ss. del D.lgvo n.219/2006;<br />
3) a sostegno delle gravate determinazione è stato fatto presente che l&#8217;indicazione terapeutica assai vaga non consente al paziente la corretta scelta terapeutica, infatti &#8220;la fatica e l&#8217;esaurimento sono condizioni frequenti che possono essere legate allo stress, ma molto spesso sono accompagnate da altre condizioni quali, ad esempio, un modesto stato di anemia (soprattutto nelle donne giovani tale condizione è frequente) oppure nel soggetto più anziano a patologie cardiologiche in fase iniziale (modesto grado di scompenso cardiaco, ipertensione ortostatica etc); similmente anche l&#8217;ansia è patologia frequente, ma difficilmente classificabile che può associarsi a condizioni psicologiche di gravità maggiore quali ad esempio uno stato depressivo. Tali patologie sottostanti dovrebbero essere trattate tempestivamente per evitare il loro aggravarsi, mentre la sottovalutazione del problema ed il ricorso ad un farmaco promosso tramite la pubblicità, potrebbe indurre i pazienti a prolungare il ricorso a tale rimedio, ritardando il tempo dell&#8217;intervento terapeutico necessario. La classificazione in fascia SOP è invece .. compatibile con l&#8217;indicazione in quanto qualora un paziente noto al farmacista, consultandosi con questo, che generalmente ne conosce le abitudini e lo stato generale di salute (anche in base al tipo di farmaci abitualmente acquistati ed alla propria esperienza) chieda un supporto ad un reale stato di semplice stress il farmacista potrà senza alcun problema suggerire Vitango, verificando altresì che l&#8217;uso non si protragga eccessivamente&#8221;.<br />
Ciò chiarito, avverso le contestate determinazioni è stato prospettato il seguente ed articolato motivo di doglianza:<br />
Violazione dell&#8217;art.21 del D.lgvo n.219/2006. Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, difetto dei presupposti di fatto e di diritto. Disparità di trattamento. Violazione dell&#8217;art.115 del D.lgvo n.219/2006. Violazione della circolare n.13 del 16.10.1997. Violazione dell&#8217;art.3 della L. n.241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione.<br />
Si è costituita l&#8217;intimata amministrazione contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.<br />
Alla pubblica udienza del 5 luglio 2016 il ricorso è stato assunto in decisione.<br />
Preliminarmente è necessario richiamare la normativa disciplinante la materia oggetto della presente controversia.<br />
Per quanto concerne i medicinali di originale vegetale, quale il Vitango, l&#8217;art. 21 del D.lgvo n.219/2006 stabilisce che:<br />
1. Una procedura di registrazione semplificata, di seguito denominata: «registrazione basata sull&#8217;impiego tradizionale», si applica, ai fini dell&#8217;immissione in commercio, ai medicinali di origine vegetale che soddisfano tutti i seguenti criteri:<br />
a) hanno esclusivamente indicazioni appropriate per i medicinali di origine vegetale tradizionali i quali, per la loro composizione ed il loro obiettivo terapeutico, sono concepiti e realizzati per essere utilizzati senza intervento del medico per la diagnosi o per la prescrizione o per la sorveglianza nel corso del trattamento;<br />
b) ne è prevista la somministrazione esclusivamente ad un determinato dosaggio e schema posologico;<br />
c) sono preparazioni per uso orale, esterno o inalatorio;<br />
d) sono stati oggetto di impiego tradizionale per un periodo conforme a quanto previsto dall&#8217;articolo 23, comma 1, lettera c);<br />
e) dispongono di sufficienti dati di impiego tradizionale; in particolare, hanno dimostrato di non essere nocivi nelle condizioni d&#8217;uso indicate e i loro effetti farmacologici o la loro efficacia risultano verosimili in base all&#8217;esperienza e all&#8217;impiego di lunga data&#8221;.<br />
Per quanto riguarda, poi, il regime di fornitura dei farmaci vegetali occorre richiamare:<br />
I) l&#8217;art.87 del suddetto dlgvo il quale ha individuato le seguenti classi dei medicinali ai fini della relativa fornitura:<br />
a) medicinali soggetti a prescrizione medica;<br />
b) medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;<br />
c) medicinali soggetti a prescrizione medica speciale;<br />
d) medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, comprendenti:<br />
1) medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti;<br />
2) medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;<br />
3) medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista;<br />
e) medicinali non soggetti a prescrizione medica comprendenti:<br />
1) medicinali da banco o di automedicazione;<br />
2) restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica;<br />
&#8211; l&#8217;art.96 il quale ha disciplinato i medicinali non soggetti a prescrizione stabilendo che:<br />
1. I medicinali non soggetti a prescrizione sono quelli che non rispondono ai criteri di cui agli articoli da 88 a 94.<br />
2. Il farmacista può dare consigli al cliente sui medicinali di cui al comma 1. Gli stessi medicinali possono essere oggetto di pubblicità presso il pubblico se hanno i requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia e purché siano rispettati i limiti e le condizioni previsti dalle stesse norme.<br />
3. Se il medicinale è classificato nella classe c-bis di cui all&#8217;articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in etichetta deve essere riportata la dicitura «medicinale di automedicazione». Nei rimanenti casi deve essere riportata la dicitura «medicinale non soggetto a prescrizione medica». I medicinali di automedicazione di cui al primo periodo possono essere oggetto di accesso diretto da parte dei clienti in farmacia e nei punti vendita previsti dall&#8217;articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 .<br />
