<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>n. 7 - 2017 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-e-anno-rivista/n-7-2017/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-e-anno-rivista/n-7-2017/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Oct 2021 14:36:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>n. 7 - 2017 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-e-anno-rivista/n-7-2017/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Osservazioni sui poteri del giudice amministrativo a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/osservazioni-sui-poteri-del-giudice-amministrativo-a-seguito-dellannullamento-dellaggiudicazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:38 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/osservazioni-sui-poteri-del-giudice-amministrativo-a-seguito-dellannullamento-dellaggiudicazione/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/osservazioni-sui-poteri-del-giudice-amministrativo-a-seguito-dellannullamento-dellaggiudicazione/">Osservazioni sui poteri del giudice amministrativo a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione</a></p>
<p>&#160; Sommario: 1. Premesse; 2. L’impostazione “civilistica” prospettazione e critica; 3. La “saldatura” tra la fase di cognizione e la fase di esecuzione. Ricostruzione e critica; 4. Il sindacato di “legittimità sostanziale”; 5. Considerazioni conclusive &#160; 1. Premesse Con l’obiettivo dichiarato di tutelare in via prioritaria gli interessi degli operatori</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/osservazioni-sui-poteri-del-giudice-amministrativo-a-seguito-dellannullamento-dellaggiudicazione/">Osservazioni sui poteri del giudice amministrativo a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/osservazioni-sui-poteri-del-giudice-amministrativo-a-seguito-dellannullamento-dellaggiudicazione/">Osservazioni sui poteri del giudice amministrativo a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Sommario: 1. Premesse; 2. L’impostazione “civilistica” prospettazione e critica; 3. La “saldatura” tra la fase di cognizione e la fase di esecuzione. Ricostruzione e critica; 4. Il sindacato di “legittimità sostanziale”; 5. Considerazioni conclusive</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>1. Premesse</strong><br />
Con l’obiettivo dichiarato di tutelare in via prioritaria gli interessi degli operatori economici nelle procedure d’appalto<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>, in attuazione della direttiva ricorsi (2007/66/CE) &#8211; recepita nel nostro ordinamento con la legge delega 7 luglio 2009, n. 88 e, quindi, con il d.lgs. n. 53/2010 trasfuso, quanto agli aspetti processuali, nel c.p.a. (d.lgs. n. 104/2010, artt. 120-125) – il legislatore nazionale ha attributo al giudice amministrativo il potere di modulare gli effetti del contratto di appalto che <em>medio</em> <em>tempore</em> sia stato stipulato con l’operatore che non avrebbe dovuto aggiudicarsi la procedura.<br />
Nella specie, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., al giudice sono attribuiti poteri ampi e dalla poliedrica natura che, lungi dal circoscriversi ai tipici poteri cautelari, &nbsp;istruttori, di annullamento dell’aggiudicazione e di risarcimento del danno lo elevano a <em>dominus </em>in ordine alla dichiarazione o meno di inefficacia del contratto e della modulazione stessa dei suoi effetti.<br />
Al giudice amministrativo è affidato, infatti, il potere di dichiarare l’inefficacia del contratto <em>medio</em> <em>tempore</em> stipulato tra la stazione appaltante e l’operatore economico, potendo altresì modulare temporalmente la decorrenza della stessa facendola retroagire sino al momento della stipula del contratto o limitando gli effetti della dichiarazione alle sole prestazioni ancora non eseguite, potendo ancora adottare sanzioni alternative anche cumulabili con la parziale inefficacia del contratto.<br />
Da più parti è stato osservato come l’affidamento di suddetti poteri di natura composita sia&nbsp; il riflesso, nella dimensione processuale, dei molteplici interessi sottesi alla funzione giurisdizionale che inevitabilmente finiscono per ampliare oggettivamente i poteri di cognizione e di decisione del giudice<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>.<br />
Nella materia dei contratti pubblici è così affidata la risoluzione di controversie in grado di incidere in modo sostanziale sugli interessi degli operatori che si contendono l’aggiudicazione della procedura, su quelli della stazione appaltante, sull’interesse generale proprio della collettività<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a> e sull’interesse dei singoli contribuenti che, come espressamente previsto nel considerando n. 122 della direttiva n. 24/2014, hanno nella loro qualità “<em>un interesse legittimo […] a un corretto svolgimento delle procedure d’appalto</em>”<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<strong>2. L’impostazione civilistica: ricostruzione e critica</strong><br />
Considerata la significativa incidenza sulla valutazione che in concreto il giudice è chiamato a compiere, dottrina e giurisprudenza, invero, si sono interrogate sulla natura di siffatti poteri giudiziali. &nbsp;<br />
Secondo una prima impostazione definita “civilistica”, il giudice amministrativo nel valutare l’eventuale inefficacia del contratto si muoverebbe all’interno della cornice teorica e dogmatica del diritto privato dei contratti <a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>.<br />
Una parte della dottrina, in particolare, ha ritenuto che il potere esercitato dal giudice amministrativo sul contratto sarebbe assimilabile a quello esercitato dal giudice civile attraverso la risoluzione giudiziale.<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a><br />
A tale tesi è stato tuttavia, obiettato che mentre la dichiarazione di inefficacia del contratto d’appalto deriva dal riscontro di un vizio genetico la risoluzione consegue ad un’ alterazione sopravvenuta del sinallagma contrattuale <a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>.<br />
A ciò si aggiunga la considerazione svolta da chi ha osservato che il potere esercitato dal giudice amministrativo sia, in effetti, privo della funzione propriamente sanzionatoria attribuita alla risoluzione da alcuni civilisti: dal momento che il giudice amministrativo esercita «<em>una potestà di cura di interessi non circoscritti alle parti del giudizio, potestà che è a metà tra la sanzione e il ripristino dell&#8217;ordine violato</em>».<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a><br />
Altra parte della dottrina, valorizzando il frequente uso nelle anzidette disposizioni di concetti giuridici indeterminati di rinvio a <em>standard</em> valutativi, ha prospettato la ricorrenza di poteri di tipo&nbsp; “equitativo”<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>: la valutazione del giudice, finalizzata a decidere in ordine alla pronuncia di inefficacia del contratto, sarebbe improntata all’utilizzo di regole riferite al contratto in generale e comunque estranee alla logica tipica dell’evidenza pubblica, facendo ricorso alla nozione di equità giudiziale<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a> integrativa o correttiva<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a> non certo a quella di tipo suppletivo<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>.<br />
Il riferimento alla nozione di equità correttiva o integrativa, attesa l’elasticità e duttilità della stessa è stato ritenuto da alcuni autori utile e pertinente soprattutto allorquando si tratti di ricomporre il rapporto giuridico pregiudicato da atti o fatti illeciti mediante restituzioni, ripetizioni, risarcimenti<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>.<br />
Tuttavia, tale ricostruzione non sembra adattarsi pianamente alle dinamiche del processo amministrativo, soprattutto avuto riguardo al dato normativo che ( art. 121 c.p.a.) conferisce (sempre maggiore) importanza all’apprezzamento dell’interesse generale che, come noto, risulta del tutto estraneo ai parametri richiamati dal codice civile.<br />
Conseguentemente la suddetta teoria, presuppone la previa accettazione di una struttura processuale ove: a) la p.a. sia portatrice &#8211; in un “processo di parti”, quale è quello disegnato nel codice del processo &#8211; dell’interesse generale nella sua consistenza obiettiva; b) vi sia una sostanziale equi-ordinazione&nbsp; dell’interesse generale agli interessi delle parti.<br />
Nonostante le recenti tendenze registrate anche in dottrina nel processo amministrativo, ed in particolare con riferimento al rito speciale sugli appalti<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>, quella delineata dal legislatore, a ben guardare, non sembra possa iscriversiin un contesto di giurisdizione oggettiva<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>.<br />
Ed infatti, quanto al primo punto, il carattere di base eminentemente soggettivo del processo amministrativo, pur non disconoscendo l’esistenza di talune “colorazioni”<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>(e/o sfumature) oggettive nel rito sugli appalti, fa si che l’amministrazione, ancorché deputata alla cura dell’interesse pubblico, non sia per ciò solo necessariamente ed ineluttabilmente portatrice di tale interesse nella sede processuale. Occorre, infatti, considerare che l’amministrazione è chiamata a difendere in giudizio il proprio operato mediante le specifica controdeduzioni che trovano ingresso nel processo grazie alle difese (di parte) opportunamente spiegate, non conservando all’interno dell’agone giudiziale specifici poteri in ordine alla cura dell’interesse generale<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>.<br />
Quanto alla seconda condizione sopra prospettata, va rilevato che essa è smentita <em>per tabulas</em> dal dato normativo, che diversamente individua l’interesse pubblico quale parametro preminente (e non già “paritario”) al fine di valutare la persistenza dell’efficacia del contratto<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>. Tale rilievo appare oggi ancor più evidente tenendo conto della nuova formulazione dell’art. 120 comma 8 <em>ter </em>che subordina l’adozione della misura cautelare alla valutazione “<em>delle esigenze imperative connesse a un interesse generale all’esecuzione del contratto</em>”. Nel settore degli appalti, dunque, il legislatore attribuendo preminenza all’interesse pubblico generale, ha ritenuto di stravolge persino la configurazione della tutela cautelare differenziandone i contenuti rispetto all’ordinario rito di cognizione attraverso il superamento dell’equi-ordinazione tra l’interesse pubblico (che, invero, nei limiti della specificazione normativa fa il suo ingresso nel processo) e l’interesse delle parti<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>. Non sembra, perciò, che l’esercizio dei poteri del giudice sia legato ad una valutazione (civilistica) di “equità”, dovendo al contrario desumersi la rilevanza pubblicistica degli interessi perseguiti attraverso il contratto.<br />
&nbsp;<br />
<strong>3. La “saldatura” tra la fase di cognizione e la fase di esecuzione. Ricostruzione e critica.</strong><br />
Secondo una differente impostazione<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a> i poteri attribuiti al giudice in fase di cognizione in ordine alla sorte del contratto sarebbero riconducili alla “saldatura” tra la fase di cognizione e quella di esecuzione.<br />
Ciò in ossequio alla scelta operata dal codice del processo amministrativo sin dalla formulazione dell’art. 34 c.p.a. che disciplina il contenuto della sentenze di merito: al giudice amministrativo sarebbe conferito, anche in questa occasione, il potere di adottare misure “atipiche” idonee a realizzare l’interesse sostanziale della parte ricorrente vittoriosa<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>.<br />
Secondo i sostenitori della predetta tesi queste norme sarebbero espressione del principio secondo cui nel processo amministrativo è prospettabile un diverso rapporto tra cognizione ed ottemperanza al fine di realizzare il principio di effettività<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>: la cognizione così opinando si arricchirebbe dunque di contenuti tipicamente esecutivi<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>.<br />
In base a tale impostazione il giudice, proprio in ragione dei poteri riconosciuti dagli art. 121 e 122 è chiamato a delineare l’assetto di interessi conseguentemente all’accoglimento della domanda di annullamento dell’aggiudicazione, in chiave di soddisfazione di tale interesse.<br />
Anche tale proposta interpretativa, tuttavia, non appare esente da contraddizioni a dire il vero, forse insanabilmente discendenti dagli schemi eterogenei previsti normativamente proprio del rito sugli appalti.<br />
Infatti, sussumere i poteri &nbsp;previsti dagli artt. 121 e 122 c.p.a. tra quelli attribuiti al giudice in sede di ottemperanza presupporrebbe: a) che gli stessi vengano esercitati nell’interesse della parte vittoriosa; b) che tali poteri siano la traduzione, sul piano della decisione, degli effetti di conformazione e ripristinazione; c) che sotto il profilo strettamente processuale la domanda di subentro o di inefficacia del contratto sia proponibile per la prima volta in sede di ottemperanza.<br />
Pur non nascondendo la suggestione della proposta interpretativa, essa non può trovare sicura condivisione considerata la assenza di alcuna delle tre condizioni sopra indicate.<br />
L’affermazione che i poteri di incidere sul contratto siano esercitati nell’interesse della parte vittoriosa è, invero, smentita dalle stesse norme, che come è chiaro limitano la soddisfazione della pretesa sostanziale, individuando ipotesi nelle quali: 1) il subentro non opera; 2) opera in parte o in sua vece opera una sanzione alternativa con pieno sacrificio della pretesa sostanziale del ricorrente vittorioso al quale non resterà che accedere alla tutela risarcitoria.<br />
Sacrificio che è reso ancor più evidente – e ricorrente – dalla su richiamata riforma della fase cautelare dove la preminenza delle ragioni imperative connesse al perseguimento dell’interesse generale sono suscettibili di condurre ad una seria limitazione della tutela della parte privata prescindendo dalla ricorrenza dallo scrutinio della gravità della violazione e dal controbilanciamento &#8211; almeno in parte assicurato all’esito della decisione di merito &#8211; dalla sanzione posta a carico dell’amministrazione.<br />
Non può poi neppure ritenersi che tali poteri siano la traduzione, sul piano della decisione, degli effetti di conformazione e ripristinazione<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>: effetti questi generalmente disponibili per le parti<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>, che invece nel caso della pronuncia sull’efficacia del contratto sembrano disponibili solo per il giudice, con un complessivo disallineamento del contenuto demolitorio della sentenza di merito rispetto agli effetti di conformazione che dall’annullamento dovrebbero discendere.<br />
La valutazione che compie il giudice nell’individuare se un contratto debba essere dichiarato inefficace o meno è strutturalmente sganciata dall’effetto di conformazione discendente dall’accoglimento di uno o più motivi di ricorso dedotti dalla parte ricorrente e ritenuti fondati, rappresentando l’accoglimento del vizio e la sua idoneità a consentire il conseguimento dell’aggiudicazione, solo una delle condizioni necessaria affinché venga disposto il subentro.<br />
Infine, sotto il profilo processuale l’accoglimento della tesi in esame presupporrebbe la proponibilità delle domande di subentro e di inefficacia per la prima volta in sede di ottemperanza, circostanza esclusa dalla giurisprudenza amministrativa, che in una recente pronuncia è giunta a ritenere privo di interesse il ricorso proposto in assenza di censure di cui all’art. 121 c.p.c. e senza che sia stata formulata una domanda di subentro<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>.<br />
Anche tale ricostruzione risulta quindi inappagante ai fini di una sicura ricostruzione in ordine alla effettiva natura dei poteri del giudice nel rito appalti.<br />
&nbsp;<br />
<strong>4. Il sindacato di “legittimità sostanziale”</strong><br />
La mancata esplicita previsione di una clausola attributiva della giurisdizione estesa al merito in uno con alle osservazioni testé formulate quanto alle principali impostazioni interpretative teoriche impediscono di accettare pianamente una impostazione interpretativa che nelle sue liee esssenziali intraveda, nell’attribuzione al giudice amministrativo di un potere valutativo fondato su concetti indeterminati, il realizzarsi della condizione idonea a determinare il mutamento della natura giurisdizionale del giudizio<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a>.<br />
Invero il sindacato operato dal giudice nel rito speciale sugli appalti, ferma restando la natura della giurisdizione e dei poteri attribuiti dal codice, sembra sussumibile nel sindacato che autorevole dottrina ha definito di “<em>legittimità sostanziale</em>”<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a>. Ovvero una scelta fondata sulla intrinseca correttezza della misura adottata, su di una soggettività limitata del decisore e su di una stringente rispondenza della scelta alle risultanze procedimentali, lette in chiave di ragionevolezza.<br />
Scelta, quindi, che: 1) si differenzia da quella di mera legalità (o legittimità formale) in quando non assume quale parametro di valutazione le disposizioni che prescrivono o vietano un certo contenuto della decisione, ma direttamente uno o più principi, enunciati nel testo normativo<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>; 2) che si differenzia dal sindacato di merito, in quando questo presupporrebbe un potere di assumere una decisione che “<em>non risulti oggettivamente prevalente per intrinseca adeguatezza e congruità</em>”<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a>e che risulti per ciò stesso avere un carattere eminentemente soggettivo e radicalmente sostitutivo.<br />
Nel sindacato di “legittimità sostanziale” l’intensità della valutazione è limitata dall’apprezzamento – secondo canoni di ragionevolezza – che il giudice è chiamato ad effettuare sulle risultanze delle allegazioni effettuate dalle parti.</div>
<p>La decisione del giudice è, dunque, caratterizzata da una limitata soggettività ed è assunta sulla scorta dei principi enunciati dalla legge<a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a>. Tra questi assume carattere preminente l’interesse generale, ma finisce per essere bilanciato dalla necessità di assicurare una tutela effettiva alla parte risultata vittoriosa.<br />
La decisione del giudice in ordine alla sospensione del contratto o alla dichiarazione della sua inefficacia potrà essere contestata in sede di appello solo quando, sulla scorta dei parametri dati, la stessa si mostri irragionevole, ovvero sia stata assunta una decisione che ecceda i poteri attribuiti dal legislatore sconfinando in una scelta di merito puro, contraddistinta nei termini di cui si è detto. Aprendo in quest’ultimo caso alla strada del ricorso per Cassazione per motivi di giurisdizione<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[32]</a>.<br />
L’adesione alla soluzione da ultimo prospettata implica certamente la necessità per il ricorrente che voglia subentrare nel contratto ed eseguire la prestazione appaltata (quantomeno in parte) di avanzare – almeno nei casi di violazioni non gravi, e quindi quanto il giudice può dichiarare l’inefficacia del contratto<a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a> – una espressa domanda in tal senso. Se è vero che l’inefficacia non è un portato automatico dell’effetto conformativo connesso alla pronuncia di annullamento, è altrettanto evidente che la determinazione in tal senso del giudice è indubbiamente subordinata al principio della domanda.<br />
Si spiega così, il paradossale orientamento che vede il giudice sottrarsi all’esercizio del potere di incidere sul contratto, ogni qual volta l’annullamento comporti ed implichi una nuova valutazione da parte dell’amministrazione.<br />
&nbsp;<br />
<strong>5. considerazioni conclusive</strong><br />
Se queste sono solo alcune delle conseguenze connesse ai poteri riconosciuti al giudice in sede di valutazione dell’efficacia del contratto, occorre allora tornare al punto di partenza. Occorre cioè chiedersi se il legislatore nazione abbia o meno tradito il senso delle direttive che lo hanno condotto ad introdurre tali poteri<a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[34]</a>.<br />
In astratto la scelta operata dal legislatore potrebbe apparire orientata ad una efficace ed efficiente tutela del concorrente che si sia visto illegittimamente preferire un altro operatore di mercato<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a>. I poteri attribuiti al giudice consentono di intervenire sulla efficacia del contratto, disponendo il subentro nel rapporto contrattuale con la p.a. oltre che la declaratoria sull’inefficacia retroattiva e la rimozione del vincolo contrattuale che impedirebbe al ricorrente vittorioso il conseguimento del bene della vita per il quale si è processualmente attivato.<br />
Nella sostanza, però, i poteri di valutazione attribuiti al giudice, seppur circoscritti nei limiti di cui è detto, consentono una valutazione di un interesse pubblico oggettivo che astrattamente dovrebbe restare fuori dalla disputa processuale, ed in nome di questo finiscono per determinare una contrazione seria della tutela proprio della parte privata vittoriosa.<br />
Il disegno complessivo perseguito dal legislatore sembra essere orientato più a limitare l’accesso alla giustizia in questo specifico settore del contenzioso – o quantomeno a renderlo particolarmente complesso – piuttosto che quello di garantire una tutela piena ed effettiva al concorrente che avrebbe dovuto aggiudicarsi la gara. Ciò emerge oggi ancor più chiaramente alla luce delle riforme recentemente apportate al rito speciale sugli appalti, che da sempre ha rappresentato il banco di prova per l’introduzione di limiti e misure sanzionatorie che tendono a scoraggiare l’uso scorretto dello strumento processuale<a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title="">[36]</a>.<br />
Per gli appalti di scarso rilievo economico, a bloccare il contenzioso sono sufficienti le spese di giustizia<a href="#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[37]</a>. Per gli altri, è presumibile che le limitazioni legate al preminente interesse generale, Le difficoltà di ottenere il&nbsp; rilascio di una positiva misura cautelare o ancora l’obbligo di contestazione “a busta chiusa” delle ammissioni degli altri concorrenti<a href="#_ftn38" name="_ftnref38" title="">[38]</a>, in uno con le complessive difficoltà di accesso alla documentazione di gara sono certamente in grado di dissuadere l’operatore di mercato<a href="#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[39]</a>.<br />
&nbsp;</p>
<div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a>In merito agli interessi pubblici tutelati dall’Unione europea in materia di contratti pubblici d’appalto, disciplinati in dalle direttive succedutesi in materia, cfr. E. FOLLIERI, <em>I poteri del giudice amministrativo nel decreto legislativo 20 marzo 2010 n. 53 e negli artt. 120-124 del codice del processo amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2010, 1067 ss.,1068 -1071, ad avviso del quale “<em>l&#8217;obiettivo della direttiva ricorsi è quello di tutelare in via prioritaria l&#8217;interesse degli operatori economici al conseguimento dell&#8217;aggiudicazione della gara, della stipula del contratto e dell&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto.Per assicurare tale risultato, il legislatore è intervenuto principalmente in queste direzioni: a) comunicazione tempestiva e motivata degli esiti della gara ai concorrenti, cui è attribuito un accesso informale, semplificato e rapido agli atti; b) periodo di attesa (stand still period) prima di sottoscrivere il contratto; c) ulteriore periodo di attesa in caso di ricorso, con contestuale domanda cautelare; d) dichiarazione giudiziale necessaria di inefficacia (salvo eccezioni) del contratto in caso di annullamento dell&#8217;aggiudicazione per violazioni gravi: illegittimo affidamento diretto, mancato rispetto dei periodi di attesa o di strumenti di pubblicità; e) applicazione a carico della stazione appaltante di sanzioni alternative pecuniarie &#8211; a parte il risarcimento del danno a favore del concorrente che illegittimamente non sia risultato vincitore &#8211; e/o di modifica della durata residua del contratto, qualora non possa essere dichiarata l&#8217;inefficacia (necessaria) del contratto; f) dichiarazione giudiziale facoltativa di inefficacia del contratto per violazioni meno gravi; g) sostituzione del ricorrente vittorioso al concorrente, parte del contratto dichiarato inefficace. In sostanza, si è inteso bloccare, per un certo tempo, la sottoscrizione del contratto per consentire la proposizione del ricorso e la valutazione del giudice, quanto meno in via cautelare, e, qualora risultasse illegittima l&#8217;aggiudicazione, «privare di effetti» il contratto eventualmente sottoscritto, specie se in violazione del periodo nel quale non è consentita la stipula, con la (possibile) sostituzione della parte contraente con il ricorrente vittorioso</em>”.</div>
<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Sul punto cfr. F. CARDARELLI, <em>Commento a Cass., S.U., ord. n. 2906/2010</em>, in <em>Giurisdiz. amm.</em>, 2010, 12.</div>
<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Sul punto vedano P. GOTTI, <em>Considerazioni su sorte del contratto di appalto pubblico e discrezionalità del giudice amministrativo, </em>in <em>Annali della facoltà giuridica dell’Università di Camerino,</em> 2012, 15 e ss. Cfr. altresì M. LIPARI, <em>Annullamento dell’aggiudicazione ed effetti del contratto i poteri del giudice</em> in <a href="http://www.federalismi/">www.federalismi</a>. it., n. 22/2010,§ 12, ID.<em> Annullamento dell’aggiudicazione ed effetti del contratto i poteri del giudice, </em>in <em>Atti del convegno di Catanzaro, 29-30 aprile 2011</em>, Giuffré, 2013, 61 ss. &nbsp;&nbsp;Quest’ultimo L’Autore rilevando come la normativa faccia sovente riferimento alla rilevanza dell’interesse generale quale parametro vincolante la decisione del giudice” sostiene che il vero – se non esclusivo &#8211; dominus di tale interesse generale e&#768; la stessa pubblica amministrazione, che deve evidenziare le eventuali ragioni – obiettive – contrastanti la conseguenza dell’inefficacia del contratto. In merito cfr.&nbsp; anche R. DE NICTOLIS, <em>Il recepimento della direttiva ricorsi nel Codice appalti e nel nuovo Codice del processo amministrativo</em>, in www.giustizia-amministrativa.it, 11 luglio 2010, 85. Ancora cfr. R. DE&nbsp; NICTOLIS , Il recepimento della direttiva ricorsi nel Codice appalti e&nbsp; nel nuovo Codice del processo amministrativo, in www.giustizia-amministrativa.it , 11 luglio 2010, 85, secondo la quale l’interesse generale che impone il mantenimento del contratto per esigenze imperative e&#768; da intendersi come quello dell’intera collettività al mantenimento del contratto in funzione della celere realizzazione dell’opera pubblica, e non come il solo interesse pubblico della stazione appaltante.<br />
Sul complessiva elevazione al rango di interesse pubblico le posizioni a vario titolo coinvolte nel processo amministrativo sugli appalti si veda per tutti E. FOLLIERI,&nbsp; <em>I poteri del giudice amministrativo cit,</em> 1067 ss.,., 1068 -1071, il quale osserva che: “<em>di solito sono pubblici gli interessi che fanno capo al soggetto titolar del potere di decidere e non ai destinatari del potere. E, invece, anche i concorrenti alla gara sono portatori di interessi che sono tutelati delle norme ed assurgono al rango di interessi pubblici; sotto questo profilo non vi è distinzione tra la P.A. che gestisce la gara ed esercita i poteri di scelta ed i destinati dell’esercizio del potere</em>” (1069-1070).</div>
<div id="ftn4" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> M. LIPARI, <em>Il giudice amministrativo e la corsa della giurisdizione oggettiva, </em>in <em>Profili oggettivi e soggettivi della giurisdizione amministrativa</em>, (a cura di F. Francario e M.A. Sandulli), Napoli 2017, 280 ss.</div>
<div id="ftn5" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Sull’argomento si veda G. TROPEA, <em>L’ibrido fiore della conciliazione: i nuovi poteri del giudice amministrativo tra giurisdizione e amministrazione</em>, in&nbsp; <em>Dir. proc. amm.</em>,3/2011, 965 ss., spec. 998 ss.</div>
<div id="ftn6" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Sul punto si veda la ricostruzione della teoria dogmatica in argomento offerta, facendo riferimento alla direttiva n. 2007/66/CE, da M. LIPARI, <em>Annullamento dell’aggiudicazione cit., </em>§ 9. In particolare l’Autore rileva che costituendo la privazione degli effetti un rimedio oggettivo collegato alla riscontrata violazione del diritto comunitario, con una forte componente sanzionatoria nei riguardi dell’amministrazione, devono ritenersi poco plausibili soluzioni normative interne basate sulla teoria dell’annullabilità del contratto (nelle sue diverse&nbsp; varianti della incapacità, del difetto di legittimazione, dell’errore di diritto), pronunciata su iniziativa processuale riservata alla sola stazione appaltante, dovendo la legittimazione essere riconosciuta ad una platea più ampia, comprensiva almeno dei soggetti lesi dalla violazione della disciplina sostanziale. Ciò premesso osserva come la normativa comunitaria, in molte parti, potrebbe sembrare ricondotta all’idea della “risoluzione” del contratto”, specie nella parte in cui si ammette la possibilità di una privazione di effetti non retroattiva, si contempla il concetto di “cessazione degli effetti”, si riconosce la possibilità di sottoporre l’azione ad un termine decadenziale o di prescrizione anche molto breve.&nbsp; ID., <em>Il recepimento della “direttiva ricorsi”: il nuovo processo super-accelerato in materia di appalti e l’inefficacia “flessibile” del contratto</em>, ivi, n. 7/2010, § 27.</div>
<div id="ftn7" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> G. GRECO, <em>La direttiva 2007/66/CE: illegittimità comunitaria, sorte del contratto ed effetti collaterali indotti</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. comunit</em>,&nbsp; 2008, 1046, che si è espresso in tal senso: “<em>non pare appropriato richiamare l’istituto della risoluzione, anziché quello dell’annullamento. Al più si dovrà distinguere tra annullamento totale o parziale del contratto, con effetti ex tunc o meno, a seconda delle varie soluzioni consentite dalla Direttiva stessa</em>”.</div>
<div id="ftn8" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> G. TROPEA, <em>L’ibrido fiore della conciliazione cit.</em>, 998 e ss.. Cfr. G. FONDERICO, <em>I poteri del giudice nel processo amministrativo sui contratti pubblici</em>, in <em>Dir. e proc. amm.</em>, 2010, 888-889, pur ammettendo la difficoltà di ogni tentativo di classificazione, anche per la fluidità delle categorie civilistiche richiamate.</div>
<div id="ftn9" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Cfr. per una ricostruzione della tesi in esame, M. LIPARI, <em>L’annullamento dell’aggiudicazione e gli effetti sul contratto: poteri del giudice, cit.</em>. In particolare, nel caso di specie, osserva l’Autore, ci si troverebbe in presenza di una sorta di equità parzialmente “pilotata”, perché inserita nel quadro di appositi parametri normativi (per quanto incompleti, generici e sicuramente delineati come meramente esemplificativi). Come osservato dall’autore si tratta di un’impostazione particolarmente interessante, perché concilia il principio di legalità, ovviamente irrinunciabile, con la giusta flessibilità applicativa delle regole stabilite dal legislatore.<br />
Si veda altresì F. FRACCHIA, <em>Il rito speciale sugli appalti e la sorte del contratto: un giudizio a geometria variabile e a oggetto necessario nel contesto della concorrenza</em>, in <a href="http://www.giustamm.it/"><em>www.giustamm.it</em></a>,n. 4 /2008; § 7, il quale afferma che il giudice è “<em>chiamato quasi ad assumere un decisione di equità, senza che specifici parametri possano guidarne l’apprezzamento”</em>; P. CARPENTIERI, <em>Sorte del contratto (nel nuovo rito sugli appalti)</em>, in <em>www.giustamm.it</em>, 2011,§ 4.2.</div>
<div id="ftn10" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Come è stato osservato tale impostazione presupporrebbe preliminarmente l’approfondimento del significato “operativo” della locuzione “giudizio secondo equità” che involge complessi problemi di teoria generale, M. LIPARI, <em>L’annullamento dell’aggiudicazione e gli effetti sul contratto cit</em>., 67.<br />
La dottrina ha profondamente meditato sulla natura del criterio equitativo e, a monte, sul criterio dal quale esso promana (cfr. per una ricostruzione della nozione di equità C. ASPRELLA , <em>Il giudizio di equità necessario,</em> <em>Nuove Leggi Civ. Comm., </em>2004, 6. L’A. passa in rassegna le teorie sull’equità osservando come secondo l&#8217;orientamento più risalente ma ad oggi ancora in parte condiviso, l&#8217;equità sarebbe un giudizio totalmente soggettivo, la c.d. giustizia del caso singolo enucleata direttamente dalla coscienza del giudicante e, quindi, giudizio di valore (sul punto vengono richiamate le osservazioni di C.M. DE MARINI, <em>Il giudizio di equità nel processo civile (premesse teoriche)</em>, Padova, 1957, 166 e ss.). Presupposto fondamentale di tale impostazione è che le regole equitative non possono mai configurarsi come regole &#8220;obiettive&#8221;, conoscibili a priori, addirittura generali e astratte: ciò infatti significherebbe affermare o l&#8217;esistenza di un corpo completo di norme di diritto naturale universali, o l&#8217;esistenza di un numero illimitato di massime di esperienza, empiricamente desumibili dalla coscienza sociale .<br />
Per un secondo orientamento, l&#8217;equità è invece &#8220;oggettiva&#8221;, preesistente alla fattispecie, non potendo un&#8217;equità di tipo totalmente soggettivo ritenersi compatibile con il sistema costituzionale, pena il contrasto con gli artt. 3, 24, 101, comma 2°, 111 comma 2°, Cost. e, sicuramente, alla luce della formulazione attuale, con il principio del &#8220;giusto processo&#8221; (sul punto si richiama P. CALAMANDREI, <em>Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice 2, I</em>, Padova, 1943, ora in <em>Opere giuridiche</em> (a cura di Cappelletti), vol. IV, Napoli, 1970, 92, il quale scriveva: &#8220;<em>qui dunque l&#8217;equità è considerata piuttosto che come potere di creare il diritto, come potere di adattare il diritto già esistente alle speciali esigenze del caso singolo, nello spirito della codificazione vigente </em>&#8220;.&nbsp; La stessa A. segnala sul punto le varie impostazione emerse in dottrina, osservando come per taluno non vi sia concordia sulla natura del parametro pur oggettivo cui il giudice d&#8217;equità deve attenersi in mancanza di autorizzazione (e/o imposizione) della pronuncia equitativa (sul punto richiamando le osservazioni di R. VACCARELLA, <em>Il difensore e il giudizio di equità</em>, in <em>Giust. civ</em>., 1992, II, 465 ss.); altri ritengono che tale parametro debba individuarsi negli elementi o fatti irrilevanti in un giudizio di stretto diritto (Così A. NASI, voce <em>Equità (giudizio di)</em>, in <em>Enc. dir.</em>, XV, Milano, 1966, 107 ss.); altri ancora ritengono che si applichino i principi del c.d. diritto naturale (citando sul punto F. CARNELUTTI, <em>Diritto e processo</em>, Napoli, 1958, 138 ss.) o i principi generali del diritto (R. VECCHIONE, voce <em>Equità (giudizio di)</em>, in <em>Noviss. Digesto it.</em>, VI, Torino, 1960, 631 ss.) con biforcazioni che vanno verso i valori emergenti dalla sensibilità sociale.</div>
<div id="ftn11" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Si tratta di un criterio di valutazione integrativo di specifiche disposizioni di legge, alla stregua del quale l&#8217;interprete è chiamato a precisare la norma in un modo che contemperi gli interessi rilevanti secondo la coscienza sociale e alla luce delle concrete circostanze, così S. TROIANO, <em>Ragionevolezza (diritto privato)</em>, in <em>Enc. dir.</em>, Ann., VI, 2013, 763 ss., il quale evidenzia che in tale modo il legislatore ha rimesso all&#8217;interprete la concretizzazione ex post di una norma volutamente lasciata aperta sul piano valutativo.</div>
<div id="ftn12" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> In tal caso al giudice è attribuito il potere di sostituire totalmente l’applicazione di una norma con un’autonoma decisione equitativa . Tale potere giudiziale non può tuttavia risolversi in un giudizio extragiuridico pena la violazione&nbsp;&nbsp; del superiore principio della certezza delle relazioni giuridiche ( principi questi affermati da Corte cost. 6 luglio 2004 n. 206, in www.giurcost.org, la quale – nell’affrontare il problema della compatibilità di un giudizio di equità con il principio di legalità, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 113, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare “i principi informatori della materia”).</div>
<div id="ftn13" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> P. CARPENTIERI, <em>Sorte del contratto cit.</em>, 26. Secondo recente giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, 23 maggio 2011, n. 3083, in www.lexitalia.it) l&#8217;art. 26, comma 2, c.p.a., riguardante la possibile condanna, anche d&#8217;ufficio, della parte soccombente al pagamento di una somma di denaro equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati, comporta una liquidazione della somma affidata all&#8217;equità del giudice amministrativo, intesa nel significato di criterio di valutazione giudiziario correttivo o integrativo, teso al contemperamento, nella logica del caso concreto, dei contrapposti interessi rilevanti secondo la coscienza sociale.</div>
<div id="ftn14" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Sulla tendenza appena descritta sono numerosissimi i contributi sul tema, si vedano per tutti le osservazioni di A. ROMANO TASSONE, <em>Introduzione al tema, </em>in <em>Il contenzioso sui contratti cit., </em>4 ss. l’A. osserva come l’assetto della tutela giudiziaria in materia di contratti pubblici potrebbe leggersi in chiave prevalentemente oggettiva. Si veda altresì A. CARBONE, <em>Modelli processuali differenziati, legittimazione a ricorrere e nuove tendenze del processo amministrativo nel contenzioso sugli appalti pubblici</em>, in <em>Dir. proc. amm., </em>2014, 423 ss. L’A. pone in luce la tendenza dell’ordinamento a predisporre modelli processuali speciali che si affiancano a quello ordinario, e da questo deviano, nell’intento di offrire tutela – seppur nell’ambito del processo soggettivo &#8211; ad alcuni determinati interessi pubblici.</div>
<div id="ftn15" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> cfr. V. CERULLI IRELLI, <em>Legittimazione “soggettiva” e legittimazione “oggetiva” ad agire nel processo amministrativo, </em>in <em>Profili oggettivi e soggettivi cit, </em>75 ss. V. DOMENICHELLI, <em>La trasformazione in senso soggettivo della giurisdizione amministrativa: una conquista irrinunciabile del processo amministrativa, </em>in <em>ID, </em>329 ss., E. FOLLIERI, <em>La giurisdizione soggettiva – due passi avanti ed uno indietro – nell’affermazione della giurisdizione soggettiva, </em>in <em>Giur. It., </em>2192.</div>
<div id="ftn16" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> Sulla possibilità che il processo di parti assuma «colorazioni» oggettive pur sempre all’interno di un processo soggettivo si veda per tutti A. ROMANO TASSONE, <em>intervento </em>in AA.VV. <em>Annuario 2012. Principio della domanda e poteri d’ufficio del giudice amministrativo</em>, Editoriale scientifica, 2013.</div>
<div id="ftn17" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Esemplificative sono sul punto le considerazioni di F. LEDDA, <em>La giurisdizione amministrativa raccontata ai nipoti, </em>in <em>Jus, </em>1997, 315 ss oggi in Scritti Giuridici, Padova, 2002, 381 ss “<em>L’autorità non entra nel giudizio e ciò significa che l’autorità rimane fuori (e infatti si manifesta nella realtà ex processuale) […] dinnanzi al giudice l’amministrazione è chiamata al rendere ragione dell’autorità che ha speso</em>”.</div>
<div id="ftn18" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> Appare in proposito interessante notare come la configurazione di una tutela rafforzata conferita anche agli interessi degli operatori privati, assunti – secondo una certa impostazione dottrinaria – a fondamento della costituzione di interessi pubblici conduce ad una certa parificazione delle posizioni in campo. Circostanza questa che però ove accettata presupporrebbe la necessità di ascrivere al rango di interesse pubblico anche quello del contraente illegittimamente pretermesso a firmare il contratto o ad eseguire l’opera. Il che in ogni caso presupporrebbe un abbandono della valutazione sulla base di canoni civilistici venendo in gioco esclusivamente interessi pubblici. Sul punto si veda E. FOLLIERI, <em>I poteri del giudice amministrativo cit,</em> 1069.</div>
<div id="ftn19" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> Sullo specifico argomento si veda G. SEVERINI, <em>Tutela cautelare e interesse generale (con particolare riguardo alla riforma del 2016 dell’art. 120 del codice del processo amministrativo)</em>, in <em>Profili oggettivi e soggettivi cit.</em>, 113. ss. il quale a proposito del nuovo assetto cautelare segnala una parziale oggettivazione della tutela cautelare.</div>
<div id="ftn20" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> M. LIPARI, <em>L’annullamento dell’aggiudicazione cit., </em>71-73.</div>
<div id="ftn21" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> La saldatura tra la fase di cognizione e quella di esecuzione consente di superare l’idea di una giurisdizione di merito innominata sostenuta con forza in dottrina (si veda per tutti E. FOLLIERI, <em>I poteri del giudice amministrativo cit, </em>1073 ss), pur riconoscendo in capo al giudice amministrativo i poteri tipici del giudizio di ottemperanza che in quella giurisdizione in modo esplicito ci rientra.</div>
<div id="ftn22" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> M. LIPARI, <em>L’effettività della decisione tra cognizione ed ottemperanza, </em>in <a href="http://www.federalismi.it/"><em>www.federalismi.it</em></a><em>, </em>2010.</div>
<div id="ftn23" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> M. LIPARI, <em>op. ult. cit.</em>, 72 Secondo l’Autore in questa cornice si possono inserire coerentemente le previsioni degli articoli 121 e seguenti, che fanno riferimento esplicito alla domanda di subentro nel contratto, lasciando intendere che essa possa (o debba) proporsi nella sede di cognizione. Ai sensi dell’art. 121 c.p.a. il giudice sarebbe chiamato a delineare l’assetto di interessi conseguente all’accoglimento della domanda di annullamento dell’aggiudicazione.&nbsp; “<em>La valutazione della sorte del contratto secondo tale tesi si inserisce, quindi, in un unitario giudizio, che assume connotati misti, di cognizione e di esecuzione. In questa prospettiva potrebbe riemergere, in diversa prospettiva, il problema dell’inquadramento del giudizio sulla sorte del contratto nell’ambito della giurisdizione di merito ma non tanto per ipotizzare la presenza di poteri di valutazione discrezionale dell’interesse pubblico, quanto, piuttosto, per sottolineare il potere sostitutivo del giudice, che, in attuazione della pronuncia di fondatezza del ricorso, deve delineare il conseguente nuovo assetto di interessi</em>”.</div>
<div id="ftn24" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> Cfr. A. GIUSTI, <em>Il contenuto conformativo della sentenza del giudice amministrativo, </em>Napoli, 2012, 126</div>
<div id="ftn25" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> Sul punto sia consentito richiamare L. DONATO, <em>Sulla disponibilità degli effetti dell&#8217;annullamento giurisdizionale: il caso del ricorso incidentale c.d. “autolesivo”, </em>in <em>Dir. proc. amm</em>, 2011, 511 ss.</div>
<div id="ftn26" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> <em>cfr.</em>TAR Lazio sentenza n. 4105/2016 : “il Collegio osserva che nel caso in esame non è stata denunciata alcuna delle &#8220;gravi violazioni&#8221; di cui agli articoli 121 e 123, comma 3, cod. proc. amm. e, quindi, la fattispecie rientra nel campo di applicazione del successivo art. 122, il quale &#8211; nel prevedere che &#8220;il giudice che annulla l&#8217;aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell&#8217;effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l&#8217;aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell&#8217;aggiudicazione non comporti l&#8217;obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta&#8221; &#8211; conferma che la dichiarazione di inefficacia del contratto presuppone che &#8220;la domanda di subentrare sia stata proposta&#8221;. Inoltre giova rammentare che la giurisprudenza (T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, 5 luglio 2011, n. 1014) ha già avuto occasione di precisare come l&#8217;assenza nelle conclusioni degli atti di parte di un&#8217;apposita domanda di conseguire l&#8217;aggiudicazione o di subentrare nell&#8217;esecuzione del contratto precluda la pronuncia del giudice di inefficacia del contratto ai sensi dell&#8217;art. 122 cod. proc. amm., costituendo la medesima domanda una garanzia della continuità dell&#8217;esercizio dell&#8217;azione amministrativa”.</div>
<div id="ftn27" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> Esclude che ciò possa accadere F.G. SCOCA, <em>Considerazioni sul nuovo processo amministrativo, </em>in <a href="http://www.giustamm.it/">www.<em>giustamm.it</em></a><em>, 2011.</em></div>
<div id="ftn28" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> A. ROMANO TASSONE, <em>Sulle vicende del concetto di «merito»,&nbsp; in Dir. Amm., 2008, 546.</em></div>
<div id="ftn29" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> “<em>L’elemento caratteristico di questo tipo di sindacato è infatti rappresentato dalla tecnica di valutazione, giacché questo riscontro si svolge sulla base della diretta comparazione tra lineamento normativo del potere e manifestazione concreta del suo esercizio</em>”. Così A. ROMANO TASSONE, <em>op. ult. cit., </em>546.</div>
<div id="ftn30" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> A. ROMANO TASSONE, <em>op. ult. cit., </em>550.</div>
<div id="ftn31" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> Sul punto si segnala la differente opinione di E. FOLLIERI, <em>I poteri del giudice amministrativo cit., </em>1074. L’A. evidenzia che “l&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione mette il giudice nella situazione di decidere della sorte dell&#8217;efficacia del contratto in base ad una serie di elementi che concernono gli interessi delle parti e la condotta della stazione appaltante, gli effetti già prodotti dal contratto, l’esigenza imperative connesse ad un interesse generale, la possibilità per il ricorrente di divenire aggiudicatario” considera tali valutazioni non sussumibili nell’apprezzamento di legittimità, ritenendo piuttosto quella operata una vera e propria valutazione di opportunità.</div>
<div id="ftn32" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> Come noto, negli ultimi anni, i confini della locuzione “motivi di giurisdizione” hanno subito un notevole ampliamento che consentito alla Corte di Cassazione di esercitare un controllo pervasivo sull’esercizio in concreto della giurisdizione amministrativa. In argomento Cfr. R. DE NICTOLIS, <em>L’eccesso di potere giurisdizionale (tra ricorso per “i soli motivi inerenti alla giurisdizione” e ricorso per “violazione di legge”)</em>, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/"><em>www.giustizia-amministrativa.it</em></a>.</div>
<div id="ftn33" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 17/10/2016,&nbsp; n. 4272 in <em>Foro Amm.</em> 2016, 2343 “<em>Al di fuori dei casi di maggiore gravità espressamente disciplinati dall&#8217;art. 121 c.p.a. la declaratoria giudiziale di inefficacia del contratto costituisce una mera eventualità, il cui verificarsi è subordinato all&#8217;espressa domanda del ricorrente; la non proposizione di una tale domanda può rilevare solo in termini di valutazione circa la risarcibilità del danno subìto per effetto dell&#8217;illegittima aggiudicazione a soggetto diverso, ma non in termini di improcedibilità della domanda di annullamento degli atti della procedura a evidenza pubblica</em>”. Con la pronuncia richiamata i giudici di Palazzo Spada per un verso hanno mostrato di aderire all’orientamento che richiede la proposizione di una espressa domanda al subentro, ma al contempo ha espressamente escluso che la mancata proposizione della domanda possa incidere sulla procedibilità del ricorso, potendo comunque il ricorrente liberamente optare per la tutela risarcitoria.</div>
<div id="ftn34" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> Il fondamento dei quali è stato da più parti rintracciato nella necessità di offrire tutela piena ed effettiva agli interessi economici degli operatori, garantendo il conseguimento dell’aggiudicazione, la stipula del contratto e l’esecuzione dell’appalto. Sul punto A. BARTOLINI, S. FRATINI, E. FIGORILLI, <em>Il decreto legislativo di recepimento della direttiva ricorsi</em>, in <em>Urb. e App.</em>, 2010, 652</div>
<div id="ftn35" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> E. FOLLIERI, <em>Giurisdizione soggettiva cit., </em>2192.</div>
<div id="ftn36" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> singolare sul punto è la vicenda dell’art. 26 c.p.a. che proprio per nel settore appalti, in un primo momento aveva indotto il legislatore ha prevedere l’automatica “condanna d’ufficio” della parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria G. TROPEA, <em>L’abuso del processo amministrativo. Studio Critico, </em>Napoli 2015, 47 ss. Sul tema si veda anche G. TROPEA, <em>spigolature in tema di abuso del processo, </em>in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2015, 1262 ss.</div>
<div id="ftn37" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a> Sul tema è intervenuta la Corte di Giustizia in ordine al problema del doppio contributo in caso di proposizione di ricorso pe motivi aggiunti, affermando che “<em>possono giustificare un’applicazione multipla di tributi giudiziari come quelli oggetto del procedimento principale solo se gli oggetti dei ricorsi o dei motivi aggiunti sono effettivamente distinti e costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già pendente. Se la situazione non è in tali termini, l’obbligo di pagamento aggiuntivo di tributi giudiziari in ragione della presentazione di tali ricorsi o motivi si pone, invece, in contrasto con l’accessibilità dei mezzi di ricorso garantita dalla direttiva 89/665 e con il principio di effettività</em>” (Corte di Giustizia Europea, 6 ottobre 2015, causa C-61/14)</div>
<div id="ftn38" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a> In attuazione della delega, l&#8217;art. 204, comma 1, lett. b) e lett. d), del d. lg. 18 aprile 2016, n. 50 ha predisposto un rito speciale super accelerato avente ad oggetto “<em>il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all&#8217;esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali</em>” . Il provvedimento deve essere censurato davanti al giudice competente&nbsp; nel termine decadenziale di trenta giorni, decorrente dalla pubblicazione sul sito informatico della stazione appaltante (c.d. profilo del committente) ai sensi dell&#8217;art. 29, comma 1, del d. lg. n. 50/2016&#8201;. “L&#8217;omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l&#8217;illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale” (art. 120, comma 2-bis, c.p.a., ivi introdotto dall&#8217;art. 204, comma 1, lett. b), del d. lg. n. 50/2016, in attuazione dell&#8217;art. 1, comma 1, lett. bbb), della legge n. 11/2016). Sul punto si veda di recente L. BERTONAZZI, <em>Limiti applicativi del nuovo giudizio di cui all’art. 120, comma 2-bis, c.p.a. e sua compatibilità con la tutela cautelare</em>, in <em>dir. proc. amm. </em>2017, 714.</div>
<div id="ftn39" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> Per una attenta ed analitica ricostruzione dei limiti imposti nello speciale settore degli appalti alla tutela giurisdizionale si veda M.A. SANDULLI, <em>Nuovi limiti al diritto di difesa introdotti dal d.lgs. n. 50 del 2016 in contrasto con il diritto eurounitario e la costituzione</em>, in <em>Profili oggettivi</em> cit., 255 e ss.. Sull’argomento cfr. anche A. NOBILE, <em>La Nuova direttiva comunitaria concernente i ricorsi in materia di aggiudicazione d appalti pubblici</em>, in <em>App. e contr.</em>, 2008,11,36; M.A. SANDULLI, <em>nuovi ostacoli alla tutela contro la pubblica amministrazione (legge di stabilità 2016 e legge delega sul recepimento delle direttive contratti), </em>in <a href="http://www.federalismi.it/"><em>www.federalismi.it</em></a><em>; </em>2016; ID, <em>Le nuove misure di deflazione del contenzioso amministrativo: prevenzione dell’abuso del processo o diniego di giustizia?</em>, in <a href="http://www.federalismi.it/"><em>www.federalismi.it</em></a> 2013</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/osservazioni-sui-poteri-del-giudice-amministrativo-a-seguito-dellannullamento-dellaggiudicazione/">Osservazioni sui poteri del giudice amministrativo a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le autorità di tutela del consumatore affrontano il problema della tariffazione telefonica da 30 a 28 giorni</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-autorita-di-tutela-del-consumatore-affrontano-il-problema-della-tariffazione-telefonica-da-30-a-28-giorni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:05 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/le-autorita-di-tutela-del-consumatore-affrontano-il-problema-della-tariffazione-telefonica-da-30-a-28-giorni/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-autorita-di-tutela-del-consumatore-affrontano-il-problema-della-tariffazione-telefonica-da-30-a-28-giorni/">Le autorità di tutela del consumatore affrontano il problema della tariffazione telefonica da 30 a 28 giorni</a></p>
<p>1. La rimodulazione del periodo di tariffazione. Tra giugno 2015 e marzo 2016 i principali operatori italiani della telefonia hanno modificato da 30 a 28 giorni il periodo di tariffazione previsto per i servizi voce e/o dati su linea mobile e/o fissa. Nei piani tariffari prepagati in cui il consumatore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-autorita-di-tutela-del-consumatore-affrontano-il-problema-della-tariffazione-telefonica-da-30-a-28-giorni/">Le autorità di tutela del consumatore affrontano il problema della tariffazione telefonica da 30 a 28 giorni</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-autorita-di-tutela-del-consumatore-affrontano-il-problema-della-tariffazione-telefonica-da-30-a-28-giorni/">Le autorità di tutela del consumatore affrontano il problema della tariffazione telefonica da 30 a 28 giorni</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>1. La rimodulazione del periodo di tariffazione.</strong><br />
Tra giugno 2015 e marzo 2016 i principali operatori italiani della telefonia hanno modificato da 30 a 28 giorni il periodo di tariffazione previsto per i servizi voce e/o dati su linea mobile e/o fissa. Nei piani tariffari prepagati in cui il consumatore acquista dei “plafond” di traffico, espressi in minuti, SMS, Giga ecc., ciò ha determinato un aumento dei prezzi pari al + 8, 6 %.</p>
<p><strong>2. L’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</strong><br />
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) è il soggetto competente a vigilare sul rispetto della normativa a tutela della concorrenza (legge n. 287 del 1990) e del consumatore in Italia (d. lgs. n. 206 del 2005).<br />
La vicenda – che ha suscitato grande attenzione mediatica e una importante mobilitazione delle associazioni rappresentative di consumatori e utenti – ha dunque indotto l’Antitrust a esercitare i propri poteri.</p>
<p><strong>2.1 Profili anticoncorrenziali.</strong><br />
Almeno a quanto consta fino ad oggi, l’Autorità non ha ravvisato criticità concorrenziali nella descritta manovra di rimodulazione tariffaria e, in particolare, nella circostanza che questa sia stata sostanzialmente lanciata da parte di tutti i principali operatori telefonici nello stesso periodo.<br />
Nel decidere di non verificare se alla base del predetto comportamento allineato vi fosse una “<em>pratica concordata</em>” <em>ex </em>art. 2, comma 1 della legge n. 287 del 1990<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a> vi è probabilmente la consapevolezza del fatto che, da un lato “<em>il semplice parallelismo di comportamenti non costituisce ancora pratica concordata</em>”<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a> e, dall’altro lato, la conformazione del mercato telefonico (carattere oligopolistico<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>; barriere legali/amministrative all’ingresso<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>; elevata trasparenza informativa<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>) favorisce l’emersione di dinamiche parallele, rendendo molto difficile dimostrare l’esistenza di un tale tipo di intesa restrittiva della concorrenza. La giurisprudenza europea<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a> e nazionale<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a> distinguono infatti tra “<em>parallelismo consapevole</em>” (o “<em>conscio</em>”) e “<em>pratica concordata</em>”, essendo costanti nel ritenere che solo il secondo comportamento integra una violazione del diritto della concorrenza.<br />
Ipotizzare un abuso di posizione dominante collettiva<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>, che nella specie si dovrebbe inquadrare come abuso di sfruttamento<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>, sarebbe parimenti complicato (e anzi, nella specie, impossibile)<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>. Detta fattispecie postula infatti l’esistenza, tra “<em>due o più&nbsp; entità&nbsp; economiche&nbsp; indipendenti</em>” operanti sullo stesso mercato, di “<em>vincoli economici</em>” tali da far loro detenere congiuntamente “<em>una&nbsp; posizione&nbsp; dominante&nbsp; rispetto&nbsp; agli&nbsp; altri&nbsp; operatori&nbsp; sullo stesso mercato</em>”<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>, il che non è per il segmento di mercato interessato dalle condotte in oggetto.</p>
<p><strong>2.2 Profili anticonsumeristici.</strong><br />
Ricevute svariate segnalazioni da consumatori e dalle relative associazioni rappresentative, l’AGCM ha dunque deciso di esercitare i propri poteri di <em>public</em> <em>enforcement</em> in materia pratiche commerciali scorrette (art. 27, comma 1 Codice del consumo)<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>.<br />
L’intervento – non banale nei contenuti – ha dovuto tener conto del fatto che le condotte in esame si inserivano all’interno di un mercato regolato, dotato di una normativa pro-consumeristica, anch’essa di derivazione europea<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>, specifica e a carattere settoriale. In Italia il rispetto della disciplina settoriale viene garantito da un apposito attore pubblico, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (“AGCom”), munita di un ampio fascio di poteri regolatori e di vigilanza, diretti anche – per quanto qui interessa – ad assicurare la piena trasparenza informativa delle offerte telefoniche.<br />
Tra queste norme settoriali rientra, <em>inter alia</em>, l’art. 70, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche (d. lgs. n. 259 del 2003), che disciplina il c.d. <em>ius variandi</em> dell’operatore telefonico<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>. Ivi si dispone che “<em>il contraente, qualora non accetti le modifiche delle condizioni contrattuali da parte delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, ha diritto di recedere dal contratto senza penali né costi di disattivazione. Le modifiche sono comunicate al contraente con adeguato preavviso, non inferiore a trenta giorni, e contengono le informazioni complete circa l’esercizio del diritto di recesso. L’Autorità</em> [n.d.r.: l’AGCom] <em>può specificare la forma di tali comunicazioni</em><a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>”.<br />
In sostanza la norma abilita il professionista a modificare in corso di rapporto le condizioni contrattuali, purché di ciò il consumatore venga reso edotto con congruo preavviso e purché allo stesso sia garantita la facoltà di recedere senza dover sopportare penali o oneri di disattivazione.<br />
La rideterminazione del periodo di fatturazione, che da 30 giorni passa a 28, può essere legittimamente ricondotta a una modifica <em>in itinere</em> delle condizioni contrattuali e, segnatamente, ad un aumento di prezzi (si è visto che nei profili tariffari prepagati e a <em>plafond</em> la modifica determina un aumento del corrispettivo pari al + 8,6 %).<br />
In linea di principio, dunque, una simile manovra dovrebbe ritenersi perfettamente lecita, nella misura in cui il consumatore, debitamente informato, abbia la facoltà di recedere senza oneri o disagi di sorta in ragione del descritto aumento di prezzo.<br />
Ma è proprio in questo ultimo segmento di condotta che, a giudizio dell’Antitrust, si annida l’illecito anticonsumeristico.<br />
L’Autorità non ha infatti sanzionato la modifica delle condizioni contrattuali in quanto tale. Al contrario, con tre provvedimenti adottati tra luglio e dicembre 2016<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>, l’AGCM ha censurato il modo in cui taluni professionisti hanno gestito l’esercizio del diritto di recesso conseguente alla modifica contrattuale in parola.<br />
In particolare, alcuni operatori hanno imposto al consumatore che intendeva recedere dal contratto a seguito della modifica del periodo di tariffazione:<br />
<em>i)</em> nel caso di offerte abbinate alla vendita a rate di prodotti (<em>smartphone</em>, <em>tablet</em> ecc.), il pagamento in un’unica soluzione del saldo delle rate residue<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>;<br />
<em>ii)</em> nel caso di offerte che avevano concesso uno sconto sul costo di attivazione a fronte di un impegno a mantenere ferma l’offerta per un periodo minimo, il pagamento di un corrispettivo pari allo sconto originariamente concesso<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>;<br />
