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	<title>n. 7 - 2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>n. 7 - 2019 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Considerazioni a proposito del regime di responsabilità degli  Amministratori delle &#034;società legali&#034; titolari di funzioni amministrative. Il dissolvimento in parte qua di una categoria giuridica?  </title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:49 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-a-proposito-del-regime-di-responsabilita-degli-amministratori-delle-societa-legali-titolari-di-funzioni-amministrative-il-dissolvimento-in-parte-qua-di-una-categoria-giuri/">Considerazioni a proposito del regime di responsabilità degli  Amministratori delle &quot;società legali&quot; titolari di funzioni amministrative. Il dissolvimento in parte qua di una categoria giuridica?  </a></p>
<p>Sommario: 1. Premessa&#8221;- 2. Le tipologie di società pubbliche (diverse da quelle esercenti attività di impresa) individuate dalla giurisprudenza di legittimità e il relativo regime di responsabilità degli organi sociali&#8221;- 3. L&#8217;attrazione delle società legali nella categoria delle «società a partecipazione pubblica» e delle «società in house». &#8220;- 3.1. (Segue)</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-a-proposito-del-regime-di-responsabilita-degli-amministratori-delle-societa-legali-titolari-di-funzioni-amministrative-il-dissolvimento-in-parte-qua-di-una-categoria-giuri/">Considerazioni a proposito del regime di responsabilità degli  Amministratori delle &quot;società legali&quot; titolari di funzioni amministrative. Il dissolvimento in parte qua di una categoria giuridica?  </a></p>
<p> Sommario: 1. Premessa&#8221;- 2. Le tipologie di società pubbliche (diverse da quelle esercenti attività di impresa) individuate dalla giurisprudenza di legittimità e il relativo regime di responsabilità degli organi sociali&#8221;- 3. L&#8217;attrazione delle società legali nella categoria delle «società a partecipazione pubblica» e delle «società <em>in house</em>».  &#8220;- 3.1. (Segue) La responsabilità degli organi di amministrazione e controllo delle «società legali a regime ultra-derogatorio»&#8221;- 4. Una prima possibile critica alla tesi del dissolvimento <em>in parte qua </em>della categoria delle società legali e un tentativo di replica&#8221;- 5. Una seconda possibile critica alla tesi del dissolvimento <em>in parte qua</em> della categoria delle società legali e un tentativo di replica &#8211; 6. Una terza possibile critica alla tesi del dissolvimento <em>in parte qua </em>della categoria delle società legali e un tentativo di replica&#8221;- 7. Conclusioni.<br />  <br />  <br /> <em>1. Premessa</em><br />  <br /> Il tema della responsabilità amministrativa degli organi di amministrazione e di controllo delle società pubbliche è stato, e continua ad essere, al centro di un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>. Non è questa la sede per ripercorrere <em>funditus</em> le diverse tesi che sono venute affermandosi nel corso degli anni. Valga solo evidenziare che, sino ai primi anni &#8217;80 del secolo scorso, la distinzione attorno alla quale venne sviluppandosi il dibattito era quella tra «ente pubblico economico» e «pubblica amministrazione»: il primo era deputato all&#8217;esercizio di un&#8217;attività di impresa, mentre la seconda all&#8217;esercizio di funzioni amministrative.<br /> Trattandosi di una distinzione incentrata sulla differente natura dell&#8217;attività svolta, si riteneva che l&#8217;ente pubblico economico, esercitando una attività di impresa equiparabile a quella svolta da un operatore privato, non era assoggettabile a responsabilità amministrativa. Per converso, tutti i soggetti pubblici che non esercitavano attività di impresa, dovendo essere considerati pubbliche amministrazioni tradizionali, si ritenevano assoggettate al regime della responsabilità amministrativa per danno erariale<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>.<br /> Il suddetto quadro ha subito dei mutamenti per effetto dei programmi di privatizzazione e di liberalizzazione e per la crescente articolazione dei pubblici poteri<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>. La trasformazione dei più importanti enti pubblici economici in società per azioni (soggetti formalmente privati e sostanzialmente pubblici) ha invero riacceso il dibattito sulla esatta perimetrazione delle «organizzazioni pubbliche» per le quali doveva ammettersi la responsabilità amministrativa, con correlata giurisdizione contabile.<br /> Il problema si è posto, soprattutto, a seguito della notevole diffusione del modello delle società per l&#8217;esercizio di attività diverse da quelle di impresa. Se per le società pubbliche costituite per l&#8217;esercizio di attività di impresa (in condizioni di monopolio o concorrenziale) continua a rimanere sostanzialmente valido il principio in ossequio al quale è applicabile il regime della responsabilità civile<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>, per le altre la soluzione è stata incentrata sul <em>tipo</em> di società.<br />  <br />  <br /> <em>2. Le tipologie di società pubbliche (diverse da quelle esercenti attività di impresa) individuate dalla giurisprudenza di legittimità e il relativo regime di responsabilità degli organi sociali</em><br />  <br /> Per le società diverse da quelle che esercitano attività di impresa in regime di riserva ovvero in condizioni di mercato aperto e in libera concorrenza, gli arresti giurisprudenziali formatisi in applicazione del criterio ermeneutico soprarichiamato (<em>tipo di società</em>) sono giunti a distinguere tre tipologie di società pubbliche in relazione alle quali è stato previsto uno specifico regime di responsabilità degli organi di amministrazione e di controllo.<br /> La prima tipologia di società &#8211; impiegata ai fini del regime di responsabilità degli organi sociali&#8221;- è quella delle <em>società a partecipazione pubblica</em><a href="#_ftn5" title="">[5]</a>. Con riguardo a tali società è stato affermato che la loro soggettività, implicante autonomia giuridica e patrimoniale rispetto al socio pubblico, «impedisce, per mancanza del rapporto di servizio e per mancanza di un danno immediato e diretto per lo Stato o altro ente pubblico, di radicare la giurisdizione del giudice contabile. Tali società, infatti, sono organizzate secondo il tipo societario di stampo civilistico e conservano la loro natura privata, essendo pubblico soltanto il soggetto che partecipa ad esse»<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>.<br /> Il regime di responsabilità previsto per gli organi di amministrazione e di controllo delle società a partecipazione pubblica è stato così individuato nella responsabilità civile, configurandosi quella amministrativa come una «eccezione» ravvisabile in solo due ipotesi. La prima ricorre allorché la condotta posta in essere dagli organi di amministrazione o dagli organi di controllo della società abbia arrecato un <em>danno diretto</em> all&#8217;ente pubblico titolare della partecipazione societaria (ad esempio, danno all&#8217;immagine della p.a.) e non già un <em>danno riflesso</em>, quale conseguenza del pregiudizio arrecato al patrimonio della società<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>. La seconda ricorre, invece, qualora i rappresentanti dell&#8217;ente pubblico che detiene la partecipazione societaria, o comunque colui che sia titolare del potere di decidere per conto dell&#8217;ente pubblico, trascurino, con dolo o colpa grave, di esercitare i diritti e i doveri di socio, così da arrecare un pregiudizio al valore della partecipazione societaria<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>.<br /> La seconda tipologia di società&#8221;- impiegata sempre ai fini  del regime di responsabilità degli organi sociali &#8211; è quella delle società <em>in house</em><a href="#_ftn9" title="">[9]</a>. Tali società sono contraddistinte &#8211; com&#8217;è noto&#8221;- da due presupposti indefettibili: <em>a)</em> l&#8217;assoggettamento ad un controllo analogo a quello che l&#8217;ente pubblico che detiene la partecipazione societaria esercita sui propri servizi, così da essere soggetti alla loro influenza determinante quanto agli obiettivi strategici e alle decisioni significative; b) oltre l&#8217;ottanta per cento del loro fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dal socio pubblico.<br /> In ragione di tale duplice connotato (strutturale e funzionale) si è ritenuto che le società <em>in house</em>, configurandosi «come una derivazione ovvero una <em>longa manus</em> dell&#8217;ente pubblico»<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>, risultano prive di autonoma soggettività. Da ciò conseguendo l&#8217;assoggettamento dei loro organi sociali a responsabilità amministrativa, dovendosi ritenere che il danno arrecato alla società «rileva come danno al patrimonio dell&#8217;ente pubblico, seppure formalmente separato dallo schermo societario»<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>.<br /> La terza tipologia di società &#8211; impiegata sempre fini del regime di responsabilità degli organi sociali &#8211; è quella delle <em>società legali </em>(<em>o di diritto singolare</em>)<em>.</em> Trattasi di società pubbliche la cui costituzione trova il suo presupposto giustificativo in una norma di legge, la quale, a seconda dei casi, può <em>prevedere</em> <em>direttamente</em> la costituzione della società, <em>obbligare</em> ovvero <em>autorizzare</em> lo Stato o altro ente pubblico a costituire la società<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>. L&#8217;attività di tali società si risolve, sovente, nell&#8217;esercizio di funzioni amministrative esternalizzate in loro favore (c.d. attività amministrativa in forma privatistica). In particolare, ad essere esternalizzare sono segmenti di funzioni amministrative, fasi del procedimento amministrativo o attività specifiche e circoscritte<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>. In dottrina si è infatti parlato di «semi-amministrazioni»<a href="#_ftn14" title="">[14]</a> o di «quasi-amministrazioni»<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>.<br /> Il regime di responsabilità previsto per gli organi di amministrazione e di controllo di esse è quello della responsabilità amministrativa, essendosi rilevato che l&#8217;esercizio delle funzioni pubbliche cui le stesse sono deputate «consente di qualificarle come sostanziali enti pubblici e giustifica, quindi, la giurisdizione della Corte dei conti»<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>. È a quest&#8217;ultima tipologia di società che saranno dedicate le considerazioni svolte nei successivi paragrafi, dal momento che le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. sembrerebbero <em>innovativamente</em> <em>disciplinare non disciplinandolo </em>il regime di responsabilità previsto per gli organi sociali delle stesse.<br />  <br />  <br /> <em>3. L&#8217;attrazione delle società legali nella categoria delle «società a partecipazione pubblica» e delle «società </em>in house<em>» </em><br />  <br /> L&#8217;entrata in vigore del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. (c.d. Testo Unico delle società pubbliche &#8211; T.U.S.P.) sembrerebbe aver lasciato immutato l&#8217;orientamento della Corte di Cassazione per il quale gli organi di amministrazione e di controllo delle società legali (o di diritto singolare) sono soggetti a responsabilità amministrativa. I commenti della dottrina<a href="#_ftn17" title="">[17]</a> e i primi arresti giurisprudenziali<a href="#_ftn18" title="">[18]</a> sembrano concordare, infatti, nel ritenere che la disciplina della responsabilità dettata dal D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. abbia recepito&#8221;- senza elementi di discontinuità &#8211; gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità. Tuttavia, un più attento esame del D.lgs. n. 175 cit. conduce a formulare alcune riflessioni in ordine alla <em>effettiva aderenza</em> delle disposizioni introdotte nel 2016 con gli orientamenti formatisi antecedentemente alla sua entrata in vigore.<br /> La norma che viene in rilievo &#8211; come noto&#8221;- è quella contenuta nell&#8217;articolo 12. Essa stabilisce che «i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società <em>in house</em>. É devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell&#8217;esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione».<br /> Detta norma &#8211; a nostro modo di vedere&#8221;- risulta in parte <em>ricognitiva</em> e in parte <em>innovativa</em>.<br /> È <em>ricognitiva</em> là dove&#8221;- in perfetta aderenza con l&#8217;insegnamento della giurisprudenza di legittimità&#8221;- stabilisce che il regime ordinario di responsabilità degli organi di amministrazione e di controllo delle società pubbliche è quello della responsabilità civile<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>, salvo la responsabilità amministrativa per i casi in cui dalla condotta degli organi sociali derivi un danno immediato e diretto all&#8217;ente pubblico (come ad es., qualora derivi un danno all&#8217;immagine all&#8217;ente pubblico) o quando i rappresentanti dell&#8217;ente pubblico trascurino, con dolo o colpa grave, di esercitare i propri diritti e doveri di socio arrecando un pregiudizio al valore della partecipazione societaria. Così come parimenti <em>ricognitiva</em> risulta anche quando prevede la responsabilità amministrativa degli organi di amministrazione e di controllo delle società <em>in house</em>.<br /> È invece <em>innovativa</em> là dove &#8211; in discontinuità con l&#8217;insegnamento della giurisprudenza di legittimità &#8211; non contiene alcun riferimento specifico alla responsabilità degli organi di amministrazione e di controllo delle società legali (o di diritto singolare), per le quali la Corte di Cassazione è giunta ad affermare l&#8217;assoggettamento a responsabilità amministrativa.<br /> Le uniche società pubbliche prese in considerazione (ai fini della disciplina del regime di responsabilità) sono, infatti, le «società partecipate» e le «società <em>in house</em>». Trattasi di una scelta che conduce, quanto meno, a porsi un interrogativo: quali possano essere le conseguenze ad essa correlate?<br /> La risposta sembra essere quella per cui la <em>categoria</em> <em>delle società legali (o diritto singolare)</em><a href="#_ftn20" title="">[20]</a> abbia finito col perdere &#8211; limitatamente ai fini della determinazione del regime di responsabilità&#8221;- la sua autonoma rilevanza giuridica, per essere attratta, quindi assorbita, nelle due categorie delle «società partecipate» e delle «società <em>in house</em>». La qualificazione di una società pubblica nei termini di società legale (o di diritto singolare) sembrerebbe ormai doversi considerare un&#8217;operazione insufficiente a determinare il regime di responsabilità degli organi di amministrazione e di controllo, risultando necessario compiere un ulteriore sforzo esegetico: stabilire, cioè, se la società legale presenti, o meno, i caratteri della «società a partecipazione pubblica» ovvero della «società <em>in house</em>»: nel primo caso, sussistendo la responsabilità civile con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, salvo i pregiudizi diretti patiti dall&#8217;ente pubblico socio, laddove nel secondo sussisterà la responsabilità amministrativa, con conseguente giurisdizione contabile.<br />  <br />  <br />  <br /> <em>3.1.</em> <em>(Segue) La responsabilità degli organi di amministrazione e controllo delle «società legali a regime ultra-derogatorio»</em><br />  <br /> L&#8217;unica possibile variante al fenomeno dell&#8217;attrazione&#8221;- ai soli fini della responsabilità degli organi di amministrazione e di controllo&#8221;- delle società legali (o di diritto singolare) nella categoria delle «società a partecipazione pubblica» piuttosto che in quella delle «società <em>in house</em>» sembrerebbe essere quella contemplata dall&#8217;articolo 1, comma 4, lett. a), del D.lgs. n. 175/2016<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>. Vale a dire il caso in cui le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che dettano la disciplina della singola società legale prevedano un regime di responsabilità derogatorio rispetto a quello contemplato dall&#8217;articolo 12 del T.U.S.P.<br /> Si tenta di spiegarci meglio. Il richiamato articolo 12, in ossequio alla previsione contenuta nell&#8217;articolo 1, comma 3, del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii.<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>, volta a restituire «lo statuto delle società a partecipazione pubblica alla disciplina civilistica»<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>, ha fissato un regime di responsabilità degli organi sociali sviluppato sostanzialmente su tre livelli.<br /> Sul primo livello è collocata la <em>regola</em> per cui gli organi di amministrazione e di controllo delle società pubbliche sono soggetti a responsabilità civile, salvo il caso in cui siano arrecati direttamente danni (patrimoniali e/o non patrimoniali) all&#8217;ente pubblico socio. Alla predetta regola si affiancano, poi, due eccezioni, le quali si collocano rispettivamente sul secondo e sul terzo livello.<br /> Sul secondo livello si trova una <em>eccezione stabile</em> prevista per le società <em>in house</em> (per i cui organi sociali è prevista la responsabilità amministrativa), mentre sul terzo livello v&#8217;è una <em>eccezione eventuale</em> ammessa per quelle società legali (o diritto singolare), in riferimento alle quali la loro specifica disciplina preveda un regime di responsabilità derogatorio<a href="#_ftn24" title="">[24]</a> rispetto alla <em>regola</em> e alla <em>eccezione stabile</em> contemplate nell&#8217;articolo 12 del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii.<br /> A quest&#8217;ultimo proposito, si pensi ad una società legale (o di diritto singolare) che presenti le caratteristiche indefettibili per essere qualificata come società <em>in house</em><a href="#_ftn25" title="">[25]</a>. L&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 12 del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. esporrebbe gli amministratori a responsabilità amministrativa. E tuttavia, la disciplina &#8220;singolarmente&#8221; riferita alla società potrebbe prevedere l&#8217;assoggettamento degli organi di amministrazione e di controllo a responsabilità civile. Così come potrebbe accadere&#8221;- sebbene più difficile&#8221;- il contrario: una società legale che presenti le caratteristiche della società a partecipazione pubblica, i cui organi sociali sarebbero assoggettati dall&#8217;articolo 12 del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii a responsabilità civile, potrebbe risultare interessata da una disciplina singolare che preveda, di contro, la responsabilità amministrative di essi.<br />  <br />  <br /> <em>4. Una prima possibile critica alla tesi del dissolvimento </em>in parte qua<em> della categoria delle società legali e un tentativo di replica</em><br />  <br /> Le considerazioni appena svolte &#8211; se ne è consapevoli&#8221;- possono andare incontro a critiche. Nei confronti di esse potrebbe muoversi, anzitutto, l&#8217;obiezione che l&#8217;enunciazione per cui la categoria delle società legali avrebbe finito col perdere rilevanza ai fini della determinazione del regime di responsabilità degli organi sociali pecchi di eccessivo formalismo, in quanto incentrata su una analisi sintattica e semantica delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. Si dovrebbe così ritenere &#8211; come già fatto da autorevole dottrina&#8221;- che per le società legali, l&#8217;eccezione alla regola della responsabilità civile non sarebbe riconducibile al rapporto fra <em>regola </em>ed <em>eccezione</em> contenute nell&#8217;articolo 12. Per esse occorrerebbe, piuttosto, continuare a costruire in via interpretativa una vera e propria disciplina settoriale che le allontani dal <em>genus</em> delle società, per inserirle nel <em>genus </em>delle amministrazioni pubbliche<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>.<br /> Ad una simile censura si può replicare, però, facendo fidamento su un duplice ordine di argomentazioni.<br /> In primo luogo, che, per pacifica giurisprudenza, «l&#8217;interpretazione letterale della legge è il canone ermeneutico prioritario per l&#8217;interprete, pur ricavandosi dall&#8217;art. 12 delle preleggi che l&#8217;ulteriore canone dato dall&#8217;interpretazione logica e sistematica soccorre e integra il significato proprio delle parole, arricchendole della <em>ratio</em> della norma e del suo coordinamento nel sistema nel quale va ad inserirsi. Ma tale criterio non può servire ad andare oltre quello letterale quando la disposizione è chiara e precisa»<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>. E dal momento che le disposizioni del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii.&#8221;- specie in ragione del criterio fissato dall&#8217;articolo 18, lett. c), della L. n. 124/2015, con il quale si è delegato il Governo a dettare «una <em>precisa definizione</em> del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti»&#8221;- appaiono perspicue là dove hanno inteso disciplinare la responsabilità degli organi sociali mediante l&#8217;esclusivo richiamo alle categorie delle società partecipate e di quelle <em>in house</em>, non si ravvedono ragioni che possano giustificare uno stravolgimento del significato proprio delle parole, così da arrivare ad ammettere l&#8217;assoggettamento <em>sic et simpliciter</em> degli organi sociali delle società legali ad regime di responsabilità amministrativa.<br /> In secondo luogo, che le considerazioni sul dissolvimento <em>in parte qua</em> della categoria delle società legali (o diritto singolare) non costituiscono affatto l&#8217;epilogo di una interpretazione meramente letterale incentrata su una verosimile svista del legislatore. La scelta di disciplinare il regime di responsabilità degli organi di amministrazione e di controllo mediante il riferimento alle sole società partecipate e a quelle <em>in house</em> sembrerebbe doversi, piuttosto, intendere come un qualificato indice disvelatore della volontà del legislatore di <em>semplificare, </em>anche sotto il profilo qualificatorio, la disciplina delle società pubbliche e di <em>razionalizzare </em>il principio di neutralità della forma societaria.<br /> Quanto all&#8217;<em>intento di semplificare </em>le qualificazioni attribuibili all&#8217;interno della eterogenea famiglia delle società pubbliche, esso sembra potersi evincere dalle definizioni contenute nell&#8217;articolo 2 del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. Nel precitato articolo si rinvengono, infatti, la definizione di «società a controllo pubblico»<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>, di «società a partecipazione pubblica»<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>, nonchè di «società <em>in house</em>»<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>. Ciò che vale a confermare &#8211; a nostro modo di vedere&#8221;- che il legislatore, in omaggio al brocardo <em>ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit</em>, abbia voluto decostruire (limitatamente ai fini del regime di responsabilità degli organi sociali) la categoria delle società legali per lasciarla attrarre, a seconda delle caratteristiche concrete da accertarsi caso per caso, in quella delle società a partecipazione pubblica ovvero delle società <em>in house</em>. Beninteso che non pone problemi di sorta il mancato richiamo delle «società a controllo pubblico» all&#8217;interno dell&#8217;articolo 12. Dette società costituiscono, infatti, una più ristretta categoria di società pubbliche ricompresa in quella più ampia delle società a partecipazione pubblica; queste ultime, infatti, sono definite in maniera tale da ricomprendere sia le società a controllo pubblico sia le altre società partecipate.<br /> Appare quindi evidente che se il legislatore avesse voluto che gli organi di amministrazione e di controllo delle società legali (o di diritto singolare) continuassero ad essere assoggetti al regime di responsabilità elaborato dagli arresti giurisprudenziali formatisi in epoca antecedete all&#8217;entrata in vigore del Testo Unico (<em>id est</em>, la responsabilità amministrativa) avrebbe potuto esprimerlo in una infinità di modo.<br /> Anche perché se è vero che le società legali non sono né definite né specificamente menzionate nell&#8217;articolo 12 del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. è altresì vero che di esse il legislatore non si è dimenticato, così da potersi escludere che il mancato richiamo di esse sia da attribuirsi ad una dimenticanza capace di lasciare intatti i precedenti orientamenti giurisprudenziali. Di tali società &#8211; come s&#8217;è già detto &#8211; si riscontra una esplicita menzione nell&#8217;articolo 1, comma 4, lett. a), del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii., in cui si parla di <em>società a partecipazione pubblica di diritto singolare</em> costituite per l&#8217;esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse. Sicché, il legislatore (certamente a conoscenza del vasto mondo delle società legali), qualora avesse voluto confermare i precedenti arresti giurisprudenziali, lo avrebbe fatto senz&#8217;altro. Sarebbe bastato, ad esempio, inserire all&#8217;articolo 12, comma 1, primo periodo, una frase del tipo «<em>salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società </em>in house» [e delle società a partecipazione pubblica di diritto singolare, per le quali ultime non siano previste deroghe contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali]<a href="#_ftn31" title="">[31]</a>.<br /> Oltretutto, che l&#8217;intenzione del legislatore sia stata quella di prevedere un regime di responsabilità incentrato sulla sola distinzione tra gli organi di amministrazione e di controllo delle <em>«</em>società pubbliche in generale<em>»</em> (assoggettate a responsabilità civile, salvo i casi di danni diretti all&#8217;ente pubblico socio) e quelli delle «società<em> in house</em>» (assoggettate a responsabilità amministrativa), risulta confermato dal parere reso dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato sullo schema di decreto. In esso è consentito leggere, infatti, che «la mancanza di soggettività giuridica dell&#8217;<em>in house</em> implica che il danno arrecato è un danno al patrimonio (separato) dell&#8217;ente pubblico, il che giustifica l&#8217;attribuzione alla Corte dei conti della giurisdizione sulla relativa azione di responsabilità», mentre l&#8217;esistenza di un autonomo soggetto giuridico fa in modo che in relazione «<em>a tutte le altre società pubbliche in generale sia configurabile un regime unitario</em>»<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>, per tale intendendosi il regime della responsabilità civile, salvo il caso di danno arrecato direttamente al socio pubblico.<br /> Quanto, poi, all&#8217;<em>intento legislativo di razionalizzare </em>il principio di neutralità della forma societaria, esso si coglie guardando allo spirito dell&#8217;intervento riformatore. Tale spirito risulta impresso nei principi e nei criteri direttivi della delega di cui all&#8217;art. 18 della L. n. 124/2015<a href="#_ftn33" title="">[33]</a>. Non v&#8217;è chi possa negare, infatti, che l&#8217;intervento che ha portato all&#8217;adozione del Testo Unico sia stato finalizzato, tra l&#8217;altro, a definire la disciplina delle società pubbliche in modo <em>proporzionalmente</em> derogatorio rispetto alla disciplina privatistica, abbandonando quindi la concezione delle società pubbliche quali strutture marcatamente speciali (<em>rectius</em>, diverse) rispetto alle ordinare società di diritto comune. La scelta di <em>privatizzare </em>le società pubbliche (nel senso di assoggettarle quanto più possibile alla norme del codice civile) ha come sua conseguenza quella di ricondurre a razionalità la (diffusa) percezione distorta del «principio di neutralità della forma societaria»<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>, iniziando ad attribuire valenza giuridica alla scelta dell&#8217;ente pubblico di ricorrere all&#8217;utilizzo di modelli organizzativi propri del diritto privato.<br /> Ognun sa che il summenzionato principio di neutralità&#8221;-  semplificato e portato alle sue estreme conseguenze&#8221;- postula che le entità organizzative costituite, in forma societaria, dallo Stato o dagli altri enti pubblici assumano, di riflesso, la qualifica soggettiva di ente pubblico e, come tali, sono soggette alla disciplina derogatoria prevista per esse, anziché alle norme del codice civile. Ed è proprio al fine di evitare che, per un malinteso senso della neutralità, le strutture societarie costituite da pubbliche amministrazioni continuassero ad essere assoggettate ad una disciplina fortemente derogatoria rispetto a quella  delle società di diritto comune, che il legislatore ha ritenuto di avvicinarne la disciplina.  Trattasi di una impostazione che sembra porsi, peraltro, in perfetta linea di corrispondenza con quell&#8217;insegnamento giurisprudenziale secondo cui deve escludersi che il riconoscimento ad un determinato soggetto della natura pubblicistica a certi fini, ne implichi automaticamente e in maniera immutevole la integrale sottoposizione alla disciplina valevole in generale per la pubblica amministrazione<a href="#_ftn35" title="">[35]</a>.<br /> Ed è proprio in questa direzione che sembra essersi mosso il legislatore del 2016, il quale ha inteso prevedere per le società legali (o di diritto singolare) un regime di responsabilità funzionale e cangiante: se presentano le caratteristiche delle società a partecipazione pubblica, gli organi di amministrazione e di controllo saranno soggetti al regime della responsabilità civile, salvo il caso di danno arrecato direttamente all&#8217;ente pubblico socio; se presentano, invece, i tratti indefettibili dell&#8217;<em>in house</em> opererà il regime della responsabilità amministrativa per danno erariale.<br />  <br />  <br /> <em>5. Una seconda possibile critica alla tesi del dissolvimento </em>in parte qua<em> della categoria delle società legali e un tentativo di replica</em><br />  <br /> Ma la tesi del dissolvimento <em>in parte qua</em> della categoria delle società legali (o di diritto singolare) potrebbe essere tacciata, se si vuole, anche come &#8220;ingiusta&#8221;, nella misura in cui mette al riparo dalla responsabilità amministrativa per danno erariale e dalla correlata giurisdizione contabile gli organi di amministrazione e di controllo di quelle società legali (insuscettibili di essere qualificate come <em>in house</em>) deputate all&#8217;esercizio di funzioni amministrative con l&#8217;impiego di risorse pubbliche.<br /> Come può accettarsi di assoggettare a responsabilità civile gli organi di vertice di strutture organizzative sostanzialmente equiparabili ad un normale ente pubblico, negando, quindi, la riconducibilità del danno al patrimonio del socio pubblico? Non si ammeterebbe forse un&#8217;ingiustificata disparità di trattamento, con conseguente violazione dell&#8217;art. 3 Cost., tra quanti esercitano funzioni amministrative sotto la veste formale di amministratori di società e quanti esercitano analoghe funzioni nella veste di dipendenti pubblici?<br /> Ad una simile obiezione, in effetti, non pare possibile opporsi  in modo fermo e vigorosa. La replica che, comunque, ci si sente di muovere è incentrata sulla finzione giuridica delle società<a href="#_ftn36" title="">[36]</a> e sulle ragioni per le quali si è proceduti ad avviare il fenomeno delle privatizzazioni<a href="#_ftn37" title="">[37]</a>.<br /> La <em>finzione giuridica</em> che sembra giustificare il dissolvimento <em>in parte qua</em> della categoria delle società legali è quella per cui lo schermo societario (diverso da quello <em>in house</em>) sia suscettibile di fissare una separazione sufficientemente profonda tra la società e il socio pubblico. Una separazione dalla quale discende &#8211; perlomeno nella realtà giuridica, che spesse volte è nient&#8217;affatto coincidente con la realtà naturale&#8221;- la configurazione delle società come autonomo centro di imputazione soggettiva dotato di un patrimonio (<em>privato</em>) distinto e separato da quello (<em>pubblico</em>) dell&#8217;ente che detiene la partecipazione azionaria. Questo anche quando &#8211; come si registra di sovente &#8211; il patrimonio della società sia sostanzialmente pubblico, perché frutto di trasferimenti di risorse pubbliche impiegate dalla società per l&#8217;esercizio delle sue funzioni amministrative. Trattandosi, dunque, di un soggetto autonomo dotato di un patrimonio distinto e separato rispetto a quello dell&#8217;ente pubblico verrebbe meno uno dei presupposti necessari perché possa sussistere la responsabilità amministrativa in capo all&#8217;agente: il danno (patrimoniale e/o non patrimoniale) all&#8217;Erario.<br /> Del resto, che il criterio al quale il legislatore abbia inteso ancòrare la responsabilità amministrativa degli organi di vertice societario sia quello del danno immediato e diretto all&#8217;ente pubblico, piuttosto che quello <em>sostanziale-funzionale</em> «volto a valutare se una società pubblica possa essere assimilata, nel caso concreto, ad un ente pubblico attraverso l&#8217;individuazione e la combinazione di precisi indicici sintomatici di pubblicità»<a href="#_ftn38" title="">[38]</a> sembra riprovato dal tenore dell&#8217;articolo 12, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. Il  tenore della norma lascia emergere, all&#8217;evidenza, l&#8217;esclusivo riferimento al criterio del danno immediato e diretto (patrimoniale e/o non patrimoniale) al socio pubblico, senza che assuma rilevanza la equiparabilità o meno della società ad un ente pubblico.<br /> Inoltre, la tesi del dissolvimento <em>in parte qua</em> della categoria delle società legali sembra trovare argomenti di sostegno anche nelle <em>ragioni che hanno portato alla privatizzazione degli enti pubblici</em>. Sebbene non manchino quanti ritengono che il processo di privatizzazione degli enti pubblici trovi la sua precipua giustificazione nell&#8217;esigenza di contenere il crescente debito pubblico<a href="#_ftn39" title="">[39]</a>, altra parte della dottrina ritiene (condivisibilmente) che, in realtà, il suddetto processo sia nato al fine di conformare il tradizionale modello di ente pubblico al paradigma del <em>New Public Management</em> (NPM)<a href="#_ftn40" title="">[40]</a>: con la privatizzazione si è cioè inteso trasporre nel mondo pubblico i modelli organizzativi e i criteri gestionali propri delle realtà organizzative private, sì da potersi avere una maggiore efficienza ed efficacia.<br /> Se dunque le privatizzazioni nascono (anche) per avere un esercizio efficiente delle funzioni amministrative, appare ragionevole circoscrivere &#8211; contrariamente a quanto registratosi negli ultimi anni&#8221;- l&#8217;area di operatività della responsabilità amministrativa per danno erariale. Non v&#8217;è chi possa negare che l&#8217;espansione, talvolta innaturale, della responsabilità amministrativa abbia finito col vanificare le anzidette ragioni sottese alla diffusione del modello societario. Continuare ad estendere la responsabilità amministrativa anche agli organi di amministrazione e di controllo delle società legali che, non riconducibili al modello dell&#8217;<em>in house providing</em>, siano chiamate all&#8217;esercizio di funzioni amministrative equivale &#8211; a nostro modo di vedere &#8211; a disattendere l&#8217;auspicio della giurisprudenza costituzionale di evitare di creare un regime nel quale «il timore della responsabilità amministrativa [&#038;] esponga all&#8217;eventualità di rallentamenti ed inerzie nello svolgimento dell&#8217;attività amministrativa»<a href="#_ftn41" title="">[41]</a>.<br /> Dopo che il legislatore ha cercato di creare dei poteri pubblici più efficienti ed efficaci, anche perché costituiti in forma societaria ed esenti, per questo, dal regime della responsabilità amministrativa, è stato fatto un dietro-marcia ad opera dell&#8217;elaborazione giurisprudenziale, la quale nel ridurre il modello societario ad uno schermo così sottile da risultare giuridicamente impercettibile, ha finito con l&#8217;estendere la responsabilità amministrativa, pressoché, alla totalità dei modelli di società pubbliche. È risaputo che il timore della responsabilità amministrativa (azionabile obbligatoriamente dal pubbliche ministero contabile), in luogo della responsabilità civile (azionabile volontariamente dall&#8217;ente pubblico socio) ha determinato il diffondersi, anche tra i vertice delle società pubbliche, del noto fenomeno della c.d. «amministrazione difensiva», per tale intendendosi il «rischio che il funzionario amministrativo non assuma decisioni o condotte utili alla realizzazione dell&#8217;interesse pubblico, e ne assuma invece altre, o resti inerte, per timore che da quelle scelte possano derivare disutilità individuali»<a href="#_ftn42" title="">[42]</a>.<br /> In questo senso, dunque, la scelta del legislatore del 2016 si presenta come un tentativo di riportare nel suo corretto alveo la responsabilità amministrativa, la quale potrà operare, al netto di norme singolari, per gli organi di amministrazione e di controllo delle società legali (o diritto singolare) soltanto qualora le stesse presentino i tratti indefettibili delle società <em>in house</em>.  D&#8217;altro canto, la mancata previsione di una responsabilità, sempre e comunque, amministrativa per gli organi sociali delle società legali (anche qualora non costituite secondo il modello dell&#8217;<em>in house providing</em>) parrebbe potersi leggere come una nitida testimonianza dello sfavore che il legislatore ha sviluppato nei confronti dell&#8217;abusata costituzione di società pubbliche per l&#8217;esercizio di funzioni amministrative, essendo preferibile l&#8217;attribuzione di tali funzioni ad un ente pubblico <em>stricto sensu</em>.<br /> Dunque, non pare azzardato affermare che l&#8217;articolo 12 del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. possa essere letto come una sorta di stizzita reazione legislativa alla prassi di ricorrere al modello societario per l&#8217;esercizio di funzioni pubbliche. Un pò come se il legislatore avesse voluto dire che le funzioni amministrative devono spettare agli enti pubblici, ma poiché si è voluto attribuire dette funzioni ad alcune strutture societarie occorre accettare, sia pure di malgrado, che i loro organi sociali rispondano&#8221;- al pari di quelle di qualsiasi altra società di diritto comune &#8211; dei danni cagionati al patrimonio sociale (giuridicamente distinto da quello dell&#8217;ente pubblico socio). Questo perchè &#8211; come condivisibilmente osservato&#8221;- l&#8217;abuso delle società pubbliche «non può essere imputato alle società, perché esso dipende, in effetti, dai comportamenti del socio»<a href="#_ftn43" title="">[43]</a>.<br />  <br />  <br />  <br />  <br /> <em>6. Una terza possibile critica alla tesi del dissolvimento </em>in parte qua<em> della categoria delle società legali e un tentativo di replica</em><br />  <br /> Ancora, una ulteriore possibile critica potrebbe essere incentrata sulla invarianza del «diritto vivente»<a href="#_ftn44" title="">[44]</a>. Potrebbe essere, cioè, dedotto che l&#8217;entrata in vigore del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. abbia lasciato intatti gli arresti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, restando fermo il regime della responsabilità amministrativa per danno erariale previsto per gli organi di amministrazione e di controllo delle società legali (o di diritto singolare).<br /> Neppure una simile obiezione sembra convincere del tutto. A nostro modo di vedere deve escludersi che la &#8220;clausola di salvezza&#8221; della disciplina speciale delle «<em>società a partecipazione pubblica di diritto singolare</em>» contenuta nell&#8217;<em>incipit</em> dell&#8217;art. 1, comma 4, lett. a), del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. («<em>Restano ferme</em>»), postuli pure la salvezza di quegli arresti giurisprudenziali, formatisi prima dell&#8217;entrata in vigore del T.U.S.P.<br /> Ciò in quanto la precitata disposizione è perspicua nel circoscrive l&#8217;oggetto della clausola di salvezza alle sole «<em>specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali</em>», così da risultare estromesso un qualunque richiamo (foss&#8217;anche implicito) al c.d. «diritto vivente». Del resto, se è vero che per «diritto vivente» debba intendersi il «sistema giurisprudenziale formatosi nel difetto di espresse disposizioni»<a href="#_ftn45" title="">[45]</a>, è altresì vero che l&#8217;applicazione dello stesso poteva avere un senso in un sistema ordinamentale (qual era quello previgente al 2016) connotato da <em>vulnus</em>, confusioni, ripetizioni e addirittura contraddizioni.<br /> La situazione è invece mutata a seguito dell&#8217;adozione del T.U.P.S. La disciplina della responsabilità degli organi di amministrazione e di controllo &#8211; piaccia o meno&#8221;- è sufficientemente chiara e lineare. Sicché, ammettere la sopravvivenza del previgente «diritto vivente» equivarrebbe a vanificare una delle principali finalità perseguire dalla riforma del 2016: mettere, finalmente, ordine in materia di società pubbliche.<br />  <br />  <br /> <em>7. Conclusioni</em><br />  <br /> Da quanto ci consta non si registrano arresti giurisprudenziali, successivi all&#8217;entrata in vigore del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii., nei quali sia stata specificamente affrontata la questione del regime di responsabilità applicabile agli organi societari delle società legali (o diritto singolare). Quel che è certo è che il principio giurisprudenziale secondo cui per gli organi sociali delle società legali trovi applicazione il regime della responsabilità amministrativa dovrà testare la sua durevolezza con le disposizioni del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii.<br /> Comunque, a voler sgomberare il campo da ogni dubbio, sembra opportuno precisare che, in verità, una pronuncia della Corte di Cassazione su una società legale, adottata successivamente all&#8217;entrata in vigore del T.U.S.P., v&#8217;è stata. E in essa è stato ribadito il regime della responsabilità amministrativa degli organi sociali delle società legali.<br /> Tuttavia, si tratta di una pronuncia nella quale, <em>ratione temporis</em>, non è stata data applicazione dell&#8217;art. 12 del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii.<a href="#_ftn46" title="">[46]</a>. Difatti, nella motivazione della pronuncia viene, da subito, precisato che «vi è stata una sopravvenienza normativa, intervenuta dopo l&#8217;adunanza della Corte, quella della recentissima disposizione dell&#8217;art. 12 del D.lgs. n. 175 del 2016, alla quale occorrerà, peraltro, fare riferimento, solo se si evidenziasse una situazione tale da eventualmente giustificare, sulla base dei suoi contenuti, l&#8217;applicazione alla fattispecie in esame, in deroga all&#8217;art. 5 del codice di procedura civile, del principio della c.d. giurisdizione sopravvenuta». Ma poiché la domanda di risarcimento dei danni era stata proposta dalla Procura contabile con citazione del 9 dicembre del 2013, la Corte di Cassazione, in virtù dell&#8217;art. 5 c.p.c., non ha tenuto conto dell&#8217;art. 12 del D.lgs. n. 175/2015, decidendo sulla questione con l&#8217;impiego della categoria delle società legali che, sino a prima dell&#8217;entrata in vigore del Testo Unico, aveva un suo autonomo rilievo.<br /> Non resta, quindi, che attendere e osservare quale sarà l&#8217;evoluzione giurisprudenziale e dottrinale per capire quale sia la sorte della categoria delle società legali (rilevanza o irrilevanza) ai  fini della determinazione del regime di responsabilità degli organi sociali. </p>
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<div><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Sul tema la dottrina è amplissima. Tra i tanti si rinvia a: C. Pinotti, <em>La responsabilità degli amministratori di società tra riforma del diritto societario ed evoluzione della giurisprudenza con particolare riferimento alle società a partecipazione pubblica</em>, Milano, 2004; V.G. Oppo, <em>Pubblico e privato nelle società partecipate</em>, in <em>Riv.</em> <em>dir. civ.</em>, 1, 2005, pp. 157 ss.; AA.VV., <em>Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile (ad un decennio dalle riforme)</em>, Milano, 2006; G. Della Cananea, <em>Responsabilità degli amministratori di società pubbliche e regole ella concorrenza</em>, in <em>Riv. dir. soc</em>., 2007, pp. 49 ss.; M.L. Antonioli, <em>Società a partecipazione pubblica e giurisdizione contabile</em>, Milano, 2008; P. Novelli&#8221;- L. Venturini, <em>La responsabilità amministrativa di fronte all&#8217;evoluzione delle pubbliche amministrazioni ed al diritto delle società</em>, Milano, 2008; L. Torchia, <em>La responsabilità amministrativa per le società in partecipazione pubblica</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 7, 2009, pp. 791 ss.; M. Dugato&#8221;- M.G. Cavallari, <em>La responsabilità amministrativa per danno erariale nelle società partecipate dagli enti pubblici</em>, in V. Castiglione&#8221;- A. Pizzoferrato (a cura di), Re<em>sponsabilità amministrativa per danno erariale nella gestione dei rapporti di lavoro</em>, Padova, 2009, pp. 91 ss.; G.F. Cartei&#8221;- P. Crea, <em>La Cassazione, le società partecipate e la responsabilità amministrativa</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 9, 2010, pp. 935 ss.; G. D&#8217;Auria, <em>Non esiste (con eccezioni) la responsabilità erariale per danni cagionati alle società pubbliche dai loro amministratori</em>, in <em>Foro it.</em>, 1, 2010, pp. 1477 ss.; C. Ibba, <em>Forma soc</em><em>ietaria e diritto pubblico</em>, in <em>Riv</em><em>. dir. civ.</em>, 1, 2010, pp. 365 ss.; Id., <em>Responsabilità degli amministratori di società pubbliche e giurisdizione della Corte dei conti nella giurisprudenza degli ultimi</em> anni, in <em>Giurispr. comm</em>., 1, 2012, pp. 641 ss.; P. Tesauro, <em>La responsabilità degli amministratori delle società a partecipazione pubblica a seguito della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione</em>, in Giustamm.it, 2010; A. Sau, <em>La responsabilità degli amministratori di società pubblica: recenti orientamenti</em>, in <em>Ist. del feder</em>., 2, 2011, pp. 111 ss.; AA.VV., <em>Le società pubbliche: il difficile equilibrio fra le giurisdizioni</em>, Roma, 2013; A. Police, <em>La responsabilità amministrativa di amministratori e soci per cattiva gestione di società a capitale pubblico</em>, in AA.VV., <em>Manuale delle società pubbliche</em>, Torino, 2015, pp. 489 ss.; V. Tenore, <em>In attesa del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, alcune riflessioni sulle reali motivazioni dei tentativi (ad oggi riusciti) di fuga dalla giurisdizione contabile per i danni arrecati dagli amministratori delle società a partecipazione pubblica</em>, in <em>Giustamm.it</em>, 2016.</div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Sul punto si v. L. Torchia<em>, Società pubbliche e responsabilità amministrativa: un nuovo equilibrio</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2, 2012, p. 324.</div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> L. Torchia<em>, cit.</em>, p. 324.</div>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> In questo senso, sia pure indirettamente, C. Cost. 30 luglio 2008, n. 326, in <em>www.cortecostituzionale.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> F. Goisis, <em>Contributo allo studio delle società commerciali in mano pubblica come persone giuridiche</em>, Milano, 2004; P. Chirulli, <em>Autonomia pubblica e diritto privato nell&#8217;amministrazione</em>, Padova, 2005; M. Cammelli&#8221;- M. Dugato, <em>Studi in tema di società a partecipazione pubblica</em>, Torino, 2008; A. Angiuli, <em>La società in mano pubblica come organizzazione</em>, in AA.VV. (a cura di), <em>L&#8217;interesse pubblico tra politica e amministrazione</em>, Napoli, 2009, pp. 157 ss.; F. Cintioli, <em>Disciplina pubblicistica e corporate governante delle società partecipate da enti pubblici</em>, in <em>Giustamm.i</em>t, 2010; G. Guerrara, <em>Le società a partecipazione pubblica</em>, Torino, 2010; C. Ibba&#8221;- M.C. Malaguti&#8221;- A. Mazzoni, <em>Le società «pubbliche»</em>, Torino, 2011; M. Dugato, <em>Considerazioni giuridiche sul tema delle società a partecipazione pubblica ad uso dell&#8217;economista</em>, in<em> Munus. Riv. giur. serv. pubbl.</em>, 2011, pp. 501 ss.;  M. Cammelli, <em>Società pubbliche (dir. amm)</em>, in <em>Enc. dir. Ann.,</em> V, Milano, 2012, pp. 1190 ss.; R. Ursi, <em>Le società ad evidenza pubblica</em>, Napoli, 2012; <em>Le società a partecipazione pubblica</em>, in <em>Gior. dir. amm</em>., 6, 2013, pp. 855 ss.; M.G. Della Scala, <em>Società pubbliche</em>, in <em>Treccani, Libro dell&#8217;anno</em>, 2015; G. Caia, <em>Società partecipate</em>, in<em> Treccani, Libro dell&#8217;anno</em>, 2017.</div>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> C. Cass., SS.UU., n. 1159/2015 e 26806/2009, in <em>Diritto &amp; Giustizia</em>, 2015, ove si legge che «in tema di danni al patrimonio sociale di società partecipate da enti pubblici e quindi di responsabilità aquiliana, non si configurano come erariali le perdite della società in quanto l&#8217;autonomia patrimoniale della stessa società esclude ogni rapporto di servizio tra agente ed ente pubblico eventualmente danneggiato. È, così, legittima, e quindi va confermata, la sentenza di merito con cui, accertato il profilo privatistico di Ferrovie dello Stato S.p.A., venga dichiarato, peraltro in riforma della precedente sentenza, il difetto di giurisdizione contabile in favore di quella ordinaria»</div>
<div><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> C. Cass., SS.UU., 12 dicembre 2013, n. 27733, in <em>www.italgiure.giustizia.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> C. Cass., SS.UU., 19 dicembre 2009, n. 26806, in <em>www.italgiure.giustizia.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Sul tema, tra i vari, si rinvia a: R. Cavallo Perin. &#8211; D. Casalini, <em>L&#8217;</em>in house providing<em>:</em> <em>un&#8217;impresa dimezzata</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2, 2006, pp. 52 ss.; R. De Nictolis &#8211; L. Cameriero,  <em>Le società pubbliche in house e miste</em>, Milano, 2008; G. Fortuna, <em>L&#8217;</em>in house providing <em>tra diritto interno e diritto dell&#8217;Unione europea (nota a margine alla sentenza della Corte costituzionale n. 325/2010)</em>, in <em>Giustamm.it</em>, 2010; M. Sandro, <em>Il controllo analogo sulle società </em>in house<em> pluripartecipate da enti pubblici</em>, in <em>Giorn. dir. amm.,</em> 5, 2013, pp. 495 ss.; E. Codazzi, <em>Società</em> in house providing, in <em>Giur. comm.</em>, 2, 2016, pp. 953 ss.; D. Andracchio, Lo <em>«Stato-Autoproduttore». Dalle origini giurisprudenziali alla codificazione dell&#8217;</em>in house providing, in <em>Rass. Avv. St.</em>, 2, 2016, pp. 171 ss.;  M.P. Santoro, <em>L&#8217;</em>in house <em>tra riforma delle società partecipate e diritto dei contratti pubblici</em>, in Federalismi.it, 6, 2018,</div>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Cons. St., Ad. Pl., 3 marzo 2008, n. 1, in <em>Foro amm.&#8221;- CDS</em>, 3, 2008, 3, pp. 740 ss., in cui si è affermato che «l&#8217;affidamento diretto (<em>in house</em>) di un servizio pubblico viene consentito tutte le volte in cui un ente pubblico decida di affidare la gestione del servizio, al di fuori del sistema della gara, avvalendosi di una società esterna (ossia, soggettivamente separata) che presenti caratteristiche tali da poterla qualificare come una &#8220;derivazione&#8221;, o una &#8220;<em>longa manus</em>&#8220;, dell&#8217;ente stesso. Infatti, in ragione del cd. &#8220;controllo analogo&#8221;, che richiede non solo la necessaria partecipazione pubblica totalitaria (posto che la partecipazione, pur minoritaria, di un&#8217;impresa privata al capitale di una società, alla quale partecipi anche l&#8217;amministrazione aggiudicatrice, esclude in ogni caso che tale amministrazione possa esercitare sulla medesima un controllo analogo a quello che essa svolge sui propri servizi) e la presenza di strumenti di controllo da parte dell&#8217;ente più incisivi rispetto a quelli previsti dal diritto civile (non deve essere statutariamente consentito che una quota del capitale sociale, anche minoritaria, possa essere alienata a soggetti privati; il consiglio di amministrazione della società deve essere privo di rilevanti poteri gestionali; all&#8217;ente pubblico controllante dev&#8217;essere consentito l&#8217;esercizio di poteri maggiori rispetto a quelli che il diritto societario riconosce normalmente alla maggioranza sociale; l&#8217;impresa non deve acquisire una vocazione commerciale che renda precario il controllo dell&#8217;ente pubblico, con la conseguente apertura obbligatoria della società ad altri capitali, fino all&#8217;espansione territoriale dell&#8217;attività a tutta l&#8217;Italia e all&#8217;estero; le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell&#8217;ente affidante) e della c.d. &#8220;destinazione prevalente dell&#8217;attività&#8221; (cioè il rapporto di stretta strumentalità fra le attività dell&#8217;impresa e le esigenze pubbliche che l&#8217;ente controllante è chiamato a soddisfare), l&#8217;ente &#8220;<em>in house</em>&#8221; non può ritenersi terzo rispetto all&#8217;amministrazione controllante, ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell&#8217;amministrazione stessa».</div>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> C. Cass., SS.UU. 27 dicembre 2017, n. 30978, in <em>Giustizia Civile Massimario</em>, 2018, la quale ha affermato che «le azioni di responsabilità nei confronti dei dipendenti di società a partecipazione pubblica, facente parte del Gruppo Ferrovie dello Stato, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, e non a quella del giudice contabile, posto che né la capogruppo né la società satellite hanno le caratteristiche delle cosiddette &#8220;<em>società legali</em>&#8221; o delle società &#8220;<em>in house providing</em>&#8221; e considerato che, comunque, la natura privatistica della &#8220;<em>holding</em>&#8221; e il collegamento di derivazione infragruppo convergono in una piattaforma che stempera il legame della società controllata con l&#8217;ente pubblico, facendo emergere l&#8217;autonomia e la specificità aziendale di quest&#8217;ultima società, quale sintomatica riprova del regime civilistico cui è assoggettata, in conformità a quanto stabilito dall&#8217;art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, conv., con modif., nella l. n. 135 del 2012 (vigente &#8220;<em>ratione temporis</em>&#8220;), che, in assenza di diverse disposizioni, impone all&#8217;interprete di applicare la disciplina del c.c. in materia di società di capitali».</div>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> C. Ibba, <em>Le società legali</em>, Torino, 1992; A. Police<em>, Dai concessionari di opere pubbliche alle società per azioni &#8220;di diritto speciale&#8221;: problemi di giurisdizione</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 1996, pp. 158 ss.; M.G. Della Scala, <em>Le società pubbliche legali</em>, <em>Dir. amm.</em>, 2005, pp. 391 ss.; Id., <em>Società legali pubbliche e attività ammnistrativa di diritto privato</em>, in <em>Scritti in onore di Alberto Romano</em>, Napoli, 2011, pp. 197 ss.; G. Gruner, <em>Enti pubblici a struttura societaria. Contributo allo studio delle società legali in mano pubblica di rilievo nazionale</em>, Torino, 2009; F. Santonastaso, <em>Le società di diritto speciale</em>, Torino, 2009; M. Di Lullo, <em>Organizzazione amministrativa e modelli privatistici: le società (legali) pubbliche amministrazioni</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2013, pp. 245 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Sul tema, si v: A. Maltoni, <em>Sussidiarietà orizzontale e</em> munera <em>pubblici. L&#8217;esternalizzazione di funzioni amministrative: verso un&#8217;amministrazione in senso sostanziale/funzionale</em>, Bologna, 2002; Presidenza del Consiglio dei ministri. Dipartimento della funzione pubblica, <em>Progetto Guida all&#8217;esternalizzazione di servizi e attività strumentali nella pubblica amministrazione</em>, 2003, in <em>www.oice.it</em>; C. Cicogna, <em>L&#8217;</em>outsourcing <em>delle funzioni strumentali della pubblica amministrazione</em>, <em>in www.astrid-online.it</em>, 2005; L. Fiorentini &#8211; B.G. Mattarella, <em>L&#8217;esternalizzazione delle gestioni amministrative nelle pubbliche amministrazioni</em>, <em>Santarcangelo di Romagna</em>, 2007.</div>
<div><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> A. Massera, <em>Le società pubbliche</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2009, p. 894.</div>
<div><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> M. Clarich, <em>Società di mercato e quasi-amministrazioni</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2009, p. 253.</div>