4. L&#8217;imballaggio esterno dei medicinali previsti dal presente articolo, reca un bollino di riconoscimento che ne permette la chiara individuazione da parte del consumatore, conforme al decreto del Ministro della salute in data 1° febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell&#8217;8 febbraio 2002 .&#8221;<br />
Ciò considerato, il punto cruciale della presente controversia consiste nel valutare se i farmaci di origine vegetale possono essere equiparati ai fini della fornitura tout court, come prospettato dalla società ricorrente, ai medicinali da banco o di automedicazione, con la conseguenza che possono essere altresì oggetto di pubblicità.<br />
Al riguardo è fondamentale evidenziare che l&#8217;individuazione dei medicinali OTC è prevista unicamente dalla circolare n.13 del 16.10.1997 la quale stabilisce che possono essere ascritti a tale categoria &#8221; i principi attivi, o loro associazioni, di cui sono già state approfondite l&#8217;efficacia e la sicurezza e i cui componenti sono di impiego medico ben noto in quanto largamente utilizzati in terapia per un periodo minimo di 5 anni di effettiva commercializzazione in almeno un Paese dell&#8217;Unione Europea o per un intervallo di tempo comunque tale da consentire la dimostrazione di un sufficiente approfondimento dell&#8217;efficacia e della sicurezza del medicinale&#8221;.<br />
In tale contesto normativo ne discende che i medicinali di origine vegetale possono essere equiparati ai medicinali non soggetti a prescrizione medica di automedicazione in quanto:<br />
a) entrambi sono commercializzati senza l&#8217;intervento del medico per la diagnosi o per la prescrizione o per la sorveglianza nel corso del trattamento;<br />
b) l&#8217;efficacia e la non pericolosità delle suddette categorie di farmaci è avvalorata in base all&#8217;esperienza ed all&#8217;impiego di lunga data.<br />
Alla luce di tali argomentazioni, quindi, il primo profilo di doglianza deve essere accolto.<br />
Ad abundantiam il Collegio sottolinea che non sussiste in alcun modo il presupposto che ha indotto l&#8217;AIFA ad assumere le contestate determinazioni e costituito dall&#8217;asserita genericità delle indicazioni terapeutiche del farmaco Vitango che avrebbe potuto comportare il pericolo che il paziente, in presenza di patologie sottostanti più gravi, avrebbe potuto ritardare il tempo dell&#8217;intervento terapeutico necessario, atteso che se è incontestabile che l&#8217;indicazione terapeutica del Vitango ((sollievo temporaneo di sintomi associati a stress, quale fatica, esaurimento e lievi stati di ansia) fa riferimento a sintomatologie che possono mascherare patologie più gravi, non può non essere considerato che è proprio la specificità dell&#8217;effetto terapeutico associato al suddetto farmaco (sollievo temporaneo) nonchè l&#8217;invito a consultare il medico se i disturbi si protraggono a ridimensionare se non ad annullare il pericolo prospettato nelle gravate determinazioni.<br />
Da ultimo, infine, risulta fondato anche il terzo profilo di doglianza prospettante l&#8217;eccesso di potere per disparità di trattamento in quanto l&#8217;AIFA ha modificato il regime di fornitura da SOP a OTC del farmaco di origine vegetale Valeriana e Luppolo Despert a base del principio attivo Estratto di radice di Valeriana/ Estratto di cono di Luppolo, la cui indicazione terapeutica (Sollievo della sintomatologia lieve associata allo stress mentale negli adulti e negli adolescenti di età superiore a 12 anni) era sostanzialmente identica a quella del Vitango.<br />
Ciò premesso il ricorso, va accolto, con conseguente annullamento delle gravate determinazioni.<br />
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso n.8054 del 2015, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per gli effetti, annulla le gravate determinazioni.<br />
Condanna la resistente Amministrazione al pagamento a favore della società ricorrente delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in € 2.000,00 (Euro duemila/00).<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giuseppe Sapone, Presidente, Estensore<br />
Pierina Biancofiore, Consigliere<br />
Alfredo Storto, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
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<td><strong>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>Giuseppe Sapone</strong></td>
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</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 25/8/2016 n.11</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-25-8-2016-n-11/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-25-8-2016-n-11/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-25-8-2016-n-11/">Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 25/8/2016 n.11</a></p>
