<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>n. 7 - 2018 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-e-anno-rivista/n-7-2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-e-anno-rivista/n-7-2018/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Oct 2021 16:10:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>n. 7 - 2018 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-e-anno-rivista/n-7-2018/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Un vuoto da riempire nel regime della autorizzazioni per il personale docente e ricercatore universitario che svolge attività di assistenza ospedaliera</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/un-vuoto-da-riempire-nel-regime-della-autorizzazioni-per-il-personale-docente-e-ricercatore-universitario-che-svolge-attivita-di-assistenza-ospedaliera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:11 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/un-vuoto-da-riempire-nel-regime-della-autorizzazioni-per-il-personale-docente-e-ricercatore-universitario-che-svolge-attivita-di-assistenza-ospedaliera/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/un-vuoto-da-riempire-nel-regime-della-autorizzazioni-per-il-personale-docente-e-ricercatore-universitario-che-svolge-attivita-di-assistenza-ospedaliera/">Un vuoto da riempire nel regime della autorizzazioni per il personale docente e ricercatore universitario che svolge attività di assistenza ospedaliera</a></p>
<p>Per il personale medico docente e ricercatore universitario, fra l&#8217;attività didattico-scientifica e l&#8217;attività di assistenza ospedaliera è unanime il riconoscimento di una sussistenza di imprescindibile connessione: tra il ruolo di accademico universitario e quello assistenziale nella struttura sanitaria (anche di riferimento dell&#8217;Ateneo) sussiste un rapporto, a livello definitorio e quindi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/un-vuoto-da-riempire-nel-regime-della-autorizzazioni-per-il-personale-docente-e-ricercatore-universitario-che-svolge-attivita-di-assistenza-ospedaliera/">Un vuoto da riempire nel regime della autorizzazioni per il personale docente e ricercatore universitario che svolge attività di assistenza ospedaliera</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/un-vuoto-da-riempire-nel-regime-della-autorizzazioni-per-il-personale-docente-e-ricercatore-universitario-che-svolge-attivita-di-assistenza-ospedaliera/">Un vuoto da riempire nel regime della autorizzazioni per il personale docente e ricercatore universitario che svolge attività di assistenza ospedaliera</a></p>
<p> Per il personale medico docente e ricercatore universitario, fra l&#8217;attività didattico-scientifica e l&#8217;attività di assistenza ospedaliera è unanime il riconoscimento di una sussistenza di imprescindibile connessione: tra il ruolo di accademico universitario e quello assistenziale nella struttura sanitaria (anche di riferimento dell&#8217;Ateneo) sussiste un rapporto, a livello definitorio e quindi teoretico, di &#8220;equivalenza cognitiva&#8221; che implica una relatività di concetto: non si sa, in quelle ipotesi, quale sia la definizione più corretta tra diverse vere.<a href="#_ftn1" title="">[1]</a> Questo rapporto di stretta colleganza<a href="#_ftn2" title="">[2]</a> è stato sancito a livello positivo sin dalla L. 18 marzo 1958, n. 311 in cui, all&#8217;art. 6 tuttora vigente,<a href="#_ftn3" title="">[3]</a> già s&#8217;affermava che i professori hanno, altresì, l&#8217;obbligo di osservare l&#8217;orario scolastico prestabilito; di attendere alla direzione o alla esplicazione della propria attività di collaborazione nei gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili; di partecipare alle funzioni accademiche e a quelle ad esse connesse cui siano chiamati, assimilando così alle funzioni accademiche anche le attività di assistenza ospedaliera. Poi è stato confermato da diversi decreti legislativi (1999, 2003, 2007, 2016) di attuazione di altrettante Direttive U.E., ruotanti comunque intorno al baricentro tuttora rappresentato dal d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, specialmente dall&#8217;art. 1 in cui s&#8217;afferma inequivocabilmente che l&#8217;attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Università è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d&#8217;intesa stipulati dalla Regione con le Università ubicate nel proprio territorio.<br /> L&#8217;Interprete, nel foro e nello studio, ha garantito nel diritto vivente questa dualità.<a href="#_ftn4" title="">[4]</a><br /> È, altresì, indiscusso che, a fronte di tale integrazione fra le due attività consegua anche lo spostamento degli ambiti giurisdizionali nelle relative controversie (giudice ordinario per la cognizione delle liti che ricadono nell&#8217;attività assistenziale); il rapporto di servizio con l&#8217;Ateneo che qualifica come tale il docente/ricercatore universitario funge da piedistallo per il simmetrico rapporto con l&#8217;Azienda sanitaria: così il docente/ricercatore medico s&#8217;innesta a sua volta nell&#8217;organizzazione di quest&#8217;ultima, attirando gli effetti del principio sancito dall&#8217;art. 63, comma 1 del d.lgs. n. 165/01.<br /> Lungo questo binario scorrono regole che investono lo stesso personale medico universitario strutturato presso l&#8217;Azienda o Policlinico universitario e talvolta, provenendo da fonti normative disallineate a causa dei diversi anni d&#8217;emanazione e/o per incongruenze che le sovrapposizioni rischiano con facilità di generare, danno vita a figure  e istituti che devono essere necessariamente letti su sfondi ermeneutici mutevoli perché dipinti dall&#8217;evoluzione, quantitativa almeno, della disciplina universitaria e sanitaria. In quest&#8217;accezione, si pensi ad esempio, ai dubbi sorti negli anni intorno all&#8217;istituto previsto dall&#8217;art. 5, comma 14 del d.lgs. n. 517/99 della sospensione dall&#8217;attività assistenziale e di allontanamento dall&#8217;Azienda sanitaria dei professori e ricercatori universitari, al suo carattere autonomo e non disciplinare, nemmeno strumentalmente, e al suo mancato accordo positivo con il potere disciplinare <em>tout court</em> riconosciuto invece al Rettore in forza della L. n. 240/2010, art. 10 (basato sul rapporto di servizio che s&#8217;è instaurato a monte con l&#8217;amministrazione universitaria a cui appartiene ogni docente e ricercatore).<br /> In queste frizioni che rendono non proprio paralleli i binari formati prevalentemente dalla l. n. 240/2010 e dal d.lgs. n. 517/99, si determinano anche dei vuoti normativi che generano ritmi fibrillatori nei casi concreti i quali, venuti al mondo, non trovano uno schema astratto in cui riconoscersi: è il caso di alcuni aspetti che riguardano il regime delle autorizzazioni legate alla trasparenza e all&#8217;anticorruzione del personale docente/ricercatore strutturato presso l&#8217;Azienda sanitaria. In tale scenario, infatti, alla disciplina duale su richiamata sono state apportate delle puntellature e dei riempimenti incidentali per opera della normativa anticorruzione, la quale, dapprima con la l. n. 190/2012, poi con il decreto sulla trasparenza (d.lgs. n. 33/2013 e s.m.) e con il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. n. 63/2013), ha proiettato sulle singole amministrazioni &#8211; intese in senso ampio &#8211; l&#8217;obbligo di dar vita a un sistema delle fonti capillare e locale, che sussista rispetto alla normativa nazionale in un rapporto di <em>specialità</em>, senza capacità derogatoria ma caratterizzato da sola forza riempitiva, purché coerente con l&#8217;organizzazione dell&#8217;ente da cui deve scaturire. Si pensi ai Piani triennali di prevenzione e trasparenza che ogni amministrazione deve aggiornare almeno annualmente alla luce dei Piani nazionali di competenza dell&#8217;A.N.AC.; oppure, ai Codici di comportamento od etici (che nelle Università l&#8217;Autorità ha inteso far coincidere in un unico Codice) e al loro ruolo integrativo rispetto al d.P.R. n. 63/2013. <br /> Fra i diversi strumenti che la l. n. 190/2012 ha individuato lungo questo rapporto tra fonti di genere e specie, hanno un ruolo cardinale le modifiche operate nell&#8217;art. 53, soprattutto i nuovi commi 6-13, del d.lgs. n. 165/2001 relativo agli incarichi extraistituzionali conferiti o autorizzati dall&#8217;amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico. In tali ipotesi, in via generale, l&#8217;articolo in parola prevede, a pena di nullità dell&#8217;incarico e con conseguenti effetti quantomeno disciplinari ed erariali, la sequenza procedimentale in cui l&#8217;oggetto dell&#8217;istruttoria che la singola amministrazione deve compiere per emanare l&#8217;eventuale provvedimento di conferimento o autorizzatorio, è la sussistenza o meno del conflitto d&#8217;interessi, anche se potenziale. All&#8217;obbligatorietà di esperire tale procedimento sono state fissate dallo stesso art. 53 delle esenzioni, ovviamente disgiunte tra esse, sia <em>subiettive</em>, relative cioè al tipo di rapporto di servizio con l&#8217;ente (esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali), sia <em>obiettive</em>, riguardanti specifiche attività individuate dal comma 6 dell&#8217;art. 53 nelle lettere da a) ad f-bis) (collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; utilizzazione economica da parte dell&#8217;autore o inventore di opere dell&#8217;ingegno e di invenzioni industriali; partecipazione a convegni e seminari; incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica). In tutti gli innumerevoli altri casi, è necessario il conferimento o l&#8217;autorizzazione per attività terze, a valle del procedimento amministrativo da esperire entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta presentata, nei casi di autorizzazione, all&#8217;amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l&#8217;incarico ovvero dal dipendente interessato.<br /> Se si applica questo paradigma normativo generale al personale docente/ricercatore universitario che svolge attività assistenziale nell&#8217;Azienda sanitaria, proprio in virtù di quella stretta connessione che vede la (a)simmetrica  vigenza di corpi normativi diversi ma contigui perché riferiti allo stesso personale al quale la qualifica di professore/ricercatore è presupposto per l&#8217;attività assistenziale (con la biforcazione delle competente delle giurisdizioni eventualmente adite per controversie), si configura una concreta <em>quaestio</em>.<br /> Chi è competente, nei casi di autorizzazione, a procedere e istruire valutando la sussistenza o meno del conflitto di interessi per gli incarichi extraistituzionali relativi al personale docente/ricercatore medico che svolge attività assistenziale? Non può disconoscersi il fatto che ciò che non costituisce ipotesi di conflitto d&#8217;interessi per l&#8217;Ateneo possa invece configurarlo nella prospettiva autonoma e diversa dell&#8217;Azienda sanitaria, e viceversa.<br /> E si sa come tale amplissima tipologia di incarichi nel settore sanitario costituisca ambiti delicati sotto il profilo dell&#8217;attuazione delle misure preventive di lotta alla corruzione e di trasparenza. Infatti, già da tempo nel settore della sanità vigono precise regole relative alla cd. Dichiarazione pubblica di interessi da parte dei professionisti del Servizio sanitario nazionale, fra i quali naturalmente rientrano anche i docenti e i ricercatori strutturati presso un&#8217;Azienda sanitaria. L&#8217;Agenas ha nel 2016 avviato la procedura annuale di compilazione online della Dichiarazione pubblica di interessi per i suddetti professionisti di area sanitaria e amministrativa che hanno, a vario titolo, responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, tecnologie nonché ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione. Fra le voci per le quali va compiuta apposita dichiarazione si pensi, ad esempio, alla necessità di attestare se nell&#8217;anno in corso il dipendente ha agito in qualità di consulente per un&#8217;organizzazione specifica: azienda farmaceutica, HTA, organismi di ricerca pubblici o privati, ecc.; oppure, se ha partecipato ad un comitato o organo consultivo che ha prodotto decisioni correlate alla ricerca su un farmaco/dispositivo medico/ procedura diagnostica/altra tecnologia sanitaria; oppure, se ha percepito, direttamente e/o per il tramite dell&#8217;ente/organizzazione nella quale opera, un contributo per spese di viaggio/alloggio/soggiorno per ricerca su un farmaco/dispositivo medico/procedura diagnostica/altra tecnologia sanitaria, ovvero se gli sono state pagate, le spese congressuali da sponsor/azienda farmaceutica/ organizzazione sanitaria/produttore/fornitore di dispositivi medici/ altra tecnologia e altri beni anche non sanitari.<a href="#_ftn5" title="">[5]</a><br /> Però, a ben vedere, la rilevanza giuridica della Dichiarazione pubblica può attestare solo la delicatezza della materia che qui si tratta, ma non può sostituirsi, a maggior ragione, al procedimento finalizzato all&#8217;eventuale rilascio del provvedimento autorizzatorio; infatti, l&#8217;art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 si pone a monte della potenziale attività extraistituzionale, come precisa condizione validante la prestazione: pertanto, il regime autorizzatorio previo e la Dichiarazione pubblica d&#8217;interesse si pongono alle ali, alle estremità dell&#8217;esecuzione dell&#8217;attività ultronea del dipendente; la prima la rende valida e lecita, la seconda la esplicita nell&#8217;ottica del rafforzamento della trasparenza nel sistema delle relazioni interprofessionali.<br /> Non rientrano in questo discorso, perché disciplinate <em>ad hoc</em> da apposite normative (L. n. 272/97, DM 28/2/97, DM 31/7/97, d.lgs. n. 49/2000, DPCM 27 marzo 2000, DM Sanità 21/2/2013 <em>et aliis</em>), le modalità organizzative dell&#8217;attività libero-professionale intramuraria (cd. ALPI) svolta dal personale avente titolo nell&#8217;ambito dell&#8217;Azienda sanitaria, fuori orario di lavoro: fra tale personale che ha titolo all&#8217;attività intramoenia rientrano i docenti/ricercatori universitari strutturati, con rapporto di lavoro esclusivo.<br /> Dunque, tornando all&#8217;esame, il medico interessato prima di tutto è professore o ricercatore e come tale per l&#8217;attuazione del procedimento autorizzatorio previsto dall&#8217;art. 53 del d.lgs. n. 165/01 deve relazionarsi con l&#8217;Università in quanto, indiscutibilmente, amministrazione di appartenenza. A tale riguardo, il MIUR ha emanato il 14 maggio 2018 l&#8217;Atto d&#8217;indirizzo avente ad oggetto l&#8217;attuazione del PNA 2017 dell&#8217;A.N.AC. che ha dedicato l&#8217;intero Capitolo III della Parte speciale alle Istituzioni Universitarie. L&#8217;Atto d&#8217;indirizzo ministeriale, a sua volta, approfondisce e detta linee di guida (pp. 17 e ss.) anche con riferimento al regime delle attività esterne degli accademici delle Università (considerati <em>ex se</em>, in quanto tali).<br /> D&#8217;altra parte, nel versante del S.S.N., l&#8217;Autorità aveva dedicato già molta attenzione, unitamente all&#8217;Agenas, al settore, soprattutto intervenendo con l&#8217;aggiornamento 2015 al PNA (determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, Capitolo II della Parte speciale) e con il PNA del 3 agosto 2016 (delib. n. 831, Capitolo VII della Parte speciale).<br /> Un cosa appare chiara: in questa fioritura di norme, regole e linee d&#8217;indirizzo non s&#8217;è previsto l&#8217;innesto delle sequenze ritmiche procedimentali per l&#8217;autorizzazione degli incarichi extraistituzionali relativamente alle richieste dei docenti e ricercatori universitari che svolgono anche attività assistenziali: le previsioni in tema di anticorruzione e trasparenza hanno, al momento, viaggiato parallelamente senza arcate, non considerando cioè la stretta connessione che tale tipologia di personale vede sussistere nella duplice veste di cui s&#8217;è detto finora. Un possibile punto di contratto, che però non sembra determinare soluzioni sulla questione qui posta in relazione alla modalità di valutazione del conflitto d&#8217;interessi per incarichi necessari di previa autorizzazione, è forse generato dai Codici di comportamento o etici che, oltre al d.P.R. n. 63/2013, agiscono localmente. Essi, infatti, nell&#8217;ambito soggettivo d&#8217;applicazione devono rivolgersi anche ai docenti/ricercatori strutturati nell&#8217;Azienda sanitaria e fra le altre regole, devono declinare la disciplina sul conflitto d&#8217;interessi descritta a livello nazionale dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Nulla di più, però, è deducibile dalle norme positive in ordine al modo di valutare l&#8217;eventuale sussistenza di quel conflitto per gli accademici universitari che svolgono attività assistenziali.<br /> Alcune possibili soluzioni in via logica ed ermeneutica possono qui essere delineate.<br /> Innanzitutto, nel cercare il paradigma normativo di fonte primaria, può considerarsi il comma 10 dell&#8217;art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, nel quale al secondo periodo vengono dettate regole procedimentali per il personale &#8220;che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza&#8221;. Nella formulazione della norma, che per sua natura deve avere portata ampia trattandosi appunto del decreto sulle &#8220;Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche&#8221;, può rientrare la speciale fisionomia degli universitari docenti/ricercatori strutturati presso un&#8217;Azienda sanitaria. Questo è confermato anche dal fatto che il comma 10 in esame non sembra, a ben vedere, riferirsi solo alle ipotesi di comando <em>et similia</em>, che, fra l&#8217;altro, il precedente comma 6 alle lettera e) (per gli &#8220;incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo&#8221;) fa esenti dal regime autorizzatorio ex art. 53. Tornando alla previsione del comma 10, viene previsto che l&#8217;autorizzazione è subordinata all&#8217;intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l&#8217;amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall&#8217;intesa se l&#8217;amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell&#8217;amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l&#8217;autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.  <br /> Sotto tale schema legale una prima linea da seguire per disciplinare le richieste d&#8217;autorizzazione in esame potrebbe essere una speculare previsione &#8211; sia da parte dell&#8217;Ateneo nel proprio Codice di comportamento ed etico (o, ad esempio, mediante una norma all&#8217;interno del Regolamento di conferimento/autorizzazione degli incarichi extraistituzionali), sia, d&#8217;altro canto, dall&#8217;Azienda sanitaria nel proprio Codice etico &#8211; che disciplini in modo identico un procedimento complesso. Più in particolare, potrebbe prevedersi che per il personale accademico universitario e inquadrato in una struttura sanitaria, le valutazioni relative all&#8217;incompatibilità o alle situazioni di conflitto, anche potenziale, d&#8217;interessi debba essere svolta sia dall&#8217;Ateneo, sia dalla struttura sanitaria all&#8217;interno dell&#8217;unico procedimento amministrativo condotto dall&#8217;Ateneo, in quanto amministrazione di appartenenza del suddetto personale.  La richiesta di autorizzazione andrebbe quindi presentata, ai sensi dell&#8217;art. 53, c. 10 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m., presso l&#8217;Ufficio competente dell&#8217;Università, il quale immediatamente e comunque non oltre alcuni giorni (ad esempio, 5 giorni) dal ricevimento dell&#8217;istanza deve trasmettere la richiesta alla struttura sanitaria al fine di consentire a quest&#8217;ultima la propria valutazione circa la sussistenza dell&#8217;eventuale incompatibilità e/o del conflitto d&#8217;interessi. La struttura sanitaria entro 10 giorni (termine che appare congruo) dal ricevimento della documentazione comunica l&#8217;esito della propria istruttoria all&#8217;Ufficio competente dell&#8217;Ateneo, il quale compie intanto autonomo esame valutativo in relazione alle suddette situazioni d&#8217; incompatibilità e/o di conflitto d&#8217;interessi. Il provvedimento finale, emanato dall&#8217;Ateneo entro 45 giorni dal ricevimento dell&#8217;istanza, andrebbe comunicato, per opportuna conoscenza, anche alla struttura sanitaria.<br /> Ascrivibile al medesimo paradigma del comma 10 è una seconda strada che è stata percorsa a livello locale da qualche ente (nello specifico, nel 2016, dall&#8217;Università degli Studi di Firenze insieme all&#8217;Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi): l&#8217;ipotesi di soluzione è costituita dalla formulazione di un Protocollo d&#8217;intesa tra l&#8217;Ateneo e l&#8217;Azienda sanitaria  nel quale trovi esplicita previsione anche la procedura per l&#8217;autorizzazione, in sinergia tra il Rettore per l&#8217;autorizzazione e la Direzione sanitaria per la valutazione di competenza, anche prevedendo l&#8217;eventuale costituzione di una Commissione mista.<br /> Insomma, la mancata attuazione di tali procedimenti amministrativi complessi &#8211; anche strutturati sullo schema della conferenza dei servizi e che sono di esclusiva competenza dell&#8217;amministrazione, non assorbibili pertanto dalla sola autodichiarazione degli interessati-, rischia di generare in questo delicato e particolare ambito un <em>vulnus</em> capace anche di vanificare l&#8217;intero sistema preventivo innalzato dal 2012 su basi formalmente deboli, perché lasciate, come si può vedere, al giudizio discrezionale delle singole amministrazioni. Qui, supplisca l&#8217;etica alla mancata cogenza della legge.<br />   </p>
<div>  </p>
<div><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> H. Reichenbach la teorizzò negli anni Trenta: si veda in particolare <em>Kausalitat und Wahrscheinlichkeit, Erkenntnis</em>, 1930, tr. it., <em>Causalità e probabilità</em>, in A. Pasquinelli (a cura di), <em>Neoempirismo</em>, Torino 1969.</div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Nella dottrina amministrativistica si veda M. Immordino, <em>L&#8217;attività assistenziale dei medici universitari tra principio della &#8220;compenetrazione&#8221; ed autonomia universitaria</em>, in TAR, 2001.</div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Infatti, il comma 1 dell&#8217;art. 1, d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l&#8217;allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall&#8217;allegato C al d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto necessaria la permanenza in vigore della l. n. 311/58 con riferimento esclusivo agli artt. da 1 a 7; 8 comma 1; da 9 a 31.</div>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> <em>Ex multis</em>: Corte costituzionale: sentenze n. 71/2001, 136/1997, n. 126/1981, n. 103/1977; da ultimo, Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27 ottobre 2017, n. 25670; anche Cons. Stato, Sez. VI, 10 marzo 2011, n. 1539 e Cons. Stato, Sez. III, 15 giugno 2017, n. 2933.<br /> Per la dottrina, si vedano in particolare, fra i diversi e importanti studi compiuti in materia: F.C. Rampulla, <em>Le aziende integrate: i nuovi rapporti tra università e servizio sanitario nazionale</em>, in <em>Sanità pubblica</em>, n. 3/2000, pp. 305-330; N. Accardi, <em>Il raccordo tra le Università e il Servizio sanitario</em>, in F. Roversi Monaco (a cura di), <em>Università e riforme: l&#8217;organizzazione delle Università degli Studi ed il personale accademico nella legge 30 dicembre 2010, n. 240</em>, Bologna 2013, pp. 131-138; P. De Angelis, <em>Il personale universitario, docente e non docente, che svolge attività assistenziale. Inquadramento giuridico e questioni applicative</em>, Torino 2014.<br /> Se veda, altresì, il documento della CRUI, <em>Relazione tra disciplina medica ed assistenza tra Università e Ospedale</em>, 15 febbraio 2012.</div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Di fonte all&#8217;obiettiva loro rilevanza in tema di prevenzione della corruzione, per quest&#8217;ultime due ipotesi non appare opponibile l&#8217;esenzione generale prevista nel comma 6 dell&#8217;art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 (<em>c</em>) dalla partecipazione a convegni e seminari; <em>f-bis</em>) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica). Il settore della sanità è, infatti, destinatario di regole e di misure <em>ad hoc</em>, le quali operano sin dalla fase autorizzatoria; affermare il contrario, comporterebbe un contraddittorio regime che si risolverebbe anche in una sua inutilità: l&#8217;attività oggetto di Dichiarazione pubblica è infatti riferita ad una prestazione già espletata e, postulando la non necessità dell&#8217;autorizzazione, essa lo sarebbe senza alcuna previa valutazione da parte dell&#8217;Azienda sanitaria.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/un-vuoto-da-riempire-nel-regime-della-autorizzazioni-per-il-personale-docente-e-ricercatore-universitario-che-svolge-attivita-di-assistenza-ospedaliera/">Un vuoto da riempire nel regime della autorizzazioni per il personale docente e ricercatore universitario che svolge attività di assistenza ospedaliera</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuroscienze forensi e valori costituzionale: spunti di riflessione</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/neuroscienze-forensi-e-valori-costituzionale-spunti-di-riflessione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:25 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/neuroscienze-forensi-e-valori-costituzionale-spunti-di-riflessione/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/neuroscienze-forensi-e-valori-costituzionale-spunti-di-riflessione/">Neuroscienze forensi e valori costituzionale: spunti di riflessione</a></p>
<p>                                                              Nel corso degli ultimi anni il mondo del diritto ha accolto i progressi di un settore in grande sviluppo,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/neuroscienze-forensi-e-valori-costituzionale-spunti-di-riflessione/">Neuroscienze forensi e valori costituzionale: spunti di riflessione</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/neuroscienze-forensi-e-valori-costituzionale-spunti-di-riflessione/">Neuroscienze forensi e valori costituzionale: spunti di riflessione</a></p>
<p>                                                             <br /> Nel corso degli ultimi anni il mondo del diritto ha accolto i progressi di un settore in grande sviluppo, quale quello delle neuroscienze<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>.<br /> Queste, che si propongono l&#8217;ambizioso obiettivo di palesare i legami tra attività mentale e sostrato biologico dell&#8217; individuo, rappresentano, infatti, un&#8217;inedita prospettiva scientifica,  con riflessi notevoli in campo giuridico<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>.  <br /> Recentemente, l&#8217; oggetto dell&#8217;attenzione degli studiosi del tema, ha riguardato la <em>vis espansiva  </em>degli strumenti di neuroscienze cognitive.<br /> Le scoperte neuroscientifiche, che hanno portato ad un ripensamento del tema della prova scientifica nel processo penale,  coinvolgono, infatti, anche delicati aspetti di diritto costituzionale inerenti  la libertà personale ed il libero arbitrio<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>.<br /> Orbene, nel presente lavoro, l&#8217;attenzione è stata posta  su quelli che rappresentano limiti chiari all&#8217; espansione ed all&#8217; impiego delle tecniche neuroscientifiche<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>.<br /> Prima di tutto, è dato sapere, però, che  le neuroscienze<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>, le quali studiano la struttura, lo sviluppo ed il funzionamento fisiologico e patologico del sistema nervoso centrale  e periferico<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>, hanno come obiettivo principale quello di evidenziare la base biologica delle espressioni mentali e comportamentali della persona.<br /> Tali studi, iniziando dall&#8217;analisi dei singoli neuroni, rappresentano, così, un validissimo aiuto nell&#8217;analisi dell&#8217;attività cerebrale<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>.<br /> Tra le tecniche in questione si possono annoverare, senza pretese di esaustività, la tomografia assiale computerizzata (TAC) , la tomografia ad emissione di positironi (PET) e la risonanza magnetica (RMN)<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>.<br /> Ruolo centrale, con riferimento allo sviluppo del sapere neuroscientifico spetta poi alle tecniche di fMRI, la cd. risonanza magnetica funzionale, una tecnica caratterizzata dall&#8217;uso delle neuroimmagini a risonanza magnetica per valutare la funzionalità di un organo o di un apparato, grazie alla misurazione dei mutamenti nel flusso ematico locale nella zona esaminata collegata all&#8217;aumento dell&#8217; attività neuronale (un aumento del flusso indica quindi un&#8217;area di &#8220;attivazione.&#8221; )<a href="#_ftn9" title="">[9]</a><br /> Il settore delle neuroscienze forensi, per utilizzare le parole di autorevole dottrina<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>, si caratterizzerebbe, quindi, per l&#8217;utilizzo di tecnologie e di metodologie proprie delle neuroscienze  allo scopo di generare, elaborare, sintetizzare e riprodurre &#8221; dati scientifici rilevanti ai fini della valutazione giudiziaria.&#8221; <br /> Nello specifico, i macchinari di neuroscienze &#8211; presenti anche in sede civile<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>&#8211; è  nel processo penale che occupano ruolo fondamentale, entrando a far parte di tale rito sotto vesti sempre differenti<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>.<br /> Le tecniche di neuroscienze nel processo penale hanno l&#8217;arduo compito di incidere su aspetti valutativi di estrema delicatezza<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>, offrendo al giudice scenari inaspettati.<a href="#_ftn14" title="">[14]</a><br /> In particolare, possono essere individuati diversi ambiti di applicazione delle neuroscienze forensi, che al momento risultano essere maggiormente rilevanti: l&#8217;accertamento della capacità di intendere e di volere del soggetto &#8211; poiché offrono la possibilità di accertare attraverso le immagini ad altissima definizione le eventuali anomalie responsabili dell&#8217;offuscamento della lucidità mentale- e dunque incidono sul vaglio dell&#8217;imputabilità dello stesso, quale presupposto giuridico della colpevolezza ( artt. 88 e 89 c.p.) ; servono a valutare l&#8217;eventuale incapacità dell&#8217;indagato  o dell&#8217;imputato di partecipare coscientemente al processo; sono utili a verificare l&#8217;idoneità mentale del teste a rendere testimonianza in base a quanto stabilito dall&#8217; art. 196 c.p.p.<a href="#_ftn15" title="">[15]</a><br /> Tali macchinari sono poi utili ad indagare sull&#8217; eventuale attitudine del soggetto a mentire<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>;  sono funzionali all&#8217;espletamento delle  tecniche di  <em>&#8220;memory dectecion&#8221;</em> o <em>&#8220;brain fingerprinting<a href="#_ftn17" title=""><strong>[17]</strong></a>&#8220;</em>.<br /> Tuttavia, l&#8217;ingresso nel processo penale delle tecniche di neuroscienza ha suscitato non poche perplessità.<br />  Se le neuroscienze, infatti, sarebbero oggi in grado di dirci che le scelte e le preferenze, e quindi le condotte criminose, nascono a livello non cosciente e, dunque, il nostro ragionare è prima di ogni altra cosa sottoposto alle derivazioni del sistema neuronale<a href="#_ftn18" title="">[18]</a> e perciò sottoposto alle logiche di un diritto &#8220;inconscio&#8221;, è chiaro che persona umana, libertà costituzionali, diritti fondamentali, doveri, colpevolezza, sarebbero tutti concetti meritevoli di essere rivisti dopo una così intensa contaminazione della neurobiologia<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>. <br /> In tale contesto, sembra potersi individuare, però, l&#8217;esistenza di un limite all&#8217; espansione delle tecniche di neuroscienze forensi, che prescinde da profili strettamente ontologici della materia e che si collega a canoni costituzionali, il quale si erge, senza dubbio alcuno, a stella polare illuminante per l&#8217;utilizzo di tali macchinari.<a href="#_ftn20" title="">[20]</a><br /> Tale limite è rinvenibile in quella dignità umana, che, nell&#8217; accezione Kantiana, vede sempre l&#8217; uomo come fine e mai come mezzo<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>.<br /> Il valore della dignità umana costituisce, infatti, la comune e profonda radice di tutti i diversi diritti costituzionali coi quali l&#8217;applicazione delle neuroscienze forensi si deve misurare<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>.<br /> Essa rappresenta una sorta di principio che informa di sé l&#8217;intero sistema costituzionale<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>.<br /> Non a caso, il Giudice per l&#8217;udienza preliminare di Como, il quale si è premurato di evitare qualsivoglia tipo di &#8221; riduzionismo&#8221; scientifico- comportamentale è stato consigliato nella stesura del suo brillante provvedimento, meritevole di menzione, dal ruolo fondamentale che occupa la persona umana e la dignità della stessa nel contesto ordinamentale attuale<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>.<br />  Il giudice, nella motivazione in questione sottolinea come più volte si sia premurato di sottolineare di aver rivisitato gli esiti della perizia alla luce delle motivazioni e della dinamica dell&#8217;accaduto; di aver autonomamente apprezzato il comportamento criminale effettivamente tenuto dall&#8217;imputata, rilevandone la frequente illogicità ed incongruenza rispetto all&#8217;obiettivo avuto di mira; di ribadire che le conclusioni psichiatriche non forniscono &#8221; verità&#8221; ma solo conoscenza, comprensione dell&#8217;accaduto e, nella vigenza dell&#8217;attuale quadro normativo&#038;(&#038;) funzione di supporto alla decisione giudiziaria che è il prodotto di una valutazione complessiva, logica e coordinata delle emergenze psichiatriche e di quelle processuali; di mettere in guardia che le neuroscienze, al pari delle altre metodiche di indagine psicologica e psichiatrica, non debbono essere ritenute in grado di pervenire ad una certezza scientifica o dogmatica, bensì vanno apprezzate al fine di raggiungere quel grado di analisi che possa far maturare al giudice il convincimento di trovarsi di fronte al più alto grado di compatibilità fra quanto rilevato in perizia e la realtà fattuale come ricostruita dalle emergenze processuali.<a href="#_ftn25" title="">[25]</a><br /> Tale pronuncia, che si oppone totalmente a quella concezione secondo la quale la persona del reo ed il suo agire siano null&#8217;altro che i suoi geni o i suoi cervello e che cozza, inevitabilmente, con il concetto di dignità umana<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>, rappresenta, pertanto, la pronuncia Madre, dalla quale far discendere tutte le future considerazioni.<br /> Alla luce di tale esaustiva posizione, sembrerebbe infatti auspicabile che le neuroscienze assolvano a mera funzione di supporto giudiziario e che esse siano soggette ad una &#8221; condizione&#8221;: la valutazione soggettiva del giudice.<br /> Il Magistrato, terzo ed imparziale, <em>gateKeeper</em> del rigore scientifico, può utilizzare a sostegno della sua decisione le risultanze delle macchine di neuroscienze, non può però considerare le risultanze un dato di fatto <em>sic et simplicter</em>; la dignità umana, impone, infatti di prendere in considerazione l&#8217;uomo  in tutta la sua complessità, evitando la  non degradazione dell&#8217; individuo al suo mero profilo neurogenetico<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>.<br /> In un sistema come il nostro, nel quale la persona occupa posizione apicale nella piramide valoriale propria di ogni Stato di Diritto e che non a caso prevede una Costituzione, che nasce e vive sull&#8217; esaltazione del principio personalista, la dignità umana e la persona come fine, e non come mezzo, dovranno guidare ed eventualmente smorzare l&#8217;utilizzo di tutte quelle tecniche che potrebbero minacciare il primato della persona in favore di mere risultanze scientifiche<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>.<br /> L&#8217; approccio di Khoshbin e Khosbin, i quali sostengono che &#8221; la scienza ha una lunga strada da percorrere prima che queste teconologie possano permetterci di apprezzare pienamente i presupposti anatatomici e fisiologici del pensiero umano, degli stati mentali, dei motivi, della volontà o dei comportamenti&#8221; è, pertanto, oggi, più che mai attuale<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>.<br /> La corrente &#8220;determinista&#8221;<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>, alla luce di quanto emerso, non può essere pertanto esente da critiche.<br />  <br />   </p>
<div>
<div><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Recentemente, si segnala l&#8217; opera di F.GUSTAVO PIZZETTI, <em>Neuroscienze Forensi e Diritti fondamentali: Spunti Costituzionali</em>, Giappichelli Editore Torino, 2012</div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Si v. COLLICA M.T., <em>Vizio di mente: nozione, accertamento e prospettive</em>, Giappichelli, Torino, 2007</div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Sul tema si rinvia alla notevole bibliografia di A.SANTOSUOSSO, in particolare, si v. <em>Le neuroscienze e il diritto,</em>  Ibis, 2009</div>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> CANZIO G., <em>La valutazione della prova scientifica fra verità processuale e ragionevole dubbio</em>, Archivio Penale, 2011, n. 3</div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a>   BALDASSARE A., <em>Diritti della persona e valori costituzionali</em>, Giappichelli, 2007</div>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> CASONATO C., <em>Introduzione al biodiritto,</em> Giappichelli, 2009</div>
<div><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Si v. CATANESI R., V. MARTINO<em>, Verso una psichiatria forense basata su evidenze</em>, Riv. It. Med. Legale, 6, 2006, p. 1011</div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> SANTOSUOSSO, op.cit.</div>
<div><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> A. SANTOSUOSSO &#8211; B. BOTALLICO, <em>Neuroscienze e diritto: una prima mappa</em>, in A. SANTOSUOSSO, op. cit.</div>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> L. SAMMICHELI- G. SARTORI, <em>Neuroscienze e processo penale</em>, in Cass. Pen. 2010, p. 3306</div>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Per esempio al fine di valutare, in sede civile, con un grado di precisione particolarmente elevato, la menomazione patita da un individuo in conseguenza di un fatto illecito ai fini del risarcimento del danno biologico</div>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> A tal proposito vale la pena segnalare che le tecniche neuroscientifiche possono entrare nel processo il più delle volte come perizia tecnica, altre volte come prova atipica ai sensi dell&#8217; art. 189 codice di procedura penale: &#8221; Prove non disciplinate dalla legge&#8221;. Non a caso, il sistema processuale italiano è informato al principio di legalità formale, in ragione del quale non è ammissibile la previsione di strumenti di prova che non trovino nella legge una forma di disciplina.</div>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Il più delle volte idonei a svelare aspetti della &#8220;<em>mens rea&#8221;</em> che, una volta emersi, possono limitare o escludere la colpevolezza, spezzando il legame, necessario, tra soggetto e condotta</div>
<div><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Si v. BOTALICO B.. &#8211; 2009, <em>Il diritto penale e le neuroscienze: quali possibilità di dialogo?</em> In: SANTOSUOSSO A., S. GARAGNA, B. BOTTALICO. C.A. REDI ( a cura di) <em>Scienze Biomediche e Diritto. Un dialogo tra discipline, culture e lingue</em>, IBIS 2010</div>
<div><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Per una visione di ampio respiro, si v. A. BIANCHI, G. GULOTTA, G. SARTORI ( a cura di<em>), Manuale di neuroscienze forensi</em>, Giuffrè, Milano 2010</div>
<div><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> CANZIO G., <em>La valutazione della prova scientifica fra verità processuale e ragionevole dubbio</em>, Archivio Penale. 2001, n. 3</div>
<div><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> Tali metodi si servono specificatamente dell&#8217;elettroencefalografia per rilevare un&#8217;onda celebrale la cui modificazione in ampiezza dipende è risultata dipendere &#8221; automaticamente&#8221; dal &#8221; riconoscimento&#8221;, da parte del cervello, di elementi già impressi nella memoria quando gli stessi vengono nuovamente mostrati al soggetto, anche indipendentemente dalla consapevolezza che l&#8217;individuo può avere del ricordo a prescindere dalla sua dichiarazione, falsa, di non possedere alcuna riminiscenza.</div>
<div><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> Si v. PELLEGRNI S., <em>Il Ruolo di Fattori Genetici nella Modulazione del Comportamento: le Nuove Acquisizioni della Biologia Molecolare Genetica</em>, In: A. BIANCHI, G. GULLOTTA, G. SARTORI, Manuale di Neuroscienze forensi, Giuffrè, Milano, 2009</div>
<div><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> MUSUMECI E., <em>Cesare Lombroso e le neuroscienze: un parricidio mancato. Devianza. Libero arbitrio, imputabilità, tra antiche chimere ed inediti scenari</em>, Franco Angeli, 2012</div>
<div><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> BIN R. PITRUZZELLA<em>, Diritto Costituzionale</em>, Giappichelli 2005</div>
<div><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> Secondo V.CRISAFULLI<em>, Stato, popolo, governo: illusioni e delusioni costituzionali</em>, Giuffrè, Milano, 1985, p.191 : &#8221; la costituzione italiana ha inteso fondare la democrazia politica sulla democrazia economica assumendo i valori centrali della libertà e dignità umana con riferimento all&#8217;uomo intero, persona privata e cittadino&#8221;</div>
<div><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> Si ripropone la posizione sostenuta da G.VASSALLI, Il diritto alla libertà morale, secondo la quale lo strettissimo ed intensissimo rapporto che passa fra libertà morale e le altre libertà è tale da non poter essere, in buona sostanza, rapportato a quello che intercorre con altre libertà, compresa la stessa libertà personale, giacchè &#8221; la libertà psichica è veramente l&#8217;unica attraverso il  cui sacrificio  può realizzare il sacrificio d&#8217;ogni altra libertà.</div>
<div><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a>  Così, F. POLITI, <em>Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione Repubblicana,</em> Giappichelli, Torino 2011, p. 109</div>
<div><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> F.PIZZETTI, in op.cit.</div>
<div><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Si rinvia integralmente a Trib. Como, se. G.U.P., sent. 20 maggio 2011, n. 536. Per approfondimenti nuovamente, F. PIZZETTI, in op.cit.</div>
<div><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> <em>Acontraris</em>, Corte Ass..App., sent. 18 settembre 2009, n. 5</div>
<div><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> La Costituzione italiana pone la dignità come indice di concretezza dell&#8217;eguaglianza (affinché non resti soltanto formale); la richiama esplicitamente come parametro della retribuzione e come limite alla libertà di iniziativa economica; lo fa in modo implicito a proposito della libertà personale, della responsabilità penale, del diritto all&#8217;autodeterminazione sanitaria (per citare alcuni tra i riferimenti più importanti).</div>
<div><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> A tal proposito, si rinvia a SACCO F., <em>Note sulla dignità umana nel &#8220;diritto costituzionale europeo</em>, in AA.VV. , I diritti fondamentali e le Corti in Europa, ( a cura di S. Panunzio), Napoli, 2005, p. 585 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> L. KHOSHBIN, S. KHOSHBIN, <em>Imaging the mind, Minding the image: an historical introduction to brain imaging and the law, in American Journal of Law and Medicine</em>, vol. 33, 2007, 171-192</div>
<div><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> La visione di coloro i quali che pensano che il libero arbitrio sia del tutto illusorio, in quanto, a detta di costoro, i circuiti neuronali funzionerebbero meccanicisticamente e &#8220;necessariamente&#8221;. Tale orientamento è fatto proprio dalla Corte d&#8217; Appello di Trieste nella pronuncia superiormente citata.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/neuroscienze-forensi-e-valori-costituzionale-spunti-di-riflessione/">Neuroscienze forensi e valori costituzionale: spunti di riflessione</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Considerazioni sul nuovo sostanzialimso dei &#034;poteri sanzionatori&#034; in materia di incentivi alle energie rinnovabili</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-sul-nuovo-sostanzialimso-dei-poteri-sanzionatori-in-materia-di-incentivi-alle-energie-rinnovabili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:19 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-sul-nuovo-sostanzialimso-dei-poteri-sanzionatori-in-materia-di-incentivi-alle-energie-rinnovabili/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-sul-nuovo-sostanzialimso-dei-poteri-sanzionatori-in-materia-di-incentivi-alle-energie-rinnovabili/">Considerazioni sul nuovo sostanzialimso dei &quot;poteri sanzionatori&quot; in materia di incentivi alle energie rinnovabili</a></p>
<p>  Sommario: 1. La riforma dei poteri del Gestore dei Servizi Energetici: il nuovo articolo 42 del D.lgs. n. 28/2011 &#8211; 2. Le «norme di portata generale» e le «norme di portata settoriale» nella riforma dell&#8217;art. 42 del D.lgs. n. 28/2011. Delimitazione dell&#8217;oggetto dell&#8217;indagine &#8211; 3. La rideterminazione dell&#8217;incentivo come</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-sul-nuovo-sostanzialimso-dei-poteri-sanzionatori-in-materia-di-incentivi-alle-energie-rinnovabili/">Considerazioni sul nuovo sostanzialimso dei &quot;poteri sanzionatori&quot; in materia di incentivi alle energie rinnovabili</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-sul-nuovo-sostanzialimso-dei-poteri-sanzionatori-in-materia-di-incentivi-alle-energie-rinnovabili/">Considerazioni sul nuovo sostanzialimso dei &quot;poteri sanzionatori&quot; in materia di incentivi alle energie rinnovabili</a></p>
<p>  <br /> Sommario: 1. La riforma dei poteri del Gestore dei Servizi Energetici: il nuovo articolo 42 del D.lgs. n. 28/2011 &#8211; 2. Le «norme di portata generale» e le «norme di portata settoriale» nella riforma dell&#8217;art. 42 del D.lgs. n. 28/2011. Delimitazione dell&#8217;oggetto dell&#8217;indagine &#8211; 3. La rideterminazione dell&#8217;incentivo come <em>tertium genus</em> dei provvedimenti ablatori del Gestore dei Servizi Energetici &#8211; 4. Le «violazioni non rilevanti» ai quali è subordinata l&#8217;adozione dei provvedimenti di decurtazione dell&#8217;incentivo. Queste (ancora) sconosciute &#8211; 5. La tipologia di decreto ministeriale e i criteri di tipizzazione delle violazioni soggette a decurtazione dell&#8217;incentivo &#8211; 6. La determinazione dell&#8217;entità della decurtazione dell&#8217;incentivo tra scelta discrezionale e scelta vincolata &#8211; 7. La delega regolamentare all&#8217;adozione di un decreto ministeriale recante la disciplina delle violazioni soggette a decurtazione dell&#8217;incentivo. Dubbi e criticità in caso di mancata tempestiva attuazione della delega &#8211; 8. La dimensione intertemporale del nuovo art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011 tra retroattiva e irretroattività del potere di decurtazione&#8221;- 9. La natura giuridica dei poteri del GSE e il silenzio (inopportuno) della novella 2017 &#8211; 10. Conclusioni.<br />  <br />  <br /> <em>1. La riforma dei poteri del Gestore dei Servizi Energetici: il nuovo articolo 42 del D.lgs. n. 28/2011.  </em><br /> Il 2017 è stato l&#8217;anno in cui il legislatore ha novellato, con importanti interventi ispirati al principio di «proporzionalità»<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>, i poteri del Gestore dei Servizi Energetici (GSE)<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>. In  Italia &#8211; com&#8217;è noto&#8221;- il riconoscimento degli incentivi pubblici alla produzione di energia da fonti rinnovabili è affidato al GSE<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>. Per garantire la razionale e corretta utilizzazione di risorse pubbliche, mediante l&#8217;erogazione degli incentivi ai soli soggetti che siano in possesso dei requisiti fissati dalla legge, il legislatore nazionale ha previsto l&#8217;attribuzione, in capo al predetto soggetto, della titolarità di poteri di «controllo» e di «sanzione», il cui fondamento giuridico è costituito dall&#8217;art. 42 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>.<br /> I «poteri di controllo», preordinati ad accertare il possesso e il mantenimento dei requisiti richiesti dalla legge, sono strutturati in maniera tale da assumere una duplice fisionomia: quella del <em>controllo cartolare</em>, condotto sulla documentazione, per lo più autocertificativa, prodotta dal soggetto che presenti istanza di ammissione agli incentivi e quella del <em>controllo in situ</em> (c.d. verifiche)<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>, condotto sui luoghi in cui il soggetto ammesso agli incentivi abbia realizzato l&#8217;impianto o gli interventi energetici. Mentre i controlli cartolari hanno una finalità preventiva, essendo principalmente compiuti nella fase di individuazione e di selezione dei soggetti da ammettere agli incentivi, i controlli <em>in situ</em> hanno una finalità repressiva, realizzandosi nella fase di concreta erogazione.<br /> Anche i «poteri di sanzione», volti a fare scaturire effetti pregiudizievoli per l&#8217;operatore che, a seconda dei casi, avrebbe voluto o abbia effettivamente beneficiato di incentivi senza averne titolo, assumono (o meglio assumevano sino a prima del 2017) una duplice fisionomia: il <em>rigetto</em> dell&#8217;istanza, per i casi in cui l&#8217;insussistenza dei requisiti per l&#8217;ammissione agli incentivi fosse accertata in un momento antecedente alla concreta erogazione e la <em>decadenza </em>dall&#8217;incentivo, con il <em>recupero </em>delle somme indebitamente erogate, per i casi cui l&#8217;insussistenza dei requisiti fosse accertata durante il periodo di erogazione<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>.<br /> Diversamente dai poteri di controllo, che sono rimasti inalterati, quelli di sanzione hanno, invece, formato oggetto di un ampio disegno di riforma legislativa attuato con il Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, con la Legge 4 agosto 2017, n. 124, nonché, più di recente, con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di Bilancio 2018). Ne è così scaturita l&#8217;introduzione, nell&#8217;art. 42 del D.lgs. n. 28/2011, di otto nuovi commi (3-<em>bis</em>, 3-<em>ter</em>, 3-<em>quater</em>, 4-<em>bis</em>, 4-<em>ter</em>, 4-<em>quater</em>, 4-<em>quinquies</em>, 4-<em>sexies</em>), di un nuovo periodo al comma 3 e di un&#8217;ulteriore lettera al comma 5 (lett. c-<em>bis</em>).<br /> I predetti interventi di riforma, a causa dell&#8217;impiego di formulazioni sintattiche non sempre chiare, lasciano irrisolti diversi aspetti di importanza tutt&#8217;altro che secondaria. Ma in disparte ciò, è certo che la novella del 2017 deve considerarsi apprezzabile quanto alla sua dimensione teleologica. La finalità perseguita è, infatti, quella di sostituire il <em>rigido formalismo</em> contemplato nell&#8217;originaria versione dell&#8217;art. 42 del D.lgs. n. 28/2011, che imponeva al GSE di procedere ad una rigida e automatica adozione dei provvedimenti di rigetto o di decadenza non appena fosse stata accertata la violazione della pur minima norma fissata dalla disciplina di riferimento, con quel <em>ragionevole sostanzialismo</em>, che meglio si attaglia al paradigma della «pubblica amministrazione &#8220;amica&#8221; del privato». Nell&#8217;ampliare i margini di discrezionalità riconosciuti al GSE ai fini della valutazione dell&#8217;entità e dell&#8217;intensità delle violazioni commesse dal soggetto privato, la novella del 2017 ha finito col tipizzare un <em>tertium genus</em> di potere del GSE: <em>id est</em>, la decurtazione dell&#8217;incentivo in una percentuale compresa tra il 20 e l&#8217;80 per cento.<br />  <br />  <br /> <em>2. Le «norme di portata generale» e le «norme di portata settoriale» nella riforma dell&#8217;art. 42 del D.lgs. n. 28/2011. Delimitazione dell&#8217;oggetto di indagine.</em><br /> Nel presente contributo non saranno esaminate tutte le norme introdotte con la novella del 2017, ma ci si soffermerà, con atteggiamento più cauto, soltanto su quelle norme che hanno modificato, in modo più incisivo, la «generale fisionomia» dei poteri del GSE: si allude, cioè, agli ultimi due periodi dell&#8217;art. 42, comma 3 e al comma 5, lettera c-<em>bis</em>) del D.lgs. n. 28/2011, introdotti con l&#8217;art. 1, comma 960, lettere a) e b) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.<br /> È tuttavia utile evidenziare che &#8211; sotto un&#8217;angolazione prospettica di più ampio raggio &#8220;- il testo dell&#8217;art. 42 del D.lgs. n. 28/2011, per come modificato e integrato dalla novella del 2017, risulta connotato da «norme di portata generale» e da «norme di portata settoriale».<br /> La prima locuzione si riferisce a quelle norme che, a prescindere dalle specificità tecniche e giuridiche che contraddistinguono i singoli meccanismi di incentivazione, hanno <em>sistematicamente</em> <em>rimodellato</em> i poteri del GSE. Si tratta degli ultimi due periodi dell&#8217;art. 42, comma 3 e del comma 5, lett. c-<em>bis</em>) del D.lgs. n. 28/2011, nei quali è contemplata una deroga, universalmente valida per tutti i meccanismi di incentivazione, al potere di rigetto e di decadenza<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>: la decurtazione dell&#8217;incentivo.<br /> Con la seconda, invece, ci si riferisce a quelle «norme tampone» introdotte con l&#8217;intento di porre rimedio a situazioni problematiche occasionate dalla prassi amministrativa sviluppatasi, sotto il vigore dell&#8217;originaria versione dell&#8217;art. 42 del D.lgs. n. 28/2011, con riferimento ad alcuni specifici meccanismi di incentivazione; vale a dire le criticità sorte a seguito dell&#8217;adozione di provvedimenti di rigetto o di decadenza nei confronti di operatori economici che, essendo stati ammessi ai meccanismi di incentivazione, si erano visti negato (rigetto) o venire meno (decadenza) il diritto all&#8217;incentivo per violazioni non imputabili all&#8217;operatore economico o per violazioni di entità ridotta. Emblematico è il caso di quegli operatori che, vittime di truffa da parte del fornitore &#8220;Zuccotti&#8221;, si erano inconsapevolmente trovati ad installare moduli fotovoltaici contraffatti e a presentare, quindi, una dichiarazione con la quale si attestava la (non vera) conformità dei pannelli con la normativa di riferimento.<br /> Nell&#8217;ambito delle norme settoriali vi rientrano il comma 3-<em>quater</em>, che prevede un peculiare meccanismo di sanatoria <em>ex officio</em> per quanti avessero installato impianti fotovoltaici di piccola dimensione<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>, nonché i commi 4-<em>bis</em>, 4-<em>quater</em>, 4-<em>quinquies</em>, che disciplinano i casi e i procedimenti per la rideterminazione dell&#8217;incentivo di quanti abbiano realizzato impianti fotovoltaici di grandi dimensioni<a href="#_ftn9" title="">[9]</a> e il comma 4-<em>sexies</em>, dedicato ai titolari di impianti eolici nei confronti dei quali fossero stati adottati provvedimenti di rigetto dell&#8217;istanza di ammissione ai meccanismi di incentivazione previsti dal D.M. 6 luglio 2012, per aver erroneamente indicato la data di conseguimento del titolo autorizzativo<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>.</p>
<p> <em>3. La rideterminazione dell&#8217;incentivo come </em>tertium genus<em> dei provvedimenti ablatori del Gestore dei Servizi Energetici.</em><br /> Fino a prima della novella del 2017 era consentito al GSE l&#8217;adozione di due sole tipologie di provvedimenti sanzionatori (<em>rectius</em>, ablatori) per le ipotesi in cui fosse stata accertata la mancanza originaria ovvero sopravvenuta dei requisiti richiesti dalla legge: il rigetto dell&#8217;istanza e la decadenza dall&#8217;incentivo, con il recupero delle somme indebitamente erogate.<br /> Nessuna alternativa era contemplata tra il <em>riconoscimento integrale</em> (ammissione) e il<em> disconoscimento integrale</em> (rigetto o decadenza) dall&#8217;incentivo. Tantomeno poteva ammettersi l&#8217;adozione, in base ad una prassi amministrativa di natura creativa, di un provvedimento a carattere intermedio, altrimenti venendo leso il «principio di legalità dell&#8217;azione amministrativa»<a href="#_ftn11" title="">[11]</a> e quello di «tipicità degli atti amministravi», che del primo costituisce estrinsecazione.<br /> Il risultato di simili previsioni normative, ispirate dalla logica del &#8220;<em>o tutto o niente</em>&#8220;, e refrattarie a riconoscere la possibilità di non penalizzare in maniera irreversibile le iniziative economiche di quanti avessero commesso violazioni di trascurabile gravità, è stato quello di avere condotto il GSE ad adottare &#8211; perché non v&#8217;era alternativa &#8211; provvedimenti produttivi di effetti sproporzionati rispetto alla gravità delle violazioni; era sufficiente il minimo errore, magari imputabile a terzi, per giustificare l&#8217;adozione di provvedimenti che, di fatti, decretavano la fine di iniziative imprenditoriali meritorie, quali sono quelle preordinate a realizzare impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili.<br /> Da qui l&#8217;avvertita esigenza di un intervento legislativo &#8211; da tempo invocato da più parti &#8211; finalizzato a rendere l&#8217;azione amministrativa del GSE maggiormente proporzionale. La soluzione è stata quella di ampliare il ventaglio dei provvedimenti del GSE, riconoscendo il potere di adottare quel provvedimento intermedio di cui già s&#8217;è fatto menzione: la decurtazione dell&#8217;incentivo.<br /> Con l&#8217;articolo 1, comma 960, lettera a), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma terzo dell&#8217;art. 42 del D.lgs. n. 28/2011, che sino a quel momento si limitava a contemplare la <em>regola </em>(rigetto o di decadenza), si è arricchito di una <em>deroga</em> (decurtazione dell&#8217;incentivo).<br /> Il nuovo testo dell&#8217;articolo testè menzionato restituisce uno schema logico-procedimentale, stando al quale i provvedimenti di rigetto e di decadenza potranno essere adottati soltanto qualora il GSE accerti le «violazioni rilevanti» indicate nell&#8217;Allegato 1 del D.M. 31 gennaio 2014<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>, mentre i provvedimenti di decurtazione potranno essere adottati nei casi in cui siano accertate «violazioni non rilevanti».<br /> Per come descritto, nei suoi tratti essenziali, sembrerebbe che il nuovo testo dell&#8217;art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011 sia pressoché perfetto. Tuttavia, la (apparente) chiarezza testuale sconta non poche difficoltà al momento della sua concreta applicazione. La Legge n. 205/2017 sembrerebbe avere concepito, infatti, la decurtazione dell&#8217;incentivo come una <em>deroga</em> rispetto ai provvedimenti di rigetto e di decadenza, così che i provvedimenti che il GSE dovrebbe, di<em> regola</em>, adottare continuerebbero ad essere quelli di rigetto e di decadenza, mentre quelli di decurtazione dell&#8217;incentivo si profilerebbero come la<em> deroga</em>, quindi, la soluzione residuale.<br /> E però le conclusioni cui condurrebbe l&#8217;interpretazione testuale della norma finirebbero con lo svuotare l&#8217;essenza stessa della novella. Se è vero, com&#8217;è vero, che la novella del 2017 è finalizzata a rendere i poteri del GSE maggiormente conformi al principio di proporzionalità, è altrettanto vero che considerare una &#8220;<em>deroga</em>&#8221; (quindi una eccezione)<a href="#_ftn13" title="">[13]</a> i casi da assoggettare a provvedimenti di decurtazione dell&#8217;incentivo significherebbe, di fatto, lasciare immutata la situazione originaria: un sistema nel quale anche il minimo errore comporta, salvo casi eccezionali, il rigetto o la decadenza.<br /> Per questo &#8211; almeno ci sembra&#8221;- il significato letterale dell&#8217;<em>incipit</em> «in deroga al periodo precedente», che compare nella seconda parte dell&#8217;art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011, dedicato alla decurtazione dell&#8217;incentivo, non deve essere esasperato. La triplice tipologia di provvedimenti contemplati nell&#8217;attuale versione dell&#8217;art. 42 deve essere collocata fuori dalle tradizionali dinamiche della &#8220;antagonistica relazione&#8221; che esiste tra regola e deroga.<br /> Nel caso dei poteri del GSE, per come disciplinati nell&#8217;attuale versione dell&#8217;art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011, ci si trova dinanzi ad un&#8217;unica regola, ossia quella in forza della quale all&#8217;amministrazione è riconosciuta la possibilità di valutare, a seconda della natura della violazione, l&#8217;adozione di una delle tre tipologie di provvedimenti: il rigetto o la decadenza per le violazioni più gravi (c.d. violazioni rilevanti) e la decurtazione dell&#8217;incentivo per le violazioni meno gravi (c.d. violazioni non rilevanti).<br /> Pur non potendo ignorarsi la presenza della locuzione «in deroga al periodo precedente», il ruolo che sembra più corretto accordargli è, dunque, quello di criterio discretivo dei casi in cui saranno adottati i provvedimenti di rigetto o di decadenza rispetto a quelli in cui saranno adottati i provvedimenti di decurtazione. Si è persuasi del fatto, cioè, che il legislatore del 2017 &#8211; sia pure con l&#8217;impiego di una formula poco adeguata &#8211; abbia voluto, semplicemente, dire che il rigetto e la decadenza si applicano nei casi in cui siano accertate le violazioni rilevanti di cui al D.M. 31 gennaio 2014, mentre la decurtazione dell&#8217;incentivo si applica nei diversi casi in cui siano accertate le violazioni non rilevanti.<br /> Ogni altra differente lettura rischierebbe di snaturare il <em>favor</em> <em>operatoris</em> che ha ispirato la scelta del legislatore della novella e, conseguentemente, lasciare inalterato quel «rigidismo» e quel «formalismo» che stavano alla base del previgente sistema. Ne consegue che la decurtazione dell&#8217;incentivo si inserisce, <em>a pieno titolo e a tutti gli effetti</em>, tra i provvedimenti della cui adozione il GSE è attributario, senza che debbano compiersi distorsive speculazioni ermeneutiche in ordine al &#8220;se&#8221; debba considerarsi una deroga e, quindi, un&#8217;ipotesi residuale.<br /> Trattasi, cioè, di un <em>tertium genus</em> dei provvedimenti ablatori, che si pone sullo stesso piano dei provvedimenti di rigetto e di decadenza, la cui adozione è subordinata &#8211; per ragioni prima ancora logiche che giuridiche &#8211; alla sussistenza di presupposti, fattuali e giuridici, differenti. Ed anzi, propugnando un approccio di autentico sostanzialismo, ci si potrebbe spingere addirittura oltre, sino al punto da ribaltare l&#8217;ordine delle cose che sembra fissato dal dato letterale della norma. I «motivi» e la «causa»<a href="#_ftn14" title="">[14]</a> che stanno alla base dell&#8217;intervento di novella del 2017 (<em>salvaguardare la  produzione di energia  da  fonti  rinnovabili</em>) conducono, infatti, a ritenere che il potere di decurtazione dell&#8217;incentivo, in quanto meno drastico e penalizzante, è destinato ad assurgere a «regola» laddove invece i poteri di rigetto e di decadenza dovrebbero finire col diventare l&#8217;<em>extrema ratio</em><a href="#_ftn15" title="">[15]</a>.<br />  <br />  <br /> <em>4. Le «violazioni non rilevanti» ai quali è subordinata l&#8217;adozione dei provvedimenti di decurtazione dell&#8217;incentivo. Queste (ancora) sconosciute.</em><br /> La decurtazione dell&#8217;incentivo &#8211; come si è detto &#8211; deve considerarsi una terza tipologia di provvedimento adottabile dal GSE allorquando siano accertate violazioni diverse da quelle che giustificano l&#8217;adozione di un provvedimento di rigetto o di decadenza. Ma quali sono queste violazioni? Il quesito, ad oggi, è destinato a rimanere senza risposta; perlomeno senza una risposta certa.<br /> La ragione risiede nel fatto che l&#8217;ultima parte di cui si compone il nuovo articolo 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011 deve leggersi in combinato con l&#8217;integrazione del comma 5 dello stesso articolo. La Legge n. 205/2017 ha, infatti, arricchito il comma 5 dell&#8217;art. 42, della lettera c-<em>bis</em>), così da subordinare la concreta applicazione dell&#8217;istituto della decurtazione alla previa individuazione, mediante decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, delle «violazioni che danno luogo a decurtazione dell&#8217;incentivo».<br /> La Legge n. 205/2017 ha determinato tre ordini di conseguenze, tra loro inestricabilmente connesse, per via dell&#8217;impiego di una sofisticata tecnica di <em>drafting </em>normativo sostanziatasi nell&#8217;introduzione della lett. c-<em>bis</em>) all&#8217;interno di una disposizione (l&#8217;art. 42, comma 5 del D.lgs. n. 28/2011) che: individuava il soggetto (MiSE) delegato ad adottare la disciplina organica dei poteri di controllo e verifica delle violazioni soggette a provvedimenti di rigetto e di decadenza; fissava il termine (sei mesi) entro il quale si sarebbe dovuta dettare quella disciplina organica; delineava la forma di cooperazione amministrativa tra MiSE e GSE  (trasmissione all&#8217;amministrazione ministeriale di adeguata relazione da parte del GSE).<br /> Queste, in particolare, le conseguenze: in primo luogo, la <em>reviviscenza </em>del potere del MiSE ad adottare il decreto con il quale individuare le violazioni da assoggettare alla decurtazione dell&#8217;incentivo; in secondo luogo la <em>reviviscenza</em> del dovere di leale collaborazione istituzionale in forza del quale il GSE è tenuto a trasmettere al MiSE un relazione contenente tutti gli elementi utili a consentire a quest&#8217;ultimo l&#8217;adozione del decreto recante la disciplina organica delle violazioni; in terzo luogo, la <em>riapertura</em> del termine (sei mesi dall&#8217;entrata in vigore) entro il quale il MiSE dovrà adottare il decreto.<br /> La descritta tecnica legislativa, per quanto sofisticata, non pare tuttavia congeniale. Essa è idonea ad occasionare problemi di ordine pratico che rischiano di impattare notevolmente sull&#8217;azione amministrativa del GSE. Basti solo considerare che, a dispetto del termine di sei mesi previsto dall&#8217;art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 28/2011, il MiSE esercitò la delega a dettare la disciplina organica dei poteri di controllo e di sanzione del GSE dopo circa quattro anni.<br /> In attesa del decreto ministeriale di cui all&#8217;art. 42, comma 5 del D.lgs. n. 28/2011, che (anche) per l&#8217;indefinito risultato della recente competizione elettorale potrebbe non essere adottato nei termini, restano aperti diversi interrogativi che derivano dalla &#8220;domanda principe&#8221;  posta in apertura: quali sono le violazioni soggette a decurtazione? Per questo sarebbe stata, forse, una scelta più efficacie quella di introdurre, già in sede di legislazione primaria, un elenco (magari non tassativo) delle violazioni per le quali prevedere l&#8217;adozione della decurtazione. Non foss&#8217;altro che la possibilità che il decreto del MiSE non sia adottato nei termini prescritti dalla legge rischia di rendere &#8220;<em>lettera morta</em>&#8221; una disposizione normativa introdotta per favorire le imprese produttive di energia da fonti rinnovabili che siano incorse in violazioni di ridotta gravità.<br />  <br />  <br /> <em>5. La tipologia di decreto ministeriale e i criteri di tipizzazione delle violazioni soggette a decurtazione dell&#8217;incentivo.</em><br /> Il carattere, sfumato e indefinito, della norma che costituisce il fondamento giuridico della decurtazione dell&#8217;incentivo induce a porsi altre due domande: quale sarà la conformazione del «veicolo normativo» impiegato dal MiSE per la tipizzazione delle violazioni non rilevanti? E quale sarà la tecnica legistica impiegata ai fini dell&#8217;individuazione di tali violazioni?<br /> Con riguardo al primo quesito, si ritiene che potrebbe giungersi all&#8217;adozione di un Decreto ministeriale di modifica e integrazione dell&#8217;Allegato 1, del D.M. 31 gennaio 2014 oppure di un Decreto ministeriale, separato ancorché collegato a quello del 2014, nel quale sia contenuta la disciplina delle violazioni suscettibili di decurtazione.<br /> Del pari, anche per il secondo quesito sembrano potersi prospettare due distinte soluzioni. Potrebbe essere impiegato un <em>criterio innovativo</em>, volto a tipizzare condotte nient&#8217;affatto simili alle violazioni rilevanti contemplate dal D.M. 31 gennaio 2014 ovvero un <em>criterio specificativo</em>, mediante il quale la predetta tipizzazione si sostanzierebbe nella previsione di circostanze attenuanti delle violazioni rilevanti, di guisa che, lungi dall&#8217;essere individuate condotte nuove e distinte rispetto a quelle contenute nell&#8217;Allegato 1 del D.M. 31 gennaio 2014, potrebbero essere, piuttosto, contemplati elementi idonei a determinare la dequotazione delle violazioni rilevanti (passibili di rigetto o di decadenza) in violazioni non rilevanti (passibili di decurtazione).<br />  <br />  <br /> <em>6. La determinazione dell&#8217;entità della decurtazione dell&#8217;incentivo tra scelta discrezionale e scelta vincolata.</em><br /> La norma sulla decurtazione non appare idonea a chiarire neppure il profilo che attiene alle modalità di determinazione della percentuale di decurtazione (da un minimo del 20 per cento ad un massimo dell&#8217;80 per cento). Non è chiarito se sarà creato, in sede di regolamentazione secondaria, un meccanismo incentrato su rigidi schemi in base ai quali, senza che siano ammesse valutazioni discrezionali, ad una violazione &#8216;X&#8217; seguirà, senza &#8220;se&#8221; e senza &#8220;ma&#8221;, una predeterminata decurtazione &#8216;Y&#8217; oppure se sarà concesso maggiore spazio alla discrezionalità del GSE, da esercitarsi, caso per caso, ai fini della ragionevole e proporzionale determinazione della percentuale della decurtazione.