<div><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> In proposito, si vv: C. Cass. SS.UU., 22 dicembre 2009, n. 27092, in <em>Foro it.</em> 2010, 5, pp. 1472 e ss., con nota di M. D&#8217;Auria, nella quale è stato affermato che «spetta alla Corte dei conti la giurisdizione in tema di risarcimento del danno cagionato alla Rai Radio televisione Italiana s.p.a., da componenti del consiglio d&#8217;amministrazione e da dipendenti di tale società e degli enti pubblici azionisti, in relazione alla nomina del direttore generale e al trattamento economico dello stesso e degli ex direttori generali; la Rai, infatti, nonostante la veste di società per azioni (peraltro partecipata totalitariamente da enti pubblici), ha natura sostanziale di ente pubblico, con uno statuto assoggettato a regole legali, per cui essa è: designata direttamente dalla legge quale concessionaria dell&#8217;essenziale servizio pubblico radiotelevisivo; sottoposta a penetranti poteri di vigilanza da parte di un&#8217;apposita commissione parlamentare; destinataria di un canone d&#8217;abbonamento avente natura di imposta; compresa tra gli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria; tenuta all&#8217;osservanza delle procedure di evidenza pubblica nell&#8217;affidamento degli appalti; né l&#8217;esperibilità dell&#8217;azione di responsabilità amministrativa è ostacolata dalla possibilità di promuovere l&#8217;ordinaria azione civilistica di responsabilità, poiché la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, sicché il rapporto tra le due azioni si pone in termini di alternatività anziché di esclusività, dando luogo a questioni non di giurisdizione ma di proponibilità della domanda». C. Cass., SS.UU., 3 marzo 2010, n. 5033, in <em>Foro it.</em>, 2010, 11, pp. 3078 ss., con cui si è affermato che «spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto la responsabilità patrimoniale dei dipendenti dell&#8217;Ente nazionale di assistenza al volo &#8211; Enav s.p.a., in relazione al danno erariale da essi cagionato alla società per aver riscosso ingenti somme di denaro in esito alla contraffazione di documenti di missione. Infatti: è indubbio che nella specie la totalità delle azioni dell&#8217;ENAV sono dello Stato (sì, per l&#8217;effetto, che a quest&#8217;ultimo &#8211; quale azionista unico &#8211; competono gli eventuali utili di gestione della società); molte attività dell&#8217;Enav (come puntualmente descritto nel controricorso della Procura Regionale) sono svolte &#8211; <em>ex lege</em> &#8211; con oneri totalmente a carico dello Stato); non è controverso che l&#8217;ente presta un servizio pubblico essenziale (cfr., L. 21 dicembre 1996, n. 665, art. 2); giusta la puntuale previsione di cui alla detta L. n. 665 del 1996, art. 5 &#8220;la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell&#8217;Ente con le modalità previste dalla L. 21 marzo 1958, n. 259, art. 12&#8221; (in tema di partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria);  sempre la stessa L. n. 665 del 1996 prevede (art. 7) che all&#8217;ENAV si applicano la L. 5 agosto 1978, n. 468, artt. 25 e 30 e successive modificazioni e integrazioni (in tema di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio). C. Cass., SS.UU., 9 luglio 2014, n. 15594, in <em>Foro amm.</em>, 2014, 7-8, pp. 1901 e ss., la quale ha stabilito che «spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sull&#8217;azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi e dei dipendenti dell&#8217;ANAS s.p.a. poiché la sua trasformazione in società per azioni non ne ha modificato gli essenziali connotati pubblicistici, essendosi tradotta nella mera adozione di una formula organizzativa corrispondente a quella della società azionaria. Né, del resto, il regime legale che la regola comporta la sua assimilabilità ad una società azionaria di diritto privato atteso che, da un lato, la stessa è stata istituita con atto normativo e il relativo statuto è stato approvato con D.M., mentre, dall&#8217;altro, è titolare di diritti il cui esercizio è condizionato dall&#8217;esistenza di concerto ministeriale, restando destinataria di entrate derivanti dall&#8217;utilizzazione di beni demaniali oltre che di funzioni pubbliche inerenti alle strade statali, con il correlato esercizio di potestà autoritative e diritto a fruire del patrocinio dell&#8217;Avvocatura dello Stato».</div>
<div><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> M. Atelli, <em>Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate</em>, in G.  Meo&#8221;- A. Nuzzo (a cura di), <em>Il testo unico delle società pubbliche. Commento al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175</em>, Bari, 2016, pp. 165 ss.; C. Ibba, <em>Responsabilità e giurisdizione nelle società pubbliche dopo il Testo unico</em>, in <em>dir. econ. (Il)</em>, 3, 2017, pp. 649 ss.; F. Cerioni, <em>Le responsabilità degli amministratori delle società e degli enti pubblici soci per danno erariale</em>, in AA.VV<em>., Le società pubbliche nel Testo Unico</em>, Milano, 2017, pp. 149 ss.; F. Fimmanò &#8211; A. Catricalà, <em>Le società pubbliche. Ordinamento e disciplina alla luce del Testo Unico</em>, Napoli, 2017; M. Fratini, <em>La responsabilità degli amministratori di società pubbliche</em>, in R. Garofoli&#8221;- A. Zoppini (a cura di), <em>Manuale delle società a partecipazione pubblica</em>, bari, 2018 pp. 691 ss.; A. Police, <em>Art. 12,</em> in AA.VV., <em>Codice delle società a partecipazione pubblica</em>, Milano, 2018; C. Ibba &#8211; I. Demuro, <em>Le società a partecipazione pubblica. Commentario tematico ai d.lgs. 175/2016 e 100/2017,</em> Modena, 2018.</div>
<div><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> Il riferimento è a C. Cass., Sez. I, 7 febbraio 2017, n. 3196, in <em>GiustiziaCivile.com</em>, 2018.</div>
<div><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> La responsabilità civile degli amministratori è disciplinata, come noto, dagli artt. 2393, 2393-<em>bis</em>, 2394, 2394-<em>bis</em> e 2395 c.c.</div>
<div><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> La descrizione delle società legali nei termini di categoria giuridica si deve soprattutto al contributo dato da Carlo Ibba. Ad ogni modo per una puntuale e analitica ricostruzione del contributo dato, sul tema, dalla giurisprudenza e dalla dottrina si rinvia a P. Pizza, <em>Le società per azioni di diritto singolare tra partecipazioni pubbliche e nuovi modelli organizzativi</em>, Milano, 2007.</div>
<div><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> L&#8217;art. 1, comma 4, lett. a), del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. stabilisce che: «Restano ferme: le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l&#8217;esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse».</div>
<div><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> Ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii.: «Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato».</div>
<div><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> H. Bonura&#8221;- G. Fonderico, <em>Il testo unico sulle società a partecipazione pubblica &#8211; Il Comment</em>o, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2, 2016, p. 722.</div>
<div><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> In proposito, come esempio di disciplina speciale che ha previsto specificamente la responsabilità civile degli organi sociali, quando ancora si riteneva che per le società legali trovasse applicazione, a prescindere dal se fossero riconducibili al modello dell&#8217;<em>in house</em>, la responsabilità amministrativa, si può pensare a quella della RAI S.p.A. L&#8217;art. 3 della L. n. 220/2015 ha stabilito che: «Nel titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo l&#8217;articolo 49 sono aggiunti i seguenti: Art. 49-<em>bis</em> (Responsabilità dei componenti degli organi della RAI-Radiotelevisione italiana Spa). L&#8217;amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali. L&#8217;amministratore delegato provvede, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, alla tempestiva pubblicazione e all&#8217;aggiornamento con cadenza almeno annuale dei dati e delle informazioni previsti nel Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale approvato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell&#8217;articolo 49, comma 10, lettera g). L&#8217;inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al precedente periodo costituisce eventuale causa di responsabilità per danno all&#8217;immagine della società ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria o di risultato, ove prevista. L&#8217;amministratore delegato non risponde dell&#8217;inadempimento qualora provi che lo stesso è dipeso da causa a lui non imputabile (&#038;)».</div>
<div><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Un esempio concreto di società legale secondo il modello <em>in house</em> è la Sogei &#8220;- Società Generale d&#8217;Informatica S.p.A. istituita dall&#8217;art. 1, comma 2, del D.lgs. 19 novembre 1997, n. 414, ai sensi del quale: «Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sentita l&#8217;Autorità per l&#8217;informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), sono individuate, sulla base dei criteri di cui al comma 1, le specifiche attività informatiche riservate allo Stato, da svolgere mediante un organismo a struttura societaria, con unica ed esclusiva funzione di servizio per lo Stato, che opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dall&#8217;Amministrazione. La relativa partecipazione azionaria è interamente posseduta, anche indirettamente, dal Tesoro dello Stato. L&#8217;organismo societario previsto dal presente comma è equiparato, per gli effetti di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, alle amministrazioni pubbliche previste dall&#8217;articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 39 del 1993».</div>
<div><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> In questi termini L. Torchia, <em>Socio e società di fronte alla responsabilità per danno erariale</em>, in <em>www.irpa.it</em>., 2019, p. 8.</div>
<div><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> Tra le altre, C. Cass., SS. UU., 7 novembre 2016, n. 46688, in <em>www.italgiure.giustizia.it</em><br />  </div>
<div><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> L&#8217;art. 2, lett. m), del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii., le definisce come «le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)», ossia «la situazione descritta nell&#8217;articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all&#8217;attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo».</div>
<div><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> Definite dall&#8217;art. 2, lett. n) del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. come «le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico».</div>
<div><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> Da intendersi, ai sensi dell&#8217;art. 2, lett. m), del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. come «le società sulle quali un&#8217;amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all&#8217;articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell&#8217;attività prevalente di cui all&#8217;articolo 16, comma 3».</div>
<div><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> Ad ogni modo, non può essere sottaciuto che la disposizione di cui all&#8217;articolo 1, comma 4, lett. a), del D.lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. non va esente da critiche nella parte in cui sembrerebbe affermare che le società di diritto singolare possano essere soltanto società a partecipazione pubblica e non anche <em>in house</em>, quando invece i dati offerti dalla realtà empirica dimostrano che vi sono società legali riconducibili proprio al modello dell&#8217;<em>in house providing</em>: a solo titolo di esempio, Sogei S.p.A. e Difesa servizi S.p.A.</div>
<div><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> Cons. St., Comm. spec., parere del 21 aprile 2016, n. 968, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> L&#8217;art. 18 della L. n. 124/2015 ha disposto che «Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all&#8217;articolo 16: a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell&#8217;affidamento, nonché alla quotazione in borsa o all&#8217;emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d&#8217;impresa; b) ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l&#8217;assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico generale; applicazione dei principi della presente lettera anche alle partecipazioni pubbliche già in essere; c) precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate;<br /> d) definizione, al fine di assicurare la tutela degli interessi pubblici, la corretta gestione delle risorse e la salvaguardia dell&#8217;immagine del socio pubblico, dei requisiti e della garanzia di onorabilità dei candidati e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, anche al fine di garantirne l&#8217;autonomia rispetto agli enti proprietari; e) razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, tenendo conto delle distinzioni di cui alla lettera a) e introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati; previsione che i risultati economici positivi o negativi ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso economico variabile degli amministratori in considerazione dell&#8217;obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della congruità della tariffa e del costo del servizio; f) promozione della trasparenza e dell&#8217;efficienza attraverso l&#8217;unificazione, la completezza e la massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, nonché la loro pubblicità e accessibilità; g) attuazione dell&#8217;articolo 151, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari;  h) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;  i) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento; l) regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e società partecipate secondo i criteri di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di mercato;  m) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali: 1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l&#8217;internalizzazione nonché di procedure, limiti e condizioni per l&#8217;assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione; 2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, individuazione di un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle società, nonché definizione, in conformità con la disciplina dell&#8217;Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell&#8217;interesse pubblico e ad evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;  3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell&#8217;entità e del numero delle partecipazioni e l&#8217;incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;  4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione, nel sito internet degli enti locali e delle società partecipate interessati, dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate; 5) introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione dei principi di razionalizzazione e riduzione di cui al presente articolo, basato anche sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in materia; 6) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate;  7) ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli interni previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, revisione degli obblighi di trasparenza e di rendicontazione delle società partecipate nei confronti degli enti locali soci, attraverso specifici flussi informativi che rendano analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali del servizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti e gli <em>standard </em>di qualità, per ciascun servizio o attività svolta dalle società medesime nell&#8217;esecuzione dei compiti affidati, anche attraverso l&#8217;adozione e la predisposizione di appositi schemi di contabilità separata».</div>
<div><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a> G.P. Cirillo, <em>La società pubblica e la neutralità delle forme giuridiche soggettive</em>, in <em>Rivista del Notariato</em>, 4, 2015, pp.</div>
<div><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a> Cons. St., Sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2660, in <em>Foro Amm. (Il)</em>, 5, 2015, 5, pp. 1444 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a> In proposito si vv: R. Guastini, <em>Finzione giuridica nella teoria generale</em>, in <em>Digesto</em>, IV, vol. VIII, 1992, pp. 356 e ss.; F. B. D&#8217;Usseaux, <em>Le finzioni del diritto</em>, Milano, 2002; E. Olito, <em>Le finzioni giuridiche nel diritto costituzionale</em>, Napoli, 2013. Come osservato da M. Rotondi, <em>Finzione giuridica</em>, in <em>Enc. it.</em>, 1932, ora ripresa in <em>www.treccani.it</em>, la finzione giuridica si sostanzia in «uno fra gli artifici della tecnica giuridica, largamente praticato da tutti gli ordinamenti, è quello per cui si dà come esistente o come inesistente un fatto, indipendentemente dalla preoccupazione dell&#8217;accertamento della verità e talora anche nel riconosciuto contrasto con questa, e ciò al fine di ricollegare alla sussistenza del fatto, o alla sua mancanza, le conseguenze giuridiche che ne deriverebbero qualora esse corrispondessero alla realtà, rendendo cioè possibile o escludendo l&#8217;applicabilità di una norma al rapporto dato. In altre parole, invece di modificare le norme esistenti, si modifica artificiosamente il fatto a cui queste dovrebbero applicarsi, fingendo inesistenti alcuni elementi che osterebbero all&#8217;applicazione di una norma, o fingendo sussistenti tali altri elementi che soli ne renderebbero possibile l&#8217;applicazione».<br /> Il merito di avere teorizzato &#8220;l&#8217;artificiosa&#8221; esistenza della persona giuridica si deve, secondo alcuni, a F.K. Von Savigny, <em>Nella sua opera Sistema del diritto romano attuale</em>. Per vero, R. Orestano, <em>Il problema delle persone giuridiche in diritto romano</em>, Torino, 1968, p. 20, afferma che «l&#8217;avere degradato la personalità degli enti diversi dall&#8217;uomo a mera &#8216;finzione&#8217; servì al Savigny per ribadire il concetto che l&#8217;intero sistema giuridico fosse da costruire in funzione dell&#8217;individuo e dei suoi diritti, perché era appunto all&#8217;individuo che venivano assimilate attraverso un procedimento di &#8216;finzione&#8217; queste figure di cui il diritto positivo poteva servirsi in vista di particolari scopi a suo arbitrio».<br /> Altri ritengono, però, che la paternità della teoria delle persone giuridiche come &#8220;finzione&#8221; spetterebbe a Sinibaldo de Fieschi (poi, Papa Innocenzo IV). Così, V. Piergiovanni, <em>Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita</em>, in V. Piergiovanni, <em>Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l&#8217;Occidente medievale e moderno</em>, Genova, 2012, 1967, pp. 519 ss. Per ulteriori approfondimenti sulla teoria finzionistica delle persone giuridiche si vv:: F. Ferrara, <em>Teoria delle persone giuridiche</em>, Napoli-Torino, 1923, pp. 71 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref37" title="">[37]</a> Sulle privatizzazioni è stato scritto tanto. Tra gli altri, si vv: S. Cassese, <em>Stato e mercato, dopo privatizzazioni e</em> deregulation, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 2, 1991, pp. 378 ss.; P. Schlesinger, <em>La legge sulle privatizzazioni degli enti pubblici economici</em>, in <em>Riv. soc.</em>, 1992, pp. 126 ss.; G. Oppo, <em>La privatizzazione dell&#8217;impresa pubblica: profili societari</em>, in <em>Riv. dir. civ.</em>, 1994, pp. 731 ss.; P. Ferro Luzzi, <em>La «trasformazione» degli enti pubblici in spa e la speciale riserv</em>a, <em>in Giur. comm.</em>, 1, 1995, pp. 507 ss.; M. Clarich, <em>Privatizzazioni e trasformazioni in atto nell&#8217;amministrazione  italiana</em>, in<em> Dir. amm., </em>4, 1995, pp. 519 ss.; E. Freni, <em>La trasformazione degli enti pubblici</em>, Torino, 2004.</div>
<div><a href="#_ftnref38" title="">[38]</a> F. Cerioni, <em>Le responsabilità degli amministratori delle società</em>, <em>cit.</em>, p. 183, il qual precisa che tra gli indici sintomatici della pubblicità impiegati dalla giurisprudenza sono stati fatti rientrare dall&#8217;elaborazione giurisprudenziale i il perseguimento di interessi generali, il finanziamento pubblico, la costituzione o la nomina degli amministratori da parte dello Stato o di altro ente pubblico, territoriale o meno, la soggezione della società a controlli pubblici, l&#8217;inclusione nell&#8217;elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni, la possibilità di avvalersi di pubbliche potestà.</div>
<div><a href="#_ftnref39" title="">[39]</a> E. Freni, <em>Le privatizzazioni</em>, in S. Cassese (a cura di), <em>La nuova costituzione economica</em>, Bari-Roma, 2012, p. 248.</div>
<div><a href="#_ftnref40" title="">[40]</a> Per un&#8217;ampia panoramica delle diverse tesi poste alla base delle scelte politiche sottese alle privatizzazioni si rinvia a: G.P. Cella, <em>Privatizzazioni: perchè e cosa</em>, in <em>Università degli studi di Brescia &#8211; Dipartimento di Studi Sociali</em>, 1995, pp. 1-18.</div>
<div><a href="#_ftnref41" title="">[41]</a> C. cost., 20 novembre 1998, n. 371, in <em>www.cortecostituzionale.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref42" title="">[42]</a> Per una lucida e articolata analisi del fenomeno si rinvia al recente saggio di S. Battini &#8211; F. Decarolis, <em>L&#8217;amministrazione si difende</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1, 2019., pp. 293 e ss. Quanto poi alle influenze che i poteri della Corte dei Conti hanno sull&#8217;azione delle amministrazioni si v. E. D&#8217;Alterio, <em>Come le attività della Corte dei conti incidono sulle pubbliche amministrazioni</em>, in <em>ibidem</em>, pp. 39 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref43" title="">[43]</a> L. Torchia, <em>Socio e società</em>, <em>cit.</em>, p. 9.</div>
<div><a href="#_ftnref44" title="">[44]</a> Tra gli altri, sull&#8217;argomento si rinvia a: C. Esposito, <em>Diritto vivente, legge e regolamento di esecuzione</em>, in <em>Giur. cost.</em>, 1, 1962, pp. 605 ss.; L. Mengoni, (voce) <em>Diritto vivente</em>, in <em>Digesto civ.</em>, vol. VI, Torino, 1990, pp. 445 ss.; G. Broggini, <em>Comprensione e formazione del diritto: storia e diritto vivente</em>, in <em>Jus</em>, 1997, pp. 139 e ss.;<br /> AA.VV., <em>Tradizioni e diritto vivente</em>, Padova, 2003; G. Alpa, <em>Il diritto giurisprudenziale e il diritto «vivente». Convergenza o affinità dei sistemi giuridici?</em>, in <em>Soc. dir</em>., 2008, pp. 47 e ss.; V. Marinelli, <em>Studi sul diritto vivente</em>, Napoli, 2008.</div>
<div><a href="#_ftnref45" title="">[45]</a> La definizione è stata resa da C. Cost.,  11 dicembre 1974, n. 276, in www.cortecostituzioale.it</div>
<div><a href="#_ftnref46" title="">[46]</a> Il riferimento è a C. Cass., SS.UU., 5 dicembre 2016, n. 24737, la quale ha ricondotto alla categoria delle società legali la S.C.R. Piemonte s.p.a., con conseguente riconoscimento della responsabilità amministrativa degli organi sociali della stessa e individuazione della giurisdizione del giudice contabile.</div>
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<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-a-proposito-del-regime-di-responsabilita-degli-amministratori-delle-societa-legali-titolari-di-funzioni-amministrative-il-dissolvimento-in-parte-qua-di-una-categoria-giuri/">Considerazioni a proposito del regime di responsabilità degli  Amministratori delle &quot;società legali&quot; titolari di funzioni amministrative. Il dissolvimento in parte qua di una categoria giuridica?  </a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Evasione fiscale, money laundering e corruzione: i nuovi modelli di prevenzione amministrativa e tributaria.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/evasione-fiscale-money-laundering-e-corruzione-i-nuovi-modelli-di-prevenzione-amministrativa-e-tributaria/">Evasione fiscale, money laundering e corruzione: i nuovi modelli di prevenzione amministrativa e tributaria.</a></p>
<p>  1. Riciclaggio, corruzione ed evasione fiscale: un &#8220;circolo vizioso&#8221;.   La corruzione, come è noto, è un fenomeno particolarmente articolato e complesso[1]. Allo stesso modo, per contrastarla, bisogna predisporre strumenti &#8220;multilivello&#8221; e &#8220;multidisciplinari&#8221; volti tutti ad intercettare, preventivamente, la condotta corruttiva[2]. Pensare agli strumenti di lotta alla corruzione presuppone,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/evasione-fiscale-money-laundering-e-corruzione-i-nuovi-modelli-di-prevenzione-amministrativa-e-tributaria/">Evasione fiscale, money laundering e corruzione: i nuovi modelli di prevenzione amministrativa e tributaria.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p> <br /> 1. Riciclaggio, corruzione ed evasione fiscale: un &#8220;circolo vizioso&#8221;.<br />  <br /> La corruzione, come è noto, è un fenomeno particolarmente articolato e complesso<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>. Allo stesso modo, per contrastarla, bisogna predisporre strumenti &#8220;multilivello&#8221; e &#8220;multidisciplinari&#8221; volti tutti ad intercettare, preventivamente, la condotta corruttiva<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>.<br /> Pensare agli strumenti di lotta alla corruzione presuppone, quindi, la conoscenza effettiva del problema, l&#8217;origine, l&#8217;evoluzione ed il contesto all&#8217;interno del quale trae forza per svilupparsi, essendo soprattutto consapevoli della ulteriore fondamentale circostanza della dimensione territoriale del fenomeno corruttivo<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>.<br /> La corruzione, soprattutto, è un fenomeno che rileva concretamente, oltre che sul piano morale e sociale, per le immediate ripercussioni sul piano economico, provocando diretti pregiudizi al commercio nazionale ed internazionale<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>, così come per le importanti ripercussioni sul funzionamento della stessa pubblica amministrazione producendone significativi cambiamenti<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>.<br /> È ampiamente noto, ormai, come la corruzione finisca per distorcere l&#8217;allocazione efficiente degli investimenti, per avere conseguenze negative sul bilancio pubblico in termini di composizione della spesa pubblica e di minori entrate fiscali<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>.<br /> Significativa, sul tema, la recente relazione del Procuratore regionale della Corte dei Conti della Regione Siciliana, dott. Gianluca Albo, alla inaugurazione dell&#8217;anno giudiziario 2019, che ha definito la corruzione quale &#8220;sostantivo di sintesi ormai riconosciuto per indicare tutti i fenomeni di spreco di risorse pubbliche&#8221; che, in concreto, conducono alla violazione del principio di economicità dell&#8217;azione amministrativa e che contrastano con i principi di efficienza, efficacia e trasparenza, ossia producono la violazione dei principi di una sana gestione finanziaria.<br /> Allo stesso modo il riciclaggio di denaro altera i mercati internazionali. Si tratta, in particolare, di un fenomeno che agisce in stretta correlazione con la corruzione in quanto, in concreto, riesce a trasformare i proventi per offrire ai corrotti la possibilità di goderne<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>.<br /> Non è certamente casuale che nel 2015, il Presidente della Corte dei Conti, Raffaele Squitieri, all&#8217;inaugurazione dell&#8217;anno giudiziario, abbia avuto modo di sottolineare come, in termini generali, l&#8217;illegalità ha effetti devastanti sull&#8217;attività di impresa e, quindi, sulla crescita economica del Paese. Si favorirebbe un sistema circolare in cui il perdurare a lungo di condizioni di bassa crescita, se non di stagnazione, oltre a moltiplicare le difficoltà di gestione del bilancio pubblico e, quindi, di implementazione degli interventi necessari per affrontare la crisi, predisporrebbe un terreno favorevole a fenomeni di <em>mala gestio</em> e di corruzione.<br /> Crisi economica, riciclaggio e corruzione, dunque, rappresentano un circolo vizioso nel quale l&#8217;una è causa ed effetto dell&#8217;altra<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>. Come in una spirale, ciò si riversa, naturalmente negativamente, sull&#8217;efficienza del sistema complessivo, producendo effetti devastanti sull&#8217;allocazione delle risorse finanziarie ed umane, nonché sulla creazione di condizioni favorevoli all&#8217;attività di impresa e quindi alla crescita dell&#8217;economia<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>.<br /> Complessivamente, per l&#8217;Unione europea, il costo collegato ai fenomeni corruttivi è di circa 904 miliardi di euro di prodotto interno lordo, includendo nel conteggio anche gli effetti indiretti, come le mancate entrate fiscali e la riduzione degli investimenti esteri<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>.<br /> Nel 2014, il Comitato di Sicurezza Finanziaria, approvando il primo rapporto sull&#8217;analisi nazionale dei rischi, ha offerto una concreta lettura della stretta simbiosi tra corruzione e riciclaggio e della loro pervasività nel tessuto sociale, avendo entrambi i fenomeni una elevata capacità distorsiva dell&#8217;attività economica e dell&#8217;azione della pubblica amministrazione<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>. Inoltre, una delle principali minacce individuate come collante è rappresentata dall&#8217;evasione fiscale, ossia attraverso l&#8217;economia sommersa che, secondo alcune stime, nel 2012, avrebbe raggiunto in Italia una quota del 22% del PIL, contro il 19% della media europea. L&#8217;economia sommersa, quindi, costituirebbe il terreno fertile su cui le attività criminali sono favorite e si potrebbe concretizzare il rapporto bilaterale tra corruzione e riciclaggio<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>. Infatti, molto significativi sono valutati l&#8217;evasione e i reati tributari, considerata anche la stretta connessione tra evasione e riciclaggio nelle modalità operative utilizzate per occultare, trasferire o reimpiegare nell&#8217;economia legale le disponibilità illecite<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>.<br />  <br /> 2. La procedimentalizzazione dei sistemi anticorruzione ed antiriciclaggio: la prevenzione della corruzione &#038;<br />  <br /> L&#8217;evoluzione normativa ha condotto ad un sistema di contrasto alla corruzione ed al riciclaggio sulla base di un sistema preventivo con una forte connotazione amministrativistica dei fenomeni riconducibili nell&#8217;alveo della condotta criminale<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>.<br /> È ormai opinione consolidata, infatti, quella di ricondurre i sistemi di antiriciclaggio ed anticorruzione non solo al diritto penale, ma di delegarli anche al diritto amministrativo, finanziario nonché, per taluni aspetti, al diritto tributario<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>.<br /> In particolare, nell&#8217;ambito della cooperazione internazionale, un sistema di prevenzione della corruzione si è sviluppata alla fine del passato millennio attraverso l&#8217;ampia attività di organismi internazionali e la stipula di numerose convenzioni<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>.<br /> In ambito europeo, una delle prime attività del Consiglio d&#8217;Europa per incidere concretamente nella materia della lotta alla corruzione è di un ventennio addietro<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>. Il riferimento è, in particolare, alla risoluzione relativa agli aspetti civili, amministrativi e penali della lotta alla corruzione, adottata a conclusione della XIX Conferenza dei ministri europei della giustizia del 1994 tenutasi a Malta, con la quale è stata anche proposta la creazione di un gruppo di studio interdisciplinare per la formazione di un programma di azione internazionale per la lotta alla corruzione.<br /> Sul finire dello scorso millennio sono anche da evidenziare due successive Convenzioni, sempre del Consiglio d&#8217;Europa, entrate in vigore nel 2002, la cui concreta attuazione è costantemente monitorata dal Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), di cui l&#8217;Italia è entrata a farne parte il 30 giugno 2007. Nel primo rapporto elaborato nel 2009, nell&#8217;ambito del Consiglio d&#8217;Europa del 2 luglio 2009, relativo alla situazione italiana, il Gruppo ha posto in risalto la grave commistione tra la corruzione e la criminalità organizzata ma, soprattutto, la assenza di un programma anticorruzione specificamente coordinato; nel luglio del 2013 è stato pubblicato un &#8220;addendum al rapporto di conformità sull&#8217;Italia&#8221;<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>.<br /> L&#8217;attività legislativa, in ambito comunitario e nazionale, ha registrato nell&#8217;ultimo decennio una decisa positiva evoluzione<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>: da un lato, infatti, i sistemi repressivi hanno registrato una maggiore incidenza attraverso, soprattutto, a modelli internazionali che &#8220;seguono&#8221; il denaro con sistemi e procedure innovative; dall&#8217;altro, la coscienza acquisita che servono anche strumenti di prevenzione, ossia mezzi per evitare o accendere i riflettori sui numerosi potenziali terreni di incontro tra corrotto e corruttore<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>.<br /> Il sistema italiano per la prevenzione della corruzione è comunque riconducibile, in concreto, alla recente legge 190/2012 e, almeno fino all&#8217;inizio del nuovo millennio, l&#8217;Ordinamento italiano, ha demandato la lotta alla corruzione agli strumenti prettamente riconducibili al diritto penale, ossia a misure di lotta principalmente repressivi<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>.<br /> Infatti, trattasi  di un legislatore italiano orientato a reagire al fenomeno corruttivo mediante strumenti di diritto penale, nonostante che &#8220;corruption is deeply rooted in different areas of public administration, in civil society, as well as in the private sector: the payment of bribes appears to be common practice to obtain licenses and permits, public contracts, financial deals, to facilitate the passing of University exams, to practice medicine, to conclude agreements in the soccer world, etc<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>&#8220;.<br /> Nel 2011, è sempre il Gruppo di Stati del Consiglio d&#8217;Europa a rilevare, comunque, un cambio di passo nella strategia italiana, avendo il nostro ordinamento ratificato con la legge 3 agosto 2009, n.116, la Convenzione dell&#8217;Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione (la c.d. Convenzione di Merida &#8211; United Nations Convention against Corruption UNCAC- adottata nell&#8217;ottobre del 2003), con l&#8217;obiettivo di &#8220;establishing and promoting effective practices aimed at the prevention of corruption, periodically evaluating legislation and administrative practice to address malpractice instances, and for collaborating with other anticorruption structures and with relevant international and regional organisations in the anticorruption arena<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>&#8220;.<br /> Si coglie, in sintesi, l&#8217;importanza di un impianto normativo di natura repressiva che si coordini maggiormente con procedure amministrative attraverso cui consentire l&#8217;emersione dei momenti decisionali della pubblica amministrazione e, in concreto, prevenire i fenomeni corruttivi<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>.<br /> Per apprezzare questa diversa percezione dei sistemi di contrasto alla corruzione, ossia un sostanziale abbandono di un contesto normativo in cui in modo netto, da un lato, gli strumenti repressivi erano gli istituti penalistici<a href="#_ftn25" title="">[25]</a> e, dall&#8217;altro, quelli preventivi erano gli istituti rientranti nell&#8217;alveo del diritto amministrativo, si richiama la legge del 27 maggio 2015, n. 69<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>, in cui la volontà di riformare taluni reati contro la pubblica amministrazione si coniuga con una logica tanto repressiva quanto preventiva. Infatti, sebbene la legge si occupi anche di &#8220;disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio&#8221;, l&#8217;attività repressiva è bilanciata dallo strumento preventivo previsto nell&#8217;articolo 8 della medesima disposizione<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>.<br />  <br /> 3. &#038; e la prevenzione del riciclaggio.<br />  <br /> A differenza del sistema di prevenzione della corruzione, quello volto a prevenire il riciclaggio è antecedente di almeno un ventennio, esistendo già nel nostro Ordinamento giuridico dal 1991 ed evolvendosi gradualmente dietro le continue linee guida internazionali del GAFI e delle direttive comunitarie<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>.<br /> Infatti, guardando ai modelli internazionali, ha assunto particolare rilievo il tema della lotta al c.d. money laundering.<br /> Non è un caso che l&#8217;articolo 14 dell&#8217;UNCAC preveda espressamente l&#8217;invito ad adottare &#8220;misure volte a prevenire il riciclaggio di denaro&#8221;, suggerendo a ciascuno Stato di istituire un regime interno completo di regolamentazione e di controllo delle banche e degli istituti finanziari non bancari, adoperandosi al fine di sviluppare e promuovere la cooperazione mondiale, regionale, subregionale e bilaterale tra le autorità giudiziarie, i servizi si individuazione e di repressione.<br /> È, in estrema sintesi, la volontà di procedimentalizzare, secondo la logica propria del diritto amministrativo, un insieme di &#8220;standard&#8221; esclusivamente fondati su fonti di natura penalistica. Con il recepimento della terza Direttiva comunitaria (2005/60), ossia con il D.  Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, infatti, è stato delineato una fattispecie di riciclaggio del tutto autonoma rispetto a quella individuabile nell&#8217;art. 648 bis del codice penale.<br /> La stessa evoluzione della legislazione penale italiana, che ha voluto includere tra i reati presupposti del riciclaggio quelli di natura fiscale, può essere letta come una scelta (più o meno consapevole del legislatore) di porre un ulteriore rimedio preventivo all&#8217;evasione fiscale, in particolare, ed al fenomeno corruttivo, in generale<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>.<br /> Con il D. Lgs. 231/2007, quindi, si può ritenere che sia avvenuta la &#8220;prima&#8221; introduzione di uno strumento di natura amministrativa nell&#8217;ambito di un istituto, quello del riciclaggio, precedentemente utilizzato in ambito esclusivamente penalistico.<br /> Non è questa, ovviamente, la sede per una disamina dei riferiti strumenti, volendosi piuttosto rappresentare come il diritto comunitario abbia ulteriormente perseguito nella strada di rafforzare e combattere il riciclaggio di denaro e l&#8217;evasione fiscale con il presupposto, anche, di prevenire fenomeni corruttivi.<br /> In particolare, con il D. Lgs. 25 maggio 2017, n.90, è stata recepita la quarta direttiva antiriciclaggio dell&#8217;Unione europea, con l&#8217;obiettivo di rafforzare le norme già esistente ma, soprattutto, con il dichiarato fine di prevenire l&#8217;elusione fiscale mediante la adozione di procedure più trasparenti.<br /> Senza entrare nei dettagli della riforma, per quanto occupa la presente indagine, deve evidenziarsi come al primo considerando ci sia proprio la volontà di incentivare gli Stati a sviluppare strumenti di lotta al riciclaggio che siano ulteriori ai mezzi utilizzati esclusivamente in ambito penalistico, ossia &#8220;una prevenzione mirata e proporzionata dell&#8217;uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio &#038; è indispensabile e può permettere di ottenere risultati complementari<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>&#8220;.<br /> È volutamente scelta la strada di creazione di procedure utili volte ad indicare un percorso trasparente dei comportamenti pubblici ma anche privati.<br /> Il concetto di trasparenza amministrativa diventa, quindi, anche in ambito finanziario, di rilevante importanza per consentire la conoscenza delle condotte sia dei soggetti pubblici sia anche di quelli privati ed evidenzia la importanza di collegare anche nei sistemi propriamente penalistici della lotta al riciclaggio standard che mettano in luce preventivamente la <em>mala gestio</em>.<br /> Così le esigenze di prevenzione previste sempre nella convenzione di Merida all&#8217;articolo 10 con riferimento alla pubblica amministrazione, devono essere trasfuse, con i necessari distinguo, in tutte quelle procedure relative al mondo bancario e finanziario per ottenere informazioni riguardanti attività sospette. Si tratta, in modo particolare, di tutte quelle procedure volte a rendere trasparenti le azioni preordinatamente intraprese per celare l&#8217;attività di riciclaggio. In tale logica il considerando 14 della Direttiva UE 2015/849 prevede la istituzione di registri allo scopo di promuovere la trasparenza al fine di scongiurare l&#8217;abuso di costituzione di soggetti giuridici e, comunque, la titolarità effettiva.<br />  <br />  4. Il principio di trasparenza e le procedure di prevenzione &#8220;anticorruzione&#8221; ed &#8220;antiriciclaggio.<br />  <br /> Il legislatore, in sintesi, ha introdotto nuovi modelli di contrasto ai fenomeni corruttivi e di riciclaggio, riassumibile nella previsione di sistemi anticorruzione ed antiriciclaggio che hanno procedimentalizzato sistemi per accendere preventivamente i riflettori su condotte &#8220;sospette&#8221;.<br /> In tale logica, nei sistemi anticorruzione, ha fatto ingresso il whistleblower, ossia uno strumento che si colloca all&#8217;interno di quel rapporto segreto che si instaura tra corruttore e corrotto, svolgendo la funzione di prevenzione arrivando prima che lo stesso comportamento si tramuti in reato e contribuendo a fare emergere i profili decisionale della amministrazione<a href="#_ftn31" title="">[31]</a>.<br /> Allo stesso modo, nel sistema antiriciclaggio, sono state attivate procedure standardizzate per tracciare la clientela, le transazioni e, in generale, l&#8217;utilizzo di standard internazionali per segnalare operazioni sospette<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>. Si tratta, quindi, di procedure volte a prevenire anche in tema di riciclaggio le condotte sospette non ancora costituenti &#8220;reato&#8221;.<br /> In entrambi i casi, tuttavia, si pone il tema dell&#8217;anonimato del soggetto segnalante, ciò per garantire secondo la <em>ratio </em>del legislatore la incolumità personale del whistleblower ovvero dell&#8217;intermediario, nonché il valore giuridico da attribuire alle notizie assunte con tali strumenti<a href="#_ftn33" title="">[33]</a>.<br /> In tale logica, ossia nel sistema dell&#8217;anticorruzione ed in quello dell&#8217;antiriciclaggio, si tratterebbe di strumenti fondati sul &#8220;sospetto&#8221; che, in concreto, costituirebbe lo spunto per ulteriori e future indagini demandate ai competenti organi giudiziari, trasformandosi eventualmente in <em>notitia criminis</em>. Non si tratterebbe, così, di una fonte probatoria bensì esclusivamente di una fonte per una pre-inchiesta<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>.<br /> Gli strumenti di prevenzione, quindi, potrebbero essere accomunati dalla ricerca della trasparenza, che oggi rappresenta la unità di misura tanto dei comportamenti dei soggetti pubblici quanto di quelli privati<a href="#_ftn35" title="">[35]</a>. Il principio di trasparenza, così, diventerebbe come unico parametro cui commisurare lo svolgimento dell&#8217;azione delle figure soggettive pubbliche, consentendo che la decisione della pubblica amministrazione risulti non solo chiara ma anche esaustiva evitandosi quelle zone d&#8217;ombra che possono rappresentare terreno fertile su cui attecchire indebiti interessi di prevalenza<a href="#_ftn36" title="">[36]</a>.<br /> L&#8217;ultimo recente intervento comunitario, ossia la c.d. quinta direttiva antiriciclaggio, si colloco nel solco di quanto rappresentato<a href="#_ftn37" title="">[37]</a>. In particolare, il Parlamento ed il Consiglio hanno ritenuto di dover revisionare, a distanza di qualche anno, le misure volte a garantire la trasparenza sulle operazioni finanziarie, delle società e degli altri soggetti giuridici, nonché dei trust e degli istituti giuridici aventi assetto o funzioni affini a quelli del trust («istituti giuridici affini»), allo scopo di migliorare l&#8217;attuale quadro di prevenzione e di contrastare più efficacemente il finanziamento del terrorismo.<br /> Si deve, in particolare, sottolineare come l&#8217;intero impianto della normativa sia fondato proprio sul concetto della trasparenza finanziaria intesa come unico e più potente deterrente contro il proliferare di affari illeciti e di reimpiego di flussi finanziari proventi di attività criminose.<br />  <br /> 5. La fatturazione elettronica: strumento di prevenzione?<br />  <br /> A questo punto della indagine, verificata la diversa impostazione seguita dal legislatore per prevenire i fenomeni della corruzione e del riciclaggio, è interessante esaminare l&#8217;istituto della c.d. fatturazione elettronica, ossia uno strumento introdotto nel sistema tributario italiano che ha il vantaggio di produrre misure di contrasto all&#8217;evasione fiscale<a href="#_ftn38" title="">[38]</a>. È uno strumento che introduce, inoltre, argomenti sul piano della lotta corruzione ed al riciclaggio, ritenute le dette interessenze con l&#8217;evasione fiscale, e che indubbiamente rappresenta uno strumento di contrasto ma, soprattutto, di prevenzione.<br /> L&#8217; articolo 1, comma 209, legge 244/2007, ha disciplinato l&#8217;obbligo di invio elettronico delle fatture alla pubblica amministrazione ed il decreto del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze n. 55 del 3 aprile 2013 ha dato attuazione all&#8217;obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori.<br /> Nell&#8217;ottica del principio di trasparenza, ciò è un indubbio strumento di monitoraggio e rendicontazione della spesa pubblica: tutte le pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali, non possono più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e non possono pertanto procedere al pagamento, neppure parziale, fino all&#8217;invio del documento in forma elettronica.<br /> Da gennaio 2017, inoltre, il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze ha messo a disposizione dei soggetti passivi dell&#8217;imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio per la trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura; ancora, dalla medesima data, i soggetti cedenti beni e prestazioni di servizi (imprese, artigiani e professionisti) hanno facoltà di trasmettere telematicamente all&#8217;Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, in sostituzione degli obblighi di registrazione.<br /> Sempre in tema di leggi di bilancio, nel 2018, in luogo del previgente regime opzionale, è stato previsto l&#8217;obbligo di emettere soltanto fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio sia effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè  <em>Business to Business</em>), sia nel caso in cui la cessione-prestazione sia effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè  <em>Business to Consumer</em>)<strong>. </strong>Sono esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio. In caso di violazione dell&#8217;obbligo di fatturazione elettronica la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie.<br /> Si tratta, evidentemente di ulteriori procedure, di natura tributaria, volte ad alimentare il percorso intrapreso sul piano del rispetto del principio di trasparenza e di procedimentalizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione e privati, nonché tra privati, nel rispetto degli standard internazionali e comunitari per prevenire la corruzione ed operazioni finanziarie preordinate all&#8217;evasione fiscale ed al riciclaggio<a href="#_ftn39" title="">[39]</a>.  </p>
<div>  </p>
<div><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> M. D&#8217;Alberti, <em>Corruzione 99soggettiva:: e 99oggettiva::</em>, in <em>Corruzione e sistema istituzionale</em> a cura di M. D&#8217;Alberti &#8211; R. Finocchi, Bologna, 1994, pp.13 ss..</div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Per un recente contributo di rinvia a A. Francini, <em>I nuovi strumenti di prevenzione della corruzione: ambito giuridico soggettivo e indicatori di rischio</em>, in <em>Inn. e Dir.</em>, 4, 2018.</div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Recentemente, sul tema, N. Parisi, <em>Verso l&#8217;emersione di un modello internazionale di prevenzione alla corruzione</em>, in <em>federalismi.it</em>, 2017. La corruzione è, come noto, un fenomeno culturale che coinvolge fortemente la morale e l&#8217;etica pubblica e che è radicata su una molteplicità di soggetti, pubblici ed anche privati. Si rinvia, inoltre, per una ricostruzione del fenomeno sociale a F. Cazzola, <em>Della corruzione</em>, Bologna, 1988, pp. 62 ss; A. Vannucci, <em>Fenomenologia della tangente: la razionalità degli scambi occulti</em>, in <em>Etic. Affar. Prof.</em>, 1, 1993, pp.40 ss.. Per una ampia ricostruzione storica della corruzione nella dimensione criminologica si rinvia a V. Mongillo, <em>La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale</em>, Napoli, 2012, pp.3 ss.. Infine, per una esaustiva disamina del fenomeno corruttivo e dei risvolti anche nel diritto amministrativo si veda B.G. Mattarella, <em>Le regole dell&#8217;onestà: etica, politica, amministrazione</em>, Bologna, 2007, spec. pp. 15 ss. sulla prevenzione della corruzione</div>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Sul tema S. Cassese, L. Arcidiacono e A. Pizzorno, in <em>La lotta alla Corruzione</em>, Roma-Bari, 1998.</div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> F. Patroni Griffi, <em>Prefazione</em> in <em>Il contrasto al fenomeno della corruzione nelle amministrazioni pubbliche</em>. <em>Commento alla legge n. 190/2012 e decreti attuativi,</em> <em>Cit.</em>, p.1; L. Vandelli, <em>Crisi economica e ruolo del diritto amministrativo</em> in <em>Crisis economica y crisis del estado de benestare. El papel del Derecho Administrativo </em>a cura di J.L. Pinar Manas, Madrid, 2013, p.20.</div>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> R. Coppier, <em>Corruzione e crescita economica</em>, Roma, 2005, pp.65 ss..</div>
<div><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> P. Vigna, <em>Il fenomeno criminale</em>, in <em>Il riciclaggio di denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto</em>, E. Cappa &#8211; L.D. Cerqua (a cura di), Milano, 2012.</div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> S. Zamagni, <em>Corruzione, capitale sociale, sviluppo</em>, 2015, in <em>www.aiccon.it</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Si veda U. Draetta, <em>Spunti per un&#8217;azione comunitaria contro la corruzione nel commercio internazionale</em>, in <em>La cooperazione giuridica internazionale nella lotta alla corruzione </em>a cura di N. Parisi, Padova, 1996, pp.25 ss..</div>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> L&#8217;Italia, ogni anno, perde circa 236,8 miliardi di ricchezza, pari al 13% del prodotto interno lordo. Sono cifre basate su stime di istituzioni e sedi specializzate &#8211; come la Camera di Commercio Internazionale, Transparency International, l&#8217;iniziativa Global Compact delle Nazioni Unite, il Forum economico mondiale e la pubblicazione Clean Business is Good Business &#8211; che indicano che la corruzione è pari al 5% del PIL a livello mondiale. In <em>www.transparency.it</em>. La Commissione europea ha pubblicato la Comunicazione 2011/308 secondo cui &#8220;quattro cittadini europei su cinque considerano la corruzione un grave problema del loro Stato membro. Nonostante negli ultimi decenni l&#8217;Unione europea abbia significativamente contribuito all&#8217;apertura e alla trasparenza dell&#8217;Europa, vi è ancora, naturalmente, molto da fare. È inaccettabile che ogni anno un importo stimato di 120 miliardi di euro, pari all&#8217;1% del PIL dell&#8217;UE, vada perso a causa della corruzione. Non è certo un problema nuovo per l&#8217;UE e non sarà possibile sdradicare completamente la corruzione dalle nostre società, ma è eloquente il fatto che il punteggio medio dell&#8217;UE-27 secondo l&#8217;Indice sulla percezione della corruzione di Transparency International sia aumentato solo di poco negli ultimi dieci anni&#8221;. I citati dati pongono in modo chiaro all&#8217;attenzione di tutti quanto ciò continui a provocare ripercussioni importanti sulla vita diretta ed indiretta di tutti i cittadini i costi della corruzione. In <em>www.eur-lex.europa.eu</em>. Secondo V. Mongillo, <em>La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale</em>, <em>Cit.</em>, p. 11, secondo cui la corruzione incide negativamente sulla crescita economica per la cattiva allocazione delle risorse pubbliche; le distorsioni concorrenziali; erosione fiscale; riduzione degli investimenti esteri; più alti costi del credito; disparità sociale ed economiche.</div>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Si ritiene utile sottolineare come dalla detta analisi emerga come la corruzione rappresenti una delle principali fonti da cui derivano i proventi da riciclare. In<em> www.dt.tesoro.it.</em></div>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Per una approfondita analisi <em>The Shadow Economy in Europe &#8211; Using electronic payment systems to combat the shadow economy</em>, in <em>www.atkearney.com. </em></div>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Si veda W.C. Glimore,<em> Dirty money: The evolution of International Measures to Counter Money Laundering and the Financing of Terrorism</em>, Council of Europe, 2011.</div>
<div><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Si rinvia, per una ampia analisi della connessione tra sistema economico e criminalità organizzata, N. Gullo, <em>Emergenza criminale e diritto amministrativo</em>, Napoli, 2017, pp.36 ss..</div>
<div><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> In particolare, come ricorda G.M. Flick, <em>Governance e prevenzione della corruzione: dal pubblico al privato o viceversa?</em>, in <em>Riv. Ass. It. Cost.</em>, 2, 2015, pp. 7 ss., devono essere rafforzati gli strumenti volti a tutelare l&#8217;integrità del sistema economico, attraverso un persuasivo coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti, per prevenire tutte le condotte eventualmente preordinate alla commissione di reati.</div>
<div><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Si rinvia a G. De Vergottini, <em>Una road map contro la corruzione</em>, in <em>www.magna-carta.it</em>, 2012. In particolare, tra le prime, deve essere menzionata la Convenzione internazionale anticorruzione promossa dall&#8217;OCSE (organizzazione intergovernativa) del 1997 contro la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali. A seguire, di poco successiva, la Convenzione di Cotonou del 2000 in cui all&#8217;articolo 9.3, comma 1, si prevede come sia necessario pensare a &#8220;procedure decisionali chiare&#8221; da parte della pubblica autorità ed &#8220;istituzioni trasparenti&#8221; con obbligo di rendicontazione per elaborare e attuare &#8220;misure volte in particolare a pervenire a combattere la corruzione&#8221;. Dopo il 2000 si sono succeduti molti altri accordi internazionali tra i quali, principalmente, le Convenzioni promosse dalle Nazioni Unite rispettivamente contro la criminalità organizzata transnazionale (firmata a Palermo il 15 dicembre 2000 e recepito in Italia con legge del 2006), nonché contro la corruzione (con l&#8217;accordo firmato a Merida nel dicembre 2003 e, anch&#8217;esso, ratificato dal legislatore italiano con legge 3 agosto 2009 n.116). Si veda, inoltre, L. Borlini &#8211; P. Magrini, <em>La lotta alla corruzione internazionale sulle due sponde dell&#8217;Atlantico: analisi comparata delle Convenzioni ONU e OCSE in materia</em>, in <em>Dir. Comm. Intern</em>., 1, 2007, pp.15 ss..</div>
<div><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> D. Rinoldi, <em>Un&#8217;introduzione sull&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento italiano alla disciplina internazionale ed europea di contrasto alla corruzione</em>, in <em>Il whistleblowing nuovo strumento di lotta alla corruzione </em>a cura di G. Fraschini, N. Parisi, D. Rinoldi, Acireale-Roma, 2011.</div>
<div><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> in <em>www.coe.int</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> i veda G. Castronovo, <em>Corruzione nel campo degli appalti pubblici: i termini del problema</em>, in <em>Amm. Ital.</em>, 3, 1993, pp.391 ss.; F. Di Cristina, <em>La prevenzione dell&#8217;illegalità e l&#8217;interazione tra le amministrazioni</em>, in <em>Giorn. Dir. Amm.</em>, 12, 2014, pp.1160 ss.; P. Piras, <em>Gli appalti pubblici tra trasparenza e innovazione</em>, in <em>Urb. App.</em>, 2, 2015, pp.129 ss..</div>
<div><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> Si rinvia al recente contributo di A. Police, <em>New instruments of Control over public Corruption: the italian Reform to restore Transparency and Accountability</em>, in <em>Il Dir. Econ.</em>, 2, 2015.</div>
