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	<title>n. 7 - 2026 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>n. 7 - 2026 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sui depositi fiscali dei prodotti soggetti ad accise.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-depositi-fiscali-dei-prodotti-soggetti-ad-accise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 15:04:53 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-depositi-fiscali-dei-prodotti-soggetti-ad-accise/">Sui depositi fiscali dei prodotti soggetti ad accise.</a></p>
<p>Demanio e patrimonio &#8211; Prodotti soggetti ad accise &#8211; Depositi fiscali &#8211; Divieto di estrazione &#8211; Violazione &#8211; Revoca della licenza fiscale. Il D.Lgs. n. 26.10.1995 n. 504 (recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”, T.U.A.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-depositi-fiscali-dei-prodotti-soggetti-ad-accise/">Sui depositi fiscali dei prodotti soggetti ad accise.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-depositi-fiscali-dei-prodotti-soggetti-ad-accise/">Sui depositi fiscali dei prodotti soggetti ad accise.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Demanio e patrimonio &#8211; Prodotti soggetti ad accise &#8211; Depositi fiscali &#8211; Divieto di estrazione &#8211; Violazione &#8211; Revoca della licenza fiscale.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il D.Lgs. n. 26.10.1995 n. 504 (recante il “<i>Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative</i>”, T.U.A.) prevede la possibilità di autorizzare l’istituzione e l’esercizio di depositi fiscali dei prodotti soggetti all’accisa, stabilendo che l’onere del pagamento dell’imposta indiretta si esige al momento dell’estrazione dal deposito per la vendita, tanto che il deposito fiscale è definito “<i>l’impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall’Amministrazione finanziaria” </i>(art. 1, comma 2, lettera e) D. Lgs. n. 504/1995). Il regime del deposito fiscale è poi regolato dal successivo art. 5 del medesimo D. Lgs. n. 504/1995 che, al comma 5, dispone che “<i>Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali dei singoli prodotti, l’inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente articolo nonché del divieto di estrazione di cui all’articolo 3, comma 4, indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza fiscale di esercizio</i>”. Pertanto, la legge espressamente include tra le cause di revoca della licenza fiscale la violazione del divieto di estrazione previsto dall’art. 3, comma 4, T.U.A. e tale divieto si attiva automaticamente al ricorrere della fattispecie prevista dalla legge (inadempimento e decorrenza del termine per effettuare il pagamento), non richiedendo l’adozione di alcun provvedimento attuativo; pertanto, l’eventuale intermediazione da parte dell’amministrazione procedente dà luogo ad atti di natura dichiarativa e non costitutiva.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Bucchi &#8211; Est. Caporali</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3302 del 2025, proposto da Elbana Petroli s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Ausiello, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Agenzia delle Dogane e dei Monopoli &#8211; Direzione Territoriale Toscana e Umbria, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, <i>ex lege </i>rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l’annullamento:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento di revoca della licenza fiscale di esercizio IT00LIO00075S (del deposito fiscale sito in Portoferraio (LI), viale Tesei, n. 21) emesso dall’Ufficio delle Dogane di Livorno prot. 42324 del 22.10.2025, notificato in pari data;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto occorrer possa, il processo verbale di constatazione (P.V.C.) prot. n. A/16322 del 20/10/2025 emesso dal medesimo Ufficio, ove inteso quale atto di intimazione <i>ex</i> art. 5, comma 5, TUA, per difetto del presupposto e sviamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli &#8211; Direzione Territoriale Toscana e Umbria;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1° aprile 2026 la dott.ssa Stefania Caporali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Con ricorso depositato in data 20.11.2025 la società Elbana Petroli s.r.l. ha impugnato, previa sospensione cautelare dell’efficacia, il provvedimento di revoca della licenza fiscale di esercizio IT00LIO00075S, emesso dall’Ufficio delle Dogane di Livorno in data 22.10.2025, nonché ogni provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso il processo verbale di contestazione del 20.10.2025 ove inteso quale atto di intimazione <i>ex </i>art, 5, comma 5, TUA, per difetto di presupposti e per sviamento di potere, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del