<br /> Delle due sembra preferibile la seconda. Il principio di proporzionalità, cui è ispirata la novella del 2017, mal si attaglia ad applicazioni di tipo meccanico (o se si preferisce, automatico), suggerendo, piuttosto, di accordare all&#8217;amministrazione (nella specie il GSE) un sufficiente margine di discrezionalità nella determinazione, &#8220;<em>ora per all&#8217;ora</em>&#8221; e sulla base delle multiformi e irripetibili caratteristiche empiriche di ogni singolo caso concreto, della percentuale di decurtazione più adeguata tra quelle consentite dall&#8217;ampia forbice edittale prevista dalla legge.<br /> Ma quand&#8217;anche si dovesse optare per la rigida tipizzazione normativa delle condotte da assoggettare alla decurtazione dell&#8217;incentivo è certo che una simile scelta potrà rivelarsi adeguata soltanto qualora l&#8217;elenco delle violazioni non rilevanti non si profili come tassativo, ben potendo registrarsi, anche per via della continua evoluzione tecnica e del repentino progresso tecnologico del settore delle rinnovabili, delle violazioni ad oggi non prevedibili dal legislatore<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>.<br /> Ecco che allora potrebbe risultare ragionevole una soluzione ibrida: l&#8217;adozione, cioè, di un decreto che contempli, da un lato, una rigida determinazione delle percentuali di decurtazione quanto alle violazioni che, nell&#8217;attuale settore delle energie rinnovabili, si registrano con maggiore frequenza e, dall&#8217;altro lato, che fissi una serie di indici di valutazione sulla base dei quali consentire al GSE l&#8217;esercizio di un potere discrezionale<a href="#_ftn17" title="">[17]</a> nella determinazione dell&#8217;entità della decurtazione per quelle violazioni ad oggi ignote.<br />  <br />  <br />  <br />  <br /> <em>7. La delega regolamentare all&#8217;adozione di un decreto ministeriale recante la disciplina delle violazioni soggette a decurtazione dell&#8217;incentivo. Dubbi e criticità in caso di mancata tempestiva attuazione della delega.</em><br /> La previsione di una delega regolamentare rappresentata dalla scelta del legislatore nazionale di demandare al MiSE l&#8217;adozione di un decreto con il quale dettare la disciplina organica delle violazioni suscettibili di decurtazione dell&#8217;incentivo pone, inevitabilmente, tutta una serie di questioni di diritto intertemporale. Qual è la disciplina applicabile nelle <em>more</em> dell&#8217;adozione del decreto ministeriale <em>ex</em> art. 42, commi 3, ultimi periodi e 5, lett. c-<em>bis</em>), del D.lgs. n. 28/2011? E quale nell&#8217;ipotesi in cui il decreto non dovesse essere adottato entro il termine di sei mesi?<br /> Dare una risposta al primo dei due interrogativi non è, in effetti, particolarmente complicato. Il principio del <em>tempus regit actum</em> che sovraintende all&#8217;azione amministrativa<a href="#_ftn18" title="">[18]</a> conduce a ritenere che, fino a quando il MiSE non adotterà il Decreto ministeriale relativo alle violazioni soggette a decurtazione, il GSE ha a disposizione una duplice opzione provvedimentale.<br /> La prima potrebbe essere quella di prediligere una soluzione (<em>strutturalmente e funzionalmente</em> <em>formalistica</em>) aderente al dettato normativo, ad oggi, vigente<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>, adottando provvedimenti di rigetto o di decadenza per qualsiasi tipo di violazione dovesse essere accertata, pur nella consapevolezza che alcune delle violazioni rilevanti potrebbero essere successivamente inserite, dall&#8217;emanando Decreto ministeriale, nel novero delle violazioni soggette a decurtazione.<br /> In alternativa potrebbe prediligere, sino all&#8217;adozione del Decreto MiSE, una soluzione maggiormente cautelativa (<em>strutturalmente formalistica e funzionalmente sostanzialistica</em>), disponendo, in forza dell&#8217;art. 21 <em>quater </em>della L. n. 241/90, la sospensione dell&#8217;efficacia e dell&#8217;esecuzione<a href="#_ftn20" title="">[20]</a> &#8211; ossia dell&#8217;imperatività<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>&#8220;- dei provvedimenti di rigetto e di decadenza.<br /> Inutile dire che la soluzione maggiormente aderente allo spirito della novella sembra essere la seconda. L&#8217;adozione di un provvedimento di sospensione dell&#8217;efficacia e dell&#8217;esecuzione dei provvedimenti di rigetto e di decadenza adottati alla luce della versione originaria dell&#8217;art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011 consentirebbe di raggiungere un <em>punto di equilibrio tendenzialmente ottimale</em> sia per la parte pubblica sia per la parte privata:  il GSE potrebbe garantire il buon andamento della sua azione amministrativa attraverso la chiusura (<em>rectius</em>, conclusione) dei procedimenti di sua competenza, mentre l&#8217;operatore economico eviterebbe di sopportare le pregiudizievoli conseguenze, patrimoniali e non patrimoniali, connesse agli effetti e all&#8217;esecuzione di un provvedimento di rigetto o di decadenza (ad es., la restituzione degli incentivi sino a quel momento conseguiti, le spese legali per proporre ricorso avverso il provvedimento, etc.).<br /> Il secondo interrogativo è, invece, di soluzione più complicata. È opportuno, innanzitutto, chiarire il perché ci si chiede quale dovrebbe essere la disciplina applicabile nell&#8217;ipotesi in cui il MiSE dovesse esercitare la delega regolamentare ben oltre il termine di 6 mesi previsto dall&#8217;art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 28/2011. Beninteso che non si tratta di una mera esercitazione mentale o di una pura speculazione teorica, quanto piuttosto di una questione dal rilevante impatto pratico.<br /> Il decreto con il quale doveva essere dettata la disciplina delle violazioni soggette a rigetto o a decadenza è stato adottato dal MiSE dopo circa quattro anni dall&#8217;entrata in vigore del decreto legislativo, malgrado l&#8217;esplicita previsione del termine di sei mesi. Si coglie, quindi, che l&#8217;eventualità (pure denegata) che il MiSE adotti con ritardo il decreto sulle violazioni soggette a decurtazione suggerisce di affrontare già d&#8217;ora la questione, così da non trovarsi impreparati qualora l&#8217;eventualità (tardiva adozione del decreto) dovesse avverarsi.<br /> Ognun sa che i principi e i criteri direttivi contenuti nelle legge che contengono una delega non sono &#8211; in linea generale &#8211; immediatamente applicabili ed efficaci, sino a quando il Governo non adotti il decreto legislativo<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>. Tale assunto è vero anche per i casi (come quello di cui ci si occupa) in cui il legislatore deleghi un Ministero ad adottare un decreto di natura regolamentare preordinato a dare attuazione e integrazione alla normativa di principio contenuta in un decreto legislativo<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>.<br /> La dottrina, sia pure con specifico riferimento all&#8217;istituto della delega legislativa, che tante analogie presenta con la delega regolamentare, si è tuttavia interrogata in merito alla possibilità per i principi e i criteri direttivi contenuti nella legge delega di produrre (in maniera immediata) effetti sui rapporti della vita, anche in mancanza del decreto legislativo.<br /> Due le opzioni interpretative che è consentito riscontrare nel panorama dottrinale e giurisprudenziale italiano: una «negazionista» e l&#8217;altra «possibilista».<br /> L&#8217;impostazione negazionista è nel senso che i principi e i criteri direttivi possono produrre effetti immediati soltanto nei confronti del soggetto delegato (Governo o singoli Ministeri), nel senso di indirizzarne e guidarne l&#8217;esercizio della delega legislativa, ma non anche sui rapporti della vita. Ciò in quanto i principi e i criteri direttivi sono «norme dotate di generalità in tanta misura che sarebbero inattuabili se altre norme speciali non precisassero quel che si deve fare per attuarle»<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>.<br /> Di diverso tenore sembra essere, invece, l&#8217;impostazione ricavabile dalla giurisprudenza costituzionale, la quale, nel rilevare che «i principi e criteri direttivi presentano nella prassi una fenomenologia estremamente variegata, che oscilla da ipotesi in cui la legge delega pone finalità dai confini molto ampi e sostanzialmente lasciate alla determinazione del legislatore delegato a ipotesi in cui la stessa legge fissa principi a basso livello di astrattezza, finalità specifiche, indirizzi determinati e misure di coordinamento definite o, addirittura, pone principi inestricabilmente frammisti a norme di dettaglio disciplinatrici della materia o a norme concretamente attributive di precise competenze»<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>, ha stabilito che «mentre in alcuni casi, in conseguenza della precisione e univocità dei principi e dei criteri in esse contenuti, non si può esitare dal giudicare direttamente della legittimità costituzionale delle norme di delegazione, in altre occasioni, invece, un simile sindacato non è ammissibile poiché nella legge delega manchi una manifestazione di volontà sufficientemente determinata o definitiva»<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>.<br /> Tale orientamento della giurisprudenza costituzionale, che distingue l&#8217;ammissibilità o l&#8217;inammissibilità del sindacato sulla legge delega a seconda del livello di precisione e univocità dei principi e dei criteri direttivi contenuti in essa, lascia persuaderci della fondatezza di quella tesi secondo la quale i principi e i criteri direttivi sono suscettibili di trovare immediata applicazione sui rapporti della vita, senza dover attendere l&#8217;adozione del decreto legislativo, soltanto qualora gli stessi presentino una densità prescrittiva tale da divenire autosufficienti<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>.<br /> Le indicazioni offerte dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale in merito all&#8217;istituto della delegazione legislativa &#8211; è bene ribadirlo&#8221;- possono essere estese, <em>mutatis mutandis</em>, anche all&#8217;istituto della delega regolamentare, che si riscontra nell&#8217;art. 42, comma 5, lett. c-<em>bis</em>) del D.lgs. n. 28/2011.<br /> Occorre a questo punto capire se l&#8217;ultimo periodo dell&#8217;art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011 possa trovare immediata applicazione sui singoli rapporti instauratisi tra GSE e operatori economici, anche qualora il MiSE esercitasse tardivamente la delega regolamentare di cui all&#8217;art. 42, comma 5, lett. c-<em>bis</em>) dello stesso decreto.<br /> La risposta ci pare debba essere negativa. L&#8217;ultimo periodo contenuto nell&#8217;art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011 è una norma di principio così marcatamente astratta, generica, indeterminata e indefinita che, in mancanza del decreto «attuativo-integrativo» MiSE<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>, non paiono sussistere indici normativi determinati, o anche solo determinabili in via interpretativa, in base ai quali sarebbe consentito al GSE distinguere, sin da subito, tra le violazioni che diano luogo a rigetto o decadenza da quelle soggette a decurtazione dell&#8217;incentivo.<br /> Sono diversi (troppi) gli aspetti che la normativa di principio lascia irrisolti, rimettendone la soluzione al decreto MiSE. Fintantoché non sia adottato il Decreto ministeriale, la nuova versione dell&#8217;art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011 non risulta, quindi, obiettivamente applicabile dal GSE, a meno di non voler dare luogo ad una prassi <em>praeter legem</em> che, pur astrattamente conforme al paradigma «dell&#8217;amministrazione pubblica amica dell&#8217;impresa», potrebbe generare provvedimenti che rischierebbero di porsi in contrasto con il contenuto dell&#8217;<em>emanando</em> decreto e che, pertanto, sarebbero verosimilmente esposti a domande di tutela giurisdizionale proposte da quegli operatori ai quali, ad esempio, venga applicata una decurtazione più severa rispetto a quella poi prevista dal decreto. L&#8217;auspicio, dunque, è che il MiSE riesca ad esercitare la delega regolamentare in maniera quanto più possibile tempestiva.<br />  <br />  <br />  <br /> <em>8. La dimensione intertemporale del nuovo art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011 tra retroattiva o irretroattività del potere di decurtazione.</em><br /> Tra le questioni problematiche che si pongono con riguardo alla nuova versione dell&#8217;art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011 vi rientra la connotazione intertemporale della norma. Il potere di decurtazione dell&#8217;incentivo deve applicarsi per l&#8217;avvenire oppure retroattivamente? O meglio e più precisamente: il GSE potrà disporre la decurtazione dell&#8217;incentivo solo per quegli operatori economici nei confronti dei quali non siano stati adottati (prima dell&#8217;entrata in vigore della novella del 2017) provvedimenti di rigetto o di decadenza oppure anche per quelli già raggiunti (prima della Legge di Bilancio 2018) da provvedimenti di rigetto o di decadenza?<br /> La risposta ai quesiti è tutt&#8217;altro che unanime. È intuibile: l&#8217;<em>interesse</em> <em>privato </em>dell&#8217;operatore ad ottenere il riconoscimento&#8221;- a titolo di incentivo&#8221;- di un ammontare di risorse pubbliche, sebbene decurtato, qualora sia stato raggiunto da un provvedimento di rigetto o di decadenza troverebbe maggiore satisfazione da un&#8217;applicazione retroattiva della norma; l&#8217;<em>interesse pubblico </em>del GSE a sovraintendere, in ossequio al «principio di legalità»<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>, all&#8217;erogazione degli incentivi alle energie rinnovabili in maniera conforme ai presupposti e alle procedure fissate dalla normativa vigente al momento dell&#8217;adozione del provvedimento finale sarebbe, al contrario, meglio soddisfatto da un&#8217;applicazione della norma con effetti <em>ex nunc</em>.<br /> Le argomentazioni a sostegno della tesi della retroattività, così come quelle a sostegno della tesi della irretroattività sono diverse, ma comunque valide e persuasive. Tant&#8217;è che risulta arduo riuscire a prendere posizione, in termini netti e risoluti, su quale delle due sia la tesi maggiormente conforme ai principi generali dell&#8217;ordinamento giuridico.<br /> La prima ragione a sostegno dell&#8217;applicazione retroattiva della decurtazione dell&#8217;incentivo ha natura teleologica: la finalità perseguita dalla novella del 2017 («<em>salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili</em>») risulterebbe efficacemente perseguita soltanto qualora si giungesse a qualificare la nuova versione dell&#8217;art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011 nei termini di «sanatoria» preordinata, in quanto tale, a consentire a quanti si siano precedentemente resi autori di fatti, atti od attività contrari alle prescrizioni normative all&#8217;epoca vigenti di evitare le conseguenze che l&#8217;ordinamento vi ricollegherebbe, appunto sanando, il carattere <em>contra ius</em> di quelle condotte<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>.<br /> La seconda ragione sembrerebbe potersi rintracciare, invece, nell&#8217;esigenza di evitare delle «ingiustificate disparità di trattamento» tra operatori economici che, pur avendo commesso violazioni empiricamente uguali o comunque analoghe, si trovino ad essere destinatari di un trattamento sanzionatorio differente a causa della diversa qualificazione che la normativa sopravvenuta ha inteso dare a quelle violazioni: violazioni rilevanti (soggette a rigetto o decadenza) nel periodo <em>ante</em> riforma, mentre violazioni di entità inferiore (soggette a decurtazione dell&#8217;incentivo) nel periodo <em>post </em>riforma.<br /> A questo riguardo, la giurisprudenza costituzionale, dopo aver affermato che «il divieto di retroattività della legge (art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale), pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve nell&#8217;ordinamento la tutela privilegiata di cui all&#8217;art. 25 Cost., riservata alla materia penale, con la conseguenza che il legislatore &#8211; nel rispetto di tale previsione &#8211; può emanare norme con efficacia retroattiva, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell&#8217;esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti motivi imperativi di interesse generale, ai sensi della CEDU»<a href="#_ftn31" title="">[31]</a>, ha specificato che è necessario che la retroattività di una legge non contrasti «con i principi costituzionali e con altri valori di civiltà giuridica, tra i quali sono ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell&#8217;affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell&#8217;ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario»<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>.<br /> Il soprarichiamato insegnamento giurisprudenziale&#8221;- a ben vedere&#8221;- si presta inevitabilmente ad una lettura <em>a contrari</em>. Ecco in che senso: se è vero (come espressamente affermato del Giudice delle leggi) che le leggi retroattive non debbono contrastare con altri principi e valori costituzionali, tra cui il principio di ragionevolezza, che preclude l&#8217;introduzione di ingiustificate disparità di trattamento, potrebbe essere altrettanto vero che al legislatore non sia, comunque, consentito introdurre ingiustificate disparità di trattamento attraverso la previsione di un regime di favore destinato ad operare solo per l&#8217;avvenire. Da qui l&#8217;opportunità che l&#8217;art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011 si applichi anche in favore di quegli operatori nei confronti dei quali siano stati adottati, nel periodo antecedente la riforma del 2017, provvedimenti di rigetto o di decadenza.<br /> Sino a qui della pretesa applicazione retroattiva. E quanto alla irretroattività dell&#8217;art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011? Eccone alcune possibili argomentazione a sostegno.<br /> La tesi della irretroattività sembra poter trovare una primaria conferma nel dato letterale dell&#8217;art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011. Muovendo dalla (pacifica) considerazione metodologia secondo cui «l&#8217;interpretazione letterale della legge è il canone ermeneutico prioritario per l&#8217;interprete, con la conseguenza che, pur ricavandosi dall&#8217;art. 12 delle preleggi che l&#8217;ulteriore canone dato dall&#8217;interpretazione logica e sistematica soccorre e integra il significato proprio delle parole, arricchendole della <em>ratio </em>della norma e del suo coordinamento nel sistema nel quale va ad inserirsi, tale criterio non può servire ad andare oltre quello letterale quando la disposizione idonea a decidere la controversia è chiara e precisa»<a href="#_ftn33" title="">[33]</a>, sembra potersi giungere a negare ogni possibile applicazione retroattiva della norma.<br /> Il perspicuo dato letterale dell&#8217;art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011, nello specificare che la decurtazione dell&#8217;incentivo mira a «salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili» ne perimetra l&#8217;ambito di applicazione con il riferimento ai soli «impianti che al momento dell&#8217;accertamento della violazione percepiscono incentivi»<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>. Trattasi di una locuzione che sembrerebbe lasciare trapelare la volontà del legislatore di escludere l&#8217;applicazione della decurtazione a quei rapporti che si siano esauriti, prima dell&#8217;entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, per effetto di provvedimenti di rigetto o di decadenza adottati alla luce della previgente normativa (ossia l&#8217;art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011 <em>ante</em> riforma e il D.M. 31 gennaio 2014).<br /> Oltretutto, non sembra di ostacolo ad un&#8217;applicazione irretroattiva della norma neppure il rischio di introdurre, per tal modo, delle ingiustificate disparità di trattamento. Il principio di ragionevolezza in virtù del quale non è consentito al legislatore&#8221;- tra le altre cose&#8221;- introdurre disparità di trattamento si configura come limite generale e assoluto all&#8217;esercizio del potere legislativo nei scasi (<em>eccezional</em>i) di approvazione di leggi retroattive. Essendovi una deroga al divieto di leggi retroattive occorre che l&#8217;ordinamento ne subordini la legittimità costituzionale a «misure di cautela più stringenti», tra cui il divieto di disparità di trattamento; in questo modo viene infatti temperato l&#8217;effetto sorpresa rinvenibile nella scelta (non usuale) di introdurre norme con efficacia <em>ex tunc</em>.<br /> La stessa cosa non sembra possa dirsi per le ipotesi (<em>normali</em>) di leggi non retroattive. Qui la ragionevolezza non si traduce in un «divieto generalizzato e assoluto» di introdurre disparità di trattamento, altrimenti dovendosi giungersi all&#8217;assurda conclusione che ogni nuova legge che dispone per l&#8217;avvenire, nell&#8217;innovare l&#8217;ordinamento giuridico rispetto al passato, sia da considerarsi irragionevole, quindi incostituzionale. Il risultato sarebbe quello di imporre al legislatore nazionale l&#8217;approvazione di solo leggi retroattive; solo in questo modo risulterebbe garantita la coerenza dell&#8217;ordinamento giuridico. Sennonché, una simile impostazione darebbe luogo ad un&#8217;inammissibile rovesciamento degli equilibri: la regola diventerebbero le leggi retroattive, mente l&#8217;eccezione le leggi che dispongono per l&#8217;avvenire; la liberà delle scelte politiche che sottendono all&#8217;esercizio del potere legislativo non esisterebbe più.<br /> La preclusione di introdurre ingiustificate disparità di trattamento (valevole per le leggi retroattive) non può essere allargata sino al punto da assumere le sembianze del divieto assoluto di assoggettare (con leggi non retroattive) una determina materia ad un regime giuridico differente rispetto a quello previgente. Per converso, è consentito al legislatore, sulla base di insindacabili valutazioni politiche, di mutare con efficacia <em>ex nunc</em> la disciplina cui assoggettare una determinata materia, senza che per questo possa automaticamente dubitarsi della ragionevolezza (<em>rectius</em>, della costituzionalità) dell&#8217;intervento.<br /> Assunto che le leggi che dispongono per l&#8217;avvenire, specie quando riformano una disciplina previgente, portano con sé la inevitabile introduzione di trattamenti differenti rispetto a quelli previsti in passato, se ne ricava che la ragionevolezza delle leggi non retroattive presuppone che l&#8217;esercizio del potere legislativo non sia illogico, arbitrario o contraddittorio. Ciò che ricorre ogni qualvolta il trattamento differente introdotto dal legislatore, con efficacia <em>ex nunc</em>, sia il risultato di un equilibrato bilanciamento degli interessi e dei diritti fondamentali che vengono in gioco, così da giungere ad una loro equilibrata satisfazione, senza pregiudicare il contenuto essenziale di nessuno di essi.<br /> Così tratteggiate le argomentazioni a sostegno dell&#8217;una e dell&#8217;altra tesi, si può tentare &#8211; con tutte le dovute cautele&#8221;- di prendere posizione sul punto. Ecco allora quale delle tue tesi ci sembra preferibile: la seconda, che vuole l&#8217;applicazione <em>ex nunc</em> del nuovo art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011.<br /> La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che «tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro Se così non fosse, si verificherebbe l&#8217;illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe &#8220;tiranno&#8221; nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette»<a href="#_ftn35" title="">[35]</a>.<br /> Va da sé che sembra potercisi persuadere del fatto che l&#8217;inevitabile differenza di trattamento che deriva dall&#8217;approvazione di una legge che, nel disporre per l&#8217;avvenire, modifichi la disciplina previgente, è da considerarsi ragionevole qualora la nuova disciplina sia in grado di assicurare un&#8217;equa e bilanciata soddisfazione di tutti i valori costituzionali che vengono in rilievo.  <br /> E una tale ragionevolezza &#8211; a nostro avviso &#8211; sembra potersi considerare garantita da un&#8217;applicazione non retroattiva del nuovo art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011.  <br /> I valori fondamentali che vengono in gioco sono, dal lato dell&#8217;operatore economico, la pretesa all&#8217;ottenimento di quegli incentivi che consentirebbe l&#8217;esercizio del diritto costituzionale della libertà di impresa (art. 41 Cost.) e, dal lato dello Stato (impersonificato nel GSE), la pretesa a garantire una coerente e razionale erogazione delle risorse pubbliche da destinare all&#8217;incentivazione della produzione da energie rinnovabili, di guisa da assicurare che il peso della componente A3 della bolletta elettrica non diventi insostenibile per i consumatori finali dell&#8217;energia (art. 53 Cost.)<a href="#_ftn36" title="">[36]</a>. E nella ponderazione dei summenzionati valori, la loro soddisfazione equa, senza che nessuno di essi finisca con l&#8217;assumere le fattezze del diritto &#8220;tiranno&#8221;, sembra maggiormente assicurata da un&#8217;applicazione non retroattiva della decurtazione. Per converso, l&#8217;applicazione retroattiva della nuova versione dell&#8217;art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011 avrebbe come effetto quello di soddisfare massimamente la pretesa degli operatori (anche quelli riconosciuti <em>sine titolo</em> sotto la previgente disciplina e perciò soggetti a rigetto o decadenza) all&#8217;ottenimento degli incentivi pubblici alla produzione di energia rinnovabile e, correlatamente, quello di sacrificare l&#8217;opposto diritto dei consumatori finali dell&#8217;energia a non sopportare un&#8217;inaccettabile peso della componente A3 della bolletta elettrica.<br /> Del resto, anche la giurisprudenza amministrativa sembra iniziare a propendere per l&#8217;applicazione non retroattiva della norma, in quanto il Consiglio di Stato, sia pure in sede cautelare, ha affermato che la decurtazione dell&#8217;incentivo possa applicarsi <em>ratione temporis</em> ai soli operatori che abbiano commesso violazioni non rilevanti, nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della L. n. 205/2017<a href="#_ftn37" title="">[37]</a>.<br /> Quale che sia la tesi da prediligere, l&#8217;auspicio è che il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico possa  contenere qualche indicazione idonea a meglio chiarire la portata intertemporale della norma (se applicabile retroattivamente o non retroattivamente), fermo restando che in esso non potrà verosimilmente rinvenirsi una norma di interpretazione autentica dell&#8217;art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011. Questo perché &#8211; com&#8217;è stato già scritto dalla più attenta dottrina<a href="#_ftn38" title="">[38]</a> &#8211; la norma di interpretazione autentica deve promanare da un atto connotato da un&#8217;identica collocazione gerarchica nel sistema delle fonti con quello che contiene la norma da intrepretare: un&#8217;eventuale interpretazione autentica dell&#8217;art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28 <em>cit</em>., volta a chiarire se lo stessa sia destinato (o meno) a trovare applicazione retroattiva  potrà essere, quindi, contenuta in una Legge ovvero in un atto avente forza di legge (Decreto legislativo o Decreto legge). È indubbio, comunque, che un ruolo determinate sarà svolto dalla giurisprudenza, la quale è sempre più spesso chiamata a riempire i punti d&#8217;ombra di cui risultano affetti i provvedimenti legislativi.<br />  <br />  <br /> <em>9. La natura giuridica dei poteri del GSE e il silenzio (inopportuno) della novella 2017.</em><br /> Fin qui si è detto dei diversi profili ed aspetti che il nuovo art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011 ha lasciato irrisolti, delegandone la composizione al decreto MiSE. V&#8217;è tuttavia un aspetto, di rilevante importanza, che il Decreto ministeriale non potrà chiarire e che il legislatore primario ha ritenuto di lasciare irrisolto: i poteri di decadenza e di decurtazione dell&#8217;incentivo sono espressione di autotutela amministrativa? E, più in particolare, tali poteri sono soggetti al limite temporale di cui all&#8217;art. 21-<em>nonies </em>della L. n. 241/90?<br /> È innegabile che da questo punto di vista la novella del 2017 è stata un&#8217;occasione mancata. L&#8217;ascrivibilità dei suddetti poteri al fenomeno dell&#8217;autotutela amministrativa, piuttosto che la configurabilità degli stessi come «poteri speciali»<a href="#_ftn39" title="">[39]</a>, comporta delle rilevanti implicazioni quanto alla disciplina applicabile agli stessi; prima fra tutti l&#8217;applicazione, o meno, dei limiti temporali (ormai più stringenti) cui risulta soggetto l&#8217;esercizio dell&#8217;autotutela.<br /> Qualificare i poteri del GSE di cui all&#8217;art. 42 del D.lgs. n. 28/2011 come espressione dell&#8217;autotutela amministrativa determinerebbe, infatti, l&#8217;applicazione del limite temporale di diciotto mesi previsto dall&#8217;art. 21-<em>nonies</em>, comma 1, della L. n. 241/90, decorso il quale sarebbe quindi preclusa la loro adozione, anche qualora l&#8217;amministrazione dovesse successivamente accertare la commissione di violazioni da parte di un operatore economico<a href="#_ftn40" title="">[40]</a>. Di contro, collocarli al di fuori dell&#8217;ambito di operatività della disciplina dell&#8217;autotutela equivarrebbe a configurare gli stessi come <em>poteri imperituri</em> e<em> a-temporali</em>, di guisa che sarebbe consentito al GSE di incidere (in qualsiasi momento) sulla <em>stabilità</em> dell&#8217;originario provvedimento di ammissione agli incentivi. Ciò che si porrebbe in perfetta linea di corrispondenza con quell&#8217;indirizzo giurisprudenziale secondo il quale «l&#8217;esercizio del potere di autotutela su provvedimenti che comportino un illegittimo esborso di denaro pubblico non risentono del decorso del tempo»<a href="#_ftn41" title="">[41]</a>.<br /> La natura giuridica dei poteri sanzionatori (<em>rectius</em>, ablatori) del GSE è una tematica, in effetti, molto dibattuta. Si allude, specificamente, ai provvedimenti di decadenza, essendo pacifica la riconducibilità all&#8217;autotutela del provvedimento di annullamento disposto ai sensi dell&#8217;art. 42, commi 3-<em>bis</em> e 3-<em>ter</em> del D.lgs. n. 28/2011 nei casi in cui il GSE «riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell&#8217;intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente»<a href="#_ftn42" title="">[42]</a>.<br /> Ed infatti, con riferimento alla decadenza disposta dal GSE, ad una prima impostazione, secondo cui la stessa sarebbe riconducibile al fenomeno dell&#8217;autotutela <em>ex</em> art. 21 <em>nonies </em>della L. n. 241/90<a href="#_ftn43" title="">[43]</a>, è venuta a frapporsi una seconda opzione interpretativa per la quale tale potere avrebbe natura sanzionatoria<a href="#_ftn44" title="">[44]</a>.<br /> Sennonché, la più sofisticata giurisprudenza amministrativa ha ritenuto di non accordare preferenza né all&#8217;una né all&#8217;altra tesi. La qualificazione accolta dal giudice amministrativo è quella di «poteri speciali di accertamento delle violazioni commesse»<a href="#_ftn45" title="">[45]</a>, che differiscono dall&#8217;autotutela<a href="#_ftn46" title="">[46]</a> e che non hanno carattere sanzionatorio<a href="#_ftn47" title="">[47]</a>.<br /> La differenza rispetto all&#8217;autotutela discenderebbe dal fatto che detti poteri non si sostanziano «nel riesame di una determinazione precedentemente assunta in riferimento ad un&#8217;illegittimità coeva all&#8217;adozione dell&#8217;atto, ma in un provvedimento adottato all&#8217;esito di un&#8217;attività di verifica e controllo, che può fisiologicamente collocarsi anche a valle del provvedimento di ammissione al beneficio, in quanto espressione di un potere immanente di verifica della spettanza del diritto agli incentivi».<a href="#_ftn48" title="">[48]</a>  E in questa prospettiva, al fine di evidenziare l&#8217;insussistenza di un procedimento amministrativo di secondo grado (quale tratto indefettibile dell&#8217;autotutela), è stato elaborato il paradigma della <em>fattispecie a formazione progressiva</em>, così che «l&#8217;attività di verifica rappresenta il contenuto di una fase del tutto ordinaria e normale, di base, del complesso procedimento amministrativo finalizzato al riconoscimento dei benefici. Dal che discende (che) detto segmento procedimentale di verifica non è autonomo e non è né di revisione né di riesame [rispetto a quello di ammissione agli incentivi], perciò non può essere qualificato come di esercizio di una qualche autotutela, ma consiste in un autonomo potere di accertamento sostanziale, che completa il procedimento finalizzato al riconoscimento dell&#8217;incentivazione. Ad una prima verifica di tipo esclusivamente cartolare si aggiunge un distinto potere di verificazione sostanziale, correlato all&#8217;esame degli impianti, anche mediante sopralluoghi»<a href="#_ftn49" title="">[49]</a>.<br /> La differenza rispetto ai provvedimenti sanzionatori della pubblica amministrazione discenderebbe, invece, da un profilo che attiene alle <em>regole sulla ripartizione delle funzioni</em> tra le diverse organizzazioni pubbliche che concorrono a formare la <em>governance</em> del settore energetico<a href="#_ftn50" title="">[50]</a>: l&#8217;irrogazione delle sanzioni previste per gli operatori economici che pongono in essere condotte contrarie alla normativa in materia di incentivi alla produzione di energia rinnovabile è, infatti, una prerogativa dell&#8217;ARERA (già AEEGSI) e non anche del GSE, il quale, mediante l&#8217;esercizio dei poteri di cui all&#8217;art. 42, comma 3 del D.lgs. n. 28/2011 persegue una finalità ripristinatoria e non già sanzionatoria: recuperare gli incentivi indebitamente erogati in favore di operatori <em>sine titulo</em>.<br /> Non a caso, è stato chiarito che «per lo specifico settore degli incentivi pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili, la misura della decadenza dagli incentivi, nell&#8217;ipotesi in cui vengano riscontrate violazioni rilevanti, trova apposita cornice normativa nell&#8217;art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011, a norma del quale il GSE dispone il rigetto dell&#8217;istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all&#8217;Autorità l&#8217;esito degli accertamenti effettuati per l&#8217;applicazione delle sanzioni di cui all&#8217;articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. È quindi evidente che, in caso di accertata difformità tra i dati dichiarati in sede di domanda di accesso agli incentivi ed i dati reali, la prioritaria esigenza del legislatore, da realizzarsi proprio per mezzo della misura decadenziale (di competenza del GSE), è quella di recuperare gli incentivi indebitamente erogati, salva la successiva attivazione del (diverso) meccanismo sanzionatorio di competenza dell&#8217;A.E.E.G.S.I.- Autorità per l&#8217;Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico. In sostanza, quindi, il provvedimento di decadenza non ha di per sé natura sanzionatoria, ma è solo accertativo della violazione rilevante commessa, essendo finalizzato al recupero delle somme indebitamente erogate»<a href="#_ftn51" title="">[51]</a>.<br /> A ben vedere, la formula giurisprudenziale di «poteri speciali di accertamento delle violazioni commesse» si risolve in una locuzione descrittiva che non può essere considerata come qualificazione giuridica. Trattasi, in sostanza, di una soluzione interpretativa propugnata dalla giurisprudenza amministrativa per aggirare, in certo senso, il problema della natura giuridica da accordare a tali poteri; il problema è troppo sfuggente, così che il rischio di incorrere in una errata operazione qualificatoria è alto e, per l&#8217;effetto, pochi o nessuno intende correrlo.<br /> In un quadro siffattamente incerto era quindi auspicabile un intervento chiarificatore del legislatore, il quale avrebbe potuto definitivamente dipanare i diversi dubbi che si pongono quanto alla natura giuridica dei poteri ablatori del GSE e alla disciplina agli stessi applicabile, precisando se la stessa comprendesse, o meno, anche il limite temporale dei diciotto mesi di cui all&#8217;art. 21-<em>nonis</em> della L. n. 241/90; limite che, in mancanza di una qualsiasi previsione normativa e in considerazione dell&#8217;insegnamento giurisprudenziale in via di consolidamento, non sembra applicabile.<br /> Basti solo considerare che, pure ammettendo la qualificazione nei termini di autotutela dei poteri di annullamento di cui all&#8217;art. 42, commi 3-<em>bis</em> e 3-<em>ter</em> del D.lgs. n. 28/2011, alcuni autorevoli commentatori hanno inteso interpretare il silenzio del legislatore (cioè il mancato rinvio all&#8217;art. 21-<em>nonies</em> della L. n. 241/90) nel senso che, il potere di annullamento del GSE è da considerarsi un ipotesi di deroga all&#8217;applicabilità del limite temporale di diciotto mesi<a href="#_ftn52" title="">[52]</a>.  E se un tale assunto vale per un potere espressamente qualificato di annullamento (quindi di autotutela), non può essere refutato in dubbio che ciò vale, <em>a fortiori</em>, per i poteri di decadenza e di decurtazione dell&#8217;incentivo, che non sono neppure nominalmente ascrivibili al fenomeno dell&#8217;autotutela amministrativa.<br />  <br />  <br /> <em>10. Conclusioni.</em><br /> La novella dell&#8217;art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011 è un&#8217;iniziativa legislativa che va, sicuramente, nella giusta direzione. Essa si inserisce, sia pure timidamente, nella &#8220;stagione&#8221; di riforma della pubblica amministrazione che ha interessato l&#8217;ultimo triennio dell&#8217;attività legislativa italiana.<br /> Trattasi di una novella &#8211; come diffusamente detto &#8211; volta a temperare i rigidi automatismi cui si ispirava l&#8217;azione amministrativa del GSE, con l&#8217;applicazione, nel settore degli incentivi alle energie rinnovabili, del «principio di proporzionalità».<br /> La contrapposizione e l&#8217;inconciliabilità di tale principio con qualunque forma <em>rigidistica e algoritmica</em> di esercizio del potere amministrativo è stata efficacemente sostenuta da quella dottrina, secondo la quale il principio di proprozionalità «non può essere considerato come una mera formula matematica, una somma algebrica di costi e benefici da svolgere per una ponderazione degli interessi e dei diritti implicati nelle singole situazioni di fatto, ma neanche come un metodo oggettivo, neutrale, consequenziale, immutabile nel tempo e nello spazio o come un principio prettamente quantitativo», quanto piuttosto come un principio guida che legittima l&#8217;amministrazione all&#8217;esercizio di una <em>funzione di integrazione sociale</em>, da svolgere sicuramente in esecuzione della legge, ma anche in adempimento diretto di esigenze di giustizia che danno il senso ultimo alla legge e ne colmano le lacune»<a href="#_ftn53" title="">[53]</a>.<br /> A voler quindi impiegare la suggestiva metafora elaborata da quell&#8217;autorevole dottrina, secondo la quale «le norme sulla pubblica amministrazione sono come le medicine: sarebbe meglio non averne bisogno, ma a volte una disfunzione dell&#8217;organismo le rende necessarie; in questi casi le si somministra, sperando che producano gli effetti previsti e sapendo che possono avere effetti collaterali»<a href="#_ftn54" title="">[54]</a>, l&#8217;efficacia della novella dell&#8217;art. 42 del D.lgs. n. 28/2011 potrà essere valutata solo dopo l&#8217;adozione del Decreto ministeriale e, ancor più, solo dopo aver potuto assistere alla concreta applicazione pratica che il GSE ne farà di essa. </p>
<div>  </p>
<div><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Sul principio di proporzionalità si rinvia a: Sandulli A., <em>La proporzionalità nell&#8217;azione amministrativa</em>, Padova, 1998; Cognetti S., <em>Principio di proporzionalità. Profili di teoria generale e di analisi sistematica</em>, Torino, 2010; Villamena S., <em>Contributo in tema di proporzionalità amministrativa</em>, Milano, 2008; Galetta D.U., <em>Il principio di proporzionalità</em>, in Sandulli M.A. (a cura di), <em>Codice dell&#8217;azione amministrativa</em>, Milano, 2010, pp. 110 e ss.; Id.; <em>Il principio di proporzionalità</em>, in Renna M. &#8211; Saitta F. (a cura di), <em>Studi sui principi del diritto amministrativo</em>, Milano, 2012, pp. 389 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) è stato istituito <em>ex lege</em> e per iniziativa del Ministero dello sviluppo economico (già Ministero dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato) in base all&#8217;art. 3 del D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (c.d. decreto &#8220;Bersani&#8221;), sia pure con l&#8217;originaria denominazione di Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN), al fine di sovraintendere all&#8217;esercizio delle attività di trasmissione e di dispacciamento dell&#8217;energia elettrica, compresa la gestione unificata della rete di Trasmissione Nazionale. È solo a seguito dell&#8217;approvazione del D.P.C.M. dell&#8217;11 maggio 2004, per effetto del quale è stata attribuita a Terna S.p.A. la titolarità delle funzioni connesse al alla trasmissione, al dispacciamento, allo sviluppo e alla sicurezza della rete, la denominazione è mutata in quella attuale di Gestore dei Servizi Energetici. Si tratta di una società pubblica partecipata interamente dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze e soggetta alle linee di indirizzo del Ministero dello sviluppo economico avente, principalmente, la funzione di erogare incentivi pubblici alla produzione di energia rinnovabile. È inoltre capogruppo di Acquirente Unico (AU S.p.A.), di Gestore dei Mercati Energetici (GME S.p.A.) e di Ricerca sul Sistema Energetico (RSE S.p.A.), che a loro volta svolgono funzioni di natura pubblicistica nel settore energetico, seguendo gli indirizzi strategici e operativi del Ministero dello sviluppo economico, e operando in coerenza con i provvedimenti dell&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, secondo criteri di neutralità, trasparenza e obiettività. Per un approfondimento sui profili organizzativi e funzionali del Gestore dei Servizi Energetici si rinvia a Sambri S.M. -Muollo A., <em>Il GSE (Gestore del Sistema Elettrico) e il GME (Gestore dei Mercati Energetici). Natura giuridica, funzioni, organizzazioni, tutela giurisdizionale</em>, in E. Picozza &#8211; S.M. Sambri (a cura di), <em>Il Diritto dell&#8217;energia</em>, Cedam, 2015, pp. 165 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Per una più ampia ricostruzione sul tema degli incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili si v: Cocconi M., <em>Poteri pubblici e mercato dell&#8217;energia. Fonti rinnovabili e sostenibilità ambientale</em>, Milano, 2014; Id., <em>Gli incentivi alle fonti rinnovabili e i principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento del cittadino</em>, in <em>Amministrazione in cammino</em>, 2014, pp. 1-22; Cortese F.&#8221;- Guella F. &#8211; Postal G., <em>La regolamentazione della produzione di energie rinnovabili nella prospettiva dello sviluppo sostenibile</em>, Padova, 2013; Fracchia F.&#8221;-  Occhiena M. (a cura di), Climate change<em>: la risposta del diritto</em>, Napoli, 2010; Pozzo B., <em>Le politiche energetiche comunitarie. Un&#8217;analisi degli incentivi allo sviluppo delle fonti rinnovabili</em>, Milano, 2009.</div>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Sul punto si rinvia a: Troise Mangoni W., <em>I poteri di controllo e sanzionatori del GSE in materia di incentivi per gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili</em>, in AA.VV. (a cura di), <em>Le concessioni idroelettriche, Dialoghi sul diritto dell&#8217;energia</em>, Vol. I, Torino, 2014, pp. 163 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> L&#8217;articolo, 42, comma 1, del D.lgs. n. 28/2011 dispone che: «L&#8217;erogazione di incentivi nel settore elettrico e termico, di competenza del GSE, è subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza. La verifica, che può essere affidata anche agli enti controllati dal GSE, è effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa, nonché con controlli a campione sugli impianti. I controlli sugli impianti, per i quali i soggetti preposti dal GSE rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, sono svolti anche senza preavviso ed hanno ad oggetto la documentazione relativa all&#8217;impianto, la sua configurazione impiantistica e le modalità di connessione alla rete elettrica».</div>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> La previdente versione dell&#8217;art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011 stabiliva che: «Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell&#8217;ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell&#8217;erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell&#8217;istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all&#8217;Autorità l&#8217;esito degli accertamenti effettuati per l&#8217;applicazione delle sanzioni di cui all&#8217;articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481».</div>
<div><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> La nuova versione dell&#8217;art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011 stabilisce, infatti, che: «Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell&#8217;ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell&#8217;erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell&#8217;istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all&#8217;Autorità l&#8217;esito degli accertamenti effettuati per l&#8217;applicazione delle sanzioni di cui all&#8217;articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell&#8217;accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell&#8217;incentivo in misura ricompresa fra il 20 e l&#8217;80 per cento in ragione dell&#8217;entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte di un terzo».</div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> L&#8217;art. 42, comma 3-<em>quater</em> del D.lgs. n. 28/2011 dispone che: «Al fine di salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato l&#8217;investimento, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 30 per cento della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso, l&#8217;annullamento della maggiorazione di cui all&#8217;articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e all&#8217;articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, fermo restando il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli installati».</div>
<div><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> L&#8217;art. 42, commi 4-<em>bis</em>, 4-<em>ter</em>, 4-<em>quater</em>, 4-<em>quinquies</em> del D.lgs. n. 28/2011, stabiliscono che: «Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici, agli impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali, a seguito di verifiche o controlli, risultano installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli, si applica, su istanza del medesimo soggetto beneficiario, una decurtazione del 20 per cento della tariffa incentivante base per l&#8217;energia prodotta dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE. Non si applicano comunque le maggiorazioni di cui all&#8217;articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e all&#8217;articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012.<br /> La misura della decurtazione di cui al comma 4-<em>bis</em> è dimezzata qualora la mancanza di certificazione o la mancata rispondenza della certificazione alla normativa di riferimento sia dichiarata dal soggetto beneficiario, al di fuori di un procedimento di verifica o controllo.<br /> Ai fini dell&#8217;applicazione dei commi 4-<em>bis</em> e 4-<em>ter</em>, il GSE accerta, sulla base di idonea documentazione prodotta dagli istanti secondo modalità proporzionate indicate dallo stesso GSE, la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza.<br /> È fatto salvo il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli. Restano ferme eventuali altre responsabilità civili e penali del soggetto beneficiario e le conseguenze di eventuali altre violazioni ai fini del diritto all&#8217;accesso e al mantenimento degli incentivi».</div>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> L&#8217;art. 42, comma 4-<em>sexies</em>, del D.lgs. n. 28/2011, dispone che: «Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti eolici, tutti gli impianti eolici già iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012, ai quali è stato negato l&#8217;accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, a causa della errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione dell&#8217;impianto al registro EOLN-RG2012, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per tale registro. La riammissione avviene a condizione che l&#8217;errata indicazione della data del titolo autorizzativo non abbia effettivamente portato all&#8217;impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria».<br /> Per un inquadramento generale sulle procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile si v: Vivani C., <em>I procedimenti di autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili</em>, in <em>Urb. e app.</em>, 2011, pp. 775 ss.; Cuocolo L., <em>Le energie rinnovabili tra Stato e Region</em>i, Milano, 2011; Fienga S., <em>Energia da fonti rinnovabili e procedure autorizzatorie (nota a Corte cost. n. 119/2010)</em>, in <em>Amb. e sviluppo</em>, 2010, pp. 645 ss.; Di Dio F., <em>Eolico e Regioni: illegittime normative e procedure regionali in assenza di linee guida statali sulla localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili</em>, in <em>Riv. giur. ambiente</em>, 2009, pp. 926 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Merusi F., <em>I sentieri interrotti della legalità</em>, <em>Quad. cost</em>., Bologna, 2006, pp. 274 ss.; Manganaro F., <em>Principio di legalità e semplificazione dell&#8217;attività amministrativa</em>, Napoli, 2000; Cognetti S., <em>Profili sostanziali della legalità amministrativa. Indeterminatezza della norma e limiti della discrezionalità</em>, Milano, 1993; Carlassare L., <em>Legalità (principio di)</em>, in <em>Enc. giur.</em>, Roma, XVIII, 1988; Satta F., P<em>rincipio di legalità e pubblica amministrazione nello stato democratico</em>, Padova, 1969; Fois A., <em>Legalità (principio di)</em>, in <em>Enc. dir.</em>, Milano, XXIII, 1973, pp. 659 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Il D.M. 31 gennaio 2014, recante «<em>Disciplina dei controlli e delle sanzioni sugli impianti a fonti rinnovabili incentivati dal GSE</em>» contempla, all&#8217;Allegato 1, tra le violazioni rilevati idonee a giustificare l&#8217;automatica adozione di un provvedimento di rigetto o di decadenza, le seguenti condotte: «a) presentazione al Gse di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi; b) violazione del termine per la presentazione dell&#8217;istanza di incentivazione e, nel caso in cui sia determinante ai fini dell&#8217;accesso degli incentivi, la violazione del termine per l&#8217;entrata in esercizio; c) inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento del Gse relativo all&#8217;esito dell&#8217;attività di controllo; d) indisponibilità della documentazione da tenere presso l&#8217;impianto ai sensi dell&#8217;articolo 9, comma 3, nel caso in cui se ne sia già accertata l&#8217;assenza nell&#8217;ambito di una precedente attività di controllo; e) comportamento ostativo od omissivo tenuto dal titolare dell&#8217;impianto nei confronti del preposto al controllo o del gestore di rete, consistente anche nel diniego di accesso all&#8217;impianto stesso ovvero alla documentazione; f) manomissione degli strumenti di misura dell&#8217;energia incentivata; g) alterazione della configurazione impiantistica, non comunicata al Gse, finalizzata ad ottenere un incremento dell&#8217;energia incentivata; h) interventi di rifacimento e potenziamento realizzati in difformità dalle norme di riferimento ovvero da quanto dichiarato in fase di qualifica o di richiesta dell&#8217;incentivo; i) inefficacia del titolo autorizzativo per la costruzione ed esercizio dell&#8217;impianto; j) insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell&#8217;impianto, per l&#8217;accesso agli incentivi ovvero autorizzativi; k) utilizzo di combustibili fossili di due punti percentuali oltre la soglia consentita, non previamente comunicato al Gse; l) utilizzo di combustibili rinnovabili in difformità dal titolo autorizzativo o dalla documentazione presentata in sede di qualifica ovvero di istanza di incentivazione; m) mancata trasmissione al Gse della certificazione di fine lavori dell&#8217;impianto nei termini previsti dalla normativa di incentivazione, nel caso in cui sia determinante ai fini dell&#8217;accesso o della determinazione agli incentivi; n) utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati».</div>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Pagano R., <em>Introduzione alla legistica. L&#8217;arte di preparare le leggi</em>, Milano, 2004, p. 106, ove si afferma che «La deroga introduce una eccezione ad una normativa generale che rimane immutata nel suo tenore letterale. La deroga è caratterizzata dalla sopravvenienza di una norma di specie (norma derogante) rispetto ad una preesistente norma di genere e dalla contemporanea vigenza di entrambe le norme secondo il rapporto<em> lex generalis</em> e <em>lex specialis</em> che si istituisce tra di esse».</div>
<div><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Sulla distinzione tra  motivi e causa degli atti legislativi si rinvia allo scritto di: Crisafulli V., <em>Sulla motivazione degli atti legislativi</em>, in R<em>iv. dir. pubbl. e della pubbl. amm. in Italia</em>, 29, 1937, p. 422, ove l&#8217;A. afferma, con una straordinaria eleganza stilistica e con potente capacità descrittiva, che «[&#038;] per causa delia legge sembra doversi intendere la <em>costituzione dell&#8217;ordinamento giuridico</em>; motivi della legge sono, invece, tutti gli altri scopi, prossimi e remoti, che hanno indotto il legislatore all&#8217;emanazione della legge stessa. Nel concetto di motivi dell&#8217;atto legislativo rientrano perciò, a nostro avviso, tanto la così detta <em>ratio legis</em> quanto l&#8217;<em>occasio legis</em>; ne restano, invece, logicamente distinti, sebbene praticamente sia facile od innocuo confonderli, quelli che bene sono stati chiamati i presupposti di fatto della volontà, le circostanze obiettive, cioè, che determinarono immediatamente i motivi e mediatamente, quindi, la volizione stessa».</div>
<div><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Sul punto sia consentito il rinvio a: Andracchio D., <em>Processo amministrativo e incentivi alle energie rinnovabili. A proposito della giurisdizione e della competenza del giudice amministrativo</em>, in <em>GiustAmm&#8221;- Riv. Dir. amm.</em>, 2, 2018, pp. 1-51.</div>
<div><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Per un&#8217;approfondita lettura sui rapporti tra diritto e progresso tecnico e tecnologico, in una prospettiva di sistema generale, si veda il celebre confronto d&#8217;idee registratosi  tra due acuti pensatori italiani (un giurista e un filosofo), da cui ha poi tratto scaturigine il saggio: Irti N. &#8211; Severino E., <em>Dialogo su diritto e tecnica</em>, Roma-Bari, 2001. Per un riflessione, davvero sofisticata, dei rapporti tra diritto e tecnica si v.: Irti N., <em>Il diritto nell&#8217;età della tecnica</em>, Napoli, 2007. Sul «principio della neutralità tecnologica» che dovrebbe informare l&#8217;approccio del diritto nel regolare settori o ambiti soggetti, più di altri, all&#8217;evoluzione della tecnica e della tecnologia si rinvia a: Finocchiaro G., <em>Riflessioni su Diritto e Tecnica</em>, in <em>Dir. informatica</em>, n. 4, 2012, pp. 831 ss., in cui l&#8217;A., dopo aver affermato che «Il diritto deve essere tecnologicamente neutro. I vantaggi della neutralità tecnologica sono evidenti: il diritto non condiziona il mercato, favorendo questa o quella tecnologia; non condiziona lo sviluppo della tecnica; non deve rincorrerla. L&#8217;approccio del diritto, nella neutralità tecnologica, è &#8220;funzionale&#8221;. Non si concentra sul &#8220;cosa&#8221;, ma sul &#8220;come&#8221;», avverte che «legiferare in questo modo può essere più difficile, perché non si norma l&#8217;oggetto, ma la funzione».</div>
<div><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> Sulla discrezionalità della pubblica amministrazione la produzione scientifica  è veramente sterminata. Tra gli altri si rinvia a: Giannini M.S., <em>Il potere discrezionale della Pubblica Amministrazione. Concetto e problemi</em>, Milano, 1939; Cerulli Irelli V., <em>Note in tema di discrezionalità amministrativa e sindacato di legittimità</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 1, 1984, pp. 464 ss.; Benvenuti L., <em>La discrezionalità amministrativa</em>, Padova, 1986; Azzariti G., <em>Dalla discrezionalità al potere</em>, Padova, 1989; Galligan D.J., <em>La discrezionalità amministrativa</em>, Milano, 1999; Parisio V. (a cura di), <em>Potere discrezionale e controllo giudiziario</em>, Milano, 1999; Scoca F.G., <em>La discrezionalità del provvedimento dalla sua formulazione alla legge sul procedimento</em>, in <em>Riv. Trim. Dir. Pubbl.</em>, 2, 2000, pp. 1045 ss.; Mattarella B.G., <em>Discrezionalità amministrativa</em>, in S. Cassese (diretto da), <em>Dizionario di diritto pubblico</em>, Vol. III, Milano, 2006, pp. 1993 e ss.; Cofrancesco F. &#8211; Borasi F., <em>Le figure della discrezionalità amministrativa</em>, Torino, 2012;</div>
<div><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> Cons. St., Sez. III, 22 novembre 2017, n. 5443, in <em>Red. </em><em>Giuffrè amm</em>., 2018, ove si è stabilito che: «Nel sistema giuridico amministrativo la legittimità dell&#8217;atto deve essere esaminata &#8211; in virtù del principio <em>tempus regit actum </em>&#8211; con riguardo alla situazione di fatto (oltreché di diritto) esistente al momento della sua adozione; d&#8217;altronde, la natura incidentale del giudizio di costituzionalità delle leggi esige che le relative questioni siano collegate in via diretta e concreta al giudizio in corso e preclude, perciò, la proposizione di questioni sollevate in via ipotetica, in vista di una possibile evenienza futura e incerta». In dottrina, sulla portata del principio, si rinvia, tra gli altri, a: Comporti G.D., , Tempus regit actionem. <em>Contributo allo studio del diritto intertemporale dei procedimenti amministrativi</em>, Torino, 2001; Portaluri P.L., <em>La regola estrosa: note su procedimento amministrativo e </em>ius superveniens, in <em>Foro amm. &#8211; TAR</em>, II, 2013, pp. 1807 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> La formulazione <em>ante</em> novella dell&#8217;art. 42, comma 3.</div>
<div><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> Sul potere cautelare della pubblica amministrazione di disporre la sospensione dell&#8217;efficacia e dell&#8217;esecutività dei provvedimenti amministrativi di primo grado si v: Pagliari G., <em>La sospensione dell&#8217;atto amministrativo da parte dell&#8217;amministrazione</em>, in <em>Dir. soc.</em>, 5, 1982, pp. 345 e ss.; Pototschnig U., <em>Sospensione amministrativa e provvedimenti cautelari</em>, in St<em>udi in onore di Feliciano Benvenuti</em>, Vol. IV, Modena, 1996, pp. 1455 e ss.; , Saitta F., Il<em> potere cautelare della pubblica amministrazione. Tra principio di tipicità ed esigenze di tempestività dell&#8217;azione amministrativa</em>, Torino, 2003; Paolantonio N. &#8211; Tarullo S., <em>Saggio critico sull&#8217;art. 21-</em>quater <em>della legge 241 del 1990</em>, in Paolantonio N.  &#8220;- Police A.&#8221;- Zito A. (a cura di), <em>La pubblica amministrazione e la sua azione</em>, Torino, 2005, pp. 468 e ss.; Villamena S., <em>Il potere di sospensione amministrativa</em>, Torino, 2012.</div>
<div><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> Sul tema, assai attuale, dell&#8217;imperatività del provvedimento amministrativo si v.: Mattarella B.G., <em>L&#8217;imperatività del provvedimento amministrativo. Saggio critico</em>, Padova, 2000.</div>
<div><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> Staiano S., D<em>ecisione politica ed elasticità del modello della delega legislativa</em>, Napoli, 1990, pp. 65 ss.; Cerri A., <em>Delega legislativa</em>, in <em>Enc. giur. Treccani</em>, XXVI, Roma, 1991, pp. 10 e ss.; Magarò P., <em>Delega legislativa e dialettica politico-istituzionale</em>, Torino, 2000; De Fiores C., <em>Trasformazioni della delega legislativa e crisi delle categorie normative</em>, Padova, 2001;  Albanesi E<em>.,</em><em> La delega legislativa tra teoria e prassi</em>, in Aa.Vv., <em>La delega legislativa. Atti del Seminario svoltosi a Roma, Palazzo della Consulta, 24 ottobre 2008</em>, Milano, 2009, pp. 333 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> Sul punto si v: Anzon A., <em>Regolamenti ministeriali, principio di legalità e competenze regionali</em>, in <em>Giur. cost.</em>, 1992, pp. 2760 e ss.; Tarli Barbieri G., <em>Governo: l&#8217;attuazione dell&#8217;art. 17 della l. n. 400/1988 nel più recente periodo</em>, in <em>Quad. cost.</em>, 1995, pp. 509 e ss.; De Siervo U., <em>Il potere regolamentare nell&#8217;amministrazione centrale</em>, Bologna, 1992; Id., <em>Il potere regolamentare alla luce dell&#8217;attuazione dell&#8217;art. 17 della l. n. 400/1988</em>, in <em>Dir. pubbl.</em>, 1996, pp. 63 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> Cesarini Sforza W., <em>I principi generali del diritto</em>, in B<em>oll. dell&#8217;Istituto di filos. del diritto</em>, 1940, p. 77.</div>
<div><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> C. Cost., 3 maggio 1990, n. 224, in <em>www.cortecostituzionale.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> C. cost.,  13 aprile 1989, n. 242, in <em>www.cortecostituzionale.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> D. De Lungo, <em>L&#8217;efficacia normativa delle deleghe inattuate</em>, in <em>Osservatorio Costituzionale</em>, 2015, p. 16.</div>
<div><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> La tipologia di decreto ministeriale cui fa richiamo l&#8217;art. 42, comma 5, lett. c-<em>bis</em>) del D.lgs. n. 28/2011 è quella dei «regolamenti attuativo-integrativi» di cui all&#8217;art. 17, comma 1, lett. b) della L. n. 400/1988. Con riferimento alle caratteristiche indefettibili di tali regolamenti Cossu L., <em>Regolamenti governativi e ministeriali</em>, in Cassese S. (diretto da), <em>Dizionario di diritto pubblico</em>, Milano, 2006, p. 5034, osserva che «i regolamenti contemplati alla lett. b postulano, diversamente da quanto accade per i regolamenti di esecuzione, la esistenza di norme primarie «di principio»: ben più ampio risulta quindi lo spazio accordato ai regolamenti in esame, che potranno sviluppare in disposizioni puntuali i principi ricavabili da leggi e decreti legislativi, svolgendo quindi quella funzione attuativa ed integrativa dalla quale prendono nome. E controverso se le due funzioni siano tra loro separabili, o se costituiscano una endiadi, nel senso che attuazione ed integrazione siano reciprocamente connesse, risultando la funzione integrativa ammissibile sempre che non ecceda il limite della attuazione dei principi ricavabili dalla normazione primaria. Unico limite testuale a questi regolamenti e costituito dalle «materie riservate alla competenza regionale», ma un ulteriore limite implicito dovrebbe ritenersi esistente nelle materie coperte da riserva assoluta di legge».</div>
<div><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> Sul principio di legalità nel diritto amministrativo la bibliografia è sterminata. Tra i tanti si rinvia a: Immorbidino M. &#8211; Police A., <em>Principio di legalità e amministrazione di risultato</em>, in Scoca F.G. (a cura di), <em>Nuovi problemi di Amministrazione Pubblica</em>, Torino, 2004; Cimellaro L., <em>Il principio di legalità in trasformazione</em>, in <em>Dir. e Soc.</em>, II, 2006, pp. 107 ss.; Merusi F., <em>Sentieri interrotti della legalità: la decostruzione del diritto amministrativo</em>, Bologna, 2007.</div>
<div><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> Sul punto si v: Tarchi R., <em>Le leggi di sanatoria nella teoria del diritto intertemporale</em>, Milano, 1990.</div>
<div><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> C. cost., 5 aprile 2012, n. 78, in <em>www.cortecostituzionale.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> C. cost.,  11 giugno 2010, n. 209, in <em>www.cortecostituzionale.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> C. Cass., SS. UU., 7 novembre 2016, n. 46688, in <em>www.italgiure.giustizia.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a> Il secondo periodo del nuovo articolo 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011 stabilisce, infatti che: «In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell&#8217;accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell&#8217;incentivo in misura ricompresa fra il 20 e l&#8217;80 per cento in ragione dell&#8217;entità della violazione».</div>
<div><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a> C. cost.,  9 maggio 2013, n. 85, in <em>www.cortecostituzionale.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a> Deve essere, infatti, ricordato che le somme erogate dal GSE a titolo di incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili provengono dalla componente A3 della bolletta elettrica che ciascun utente è tenuto a pagare al fine di beneficiare della fornitura di energia elettrica.</div>
<div><a href="#_ftnref37" title="">[37]</a> Cons. St., Sez. IV, 20 aprile 2018, n. 174, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref38" title="">[38]</a> Amorth A., <em>Leggi interpretative e leggi di sanatoria nei rapporti tra potere legislativo e potere giudiziario</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1958, p. 65. Per una più ampia visione del tema si v: Anzon A. (a cura di), <em>Le leggi di interpretazione autentica tra Corte costituzionale e legislatore, Atti del seminario di Roma del 5 ottobre 2000</em>, Torino, 2001.</div>
<div><a href="#_ftnref39" title="">[39]</a> Alcuni commentatori, nel negare l&#8217;esistenza di poteri di riesame che non sia espressione di autotutela (se c&#8217;è riesame no non esserci autotutela), impiegano l&#8217;espressione «autotutela speciale», per indicare quei poteri di riesame della pubblica amministrazione per i quali trovano applicazione regole speciali, appunto, che derogano, in varia misura, alla disciplina generale contenuta nella L. n. 241/90. Così, De Nictolis R., <em>L&#8217;autotutela provvedimentale di annullamento degli atti illegittimi tra principi costituzionali, regole e eccezioni</em>, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>, 2017, pp. 6 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref40" title="">[40]</a> L&#8217;art. 21-<em>nonies</em>, comma 1, della L. n. 241/90 dispone che: «Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell&#8217;articolo 21-<em>octies</em>, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-<em>octies</em>, comma 2, può essere annullato d&#8217;ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell&#8217;adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell&#8217;articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall&#8217;organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all&#8217;adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo». In dottrina, quanto all&#8217;incidenza del fattore temporale sull&#8217;esercizio del potere <em>lato sensu</em> di riesame da parte della pubblica amministrazione, si v.: Barone G., <em>Autotutela amministrativa e decorso del tempo</em>, in <em>Dir. amm</em>., 4, 2002, pp. 690 e ss.; Macchia M., <em>La riforma della pubblica amministrazione. Sui poteri di autotutela: una riforma in senso giustiziale</em>, in <em>Giorn. dir. amm</em>., 5, 2015, pp. 621 e ss.; Gualdana A., <em>Il tempo nell&#8217;autotutela</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 12, 2017.</div>
<div><a href="#_ftnref41" title="">[41]</a> Cons. St., Sez. V, 23 ottobre 2014, n. 5267, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>, in cui si afferma che «l&#8217;esercizio del potere di autotutela su provvedimenti che comportino un illegittimo esborso di denaro pubblico non richiede una particolare motivazione, né quindi una più specifica valutazione sulla sussistenza e prevalenza dell&#8217;interesse pubblico, essendo questo rinvenibile in re ipsa nel fatto dell&#8217;indebita erogazione di benefici a danno delle finanze collettive, senza che possa assumere rilievo in senso contrario il decorso del tempo».</div>
<div><a href="#_ftnref42" title="">[42]</a> La qualificazione nei termini di autotutela dei provvedimenti di annullamento di cui all&#8217;art. 42, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. n. 28/2011 è sostenuta da: Caponigro R., <em>Il potere amministrativo di autotutela</em>, in <em>www.giustizia-amministrativa</em> 2017.</div>
<div><a href="#_ftnref43" title="">[43]</a> In questi termini si è espressa C. Cass., SS.UU.,  24 febbraio 2014, n. 4326, in <em>Foro it.</em>, 3, 2015, pp. 1066 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref44" title="">[44]</a> Sul punto si rinvia a: Troise Mangoni W., <em>I poteri di controllo e sanzionatori del GSE in materia di incentivi per gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili</em>, in Aa.Va. (a cura di), <em>Le concessioni idroelettriche, Dialoghi sul diritto dell&#8217;energia</em>, Vol. I, Torino, 2014, pp. 163 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref45" title="">[45]</a> T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III <em>ter</em>, 26 giugno 2017, n. 7398, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref46" title="">[46]</a> T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III <em>ter</em>, 21 novembre 2016, n. 11623, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref47" title="">[47]</a> T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III <em>ter</em>, 24 maggio 2017, n. 6205, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref48" title="">[48]</a> T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III <em>ter</em>, 9 giugno 2016, n. 6652, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref49" title="">[49]</a> In questo senso si v.: T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III <em>ter</em>, 21 aprile 2016, n. 4613 e Cons. St., Sez. VI, 2 marzo 2015, n. 1002, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref50" title="">[50]</a> Per un&#8217;analisi, lucida e attenta, della <em>governance </em>energetica si rinvia a: Bruti Liberati E., <em>Regolazione indipendente e politica energetica Nazionale</em>, in <em>Riv. regol. dei mercati</em>, 1, 2014, pp. 81 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref51" title="">[51]</a> T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III <em>ter</em>, 29 agosto 2016, n. 9429, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em></div>