<div><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> Il GRECO ha osservato come il tentativo dei giudici e dei pubblici ministeri di affrontare i casi di corruzione è stato efficace ma, allo stesso tempo, ha dovuto evidenziare come ciò non sia stato sufficiente. Cfr. punto 195 del Rapporto GRECO 2009 sull&#8217;Italia, <em>in www.coe.int</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> I-II Evaluation Round, Report on Italy, 43rd Plenary Meeting, Strasburgo, 2009, in <em>www.coe.int</em>, p.3.</div>
<div><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> I-II Evaluation Round, Report on Italy, 45rd Plenary Meeting, Strasburgo, 2011, in <em>www.coe.int</em>. p.3.</div>
<div><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> Per quanto sia da apprezzare la attività del legislatore volta a costruire sempre nuovi strumenti preventivi di contrasto, deve essere comunque sottolineato come non sempre la c.d. legislazione anticorruzione sia riuscita a delineare un modello organico idoneo ad offrire strumenti di prevenzione concreti per contrastare la <em>mala gestio</em>. Il riferimento, ad esempio, può essere ricondotto alla recente legge 9 gennaio 2019, n.3, c.d. &#8220;spazzacorrotti&#8221;, che introduce misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione. È, in sintesi, un intervento normativo che incidendo sulla modifica del codice penale, restringe ancora il proprio ambito di intervento all&#8217;interno di una logica tradizionale, ossia nell&#8217;ambito penalistico di contrasto alle devianze dolose dell&#8217;azione amministrativa.</div>
<div><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Sul tema, si veda il contributo di F. Di Mascio, <em>Corruzione di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio</em>, in <em>Riv. Trim. Dir. Pubbl.</em>, 2, 2014, pp.548 ss..</div>
<div><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> Si veda rinvia a M. Gambardella, &#8220;<em>Il &#8220;ritorno&#8221; del delitto di false comunicazioni sociali: tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità the new regulation of the crime of false accounting</em>&#8220;, in <em>Cass. Pen.</em>, 5, 2015, pp.1723 ss..</div>
<div><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> L&#8217;articolo 8 della citata legge (&#8220;modifiche alla legge 6 novembre 2012, n.190&#8221;), conferisce all&#8217;ANAC la di vigilanza sui contratti pubblici ai quali, in deroga, non si applica il codice degli appalti.</div>
<div><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> Segnatamente, le Direttive 91/308/CEE, 2011/97/CEE, 2005/60/CE; 2015/849 e 2018/843  dell&#8217;UE.</div>
<div><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> Si rinvia alle raccomandazioni del GAFI-FATF del 2012, ossia gli standard internazionali per il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo in cui una apposita sezione è dedicata proprio alle misure di prevenzione. In <em>www.faft-gafi.otg</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> In <em>www.eur-lex.europa.eu</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> Sul tema sia consentito il rinvio a G. Gargano, La &#8220;cultura del whistleblower&#8221; quale strumento di emersione dei profili decisionali della pubblica amministrazione, 2016, in <em>federalismi.it</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> Si veda L. Criscuolo, <em>La prevenzione del riciclaggio sotto il profilo finanziario: adeguata verifica, registrazione, segnalazione di operazioni sospette</em>, in E. Cappa &#8211; L.D. Cerqua (a cura di), <em>Il riciclaggio del denaro</em>, Bologna, 2009, pp. 131 ss..</div>
<div><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> C. Clemente, <em>Prevenzione del riciclaggio e della corruzione: strategie convergenti, modelli comuni, possibili integrazioni</em>, 2015, in <em>www.uif.bancaditalia.it</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a> Cfr. P. Silvestri, <em>Commento all&#8217;art. 333 cpp</em>, in <em>Codice di procedura penale</em> a cura di G. Andreazza &#8211; G. Borrelli &#8211; M.L. Di Bitonto &#8211; S. Palla &#8211; P. Silvestri, Milano, V, 2013, pp.81 ss..(</div>
<div><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a> Nel già rappresentato legame tra corruzione e riciclaggio, del resto, non sfuggiranno le norme introdotte, in ambito penale, dalla L. 190/2012, che hanno introdotto ipotesi di reato che hanno avvicinato le condotte criminose della corruzione dal pubblico al privato: si pensi al reato di traffico di influenze illecite (art. 346 <em>bis </em>c.p.), di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 <em>quater </em>c.p.) nonché di corruzione fra privati (art.2635 c.c.).</div>
<div><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a> In questi termini A. Police, <em>La predeterminazione delle decisioni amministrative</em>, Napoli, 1997, p.41.(</div>
<div><a href="#_ftnref37" title="">[37]</a> Direttiva Antiriciclaggio 2018/843 del 30 maggio 2018.</div>
<div><a href="#_ftnref38" title="">[38]</a> Si veda A.R. Donesana &#8211; A. Carini, <em>Il legame tra il nuovo obbligo di fatturazione elettronica e il contrasto all&#8217;evasione fiscale</em>, in<em> Corr. Trib.</em>, 46, 2017.</div>
<div><a href="#_ftnref39" title="">[39]</a> Si veda la lettura critica offerta da R. Lupi, <em>Fatturazione elettronica ed esportazione della contabilità</em>, 2018, in www.<em>fondazionestuditributari.it</em> che, nell&#8217;ottica di una visione complessiva dello strumento, ritiene che trattasi di &#8220;laceranti strumentalizzazioni politiche del problema dell&#8217;evasione&#8221;.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/evasione-fiscale-money-laundering-e-corruzione-i-nuovi-modelli-di-prevenzione-amministrativa-e-tributaria/">Evasione fiscale, money laundering e corruzione: i nuovi modelli di prevenzione amministrativa e tributaria.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La vendita dei beni immobili confiscati e la &#8220;funzione restitutoria&#8221; nel diritto amministrativo dell&#8217;emergenza criminale dopo il d.l. n.113 del 2018</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-vendita-dei-beni-immobili-confiscati-e-la-funzione-restitutoria-nel-diritto-amministrativo-dellemergenza-criminale-dopo-il-d-l-n-113-del-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-vendita-dei-beni-immobili-confiscati-e-la-funzione-restitutoria-nel-diritto-amministrativo-dellemergenza-criminale-dopo-il-d-l-n-113-del-2018/">La vendita dei beni immobili confiscati e la &#8220;funzione restitutoria&#8221; nel diritto amministrativo dell&#8217;emergenza criminale dopo il d.l. n.113 del 2018</a></p>
<p>   [1] 1. Discutere, nel contesto del novero dei temi del diritto amministrativo dell&#8217;emergenza criminale delle criticità e delle prospettive nella gestione pubblica dei beni confiscati, sopratutto a seguito delle controverse innovazioni normative intervenute, anche di recente, in una disciplina ormai stratificata e non priva di aspetti controversi se non,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-vendita-dei-beni-immobili-confiscati-e-la-funzione-restitutoria-nel-diritto-amministrativo-dellemergenza-criminale-dopo-il-d-l-n-113-del-2018/">La vendita dei beni immobili confiscati e la &#8220;funzione restitutoria&#8221; nel diritto amministrativo dell&#8217;emergenza criminale dopo il d.l. n.113 del 2018</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-vendita-dei-beni-immobili-confiscati-e-la-funzione-restitutoria-nel-diritto-amministrativo-dellemergenza-criminale-dopo-il-d-l-n-113-del-2018/">La vendita dei beni immobili confiscati e la &#8220;funzione restitutoria&#8221; nel diritto amministrativo dell&#8217;emergenza criminale dopo il d.l. n.113 del 2018</a></p>
<p>  <br /> <a href="#_ftn1" title=""><strong><strong>[1]</strong></strong></a><br /> 1. Discutere, nel contesto del novero dei temi del diritto amministrativo dell&#8217;emergenza criminale delle criticità e delle prospettive nella gestione pubblica dei beni confiscati, sopratutto a seguito delle controverse innovazioni normative intervenute, anche di recente, in una disciplina ormai stratificata e non priva di aspetti controversi se non, come si avrà modo di prospettare, contraddittori, é divenuto, sopratutto per i territori nei quali si registra una più vasta dimensione del fenomeno, un tema di primaria rilevanza per l&#8217;economia e l&#8217;attività delle amministrazioni e delle imprese<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>.<br /> E la lettura dell&#8217;art. 48  del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia)<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>, che riproduce (anche se sempre meno) le previgenti disposizioni degli art. 2-<em>ter</em> e 2-<em>undecies</em>, l. n. 575 del 1965 e s.m.i., disciplina la destinazione dei beni sottoposti a confisca definitiva e le misure alle quali tali beni possono essere sottoposti nel caso in cui gli stessi dovessero surrettiziamente rientrare nel dominio del prevenuto &#8211;  ed adesso (nuovamente) novellato dall&#8217;art. 36 del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla l. 1 dicembre 2018, n. 132<a href="#_ftn4" title="">[4]</a> &#8211; è l&#8217;esempio emblematico di quanto &#8220;<em>farraginosa</em>&#8221; sia tale disciplina a causa dell'&#8221;<em>intreccio poco districabile tra tipologia di beni, tipologia di destinazioni e tipologia di beneficiari</em>&#8220;<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>.<br /> La recente modifica legislativa non ha certamente semplificato il quadro regolativo che, se da un lato, al comma 3 dell&#8217;articolo 36 del decreto-legge, alla lettera a), n.1, corregge un refuso contenuto nel citato art. 48 che faceva riferimento al &quot;<em>Presidente del Consiglio dei Ministri</em>&quot; in luogo del Ministro dell&#8217;interno, al quale pertiene la vigilanza <em>sull&#8217;Agenzia Nazionale per l&#8217;Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalit</em><em>à </em><em>Organizzata</em> (ANSBC), della quale, peraltro, rafforza l&#8217;autonomia organizzativa e delle attività  istituzionali<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>, dall&#8217;altro, introduce allo stesso articolo alcune modifiche ed integrazioni relativamente alla destinazione dei beni e delle somme confiscate.<br /> Come noto sono molteplici modalità  di destinazione dei beni immobili confiscati<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>  &#8211; nella duplice condizione giuridica alla quale è sottoposto il bene, da un lato, in quanto acquisito coattivamente al patrimonio statale, dall&#8217;altro in quanto assoggettato all&#8217;imposizione del vincolo di destinazione da parte della competente amministrazione<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>: il mantenimento al patrimonio dello Stato (lett. a e b), il trasferimento, e si tratta di soluzione individuata quale  prioritaria<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>, al patrimonio del Comune ove l&#8217;immobile è  allocato, al patrimonio della Provincia o della Regione per finalità  istituzionali o sociali (lett. <em>c</em>), l&#8217;assegnazione gratuita all&#8217;Agenzia o ad una serie di altri soggetti (lett. c-<em>bis),</em> il trasferimento al patrimonio del Comune ove l&#8217;immobile è  sito, se confiscati per il reato di cui all&#8217;articolo 74 del T.U. stupefacenti (DPR 9 ottobre 1990, n. 309) (lett. <em>d</em>), alle quali si aggiunge la destinazione alle Città metropolitane (art. 36, terzo comma, lett. <em>a</em>, n. 2) confermando per tali beni la confluenza nel relativo patrimonio indisponibile con la conseguente preclusione di qualsiasi forma di distrazione dal fine pubblico conferito<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>.<br /> Sotto altro profilo giova ricordare che, al n. 3) dello stesso art.36, viene superata l&#8217;automaticità  del trasferimento al Comune dei beni nel caso di confisca conseguente al reato di cui all&#8217;articolo 74 del T.U. in materia di stupefacenti, per la conseguente destinazione a centri di cura e recupero di tossicodipendenti ovvero a centri e case di lavoro per i riabilitati a seguito dell&#8217;emergere di talune incongruenze in sede applicativa.<br /> Senza entrare nella controversa questione del regime delle garanzie della giustizia penale preventiva<a href="#_ftn11" title="">[11]</a> &#8211; sulla quale occorre comunque non perdere mai di vista il monito di Leopoldo Elia che sottolineava nel lontano 1962 quanto sia (ed è ancor oggi) contraddittorio far valere ad un tempo misure <em>ante delictum</em> e <em>due process of law</em><a href="#_ftn12" title="">[12]</a>  &#8211; va precisato che giusta l&#8217;art. 48, quinto comma, del codice antimafia i beni immobili sottoposta a procedimento di confisca, a seguito dell&#8217;acquisizione compulsoria e per i quali non sia oggettivamente possibile effettuare la destinazione o il trasferimento, avuto riguardo alle finalità di pubblico interesse indicate dal legislatore,<em> &#8220;sono destinati con provvedimento dell&#8217;Agenzia alla vendita&#8221;.</em><br /> Si tratta di una determinazioni che da residuale sul piano procedurale<a href="#_ftn13" title="">[13]</a> lo è divenuta sul piano concettuale (non sia possibile, e per motivi oggettivi, effettuare &#8220;<em>la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse&#8221;</em>).<br /> Ne discende che nella formulazione del provvedimento dell&#8217;Agenzia assume rilevanza centrale, per le finalità che ci occupano, la motivazione che deve manifestare non solo la convenienza, ma sopratutto la riconducibilità all&#8217;interesse pubblica della cessione onerosa sul libero mercato in favore dei privati (in termini analoghi a quanto avviene per le aziende) e che, come tale è quindi è passibile di sindacato giurisdizionale<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>.<br /> In altre parole, e senza particolari oneri procedimentali<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>, è nel nucleo motivazionale della determinazione amministrativa dell&#8217;ANSBC che va individuato l&#8217;elemento essenziale del provvedimento per la vendita sul libero mercato del bene immobile confiscato, ferme restando le cautele prescritte dalla norma in esame al fine di scongiurare che lo stesso ritorni in proprietà del soggetto che ne ha subito la confisca o di altro a lui riconducibile o comunque riferibile alle organizzazioni criminali.<br /> Ciò che appare tuttavia impregiudicato è il carattere strettamente &#8220;<em>residuale</em>&#8221; di tale opzione<a href="#_ftn16" title="">[16]</a> che deve assicurare la coerenza della vendita sul libero mercato con il principio ispiratore del sistema ovvero la prioritaria destinazione o il trasferimento dei beni immobili ai soggetti individuati dalla normativa &#8220;<em>per le finalità di pubblico interesse</em>&#8220;<a href="#_ftn17" title="">[17]</a> (il che postula l&#8217;assenza di una richiesta di assegnazione di un soggetto titolato ai sensi della normativa in esame) e pertanto non solo deve risultare vantaggiosa, ma anche in grado di generare una più appropriata convenienza per l&#8217;interesse pubblico.<br /> Ed un&#8217;ulteriore rilevante modifica della novella in esame riguarda  l&#8217;accelerazione delle procedure di vendita dei beni confiscati<a href="#_ftn18" title="">[18]</a> (&#8220;<em>osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile</em>&#8220;, e successivamente &#8220;<em>al miglior offerente</em>&#8220;, con esclusione del proposto o di possibili &#8220;<em>prestanome</em>&#8220;<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>, ma con vincolo integrale di inalienabilità quinquennale) introducendo meccanismi per la messa a reddito degli stessi con il fine di assicurare una gestione piu  ;  celere e razionale<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>, che non poche questioni ha fatto insorgere alle quali, in questa sede introduttiva, non può esser data la dovuta considerazione, mi limiterò pertanto a talune osservazioni, alla luce degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale in materia, sul tema della destinazione dei proventi della vendita dei beni.<br />  <br /> 2. Invero, è ormai acquisito dalle ricerche sul tema che la principale criticità nel regime della gestione e destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata risieda nell&#8217;omesso o sotto-utilizzo dei beni mobili e immobili e nel fallimento delle aziende (la cui percentuale si aggira pericolosamente attorno al 90%) con rilevanti ricadute sociali ed economiche, sopratutto nelle regioni nelle quali il tessuto imprenditoriale appare più debole<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>.<br /> Le cause delle indicate disfunzioni risultano molteplici e profondamente intrecciate, ma, al netto di taluni problemi oggettivi<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>, riconducibili a rilevanti inefficienze dei soggetti istituzionalmente preposti alla gestione dei beni, alle modalità di individuazione degli amministratori giudiziari, alle forme di controllo attribuite all&#8217;Agenzia Nazionale, alle modalità operative del Fondo Unico di Giustizia (FUG)<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>, ma sopratutto alle lacune evidenziate dalla normativa in materia e alla scarsa cooperazione tra gli attori del sistema e del ceto creditorio (a partire dalle banche)<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>.<br /> Richiamare alcuni dati recenti, seppur in termini assai sintetici, può esser utile per meglio focalizzare la dimensione economico-finanziaria del complesso scenario del quale stiamo trattando<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>.<br /> Dalle statistiche emerge un&#8217;evidente elefantiasi dell&#8217;attività dell&#8217;Agenzia. Al 26 settembre 2018, infatti, gli immobili in gestione della struttura sono 17.882; gli immobili destinati: 14.381; le aziende in gestione: 3.013; le aziende destinate: 937; gli immobili destinati nel 2018, 1.140; le aziende destinate nel 2018, soltanto 50.<br /> I dati sinteticamente riportati evidenziano, per un verso, un rilevante intervento dell&#8217;amministrazione pubblica dei beni confiscati, dall&#8217;altro la dimensione assunta dal fenomeno giuridico che impone di considerare l&#8217;Anbsc l&#8217;apparato amministrativo cresciuto, sopratutto sul piano operativo<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>, più in fretta negli ultimi anni con le inevitabili contraddizioni che connotano questi repentini sviluppi nell&#8217;organizzazione amministrativa<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>.<br /> Sul piano della distribuzione dei beni oltre il 95% degli immobili già destinati e&#8217; concentrato in otto regioni, con una netta prevalenza della Sicilia (40% del totale) seguita da Calabria (17%), Campania (14%), Puglia (11%), Lombardia, Lazio, Piemonte ed Emilia Romagna.<br /> Per quanto riguarda gli immobili ancora da destinare (17.882), la loro distribuzione mostra una &#8216;nuova geografia&#8217; soprattutto se confrontata con lo stock degli immobili già destinati. Infatti, le otto regioni con la maggior concentrazione di beni immobili in gestione restano le stesse, dove si concentra il 92% del totale.<br /> In particolare si tratta di Sicilia (36%), Campania (15%) e Calabria (13%) seguono poi la Lombardia dove si localizzano quasi il 10% degli immobili da destinare e il Lazio con poco più del 7% del totale. Entrambe queste regioni (Lombardia e Lazio) hanno superato la Puglia dove si trovano 772 immobili in gestione pari a circa il 5% del totale. I beni localizzati in Piemonte (709) sono in netta crescita cosi&#8217; come in Emilia Romagna (469) e in Toscana (381).<br /> Gli immobili proposti per la destinazione agli aventi diritto &#8211; Demanio, Regioni, Città metropolitane e province, comuni &#8211; sono stati 5.328 (302 nel 2016, 1.924 nel 2017 e 3.102 nel corso del 2018).<br /> Si tratta di dati pubblicati dall&#8217;ANSBC in un percorso di progressiva trasparenza che viene assicurata a questa peculiare amministrazione, anche se non mancano in materia critiche ed auspici di più ampia conoscibilità anche attraverso il monitoraggio civico<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>.<br /> Da quanto sinteticamente richiamato può quindi evincersi che la questione dell&#8217;amministrazione pubblica dei beni confiscati, sebbene sia innegabile il rilievo progressivamente assunto anche nelle Regioni del Nord, a partire dalla Lombardia<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>, in termini quali-quantitativi riguardi prevalentemente le Regioni del Sud, ed in particolare Sicilia e Campania.<br /> Mentre, sul piano della crescente rilevanza del fenomeno, non può non ricordarsi la progressiva espansione della disciplina europea in materia<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>, che ha visto intervenire dapprima la direttiva 2014/42/UE e, più recentemente, il Regolamento 2018/1805<a href="#_ftn31" title="">[31]</a>.<br />  <br /> 3. Senza entrare nel merito della controversa questione della semplificazione delle procedure di vendita dei beni, che é esente da perplessità che in questa sede non possono esser analiticamente esaminate<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>, occorre porre l&#8217;attenzione, proprio di fronte alla più agevole possibilità di vendita, sulla destinazione dei proventi della stessa<a href="#_ftn33" title="">[33]</a>.<br /> Ebbene, per un verso, si rinviene nelle norme del codice antimafia nell&#8217;assegnazione dei beni immobili (e, per alcune ipotesi anche mobili registrati, art. 48, comma dodicesimo) una corretta attenzione ai territori, la disciplina individua, infatti, negli enti territoriali i destinatari del provvedimento di assegnazione dei beni che non siano stati mantenuti al patrimonio dello Stato, addirittura sottolineandone la pacifica priorità, peraltro suffragata anche dalla dottrina<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>.<br /> Tale considerazione, per altro verso, svanisce invece del tutto, come avviene per le risorse finanziarie destinate al FUG, per i proventi della vendita della medesima tipologia di beni, come peraltro già sancito dalla disciplina del 2011<a href="#_ftn35" title="">[35]</a>, in guisa da eludere del tutto la peculiare &#8220;<em>finalità restitutoria</em>&#8221; che ispira la disciplina in esame.<br /> E tale asimmetria, nella prospettiva di un incremento delle vendite, determinerà un pregiudizio evidente ai territori dove si trova il più ampio numero dei beni ceduti (in termini probabilistici coincidente con le Regioni dove si trova il maggior numero di beni). <br /> Alla stregua della norma in esame (art. 48, decimo comma) i proventi sono di esclusiva pertinenza dello Stato. Ed infatti la norma dispone che il novanta per cento delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al FUG &#8220;<em>per essere riassegnate, previo versamento all&#8217;entrata del bilancio dello Stato, nella misura del quaranta per cento al Ministero dell&#8217;interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del quaranta per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e, nella misura del venti per cento all&#8217;Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attivit</em><em>à </em><em>istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilit</em><em>à </em><em>della finanza pubblica</em>&#8220;.<br /> Rispetto alla previgente versione della norma, che distributiva al cinquanta per centro tra i due Ministeri le risorse provenienti dalla cessione onerosa, questa diversa distribuzione, da un lato, individua risorse dirette per le attività istituzionali dell&#8217;ANSBC, mentre (ma tale correttivo è stato introdotto in sede di conversione del decreto-legge), altra previsione riguarda l&#8217;istituzione dello specifico fondo presso il Ministero per il finanziamento delle (invero ingenti) attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni confiscati assegnati agli enti territoriali.<br /> Analogamente alla stesura originaria del Codice antimafia la disciplina della vendita, continua ad ignorare i territori interessati. Tuttavia, di fronte alla prospettiva dell&#8217;incremento di tale possibilità non si tratta solo di una vicenda di equa ripartizione di risorse finanziarie, ma di giustizia sostanziale e di ragionevolezza.<br /> Il testo modificato del codice antimafia attribuisce, per un verso, l&#8217;intero novero delle risorse rinvenienti dalla vendita dei beni alle Amministrazioni statali (con una impostazione per certi versi confusionaria), escludendo del tutto gli enti territoriali, non solo quali enti beneficiari, ma anche quali aree di prioritaria destinazione degli interventi delle stesse amministrazioni statali interessate.<br /> Invero, se i proventi delle vendite vengono recisamente negati alle collettività territoriali che hanno subito la vessazione delle intimidazioni mafiose, della concorrenza sleale dell&#8217;impresa criminale, le spoliazioni del <em>racket</em>, occorre chiedersi se non appaia peregrina la considerazione che le stesse, nel caso di vendita dei beni confiscati, dopo esser state defraudate dai mafiosi non vengano adeguatamente considerate dallo Stato. E&#8217; infatti evidente che solo una minima parte delle risorse scaturenti dalle cessioni onerose sarà riversata sui territori maggiormente interessati dal fenomeno.<br /> Ma questa scelta di fronte alla progressiva espansione delle vendite dei beni confiscati si pone in collisione con il principio elaborato dalla specifica giurisprudenza della Corte costituzionale maturata nel 2012 in due statuizioni invero contrarie alle Regioni, la seconda promossa dalla Regione siciliana, ma che tra gli <em>obiter dicta </em>contengono un principio di diritto che soccorre nella fattispecie in esame.<br /> Il Giudice delle leggi, con la sentenza n.234 del 2012<a href="#_ftn36" title="">[36]</a>, ha avuto di declinare il principio alla stregua del quale nelle decisioni di assegnazione dei beni confiscati non si può rinvenire alcun criterio preferenziale circa il mantenimento allo Stato, ovvero il trasferimento alla Regione o agli enti locali, di tali beni, trattandosi di un profilo applicativo, impregiudicato sul piano normativo, sul quale dovrà cadere, caso per caso, l&#8217;apprezzamento dell&#8217;Agenzia nazionale la quale, tuttavia, &#8220;<em>non potr</em><em>à </em><em>prescindere dal principio ispiratore sulla destinazione dei beni confiscati&#8230;secondo il quale </em><em>«</em><em>la restituzione alle collettivit</em><em>à </em><em>territoriali &#8211; le quali sopportano il costo più alto dell'&#8221;emergenza mafiosa&#8221; &#8211; delle risorse economiche acquisite illecitamente dalle organizzazioni criminali rappresenta (&#038;) uno strumento fondamentale per contrastarne l&#8217;attivit</em><em>à</em><em>, mirando ad indebolire il radicamento sociale di tali organizzazioni e a favorire un più ampio e diffuso consenso dell&#8217;opinione pubblica all&#8217;intervento repressivo dello Stato per il ripristino della legalità». </em><br /> A questo riguardo la Corte ha ritenuto di confermare un preciso orientamento già espresso con la sent. n. 34 del 2012<a href="#_ftn37" title="">[37]</a>, di pochi mesi anteriore, emessa nel giudizio di legittimità costituzionale sulla legge della Regione Calabria 7 marzo 2011, n. 7, che ha istituito l'&#8221;<em>Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria</em>&#8220;.<br /> Sebbene si tratti di <em>obiter dicta</em>, tuttavia, di fronte alla reiterata ed apodittica decisione del legislatore di non riservare in alcun modo parte dei proventi ai territori interessati dal fenomeno criminale e dallo stesso depauperati, offre elementi di censura del nuovo intervento legislativo che, neanche riserva all&#8217;impiego delle somme rinvenienti allo Stato uno specifico  riferimento alle aree nelle quali sono allocati i beni in questione.<br /> E non è dato comprendere in base a quale il delineato criterio della<em> &#8220;restituzione alle collettività territoriali, le quali sopportano il costo più alto dell'&#8221;emergenza mafiosa&#8221;, </em>valga per i beni e non per i proventi della loro vendita.<br /> Non si può disconoscere lo sforzo straordinario che con l&#8217;impiego di forze di polizia (per un periodo anche delle forze armate) e dei servizi giudiziari lo Stato ha compiuto in Sicilia per contrastare e reprimere, con i successi ben noti, il fenomeno della mafia. Ma da qui a ritenere che nulla debba essere riversato dei proventi della vendita dei beni confiscati vi é molta distanza, come opportunamente già evidenziato anche nel dibattito parlamentare che ha preceduto la conversione in legge del d.l. n. 133 del 2018<a href="#_ftn38" title="">[38]</a>.<br /> Nè può ritenersi che la previsione del riconoscimento del diritto di prelazione all&#8217;acquisto possa costituire un rimedio. Non si comprende, infatti, perché un&#8217;amministrazione  pubblica dovrebbe acquistare quel che potrebbe (e forse dovrebbe) avere in assegnazione, se non con l&#8217;unico fine di acquisirli affrancati dal vincolo di destinazione<a href="#_ftn39" title="">[39]</a> e quindi per &#8220;<em>finalità di mercato</em>&#8221; a dir poco compatibili con quelle istituzionali.<br /> Se presupposti delle misure di prevenzione patrimoniali sono pericolosità  sociale (elemento individuale) e provenienza illecita (elemento materiale) e  questo secondo che non può che rilevare nell&#8217;assegnazione del bene (sia esso immobile o aziendale), ma ancor di più nell&#8217;attribuzione dei proventi delle vendite, in virtù anche della mera applicazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità<a href="#_ftn40" title="">[40]</a><strong>.</strong><br /> L&#8217;attribuzione anche di una parte, proporzionata, di tali risorse potrebbe offrire equilibrio e ragionevolezza alla fattispecie in linea con la più articolata disciplina dell&#8217;assegnazione dei beni (la discrasia appare invero stridente) e garantire l&#8217;obiettivo restitutorio per le collettività locali che la Corte costituzionale ha puntualmente declinato.<br />   D&#8217;altronde non appare coerente con il principio di ragionevolezza che un bene confiscato, ove ne ricorrano i presupposti, possa essere integralmente assegnato ad un ente territoriale, mentre il denaro proveniente dalla sua vendita, laddove l&#8217;ANSBC ne ritenga sussistenti i pur stringenti presupposti, debba necessariamente ed esclusivamente essere attribuito allo Stato.<br /> Se, come ricordato dalla Corte costituzionale, costituisce principio ispiratore della normativa in argomento &#8220;<em>la restituzione alle collettivit</em><em>à </em><em>territoriali</em> &#8230;. <em>delle risorse economiche acquisite illecitamente dalle organizzazioni criminali&#8221;, </em>non può non rilevarsi che detto principio sia stato negletto dalla recentissima novella del 2018, proprio mentre tende a semplificare ed estendere le possibilità di vendita (come precisato residuale rispetto all&#8217;assegnazione) dei beni confiscati.<br /> La disciplina della destinazione dei beni confiscati ha progressivamente assunto una più marcata caratterizzazione, e ciò è stato evidenziato dai giuspubblicisti che si sono cimentati nell&#8217;analisi della sempre più copiosa legislazione in materia<a href="#_ftn41" title="">[41]</a>, ed appare evidente che di fronte all&#8217;evoluzione legislative e pur nella &#8220;<em>polivalenza del sistema di destinazione</em>&#8220;<a href="#_ftn42" title="">[42]</a>, vada garantita la riconduzione delle scelte normative ai principi fondamentali tra i quali va certamente annoverato quello della valenza restitutoria al circuito economico-legale del territorio della destinazione.<br /> Non sono mancati in dottrina i tentativi di individuare una soluzione a questa singolare contraddizione<a href="#_ftn43" title="">[43]</a>, resta tuttavia la constatazione che anche l&#8217;ultima novella ha perduto l&#8217;occasione di offrire una razionalizzazione alla disciplina sin qui richiamata<a href="#_ftn44" title="">[44]</a>, rafforzando la proiezione verso il riutilizzo sociale del bene, anche nel caso di cessione a privati<a href="#_ftn45" title="">[45]</a>.<br /> Ad oggi, invero, quella della vendita costituisce una fattispecie limitata nel vasto contesto delle destinazioni conferite agli immobili confiscati da parte dell&#8217;ANSBC &#8211; come dimostrato dal grafico che segue<a href="#_ftn46" title="">[46]</a> &#8211; ma è certo che nell&#8217;immediato futuro, anche a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate alla disciplina illustrata, è plausibile che se ne registri un significativo incremento.<br /> Come opportunamente evidenziato in dottrina sono i molteplici profili di dubbia compatibilità costituzionale della normativa, ai quali si aggiungono quelli qui sinteticamente prospettati<a href="#_ftn47" title="">[47]</a>. Spetterà quindi a questo fenomeno originale: il delinearsi di un diritto amministrativo dell&#8217;emergenza criminale, superare la dinamica &#8220;<em>browniana</em>&#8221; e l&#8217;approssimazione regolativa, perimetrando  esattamente i confini, ma sopratutto ritrovando piena coerenza con i principi fondanti della materia. </p>
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<div><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Relazione, con l&#8217;aggiunta delle nota e taluni aggiornamenti al Seminario di studi  &#8220;<em>Diritto amministrativo e misure di prevenzione della criminalità organizzata &#8211; La gestione dei beni confiscati: criticità e prospettive dopo le recenti riforme legislative</em>&#8220;, organizzato dall&#8217;Università di Palermo, presso l&#8217;Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza il Palermo 18 dicembre 2018, in occasione della presentazione del libro di N. Gullo, <em>Emergenza criminale e diritto amministrativo. L&#8217;amministrazione pubblica dei beni confiscati</em>, Napoli, 2017.<br /> Queste considerazioni sono dedicate, nel quinquennio della sua scomparsa, alla memoria Prof. Mario Centorrino, attento e previgente studioso dell&#8217;economia criminale, indimenticabile amico e collega di esperienze accademiche ed amministrative, tra Palermo e Messina, ed al cui contributo intellettuale la Sicilia deve molto.</div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Per una completa disamina degli istituti si rinvia al citato volume <em>Emergenza criminale e diritto amministrativo. L&#8217;amministrazione pubblica dei beni confiscati</em>, Napoli, 2017, che giunge dopo una articolato percorso di ricerca sul tema dello stesso A., del quale si vedano tra gli altri, <em>Il procedimento amministrativo di destinazione dei beni confiscati alla mafia: aspetti problematici della normativa vigente e prospettive di riforma</em>, in <em>Il Foro Italiano</em>, vol. 126, 3/2003, 72 e ss.; ID., <em>La destinazione dei beni confiscati alla luce delle recenti riforme legislative</em>, in G. Fiandaca, C. Visconti, (a cura di), <em>Scenari di mafia</em>, Torino, 2010, 455 e ss.; ID., <em>La destinazione dei beni confiscati nel codice antimafia tra tutela e valorizzazione, in Il diritto dell&#8217;economia</em>, n. 1/2014, 55 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Come noto recante &#8220;<em>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136</em>&#8220;.</div>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Recante: &#8220;<em>Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell&#8217;interno e l&#8217;organizzazione e il funzionamento dell&#8217;Agenzia nazionale per l&#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata&#8221;</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Vanno condivise, in merito, le considerazioni di M. Mazzamuto, <em>L&#8217;Agenzia Nazionale per l&#8217;Amministrazione e la gestione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata</em>, in <em>Dir. pen. contemporaneo, </em>2015<em>, </em>https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1449764950MAZZAMUTO_2015a.pdf<em>, </em>20, che in un&#8217;altro scritto evidenzia nella fattispecie lo stato confusionale del legislatore, ondivago tra giurisdizione ed amministrazione, cosi M. Mazzamuto, <em>Gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati tra giurisdizione e amministrazione, </em>in <em>Giur. It., 2013, </em>2, 487.</div>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> Sull&#8217;ANSBC, nell&#8217;ormai crescente bibliografia, v. oltre a N. Gullo, <em>Emergenza criminale e diritto amministrativo,</em> cit., 235 e ss., M. Mazzamuto, <em>op. ult. cit</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Avuto riguardo al regime giuridico della destinazione del bene va ricordato che il provvedimento giudiziale di confisca dei beni sequestrati alla criminalità organizzata imprime ad essi un vincolo di natura pubblicistica tale da assimilarlo ai beni demaniali o del patrimonio indisponibile, riconducibile al regime dettato dagli artt. 823 e 828 c.c., che non ne consente nemmeno una temporanea distrazione dal vincolo teleologico a finalità pubbliche e, conseguentemente, l&#8217;assoggettamento all&#8217;usucapione.<br /> Su tali presupposti trova poi fondamento il potere-dovere dell&#8217;ANBSC di ordinare di lasciare libero il bene, avendo quest&#8217;ultimo acquisito, per effetto della confisca, un&#8217;impronta rigidamente pubblicistica, che non consentirebbe di distoglierlo, anche solo temporaneamente, dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche, che determinano l&#8217;assimilabilità del regime giuridico del bene confiscato a quello dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile e lo sgombero di un immobile confiscato non è in alcun modo condizionato dalla previa adozione del provvedimento di destinazione del bene stesso, di guisa che risulta inconfigurabile uno specifico onere motivazionale in ordine all&#8217;urgenza del recupero del bene o di comparazione dell&#8217;interesse pubblico con quelli privati coinvolti. Nell&#8217;ampia giurisprudenza amministrativa in questo senso si veda, da ultimo, Consiglio di Stato Sez. III del 31 ottobre 2018, n. 6193, in https://www.giustizia-amministrativa.it/dcsnprr.</div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> Cosi ancora N. Gullo, <em>Emergenza criminale e diritto amministrativo</em>, cit.,25.</div>
<div><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Secondo A. Balsamo <em>La istituzione dell&#8217;agenzia nazionale per l&#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata</em>, in <em>Cass. pen</em>., 2010, 2105, &#8220;<em>la destinazione considerata prioritaria dal Legislatore è quella del trasferimento dei beni immobili confiscati, per finalità istituzionali o sociali, al patrimonio del Comune, della Provincia o della Regione&#8221;</em>, in senso analogo ancora M. Mazzamuto, <em>L&#8217;Agenzia Nazionale per l&#8217;Amministrazione e la gestione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata</em>, cit., 30, per il quale &#8220;<em>l&#8217;interpretazione sistematica della norma dovrebbe condurre a ritenere che sussista, se non un ordine gerarchico, quantomeno una preferenza a favore degli enti territoriali&#8221;.</em></div>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Sembra opportuno sottolineare in termini procedurali che la destinazione del bene può dare luogo a più procedimenti amministrativi. Come precisa ancora M. Mazzamuto, <em>L&#8217;Agenzia Nazionale per l&#8217;Amministrazione e la gestione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata</em>, <em>op. e loco ult. cit. </em>tale concatenazione si rinviene  tipicamente nel caso della destinazione dei beni immobili nella quale può esservi &#8220;<em>un primo procedimento dell&#8217;Agenzia di trasferimento del bene ad un ente territoriale ed un secondo procedimento con il quale l&#8217;ente territoriale dispone la gestione diretta del bene o l&#8217;affidamento in concessione a terzi</em>&#8220;, procedimenti ovviamente passibili di impugnazione di fronte al giudice amministrativo, come invero deve ritenersi quella di disporre la vendita da parte dell&#8217;ANSBC da parte dei potenziali destinatari dell&#8217;assegnazione.</div>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Su tale prospettiva che non deve mai essere persa di vista in uno Stato di diritto si vedano le illuminanti considerazioni espresse dalla Commissione istituita con d.m. 10 giugno 2013 presieduta dal Prof. Giovanni Fiandaca, <em>Relazione della Commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata</em>, consultabile in <em>Dir. pen. contemporaneo, </em>2014, https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1391681025relazione_Commissione_Fiandaca.pdf<em>, </em>&#8220;<em>La Commissione ha esteso la sua analisi al procedimento di prevenzione, muovendo dalla riscontrata esigenza di potenziarne non soltanto l&#8217;efficacia ma anche la  dimensione lato sensu garantistica. Specie in un orizzonte europeo, in cui come è noto le misure di prevenzione non godono di particolare favore (trattandosi di un istituto giuridico storicamente peculiare all&#8217;ordinamento italiano), la preoccupazione di rafforzarne le garanzie sotto il duplice profilo dei presupposti sostanziali di applicabilità e delle regole procedimentali costituisce infatti un obiettivo da non trascurare&#8221;.</em></div>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> L. ELIA, <em>Libertà personale e misure di prevenzione</em>, Milano, 1962, 60</div>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Come noto la vendita è stata disciplinata dall&#8217;art. 2-<em>undecies</em>, l. n. 575 del 1965, come modificato dall&#8217;art. 2, c. 52, l. n. 191 del 2009, alla stregua del quale si poteva procedere alla vendita nell&#8217;ipotesi di mancata destinazione &#8220;<em>entro i termini</em>&#8220;.</div>
<div><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Da ultimo può osservarsi che in considerazione della natura discrezionale della valutazione dell&#8217;ANSBC sulla scelta della vendita piuttosto che dell&#8217;assegnazione (art. 48, quinto comma, &#8220;<em>i beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell&#8217;Agenzia alla vendita</em>&#8220;) il relativo provvedimento è giustiziabile di fronte al giudice amministrativo.  </div>
<div><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Non ha trovato accoglimento la proposta della &#8220;<em>Commissione Garofoli</em>&#8221; di rafforzare la decisione in argomento prescrivendo che la stessa debba esser assunta dai due terzi terzi dei componenti del Consiglio Direttivo dell&#8217;Agenzia, cfr. <em>Rapporto della Commissione Garofoli per l&#8217;elaborazione di proposte in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità</em>, istituita dal Presidente del Consiglio con decreto del 7 giugno 2013, Roma 2014, 72.</div>
<div><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> In tal senso si orienta anche la stessa ANSBC che nella disamina delle previsioni normative sancite dalla novella del 2018 precisa che la vendita &#8220;<em>mantiene la connotazione di opzione subordinata, ma diventa concretamente praticabile per gli immobili che nessun ente abbia chiesto in destinazione</em>&#8220;, cfr. ANSBC, <em>Relazione sull&#8217;attività svolta Biennio 2017-2018</em>, cit., 14.</div>
<div><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> Sempre l&#8217;ANSBC precisa che nell&#8217;ipotesi nella quale &#8220;<em>nessun Ente o associazione richiedesse l&#8217;assegnazione diretta del bene, sarà esperito, in via residuale, il tentativo di vendita ai sensi dell&#8217;articolo 48, comma 5 del Codice Antimafia che, per effetto del citato D.L. 4 ottobre 2018, n.113, già convertito con modificazioni, vede diversamente disciplinata la previgente ipotesi di vendita, non escludendo i privati e introducendo la possibilità di esercitare il diritto di prelazione da parte di: a) cooperative edilizie costituite da personale delle Forze armate o delle Forze di polizia; b) enti pubblici aventi, tra le altre finalità istituzionali, anche quella dell&#8217;investimento nel settore immobiliare; c) associazioni di categoria che assicurano, nello specifico progetto, maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell&#8217;interesse pubblico; d) fondazioni bancarie; e) enti territoriali.</em>&#8221; ANSBC, <em>Relazione sull&#8217;attività svolta Biennio 2017-2018</em>, cit., 34</div>
<div><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> Sugli automatismi sanciti da tale disciplina in termini critici v. G. MEROLA, <em>La destinazione dei beni confiscati tra evoluzione normativa e incerte prospettive future</em>, in <em>Leg. pen</em>., 2, 2010, 99.</div>
<div><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> La disposizione normativa in esame esclude oltre al proposto, colui che risultava proprietario all&#8217;atto dell&#8217;adozione della misura penale o di prevenzione, se diverso dal proposto, e comunque &#8220;<em>di soggetti condannati, anche in primo grado, o sottoposti ad indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a quello di cui all&#8217;articolo 416-bis.1 del codice penale, nonché dei relativi coniugi o parti dell&#8217;unione civile, parenti e affini entro il terzo grado, nonché persone con essi conviventi. L&#8217;Agenzia acquisisce, con le modalità di cui agli articoli 90 e seguenti, l&#8217;informazione antimafia, riferita all&#8217;acquirente e agli altri soggetti allo stesso riconducibili, indicati al presente comma, affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, da soggetti esclusi ai sensi del periodo che precede, o comunque riconducibili alla criminalità organizzata, ovvero utilizzando proventi di natura illecita</em>&#8220;.</div>
<div><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> Come evidenzia sempre N. Gullo,  <em>Emergenza criminale e diritto amministrativo,</em> cit. 174 e ss., si tratta della soluzione più diffusa scelta dagli ordinamenti europei, &#8220;<em>in quanto più semplice da gestire per l&#8217;amministrazione pubblica nazionale</em>&#8220;.</div>
<div><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> Ed il fenomeno è talmente rilevante da dover trovare un intervento nella &#8220;<em>Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati</em>&#8221; da realizzare attraverso le politiche di coesione, che trova fondamento nell&#8217;art. 1, c. 611, l. 11 dicembre 2016, n. 232, e che rappresenta uno strumento suscettibile di abilitare la rete di cooperazione istituzionale e trae spunto dall&#8217;acquisita consapevolezza che tali beni hanno ormai  raggiunto una dimensione economica e finanziaria tale da rendere imprescindibile  l&#8217;adozione di una serie integrata di misure affinché se ne possa assicurare il recupero, la valorizzazione ed il reinserimento nel sistema economico-sociale del territorio colpito dalla criminalità organizzata attraverso le politiche di coesione, e la definitiva restituzione dell&#8217;utilizzo di tali beni alla collettività.<br /> Il programma predisposto dall&#8217;Agenzia in collaborazione con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il coinvolgimento dell&#8217;Agenzia per la coesione territoriale e dell&#8217;Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l&#8217;Unione Europea (IGRUE) della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, stata sottoposta  al parere favorevole della Conferenza permanente Stato-Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed infine, l&#8217;approvazione definitiva del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con la deliberazione n.53 del 6 marzo 2019. Obiettivo generale della Strategia è favorire il massimo reimpiego da parte della società civile dei patrimoni sottratti alla criminalità attraverso il sostegno istituzionale, finanziario e progettuale alla loro valorizzazione.<br /> La strategia, avvalendosi anche delle politiche di coesione, si declina in tre obiettivi specifici: </p>
<ol>
<li>rafforzamento della capacità e della cooperazione degli attori istituzionali responsabili del processo di sottrazione, valorizzazione e restituzione alla società dei patrimoni illegalmente accumulati;
<li>politiche di valorizzazione dei beni immobili confiscati;
<li>re-immissione nel circuito dell&#8217;economia legale delle aziende confiscate alla criminalità organizzata o dei beni ad esse pertinenti. </ol>
<p> Il programma strategico è cordonato a livello centrale da un Tavolo di Indirizzo e Verifica, composto da rappresentanti dell&#8217;ANBSC, del Ministero dell&#8217;Interno, del Ministero dell&#8217;Economia e Finanze (RGS-IGRUE), del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione del Dipartimento per la Coesione della Presidenza del Consiglio (DPCoe-NUVAP) e del Nucleo di verifica e controllo dell&#8217;Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT-NUVEC). Al Tavolo si affiancano gruppi di lavoro regionali permanenti, il gruppo di lavoro tematico con il compito di monitorare  qualità, trasparenza e condivisione dei dati in materia di beni e aziende confiscate, mentre possono essere incardinati altri gruppi di lavoro tematici e/o territoriali per la realizzazione di specifiche azioni.</p></div>
<div><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> La Corte dei conti-Sez. Centrale controllo Stato, con Deliberazione 23 giugno 2016, n. 5/2016/G, (&#8220;<em>l  &#8216;amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e l&#8217;attività dell&#8217;Agenzia nazionale (ANBSC)&#8221;</em>, ha evidenziato con riguardo ai beni immobili confiscati &#8220;<em>forti criticità inerenti la gestione degli immobili, rappresentate dalla percentuale significativa di immobili abusivi o occupati abusivamente o, ancora, inagibili, nonché di beni interessati da ipoteche o per i quali lo Stato condivide la comproprietà con soggetti terzi estranei alla misura ablatoria</em>&#8220;.</div>
<div><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> Sul Fondo v. M. Cammelli, L. Balestra G. Piperata, P. Capriotti, <em>Beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata: disciplina, criticità e proposte</em>, Bologna, 2015 consultabile in http://www.forumterzosettore.it/files/2016/07/Beni-sequestrati-e-confiscati_Studio_gruppo_giuridico_13luglio2016.pdf, 23 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> Sul punto si veda per tutti la puntuale ricostruzione operata da M. Cammelli, L. Balestra G. Piperata, P. Capriotti, <em>Beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata: disciplina, criticità e proposte</em>, cit.<br /> Per quanto concerne le aziende sottoposte a confisca le ragioni della massiccia liquidazione alla quale approdano aziende concerne: a)  insostenibilità del &#8220;<em>costo della legalità</em>&#8220;, dovuto alla regolarizzazione dell&#8217;azienda; b) l&#8217;insussistenza di potere di mercato in mancanza dei proventi derivanti o comunque connessi agli illeciti; c) il calo delle commesse; d) l&#8217;interruzione dei canali di finanziamento; e) l&#8217;eccessiva farraginosità della gestione da parte dell&#8217;amministratore giudiziario e dell&#8217;Agenzia che mal si concilia con i tempi del mercato.</div>
<div><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Cfr. ANSBC, <em>Relazione sull&#8217;attività svolta Biennio 2017-2018 (Articolo 112, comma 1, Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)</em>, Roma, 2018, consultabile in http://www.benisequestraticonfiscati.it/dox/Relazioni/ANBSC_relazione_2017_2018.pdf.<br /> L&#8217;elenco dei beni confiscati ed assegnati alla Regione siciliana si trova in http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_SegreteriaGenerale/PIR_Struttura/PIR_Organizzazioneecompetenze/PIR_Servizio11/PIR_Elenco</div>
<div><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> L&#8217;Eurispes ha valutato che il valore dei beni confiscati alla criminalità e alla mafia superi i 30 miliardi di euro evidenziando che, laddove si creasse una holding per la gestione di questo patrimonio, sarebbe in assoluto il soggetto con la più alta concentrazione di capitale in Italia, https://eurispes.eu/news/beni-confiscati-alle-mafie-presidente-eurispes-creare-una-holding-per-gestire-limmenso-patrimonio/</div>
<div><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> Da ultimo regolati dal DPR  9 agosto 2018, n. 118 &#8220;<em>Regolamento recante la disciplina sull&#8217;organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell&#8217;Agenzia nazionale per l&#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell&#8217;articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</em>&#8220;.</div>
<div><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> Si veda per alcuni esempi il sito http://www.confiscatibene.it/it. La questione dell&#8217;obiettivo deficit di trasparenza del regime dei beni sequestrati e confiscati è opportunamente sottolineato da M. Cammelli, L. Balestra G. Piperata, P. Capriotti, <em>Beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata: disciplina, criticità e proposte</em>, 59.</div>
<div><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> Tra gli altri si veda M. Maestri, <em>I beni immobili confiscati alla criminalità organizzata in Lombardia</em>, https://riviste.unimi.it/index.php/cross/article/download/7377/7205, secondo il quale il fenomeno crescente si caratterizza da un lato, per la dimensione e distribuzione territoriale di questo patrimonio, riflesso impreciso, ma comunque significativo della penetrazione delle organizzazioni mafiose nella regione più ricca del Paese; e dall&#8217;altro per i criteri con cui esso viene gestito e della sua effettiva utilità all&#8217;innalzamento delle opportunità economiche e sociali nei territori che lo ospitano.<br /> Più in generale sull&#8217;espansione della criminalità di stampo mafioso nel settentrione, C. Visconti, <em>Mafie straniere e &#8216;ndrangheta al nord,</em> in in <em>Dir. pen. contemporaneo</em>, 1/2015, 353 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> Cfr. Amnesty International, <em>Dalla legge alla pratica: Un&#8217;analisi dei sistemi di confisca a livello nazionale ed europeo. Report Comparativo</em>, in https://www.transparency.it/wp-content/uploads/2015/06/Final_Report_ITA_def.pdf</div>
<div><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a>Giova ricordare che la Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo del 3 aprile 2014 &#8220;<em>relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell&#8217;Unione europea</em>&#8220;, prevede all&#8217;art. 10, secondo comma, che per i beni sottoposti a congelamento ed a confisca gli Stati membri provvedono affinché le misure di gestione dei beni &#8220;<em>includano la possibilità di vendere o trasferire i beni, ove necessario</em>&#8221; (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_127_R_0002&amp;from=IT).<br /> Sulla direttiva, si veda tra gli altri, oltre a N. Gullo, <em>Emergenza criminale e diritto amministrativo</em>, cit., 161 e ss., A. M. Maugeri, <em>La direttiva 2014/42/ue relativa alla confisca degli strumenti e dei proventi da reato nell&#8217;unione europea tra garanzie ed efficienza: un &#8220;work in progress</em>&#8220;, in <em>Dir. pen. contemporaneo</em>, 1/2015, 300 e ss.<br /> Alla direttiva ha fatto seguito il recentissimo Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento e del Consiglio UE  14 novembre 2018 relativo al &#8220;<em>riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca</em>&#8220;, che all&#8217;art. 30, par.7 (&#8220;<em>Destinazione dei beni confiscati o della somma di denaro ottenuta dalla vendita di tali beni</em>&#8220;) stabilisce che &#8220;<em>Salvo se il provvedimento di confisca è accompagnato da una decisione di restituzione di beni alla vittima o di risarcimento di quest&#8217;ultima in conformità dei paragrafi da 1 a 5, o salvo se diversamente concordato dagli Stati membri interessati, lo Stato di esecuzione stabilisce la destinazione della somma di denaro ottenuta in conseguenza dell&#8217;esecuzione del provvedimento di confisca come segue: </em>a) se l&#8217;importo ottenuto con l&#8217;esecuzione del provvedimento di confisca è pari o inferiore a 10 000 EUR, esso spetta allo Stato di esecuzione; oppure <em>b)  se l&#8217;importo ottenuto con l&#8217;esecuzione del provvedimento di confisca è superiore a 10 000 EUR, il 50 % di tale importo deve essere trasferito dallo Stato di esecuzione allo Stato di emissione&#8221;.</em></div>
<div><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> Sulle quali si rinvia alle considerazioni del Consiglio superiore della Magistratura nel &#8220;<em>Parere sul decreto legge 113 del 4 ottobre 2018 in materia di protezione internazionale, immigrazione e pubblica sicurezza reso ai sensi dell&#8217;art. 10 L. 24.3.1958, n. 195, sul decreto legge 113 del 4 ottobre 2018 recante: &#8220;Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, pubblica sicurezza, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell&#8217;Interno e l&#8217;organizzazione e il funzionamento dell&#8217;Agenzia nazionale per l&#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata&#8221;,</em> Delibera consiliare del 21 novembre 2018, cfr. https://www.csm.it/web/csm-internet/-/parere-sul-decreto-legge-113-del-4-ottobre-2018-in-materia-di-protezione-internazionale-immigrazione-e-pubblica-sicurezza-, 29 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> Va ricordato, per completezza, che a norma dell&#8217;art. 48, comma 15-<em>quater, </em>i beni confiscati rimasti  invenduti &#8220;<em>decorsi tre anni dall&#8217;avvio della relativa procedura, sono mantenuti al patrimonio dello Stato con provvedimento dell&#8217;Agenzia. La relativa gestione è affidata all&#8217;Agenzia del demanio</em> &#8220;.</div>
<div><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a> Richiamata <em>supra </em>alla nota 9.</div>