<em>iii) </em>nel caso di servizi di telefonia fissa caratterizzati dalla rateizzazione del costo di attivazione, l’addebito in un’unica soluzione del saldo delle rate residue al momento del recesso<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>.<br />
In tutti questi casi – ha affermato l’AGCM – gli operatori hanno frapposto degli ostacoli ai consumatori che intendevano esercitare il proprio diritto di recesso (art. 25, lett. <em>d</em> Codice del consumo).<br />
Trattasi – secondo l’AGCM – di comportamenti configurabili come “<em>pratiche commerciali aggressive</em>”, posto che la libertà del consumatore di scegliere se recedere o meno viene fortemente compressa dalla prospettiva di dover pagare delle somme per esercitare il diritto contrattuale riconosciuto direttamente dall’art. 70, comma 4 Codice delle comunicazioni elettroniche, attraverso un “<em>indebito condizionamento</em>” esercitato dal professionista <em>ex </em>art. 25 Codice del consumo.<br />
A ciò si aggiunga che – per come correttamente osservato dall’AGCom in sede consultiva<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a> – il consumatore trovava un ulteriore disincentivo a recedere nel fatto che, nell’arco di pochi mesi, tutti gli operatori avevano deciso di modificare a 28 giorni il periodo di tariffazione, sicché l’utente non avrebbe potuto trarre alcun sostanziale beneficio da una ipotetica migrazione.</p>
<p><strong>3. L’intervento regolatorio dell’AGCom.</strong><br />
Come visto, l’AGCM non ha affrontato il merito della questione, non prendendo posizione sulla liceità o illiceità della riduzione temporale del c.d. passo di fatturazione. Simili valutazioni sono infatti estranee alle sue attribuzioni, che possono investire unicamente il <em>quomodo</em> di una determinata scelta imprenditoriale e, comunque, non possono spingersi fina a enucleare regole di condotta generali e valide <em>erga omnes</em>, dovendo sempre mantenersi – in una logica di <em>adjudication</em><a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a> – entro i confini della fattispecie concreta conosciuta.<br />
Anche l’AGCom – che, a differenza dell’Antitrust, è titolare di poteri normativi – non potrebbe a rigore sindacare la scelta dell’operatore economico di proporre una modifica contrattuale, laddove al consumatore debitamente informato fosse concessa la facoltà di recedere senza oneri. Tale <em>modus operandi</em> – s’è visto – è espressamente codificato da una norma primaria (art. 70, comma 4 Codice delle comunicazioni elettroniche).<br />
E tuttavia l’AGCom ha ricavato la copertura normativa di un intervento regolatorio <em>in subiecta materia</em> spostando l’attenzione sulla (più ampia) missione affidatale dall’art. 71, comma 1 Codice delle comunicazioni elettroniche. Ai sensi di questa norma l’Autorità di settore deve infatti assicurare “<em>che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi accessibili al pubblico di comunicazione elettronica pubblichino informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti, a eventuali commissioni per la risoluzione del contratto e a informazioni sulle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi forniti agli utenti finali e ai consumatori</em> […]<em>. Tali informazioni sono pubblicate in forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile</em>”. La stessa norma, infine, titola il Regolatore a “<em>precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate</em>”<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>.<br />
A seguito della consultazione pubblica avviata con delibera n. 462/16/CONS del 21 dicembre 2016, il 24 marzo 2017 l’AGCom ha pertanto deliberato di modificare la delibera n. 252/16/CONS al fine di correggere, almeno in parte, il comportamento assunto dai professionisti in tema di periodicità di fatturazione<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>.<br />
Punto di partenza del ragionamento seguito dal Regolatore è la convinzione che la cadenza temporale della tariffazione assolva a una doppia funzione: nella fase pre-contrattuale, essa consente al consumatore di comparare le offerte e di soppesarne la convenienza; durante l’esecuzione del contratto, essa permette allo stesso di avere piena contezza dei propri consumi. Se ne ricava, pertanto, l’intima connessione tra l’intervento regolatorio in parola ed il sopra citato art. 71, comma 1 Codice delle comunicazioni elettroniche.<br />
Ciò detto, l’AGCom ha ritenuto di dover modulare le proprie conclusioni, declinandole in modo differente a seconda delle concrete peculiarità delle tipologie di servizio offerte dagli operatori telefonici.<br />
Nella telefonia mobile, in cui “<em>il traffico è per il 76 % pre-pagato e l’utente ha, quindi, un maggiore controllo della propria spesa</em>”, è sufficiente che l’operatore garantisca un periodo di fatturazione minimo di 28 giorni. Tuttavia, esigenze di trasparenza informativa e di facilitazione del monitoraggio dei consumi impongono comunque al professionista di “<em>informare l’utente dell’avvenuto rinnovo dell’offerta mediante uno strumento di comunicazione chiaro ed immediato, cui tutti gli utenti hanno accesso, quale l’SMS</em>”.<br />
Discorso a parte merita, invece, la telefonia fissa.<br />
Per questo diverso tipo di servizio, infatti, il traffico è quasi integralmente post-pagato e viene generalmente offerto in abbonamento, di regola con addebito diretto su conto corrente. Per queste ragioni – stabilisce l’AGCom – il ciclo di tariffazione non può essere inferiore a 30 giorni e, ove superiore, deve in ogni caso rispettare la cadenza mensile<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>.<br />
Questo accorgimento serve a rendere facilmente comparabili le offerte per il consumatore, esigenza che può apparire viepiù pressante ove si consideri che, diversamente da quanto accade nel segmento <em>mobile</em>, i servizi di telefonia fissa sono prestati, oltre che dagli operatori nazionali, anche da una moltitudine di operatori locali. Si dà inoltre risalto all’opportunità di allineare la periodicità di fatturazione a quella prevista per il pagamento di altri servizi domestici, come ad esempio la fornitura di energia elettrica e gas, in modo da consentire alle famiglie italiane una più attenta e precisa programmazione e stima delle proprie spese. Infine – conclude l’AGCom – l’intervento correttivo mira altresì ad agevolare i propri compiti di vigilanza nei mercati <em>wholesale</em>, la cui regolamentazione “<em>segu</em>[e] <em>logiche mensili</em>”.<br />
Alle imprese di telefonia è stato concesso un termine di 90 giorni per adeguarsi alla modifica regolamentare.<br />
Da fonti di stampa specialistica si apprende che gli operatori del settore hanno reagito con una protesta compatta alla modifica normativa, percependola come indebita ingerenza nella propria libertà di impresa <em>ex</em> art. 41 Cost<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>. Non possono escludersi, dunque, contenziosi giurisdizionali in materia.</p>
<p><strong>4. Osservazioni sulla cooperazione amministrativa tra AGCM e AGCom.</strong><br />
L’azione congiunta delle due Autorità nella vicenda in esame esprime un elevatissimo grado di discrezionalità tecnica: ci si trova, come sempre in questi casi, di fronte al dilemma di dover contemperare la libertà d’iniziativa imprenditoriale, la quale riverbera nell’istanza del mercato di non “ingessare” eccessivamente le dinamiche concorrenziali, con il (talvolta contrapposto) obiettivo di garantire ai consumatori delle garanzie minime omogenee, il cui perseguimento diviene ancor più prioritario in presenza di servizi, come quelli di telefonia, rispondenti a esigenze e bisogni primari dei cittadini, tanto da necessitare di interventi regolatori <em>ex ante</em><a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>.<br />
In disparte il merito degli orientamenti espressi nelle deliberazioni in commento (largamente condivisibili, quanto ad AGCM; più “evolutivi” – e, dunque, meno scontati negli esiti – quanto ad AGCom), ciò che qui si vuole sottolineare è che in questa vicenda le due Autorità hanno ben coordinato i propri interventi, offrendo un felice esempio di leale (ed efficace) collaborazione amministrativa.<br />
Non è questa la sede per rammentare l’annosa questione del riparto di competenze tra AGCM e AGCom in materia di tutela del consumatore nel mercato delle comunicazioni elettroniche<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a>. Può semplicemente evidenziarsi che, in base al diritto oggi vivente, “<em>la competenza ad irrogare la sanzione per «pratica commerciale considerata in ogni caso aggressiva» </em>[e, <em>mutatis mutandis</em>, “<em>aggressiva</em>”]<em> è sempre individuabile nell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</em>”<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a>.<br />
In questo contesto, appurata la competenza di AGCM a conoscere dei fatti esposti, le due Autorità sembrano aver idealmente disegnato un unico procedimento amministrativo, i cui principali snodi appaiono sintetizzabili nei seguenti passaggi:<br />
<em>i)</em> ricezione da parte dell’AGCM di <em>input</em> negativi dal mercato e immediata messa in moto di un fascio parallelo di procedimenti istruttori;<br />
<em>ii)</em> riconoscimento da parte dell’Antitrust dell’esistenza di una normativa settoriale applicabile al caso di specie (artt. 71, comma 1 e 70, comma 4 Codice delle comunicazioni elettroniche), con conseguente coinvolgimento dell’attore pubblico deputato a vigilare sul rispetto di tali norme, ossia l’AGCom;<br />
<em>iii) </em>apporto qualificato del Regolatore, che nel proprio parere endo-procedimentale ha preso posizione sulle condotte in oggetto e ha annunciato l’imminente avvio di un procedimento regolatorio finalizzato a stabilire, all’esito di una consultazione pubblica, se sia necessario disciplinare in modo puntuale il tema della periodicità di fatturazione;<br />
<em>iv) </em>adozione dei provvedimenti finali, nei quali l’AGCM non è entrata nel merito della scelta di politica regolamentare sul “se” e “come” regolare la materia della periodicità di fatturazione (art. 71, comma 1 Codice comunicazioni elettroniche), né ha messo in discussione la prevalenza della disposizione specifica di cui all’art. 70, comma 4 Codice delle comunicazione elettroniche sulle norme generali del Codice del consumo. Le decisioni dell’AGCM hanno anzi fatto diretta applicazione della norma speciale sullo <em>ius variandi</em>, constatandone la violazione, aggravata nella specie dal carattere “aggressivo” della pratica. Tale disvalore aggiuntivo – che, s’è detto, vale a radicare la competenza dell’Antitrust – deriva dall’indebito condizionamento esercitato dal professionista sul consumatore che intendesse recedere a seguito della modifica contrattuale (art. 25 Codice del consumo);<br />
<em>v) </em>avvio da parte dell’AGCom di un procedimento regolatorio diretto a disciplinare il cuore pulsante del problema, significativamente deliberato il 21 dicembre 2016, ossia il giorno in cui l’AGCM ha adottato nei confronti di Vodafone il terzo e ultimo provvedimento sanzionatorio di quelli sopra descritti;<br />
<em>vi) </em>adozione da parte di AGCom della delibera correttiva, la cui sopravvenienza non collide in alcun modo con i provvedimenti precedentemente adottati dall’Antitrust, trattandosi di azioni amministrative che per un verso si sono mosse su piani differenti e che, per altro verso, sono risultate comunque perfettamente coordinate anche dal punto di vista della <em>ratio</em> ispiratrice.<br />
L’auspicio è che questa vicenda possa rappresentare un nuovo, incoraggiante inizio per la tutela del consumatore nei mercati regolati.</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Come noto, la pratica concordata si articola dei seguenti elementi costitutivi: <em>i)</em> il parallelismo di comportamenti; la <em>ii)</em> natura concertativa del parallelismo, favorita da un contatto qualificato intervenuto tra le parti; nonché <em>iii)</em> l’inesistenza di spiegazioni alternative plausibili rispetto al disegno collusivo ipotizzato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4123/2015).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> M. Libertini, <em>Diritto della concorrenza dell’Unione europea</em>, Milano, 2014, 120. In argomento si veda pure C. Osti, <em>Antitrust e oligopolio</em>, Bologna, 1995, 44, secondo il quale il mero parallelismo “<em>non è comunque sufficiente a provare la concertazione. Il fatto che il mercato sia oligopolistico rimane di per sé irrilevante: il mero parallelismo va esente da sanzioni quale che sia la struttura del mercato quando invece, ovviamente, la concertazione è illecita anche in ambito oligopolistico</em>”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Il mercato delle comunicazioni elettroniche si caratterizza per la struttura oligopolistica, contando un numero limitato di operatori attivi a livello nazionale. A tale riguardo vi è da considerare che a seguito della fusione Wind-H3G il mercato della telefonia si presenta oggi ancora più concentrato. Tuttavia, la Commissione europea ha autorizzato l’operazione ponendo la condizione che la nuova entità ceda parte delle proprie frequenze a un nuovo operatore, in modo da non ridurre il numero di operatori. Tra questo novembre e il prossimo gennaio è dunque atteso l’ingresso nel mercato italiano della compagnia francese Iliad, che opererà sotto il marchio “<em>Free</em>” e che ha promesso prezzi inferiori fino al 10 % e servizi maggiormente competitivi.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Ancorché il processo di graduale liberalizzazione e di c.d. <em>unbundling </em>della rete abbia ridotto il vantaggio competitivo dell’impresa ex monopolista (<em>incumbent</em>) e reso formalmente “aperti” i mercati a valle, la (scarsa) disponibilità delle frequenze continua di fatto a limitare il numero di operatori che possono competere sul mercato, posto che per operare è necessario munirsi di un apposito titolo abilitativo, dal numero contingentato.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Nel mercato delle comunicazioni elettroniche gli operatori possono stimare con discreto livello di precisione sia la struttura dei costi dei propri <em>competitor</em>, almeno per quanto concerne i costi (fissi) di accesso e interconnessione alla rete, sia i prezzi da questi praticati, di dominio pubblico e facilmente monitorabili da qualsiasi soggetto.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Corte di giustizia, C-89/85, 31 marzo 1993, <em>Woodpulp – Pasta di legno</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Si veda Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 dicembre 2000, 1699, relativa proprio al mercato telefonico, con cui è stato parzialmente annullato il provv. AGCM n. 7553 del 28 settembre 1999, I372 &#8211; <em>TIM-OMNITEL TARIFFE FISSO MOBILE</em>. In quella sede il Supremo Giudice amministrativo ha chiarito che “<em>in una situazione già in origine contraddistinta da una labile affermazione del principio concorrenziale</em>” – in quanto, s’è detto, oligopolistica e caratterizzata dall’esistenza di barriere legali/amministrative all’ingresso e da un elevato grado di trasparenza informativa – “<em>l’allineamento delle condizioni commerciali è conseguenza dei normali meccanismi competitivi, alla luce della prevedibile reazione degli altri attori di pari forza ad altrui iniziative dirette all’accaparramento di nuove quote di mercato. In sostanza il mercato oligopolistico, se da un lato è caratterizzato da una situazione di maggiore debolezza dei consumatori e di corrispondente più accentuata dimensione lesiva di fenomeni anticoncorrenziali, si presenta d’altro canto come terreno fertile per un allineamento tendenziale delle condizioni di offerta, specie laddove sia limitato il rischio dell’ingresso di nuovi competitori ed i consumi non siano in termini assoluti variabile dipendente in misura significativa dalle condizioni di offerta. La naturale e rapida risposta omogenea degli altri o dell’altro competitore all’iniziativa del concorrente, sub specie di manovra sui prezzi o di variazione dei caratteri del prodotto o della relativa offerta, innesca infatti un’omogeneizzazione dei comportamenti degli operatori tanto più accentuata quanto più la diffusione del prodotto sia anelastica rispetto al prezzo, i margini di profitto siano soddisfacenti nell’assetto di mercato e non siano prospettabili turbative legate all’ingresso di terzi</em>”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Tribunale CE, 8 ottobre 1996, cause riunite T-24-25-26 e 28/93, <em>Compagnie&nbsp; maritime&nbsp; belge&nbsp; transports SA e Compagnie maritime belge SA, DafraLines A/S, Deutsche Afrika-Linien GmbH &amp; Co. e Nedlloyd&nbsp; Lijnen&nbsp; BV&nbsp; c.&nbsp; </em><em>Commissione</em>, § 67.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> La norma di riferimento sarebbe probabilmente l’art. 3, comma 1, lett. <em>a)</em>, potendo la manovra descritta di fatto tradursi in un aumento dei prezzi.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Nella decisione n. 17131 del 3 agosto 2007 (<em>A357 &#8211;</em> <em>Tele2/Tim-Vodafone-Wind</em>) l’AGCM ha escluso l’esistenza della posizione dominante collettiva che aveva ipotizzato nell’atto di avvio in relazione a tre operatori mobili c.d. “<em>infrastrutturali</em>” (o, che dir si voglia, “<em>infrastrutturati</em>”), dovendosi definire per tali quegli attori di mercato che “<em>controllano le reti</em>” (così R. Caiazzo, <em>L’accesso alla rete. Profili giuridici</em>, in F. Bassan (a cura di), <em>Diritto delle comunicazioni elettroniche. Telecomunicazioni e televisione dopo la terza riforma comunitaria del </em>2009, Milano, 2010, 159).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Tribunale CE, 10 marzo 1992, cause riunite T-68, 77-78/89, <em>Società italiana vetro S.p.A. e a. c. Commissione</em>, § 358.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> In argomento: L. Rossi Carleo (a cura di), <em>Diritto dei consumi. Soggetti, atto, attività, enforcement</em>, Torino, 2015; E. Minervini &#8211; L. Rossi Carleo (a cura di), <em>Le pratiche commerciali sleali: direttiva comunitaria ed ordinamento italiano</em>, Milano, 2007; G. De Cristofaro, <em>Le pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra professionisti e consumatori: il decreto legislativo n. 146 del 2 agosto 2007, attuativo della Direttiva 2005/29/CE</em>, in <em>Studium Iuris</em>, 2007, 1181 e ss..</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Cfr. direttive n. 2002/22/Ce (come modificata dalla direttiva n. 2009/136/Ce), 2002/19/Ce, 2002/20/Ce, 2002/21/Ce e 2002/77/Ce.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Per un’analisi generale sul tema si rinvia a N. Brutti, <em>La conformazione dei contratti di comunicazione elettronica (il nuovo art. 70, d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259)</em>, in <em>Dir. informatica</em>, n. 4-5/2012, 765 e ss., nonché, per un’indagine circoscritta alle clausole di indicizzazione, a G. Gabassi, <em>Ius variandi, clausole di indicizzazione e recesso nel settore delle comunicazioni elettroniche</em>, in <em>Nuova giur. civ.</em>, n. 6/2016, 696e ss.. Per uno studio sul rapporto intercorrente tra esercizio dello <em>ius variandi</em> da parte dell’operatore telefonico e divieto per il professionista di chiedere “<em>pagamenti supplementari</em>” per remunerare servizi accessori offerti in c.d. <em>opt-out</em> (art. 65 del Codice del consumo), si veda invece A. Zoppini, <em>Sul rapporto di specialità tra norme appartenenti ai «Codici di settore» (Lo ius variandi nei Codici del Consumo e delle Comunicazioni elettroniche)</em>, in <em>Riv. dir. civ.</em>, n. 1/2016, 136 e ss..</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> Cfr. ad es. la delibera n. 519/15/CONS di approvazione del Regolamento “<em>recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche</em>”, censurata dal TAR Lazio sul rilievo che, contrariamente a quanto previsto nella delibera, la normativa di riferimento (nazionale e sovranazionale) non subordini “<em>l’esercizio dello</em> ius variandi <em>a condizioni specifiche, né tanto meno agli obblighi introdotti dall&#8217;Agcom di indicare nel contratto stesso le ipotesi in cui le condizioni contrattuali possano essere modificate</em>” (cfr. TAR Lazio, Sez. III, 13 dicembre 2016, n. 12421, con commento di F. Morlando, <em>Codice delle comunicazioni elettroniche. Ius variandi e tutela dell’utente tra Codice del consumo e Codice delle comunicazioni elettroniche</em>, in <em>Giur. it.</em>, n. 5/2017, 1079 e ss.).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> Provv. n. 26134 del 27 luglio 2016, <em>PS10246 &#8211; Telecom-Rimodulazione piani tariffari 28 giorni</em>; Provv. n. 26135 del 27 luglio 2016, <em>PS10247 &#8211; Wind-Rimodulazione piani tariffari 28 giorni</em>; Provv. n. 26307 del 21 dicembre 2016, <em>PS10497 &#8211; Vodafone-Rimodulazione tariffaria da 30 a 28 gg</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Tale condotta è stata ascritta a tutti e tre i soggetti sanzionati.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> Questo comportamento è stato addebitato solo a Wind (oggi Wind-H3G).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn19"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> Il che è stato imputato alla sola Vodafone.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn20"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> L’art. 27, comma 1-<em>bis</em> Codice del consumo, introdotto dal d. lgs. n. 21 del 2014, impone all’AGCM di richiedere, una volta conclusa l’istruttoria e prima di adottare la decisione finale, un parere endo-procedimentale alla competente Autorità di settore, allorquando i fatti contestati siano stati posti in essere all’interno di un mercato regolato, sottoposto alla vigilanza di un Regolatore. Tanto – si vedrà – è avvenuto anche nel caso di specie.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn21"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> Per questa espressione, <em>inter alia</em>, v. G. Amato, <em>Le Autorità Indipendenti</em>, in Av. Vv. L. Violante (a cura di), <em>Legge, Diritto, Giustizia</em>, Torino, 1998, 369 e ss..</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn22"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> Si consideri ad esempio la delibera AGCom n. 664/06/CONS del 23 novembre 2006, per un approfondimento alla quale si rinvia a S. Loiacono, <em>La tutela dell’utente nel contratto di telefonia</em>, in <em>Contratti</em>, n. 2/2012, 157e ss..</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn23"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> V. All. A alla delibera n. 121/17/CONS, recante “<em>Modifiche a delibera n. 252/16/CONS recante «Misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche dell’offerta dei servizi di comunicazione elettronica»</em>”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn24"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> In altre parole, il professionista può aumentare il periodo di tariffazione solo di 30 giorni in 30 giorni (es: 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, ecc.).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn25"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> “<em>Vibranti le proteste degli operatori tramite Assotelecomunicazioni-Asstel, che contesta la delibera 121/17/CONS, considerandola del tutto priva di basi giuridiche di riferimento. Asstel ricorda infatti che, ai sensi del quadro normativo vigente,</em> <em>«</em>Agcom non ha il potere di disciplinare il contenuto dei rapporti contrattuali fra operatori telefonici e clienti, quale ad esempio la durata di rinnovo e dei cicli di fatturazione, ma può soltanto intervenire a tutela della clientela in materia di trasparenza informativa<em>».</em> «Sul tema è intervenuto di recente anche il Tar del Lazio ribadendo la piena legittimità da parte degli operatori di introdurre modifiche unilaterali al contratto, fatto salvo il diritto di recesso del cliente in caso di mancata accettazione delle modifiche stesse» [n.d.r.: il riferimento è alla sopra citata decisione TAR Lazio, Sez. III, 13 dicembre 2016, n. 12421]<em>, si legge nella nota di Asstel. Secondo gli operatori, la trasparenza è garantita visto che i clienti hanno il diritto di recedere dall’offerta di fatturazione a 28 giorni entro 30 giorni dalla notifica. «Ci troviamo di fronte a un caso clamoroso: un’autorità, che dovrebbe avere come missione il funzionamento del libero mercato, cerca di riportare il settore, che in Italia già vede prezzi fra i più bassi in Europa, ai tempi delle tariffe – ha commentato il presidente di Asstel Dina Ravera – Tuteleremo i diritti dei nostri associati nelle sedi più opportune – aggiunge Ravera – con l’obiettivo di ripristinare il diritto degli operatori al libero esercizio dell’attività di impresa»</em>”(cfr. https://www.key4biz.it/fisso-fibra-stop-dellagcom-fatturazione-28-giorni-asstel-non-ci-sta/185220/).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn26"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> Cfr. in materia M. Clarich &#8211; R. Cassano, <em>L’imposizione degli obblighi regolamentari ex ante nel nuovo quadro normativo delle comunicazioni elettroniche</em>, in <em>Dir. informatica</em>, n. 1/2009, 23 e ss..</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn27"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> Negli ultimi cinque anni si sono infatti susseguiti, in estrema sintesi, una prima pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (A.P. nn. 11-13 e 15-16 del 2012), un intervento legislativo <em>ad hoc</em> (art. 23, comma 12-<em>quinquiesdecies </em>del d.l. n. 95/2012, introdotto dalla legge di conversione n. 135 del 2012), una procedura di infrazione contro l’Italia (n. 2013/2169), un secondo intervento legislativo (art. 1, comma 6, lett. <em>a</em> d. lgs. n. 21 del 2014, che ha aggiunto il comma 1-<em>bis</em> all’art. 27 del Codice del consumo) e una seconda decisione dell’Adunanza plenaria (nn. 3 e 4 del 2016). Da ultimo, la questione concernente la compatibilità dell’art. 27, comma 1-<em>bis</em> Codice del consumo con l’art. 3, § 4 della direttiva n. 2005/29/CE è stata deferita in via pregiudiziale alla Corte di giustizia (per quanto concerne il settore delle comunicazioni elettroniche, cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, ordinanze nn. 167 e 168 del 17 gennaio 2017; ma analoghe questioni sono state successivamente sollevate anche in relazione al mercato energetico: TAR Lazio, Sez. I, ordinanze nn. 2547, 2548, 2550 e 2551 del 17 febbraio 2017). In dottrina le origini e gli sviluppi del dibattito sono stati analizzati in F. Cintioli, <a href="https://www.giustamm.it/bd/dottrina/5038"><em>La sovrapposizione di competenze delle autorità indipendenti nelle pratiche commerciali scorrette e le sue cause</em></a>, in quasta rivista, n. 2/2015, nonché in M.A. Sandulli, <a href="https://www.giustamm.it/bd/dottrina/4404"><em>Sanzioni amministrative e principio di specialità, riflessioni sull’unitarietà della funzione afflittiva</em></a>, in questa rivista, n. 7/2012. Per una ricostruzione sul punto e per alcune riflessione sui possibili scenari che potrebbero aprirsi dopo le decisioni della Corte di giustizia, sia consentito il rinvio a M. Cappai, <em>La repressione delle pratiche commerciali scorrette nei mercati regolati: cosa aspettarsi dalla Corte di giustizia?</em>, in corso di pubblicazione in <em>Riv. it. dir. pubbl. eur.</em>, n. 3-4/2017.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn28"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> Questo il principio di diritto enunciato dall’Adunanza Plenaria nelle decisioni nn. 3 e 4 del 9 febbraio 2016.</div>
</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-autorita-di-tutela-del-consumatore-affrontano-il-problema-della-tariffazione-telefonica-da-30-a-28-giorni/">Le autorità di tutela del consumatore affrontano il problema della tariffazione telefonica da 30 a 28 giorni</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osservazioni sulla tutela giurisdizionale del migrante</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/osservazioni-sulla-tutela-giurisdizionale-del-migrante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:30:09 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/osservazioni-sulla-tutela-giurisdizionale-del-migrante/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/osservazioni-sulla-tutela-giurisdizionale-del-migrante/">Osservazioni sulla tutela giurisdizionale del migrante</a></p>
<p>Sommario*: 1. – L’emergenza immigrazione e la condizione giuridica dello straniero; 2. &#8211; La tutela processuale e il riparto di giurisdizione; 3. – Spunti critici sul Decreto Minniti (D.l. 17 febbraio 2017, n. 13, conv. in L. 13 aprile 2017, n. 46); 4. – Osservazioni conclusive: il giudice amministrativo e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/osservazioni-sulla-tutela-giurisdizionale-del-migrante/">Osservazioni sulla tutela giurisdizionale del migrante</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/osservazioni-sulla-tutela-giurisdizionale-del-migrante/">Osservazioni sulla tutela giurisdizionale del migrante</a></p>
<p>
Sommario<strong><sup>*</sup></strong>: 1. – L’emergenza immigrazione e la condizione giuridica dello straniero; 2. &#8211; La tutela processuale e il riparto di giurisdizione; 3. – Spunti critici sul Decreto Minniti (D.l. 17 febbraio 2017, n. 13, conv. in L. 13 aprile 2017, n. 46); 4. – Osservazioni conclusive: il giudice amministrativo e la tutela dei diritti fondamentali.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;1<strong>– L’emergenza immigrazione e la condizione giuridica dello straniero.</strong>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Il tema dell’immigrazione, unitamente a quello, correlato, della protezione dei diritti sociali fonda­mentali degli immigrati – in particolar modo quelli connessi ai bisogni primari della persona, quali la salute, l’istruzione, il lavoro, l’assistenza sociale<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a> – nonché della tutela processuale dei migranti stessi, cui, peraltro, si accompagna l’inevitabile affermarsi di un nuovo tipo di società “<em>multiculturale</em>”, do­vuta anche all’inarrestabile globalizzazione verso cui è diretto il mondo moderno, ossia, una convi­venza sul medesimo territorio nazionale di una molteplicità di gruppi sociali con valori, pratiche, credenze, norme giuridiche, strutture di relazioni sociali differenti<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>, è questione, oggi più che mai, di grande attualità.<br />
Se fino ad un passato recente la questione principale che poteva porsi a fronte del fenomeno migra­torio era soltanto quella dell’individuazione di strategie di inclusione per mezzo del riconoscimento dei diritti fondamentali<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a> dei migranti<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>, i fatti della cronaca più attuale mostrano che tale fenomeno oltre ad essere in costante aumento, tanto da costituire una vera e propria emergenza, umanitaria innanzitutto<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>, induce a riconsiderare con sempre maggiore attenzione i rapporti immigrazione – sicurezza, che caratterizzano una vicenda che certo supera i confini nazionali ed il cui esame ha senz’altro rilievo costituzionale<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>.<br />
Caratteristica principale di questa materia è, infatti, la varietà di interessi pubblici perseguiti: obiettivi di politica economica e sviluppo sociale dello Stato, tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza na­zionale, interesse alla cooperazione con altri Stati; e, tutto ciò, nell’ambito degli obblighi di protezione e tutela dei diritti della persona, che lo Sato assume sul piano interno e, appunto, su quello interna­zionale<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>.<br />
E, però, vi sarebbe il forte rischio, come opportunamente evidenziato<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>, di prediligere e “<em>giustificare</em>” l’attuazione di politiche pubbliche di carattere unicamente emergenziale, ispirate ai soli parametri della sicurezza interna e della garanzia dei diritti fondamentali, lasciando in disparte le politiche pubbliche volte invece a garantire la realizzazione dei presupposti giuridici, sociali e culturali volti ad un’effettiva integrazione di chi giunge nel nostro Paese non solo per sfuggire temporaneamente a condizioni di vita insostenibili, ma con l’intento di restare e porre le basi di un nuovo percorso di vita.<br />
Proprio l’idea del multiculturalismo<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>, che si ispira ai principi della parificazione e della non discriminazione di individui e gruppi e discende dai c.d. <em>post colonial studies</em> sviluppatisi dopo la decoloniz­zazione con lo scopo di demolire l’idea della superiorità della cultura occidentale su tutte le altre<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>, invece, è volta a garantire che i diversi gruppi culturali e le diverse etnie vivano l’uno accanto all’altra nel mutuo rispetto, nella massima tolleranza e nella massima libertà, senza reciproche forme di sovrapposizione o di influenza.<br />
A tal proposito, sembra utile richiamare la nota riflessione per cui il “processo di inclusione dell’altro” non dovrebbe essere inteso né come assimilazione dell’altro nel senso dell’appiattimento di tutti i valori, né come chiusura verso il diverso, bensì nel senso che i confini della comunità sono aperti a tutti, senza che sia necessario che gli stranieri rinuncino, per poter entrare in quella comunità, alle loro credenze ed ai loro valori, bastando che accettino e facciano propri i principi della Costituzione<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>. D’altra parte, si deve aggiungere, tutte le tradizioni culturali dovrebbero essere colte nella loro con­tinua dinamica di autotrasformazione poiché, ogni irrigidimento di tali processi, pur se animato da intenti protezionistici, imponendo al singolo la comunità e le sue priorità di sopravvivenza è destinato a esiti incompatibili con lo Stato di diritto, potendo giungere addirittura a odiose derive dittatoriali e fondamentaliste<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>. Non solo, ma, secondo altri<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>, “<em>attribuire a tutte le culture eguale valore equivale ad adottare un relativismo assoluto che distrugge la nozione stessa di valore. Se tutto vale, nulla vale: il valore perde ogni valore</em>”<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>.<br />
Il suddetto esodo del terzo millennio ha, però, profondamente complicato il quadro della mobilità in Europa, ove la prevalenza dell’esigenza di sicurezza, ma anche la grave crisi economica in corso, hanno trasformato la questione dell’inclusione “<em>nell’esclusione dell’altro</em>” che viene considerato un intruso, con la conseguenza del progressivo indebolirsi dei suoi diritti<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a> e, correlativamente, ha messo in crisi i sistemi di integrazione di alcuni grandi Paesi europei, quali Gran Bretagna, Francia e Germania.<br />
Paesi che, storicamente, sembrava fossero riusciti, per mezzo di particolari politiche di integrazione<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>, a creare società multiculturali perfettamente integrate<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>. Ciò evidenzia, peraltro, come il progetto kantiano di una universale unificazione dell’umanità<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a> – e quindi della costituzione di un’unica identità<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a> completamente inclusiva e priva di ogni volontà di tipo discriminatorio – risulta ancora ambizioso e ben lon­tano dall’essere raggiunto.<br />
Ne è testimonianza il recente orientamento della Corte di Cassazione sul c.d. “<em>caso </em>kirpan”<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>, ove la Suprema Corte, partendo dall’assunto per cui, in una società multietnica, la convivenza tra soggetti appartenenti a diverse culture necessita dell’identificazione di un nucleo comune in cui gli immigrati e la società di accoglienza debbono riconoscersi, fermo restando il diritto dell’immigrato di non ab­bandonare la propria cultura d’origine in nome dell’integrazione, nonché il limite del rispetto, da parte di tali istanze culturali, dei diritti umani e della civiltà giuridica della società ospitante, con l’ovvia conseguenza che il c.d. diritto alla cultura – ossia, a mantenere la propria cultura – può essere sacrificato, in sede di bilanciamento, solo nel caso in cui ad esso sia contrapposto il nucleo incom­primibile di un interesse costituzionalmente rilevante o di un diritto fondamentale della persona<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>, giunge a sostenere, forse eccedendo nelle valutazioni di sua competenza<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>, che sussisterebbe in capo all’immigrato un generale dovere di conformazione ai valori dell’ordinamento ospitante, nonché una sorta di dovere di verifica preventiva della compatibilità delle proprie condotte con i menzionati valori, con ciò affermando, in definitiva, l’automatica prevalenza riconosciuta all’ordine pubblico e, conseguentemente, alla tutela della sicurezza, sul diritto alla libertà religiosa sancito dall’art. 19 Cost.<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a> Con ciò riprendendo peraltro, da un certo punto di vista, il pensiero schmittiano per cui, in linea di massima, lo straniero, in quanto esistenzialmente diverso da noi, è potenzialmente un nemico da combattere e, perciò, è necessario tracciare in modo sicuro i confini tra proprio ed estraneo, privato e pubblico, dal quale possa emergere l’identità del soggetto sovrano.<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a><br />
Agli episodi di, per così dire, normale criminalità, d’altra parte, si sovrappongono i fatti, di ovvia maggiore rilevanza mediatica, di terrorismo internazionale di matrice fondamentalista – religiosa legati alla c.d. <em>jihad</em>, che, a partire dal terribile 11 settembre 2001, occupano le cronache occidentali esasperando la “<em>questione sicurezza</em>” e riproponendo in termini viepiù drammatici la difficoltà di definire il rapporto tra diritti fondamentali e pubblici poteri nella cornice dello Stato costituzionale di diritto, democratico e pluralista.<br />
La necessità di una “<em>strategia della prevenzione</em>”, tuttavia, ove non adeguatamente intesa e ponde­rata, rischia di rendere ancora più stridente la contrapposizione tra i principi propri dello Stato di diritto e le dinamiche dello Stato di prevenzione, archetipi che, astrattamente, mostrano presupposti e canoni che tendono a porsi su un parallelismo tendenzialmente non convergente e conciliabile<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>. Si può sottolineare che, se la sicurezza<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a> dei cittadini è esigenza imprescindibile, che esula dagli orientamenti politici del momento e che deve essere, comunque, garantita avuto riguardo alle libertà fondamentali ed agli altri diritti garantiti dalla Costituzione<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a>, altrettanto imprescindibile risulta che la medesima esigenza di sicurezza e le medesime libertà e diritti dovrebbero essere goduti anche dagli immigrati, pur non essendo cittadini.<br />
È noto, infatti, che, nonostante la loro natura di diritti fondamentali, alcuni di tali diritti non vengono riconosciuti a tutti i soggetti che si trovano nel territorio dello Stato, ma solo ad alcuni di essi, sulla base di criteri di inclusione – esclusione, in violazione del principio di uguaglianza e del principio comunitario di non discriminazione<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a>.<br />
La legge che regola la condizione giuridica dello straniero, infatti, incontra non soltanto i limiti delle norme e dei trattati internazionali, cui espressamente rinvia l’art. 10, comma 2 Cost.<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>, ma anche quelli dettati da altre disposizioni della medesima Costituzione che prendono in esclusiva considera­zione i cittadini<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a>, nonché da alcune norme generali qual è, ad esempio, l’art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile<a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a> sul trattamento dello straniero, ai sensi del quale “<em>lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni conte­nute in leggi speciali</em>”. Il valore giuridico dello straniero dipenderebbe, così, dalla sua appartenenza ad un altro Stato, secondo un tipico criterio del diritto internazionale classico, inteso come ordina­mento che regola i rapporti tra gli Stati: l’individuo per questo diritto, è solo un riflesso dello Stato di appartenenza<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[32]</a>.<br />
Quanto detto, naturalmente, si riverbera sul rapporto tra diritti dell’uomo e diritti dei cittadini<a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a>.<br />
Il problema si pone in quanto nell’ordinamento internazionale la disciplina della condizione giuridica dello straniero è improntata al principio dell’<em>obbligo di protezione</em> in virtù del quale lo Stato deve apprestare misure volte ad evitare che ne venga lesa l’integrità fisica, morale e patrimoniale. Mentre, oggi, per i motivi che sono stati poc’anzi evidenziati, il migrante viene considerato un intruso, un soggetto sgradito, “<em>un problema in persona</em>” e non, come in realtà e per la maggior parte dei casi, una persona con dei problemi, la cui “<em>soggettività è degradata al valore delle “vite di scarto”, di cui non ci si può fare carico per ragioni di economicità, di spazio e non solo. Sbiadisce così la gravità della condizione esistenziale dello straniero, sicché per provare il “il suo bisogno d’aiuto può bastare il fatto stesso della fuga</em>”<a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[34]</a>. Non è un caso, allora, che le leggi sull’immigrazione emanate negli ultimi anni sembrano sempre più orientate a regolare i modi e le ragioni per mandare via gli stranieri che entrino nel territorio dello Stato, per lo più in maniera irregolare e dopo avere affrontato i terribili viaggi della speranza che ormai tutti conoscono, piuttosto che i mezzi per includere tali soggetti nella c.d. società civile<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a>. Né, può considerarsi del tutto riuscito il tentativo operato in tal senso dal c.d. Accordo di integrazione tra lo Stato e il cittadino straniero, introdotto con la L. 15 luglio 2009, n. 94, che per la prima volta definisce normativamente il concetto di integrazione, ossia “<em>quel processo finalizzato alla convivenza tra italiani e stranieri nel rispetto dei valori della Costituzione e alla parte­cipazione alla vita politica, economica e sociale</em>” (art. 4 – <em>bis</em>, comma 1). Con l’accordo, che deve essere firmato al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno, lo straniero s’impegna a raggiungere, entro la scadenza del permesso stesso, alcuni obiettivi quali la sufficiente conoscenza della lingua italiana, dei principi della Costituzione e delle regole della vita civile. Egli, inoltre, si impegna a rispettare tali regole oltre che i valori contenuti nella Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione (D.M. 23 aprile 2007), documento che descrive la storia e i principi su cui è basata l’identità italiana contenente, inoltre, una lista dei diritti e dei valori costituzionali più importanti e significativi nel campo dell’integrazione, quali il principio di uguaglianza, di libertà per­sonale, di laicità, di libertà di religione e di opinione. L’accordo è articolato per crediti formativi e allo scadere del permesso di soggiorno lo straniero deve dimostrare di averne soddisfatto le condizioni. I punti vengono decurtati o persi in caso di accertamento di reati. Con l’accordo lo Stato, invece, si impegna a sostenere l’integrazione dello straniero attraverso il godimento dei diritti fondamentali, tra cui, ovviamente, rientrano quelli di natura sociale e assistenziale, nonché a predisporre gli stru­menti idonei all’acquisizione della conoscenza della lingua e della vita civile italiana, ossia deve pre­disporre corsi di lingua e integrazione.<br />
Deve, tuttavia, sottolinearsi che se formalmente questa politica di “<em>integrazione culturale</em>” (per vero di tipo <em>assimilazionista</em> alla francese) può sembrare molto efficace, si è rivelata, invece, fallimentare nei suoi profili applicativi non esistendo, ad esempio, programmi a livello nazionale che prevedano una formazione linguistica unificata (e gli interventi a livello regionale e comunale non sono coordi­nati a livello locale)<a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title="">[36]</a>.<br />
In proposito, comunque, si deve sottolineare che l’Italia si caratterizza per un relativo ritardo nel pre­disporre una disciplina amministrativa dell’immigrazione, trattandosi di un fenomeno piuttosto re­cente in questo ordinamento<a href="#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[37]</a>.<br />
D’altra parte, però, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 prevede espressamente, all’art. 14, il diritto di ogni individuo di cercare e godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni, salvo che le ragioni della fuga siano dovute all’essere ricercati per reati non politici o per azioni contrarie ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite. Mentre, la Convenzione sullo status di rifugiato del 1951 e il Protocollo addizionale del 1967, costituiscono il primo intervento normativo internazionale che prende atto della possibilità di trovarsi in situazioni di mobilità forzata per ragioni persecutorie<a href="#_ftn38" name="_ftnref38" title="">[38]</a>.<br />
Ai sensi della richiamata Convenzione, per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato si deve riscontrare l’esistenza di un “<em>giustificato timore di persecuzione</em>” per motivi di razza, religione, citta­dinanza, appartenenza ad un gruppo sociale o opinioni politiche. Il presupposto della protezione è che il soggetto si trovi fuori dallo Stato di cui è cittadino e non possa o non voglia farvi ritorno per le ragioni summenzionate.<br />
Fondamentale, tra le disposizioni della Convenzione, è il principio di <em>non – refoulement<a href="#_ftn39" name="_ftnref39" title=""><strong>[39]</strong></a></em>, di cui all’art. 33, per il quale non si può espellere o respingere un rifugiato verso i confini territoriali in cui la vita e la libertà verrebbero minacciate a causa della persecuzione. Tale principio vale non soltanto nei confronti degli immigrati riconosciuti, ma anche per coloro il cui status non sia stato formalmente dichiarato in quanto il respingimento, o l’espulsione, dell’individuo dallo status non ancora definito, lo esporrebbe alle minacce da cui intende sottrarsi. Conseguentemente, lo Stato deve accogliere lo straniero nel proprio territorio e procedere in seguito agli accertamenti volti a comprovare la richiesta d’asilo<a href="#_ftn40" name="_ftnref40" title="">[40]</a>.<br />
Naturalmente, al divieto di espulsione e di respingimento al confine non corrisponde il diritto ad ottenere l’asilo in un determinato Stato, ma solo la garanzia di protezione internazionale in un terri­torio salvo dal pericolo della persecuzione. Il divieto, invece, ai sensi dell’art. 33.2, non opera laddove il rifugiato, sulla base di seri e comprovati motivi, rappresenti un pericolo per la sicurezza del paese in cui risiede o costituisca una minaccia per la collettività a causa di una condanna definitiva per un crimine o un delitto di particolare gravità.<br />
Fermo restando il rispetto del principio di <em>non – refoulement</em>, il potere di disciplinare l’immigrazione è una manifestazione essenziale della sovranità dello Stato che comporta il controllo del territorio<a href="#_ftn41" name="_ftnref41" title="">[41]</a>, e il potere di ammettere o escludere gli stranieri dal territorio nazionale è conforme al diritto inter­nazionale consuetudinario perché in questa materia opera in pieno il principio della sovranità terri­toriale, nella quale è implicita la piena libertà dello Stato di stabilire la propria politica nel campo dell’immigrazione, permanente o temporanea che sia, e di ordinare a stranieri o a gruppi di stranieri, di abbandonare il proprio territorio<a href="#_ftn42" name="_ftnref42" title="">[42]</a>.<br />
Al di fuori delle scelte compiute in tema di flussi migratori, l’inesistenza di un diritto o di una pretesa tutelata all’ingresso e al soggiorno nel paese, è confermata dall’art. 10, comma 3 Cost.: solo lo straniero al quale sia impedito nel proprio paese l’esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto di asilo in Italia, lo straniero che non si trovi in questa situazione, come ad esempio chi tornerebbe “<em>in un paese in cui la situazione economica (…) sarebbe peggiore che nello Stato contraente di espulsione</em>”<a href="#_ftn43" name="_ftnref43" title="">[43]</a>, non può vantare tale diritto.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Ad ogni modo, ai rifugiati è riconosciuto un trattamento favorevole almeno quanto quello concesso ai cittadini in tema di libertà della pratica religiosa e dell’istruzione religiosa dei figli, protezione della proprietà intellettuale e industriale, libero accesso alla giustizia, istruzione pubblica, assistenza pub­blica e legislazione del lavoro e della sicurezza sociale. Un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli stranieri in generale riguarda, invece, la proprietà mobiliare e immobiliare, il diritto di associazione, l’esercizio di attività professionali dipendenti, le attività autonome e le libere profes­sioni, l’accesso all’alloggio e alla libertà di circolazione<a href="#_ftn44" name="_ftnref44" title="">[44]</a>.<br />
Per il riconoscimento di tali diritti, fondamentali in quanto espressione concreta della dignità umana, un ruolo senz’altro decisivo è stato svolto dall’opera di interpretazione della Corte Costituzionale<a href="#_ftn45" name="_ftnref45" title="">[45]</a>, pur se nella maggior parte dei casi essa si esprime attraverso pronunce di carattere interpretativo che avallano la disciplina vigente offrendo principi e criteri alla luce dei quali interpretarla, mentre relativamente infrequenti risultano le sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale<a href="#_ftn46" name="_ftnref46" title="">[46]</a>. Si può, però, affermare che, rispetto alla valutazione delle politiche sull’immigrazione, la Corte si è mostrata molto meno tollerante, nei confronti del legislatore, quando le misure che hanno come destinatari gli stranieri coinvolgono la libertà personale (art. 13 Cost.) o i principi fondamentali del diritto e del processo penale (artt. 25 e 27 Cost.) o il diritto di difesa (art. 24 Cost.)<a href="#_ftn47" name="_ftnref47" title="">[47]</a>.<br />
Secondo la Corte, infatti, le garanzie della libertà personale non subiscono attenuazioni rispetto agli stranieri in vista della tutela di altri beni costituzionalmente tutelati: “<em>per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia dell’immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi problemi di sicurezza e ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, non può risul­tare minimamente scalfito il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani</em>”<a href="#_ftn48" name="_ftnref48" title="">[48]</a>.<br />
L’art. 13 Cost. rileva quando la misura prevista dalla legge non è meramente obbligatoria, come l’ordine di rimpatrio in sé considerato, bensì coercitiva, come l’accompagnamento coattivo alla fron­tiera per mezzo della forza pubblica. Dal momento che è prevista l’immediata esecuzione dell’ac­compagnamento, prima della convalida da parte dell’autorità giudiziaria, risulta vanificata la garanzia dell’art. 13, comma 3 Cost., ossia la perdita di effetti del provvedimento in caso di diniego o di mancata convalida del giudice nelle successive 48 ore. Viene anche violato il diritto di difesa dello straniero poiché l’impugnato art. 13, comma 5 bis T.U. n. 286/1998, non prevede che questi debba essere ascoltato dal giudice con l’assistenza di un difensore<a href="#_ftn49" name="_ftnref49" title="">[49]</a>.&nbsp;<br />
La limitazione di un diritto fondamentale può ammettersi solo “<em>in ragione dell’inderogabile soddisfa­cimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante</em>”<a href="#_ftn50" name="_ftnref50" title="">[50]</a>.<br />
In relazione ai diritti sociali, invece, vengono operate alcune distinzioni.<br />
Se la prestazione che la legge prevede per i cittadini è “<em>un rimedio destinato a consentire il concreto soddisfacimento di bisogni primari inerenti alla sfera di tutela della persona umana, che è compito della Repubblica promuovere e salvaguardare</em>”<a href="#_ftn51" name="_ftnref51" title="">[51]</a>, l’immigrato deve essere pienamente equiparato al cittadino<a href="#_ftn52" name="_ftnref52" title="">[52]</a>.<br />
Al di fuori dei casi in cui la prestazione non è diretta a “<em>rimediare a gravi situazioni di urgenza</em>”, è possibile subordinare il diritto al possesso da parte dello straniero di un titolo di legittimazione a soggiornare sul territorio dello Stato con “<em>carattere non episodico e di non breve durata</em>”. Una volta che il diritto di soggiorno a tali condizioni “<em>non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini</em>”<a href="#_ftn53" name="_ftnref53" title="">[53]</a>.<br />
Anche per quanto riguarda il diritto fondamentale alla salute<a href="#_ftn54" name="_ftnref54" title="">[54]</a>, vengono operate alcune differenzia­zioni. Innanzitutto, in base alla regolarità del soggiorno e dell’iscrizione al servizio sanitario nazionale. Quest’ultima è obbligatoria per gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per attesa adozione o per affidamento, per acquisto della cittadinanza, con l’estensione dei benefici anche ai familiari. Gli stranieri non rien­tranti in queste categorie devono ricorrere ad una polizza assicurativa privata contro il rischio di malattie ed infortunio oppure all’iscrizione facoltativa al servizio sanitario nazionale, estesa anche ai familiari a carico.<br />
L’iscrizione assicura parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani circa l’obbligo contributivo, l’assistenza erogata in Italia e la sua validità temporale.<br />
Agli stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno sono comunque assicu­rate le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o essenziali per malattia e infortunio e l’estensione dei programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Se privi di risorse economiche sufficienti tali cure sono gratuite. In particolare, si ha uno speciale riguardo alla maternità e all’infanzia, alla vaccinazione e alla profilassi. Al fine di assicurarsi che lo straniero irre­golare, per timore di subire conseguenze sfavorevoli derivanti dal suo status, non ricorra alle cure mediche, è previsto che l’accesso alle strutture sanitarie non comporti alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto a parità di condizioni con il cittadino italiano<a href="#_ftn55" name="_ftnref55" title="">[55]</a>.<br />
Non è il caso di soffermarsi oltre sulle garanzie accordate agli immigrati presenti nel territorio dello Stato in relazione ai diritti sociali e fondamentali, l’argomento esulando dal tema della presente trattazione. Solo si aggiunge che la funzione dei diritti fondamentali consiste nel proteggere coloro che non dispongono di quei diritti<a href="#_ftn56" name="_ftnref56" title="">[56]</a>. Servono a proteggere i soggetti più deboli dalle pressioni del gruppo di appartenenza<a href="#_ftn57" name="_ftnref57" title="">[57]</a>. Per contro, chi si trovi a vivere, volontariamente o per necessità, stabil­mente o temporaneamente, nel territorio dello Stato italiano, dovrà rispettare i “<em>valori fondanti per la Repubblica stessa, pur laddove non li sentano davvero e fino in fondo come propri</em>”<a href="#_ftn58" name="_ftnref58" title="">[58]</a>.<br />
Qui, sembra opportuno anche evidenziare che all’immigrato, inoltre, pur se irregolare, è riconosciuto il diritto di difesa previsto dall’art. 24 Cost., quale diritto fondamentale della persona umana, ai sensi del quale il destinatario, cittadino o straniero, di un provvedimento restrittivo sia posto in grado di comprenderne il significato ed il contenuto, come affermato anche dalla Convenzione per la salva­guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici<a href="#_ftn59" name="_ftnref59" title="">[59]</a>.<br />
A ciò deve aggiungersi che, d’altra parte, il medesimo art. 24 Cost. afferma, prima di tutto, che “<em>tutti</em>” hanno il diritto di agire e resistere in giudizio “<em>per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi</em>”, senza distinguere tra cittadini e non cittadini.<br />
Dal pieno riconoscimento del diritto di difesa discende, inoltre, che anche lo straniero, ai sensi dell’art. 113 Cost., ha il diritto di impugnare i provvedimenti amministrativi in materia di immigrazione che ledano i suoi diritti e interessi legittimi<a href="#_ftn60" name="_ftnref60" title="">[60]</a>.<br />
Lo stesso art. 2 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. sull’immigrazione), peraltro, prevede espressamente che “<em>allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione</em>”<a href="#_ftn61" name="_ftnref61" title="">[61]</a>.<br />
Tali ultime considerazioni rivestono maggior interesse ai nostri fini proprio perché, come subito si vedrà, il rispetto del dettato costituzionale in punto di tutela giurisdizionale sembra essere stato disatteso dal legislatore, dapprima con le previsioni contenute del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e ancor di più oggi con la riforma operata dal D.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni in Legge 13 aprile 2017, n. 46<a href="#_ftn62" name="_ftnref62" title="">[62]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
2<strong>&#8211; La tutela processuale e il riparto di giurisdizione.</strong>&nbsp;Alla luce di quanto detto in precedenza, dunque, ben si può affermare che tra gli aspetti maggior­mente problematici del fenomeno migratorio, possono farsi rientrare i profili della tutela giurisdizio­nale del migrante.<br />
All’affermazione del diritto fondamentale sancito dall’art. 24 Cost.<a href="#_ftn63" name="_ftnref63" title="">[63]</a>, infatti, non sembra corrispon­dere un adeguato sistema normativo che lo garantisca: se il tema della tutela giurisdizionale dello straniero non pone problemi dal punto di vista della titolarità formale dei diritti procedurali e processuali, poiché come appena asserito, questi sono riconosciuti e dichiarati dall’ordinamento, una rifles­sione può svilupparsi, invece, in relazione alle forme e ai modi in cui tale tutela si concretizza, in quanto esse non sembrano in grado di assicurare concretamente l’effettività dei diritti, sostanziali e processuali, di volta in volta dichiarati.<br />
Innanzitutto in punto di giurisdizione. È noto, infatti, che ai diversi tipi di espulsione previsti dal T.U. n. 286/1998, più volte modificato<a href="#_ftn64" name="_ftnref64" title="">[64]</a>, corrispondono diverse giurisdizioni. Sicché, i provvedimenti am­ministrativi di espulsione adottati con decreto del Ministro dell’Interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (art. 13, comma 1) sono impugnabili innanzi al giudice amministrativo (art. 13, comma 11). Il Ministro, o su sua delega anche il Prefetto, può adottare anche una particolare espulsione “<em>per motivi di prevenzione del terrorismo</em>”, ai sensi dell’art. 3 del D.l. 27 luglio 2005, n. 144, conv. in L. 31 luglio 2005, n. 155; i provvedimenti amministrativi di competenza del Prefetto, disposti nei confronti di violazioni gravi delle norme sull’ingresso o il soggiorno nel territorio dello Stato, oppure nei confronti di persone sospette e sottoponibili a misure di prevenzione o di sicurezza previste dalle discipline di contrasto alla criminalità di stampo mafioso e al traffico di stupefacenti (art. 13 comma 2), sono impugnabili innanzi al giudice ordinario (giudice di pace) i provvedimenti di espulsione (art. 13 comma 8), mentre innanzi al giudice amministrativo saranno impugnabili gli atti ad essi presupposti, di regola costituiti da dinieghi<a href="#_ftn65" name="_ftnref65" title="">[65]</a>.<br />
La tutela giurisdizionale dello straniero, dunque, è una tutela differenziata<a href="#_ftn66" name="_ftnref66" title="">[66]</a>, complicata e per molti versi ancora fortemente deficitaria e in potenziale contrasto con la Costituzione.<br />
I respingimenti, disciplinati dall’art. 10 del T.U. n. 286/1998, sono provvedimenti immediatamente eseguibili in base a due diverse ipotesi: il respingimento disposto dalla polizia di frontiera nei con­fronti degli stranieri che si presentino ai valichi sprovvisti dei requisiti necessari per l’ingresso nel territorio dello Stato; il respingimento disposto dal Questore con accompagnamento alla frontiera nei confronti degli stranieri che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, vengano fermati all’ingresso o immediatamente dopo l’ingresso, oppure di coloro che, pur essendo stati fermati dopo essere entrati illegalmente nel territorio dello Stato, abbiano dovuto essere accolti al momento del loro ingresso illegale per “<em>necessità di pubblico soccorso</em>”.<br />
In materia di ricorsi contro i respingimenti, è competente il giudice amministrativo.<br />
La conseguenza è scontata: in tal modo si rende difficoltosa e inefficace la difesa e l’azione in giudi­zio, diritto, come si è visto, pur sempre garantito dalla Costituzione.<br />
Come è stato evidenziato<a href="#_ftn67" name="_ftnref67" title="">[67]</a>, infatti, soprattutto nel caso di respingimento dopo l’ingresso nel territorio dello Stato, il provvedimento (adottato a discrezione del Questore) assomiglia più ad un’espulsione<a href="#_ftn68" name="_ftnref68" title="">[68]</a>, materia in cui ha competenza giurisdizionale il giudice ordinario. In altri termini, non essendo facile individuare un criterio certo per stabilire il limite temporale dell’ingresso dello straniero (immediata­mente, appena varcato il confine, o anche in seguito?), sembra consentirsi all’amministrazione non solo la più ampia discrezionalità in materia, ma anche la possibilità, indiretta, “<em>di scegliersi il proprio giudice</em>”<a href="#_ftn69" name="_ftnref69" title="">[69]</a>.<br />