costituito procuratore, dichiaratosi antistatario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.1. La ricorrente ha esposto di gestire, da diversi anni, un deposito fiscale per prodotti energetici, sito in Portoferraio (LI), autorizzato con regolare licenza di esercizio IT00LIO00075S, da ultimo aggiornata in data 19.02.2025. In data 16.10.2025, l’istante, a causa di una temporanea crisi di liquidità, ha comunicato all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente di essere impossibilitata a provvedere al tempestivo e integrale versamento dell’accisa, dovuto per il mese di settembre 2025, con scadenza 16.10.2025, per un ammontare complessivo di euro 1.887.259,91, versando, tuttavia, la metà dell’importo, pari ad € 911.968,12, sulla maggiore somma dovuta e auspicando una rateizzazione del residuo importo <i>ex</i> art. 3, comma 4 <i>bis</i>, T.U.A. L’amministrazione ha adottato, in data 22.10.2025, il provvedimento di revoca con effetto immediato della licenza fiscale di esercizio della ricorrente per violazione del divieto di estrazione previsto dall’art. 3, comma 4 e art. 5, comma 5, D. Lgs. n. 504/1995 (T.U.A.) per movimentazioni di prodotto dal deposito fiscale, in data 22.10.2025, ovvero decorsi cinque giorni dalla scadenza (16.10.2025) prevista per il pagamento dell’accisa dovuta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.2. L’istante ha altresì esposto che non solo tale revoca, <i>ex abrupto</i>, non è stata preceduta da alcuna intimazione al divieto di estrazione, ma anche che l’amministrazione non ha tenuto conto dell’avvenuto saldo integrale del residuo debito, oltre sanzioni e interessi, in data 23.10.2025.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Per queste ragioni la ricorrente è insorta per i seguenti motivi in diritto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>I. Violazione di legge (violazione e distorta applicazione dell’art. 3, comma 4, in relazione all’art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1995). Eccesso di potere (difetto del presupposto normativo &#8211; abnormità &#8211; travisamento &#8211; difetto di istruttoria &#8211; carenza di motivazione &#8211; arbitrarietà &#8211; ingiustizia manifesta). Violazione dei principi del giusto procedimento &#8211; del legittimo affidamento &#8211; violazione del principio di proporzionalità e legalità</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La società contesta il provvedimento impugnato atteso che la fattispecie concreta non è ascrivibile al mancato pagamento dell’accisa dovuta, bensì alla differente ipotesi del ritardato pagamento del residuo saldo, avvenuto solo in data 23.10.2025, sebbene onnicomprensivo anche delle sanzioni e degli interessi calcolati nella nota ADM del 20.10.2025. Il provvedimento di revoca adottato è dunque illegittimo, erroneo e sviato perché fondato su un presupposto fattuale e giuridico del tutto inesistente, ossia il mancato pagamento integrale della somma dovuta a titolo di accisa e la mancata osservazione del divieto di estrazione, mai divenuto operativo e mai intimato dall’amministrazione, nonostante l’autovincolo dalla stessa imposto con le note del 17 e del 20 ottobre 2025 e considerato altresì che la decorrenza del termine di cinque giorni previsto dall’art. 3, comma 4, TUA non si applica al caso di mero ritardo nel pagamento del residuo importo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La società ricorrente pertanto contesta la contraddittorietà del <i>modus operandi </i>dell’amministrazione resistente, nonché la violazione del legittimo affidamento formatosi a seguito delle suddette note del 17 e del 20 ottobre 2025, nonché la mancata considerazione che nel calcolo dei cinque giorni dall’intimazione dovevano essere legittimamente computati solo i giorni feriali e non il sabato e la domenica (“<i>così come suggerito telefonicamente da un addetto dell’amministrazione resistente</i>”), con il risultato che il quinto giorno ricadeva il 23.10.2025, ossia proprio il giorno in cui è avvenuto l’integrale saldo della somma dovuta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>II. Violazione di legge (violazione e distorta applicazione dell’art.3, comma 4, all’art. 5, comma 5, D. Lgs. 504/1995 in relazione all’art. 7 e 21 nonies l. 241/90). Eccesso di potere (difetto del presupposto normativo &#8211; abnormità &#8211; travisamento &#8211; difetto di istruttoria &#8211; carenza di motivazione &#8211; arbitrarietà &#8211; ingiustizia manifesta). Violazione dei principi del giusto procedimento (art. 97 cost.) e del legittimo affidamento -. Violazione del principio di proporzionalità e legalità</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’istante contesta il provvedimento di revoca anche perché non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e per mancato rispetto di un effettivo e sostanziale contraddittorio procedimentale, tenuto altresì conto del tenore afflittivo del ritiro della licenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>III. Violazione di legge (violazione e distorta applicazione dell’art. art. 3, comma 4, in relazione all’art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1995). Eccesso di potere (difetto del presupposto normativo – abnormità &#8211; travisamento &#8211; difetto di istruttoria &#8211; carenza di motivazione – arbitrarietà &#8211; ingiustizia manifesta). Violazione dei principi del giusto procedimento &#8211; del legittimo affidamento -. violazione del principio di proporzionalità e legalità.”