<div><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a> Sulla vendita dei beni prima della riforma in esame N. Gullo,  <em>Emergenza criminale e diritto amministrativo,</em> cit., 417 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a> Vedila in https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1350812410Coat.%20201200234.pdf, con nota di G. Leo, <em>La Consulta interviene sulle regole di destinazione dei beni assoggettati a confisca di prevenzione.</em></div>
<div><a href="#_ftnref37" title="">[37]</a> Consultabile in http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0034s-12.html</div>
<div><a href="#_ftnref38" title="">[38]</a> Se si considera che la gran parte dei beni confiscati si trova in Sicilia e che qui, anche quale semplice conseguenza probabilistica, saranno venduti la maggior parte di quelli che l&#8217;amministrazione statale deciderà di dismettere, appare plausibile ritenere che la perdita per la Regione e per le amministrazioni locali siciliane possa essere ingente.</div>
<div><a href="#_ftnref39" title="">[39]</a> In senso analogo ancora N. Gullo, <em>Emergenza criminale e diritto amministrativo</em>, cit., 422.</div>
<div><a href="#_ftnref40" title="">[40]</a> Sui quali si veda M. Cartabia, <em>I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana</em>, in https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/RI_Cartabia_Roma2013.pdf la quale sottolinea che il principio di ragionevolezza ha assunto un connotato conformativo rispetto ad ogni parametro costituzionale; di qui deriva la pervasività del canone della ragionevolezza, principio costante e onnipresente nella giurisprudenza costituzionale. Secondo un canone giurisprudenziale risalente, ma sempre efficace, «<em>il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, si svolge attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti</em>» Corte cost., sent. n. 1139 del 1988.</div>
<div><a href="#_ftnref41" title="">[41]</a> Tra questi, oltre allo stesso Gullo, vanno annoverati anche F. Manganaro, <em>Titolarita</em>  ; <em> pubblica e regolazione dei beni</em>, in <em>Annuario AIPDA 2003</em> , Milano, 2004, 225 e ss. e G. Montedoro, <em>La destinazione sociale dei beni confiscati</em>, in AA. VV., <em>Le misure di prevenzione patrimoniali. Teoria e prassi applicativa</em>, Bari, 1998, 423 ss., che approdano al tema un decennio dopo i penalisti che tuttavia hanno inizialmente rivolto l&#8217;attenzione sul profilo della misura della confisca, piuttosto che sull&#8217;utilizzo che dei beni si sarebbe fatto da parte dell&#8217;amministrazione, tra questi si veda il pionieristico studio di G. Fiandaca, <em>Prime ipotesi applicative della confisca dei patrimoni mafiosi</em>, in <em>Foro it.</em>, 1983, n.12, II, 529 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref42" title="">[42]</a> Cosi ancora N. Gullo,  <em>Emergenza criminale e diritto amministrativo,</em> cit., 193.</div>
<div><a href="#_ftnref43" title="">[43]</a> Ci si riferisce alle riflessioni di M. Mazzamuto, <em>L&#8217;Agenzia Nazionale per l&#8217;Amministrazione e la gestione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata</em>, cit<em>, </em>24 il quale pone il quesito &#8220;<em>se, nella logica complessiva del </em>favor<em> per la destinazione simbolica, non fosse stato ragionevole prevedere la possibilità che un ente territoriale, che avesse magari avuto notizia del bene solo grazie all&#8217;avviso di vendita, potesse richiedere anche in questa sede il trasferimento a titolo gratuito, certo con i vincoli che ne conseguono, quasi a riportare indietro la vicenda alla fase della destinazione precedente alla vendita. Un risultato che forse, de iure condito, potrebbe ottenersi con l&#8217;inserzione nell&#8217;avviso di vendita di una clausola risolutiva, nel caso in cui, nei termini ivi previsti, giunga una richiesta di trasferimento a titolo gratuito, cioè ai sensi del c. 3, da parte di un ente territoriale, rimanendo tuttavia qualche dubbio sul carattere elusivo di una tale soluzione rispetto al diritto di opzione di cui al c. 6</em>.&#8221;</div>
<div><a href="#_ftnref44" title="">[44]</a> Come, invero, non risultano neanche pienamente risolte le questioni ordine fiscale prospettate in dottrina per i beni e le aziende confiscate. Sul punto si veda A Cuva, M. Letizi, <em>Disciplina fiscale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata</em>, in <em>Norma, </em>2015, http://extranet.dbi.it/Archivio_allegati/Allegati/44859.pdf</div>
<div><a href="#_ftnref45" title="">[45]</a> Il riutilizzo sociale dei beni confiscati è diventato un tema sempre più rilevante in un&#8217;ottica di sviluppo comunitario in termini di occupazione, di inclusione sociale, di miglioramento della qualità della vita e di partecipazione democratica, cfr. in merito Unioncamere, <em>Proposta di un modello di governance per la valorizzazione di beni e aziende confiscate alla criminalità organizzata. Rapporto conclusivo</em>, Roma, 2015, 44.</div>
<div><a href="#_ftnref46" title="">[46]</a> Lo si può rinvenire in ANSBC, <em>Relazione sull&#8217;attività svolta Biennio 2017-2018</em>, cit., 51.</div>
<div><a href="#_ftnref47" title="">[47]</a> Che vengono partitamente esaminate sempre da N. Gullo, <em>Emergenza criminale e diritto amministrativo</em>, cit., 483 e ss.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-vendita-dei-beni-immobili-confiscati-e-la-funzione-restitutoria-nel-diritto-amministrativo-dellemergenza-criminale-dopo-il-d-l-n-113-del-2018/?download=1408">Grafico</a> <small>(61 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-vendita-dei-beni-immobili-confiscati-e-la-funzione-restitutoria-nel-diritto-amministrativo-dellemergenza-criminale-dopo-il-d-l-n-113-del-2018/">La vendita dei beni immobili confiscati e la &#8220;funzione restitutoria&#8221; nel diritto amministrativo dell&#8217;emergenza criminale dopo il d.l. n.113 del 2018</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Nota ad ordinanza Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 7 maggio 2019, n. 11929</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:15 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-ad-ordinanza-cass-civ-sez-unite-ord-7-maggio-2019-n-11929/">Nota ad ordinanza Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 7 maggio 2019, n. 11929</a></p>
<p>NOTA A ORDINANZA   Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 7 maggio 2019, n. 11929 &#8211; Pres. TIRELLI, Est. CONTI       &#8220;Il Consiglio di Stato, nel ritenere illegittimo il provvedimento sanzionatorio adottato in assenza del carattere diffusivo del messaggio, non ha in alcun modo travalicato la sfera riservata all&#8217;amministrazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-ad-ordinanza-cass-civ-sez-unite-ord-7-maggio-2019-n-11929/">Nota ad ordinanza Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 7 maggio 2019, n. 11929</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-ad-ordinanza-cass-civ-sez-unite-ord-7-maggio-2019-n-11929/">Nota ad ordinanza Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 7 maggio 2019, n. 11929</a></p>
<p align="CENTER"><b>NOTA A ORDINANZA</b></p>
<p align="CENTER"> </p>
<p align="CENTER"><b>Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 7 maggio 2019, n. 11929 &#8211; Pres. TIRELLI, Est. CONTI</b></p>
<p>  </p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">&#8220;<i>Il Consiglio di Stato, nel ritenere illegittimo il provvedimento sanzionatorio adottato in assenza del carattere diffusivo del messaggio, non ha in alcun modo travalicato la sfera riservata all&#8217;amministrazione nell&#8217;attività di individuazione della condotta di pubblicità scorretta, avendo proceduto all&#8217;individuazione dei fatti posti a base del provvedimento, alle valutazione delle prove fornite dall&#8217;amministrazione in ordine al contenuto diffusivo del messaggio sulla base dell&#8217;interpretazione del concetto giuridico di pubblicità e della clausola della diffusione del messaggio espressa dal legislatore del tempo all&#8217;interno dell&#8217;art. 20, comma 1 del d. Lgs. n. 206/2005, senza che tale sindacato abbia riguardato valutazioni di natura economica o comunque ambiti di discrezionalità tecnica riservati in via esclusiva all&#8217;Autorità. Si è trattato di un sindacato giurisdizionale pieno ed approfondito, puntualmente rivolto all&#8217;individuazione dei presupposti di fatto sottesi all&#8217;adozione del provvedimento sanzionatorio correlato ad un messaggio pubblicitario che, per essere passibile di sanzione, presupponeva la qualificazione in termini di illiceità del messaggio pubblicitario ingannevole&#8221;.</i></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p><b>Riferimenti normativi</b></p>
<p align="JUSTIFY">Art. 111, comma 8, Cost.; artt. 41, 362, 367, 374, comma 1 c.p.c.; art. 59 l. n. 69/2009; art. 110 d.lgs. n. 104/2010, Codice del processo amministrativo</p>
<p align="JUSTIFY"><b>Abstract </b></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><i>La Suprema Corte di Cassazione, confermando il tradizionale orientamento delle Sezioni Unite, avvallato dalla<i> </i>Corte Costituzionale nella sentenza 18 gennaio 2018, n. 6, ha accertato che il Consiglio di Stato, nell&#8217;ambito del sindacato dei provvedimenti adottati dall&#8217;Autorità garante della concorrenza e del mercato, non ha travalicato i limiti esterni della giurisdizione esclusiva:</i><i> non è, quindi, affetta da eccesso di potere giurisdizionale la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato il provvedimento sanzionatorio applicato </i><i>dall&#8217;Autorità garante della concorrenza e del mercato</i><i> nei confronti di soggetti che esercitano un&#8217;attività commerciale utilizzando pubblicità ingannevole, condannando al risarcimento dei danni reputazionali.</i></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><i>The Supreme Court of Cassation, confirming the traditional orientation of the United Sections, endorsed by the Constitutional Court in the judgment of 18 January 2018, n. 6, ascertained that the Council of State, within the scope of the review of the measures adopted by the Antitrust Authority, has not exceeded the external limits of the exclusive jurisdiction: it is not, therefore, affected by the excess of jurisdictional power the judgment of the Council of State that annulled the sanctioning measure applied by the Antitrust Authority to subjects who carry out a commercial activity using misleading advertising, condemning to pay reputational damages.</i></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><b>Sommario:</b><b> </b><b>1. Premessa &#8211; 2. Il caso &#8211; 3. I motivi inerenti alla giurisdizione &#8211; 3. Il sindacato giurisdizionale e i provvedimenti sanzionatori delle Autorità indipendenti &#8211; 4. L&#8217;Ordinanza delle Sezioni Unite </b></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><b>1. Premessa</b></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le decisioni del giudice amministrativo sono viziate per eccesso di potere giurisdizionale e, quindi, sindacabili per motivi inerenti alla giurisdizione, &#8220;<i>allorquando detto giudice, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del merito riservato alla P.A., compia una diretta e concreta valutazione della opportunità e della convenienza dell&#8217;atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell&#8217;annullamento, esprima la volontà dell&#8217;organo giudicante di sostituirsi a quella dell&#8217;Amministrazione, così esercitando una giurisdizione di merito in situazioni che avrebbero potuto dare ingresso soltanto a una giurisdizione di legittimità (dunque, all&#8217;esercizio di poteri cognitivi e non anche esecutivi) o esclusiva, o che comunque ad essa non avrebbero potuto dare ingresso&#8221;</i> <a href="#sdfootnote1sym">1</a>.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><b>2. Il caso </b></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Nel caso di specie, l&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, AGCM) ha disposto nei confronti di una società il divieto di diffusione di un messaggio pubblicitario, in quanto integrante un&#8217;ipotesi di pubblicità ingannevole compiuta in violazione degli artt. 19, 20 e 21 del Codice del consumo, e ha contestualmente irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, adito dalla società sanzionata, ha annullato l&#8217;atto impugnato e ha condannato l&#8217;AGCM al risarcimento dei danni reputazionali, di immagine e patrimoniali da lucro cessante subiti dalla società.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Il Consiglio di Stato, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ridotto l&#8217;ammontare del risarcimento dei danni a favore della società, osservando che il Giudice di prime cure, nel rilevare la natura non pubblicitaria e il carattere non ingannevole del messaggio, non si era indebitamente sostituito all&#8217;AGCM nell&#8217;esercizio di funzioni riservate a quest&#8217;ultima, avendo svolto una verifica consentita dei presupposti di fatto posti a base della decisione sanzionatoria. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ammesso alcuni rilievi espressi dall&#8217;appellante in ordine al carattere pubblicitario e decettivo del messaggio, escludendone, però, la portata diffusa tra i consumatori.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi degli artt. 110 c.p.a. e 362 comma 1 c.p.c., ha, quindi, proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che il giudice amministrativo sarebbe incorso nell&#8217;eccesso di potere giurisdizionale, essendosi illegittimamente ingerito nella sfera di discrezionalità riservata all&#8217;Autorità.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><b>3. I motivi inerenti alla giurisdizione</b></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Illustrata la fattispecie, occorre ora ricostruire il quadro normativo di riferimento, al fine di contestualizzare l&#8217;arresto della Suprema Corte.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Con la locuzione <i>motivi inerenti alla giurisdizione</i>, di cui all&#8217;art. 111, comma 8, Cost. e all&#8217;art. 362 c.p.c., in senso tecnico, si identificano, secondo il principio tradizionalmente affermato dalla Corte di Cassazione &#8211; quale organo regolatore della giurisdizione e non nell&#8217;esercizio della funzione nomofilattica &#8211; le seguenti due fattispecie:</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">a) vizi attinenti la stessa esistenza della giurisdizione: quando non sussista alcuna giurisdizione, in quanto il giudice speciale abbia deciso in un ambito riservato al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (c.d. difetto assoluto di giurisdizione), oppure quando abbia negato la propria giurisdizione sull&#8217;erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in modo assoluto di funzione giurisdizionale (c.d. diniego di giustizia o rifiuto di giurisdizione);</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">b) vizi attinenti i limiti esterni della propria giurisdizione: quando il giudice speciale abbia giudicato su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, oppure abbia negato la propria giurisdizione nell&#8217;erroneo presupposto che essa appartenga ad altro giudice (c.d. diniego di giurisdizione), o, in materia attribuita alla propria giurisdizione di legittimità, abbia invece compiuto un sindacato di merito.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Si è, dunque, al di fuori dalla ricorribilità per cassazione, allorquando si tratti di un <i>error in procedendo o </i>di un <i>error in iudicando.</i></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Negli ultimi anni, è emerso un orientamento giurisprudenziale volto ad ampliare i limiti del sindacato giurisdizionale anche alle norme che stabiliscono <i>«le forme di tutela»</i> attraverso cui si estrinseca la giurisdizione.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Si è affermato, in particolare, che è norma sulla giurisdizione non solo quella che individua i presupposti dell&#8217;attribuzione del potere giurisdizionale, ma anche quella che dà contenuto a quel potere, stabilendo le forme di tutela attraverso le quali esso si estrinseca, sulla base dell&#8217;evoluzione del concetto di giurisdizione e della conseguente mutazione del giudizio rimesso alle Sezioni Unite<a href="#sdfootnote2sym">2</a>.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">In tal modo, si è esteso il concetto di controllo sulla giurisdizione anche al caso della erronea negazione in concreto della tutela alla situazione soggettiva azionata, attraendo al sindacato il cattivo esercizio della propria giurisdizione da parte del giudice, che provveda in quanto investito di essa e, dunque, ritenendo esistente la propria giurisdizione e, tuttavia, nell&#8217;esercitarla, applichi regole di giudizio, che lo conducano a negare tutela alla situazione giuridica azionata.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;estensione del concetto di limite esterno in chiave <i>«dinamica» </i>e di<i> «effettività della tutela»</i> giurisdizionale si configura laddove la tutela si assuma negata dal giudice speciale in conseguenza di errori di giudizio commessi in relazione allo specifico caso sottoposto al suo esame<a href="#sdfootnote3sym">3</a>.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Siffatta interpretazione estensiva è stata, tuttavia, di recente smentita, con la sentenza 18 gennaio 2018, n. 6, dalla Corte Costituzionale.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;art. 111 della Costituzione, al comma 7, dispone, in linea generale, che: &#8220;<i>Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra&#8221;</i> e, al comma 8, prescrive, nello specifico, che: &#8220;<i>Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione&#8221;.</i></p>
<p align="JUSTIFY"> La Corte Costituzionale muove dalla presa d&#8217;atto che le Sezioni Unite, negli ultimi anni, hanno avallato un&#8217;interpretazione estensiva del disposto costituzionale dell&#8217;ottavo comma dell&#8217;art. 111 Cost. in senso asseritamente evolutivo: nello specifico, si è ritenuto che il ricorso per Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione avverso le sentenze delle magistrature speciali, amministrativa e contabile, Consiglio di Stato e Corte dei conti, potesse estendersi al sindacato sugli <i>errores in procedendo</i> o <i>in iudicando</i>, di fatto come terzo grado di giudizio.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Istituendo un raffronto comparativo tra il comma settimo e il comma ottavo dell&#8217;art. 111 Cost., la Corte Costituzionale ha infierito la diversità ontologica delle due disposizioni.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Mentre il ricorso in cassazione per violazione di legge contro le sentenze dei giudici è ammesso in linea generale, il ricorso avverso le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti è ammesso limitatamente ai «soli» motivi inerenti alla giurisdizione, in quanto, come già affermato nelle precedenti pronunce n. 204 del 2004 e n. 77 del 2007, alla luce della lettera e dello spirito della norma costituzionale, è incompatibile un&#8217;estensione del sindacato giurisdizionale di legittimità, che esorbiti dalla giurisdizione.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Dai lavori dell&#8217;Assemblea Costituente emerge chiaramente l&#8217;esclusione della <i>&quot;soggezione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti al controllo di legittimità della Corte di cassazione&quot;</i> e la sua limitazione <i>&quot;al solo &quot;eccesso di potere giudiziario&quot;,</i> coerentemente alla <i>&quot;unità non organica, ma funzionale di giurisdizione, che non esclude, anzi implica, una divisione dei vari ordini di giudici in sistemi diversi, in sistemi autonomi, ognuno dei quali fa parte a sé&quot; </i>(così Mortati, seduta pomeridiana del 27 novembre 1947).</p>
<p align="JUSTIFY">La Corte, con la sentenza n. 77 del 2007, ha aggiunto che la Corte di Cassazione, a norma <a>dell&#8217;art. 111, comma ottavo, Cost.</a>,<i> &#8220;può solo vincolare il Consiglio di Stato e la Corte dei conti a ritenersi legittimati a decidere la controversia, ma certamente non può vincolarli sotto alcun profilo quanto al contenuto (di merito o di rito) di tale decisione&#8221;.</i></p>
<p align="JUSTIFY">Ciascuna giurisdizione si esercita con l&#8217;attribuzione, all&#8217;organo di vertice interno al plesso giurisdizionale, del controllo e della statuizione finale sulla correttezza <i>in iure ed in facto</i> di tutte le valutazioni, che sono necessarie per decidere la controversia.</p>
<p align="JUSTIFY">A tale riguardo, non sono qualificabili in senso tecnico come questioni giurisdizionali le questioni attinenti al rispetto del principio di primazia del diritto comunitario, del principio di effettività della tutela, del principio di giusto processo e del principio di unità funzionale della giurisdizione.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">In particolare, la violazione delle norme dell&#8217;Unione europea o della CEDU non può considerarsi motivo inerente alla giurisdizione; i principi di effettività della tutela e del giusto processo debbono essere garantiti a cura degli organi giurisdizionali a ciò deputati dalla Costituzione e non in sede di controllo sulla giurisdizione; mentre è infondato il richiamo al principio di unità della giurisdizione, stante la non coincidenza fra unità funzionale e unità organica.</p>
<p align="JUSTIFY"> <i>L&#8217;«eccesso di potere giudiziario»,</i> denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, va riferito, dunque, alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione.</p>
<p align="JUSTIFY"> Ne consegue che il concetto di controllo di giurisdizione non può essere esteso con riferimento a sentenze cosiddette &#8220;abnormi&#8221; o &#8220;anomale&#8221; ovvero in casi in cui si sia in presenza di uno &#8220;stravolgimento&#8221;, a volte definito radicale, delle &#8220;norme di riferimento&#8221;, poiché attribuire rilevanza alla gravità del vizio è, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriero di incertezze, in quanto affidato a valutazioni contingenti. </p>
<p align="JUSTIFY"> Alla stregua del così precisato ambito di controllo sui &#8220;limiti esterni&#8221; alla giurisdizione, non è consentita la censura di sentenze, con le quali il giudice amministrativo o contabile adotti una interpretazione di una norma, processuale o sostanziale, ostativa alla piena conoscibilità del merito della domanda.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Quanto alla problematica della sopravvenienza di pronunce della CEDU o della Corte di Giustizia, la Corte Costituzionale suggerisce la tipizzazione di un nuovo caso di revocazione ai sensi dell&#8217;art. 395 c.p.c. avanti agli organi di vertice dei rispettivi plessi giurisdizionali.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><b>3. Sindacato giurisdizionale e i provvedimenti sanzionatori delle Autorità indipendenti</b></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Definito l&#8217;eccesso di potere giurisdizionale, la Suprema Corte di Cassazione si sofferma sul sindacato giurisdizionale sui provvedimenti sanzionatori delle Autorità indipendenti.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">In ordine ai limiti sul controllo giurisdizionale relativo ai provvedimenti resi dalle Autorità indipendenti &#8211; con peculiare rilievo agli atti sanzionatori rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo &#8211; eccettuate le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Consob e dalla Banca d&#8217;Italia riservate alla giurisdizione ordinaria<a href="#sdfootnote4sym">4</a>, stante le valutazioni di natura tecnico discrezionale espresse dall&#8217;Autorità in sede di accertamento ed irrogazione delle sanzioni<a href="#sdfootnote5sym">5</a>, il Consiglio di Stato ha esteso il sindacato giurisdizionale ai fatti posti a fondamento dei provvedimenti sanzionatori delle Autorità indipendenti<a href="#sdfootnote6sym">6</a>, ritenendo che la disamina del fatto non possa subire alcuna limitazione anche in relazione ad ipotesi complesse, caratterizzate da particolare tecnicismo.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Il giudice amministrativo è legittimato a sindacare, senza alcun limite, tutte le valutazioni tecniche &#8211; attraverso la contestualizzazione dei concetti indeterminati rilevanti ed il confronto tra il fatto concreto ed il concetto indeterminato rilevante (Cons. Stato n. 2199/2002) &#8211; risultando il relativo sindacato pieno, sino al controllo dell&#8217;analisi economica o di altro tipo &#8211; anche di fatti complessi opinabili (Cons. Stato n. 4616/2015, Cons. Stato, n. 2302/2014) &#8211; compiuta dall&#8217;Autorità, potendo sia rivalutare le scelte tecniche compiute da quest&#8217;ultima, sia <i>&quot;applicare la corretta interpretazione dei concetti giuridici indeterminati alla fattispecie concreta in esame&quot;</i><a href="#sdfootnote7sym">7</a><i>.</i></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Tale orientamento esclude limiti alla tutela giurisdizionale dei soggetti coinvolti dall&#8217;attività dell&#8217;Autorità garante della concorrenza e del mercato, individuando quale unica preclusione, l&#8217;impossibilità per il giudice di esercitare direttamente il potere rimesso dal legislatore all&#8217;Autorità.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Si è ritenuto, in particolare, che: <i>&quot;Nei casi in cui, come accade negli ordinamenti di molti Stati membri, il procedimento amministrativo non offra garanzie equiparabili a quelle del processo giurisdizionale, allora l&#8217;art. 6, par. 1 CEDU postula che l&#8217;interessato che subisce la sanzione abbia la concreta possibilità di sottoporre la questione relativa alla fondatezza dell&#8217;accusa penale contro di lui mossa ad un organo indipendente e imparziale dotato del potere di esercitare un sindacato di full jurisdiction. Il sindacato di full jurisdiction implica, secondo la Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, il potere del giudice di sindacare la fondatezza, l&#8217;esattezza e la correttezza delle scelte amministrative così realizzando, di fatto, un continuum tra procedimento amministrativo e procedimento giurisdizionale&quot;</i><a href="#sdfootnote8sym">8</a><i>.</i></p>
<p align="JUSTIFY">Orbene, le Sezioni Unite hanno avuto modo di pronunziarsi sui limiti esterni del sindacato del giudice amministrativo in tema di provvedimenti sanzionatori adottati dalle Autorità di concorrenza, al fine di verificare se l&#8217;incisiva verifica giurisdizionale esercitata risulti lesiva dei limiti esterni della giurisdizione, in quanto idonea a invadere le prerogative proprie dell&#8217;Autorità.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">A riguardo, si è chiarito che, se al giudice amministrativo non è consentito sostituirsi all&#8217;Autorità nelle attività di accertamento ed applicazione della legge con un proprio provvedimento, nondimeno il sindacato giurisdizionale non può limitarsi ai profili giuridico-formali dell&#8217;atto amministrativo.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">È, infatti, la necessità di una tutela giurisdizionale piena a richiedere che anche le eventuali contestazioni in punto di fatto debbano esser risolte dal giudice, quando da tali contestazioni dipenda la legittimità del provvedimento amministrativo, che ha inciso sulla posizione giuridica del soggetto<a href="#sdfootnote9sym">9</a>.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Allorquando entri in gioco una valutazione di natura tecnica operata dall&#8217;Autorità garante, la verifica del giudice, inserendosi pur sempre in un sindacato di legittimità e non di merito, &#8220;<i>è destinata ad arrestarsi sul limite oltre il quale la stessa opinabilità dell&#8217;apprezzamento operato dall&#8217;amministrazione impedisce d&#8217;individuare un parametro giuridico, che consenta di definire quell&#8217;apprezzamento illegittimo</i><a href="#sdfootnote10sym">10</a><i>&#8220;</i>.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Parimenti, si è ribadito che la non estensione al merito del sindacato giurisdizionale sugli atti dell&#8217;Autorità Garante implica che il giudice non possa sostituire con un proprio provvedimento quello adottato dall&#8217;Autorità, ma non che il sindacato sia limitato ai profili giuridico-formali dell&#8217;atto amministrativo, restandone esclusa ogni eventuale verifica dei presupposti di fatto, <i>&quot; [&#8230;] in quanto la pienezza della tutela giurisdizionale necessariamente comporta che anche le eventuali contestazioni in punto di fatto debbano esser risolte dal giudice, quando da tali contestazioni dipenda la legittimità del provvedimento amministrativo che ha inciso su posizioni di diritto soggettivo&quot;</i><a href="#sdfootnote11sym">11</a>.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Nel recepire la direttiva 2014/104/EU e nel riconoscere il carattere vincolante delle decisioni antitrust definitive nei giudizi civili di risarcimento, il legislatore ha fra l&#8217;altro affermato che: <i>&quot;Il sindacato del giudice del ricorso comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento della decisione impugnata e si estende anche ai profili tecnici che non presentano un oggettivo margine di opinabilità, il cui esame sia necessario per giudicare la legittimità della decisione&quot;,</i> in tal modo normativizzando alcuni principi espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 1013/2014, a proposito della riserva garantita all&#8217;Autorità in tema di valutazioni tecnico discrezionali.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">In definitiva, al fine di garantire un corretto bilanciamento fra le esigenze di un organo appositamente costituito per valutare l&#8217;incidenza di comportamenti scorretti in ambiti socioeconomici e i diritti dei soggetti sottoposti alle attività di verifica e controllo delle Autorità, si tende a salvaguardare una sfera di valutazione dell&#8217;Autorità, alla quale il giudice non può sostituirsi integralmente, quando essa involge aspetti di natura tecnico-discrezionale, senza che ciò possa tuttavia giustificare la sottrazione dell&#8217;Autorità stessa ad un controllo giurisdizionale di natura piena ed effettiva, direttamente conseguente alla pienezza delle posizioni giuridiche soggettive coinvolte.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Nella fattispecie, vengono in rilievo le sanzioni applicate dall&#8217;Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo il quadro normativo vigente all&#8217;epoca del provvedimento irrogato &#8211; d. Igs. n.206/2005, nella versione anteriore alle modifiche apportate agli articoli dal 18 al 27 dal d. Igs. n. 146/2007 e dal d. Igs. n. 145/2007 &#8211; nei confronti dei soggetti che esercitano un&#8217;attività commerciale utilizzando pubblicità ingannevole.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Orbene, l&#8217;Autorità ricorrente deduce lo sconfinamento del controllo giurisdizionale da parte del Consiglio di Stato, che si sarebbe sostituito nelle valutazioni dell&#8217;Autorità in ordine al carattere del messaggio pubblicitario tanto in punto di diffusione dello stesso &#8211; al punto di ricostruire una nozione di pubblicità diversa da quella normativamente determinata &#8211; quanto soprattutto sulla ponderazione della rilevanza di un singolo messaggio ai fini della configurabilità di una pratica scorretta, in tal modo travalicando i limiti esterni della giurisdizione.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><b>4. L&#8217;Ordinanza delle Sezioni Unite </b></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">La Suprema Corte di Cassazione, confermando l&#8217;originario orientamento delle Sezioni Unite, avvallato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 18 gennaio 2018, n. 6, ha accertato che il Consiglio di Stato, nell&#8217;ambito del sindacato dei provvedimenti adottati dall&#8217;Autorità garante della concorrenza e del mercato, non ha travalicato i limiti esterni della giurisdizione esclusiva: non risulta, quindi, affetta da eccesso di potere giurisdizionale la sentenza con cui il giudice amministrativo ha annullato il provvedimento sanzionatorio applicato dall&#8217;Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti della società, che ha esercitato un&#8217;attività commerciale utilizzando pubblicità ingannevole, condannando l&#8217;Autorità al risarcimento dei danni reputazionali.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">In particolare, nel ritenere illegittimo il provvedimento sanzionatorio adottato in assenza del carattere diffusivo del messaggio, il Consiglio di Stato non ha in alcun modo travalicato la sfera riservata all&#8217;amministrazione nell&#8217;attività di individuazione della condotta di pubblicità scorretta, &#8220;<i>avendo proceduto all&#8217;individuazione dei fatti posti a base del provvedimento, alle valutazione delle prove fornite dall&#8217;amministrazione in ordine al contenuto diffusivo del messaggio sulla base dell&#8217;interpretazione del concetto giuridico di pubblicità e della clausola della diffusione del messaggio espressa dal legislatore del tempo all&#8217;interno dell&#8217;art.20, comma 1 del d. Igs. n. 206/2005, senza che tale sindacato abbia riguardato valutazioni di natura economica o comunque ambiti di discrezionalità tecnica riservati in via esclusiva all&#8217;Autorità&#8221;.</i></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Si è, dunque, trattato di un sindacato giurisdizionale pieno, mirante all&#8217;individuazione dei presupposti di fatto sottesi all&#8217;adozione del provvedimento sanzionatorio correlato ad un messaggio pubblicitario, che, per essere passibile di sanzione, presupponeva la qualificazione in termini di illiceità del messaggio pubblicitario ingannevole, circostanza esclusa dal giudice amministrativo.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;Autorità eccepisce l&#8217;erroneità della qualificazione giuridica del concetto di pubblicità operata dal Consiglio di Stato, che, tuttavia, non attiene ai limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo concernendo, per converso, i limiti interni riservati a quel plesso giurisdizionale.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">In definitiva, il giudice amministrativo si è pienamente attenuto al sindacato pieno al medesimo riservato in materia e non si è affatto sostituito all&#8217;autorità, ricostruendo un&#8217;ipotesi alternativa di pubblicità scorretta rispetto a quella presa a modello dall&#8217;Autorità stessa.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Il deficit relativo alla diffusività del messaggio si risolve in una contestazione dell&#8217;attività di verifica dei presupposti giustificativi della sanzione irrogata dall&#8217;Autorità legittimamente compiuta dal giudice amministrativo: sotto questo profilo, non vi è dunque alcun margine per affermare un sindacato rispetto ai limiti interni alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, avuto riguardo alla consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite<a href="#sdfootnote12sym">12</a>.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Quanto alla condanna al risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale della P.A., non può in alcun modo configurarsi alcun straripamento di potere del giudice amministrativo negli ambiti riservati al potere legislativo, sostanziandosi la censura della Autorità ricorrente in una contestazione delle valutazioni poste a base del giudizio di responsabilità operata dal Consiglio di Stato, tanto sul versante della riconducibilità della cessazione dell&#8217;attività all&#8217;ingannevolezza del messaggio, quanto su quello dell&#8217;individuazione e quantificazione del danno risarcibile liquidato in via equitativa in diminuzione rispetto al quantum riconosciuto dal giudice di primo grado.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Precisa, infine, la Suprema Corte che &#8220;<i>l&#8217;inesatta applicazione di una norma di legge da parte del giudice amministrativo integra, al più, un &quot;error in iudicando&quot;,&#8221;</i> ma non determina la creazione di una norma inesistente, che integrerebbe un&#8217;invasione della sfera di attribuzione del potere legislativo sindacabile ai sensi dell&#8217;art. 362, comma 1, c.p.c.13 dalla Corte di Cassazione.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><a href="#sdfootnote1anc">1</a>Cfr. Cass., S.U., 27 dicembre 2017 n. 30974; Cass., S.U., 3 giugno 2015, n. 11375; Cass., S.U., 9 novembre 2011, n. 23302.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote2anc">2</a>&#x2;Cfr. Cass. S.U., n. 2242/2015; Cass. S.U. n. 30254/2008; v. altresì Cass. S.U., n. 31226/2017; Cass. S.U., n. 15428/2012; Cass. S.U., n. 24468/2013; Cass. S.U., n. 27847/2013; Cass. S.U., n. 2403/2014.Cass. S.U., n. 2242/2015; Cass. S.U., n. 11380/2016; Cass. S.U., n. 964/2017; Cass. S.U., n. 21620/2017.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote3anc">3</a>&#x2;In tal senso pure una parte della dottrina (fra gli altri, v. Lamorgese, Eccesso di potere giurisdizionale e sindacato della Cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato, in federalismi.it, 2018; Calzolaio, L&#8217;elusione dell&#8217;obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, in Foro it., 2017, I, 584; Patrito, I «motivi inerenti alla giurisdizione» nell&#8217;impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, Napoli, 2016; Corpaci, Note per un dibattito in tema di sindacato della Cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato, in Dir. pubbl., 2013, 341; Oggianu, Giurisdizione amministrativa e funzione nomofilattica, Milano, 2011; Gasperini, Il sindacato della Cassazione sulla giurisdizione tra rito e merito, Padova, 2002). In senso critico con tale ampliamento &#8220;dinamico&#8221;, invece, v. Sigismondi,Questioni di giurisdizione in senso dinamico e nuovi limiti all&#8217;impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato con ricorso per cassazione: una via percorribile?, in Foro it., 2018, I, 1721.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><a href="#sdfootnote4anc">4</a> Cfr. Corte cost. n. 162/2012, Corte cost. n. 94/2014.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote5anc">5</a>Ciò che accade, ad esempio, proprio per le sanzioni applicate dall&#8217;Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita con la legge 10 ottobre 1990, n. 287, a quest&#8217;ultima spettando anche il compito di accertare e sanzionare le ipotesi di alterazione del libero confronto competitivo tra le imprese che si manifestano sotto forma di intese anticoncorrenziali (art. 2) e di abusi di posizione dominante (art. 3).</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p><a href="#sdfootnote6anc">6</a> Cfr. Cons. Stato, 6 maggio 2014, n. 2302; Cons. Stato, 2 ottobre 2015, n. 4616; Cons. Stato, 24 febbraio 2016, nn. 743 e 744.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote7anc">7</a>Cons. Stato, 8 febbraio 2007, n. 515. V., conf., Cons. Stato, 29 settembre 2009, n. 5864, ove si è dato atto che la giurisdizione amministrativa di ultima istanza, a partire da Cons. Stato, VI, n. 926/2004 e Cons. Stato n. 597/2008, <i>&quot;&#8230;ha inteso abbandonare la terminologia, utilizzata in precedenza, &quot;sindacato forte o debole&quot;, per porre l&#8217;attenzione unicamente sulla ricerca di un sindacato, certamente non debole, tendente ad un modello comune a livello comunitario, in cui il principio di effettività della tutela giurisdizionale sia coniugato con la specificità di controversie, in cui è attribuito al giudice il compito non di esercitare un potere in materia antitrust, ma di verificare se il potere a tal fine attribuito all&#8217;Autorità antitrust sia stato correttamente esercitato&#8221;.</i></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote8anc">8</a>In modo ancora più esplicito a proposito del carattere pieno della giurisdizione del giudice amministrativo cfr. Cons. Stato n. 1596/2015, prendendo le mosse dalla giurisprudenza della Corte Edu &#8211; Corte edu, 27 novembre 2011, Menarini Díagnostic s.r.l. c. Italia (in materia di sanzioni applicate dall&#8217;AGCM) e Corte Edu, 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia (in tema di sanzioni applicate dalla Consob).</p>
<p> </p>
<p><a href="#sdfootnote9anc">9</a>Cass., S.U., n. 1013/2014.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote10anc">10</a>V. ancora, testualmente, Cass., S.U., n. 1013/2014, con riguardo alla nozione di mercato rilevante ai fini dell&#8217;accertamento degli effetti anticoncorrenziali dell&#8217;intesa, all&#8217;interno di una controversia nella quale si era discusso della legittimità di un&#8217;intesa restrittiva della concorrenza.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><a href="#sdfootnote11anc">11</a>Cass., S.U., n. 30974/2017.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><a href="#sdfootnote12anc">12</a>Cass., S.U., 5 febbraio 2018, n. 2720; Cass., S.U., 2 febbraio 2018, n. 2582; Cass., S.U., 12 maggio 2017, n. 1180.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><a href="#sdfootnote13anc">13</a>Cass., S.U., n. 16974 del 27/06/2018.</p>
<p> </p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-ad-ordinanza-cass-civ-sez-unite-ord-7-maggio-2019-n-11929/">Nota ad ordinanza Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 7 maggio 2019, n. 11929</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Villes et Communautés durables. Le role du patrimoine culturel</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/villes-et-communautes-durables-le-role-du-patrimoine-culturel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:50 +0000</pubDate>
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<p>TABLE DES MATIERES: 1.Introduction: &#8220;Transformer notre monde: le programme de développement durable à l&#8217;horizon 2030&#8221;: les nouveaux objectifs du développement durable. &#8211; 2. L&#8217;onzième objectif: Villes et communautés durables. Le rôle du patrimoine culturel. &#8211; 3. La Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable de</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/villes-et-communautes-durables-le-role-du-patrimoine-culturel/">Villes et Communautés durables. Le role du patrimoine culturel</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/villes-et-communautes-durables-le-role-du-patrimoine-culturel/">Villes et Communautés durables. Le role du patrimoine culturel</a></p>
<p> TABLE DES MATIERES: 1.Introduction: &#8220;Transformer notre monde: le programme de développement durable à l&#8217;horizon 2030&#8221;: les nouveaux objectifs du développement durable. &#8211; 2. L&#8217;onzième objectif: Villes et communautés durables. Le rôle du patrimoine culturel. &#8211; 3. La Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable de 2016 et l&#8217;intégration des thèmes de la culture (et de la protection du patrimoine culturel) dans le développement durable. &#8211; 4. Quelques réflexions sur la situation italienne actuelle</p>
<hr />
<p>Note</p>
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/dottrina/villes-et-communautes-durables-le-role-du-patrimoine-culturel/?download=1409">C. Videtta VILLES DURABLES</a> <small>(373 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/villes-et-communautes-durables-le-role-du-patrimoine-culturel/">Villes et Communautés durables. Le role du patrimoine culturel</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Contratti pubblici e beni culturali: specialità della disciplina e obiettivi di tutela, di conservazione e valorizzazione</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/contratti-pubblici-e-beni-culturali-specialita-della-disciplina-e-obiettivi-di-tutela-di-conservazione-e-valorizzazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:50 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/contratti-pubblici-e-beni-culturali-specialita-della-disciplina-e-obiettivi-di-tutela-di-conservazione-e-valorizzazione/">Contratti pubblici e beni culturali: specialità della disciplina e obiettivi di tutela, di conservazione e valorizzazione</a></p>
<p>   ISSN 1972-3431       Sommario: 1.  L&#8217;applicazione dei principi generali del Codice dei contratti pubblici e gli aspetti di specialità da approfondire in relazione al Codice dei beni culturali. &#8211; 2. Il collegamento con i principi e le norme del diritto dell&#8217;UE, oltre al recepimento della direttiva UE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/contratti-pubblici-e-beni-culturali-specialita-della-disciplina-e-obiettivi-di-tutela-di-conservazione-e-valorizzazione/">Contratti pubblici e beni culturali: specialità della disciplina e obiettivi di tutela, di conservazione e valorizzazione</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/contratti-pubblici-e-beni-culturali-specialita-della-disciplina-e-obiettivi-di-tutela-di-conservazione-e-valorizzazione/">Contratti pubblici e beni culturali: specialità della disciplina e obiettivi di tutela, di conservazione e valorizzazione</a></p>
<div style="text-align: right;"> </div>
<div style="text-align: right;"> ISSN 1972-3431  </div>
<div style="text-align: justify;">  <br />  </p>
<p> Sommario: 1.  L&#8217;applicazione dei principi generali del Codice dei contratti pubblici e gli aspetti di specialità da approfondire in relazione al Codice dei beni culturali. &#8211; 2. Il collegamento con i principi e le norme del diritto dell&#8217;UE, oltre al recepimento della direttiva UE n. 24 del 2014 in materia di appalti pubblici mediante il d.lgs. n. 50/2016. &#8211; 3. Gli elementi che condizionano la specialità dell&#8217;oggetto dell&#8217;appalto e il regolamento d.m. 22 agosto 2017, n. 154, concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004. &#8211; 4. La necessaria qualificazione degli esecutori dei lavori, le relative competenze e il recente d.m. 20 maggio 2019, n. 44. &#8211; 5. Le fasi di progettazione, di esecuzione dei lavori, di aggiudicazione e i profili di specialità. &#8211; 6. L&#8217;accertamento dell&#8217;interesse archeologico e di ulteriori interessi pubblici sottesi ai beni culturali. &#8211; 7. Il regime delle sponsorizzazioni, forme speciali di partenariato e altre norme del Codice dei contratti pubblici. &#8211; 8. Considerazioni conclusive ed interpretazione della disciplina speciale nella prospettiva di necessaria collaborazione con i privati per la tutela e la valorizzazione &#8220;economica&#8221; dei beni culturali.<br />  <br />  <br /> 1. <em>L&#8217;applicazione dei principi generali del Codice dei contratti pubblici e gli aspetti di specialità da approfondire in relazione al Codice dei beni culturali.</em><br />  <br /> Lo studio coinvolge norme generali del d.lgs. n. 50/2016 sui contratti pubblici e la disciplina speciale per gli appalti relativi ai beni culturali, nella prospettiva di tutela e di valorizzazione<a href="#_ftn1">[1]</a>espressa dal d.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio; la particolarità della materia condiziona la definizione dell&#8217;oggetto del negozio, la qualificazione dell&#8217;appalto e degli esecutori dei lavori, la fase progettuale e i criteri di aggiudicazione nonché la valutazione di interessi specifici; saranno, inoltre, considerati il contratto di partenariato pubblico-privato e il contratto di sponsorizzazione, strumenti che possono essere utilizzati per finalità di valorizzazione e di gestione di beni culturali.<br /> Lo studio esamina le norme contenute nel Capo III, artt. 145-151, &#8220;<em>Appalti nel settore dei beni culturali</em>&#8220;, e per la disciplina comune applicabile è significativo il rinvio alle norme generali del Codice dei contratti per i settori ordinari, ad esclusione dei casi in cui siano applicabili le disposizioni diverse e speciali contenute nei predetti articoli, che integrano deroghe. Ovviamente circa la definizione di beni culturali tutelati dal relativo Codice, occorre richiamare la nozione estesa di cui all&#8217;art. 2, secondo comma, che include &#8220;cose immobili e mobili, che ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà&#8221;<a href="#_ftn2">[2]</a>e più precisamente quanto previsto dagli artt. 10-15, secondo cui i beni culturali sono definiti tali dalla legge (art. 10, comma 2 d.lgs. n. 42/2004: raccolte di musei, pinacoteche, gallerie ecc.; art. 11 &#8220;Cose oggetto di specifiche disposizioni&#8221;), per dichiarazione dell&#8217;interesse culturale da parte della soprintendenza (artt. 13-15) o che si presumono culturali fino alla verifica negativa dell&#8217;insussistenza di tale interesse (art. 12): questo è il vasto ambito oggettivo di applicazione delle norme speciali previste dal Capo III del Codice dei contratti pubblici; inoltre, sono inclusi gli scavi archeologici e subacquei. L&#8217;obiettivo è la necessaria applicazione di norme generali e di alcune significative deroghe per le concrete esigenze di specialità dei beni tutelati dal Codice dei beni culturali<a href="#_ftn3">[3]</a>.<br /> La natura speciale dei beni e la particolarità del tipo di interventi condizionano in modo determinante alcuni aspetti rilevanti della procedura ad evidenza pubblica, sulla base di esigenze di semplificazione, di riordino della disciplina e di modalità innovative, di &#8220;principi e criteri direttivi&#8221; che sono emersi nella legge delega 28 gennaio 2016, n. 11, per il Codice dei contratti pubblici. Quindi, sono coinvolti nel contempo più interessi pubblici tutelati dal d.lgs. n. 50/2016 e dal d.lgs. n. 42/2004 con carattere di specialità.<br /> Tra l&#8217;altro, una disciplina particolare era già prevista nel d.lgs. n. 163/2006, ma con alcune differenze rispetto al vigente contesto normativo; infatti, nell&#8217;ambito di applicazione (art. 198) erano inclusi anche gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, diversamente dall&#8217;attuale formulazione. Tuttavia, ciò non comporta una reale restrizione, dato che è rilevante la riconducibilità all&#8217;ambito dei beni culturali e inevitabilmente, se questi elementi appartengono ad un bene culturale, il medesimo carattere si estende ad aspetti che ne sono parte. Inoltre, l&#8217;art. 148, primo comma, stabilisce che &#8220;I lavori concernenti beni mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonché quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all&#8217;art. 10, comma 4, lettera f) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento e comunque non attinenti la sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non rendano necessario l&#8217;affidamento congiunto<a href="#_ftn4">[4]</a>&#8220;; quindi, la categoria particolare è considerata nella disciplina del 2016, che in realtà non introduce alcuna limitazione, dato che questi elementi sono riconducibili ad una fattispecie più ampia di immobili che rientrano per le loro caratteristiche nel patrimonio culturale.<br /> Gli aspetti coinvolti da specialità, che saranno trattati in seguito, riguardano alcuni profili delle fasi della procedura ad evidenza pubblica, la definizione dell&#8217;oggetto dell&#8217;appalto (art. 148), la qualificazione degli operatori (artt. 25, comma 2, e 146), il contenuto della progettazione (artt. 23, comma 3, 25, 147 e 151, comma 2) con maggiore attenzione per il livello e la qualità di essa, l&#8217;accertamento dei risultati nell&#8217;attuazione dell&#8217;appalto e durante il collaudo (artt. 149, 150, 151, comma 2); ulteriori particolarità riguardano la procedura di selezione nel caso di sponsorizzazione e le forme speciali di partenariato pubblico-privato (art. 151). E&#8217;, inoltre, previsto un decreto del Ministero dei Beni culturali per la disciplina di attuazione e le norme di dettaglio mediante nuove linee guida (ancora non adottate; v. Circolare 20 gennaio 2016, n. 1) per velocizzare, in modo efficace ed efficiente, la verifica preventiva dell&#8217;interesse archeologico, la sua tutela e il coordinamento con l&#8217;interesse pubblico alla realizzazione dell&#8217;opera (art. 25, comma 13). Si aggiungono le linee guida<a href="#_ftn5">[5]</a> dell&#8217;Anac sul sistema di qualificazione degli esecutori (art. 83, comma 2), peraltro non ancora formulate.<br />  <br /> <em>2. Il collegamento con i principi e le norme del diritto dell&#8217;UE, oltre al recepimento della direttiva UE n. 24 del 2014 in materia di appalti pubblici mediante il d.lgs. n. 50/2016.</em><br />  <br /> E&#8217; inevitabile il riferimento al diritto dell&#8217;UE, non solo perché il Codice è stato adottato in attuazione delle direttive UE n. 23 e n. 24 del 2014, in particolare quest&#8217;ultima sugli appalti pubblici, ma per alcune norme del TFUE, se consideriamo l&#8217;art. 6, norma generale sulle competenze dell&#8217;UE, l&#8217;art. 13, l&#8217;art. 36 in tema di divieti e di restrizioni alle importazioni, alle esportazioni e al transito, l&#8217;art. 107.3 (richiama il contenuto dell&#8217;art. 87 TCE) e l&#8217;art. 167, <em>norma generale </em>sulla cultura con finalità di promozione e di protezione; tuttavia, questa disposizione certo non definisce i beni culturali, consentendo, quindi, agli Stati membri di individuare con <em>autonomia </em>i criteri per riconoscere il <em>carattere culturale </em>dei beni che fanno parte del patrimonio pubblico o che sono di proprietà privata, nel senso che la <em>ratio </em>della norma è di impulso generale per attuare finalità di conservazione e di valorizzazione dei patrimoni culturali degli Stati membri<a href="#_ftn6">[6]</a>, riconoscendone le diversità e il pluralismo, ma senza precisare l&#8217;obiettivo di armonizzazione normativa come per altri settori, dato che in questo caso non sono previste possibili interferenze di istituzioni europee nelle scelte nazionali.<br /> In base all&#8217;art. 6, l&#8217;UE ha competenza per azioni volte &#8220;a sostenere, coordinare o completare l&#8217;azione degli Stati membri&#8221; e tra i settori la <em>cultura</em>; l&#8217;art. 13 prevede un impegno per l&#8217;Unione e gli Stati membri al rispetto delle &#8220;disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati-membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, <em>le tradizioni culturali </em>e <em>il patrimonio culturale</em>&#8220;. Quindi, nel TFUE non vi sono competenze dirette in tema di beni culturali, ma sono richiamate azioni di promozione e di integrazione, di conseguenza si applicano principi generali circa le libertà fondamentali, quale ad es., la libera circolazione dei beni mobili culturali, intesi come merci<a href="#_ftn7">[7]</a>; in questo contesto si inserisce l&#8217;art. 36 TFUE che consente divieti e restrizioni all&#8217;importazione, all&#8217;esportazione e al transito giustificati da motivi <em>di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale</em>, anche se le regole restrittive non devono in concreto comportare una discriminazione arbitraria o una misura di restrizione per il commercio tra gli Stati membri. Da ciò l&#8217;ammissibilità di limiti all&#8217;esportazione di beni culturali e di procedimenti amministrativi con fasi complesse volte all&#8217;autorizzazione, sul presupposto di diversità nel regime di circolazione a seconda dell&#8217;impostazione adottata dagli ordinamenti nazionali.<br /> L&#8217;art. 36 TFUE prevede delle eccezioni tassative alla libera circolazione delle merci intese come beni commerciali a cui sono riconducibili i beni culturali in quanto valutabili in senso economico e possibile oggetto di contrattazione; vi sono casi in cui i divieti (ma non per i dazi doganali o altri limiti analoghi), da considerarsi in senso restrittivo, sono puntualmente giustificati da esigenze di salvaguardia del patrimonio artistico, storico e archeologico<a href="#_ftn8">[8]</a>, interessi pubblici che ogni singolo ordinamento valuta con autonomia in base a criteri interni, secondo lo schema vigente del rapporto tra UE e Stati membri per questo settore. Infatti, prima del TFUE, gli artt. 28 e 29 del TCE (ora 34 e 35 TFUE) vietavano le restrizioni quantitative nell&#8217;importazione e nell&#8217;esportazione dei beni mobili. L&#8217;art. 30 TCE (ora art. 36 TFUE) già prevedeva che quelle disposizioni lasciassero impregiudicati i divieti e le restrizioni all&#8217;importazione, all&#8217;esportazione e al transito, se giustificati da motivazioni di tutela del patrimonio artistico, storico e archeologico nazionale; tuttavia, questi divieti o restrizioni non devono costituire una modalità di discriminazione arbitraria o dissimulata al libero commercio tra gli Stati membri. Il principio è stato confermato nell&#8217;art. 36 TFUE, nel senso di conservare le restrizioni quantitative alla libera circolazione delle merci, se giustificate da rilevanti motivi di <em>interesse culturale</em>; inoltre, è previsto un controllo da parte delle istituzioni europee.<br /> L&#8217;art. 107.3 lett. d), conferma il contenuto dell&#8217;art. 87 TCE e precisa che possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli <em>aiuti </em>di Stato destinati <em>a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio </em>&#8220;quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell&#8217;Unione in misura contraria all&#8217;interesse comune&#8221;, e ciò conferma l&#8217;esigenza inevitabile di risorse pubbliche.<br /> Tuttavia, nel tempo, è emersa l&#8217;esigenza di una visione <em>unitaria </em>ed <em>evoluta </em>nel senso di un concetto di patrimonio culturale <em>comune </em>sulla base della <em>cooperazione </em>tra gli ordinamenti, come emerge dall&#8217;art. 167 TFUE che promuove lo sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle diversità nazionali e regionali, inclusa l&#8217;eredità culturale del passato. L&#8217;UE si impegna ad <em>incoraggiare la cooperazione </em>tra Stati membri e, se necessario, ad <em>integrare </em>la loro azione in alcuni settori per il miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia e, in particolare, per la conservazione e la salvaguardia del <em>patrimonio culturale </em>di importanza europea e degli scambi culturali non commerciali; la collaborazione è estesa, nel senso che l&#8217;UE e gli Stati membri favoriscono la <em>cooperazione </em>anche con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti per la cultura. Infatti, il TFUE si limita in parte a riprodurre disposizioni già previste dal TCE, tuttavia per alcuni aspetti sembra aver incrementato il ruolo dell&#8217;UE nella cultura, e in base all&#8217;art. 6 l&#8217;intervento nel settore della circolazione dei beni culturali non dev&#8217;essere ricondotto alla competenza circa le limitazioni alla libera circolazione delle merci, ma ad una <em>competenza concorrente </em>inerente alla salvaguardia della cultura e del patrimonio culturale come espressione dell&#8217;identità degli Stati membri e dell&#8217;UE.<br /> La circolazione dei beni culturali<a href="#_ftn9">[9]</a>può certo favorire la condivisione di un <em>patrimonio comune europeo </em>che presuppone il riconoscimento nazionale del carattere culturale, quindi l&#8217;art. 167 TFUE è il riferimento normativo per elaborare questa dimensione più ampia e innovativa che include favorevolmente le <em>diversità </em>della cultura europea come <em>identità </em>in evoluzione, oggetto per la sua rilevanza di diversi atti e comunicazioni che esprimono questi intenti<a href="#_ftn10">[10]</a>. Tuttavia, occorre considerare i pericoli derivanti dall&#8217;assenza di risorse pubbliche adeguate per la conservazione e la valorizzazione e da utilizzazioni non rispettose del bene, aspetti comuni agli ordinamenti nazionali, che hanno reagito mediante nuove discipline e con forme di promozione del mecenatismo<a href="#_ftn11">[11]</a>e, in generale, di valorizzazione della cultura<a href="#_ftn12">[12]</a>; nell&#8217;UE, nella prospettiva di un&#8217;azione comune e di integrazione per gli obiettivi, pur con differenze inevitabili nella disciplina, la politica attuale si pone nel senso di ritenere il patrimonio culturale una <em>risorsa condivisa</em>, presupposto di un&#8217;<em>identità culturale europea </em>e di <em>coesione sociale</em>, finalità che possono certo essere favorite dalla fruibilità pubblica diffusa<a href="#_ftn13">[13]</a>.<br /> In relazione al completamento del mercato interno e alla necessaria tutela del settore, sono stati adottati il regolamento CEE n. 3911/1992 del Consiglio e la direttiva 93/7/CEE del Consiglio e da ciò l&#8217;esecuzione nel nostro ordinamento mediante la l. 30 marzo 1998, n. 88; in seguito, per l&#8217;<em>esportazione</em>, il regolamento n. 3911 è stato sostituito dal regolamento CE n. 116/2009 con possibilità di deroghe stabilite dagli ordinamenti interni, se gli obiettivi in esso contenuti siano più facilmente raggiungibili, soprattutto per la protezione dei beni culturali. Il Codice dei beni culturali vigente contiene le norme di esecuzione della disciplina europea per la circolazione e la restituzione dei beni culturali<a href="#_ftn14">[14]</a>, in attuazione della direttiva n. 2014/60/UE e, più in generale, come è noto, tutta la disciplina rilevante per il settore, incluso il richiamo alla Convenzione dell&#8217;Unesco; si consideri anche l&#8217;art. 1, commi 175-176, della legge 4 agosto 2017, n. 124, legge annuale per il mercato e la concorrenza, che ha innovato e modificato il Codice per le nuove misure in materia di mercato internazionale dei beni culturali<a href="#_ftn15">[15]</a>.<br /> In questo quadro di norme generali del TFUE e di discipline europee per il settore, occorre collocare la disciplina speciale degli appalti pubblici di lavori relativi ai beni culturali contenuta negli artt. 145 ss. del d.lgs. n. 50/2016, con alcune significative differenze rispetto alle norme previste in generale per i contratti pubblici, e il regolamento d.m. 22 agosto 2017, n. 154, circa la disciplina di dettaglio. L&#8217;art. 145 contiene una sintesi degli artt. 197-198 del previgente Codice e precisa alcuni aspetti, definisce l&#8217;oggetto di tutela e l&#8217;ambito di applicazione delle norme speciali, chiarisce il rapporto tra la disciplina generale e quella speciale; inoltre, essa evidenzia un contenuto più sintetico e razionale, così, ad es., non vi è il riferimento espresso ad interventi su elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, ma non rappresenta una restrizione dell&#8217;ambito di applicazione, dato che questi aspetti rientrano nella tutela del d.lgs. n. 42/2004 e, quindi, sono sottoposti al Capo III del Codice del 2016.<br /> Tale specialità era già prevista nella l. 11 febbraio 1994, n. 109, nella l. 1° agosto 2002, n. 166 (definita Merloni <em>quater</em>), nel d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 30, e nel precedente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006). Peraltro, non vi sono riferimenti ai beni culturali nelle direttive UE/23/2014 e UE/24/2014, dato che il settore ricade nella disciplina degli ordinamenti nazionali a cui è riconosciuta autonomia e discrezionalità.</p>