Si deve inoltre sottolineare che mentre l’espulsione è un provvedimento tipico, impugnabile nei ter­mini e nei modi legislativamente previsti, nel caso del respingimento ci si troverebbe innanzi ad una mera attività materiale di polizia, per la quale l’art. 10, comma 6 T.U. n. 286/1998 prevede solo la registrazione successiva, con evidente svuotamento di effettività della tutela giurisdizionale<a href="#_ftn70" name="_ftnref70" title="">[70]</a>. Inol­tre, ai respingimenti non sono applicabili alcune specifiche garanzie previste (anche dalla direttiva rimpatri) per il provvedimento di espulsione.<br />
Il d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, all’art. 3, comma 3, come modificato dall’art. 3, comma 1 del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, ha però ridimensionato il problema introducendo alcune garanzie formali sul provvedimento di respingimento: esso, infatti, deve essere comunicato allo straniero “<em>mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l&#8217;indica­zione delle eventuali modalità di impugnazione, effettuata con modalità tali da assicurare la riserva­tezza del contenuto dell&#8217;atto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficien­temente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle lingue inglese, fran­cese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall&#8217;interessato</em>”.<br />
Il respingimento, quindi, è un vero e proprio atto amministrativo e non una mera attività materiale esecutiva e, a seguito dell’entrata in vigore della l. n. 15/2005 non dovrebbero più residuare dubbi circa la piena estensione della garanzia del procedimento anche alle esecuzioni ammnistrative<a href="#_ftn71" name="_ftnref71" title="">[71]</a>.<br />
Il provvedimento di respingimento resta, comunque, immediatamente esecutorio ed eseguito dalle forze di polizia. La sua esecuzione, però, a differenza dell’ipotesi di espulsione, non produce effetti ulteriori, non comportando per lo straniero respinto un divieto assoluto di rientro nel territorio dello Stato. È stato, quindi, evidenziato<a href="#_ftn72" name="_ftnref72" title="">[72]</a> che, proprio a causa dell’immediata esecuzione del provvedi­mento, nella maggior parte dei casi il ricorso al giudice amministrativo dovrà ritenersi inammissibile per carenza di interesse, tranne che, ipoteticamente, lo straniero voglia far valere l’illegittimità del provvedimento di respingimento fondandola sulla violazione del divieto di respingimento verso Paesi in cui vi sia il pericolo di subire persecuzioni, ai sensi dell’art. 19 T.U. n. 286/1998.<br />
E, tuttavia, resta l’incertezza poiché spesso, proprio nelle suddette ipotesi di respingimento differito, pur essendo indicato come competente il giudice amministrativo, questi, nei rari casi in cui si riesca a presentare il ricorso, si è dichiarato incompetente affermando la competenza giurisdizionale del giudice ordinario, il quale a sua volta, salvo pochissime eccezioni, ha declinato la propria compe­tenza, privando in sostanza di qualsiasi diritto di difesa l’immigrato irregolare, sottoposto a misure sempre più rapide di respingimento e in stato di detenzione amministrativa.<br />
Volendo semplificare, dunque, la giurisdizione risulta così suddivisa: il giudice amministrativo è com­petente in relazione al contenzioso relativo ai provvedimenti del Questore sul permesso di soggiorno e a quello relativo ai decreti ministeriali di espulsione, nonché nelle ipotesi di espulsioni per motivi di prevenzione del terrorismo; il giudice ordinario (giudice di pace), invece, è competente in relazione ai decreti prefettizi di espulsione.<br />
La scelta del legislatore del 1998 è sembrata<a href="#_ftn73" name="_ftnref73" title=""><sup><sup>[73]</sup></sup></a> suggerita più che dalla preoccupazione di tutelare una data situazione soggettiva, dall’esigenza eminentemente pratica di definire nel più breve tempo pos­sibile la situazione della permanenza irregolare dello straniero nel territorio dello Stato, in quanto solo il giudice ordinario ha una struttura e un’organizzazione diffuse sul territorio tali da consentirgli di operare nel breve tempo previsto dalla legge.<br />
Più recentemente, invece, è stato osservato<a href="#_ftn74" name="_ftnref74" title="">[74]</a> che poiché quella della tutela giurisdizionale del migrante è materia che riguarda i diritti soggettivi e/o fondamentali della persona, la giurisdizione dovrebbe essere solamente quella ordinaria.<br />
Il suddetto criterio di riparto, comunque, va incontro a numerose perplessità non solo di ordine pratico, ma anche teorico.<br />
Innanzitutto, deve rilevarsi che il provvedimento amministrativo di espulsione, pur se configurato dalla legge come obbligatorio, non può considerarsi veramente scontato ogni qualvolta si verifichino i presupposti previsti dalla legge. In presenza di uno straniero sprovvisto di un valido titolo di sog­giorno, infatti, il Prefetto mantiene sempre un margine di discrezionalità nell’emanazione del prov­vedimento di espulsione, margine che può variare a seconda della più o meno lunga permanenza regolare dello straniero in Italia.<br />
D’altra parte, sono state anche distinte<a href="#_ftn75" name="_ftnref75" title="">[75]</a> le ipotesi previste dalle lett. a) e b) dell’art. 13, comma 2 (ingresso nel territorio dello Stato con sottrazione ai controlli di frontiera e trattenimento nel territorio dello Stato senza permesso di soggiorno o con permesso revocato o annullato) da quella prevista dalla lett. c) (appartenenza a categorie di persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità ovvero indiziate di appartenere ad associazioni di stampo mafioso o camorristico). In quest’ultima ipotesi, infatti, l’attività amministrativa sarebbe vincolata nell’adozione dell’atto, mentre, nell’accer­tamento dei relativi presupposti, in quanto connotata dall’utilizzo di peculiari cognizioni di tecnica investigativa e poliziesca, può richiedere l’utilizzo di discrezionalità tecnica.<br />
V’è da aggiungere, inoltre, che anche al procedimento di espulsione in quanto procedimento ammi­nistrativo sono applicabili le norme contenute nella L. 7 agosto 1990, n. 241. Non è chi non veda, dunque, la contraddittorietà di una scelta legislativa che devolve le medesime controversie prima al giudice amministrativo e poi al giudice ordinario: in base al criterio di riparto imposto dalle norme costituzionali uno dei due sistemi dovrebbe essere ritenuto non conforme a tali norme<a href="#_ftn76" name="_ftnref76" title="">[76]</a>.<br />
Le alternative proposte in dottrina<a href="#_ftn77" name="_ftnref77" title="">[77]</a> sono due: tornare alla giurisdizione amministrativa, prevista precedentemente alla riforma del 1998 dall’art. 5 D.l. 30 dicembre 1989, n. 303, conv. in L. 28 febbraio 1990, n. 39 (legge Martelli), introducendo però speciali norme di procedura, come previsto dalla normativa francese<a href="#_ftn78" name="_ftnref78" title="">[78]</a>, oppure estendere la giurisdizione civile su tutti i provvedimenti relativi all’ingresso e al soggiorno degli stranieri, proseguendo nella strada già intrapresa in materia di diritto all’unità familiare e di asilo politico.<br />
Anche in giurisprudenza, d’altra parte, si registra la complessità del rapporto tra giudizio ammini­strativo avverso il diniego del permesso di soggiorno e giudizio ordinario avverso il provvedimento di espulsione<a href="#_ftn79" name="_ftnref79" title="">[79]</a>.<br />
Di ciò è conferma nella giurisprudenza di merito. Ed infatti, a titolo esemplificativo, si può confron­tare, tra le tante, TAR Ancona, sez. I, 11 febbraio 2016, n. 89<a href="#_ftn80" name="_ftnref80" title="">[80]</a> che declina la propria competenza a favore del giudice ordinario in una controversia relativa alla revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari; mentre Cass. Civ., sez. VI, 13 luglio 2015, n. 14610<a href="#_ftn81" name="_ftnref81" title="">[81]</a>, sottolinea che “<em>al giudice investito dell’impugnazione del provvedimento di espulsione dello straniero non è consentita alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore </em>(…) <em>poiché tale sindacato spetta unica­mente al giudice amministrativo</em>”; e Cons. Stato, sez. III, 02 dicembre 2015, n. 5469<a href="#_ftn82" name="_ftnref82" title="">[82]</a>, afferma la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo nel caso del rifiuto da parte “<em>dello straniero richiedente la protezione internazionale ad accettare il suo trasferimento in altro Stato competente ad esaminare la sua domanda d’asilo</em>”. E, ancora, in tema di respingimenti c.d. differiti, di cui all’art. 10, comma 2 T.U. n. 286/1998, la Corte di Cassazione<a href="#_ftn83" name="_ftnref83" title="">[83]</a> ha affermato la giurisdizione ordinaria, in quanto “<em>il provvedimento del questore diretto al respingimento incide su situazioni soggettive aventi consistenza di diritto soggettivo: l&#8217;atto è infatti correlato all’accertamento positivo di circostanze-presupposti di fatto esaustivamente individuate dalla legge (art. 10, c. 2 lett. a) e b) del d.lgs n. 286 del 1998) ed all&#8217;accertamento negativo della insussistenza dei presupposti per l&#8217;applicazione dalle disposizioni vigenti che disciplinano la protezione internazionale nelle sue forme del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ovvero che impongono l&#8217;adozione di misure di protezione solo temporanea per motivi umanitari (art. 10, c. 2 e 19, c. 1 d.lgs. n. 286 del 1998)</em>”. Conseguentemente, è stato sostenuto<a href="#_ftn84" name="_ftnref84" title="">[84]</a> che se a pronunciarsi sul respingimento differito deve essere il giudice ordinario, in quanto il diritto di libertà in discussione appartiene alla categoria dei diritti soggettivi e/o fondamentali, non si può escludere che il medesimo diritto, con la relativa tutela giurisdizionale, spetti a chiunque sia entrato nel territorio dello Stato, ma non abbia neppure ricevuto siffatto provvedimento formale, o sia destinatario, magari in vista del rimpatrio, di un provvedimento di respingimento immediato, ai sensi dell’art. 10, comma 1 T.U. n. 286/1998. &nbsp;Non solo, secondo la richiamata opinione<a href="#_ftn85" name="_ftnref85" title="">[85]</a>, quanto afferma la Corte di Cassazione, con riferimento ai richiedenti asilo, secondo cui “<em>tali situazioni protette, in quanto coperte dalla garanzia apprestata dall’art. 2 Cost., non possono essere degradate a interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, a tal potere potendo essere rimesso solo l’accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione, facendo uso di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bi­lanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservate al legislatore, fermo il rispetto delle convenzioni vigenti, e in particolare dell’art. 3 CEDU (in tal senso anche Cass. n. 3898 del 2011, 10636 del 2010, 26253 del 2009)</em>”, non può non valere per tutti i migranti che fanno ingresso nel territorio dello Stato dal momento che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 105 del 2001<a href="#_ftn86" name="_ftnref86" title="">[86]</a> ha ritenuto applicabili a tutti gli immigrati irregolari e non solo ai richiedenti asilo, o a coloro ai quali veniva consentito di formalizzare una richiesta di asilo, la riserva di legge e la riserva di giurisdizione affermate dall’art. 13 della Costituzione per tutte le persone, in tutti i casi di limita­zione della libertà personale da parte dell’autorità di polizia.<br />
La duplicità delle sedi di tutela si scontra, poi, con la strettissima correlazione tra i due atti con cui l’amministrazione esprime il proprio diniego sulla presenza, o permanenza, dello straniero sul terri­torio: l’atto del Questore di rifiuto, diniego di rinnovo o di revoca del permesso di soggiorno, ovvero di diniego di regolarizzazione o legalizzazione, è atto presupposto al decreto di espulsione del Pre­fetto, salvo che lo straniero non sia espellibile ai sensi dell’art. 19 T.U. n. 286/1998.<br />
In proposito, la Cassazione ha più volte affermato che non è “<em>consentito al giudice dell’opposizione all’espulsione sindacare</em> incidenter tantum <em>la legittimità di un atto assunto a premesse della stessa espulsione</em>”<a href="#_ftn87" name="_ftnref87" title="">[87]</a>.<br />
Secondo la giurisprudenza, infatti, il giudizio relativo al permesso di soggiorno riguarda interessi legittimi, poiché il provvedimento impugnato esprime esercizio di discrezionalità amministrativa, mentre il giudizio avverso l’espulsione coinvolge diritti soggettivi, in quanto rileva non solo la libertà di circolazione ma anche la libertà personale; l’espulsione rappresenta, poi, come già evidenziato, un’attività vincolata dell’amministrazione, esercitabile nei soli casi previsti dalla legge; i due giudizi, dunque, riguarderebbero piani giuridici distinti, con la conseguenza che il giudicato amministrativo comporterebbe solo effetti materiali sull’espulsione ma non ne costituirebbe l’antecedente logico – giuridico. L’atto di espulsione produce effetti a lungo termine, e solo su tali effetti avrà efficacia la decisione del giudice amministrativo in ordine al permesso, consentendo allo straniero espulso, in caso di esito positivo del suo ricorso, di domandare nuovamente il permesso stesso, chiedere la revoca dell’espulsione e comunque rientrare in Italia prima del termine finale di divieto posto dalla legge. Il giudice ordinario, allora, deve limitarsi ad attestare l’esistenza della revoca (o del diniego o dell’annullamento del permesso di soggiorno), poiché questa in via immediata, ed anche ove sia pendente un ricorso amministrativo sulla sua legittimità, ha fatto venir meno il diritto dello straniero a trattenersi in Italia. Il giudice ordinario non potrebbe sindacare né disapplicare l’atto presupposto, sottoposto al vaglio del giudice amministrativo, ed ignorare i limiti del proprio sindacato, attestati sulla presenza di una condizione legittima ed efficace di inesistenza in capo allo straniero di alcun permesso di soggiorno.<br />
Conseguentemente si esclude qualsiasi rapporto di pregiudizialità del processo amministrativo ri­spetto a quello pendente innanzi al giudice ordinario e avente ad oggetto la verifica della legittimità dell’espulsione<a href="#_ftn88" name="_ftnref88" title="">[88]</a>.<br />
Un orientamento più risalente, invece, in un caso in cui la Prefettura lamentava il superamento da parte del giudice ordinario dei limiti della propria giurisdizione, invadendo la sfera riservata al giudice amministrativo, si è pronunciato nel senso che il giudice ordinario, chiamato a pronunciarsi su un ricorso avverso un provvedimento amministrativo che investa diritti soggettivi, “<em>può sindacare in via incidentale l’atto che costituisca presupposto dell’atto impugnato, senza che ciò comporti il supera­mento dei limiti della sua giurisdizione</em>”<a href="#_ftn89" name="_ftnref89" title="">[89]</a>.<br />
La tutela giurisdizionale rispetto ai due provvedimenti si articola, quindi in due tronconi processuali del tutto indipendenti l’uno dall’altro, con evidenti conseguenze in punto di effettività della tutela.<br />
Se, innanzitutto, si considera il carattere “<em>obbligatorio</em>” e “<em>vincolato</em>” che viene attribuito all’espul­sione, infatti, ci si avvede subito che il giudice di pace esercita una semplice verifica dell’esistenza al momento dell’espulsione stessa dei requisiti normativi che ne impongono l’emanazione (nel caso di cui all’art. 13 comma 2 lett. b T.U. n. 286/1998, il mero fatto che il ricorrente non possiede un valido titolo di soggiorno – a prescindere dall’eventuale illegittimità del relativo provvedimento negativo dell’amministrazione -). Sicché, non potendo sindacare incidentalmente i presupposti del soggiorno, salva la verifica degli specifici divieti di espulsione previsti dal legislatore, il giudice di pace può emettere solo un giudizio che risulta molto impoverito nei contenuti.<br />
Così stando le cose, si può affermare che un bilanciamento di interessi, peraltro da operarsi ai sensi dell’art. 8 CEDU<a href="#_ftn90" name="_ftnref90" title="">[90]</a>, può essere svolto dall’amministrazione solo nell’ambito del provvedimento sul soggiorno, mentre il successivo provvedimento di espulsione viene ricostruito come atto vincolato, automatico e meramente esecutivo rispetto al primo. Con la conseguenza che gli eventuali vizi atti­nenti alla ragionevolezza e alla proporzionalità di tale bilanciamento possono essere fatti valere sol­tanto innanzi al giudice amministrativo, in sede di impugnazione del provvedimento negativo sul soggiorno, mentre innanzi al giudice di pace potranno essere fatti valere soltanto quei vizi relativi alla violazione, ad esempio, di uno dei divieti di espulsione elencati nell’art. 19 T.U. n. 286/1998, o vizi di forma e procedura.<br />
La sostanza della pretesa, quindi, rimane isolata all’interno del giudizio amministrativo relativo al denegato soggiorno, mentre il giudizio sull’espulsione finisce per costituire una mera appendice pro­cessuale del primo, priva di reale utilità per lo straniero, il cui interesse sostanziale non è quello di contestare il provvedimento di espulsione in sé e per è, bensì la possibilità di far valere le proprie ragioni per il rilascio di un titolo di soggiorno.<br />
Da quanto detto, risulta veramente difficile non riconoscere che tra il provvedimento di espulsione e quello sul soggiorno sussiste un vero e proprio rapporto di presupposizione, inteso come quel rap­porto in cui per esercitare legittimamente un potere è necessario che vi sia un determinato atto che funga da presupposto di un altro procedimento “<em>in quanto crea una qualità in un bene, cosa o persona che costituisce l’oggetto anche del successivo provvedere</em>”<a href="#_ftn91" name="_ftnref91" title="">[91]</a>. &nbsp;<br />
Orbene, contro il sistema della doppia tutela, è stato evidenziato<a href="#_ftn92" name="_ftnref92" title="">[92]</a>, ma chi scrive non concorda pienamente sul punto, che il ricorso innanzi al giudice amministrativo avverso il provvedimento del Questore di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, avrebbe costi notevoli e tempi molto dilatati, tranne che per la decisione cautelare della sospensione degli effetti del provvedimento. Il giudizio, inoltre, si baserebbe solamente sulle violazioni di diritto e lo straniero non viene diretta­mente ascoltato dal giudice. La persona priva del permesso di soggiorno, d’altra parte, è soggetta all’espulsione amministrativa del Prefetto, impugnabile innanzi al giudice ordinario (giudice di pace)<a href="#_ftn93" name="_ftnref93" title="">[93]</a>, con termini di ricorso differenti e diversa competenza, con la frequente conseguenza di espulsioni convalidate in relazione a revoche o dinieghi di permesso di soggiorno, su cui poi inter­viene una decisione di annullamento del giudice amministrativo.<br />
Il sistema della doppia giurisdizione in materia di immigrazione è stato, comunque, confermato dalla Corte Costituzionale<a href="#_ftn94" name="_ftnref94" title="">[94]</a> che ha escluso l’irragionevolezza della scelta discrezionale del legislatore di attribuire la tutela nei confronti dei provvedimenti di espulsione alla giurisdizione del giudice ordina­rio, per le conseguenze, nella quasi totalità dei casi, sulla libertà personale e non solo sulla libertà di circolazione dello straniero.<br />
“<em>Non si può</em>”, in particolare, “<em>configurare una violazione dell’art. 24 della Costituzione, quando il sistema giurisdizionale preveda, in termini chiari e conoscibili, una effettiva ed ampia possibilità di tutela per tutti i provvedimenti che possono ledere un soggetto, ripartendola tra distinti procedimenti giurisdizionali, per alcuni atti avanti al giudice ordinario e per altri innanzi al giudice amministrativo, secondo una scelta non palesemente irragionevole o manifestamente arbitraria</em>”, e, d’altro canto, “<em>dovendosi escludere l’esistenza di pregiudizialità amministrativa nella materia considerata, il sog­getto privato avrebbe potuto trovare piena tutela contro il provvedimento di espulsione avanti al giudice ordinario, che avrebbe potuto esercitare un sindacato incidentale sul presupposto atto di rifiuto o di rinnovo di permesso di soggiorno (e disapplicarlo), con effetti di illegittimità derivata sull’atto oggetto della sua giurisdizione piena, ovviamente se ritualmente adita</em>”.<br />
Il riferimento alla sola libertà personale, però, non convince del tutto, se si pone mente al fatto che le implicazioni per tale diritto, più che dal provvedimento di espulsione in sé e per sé considerato, sembrano derivare dalle sue specifiche modalità di esecuzione. Mentre, la pretesa so­stanziale dello straniero rispetto al provvedimento di espulsione consiste non tanto, o non soltanto, nel conservare il proprio diritto alla libertà personale, quanto piuttosto nel vedere riconosciuto il proprio titolo a restare nel territorio e a non essere espulso.<br />
Lasciando, inoltre, in disparte i divieti specifici di espulsione previsti dal legislatore, per i quali soltanto si potrebbe, forse, configurare un vero e proprio diritto dello straniero a non essere espulso, in tutti gli altri casi sembra inevitabile la qualificazione della posizione soggettiva dello straniero come di inte­resse legittimo: il bene della vita, consistente, come visto, nella possibilità di restare nel territorio, infatti, ottiene protezione attraverso il confronto con un potere attribuito alla pubblica amministra­zione.<br />
Chi scrive, pertanto, non concorda né sul sistema a doppia giurisdizione, almeno per come è stato concepito dal legislatore, considerando che, come subito si vedrà, esso non è stato superato nem­meno dalla recentissima riforma dell’aprile 2017, né con un’eventuale attribuzione, come richiesto da buona parte degli studiosi, al giudice ordinario di tutte le controversie in materia di tutela dei migranti.<br />
Sia in Francia che in Belgio, d’altra parte, l’<em>ordre</em> e l’<em>obligation de quitter le territoire</em>, emessi nei confronti dello straniero irregolare, si qualificano come atti accessori rispetto al provvedimento negativo sul soggiorno e, conseguentemente, vengono impugnati unitariamente innanzi al medesimo giudice (amministrativo)<a href="#_ftn95" name="_ftnref95" title="">[95]</a>. In questi ordinamenti, come si vedrà, le esigenze di semplificazione della tutela processuale del migrante sono state risolte attraverso un intervento del legislatore che ha adottato una soluzione imperniata sul principio di unitarietà sia della funzione amministrativa, in quanto i provvedimenti sono considerati inscindibili, sia della funzione giurisdizionale, in quanto la tutela è offerta dallo stesso giudice all’interno di un unico processo.<br />
La scelta italiana di separare la giurisdizione sui due provvedimenti, si ribadisce, risulta artificiosa e incongruente, in quanto non coglie nemmeno il nesso intrinseco tra questi due atti che in realtà non rappresentano altro che momenti diversi di un’unica vicenda amministrativa. &nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>3.– Spunti critici sul Decreto Minniti (D.l. 17 febbraio 2017, n. 13, conv. in L. 13 aprile 2017, n. 46).</strong>&nbsp;<br />
La materia oggetto del presente lavoro è stata ora modificata sensibilmente dal D.l 17 febbraio 2017, n. 13, conv. con modificazioni in L. 13 aprile 2017, n. 46, entrato in vigore lo scorso 19 aprile, che contiene un complesso di misure, tra loro strettamente connesse, coordinate o conseguenti al nucleo fondamentale del provvedimento stesso, finalizzate ad accelerare i procedimenti in materia di pro­tezione internazionale, nonché a contrastare l’immigrazione illegale.<br />
Le novità del c.d. Decreto Minniti, possono così essere riassunte:</p>
<ol>
<li>Il capo I (artt. 1 – 5) introduce le norme volte all’istituzione delle nuove sezioni specializzate in materia di immigrazione e asilo, disciplinandone la composizione e la competenza;</li>
<li>Il capo II (artt. 6 – 14) introduce, invece, norme volte alla semplificazione ed efficienza delle proce­dure innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e di integrazione dei cittadini stranieri, nonché volte alla semplificazione ed efficienza dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e degli altri procedi­menti giudiziari connessi ai fenomeni dell’immigrazione e misure di supporto ad interventi educativi nella materia dell’esecuzione penale esterna e messa in prova;</li>
<li>Il capo III (artt. 15 – 19 <em>bis</em>) introduce misure per l’accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi non appartenenti all’UE nonché per il contrasto all’immigrazione illegale e del traffico di migranti;</li>
<li>Il capo IV, infine, contiene le disposizioni finanziarie, transitorie e finali, con l’inclusione, all’art. 20, della previsione di una relazione del Governo sullo stato di attuazione del Decreto medesimo da trasmettere per un triennio alle Camere.</li>
</ol>
<p>A prima lettura, si coglie indubbiamente, la volontà del legislatore di compiere uno sforzo volto all’incremento della effettività della giurisdizione sui migranti ed al miglioramento delle loro condizioni di vita nel periodo in cui, in attesa della decisione, siano trattenuti presso quelli che erano i centri di identificazione ed espulsione e che, ai sensi dell’art. 19, comma 1, oggi sono “<em>centri di permanenza per i rimpatri</em>”<a href="#_ftn96" name="_ftnref96" title="">[96]</a>.<br />
Il nuovo testo normativo, tuttavia, non sembra scevro da alcuni profili di criticità, proprio in punto di effettività della tutela giurisdizionale.&nbsp;<br />
La riforma, innanzitutto, istituisce (art. 1, comma 1) delle sezioni specializzate in materia di immi­grazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’UE<a href="#_ftn97" name="_ftnref97" title="">[97]</a>, presso ogni tribunale ordinario avente sede nel distretto di Corte d’appello, con l’intento di assicurare una maggiore cele­rità ai ricorsi giurisdizionali in materia di immigrazione e i cui giudici, ai sensi dell’art. 2, comma 1, devono essere scelti tra i magistrati già in servizio e dotati di specifiche competenze<a href="#_ftn98" name="_ftnref98" title="">[98]</a>. La stessa norma prevede, inoltre, che la Scuola superiore della magistratura, in collaborazione con l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo<a href="#_ftn99" name="_ftnref99" title="">[99]</a> e con l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, orga­nizzi corsi di formazione, che dovranno prevedere specifiche sessioni dedicate alla valutazione delle prove, ivi incluse le tecniche di svolgimento del colloquio, per i magistrati che intendano acquisire una particolare specializzazione in materia<a href="#_ftn100" name="_ftnref100" title="">[100]</a>.<br />
La specializzazione del giudice dell’immigrazione se da una parte può essere considerata una scelta condivisibile, tenuto conto che finora i giudici che si sono occupati di asilo hanno dovuto imparare sul campo le tante complessità fattuali e giuridiche della materia, dall’altra parte, fa sorgere il dubbio che il sistema dell’istituzione delle sezioni specializzate “<em>possa dar luogo alla creazione di un giudice totalmente separato dal restante mondo giudiziario e dalle cognizioni e attitudini necessarie per operare nei suoi vari settori: in tal caso, passati i primi tempi di attuazione “entusiasta”, l&#8217;andata a regime della nuova normativa si accompagnerebbe prevedibilmente alla minore considerazione degli altri operatori, foriera di marginalizzazione della materia</em>”<a href="#_ftn101" name="_ftnref101" title="">[101]</a>.<br />
Per quanto riguarda la competenza, si deve, in via preliminare, evidenziare come la riforma non abbia intaccato né il sistema della doppia giurisdizione previsto dal T.U. n. 286/1998, sicché, l’art. 3 del Decreto Minniti accentra presso le sezioni specializzate la competenza per i procedimenti in ma­teria migratoria rientranti nella giurisdizione ordinaria e di competenza del tribunale, né le compe­tenze spettanti al giudice di pace.<br />
Permangono, pertanto, le perplessità evidenziate in precedenza, e su cui si tornerà a breve.<br />
La norma, poi, individua la competenza per materia delle sezioni specializzate:</p>
<ol>
<li>Per le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno in favore di cittadini UE e loro familiari<a href="#_ftn102" name="_ftnref102" title="">[102]</a>;</li>
<li>Per le controversie in materia di allontanamento di cittadini UE e loro familiari<a href="#_ftn103" name="_ftnref103" title="">[103]</a>;</li>
<li>Per le controversie in tema di riconoscimento della protezione internazionale, per i procedimenti di convalida del provvedimento con il quale il Questore dispone il trattenimento o la proroga del trat­tenimento del richiedente protezione internazionale<a href="#_ftn104" name="_ftnref104" title="">[104]</a>;</li>
<li>Per le controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria nei casi di cui all&#8217;articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25<a href="#_ftn105" name="_ftnref105" title="">[105]</a>;</li>
<li>Per le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti dell&#8217;autorità amministrativa in materia di diritto all&#8217;unità familiare<a href="#_ftn106" name="_ftnref106" title="">[106]</a>;</li>
<li>Per le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale<a href="#_ftn107" name="_ftnref107" title="">[107]</a>.</li>
</ol>
<p>Le sezioni specializzate sono, altresì, competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia, dello stato di cittadinanza italiana e per i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli previsti dal medesimo art. 3, commi 1 e 2.<br />
Restano, dunque, estranei alla competenza delle nuove sezioni specializzate i procedimenti previsti dagli artt. 13 e 14 T.U. n. 286/1998, che continuano ad essere riservati alla competenza del giudice di pace, pur se con alcune novità in relazione al diritto alla partecipazione dell’interessato all’udienza, introdotte dall’art. 10, comma 1 lett. b) della riforma in commento<a href="#_ftn108" name="_ftnref108" title="">[108]</a>.<br />
È, tuttavia, intuibile che la previsione per cui in caso di connessione dei procedimenti, questi devono essere riuniti innanzi alle sezioni specializzate, lascerà un margine veramente esiguo alla competenza del giudice di pace<a href="#_ftn109" name="_ftnref109" title="">[109]</a>.<br />
Per quanto riguarda, infine, la competenza per territorio (art. 4), sono indicati criteri specifici, basati sul luogo dove ha sede l’autorità o la commissione che ha adottato il provvedimento impugnato.<br />
In relazione alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, la riforma ha eliminato il rito del processo sommario di cognizione per la trattazione (prevista dall’art. 19 D.lgs. 1 settembre 2011, n. 150), per introdurre, nel <em>corpus</em> del D.lgs. n. 25/2008, l’art. 35 <em>bis</em>, che detta le regole di un procedimento camerale, disciplinato dagli artt. 737 ss. c.p.c., con alcune varianti di non poco momento, tra le quali deve segnalarsi la possibilità che venga fissata un’udienza di com­parizione delle parti in alcuni casi, tra i quali il più interessante sembra quello in cui il giudice la ritenga opportuna dopo aver visionato la videoregistrazione dell’audizione dell’interessato resa presso la competente Commissione territoriale. Tale videoregistrazione deve essere messa a dispo­sizione entro venti giorni dalla notificazione del ricorso e si presume che debba essere allegata dal ricorrente.<br />
L’udienza di comparizione, inoltre, dovrebbe essere fissata anche quando il medesimo giudice in­tenda esercitare d’ufficio poteri istruttori che, in questo caso, non trovano limitazioni. Non è, però, del tutto chiaro se la fissazione dell’udienza sia un dovere del giudice ovvero se rientri nei suoi poteri discrezionali<a href="#_ftn110" name="_ftnref110" title="">[110]</a>.<br />
Le questioni relative alla negazione del diritto all’udienza pubblica per coloro che siano sottoposti al procedimento di espulsione, di cui all’art. 14 T.U. n. 286/1998, vengono, quindi, risolte per mezzo <em>“di una specie di surrogato, finalizzato a garantire la partecipazione all’udienza a distanza, mediante un collegamento audiovisivo, tra l’aula d’udienza e il centro</em>”<a href="#_ftn111" name="_ftnref111" title="">[111]</a>, con ciò lasciando intendere che le udienze non si svolgeranno più presso i CPR.<br />
Tale previsione, tuttavia, se sembra privilegiare l’efficienza dell’amministrazione della giustizia, so­prattutto in termini economici, impedisce al giudice di esaminare il richiedente nel luogo in cui si trova e, quindi, verificare le condizioni di accoglienza, che spesso si rivelano deficitarie. Con l’ulteriore conseguenza di costringere il difensore a scegliere tra il presenziare alla convalida accanto al suo assistito o accanto al giudice: in ambedue le ipotesi è evidente la compressione della pienezza della sua funzione, secondo un modello finora utilizzato solo nei processi di criminalità organizzata<a href="#_ftn112" name="_ftnref112" title="">[112]</a>.<br />
Il ricorso deve essere deciso entro quattro mesi e la decisione non è reclamabile, ma solo ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione da effettuarsi a cura della cancelleria.<br />
La previsione di un unico grado di merito, caratterizzato da una cognizione cartolare, in cui l’udienza è solo un’eventualità e ha forma camerale, costituisce indubbiamente il maggiore <em>vulnus</em> ai principi del contraddittorio e della pubblicità del processo.<br />
Si deve, tuttavia, segnalare che, ai sensi del nuovo art. 35 <em>bis</em>, comma 11 D.lgs. n. 25/2008, l’audi­zione dello straniero da parte del giudice è dovuta, oltre che nelle ipotesi in cui la videoregistrazione non sia disponibile, e ove l’interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione, anche quando la parte abbia invocato nel ricorso “<em>elementi non dedotti nel corso della procedura ammini­strativa di primo grado</em>”. Quest’ultima ipotesi sembra trasformare il processo in una mera prosecuzione – non si sa in quale grado – della fase amministrativa “<em>di primo grado</em>”<a href="#_ftn113" name="_ftnref113" title="">[113]</a>.<br />
È evidente, peraltro, il rischio di un incremento delle tattiche difensive strumentali, finalizzate a ottenere la fissazione dell’udienza. Lo straniero, in sostanza, avrà interesse a mentire pur di ottenere di essere ascoltato dal giudice sulle verità raccontate in Commissione, ma da questa non credute.<br />
La scelta, poi, di eliminare un grado di merito, non solo sopprime per le sole controversie in materia di protezione internazionale un essenziale momento di uniformazione degli orientamenti giurisprudenziali, ma, è stato rilevato<a href="#_ftn114" name="_ftnref114" title="">[114]</a>, “<em>non sembra</em>” nemmeno “<em>in armonia con la recente e recentissima tendenza a preservare le preziose risorse della Corte di cassazione, destinata, in mancanza di un “filtro”, a fronteggiare un incremento del numero di ricorsi in materia</em>”. Soprattutto, tale scelta, che sembra dettata in nome della rapidità di risoluzione delle controversie, si scontra con quell’esigenza di maggiore effettività della tutela giurisdizionale del migrante che la riforma voleva realizzare.<br />
L’eliminazione di un grado di giudizio, in un sistema in cui normalmente ne sono garantiti due con in più l’eventuale controllo di legittimità della Cassazione, sembra, a chi scrive, un ulteriore motivo di discriminazione, passibile di essere tacciato, in futuro, di illegittimità costituzionale. Un’eliminazione, tra l’atro, che sembra dettata in nome del “<em>purché se ne vadano</em>”.<br />
Tuttavia, la scelta di prevedere per questo procedimento un unico grado di merito è motivata nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione<a href="#_ftn115" name="_ftnref115" title="">[115]</a> dalla circostanza per cui “<em>i flussi dei pro­cedimenti di protezione internazionale attualmente registrati presso le corti d’appello sono tali da non consentire la costituzione di sezioni specializzate presso il giudice di secondo grado</em>”. Tale man­cata previsione, peraltro, sembra anche, secondo la richiamata relazione, compatibile con la giuri­sprudenza della Corte di giustizia UE, la quale, in un’occasione<a href="#_ftn116" name="_ftnref116" title="">[116]</a>, ha rilevato come il diritto ad un ricorso effettivo ai sensi della legislazione europea non si riferisca ad un certo numero di gradi di giudizio, bensì al diritto del singolo di adire un giudice.<br />
Questa tendenza sembra anche confermata, a livello nazionale, dalla Corte Costituzionale che, in più occasioni<a href="#_ftn117" name="_ftnref117" title="">[117]</a>, ha affermato che la Costituzione non impone al legislatore di prevedere un riesame o un controllo della decisione da parte di un giudice superiore, né di attuare il doppio grado di giuri­sdizione in materia civile.<br />
Più recentemente<a href="#_ftn118" name="_ftnref118" title="">[118]</a>, poi, la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legit­timità costituzionale degli artt. 29 e 34, comma 37, D.lgs. n. 150/2011 rispetto agli artt. 3, 24, commi 1 e 2, 111, comma 1, e 77, comma 1 Cost., in quanto “<em>la garanzia del doppio grado di giudizio non gode, di per sé, di una copertura costituzionale, sicché non appare fondato il dubbio prospettato dalle odierne ordinanze relativo ad una compressione del diritto di difesa conseguente al fatto che la pronuncia emessa in primo grado dalla Corte d’appello può essere impugnata solo con il ricorso per cassazione</em>”.<br />
Ulteriori motivi di perplessità si rinvengono, inoltre, in relazione alla tutela cautelare<a href="#_ftn119" name="_ftnref119" title="">[119]</a>.<br />
Sul punto, infatti, il nuovo art. 35 <em>bis</em>, comma 3, ricalca pedissequamente le previsioni già contenute nell’art. 19, comma 4 D.lgs. n. 150/2011, lasciando immutata la rilevata disparità di trattamento tra i ricorrenti avverso il rifiuto del provvedimento di protezione internazionale, che godono della possi­bilità di sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato, e quelli che abbiano impu­gnato il provvedimento di espulsione, per i quali non è prevista alcuna forma di sospensione.<br />
La sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato avviene, infatti, alla proposi­zione del ricorso, tranne che nelle ipotesi in cui:</p>
<ol style="list-style-type:lower-alpha;">
<li>Il ricorso venga proposto da parte di un soggetto nei cui confronti sia stato adottato un provvedi­mento di trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri<a href="#_ftn120" name="_ftnref120" title="">[120]</a>;</li>
<li>Il ricorso venga proposto avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di ricono­scimento della protezione internazionale;</li>
<li>Il ricorso venga proposto avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza della do­manda di protezione, in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti richiesti per il riconoscimento della protezione internazionale (art. 32, comma 1, lett. b <em>bis</em> D.lgs. n. 25/2008, che rinvia all’art. 28 <em>bis</em>, comma 2 lett. a, del medesimo D.lgs.);</li>
<li>Il ricorso venga presentato avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la domanda di protezione dopo essere stati fermati per aver eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera o dopo essere stati fermati in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l’adozione o l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento (art. 28 <em>bis</em>, comma 2, lett. c D.lgs. n. 25/2008).</li>
</ol>
<p>Nelle summenzionate ipotesi, tuttavia, l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, ai sensi del comma 4, ove ricorrano gravi e circostanziate ragioni e previa assunzione, se occorre, di sommarie informazioni. In tal caso, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.<br />
In ogni caso la proposizione del ricorso o dell’istanza cautelare non sospende l&#8217;efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara, per la seconda volta, inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, quando il ricorrente abbia reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione territoriale stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese d’origine.<br />
Il sistema italiano, dunque, tende, qui, ad avvicinarsi a quello belga che riconosce un effetto sospen­sivo automatico soltanto ai ricorsi in materia d’asilo, con la differenza che esso prevede anche un rimedio cautelare urgente automaticamente sospensivo, il <em>recour in extréme urgence</em>, oltre alla pos­sibilità di adire il giudice ordinario in sede di <em>référé liberté</em> per i casi di violazione di un diritto fonda­mentale<a href="#_ftn121" name="_ftnref121" title="">[121]</a>.<br />
Il sistema inglese, invece, appare più restrittivo, distinguendo due categorie di ricorrenti: quelli che lamentano una violazione di un diritto umano o del proprio diritto d’asilo, ai quali è riconosciuto il diritto di restare nel territorio in pendenza dell’<em>appeal</em>, e quelli che impugnano il provvedimento amministrativo su altre basi, ai quali tale diritto non viene riconosciuto. In sede di <em>judicial review</em>, la sospensione dell’atto è ottenuta soltanto su provvedimento del giudice, anche se l’amministrazione segue comunque la prassi di sospendere l’esecuzione dell’espulsione, ove sia stato validamente pre­sentato ricorso in sede giurisdizionale.<br />
Il sistema più garantista sembra, allora, essere quello francese, che riconosce effetto sospensivo automatico al ricorso di annullamento avverso i provvedimenti di espulsione, indipendentemente dalla posizione soggettiva e dal tipo di violazione lamentata dal ricorrente.<br />
La perdurante ambiguità del quadro normativo italiano rischia, in ultima analisi, di favorire il verifi­carsi di casi di diniego della tutela cautelare<a href="#_ftn122" name="_ftnref122" title="">[122]</a>, e compromettere l’effettività delle misure cautelari stesse nel momento in cui esse vengano concesse, non essendo certa l’ottemperanza da parte dell’amministrazione rispetto a provvedimenti giurisdizionali emessi per lo più da un giudice non togato.<br />
Si deve aggiungere, tuttavia, che, nel vigore della precedente disciplina, la Corte Costituzionale ha sempre avallato la scelta compiuta dal legislatore, richiamando, in via interpretativa, la possibilità per i giudici di applicare gli strumenti di tutela cautelare già previsti dall’ordinamento in via generale<a href="#_ftn123" name="_ftnref123" title="">[123]</a>, e ha sottolineato che nella disciplina della protezione internazionale l’ordinamento italiano ha recepito il requisito, previsto dalla direttiva 2005/85/CE, dell’automatica sospensione del ricorso, avendolo appunto previsto per le impugnazioni dei “<em>provvedimenti di reiezione delle domande con­cernenti lo status di rifugiato o di persona in condizione di protezione sussidiaria</em>”<a href="#_ftn124" name="_ftnref124" title="">[124]</a>.<br />
Anche la tutela cautelare prevista in questa materia dall’ordinamento italiano, in definitiva, soffre il sistema della doppia giurisdizione: mentre i poteri cautelari del giudice amministrativo, infatti, risul­tano oggetto di una disciplina generale piuttosto articolata, resa particolarmente efficace anche dalla introduzione delle misure cautelari <em>ante causam</em>, i poteri del giudice ordinario non sono oggetto di una disciplina generale espressa, avendo il D.lgs. n. 150/2011, prima, e il D.l. n. 13/2017, poi, introdotto un regime di tutele cautelari applicabili ai procedimenti impugnatori ivi disciplinati, ma, come si è visto, applicabili solo nei casi espressamente previsti.<br />
In sede di esame del disegno di conversione in legge del D.l. n. 13/2017, il Senato ha aggiunto nel <em>corpus</em> dell’art. 6, comma 1, la lett. 0a), che modifica, aggiungendo 10 nuovi commi, l’art. 3 D.lgs. n. 25/2008, che disciplina il procedimento per l’impugnazione dei provvedimenti adottati dalla c.d. Unità Dublino del Ministero dell’interno, ossia l’autorità preposta alla determinazione dello Stato compe­tente all’esame della domanda di protezione internazionale. Il procedimento è del tutto analogo a quello appena commentato dell’art. 35 <em>bis</em>, sicché, anche in questo caso, valgono le considerazioni svolte in quella sede.&nbsp; &nbsp;<br />
Ragioni di brevità della trattazione non consentono di soffermarsi oltre nell’esame del D.l. n. 13/2017, ma, si ritiene sufficiente aver tratteggiato le principali novità, in punto di tutela processuale, ivi contenute.<br />
Preme, tuttavia, ancora una volta evidenziare come non si sia proceduto, invece, ad una razionalizzazione del sistema di riparto giurisdizionale in questa materia che, come visto in precedenza, ha reso, e probabilmente continuerà a rendere, difficoltosa e inefficace la difesa e l’azione in giudizio.<br />
&nbsp;<br />
4<strong>.– Osservazioni conclusive: il giudice amministrativo e la tutela dei diritti fonda­mentali.</strong>&nbsp;<br />
È già stato evidenziato in precedenza come in materia di giurisdizione del provvedimento di respin­gimento emesso dal Questore si siano registrati diversi e contrastanti orientamenti.<br />
I giudici del TAR Palermo<a href="#_ftn125" name="_ftnref125" title="">[125]</a>, ad esempio, hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice am­ministrativo in questa materia, conformemente all’indirizzo più volte espresso dalla Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, in tema di soggiorno per permessi umanitari, trattandosi di giurisdizione in tema di diritti umani.<br />
Ciò, in quanto risulta incontrovertibile che la qualifica di avente diritto all’asilo politico, costituisce una figura giuridica riconducibile alla categoria degli <em>status</em> e dei diritti soggettivi, con la duplice conseguenza che tutti i provvedimenti assunti dai competenti organi in materia hanno natura mera­mente dichiarativa e non costitutiva, sicché le controversie concernenti il riconoscimento del diritto di asilo rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.<br />
I giudici siciliani, a sostegno del proprio convincimento, richiamano anche le affermazioni della Su­prema Corte<a href="#_ftn126" name="_ftnref126" title="">[126]</a> secondo la quale “<em>La situazione giuridica soggettiva dello straniero che richieda il permesso di soggiorno per motivi umanitari gode quanto meno della garanzia costituzionale di cui all&#8217;art. 2 Cost., sulla base della quale, anche ad ammettere, sul piano generale, la possibilità di bilanciamento con altre situazioni giuridiche costituzionalmente tutelate (che, sulla base della giuri­sprudenza della Corte di Strasburgo, dovrebbe escludersi nell&#8217;ipotesi in cui venga in considerazione il divieto di cui all&#8217;art. 27 Cost., comma 3, sostanzialmente corrispondente all&#8217;art. 3 CEDU), esclude che tale bilanciamento possa essere rimesso al potere discrezionale della pubblica amministrazione, potendo eventualmente essere effettuato solo dal legislatore, nel rispetto dei limiti costituzionali</em>”.<br />
In altra occasione ancora, la giurisprudenza amministrativa<a href="#_ftn128" name="_ftnref128" title="">[128]</a> ha ritenuto rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario “<em>il ricorso avverso l’ordine di lasciare il territorio italiano, con la sola eccezione dell’espulsione disposta dal Ministro dell’Interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, devoluta alla competenza del TAR Lazio</em>”, sulla base di una costante giurisprudenza orientata nel senso di ritenere l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato italiano un atto non funzional­mente distinto dal decreto di espulsione, determinandone solo le concrete modalità esecutive. Con la conseguenza che la giurisdizione sulle controversie concernenti la sola intimazione “<em>non può es­sere scissa dal provvedimento cui accede, permanendo la giurisdizione sul provvedimento di espul­sione del giudice di pace</em>”.All’opposto, secondo un altro orientamento della giurisprudenza amministrativa<a href="#_ftn129" name="_ftnref129" title="">[129]</a>, il provvedimento di respingimento emesso dal Questore costituisce un vero e proprio atto amministrativo, manifestazione del potere autoritativo dell’amministrazione e, pertanto, soggetto alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, secondo il disposto dell’art. 103, comma 1 Cost.<br />
La Corte di Cassazione<a href="#_ftn130" name="_ftnref130" title="">[130]</a>, poi, affermando la giurisdizione del giudice ordinario (onorario) in materia di respingimenti differiti degli stranieri, si è inserita nel solco di quel consolidato orientamento, criti­cato dalla dottrina<a href="#_ftn131" name="_ftnref131" title="">[131]</a> e smentito anche dalla Corte Costituzionale<a href="#_ftn132" name="_ftnref132" title="">[132]</a>, per il quale i diritti costituzional­mente tutelati non sono degradabili a interessi legittimi.<br />
Per effetto di tale regola di riparto, peraltro superabile, la realtà italiana sembra unica ed isolata in Europa, ove, invece, come ad esempio in Francia, i provvedimenti in materia di respingimenti vengono sindacati, in tempi brevissimi, dai giudici amministrativi<a href="#_ftn133" name="_ftnref133" title="">[133]</a>.<br />
Al fine di dimostrare che attribuire la materia dell’immigrazione alla competenza giurisdizionale del giudice amministrativo è possibile e potrebbe rivelarsi (<em>rectius</em>: si sarebbe potuta rivelare) una scelta più opportuna, si rende necessario un esame sulla fondatezza o meno dell’attuale criterio di riparto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.<br />
Sul punto può subito, senz’altro, convenirsi con chi<a href="#_ftn134" name="_ftnref134" title="">[134]</a> ha avanzato forti dubbi “<em>sulla sua premessa maggiore (la “degradazione” ad interesse legittimo del diritto dello straniero), e sui suoi esiti: che il giudice del potere ha, rispetto ad un potere che si assume illegittimamente esercitato, poteri molto più incisivi (e offra conseguentemente tecniche di tutela molto più effettive), del giudice ordinario</em>” (peraltro, nel caso dei provvedimenti di espulsione) onorario e non professionale.<br />
La base dogmatica su cui si basa questo orientamento deve considerarsi totalmente superata.<br />
La configurazione di diritti tutelabili ad oltranza contro ogni potere dell’amministrazione non convince più da molto tempo: ragionare nel senso che “<em>un diritto rimane diritto anche a fronte di un potere attribuito da una legge significa ritenere che esso sia stato giudicato “vincente” rispetto a qualsiasi altro interesse da una fonte superiore alla legge stessa e, dunque, dalla Costituzione</em>”. Tuttavia, si deve sottolineare che in presenza di un potere conferito dalla legge “<em>il giudice non può accordare la preferenza al diritto condannando l’amministrazione e sostanzialmente disapplicando la legge, ma semmai, ove ritenga che questa abbia attribuito all’amministrazione un potere che non le spettava, deve sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge per contrasto con la disposizione costituzionale che configura come intangibile il diritto</em>”. La prospettiva di una Costituzione che irrigi­disce il sistema prevedendo diritti individuali, soprattutto in materie che interessano la collettività, non degradabili e sottratti ad ogni potere non sembra corrispondente alla realtà del diritto positivo, che non vieta, infatti, il conferimento di poteri pubblici in settori come quello dell’ambiente o della salute<a href="#_ftn135" name="_ftnref135" title="">[135]</a>.<br />
Negli ultimi tempi, però, le sentenze del giudice amministrativo in materia di diritti fondamentali sono notevolmente aumentate e ciò ha contribuito non solo all’intensificazione dei rapporti tra la Conven­zione europea sui diritti dell’uomo e il diritto nazionale e tra la giurisprudenza di Strasburgo e quella dei giudici nazionali, ma anche a far acquisire ai medesimi giudici amministrativi una consapevolezza maggiore della necessità della complementarietà dei rispettivi ruoli nell’ambito del sistema integrato della tutela dei diritti fondamentali<a href="#_ftn136" name="_ftnref136" title="">[136]</a>.<br />
Si è osservato<a href="#_ftn137" name="_ftnref137" title="">[137]</a> che il progressivo abbandono di una concezione autoritaria del diritto amministrativo e la conseguente tendenza all’attenuazione della posizione di assoluta subordinazione dei privati nei confronti della pubblica amministrazione, la nuova conformazione del processo amministrativo, che a partire dalla L. n. 205/2000 ha visto il giudice amministrativo dotato di nuovi strumenti e tecniche di tutela capaci di tutelare adeguatamente diverse posizioni soggettive, oltre all’ampliamento della giurisdizione esclusiva, la “<em>rivoluzione copernicana</em>” del riconoscimento della risarcibilità dell’interesse legittimo, oggi, peraltro, scisso dalla necessaria previa impugnazione del provvedimento lesivo,&nbsp; ope­rata dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 500 del 1999, nonché i chiarimenti della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 204 del 2004, in materia di giurisdizione esclusiva e, in particolare, sul concetto di autorità, hanno senz’altro messo in crisi il sistema amministrativo tradi­zionale e aperto una nuova fase che, grazie ad una rilettura degli artt. 24 e 111 Cost., propone un modello organizzativo che non ammette più “<em>spazi o margini rispetto ai quali il gioco della distinzione dei diritti soggettivi e interessi legittimi lasci il cittadino senza tutela</em>”<a href="#_ftn138" name="_ftnref138" title="">[138]</a>.<br />
Alla totale esclusione del giudice ammnistrativo, in favore del giudice ordinario, dalla cognizione dei diritti fondamentali, sulla base del fatto che i diritti fondamentali, quelli che qualificano un persona come tale, erano definiti come diritti assoluti impermeabili all’esercizio del potere autoritativo dell’am­ministrazione<a href="#_ftn139" name="_ftnref139" title="">[139]</a>, si va oggi, finalmente, sostituendo l’idea che in un ordinamento come quello italiano in cui i diritti fondamentali trovano fondamento in precise e dettagliate disposizioni costituzionali, la giurisdizione amministrativa si presenta anche come giurisdizione sui diritti<a href="#_ftn140" name="_ftnref140" title="">[140]</a>, soprattutto alla luce della recente giurisprudenza della Corte Costituzionale che di fatto sottrae alla giurisdizione ordinaria l’esclusività della tutela dei diritti costituzionalmente protetti.<br />
La Corte Costituzionale<a href="#_ftn141" name="_ftnref141" title="">[141]</a>, infatti, si è dapprima orientata nel senso che la tutela dei diritti ricono­sciuta al giudice amministrativo è ormai priva del carattere di eccezionalità che storicamente l’ha caratterizzata, dichiarandosi favorevole ad un progressivo ampliamento della giurisdizione esclusiva, nonché ad una significativa riduzione del confine tra le due giurisdizioni sui diritti<a href="#_ftn142" name="_ftnref142" title="">[142]</a>, per, poi<a href="#_ftn143" name="_ftnref143" title="">[143]</a>, arrivare a negare la fondatezza del principio costituzionale che qualifica il giudice ordinario quale giudice naturale dei diritti fondamentali.<br />
Questa nuova prospettiva unitamente ad un quadro istituzionale in cui la tutela dei diritti fondamen­tali è garantita soprattutto dalle istituzioni sovranazionali<a href="#_ftn144" name="_ftnref144" title="">[144]</a>, inducono a ritenere che nel nuovo si­stema integrato di tutela dei diritti, l’obiettivo principale della &nbsp;funzione giurisdizionale, non importa se esercitata dal giudice ordinario o da quello amministrativo, deve essere soltanto quello della pro­tezione delle situazioni giuridiche soggettive, la cui misura si rinviene nelle disposizioni normative, e non negli interessi generalmente riconosciuti.<br />
Se, dunque, in un generale cambiamento di prospettiva, si parte dalla premessa che il riparto di giurisdizione deve tenere conto non della violazione di una data situazione giuridica soggettiva ma dell’esercizio o meno del potere amministrativo capace di influire negativamente anche sui diritti soggettivi, senza che sia necessario inventarsi una qualsivoglia degradazione del diritto ad interesse legittimo, quindi, si comprende più facilmente perché si può tranquillamente accordare piena fiducia nell’affidare al giudice amministrativo la decisione sui diritti, come ampiamente dimostrato, soprat­tutto nei tempi più recenti, nell’ambito della sua giurisdizione esclusiva<a href="#_ftn145" name="_ftnref145" title="">[145]</a>, riconoscendogli anche il potere di decidere su domande concernenti la tutela di diritti fondamentali, non degradabili appunto, purché questi, naturalmente, si confrontino non con meri comportamenti materiali dell’amministra­zione pubblica, bensì con poteri da essa illegittimamente esercitati.<br />
In un’epoca, come quella attuale, in cui la soggettività ha la pretesa di essere tutelata in quanto tale, tanto da contribuire al mutamento della stessa definizione di diritto fondamentale<a href="#_ftn146" name="_ftnref146" title="">[146]</a>, il ruolo del giudice amministrativo sembra ancora più necessario onde evitare che il divario tra l’ampio dibattito teorico sui diritti fondamentali e la loro effettiva protezione negli Stati e nelle Comunità internazionali, aumenti notevolmente<a href="#_ftn147" name="_ftnref147" title="">[147]</a>.<br />
D’altra parte è vero anche che “<em>nello Stato sociale la vuota enunciazione costituzionale o convenzio­nale del diritto è priva di contenuto se non è riempita dalla prestazione corrispondente, che deve essere resa dall’amministrazione: il potere conformativo, in altre parole, correlato alla funzione di regolazione (volta a ricercare una compatibilità nel potenziale conflitto fra le tante attività oggetto di tutela anche costituzionale e convenzionale), riempie di contenuto un catalogo di diritti dal conte­nuto altrimenti puramente simbolico</em>”<a href="#_ftn148" name="_ftnref148" title="">[148]</a>.<br />
Non è un caso, allora, se negli ultimi anni il giudice amministrativo nel conoscere alcuni diritti costi­tuzionalmente garantiti ha esercitato una capacità di protezione verso gli stessi notevolmente inci­siva<a href="#_ftn149" name="_ftnref149" title="">[149]</a>. Il nuovo codice del processo amministrativo, infatti, nel quale si rinvengono ormai tutti gli strumenti necessari per garantire una tutela effettiva del cittadino, riconosce al giudice amministra­tivo non solo l’esercizio dello strumento demolitorio, ma anche quello risarcitorio, generando nel privato la concreta aspirazione a soddisfarsi anche sui c.d. diritti – pretesa.<br />
Il giudice amministrativo, in altri termini, non si limita più durante il controllo giurisdizionale eserci­tato sull’atto agli aspetti solo formali, ma estende il suo scrutinio alla valutazione della compatibilità di esso con l’oggetto e lo scopo della norma attributiva del potere. E, d’altronde, “<em>solo attribuendo al giudice amministrativo la possibilità di accertare e valutare direttamente i fatti costitutivi del diritto o determinativi della sua estensione</em>”<a href="#_ftn150" name="_ftnref150" title="">[150]</a> è possibile garantire concretamente una tutela incondizio­nata al titolare del diritto.<br />
La possibilità per il giudice amministrativo di pronunciarsi nelle controversie che riguardano i diritti fondamentali in dipendenza dell’illegittimo esercizio del potere pubblico, trova conferma (e sostegno) nella stessa Convenzione europea dei diritti umani, che, conscia del fatto che nelle vicende procedi­mentali i diritti e le libertà si scontrano spesso con l’esercizio dei pubblici poteri, pone in una nuova luce la funzione giurisdizionale del giudice amministrativo definita, per tradizione e cultura, avvezza allo svolgimento della delicata funzione di contemperamento tra l’interesse pubblico e le posizioni soggettive dei singoli<a href="#_ftn151" name="_ftnref151" title="">[151]</a>.<br />
Non solo, ma è bene tenere sempre presente che il giudice ordinario non ha il potere di definire i contorni della fattispecie da cui scaturirebbe il vincolo per l’amministrazione, con la conseguenza che, a seguito del suo <em>decisum</em>, resterebbe comunque indefinita l’estensione della quantità e qualità degli obblighi di prestazione dovuti al privato in base alla disposizione costituzionale. Ciò in quanto, il giudice ordinario può al massimo disconoscere la sussistenza del potere dal quale l’atto è scaturito, con l’ulteriore conseguenza che con quel potere non può entrare in relazione.<br />
Innanzi ai diritti della persona, la negazione del potere dell’amministrazione “<em>rischia di far perdere di vista il fatto che la piena soddisfazione della pretesa che realizza il diritto comporta proprio l’eser­cizio di una serie articolata e complessa di attività amministrative</em>”. Ed, infatti, “<em>non è infrequente che la definizione dell’esatto contenuto della prestazione che realizza la pretesa non sia predetermi­nabile in modo astratto e tecnico, ma sia frutto proprio del rapporto fra singolo individuo ed ammi­nistrazione</em>”<a href="#_ftn152" name="_ftnref152" title="">[152]</a>.<br />
Non è più una novità che l’evoluzione della tutela amministrativa non si esaurisce più nella tradizio­nale dialettica Stato – società civile, ma si estende nell’ambito di quel rapporto multipolare nel quale sono attori anche gli organismi sovranazionali. In questo rapporto composito, nel quale il riconosci­mento dei c.d. “<em>nuovi diritti</em>” è principalmente il risultato dell’attività delle Corti nazionali ed europee, un ruolo non certo marginale è certamente ricoperto dal giudice amministrativo.<br />
Ecco perché non convince il reiterato atteggiamento del legislatore sulla tutela del migrante: lo scru­tinio della legittimità dell’atto che incida sui diritti dello straniero, infatti, presuppone “<em>una valutazione della conformità al – non sempre univoco – parametro normativo dell’esercizio della funzione, più che la fideistica affermazione di un diritto in quanto tale, che è riduttivo e miope cogliere nella sua attribuzione meramente formale, laddove esso assume rilevanza – ed effettività – proprio in funzione della esatta ricognizione dei limiti della sua conformazione ad opera della pubblica autorità</em>”<a href="#_ftn153" name="_ftnref153" title="">[153]</a>. E nemmeno le reiterate conferme, da parte della Corte di Cassazione<a href="#_ftn154" name="_ftnref154" title="">[154]</a>, della giurisdizione del giudice ordinario in materia di respingimenti differiti degli stranieri, sulla base della natura di tali provvedi­menti di atti amministrativi incidenti sui diritti soggettivi<a href="#_ftn155" name="_ftnref155" title="">[155]</a>.<br />
Come si è già avuto modo di sottolineare, la delicata disciplina dei respingimenti pone l’Italia in una posizione isolata rispetto ad altre realtà europee, in cui la giurisdizione amministrativa è autonoma e, in assenza di riparto, gode della cognizione circa le controversie sulle espulsioni.<br />