<p>Conferimento d’incarico di studio ex art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 &#8211; Implementazione nuovo sistema contabile &#8211; Armonizzazione e consolidamento conti pubblici nazionali – Presupposti – Mancato ricorso a professionalità interne &#8211; Accertamento in concreto – Ricusazione del visto Tenuto conto degli indirizzi ermeneutici già formatisi all&#8217;interno della Sezione,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-25-8-2016-n-11/">Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 25/8/2016 n.11</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Conferimento d’incarico di studio ex art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 &#8211; Implementazione nuovo sistema contabile &#8211; Armonizzazione e consolidamento conti pubblici nazionali – Presupposti – Mancato ricorso a professionalità interne &#8211; Accertamento in concreto – Ricusazione del visto</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Tenuto conto degli indirizzi ermeneutici già formatisi all&#8217;interno della Sezione, non può ritenersi sufficiente a integrare i presupposti dell&#8217;art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, la circostanza che le risorse presenti nella Struttura siano già impegnate a tempo pieno, mentre, per converso, deve essere dimostrata la carenza delle figure professionali dotate delle competenze necessarie all&#8217;espletamento delle funzioni che l&#8217;Istituto ha ritenuto di esternalizzare. La ricognizione della natura dell&#8217;incarico affidato, consistente nell&#8217;adeguamento e nella implementazione del sistema contabile e di bilancio dell&#8217;Istituto alle nuove regole della contabilità pubblica armonizzata, porta a ritenere che si tratti di attività che, seppur connotata da profili di novità, è da ricondurre ai compiti istituzionali generali dell&#8217;Istituto e alle mansioni ordinarie proprie delle qualifiche professionali presenti nel relativo organico, tale, perciò, da poter essere svolta dal personale in servizio. Le esigenze che sottendono l&#8217;affidamento all&#8217;esterno dell&#8217;incarico all&#8217;esame presentano, dunque, carattere ordinario e evidenziano l&#8217;incapacità dell&#8217;Amministrazione ad individuare soluzioni idonee, in termini di corretto utilizzo delle professionalità interne, di per sé dotate, secondo quanto espressamente riconosciuto dallo stesso Istituto, di adeguate capacità e competenze professionali.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">Deliberazione n. SCCLEG/11/2016/PREV</div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>la</strong><br />
<strong>Corte dei conti</strong><br />
<strong>Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo</strong><br />
<strong>e delle Amministrazioni dello Stato</strong></div>
<p>formata dai Magistrati: Presidente Raffaele DAINELLI;<br />
componenti: Antonio FRITTELLA, Valeria CHIAROTTI, Andrea ZACCHIA, Roberto BENEDETTI, Chiara BERSANI, Maria Teresa POLVERINO, Luisa D’EVOLI, Giovanni ZOTTA, Oriana CALABRESI, Laura CAFASSO, Francesco TARGIA, Donatella SCANDURRA, Benedetta COSSU, Oriella MARTORANA (relatore).<br />
<strong>nell’adunanza del 26 luglio 2016</strong><br />
visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;<br />
visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto del 12 luglio 1934, n. 1214;<br />
vista la legge 21 marzo 1953, n. 161, concernente modificazioni al predetto Testo Unico;<br />
visto l’art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;<br />
visto l’art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;<br />
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;<br />
visto il “<em>Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti</em>”, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2000, modificato, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011 (G.U. n. 153 del 4 luglio 2011);<br />
visto l’incarico di studio conferito in data 4 maggio 2016, <em>ex </em>art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla Prof.ssa Ileana STECCOLINI, concernente l’implementazione in INPS del nuovo sistema contabile e di rappresentazione di bilancio ai fini dell’armonizzazione e del consolidamento dei conti pubblici nazionali, per una durata di 24 mesi, per un compenso lordo annuo pari ad € 35.000,00 e una spesa omnicomprensiva lorda annua a carico dell’Istituto pari a € 43.654,05;<br />
vista la nota in data 20 luglio 2016, con la quale il Consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha deferito alla Sezione l’atto sopra citato;<br />
vista l’ordinanza in data 20 luglio 2016, con la quale il Presidente <em>f.f</em>. della Sezione ha convocato il Collegio per il giorno 26 luglio 2016;<br />
vista la nota in data 21 luglio 2016, con cui la Segreteria della Sezione ha comunicato la predetta convocazione all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale &#8211; Direzione Generale e Direzione Centrale delle risorse umane, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Gabinetto, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, nonché al Ministero dell’economia e delle finanze – Gabinetto e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;<br />
UDITI il relatore Dott.ssa Oriella MARTORANA e il Dott. Vincenzo DAMATO, Dirigente generale vicario dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;<br />
Non comparsi i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’economia e delle finanze;<br />
Con l’assistenza della dott.ssa Valeria MANNO, in qualità di Segretario di adunanza.<br />
Ritenuto in</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>In data 11 maggio 2016 è pervenuto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. f-bis, della legge n. 20/1994, al competente Ufficio di controllo della Corte dei conti il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con il quale l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha affidato alla Prof.ssa Ileana STECCOLINI l’incarico di studio della durata di 24 mesi per l’implementazione in INPS del nuovo sistema contabile e di rappresentazione di bilancio ai fini dell’armonizzazione e consolidamento dei conti pubblici nazionali, per un corrispettivo lordo annuo di € 35.000,00 e una spesa omnicomprensiva lorda annua a carico dell’Istituto pari a € 43.654,05.<br />