<p> 3.<em>  Gli elementi che condizionano la specialità dell&#8217;oggetto dell&#8217;appalto e il regolamento d.m. 22 agosto 2017, n. 154, concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004.</em><br />   <br /> I contratti pubblici aventi ad oggetto i beni culturali si caratterizzavano per una disciplina particolare già nel d.lgs. n. 163/2006 negli artt. 197-205 (&#8220;Contratti relativi ai beni culturali&#8221;); il nuovo Codice ha confermato questa impostazione di necessaria specialità e di certo ciò si giustifica per il regime giuridico di beni con spiccate peculiarità. Questi aspetti condizionano le procedure di gara e le modalità di esecuzione dei contratti; è assai determinante la finalità conservativa e le attività relative ai lavori, alle prestazioni di servizi e alle forniture devono essere svolte secondo strategie che riducono il più possibile i rischi di pregiudizio del bene di interesse generale per l&#8217;esigenza di conservazione e di garanzia della fruizione libera da parte della collettività, prevalendo su esigenze di carattere economico. Quindi, il legislatore ha introdotto una disciplina in parte derogatoria rispetto ai settori ordinari, scelta in linea di continuità rispetto alla disciplina precedente, ma con alcune novità<a href="#_ftn16">[16]</a>; la specialità degli interventi comporta effetti sull&#8217;applicazione ed incide sulla progettazione e sull&#8217;esecuzione, a partire dall&#8217;individuazione dell&#8217;oggetto dell&#8217;appalto a dalle specifiche qualifiche richieste dagli operatori fino ai criteri di aggiudicazione, al controllo e al collaudo. Sono confermati i profili di specialità e la prevalenza di criteri qualitativi<a href="#_ftn17">[17]</a>degli interventi che sono anche accentuati rispetto al precedente regime; mentre è stata introdotta una maggiore razionalità mediante alcune semplificazioni e modalità innovative in linea con le finalità di riordino espresse nella legge delega 28 gennaio 2016, n. 11. Il legislatore ha adottato, in linea con la disciplina precedente, la soluzione di prevedere disposizione generali contenute nella fonte legislativa e di rinviare per i profili più tecnici e di dettaglio ad un regolamento adottato con decreto ministeriale, il successivo d.m. 22 agosto 2017, n. 154, che consente eventuali integrazioni di aggiornamento in modo veloce<a href="#_ftn18">[18]</a>.<br /> E&#8217; inevitabile il condizionamento della specificità del settore per la disciplina delle prestazioni oggetto dell&#8217;appalto e alcuni caratteri che qualificano il contratto; ciò emerge, ad es., dal divieto di affidamento congiunto con altri lavori che rientrano in categorie di opere generali o speciali relative a beni culturali, come previsto dall&#8217;art. 146, comma 1, del Codice dei contratti pubblici in cui vi è una specifica considerazione del <em>valore culturale </em>del bene; la possibile gestione congiunta dei lavori (art. 148, comma 1) dev&#8217;essere giustificata da esigenze di <em>coordinamento </em>che devono essere accertate dal responsabile del procedimento e che non devono attenere alla sicurezza dei luoghi di lavoro (d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) né le attività specialistiche devono essere assorbite in un&#8217;altra categoria o essere omesse negli interventi da effettuare, a prescindere dall&#8217;incidenza economica di essi rispetto al valore complessivo dell&#8217;appalto (così l&#8217;art. 148, comma 2, e prima l&#8217;art. 200 del d.lgs. n. 163/2006 sui limiti dell&#8217;affidamento congiunto e dell&#8217;affidamento unitario). Quindi, l&#8217;art. 148 fissa un importante principio per l&#8217;affidamento dei contratti consistente nel <em>divieto </em>di <em>affidamento congiunto </em>di lavori relativi ai beni culturali e di lavori che riguardano altre categorie di opere generali e speciali, per la tutela prioritaria del valore culturale del bene, a meno che il responsabile del procedimento rilevi <em>esigenze motivate </em>ed <em>eccezionali </em>di coordinamento dei lavori, salve comunque le regole di cui all&#8217;art. 146, comma 2, sul possesso dei requisiti di qualificazione.<br /> Inoltre, le lavorazioni specialistiche (su beni mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, scavi archeologici, anche subacquei, circa ville, parchi e giardini) non possono essere assorbite da un&#8217;altra categoria oppure non essere indicate tra le lavorazioni che caratterizzano l&#8217;intervento, a prescindere dalla percentuale di valore degli interventi specialistici rispetto al costo complessivo (art. 148, comma 2); per questo criterio la stazione appaltante deve precisare nei documenti di gara in modo distinto le attività che riguardano il monitoraggio, la manutenzione, il restauro dei beni e quelle di carattere strutturale, relative ad impianti, attività di adeguamento funzionale per i beni immobili culturali.<br /> Circa gli appalti che riguardano allestimenti di istituti e luoghi della cultura (art. 101 del Codice dei beni culturali) e per la manutenzione e il restauro di ville, parchi (art. 10, comma 4, lett. f) del Codice dei beni culturali, la stazione appaltante può applicare la disciplina relativa a servizi o a forniture, se queste attività siano rilevanti in modo prevalente per l&#8217;oggetto del contratto a prescindere dall&#8217;importo dei lavori; per ulteriori aspetti non regolati dall&#8217;art. 148, commi 1, 2 e 3, si applica l&#8217;art. 28 sui contratti misti di appalto. Gli esecutori devono possedere i requisiti previsti dal Capo III con la particolare disciplina prevista in relazione al tipo di interventi.<br /> Per la stazione appaltante vi è, quindi, l&#8217;obbligo di distinguere gli interventi a seconda della loro natura se di restauro, manutenzione oppure di carattere strutturale o di adeguamento funzionale per beni immobili sottoposti a tutela; i requisiti circa la capacità operativa e organizzativa per l&#8217;esecuzione delle opere e le abilitazioni tecniche e amministrative sono necessariamente richieste secondo un <em>regime speciale </em>e per questo settore le qualifiche sono ancora più specifiche. Si pone anche il problema della qualificazione dell&#8217;appalto quando vi siano <em>interventi misti</em>, come ad. es., manutenzione di ville, parchi e giardini tutelati oppure allestimenti di luoghi di cultura, ai sensi dell&#8217;art. 10, quarto comma, lett. f), Codice dei beni culturali; in tal caso, potrà applicarsi la disciplina in tema di appalti di forniture e di servizi, quando dalla valutazione emerga la rilevanza prevalente di essi a confronto con l&#8217;oggetto del contratto, senza che sia determinante l&#8217;importo dei lavori (art. 148, terzo comma). Negli altri casi, si applica la disciplina generale degli <em>appalti misti </em>prevista dall&#8217;art. 28 del Codice dei contratti pubblici.<br /> Riguardo all&#8217;esecuzione dei lavori, &#8220;di norma&#8221; sono appaltati &#8220;a misura&#8221; a prescindere dal relativo importo; in particolare, per i lavori relativi ai beni culturali, in deroga all&#8217;art. 95, comma 4, può essere adottato &#8220;il <em>criterio </em>del <em>minor prezzo </em>per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro&#8221;. Inoltre, per gli stessi limiti di valore, l&#8217;esecuzione dei lavori &#8220;con somma urgenza&#8221; è consentita per interventi la cui esecuzione in ritardo comporti <em>pregiudizi </em>per la <em>pubblica incolumità </em>o la <em>tutela del bene</em>, al fine di rimuovere la situazione di pregiudizio o di pericolo fino all&#8217;importo di 300.000 euro, con le modalità previste dall&#8217;art. 163 del Codice dei contratti pubblici e per i particolari interventi individuati dall&#8217;art. 23 del regolamento<a href="#_ftn19">[19]</a>d.m. n. 154 del 2017.<br /> I lavori pubblici relativi a beni culturali devono, inoltre, essere inseriti nei <em>documenti di programmazione </em>(art. 21, comma 3, del Codice dei contratti pubblici) ed eseguiti secondo modalità, tempi e priorità alla luce del criterio generale della <em>conservazione programmata</em>, come emerge dall&#8217;art. 3 (&#8220;Specificità degli interventi&#8221;) del regolamento d.m. n. 154 del 2017, che impone la redazione di un documento sullo stato di conservazione del bene culturale nel contesto territoriale e delle relative problematiche, circa gli interventi effettuati, le attività di prevenzione con indagini diagnostiche (per i beni archeologici), che devono essere evidenziate nel <em>piano di manutenzione </em>e nel <em>consuntivo scientifico</em> nonché gli interventi precedenti di manutenzione e di restauro.<br /> In particolare, il regolamento è molto dettagliato e disciplina gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali, individuando i possibili casi di intervento e tra questi, ad es., gli scavi archeologici e le relative indagini, il monitoraggio, la manutenzione e il restauro di beni culturali immobili, mobili e di superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico, in seguito specificati nell&#8217;art. 2. Inoltre, sono ampiamente precisati il ruolo del restauratore, che può anche essere il direttore dei lavori, e il supporto tecnico del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente per la formazione del programma triennale<a href="#_ftn20">[20]</a>(art. 22, comma 2).<br /> Le disposizioni di regolamento del 2017 rappresentano una disciplina dettagliata di attuazione, e, per quanto non disposto, esso rinvia ai provvedimenti di attuazione del d.lgs. n. 50/2016.<br />  <br /> 4.<em>La necessaria qualificazione degli esecutori dei lavori, le relative competenze e il recente d.m. 20 maggio 2019, n. 44.</em><br />  <br /> Tra gli elementi caratterizzanti la specialità dei contratti, vi sono sicuramente i requisiti di qualificazione specifici per assicurare la tutela del bene culturale, destinatario dell&#8217;intervento, e questo aspetto determinante può essere affermato solamente dall&#8217;operatore economico che li abbia in concreto eseguiti, senza limiti di tempo; infatti, nel settore prevale &#8220;l&#8217;eccezione culturale&#8221; di cui all&#8217;art. 36 TFUE alla concorrenza e al mercato, quale presupposto del <em>divieto di avvalimento</em><a href="#_ftn21">[21]</a>, come emerge dall&#8217;art. 146, comma 3, del Codice dei contratti.<br /> L&#8217;art. 146, rubricato &#8220;Qualificazione&#8221;, stabilisce che per i lavori consistenti in interventi aventi ad oggetto beni culturali è necessario il <em>possesso di qualifiche specifiche</em>e adeguate a garantire la tutela del bene, sulla base di figure professionali volte alla tutela e alla valorizzazione<a href="#_ftn22">[22]</a>. Inoltre, in base al comma 2, i lavori di cui tratta il Capo III sono richiamati per la qualificazione in via esclusiva dell&#8217;operatore che li abbia effettivamente eseguiti, come requisito tecnico non subordinato a criteri di validità entro un certo termine di tempo; il comma 3, precisa chiaramente che ai contratti di questo settore specifico, considerato l&#8217;art. 36 TFUE, non si applica l&#8217;istituto dell&#8217;<em>avvalimento </em>previsto dall&#8217;art. 89 del vigente Codice dei contratti pubblici, istituto ritenuto prima applicabile. Su questo aspetto si è espresso il Consiglio di Stato nel parere sullo schema di decreto legislativo<a href="#_ftn23">[23]</a>da cui emerge che l&#8217;esclusione non sarebbe in contrasto con l&#8217;art. 63 della Direttiva 2014/23/UE per l&#8217;introduzione di livelli di regolazione superiori a quelli richiesti, in base al contenuto dell&#8217;art. 146, comma 3, e alla relazione allegata che richiama l&#8217;art. 36 del TFUE. Inoltre, la deroga è giustificata anche da una sentenza, non recente ma significativa, della Corte di Giustizia<a href="#_ftn24">[24]</a>che riguarda l&#8217;ordinamento italiano, i beni culturali e la libera prestazione di servizi, secondo cui l&#8217;interesse generale alla conservazione del patrimonio storico ed artistico nazionale può integrare un&#8217;esigenza imperativa che giustifica una restrizione delle disposizioni europee; peraltro, di recente la giurisprudenza amministrativa<a href="#_ftn25">[25]</a>ha sottolineato la natura speciale dell&#8217;art. 146, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, come norma di <em>stretta interpretazione </em>&#8220;in quanto derogatoria di un istituto di ordine generale ai fini della partecipazione, quale è l&#8217;avvalimento&#8221; e ciò vale, in particolare, nel caso di manutenzione di locali &#8220;destinati ad accogliere (anche) beni culturali ma che, in quanto tali, non rientrano nell&#8217;ambito dei beni definiti come culturali dal d.lgs. n. 42/2004 il quale, a tal fine, valorizza il bene in sé e non già il locale destinato ad accoglierlo&#8221;.<br /> L&#8217;individuazione dei <em>requisiti di qualificazione </em>degli esecutori di lavori e dei direttori tecnici e delle modalità di verifica per l&#8217;attestazione sono disciplinate dal regolamento ministeriale n. 157 del 2017; l&#8217;art. 146, comma quarto, del Codice dei contratti pubblici precisa espressamente che il direttore tecnico incaricato dall&#8217;aggiudicatario dev&#8217;essere titolare della qualifica di <em>restauratore </em>di beni culturali<a href="#_ftn26">[26]</a>, come precisato dagli artt. 9-<em>bis </em>(&#8220;Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali&#8221;), 29 (&#8220;Conservazione&#8221;) e 182 (&#8220;Disposizioni transitorie&#8221;) del d.lgs. n. 42/2004. L&#8217;art. 4 del regolamento si riferisce ai soggetti esecutori dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro relativi alle categorie di lavori per beni culturali previsti dall&#8217;art. 1, comma 2; mentre per i lavori di importo inferiore a quella somma, i requisiti sono previsti dall&#8217;art. 12. Per la qualificazione di lavori su beni di alcune categorie precisate nel terzo comma ed eseguiti per conto di soggetti richiamati nell&#8217;art 3 del Codice dei contratti pubblici (lett. a-e) e di committenti privati o in proprio, la certificazione rilasciata agli esecutori deve includere anche l&#8217;attestato dell&#8217;autorità preposta alla tutela del bene circa la buona esecuzione dei lavori<a href="#_ftn27">[27]</a>.<br /> Le norme sui necessari requisiti di qualificazione si applicano anche ai lavori per beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni mobili di interesse storico, artistico e archeologico e quelli relativi a ville, parchi di cui all&#8217;art. 10, comma 4, lett. f) del Codice dei beni culturali; occorre, inoltre, considerare il contenuto dell&#8217;art. 148, commi 1 e 2 del Codice dei contratti pubblici in tema di affidamento dei contratti e lavori specialistici. Circa i <em>requisiti generali </em>di idoneità professionale, l&#8217;art. 5 precisa che l&#8217;iscrizione dell&#8217;impresa nel registro della camera di commercio (art. 83, comma 3, Codice dei contratti pubblici) deve avere un particolare contenuto in relazione al <em>tipo di lavori</em> che la caratterizzano, così l&#8217;<em>iscrizione </em>relativa agli <em>scavi archeologici</em>, alla <em>conservazione e restauro di opere d&#8217;arte </em>se trattasi di lavori inerenti alla manutenzione e al restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici, materiali storicizzati di beni immobili culturali e per i lavori inerenti al restauro e alla manutenzione di beni culturali immobili e, infine, a <em>parchi e giardini </em>per i lavori relativi al verde storico (art. 10, Codice dei beni culturali).<br /> I <em>requisiti speciali </em>che attengono all&#8217;idoneità tecnica, a quella organizzativa e all&#8217;adeguata capacità economica e finanziaria (art. 6 del regolamento), sono approfonditi negli artt. 7-9; in particolare, l&#8217;idoneità tecnica ha indici di riferimento molto concreti, quali un&#8217;idonea direzione tecnica che coincide con la direzione dell&#8217;impresa (art. 13) e l&#8217;esecuzione dei lavori come previsto dall&#8217;art. 1 per un importo complessivo non inferiore al settanta per cento in relazione al parametro economico per la qualificazione richiesta. In relazione a questi requisiti, sono emessi certificati attestanti l&#8217;effettiva esecuzione dei lavori nel settore specifico e che possono essere utilizzati e prodotti senza limiti di tempo, se sia stata rispettata la <em>continuità </em>nell&#8217;esecuzione dei lavori come prova dell&#8217;idoneità attuale ad eseguire interventi in quel settore oppure se risulta invariata la direzione tecnica dell&#8217;impresa.<br /> Per il caso particolare dell&#8217;acquisizione di azienda o di un suo ramo, i requisiti di idoneità tecnica di cui può essere titolare l&#8217;impresa cedente sono utilizzabili se la cessione includa il trasferimento del direttore tecnico a cui spettava la direzione dei lavori su cui si basa la certificazione di qualificazione; la presenza di questa figura dev&#8217;essere continuativa per almeno tre anni (art. 7, comma 3). Tra l&#8217;altro, è consentita l&#8217;applicazione di un <em>criterio di premialità </em>per offerte presentate da imprese che coinvolgono, nella fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, personale di scuole di specializzazione previste dal decreto del Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca del 31 gennaio 2006.<br /> L&#8217;idoneità organizzativa, disciplinata dall&#8217;art. 8, è valutata con riferimento ad imprese che negli ultimi dieci anni si caratterizzano per un numero di dipendenti superiore a cinque; i restauratori, i collaboratori restauratori di cui al comma 3 e gli archeologici richiamati nel comma 4, devono essere coinvolti in base ad un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato secondo la disciplina vigente oppure come soci se sono inseriti in una società cooperativa. La disposizione, in base a precisate categorie di idoneità, richiede il riscontro di determinati parametri di costi di retribuzione e di previdenza, di titoli posseduti dai dipendenti, di versamenti previdenziali e la presenza di personale qualificato (restauratori di beni culturali, collaboratori restauratori, direttori tecnici, archeologi, ecc.).<br /> Per la capacità economica e finanziaria dell&#8217;esecutore dei lavori, l&#8217;art. 9 rinvia agli artt. 83, comma 2, 84 e 86 dei Codice dei contratti pubblici e per alcune categorie specificate di imprese rilevano le referenze bancarie; circa le modalità di verifica ai fini dell&#8217;attestazione dei requisiti (art. 10), sono richiamate le SOA nella procedura di attestazione di qualificazione delle imprese, salva comunque l&#8217;applicazione degli artt. 83, comma 2 (&#8220;Criteri di selezione e soccorso istruttorio&#8221;), e 84, comma 2 (&#8220;Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici&#8221;), del Codice dei contratti pubblici.L&#8217;art. 26, comma 3, del regolamento prevede il dovere della stazione appaltante e dell&#8217;ufficio competente per la tutela del bene culturale di <em>vigilare </em>per garantire il rispetto dei requisiti di qualificazione di carattere speciale e dei requisiti speciali delle imprese richiesti per l&#8217;attestazione SOA con l&#8217;applicabilità di provvedimenti sanzionatori.<br /> L&#8217;art. 11 disciplina i lavori utili per la qualificazione che dev&#8217;essere certificata con contenuti determinati circa il buon esito e la regolare realizzazione e a ciò si aggiunge il consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori (art. 102, comma 9, lett. a); per i lavori eseguiti per conto del medesimo committente, anche mediante diversi contratti di appalto, può essere rilasciato un unico certificato che precisi i lavori approvati ed eseguiti, mentre non sono utilizzabili al fine della qualificazione i lavori che sono stati affidati dall&#8217;impresa a terzi in subappalto (art. 11, comma 4). Dal rilascio delle attestazioni deriva un obbligo di aggiornamento della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (art. 213, comma 8, del Codice dei contratti pubblici); sono coinvolte le soprintendenze preposte alla tutela del bene, dato che entro sessanta giorni dal rilascio del certificato di esecuzione dei lavori (art. 84, comma 7, lett. b), dopo aver accertato la regolarità delle prestazioni eseguite, hanno il compito di attestare il buon esito dei lavori realizzati.<br /> E&#8217; prevista una disciplina di deroga per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro (art. 12), nel senso che le imprese devono possedere specifici requisiti, anche mediante l&#8217;attestazione SOA e, in particolare, avere eseguito lavori direttamente e in proprio, prima della pubblicazione del bando o alla data di invito alla gara ufficiosa, della stessa categoria oppure dello stesso settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, sulla base del <em>principio di continuità </em>nell&#8217;esecuzione dei lavori oppure con un direttore tecnico, secondo l&#8217;art. 7, comma 1, lett. a), il possesso di un organico determinato per l&#8217;idoneità organizzativa e l&#8217;iscrizione alla competente Camera di commercio. I requisiti sono autocertificati e si aggiunge una certificazione di buon esito dei lavori da parte dell&#8217;autorità preposta alla tutela dei beni oggetto degli interventi; tuttavia, l&#8217;effettiva sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo la disciplina vigente<a href="#_ftn28">[28]</a>.<br /> Sono previsti requisiti vincolanti per il direttore tecnico (art. 13), figura che può coincidere con il rappresentante legale dell&#8217;impresa o che può essere assunta da più soggetti; l&#8217;incarico ha carattere di unicità ed è richiesta una dichiarazione specifica. Se il direttore tecnico è soggetto diverso dal titolare dell&#8217;impresa, dal legale rappresentante, dall&#8217;amministrazione e dal socio, deve comunque essere un dipendente dell&#8217;impresa oppure esercitare attività sulla base di un contratto d&#8217;opera professionale.<br /> L&#8217;affidamento della direzione tecnica (art. 13), a seconda di tre classi di categorie, dipende dalla presenza di determinati titoli (ad es., laurea magistrale in conservazione e restauro di beni culturali) e dall&#8217;iscrizione in albi professionali (ad. es., architetti, conservatori), secondo norme speciali e disposizioni (art. 29, comma 9; art. 182) previste dal Codice dei beni culturali; si aggiunge il requisito dell&#8217;esperienza attestata di almeno due anni nel settore dei lavori su beni culturali. Peraltro, i requisiti sono autocertificati, sottoposti a verifiche e controlli.<br /> Di recente, in attuazione dell&#8217;art. 9 <em>bis </em>del Codice dei beni culturali relativo ai professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, dell&#8217;art. 2 della l. 22 luglio 2014, n. 110, circa i professionisti dei beni culturali e l&#8217;istituzione dei relativi elenchi nazionali e di altre norme sul riconoscimento dei titoli, il Ministero ha adottato il d.m. 20 maggio 2019, n. 44, &#8220;Procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza della tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell&#8217;arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110&#8221;. La disciplina<a href="#_ftn29">[29]</a>riguarda esclusivamente i settori richiamati e gli elenchi non rappresentano in alcun modo albi professionali (art. 9); si prospetta, quindi, la questione dell&#8217;ambito di concreta rilevanza dell&#8217;iscrizione negli elenchi come eventuale requisito di partecipazione dei professionisti nelle procedure di appalto, dato che l&#8217;art. 146, comma 1, del Codice dei contratti pubblici richiede requisiti di qualificazione professionale <em>specifici </em>e <em>adeguati </em>come previsto dall&#8217;art. 9 <em>bis </em>del Codice dei beni culturali, ma l&#8217;art. 9 del d.m. precisa anche che &#8220;l&#8217;assenza dei professionisti dai medesimi elenchi <em>non preclude</em> in alcun modo la possibilità di esercitare la professione e l&#8217;indicazione dei requisiti o titolo alternativi per l&#8217;accesso agli elenchi non costituisce titolo di equipollenza tra gli stessi per finalità diverse da quelle regolate dal presente decreto&#8221;, con un&#8217;inevitabile perplessità circa l&#8217;ambito di applicazione e l&#8217;adeguato coordinamento con l&#8217;art. 9 <em>bis</em>; peraltro, la lettura del d.m. 20 maggio 2019, n. 44, evidenzia prevalenti esigenze di natura organizzativa del sistema italiano circa la formazione e l&#8217;esperienza professionale, in relazione al quadro europeo delle qualifiche<a href="#_ftn30">[30]</a>.<br /> Si accenna alla modifica dell&#8217;art. 146, comma 4, del Codice dei contratti pubblici a seguito della legge 28 giugno 2019, n. 58 (di conversione del decreto Crescita, d.l. 30 aprile 2019, n. 34) consistente nel rinvio all&#8217;adozione di un <em>regolamento</em> circa i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell&#8217;attestazione; il direttore tecnico dell&#8217;operatore economico incaricato degli interventi di cui all&#8217;art. 147, comma 2, secondo periodo, deve comunque possedere, come già noto, la qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente. Il contenuto del regolamento da adottare è meglio precisato nell&#8217;art. 216, comma 27-<em>octies</em>, definito come &#8220;<em>regolamento unico</em>&#8221; recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice; nelle more dell&#8217;adozione, restano in vigore le linee guida e i decreti adottati in attuazione degli artt. 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111 commi 1 e 2, e, in particolare, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, in quanto compatibili con il medesimo Codice e non oggetto di procedure di infrazione ivi precisate. Il regolamento, fonte secondaria, dovrà prevedere disposizioni relative ai <em>lavori</em> riguardanti i<em> beni culturali</em>, oltre a molte altre norme per aspetti assai rilevanti, quali ad es., il responsabile del procedimento, il sistema di qualificazione e i requisiti degli esecutori dei lavori e dei contraenti generali, l&#8217;esecuzione dei contratti, il collaudo, attualmente disciplinati dal d.lgs. n. 50/2016, con inevitabili perplessità.<br /> Dal contesto normativo emerge con evidenza che la specialità del bene e il relativo regime giuridico condizionano in modo determinante le qualifiche necessarie per l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto, le prestazioni e lo schema giuridico contrattuale; la specificità del settore giustifica l&#8217;<em>inapplicabilità </em>dell&#8217;istituto generale dell&#8217;avvalimento previsto dall&#8217;art. 89 del Codice dei contratti pubblici, che consente la partecipazione dell&#8217;operatore economico, singolo o in raggruppamento (art. 45) per un certo appalto, sul presupposto del necessario possesso complessivo dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale (art. 83, comma 1, lett. b e c) per partecipare ad una gara &#8220;avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi&#8221;. Come è noto, l&#8217;istituto comporta la stipulazione di un contratto di avvalimento che deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall&#8217;impresa ausiliaria. Tuttavia, riguardo al divieto non previsto dal previgente Codice, sono state espresse alcune perplessità<a href="#_ftn31">[31]</a>, dato che la specifica competenza dell&#8217;operatore potrebbe essere garantita anche in caso di avvalimento, coinvolgendo più tecnici adeguati.<br /> Quindi, la specialità coinvolge inevitabilmente il contenuto di tutti gli atti e dei provvedimenti della procedura di gara a partire dall&#8217;avvio di essa, incluso, ovviamente il bando che deve indicare tutti i requisiti di partecipazione e le norme applicabili, in quanto <em>lex specialis </em>della procedura ad evidenza pubblica che però non può superare i vincoli stabiliti dalla legge; infatti, il legislatore disciplina in modo puntuale l&#8217;organizzazione e l&#8217;attività per l&#8217;esecuzione nonché il possesso di titoli abilitativi di carattere tecnico e amministrativo e l&#8217;obbligo della stazione appaltante di separare interventi di monitoraggio, di restauro e di manutenzione da quelli relativi alla struttura, agli impianti e agli adeguamenti funzionali, senza lasciare spazio a soluzioni diverse.</p>
<p> 5.<em>Le fasi di progettazione, di esecuzione dei lavori, di aggiudicazione e i profili di specialità.</em><br />  <br /> Vi sono norme speciali e alcune innovazioni anche riguardo alla progettazione per le diverse fasi e i contenuti; la disciplina non si riferisce a &#8220;settori esclusi&#8221;, ma a settori speciali (&#8220;Titolo VI, Regimi particolari di appalto&#8221; nella Parte II) ed emerge una certa <em>convergenza di disciplina </em>con quella prevista per i settori ordinari, in particolare per le procedure e i criteri che in alcuni casi sono direttamente richiamati in questo regime; così per la prevalenza del criterio dell&#8217;offerta economicamente vantaggiosa, come stabilito per i settori ordinari oppure per le modalità di pubblicazione di avvisi e bandi, mentre il sistema di qualificazione e le procedure relative ai criteri di selezione qualitativa sono stati resi più agevoli per il carattere di specialità<a href="#_ftn32">[32]</a>.<br /> L&#8217;art. 147, riproducendo in parte la scelta dell&#8217;art. 203, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, conferma la regola generale dell&#8217;appalto sulla base del progetto esecutivo, che, tuttavia, può essere superata dall&#8217;affidamento di lavori mediante il progetto definitivo; in tal caso, il responsabile del procedimento accerta, per le caratteristiche del bene, la sua natura e lo stato di conservazione, l&#8217;impossibilità di esecuzione di analisi e rilievi esaustivi oppure soluzioni individuabili solamente in corso d&#8217;opera (art. 147, comma 5) e dispone, nel rispetto del quadro economico, l&#8217;<em>integrazione</em> della progettazione. Questa deroga è giustificata dalla <em>limitata prevedibilità </em>degli effetti dell&#8217;intervento e nell&#8217;impossibilità di procedere alla progettazione esecutiva prima dell&#8217;avvio dei lavori. L&#8217;applicazione della norma è delimitata e ciò esclude un&#8217;estensione dell&#8217;eccezione alla regola generale dell&#8217;art. 59, comma 1, del Codice dei contratti pubblici; in effetti, se alla complessità e all&#8217;eventuale imprevedibilità si aggiungessero elementi di semplicità e di ripetitività, solamente il progetto definitivo potrebbe essere oggetto di una gara nel settore dei beni culturali.<br /> L&#8217;art. 147 risulta, quindi, <em>innovativo</em><a href="#_ftn33">[33]</a>rispetto all&#8217;art. 203 del Codice previgente per i livelli e i contenuti della progettazione, dato che per la specialità della materia prevede una disciplina particolare, come la previsione del progetto di fattibilità che deve contenere la scheda tecnica, le ricerche preliminari, le relazioni illustrative e il calcolo sommario di spesa; inoltre, il responsabile del procedimento può ridurre i livelli di progettazione o disporre l&#8217;integrazione in corso d&#8217;opera e la figura dell&#8217;esperto restauratore di beni culturali è presente nella formazione della programmazione triennale. Per l&#8217;esame della disposizione è necessario richiamare l&#8217;art. 29 del Codice dei beni culturali da cui emerge la &#8220;conservazione programmata&#8221; mediante una coerente e coordinata attività di studio, prevenzione, di manutenzione sistematica e di restauro, aspetti che devono caratterizzare ogni intervento in questo settore per prevenire il deterioramento, mediante il controllo delle cause e i programmi di manutenzione. Quindi, per questi motivi, vi sono deroghe e <em>modalità speciali </em>per la progettazione dei lavori e di interventi speciali, soprattutto per la migliore conoscenza del bene; le novità più rilevanti riguardano i contenuti di programmazione e di pianificazione, le qualifiche professionali dei soggetti a cui è attribuita la direzione dei lavori sui beni culturali. E&#8217; assai rilevante il contenuto del progetto esecutivo che dev&#8217;essere dettagliato, includendo un piano di monitoraggio, gli interventi di manutenzione, le metodologie operative, i materiali e le modalità tecnico-esecutive sulla base di indagini dirette.<br /> L&#8217;art. 14, comma 4, del regolamento, precisa i casi in cui la progettazione esecutiva può essere omessa per i lavori su beni culturali mobili, superfici decorate, ecc., se non comportano &#8220;complessità realizzative, quali ad esempio la ripulitura ed altri interventi che presentano caratteristiche di semplicità e serialità&#8221;; inoltre, quando il responsabile unico del procedimento accerti che per la natura e le caratteristiche del bene oppure per lo stato di conservazione, non siano possibili analisi o rilievi esaustivi oppure le soluzioni possono essere definite solo in corso d&#8217;opera, dispone l&#8217;<em>integrazione </em>della progettazione <em>in corso d&#8217;opera </em>a cui deve corrispondere un costo con un&#8217;adeguata copertura nel quadro economico. L&#8217;impresa esecutrice deve, ovviamente, presentare al responsabile unico la documentazione integrativa da sottoporre ad approvazione, dopo la valutazione della stazione appaltante; per i vari interventi, il responsabile del procedimento, nella fase di progettazione di fattibilità, definisce il successivo livello progettuale come base di gara e valuta motivatamente, sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e dell&#8217;intervento di conservazione, l&#8217;eventuale riduzione dei livelli e dei contenuti dei progetti, garantendo la loro qualità per esigenze di conservazione programmata del patrimonio culturale.<br /> Il comma 4 dell&#8217;art. 147 prevede una <em>novità </em>nel senso che i lavori indicati nel comma 3, oltre a quelli di scavo archeologico, anche subacqueo e relativi al verde storico di cui all&#8217;art. 10, comma 4, lett. f), del d.lgs. n. 42/2004 sono appaltati sulla base di un <em>progetto esecutivo</em>, mentre nella precedente disciplina in base al progetto definitivo (art. 203); quindi, la riforma ha previsto una <em>differenza </em>nel livello di progettazione da cui deriva l&#8217;indizione della gara, per la necessità di attivare le procedure ad evidenza pubblica solo se definito in modo specifico l&#8217;intervento come emerge da un progetto esecutivo. Si precisa che &#8220;di regola&#8221; è stato introdotto dal decreto correttivo d.lgs. n. 56/2017, al fine di inserire una <em>certa flessibilità </em>a fronte del requisito del progetto esecutivo come base di gara e, quindi, consentendo anche il presupposto del progetto definitivo, meno dettagliato e approfondito, nei casi previsti dal comma 5. Infatti, questo comma precisa un&#8217;eccezione alla disposizione del comma 4, consistente nella possibilità di affidare i lavori sulla base del progetto definitivo, quando risulti complesso predisporre la progettazione esecutiva prima dell&#8217;inizio dei lavori, in quanto non siano prevedibili i loro effetti e le soluzioni di progettazione siano determinabili solo in corso d&#8217;opera. La valutazione spetta al responsabile del procedimento e la ragione dipende dal fatto che proprio per i beni culturali è necessaria una <em>concreta conoscenza </em>del bene oggetto di intervento, delle sue caratteristiche e degli eventuali profili di rischio dell&#8217;intervento.<br /> L&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 147, prevede il necessario coinvolgimento di un restauratore di beni culturali da parte della direzione lavori, come supporto nelle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente per la formazione del programma triennale oppure di professionisti competenti indicati dall&#8217;art. 9<em>-bis </em>del Codice dei beni culturali, con esperienza quinquennale e con conoscenze tecniche coerenti con il tipo particolare d&#8217;intervento.<br /> L&#8217;art. 15 del regolamento definisce un contenuto particolare del progetto di fattibilità tecnica ed economica, pur applicabile l&#8217;art. 23, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, secondo cui questo livello progettuale deve individuare tra più soluzioni, quella che offre il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività in relazione a specifiche esigenze e prestazioni; il progetto relativo ai beni culturali deve consistere in una relazione programmatica di studio e dei metodi di intervento con elaborati grafici, come <em>quadro delle conoscenze </em>risultante dalla situazione dell&#8217;esistente mediante l&#8217;indicazione delle tipologie di indagine, dati necessari proprio per la conoscenza del bene culturale, del relativo contesto storico e dell&#8217;ambiente in cui è situato. Tra i documenti del progetto di fattibilità, vi sono la relazione generale, la relazione tecnica, la planimetria generale e gli elaborati grafici, la scheda tecnica (art. 16); questa fase comporta indagini e ricerche (ad es., analisi storico-critica, tecniche di esecuzione, diagnostica) per acquisire elementi al fine di scelte per i metodi di intervento da inserire nel progetto definitivo per la valutazione dei costi. Peraltro, in base al comma 5, per la complessità dell&#8217;intervento, il progetto di fattibilità può limitarsi alle indagini necessarie per una prima definizione degli interventi e dei costi.<br /> E&#8217; centrale per l&#8217;attuazione degli interventi la <em>scheda tecnica</em> che descrive le tecniche di esecuzione, lo stato di conservazione dei beni culturali, le eventuali modifiche, le caratteristiche del bene e le indicazioni degli interventi previsti e delle metodologie; da essa emergono le superfici decorate di beni architettonici e di beni di interesse storico artistico o archeologico e la stesura spetta ad un restauratore di beni culturali o ad un archeologo, a seconda della natura del bene, e in seguito è sottoposta al soprintendente competente che deve approvarla e, se necessario, aggiornare il provvedimento di dichiarazione dell&#8217;interesse culturale, mediante una procedura di certo non semplificata.<br /> Proprio nella fase di progettazione di fattibilità, il responsabile unico del procedimento sulla base delle caratteristiche del bene e dell&#8217;intervento, esprime una valutazione della possibilità di ridurre i livelli di progetto e definisce i contenuti. Le ulteriori fasi progettuali seguono le regole generali del progetto definitivo ed esecutivo con alcune particolarità meglio precisate dagli artt. 17 e 18 del regolamento. Il <em>progetto definitivo</em>, che si basa sul progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ha quale fine lo <em>studio del bene</em>, dello stato di fatto con riferimento all&#8217;intero contesto anche ambientale e definisce le tecniche e le tecnologie di intervento, i materiali, gli &#8220;indirizzi culturali&#8221; e &#8220;le compatibilità fra progetto e funzione attribuita al bene&#8221;; esso contiene, infine, un giudizio generale sulle priorità e i metodi di intervento. I documenti di questa fase sono vari, ad es., le relazioni tecniche e specialistiche, gli elaborati grafici, il computo metrico-estimativo e di coordinamento. Il progetto esecutivo indica in modo dettagliato le modalità operative, le tecnologie di intervento e i materiali con i relativi documenti (relazioni specialistiche, calcoli esecutivi, capitolato speciale e schema di contratto). Vi sono norme specifiche per la progettazione di scavi archeologici (art. 19), le fasi di progetto di fattibilità, definitivo ed esecutivo, le indagini necessarie, le modalità di scavo e di conservazione dei reperti; una progettazione con requisiti specifici è, inoltre, prevista per lavori di impiantistica e per la sicurezza (20).<br /> L&#8217;art. 21, in tema di verifica dei progetti, richiama l&#8217;art. 26 del Codice dei contratti pubblici e, per i progetti relativi a beni culturali, la stazione appaltante provvede in via diretta alle verifiche per i vari interventi tramite il soggetto che ha predisposto la scheda tecnica o un funzionario restauratore o un architetto oppure un archeologo, a seconda della natura degli interventi, se questi professionisti non abbiano partecipato alla redazione del progetto.<br /> Circa la progettazione, direzione lavori e attività accessorie, l&#8217;art. 22 richiama l&#8217;art. 147, comma 1, del Codice dei contratti pubblici e le linee guida dell&#8217;Anac (ancora non adottate) circa l&#8217;affidamento di servizi attinenti all&#8217;architettura e all&#8217;ingegneria, per i lavori relativi ai beni culturali; l&#8217;attività di progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva possono essere gestite anche da un restauratore di beni culturali e da altri professionisti<a href="#_ftn34">[34]</a>indicati dall&#8217;art. 9-<em>bis </em>del Codice dei beni culturali con specifiche competenze in linea con l&#8217;intervento e un&#8217;esperienza quinquennale nei casi in cui non sia prevista l&#8217;iscrizione ad un ordine o a un collegio professionale; questo schema vale a maggior ragione per la direzione dei lavori.<br /> L&#8217;art. 148, comma 1, afferma un principio generale, in linea col precedente Codice, di <em>separata gestione </em>e <em>affidamento </em>degli interventi riguardanti i beni culturali: questi devono essere affidati in modo disgiunto rispetto ad altre categorie di opere, sia generali che speciali, al fine di garantire adeguati livelli di specializzazione degli esecutori per interventi efficaci; tuttavia, è prevista una deroga quando siano necessarie attività di conservazione storica e di ordinaria manutenzione e, quindi, in tal caso l&#8217;affidamento può avvenire congiuntamente per esigenze eccezionali che il responsabile del procedimento valuta <em>discrezionalmente</em> per indire una procedura di gara unica per lavori specialistici e generici sul medesimo bene. Tra l&#8217;altro, il comma 2 stabilisce, in conseguenza del divieto di affidamento congiunto, che le lavorazioni specialistiche non possono essere assorbite in un&#8217;altra categoria o non possono essere indicate nelle lavorazioni dell&#8217;intervento, a prescindere dall&#8217;incidenza percentuale del valore complessivo degli interventi oggetto di gara. La stazione appaltante deve indicare nei documenti di gara le attività specialistiche e quelle relative al monitoraggio, al restauro e alla manutenzione, in modo separato rispetto alle attività strutturali e di adeguamento funzionale dei beni immobili tutelati in base al Codice dei beni culturali.<br /> Inoltre, il comma 3 si riferisce agli <em>appalti misti </em>circa allestimenti di istituti e luoghi della cultura di cui all&#8217;art. 101 del d.lgs. n. 42/2004 e per la manutenzione e il restauro di ville, parchi e giardini di cui all&#8217;art. 10, comma 4, lett. f); previo <em>parere motivato</em> del responsabile del procedimento, la stazione appaltante può applicare la disciplina relativa ai servizi o alle forniture, in base ad una <em>valutazione qualitativa</em>: i servizi o le forniture devono assumere una rilevanza qualitativa prevalente ai fini dell&#8217;oggetto del contratto, a prescindere dall&#8217;importo dei lavori, in base al noto principio della &#8220;prevalenza funzionale&#8221;, già stabilito nell&#8217;art. 199 del Codice precedente. Il criterio quantitativo, che si basa sul calcolo degli importi dei lavori oggetto dell&#8217;appalto, viene superato da una valutazione di <em>merito </em>espressa dal responsabile del procedimento, che dispone in diverse occasioni di ambiti rilevanti di autonomia discrezionale in questo specifico settore.<br /> Circa l&#8217;esecuzione dei lavori, sono confermate le regole già chiaramente vigenti con il precedente art. 205 del d.lgs. n. 163 del 2006 e per le <em>varianti</em> vi sono profili di specialità: l&#8217;attuale art. 149 <em>distingue </em>tra le situazioni, nel senso che gli interventi decisi dal direttore dei lavori per risolvere profili di dettaglio e volti a prevenire e a ridurre i pericoli di danneggiamento o di deterioramento dei beni tutelati non sono ricondotti a varianti in corso d&#8217;opera, purché non modifichino una variazione superiore al venti per cento in aumento o in diminuzione rispetto al valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell&#8217;importo complessivo contrattuale, se vi sia la disponibilità finanziaria nel quadro economico della stazione appaltante. Sono, inoltre, ammesse nel limite del venti per cento in più dell&#8217;importo contrattuale, le varianti che sono necessarie per quei fatti emersi in corso d&#8217;opera a causa di rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, al fine di adeguare il progetto, e per il perseguimento degli obiettivi dell&#8217;intervento nonché le varianti giustificate dall&#8217;evoluzione dei criteri da adottare nella disciplina del restauro.<br /> In questo settore, è obbligatoria la fase di collaudo in corso d&#8217;opera<a href="#_ftn35">[35]</a>, disciplinata dall&#8217;art. 150 del Codice dei contratti pubblici e dall&#8217;art. 24 del regolamento n. 154 del 2017, che richiede esperti (restauratori, storico dell&#8217;arte, archivista o bibliotecario, archeologo) dotati di qualifiche di esperienza e capacità professionale con un certo numero di anni di attività e distinzioni a seconda delle categorie; per i lavori di manutenzione (art. 25), in relazione al tipo di bene e di intervento, sono previsti piani di monitoraggio e di manutenzione e può essere adeguata anche la sola perizia di spesa che contiene la descrizione del bene, il quadro economico, il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni, l&#8217;elenco dei prezzi unitari, anche senza indagini e ricerche necessarie per i tre livelli di progettazione. E&#8217;, quindi, prevista una deroga alla disciplina dei tre livelli di progettazione solamente per il caso specifico di lavori di manutenzione, se sia motivata dalle caratteristiche del bene e dell&#8217;intervento.<br /> Il consuntivo scientifico e di vigilanza sull&#8217;esecuzione dei lavori (art. 26) rientrano nella competenza del direttore dei lavori con la documentazione prevista dall&#8217;art. 102 del Codice dei contratti pubblici circa lo stato del manufatto, le ricerche e le analisi; la relazione dev&#8217;essere trasmessa alla soprintendenza competente e dev&#8217;essere depositata presso la stazione appaltante. Durante l&#8217;esecuzione dei lavori, la stazione appaltante e l&#8217;ufficio a cui spetta la tutela del bene culturale vigilano sull&#8217;esecuzione delle opere, degli interventi di manutenzione e di restauro e sulla <em>costante</em> presenza dei requisiti di qualificazione.<br /> La fase di aggiudicazione non è coinvolta da norme speciali per il regime di scelta e i criteri da applicare e ciò si giustifica con l&#8217;obiettivo di <em>uniformità </em>del Codice dei contratti pubblici che vale anche per il settore dei beni culturali<a href="#_ftn36">[36]</a>; quindi, riguardo alle procedure di scelta del contraente sono applicabili gli artt. 59 ss., mentre per i criteri di aggiudicazione si applicano gli artt. 95 ss. e, in particolare, il criterio dell&#8217;aggiudicazione economicamente più vantaggiosa secondo la migliore relazione tra qualità e prezzo oppure sulla base del prezzo e del costo, con la deroga all&#8217;art. 95, comma 4 che consente l&#8217;adozione del criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro. Infatti, i lavori sono appaltati &#8220;di norma <em>a misura</em>, indipendentemente dal relativo importo<a href="#_ftn37">[37]</a>. Per i lavori di cui al presente capo, in deroga al disposto dell&#8217;articolo 95, comma 4, può essere utilizzato il criterio del <em>minor prezzo </em>per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro&#8221;.<br /> L&#8217;art. 148, comma 7, rinvia per l&#8217;esecuzione di lavori nei casi di <em>somma urgenza</em> ai presupposti generali previsti per i lavori pubblici dall&#8217;art. 163 del Codice, se dal ritardo derivi un &#8220;insanabile pregiudizio&#8221; nella prospettiva della tutela del bene e della pubblica incolumità; l&#8217;art. 23 del regolamento sembra essere, invece, un po&#8217; generico per questo aspetto, dato che il testo è identico senza precisare particolari modalità attuative. <br />  <br /> 6.<em>L&#8217;accertamento dell&#8217;interesse archeologico e di ulteriori interessi pubblici sottesi ai beni culturali.</em><br />  <br /> La procedura di verifica preventiva dell&#8217;interesse archeologico è disciplinata dall&#8217;art. 25 del d.lgs. n. 50/2016, prima regolata dagli artt. 95 e 96 del d.lgs. n. 163/2016 e in linea con le precedenti disposizioni; al tal fine, in attuazione dell&#8217;art. 28, comma 4, del Codice dei beni culturali, la stazione appaltante ha l&#8217;obbligo di trasmettere alla soprintendenza archeologica competente per territorio, prima dell&#8217;approvazione, copia del <em>progetto di fattibilità </em>dell&#8217;intervento, anche in forma di stralcio, con un&#8217;indagine archeologica e geologica preliminare, sulla cui base l&#8217;amministrazione può verificare se vi siano i presupposti per ulteriori indagini per l&#8217;accertamento dell&#8217;interesse archeologico dell&#8217;area che è oggetto della fase preliminare di progettazione.<br /> Per la procedura sono previste la fase operativa o esecutiva con approfondimenti per <em>livelli successivi</em> nell&#8217;indagine archeologica preliminare mediante varie tecniche di carattere indiretto, ad es. prospezioni geotermiche, o dirette (scavi, saggi archeologici, ecc.), con maggiore approfondimento per accertare lo stato e la rilevanza dei beni archeologici al fine di integrare il progetto di fattibilità e le necessarie conoscenze, elementi che sono il presupposto della valutazione della soprintendenza riguardo alla compatibilità dell&#8217;opera pubblica con la tutela del patrimonio archeologico da esprimere in una relazione definitiva sulla cui base adottare le necessarie misure di garanzia della conservazione, come previsto dall&#8217;art. 25, commi 8, 9 e 11. La procedura si conclude in un termine determinato secondo il criterio dell&#8217;<em>estensione dell&#8217;area interessata </em>dall&#8217;intervento che comporta ovviamente una durata relativa, ma inevitabile, considerando proprio questo aspetto concreto come il punto di partenza della verifica; l&#8217;atto conclusivo è la relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente competente per territorio (art. 25, comma 9) e il contenuto consiste in una descrizione analitica sulle indagini effettuate sulla base di indicazioni precisate<a href="#_ftn38">[38]</a> nelle lettere a), b) e c).<br /> Si prospetta la questione della <em>durata </em>dei procedimenti che caratterizzano la verifica preventiva dell&#8217;interesse archeologico e la nuova disciplina prevista dall&#8217;art. 25 del Codice dei contratti pubblici ha con evidenza ridotto i termini della fase preliminare a trenta giorni (art. 25, comma 3), per ridurre l&#8217;incertezza della conclusione della fase operativa; se il soprintendente, alla luce degli elementi trasmessi e delle informazioni disponibili, ravvisa l&#8217;interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere con motivazione entro trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità (sessanta giorni per le grandi opere infrastrutturali o a rete) oppure dello stralcio, la sottoposizione dell&#8217;intervento alla procedura di verifica preventiva prevista dal comma 8, con possibilità di sospensione del termine in caso di necessaria integrazione dell&#8217;indagine archeologica mediante documenti e informazioni da parte del responsabile unico. La procedura di verifica preventiva dell&#8217;interesse archeologico si svolge sotto la direzione della soprintendenza competente per territorio e gli oneri sono a carico della stazione appaltante.<br /> E&#8217; stabilita la necessaria adozione di specifiche linee guida volte alla speditezza, all&#8217;efficienza e all&#8217;efficienza e all&#8217;individuazione di procedimenti semplificati e con termini certi, al fine della tutela del patrimonio archeologico e dell&#8217;interesse pubblico collegato alla realizzazione dell&#8217;opera. E&#8217; altresì prevista, entro trenta giorni dalla richiesta, la stipulazione di un accordo tra soprintendente e stazione appaltante per le modalità di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e gli uffici della stazione appaltante; il contenuto attiene alla complessità della procedura in relazione alla natura dei lavori e all&#8217;eventuale riduzione delle fasi, delle forme di documentazione e di divulgazione informatica dei dati dell&#8217;indagine, alle eventuali mostre ed esposizioni per la diffusione.