Francia, Belgio e Regno Unito costituiscono casi emblematici e, non sembra inutile una breve pano­ramica di tali sistemi ordinamentali, in chiave comparatistica<a href="#_ftn156" name="_ftnref156" title="">[156]</a>.<br />
In Francia la tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti in materia di immigrazione è devoluta quasi interamente al giudice amministrativo<a href="#_ftn157" name="_ftnref157" title="">[157]</a>, eccezion fatta per alcune competenze riservate alla <em>Cour nationale du droit d’asile</em> in materia di asilo e al <em>juge des libertés et la détention</em> per i provve­dimenti limitativi della libertà personale.<br />
La procedura è disciplinata principalmente dal <em>Code de justice administrative</em>, ma la legge sull’immi­grazione – <em>Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile</em>, riformata nel maggio 2017 – introduce alcune disposizioni specifiche, anche in deroga al modello generale, che costituiscono, così, una <em>lex specialis</em> della materia.<br />
Le deroghe riguardano, innanzitutto, i termini per ricorrere, spesso più brevi di quelli ordinari, tranne che lo straniero si trovi all’estero, la struttura del procedimento, che risulta, in genere, semplificata, e, infine, la ridotta, in certi casi, possibilità di proporre appello<a href="#_ftn158" name="_ftnref158" title="">[158]</a>. Restano, invece, fermi i poteri del giudice amministrativo che, in materia di immigrazione, esercita una giurisdizione di legittimità, men­tre in alcuni casi specifici, in particolare in materia d’asilo, esercita una competenza di giurisdizione piena<a href="#_ftn159" name="_ftnref159" title="">[159]</a>.<br />
È, poi, prevista anche la possibilità di esperire forme alternative di tutela. Tra tutti, un ruolo fonda­mentale è svolto dai ricorsi amministrativi che, in certe ipotesi, assumono natura obbligatoria, come requisito preliminare per poter accedere alla tutela giurisdizionale.<br />
Infine, anche il giudice amministrativo, nel sistema francese, ha la possibilità di ricorrere, altresì durante il ricorso contro un diniego di permesso di soggiorno, in funzione di semplificazione, allo strumento della videoconferenza per lo svolgimento delle udienze<a href="#_ftn160" name="_ftnref160" title="">[160]</a>, soprattutto nei casi in cui lo straniero si trovi in stato di trattenimento amministrativo.<br />
In Belgio, invece, la tutela giurisdizionale dello straniero è affidata al <em>Conseil du Contentieux des Etrangers</em>, un giudice amministrativo specializzato, istituito dalla Legge 15 settembre 2006, la quale ha riformato sia la legge sull’ingresso, il soggiorno e l’espulsione dello straniero, sia la normativa sul funzionamento del Consiglio di Stato belga<a href="#_ftn161" name="_ftnref161" title="">[161]</a>, ma, come in Francia, le procedure in materia di im­migrazione presentano alcune particolarità rispetto al modello generale della procedura amministra­tiva (termini per ricorrere generalmente brevi e speciali modalità di svolgimento dei procedimenti).<br />
Il regolamento che disciplina la procedura innanzi al <em>Conseil du Contentieux des Etrangers</em><a href="#_ftn162" name="_ftnref162" title="">[162]</a>, del 21 dicembre 2006, ricalca quella prevista per i giudizi innanzi al Consiglio di Stato. In Belgio, infatti, la giustizia amministrativa generale è rappresentata dal Consiglio di Stato, cui si affiancano una serie di tribunali amministrativi speciali, competenti in materie specifiche<a href="#_ftn163" name="_ftnref163" title="">[163]</a>.<br />
Il giudizio innanzi al <em>Conseil du Contentieux</em>, che gode di una giurisdizione generale di annullamento e, in relazione ad alcuni provvedimenti di diritto d’asilo, anche di merito<a href="#_ftn164" name="_ftnref164" title="">[164]</a>, è strutturato in due gradi, con possibilità di ricorso al <em>Conseil d’Etat</em> in funzione di giudice di cassazione.<br />
Quanto, invece, ai poteri istruttori, essi ricalcano quelli del <em>Conseil d’Etat</em>, pur se appaiono notevol­mente limitati, in quanto il <em>Conseil du Contentieux </em>non gode di poteri istruttori autonomi e può richiedere alle parti soltanto la consegna di atti e documenti.<br />
Anche in Inghilterra la tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti in materia di immigrazione segue il modello generale della giustizia amministrativa, salvo alcune specificità proprie di questo settore.<br />
Qui, infatti, il modello di giustizia amministrativa risulta incentrato sul dualismo tra il giudizio di legittimità compiuto dalle Corti per mezzo del <em>judicial review</em> ed un sistema di rimedi alternativi alla giurisdizione, istituiti anche in funzione di deflazione del medesimo <em>judicial review</em>, costituito dagli <em>administative appeals</em>, istituto tipico del sistema inglese a metà strada tra amministrazione giustiziale e funzione giurisdizionale<a href="#_ftn165" name="_ftnref165" title="">[165]</a>.<br />
Sotto il profilo organizzativo gli <em>administrative tribunals</em> si sono sempre collocati a cavallo tra ammi­nistrazione e giurisdizione, ma il <em>Tribunals Court and Enforcement Act</em> del 2007 li ha unificati in un’unica struttura, rafforzandone l’indipendenza rispetto all’esecutivo e accentuandone i tratti giuri­sdizionali, sicché, oggi, il sistema dei <em>tribunals</em> risulta strutturato su un doppio grado di giudizio (<em>First Tier Tribunal</em> e <em>Upper Tribunal</em>)<a href="#_ftn166" name="_ftnref166" title="">[166]</a>, e suddiviso in sezioni specializzate, tra cui la <em>Immigration and Asylum Chamber</em>.<br />
Quanto ai poteri di cui godono i <em>Tribunals</em>, essi si caratterizzano per la possibilità, grazie anche a strumenti istruttori molto ampi, di un sindacato particolarmente penetrante sull’atto amministrativo, con l’ulteriore capacità di valutare anche il merito del provvedimento impugnato, e l’adozione di decisioni che, alle volte, hanno valore sostitutivo, e non meramente caducatorio, del medesimo provvedimento<a href="#_ftn167" name="_ftnref167" title="">[167]</a>.<br />
Dal punto di vista della procedura, invece, risulta particolarmente evidente l’esigenza di celerità, che il legislatore ha espresso nei principi generali stessi della materia, e che si manifesta soprattutto nei termini processuali particolarmente rapidi (in alcuni casi, addirittura 10 o 5 giorni), nello specifico per quanto concerne l’impugnazione dei provvedimenti.<br />
Il rimedio degli <em>appeals</em> in materia di immigrazione, invece, è previsto in relazione ad alcune categorie di provvedimenti tassativamente elencati, tra i quali risultano inclusi la gran parte dei provvedimenti concernenti l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione, pur se con alcune eccezioni, tra le quali si può annoverare il <em>removal order</em>, con il quale si dispone che venga data esecuzione ad un provvedimento di <em>deportation</em>, per le quali l’unica forma di impugnazione è costituita dal <em>judicial review</em>.<br />
Quest’ultimo strumento riveste un ruolo centrale non soltanto in funzione di appello rispetto a molti provvedimenti dei <em>Tribunals</em>, ma anche in funzione di giudice di primo grado in relazione ai provve­dimenti per i quali non è consentito l’<em>appeal</em>.<br />
Il <em>judicial review</em>, è caratterizzato da poteri istruttori limitati, procedure generalmente documentali e un sindacato limitato al controllo di legittimità del provvedimento<a href="#_ftn168" name="_ftnref168" title="">[168]</a>. Tuttavia, esso presenta termini di impugnazione più lunghi e una legittimazione ad agire piuttosto ampia, in linea con un’imposta­zione di tipo oggettivo finalizzata al ripristino della legalità violata piuttosto che alla tutela dell’inte­resse individuale colpito dall’atto. Non solo, ma le corti, con questo rimedio, godono anche del potere di sospendere il provvedimento impugnato, potere che, come si è visto, i <em>Tribunals</em> non hanno.<br />
Sembra, infine, interessante evidenziare come il Regno Unito si sia dotato di una legislazione anti-terrorismo particolarmente sviluppata, che presumibilmente, alla luce dei più recenti avvenimenti, verrà presto rafforzata, con procedure speciali per i provvedimenti motivati da ragioni di sicurezza nazionale.<br />
In particolare, la funzione di <em>appeal</em> sui provvedimenti relativi all’ingresso, il soggiorno e l’espulsione motivati da ragioni di sicurezza nazionale è devoluta alla <em>Special Immigration Appeals Commission</em>, un tribunale speciale a composizione mista<a href="#_ftn169" name="_ftnref169" title="">[169]</a>, che esercita poteri simili a quelli dei <em>Tribunals</em>, ma applicando norme speciali a tutela della riservatezza delle informazioni in possesso dell’amministra­zione.<br />
Nell’ordinamento italiano, invece, il T.U. n. 286/1998, ma anche il D.l. n. 13/2017, si limitano ad attuare il c.d. criterio della doppia giurisdizione, sicché al giudice ordinario sono affidate quelle tipo­logie di controversie sulla base dell’implicito presupposto che si tratti di posizioni di diritto soggettivo, mentre al giudice amministrativo sono affidate quelle tipologie di controversie ricollegabili a posizioni di interesse legittimo. Ma, il confine tra diritto soggettivo e interesse legittimo, soprattutto nella materia dell’immigrazione, sembra a chi scrive alquanto labile.<br />
La lacunosità dei provvedimenti normativi che si sono succeduti fino ad oggi e l’orientamento della Corte Costituzionale<a href="#_ftn170" name="_ftnref170" title="">[170]</a> che ha escluso l’incompatibilità assoluta tra l’esercizio del potere e la titolarità di un diritto soggettivo, inducono a ritenere che più opportuna sembra la scelta di affidare alla cognizione del giudice amministrativo sia i ricorsi avverso i provvedimenti di diniego del riconosci­mento dello status di rifugiato, che quelli avverso i provvedimenti di espulsione, in ragione del fatto che, come visto poc’anzi, il giudice amministrativo nei confronti del potere autoritativo illegittima­mente esercitato dispone di poteri e tecniche di tutela molto più efficaci rispetto al giudice ordinario.<br />
Né, sembra, sussistano ostacoli nell’inserire la materia dell’immigrazione, eventualmente, nel cata­logo delle materie di giurisdizione esclusiva. Come recentemente ribadito dalla Corte Costituzio­nale<a href="#_ftn171" name="_ftnref171" title="">[171]</a>, infatti, nella definizione della giurisdizione esclusiva è necessario: “<em>in primo luogo, che la controversia involga situazioni giuridiche di diritto soggettivo e di interesse legittimo strettamente connesse. È bene, però, aggiungere che, se è pur vero, in linea con le ragioni storiche all’origine della configurazione di tale giurisdizione, che è normalmente necessaria la sussistenza di un intreccio di posizioni giuridiche nell’ambito del quale risulti difficile individuare i connotati identificativi delle singole situazioni soggettive, non può escludersi che la cognizione del giudice amministrativo possa avere ad oggetto, ricorrendo gli altri requisiti indicati di seguito, anche soltanto diritti soggettivi (sentenza n. 259 del 2009); in secondo luogo, è necessario che il legislatore assegni al giudice amministrativo la cognizione non di “blocchi di materie”, ma di materie determinate; infine, è richie­sto che l’amministrazione agisca, in tali ambiti predefiniti, come autorità e cioè attraverso la spendita di poteri amministrativi che possono essere esercitati sia mediante atti unilaterali e autoritativi sia mediante moduli consensuali ai sensi dell’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sia infine me­diante comportamenti, purché questi ultimi siano posti in essere nell’esercizio di un potere pubblico e non consistano, invece, in meri comportamenti materiali avulsi da tale esercizio. In tale ultimo caso, infatti, la cognizione delle controversie nascenti da siffatti comportamenti spetta alla giurisdi­zione del giudice ordinario</em>”.<br />
Fuor di dubbio, allora, sembra a chi scrive, che, per quanto evidenziato nel corso del presente lavoro, le condizioni affinché sia il giudice amministrativo a giudicare sulle controversie relative i provvedi­menti di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e di espulsione, unitamente a quelli di respingimento, che rientrano indubbiamente nell’alveo degli atti amministrativi disciplinati dalla legge sul procedimento del 1990, vi siano tutte.<br />
D’altra parte, non può non sottolinearsi ancora una volta la contraddittorietà dello specifico caso del diniego del permesso di soggiorno e di espulsione dello straniero che pur essendo provvedimenti attinenti alla medesima vicenda vengono regolati da due diverse giurisdizioni.<br />
Allo stesso modo contradittorio sembra, poi, la distinzione tra il provvedimento di espulsione prefet­tizia e quello ministeriale, entrambi incidenti su un diritto fondamentale dell’immigrato, qual è la libertà personale, ma assegnati alla cognizione di giudici diversi. Distinzione basata su un preteso carattere discrezionale dell’espulsione ministeriale, integrando l’esercizio di un vero e proprio potere, tale da negare la sussistenza di un diritto soggettivo, che mancherebbe nell’espulsione prefettizia, a carattere vincolato, tale, quindi, da risultare compatibile con posizioni di diritto soggettivo dello stra­niero<a href="#_ftn172" name="_ftnref172" title="">[172]</a>.<br />
In tal modo, però, si presume possibile fondare il riparto di giurisdizione sulla natura vincolata o discrezionale del potere, mentre “<em>il carattere vincolato dell’attività amministrativa non è di per sé indice univoco della presenza di contrapposti diritti soggettivi</em>”<a href="#_ftn173" name="_ftnref173" title="">[173]</a>, negando, tra l’altro, i profili di discrezionalità rinvenibili anche nel provvedimento di espulsione prefettizia<a href="#_ftn174" name="_ftnref174" title="">[174]</a>, con evidenti conse­guenze sull’effettività della tutela processuale dello straniero<a href="#_ftn175" name="_ftnref175" title="">[175]</a>.<br />
E, non può dimenticarsi che, all’interno del sistema processuale amministrativo italiano, l’effettività della tutela è garantita anche dall’inserimento della vicenda giurisdizionale all’interno della più ampia vicenda procedimentale. Ciò, in quanto, spesso il <em>decisum</em> del giudice non esaurisce il conflitto tra autorità e libertà espresso dalle parti nel processo, ma è necessario un ulteriore intervento dell’amministrazione, che, com’è noto, solo al giudice amministrativo è consentito sollecitare<a href="#_ftn176" name="_ftnref176" title="">[176]</a>.<br />
Se è vero che “<em>le difficoltà nella gestione dei flussi migratori non possono giustificare il ricorso da parte degli Stati, a pratiche che sarebbero incompatibili con i loro obblighi derivanti da conven­zioni</em>”<a href="#_ftn177" name="_ftnref177" title="">[177]</a>, altrettanto vero è che il principio di effettività del diritto – dello straniero, in questo caso – richiede, anche per esigenze di razionalità del sistema, una concentrazione delle tutele innanzi ad un unico giudice.<br />
Se poi la garanzia della tutela delle libertà e dei diritti (ché di questo, in ultima analisi, si tratta) dovrà provenire essenzialmente dal risultato di un’indagine cognitoria non limitata alla mera valutazione delle Carte costituzionali e delle relative leggi, ma coinvolgente anche le concrete dinamiche dei rapporti tra privato e potere, la scelta non può che ricadere sul giudice amministrativo<a href="#_ftn178" name="_ftnref178" title="">[178]</a>.&nbsp; E si tratta di scelta che non può essere orientata negativamente sulla scorta di pretese esigenze di celerità del giudizio posto che il giudice amministrativo conosce riti accelerati ed acceleratissimi (si pensi al rito elettorale o al rito sugli appalti) di gran lunga più efficienti e garantisti del processo innanzi all’Auto­rità giudiziaria ordinaria.<br />
Dubbi possono sorgere, semmai, circa l’attribuzione della competenza giurisdizionale al giudice or­dinario laddove si ponga mente al fatto che, in linea di massima, il soggiorno sul territorio dei cittadini di Paesi terzi non viene generalmente garantito come un pieno diritto soggettivo, ma è costruito secondo lo schema di un interesse legittimo<a href="#_ftn179" name="_ftnref179" title="">[179]</a>, sicché, se, per quanto detto, risulta possibile attri­buire al giudice amministrativo la cognizione sui diritti, anche fondamentali, lo stesso non può avve­nire per il giudice ordinario che, per espressa disposizione dell’art. 103 Cost., non può avere cogni­zione sugli interessi.<br />
&nbsp;</p>
<div>
<div id="ftn1">* Testo rielaborato e integrato con le note dell’intervento svolto al Convegno di studi “<em>Immigrazione e diritti fondamentali</em>”, Siracusa, 4 – 5 maggio 2017.<br />
[1] M. Immordino, <em>Pubbliche amministrazioni e tutela dei diritti fondamentali degli immigrati</em>, in <a href="http://www.federalismi.it/"><em>www.federalismi.it</em></a>, 2014, 2.</div>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> &nbsp;Così, G. Cerrina Feroni, <em>Diritto costituzionale e società multiculturale</em>, in <a href="http://www.rivistaaic.it/"><em>www.rivistaaic.it</em></a>, 2017, 3.</div>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> &nbsp;Sui diritti fondamentali si veda, <em>ex multis</em>, V. Baldini, <em>“Che cosa è un diritto fondamentale”. La classificazione dei diritti fondamentali. Profili storico – teorico- positivi</em>, in <a href="http://www.dirittifondamentali.it/"><em>www.dirittifondamentali.it</em></a>, 2016.</div>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> &nbsp;Per lo più, peraltro, provenienti da Paesi con una economia debole, in cerca di un lavoro per poter migliorare le condizioni di vita proprie e delle famiglie rimaste nel Paese d’origine e, per lo più, ivi intenzionati a tornare. Quelli che, in altri termini, E. F. Kunz, <em>The refugee in flight: Kinetic models and forms of displacement</em>, in <em>International Migration Review</em>, 1973, 125 ss., definì “<em>migranti economici</em>”, intendendo così differenziare chi parte per necessità (i migranti che cercano asilo, i rifugiati) da chi lo fa per scelta (coloro, cioè, che lasciano il proprio Paese attratti da migliori prospettive economiche).</div>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> I numeri sono altissimi: basti considerare che solo negli ultimi tre giorni della Pasqua appena trascorsa si sono verificati ben 8300 sbarchi sulle coste siciliane, mentre, nei primi sei mesi del 2017, circa 85.000 in tutta l’Italia.</div>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Basti pensare alle norme contenute nella nostra Costituzione ma anche, e in particolare, a quelle contenute nella CEDU e nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE.</div>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> M.R. Spasiano, <em>Principi sull’immigrazione</em>, in F. Astone – F. Manganaro – A. Romano Tassone – F. Saitta, <em>Citta­dinanza inclusiva flussi migratori</em>, Soveria Mannelli, 2009, 9 ss.; M. D’Auria, <em>L’immigrazione e l’emigrazione</em>, in S. Cassese (a cura di), <em>Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo speciale</em>, II, Milano, 2003, 1063 ss.</div>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Da M. Calabrò, <em>L’amministrazione di fronte all’immigrato regolare tra inclusione, esclusione e integrazione</em>, intervento al Convegno <em>Immigrazione e diritti fondamentali</em>, Siracusa, 4 – 5 maggio 2017, inedito, 1.</div>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Per il multiculturalismo è fondamentale riconoscere pari dignità alle espressioni culturali dei singoli e dei gruppi che convivono in un ordinamento democratico, ciascuna persona, infatti, avrebbe il diritto di crescere all’interno della propria cultura di nascita o d’elezione. In argomento, E. Ceccherini, <em>Multiculturalismo (dir. comp.)</em>, in <em>Dig. Disc. Pubbl.</em>, Aggiornamento, Torino, 2008, 486 ss.</div>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Si veda in proposito, <em>ex multis</em>, L. Gandhi, <em>The Common Cause: Postcolonial Ethics and the Practice of Democracy, 1900 – 1955</em>, Chicago, 2014.</div>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> In tal senso, J. Habermas, <em>L’inclusione dell’altro. Studi di teoria politica</em>, trad. it. L. Ceppa, Milano, 1998, 10.</div>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> J. Habermas, <em>Lotta di riconoscimento nello stato democratico di diritto</em>, in J. Habermas – Ch. Taylor, <em>Multicul­turalismo. Lotte per il riconoscimento</em>, Milano, 1998, 90 ss.</div>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> G. Sartori, <em>Pluralismo, multiculturalismo ed estranei. Saggio sulla società multietnica</em>, Milano, 2000, 69.</div>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> L’attribuzione di un eguale valore a tutte le culture è, come noto, l’idea di fondo del pensiero di Ch. Taylor, <em>Multiculturalismo, la politica del riconoscimento</em>, Milano, 1998, che, così, tenta di superare l’imperialismo cul­turale occidentale che sosteneva l’inferiorità delle culture da essa diversa o riconosceva solo ad alcune culture la dignità di un riconoscimento.</div>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> In questi termini, P. Chiarella, <em>Il terzo intruso: problemi del fenomeno migratorio in Europa</em>, in <a href="http://www.federalismi.it/"><em>www.fede­ralismi.it</em></a>, 2017, 2.</div>
<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> Sulle diverse varianti del multiculturalismo, P. Donati, <em>Oltre il multiculturalismo</em>, Roma – Bari, 2008.<br />
&nbsp;Più in particolare, il modello multiculturale britannico parte dal presupposto del riconoscimento della frammentarietà e della diversità culturale della società e si orienta a tutelare l’identità originaria degli immigrati e il loro senso di appartenenza comunitaria, mentre il dialogo dello Stato con gli immigrati viene promosso a livello delle singole comunità, piuttosto che direttamente con i singoli individui. Tuttavia, oggi va affermandosi l’abbandono della c.d. “tolleranza passiva” e l’approccio indifferente ai valori (com’è noto, la Gran Bretagna aveva persino concesso alle comunità islamiche presenti nel territorio di regolare la giustizia in materia di famiglia ed eredità per mezzo delle Shari’a Councils). In altri termini, si afferma che l’identità nazionale è una sola e gli immigrati, sia come singoli che come comunità, devono rispettarne i fondamenti.<br />
La Germania, si è caratterizzata per una significativa varietà di approcci che vanno dal riconoscimento della diversità culturale, ossia dalla possibilità dei “culturalmente diversi” di ottenere una tutela differenziata, all’assimilazione delle diversità all’interno di uno standard uniforme. Il multiculturalismo alla tedesca si è contraddistinto per la convinzione che gli immigrati non si integrano e non si assimilano, ma, negli ultimi tempi, sono state adottate svariate misure legislative finalizzate a favorire una concreta integrazione degli stranieri: con la puntualizzazione che se le istituzioni devono promuovere il riconoscimento della diversità culturale, possono, per contro, pretendere che lo straniero venga educato al rispetto delle tradizioni e dei valori della società di accoglienza, ossia che partecipi alle misure di integrazione. Ciò anche per ottenere il pieno godimento delle prestazioni socio-assistenziali.<br />
Il modello alla francese, infine, si basa su alcuni pilastri che ne rappresentano la tipicità e la rigidità. Innanzitutto è un sistema assimilazionista che punta a formare cittadini di elezione i quali, a prescindere dalla cultura, etnia, religione di provenienza, sono considerati uguali davanti alla Repubblica: una volta accettati e condivisi i valori di fondo dell’ordinamento costituzionale non vengono posti limiti alla possibilità di diventare, a tutti gli effetti, cittadini francesi. Il sistema si basa, poi, sul concetto di cittadinanza alla francese, modello astratto di cittadino non caratterizzato da alcuna appartenenza identitaria e con la netta separazione tra sfera pubblica e sfera privata. Lo Stato agisce secondo criteri universali, uguali per tutti e non accetta che ci sia un trattamento differenziato per gruppi che hanno una propria, specifica identità culturale, etnica o religiosa. Il modello, infine, si caratterizza per la laicità alla francese. Valore irrinunciabile per il Paese, che impedisce qualsiasi esposizione di simboli religiosi nei luoghi pubblici. Si rinvia, per approfondimenti, a G. CERRINA FERONI, <em>Diritto costituzionale e società multiculturale</em>, cit., 6 ss.</div>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Le origini del multiculturalismo, inteso quale modello politico, giuridico ed etico per le società pluraliste che, in un quadro democratico, preveda la tutela e la valorizzazione di gruppi sociali minoritari, della loro identità culturale e della loro partecipazione politica, si rinvengono in Canada quando, alla fine degli anni ’60 del XX secolo, i franco – canadesi, minoranza nel Paese, ma maggioranza della regione del Quebec, iniziarono la c.d. “<em>rivoluzione silenziosa</em>” con l’obiettivo di ottenere il bilinguismo nelle istituzioni statali e il biculturalismo nell’in­segnamento scolastico, ossia un curriculum autonomo e diverso da quello degli anglo – canadesi. Qui, dunque, il multiculturalismo si traduce nel riconoscimento delle differenze culturali di due Comunità, unite attraverso una forma di federalismo, e nel riconoscimento della richiesta dei francofoni di una sostanziale autonomia, ossia di una rinegoziazione delle condizioni di convivenza, in cui la minoranza francofona coesistesse con quella inglese in una condizione di separatezza.<br />
Il modello canadese, quello statunitense e quello indiano (su cui si veda D. Amirante, <em>Lo Stato multiculturale. Contributo alla teoria dello Stato dalla prospettiva dell’Unione indiana</em>, Bologna, 2014), possono definirsi come sistemi “<em>geneticamente</em>” multiculturali (secondo la definizione di G. Cerrina Feroni, <em>Diritto costituzionale e società multiculturale</em>, cit., 4. Sul punto, D. Amirante – V. Pepe (a cura di), <em>Stato democratico e società multi­culturale. Dalla tutela delle minoranze al riconoscimento delle diversità culturali</em>, Torino, 2011) in quanto i flussi migratori che, dall’inizio del XVII secolo, hanno interessato il Nord America hanno avuto l’effetto di contribuire, fin dalla sua genesi, alla definizione della stessa identità nazionale.<br />
È stato, tuttavia rilevato (da W. Kymlicka, <em>La cittadinanza multiculturale</em>, Bologna, 1999) che la teoria generale sul concetto di cittadinanza multiculturale elaborata per il Canada non è un modello universalmente esportabile poiché questo Paese non solo ha messo in atto politiche di selezione della propria immigrazione – che, peraltro, non è a maggioranza musulmana, cultura quest’ultima, che per svariate ragioni sembra essere tra le più difficilmente integrabili -, ha confini sicuri e, dunque, non è a rischio di immigrazione clandestina, infine, perché il riconoscimento dei diritti culturali è possibile solo laddove i diritti sociali risultano essere forti e radicali (in tal senso W. Kymlicka, <em>Multicultural Odysseys. Navigating the New International Politics of Diversity</em>, Oxford, 2007).</div>
<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> I. Kant, <em>Per la pace perpetua. Un progetto filosofico</em>, Roma, 1985.</div>
<div id="ftn19"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> Sul concetto di identità, Z. Bauman, <em>Intervista sull’identità</em>, Roma – Bari, 2003.</div>
<div id="ftn20"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> Corte Cass. Pen., sez. I, 31 marzo 2017, n. 24084, in <a href="http://www.cortedicassazione.it/"><em>www.cortedicassazione.it</em></a>.</div>
<div id="ftn21"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> Sul punto, P. Parolari, <em>Culture, diritto, diritti. Diversità culturale e diritti fondamentali negli stati costituzionali di diritto</em>, Torino, 2016; J. Luther, <em>Le frontiere dei diritti culturali in Europa</em>, in G. Zagrebelsky (a cura di), <em>Diritti e Costituzione nell’Unione Europea</em>, Roma – Bari, 2003, 221 ss.; A.D. Renteln, <em>Cultural defense in international criminal tribunals: a preliminary consideration of the issue</em> in <em>Southwestern Journal of International Law</em>, 2012, 270 ss.</div>
<div id="ftn22"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> In tal senso, A.M. Nico, <em>Ordine pubblico e libertà di religione in una società multiculturale. (Osservazioni a margine di una recente sentenza della Cassazione sul kirpan)</em>, in <a href="http://www.osservatorioaic.it/"><em>www.osservatorioaic.it</em></a>, 2017, 4.</div>
<div id="ftn23"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Sul punto, criticamente, G. Cavaggion, <em>Diritto alla libertà religiosa, pubblica sicurezza e “valori occidentali”. Le implicazioni della sentenza della Cassazione nel “caso </em>kirpan<em>” per il modello di integrazione italiano</em>, in <a href="http://www.federalismi.it/"><em>www.federalismi.it</em></a>, 2017, 19.<br />
Anche in altri Stati dell’Unione, peraltro, si registra un deciso cambio di rotta sul tema: la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, infatti, con sentenza 11 luglio 2017, <em>Belcacemi &amp; Oussar v. Belgio</em>, non ancora pubblicata, ha stabilito, richiamando peraltro espressamente il suo precedente Corte EDU, sent. 1 luglio 2014, n. 43835/11, <em>S.A.S. v. France</em>, in <a href="http://www.echr.coe.int/"><em>www.echr.coe.int</em></a>, che la legge belga dell’1 giugno 2011 sul divieto di indossare vesti che coprano parzialmente o totalmente il volto non viola la Convenzione Europa per i Diritti Umani. La restrizione normativa, secondo i giudici europei, è riuscita a bilanciare l’esigenza di garantire le condizioni di convivenza civile con la tutela dei diritti e delle libertà individuali necessarie in una società democratica. Anzi, si legge nel comunicato stampa emesso dalla Corte, “<em>il Belgio ha cercato di rispondere a&nbsp;una pratica che riteneva incompatibile con la comunicazione sociale e&nbsp;la creazione di relazioni umane, indispensabili per la vita della società</em>” con ciò evidenziando che sia per il legislatore belga che per la Corte EDU tali interazioni sono essenziali per il funzionamento di una società democratica.</div>
<div id="ftn24"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> C. Schmitt, <em>Le categorie del “politico”. Saggi di una teoria politica</em>, Bologna, 1972, 108 – 109.</div>
<div id="ftn25"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> In tal senso F. Famiglietti, <em>La sicurezza “ai tempi dell’ISIS”: tra “stato di emergenza”, diritto penale “del nemico” e rivitalizzazione del diritto di polizia in un sistema integrato di azioni e strutture</em>, in <a href="http://www.dirittifondamentali.it/"><em>www.dirittifonda­mentali.it</em></a>, 2016, 2.</div>
<div id="ftn26"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> La sicurezza fu intesa dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 agosto 1789, come diritto naturale e imprescrittibile dell’uomo, accanto alla libertà, alla proprietà, alla resistenza all’oppressione. Quasi negli stessi termini si era già espressa, peraltro, la Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti del 4 luglio del 1776. In epoca moderna ritroviamo una simile concezione nell’art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948, ai sensi del quale “<em>ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona</em>”.<br />
Nel diritto europeo, la sicurezza è stata richiamata quale elemento fondativo e, nel contempo, obiettivo fon­damentale dell’Unione Europea, nella creazione di un comune “<em>spazio di libertà, sicurezza e giustizia</em>” al fine di assicurare e promuovere la pace e la giustizia: si veda sia il Preambolo del Trattato sull’Unione (1992), sia il trattato di Amsterdam (1997), nonché la Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;uomo proclamata a Nizza 7 di­cembre del 2000 (il cui art. 6 così dispone: “<em>Ogni individuo ha diritto alla libertà ed alla sicurezza</em>”) e il più recente Trattato costituzionale di Roma del 29 ottobre 2004.<br />
Per la qualificazione della “<em>sicurezza</em>” come vero e proprio “<em>primario e naturale diritto dell’individuo necessario al godimento delle libertà che l’ordinamento gli attribuisce</em>” e non come categoria collegata esclusivamente all’interesse pubblico, P. Torretta, <em>Diritto alla sicurezza e (altri) diritti e libertà della persona: un complesso bilanciamento costituzionale</em>, in Aa.Vv., <em>Diritti fondamentali e Costituzione</em>, Milano, 2003, 463; G. Cerrina Feroni &#8211; G. Morbidelli, <em>La sicurezza: un valore superprimario, </em>in <em>Percorsi costituzionali, </em>2008, 30 ss., secondo cui la sicurezza va intesa come “<em>diritto sociale costituzionalmente garantito</em>”, come vero e proprio valore giu­ridico supremo, sebbene non espressamente enunciato; P. Barile, <em>Garanzie costituzionali e diritti fondamentali: un&#8217;introduzione</em>, in L. Lanfranchi (a cura di), <em>Garanzie costituzionali e diritti fondamentali</em>, Roma, 2004, 18, secondo cui la sicurezza potrebbe essere considerata come un “<em>diritto sociale condizionato</em>”, ossia come diritto “<em>il cui godimento dipende dalla presenza di una organizzazione erogatrice delle prestazioni</em>”.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn27"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> G. Tropea, <em>Homo sacer? Considerazioni perplesse sulla tutela processuale del migrante</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2008, 839 ss.</div>
<div id="ftn28"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> Così, M. Immordino, <em>Pubbliche amministrazioni e tutela dei diritti fondamentali degli immigrati</em>, cit., 3.<br />
Ma, si veda anche B.S. Turner, <em>Cittadinanza, multiculturalismo e pluralismo giuridico: diritti culturali e teoria del riconosci­mento critico</em>, in <a href="http://www.postfilosofie.it/"><em>www.postfilosofie.it</em></a>, 2005, 86, per il quale i diritti umani sono diritti senza territori, mentre i sistemi di diritto sono generalmente collegati alle comunità politiche sovrane. Questo, dunque, sarebbe il cuore dello scontro tra cittadinanza (diritti sociali basati sull’appartenenza ad uno Stato-Nazione e sulla sicurezza nazionale) e diritti umani che esistono in virtù della vulnerabilità degli esseri umani. I diritti di cittadinanza, quindi, implicano doveri sociali dentro uno spazio definito, mentre i diritti umani offrono protezione e non ne specificano in quanto tali i doveri.</div>
<div id="ftn29"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> Si veda, <em>ex multis</em>, E. Cannizzaro – A. Caligiuri, <em>Art. 10</em>, in R. Bifulco – A. Celotto – M. Olivetti (a cura di), <em>Commentario alla Costituzione</em>, Padova, 2006, 242 ss.</div>
<div id="ftn30"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> G. Corso, <em>La disciplina dell’immigrazione tra diritti fondamentali e discrezionalità del legislatore nella giuri­sprudenza costituzionale</em>, in <a href="http://www.cortecostituzionale.it/"><em>www.cortecostituzionale.it</em></a>, 2012, 1.</div>
<div id="ftn31"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> Che l’art. 73 della Legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma della normativa di diritto internazionale privato, non ha abrogato.&nbsp;</div>
<div id="ftn32"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> Così, V. Onida, <em>Lo statuto costituzionale del non cittadino</em>, Relazione introduttiva svolta al Convegno di Cagliari dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti su “<em>Lo statuto costituzionale del non cittadino</em>”, 16 otto­bre 2009, in <a href="http://www.rivistaaic.it/"><em>www.rivistaaic.it</em></a>, 2009, 9.</div>
<div id="ftn33"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> Sul punto, A. Pace, <em>Dai diritti del cittadino ai diritti fondamentali dell’uomo</em>, in <a href="http://www.rivistaaic.it/"><em>www.rivistaaic.it</em></a>, 2010, 1 ss.</div>
<div id="ftn34"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> Così, P. Chiarella, <em>Il terzo intruso</em>, cit., 3. In proposito, si vedano le considerazioni, richiamate dall’A., di Z. Bauman, <em>Wasted lives. Modernity and its outcasts</em>, Cambridge, 2003 e J. Habermas, <em>Lotte di riconoscimento nello stato democratico di diritto</em>, in J. Habermas – C. Taylor, <em>Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento</em>, cit., 2008, 102.</div>
<div id="ftn35"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> In proposito, però, si deve segnalare la norma contenuta nell’art. 8, <em>lett.d</em>), Dl. 17 febbraio 2017, n. 13, conv. con modificazioni in L. 13 aprile 2017, n. 46, che aggiunge al D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della <a href="https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3871880&amp;IdUnitaDoc=19529408&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=11&amp;Pagina=0">direttiva 2013/33/UE</a> recante norme relative all&#8217;accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, non­ché della <a href="https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3871879&amp;IdUnitaDoc=19529313&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=11&amp;Pagina=0">direttiva 2013/32/UE</a>, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) il nuovo art. 22-bis, relativo alla partecipazione dei richiedenti protezione inter­nazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali.<br />
La disposizione, nel rinviare alla legislazione vigente in materia di lavori socialmente utili, individua nel Prefetto, d’intesa con i Comuni, le Regioni e le Provincie autonome, il soggetto promotore di questo tipo di attività, anche con la stipula di protocolli d’intesa con i summenzionati enti, nonché con le organizzazioni del terzo settore.<br />
La novità legislativa appena menzionata deve essere salutata con favore. Essa, infatti con tutta probabilità, potrà consentire ai migranti di iniziare immediatamente ad integrarsi nel tessuto sociale italiano e, svolgendo lavori socialmente utili, essere percepiti non più come una minaccia o un fastidio per i cittadini (purtroppo, sono sempre più numerosi ormai gli italiani che si scoprono “razzisti”), ma per quello che nella maggior parte dei casi realmente sono: persone bisognose, costrette ad abbandonare la propria casa per fuggire da realtà terribili. Non solo, la possibilità di svolgere attività sotto l’egida dell’amministrazione pubblica potrebbe (e dovrebbe!) scongiurare il rischio che tali soggetti, certamente deboli, vengano coinvolti nelle attività della criminalità organizzata, o, in qualsiasi altro modo sfruttati.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn36"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> G. Cerrina Feroni, <em>Diritto costituzionale e società multiculturale</em>, cit., 38.</div>
<div id="ftn37"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a> In realtà una certa regolamentazione dell’accesso e della presenza di persone (cittadini e stranieri) sul territorio nazionale, si è avuta sin dai primi anni dell’unificazione e, in certa misura, anche nell’Italia preunitaria. Mentre è mancata a lungo una disciplina organica precipuamente diretta agli stranieri e volta a disci­plinare il fenomeno migratorio in sé, nelle sue varie sfaccettature. D’altra parte l’Italia è stato, per gran parte del XX secolo, un Paese di emigrazione e solo a partire dagli anni ’80 si è assistito ad un’inversione di tendenza con i primi flussi migratori consistenti, per l’effetto congiunto dell’immigrazione economica, relativa all’ingresso per motivi di lavoro, e di quella forzata, per ragioni politiche, proveniente dai Paesi vicini. Le cause del feno­meno migratorio furono, quindi, plurime, dovute sia all’instabilità politica che alla crescente domanda di lavoro. Per una ricostruzione storica, si veda M. Savino, <em>Le libertà degli altri</em>, Milano 2012.<br />
È stato anche evidenziato da una certa parte della dottrina (L. Einaudi, <em>Le politiche dell’immigrazione in Italia dall’Unità ad oggi</em>, Roma – Bari, 2007, 60; C. Bonifazi, <em>L’immigrazione straniera in Italia</em>, Bologna, 2007, 83) che a costituire un fattore di attrazione ulteriore per l’immigrazione economica in Italia, fu proprio l’assenza di una disciplina normativa in materia, allora “<em>contenuta in poche rudimentali disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, TULPS, concepite in epoca fascista, le quali ponevano problemi non soltanto sul piano funzionale (dell’effettività del controllo dei confini), ma anche su quello delle garanzie</em>” (Così, M. Savino, <em>Le libertà degli altri</em>, cit., 221) unitamente alla scarsa regolamentazione del mercato del lavoro in generale.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn38"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a> G. Carella, <em>Esodi di massa e diritto internazionale</em>, in <em>Riv. dir. int.</em>, 1992, 903 ss.</div>
<div id="ftn39"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> Il principio viene fatto risalire al <em>diritto di visita</em> teorizzato nel 1795 da I. Kant, <em>Per la pace perpetua. Un progetto filosofico</em>, cit., per il quale il primo ingresso non può essere negato allo straniero laddove ciò possa causargli un danno, ed è previsto anche dalla Convenzione contro la tortura e altre pene e trattamenti cru­deli, inumani o degradanti del 1984, che vieta il respingimento o l’estradizione di una persona verso un altro Stato ove vi siano serie ragioni che corra il rischio di essere torturato. In argomento, J.C. Hataway, <em>The rights of refugees under international law</em>, Cambridge, 2005.</div>
<div id="ftn40"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a> Per un’applicazione concreta del principio di <em>non – refoulement</em>, si veda Corte EDU, 23 febbraio 2012, <em>Hirsi Jamaa e a. c. Italia</em>; 21 ottobre 2014<em>,</em> <a href="https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?facetNode_1=0_8_1_60&amp;contentId=SDU1109298&amp;previsiousPage=mg_1_20" title="Leggi: Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 21 ottobre 2014 - Ricorsi n. 16643/09 - Sharifi e altri c. Italia e Grecia"><em>Sharifi e altri c. Italia e Grecia</em></a>,&nbsp; 15 dicembre 2016, <em>Khlaifia e a. c. Ita­lia</em><strong>,</strong> in <a href="http://www.giustizia.it/"><em>www.giustizia.it</em></a>.&nbsp; Si veda, in proposito, D. Floridia, <em>L’ingresso nel territorio e l’accesso alle procedure di riconoscimento</em>, in P. Benvenuti (a cura di), <em>Flussi migratori e fruizione dei diritti fondamentali</em>, L’Aquila, 2008, 231 ss.</div>
<div id="ftn41"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[41]</a> G. Corso, <em>La disciplina dell’immigrazione</em>, cit., 4, che richiama Corte Cost., 8 luglio 2010, n. 250, in <a href="http://www.cortecostituzionale.it/"><em>www.cortecostituzionale.it</em></a>, per la quale “<em>lo Stato non può (…) abdicare al compito, ineludibile, di presidiare le proprie frontiere: le regole stabilite in funzione di un adeguato flusso migratorio vanno dunque rispettate , e non eluse (…) essendo poste a difesa della collettività nazionale e, insieme, di tutti coloro che le hanno os­servate e che potrebbero ricevere danno dalla tolleranza di situazioni illegali</em>” (sent. n. 353/1997).</div>
<div id="ftn42"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[42]</a> In tal senso, Corte EDU, 18 giugno 2013, <em>Mohammed Abubeker c. Austria e Italia</em>, in <a href="http://www.giustizia.it/"><em>www.giustizia.it</em></a>. &nbsp;</div>
<div id="ftn43"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43" title="">[43]</a> Corte EDU, 18 giugno 2013, cit., 50 <em>considerando</em>.</div>
<div id="ftn44"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44" title="">[44]</a> P. Chiarella, <em>Il terzo intruso</em>, cit., 6 – 7.</div>
<div id="ftn45"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45" title="">[45]</a> Che già in epoca remota con la sentenza 16 luglio 1970, n. 144, in <a href="http://www.cortecostituzionale.it/"><em>www.cortecostituzionale.it</em></a>, ha ricono­sciuto “<em>l’eguaglianza dello straniero rispetto al cittadino nella sfera dei diritti fondamentali</em>­”, ossia “<em>l’eguaglianza di situazioni soggettive nel campo della titolarità dei diritti di libertà</em>”.</div>
<div id="ftn46"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46" title="">[46]</a> Questa tendenza è stata rilevata da A. Pugiotto, <em>Purché se ne vadano. La tutela giurisdizionale (assente o carente) nei meccanismi di allontanamento dello straniero</em>, in <em>Dir. e soc.</em>, 2009, 527 e G. Bascherini, <em>Immigra­zione e diritti fondamentali. L’esperienza italiana tra storia costituzionale e prospettive europee</em>, Napoli, 2007, 218.</div>
<div id="ftn47"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47" title="">[47]</a> Sui profili costituzionali della materia immigrazione, anche nell’applicazione della Corte Costituzionale, si vedano, tra i tanti, P. Bonetti, <em>Trattamento giuridico dello straniero</em>, in V. Onida – B. Randazzo (a cura di), <em>Viva vox</em> <em>Constitutionis. Temi e tendenze nella giurisprudenza costituzionale dell’anno 2004</em>, Milano, 2005, 336 ss.; G. Savio, <em>Il ruolo della giurisprudenza costituzionale nella definizione del diritto degli stranieri</em>, in R. Bin – G. Brunelli – A. Pugiotto – P. Veronesi (a cura di), <em>“Effettività” e “seguito” delle tecniche decisorie della Corte Costituzionale</em>, Napoli, 2006, 739 ss.; F. Scuto, <em>I diritti fondamentali della persona quale limite al contrasto dell’immigrazione irregolare</em>, Milano, 2012, 231 ss. &nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn48"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48" title="">[48]</a> Corte Cost., 10 aprile 2001, n. 105, in <a href="http://www.cortecostituzonale.it/"><em>www.cortecostituzonale.it</em></a>.</div>
<div id="ftn49"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49" title="">[49]</a> G. Corso, <em>La disciplina dell’immigrazione</em>, cit., 12. Sul punto si tornerà più avanti, in sede di critica alla riforma della legge sull’immigrazione operata dal c.d. Decreto Minniti.</div>
<div id="ftn50"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50" title="">[50]</a> Così, Corte Cost., 8 luglio 2010, n. 249, in <a href="http://www.cortecostituzionale.it/"><em>www.cortecostituzionale.it</em></a>.&nbsp;</div>
<div id="ftn51"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51" title="">[51]</a> Corte Cost., 28 maggio 2010, n. 187, in <a href="http://www.cortecostituzionale.it/"><em>www.cortecostituzionale.it</em></a>.</div>
<div id="ftn52"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52" title="">[52]</a> G. Corso, <em>La disciplina dell’immigrazione</em>, cit., 16.</div>
<div id="ftn53"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53" title="">[53]</a> Corte Cost. 30 luglio 2008, n. 306, in <a href="http://www.cortecostituzionale.it/"><em>www.cortecostituzionale.it</em></a>.</div>
<div id="ftn54"><a href="#_ftnref54" name="_ftn54" title="">[54]</a> Sul punto, M. Immordino, <em>La salute degli immigrati tra “certezza” del diritto e “incertezza della sua effettività</em>”, in M. Immordino – C. Celone (a cura di), <em>Diritto degli immigrati e diritto dell’immigrazione</em>, <em>Nuove autonomie</em>, 2013, 197 ss.</div>
<div id="ftn55"><a href="#_ftnref55" name="_ftn55" title="">[55]</a> P. Chiarella, <em>Il terzo intruso</em>, cit., 22.</div>
<div id="ftn56"><a href="#_ftnref56" name="_ftn56" title="">[56]</a> L. Ferrajoli, <em>I fondamenti dei diritti fondamentali</em>, in Id., <em>Diritti fondamentali. Un dibattito teorico</em>, Roma – Bari, 2001, 338 ss.</div>
<div id="ftn57"><a href="#_ftnref57" name="_ftn57" title="">[57]</a> Sono noti i casi per cui, ad esempio, in alcune famiglie islamiche presenti nel territorio si sono verificati episodi di sopraffazione nei confronti di adolescenti che seguivano uno stile di vita occidentale. In dottrina, si veda L. Ferrajoli, <em>Diritti fondamentali e multiculturalismo</em>, in R. Orrù – L. Sciannella (a cura di), <em>Limitazioni di sovranità e processi di democratizzazione</em>, Torino, 2004, 224 ss.</div>
<div id="ftn58"><a href="#_ftnref58" name="_ftn58" title="">[58]</a> Così, A. Ruggeri, <em>I diritti dei non cittadini tra modello costituzionale e politiche nazionali</em>, in C. Panzera – A. Rauti – C. Salazar – A. Spadaro (a cura di), <em>Metamorfosi della cittadinanza e diritti degli stranieri</em>, Napoli, 2016, 54.</div>
<div id="ftn59"><a href="#_ftnref59" name="_ftn59" title="">[59]</a> M. Immordino, <em>Pubbliche amministrazioni e tutela dei diritti fondamentali</em>, cit. 11.</div>
<div id="ftn60"><a href="#_ftnref60" name="_ftn60" title="">[60]</a> Il diritto di impugnare tali provvedimenti prescinde anche dallo statuto amministrativo dello straniero e, in particolare, dal fatto che sia o meno regolare. Secondo Corte Cost., 16 giugno 2000, n. 198, in <a href="http://www.giurcost.org/"><em>www.giurcost.org</em></a>, “<em>il diritto al riesame di un provvedimento di espulsione, con piena garanzia del diritto di difesa, spetta non solo agli stranieri che soggiornano legittimamente il Italia, ma anche a coloro che sono presenti illegitti­mamente sul territorio nazionale</em>”.</div>
<div id="ftn61"><a href="#_ftnref61" name="_ftn61" title="">[61]</a> E, d’altra parte, ma sul punto si tornerà più avanti, alla materia dell’immigrazione risulta applicabile la Legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo. Applicabilità peraltro confermata dal fatto che le eccezioni ai principi ivi contenuti sono espressamente enumerate nella disciplina del T.U. n.286/1998, mentre la stessa Legge sul procedimento amministrativo prevede alcune eccezioni espresse all’applicabilità di alcuni istituti alla materia dell’immigrazione (in particolare gli istituti di semplificazione come il silenzio assenso). In proposito, S. Castel­lazzi, <em>Profili procedimentali</em>, in V. Gasparini Casari, <em>Il diritto dell’immigrazione</em>, Modena, 2010, 253 ss.</div>
<div id="ftn62"><a href="#_ftnref62" name="_ftn62" title="">[62]</a> In G.U. Serie Generale 18 aprile 2017, n. 90.</div>
<div id="ftn63"><a href="#_ftnref63" name="_ftn63" title="">[63]</a> Il diritto di difesa, peraltro, è pienamente riconosciuto anche a livello Europeo dalla Corte di Giustizia in applicazione dell’art. 47 della Carta di Nizza che prevede il diritto a un ricorso effettivo ad ogni individuo “<em>i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati</em>” e che riprende il testo degli artt. 6 e 13 della CEDU. Sul punto, L.P. Comoglio, <em>L’effettività della tutela giurisdizionale nella carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea</em>, in <em>La nuova giurisprudenza civile commentata</em>, 2001, 6, 471 ss.</div>
<div id="ftn64"><a href="#_ftnref64" name="_ftn64" title="">[64]</a> Per un commento dettagliato sulle norme che prevedono le varie tipologie di espulsione, come modificate dalla L. 30 luglio 2002, n. 189 (Legge Bossi – Fini), si veda P. Bonetti, <em>Ingresso, soggiorno e allontanamento. Profili generali e costituzionali</em>, in B. Nascimbene (a cura di), <em>Diritto degli stranieri</em>, Milano, 2004, 201 ss.; la norma, poi, è stata ulteriormente modificata da vari provvedimenti normativi, di cui l’ultimo è il D.l. 23 giugno 2011, n. 89. Il Decreto Minniti del 2017, invece, non vi ha apportato alcuna modifica.</div>
<div id="ftn65"><a href="#_ftnref65" name="_ftn65" title="">[65]</a> G. Tropea, <em>Homo sacer?</em>, cit.</div>
<div id="ftn66"><a href="#_ftnref66" name="_ftn66" title="">[66]</a> In generale, sulla tutela processuale differenziata si veda, <em>ex multis</em>, A. Romano Tassone, <em>Sulla differenzia­zione dei riti processuali (dalla decodificazione alla ricodificazione?)</em>, in <em>Dir. e proc. amm.</em>, 2008, 77 ss.</div>
<div id="ftn67"><a href="#_ftnref67" name="_ftn67" title="">[67]</a> G. Tropea, <em>Homo sacer?</em>, cit.</div>
<div id="ftn68"><a href="#_ftnref68" name="_ftn68" title="">[68]</a> E, d’altra parte, il respingimento produce effetti analoghi all’espulsione, tanto che sono previsti alcuni rinvii alla sua disciplina, in particolare sotto il profilo dei divieti previsti a favore di alcune categorie di stranieri, secondo il disposto dell’art. 10, comma 4 T.U. n. 286/1998.</div>
<div id="ftn69"><a href="#_ftnref69" name="_ftn69" title="">[69]</a> P. Bonetti, <em>Ingresso, soggiorno e allontanamento</em>, cit., 280.</div>
<div id="ftn70"><a href="#_ftnref70" name="_ftn70" title="">[70]</a> Critici su questo tipo di respingimento, F. Vassallo Paleologo, <em>L’illegittimità del respingimento “differito” intempestivo tra tutela della libertà personale e legalità amministrativa</em>, in <em>Giur. di merito</em>, 2012, 1138 ss. e F.B. Morelli, <em>La tutela della libertà personale dello straniero presente </em>sine titulo<em> sul territorio nazionale tra respingimento, espulsione e trattenimento</em>, in O. Giolo – M. Pifferi (a cura di), <em>Diritto contro. Meccanismi giuridici di esclusione dello straniero</em>, Torino, 2009, 156 ss.</div>
<div id="ftn71"><a href="#_ftnref71" name="_ftn71" title="">[71]</a> In tal senso, M. Renna, <em>L’efficacia e l’esecuzione dei provvedimenti amministrativi tra garanzie procedimentali ed esigenze di risultato</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2007, 842.</div>
<div id="ftn72"><a href="#_ftnref72" name="_ftn72" title="">[72]</a> G. Tropea, <em>Homo sacer?</em>, cit.</div>
<div id="ftn73"><a href="#_ftnref73" name="_ftn73" title="">[73]</a> G. Sirianni, <em>Le garanzie giurisdizionali avverso l’espulsione dello straniero</em>, in <em>Dir. pubbl.</em>, 2000, 898; F. Figorilli, <em>Giurisdizione piena del giudice ordinario e attività della pubblica amministrazione</em>, Torino, 2002, 328.</div>
<div id="ftn74"><a href="#_ftnref74" name="_ftn74" title="">[74]</a> P. Bonetti, <em>Audizione sui temi dell’immigrazione</em>, svoltasi presso la Comm. Aff. Cost. del Senato, 8 febbraio 2016, in <a href="http://www.senato.it/"><em>www.senato.it</em></a>, 26.</div>
<div id="ftn75"><a href="#_ftnref75" name="_ftn75" title="">[75]</a> R. Caponigro, <em>La tutela giurisdizionale dello straniero avverso l’espulsione amministrativa prefettizia</em>, in <em>Foro amm. – Tar</em>, 2004, 3563 ss.</div>
<div id="ftn76"><a href="#_ftnref76" name="_ftn76" title="">[76]</a> G. Tropea, <em>Homo sacer?</em>, cit.</div>
<div id="ftn77"><a href="#_ftnref77" name="_ftn77" title="">[77]</a> G. Tropea, <em>Homo sacer?</em>, cit.</div>
<div id="ftn78"><a href="#_ftnref78" name="_ftn78" title="">[78]</a> Sull’esperienza francese si veda, F. J. Laferrière, <em>Droit des ètrangers</em>, Paris, 2000, 161 ss.; B. Even, <em>Les mutations du contentieux administratif des étrangers</em>, in&nbsp;<em>Défendre la cause des étrangers en justice</em>, Dalloz, 2009. Sul punto si tornerà, comunque, più avanti.</div>
<div id="ftn79"><a href="#_ftnref79" name="_ftn79" title="">[79]</a> In dottrina, segnala la problematicità del mancato coordinamento della tutela giurisdizionale avverso i prov­vedimenti di espulsione con il giudizio amministrativo R. Rolli, <em>Immigrazione e giurisdizione</em>, in S. Gambino – G. D’Ignazio (a cura di), <em>Immigrazione e diritti fondamentali. Fra costituzioni nazionali, Unione Europea e diritto internazionale</em>, Milano, 2010, 553 ss.</div>
<div id="ftn80"><a href="#_ftnref80" name="_ftn80" title="">[80]</a> In <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/"><em>www.giustizia-amministrativa.it</em></a></div>
<div id="ftn81"><a href="#_ftnref81" name="_ftn81" title="">[81]</a> In <a href="http://www.cortedicassazione.it/"><em>www.cortedicassazione.it</em></a>.</div>
<div id="ftn82"><a href="#_ftnref82" name="_ftn82" title="">[82]</a> In <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/"><em>www.giustizia-amministrativa.it</em></a>.</div>
<div id="ftn83"><a href="#_ftnref83" name="_ftn83" title="">[83]</a> Corte Cass., Sez. Un., 17 giugno 2013, n. 15115, in <a href="http://www.cortedicassazione.it/"><em>www.cortedicassazione.it</em></a>.</div>
<div id="ftn84"><a href="#_ftnref84" name="_ftn84" title="">[84]</a> F. Vassallo Paleologo, <em>Ci sarà un giudice che decida in materia di respingimenti degli immigrati irregolari?</em>, in <a href="http://www.questionegiustizia.it/"><em>www.questionegiustizia.it</em></a>, 2013, 2.</div>
<div id="ftn85"><a href="#_ftnref85" name="_ftn85" title="">[85]</a> F. Vassallo Paleologo, <em>op. ult. cit.</em>, 7.</div>
<div id="ftn86"><a href="#_ftnref86" name="_ftn86" title="">[86]</a> Corte Cost., 10 aprile 2001, n. 105, cit.</div>
<div id="ftn87"><a href="#_ftnref87" name="_ftn87" title="">[87]</a> Così, Corte Cass., Sez. Un., 16 ottobre 2006, nn. 22217 e 22221, in <em>Dir. e giust.</em>, 2006, 21 ss., commentate da F. A. Genovese, <em>Quegli atti a fondamento dell’espulsione. Se l’operato del questore non si discute</em>.<em> Ignorato il trend dottrinario sulla disapplicazione</em>, in <em>Corr. del mer.</em>, 2007, 205 ss. Più recentemente, cfr. Corte Cass., sez. VI, 13 luglio 2015, n. 14610, cit.</div>
<div id="ftn88"><a href="#_ftnref88" name="_ftn88" title="">[88]</a> Così, G. Tropea, <em>Homo sacer?</em>, cit.</div>
<div id="ftn89"><a href="#_ftnref89" name="_ftn89" title="">[89]</a> Corte Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2005, n. 20125, in <em>Dir. imm. Citt.</em>, 2006, 131 ss.</div>
<div id="ftn90"><a href="#_ftnref90" name="_ftn90" title="">[90]</a> Per il quale “<em>1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell&#8217;esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell&#8217;ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui</em>”.</div>
<div id="ftn91"><a href="#_ftnref91" name="_ftn91" title="">[91]</a> Così, E. Casetta, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, Milano, 2013, 433.</div>
<div id="ftn92"><a href="#_ftnref92" name="_ftn92" title="">[92]</a> P. Bonetti, <em>Audizione sui temi dell’immigrazione</em>, cit., 27.</div>
<div id="ftn93"><a href="#_ftnref93" name="_ftn93" title="">[93]</a> Anche sulla scelta di attribuire a tale giudice, onorario e non togato, e con competenze limitate, la giurisdi­zione sull’impugnazione dei provvedimenti prefettizi, si nutrono forti perplessità. Il trasferimento è stato ope­rato, com’è noto, dal D.l. 14 settembre 2004, n. 241, conv. in L. 12 novembre 2004, n. 271.<br />
La Commissione Giustizia della Camera, in sede di discussione della legge di conversione, aveva, comunque, espresso parere contrario (reperibile in <em>www.senato.it</em>), sottolineando che “<em>una sola categoria di persone, gli stranieri extracomunitari, vede ricadere sotto la giurisdizione del giudice di pace pronunce che incidono sul loro status libertatis, in evidente contraddizione con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3, primo comma, della Costituzione e senza che per i tempi e per i modi previsti, sia effettivamente garantito quel nucleo in­comprimibile del diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione e richiamato dalla Corte Costituzionale</em>” (sent. 15 luglio 2004, n. 222, in <a href="http://www.giurcost.org/"><em>www.giurcost.org</em></a>.).</div>
<div id="ftn94"><a href="#_ftnref94" name="_ftn94" title="">[94]</a> Corte Cost., ord. 18 dicembre 2001, n. 414, in <a href="http://www.cortecostituzionale.it/"><em>www.cortecostituzionale.it</em></a>, commentata da P.L. Di Bari, <em>Doppia tutela giurisdizionale in materia di soggiorno ed espulsione dello straniero. Ovvero la strada tortuosa per raggiungere un giudice a Berlino</em>, in <em>Dir., imm., citt</em>, 2002, 101 ss.</div>
<div id="ftn95"><a href="#_ftnref95" name="_ftn95" title="">[95]</a> In tal modo, da un lato, la cognizione del giudice si estende in modo complessivo all’intera vicenda che interessa lo straniero e, dall’altro lato, attraverso la richiesta di una misura cautelare, lo straniero può ottenere la sospensione dell’espulsione in pendenza di giudizio, fino alla pronuncia del giudice in merito alla sussistenza o meno di un titolo di soggiorno.</div>
<div id="ftn96"><a href="#_ftnref96" name="_ftn96" title="">[96]</a> Così A. D. De Santis, <em>La nuova tutela giurisdizionale dei diritti dei migranti. Note a margine del d.l. 13/2017</em>, in <a href="http://www.judicium.it/"><em>www.judicium.it</em></a>, 2017, 1.</div>
<div id="ftn97"><a href="#_ftnref97" name="_ftn97" title="">[97]</a> La previsione di sezioni specializzate non costituisce una novità nell’ordinamento processuale italiano. Ai sensi dell’art. 102, comma 2 Cost., esse possono essere istituite per determinate materie, anche con la parte­cipazione di cittadini idonei, estranei alla magistratura.<br />
Fra i giudici specializzati togati possono ricordarsi le sezioni lavoro istituite presso i tribunali e le corti d’appello, cui sono devolute tutte la controversie in materia di lavoro e previdenza sociale, e i più recenti tribunali delle imprese, sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d’appello con sede nel capoluogo di ogni Regione, con competenze in materia di impresa.<br />
La tendenza all’istituzione di sezioni specializzate per particolari materie è, poi, confermata anche dal disegno di legge di riforma del processo civile A.S. 2284, approvato dalla Camera e attualmente all’esame del Senato, che prevede, oltre all’ampliamento delle competenze del suddetto tribunale delle imprese, l’istituzione di sezioni specializzate presso i tribunali e le corti d’appello, cui devolvere le controversie relative alla persona, alla famiglia e ai minori, con conseguente soppressione del tribunale per i minorenni.&nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn98"><a href="#_ftnref98" name="_ftn98" title="">[98]</a> Costituisce, infatti, titolo preferenziale per l’assegnazione alle sezioni specializzate: l’essere già stati addetti per almeno due anni alla trattazione dei procedimenti in materia di immigrazione; l’avere partecipato ai corsi organizzati in materia dalla Scuola superiore della magistratura; l’avere una particolare competenza, per altra causa. È, altresì, valutata positivamente la conoscenza della lingua inglese.&nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn99"><a href="#_ftnref99" name="_ftn99" title="">[99]</a> L’Ufficio europeo per l’asilo (EASO) è un organismo decentrato dell’UE istituito con il regolamento UE n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio. Esso svolge un ruolo determinante nella concreta attuazione del sistema europeo comune di asilo, ed è stato istituito al fine di rafforzare la cooperazione pratica in materia di asilo e di assistere gli Stati membri nell’assolvimento degli obblighi europei e internazionali di fornire protezione alle persone in difficoltà. L’EASO, quindi, agisce in qualità di centro specializzato in materia di asilo e fornisce, inoltre, sostegno agli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza sono sottoposti ad una pressione particolare.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn100"><a href="#_ftnref100" name="_ftn100" title="">[100]</a> Al fine di assicurare una formazione continua dei magistrati addetti alle sezioni specializzate, il menzionato art. 2 prevede che: nei tre anni successivi all’assegnazione, i giudici devono partecipare almeno una volta l’anno a sessioni di formazione professionale; mentre, negli anni successivi, gli stessi giudici hanno l’obbligo di partecipare almeno una volta ogni biennio a un corso di aggiornamento professionale.</div>