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ove il divieto di estrazione fosse ritenuto operativo <i>ex lege </i>e non subordinato ad alcuna intimazione, il provvedimento di revoca, secondo la ricorrente, sarebbe comunque illegittimo per violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza, tenuto conto della natura isolata e modesta dell’inadempimento, che è durato solo pochi giorni, la buona fede e la proattività della società, che ha preventivamente comunicato le proprie difficoltà e tempestivamente versato quasi metà del dovuto, l’assenza di danno per l’erario, dato che il tributo è stato interamente corrisposto, nonché la storia sessantennale di corretta operatività dell’azienda.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>IV. Violazione di legge (violazione e distorta applicazione dell’art. art. 3, comma 4, e art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1995 in relazione all’art. 8, comma 1 bis TUA e art. 23 tua). Eccesso di potere (difetto del presupposto normativo- abnormità- travisamento &#8211; difetto di istruttoria &#8211; carenza di motivazione &#8211; arbitrarietà &#8211; ingiustizia manifesta). Violazione dei principi del giusto procedimento &#8211; del legittimo affidamento -. Violazione del principio di proporzionalità &#8211; legalità e tassatività</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La società ricorrente contesta il provvedimento impugnato perché adottato in violazione del principio di legalità e di tassatività delle sanzioni amministrative, atteso che le ipotesi di revoca di una licenza fiscale devono essere tipiche e a numero chiuso. Poiché il caso in esame non è ascrivibile all’ipotesi di mancata osservanza del divieto di estrazione prevista dall’art. 5, comma 5, T.U.A. e non potendo inquadrare la fattispecie in alcuna altra ipotesi prevista dalla legge, la sanzione è illegittima. L’art. 8 del T.U.A., infatti, disciplina il pagamento dell’accisa e non contempla tale conseguenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. In data 24.11.2025 si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente chiedendo il rigetto delle domande proposte.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Con ordinanza n. 753/2025 questo Collegio ha accolto la domanda cautelare, confermando il decreto presidenziale monocratico e condannando l’amministrazione resistente al pagamento delle spese legali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. In data 23.02.2026 l’amministrazione resistente ha depositato una memoria difensiva ai sensi dell’art. 73 D. Lgs. n. 104/2010 con la quale ha illustrato più diffusamente le proprie difese, insistendo per il rigetto del gravame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Anche parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva e di replica ai sensi dell’art. 73 D. Lgs. n. 104/2010, insistendo nelle proprie richieste e precisando che, nelle more del giudizio, l’amministrazione &#8211; previo rilascio di idonea garanzia bancaria &#8211; ha provveduto a riattivare la licenza in ottemperanza all’ordinanza cautelare e in attesa della definizione nel merito del ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. All’udienza del 1° aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Il ricorso non è fondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Occorre esaminare congiuntamente il primo e il quarto motivo di ricorso con i quali l’istante contesta il provvedimento di revoca della licenza fiscale di esercizio perché adottato in carenza dei presupposti fattuali e giuridici e al di fuori delle ipotesi tassative previste dalla normativa di settore.