<div><a href="#_ftnref52" title="">[52]</a> Caponigro R<em>.,</em><em> Il potere amministrativo di autotutela</em>, <em>cit.</em>, p. 17.</div>
<div><a href="#_ftnref53" title="">[53]</a> De Nitto S., <em>A proposito della proporzionalità come criterio giuridico</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 4, 2017, p. 1037.</div>
<div><a href="#_ftnref54" title="">[54]</a> Mattarella B.G., <em>La L. n. 124 del 2015 e i suoi decreti attuativi: un bilancio</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 5, 2017, p. 565.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/considerazioni-sul-nuovo-sostanzialimso-dei-poteri-sanzionatori-in-materia-di-incentivi-alle-energie-rinnovabili/">Considerazioni sul nuovo sostanzialimso dei &quot;poteri sanzionatori&quot; in materia di incentivi alle energie rinnovabili</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;utilità di riflettere intorno alle dinamiche della pianificazione urbanistica</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lutilita-di-riflettere-intorno-alle-dinamiche-della-pianificazione-urbanistica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:10 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/lutilita-di-riflettere-intorno-alle-dinamiche-della-pianificazione-urbanistica/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lutilita-di-riflettere-intorno-alle-dinamiche-della-pianificazione-urbanistica/">L&#8217;utilità di riflettere intorno alle dinamiche della pianificazione urbanistica</a></p>
<p>    Sommario: 1. &#8211; Un nuovo approccio al diritto urbanistico; 2. &#8211; La pianificazione urbanistica; 3. &#8211; Rigidità ed elasticità degli strumenti di pianificazione; 4. &#8211; Critica della deregulation del territorio.   1 &#8211; Un nuovo approccio al diritto urbanistico Tra le molte ragioni di ammirazione per l&#8217;opera scientifica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lutilita-di-riflettere-intorno-alle-dinamiche-della-pianificazione-urbanistica/">L&#8217;utilità di riflettere intorno alle dinamiche della pianificazione urbanistica</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lutilita-di-riflettere-intorno-alle-dinamiche-della-pianificazione-urbanistica/">L&#8217;utilità di riflettere intorno alle dinamiche della pianificazione urbanistica</a></p>
<p> <br />  <br /> <strong>Sommario</strong>: 1. &#8211; Un nuovo approccio al diritto urbanistico; 2. &#8211; La pianificazione urbanistica; 3. &#8211; Rigidità ed elasticità degli strumenti di pianificazione; 4. &#8211; Critica della <em>deregulation </em>del territorio.<br />  <br /> <strong>1 &#8211; Un nuovo approccio al diritto urbanistico</strong><br /> Tra le molte ragioni di ammirazione per l&#8217;opera scientifica del Professore Enrico Follieri può essere annoverata quella di essere stato tra i primi in Italia a promuovere la riscoperta e lo sviluppo di una sistematica del diritto urbanistico incentrata sulla pianificazione, anziché sul provvedimento concessorio o autorizzativo dell&#8217;intervento edilizio.<br /> Per diritto urbanistico si è inteso, per lungo tempo, l&#8217;insieme degli istituti giuridici regolanti le attività di uso e trasformazione del territorio, poste in essere sia da soggetti privati sia da soggetti pubblici, ritenendosi che di tale materia costituisse il nucleo originario e centrale la disciplina dell&#8217;edilizia, cioè dell&#8217;attività costruttiva<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>. Ma, tale prospettiva, dominata dalla dogmatica del diritto amministrativo, perdeva di vista il dato che la scienza del diritto urbanistico è una sorta di ipostasi della scienza urbanistica, quest&#8217;ultima intesa come disciplina (non giuridica, ma socio-economica e tecnico-ingegneristica) la quale studia il territorio antropizzato, la città e, più in generale, l&#8217;insediamento umano e il suo sviluppo, avente come scopo la progettazione dello spazio urbanizzato, la pianificazione organica delle sue modificazioni sul territorio, compreso quello scarsamente urbanizzato. Estensivamente, l&#8217;urbanistica comprende anche gli aspetti gestionali, di tutela, programmativi, normativi dell&#8217;assetto territoriale e, in particolare, delle infrastrutture e dell&#8217;attività edificatoria<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>. Per diritto urbanistico, invece &#8211; come già osservato &#8211; s&#8217;intende l&#8217;insieme degli istituti giuridici e delle norme positive che regolano le attività di uso e trasformazione del territorio ma &#8211; come ha insegnato il Prof. Follieri &#8211; di tale materia il nucleo originario e centrale non è la disciplina dell&#8217;attività costruttiva materiale, atteso che l&#8217;attività edilizia deve essere sottoposta al rispetto della pianificazione urbanistica che, dunque, costituisce il livello prioritario e preminente di quel sistema giuridico. Sono gli strumenti di piano che, in primo luogo (in senso logico e ontologico), definiscono dove e com&#8217;è possibile realizzare una costruzione e il suo legittimo uso. La disciplina edilizia e i suoi strumenti (essenzialmente il regolamento edilizio e il permesso di costruire) costituiscono la logica (e ontologica) prosecuzione di ciò che è pianificato, la specificazione di dettaglio della disciplina contenuta nei piani urbanistici. Le due componenti della materia (urbanistica ed edilizia) sono quindi complementari ma distinte: la prima predetermina le potenzialità edificatorie del territorio e le ordina rispetto ai vari interessi pubblici in gioco, assicurando la conservazione e il buon uso dei suoli; la seconda assicura che le attività costruttive rispondano a <em>standards</em> e criteri di salubrità, sicurezza, efficienza energetica, e si conformino ai caratteri propri e tipici della zona<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>.<br />  <br /> <strong>2 &#8211; La pianificazione urbanistica.</strong><br /> Nel 1986, il Prof. Follieri fornisce un prezioso contributo allo studio della dinamica della pianificazione urbanistica<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>. Con un perspicuo saggio sul tema, Egli individua, in modo tassonomico, il passaggio dalle funzioni legislative a quello delle funzioni amministrative che, nella materia, si distinguono a loro volta in funzioni programmatorie e di disciplina generale e funzioni di autorizzazione, controllo e sanzionatorie, in un riparto di competenze e campi di materie non sempre ben definito o &#8211; per meglio dire &#8211; non ben definito dal legislatore all&#8217;epoca dello scritto di Follieri, cioè negli anni Ottanta del secolo scorso, quando ancora non c&#8217;era stata la riforma del Titolo V della Costituzione (Legge Costituzionale n. 3/2001), né la rielaborazione della normativa primaria e secondaria di cui al Testo unico dell&#8217;edilizia (D.P.R. n. 380/2001).<br /> Ci piace pensare che le riflessioni del Prof. Follieri sulla pianificazione urbanistica abbiano in qualche modo contribuito a un chiarimento dottrinale utile per meglio definire, nella legislazione e nella prassi amministrativa, i livelli di competenze, nonché per marcare i confini tra tutela ambientale, tutela culturale, disciplina urbanistica, confini che in precedenza non erano affatto precisi. Basti pensare alla nota definizione della materia urbanistica contenuta nell&#8217;art. 80 del D.P.R. n. 616 del 1977, in base alla quale &#8220;<em>le funzioni amministrative relative alla materia urbanistica concernono la disciplina dell&#8217;uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo, nonché la protezione dell&#8217;ambiente</em>&#8220;; tale normativa delegata &#8211; connessa all&#8217;istituzione delle Regioni &#8211; sembrava evidentemente voler comprendere e inglobare nel diritto urbanistico anche la tutela ambientale e paesaggistica, le opere pubbliche, le espropriazioni per pubblica utilità.<br /> Enrico Follieri, da par suo, fu tra i primi a introdurre elementi di chiarezza sulle dinamiche ascendenti e discendenti della pianificazione urbanistica, sull&#8217;attitudine inglobante di essa rispetto ad altri campi disciplinari, sulla necessità di distinguere i diversi livelli di competenze (legislativi, regolamentari, pianificatori, amministrativi); inoltre, sulla necessità di separare in modo netto la materia urbanistica dalla tutela ambientale e dalle discipline specialistiche delle opere pubbliche, dei beni culturali, delle espropriazioni per pubblica utilità.<br /> Non per le doti predittive ma, piuttosto, per la capacità di influenza del pensiero giuridico sulla legislazione, la differenziazione delle discipline anzidette è proprio ciò che è avvenuto &#8211; tra i quindici e i venti anni dopo il citato saggio di Follieri sulle dinamiche della pianificazione urbanistica &#8211; con le riforme, cui si è accennato, del Titolo V della Costituzione e del Testo unico dell&#8217;edilizia, nonché con le riforme legislative di cui al Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità (D.P.R. n. 327/2001), al Codice dell&#8217;ambiente (d.Lgs. n. 152/2006), al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004) ed al Codice degli appalti (D.Lgs. n. 163/2006). Non è un caso che il Prof. Follieri abbia poi scritto numerosi saggi, monografie, note e articoli scientifici su argomenti diversi rientranti in ciascuno di questi diversi campi disciplinari.<br />  <br /> <strong>3 &#8211; Rigidità ed elasticità degli strumenti di pianificazione.</strong><br /> Nel 1999, Enrico Follieri torna a parlare di pianificazione e lo fa con un breve, ma illuminante studio pubblicato su una rivista specialistica, intitolato &#8220;<em>rigidità ed elasticità degli strumenti di pianificazione generale</em>&#8220;<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>.  Si era alla vigilia delle grandi riforme legislative alle quali si è accennato e quel testo riproduceva la Relazione svolta al II Convegno nazionale dell&#8217;A.I.D.U., tenutosi a Napoli il 16 e 17 ottobre 1998, sul tema &quot;<em>Presente e futuro della pianificazione urbanistica</em>&quot;. Nello studio anzidetto, Follieri evidenzia come la pianificazione urbanistica si attui attraverso &#8220;<em>un moto circolare che va dal particolare al generale per poi ritornare al particolare</em>&#8220;. L&#8217;attuazione del piano generale passa attraverso gli strumenti di livello secondario (piani di lottizzazione, piani particolareggiati, piani di recupero, piani integrati&#038;) che sono regolamenti urbanistici che devono rispettare criteri, <em>standards</em> e regole del piano generale (un po&#8217; come avviene nella gerarchia delle fonti normative). I soggetti titolari del potere di pianificazione devono assumere una conoscenza completa e specifica del territorio sul quale programmare, quindi stabilire indirizzi e criteri direttivi per l&#8217;emanazione dei piani che, a loro volta, ritornano sul territorio e consentono gli interventi. È un processo che si svolge in un arco temporale così esteso che la pianificazione, quando giunge a regime, mostra gli evidenti segni del ritardo. La lunga durata del procedimento di pianificazione è aggravata dalle disfunzioni e dal cattivo funzionamento delle Amministrazioni pubbliche, ma ha in sé qualcosa di fisiologico legata a due aspetti: la struttura del procedimento e i soggetti che sono titolari, anche se a diverso titolo e con variabile intensità<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>, del potere di pianificazione. Il procedimento, invero, si articola in più momenti che sono imprescindibili per la vastità di interessi che deve curare lo strumento di pianificazione generale e che devono essere tenuti presenti e valutati, perché il piano urbanistico generale riguarda tutto il territorio locale<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>. Un&#8217;eccessiva rigidità del procedimento nuoce all&#8217;efficacia e all&#8217;efficienza di esso ed è per tal motivo che Enrico Follieri, facendo riferimento alle esperienze innovative della Toscana e della Lombardia, suggerisce una <em>destrutturazione</em> del piano generale. Dopo anni di pedissequa riproposizione di disposizioni statali, alcune leggi regionali stavano rompendo l&#8217;uniformità della disciplina in materia di pianificazione urbanistica comunale. L&#8217;adozione di modelli pianificatori del tutto differenti, da quelli tracciati dalla legge urbanistica fondamentale, non sembrava ragionevolmente preclusa alle Regioni, le quali non erano più tenute a conservare, conformandovisi, la filosofia del modello. Se il principio fondamentale della materia restava certamente quello della pianificazione, nulla impediva (né impedisce oggi) alla legge regionale di declinare nuovi modelli di pianificazione comunale. La condivisione di tale interpretazione sta a significare la possibilità di una vera e propria rivoluzione del sistema pianificatorio, sotto tre profili: 1) il primo riguardante la possibilità, già verificatasi, di un distacco della disciplina della pianificazione urbanistica dal modello statuale; 2) il secondo, la possibilità di una differenziazione dei modelli di pianificazione urbanistica tra Regione e Regione; 3) il terzo, la possibilità di un abbandono del vecchio sistema pianificatorio gerarchizzato e discendente a favore di un processo ascendente, consensuale, partecipato con gli interessi privati. Un presupposto è certamente costituito dall&#8217;autonomia comunale, costituzionalmente garantita e rafforzata dal <em>principio di sussidiarietà</em> (oltre che dal principio di autonomia organizzatoria e regolamentare), già contenuto nella legge n. 59/1997<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>  &#8211; che di lì a poco sarebbe stata asseverata dal nuovo Titolo V della Costituzione &#8211; la quale individua nell&#8217;autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai territori interessati il punto di riferimento per l&#8217;assolvimento di funzioni in precedenza allocate a livello centrale (o periferico-statuale) e regionale.<br /> L&#8217;analisi di Follieri coglie in anticipo il senso della novità derivante dall&#8217;espansione dell&#8217;autonomia legislativa regionale, in corrispondenza a un ampliamento delle capacità comunali, non tanto nell&#8217;applicazione del modello di piano, la cui disciplina regionale riguarda la funzione regionale di disciplina sostanziale, quanto nel modificare o ridisegnare i procedimenti amministrativi di formazione, attuazione e partecipazione allo strumento urbanistico generale, lì dove la legge regionale non intervenga<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>. Pur mantenendosi ferma l&#8217;ordinata conformazione della proprietà (potere pubblico &#8211; piano urbanistico), si andava delineando &#8211; mercé l&#8217;apporto scientifico delle riflessioni della dottrina amministrativistica &#8211; un nuovo scenario, in un diverso clima culturale incidente, nell&#8217;ordine: a) sul processo di formazione e attuazione delle scelte pubbliche; b) sulle tecniche di pianificazione; c) sul rapporto instaurato tra il godimento della proprietà privata e i comandi pianificatori. In primo luogo, vi è la tendenza ad assicurare il risultato delle scelte pianificatorie invece che la sola fissazione delle prescrizioni urbanistiche, in breve a collegare direttamente la funzione di pianificazione con quella della sua gestione. Il <em>programma integrato d&#8217;intervento </em>ne è l&#8217;archetipo. In secondo luogo, si estende l&#8217;area dell&#8217;azione pubblica a favore di una diversa declinazione dei poteri amministrativi, più inclini al sistema della <em>soft regulation</em> che all&#8217;unilateralità del comando pianificatorio<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>. L&#8217;esito è il passaggio da un&#8217;<em>urbanistica per provvedimenti </em>a un&#8217;<em>urbanistica per accordi</em><a href="#_ftn11" title="">[11]</a>. Il diverso atteggiarsi dei poteri amministrativi trova un solido fondamento nella legge n. 241/1990, introducente nell&#8217;ordinamento il principio del ricorso agli accordi tra Amministrazioni (art. 15) e a quelli tra potere pubblico e privati (art. 11): questi ultimi oggi ampiamente utilizzati nella prassi della disciplina urbanistica ed espressamente richiamati dalla gran parte delle leggi regionali. In terzo luogo, si amplia l&#8217;applicazione anche all&#8217;urbanistica del principio di giustizia distributiva propria di altri settori della vita sociale ed economica (perequazione fiscale, tributaria, dei redditi, ecc.), attraverso le tecniche sempre più complesse della perequazione dei volumi o dei valori rispetto al sistema classico dello <em>zoning,</em> inteso come distribuzione ordinata sul territorio delle diverse funzioni urbane che, tuttavia, produce una discriminazione tra proprietari, per la natura vincolistica delle previsioni degli spazi da riservare alle opere collettive. In quarto luogo, si assiste a una marginalizzazione dell&#8217;istituto espropriativo<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>, nell&#8217;ambito delle normali scelte di pianificazione urbanistica, al fine delle dotazioni di servizi pubblici, perché oneroso, conflittuale e scisso temporalmente dalla realizzazione delle opere private, a favore del ricorso in via preventiva a moduli negoziali ovvero ad accordi sostitutivi di provvedimento, mediante le cosiddette compensazioni urbanistiche. In quinto luogo, anche per le aree produttive destinate, non solo alla produzione di beni, ma anche di servizi, s&#8217;introducono elementi di flessibilità a favore dell&#8217;insediamento delle imprese anche se questo si presenti in contrasto con lo strumento urbanistico generale attraverso il procedimento dello sportello alle imprese (di cui al D.P.R. n. 447/1998),<a href="#_ftn13" title="">[13]</a> che permette al proprietario di sollecitare la convocazione di una conferenza di servizi tra le Amministrazioni interessate, il cui esito positivo può portare alla variazione dello strumento urbanistico. È un&#8217;importante rivoluzione della pianificazione urbanistica della quale Enrico Follieri si avvede subito e, si può ritenere, persino con un certo anticipo rispetto alle riforme legislative di quegli anni.<br />  <br /> <strong>4 &#8211; Critica della<em> deregulation </em>del territorio.</strong><br /> La riflessione di Follieri sulla pianificazione urbanistica sembra avere una ciclicità di lungo periodo (un po&#8217; come la stessa pianificazione). Nel 2014, ecco un altro brillante intervento che sviluppa il tema della destrutturazione dei piani, a proposito di zone franche urbane, zone a burocrazie zero e zone libero-convenzionali<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>.<br /> Negli anni della crisi economica globale iniziata dal 2008, il legislatore italiano introduce nuove normative di semplificazione, aventi il carattere dell&#8217;eccezionalità e della deroga, riguardanti cioè ambiti territoriali delimitati, ovvero efficaci per un tempo determinato, di guisa che tali strumenti e istituti si possono definire e sono stati definiti &#8220;straordinari&#8221;. Tra questi Follieri annovera i seguenti: </p>
<ol>
<li>le <em>zone franche urbane</em>, delle quali, a parere di Follieri, si può dubitare che costituiscano misure di semplificazione amministrativa, riguardando prevalentemente, se non in via esclusiva, il regime dei benefici fiscali (la defiscalizzazione) e finanziari, più che la logica della semplificazione<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>;
<li>le <em>zone a burocrazia zero </em>che si ispirano a una concentrazione dell&#8217;esercizio del potere in un organo straordinario costituito <em>ad hoc</em> che supera e assorbe le competenze di altre Amministrazioni<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>;
<li>le<em> zone libero-convenzionali</em>, per le quali il legislatore prevede un procedimento per identificarle, ma non stabilisce, se non indicativamente, alcuna misura di semplificazione, rimettendola alla proposta del Ministero e alle decisioni di coloro che sottoscrivono la convenzione<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>. </ol>
<p> Il Prof. Follieri, da fedele assertore della pianificazione urbanistica, comprende che la destrutturazione dei piani non può spingersi fino alla totale <em>deregulation </em>del territorio, sicché si precipita a qualificare questi nuovi istituti come forme derogatorie e straordinarie della semplificazione amministrativa, contrapposte agli istituti semplificatori <em>di sistema</em>, e ne commenta così il sostanziale limite strutturale e storico. È evidente che maggiore affidabilità e considerazione meritino, in tale ottica, gli istituti di semplificazione amministrativa che si possono definire di sistema, nel senso che rappresentano un insieme di misure, già a regime, che operano in via generale e per tutto il territorio nazionale, come il silenzio-assenso, la SCIA, la conferenza di servizi, gli accordi procedimentali e sostitutivi, gli strumenti della programmazione negoziata. Le deroghe e gli interventi straordinari non sono il futuro dell&#8217;urbanistica, mentre la <em>pianificazione per accordi</em> ha ancora molto da dare all&#8217;urbanistica e allo sviluppo economico. In particolare, il recupero e la riqualificazione del costruito sono le direttrici fondamentali della futura attività di pianificazione urbanistica. Lo scopo primario è di evitare un eccessivo consumo del suolo, considerato risorsa non rinnovabile e bene da proteggere. L&#8217;espansione incontrollata dei contesti urbani determina, infatti, una nociva, irrimediabile trasformazione del suolo, consistente nella copertura permanente di piattaforme, infrastrutture, opere, edifici. Non è la <em>deregulation</em> che può porvi rimedio, anche se motivata dal nobile intento di rianimare l&#8217;economia in crisi sistemica. Enrico Follieri questo lo ha ben compreso e, da sempre, lo insegna ai suoi allievi.  </p>
<div>  </p>
<div><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Per una ricostruzione bibliografica del percorso dottrinale sul tema, si consultino: Angiuli A.,<em> Piano paesaggistico e piani a incidenza territoriale. Un profilo ricostruttivo</em>, in<em> Riv. giur. urb.</em>, 2009, <em>passim</em>; Assini N. &#8211; Mantini P., <em>Manuale di diritto urbanistico</em>, Milano, 1997, 853; Bellomia S.,<em> Evoluzione e tendenze della normativa statale e regionale in materia di pianificazione urbanistica</em>, in<em> Riv. giur. urb.</em>, 2003, II, 125; Bin R., <em>Materie e interessi. Tecniche di individuazione delle competenze dopo la riforma del Titolo V</em>, in <em>Regioni</em>, 2006, 889; Caia,<em> La gestione dell&#8217;ambiente: principi di semplificazione e di coordinamento</em>, in Aa.Vv.,<em> Ambiente e diritto</em>, vol. I, a cura di S. Grassi &#8211; M. Cecchetti &#8211; A. Andronio, Roma, 1999, 247; Centofanti N.,<em> Diritto urbanistico</em>, Padova, 2008, 166; Cerulli Irelli V.,<em> Pianificazione urbanistica e interessi differenziati</em>, in <em>Riv. Trim. Dir. Pubbl.</em>, 1985, 4; Greco N., <em>Accordi di programma e procedimento amministrativo</em>, in <em>Dir. Econom.</em>, 1991, 344; Cofrancesco G. &#8211; Sorrentino F., <em>I principi fondamentali nella legislazione urbanistica</em>, in <em>Le Regioni</em>, 1981, 79; Crisafulli A., <em>La programmazione delle opere pubbliche</em>, in <em>Urban. e Appalti</em>, 1999, 237; D&#8217;Arpe,<em> Il giudice amministrativo e la pianificazione urbanistica</em>, in<em> Urb. e app.</em>, 2008, 1072; De Pretis D.,<em> Discrezionalità e ambiente</em>, in Aa.Vv.,<em> Ambiente, attività amministrativa e codificazione</em>, a cura di De Carolis D. &#8211; Ferrari E.  &#8211; Police A., Milano, 2006, 452; De Pretis D.,<em> La legislazione regionale in materia di governo del territorio dopo la riforma costituzionale del 2001</em>, in<em> Le regioni</em>, 2005, 811; Delfino F.,<em> Il governo del territorio tra politica ed amministrazione, con particolare riferimento alla pianificazione territoriale e urbanistica con finalità anche paesaggistiche</em>, in<em> Riv. giur. urb.</em>, 2006, 442; Giannini M. S., Pianificazione, <em>ad vocem,</em> in<em> Enciclopedia del Diritto; </em>Giannini M. S., <em>Profili costituzionali della proprietà privata</em>, in<em> Politica del diritto</em>, 1971, 4/5, 448; Mantini P.,<em> Manuale di diritto urbanistico</em>, Milano, 2007, 435; Paladin L., <em>Problemi legislativi e interpretativi nella definizione delle materie di competenza regionale</em>, in <em>Foro Amm</em>., 1971, 3; Stella Richter P., <em>Profili funzionali dell&#8217;urbanistica</em>, Milano, 1984; Id., <em>Il sistema delle fonti della disciplina urbanistica</em>, in <em>Riv. giur. urb</em>., 1989, 607 ss.; Id., <em>I principi del diritto urbanistico,</em> Milano, 2006; Stella Richter P.,<em> Proprietà immobiliare e pianificazione urbanistica</em>, in<em> Ripensare la disciplina urbanistica</em>, Torino, 1997, 65; Sticchi Damiani E.,<em> Disciplina del territorio e tutele differenziate: verso un&#8217;urbanistica &quot;integrale&quot;</em>, in Aa.Vv.,<em> L&#8217;uso delle aree urbane e la qualità dell&#8217;abitato</em>, a cura di E. Ferrari, Milano, 2000, 146; Urbani P. &#8211; Civitarese Matteucci S. (a cura di), <em>Amministrazione e privati nella pianificazione urbanistica &#8211; Nuovi moduli convenzionali</em>, Torino, 1995, 14; Urbani P. &#8211; Civitarese Matteucci S.,<em> Diritto urbanistico. Organizzazione e rapporti</em>, Torino, 2004, 286; Urbani P., <em>La riforma regionale del PRG: un primo bilancio. Efficacia, contenuto ed effetti del piano strutturale. Il piano operativo tra discrezionalità nel provvedere e garanzia del contenuto minimo della proprietà</em>, in <em>Riv. Giur. Urbanistica</em>, 2007, 471; Urbani P., voce &#8221;<em>Urbanistica</em>&#8221;, in <em>Enc. Giur. Treccani</em>, XVII, Roma, 2010; Urbani P., <em>Il governo del territorio nel Titolo V della Costituzione</em>, in <em>Riv. Giur. Urbanistica</em>, 2003, 63; Urbani P. &#8211; Civitarese Matteucci S., <em>Diritto urbanistico, organizzazione e rapporti</em>, Torino, 2010,<em> passim</em>.   </div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a>   L&#8217;urbanistica nasce come disciplina autonoma nel XIX secolo con la funzione di organizzare l&#8217;impetuosa e disordinata crescita urbana dovuta alla rivoluzione industriale. Nel suo successivo sviluppo diventerà lo strumento di controllo del territorio per perseguire nelle sue trasformazioni il rispetto del bene comune nel conflitto tra rendita e interesse pubblico equilibrando le necessità delle comunità e degli individui. Lo studio dei sistemi urbani e del loro funzionamento complessivo delle relative tensioni positive e negative permette all&#8217;urbanista di agire sia attraverso la pianificazione degli spazi fisici urbani che nella programmazione di strumenti urbanistici e normative costruite &quot;<em>ad hoc&quot;</em> al fine ultimo di migliorarne le condizioni di sviluppo futuro, progettando uno spazio urbano &quot;vivibile&quot; nel tempo e nello spazio. La pratica della pianificazione urbanistica si sostanzia nel delineare le grandi opzioni di organizzazione dello spazio e indirizzare (avvalendosi di meccanismi analitici e partecipativi), localizzare e gestire le attività sul territorio.</div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a>  La prima legge che in Italia ha previsto il piano regolatore comunale è la legge 25 giugno 1865, n. 2359 sull&#8217;espropriazione di pubblica utilità. Tale piano era peraltro previsto come strumento facoltativo, che poteva essere adottato solo dai comuni di maggiori dimensioni (oltre i 10.000 abitanti), finalizzato ad agevolare ampie e complesse espropriazioni per il miglioramento viario ed igienico dei maggiori centri abitati. Sempre con riferimento all&#8217;800 va richiamata la &#8220;legge di Napoli&#8221; del 1885, che prevede un piano di risanamento, con maggiori e più ampie facoltà di espropriazioni. La materia trova la sua prima regolazione organica con la legge 17 agosto 1942 n. 1150, tutt&#8217;ora in parte vigente, che disegna il sistema della pianificazione urbanistica come un insieme articolato di piani &#8211; tra loro in rapporto di dipendenza gerarchica &#8211; che conferma l&#8217;obbligo di dotarsi di licenza edilizia sia per eseguire una nuova costruzione sia per ampliare o modificarne una esistente, salvo che per gli interventi da realizzarsi fuori dai centri abitati o dalle zone di espansione pianificate.</div>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a>  Cfr.: Follieri E., <em>Contributo allo studio sulla dinamica della pianificazione urbanistica</em>, Chieti, 1986, <em>passim.</em></div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a>  Cfr.: Follieri E., <em>Rigidità ed elasticità degli strumenti di pianificazione generale</em>, in <em>Urbanistica e Appalti</em>, 1999, 1 ss<em>.</em></div>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a>  In giurisprudenza è pacifico che l&#8217;approvazione del P.R.G. ha natura giuridica non di controllo, ma di atto amministrativo e si ritiene che il procedimento di pianificazione vada definito come atto complesso ineguale in relazione ai soggetti che intervengono nel P.R.G.: il Comune e la Regione. Per la giurisprudenza, cfr.: Poggi R. &#8211; Propato D., <em>Rassegna di giurisprudenza sull&#8217;urbanistica, legislazione statale e regionale</em>, IV ed., Milano, 1996, vol. I, 194 e <em>Aggiornamento</em> al 31 dicembre 1997, Milano, 1998, 46. La tesi dell&#8217;atto complesso ineguale si deve a Giannini M.S., <em>Sull&#8217;imputazione dei piani regolatori</em>, in <em>Giur. Compl. Cass. Civ</em>., 1950, II, 882; invece Sandulli A.M., <em>Appunti per uno studio sui piani regolatori</em>, in <em>Riv. Giur. Edil</em>., 1958, II, 132 sosteneva la teoria dell&#8217;atto composto. Il dibattito è riassunto da Spantigati F<em>., Manuale di diritto urbanistico</em>, Milano, 1969, 77 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Sulla pianificazione amministrativa e sulle diverse figure e tipi di procedimento di pianificazione in diritto positivo: Sciullo G., <em>Pianificazione</em><em> amministrativa e partecipazione</em>, Milano, 1984. Al procedimento afferiscono una pluralità di atti in relazione al contenuto del P.R.G. ed al suo oggetto. Inoltre, il procedimento vive (o dovrebbe vivere) di importanti apporti partecipativi dei quali l&#8217;Amministrazione deve tenere conto.</div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> <em>Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione, e per la semplificazione amministrativa</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Questo processo osmotico di adeguamento dell&#8217;ordinamento si basa su alcuni presupposti di carattere generale che influenzeranno il legislatore regionale e che derivano certamente dalle spinte economiche e dalla dinamica dei processi insediativi supportati dalla canalizzazione d&#8217;ingenti investimenti finanziari nel settore.</div>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Cfr.: Boscolo E., <em>La perequazione urbanistica: un tentativo di superare l&#8217;intrinseca discriminatorietà della zonizzazione tra applicazioni pratiche ed innovazioni legislative regionali in attesa della riforma urbanistica </em>in <em>L&#8217;uso delle aree urbane e la qualità dell&#8217;abitato</em>, Milano, 2000, 193.</div>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Cfr.: Urbani P., <em>L&#8217;urbanistica consensuale</em>, Torino, 2000, <em>passim</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Su ciò si veda la sentenza della Corte cost. n.179/99, in G.U. 29.5.1999, n. 21, la quale ebbe a dichiarare l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;articolo 2, primo comma, della la legge 19 novembre 1968, n. 1187, dove si dispone che: &quot;<em>Le indicazioni di piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all&#8217;espropriazione od a vincoli che comportino l&#8217;inedificabilità, perdono ogni efficacia qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati. L&#8217;efficacia dei vincoli predetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione dei piani particolareggiati e di lottizzazione</em>&quot;. </div>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Regolamento di semplificazione.</div>
<div><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a>  Cfr.: Follieri E., <em>Zone franche urbane, zone a burocrazia zero e zone libero-convenzionali</em>, in <em>Giustamm.it</em>, 6/2014, 4912<em>.</em></div>
<div><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a>  Le <em>zone franche urbane</em> sono state introdotte con la legge 27.12.2006 n. 296, art. 1, commi 340 e successivi, cioè con la Finanziaria 2007, che prevedeva lo stanziamento di un fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009; la Finanziaria dell&#8217;anno successivo (legge 24.12.2007 n. 244), all&#8217;art. 1, commi 561, 562 e 563, confermava tale stanziamento, sostituendo i commi 340 e successivi della legge n. 296/2006 e definendo più in dettaglio le agevolazioni fiscali e previdenziali, rimettendone l&#8217;attuazione a diversi atti amministrativi; intervenivano poi diverse disposizioni normative, nonché circolari, delibere CIPE, decreti ministeriali, atti regionali e dei Comuni interessati. Si sono succeduti, infatti: le delibere del CIPE n. 5 del 30.1.2008 e n. 14 dell&#8217;8.5.2009, le circolari del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e direzione del Ministero dello Sviluppo Economico del 25.6.2008, prot. n. 0014180 e 30.9.2013, n. 32024; l&#8217;art. 37 del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17.12.2012, n. 221 che ha previsto la possibilità di utilizzare le risorse riprogrammate del Piano di azione e coesione (PAC) ed eventuali ulteriori risorse regionali; l&#8217;art. 1, comma 319, della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), che ha esteso le agevolazioni anche alla zona franca urbana del Comune di Lampedusa e Linosa, istituita dall&#8217;art. 23, comma 45, del D.L. n. 98/2011.</div>
<div><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a>  Le <em>zone a burocrazia zero</em> sono state previste, per la prima volta, dall&#8217;art. 43 del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122 che, in un primo tempo, è caduto parzialmente sotto la scure della sentenza della Corte costituzionale del 19.7.2011,  n. 232 e, successivamente, è stato abrogato dall&#8217;art. 37-<em>bis</em> del D.L. 18.10.2012, n. 179 che ridisciplina le dette zone, le quali sono state oggetto dell&#8217;art. 37 del c.d. Decreto del <em>fare</em> (D.L. 21.6.2013, n. 69, convertito in legge 9.8.2013, n. 98); inoltre, l&#8217;art. 14 della legge 12.11.2011, n. 183 prevede la composizione dell&#8217;organo straordinario e il procedimento che deve seguire. Inizialmente, le zone a burocrazia zero potevano essere istituite nel Meridione d&#8217;Italia e, poi, con l&#8217;art. 14 della legge n. 183/2011, sono state estese all&#8217;intero territorio nazionale. La loro concreta istituzione sarebbe dovuta avvenire in base a un procedimento che si concludeva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; tale disposizione recata dall&#8217;art. 43 del D.L. n. 78/2010, non ha mai avuto attuazione e non è stata individuata alcuna zona a burocrazia zero; dopo l&#8217;abrogazione del detto art. 43, ad opera dell&#8217;art. 37-<em>bis</em>, comma 4, D.L. 18.10.2012, n. 179, tali zone non prevedono più un procedimento volto ad individuarle e sono possibili solo per i <em>distretti turistici</em> e nell&#8217;ambito delle attività di sperimentazione di cui all&#8217;art. 12, comma 1, del D.L. 9.2.2012, n. 5, cioè per le zone libero-convenzionali. I distretti turistici &#8220;<em>costituiscono zone a burocrazia zero</em>&#8221; e &#8220;<em>si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2</em>&#8221; dell&#8217;art. 43 D.L. 31.5.2010, n. 78. Le lettere b) e c) richiamate sono state abrogate ed esse stabilivano che se vi fosse coincidenza tra la zona a burocrazia zero e la zona franco urbana, le risorse previste per quest&#8217;ultima &#8220;<em>sono utilizzate dal Sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nella zona a burocrazia zero</em>&#8221; nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (lett. b) e che le Prefetture &#8211; Uffici Territoriali di Governo &#8220;<em>assicurano priorità alle iniziative da assumere negli ambiti territoriali in cui insistono le zone di cui al comma 1</em>&#8220;, cioè nelle zone a burocrazia zero (lett. c). </div>
<div><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a>  Nelle zone libero-convenzionali possono attivarsi percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi, le iniziative ed attività delle imprese sul territorio. Esse sorgono su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato Regioni ed autonomie locali, ed hanno base volontaria. La perimetrazione delle zone e le semplificazioni formano oggetto di convenzioni, su proposta ministeriale come detto, che possono essere sottoscritte dalle Regioni, dalle Camere di commercio, dai Comuni e dalle loro associazioni, dalle Agenzie per le imprese, dalle altre Amministrazioni competenti e dalle organizzazioni e dalle associazioni di categorie interessate. Il contenuto, il tipo e le misure di semplificazione non sono predeterminati dalla norma, ma sono lasciati all&#8217;iniziativa dei Ministeri e dei soggetti stipulanti perché, anche se la proposta è ministeriale, nulla toglie che gli interessati possano invitare il Ministro a fare una determinata proposta. La norma (art. 12, 1° comma, D.L. 9.2.2012, n. 5, convertito in legge 4.4.2012, n. 35) indica anche un possibile contenuto delle convenzioni: possono essere previste deroghe alle procedure e ai termini per l&#8217;esercizio delle competenze facenti, però, esclusivamente capo ai soggetti partecipanti &#8220;<em>dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica</em>&#8220;.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lutilita-di-riflettere-intorno-alle-dinamiche-della-pianificazione-urbanistica/">L&#8217;utilità di riflettere intorno alle dinamiche della pianificazione urbanistica</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gli interessi meramente procedimentali alla luce degli studi del Prof. Enrico Follieri</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/gli-interessi-meramente-procedimentali-alla-luce-degli-studi-del-prof-enrico-follieri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:28:43 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/gli-interessi-meramente-procedimentali-alla-luce-degli-studi-del-prof-enrico-follieri/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/gli-interessi-meramente-procedimentali-alla-luce-degli-studi-del-prof-enrico-follieri/">Gli interessi meramente procedimentali alla luce degli studi del Prof. Enrico Follieri</a></p>
<p>Sommario: 1. L&#8217;indirizzo del Prof. Enrico Follieri sulle situazioni giuridiche soggettive, con particolare riferimento all&#8217;interesse meramente procedimentale. &#8211; 2. L&#8217;interesse meramente procedimentale. &#8211; 3. La tutela processuale autonoma degli interessi meramente procedimentali. &#8211; 4. Le riflessioni compiute sull&#8217;attribuzione di un equo &#8220;indennizzo&#8221; per le violazioni meramente procedimentali in cui sia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/gli-interessi-meramente-procedimentali-alla-luce-degli-studi-del-prof-enrico-follieri/">Gli interessi meramente procedimentali alla luce degli studi del Prof. Enrico Follieri</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/gli-interessi-meramente-procedimentali-alla-luce-degli-studi-del-prof-enrico-follieri/">Gli interessi meramente procedimentali alla luce degli studi del Prof. Enrico Follieri</a></p>
<p>Sommario: 1. L&#8217;indirizzo del Prof. Enrico Follieri sulle situazioni giuridiche soggettive, con particolare riferimento all&#8217;interesse <em>meramente</em> procedimentale. &#8211; 2. L&#8217;interesse <em>meramente </em>procedimentale. &#8211; 3. La tutela processuale autonoma degli interessi <em>meramente</em> procedimentali. &#8211; 4. Le riflessioni compiute sull&#8217;attribuzione di un equo &#8220;indennizzo&#8221; per le violazioni <em>meramente </em>procedimentali in cui sia incorsa la Pubblica Amministrazione. &#8211; 5. Brevi considerazioni conclusive.<br />  <br /> <strong>1. L&#8217;indirizzo del Prof. Enrico Follieri sulle situazioni giuridiche soggettive, con particolare riferimento all&#8217;interesse <em>meramente</em> procedimentale</strong><br /> <em>&#8220;come l&#8217;artista guarda il suo modello, così il giurista cerca di trascrivere la bellezza di questo modello nelle fatiche delle cose umane, degli istituti umani&#8221;<a href="#_ftn1" title=""><strong>[1]</strong></a></em><br /> Ed è al giurista Prof. Enrico Follieri che si rivolge questo scritto prendendo come spunto d&#8217;indagine la sua accorta analisi critica delle situazioni giuridiche soggettive che ha conferito <em>luminoso esempio per l&#8217;arte di giudicare<a href="#_ftn2" title=""><strong>[2]</strong></a></em>: l&#8217;operato del Maestro rientra in un&#8217;incessante attività di ricerca che ha, senza dubbio, coinvolto ed appassionato anche i suoi <em>alumni </em>nel proprio percorso di crescita e studio. L&#8217;attenzione riposta nei confronti dell&#8217;interesse legittimo, stante la sua circoscritta od esclusa risarcibilità (prima)<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>, e dell&#8217;interesse procedimentale, nella sua consacrazione quale <em>tertium genus</em> dotato di autonoma risarcibilità (dopo), hanno indirizzato, facendo leva su un approccio sempre <em>&#8220;creativo&#8221;</em>, i primi passi di un folto numero di <em>discepoli</em>.<br /> È proprio nel ricostruire le risultanze dei numerosi studi sull&#8217;interesse <em>meramente </em>procedimentale che si inserisce il presente contributo prefiggendosi l&#8217;obiettivo di ripercorrere sia le linee guida seguite dal Maestro che l&#8217;acume delle soluzioni rese.</p>
<p> <strong>2. L&#8217;interesse <em>meramente </em>procedimentale</strong><br /> Occorre, preliminarmente, chiarire cosa si intenda per interesse <em>meramente </em>procedimentale<a href="#_ftn4" title="">[4]</a> e quale sia stato il percorso logico-giuridico teso alla sua valorizzazione quale situazione giuridica soggettiva diversa dal diritto soggettivo e dall&#8217;interesse legittimo. È doveroso chiarire che l&#8217;<em>incipit </em>per una sua consacrazione venne dall&#8217;articolazione dell&#8217;interesse legittimo in interesse sostanziale e in interesse alla legittimità dell&#8217;azione amministrativa; quando quest&#8217;ultimo viene scisso dal legame con l&#8217;interesse al bene della vita non è più un interesse legittimo, ma altra situazione giuridica soggettiva qualificata, proprio, come interesse <em>meramente</em> procedimentale<a href="#_ftn5" title="">[5]</a> avente una sua autonoma caratterizzazione<a href="#_ftn6" title=""><em><strong>[6]</strong></em></a>. Nel lontano 1984, nel ricostruire gli albori della nozione d&#8217;interesse legittimo, ritenuto da parte della dottrina la &#8220;personificazione di un&#8217;ombra&#8221;<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>, il Follieri riferisce che, sul piano della valutazione della legittimità dell&#8217;azione amministrativa, l&#8217;attenzione riservata all&#8217;interesse legittimo sia collegata all&#8217;uso che la Pubblica Amministrazione fa del <em>suo potere seguendo le norme dettate per lo svolgimento della sua azione autoritativa<a href="#_ftn8" title=""><strong>[8]</strong></a>. </em>Nell&#8217;interpretazione conferita dal Maestro l&#8217;interesse <em>meramente </em>procedimentale si identificherebbe nell&#8217;interesse al rispetto, da parte dell&#8217;Amministrazione, delle regole, anche solo formali, stabilite per l&#8217;esercizio della funzione amministrativa<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>. È stato sin da subito considerato quale <em>&#8220;possibile terza situazione giuridica soggettiva<a href="#_ftn10" title=""><strong>[10]</strong></a> nei confronti della pubblica amministrazione, accanto al diritto soggettivo ed all&#8217;interesse legittimo, che assume caratteri suoi propri</em><a href="#_ftn11" title="">[11]</a><em>&#8220;</em>.<br /> È una svolta: l&#8217;interesse <em>meramente </em>procedimentale trova nella ricostruzione del Follieri una piena legittimazione ed è l&#8217;occasione per conferire a tale situazione giuridica soggettiva una sua autonoma considerazione e valorizzazione<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>.<br /> Gli interessi <em>meramente </em>procedimentali eccettuando il loro rapporto strumentale<a href="#_ftn13" title="">[13]</a> con la situazione giuridica soggettiva legata con il bene materiale della vita, si sostanziano nel procedimento amministrativo e, nello specifico, nelle situazioni in cui si valuta e si giudica intorno a pretese concernenti interessi inerenti al bene della vita stesso e hanno come oggetto situazioni e vicende del procedimento amministrativo, <em>&#8220;i c.d. fatti procedimentali che a loro volta investono beni della vita&#8221;<a href="#_ftn14" title=""><strong>[14]</strong></a>.</em> Si esplicitano nel modo con cui viene esercitato il potere ed hanno quale precipua funzione quella di garantire lo svolgimento <em>secundum legem</em> dell&#8217;azione amministrativa.<br /> I predetti interessi vengono soddisfatti dal rispetto da parte della Pubblica Amministrazione delle regole imposte dall&#8217;esercizio della funzione amministrativa e, inoltre, garantiscono lo svolgimento dell&#8217;azione amministrativa legittima; la loro violazione, in presenza dell&#8217;esercizio del potere discrezionale dell&#8217;Amministrazione, mantiene integra l&#8217;influenza sulla legittimità del provvedimento amministrativo a condizione che vi sia stato sacrificio dell&#8217;interesse e che quest&#8217;ultimo abbia dato, a sua volta, inizio al procedimento<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>. Nel circoscrivere cosa si intenda, in concreto, per interessi <em>meramente </em>procedimentali si è soliti fare riferimento all&#8217;interesse a partecipare al procedimento amministrativo, ad accedere ai documenti in possesso della Pubblica Amministrazione<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>, al prestar attenzione alle osservazioni fatte, ad ottenere la conclusione del procedimento in maniera tempestiva<a href="#_ftn17" title="">[17]</a> e senza ulteriori aggravamenti, nonché a veder motivata l&#8217;eventuale decisione negativa<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>. Si tratta di vizi aventi un&#8217;influenza diretta sulla regolarità dei rapporti tra Amministrazione e privati tali da non poter essere considerati alla stregua di vizi esclusivamente formali<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>.<br /> Il Follieri, nel ricostruire gli approdi della Cassazione<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>, rileva, altresì, che l&#8217;inquadramento degli obblighi procedimentali, giurisprudenzialmente conseguito, rientri nello schema contrattuale delle prestazioni che la Pubblica Amministrazione ha il dovere di adempiere secondo correttezza e buona fede<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>. La giurisprudenza è, secondo l&#8217;opinione condivisa dal Maestro, alla ricerca di una soluzione ad un annoso problema: <em>&#8220;può il mancato rispetto di regole normative da parte della Pubblica Amministrazione restare privo di conseguenze per l&#8217;interessato, nel caso le violazioni non incidano sull&#8217;assetto procedimentale dell&#8217;interesse al bene della vita?&#8221;</em>. È stato, però, il caso di rilevare coscientemente che la materia si trovi ancora <em>ad uno stato magmatico</em> stante l&#8217;impervietà della strada volta al riconoscimento di una terza situazione giuridica soggettiva<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>.</p>
<p> <strong>3. La tutela processuale autonoma degli interessi <em>meramente </em>procedimentali </strong><br /> Gli interessi procedimentali sono dotati di una tutela autonoma? È questo un insidioso interrogativo su cui, parte della dottrina, ha ampiamente dibattuto e la cui risposta, in virtù delle considerazioni compiute dal Prof. Follieri, può rivelarsi positiva<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>. L&#8217;ordinamento conferisce, infatti, una tutela risarcitoria all&#8217;interesse <em>meramente </em>procedimentale, di per sé, prescindendo da qualsiasi collegamento strutturale e funzionale con la soddisfazione dell&#8217;interesse materiale al bene della vita<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>. Nell&#8217;ambito di un procedimento amministrativo tra la Pubblica Amministrazione e gli interessati si attiva una sorta di <em>&#8220;contatto qualificato&#8221; </em>disciplinato attraverso la previsione di un rapporto bilaterale composto da reciproci poteri e necessari adempimenti. La violazione delle regole prescritte non può che ingenerare una responsabilità contrattuale<a href="#_ftn25" title="">[25]</a> da contatto amministrativo qualificato<a href="#_ftn26" title="">[26]</a> ove il titolare, non già di una <em>mera aspettativa</em>, instaura un oggettivo affidamento nei confronti dell&#8217;operato della Pubblica Amministrazione.<br /> È in tali circostanze che il giudice amministrativo non indirizza la sua indagine verso l&#8217;individuazione della consistenza dell&#8217;interesse al bene della vita, ai fini di una sua possibile soddisfazione, bensì si arresta alla verifica dell&#8217;illegittimità dell&#8217;azione amministrativa.<br /> Come da richiamo compiuto dal Prof. Follieri, è merito del TAR Puglia aver delineato a carico della Pubblica Amministrazione una responsabilità da <em>&#8220;contatto<a href="#_ftn27" title=""><strong>[27]</strong></a> qualificato&#8221;</em> adottando un&#8217;impostazione del tutto nuova rispetto alla giurisprudenza precedente: è il caso della sentenza n. 1761 del 2001<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>. Nel caso di specie la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto di poter accordare una responsabilità per violazione di norme relative all&#8217;esercizio del potere tralasciando l&#8217;apprezzamento di una possibile lesione dell&#8217;interesse al bene della vita<a href="#_ftn29" title="">[29]</a> da parte del ricorrente.<br /> Occupandosi di un&#8217;attività discrezionale, quale la rinnovazione di una gara e la fissazione di nuovi criteri di valutazione, il T.A.R. pugliese tutela, non già, l&#8217;oggettivo affidamento del privato ad un provvedimento favorevole, così come era stato sostenuto dalla Cassazione nella celebre sentenza n. 500 del 1999, bensì <em>&#8220;l&#8217;affidamento ingenerato dal rapporto procedimentale tra Amministrazione e privato&#8221;</em> alla legittimità dell&#8217;azione amministrativa, <em>&#8220;prescindente dalla sicura acquisizione del bene della vita&#8221;<a href="#_ftn30" title=""><strong>[30]</strong></a> </em>e dalla natura discrezionale o vincolata<a href="#_ftn31" title="">[31]</a> dell&#8217;attività posta in essere dalla Pubblica Amministrazione. I Giudici convennero sull&#8217;opportunità di assicurare il risarcimento del <em>&#8220;danno ingiusto consistito nella lesione dell&#8217;interesse legittimo pretensivo al rispetto delle norme di evidenza pubblica, vulnerato, nel caso di specie, dalla violazione del principio di segretezza delle offerte, posto a presidio dell&#8217;imparzialità e della par condicio&#8221;</em>.<br /> Preme sottolineare come proprio la responsabilità da &#8220;contatto&#8221; amministrativo sia, nella prospettiva del Maestro, uno strumento di tutela degli interessi <em>meramente </em>procedimentali non rilevando sul piano della tutela giudiziale l&#8217;interesse legittimo al bene della vita.<br /> È utile precisare che il mancato rispetto delle norme che disciplinano il rapporto instauratosi tra il cittadino e l&#8217;Amministrazione, presuppongono un inadempimento e, quindi, la necessaria previsione di una reintegrazione in forma specifica<a href="#_ftn32" title="">[32]</a> con predisposizione di un adeguato risarcimento del danno; bisogna, altresì, accertare che la violazione della norma procedimentale abbia determinato un depauperamento economico cui sia necessario sopperire con un congruo risarcimento.<br />  <br /> <strong>4. Alcune riflessioni vertenti sull&#8217;attribuzione di un equo &#8220;indennizzo&#8221; per le violazioni <em>meramente </em>procedimentali in cui sia incorsa la Pubblica Amministrazione.</strong><br /> Una prima e più precisa tutela dell&#8217;interesse <em>meramente </em>procedimentale nel diritto positivo si rinviene nell&#8217;art. 20, comma 5°, lett. h)<a href="#_ftn33" title="">[33]</a> della L. 15 marzo 1997 n. 59, poi divenuto art. 17, comma 1, lett. f) della stessa legge: in alcuni contributi il Prof. Follieri<a href="#_ftn34" title="">[34]</a> riconosce, infatti, che il merito di tale previsione normativa risieda nel dare rilievo autonomo alle disposizioni procedimentali, che fissino termini od incombenze nei confronti dell&#8217;Amministrazione, non legando <em>&#8220;l&#8217;indennizzo<a href="#_ftn35" title=""><strong>[35]</strong></a> automatico e forfettario&#8221;</em> al contenuto del provvedimento, positivo o negativo, e alla soddisfazione dell&#8217;interesse al bene della vita, da parte del cittadino, bensì all&#8217;inadempienza a regole procedimentali e ad <em>&#8220;obblighi&#8221;</em> e <em>&#8220;prestazioni&#8221;</em> spettanti all&#8217;Amministrazione<a href="#_ftn36" title="">[36]</a>. L&#8217;art. 20, comma 5, lett. h) aveva incaricato il Governo di prevedere <em>&#8220;per i casi di mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento, di ritardo o di mancata adozione del provvedimento, di ritardato o mancato assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della Pubblica Amministrazione, forme di &#8220;indennizzo automatico e forfettario&#8221; a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento<a href="#_ftn37" title=""><strong>[37]</strong></a>&#8220;</em>. La natura di quest&#8217;indennizzo, inserito in un ambito più vasto del mero rispetto del termine finale del procedimento, è di tipo sanzionatorio e mira a punire l&#8217;inefficienza della Pubblica Amministrazione stabilendo una sorta di ammenda dai caratteri del tutto particolari: <em>&#8220;una somma fissa, predeterminata, indifferente all&#8217;eventuale danno subito dal richiedente il provvedimento e che viene corrisposta dall&#8217;amministrazione all&#8217;interessato&#8221;<a href="#_ftn38" title=""><strong>[38]</strong></a></em>. Dottrina e giurisprudenza sembravano d&#8217;accordo nel ritenere che, affinché potesse legittimarsi un privato all&#8217;ottenimento del risarcimento del danno da ritardo<a href="#_ftn39" title="">[39]</a>, occorresse la dimostrazione giudiziale del <em>&#8220;buon diritto&#8221;</em> del privato ad ottenere ciò che era contenuto nelle proprie istanze<a href="#_ftn40" title="">[40]</a>. Nonostante l&#8217;assoluta innovatività dell&#8217;approccio succitato nessun regolamento di delegificazione né la normativa generale sul procedimento amministrativo, L. 7 agosto 1990 n. 241, previdero la corresponsione di una somma in danaro commisurata alla regola violata. <br /> Nonostante non siano mancate pronunce<a href="#_ftn41" title="">[41]</a>, da parte dei giudici amministrativi, che sembrava intendessero accordare una tutela risarcitoria agli interessi <em>meramente </em>procedimentali, decenni di dibattito giurisprudenziale e previsioni legislative (in senso anche difforme)<a href="#_ftn42" title="">[42]</a>, più o meno meritevoli, hanno condotto l&#8217;indagine del Prof. Follieri a confermare l&#8217;esistenza e la necessaria valorizzazione dell&#8217;obbligo risarcitorio scaturente, non già, dalla lesione dell&#8217;utilità finale cui aspirerebbe il privato, ma dalla violazione degli obblighi ingenerati dal rapporto procedimentale, il cui rispetto sia funzionale alla tutela del legittimo affidamento del privato sulla legittimità dell&#8217;azione amministrativa. Particolare attenzione è stata riservata, dal Follieri, al D.L. n. 69 del 2013<a href="#_ftn43" title="">[43]</a> (convertito in L. n. 98 del 2013) e ad un ben individuato interesse <em>meramente </em>procedimentale, quello al rispetto del termine di conclusione del procedimento<a href="#_ftn44" title="">[44]</a>. Detto interesse presenta come peculiarità quella di non essere strumentalmente utilizzabile per la soddisfazione del bene della vita in quanto non renderebbe illegittimo, o comunque annullabile, il provvedimento e consentirebbe l&#8217;esperibilità di un&#8217;azione risarcitoria qualora il ritardo<a href="#_ftn45" title="">[45]</a> abbia determinato un danno al conseguimento dell&#8217;interesse al bene della vita o al bene tempo, per le lungaggini che l&#8217;interessato abbia dovuto soffrire. L&#8217;art. 28<a href="#_ftn46" title="">[46]</a>, di detto decreto, prevede una sorta di <em>penalità di mora</em> tesa ad indurre la Pubblica Amministrazione al rispetto del termine di conclusione del procedimento e, nel contempo, a tutelare l&#8217;interesse <em>meramente </em>procedimentale leso dalla violazione della norma sul termine finale d&#8217;adozione del provvedimento stesso<a href="#_ftn47" title="">[47]</a>.<br /> Trova, finalmente, una piena legittimazione l&#8217;indennizzo per danno da mero ritardo nel compimento dell&#8217;azione amministrativa, seppur limitato ad una circoscritta tipologia di procedimenti: la norma prevede, infatti, che debba trattarsi di procedimenti iniziati su istanza di parte e che l&#8217;indennizzo vada corrisposto all&#8217;interessato da identificarsi con colui il quale abbia proceduto a presentare la domanda, che otterrà, seppur con ritardo, la definizione del procedimento.<br /> La finalità della disposizione è piuttosto chiara in quanto intende operare una scelta volta a favorire la ripresa economica e, visti i procedimenti cui si riferisce, costituisce un deterrente nei confronti della Pubblica Amministrazione, dei dirigenti e dei dipendenti cui è imputabile il ritardo. Viene, tuttavia, rilevata la difficoltà del legislatore delegato nell&#8217;occuparsi dell&#8217;individuazione di una tutela risarcitoria siffatta: una impasse che si concretizza in una lacuna, di non poco momento, quale l&#8217;esclusa, ingiustificata, applicazione al c.d. silenzio qualificato<a href="#_ftn48" title="">[48]</a>. Il silenzio-rifiuto da parte dell&#8217;amministrazione pubblica costituisce,  un effettivo ostacolo allo svolgimento di una regolare attività produttiva per cui l&#8217;interessato che abbia presentato istanza è costretto ad agire giudizialmente sopportando le lungaggini processuali.<br /> La giurisprudenza ha riconosciuto, pur in assenza di un&#8217;espressa previsione legislativa, l&#8217;obbligo della Pubblica Amministrazione di pronunziarsi stante sia il principio di buon andamento che quello di imparzialità<a href="#_ftn49" title="">[49]</a> cui deve ispirarsi l&#8217;azione amministrativa ai sensi dell&#8217;art. 97 della Costituzione<a href="#_ftn50" title="">[50]</a>. Nell&#8217;impostazione del Follieri, l&#8217;art. 28 è cruciale nell&#8217;ammettere una sanzione, l&#8217;indennizzo per danno da mero ritardo<a href="#_ftn51" title="">[51]</a> connotato da due profili: a) dal punto di vista funzionale, è individuato in una somma di danaro per equivalente del sacrificio economico recato da un&#8217;attività lecita o legittima della Pubblica Amministrazione; mentre b) dal punto di vista quantitativo, l&#8217;importo è parametrato in misura anche parziale sul depauperamento economico subito.<br /> Tale forma di indennizzo assiste e tutela l&#8217;interesse <em>meramente</em> procedimentale alla conclusione del procedimento amministrativo conferendo al cittadino un ristoro per la più lunga attesa causata dal maggior tempo impiegato dall&#8217;Amministrazione per provvedere. È, infatti, diritto di ogni cittadino e di ogni impresa ricevere risposta dall&#8217;Amministrazione alle proprie istanze nel termine normativamente determinato e ciò al fine (di carattere assolutamente non trascurabile) di poter programmare le proprie attività e i propri investimenti; un inatteso ritardo<a href="#_ftn52" title="">[52]</a> da parte della Pubblica Amministrazione nel fornire una risposta potrebbe condizionare la convenienza economica di determinati investimenti<a href="#_ftn53" title="">[53]</a>. Tali successive scelte, però, non possono in alcun modo incidere sulla risarcibilità di un danno già verificatosi.<br /> È un indubbio merito dell&#8217;articolato processo critico del Follieri se si può giungere a qualificare l&#8217;indennizzo per <em>mero ritardo </em>nella conclusione del procedimento come penalità di mora a tutela di un interesse <em>meramente </em>procedimentale.</p>
<p> <strong>5. Brevi considerazioni conclusive</strong><br /> Non può che riconoscersi all&#8217;impegno profuso dal Prof. Follieri il merito di aver avuto il ruolo di antesignano nella consacrazione dell&#8217;interesse <em>meramente </em>procedimentale nel novero delle situazioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela.<br /> Non è casuale che nell&#8217;odierno codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104 del 2010) sia stato previsto l&#8217;inserimento, nel novero delle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, del c.d. danno da mero ritardo per inosservanza del termine procedimentale, a prescindere dalla certezza della spettanza del bene della vita finale: una scelta siffatta è, infatti, il portato del superamento dei numerosi dubbi giurisprudenziali e dottrinari succedutisi nei decenni.<br /> È il caso di confermare che il giudice amministrativo, in qualità di giudice del <em>rapporto </em>procedimentale, possa e debba conoscere anche delle questioni e delle, conseguenti, domande risarcitorie relative allo sviluppo patologico del rapporto fra cittadino e Pubblica Amministrazione dovuto alla violazione della disciplina sull&#8217;esercizio del potere.<br />  <br />   </p>
<div>  </p>
<div><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> G. La Pira, <em>Urgenza dei bisogni, concretezza degli interventi</em> in <em>www.giorgiolapira.org</em><em>. </em></div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Così L. Giustiniani, <em>Memorie istoriche degli scrittori legali del regno di Napoli, </em>I, Napoli, 1787, 5. L&#8217;A. riconosce ampio merito ai giuristi che <em>&#8220;impiegarono i loro talenti nello studio della giurisprudenza, e che fecero in ogni tempo la gloria della nostra Nazione, fin da che per la dotta Italia videsi con impegno coltivare questa scienza interessante&#8221;</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Cfr. sul punto E. Follieri, <em>Risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi, </em>Chieti, 1984; id., <em>Lo stato dell&#8217;arte della tutela risarcitoria degli interessi legittimi, </em>in <em>Dir. proc. amm., </em>2, 1998, 253 e ss.; ID., <em>La diversa tutela risarcitoria degli interessi legittimi oppositivi e pretensivi, </em>in <em>Urb. e app., </em>8, 2005, 922; ID., <em>Il modello di responsabilità per lesione di interessi legittimi nella giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo: la responsabilità amministrativa di diritto pubblico, </em>in <em>Dir. proc. amm., </em>2006; ID., <em>I riflessi sul processo amministrativo dell&#8217;introduzione dell&#8217;azione di risarcimento dei danni per lesione di interesse legittimo, </em>in <em>Quale responsabilità degli amministratori e dipendenti pubblici per lesione di interessi da parte della Pubblica Amministrazione?</em>, Andria, 2011; ID., <em>Il processo amministrativo e la natura degli interessi legittimi nel pensiero di Carlo De Bellis, </em>in <em>www.giustamm.it</em><em>, </em>2012; ID., <em>Le situazioni giuridiche soggettive dei privati, </em>in <em>Diritto amministrativo, </em>a cura di F.G. Scoca, Torino, 2014, 165 e ss. ID., <em>Le azioni di condanna, </em>in <em>Giustizia amministrativa, </em>a cura di F.G. Scoca, Torino, 2016, 195 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Per l&#8217;analisi della categoria dell'&#8221;interesse procedimentale&#8221; cfr. F.G. Scoca, <em>Interessi protetti (diritto amministrativo)</em>, in <em>Enc. giur. Treccani, </em>XVII, Roma, 1989; P. Duret, <em>Partecipazione procedimentale e legittimazione processuale, </em>Torino, 1996; M. Occhiena, <em>Prime riflessioni sugli interessi procedimentali dopo la legge sul</em> <em>procedimento amministrativo</em>, in <em>Dir. Proc. Amm.</em>, 1997, IV, 728.</div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> M. Allena., <em>Interessi procedimentali e Convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo: verso un&#8217;autonomia di tutela?, (Commento a Consiglio di Sato, sez. IV, ordinanze 2 ottobre 2014, nn. 4491 e 4492)</em>, in <em>Giornale di diritto amministrativo</em>, 1, 2015, 67 e ss. L&#8217;A. precisa che gli interessi procedimentali hanno un certo rilievo, anche, nell&#8217;ambito della Convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo ove all&#8217;art. 6, intitolato <em>&#8220;Diritto a un equo processo&#8221;</em> sono racchiusi i principi che possono avere un diretto rilievo nel campo dei procedimenti amministrativi sanzionatori. Nel sistema processuale amministrativo italiano, è convinzione diffusa che per la proposizione di un&#8217;azione giurisdizionale ci siano due presupposti: la legittimazione ad agire e l&#8217;interesse a ricorrere: quando la lesione lamentata dal ricorrente ha ad oggetto un interesse <em>meramente </em>procedimentale la partecipazione ad un procedimento sanzionatorio deve essere conforme all&#8217;equo processo, a prescindere dal suo esito, così come sostenuto proprio dall&#8217;art. 6 della CEDU. Si procede, pertanto, verso un&#8217;evoluzione della tutela degli interessi <em>meramente</em> procedimentali, riconosciuti al pari dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi come situazioni giuridiche soggettive dotate di un&#8217;autonoma tutela. Nonostante i meriti indubbi degli artt. 24 e 113 della Costituzione volti ad imporre piena ed effettiva giustiziabilità a tutte le posizioni giuridiche soggettive aventi rango di diritto soggettivo od interesse legittimo è pregio della CEDU l&#8217;aver compiuto un notevole passo in avanti verso la valorizzazione dell&#8217;interesse <em>meramente </em>procedimentale. Contrariamente a quella che è la visione prevalente nella nostra giurisprudenza nazionale la circostanza che un soggetto, pur palesemente colpevole, si sia visto infliggere una sanzione all&#8217;esito di un procedimento non in linea con l&#8217;art. 6 CEDU costituisce un&#8217;indubbia violazione del diritto all&#8217;equo processo: diritto che in materia sanzionatoria amministrativa è qualcosa di distinto e ben slegato sia dal diritto che dall&#8217;interesse alla giusta sanzione. Vi può essere giusta sanzione e procedimento iniquo e viceversa.</div>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> E. Follieri, <em>Risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi, op. cit., </em>86 e ss. L&#8217;A. chiariva che alcune teorie cadono in errore nel qualificare &#8220;l&#8217;interesse legittimo inteso come interesse materiale (al bene, all&#8217;<em>utilitas</em>) e l&#8217;interesse alla legittimità dell&#8217;azione amministrativa: l&#8217;errore di prospettiva sta nell&#8217;aver posto accanto all&#8217;interesse materiale, che è l&#8217;indispensabile base di ogni situazione giuridica soggettiva, un altro interesse che, invece, non può essere qualificato come tale. [&#038;]  L&#8217;illegittima azione dell&#8217;Autorità amministrativa in violazione delle norme strumentali reca al titolare dell&#8217;interesse legittimo la soddisfazione dell&#8217;interesse al mantenimento del vantaggio, anche se tale interesse, nell&#8217;ordito sostanziale degli interessi, doveva essere sacrificato. Si tratta di un&#8217;ulteriore difesa dell&#8217;interesse materiale, di un altro strumento, di un mezzo per raggiungere la soddisfazione dell&#8217;interesse materiale. non può, pertanto ritenersi che l&#8217;interesse legittimo sia composto di due interessi poiché il secondo dovrebbe rettamente qualificarsi interesse all&#8217;illegittimità dell&#8217;azione amministrativa e non può pensarsi che un tale interesse possa essere tutelato e protetto dall&#8217;ordinamento giuridico&#8221;<em>.</em></div>
<div><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Cfr., per un parere estremamente scettico nei confronti dell&#8217;interesse legittimo, F. Satta, <em>Principi di giustizia amministrativa, </em>Padova, 1978, 103 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> E. Follieri, <em>Risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi, op. cit., </em>61 e ss. L&#8217;A. riferiva che la ricca letteratura sull&#8217;interesse legittimo si sia preoccupata  (erroneamente) nel mettere a fuoco l&#8217;interesse legittimo sul piano della legittimità dell&#8217;azione amministrativa: &#8220;agli inizi l&#8217;interesse legittimo è stato osservato con gli occhi volti al diritto soggettivo e si è, quindi, considerato l&#8217;interesse del soggetto titolare dell&#8217;interesse legittimo, con proiezione della tutela solo nell&#8217;ambito del processo, per cui la constatazione della dottrina è stata quella di un interesse &#8220;occasionalmente&#8221; protetto visto che il giudizio non valutava se era stato leso l&#8217;interesse materiale, ma se la P.A. avesse usato del suo potere seguendo le norme dettate per lo svolgimento della sua azione autoritativa [&#038;] il processo amministrativo è stato concepito come un controllo dell&#8217;esatto esercizio del potere, svolto ed attuato nell&#8217;interesse pubblico [&#038;] nessuna rilevanza veniva data all&#8217;interesse materiale non solo nel processo, [&#038;] ma anche fuori di esso&#8221;.</div>