<div id="ftn101"><a href="#_ftnref101" name="_ftn101" title="">[101]</a> Così, condivisibilmente, V. Gaeta, <em>La riforma della protezione internazionale: una prima lettura</em>, in <a href="http://www.questionegiustizia.it/"><em>www.questionegiustizia.it</em></a>, 2017, 4.</div>
<div id="ftn102"><a href="#_ftnref102" name="_ftn102" title="">[102]</a> La disciplina di riferimento è contenuta negli artt. 6, 7 e 8 D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 (attuazione della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri).<br />
L’art. 6, in particolare, riconosce ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio. Ove si superino i tre mesi, ai sensi dell’art. 7, il soggiorno in Italia è legittimo se: il cittadino UE è lavoratore subordinato o autonomo dello Stato; il cittadino UE dispone per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; la persona è un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle disposizioni precedenti.<br />
L’art. 8 ammette avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di soggiorno il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria.</div>
<div id="ftn103"><a href="#_ftnref103" name="_ftn103" title="">[103]</a> Anche in questo caso la disciplina di riferimento è quella del D.Lgs. n. 30/2007, in particolare, artt. 20, 20 <em>ter</em> e 21.<br />
Ai sensi dell’art. 20, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini UE o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza, altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.<br />
L’art. 20 <em>ter</em> attribuisce al giudice ordinario in composizione monocratica (ora, dunque, alla sezione specializzata) la competenza per la convalida dei provvedimenti di allontanamento emessi dal Questore.<br />
Se, invece, tali provvedimenti siano stati adottati per motivi di sicurezza dello Stato, la competenza è attribuita al giudice amministrativo.<br />
L’art. 22, infine, indica il termine per la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di allontanamento in 30 giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità. Detta specifiche norme sul contenuto del ricorso e sull’stanza di sospensione del provvedimento impugnato, e stabilisce l’applicazione del rito sommario di cognizione.&nbsp;</div>
<div id="ftn104"><a href="#_ftnref104" name="_ftn104" title="">[104]</a> L’art. 35 del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, stabilisce che il procedimento per l’impugnazione delle decisioni di diniego della protezione internazionale è deciso, con rito sommario di cognizione, dal tribunale ordinario in composizione monocratica.<br />
I procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale è disposto il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale sono, invece, disciplinati dall’art. 6, comma 5 D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, ai sensi del quale il richiedente ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di un difensore memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida.</div>
<div id="ftn105"><a href="#_ftnref105" name="_ftn105" title="">[105]</a> L’art. 32, comma 3 D.lgs. n. 25/2008, prevede che, nei casi in cui la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, gli atti sono trasmessi al Questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno per fini umanitari.</div>
<div id="ftn106"><a href="#_ftnref106" name="_ftn106" title="">[106]</a> Ai sensi dell’art. 30, comma 6 T.U. n. 286/1998, cui la norma fa riferimento, contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provve­dimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare, l’interessato può presentare ricorso al tribunale del luogo in cui risiede, che decide (in composizione monocratica) con decreto applicando il rito sommario di cognizione.</div>
<div id="ftn107"><a href="#_ftnref107" name="_ftn107" title="">[107]</a> L’autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione in­ternazionale è, ai sensi dell’art. 3, comma 3 D.lgs. n. 25/2008, l’Unità Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno.</div>
<div id="ftn108"><a href="#_ftnref108" name="_ftn108" title="">[108]</a> Ai sensi del quale, quando l’interessato sia trattenuto in un centro di permanenza per i rimpatri, la sua partecipazione all&#8217;udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza, mediante un collegamento au­diovisivo, tra l&#8217;aula d&#8217;udienza e il centro. Tale collegamento audiovisivo deve svolgersi in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale che dovrà essere adottato, d’intesa tra i Ministeri della giustizia e dell’interno, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di riforma, e, in ogni caso, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possi­bilità di udire quanto vi viene detto. È sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un operatore della polizia di Stato deve essere presente nel luogo ove si trova il richiedente e ne attesta l&#8217;identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all&#8217;esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti.</div>
<div id="ftn109"><a href="#_ftnref109" name="_ftn109" title="">[109]</a> In tal senso, A. D. De Santis, <em>La nuova tutela giurisdizionale dei diritti dei migranti</em>, cit., 2.<br />
D’altra parte, già Corte Cass., 7 febbraio 2017, n. 3273, in <em>Foro it.</em>, 2017, 837, con nota di B. Poliseno, <em>Il groviglio normativo «a presidio» del trattenuto richiedente la protezione internazionale</em>, 840 ss., ha statuito nel senso che “<em>sulla domanda del questore di proroga del periodo di trattenimento presso il Centro di identifi­cazione e di espulsione (CIE) dello straniero richiedente la protezione internazionale, è competente il tribunale ordinario e non il giudice di pace</em>”.</div>
<div id="ftn110"><a href="#_ftnref110" name="_ftn110" title="">[110]</a> A. D. De Santis, <em>La nuova tutela giurisdizionale dei diritti dei migranti</em>, cit., 3.<br />
Sulla tendenza all’accantonamento dell’udienza civile da parte del legislatore, si veda Corte Cass., Sez. VI, ord. 10 gennaio 2017, 395, in <a href="http://www.cortedicassazione.it/"><em>www.cortedicassazione.it</em></a>.<br />
In argomento, <em>ex multis</em>, G. Co­stantino, <em>Note sulle “misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione”</em>, in Aa. Vv., <em>Il procedimento in Cassazione “ipercameralizzato”</em>, in <em>Foro it.</em>, <em>V</em>, 2017, 7 ss., e G. Amoroso, <em>La cameralizzazione non partecipata del giudizio civile di cassazione: compatibilità costituzionale e conformità alla Cedu</em>, <em>ivi</em>, 35, per il quale, “<em>La pubblica udienza, “in un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare, come il nostro, al quale non può non conformarsi l’amministrazione della giustizia, che in quella sovranità trova la sua legittimazione”, è principio “indefettibile” ed “espressione di civiltà giuridica”. Può su­bire deroghe per “singole categorie di procedimenti”, per “ragioni obiettive e razionali”, “in presenza di particolari circostanze giustificative”. Tuttavia, “ove queste non si verifichino, è indubitabile che la regola della pubblicità delle udienze debba trovare piena attuazione”. Orbene, l’attuale disciplina sembra ro­vesciare l’insegna­mento della Corte costituzionale e, per di più, vìola l’art. 6, par. 1, Cedu (nonché l’art. 14 del patto internazionale di New York, relativo ai diritti civili e politici, del 16 dicembre 1966, reso esecutivo con la l. n. 881 del 1977, e l’art. 6 del trattato Ue, che ha recepito l’art. 47 della carta di Nizza), senza un’adeguata giustificazione</em>”. &nbsp;</div>
<div id="ftn111"><a href="#_ftnref111" name="_ftn111" title="">[111]</a> A. D. De Santis, <em>La nuova tutela giurisdizionale dei diritti dei migranti</em>, cit., 4.</div>
<div id="ftn112"><a href="#_ftnref112" name="_ftn112" title="">[112]</a> In tal senso, V. Gaeta, <em>La riforma della protezione internazionale</em>, cit., 6.</div>
<div id="ftn113"><a href="#_ftnref113" name="_ftn113" title="">[113]</a> Così, V. Gaeta, <em>La riforma della protezione internazionale</em>, cit., 8. &nbsp;</div>
<div id="ftn114"><a href="#_ftnref114" name="_ftn114" title="">[114]</a> A. D. De Santis, <em>La nuova tutela giurisdizionale dei diritti dei migranti</em>, cit., 3.</div>
<div id="ftn115"><a href="#_ftnref115" name="_ftn115" title="">[115]</a> Reperibile in <a href="http://www.senato.it/"><em>www.senato.it</em></a>.</div>
<div id="ftn116"><a href="#_ftnref116" name="_ftn116" title="">[116]</a> Corte Giust. UE, 28 luglio 2011, in causa <em>c-69/10</em>, <em>Samba Diouf</em>, in <a href="http://www.curia-europa.eu/"><em>www.curia-europa.eu</em></a>.</div>
<div id="ftn117"><a href="#_ftnref117" name="_ftn117" title="">[117]</a> Corte Cost., 23 dicembre 1994, n. 438; 30 luglio 1997, n. 288; 29 dicembre 2000, n. 585, tutte in <a href="http://www.cortecostituzionale.it/"><em>www.cortecostituzionale.it</em></a>.</div>
<div id="ftn118"><a href="#_ftnref118" name="_ftn118" title="">[118]</a> Corte Cost., 12 luglio 2013, n. 190, in <a href="http://www.cortecostituzionale.it/"><em>www.cortecostituzionale.it</em></a>.</div>
<div id="ftn119"><a href="#_ftnref119" name="_ftn119" title="">[119]</a> Che, come ognuno sa, costituisce momento indefettibile della tutela giurisdizionale. In generale sulla tutela cautelare e, in particolare, gli interventi di livello europeo per renderla più efficace nel nostro ordinamento, sia consentito rinviare a A. Caldarera, <em>Contributo allo studio della fase cautelare nel processo amministrativo. Il lungo cammino della tutela interinale verso il giudicato cautelare</em>, Torino, 2012, 24 ss., ove ampi riferimenti a dottrina e giurisprudenza.&nbsp;</div>
<div id="ftn120"><a href="#_ftnref120" name="_ftn120" title="">[120]</a> Ossia, quando non sia possibile l’esecuzione immediata dell’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l’effettuazione dell’allontanamento. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano le ipotesi previ­ste dall’art. 13, comma 4 <em>bis</em> T.U. n. 286/1998 (il rischio della fuga, che si configura nel caso in cui il Prefetto accerti, in base ad alcune circostanze indicate dalla medesima norma, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione).</div>
<div id="ftn121"><a href="#_ftnref121" name="_ftn121" title="">[121]</a> Deve tenersi presente che, come si vedrà meglio più avanti, sia in Belgio che nel Regno Unito e, naturalmente, in Francia la tutela giurisdizionale in materia di immigrazione è interamente, o quasi, devoluta al giudice amministrativo.</div>
<div id="ftn122"><a href="#_ftnref122" name="_ftn122" title="">[122]</a> Che, ovviamente, potrebbero porsi in conflitto con l’art. 13 CEDU.</div>
<div id="ftn123"><a href="#_ftnref123" name="_ftn123" title="">[123]</a> Si veda, ad esempio, tra le tante, Corte Cost., 18 aprile 2008, n. 111 o Corte Cost., 27 giugno 2012, n. 170, in <a href="http://www.giurcost.org/"><em>www.giurcost.org</em></a>.</div>
<div id="ftn124"><a href="#_ftnref124" name="_ftn124" title="">[124]</a> Corte Cost., 27 giugno 2012, n. 170, cit. Sul punto, D. Consoli, <em>Il riconoscimento in via giurisdizionale del diritto di asilo</em>, in C. Favilli, (a cura di), <em>Procedure e garanzie del diritto d’asilo</em>, Padova, 2011, 212.</div>
<div id="ftn125"><a href="#_ftnref125" name="_ftn125" title="">[125]</a> TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 9 settembre 2010, n. 10036, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/"><em>www.giustizia-amministrativa.it</em></a>.</div>
<div id="ftn126"><a href="#_ftnref126" name="_ftn126" title="">[126]</a> Corte Cass., 9 settembre 2009, n. 19393, in <a href="http://www.cortedicassazione.it/"><em>www.cortedicassazione.it</em></a>.</div>
<div id="ftn127"><a href="#_ftnref127" name="_ftn127" title="">[127]</a> TAR Campania, Napoli, sez. VI, 3 luglio 2007, n. 6441, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/"><em>www.giustizia-amministrativa.it</em></a>.</div>
<div id="ftn128"><a href="#_ftnref128" name="_ftn128" title="">[128]</a> TAR Umbria, Perugia, sez. I, 28 novembre 2012, n. 508, in <a href="http://www.giustamm.it/"><em>www.giustamm.it</em></a>.</div>
<div id="ftn129"><a href="#_ftnref129" name="_ftn129" title="">[129]</a> TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 16 febbraio 2009, n. 1312, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/"><em>www.giustizia-amministrativa.it</em></a>.</div>
<div id="ftn130"><a href="#_ftnref130" name="_ftn130" title="">[130]</a> Corte Cass., Sez. Un., 17 giugno 2013, n. 15115, cit.</div>
<div id="ftn131"><a href="#_ftnref131" name="_ftn131" title="">[131]</a> R. Chieppa, <em>Quale giudice per gli immigrati? Questioni di giurisdizione e competenza</em>, in aa.vv., <em>Frontiere dell’immigrazione o migrazione delle frontiere?</em>, Atti del Convegno di Trento, 25 – 26 novembre 2011, 171 ss.</div>
<div id="ftn132"><a href="#_ftnref132" name="_ftn132" title="">[132]</a> In particolare, Corte Cost., 27 aprile 2007, n. 140, in <a href="http://www.cortecostituzionale.it/"><em>www.cortecostituzionale.it</em></a>.</div>
<div id="ftn133"><a href="#_ftnref133" name="_ftn133" title="">[133]</a> In questi termini, G. Tulumello, <em>Il riparto di giurisdizione in tema di immigrazione</em>, in <a href="http://www.questionegiustizia.it/"><em>www.questionegiusti­zia.it</em></a>, 2013, 1.</div>
<div id="ftn134"><a href="#_ftnref134" name="_ftn134" title="">[134]</a> G. Tulumello, <em>Il riparto di giurisdizione in tema di immigrazione</em>, cit., 2.</div>
<div id="ftn135"><a href="#_ftnref135" name="_ftn135" title="">[135]</a> In tal senso, G. Tulumello, <em>Tutela dei diritti fondamentali o fondamentalismo nella tutela dei diritti?</em>, in <a href="http://www.giustamm.it/"><em>www.giustamm.</em>it</a>, 2011, 3, che richiama E. Casetta, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, Milano, 2009, 322.<br />
Quanto, in particolare, al diritto alla salute, la letteratura in materia è molto ampia, qui basti ricordare, tra i tanti, R. Ferrara, <em>Il diritto alla salute: i principi costituzionali</em>, in Id. (a cura di), <em>Salute e sanità</em>, in S. Rodotà – P. Zatti (diretto da), <em>Trattato di biodiritto</em>, Milano, 2010, 3 ss.&nbsp;</div>
<div id="ftn136"><a href="#_ftnref136" name="_ftn136" title="">[136]</a> In argomento, G. Rolla, <em>Il sistema europeo di tutela dei diritti fondamentali e i rapporti tra le giurisdizioni</em>, Milano, 2010.</div>
<div id="ftn137"><a href="#_ftnref137" name="_ftn137" title="">[137]</a> F. Zammartino, <em>Diritti fondamentali e tutela del giudice amministrativo. Brevi spunti alla luce delle recenti sentenze nazionali e della Corte europea dei diritti di Strasburgo</em>, in E. A. Imparato (a cura di), <em>Diritti o giudizi? Le libertà tra regole e casistica interna ed europea in una riflessione comparata</em>, Napoli, University Press, 2014, 96.</div>
<div id="ftn138"><a href="#_ftnref138" name="_ftn138" title="">[138]</a> Così, A. Travi, <em>Gli art 24 e 111 Cost. come principi unitari di garanzia</em>, in <em>Foro it.</em>, 2011, 11.</div>
<div id="ftn139"><a href="#_ftnref139" name="_ftn139" title="">[139]</a> Si veda, <em>ex multis</em>, anche R. Giovagnoli, <em>Diritti fondamentali e giudice amministrativo: un binomio davvero impossibile?</em>, in <em>Urb. e app.</em>, 2005, 1159 ss.</div>
<div id="ftn140"><a href="#_ftnref140" name="_ftn140" title="">[140]</a> Sul punto, G. Rossi, <em>Giudice e processo amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2012, 1230.</div>
<div id="ftn141"><a href="#_ftnref141" name="_ftn141" title="">[141]</a> Corte Cost., 11 maggio 2006, n. 191, in <a href="http://www.giurcost.org/"><em>www.giurcost.org</em></a>, commentata da L. Marzano, <em>Comportamenti e riparto di giurisdizione: la parola torna alla Corte Costituzionale</em>, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/"><em>www.giustizia-amministrativa.it</em></a>, 2006.</div>
<div id="ftn142"><a href="#_ftnref142" name="_ftn142" title="">[142]</a> P. Vittoria, <em>Alcune considerazioni sulla questione di giurisdizione ed il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo</em>, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/"><em>www.giustizia-amministrativa.it</em></a>, 2008.</div>
<div id="ftn143"><a href="#_ftnref143" name="_ftn143" title="">[143]</a> Corte Cost., 27 aprile 2007, n. 140, in <a href="http://www.giurcost.org/"><em>www.giurcost.org</em></a>.</div>
<div id="ftn144"><a href="#_ftnref144" name="_ftn144" title="">[144]</a> F. Manganaro, <em>Il potere amministrativo nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2010, 428 ss.</div>
<div id="ftn145"><a href="#_ftnref145" name="_ftn145" title="">[145]</a> Emblematiche, in tal senso, sembrano le decisioni rese in tema di diritto alla salute dal TAR Lombardia, Milano, sez. III, 26 gennaio 2009, n. 214 e 6 aprile 2016, n. 650, in <a href="http://www.giustzia-amministrativa.it/"><em>www.giustzia-amministrativa.it</em></a>, commen­tate da G. Pinotti, <em>Nuovi profili di tutela dei diritti fondamentali da parte del giudice amministrativo alla luce delle sentenze TAR Lombardia, sez. III, n. 214 del 26 gennaio 2009 e TAR Lombardia, sez. III, 6 aprile 2016, n. 650</em>, in <a href="http://www.giustamm.it/"><em>www.giustamm.it</em></a>, 2016, ove interessanti riflessioni sul punto.</div>
<div id="ftn146"><a href="#_ftnref146" name="_ftn146" title="">[146]</a> P. Haberle, <em>Le liberà fondamentali nello Stato costituzionale</em>, Firenze, 1993.</div>
<div id="ftn147"><a href="#_ftnref147" name="_ftn147" title="">[147]</a> Così, F. Zammartino, <em>Diritti fondamentali e tutela del giudice amministrativo</em>, cit., 99.</div>
<div id="ftn148"><a href="#_ftnref148" name="_ftn148" title="">[148]</a> G. Tulumello, <em>Tutela dei diritti fondamentali</em>, cit., 5.</div>
<div id="ftn149"><a href="#_ftnref149" name="_ftn149" title="">[149]</a> Sul punto, G. Abbamonte, <em>Attualità e prospettive di riforma del processo amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2004, 335 ss. In giurisprudenza, si veda TAR Lazio, Roma, sez. I ter, 26 giugno 2015, n. 8712, in <a href="http://www.dirittifondamental.it/"><em>www.diritti­fondamental.it</em></a>, 2015.</div>
<div id="ftn150"><a href="#_ftnref150" name="_ftn150" title="">[150]</a> F. Ledda, <em>La giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato</em>, in <em>Scritti giuridici</em>, Padova, 2002, 160.</div>
<div id="ftn151"><a href="#_ftnref151" name="_ftn151" title="">[151]</a> In tal senso, F. Zammartino, <em>Diritti fondamentali e tutela del giudice amministrativo</em>, cit., 118.</div>
<div id="ftn152"><a href="#_ftnref152" name="_ftn152" title="">[152]</a> A. Pioggia, <em>Giudice amministrativo e applicazione diretta della Costituzione: qualcosa sta cambiando?</em>, in <em>Dir. pubbl.</em>, 2012, 58.</div>
<div id="ftn153"><a href="#_ftnref153" name="_ftn153" title="">[153]</a> G. Tulumello, <em>Sicurezza sociale e libertà individuali nell’area del Mediterraneo: fenomenologia del potere amministrativo, fisionomia del suo giudice e condizionamenti identitari</em>, in <a href="http://www.giustamm.it/"><em>www.giustamm.it</em></a>, 2010.</div>
<div id="ftn154"><a href="#_ftnref154" name="_ftn154" title="">[154]</a> Sent. n. 19393/2009 e 15115/2013, cit.</div>
<div id="ftn155"><a href="#_ftnref155" name="_ftn155" title="">[155]</a> In proposito, N. Vettori, <em>Il respingimento dello straniero: le Sezioni Unite individuano i diritti e il loro giudice</em>, in <a href="http://www.giustamm.it/"><em>www.giustamm.it</em></a>, 2013.</div>
<div id="ftn156"><a href="#_ftnref156" name="_ftn156" title="">[156]</a> Secondo G. Falcon, <em>Prefazione</em> a B. Marchetti, <em>L’eccezione di illegittimità del provvedimento amministrativo. Un’indagine comparata</em>, Trento, 1996, XV, la comparazione è possibile (e, si aggiunge, utile) quando “<em>ovunque sono apparsi gli stessi problemi</em>” che, nel diritto amministrativo, sono quelli “<em>di un problematico rapporto tra i poteri di autorità amministrative e i diritti e gli interessi (comunque denominati) di coloro che a tali poteri devono bene o male sottostare</em>”. Orbene, la medesima considerazione sembra valida e applicabile anche allo specifico settore del diritto amministrativo dell’immigrazione, quantomeno nella misura in cui sia presente il dualismo tra libertà dello straniero migrante e autorità degli Stati. E, ciò a maggior ragione poiché l’immigra­zione costituisce una materia fortemente influenzata da varie fonti di diritto internazionale e sovranazionale. Sul punto, si veda anche G. Napolitano, <em>Diritto amministrativo comparato</em>, Milano, 2007.</div>
<div id="ftn157"><a href="#_ftnref157" name="_ftn157" title="">[157]</a> Sul punto, in generale, B. Nascimbene, <em>Expulsion and detention of aliens in the European Union Countries = L’éloignement et la détention des étrangers dans les états membres de l’Union Éuropéenne</em>, Milano, 2001; G. Cordini (a cura di), <em>Il diritto dell’immigrazione. Profili di diritto comparato</em>, Modena, 2010.<br />
Sul contenzioso in materia di immigrazione, D. Seguin, <em>Guide du contentieux des étrangers</em>, Parigi, 2013.</div>
<div id="ftn158"><a href="#_ftnref158" name="_ftn158" title="">[158]</a> Deve, infatti, tenersi presente che, com’è noto, la giustizia amministrativa francese è, di regola, strutturata su tre gradi di giudizio: i <em>tribunaux administratifs</em> in primo grado, le <em>cours administratives d’appel</em> in secondo grado e il <em>Conseil d’Etat</em> con funzioni di giudice di cassazione. Sul punto, sia consentito rinviare a A. Caldarera, <em>Sul ricorso per cassazione nel processo amministrativo</em>, in <em>Dir. e proc. amm.</em>, 2017, 2, 911.</div>
<div id="ftn159"><a href="#_ftnref159" name="_ftn159" title="">[159]</a> I poteri del giudice amministrativo includono anche <em>pouvoirs d’injonction</em>, che, in questa materia, risultano utilizzati, ad esempio, in relazione al rilascio di permessi di soggiorno, e <em>pouvoirs d’astreinte</em>, che, però, sono utilizzati di rado.</div>
<div id="ftn160"><a href="#_ftnref160" name="_ftn160" title="">[160]</a> Strumento per lo più utilizzato dal <em>juge des libertés et de la détention</em>.</div>
<div id="ftn161"><a href="#_ftnref161" name="_ftn161" title="">[161]</a> Sul Consiglio di Stato belga, D. Renders – J. Sohier, <em>Les procédures devant le Conseil d’Etat</em>, Waterloo, 2009.</div>
<div id="ftn162"><a href="#_ftnref162" name="_ftn162" title="">[162]</a> Dal punto di vista organizzativo il <em>Conseil du Contentieux des Etrangers</em> è composto da una trentina di giudici di nomina regia, selezionati attraverso procedure interne al Conseil stesso, ma con potere di veto ministeriale. La procedura è simile a quella prevista per la nomina dei membri del <em>Conseil d’Etat</em>, ma i requisiti d’accesso sono inferiori, sia dal punto di vista anagrafico (vi possono accedere persone che abbiano compiuto i 30 anni anziché i 37 richiesti per il Conseil d’Etat), sia dal punto di vista dell’esperienza professionale (5 anni di servizio anziché 10) e dei titoli ulteriori rispetto alla laurea in giurisprudenza (richiesti solo per il Coseil d’Etat). I giudici decidono di regola in composizione monocratica, con alcune eccezioni in cui decide un collegio di tre membri.</div>
<div id="ftn163"><a href="#_ftnref163" name="_ftn163" title="">[163]</a> Sul punto, P. Hubert, <em>Le statut administratif des étrangers aprés les réformes du 15 septembre 2006</em>, Waterloo, 2009. In generale sul diritto dell’immigrazione in Belgio, D. Daie – E. Derriks – K. Sbai – C. Vaillant, <em>Le droit des étrangers chronique de jurisprudence</em>, Bruxelles, 2012.</div>
<div id="ftn164"><a href="#_ftnref164" name="_ftn164" title="">[164]</a> Non rientrano, comunque, nella competenza di merito i provvedimenti che, nell’ambito della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato e di titolare di protezione internazionale, sono assegnati alla compe­tenza dell’<em>Office des etrangers</em>. In questi casi è solo ammesso un ricorso rientrante nella normale giurisdizione di legittimità, privo di effetto sospensivo.</div>
<div id="ftn165"><a href="#_ftnref165" name="_ftn165" title="">[165]</a> Si vedano, in proposito, P. Cane, <em>Administrative Tribunals and Adjudication</em>, Oxford, 2009; G. Ligugnana, <em>L’altra giustizia amministrativa. Modelli ed esperienze d’oltremanica</em>, Torino, 2010; R. Thomas, <em>Administrative justice and asylum appeals. A study of tribunal adjudication</em>, Oxford – Portland, 2011; P. Leyland – G. Anthony, <em>Textbook on Administrative Law</em>, Oxford, 2013; M. Phelan – J. Gillespie, <em>Immiration Law Handbook</em>, Oxford, 2013; G. Clayton, <em>Textbook on Immigration and Asylum Law</em>, Oxford, 2012; L.P. Vanoni, <em>Il diritto dell’immi­grazione nel Regno Unito</em>, in G. Cordini (a cura di), <em>Il diritto dell’immigrazione</em>, cit., 495 ss.</div>
<div id="ftn166"><a href="#_ftnref166" name="_ftn166" title="">[166]</a> Il secondo grado è, però, ammesso solo per errore di diritto e non anche per errore di fatto ed è subordinato ad un’autorizzazione richiesta al medesimo <em>First Tier Tribunal</em> in prima istanza e, in caso di diniego, all’<em>Upper Tribunal</em>. Avverso il diniego di quest’ultimo è ammesso l’<em>appeal</em> innanzi alla <em>Court of Appeal</em>, che può ammettere il caso solo nell’ipotesi in cui si sollevi un’importante questione di principio o di prassi, oppure se vi siano altre impellenti ragioni meritevoli di essere valutate in appello.&nbsp;</div>
<div id="ftn167"><a href="#_ftnref167" name="_ftn167" title="">[167]</a> La maggior parte dei criteri di sindacato sull’atto impugnato sembrano presentare qualche analogia con la nozione di violazione di legge, trattandosi di casi che consistono principalmente nella violazione di specifici parametri normativi &#8211; come, ad esempio, le <em>immigration rules</em>, atti dell’amministrazione aventi valore quasi legislativo -, o comunque nella contrarietà alla legge. Attraverso questo vizio è possibile far valere anche il mancato rispetto di principi di diritto pubblico, come nel caso (indicato da G. Clayton, <em>Textbook on Immigration and Asylum Law</em>, cit., 268) in cui l’amministrazione abbia omesso di prendere in considerazione una circostanza rilevante, oppure abbia violato una legittima aspettativa del ricorrente. Nell’individuazione di tali principi i <em>Tribunals</em> godono di un certo margine di libertà interpretativa, potendo applicare anche principi generali non espressamente riconosciuti dalla legge, ma ricavati in via interpretativa. Costituisce, inoltre, un possibile vizio dell’atto anche il fatto che l’amministrazione avrebbe dovuto esercitare diversamente la discrezionalità confe­ritale dalle <em>immigration rules</em>. Quest’ultimo vizio esemplifica molto chiaramente l’estensione dei poteri dei <em>Tri­bunals</em>, che di fatto possono sindacare anche le scelte discrezionali dell’amministrazione. In proposito, G. Clayton, <em>Op. ult. cit.</em>, 169, ha sottolineato come si tratti di un criterio di sindacato il cui campo di applicazione potrebbe di fatto essere ridotto dall’intervento del legislatore, attraverso un ampliamento dei casi di potere vincolato a discapito delle ipotesi discrezionali, come, peraltro, avvenuto, ad esempio, in materia di <em>deporta­tion</em>.</div>
<div id="ftn168"><a href="#_ftnref168" name="_ftn168" title="">[168]</a> Tra i criteri di sindacato operanti nel <em>judicial review</em>, devono ricordarsi la <em>illegality</em>, la <em>irrationality</em> e la <em>procedural irregularity</em>. In materia di immigrazione, in particolare, rivestono un ruolo centrale la <em>natural justice</em> o <em>fairness</em>, ricollegabile ai principi del giusto procedimento amministrativo (e in base al quale possono essere fatti valere anche vizi procedurali relativi alla fase di <em>appeal</em>), la <em>unfairness amounting to abuse of power</em>, la violazione di una <em>legitimate expectation</em>, la <em>fettering discretion</em>, e la <em>unreasonableness</em>. Rispetto agli <em>appeals</em>, nei quali l’attenzione si concentra sull’accertamento dei fatti e sulla corretta applicazione delle norme da parte dell’amministrazione, nel <em>judicial review</em> la valutazione del fatto risulta più carente e la natura dei rimedi per­mette di affrontare questioni giuridiche e di interpretazione normativa più complesse. Le sentenze delle Corti possono, così, elaborare in via interpretativa nuovi principi e nuove regole.</div>
<div id="ftn169"><a href="#_ftnref169" name="_ftn169" title="">[169]</a> È composta da tre membri: uno con esperienza nei più alti gradi della funzione giurisdizionale, uno con esperienza all’interno dei <em>Trinunals</em> e un terzo con esperienza nel settore della sicurezza nazionale. La devolu­zione consegue alla dichiarazione del <em>Secretary of State</em> che il provvedimento in questione è stato adottato per ragioni di sicurezza nazionale, la quale può essere dichiarata anche in pendenza di un giudizio innanzi ai <em>Tribunals</em>. Avverso tale dichiarazione è ammesso ricorso in <em>judicial review</em>, ma le corti osservano uno <em>standard</em> particolarmente deferente, trattandosi di valutazioni che competono strettamente all’esecutivo.</div>
<div id="ftn170"><a href="#_ftnref170" name="_ftn170" title="">[170]</a> Corte Cost., 5 luglio 2004, n. 204, in <a href="http://www.giurcost.org/"><em>www.giurcost.org</em></a>.</div>
<div id="ftn171"><a href="#_ftnref171" name="_ftn171" title="">[171]</a> Corte Cost., 5 febbraio 2010, n. 35, in <a href="http://www.giurcost.org/"><em>www.giurcost.org</em></a>.</div>
<div id="ftn172"><a href="#_ftnref172" name="_ftn172" title="">[172]</a> In tal senso, Corte Cass., Sez. I, 5 gennaio 2005, n. 210, in <a href="http://www.cortedicassazione.it/"><em>www.cortedicassazione.it</em></a>.</div>
<div id="ftn173"><a href="#_ftnref173" name="_ftn173" title="">[173]</a> M. Lipari, <em>Il giudice ordinario e le nuove forme di tutela nei confronti della pubblica amministrazione. Aspetti problematici della devoluzione al giudice ordinario delle controversie in materia di atti autoritativi</em>, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/"><em>www.giu­stizia-amministrativa.it</em></a>, 1999, 13. In proposito, G. Falcon, <em>Lezioni di diritto amministrativo</em>, Padova, 2013, 81 ss., ha sottolineato che “<em>assimilare la situazione soggettiva correlata al potere vincolato al diritto soggettivo comporterebbe – al di là della questione della sua fondatezza teorica – notevoli inconvenienti pratici</em>”, stante che la stessa distinzione tra potere discrezionale e potere vincolato è difficoltosa; “<em>se è vero che quando il provvedimento è discrezionale il soggetto interessato non può vantare, sotto questo profilo, che un interesse strumentale, garantito nella legittimità del provvedimento, non è meno vero che molte sono le situazioni in cui i poteri amministrativi sono in realtà vincolati (o lo diventano nel corso del procedimento, sulla base degli esiti delle diverse attività istruttorie), di modo tale che il rispetto della legge assicura agli interessati all’emanazione di un provvedimento che esso debba essere emanato, o agli interessati alla non emanazione di un determinato provvedimento che esso non debba essere emanato</em>” e di questa circostanza “<em>è almeno in teoria possibile un&nbsp; pieno accertamento giurisdizionale</em>”. In questi casi “<em>la posizione dell’interessato rispetto all’amministrazione potrebbe essere definita non come quella di un mero interesse strumentale, ma come quella di un interesse sostanziale la cui soddisfazione è assicurata o non assicurata dal rispetto delle norme giuridiche, e quindi come situazione simile al diritto soggettivo, che finisce per distinguersene soltanto per il fatto che le norme istitutive del potere mirano almeno prevalentemente alla tutela dell’interesse pubblico</em>”.</div>
<div id="ftn174"><a href="#_ftnref174" name="_ftn174" title="">[174]</a> Condivisibili, in tal senso, le osservazioni di R. Caponigro, <em>la tutela giurisdizionale dello straniero avverso l’espulsione amministrativa prefettizia</em>, cit., 3563 ss., per il quale, se è vero che le prime due ipotesi contemplate dal comma 2 dell’art. 13 T.U. n. 286/1998 (ingresso nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera; permanenza nel territorio dello Stato in assenza di permesso di soggiorno) vincolano l’amministrazione non solo all’adozione del provvedimento di espulsione, ma anche nell’accertamento dei presupposti che sono riscontrabili con precisione assoluta, mentre nella terza ipotesi (appartenenza a categorie di persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità) la valutazione dei presupposti risultando connotata dall’utilizzo di cognizioni di tecnica investigativa e poliziesca è chiaramente definibile tipico esercizio di discrezionalità tecnica, che non impedisce al giudice di formulare un giudizio di logica e congruità e di poter rilevare se i fatti riferiti dal Prefetto configurino o meno la fattispecie prevista dalla norma, è anche vero che al fine di proteggere al meglio la posizione giuridica dello straniero, si deve aver riguardo alla finalità perseguita dalla norma alla quale l’atto si collega. Sicché, se, come evidenziato da Corte Cost., ord. 25 ottobre 2000, n. 485, in <a href="http://www.giurcost.org/"><em>www.giurcost.org</em></a>, la norma di cui all’art. 13, comma 2, T.U. n. 286/1998 è preordinata ad assicurare una razionale gestione dei flussi migratori nel nostro Paese, ne consegue che l’espulsione amministrativa è evidentemente finalizzata al perseguimento di un interesse pubblico, sicché l’attività prefettizia risulta chiaramente attività provvedimentale, nel senso che il Prefetto agisce nell’esercizio di un potere pubblico e, pertanto, la posizione giuridica del destina­tario dell’atto è di interesse legittimo.&nbsp;</div>
<div id="ftn175"><a href="#_ftnref175" name="_ftn175" title="">[175]</a> Possibili riduzioni di tutela dello straniero, infatti, sono rinvenibili sia sul piano sostanziale, a causa della dequalificazione dei vizi formali del provvedimento vincolato operata dall’art. 21 <em>octies</em> della L. n. 241/1990, sia sul piano giurisdizionale, in quanto, in tal modo, il controllo del giudice viene qualificato come una verifica formale della sussistenza dei requisiti normativi come se essi non sottendessero valutazioni tecniche e discre­zionali che, invece, non solo sono presenti, ma se negate, verrebbero di fatto sottratte ad una reale possibilità di controllo. Sulla riduzione delle garanzie procedimentali, si veda M. Savino, <em>Le libertà degli altri</em>, cit., 269.</div>
<div id="ftn176"><a href="#_ftnref176" name="_ftn176" title="">[176]</a> Sul punto, F. Patroni Griffi, <em>L’effettività della Giustizia Amministrativa in Italia</em>, in G. Paleologo (a cura di), <em>I Consigli di Stato di Francia e d’Italia</em>, Milano, 1998, 225 ss.</div>
<div id="ftn177"><a href="#_ftnref177" name="_ftn177" title="">[177]</a> Corte EDU, 23 febbraio 2012, <em>Hirsi Jamaa e a. c. Italia</em>, cit.</div>
<div id="ftn178"><a href="#_ftnref178" name="_ftn178" title="">[178]</a> F. Zammartino, <em>Diritti fondamentali e tutela del giudice amministrativo</em>, cit., 120.</div>
<div id="ftn179"><a href="#_ftnref179" name="_ftn179" title="">[179]</a> In tal senso, E. Rigo, <em>Europa di confine: trasformazioni della cittadinanza nell’Unione allargata</em>, Roma, 2007, 193.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/osservazioni-sulla-tutela-giurisdizionale-del-migrante/">Osservazioni sulla tutela giurisdizionale del migrante</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La leale collaborazione tra giudici e avvocati nella giustizia amministrativa.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-leale-collaborazione-tra-giudici-e-avvocati-nella-giustizia-amministrativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:28:30 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/la-leale-collaborazione-tra-giudici-e-avvocati-nella-giustizia-amministrativa/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-leale-collaborazione-tra-giudici-e-avvocati-nella-giustizia-amministrativa/">La leale collaborazione tra giudici e avvocati nella giustizia amministrativa.</a></p>
<p>1. Premesse. &#160; Al tema del ruolo degli avvocati nella giustizia amministrativa e del rapporto con la magistratura specializzata non è stata fino a ieri dedicata particolare attenzione, né da parte del legislatore né da parte della dottrina. Ora però si avverte un cambiamento di clima su questo fronte e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-leale-collaborazione-tra-giudici-e-avvocati-nella-giustizia-amministrativa/">La leale collaborazione tra giudici e avvocati nella giustizia amministrativa.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-leale-collaborazione-tra-giudici-e-avvocati-nella-giustizia-amministrativa/">La leale collaborazione tra giudici e avvocati nella giustizia amministrativa.</a></p>
<div style="text-align: justify;"><u>1. Premesse.</u><br />
&nbsp;<br />
Al tema del ruolo degli avvocati nella giustizia amministrativa e del rapporto con la magistratura specializzata non è stata fino a ieri dedicata particolare attenzione, né da parte del legislatore né da parte della dottrina. Ora però si avverte un cambiamento di clima su questo fronte e la giustizia amministrativa, da sempre isola felice in rapporto allo stato degli altri settori della giurisdizione, sembra poter svolgere un ruolo di avanguardia. Si avverte una presa di coscienza che i problemi della giustizia sono in gran parte problemi di organizzazione e che le buone organizzazioni sono quelle in cui tutti gli attori sono chiamati a cooperare in eguale misura per il raggiungimento degli scopi comuni. L’orientamento ai risultati e la concezione della giustizia come servizio ai cittadini rappresentano la spinta ed il presupposto per sviluppare una concezione nuova dell’avvocato e dell’avvocatura, non antagonisti del magistrato e della magistratura ma parti imprescindibili non solo del processo, strettamente inteso, ma di tutte le attività serventi e strumentali al processo stesso. Nel contempo viene in autonomo rilievo un ambito di attività che non consiste propriamente nell’esercizio della giurisdizione che resta ovviamente nell’esclusiva titolarità dei magistrati e che si potrebbe definire di “<em>amministrazione</em>” della giustizia, e, quanto a qualificazione giuridica, “<em>servizio pubblico</em>” più che “<em>funzione amministrativa</em>”. Il che fa emergere l’esigenza che anche in questo settore dell’amministrare si faccia soffiare il vento della democrazia, quello stesso che ha ispirato la legge generale sul procedimento amministrativo del 1990 e che reca un rapporto più paritario tra chi è titolare del potere di agire (o di rendere il servizio) e chi ne è destinatario.<br />
Sia nell’amministrazione autoritativa sia in quella il cui scopo è fornire una prestazione, il ruolo del cittadino non è più quello di passiva attesa dell’atto o della prestazione, ma quello attivo e propositivo, che prevede la sua presenza nella fase anteriore, di determinazione del contenuto della decisione o dell’attività.<br />
Si consideri che il sistema giudiziario rende giustizia al cittadino e che quest’ultimo non vi accede, come avviene in tutti gli altri settori dell’amministrare, direttamente, ma per l’obbligatorio tramite di un soggetto professionalmente abilitato ad assicurarne la miglior difesa. Ecco allora che i diritti e le facoltà procedimentali (ma si potrebbe dire, ancora a monte, il “ruolo”) che competono al cittadino devono e possono essere attivati dall’avvocato. Ancora &#8211; e da ultimo &#8211; se si tratta di operare non sulla&nbsp; decisione organizzativa che riguarda il singolo processo ma classi di processi e quindi di attività “a monte”, non verrà in gioco il singolo avvocato bensì le strutture in cui l’avvocatura si articola e grazie alle quali è riconosciuta dall’ordinamento come istituzione.<br />
&nbsp;<br />
<u>2. Tracce normative</u><br />
Non si pensi che la direzione di sviluppo che abbiamo indicato nelle premesse si collochi unicamente in una prospettiva <em>de jure condendo</em>. Esistono infatti varie disposizioni di legge, sparse in una pluralità di fonti, che possono essere collegate tra loro e costituire tracce di un percorso che il legislatore ha già intrapreso.<br />
Si può iniziare richiamando due norme che recano un’assonanza numerica: gli articoli 2, comma 2, rispettivamente del nuovo codice del processo amministrativo (D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104) e della nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense del 2012 (L. 31 dicembre 2012 n. 247). La prima disposizione stabilisce che :”<em>Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo</em>”. Non vi è ragione di pensare che questo dovere di collaborazione si esaurisca nel processo. Come sappiamo e come abbiamo già rimarcato, l’obiettivo della ragionevole durata del processo può essere raggiunto solo con misure organizzative generali e, si potrebbe dire, strutturali. Il che implica quindi che la cooperazione tra le parti necessarie del processo inizi e si dispieghi anche in questo ulteriore &#8211; e più incisivo &#8211;&nbsp; ambito, quello appunto della c.d. “macchina” giudiziaria.<br />
Nella richiamata disposizione della nuova legge forense è poi fissato il principio secondo il quale: “<em>L’avvocato ha la funzione di garantire l’effettività della tutela dei diritti</em>”. Non sfuggirà che l’effettività della tutela richiede e presuppone l’efficienza dell’organizzazione ed in particolare la sua capacità di far svolgere i processi in tempi ragionevoli. Quindi l’avvocato non è più chiamato ad assicurare la mera difesa “tecnica”, disinteressandosi di ciò che determina i tempi della giustizia: la sua funzione, per raggiungere il risultato di “garanzia” cui si riferisce la norma, non può non riguardare anche quel diverso ambito che stiamo esaminando.<br />
Altra disposizione che prevede un coinvolgimento degli avvocati nelle determinazioni che riguardano l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie è l’art. 37 del D.L. n. 98 del 2011 (conv. in L. n. 111/2011), che, nel prevedere la necessità che i capi degli uffici giudiziari predispongano un programma annuale per la gestione dei procedimento che indichi, fra l’altro, “<em>gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili</em>”, dispone la consultazione dei presidenti dei rispettivo consigli dell’ordine degli avvocati.<br />
Si può poi richiamare l’art. 7, comma 7, D.L. n. 168 del 2016, conv. in L. n. 197 del 2016, che istituisce una commissione di monitoraggio “<em>al fine di assicurare il costante coordinamento della attività relative all’avvio del processo amministrativo telematico</em>”, nella cui composizione è prevista una quota di derivazione forense: un avvocato scelto da una terna indicata dal Consiglio nazionale forense e un altro da una terna indicata dalle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative nel settore del diritto amministrativo.<br />
Con lo stesso D.L. n. 168 del 2016 (art. 7-bis aggiunto in sede di conversione in legge) è stato poi introdotto l’art. 13-ter del codice del processo amministrativo che dispone in punto di “<em>sinteticità e chiarezza degli atti di parte</em>”, prevedendo l’adozione dal parte del Presidente del Consiglio di Stato di un decreto che li regolamenti, assunto previa consultazione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, del Consiglio nazionale forense e delle associazioni degli avvocati amministrativisti. L’audizione di questi stessi organi ed associazioni è disposta anche per il “monitoraggio” chiamato a verificare l’impatto e lo stato di attuazione del decreto e a formulare eventuali proposte di modifica. Eventualità, quest’ultima, che si è già verificata nel corso del 2017 per iniziativa dell’Unione nazionale degli avvocati amministrativisti, con parziale accoglimento delle istanze di modifica della disciplina.<br />
Il quadro di queste “tracce normative” può essere completato con una meno recente disposizione, che è quella con la quale, nell’anno 2000, è stata modificata la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (art. 18 L. 26 luglio 2000 n. 205), prevedendo la nuova quota di quattro membri c.d. “laici”, eletti “<em>tra i professori ordinari di università in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale</em>”. Una provenienza certamente finalizzata anche ad assicurare quel collegamento e quella cooperazione qui in esame.<br />
&nbsp;<br />
<u>3. Buone prassi.</u><br />
Quando nelle premesse si è fatto cenno alla percezione di un clima nuovo nell’ambito della giustizia amministrativa, in ordine ai rapporti tra magistratura ed avvocatura, la prima esperienza cui si può fare riferimento è stata senz’altro quella del tentativo, fortunatamente sventato, di sopprimere le sedi periferiche dei Tar. In quella occasione l’approccio semplicistico e disinformato sui caratteri e sulle esigenze del settore, è uscito sconfitto: senz’altro anche grazie ad un impegno forte e coordinato delle due componenti. In quella occasione vennero realizzate iniziative tese a sviluppare nell’opinione pubblica, nelle forze di governo e quelle parlamentari, la consapevolezza dell’esigenza di mantenere connotati di accessibilità, anche territoriale, della giustizia amministrativa.<br />
Tra le buone prassi di cooperazione strutturata si possono poi annoverare le esperienze di quei Tribunali amministrativi regionali in cui sono stati costituiti tavoli di confronto e organismi di raccordo organizzativo, sia informalmente che, in alcuni casi come a Brescia e a Milano, per il tramite di protocolli d’intesa.<br />
Il caso bresciano è antesignano di queste buone prassi. Infatti fin dal 2008 è operativa una commissione distrettuale Tar, in attuazione di uno scambio di scritti tra il Presidente della Sezione e l’Ordine degli avvocati di Brescia. In questo periodo quasi decennale, la commissione nel frattempo integrata con i rappresentanti della Camera amministrativa della Lombardia Orientale, costituita nel 2009 ed oggi aderente all’Unione nazionale avvocati amministrativisti, si è resa promotrice di varie attività come la creazione di un sito web proprio della Sezione, l’organizzazione di attività di formazione congiunta magistrati-avvocati, il reperimento di risorse economiche aggiuntive per l’acquisto e la manutenzione di nuovi macchinari. Oggi l’esperienza si è consolidata con la predisposizione di un nuovo protocollo d’intesa sottoscritto anche dall’Avvocatura distrettuale dello Stato.<br />
Ma rapporti di collaborazione sono stati avviati e sono in atto anche presso il Consiglio di Stato. Si può richiamare al riguardo il ruolo importante di accompagnamento alla sperimentazione &#8211; ed ora avvio a regime &#8211; del processo amministrativo telematico attuato attraverso un tavolo tecnico istituito dal Segretariato generale nelle more della costituzione della Commissione di monitoraggio: questo tavolo ha visto la fattiva presenza dei rappresentanti delle associazioni di amministrativisti riconosciute dal Consiglio nazionale forense, oltre che del Consiglio stesso e delle avvocature pubbliche. Un apporto importante è stato dato anche alle iniziative di educazione alla legalità, in occasione della giornata in memoria di Giovanni Facole e Paolo Borsellino tenutasi il 23 maggio scorso a Palazzo Spada.<br />
Nel complesso queste prassi evidenziano che la collaborazione tra le due componenti è in atto e produce risultati significativi.<br />
Da ultimo può meritare un cenno la tematica della comunicazione: poiché vi è la diffusa consapevolezza che nell’attuale momento storico nessuna attività di interesse generale possa prescindere dal confronto continuo con l’opinione pubblica e quindi con i mezzi di informazione, appare di tutta evidenza l’utilità di progettare e mettere in atto attività di comunicazione strutturate e sinergiche, con l’apporto di ogni componente del sistema della giustizia amministrativa.<br />
&nbsp;<br />
<u>4. L’esperienza della giurisdizione ordinaria.</u><br />
In tema di coinvolgimento dell’avvocatura in iniziative mirate ad un ottimale funzionamento dell’organizzazione giudiziaria, il plesso della giurisdizione ordinaria presenta una pluralità di iniziative cui si può guardare per eventualmente mutuarle, con i dovuti adattamenti, anche nel settore della giustizia amministrativa.<br />
Un importante riconoscimento &#8211; non solo formale, ma sostanziale &#8211; di questo nuovo ruolo degli avvocati e delle istituzioni forensi lo si è avuto con la sottoscrizione, il 13 luglio 2016, di un protocollo d’intesa tra il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense. La qualità dei servizi della giustizia civile e penale viene dichiarato “obiettivo comune” e viene affermato un impegno congiunto a realizzare azioni sinergiche per conseguirlo, sia attraverso la costituzione di organismi paritetici, quali i Tavoli tecnici e la Commissione su rapporti con il CSM ed i Consigli giudiziari, sia attraverso la valorizzazione del ruolo degli avvocati nell’ambito delle funzioni attribuite ai Consigli giudiziari medesimi, sia, infine, attraverso protocolli condivisi e buone pratiche concernenti l’innovazione organizzativa. Questo approccio ha trovato un primo e significativo riscontro nella relazione che accompagna la circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2017/2019, che contiene un paragrafo intitolato “<em>Partecipazione e nuovo ruolo dell’Avvocatura</em>”; in esso vengono indicate le modalità di attuazione del contributo della classe forense all’elaborazione del progetto tabellare e viene prevista la partecipazione necessaria degli avvocati nell’attività della Commissione Flussi istituita presso il Consiglio giudiziario. Il paragrafo si conclude affermando che: “<em>Queste significative innovazioni mirano a rendere l’Avvocatura attore consapevole e propositivo nel percorso di organizzazione e riorganizzazione degli uffici giudiziari, essendo ormai consolidata l’acquisizione secondo cui solo mediante tale attiva cooperazione possono essere elaborate e attuate le migliori soluzioni organizzative nell’interesse esclusivo della giurisdizione</em>”.<br />
Da ultimo segnalo che il 15 maggio 2017, in occasione della sottoscrizione dell’importante memorandum in tema nomofilachia e di unità dell’ordinamento, tra i presidenti della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e dai procuratori generali presso la Cassazione e presso la Corte dei Conti,&nbsp; alla presenza del Capo dello Stato, il Vicepresidente del CSM Legnini ha accennato per la prima volta alla possibilità di estendere l’esperienza dei Consigli giudiziari anche in plessi diversi da quello ordinario, come modello di gestione autonoma e di prossimità delle giurisdizioni.<br />
Si tratta certamente di una prospettiva che merita di essere perseguita con convinzione e determinazione.<br />
&nbsp;<br />
<u>5. Prospettive <em>de jure condendo</em>.</u><br />
A partire dalla fondazione della nuova Unione nazionale degli avvocati amministrativisti &#8211; in occasione della quale fu approvato un “<em>manifesto delle idee</em>”, espressione di &nbsp;una volontà non solo di conservazione della categoria e del processo amministrativo ma di crescita e di riforma &#8211; non è mai venuto meno lo sforzo del Foro specializzato di elaborare un pacchetto condiviso ed efficace di modifiche normative in tema di giustizia amministrativa.<br />
La convinzione di fondo è che si tratti di operare per rendere il relativo sistema più accessibile – sia dal punto di vista territoriale che da quello economico &#8211; e per ottimizzare le attività di giudici ed avvocati. I documenti di lavoro e di discussione che sono stati predisposti sino ad oggi trattano le seguenti quattro tematiche: introduzione sperimentale e mirata del giudice monocratico; revisione delle competenze del Tar del Lazio; mediazione amministrativa; <em>governance </em>della giustizia amministrativa.<br />
Quest’ultimo capitolo è quello che attiene al tema qui trattato e che si articola in due interventi.<br />
A livello centrale si propone di creare, nell’ambito del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, una Consulta forense, che funga da raccordo permanente tra il vertice dell’autogoverno della magistratura amministrativa ed il foro amministrativistico, nelle sue due componenti istituzionale (Consiglio nazionale forense) ed associativa. Le relative funzioni potrebbero essere mutuate, almeno in parte,&nbsp; da quelle dei Consigli giudiziari del plesso della giustizia ordinaria.<br />
A livello di singolo Tar si propone di creare un Consiglio giudiziario amministrativo con le stesse funzioni della Consulta forense centrale, naturalmente riferite al singolo distretto giudiziario. La composizione dovrebbe vedere applicato un criterio di pariteticità tra le due componenti, ferma restando la presidenza in capo al magistrato di vertice del Tribunale.<br />
L’organismo opererebbe in primo luogo per individuare le buone pratiche per ottimizzare le attività, prevalentemente attraverso protocolli d’intesa. Inoltre attraverso il nuovo organismo si dovrebbero sviluppare capacità di dialogo e di sinergia con le istituzioni e la società civile del territorio di riferimento. Tutto questo nella piena consapevolezza che la giurisdizione, come ogni altra funzione pubblica, non può più permettersi di vivere isolata e solitaria, “incastellata” in istituzioni chiuse ed autoreferenziali, ma deve aprirsi alla società. Solo operando in questo modo e con il concorso dell’avvocatura e, attraverso di essa, della cittadinanza, essa può trovare insieme legittimazione ed autorevolezza.<br />
&nbsp;<br />
(*) Traccia della relazione al Convegno “<em>La Giustizia amministrativa: attualità e prospettive</em>” tenutosi presso l’Università degli Studi di Firenze, il 9 giugno 2017</div>
<hr />
<p>Note</p>
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-leale-collaborazione-tra-giudici-e-avvocati-nella-giustizia-amministrativa/?download=1448">La leale collaborazione tra giudici e avvocati Firenze 2017</a> <small>(92 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-leale-collaborazione-tra-giudici-e-avvocati-nella-giustizia-amministrativa/">La leale collaborazione tra giudici e avvocati nella giustizia amministrativa.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’autonomia del CSM: due questioni per uno stesso problema</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lautonomia-del-csm-due-questioni-per-uno-stesso-problema/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:28:11 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/lautonomia-del-csm-due-questioni-per-uno-stesso-problema/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lautonomia-del-csm-due-questioni-per-uno-stesso-problema/">L’autonomia del CSM: due questioni per uno stesso problema</a></p>
<p>Sommario: 1.Introduzione alle due vicende: la controversia sui dipendenti amministrativi del CSM 2.Segue: il ricorso per conflitto di attribuzioni tra CSM e Corte dei conti 3. Il fondamento della possibile specialità della disciplina relativa al funzionamento del CSM: qualche dubbio 4. L’estensione dell’autonomia del CSM: le indicazioni costituzionali 5. Gli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lautonomia-del-csm-due-questioni-per-uno-stesso-problema/">L’autonomia del CSM: due questioni per uno stesso problema</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lautonomia-del-csm-due-questioni-per-uno-stesso-problema/">L’autonomia del CSM: due questioni per uno stesso problema</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Sommario: 1</strong>.Introduzione alle due vicende: la controversia sui dipendenti amministrativi del CSM<br />
<strong>2.</strong>Segue: il ricorso per conflitto di attribuzioni tra CSM e Corte dei conti <strong>3.</strong> Il fondamento della possibile specialità della disciplina relativa al funzionamento del CSM: qualche dubbio <strong>4.</strong> L’estensione dell’autonomia del CSM: le indicazioni costituzionali <strong>5. </strong>Gli sviluppi delle due vicende<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>1<em>.Introduzione alle due vicende: la controversia sui dipendenti amministrativi del CSM </em></strong><br />
Nel corso degli ultimi due anni si sono consumate due complesse vicende processuali che, pur essendo diverse, ruotano intorno allo stesso interrogativo inerente all’estensione dei poteri del Consiglio superiore della Magistratura (di seguito CSM). Per quanto la questione della natura dell’organo di autogoverno della magistratura sembri pacifica, alcuni aspetti specifici restano incerti e i casi qui illustrati lo mostrano in modo evidente. La ricostruzione delle due controversie induce a qualche riflessione circa la mutevolezza e la scarsa omogeneità dell’autonomia degli organi costituzionali o comunque previsti dalla Costituzione.<br />
La prima questione riguarda l’applicabilità ai dipendenti amministrativi del CSM della disciplina generale sul pubblico impiego e, in particolare, delle regole inerenti alla mobilità facoltativa, l’altra questione riguarda invece la possibilità di sottoporre, o meno, l’organo di autogoverno della magistratura al giudizio contabile innanzi alla Corte dei conti. In entrambi i casi l’interrogativo consiste nel delimitare l’estensione dell’autonomia normativa del CSM: il punto centrale è se i regolamenti interni sul personale e sulla contabilità prevalgano, sottraendo l’organo di autogoverno della magistratura alle regole generali sul pubblico impiego, da una parte, e sulla contabilità pubblica, dall’altra.<br />
Prendendo le mosse dal caso più recente, il Consiglio di Stato sez. IV, con la sent. 1.6.2016, n. 2318 è tornato su una questione che sembrava ormai pacifica, relativa al rapporto tra le procedure di mobilità e l’indizione di nuovi concorsi per il personale amministrativo del CSM. Il giudice amministrativo di secondo grado, in contrasto rispetto ad una giurisprudenza consolidata, ha ammesso la derogabilità del principio del previo esperimento delle procedure di mobilità che &#8211; come è noto &#8211; è obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni. Dunque, per i dipendenti amministrativi del CSM, &nbsp;il Consiglio di Stato ha affermato la preferenza, ma non l’inderogabilità, delle procedure di mobilità rispetto al concorso.<br />
La decisione ha avuto origine dal ricorso proposto al TAR Lazio da un’impiegata civile del Ministero della Giustizia, in comando presso il CSM, che non essendo stata stabilizzata nel ruolo della Segreteria del CSM, chiedeva l’annullamento del bando di concorso indetto dal CSM senza il previo esperimento della procedura di mobilità prevista dall’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001. Rifacendosi ad un orientamento fino a quel momento seguito dallo stesso Consiglio di Stato<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>, il TAR Lazio ribadiva la doverosità della previa attivazione della mobilità rispetto alle procedure concorsuali bandite e dichiarava illegittimo il bando<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>.<br />
Il principio dell’obbligatoria priorità della mobilità rispetto al concorso (e allo scorrimento delle graduatorie) è stato a più riprese ribadito dal legislatore, traendo origine dalla duplice esigenza, peraltro anche di rilievo costituzionale, di buon andamento dell’organizzazione amministrativa e di razionalizzazione della spesa pubblica<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>. Sulla spinta di sempre più pressanti esigenze di <em>spending review</em>, l’indizione della procedura concorsuale è diventata un’eccezione da motivare dettagliatamente, mentre la norma è costituita dal ricorso alla mobilità (e allo scorrimento della graduatoria) la cui attivazione non richiede particolari motivazioni<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>. Tuttavia in secondo grado il Consiglio di Stato ritiene che il principio del previo esperimento delle procedure di mobilità sia derogabile e afferma, quindi, che la disciplina sul funzionamento del CSM e i regolamenti interni possano derogare la disciplina generale in materia di pubblico impiego.<br />
Dopo aver chiarito che il CSM rientra nel novero delle “pubbliche amministrazioni” e ribadendo che la natura del CSM è incontestata &#8211; non assumendo rilievo nel giudizio &#8211; il Consiglio di Stato ricostruisce la disciplina sul personale amministrativo del CSM. L’art. 13 della legge n. 266 del 1999 delega il Governo a procedere all’istituzione del ruolo unico del personale amministrativo della Segreteria e dell’Ufficio studi e documentazione del Consiglio mediante concorso e, nell’esercizio della delega, il d.lgs. n. 37 del 2000 all’art. 2 co. 1, lett. <em>b</em>) prevede che il CSM disciplini con proprio regolamento le procedure concorsuali per il reclutamento del personale e l’ordinamento delle carriere. Il suddetto regolamento, adottato dal Consiglio con delibera dell’Adunanza Plenaria del 24 luglio 2001, prevede all’art. 5 co. 1 che il reclutamento del personale amministrativo avvenga con concorso pubblico per titoli ed esami. Da questa disciplina, nel suo complesso, il Consiglio di Stato fa derivare la considerazione che il principio generale della precedenza della mobilità rispetto al concorso possa essere derogato.<br />
Il giudice amministrativo di secondo grado sostiene che la legge delega n. 266 del 1999, il d.lgs. n. 37 del 2000, nonché il regolamento interno del 2001, facendo esclusivo riferimento al concorso pubblico come metodo di reclutamento del personale amministrativo del CSM, introdurrebbero una disciplina particolare che &#8211; non limitandosi semplicemente a ribadire il principio costituzionale generale del concorso pubblico (di cui all’art. 97 Cost.) &#8211; imporrebbe l’esclusività della procedura selettiva.<br />
La prevalenza della legge e del regolamento interno viene dunque giustificata alla luce del principio di specialità; pur nella stringatezza della motivazione, su un punto invero centrale, il Consiglio di Stato afferma (n. 6 del Considerato in diritto) che la circostanza che il d.lgs. n. 165 del 2001 sia cronologicamente successivo non rileva in quanto, nel caso di specie, la legge generale successiva non prevale sulla legge speciale anteriore. La naturale prevalenza della disciplina successiva sembra non poter trovare applicazione in considerazione della specialità della disciplina che riguarda il personale amministrativo del CSM.<br />