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1. Osserva innanzitutto il Collegio che l’atto gravato è stato adottato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 4 e 5, comma 5, D. Lgs. n. 26.10.1995 n. 504 (recante il “<i>Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative</i>”, T.U.A.), che prevedono la revoca della licenza fiscale di esercizio in caso di inosservanza del divieto di estrazione dal deposito fiscale. Tale divieto opera <i>ope legis</i> a seguito dell’accertato mancato pagamento degli importi dovuti a titolo di accisa nei termini prescritti dalla disciplina di riferimento e perdura fino all’estinzione del debito di imposta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2. In linea generale, il T.U.A. prevede la possibilità di autorizzare l’istituzione e l’esercizio di depositi fiscali dei prodotti soggetti all’accisa, stabilendo che l’onere del pagamento dell’imposta indiretta si esige al momento dell’estrazione dal deposito per la vendita, tanto che il deposito fiscale è definito “<i>l’impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall’Amministrazione finanziaria” </i>(art. 1, comma 2, lettera e) D. Lgs. n. 504/1995). Il regime del deposito fiscale è poi regolato dal successivo art. 5 del medesimo D. Lgs. n. 504/1995 che, al comma 5, dispone che “<i>Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali dei singoli prodotti, l’inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente articolo nonché del divieto di estrazione di cui all’articolo 3, comma 4, indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza fiscale di esercizio</i>”. Pertanto, la legge espressamente include tra le cause di revoca della licenza fiscale la violazione del divieto di estrazione previsto dall’art. 3, comma 4, T.U.A. e tale divieto si attiva automaticamente al ricorrere della fattispecie prevista dalla legge (inadempimento e decorrenza del termine per effettuare il pagamento), non richiedendo l’adozione di alcun provvedimento attuativo; pertanto, l’eventuale intermediazione da parte dell’amministrazione procedente dà luogo ad atti di natura dichiarativa e non costitutiva (così TAR Campania, sez. III, 11.06.2025, n. 3164 “<i>il divieto di estrazione, la cui inosservanza fino all’estinzione del debito di imposta è elevata dall’art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 504/1995 a causa della revoca della licenza fiscale di esercizio, non richiede l’adozione di un espresso provvedimento avendo natura dichiarativa e non costitutiva ed attivandosi, come pure precisato nell’impugnato provvedimento, ope legis</i>”, pronuncia confermata in appello dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, 28.02.2022, n. 1426).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.3. L’art. 3, comma 4, D. Lgs. n. 504/1995 stabilisce, infatti, i termini entro i quali deve essere effettuato il pagamento dell’accisa, prevedendo, in particolare, che lo stesso debba essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento e, cioè, il mese dell’immissione in consumo del prodotto. La giurisprudenza ha precisato che “<i>oltre a regolare l’incidenza dei ritardi nei pagamenti quanto all’aggravamento dell’onere economico correlato alla debenza dell’indennità di mora e degli accessori, la disposizione in esame impone, con carattere automatico, un chiaro divieto scaturente dall’inosservanza del predetto termine, disponendo che: ‘Dopo la scadenza del suddetto termine, non è consentita l’estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all’estinzione del debito d’imposta’” </i>(cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, 28.02.2022, n. 1426)<i>. </i>Pertanto, da un lato, la norma prevede la disciplina in caso di ritardo nei pagamenti e, dall’altro lato, stabilisce il divieto di estrazione dopo la scadenza del termine per effettuare i versamenti e fino all’estinzione del debito d’imposta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.4. Il descritto sistema sanzionatorio, tenuto anche conto della natura di tributo armonizzato dell’accisa, è stato più volte scrutinato dal giudice amministrativo che ha chiarito che “’<i>i rigidi passaggi degli artt. 3, comma 4, e 5 T.U.A. sono scanditi a tutela del pubblico interesse’, non lasciando margine alcuno ad apprezzamenti discrezionali suscettibili di ‘mettere a rischio proprio quell’interesse generale al puntuale ed esatto pagamento che le disposizioni ricordate intendono invece tutelare’ (Cons. St., sez. IV, 12 ottobre 2016, n. 4214).</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>2.9. Il disposto dell’art. 5, comma 5 del T.U.A. &#8211; come correttamente rilevato dal giudice di primo grado &#8211; deve essere necessariamente interpretato tenendo conto del valore letterale delle espressioni utilizzate dal legislatore, pienamente coerenti con la </i>ratio<i> sopra evidenziata, nel senso che la revoca della licenza fiscale di esercizio deve essere senz’altro disposta allorquando il titolare della licenza inadempiente all’obbligo di pagamento dell’accisa entro il termine prescritto violi il divieto di estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti, sul medesimo gravante sino all’estinzione del debito di imposta.