<div><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> E. Follieri, <em>La tutela risarcitoria degli interessi meramente procedimentali e il riparto di giurisdizione, conseguente alla pregiudizialità dell&#8217;azione di annullamento affermata dal Consiglio di Stato, </em>in <em>La responsabilità civile della Pubblica Amministrazione, </em>a cura di E. Follieri, Milano, 2004, 240.</div>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Dubbi circa la possibilità di aggiungere, alle due situazioni giuridiche soggettive già esistenti nel sistema italiano, una terza, nuova situazione giuridica soggettiva, gli interessi <em>meramente </em>procedimentali, si manifestano nel confronto con le tradizioni giuridiche degli altri Paesi dell&#8217;Unione Europea. Posizione che sembrerebbe confermata da taluni orientamenti della giurisprudenza amministrativa che consacrano gli interessi <em>meramente </em>procedimentali alla stregua di diritti di credito qualificando la responsabilità degli stessi come contrattuale. Una scelta che potrebbe involgere gli interessi <em>meramente </em>procedimentali nelle maglie dei diritti soggettivi di credito. Cfr., in tal senso, R. Salerni, <em>Il risarcimento dei danni per lesione di interessi giuridicamente rilevanti, </em>in <em>La responsabilità civile della Pubblica Amministrazione, op. cit., </em>233.</div>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> E. Follieri, <em>La pianificazione territoriale e le situazioni giuridiche soggettive, </em>in <em>Riv. giur. Urb., </em>2000, 536.</div>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Non sono, però, mancate opinioni dissenzienti stante l&#8217;assenza di un contenuto di tutela proprio e diverso dal diritto soggettivo e dall&#8217;interesse legittimo: &#8220;secondo una prima tesi, gli interessi procedimentali vengono qualificati come &#8220;diritti del cittadino-persona&#8221; corrispondenti a quelli che si possono definire come &#8220;doveri di protezione a carico della Pubblica Amministrazione&#8221;, a prescindere da qualsiasi aspettativa del privato di una qualche utilità materiale che possa derivargli dalla loro osservanza. [&#038;] In base ad altra prospettazione, occorre distinguere all&#8217;interno del procedimento amministrativo, una prima fase procedimentale, connotata dall&#8217;assenza dell&#8217;esercizio del potere autoritativo in capo alla Pubblica Amministrazione, il cui rapporto tra l&#8217;Amministrazione ed i partecipanti al procedimento si articola attraverso situazioni giuridiche soggettive di diritto e di obbligo; ed una seconda fase, caratterizzata dal momento autoritativo del potere che termina con un atto, produttivo di effetti giuridici tipici. In questo caso, gli interessi procedimentali sono diritti soggettivi che si affiancano alle situazioni giuridiche soggettive che ineriscono al bene della vita &#8211; diritto soggettivo o interesse legittimo &#8211; che hanno rilievo di per sé e, in caso di violazione, ottengono tutela risarcitoria. [&#038;] Secondo altra posizione dottrinale gli interessi procedimentali sono qualificati come facoltà degli interessi legittimi, strumentali alla soddisfazione dell&#8217;interesse sociologico, la cui tutela è, però, subordinata alla lesione dell&#8217;interesse al bene e non può avvenire in via autonoma. Il loro carattere, infatti, è solo strumentale alla tutela dell&#8217;interesse legittimo, nel senso che la violazione della regola formale che attiene al procedimento e nella cui osservanza si concreta l&#8217;interesse procedimentale, consente la tutela della situazione giuridica di interesse legittimo&#8221;. Il virgolettato riproduce la ricostruzione operata da V. Fanti, <em>Tutela demolitoria e risarcitoria dell&#8217;interesse legittimo innanzi al giudice ordinario e al giudice amministrativo, </em>Milano, 2006, 328 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Strumentalità che si sostanzia nel fatto che in mancanza della lesione del bene della vita protetto dal diritto soggettivo e dall&#8217;interesse legittimo, gli interessi procedimentali sono sostanzialmente rimessi alla tutela della pubblica amministrazione che può seguire le regole per l&#8217;esercizio della funzione amministrativa o non seguirle, senza che possa farsi valere in giudizio il mancato rispetto di queste regole. Quindi, se gli interessi procedimentali sono collegati all&#8217;interesse legittimo sono strumentali, in caso di loro violazione, alla tutela dell&#8217;interesse legittimo e se non sono riferibili strumentalmente all&#8217;interesse legittimo non rilevano sul piano della tutela giudiziale. Cosi E. Follieri, <em>ibidem, </em>239.</div>
<div><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Cfr. M.S. Giannini, <em>Diritto amministrativo, </em>Milano, II, 1988, 515.</div>
<div><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> E. Follieri, <em>La penalità di mora nell&#8217;azione amministrativa (art. 28 D.L. n. 69/2013),</em> in <em>Congresso Giuridico Forense per l&#8217;aggiornamento professionale</em>, Roma, 20 marzo 2014, in <em>www.consiglionazionaleforense.it</em>, 14 e 15 e in <em>Resp. e prev., </em>2013, 1795 e ss. Qualora l&#8217;interessato che abbia dato inizio al procedimento consegua la soddisfazione dell&#8217;interesse sociologico, il mancato rispetto delle regole procedimentali non ha rilievo, se non per l&#8217;eventuale azione intrapresa da un soggetto terzo che sia stato leso nella sua situazione giuridica soggettiva. La lesione all&#8217;interesse al bene della vita è elemento essenziale per intraprendere l&#8217;azione di risarcimento dei danni contro la pubblica amministrazione, essendo indispensabile che sia stato causato un danno valutabile economicamente e nei confronti dell&#8217;interesse sociologico che è alla base dell&#8217;interesse legittimo e del diritto soggettivo. L&#8217;ossequio alle norme procedimentali è, pertanto, rimesso alla Pubblica Amministrazione, per l&#8217;assenza di lesione alle situazioni giuridiche di diritto soggettivo ed interesse legittimo.</div>
<div><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Art. 22 e ss. L. n. 241/1990. Cfr. <em>ex multis </em>A. Romano tassone<em>, A chi serve il diritto di accesso?</em> (<em>Riflessioni su legittimazione e</em> <em>modalità d&#8217;esercizio del diritto d&#8217;accesso nella legge n. 241/1990</em>), in <em>Dir. Amm</em>., 1995, 330 e ss; G. Fares, <em>Accesso agli atti della P.A., </em>in <em>Studium iuris, </em>5, 2012, 625; A. Cauduro, <em>Il diritto di accesso a dati e documenti amministrativi come promozione della partecipazione: un&#8217;innovazione limitata, </em>in <em>Dir. amm., </em>3, 2017, 601 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> M. Occhiena, <em>Prime riflessioni sugli interessi procedimentali dopo la legge sul</em> <em>procedimento amministrativo</em>, <em>op. cit., </em>728 e ss. L&#8217;A. sottolinea che l&#8217;intempestiva conclusione del procedimento amministrativo consenta di esperire l&#8217;azione risarcitoria qualora il ritardo dell&#8217;Amministrazione abbia determinato un danno al conseguimento dell&#8217;interesse al bene della vita o al bene tempo, per l&#8217;attesa che l&#8217;interessato abbia dovuto soffrire. Cfr. <em>ex multis</em> Cons. St., Sez. IV, ord. 7 marzo 2005 n. 875, con  nota di C. Contessa, <em>Le Sezioni Unite, L&#8217;Adunanza Plenaria ed il riparto in materia risarcitoria: ultimi atti</em> <em>di una infinita historia?</em>, in <em>Urb. App</em>., 2005, VI, 787: &#8220;La violazione del dovere di correttezza, nella specie la violazione dei termini del procedimento, genera una lesione che, attesa la natura della violazione e della responsabilità che ne consegue, sembra ascrivibile a una responsabilità precontrattuale, regolata e riconosciuta nel diritto comune anche al di fuori dello stretto ambito della trattativa precontrattuale, cui originariamente era riferita. Tale responsabilità è ricondotta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione all&#8217;ambito della responsabilità aquiliana (da ultimo, Cass., 5 agosto 2004 n. 15040), anche se in dottrina sono stati sottolineati gli elementi di peculiarità che tale responsabilità presenta, specie se riferita alla manifestazione di potestà pubblicistiche&#8221;.</div>
<div><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> Cons. St., Sez. V, 21 giugno 2013, n. 3402. Con riferimento al dovere di motivazione la sentenza in esame sottolinea che: <em>&#8220;sussiste un difetto di motivazione tutte le volte in cui non sia dato comprendere in base a quali dati specifici, fattuali e normativi, sia stata operata la scelta della Pubblica Amministrazione e non sia, pertanto, possibile ricostruire l&#8217;iter logico-giuridico seguito dall&#8217;autorità per giungere alla decisione contestata, dovendo escludersi la ricorrenza del vizio qualora, anche a prescindere dal tenore letterale dell&#8217;atto finale, i documenti dell&#8217;istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni e l&#8217;iter motivazionale a sostegno della determinazione assunta&#8221;</em>. Cfr., parimenti, A. Romano Tassone, <em>Motivazione dei provvedimenti ammnistrativi e sindacato di legittimità, </em>Milano, 1987, 79; ID., <em>Motivazione nel diritto amministrativo, </em>(voce), in <em>Digesto delle discipline pubblicistiche, </em>XIII, Torino, 1997, 683; G. Corso, <em>&#8220;Motivazione&#8221; atto amministrativo </em>(voce), in <em>Enciclopedia del diritto, </em>Milano, 2001, 777; G. Virga, <em>Motivazione successiva e tutela della pretesa alla legittimità sostanziale del provvedimento amministrativo, </em>in <em>Dir. proc. amm., </em>1993, 507 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> Così V. Fanti, <em>Tutela demolitoria e risarcitoria dell&#8217;interesse legittimo innanzi al giudice ordinario e al giudice amministrativo, op. cit., </em>279. L&#8217;A. puntualizza che <em>&#8220;</em>la giurisprudenza amministrativa ha affermato con sempre maggior decisione che le regole attinenti alla disciplina procedimentale (generale o di settore) non vanno applicate in maniera meccanica e formalistica. In riferimento alle violazioni delle prescrizioni procedimentali, l&#8217;orientamento giurisprudenziale, ha fatto riferimento allo scopo della disposizione violata: se lo scopo è stato raggiunto nonostante la violazione, non si ha alcun effetto viziante; solo in caso contrario la violazione della regola procedimentale (formale) produce l&#8217;annullabilità del provvedimento finale. Si tratta del principio della c.d. &#8220;strumentalità delle forme&#8221;, secondo cui le modalità che l&#8217;amministrazione deve seguire durante l&#8217;iter procedimentale vengono previste e imposte in relazione a scopi di rilievo sostanziale. In caso di violazione formale (rectius: procedimentale), sempre secondo la giurisprudenza, bisogna verificare se essa ha compromesso il raggiungimento dello scopo o della ratio della norma. In tal modo, sembra emergere una &#8220;nuova&#8221; nozione di vizio procedimentale dell&#8217;atto amministrativo: in essa vi rientrano quelle violazioni di norme sul procedimento intrinsecamente compatibili con la ratio della norma violata e con l&#8217;assetto degli interessi sostanziali oggetto della sua tutela; quelle violazioni, cioè, inidonee ad alterare la qualità della decisione amministrativa adottata e rispetto alle quali un eventuale annullamento si configurerebbe come rimedio irragionevole, sproporzionato e inadeguato&#8221;.</div>
<div><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> Cfr. Cass. Sez. I, 10 gennaio 2003, n. 157, in <em>Urb. e app., </em>2003, 895. Per un approccio critico alle risultanze della sentenza richiamata cfr. E. Follieri, <em>La tutela risarcitoria degli interessi meramente procedimentali e il riparto di giurisdizione, conseguente alla pregiudizialità dell&#8217;azione di annullamento affermata dal Consiglio di Stato, op. cit., </em>242. L&#8217;A. chiarisce che lo svolgimento di un procedimento genera tra la pubblica amministrazione e l&#8217;interessato un &#8220;contatto&#8221; inquadrabile in una sorta di rapporto contrattuale il cui contenuto è fissato dalle regole che presidiano l&#8217;azione amministrativa, costituenti prestazioni a favore del partecipante o, comunque, dell&#8217;interessato. Il mancato esatto adempimento delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione radica la responsabilità contrattuale che prescinde dalla soddisfazione o meno dell&#8217;interesse al bene della vita, essendo tutelata, di per sé, la pretesa al rispetto delle regole disciplinanti l&#8217;azione amministrativa. È una forma di responsabilità della pubblica amministrazione, aggiuntiva a quella contrattuale come consegnataci dalla sentenza n. 500/1999, e si caratterizza per il fatto che l&#8217;onere della prova dell&#8217;elemento soggettivo va ripartito in base all&#8217;art. 1218 c.c., per cui è la pubblica amministrazione che deve dimostrare l&#8217;assenza dell&#8217;elemento soggettivo che si immedesima nell&#8217;inadempimento (id est: mancato rispetto delle regole stabilite per l&#8217;esercizio del potere), e per il termine di prescrizione che è decennale. Si assiste ad una evoluzione &#8220;privatistica&#8221; del contenuto delle norme dettate dalla L. n. 241/1990 e l&#8217;attività procedimentale della Pubblica amministrazione [&#038;] si inquadra come prestazioni di carattere doveroso.</div>
<div><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> Cfr. Cass. SS. UU., 19.10.1998, n. 10370 e Cass. SS. UU., 03.01.2007, n. 4. La Cassazione nelle sentenze richiamate chiarisce che le clausole di buona fede e correttezza presiedono i rapporti inter-privati, visto che le valutazioni  della Pubblica Amministrazione, in talune circostanze, sono analoghe a quelle che potrebbe compiere un privato committente.</div>
<div><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> E. Follieri, <em>La tutela risarcitoria degli interessi meramente procedimentali e il riparto di giurisdizione, conseguente alla pregiudizialità dell&#8217;azione di annullamento affermata dal Consiglio di Stato, </em>in <em>La responsabilità civile della Pubblica Amministrazione, op. cit., </em>244. L&#8217;A. non sembra far mistero sul fatto che il nostro ordinamento abbia già riconosciuto una situazione giuridica soggettiva, l&#8217;interesse legittimo, <em>ignota </em>al sistema giuridico europeo, il quale, con estrema difficoltà, aveva accolto quest&#8217;elaborazione  dottrinaria e giurisprudenziale <em>tutta</em> italiana: la creazione di una terza situazione giuridica soggettiva sarebbe, pertanto, una strada decisamente poco <em>piana</em>. [&#038;] L&#8217;orientamento del giudice ordinario per la tutela degli interessi procedimentali lesi si sta incanalando verso la disciplina dell&#8217;inadempimento contrattuale, qualificandoli nella sostanza, come diritti soggettivi di credito. Sulle difficoltà giurisprudenziali volte a coniare e rendere tutelabili una nuova categoria di interessi cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 18 gennaio 2000, 38, in <em>www.giust.it</em><em>, </em>1, 2000: <em>È danno ingiusto quello che incide un interesse giuridicamente rilevante per l&#8217;ordinamento, che può essere indifferentemente un interesse tutelato nelle forme del diritto soggettivo (assoluto o relativo), ovvero nelle forme del dell&#8217;interesse legittimo (quando, cioè, questo risulti funzionale alla protezione di un determinato bene della vita), o altro interesse (non elevato ad oggetto di immediata tutela, ma) giuridicamente rilevante in quanto preso in considerazione dall&#8217;ordinamento a fini diversi da quelli risarcitori, e, quindi, non riconducibile a mero interesse di fatto</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> Cfr. sul tema E. Follieri<em>, La tutela risarcitoria degli interessi meramente procedimentali e il riparto di giurisdizione, conseguente alla pregiudizialità dell&#8217;azione di annullamento affermata dal Consiglio di Stato, </em>in <em>La responsabilità civile della pubblica amministrazione, op. cit., </em>235 e ss.; ID., <em>La pianificazione territoriale e le situazioni giuridiche soggettive, op. cit</em>., 527 e ss.; ID., <em>Responsabilità nella pubblica amministrazione e interesse procedimentale, </em>in <em>Il danno risarcibile, </em>a cura di G. Vettori, Padova, 2004, vol. II, 1265 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> Non mancano opinioni dissenzienti come quella dell&#8217;Adunanza del Consiglio di Stato con sentenza 15 settembre 2005 n. 7. La questione riguardava l&#8217;oggettiva risarcibilità, da parte del giudice amministrativo, del danno subito dal privato in conseguenza dell&#8217;inerzia protrattasi dell&#8217;Amministrazione. Secondo la ricostruzione conferita dall&#8217;ordinanza di remissione del Cons. Stato, Sez. VI, 7 marzo 2005, n. 875, in <em>www.giustamm.it</em>, il danno da ritardo è configurabile come danno conseguente alla violazione dell&#8217;interesse procedimentale al rispetto dei tempi stabiliti dall&#8217;ordinamento. L&#8217;inadempimento all&#8217;obbligo di provvedere non può essere azionato attraverso il ricorso al silenzio; tale istituto consente al privato la realizzazione dell&#8217;utilità finale, il provvedimento richiesto, non apparendo, però, necessario nell&#8217;economia dell&#8217;azione risarcitoria. Il termine di conclusione del procedimento costituisce parametro dell&#8217;assolvimento di un dovere di correttezza, i giudici amministrativi remittenti affermano che è la violazione di tale dovere a produrre un danno risarcibile. Da tale ricostruzione consegue che il danno non potrà consistere in quello per la mancata adozione del provvedimento, ma solo quello derivato al privato dalla situazione di incertezza protratta oltre il termine. La soluzione aveva costruito una figura di danno risarcibile per lesione di interesse procedimentale. Di avviso differente, invece, è la scelta fatta dall&#8217;Adunanza plenaria. La controversia risarcitoria in caso di danno da ritardo nell&#8217;ambito della giurisdizione del giudice amministrativo riguarda interessi legittimi pretensivi. L&#8217;Adunanza plenaria opta per una risarcibilità legata all&#8217;esistenza di una posizione sostanziale al conseguimento del bene della vita, tramite il provvedimento amministrativo: è risarcibile il danno da ritardo nella misura in cui attiene a posizioni di interesse legittimo pretensivo illegittimamente insoddisfatte.</div>
<div><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Cfr. Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2003, n. 157, in <em>Urb. e app., </em>2003, 895 e con nota di A. Lamorgese, <em>Nuovi fermenti in Cassazione sulla responsabilità per attività provvedimentale della pubblica amministrazione, </em>in <em>Corr. Giur., </em>2003, 586 e ss. La pronuncia richiamata evidenziò che la mancata soddisfazione di interessi <em>meramente </em>procedimentali costituisse un inadempimento alle regole di svolgimento dell&#8217;azione amministrativa e integrerebbe <em>&#8220;una responsabilità che è molto vicina alla responsabilità contrattuale&#8221;</em>, con le relative conseguenze in tema di accertamento della colpa. I giudici assumono che l&#8217;inquadramento degli obblighi procedimentali nello schema contrattuale, come prestazioni che la Pubblica Amministrazione deve adempiere secondo il dovere di correttezza e buona fede. Nella stessa ottica ordinanza del Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Siciliana dell&#8217;8 maggio 2002, n. 267: questa ha rimesso all&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la questione relativa alla natura della responsabilità della Pubblica Amministrazione in caso di illegittimo svolgimento del procedimento ad evidenza pubblica nelle gare d&#8217;appalto al fine di individuare se si tratti di responsabilità contrattuale od aquiliana. Cfr., inoltre, Cons. Stato, sez. VI, 15 aprile 2003, n. 1945 e Cons. Stato, sez. VI, 20 gennaio 2003, n. 204.</div>
<div><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a>V. Fanti, <em>Tutela demolitoria e risarcitoria dell&#8217;interesse legittimo innanzi al giudice ordinario e al giudice amministrativo, op. cit., </em>322. e ss. Sul tema cfr., anche, Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 2013, n. 1833.</div>
<div><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> Tale significativo &#8220;contatto&#8221; instauratosi tra le parti e la, conseguente, stretta vicinanza tra amministrazione e privati &#8220;<em>rafforza il vincolo procedimentale ed i doveri posti in capo al soggetto pubblico: egli è tenuto a fornire ogni necessaria garanzia di partecipazione al procedimento e, se non vi provvede, il contatto procedimentale ben può facilitare il giudizio sull&#8217;esistenza della colpa, specie sul piano probatorio&#8221;</em>. L&#8217;inciso ripropone parte della sentenza del Cons. Stato, sez. IV, del 14 giugno 2001, n. 3169, in <em>www.giust.it</em>, 7.8/2001 che, seppur pronunciata in tema di espropriazione, presuppone la legittimità di una pronuncia risarcitoria in cui la colpa dell&#8217;amministrazione viene, come sopra, individuata.</div>
<div><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> Cfr. Tar Puglia, Bari, Sez. I, 17 maggio 2001, n. 1761, con nota di S. Cattaneo, <em>Responsabilità per &#8220;contatto&#8221; e risarcimento per lesione di interessi legittimi, </em>in <em>Urb. e app., </em>2001, 1226 e con nota di V. Fanti, in <em>Le Corti di Bari, Lecce e Potenza, </em>2002, III, 160. Il T.A.R. ha affermato che: <em>&#8220;nel moderno contesto dell&#8217;Amministrazione partecipata, deve trovare riconoscimento quella particolare ipotesi di tutela dell&#8217;affidamento ingenerato dal rapporto procedimentale intercorso tra Amministrazione e privato (nel caso di specie partecipante ad una selezione pubblica), prescindente dalla sicura acquisizione del bene della vita, che può anche qualificarsi in termini di responsabilità da &#8220;contatto amministrativo&#8221; qualificato. La violazione di tale pretesa (con valenza di reciprocità) genera di per sé un obbligo risarcitorio, a prescindere dal fatto che si verta in presenza di un&#8217;attività discrezionale, ovvero vincolata, e dunque a prescindere anche dall&#8217;accertamento della spettanza del bene della vita, oggetto di tutela, peraltro di non agevole enucleazione, nella prospettiva dell&#8217;utilità finale&#8221;</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> Di avviso contrario Ad. Plen., sentenza del 13 settembre 2005, n. 7. La questione sottoposta all&#8217;Adunanza Plenaria condusse il dibattito sulla risarcibilità del mero danno da ritardo, cioè se fosse &#8220;risarcibile oggettivamente il danno subito dal privato in conseguenza dell&#8217;inerzia protratta dall&#8217;Amministrazione oltre un certo termine&#8221;. Il supremo organo di giustizia amministrativa afferma che &#8220;il sistema degli interessi pretensivi consente il passaggio a riparazioni per equivalente solo quando l&#8217;interesse pretensivo, incapace di trovare realizzazione con l&#8217;atto, in congiunzione con l&#8217;interesse pubblico, assuma a suo oggetto la tutela di interessi sostanziali, e, perciò la mancata emanazione o il ritardo nella emanazione di un provvedimento vantaggioso per l&#8217;interessato (suscettibile di appagare un bene della vita)&#8221;. Cfr., altresì, A. Comino, <em>La risarcibilità del danno da mero ritardo: una questione aperta, </em>in <em>Resp. Civ. e prev., </em>4, 2011, 942 e P. Saggiani, <em>Alcuni spunti di riflessione sulla responsabilità della Pubblica Amministrazione per il ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo, </em>in <em>Resp. Civ. e prev., </em>2015, 4, 1229; con riferimento all&#8217;ordinanza di remissione del Consiglio di Stato, sez. IV, 7 marzo 2005, n. 875 cfr. C. Contessa, <em>Le Sezioni unite, l&#8217;Adunanza plenaria ed il riparto di giurisdizioni: ultimi atti di una storia infinita, </em>in <em>Urb. e app., </em>2005, 789 e M. Clarich &#8211; G. Fonderico, <em>La risarcibilità del danno da mero ritardo dell&#8217;azione amministrativa, </em>in <em>Urb. e app., </em>2006, 64. Questi sostenevano che l&#8217;ordinanza, a quest&#8217;ultimo proposito, sembrava rinvenire tre profili di rilevanza del tempo del procedimento. In primo luogo, quello di diritto positivo, enucleabile dai principi in tema di procedimento e, in particolare, dalla disciplina del termine nei suoi aspetti sostanziali e processuali. In secondo luogo, il valore della certezza del tempo nella società moderna. In terzo luogo, l&#8217;idoneità oggettiva dell&#8217;inerzia dell&#8217;amministrazione a causare pregiudizi patrimoniali.</div>
<div><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> L&#8217;inciso riproduce testualmente le parole pronunciate dal T.A.R. Puglia.</div>
<div><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> Con particolare riferimento all&#8217;inidoneità delle norme formali e procedimentali ad incidere sul provvedimento vincolato a causa della ritenuta stabilità del suo contenuto cfr. A. Fabri, <em>I vizi formali e procedimentali nell&#8217;attività amministrativa vincolata, </em>in <em>Dir. e proc. amm., </em>1/2014, 27 e ss. L&#8217;A. ripercorre l&#8217;evoluzione dottrinale e giurisprudenziale della bipartizione vizi formali e vizi sostanziali nella teoria dell&#8217;invalidità degli atti giuridici al fine di saggiare se il legislatore abbia realmente superato la visione formalistica del diritto, privilegiando quella assiologica. L&#8217;analisi dell&#8217;attività vincolata viene effettuata nell&#8217;ottica di individuare dei parametri che ne possano delimitare i contorni e a cui il giudice amministrativo possa fare riferimento prima di rinunciare all&#8217;esercizio del potere di annullamento, con gravi conseguenze sul piano della tutela sostanziale. In particolare, si evidenzia come il potere vincolato debba essere considerato in relazione ai presupposti ed elementi di fatto previsti dalla norma e che possono richiedere un accertamento ponderato, non oggettivo, ma rimesso all&#8217;interprete, per cui, in questi casi, non può scattare il divieto di annullamento ai sensi dell&#8217;art. 21-<em>octies, L. </em>n. 241/1990.</div>
<div><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> Cfr. E. Follieri, <em>Risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi, op. cit., </em>37. L&#8217;A. sottolinea che, con riferimento ai modi di risarcire, ci siano due modi per attuare il risarcimento: &#8220;riparazione in forma specifica e riparazione per equivalente pecuniario; nel primo caso la realtà va riportata allo status quo ante, precedente, cioè la violazione; nel secondo caso si determina, in luogo del ripristino (per impossibilità materiale, giuridica etc.) un equivalente, di solito pecuniario, che va versato dall&#8217;autore della violazione al danneggiato. La reintegrazione in forma specifica è rimedio più efficace del risarcimento per equivalente pecuniario che rappresenta soltanto una soluzione sussidiaria ovvero costituisce risarcimento sia la prestazione di una somma di danaro che la reintegrazione in forma specifica, considerati equipollenti sul piano risarcitorio (art. 2058 c.c.). [&#038;] A seguito della lesione si apre un&#8217;alternativa la quale, al limite, potrà essere indifferente, ma nella reciproca integrazione porta alla restaurazione della norma violata&#8221;.</div>
<div><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> Art. 20, comma 5, lett. h), L. 15 marzo 1997, n. 59. Previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all&#8217;obbligo di corrispondere l&#8217;indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell&#8217;indennizzo stesso</div>
<div><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a> Cfr. E. Follieri, <em>La tutela risarcitoria degli interessi meramente procedimentali e il riparto di giurisdizione, conseguente alla pregiudizialità dell&#8217;azione di annullamento affermata dal Consiglio di Stato, op. cit., </em>240 e ss. e ID., <em>La pianificazione territoriale e le situazioni giuridiche soggettive, op. cit., </em>527 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a> Cfr. <em>ex multis, </em>A. Pubusa, <em>Indennità e indennizzo, </em>in <em>Digesto delle discipline pubblicistiche, </em>vol. VIII, Torino, 1993, 223 e ss.; R. Scognamiglio, <em>Indennità, </em>in <em>NNDI, </em>vol. VIII, Torino, 1962, 594 e ss.; S. Ciccarello, <em>Indennità (dir. priv.), </em>in <em>Enc. dir., </em>vol. XXI, Milano, 1971, 105 e E. Follieri<em>, Lo stato dell&#8217;arte della tutela risarcitoria degli interessi legittimi. Possibili profili ricostruttivi, op. cit</em>., 294. La dottrina assegna all&#8217;indennizzo o all&#8217;indennità un contenuto tecnico suo proprio che consiste, specie quando è usato in riferimento all&#8217;azione della P.A., nell&#8217;equivalente economico della perdita di un bene che un soggetto subisce per effetto di un&#8217;attività legittima o lecita.</div>
<div><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a> E. Follieri, <em>ibidem, </em>292.</div>
<div><a href="#_ftnref37" title="">[37]</a> La norma proseguiva in questi termini: <em>&#8220;contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all&#8217;obbligo di corrispondere l&#8217;indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell&#8217;indennizzo stesso&#8221;</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref38" title="">[38]</a> Il virgolettato riproduce pedissequamente E. Follieri, <em>ibidem, </em>295. In quella sede l&#8217;A. manifesta i propri dubbi circa l&#8217;eventuale trasformazione dei poteri (strumentali) in diritti soggettivi o il loro rafforzarsi e sottolinea che: &#8220;quest&#8217;ultima soluzione sembrerebbe più adatta a spiegare in termini sanzionatori la violazione delle regole procedimentali da parte della P.A., ma mostra il suo limite nel momento in cui si considera la tutela che ha l&#8217;interessato in caso di mancato versamento dell'&#8221;indennizzo&#8221;: fa valere un diritto soggettivo al (solo) pagamento o il diritto soggettivo è ravvisabile già prima della violazione delle regole procedimentali? [&#038;] la questione necessita di approfondimento e potrà trovare elementi di conferma a favore dell&#8217;una o dell&#8217;altra tesi, a seguito dell&#8217;emanazione die regolamenti&#8221;.</div>
<div><a href="#_ftnref39" title="">[39]</a> Il provvedimento tardivo lede un termine comminatorio fissato per legge o per regolamento, per cui non è difficile immaginare il &#8220;peccato originale&#8221; che ne inficia la validità sia nei procedimenti d&#8217;ufficio che su istanza di parte. Si tratta, infatti, di un atto intrinsecamente illegittimo, che può essere impugnato dal destinatario in quanto adottato fuori termine. In definitiva la sua sopravvivenza giuridica è lasciata al beneplacito di chi ha interesse o meno a mantenere l&#8217;assetto introdotto con il provvedimento, salvo il diritto al risarcimento del danno per il ritardo con cui si è adempiuto all&#8217;obbligo di provvedere. Così L. Cesarini, <em>I tempi del procedimento ed il silenzio, </em>in <em>Il procedimento amministrativo tra semplificazione partecipata e pubblica trasparenza, </em>a cura di B. Cavallo, Torino, 2001, 29 e ss. Sugli effetti che l&#8217;intempestività produce sul provvedimento amministrativo cfr. F. Goisis, <em>La violazione dei termini previsi dall&#8217;art. 2 L. n. 241 del 1990: conseguenze sul provvedimento tardivo e funzione del giudizio </em>ex <em>art. 21-bis L. TAR, </em>in <em>Dir. proc. amm., </em>2, 2004, 594 e ss. L&#8217;A., il cui contributo si inserisce in un periodo storico di <em>integrazione </em>della Legge n. 241 del 1990 a fronte del disegno di legge S 1281 (denominato &#8220;Modifiche ed integrazioni alla legge 241/1990, concernenti norme generali sull&#8217;azione amministrativa&#8221;), nella versione già approvata al Senato, sottolinea come solo l&#8217;approvazione della novella all&#8217;art. 21-<em>octies</em>, comma 2, metterebbe fine ad un dibattito, piuttosto acceso, circa la percezione del vizio di intempestività: <em>&#8220;alla base dell&#8217;orientamento giurisprudenziale che nega un&#8217;effettiva reazione ordinamentale a fronte della violazione delle norme sui termini per l&#8217;emanazione del provvedimento vi è la volontà di preservare il potere amministrativo (ed in particolare la sua inesauribilità) rispetto ad un vizio, quello di intempestività, sentito come meramente formale perché, quasi per definizione, incapace di influire sul contenuto della decisione amministrativa </em>[&#038;] <em>se la proposta nuova disciplina dell&#8217;annullabilità del provvedimento amministrativo verrà definitivamente approvata e, poi, correttamente interpretata, quindi, non dovrebbe più essere riconosciuta, alla giurisprudenza, la possibilità di isolare alcune categorie di vizi considerati </em>meramente <em>formali, in modo da &#8220;colpire&#8221; la loro violazione con la sola &#8220;sanzione&#8221; della irregolarità. Con una nuova norma quale il nuovo art. 21-octies, comma 2, infatti, il legislatore finirebbe per riappropriarsi del potere di stabilire, in via generale, i limiti della rilevanza invalidante dei vizi puramente formali&#8221;</em>. Il testo di legge, poi, approvato stabilendo che <em>&#8220;non è annullabile i provvedimento </em>[&#038;]<em>&#8221; </em>ha volutamente sottolineato il fatto che ci possono essere dei provvedimenti amministrativi che, pur se illegittimi per vizi formali o procedimentali (e causativi di danno), poi in concreto non rilevano ai fini dell&#8217;annullamento giudiziario, se si verificano alcune condizioni previste dalla norma (la non possibile diversità del contenuto sostanziale dell&#8217;atto adottato, pur nel rispetto delle norme sul procedimento o sulla forma degli atti). Così V. Fanti, <em>Tutela demolitoria e risarcitoria dell&#8217;interesse legittimo innanzi al giudice ordinario e al giudice amministrativo, op. cit., </em>312. Di avviso contrario alla previsione di un danno da mero ritardo cfr. D. Covucci, <em>L&#8217;Adunanza Plenaria boccia il risarcimento del danno da ritardo, </em>in <em>Urb. e app., </em>2006, 903 e ss.: &#8220;il problema della risarcibilità del danno da mero ritardo potrebbe essere risolto, in linea con l&#8217;insegnamento della sentenza 500/1999, elevando la certezza dei termini procedimentali [&#038;] ad autonomo bene della vita&#8221; e G. Mari, <em>Ritardo dell&#8217;amministrazione nella conclusione del procedimento, </em>in <em>Codice dell&#8217;azione amministrativa, </em>a cura di M.A. Sandulli, Milano, 2011, 17. L&#8217;A. rileva che dalla qualificazione della responsabilità da ritardo come responsabilità contrattuale non possa comunque derivarne una configurazione del danno in <em>re ipsa</em> [&#038;] anche laddove si aderisca a quest&#8217;ultimo orientamento, infatti, incomberebbe comunque sul ricorrente l&#8217;onere di provare le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall&#8217;inosservanza della norma procedimentale.</div>
<div><a href="#_ftnref40" title="">[40]</a> Cons. Stato, sez. IV, 4 settembre 2013, n. 4452: &#8220;<em>il risarcimento degli interessi legittimi di tipo pretensivo, nell&#8217;ipotesi del danno da inerzia dell&#8217;Amministrazione, è collegato intimamente all&#8217;acquisizione del bene della vita, in un rapporto secondo il quale intanto insorge il diritto al risarcimento, in quanto sia accertato, a seguito di un giudizio prognostico, che il bene stesso debba essere conseguito&#8221;</em>; T.A.R. Marche, Ancona, sez. I, 10 dicembre 2013, n. 895: <em>&#8220;il danno da ritardo può essere riconosciuto soltanto quando sia stata accertata la spettanza del bene della vita e non già per il mero fatto del ritardo nel provvedere; del resto, l&#8217;art. 2-bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto con l&#8217;art. 7 comma 1 lett. c), l. 18 giugno 2009 n. 69, configura la responsabilità connessa al danno da ritardo in termini di responsabilità aquilana e non da contatto sociale qualificato, e quindi, si collega alla lesione dell&#8217;interesse al bene della vita e non alla lesione di interessi strumentali-procedimentali, per la violazione di obblighi procedimentali (quale quello di concludere nei termini il procedimento) da risarcire indipendentemente dalla successiva emanazione del provvedimento richiesto e dal suo contenuto&#8221;</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref41" title="">[41]</a> Sintomatica di tale atteggiamento non è solo la succitata pronuncia del T.A.R. Puglia, Bari, 17 maggio 2001, n. 1761, ma anche Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2001, n. 3169 in tema di espropriazione e T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 13 marzo 2001, n. 1097.</div>
<div><a href="#_ftnref42" title="">[42]</a> La L. n. 15 dell&#8217;11 febbraio 2005, all&#8217;art. 21-<em>octies</em> ha sancito a livello normativo la irrilevanza dei vizi formali e procedimentali ai fini dell&#8217;annullabilità dell&#8217;atto amministrativo non discrezionale, qualora il contenuto del provvedimento finale non avrebbe potuto essere diverso. [&#038;] Ad una attenta lettura si rileva che con l&#8217;attuale disposizione il legislatore ha inteso introdurre un nuovo criterio dal quale far conseguire la irrilevanza della violazione delle norme sul procedimento o sulla forma dell&#8217;atto. Qui, infatti, non si è in presenza del principio di strumentalità delle forme, non si discute sulla mera aderenza a una fattispecie legale, ma rileva unicamente la verifica che il provvedimento non avrebbe presentato un contenuto diverso, pur se il vizio di forma o sul procedimento non fosse mai esistito. In questo caso si è in presenza, quindi, di una norma che si propone un diverso obiettivo, un diverso criterio dal quale far conseguire la irrilevanza della violazione delle regole formali: il raggiungimento del risultato, a prescindere dal (sostanziale) rispetto della specifica disposizione sulla forma  o sul procedimento. [&#038;] Pertanto, l&#8217;affermazione contenuta nell&#8217;art. 21-octies permette di conservare la scelta operata dall&#8217;amministrazione, indipendentemente dalla corretta e diversa scelta sul piano dell&#8217;assetto degli interessi pubblici, perché tale assetto assume rilievo solo se può portare ad un contenuto dispositivo favorevole al ricorrente. Cfr., in tal senso, V. Fanti, <em>Tutela demolitoria e risarcitoria dell&#8217;interesse legittimo innanzi al giudice ordinario e al giudice amministrativo, op. cit., </em>286 e ss. e E. Follieri, <em>L&#8217;annullabilità dell&#8217;atto amministrativo, </em>in <em>Urb. e app., </em>2005, 627. L&#8217;A. sottolinea che, nella disposizione al vaglio, risulta prevalente non la cura degli interessi pubblici presenti nella concreta fattispecie, ma l&#8217;obiettivo, il risultato che l&#8217;amministrazione ha voluto conseguire e che può essere messo in discussione per la violazione delle regole formali e sul procedimento, solo qualora possa giungersi ad un diverso contenuto dispositivo del provvedimento che soddisfi l&#8217;interesse del ricorrente.  Difformemente la L. 24 maggio 2001, n. 89, meglio nota come Legge Pinto, prevede una tutela autonoma degli interessi <em>meramente </em>procedimentali non solo nel campo del procedimento amministrativo, ma anche in quello del processo. Cfr., in tal senso, V. Fanti, <em>op. ult. cit., </em>331. Secondo l&#8217;A<em>. </em>l&#8217;art. 2 prevede il diritto ad una equa riparazione per il caso di violazione del tempo ragionevole del processo, a prescindere dal bene della vita oggetto di tutela nel processo, dal momento che il giudice determina la riparazione in base alla complessità del caso, comportamento delle parti e del giudice, nonché a quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o, comunque, a contribuire alla definizione del giudizio. Qualora il processo si protragga per un tempo non ragionevole i ricorrenti ottengono tutela a prescindere dall&#8217;esito del processo, ma per il solo fatto che è stata violata la regola della ragionevole durata del processo. Il diritto all&#8217;equa riparazione tiene conto dell&#8217;interesse allo svolgimento del processo in tempi ragionevoli e, quindi, con riferimento precipuo ad un interesse procedimentale che viene tutelato di per sé.</div>
<div><a href="#_ftnref43" title="">[43]</a> D.l. 21 giugno 2013, n. 69. Disposizioni urgenti per il rilancio dell&#8217;economia.</div>
<div><a href="#_ftnref44" title="">[44]</a> La novella in esame ha complicato l&#8217;esegesi dell&#8217;art. 2-<em>bis</em>, L. n. 241 del 1990 introdotto con L. n. 69 del 2009: la norma fu accolta dalla prevalente dottrina nel senso di aver definitivamente sancito la risarcibilità del danno da ritardo, a prescindere dalla spettanza del bene della vita finale. Dalla lettera della norma si evince che il danno ingiusto è quello cagionato in conseguenza del ritardo, senza far assolutamente riferimento alla necessaria spettanza del bene della vita finale ai fini del risarcimento. Così P. Saggiani, <em>Alcuni spunti di riflessione sulla responsabilità della Pubblica Amministrazione per il ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo, op. cit. </em></div>
<div><a href="#_ftnref45" title="">[45]</a> Inerzie, ritardi, silenzi della P.A. sono tutte generiche forme di violazione dell&#8217;imparzialità: si tratta di continue od occasionali manifestazioni di colpevole disattenzione della Pubblica Amministrazione verso gli interessi e le posizioni soggettive di singoli e collettività. Per non dire abusi, usurpazioni, prevaricazioni che integrano il dolo in fattispecie penali. La responsabilità per ritardo, o &#8220;mora&#8221;, è configurabile in materia contrattuale, se il privato (o la p.a. agendo <em>jure privatorum</em>) volontariamente assume  un obbligo, il cui adempimento è sottoposto a un termine e poi non lo rispetta, talchè ne risponde giuridicamente, al di fuori dell&#8217;area della responsabilità aquiliana. Le cose cambiano se si ha a che fare con la specificità della Pubblica Amministrazione in cui i soggetti pubblici rispondono sempre dei loro provvedimenti e comportamenti, come se su di essi incombesse una costante ed irrinunciabile responsabilità connessa all&#8217;esercizio del potere pubblico. Cfr., in tal senso, L. Murgolo, <em>L&#8217;imparzialità amministrativa come coscienza morale della pubblica amministrazione. Verso una nuova &#8220;psicologia&#8221; del diritto amministrativo, </em>in <em>Il diritto amministrativo nella prospettiva di un ripensamento epistemologico dei saperi giuridici, </em>a cura di E. Follieri, in <em>Dir. e proc. amm., </em>Quaderni 20, 113 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref46" title="">[46]</a> E. Follieri<em>, La penalità di mora nell&#8217;azione amministrativa (art. 28 D.l. n. 69/2013), op. cit</em>., 18. Le disposizioni di cui all&#8217;art. 28 possono raggrupparsi in: commi 1, 9, 10 e 12 riguardanti la posizione del principio, gli ambiti di applicazione e di esclusione, oggettivi e temporali; commi 2 e 8 le norme procedimentali; comma 11 le norme finanziarie; commi 3, 4, 5, 6, e 7 le norme processuali.</div>
<div><a href="#_ftnref47" title="">[47]</a> D.l. 69/2013, Titolo II. Semplificazioni. Capo I. Misure per la semplificazione amministrativa. Art. 28: Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento. La Pubblica Amministrazione procedente o quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all&#8217;art. 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l&#8217;obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei contratti pubblici, corrispondono all&#8217;interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.</div>
<div><a href="#_ftnref48" title="">[48]</a> M. Lucca, <em>L&#8217;indennizzo da ritardo,</em> in <em>Comuni d&#8217;Italia</em>, 5, 2013, 22. Si ritiene che, per silenzio qualificato, debba intendersi sia il &#8220;silenzio assenso&#8221; che il &#8220;silenzio rigetto&#8221;. Il silenzio dell&#8217;Amministrazione si può presentare: come inerzia; &#8220;inadempimento&#8221; collegato ad attività vincolata; &#8220;rifiuto&#8221; (che costituisce un mero comportamento omissivo, ossia un silenzio non significativo e privo di valore provvedimentale. E&#8217; considerato un silenzio rifiuto quando l&#8217;amministrazione non ha l&#8217;obbligo di rivedere in autotutela le proprie determinazioni.</div>
<div><a href="#_ftnref49" title="">[49]</a> Cfr. L. Murgolo, <em>L&#8217;imparzialità impossibile della pubblica amministrazione, </em>in <em>Dir. e proc. amm., </em>4, 2011 e ID., <em>L&#8217;imparzialità amministrativa come coscienza morale della pubblica amministrazione. Verso una nuova &#8220;psicologia&#8221; del diritto amministrativo, op. cit., </em>123 e ss. Secondo l&#8217;A. &#8220;l&#8217;imparzialità, se intesa come principio costituzionale, costituisce il semplice paradigma di tutte le illegittimità amministrative, ma non è individuabile quale presupposto dell&#8217;elemento soggettivo della colpa nella responsabilità civile della Pubblica Amministrazione; viceversa, se intesa come regola pratica dell&#8217;agire amministrativo, l&#8217;imparzialità diventa il segnale inequivoco di denotazione e rivelazione del <em>recte agere</em> amministrativo, in mancanza del quale si può riconoscere senz&#8217;altro la sussistenza dell&#8217;elemento soggettivo nella responsabilità civile della P.A., ogni volta che vi sia stata lesione di interessi giuridicamente rilevanti. [&#038;] L&#8217;imparzialità è la coscienza morale dell&#8217;Amministrazione che, nel rapporto asimmetrico, sperequato, sproporzionato del potere pubblico con gli &#8220;altri&#8221;, pone il principio della &#8220;responsabilità&#8221; alla base della libertà dell&#8217;azione amministrativa&#8221;.</div>
<div><a href="#_ftnref50" title="">[50]</a> Sul tema Cons. Stato., Sez. V, 8 settembre 2008, n. 4242. La sentenza precisa come l&#8217;accertamento della colpa della Pubblica Amministrazione sia configurabile qualora l&#8217;esecuzione dell&#8217;atto illegittimo sia avvenuta in violazione delle regole proprie dell&#8217;azione amministrativa, desumibili sia dai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, sia dalle norme di legge ordinaria di celerità, efficienza, efficacia e trasparenza, sia dai principi generali dell&#8217;ordinamento di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza.</div>
<div><a href="#_ftnref51" title="">[51]</a> E. Follieri, <em>La penalità di mora nell&#8217;azione amministrativa (art. 28 D.l. n. 69/2013), op. cit</em>., 6 e con precipuo riferimento al danno da illegittimità provvedimentale, nel quale rientra il danno da ingiustificato ritardo dell&#8217;Amministrazione cfr. altresì Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 6450/2014. I Giudici di Palazzo Spada ritengono che la qualificazione del danno da illecito provvedimentale rientra nel più ampio schema della responsabilità extracontrattuale disciplinata dall&#8217;art. 2043 c.c.; per accedere alla tutela è indispensabile, ancorché non sufficiente, che l&#8217;interesse legittimo o il diritto soggettivo sia stato leso da un provvedimento (o da un comportamento) illegittimo dell&#8217;Amministrazione reso nell&#8217;esplicazione o nell&#8217;inerzia della funzione pubblica e la lesione deve incidere sul bene della vita finale, che funge da sostrato materiale della situazione soggettiva e che non consente di configurare la tutela degli interessi c.d. procedimentali puri, delle mere aspettative, dei ritardi procedimentali, o degli interessi <em>contra ius</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref52" title="">[52]</a> Il ritardo rileva in relazione alla violazione di obblighi diversi da parte della stessa Pubblica Amministrazione: l&#8217;adempimento della prestazione pecuniaria, da un lato, l&#8217;esecuzione del giudicato, dall&#8217;altro. Il pagamento dell&#8217;obbligazione pecuniaria soddisfa il diritto di credito, la somma fissata a titolo di penalità di mora viene erogata a tutela dell&#8217;interesse all&#8217;osservanza di una regola processuale, che sussiste a prescindere dal contenuto della sentenza da ottemperare e che non è diretta a riparare il danno derivante all&#8217;interesse al bene della vita della mancata esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria. Per queste considerazioni cfr. A. Fabri, <em>L&#8217;ambito di applicazione oggettivo della penalità di mora nell&#8217;ottemperanza, </em>in <em>I principi vincolanti dell&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sul codice del processo amministrativo (2010-2015), </em>a cura di E. Follieri, Milano, 2015, 1127.</div>
<div><a href="#_ftnref53" title="">[53]</a> Sul tema cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 marzo 2011, n. 1739, in <em>Giur. It., </em>n. 2/2012, 448 e ss.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/gli-interessi-meramente-procedimentali-alla-luce-degli-studi-del-prof-enrico-follieri/">Gli interessi meramente procedimentali alla luce degli studi del Prof. Enrico Follieri</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;indipendenza del giudice amministrativo</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lindipendenza-del-giudice-amministrativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:28:26 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/lindipendenza-del-giudice-amministrativo/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lindipendenza-del-giudice-amministrativo/">L&#8217;indipendenza del giudice amministrativo</a></p>
<p>    Sommario: 1. L&#8217;indipendenza del giudice amministrativo &#8211;  2. La nomina governativa di una quota dei consiglieri di Stato &#8211; 3. Gli incarichi extragiudiziari attribuiti ai consiglieri di Stato &#8211; 4. La consulenza giuridico-amministrativa &#8211; 5. La nomina del Presidente del Consiglio di Stato &#8211; 6. Osservazioni conclusive. 1.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lindipendenza-del-giudice-amministrativo/">L&#8217;indipendenza del giudice amministrativo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lindipendenza-del-giudice-amministrativo/">L&#8217;indipendenza del giudice amministrativo</a></p>
<p> <br />  <br /> Sommario: 1. L&#8217;indipendenza del giudice amministrativo &#8211;  2. La nomina governativa di una quota dei consiglieri di Stato &#8211; 3. Gli incarichi extragiudiziari attribuiti ai consiglieri di Stato &#8211; 4. La consulenza giuridico-amministrativa &#8211; 5. La nomina del Presidente del Consiglio di Stato &#8211; 6. Osservazioni conclusive.</p>
<p> <strong>1. L&#8217;indipendenza del giudice amministrativo</strong>  <br /> La produzione scientifica del Prof. Enrico Follieri è, senza timore di smentita, poliedrica e variegata: nell&#8217;arco della sua attività di studioso, infatti, ha affrontato e approfondito tematiche legate ad aspetti del processo amministrativo, del procedimento amministrativo e a settori più &#8220;tecnici&#8221; come gli appalti, l&#8217;ambiente, l&#8217;urbanistica e non solo.<br /> Ma c&#8217;è un tema che il Professore ha abbracciato nell&#8217;ultimo periodo della sua attività scientifica, quello della indipendenza del giudice amministrativo, che offre, come del resto tutte le sue opere, interessanti spunti di riflessione. Un tema sicuramente non <em>politically correct</em> che è stato affrontato dal Maestro con coraggio e onestà, evidenziando le molteplici criticità, come anche i (pochi) pregi che discendono dal rapporto viscerale che lega il giudice amministrativo del Consiglio di Stato all&#8217;organo governativo<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>.<br /> Sono numerosi, infatti, i profili di criticità legati soprattutto alle connessioni strutturali con il potere esecutivo che vanno a minare l&#8217;indipendenza del giudice amministrativo.<br /> Quando si affronta il tema della indipendenza del giudice amministrativo ci si sofferma solamente sull&#8217;indipendenza dei giudici del Consiglio di Stato, non già del giudice amministrativo <em>tout court</em>, ossia comprendente (come noto) anche i giudici del Tribunale amministrativo regionale: questo avviene non solo per ragioni storiche, ma anche e soprattutto, per gli aspetti organizzativi del supremo consesso amministrativo strettamente connessi alle note funzioni da esso esercitate.<br /> Il Consiglio di Stato nasce come organo dell&#8217;amministrazione, ancor prima della introduzione nell&#8217;ordinamento della Costituzione che lo elegge ad organo di giustizia amministrativa di rilevanza costituzionale con tre funzioni: quella giurisdizionale, quella consultiva e quella di collaborazione giuridica a titolo individuale, tramite incarichi extragiudiziari dei consiglieri di Stato per lo più nei Ministeri.<br /> Ma è stata sicuramente la legge costituzionale n. 2 del 1999 che ha introdotto nell&#8217;art. 111 della Costituzione il principio del giusto processo che contempla, tra gli altri, il principio di un giudice terzo e imparziale, ad aver accentuato l&#8217;attenzione, soprattutto della dottrina<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>, sulla configurazione e sul ruolo della giustizia amministrativa e sull&#8217;attuazione del principio di indipendenza anche nella giurisdizione amministrativa e non solo in quella ordinaria, tradizionalmente oggetto di studi.<br /> A maggior ragione se si considera la particolare collocazione delle disposizioni sulla giustizia amministrativa all&#8217;interno della Costituzione e, in particolare, quelle relative al Consiglio di Stato, inserite nel titolo III concernente il Governo che dimostrerebbero la stretta relazione fra i due organi<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>.<br /> Il codice del processo amministrativo, invece,  non prevede alcuna disposizione <em>ad hoc</em> sul principio di indipendenza del giudice amministrativo, ma rimanda ai principi generali dell&#8217;ordinamento e a quelli dettati dalla Costituzione.<br /> In particolare, rilevano i primi due articoli del codice del processo amministrativo che riguardano i &#8220;principi generali&#8221; e sono: l&#8217;art. 1 c.p.a. sulla effettività e pienezza della giurisdizione &#8220;secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo&#8221; e l&#8217;art. 2 c.p.a. sulla parità delle parti, sul contraddittorio e, soprattutto, sul giusto processo &#8220;previsto dall&#8217;art. 111, primo comma, della Costituzione&#8221;.<br /> L&#8217;art. 2 del codice del processo amministrativo, rubricato &#8220;giusto processo&#8221; richiamando espressamente i tre principi (di parità delle parti, del contradditorio e del giusto processo), tralascia volutamente il principio secondo il quale il processo si debba svolgere davanti a un giudice terzo e imparziale. Questa &#8220;dimenticanza&#8221; viene superata attraverso il richiamo espresso sia al concetto di giusto processo sia all&#8217;art. 111 della Costituzione<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>, per cui il principio del giudice terzo e imparziale si intende previsto anche nel codice del processo amministrativo.<br /> Il richiamo riguarda, tuttavia, segnatamente la terzietà e imparzialità del giudice amministrativo, non già la sua indipendenza di cui si discute.<br /> Ma anche questa omissione si può superare: non solo sulla base della stretta connessione di tipo strumentale che lega l&#8217;indipendenza agli altri due connotati dell&#8217;imparzialità e della terzietà, ma anche in forza del rinvio espresso dell&#8217;art. 1 c.p.a. ai principi della Costituzione e, quindi, agli articoli dedicati all&#8217;indipendenza del giudice e del giudice amministrativo, nonché ai principi del diritto europeo. Tra questi ultimi si rintracciano quelli previsti dall&#8217;art. 6 della CEDU sul diritto a un equo processo e quelli previsti dall&#8217;art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea (Carta di Nizza) sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, che richiedono entrambi un processo che si svolga dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.<br /> Senza dubbio, l&#8217;indipendenza, la terzietà e l&#8217;imparzialità del giudice operano sinergicamente e devono tutte sussistere affinché si possa celebrare un giusto processo.<br /> Ma è opportuno soffermarsi, in particolare, sul concetto di indipendenza del giudice, così come costruito dal dettato costituzionale, mediatamente richiamato anche nel codice del processo amministrativo.<br /> L&#8217;indipendenza è un requisito essenziale e caratterizzante la natura giurisdizionale di un organo, strettamente legato da un nesso di strumentalità agli altri due connotati dell&#8217;imparzialità<a href="#_ftn5" title="">[5]</a> e della terzietà dell&#8217;organo giudicante <em>tout court</em>.<br /> Tuttavia, sussiste una netta differenza tra l&#8217;indipendenza del giudice ordinario e l&#8217;indipendenza del giudice amministrativo, dettata dai precetti costituzionali, in virtù delle diverse funzioni loro attribuite dal legislatore e dal ruolo sociale<a href="#_ftn6" title="">[6]</a> da essi ricoperto.<br /> Partendo dall&#8217;architettura costituzionale, si rintraccia una rilevante differenza tra i due giudici: per il primo (il giudice ordinario), è proprio la Costituzione a prevedere disposizioni <em>ad hoc</em> che tutelano la sua indipendenza; per il secondo (il giudice amministrativo), invece, la Costituzione assegna alla legge ordinaria il compito di prevedere le necessarie tutele in tema di indipendenza, ai sensi degli artt. 108, comma 2, e 100, comma 3<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>.<br /> Ed è, infatti, sul piano della indipendenza che la differenza tra giudice ordinario e giudice amministrativo si percepisce maggiormente, se si interpreta il concetto di indipendenza (rispetto a quello di imparzialità e terzietà) come assenza di vincoli e/o rapporti di soggezione formali o sostanziali del giudice con altri organi che, incidendo sul suo <em>status,</em> possano influenzare o condizionare l&#8217;esercizio delle sue funzioni.<br /> Il giudice amministrativo, infatti, nell&#8217;esercizio delle sue funzioni, entra in contatto con un organo politico di carattere costituzionale che è il Governo e con tutte le pubbliche amministrazioni, con il rischio, da più parti paventato, di possibili condizionamenti, influenze o pressioni sulle sue decisioni; questo rischio sembrerebbe essere scongiurato nell&#8217;ipotesi in cui ad esercitare la funzione giurisdizionale sia il giudice ordinario, occupandosi quest&#8217;ultimo di controversie aventi ad oggetto la lite tra soli soggetti privati.<br /> Sul punto, però, una precisazione è doverosa: l&#8217;aderenza che potrebbe rintracciarsi tra il giudice amministrativo e il Governo che rischia di minare l&#8217;indipendenza del giudice amministrativo si riscontra soprattutto nell&#8217;aspetto organizzativo.<br /> In altri termini, il concetto di indipendenza non attiene ai soggetti o agli interessi coinvolti nella controversia sottoposta al giudizio del giudice (soggetti/interessi privati per il giudice ordinario, soggetti/interessi privati e pubblici per il giudice amministrativo) perché in tal caso si rientrerebbe nelle ipotesi di imparzialità e terzietà del giudice con ricadute nella assunzione della decisione da parte del giudice.<br /> L&#8217;indipendenza, invece, si rintraccia sul piano strettamente organizzativo nella relazione del potere giudiziario con gli altri poteri dello Stato: questo connotato dell&#8217;indipendenza viene definito, da una parte della dottrina<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>, di tipo &#8220;statutario&#8221;, ed è strettamente legato da un rapporto di strumentalità alla indipendenza di tipo &#8220;funzionale&#8221;, ossia quella che occorre assicurare nel concreto esercizio delle funzioni. Tuttavia, la prima (indipendenza statutaria) presuppone la seconda (indipendenza funzionale), giacché solo un organo giurisdizionale non &#8220;inficiato&#8221; a livello organizzativo può garantire un giudizio indipendente, imparziale e terzo, pilastro di un&#8217;effettiva tutela delle aspettative di giustizia dei cittadini.<br /> In questo senso, l&#8217;indipendenza è strettamente legata allo <em>status</em> giuridico del giudice e alle previsioni e guarentigie dettate dalla legge, al di là del giudizio che gli viene sottoposto.<br /> Quindi, i tre concetti (indipendenza, imparzialità e terzietà) sono strettamente connessi da una rapporto di reciproca dipendenza, tanto che laddove non sia garantita la indipendenza sul piano organizzativo, ne verrebbero inficiate anche la imparzialità e la terzietà<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>.</p>
<p> <strong>2. La nomina governativa di una quota dei consiglieri di Stato</strong>  <br /> All&#8217;interno del tema dell&#8217;indipendenza del giudice amministrativo, sono ritenuti quattro i casi in cui si potrebbe rintracciare l&#8217;invadenza dell&#8217;organo politico sull&#8217;esercizio della funzione giurisdizionale del Consiglio di Stato: nel caso di nomina governativa di una quota dei consiglieri di Stato<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>, nelle ipotesi della consulenza giuridico &#8211; amministrativa fornita dal Consiglio di Stato, nel caso degli incarichi extragiudiziari assegnati ai consiglieri di Stato e, da ultimo, nell&#8217;ipotesi della nomina del Presidente del Consiglio di Stato.<br /> Partendo dalla prima questione, quella della nomina governativa dei consiglieri di Stato, la dottrina si è mostrata particolarmente critica nei confronti del potere governativo a cui non è posto alcun limite o vincolo per la nomina<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>. <br /> L&#8217;aspetto che sicuramente sembra pregiudicare la trasparenza nella scelta e nella nomina effettuata dal Governo si rintraccia nelle modalità (non previste da alcuna fonte legislativa) con cui esse vengono effettuate. Da questo punto di vista, infatti, sembra assai inverosimile che l&#8217;organo politico vada a nominare un consigliere non in sintonia con i suoi orientamenti politici; anzi, al contrario, è probabile che la scelta ricada proprio sui soggetti più vicini al Governo e, quindi, più in linea con le sue scelte di indirizzo politico, a discapito della professionalità e della competenza necessarie per il ruolo che andranno a ricoprire<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>.<br /> In altri termini, il rischio, paventato dalla dottrina, è che la scelta e la nomina da parte del Governo sia condizionata dalla volontà di avere dei punti di riferimento all&#8217;interno del Consiglio di Stato, visto che esso dovrà sindacare la legittimità dei suoi atti, in sede giurisdizionale, e dovrà rendere pareri, in sede consultiva<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>.<br /> La dottrina si è lungamente soffermata sulle criticità legate alla scelta e alle modalità con cui la nomina viene effettuata, ma a contenerle ci ha pensato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 177 del 1973, laddove ha precisato che l&#8217;indipendenza dei consiglieri di Stato deve essere garantita nel momento successivo all&#8217;investitura del prescelto all&#8217;ufficio. In quel momento, infatti, acquisito lo <em>status</em> di magistrato, gli viene, altresì, garantita l&#8217;inamovibilità, la stabilità, l&#8217;intrasferibilità<a href="#_ftn14" title="">[14]</a> che gli consentirebbero di disancorarsi dal legame creatosi con l&#8217;organo politico, non solo con quello che lo ha nominato, ma (chiaramente) anche con i successivi.<br /> In sostanza, la nomina effettuata, valida fino al collocamento a riposo del magistrato, compensa la parzialità della scelta<a href="#_ftn15" title="">[15]</a> e garantisce l&#8217;indipendenza nell&#8217;esercizio delle sue funzioni persino dall&#8217;organo politico che l&#8217;ha nominato<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>.<br /> A ulteriore garanzia dell&#8217;indipendenza, il legislatore, con la legge n. 186 del 17 aprile 1982, ha previsto un organo di autogoverno della giustizia amministrativa, il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, a cui sono attribuiti poteri equivalenti a quelli assegnati al Consiglio Superiore della Magistratura dalla Costituzione per ciò che riguarda la magistratura ordinaria.<br /> In particolare, il Consiglio di Presidenza è competente, ai sensi dell&#8217;art. 13 della suddetta legge, per le assunzioni, le assegnazioni di sedi e di funzioni, i trasferimenti, le promozioni, il conferimento di uffici direttivi e per ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati: è, in altri termini, preposto a garantire l&#8217;indipendenza e l&#8217;imparzialità del magistrato amministrativo.</p>
<p> <strong>3. Gli incarichi extragiudiziari attribuiti ai consiglieri di Stato</strong>  <br /> Altra questione che semina dubbi sulla indipendenza del Consiglio di Stato è quella relativa all&#8217;attribuzione di incarichi extragiudiziari ai consiglieri di Stato<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>.<br /> Nonostante essa sia stata accolta addirittura positivamente come occasione di crescita e miglioramento sia per i consiglieri, che così conoscono l&#8217;amministrazione dall&#8217;interno, sia per l&#8217;amministrazione, che si avvale di persone altamente qualificate<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>, le perplessità persistono.<br /> Una su tutte è quella legata alla circostanza che i consiglieri di Stato possano sindacare gli atti amministrativi del Governo che, a sua volta, è l&#8217;organo che attribuisce gli incarichi esterni ai consiglieri medesimi; circostanza che, invece, non si verifica quando gli incarichi esterni sono assegnati ai giudici ordinari (a cui tradizionalmente i giudici amministrativi vengono assimilati su questo tema), non essendo questi ultimi giudici delle controversie con le pubbliche amministrazioni<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>.<br /> In questo caso, quando si parla dell&#8217;attribuzione di incarichi ai consiglieri di Stato, non ci si riferisce solo ai consiglieri di nomina governativa (che insisterebbero con maggiore forza in uno <em>status</em> di dipendenza dall&#8217;organo politico), ma anche ai consiglieri reclutati per concorso pubblico e ai consiglieri già magistrati Tar.<br /> Sulla questione degli incarichi esterni, le criticità emergono soprattutto sul piano normativo: non solo non sussiste alcun limite quantitativo riconosciuto al Governo per il conferimento degli incarichi extragiudiziari ai magistrati amministrativi, ma non è neanche prevista una disciplina sulle modalità del loro conferimento. Quest&#8217;ultima, infatti, avviene in base alla personale conoscenza o al rapporto di fiducia tra chi ricopre una carica pubblica nel Governo e chi viene chiamato a svolgere l&#8217;incarico<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>.<br /> L&#8217;unica disposizione legislativa che mitiga le criticità è quella stabilita dall&#8217;art. 13 della legge n. 186 del 1982 che attribuisce al Consiglio di Presidenza per la giustizia amministrativa il potere di deliberare sul conferimento ai magistrati di incarichi esterni alle loro funzioni, in modo da assicurare un&#8217;equa ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi compensi. Ma questa previsione è ben poca cosa, in quanto si limita a contemplare questi ultimi due aspetti (gli incarichi e i compensi), non attribuendo, invece, alcuno strumento utile alla individuazione del magistrato cui conferire l&#8217;incarico lasciandola nella piena discrezionalità dell&#8217;organo esecutivo.<br /> Il rischio è chiaramente quello che si venga ad instaurare un vero e proprio rapporto di fiducia tra il prescelto e il Governo che perduri oltre lo svolgimento dell&#8217;incarico extragiudiziario, in previsione di futuri incarichi, nonostante i recenti interventi legislativi in materia di anticorruzione (la legge n. 190 del 2012, modificata dal d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014) abbiano cercato di attenuarne gli effetti, prevedendo il collocamento fuori ruolo obbligatorio e introducendo il limite massimo decennale al periodo del collocamento fuori ruolo<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>.</p>