In realtà la soluzione prospettata non convince in pieno. Il punto centrale consiste nell’individuazione del fondamento giustificativo della specialità della disciplina riguardante il personale non magistratuale del CSM perché non si comprende bene quali siano le ragioni di tale specialità. Come si vedrà meglio di seguito (§ 3.), le uniche ragioni che &#8211; a ben vedere &#8211; potrebbero giustificare la specialità consistono nella natura costituzionale e nelle funzioni attribuite (dalla Costituzione) all’organo di autogoverno della magistratura.<br />
&nbsp;<br />
<strong>2. <em>Segue: il ricorso per conflitto di attribuzioni tra CSM e Corte dei conti</em> </strong><br />
In termini diversi, l’estensione dell’autonomia del Consiglio e, in definitiva, la sua stessa natura sono al centro della seconda controversia: un conflitto di attribuzioni sollevato dal CSM contro la Corte dei Conti, dichiarato ammissibile con l’ordinanza n. 166 del 2016<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>.<br />
Il CSM ha sollevato il conflitto a seguito della nota del Presidente della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 362 del 2015 e della sentenza della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 70 del 2016 con le quali il Giudice dei conti intimava al CSM di sottoporsi al giudizio di conto cui, in base all’art. 44 del r.d. n. 1214 del 1934, sono tenute tutte le pubbliche amministrazioni.<br />
In questo caso la disciplina sul funzionamento del CSM, la legge n. 1198 del 1967, recante modifiche alla legge n. 195 del 1958 all’art. 4, co. 3 e 4, conferisce autonomia contabile al CSM. L’organo di autogoverno della magistratura, con proprio regolamento interno, si dota di una disciplina per la gestione delle spese, ma comunque deve presentare alla Corte dei Conti il «rendiconto della gestione», ovvero, un documento “riassuntivo” sulla gestione<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>. Cosa diversa dal rendiconto della gestione è, però, il giudizio di conto cui sono tenuti tutti coloro che abbiano la gestione di denaro o di altri beni pubblici, inclusi &#8211; secondo la sez. giurisdizionale del Lazio della Corte dei conti &#8211; gli agenti contabili del CSM.<br />
In base alla legge sulla contabilità generale dello Stato, al testo unico della Corte dei conti e al TUEL chiunque abbia maneggio di denaro pubblico è sottoposto alla verifica della giurisdizione contabile, mediante il giudizio di conto. La resa giudiziale del conto costituisce un principio generale per chiunque abbia disponibilità di risorse pubbliche e trova fondamento nella disposizione del co. 2 dell’art. 103, Cost. che, senza riserva di legge almeno su questo punto, conferisce alla Corte dei conti la «giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica». Gli agenti contabili, ovvero tesorieri, cassieri, consegnatari &#8211; e, in genere, tutti coloro che, anche in via di fatto, abbiano disponibilità di risorse pubbliche &#8211; sono obbligati a rendere alle rispettive amministrazioni il rendiconto dei risultati della propria attività gestoria, sottoposta all’esame giudiziale di fronte ad un organo giurisdizionale, esterno e terzo rispetto all’amministrazione interessata<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>.<br />
Il giudizio di conto non costituisce una valutazione amministrativa di correttezza delle scelte<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>; è un giudizio tecnico, volto a verificare la regolarità del conto e ad accertare eventuali responsabilità<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>. L’accertamento avviene in sede giurisdizionale e l’agente contabile si intende costituito in giudizio dal momento in cui abbia reso il conto, a prescindere dal deposito alla Corte dei conti da parte dell’amministrazione di appartenenza<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>. Il giudizio contabile si instaura automaticamente nel momento in cui il contabile abbia reso il conto alla propria amministrazione che è tenuta a depositarlo presso la Corte dei conti<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>.<br />
Nel caso il oggetto, da anni, il CSM non deposita i conti, regolarmente presentati dai propri agenti<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>. In verità per un lungo periodo, sotto la vigenza del primo regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio superiore, approvato con delibera del 24 gennaio 1969, l’Ufficio di amministrazione e contabilità, non solo provvedeva all’invio del consuntivo approvato, (art. 32, co.3, lett. <em>g</em>)) ma verificava anche «il conto giudiziale che l’economo-cassiere deve rendere alla Corte dei conti per la sua gestione» (art. 32, co. 3, lett. <em>h</em>)). Fino all’adozione del nuovo regolamento di contabilità, nel 1996 &#8211; di recente sostituito dal regolamento adottato nel 2013 &#8211; il CSM si sottoponeva al giudizio di conto come qualsiasi altra amministrazione.<br />
Con il nuovo regolamento, invece, il Consiglio ha interpretato il summenzionato art. 4 della legge n. 1198 del 1967 nel senso che il rendiconto esaurisca la propria funzione di certezza. Così dal 1999, in base al nuovo regolamento di contabilità, il CSM ritiene che il controllo contabile sull’operato degli agenti contabili possa rimanere all’interno del Consiglio medesimo, venendo affidato ad un Collegio dei revisori dei conti<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>. Tuttavia solo nel 2014 la Corte dei conti, nell’aggiornare l’anagrafe dei soggetti titolari di gestioni di denaro, beni o valori assoggettabili alla resa del conto giudiziale, ha formulato la richiesta di presentare i conti dal 2010, essendo ormai prescritta la possibilità di chiedere i conti per gli esercizi degli anni precedenti.<br />
Il CSM ha reagito sollevando il conflitto innanzi alla Corte costituzionale (già dichiarato ammissibile) e ricorrendo in appello avverso la sentenza n. 70 del 2016 della Corte dei conti. Quindi, nelle more del procedimento costituzionale la Corte dei Conti terza sez. giurisdizionale centrale d’appello, con la sent. n. 294 del 2017, ha annullato la sentenza di primo grado. La pronuncia, occorre precisarlo subito, non entra affatto nel merito della questione, ma rileva l’assenza di un presupposto processuale del giudizio di primo grado &#8211; rilevabile in ogni grado e stato del giudizio &#8211; consistente nell’assenza della domanda per la resa del conto che, in caso di ritardo nel presentare i conti, deve essere formulata da parte del procuratore generale, ora procuratore regionale<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>. Di conseguenza, in assenza del presupposto processuale, il giudizio svolto innanzi sezione giurisdizionale del Lazio non poteva proprio venire in esistenza, determinando la nullità della sentenza n. 70 del 2016.<br />
A questo punto, in attesa di una valutazione da parte della Corte costituzionale sull’esistenza, o meno, dei presupposti per una pronuncia nel merito, restano aperti gli interrogativi sostanziali, sollevati dalle due vicende in merito all’estensione dei poteri del CSM e alla sua collocazione costituzionale.<br />
&nbsp;<br />
<strong>3. <em>Il fondamento della possibile specialità della disciplina relativa al funzionamento del CSM: qualche dubbio</em></strong><br />
Entrambe le vicende pongono l’attenzione sull’estensione dell’autonomia normativa del CSM. In merito alla prima, quella relativa al trattamento dei dipendenti amministrativi del Consiglio, il giudice amministrativo di secondo grado, nella sent. n. 2316 del 2016, ha considerato prevalente la disciplina speciale e il regolamento interno che non menzionano la mobilità come metodo di assunzione del personale amministrativo.<br />
Secondo il Consiglio di Stato, la deroga della disciplina generale in materia di pubblico impiego per il CSM trova ragione nella specialità, il cui fondamento va però attentamente vagliato. Nella legge istitutiva del ruolo del CSM non sembra emergere &nbsp;l’intenzione da parte del legislatore di introdurre una disciplina derogatoria che dovrebbe invece trovare la sua specifica <em>ratio</em> nella legge. Per poter essere applicato, il principio di specialità &#8211; in quanto criterio ermeneutico &#8211; richiede infatti all’interprete di considerare quale sia la <em>voluntas</em> del legislatore<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>. Se la legge generale posteriore ha una portata ampia e generalizzata potrebbe non ammettere affatto deroghe; spetta quindi all’interprete individuare le ragioni che consentono alla legge speciale precedente di prevalere sulla legge generale successiva. Perciò la deroga rispetto alla disciplina generale che si rivolge a tutte le pubbliche amministrazioni, con l’obiettivo di introdurre i principi generali in materia di pubblico impiego, deve essere verificata e dimostrata in considerazione della volontà legislativa.<br />
La disciplina legislativa in materia di personale del CSM persegue l’obiettivo di dotare il Consiglio di un’organizzazione stabile e non introduce una disciplina differenziata in considerazione della natura o delle funzioni ad esso conferite. In attuazione della previsione di legge, il regolamento interno sul personale amministrativo parifica il proprio personale a quello ministeriale e con una disposizione di chiusura (art. 31) rinvia alla disciplina riguardante lo stato giuridico degli impiegati dello Stato, ammettendo che le disposizioni in materia di personale amministrativo vanno lette alla luce della disciplina generale per quanto con esse compatibili<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>.<br />
Appare invero piuttosto dubbio che possa trovare applicazione il principio di specialità, la cui operatività richiede una comparazione tra la disciplina generale e quella che si assume speciale. Il principio di specialità si fonda sul principio dell’uguaglianza che &#8211; come più volte ribadito dalla Corte costituzionale &#8211; impone al legislatore di trattare in modo uguale situazioni uguali e in modo diverso le situazioni diverse<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>.<br />
Nel caso in oggetto i dipendenti amministrativi del CSM non sembra proprio che siano chiamati a funzioni diverse rispetto a quelle svolte dai dipendenti, ad esempio, del ministero della Giustizia cui &#8211; guarda caso &#8211; sono equiparati sotto il profilo del trattamento economico. Il CSM, pur non essendo un organo della pubblica amministrazione strettamente intesa, esercita funzioni oggettivamente amministrative e settoriali, destinate ad incidere solo sullo stato giuridico dei magistrati e sull’apparato giudiziario<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>. L’autonomia e l’indipendenza del potere giudiziario sono legate dalla Costituzione al Consiglio cui sono conferite tutte le funzioni di amministrazione della giurisdizione, ovvero, le funzioni amministrative strumentali all’esercizio delle funzioni giurisdizionali<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>.<br />
La pretesa specialità della disciplina sul personale amministrativo non trova ragione nelle competenze conferite dalla Costituzione al Consiglio, né nella diversità delle funzioni svolte rispetto ai dipendenti di altre pubbliche amministrazioni. A ben vedere, la deroga dei principi generali in materia di pubblico impiego &#8211; come anche di contabilità pubblica &#8211; può trovare fondamento solo nella natura di organo costituzionale del CSM.<br />
Infatti nel sollevare il conflitto innanzi alla Corte costituzionale, il CSM ribadisce la propria natura di organo di vertice, equiparabile alla Presidenza della Repubblica e alle Camere. Similmente &nbsp;l’Ufficio studi del CSM in più occasioni e, da ultimo, con il parere n. 156 del 3.5. 2012 ha ritenuto che, «per la sua particolare posizione nell’ordinamento generale», il CSM non farebbe parte delle amministrazioni pubbliche menzionate dall’art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165. Avendo rilievo costituzionale, il Consiglio si porrebbe in una posizione di «separatezza rispetto alle Amministrazioni dello Stato», rimanendo «sottratto alla possibilità di essere destinatario delle procedure di mobilità»<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>. I supremi organi costituzionali, in considerazione della loro partecipazione alla definizione dell’indirizzo politico, sono sottratti alle disposizioni in materia di pubblico impiego e di contabilità. La Costituzione, oppure espresse disposizioni di legge, riconoscono specifiche riserve di regolamento e l’autodichia in materia di contenziosi del personale dipendente per le Camere, la Presidenza della Repubblica e la Corte costituzionale<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>.<br />
Tali organi non sono altresì sottoposti al controllo contabile; la Corte costituzionale, nell’unico precedente in materia, la sent. n. 129 del 1981, ha riconosciuto che le Camere e la Presidenza della Repubblica sono sottratte al controllo della Corte dei conti. Tuttavia nella nota e discussa pronuncia del 1981, come si ricorderà, la Corte costituzionale ha anche precisato che sono esclusi dal giudizio di conto solo gli organi immediatamente partecipi della sovranità popolare e, perciò, situati al vertice dell’ordinamento, in posizione di indipendenza e parità reciproca<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>. Così, per provare a rispondere al quesito posto dai due casi analizzati, resta da domandarsi se la deroga dei principi generali in materia di contabilità e pubblico impiego, ammessa per gli organi costituzionali di vertice, possa essere estesa al CSM.<br />
&nbsp;<br />
<strong>4. <em>L’estensione dell’autonomia del CSM: le indicazioni costituzionali</em></strong><br />
La natura del CSM costituisce questione dibattuta e controversa, tuttavia la dottrina sembra in prevalenza escludere che possa trattarsi di un organo costituzionale di indirizzo politico e di governo. Il Consiglio ha competenze strumentali all’esercizio delle funzioni giurisdizionali<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>; è posto a presidio dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, ma di certo non detta una propria politica sul modo in cui governare l’ordinamento giudiziario. La struttura diffusa del potere giudiziario e l’assenza di gerarchia induce, inoltre, ad escludere che il Consiglio possa essere considerato organo di vertice della magistratura<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>. Non essendo composto solamente da magistrati, non è nemmeno organo di autogoverno in senso tecnico, né può essere considerato rappresentante della magistratura<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>.<br />
Anche la Corte costituzionale che pure non si è espressa in via definitiva, finora non ha mai assimilato la posizione del Consiglio a quella degli organi costituzionali supremi. Al Consiglio viene riconosciuta la natura di organo di «rilievo costituzionale», chiamato a svolgere funzioni di garanzia costituzionale<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>. Proprio la cautela della Corte costituzionale induce a ritenere, in linea con risalente e consolidata dottrina, che il CSM sia un organo dello Stato la cui autonomia, per quanto ampia, non possa essere tale da parificare l’organo in questione agli organi di direzione politica<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a>.<br />
I poteri di autonomia e autogoverno del Consiglio non sono paragonabili a quelli delle Camere o della Corte costituzionale in quanto tutte le attività del Consiglio trovano il limite nella riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario, secondo quanto indicato dall’art. 105 Cost. Certo la relatività di tale riserva ha consentito &#8211; e consente &#8211; al CSM l’esercizio di tutta una serie di poteri impliciti<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a>, anche di natura paranormativa<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>. Pur venendo forzata la riserva (anche in ragione dell’inerzia del legislatore), l’esercizio di poteri non espressamente previsti dal legislatore trova comunque fondamento nella funzione conferita al CSM (dall’art. 104 Cost.) come titolare dell’autonomia dell’ordine giudiziario e responsabile della sua complessiva organizzazione. L’espansione dei poteri normativi del Consiglio ne sottolinea la tendenza a porsi quale organo di rappresentanza politica della magistratura. Tuttavia resta comunque da escludere che il CSM sia organo di indirizzo politico generale<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a>.<br />
Il Consiglio è un centro di potere, ma non è un organo indefettibile ai fini della definizione della forma di governo<a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a>. Come sottolinea la stessa Corte costituzionale, pur non esistendo un regime giuridico unitario applicabile a tutti gli organi cui la Costituzione conferisce una posizione di indipendenza<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[32]</a>, appare evidente che il CSM non goda di uno statuto giuridico di autonomia, indipendenza e parità reciproca, avvicinabile &#8211; ad esempio &#8211; a quella delle Camere<a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a>.<br />
Anche il giudice amministrativo ha sempre ribadito che le attività del Consiglio sono di alta amministrazione, ma di certo non sono sottratte al controllo del giudice amministrativo<a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[34]</a>; il CSM costituisce una parte dell’amministrazione dello Stato in senso soggettivo e la sua inclusione tra le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, ex art. 1 co. 3, legge n. 196 del 2009 di cui all’elenco Istat, ne costituisce una conferma.<br />
Di conseguenza, l’autonomia regolamentare del CSM per la disciplina del personale e in materia contabile non mette in dubbio la natura di pubblica amministrazione del Consiglio, né dovrebbe mettere in discussione la subordinazione gerarchica della disciplina contenuta nei regolamenti interni ai principi generali del pubblico impiego e della contabilità<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a>. I regolamenti interni del CSM sono una fonte secondaria; non possono essere assimilati agli atti interni degli organi partecipi direttamente della sovranità popolare e destinatari di una disciplina derogatoria del tutto singolare.<br />
Limitata dalla Costituzione (art. 105 e 108), la potestà di autorganizzazione riconosciuta al CSM è paragonabile a quella riconosciuta ad ogni organo collegiale previsto dalla Costituzione<a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title="">[36]</a> e deve essere interpretata, dunque, alla luce dei principi generali dell’ordinamento. Peraltro, a ben vedere, i principi dell’autonomia contabile del CSM, da una parte, e dell’accesso mediante concorso, dall’altra, non sono messi in discussione dai principi generali in materia di pubblico impiego o contabilità.<br />
La disciplina generale in tema di mobilità e la disciplina sul personale del CSM non sembrano incompatibili in quanto l’applicazione del principio generale del preventivo esperimento delle procedure di mobilità non mette certo in discussione il principio dell’accesso mediante concorso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Il regolamento si limita a ribadire il principio del concorso pubblico che va però letto congiuntamente al principio, anch’esso di rango costituzionale, di buon andamento dell’azione amministrativa di cui le procedure di mobilità costituiscono attuazione.<br />
Anche l’autonomia contabile, riconosciuta dalla legge istitutiva al CSM, non è incompatibile con il principio secondo il quale tutti coloro che hanno comunque maneggio di denaro pubblico sono tenuti a rendere il conto della gestione di fronte ad un organo giurisdizionale, esterno e terzo rispetto all’amministrazione interessata. La rilevata tecnicità del giudizio di conto non incide sulla capacità dell’organo di disporre dei fondi necessari al proprio funzionamento e lascia quindi impregiudicata la loro autonomia<a href="#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[37]</a>. Come già osservato, il tipo di controllo esercitato mediante il giudizio di conto è volto a garantire la regolarità dei conti e ad escludere la responsabilità degli agenti contabili che hanno la disponibilità di risorse pubbliche. È un controllo tecnico sulla regolarità dei conti cui ha interesse lo stesso organo o amministrazione che presenta i conti e che, infatti, non ha disponibilità dell’azione.<br />
Peraltro, per un lungo periodo fino al 1999, sotto la vigenza del regolamento di contabilità del 1969, il CSM sottoponeva i propri agenti al giudizio di conto, dimostrando di ritenere che la propria autonomia costituzionalmente garantita non veniva in alcun modo lesa dal controllo esercitato dalla Corte dei Conti, mediante il giudizio contabile. Non c’è bisogno di ricordare, inoltre, che l’indipendenza di ogni organo previsto dalla Costituzione non implica affatto che esso sia privo di controlli, né che sia svincolato da ogni legame con altri organi o poteri dello Stato<a href="#_ftn38" name="_ftnref38" title="">[38]</a>.<br />
In conclusione difficilmente il CSM può essere considerato un&nbsp; organo costituzionale di vertice e, di conseguenza, la sua autonomia non sembra lesa né dal controllo contabile, né dall’applicazione delle regole generali in materia di pubblico impiego, ai propri dipendenti amministrativi. Sembra, infine, che sussistano anche ampi margini per interpretare la disciplina sul funzionamento del CSM, i regolamenti interni in materia di personale e contabilità, in modo non contrastante rispetto ai principi generali fissati dall’ordinamento nelle due materie di riferimento.<br />
&nbsp;<br />
<strong>5. <em>Gli sviluppi delle due vicende</em> </strong><br />
Le due vicende illustrate sono concluse solo in parte e, il loro seguito, apre ancora interrogativi ulteriori. Per quanto concerne la decisione del Consiglio di Stato in materia di mobilità si può rilevare, in conclusione, che l’affermazione della preferenza, ma non dell’inderogabilità dell’istituto della mobilità &#8211; in aperto contrasto con la giurisprudenza in materia di pubblico impiego &#8211; apre un varco anche ad altre amministrazioni che, sulla base di disposizioni regolamentari analoghe a quelle del CSM, potrebbero ritenere superabile il vincolo del preventivo esperimento della mobilità<a href="#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[39]</a>. In questo senso la pronuncia del Consiglio di Stato appare rischiosa perché crea le premesse per nuovo contenzioso, in quanto ogni amministrazione ed autorità, dotata di un minimo di autonomia regolamentare, potrà pretendere di sottrarsi al rispetto dei principi generali in materia di pubblico impiego.<br />
L’altra vicenda, il conflitto di attribuzione sollevato dal CSM avverso la Corte dei conti, dichiarato ammissibile, potrebbe non essere proprio deciso nel merito in quanto, a seguito dell’annullamento della sentenza oggetto del ricorso, è probabile che non si arrivi mai al merito. In termini generali la cessazione della materia del contendere non opera qualora sussista ancora l’interesse all’accertamento e la Corte costituzionale &#8211; solo in linea teorica &#8211; potrebbe rilevare l’esistenza dell’interesse ad accertare se effettivamente il CSM sia tenuto alla presentazione dei conti<a href="#_ftn40" name="_ftnref40" title="">[40]</a>. La Corte costituzionale in più occasioni ha avuto modo di ribadire l’irrilevanza delle sopravvenienze di fatto ai fini del persistere dell’interesse alla decisione. Anche dopo l’esaurimento degli effetti dell’atto impugnato, nei conflitti di attribuzione sussiste comunque un interesse all’accertamento che trae origine dall’esigenza di porre fine ad una situazione di obiettiva incertezza in ordine all’estensione delle competenze e dei poteri degli organi costituzionali<a href="#_ftn41" name="_ftnref41" title="">[41]</a>.<br />
In questo caso, nelle more del procedimento innanzi alla Corte costituzionale, la Corte dei conti in appello ha annullato la sentenza della Corte dei conti Lazio, sez. giurisdizionale per il Lazio n. 70 del 2016, chiarendo che è il procuratore regionale a dover chiedere la presentazione dei conti. La pronuncia di annullamento della Corte dei Conti in appello non entra nel merito della questione, ma solo in termini astratti sussisterebbe ancora l’interesse a rispondere all’interrogativo in merito all’esistenza, o meno, dell’obbligo in capo al CSM di sottoporsi al giudizio di conto. L’annullamento in appello dell’atto impugnato soddisfa in pieno l’interesse del ricorrente e costituisce un elemento sufficiente a considerare cessata la materia del contendere. Infatti, l’annullamento della sentenza che ordinava di sottoporre i conti del CSM al giudizio contabile fa venire meno la concretezza della controversia, rendendo meramente «ipotetico» il giudizio<a href="#_ftn42" name="_ftnref42" title="">[42]</a>. La sentenza del giudice di merito di appello ha anche accertato che non era il Presidente della sezione giurisdizionale del Lazio a dover richiedere la presentazione dei conti e, di conseguenza, sembra venire meno anche la lesività della nota del 2015, mediante la quale si invitava il CSM alla presentazione dei conti.<br />
In ultima analisi sembra allontanarsi la possibilità di una pronuncia nel merito che, invece, avrebbe chiarito, per la prima volta, un aspetto interessante dell’autonomia del CSM, contribuendo a definire la natura dell’organo di autogoverno della magistratura. Il fatto stesso che queste controversie siano sorte dimostra l’incertezza in ordine alla natura del CSM, ma anche che l’estensione dell’autonomia degli organi costituzionali non costituisce un dato immutabile ed omogeneo. L’autonomia degli organi costituzionali, o comunque previsti dalla Costituzione, risente dell’evoluzione degli equilibri di forza e dei poteri che si realizzano in concreto.<br />
In tal senso, nella complessa e contestata sent. n. 129 del 1981, la Corte costituzionale &#8211; non&nbsp; a caso- ha fondato la sottrazione dal controllo contabile delle Camere e della Presidenza della Repubblica, non solo sull’autonomia riconosciuta dalla Costituzione agli organi titolari dell’indirizzo politico, ma anche sull’«antica prassi costituzionale» che sottrae i tesorieri dei supremi organi costituzionali al giudizio di conto<a href="#_ftn43" name="_ftnref43" title="">[43]</a>. Nonostante la decisione fosse risolvibile richiamando le sole disposizioni costituzionali sull’autonomia degli organi costituzionali, la Corte affida la propria decisione all’ulteriore elemento della ripetizione nel tempo di un determinato comportamento e nel ritenere, da parte dell’organo costituzionale, di essere sottratto al controllo in questione. Sotto il profilo degli equilibri politico-costituzionali, le due vicende mostrano in concreto come l’autonomia degli organi costituzionali costituisca un concetto destinato a mutare con l’evolvere dei rapporti di potere, ridefinendo l’estensione di competenze e funzioni solo tratteggiate dalla Costituzione. Il concreto assetto delle forze e il perpetuarsi dei poteri foggia le relazioni tra organi costituzionali e contribuisce a delineare la Costituzione in senso materiale. Così, in definitiva, le incertezze e i dubbi sollevati dai casi oggetto della presente analisi potrebbero costituire i primi tasselli per chiarire o, forse, per ridefinire in modo sostanziale l’estensione dei poteri del CSM. &nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Consiglio di Stato, sez. V, 17.1. 2014, n. 178; Consiglio di Stato, sez. V, 18.8.2010, n. 5830; TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 2.12. 2009, n. 2634; TAR Sardegna, sez. I, 22.12. 2008, n. 2204; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 16.6. 2008, n. 645; TAR Campania, Napoli, sez. V, 18.10. 2006, n. 8616; TAR Puglia, Bari, sez. II, 28.5. 2008, n.1307.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> TAR Lazio, Roma, sez. I <em>quater</em>, 2.12.2014, n. 1219. Su questa pronuncia si veda, in part., L. Viola, <em>Concorsi banditi dal&nbsp; CSM e obbligo di preventiva attivazione delle procedure di mobilità tra giurisdizione di legittimità e azione di accertamento del provvedimento amministrativo</em>, in<em> Il Lavoro nelle pubbliche amministrazioni</em>, 2014, 835 e ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> A. Riccobono, <em>La mobilità del lavoro alle dipendenze della p.a. Dalla “Riforma Brunetta” alla </em>“Spending review”, in <em>Il Lavoro nelle pubbliche amministrazioni</em>, 2012, 1073 e ss.; C. Golino, <em>Il ruolo della </em>spending review <em>e il lavoro pubblico</em>, ivi, 407 e ss.; G. Nicosia, <em>Valutare per risparmiare: strategie e best practices per una effettiva spending review nel settore pubblico</em>, ivi, 2013, 351 e ss.; A. Ricci <em>Mobilità obbligatoria e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici nella &#8220;</em>spending review<em>&#8221; del d.l. n. 95/2012. Si infrange il tabù legale dell&#8217;inviolabilità del &#8220;posto fisso pubblico&#8221;</em>?, in <em>Studium iuris</em>, 2014, 177 e ss.; M. Esposito, M. Pepe, <em>La movilidad de los Empleados Públicos en Apoyo de la Reorganización de la Administración Pública en Italia. Entre revisión del gasto público y Reformas Estructurales</em>, in F.A. Castillo Blanco, J.L. Monereo Perez (a cura di), <em>Reestructuración de las administraciones públicas: aspectos admnistrativos y laborales</em>, 438-439. In generale sulla <em>spending review</em> e la riorganizzazione della pubblica amministrazione, cfr. almeno: G. Rivosecchi, <em>Il Parlamento di fronte alla crisi economico finanziaria</em>, ivi, n.3/2012; G. Grasso, <em>Il costituzionalismo della crisi</em>, Napoli, ES, 2012, 92 ss.; M. Midiri, <em>Crisi e questione amministrativa</em>, in <em>Quad. cost.</em>, 2014, 471; A. Morrone, <em>Crisi economica e diritti. Appunti per lo Stato costituzionale in Europa</em>, ivi, 2014, 79 e ss.; C. Franchini, <em>La</em> spending review <em>e il riordino della Pubblica Amministrazione nazionale</em>, in <em>Amministrazioneincammino.it</em>, 2013; A. E. Matarazzo, <em>Razionalizzazione della spesa pubblica: un percorso ad ostacoli tra decreti e modifiche</em>, in <em>Lo stato civile italiano</em>, 2014, 71 ss.; G. Pitruzzella, <em>Crisi economica e decisioni di governo &#8211; Relazione al XXVIII Convegno annuale dell’AIC</em>, in <em>Rivistaaic.it</em>, n. 4/2013;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn4" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> M. D’Aponte, <em>Mobilità del pubblico impiego e scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici: le incertezze del legislatore e l’incubo ricorrente del contenimento della spesa pubblica</em>, in <em>Il Lavoro nelle pubbliche amministrazioni</em>, 2014, 97.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn5" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a>&nbsp; Per un approfondimento sia consentito un rinvio a V. De Santis, <em>Interrogativi “antichi” su “nuovi” conflitti tra poteri: l’autonomia del Consiglio superiore della magistratura e la giurisdizione contabile della Corte dei conti</em>, in<em> Osservatoriocostituzionale.it</em>, 2017.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn6" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Cfr. almeno: S. Buscema, <em>Bilanci pubblici</em>, in <em>Enc. dir.</em>, Agg. III, Milano, Giuffrè, 1999, 315 e ss.; L. Schiavello, <em>Processo contabile</em>, in <em>Enc. dir</em>., XXXVI, Milano, Giuffrè, 1987, 713 e ss.; A. Bennati, <em>Manuale di contabilità di Stato</em>, Napoli, Jovene, 1990, 567 e ss.; S. Buscema, A. Buscema, <em>Contabilità dello Stato e degli enti pubblici</em>, Milano, Giuffrè, 1998, 355; A. Monorchio, L. G. Mottura, <em>Compendio di contabilità di Stato</em>, Roma-Bari, Laterza, 583 e ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn7" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Corte cost. sent. n. 110 del 1970, punto n. 3 del Considerato in diritto. Sul punto, M. Orefice, <em>Manuale di contabilità pubblica</em>, Roma, Ed. Direkta, 2003, 877, osserva che le disposizioni legislative che esonerino l’agente contabile dall’obbligo di presentare il giudizio di conto devono essere considerate costituzionalmente illegittime proprio perché, in base all’art. 103 Cost., il giudizio inerente alla regolarità della gestione contabile non è disponibile.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn8" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> La Cass. Civ., sez. unite, nell’ord. n. 7390 del 27.03.2007, sottolinea la necessità di tenere separata la gestione contabile (che costituisce il momento finale ed esecutivo della gestione finanziaria) dall’attività di amministrazione che regola la contabilità pubblica (punto 2.2. dei Motivi della decisione). Sul punto, C.E. Gallo, <em>La responsabilità amministrativa e contabile e la giurisdizione</em>, in AA. VV., <em>Contabilità di Stato e degli enti pubblici</em>, Torino, Giappichelli 2015, 239-241, sottolinea che il conto giudiziale va distinto dal conto amministrativo che è compilato dagli agenti dell’Amministrazione ai fini di controllo interno o ai fini diversi che rispondono ad esigenze differenti di controllo non solo formale, ma di valutazione in ordine alla produttività nella prospettiva del perseguimento degli interessi pubblici.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn9" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Il controllo sui conti è aritmetico e non comporta la verifica sulla correttezza o meno delle singole spese, di conseguenza, la responsabilità contabile costituisce una responsabilità “formale”, in tal senso, cfr. C. E. Gallo, <em>La responsabilità amministrativa e contabile e la giurisdizione</em>, cit., 241.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn10" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Secondo l’art. 45 del r.d. n. 1214 del 1934 «la presentazione del conto costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio» e consente di garantire il principio di necessarietà e “generalità” del giudizio di conto.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn11" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Corte dei conti, sez. II, n. 499 del 29.7.2013; Corte dei conti, sez. II, n. 94 del 22.05.1985; Corte dei Conti, sez. riunite n. 720 del 17.07.1991; Corte dei Conti, sez. riunite, n. 794 del 18.07.1992; Corte dei Conti, sez. riunite, n.1012/A del 21.12.1994.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn12" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Qualora invece gli agenti contabili non depositino i propri conti presso la propria amministrazione, si instaura un giudizio per la «resa del conto».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn13" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> In base all’art. 48 del regolamento di amministrazione e contabilità del 2013, il Collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente di sezione della Corte dei conti, in servizio o in quiescenza, che lo presiede, e da due componenti scelti tra magistrati della Corte dei conti in servizio e professori universitari di contabilità pubblica o discipline similari, anche in quiescenza.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn14" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Secondo gli artt. 39 e seguenti del r.d. 1214 del 1934 il giudizio per la resa del conto è promosso sulla base di un’istanza del procuratore regionale, rivolta a promuovere la fissazione di un termine per presentare i conti. Accolta la domanda dal presidente di sezione, ma spirato inutilmente il termine per il deposito, il presidente della sezione, sempre su istanza del procuratore regionale, stabilisce il giorno dell’udienza e nomina il relatore del giudizio. La domanda del procuratore regionale, che nel caso in oggetto manca, costituisce un presupposto processuale che non può essere sostituito dall’invito &#8211; anch’esso oggetto di impugnazione in sede di conflitto di attribuzione &#8211; a depositare i conti effettuato da parte del presidente della sezione territoriale.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn15" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> Corte Cost. sent. n. 29 del 1976; sent. n. 164 del 1976; sent. n. 26 del 1984; sent. n. 96 del 1987; sent. n. 364 del 1991; sent. n. 41 del 1992 e sent. n. 503 del 2000. In dottrina cfr. almeno: R. Guastini, <em>Le fonti del diritto e l’interpretazione</em>, Milano, Giuffrè, 1993, 419; A. Celotto, <em>Fonti del diritto e antinomie</em>, Torino, Giappichelli, 2012, 103 e ss.; A. Ruggeri, <em>Fonti e norme nell’ordinamento e nell’esperienza costituzionale</em>, I,<em> L’ordinamento in sistema</em>, Torino, Giappichelli, 57 e ss.; F. Modugno, <em>Ordinamento giuridico (dottrine generali)</em>, in <em>Enc. dir</em>., XXX, Milano, Giuffrè, 710.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn16" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> La legge delega n. 266 del 1999, all’art. 13, si limita a dettare una serie di criteri per l’istituzione del ruolo del CSM in modo da garantire una stabile organizzazione del personale addetto al Consiglio e disciplinarne, mediante regolamento, il reclutamento, l’articolazione dell’organico, l’ordinamento delle carriere, lo stato giuridico e il trattamento economico che, peraltro, è equivalente a quello previsto per il personale dell’amministrazione della giustizia di qualifica equivalente.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn17" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> <em>Ex plurimis</em>, Corte cost. sent. n. 158 del 1975, Considerato in diritto n. 4; sent. n. 566 del 1989, Considerato in diritto n. 3; sent. 85 del 2013, Considerato in diritto n.11. Sul punto, in part., N. Bobbio, <em>Teoria dell’ordinamento giuridico</em>, Torino, Giappichelli, 1960, 100, osserva che «avvenuta o scoperta la differenziazione, il persistere nella regola generale importerebbe il trattamento uguale di persone che appartengono a categorie diverse, e quindi un’ingiustizia». Sul punto, in part., A. Celotto, <em>Coerenza dell’ordinamento e soluzione delle antinomie nell’applicazione giurisprudenziale</em>, in F. Modugno (a cura di),<em> Appunti per una teoria generale del diritto</em>, Torino, Giappichelli, 1998,172-173.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn18" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> F. Bonifacio, G. Giacobbe, <em>Art. 104</em>, in G. Branca (fondato da e continuato da A. Pizzorusso), <em>Commentario della Costituzione. La Magistratura</em>, Tomo II, Bologna-Roma, Zanichelli-Soc. ed del Foro italiano, 1986; V. Onida, <em>La posizione costituzionale del Csm e i rapporti con gli altri poteri</em>, in B. Caravita (a cura di), <em>Magistratura CSM e principi costituzionali</em>, Roma-Bari, Laterza, 1994, 17 e ss.; G. Verde, E. Cavasino, <em>Art. 105</em>, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), <em>Commentario alla Costituzione</em>, cit., 2023; A. Pizzorusso, <em>Problemi definitori e prospettive di riforma del&nbsp; CSM</em>, in<em> Quad. cost</em>, 1989, 475 e ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn19" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> In tal senso si vedano anche le sentt. della Corte costituzionale nn.: 12 del 1971 e 44 del 1968. Sul punto, A. Pizzorusso, <em>Il consiglio superiore della magistratura nella forma di governo vigente in Italia</em>, in <em>Quaderni della giustizia</em>, 1984, II, 281, sottolinea come al CSM spettino «secondo le norme dell’ordinamento giudiziario» (art. 105 Cost.) l’organizzazione degli uffici giudiziari, la designazione delle persone titolari di tali uffici e, in generale, predisporre tutte le garanzie che consentano ai magistrati l’esercizio indipendente da ogni potere interno o esterno alla magistratura. Si veda anche S. Panizza, <em>Art. 104</em>, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), <em>Commentario alla Costituzione</em>, Torino, Utet, 2006, 2015.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn20" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> Pareri n. 149 del 17.5. 2005 e 255 del 15.7. 2005.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn21" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> Occorre rammentare che, in particolare per i due rami del Parlamento, l’estensione dell’autonomia regolamentare &#8211; con la conseguente insindacabilità della disciplina in essa contenuta &#8211; è, da sempre, sottoposta al vaglio critico della dottrina, per tutti, cfr. A. Ruggeri, <em>Fonti, norme e criteri ordinatori</em>, Torino, Giappichelli, 2004, 81; P. Barile, <em>Il crollo di un antico feticcio (gli </em>interna corporis<em>) in una storica (ma insoddisfacente) sentenza</em>, in <em>Giur. cost</em>, 1959, 240. Peraltro l’estensione dell’autonomia regolamentare ha subìto un deciso ridimensionamento, in part., con la Con la sent. n. 120 del 2014 in cui la Corte costituzionale ha affermato che i regolamenti parlamentari non possono essere considerati fonti «puramente interne» ma sono fonti dell’ordinamento generale della Repubblica, produttive di norme sottoposte agli ordinari canoni interpretativi, alla luce dei principi e delle disposizioni costituzionali che ne delimitano la competenza (punto n. 4.2. del Considerato in diritto). La Consulta in questa pronuncia distingue tra i regolamenti parlamentari inerenti a funzioni primarie e non. Per i primi ribadisce l’assoluta insindacabilità, per le funzioni non primarie, come l’autodichia, solleva invece il dubbio che possa valere la medesima preclusione. La Corte costituzionale ribadisce il limite dell’art. 134 Cost. e conferma la preclusione del sindacato di legittimità in via incidentale, ma essendo comunque i regolamenti fonti dell’ordinamento ammette che se gli atti sottratti al sindacato sono lesivi di diritti inviolabili garantiti in Costituzione è allora possibile sollevare il conflitto di attribuzione. Il giudice delle leggi sembra fare, in definitiva, una distinzione tra le fonti che trovano nella Costituzione diretto ed esclusivo fondamento e fonti puramente interne, sul punto, in part., A. Ruggeri, <em>Novità in tema di (in)sindacabilità dei regolamenti parlamentari, in una pronunzia-ponte della Consulta (a margine di Corte cost. n. 120 del 2014)</em>, in <em>Giurcost.org</em>, 2014. Sulla sent. n. 120 del 2104 e sulle sue complesse implicazioni esistono moltissimi commenti, in questa sede sia consentito un limitato rinvio a: R. Dickmann, <em>Tramonto o rilegittimazione dell’autodichia delle Camere? (Nota a Corte cost., 5 maggio 2014, n. 120)</em>, in <em>Federalismi.it</em>, n. 10/2014; L. Testa, <em>La Corte salva (ma non troppo) l’autodichia del Senato</em>, ivi; T. F. Giupponi, <em>La Corte e la “sindacabilità indiretta” dei regolamenti parlamentari: il caso dell’autodichia</em>, in <em>Forumcostituzionale.it</em>, 2014; G. Canale, <em>I primi due tocchi di campana per l’autodichia</em>, ivi; M. Manetti, <em>La Corte costituzionale ridefinisce l’autonomia delle Camere (ben oltre i regolamenti parlamentari e l’autodichia)</em>, in <em>Osservatorioaic.it</em>, 2014; L. Brunetti, <em>Un significativo passo avanti della giurisprudenza costituzionale sull’autodichia delle Camere, nella pronuncia della Corte che conferma l’insindacabilità dei regolamenti parlamentari</em>, ivi; A. C. Sorrentino, <em>La “giurisdizione domestica” delle Camere del Parlamento alla prova del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato</em>, ivi, 2015; E. Griglio, <em>Le Assemblee parlamentari, giudici in causa propria, ma non a titolo esclusivo? I seguiti della sent. 120/2014 della Corte costituzionale</em>, in <em>Osservatoriosullefonti.it</em>, n. 1/2015; A. Lo Calzo, <em>L’autodichia degli organi costituzionali: il difficile percorso dalla sovranità istituzionale dell’organo alla garanzia della funzione</em>, in <em>Gruppodipisa.it</em>, 2015; G. A. Ferro, <em>Autodichia parlamentare e camouflage dei conflitti interorganici (all’ombra della Cedu)</em>, in <em>Rivistaaic.it</em>, n. 3/2015; R. Ibrido, <em>“In direzione ostinata e contraria”. La risposta della Corte costituzionale alla dottrina della sindacabilità dei regolamenti parlamentari</em>, in <em>Rivistaaic.it</em>, n. 3/2014.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn22" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> N. Occhiocupo,<em> Gli organi costituzionali </em>«legibus soluti»<em>?</em>, in <em>Giur. cost</em>., 1981, 1281, ora in Id.,<em> Costituzione e Corte costituzionale. Percorsi di un rapporto “genetico” dinamico e indissolubile</em>, Milano, Giuffrè, 2010, 248, molto criticamente sulla pronuncia, sottolinea che gli agenti contabili degli organi supremi sono in ogni caso agenti contabili dello Stato in considerazione del fatto che le risorse necessarie per l’organizzazione e il funzionamento di tali organi sono comunque iscritte nel bilancio dello Stato.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn23" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> S. Panizza, <em>Art. 104</em>,cit, ivi. In tal senso si vedano anche le sentt. della Corte costituzionale nn.: 12 del 1971 e 44 del 1968.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn24" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> P. Barile, <em>Corso di diritto costituzionale</em>, Padova, Cedam, 1962, 128; F. Bonifacio, G. Giacobbe, <em>Art. 104</em>, cit., 44</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn25" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> Sent. n. 142 del 1973 n. 4 del Considerato in diritto. Sul punto in part. L. Daga, <em>Il Consiglio superiore della magistratura</em>, Napoli, Jovene, 1973, 287-289.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn26" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> Corte cost. sentt. nn.: 148 del 1983 e 189 del 1992. Nella sent. n. 12 del 1971, punto n. 4 del Considerato in diritto, la Corte costituzionale sottolinea il ruolo del CSM quale organo di garanzia costituzionale, sul punto in part. F. Bonifacio, G. Giacobbe, <em>Art. 104 e 105</em>, cit., 46 e 98.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn27" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> In dottrina è centrale la riflessione di E. Cheli che qualifica il CSM quale organo di «rilevanza costituzionale». Come il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, i singoli ministri, la Corte di Cassazione, i singoli Ministri, i Comuni e gli organi delle Regioni, il CSM, non partecipa alla funzione di indirizzo politico degli organi supremi, ma è contemplato dalla Costituzione al fine di provvedere all’amministrazione dei magistrati in posizione di autonomia e di indipendenza rispetto agli altri poteri. Sul punto, E. Cheli, <em>Organi costituzionali e organi di rilievo costituzionale</em>, in <em>Arch. giur. Serafini</em>, 1965, 112; G. Long, <em>Organi costituzionali e di rilievo costituzionale</em>, in <em>Enc. giur</em>. XXV, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1990, 3-4.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn28" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> A. Gustapane, <em>L’autonomia e l’indipendenza della magistratura ordinaria nel sistema costituzionale italiano. Dagli albori dello Statuto albertino al crepuscolo della bicamerale</em>, Milano, Giuffè, 1999, 316.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn29" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> Sul punto, in part., F. Sorrentino, <em>I poteri normativi del CSM</em>, in B. Caravita (a cura di), <em>Magistratura, CSM e principi costituzionali</em>, cit., 36 e ss.; G. Serges, <em>Potestà normativa</em>, in S. Mazzamuto (a cura di), <em>Il Consiglio superiore della magistratura</em>, Torino, Giappichelli, 2001, 37 e ss.; S. Carlucci, <em>L’attività normativa e paranormativa del Consiglio superiore della magistratura</em>, in U. De Siervo (a cura di), <em>Il potere regolamentare nell’amministrazione centrale</em>, Bologna, Il Mulino, 1992, 357 e ss. Su poteri impliciti e attività paranormativa del Consiglio, cfr. S. Franzoni, <em>I poteri atipici del CSM: “autogoverno” o “governo a forma libera” della magistratura</em>, in A. Vignudelli (a cura di), <em>Istituzioni democratiche del diritto</em>, Milano, Giuffrè, 2009, 573 e ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn30" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> M. Bessone, V. Carbone, <em>Consiglio superiore della Magistratura</em>, in <em>Dig. discip. pubbl.</em>, III, Torino, Utet, 1989, 453 e ss.; F. Bonifacio, G. Giacobbe, <em>Art. 104 e 105</em>, cit., 97-99; M. Devoto, <em>Il ruolo del CSM nell’ordinamento costituzionale dello Stato</em>, in A. Pizzorusso (a cura di),<em> L’ordinamento giudiziario</em>, Bologna, Il Mulino, 1974, 285 e ss.; T. Martines, <em>Diritto costituzionale</em>, Milano, Giuffrè, 2010, 427-428; M. Devoto, <em>Il ruolo del CSM nell’ordinamento costituzionale dello Stato</em>, cit., 285; V. Onida,<em> La posizione costituzionale del Csm e i rapporti con gli altri poteri</em>, cit., 18-19.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn31" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> G. U. Rescigno, <em>Corso di diritto pubblico</em>, Bologna, Zanichelli, 2007, 302-304; E. Malfatti, S. Panizza, R. Romboli, <em>Giustizia costituzionale</em>, Torino, Giappichelli, 2016, 212-213</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn32" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> Corte cost., sentenza n. 44 del 1968, punto n. 4 del Considerato in diritto. Si veda, in part., F. G. Scoca, <em>Atti del Consiglio superiore della magistratura e loro sindacato giurisdizionale</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 1987, 14; A. Pizzorusso, <em>Problemi definitori e prospettive di riforma del CSM</em>, cit., 474-475.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn33" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> M. Mazziotti, <em>Questioni di costituzionalità della legge sul Consiglio Superiore della Magistratura</em>, in <em>Giur. cost</em>, 1963, 1676; G. Silvestri, <em>Giustizia e giudici nel sistema costituzionale</em>, Torino, Giappichelli, 1997, 174 e ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn34" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> Sul punto specificamente, cfr.: S. Franzoni, <em>I giudici del Consiglio superiore della magistratura</em>, Torino, Giappichelli, 2014, 107.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn35" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> V. Tenore, <em>Riflessioni sul rapporto di lavoro del personale amministrativo non magistratuale del Consiglio Superiore della Magistratura: applicazione del D.lgs. n. 165 del 2001 e reclutamento con doverosa previa mobilità rispetto ai concorsi</em>, cit., osserva che per la fonte attuativa dei precetti del d.lgs. n. 165 del 2001 può essere un contratto collettivo come accade per i Ministeri o gli enti locali, oppure, può essere il regolamento interno come accade per il CSM. Tuttavia questa circostanza non muta la gerarchia delle fonti: sia il contratto collettivo nazionale, sia il regolamento interno devono rispettare i principi contenuti nella preminente disciplina legislativa.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn36" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> S. Carlucci, <em>L’attività normativa e paranormativa del Consiglio superiore della magistratura</em>, cit., 361; A. Pace, <em>I poteri normativi del CSM</em>, in <em>Rassegna parlamentare</em>, n.2/2010, 369 e ss.; F. Bonifacio, G. Giacobbe, <em>Art. 104 e 105</em>, cit., 96; G. Volpe, <em>Consiglio superiore della magistratura</em>, in <em>Enc. dir</em>., Agg. IV, Milano, Giuffrè, 2000, 380 e ss.; R. Romboli, S. Panizza,<em> Ordinamento giudiziario</em>, in <em>Dig. discip. pubbl</em>., X, Torino, Utet, 1995, 377; F. Sorrentino, <em>I poteri normativi del CSM</em>, in B. Caravita (a cura di), <em>Magistratura, CSM e principi costituzionali</em>, cit., 37; G. Verde, E. Cavasino, <em>Art. 105</em>, cit., 2029-2030.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn37" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a> N. Occhiocupo,<em> Gli organi costituzionali </em>«legibus soluti»<em>?</em>, cit., 253.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn38" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a> E. Spagna Musso, <em>Sulla sindacabilità degli atti del Consiglio Superiore della Magistratura da parte del Consiglio di Stato</em>, in <em>Giur. cost</em>. 1962, 1613, sottolinea come anche gli atti degli organi costituzionali di vertice, gli atti legislativi, adottati dal Parlamento, gli atti del Capo dello Stato e del Governo sono sottoposti al sindacato giurisdizionale, pur essendo indiscutibilmente organi dotati di autonomia costituzionale.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn39" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> L. Busico,<em> In tema di “preferenzialità della mobilità, ma non di inderogabilità” nel lavoro pubblico</em>, in <em>LexItalia.it</em>, 2016; S. Zoppetti, <em>Mobilità e pubblico concorso tra obbligatorietà e preferenza</em>, in <em>Piemonteautonomie.cr.piemonte.it</em>, n. 3/2016.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn40" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a> A. Ruggeri, A. Spadaro, <em>Lineamenti di giustizia costituzionale</em>, Torino, Giappichelli, 2014, 307; A. Cerri, <em>Corso di giustizia costituzionale</em>, Milano, Giuffrè, 2012, 427 e ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn41" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[41]</a> Corte cost., sent. n. 9 del 2013, considerato in diritto n. 3. Si vedano inoltre le sentenze nn. 135 del 2013; 222 del 2006, 287 del 2005, 263 del 2005 e n. 289 del 1993.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn42" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[42]</a> G. Zagrebelsky, V. Marcenò, <em>Giustizia costituzionale</em>, Bologna, Il Mulino, 2012, 475; E. Malfatti, S. Panizza, R. Romboli, <em>Giustizia costituzionale</em>, cit., ivi.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn43" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43" title="">[43]</a> In questa sede sia consentito un limitato invio a: G. Lombardi, <em>L’autonomia contabile degli organi costituzionali: garanzia o privilegio?</em>, in <em>Giur. cost</em>., 1981, 1296 e ss.; P. Carnevale, A Corte… così fan tutti? <em>Contributo ad uno studio su consuetudine, convenzione e prassi costituzionale nella giurisprudenza della Corte costituzionale</em>, in <em>Dir. pubbl</em>., 2014, 452; N. Occhiocupo,<em> Gli organi costituzionali </em>«legibus soluti»<em>?</em>, cit., 241 e ss. Sulla consuetudine e come parametro nel giudizio costituzionale per la risoluzione della controversia cfr. almeno: G. Zagrebelsky, <em>Sulla consuetudine nella teoria delle fonti del diritto</em>, Torino, Utet, 1970, 433 e ss.; A. Pace, <em>Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale nei conflitti di attribuzione tra i poteri dello stato</em>, in AA.VV., <em>Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale</em>, Milano, Giuffrè, 1988, in part., 165 e ss.; Q. Camerlengo, <em>Fatti normativi e le certezze del diritto costituzionale</em>, Milano, Giuffrè, 2002, 83 e ss. e 97-98; M. Ainis, <em>Sul valore della prassi nel diritto costituzionale</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 2007, 307 e ss.; G. Razzano, <em>Il parametro delle norme non scritte nella giurisprudenza costituzionale</em>, Milano, Giuffrè, 2002, 117 e ss.; A. Morrone, <em>Prassi e giustizia costituzionale</em>, in A. Barbera, T. F. Giupponi (a cura di), <em>La prassi degli organi costituzionali</em>, Bologna, Bononia University Press, 2008. Sul rilievo del diritto non scritto nel regolare il funzionamento degli organi costituzionali ed, in particolare, delle Camere cfr.: E. Gianfrancesco, <em>I precedenti da </em>interna corporis<em> ad atti del diritto parlamentare</em>, in N. Lupo (a cura di), <em>Il precedente parlamentare tra diritto e politica</em>, Bologna, Il Mulino, 2013; R. Ibrido, <em>L’interpretazione del diritto parlamentare. Politica e diritto nel &#8220;processo&#8221; di risoluzione dei casi regolamentari</em>, Milano, Franco Angeli, 2015; M. Cavino, <em>Convenzioni e consuetudini costituzionali</em>, in <em>Dig. discipl. pubbl</em>., Agg. IV, Torino, Utet, 2006, 47 e ss.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lautonomia-del-csm-due-questioni-per-uno-stesso-problema/">L’autonomia del CSM: due questioni per uno stesso problema</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regime di incompatibilità dei docenti universitari</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/regime-di-incompatibilita-dei-docenti-universitari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:19:58 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/regime-di-incompatibilita-dei-docenti-universitari/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/regime-di-incompatibilita-dei-docenti-universitari/">Regime di incompatibilità dei docenti universitari</a></p>
<p>&#160; 1.Quadro normativo di riferimento.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Il rapporto di lavoro con il datore pubblico e&#768; storicamente caratterizzato, a differenza di quello privato, dal c.d. regime delle incompatibilita&#768;, in base al quale al dipendente pubblico, nei limiti che di seguito si specificherà, e&#768; preclusa la possibilita&#768; di svolgere attivita&#768; commerciali, industriali, imprenditoriali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/regime-di-incompatibilita-dei-docenti-universitari/">Regime di incompatibilità dei docenti universitari</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/regime-di-incompatibilita-dei-docenti-universitari/">Regime di incompatibilità dei docenti universitari</a></p>
<p>&nbsp;<br />
<strong>1.Quadro normativo di riferimento.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></p>
<p>Il rapporto di lavoro con il datore pubblico e&#768; storicamente caratterizzato, a differenza di quello privato, dal c.d. regime delle incompatibilita&#768;, in base al quale al dipendente pubblico, nei limiti che di seguito si specificherà, e&#768; preclusa la possibilita&#768; di svolgere attivita&#768; commerciali, industriali, imprenditoriali (anche agricole) artigiane e professionali in costanza di rapporto di lavoro con il datore pubblico.<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Come è noto, la questione relativa all’attività extra-istituzionali e l’incompatibilità dei pubblici dipendenti,&nbsp;con specifico riferimento ai docenti universitari a tempo pieno, è regolata dalle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 56 a 65, della Legge n. 662/96, dall’art. 53 del&nbsp;<a href="http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/11/25/testo-unico-sul-pubblico-impiego">D.Lgs. n. 165/01</a>&nbsp;nonché da ultimo dall’art. 6, commi 9, 10 e 12, della Legge 240/2010 o “Legge Gelmini”.<br />
Tale risalente complesso normativo e&#768; stato oggetto di una vasta produzione giurisprudenziale che ha delimitato la portata del divieto e, quindi, dei rilevanti riflessi (decadenza) derivanti dalla sua inosservanza, chiarendo che il “secondo impiego” deve presentare connotati di subordinazione, continuità (ergo non saltuarieta&#768;) e professionalita&#768;, nonche&#769; un adeguato ritorno lucrativo<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Devono dunque ritenersi vietate le attività industriali, commerciali, artigianali e agricole svolte in modo continuativo e con intensità in termini d’impegno tanto da risultare prevalenti rispetto all’attività istituzionale. Sul punto, la Corte dei Conti, sez. giur., regione Lombardia con sentenza del 25 novembre 2014 n.216 ha così chiarito: <em>“…nell’impiego pubblico il divieto di espletare incarichi extra-istituzionali non è così assoluto. Difatti il regime vigente, codificato dall’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, pur individuando, al primo comma, situazioni di incompatibilità assoluta (sancite dagli artt.60 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3 per lo svolgimento di attività imprenditoriali, agricole, commerciali, libero-professionali, ed altri lavori pubblici o privati: su tale ipotesi da ultimo Corte dei Conti, sez. Sicilia, sentenza del 24 luglio 2014 n.927), il cui espletamento porta alla decadenza dall’impiego previa diffida, prevede anche, al comma 7 del cennato art.53, attività occasionali espletabili dal dipendente pubblico previa autorizzazione datoriale ed anche attività liberalizzate, ovvero liberamente esercitabili senza previa autorizzazione, in quanto espressive di basilari libertà costituzionali (art.53, co.6, d.lgs. n.165)”</em>.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Seguendo il ragionamento della giurisprudenza citata, quindi, il divieto non deve essere considerato assoluto, visto che sono previste delle eccezioni riconducibili ad attività occasionali espletabili dal dipendente pubblico previa autorizzazione datoriale ed anche attività denominate “liberalizzate” ovvero esercitabili senza previa autorizzazione.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Per quanto concerne la citata autorizzazione la stessa deve essere conferita secondo <em>“&#8230;.criteri oggettivi e predeterminati che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente”</em>(Art. 53, comma 5,D.lgs. n. 165/2001 così come modificato dall&#8217;art. 1, comma 42, della legge 190/2012).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
In sostanza, la <em>ratio</em> del regime autorizzatorio va individuata nella necessità di consentire ai dipendenti pubblici, in deroga alla regola della incompatibilità, l’assunzione e lo svolgimento di incarichi occasionali retribuiti allorquando questi non raffigurano delle stabili attività commerciali, industriali, professionali consentendo, poi, all&#8217;amministrazione di appartenenza di verificare se, nel caso concreto, l’espletamento dell’incarico, anche potenzialmente, ingeneri un conflitto di interesse tale da non garantire l&#8217;esercizio imparziale delle pubbliche funzioni.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
L’autorizzazione, prescritta dall’art.53, comma 5, è volta a verificare se, nel caso concreto, l’espletamento dell’incarico possa ingenerare, anche in via solo ipotetica o potenziale, un conflitto di interesse tra Amministrazione di appartenenza del singolo dipendente ed attività concomitante.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Nel venire al tema delle incompatibilità dei professori universitari, nella prospettiva enunciata, non si vede ragione alcuna per cui lo svolgimento di incarichi extraistituzionali ad opera del docente, anche a tempo pieno, non possa essere assicurato , ovvero in alcuni casi autorizzato ad opera dell’Ateneo di appartenenza, quando i principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. non risultino lesi e quando l’incarico non dia luogo ad una situazione di conflitto d’interessi,&nbsp; non precludendo il corretto e completo svolgimento di tutte le funzioni didattiche, di ricerca ed istituzionali del docente.<br />