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>2.10. Accertata la sussistenza di tale presupposto, dunque, viene in rilievo l’esercizio di un potere vincolato dell’amministrazione, scevro da apprezzamenti discrezionali, essendo l’Autorità procedente tenuta al solo accertamento della oggettiva ricorrenza del tassativo presupposto che viene in rilievo nel caso che ne occupa. In altri termini, la legittimità del provvedimento di revoca della licenza di esercizio discende in via diretta dalla riscontrata violazione del divieto inequivocabilmente individuato dal legislatore […] 2.12. Vale soggiungere, a maggior chiarimento, che nelle valutazioni del legislatore, non irragionevoli né sproporzionate tenuto conto della natura degli interessi pubblici implicati, la violazione del divieto di estrazione di altri prodotti dal deposito fiscale sino all’estinzione del debito di imposta determina l’automatico venir meno del rapporto fiduciario, sicché l’amministrazione non dispone di alcun margine di ulteriore apprezzamento in merito alla gravità della condotta, potendo procedere esclusivamente alla revoca della licenza” </i>(così Cons. Stato, sez. VII, 28.02.2022, n. 1426)<i>.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.5. Tanto precisato, nel caso di specie, la società ricorrente, pur non contestando di aver effettuato le estrazioni di prodotto dal deposito fiscale in data 22.10.2025, come elencate nel provvedimento di revoca impugnato, reputa tuttavia che l’amministrazione abbia errato nell’applicare la normativa sopra richiamata per carenza dei relativi presupposti, non ricorrendo l’ipotesi descritta dall’art. 3, comma 4, D. Lgs. n. 505/1995 del mancato pagamento delle accise, né la violazione del divieto di estrazione, con conseguente illegittimità della disposta revoca.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.6. In particolare, Elbana Petroli s.r.l. deduce, nel proprio ricorso, di aver tempestivamente comunicato, con nota avente a oggetto “<i>versamento accise competenza settembre 2025”</i> del 16.10.2025, di non poter rispettare la scadenza prevista per il pagamento delle somme dovute per il mese di settembre 2025 a causa di temporanee difficoltà finanziarie, evidenziando tuttavia di aver “<i>recentemente versato oltre 10 milioni di accise, restando scoperti solo per quelle di competenza di settembre 2025 in scadenza oggi 16 ottobre 2025 pari a euro 1.887.259,91” </i>e di assicurare comunque “<i>il versamento di quanto dovuto, compreso sanzioni ed interessi entro il 27 del corrente mese di ottobre, con un ritardo di soli 10 giorni dalla scadenza naturale” </i>(doc. 3 di parte ricorrente). Inoltre, la società evidenzia che, a ridosso della suddetta scadenza, ha comunque effettuato due pagamenti di euro 485.509,76 ciascuno (doc. 6 depositato da parte ricorrente) e di aver comunque saldato tutto quanto dovuto in data 23.10.2025 (doc. 7 depositato da parte ricorrente). L’amministrazione non avrebbe dunque tenuto in considerazione né l’avvenuto tempestivo pagamento parziale della metà della somma, né l’integrale pagamento comunque corrisposto entro cinque giorni dalla scadenza del termine fissato dalla legge, dovendo escludersi da tale conteggio le giornate di sabato e di domenica, con la conseguenza che il termine ultimo per la regolazione dell’imposta doveva ritenersi differito proprio al 23.10.2025, come assicurato telefonicamente da un funzionario dell’amministrazione resistente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.7. Reputa il Collegio che le doglianze di parte ricorrente non siano fondate, atteso che non risulta in atti che i pagamenti effettuati a ridosso della scadenza del 16.10.2025 siano effettivamente da imputare al mese di settembre 2025, tenuto conto della documentazione contabile versata in atti da entrambe le parti e, in particolare, degli importi dei pagamenti effettuati dalla società ricorrente in data 23.10.2025 e avuto altresì riguardo ai capitoli relativi alle somme corrisposte. Peraltro, la società, con la richiamata nota del 16.10.2025 (e quindi successivamente ai suddetti versamenti di euro 485.509,76 del 14.10.2025 e del 15.10.2025) ha espressamente dichiarato di non essere in grado di corrispondere tempestivamente quanto dovuto per il mese corrente (settembre 2025), ossia la somma di euro 1.887.259,91 (doc. 3 depositato da parte ricorrente). Inoltre, a fronte della contestazione in giudizio da parte dell’amministrazione resistente, che i pagamenti del 14 e del 15 ottobre 2025 dovevano essere riferiti al mese di agosto 2025, l’istante non ha fornito adeguata prova contraria. Né, d’altronde, può essere valorizzato il carattere “alluvionale” del flusso di operazioni realizzate sotto il profilo della carenza di istruttoria, poiché, a fronte della rigida struttura del sistema dei pagamenti dell’accisa delineato dalla legge con precise scadenze (sistema che era certamente ben conosciuto dalla società ricorrente, la quale opera professionalmente da svariati anni nel settore in questione) la società avrebbe dovuto provare con