<p> <strong>4. La consulenza giuridico &#8211; amministrativa</strong>  <br /> In tema di indipendenza del giudice amministrativo, la dottrina ha affrontato altre due questioni critiche: sono emerse molteplici perplessità in tema di indipendenza del Consiglio di Stato, allorquando eserciti la funzione di consulente giuridico-amministrativo del Governo e con riferimento alla procedura di nomina del Presidente del Consiglio di Stato che, come noto, è anche Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa.<br /> Il primo caso è quello in cui il Consiglio di Stato ricopre il ruolo di organo di consulenza giuridico-amministrativa (accanto a quello giurisdizionale) che esplica sia nei confronti di singole e specifiche vicende sia nei confronti degli atti normativi in via generale e astratta.<br /> È nella combinazione di entrambe le funzioni (quella giurisdizionale e quella consultiva), ritenuta già da Vittorio Emanuele Orlando &#8220;forzata e inorganica&#8221;<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>, che emerge in maniera più evidente la vicinanza e la contiguità con il potere esecutivo, soprattutto nel momento in cui il Consiglio di Stato, dopo aver reso una consulenza su una questione, ad esempio adottando un parere, si ritrovi a decidere sulla medesima in sede giurisdizionale.<br /> In altri termini, il Consiglio di Stato si ritrova ad essere insieme consulente sull&#8217;attività amministrativa (e sulla normazione) e giudice delle medesime questioni con il rischio di una doppia pronuncia sullo stesso oggetto, prima in sede consultiva poi giurisdizionale.<br /> L&#8217;aporia del ruolo svolto dal Consiglio di Stato si rintraccia proprio nella commistione delle due funzioni da esso esercitate che mette a rischio l&#8217;indipendenza dell&#8217;organo dal potere politico: il Consiglio di Stato è, infatti, insieme, non solo, parte dell&#8217;amministrazione pubblica e giudice dell&#8217;amministrazione, ma anche consulente del Governo e tutore dei valori generali dell&#8217;ordinamento<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>.<br /> Senza dubbio, la veste di consulente del Governo del Consiglio di Stato è frutto di un retaggio del passato in cui era organo della Corona, al vertice dell&#8217;amministrazione. Ma la mancanza di indipendenza non si rintraccia tanto in questo ruolo, quanto nella combinazione con la successiva ed eventuale funzione giurisdizionale.<br /> A gettare ancora più ombra sulla sua indipendenza, si aggiunga l&#8217;ulteriore circostanza, innanzi esaminata, della composizione del Consiglio di Stato in parte costituito da soggetti nominati dal Governo.<br /> In sostanza, l&#8217;influenza governativa si riscontra su due fronti che poi convergono nelle funzioni esercitate dal Consiglio di Stato: nei consiglieri di Stato, nominati dal Governo, che vanno a sindacare atti del Governo adottati a seguito di pareri emessi dai medesimi consiglieri di Stato. E il circuito si chiude: a seconda della prospettiva, che si parta dal ruolo di consulenza o dal ruolo di giudice, emerge sempre la stretta aderenza con il potere politico.<br /> Tuttavia, una parte della dottrina, pur riconoscendo un&#8217;ontologica ambivalenza del Consiglio di Stato<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>, accoglie positivamente il cumulo delle funzioni, rappresentando, in particolare, l&#8217;attività consultiva una guida per il Governo e, insieme, un elemento di raffronto per il Parlamento<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>. Altra dottrina, invece, afferma che non sussista alcuna inconciliabilità o incompatibilità tra le due funzioni che vada a minare l&#8217;indipendenza del Consiglio di Stato<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>, dal punto di vista strettamente organizzativo.<br /> Sotto il profilo organizzativo, infatti, il legislatore aveva previsto un sistema in cui le due funzioni erano ben distinte e separate: l&#8217;art. 9 del T.U del Consiglio di Stato, il r.d. n. 1054 del 1924, prevedeva che le prime tre sezioni fossero consultive e trattassero gli affari relativi ai diversi Ministeri, mentre le altre due sezioni (successivamente diventate tre) esercitassero funzioni giurisdizionali.<br /> Successivamente, è intervenuto il d.l. n. 112 del 2008 che con l&#8217;art. 54 è andato a modificare l&#8217;art. 1 della legge n. 186 del 1982 sulla composizione del Consiglio di Stato e ha attribuito al Presidente del Consiglio di Stato il potere di operare una distinzione tra le varie sezioni <em>ratione materiae</em>. In particolare, l&#8217;art. 1 prevede che sia il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento all&#8217;inizio di ogni anno e sentito il Consiglio di Presidenza, a individuare le sezioni che esercitano funzioni giurisdizionali e quelle che svolgono funzioni consultive.<br /> La disciplina senz&#8217;altro consente di evitare che gli stessi soggetti (come consulenti e come giudici) si pronuncino su una medesima questione<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>, ma non è esente da criticità: l&#8217;attribuzione al Presidente del Consiglio di Stato, al vertice del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, di individuare le funzioni per le diverse sezioni, e non già alla legge, confermerebbe la presenza e l&#8217;influenza dell&#8217;organo politico, se si considera che il Presidente del Consiglio di Stato è, in ultima analisi, da esso nominato.<br /> In altri termini, il rischio che gli stessi soggetti, in diversi ruoli, si pronunciassero su una medesima questione era fugato dall&#8217;esistenza di una disciplina legislativa che attribuiva le due diverse funzioni a differenti soggetti collocati in distinte sezioni. La disciplina attuale, invece, che assegna questo compito al Presidente del Consiglio di Stato &#8211; che, a sua volta, è di nomina governativa come una parte dei consiglieri di Stato &#8211; sembra inficiare sia l&#8217;indipendenza delle scelte che va ad effettuare sia, di conseguenza, l&#8217;operato dei consiglieri di Stato in entrambi i ruoli che vanno a svolgere.<br /> In questo senso, quindi, ad assumere rilievo non è tanto la distribuzione delle due funzioni, quanto la composizione delle singole sezioni: sono i singoli consiglieri, le modalità e la tempistica con cui essi vengono assegnati alle varie sezioni a pregiudicare o meno l&#8217;indipendenza dell&#8217;organo a cui appartengono<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>.<br /> Inoltre, l&#8217;art. 2, comma 1, della legge n. 186 del 1982 attribuisce al Presidente del Consiglio di Stato il potere di stabilire, all&#8217;inizio di ogni anno, la composizione delle sezioni consultive e delle sezioni giurisdizionali sulla base dei criteri fissati dal Consiglio di presidenza anche per consentire l&#8217;avvicendamento dei magistrati fra le sezioni consultive e le sezioni giurisdizionali.<br /> In altri termini, la legge consente che i magistrati a rotazione svolgano funzioni consultive e giurisdizionali. Questo non esclude, però, che su una medesima questione, un consigliere si trovi prima a rendere il parere e, in un secondo momento, a sindacarne, ad esempio, la legittimità in sede giurisdizionale<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>.<br /> Questo meccanismo va, quindi, a sconfessare l&#8217;argomentazione, sostenuta da una parte della dottrina, che assegna al profilo organizzativo del Consiglio di Stato carattere dirimente della sospettata dipendenza dell&#8217;organo <em>de quo</em> dal potere esecutivo.<br /> Strumenti efficaci, invece, a sostegno della indipendenza dei consiglieri di Stato vanno trovati altrove nell&#8217;ordinamento e, in particolare, se ci si sofferma sul loro ruolo di magistrati, non già di consulenti.<br /> Sul punto, infatti, gli istituti dell&#8217;astensione e della ricusazione sono i rimedi previsti dall&#8217;ordinamento idonei a fugare qualsiasi dubbio di dipendenza del magistrato amministrativo <em>tout court</em> (ivi compresi i consiglieri di Stato)<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>.<br /> In sostanza, il perimetro della indipendenza dei consiglieri di Stato disegnato dai due istituti della astensione e della ricusazione può tracciarsi solo quando essi siano giudici e una delle parti in causa sia l&#8217;organo politico e non quando sia consulente del Governo.<br /> I sospetti di dipendenza dei consiglieri di Stato nelle vesti di consulenti, invece, si manifestano non solo nelle ipotesi di consulenza sugli schemi normativi (in cui il Consiglio di Stato per previsione normativa e in via istituzionale rende il parere o interviene mediante la formulazione di un progetto di legge richiesto dal Governo<a href="#_ftn31" title="">[31]</a>), ma anche nei casi in cui il consigliere consulente venga scelto e individuato volta per volta per la sua particolare posizione o &#8220;sensibilità&#8221; all&#8217;argomento oggetto della consulenza<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>.<br /> Viceversa, l&#8217;indipendenza sarebbe garantita quando il consulente non venga scelto, ma sia soggetto terzo e imparziale rispetto all&#8217;argomento sottoposto al suo vaglio.</p>
<p> <strong>5. La nomina del Presidente del Consiglio di Stato</strong>  <br /> Un&#8217;ultima questione che va a minare l&#8217;indipendenza del Consiglio di Stato è recentemente emersa con la nomina del Presidente del Consiglio di Stato.<br /> Nel panorama normativo, l&#8217;unica disposizione legislativa che disciplina la nomina del Presidente del Consiglio di Stato è l&#8217;art. 22 della legge n. 186 del 1982, secondo cui egli viene &#8220;nominato tra i magistrati che abbiano effettivamente esercitato per almeno cinque anni funzioni direttive, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del consiglio di presidenza&#8221;.<br /> La disciplina, sebbene scarna, è stata accolta favorevolmente dalla dottrina<a href="#_ftn33" title="">[33]</a>, in quanto non solo stabilisce un requisito per la nomina (effettivo esercizio per almeno cinque anni nelle funzioni direttive), ma impone anche delle garanzie formali alla procedura consistenti nel rilascio del parere da parte del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.<br /> La disciplina normativa aveva consentito il consolidarsi nel tempo di una prassi, secondo cui sostanzialmente il nominativo del Presidente veniva indicato dal Consiglio di Presidenza e formalmente il Presidente veniva designato dal Governo che, quindi, si limitava, in realtà, a ratificare quanto deciso dall&#8217;organo di autogoverno, garantendo così la indipendenza e la imparzialità nella procedura e nella designazione<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>.<br /> Assai di recente questa consuetudine è stata interrotta dalla richiesta da parte del Governo di una rosa di cinque nomi (tutti presidenti di sezione) tra cui è stata operata la scelta del nuovo Presidente del Consiglio di Stato, soverchiando le regole, scritte e non scritte, consolidatesi fino ad ora<a href="#_ftn35" title="">[35]</a>.<br /> Una nomina così effettuata, senza dubbio, va a minare l&#8217;indipendenza dell&#8217;organo: il rischio più tangibile è legato all&#8217;aspirazione di tutti i presidenti di sezione (che non sono molti) a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Stato, con la conseguenza di mostrarsi più &#8220;sensibili&#8221; e accondiscendenti nei confronti degli atti governativi, ma, più in generale, nei confronti degli indirizzi generali di governo<a href="#_ftn36" title="">[36]</a>.<br /> Questa appare essere l&#8217;ultima, in ordine di tempo, invasione di campo del Governo nei confronti del Consiglio di Stato.</p>
<p> <strong>6. Osservazioni conclusive</strong>  <br /> È doverosa qualche osservazione sui casi in cui si rintraccia l&#8217;invadenza del potere politico in ordine all&#8217;esercizio delle funzioni (consultiva e giurisdizionale) del Consiglio di Stato e sulla composizione del supremo consesso.<br /> Partendo da quest&#8217;ultima, ossia dalla questione relativa alla nomina governativa dei consiglieri di Stato, è persino ovvio ribadire che l&#8217;unico criterio che si ritiene garantisca l&#8217;indipendenza del consiglieri di Stato è quello del concorso pubblico. Esso rappresenta l&#8217;unico strumento in grado di garantire la obiettiva imparzialità e indipendenza del giudice amministrativo, non solo perché consente un accesso generalizzato (nei limiti dei requisiti previsti per legge), deterrente per la formazione di una &#8220;casta chiusa&#8221; di soggetti del massimo consesso della giustizia amministrativa, ma anche perché garantisce l&#8217;accesso dei più meritevoli a ricoprire un ruolo (anche sociale) così rilevante<a href="#_ftn37" title="">[37]</a>.<br /> Assume scarso rilievo, in tal senso, l&#8217;osservazione secondo cui l&#8217;acquisizione del solo <em>status</em> di magistrato garantisce l&#8217;indipendenza e l&#8217;imparzialità: sono determinanti, infatti, le modalità attraverso cui lo <em>status</em> è acquisito.<br /> A rafforzare l&#8217;indipendenza del giudice amministrativo, sarebbe, tutt&#8217;al più, auspicabile l&#8217;abrogazione totale delle disposizioni relative alla nomina governativa di una quota dei consiglieri di Stato: la disciplina, infatti, appare, come sostenuto in dottrina<a href="#_ftn38" title="">[38]</a>, anacronistica e in discrasia con il ruolo che ormai il processo amministrativo svolge, di paritaria contesa processuale tra soggetti dell&#8217;ordinamento meritevoli entrambi di eguale tutela (cittadino e pubblica amministrazione) dinanzi a un giudice che sia completamente svincolato dal potere esecutivo.<br /> In assenza di una volontà legislativa in tal senso, il legislatore ordinario potrebbe agire su un&#8217;altra leva, ossia l&#8217;attribuzione di maggiori poteri al Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa al fine di ridurre il raggio di azione del Governo e del suo potere di scelta anche nel caso degli incarichi extragiudiziari.<br /> Da questo ultimo punto di vista, infatti, l&#8217;attribuzione al Consiglio di Presidenza del potere di scelta e di designazione del magistrato cui conferire l&#8217;incarico, consentirebbe ad esso di agire da filtro a tutela della indipendenza del Consiglio di Stato<a href="#_ftn39" title="">[39]</a>.<br /> Una parte della dottrina ha anche suggerito di ridurre gli incarichi ai consiglieri di Stato e di attribuirli al personale proveniente dai ranghi dell&#8217;Avvocatura di Stato, altamente qualificato in materia giuridica, sempre a salvaguardia della indipendenza del Consiglio di Stato<a href="#_ftn40" title="">[40]</a>.<br /> Quanto alle funzioni consultive, una soluzione per attenuare tutte le distorsioni del sistema attuale presuppone la revisione del testo costituzionale e, in particolare, dei principi sulla giustizia amministrativa, nella parte in cui assegnano al Consiglio di Stato sia funzioni consultive che giurisdizionali (<em>ex</em> art. 100, comma 1, Cost.), al fine di renderli compatibili con i principi del giusto processo<a href="#_ftn41" title="">[41]</a>.<br /> In questo senso, si realizzerebbe come fine, quello di separare l&#8217;esercizio della funzione consultiva da quella giurisdizionale ed evitare che i consiglieri di Stato siano insieme giudici e consulenti. In altri termini, occorrerebbe distinguere i giudici dai soggetti cui viene attribuita l&#8217;amministrazione attiva, consultiva e di controllo che potrebbe essere attribuita ad altri organi dell&#8217;ordinamento<a href="#_ftn42" title="">[42]</a>.<br /> Invero, c&#8217;era già stato un progetto di revisione della seconda parte della Costituzione elaborato dalla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali del 1997 in questa direzione, ossia nel senso di attribuire solo le funzioni consultive al Consiglio di Stato e le funzioni giurisdizionali a nuovi organi di giurisdizione amministrativa (quali il Tribunale regionale di giustizia amministrativa e alla Corte di giustizia amministrativa quale giudice di appello), ma come noto non condusse a nulla<a href="#_ftn43" title="">[43]</a>.<br /> La eventuale scissione del Consiglio di Stato in due organi sarebbe, inoltre, anche sostenuta attraverso una rilettura delle norme costituzionali<a href="#_ftn44" title="">[44]</a> e, in particolare, degli artt. 100 e 103 della Costituzione che fanno riferimento a due complessi organizzativi differenti, ossia il Consiglio di Stato che esercita le funzioni consultive (l&#8217;art. 100 Cost. collocato nel Titolo III dedicato al Governo) e il Consiglio di Stato, organo giurisdizionale (l&#8217;art. 103 Cost. collocato nel Titolo IV dedicato alla Magistratura).<br /> In questo senso, il primo plesso organizzativo soggiacerebbe alla garanzia d&#8217;indipendenza dell&#8217;istituto e dei suoi componenti dal Governo stabilita dall&#8217;art. 100 Cost.; invece, per il secondo complesso organizzativo, trattandosi del Consiglio di Stato come organo giurisdizionale, l&#8217;indipendenza (dei giudici di ogni magistratura) sarebbe garantita dall&#8217;art. 108 Cost. e dall&#8217;art. 111 Cost. che richiede l&#8217;imparzialità e terzietà solo per i giudici<a href="#_ftn45" title="">[45]</a>.<br /> Si potrebbe ipotizzare anche una procedura concorsuale come strumento per reclutare i consulenti distinta da quella utilizzata per reclutare i magistrati amministrativi: in altri termini, due funzioni separate a cui corrispondono due diversi concorsi pubblici.<br /> Al di là di queste soluzioni suggerite, si potrebbe anche abbracciare quanto deciso da un garante del principio di indipendenza del giudice che è il giudice europeo. Davanti a un giudice delle leggi che, infatti, ha sempre faticato a riconoscere profili di dipendenza del Consiglio di Stato al potere esecutivo, nonostante i vari ed evidenti aspetti critici che sono emersi, una visione alternativa potrebbe essere fornita dalle Corti europee, allorquando venissero investite del compito di pronunciarsi sul giusto processo e sul suo parametro dell&#8217;indipendenza del giudice nelle interrelazioni con il potere politico, in forza dei principi previsti dall&#8217;art. 6 della CEDU sul diritto a un equo processo e quelli previsti dall&#8217;art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea (Carta di Nizza).<br /> Anche sulla nomina del Presidente del Consiglio di Stato si può suggerire qualche aggiustamento. Al di là delle recenti vicende sulla scelta del Presidente da parte del Governo che ha innovato sul punto una prassi inveterata, non si trascuri il doppio ruolo che egli riveste e il tipo di nomina: anche la sua è una nomina politica, ai sensi dell&#8217;art. 22 della legge n. 186 del 1982, e il Presidente del Consiglio di Stato presiede anche il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa che, come in più occasioni si è evidenziato, assume il ruolo anche di garante della indipendenza dei giudici amministrativi.<br /> Questo doppio ruolo e il tipo di nomina andrebbero ad inficiare anche la soluzione prima avanzata di attribuire più poteri al Consiglio di Presidenza che si è suggerita come formula per garantire l&#8217;indipendenza del Consiglio di Stato: il Governo, infatti, occupandosi della sua nomina, potrebbe andare non solo a condizionare il suo operato e di tutto il Consiglio di Stato, ma anche del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.<br /> Da questo punto di vista, il paragone tra il Consiglio di Presidenza e il Consiglio superiore della magistratura, come organo di autogoverno della magistratura ordinaria, non sembra speculare: nel primo caso, come visto, la nomina del Presidente è governativa e il ruolo coincide con quello del supremo consesso della giustizia amministrativa; nel secondo caso, invece, è l&#8217;organo politico (il Presidente della Repubblica) ad essere al vertice dell&#8217;organo di autogoverno, il che sembrerebbe garantire maggiormente l&#8217;indipendenza del ruolo che l&#8217;organo di autogoverno esplica.<br /> Se ne desume che il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa non è indipendente nell&#8217;esercizio delle sue funzioni, al pari del Consiglio Superiore della Magistratura.<br /> Sarebbe auspicabile anche in questo caso una diverso sistema di nomina del Presidente del Consiglio di Stato, o tramite la nomina interna da parte dei consiglieri di Stato o tramite la designazione autonoma da parte del Consiglio di Presidenza<a href="#_ftn46" title="">[46]</a>. In questo modo le due cariche presidenziali sarebbe distinte, in linea con il Consiglio Superiore della Magistratura.<br /> È tanto il lavoro che il legislatore ha ancora da svolgere, al fine di realizzare a pieno il principio d&#8217;indipendenza del giudice amministrativo, che, come sostenuto<a href="#_ftn47" title="">[47]</a>, al di là del suo ambito cognitivo e della natura degli interessi coinvolti nelle controversie oggetto della sua competenza, rappresenta un bene imprescindibile e in nessun modo degradabile, a cui sono legati l&#8217;imparzialità del giudizio, le concrete modalità di esercizio delle funzioni e, soprattutto, il grado di tutela delle aspettative di giustizia da parte dei cittadini.<br /> In questo senso, come ha sottolineato il Prof. Follieri, il principio di indipendenza del giudice è una condizione imprescindibile perché venga garantito il diritto alla tutela giudiziaria, <em>ex</em> art. 24 della Costituzione che non può essere oggetto di limitazione, né sacrificato in presenza e contrapposizione con altri diritti<a href="#_ftn48" title="">[48]</a>.<br /> È fuori discussione, infatti, che la tutela giudiziaria abbia una singolare natura, ossia una natura procedurale, strumentale<a href="#_ftn49" title="">[49]</a> finalizzata a tutelare tutti i diritti (anche quelli fondamentali). Questi ultimi, in sostanza, trovano un fondamento normativo di azionabilità nel dettato costituzionale all&#8217;art. 24, ossia nel diritto di difesa in esso espresso di agire in giudizio per la tutela delle proprie posizioni soggettive<a href="#_ftn50" title="">[50]</a>, che viene garantito e tutelato anche (e non solo) da un giudice che sia terzo, imparziale e, soprattutto, indipendente.<br />  <br />   </p>
<div>  </p>
<div><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> E. Follieri, <em>Per l&#8217;indipendenza del Consiglio di Stato</em>, in <em>Il diritto amministrativo in trasformazione</em>, a cura di N. Longobardi, Torino, 2016, 80 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Cfr., <em>ex multis</em>, A. Romano, <em>Imparzialità del giudice e sindacato giurisdizionale sugli atti del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa</em>, in <em>Corr. giur</em>., 2008, 7, 966 e ss.; A. Sandulli, <em>Indipendenza e imparzialità del giudice-consulente</em>, in <em>Giorn.dir.amm</em>., 2003, 12, 1270 e ss.;  S. Battini, <em>La giustizia amministrativa in Italia: un dualismo a trazione monista</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.,</em> 2013, 1, 47 e ss.; V. Parisio, <em>La separazione dei poteri e l&#8217;indipendenza del giudice amministrativo italiano sotto la lente della CEDU</em>, in <em>Foro amm. CdS</em>, 2009, 11, 2728 e ss.; E. Reggio d&#8217;Aci, <em>L&#8217;indipendenza</em> <em>del giudice amministrativo</em>, in <em>Il Consiglio di Stato</em>, 1987, 3, 491 e ss.; E. Picozza, <em>Ordinamento multilivello, diritto amministrativo, ruolo del Giudice amministrativo</em>, <em>in Riv. di dir. priv</em>., 2010, 2, 67 e ss.; C.E. Gallo, <em>La partecipazione del giudice amministrativo all&#8217;attività della pubblica amministrazione ed il suo riflesso sull&#8217;esercizio della funzione giurisdizionale nel quadro del nuovo Titolo V Cost</em>., in Dir proc. amm., 2003, 2, 469 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Cfr. V. Cerulli Irelli, <em>Giurisdizione amministrativa e Costituzione, </em>in <em>Giur.cost., </em>2004, 4, 3031 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Il secondo comma dell&#8217;art. 111 della Costituzione prevede che &#8220;Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata&#8221;.</div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Cfr. R. Garofoli, <em>Unicità della giurisdizione e indipendenza del giudice: principi costituzionali ed effettivo sviluppo del sistema giurisdizionale</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 1998, 1, 133 e ss., il quale si sofferma anche sulla relazione tra l&#8217;indipendenza e l&#8217;imparzialità del giudice <em>tout court</em>.; M. Protto, <em>Le garanzie di indipendenza e imparzialità del giudice nel processo amministrativo</em>, in <em>Le garanzie delle giurisdizioni: indipedenza e imparzialità dei giudici, </em>a cura di G. Piperata-A. Sandulli, Napoli 2012, 99.</div>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> C. Calabrò, <em>Il Consiglio di Stato alle soglie del 2000</em>, in <em>Giorn. di diritto amm</em>., 2000, 4, 407, il quale evidenzia come trattasi di un istituto che reca già nel nome il riferimento allo Stato, da non intendersi solo come Stato-apparato, ma soprattutto in relazione allo Stato-istituzione e Stato-comunità, garantendone il giusto rapporto.</div>
<div><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> M. Vanini, <em>L&#8217;indipendenza e l&#8217;imparzialità dei consiglieri di Stato</em>, in <em>www.giustamm.it</em>, 2013, 1 e ss., la quale, sul punto, precisa che &#8220;il modello voluto dal Costituente fosse quello di un&#8217;indipendenza &#8216;forte&#8217; per la magistratura ordinaria e di una &#8216;sufficiente&#8217; per le altre magistrature.</div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> R. Garofoli, <em>Unicità della giurisdizione e indipendenza del giudice: principi costituzionali ed effettivo sviluppo del sistema giurisdizionale</em>, cit., 137.</div>
<div><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Cfr. R. Garofoli, <em>Unicità della giurisdizione e indipendenza del giudice: principi costituzionali ed effettivo sviluppo del sistema giurisdizionale</em>, cit., 137, il quale precisa sul punto che l&#8217;indipendenza sia la <em>conditio sine qua</em> <em>non</em> dell&#8217;imparzialità del giudizio.</div>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Cfr. A Police, <em>La mitologia della &#8220;specialità&#8221; e i problemi reali della giustizia amministrativa</em>, in <em>L&#8217;amministrazione pubblica, i cittadini, la giustizia: il percorso delle riforme</em> &#8211; Atti del Convegno di Lecce del 16-17ottobre 2015, a cura di P.L. Portaluri, Napoli, 2016, 171 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> L. Paccione, <em>Sulla nomina governativa dei consiglieri di stato</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubb</em>., 1994, IV, 1095 e ss.; E. Follieri, <em>Per l&#8217;indipendenza del Consiglio di Stato</em>, cit., 80 e ss. che richiama C. Mortati, <em>La nomina dei consiglieri di stato secondo la Corte Costituzionale</em>, in <em>Giur. Cost</em>., 1973, 2627 e A.M. Sandulli, <em>Giudici amministrativi, concorsi, indipendenza</em>, in <em>Giur. ital</em>., 1973, III, 129.</div>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> E. Follieri, <em>Per l&#8217;indipendenza del Consiglio di Stato</em>, cit., 80 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> E. Follieri, <em>Per l&#8217;indipendenza del Consiglio di Stato</em>, cit., 80 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> F. G. Scoca, <em>Caratteri generali del processo amministrativo</em>, in <em>Giustizia amministrativa</em>, 164.</div>
<div><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> E. Follieri, <em>Per l&#8217;indipendenza del Consiglio di Stato</em>, cit., 80 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> G. Corso, <em>Il Consiglio di Stato nell&#8217;ordinamento costituzionale e amministrativo</em>, in <em>Il Consiglio di Stato e la riforma costituzionale</em>, a cura di S. Cassese, Milano, 1997.</div>
<div><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> Cfr. F. Furlan, <em>Gli incarichi extragiudiziari dei magistrati amministrativi: problemi e prospettive</em>, in <em>www.forumcostituzionale.it</em>, 2012; C. Cavallo, <em>Consiglio di Stato. Fuori ruolo e incarichi extragiudiziari Anni 2003-2006</em>, Roma, 2008.</div>
<div><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a>  Cfr. E. Follieri, <em>Per l&#8217;indipendenza del Consiglio di Stato</em>, cit., che richiama G.P. Storchi, <em>Materiali per un&#8217;analisi del ruolo politico del Consiglio di Stato. Gli &#8220;incarichi esterni&#8221; dei magistrati amministrativi, </em>in <em>Riv. trim. dir. pubbl., </em>1997, 551, il quale considera l&#8217;attività esterna dei consiglieri come una &#8220;prosecuzione sostanziale delle funzioni proprie dell&#8217;organo, come apporto meramente tecnico-giuridico e quindi &#8216;obiettivo&#8217; e &#8216;imparziale'&#8221;.</div>
<div><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a>  Cfr. G. Miele, <em>Alcune considerazioni sull&#8217;indipendenza del giudice amministrativo</em>, in <em>Studi in memoria di G.B. Funajoli</em>, Milano 1961, 649.</div>
<div><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a>  Cfr. E. Follieri, <em>Per l&#8217;indipendenza del Consiglio di Stato</em>, cit.; G. Scarselli, <em>La terzietà e l&#8217;indipendenza dei giudici del Consiglio di Stato</em>, in <em>Foro it</em>., 2001, III, 269 e ss. il quale, richiama quanto osservato da Massimo Severo Giannini, oltre venti anni fa, secondo cui &#8220;l&#8217;assunzione di incarichi stragiudiziali da parte dei giudici amministrativi assumesse &#8216;il significato di uno svuotamento progressivo del ruolo istituzionale del Consiglio di Stato, nella misura in cui vengono a costituirsi dei legami personali dei singoli consiglieri con il sistema politoco &#8211; amministrativo che si ripercuotono sulla posizione dell&#8217;organo'&#8221; e C. Calabrò, <em>A proposito di indipendenza del Consiglio di Stato, </em>in <em>Foro it., </em>2001, V, 555 e ss., il quale, pur sottolineando che il legislatore ha mostrato di apprezzare il contributo che i magistrati amministrativi (ma anche ordinari e contabili) possano dare, grazie alla loro qualificazione e alla loro <em>forma mentis</em>, alla tonificazione e alla razionalizzazione dell&#8217;amministrazione nello svolgimento di compiti particolarmente delicati e importanti per l&#8217;interesse generale, ritiene che il prestito di magistrati ad altre funzioni non possa avvenire se non a piccole dosi e per tempo limitato: questo non solo per evitare invasioni di campo, ma soprattutto perché per un magistrato la vocazione e il compito primario sono e devono restare quelli giurisdizionali. </div>
<div><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a>  Cfr. E. Follieri, <em>Per l&#8217;indipendenza del Consiglio di Stato</em>, cit.</div>
<div><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a>  V.E. Orlando, Contenzioso amministrativo, in Dig. It., VIII, pt . II, Torino, 1897-1902, 908 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a>  Cfr. G. Melis, <em>Il Consiglio di Stato nella storia di Italia</em>, in <em>Il Consiglio di Stato e la riforma costituzionale</em>, a cura di S. Cassese, Milano, 1997, 19 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a>  G. Corso, <em>Il Consiglio di Stato nell&#8217;ordinamento costituzionale e amministrativo</em>, in <em>Il Consiglio di Stato e la riforma costituzionale</em>, 58.</div>
<div><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a>  M. Vanini, <em>L&#8217;indipendenza e l&#8217;imparzialità dei consiglieri di Stato</em>, in <em>www.giustamm.it</em>, 2013, 6, la quale richiama G. Landi, <em>La funzione consultiva del Consiglio di Stato: passato, presente e futuro</em>, in <em>Studi per il cinquantenario del Consiglio di Stato</em>, III, Roma, 1981, 1289.</div>
<div><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a>  Cfr. E. Follieri, <em>Per l&#8217;indipendenza del Consiglio di Stato</em>, cit.; P.G. Lignani, <em>Funzione consultiva e indipendenza</em>, in <em>Il Consiglio di Stato e la riforma costituzionale</em>, 99.</div>
<div><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a>  Cfr. E. Follieri, <em>Per l&#8217;indipendenza del Consiglio di Stato</em>, op. ult. loc. cit.</div>
<div><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a>  Cfr. E. Follieri, <em>Per l&#8217;indipendenza del Consiglio di Stato</em>, op. ult. loc. cit.</div>
<div><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a>  G. Scarselli, <em>La terzietà e l&#8217;indipendenza dei giudici del Consiglio di Stato</em>, in <em>Foro it</em>., 2001, III, 269 e ss. il quale ritiene che debba evitarsi tale avvicendamento, &#8220;recidendo così ogni forma di raccordo che possa immaginarsi tra i consiglieri di Stato che svolgono funzioni consultive e consiglieri di Stato che svolgono funzioni giurisdizionali. Tali legami e tali avvicendamenti compromettono infatti in modo serio il principio della separazione dei poteri e di indipendenza della magistratura, cui anche il Consiglio di Stato si deve attenere ai sensi dell&#8217;art. 108 Cost.&#8221;.</div>
<div><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a>  Cfr. E. Follieri, <em>Per l&#8217;indipendenza del Consiglio di Stato</em>, op. ult. loc. cit.</div>
<div><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a>   M. Vanini, <em>L&#8217;indipendenza e l&#8217;imparzialità dei consiglieri di Stato</em>, cit., 22 e ss., la quale inquadra l&#8217;attività di redazione dei testi normativi da parte del Consiglio di Stato come una &#8220;terza funzione&#8221; e sottolinea che &#8220;la redazione diretta del provvedimento legislativo comporta necessariamente una discrezionalità politica, propria, appunto di un organo politico e non di un organo giudicante caratterizzato da imparzialità e indipendenza. Come conseguenza di ciò, si aggiunga che il Supremo Organo di giustizia amministrativa potrebbe così trovarsi a giudicare della legittimità di un atto sul quale, non abbia (solo) espresso il suo parere in sede consultiva &#8211; il che potrebbe comunque essere sufficiente a dar luogo a delle perplessità -, ma che egli stesso abbia direttamente contribuito a redigere&#8221;. Cfr., sul punto, anche F. Biondi &#8211; L. Platania, <em>Ma chi fa i decreti legislativi? Sui legami tra il Consiglio di Stato ed esecutivo, </em>in <em>www.forumcostituzionale.it</em>, 19 marzo 2009, secondo cui &#8220;la funzione affidata al Consiglio di Stato andrebbe, pertanto, ben oltre la competenza tecnica &#8220;pura&#8221;, come nell&#8217;intento originario della norma di cui all&#8217;art. 14, n. 2, del T.U. sul Consiglio di Stato (r.d. 1054/1924), finendo per assurgere ad una sorta di co-partecipazione nella funzione legislativa delegata&#8221;.</div>
<div><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a>  Cfr. E. Follieri, <em>Per l&#8217;indipendenza del Consiglio di Stato</em>, op. ult. loc. cit., secondo cui &#8220;Per la consulenza sugli schemi normativi, si è rilevato che è diversa la posizione di un organo che, in via istituzionale e per previsione normativa, renda il parere, rispetto all&#8217;ipotesi in cui sia individuato, di volta in volta, chi lo debba rendere per la posizione particolare che viene ad assumere chi lo rende, preventivamente contattato sullo specifico argomento su cui viene chiamato ad esprimersi, con possibile influenza sul contenuto poiché tende &#8220;ad assumere come propri gli interessi e gli scopi del richiedente&#8221;. In sostanza, in questa ultima ipotesi, si stabilisce un rapporto fiduciario&#8221;.</div>
<div><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a>  Cfr. E. Follieri, <em>Per l&#8217;indipendenza del Consiglio di Stato</em>, cit., che richiama E. Guicciardi, <em>Consiglio di Stato</em>, in <em>Nuovo Digesto Italiano</em>, Torino, 1938, vol. III, 890 e G. Landi, <em>Il Consiglio di Stato</em>, Milano 1954, 129.</div>
<div><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a>  F. Figorilli, <em>Il giudice amministrativo, </em>in<em> Giustizia amministrativa</em>, a cura di F.G. Scoca, op. cit., 44.</div>
<div><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a>  E. De Francisco &#8211; H. Simonetti, <em>La nomina del presidente del Consiglio di Stato: quello che noi credevamo</em>, in <em>www.giustamm.it</em>, 2016, 12.</div>
<div><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a>  Cfr. E. Follieri, <em>Per l&#8217;indipendenza del Consiglio di Stato</em>, cit.</div>
<div><a href="#_ftnref37" title="">[37]</a>  Cfr. R. Chieppa, <em>A proposito di indipendenza della Corte dei conti e del Consiglio di Stato</em>, in <em>Giur. Cost</em>., 1967, 11 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref38" title="">[38]</a>  L. Paccione, <em>Sulla nomina governativa dei consiglieri di stato</em>, cit., 1112 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref39" title="">[39]</a>  Cfr. E. Follieri, <em>Per l&#8217;indipendenza del Consiglio di Stato</em>, cit.</div>
<div><a href="#_ftnref40" title="">[40]</a>  F. Biondi &#8211; L. Platania, <em>Ma chi fa i decreti legislativi?,</em> cit., e R. Garofoli, <em>Unicità della giurisdizione e indipendenza del giudice: principi costituzionali ed effettivo sviluppo del sistema giurisdizionale,</em> cit., 167.</div>
<div><a href="#_ftnref41" title="">[41]</a>  Cfr. G. Scarselli, <em>La terzietà e l&#8217;indipendenza dei giudici del Consiglio di Stato</em>, cit., 269 e ss., il quale afferma che &#8220;se è incostituzionale affidare funzioni giurisdizionali a un ministri, o ad un consiglio comunale, oppure ai consigli di prefettura, od ancora alla guardia di finanza, all&#8217;Alta corte siciliana in materia penale, ai comandanti di porto, al consorzio autonomi per l&#8217;esercizio del porto di Genova, al prefetto per la concessione della forza pubblica nell&#8217;esecuzione degli sfratti, per quali motivi dovrebbe essere costituzionale l&#8217;art. 19, l. 186/82 nella parte in cui prevede che la nomina di una parte dei consiglieri di Stato spetta al governo fuori da ogni concorso pubblico?&#8221;.</div>
<div><a href="#_ftnref42" title="">[42]</a>  R. Scarciglia, <em>Indipendenza e terzietà del giudice, &#8220;giusto processo&#8221; e prospettive di riforma della magistratura amministrativa</em>, in <em>www.giustamm.it</em>, 2007, 6, 5 e C. Calabrò, <em>A proposito di indipendenza del Consiglio di Stato, </em>cit., 555 e ss.<em>  </em></div>
<div><a href="#_ftnref43" title="">[43]</a>  Sia consentito rinviare a G. Urbano<em>, Trasformazioni della Costituzione Revisioni, mutamenti taciti e progetti falliti nella storia repubblicana, </em>in<em> Contenuti della Riforma Costituzionale. Luci ed ombre della revisione costituzionale Renzi &#8211; Boschi, </em>a cura di B. Di Giacomo Russo &#8211; A. Tarzia, Napoli, 2016, 407 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref44" title="">[44]</a>  A. Orsi Battaglini<em>, Alla ricerca dello Stato di diritto,</em> Milano, 2005.</div>
<div><a href="#_ftnref45" title="">[45]</a>  M. Vanini, <em>L&#8217;indipendenza e l&#8217;imparzialità dei consiglieri di Stato</em>, cit. 9.</div>
<div><a href="#_ftnref46" title="">[46]</a>  M. Vanini, <em>L&#8217;indipendenza e l&#8217;imparzialità dei consiglieri di Stato</em>, cit., 33.</div>
<div><a href="#_ftnref47" title="">[47]</a>  R. Garofoli, <em>Unicità della giurisdizione e indipendenza del giudice: principi costituzionali ed effettivo sviluppo del sistema giurisdizionale</em>, cit., 138.</div>
<div><a href="#_ftnref48" title="">[48]</a>  Cfr. E. Follieri, <em>Per l&#8217;indipendenza del Consiglio di Stato, </em>in <em>Il diritto amministrativo in trasformazione</em>, a cura di  N. LONGOBARDI, Torino, 2016, 63 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref49" title="">[49]</a>  E. Follieri, <em>Per l&#8217;indipendenza del Consiglio di Stato,</em> op. ult. cit., 66, il quale precisa che il diritto alla tutela giudiziaria &lt;&lt;è un diritto fondamentale che ha come fine la difesa e la realizzazione degli altri diritti fondamentali, e che deve trovare soddisfazione anche quando il diritto fondamentale per il quale si agisce è recessivo rispetto ad altri diritti (principi)&gt;&gt;.</div>
<div><a href="#_ftnref50" title="">[50]</a>  Cfr. L.R. Perfetti, <em>I diritti sociali</em>. <em>Sui diritti fondamentali come esercizio della sovranità popolare nel rapporto con l&#8217;autorità</em>, in <em>Dir. pubbl.</em>, 2013, 107.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lindipendenza-del-giudice-amministrativo/">L&#8217;indipendenza del giudice amministrativo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spunti in tema di revoca della dichiarazione di pubblico interesse nella procedura di project financing</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/spunti-in-tema-di-revoca-della-dichiarazione-di-pubblico-interesse-nella-procedura-di-project-financing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 17:44:40 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/spunti-in-tema-di-revoca-della-dichiarazione-di-pubblico-interesse-nella-procedura-di-project-financing/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/spunti-in-tema-di-revoca-della-dichiarazione-di-pubblico-interesse-nella-procedura-di-project-financing/">Spunti in tema di revoca della dichiarazione di pubblico interesse nella procedura di project financing</a></p>
<p>Nota a T.A.R. Veneto, Sez. I &#8211; sentenza 16 febbraio 2018 n. 184. Sommario: 1. Premessa &#8211; 2. Il caso &#8211; 3. Revoca della dichiarazione di pubblico interesse e responsabilità precontrattuale &#8211; 4. La specialità della disciplina del project financing e l&#8217;esclusione dell&#8217;indennizzo. &#8211; 5. Spunti conclusivi. 1. Premessa. Con</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/spunti-in-tema-di-revoca-della-dichiarazione-di-pubblico-interesse-nella-procedura-di-project-financing/">Spunti in tema di revoca della dichiarazione di pubblico interesse nella procedura di project financing</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/spunti-in-tema-di-revoca-della-dichiarazione-di-pubblico-interesse-nella-procedura-di-project-financing/">Spunti in tema di revoca della dichiarazione di pubblico interesse nella procedura di project financing</a></p>
<p>Nota a T.A.R. Veneto, Sez. I &#8211; sentenza 16 febbraio 2018 n. 184.</p>
<p>Sommario: 1. Premessa &#8211; 2. Il caso &#8211; 3. Revoca della dichiarazione di pubblico interesse e responsabilità precontrattuale &#8211; 4. La specialità della disciplina del <em>project financing </em>e l&#8217;esclusione dell&#8217;indennizzo. &#8211; 5. Spunti conclusivi.</p>
<p><strong>1. Premessa.</strong><br />
Con la sentenza n. 184 del 16 febbraio 2018, il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ha affrontato una delle questioni più discusse e problematiche concernenti l&#8217;istituto del <em>project financing</em><a title="" href="#_ftn1">[1]</a>: l&#8217;eventuale configurabilità della responsabilità precontrattuale in capo alla Pubblica Amministrazione, qualora venga disposta la revoca della dichiarazione di pubblico interesse, con le conseguenti pretese risarcitorie e indennitarie.<br />
I giudici amministrativi veneti si sono adeguati agli orientamenti giurisprudenziali maggioritari espressi dalla giustizia amministrativa, ripercorrendoli analiticamente e contribuendo così a fornire un preciso indirizzo interpretativo a tale frequente problematica, stante l&#8217;elevato numero di contenziosi.<br />
La questione è particolarmente complessa e impone di misurare la disciplina di cui all&#8217;art. 183 co. 15-19 del D.Lgs. n. 50/2016 con i principi generali contenuti nella L. n. 241/90, ed in particolare nell&#8217;articolo 21-<em>quinquies</em>, concernente la revoca di un precedente provvedimento amministrativo<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>.<br />
Giova richiamare sinteticamente il contenuto della disciplina dell&#8217;iniziativa privata per opere fuori programmazione. Secondo l&#8217;art. 183 co. 15-19, gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni proposte per la realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice.<br />
Le proposte devono necessariamente contenere un progetto di fattibilità<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>, una bozza di convenzione<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>, il piano economico finanziario<a title="" href="#_ftn5">[5]</a> asseverato<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>, comprensivo dell&#8217;importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta e dei diritti sulle opere dell&#8217;ingegno, di cui all&#8217;articolo 2578 del codice civile, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Dal momento che la proposta nasce su iniziativa degli operatori economici, si ritiene importante che nel progetto vengano indicati i benefici per l&#8217;amministrazione e il territorio e le ragioni per la realizzazione dello stesso sulla base del <em>project financing</em><a title="" href="#_ftn7">[7]</a>.<br />
Successivamente, l&#8217;Amministrazione aggiudicatrice valuta la fattibilità della proposta entro il termine perentorio di tre mesi e, in tale fase, può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Qualora il proponente non provveda ad effettuare le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente.<br />
Il progetto di fattibilità, una volta approvato, viene posto a base di gara per l&#8217;affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente. Nel bando, viene specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>, ossia il diritto di essere preferito al concorrente che risulti il miglior offerente all&#8217;esito della gara, allorché dichiari di impegnarsi ad adempiere le obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte da quest&#8217;ultimo.<br />
Ai fini dell&#8217;individuazione dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione comparativa avviene sulla base dei criteri indicati nel bando, secondo l&#8217;ordine di importanza loro attribuita. In particolare, la valutazione tiene conto degli aspetti relativi alla qualità del progetto definitivo presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.<br />
Se all&#8217;esito della gara esperita secondo tali modalità, il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell&#8217;aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire così aggiudicatario, se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall&#8217;aggiudicatario. Se il promotore si avvale di tale facoltà prevista dal bando, l&#8217;originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell&#8217;importo delle spese per la predisposizione dell&#8217;offerta nel limite del 2,5% del valore dell&#8217;investimento. In caso contrario, è il promotore ad avere diritto al pagamento di tali spese, a carico dell&#8217;aggiudicatario.<br />
Richiamata brevemente la normativa applicabile, si pone il problema di stabilire se il soggetto privato proponente abbia diritto ad ottenere il risarcimento dei danni ovvero l&#8217;indennizzo, qualora venga disposta la revoca della dichiarazione di pubblico interesse, determinando così l&#8217;arresto della procedura.<br />
La sentenza in ananlisi, risolvendo tale delicata questione, suscita particolare interesse poiché, anzitutto, la procedura controversa si è svolta interamente sotto la vigenza del nuovo Codice dei Contratti Pubblici. Infatti, i precedenti giurisprudenziali si erano consolidati attraverso la risoluzione di controversie sorte nell&#8217;ambito di <em>project financing </em>disciplinati dal D.Lgs. n. 163/2006 e svoltisi in tutto o in parte durante la vigenza dello stesso. Non è irrilevante sottolineare che la giurisprudenza amministrativa ha confermato i propri indirizzi interpretativi, nonostante il nuovo intervento del legislatore<a title="" href="#_ftn9">[9]</a> che, tuttavia, non ha colmato il vuoto normativo<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>.<br />
In secondo luogo, la sentenza del Tar Veneto offre spunti di riflessione al fine di operare un confronto tra la revoca della dichiarazione di pubblico interesse della proposta di <em>project financing</em> e il più generale tema della revoca nell&#8217;ambito delle procedure ad evidenza pubblica.<br />
Prima di affrontare le questioni giuridiche sottese al caso di specie, è opportuno, tuttavia, sintetizzare la vicenda che ha dato origine al contenzioso.</p>
<p><strong>2. Il caso.</strong><br />
Le due società ricorrenti, facenti parti di un costituendo RTI, avevano presentato una proposta di finanza di progetto per il recupero e la valorizzazione del compendio dell&#8217;Arsenale di Verona nel luglio del 2016, pertanto, sotto la vigenza del D.Lgs. n. 50/2016.<br />
La proposta, al fine di assicurare l&#8217;equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, prevedeva l&#8217;erogazione di un contributo pubblico da parte del Comune di Verona, oltre al pagamento di un &#8220;corrispettivo di disponibilità&#8221; per gli edifici che sarebbero stati utilizzati in via diretta dallo stesso ente.<br />
Il Consiglio comunale con deliberazione n. 68/2016 aveva dichiarato di pubblico interesse la proposta di <em>project financing</em>, avendone riconosciuto la fattibilità ai sensi dell&#8217;art. 183, co. 15 del Codice dei Contratti pubblici.<br />
Tuttavia, la stessa deliberazione, stante la non conformità del progetto allo strumento urbanistico, subordinava il prosieguo della procedura di scelta del concessionario al verificarsi delle seguenti condizioni<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>:</p>
<ul>
<li>all&#8217;approvazione da parte del Consiglio comunale della variante urbanistica;</li>
<li>all&#8217;esito delle operazioni di monitoraggio delle acque di falda nelle aree interessate  dalla proposta al fine di accertare gli eventuali inquinamenti esistenti;</li>
<li>all&#8217;acquisizione dell&#8217;autorizzazione della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto orientale, prevista dall&#8217;art. 57 <em>bis </em>del D.Lgs. 42/2004;</li>
<li>all&#8217;acquisizione del parere favorevole dell&#8217;Autorità Nazionale Anticorruzione.</li>
</ul>
<p>Inoltre, in tale atto, veniva specificato che nulla era dovuto al proponente in caso di esito negativo di una sola delle predette condizioni, ciascuna idonea ad ostacolare la prosecuzione della procedura. Dunque, il Comune di Verona, dopo aver approvato la variante urbanistica con deliberazione n. 24/2017, pubblicava il bando di gara.<br />
Tuttavia, in pendenza del termine per la presentazione delle offerte, il Comitato Arsenale di Verona, Legambiente Onlus e alcuni cittadini depositavano al Tar Veneto un ricorso per l&#8217;annullamento, previa sospensiva, delle deliberazioni del Consiglio comunale n. 24/2017 di approvazione della variante urbanistica e n. 68/2016 di adozione della variante stessa.<br />
A causa della presentazione di tale ricorso, il Comune comunicava che la procedura di gara non avrebbe avuto seguito fino alla pronuncia del Tar e che il termine per la presentazione delle offerte veniva sospeso dalla data dell&#8217;avviso fino al deposito della decisione sull&#8217;istanza cautelare.<br />
Durante la pendenza del procedimento giurisdizionale, le elezioni amministrative del Comune di Verona portarono all&#8217;elezione di un nuovo Sindaco, determinando così un diverso equilibrio tra le forze politiche.<br />
Il Consiglio comunale, recependo l&#8217;indirizzo espresso dalla nuova Giunta, aveva quindi disposto la revoca della deliberazione consiliare n. 68/2016, con la quale era stata dichiarata di pubblico interesse la proposta presentata dalle ricorrenti. L&#8217;ente poneva alla base di tale decisione le incertezze derivanti dall&#8217;impugnazione della deliberazione di approvazione della variante urbanistica e la necessità di destinare le risorse disponibili per la conservazione dell&#8217;Anfiteatro di Verona e la messa in sicurezza delle strade comunali.<br />
Avverso tale deliberazione le due società proponevano ricorso, deducendone l&#8217;illegittimità per quattro motivi:</p>
<ul>
<li>inesistenza/nullità della delibera di revoca per carenza di potere ed inesistenza del procedimento di approvazione;</li>
<li>illegittimità della revoca per violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 21-<em>quinques</em> della L. n. 241/1990, per difetto dei presupposti e travisamento nonché per erroneità e contraddittorietà della sua motivazione;</li>
<li>difetto di motivazione della delibera impugnata, nonché il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria, la manifesta irragionevolezza e l&#8217;illogicità;</li>
<li>mancata previsione dell&#8217;indennizzo in loro favore, in violazione di quanto previsto dall&#8217;art. 21-<em>quinquies</em> della L. n. 241/90.</li>
</ul>
<p>Le ricorrenti chiedevano, oltre all&#8217;annullamento della deliberazione impugnata, anche la condanna del Comune al pagamento dell&#8217;indennizzo <em>ex</em> art. 21-<em>quinquies</em> e del risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale <em>ex </em>art. 1337 c.c., riservandosi altresì di agire con separato giudizio per far valere la responsabilità extracontrattuale di cui all&#8217;art. 2043 c.c. Nelle memorie di replica, inoltre, veniva specificato che il danno risarcibile doveva comprendere sia il danno emergente (spese sostenute dall&#8217;RTI per la presentazione del progetto e la sua messa a gara) sia il lucro cessante (mancato guadagno derivante dall&#8217;interruzione della procedura, con perdita delle possibilità di aggiudicazione della gara).<a title="" href="#_ftn12">[12]</a><br />
Dopo aver ricostruito la <em>questio facti</em>, occorre analizzare le argomentazioni esposte dal collegio giudicante nella risoluzione della controversia e le questioni giuridiche sottese al caso di specie.</p>
<p><strong>3. Revoca della dichiarazione di pubblico interesse e responsabilità precontrattuale. </strong><br />
In via preliminare, il Tar Veneto ha sancito la legittimità dell&#8217;operato della PA nella scelta dell&#8217;Amministrazione di destinare i fondi disponibili per l&#8217;esercizio 2017 ad altri progetti, in particolare per l&#8217;intervento di conservazione, valorizzazione e fruizione dell&#8217;Anfiteatro romano &#8220;Arena di Verona&#8221; e la messa in sicurezza delle strade, riscontrando, di conseguenza, l&#8217;improcedibilità della domanda di annullamento della delibera impugnata per sopravvenuto difetto d&#8217;interesse.<br />
Il punto centrale della controversia riguarda la configurabilità della responsabilità precontrattuale<a title="" href="#_ftn13">[13]</a> in capo alla Pubblica Amministrazione <em>ex</em> art. 1337 c.c. nel caso di revoca della dichiarazione di pubblico interesse.<br />
A tal proposito, il Tar ha richiamato il pacifico orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato secondo il quale, in tema di <em>project financing</em> &#8220;&amp; <em>anche una volta dichiarata di pubblico interesse una proposta di realizzazione di lavori pubblici ed individuato quindi il promotore privato, l&#8217;Amministrazione non è tenuta a dare corso alla procedura di gara per l&#8217;affidamento della relativa concessione, posto che tale scelta costituisce una tipica e prevalente manifestazione di discrezionalità amministrativa nella quale sono implicate ampie valutazioni in ordine all&#8217;effettiva esistenza di un interesse pubblico alla realizzazione dell&#8217;opera, tali da non potere essere rese coercibili nell&#8217;ambito del giudizio di legittimità che si svolge in sede giurisdizionale amministrativa&#8221;</em><a title="" href="#_ftn14">[14]</a>.<br />
Tale pacifico arresto giurisprudenziale maturato durante la vigenza del D.Lgs. 163/2006 è stato richiamato anche da altri giudici amministrativi di primo grado, che hanno fatto proprio l&#8217;indirizzo espresso dal Consiglio nella risoluzione di un&#8217;analoga vicenda<a title="" href="#_ftn15">[15]</a>.<br />
Il presupposto giuridico di fondo è senza dubbio il riconoscimento in capo all&#8217;Amministrazione di un ampio potere discrezionale in ordine alla valutazione della fattibilità della proposta<a title="" href="#_ftn16">[16]</a>. Infatti, anche a seguito della dichiarazione di pubblico interesse non deriva alcun vincolo per l&#8217;ente di affidare la concessione, essendo necessaria l&#8217;approvazione del progetto di fattibilità e il suo inserimento negli strumenti di programmazione, all&#8217;esito di valutazioni appunto discrezionali.<br />
Tale considerazione impone di effettuare un confronto con il più generale tema della revoca nell&#8217;ambito delle procedure ad evidenza pubblica. Restringendo il campo della nostra riflessione ai contratti pubblici, è uniforme l&#8217;orientamento giurisprudenziale in base al quale &#8220;<em>le ragioni in grado di supportare la revoca legittima dell&#8217;aggiudicazione sono state variamente individuate e tre sono, specialmente, le fattispecie ricorrenti: a) revoca per sopravvenuta non corrispondenza dell&#8217;appalto alle esigenze dell&#8217;amministrazione; b) revoca per sopravvenuta indisponibilità di risorse finanziarie ovvero per sopravvenuta non convenienza economica dell&#8217;appalto; c) revoca per inidoneità della prestazione descritta nella lex specialis a soddisfare le esigenze contrattuali che hanno determinato l&#8217;avvio della procedura</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn17">[17]</a>.<br />
In tali ipotesi, infatti, la revoca dell&#8217;aggiudicazione definitiva è pienamente legittima, ma a norma dell&#8217;art. 21-<em>quinquies</em> l&#8217;Amministrazione ha l&#8217;obbligo di provvedere all&#8217;indennizzo in favore del soggetto interessato dal provvedimento di revoca, ancorché questo sia legittimo, configurandosi così una responsabilità dell&#8217;amministrazione da atti leciti. Non appare fuori luogo ricordare che, quando la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incide su rapporti negoziali, l&#8217;indennizzo liquidato dall&#8217;amministrazione agli interessati è parametrato al solo &#8220;danno emergente&#8221; e non anche al c.d. &#8220;danno da perdita di <em>chance</em>&#8220;, come specificatamente previsto dal comma 1-<em>bis</em> dell&#8217;art. 21-<em>quinquies</em><a title="" href="#_ftn18">[18]</a>.<br />
Invece, qualora venga disposta la revoca dell&#8217;aggiudicazione provvisoria si deve giungere a conclusioni differenti, stante la natura di atto endoprocedimentale, che s&#8217;inserisce nell&#8217;ambito della procedura di scelta del contraente. La possibilità che all&#8217;aggiudicazione provvisoria della gara d&#8217;appalto non segua quella definitiva è un evento del tutto fisiologico, non idoneo per sua natura a ingenerare un affidamento tutelabile, con conseguente obbligo risarcitorio, qualora non sussista illegittimità nell&#8217;operato dell&#8217;Amministrazione<a title="" href="#_ftn19">[19]</a>.<br />
Diverso è il caso in cui l&#8217;Amministrazione abbia illegittimamente revocato l&#8217;aggiudicazione. Sul punto giova richiamare l&#8217;autorevole orientamento del Consiglio di Stato che ha ribadito, in più occasioni, i criteri e i presupposti tali da legittimare la scelta dell&#8217;Amministrazione di revocare l&#8217;aggiudicazione definitiva. Precisamente, &#8220;<em>il ritiro di un&#8217;aggiudicazione legittima postula, in particolare, la sopravvenienza di ragioni di interesse pubblico (o una rinnovata valutazione di quelle originarie) particolarmente consistenti e preminenti sulle esigenze di tutela del legittimo affidamento ingenerato nell&#8217;impresa che ha diligentemente partecipato alla gara, rispettandone le regole e organizzandosi in modo da vincerla, ed esige, quindi, una motivazione particolarmente convincente circa i contenuti e l&#8217;esito della necessaria valutazione comparativa dei predetti interessi</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn20">[20]</a>. Alla stregua di tali indicazioni, la giurisprudenza successiva ha riconosciuto l&#8217;illegittimità della revoca fondata sul semplice ripensamento circa il grado di satisfattività della prestazione messa a gara<a title="" href="#_ftn21">[21]</a>.<br />
In tali casi, qualora il provvedimento di revoca sia illegittimo, ovvero sia stata disposta senza l&#8217;esistenza dei necessari presupposti, l&#8217;operatore economico direttamente interessato avrà diritto ad ottenere il risarcimento del danno, calcolato tenendo in considerazione sia il danno emergente sia il lucro cessante.<br />
Fatte queste opportune precisazioni, giova ricordare che la peculiarità dello schema procedimentale di cui all&#8217;art. 183 co. 15, previsto<a title="" href="#_ftn22">[22]</a> al fine di incentivare la più ampia partecipazione del capitale privato alla realizzazione di infrastrutture pubbliche e di pubblica utilità, è rappresentata dal compito attribuito al soggetto privato proponente di individuare a monte le esigenze della pubblica amministrazione e di tradurle in un progetto, che potrà essere successivamente inserito negli strumenti di programmazione e posto alla base di una gara per l&#8217;affidamento di una concessione di lavori pubblici. In primo luogo, dunque, è proprio la differenza strutturale tra questo schema procedimentale e la procedura di gara per l&#8217;affidamento di un appalto pubblico ad offrire una prima giustificazione alle diverse conclusioni cui è arrivata la giurisprudenza amministrativa in tema di revoca.<br />
Infatti, nelle operazioni di <em>project financing</em> il promotore non acquisisce alcun pieno diritto all&#8217;indizione della procedura, ma una mera aspettativa, condizionata dalle valutazioni di esclusiva pertinenza dell&#8217;amministrazione in ordine all&#8217;opportunità di contrattare sulla base della medesima proposta<a title="" href="#_ftn23">[23]</a>. Quindi, tale aspettativa non è giuridicamente tutelabile rispetto alle insindacabili scelte dell&#8217;amministrazione e la posizione di vantaggio acquisita per effetto della dichiarazione di pubblico interesse si esplica solo all&#8217;interno della gara.<br />
Inoltre, nella presentazione del progetto da parte del promotore, &#8220;<em>vi è un&#8217;assunzione consapevole di rischio a che quanto proposto non venga poi stimato conforme all&#8217;interesse pubblico e dunque davvero da realizzare</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn24">[24]</a>. Infatti, la disposizione normativa consente agli imprenditori di dare avvio a nuove iniziative, soprattutto in relazione alla profonda conoscenza delle esigenze del territorio che essi possono vantare, ma al contempo addossa in capo ad essi le eventuali conseguenze negative derivanti dalla non conformità (anche sopravvenuta) della proposta all&#8217;interesse pubblico perseguito dall&#8217;amministrazione.<br />
Quanto alla responsabilità precontrattuale, il collegio giudicante ancora una volta richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la quale, in casi analoghi, &#8220;<em>esclude che la P.A. possa incorrere in tale tipo di responsabilità, non sussistendo, di regola, la violazione del dovere di correttezza negoziale da parte dell&#8217;Amministrazione che eserciti il proprio potere di revoca dell&#8217;approvazione del progetto, né un affidamento tutelabile da parte del promotore circa il consolidamento della propria posizione, con la conseguenza che l&#8217;abbandono del progetto da parte della prima non integra in capo al proponente alcuna pretesa risarcitoria e nemmeno indennitaria</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn25">[25]</a>.<br />
Sempre il Consiglio di Stato ha chiarito che la Pubblica Amministrazione non può essere condannata per responsabilità precontrattuale, atteso che &#8220;<em>nessuna violazione del dovere di correttezza negoziale è dato di ravvisare nel comportamento dell&#8217;Amministrazione nel caso in cui non abbia mai dato luogo al minimo affidamento sul consolidamento di una posizione precontrattuale riconducibile a quella tipica del promotore</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn26">[26]</a>.<br />
Tuttavia, la peculiarità strutturale del <em>project financing</em> non è l&#8217;unico elemento che giustifica un trattamento differenziato in tema di revoca: assume, infatti, un ruolo di fondamentale importanza il dato temporale, ossia il momento in cui interviene la revoca della dichiarazione di pubblico interesse. Precisamente, l&#8217;orientamento giurisprudenziale richiamato trova attuazione fino all&#8217;individuazione dell&#8217;affidatario della concessione, mentre nelle successive fasi si applicano i suesposti principi generali concernenti la revoca nell&#8217;ambito delle procedure di evidenza pubblica.<br />
Nel caso di specie, il Tar ritiene di non contraddire tali precedenti giurisprudenziali poiché la fase di gara per la selezione dell&#8217;affidatario è stata interrotta prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, senza che si fosse determinato alcun affidamento sulla posizione delle ricorrenti. I giudici sottolineano come il Comune di Verona &#8220;<em>non ha dato luogo al benché minimo affidamento sul consolidamento della posizione precontrattuale delle ricorrenti, avendo quest&#8217;ultime presentato il progetto di cui si tratta, di propria iniziativa (non essendo il progetto presente negli strumenti di programmazione approvati dal Comune) assumendosi dunque il rischio che esso non venisse giudicato conforme all&#8217;interesse pubblico, e dovendosi considerare insito nella posizione del promotore il rischio economico della redazione e mancata realizzazione del progetto presentato</em>&#8220;.<br />
Valorizzando, dunque, il dato temporale, non sarà, dunque, non configurabile la responsabilità precontrattuale dell&#8217;amministrazione, qualora la revoca della gara sia intervenuta prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara, poiché nessun affidamento sino a quel momento si è potuto ragionevolmente ingenerare nei concorrenti<a title="" href="#_ftn27">[27]</a>.<br />
L&#8217;ente dispone, infatti, della piena facoltà di revocare la procedura di <em>project financing</em> prima della conclusione della gara e dell&#8217;aggiudicazione della concessione, senza che il promotore dell&#8217;iniziativa possa vantare alcuna posizione tutelabile e, quindi, ottenere il risarcimento dei danni a titolo di responsabilità precontrattuale.<br />
Precisamente, risulta opportuno constatare che nella fattispecie controversa mancano gli stessi elementi costitutivi della responsabilità. Affinché essa si configuri, è necessario che durante la fase precontrattuale la pubblica amministrazione violi quel dovere di lealtà e di correttezza<a title="" href="#_ftn28">[28]</a>, ponendo in essere dei comportamenti che non tutelano l&#8217;affidamento della controparte sulla conclusione del contratto<a title="" href="#_ftn29">[29]</a>.<br />
Tuttavia, nello schema procedimentale dell&#8217;iniziativa privata per opere fuori programmazione, l&#8217;interesse dell&#8217;amministrazione non si focalizza su un possibile contraente, bensì su una proposta che risponda ad un determinato interesse pubblico, essendo ancora incerta, anche dopo l&#8217;approvazione del progetto, la cerchia dei possibili affidatari della concessione che prenderanno parte alla fase competitiva. Inoltre, questa procedura non prevede, almeno nella fase inziale di presentazione della proposta ed inserimento del progetto di fattibilità negli strumenti di programmazione, atti che possano essere sussunti nel concetto di &#8220;trattative&#8221; tra proponente e pubblica amministrazione o nel concetto di &#8220;formazione del contratto&#8221;.<br />
Nel caso in esame, per le medesime ragioni, non si riscontra neppure l&#8217;ulteriore elemento costitutivo della responsabilità precontrattuale<a title="" href="#_ftn30">[30]</a> rappresentato dalla violazione del canone della buona fede<a title="" href="#_ftn31">[31]</a>. Le ricorrenti hanno censurato il comportamento complessivo dell&#8217;Amministrazione, che avrebbe indotto il promotore a confidare nella realizzazione dell&#8217;intervento per poi frustrare in modo sleale tale legittima aspettativa. Invece, il collegio ritiene che la delibera impugnata contenga una motivazione adeguata in merito alla scelta dell&#8217;amministrazione di destinare le risorse disponibili per la realizzazione di interventi più urgenti. Risulta, dunque, rispettato il principio &#8211; in precedenza richiamato &#8211; secondo cui è necessaria una motivazione particolarmente rigorosa e convincente del provvedimento di revoca circa i contenuti e l&#8217;esito della necessaria valutazione comparativa tra gli interessi pubblici e privati rilevanti nel caso di esame.<br />
Il Tar esclude che &#8220;<em>il Comune di Verona, facendo un uso ragionevole ed appropriato della propria amplissima discrezionalità insita in tali scelte gestionali delle risorse pubbliche, possa essere incorso in una responsabilità precontrattuale per essersi comportato scorrettamente nei confronti del promotore</em>&#8220;.<br />
Alla stregua delle predette considerazioni, ne deriva che nelle procedura di <em>project financing</em> la fase precontrattuale, durante la quale le parti possono essere chiamate a rispondere di eventuali scorrettezze reciproche, inizia solo dopo l&#8217;espletamento della gara, quando si apre una fase negoziale coinvolgente il promotore e le imprese prime classificate nella procedura di selezione.<br />
In quest&#8217;ottica, il dato strutturale e i profili temporali della procedura di <em>project financing </em>offrono &#8211; quantomeno in astratto &#8211; idonei appigli per la non configurabilità della responsabilità precontrattuale in capo alla pubblica amministrazione e delle connesse pretese risarcitorie.</p>
<p><strong>4. La specialità della disciplina del <em>project financing </em>e l&#8217;esclusione dell&#8217;indennizzo. </strong><br />
Resta da trattare l&#8217;ulteriore questione giuridica sollevata dalle ricorrenti, ossia la mancata liquidazione dell&#8217;indennizzo in loro favore <em>ex</em> art. 21-<em>quinquies</em>. Anche in questo caso il Tar respinge tale richiesta di pagamento, facendo leva sul prevalente orientamento della giurisprudenza. Infatti, si ritiene che la disciplina generale di cui all&#8217;articolo 21-<em>quinquies</em> della L. n. 241/1990 sia inapplicabile al <em>project financing</em>, in quanto per tale materia vige una disciplina speciale<a title="" href="#_ftn32">[32]</a>, che regolamenta espressamente il diritto al rimborso delle spese per la predisposizione del progetto, riconoscendo tale diritto solo a conclusione della gara, nel caso in cui il promotore non risulti aggiudicatario. In tal senso, il Consiglio di Stato espressamente dispone che l&#8217;indennizzo non può essere riconosciuto al privato promotore se non all&#8217;esito della procedura di gara per l&#8217;affidamento della concessione, quando del progetto dallo stesso presentato e dichiarato di pubblico interesse si giovi un diverso aggiudicatario della concessione<a title="" href="#_ftn33">[33]</a>. Inoltre, l&#8217;art. 21-<em>quinquies </em>non riconosce l&#8217;indennizzo in caso di revoca di atti ad effetti instabili ed interinali, ma solo in caso di revoca di atti definitivamente attributivi di vantaggi. A tal proposito, bisogna rammentare che &#8220;<em>la dichiarazione di pubblico interesse di un progetto spontaneamente presentato dal promotore non è un atto durevole, ovvero attributivo in maniera definitiva di un vantaggio, ma meramente ed eventualmente prodromico alla indizione di una gara&#8221;</em><a title="" href="#_ftn34">[34]</a>. Semplificando, la dichiarazione di pubblico interesse della proposta nell&#8217;ambito della procedura di <em>project financing</em> non è un atto attributivo di vantaggi economici, stante la discrezionalità dell&#8217;amministrazione di non dare ulteriore seguito alla proposta che pure aveva ritenuto di pubblico interesse.<br />
Come evidenziato dai giudici amministrativi, il riconoscimento in capo al soggetto individuato promotore di una posizione giuridica non solo tutelabile, ma anche economicamente apprezzabile si verifica solo al momento della conclusione della gara con l&#8217;individuazione del concessionario. Pertanto, soltanto il concreto utilizzo della proposta da parte dell&#8217;amministrazione consolida il diritto del promotore al pagamento dell&#8217;indennizzo per le spese sostenute e trasforma la posizione giuridica del promotore da posizione giuridica instabile a posizione giuridica durevole.</p>
<p><strong>5. Spunti conclusivi.</strong><br />
La sentenza del Tar Veneto mostra di aderire pienamente agli orientamenti giurisprudenziali prevalenti, negando la responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione e prendendo una precisa posizione sulle conseguenze economiche in caso di revoca della dichiarazione di pubblico interesse della proposta presentata nell&#8217;ambito delle procedure di finanza di progetto.<br />
Il quadro tracciato dalla pronuncia in commento lascia emergere che l&#8217;ampia discrezionalità di cui gode l&#8217;Amministrazione nella valutazione della proposta rende legittima la revoca se si palesa un mutamento dell&#8217;interesse pubblico.<br />
E tale ampia discrezionalità, in uno con le caratteristiche strutturali e temporali della procedura di <em>project financing</em>, viene a costituire la base dogmatica per una deviazione dai principi generali in tema di revoca, per i quali, come è noto, alla revoca legittima consegue il ristoro patrimoniale del pregiudizio cagionato al privato destinatario della stessa, quale forma di responsabilità da atto legittimo, come d&#8217;altronde accade anche per la materia dei contratti pubblici, quando viene revocata l&#8217;aggiudicazione.<br />
In realtà, le peculiarità della procedura di <em>project financing</em> da un punto di vista strutturale e la circostanza del caso concreto, che vede la revoca intervenire addirittura prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, giustificano soltanto in parte la soluzione di escludere ogni ristoro patrimoniale. È, invece, la <em>ratio</em> di questo procedimento a fornire una più significativa giustificazione a tale orientamento, essendo, in ultima analisi fondato sulla assunzione di un rischio imprenditoriale collegato a scelte di cura del pubblico interesse.<br />