<br /> Per il caso particolare di insediamenti produttivi, di opere con un rilevante impatto sul territorio o di avvio di attività imprenditoriali con effetti positivi per l&#8217;economia e l&#8217;occupazione, le stazioni appaltanti possono applicare il d.p.r. 12 settembre 2016, n. 194, che contiene norme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi, quando vi sia una durata eccessiva del procedimento di verifica oppure se non siano stati rispettati i termini previsti nell&#8217;accordo, per ridurre la durata e attivare il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio dei Ministri; le soluzioni prospettate in questo regolamento non sembrano in realtà semplificare e accelerare, dato che questo eventuale potere sostitutivo comporterà il coinvolgimento della direzione generale dell&#8217;archeologia (art. 4, comma 2) che è titolare di un potere di avocazione per gli atti di spettanza del soprintendente e, quindi, potrà adottare la relazione finale entro il termine indicato dal Presidente del Consiglio, che dev&#8217;essere non superiore a quello inizialmente individuato.<br /> E&#8217;, quindi, assai evidente la questione complessa di contemperamento di esigenze di tutela del patrimonio archeologico con l&#8217;interesse pubblico alla realizzazione delle opere pubbliche inserite in programmi già approvati che richiederebbero anche misure di semplificazione delle procedura in caso di urgenza della loro esecuzione; la soluzione è intricata<a href="#_ftn39">[39]</a>, dato che è affermato un concetto di verifica dell&#8217;interesse archeologico in via preventiva nel senso di <em>tutela anticipata </em>del patrimonio culturale (art. 25, comma 9, lett. b) e c) e comma 11) con procedure certo non agevoli, ma necessariamente approfondite, che comunque confermano la <em>specialità </em>della disciplina e gli ampi profili di <em>autonomia </em>rispetto alle norme generali previste per gli appalti pubblici.<br /> Le regole sulla verifica preventiva dell&#8217;interesse archeologico e la soluzione della tutela anticipata derivano, come è noto, da principi già espressi nella <em>Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico </em>del Consiglio d&#8217;Europa<a href="#_ftn40">[40]</a>, per la definizione e l&#8217;identificazione del patrimonio archeologico, le misure di protezione, la conservazione integrata e l&#8217;art. 6, punto II, lett. a), impegna gli Stati aderenti ad aumentare le risorse materiali in favore dell&#8217;archeologia preventiva anche nell&#8217;ipotesi di &#8220;importanti lavori privati di sistemazione&#8221;; peraltro, solo nel 2015, con grande ritardo, l&#8217;ordinamento italiano ha formalmente ratificato la Convenzione mediante la l. 29 aprile 2015, n. 57.<br />  <br /> 7.<em>Il regime delle sponsorizzazioni, forme speciali di partenariato e altre norme del Codice dei contratti pubblici.</em><br />  <br /> L&#8217;art. 151 del Codice dei contratti pubblici completa la scelta del legislatore di razionalizzare e rafforzare il contributo dei privati volto alla conservazione e alla gestione del patrimonio culturale, risalente al d.l. n. 83 del 2014 che ha introdotto il credito d&#8217;imposta per il mecenatismo mediante l&#8217;<em>Art Bonus </em>per favorire le elargizioni liberali da parte di persone fisiche, operatori economici e del terzo settore (senza fini di lucro, <em>onlus</em>); la nuova disposizione aggiunge una rilevante facilitazione al fine di <em>incentivare </em>la <em>sponsorizzazione</em>, tipico strumento di intervento delle imprese, sia per il caso della semplice contribuzione in denaro, sia per quella &#8220;tecnica&#8221; che si caratterizza per un intervento sul bene culturale a cura e spese dell&#8217;impresa. Inoltre, l&#8217;innovazione normativa è volta a risolvere le difficoltà di applicazione da parte delle amministrazioni e dei privati circa la procedura che era prevista dall&#8217;art. 199-<em>bis</em><a href="#_ftn41">[41]</a>del precedente Codice.La nuova norma <em>estende</em> l&#8217;applicazione della disciplina generale prevista dall&#8217;art. 19 in materia di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture, ai beni culturali e ai medesimi contratti per il &#8220;sostegno&#8221; degli istituti e dei luoghi di cultura (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, ecc.) previsti dall&#8217;art. 101 del Codice dei beni culturali, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione; da ciò un&#8217;estensione dell&#8217;ambito oggettivo per un sempre più ampio coinvolgimento dei privati mediante <em>forme speciali </em>di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, volte a consentire anche sul presupposto di una concessione, il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione con finalità di ricerca scientifica applicata alla tutela, la pubblica fruizione e la valorizzazione dei beni culturali immobili. Quindi, sono incluse ipotesi che potrebbero non rientrare precisamente negli interventi o nelle iniziative per beni culturali in senso tradizionale, ma che possono sollecitare un significativo interesse da parte degli operatori; così sono prospettabili forme di apporto dello <em>sponsor </em>diverse da quelle tradizionali di lavori, servizi e forniture e riconducibili alla <em>cura </em>dell&#8217;istituto o del luogo oppure di particolari esigenze anche in modo continuativo.<br /> L&#8217;art. 151 ha chiaramente un carattere incentivante e promozionale per favorire il più possibile il reperimento di risorse dai privati per concorrere a finanziare l&#8217;attività ordinaria degli istituti indicati; quindi, la sponsorizzazione dev&#8217;essere intesa nel senso più ampio di &#8220;sostegno&#8221; per interventi ed attività culturali in queste sedi, anche mediante un legame continuativo tra <em>sponsor </em>e istituto o luogo specifico, con prospettive di vantaggio pubblicitario più esteso. Nel d.m. del 2016 sono anche previste modalità di semplificazione e di concertazione a partire dalla fase di elaborazione di progetti di fattibilità e l&#8217;applicazione di finanza di progetto nonché particolari modalità contabili e di regime fiscale (v. § 10).<br /> E&#8217; così delineata una <em>nuova figura </em>di sponsorizzazione che potrebbe ritenersi una forma di &#8220;adozione&#8221; di beni culturali (museo, biblioteca, archivio, area archeologica, ecc.) tramite elargizioni periodiche da parte di privati che possono essere utilizzate dall&#8217;ente per spese di investimento, per spese ordinarie e di funzionamento periodico, a prescindere dal finanziamento di specifici interventi. Il &#8220;sostegno&#8221;, quindi, si distingue dal tradizionale contributo dello <em>sponsor</em>, in quanto coinvolge diverse ipotesi concrete di vario contenuto, in parte da tempo sperimentate, volte alla <em>cura in senso ampio </em>del monumento; la disposizione ha chiaramente un carattere <em>incentivante </em>e di <em>promozione </em>per reperire risorse private per &#8220;sostenere&#8221; l&#8217;attività ordinaria in via concorrente con quelle pubbliche. L&#8217;amministrazione esercita in via diretta compiti di tutela e di vigilanza, di adozione di <em>prescrizioni </em>specifiche circa la progettazione, l&#8217;esecuzione delle opere e/o la fornitura, la direzione dei lavori e il relativo collaudo.<br /> Quindi, il combinato disposto degli artt. 19 e 151 del d.lgs. n. 50/2016 da una parte equipara il regime di affidamento delle sponsorizzazioni nel settore culturale<a href="#_ftn42">[42]</a>a quello generale previsto per le sponsorizzazioni e, dall&#8217;altra, <em>semplifica </em>le procedure di affidamento; decorso il termine di pubblicazione dell&#8217;avviso, l&#8217;amministrazione può liberamente negoziare il contratto, pur nei limiti dei principi generali di imparzialità e di parità di trattamento tra gli operatori che abbiano manifestato l&#8217;interesse e del rispetto dei casi di esclusione di cui all&#8217;art. 80 del Codice. Ulteriore limite caratterizzante è la compatibilità dell&#8217;intervento con le esigenze di tutela del bene, come espressamente previsto dall&#8217;art. 120 del Codice dei beni culturali.<br /> Inoltre, per la finalità generale di fruizione del patrimonio culturale e l&#8217;obiettivo di incentivazione della ricerca scientifica applicata alle modalità di tutela, il Ministero dei beni e delle attività culturali può elaborare forme di partenariato pubblico-privato al fine di consentire la conservazione (il recupero, il restauro, la gestione e la manutenzione programmata), l&#8217;avvio alla fruizione pubblica e la valorizzazione dei beni culturali immobili mediante procedimenti semplificati di individuazione del partner privato analoghi o in aggiunta a quelli previsti per la sponsorizzazione.<br /> L&#8217;art. 120 del Codice dei beni culturali chiarisce il concetto di sponsorizzazione dei beni culturali da intendersi come ogni contributo, anche consistente in beni e servizi, erogato per la progettazione o l&#8217;attuazione di iniziative di tutela oppure per la valorizzazione del patrimonio culturale, con la finalità di promuovere il nome, il marchio, l&#8217;immagine, l&#8217;attività o il prodotto dell&#8217;attività del soggetto che intende effettuare l&#8217;erogazione<a href="#_ftn43">[43]</a>. La sponsorizzazione può avere ad oggetto iniziative del Ministero, delle Regioni e degli enti territoriali oppure di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fini di lucro oppure iniziative di privati per beni culturali di loro proprietà; la verifica di compatibilità delle iniziative con le esigenze di tutela è di competenza del Ministero. La promozione segue la modalità di associazione del nome, del marchio, dell&#8217;immagine, del prodotto o dell&#8217;attività all&#8217;iniziativa che è oggetto del contributo, secondo soluzioni compatibili con la natura artistica o il carattere storico, l&#8217;aspetto del bene culturale da tutelare o da valorizzare, profili che devono essere contenuti nel contratto di sponsorizzazione, così come le modalità di erogazione e le forme di controllo esercitato dal soggetto erogante riguardo all&#8217;attuazione dell&#8217;iniziativa a cui si riferisce il contributo.<br /> E&#8217; previsto un rinvio diretto alla disciplina generale per la selezione dello <em>sponsor </em>privato stabilita dall&#8217;art. 19 del Codice dei contratti pubblici che regola le sponsorizzazioni pure, tecniche e miste per lavori, servizi e forniture, di <em>importo superiore </em>a quarantamila euro; la disposizione si riferisce a forme di erogazione di denaro o accollo di debito o altre modalità di pagamento di corrispettivi dovuti che seguono una procedura assai semplificata di unica pubblicazione nel sito istituzionale della stazione appaltante per un tempo di almeno trenta giorni e di avviso di ricerca di <em>sponsor </em>per specifici interventi oppure di avvenuta ricezione di una proposta di sponsorizzazione, evidenziando in sintesi il contenuto del contratto sottoposto e l&#8217;oggetto dell&#8217;intervento. Decorso il termine di pubblicazione, il contratto può essere stipulato <em>senza gara</em> e, quindi, &#8220;liberamente&#8221;, ma in coerenza con i principi di imparzialità e di parità di trattamento tra gli operatori economici interessati e con quanto previsto dall&#8217;art. 80 del Codice dei contratti pubblici circa la verifica del possesso da parte dello <em>sponsor </em>di requisiti generali &#8220;morali&#8221; e i casi di esclusione.<br /> Il comma 2 dell&#8217;art. 19 precisa che nell&#8217;ipotesi di sponsorizzazione tecnica non si applicano le disposizioni (nazionali o regionali) sui contratti pubblici, ad eccezione delle norme sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La procedura semplificata di cui al comma 1 sarebbe applicabile anche in questo caso, pur sul presupposto di tecnici in possesso di requisiti soggettivi e morali per contrattare con la pubblica amministrazione; inoltre, detta procedura riguarda anche le sponsorizzazioni di servizi e forniture non strumentali a lavori, sempre per un valore superiore alla soglia di 40.000 euro.<br /> La circolare interpretativa<a href="#_ftn44">[44]</a>del 9 giugno 2016, incentrata sulle novità procedurali, mentre rinvia alle Linee guida<a href="#_ftn45">[45]</a>di cui al d.m. 19 dicembre 2012 per le nozioni generali e le norme tecniche elaborate con riferimento all&#8217;art. 120 (non modificato) del Codice dei beni culturali, non prevede un obbligo di pubblicazione dell&#8217;avviso nel sito del Ministero; comunque l&#8217;amministrazione, prima della pubblicazione, deve esaminare l&#8217;ammissibilità della proposta per la compatibilità tra la controprestazione, le esigenze di tutela del bene culturale e l&#8217;adeguatezza tra offerta e utilità prospettata con la possibilità di migliorare le condizioni mediante richiesta di chiarimenti e di integrazioni, anche alla luce dell&#8217;istituto del soccorso istruttorio (art. 6 della legge sul procedimento amministrativo, sul responsabile del procedimento), al fine di garantire la tutela e la valorizzazione del bene culturale, come stabilito dall&#8217;art. 120 del Codice dei beni culturali che, pur inserito nel Titolo II &#8220;Fruizione e valorizzazione&#8221;, Capo II sui principi in tema di valorizzazione, dev&#8217;essere <em>esteso </em>alla tutela e conservazione, mediante il contributo di soggetti privati che ricevono una &#8220;remunerazione&#8221; nel collegamento tra il loro prodotto, nome o attività e l&#8217;iniziativa particolare oggetto di sponsorizzazione, sulla base di un negozio a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive. Come è noto, l&#8217;art. 120 si riferisce ad aspetti di compatibilità della sponsorizzazione con l&#8217;interesse culturale del bene e ai requisiti che le imprese devono possedere per poter intervenire su di essi.<br /> In questo caso, non vi è l&#8217;esigenza di un confronto concorrenziale tra le imprese mediante una procedura di gara e, quindi, decorso il termine, l&#8217;amministrazione deve stipulare il contratto con l&#8217;impresa proponente e definire le condizioni contrattuali e le clausole accessorie, pur fermi gli elementi essenziali già precisati nell&#8217;avviso di richiesta di sponsorizzazione. Peraltro, nel caso in cui non vi siano proposte da soggetti privati, l&#8217;amministrazione può procedere ad una nuova pubblicazione dell&#8217;avviso con modifiche ad es., per le modalità di sponsorizzazione richiesta o eventuali integrazioni per finalità di maggiore promozione per attrarre le imprese.<br /> Nel caso di più proposte contrattuali, l&#8217;amministrazione deve effettuare un confronto concorrenziale tra l&#8217;offerta del primo proponente e quelle presentate in seguito secondo una valutazione tecnico-discrezionale dei progetti di intervento sostenuti economicamente dallo <em>sponsor</em>; per la sponsorizzazione tecnica rileva di certo l&#8217;iniziativa dell&#8217;impresa che collabora con l&#8217;amministrazione per la stesura di un progetto rispondente ad obiettivi di tutela e di valorizzazione dei beni culturali coinvolti.<br /> La circolare del 2016 qualifica anche la modalità di &#8220;<em>approccio</em>&#8221; dell&#8217;amministrazione che dev&#8217;essere &#8220;naturalmente <em>aperto </em>e <em>favorevole </em>a definire in senso positivo l&#8217;esito di questo vaglio preventivo di ammissibilità&#8221;; peraltro, come regola generale, una proposta libera del privato, anche se da inserire in una logica favorevole, non vincola l&#8217;amministrazione ad attivare uno specifico procedimento mediante la pubblicazione dell&#8217;avviso, ma di certo <em>impone </em>una verifica preventiva di ammissibilità e di compatibilità con gli interessi pubblici tutelati dalla medesima amministrazione. Quindi, una proposta di sponsorizzazione con evidenza non accettabile per l&#8217;inadeguatezza del valore economico in relazione all&#8217;intervento oppure per le caratteristiche dell&#8217;utilizzo pubblicitario del bene culturale, può essere agevolmente non considerata, pur con l&#8217;obbligo di comunicare una decisione sintetica di rifiuto dell&#8217;amministrazione (art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990). Tuttavia, l&#8217;amministrazione può ragionevolmente richiedere al privato l&#8217;integrazione della proposta per eventuali lacune che siano rimediabili con integrazioni mediante il soccorso istruttorio che si basa, in questo caso, sull&#8217;evidente <em>favor </em>per la sponsorizzazione e da ciò la necessità di un esame preliminare. L&#8217;eventuale rifiuto deve essere congruamente motivato &#8220;su solide e inattaccabili ragioni oggettive&#8221;, come afferma la circolare del 2016, considerata la conseguenza dell&#8217;eventuale responsabilità erariale; quindi, l&#8217;amministrazione deve valutare, mediante esercizio di <em>discrezionalità tecnica</em>, la conformità del futuro contratto alle esigenze di tutela e di valorizzazione del bene culturale (art. 120 del Codice dei beni culturali), con la possibilità di introdurre opportune modifiche, come fase di formazione del contratto mediante trattative e una &#8220;proposta condivisa&#8221; con &#8220;un ragionevole <em>favor </em>di ammissibilità&#8221;; in seguito, l&#8217;amministrazione potrà pubblicare l&#8217;avviso nel sito istituzionale<a href="#_ftn46">[46]</a>.<br /> Per la ricerca di <em>sponsor </em>privati per iniziativa ministeriale, l&#8217;amministrazione centrale deve definire in modo unilaterale il contenuto dell&#8217;avviso di esigenza di sponsorizzazione (pura e tecnica come fornitura di un servizio di illuminazione, di riscaldamento, ecc.) per un certo bene culturale, da pubblicare nel sito istituzionale mediante un &#8220;invito ad offrire&#8221;, da cui devono risultare gli elementi essenziali e il tipo di promozione per l&#8217;immagine e di pubblicità, come controprestazione conseguente al contributo, per consentire all&#8217;interessato di acquisire un quadro chiaro dell&#8217;iniziativa che potrà in seguito anche essere oggetto di trattative, pur vincolanti l&#8217;oggetto e il contenuto iniziali, e di negoziazione per altri aspetti accessori. Ovviamente la scelta del tipo di sponsorizzazione ricade nella scelta di <em>discrezionalità-tecnica </em>dell&#8217;amministrazione per gli aspetti di valutazione di opportunità di una sponsorizzazione pura, che comporta per l&#8217;ente oneri di stesura del progetto e di indizione di una gara pubblica per l&#8217;esecuzione dei lavori, oppure tecnica che consente allo <em>sponsor </em>di scegliere l&#8217;esecutore con le necessarie qualificazioni, senza un obbligo di gara ma solo di vigilanza da parte dell&#8217;amministrazione. Tali valutazioni devono essere confrontate con l&#8217;intervento, i costi specifici e il valore del vantaggio pubblicitario che rappresenta la controprestazione.<br /> Anche per questa soluzione è centrale il principio di <em>semplificazione </em>dei procedimenti per favorire il più possibile la partecipazione del privato; inoltre, il § 7 della circolare del 2016, circa la scelta dello <em>sponsor, </em>precisa che, a parte l&#8217;onere di pubblicazione della proposta dell&#8217;operatore economico, non vi è alcun obbligo di attivare una procedura competitiva, soprattutto se non vi siano ulteriori proposte; quindi, dopo la scadenza del termine di pubblicazione, l&#8217;ente pubblico può stipulare il contratto di sponsorizzazione. Tuttavia, un certo confronto concorrenziale potrà esserci in caso di verifica di più offerte in aumento che migliorano la proposta iniziale, ma senza particolari formalità, se non il rispetto dei principi generali dell&#8217;UE; decorso un termine ulteriore, il contratto sarà stipulato con l&#8217;impresa che avrà offerto il finanziamento di importo più elevato senza valutazioni comparative di carattere tecnico che coinvolgano la controprestazione di vantaggio pubblicitario, per ragioni di semplificazione. Ciò è, invece, prospettabile nel caso di sponsorizzazione tecnica che per sua natura consente un apprezzamento tecnico-discrezionale di natura qualitativa e con una fase intermedia di possibile negoziazione circa l&#8217;intervento sul bene culturale che lo <em>sponsor </em>realizza e finanza, mentre non rilevano le modalità di promozione.<br /> La libera negoziazione è prevista nel § 8 e, quindi, decorso il termine di pubblicazione, è consentita la formazione di &#8220;un accordo negoziale a formazione progressiva&#8221; circa il contenuto, le clausole e le condizioni, sulla base dei principi di parità di trattamento tra gli operatori economici e di imparzialità, dei principi civilistici di autonomia contrattuale (1322 cod. civ.) e di buona fede come correttezza nelle trattative e nella formazione del contratto (artt. 1337-1338 cod. civ.). Il presupposto di fatto è l&#8217;individuazione dell&#8217;impresa proponente e degli aspetti essenziali dell&#8217;accordo; lo <em>sponsor </em>potrebbe offrire una somma maggiore, ma è una facoltà, dato che l&#8217;unico effettivo vincolo giuridico è la proposta iniziale, a meno che vi siano altre offerte successive di altri operatori e si prospetti una richiesta di &#8220;rilancio&#8221; al rialzo da parte dell&#8217;amministrazione.<br /> Per diversi aspetti, è ancora un riferimento il d.m. 19 dicembre 2012, dato che la circolare interpretativa<a href="#_ftn47">[47]</a>del 2016 rinvia ancora ad esso per le nozioni generali. Infatti, il d.m. del 2012 delinea chiaramente le distinzioni, dopo un esame del concetto generale di sponsorizzazione di beni culturali, diverso da schemi affini<a href="#_ftn48">[48]</a>e da accordi, e chiarisce il particolare rapporto di partenariato pubblico-privato che si caratterizza per il collegamento del nome, del marchio, del prodotto e dell&#8217;immagine di un&#8217;impresa a un bene culturale o a un&#8217;iniziativa di promozione di esso, sollecitando l&#8217;interesse delle amministrazioni e degli operatori economici; si tratta, infatti, di forme di finanziamento molto interessanti per l&#8217;amministrazione, secondo una <em>logica aperta </em>e facilmente attuabile per la ricerca di risorse o di beni e servizi, sempre per le finalità istituzionali. Le imprese, del resto, non possono che essere attratte da vantaggi di natura promozionale che derivano dal collegamento tra azienda e relativi prodotti e beni del patrimonio culturale; infatti, la controprestazione come pubblicità per l&#8217;immagine dell&#8217;impresa in cambio del finanziamento di interventi, ad es. di restauro di monumenti o di altre opere, ha creato un certo &#8220;mercato&#8221; di proposte e di partecipazioni delle imprese. Quindi, la stipulazione di contratti di sponsorizzazione si è inevitabilmente estesa anche in questo settore per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, mentre era già diffusa per lo sport e gli spettacoli; da ciò l&#8217;esigenza di un necessario confronto in un contesto di concorrenza secondo regole certe con utilità sia per l&#8217;ente pubblico, che può migliorare l&#8217;entità di contributo dello sponsor, sia per le imprese, al fine di prevenire un eventuale contenzioso e per esigenze di certezza giuridica.<br /> Questa esigenza di regole puntuali era già emersa nell&#8217;art. 199-<em>bis </em>del precedente Codice dei contratti pubblici, per le procedure di selezione di<em>sponsor </em>nell&#8217;ambito dei contratti relativi a beni culturali<a href="#_ftn49">[49]</a>, introdotto dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, in tema di semplificazione e sviluppo; quindi, il Codice dei contratti pubblici del 2016 ammette l&#8217;iniziativa dello <em>sponsor </em>a prescindere da atti di programmazione o preparatori dell&#8217;amministrazione e il privato può precisare il contenuto della sponsorizzazione circa il bene culturale, l&#8217;intervento e l&#8217;entità del finanziamento, ma resta ferma la possibilità di ricerca di <em>sponsor </em>da parte dell&#8217;amministrazione sul presupposto di atti programmatori o comunque è inseribile in seguito in essi, previsti dall&#8217;art. 21 riguardo alla programmazione triennale dei lavori (per importi pari o superiori a 100.000 euro) e biennale circa gli acquisiti di beni e servizi (per importi pari o superiori a 40.000 euro) e relativo aggiornamento.<br /> Circa la distinzione tra norme tecniche e linee guida, il d.m. del 2012 precisa che la prima categoria riguarda le norme relative alla tutela del patrimonio culturale, così per le linee guida di attuazione dell&#8217;art. 120 del Codice dei beni culturali, per la compatibilità delle sponsorizzazioni con le caratteristiche del bene culturale da conservare o da valorizzare e per i requisiti di qualificazione delle imprese affidatarie di lavori in caso di sponsorizzazione tecnica. Mentre le linee guida devono ritenersi indicazioni interpretative delle norme vigenti e un riferimento per l&#8217;applicazione di regole relative all&#8217;affidamento dei contratti di sponsorizzazione; per questo contenuto, l&#8217;atto deve intendersi come atto di indirizzo e di direttiva per gli uffici del Ministero dei beni culturali, mentre ha carattere orientativo e interpretativo per le amministrazioni diverse e per gli enti autonomi.<br /> Il d.m. del 2012 chiarisce il meccanismo per il settore dei beni culturali, dato che la sponsorizzazione ha spazio anche in operazioni economiche complesse mediante più negozi: lo <em>sponsor </em>può operare su due fronti, tramite intermediazioni di mandatari ed agenti in relazione all&#8217;utilizzo di spazi pubblicitari e mediante imprese che eseguono l&#8217;appalto di lavori; in altre occasioni prevale il partenariato convenzionale, scientifico, di ricerca, di catalogazione e di gestione di istituti e di luoghi della cultura, secondo schemi e rapporti giuridici non facilmente inquadrabili.<br /> In particolare, l&#8217;amministrazione può stipulare un contratto di sponsorizzazione in senso tecnico come partenariato esteso alla progettazione e alla realizzazione di una parte o di tutto l&#8217;intervento da eseguire a spese dello <em>sponsor </em>e le prestazioni potranno consistere in lavori, servizi e forniture strumentali, servizi di installazione di impianti, forniture degli arredi, servizi per l&#8217;organizzazione di mostre in istituti di cultura pubblici. Mentre nella sponsorizzazione pura, lo <em>sponsor </em>s&#8217;impegna a finanziare il pagamento di corrispettivi dell&#8217;appalto, somme dovute dall&#8217;amministrazione<a href="#_ftn50">[50]</a>; la disciplina per entrambi i casi è rinvenibile nel Codice dei contratti pubblici. La terza ipotesi è la sponsorizzazione mista a cui dovrà applicarsi con riferimento ad ogni parte della procedura, la disciplina della sponsorizzazione tecnica e di quella pura, come nel caso di progettazione e di realizzazione dei lavori, in relazione alla natura e alla complessità dell&#8217;intervento; in questo caso, l&#8217;amministrazione sceglie lo <em>sponsor</em> non solo come soggetto <em>finanziatore</em>, ma anche come <em>esecutore</em>, eventualmente tramite imprese terze appaltatrici scelte dallo <em>sponsor</em>.<br /> Il d.m. 19 dicembre 2012 è stato, quindi, in parte innovato dalla circolare 9 giugno 2016 che, per le nozioni generali, rinvia alle Linee guida contenute nel precedente regolamento, mentre precisa le modalità, in coerenza con il Codice del 2016, per quanto riguarda la proposta di sponsorizzazione, le condizioni di accoglimento, la pubblicazione dell&#8217;avviso nel sito istituzionale, la scelta dello <em>sponsor </em>e la stipulazione del contratto<a href="#_ftn51">[51]</a>. Inoltre, la circolare del 2012 stabilisce le modalità della programmazione e del procedimento di selezione del contraente (parte II) per la stipulazione dei contratti, la necessaria indicazione di un termine per presentare offerte in aumento e, in seguito, l&#8217;affidamento all&#8217;impresa che avrà offerto la somma più consistente. Saranno applicabili criteri solo economici, misurabili in senso matematico e non elementi migliorativi che attengono alla controprestazione &#8220;promozionale&#8221; oggetto del contratto, anche se possono caratterizzarsi per una valutazione economica e delle esigenze di fruizione e di protezione del bene culturale, principi di riferimento per le scelte amministrative in questo settore specifico. Si consideri la sponsorizzazione per il sostegno di istituti e di luoghi di cultura, di fondazioni lirico sinfoniche e di teatri di tradizione, interventi che possono attivare una rapporto costante con l&#8217;impresa, considerato il vantaggio economico; questa soluzione potrebbe essere equiparata a quella forma di &#8220;adozione di un monumento&#8221; di un bene culturale, già nota e richiamata dalle linee guida espresse nel d.m. sulle sponsorizzazioni del 2012 nel punto I.3.3, che si caratterizza per il contributo del privato con varie modalità (denaro, forniture, lavori, servizi) volto a soddisfare completamente le esigenze di tutela e di valorizzazione del bene culturale, sulla base di un rapporto diretto, per un certo periodo di tempo più o meno lungo, come sua gestione e per interventi di ordinaria e di straordinaria amministrazione, e, quindi, come &#8220;cura del monumento e di alcune esigenze inerenti allo stesso&#8221;. Questa attività, come precisa il d.m. del 2012, può essere offerta dal privato con o senza la previsione di un corrispettivo. Si tratta dello schema descrittivo di una <em>prassi</em> a cui sono riconducibili diverse situazioni concrete e non tanto di un vero e proprio istituto giuridico autonomo. In questa particolare ipotesi di sponsorizzazione, lo <em>sponsor </em>ottiene un vantaggio molto specifico e consistente nel poter &#8220;associare&#8221; la propria immagine non solo ad un intervento su un bene culturale, ma al bene medesimo; sarà, quindi, opportuno definire adeguatamente il contenuto del contratto circa il limite temporale dei diritti dello <em>sponsor</em>, al fine evitare una forma di privatizzazione di fatto dell&#8217;immagine del bene culturale pubblico.<br /> La sponsorizzazione pura sembra essere meno attraente, nel senso che i contatti tra impresa e amministrazione sono di carattere informale, ma circa la quantificazione del finanziamento può incidere un contributo più rilevante proposto da un&#8217;altra impresa. Vi sono, inoltre, procedure di scelta dello <em>sponsor</em> più snelle e semplificate che il Ministero dei Beni culturali può promuovere per attuare forme speciali di partenariato per la manutenzione, il recupero, la gestione e la fruizione pubblica di beni immobili.<br /> Per l&#8217;ipotesi in cui lo <em>sponsor </em>decida di realizzare i lavori, erogare i servizi e le forniture in via diretta e con spese a suo carico, è necessaria la verifica del possesso dei requisiti degli esecutori alla luce dei principi e dei limiti previsti dal diritto dell&#8217;UE ed escludendo, invece, l&#8217;applicazione di disposizioni nazionali e regionali per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; mentre vi è un&#8217;eccezione per l&#8217;applicazione di norme sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La competenza circa l&#8217;adozione di prescrizioni spetta alla stazione appaltante, riguardo alla progettazione, all&#8217;esecuzione delle opere, alle forniture e alla direzione dei lavori e al collaudo. E&#8217; importante evidenziare la distinzione rispetto alle erogazioni liberali, dato che il contratto di sponsorizzazione, pur con caratteristiche particolari soprattutto se riferito ai beni culturali<a href="#_ftn52">[52]</a>, si caratterizza per l&#8217;onerosità e la corrispettività delle prestazioni, elementi distintivi a confronto con le elargizioni liberali e il mecenatismo, ad es., nella forma particolare dell&#8217;<em>Art Bonus </em>o del patrocinio. In questi ultimi casi particolari, il soggetto pubblico e privato, che consente un&#8217;attività di altri sotto il suo patrocinio, non consegue vantaggi dalla circolazione pubblica del suo ruolo di patrocinatore e il contratto non ricade certo nella categoria generale dei contratti a prestazioni corrispettive, ma nello schema della donazione modale oppure della &#8220;sponsorizzazione interna&#8221;, come già affermato da tempo dalla determinazione dell&#8217;Autorità di vigilanza sui contratti pubblici del 5 dicembre 2001, n. 24, in cui emerge un interesse patrimoniale giuridicamente rilevante, ma il vantaggio pubblicitario ha carattere indiretto e non dipende dalla controprestazione da parte del soggetto che riceve il beneficio e, in tal caso, il contratto non è oneroso, ma neppure ha natura liberale<a href="#_ftn53">[53]</a>. Peraltro, i casi di mecenatismo possono comportare accordi accessori circa la regolazione della collaborazione secondo un rapporto di durata tra mecenate e amministrazione in relazione all&#8217;intervento sul bene culturale; questo rapporto deriva dall&#8217;atto di disposizione del mecenate e attiene alle modalità di esecuzione, ai tempi, al controllo delle condizioni e alle manifestazioni di riconoscimento non economico e morale per il mecenate.<br /> A parte il rinvio alla disciplina generale con le conseguenze giuridiche che abbiamo visto, l&#8217;art. 151, comma 3, è <em>aperto </em>anche a <em>nuove forme </em>di partenariato e di coinvolgimento dei privati nella gestione dei beni culturali<a href="#_ftn54">[54]</a>; sono, quindi, consentite ulteriori procedure più snelle e semplificate volte alla scelta dello <em>sponsor</em> che il Ministero dei Beni culturali può promuovere per attuare <em>forme speciali </em>di partenariato per la manutenzione, il recupero, la gestione e la fruizione pubblica di <em>beni culturali immobili </em>e, più in generale, per la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire la ricerca scientifica in questo settore. Questa finalità è l&#8217;elemento che distingue la disciplina sul partenariato pubblico-privato di cui agli artt. 180 ss. del Codice dei contratti pubblici in cui ricadono la concessione di costruzione e gestione, la locazione finanziaria di opere pubbliche, la finanza di progetto, il contratto di disponibilità e la concessione di servizi. Inoltre, il fine espresso rappresenta un chiaro presupposto giuridico per le forme atipiche di partenariato non facilmente inquadrabili, pur già utilizzate per favorire un&#8217;ampia partecipazione di soggetti privati mediante enti <em>no profit </em>(fondazioni, associazioni) interessati ad interventi di valorizzazione e di gestione dei beni.<br /> Sulla base dell&#8217;art. 151 del Codice dei beni culturali, che è <em>norma aperta </em>a nuove soluzioni, le attività di conservazione, di valorizzazione e di gestione del bene culturale possono essere destinatarie di finanziamenti mediante sponsorizzazioni, raccolte di fondi e di erogazioni liberali di diversa provenienza privata ed eventuali altre forme innovative di incentivazione che si aggiungono alla valorizzazione integrata e ai piani strategici, istituti disciplinati dal Codice dei beni culturali, per una politica variegata di soluzioni.<br /> Per finalità di fruizione e ricerca scientifica applicata alla tutela, sono ammesse forme <em>speciali </em>di partenariato pubblico-privato (art. 151, comma 3), chiaramente diverse da quelle riconducibili agli artt. 180 ss. del Codice dei contratti pubblici, e finalizzate alla conservazione e alla valorizzazione di beni culturali immobili, mediante le forme semplificate esaminate, l&#8217;intreccio di cause negoziali (servizi di assistenza museale, consulenza organizzativa, aziendale, di pubblica fruizione) e di finalità economiche, rapporti di cooperazione dinamica anche di durata, al fine di garantire adattabilità ad esigenze concrete; si consideri, ad es., la collaborazione scientifica mediante accordi con musei stranieri (art. 67 del Codice dei beni culturali) per l&#8217;esposizione di opere, oppure per la ricerca specialistica di nuove tecnologie di restauro o ricerche di archeologia sulla base di concessioni di cui all&#8217;art. 89, gli accordi con le fondazioni bancarie (art. 121) per il finanziamento e l&#8217;organizzazione dell&#8217;esecuzione di progetti di restauro e di valorizzazione di beni culturali.<br /> Infine, si ricollega al tema esaminato, la gestione dei beni culturali, che include interventi di restauro e di manutenzione, tramite una particolare <em>concessione in uso </em>di beni culturali del demanio dello Stato, di Regioni e degli enti locali, a soggetti privati per sollecitare l&#8217;iniziativa economica privata, verso il pagamento di un canone di entità modesta fissato dagli organi competenti, dato che il concessionario deve realizzare a proprie spese interventi di restauro e di conservazione<a href="#_ftn55">[55]</a>. L&#8217;ipotesi è prevista dal combinato disposto degli artt. 106 e 57-<em>bis </em>e secondo le condizioni stabilite dal d.m. 6 ottobre 2015; la fattispecie consiste in una concessione di uso/gestione e di restauro equiparabile ad una finanza di progetto applicabile ai beni culturali che risale ai commi 303-305 dell&#8217;art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).<br /> La soluzione di concessione pubblica di beni culturali può riguardare non solo le proprietà del demanio statale con riferimento al Ministero dei Beni culturali, ma i beni di ogni amministrazione con alcune particolarità; le fattispecie consistono nella fruizione individuale prevista dagli artt. 106-107 del d.lgs. n. 42/2004, nella concessione d&#8217;uso di beni culturali realizzata sulla base del combinato disposto degli artt. 55-56 e 57-<em>bis </em>del d.lgs. n. 42/2004 e nelle concessioni degli immobili del demanio culturale dello Stato per i quali non è previsto un canone e che necessitano di interventi di restauro, in base all&#8217;art. 1, commi 303-305, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e del d.m. 6 ottobre 2015. La fruizione individuale dei beni culturali consiste nell&#8217;uso individuale prolungato nel tempo per esigenze non temporanee di cui all&#8217;art. 106 del Codice dei beni culturali, che richiede un&#8217;autorizzazione del Ministero per le concessioni in uso di beni culturali non ministeriali e in consegna a Regioni e ad altri enti pubblici territoriali; mentre per la concessione di breve durata, le modalità sono decise con autonomia dal singolo ente territoriale. L&#8217;art. 107 disciplina la riproduzione, a fronte di un corrispettivo, e l&#8217;uso strumentale e precario dei beni culturali per finalità transitorie, quali, ad es., mostre, singoli concerti, spettacoli di vario genere, ambienti cinematografici, ed è previsto un canone di concessione.<br />  <br /> 8.<em>Considerazioni conclusive ed interpretazione della disciplina speciale nella prospettiva di necessaria collaborazione con i privati per la tutela e la valorizzazione &#8220;economica&#8221; dei beni culturali.</em><br />  <br /> Dall&#8217;esame della disciplina speciale e da alcune considerazioni già evidenziate, emerge con evidenza che gli interventi sul patrimonio culturale si distinguono per una stretta connessione tra puntuale conoscenza del bene e attività esecutiva ed è proprio durante la realizzazione dell&#8217;intervento che si perfeziona un approfondimento della conoscenza del bene circa l&#8217;intrinseco valore culturale, la qualità della conservazione, la struttura, la materia e le eventuali valutazioni di rischio. Peraltro, le ricerche specifiche mediante archivi, approfondimenti bibliografici, indagini di superficie e innovative tecniche consentono di individuare con una significativa sicurezza le aree di interesse archeologico, tuttavia l&#8217;assenza di informazioni specifiche non esclude con altrettanta certezza che le aree siano prive di reperti archeologici, considerata la frequenza di scoperte in assenza di chiari riferimenti. Del resto, nella prassi le indagini preliminari non consentono di formulare una valutazione certa che escluda a priori rischi di carattere archeologico e, di conseguenza, il soprintendente richiede approfondimenti di indagine, dato che bastano elementi sufficienti a fondare un&#8217;iniziale probabilità, da intendersi come <em>fumus</em>, circa la sussistenza di un interesse archeologico dell&#8217;area e di eventuale rinvenimento di reperti<a href="#_ftn56">[56]</a>, con conseguenze inevitabili circa il protrarsi del procedimento che non può per sua natura essere oggetto di un&#8217;effettiva semplificazione.<br />  La specialità delle norme è chiaramente giustificata dalla &#8220;specialità&#8221; del bene oggetto dell&#8217;intervento e da ciò derivano le esigenze di un approfondito studio preliminare delle caratteristiche, che si estende alla fase di esecuzione dei lavori con forme specifiche di controllo, e di professionalità specialistiche con requisiti previsti da norme di legge e di regolamento, al fine di un&#8217;adeguata tutela, conservazione e valorizzazione, obiettivi definiti dal Codice dei beni culturali; tuttavia, alcune questioni interpretative esaminate meriterebbero un intervento chiaro del legislatore nell&#8217;intento di favorire il più possibile la realizzazione degli obiettivi di conservazione e di valorizzazione con regole integrative delle norme essenziali previste dagli artt. 145-151 del Codice dei contratti pubblici (pur considerata la disciplina di dettaglio e<em>x </em>d.m. 22 agosto 2017, n. 154), al fine di meglio precisare la disciplina complessiva che include norme generali sugli appalti e disposizioni del Codice dei beni culturali.<br /> Il tema della sponsorizzazione, regolata dalla disciplina del Codice dei contratti pubblici e del Codice dei beni culturali, si ricollega al mecenatismo in senso ampio ed impone una riflessione sul <em>maggiore coinvolgimento </em>dei privati in un contesto di limitate risorse pubbliche, anche favorendo ulteriormente l&#8217;applicazione degli istituti esaminati. Assai rilevante la fase precontrattuale della negoziazione tra ente pubblico ed eventuale <em>sponsor</em>, al fine di definire i contenuti del contratto e l&#8217;entità della somma che dev&#8217;essere proporzionale agli obiettivi, prima dell&#8217;avvio della procedura semplificata che precede la scelta dello <em>sponsor</em>. Tra l&#8217;altro, si prospetta il problema del contenuto della <em>motivazione</em> espressa dall&#8217;amministrazione in caso di rigetto della proposta del privato, a meno che si tratti di somme di denaro esigue oppure se l&#8217;effettivo contributo agli interventi non sia rilevante o se sia incompatibile con la destinazione storico-artistica del bene; di certo l&#8217;amministrazione dovrà effettuare una ponderazione di interessi pubblici e privati, in modo da evidenziare che essa potrà comunque soddisfare adeguatamente le necessità di tutela e di valorizzazione del bene <em>senza </em>l&#8217;utilizzo di finanziamenti privati.<br /> Questi aspetti si inseriscono in una nuova visione di valorizzazione &#8220;integrata&#8221;<a href="#_ftn57">[57]</a>che comporta una prospettiva complessiva degli interventi programmati sulla base di accordi strategici di valorizzazione dei beni culturali volti a definire le politiche strategiche coinvolgendo soggetti privati qualificati singoli o associati, sul presupposto degli artt. 111-112 del Codice dei beni culturali, alla luce del principio di partecipazione dei privati (art. 6, comma 3) e dei principi di coordinamento, armonizzazione ed integrazione (art. 7, comma 2); queste possibilità sono riconducibili a forme particolari partenariato pubblico-privato<a href="#_ftn58">[58]</a>, come strumento di collaborazione di attività e di esperienze rilevanti per l&#8217;apporto finanziario e tecnico-professionale, di individuazione di obiettivi, di idee e di forme di gestione, al fine della valorizzazione dei beni culturali con concrete possibilità di integrazione tra sistema economico del territorio e patrimonio culturale e di possibile affermazione dell&#8217;<em>impresa culturale</em><a href="#_ftn59">[59]</a>.<br /> Il contesto è chiaramente in fase di evoluzione nel senso di un <em>sistema misto </em>che coinvolge di necessità i privati: più precisamente, i soggetti pubblici collaborano con gli operatori economici privati e il settore del <em>no-profit </em>per l&#8217;offerta di servizi nel settore dei beni culturali; i privati non assumono una posizione di contrasto a fronte dell&#8217;esercizio del pubblico potere, ma, al contrario, cooperano con i pubblici poteri mediante azioni più efficienti superando le carenze di risorse e di ruoli efficaci per l&#8217;esercizio di compiti istituzionali degli enti pubblici. A parte i benefici concreti conseguenti ad una maggiore diffusione di posizioni private nell&#8217;esercizio di funzioni pubbliche, mediante diversi schemi giuridici e forme di finanziamento, si prospetta, tuttavia, il rischio di un&#8217;effettiva sostituzione delle risorse pubbliche con quelle private come regola generale per un settore che per tradizione ha natura pubblicistica, come emerge chiaramente dall&#8217;art. 9 Cost.<br /> La più recente legislazione tende, quindi, a potenziare la sponsorizzazione e a coinvolgere maggiormente i privati, dato che l&#8217;art. 151, comma 3, del Codice dei contratti pubblici consente forme speciali di partenariato pubblico-privato e l&#8217;art. 115 del Codice dei beni culturali definisce la gestione diretta e indiretta con varie soluzioni; ciò è in linea con le esigenze concrete emerse nella prassi per i rapporti di partenariato di durata con varie cause e diverso oggetto. Questo orientamento era già evidente nell&#8217;art. 12, comma 2, del d.l. n. 91/2013 (convertito nella l. n. 112/2013), secondo cui al Ministro spettava la definizione di nuove forme di coinvolgimento dei privati nella valorizzazione e gestione dei beni culturali, norma in seguito abrogata dal d.l. n. 83/2014. Nella pratica sono state elaborate figure particolari di non facile qualificazione giuridica per la diversità di tipologie, di cause del negozio e di finalità economico-sociali, non riconducibili al partenariato contrattuale (artt. 180 ss. del Codice dei contratti pubblici), e che attualmente, invece, avrebbero un riconoscimento nell&#8217;art. 151, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.<br /> E&#8217; possibile, inoltre, richiamare gli accordi di valorizzazione previsti dall&#8217;art. 112 del Codice dei beni culturali, dato che le nuove forme di partenariato potrebbero inserirsi in essi in relazione agli organismi di programmazione culturale, come contributo di proposte e di soluzioni nella fase di definizione della strategia e della programmazione della valorizzazione di competenza degli enti pubblici coinvolti; di certo, questa forma di partenariato dev&#8217;essere considerata distinta da quella di applicazione generale prevista dagli artt. 180 ss. del Codice dei contratti pubblici<a href="#_ftn60">[60]</a>, proprio perché si caratterizza per la gestione di un bene o di un&#8217;area culturale. Ciò emerge dalla circolare ministeriale Mibact del 9 giugno 2016 che <em>distingue </em>tra il partenariato come <em>figura generale</em>, in quanto fattispecie complessa in cui il finanziatore realizza e gestisce un&#8217;opera pubblica con finalità di remunerazione, a cui si applicano le norme sulle procedure ad evidenza pubblica, e la <em>figura speciale </em>di cui all&#8217;art. 151, comma 3, con la finalità particolare di <em>assicurare la fruizione </em>del patrimonio culturale e <em>favorire </em>la ricerca scientifica applicata alla tutela, mediante l&#8217;individuazione del partner con procedure semplificate, simili a quelle previste per la sponsorizzazione o in forma diversa e ulteriore. Inoltre, le forme speciali di partenariato evidenziano un carattere <em>quasi associativo</em>, dato che comportano una <em>collaborazione comune </em>per la gestione di un determinato sito culturale, per varie attività di ricerca, studio, di restauro, di valorizzazione e di pubblica fruizione, e dal rapporto emerge una struttura organizzativa con forme di incontro tecnico e di comitati con una composizione mista che include il soggetto privato a cui spettano compiti di indirizzo e di controllo della fase esecutiva.<br /> Per la gestione dei beni culturali occorre riferirsi all&#8217;art. 115 del Codice dei beni culturali che prevede la possibilità per l&#8217;amministrazione di adottare una forma di gestione diretta oppure indiretta mediante concessione a terzi selezionati con una procedura ad evidenza pubblica e una valutazione comparativa dei progetti presentati; peraltro, se ai soggetti di programmazione culturale (elaborazione e sviluppo di piani strategici, v. art. 112, comma 5) siano conferiti beni dalle amministrazioni competenti per la valorizzazione, essi possono assumere anche il ruolo di concedenti con compiti di controllo e di vigilanza.<br /> L&#8217;art. 112 regola la concertazione nella forma di accordo (comma 9) tra enti pubblici e parti private per la predisposizione di <em>servizi strumentali comuni</em> aggiuntivi<a href="#_ftn61">[61]</a>(editoria, didattica, materiale informativo, riproduzione di beni culturali e commercializzazione,    audiovisivi, biglietteria e informatica, ristorazione, servizi relativi a beni librari e archivistici, servizi di accoglienza, organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, iniziative promozionali, ecc.) che l&#8217;art. 117 definisce <em>servizi di assistenza culturale </em>e<em> di ospitalità per il pubblico </em>come attività <em>ausiliarie</em> che contribuiscono alla qualità del settore e all&#8217;offerta di servizi<a href="#_ftn62">[62]</a> per una migliore fruizione dei beni culturali e maggiori entrate da destinare ad interventi di tutela e di valorizzazione. Questi servizi <em>aggiuntivi </em>sono stati inizialmente previsti dal d.l. n. 433/1992 (conv. nella l. n. 4/1993) e possono essere attivati presso i luoghi o gli istituti della cultura, per le finalità precisate, ma dal 2008 sono stati ridefiniti &#8220;servizi per il pubblico&#8221;, analogamente alla definizione del Testo Unico del 29 ottobre 1999, n. 490, sui beni culturali e ambientali, come &#8220;servizi di assistenza culturale e di ospitalità&#8221;. Nel contesto attuale del Codice vigente in cui le attività di valorizzazione sono definite dall&#8217;art. 111 e le attività per la fruizione sono precisamente classificate come servizio pubblico o servizio privato di utilità sociale, in relazione al carattere della cultura, sarebbe forse più appropriata l&#8217;espressione <em>servizio aggiuntivo</em>. Probabilmente sarebbe opportuno intervenire sul contenuto dei servizi di cui all&#8217;art. 117 del Codice dei beni culturali da cui emergono varie attività riconducibili alla <em>valorizzazione </em>in senso proprio, ad es., mostre e altre iniziative culturali, e, tra l&#8217;altro, i casi richiamati non si caratterizzano per una medesima natura giuridica, in considerazione delle attività gestite mediante un&#8217;impresa con i relativi rischi. Alcuni profili critici riguardano le modalità di affidamento dei servizi aggiuntivi, per alcuni aspetti inerenti all&#8217;appalto ed altri relativi alla concessione e, in tal caso, assume rilievo il criterio della prevalenza delle attività che sono oggetto dell&#8217;affidamento, anche secondo la giurisprudenza amministrativa<a href="#_ftn63">[63]</a>. Quindi, la natura giuridica del servizio aggiuntivo non dipende certo dalla procedura di gara adottata, ma dal rapporto concreto tra amministrazione e privato, senza che vi siano obblighi di adozione di sistemi particolari di affidamento congiunto, ad es. il <em>global service</em>, come in effetti è confermato dall&#8217;abrogazione di norme di imposizione in tal senso<a href="#_ftn64">[64]</a>.<br /> Per l&#8217;organizzazione e la gestione di servizi aggiuntivi possono essere adottate <em>soluzioni pattizie </em>mediante accordi e piani strategici, che si caratterizzano per l&#8217;autonomia in quanto attivabili con modalità indipendenti; di certo, essi consentono una fruizione in senso più ampio e entrate più rilevanti per le amministrazioni coinvolte, favorendo la conservazione e le forme ulteriori di valorizzazione, ma sul presupposto di una presenza significativa di visitatori anche in relazione alle dimensioni dei luoghi culturali, non sempre attraenti per un numero considerevole di persone. Quindi, vi sono alcune questioni critiche: l&#8217;attivazione di servizi aggiuntivi non è sempre garanzia di introiti maggiori per l&#8217;amministrazione; inoltre, le concessioni attribuite per la gestione sono spesso prorogate senza particolari limiti ed emergono dubbi sull&#8217;opportunità di esternalizzare i servizi come regola generale, dato che si tratta di funzioni pubbliche che potrebbero essere esercitate in forma diretta. Si prospetta anche un&#8217;esigenza di qualità e di livelli minimi uniformi delle prestazioni, materia disciplinata di recente da un atto del Ministero per il settore dei musei e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e l&#8217;attuazione del Sistema museale nazionale<a href="#_ftn65">[65]</a>.<br /> In questa direzione di gestione diretta, si è orientato il d.l. n. 83/2014 (conv. nella l. n. 106/2014), con l&#8217;art. 14, comma 2, che ha attribuito la prevalenza alla gestione diretta dei servizi di cui all&#8217;art. 117, comma 2, del Codice dei beni culturali, dato che in concreto il sistema delle concessioni previa gara, per la puntuale valutazione della sostenibilità economica e di una necessaria programmazione di valorizzazione, non appare particolarmente attraente per le imprese, considerando l&#8217;assenza di spazi adeguati indicati dall&#8217;ente pubblico, ad es. per l&#8217;organizzazione di mostre<a href="#_ftn66">[66]</a>.<br /> In conclusione, le figure contrattuali che possono coinvolgere i beni culturali sono varie e non limitate a quanto previsto dagli artt. 145-151 del Codice dei contratti pubblici, ed è necessario considerare alcune categorie già introdotte dal Codice dei beni culturali; è evidente l&#8217;assenza di una certa unitarietà e di coordinamento nel sistema che si caratterizza per distinte denominazioni e discipline di istituti che, in alcuni casi, appaiono simili per i contenuti. Neppure è ravvisabile un&#8217;impostazione unitaria per la programmazione della valorizzazione, considerati i frequenti richiami ad accordi, provvedimenti e a protocolli con l&#8217;inevitabile aggravamento del procedimento che, invece, potrebbe seguire la linea più sintetica degli accordi definiti nell&#8217;art. 112 del Codice dei beni culturali.<br /> Peraltro, prevale una sostanziale distanza tra la disciplina del Codice dei beni culturali e le concrete manifestazioni di valorizzazione<a href="#_ftn67">[67]</a>che si basano sulla stipulazione di contratti pubblici, nel senso che emerge l&#8217;assenza di criteri unitari per definire le fasi e le azioni strategiche, considerati anche i diversi settori coinvolti; inoltre, è evidente la necessità di personale qualificato per applicare istituti complessi, come il partenariato pubblico-privato che garantirebbe il coinvolgimento di operatori privati con possibilità di partecipazione e di controllo.<br /> L&#8217;adozione di modelli contrattuali per interventi di conservazione e di valorizzazione presuppone un&#8217;adeguata conoscenza tecnica del bene culturale anche in relazione al territorio in cui ha sede; ciò favorisce l&#8217;individuazione della migliore strategia per gli aspetti culturali ed economici, come punto di partenza per l&#8217;attuazione delle iniziative. In questo contesto opererebbe meglio un&#8217;amministrazione dei beni culturali intesa non in senso tradizionale, come potere amministrativo centrale insediato territorialmente in tutte le Regioni, ma secondo una visione realmente <em>innovativa </em>e <em>aperta </em>per il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati del territorio, al fine di obiettivi di sviluppo economico e di fruizione dei beni culturali presenti. Le soluzioni di realizzazione possono essere varie: forme di accordo e di intese disciplinate dal Codice dei beni culturali, la <em>cooperazione</em><a href="#_ftn68">[68]</a><em>strutturale </em>tramite società miste, fondazioni e consorzi (artt. 112, comma 5, e 115), modalità complesse per una programmazione negoziata, che può essere di applicazione generale oppure tramite singoli accordi (ad es., con le fondazioni bancarie), e la <em>cooperazione funzionale </em>che si caratterizza per diversi soggetti con attività in comune e progetti di valorizzazione, definiti mediante protocolli di intesa e obblighi previsti da accordi, pur con rilevanti incertezze interpretative e di instabilità degli istituti previsti in assenza di una politica di base chiara e continuativa. Questa recente impostazione si avvicina al concetto privatistico ed economico di <em>impresa culturale</em><a href="#_ftn69">[69]</a>che esercita attività creative in un certo territorio, soluzione che potrebbe caratterizzarsi per una significativa diffusione anche nella forma di società a partecipazione pubblica, sulla base di una politica di evoluzione delle modalità organizzative, di alleanza tra pubblico e privato, tra beni culturali ed economia<a href="#_ftn70">[70]</a>, di ampia considerazione del valore immateriale economico<a href="#_ftn71">[71]</a>e di risorsa per lo sviluppo economico<a href="#_ftn72">[72]</a>.