certezza di aver tempestivamente corrisposto le somme dovute. La ricorrente, come detto, era invece ben consapevole del proprio inadempimento, come dalla stessa riferito con la più volte citata comunicazione del 16.10.2025. In siffatto contesto, reputa il Collegio, che non vi sia spazio nemmeno per l’invocata tutela del legittimo affidamento della società, non ricorrendone i requisiti (“<i>l’affidamento ‘è un principio generale dell’azione amministrativa, che opera in presenza di una attività della pubblica amministrazione che fa sorgere nel destinatario l’aspettativa al mantenimento nel tempo del rapporto giuridico sorto a seguito di tale attività (Cons. Stato, VI, 13 agosto 2020, n. 5011)</i>”, così Cons. Stato, Ad. Pl, 19/2021). Parimenti, nessun rilievo assumono le rassicurazioni fornite telefonicamente alla società, atteso che trattasi di asserzioni sfornite di prova e che, in ogni caso, il termine dei cinque giorni dalla scadenza computa anche il sabato e la domenica, non rinvenendosi indicazioni contrarie nella normativa di settore, che disciplina, peraltro, un procedimento amministrativo. Inoltre, mette conto evidenziare che la giurisprudenza amministrativa ha anche precisato che, in ogni caso, il sabato deve essere considerato a tutti gli effetti giorno lavorativo in quanto lo stesso è “<i>equiparato ai giorni festivi (in virtù della novella di cui all’art. 2, comma 11, d. l. n. 263 del 2005, in vigore dal 1° marzo 2006) solo al fine del compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono di sabato […] a tutti gli altri effetti il sabato è considerato giorno lavorativo</i>” (così Cons. di Stato, Sez. V, 24 luglio 2011, n. 4454).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.8. Da quanto fin qui precisato deriva la correttezza dell’inquadramento della fattispecie in esame nell’ambito dell’omesso pagamento dell’accisa dovuta, che fa scattare, in via automatica, il divieto di estrazione, la cui inosservanza, a sua volta, impone all’amministrazione di revocare la licenza fiscale di esercizio. La società Elbana Petroli s.r.l. eccepisce altresì di aver comunque legittimamente confidato nella necessità che l’amministrazione adottasse un previo provvedimento di intimazione al fine di rendere operativo il divieto di estrazione, stante l’autovincolo assunto dall’agenzia con le note del 17 e del 20 ottobre 2025 nella parte in cui ha comunicato che “<i>qualora non si provveda al pagamento entro i successivi 5 giorni dalla scadenza prevista, questa Agenzia procederà all’intimazione, con decorrenza immediata, del divieto di estrazione dei prodotti dal deposito fiscale fino all’estinzione del debito d’imposta rilevato” </i>(docc.ti 4 e 5 di parte ricorrente).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.9. Rileva anzitutto il Collegio che le espressioni contenute nelle descritte note non abbiano valenza di vero e proprio autovincolo, atteso che, come noto, gli autovincoli sono solitamente imposti dall’amministrazione per limitare la propria discrezionalità, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà. L’autorità così “<i>è tenuta all’osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che le è impedita la loro disapplicazione e che la violazione di quelle determina l’illegittimità delle relative determinazioni” </i>(cfr. Cons. St., sez. V, 17.07.2017, n. 3502).<i> </i>Infatti, <i>“l’autovincolo, com&#8217;è noto, costituisce un limite al successivo esercizio della discrezionalità, che l’amministrazione pone a se medesima in forza di una determinazione frutto dello stesso potere che si appresta ad esercitare, e che si traduce nell’individuazione anticipata di criteri e modalità, in guisa da evitare che la complessità e rilevanza degli interessi possa, in fase decisionale, complice l’ampia e impregiudicata discrezionalità, favorire in executivis l’utilizzo di criteri decisionali non imparziali&#8221; </i>(cfr. Cons. Stato, sez. III, 30.09.2022, n. 8432). Nel caso di specie, il divieto di estrazione opera direttamente in base alla legge e la successiva revoca per l’inosservanza del divieto costituisce attività vincolata, tanto che non pare compatibile con la configurabilità di un autovincolo in grado di condizionare la produzione di un effetto legale. Il rigido e chiarissimo sistema sanzionatorio previsto dagli artt. 3, comma 4 e 5, comma 5, D. Lgs. n. 504/1995, espressamente richiamati dall’Agenzia nelle note richiamate, non poteva dunque lasciare spazio alla formazione di alcun affidamento tutelabile da parte della società, operatore professionale del settore, ben consapevole della propria inadempienza. Sul punto occorre richiamare il già citato orientamento giurisprudenziale, cui aderisce anche questo Collegio, secondo cui l’eventuale atto di intimazione adottato dall’amministrazione avrebbe avuto soltanto valore dichiarativo di un divieto già