La procedura prevista dall&#8217;art. 183 del Codice dei contratti pubblici risponde all&#8217;esigenza di porre rimedio all&#8217;inerzia o all&#8217;incapacità programmatoria, che molto spesso caratterizza le pubbliche amministrazioni nella realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità. Precisamente, tale procedura, in considerazione delle sue peculiarità strutturali, è quella più facilmente praticabile soprattutto nell&#8217;attuale situazione di carenza di risorse pubbliche: l&#8217;iniziativa privata per opere fuori programmazione, sfruttando il dialogo tra settore pubblico e settore privato, costituisce un valido strumento per porre rimedio al <em>gap</em> infrastrutturale che caratterizza il nostro Paese. Pertanto, è il privato che, a proprio rischio, investe su un progetto che può avere spazio e successo sul mercato, ma può anche rivelarsi poco vantaggioso e poco utile per la collettività<a title="" href="#_ftn35">[35]</a>. Dunque, deve tenere in debita considerazione anche le eventuali conseguenze negative qualora la proposta, nonostante sia dichiarata di pubblico interesse, possa essere revocata successivamente, senza poter avanzare alcuna pretesa di risarcimento e indennizzo.<br />
Non pare, però, del tutto condivisibile lo strutturale squilibrio tra le posizioni giuridiche dei soggetti coinvolti: da un lato il soggetto promotore privato deve assumersi tutti i rischi economici ed imprenditoriali legati alla ideazione e alla realizzazione del progetto, dall&#8217;altro la PA conserva il pieno potere discrezionale di valutare l&#8217;effettivo e concreto interesse pubblico in merito alla conclusione della procedura. Non si &#8220;compensa&#8221; in alcun modo, nella distribuzione dei rischi il ruolo di &#8220;supplenza&#8221; del privato alle carenze programmatorie e operative delle amministrazioni, né si conferisce rilevanza significativa alla circostanza che in ultima analisi si tratta pur sempre di un opera pubblica che si realizza mediante capitali privati.</p>
<div>
<div><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Il <em>project financing</em>, conosciuto nel nostro ordinamento come finanza di progetto, può essere definito come &#8220;<em>un&#8217;operazione di finanziamento di una particolare unità economica, nella quale un finanziatore è soddisfatto di considerare, sin dallo stato iniziale, il flusso di cassa e gli utili dell&#8217;unità economica in oggetto come la sorgente di fondi che consentirà il rimborso del prestito e le attività dell&#8217;unità economica come garanzia collaterale del prestito</em>&#8220;, cfr. P. Nevitt, <em>Project financing</em>, Laterza, p. 13, 1988.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> La revoca prescinde dall&#8217;esistenza di un vizio di legittimità dell&#8217;atto e, in quanto strumento finalizzato a garantire l&#8217;adeguatezza costante della scelta amministrativa con l&#8217;interesse pubblico in concreto perseguito, costituisce esplicazione del principio di efficacia, indicato dalla legge n. 241 sul procedimento amministrativo (art. 1.) tra i principi generali cui deve informarsi l&#8217;azione amministrativa, cfr. M. Immordino, <em>I provvedimenti amministrativi di secondo grado</em>, in AA.VV., <em>Diritto Amministrativo</em>, a cura di F.G. Scoca, V ed., parte 4, cap. 4, 351, Torino, 2017.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Il progetto di fattibilità<em> &#8220;individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire</em>&#8220;, cfr. art. 23, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> La bozza di convenzione definisce l&#8217;oggetto della concessione da affidare attraverso <em>project financing</em> e i rapporti intercorrenti tra l&#8217;amministrazione aggiudicatrice e il concessionario a partire dalla stipulazione della convenzione fino allo scadere della concessione. Rappresenta un elaborato molto importante soprattutto per ciò che concerne la corretta allocazione dei rischi tra soggetto pubblico e privato.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> Il piano economico-finanziario ha la finalità di dimostrare la capacità del progetto di remunerare il debito contratto per la sua realizzazione, ogni altro fattore di produzione e gestione e, naturalmente, il capitale investito nel progetto, cfr. F. Ferragina, F. Bencini, <em>Project financing e valutazione finanziaria di un progetto di sviluppo,</em> in <em>www.kon.eu</em>, 2007. Dunque, all&#8217;interno del piano economico finanziario devono essere esplicitati i presupposti e le condizioni di base con cui si determina l&#8217;equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione per l&#8217;intero periodo della concessione, l&#8217;indicazione del valore annuale degli ammortamenti, la specificazione del valore residuo degli investimenti al termine del periodo di concessione, la disponibilità e l&#8217;ammontare delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del progetto.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> L&#8217;asseverazione è una dichiarazione con la quale una società di revisione attesta la coerenza e l&#8217;equilibrio del piano economico-finanziario, la capacità del progetto di generare adeguati flussi di cassa, tali da garantire il rimborso del debito e la remunerazione del capitale di rischio, e quindi la possibilità di realizzare l&#8217;opera pubblica con il ricorso al capitale privato. Quindi, l&#8217;attività di asseverazione consiste in un&#8217;analisi critica e analitica circa la fattibilità del piano economico-finanziario dell&#8217;intervento; in caso di valutazione positiva, viene certificata la bancabilità del progetto.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> Autorità Nazionale Anticorruzione, <em>Determinazione n. 10 del 23 settembre 2015 Linee guida per l&#8217;affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi ai sensi dell&#8217;articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, </em>2015.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> Sotto questo profilo la procedura presenta delle perplessità: infatti, tale diritto, pur motivato dalla necessità di incentivare i soggetti privati ad investire i propri capitali nello studio e nella redazione di proposte, quasi fosse un corrispettivo dei costi che il promotore sostiene per la redazione della proposta e la partecipazione alla procedura, rischia di generare una forte posizione di vantaggio in capo allo stesso promotore, che potrebbe distorcere la concorrenza ed andare quindi incontro a censure sia comunitarie che provenienti dalla più attenta giurisprudenza nazionale, cfr. E. Adamo, <em>Project financing tra giurisprudenza e dottrina per una gestione oculata dei possibili rischi</em>, in AA.VV, <em>Partenariato Pubblico privato e Project Finance</em> a cura di M. Nicolai, W. TortorellA, cap. 7, pp. 311-349, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2016.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> La disciplina del <em>project financing</em> ha subito, con l&#8217;entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, alcune modifiche significative poiché sono state ridotte a due le procedure utilizzabili. Infatti, è venuta meno la procedura a doppia gara, disciplinata dal comma 15 dell&#8217;articolo 153 dell&#8217;abrogato D.Lgs. n.163/2006, che prevedeva una prima fase, diretta ad individuare il promotore e l&#8217;attribuzione in suo favore del diritto di prelazione, e una seconda, finalizzata all&#8217;aggiudicazione del contratto con a base di gara il progetto preliminare del promotore. Inoltre, è stata eliminata la procedura ad iniziativa privata per le opere inserite nell&#8217;elenco annuale e nel programma triennale in caso di inerzia della pubblica amministrazione, disciplinata dai commi 16-18 dello stesso articolo 153.<br />
In base alla nuova normativa, è prevista una procedura a gara unica, disciplinata dall&#8217;articolo 183 commi 1-14 del D.Lgs. n.50/2016, nella quale la Pubblica Amministrazione emana il bando e pone a base di gara il progetto di fattibilità da essa predisposto. Invece, il secondo schema procedimentale è quello dell&#8217;iniziativa privata per opere fuori programmazione, disciplinato dai commi 15-19.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> Nonostante si fossero registrate numerose controversie durante la vigenza del vecchio Codice, anche il Consiglio di Stato ha omesso di prendere posizione su tale problematica nella redazione del Parere 1 aprile 2016, n. 855 reso sullo schema di decreto legislativo recante &#8220;Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione&#8221;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> Non si nutrono dubbi sull&#8217;applicabilità delle condizioni, intese come clausole dirette a subordinare il verificarsi (clausole sospensive) o la cessazione (clausole risolutive) degli effetti del provvedimento ad un evento futuro ed incerto. Tuttavia, occorre aver cura di distinguere le ipotesi in cui effettivamente l&#8217;effetto dipenda un avvenimento futuro e incerto dalle ipotesi in cui l&#8217;amministrazione ponga in realtà un obbligo, specie perché l&#8217;amministrazione spesso utilizza impropriamente a tal riguardo il termine condizione, cfr. R. Villata, M. Ramajoli, <em>Il provvedimento amministrativo</em>, p. 214, Giappichelli Editore, Torino, 2006. Inoltre, viene operata una distinzione tra le condizioni dettate dallo stesso autore dell&#8217;atto (<em>condiciones hominis</em>) dalle condizioni dettate dalla legge (<em>condiciones juris</em>), cfr. F.Benvenuti, <em>Appunti di diritto amministrativo</em>, V ed., p.136, Padova, 1987.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> Il resistente Comune, costituendosi in giudizio, difendeva la correttezza del proprio operato, chiedendo il rigetto del ricorso e delle connesse domande risarcitorie e indennitarie. In seguito alla documentazione prodotta in giudizio dal comune di Verona, dalla quale si evinceva che la Giunta comunale aveva deliberato di sottoporre all&#8217;approvazione del Consiglio comunale il provvedimento avente ad oggetto &#8220;la revoca della deliberazione consiliare n. 68/2016&#8221;, le ricorrenti davano atto che le censure formulate in ordine alla inesistenza/nullità della revoca per carenza di potere ed inesistenza del procedimento di approvazione erano state superate.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> In generale, sul tema, si v. per tutti: C. Castronovo, <em>La responsabilità precontrattuale</em>, in C. Castronovo, S. Mazzamuto, <em>Manuale di diritto privato europeo</em>, Milano, II, 2007, pp. 334 ss.; F. Benatti, <em>La responsabilità precontrattuale</em>, Napoli, 2012; V. Cuffaro, <em>Responsabilità precontrattuale</em>, in <em>Enciclopedia del diritto</em>, XXXIX, Milano, 1988, pp. 1265 ss.; A. De Mauro, R. Fortiguerra, <em>La responsabilità precontrattuale</em>, Padova, 2002; L. Rovelli, <em>La responsabilità precontrattuale</em>, in <em>Trattato di diritto privato</em>, diretto da M. Bessone, <em>Il contratto in generale</em>, XIII, 2, Torino, pp. 361 ss.<br />
Nello specifico, cfr. G.M. Racca, <em>La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione tra autonomia e correttezza</em>, Napoli, 2000.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20 marzo 2014, n. 1365; Cons. Stato, Sez. III, 30 luglio 2013, n. 4026; Cons. Stato, Sez. V, 18 gennaio 2017, n. 20.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a> Cfr. Tar Sicilia &#8211; Palermo, Sez. III, 1 gennaio 2017, n. 2033.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> In base alla precedente disciplina, l&#8217;amministrazione era tenuta a valutare il &#8220;pubblico interesse&#8221; della proposta, mentre l&#8217;attuale disposizione ha introdotto un altro criterio economico giuridico: la &#8220;fattibilità&#8221;. Nonostante tale modifica normativa, la valutazione di pubblico interesse costituisce un <em>prius </em>logico-giuridico rispetto alla fattibilità. In altri termini, la valutazione della fattibilità non è il punto di partenza per la realizzazione di un&#8217;opera pubblica, poiché deve essere preceduta da una decisione in merito alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire, rispetto alle quali il progetto di fattibilità deve indicare la soluzione che presenti &#8220;<em>il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività</em>&#8220;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 120.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> L&#8217;indennizzo deve essere limitato alle spese inutilmente sopportate per partecipare alla gara dall&#8217;operatore economico che ha subito la revoca poiché, come già evidenziato, si tratta di un rimedio posto a protezione di interessi lesi da atti legittimi e dunque leciti.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> In altri termini, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1797.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19 maggio 2016, n. 2095.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a> Se si ammettesse, infatti, la revocabilità delle aggiudicazioni sulla sola base di un differente e sopravvenuto apprezzamento della misura dell&#8217;efficacia dell&#8217;obbligazione dedotta a base della procedura, si finirebbe, inammissibilmente, per consentire l&#8217;indebita alterazione delle regole di imparzialità e di trasparenza che devono presidiare la corretta amministrazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, con inaccettabile sacrificio dell&#8217;affidamento ingenerato nelle imprese concorrenti circa la serietà e la stabilità della gara, ma anche con un rischio concreto di inquinamento e di sviamento dell&#8217;operato delle stazioni appaltanti, cfr. Cons. Stato, Sez. III, 29 novembre 2016, n. 5026.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> Tale schema procedimentale venne introdotto per la prima volta con il decreto-legge 13 maggio n.70 (c.d. Decreto Sviluppo convertito nella legge 12 luglio 2011 n.106), il quale riscrisse i commi 19 e 20 dell&#8217;articolo 153 dell&#8217;abrogato D.Lgs. n. 163/2006.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a> In altri termini cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 luglio 2016, n. 4177.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a> Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20 marzo 2014, 1365, cit..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref25">[25]</a> Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 gennaio 2017, n. 207 cit.; Cons. Stato, Sez. III, 20 marzo 2014, n. 1365, cit.; Cons. Stato, Sez. V, 26 giugno 2015, n. 3237.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref26">[26]</a> Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20 marzo 2014, n. 1365, cit..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref27">[27]</a> In altri termini, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 aprile 2016, n. 1599; Cons. Stato, Sez. V, 18 gennaio 2017, n. 207 cit..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref28">[28]</a> M. Chiarella, <em>La responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione tra buona fede, efficienza e tutela dell&#8217;affidamento</em>, in <em>Federalismi.it</em>, n. 22, 2016, pp. 1- 20; F. Federici, <em>La responsabilità precontrattuale della P.A., in particolare nell&#8217;ambito di gare pubbliche</em>, in <em>www.ildirittoamministrativo.it</em>, p. 6.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref29">[29]</a> Durante le trattative precontrattuali la Pubblica Amministrazione è tenuta ad osservare le predette regole di condotta secondo buona fede e correttezza alla stregua di un qualsiasi contraente, a prescindere dal suo status pubblicistico, cfr. Cass. Civ., Sez. I, 12 luglio 2016, n. 14188.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref30">[30]</a> La responsabilità precontrattuale tutela l&#8217;interesse all&#8217;adempimento, l&#8217;interesse del soggetto a non essere coinvolto in trattative inutili, a non stipulare contratti invalidi o inefficaci e a non subire inganni in ordine ad atti negoziali. Infatti, l&#8217;interesse protetto in tema di responsabilità precontrattuale è quello della libertà negoziale.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref31">[31]</a> Sull&#8217;assoggettamento della Pubblica Amministrazione ai doveri di buona fede e correttezza stabiliti dall&#8217;art. 1337 c.c., cfr. Cons. Stato, Ad. Plenaria, 5 settembre 2005, n. 6.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref32">[32]</a> Art. 183 co. 12 e 15 del D.Lgs. n.50/2016.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref33">[33]</a> In altri termini, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 maggio 2016, n. 1692.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref34">[34]</a> Cfr. Tar Lazio &#8211; Roma, Sez. II bis, 25 ottobre 2017 n. 10695; Tar Campania &#8211; Napoli, Sez. I, 04 aprile 2017 n. 1803; Tar Sicilia &#8211; Palermo, Sez III, 13 ottobre 2016, n. 23639; Tar Lazio &#8211; Latina, 28 febbraio 2013, n. 207.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref35">[35]</a> Cfr. Tar Campania &#8211; Napoli, Sez. I, 3 maggio 2011, n. 2433.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/spunti-in-tema-di-revoca-della-dichiarazione-di-pubblico-interesse-nella-procedura-di-project-financing/">Spunti in tema di revoca della dichiarazione di pubblico interesse nella procedura di project financing</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Progressive aperture al confronto concorrenziale nell&#8217;evoluzione della disciplina delle opere di urbanizzazione a scomputo</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/progressive-aperture-al-confronto-concorrenziale-nellevoluzione-della-disciplina-delle-opere-di-urbanizzazione-a-scomputo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 17:44:32 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/progressive-aperture-al-confronto-concorrenziale-nellevoluzione-della-disciplina-delle-opere-di-urbanizzazione-a-scomputo/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/progressive-aperture-al-confronto-concorrenziale-nellevoluzione-della-disciplina-delle-opere-di-urbanizzazione-a-scomputo/">Progressive aperture al confronto concorrenziale nell&#8217;evoluzione della disciplina delle opere di urbanizzazione a scomputo</a></p>
<p>Sommario: 1. Le opere di urbanizzazione a scomputo: elencazione tassonomica e definizione 2. La ratio delle opere di urbanizzazione a scomputo tra Legge urbanistica e Legge Bucalossi 3. L&#8217;impatto della giurisprudenza comunitaria sulle opere di urbanizzazione a scomputo e sulla disciplina in materia di contratti pubblici 3.1. Le opere a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/progressive-aperture-al-confronto-concorrenziale-nellevoluzione-della-disciplina-delle-opere-di-urbanizzazione-a-scomputo/">Progressive aperture al confronto concorrenziale nell&#8217;evoluzione della disciplina delle opere di urbanizzazione a scomputo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/progressive-aperture-al-confronto-concorrenziale-nellevoluzione-della-disciplina-delle-opere-di-urbanizzazione-a-scomputo/">Progressive aperture al confronto concorrenziale nell&#8217;evoluzione della disciplina delle opere di urbanizzazione a scomputo</a></p>
<p>Sommario: 1. Le opere di urbanizzazione a scomputo: elencazione tassonomica e definizione 2. La <em>ratio</em> delle opere di urbanizzazione a scomputo tra Legge urbanistica e Legge Bucalossi 3. L&#8217;impatto della giurisprudenza comunitaria sulle opere di urbanizzazione a scomputo e sulla disciplina in materia di contratti pubblici 3.1. Le opere a scomputo nel d.lgs. n. 163/2006 e il secondo decreto correttivo: un bilancio sul grado di armonizzazione con la disciplina europea 3.2. Gli ulteriori impulsi sovranazionali ed il terzo decreto correttivo: l&#8217;eliminazione della distinzione tra opere a scomputo primarie e secondarie e l&#8217;applicabilità <em>tout court </em>del Codice dei contratti pubblici 4. Le opere di urbanizzazione a scomputo nel nuovo Codice dei contratti pubblici e le modifiche introdotte con il d.lgs. n. 56/2017. Un bilancio sui fattori proconcorrenziali presenti nella nuova disciplina</p>
<p>1. <em>Le opere di urbanizzazione a scomputo: elencazione tassonomica e definizione</em></p>
<p>Il tema delle opere di urbanizzazione a scomputo investe un dibattito ancora aperto nella scienza giuridica. Non ultima a sollevare qualche profilo di criticità si rivela la circostanza che il legislatore, pur intervenuto numerose volte in materia, pare aver concentrato la propria attenzione prevalentemente sull&#8217;elencazione tassonomica delle opere di urbanizzazione a scomputo primarie e secondarie, senza formularne una definizione in termini generali.<br />
Con riferimento alle opere di urbanizzazione primaria, il relativo ambito viene circoscritto in ragione di ciò che appare indispensabile per l&#8217;effettiva fruizione degli immobili e, considerata la rilevanza delle opere da realizzare, le stesse sono indicate tassativamente dal legislatore. Il riferimento va, in particolare, all&#8217;articolo 16, comma 7, del d.p.r. n. 380/2001 con il quale il legislatore ha disposto che: <em>&#8220;Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell&#8217;energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato&#8221;</em><a title="" href="#_ftn1">[1]</a><em>.</em><br />
Dall&#8217;indagine sulla natura degli interventi rientranti nelle opere <em>de quibus </em>si ritiene che quelle di urbanizzazione primaria, assicurando presupposti di vita irrinunciabili, costituiscano condizione necessaria e sufficiente per il rilascio del titolo abilitativo alla costruzione e, dunque, per qualunque intervento edilizio.<br />
La categoria delle opere di urbanizzazione secondaria, parimenti riconducibile ad un&#8217;elencazione tassativa posta in essere dal legislatore<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>, non risulta, come nel caso delle opere di urbanizzazione primaria, essenziale all&#8217;utilizzo delle opere da realizzare ma piuttosto, in una logica complementare e non alternativa, finalizzata a garantire adeguati <em>standards </em>di civiltà<a title="" href="#_ftn3">[3]</a> alla comunità locale presso cui si procede alla realizzazione dell&#8217;opera<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>.<br />
Un profilo di unità nella disciplina, relativa rispettivamente alle opere a scomputo primarie e a quelle secondarie, è rinvenibile nella determinazione dei profili economici connessi al rilascio del permesso di costruire. Invero, i privati che intendono realizzare l&#8217;opera &#8211; ovvero ampliarne una già esistente &#8211; sono tenuti a corrispondere una somma di denaro per i costi che le amministrazioni comunali dovranno sostenere al fine di &#8220;urbanizzare&#8221; il territorio. Il pagamento di questo contributo all&#8217;amministrazione comunale può avvenire, in via generale, attraverso l&#8217;esborso di una somma di denaro da parte del soggetto che richiede il permesso o la licenza di costruire, ovvero, in maniera alternativa, mediante il pagamento degli oneri di urbanizzazione mediante l&#8217;esecuzione delle opere. Il contributo che il cittadino è tenuto a versare si articola in due voci relative al costo di costruzione ed agli oneri di urbanizzazione<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>. Per questi ultimi il legislatore ha previsto che il privato possa contrattare con l&#8217;amministrazione l&#8217;esecuzione diretta delle opere in esame, decurtandole&#8221;- totalmente o parzialmente&#8221;- dagli oneri che, altrimenti, avrebbe dovuto versare. Questa facoltà è riconosciuta anche nelle ipotesi in cui alla realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione proceda il privato lottizzante sulla base di una specifica convenzione di lottizzazione approvata dall&#8217;amministrazione comunale.</p>
<p><em>2. La ratio delle opere di urbanizzazione a scomputo tra Legge Urbanistica e Legge Bucalossi</em></p>
<p>Richiamata la distinzione tra opere di urbanizzazione a scomputo primaria e secondaria, la ricostruzione della <em>ratio </em>sottesa all&#8217;istituto in esame muove dall&#8217;analisi dei numerosi interventi riformatori che hanno inciso sul medesimo. La stessa pare  rinvenirsi nella volontà di limitare la facoltà, pienamente dispiegata in origine, del privato titolare di permesso, licenza di costruire ovvero concessione &#8211; di effettuare direttamente le urbanizzazioni considerate, interamente o parzialmente, sostitutive degli oneri concessori<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>, in elusione dei principi comunitari della libera concorrenza e del <em>favor partecipationis </em>alla realizzazione dell&#8217;infrastrutture.<br />
Conviene anzitutto partire dal dato positivo contenuto nell&#8217;articolo 31 della Legge n. 1150 del 1942 &#8211; meglio nota come Legge Urbanistica &#8211; disposizione che ha evidenziato per la prima volta l&#8217;attenzione del legislatore alle opere di urbanizzazione a scomputo.<br />
La disposizione imponeva a chiunque intendesse nell&#8217;ambito del territorio comunale procedere all&#8217;esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, l&#8217;obbligo di richiedere apposita licenza al Sindaco. In capo a quest&#8217;ultimo era stato previsto, sempre dal legislatore, l&#8217;obbligo di notificare all&#8217;interessato le determinazioni sulla licenza di costruzione entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento delle relative istanze, decorso il quale si sarebbe configurata un&#8217;ipotesi di silenzio rifiuto. Il legislatore stabiliva altresì che il rilascio della licenza edilizia fosse subordinato: all&#8217;esistenza delle opere di urbanizzazione primaria; alla previsione, da parte dei comuni, dell&#8217;attuazione delle stesse nel successivo triennio; nonché, in particolare, all&#8217;impegno dei privati di procedere alla realizzazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza.<br />
La lettura della disposizione consente di rilevare in particolare tre profili di criticità. In primo luogo, non è dettata alcuna disciplina in ordine al pagamento degli oneri per l&#8217;opera da realizzare e, dunque, alle modalità dello stesso, da parte del titolare della licenza; in secondo luogo, il rilascio della licenza è subordinato all&#8217;ampia discrezionalità del sindaco e, in particolare, la mancata risposta entro il termine perentorio di 60 giorni configura un&#8217;ipotesi di silenzio diniego. È evidente che una previsione come quella appena richiamata rendesse poco agevole la realizzazione diretta delle opere nel territorio da urbanizzare, considerata l&#8217;eventualità di una mancata risposta da parte del sindaco. Infine, il legislatore disciplinava in maniera espressa esclusivamente il rilascio della licenza in relazione ad interventi di urbanizzazione primaria, determinando di conseguenza un vuoto di disciplina in ordine alla possibilità del privato di realizzare interventi di urbanizzazione secondaria<br />
Il tema delle opere di urbanizzazione a scomputo è stato sottoposto ad un processo di revisione strutturale con la legge 28.1.1977, n. 10 (c.d. Legge Bucalossi). Anche in questo caso è utile partire dal dato positivo relativo al rilascio della concessione edilizia. L&#8217;articolo 3 della medesima legge disponeva che &#8220;<em>La concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all&#8217;incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione&#8221;.</em> Oltre ad aver operato una modifica con riferimento all&#8217;atto ampliativo che il privato deve ottenere al fine di realizzare l&#8217;opera &#8211; la concessione in luogo della licenza &#8211; una delle novità più rilevanti apportate dalla riforma è rappresentata dalla scelta di subordinare il rilascio della concessione al pagamento di un contributo determinato in base alle spese di urbanizzazione<a title="" href="#_ftn7">[7]</a> nonché al costo di costruzione, in virtù del principio in base al quale ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio partecipa agli oneri ad essa relativi<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>.<br />
La previsione circa la necessità di versare un corrispettivo come elemento condizionante il rilascio della concessione presenta indubbi profili di innovatività. Il legislatore della Legge Bucalossi ha infatti disposto che il rilascio della concessione non fosse collegato esclusivamente alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, ma anche alle opere di urbanizzazione secondaria.<br />
Altra novità che merita menzione è rinvenibile nel disposto dell&#8217;articolo 11 della legge in esame, a mente del quale: &#8220;<em>A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune&#8221;</em>. Con la disposizione in parola il legislatore ha dunque contemplato la possibilità, per il soggetto titolare della concessione, di impegnarsi, a scomputo parziale o totale del contributo dovuto per oneri di urbanizzazione, alla realizzazione diretta dell&#8217;opera, con modalità e garanzie fissate dall&#8217;amministrazione comunale<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>.<br />
La scelta del legislatore di consentire la realizzazione diretta delle opere e, al tempo stesso, di non sottoporre l&#8217;affidamento delle stesse alle regole della procedura ad evidenza pubblica, appare operazione gravida di conseguenze potenzialmente dirompenti. La mancata configurazione di un procedimento di affidamento basato su una selezione competitiva, oltre ad incidere negativamente sul principio di concorrenza affermato in sede comunitaria, rischiava infatti di condizionare anche il profilo della qualità e dell&#8217;efficienza dell&#8217;opera da realizzare, nella misura in cui la scelta avrebbe potuto con tutta evidenza ricadere non sul concorrente che avesse presentato il miglior progetto di urbanizzazione della zona, ma più semplicemente sul soggetto che avesse ottenuto la concessione dal Comune<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>.</p>
<p><em>3. L&#8217;impatto della giurisprudenza europea sulle opere di urbanizzazione a scomputo e sulla disciplina in materia di contratti pubblici</em></p>
<p>Il quadro giuridico sin qui ricostruito sembrerebbe configurare in capo al privato, titolare di una concessione, la possibilità di eseguire direttamente le opere di urbanizzazione, sfuggendo così alle regole proconcorrenziali della procedura ad evidenza pubblica. Tuttavia una compiuta disamina della questione non può prescindere da una rassegna delle pronunce della giurisprudenza sovranazionale, che ha svolto una funzione propulsiva determinante in relazione alla disciplina italiana della realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri.<br />
Con riferimento al processo evolutivo delle opere di urbanizzazione a scomputo, nel senso di voler subordinarne la realizzazione al previo esperimento di procedure competitive, assume fondamentale rilevanza anzitutto la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 12 luglio 2001, n. 399/1998. Con la pronuncia in esame la Corte, oltre ad aver dichiarato l&#8217;incompatibilità con la disciplina comunitaria della disciplina italiana relativa all&#8217;<em>iter</em> di affidamento diretto delle opere di urbanizzazione, ha sancito il principio in virtù del quale l&#8217;esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo, nel caso in cui tali opere costituiscano il corrispettivo di una controprestazione dell&#8217;amministrazione, deve essere ricondotta al <em>genus </em>dell&#8217;appalto pubblico di lavori<a title="" href="#_ftn11">[11]</a> e, in quanto tale, va subordinata all&#8217;esperimento della procedura ad evidenza pubblica. La novità non è di poco conto, in quanto con la sentenza in analisi, confermata nei contenuti dalla giurisprudenza Costituzionale<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>, la Corte di Giustizia europea ha sostanzialmente affermato la possibilità di estendere la disciplina dell&#8217;appalto pubblico di lavori anche a forme di &#8220;urbanistica negoziata&#8221; che non prevedono la facoltà del privato di scomputare gli oneri di urbanizzazione<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>.<br />
Sembra altrettanto utile sottolineare come la pronuncia della Corte di Giustizia europea<a title="" href="#_ftn14">[14]</a> abbia trovato applicazione solo per le opere il cui valore fosse uguale o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, tenuto conto della circostanza per cui l&#8217;esame effettuato dalla Corte di Lussemburgo circa la compatibilità della legislazione italiana con quella sovranazionale fosse limitato all&#8217;esclusiva analisi della Direttiva 93/37/CEE<a title="" href="#_ftn15">[15]</a>, unica normativa comunitaria sottoposta al suo vaglio dal giudice interno. Di talchè l&#8217;intervento della Corte di Giustizia europea ha reso doveroso l&#8217;allineamento della normativa nazionale in materia di contratti pubblici &#8211; nella specie, la legge n. 109/1994, meglio nota come &#8220;Legge Merloni&#8221; &#8211; ai principi comunitari che la prima aveva ritenuto fossero stati elusi dal legislatore nazionale.<br />
Gli esiti cui è addivenuta la giurisprudenza comunitaria, nel senso di voler rendere effettivo il principio di concorrenza per la realizzazione delle opere in esame, hanno così obbligato il legislatore ad introdurre &#8211; all&#8217;articolo 2, comma 5, della Legge in analisi &#8211; una disposizione con la quale si sottoponevano alla procedura ad evidenza pubblica le opere di urbanizzazione a scomputo con valore superiore alla soglia comunitaria, sottraendo all&#8217;ambito applicativo della legge in analisi gli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo degli oneri connessi agli atti autorizzanti l&#8217;attività edilizia. Nondimeno, il legislatore interno ha attribuito al privato la possibilità di svolgere le attribuzioni tradizionali della stazione appaltante, sostituendosi così alla pubblica amministrazione<a title="" href="#_ftn16">[16]</a>.<br />
Oltre alle modifiche della Legge Merloni ritenute necessarie a seguito della pronuncia citata della Corte di Giustizia europea, anche l&#8217;articolo 16 comma 2 del d.p.r. 6.6.2001, n. 380 &#8211; Testo Unico sull&#8217;Edilizia &#8211; è stato oggetto di integrazioni<a title="" href="#_ftn17">[17]</a>, nella misura in cui è stata subordinata la realizzazione diretta delle opere alle condizioni fissate nell&#8217;articolo 2, comma 5, della legge n. 109/1994, con il quale, come si è detto, il legislatore ha espressamente disposto l&#8217;obbligo di gara esclusivamente per le opere di urbanizzazione con valore superiore alla soglia comunitaria<a title="" href="#_ftn18">[18]</a>. In particolare, l&#8217;articolo 16, c. 2 del d.p.r. in esame dispone che <em>&#8220;A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell&#8217;articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune&#8221;.</em><br />
Dall&#8217;analisi congiunta delle norme emerge l&#8217;intento del legislatore nazionale di circoscrivere la questione relativa all&#8217;obbligatorietà di esternalizzare attraverso procedure competitive l&#8217;esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo, alle sole opere &#8220;sopra soglia&#8221;, e di attribuire al contempo la possibilità al titolare del permesso di costruire di realizzare direttamente le opere<a title="" href="#_ftn19">[19]</a> con valore inferiore alla soglia comunitaria, stipulando una convenzione con l&#8217;amministrazione nella quale vengono regolate le opere da realizzare, i tempi, le modalità della loro esecuzione, la loro valutazione economiche nonché le garanzie dell&#8217;adempimento<a title="" href="#_ftn20">[20]</a>.<br />
Nonostante il netto intervento della Corte di Giustizia europea &#8211; che nel dichiarare incompatibile con il diritto comunitario l&#8217;affidamento diretto ad un privato avente ad oggetto l&#8217;esecuzione di opere a scomputo, aveva inteso in tale area garantire il rispetto dei principi di concorrenza e di <em>favor partecipationis</em>, subordinando l&#8217;esecuzione delle medesime opere all&#8217;esperimento di una procedura competitiva &#8211; il legislatore interno, attraverso le modifiche apportate all&#8217;articolo 2, comma 5, della Legge Merloni e, conseguentemente, all&#8217;articolo 16 del Testo Unico sull&#8217;Edilizia, ha recepito in maniera parziale quanto affermato in sede sovranazionale, lasciando di fatto sopravvivere un&#8217;area &#8211; coincidente con gli interventi di valore inferiore alla soglia comunitaria &#8211; in cui gli stessi possono essere realizzati direttamente dal titolare del permesso di costruire.<br />
In tal senso, proprio con riguardo alle le puntuali (ma parziali) correzioni della disciplina nazionale scaturite dalla censura contenuta nella pronuncia della CGUE del 12 luglio 2001, la Commissione Europea, con lettera di messa in mora del 19 febbraio 2002, nel manifestare profili di ulteriore incompatibilità tra il diritto interno ed i principi sovranazionali, ha avviato una procedura d&#8217;infrazione nei confronti della Repubblica italiana.<br />
Un primo ordine di censure è circoscrivibile all&#8217;esclusione, da parte della normativa nazionale, dell&#8217;applicazione delle regole concorrenziali con riguardo alle opere di urbanizzazione di valore inferiore alla soglia comunitaria. Ulteriore profilo di criticità della disciplina interna &#8211; strettamente connesso alla censura appena segnalata, che esclude dalle regole concorrenziali le opere &#8220;sotto soglia&#8221; &#8211; attiene alle ipotesi (divenute prassi) attraverso le quali l&#8217;artificioso frazionamento del valore delle opere, collegate tra loro in via funzionale, attribuisse al singolo lotto un valore inferiore alla soglia comunitaria, eludendo così l&#8217;affidamento della stessa attraverso la procedura ad evidenza pubblica.<br />
La Corte di Giustizia è quindi nuovamente intervenuta con la sentenza &#8211; causa n. 412/2004 &#8211; del 21.2.2008<a title="" href="#_ftn21">[21]</a>, affermando l&#8217;incompatibilità della disciplina italiana con il diritto comunitario  nella parte in cui escludeva l&#8217;applicazione dei principi comunitari di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento con riferimento alla realizzazione di opere di urbanizzazione che, benché di importo inferiore alla soglia comunitaria, fossero ritenute di interesse transfrontaliero certo<a title="" href="#_ftn22">[22]</a>.</p>
<p><em>3.1. Le opere a scomputo nel d.lgs. n. 163/2006 e il secondo decreto correttivo: un bilancio sul grado di armonizzazione col diritto europeo</em></p>
<p>Al fine di armonizzare e garantire una maggior corrispondenza tra la disciplina interna e quella sovranazionale, il legislatore italiano, a seguito del recepimento delle direttive comunitarie nn. 2004/17 e 2004/18, ha adottato il Codice dei contratti pubblici<a title="" href="#_ftn23">[23]</a>. Per ciò che interessa l&#8217;indagine, la disciplina della realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione è stata disciplinata dal legislatore nazionale dagli articoli 32 e 122 del codice medesimo, che affrontano la questione in modo differenziato a seconda che l&#8217;importo delle opere che si intendono realizzare sia superiore o inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria<a title="" href="#_ftn24">[24]</a>.<br />
Quanto alle opere di urbanizzazione a scomputo con valore superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, l&#8217;articolo 32, comma 1, lettera g), del Codice dei contratti pubblici disponeva nella sua originaria formulazione che <em>&#8220;salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonché quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui all&#8217;articolo 28: &#8230; g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l&#8217;esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contribuito previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell&#8217;articolo 16, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e dell&#8217;articolo 28, comma 5 della legge 17 agosto 1942 n. 1150. L&#8217;amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, il titolare del permesso di costruire assuma la veste di promotore, presentando all&#8217;amministrazione medesima, entro novanta giorni dal rilascio del permesso di costruire, la progettazione preliminare delle opere. All&#8217;esito della gara bandita ed effettuata dal promotore sulla base della progettazione presentata, il promotore può esercitare, purché espressamente previsto nel bando di gara, diritto di prelazione nei confronti dell&#8217;aggiudicatario, entro quindici giorni dalla aggiudicazione, corrispondendo all&#8217;aggiudicatario il 3% del valore dell&#8217;appalto aggiudicato&#8221;</em>.<br />
Dall&#8217;analisi della norma, emerge dunque come il legislatore nazionale, nel confermare le soluzioni accolte nella Legge Merloni, abbia sottoposto la realizzazione delle opere a scomputo ad una previa procedura ad evidenza pubblica, aderendo all&#8217;opzione ermeneutica cui è addivenuta la giurisprudenza comunitaria, nel senso di dover attribuire al privato un espresso mandato a soddisfare, attraverso la realizzazione dell&#8217;opera, le esigenze della collettività<a title="" href="#_ftn25">[25]</a>.<br />
Sono tuttavia diversi i profili di novità attribuibili alla disposizione in esame. In primo luogo veniva conferita all&#8217;amministrazione competente a rilasciare il titolo abilitativo a costruire, nell&#8217;esercizio del proprio potere discrezionale, la facoltà di prevedere che il titolare del permesso di costruire assumesse le vesti di promotore dell&#8217;opera, spettando a quest&#8217;ultimo presentare la progettazione preliminare delle opere entro novanta giorni dal rilascio del titolo <em>de quo. </em>In secondo luogo, e sempre qualora fosse stato espressamente previsto nella <em>lex specialis </em>della gara bandita, era attribuita in capo al promotore la facoltà di esercitare uno <em>ius prelationis </em>(entro quindici giorni) nei confronti dell&#8217;aggiudicatario, corrispondendo a quest&#8217;ultimo il 3% del valore dell&#8217;appalto aggiudicato.<br />
L&#8217;attivazione di uno schema procedurale improntato sull&#8217;istituto della finanza di progetto e, soprattutto, la possibilità di esercitare il diritto di prelazione nei confronti dell&#8217;aggiudicatario, ha posto un problema di coerenza tra la normativa nazionale ed i principi comunitari con riferimento alla probabile elusione della <em>par condicio competitorum </em>e più specificamente, con riferimento all&#8217;indebita posizione di vantaggio che il promotore, potenzialmente non qualificato per l&#8217;esecuzione dell&#8217;opera, assumesse rispetto agli altri partecipanti alla gara<a title="" href="#_ftn26">[26]</a>.<br />
In chiave risolutiva delle criticità sin qui sinteticamente riportate, è intervenuto il d.lgs. n. 113/2007 &#8211; meglio noto come &#8220;secondo decreto correttivo&#8221; &#8211; che, nel modificare alcuni degli aspetti controversi inerenti la disciplina delle opere a scomputo, non pare comunque aver sciolto alcuni dei nodi problematici della disciplina in esame. Se, per un verso, l&#8217;intervento correttivo del 2007 ha eliminato la possibilità concessa al promotore di svolgere le funzioni di stazione appaltante nell&#8217;affidamento delle opere di esecuzione sopra soglia &#8211; disponendo che a bandire la gara fosse la pubblica amministrazione, e ciò al fine di evitare un potenziale accavallamento dei ruoli, di aggiudicatore e concorrente, nello stesso soggetto<a title="" href="#_ftn27">[27]</a> &#8211; per altro verso ha introdotto dei riferimenti che mal si conciliavano con le disposizioni generali del Codice dei contratti pubblici, lasciando al contempo inalterate alcune disposizioni dalle quali potevano desumersi profili di incompatibilità con la disciplina comunitaria.<br />
Nello specifico l&#8217;articolo 32, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 163/2006, come modificato dal correttivo del 2007, disponeva espressamente l&#8217;applicabilità delle norme del Codice ai &#8220;<em>g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l&#8217;esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contribuito previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell&#8217;articolo 16, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e dell&#8217;articolo 28, comma 5 della legge 17 agosto 1942 n. 1150. L&#8217;amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, il titolare del permesso di costruire assuma la veste di promotore, presentando all&#8217;amministrazione medesima, entro novanta giorni dal rilascio del permesso di costruire, la progettazione preliminare delle opere. All&#8217;esito della gara bandita ed effettuata dall&#8217;amministrazione che rilascia il permesso di costruire sulla base della progettazione presentata dal promotore, il promotore può esercitare, purché espressamente previsto nel bando di gara, diritto di prelazione nei confronti dell&#8217;aggiudicatario, entro quindici giorni dalla aggiudicazione, corrispondendo all&#8217;aggiudicatario il 3% del valore dell&#8217;appalto aggiudicato. Il promotore deve avere i requisiti di qualificazione previsti dall&#8217;articolo 40 in relazione alla tipologia e all&#8217;importo delle opere di urbanizzazione &#8220;</em>.<br />
La prima novità da commentare, che non sembra potersi accogliere con favore, riguardava la previsione a mente della quale il diritto di prelazione, e la contestuale realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, era esercitabile esclusivamente dai soggetti <em>&#8220;in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall&#8217;articolo 40 in relazione alla tipologia e all&#8217;importo delle opere di urbanizzazione&#8221;</em><a title="" href="#_ftn28">[28]</a>. È evidente il mancato coordinamento della modifica della disposizione in analisi con le regole generali in materia di contratti pubblici &#8211; con particolare riferimento ai principi in materia di partecipazione alla gara &#8211; in quanto la modifica non contemplava la possibilità in capo al concorrente, che non fosse in possesso al momento della presentazione dell&#8217;offerta dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, di avvalersi dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari di un soggetto diverso.<br />
Ulteriore profilo di criticità che emerge dalle modifiche apportate dal d.lgs. 113/2007 all&#8217;articolo 32 del Codice dei contratti pubblici è ascrivibile alla mancata eliminazione del riferimento all&#8217;istituto del <em>project financing</em>. Secondo la disciplina dettata dal legislatore con riferimento all&#8217;istituto della finanza di progetto, infatti, il promotore dell&#8217;opera sarebbe tenuto a dimostrare il comprovato possesso dei requisiti di qualificazione non già nella fase embrionale della procedura e di presentazione dell&#8217;offerta, bensì nel momento successivo relativo alla negoziazione con le migliori due proposte formulate<a title="" href="#_ftn29">[29]</a>.<br />
Rivolgendo ora attenzione alle opere di urbanizzazione a scomputo con importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, l&#8217;articolo 122, comma 8, del Codice dei contratti pubblici disponeva espressamente che <em>&#8220;le disposizioni di cui all&#8217;articolo 32, comma 1, lettera g) non si applicano alle opere di urbanizzazione primaria di cui all&#8217;articolo 1, comma 1, lettera b) e all&#8217;articolo 4, comma 1, della legge 29 settembre 1964 n. 847, correlate al singolo intervento edilizio assentito, per le quali continua ad applicarsi l&#8217;articolo 16, comma2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380&#8221;.</em><br />
Secondo l&#8217;impianto originario della disciplina quindi, l&#8217;assoggettamento alle regole concorrenziali della procedura ad evidenza pubblica riguardava esclusivamente le opere di urbanizzazione secondarie, laddove le opere di urbanizzazione primaria &#8220;sotto soglia&#8221; erano destinate ad un regime di affidamento diretto, per le quali l&#8217;articolo 122 del Codice dei contratti pubblici delineava una peculiare ipotesi di negoziazione privata.<br />
La delimitazione al &#8220;singolo intervento edilizio assentito&#8221; circa la possibilità per il privato di realizzare direttamente le opere destava indubbi profili di perplessità. Per un verso, i recepimenti nazionali degli esiti della giurisprudenza comunitaria si rivelano più severi, sotto il profilo concorrenziale, rispetto ai chiarimenti offerti dalla Corte di giustizia europea, nella parte in cui il legislatore nazionale profila ipotesi di esecuzione diretta ai soli casi dell&#8217;articolo 122, comma 8, del Codice, sottoponendo così tutte le altre opere con valore inferiore alla soglia comunitaria alle regole dell&#8217;evidenza pubblica. Per altro verso, la scelta del legislatore presta il fianco ad ulteriori rilievi critici, nella misura in cui pareva escludere dal raggio di operatività della possibilità di intervento diretto l&#8217;ipotesi in cui l&#8217;opera fosse risultata connessa ad un intervento complesso ma comunque unitario<a title="" href="#_ftn30">[30]</a>.<br />
Con riferimento alla disciplina in esame, gli esiti del parere del Consiglio di Stato n. 1750/2007<a title="" href="#_ftn31">[31]</a> hanno indotto il legislatore, con il secondo decreto correttivo, a  modificare l&#8217;articolo 122, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, espungendo dalla norma il riferimento al &#8220;singolo&#8221; intervento edilizio, e introducendo il concetto a maglie più larghe di opere &#8220;funzionalmente connesse&#8221;<a title="" href="#_ftn32">[32]</a>. L&#8217;introduzione del concetto di opere &#8220;connesse funzionalmente&#8221; , valutate con riferimento all'&#8221;intervento di trasformazione urbanistica del territorio&#8221; &#8211;  e non solo &#8220;dell&#8217;edificio&#8221;, come previsto dalla precedente versione dell&#8217;art. 122, comma 8 del d.lgs. 163/2006<a title="" href="#_ftn33">[33]</a> &#8211; non può comunque essere accolta con favore, considerato che la previsione in esame esclude dal regime concorrenziale una serie di interventi ai quali, in virtù della loro rilevanza, doveva essere riconosciuto valore di opere pubbliche e, in quanto tali, soggette alle regole dell&#8217;evidenza pubblica<a title="" href="#_ftn34">[34]</a>.</p>
<p><em>3.2. Gli ulteriori impulsi sovranazionali ed il terzo decreto correttivo: l&#8217;eliminazione della rilevanza della distinzione tra opere a scomputo primarie e secondarie e l&#8217;applicabilità </em>tout court<em> del Codice dei contratti pubblici</em></p>
<p>L&#8217;impianto normativo relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo, così come delineato dal secondo decreto correttivo, è stato sottoposto ad un&#8217;ulteriore procedura di infrazione comunitaria della Commissione europea, la quale, con nota n. 2309/2007<a title="" href="#_ftn35">[35]</a>, sempre al fine di richiedere un più elevato livello di consonanza della disciplina interna ai principi sovranazionali di tutela della concorrenza e <em>par condicio competitorum</em>, ha ritenuto incompatibili con il diritto europeo alcune delle previsioni contenute negli articoli 32 e 122 del Codice dei contratti pubblici. In risposta alle censure rilevate in sede comunitaria il legislatore nazionale, con il d.lgs. n. 152/2008 &#8211; meglio noto come &#8220;terzo decreto correttivo&#8221; &#8211; ha apportato numerose modifiche strutturali all&#8217;istituto delle opere di urbanizzazione a scomputo<a title="" href="#_ftn36">[36]</a>.<br />
Per le opere di urbanizzazione a scomputo con valore superiore alla soglia comunitaria l&#8217;articolo 32, comma 8, novellato dal correttivo del 2008, prevede che<em>: &#8220;salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonché quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui all&#8217;articolo 28: &#8230; g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l&#8217;esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell&#8217;articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, e dell&#8217;articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942 n. 1150. L&#8217;amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l&#8217;avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all&#8217;amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l&#8217;indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L&#8217;amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalità previste dall&#8217;articolo 55. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L&#8217;offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l&#8217;esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza&#8221;.</em><br />
Diversi sono i tratti innovativi che connotano la norma, la quale &#8211; letta per ciò che non disciplina più, e per ciò che mancava in passato e che ora invece disciplina &#8211; pare riflettere un grado di omogeneità tra disciplina europea e disciplina interna più elevato rispetto al passato.<br />
Qualcosa che non c&#8217;è più in quanto, al fine eliminare il contrasto delle disposizioni interne con il principio della <em>par condicio competitorum</em>, il legislatore nazionale ha espunto dalla norma ogni riferimento sia alla possibilità per il privato, titolare del permesso di costruire, di svolgere le funzioni di promotore dell&#8217;opera<a title="" href="#_ftn37">[37]</a>, sia alla facoltà di esercitare un diritto di prelazione nei confronti dell&#8217;aggiudicatario. L&#8217;opzione interpretativa accolta dal legislatore di voler vietare, al titolare del permesso di costruire, la possibilità di ricoprire il ruolo di promotore dell&#8217;opera, appare di stretta interpretazione rispetto alle risultanze delle pronunce della Corte di Giustizia europea in quanto limitativa della libertà di iniziativa dei privati<a title="" href="#_ftn38">[38]</a>. Sul punto è così intervenuta l&#8217;Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, che ha affermato il principio in virtù del quale &#8220;tale divieto si può considerarsi violato solo qualora la progettazione preliminare delle opere di urbanizzazione sia stata direttamente curata dall&#8217;impresa titolare del permesso di costruire (o del piano urbanistico attuativo), e non anche qualora quest&#8217;ultima abbia semplicemente svolto il ruolo di committente di tale progettazione preliminare&#8221;<a title="" href="#_ftn39">[39]</a>.<br />
Quanto all&#8217;aspetto assente nella disciplina previgente, l&#8217;articolo 32 del Codice dei contratti pubblici, così come riformato dal terzo decreto correttivo, muovendosi in una prospettiva più coerente con la disciplina comunitaria, conferma la facoltà al privato di presentare all&#8217;amministrazione un progetto preliminare delle opere da realizzare, introducendo la novità in virtù della quale la presentazione del progetto risulta essere disgiunta dalla qualificazione in termini di promotore dell&#8217;opera. All&#8217;esito di tale presentazione, l&#8217;amministrazione può indire la gara che, ai sensi della disposizione in analisi, potrà svolgersi sia mediante procedura aperta, sia mediante procedura ristretta<a title="" href="#_ftn40">[40]</a>, concludendosi con la stipulazione di un contratto avente ad oggetto sia la progettazione esecutiva, sia l&#8217;esecuzione dei lavori.<br />
Infine, se da un lato, il legislatore ha individuato analiticamente le regole procedurali cui sottoporre l&#8217;affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo, dall&#8217;altro lato, non ha chiarito espressamente se il privato che presenta il progetto preliminare sia legittimato a partecipare alla gara. Nonostante le diverse oscillazioni riscontrate in dottrina, non si rinvengono ostacoli, in punto di ossequio del principio di <em>par condicio competitorum </em>e di incompatibilità, nel senso di dover riconoscere tale possibilità, e tale esito pare trovare agevole riscontro proprio nell&#8217;eliminazione, da parte del legislatore del terzo decreto correttivo, della possibilità concessa al promotore di esercitare il diritto di prelazione nei confronti dell&#8217;aggiudicatario<a title="" href="#_ftn41">[41]</a>.<br />
Passando all&#8217;analisi del dato positivo relativo alle opere di urbanizzazione a scomputo con valore inferiore alla soglia comunitaria, il legislatore nazionale, recependo anche su questo versante le indicazioni fornite dalla Commissione europea, dispone all&#8217;articolo 122, comma 8, del Codice dei contratti pubblici che: <em>&#8220;Per l&#8217;affidamento dei lavori pubblici di cui all&#8217;articolo 32, comma 1, lettera g), si applica la procedura prevista dall&#8217;articolo 57, comma 6; l&#8217;invito è rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei&#8221;.</em><br />
Anche relativamente alle opere in questione il legislatore mostra aver significativamente inciso sul dato positivo previgente avvicinandosi in maniera evidente alle logiche del mercato e della concorrenza. Invero, se dal previgente art. 122, comma 8, del Codice si evinceva la possibilità di affidare direttamente le opere di urbanizzazione primaria con valore inferiore alla soglia comunitaria, l&#8217;intervento correttivo esclude tale opzione. L&#8217;intervento del 2008, avallando la collocazione delle opere di urbanizzazione a scomputo nell&#8217;alveo dell&#8217;appalto pubblico di lavori<a title="" href="#_ftn42">[42]</a>, ha reso evidente l&#8217;intenzione del legislatore di sottoporre l&#8217;affidamento delle opere in analisi alla procedura ad evidenza pubblica, indipendentemente dalla loro qualificazione come opere di urbanizzazione primaria ed opere di urbanizzazione secondaria<a title="" href="#_ftn43">[43]</a>.<br />
Ulteriore novità che emerge dalla lettura della disposizione in esame è circoscrivibile all&#8217;<em>iter </em>procedurale che la stazione appaltante è tenuta a percorrere. A differenza della previgente disciplina, la quale, per le opere di urbanizzazione a scomputo con valore inferiore alla soglia comunitaria, non operava alcun riferimento ad una specifica tipologia di selezione del contraente, l&#8217;intervento correttivo del 2008, modificando l&#8217;articolo 122, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, ha previsto che per l&#8217;affidamento delle opere in analisi si debba applicare il regime della procedura negoziata senza bando<a title="" href="#_ftn44">[44]</a>, disponendo che l&#8217;invito debba essere rivolto ad almeno cinque candidati ove sussistano in tale numero aspiranti idonei.<br />
L&#8217;utilizzo della locuzione &#8220;aspiranti idonei&#8221; inserita dal legislatore nella norma in analisi lascia spazio ad una duplice interpretazione. Da un lato, si evince come il soggetto invitato abbia manifestato in via preliminare &#8211; attraverso un&#8217;indagine preliminare di mercato curata dalla stazione appaltante &#8211; un potenziale interesse alla partecipazione alla gara; dall&#8217;altro lato, l&#8217;attenzione del legislatore è comunque rivolta all&#8217;affidamento dell&#8217;opera ad un soggetto qualificato ad eseguire lavori pubblici di pari importo a quelli appaltati<a title="" href="#_ftn45">[45]</a>.È altresì evidente come la disposizione in analisi segnali un netto passo avanti, rispetto alla disciplina previgente, in punto di tutela della concorrenza. La volontà del legislatore di voler garantire che la scelta avvenga attraverso meccanismi competitivi emerge dall&#8217;espresso richiamo effettuato all&#8217;articolo 57, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, in ragione della quale la consultazione degli operatori economici &#8211; aspiranti affidatari del lavoro &#8211; deve avvenire in ossequio ai principi di trasparenza, rotazione e concorrenza<a title="" href="#_ftn46">[46]</a>.</p>
<p><em>4. Le opere di urbanizzazione a scomputo nel nuovo Codice dei contratti pubblici e le modifiche introdotte con il d.lgs. n. 56/2017. Un bilancio sui fattori proconcorrenziali nella nuova disciplina </em></p>
<p>Il legislatore, con riguardo al tema delle opere di urbanizzazione, sia in sede di prima adozione della disciplina di recepimento delle direttive appalti del 2014 con il d.lgs. n. 50/2016, sia in occasione dell&#8217;intervento correttivo recato dal d.lgs. n. 56/2017, ha ripreso in larga scala le disposizioni del previgente Codice del 2006.<br />
Il procedimento di realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo è disciplinato dall&#8217;articolo 1, lettera e), del Codice dei contratti pubblici, con il quale il legislatore ha espressamente disposto l&#8217;applicabilità delle norme e delle regole in materia di contratti pubblici anche ai <em>&#8220;lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire o un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l&#8217;esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell&#8217;articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell&#8217;articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. L&#8217;amministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitativo, può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l&#8217;avente diritto a richiedere il titolo presenti all&#8217;amministrazione stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire, con l&#8217;indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L&#8217;amministrazione, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, indice una gara con le modalità previste dall&#8217;articolo 60 o 61. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e l&#8217;esecuzione di lavori. L&#8217;offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva, per l&#8217;esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza&#8221;</em>.<br />
Sebbene dalla lettura della disposizione emerga, come si è già anticipato, una portata sostanzialmente confermativa dell&#8217;impianto strutturale della previgente disciplina in materia di opere di urbanizzazione a scomputo, il d.lgs. n. 50/2016 ha introdotto diverse novità che inducono ad operare un bilancio positivo in ordine alla portata proconcorrenziale della disciplina in esame.<br />
Anzitutto, con riferimento alle procedure di selezione del contraente attingibili dall&#8217;amministrazione, si registra un&#8217;inversione di tendenza nella disciplina riferita alle opere di urbanizzazione con valore inferiore alla soglia comunitaria, ad esclusione delle opere di urbanizzazione primaria &#8220;sotto soglia&#8221; funzionali alla trasformazione urbanistica del territorio, per le quali il legislatore ha mantenuto la previsione in ordine alla realizzazione diretta da parte del titolare del permesso di costruire o di altri titoli abilitativi<a title="" href="#_ftn47">[47]</a>.<br />
La normativa previgente sul punto, che consentiva il ricorso, per qualunque importo purché inferiore alla soglia comunitaria, alla procedura negoziata &#8211; previo esperimento di gara con invito rivolto ad almeno cinque soggetti idonei<a title="" href="#_ftn48">[48]</a> &#8211; è stata modificata  dall&#8217;articolo 36, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, che nella sua versione originaria ha disposto che <em>&#8220;per l&#8217;affidamento dei lavori pubblici di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara&#8221;.</em><br />
È evidente come la <em>ratio </em>sottesa al mutamento della procedura di scelta del contraente operato dal legislatore del 2016 sia agevolmente rinvenibile in una maggiore effettività delle garanzie partecipative, per gli operatori economici, al fine di realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Tuttavia, volendo recuperare le coordinate interpretative fornite dalla giurisprudenza comunitaria con la sentenza &#8211; causa n. 412/2004 &#8211; del 21.2.2008, tale opzione comporterebbe un regime procedurale eccessivamente stringente &#8211; soprattutto rispetto agli esiti della giurisprudenza europea &#8211; per la realizzazione delle opere con valore inferiore alla soglia comunitaria, soprattutto qualora queste rientrino tra le opere di urbanizzazione secondaria, non tenendo conto che il valore economico connesso alla realizzazione dell&#8217;opera da realizzare potrebbe giustificare l&#8217;adozione di una più semplice procedura negoziata.<br />
Nella logica originaria del legislatore, il ricorso alle procedure negoziate diventa così un&#8217;ipotesi del tutto residuale, in quanto l&#8217;articolo 36, comma 2, del Codice dei contratti pubblici dispone, in relazione all&#8217;oggetto delle opere e al valore delle stesse, le ipotesi in cui sia possibile affidare l&#8217;opera attraverso i meccanismi della procedura negoziata, salva la possibilità di ricorrere comunque alle procedure ordinarie<a title="" href="#_ftn49">[49]</a>.<br />
Sulla disciplina è intervenuto il legislatore che, attraverso il proprio intervento correttivo, con d.lgs. n. 56/2017, ha modificato l&#8217;impianto delineato dal d.lgs. n. 50/2016, sostituendo all&#8217;articolo 36, comma 3, l&#8217;utilizzo delle procedure ordinarie con le procedure negoziate, disponendo che &#8220;<em>per l&#8217;affidamento dei lavori pubblici di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo per gli importi inferiori a quelli di cui all&#8217;articolo 35, si applicano le previsioni di cui al comma 2&#8243;</em>. La modifica, che potrebbe <em>prima facie </em>mostrare il fianco a critiche in ordine a potenziali profili di attrito con il principio della concorrenza, sembrerebbe in realtà sottendere una volontà del legislatore di garantire un regime caratterizzato da profili di semplificazione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, con valore inferiore alla soglia comunitaria, risultando l&#8217;<em>iter </em>della procedura negoziata maggiormente snello rispetto a quello previsto per la procedura ordinaria.<br />
Tuttavia, nella disciplina così come delineata all&#8217;esito dell&#8217;intervento correttivo del legislatore, non sembra difficile poter rinvenire profili di sinergia tra principio di semplificazione procedurale per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e garanzie delle regole della concorrenza. Nonostante le modifiche intervenute con il d.lgs. n. 56/2017 &#8211; che modificando il comma 2 ed il comma 3 dell&#8217;articolo 36, ha stabilito che per le opere di urbanizzazione sotto soglia la scelta del contraente sia circoscritta alle regole della procedura negoziata &#8211; nella nuova disciplina emergono ad ogni modo fattori di apertura al confronto concorrenziale. In particolare, se nella vigenza del d.lgs. n. 163/2006, per l&#8217;affidamento delle opere di urbanizzazione con valore inferiore alla soglia comunitaria, la procedura indicata era ascrivibile alla procedura negoziata senza bando con invito almeno a cinque concorrenti, nel nuovo Codice dei contratti pubblici il legislatore ha ancorato l&#8217;affidamento delle stesse a criteri connotati da un grado di maggiore effettività della disciplina della concorrenza nel mercato.<br />
La modifica dell&#8217;articolo 36, comma 2 del Codice, operata dal decreto correttivo, anzitutto dispone che l&#8217;affidamento delle opere di urbanizzazione con valore inferiore alla soglia comunitaria non venga più operato con una procedura negoziata senza bando, ma attraverso una procedura competitiva con negoziazione con previa pubblicazione del bando, aprendo maggiormente al mercato delle commesse pubbliche l&#8217;affidamento dei lavori in esame.<br />
Ulteriore profilo che denota una progressiva attenzione del legislatore alla garanzia della concorrenza nel mercato è rinvenibile nell&#8217;aumento del numero degli operatori economici invitati a negoziare il contenuto discrezionale del bando di gara. Nella disciplina previgente, per le opere di urbanizzazione con valore inferiore alla soglia comunitaria, l&#8217;invito era rivolto esclusivamente a cinque soggetti, a prescindere che si trattasse di un affidamento di lavori, servizi o forniture. Nella disciplina attualmente in vigore in materia di contratti pubblici, in un primo caso, l&#8217;invito è rivolto ad almeno dieci operatori economici (per gli affidamenti dei lavori), ovvero a cinque operatori economici per affidamenti di servizi e forniture<a title="" href="#_ftn50">[50]</a>; in un secondo caso, l&#8217;invito a negoziare con l&#8217;amministrazione aggiudicatrice è rivolto ad almeno quindici operatori economici<a title="" href="#_ftn51">[51]</a>.<br />
In entrambi i casi, a conferma dell&#8217;attenzione che il legislatore ha riservato all&#8217;effettività del principio di concorrenza, gli operatori in analisi devono essere individuati nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con il quale lo stesso legislatore, soprattutto negli affidamenti sotto soglia, intende scoraggiare il consolidamento di posizioni di rendita anticoncorrenziale da parte di singoli operatori del settore, risultati in precedenza aggiudicatari del lavoro, del servizio o della fornitura<a title="" href="#_ftn52">[52]</a>.<br />
Con riferimento all&#8217;<em>iter</em> procedurale disposto per l&#8217;affidamento delle opere di urbanizzazione, l&#8217;articolo 1, comma 2, lett. e) del Codice dei contratti pubblici attribuisce alla pubblica amministrazione le funzioni di stazione appaltante, la quale, sulla base di un progetto di fattibilità presentato dall&#8217;avente diritto a richiedere il titolo, bandisce una gara che seguirà le regole della procedura aperta e della procedura ristretta. È agevole rilevare come, in tale eventualità, l&#8217;amministrazione eserciti ruolo e funzioni di centrale di committenza<a title="" href="#_ftn53">[53]</a>, in quanto la stessa amministrazione si limita a bandire e gestire le procedure di gara per conto dell&#8217;operatore privato il cui oggetto della gara si rinviene nella progettazione esecutiva e nell&#8217;esecuzione di lavori. La peculiarità di tale disposizione è rinvenibile nel fatto che se, ordinariamente, le centrali di committenza sono incaricate della gestione delle procedure di gara per conto di più pubbliche amministrazioni, nella norma in analisi sarà l&#8217;operatore privato, il quale presenta un progetto di fattibilità tecnica ed economica dell&#8217;opera, e non, appunto, la pubblica amministrazione, a ricoprire il ruolo di destinatario delle commesse pubbliche<a title="" href="#_ftn54">[54]</a>.<br />
In definitiva, l&#8217;analisi dell&#8217;evoluzione normativa delle opere di urbanizzazione a scomputo consente di tracciare un bilancio dal quale è dato evincere una costante apertura al mercato della disciplina in analisi nel corso degli anni. Protagonista principale dell&#8217;assoggettamento delle opere di urbanizzazione a scomputo all&#8217;esperimento della procedura ad evidenza pubblica e, più in generale, al rispetto del principio di concorrenza e <em>favor partecipationis</em>, è sicuramente la Corte di Giustizia europea, la quale, attraverso la presentazione di numerose procedure di infrazione, ha indotto il legislatore nazionale ad eliminare le disposizioni &#8211; o parti delle stesse &#8211; che si ponessero in una posizione di conflitto con i principi stabiliti a livello comunitario, in particolare quello a tutela della competitività degli affidamenti delle opere in esame.<br />