<br />  <br />  <br />  <br />  <br /> <a href="#_ftnref1">[1]</a>Nella visione moderna, la conservazione, espressione di tutela, e la valorizzazione dei beni culturali sono in rapporto di stretta relazione, v. S. Barile-M. Saviano, <em>Dalla gestione del patrimonio di beni culturali al governo del sistema dei beni culturali</em>, in G. M. Golinelli (a cura di), <em>Patrimonio culturale e creazione di valore</em>, Cedam, Padova, 2012, 114-115, secondo finalità &#8220;armonicamente ricomposte in un rapporto di reciproca necessità: la tutela attiene alla conservazione &#8220;strutturale&#8221; del bene (o, meglio, della sua capacità espressiva di valore culturale), intesa non solo e non tanto nel senso della conservazione fisica, bensì della preservazione delle condizioni relazionali (strutturali) dalle quali emerge il significato (quindi, poi, il valore) culturale del bene, realizzata agendo sull&#8217;insieme di relazioni che definiscono il contesto di potenziale emersione del ruolo culturale&#8221;. Quindi, la valorizzazione del bene si caratterizza per un funzionamento &#8220;sistemico&#8221;, come esercizio di un&#8217;attività che esprime in concreto il potenziale valore culturale. In tema di valorizzazione del patrimonio culturale e di intervento delle Regioni (art. 117, comma 3, Cost.), si rinvia a C. Barbati, <em>Regioni e attività culturali</em>, in C. Barbati &#8211; G. Clemente Di San Luca, <em>Cultura e governi territoriali</em>, Jovene, Napoli, 2015, 24 ss. Per le critiche circa l&#8217;intreccio di legislazione statale e regionale, v. S. Settis, <em>Italia S.p.A, L&#8217;assalto al patrimonio culturale</em>, Einaudi, Torino, 2007, 111 ss. Con riferimento alle linee di tendenza della legislazione regionale nel riordino della materia dei beni e delle attività culturali, dopo la legge n. 56/2014 v. C. Tubertini, <em>L&#8217;assetto delle funzioni locali in materia di beni ed attività culturali dopo la legge 56/2014</em>, in <em>www.aedon.mulino.it</em>, 2016, n. 1.<br /> <a href="#_ftnref2">[2]</a>Per l&#8217;evoluzione della nozione, v. M. S. Giannini, <em>I beni culturali</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1976, 1008 ss.; S. Settis, <em>Italia S.p.A, L&#8217;assalto al patrimonio culturale</em>, cit., 21 ss., spec. 21, e tra le considerazioni più significative per inquadrare il nostro sistema: &#8220;2) L&#8217;idea che questo patrimonio nel suo complesso costituisce un elemento portante, irrinunciabile, della società civile e dell&#8217;identità civica, prima dei cittadini degli antichi Stati e poi dei cittadini italiani. 3) Di conseguenza, la centralità del patrimonio artistico nelle strategie di gestione dello Stato, e l&#8217;impegno dello Stato a proteggerlo o assicurandosene la proprietà o stabilendo norme di tutela applicabili anche a quanto resta in mani private&#8221;. Per ulteriori approfondimenti, v. L. Casini, <em>: Massimo Severo Giannini e i beni culturali</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 2015, 987 ss.; G. Sciullo, <em>Patrimonio e beni</em>, in C. Barbati-M. Cammelli-L. Casini-G. Piperata-G. Sciullo, <em>Diritto del patrimonio culturale</em>, il Mulino, Bologna, 2017, 31 ss.<br /> <a href="#_ftnref3">[3]</a>Per un commento della disciplina v. M. A. Sandulli (a cura di), <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio</em>, Giuffrè, Milano, II edizione, 2012.<br /> <a href="#_ftnref4">[4]</a>Secondo la giurisprudenza amministrativa, anche risalente e con riferimento alla materia dei beni culturali, il divieto di affidamento congiunto è applicabile anche a prescindere da un richiamo nel bando di gara, introducendo un requisito di partecipazione e non di aggiudicazione e, quindi, l&#8217;impresa è obbligata, prima della fase di apertura delle offerte e a pena di esclusione, a rendere nota la sua posizione rispetto alle qualifiche per l&#8217;esecuzione di opere e lavori sui beni culturali; le norme sui beni culturali sono da ritenersi <em>inderogabili</em> e l&#8217;esclusione dell&#8217;offerta dev&#8217;essere disposta anche se non prevista come sanzione, quando si tratti di &#8220;norme cogenti e di stretta interpretazione&#8221;, v. Consiglio di Stato, Sez. V, 15 aprile 2004, n. 2160, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>.<br /> <a href="#_ftnref5">[5]</a>Per le questioni critiche che derivano dalla qualificazione giuridica delle linee guida, si rinvia a M. P. Chiti, <em>Il sistema delle fonti nella nuova disciplina dei contratti pubblici</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2016, 436 ss.<br /> <a href="#_ftnref6">[6]</a>Di recente per questi concetti v. G. Avanzini, <em>La circolazione intracomunitaria dei beni culturali privati tra tutela del patrimonio nazionale e identità culturale europea</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. com.</em>, 2018, 698.<br /> <a href="#_ftnref7">[7]</a>In questa prospettiva v. già Corte di Giustizia, Sez. III, 10 ottobre 1985, C-200/84, in <em>Racc.</em>, 1984, 3363, circa l&#8217;esclusione di tariffe doganali comuni per oggetti da collezione di interesse storico.<br /> <a href="#_ftnref8">[8]</a>Si rinvia a una risalente sentenza della Corte di Giustizia, 10 dicembre 1968, C-7/1968, in <em>www.curia.europa.eu</em>. La sentenza si riferisce alla legittimità dell&#8217;art. 37 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, che prevedeva una tassa per l&#8217;esportazione di beni di interesse culturale e il principio affermato è che la circolazione di questi beni può essere limitata da leggi che stabiliscono divieti e restrizioni, ma non misure di natura fiscale; ciò prevale sulla generale equiparazione dei beni culturali alle merci.<br /> <a href="#_ftnref9">[9]</a>In tema di circolazione dei beni culturali si rinvia a G. Magri, <em>La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione</em>, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011, 47 ss.; A. Tomaselli, <em>La tutela dei beni culturali nel diritto dell&#8217;Unione europea</em>, Aracne, Roma, 2015, 25 ss.; G. Avanzini, <em>op. cit., </em>689 ss.<br /> <a href="#_ftnref10">[10]</a>V. ad es., la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo <em>&#8220;Verso un approccio integrato al patrimonio culturale europeo&#8221;</em>, COM (2014) 477 del 22 luglio 2014; Decisione 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 sull&#8217;anno europeo del patrimonio culturale per il 2018, al fine di valorizzare il patrimonio culturale europeo come <em>risorsa condivisa</em> nella prospettiva di consolidare il senso di appartenenza ad uno <em>spazio comune europeo</em>; le <em>Agende culturali europee</em> (2007/C 287/01) e la Comunicazione della Commissione <em>Europa Creativa</em> con un programma quadro per i settori culturali e creativi per il periodo 2014-2020.<br /> <a href="#_ftnref11">[11]</a>Per approfondimenti in tema di mecenatismo v. S. Antoniazzi, <em>Conservazione dei beni culturali e mecenatismo: competenze, alcuni profili di confronto con l&#8217;ordinamento spagnolo e il caso dell&#8217;Art Bonus</em>, in <em>Istituzioni del Federalismo</em>, n. 3-4/2018, 887 ss. In particolare per l&#8217;<em>Art Bonus,</em> v. M. Cammelli, <em>La riga prima della prima riga, ovvero: ragionando su Art Bonus e dintorni</em>, in <em>www.aedon.mulino.it</em>, 2014, n. 3; P. Ungari, <em>Il mecenatismo nella legge sull&#8217;Art Bonus</em>, in G. Morbidelli-A. Bartolini, (a cura di), <em>L&#8217;immateriale economico nei beni culturali</em>, Giappichelli, Torino, 2016, 41 ss. Circa le inziative di <em>Art Bonus </em>e sistema fiscale v. R. Lupi, <em>L&#8217;Art bonus come sovvenzione pubblica in forma di &#8220;credito d&#8217;imposta&#8221;</em>, in <em>Aedon</em>, 2014, n. 3; C. Lamberti, <em>Aspetti fiscali dell&#8217;Art Bonus</em>, in G. Morbidelli-A. Bartolini, (a cura di), <em>L&#8217;immateriale economico nei beni culturali</em>, 75 ss.; A. Crismani, <em>ART-BONUS: strumento partecipativo alla gestione del bene pubblico</em>, 15 ottobre 2014, in <em>www.federalismi.it</em>, 2014, n. 19. Per le varie iniziative di <em>Art Bonus</em> attivate v. sito istituzionale <em>https://artbonus.gov.it</em>. <br /> <a href="#_ftnref12">[12]</a>Si rinvia ad es. alla l. 7 ottobre 2013, n. 112, &#8220;Valore cultura&#8221;, che ha convertito in legge il d.l. 8 agosto 2013, n. 91, &#8220;Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo&#8221;.<br /> <a href="#_ftnref13">[13]</a>Circa la fruizione pubblica che deve escludere discriminazioni v. Corte di Giustizia, 16 gennaio 2003, C-388/01, riguardo alle tariffe di ingresso per istallazioni culturali municipali (musei, monumenti, gallerie, parchi, scavi, ecc.) più favorevoli per i soli cittadini italiani e per i residenti degli enti locali gestori.<br /> <a href="#_ftnref14">[14]</a>Per la disciplina europea attuata v. il regolamento (CE) n. 116/09 in relazione all&#8217;esportazione di beni culturali, la direttiva (CEE) n. 7/93 in seguito sostituita dalla direttiva (UE) n. 60/2014 circa la restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato, la Convenzione <em>Unesco</em> sull&#8217;illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali e la Convenzione <em>Unidroit</em> relativa ai beni culturali oggetto di furto e illecitamente esportati.<br /> <a href="#_ftnref15">[15]</a>Per la nuova disciplina v. P. Otranto, <em>Più aperto e più rischioso il mercato internazionale dei beni culturali italiani</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. com.</em>, 2018, 705 ss. Circa la prevenzione del traffico illecito e della distruzione dei beni culturali si rinvia alla Convenzione del Consiglio d&#8217;Europa del 19 maggio 2017, sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali.<br /> <a href="#_ftnref16">[16]</a>Si rinvia a G. Maggi, <em>Appalti nel settore dei beni culturali (Artt. 145-150)</em>, in M. Corradino-S. Sticchi Damiani (a cura di), Giuffrè, Milano, 2017, 585 ss.<br /> <a href="#_ftnref17">[17]</a>Per la specialità v. M. Ossola, <em>Appalti nel settore dei beni culturali</em>, in G. Perulli (a cura di), <em>La nuova disciplina degli appalti pubblici</em>, Giappichelli, Torino, 2018, 224 ss.; G. Sciullo, <em>Tutela, </em>in C. Barbati-M. Cammelli-L. Casini-G. Piperata-G. Sciullo, <em>Diritto del patrimonio culturale</em>, cit., 182 ss.; l&#8217;Autore sottolinea la centralità del fine conservativo dei lavori e da ciò la prevalenza di <em>criteri qualitativi</em> su quelli di carattere economico nella scelta del contraente e nell&#8217;esecuzione dei lavori e, quindi, nella qualificazione degli operatori, nei criteri di esecuzione secondo una progettazione più flessibile.<br /> <a href="#_ftnref18">[18]</a>Per questa scelta già presente nel d.lgs. n. 163/2006, v. C. Vitale, <em>La disciplina dei contratti pubblici relativi al nuovo Codice degli appalti</em>, in <em>Aedon</em>, 2006, n. 2.<br /> <a href="#_ftnref19">[19]</a>Il regolamento ha abrogato il precedente regolamento sui requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori: il decreto del Ministero dei Beni culturali e delle attività culturali e del turismo 3 agosto 2000, n. 294.<br /> <a href="#_ftnref20">[20]</a>Come confermato dal parere dell&#8217;ufficio legislativo del Ministero dei Beni culturali del 19 settembre 2018; per ulteriori chiarimenti interpretativi si rinvia al parere 10 novembre 2017, in <em>www.beniculturali.it.</em><br /> <a href="#_ftnref21">[21]</a> Circa il divieto di avvalimento, già l&#8217;Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (delibera 15 novembre 2006, n. 80, in <em>www.anticorruzione.it</em>) aveva precisato, in relazione all&#8217;art. 253, comma 30, del d.lgs. n. 163/2006, che la disposizione speciale di deroga è volta a garantire il <em>possesso effettivo</em> da parte dell&#8217;operatore economico del requisito particolare dell&#8217;esperienza decennale circa l&#8217;esecuzione di lavori nel settore specifico, al fine di consentire alla stazione appaltante la scelta più adeguata per un appaltatore esperto.<br /> <a href="#_ftnref22">[22]</a>Si rinvia a G. Sciullo, <em>Tutela</em>, cit., 183 ss.; R. De Nictolis, <em>I nuovi appalti pubblici</em>, <em>Appalti e concessioni dopo il d.lgs. 56/2017</em>, Zanichelli, Bologna, 2017, 1855 ss. Tra l&#8217;altro, si pone un problema di reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e titoli, come previsto dagli artt. 10-11, della Direttiva n. 85/384/CEE, questione affrontata, ad es., per il settore dell&#8217;architettura in relazione ad attività relative a beni immobili di interesse artistico, da interpretare nel senso che il principio generale osta all&#8217;adozione di discipline nazionali che richiedano una specifica verifica di qualifiche per i beni culturali; v. Corte di Giustizia, Sez. V, 21 febbraio 2013, C-111/12, in <em>www.curia.europa.eu.</em><br /> <a href="#_ftnref23">[23]</a>Parere della Commissione speciale, 1° aprile 2016, n. 855, in <em>www.giustizia-amministrativa.it.</em><br /> <a href="#_ftnref24">[24]</a>Corte di Giustizia, 26 febbraio 1991, C-180/89, in<em> www.curia.europa.eu,</em> ove si escludeva la compatibilità della disciplina italiana in materia di abilitazioni a guida turistica con l&#8217;art. 59 TFUE, anche se era stato evidenziato dalla difesa dello Stato italiano il ruolo di &#8220;intermediario&#8221; tra visitatore e bene culturale, che però non integra un&#8217;ipotesi di conservazione.<br /> <a href="#_ftnref25">[25]</a>Si rinvia a TAR Lazio, Sez. II <em>ter</em>, 8 luglio 2019, n. 9038, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>. La sentenza precisa, in via definitiva per esigenze di certezza giuridica, che &#8220;L&#8217;interpretazione letterale e teleologica della norma, finalizzata alla tutela dei beni culturali, induce a ritenere che le disposizioni in esame si applichino solo ove l&#8217;appalto abbia direttamente a oggetto beni che sono tutelati dal d.lgs. n. 42/2004 e cioè quelli che, secondo quanto previsto dagli artt. 10-15 del testo normativo in esame, possono essere definiti come beni culturali per legge (art. 10, comma 2 d.lgs. n. 42/2004: raccolte di musei, pinacoteche, gallerie ecc.), per dichiarazione della soprintendenza (art. 13 d.lgs. n. 42/2004) o che si presumono culturali fino alla verifica negativa dell&#8217;insussistenza di tale interesse (art. 12 d.lgs. n. 42/2004: cose immobili e mobili appartenenti ad enti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro e realizzate da oltre 50 anni per i mobili e 70 anni per gli immobili&#8221;.<br /> <a href="#_ftnref26">[26]</a>V. d.m. 26 maggio 2009, n. 86, regolamento circa la definizione dei profili di competenza dei restauratori, ai sensi dell&#8217;art. 29, comma 7, del Codice dei beni culturali; l. 14 gennaio 2013, n. 7, &#8220;Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore dei beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali&#8221;; d.m. 13 maggio 2014, linee guida applicative in relazione agli artt. 29 e 182 del Codice dei beni culturali. Per queste competenze, v. A. Sau, <em>Un passo avanti nella disciplina della formazione dei restauratori: il decreto del Miur 2 marzo 2011</em>, in <em>Aedon</em>, n. 2, 2011.<br /> <a href="#_ftnref27">[27]</a>Per la stringente vincolatività dei <em>requisiti di qualificazione</em> per le categorie di lavori specifiche o complesse, si rinvia, pur con riferimento al d.lgs. 163/2006, ad es., al parere dell&#8217;Autorità di vigilanza dei contratti pubblici del 23 ottobre 2013, n. 168 (in <em>www.anticorruzione.it</em>); per il responsabile del procedimento v. linea guida n. 3 dell&#8217;Anac, adottata con delibera 26 ottobre 2016, n. 1096 (in <em>www.anticorruzione.it</em>). La qualificazione condiziona anche la valutazione dell&#8217;offerta tecnica, ad es. con riferimento ad un gruppo di lavoro con un architetto <em>senior</em> specializzato in restauro e nella gestione dei beni culturali, v. parere 20 ottobre 2010, n. 181 (<em>www.anticorruzione.it</em>). Per gli appalti aggiudicati a consorzi stabili, ma che possono essere eseguiti solamente da imprese consorziate in possesso effettivo delle categorie di qualificazione previste per la partecipazione alla gara v. delibera dell&#8217;Anac del 6 dicembre 2017, n. 1239 (<em>www.anticorruzione.it</em>); così anche Cons. Stato, Sez. V, 16 gennaio 2019, n. 403, in <em>www.giustizia-amministrativa.it.</em> <br /> <a href="#_ftnref28">[28]</a>La disposizione precisa che &#8220;Per i lavori e le attività di cui al comma 1, di importo complessivo non superiore a 40.000 euro, la certificazione di buon esito dei lavori può essere rilasciata anche da una amministrazione aggiudicatrice&#8221;.<br /> <a href="#_ftnref29">[29]</a>Il d.m. 20 maggio 2019 prevede regole sulla costituzione dei relativi elenchi mediante la pubblicazione di bandi permanenti, circa i requisiti e la procedura di iscrizione; vi sono norme sul riconoscimento dei titoli e dell&#8217;esperienza professionale conseguiti all&#8217;estero, la verifica dei titoli mediante un&#8217;apposita Commissione, la gestione degli elenchi, la pubblicità e l&#8217;istituzione di una Commissione consultiva.<br /> <a href="#_ftnref30">[30]</a>Il d.m. 20 maggio 2019, n. 44, richiama nelle premesse il &#8220;Quadro europeo delle qualifiche stabilito dalla risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 ottobre 2007 sulla proposta di raccomandazione del Parlamento e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche e dei titoli per l&#8217;apprendimento permanente&#8221; COM (2006) 0479 &#8211; C6 &#8211; 0294/2006 &#8211; 2006/0163 (COD).<br /> <a href="#_ftnref31">[31]</a>Per il divieto di avvalimento, v. C. Malinconico, <em>Appalti in altri settori</em>, in M. Corradino-D. Galli-D. Gentile-M. C. Lenoci-C. Malinconico, <em>I contratti pubblici</em>, Wolters Kluwer, Milano, 2017, 1098.<br /> <a href="#_ftnref32">[32]</a>Si rinvia per alcune considerazioni generali a R. De Nictolis, <em>I nuovi appalti pubblici</em>, cit., 1861 ss.; G. Maggi, <em>Appalti nel settore dei beni culturali</em>, cit., 588 ss.; C. Malinconico, <em>Appalti in altri settori</em>, cit., 1098 ss.<br /> <a href="#_ftnref33">[33]</a>Per questa interpretazione della norma v. A. Ghiribelli, <em>Commento</em>, in F. Garella-M. Mariani (a cura di), <em>Il Codice dei contratti pubblici</em>, Giappichelli, Torino, 2016, 337 ss.; E. Trenti, <em>L&#8217;ambito oggettivo di applicazione</em>, in F. Mastragostino (a cura di), <em>Diritto dei contratti pubblici</em>, Giappichelli, Torino, 2017, 109 ss.<br /> <a href="#_ftnref34">[34]</a>Si rinvia al d.m. 20 maggio 2019, n. 44; v. § 4.<br /> <a href="#_ftnref35">[35]</a>V. R. De Nictolis, <em>I nuovi appalti pubblici</em>, cit., 1871.<br /> <a href="#_ftnref36">[36]</a>Per i criteri di aggiudicazione, v. R. De Nictolis, <em>I nuovi appalti pubblici</em>, cit., 1869 ss. Tra l&#8217;altro, circa la soglia per l&#8217;affidamento diretto, la Legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 912) ha previsto l&#8217;innalzamento per importi pari o superiori a euro 40,000 ed inferiori a euro 150,000 previa consultazione di almeno tre operatori economici, e per la procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici per importi pari o superiori a euro 150,000 ed inferiori 350,000 (art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti pubblici).<br /> <a href="#_ftnref37">[37]</a>Nel precedente Codice la scelta tra il sistema di remunerazione &#8220;a corpo&#8221; o &#8220;a misura&#8221; era comunque rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, soprattutto quando l&#8217;oggetto della gara attiene al restauro di un immobile con vincolo storico-artistico o comunque con questi caratteri. Quindi, il corrispettivo &#8220;a misura&#8221; di cui all&#8217;art. 198 era già un principio generale, così come previsto dal vigente art. 59. Nell&#8217;appalto &#8220;a corpo&#8221; l&#8217;opera dev&#8217;essere dettagliatamente descritta e in questo contesto sull&#8217;appaltatore incombe il rischio delle quantità rispetto al prezzo; l&#8217;operatore può presentare un&#8217;offerta al ribasso in relazione all&#8217;importo individuato dall&#8217;amministrazione &#8220;a corpo&#8221;, solamente se il progetto esecutivo include i necessari elaborati (delibera 12 novembre 2014, n. 18, dell&#8217;Anac, in <em>www.anticorruzione.it</em>). Tra l&#8217;altro, l&#8217;art. 204, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, prevedeva per i lavori relativi a beni culturali, la possibilità di contratti &#8220;a misura&#8221; per le caratteristiche dell&#8217;intervento senza limiti per l&#8217;importo, in modo diverso dalla generalità degli affidamenti di cui all&#8217;art. 53, v. parere dell&#8217;Autorità di vigilanza dei contratti pubblici 17 luglio 2013, n. 126, in <em>www.anticorruzione.it. </em> <br /> <a href="#_ftnref38">[38]</a>&#8220;a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l&#8217;esigenza di tutela; b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento; c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l&#8217;integrale mantenimento in sito.&#8221;<br /> <a href="#_ftnref39">[39]</a>Per alcuni aspetti dibattuti v. P. Carpentieri, <em>Appalti nel settore dei beni culturali (e archeologia preventiva)</em>, in <em>Urb. App.</em>, 2016, 1014 ss.; L. Malnati, <em>La verifica preventiva dell&#8217;interesse archeologico</em>, in <em>Aedon</em>, n. 3, 2005; A. L. Tarasco, <em>Art. 28</em>, <em>Misure cautelari e preventive</em>, in M. A. Sandulli (a cura di), <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio</em>, cit., 304 ss.<br /> <a href="#_ftnref40">[40]</a>Firmata a La Valletta, 16 gennaio 1992, dagli Stati membri del Consiglio d&#8217;Europa e da altri Stati parti contraenti della <em>Convenzione culturale europea</em> (Parigi, 19 dicembre 1954).<br /> <a href="#_ftnref41">[41]</a>Questa disposizione e la relativa procedura erano state introdotte dall&#8217;art. 20 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5.<br /> <a href="#_ftnref42">[42]</a>In tema di sponsorizzazione culturale e di partenariato v. M. Mattaglia, <em>Il contratto di sponsorizzazione</em>, in T. S. Musumeci (a cura di), <em>La cultura ai privati</em>, <em>Il partenariato pubblico privato (sponsorizzazione e project financing) ed altre iniziative</em>, Cedam, Padova, 2012, 51 ss.; G. Fidone, <em>Il ruolo dei privati nella valorizzazione dei beni culturali: dalle sponsorizzazioni alle forme di gestione</em>, in <em>www.aedon.mulino.it</em>, 2012, n. 1-2; A. Musso, <em>La sponsorizzazione come contratto commerciale</em>, in <em>www.aedon.mulino.it</em>, 2013, n. 2; G. D. Comporti, <em>Sponsorizzazione ed erogazioni liberali</em>, in <em>www.aedon.mulino.it</em>, 2015, n. 2; M. De Paolis, <em>Le erogazioni liberali e il contratto di sponsorizzazione con la P.A.</em>, IPSOA, Milano, 2015, 35 ss., 315 ss. e sul procedimento di scelta dello <em>sponsor</em>, 359 ss. V. Franceschelli, <em>Il contratto di sponsorizzazione trent&#8217;anni dopo</em>, in L. Degrassi-V. Franceschelli, <em>Le industrie culturali e creative</em>, Giuffrè, Milano, 2017, 135 ss.; A. L. Tarasco, <em>Il patrimonio culturale</em>, <em>Modelli di gestione e finanza pubblica</em>, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, 250 ss.; P. Rossi, <em>Partenariato pubblico-privato e valorizzazione economica dei beni culturali nella riforma del codice degli appalti</em>, 17 gennaio 2018, in <em>Federalismi.it</em>, n. 2, 2018.<br /> <a href="#_ftnref43">[43]</a>Circa la semplificazione delle procedure v. L. Casini, <em>Valorizzazione e gestione</em>, in C. Barbati-M. Cammelli-L. Casini-G. Piperata-G. Sciullo, <em>Diritto del patrimonio culturale</em>, cit., 237 ss. Peraltro, non essendovi un onere finanziario a carico dell&#8217;amministrazione, l&#8217;accordo, che non è un contratto passivo, non è assoggettato alla disciplina europea sugli appalti pubblici, pur necessariamente applicabili i principi del TFUE per l&#8217;economicità, l&#8217;efficacia, l&#8217;imparzialità, la parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, ma non il principio di concorrenza, come è previsto in generale per i contratti esclusi (art. 27 del d.lgs. n. 163/2006; v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 31 luglio 2013, n. 4034, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>) e ora art. 4 ss. del d.lgs. n. 50/2016.<br /> <a href="#_ftnref44">[44]</a>In <em>www.beniculturali.it.</em> La circolare è stata adottata in relazione alle novità apportate dal Codice del 2016 e, quindi, innova per alcuni indirizzi la circolare d.m. 19 dicembre 2012 contenente linee guida, mentre conferma le nozioni di carattere generale che conservano la loro efficacia e validità. Nella circolare del 2016 sono considerati vari aspetti: la semplificazione delle procedure, la valutazione preliminare della proposta di sponsorizzazione e il <em>favor</em> per l&#8217;accoglimento di essa, la pubblicazione dell&#8217;avviso nel sito istituzionale allegando un modello, la ricerca dello <em>sponsor</em> di iniziativa ministeriale, la scelta dello <em>sponsor</em> e la stipulazione del contratto di sponsorizzazione, l&#8217;interpretazione della disciplina di cui all&#8217;art. 151 del Codice dei contratti pubblici e profili relativi al regime fiscale.<br /> <a href="#_ftnref45">[45]</a>In <em>www.beniculturali.it.</em><br /> <a href="#_ftnref46">[46]</a>La circolare del 2016 prevede un modello di avviso semplificato ed essenziale, vincolante per gli uffici ministeriali.<br /> <a href="#_ftnref47">[47]</a>Tra l&#8217;altro la circolare precisa che il fine è quello di fornire, in relazione al Codice del 2016, gli indirizzi applicativi per l&#8217;attuazione della riforma ed il &#8220;potenziamento e di un auspicabile sempre maggiore utilizzo dell&#8217;istituto della sponsorizzazione&#8221;, considerata la capacità di attrarre risorse private da destinare alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali &#8220;in cambio del <em>vantaggio promozionale</em> tratto dallo <em>sponsor</em> dall&#8217;accostamento della sua immagine al prestigioso patrimonio culturale italiano&#8221;.<br /> <a href="#_ftnref48">[48]</a>Una prima definizione di contratto di sponsorizzazione è rilevabile nell&#8217;art. 43 della l. 27 dicembre 1997, n. 449, &#8220;Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica&#8221;, circa contratti e accordi di collaborazione, per favorire l&#8217;innovazione dell&#8217;organizzazione amministrativa e per migliorare la qualità dei servizi erogati. Le difficoltà interpretative per questo schema, con diverse manifestazioni, sono state affrontate con varie soluzioni, al fine di individuare la disciplina applicabile; la soluzione negoziale ha coinvolto contratti tipici, ma è prevalsa la considerazione del contratto di sponsorizzazione come <em>negozio atipico</em> (la circolare richiama le sentenze del Cons. Stato, Sez. VI, 4 dicembre 2001, n. 6073, in <em>www.giustizia-amministrativa.it,</em> e Cass. Civ., Sez. I, 13 dicembre 1999, n. 13931, in <em>Giust. Civ.</em>, 2000, I, 1031) e, quindi, equiparato, ad es., all&#8217;appalto di servizi, al contratto di locazione, alla vendita, al mandato, ma con difficoltà di applicazione della disciplina. Dalla natura atipica è dipesa la difficoltà di ritenere applicabile la figura all&#8217;ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione, considerata la prevalenza del principio di legalità, posizione in seguito superata in base al principio di autonomia contrattuale e all&#8217;art. 1-<em>bis</em> della legge sul procedimento amministrativo. La causa del negozio atipico di sponsorizzazione è il fine della pubblicità, obiettivo per il quale lo <em>sponsor</em> si impegna a finanziare il destinatario oppure a provvedere direttamente alle attività richieste; l&#8217;obbligazione oggetto del contratto è di mezzi, escludendo che la mancata pubblicità sia il risultato necessariamente conseguibile, come promozione dell&#8217;immagine dello <em>sponsor</em>, e ciò distingue questa figura dal contratto di pubblicità. In quest&#8217;ultimo caso, l&#8217;evento oggetto di pubblicità rappresenta l&#8217;occasione del messaggio con finalità divulgativa come &#8220;spazio di esposizione&#8221; per incrementare le vendite dei prodotti, mentre nella sponsorizzazione emerge un collegamento con l&#8217;evento e lo <em>sponsor</em> ricava dall&#8217;iniziativa sponsorizzata una promozione ulteriore e anche prolungata nel tempo per la notorietà dell&#8217;evento che è la condizione migliore per la vendita dei prodotti, che sono, quindi, promossi indirettamente.<br /> <a href="#_ftnref49">[49]</a>Si rinvia anche all&#8217;art. 26 del precedente Codice dei contratti pubblici in tema di contratti sponsorizzazione e per un commento v. F. Merusi, <em>Art. 26. Contratti di sponsorizzazione</em>, in G. F. Ferrari-G. Morbidelli (a cura di), <em>Commentario al codice dei contratti Pubblici</em>, Egea, Milano, 2013, 353 ss.<br /> <a href="#_ftnref50">[50]</a>In materia di sponsorizzazione pura v. delibera dell&#8217;Autorità di vigilanza dei contratti pubblici, 8 febbraio 2012, n. 9, come prevista dall&#8217;art. 120 del Codice dei beni culturali, in riferimento a contributi, beni e servizi, erogati per la progettazione o l&#8217;attuazione di iniziative circa la tutela o la valorizzazione del patrimonio culturale, al fine di promuovere il marchio, l&#8217;immagine, l&#8217;attività o il prodotto dello <em>sponsor</em>; nel contratto sono indicate le modalità di erogazione, le forme di controllo esercitabili dall&#8217;erogante circa la realizzazione dell&#8217;iniziativa.<br /> <a href="#_ftnref51">[51]</a>Si rinvia alla Circolare Mibact 9 giugno 2016, in <em>www.beniculturali.it</em>; per questi profili v. F. Di Mauro, <em>Le norme tecniche e linee guida applicative delle disposizioni in materia di sponsorizzazioni di beni culturali: i tratti essenziali</em>, in <em>Aedon</em>, 2012, n. 3; A. Iacopino, <em>Modelli e strumenti per la valorizzazione dei beni culturali</em>, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, 216 ss.<br /> <a href="#_ftnref52">[52]</a>In ogni caso, anche il contratto di sponsorizzazione disciplinato dall&#8217;art. 43 della l. n. 449/1997 (modificata dalla l. n. 10/2013) è atipico, così la fattispecie prevista dall&#8217;art. 26 del d.lgs. n. 163/2006 riconducibile alla categoria degli appalti esclusi per i quali sono applicabili in via esclusiva l&#8217;art. 27 e le norme richiamate nell&#8217;art. 26 e negli artt. 42-43 come criteri che impongono <em>requisiti speciali</em> provati con documenti, come affermato da Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 novembre 2013, n. 5378, in <em>www.giustizia.amministrativa.it</em>, interpretazione che può ritenersi valida anche per il Codice vigente. Per le distinzioni tra mecenatismo e sponsorizzazione v. S. Antoniazzi, <em>Conservazione dei beni culturali e mecenatismo</em>, cit., 895 ss.<br /> <a href="#_ftnref53">[53]</a>In <em>www.anticorruzione.it.</em><br /> <a href="#_ftnref54">[54]</a>In tema di sponsorizzazione e di altre forme di partenariato pubblico-privato v. R. De Nictolis, <em>I nuovi appalti pubblici</em>, cit., 1873 ss. e per una particolare ipotesi di sponsorizzazione in relazione al programma straordinario per l&#8217;area archeologica di Pompei v. 1875 ss.; C. Malinconico, <em>Appalti in altri settori</em>, cit., 1101 ss.<br /> <a href="#_ftnref55">[55]</a>Circa gli aspetti giuridici ed economici delle concessioni d&#8217;uso dei beni culturali pubblici si rinvia a A. L. Tarasco, <em>Il patrimonio culturale, Modelli di gestione e finanza pubblica</em>, cit., 183 ss. Per un caso di concessione in uso di un bene culturale demaniale ad un ente ecclesiastico v. S. Antoniazzi, <em>op. ult. cit</em>., 909 ss.<br /> <a href="#_ftnref56">[56]</a>Circa le valutazioni che sono presupposto di vincoli archeologici, la giurisprudenza non ritiene necessario che in tutte le aree interessate vi siano ritrovamenti, ma è sufficiente che i dati rilevati possano fondare la ragionevole conclusione che il sottosuolo contenga ulteriori reperti da scoprire, così Cons. Stato, Sez. VI, 2 marzo 2015, n. 999, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>.<br /> <a href="#_ftnref57">[57]</a>Per approfondimenti v. S. Gardini, <em>La valorizzazione integrata dei beni culturali</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 2016, 403 ss.; per esperienze precedenti di accordi di valorizzazione e conseguenti programmi strategici si rinvia agli atti della giornata di studio in G. Sciullo (a cura di), <em>Beni e attività culturali: federalismo e valorizzazione</em>, Gangemi Editore, Roma, 2012.<br /> <a href="#_ftnref58">[58]</a>In tema di partenariato pubblico-privato v. S. Gardini, <em>op. cit.</em>, 416 ss.<br /> <a href="#_ftnref59">[59]</a>Per questo nuovo schema in cui vi sono i soggetti pubblici titolari di competenze per il patrimonio culturale e le imprese, con possibilità di raccordo tra essi mediante forme di collaborazione, v. M. Caroli, <em>Gestione del patrimonio culturale e competitività del territorio</em>, Franco Angeli, Milano, 2016, 114 ss., spec. 115. Per il collegamento tra patrimonio e sviluppo economico, politico e sociale, si rinvia a G. Volpe, <em>Un patrimonio italiano</em>, Utet, De Agostini, Novara, 2016, 40 ss.; in generale, nella prospettiva economica v. M. Mantovani, <em>Lezioni di economia pubblica dei beni culturali</em>, Giappichelli, Torino, 2008; M. Rispoli-G. Brunetti, (a cura di) <em>Economia e management delle aziende di produzione culturale</em>, il Mulino, Bologna, 2009; G. Magnani, <em>Le aziende culturali, Modelli manageriali</em>, Giappichelli, Torino, 2014; G. Bosi, <em>Lo statuto giuridico dell&#8217;impresa culturale italiana</em>, in <em>www.aedon.mulino.it</em>, 2014, n. 3.; F. Bifulco-T. Russo Spena, (eds.), <em>Managing cultural heritage</em>, McGraw-Hill Education, Milano, 2016; G. Bosi, <em>L&#8217;impresa culturale. Diritto ed economia delle attività creative</em>, il Mulino, Bologna, 2017; M. Cammelli, <em>Qualche appunto in tema di imprese culturali</em>, in <em>Aedon</em>, n. 2, 2017. Circa la riconducibilità dell&#8217;impresa culturale all&#8217;impresa pubblica in presenza di interessi pubblici, del modello privatistico e di mercato che crea &#8220;un valore aggiunto&#8221; e non profitto economico immediato. v. G. Lemme, <em>Il &#8220;mercato&#8221; della cultura</em>, in G. Lemme, (a cura di), <em>Diritto ed economia del mercato</em>, Wolters Kluwer, Milano, 2018, 452 ss.; per una posizione assai critica circa la riconducibilità dei beni culturali a concetti aziendalistici e di mercato e all&#8217;impresa dei beni culturali, v. S. Settis, <em>Italia s.p.a.</em>, cit., 94 ss. Per l&#8217;anno europeo 2018 del patrimonio culturale e il settore della cultura come &#8220;motore di sviluppo economico&#8221; v. A. O. Cozzi,<em> Dimensione economica e dimensione culturale europea</em>, in <em>Aedon</em>, n. 2, 2018.<br /> <a href="#_ftnref60">[60]</a>Per approfondimenti v. M. P. Chiti, <em>La nuova direttiva concessioni e il partenariato pubblico privato</em>, in C. Franchini-F. Sciaudone (a cura di), <em>Il recepimento in Italia delle nuove direttive appalti e concessioni</em>, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, 147 ss.; S. Antoniazzi, <em>Società miste e servizi pubblici locali</em>, <em>Esperienze nazionali e modello europeo,</em> Editoriale Scientifica, 2017, 1-39 e per riferimenti di comparazione 41 ss.; Id., <em>Società di economia mista: caratteri generali, la diretta influenza del modello delineato dall&#8217;Unione Europea e alcune esperienze nazionali</em>, in <em>Anuario del Gobierno Local 2018</em>, 2019, 207 ss.<br /> <a href="#_ftnref61">[61]</a>V. L. Casini, <em>Valorizzazione e gestione</em>, cit., 224 ss.<br /> <a href="#_ftnref62">[62]</a>Per la fruizione dei beni culturali secondo una prospettiva di <em>servizio</em> e di aspirazione ad una qualità elevata v. S. Barile, <em>Verso una novata ipotesi di rappresentazione del concetto di bene culturale</em>, in G. M. Golinelli (a cura di), <em>Patrimonio culturale e creazione di valore</em>, Cedam, Padova, 2012, 75 ss. Si consideri il d.l. 20 settembre 2015, n. 146, &#8220;Musei e luoghi della cultura servizi pubblici essenziali&#8221;, convertito nella l. 12 novembre 2015, n. 182; la circolare 23 marzo 2009, n. 49, circa le linee guida in materia di affidamento in concessione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico negli istituti della cultura statali.<br /> <a href="#_ftnref63">[63]</a>Si rinvia a Cass. Civ., Sez. Un., 9 dicembre 2015, n. 24824, in <em>Foro amm. CdS</em>, 2016, 11; le considerazioni che emergono attengono alla vicinanza di caratteri tra appalto e concessioni, dato che i servizi, ad es., di ristorazione o di caffetteria avrebbero natura concessoria, mentre l&#8217;affidamento di altri servizi ad es., biglietteria o di vigilanza, non ricadono di necessità nella concessione, ma sono meglio riconducibili all&#8217;appalto di servizi pubblici nel senso che l&#8217;amministrazione acquisisce utilità da soggetti privati e a favore di terzi, in cambio di un corrispettivo. Così il Cons. Stato, Ad. Plen., 6 agosto 2013, n. 19 (in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>), che ha chiarito come gli artt. 115 e 117 del Codice dei beni culturali si riferiscano ad una gestione integrata come modalità di erogazione dei servizi sulla base di un rapporto unitario; ciò emerge dalle norme: l&#8217;art. 117, comma 5, secondo cui i canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti <em>ex</em> art. 110, che regola unitariamente il versamento di proventi che derivano dalla vendita di biglietti di ingresso, di canoni di concessione e di corrispettivi per la riproduzione di beni culturali. Peraltro, l&#8217;art. 110, comma 3, prevede espressamente la destinazione dei proventi che derivano dai biglietti ad interventi di conservazione, per la sicurezza dei luoghi (art. 29), all&#8217;espropriazione e all&#8217;acquisto di beni culturali anche mediante l&#8217;esercizio della prelazione. Inoltre, in essa è precisato che la scelta di gestione indiretta con atto di concessione ai sensi dell&#8217;art. 115, comma 3, è volto all&#8217;interesse pubblico sulla base di un&#8217;operazione in cui prevale l&#8217;aspetto finanziario, nel senso che devono essere garantiti quegli incassi che potrebbero conseguire da una gestione diretta. Circa la necessità di una gara pubblica per l&#8217;affidamento di servizi museali aggiuntivi (artt. 115 e 117 del Codice dei beni culturali), già TAR Lazio, Sez. II, 28 settembre 2005, n. 7590, in <em>LexItalia.it.</em><br /> <a href="#_ftnref64">[64]</a>Così l&#8217;art. 14 del d.l. n. 159/2007 (conv. nella l. 222/2007) è stato abrogato dall&#8217;art. 8 del d.l. n. 64/2010 (conv. nella l. 100/2010), che imponeva l&#8217;affidamento in forma integrata dei servizi di cui all&#8217;art. 117.<br /> <a href="#_ftnref65">[65]</a>Si rinvia allo specifico d.m. 21 febbraio 2018, n. 113.<br /> <a href="#_ftnref66">[66]</a>L. Casini, <em>Valorizzazione e gestione</em>, cit., 227. Per l&#8217;organizzazione di mostre l&#8217;Autore precisa l&#8217;esigenza di distinguere i profili &#8220;creativo&#8221;, di verifica della scientificità e della programmazione, che devono spettare all&#8217;ente pubblico, dall&#8217;organizzazione che può essere oggetto di convenzioni con soggetti privati concessionari per le iniziative concrete, mediante condizioni chiare per il sostegno finanziario e le modalità di gestione. Quanto alle gare, si consideri <em>Ales</em> (società <em>in house</em> del Ministero dei beni culturali) nelle cui competenze rientrano i servizi museali, e <em>Consip</em> s.p.a. come unica centrale di committenza, pur con recenti problematiche di gestione.<br /> <a href="#_ftnref67">[67]</a>Peraltro, la valorizzazione può essere riferita ai beni culturali e al patrimonio pubblico di cui essi fanno parte, nel senso della maggiore fruizione dei beni, come tutela dei beni e promozione della cultura (art. 9 Cost.), e di carattere economico-finanziario per il secondo riferimento; per questi aspetti v. G. Severini, <em>La valorizzazione dei beni culturali</em>, in <em>Riv. giur. urb.</em>, 2013, 238 ss. L&#8217;Autore, tra l&#8217;altro, evidenzia che, nonostante la competenza concorrente delle Regioni per la <em>valorizzazione dei beni culturali</em> e ambientali e la<em> promozione e organizzazione di attività culturali </em>(art. 117, comma 3, Cost.), non vi sono leggi regionali significative e diffuse, con dubbi riguardo alla necessità di questa materia. In effetti, in base al Codice, la valorizzazione è necessaria, ma libera nei fini e nell&#8217;adozione di strumenti consensuali, senza che sia essenziale l&#8217;iniziativa pubblica o privata; tuttavia, nel primo caso si tratterebbe di <em>servizi pubblici</em> e nel secondo di iniziativa libera volta a finalità culturali e sociali. Con riferimento all&#8217;art. 9 Cost., circa l&#8217;inesistenza di un monopolio dello Stato sulla cultura v. F. Merusi, <em>Principi fondamentali, Art. 9</em>, in G. Branca (a cura di), <em>Commentario della Costituzione</em>, Zanichelli, Bologna, 1975, 441 ss.<br /> <a href="#_ftnref68">[68]</a>Si rinvia a M. Cammelli, <em>Cooperazione</em>, in C. Barbati-C. Cammelli-L. Casini-G. Piperata-G. Sciullo, <em>Diritto del patrimonio culturale</em>, cit., 285 ss.<br /> <a href="#_ftnref68">[69]</a>V. nota 59.<br /> <a href="#_ftnref70">[70]</a>Per alcuni interessanti riferimenti v. P. Asproni, <em>Privati, imprese, enti e cultura</em>, in T. S. Masumeci (a cura di), <em>La cultura ai privati</em>, <em>Il partenariato pubblico privato (sponsorizzazioni e project financing) ed altre iniziative</em>, Cedam, Padova, 2012, 177 ss.; si considerino anche le piattaforme di <em>crowd funding</em> attivate dai cittadini, esperienza simile all&#8217;azionariato diffuso della <em>Société des Amis du Louvre</em> con molti soci aderenti e possibilità ampie di detrazioni di tasse, soprattutto per le imprese, a seguito di donazioni al museo. Infine, per le conseguenze del d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85, in tema di federalismo demaniale, che ha consentito l&#8217;attribuzione di beni statali culturali alle autonomie locali e il passaggio al patrimonio disponibile con la possibilità di gestirli in forma diretta o indiretta coinvolgendo privati, ma sul presupposto di accordi di valorizzazione e di tutela, v. A. L. Tarasco, <em>Diritto ed economia nella gestione del patrimonio culturale</em>, ivi, 168 ss.; Id., <em>Ai confini del patrimonio culturale tra luoghi comuni e processi di produzione della cultura</em>, in <em>Aedon</em>, n. 1, 2018. Circa l&#8217;affidabilità della gestione di beni culturali pubblici a privati che dipenderebbe dalla categoria di bene, v. F. Merusi, <em>Pubblico e privato e qualche dubbio di costituzionalità nello statuto dei beni culturali</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2007, 3 ss.; per l&#8217;evoluzione nel coinvolgimento dei privati v. A. Iacopino, <em>Modelli e strumenti per la valorizzazione dei beni culturali</em>, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, 216 ss. Per profili di politica generale, v. F. Benhamou, <em>L&#8217;economia della cultura</em>, il Mulino, Bologna, Terza ediz., 2012, 144 ss.  <br /> <a href="#_ftnref71">[71]</a>Per la nozione di bene culturale come bene pubblico immateriale v. M. S. Giannini, <em>I beni culturali</em>, cit., 1028; per studi recenti sul concetto di immateriale economico in relazione a questo settore, si rinvia a  A. Bartolini, <em>L&#8217;immaterialità dei beni culturali</em>, in <em>www.aedon.mulino.it,</em> 2014, n. 1; M. Dugato, <em>Strumenti giuridici per la valorizzazione dei beni culturali immateriali</em>, ivi; G. Morbidelli, <em>Il valore immateriale dei beni culturali</em>, ivi; G. Severini, <em>L&#8217;immateriale economico nei beni culturali</em>, in <em>www.aedon.mulino.it,</em> 2015, n. 3; per interessanti contributi v. G. Morbidelli-A. Bartolini (a cura di), <em>L&#8217;immateriale economico nei beni culturali</em>, cit.; A. O. Cozzi, <em>Dimensione economica e dimensione culturale europea</em>, in <em>Aedon</em>, 2018, n. 2.<br /> <a href="#_ftnref72">[72]</a>Per questa nuova e necessaria prospettiva v. G. Sciullo, <em>I beni culturali quale risorsa collettiva da tutelare &#8211; una spesa, un investimento</em>, in <em>Aedon</em>, n. 3, 2017; G. Piperata, <em>Cultura, sviluppo economico e di come addomesticare gli scoiattoli</em>, in <em>Aedon</em>, n. 3, 2018.</div>
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<p>Note</p>
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		<title>Rosatellum bis: profili di incostituzionalità e prospettive future</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/rosatellum-bis-profili-di-incostituzionalita-e-prospettive-future/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:02 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/rosatellum-bis-profili-di-incostituzionalita-e-prospettive-future/">Rosatellum bis: profili di incostituzionalità e prospettive future</a></p>
<p>  Sommario: 1. Il c.d. &#8220;voto unico&#8221; &#8211; 2. Una scelta di continuità: no alle preferenze &#8211; 3. Elezione del Senato: la presunta violazione dell&#8217;art. 57 Cost.?;   1. Il c.d. &#8220;voto unico&#8221; Sebbene la sentenza n.1/2014 della Corte Costituzionale presenti forti caratteri di innovazione processuale1, il recente passato giurisprudenziale,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/rosatellum-bis-profili-di-incostituzionalita-e-prospettive-future/">Rosatellum bis: profili di incostituzionalità e prospettive future</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/rosatellum-bis-profili-di-incostituzionalita-e-prospettive-future/">Rosatellum bis: profili di incostituzionalità e prospettive future</a></p>
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<p style="text-align: justify;"><b>Sommario:</b> 1. Il c.d. &#8220;voto unico&#8221; &#8211; 2. Una scelta di continuità: no alle preferenze &#8211; 3. Elezione del Senato: la presunta violazione dell&#8217;art. 57 Cost.?;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><b>1. Il c.d. &#8220;voto unico&#8221; </b></p>
<p style="text-align: justify;">Sebbene la sentenza n.1/2014 della Corte Costituzionale presenti forti caratteri di innovazione processuale<a href="#sdfootnote1sym">1</a>, il recente passato giurisprudenziale, in materia di leggi elettorali, ha rivelato l&#8217;assenza di ogni sistematizzazione. Così si lascia aperta la porta a possibili censure di costituzionalità anche della legge elettorale attualmente vigente.</p>
<p style="text-align: justify;">Le questioni che la disciplina del <i>Rosatellum bis</i> pone circa la costituzionalità del testo sono molteplici e sono date soprattutto dalla necessità che tale legge elettorale sia conforme al dettato delle due più recenti sentenze della Consulta<a href="#sdfootnote2sym">2</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le questioni maggiormente dibattute vi rientra sicuramente la previsione della legge 3 dicembre 2017, n. 165 di un meccanismo di attribuzione dei seggi, che in particolare, trasmette in modo automatico il voto espresso dall&#8217;elettore in favore di un candidato nel collegio uninominale alla lista o alle liste ad esso collegate nel collegio plurinominale e viceversa (c.d. voto congiunto), generando quella che per molti rappresenta una indebita attribuzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, il sistema testé citato risulta particolarmente complesso ed è strutturato su un&#8217;impalcatura pensata per favorire gli apparentamenti in coalizione a discapito di quelle liste che, invece, non si coalizzano.</p>
<p style="text-align: justify;">Più in particolare, il voto unico va configurandosi come distorsivo nel caso in cui l&#8217;elettore decida, ad esempio, di attribuire il voto ad una lista e non anche al candidato nel collegio uninominale collegato alla coalizione cui appartiene la lista. Infatti, in tale caso, la previsione normativa determina l&#8217;attribuzione del voto anche al candidato nel collegio uninominale collegato alla lista, anche laddove la scelta dell&#8217;elettore risulti chiaramente orientata verso il singolo partito. Ben potrebbe accadere infatti che l&#8217;elettore decida di attribuire il voto ad una lista, ma non anche di esprimere una preferenza verso il candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta ma appartenente ad altra lista della coalizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, con il meccanismo che vede il trascinamento del &#8220;voto unico&#8221; dal candidato alla lista o liste collegate e viceversa, l&#8217;elettore si ritrova, a scegliere, anche inconsapevolmente, tutte le liste presentate dalla coalizione nel collegio uninominale proporzionale cui si ricollega la lista o il candidato scelto.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, la distorsione che si realizza a livello rappresentativo e generato dal meccanismo del voto unico, trova la sua massima espressione in tutti quei casi in cui il (non) voto dell&#8217;elettore sia decisivo ai fini della elezione di un determinato candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista diversa da quella scelta e tuttavia appartenente alla relativa coalizione. Gli effetti distorsivi risultano poi ancor più accentuati laddove si verifichi in sede post-elettorale , una rottura nella coalizione, determinando quindi una scomposizione del quadro politico presentato all&#8217;elettore in sede elettorale.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, sulla base di quanto analizzato non può certamente ritenersi eccessiva l&#8217;affermazione secondo cui il meccanismo di trascinamento del c.d. voto unico, pone in essere una vera e propria distorsione della volontà popolare, configurandosi una evidente violazione del principio di rappresentanza (ex. art 1 Cost.).</p>
<p style="text-align: justify;">Segnatamente, deve, ritenersi fondato il rilievo secondo cui tale meccanismo elettorale comporta un&#8217;alterazione del rapporto di rappresentanza in tutti quei casi in cui l&#8217;elettore decida di appore il proprio voto o sul solo candidato nel collegio uninominale ovvero sulla sola lista collegata nel collegio plurinominale collegata ad altre liste.</p>
<p style="text-align: justify;">Il meccanismo che assegna il voto al candidato presentatisi nel collegio uninominale, che entra in atto anche quando l&#8217;elettore esprime la propria preferenza in favore di una lista nel collegio plurinominale, configura infatti una indebita assegnazione del voto ad un candidato che non necessariamente riflette le preferenze dell&#8217;elettore. Allo stesso modo, va rilevato che, se il meccanismo elettorale consente di scegliere singolarmente il candidato nel collegio uninominale o alternativamente la lista nel proporzionale senza obbligatoriamente procedere ad una scelta congiunta, non si vede per quale ragione l&#8217;assenza di una preferenza espressa nel collegio uninominale debba essere solo &#8220;apparente&#8221; ma non sostanziale, trascinandosi comunque il voto espresso nel collegio plurinominale al candidato collegato alla lista preferita.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di quanto detto, appare, quindi, puntuale sottolineare in che modo la Corte Costituzionale, chiamata a giudicare la legittimità della l. n. 270/2005, sia intervenuta sulla questione dei &#8220;voti a pacchetto&#8221;, con la sentenza n. 1/2014<a href="#sdfootnote3sym">3</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, in tale occasione, la Consulta, ha soventemente ritenuto illegittimo il meccanismo di elezione dei componenti di Camera e Senato che blindava i candidati nelle Circoscrizioni e &#8220;obbligava&#8221; sostanzialmente l&#8217;elettore a scegliere i propri rappresentanti fra i candidati presentati in un ordine di lista determinato dalle segreterie dei partiti.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte, pertanto, ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale della Legge n. 270/2005, nella parte in cui non prevedeva un meccanismo che consentisse agli elettori la possibilità di compiere una scelta consapevole e diretta oltreché la possibilità di determinare in modo effettivo i propri rappresentanti in ciascuno dei rami del Parlamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente, va chiarito che la legittimità costituzionale del c.d. voto unico è subordinata alla circostanza che rimanga &#8220;forte il collegamento tra eletti e partiti&#8221;, che risulta &#8220;funzionale al buon funzionamento della forma di governo parlamentare&#8221;<a href="#sdfootnote4sym">4</a>. Pertanto, si deve ritenere che l&#8217;interesse preminente che il legislatore del c.d. <i>Rosatellum</i> avrebbe dovuto salvaguardare nella previsione del &#8220;voto unico&#8221; sarebbe stato quello di garantire il collegamento tra l&#8217;eletto e la lista elettorale presentata, nel tentativo di evitare fenomeni distorsivi manifestatisi nella precedente legislatura. Giova ricordare infatti, che il &#8220;fenomeno trasformistico&#8221; ha avuto, nella legislatura precedente dei picchi inconsueti, seguendo la scia di un <i>trend</i> iniziato nella XVI legislatura, frutto di un contesto politico fortemente mutato rispetto alle polarizzazioni di inizio secolo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il 27 dicembre 2017 &#8211; data di scioglimento delle Camere -, il portale di statistiche parlamentari &#8220;Openpolis&#8221;, registrava dall&#8217;inizio della Legislatura ben 537 cambi di gruppo parlamentare equivalente ad un cambio di partito ogni due parlamentari.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che il dato emerso già nei primi anni dello scorso quinquennio parlamentare, avrebbe dovuto spingere il legislatore nella direzione della ricerca di un rimedio che consentisse di limitare i cosiddetti &#8220;cambi di casacca&#8221; che hanno notevolmente caratterizzato la precedente Legislatura. Sul punto, va debitamente evidenziato che, ad un anno dalle elezioni del 4 marzo 2018, &#8211; complice una modifica dei regolamenti parlamentari &#8211; si può ritenere raggiunto tale obiettivo, essendo stati totalizzati alla Camera dei Deputati &#8220;solo&#8221; 18 cambi di casacca<a href="#sdfootnote5sym">5</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di quanto detto, occorre, però, sottolineare quali rimedi possono essere funzionali ad impedire alla nuova legge elettorale, c.d. <i>Rosatellum</i>, di non incorrere in censure di costituzionalità.</p>
<p style="text-align: justify;">Più in particolare, il legislatore, per ovviare a tali possibili censure, ben avrebbe potuto escludere l&#8217;automatica assegnazione del voto al candidato nel collegio uninominale laddove l&#8217;elettore avesse optato esclusivamente per una delle liste ad esso collegate, tenendo su due piani distinti il voto espresso nel collegio uninominale da quello espresso nel collegio plurinominale proporzionale. Tale meccanismo avrebbe infatti garantito una maggiore aderenza tra il voto espresso dagli elettori e i candidati eletti. Peraltro, non si vede la ragione per cui il Legislatore abbia deciso di adottare tale meccanismo, in quanto la opportunità di introdurre un sistema misto con correttivo maggioritario finalizzato a garantire maggiore governabilità ed evitare lo strumento della doppia scheda (previsto dalla l. 276/93 per la sola Camera dei Deputati), non implicava l&#8217;obbligo di introdurre un sistema di &#8220;trascinamento&#8221; dei voti, condizionando reciprocamente i due meccanismi.</p>
<p style="text-align: justify;">È dunque plausibile, se non auspicabile, un intervento correttivo da parte dell&#8217;attuale legislatore che possa prevedere l&#8217;eliminazione del meccanismo di attribuzione automatica del voto al candidato uninominale.</p>
<p style="text-align: justify;">Più discussa risulta essere, invece, la possibilità di un intervento manipolativo della Corte Costituzionale che possa determinare l&#8217;evoluzione del sistema elettorale verso tale direzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad ogni modo, appare poco opportuno il rilievo circa l&#8217;effettiva possibilità di sanare &#8220;il vizio&#8221; attraverso l&#8217;introduzione del voto disgiunto, poiché rimarrebbe immutata la <i>quaestio</i> circa l&#8217;ipotesi di scomposizione del voto all&#8217;interno delle coalizioni. Non è chiaro infatti in che modo sia possibile consentire all&#8217;elettore la possibilità di scegliere una lista al quale è collegato un determinato candidato nel collegio uninominale e contestualmente garantire la possibilità di esprimere un secondo voto di preferenza nel collegio uninominale in favore di un candidato collegato ad una lista o coalizione di liste avverse alla prima, al fine di evitare il trascinamento del voto unico.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<ol>
<li>
<p style="text-align: justify;"><b>Una scelta di continuità: no alle preferenze.</b></p>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Tra le principali critiche dottrinarie oltreché politiche che il <i>Rosatellum bis</i> ha raccolto lungo il suo percorso parlamentare, vi è sicuramente il ripudio congenito da parte dei &#8220;padri del Rosatellum&#8221; nei confronti delle &#8220;preferenze&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, nonostante le copiose critiche ricevute dalle opposizioni parlamentari, i quattro partiti di maggioranza, artefici dell&#8217;attuale legge elettorale, hanno ritenuto di operare in continuità con una scelta mediana, vigile e scevra da profili di incostituzionalità.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, il sistema di elezione di Camera e Senato, per il 61% circa dei seggi di ciascuno dei due rami del Parlamento, prevede collegi plurinominali con la possibilità per ciascuna lista di candidare e, <i>de relato</i>, di eleggere dai 3 ai 10 candidati per collegio plurinominale. Sono eletti i candidati per ciascuna lista in ordine di presentazione e con un sistema, dal punto di vista strutturale, per nulla differente (se non nel numero dei candidati dei singoli listini) da quello previsto dalla legge 270/2005.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, il rischio di una censura di costituzionalità da parte della Consulta sul punto è fortemente attenuato alla luce della sentenza n.1/2014, la quale ha posto in luce un indirizzo innovativo della Corte, anche rispetto alle pronunce precedenti, determinando uno frattura rispetto al passato<a href="#sdfootnote6sym">6</a></p>