attivatosi <i>ope legis </i>alla scadenza prevista per il pagamento dell’accisa e perdurante fino all’integrale corresponsione di quanto dovuto (cfr. TAR Campania, sez. III, 11.06.2025, n. 3164), senza che su tale profilo potesse incidere il comportamento dell’amministrazione procedente. La condotta dell’agenzia poteva semmai assumere rilevanza sotto altri aspetti che non rilevano in questa sede, ma non determina certamente alcuna incidenza sull’operatività di un divieto che il legislatore ha espressamente previsto a tutela di interessi pubblici di particolare rilevanza. Deve dunque conclusivamente ritenersi che il provvedimento adottato dall’amministrazione abbia natura vincolata e la revoca consegua dunque alla violazione del divieto legale di estrazione e, in relazione a tale divieto eventuali provvedimenti adottati dell’amministrazione non possono che rivestire natura meramente dichiarativa (così Cons. Stato, sez. VII, 28.02.2022, n. 1426 “<i>3. Nella ricostruzione della disciplina di riferimento, inoltre, deve anche ribadirsi che il divieto di estrazione espressamente previsto dall’art. 3, comma 4 del T.U.A. non è intermediato da un’attività amministrativa; detto divieto opera con immediatezza al ricorrere delle circostanze previste da tale disposizione e per tutto l’arco temporale ivi indicato.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>3.1. Correttamente, dunque, nella sentenza appellata è stata rilevata la natura dichiarativa e non costitutiva di un eventuale provvedimento espresso dell’amministrazione circa la sussistenza di detto divieto, operante ex lege a prescindere dalle ragioni del ritardo o dell’omesso pagamento dell’imposta</i>)”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.10. Tali considerazioni impongono di rigettare anche il quarto motivo di ricorso con cui l’istante contesta la violazione del principio di tipicità delle sanzioni, atteso che, una volta chiarito che la fattispecie in esame configura, per le ragioni sopra esposte, una violazione del divieto di estrazione previsto dall’art. 3, comma 4, D. Lgs. n. 504/1995, il chiaro tenore dell’art. 5, comma 5, del medesimo decreto non lascia spazio a dubbi in ordine alla legittimità della disposta revoca della licenza fiscale di esercizio. La giurisprudenza ha in proposito precisato la natura vincolata e sanzionatoria della revoca in parola precisando che “<i>Il disposto dell’art. 5, comma 5 del T.U.A. deve essere necessariamente interpretato tenendo conto del valore letterale delle espressioni utilizzate dal legislatore, pienamente coerenti con la ratio sopra evidenziata, nel senso che la revoca della licenza fiscale di esercizio deve essere senz&#8217;altro disposta allorquando il titolare della licenza inadempiente all&#8217;obbligo di pagamento dell’accisa entro il termine prescritto violi il divieto di estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti, sul medesimo gravante sino all’estinzione del debito di imposta. </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Accertata la sussistenza di tale presupposto, dunque, viene in rilievo l’esercizio di un potere vincolato dell’amministrazione, scevro da apprezzamenti discrezionali, essendo l’Autorità procedente tenuta al solo accertamento della oggettiva ricorrenza del tassativo presupposto che viene in rilievo nel caso che ne occupa. In altri termini, la legittimità del provvedimento di revoca della licenza di esercizio discende in via diretta dalla riscontrata violazione del divieto inequivocabilmente individuato dal legislatore.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Vale soggiungere, a maggior chiarimento, che nelle valutazioni del legislatore, non irragionevoli né sproporzionate tenuto conto della natura degli interessi pubblici implicati, la violazione del divieto di estrazione di altri prodotti dal deposito fiscale sino all’estinzione del debito di imposta determina l’automatico venir meno del rapporto fiduciario, sicché l’amministrazione non dispone di alcun margine di ulteriore apprezzamento in merito alla gravità della condotta, potendo procedere esclusivamente alla revoca della licenza</i>” (così Cons. Stato, sez. VII, 14.11.2022, n. 9976; Cons. Stato, Sez. VII, 28.02.2022, n. 1426) e che il “‘<i>Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative’ individua alcune ipotesi di revoca della licenza fiscale, le quali peraltro costituiscono, più propriamente, ipotesi di decadenza del titolo, essendo ancorate al ricorrere di presupposti oggettivi e vincolati. 