Con foglio di osservazioni in data 8 giugno 2016 il competente Ufficio di controllo ha formulato rilievo istruttorio.<br />
Preliminarmente, l’Amministrazione è stata invitata a chiarire se il conferimento del sopra citato incarico non pregiudichi il rispetto dei limiti di spesa complessiva annua per incarichi e consulenze posti per le&nbsp; Amministrazioni pubbliche dall’art. 14 del decreto-legge n.66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, rubricato <em>“Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa”,</em> dall’art. 6, comma 7, del decreto-legge n.78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010 e dall’art. 1, comma 5, del decreto-legge n.101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n.125/2013.<br />
Nel merito, ha suscitato perplessità la determinazione assunta dall’Istituto di affidare all’esterno l’incarico all’esame, tenuto conto del disposto di cui all’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n.165/2001 che prevede la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di conferire <em>“incarichi individuali ad esperti di provata competenza”</em> laddove risultino sussistenti <em>“esigenze cui le medesime non possono far fronte con personale in servizio”</em>.<br />
Con nota in data 27 giugno 2016, il Direttore Generale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fornito i propri riscontri nei termini che di seguito si riportano.<br />
L’affidamento dell’incarico di studio in favore della Prof.ssa Ileana STECCOLINI, ad avviso dell’Ente, non comporta il superamento dei limiti fissate dalle disposizioni succitate. E’ stato evidenziato che al termine dell’espletamento della procedura di selezione, ai fini dell’adozione del provvedimento di conferimento dell’incarico, con determinazione n. 24 del 22 gennaio 2016 del Direttore centrale risorse umane, è stata autorizzata la spesa omnicomprensiva lorda annua di &nbsp;€ 43.654,05 a fronte di uno stanziamento complessivo – fissato nei limiti di legge – pari ad € 84.240,70.<br />
In ordine alle ragioni per le quali l’Istituto è giunto alla determinazione di affidare all’esterno l’attività di studio in questione, il medesimo, per quanto qui interessa, ha argomentato che le riforme in materia di finanza pubblica di recente emanate hanno provocato un radicale rinnovamento della contabilità generale dello Stato e introdotto una serie di nuovi adempimenti per l’amministrazione pubblica con ricadute, in particolare, sull’attività contabile.<br />
In tale contesto di nuove regole di finanza pubblica &#8211; nonché in ragione della connessa esigenza di adeguamento delle proprie strutture &#8211; l’INPS ha radicato il fondamento legittimante il ricorso all’incarico di studio oggi all’esame. A tale riguardo, il medesimo Istituto ha precisato che: “(…) <em>Se è vero che le specifiche professionalità richieste sono rinvenibili nella struttura della Direzione centrale competente, le attività da svolgere per dare piena attuazione al dettato normativo (…) già richiedono l’impegno a tempo pieno delle risorse presenti nella Struttura, che oltre a svolgere tali nuove e specifiche attività, devono garantire i complessi adempimenti di gestione quotidiana della funzione contabile. (…) Tutto ciò impatta fortemente su una Direzione già da tempo in carenza numerica di personale qualificato rispetto ai crescenti adempimenti da svolgere, trovandosi spesso costretta a lavorare sulle urgenze e sulle scadenze, utilizzando lo straordinario diurno e festivo”. </em><br />
Gli elementi forniti dall’Amministrazione a sostegno della legittimità del contratto in esame non sono apparsi al Magistrato istruttore pienamente idonei a superare i rilievi formulati.<br />
In particolare, alla luce di tali elementi, si è ritenuto di poter superare le sole perplessità in ordine al rispetto delle plurime disposizioni dettate in sede di disciplina vincolistica della spesa delle Amministrazioni pubbliche per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per contratti di collaborazione coordinata e continuativa.<br />
Il Consigliere delegato ha proposto di deferire l’atto al giudizio della Sezione, che è stata convocata dal Presidente <em>f.f.</em> per l’adunanza odierna.<br />
È comparso, per l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il Dott. Vincenzo DAMATO – Dirigente generale vicario – il quale ha ribadito le linee tracciate nella risposta al rilievo ed ha ulteriormente motivato in ordine all’affidamento dell’incarico richiamando l’esigenza dell’Istituto di doversi interfacciare con l’utenza esterna. Ciò, in previsione dei chiarimenti da rendere in merito alle sopravvenute necessità di adeguamento degli Uffici interni alle nuove regole del sistema di contabilità pubblica e al conseguente carico di relativi adempimenti.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Considerato in</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla conformità a legge del contratto in epigrafe, con il quale l’INPS, a seguito di procedura comparativa, ha attribuito alla Prof.ssa Ileana STECCOLINI l’incarico di studio concernente l’implementazione in INPS del nuovo sistema contabile e di rappresentazione di bilancio ai fini dell’armonizzazione e del consolidamento dei conti pubblici nazionali.<br />