<p style="text-align: justify;">A tal proposito, è necessario richiamare la sopracitata sentenza: <i>&#8220;In definitiva, è la circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione. Simili condizioni di voto, che impongono al cittadino, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in ragione della posizione in lista, a diventare deputati o senatori, rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l&#8217;effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l&#8217;effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali)<a href="#sdfootnote7sym">7</a>&#8220;. </i>Tali affermazioni pertanto consentono al Legislatore di prevedere un sistema elettorale con liste bloccate, purché non venga totalmente compromessa la possibilità dell&#8217;elettore di procedere ad una scelta diretta dei componenti delle due Camere.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;analisi muove quindi dalla lettera del dettato della Corte che sembra lasciare aperta la porta ad un sistema elettorale come quello che viene ad integrarsi con il <i>Rosatellum bis</i>. La previsione di liste bloccate &#8220;corte&#8221; che permettano una facile individuazione dei candidati da parte dell&#8217;elettore all&#8217;interno di collegi plurinominali territorialmente più piccoli rispetto alle circoscrizioni della cd. Legge Calderoli, nonché la possibilità di scegliere direttamente il candidato nel collegio uninominale, risultano essere elementi fondamentali nel determinare la compatibilità costituzionale dell&#8217;attuale sistema. Tali meccanismi elettorali, infatti, sembrano proprio finalizzati ad evitare quelle censure che invece avevano determinato l&#8217;intervento della Consulta sulla legge 270/2005.</p>
<p style="text-align: justify;">Il problema interpretativo che si manifesta a seguito della asserita legittimità dei listini bloccati corti, è quello di quantificare il numero di candidati massimo che consenta di ritener soddisfatto il principio di conoscenza del candidato da parte dell&#8217;elettore<a href="#sdfootnote8sym">8</a>. Sul punto, si evidenzia<a href="#sdfootnote9sym">9</a> come la stessa Corte non abbia fornito un parametro per individuare il numero di candidati che il listino debba presentare per rispondere ai criteri sopra indicati. Allo stesso modo non pare risolto il problema della scelta del candidato da parte dell&#8217;elettore laddove l&#8217;ordine individuato dalle segreterie di partito nella presentazione della lista possa contenere soggetti che non trovano il consenso dell&#8217;elettore.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;analisi letterale della stessa giurisprudenza costituzionale, però, in definitiva, sembrerebbe non ostare alla introduzione di sistemi elettorali caratterizzati da listini bloccati non &#8220;corti&#8221;, purché non risulti violato il principio di conoscibilità dell&#8217;eletto sancito dalla sentenza n.1/2014.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, giova precisare che parte della dottrina ha comunque rifiutato di intravedere la legittimità costituzionale in quei sistemi che in tutto o in parte non prevedono lo strumento delle preferenze.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, la scelta di non adottare lo strumento delle preferenze risulta &#8211; come detto precedentemente &#8211; una scelta di continuità del legislatore. Infatti, già la l. n. 270 del 2005 e la l. n. 52 del 2015 avevano escluso la possibilità di ricorrere al meccanismo di scelta diretta del candidato evitando pertanto l&#8217;introduzione delle preferenze.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di quanto detto, va sottolineato che le forze politiche di maggioranza che hanno approvato il <i>Rosatellum bis</i> sono sostanzialmente le stesse che hanno preso parte all&#8217;approvazione della legge n. 270 e della legge n. 52 del 2015. Tuttavia, la successiva approvazione della legge n. 165 del 2017 avvenuta ad opera di partiti appartenenti ad aree politiche diverse all&#8217;interno di un quadro politico fortemente frammentato, consente di ritenere radicato il convincimento del legislatore nel non adottare lo strumento delle preferenze.</p>
<p style="text-align: justify;">Ugualmente, la scelta dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali proporzionali può essere letta come un &#8220;disperato tentativo&#8221; di evitare le preferenze, piuttosto che prodotto di un chiaro convincimento circa la bontà dell&#8217;utilizzo di sistemi diversi da quello adottato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il rilievo, pur presente nel dibattito dottrinario, che nella sentenza n.1/2014 la Corte abbia evidenziato la mancanza di quel rapporto diretto e personale nella scelta dell&#8217;elettore nel caso di listini bloccati che sembrerebbe indirizzare verso una pronuncia di incostituzionalità della Corte in tutti quei casi in cui non vi siano in tutto o in parte le preferenze<a href="#sdfootnote10sym">10</a>, deve ritenersi temperato appunto dalla stessa sentenza nella parte in cui fa riferimento alla &#8220;circostanza della totalità degli eletti&#8221; e al riferimento della comparazione con &#8220;altri sistemi con listini bloccati per l&#8217;elezione di una parte dei seggi&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di tali osservazioni, si deve ritenere infatti che la sentenza n.1/2014, sgombri opportunamente il campo da dubbi circa la discrezionalità del legislatore nel prevedere sistemi diversi da quelli caratterizzati dall&#8217;istituto delle preferenze.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ché appare una scelta assolutamente corretta, seppur tardiva, anche nell&#8217;ottica dell&#8217;effettivo compito svolto della Corte Costituzionale. Infatti, sarebbe sembrato oltremodo esorbitante dalle competenze della Consulta delimitare lo spazio di manovra del legislatore in materia se il testo della sentenza avesse obbligato il legislatore a tenersi ancorato all&#8217;istituto delle preferenze, escludendo a priori una reale possibilità di scelta del Legislatore tra i vari meccanismi elettorali, che pur sono presenti ed utilizzati per la scelta dei rappresentanti delle Camere &#8220;basse&#8221; dalle vicine democrazie europee. Infatti, una interpretazione restrittiva della sentenza avrebbe limitato la potestà legislativa in materia elettorale a pochi elementi, quali ad esempio le soglie di sbarramento e/o improbabili premi di maggioranza, le preferenze di genere, che, seppur decisivi, non sono in grado di modificare la struttura dell&#8217;impianto elettorale.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, va quindi sottolineato che i due interventi della Corte Costituzionale del 2014 e più in particolare quello del 2017 relativamente al giudizio di legittimità sull&#8217;<i>Italicum</i>, hanno ribadito l&#8217;autonomia del legislatore circa la scelta di un sistema elettorale maggioritario, escludendo che lo stesso risulti vincolato a schemi di natura proporzionale<a href="#sdfootnote11sym">11</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">A ciò si aggiunga che la previsione di un sistema misto prevalentemente proporzionale va letto nella direzione di recuperare, almeno parzialmente, l&#8217;impalcatura del cd. Mattarellum<a href="#sdfootnote12sym">12</a>, laddove la quota proporzionale consentiva una qualche rappresentanza alle forze politiche di media consistenza anche nell&#8217;ipotesi in cui queste ultime non fossero confluite in coalizioni di largo respiro<a href="#sdfootnote13sym">13</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, si può dunque ritenere che l&#8217;impalcatura del <i>Rosatellum</i> non patisce la presenza di elementi di dubbia legittimità costituzionale nella previsione di listini bloccati corti laddove non si profili una violazione del principio di rappresentanza.</p>
<p style="text-align: justify;">  </p>
<p style="text-align: justify;"><b>2. Elezione del Senato: la presunta violazione dell&#8217;articolo 57 Cost.</b></p>
<p style="text-align: justify;">Tra gli aspetti oggettivamente più interessanti della legge n. 165 del 2017, vi è il meccanismo di elezione dei componenti del Senato della Repubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; bene ricordare che durante il periodo di <i>vacatio,</i> il Senato della Repubblica aveva conosciuto la particolare &#8220;anomalia&#8221; di essere stato &#8220;abbandonato&#8221; dal legislatore in materia elettorale, in ragione della approvazione delle riforma costituzionale che ne prevedeva una integrale modifica sia dal punto di vista delle competenze, quale camera di rappresentanza delle autonomie locali, sia con riferimento alla sua composizione e <i>de relato</i> elezione.<a href="#sdfootnote14sym">14</a></p>
<p style="text-align: justify;">Si sottolinea sul punto che l&#8217;approvazione dell&#8217;<i>Italicum</i> ha tradito una certa spavalderia del legislatore circa i buoni esiti dell&#8217;entrata in vigore della Riforma.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, a seguito della sentenza n. 35/2017, nonché in virtù degli esiti referendari del 4 dicembre 2016, si è reso necessario un complessivo intervento in materia elettorale che ha naturalmente riguardato anche il Senato della Repubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal punto di vista della tecnica legislativa, l&#8217;art. 57 Cost. ha rappresentato il pomo della discordia tra i padri della Legge Calderoli, che hanno attribuito alla previsione della elezione del Senato su base regionale, le colpe dell&#8217;instabilità politica verificatasi a seguito delle Elezioni Politiche del 2006 e del 2013.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, i risultati del Referendum del 2016 avevano riaperto il dibattito su un necessario intervento in materia elettorale per il Senato.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, il legislatore del 2017 nella definizione del quadro complessivo afferente i meccanismi della nuova legge elettorale ha potuto evitare le problematiche inerenti all&#8217;art.57, in virtù del forte collegamento territoriale tra collegi uninominali e quelli proporzionali che la nuova legge elettorale ha previsto.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente, il legislatore del 2005 aveva invece dovuto preoccuparsi di adottare due sistemi diversi per Camera e Senato per mantenere saldo il principio di attribuzione del premio di maggioranza. Peraltro, la previsione di un premio di maggioranza regionale attribuito alle liste o coalizioni che avessero raggiunto la maggioranza relativa aveva dato &#8211; nelle due occasioni citate &#8211; cattiva prova sia in termini di rappresentanza che di governabilità. Sul primo punto, è bene ricordare che l&#8217;attribuzione del premio di maggioranza in presenza di più coalizioni in gioco (come nel 2013), determinava fenomeni di sovra-rappresentazione dei partiti vincenti e di sotto rappresentanzione dei partiti vinti. L&#8217;esempio lampante appare ad esempio quello del Piemonte che, nel 2013, attribuiva la vittoria e relativo premio di maggioranza al centro-Sinistra, ossia ben 13 Senatori, rispetto ai 4 attribuiti al Centro-destra, che però aveva &#8220;perso&#8221; le elezioni presentando un distacco di soli 0,5 punti (13.000 voti circa).</p>
<p style="text-align: justify;">Segnatamente, dal punto di vista della governabilità, la impossibilità di attribuire il premio di maggioranza su base nazionale e la poca omogeneità politica territoriale hanno reso inevitabile la formazione di un Senato, 2 volte su 3, difficilmente &#8220;governabile&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altronde, la premessa di cui sopra è parte delle ragioni che hanno indotto il Legislatore a virare su un sistema elettorale che in tutto o in parte ricalcasse la legge Mattarella<a href="#sdfootnote15sym">15</a> e che quindi non comportasse la necessità di trovare soluzioni analoghe a quelle adottate dalla legge Calderoli.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, alla luce delle osservazioni rese, risulta oltremodo esiziale una valutazione circa la <i>ratio</i> dell&#8217;art. 57 Cost, e più in particolare circa la funzione attribuita al Senato della Repubblica, non solo quale ramo del Parlamento, ma anche quale Camera di rappresentanza delle istanze territoriali.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, la legge n. 165 del 2017 adotta per il Senato della Repubblica un sistema pressappoco identico a quello previsto per la Camera dei Deputati, che varia esclusivamente in termini di numero di seggi attribuiti e conseguentemente per l&#8217;ampiezza dei collegi.</p>
<p style="text-align: justify;">Fatta questa doverosa premessa, non sono mancate le valutazioni di chi, sulla base di una interpretazione restrittiva dell&#8217;art. 57 Cost., ha intravisto una complessiva illegittimità costitutzionale della struttura prevista per l&#8217;elezione del Senato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il sistema adottato infatti violerebbe il dettato costituzionale, in quanto non prevede uno specifico meccanismo di elezione su base regionale, limitandosi a riprodurre per la elezione del Senato, lo stesso sistema elettorale adottato per la Camera dei Deputati.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, non vi sono fondati rilievi che potrebbero effettivamente impensierire il legislatore di eventuali scure della Consulta.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altronde, un&#8217;interpretazione estensiva dell&#8217;art. 57 Cost, oramai pacificamente adottata in dottrina<a href="#sdfootnote16sym">16</a>, consente di ritenere ammissibili e compatibili con il dettato costituzionale anche quei meccanismi di elezione del Senato che prevedono circoscrizioni elettorali articolate nella dimensione regionale. Pertanto, il Legislatore non è in alcun modo obbligato a prevedere necessariamente per l&#8217;elezione del Senato, un riparto dei seggi strutturato su base regionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutto quanto detto, è funzionale e preliminare ad una generale valutazione circa l&#8217;ammissibilità costituzionale del <i>Rosatellum</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Più problematica è la questione circa la compatibilità di soglie di sbarramento nazionali che possano precludere l&#8217;accesso alla Camera alta del nostro Parlamento, a forze politiche territoriali fortemente radicate in alcune Regioni, che tuttavia non sono in grado di oltrepassare la predetta soglia.<a href="#sdfootnote17sym">17</a> Va evidenziato sul punto che la legge n. 165 del 2017 prevede, anche per la elezione del Senato, e differentemente dalla stessa legge Calderoli, una soglia di sbarramento pari al 3% dei voti calcolata su base nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, la previsione introdotta ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 7, della legge n. 165 del 2017, che stabilisce la possibilità di attribuire taluni seggi alle liste che hanno ottenuto su base regionale almeno il 20% dei voti validi, non sembra, almeno dal punto di vista sostanziale<a href="#sdfootnote18sym">18</a>, essere in grado di rispondere alla <i>ratio</i> della disposizione. Infatti, si tratta di una soglia che potrebbe configurarsi come eccessivamente elevata, in quanto richiede una percentuale di voti difficilmente raggiungibile anche da forze politiche fortemente radicate sul territorio. A tale scopo basta pensare alla Lega Nord &#8211; partito politico tipicamente territoriale &#8211; nelle elezioni politiche del 2013. E&#8217; chiaro come in quella circostanza la previsione di una soglia simile avrebbe di fatto sbarrato l&#8217;accesso ad una forza politica, che faceva maggiormente (quasi esclusivamente) leva sul consenso in due sole Regioni (Lombardia e Veneto).</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, l&#8217;analisi suesposta consente di ritenere che, se da un lato, l&#8217;impalcatura complessiva del meccanismo elettorale per l&#8217;elezione del Senato introdotto dal <i>Rosatellum</i>, può essere ritenuto conforme a Costituzione, dall&#8217;altro sono possibili censure della Corte Costituzionale afferenti la compatibilità della soglia di sbarramento prevista su base nazionale con l&#8217;articolo 57 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote1anc">1</a>&#x2; B. CARAVITA, <i>La riforma elettorale alla luce della Sent. 1/2014</i>, p. 1 in Federalismi.it, n. 02/2014;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote2anc">2</a>&#x2; Corte Cost., Sentenza 4 dicembre 2013 &#8211; 13 gennaio 2014 n. 1, pubblicata in G.U. n. 3 del 15.01.2014; Corte Cost. Sentenza 25 gennaio &#8211; 9 febbraio 2017 n. 35, pubblicata in G.U., n. 7 del 15.02.2017;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote3anc">3</a>&#x2; Corte Cost., Sentenza 4 dicembre 2013 &#8211; 13 gennaio 2014 n. 1, con cui la Consulta ha sancito l&#8217;incostituzionalità dell&#8217;art. 83, primo comma n. 5 e secondo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (T.U. delle leggi recanti le norme per la elezione della Camera dei deputati) e dell&#8217;art. 17, secondo e quarto comma, del d.lgs. 20 dicembre 1993 n. 533 (T.U. delle leggi recanti norme per l&#8217;elezione del Senato della Repubblica), in relazione al premio di maggioranza. Ha, inoltre, dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale degli artt. 4, secondo comma, e 59 del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, nonché dell&#8217;art. 14, primo comma, del d.lgs. 20 dicembre 1993 n. 533, nella parte in cui non consentono all&#8217;elettore di esprimere una preferenza per i candidati.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote4anc">4</a>&#x2; G. TARLI BARBIERI, <i>La Legislazione elettorale nell&#8217;Ordinamento Italiano,</i> Milano, Giuffre&#8217; Francis Lefebvre, 2018, 143;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote5anc">5</a>&#x2; Fonte: Open Camera (<a href="https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2019-01-01/cambi-casacca-solo-18-camera-dall-inizio-legislatura-114207.shtml?uuid=AEAzLa7G)">https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2019-01-01/cambi-casacca-solo-18-camera-dall-inizio-legislatura-114207.shtml?uuid=AEAzLa7G)</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote6anc">6</a>&#x2; G. D&#8217;AMICO, <i>Il sindacato di costituzionalità della normativa elettorale dopo la sent. n.1 del 2014</i>, in <i>Quad. Cost.</i>, 2015,3</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote7anc">7</a>&#x2; Corte Cost., Sentenza 4 dicembre 2013 &#8211; 13 gennaio 2014 n. 1, pubblicata in G.U. n. 3 del 15.01.2014, punto 5.1 del &#8220;Considerato in diritto&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote8anc">8</a>&#x2; G. GUARINO, <i>Corte costituzionale e leggi elettorali: note di un internazionalista a margine di una recente sentenza, </i>in <a href="http://www.giurcost.it">www.giurcost.it</a> ,2014, 24</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote9anc">9</a>&#x2; <i>Ibidem</i></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote10anc">10</a>&#x2; Cfr. Corte cost.,sent. n. 1/2014, punto 5 del &#8220;Considerato in diritto&#8221; : &#8220;In questo quadro, le disposizioni censurate, nello stabilire che il voto espresso dall&#8217;elettore, destinato a determinare per intero la composizione della Camera e del Senato, è un voto per la scelta della lista, escludono ogni facoltà dell&#8217;elettore di incidere sull&#8217;elezione dei propri rappresentanti, la quale dipende, oltre che, ovviamente, dal numero dei seggi ottenuti dalla lista di appartenenza, dall&#8217;ordine di presentazione dei candidati nella stessa, ordine di presentazione che è sostanzialmente deciso dai partiti. La scelta dell&#8217;elettore, in altri termini, si traduce in un voto di preferenza esclusivamente per la lista, che &#8211; in quanto presentata in circoscrizioni elettorali molto ampie, come si è rilevato &#8211; contiene un numero assai elevato di candidati, che può corrispondere all&#8217;intero numero dei seggi assegnati alla circoscrizione, e li rende, di conseguenza, difficilmente conoscibili dall&#8217;elettore stesso.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote11anc">11</a>&#x2;A. MORRONE, <i>Dopo la decisione sull&#8217;Italicum: il maggioritario è salvo, e la proporzionale non un obbligo costituzionale</i>, in <a href="http://www.forumcostituzionale.it">www.forumcostituzionale.it</a>, 13 febbraio 2017;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote12anc">12</a>&#x2; L. 4 agosto 1993, n. 276 Norme per l&#8217;elezione del Senato della Repubblica; L. 4 agosto 1993, n. 277 Norme per l&#8217;elezione della Camera dei Deputati. La riforma delle legge elettorale, anche in virtù del referendum precedente, prevedeva l&#8217;introduzione di un sistema misto per cui il 75% dei componenti di ciascuna delle due Camere veniva eletto con un sistema maggioritario a turno unico. Il restante 25 % dei seggi, alla Camera dei Deputati, veniva ripartito con un sistema proporzionale a liste bloccate; mentre per il Senato della Repubblica si prevedeva un recupero proporzionale dei più votati non eletti attraverso un meccanismo di calcolo denominato &quot;scorporo&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote13anc">13</a>&#x2; A. VUOLO, <i>Decisione politica, controlli, produzione giurisprudenziale</i>, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017, 29</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote14anc">14</a><i>&#x2;</i><i> Ibidem</i></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote15anc">15</a>&#x2; Legge n. L. 4 agosto 1993, n. 276 Norme per l&#8217;elezione del Senato della Repubblica; L. 4 agosto 1993, n. 277 Norme per l&#8217;elezione della Camera dei Deputati;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote16anc">16</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote17anc">17</a>&#x2; G. TARLI BARBIERI, <i>La Legislazione elettorale nell&#8217;Ordinamento Italiano,</i> Milano, Giuffre&#8217; Francis Lefebvre, 2018, 157</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote18anc">18</a><i>&#x2;</i><i> Ibidem</i></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/rosatellum-bis-profili-di-incostituzionalita-e-prospettive-future/">Rosatellum bis: profili di incostituzionalità e prospettive future</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Rassegna giurisprudenziale in materia di informative antimafia</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/rassegna-giurisprudenziale-in-materia-di-informative-antimafia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:52 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/rassegna-giurisprudenziale-in-materia-di-informative-antimafia/">Rassegna giurisprudenziale in materia di informative antimafia</a></p>
<p>  </p>
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<hr />
<p>Note</p>
<!-- WP Attachments -->
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            <h3>Allegati</h3>
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		<title>Prolusione per il conferimento del premio Nettuno d&#8217;Oro di Bologna al Prof. Vandelli</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:42 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/prolusione-per-il-conferimento-del-premio-nettuno-doro-di-bologna-al-prof-vandelli/">Prolusione per il conferimento del premio Nettuno d&#8217;Oro di Bologna al Prof. Vandelli</a></p>
<p>Bologna, 13 maggio 2019   Signor Sindaco, signori Consiglieri,  signori Assessori, Autorità tutte, cari amici, è per me un onore e un privilegio poter svolgere la prolusione per il conferimento di questa onorificenza al prof. Luciano Vandelli. Un onore perché mi consente di celebrare pubblicamente un Maestro, con il quale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/prolusione-per-il-conferimento-del-premio-nettuno-doro-di-bologna-al-prof-vandelli/">Prolusione per il conferimento del premio Nettuno d&#8217;Oro di Bologna al Prof. Vandelli</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/prolusione-per-il-conferimento-del-premio-nettuno-doro-di-bologna-al-prof-vandelli/">Prolusione per il conferimento del premio Nettuno d&#8217;Oro di Bologna al Prof. Vandelli</a></p>
<div style="text-align: right;">Bologna, 13 maggio 2019</div>
<p>  <br /> Signor Sindaco, signori Consiglieri,  signori Assessori, Autorità tutte, cari amici,<br /> è per me un onore e un privilegio poter svolgere la prolusione per il conferimento di questa onorificenza al prof. Luciano Vandelli.<br /> Un onore perché mi consente di celebrare pubblicamente un Maestro, con il quale ho condiviso quasi trent&#8217;anni di impegno accademico, che mi ha insegnato un metodo e uno stile. Un privilegio perché mi offre l&#8217;occasione di festeggiare insieme a tutti voi un amico, uno di quegli incontri fortunati che possono cambiarti la vita.<br /> Sono quindi grato agli organizzatori di questa cerimonia &#8211; con la quale da oltre 40 anni viene conferito un premio ai cittadini che hanno onorato la città di Bologna con la propria attività professionale e pubblica &#8211; per avermi chiesto di illustrare l&#8217;importante contributo scientifico e istituzionale dato da Luciano Vandelli alla vita della nostra comunità.<br /> Nel caso del prof. Vandelli è pressoché impossibile tenere separata l&#8217;opera scientifica dall&#8217;impegno istituzionale e civile. Nella sua storia personale i due piani si intrecciano continuamente sino ad arrivare a confondersi, allorché da studioso delle istituzioni il prof. Vandelli diviene anche uomo delle istituzioni. Basti qui ricordare che, a livello locale, il prof. Vandelli è stato Assessore agli Affari Istituzionali del Comune di Bologna (1993-1995), Vice Presidente della Provincia di Bologna (1995-1996), Assessore all&#8217;Innovazione Amministrativa e alle Autonomie locali della Regione Emilia-Romagna (2000-2005). Sul piano nazionale, possiamo ricordare l&#8217;incarico di componente e quindi vicepresidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (2009-2013), nonché la sua partecipazione, nel 2013, alla Commissione per le riforme costituzionali, a seguito della quale ha ricevuto dal Presidente della Repubblica il titolo di Commendatore al merito della Repubblica.<br /> In sostanza, il prof. Luciano Vandelli oltre che essere uno studioso <em>delle</em> istituzioni, è uno studioso <em>nelle</em> istituzioni. Non si limita ad osservare dall&#8217;esterno gli apparati pubblici, per coglierne le dinamiche di sistema, ma sceglie di vivere le amministrazioni dall&#8217;interno, per conoscere e sperimentare da vicino i complessi meccanismi che le muovono. Questa esperienza lo ha dotato di una sensibilità unica, che coniuga la qualità di attento studioso dell&#8217;amministrazione pubblica a un interesse quasi affettuoso per la burocrazia in sé, per le persone che la formano, per le istituzioni locali. Il prof. Vandelli non ha mai ceduto alla tentazione dell&#8217; analisi fine a se stessa, della critica al sistema &#8220;dall&#8217;esterno&#8221; a cui molti giuristi ed intellettuali si sono lasciati andare di fronte alla tante difficoltà attraversate dalle istituzioni. È sicuramente più facile osservare un meccanismo rimanendone fuori, evidenziandone le storture e suggerendo modelli alternativi di funzionamento: ma in questo la posizione del prof. Vandelli si distingue da quella degli altri studiosi del diritto e dell&#8217;organizzazione pubblica, poiché si mette in gioco e prova fattivamente a realizzare un sistema razionale delle istituzioni locali.<br /> Mi riferisco alle istituzioni locali, dal momento che sono queste a essere al centro della sua attenzione di studioso. Analizzando la ricchissima messe degli scritti scientifici pubblicati nell&#8217;arco di 45 anni, dal 1973 al 2018, è evidente infatti l&#8217;interesse costante del prof. Vandelli per il sistema di governo regionale e locale. Anche quando la prospettiva si sposta sull&#8217;amministrazione nazionale, egli assume un&#8217;ottica che privilegia sempre il riparto delle competenze tra il centro e le autonomie, o il ruolo che le istituzioni del sistema territoriale possono svolgere in seno alle amministrazioni nazionali. Ogni volta, insomma, il prof. Vandelli arriva al centro muovendo dai sistemi locali.<br /> Sarebbe impossibile, nel poco tempo a mia disposizione, ripercorrere il lungo elenco dei &#8220;volumi&#8221; da lui scritti o curati, o quello ancora più lungo degli &#8220;articoli e saggi&#8221; di cui è autore. Basterà qui far menzione dei suoi principali lavori &#8211; molti dei quali ben noti anche all&#8217;estero, e adottati quali testi di studio in università straniere di grande prestigio &#8211; per far emergere i fili che tengono insieme la sua vastissima produzione scientifica. Il primo di questi fili, come si è già ricordato, va senz&#8217;altro individuato nella &#8220;passione&#8221; per il sistema delle autonomie territoriali, alla quale il prof. Vandelli ha dedicato le sue principali monografie: 1) <em>L&#8217;ordinamento regionale spagnolo</em>, Milano 1980 (nella versione spagnola, <em>El ordenamiento de las comunidades autònomas</em>, Madrid 1982, con prologo di Eduardo Garcìa de Enterrìa); 2) <em>I controlli sull&#8217;amministrazione regionale e locale</em>, Bologna, 1984; 3) <em>Poteri locali. Le origini nella Francia rivoluzionaria, le prospettive nell&#8217;Europa delle regioni</em>, Bologna 1990; 4) <em>L&#8217;ordinamento delle autonomie locali. Commento alla legge 8 giugno 1990 n.142</em>, Rimini, 1990; 5<em>) Devolution e altre storie</em>, Bologna, Il Mulino, 2002; e infine, 6)<em> Il sistema delle autonomie locali</em>, Bologna, Il Mulino, 2007.<br /> Il secondo filo conduttore è la comparazione giuridica con gli altri ordinamenti. A questo proposito vale la pena ricordare, insieme ai lavori monografici appena citati, che il prof. Vandelli ha insegnato presso diverse e importanti Università straniere: in particolare, dal 1986 sino al 2001 ha insegnato come professore invitato o associato presso varie Università di Parigi, presso l&#8217;Institut de Sciences Politiques-Paris, Montpellier. Nel 2001 è stato nominato <em>Maître de conférence </em>presso l&#8217;ENA. Collabora con importanti riviste straniere. La prova della sua particolare attenzione al sistema giuridico di altri ordinamenti e alla comparazione è poi rappresentata dalle diverse lauree <em>Honoris causa</em> conferite al prof. Vandelli da parte di prestigiose università straniere: laurea <em>honoris causa</em> in Diritto nell&#8217;Università di Cordoba (Argentina); laurea <em>honoris causa</em> in Diritto nell&#8217;Università Complutense di Madrid; e, a gennaio di quest&#8217;anno, laurea <em>honoris causa</em> in diritto dall&#8217;Università di Barcellona, in occasione della quale egli ha tenuto una prolusione interamente incentrata sul &quot;dialogo&quot; tra cittadini e istituzioni.<br /> Sistema delle autonomie e comparazione, si potrebbe dire, sono i grandi <em>leit motiv</em> dei suoi studi.<br />  <br /> *          *          *<br /> Per comprendere appieno una personalità occorre partire dal contesto in cui si nasce, cresce e si forma, come insegna la psicoanalisi. Il contesto culturale in cui cresce Luciano Vandelli, va detto, è particolarmente stimolante, ed è strettamente associato ad una fase storica irripetibile:  i primi anni Settanta, quando il disegno regionalista viene a compimento dopo oltre vent&#8217;anni dal suo inserimento nel testo costituzionale, quando le università alimentano il dibattito culturale e politico, e la crescita economica inizia a confrontarsi con il problema dell&#8217;inefficienza delle amministrazioni.<br /> In questo contesto, la Scuola di perfezionamento in Scienze amministrative (SPISA), nata negli anni &#8217;50 con l&#8217;apporto di studiosi americani, ha avuto il grande merito di far comprendere al mondo che i problemi dell&#8217;amministrazione non riguardano solamente l&#8217;ambito del diritto pubblico, ma anche la scienza dell&#8217;amministrazione, l&#8217;analisi economica del diritto; e, soprattutto, che una corretta soluzione dei problemi dell&#8217;amministrazione richiede lavoro interdisciplinare, collaborazione tra studiosi di materie diverse, non solo giuridiche.<br /> In questo contesto, non a caso, nasce la scuola bolognese di diritto amministrativo, avviata dal prof. Fabio Alberto Roversi Monaco alla fine degli anni &#8217;60, con un taglio attento a coniugare l&#8217;analisi tecnico-giuridica alla verifica empirica delle dinamiche istituzionali.<br /> L&#8217;esperienza statutaria delle Regioni, nei primi anni &#8217;70, vede il prof. Vandelli direttamente coinvolto &#8211; insieme ad altri noti studiosi bolognesi come Augusto Barbera, Fabio Roversi Monaco, Marco Cammelli &#8211; nell&#8217;avvio del progetto regionalista, rimasto bloccato per oltre venti anni nella contrapposizione tra destra e sinistra. La regione Emilia-Romagna, la città di Bologna in particolare, rappresentano riferimenti fondamentali nella sua formazione di studioso delle amministrazioni, sia per la vita istituzionale particolarmente vivace in quel periodo, sia per il legame speciale che il nostro territorio ha sempre avuto con l&#8217;antichissima istituzione del Real Collegio di Spagna, che dal 1364 ospita gli studenti spagnoli destinati a formare la classe dirigente di quel paese. Menziono il Real Collegio di Spagna perché la prossimità con questa istituzione, dal punto di vista dei rapporti umani ed e intellettuali, contribuisce senza dubbio ad alimentare la passione che il prof. Vandelli ha dedicato, nel corso della sua vita di studioso, all&#8217;ordinamento spagnolo e alle relazioni scientifiche tra Spagna e Italia.<br /> Questo clima speciale, segnato da grandi riforme e profonde innovazioni, riecheggia in molti contributi scientifici del prof. Vandelli, che spaziano senza soluzione di continuità dal diritto amministrativo, alla scienza dell&#8217;amministrazione, passando per la sociologia della burocrazia e la psicologia del lavoro, fino a toccare la letteratura e la narrativa. È in questo clima speciale, in cui lo scambio tra università e istituzioni è particolarmente favorevole, che maturano i suoi mandati politici nel Comune, nella Provincia di Bologna e nella Regione Emilia-Romagna.<br /> Comune, Provincia, Regione. Nell&#8217;eterno scontro tra municipalisti e regionalisti, il prof. Vandelli mantiene una posizione particolare, che rende impossibile collocarlo, anche solo con un criterio di prevalenza, da una parte o dall&#8217;altra, essendo egli contemporaneamente <em>regionalista </em>e <em>municipalista</em>.  In realtà, ciò che sta a cuore del prof. Luciano Vandelli come studioso, come consulente e persino come politico, è dare vita ad un ordinamento razionale delle istituzioni territoriali, che consenta di farle funzionare e soprattutto di porle realmente a servizio dei cittadini. Lo dimostra, in modo paradigmatico, il suo manuale di diritto degli enti locali, giunto ormai alla settima edizione, intitolato significativamente &#8220;Il sistema delle autonomie locali&#8221;. In questo titolo è sintetizzata l&#8217;attività svolta dal prof. Vandelli a servizio delle istituzioni locali, interamente dedicata alla ricerca di un assetto razionale per gli enti, i soggetti, le procedure che caratterizzano questo ambito, affinché le istituzioni possano svolgere la missione per cui sono state concepite: curare l&#8217;interesse generale, garantire l&#8217;esercizio della funzione pubblica il più vicino possibile ai diretti destinatari; favorire il dialogo tra cittadini e amministrazione. Questo è, in sostanza, il metodo per attuare il progetto autonomista della Costituzione che Luciano Vandelli ci indica con il suo impegno e la sua opera scientifica.<br /> In quest&#8217;ottica può leggersi il suo ruolo di giurista <em>delle e nelle</em> istituzioni, che egli interpreta come il compito di progettare, attuare e comunicare i cambiamenti necessari a costruire un&#8217;amministrazione pubblica che sia in grado di fronteggiare le sfide della società contemporanea. In questo senso, il prof. Vandelli, prima ancora che regionalista o municipalista, è soprattutto un riformatore, che lavora incessantemente all&#8217;ammodernamento delle istituzioni, alla revisione della seconda parte della Costituzione, nella consapevolezza che l&#8217;unico modo di attuare davvero il progetto costituzionale in un mondo che cambia incessantemente è adeguare ai cambiamenti la capacità delle istituzioni di decidere.<br /> Con questo spirito Luciano Vandelli partecipa attivamente alle grandi stagioni di riforma dell&#8217;amministrazione, nazionale e territoriale: nel &#8217;77, in occasione del secondo trasferimento di funzioni e uffici statali alle Regioni; nel &#8217;90, quando attraverso l&#8217;approvazione di una legge organica si vuole dare un ordinamento stabile agli enti locali; nel &#8217;97, quando la riforma Bassanini prova a rilanciare l&#8217;idea di sussidiarietà, decentrando molte funzioni amministrative ai territori e riducendo al contempo l&#8217;amministrazione centrale; nel 2001, con la riforma del titolo V e la costituzionalizzazione del pluralismo autonomista;  nel 2013, nella costruzione di un complesso progetto di revisione costituzionale, che ridisegna interamente i rapporti tra i poteri e tra i diversi livelli di governo. In tutte queste circostanze il prof. Vandelli contribuisce alla scrittura e alla realizzazione delle riforme con passione e entusiasmo, animato dalla prospettiva di migliorare il nostro sistema istituzionale e amministrativo.<br /> *          *          *<br /> Ma il prof. Vandelli, oltre che un maestro, è per me un amico, un mentore, una figura di riferimento. Concedetemi quindi una breve digressione personale.<br /> Mi sono laureato nel 1990 con Luciano, con una tesi sul danno ambientale, e, riflettendo su questo incontro a quasi 30 anni di distanza, sono giunto alla conclusione di dovere a lui buona parte delle scelte compiute successivamente. Dopo la laurea ero molto indeciso sulla strada da imboccare, e decisi di rimanere all&#8217;università non per una particolare vocazione all&#8217;insegnamento o alla ricerca, ma per la fiducia personale che Luciano mi ispirava. A questo proposito ricordo un suo commento illuminante, che lui probabilmente avrà dimenticato: volevo avere un consiglio sul mio futuro professionale, e senza troppi giri di parole gli chiesi se avesse mai fatto l&#8217;avvocato. Luciano mi rispose che sì, aveva provato a farlo per un periodo, ma ogni volta che si metteva a studiare una causa, dopo aver letto tutte le carte gli sembrava che avesse sempre ragione la controparte. Capii da questa battuta, tra il serio e il faceto, che nella sua personalità c&#8217;era un punto di incertezza, legata ad una sana inquietudine, a una naturale onestà intellettuale, in cui riuscivo a identificarmi e di cui avrei potuto fidarmi. E, devo dire, questa prima impressione è stata ampiamente confermata nel corso di trent&#8217;anni di conoscenza e assidua frequentazione.<br /> «Noi siamo la somma degli incontri che abbiamo fatto, dei maestri che abbiamo avuto. Non c&#8217;è trasmissione di idee e di valori che possa prescindere dall&#8217;incontro. E la scuola &#8211; spiega lo psicoanalista Recalcati ne <em>L&#8217;ora di lezione </em>&#8211; è un luogo dove gli incontri avvengono». Sicuramente per me questo luogo è stato l&#8217;Università, dove ho incontrato figure importantissime della mia vita. Particolarmente importante è stato l&#8217;incontro con Luciano Vandelli, un professore universitario eclettico, un giurista eterodosso che da subito ha suscitato il mio interesse e conquistato la mia fiducia. La sua eterodossia, il suo eclettismo emerge ovunque nell&#8217;approccio al diritto: nel suo amore per la parola, nell&#8217;interesse per la narrazione delle storie umane che stanno dietro alle regole, nel piacere della scrittura e della descrizione. Questo &#8220;modo storto&#8221; di guardare alle cose, per dirla ancora con Recalcati, è a mio avviso la parte più autentica e preziosa di Luciano Vandelli. Non si tratta di un limite, bensì di un punto di forza.<br /> Luciano ama scrivere storie, parlare di uomini, e lo fa anche quando spiega le riforme, interpreta le norme, commenta le sentenze. Sicuramente l&#8217;amore per la scrittura, per la parola, è il vero filo conduttore dell&#8217;intera opera di Luciano Vandelli, giuridica e non giuridica. La scrittura è specchio del pensiero: Luciano ama la parte umanistica del diritto, ossia l&#8217;uomo e le storie umane che stanno sullo sfondo delle norme giuridiche. La sua forza, come giurista, sta proprio in questo: nello sguardo tollerante che riserva alle cose della vita, nella capacità di cogliere il limite che contraddistingue le regole, la fallibilità dei dogmi.<br /> In questi anni Luciano ha scritto una serie di saggi, pamphlet, opere letterarie e libri di narrativa veri e propri che rivelano questa particolare sensibilità. Luciano Vandelli è un &#8220;giurista fuori le mura&#8221;, per usare un&#8217;espressione cara al teologo Vito Mancuso, un giurista che evidentemente non riesce a trovare nel diritto tutte le risposte che cerca. Un intellettuale che dimostra ottime capacità in campi molto diversi della cultura e del sapere. Per rendersene conto basta richiamare l&#8217;elenco dei suoi lavori extragiuridici: tra i saggi ricordo <em>Sindaci e miti. Sisifo, Tantalo e Damocle nell&#8217;amministrazione locale </em>(Bologna, il Mulino, 1997), dove il riferimento alla mitologia greca serve a illustrare, con vivacità e ironia, le difficoltà e la solitudine del mestiere di sindaco; oppure il divertente <em>Psicopatologia delle riforme quotidiane </em>(Bologna, il Mulino, 2006), in cui l&#8217;analisi freudiana diventa la chiave di lettura per comprendere il riformismo compulsivo del legislatore contemporaneo.<br /> Senza dimenticare le opere più strettamente narrative, in cui è pressante l&#8217;esigenza di uscire dalle &#8220;mura del diritto&#8221; e parlare dell&#8217;umana condizione: <em>Oscillazioni </em>(Bologna, Pendragon, 2015), una serie di racconti che prendono avvio dalla stessa frase («Oscillava. Questa volta ne era sicuro») e che, riferendosi di volta in volta a situazioni, a epoche diverse, riescono a spiazzare il lettore, trascinandolo in un equivoco che viene svelato solo alla fine; oppure <em>Il dottor Jekyll e mister Holmes </em>(Milano, Baldini-Castoldi-Dalai, 2004), dove Vandelli immagina l&#8217;incontro tra il personaggio più inquietante (Jekyll) e quello più lucido (Sherlock Holmes) della letteratura anglosassone.<br /> Questo, in estrema sintesi, è il contributo offerto da Luciano alla cultura e alle istituzioni. Per il suo impegno costante e appasionato, per i meriti scientifici e soprattutto per quelli umani, sono davvero orgoglioso di essere allievo e amico di Luciano Vandelli, il quale merita appieno il riconoscimento che questa città intende oggi tributargli.<br /> Grazie della vostra attenzione, grazie Luciano.<br />  <br />  <br />  </p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/prolusione-per-il-conferimento-del-premio-nettuno-doro-di-bologna-al-prof-vandelli/">Prolusione per il conferimento del premio Nettuno d&#8217;Oro di Bologna al Prof. Vandelli</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Commemorazione Prof. Luciano Vandelli</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:42 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commemorazione-prof-luciano-vandelli/">Commemorazione Prof. Luciano Vandelli</a></p>
<p>Il Dipartimento di Scienze Giuridiche nonché la Scuola di Specializzazione in Studi sull&#8217;Amministrazione Pubblica (SPISA) in persona dei rispettivi Direttori Prof.Michele Caianiello e Prof.Giuseppe Caia, mi hanno affidato il compito e l&#8217;onore di celebrare in questo luogo che è solenne espressione dei valori rappresentati dall&#8217;Alma Mater Studiorum, la figura di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commemorazione-prof-luciano-vandelli/">Commemorazione Prof. Luciano Vandelli</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commemorazione-prof-luciano-vandelli/">Commemorazione Prof. Luciano Vandelli</a></p>
<p>Il Dipartimento di Scienze Giuridiche nonché la Scuola di Specializzazione in Studi sull&#8217;Amministrazione Pubblica (SPISA) in persona dei rispettivi Direttori Prof.Michele Caianiello e Prof.Giuseppe Caia, mi hanno affidato il compito e l&#8217;onore di celebrare in questo luogo che è solenne espressione dei valori rappresentati dall&#8217;Alma Mater Studiorum, la figura di Luciano Vandelli, quale accademico, quale studioso delle istituzioni, quale amico.<br /> Ovviamente sono estremamente colpito e addolorato dalla scomparsa di Luciano, che per me è stato un collega ed un amico fraterno per tantissimi anni, ma mi colpisce altrettanto emotivamente la circostanza che oggi siamo qui in tantissimi a ricordarlo, quasi senza soluzione di continuità con i festeggiamenti, non parlerei di celebrazioni che i suoi allievi prima, i colleghi spagnoli e la città di Bologna poi gli hanno dedicato a seguito della sua uscita dai ruoli dell&#8217;Università, a partire dalle due giornate di studio del 21-22 ottobre 2016 in onore di Luciano su &#8220;Istituzioni, riforme e ruolo del giurista&#8221; (i cui Atti sono oggi raccolti in un volume dei Quaderni dalla Spisa), alle celebrazioni nel gennaio scorso per il conferimento del dottorato <em>honoris causa</em> en Derecho da parte dell&#8217;Università di Barcellona, al recentissimo conferimento del Nettuno d&#8217;Oro della Città di Bologna. In tali felici occasioni, numerosi colleghi ed amici hanno avuto modo di esprimere il loro profondo e sincero apprezzamento sulla figura di Luciano Vandelli, e sulle sue indiscusse ed alte qualità sul piano scientifico, istituzionale ed umano.<br /> Per cui, non è per me agevole in questa sede ed in relazione al carattere solenne che tale celebrazione assume, poter estrapolare dal laborioso e poliedrico percorso di vita di Luciano elementi caratterizzanti la sua personalità che già altri non abbiano messo in evidenza.<br /> Mi sia consentito dunque di prendere avvio dalla figura di Luciano quale collega e soprattutto quale amico, perché il nostro rapporto sin dal 1970, anno nel quale sia pure in sessioni diverse (se non sbaglio a febbraio Luciano e a novembre io) abbiamo conseguito la laurea in Giurisprudenza ed abbiamo iniziato a collaborare presso la cattedra del Prof.Alessi e successivamente con il Prof.Roversi Monaco, si è sviluppato per oltre quarantacinque anni secondo percorsi accademici paralleli ed in larga parte differenti, sempre però improntato ad una solida e fraterna amicizia e a reciproca stima.<br /> Sin dall&#8217;inizio del suo percorso accademico, Luciano ha manifestato, al di là dell&#8217;apparente pacatezza, una vivacità, un fervore, una curiosità ed un desiderio di apprendere, di conoscere persone e cose, di studiare approfondendo le sue conoscenze giuridiche, fuori dal comune, frutto anche di un bagaglio culturale &#8211; lo si percepiva chiaramente &#8211; che si portava dietro dagli anni del liceo e, ovviamente, dell&#8217;Università.<br /> Trieste (ove fu inquadrato come assistente ordinario in uno degli ultimi concorsi, prima della soppressione di detta figura), Cagliari, Torino furono le prime tappe del suo girovagare, alla ricerca di nuove conoscenze e del suo arricchimento personale e poco più tardi la sua apertura internazionale Spagna, Francia, America latina, ove ha lasciato un segno indelebile, oltre che della sua incommensurabile cultura giuridica e non solo, della sua umanità, del suo senso etico, della sua passione democratica, della sua apertura al confronto e al dialogo, creando una fitta rete di rapporti di colleganza e di fraterna amicizia con tutti i più autorevoli amministrativisti spagnoli, francesi e dell&#8217;America latina. Basti pensare che la sua monografia sull&#8217;Ordinamento regionale spagnolo del 1980, poi tradotta in spagnolo nel 1982 reca il prologo di Eduardo Garcia de Enterria, sicuramente uno dei più autorevoli e conosciuti giuristi spagnoli del secolo scorso.<br /> Dopo queste parentesi internazionali, dedicate alla ricerca, alla comparazione, ma anche alla formazione (insegnamento come professore invitato o associato a Parigi, a Montpellier, Maitre de conference presso l&#8217;ENA, che hanno inciso significativamente sul completamento della sua formazione di studioso delle istituzioni secondo un metodo comparatistico ma attento anche alla ricostruzione storica; esperienze che Luciano ha continuato a coltivare sino a pochi mesi fa, con enorme fatica, ma con eroica sopportazione della malattia, che gli richiedeva uno sforzo fisico enorme, senza però incidere sulla sua vivacità intellettuale e sulla sua ferrea volontà di dare, di adoperarsi sino all&#8217;ultimo in favore di un reale processo di riforma delle istituzioni. Dopo quella iniziale parentesi internazionale, dicevo, Luciano ed io ci ritrovammo come professori associati nella Facoltà di Scienze Politiche di Bologna, per poi radicarci stabilmente, lui dal 1987 ed io dopo la lunga parentesi trentina nella Facoltà di Giurisprudenza di Bologna, poi dopo la riforma Gelmini Scuola di Giurisprudenza e Dipartimento di Scienze Giuridiche.<br /> Nel frattempo, Luciano ha vissuto le varie esperienze di amministratore pubblico, che hanno caratterizzato una determinata stagione della sua vita (Assessore agli affari istituzionali nella Giunta Vitali del Comune di Bologna, Vice Presidente della Provincia di Bologna, Assessore all&#8217;Innovazione Amministrativa e alle Autonomie Locali della Regione Emilia Romagna, cui è seguita da ultimo una ulteriore esperienza, in larga parte lontana dai suoi consueti interessi scientifici, quale componente e poi Vice Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa). L&#8217;esperienza quale Amministratore regionale e locale (qualcuno, in altre occasioni ha parlato in proposito dell&#8217;esperienza politica di Luciano, in realtà, Luciano non è mai stato un politico, bensì un intellettuale, uno studioso delle e nelle istituzioni (cit.Gardini) prestato alla politica, chiamato a progettare e attuare soluzioni razionali preordinate a far funzionare meglio le istituzioni territoriali e soprattutto a porle realmente al servizio dei cittadini) ha consentito di cementare ulteriormente la sua vocazione di giurista riformatore, alla continua ricerca e alla implementazione di soluzioni atte a consentire alle istituzioni di ammodernarsi, di fronteggiare sempre nuove sfide.<br /> Durante tale parentesi, i nostri rapporti di amicizia e di collaborazione non sono venuti meno e soprattutto non è venuto meno, se non a tratti, il suo impegno per l&#8217;Università e nell&#8217;Università e, in particolare, per e nella SPISA, un grande amore per entrambi, sin dagli anni in cui, unico cattedratico di Diritto Amministrativo il Prof.Alessi, cattedra e Scuola costituivano un tutt&#8217;uno. E i grandi amori giovanili non vengono mai meno. Così come non è mai venuto meno l&#8217;Amore, molto protettivo, nei confronti dei Suoi Allievi e, altresì, della Città in cui è nato e vissuto. Ho ancora vividamente impresso nella memoria il suo affresco su Bologna, in occasione della Sua locuzione all&#8217;atto del conferimento del Nettuno d&#8217;oro, sui portici, che descrive con tratti quasi pittorici &#8220;<em>I portici ti proteggono, ti riparano, ti consentono di passeggiare tranquillamente&#038; E in più assumono forme diverse, tracciano ombre che cambiano in continuazione, disegnano sui pavimenti schemi rigorosi e curve fantasiose&#038; Per quanto mi riguarda, preferisco quelli dei vicoli, con le loro geometrie semplici, i soffitti bassi in legno, gli edifici che alternano sfumature rosseggianti, arancioni, ocra, gialle&#038;</em>&#8220;, proiettando poi il Suo discorso &#8211; e qui torna fuori l&#8217;intellettuale riformatore &#8211; sull&#8217;obiettivo Portici quale Patrimonio dell&#8217;Umanità, sui rapporti tra Città e Università, sugli studenti, sugli studenti fuori sede che sono di entrambe parte viva e pulsante.<br /> Luciano è stato poi per un triennio Direttore della Scuola e successivamente durante la mia Direzione, Luciano è stato per me, oltre che un Amico leale e fidato, un incommensurabile e insostituibile compagno di cordata per il suo apporto sul piano delle relazioni e dei rapporti internazionali sempre disponibile con grande generosità e prontezza a suggerire, proporre iniziative formative e di ricerca, individuando e contattando i relatori anche stranieri più qualificati, senza nulla pretendere in termini di visibilità per sé, in nome di quell&#8217;amore per l&#8217;istituzione Spisa che non è mai venuto meno, sino agli ultimi giorni della sua vita e che anche grazie a Lui ha acquisito una visibilità in ambito nazionale e internazionale ancora maggiore.<br /> Negli ultimi anni quando arrivavo alla Scuola, per assolvere ai miei doveri di Direttore, Luciano era spesso presente seduto alla scrivania della sua stanzetta a lavorare. Ci salutavamo con la confidenza che caratterizzava il nostro rapporto e Luciano sorrideva, con quel sorriso un po&#8217; sbilenco, ma rassicurante, che esprimeva tutta la Sua disponibilità e condivisione e che, credo, nessuno di noi potrà mai dimenticare.<br /> Non voglio qui ricordare la Sua straordinaria produzione scientifica e anche letteraria o le Sue altrettanto straordinarie capacità quale disegnatore e vignettista, frutto della Sua grande cultura e della Sua poliedrica intelligenza, o il Suo ruolo, discreto ma deciso e spesso determinante che lo ha visto partecipe delle grandi stagioni di riforme, da quella del &#8217;77 a quella del &#8217;90, del &#8217;97 quando la Riforma Bassanini ha provato a rilanciare l&#8217;idea di sussidiarietà, decentrando molte funzioni ai territori e riducendo quelle delle Amministrazioni centrali; alla Riforma Costituzionale del 2001 alla Madia del 2013, <strong>quanto</strong> il Suo essere intellettuale, giurista curioso ed eclettico capace di spaziare dal Diritto Amministrativo, alla Scienza dell&#8217;Amministrazione, alla Sociologia e alla Psicologia del Lavoro, un giurista per di più amante della parte umanistica e storica del diritto, dell&#8217;uomo e delle storie umane che stanno sullo sfondo delle norme giuridiche e soprattutto un giurista riformatore che ha posto come obiettivo e come aspirazione del suo incedere a cavallo tra opera scientifica e impegno civile e istituzionale la razionalizzazione del rapporto tra centro e periferia, tra istituzioni locali e cittadini, tant&#8217;è che anche quando si è occupato di Amministrazione nazionale si è posto sempre in un&#8217;ottica che privilegiava il riparto di competenza tra centro e autonomie o il ruolo che le istituzioni locali possono svolgere in seno alle amministrazioni nazionali.<br /> Non c&#8217;è dubbio, dunque, che lungo tutta la Sua vita Luciano Vandelli abbia operato come un autentico autonomista e, in proposito, mi piace ricordare una parte di un suo scritto, evidenziato da Nico Falcon nel suo intervento in occasione dei festeggiamenti in onore di Luciano del 2016 in cui invitava &#8220;<em>a muoversi con grande determinazione, nella razionalizzazione delle funzioni, nella semplificazione delle attività, nella distinzione dei ruoli e delle competenze dei vari livelli, ridisegnando gli elementi e i diritti che attengono al nucleo imprescindibile dell&#8217;unità giuridica ed economica del Paese in rapporto ai profili che richiedono opportunamente una differenziazione che rifletta le concrete esigenze e istanze dei territori, evitando al tempo stesso ogni tendenza a risolvere le incongruenze e i malfunzionamenti del sistema attraverso operazioni di nuova centralizzazione delle funzioni in capo allo Stato&#038;</em>&#8220;.<br /> Ma ancora più significativamente mi piace da ultimo ricordare i passi conclusivi della sua <em>lectio magistralis</em>, quasi una sorta di testamento spirituale, in occasione del recente conferimento del dottorato <em>honoris causa</em> in Derecho da parte dell&#8217;Università di Barcellona, in cui Luciano riflettendo sulle relazioni e trasformazioni dei poteri pubblici si sofferma da ultimo sulle trasformazioni dei tratti fondamentali del concetto stesso di autonomia secondo una logica collaborativa e dialogante. Dialogo tra poteri pubblici e cittadini, dialogo europeo e globale, dialogo tra poteri dello Stato, tra potere centrale e autonomie per concludere &#8220;<em>già alla fine del secolo XIX, il fondatore della psicologia sociale, Gustave Le Bon, avvertiva che le istituzioni sono figlie dei costumi e che non è sufficiente cambiare i codici per cambiare comportamenti e costumi. Certo, il dialogo trova nelle norme principi, modalità, strumenti. Eppure, tradurre questi principi, modalità, strumenti in concreta realtà nel funzionamento dei nostri sistemi si presenta, sotto vari profili, ancora come un obiettivo. Un obiettivo che richiede l&#8217;impegno di tutti. Istituzioni e cittadini. Perché il dialogo trasformi davvero il funzionamento delle nostre istituzioni, perché cambi davvero i rapporti tra istituzioni e società. Non è un impegno leggero, né semplice e neppure breve. Ma ne vale davvero la pena&#8221;.</em><br /> Grazie Luciano per tutto quanto ci hai dato e anche per questo Tuo ultimo insegnamento.<br />  </p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commemorazione-prof-luciano-vandelli/">Commemorazione Prof. Luciano Vandelli</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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