La stessa legge 30 dicembre 2010 n. 240 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l&#8217;efficienza del sistema universitario”) , intervenuta in tale lacunoso quadro normativo, ha tentato di innovare la materia affrontando la delicata questione in un’ottica meno restrittiva e vincolante rispetto al passato.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
In particolare, attuando un progressivo e generale decentramento ,ha riconosciuto a ciascun Ateneo, stando al dettato di cui all’art. 33 Cost. <em>“Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”, </em>la facoltà di inserimento, nei relativi Regolamenti interni, di specifiche previsioni od eccezioni al regime generale di incompatibilità per i professori a tempo pieno (ex art. 6 c. 9 e 10 legge n.240/2010).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
L’art. 6 della legge n.240/2010<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a> infatti ha sì riaffermato , nell’ambito del comma 9, l’incompatibilità della posizione di professore o ricercatore universitario con l’esercizio del commercio o dell’industria, oltre che l’incompatibilità dell’esercizio dell’attività libero-professionale con il regime a tempo pieno, ma ha,&nbsp; altresì,&nbsp; introdotto previsioni più favorevoli per i docenti a tempo pieno nel successivo comma 10. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
La disposizione, infatti, pur tenendo ferma la generale incompatibilità dello status di professore universitario e di ricercatore con l’esercizio del commercio e dell’industria, facendo salva nel contempo la sola costituzione di società con caratteristiche di spin-off universitari, nonché le incompatibilità previste dagli artt. 13, 14 e 15 del DPR n. 382/80 ha concesso la possibilità ai docenti ed hai ricercatori universitari , che hanno optato per il regime di impegno a tempo pieno, di svolgere alcune tipologie di attività anche in assenza di preventiva autorizzazione dell’Ateneo, andando così a modificare, in un ottica meno restrittiva, la disciplina in materia.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
In particolare, è escluso dal regime autorizzatorio lo svolgimento delle attività di valutazione e referaggio purchè occasionale, collaborazione scientifica e di consulenza, comunicazione e divulgazione scientifica e culturale. Inoltre, il secondo periodo del comma 10 riportato in precedenza ha stabilito che i docenti ed i ricercatori universitari che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno possano svolgere, se preventivamente autorizzati, attività didattiche e di ricerca nonché compiti istituzionali e gestionali presso enti pubblici e privati, purchè costituiti senza fini di lucro.<br />
L’accennata legge n. 240/2010 , nonostante la maggior apertura nei confronti della fattispecie in esame, non risulta però del tutto risolutiva.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
A titolo esemplificativo, l’art. 6 fa sorgere diversi dubbi circa la corretta definizione del limite esatto, tra le attività incluse nella norma e cd. “liberalizzate” e quelle attività per lo svolgimento delle quali è prevista la preventiva autorizzazione dell’Ateneo di appartenenza. In particolare, l’indeterminatezza della formula <em>“attività di collaborazione scientifica e consulenza”</em> ha indotto recepimenti di questa disposizione differenziati fra i diversi Atenei.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Sarebbe auspicabile quindi, una riformulazione della norma atta ad eliminare le incertezze interpretative e le complessità di applicazione, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni generali che disciplinano la materia, anche in considerazione delle responsabilità erariali talora affermate dalla Corte dei Conti a riguardo.</p>
<p><strong>2. Uno sguardo alla giurisprudenza.</strong><br />
Appare, a questo punto, opportuno effettuare un’analisi dettagliata dei casi di esercizio più frequente di attività libero professionali (es. ingegnere, medico, avvocato), in considerazione dell’ampia casistica che ha impegnato, negli ultimi anni, la Corte dei Conti circa la delicata questione relativa alle attività extraistituzionali ed alle incompatibilità dei pubblici dipendenti, con specifico riferimento ai docenti universitari a tempo pieno.<br />
Con riguardo al personale docente, le Sezioni Unite della Cassazione, (sentenza 8 novembre 2010, n. 22623), hanno affermato che la previsione generale dell’incompatibilità tra lo svolgimento della professione di avvocato e la sussistenza di un impiego pubblico non si applica ai professori universitari e ai docenti delle scuole secondarie, nonchè per i docenti della scuola elementare. Consentendo così, per i soggetti interessati, l’iscrizione all’appasito albo di riferimento.<br />
In recepimento dell’orientamento, l’art. 19 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, ai commi 1 e 2, ha stabilito che: <em>“L’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università&#8230;.I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l’attività professionale nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell’elenco speciale, annesso all’albo ordinario”</em>.&nbsp;&nbsp;<br />
Più in generale si deve osservare , in ogni caso, che le libere professioni possono essere esercitate purchè, in concreto, non siano di pregiudizio alla funzione docente, siano pienamente compatibili con l’orario di insegnamento e si servizio e siano esplicate previa autorizzazione del capo di istituto con obbligo di comunicarne lo svolgimento.<br />
Nonostante tali premesse, la Corte dei Conti ha avuto modo di pronunciarsi sulla specifica questione dell’incompatibilità ed in taluni docenti universitari sono stati condannati alla restituzione di ingenti somme in conseguenza dello svolgimento di incarichi esterni svolti senza autorizzazione&nbsp; tra le più recenti, la sent. del 17 marzo 2017 n. 80 della prima Sezione Centrale di Appello ove si giunge a ritenere l’incompatibilità dell’attività extraistituzionale con quella di professore universitario a tempo pieno, evidenziandosi come tale incompatibilità sussista esclusivamente nel caso in cui sia comprovata la natura continuativa e non occasionale della stessa attività.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
In altro precedente giudizio la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l&#8217;Emilia Romagna, n.37/2015 precisa come <em>“l’art 6, comma 10, per i docenti a tempo pieno, debba essere letto unitamente al successivo comma 12, dedicato ai professori a tempo definito, per i quali, invece, l’unico limite per lo svolgimento delle attività libero professionali è costituito dall’assenza del conflitto di interesse con l’ateneo di appartenenza.”&nbsp;&nbsp; </em><br />
Per quel che riguarda le attività di consulenza, la Corte dei Conti ha statuito in più occasioni nel senso che la stessa risulti certamente esercitabile anche per i professori a tempo pieno così come espressamente previsto per tutte le altre attività compatibili citate nel comma 10 dell’art 6 l. n. 240/2010. Nel caso in cui tali consulenze dovessero divenire consistenti e continuative si ritiene possibile procedere alla stipula di una convenzione tra Ateneo di appartenenza e committente in modo tale che l’Università consegua un guadagno in conseguenza dell’attività svolta dal docente.<br />
Inoltre, la circostanza che un’attività di consulenza non debba più costituire oggetto di previa autorizzazione, non esclude che incomba comunque il previo obbligo del docente di comunicare all’Ateneo la natura, l’oggetto e la durata dell’incarico, nonché l’articolazione temporale dell’impegno richiesto.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Ed invero, il docente, quale dipendente e nel rispetto del codice etico, deve non solo comportarsi nei confronti del datore di lavoro secondo criteri improntati al rispetto della correttezza e della buona fede, ma deve mettere l’Ateneo nelle condizioni di poter valutare la configurabilità o meno di un potenziale conflitto di interessi. Quindi è il docente che a ragion veduta deve farsi parte diligente nel comunicare al proprio datore di lavoro le attività retribuite erogate a terzi e la mancata comunicazione costituisce violazione del codice etico e, quindi, possibile illecito disciplinare.&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><br />
Invero, il riconoscimento ai singoli Atenei della potestà regolamentare per la definizione dei molteplici casi di incompatibilità dei docenti ha dato luogo ad una disciplina ingiustificatamente non uniforme tra le differenti Università. Non tutti i Regolamenti Interni degli Atenei sugli incarichi retribuiti <em>ex officio</em> hanno sottolineato la necessità dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione al datore di lavoro al fine di scongiurare eventuali casi di conflitto di interesse.&nbsp;&nbsp;<br />
A seguito di una comparazione tra i vari R.I. emergono casi in cui la previsione di tale adempimento risulta espressamente, altri in cui manca del tutto ed infine altri in cui detta comunicazione, pur se espressamente richiesta, risulta essere disciplinata in maniera del tutto discrezionale. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
A titolo esemplificativo, il regolamento dell’Università degli Studi di Milano ha previsto che:<em>“…Le attività sopra elencate (non soggette a previa autorizzazione) possono essere svolte a condizione che non comportino costi per le strutture universitarie, né l’utilizzo di risorse umane logistiche e strumentali dell’Ateneo, non determinino situazioni di conflitto di interessi con l’Università e non rappresentino detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali. (…) Le attività di cui al comma 1( non soggette a previa autorizzazione), limitatamente a quelle retribuite e con carattere di continuità,<strong> </strong><u>devono essere comunicate in via preventiva</u>, e comunque almeno quindici giorni prima del loro avvio, al rettore e al Direttore del Dipartimento di appartenenza dell’interessato con l’indicazione della natura, dell’oggetto e della durata dell’incarico, nonché dell’articolazione temporale dell’impegno richiesto”.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><br />
L’Università degli Studi di Brescia, a contrario, si limita ad elencare quelle che sono le attività compatibili con la docenza universitaria ed in quanto tali non soggette ad alcuna autorizzazione e comunicazione; l’Università degli Studi di Catania<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a> impone, irragionevolmente, al docente interessato l’onere di effettuare una comunicazione preliminare di svolgimento delle attività esterne ritenute compatibili dal R.I.<u> solo </u>qualora siano svolte a titolo oneroso. Ed ancora, l’ Università degli Studi di Trento<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a> &nbsp;delega a ciascun Dipartimento/Centro la facoltà di stabilire la necessità o meno di tale obbligo a carico del interessato.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Infine meritano una riflessione i R.I. dell’’Università degli Studi di Milano e dell’’Università degli Studi di Venezia Cà Foscari<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a> che, oltre a prevedere esplicitamente l’onere di comunicazione preventiva a carico del corpo docente, vi aggiungono anche un termine entro cui adempiere allo stesso. Aggravio di non poco conto. Infatti, la previsione di un termine predeterminato entro cui avvisare l’Ente di appartenenza potrebbe, in concreto, costituire un ostacolo qualora si tratti di attività che richiedano immediata esecuzione ponendo così il docente dinnanzi alla scelta tra l’assunzione dell’incarico extraistituzionale con conseguente violazione del termine e la rinuncia allo stesso.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Alla luce di tale comparazione, si nota come risulti essere rimessa al Regolamento di ciascun Ateneo la disciplina di un istituto che, avendo come destinatari i medesimi soggetti, richiederebbe una trattazione quanto più uniforme possibile per evitare di incorrere in ipotesi di disparità di trattamento con conseguente violazione dell’Art. 3 c.2 della Costituzione.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Esaminando invece le ipotesi di svolgimento “illecito” di attività ritenute <em>ex lege</em> incompatibili con&nbsp; conseguente produzione di un danno erariale all’Ateneo, la Corte dei Conti ha in più occasioni (sent. 19 aprile 2013 n.5; sent. 22 febbraio 2013 n.2; sent. 7 settembre 2012 n.18 e sent. 6 febbraio 2014 n.14) ribadito la non automatica configurazione del danno in oggetto occorrendo la prova del nocumento derivato all’Ateneo: <em>“ e’ da escludersi che l’effettiva lesione dell’Ente possa essere rinvenuta in re ipsa nello svolgimento di attività non compatibili con lo status di docente a tempo pieno, occorrendo invece la prova del nocumento che, in concreto, sarebbe derivato all’Ateneo di appartenenza dalla corresponsione dello stipendio a fronte dell’attività prestata dal docente che abbia correttamente svolto tutti i compiti spettantigli”</em>( cfr., Corte dei Conti, sez. Giur. di Bolzano, sent. 19 aprile 2013 n. 5 22 febbraio 2013 n. 2 e 7 settembre 2012 n.18 e Corte dei Conti, sez. giur. Emilia-Romagna, 6 febbraio 2014 n. 14).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ***</strong><br />
Come illustrato in precedenza, il sistema delle “incompatibilità” determina un sacrificio del diritto del dipendente pubblico a svolgere attività che rientrano comunemente tra quelle consentite al cittadino, che è invece libero di utilizzare a fini rimunerativi le proprie capacità lavorative ovvero di gestire come meglio crede, anche a fini non economici, le proprie energie ed il proprio tempo libero. Nel pubblico impiego tale limitazione influisce in modo sostanziale sulla disciplina di riferimento rispetto al settore privato, senza che in realtà si palesi una precisa giustificazione di tale difformità.<br />
Tale sacrificio imposto al pubblico dipendente deve, necessariamente, essere giustificato su solide basi di portata generale e non solo in relazione alla eventuale diversità di trattamento normativo tra lavoratore pubblico e lavoratore privato.&nbsp;&nbsp;<br />
Il sacrificio delle libertà in parola potrebbe essere giustificato solo a fronte della effettiva necessità di tutelare un preciso e rilevante interesse pubblico. &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Appare, in tal senso, possibile dubitare della legittimità di una disciplina fin troppo generalizzata&nbsp; (rivolta indistintamente a tutto il personale pubblico) che preveda l’indiscriminato divieto di svolgere attività extra-lavorative se retribuite, mentre altrettanto generalmente, prevede l’assoluta libertà di svolgere attività che non implichino la corresponsione di alcun compenso. Il bene da tutelare, infatti, è il buon andamento dell’azione amministrativa che deve essere protetto da ogni minaccia di “parzialità” nel suo concreto svolgimento.<br />
E’ evidente come sia eccessiva ed illogica la previsione di divieti assoluti e la previsione di casi di incompatibilità così generalizzati.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Si preferirebbe, al posto di un sistema quale quello disegnato dal legislatore italiano, un sistema in cui venga imposto al dipendente, in base alla posizione che occupa nell’ente, un dovere di informazione relativo alle attività esercitate al di fuori dei doveri d’ufficio che possano potenzialmente determinare un concreto conflitto con l’Amministrazione di appartenenza affinchè la stessa possa eventualmente segnalare la sussistenza di un conflitto di interessi insuperabile.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Al contrario, con riferimento allo specifico regime di incompatibilità <u>proprio dei docenti e ricercatori universitari</u>, si ritiene che l’ampia potestà regolamentare riconosciuta ai singoli Atenei potrebbe nascondere &nbsp;l’intento di delegare ad essi la gestione di un problema di non facile risoluzione. Infatti, il diritto/dovere proprio delle singole Università di dotarsi di appositi Regolamenti Interni nonchè di un Codice etico<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a> (con cui tali Enti enunciano i valori&nbsp;fondamentali cui deve ispirarsi la comunità universitaria comprese le singole fattispecie di incompatibilità dei docenti e ricercatori universitari), se da un lato permette un intervento decentrato e quindi di pronta e facile attuazione, dall’altro potrebbe dar luogo a rilevanti ed ingiustificate disparità di trattamento tra docenti di diversi Atenei.<br />
Si riterrebbe, quindi,&nbsp; necessario un intervento del legislatore volto a delineare un quadro normativo generale ed esaustivo di riferimento al fine di dirimere i potenziali ( in realtà concreti) dubbi che, in mancanza di una chiara ed uniforme regolamentazione della materia, continuano a vedere interventi analogamente contraddittori &nbsp;della Corte dei Conti, fonte di ulteriore incertezza&nbsp;<br />
<a name="page95"></a>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Sulle incompatibilita&#768; nel pubblico impiego, tra i contributi piu&#768; recenti v. PAOLUCCI, <em>In- compatibilita&#768;, cumulo di impieghi e incarichi</em>, in CARINCI-ZOPPOLI (a cura di), <em>Diritto del lavoro</em>, Torino, 2004, 796 ss.; D’APONTE, <em>Commento all&#8217;art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001</em>, in AMOROSO, DI CERBO, FIORILLO, MARESCA, <em>Il diritto del lavoro</em>, <em>III, Il lavoro pubblico</em>, Milano, 2004, 543 ss.; GAGLIARDI, <em>La giurisdizione in materia di pubblico impiego e il regime delle incompatibilita&#768; dei dipen- denti pubblici</em>, in Foro amm.-CdS, 2004, 2562; PERRINO, <em>Il rapporto di lavoro pubblico</em>, Padova, 2004, 375 ss.; MEZZACAPO, Art. 53. <em>Incompatibilita&#768;, cumulo di impieghi e incarichi</em>, in AA.VV., <em>L&#8217;impiego pubblico, Commento al d.lgs n. 165 del 2001</em>, Milano, 2003, 852; NOVIELLO-TENORE, <em>La responsabilita&#768; ed il procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato</em>, Milano, 2002, 152 ss.; PAOLUCCI, <em>Il regime delle incompatibilita&#768;</em>, in CARINCI-D’ANTONA, <em>Il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni</em>, Milano, 2000, II, 1617; BATTINI, <em>Il rapporto di lavoro con le pubbliche am- ministrazioni</em>, Padova, 2000, 596; GUARISO, <em>Incompatibilita&#768; del pubblico dipendente: l&#8217;impossibile quadratura del cerchio</em>, in Riv.C.conti, 1997, 704; CORSO-GIUGLIANO, <em>Commento all&#8217;art.58 d.lgs. n.29 del 1993</em>, in CORPACI-RUSCIANO-ZOPPOLI, <em>La riforma dell&#8217;organizzazione dei rapporti di la- voro nelle pp.aa.</em>, in N.l.civ.comm., 1999, 1405. Vedi anche le osservazioni di PERRINO a Cass., sez.lav., 19 gennaio 2006 n. 967, in Foro it., 2006, I, 2346. Per una ricognizione della giurispruden- za piu&#768; recente sul tema v. APICELLA, CURCURUTO, SORDI, TENORE, <em>Il pubblico impiego pri- vatizzato nella giurisprudenza</em>, Milano, 2005, 226 ss. V. anche il parere 15 dicembre 2005 n. 220/ 2005 del Dipartimento della Funzione pubblica in http://<em>www.funzionepubblica.it/dipartimento/ docs_pdf/Parere_Incompatibilita_part_time_15.12.05.pdf</em></div>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Per una vasta ricognizione degli indirizzi giurisprudenziali sul punto si rinvia a PERRINO, osservazioni a Cass., sez.lav., 19 gennaio 2006 n. 967, in <em>Foro it.</em>, 2006, I, 2346. In giurisprudenza <em>ex pluribus</em>: TAR Campania, Napoli, sez. II, 22 gennaio 2002, n. 389, in <em>Foro amm.</em>-TAR, 2002, 202, secondo cui perche&#769; possa darsi luogo alla decadenza dal rapporto di pubblico impiego per in- compatibilita&#768;, ai sensi dell’art. 60 t.u. 10 gennaio 1957 n. 3, occorre che il dipendente espleti altra attivita&#768; per conto di terzi con rapporto continuativo e subordinato di tale rilevanza da costituire violazione del vincolo di esclusivita&#768; e di lealta&#768; che caratterizza l’impiego pubblico. Per la giuri- sprudenza, per attivita&#768; svolta con continuita&#768; si intende un’attivita&#768; non temporanea che sia in gra- do di distogliere il dipendente dall’attivita&#768; istituzionale e di diminuirne il rendimento (C.conti, sez. controllo, 24 maggio 1979, n. 974, in <em>Cons. Stato</em>, 1980, II, 139) e per attivita&#768; svolta con profes- sionalita&#768; si intende un’attivita&#768;, direttamente e congruamente lucrativa, che sia altresi&#768; prevalente rispetto ad altre (TAR Sicilia, Catania, sez. I, 3 agosto 1987, n. 1145; C.conti, sez. controllo, 21 maggio 1984, n. 450, in <em>Cons. Stato</em>, 1985, II, 86). Comunque, non sono incompatibili le attivita&#768; sal- tuarie, sporadicamente ed occasionalmente esercitate (TAR Lazio, Roma, sez. II, 16 dicembre 1987, n. 1897, in TAR, 1987, I, 48), come nel caso del dipendente che si limiti a prestare un mode- sto e saltuario aiuto al coniuge o a parenti nell’esercizio di attivita&#768; che, astrattamente considerate, rientrerebbero nella specie di divieti indicati nell’art. 60, T.U. n. 3 del 1957 (Cons.St., sez. V, 15 dicembre 1972, n. 1089, in <em>Cons. Stato</em>, 1972, I, 2187), dal momento che, in tale evenienza, verrebbero meno i requisiti di abitualita&#768;, continuita&#768; e professionalita&#768; ritenuti inconciliabili con il rap- porto di pubblico impiego (Cons.St., sez. IV, 23 aprile 1969, n. 125, in <em>Cons. Stato</em>, 1969, I, 535).</div>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Art. 6 comma 9 della legge n. 240 del 2010: <em>“&nbsp;La posizione di professore e ricercatore e&#8217; incompatibile con l&#8217;esercizio del commercio e dell&#8217;industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di&nbsp;<em>spin off</em>&nbsp;o di&nbsp;<em>start up</em>&nbsp;universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell&#8217;ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L&#8217;esercizio di attività libero-professionale e&#8217; incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 del presente articolo”.</em><br />
Art. 6 comma 10 della legge n. 240 del 2010: “<em>I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonche&#8217; attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonche&#8217; compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purche&#8217; non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l&#8217;università di appartenenza, a condizione comunque che l&#8217;attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall&#8217;università di appartenenza”</em><br />
In merito, Per la «manutenzione» della l. 30 dicembre 2010, n. 240 (Le analisi e le proposte del Consiglio Universitario Nazionale), 2016.</div>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ E DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER L&#8217;ASSUNZIONE DA PARTE DEL PERSONALE DOCENTE DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI, Art 4: <em>“I sopraelencati incarichi, qualora svolti a titolo oneroso, devono essere comunicati al rettore, preliminarmente al loro svolgimento.”</em></div>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> REGOLAMENTO PER L’AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE, Capo III ART. 6: “<em>L’attività di ricerca scientifica e di consulenza resa in qualità di esperto riguardante la redazione di pareri, il supporto o l’assistenza qualificata su tematiche specifiche e determinate può essere svolta liberamente, nel rispetto dei limiti di cui al co. 1. <u>È facoltà di ciascun Dipartimento/Centro</u> stabilire, con delibera del Consiglio, l’obbligo di comunicazione preventiva dell’incarico specificando modalità, contenuti e destinatari della comunicazione stessa.”</em></div>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> REGOLAMENTO INCARICHI ESTERNI PROFESSORI E RICERCATORI, Art. 5 &#8211; Attività soggette a comunicazione:<em>“Le attività di collaborazione scientifica aventi caratteristica di occasionalità e non continuità, anche retribuite, nonché le attività elencate all’art. 3 svolte a titolo gratuito, presso Enti pubblici e privati, con o senza scopo di lucro, possono essere svolte previa comunicazione, salva, in ogni caso, la compatibilità con l’assolvimento degli obblighi istituzionali, l’assenza, anche potenziale, di situazioni concorrenziali o di conflitto di interessi e il divieto di utilizzo di mezzi, beni e attrezzature di proprietà dell’Ateneo. La comunicazione dev’essere presentata, tramite procedura telematica, all’Area Risorse Umane-Ufficio Personale Docente e CEL e al Direttore di Dipartimento <u>almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’attività</u>, ai fini di una tempestiva valutazione, da effettuarsi entro 8 giorni dalla comunicazione medesima, dell’eventuale sussistenza di situazioni ostative all’assunzione dell’incarico.”</em><br />
<a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> L’unica innovazione di rilievo è la già menzionata previsione relaztiva ai codici etici di ateneo della legge n. 240 del 2010. Vale la pena quindi ricordare il suo contenuto: essa stabilisce che il codice etico deve esprimere i valori fondamentali della comunità universitaria, preoccuparsi della tutela dei diritti fondamentali, stabilire le regole di condotta dei componenti di quella comunità, contenere previsioni in materia di discriminazione, abuso, conflitti di interesse, proprietà intellettuale. I codici etici riguardano anche il personale amministrativo e gli studenti.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/regime-di-incompatibilita-dei-docenti-universitari/">Regime di incompatibilità dei docenti universitari</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73. (Pubblicata in G.U. del 5 agosto 2017, n. 182)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/legislazione/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-7-giugno-2017-n-73-pubblicata-in-g-u-del-5-agosto-2017-n-182/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/legislazione/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-7-giugno-2017-n-73-pubblicata-in-g-u-del-5-agosto-2017-n-182/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-7-giugno-2017-n-73-pubblicata-in-g-u-del-5-agosto-2017-n-182/">Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73. (Pubblicata in G.U. del 5 agosto 2017, n. 182)</a></p>
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-7-giugno-2017-n-73-pubblicata-in-g-u-del-5-agosto-2017-n-182/">Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73. (Pubblicata in G.U. del 5 agosto 2017, n. 182)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-7-giugno-2017-n-73-pubblicata-in-g-u-del-5-agosto-2017-n-182/">Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73. (Pubblicata in G.U. del 5 agosto 2017, n. 182)</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<hr />
<p><a href=""></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-7-giugno-2017-n-73-pubblicata-in-g-u-del-5-agosto-2017-n-182/">Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73. (Pubblicata in G.U. del 5 agosto 2017, n. 182)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Determinazioni in ordine alla misura innovativa a sostegno della famiglia per i carichi di cura accessori della persona ricoverata in unità d&#8217;offerta residenziali per anziani. (Pubblicata sul Bur Lombardia del 3 agosto 2017, n. 31)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/legislazione/determinazioni-in-ordine-alla-misura-innovativa-a-sostegno-della-famiglia-per-i-carichi-di-cura-accessori-della-persona-ricoverata-in-unita-dofferta-residenziali-per-anziani-pubblicata-sul-bur-lomb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/legislazione/determinazioni-in-ordine-alla-misura-innovativa-a-sostegno-della-famiglia-per-i-carichi-di-cura-accessori-della-persona-ricoverata-in-unita-dofferta-residenziali-per-anziani-pubblicata-sul-bur-lomb/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/determinazioni-in-ordine-alla-misura-innovativa-a-sostegno-della-famiglia-per-i-carichi-di-cura-accessori-della-persona-ricoverata-in-unita-dofferta-residenziali-per-anziani-pubblicata-sul-bur-lomb/">Determinazioni in ordine alla misura innovativa a sostegno della famiglia per i carichi di cura accessori della persona ricoverata in unità d&#8217;offerta residenziali per anziani. (Pubblicata sul Bur Lombardia del 3 agosto 2017, n. 31)</a></p>
<p>Lombardia,&#160;Delib.G.R. 31 luglio 2017, n. 10/7012 &#160; LA GIUNTA REGIONALE Visti: • il&#160;D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502&#160;e successive modificazioni e integrazioni; • il&#160;D.P.R. 14 gennaio 1997, &#8220;Approvazione dell&#8217;atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/determinazioni-in-ordine-alla-misura-innovativa-a-sostegno-della-famiglia-per-i-carichi-di-cura-accessori-della-persona-ricoverata-in-unita-dofferta-residenziali-per-anziani-pubblicata-sul-bur-lomb/">Determinazioni in ordine alla misura innovativa a sostegno della famiglia per i carichi di cura accessori della persona ricoverata in unità d&#8217;offerta residenziali per anziani. (Pubblicata sul Bur Lombardia del 3 agosto 2017, n. 31)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/determinazioni-in-ordine-alla-misura-innovativa-a-sostegno-della-famiglia-per-i-carichi-di-cura-accessori-della-persona-ricoverata-in-unita-dofferta-residenziali-per-anziani-pubblicata-sul-bur-lomb/">Determinazioni in ordine alla misura innovativa a sostegno della famiglia per i carichi di cura accessori della persona ricoverata in unità d&#8217;offerta residenziali per anziani. (Pubblicata sul Bur Lombardia del 3 agosto 2017, n. 31)</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Lombardia</strong>,&nbsp;<strong>Delib.G.R. 31 luglio 2017, n. 10/7012</strong><br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">LA GIUNTA REGIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">Visti:<br />
• il&nbsp;D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502&nbsp;e successive modificazioni e integrazioni;<br />
• il&nbsp;D.P.R. 14 gennaio 1997, &#8220;Approvazione dell&#8217;atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l&#8217;esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private&#8221;;<br />
• la&nbsp;L.R. 30 dicembre 2009, n. 33, &#8220;Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità&#8221; come modificata con&nbsp;L.R. 11 agosto 2015, n. 23, &#8220;Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della&nbsp;legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33&nbsp;(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)&#8221;, e segnatamente l&#8217;art. 3 comma 6 ove&nbsp;<em>&#8220;La Regione nell&#8217;ambito degli interventi socio sanitari garantisce la libertà di scelta e riconosce la persona quale destinatario delle azioni e degli interventi, anche sulla base della valutazione multidimensionale personalizzata del bisogno. A tali fine istituisce anche un sistema di buoni e voucher da destinare agli utenti&#8221;;</em><br />
• la Delib.C.R. 17 novembre 2010, n. X/88, &#8220;Piano Socio Sanitario Regionale 2010 &#8211; 2014&#8221;;<br />
• il&nbsp;D.P.C.M. 12 gennaio 2017&nbsp;&#8220;Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all&#8217;articolo&nbsp;1, comma 7, del&nbsp;decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502&#8221;;<br />
Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:<br />
• 14 dicembre 2001, n. 7435, &#8220;Attuazione dell&#8217;art.&nbsp;12, commi 3 e 4&nbsp;della&nbsp;L.R. 11 luglio 1997, n. 31: Requisiti per l&#8217;autorizzazione al funzionamento e per l&#8217;accreditamento delle Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani (RSA)&#8221;;<br />
• 7 aprile 2003, n. 12618, &#8220;Definizione degli standard di personale per l&#8217;autorizzazione al funzionamento e l&#8217;accreditamento delle Residenze Sanitario Assistenziali per anziani (RSA) e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della Delib.G.R. n. 7435 del 14 dicembre 2001)&#8221;;<br />
• 1°&nbsp;dicembre 2010, n. 937, &#8220;Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l&#8217;esercizio 2011&#8221;, in relazione alle tariffe giornaliere a carico del Fondo Sanitario Regionale, riconosciute alle RSA a contratto;<br />
• 16 aprile 2013, n. 37, &#8220;Presa d&#8217;atto della comunicazione del presidente Maroni avente oggetto: prime linee programmatiche per la redazione del programma regionale di sviluppo della X legislatura in ambito sociale e socio-sanitario e determinazioni conseguenti alle dd.gr. nn. 4574 del 19 dicembre 2012, 4672 del 9 gennaio 2013, 4696 del 16 gennaio 2013, 4756 del 23 gennaio 2013 e 4757 del 23 gennaio 2013&#8221;;<br />
• 9 luglio 2013, n. 78, &#8220;Programma regionale di sviluppo della X^ legislatura&#8221; che, tra le priorità strategiche delineate, indica il riordino del Welfare regionale, finalizzato a rispondere in maniera appropriata ai nuovi bisogni emergenti, anche nell&#8217;ottica del riorientamento e dell&#8217;integrazione delle risorse per garantire una maggiore flessibilità del sistema d&#8217;offerta;<br />
• 31 ottobre 2014, n. 2569, &#8220;Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo&#8221;;<br />
• 5 dicembre 2016, n. 5954, &#8220;Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l&#8217;esercizio 2017&#8221;;<br />
Richiamato in particolare l&#8217;allegato A della citata Delib.G.R. n. 5954/2016 che, al paragrafo 2.2.4 &#8220;Misure per la riduzione della compartecipazione alla spesa per specialistica ambulatoriale e rette RSA&#8221; individua, tra le altre, la priorità di intervenire a favore di persone residenti in Lombardia, ricoverate in RSA, caratterizzate da particolare complessità assistenziale e permanenza prolungata in struttura, tramite la corresponsione di un voucher che riduca gli oneri economici direttamente assunti dai soggetti stessi o dai loro familiari;<br />
Considerato che, sulla base dei dati epidemiologici riferiti all&#8217;utenza tipica delle RSA lombarde, gli ospiti classificati nelle classi SOSIA 1 e SOSIA 2, ricoverati su posti letto ordinari o su posti letto di nuclei Alzheimer, stante la gravità dei loro livelli di fragilità, risultano caratterizzati da una maggiore complessità assistenziale;<br />
Dato atto che per tali ospiti viene riconosciuta a carico del Fondo Sanitario Regionale una tariffa giornaliera di euro 49,00 per i ricoveri nei nuclei ordinari e di euro 52,00 per i ricoveri nei nuclei Alzheimer, a copertura dei costi sociosanitari, sulla base del sistema tariffario attualmente vigente di cui alla citata Delib.G.R. n. 937/2010, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa LEA;<br />
Ritenuto, in linea con un utilizzo delle risorse del Fondo Sanitario Regionale che assicuri misure sempre più orientate verso gli obiettivi della presa in cura sostenuti dalla&nbsp;legge regionale n. 23/2015, di prevedere, in via sperimentale per il 2017, il riconoscimento della misura &#8220;Sostegno della famiglia per i carichi di cura accessori della persona ricoverata in unità d&#8217;offerta residenziali per anziani&#8221; per gli ospiti di RSA rientranti nel target sopra definito, in ragione di:<br />
• maggiori livelli di fragilità e conseguenti maggiori livelli di assorbimento di risorse e di intensità di cura,<br />
• prolungati periodi di permanenza in struttura,<br />
• oneri totalmente a carico dell&#8217;ospite o della sua famiglia,<br />
• carichi di cura accessori conseguenti le reali condizioni di salute della persona in relazione al percorso di presa in carico in ambito residenziale;<br />
Ritenuto quindi, sulla base del sistema di classificazione della fragilità delle persone ricoverate in RSA e del sistema di rendicontazione delle prestazioni, previsti dalla normativa regionale sopra richiamata, di individuare, in via sperimentale, i criteri minimi di accesso alla misura del voucher integrativo, così come dettagliatamente indicati nell&#8217;allegato &#8220;Criteri, procedure e modalità per l&#8217;attuazione della misura innovativa introdotta dalla Delib.G.R. n. 5954 del 5 dicembre 2016 e denominata &#8220;Sostegno della famiglia per i carichi di cura accessori della persona ricoverata in unità d&#8217;offerta residenziali per anziani&#8221;, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;<br />
Dato atto che l&#8217;introduzione della misura sperimentale garantisce, a livello di sistema, la salvaguardia del rispetto di quanto previsto dai LEA;<br />
Considerato che la Delib.G.R. n. 5954/2016, per la misura oggetto del presente provvedimento, destina risorse pari ad euro 10 milioni per il 2017 a carico del Fondo Sanitario Regionale;<br />
Stabilito che l&#8217;individuazione dei beneficiari della Misura viene effettuata secondo i criteri e le modalità indicati nel citato allegato e sulla base dei flussi regionali di rendicontazione riferiti al periodo 1°&nbsp;ottobre 2016 &#8211; 30 settembre 2017;<br />
Valutato, in relazione alle risorse disponibili di cui sopra e nella previsione in cui il numero delle domande accolte non sia superiore a 10.000, di fissare l&#8217;importo del voucher da assegnare a ciascun beneficiario, in euro 1.000,00 per persona;<br />
Ritenuto, qualora il numero dei beneficiari sia superiore a 10.000, fatti salvi eventuali ulteriori finanziamenti da disporre con specifico provvedimento di Giunta, di ripartire l&#8217;importo complessivo sopra indicato in quote uguali tra tutti gli aventi diritto;<br />
Ritenuto, inoltre, che qualora il numero degli aventi diritto sia inferiore a quanto previsto, le eventuali risorse residue nell&#8217;ambito del finanziamento disponibile sono assegnate alle persone ricoverate in RSA anche per una durata inferiore ai 360 giorni nel periodo dal 1°&nbsp;ottobre 2016 al 30 settembre 2017, secondo i criteri stabiliti nell&#8217;allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;<br />
Dato atto che l&#8217;importo di euro 10 milioni sopra indicato trova copertura nelle risorse destinate ai servizi ed interventi sociosanitari integrati di cui al capitolo 7647 del bilancio regionale per l&#8217;esercizio 2017 e che l&#8217;integrazione delle risorse assegnate alle ATS per l&#8217;attuazione del presente provvedimento è demandata a successivo decreto della Direzione Generale Welfare;<br />
Ritenuto di precisare che le risorse per la realizzazione della misura innovativa in argomento, in quanto destinate a ridurre per la stessa misura la compartecipazione alla spesa sociosanitaria da parte degli utenti, non costituiscono titolo per un incremento del budget definito annualmente tra ATS e Ente gestore di RSA accreditate e a contratto con il SSR e non modificano le tariffe a carico del F.S.R. attualmente vigenti;<br />
Ritenuto per dare attuazione alla misura di avvalersi della collaborazione delle ATS e dei gestori delle RSA accreditate e a contratto per le attività indicate nell&#8217;allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;<br />
Stabilito che la misura viene introdotta per l&#8217;anno 2017 in via sperimentale e che la sua eventuale riproposizione negli esercizi successivi o estensione ad altri beneficiari è subordinata alla verifica dell&#8217;efficacia dell&#8217;intervento, secondo gli indicatori individuati nell&#8217;allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e alla sostenibilità della spesa nel quadro delle risorse disponibili;<br />
Preso atto che le modalità per l&#8217;attuazione della presente misura sono state condivise e concordate in uno specifico accordo con le OO.SS. sottoscritto in data 27 luglio 2017;<br />
Ritenuto di dare mandato alla Direzione Generale Welfare per la puntuale applicazione di quanto disposto con il presente provvedimento;<br />
Visti gli artt.&nbsp;26&nbsp;e&nbsp;27&nbsp;del&nbsp;D.Lgs. n. 33/2013, che demandano alla struttura competente gli adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità;<br />
Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;<br />
Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;<br />
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;</div>
<div style="text-align: center;">Delibera</div>
<div style="text-align: justify;">1. di dare attuazione a quanto previsto al&nbsp;<em>paragrafo 2.2.4 dell&#8217;allegato A della Delib.G.R. n. 10/5954 del 2016</em>&#8220;Misure per la riduzione della compartecipazione alla spesa per specialistica ambulatoriale e rette RSA&#8221; che individua, tra le altre, la priorità di intervenire a favore di persone residenti in Lombardia, ricoverate in RSA, caratterizzate da particolare complessità assistenziale e permanenza prolungata in struttura, tramite la corresponsione di un voucher che riduca gli oneri economici direttamente assunti dai soggetti stessi o dai loro familiari, destinando risorse pari ad euro 10 milioni per il 2017 a carico del Fondo Sanitario Regionale;<br />
2. di introdurre, pertanto, per il 2017, in via sperimentale, la misura &#8220;Sostegno della famiglia per i carichi di cura accessori della persona ricoverata in unità d&#8217;offerta residenziali per anziani&#8221; per gli ospiti di RSA in possesso dei requisiti di cui all&#8217;allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in ragione di:<br />
• maggiori livelli di fragilità e conseguenti maggiori livelli di assorbimento di risorse e di intensità di cura,<br />
• prolungati periodi di permanenza in struttura,<br />
• oneri totalmente a carico dell&#8217;ospite o della sua famiglia,<br />
• carichi di cura accessori conseguenti le reali condizioni di salute della persona in relazione al percorso di presa in carico in ambito residenziale;<br />
3. di stabilire che i criteri minimi di accesso, le procedure e le modalità per l&#8217;attuazione della misura innovativa, introdotta dalla&nbsp;<em>Delib.G.R. n. 5954 del 5 dicembre 2016</em>&nbsp;e denominata &#8220;Sostegno della famiglia per i carichi di cura accessori della persona ricoverata in unità d&#8217;offerta residenziali per anziani&#8221; sono quelli dettagliatamente indicati nel citato allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;<br />
4. di stabilire che l&#8217;individuazione dei beneficiari della misura viene effettuata sulla base dell&#8217;analisi dei flussi regionali di rendicontazione riferiti al periodo 1°&nbsp;ottobre 2016 &#8211; 30 settembre 2017;<br />
5. di fissare l&#8217;importo del voucher da assegnare a ciascun beneficiario in euro 1.000,00 per persona, in relazione alle risorse disponibili di cui sopra e nella previsione in cui il numero delle domande accolte non sia superiore a 10.000;<br />
6. di stabilire, qualora il numero dei beneficiari sia superiore a 10.000, fatti salvi eventuali ulteriori finanziamenti da disporre con specifico provvedimento di Giunta, di ripartire l&#8217;importo complessivo sopra indicato in quote uguali tra tutti gli aventi diritto;<br />
7. di precisare che qualora il numero degli aventi diritto sia inferiore a quanto previsto, le eventuali risorse residue nell&#8217;ambito del finanziamento disponibile sono assegnate alle persone ricoverate in RSA anche per una durata inferiore ai 360 giorni nel periodo dal 1 ottobre 2016 al 30 settembre 2017, secondo i criteri stabiliti nell&#8217;allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;<br />
8. di dare atto che l&#8217;importo di euro 10 milioni di cui al punto 1) del presente provvedimento trova copertura nelle risorse destinate ai servizi ed interventi sociosanitari integrati di cui al capitolo 7647 del bilancio regionale per l&#8217;esercizio 2017 e che l&#8217;integrazione delle risorse assegnate alle ATS per l&#8217;attuazione del presente provvedimento è demandata a successivo decreto della Direzione Generale Welfare;<br />
9. di precisare che le risorse per la realizzazione della misura innovativa in argomento, in quanto destinate a ridurre per la stessa misura la compartecipazione alla spesa sociosanitaria da parte degli utenti, non costituiscono titolo per un incremento del budget definito annualmente tra ATS e Ente gestore di RSA accreditate e a contratto con il SSR e non modificano le tariffe a carico del F.S.R. attualmente vigenti;<br />
10. di avvalersi della collaborazione delle ATS e dei gestori delle RSA accreditate e a contratto ai fini dell&#8217;attuazione della misura, per le attività indicate nel citato allegato;<br />
11. di stabilire che la misura viene introdotta per l&#8217;anno 2017 in via sperimentale e che la sua eventuale riproposizione negli esercizi successivi o estensione ad altri beneficiari è subordinata alla verifica dell&#8217;efficacia dell&#8217;intervento, secondo gli indicatori individuati nell&#8217;allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e alla sostenibilità della spesa nel quadro delle risorse disponibili;<br />
12. di dare mandato alla Direzione Generale Welfare per la puntuale applicazione di quanto disposto con il presente provvedimento;<br />
13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;<br />
14. di dare atto che il Dirigente competente provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale &#8211; amministrazione trasparente &#8211; ai sensi degli artt.&nbsp;26&nbsp;e&nbsp;27&nbsp;del&nbsp;D.Lgs. n. 33/2013&nbsp;in tema di trasparenza.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Allegato</div>
<div style="text-align: center;">Criteri procedure e modalità per l&#8217;attuazione della misura &#8220;Sostegno della famiglia per i carichi di cura accessori della persona ricoverata in unità d&#8217;offerta residenziali per anziani&#8221;</div>
<div style="text-align: justify;">La misura &#8220;Sostegno della famiglia per i carichi di cura accessori della persona ricoverata in unità d&#8217;offerta residenziali per anziani&#8221; è una integrazione economica, di tipo sperimentale, introdotta in applicazione dell&#8217;art. 3 comma 6 della&nbsp;L.R. n. 33/09, così come modificata dalla&nbsp;L.R. n. 23/15, riservata alle persone che nel periodo dal 1°ottobre 2016 al 30 settembre 2017 risultavano ricoverate in RSA lombarde su posti letto a contratto.<br />
Le persone individuate eleggibili per la misura sono caratterizzate da condizioni di particolare complessità assistenziale e da permanenza prolungata in struttura.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>CRITERI MINIMI DI ACCESSO ALLA MISURA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Per avere diritto alla misura, i beneficiari devono possedere tutti i seguenti requisiti:<br />
1. essere ricoverati in RSA accreditate della Regione Lombardia su posti letto a contratto, sia in nuclei ordinari che in nuclei Alzheimer, per almeno 360 giorni nel periodo dal 1°&nbsp;ottobre 2016 al 30 settembre 2017, o che, qualora presenti per un numero inferiore di giorni, anche in RSA diverse ubicate in Lombardia, abbiano assunto in proprio o a carico di familiari, gli oneri della retta per 12 mensilità nel periodo indicato, sempre relativamente alla permanenza su posti letto accreditati e a contratto. Sono computabili anche le giornate di assenza dalla RSA a causa di ricovero ospedaliero, a condizione che sia stato garantito all&#8217;ospite il mantenimento dello stesso posto;<br />
2. essere residenti in Lombardia, per l&#8217;intero periodo sopra considerato;<br />
3. essere classificati in classe SOSIA 1 o SOSIA 2 per l&#8217;intero periodo sopra indicato.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>VALORE ECONOMICO DEL VOUCHER</strong></div>
<div style="text-align: justify;">A sostegno della misura la Delib.G.R. n. 5954/2016 ha destinato risorse pari a 10 milioni di euro per il 2017 a carico del Fondo Sanitario Regionale.<br />
In relazione alle suddette risorse disponibili, l&#8217;importo del Voucher da assegnare a ciascun beneficiario, è stimabile in euro 1.000,00 per persona, nel caso in cui il numero delle domande accolte non sia superiore a 10.000.<br />
Qualora le domande ammissibili siano superiori a 10.000, fatti salvi eventuali ulteriori finanziamenti da disporre con specifico provvedimento di Giunta, l&#8217;importo complessivo sopra indicato viene ripartito in quote uguali tra tutti gli aventi diritto.<br />
Qualora il numero degli aventi diritto sia invece inferiore a quanto previsto, le eventuali risorse residue nell&#8217;ambito del finanziamento disponibile sono assegnate, tramite un voucher di valore pari a quello dei primi beneficiari, alle persone ricoverate in RSA anche per una durata inferiore ai 360 giorni nel periodo dal 1°&nbsp;ottobre 2016 al 30 settembre 2017, nel rispetto degli altri criteri sopra indicati e in base alla maggiore durata della permanenza in RSA nel periodo considerato (comunque non al di sotto di 180 giorni) e, secondariamente, alla maggiore età dell&#8217;ospite.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>MODALITÀ ATTUATIVE</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><em>Le ATS</em>&nbsp;elaborano, entro il 20 ottobre 2017, gli elenchi provvisori dei potenziali beneficiari e provvedono a trasmetterli ai soggetti gestori delle RSA a contratto interessate.<br />
<em>I soggetti gestori</em>&nbsp;delle RSA a contratto, ricevuti tali elenchi da parte delle ATS, provvedono entro 10 giorni a ritrasmetterli alle stesse, attestando:<br />
&#8211; la presenza in struttura dei singoli ospiti nel periodo 1°&nbsp;ottobre 2016 &#8211; 30 settembre 2017, secondo i criteri previsti nel presente provvedimento, indicando eventuali decessi/dimissioni;<br />
&#8211; l&#8217;avvenuto addebito degli oneri per il periodo di riferimento a carico dell&#8217;ospite o dei famigliari.<br />
Si richiama la necessità che i soggetti gestori segnalino alle ATS i casi di ulteriori potenziali beneficiari rispondenti ai criteri sopra elencati e non inclusi negli elenchi provvisori.<br />
<em>Le ATS,</em>&nbsp;verificata la completezza dei dati contenuti negli elenchi ricevuti dai Gestori, trasmettono, entro il 13 novembre 2017, il numero dei beneficiari, in forma aggregata per RSA, a&nbsp;<em>Regione Lombardia</em>&nbsp;affinché possa provvedere al riparto delle risorse necessarie per il pagamento del voucher agli aventi diritto alle ATS stesse.<br />
Su indicazione delle ATS,&nbsp;<em>le RSA</em>&nbsp;provvedono a consegnare ai beneficiari la nota di comunicazione del diritto al voucher, predisposta da Regione Lombardia. A tale comunicazione è allegato un questionario per la rilevazione della&nbsp;<em>customer satisfaction</em>&nbsp;degli utenti che le RSA provvederanno a raccogliere e a ritornare alle ATS, insieme alla ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione.<br />
<em>Le ATS</em>&nbsp;provvedono a riconoscere a ciascun gestore il valore corrispondente ai voucher a favore dei propri ospiti beneficiari.<br />
Ricevuta l&#8217;erogazione dalle ATS,&nbsp;<em>il gestore</em>&nbsp;provvede a riconoscere il valore del voucher al beneficiario.<br />
Il voucher dà titolo alla riduzione corrispondente al valore del medesimo sulla quota a carico dell&#8217;ospite della struttura per l&#8217;anno 2017.<br />
Si rammenta che i soggetti gestori, all&#8217;atto del rilascio della certificazione ai fini fiscali, dovranno calcolare le spese sanitarie al netto del valore del voucher.<br />
Il gestore dovrà trasmettere alla ATS, per le conseguenti verifiche, copia delle fatture da cui risulti l&#8217;avvenuta erogazione del voucher agli aventi diritto.<br />
Al termine della sperimentazione, al fine di valutare l&#8217;efficacia della misura, entro il primo semestre del 2018 ogni ATS elabora i questionari della&nbsp;<em>customer satisfaction</em>&nbsp;e predispone una relazione sugli esiti dell&#8217;applicazione della misura, da trasmettere alla DG Welfare, nella quale, oltre agli esiti della&nbsp;<em>customer</em>, vengano valutati i seguenti indicatori:<br />
1. percentuale complessiva dei soggetti individuati come potenziali beneficiari rispetto al totale dei soggetti ricoverati in RSA con oneri a proprio carico;<br />
2. percentuale di riduzione degli oneri a carico del beneficiario/famiglia per il ricovero in RSA;<br />
3. percentuale dei gestori che hanno raccolto nei tempi previsti i dati completi sui beneficiari;<br />
4. percentuali di utenti individuati dai gestori come potenziali beneficiari non precedentemente rilevati dalla ATS.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p>Note</p>
<hr />
<p><a href=""></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/determinazioni-in-ordine-alla-misura-innovativa-a-sostegno-della-famiglia-per-i-carichi-di-cura-accessori-della-persona-ricoverata-in-unita-dofferta-residenziali-per-anziani-pubblicata-sul-bur-lomb/">Determinazioni in ordine alla misura innovativa a sostegno della famiglia per i carichi di cura accessori della persona ricoverata in unità d&#8217;offerta residenziali per anziani. (Pubblicata sul Bur Lombardia del 3 agosto 2017, n. 31)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2017 n.18976</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-31-7-2017-n-18976/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-31-7-2017-n-18976/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-31-7-2017-n-18976/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2017 n.18976</a></p>
<p>Pres. Rordorf, Rel. Petitti. Sul riparto di giurisdizione in relazione alle controversie aventi ad oggetto il rilascio dell’autorizzazione allo scarico di depositi di carburanti. Ambiente – Rifiuti &#8211; Competenza e Giurisdizione – Tutela ambientale. &#160; &#160; Spetta al giudice amministrativo la cognizione delle domande di annullamento dei provvedimenti di autorizzazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-31-7-2017-n-18976/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2017 n.18976</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-31-7-2017-n-18976/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2017 n.18976</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Rordorf, Rel. Petitti.</span></p>
<hr />
<p>Sul riparto di giurisdizione in relazione alle controversie aventi ad oggetto il rilascio dell’autorizzazione allo scarico di depositi di carburanti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente – Rifiuti &#8211; Competenza e Giurisdizione – Tutela ambientale.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Spetta al giudice amministrativo la cognizione delle domande di annullamento dei provvedimenti di autorizzazione alla scarico dei depositi di carburanti.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</strong><br />
<strong>SEZIONI UNITE CIVILI</strong><br />
Composta da:<br />
Renato RORDORF &#8211; Primo Presidente f.f. &#8211;<br />
Stefano SCHIRO&#8217; &#8211; Presidente Sez. &#8211;<br />
&nbsp;Giovanni AMOROSO &#8211; Presidente Sez. &#8211;<br />
Antonio DIDONE &#8211; Presidente Sez. &#8211;<br />
Camilla DI IASI &#8211; Presidente Sez. &#8211;<br />
Dott. Stefano PETITTI &#8211; Presidente Sez. Rel. &#8211;<br />
Vittorio RAGONESI &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Enrica D&#8217;ANTONIO &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Antonio MANNA &#8211; Consigliere &#8211;<br />
ha pronunciato la seguente<br />
SENTENZA<br />
&nbsp;sul ricorso iscritto al R.G. 3078-2015 proposto da:<br />
ENI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall&#8217;Avvocato Stefano Grassi, presso lo studio del quale in Roma, Piazza Barberini n. 12, è elettivamente domiciliata;<br />
contro COMUNE DI CALENZANO, in persona del Sindaco pro tempore; AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL&#8217;AMBIENTE DELLA TOSCANA (ARPAT), in persona del legale rappresentante pro tempore AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL&#8217;AMBIENTE DELLA TOSCANA (ARPAT) &#8211; SERVIZIO SUB PROVINCIALE MUGELLO E PIANA DI SESTO, in persona del legale rappresentante pro tempore; PROVINCIA DI FIRENZE, in persona del legale rappresentante pro tempore; PROVINCIA DI FIRENZE, in persona del responsabile pro tempore dell&#8217;Ufficio energia, elettromagnetismo e tutela delle acque; CITTA&#8217; METROPOLITANA DI FIRENZE, in persona del legale rappresentante pro tempore;<br />
&#8211; intimati &#8211;<br />
per la cassazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2014, reso in conformità al parere del Consiglio di Stato, Sezione seconda, n. 901/2014 del 17 marzo 2014. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 dicembre 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;<br />
sentiti, per la ricorrente, l&#8217;Avvocato Bruno per delega Avvocato Grassi; sentito il P.M., in persona dell&#8217;Avvocato Generale Dott. Riccardo Fuzio, il quale ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso.<br />
FATTI DI CAUSA<br />
1. &#8211; ENI s.p.a., titolare di un deposito di carburanti sito nel Comune di Calenzano, proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il Comune di Calenzano, la Provincia di Firenze, l&#8217;Agenzia regionale per la protezione dell&#8217;ambiente della Toscana ARPAT, e nei confronti dell&#8217;Azienda sanitaria locale di Firenze, chiedendo l&#8217;annullamento dei provvedimenti conclusivi del procedimento amministrativo per il rilascio dell&#8217;autorizzazione allo scarico, per la parte in cui avevano assoggettato gli scarichi del menzionato deposito di carburanti a limiti più restrittivi rispetto a quelli previsti dal d.lgs. n. 152 del 1999, e segnatamente per avere imposto per le sostanze di cui al d.m. n. 367 del 2003 i limiti previsti dal d.m. n. 471 del 1999 per le acque sotterranee. Il Consiglio di Stato, dopo avere sottoposto alle deduzioni della ricorrente la questione della inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia inerente il regime delle acque e quindi rientrante nella giurisdizione del TSAP, ha espresso parere nel senso della inammissibilità del ricorso al Presidente della Repubblica, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il Presidente della Repubblica, con il decreto qui impugnato, ha dichiarato inammissibile il ricorso, recependo il parere del Consiglio di Stato. Avverso tale decreto ENI s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Nessuno dei soggetti intimati ha svolto attività difensiva. In prossimità dell&#8217;udienza, la ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell&#8217;art. 378 cod. proc. civ.<br />
RAGIONI DELLA DECISIONE<br />