In questa sede va valutata la dedotta violazione dell’art.7, comma 6, del decreto legislativo n.165/2001, nella parte in cui prescrive alla lettera b) che “<em>l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato</em> <em>l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno</em>” e alla lettera c) che “<em>la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente</em> <em>qualificata</em>”.&nbsp;<br />
Le richiamate disposizioni prevedono che le Amministrazioni per esigenze, cui non siano in grado di far fronte con personale in servizio, possono ricorrere al conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, affidati a esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, al ricorrere di precisi presupposti.<br />
Per consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Sezione centrale del controllo preventivo di legittimità, ai fini del conferimento di consulenze esterne le Amministrazioni devono attenersi ai seguenti principi: a) effettiva rispondenza dell’incarico a obiettivi specifici dell’Amministrazione conferente; b) eccezionalità e temporaneità delle prestazioni che costituiscono l’oggetto della consulenza; c) comprovata mancanza all’interno dell’organizzazione dell’Ente di personale idoneo, sotto il profilo quantitativo o qualitativo, a sopperire alle esigenze che determinano il ricorso all’incarico o alla consulenza; d) attribuzione ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, mediante procedura concorsuale disciplinata da un apposito regolamento interno.<br />
Devono essere predeterminati durata, luogo, oggetto e compenso; in particolare, l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ma non deve mai consistere nello svolgimento di funzioni ordinarie.<br />
Con riguardo, in particolare, al presupposto individuato dalla sopra richiamata lettera b), relativo alla comprovata mancanza all’interno dell’organizzazione dell’Ente di personale idoneo a sopperire alle esigenze che determinano il ricorso all’incarico, si richiama la giurisprudenza di questa Sezione, secondo la quale “<em>(…) le figure professionali che necessitano per la realizzazione delle attività oggetto del conferimento di incarichi non devono essere soggettivamente indisponibili, ma oggettivamente non rinvenibili nell’ambito delle risorse umane a disposizione dell’Amministrazione conferente, la quale non può fare ricorso all’affidamento di incarichi di collaborazione per lo svolgimento di funzioni ordinarie attribuibili a personale rientrante nei ruoli”</em> (cfr. delib. n. 17/2013).<br />
Il requisito di cui alla successiva lettera c) si riferisce al carattere straordinario e temporaneo delle esigenze sottese all’affidamento all’esterno degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.<br />
In merito, si deve parimenti richiamare quanto in più occasioni affermato dalla giurisprudenza della Corte dei conti, ovvero che, ove le esigenze che supportano l’adozione di conferimenti di incarichi si protraggano nel tempo, la struttura amministrativa competente deve ricercare idonee soluzioni in termini di programmazione dei fabbisogni di personale, nonché in termini di aggiornamento e formazione dei profili professionali interni.<br />
Con riguardo alla fattispecie all’esame, tenuto conto degli indirizzi ermeneutici sopra richiamati, non può, pertanto, ritenersi sufficiente a integrare i presupposti dell’art. 7, comma 6, la circostanza che le risorse presenti nella Struttura siano già impegnate a tempo pieno, mentre, per converso, avrebbe dovuto essere dimostrata la carenza delle figure professionali dotate delle competenze necessarie all’espletamento delle funzioni che l’Istituto ha ritenuto di esternalizzare.<br />
Diversamente opinando, infatti, il ricorso all’istituto dell’affidamento di incarichi esterni previsto dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 costituirebbe lo strumento al quale le Amministrazioni farebbero surrettiziamente ricorso per ovviare alle carenze dei propri organici, con effetti distorsivi tanto rispetto alla norma <em>de qua</em>, quanto rispetto alla copiosa serie di regole e principi posti dal legislatore in materia di reclutamento del personale pubblico.<br />
In aggiunta a quanto sopra rilevato, si deve osservare che la disposizione richiamata, laddove interpretata e applicata in coerenza con la soprariportata <em>ratio</em>, è in grado di consentire all’Amministrazione di ottenere un arricchimento, in termini qualitativi, delle proprie <em>perfomance</em>, arricchimento che non sarebbe conseguibile ove la stessa rinunciasse ad avvalersi di personale interno per la prestazione specialistica in argomento.<br />
In sostanza, il citato art. 7, comma 6, del decreto legislativo n.165/2001 trova applicazione in presenza di una serie di presupposti. Un primo, preliminare, presupposto è legato all’osservanza di vincoli di spesa che diventa elemento necessario, ma non sufficiente per il conferimento in concreto dell’incarico. Ulteriori profili attengono all’eccezionalità, alla straordinarietà e alla temporaneità della prestazione richiesta, tenuto conto dei compiti istituzionali ordinari dell’Istituto e della carenza di figure professionali interne allo stesso.<br />
Invero, l’INPS, nelle argomentazioni articolate tanto nelle memorie scritte quanto in adunanza, ha fatto esclusivo riferimento alla carenza numerica di personale qualificato nella Direzione centrale competente rispetto ai crescenti adempimenti da svolgere, senza nulla motivare in ordine alla ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti legittimanti l’incarico all’esame, come sopra ricostruiti.<br />