L&#8217;effettività del principio di concorrenza, nei vari processi di riforma che hanno inciso sulla disciplina in esame, si snoda in due direttrici principali: l&#8217;una, quella del consolidamento dell&#8217;obbligatorietà della sottoposizione dell&#8217;affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo a procedure ad evidenza pubblica, a prescindere dal valore dell&#8217;opera &#8211; escluse, come si è detto, le opere di urbanizzazione primaria sotto soglia &#8220;funzionali&#8221;, per le quali vige un particolare regime di esecuzione diretta da parte del privato- ; l&#8217;altra, rappresentata invece da un processo di razionalizzazione del ricorso ai meccanismi alle procedure ordinarie e di conseguente modifica delle regole procedurali, al fine di consentire un equo bilanciamento tra competitività per l&#8217;affidamento dell&#8217;opera da realizzare e potenziali aggravamenti procedimentali che le procedure ordinarie avrebbero potuto creare.<br />
Con riferimento a questa seconda tendenza, assume sicura importanza la modifica operata dal d.lgs. n. 56/2017 alle modalità di affidamento delle opere di urbanizzazione con valore inferiore alla soglia comunitaria. L&#8217;affidamento delle opere di urbanizzazione sotto soglia, attraverso i meccanismi delle procedure ordinarie &#8211; e quindi mediante la massima apertura al mercato anche, ad esempio, per le opere di urbanizzazione secondaria aventi valore inferiore alla soglia comunitaria &#8211; avrebbe potuto creare delle tensioni nel senso dell&#8217;appesantimento degli oneri procedimentali cui era tenuta sia l&#8217;amministrazione, sia il privato interessato a realizzare l&#8217;opera.<br />
L&#8217;intenzione di pervenire ad una sintesi dei meccanismi competitivi per l&#8217;affidamento, da un lato, e del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo dall&#8217;altro lato, si è così tradotta nella modifica dell&#8217;art. 36, comma 2 e comma 3, che hanno (re)introdotto i meccanismi delle procedure negoziate per l&#8217;affidamento delle opere di urbanizzazione sotto soglia. Il bilanciamento si ritiene però raggiunto non esclusivamente grazie al richiamo allo strumento della negoziazione delle condizioni dell&#8217;appalto, ma più specificamente attraverso l&#8217;utilizzo come criterio di scelta del contraente quello della procedura competitiva con negoziazione. È proprio questo profilo procedimentale a presentare tratti innovativi rispetto alla previgente disciplina. La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando creava infatti indubbi profili di tensione con la logica sovranazionale di affidamento dell&#8217;opera all&#8217;esito di una selezione competitiva, laddove invece nella disciplina attualmente in vigore, e in rinvio ai meccanismi della negoziazione del contenuto discrezionale dell&#8217;appalto, è data rinvenire una sinergia tra meccanismi concorrenziali e semplificazione nell&#8217;affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo.</p>
<div>
<div><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> A ciò va aggiunto anche il c. 7-bis della norma in analisi, a mente del quale &#8220;Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni&#8221;. Infine, con l&#8217;articolo 83 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, il legislatore ha disposto che tra le opere di urbanizzazione primaria sono incluse le infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le opere relative.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Le categorie di opere di urbanizzazione secondaria sono disciplinate dall&#8217;art. 16, c. 8, D.P.R. n. 380/2001. Il legislatore ha infatti stabilito che &#8220;Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell&#8217;obbligo nonché strutture e complessi per l&#8217;istruzione superiore all&#8217;obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate&#8221;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Bini, <em>Determinazione delle opere di urbanizzazione e degli standard, </em>in <em>Urb. App., </em>2011, 350.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Gastaldo, in <em>Le opere realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione: un cantiere ancora aperto, </em>in <em>Riv. Giur. Edil., </em>I, 2010, 25, riferendosi alle opere di urbanizzazione secondaria, sostiene che &#8220;non essendo indispensabili all&#8217;utilizzo immediato degli edifici da edificare, il comune può liberamente scegliere quando procedere alla loro realizzazione&#8221;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> In ordine alle differenze sostanziali tra oneri di urbanizzazione e costi di costruzione, sulle quali si rinvia a Dello sbarba, <em>Sulla natura dell&#8217;obbligazione </em>propter rem <em>del costo di costruzione, </em>in <em>Riv. Giur. Edil.</em>, 2009, I, 226-230, ove l&#8217;A., analizzando la sentenza del Tar puglia, Sez. III, 11 settembre 2008, n. 2078, sostiene che il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione svolge &#8220;la più precisa funzione di consentire il recupero delle spese sostenute dalla collettività locale in relazione alla trasformazione del territorio (e non di prestazione patrimoniale imposta) fondata &#8211; nell&#8217;ambito della cosiddetta urbanistica negoziata tra p.a. e privati &#8211; sullo scambio tra i benefici e/o i vantaggi ricevuti per effetto dell&#8217;urbanizzazione e il pagamento di determinate somme&#8221;, mentre il costo di costruzione &#8220;è commisurato e parametrato alla superficie e alla tipologia dell&#8217;edificando fabbricato&#8221;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> Per tutti si veda Gastaldo, <em>La realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo tra concorrenza e governo del territorio, </em>Edizioni ETS, Pisa, 2016, 102, ha affermato che &#8220;lo scomputo è una modalità alternativa al pagamento, volta ad estinguere il debito derivante dagli oneri concessori dovuti al Comune per il rilascio del titolo abilitativo&#8221;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> Si è largamente dibattuto della natura giuridica del contributo in esame, tra l&#8217;alternativa corrispettiva ovvero tributaria. Tra i maggiori esponenti della prima tesi, cfr. Viviani, <em>Il corrispettivo della concessione, </em>in AA. VV., <em>La nuova legge sui suoli,</em> Milano, 1977. Sposano, invece, la natura tributaria del corrispettivo, Quaglia, <em>L&#8217;onerosità della concessione edilizia, </em>Milano, 1993; Miscali, <em>Contributo di edificazione, </em>in <em>Dig. comm, </em>Torino, IV, 1991, 121; Cutrera, <em>Concessione edilizia e pianificazione urbanistica, </em>Milano, 1977.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> Alle oscillazioni della dottrina relative alla natura giuridica del contributo <em>de quo</em>, si oppone l&#8217;orientamento condiviso della giurisprudenza amministrativa che, sul punto, ha stabilito che il contributo per gli oneri di urbanizzazione è considerato alla stregua di un corrispettivo di diritto pubblico, posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione ai costi delle opere stesse. Sul punto, cfr., Tar campania, Napoli, Sez. VIII, 12 gennaio 2012, n. 108; Tar sicilia, Catania, Sez. I, 28 febbraio 2011, n. 485; Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 2006, n. 159; Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 2002, n. 3268. <em>Ex multis, </em>Cons. Stato, Sez. V, 21 aprile 2006, n. 2258, che sostiene: &#8220;Il contributo per oneri di urbanizzazione, anche se la più recente giurisprudenza ne ha escluso la natura tributaria, costituisce, comunque, un corrispettivo di diritto pubblico posto a carico del costruttore, connesso al rilascio della concessione edilizia, a titolo di partecipazione del concessionario ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all&#8217;insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae&#8221;; ad avviso del Tar toscana &#8211; Firenze, Sez. III, 11 agosto 2004, n. 3181, il contributo in questione svolge, pertanto, la funzione di permettere all&#8217;amministrazione comunale il recupero delle spese sostenute dalla collettività con riferimento alla trasformazione del territorio consentita al privato. In questo senso, cfr. Tar Campania &#8211; Salerno, Sez. II, 23 maggio 2003, n. 548. Quanto alla letteratura sul punto, su tutti, cfr. Manfredi, <em>Le opere di urbanizzazione. Ammissibilità dell&#8217;esecuzione diretta a scomputo del contributo</em>, nota a Cons. Stato, sez. V, 27.6.1994 n. 716, <em>Riv. giur. ed., </em>1994, I, 1143, il quale, nel sostenere la natura di diritto pubblico del corrispettivo in analisi, afferma che &#8220;Il contributo fa partecipare l&#8217;attività privata all&#8217;impegno urbanizzatorio del Comune. Ne discende che il privato che segue direttamente delle infrastrutture può svolgere un&#8217;attività veramente sostitutiva solo nella realizzazione di quelle opere che il Comune può e deve realizzare, e solo per queste è consentibile lo scomputo degli oneri dovuti&#8221;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> Si veda la pronuncia del Tar toscana &#8211; firenze, Sez. III, 12 dicembre 2013, n. 1718. In particolare, la giurisprudenza amministrativa ha sostenuto che l&#8217;esenzione totale o parziale dal pagamento degli oneri di urbanizzazione è espressione di un&#8217;attività discrezionale dell&#8217;amministrazione, che si conclude con un atto, anche di natura convenzionale, che determini non solo il tipo delle opere ammesse dal Comune alla realizzazione diretta da parte del privato, ma anche l&#8217;importo economico da scomputare, sottolineando altresì che l&#8217;esenzione in discorso non può mai derivare dall&#8217;autonoma scelta unilaterale del concessionario; in senso conforme, <em>ex multis, </em>Tar toscana &#8211; firenze, Sez. III, 1 luglio 2010, n. 2252; Tar campania &#8211; Salerno, Sez. II, 3 agosto 2006, n. 1118; Tar toscana &#8211; firenze, Sez. III, 14 settembre 2004, n. 3782.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> In tal senso, e sulla necessità di sottoporre comunque la realizzazione delle opere attraverso la procedura dello scomputo alla disciplina concorrenziale degli appalti pubblici, si richiama lo scritto di Manfredi, <em>Le opere di urbanizzazione. Ammissibilità dell&#8217;esecuzione diretta a scomputo del contributo, op. cit.</em>, 1141. L&#8217;A. sostiene che &#8220;Il pagamento di un&#8217;opera con la procedura dello scomputo dai contributi di urbanizzazione, è in ogni caso un&#8217;uscita dalla cassa comunale. Si deve ammettere che con questo espediente verbale, &#8220;scomputo in luogo di pagamento&#8221;, si avalla il ricorso alla trattativa privata, e per di più si legittima una scorciatoia per evitare le normali procedure d&#8217;appalto soggette al controllo consigliare per lo stanziamento dei fondi e l&#8217;affidamento degli appalti. Non si pone in discussione il principio stabilito dall&#8217;art. 11 della legge n. 10 del 1977 e la sua formulazione, ma si ritiene necessario individuare a quali condizioni è ammissibile l&#8217;esecuzione diretta finalizzata allo scomputo. Se lo &#8220;scomputo&#8221; è ammesso a pieno titolo tra le procedure che giustificano la spesa, sia pure in particolari situazioni di opportunità, non può essere tuttavia sottratto alle regole che l&#8217;ordinamento prevede per la gestione ed il controllo della spesa pubblica&#8221;. Si veda altresì Mandarino, <em>Opere di urbanizzazione a scomputo e principio di concorrenza</em>, in <em>Urb. App., </em>2008, 1367 ss.; Tanzarella, <em>Brevi osservazioni sull&#8217;obbligo di gara per le opere di urbanizzazione direttamente realizzate a scomputo del contributo, </em>in <em>Riv. Giur. Ed., </em>2003, 519 ss.; Simolo, <em>Realizzazione &#8220;a scomputo&#8221; delle opere di urbanizzazione e disciplina di evidenza pubblica, </em>in <em>Urb. App, </em>1999, 190.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> Secondo quanto sostenuto da Chimenti, Liguori, <em>Soggetti aggiudicatori privati, </em>in <em>Trattato sui contratti pubblici</em>, De nictolis &#8211; Garofoli &#8211; Sandulli (a cura di), in corso di pubblicazione<em>,</em> &#8220;L&#8217;esecuzione delle opere di urbanizzazione da parte del privato lottizzante viene così assoggettata all&#8217;appalto pubblico di lavori in considerazione di diversi elementi: la qualità di amministrazione aggiudicatrice degli enti procedenti (enti pubblici territoriali); la riconducibilità delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria alla categoria delle opere pubbliche in senso stretto, stante la loro idoneità funzionale a soddisfare le esigenze della collettività ed il pieno controllo dell&#8217;amministrazione competente sulla realizzazione delle opere medesime; la natura contrattuale del rapporto fra l&#8217;amministrazione comunale e il privato lottizzante; la natura onerosa di tale contratto, in virtù del fatto che l&#8217;amministrazione comunale, accettando la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, rinuncia a pretendere il pagamento dell&#8217;importo dovuto a titolo di contributo, ai sensi dell&#8217;art. 3 della legge n. 10/1977, e che, pertanto, il titolare della concessione edilizia o del piano di lottizzazione, attraverso la realizzazione diretta delle opere, estingue un debito di pari valore&#8221;. Analogamente, si veda altresì Acocella, <em>Amministrazioni aggiudicatrici ed altri enti aggiudicatori, </em>in Perfetti (a cura di),<em> Codice dei contratti pubblici commentato, </em>Milano, 2013, 456 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> Si vedano, in particolare, le sentenze della Corte Costituzionale, 28 marzo 2006, n. 129 in <em>Foro it</em>. 2007, I, 36 e 13 luglio 2007, n. 269 in <em>Foro amm</em>. <em>CDS</em>, 2007, 2029. Sul punto si è espressa altresì l&#8217;Autorità per la Vigilanza, con determinazione n. 4 del 2008, sostenendo che &#8220;è la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza citata n. 129/2006, a ritenere assimilabili le fattispecie delle opere realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione a quelle derivanti in genere da accordi conclusi fra l&#8217;amministrazione e i privati, trattandosi pur sempre di fattispecie appartenenti alla cosiddetta urbanistica negoziata, nelle quali l&#8217;intervento si iscrive in un contesto pattizio tra amministrazione e privati. In entrambi i casi, infatti, si tratta di accordi a titolo oneroso che i privati proprietari stipulano con le amministrazioni e che sfociano nella realizzazione diretta degli interventi necessari. [&amp;] D&#8217;altro lato, ove si ritenessero non assimilabili le fattispecie in esame, si dovrebbe optare per la pedissequa applicazione della disciplina relativa alla scelta del contraente e ciò renderebbe concretamente non praticabile l&#8217;accordo complesso finalizzato alla trasformazione del territorio, con correlata disapplicazione della normativa di riqualificazione urbana e del territorio sopra richiamata&#8221;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> In ordine alla nozione di &#8220;urbanistica negoziata&#8221; si veda Cabiddu, <em>Il diritto del governo del territorio</em>, Giappichelli, Torino, 2016; Mantini, <em>Le trasformazioni del diritto urbanistico</em>, Cedam, Padova, 2014; Urbani,<em> Le nuove frontiere del diritto urbanistico</em>, Giappichelli, Torino, 2013; Stella Richter, <em>Diritto urbanistico, Manuale breve</em>, Giuffrè, Milano, 2012; Urbani, <em>Urbanistica solidale</em>, Bollati Boringhieri, 2011; Fioritto, <em>Urbanistica negoziata</em>, in Mazzarelli, <em>Fondamenti di diritto urbanistico</em>, Roma, 1996. Con specifico riferimento, invece, al tema delle convenzioni urbanistiche, su tutti, cfr. Giannini, <em>Diritto amministrativo</em>, II, 1970, 752 ss.; tra gli altri, si veda Gambaro, <em>Le convenzioni urbanistiche</em>, Milano, 1992; Ferrara, <em>Gli accordi tra i privati e la Pubblica amministrazione</em>, 1985; Dalfino, <em>L&#8217;interesse pubblico nelle lottizzazioni edilizie</em>, 1981; Mazzarelli, <em>Le convenzioni urbanistiche</em>, Bologna, 1979; Costantino, <em>Convenzioni urbanistiche e tutela nei rapporti fra privati</em>, 1978.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> Secondo l&#8217;avviso della Corte nella sentenza causa 399/1998 del 12 luglio 2001, la Direttiva 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, osta ad una normativa nazionale in materia urbanistica che, al di fuori delle procedure previste da tale direttiva, consenta al titolare di una concessione edilizia o di un piano di lottizzazione approvato la realizzazione diretta di un&#8217;opera di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo dovuto per il rilascio della concessione, nel caso in cui il valore di tale opera eguagli o superi la soglia fissata dalla detta direttiva.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a> Estremamente densa è la letteratura a commento della sentenza della Corte di Giustizia europea, Sez. VI, 12 luglio 2001, n. 399/1998, meglio nota come &#8220;Caso Bicocca&#8221;. Per un verso, la dottrina maggioritaria ha interpretato la non applicabilità delle procedure ad evidenza pubblica alle opere di urbanizzazione a scomputo con valore inferiore alla soglia comunitaria proprio in quanto la Corte di Giustizia europea, con la pronuncia in analisi, avrebbe interpretato esclusivamente la direttiva 93/37/CEE. Sul punto, si veda Di lena &#8211; Maltoni, <em>Pianificazione urbanistica e meccanismi competitivi, </em>in <em>Riv. giur. Urb., </em>2014, II, 233 ss.; Quaglia, <em>Le opere di urbanizzazione tra convenzioni urbanistiche e procedure di evidenza pubblica, </em>in <em>Riv. it. dir. pubbl. com.,</em> V, 2001, 842 ss.; Marchegiani, <em>La normativa italiana in materia di urbanistica alla luce di una recente sentenza del giudice comunitario, </em>in <em>Riv. it. dir. pubbl. com., </em>V, 2001, 852 ss. Altra parte della dottrina, che si ritiene di non poter condividere, sosteneva che la scelta dell&#8217;affidamento diretto trovasse giustificazione nella circostanza per la quale l&#8217;ordinamento nazionale, per l&#8217;esecuzione di opere a scomputo, già dettava una normativa derogatoria rispetto a quella prevista per le opere pubbliche. In questo senso, cfr. Cugurra, <em>Normativa comunitaria e opere di urbanizzazione,</em> in <em>Riv. giur. Urb., </em>2002, 199 ss., il quale sostiene altresì che esclusivamente per le opere &#8220;sopra soglia&#8221; sorgeva un contrasto tra la legislazione urbanistica e la direttiva comunitaria a tutela del principio di concorrenza, di talché da sostenere la disapplicazione della prima. Con riferimento, invece, alle opere con importo inferiore alla soglia comunitaria, non vi sarebbe stato alcun conflitto con la direttiva europea, trovando dunque applicazione la legislazione urbanistica nazionale. Secondo Gastaldo, in<em> Commenti le opere realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione: un cantiere ancora aperto, op. cit.</em>, 29, &#8220;il riconoscimento da parte della Corte di giustizia della natura di opera pubblica agli interventi di urbanizzazione, dovrebbe, invece, comportare, come diretta conseguenza, l&#8217;obbligo dell&#8217;affidamento tramite gara a prescindere dal valore dell&#8217;offerta&#8221;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> Per una ricostruzione dell&#8217;attività svolta dai privati in qualità di stazione appaltante, cfr. Chimenti, Liguori, <em>Soggetti privati aggiudicatori</em>,<em> cit; </em>Acocella, <em>Amministrazioni aggiudicatrici ed altri enti aggiudicatori, cit.</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> Sul punto, si è espressa l&#8217;AVCP, con Deliberazione del 3 maggio 2012, n. 46, la quale ha evidenziato come la novella introdotta con il comma 2-bis dell&#8217;art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 abbia modificato il quadro normativo &#8220;palesando la chiara volontà del legislatore di differenziare il regime delle opere di urbanizzazione primaria di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario. Infatti, con il comma 2-bis, che ha sottratto dette opere all&#8217;ambito di applicazione del Codice dei contratti (&#8220;non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163&#8243;), il legislatore ha di fatto estromesso detta tipologia di lavori dalla categoria delle opere pubbliche. Essendo del tutto sottratte all&#8217;applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, sembra corretto ritenere che le opere di urbanizzazione primaria sotto soglia non possano concorrere al calcolo del valore stimato complessivo dell&#8217;appalto, ai sensi dell&#8217;art. 28 del Codice. In sostanza, il legislatore, tenendo conto della diversa funzione economica e tecnica delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 26 novembre 2009, n. 7432) ha inteso introdurre una separazione tra le due categorie di opere ai fini della determinazione della soglia di riferimento, determinando così l&#8217;estromissione delle opere di urbanizzazione primaria, quando di valore al di sotto della soglia di rilievo comunitario, dal calcolo del valore complessivo dell&#8217;appalto. Una diversa valutazione deve essere effettuata con riferimento al caso in cui il valore dell&#8217;insieme delle opere di urbanizzazione primaria è superiore alla soglia di rilievo comunitario, con conseguente necessario ricorso alla gara pubblica, mentre l&#8217;insieme delle opere di urbanizzazione secondaria non raggiunge detto valore. Applicando all&#8217;ipotesi in esame il criterio formulato nella determinazione n. 7/2009, che postula la valutazione cumulativa di tutti i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria, sia le opere di urbanizzazione primaria che quelle di urbanizzazione secondaria sono da affidare nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica di cui all&#8217;art. 55 del Codice (procedura aperta o ristretta), perché l&#8217;appalto, considerato nel suo complesso unitario, supera la soglia di rilievo comunitario&#8221;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> Per un commento alle modifiche apportate alla Legge Merloni, cfr., Bassani, <em>Quando i privati devono bandire gare pubbliche per l&#8217;esecuzione di opere di urbanizzazione</em>, in <em>Urb. App., </em>2003, 5.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> Non si condivide, con riferimento alla possibilità di esecuzione diretta a scomputo delle opere di urbanizzazione, quanto affermato da Gracili, Mele, <em>La direttiva comunitaria 93/37 sugli appalti pubblici e la realizzazione a scomputo delle opere di urbanizzazione, </em>in <em>Riv. Giur. Edil., </em>III, 2002, 169. Gli AA., dopo aver sostenuto che &#8220;L&#8217;esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione è dunque da considerare una modalità di pagamento dei relativi oneri, in coerenza con la previsione del legislatore italiano, che appare funzionale a soddisfare le esigenze della Pubblica Amministrazione e del terzo convenzionato e, di conseguenza, non può essere ricondotta al contratto oneroso di appalto regolamentato dalla Normativa comunitaria&#8221;, afferma altresì che &#8220;La questione merita comunque un ulteriore approfondimento per la notevole rilevanza dei problemi da risolvere: da una parte l&#8217;esigenza di eliminare le restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi tutelati dalle direttive CEE sugli appalti pubblici di lavori; dall&#8217;altra la necessità di applicazione della prima regola contenuta nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo che enuncia il principio di natura generale al pacifico godimento della proprietà e, quindi, al libero esercizio dei diritti con questa strettamente connessi&#8221;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> Secondo Chimenti, Liguori, <em>Soggetti privati aggiudicatori, </em>in<em> op. cit.</em> emerge infatti &#8220;come l&#8217;affidamento diretto delle opere al privato costituisse, nelle intenzioni del legislatore, lo strumento attraverso il quale realizzare le infrastrutture necessarie ai nuovi insediamenti edilizi, in virtù della difficoltà dell&#8217;amministrazione competente ad effettuare in tempi adeguati l&#8217;iniziativa privata&#8221;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a> Per una ricostruzione della sentenza della Corte di Giustizia europea 21 febbraio 2008, C-412/04, pp. 67-68, si veda la nota di Contessa, <em>La Corte di Giustizia fra indicazioni (tardive) sulla legge Merloni e spunti (tempestivi) sul codice dei contratti</em>, <em>Urb. App.</em>, 2008, 815.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> In senso analogo, cfr. Di lena &#8211; Maltoni, <em>Pianificazione urbanistica e meccanismi competitivi, </em>op. cit, affermano che &#8220;la Corte di Giustizia aveva stigmatizzato il fatto che il legislatore italiano non avesse previsto alcuna regola volta ad assicurare la trasparenza nell&#8217;affidamento di appalti pubblici inerenti alla realizzazione di opere di urbanizzazione di valore inferiore alla soglia europea, eseguite dal titolare di un permesso di costruire o di un piano di lottizzazione approvato, nel caso in cui fosse dimostrata l&#8217;esistenza di un interesse transfrontaliero certo&#8221;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a> Il riferimento è al d.lgs. n. 163/2006.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a> Sul punto, cfr. Damonte, <em>Le opere di urbanizzazione a scomputo nella &#8220;morsa&#8221; della disciplina comunitaria, </em>in <em>Riv. Giur. Edil., </em>III, 2009, 111 ss.; Barbieri, <em>L</em><em>o scomputo delle opere di urbanizzazione dal contributo concessorio nel nuovo codice dei contratti pubblici e nel diritto comunitario</em>, in <em>Riv. it. Dir. Pubbl. Com.</em>, VI, 2007, 1271 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref25">[25]</a> In tal senso, Acocella, <em>Amministrazioni aggiudicatrici ed altri enti aggiudicatori, </em>in op. cit, 457; analogamente, cfr. Iaione, <em>L&#8217;ambito oggettivo e sogettivo, </em>in Clarich (a cura di), <em>Commentario al codice dei contratti pubblici, </em>Torino, 2010, 204.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref26">[26]</a> Analogamente, cfr. Damonte, <em>Le opere di urbanizzazione a scomputo nella &#8220;morsa&#8221; della disciplina comunitaria, </em>in <em>op. cit.</em>, 114, il quale afferma espressamente che, con riferimento specifico alla primordiale formulazione dell&#8217;articolo 32 del Codice dei contratti pubblici, &#8220;La norma in questione ha palesato dunque alcuni profili di criticità, in relazione segnatamente alla disposizione in base alla quale il costruttore/promotore poteva esercitare il diritto di prelazione sull&#8217;aggiudicatario della gara senza essere qualificato per l&#8217;esecuzione delle opere, nonché alla previsione secondo cui il promotore poteva &#8220;bandire ed effettuare&#8221; la gara a base della quale porre il progetto preliminare delle opere di urbanizzazione&#8221;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref27">[27]</a> In tal senso, Barbieri, <em>L</em><em>o scomputo delle opere di urbanizzazione dal contributo concessorio nel nuovo codice dei contratti pubblici e nel diritto comunitario, </em>in op. cit., 1271.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref28">[28]</a> Cfr. articolo 2, comma 1, lettera f), d.lgs. 31 luglio 2007, n. 113.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref29">[29]</a> Sul punto De Nictolis, <em>Le novità normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, </em>in <em>Urb. App., </em>2007, 1061, ritiene di non dover accogliere positivamente questa disposizione, nella misura in cui secondo l&#8217;A. il legislatore avrebbe provveduto a sovrapporre requisiti non necessariamente coincidenti, anticipando al momento della progettazione la dimostrazione, da parte del promotore, del possesso dei requisiti che, invece, nella disciplina del <em>project financing</em>, vanno analizzati solo in un momento successivo della negoziazione. <em>Contra</em>, Chimenti, Ferrari, <em>Quadro generale e singole categorie contemplate dall&#8217;art. 32 del codice dei contratti pubblici, </em>in De nictolis &#8211; Garofoli &#8211; Sandulli (a cura di), <em>Trattato sui contratti pubblici, </em>I, Milano<em>, </em>531 ss., hanno ritenuto di poter valutare positivamente la novella, nella misura in cui ritengono che il legislatore abbia svelato le differenze tra la figura <em>de quo </em>e il <em>project financing</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref30">[30]</a> In tal senso, ancora, Damonte, <em>Le opere di urbanizzazione a scomputo nella &#8220;morsa&#8221; della disciplina comunitaria</em>, in <em>op. cit., </em>115.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref31">[31]</a> Cons. Stato, Ad. gen., Parere del 6 giugno 2007, n. 1750, nel quale è stato sostenuto che &#8220;la locuzione &#8216;correlate al singolo intervento edilizio assentito&#8217; se intesa in senso letterale, cioè riferita ad opere di urbanizzazione primaria strumentali soltanto al singolo edificio&#8221;, attiene a una &#8220;fattispecie difficilmente rinvenibile in fatto, risultando obbiettivamente difficile che vi siano opere di urbanizzazione primaria di tale natura, con la conseguenza di una incerta e assai difficile applicabilità della norma, pure volta a facilitare la diretta e più rapida realizzazione di opere essenziali, come quelle di urbanizzazione primaria, quando di minore importo&#8221;, prospettando altresì all&#8217;amministrazione &#8220;la valutazione dell&#8217;opportunità di un intervento correttivo, ipotizzabile sia nella espunzione della locuzione dal testo ovvero in una sua integrazione idonea a precisare la fattispecie&#8221;, al fine di includere tra quelle realizzabili direttamente dal titolare del permesso di costruire anche le opere sotto-soglia &#8220;rapportabili ad un intervento edilizio maggiore di quello riferibile ad un solo edificio oggetto di singolo permesso di costruire quando il singolo intervento edilizio assentito si configuri come intervento complesso ma unitario, afferente, cioè, ad una fattispecie più ampia di quella del solo edificio in quanto distinto da unitaria funzionalità per il profilo edilizio-urbanistico&#8221;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref32">[32]</a> Si ritengono opere &#8220;funzionalmente connesse&#8221; quelle ricomprese nell&#8217;ambito di interventi complessi, che riguardino un&#8217;area più estesa di quella del singolo edificio, ma che tendono a rendere quest&#8217;ultimo connesso con il tessuto urbanistico circostante.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref33">[33]</a> Chimenti, Liguori, <em>Soggetti privati aggiudicatori, </em>in<em> op. cit</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref34">[34]</a> Acocella, <em>Amministrazioni aggiudicatrici ed altri enti aggiudicatori, </em>in op. cit, 460, sostiene inoltre che la formula introdotta dal legislatore sarebbe idonea a creare dubbi interpretativi &#8220;per il fatto di prestarsi, data la sua genericità, ad interpretazioni estensive&#8221;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref35">[35]</a> La Commissione europea, nello specifico, segnala una serie di disposizioni che si porrebbero in contrasto con le direttive comunitarie del 2004 in materia di contratti pubblici, ed in particolare tra le &#8220;disposizioni del Codice che sollevano problemi di compatibilità con le direttive appalti pubblici&#8221;, ad avviso della Commissione, rientrerebbero anche gli artt. 152 e segg. e 32, comma 2, lettera g) del d.lgs. n. 163/2006, in quanto la prelazione attribuita dalle norme citate al promotore conferirebbe allo stesso una posizione di vantaggio che non si concilierebbe con la disciplina comunitaria in tema di parità di trattamento tra i soggetti partecipanti alle procedure concorsuali&#8221;, confermando le perplessità di cui si dava conto in precedenza (cfr. <em>supra</em>, nt. 24). Con riferimento all&#8217;oggetto dell&#8217;indagine che ci occupa, la Commissione &#8220;ricorda che le regole applicabili alla realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo dei contributi dovuti per il rilascio del permesso di costruire, precedentemente previste dalla legge n. 109/1994 sono state parimenti oggetto del ricorso per inadempimento sopra citato. La nuova disciplina introdotta dal Codice resta problematica. Oltre a presentare i medesimi problemi di compatibilità con il diritto comunitario sollevati dalle disposizioni del Codice in materia di promotore, infatti, la procedura particolare di cui all&#8217;art. 32 mantiene il diritto di prelazione in favore del promotore, che peraltro può essere solo il titolare del permesso di costruire. Inoltre, è da rilevare che l&#8217;articolo 32, par. 2, del Codice ha vocazione ad applicarsi all&#8217;attribuzione di appalti pubblici di lavori, che è soggetta a regole comunitarie ben più dettagliate di quelle applicabili all&#8217;attribuzione delle concessioni di lavori. A maggior ragione dunque, la procedura sopra descritta non sembra suscettibile di assicurare il rispetto delle regole della direttiva 2004/18/CE applicabili all&#8217;aggiudicazione degli appalti di lavori&#8221;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref36">[36]</a> Sul punto, cfr. Gastaldo, sempre in <em>Commenti le opere realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione: un cantiere ancora aperto, op. cit.</em>, 31; Traina, <em>La realizzazione delle opere di urbanizzazione: le principali problematiche applicative dopo il terzo correttivo del codice dei contratti pubblici</em>, in <em>www.giustamm.it</em>, IV, 2016; Villamena, <em>Scomputo degli oneri in cambio di opere. Il sinallagma funzionale pubblico-privato assorbito dall&#8217;evidenza pubblica, </em>in <em>www.giustamm.it, </em>IV, 2016.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref37">[37]</a> Cons. Stato, Sez. consultiva per gli atti normativi, parere 14 luglio 2008, n. 2357. Secondo quanto disposto nell&#8217;Adunanza generale, &#8220;non sembra corretto il riferimento alla figura del promotore, in quanto la fattispecie non riguarda il contratto di concessione di lavori. Anzi le opere di urbanizzazione sono interamente finanziate mediante gli oneri di concessione non corrisposti dal titolare del permesso di costruire; e quindi in sostanza con risorse pubbliche. Sicché il richiamo all&#8217;articolo 153 del Codice non appare pertinente. Quindi l&#8217;indizione della gara da parte dell&#8217;amministrazione deve avvenire con le modalità previste dall&#8217;articolo 55 del Codice medesimo. Inoltre sembra maggiormente aderente allo spirito della normativa comunitaria e alla logica di questo istituto il ricorso all&#8217;appalto di progettazione e esecuzione&#8221;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref38">[38]</a> In tal senso, la sentenza della Corte di Giustizia 3 marzo 2005 C-21/03 e C-34/03 ha ritenuto non conforme una norma con cui non viene ammessa la presentazione di una domanda di partecipazione o la formulazione di un&#8217;offerta per un appalto pubblico di lavori, di forniture o di servizi, da parte di una persona chi sia stata incaricata della ricerca, della sperimentazione, dello studio o dello sviluppo di tali lavori, forniture o servizi, senza che si conceda alla medesima la possibilità di provare che, nelle circostanze del caso di specie, l&#8217;esperienza da essa acquisita non ha potuto falsare la concorrenza.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref39">[39]</a> Determinazione AVCP n. 7 del 16 luglio 2009, inerente le <em>&#8220;Problematiche applicative delle disposizioni in materia di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dopo il terzo decreto correttivo del Codice dei Contratti&#8221;.</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref40">[40]</a> <em>Ibidem, </em>nella parte in cui i Giudici Amministrativi affermano che &#8220;l&#8217;indizione della gara da parte dell&#8217;amministrazione deve avvenire con le modalità previste dall&#8217;articolo 55 del Codice medesimo. Inoltre sembra maggiormente aderente allo spirito della normativa comunitaria e alla logica di questo istituto il ricorso all&#8217;appalto di progettazione e esecuzione&#8221;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref41">[41]</a> Diversi sono gli autori che sposano la tesi che legittima la partecipazione del privato che ha presentato il progetto preliminare alla gara, in virtù del fatto che l&#8217;articolo 90, comma 8, del Codice del 2006 non si applicherebbe in quanto derogato dall&#8217;articolo 32, comma 1, lettera g) del medesimo testo. L&#8217;articolo 90, comma 8, dispone che <em>&#8220;Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all&#8217;affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall&#8217;articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell&#8217;affidatario dell&#8217;incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell&#8217;incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti&#8221;</em>. Sul punto, cfr. Gisondi, <em>Convenzioni urbanistiche e disciplina degli appalti pubblici alla luce del terzo correttivo al d.lgs. 163 del 2006, </em>in <em>www.giustamm.it</em>; De nictolis, <em>Le novità del terzo e ultimo decreto correttivo del codice dei contratti pubblici, </em>in <em>Urb. App., </em>2008, 1225 ss.; Gastaldo, in<em> Commenti le opere realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione: un cantiere ancora aperto, op. cit.</em>, 32. In senso contrario, cfr. Villamena, <em>Scomputo degli oneri in cambio di opere, </em>in <em>op. cit.</em>; Giovannelli, Lastraioli, <em>Il nuovo regime di realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri: problematiche e possibili soluzioni</em>, in <em>Riv. Giur. Edil., </em>2008, 265 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref42">[42]</a> Di recente, cfr. Cassazione civile, sez. II, 10/04/2018, n. 8798, la quale afferma che l&#8217;obbligo del privato di realizzare opere di urbanizzazione primaria con scomputo dei relativi costi da quelli di concessione, costituisce contenuto meramente eventuale di una convenzione urbanistica, in forza del quale l&#8217;esecutore dei lavori acquisisce la detenzione dell&#8217;area divenendo soggetto legittimato a proporre l&#8217;azione di spoglio verso i terzi. La clausola che prevede il suddetto scomputo conferisce al rapporto giuridico carattere di onerosità, e quindi natura di appalto pubblico, poiché comporta la rinuncia dell&#8217;amministrazione ai contributi concessori.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref43">[43]</a> Damonte, <em>Le opere di urbanizzazione a scomputo nella &#8220;morsa&#8221; della disciplina comunitaria</em>, in <em>op. cit, </em>118.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref44">[44]</a> Sul punto, <em>ex multis, </em>cfr. Gambardella, <em>Procedura negoziata senza bando e consultazioni preliminari di mercato. Intorno a una recente proposta di Linee Guida dell&#8217;ANAC</em>, in <em>www.federalismi.it</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref45">[45]</a> In tal senso, cfr. Trga Trento, 5 dicembre 2012, n. 357, secondo cui la necessità che si tratti di soggetti &#8220;idonei&#8221; fin dal momento dell&#8217;invito, esclude la possibilità del ricorso all&#8217;istituto dell&#8217;avvalimento ai fini della presentazione dell&#8217;offerta nell&#8217;ambito della gara ufficiosa.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref46">[46]</a> Con riferimento alla disposizione che si richiama, sembrerebbe utile sottolineare l&#8217;intervento del d.l. 23 ottobre 2008, n. 249, convertito in legge, con modificazioni, dall&#8217;articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n. 201. In particolare, con il decreto legge in esame, è stato aggiunto il comma 7-<em>bis </em>all&#8217;articolo 122, il quale dispone che <em>&#8220;i lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall&#8217;articolo 57, comma 6; l&#8217;invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero&#8221;.</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref47">[47]</a> L&#8217;inserimento del legislatore del 2016 del riferimento ad &#8220;altri titoli abilitativi&#8221; costituisce un indubbio riflesso dei processi di semplificazione decisionale in materia edilizia. La materia, pur non costituendo oggetto di riflessione nel presente lavoro &#8211; sebbene sia indirettamente collegata -, merita di essere approfondita cercando di illustrare come il contributo commisurato all&#8217;incidenza degli oneri di urbanizzazione sia collegato all&#8217;incremento del carico urbanistico e, quindi, a tutti gli interventi edilizi che lo determinano. Prima di soffermarsi sui titoli abilitativi in virtù dei quali sia possibile realizzare tali interventi, la semplificazione edilizia è un tema su cui il dibattito giuridico è animato da ormai un ventennio. Tra gli altri, si veda Sandulli, <em>Il regime dei titoli abilitativi edilizi tra semplificazione e contraddizioni</em>, in <em>Riv. Giur. Edil., </em>VI, 2013, 601 ss.; inoltre, Urbani, <em>La ristrutturazione leggera nel decreto del fare</em>, in <em>Urb. App.</em>, VI, 2014, 631 ss; De Pretis, <em>Semplificazione, urbanistica ed edilizia, </em>in <em>Riv. Giur. Urb., </em>2007, 337 ss.; Morbidelli, <em>Modelli di semplifcazione amministrativa nell&#8217;urbanistica, nell&#8217;edilizia, nei lavori pubblici (ovvero della strada verso una sostenibile leggerezza delle procedure)</em>, in <em>Riv. Giur. Urb., </em>1998, 304 ss. Successivamente all&#8217;entrata in vigore del d.l. n. 133 del 12 settembre 2014, convertito con la legge n. 164 dell&#8217;11 novembre 2014 &#8211; meglio conosciuto come &#8220;Sblocca Italia&#8221;, sulla semplificazione dei titoli edilizi e, più in generale, sulla disciplina edilizia, cfr. <em>Testo unico dell&#8217;edilizia</em>, Sandulli (a cura di), Giuffrè, 2015; più dettagliatamente, si veda Urbani, <em>Le modifiche al T.U. n. 380/2001 dopo la L. n. 164/2014 tra semplificazione edilizia e deroghe alla disciplina urbanistica</em>, in <em>Giur. It.</em>, 2015, 234 ss. Infine, con riferimento al d.lgs. n. 222 del 25 novembre 2016 &#8211; decreto SCIA 2 -, una ricostruzione dei titoli abilitativi che incidono sulla semplificazione edilizia viene effettuata da Boscolo, <em>I decreti attuativi della Legge Madia: liberalizzazioni e ridisegno del sistema dei titoli edilizi, </em>in <em>Riv. Giur. Edil., </em>VI, 2016, 601 ss. Alla luce delle riforme che hanno inciso sul Testo Unico dell&#8217;Edilizia, diversi sono dunque i titoli abilitativi &#8211; alternativi al permesso di costruire &#8211; in virtù dei quali sia consentita al privato la possibilità di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo.<br />
Anzitutto, ci si deve senza dubbio riferire alla SCIA alternativa permesso di costruire, disciplinato dall&#8217;art. 23 del TUE, il quale dispone espressamente che possono essere realizzati mediante SCIA <em>&#8220;gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani&#8221;</em>. La disposizione, dunque, scioglie anche gli eventuali nodi interpretativi in relazione al controllo, da parte dell&#8217;amministrazione, sulla realizzazione dell&#8217;opera. In particolare, la circostanza che l&#8217;utilizzo della SCIA sia subordinato all&#8217;attuazione di Piani Urbanistici Attuativi &#8211; meglio noti come P.U.A. &#8211; contenenti precise disposizioni tecniche, segue così una duplice direttrice: l&#8217;una, a favore dell&#8217;amministrazione, nel senso della predisposizione di atti che consentano un controllo adeguato sulle modalità di realizzazione dell&#8217;opera; l&#8217;altra, a favore del privato, di non dover attendere il controllo <em>ex ante </em>dell&#8217;amministrazione e, dunque, di poter intraprendere &#8211; nel caso di specie, eseguire &#8211; l&#8217;opera, essendo subordinato solo in un momento successivo al controllo doveroso dell&#8217;amministrazione. Sulla doverosità del controllo in caso di SCIA, Tuccillo, <em>Contribuito allo studio della funzione amministrativa come dovere, </em>Editoriale Scientifica, Napoli, 2017; con riferimento più generale al nuovo volto della SCIA, nel senso del controllo <em>ex post </em>del possesso dei requisiti da parte del privato, su tutti, cfr. Liguori, <em>Liberalizzazioni, diritto comune, responsabilità. I tre saggi del cambiamento amministrativo, </em>Editoriale Scientifica, Napoli, 2017; inoltre, con riferimento all&#8217;articolo 22 del TUE, le opere di urbanizzazione a scomputo non rientrano tra gli interventi realizzabili attraverso SCIA. Tuttavia, il comma 4 estende l&#8217;operatività degli interventi <em>de quibus</em>, in quanto dispone che <em>&#8220;le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l&#8217;ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti&#8221;</em>. Sulla nuova disciplina della SCIA edilizia, cfr. Tuccillo, <em>L</em><em>a S.C.I.A. edilizia alla ricerca di un equilibrio tra il ruolo dell&#8217;amministrazione e la ragione dei privati, </em>in <em>Riv. Giur. Edil., </em>I, 2016, 141 ss.<br />
Dalla lettura del TUE, anche il permesso di costruire convenzionato, disciplinato dall&#8217;articolo 28-bis, risulta essere un ulteriore titolo &#8211; sempre alternativo rispetto all&#8217;ordinario permesso di costruire &#8211; che consente la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo, e ciò trova espressa conferma al comma 3 della disposizione in esame, la quale dispone che <em>&#8220;sono soggetti alla stipula di convenzione [&amp;] la realizzazione di opere di urbanizzazione&#8221;</em>. La <em>ratio </em>sottesa alla disposizione emerge dal comma 1 dell&#8217;articolo 28-bis, laddove il legislatore afferma che <em>&#8220;qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio del permesso di costruire convenzionato&#8221;</em>; l&#8217;approvazione &#8211; e la successiva stipula &#8211; della convenzione è subordinata, come emerge dal comma 2 della disposizione in analisi, all&#8217;approvazione del consiglio comunale nella quale sono indicati gli obblighi che il privato intende assumere al fine del soddisfacimento di un interesse pubblico. Anche tale disposizione sembra sciogliere i dubbi in relazione al controllo dell&#8217;amministrazione con riferimento all&#8217;opera di urbanizzazione eseguita direttamente dal privato, atteso che la stipula della convenzione viene subordinata ad una preventiva approvazione del consiglio comunale circa gli obblighi del privato e l&#8217;interesse pubblico da perseguire. In tal senso, come sostenuto anche da Urbani, <em>Le modifiche al T.U. n. 380/2001 dopo la L. n. 164/2014 tra semplificazione edilizia e deroghe alla disciplina urbanistica, </em>op. cit., 237, la disposizione risulta costituire un ulteriore tassello che il legislatore ha voluto aggiungere nel senso di una disciplina volta al consolidamento di modelli urbanistici semplificati. Tali soluzioni sembrerebbero bilanciare &#8211; e dunque soddisfare &#8211; diversi interessi in relazione alla realizzazione dell&#8217;opera. In primo luogo, e secondo quanto disposto dal legislatore, viene soddisfatto l&#8217;interesse pubblico a che venga realizzata una determinata opera di urbanizzazione; successivamente, viene realizzato l&#8217;interesse del privato ad accedere a modelli di realizzazione dell&#8217;opera semplificati; infine, sono sciolti i dubbi in relazione al controllo delle amministrazioni sull&#8217;opera da realizzare, che viene effettuato dal Consiglio comunale, il quale approva la convenzione disponendo gli obblighi di cui il privato dovrà tener conto.<br />
Infine, interessante è anche il caso dell&#8217;art. 17, comma 4 del TUE, che riferisce il pagamento dei contributi di costruzione anche alla manutenzione straordinaria &#8211; ampliata recentemente al frazionamento &#8211; ove comporti aumento della superficie calpestabile, commisurando il contributo in esame all&#8217;incidenza delle sole opere di urbanizzazione. Per un commento sulle novità in tema di contributo di costruzione &#8211; dalle quali emerge come lo stesso sia volto a favorire il recupero ed il riuso del patrimonio edilizio esistente, e non anche alle nuove costruzioni &#8211; cfr. G. Mari, <em>Disciplina edilizia e sviluppo sostenibile nel recente decreto &#8220;Sblocca Italia&#8221;, </em>in Trupiano (a cura di), <em>Territori, governance, sviluppo sostenibile. Prospettive italiane ed europee</em>, Diogene, Campobasso, 2015, 78 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref48">[48]</a> I criteri di valutazione dell&#8217;idoneità dei soggetti invitati a partecipare alla procedura negoziata sono indicati nella delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 &#8211; Linee Guida n. 4, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti <em>&#8220;Procedure per l&#8217;affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici&#8221;</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref49">[49]</a> La versione originaria dell&#8217;art. 36, c. 2, del nuovo Codice dei contratti pubblici impone alla procedura negoziata in due casi:<br />
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all&#8217;articolo 35 per le forniture e i servizi, previa consultazione individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l&#8217;acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L&#8217;avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l&#8217;indicazione anche dei soggetti invitati;<br />
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all&#8217;articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L&#8217;avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l&#8217;indicazione anche dei soggetti invitati.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref50">[50]</a> Il riferimento è circoscritto, ai sensi dell&#8217;articolo 36, comma 2, lett. b), agli affidamenti di importo pari o superiore a ¬ 40.000 e inferiore a ¬ 150.000 per i lavori.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref51">[51]</a> Ai sensi dell&#8217;articolo 36, comma 2, lett. c), l&#8217;invito è rivolto a quindici operatori economici per l&#8217;affidamento dei lavori con importo pari o superiore a ¬ 150.000 e inferiore a ¬ 1.000.000.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref52">[52]</a> Sul punto, si vedano le Linee Guida dell&#8217;ANAC, n. 4, recanti <em>&#8220;Procedure per l&#8217;affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici&#8221;.</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref53">[53]</a> Esposito<em>, Oggetto e ambito di applicazione</em>, in Esposito (a cura di), <em>Codice dei contratti pubblici. Commentario di dottrina e giurisprudenza</em>, UTET, Vicenza, 2017, 14</div>
<div><a title="" href="#_ftnref54">[54]</a> Già nel considerando (14) della Direttiva 2004/18/CE era stato previsto che &#8220;in alcuni Stati si sono sviluppate tecniche di centralizzazione delle committenze. Diverse amministrazioni aggiudicatrici sono incaricate di procedere ad acquisti o di aggiudicare appalti pubblici/stipulare accordi quadro destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici. Tali tecniche consentono, dato il volume degli acquisti, un aumento della concorrenza e dell&#8217;efficacia della commessa pubblica. Occorre pertanto prevedere una definizione comunitaria di centrale di committenza destinata alle amministrazioni aggiudicatrici. Occorre altresì fissare le condizioni in base alle quali, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, le amministrazioni aggiudicatrici che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza possono essere considerate come aventi rispettato le disposizioni della presente direttiva&#8221;. Di talché, sia nell&#8217;ottica di un processo di riforme improntato su principi concorrenziali, sia in quella di migliorare la qualità delle commesse pubbliche, la direttiva ha previsto la facoltà di ricorrere a modelli di acquisto centralizzati.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/progressive-aperture-al-confronto-concorrenziale-nellevoluzione-della-disciplina-delle-opere-di-urbanizzazione-a-scomputo/">Progressive aperture al confronto concorrenziale nell&#8217;evoluzione della disciplina delle opere di urbanizzazione a scomputo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#034;Governo del territorio&#034; e abusi di competenza (?). La Corte Costituzionale demolisce la l.r. Campania n. 19/2017</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/governo-del-territorio-e-abusi-di-competenza-la-corte-costituzionale-demolisce-la-l-r-campania-n-19-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 17:44:32 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/governo-del-territorio-e-abusi-di-competenza-la-corte-costituzionale-demolisce-la-l-r-campania-n-19-2017/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/governo-del-territorio-e-abusi-di-competenza-la-corte-costituzionale-demolisce-la-l-r-campania-n-19-2017/">&quot;Governo del territorio&quot; e abusi di competenza (?). La Corte Costituzionale demolisce la l.r. Campania n. 19/2017</a></p>
<p>Brevi riflessioni a margine della sentenza della Corte Costituzionale n. 140 del 5 luglio 2018. L&#8217;art. 2, comma 2, legge reg. Campania n. 19 del 2017 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell&#8217;art. 117, terzo comma, Cost. Il disallineamento della disciplina regionale rispetto al principio fondamentale della legislazione statale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/governo-del-territorio-e-abusi-di-competenza-la-corte-costituzionale-demolisce-la-l-r-campania-n-19-2017/">&quot;Governo del territorio&quot; e abusi di competenza (?). La Corte Costituzionale demolisce la l.r. Campania n. 19/2017</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/governo-del-territorio-e-abusi-di-competenza-la-corte-costituzionale-demolisce-la-l-r-campania-n-19-2017/">&quot;Governo del territorio&quot; e abusi di competenza (?). La Corte Costituzionale demolisce la l.r. Campania n. 19/2017</a></p>
<p><strong><em>Brevi riflessioni a margine della sentenza della Corte Costituzionale n. 140 del 5 luglio 2018.</em></strong><br />
<em>L&#8217;art. 2, comma 2, legge reg. Campania n. 19 del 2017 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell&#8217;art. 117, terzo comma, Cost. Il disallineamento della disciplina regionale rispetto al principio fondamentale della legislazione statale &#8211; quello che individua nella demolizione l&#8217;esito &#8220;normale&#8221; della edificazione di immobili abusivi acquisiti al patrimonio dei comuni &#8211; finisce con intaccare e al tempo stesso sminuire l&#8217;efficacia anche deterrente del regime sanzionatorio dettato dallo Stato all&#8217;art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, incentrato sulla demolizione dell&#8217;opera abusiva, la cui funzione essenzialmente ripristinatoria non ne esclude l&#8217;incidenza negativa nella sfera del responsabile.</em></p>
<p><strong>1. Premessa e breve sintesi dei fatti. &#8211;  2. Il cuore della pronuncia. Il quadro positivo regionale alla luce dell&#8217;art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. &#8211;  3. Prospettive di &#8220;uso sociale&#8221; e chiusure della Corte. &#8211; 4. Osservazioni conclusive.</strong></p>
<p><em>1. Premessa e breve sintesi dei fatti</em><br />
Il fenomeno dell&#8217;abusivismo edilizio in Italia ha origini risalenti. Comprenderne le complesse dinamiche implica riflessioni che investono innumerevoli profili: dalla storia alla politica, dalla finanza all&#8217;etica, dalla sociologia all&#8217;antropologia.<br />
Il rischio di impelagarsi in giudizi strettamente personali è alto e tentare di offrire una visione obiettiva e risolutiva si rileva, come si è sempre rilevato, stanti le proposte normative negli anni avanzate, inconcludente.<br />
Atteggiamento lassista e remissivo da parte dei vari governi e delle varie amministrazioni succedutisi nel tempo, non disgiunto dalla incapacità di programmare e pianificare secondo le esigenze abitative che hanno provocato la selvaggia usurpazione del territorio da parte dei privati.<br />
Questo, in estrema sintesi, il quadro caratterizzante la piaga dell&#8217;abusivismo dagli anni settanta ad oggi.<a title="" href="#_ftn1">[1]</a><br />
All&#8217;indomani di una stagione ultraventennale di sanatorie edilizie di Stato<a title="" href="#_ftn2">[2]</a> l&#8217;edificazione sregolata non ha trovato argine. Il mondo politico ha, al contempo, assunto posizioni antitetiche, talvolta intransigenti, talaltra velatamente accondiscendenti. E nel cerchio di tali ultime posizioni si colloca l&#8217;ultimo provvedimento della Regione Campania, la L.R. n. 19 del 22 giugno 2017, recante <em>&#8220;Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di governo del territorio&#8221;</em>, avente ad oggetto, per espressa previsione dell&#8217;art. 1, l. a) <em>«l&#8217;adozione di linee guida regionali per supportare gli enti locali che intendono azionare misure alternative alla demolizione degli immobili abusivi ai sensi dell&#8217;articolo 31, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).»<a title="" href="#_ftn3"><strong>[3]</strong></a></em><br />
In Campania è stata, difatti, posta la questione della gran mole di demolizioni da eseguire<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>, con conseguenti costi a carico dei bilanci comunali (non ultimi quelli di smaltimento dei materiali da costruzione, per la necessità di trattarli quali rifiuti ai sensi del quadro normativo ambientale vigente) e la questione delle prime case, dando corpo alla teoria del c.d. abusivismo di necessità.<a title="" href="#_ftn5">[5]</a><br />
Dal testo emergono due principali posizioni. Da un lato si sostiene l&#8217;utilità di misure alternative alla demolizione, dall&#8217;altro si pone la problematica di un cambio di rotta nel governo del territorio, da orientare inequivocabilmente alla rigenerazione urbana, con conseguente massima limitazione del consumo di suolo in linea con gli orientamenti europei.<a title="" href="#_ftn6">[6]</a><br />
In particolare, l&#8217;art. 2 della L.R. Campania n. 19/2017, rubricato <em>&#8220;Linee guida per le misure alternative alle demolizioni di immobili abusivi&#8221;</em>, prevede al primo comma che, al fine di perseguire indirizzi uniformi in ambito regionale, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall&#8217;entrata in vigore della medesima legge, <em>«adotta linee guida non vincolanti per supportare gli enti locali nella regolamentazione ed attuazione, se ne ricorrono i presupposti, di misure alternative alla demolizione degli immobili abusivi ai sensi dell&#8217;articolo 31, comma 5 del D.P.R. n. 380/2001. Tali linee guida sono approvate dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall&#8217;entrata in vigore della legge regionale, su proposta della struttura amministrativa regionale competente in materia di governo del territorio, con riferimento a quanto previsto dal comma 2».<a title="" href="#_ftn7"><strong>[7]</strong></a></em><br />
Il successivo comma 2 stabilisce che, <em>«[f]erma restando l&#8217;autonoma valutazione dei Consigli comunali sull&#8217;esistenza di prevalenti interessi pubblici rispetto alla procedura di demolizione dei beni acquisiti al patrimonio comunale, i Comuni, nell&#8217;ambito delle proprie competenze, possono avvalersi delle linee guida di cui al presente articolo per approvare, in conformità e nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia, atti regolamentari e d&#8217;indirizzo riguardanti: a) i parametri e criteri generali di valutazione del prevalente interesse pubblico rispetto alla demolizione; b) i criteri per la valutazione del non contrasto dell&#8217;opera con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell&#8217;assetto idrogeologico; c) la regolamentazione della locazione e alienazione degli immobili acquisiti al patrimonio comunale per inottemperanza all&#8217;ordine di demolizione, anche con preferenza per gli occupanti per necessità al fine di garantire un alloggio adeguato alla composizione del relativo nucleo familiare; d) i criteri di determinazione del canone di locazione e del prezzo di alienazione ad onerosità differenziata fra le superfici adeguate alla composizione del nucleo familiare e quelle in eventuale eccedenza; e) i criteri di determinazione del possesso del requisito soggettivo di occupante per necessità, anche per quanto riferito alla data di occupazione dell&#8217;alloggio; f) i criteri di determinazione del limite di adeguatezza dell&#8217;alloggio alla composizione del nucleo familiare; g) le modalità di accertamento degli elementi di cui alle lettere e), f) e del possesso dei requisiti morali di cui all&#8217;articolo 71, comma 1, lettere a), b), e), f) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno); h) le modalità di comunicazione delle delibere consiliari approvate ai sensi dell&#8217;articolo 31, comma 5 del D.P.R. n. 380/2001 all&#8217;autorità giudiziaria che abbia ordinato, per gli stessi immobili, la demolizione ai sensi dell&#8217;articolo 31, comma 9 del D.P.R. n. 380/2001»</em>.<br />
Stante la portata, giudicata potenzialmente pericolosa, della normativa regionale in tema di inversione di competenze in materia di governo del territorio <em>ex</em> 117, comma 3, Cost. e considerati i clamori cui essa ha dato luogo nel mondo politico e giornalistico &#8211; forse immotivati, stante la portata non precettiva della stessa &#8211; con ricorso <em>ex</em> art.  127 della Costituzione, notificato in data 21 agosto 2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2017, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione &#8211; quest&#8217;ultimo in relazione ai principi fondamentali della legislazione dello Stato nella materia «governo del territorio» &#8211; questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge della Regione Campania 22 giugno 2017, n. 19.<a title="" href="#_ftn8">[8]</a><br />
Nelle argomentazioni offerte dal ricorrente ciò che viene in rilievo è il contrasto della normativa regionale impugnata con l&#8217;art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. In particolare, le lettere c) e d) dell&#8217;impugnato comma 2 produrrebbero, <em>«nella sostanza, un effetto analogo a quello di un &#8220;condono edilizio straordinario&#8221;, in quanto si consente che immobili abusivi siano &#8220;regolarizzati&#8221; e assegnati agli autori degli abusi stessi, con evidente elusione dei limiti della potestà legislativa concorrente della Regione».</em><br />
Orbene, con sentenza n. 140 del 5 luglio 2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 2, della legge della Regione Campania 22 giugno 2017, n. 19, per violazione dell&#8217;art. 117, comma 3, della Costituzione &#8211; in relazione ai principi fondamentali della legislazione dello Stato nella materia «governo del territorio» &#8211; , recidendo in tronco la possibilità di prospettare un&#8217;interpretazione adeguatrice, seppur disattendendo la propria consolidata giurisprudenza la quale, a partire dalla sentenza n. 356 del 22 ottobre 1996, aveva affermato quel cartesiano principio secondo il quale «<em>le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali»</em>.<a title="" href="#_ftn9">[9]</a><br />
La pronuncia si dimostra, però, di notevole interesse.<br />
Essa si pone, difatti, nel solco delle contraddizioni di un territorio ampiamente compromesso; un territorio che impone un rinnovato approccio riflessivo, dove il rigore nel perseguimento dell&#8217;interesse pubblico, nelle sue diverse facce, sappia stare assieme alla piena consapevolezza sia del contesto in cui si opera, sia degli esiti perversi delle politiche sinora perseguite.<a title="" href="#_ftn10">[10]</a><br />
E se il proliferare di interventi normativi che si propongono di gestire la questione emergenziale legata all&#8217;abusivismo, tra i quali s&#8217;inserisce appieno la L.R. Campania n. 19/2017, solleva innumerevoli dubbi, soprattutto in termini etici, esso risponde evidentemente ad una domanda sociale diffusa e all&#8217;acclarata inefficienza dell&#8217;ente pubblico in tutte le sue articolazioni, incapace da anni di regolare <em>ex ante</em> ed <em>ex post</em> il maligno fenomeno dell&#8217;abusivismo edilizio.</p>
<p><em>2. Il cuore della pronuncia. Il quadro positivo regionale alla luce dell&#8217;art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. </em><br />
La cognizione della Corte si incentra essenzialmente sul contrasto tra il quadro positivo regionale e l&#8217;art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, pacificamente ritenuto norma di principio vincolante per il Legislatore regionale nell&#8217;esercizio della potestà concorrente <em>ex</em> art. 117 Cost. in materia di governo del territorio. Come noto, in tale <em>«materia di legislazione concorrente [&amp;] lo Stato ha il potere di fissare i principi fondamentali, mentre spetta alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio»</em>.<a title="" href="#_ftn11">[11]</a><br />
Individuato nel «governo del territorio» l&#8217;ambito materiale cui va ascritto l&#8217;impugnato comma 2 dell&#8217;art. 2 della L.R. Campania n. 19 del 2017, la Corte passa al vaglio la censura, ritenendola fondata, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha lamentato, in riferimento all&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., il contrasto dell&#8217;art. 2, comma 2, L.R. Campania 19/2017 con il principio fondamentale, stabilito dall&#8217;art. 31, commi da 3 a 6, d.P.R. n. 380 del 2001, secondo cui l&#8217;acquisizione dell&#8217;immobile abusivo al patrimonio del Comune a seguito dell&#8217;inottemperanza all&#8217;ordine di demolirlo si <em>«configura come una sanzione [&amp;] preordinata principalmente alla demolizione dello stesso».</em><br />
Come noto, l&#8217;art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 appresta l&#8217;apparato sanzionatorio per le violazioni più gravi della normativa urbanistico-edilizia &#8211; segnatamente, gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto a esso &#8211; prevedendo, di conseguenza, le sanzioni più rigorose.<br />
L&#8217;irrogazione della sanzione si snoda sostanzialmente in due fasi, di cui la seconda meramente eventuale.<br />
Il comma 2 dell&#8217;art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 prevede, difatti, che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l&#8217;esecuzione di interventi in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto a esso, notifica al proprietario e al responsabile dell&#8217;abuso<a title="" href="#_ftn12">[12]</a> l&#8217;ingiunzione a demolire le opere<a title="" href="#_ftn13">[13]</a> (o a rimuovere gli effetti degli interventi posti in essere senza la realizzazione di trasformazioni fisiche), indicando l&#8217;area che, in caso di inottemperanza all&#8217;ordine, sarà acquisita al patrimonio del Comune ai sensi del comma 3.<br />
Nell&#8217;ipotesi in cui il responsabile dell&#8217;abuso non adempia alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notificazione dell&#8217;ingiunzione a demolire, si apre l&#8217;eventuale seconda fase della procedura sanzionatoria contemplata dai commi da 3 a 6 dell&#8217;art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001.<br />
Il bene immobile abusivo e l&#8217;area di sedime (nonché quella necessaria, secondo le prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive) sono acquisiti, di diritto e gratuitamente, al patrimonio del Comune.<a title="" href="#_ftn14">[14]</a><br />
L&#8217;apprensione automatica e di diritto del bene abusivo al patrimonio dell&#8217;ente pubblico costituisce <em>«la reazione dell&#8217;ordinamento al duplice illecito posto in essere da chi dapprima esegue l&#8217;opera abusiva e, poi, non adempie all&#8217;obbligo di demolirla, in conformità alla regola secondo cui l&#8217;ordinamento reagisce, oltre che sulle cose costituenti il prodotto dell&#8217;illecito, anche su quelle strumentalmente utilizzate per commetterlo».<a title="" href="#_ftn15"><strong>[15]</strong></a></em><br />
L&#8217;atto con cui si accerta l&#8217;inottemperanza all&#8217;ingiunzione a demolire entro il termine di novanta giorni costituisce, previa notifica all&#8217;interessato, titolo per l&#8217;immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.<a title="" href="#_ftn16">[16]</a><br />
L&#8217;acquisizione al patrimonio comunale non comporta, tuttavia, l&#8217;automatica legittimità della stessa sotto il profilo urbanistico-edilizio.<br />
Il successivo comma 5 prevede, difatti, che <em>«l&#8217;opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell&#8217;abuso» </em>salvo che «<em>con deliberazione consiliare si dichiari l&#8217;esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l&#8217;opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali».</em><br />
È opinione pacifica, avallata comprensibilmente anche dalla Corte, che l&#8217;acquisizione al patrimonio comunale implichi, meccanicamente, la demolizione dell&#8217;opera salvo, in estremo ed eccezionale subordine, optare per il suo mantenimento.<br />
Che la demolizione degli immobili abusivi costituisca risvolto naturale in considerazione della gravità del pregiudizio recato all&#8217;interesse pubblico, è indubbio: <em>«Dal sistema delineato dall&#8217;art. 31 del TU edilizia si evince la sussistenza di un criterio generale di preminenza dell&#8217;interesse al ripristino dell&#8217;assetto territoriale violato, derogabile soltanto in presenza di fondate ragioni, con riferimento alle quali la deliberazione consiliare al mantenimento dell&#8217;opera abusiva deve essere motivata. Mentre, infatti, l&#8217;art. 15 della legge n. 10/1977 prevedeva il ricorso alla demolizione qualora l&#8217;opera non fosse idonea ad essere utilizzata per fini pubblici, già con l&#8217;art, 7 della legge n. 47/1985 è stato previsto che sia disposta sempre la demolizione &#8220;salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l&#8217;esistenza di prevalenti interessi pubblici&#8221;».</em><a title="" href="#_ftn17">[17]</a><br />
Difatti, come sensibilmente dichiarato in dottrina,<em> «la demolizione delle costruzioni abusive costituisce, come ognuno subito avverte, il mezzo più efficace per il ripristino della legalità, lo strumento più incisivo per sanare le ferite inferte al territorio ed all&#8217;ambiente dalle violazioni urbanistiche e paesaggistiche».<a title="" href="#_ftn18"><strong>[18]</strong></a> </em><br />
Tuttavia, sebbene resti impregiudicata la preferenza normativa per lo strumento repressivo di natura ripristinatoria, è la disposizione di rango primaria e di fonte statuale a radicare in capo al Consiglio comunale la potestà di derogare a tale opzione in virtù di &#8216;prevalenti interessi pubblici&#8217; che il Legislatore regionale nell&#8217;ipotesi in contestazione ha ricondotto, appunto, alla conservazione di un patrimonio immobiliare per soddisfare il fabbisogno abitativo delle fasce disagiate della popolazione.<br />
Nonostante i risvolti della sentenza in commento fossero del tutto prevedibili, la Corte avrebbe potuto propendere per un&#8217;opzione ermeneutica che facesse salva la disposizione regionale facendo leva su un&#8217;interpretazione conforme alla rovescia del comma 5 dell&#8217;art. 31 cit.<br />
Cambiando l&#8217;angolo visuale, acquisito il cespite al patrimonio comunale, non scatterebbe automaticamente per lo stesso ente l&#8217;obbligo di demolirlo ma si aprirebbe, piuttosto, un sub-procedimento nel quale occorrerebbe effettuare una valutazione di carattere tecnico, che rientra pertanto nella competenza della struttura tecnica del comune, circa la sussistenza, o meno, di un contrasto con rilevanti interessi urbanistici o ambientali che impongano di non procedere alla demolizione.<a title="" href="#_ftn19">[19]</a><br />