9.2. È vero che tali previsioni non privano l’amministrazione &#8211; al di fuori di tali ipotesi tipizzate di decadenza del titolo &#8211; di pronunciare la revoca (vera e propria) dello stesso provvedimento autorizzatorio al ricorrere dei presupposti generali previsti dall’art. 21 quinquies della L. 241/90. Sotto tale profilo, non può negarsi che l’amministrazione mantenga un potere generale, di natura ampiamente discrezionale &#8211; a differenza dalle ipotesi di decadenza &#8211; da poter esercitare motivando adeguatamente le proprie determinazioni” </i>(così TAR Campania &#8211; Salerno, Sez. III, 03.03.2026, n. 408”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. La delineata natura della revoca della licenza fiscale prevista dall’art. 5, comma 5, D. Lgs. n. 504/1995 e l’assenza di discrezionalità dell’amministrazione nell’adottare detto provvedimento rendono infondato anche il secondo motivo di ricorso con il quale l’istante deduce la violazione delle garanzie procedimentali e, in particolare, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Nella specie, occorre anzitutto rilevare che vi è stata ampia interlocuzione tra le parti, sfociata, da ultimo, nel verbale di contestazione del 20.10.2025 e che, in ogni caso, trova qui applicazione l’art. 21<i>-octies</i>, comma 2,<i> </i>L. n. 241/1990, stante la natura vincolata della revoca e risultando provato, per le esposte ragioni, il presupposto alla base del provvedimento adottato dall’amministrazione, non smentito dalle allegazioni probatorie della ricorrente (<i>ex multis</i>, TAR Campania &#8211; Napoli, sez. VIII, 06.03.2026, n. 1610).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Deve infine essere respinto anche il quarto motivo di ricorso con il quale l’istante contesta il provvedimento impugnato per violazione del principio di proporzionalità della misura adottata, che dovrebbe essere prevista come <i>extrema ratio</i> e che non trova giustificazione nel caso di specie, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie e, in particolare, della gravità delle violazioni contestate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.1. Osserva anzitutto il Collegio che nella materia <i>de qua </i>l’agenzia non ha margine di scelta sul tipo di sanzione da applicare, poiché al ricorrere del presupposto previsto dalla legge, consistente nell’inosservanza del divieto di estrazione, la stessa deve obbligatoriamente e automaticamente procedere alla revoca della licenza fiscale di esercizio. Tanto è conforme agli interessi tutelati dalla normativa, che non si risolvono unicamente nella necessità di garantire il gettito erariale, ma, come specificato dalla giurisprudenza già citata, mirano anche a presidiare il rapporto di fiducia che sussiste tra l’amministrazione e gli operatori cui è stata rilasciata l’autorizzazione e che si basa, tra l’altro, sull’affidabilità di questi ultimi (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 14.11.2022, n. 9976). Pertanto, l’esercizio dell’attività in violazione del divieto di legge protratto anche per pochi giorni si risolve in un illecito che la legge considera in questo contesto meritevole di rilievo sanzionatorio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.2. D’altronde, se è vero che la ricorrente deduce che il pagamento integrale della somma dovuta è avvenuto a distanza di poco tempo dalla scadenza, è comunque innegabile che non sia stato rispettato il termine previsto dalla normativa in questione, che è conoscibile in anticipo da parte degli operatori, come la ricorrente, che opera da anni nel settore e che era consapevole della propria inadempienza, come espressamente comunicato anche all’amministrazione con la nota del 16 ottobre 2025. Non vi è prova in atti che sia stata formulata alcuna istanza di rateizzazione e, per le ragioni già esposte, non è stata dimostrata la riferibilità dei pagamenti effettuati in data 14 e 15 ottobre 2025 al mese di settembre 2025. Non vi è dunque spazio nemmeno per l’invocata tutela della buona fede, oltre che per le ragioni già esposte, anche perché la società avrebbe potuto astenersi, per pochi giorni, dalle attività di estrazione, né risultano addotti i motivi per cui tali attività non potevano essere sospese, in ottemperanza al divieto legale, fino al pagamento integrale dell’imposta dovuta, in modo da non incorrere nelle previsioni di cui agli articoli 3, comma 4 e 5, comma 5, D. Lgs. n. 504/1995.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. In definitiva, il ricorso deve essere respinto perché infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Le peculiarità della fattispecie giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Compensa le spese di lite tra le parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Roberto Maria Bucchi, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Raffaello Gisondi, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Stefania Caporali, Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-depositi-fiscali-dei-prodotti-soggetti-ad-accise/">Sui depositi fiscali dei prodotti soggetti ad accise.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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