Alla luce di quanto sopra evidenziato, pertanto, deve concludersi che la ricognizione della natura dell’incarico affidato, consistente nell’adeguamento e nella implementazione del sistema contabile e di bilancio dell’Istituto alle nuove regole della contabilità pubblica armonizzata, porta a ritenere che si tratti di attività che, seppur connotata da profili di novità, è da ricondurre ai compiti istituzionali generali dell’Istituto e alle mansioni ordinarie proprie delle qualifiche professionali presenti nel relativo organico, tale, perciò, da poter essere svolta dal personale in servizio.<br />
Le esigenze che sottendono l’affidamento all’esterno dell’incarico all’esame presentano, dunque, carattere ordinario e evidenziano l’incapacità dell’Amministrazione ad individuare soluzioni idonee, in termini di corretto utilizzo delle professionalità interne, di per sé dotate, secondo quanto espressamente riconosciuto dallo stesso Istituto, di adeguate capacità e competenze professionali.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>PQM</strong></div>
<p>Ricusa il visto e la conseguente registrazione all’atto in epigrafe.<br />
&nbsp;<br />
Il Presidente<br />
(Raffaele DAINELLI)<br />
Il Relatore<br />
(Oriella MARTORANA)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">Depositata in Segreteria il 25 agosto 2016<br />
Il Dirigente<br />
Dott.ssa Paola LO GIUDICE</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-25-8-2016-n-11/">Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 25/8/2016 n.11</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 23/8/2016 n.3670</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-23-8-2016-n-3670/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-23-8-2016-n-3670/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-23-8-2016-n-3670/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 23/8/2016 n.3670</a></p>
<p>Pres. Anastasi, Est. Migliozzi Sull’idoneità delle disposizioni del Piano Territoriale Paesistico Cilento Costiero a intervenire in via sostitutiva in luogo e in assenza di un’espressa pianificazione da parte del Piano Regolatore Generale del Comune di Castellabate. Piano&#160;Territoriale Paesistico – Recupero urbanistico-ambientale – Piano Regolatore Generale – Zona bianca – Valenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-23-8-2016-n-3670/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 23/8/2016 n.3670</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-23-8-2016-n-3670/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 23/8/2016 n.3670</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Anastasi, Est. Migliozzi</span></p>
<hr />
<p>Sull’idoneità delle disposizioni del Piano Territoriale Paesistico Cilento Costiero a intervenire in via sostitutiva in luogo e in assenza di un’espressa pianificazione da parte del Piano Regolatore Generale del Comune di Castellabate.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>Piano&nbsp;Territoriale Paesistico – Recupero urbanistico-ambientale – Piano Regolatore Generale – Zona bianca – Valenza sovraordinata &#8211; Effetto sostitutivo</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La disciplina del Piano Territoriale Paesistico interviene in via sostitutiva in luogo ed in assenza di una espressa pianificazione da parte del Piano Regolatore Comunale, stante la sua valenza sovraordinata, riconducibile alla previsione di cui all’art. 12, comma 7, legge 6 dicembre 1991, n. 394.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 23/08/2016<br />
N. 03670/2016REG.PROV.COLL.<br />
N. 08166/2015 REG.RIC.<br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 8166 del 2015, proposto da: &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Ivo Pierni, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso Guido Lenza in Roma, Via XX Settembre, 98/E;<br />
contro<br />
Comune di Castellabate, Suap Cilento;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA &#8211; SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 01499/2015, resa tra le parti, concernente revoca in autotutela di parere urbanistico.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 aprile 2016 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Tozzi (per delega Fortunato);<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
Il sig. Ivo Pierni è proprietario di un’area sita nella frazione Ogliastro del Comune di Castellabate, ricadente in zona B3 “residenziale estensiva” e ricompresa altresì in zona RUA (recupero urbanistico ambientale) del Piano Territoriale Paesistico Cilento Costiero.<br />
Il predetto in data 10/9/2012 inoltrava allo sportello unico delle attività produttive – Cilento Vallo della Lucania istanza diretta al rilascio di autorizzazione di un progetto di realizzazione di case ed appartamenti per vacanze.<br />
Il responsabile del Suap convocava la conferenza di servizi che si concludeva ai sensi dell’art. 14 ter comma 7 legge n. 241/90 con parere urbanistico favorevole.<br />
Quindi, il dirigente dell’Area VI lavori pubblici e governo del territorio del Comune di Castellabate, dopo aver inviato la comunicazione ex art. 7 della legge n. 241/90, con provvedimento prot. n. 0020673714 del 19 agosto 2014 disponeva la revoca in autotutela del parere urbanistico favorevole formatosi ex art. 14 ter comma 7 della legge n.241/90.<br />
A tanto l’Amministrazione comunale si determinava sulla base di una serie di rilievi riconducibili in sostanza alla circostanza per cui il progetto interessava un’area ricadente in zona territorialmente omogenea F2 –Verde pubblico del PRG ed in zona RUA del PTPC Cilento Costiero priva di pianificazione urbanistica in cui non è consentita l’edificazione.<br />