Se il contrasto risulta esistente il Responsabile del Servizio Comunale ha l&#8217;obbligo di attivare il procedimento di demolizione, mentre nel caso in cui emerga l&#8217;inesistenza di un contrasto con rilevanti interessi di cui sopra, viene sottoposta al Consiglio Comunale la valutazione circa l&#8217;esistenza di prevalenti interessi pubblici che legittimano la conservazione del manufatto (ad es., per esigenze abitative di soggetti meno abbienti).<br />
Siffatta conclusione del sub-procedimento, che non dà luogo a nessun&#8217;altra attività nell&#8217;ambito del procedimento sanzionatorio, apre un ulteriore, ed ultimo, procedimento diretto alla utilizzazione dell&#8217;immobile per il fine di interesse pubblico.<br />
In definitiva, qualora i comuni ravvisino l&#8217;esistenza di un interesse pubblico alla conservazione dell&#8217;opera e la prevalenza di esso sul concorrente interesse, anch&#8217;esso pubblico, al ripristino della conformità del territorio alla normativa urbanistico-edilizia possono utilizzare l&#8217;opera abusiva.<br />
L&#8217;interesse pubblico alla conservazione dell&#8217;opera potrà essere preso in considerazione, e ritenuto eventualmente prevalente, purché non sussistano le situazioni preclusive costituite dal contrasto dell&#8217;opera <em>«con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell&#8217;assetto idrogeologico».</em><a title="" href="#_ftn20">[20]</a><br />
Come dichiarato in una recente sentenza del Consiglio di Stato<a title="" href="#_ftn21">[21]</a>, l&#8217;art. 31, comma 5, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 offre, in sostanza, una via di uscita consentendo, di fatto, alla mano pubblica ciò che non è permesso alla parte privata rispetto alla soluzione finale della demolizione dell&#8217;edificazione abusiva, permettendo che l&#8217;edificazione non legittima resti pur sempre <em>in situ</em>.<br />
In un ordinamento nel quale la non consumazione del territorio, specie mediante edificazioni non legittime, costituisse valore assoluto, o, quanto meno, di grado sufficientemente elevato, quella norma non avrebbe motivo di essere, posto che allora la reintegrazione del territorio mediante eliminazione di quanto l&#8217;ha non correttamente consumato dovrebbe da esso essere pretesa senza eccezioni per alcuno.<br />
<em>«Non così nel nostro, all&#8217;evidenza, dove invece quella norma funge da strumento di sostanziale redenzione dalla colpa (costituita dall&#8217;avvenuta edificazione non legittima), con l&#8217;unica attenuante data dal fatto che il perdono (a livello sostanziale ed oggettivo) non si risolva in vantaggio del singolo, autore della colpa, bensì dell&#8217;intera collettività. Per l&#8217;effetto di essa, l&#8217;integrità del territorio leso non risulta comunque ricostituita; di contro, delle risultanze della lesione (l&#8217;edificazione non legittima) gode un&#8217;intera comunità»</em>.<a title="" href="#_ftn22">[22]</a><br />
La norma consente, cioè, in alternativa alla soluzione finale della demolizione dell&#8217;edificazione abusiva, che quest&#8217;ultima resti pur sempre <em>in situ</em>, ponendo, affinché effettivamente si determini il vantaggio dell&#8217;intera collettività, requisiti destinati a fungere da presupposto dell&#8217;evento (sussistenza di prevalenti interessi pubblici; mancanza di contrasto dell&#8217;edificazione con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell&#8217;assetto idrogeologico) dei quali è arbitro l&#8217;ente locale, e dei quali il controinteressato può dimostrare l&#8217;insussistenza.<a title="" href="#_ftn23">[23]</a><br />
Il Consiglio comunale può, in definitiva, dichiarare la prevalenza di interessi pubblici ostativi alla demolizione dell&#8217;opera abusiva in tre condizioni quali: assenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici/ambientali; adozione di una formale deliberazione del Consiglio con cui si dichiari la sussistenza dei suddetti presupposti; dichiarazione di contrasto della demolizione con prevalenti interessi pubblici.<a title="" href="#_ftn24">[24]</a><br />
In tale diversa ottica, l&#8217;acquisizione gratuita dell&#8217;area non si atteggia, dunque, a misura strumentale per consentire al Comune di eseguire la demolizione, né una sanzione accessoria di questa, ma costituisce una sanzione autonoma che consegue all&#8217;inottemperanza all&#8217;ingiunzione, abilitando l&#8217;Amministrazione ad una scelta fra demolizione d&#8217;ufficio e la conservazione del bene, definitivamente già acquisito, in presenza di prevalenti interessi pubblici, vale a dire per la destinazione a fini pubblici, e sempre che l&#8217;opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.<a title="" href="#_ftn25">[25]</a><br />
Se, difatti, è fuor dubbio che l&#8217;evoluzione naturale della constatazione dell&#8217;illecito sia la riduzione in pristino dell&#8217;opera e la reintegrazione della legalità violata è pur sempre vero che all&#8217;organo rappresentativo dell&#8217;ente locale spetta un giudizio di indirizzo politico-discrezionale affinché il cespite non venga demolito e possa essere destinato a fini pubblici o di pubblica utilità.<em> &#8220;Questo, mediante l&#8217;utilizzo per obiettivi sociali e culturali, o anche, secondo un&#8217;interpretazione evolutiva, laddove conservi la destinazione abusivamente definita ma con esiti &#8220;sociali&#8221;, come nel caso dell&#8217;edilizia residenziale pubblica o dell&#8217;edilizia sociale in genere (cosiddetto housing sociale per famiglie a basso reddito)&#8221;</em>.<a title="" href="#_ftn26">[26]</a><br />
Il d.P.R. 380/2001 nella sua logica repressiva e cautelativa ha volutamente lasciato la possibilità all&#8217;ente più vicino all&#8217;esigenze sociali di legittimare e giustificare storture urbanistiche riassegnando senso e valore ad un patrimonio che eticamente non ne ha, né mai potrebbe averne.<br />
È evidente, allora, che<em> «la norma </em>(art. 31 d.P.R. n. 380/2001)<em> può essere giudicata diversamente, a seconda dei punti di vista. Essa tuttavia è sufficientemente chiara nel suo dettato e nella sua portata, e, per di più, è frutto di un&#8217;opzione legislativa (invero, detto incidentalmente, l&#8217;art. 31 del predetto T.U. &#8211; che è un corpo normativo misto, ossia formato da disposizioni, che si dividono il campo, di rango diverso &#8211; è di natura primaria)».<a title="" href="#_ftn27"><strong>[27]</strong></a></em><br />
Alla luce di quanto fin qui esposto, ciò che appare criticabile, a parere dello scrivente, è lo snodo della sentenza in commento nella parte in cui si legge che <em>«alla luce di quanto detto, l&#8217;impugnato art. 2, comma 2, legge reg. Campania n. 19 del 2017 viola il principio fondamentale, espresso dai commi da 3 a 6 dell&#8217;art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, perché, attraverso gli atti regolamentari e d&#8217;indirizzo, i Comuni della Regione Campania, avvalendosi delle linee guida, possono eludere l&#8217;obbligo di demolire le opere abusive acquisite al proprio patrimonio»<a title="" href="#_ftn28"><strong>[28]</strong></a>.</em><br />
La Corte ha, difatti, concluso accogliendo le argomentazioni avanzate dalla difesa erariale ricorrente.<br />
Ad avviso di questi, <em>«l&#8217;accorpamento di argomenti assolutamente eterogenei tra i contenuti degli atti di indirizzo comunali previsti alle citate lettere a), b) e c) induce a ritenere che la mancata ottemperanza all&#8217;ordine di demolizione e la conseguente acquisizione al patrimonio comunale determinino il venir meno della pretesa demolitoria, a prescindere dalle necessarie valutazioni di cui all&#8217;art. 31, comma 5 decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001»</em>.<br />
Secondo tale impostazione l&#8217;impugnato articolo 2 della L.R. Campania 19/2017 realizzerebbe un effetto analogo a quello di un «Condono edilizio straordinario», in quanto consentirebbe che immobili abusivi siano «regolarizzati» e assegnati agli autori degli abusi stessi.<br />
Tale interpretazione si fonda su una lettura atomistica dei commi di cui all&#8217;art. 2.<br />
L&#8217;impugnato comma 2 non può, difatti, essere sganciato dal precedente comma 1 (non impugnato) nella parte in cui stabilisce che <em>«al fine di perseguire indirizzi uniformi in ambito regionale, la Giunta regionale adotta linee guida non vincolanti per supportare gli enti locali nella regolamentazione ed attuazione, se ne ricorrono i presupposti, di misure alternative alla demolizione degli immobili abusivi ai sensi dell&#8217;articolo 31, comma 5 del d.p.r 380/2001»</em>.<br />
In un&#8217;ottica di rigenerazione urbana i comuni, inefficienti per antonomasia, avrebbero semplicemente potuto giovarsi di linee guida non vincolanti ai fini dell&#8217;adozione di misure alternative alla demolizione fermo restando, pur sempre ed in coerenza con il sistema di ripartizione di competenze di cui all&#8217;art. 117 Cost., l&#8217;obbligo di deliberare puntualmente in ordine ai <em>&#8220;prevalenti interessi pubblici&#8221; </em>e al non contrasto con interessi urbanistici e ambientali, pena la sindacabilità del provvedimento dinanzi agli organi di giustizia amministrativa<a title="" href="#_ftn29">[29]</a>.<br />
Deliberare optando liberamente per la demolizione o per il mantenimento dell&#8217;opera, alternativamente e non secondo un ordine di priorità dando una lettura elastica e forse avventata all&#8217;art. 31 d.P.R. n. 380/2001, avrebbe in astratto salvato la norma regionale impugnata. Ma sarebbe eticamente giusto? E dov&#8217;è il &#8220;<em>giusto</em>&#8220;? E se la virtù etica, citando Aristotele, è medietà, ovvero la scelta del mezzo più appropriato per scegliere la via migliore nel momento in cui ci si trovi a dover affrontare due vizi, poteva tale interpretazione rappresentare il giusto mezzo?<br />
Restano, evidenti i dubbi e le perplessità di un revisione interpretativa della normativa statale e gli squilibri cui potenzialmente essa va incontro.</p>
<p><em>3. Prospettive di &#8220;uso sociale&#8221; e chiusure della Corte.</em><br />
Emergenza economico-finanziaria e necessità di garantire il <em>&#8220;diritto all&#8217;abitazione&#8221; </em>a migliaia di cittadini che ne resterebbero privati qualora utopicamente le demolizioni venissero eseguite come da legge. In tale fantomatica ipotesi si aprirebbe un nuovo quadro di urbanizzazione, da realizzare <em>ex ante</em>, tutto volto all&#8217;edilizia residenziale pubblica. Ma con quali risorse economiche? E, ancora, in quali aree?<br />
La crisi della crisi.<a title="" href="#_ftn30">[30]</a> Un passato che non passa e che si vendica sul presente e sul futuro.<a title="" href="#_ftn31">[31]</a><br />
In tale quadro s&#8217;innesta la L.R. Campania 19/2017.<br />
In un contesto di paralisi totale della mano pubblica, da sempre incapace di far fronte al fenomeno dell&#8217;abusivismo, la promulgazione di una legge che attraverso l&#8217;emanazione di linee guida non vincolanti promuovesse, in un&#8217;ottica di semplificazione, la riqualificazione urbana invertendo, forse azzardatamente, le logiche del governo del territorio di cui all&#8217;art. 117 Cost., è, probabilmente, parsa la soluzione più plausibile a dare quantomeno una scossa al fenomeno di immobilismo politico ed istituzionale che connota il Mezzogiorno.<br />
Sono, tuttavia, ormai anni che la Regione Campania è proiettata, per esigenze economico- finanziarie oltre che sociali, ad una logica di rigenerazione urbana e la L.R. n. 19/2017 rappresenta solo l&#8217;ultimo dei provvedimenti emanati.<br />
Il richiamo alla L.R. Campania del 6 maggio 2013, n. 5 (BUR Campania del 7 maggio 2013, n. 24), pertanto, si rivela necessario se non imprescindibile.  Tale normativa, con l&#8217;art 1, comma 65, ha stabilito che<em> «per favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all&#8217;articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), gli immobili acquisiti al patrimonio dei comuni possono essere destinati prioritariamente ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, di edilizia residenziale sociale, in base alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell&#8217;edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell&#8217;edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), nonché dei programmi di valorizzazione immobiliare anche con l&#8217;assegnazione in locazione degli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, o a programmi di dismissione immobiliare&#8221;.</em><br />
Come evidente dal richiamo operato dall&#8217;art. 1, comma 65, L.R. 5/2013, il legislatore campano era già intervenuto sulla destinazione ad uso pubblico (in dettaglio, alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata) degli immobili abusivi. Difatti, con l&#8217;art. 12, comma 6, della L.R. Campania 28 dicembre 2009, n. 19 (aggiunto dall&#8217;articolo 1, comma 1, lettera rrr), della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1, poi modificato dall&#8217;articolo 52, comma 12, lettera c), della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1), si era stabilito che<em> &#8220;gli immobili abusivi acquisiti ai sensi dei commi 3 e 4 dell&#8217;articolo 31 del DPR n. 380/2001, su decisione del consiglio comunale assunta ai sensi del comma 5 dell&#8217;articolo 31 del medesimo decreto, possono essere trasformati, anche mediante interventi di manutenzione, ristrutturazione e completamento, in alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata&#8221;. </em><br />
Con tale norma, la Regione aveva perciò incluso nel novero delle possibili destinazioni pubblicistiche l&#8217;edilizia sociale, consentendo di trasformare immobili acquisiti in abitazioni popolari o sociali per fasce di popolazione in condizioni di disagio abitativo.<br />
<em>«Nell&#8217;ambito delle procedure di assegnazione dei beni immobili acquisiti e non demoliti viene stabilito un diritto di preferenza per gli occupanti a qualsiasi titolo, al momento dell&#8217;avvenuta acquisizione al patrimonio comunale, purché il nucleo familiare non disponga di altra collocazione abitativa e nei limiti reddituali introdotti dall&#8217;art. 1, comma 3, del d.m. 22 aprile 2008 e successivamente dalla l. n. 133/2008 (art. 11), dal d.p.c.m. del 16 luglio 2009 e, infine, dalla legge n. 80 del 23 maggio 2014. In ogni caso, per poter essere oggetto di dismissione o valorizzazione, l&#8217;immobile deve essere reso conforme alla normativa antisismica e igienico-sanitaria, nonché deve essere adeguato sotto il profilo strutturale e impiantistico».<a title="" href="#_ftn32"><strong>[32]</strong></a></em><br />
Prescindendo, dunque, in tale sede, da osservazioni di carattere processuale che imporrebbero di analizzare un possibile profilo di carenza di interesse all&#8217;impugnazione per mancata impugnativa in via principale della norma presupposta<a title="" href="#_ftn33">[33]</a>, ciò che la Corte ha omesso di considerare è la <em>vis</em> insita nel comma 5 dell&#8217;art. 31 cit.  Tale disposizione non offre un&#8217;elencazione dei &#8220;prevalenti&#8221; interessi pubblici, la cui concreta determinazione è rimessa, per legge, in forma esclusiva e discrezionale, al Consiglio Comunale.<br />
La Corte finisce, come evidenziato nel paragrafo precedente, per considerare l&#8217;acquisizione gratuita quale elemento preordinato alla demolizione, e non come eventuale fase meditativa dell&#8217;ente locale.<br />
Secondo il Giudice delle Leggi, infatti, la nozione di destinazione a fini pubblici non può essere dilatata per consentire di non demolire gli immobili abusivi perché la misura sanzionatoria ordinaria e normale è, appunto, la riduzione in pristino ovvero la rimozione dell&#8217;abuso che determini il riassetto del territorio; mentre la discrezionale valutazione, caso per caso, dell&#8217;organo consiliare non può essere generalizzata dalla Regione in via legislativa ma è rimessa alla prudente ponderazione dei Comuni ove concorra un elemento positivo &#8211; la destinazione a fini pubblici motivata in ordine alla sussistenza di prevalenti interessi pubblici, appunto (sulla demolizione) &#8211; ed uno negativo, l&#8217;assenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici, ambientali e relativi all&#8217;assetto idrogeologico.<br />
Nel percorso argomentativo della Corte sembra essere, anzitutto, trascurata l&#8217;immanenza di un interesse pubblico a garantire il diritto alla casa al cui presidio l&#8217;art. 47, comma 2, della Costituzione dispone che &#8220;<em>[la Repubblica] Favorisce l&#8217;accesso del risparmio popolare alla proprietà dell&#8217;abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese&#8221;. </em>Interesse ribadito più volte, in numerose sentenze, dalla stessa Corte<a title="" href="#_ftn34">[34]</a> ed al centro dei principi che governano l&#8217;Unione Europea.<br />
In una sentenza di forte impatto dell&#8217;aprile 2016, <em>Ivanova and Cherkezov v. Bulgaria</em>, la Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo ha affermato che l&#8217;ordine di demolizione di una casa costruita in assenza di concessione edilizia e non condonabile, vìola i diritti fondamentali dell&#8217;Uomo protetti nell&#8217;ambito dell&#8217;art. 8 della CEDU. La Corte europea, in particolare, ha accertato la violazione condizionale dell&#8217;articolo 8 della Convezione, nella misura in cui lo Stato non ha assicurato, tramite le proprie giurisdizioni interne, la verifica della proporzionalità dell&#8217;ordine di demolizione rispetto alle condizioni personali dei ricorrenti, che vi vivevano da anni ed avevano risorse economiche limitate<a title="" href="#_ftn35">[35]</a>. L&#8217;interferenza statale seppur legittima non può ritenersi sempre giustificata sol perché il caso ricade nell&#8217;ambito di norme formulate in termini assoluti e generali (non può ritenersi sempre giustificato un ordine di demolizione sol perché si è appurato che secondo le leggi vigenti la costruzione è abusiva).<br />
Coerentemente con tale insegnamento, la strada alternativa alla demolizione dell&#8217;immobile abusivo, nell&#8217;ottica della legislazione regionale campana ritenuta non conforme ai principi del d.P.R. n. 380/2001, attraverso una sorta di ritenuto sviamento riguardo alla finalità dell&#8217;art. 31 cit., è pur sempre funzionalizzata al perseguimento di un interesse pubblico quale quello di assicurare alle fasce deboli e meno abbienti della popolazione il diritto alla casa, tanto che gli immobili abusivi sono destinati ad edilizia residenziale pubblica e ad <em>housing</em> sociale.<br />
Di talché la loro assegnazione in vendita o locazione è vincolata a requisiti soggettivi e di reddito predeterminati in sintonia con quello per l&#8217;accesso all&#8217;<em>housing</em> sociale, risultando escluso l&#8217;accesso alle procedure ad evidenza pubblica per coloro che abbiano un&#8217;altra sistemazione abitativa.<br />
Peraltro, la categoria di occupante per necessità enucleata non è detto debba coincidere con il responsabile dell&#8217;abuso e, comunque, anche in tale eventuale ipotesi questi deve possedere requisiti soggettivi e reddituali tale da rientrare nei limiti dell&#8217;edilizia sociale.<br />
Il rigido presupposto ermeneutico da cui la pronuncia prende le mosse, in effetti, pare non adeguatamente rilevare la <em>ratio legis</em>, ovvero l&#8217;intento del Legislatore di consentire ai Comuni l&#8217;assorbimento del fabbisogno abitativo mediante valorizzazione degli immobili acquisiti al patrimonio comunale (che soddisfino parametri di sicurezza ed agibilità) esclusivamente in favore della fasce di popolazione a basso reddito, perseguendo, da un lato, una finalità spiccatamente sociale, dall&#8217;altro, evitando un ulteriore espansione urbana per realizzare nuovi alloggi su aree libere.<br />
In definitiva, la Consulta, anche disattendendo la propria consolidata giurisprudenza, nel dichiarare l&#8217;illegittimità della norma, non sembra aver sperimentato una possibile interpretazione adeguatrice.</p>
<p><em>4. Osservazioni conclusive</em><em>. </em><br />
Le brevi riflessioni svolte hanno consentito di evidenziare i profili di criticità e l&#8217;incompletezza di una disciplina, che forse più di tutte risente delle profonde trasformazioni politiche, etiche e giurisdizionali che hanno avversato, e tutt&#8217;ora avversano, l&#8217;intero Paese ed in particolar modo il Mezzogiorno.<br />
Gli interrogativi che investono la materia, ne colpiscono qualsivoglia profilo, ed anzi ne instillano di nuovi in chiunque si addentri nel tentativo di vane risoluzioni.<br />
L&#8217;attualità mostra un fronte di provvedimenti normativi che solleva non pochi dubbi sia in termini etici, che di concreta sostenibilità economica e procedurale delle proposte ma che risponde evidentemente ad una domanda sociale diffusa. Tutto ciò in uno sfondo di condizioni economiche e demografiche del Mezzogiorno assai critico. Condizioni che impongono di aggiornare e ridefinire il <em>frame</em> concettuale dentro il quale il fenomeno dell&#8217;abusivismo edilizio va osservato e di conseguenza trattato.<br />
La pronuncia in commento ha adottato una visione intransigente delle norme parametro di riferimento.  Essa si è tuttavia dimostrata poco elastica nell&#8217;interpretazione e nell&#8217;applicazione degli ulteriori princìpi costituzionali in gioco.<br />
Ci si sarebbe attesi un&#8217;interpretazione adeguatrice che volendo scongiurare il &#8220;disallineamento&#8221; con l&#8217;art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380/2001, avrebbe potuto escludere un obbligo in capo al Comune  di conformarsi all&#8217;indirizzo regionale, salvaguardando le attribuzioni in materia urbanistica ex art. 117 Cost., ma soprattutto avrebbe potuto portare a concludere nel senso dell&#8217;inapplicabilità della disposizione in zone soggette a vincoli paesaggistico-ambientali di qualsiasi natura, pena il contrasto con la seconda parte del citato comma 5.<br />
In questo senso, non viene invertito il rapporto tra demolizione-permanenza per finalità pubbliche degli immobili acquisiti di diritto al patrimonio comunale, giacché la demolizione resta la modalità ordinaria e fisiologica di repressione degli abusi edilizi, epperò si ammette la conservazione a determinate condizioni di cespite, anche con destinazione abitativa, laddove tale scelta risponda in concreto all&#8217;interesse pubblico alla garanzia dell&#8217;accesso all&#8217;abitazione ed al diritto alla casa così come intuito dai Giudici di Strasburgo.<br />
Resta, in ogni caso la complessità di un fenomeno, in questa sede marginalmente affrontato, in cui assumere una posizione piuttosto che un&#8217;altra è giustificabile ed al contempo non lo è.<br />
Resta, poi, la legalità violata e, accanto a strumenti repressivi più efficienti ed immediati per stroncare il fenomeno sul nascere, un probabilmente necessario ripensamento generale del sistema sanzionatorio in un&#8217;ottica di riutilizzo e rigenerazione.</p>
<div>
<div><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Sull&#8217;origine del fenomeno si v. F. CURCI, E. FORMATO, F. ZANFI, <em>Un cantiere per i territori dell&#8217;abusivismo</em>, in <em>Territori dell&#8217;abusivismo, </em>Donzelli Editore, 2017, 11 (<em>«Il fenomeno dell&#8217;abusivismo edilizio nel Mezzogiorno potrebbe essere letto come esito di una sorta di patto non scritto risalente agli anni settanta: in un periodo di instabilità finanziaria e politica, col boom economico appena alle spalle e l&#8217;incombente della crisi petrolifera, la classe politica di governo adotta un atteggiamento lassista e accondiscendente cavalcando l&#8217;ambizione proprietaria del nuovo ceto medio figlio del &#8220;miracolo italiano&#8221; in cambio di consenso e capacità di controllo sociale»).</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Si richiamano le leggi n. 47 del 28 febbraio 1985, recanti &#8220;<em>Norme in materia di controllo dell&#8217;attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie</em>&#8220;; n. 724 del 23 dicembre 1994, il cui art. 39 è dedicato alla &#8220;<em>Definizione agevolata delle violazioni edilizie</em>&#8220;; n. 326/2003, il cui art. 32 contiene <em>&#8220;Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l&#8217;incentivazione dell&#8217;attività di repressione dell&#8217;abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali&#8221;. </em>Per un approfondimento normativo si rinvia F. CARINGELLA &#8211; U. DE LUCA (a cura di), <em>Manuale dell&#8217;edilizia e dell&#8217;urbanistica</em>, <em>Dike</em>, Roma, 2017, 1308 &#8211; 1358; G.C. MENGOLI, <em>Manuale di diritto urbanistico</em>, VII ed., Giuffrè, Milano, 2014, 1117 &#8211; 1158.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> L&#8217;ulteriore oggetto di cui alla l. b) reca: «<em>gli indirizzi per la redazione del Piano di utilizzo delle aree del demanio marittimo (PUAD) ai sensi dell&#8217;articolo 6 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494».</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> In Campania incombono più di settantamila ordinanze di demolizione per abusivismo edilizio (dato riportato nel 2017 da numerose testate giornalistiche di rilievo nazionale tra le quali: <em>Il Mattino, Il Fatto Quotidiano, La Stampa</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> Cfr. R. GERUNDO<em>, Contrastare l&#8217;abusivismo edilizio</em>, in F. CURCI, E. FORMATO, F. ZANFI (a cura di), <em>Territori dell&#8217;abusivismo</em>, cit., 265.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> <em>Ibidem.</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> La Giunta Regionale della Campania ha approvato le suddette <em>&#8220;Linee guida relative ai problemi dell&#8217;abusivismo edilizio&#8221;</em> con delibera n. 57 del 6 febbraio 2018.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> In tale sede si muoveranno osservazioni, per ragioni di interesse, al solo dichiarato incostituzionale co. 2 dell&#8217;art. 2 L.R. Campania 19/2017 per violazione dell&#8217;art. 117, comma 3. La Corte ha, difatti, dichiarato la cessata materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, comma 1, lettera e), della L.R. Campania n. 19 del 2017, promosse, in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> Cort. Cost., 22 ottobre 1996, n. 356, in <em>www.iusexplorer.it.</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> Cfr. F. CURCI, E. FORMATO, F. ZANFI (a cura di), <em>Territori dell&#8217;abusivismo, </em>cit., 3.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> Cort. Cost.,7 marzo 2017, n. 84, in <em>www.iusexplorer.it.</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> La norma parla espressamente di responsabile dell&#8217;abuso e non di proprietario dell&#8217;immobile abusivo, con conseguenti problemi di individuazione del destinatario dell&#8217;atto. Tuttavia, è pacifico in giurisprudenza che l&#8217;ordinanza di demolizione di una costruzione abusiva possa legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario attuale, anche se non responsabile dell&#8217;abuso, considerato che l&#8217;abuso edilizio costituisce illecito permanente e che l&#8217;ordinanza stessa ha carattere ripristinatorio e non prevede l&#8217;accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la trasgressione. Ed infatti il carattere reale dell&#8217;abuso e la stretta doverosità delle sue conseguenze non consentono di valorizzare ai fini motivazionali la richiamata alterità soggettiva. Sul punto Cfr. Cons. St., Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9 in <em>Riv. Giur. Ed.,</em> 2017, I, 1128. Dopotutto, l&#8217;abusività dell&#8217;opera è una connotazione di natura reale che &#8220;segue&#8221; l&#8217;immobile anche nei suoi successivi trasferimenti, perché, diversamente opinando, sarebbe sufficiente l&#8217;alienazione dell&#8217;immobile abusivo, successivamente alla perpetrazione dell&#8217;abuso, per eludere le esigenze di tutela dell&#8217;ordinato sviluppo urbanistico, del &#8220;governo del territorio&#8221; e dell&#8217;ambiente che sono sottese all&#8217;ordine di rimozione, con la conseguenza che, in dette ipotesi, le sanzioni in materia edilizia saranno legittimamente adottate nei confronti dei proprietari attuali degli immobili, a prescindere dalla modalità con cui l&#8217;abuso è stato consumato (Cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 22 ottobre 2015,  n. 910, in <em>Foro Amm., </em>2015, 10, 2599).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> Il presupposto per l&#8217;adozione dell&#8217;ordinanza di demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione dell&#8217;opera in totale difformità alla concessione o in assenza alla medesima, con la conseguenza che tale ordinanza, ove ricorrono i predetti requisiti, è atto dovuto ed è sufficientemente motivata con l&#8217;affermazione dell&#8217;accertata abusività dell&#8217;opera. Il carattere del tutto vincolato dell&#8217;ordine di demolizione fa, difatti, sì che esso non necessiti di una particolare motivazione circa l&#8217;interesse pubblico sotteso a tale provvedimento anche nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell&#8217;abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell&#8217;abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell&#8217;onere di ripristino. Sul punto si v. Cons. St., Ad. Plen. 17 ottobre 2017, n. 9 cit.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> Cfr. art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a> Cort. Cost., ord.15 febbraio 1991, n. 82, in <em>www.iusexplorer.it</em><em>.</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> Cfr. art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380 del 2001.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> Cass. Pen., III, 4 ottobre 2010, n. 35546, in <em>www.iusexplorer.it</em> .</div>
<div><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> DE SANCTIS citato in U. RICCIARDI, C. PACILIO, <em>La demolizione giudiziale delle opere abusive</em>, Rogiosi, 2017, cap. I, par. I.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> U. RICCIARDI, C. PACILIO, <em>La demolizione giudiziale delle opere abusive</em>, cit., cap. III, par. I.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in conformità a leggi statali o regionali, a vincoli di inedificabilità, l&#8217;acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all&#8217;ingiunzione a demolire<em>, «si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull&#8217;osservanza del vincolo»</em>, le quali <em>«provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi»,</em> sempre a spese dei responsabili dell&#8217;abuso (primo e secondo periodo del comma 6 dell&#8217;art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a> Cons. St., VI, 13 aprile 2017, n. 1770, in <em>www.iusexplorer.it</em><em>.</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> Cfr. Cons. St., VI, 13 aprile 2017, n. 1770, in <em>Foro Amm.</em>, 2017, 4, 849.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a> Cfr. Cons. St., VI, 13 aprile 2017, n. 1770, in <em>Riv. Giur. Ed.,</em> 2017, 3, I, 751.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a> <em>Ex plurimis</em>, Cass. pen., III, 10 ottobre 2008, n. 41339, in <em>www.iusexplorer.it</em><em> .</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref25">[25]</a> Cfr. T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 7 novembre 2013, n. 4964, in <em>Foro Amm</em>., T.A.R., 2013, 11, 3503 e 19 febbraio 2015, n. 1154, <em>www.iusexplorer.it</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref26">[26]</a> A. PARISI, <em>Nota giuridica sull&#8217;attuale contesto normativo. Nodi da sciogliere per l&#8217;innovazione delle politiche e dei progetti di riqualificazione nei territori dell&#8217;abusivismo</em>, in F. CURCI, E. FORMATO, F. ZANFI (a cura di), <em>Territori dell&#8217;abusivismo, </em>cit., 335.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref27">[27]</a> Cons. St., VI, 13 aprile 2017, n. 1770, in <em>www.iusexplorer.it</em>. Nella specie, l&#8217;ente locale aveva rinvenuto il &#8216;prevalente interesse pubblico&#8217; nella soluzione di incapsulare in parte del piano terra dell&#8217;edificio non legittimo (per il resto costituito, per quanto consta, da un condominio a tutti gli effetti) uffici pubblici, destinati per loro natura alla fruizione collettiva.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref28">[28]</a> Sulla natura reale dell&#8217;ordine di demolizione cfr., <em>ex multis</em>, Cons. St., Sez. VI, 15 aprile 2015 n. 1927, in <em>www.iusexplorer.it</em>, nella parte in cui si legge «<em>che la stessa qualificazione di</em> &#8216;sanzione&#8217; <em>della misura ripristinatoria è impropria, perché non si tratta di sanzionare, cioè di punire, un comportamento, ma solo di adottare una misura di ricomposizione dell&#8217;ordine urbanistico quale si presentava, e che ha di mira solo l&#8217;eliminazione degli effetti materiali dell&#8217;avvenuta sua ingiustificata alterazione. L&#8217;ablazione che può conseguire all&#8217;inadempimento dell&#8217;ordine di demolizione concerne un effetto anch&#8217;esso della stessa natura, perché con l&#8217;acquisizione al Comune l&#8217;ente pubblico può facilmente dar luogo alla realizzazione di quel ripristino a spese dei responsabili: ovvero, compensativamente &#8211; e sempre che l&#8217;opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali &#8211; destinare la cosa stessa a soddisfare prevalenti interessi pubblici (art. 31, comma 5). Per questa ragione, la misura demolitoria è opponibile anche a soggetti estranei al comportamento illecito (ad es. gli eredi o aventi causa dell&#8217;autore dell&#8217;abuso). Per tal genere di misure riparatorie a carattere reale, non è dato dubitare, per costante, consolidata e risalente giurisprudenza </em>(ex multis<em>, Cons. Stato, VI, 7 aprile 2014 n. 3392; 10 febbraio 2015 n. 708), della trasmissibilità agli eredi dell&#8217;obbligazione ripristinatoria insita nell&#8217;ordine di demolizione dell&#8217;opera abusiva</em>&#8220;. Sulla natura permanente degli abusi edilizi, cfr., <em>ex multis</em>, Cons. St., VI, 18 settembre 2013 n. 4651, in <em>Foro amm.- CdS</em>, 2013, 9, 2588; 4 maggio 2015 n. 2211, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>; VI, 30 marzo 2015 n. 1650, in <em>Riv. Giur. Ed</em>, 2015, 3, I, 486, che ha puntualizzato che «<em>in capo alla p.a. vige l&#8217;obbligo di reprimere, in qualsiasi momento, l&#8217;esecuzione di opere abusive, eseguite senza titolo, che hanno carattere di illecito permanente, corrispondendo alle stesse, sul piano urbanistico-edilizio, un&#8217;esigenza di rimessa in pristino, da far valere nei confronti del proprietario, fatte salve le eventuali azioni di rivalsa nei confronti degli esecutori materiali delle opere abusive, sulla base dei rapporti interni intercorsi</em>».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref29">[29]</a> La delibera comunale che vuole salvare l&#8217;opera abusiva al suo normale destino di demolizione previsto per legge, non può fondarsi su valutazioni di carattere generale o riguardanti genericamente più edifici, ma deve essere puntuale e dare conto delle specifiche esigenze che giustificano la scelta di conservazione del singolo manufatto: cfr. <a>Cass. Pen., III, </a>29 dicembre 2017, n. 57942, in <em>www.iusexplorer.it</em>. Sullo stesso argomento la Cassazione si era già espressa con la sentenza n. 25824 del 22 maggio 2013, <em>www.iusexplorer.it</em>, che ha reputato legittimo il rigetto, da parte del giudice dell&#8217;esecuzione, di istanza di sospensione dell&#8217;ordine di demolizione, in presenza di due delibere comunali aventi per oggetto i criteri per individuare l&#8217;esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive e i criteri per locare gli immobili già acquisiti al patrimonio comunale; con le sentenze n. 9864 del 17 febbraio 2016, n. 30170 del 24 maggio 2017 e n. 11419 del 29 gennaio 2013, <em>www.iusexplorer.it</em> , con le quali era stato chiarito che «<em>Il giudice dell&#8217;esecuzione, al quale sia richiesto di revocare l&#8217;ordine di demolizione contenuto nella sentenza di condanna, ha il potere di sindacare la delibera di acquisizione gratuita dell&#8217;opera abusiva al patrimonio comunale, che dichiari l&#8217;esistenza di prevalenti interessi pubblici rispetto al ripristino dell&#8217;assetto urbanistico violato</em>».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref30">[30]</a> Anni settanta: <em>«In anni di incalzante inflazione, viene tacitamente consentito di mettere al sicuro i propri risparmi (incluse le cospicue rimesse della componente emigrata all&#8217;estero) attraverso la realizzazione di immobili residenziale anche dove non previsti dai piani urbanistici (residenze primarie, ma anche e soprattutto seconde case rurali e costieri). Questo fenomeno avviene entro un quadro di sostanziale inadeguatezza dell&#8217;offerta formale di edilizia residenziale (sia pubblica che di mercato), e in concomitanza di un epocale processo di abbandono delle campagne e dei centri storici. Un ruolo importante viene inoltre rivestito dall&#8217;industrializzazione del Mezzogiorno, che cambia radicalmente la struttura socio-economica tradizionale basata sulla produzione agricola, laddove il surplus costituito dal salario trasforma il fondo agricolo di famiglia da bene strumentale in capitale fisso» </em>(F. CURCI, E. FORMATO, F. ZANFI, <em>Un cantiere per i territori dell&#8217;abusivismo</em>, cit., 11.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref31">[31]</a> C. DANDOLO, <em>Questione meridionale</em>, in <em>Parolechiave</em>, 2015, 54, p. 5.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref32">[32]</a> A. PARISI<em>, Nota giuridica sull&#8217;attuale contesto normativo. Nodi da sciogliere per l&#8217;innovazione delle politiche e dei progetti di riqualificazione nei territori dell&#8217;abusivismo</em>, cit. 337.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref33">[33]</a> Il sindacato di legittimità costituzionale ha investito parte dell&#8217;art. 2 della L.R. n. 19/2017, la quale, costituisce misura non precettiva che prende le mosse dall&#8217;art. 1, comma 65, della L.R. n. 5/2013, non oggetto di impugnativa rituale in via principale da parte del Governo. A prescindere dalla problematica della sopravvivenza della norma presupposta a quella impugnata, occorre soffermarsi in rito sull&#8217;ammissibilità stessa del ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri laddove la mancata impugnazione della norma base, di cui l&#8217;art. 2 oggetto di scrutinio di costituzionalità sembra costituire mera applicazione in termini di indirizzo ai Comuni, non travolge il principio normativo ritenuto non conforme a Costituzione. La richiamata disposizione, infatti,  richiamando le precedenti disposizioni regionali in tema di riqualificazione del patrimonio edilizio e rilancio dell&#8217;economia (L.R. n. 19/2009), individuava specificamente, tra le possibili destinazioni a fini pubblici di cui al comma 5 dell&#8217;art. 31 T.U.E., la facoltà dei Comuni di destinare gli immobili acquisiti al patrimonio perché realizzati senza titolo o in totale difformità, ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, di edilizia residenziale sociale, nonché ai fini dell&#8217;inserimento in  programmi di valorizzazione immobiliare anche con l&#8217;assegnazione in locazione degli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, o a programmi di dismissione immobiliare.  Veniva, altresì, indicato il parametro di determinazione del prezzo (&#8230;.il prezzo di vendita di detti immobili, stimato in euro per metro quadrato, non può essere inferiore al doppio del prezzo fissato per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica), assegnando ai Comuni un termine per l&#8217;esercizio delle proprie prerogative amministrative mediante la fissazione,  nel rispetto delle norme vigenti in materia di housing sociale di edilizia pubblica riguardanti i criteri di assegnazione degli alloggi, dei criteri di assegnazione degli immobili in questione. La norma, inoltre, riconosceva precedenza a coloro che, al tempo dell&#8217;acquisizione, occupavano il cespite, previa verifica che gli stessi non dispongono di altra idonea soluzione abitativa: su tale profilo l&#8217;intervento del Giudice delle Leggi mira a stigmatizzare l&#8217;opzione normativa nella misura in cui, in contrasto con la norma statale di principio, consenta la vendita o la locazione al responsabile dell&#8217;abuso e, quindi, al trasgressore, con vulnus del precetto statuale che vuole privilegiare la misura ripristinatoria come forma ordinaria di sanzione, relegando la permanenza della res abusiva ad un&#8217;ipotesi eccezionale e residuale. La norma all&#8217;esame della Corte, invero, si limita ad esplicare il suddetto precetto senza alcuna portata innovativa, demandando alla Giunta l&#8217;adozione di apposite linee guida (dunque, di un atto amministrativo sindacabile dinanzi al G.A.), palesandosi un profilo di carenza di interesse all&#8217;impugnazione.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref34">[34]</a> «<em>È doveroso da parte della collettività intera impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione</em>» (n. 49/1987); «<em>Il diritto all&#8217;abitazione rientra infatti, fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione</em>» (Corte Cost., n. 217/1988); «<em>Il diritto a una abitazione dignitosa rientra, innegabilmente, fra i diritti fondamentali della persona</em>» (Corte cost. sent. n. 119 del 24 marzo 1999); «<em>Creare le condizioni minime di uno Stato sociale, concorrere a garantire al maggior numero di cittadini possibile un fondamentale diritto sociale, quale quello all&#8217;abitazione, contribuire a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l&#8217;immagine universale della dignità umana, sono compiti cui lo Stato non può abdicare in nessun caso</em>» (Corte cost. sent. n. 217 del 25 febbraio 1988); «<em>Indubbiamente l&#8217;abitazione costituisce, per la sua fondamentale importanza nella vita dell&#8217;individuo, un bene primario che deve essere adeguatamente e concretamente tutelato dalla legge»</em> (sentenza n. 252 del 1983).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref35">[35]</a> Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, V, 21 aprile 2016, n. 46577/15. Si v. il commento alla sentenza di A. SCARCELLA, <em>Compatibile con la C.ED.U. l&#8217;ordine di demolizione?</em> in <em>Urbanistica e Appalti</em>, 2016, 9.<br />
Nel caso di specie è stata, in particolare, rilevata la violazione della norma dal punto di vista procedurale dei diritti protetti nell&#8217;ambito dell&#8217;art. 8, non avendo le Autorità interne esaminato e motivato adeguatamente sulla proporzionalità della misura alla luce dei parametri della citata norma. I ricorrenti invocavano la violazione dell&#8217;art. 8 (vita privata e familiare) e dell&#8217;art. 1 Prot. (proprietà) e art 13 mancanza di un ricorso effettivo) della Cedu. Essi rimarcavano il fatto che, pur avendo prospettato alle Autorità giudiziarie interne, tra le altre cose, il grave pregiudizio conseguente all&#8217;esecuzione dell&#8217;ordine di demolizione e le gravissime implicazioni nella loro sfera socio-psico-fisica, i giudici interni non avevano nemmeno preso in considerazione questi aspetti problematici della vicenda che essi vivevano, invece, con estrema drammaticità. Di fatto i ricorrenti, di cui uno disabile e percettore di una modesta pensione, l&#8217;altro disoccupato, all&#8217;esito della demolizione sarebbero rimasti senza un posto dove vivere. D&#8217;altra parte, come rilevato dalle autorità giudiziarie interne che si erano occupate del caso, era fuor dubbio che la casa fosse stata costruita in assenza di permesso di costruire e che essa non fosse condonabile e che, perciò, la demolizione era conforme a legge ed inevitabile dal punto di vista del sistema normativo vigente. L&#8217;ingerenza statale era, perciò, sicuramente legittima (avendo la stessa base legale) e perseguiva uno scopo legittimo, considerata la politica statale in ordine all&#8217;assetto del territorio e di dissuasione dalla edificazione senza permesso di costruire. Tuttavia, se ai fini dell&#8217;art. 1 Prot. 1 lo Stato ha ampio margine di apprezzamento nell&#8217;ambito delle politiche di pianificazione del territorio, cosicché anche la scelta della demolizione dell&#8217;opera abusiva può ritenersi un mezzo proporzionato allo scopo, l&#8217;art. 8 della Convenzione, in considerazione della peculiarità degli interessi che vengono in rilievo impone, un più rigoroso giudizio di bilanciamento dei contrapposti diritti in gioco. Secondo la Corte Edu, infatti, poiché la perdita della casa di abitazione (&#8220;<em>home</em>&#8220;) costituisce la forma più grave ed estrema di ingerenza statale nel diritto al rispetto della &#8220;casa&#8221;, ogni persona incisa (sia essa appartenente oppure no ad una categoria vulnerabile) ha diritto che un Giudice indipendente esamini la proporzionalità della misura secondo i principi propri della norma specifica di protezione. In definitiva deve essere garantito il rispetto del diritto alla casa anche dal punto di vista procedurale, non solo sostanziale, poiché l&#8217;interferenza non può ritenersi sempre giustificata sol perché il caso ricade nell&#8217;ambito di norme formulate in termini assoluti e generali, vale a dire che non può ritenersi sempre giustificato un ordine di demolizione sol perché si è appurato che secondo le leggi vigenti la costruzione è abusiva. Secondo la Corte Europea bisogna valutare qual è la natura ed il grado dell&#8217;illegalità; quale sia la precisa natura dell&#8217;interesse sotteso alla demolizione; se siano state trovate delle soluzioni alternative di alloggio alle persone sgomberate; se ci siano dei mezzi meno severi per raggiungere lo scopo sotteso alla norma che impone la demolizione. La risposta a tali quesiti, specialmente ove la parte li abbia sottoposti alle Autorità interne, è doverosa e la sua mancata disamina comporta la responsabilità dello Stato per violazione dell&#8217;art. 8 della Convenzione. Quest&#8217;ultima norma, a differenza dell&#8217;art. 1 Prot. 1, impone di ricercare nel caso concreto se le Autorità interne abbiano effettuato, secondo le circostanze concretamente evincibili, il miglior bilanciamento possibile, per il caso concreto, dei diritti in gioco. Ciò in quanto l&#8217;art. 8 della Convenzione è a presidio di diritti di preminente importanza, che toccano la sfera psico-fisica e sociale dell&#8217;uomo e, certamente, la perdita dell&#8217;unica casa di abitazione comporta un importante evento traumatico per l&#8217;individuo ed una importante ingerenza nella sfera privata. In definitiva non si tratta di tutelare il diritto di proprietà della casa nei sensi di cui all&#8217;art. 1 Prot. 1 della Cedu, dove il margine di apprezzamento dello Stato nel perseguimento della sua politica urbanistica generale è ampio, sia negli obiettivi che nei mezzi, per cui il diritto del singolo alla proprietà deve cedere in vista di tali obiettivi generali, stabiliti in modo chiaro dalla legge, che perseguono lo scopo legittimo di implementazione della politica di repressione degli abusi edilizi. I diritti protetti nell&#8217;ambito dell&#8217;art. 8 si fondano su questioni di centrale importanza per l&#8217;individuo, quali ad esempio la integrità fisica e morale, i rapporti interpersonali che possono essere incisi da un provvedimento di demolizione della casa di abitazione. Perciò è necessario procedere ad un giudizio di bilanciamento, in concreto, che vada al di là della mera valutazione della esistenza di norme generali ed astratte e della sussumibilità dei comportamenti in tali regole generali.<br />
E questo diritto, alla disamina accurata e motivata delle ragioni del singolo verso una ingerenza grave e forte dello Stato secondo i parametri di proporzionalità dell&#8217;art. 8 della Cedu , deve necessariamente essere garantito e tutelato dalle Autorità interne, perché l&#8217;ordine di demolizione, sebbene legittimo, non violi i diritti fondamentali della persona protetti dalla Convenzione Europea dei diritti dell&#8217;Uomo. (Cfr. I. DE FRANCESCO, <em>Quando l&#8217;ordine di demolizione della casa &#8220;abusiva&#8221; viola i diritti fondamentali dell&#8217;uomo: Ivanova and Cherkezov v. Bulgaria, </em>in <em>www.atidu.com</em>).
</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/governo-del-territorio-e-abusi-di-competenza-la-corte-costituzionale-demolisce-la-l-r-campania-n-19-2017/">&quot;Governo del territorio&quot; e abusi di competenza (?). La Corte Costituzionale demolisce la l.r. Campania n. 19/2017</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riflessioni sul rapporto giuridico statico e dinamico nella ricostruzione di Enrico Follieri</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/riflessioni-sul-rapporto-giuridico-statico-e-dinamico-nella-ricostruzione-di-enrico-follieri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 17:42:57 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/riflessioni-sul-rapporto-giuridico-statico-e-dinamico-nella-ricostruzione-di-enrico-follieri/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/riflessioni-sul-rapporto-giuridico-statico-e-dinamico-nella-ricostruzione-di-enrico-follieri/">Riflessioni sul rapporto giuridico statico e dinamico nella ricostruzione di Enrico Follieri</a></p>
<p>&#8220;Diritto e processo amministrativo. Giornate di studio in onore di Enrico Follieri&#8221; Lucera, 22-23 giugno 2018. Intervento di Prof. Marcello Clarich Sapienza Università di Roma  su: &#8220;Riflessioni sul rapporto giuridico statico e dinamico nella ricostruzione di Enrico Follieri&#8221;  *** Vorrei iniziare, data la circostanza, con un brevissimo ricordo personale di Enrico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/riflessioni-sul-rapporto-giuridico-statico-e-dinamico-nella-ricostruzione-di-enrico-follieri/">Riflessioni sul rapporto giuridico statico e dinamico nella ricostruzione di Enrico Follieri</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/riflessioni-sul-rapporto-giuridico-statico-e-dinamico-nella-ricostruzione-di-enrico-follieri/">Riflessioni sul rapporto giuridico statico e dinamico nella ricostruzione di Enrico Follieri</a></p>
<p><strong><em>&#8220;Diritto e processo amministrativo. Giornate di studio in onore di Enrico Follieri&#8221;</em></strong><br />
<strong><em>Lucera, 22-23 giugno 2018.</em></strong></p>
<p><strong><em>Intervento di</em></strong><br />
<strong><em>Prof. Marcello Clarich</em></strong><br />
<strong>Sapienza Università di Roma</strong><br />
<strong> su: </strong><strong>&#8220;Riflessioni sul rapporto giuridico statico e dinamico nella ricostruzione di Enrico Follieri&#8221;  ***</strong></p>
<p>Vorrei iniziare, data la circostanza, con un brevissimo ricordo personale di Enrico Follieri che oltre trent&#8217;anni fa ho avuto modo di scoprire e apprezzare nel modo migliore, cioè attraverso i suoi scritti.<br />
Infatti il mio primo contatto con Enrico, poi tramutatosi in amicizia nel corso degli anni, nasce indirettamente da un libro, che ebbe molta risonanza appena uscito, di Fabio Merusi e Giuseppe Sanviti, sul tema dell'&#8221;ingiustizia amministrativa&#8221;<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>.  In questo scritto il mio maestro, Fabio Merusi, affrontava i principali problemi che pesavano all&#8217;epoca sul sistema della giustizia amministrativa (oggi in larga parte risolti dal Codice del processo amministrativo del 2010), partendo da quello delle situazioni giuridiche sostanziali e soprattutto delle forme di tutela.<br />
Merusi tentava, come altri maestri di diritto amministrativo, di impostare in modo innovativo il tema della responsabilità per danni da lesione di interessi legittimi.<br />
Con una tesi anticipatoria dei tempi, in primo luogo riteneva che il risarcimento del danno per lesione dell&#8217;interesse legittimo non deriva dalla lesione di una situazione giuridica autonoma ricostruibile come diritto soggettivo.  In base alla concezione rimediale, che la giurisprudenza anche costituzionale prima del Codice del processo amministrativo ha fatto propria, la pretesa risarcitoria è una proiezione dell&#8217;interesse legittimo.  Il risarcimento del danno completa dunque la tutela dell&#8217;interesse legittimo che risulterebbe parziale se limitata, in molti casi concreti, al semplice annullamento.<br />
Partendo da questa ricostruzione, il saggio contiene un passaggio, che mi fa piacere riprendere testualmente, in cui Merusi afferma che di fronte a questa situazione di ingiustizia amministrativa dovuta al principio tradizionale della irrisarcibilità del danno da lesione di interessi legittimi &#8220;<em>uno dei più acuti studiosi dell&#8217;ultima generazione ha recentemente suggerito che la mancanza di concentrazione in unico giudizio dell&#8217;annullamento e del risarcimento del danno potrebbe essere sopperita dalla prosecuzione naturale del giudizio di annullamento nell&#8217;ambito del giudizio di ottemperanza nel quale il giudice, statuendo anche nel merito, potrebbe valutare, concedendo, se del caso, un equivalente pecuniario di eventuali effetti non ripristinatori dell&#8217;annullamento&#8221;<a title="" href="#_ftn2"><strong>[2]</strong></a>.</em><br />
Così per la prima volta ho visto citato il nome di Enrico Follieri come autore del saggio monografico intitolato &#8220;Risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi&#8221;<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>, che effettivamente, rispetto anche alla dottrina precedente, opera un passo avanti notevole nell&#8217;analisi della dinamica delle situazioni giuridiche soggettive.<br />
Ricordo la fondamentale distinzione tra interessi legittimi oppositivi e interessi legittimi pretensivi, l&#8217;idea che l&#8217;interesse legittimo oppositivo è in molti casi &#8220;oltremodo protetto&#8221;, secondo un&#8217;espressione felice, ripresa poi successivamente molte volte in dottrina. Forse oggi, con l&#8217;art. 21 <em>octies</em> della legge n. 241/1990, questo &#8220;oltre modo protetto&#8221; in parte viene meno, ma in quegli anni la rigidità e l&#8217;assolutezza del principio dell&#8217;annullamento per vizi formali anche in presenza di una situazione nella quale il potere esercitato è nella sostanza legittimo, portava Enrico Follieri a definire questa <em>sub specie</em> di interessi legittimi appunto come &#8220;oltre modo protetti&#8221;.<br />
Dall&#8217;altra parte in relazione agli interessi legittimi pretensivi e ai bisogni di tutela ad essi correlati, sempre nel libro di Enrico Follieri, vi è un riferimento all&#8217;azione di adempimento, anch&#8217;esso anticipatorio dei tempi e che si pone in un curioso parallelismo temporale con alcuni studi del mio maestro Fabio Merusi, citati in una nota<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>.<br />
Infatti, negli stessi anni Fabio Merusi, nel volume sull&#8217;ingiustizia amministrativa citato da Follieri, sosteneva che la proiezione dell&#8217;interesse legittimo pretensivo in termini di tutela sostanziale richiede necessariamente quel completamento, solo da pochi anni introdotto prima dalla giurisprudenza poi dal Codice del processo amministrativo: la condanna a un <em>facere</em> specifico, cioè appunto la cosiddetta <em>Verpflichtungsklage</em> prevista dal secondo dopoguerra nell&#8217;ordinamento tedesco.<br />
Ritornando all&#8217;analisi di Fabio Merusi, nel sintetizzare la tesi innovativa del libro di Follieri secondo la quale la sede naturale del risarcimento come completamento della tutela è rappresentata dal giudizio di ottemperanza, l&#8217;autore la compendia, con una frase efficace, nel seguente modo: &#8220;<em>è una tesi ingegnosa che ancora una volta fa appello alla fantasia giudiziaria</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>.<br />
E subito dopo questa citazione Merusi propone <em>de iure condendo </em>che il giudice amministrativo già in sede di cognizione possa conoscere sia dell&#8217;azione di annullamento sia di quella di risarcimento. Si tratta proprio della soluzione consolidatasi nel Codice del processo amministrativo, dopo l&#8217;andirivieni sulla giurisdizione sulle azioni risarcitorie tra giudice amministrativo e giudice ordinario e alla diatriba tra Consiglio di Stato e Corte di Cassazione.  Infatti, l&#8217;art. 30 del Codice consente ormai pacificamente la proposizione delle azioni risarcitorie innanzi al giudice amministrativo, in via autonoma o unitamente all&#8217;azione di annullamento  senza attendere la fase del giudizio di ottemperanza.<br />
Questa modalità un po&#8217;  &#8220;libresca&#8221; di avvicinarmi a Enrico Follieri e in particolare al suo pensiero in tema di interessi legittimi oppositivi e pretesivi, che si è evoluto nei tempi ma che nella sua concettualizzazione di base è rimasto invariato, è stata per me preziosa tanto da aver lasciato, in modo oggettivo e senza un condizionamento dovuto al senso di amicizia personale<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>, un segno nelle ricerche da me condotte negli anni immediatamente successivi. Di ciò testimoniano le citazioni del suo volume sul risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi contenute in un mio studio monografico<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>.<br />
In definitiva, la dicotomia tra interessi legittimi oppositivi e interessi legittimi pretensivi, che è così centrale nell&#8217;opera di Enrico Follieri, è una di quelle classificazioni fondamentali che condiziona l&#8217;inquadramento sistematico di una parte centrale del diritto amministrativo. Si pensi banalmente alla distinzione tra procedimenti ad istanza di parte e procedimenti d&#8217;ufficio<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>.  Si pensi ancora alla tensione dell&#8217;interesse legittimo che in un caso è alla conservazione dello <em>status quo</em> e nell&#8217;altro caso è tesa all&#8217;acquisizione di un bene della vita.  Si instaura così una dialettica, da un lato, di contrapposizione &#8220;costi quel che costi&#8221;, anche usando mezzi non necessariamente corretti, dall&#8217;altro lato, invece, di cooperazione con l&#8217;amministrazione per indurla, anche laddove il bene della vita non dovesse spettare, a riconoscerlo in capo al privato con un atto amministrativo favorevole, anche se illegittimo. La dicotomia si riflette anche sulle alle forme di tutela, cioè alle azioni necessarie che, come si è visto, sono diverse nell&#8217;uno e nell&#8217;altro caso.<br />
Passando ora, con un salto di trent&#8217;anni, ai lavori più recenti di Enrico Follieri, vorrei in questa seconda parte dell&#8217;intervento svolgere qualche riflessione su uno degli ultimi saggi di Enrico avente ad oggetto il rapporto giuridico amministrativo dinamico<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>.<br />
Anche questo saggio apre un&#8217;altra prospettiva di ampio respiro e può rappresentare una base di partenza per ulteriori analisi e concettualizzazioni dei rapporti tra interesse legittimo, del quale è titolare il privato, e la pubblica amministrazione, titolare del potere.<br />
Il rapporto giuridico amministrativo è una nozione che ormai è entrata nel lessico della giurisprudenza (anche costituzionale<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>) ed è stato oggetto di studi monografici negli anni recenti<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>.<br />
Enrico Follieri elabora la distinzione tra rapporto giuridico statico e dinamico proposta all&#8217;attenzione della dottrina va valorizzata perché che consente di ben inquadrare la relazione, anche di lungo periodo, tra privato e la pubblica amministrazione.<br />
Il rapporto giuridico dinamico, secondo Enrico Follieri, attiene ai contatti preliminari, cioè a una fase assimilabile alle trattative private negoziali. C&#8217;è un parallelismo infatti tra le trattative tra le parti private, che sfociano eventualmente in un contratto fonte di diritti e degli obblighi, e il procedimento amministrativo all&#8217;interno di un rapporto giuridico dinamico nel quale le relazioni variegate tra le parti  riproducono in parte la stessa dinamica delle trattative negoziali: in fondo in entrambi i casi il risultato è un atto giuridico, negozio/contratto, da un lato, atto amministrativo, dall&#8217;altro, entrambi fonti di obblighi e diritti per le parti. La differenza più rilevante è che il rapporto giuridico amministrativo dinamico trova una regolamentazione molto più minuta nelle regole della legge n. 241/1990, nelle discipline speciali e anche in principi generali. L&#8217;autore richiama il principio di correttezza e buona fede, da ultimo valorizzato dalla sentenza dell&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5/2018<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>,  come principio fondamentale che regola, al di là delle norme puntuali della legge n. 241/90, il rapporto giuridico amministrativo di tipo dinamico.<br />
Sul punto, già il saggio monografico di Follieri dal quale sono partito contiene una nota bibliografica che rinvia a una relazione in un famoso convegno di Napoli sull&#8217;interesse legittimo dei primi anni Sessanta in cui Giannini fondava la responsabilità della pubblica amministrazione proprio sul principio di correttezza e buona fede<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>. Si tratta di un&#8217;anticipazione, anche in questo caso di molti decenni rispetto al punto di arrivo del Consiglio di Stato, prefigurato anche da Enrico Follieri.<br />
La nozione di rapporto giuridico dinamico è innovativa perché rappresenta la cornice entro la quale si fronteggiano, in modo talora contrapposto talora collaborativo, la pubblica amministrazione titolare del potere, da un lato, e il soggetto privato titolare dell&#8217;interesse legittimo, dall&#8217;altro.  Per entrambi, e questa è una notazione molto acuta, il risultato non è garantito.  Infatti, per quanto riguarda l&#8217;interesse del privato, ove sussista un potere discrezionale, l&#8217;acquisizione o la conservazione del bene della vita dipende da valutazioni della pubblica amministrazione che il privato non è in grado di prefigurare <em>ex ante. </em>Ma neppure l&#8217;interesse pubblico curato dall&#8217;amministrazione nell&#8217;ambito di un rapporto dinamico ha una garanzia di risultato. Potrebbe infatti accadere che la pubblica amministrazione nell&#8217;ambito dello svolgimento del rapporto dinamico, per una serie di ragioni, decida di non provvedere, decida  cioè di astenersi dall&#8217;emanazione di un provvedimento che in astratto, <em>ex ante</em>, avrebbe potuto essere emanato per la cura di quell&#8217;interesse pubblico, ma che nello svolgimento procedimento, acquisiti altri interessi pubblici e privati allineati o contrapposti, può far giungere la pubblica amministrazione, in sede di ponderazione conclusiva, alla determinazione di non esercitare il potere emanando il provvedimento.<br />
Una volta emanato il provvedimento interviene quello che Follieri chiama il rapporto giuridico statico. Dal provvedimento, così come dal contratto, sorgono una serie di diritti e di obblighi reciproci, che variano a seconda della varia tipologia di atti.<br />
Questo saggio non sviluppa molto il rapporto giuridico statico, mentre si concentra più sul rapporto dinamico. Tuttavia nel prosieguo degli approfondimenti che la dottrina potrebbe svolgere, anche il rapporto giuridico statico meriterà un&#8217;analisi più strutturata sulla falsariga delle elaborazioni della dottrina privatistica. Sarebbe, per esempio, opportuno porre la distinzione tra rapporto statico istantaneo e di durata, quest&#8217;ultimo con una proiezione temporale più o meno lunga. <a>è </a>la stessa distinzione che troviamo nel diritto privato, nel quale le regole di un rapporto di durata sono diverse da quelle di un rapporto che si risolve nella produzione di un effetto giuridico che esaurisce la relazione tra le parti.  In ambito pubblicistico è ben diverso, per esempio, il rilascio di una concessione per la gestione di un servizio pubblico per trent&#8217;anni che instaura un rapporto nel quale il concedente e il concessionario interagiscono su base continuativa, rispetto al permesso a costruire. Infatti, in quest&#8217;ultimo caso, una volta realizzato l&#8217;edificio si esaurisce la relazione tra pubblica amministrazione e cittadino, fatto salvo l&#8217;esercizio dei poteri di autotutela che, come si vedrà, presuppone peraltro l&#8217;instaurazione di un nuovo e diverso rapporto giuridico dinamico.<br />
Continuando nell&#8217;analisi del concetto di rapporto giuridico amministrativo, sia statico che dinamico, si dovrebbero poi analizzare in modo più strutturato i mutamenti soggettivi e oggettivi del rapporto. Nell&#8217;ambito delle procedure ad evidenza pubblica, ad esempio, possono intervenire delle modifiche soggettive dei partecipanti a un raggruppamento temporaneo di imprese nel corso del procedimento di evidenza pubblica e alle modifiche delle prestazioni in sede di esecuzione del contratto per esigenze sopravvenute. Nelle trattazioni di diritto civile è ormai d&#8217;uso porre in rilevo come il rapporto obbligatorio può cambiare, a certe condizioni, sotto il profilo soggettivo o oggettivo nel corso del suo svolgimento.<br />
In ogni caso lo schema concettuale proposto nel saggio di Enrico Follieri offre molti spunti per intraprendere ricerche volte a razionalizzare sempre più il momento di incontro e/o scontro tra l&#8217;amministrazione pubblica, titolare del potere, e il soggetto privato titolare di un interesse legittimo collegato ad un bene della vita ma anche, come ci spiega Follieri, di una pluralità di situazioni strumentali che sono collegate con il rapporto principale.<br />
Forse si potrebbe addirittura ipotizzare di accorpare in una macro-categoria di livello più generale il rapporto giuridico statico e il rapporto giuridico dinamico, in modo da conglobare in un&#8217;unica struttura concettuale tutte le variegate modalità di relazione tra il privato e la pubblica amministrazione.<br />
Dal punto di vista analitico la dicotomia rapporto dinamico e statico ha, come si è visto, una sua ragion d&#8217;essere. Tuttavia nel caso degli interessi legittimi pretensivi la distinzione tra fase dell&#8217;acquisizione del bene della vita all&#8217;esito del procedimento (rapporto dinamico) e fase successiva all&#8217;emanazione del provvedimento favorevole di godimento di un bene della vita (rapporto dinamico) ineriscono a un&#8217;unica vicenda sostanziale.<br />
Dunque, nel caso degli interessi legittimi pretensivi il rapporto dinamico è strumentale al rapporto statico. Il momento di acquisizione e il momento di godimento del bene della vita appartengono a una sequenza unitaria nella quale il rapporto giuridico statico può avere, in realtà, anche elementi di dinamismo.  Si pensi al potere di autotutela incombente sul rapporto statico che secondo Follieri richiede l&#8217;apertura di un altro procedimento e dunque l&#8217;insorgere di un nuovo rapporto giuridico amministrativo dinamico. Tuttavia, da un punto di vista sostanziale la vicenda è unitaria, perché si tratta del complesso dei momenti di contatto tra il privato e la pubblica amministrazione che attengono alle sorti di un medesimo bene della vita (acquisizione, godimento, privazione).<br />
Anche nel caso degli interessi legittimi oppositivi, in particolare nell&#8217;espropriazione, esaurito il rapporto dinamico con l&#8217;acquisizione da parte della pubblica amministrazione del bene della vita in precedenza afferente alla titolarità del soggetto privato, non è da escludersi l&#8217;evenienza che quest&#8217;ultimo ne possa recupere la titolarità (nell&#8217;esempio, con la retrocessione del bene espropriato).<br />
In definitiva, pur conservando la distinzione &#8220;follierana&#8221; tra rapporto giuridico dinamico e rapporto giuridico statico &#8211; potrebbe essere individuato a monte un meta-rapporto giuridico nel quale si facciano confluire tutte le variegate situazioni relazionali tra il cittadino e la pubblica amministrazione nell&#8217;ambito di una vicenda che, come detto, sul piano sostanziale si presenta unitaria.</p>
<p>*** Una prima stesura di questo lavoro partendo dal file audio è stata effettuata da Valentina Pavone alla quale va un mio ringraziamento</p>
<div>
<div><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> F. Merusi &#8211; G. Sanviti, <em>L&#8217;ingiustizia amministrativa in Italia: per la riforma del processo amministrativo</em>, Bologna, 1986.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Op. ult. cit., pag. 37.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> E. Follieri, <em>Risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi</em>, Chieti, 1984.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Cfr. op. ult. cit., nota n. 277 a pag. 142.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> Cfr. <em>op. ult. cit.</em>, pag. 37.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> La prima volta che incontrai di persona Enrico Follieri fu alla prova orale del concorso da professore associato nel 1987. Follieri era componente e segretario della commissione e aveva il compito, non so quanto gradito, di chiamare i candidati in attesa nel corridoio del ministero a presentarsi alla prova, un compito nel qual Enrico manifestava la sua umanità e bonomia cercando di metterli a proprio agio stemperando con una battuta o un sorriso la tensione.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> Cfr. M. CLARICH, <em>Giudicato e potere amministrativo</em>, Padova, 1989, già a nota n.  8 e in note successive come la nota n. 37 nella quale si riprende la nozione di interessi oltremodo protetti.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> Non a caso ho dedicato un intero paragrafo a questa dicotomia in M. CLARICH, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, Bologna, III ed. 2017, pag. 140.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> E. Follieri, <em>Il Rapporto giuridico amministrativo dinamico</em>, in <em>www.giustamm.it</em>, 12/2017.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> Cfr. Corte Cost 4 maggio 2017, n. 94.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> Cfr. M. PROTTO, <em>Il rapporto giuridico amministrativo</em>, Milano, 2008.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> Il saggio di Follieri cita l&#8217;ordinanza di rimessione all&#8217;Adunanza Plenaria.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> Cfr. M.S. GIANNINI, <em>Intervento</em>, in <em>Atti del Convegno Nazionale sull&#8217;ammissibilità del risarcimento del danno patr8moniale derivante da lesione di interessi legittimi</em>, <em>Milano, </em>1965, pag. 519 e seg.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/riflessioni-sul-rapporto-giuridico-statico-e-dinamico-nella-ricostruzione-di-enrico-follieri/">Riflessioni sul rapporto giuridico statico e dinamico nella ricostruzione di Enrico Follieri</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