Avverso tale provvedimento l’interessato proponeva ricorso innanzi al TAR della Campania – Salerno che con sentenza n.1499/2015 lo rigettava ritenendolo infondato.<br />
Il sig. Pierni ha impugnato tale decisum, deducendo a sostegno del proposto gravame una prima serie censure così indicate:<br />
Error in iudicando; violazione di legge ( art. 5 comma 2 del PTP cilento costiero , art. 145 comma 3 del dlgs n. 4272004, art. 12 comma 7 della legge n. 394/91) eccesso di potere, difetto assoluto del presupposto, arbitrarietà, travisamento , sviamento, difetto di motivazione;<br />
Error in iudicando; violazione di legge ( art. 5 comma 2 del PTP- Cilento Costiero , art. 145 comma 3 del dlgs n. 42/2004, art. 12 comma 7 della legge n. 39471991) ; eccesso di potere ( difetto assoluto del presupposto , arbitrarietà, travisamento, sviamento, difetto di motivazione) sotto altro profilo;<br />
Error in iudicando; violazione di legge ( art. 5 comma 2 del PTP Cilento Costiero , art. 145 del dlgs n.42/2004, art. 12 comma 7 n. 394/1991); eccesso di potere ( difetto assoluto del presupposto, arbitrarietà, travisamento, sviamento, difetto di motivazione) sotto ulteriore profilo;<br />
Error in iudicando; violazione di legge ( art. 5 PTP Cilento Costiero, art. 145 dlgs n. 42/2004, art. 12 comma 7 legge n. 394/1991; art. 14 ter e quater legge 241790 eccesso di potere per erroneità del presupposto, arbitrarietà, travisamento, sviamento, difetto di motivazione) sotto ancora altro profilo;<br />
Error in iudicando;violazione di legge ( art. 5 PTP Cilento costiero, art. 145 dlgs n. 42/2004, art. 12 comma 7 legge n. 394/1991, art. 14 ter e quater legge n. 241/90); eccesso di potere ( difetto assoluto del presupposto ,arbitrarietà, travisamento, sviamento, difetto di motivazione ) per altro profilo.<br />
Parte appellante ha poi dedotto altre doglianze in ordine al presunto contrasto con il PTCP e il preliminare del PUC e relativamente ad aspetti procedimentali.<br />
Quindi vengono denunciati altri profili di illegittimità così articolati :<br />
Sulla illegittimità del merito:<br />
Violazione e falsa applicazione del D.M. 4/10/1997; delle norme in materia di gerarchia degli strumenti urbanistici; eccesso di potere per illogicità manifesta;<br />
Violazione di legge ( D.M. 4/10/1997; eccesso di potere ( difetto assoluto del presupposto, illogicità manifesta);<br />
Violazione di legge( art. 5 comma 2 del piano territoriale paesistico Cilento Costiero in relazione all’art. 12 della legge n. 394/91) eccesso di potere ( difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, arbitrarietà, travisamento, erroneità, sviamento);<br />
Violazione del presupposto di legge ( art. 5 comma 2 del PTP Cilento costiero in relazione all’art. 12 legge n. 394/1991) ; eccesso di potere ( difetto assoluto del presupposto, istruttoria, arbitrarietà, travisamento, erroneità, sviamento) sotto altro profilo;<br />
Violazione di legge ( art. 14 ter legge n. 241/90); eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, arbitrarietà ,travisamento, erroneità, sviamento);<br />
Sul procedimento e sull’autotutela :<br />
Violazione di legge ( art. 14 ter e 14 quater legge n. 241/90)- violazione del giusto procedimento; eccesso di potere ( difetto assoluto del presupposto , di istruttoria, arbitrarietà, travisamento, erroneità, sviamento);<br />
Violazione di legge ( art. 21 nonies legge n. 241/90 ; eccesso di potere ( carenza di motivazione e violazione del principio di affidamento).<br />
Il Comune di Castellabate ancorché intimato non risulta costituito in giudizio.<br />
All’udienza pubblica del 21 aprile 2016 la causa è stata introitata per la decisione.<br />
Tanto premesso, l’appello si appalesa fondato, risultando le osservazioni e prese conclusioni del TAR Salerno non immuni dal vizio di erroneità denunciato con alcuni dei profili di doglianza sopra indicati.<br />
In particolare appaiono condivisibili le censure svolte da parte appellante ed aventi carattere assorbente di cui ai motivi 1), 2) , 3) e I) , II) e III) del gravame come sopra rubricati che per ragioni di intima connessione logica tra loro esistenti vanno unitariamente esaminati.<br />
La determinazione comunale di “revocare” l’assenso già reso dalla conferenza dei servizi, come avallata in concreto dal TAR negli stessi termini dell’Amministrazione, si fonda sostanzialmente su due ordini di ragioni tra loro intrinsecamente collegate, così riassumibili:<br />
l’area interessata all’intervento edilizio proposto dall’appellante ricade in zona F2- verde pubblico ovvero zona bianca in ragione della intervenuta decadenza del vincolo espropriativo, come tale assoggettabile alla normativa del PRG che vieta in tale zona la realizzazione di attrezzature turistiche;<br />
non è applicabile la normativa di tipo favorevole contenuta nel Piano Territoriale Paesistico Cilento Costiero, prevalendo la disciplina dello strumento urbanistico comunale a garanzia della futura attività di pianificazione per le zone bianche riservata al Comune.<br />
Ebbene, rileva il Collegio che le cause pretesamente ostative di cui ai suddetti punti a) e b) sono prive di fondamento, per essere entrambe inficiate da errore nei presupposti.<br />
Quanto al primo dei suddetti rilievi, quello relativo alla destinazione urbanistica dell’area de qua, esso si fonda su un errore di fatto.<br />
Invero, l’area deputata ad ospitare le strutture edilizie per cu è causa riguarda le particelle nn.273 e 274 del foglio 35 e tali porzioni di terreno hanno ricevuto espressamente la destinazione di zona B3 residenziale estensiva .<br />
Nel provvedimento di revoca si fa invece riferimento alla destinazione di F2 Verde pubblico del PRG, ma tale dato è smentito dalla certificazione dichiarativa depositata in giudizio, laddove secondo il certificato di destinazione urbanistico rilasciato dal Comune in data 2/11/2015 l’area è compresa in zona B3 residenziale espansiva e trattasi esattamente delle porzioni di terreno catastalmente contrassegnate in catasto alle particelle nn. 273 e 274 del foglio 35, e del dato catastale in questione dà contezza (nella parte relativa all’oggetto) lo stesso Comune proprio nel provvedimento in contestazione.<br />
Quello della destinazione urbanistica B3 zona residenziale è da considerarsi un dato pacificamente acquisito, e d’altra parte l’Amministrazione non ha avuto cura di contestare la fondatezza di tale decisiva circostanza di fatto e di diritto, non essendosi costituita in giudizio e non rilevando il Collegio aliunde elementi di giudizio diretti a sconfessare l’attestazione contenuta nel prodotto cdu (certificato di destinazione urbanistica).<br />
Questo sta a significare che il regime giuridico da applicare al rapporto in questione non è quello (erroneamente assunto dal Comune di Castellabate prima e dal TAR poi ) costituito dalle previsioni dello strumento urbanistico comunale in ordine alla disciplina urbanistica delle zone bianche di sostanziale inedificabilità (ex art. 9 del DPR n. 380/2001), proprio perché l’area in questione non può farsi rientrare nelle c.d. zone bianche, prive cioè di pianificazione.<br />
Stante quindi il dato di fondo rappresentato dal fatto che l’area è inserita in zona B3 residenziale estensiva che lo stesso PRG del Comune di Castellabate destina a “ prevalente destinazione residenziale e turistica” occorre a questo punto individuare la disciplina urbanistica da applicare al caso di specie e al riguardo non può non convenirsi con la tesi della parte appellante volta ad evidenziare la conformità urbanistica del progettato intervento alle previsioni recate dal PTP Cilento Costiero.<br />
E’ pacifico che il territorio del Comune di Castellabate rientra nell’ambito del Piano Territoriale Paesistico Cilento Costiero che si atteggia com’è noto a strumento di pianificazione di tipo sovraordinato sia pure a contenuto prevalentemente paesaggistico – ambientale.<br />
Ora il predetto PTP all’art.14, nel dettare la disciplina per le aree comprese nelle zone di recupero urbanistico- edilizio ( come la zona B3 del Comune di Castellabate ) prevede la possibilità di edificare nuove attrezzature turistiche ricettive a mezzo di piani esecutivi o progetto convenzionato nel rispetto di parametri edilizi ivi contemplati.<br />
Quella testè riportata è una previsione che ha una indubbia valenza prescrittiva in campo edilizio oltrechè vincolistica stante la natura e valenza dello strumento territoriale in questione, laddove peraltro una siffatta prescrizione deve considerarsi applicabile anche a voler considerare come zona bianca quella in cui è inserita l’area di proprietà del sig. Pierni.<br />
Invero la disciplina recata dal Piano paesistico (PTP Cilento Costiero), come peraltro sul punto affermato da un preciso orientamento giurisprudenziale, interviene in via sostitutiva in luogo ed in assenza di una espressa pianificazione da parte del PRG comunale, stante , appunto la valenza sovraordinata dello strumento di pianificazione paesaggistico-ambientale con valenza urbanistico- edilizia ( Cons Stato Sez. VI 10/12/2012 n. 6292; Cons Stato Sez. IV 21/10/2014 n. 5821).<br />
E’ il caso di aggiungere in ordine alla prevalenza delle previsioni recate dal piano paesistico che la caratteristica di strumento sovraordinato e con efficacia vincolante è data direttamente dal legislatore con la previsione di cui all’art. 12 comma 7 della legge n. 394/1991 (come fondatamente fatto rilevare peraltro dalla parte appellante).<br />
Se così è, se cioè nella specie torna applicabile la disciplina di tipo non restrittivo dell’esercizio dello ius aedificandi (ovviamente con le modalità prescritte dallo stesso PTP) , appare evidente che la determinazione comunale di revocare il precedente atto di assenso in base ad una pretesa non conformità urbanistica del progettato intervento appare affetta da un errore nei presupposti e perciò stesso si rivela illegittima e va conseguentemente rimossa.<br />
In forza delle suesposte considerazioni l’appello, per la fondatezza dei suillustrati profili di doglianza va accolto, senza che sia necessario procedere alla disamina degli altri motivi di censura che rimangono assorbiti.<br />
Avuto riguardo alla peculiarità della vicenda all’esame sussistono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado con conseguente annullamento del provvedimento comunale di autotuela ivi gravato.<br />
Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Antonino Anastasi, Presidente<br />
Nicola Russo, Consigliere<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore<br />
Carlo Schilardi, Consigliere</p>
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<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
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<td>IL PRESIDENTE</td>
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<td>Andrea Migliozzi</td>
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<td>Antonino Anastasi</td>
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<p>IL SEGRETARIO<br />
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-23-8-2016-n-3670/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 23/8/2016 n.3670</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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