1. &#8211; Con il primo motivo di ricorso la ricorrente, in relazione all&#8217;art. 362, primo comma, cod. proc. civ., deduce violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 110 cod. proc. amm., dell&#8217;art. 111, ottavo comma, Cost., dell&#8217;art. 143, primo comma, lettera a), del r.d. n. 1775 del 1933, della legge n. 319 del 1976 e del d.lgs. n. 152 del 2006, sostenendo che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica era ammissibile, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice amministrativo, non vertendosi in alcun modo in tema di provvedimenti amministrativi che determinano una incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche. In proposito, la ricorrente sostiene che i provvedimenti impugnati ai sensi dell&#8217;art. 8 del d.P.R. n. 1199 del 1971 non concorrono, in concreto, a disciplinare la gestione, l&#8217;esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all&#8217;esercizio e alla realizzazione delle opere stesse, ovvero a stabilire o modificare la localizzazione di esse, ovvero ancora ad influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti. Al Presidente della Repubblica, con il ricorso straordinario, era stato sollecitato il controllo della legittimità dei provvedimenti con i quali l&#8217;amministrazione provinciale aveva, in sede di determinazione dei limiti tabellari da rispettare ai fini della tutela qualitativa della risorsa idrica, erroneamente fatto riferimento alla normativa tecnica di cui al d.m. n. 367 del 2003, anziché a quella prevista dal d.m. n. 471 del 1999, ritenendo che le sostanze MTBE e idrocarburi totali fossero contemplati nel d.m. del 2003. Sarebbe quindi pacifica la giurisdizione del giudice amministrativo, come del resto affermato da consolidata giurisprudenza amministrativa allorquando vengano in discussione autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e, in particolare, la fissazione dei valori limite di emissione in relazione ad alcune sostanze pericolose. 2. Con il secondo motivo, sempre in relazione all&#8217;art. 362, primo comma, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia ulteriore violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 110 cod. proc. amm., dell&#8217;art. 111 Cost., dell&#8217;art. 143, primo comma, lettera a), del r.d. n. 1775 del 1933, della legge n. 319 del 1976 e del d.lgs. n. 152 del 2006, sostenendo la erroneità del decreto impugnato e del conforme parere reso dal Consiglio di Stato in quanto l&#8217;oggetto del ricorso straordinario verteva soltanto sulla tutela qualitativa della risorsa idrica in relazione alla determinazione dei valori limite di immissione in acque superficiali, delle acque emunte dalla falda nel corso di attività di bonifica; in sostanza, venivano in discussione prescrizioni prive di qualunque incidenza diretta sul naturale regime delle acque pubbliche o sul corretto uso dei beni del demanio idrico, e comunque non volte a disciplinare l&#8217;uso della risorsa. Infatti, il provvedimento della provincia di Firenze era stato impugnato nella parte in cui ha imposto, per le sostanze di cui al d.m. n. 367 del 2003, i limiti previsti dal d.m. n. 471 del 1999 per le acque sotterranee, e quindi per profili per nulla implicanti la competenza giurisdizionale del Tribunale superiore delle acque pubbliche, come ritenuto dal Consiglio di Stato nel parere n. 901/2014 del 17 marzo 2014 e, poi, dal Presidente della Repubblica nell&#8217;impugnato decreto. 3. Deve in primo luogo escludersi che sia cessata la materia del contendere per effetto dell&#8217;intervento del provvedimento n. 1988 del 25 maggio 2015, con il quale la Città metropolitana di Firenze ha determinato di adottare l&#8217;autorizzazione unica ambientale ai sensi dell&#8217;art. 3 del d.P.R. n. 59 del 2013 ai punti a), b), e), per l&#8217;attività di deposito e caricamento carburanti svolta presso l&#8217;impianto produttivo di proprietà della società ricorrente. Da, un lato, infatti, la ricorrente medesima non ha dichiarato essere venuto meno il proprio interesse ad una decisione sulla proposta impugnazione; dall&#8217;altro, dalla documentazione prodotta non è possibile apprezzare se l&#8217;intervenuta autorizzazione unica possa essere ritenuta interamente sostitutiva dei provvedimenti impugnati. 4. Nel merito, il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, è fondato, dovendosi affermare la giurisdizione del giudice amministrativo. Ai sensi dell&#8217;art. 143 del r.d. n. 1775 del 1933, &#8220;Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche: a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall&#8217;amministrazione in materia di acque pubbliche; b) i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti definitivi dell&#8217;autorità amministrativa adottata ai sensi degli artt. 217 e 221 della presente legge; nonché contro i provvedimenti definitivi adottati dall&#8217;autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell&#8217;art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l&#8217;art. 22 della L. 13 luglio 1911, n. 774, del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688 (102), e degli artt. 378 e 379 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; c) i ricorsi la cui cognizione è attribuita al Tribunale superiore delle acque dalla presente legge e dagli artt. 23, 24, 26 e 28 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604&#8221;. Nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato che la giurisdizione di legittimità in unico grado attribuita al Tribunale superiore delle acque pubbliche dall&#8217;art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, con riferimento ai &#8220;ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall&#8217;Amministrazione in materia di acque pubbliche&#8221;, sussiste solo quando i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche (nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la gestione, l&#8217;esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all&#8217;esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificare la localizzazione di esse o ad influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti), mentre restano fuori da tale competenza giurisdizionale tutte le controversie che solo in via di riflesso, o indirettamente, abbiano una siffatta incidenza (Cass., S.U., n. 20300 del 2011). Invero, &#8220;la giurisdizione del TSAP è contrapposta, per un verso, a quella del Tribunale regionale delle acque che è organo (in primo grado) della giurisdizione ordinaria, cui il precedente art. 140, lett. c), attribuisce le controversie in cui si discuta in via diretta di diritti correlati alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche (a cominciare da quelli di utilizzazione di acque pubbliche, collegati alla gestione di opere idrauliche, nonché i criteri di ripartizione degli oneri economici) e, per altro verso, alla giurisdizione del complesso TAR-Consiglio di Stato ricorrente per tutte le controversie che abbiano ad oggetto atti soltanto strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche, quali esemplificativamente quelli compresi nei procedimenti ad evidenza pubblica volti alla concessione in appalto di opere relative alle acque pubbliche (Cass. S.U., n. 14195 del 2005; n. 337 del 2003; n. 9424 del 1987), alle relative aggiudicazioni (Cass. 10826 del 1993), ed in genere concernenti la selezione degli aspiranti alla aggiudicazione dell&#8217;appalto o all&#8217;affidamento della concessione (Cass., S.U., n. 10934 del 1997; n. 8054 del 1997; n. 7429 del 1987). È assolutamente estranea a ciascuna di queste controversie l&#8217;esigenza di tutela del regime delle acque pubbliche, ed in esse viene in rilievo esclusivamente l&#8217;interesse al rispetto delle norme di legge nelle procedure amministrative volte all&#8217;affidamento della concessione o dell&#8217;appalto&#8221; (Cass., S.U., n. 9534 del 2013). In particolare, si è affermato che &#8220;non sussiste la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque in ordine all&#8217;impugnazione di un&#8217;ordinanza comunale con la quale venga disposto il divieto di utilizzazione come discarica di un&#8217;area di proprietà del demanio idrico (coincidente con il corso di un torrente), trattandosi di un provvedimento rivolto esclusivamente a scongiurare il danno ambientale insito nelle discariche incontrollate, privo d&#8217;incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche e conseguentemente assoggettato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo&#8221; (Cass., S.U., n. 23300 del 2011) e che, del pari, ricorre la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo riguardo ai provvedimenti aventi un&#8217;incidenza strumentale e indiretta, e cioè ai provvedimenti che neghino, per ragioni diverse da quelle di tutela ambientale, lo scarico di acque, originariamente pubbliche, nella rete fognaria, che non rappresenti l&#8217;unica possibilità di scarico, presentando gli stessi un collegamento solo indiretto ed occasionale con la concessione (Cass., S.U., n. 457 del 2000). E&#8217; ben vero che Cass., S.U., n. 11090 del 1996 (richiamata nel provvedimento impugnato), ha ritenuto che &#8220;la legge n. 319 del 1976, recante norme per la tutela delle acque dall&#8217;inquinamento, istituisce un complesso di rapporti di diversa natura incidenti, secondo i casi, su diritti soggettivi, ovvero su interessi legittimi, nonché, in modo immediato e diretto, sul regime delle acque, inteso come regolamentazione del loro decorso e della loro utilizzazione sotto l&#8217;aspetto sia quantitativo e distributivo che qualitativo&#8221;, con la conseguenza che, &#8220;ove il provvedimento della pubblica amministrazione, adottato nell&#8217;ambito della predetta legge e diretto a garantire le acque pubbliche dall&#8217;inquinamento, incida su interessi legittimi e si pretenda lesivo di essi, va riconosciuta la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche&#8221;. Tuttavia, nella specie, ciò che viene maggiormente in rilievo sono i limiti imposti, in sede di autorizzazione allo scarico di acque che, per derivare dal trattamento dei depositi di olii, assumono la qualità di rifiuti (in tal senso, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5857 del 2013). Si tratta, dunque, di prescrizioni che afferiscono essenzialmente alla disciplina degli scarichi industriali, rispetto alla quale operano prescrizioni tecniche, l&#8217;accertamento della legittimità delle quali rientra nella giurisdizione generale di legittimità e non anche in quella, delineata dal citato art. 143 del r.d. n. 1775 del 1933, del Tribunale superiore delle acque pubbliche. 6. In conclusione, il ricorso va accolto, dovendosi dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo, negata dal decreto qui impugnato che, proprio per la ritenuta insussistenza della giurisdizione amministrativa, ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere cassato e che le parti devono essere rimesse dinnanzi al Consiglio di Stato. La natura del provvedimento impugnato giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.<br />
PER QUESTI MOTIVI<br />
La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, accoglie il ricorso; dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo; cassa il provvedimento impugnato e rimette le parti dinnanzi al Consiglio di Stato; compensa le spese del presente giudizio di cassazione.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte suprema di cassazione, il 20 dicembre 2016.&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-31-7-2017-n-18976/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 31/7/2017 n.18976</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il valore del “tempo” nel risarcimento del danno da ritardo.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-valore-del-tempo-nel-risarcimento-del-danno-da-ritardo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2017 17:43:39 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/il-valore-del-tempo-nel-risarcimento-del-danno-da-ritardo/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-valore-del-tempo-nel-risarcimento-del-danno-da-ritardo/">Il valore del “tempo” nel risarcimento del danno da ritardo.</a></p>
<p>Nota a TAR Toscana, Sez. III, Sentenza 31 gennaio 2017, n. 168 Sommario: 1. La questione sottoposta al vaglio del giudice amministrativo. – 2. La risarcibilità del danno da mero ritardo. La posizioni della dottrina e della giurisprudenza. – 3. Il tempo come bene della vita. – 4. L’onere probatorio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-valore-del-tempo-nel-risarcimento-del-danno-da-ritardo/">Il valore del “tempo” nel risarcimento del danno da ritardo.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-valore-del-tempo-nel-risarcimento-del-danno-da-ritardo/">Il valore del “tempo” nel risarcimento del danno da ritardo.</a></p>
<p>Nota a TAR Toscana, Sez. III, <a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/23999">Sentenza 31 gennaio 2017, n. 168</a></p>
<p><em>Sommario: </em>1. La questione sottoposta al vaglio del giudice amministrativo. – 2. La risarcibilità del danno da mero ritardo. La posizioni della dottrina e della giurisprudenza. – 3. Il tempo come bene della vita. – 4. L’onere probatorio a carico del privato nella responsabilità per danno da ritardo.  –<br />
5. Conclusioni.</p>
<p><em>1. La questione sottoposta al vaglio del giudice amministrativo.</em><br />
Con la sentenza del 31 gennaio 2017 n. 168, la III Sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha ribadito i principi cardine espressi dalla giurisprudenza amministrativa dominante<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup><sup>[1]</sup></sup></a> in tema di risarcimento del danno da ritardo della p.a.<br />
Il Tar è stato chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento per il rilascio di una concessione edilizia, formulata da parte ricorrente nei confronti del Comune. In particolare, i ricorrenti hanno adito il giudice amministrativo per ottenere la condanna al risarcimento del danno patito in conseguenza della condotta dilatoria tenuta dall’ente nell’ambito del procedimento amministrativo avviato dagli stessi in data 16 giugno 1998, per l’ottenimento di una concessione per la costruzione di un fabbricato rurale, previa demolizione del manufatto preesistente. Infatti, il relativo procedimento si concludeva con l’adozione di un provvedimento di diniego, ben oltre il termine di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, di cui all’art. 4 della l. n. 493/1993 e solo a seguito del deposito di ricorso avverso al silenzio serbato dal Comune, poi dichiarato improcedibile per intervenuta carenza di interesse.<br />
Nel ricorso introduttivo del giudizio risarcitorio, i danni sono stati complessivamente quantificati dalla parte ricorrente in € 31.271,15, di cui € 5.271,15 per le spese sostenute per la presentazione della istanza e € 26.000,00, sia per il mancato rilascio nei termini di legge della concessione edilizia, sia per il guadagno non conseguito in ragione dell’adozione di un diniego, in luogo del provvedimento richiesto. Quest’ultimo, in effetti, avrebbe consentito la realizzazione di un’azienda agricola e di trarre profitto dall’esercizio delle relative attività.<br />
A fondamento della domanda risarcitoria, nella somma indicata ovvero per un ammontare diverso da accertarsi in corso di causa o per un importo individuato dal giudice in via equitativa, i ricorrenti hanno rilevato che l’unico elemento preclusivo all’accoglimento dell’istanza dagli stessi formulata era stata l’approvazione del piano strutturale comunale, avvenuta con le delibere n. 171 del 22 dicembre 1998 e n. 130 del 6 dicembre 1999, in date in cui il procedimento, per legge, avrebbe dovuto essere già concluso. Si è dedotto, pertanto, che il danno patito fosse diretta conseguenza della inosservanza del termine di conclusione del procedimento di 60 giorni, di cui all’art. 4, l. n. 493/1993.<br />
L’amministrazione comunale si è costituita chiedendo l’inammissibilità della domanda risarcitoria perché assolutamente generica e, nella denegata ipotesi, il rigetto del ricorso in quanto infondato.<br />
Il Tar adito, con la pronuncia in commento, ha rigettato il ricorso, in quanto parte ricorrente non è riuscita a fornire la prova della spettanza del bene della vita, e cioè a dimostrare che se l’amministrazione resistente avesse rispettato i termini di conclusione del procedimento, l’esito dello stesso sarebbe stato positivo e, dunque, avrebbe condotto all’adozione del titolo edilizio richiesto. Di poi, rileva il giudice di prime cure, i ricorrenti non hanno provato in concreto neppure il venire in essere di un danno effettivo nella loro sfera giuridica, ma si sono limitati a prospettare l’esistenza dello stesso derivante dalla mera violazione dei termini procedimentali.<br />
Il giudice amministrativo, ribadendo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario sul punto, ha ricordato che ai fini dell’ottenimento della tutela risarcitoria per l’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, accordata dall’art. 2-<em>bis </em>della l. n. 241 del 1990<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup><sup>[2]</sup></sup></a>, non è sufficiente la mera dimostrazione della violazione del termine previsto per la conclusione del procedimento. Al contrario, è onere del ricorrente provare tutti gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria azionata ossia: il danno ed il suo ammontare, l’ingiustizia dello stesso ed il nesso di causalità, materiale o strutturale, tra il pregiudizio patrimoniale e il fatto lesivo. Inoltre, viene sottolineato che la sussistenza del danno e la sua ingiustizia non possono ritenersi desumibili dal mero superamento dei termini di conclusione del procedimento.<br />
Per quanto attiene, invece, ai presupposti di carattere soggettivo, il privato dovrà dimostrare che la violazione dei termini procedimentali dipende da un comportamento doloso o colposo dell’amministrazione.<br />
Da ultimo, il giudice di primo grado ha chiarito che in assenza di tali presupposti non è possibile quantificare il danno risarcibile attraverso il ricorso all’equità integrativa di cui all’art. 1226 c.c. o alla consulenza tecnica d’ufficio.</p>
<p><em>2. La risarcibilit</em><em>à</em> <em>del danno da mero ritardo. Le posizioni della dottrina e della giurisprudenza.</em><br />
Il tema del risarcimento del c.d. danno da mero ritardo della p.a. è stato da sempre oggetto di dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Le ragioni di tale interesse risiedono sostanzialmente nella necessità, generalmente percepita, di individuare un rimedio a fronte della prassi patologica delle amministrazioni di travalicare i termini di conclusione del procedimento, idoneo a tutelare in maniera efficace il privato in relazione alle conseguenze che tale ritardo produce nell’ambito dei procedimenti ad iniziativa di parte.<br />
La questione relativa alla risarcibilità del pregiudizio all’interesse del privato alla definizione del procedimento entro i termini prestabiliti, affonda le sue radici prima dell’entrata in vigore dell’art. 2<em>-bis</em> della l. n. 241/1990, introdotto con la l. n. 69/2009, e si muove su due assi fondamentali inscindibilmente connessi: la natura giuridica della responsabilità e l’opportunità di riconoscere al tempo il valore di bene della vita.<br />
Ciò detto, volendo affrontare un’adeguata ricostruzione della tematica in oggetto, è opportuno chiarire che in giurisprudenza si sono delineati due opposti orientamenti.<br />
Secondo l’indirizzo maggioritario<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup><sup>[3]</sup></sup></a>, il ritardo era da considerarsi risarcibile solamente laddove il procedimento si fosse tardivamente concluso con l’adozione di un provvedimento favorevole per il privato, ovvero a fronte della totale inerzia della p.a., limitatamente alle ipotesi di attività vincolata. Infatti, sulla scorta dell’impostazione tradizionale, per risarcire il danno era necessario il previo accertamento della lesione dell’interesse sostanziale meritevole di tutela<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup><sup>[4]</sup></sup></a>.<br />
A fondamento della predetta tesi si rinveniva il fatto che oggetto del giudizio amministrativo fosse, nelle ipotesi in cui trattasse di un interesse legittimo pretensivo, l’accertamento della spettanza del bene della vita sotteso all’interesse stesso. Risultava, pertanto, evidente che la tutela risarcitoria fosse aprioristicamente preclusa nei casi di tardiva adozione del provvedimento sfavorevole, non tempestivamente impugnato, nonché, di mancata adozione del provvedimento, nelle ipotesi di attività discrezionale <a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup><sup>[5]</sup></sup></a>.<br />
In base ad altro orientamento giurisprudenziale, invece, il semplice decorso del tempo, in violazione dei termini normativamente individuati per la conclusione del procedimento, era di per sé produttivo di un danno, perché relegava il privato in uno stato di attesa che gli precludeva di impiegare risorse e capitali per realizzare scelte diverse. Per queste ragioni, la dottrina<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup><sup>[6]</sup></sup></a> e la giurisprudenza<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup><sup>[7]</sup></sup></a> hanno ritenuto sussistente il danno anche a fronte dell’emissione tardiva di un provvedimento sfavorevole per l’interessato.<br />
In linea generale, la tesi circa l’ammissibilità del risarcimento del danno da ritardo c.d. puro, svincolato dal giudizio sulla spettanza del bene della vita, prospettato dalla giurisprudenza minoritaria<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup><sup>[8]</sup></sup></a>  e da una parte della dottrina<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup><sup>[9]</sup></sup></a>, traeva fondamento dal riconoscimento del carattere contrattuale della relativa responsabilità, ricondotta, nello specifico, nell’alveo di quella definita da contatto sociale qualificato. Secondo tale impostazione, una volta avviato il procedimento amministrativo si instaurerebbe tra privato e pubblica amministrazione un rapporto giuridico qualificato e disciplinato dall’ordinamento che, pone a carico delle parti, non il semplice rispetto del generico <em>neminem laedere</em>, bensì di una pluralità di specifici obblighi di protezione normativamente riconosciuti. Detti obblighi, si è detto, scaturirebbero dall’introduzione, operata dalla l. n. 241/1990, di una serie di istituti tesi a disciplinare il procedimento amministrativo in termini di correttezza e trasparenza, portando all’individuazione, in sede procedimentale, di correlati interessi<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup><sup>[10]</sup></sup></a>, la cui lesione determinerebbe l’insorgere di una fattispecie di danno differente rispetto a quella da ingiusto sacrificio dell’interesse al bene della vita.<br />
Nel novero di tali interessi vi sarebbe anche quello alla definizione del procedimento nei tempi previsti<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11"><sup><sup>[11]</sup></sup></a>, pertanto, il privato avrebbe titolo per agire al fine di ottenere il risarcimento del danno patito in conseguenza della violazione dei termini di conclusione, indipendentemente dalla successiva emanazione dell’atto finale e dal suo contenuto.<br />
Varie sono state le tesi circa la natura della situazione giuridica soggettiva del privato, a fronte della violazione dei termini di conclusione del procedimento da parte della p.a.. In particolare, secondo un orientamento dottrinale<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12"><sup><sup>[12]</sup></sup></a>, la posizione giuridica lesa dall’inerzia amministrativa ha natura di interesse meramente procedimentale, strumentale rispetto all’interesse sostanziale del privato e alla sua tutela.<br />
Altra dottrina<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13"><sup><sup>[13]</sup></sup></a>, invece, ha fatto riferimento ad un interesse di carattere sostanziale o ha riconosciuto allo stesso la consistenza giuridica del diritto soggettivo<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14"><sup><sup>[14]</sup></sup></a>.<br />
L’incertezza generata dal contrasto insorto in seno alla giurisprudenza amministrativa è stata risolta dall’intervento chiarificatore dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15"><sup><sup>[15]</sup></sup></a>. Il supremo consesso amministrativo, investito della questione<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16"><sup><sup>[16]</sup></sup></a>, ha ribadito, sulla scorta dell’orientamento giurisprudenziale dominante, l’inammissibilità del danno da ritardo c.d. puro, ossia del nocumento svincolato dal giudizio positivo circa la meritevolezza della pretesa sostanziale del privato. Di conseguenza, la tutela risarcitoria poteva trovare spazio solamente nelle ipotesi in cui il provvedimento favorevole non venisse adottato ovvero fosse emanato in ritardo<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17"><sup><sup>[17]</sup></sup></a>.<br />
La <em>querelle </em>giurisprudenziale, sopita da tale pronuncia, è riemersa a seguito dell’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, il cui art. 7, comma 1, lett. c) ha introdotto nel <em>corpus </em>normativo della l. n. 241/1990, l’art. 2-<em>bis</em>, secondo cui «Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-<em>ter</em>, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento»<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18"><sup><sup>[18]</sup></sup></a>. La giurisprudenza amministrativa è tornata, infatti, a dividersi sulla questione del danno da ritardo, riproponendo le posizioni emerse in precedenza.<br />
Si è sostenuto, da un lato, che la responsabilità introdotta <em>ex</em> art. 2-<em>bis</em>, l. n. 241/90 può riconoscersi sempre a fronte del verificarsi di un danno ingiusto, quale conseguenza<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19"><sup><sup>[19]</sup></sup></a> del ritardo nell’ottenimento del bene della vita<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20"><sup><sup>[20]</sup></sup></a>. A supporto di questa tesi, si è rilevato come la formulazione testuale dell’art. 2-<em>bis</em>, l. n. 241/1990 fosse stata depurata dall’inciso «indipendentemente dalla spettanza del bene della vita» che, invece, figurava in una analoga disposizione contenuta nel noto disegno di legge c.d. Nicolais del 2006, che, però, non ebbe mai seguito. Va, sotto tale versante evidenziato, conformemente a quanto stigmatizzato in dottrina<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21"><sup><sup>[21]</sup></sup></a>, che la scelta di eliminare la predetta locuzione potrebbe essere interpretata anche nel senso contrario, sulla scorta del principio <em>ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit</em>.<br />
Secondo l’opposto orientamento<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22"><sup><sup>[22]</sup></sup></a>, invece, la norma ha aperto alla tutela risarcitoria del danno da pura inerzia dell’amministrazione, sulla scorta del ragionamento che il ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo è di per sé foriero di un danno ingiusto. Tale approdo trae fondamento da un’esigenza di giustizia sostanziale, ampiamente rilevata anche in dottrina<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23"><sup><sup>[23]</sup></sup></a>, connessa alle conseguenze economiche che, specialmente nell’ambito delle transazioni commerciali e della pianificazione ed organizzazione aziendale, il ritardo nell’agire amministrativo produce.<br />
Accanto a questa esigenza di carattere pratico, si è rilevato<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24"><sup><sup>[24]</sup></sup></a>, dal punto di vista dogmatico, come la natura extracontrattuale della responsabilità introdotta con l’art. 2-<em>bis</em>, l. n. 241/1990<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25"><sup><sup>[25]</sup></sup></a>, non potesse <em>ex se</em> rappresentare un ostacolo al riconoscimento del danno da mero ritardo. Infatti, sulla scorta del principio di diritto affermato dalla sentenza n. 500/1999<a title="" href="#_ftn26" name="_ftnref26"><sup><sup>[26]</sup></sup></a>, è ingiusta la lesione arrecata ad una qualsiasi situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela per l’ordinamento e, dunque potenzialmente, anche alla legittima aspettativa del provvedimento finale, a prescindere dal suo contenuto favorevole o sfavorevole. E ciò ancora di più se, come considerato da una parte della dottrina<a title="" href="#_ftn27" name="_ftnref27"><sup><sup>[27]</sup></sup></a>, si riconosce rilevanza sostanziale ad alcuni interessi procedimentali e agli obblighi posti a carico dell’amministrazione a presidio dei medesimi, nonché al tempo il rango di autonomo bene giuridico.</p>
<p><em>3. Il tempo come bene della vita.</em><br />
A seguito dell’introduzione dell’art. 2-<em>bis</em>, l. n. 241/1990 si è tentato di superare il tradizionale orientamento della irrisarcibilità del danno da mero ritardo, come innanzi detto, riconoscendo al tempo il valore di bene giuridico. Ciò in quanto, il carattere pacificamente extracontrattuale della responsabilità prospettata dalla norma ha posto il problema di individuare, quale presupposto primo ed indefettibile ai fini della tutela per equivalente, l’illegittima lesione di un bene della vita diverso da quello alla base dell’interesse legittimo pretensivo del privato, da rinvenirsi, appunto, nel tempo. In tale prospettiva, è da evidenziare lo sforzo compiuto da una parte della giurisprudenza amministrativa. Emblematiche sono alcune pronunce in cui si è evidenziato come il ritardo imputabile alla p.a., nell’ambito di procedimenti amministrativi incidenti su interessi legittimi, connessi a programmi di investimento di singoli o di imprese, costituisca, in ogni caso, un costo<a title="" href="#_ftn28" name="_ftnref28"><sup><sup>[28]</sup></sup></a>.<br />
Il tempo, si è sostenuto, infatti, è una variabile essenziale da considerare nella predisposizione ed attuazione di piani finanziari, in quanto è in grado di condizionarne la convenienza economica e, dunque, il ritardo nell’adozione del provvedimento finale incide sempre e comunque, in termini di aumento dei costi delle operazioni di investimento o finanziamento. Pertanto, il danno è astrattamente configurabile anche a fronte di un provvedimento di diniego, nonché di un procedimento autorizzatorio non ancora concluso<a title="" href="#_ftn29" name="_ftnref29"><sup><sup>[29]</sup></sup></a>.<br />
Sulla scorta di tali considerazioni, inizia a sedimentarsi nella giurisprudenza amministrativa<a title="" href="#_ftn30" name="_ftnref30"><sup><sup>[30]</sup></sup></a> una lettura interpretativa dell’art. 2-<em>bis </em>come norma posta a tutela della lesione del bene della vita “tempo”, a prescindere dalle sorti dell’interesse sostanziale finale del privato.<br />
A sostegno di questa impostazione ermeneutica si sono rinvenuti, poi, riscontri sul piano del diritto positivo.<br />
In primo luogo, occorre rilevare come il riconoscimento del tempo quale bene della vita era stato già operato dall’art. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo<a title="" href="#_ftn31" name="_ftnref31"><sup><sup>[31]</sup></sup></a>, che afferma il principio della ragionevole durata del processo, applicabile, in ragione dell’interpretazione estensiva fornita dalla Corte di Strasburgo<a title="" href="#_ftn32" name="_ftnref32"><sup><sup>[32]</sup></sup></a> ed avvalorata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea<a title="" href="#_ftn33" name="_ftnref33"><sup><sup>[33]</sup></sup></a>, anche ai procedimenti amministrativi. Parimenti, la rilevanza del tempo e il principio di tempestività dell’azione amministrativa vengono sanciti dall’ordinamento europeo,<a title="" href="#_ftn34" name="_ftnref34"><sup><sup>[34]</sup></sup></a> a norma degli articoli 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea<a title="" href="#_ftn35" name="_ftnref35"><sup><sup>[35]</sup></sup></a>, 265 TFUE<a title="" href="#_ftn36" name="_ftnref36"><sup><sup>[36]</sup></sup></a> e 101 del Trattato per la Costituzione Europea<a title="" href="#_ftn37" name="_ftnref37"><sup><sup>[37]</sup></sup></a>.<br />
Altrettanto, si è detto<a title="" href="#_ftn38" name="_ftnref38"><sup><sup>[38]</sup></sup></a>, si rinveniva e si rinviene nell’ordinamento nazionale, ove l’esigenza di una pronta definizione del procedimento amministrativo viene affermata dalla disciplina dei termini di conclusione di cui all’art. 2, l. n. 241/1990 e dai principi di legalità e buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost.<br />
Sotto diverso ma connesso versante, sempre a livello interno, la rilevanza della dimensione temporale e la necessità di riparare in qualche modo alle conseguenze negative del suo infruttuoso decorso, hanno ottenuto un importante riconoscimento, con l’introduzione dell’indennizzo da mero ritardo, operata dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni nella l. n. 98/2013. In particolare, per effetto comma 9 dell’art. 28 della legge di conversione è stato aggiunto all’art. 2-<em>bis</em>, l. n. 241/1990, un comma 1-<em>bis</em><a title="" href="#_ftn39" name="_ftnref39"><em><sup><strong><sup>[39]</sup></strong></sup></em></a> che prevede la facoltà per il privato di chiedere un indennizzo per il ritardo nella conclusione del procedimento ad iniziativa di parte, di importo pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore a 2.000 euro.<br />
Si prevede che, per poter accedere a tale tipo di tutela, il privato debba preliminarmente attivare il potere sostitutivo, di cui all’art. 2, comma 9-<em>bis</em>, l. n. 241/1990, nel breve termine perentorio di 20 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento<a title="" href="#_ftn40" name="_ftnref40"><sup><sup>[40]</sup></sup></a>.<br />
La norma ha, da subito, posto più d’una perplessità in ordine al rapporto tra la tutela risarcitoria per inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione e l’indennizzo da mero ritardo, in quanto il comma 1-<em>bis</em>, art. 2-<em>bis</em>, l. n. 241/1990 fa espressamente salve le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo e statuisce che queste vadano detratte dal risarcimento del danno, stabilendo la compensazione tra due rimedi la cui <em>ratio</em>, com’è noto, è profondamente diversa.<br />
In via generale, infatti, la previsione dell’indennizzo presuppone che l’ordinamento consenta un certo comportamento anche se può determinare un pregiudizio, ritenendo, alla luce di un bilanciamento tra opposti interessi, preminente quello del danneggiante su quello del danneggiato. Ne discende che l’obbligo di corrispondere l’indennizzo scaturisce dall’esercizio di un’attività lecita per l’ordinamento, qual è, appunto, la funzione amministrativa<a title="" href="#_ftn41" name="_ftnref41"><sup><sup>[41]</sup></sup></a>. Diversamente, la tutela risarcitoria è accordata per riparare un danno ingiusto, ossia un nocumento che è conseguenza della condotta illecita, dolosa o colposa, di un soggetto.<br />
Ciò detto, sembra opportuno dare contezza del fatto che, secondo un certo indirizzo dottrinale<a title="" href="#_ftn42" name="_ftnref42"><sup><sup>[42]</sup></sup></a>, il rimedio introdotto al comma 1-<em>bis</em> dell’art. 2-<em>bis</em>, l. n. 241/1990 sia, in ragione delle sue caratteristiche strutturali, da intendersi, a prescindere dalla qualificazione giuridica fornita dal legislatore, come penalità di mora.<br />
Analizzando la questione da una prospettiva logico-sistematica, la soluzione che vede lo strumento indennitario e quello risarcitorio convivere e, in un certo senso, intersecarsi sembra avere una certa coerenza<a title="" href="#_ftn43" name="_ftnref43"><sup><sup>[43]</sup></sup></a>. A ben vedere, infatti, la lettura coordinata delle due norme parrebbe delineare un impianto completo, in linea con l’impostazione giurisprudenziale tradizionale in tema di risarcimento del danno, in cui l’indennizzo si identifica come ristoro economico per il privato che ha subito il ritardo, mentre il rimedio risarcitorio ha la funzione di reintegrare il danno ingiusto, ove sia configurabile, arrecato all’interesse sostanziale, leso dalla condotta antigiuridica dell’amministrazione, che avrebbe dovuto soddisfarlo, ma non lo ha fatto.<br />
Un simile approdo presuppone, quale assunto di partenza, il diverso valore dei vari interessi che sono alla base delle disposizioni che regolano il procedimento amministrativo, di cui si è detto innanzi, e delle conseguenze che la violazione di dette norme produce sul provvedimento finale.<br />
Questa diversa rilevanza degli interessi tutelati dalle regole che disciplinano il procedimento amministrativo, ha avuto riscontro nell’evoluzione della disciplina dell’annullabilità del provvedimento a seguito dell’introduzione dell’art. 21-<em>octies</em>, l. n. 241/1990<a title="" href="#_ftn44" name="_ftnref44"><sup><sup>[44]</sup></sup></a>, che ha considerevolmente limitato l’incidenza, ai fini della tutela impugnatorio-cassatoria, della violazione di regole formali e, appunto, procedimentali<a title="" href="#_ftn45" name="_ftnref45"><sup><sup>[45]</sup></sup></a>. Nello stesso senso sembrerebbe porsi, poi, sempre sul piano del diritto positivo, la scelta di non riconoscere carattere perentorio ai termini di conclusione del procedimento, che si rinviene dal disposto dell’art. 117 c.p.a.<a title="" href="#_ftn46" name="_ftnref46"><sup><sup>[46]</sup></sup></a>, il quale obbliga la p.a. a provvedere a seguito dell’accertamento giurisdizionale dell’inerzia.</p>
<p><em>4. L</em><em>’</em><em>onere probatorio a carico del privato nella responsabilit</em><em>à</em> <em>per danno da ritardo.</em><br />
L’impossibilità di affermare, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale dominante, che la responsabilità della p.a. per danno da ritardo discenda dalla mera violazione dei termini procedimentali, nonché il carattere indubbiamente extracontrattuale della stessa, impongono al privato di provare, ai fini dell’accesso alla tutela per equivalente, tutti gli elementi di cui all’art. 2043 c.c<a title="" href="#_ftn47" name="_ftnref47"><sup><sup>[47]</sup></sup></a>. Tale impostazione è condivisa anche dalla sentenza in commento, la quale, respingendo la domanda risarcitoria, stabilisce esplicitamente la necessità che venga raggiunta la piena prova sia della sussistenza dei requisiti oggettivi che soggettivi dell’illecito aquiliano<a title="" href="#_ftn48" name="_ftnref48"><sup><sup>[48]</sup></sup></a>. È stato, infatti, al riguardo, a più riprese chiarito dal giudice amministrativo che, sotto il profilo oggettivo, il privato è tenuto a dimostrare l’esistenza del pregiudizio e il suo ammontare<a title="" href="#_ftn49" name="_ftnref49"><sup><sup>[49]</sup></sup></a>, l’ingiustizia dello stesso, e il nesso causale tra il ritardo della p.a. e il danno patito<a title="" href="#_ftn50" name="_ftnref50"><sup><sup>[50]</sup></sup></a>. Ciò significa, in altre parole, che il danno non può presumersi <em>iuris tantum</em> dal mero superamento dei termini<a title="" href="#_ftn51" name="_ftnref51"><sup><sup>[51]</sup></sup></a>, in quanto non deriva direttamente dal ritardo nell’adozione del provvedimento<a title="" href="#_ftn52" name="_ftnref52"><sup><sup>[52]</sup></sup></a>, che è solo un indice oggettivo, inidoneo <em>ex se</em> a fornirne la prova<a title="" href="#_ftn53" name="_ftnref53"><sup><sup>[53]</sup></sup></a>. La dimostrazione di tale elemento della fattispecie risarcitoria risulta essere abbastanza agevole, in quanto si basa sul mero raffronto tra il tempo effettivamente impiegato per l’adozione del provvedimento e quello normativamente indicato, tenendo a mente che nei procedimenti ad iniziativa di parte il <em>dies a quo</em> è individuato nella data di deposito dell’istanza da parte del privato<a title="" href="#_ftn54" name="_ftnref54"><sup><sup>[54]</sup></sup></a>. Tale prova, peraltro, risulta facilitata dalla prescrizione di cui all’art. 2, comma 9-<em>quinquies</em>, l. n. 241/1990, secondo cui l’amministrazione è tenuta ad indicare nei provvedimenti rilasciati in ritardo, relativi a procedimenti avviati su istanza di parte, il termine di conclusione previsto dalla legge e quello effettivo.<br />
Più complessa appare, invece, la prova degli altri presupposti.<br />
Per quanto attiene all’esistenza dell’ingiusto pregiudizio, l’adesione alla tesi della irrisarcibilità del danno da mero ritardo importa, come si è detto, il necessario accertamento della spettanza del bene della vita, ossia della fondatezza della pretesa del privato all’ottenimento del provvedimento favorevole. Il danno ingiusto può, dunque, configurarsi solo quando il procedimento si sia tardivamente concluso con l’adozione del provvedimento favorevole ovvero ove sussistano fondate ragioni per ritenere che l’interessato avrebbe dovuto ottenerlo<a title="" href="#_ftn55" name="_ftnref55"><sup><sup>[55]</sup></sup></a>.<br />
Per quello che riguarda l’entità del danno di cui si chiede ristoro, il giudice amministrativo ha ritenuto che, pur essendo ammesso il generale ricorso a presunzioni semplici<a title="" href="#_ftn56" name="_ftnref56"><sup><sup>[56]</sup></sup></a>, il ricorrente non possa supplire all’onere probatorio relativo alla quantificazione dello stesso, invocando una consulenza tecnica d’ufficio ovvero chiedendone valutazione in via equitativa<sup> <a title="" href="#_ftn57" name="_ftnref57"><sup>[57]</sup></a></sup>. L’art. 1226 c.c., infatti, consente di farvi ricorso solo ove risulti impossibile provare il preciso ammontare del pregiudizio<a title="" href="#_ftn58" name="_ftnref58"><sup><sup>[58]</sup></sup></a>. Diversamente, alla stregua di un orientamento giurisprudenziale più mite<a title="" href="#_ftn59" name="_ftnref59"><sup><sup>[59]</sup></sup></a>, il ricorso all’equità risulterebbe ammissibile, non solo a fronte di un’oggettiva impossibilità di quantificare il danno, bensì anche ove ciò sia ritenuto obiettivamente difficoltoso.<br />
È necessario, poi, sotto il profilo eziologico, che il ricorrente dimostri che il danno patito è diretta conseguenza della violazione dell’obbligo di provvedere tempestivamente in cui la p.a. è incorsa. La giurisprudenza ha chiarito, al riguardo, l’operatività dei parametri di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per cui il nesso causale deve ritenersi sussistente, seguendo il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in tema di illecito civile<a title="" href="#_ftn60" name="_ftnref60"><sup><sup>[60]</sup></sup></a>, ove risulti che se la condotta colposamente omessa fosse stata tenuta, avrebbe, alla luce di un giudizio di elevata probabilità<a title="" href="#_ftn61" name="_ftnref61"><sup><sup>[61]</sup></sup></a>, impedito l’evento.<br />
Come avviene per i presupposti oggettivi, anche per l’elemento soggettivo della fattispecie, il privato deve fornire piena prova del dolo o della colpa della p.a.<a title="" href="#_ftn62" name="_ftnref62"><sup><sup>[62]</sup></sup></a>, non essendo, neppure a tal fine, sufficiente l’allegazione del mero superamento del termine conclusionale<a title="" href="#_ftn63" name="_ftnref63"><sup><sup>[63]</sup></sup></a>. Sul punto, la giurisprudenza maggioritaria ha, infatti, chiarito la necessità che il ricorrente dimostri che il mancato rispetto del termine procedimentale sia riconducibile, per quanto concerne la colpa, ad una condotta che palesi negligenza o imperizia<a title="" href="#_ftn64" name="_ftnref64"><sup><sup>[64]</sup></sup></a> ovvero, in relazione al dolo, alla volontà di nuocere, in evidente contrasto con i canoni di imparzialità e buona amministrazione, esplicitati dall’art. 97 Cost.<a title="" href="#_ftn65" name="_ftnref65"><sup><sup>[65]</sup></sup></a>.<br />
Per facilitare il ricorrente nell’assolvimento dei gravosi oneri probatori propri della responsabilità extracontrattuale e, in particolare, per agevolare la prova dell’elemento soggettivo, la giurisprudenza<a title="" href="#_ftn66" name="_ftnref66"><sup><sup>[66]</sup></sup></a> ha ammesso il ricorso alle presunzioni semplici, di cui all’art. 2727 e 2729 c.c.. In particolare, il giudice può ritenere integrata, quantomeno, la colpa dell’agente pubblico dal mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento e dalla dimostrazione, resa dal privato, della corretta presentazione dell’istanza, ove l’amministrazione non abbia mosso, al riguardo, alcuna obiezione. In questo modo, si è osservato in dottrina<a title="" href="#_ftn67" name="_ftnref67"><sup><sup>[67]</sup></sup></a>, il privato è esonerato dalla oggettiva difficoltà di allegare la prova di elementi che rientrano nella sfera di controllo della p.a., come l’errore non scusabile. Spetterà, infatti, all’amministrazione provare che il ritardo è imputabile a errore scusabile per escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo e, quindi, essere esentata dalla responsabilità. Occorre segnalare, sul punto, la tendenza mostrata dal giudice amministrativo a considerare superabile la predetta presunzione di colpa in riferimento alle più svariate circostanze ed esigenze. Sono state, ad esempio, ritenute prove contrarie sufficienti a far cadere la predetta presunzione <em>iuris tantum</em>, l’obbligo della p.a. di conformarsi al giudicato, la necessità di espletare ulteriori accertamenti istruttori, l’esistenza di contrasti giurisprudenziali e dottrinali sulla questione e la complessità del quadro fattuale e normativo relativo al procedimento in corso<a title="" href="#_ftn68" name="_ftnref68"><sup><sup>[68]</sup></sup></a>.<br />
È opportuno, da ultimo, evidenziare che secondo un certo orientamento giurisprudenziale<a title="" href="#_ftn69" name="_ftnref69"><sup><sup>[69]</sup></sup></a>, anche per quanto attiene l’azione risarcitoria per danno da ritardo, vada valutata, congiuntamente alla condotta dell’amministrazione, quella tenuta dal privato, sia ai fini dell’accertamento della spettanza del risarcimento che della quantificazione del danno risarcibile. In particolare, il giudice amministrativo ha affermato che la responsabilità introdotta dall’art. 2-<em>bis</em>, l. n. 241/1990, subisce il temperamento di cui all’art. 30, comma 3 c.p.a.<a title="" href="#_ftn70" name="_ftnref70"><sup><sup>[70]</sup></sup></a>, secondo inciso, nell’ipotesi in cui il privato, a fronte dell’inerzia dell’amministrazione, non abbia fatto uso degli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, ossia l’attivazione dei poteri sostitutivi di cui all’art. 2, comma 9-<em>bis</em>, l. n. 241/1990 ovvero la proposizione di ricorso avverso il silenzio inadempimento<a title="" href="#_ftn71" name="_ftnref71"><sup><sup>[71]</sup></sup></a>. Secondo tale indirizzo ermeneutico<a title="" href="#_ftn72" name="_ftnref72"><sup><sup>[72]</sup></sup></a>, infatti, solo a fonte dell’esperimento dei predetti rimedi, da un lato, e della perdurante inerzia della p.a., dall’altro, potrebbe configurarsi, alla luce dei criteri di correttezza, solidarietà e buona fede, su cui il rapporto tra privato e amministrazione deve strutturarsi, la lesione del bene della vita risarcibile.</p>
<p><em>5. Conclusioni</em></p>
<p>Alla luce di tutti i rilievi svolti, sembra opportuno, ora, valutare l’adeguatezza degli strumenti predisposti dall’ordinamento per la tutela del cittadino a fronte della violazione dei termini procedimentali da parte della p.a.. Occorre, in questa prospettiva, chiedersi se i rimedi contemplati dall’art. 2-<em>bis</em>, l. n. 241/1990, nell’applicazione data loro dalla giurisprudenza amministrativa, rappresentino una soluzione efficace per il soggetto che ha subito il ritardo.<br />
Per fornire una risposta adeguata al quesito in parola, è utile approcciare la questione considerando separatamente gli istituti di cui all’art. 2-<em>bis</em>, l. n. 241/1990.<br />
A prima vista, sembra si possa valutare in senso positivo la previsione legislativa dell’indennizzo da mero ritardo. Infatti, trascurando le problematiche relative alla qualificazione giuridica dello stesso, in relazione ai presupposti e alle finalità a cui risponde, può dirsi che la sua introduzione ha determinato certamente un ampliamento delle garanzie a disposizione del privato. Tale rimedio, in effetti, consente di ottenere un ristoro economico per la mera violazione dei termini normativi per la conclusione del procedimento, a prescindere da qualsiasi accertamento in ordine alla rimproverabilità del ritardo.<br />
Per altro verso, l’indennizzo previsto dal comma 1-<em>bis</em> dell’art. 2-<em>bis</em>, l. n. 241/1990, pare giovare anche sull’azione amministrativa, in quanto sanzionando il comportamento dilatorio della p.a. produce, in via indiretta, l’effetto di indurla a provvedere nei termini di legge <em>pro futuro</em>. Sotto tale profilo, l’unico aspetto che potrebbe destare qualche dubbio circa la sua efficacia deterrente, è la limitata entità economica del ristoro che, giova ripeterlo, è di 30 euro per giorno di ritardo per un massimo di 2.000 euro.<br />
Allo stesso modo, bisogna osservare che l’indennizzo non opera automaticamente, bensì previo esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell’amministrazione rimasta inerte. Di conseguenza, il privato che ha subito il ritardo si trova costretto ad attivare la relativa procedura, peraltro, entro un breve termine perentorio.<br />
Se, dunque, in astratto, la previsione dell’indennizzo è certamente una garanzia ulteriore, in concreto, le modalità per l’ottenimento dello stesso, e soprattutto l’esiguità economica del medesimo che, in base alla norma, prescinde dal valore del bene della vita, ne ridimensionano le potenzialità. Diverso sarebbe stato se il legislatore, nell’intento di offrire al privato comunque una tutela per il ritardo nella conclusione del procedimento, avesse fatto riferimento all’interesse sostanziale, sulla scorta di quanto sostenuto dalla dottrina<a title="" href="#_ftn73" name="_ftnref73"><sup><sup>[73]</sup></sup></a>. L’indennizzo, infatti, è generalmente parametrato, anche parzialmente, al pregiudizio economico patito dal soggetto e non individuato, come nel caso del comma 1-<em>bis</em>, art. 2-<em>bis</em>, l. n. 241/1990, in misura fissa ed invariabile, come, di regola, invece, avviene per la penalità di mora<a title="" href="#_ftn74" name="_ftnref74"><sup><sup>[74]</sup></sup></a>.<br />
Parimenti, poco incisivo appare lo strumento risarcitorio di cui al primo comma dell’art. 2-<em>bis</em>, l. n. 241/1990 che, in ragione del consolidato orientamento espresso dal giudice amministrativo, non può qualificarsi come da mero ritardo. La necessità del preventivo acclaramento della spettanza del bene della vita, infatti, limita considerevolmente il novero delle ipotesi risarcibili, soprattutto in relazione all’attività discrezionale, negando, poi, al tempo un adeguato riconoscimento.<br />
La scarsa efficacia di una tutela risarcitoria in tal senso intesa, si manifesta anche nella prassi giurisprudenziale di circoscriverne l’operatività sulla base della mancata integrazione probatoria dell’elemento soggettivo dell’illecito, ampliando oltremisura la fattispecie dell’errore scusabile. Si è, infatti, evidenziata la discutibile tendenza del giudice amministrativo a ricomprendere nell’alveo dell’errore scusabile una serie di circostanze fattuali e giuridiche, spesso difficilmente conoscibili dal privato, in quanto strettamente connesse alle dinamiche procedimentali. Altrettanto si è fatto ritenendo applicabile anche in tema di risarcimento del danno da ritardo, la disposizione contenuta nell’art. 30, comma 3, secondo inciso c.p.a., in relazione all’omessa attivazione dei poteri sostitutivi e alla mancata proposizione del ricorso avverso il silenzio serbato dalla p.a.<br />
Dal quadro giurisprudenziale che si è delineato, sembrerebbe potersi desumere la volontà di limitare il più possibile l’accesso alla tutela risarcitoria da ritardo sulla scorta di ragioni più di carattere pratico, legate nel dettaglio alla necessità di preservare le risorse economiche dell’amministrazione, che di tipo giuridico.<br />
La medesima tendenza si rinviene in una recente pronuncia della Corte Costituzionale, in tema di risarcimento del danno da illegittimo esercizio del potere amministrativo<a title="" href="#_ftn75" name="_ftnref75"><sup><sup>[75]</sup></sup></a>. Il giudice della legittimità delle leggi, infatti, ha considerato l’art. 30, comma 3 c.p.a., nella parte in cui prevede il termine di decadenza, anziché quello di prescrizione, per la proponibilità della domanda risarcitoria per lesione di interessi legittimi, non censurabile, anche sulla scorta di ragioni di carattere economico. Si è, in particolare, ritenuta preponderante l’esigenza di «consolidare i bilanci delle pubbliche amministrazioni e di non esporli, a una distanza rilevante di tempo, a continue modificazioni incidenti sulla coerenza e sull’efficacia dell’azione amministrativa»<a title="" href="#_ftn76" name="_ftnref76"><sup><sup>[76]</sup></sup></a>, sulla base degli artt. 81, 97 e 119 Cost.<br />
Pare evidente, allora, che la prevalenza dell’amministrazione sul privato continui ad essere cristallizzata, sul piano del diritto positivo, come una necessità ontologica dell’ordinamento.<br />
Ciò si riscontra, altresì, in riferimento alla disciplina di cui all’art. 2-<em>bis</em>, l. n. 241/1990, sul mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento e non solo in relazione al risarcimento del danno da ritardo, ma anche circa il rimedio indennitario. Infatti, come sin qui evidenziato, anche quando il legislatore ha ritenuto di prendere in considerazione la violazione della regola procedimentale ai fini del riconoscimento di un ristoro economico, sia pure a titolo di indennizzo, ne ha, poi, attenuato considerevolmente la portata. Egli, infatti, disancorando espressamente l’indennizzo dal bene della vita e affidando la sua quantificazione a criteri fissi, di basso valore, limitando l’entità del ristoro entro un massimo erogabile, rende lo strumento di tutela del tutto irrisorio.<br />
In conclusione, evidenti sono, alla luce di quanto si è detto, le aporie che emergono sia rispetto ai principi dell’ordinamento interno, che di quello europeo, nonché in relazione all’innegabile rilevanza del tempo nell’ambito dei rapporti giuridici, siano essi di diritto privato che di diritto pubblico.<br />
Tali ragioni, unitamente alla constatazione della persistente ambiguità delle pronunce giurisdizionali sul punto, nonché dell’evoluzione del sistema di giustizia amministrativa in un’ottica di effettività della tutela, suggeriscono l’opportunità di ripensare la questione o, quantomeno, di sollecitare l’intervento uniformante dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 99 c.p.a.</p>
<div>
<p>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1"><sup><sup>[1]</sup></sup></a> Al riguardo, cfr., par. 2.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn2"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2"><sup><sup>[2]</sup></sup></a> L’art. 2-<em>bis</em>, l. n. 241 del 1990 è stato introdotto dall’art. 7, comma1, lett. c), l. 18 giugno 2009, n. 69.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn3"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3"><sup><sup>[3]</sup></sup></a> Cfr. Cons Stato, Sez. IV, 29 gennaio 2008, n. 248, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a>;  Tar Lazio, Roma, Sez. II<em> ter</em>, 27 luglio 2007, n. 7119, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>; Cons. giust. amm. Reg. sic., 22 marzo 2006, n. 92, in<em> ivi</em>; Cons. Stato, Sez. IV, 29  settembre 2005, n. 5204, <em>ivi</em>; Cons. Stato, Sez. IV, 15 febbraio 2005, n. 478, <em>ivi</em>; Tar Lazio, Roma, Sez. I <em>bis</em>, 10 febbraio 2005, n. 1236;Tar Lazio, Roma, Sez. II <em>bis</em>, 13 febbraio 2001, n. 1090, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn4"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4"><sup><sup>[4]</sup></sup></a> Tale impostazione trovava il proprio fondamento nella storica sentenza Cass. Civ., Sez. Un., 22 luglio 1999, n. 500 (in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a>) che ha affermato la risarcibilità del danno da lesione di interesse legittimo <em>ex</em> art. 2043 c.c., stabilendo quale principio generale, che l’ingiustizia del danno va riferita  non alla lesione della situazione giuridica soggettiva, bensì del bene della vita sotteso alla stessa. A partire da tale assunto, le Sezioni Unite hanno definitivamente scardinato il binomio danno ingiusto-lesione del diritto soggettivo, individuando, al contempo, il collegamento logico necessario per consentire anche agli interessi legittimi di giovarsi della tutela per equivalente.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn5"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5"><sup><sup>[5]</sup></sup></a> Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 2 marzo 2009, n. 1162, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>; Cons. Stato, sez. IV, 29 gennaio 2008, n. 248, cit; Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 7 febbraio 2007, n. 179, in <em>Foro amm.</em>, <em>TAR</em>, 2007, 2, 399; Cons. Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2006, n. 321, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn6"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6"><sup><sup>[6]</sup></sup></a>  Cfr. E. Casetta, <em>Responsabilit</em><em>à</em> <em>della pubblica amministrazione</em>, in <em>Dig. Disc. Pubbl.</em>, vol. XIII, 218; M. Clarich, <em>Termine del procedimento e potere amministrativo</em>, Torino, 1995, 156 e ss.; R. Caranta, <em>La pubblica amministrazione nell</em><em>’</em><em>et</em><em>à</em> <em>della responsabilit</em><em>à</em>, in <em>Foro it.</em>, 1999, I, 3201; F.G. Scoca, <em>Risarcibilit</em><em>à</em> <em>e interesse legittimo</em>, in <em>Dir. pubbl.</em>, 2000, 35 e ss.; F. Trimarchi Banfi, <em>Tutela specifica e tutela risarcitoria degli interessi legittimi</em>, Torino, 2000; F.G. Scoca, <em>Il silenzio della p.a. alla luce del suo nuovo trattamento processuale</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2002, 2, 239; S.S. Scoca, <em>Il ritardo nell</em><em>’</em><em>adozione del provvedimento e il danno conseguente</em>, in <a href="http://www.giustamm.it/">www.giustamm.it</a>; A. Police, <em>Doverosit</em><em>à</em> <em>dell</em><em>’</em><em>azione amministrativa, tempo e garanzie giurisdizionali</em>, in <em>Dir. e proc. amm.</em>, 2007, 359 e ss.<br />
Per una ricostruzione delle tesi emerse in dottrina, cfr., E. Follieri, <em>La penalit</em><em>à</em> <em>di mora nell</em><em>’</em><em>azione amministrativa</em>, in <em>Resp. civ. e prev.</em>, 2013, 6, 1777 e ss.; R. Chieppa, <em>Il danno da ritardo (o da inosservanza dei termini di conclusione del procedimento)</em>, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn7"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7"><sup><sup>[7]</sup></sup></a> Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 aprile 2003, n. 1945, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a>; Cons. Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2003, n. 204, <em>ivi</em></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn8"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8"><sup><sup>[8]</sup></sup></a> Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 2 settembre 2005, n. 4461, in <em>Foro amm.</em>, <em>Cds.</em>, 2005, 2596; Cons. Stato, Sez. V, 15 aprile 2003, n. 1945 cit.; Cons. Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2003, n. 204, cit.; Cons. Stato, Sez. V, 21 gennaio 2002, n. 340, in <em>Foro amm.</em>, <em>Cds.</em>, 2002, 103; Cons Stato, Sez. V, 6 agosto 2001, n. 4239, in <em>Giur it.</em>, 2001. 2163; Cons. Stato, Sez. IV, 14 giugno 2001, n. 3169, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2002, 143. Cfr. anche Cass. civ., Sez. I, 10 gennaio 2003, n. 157, in <em>Corr. giur.</em>, 2003, 586 e ss., con nota di A. Lamorgese, <em>Nuovi fermenti in Cassazione sulla responsabilit</em><em>à</em> <em>per attivit</em><em>à</em> <em>procedimentale della pubblica amministrazione</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn9"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9"><sup><sup>[9]</sup></sup></a> Cfr. M. Protto, <em>Il rapporto amministrativo</em>, Milano, 2008, 163 e ss.; M. Renna, <em>Obblighi provvedimentali e responsabilit</em><em>à</em> <em>dell</em><em>’</em><em>amministrazione</em>, in <em>Dir. Amm.</em>, 2005, 557 e ss; D. Vaiano, Pretesa di provvedimento e processo amministrativo, Milano, 2002, 270; L. Montesano, <em>I giudizi sulla responsabilit</em><em>à</em> <em>per danni e sulle illegittimit</em><em>à</em> <em>della PA</em>, in <em>Dir. Proc. Amm.</em>, 2001, 592 e ss.; M. Protto, <em>Responsabilit</em><em>à</em> <em>della PA per lesione di interessi legittimi: alla ricerca del bene perduto</em>, in <em>Urb e app.</em>, 2000, 1005; A. Orsi Battaglini, C. Marzuoli, <em>La Cassazione sul risarcimento del danno arrecato dalla pubblica Amministrazione: trasfigurazione e morte dell</em><em>’</em><em>interesse legittimo</em>, in <em>Dir. Pubbl.</em>, 1999, 500 e ss.; C. Castronuovo, Responsabilità civile per pubblica amministrazione, in <em>Jus</em>, 1998, 653 e ss.; Id., <em>L</em><em>’</em><em>obbligazione senza prestazione. Ai confini tra contratto e torto</em>, in <em>Scritti in onore di Luigi Mengoni</em>, Milano, 1995, 177 e ss.<br />
<a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10"><sup><sup>[10]</sup></sup></a> La categoria degli interessi procedimentali è stata elaborata da M.S. Giannini (<em>Discorso generale sulla giustizia amministrativa</em>, in <em>Riv. dir. proc.</em>, 1964, 34 e ss.; <em>Diritto amministrativo</em>, <em>II</em>, 1970, 926 e ss.), il quale li ha definiti come situazioni giuridiche soggettive che non hanno ad oggetto un bene della vita, ma fatti procedimentali che investono beni della vita. In particolare, per l’Autore gli interessi procedimentali «sono situazioni a contenuto strumentale; presentano tratti comuni con le aspettative legittime, perché, come queste hanno funzione strumentale, e riflettono situazioni ed effetti preliminari; da queste differiscono peraltro perché, mentre l’aspettativa segue la fattispecie entro cui si inserisce in tutta la sua durata per poi cessare (nascendo, in caso di perfezionamento, un diritto), l’interesse procedimentale si esaurisce con l’emanazione dell’atto strumentale a cui attiene, e se leso, diviene presupposto per l’adozione di misure rivolte o contro l’atto emanato o contro successivi atti non strumentali, ma principali, come la sentenza o il provvedimento amministrativo, del procedimento entro cui si iscrive».<br />
Sulla rilevanza degli interessi procedimentali come ulteriori situazioni giuridiche soggettive, cfr., E. Follieri, <em>La tutela risarcitoria degli interessi meramente procedimentali e riparto di giurisdizione conseguente alla pregiudizialit</em><em>à</em> <em>dell</em><em>’</em><em>azione di annullamento affermata dal Consiglio di Stato</em>, in E. Follieri (a cura di), <em>La responsabilit</em><em>à</em> <em>civile della pubblica amministrazione</em>, Milano, 2004, 235 e ss.; E. Follieri, <em>la pianificazione territoriale e le situazioni giuridiche soggettive, in Riv. giur. urb.</em>, 2000, 527 e ss.; Id., <em>Lo stato dell&#8217;arte della tutela risarcitoria degli interessi legittimi. Possibili profili ricostruttivi</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 1998, 2, 270.<br />
Per una disamina generale delle diverse teorie dottrinali circa le posizioni giuridiche procedimentali, cfr., M. Occhiena, <em>Situazioni giuridiche soggettive e procedimento amministrativo</em>, Milano, 2001, 133 e ss..</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn11"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11"><sup><sup>[11]</sup></sup></a> La dottrina (M. Protto, <em>Responsabilit</em><em>à</em> <em>della PA per lesione di interessi legittimi</em>, <em>op. loc. cit.</em>, 1005) ha ritenuto che, oltre alla tempestiva definizione del procedimento, anche la partecipazione e la comunicazione di avvio del procedimento siano da ricomprendere nel novero degli interessi procedimentali.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn12"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12"><sup><sup>[12]</sup></sup></a> Cfr. M. Protto, <em>Il rapporto amministrativo</em>, <em>op. loc. cit.</em>; M. Renna, <em>Obblighi provvedimentali e responsabilit</em><em>à</em> <em>dell</em><em>’</em><em>amministrazione</em>, <em>op. loc. cit.</em>; D. Vaiano, <em>Pretesa di provvedimento e processo amministrativo</em>, Milano, <em>op. loc. cit.</em>; L. Montesano, <em>I giudizi sulla responsabilit</em><em>à</em> <em>per danni e sulle illegittimit</em><em>à</em> <em>della PA</em>, <em>op. loc. cit.</em>; M. Protto, <em>Responsabilit</em><em>à</em> <em>della PA per lesione di interessi legittimi: alla ricerca del bene perduto</em>, <em>op. loc. cit.</em>; A. Orsi Battaglini, C. Marzuoli, <em>La Cassazione sul risarcimento del danno arrecato dalla pubblica Amministrazione: trasfigurazione e morte dell</em><em>’</em><em>interesse legittimo</em>, <em>op. loc. cit.</em>; C. Castronuovo, <em>Responsabilit</em><em>à</em> <em>civile per pubblica amministrazione</em>, <em>op. loc. cit.</em>; Id., <em>L</em><em>’</em><em>obbligazione senza prestazione. Ai confini tra contratto e torto</em>, <em>op. loc. cit.</em></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn13"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13"><sup><sup>[13]</sup></sup></a> Cfr. M. D’Arienzo, <em>La tutela del tempo nel procedimento e nel processo, </em>Napoli<em>, </em>2012, 18<em>; </em>S. Lucattini<em>, La responsabilit</em><em>à</em> <em>da ritardo dell</em><em>’</em><em>azione amministrativa: dalla spettanza alla satisfattivit</em><em>à</em>, (nota a Tar Toscana, Firenze, Sez. II, 18 febbraio 2011, n. 241), in <em>Foro amm.</em>, <em>TAR</em>, 2011, 1896; D. Covucci, <em>L</em><em>’</em><em>Adunanza Plenaria boccia il risarcimento del danno da ritardo</em>, in <em>Danno e resp.</em>, 2006, 903 e ss.; M. Lipari, <em>I tempi del procedimento amministrativo</em>. <em>Certezza dei rapporti, interesse pubblico e tutela dei cittadini</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2003, 373; P. Stella Richter, <em>L</em><em>’</em><em>aspettativa di provvedimento</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1981, 23 e ss..<br />
Cfr., in giurisprudenza, l’ordinanza di rimessione della questione circa l’ammissibilità del risarcimento del danno da puro ritardo procedimentale (Cons. Stato, Sez. IV, ord., 7 marzo 2005, n. 875, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>), in cui il giudice amministrativo opera una distinzione all’interno della categoria degli interessi procedimentali. In particolare, la IV Sezione del Consiglio di Stato rileva che alcune norme procedimentali, come quelle dettate in tema di partecipazione, sono poste a tutela di mere situazioni strumentali, mentre altre sono individuate a presidio di interessi sostanziali del privato, ognuno dei quali rappresenta un «bene della vita». L’autonoma rilevanza sul piano sostanziale di detti ultimi interessi, tra i quali il g.a. annovera quello alla conclusione del procedimento nei termini di legge, consente di riconoscere loro, in caso di lesione, l’accesso alla tutela risarcitoria.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn14"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14"><sup><sup>[14]</sup></sup></a> Cfr., A. Spezzati, <em>Giurisdizione in materia di risarcimento del danno da ritardo della PA</em>, <em>op. loc. cit.</em>; A. Zito, <em>Il danno da illegittimo esercizio della funzione amministrativa, riflessioni sulla tutela dell</em><em>’</em><em>interesse legittimo</em>, Napoli, 2003, 190 e ss..<br />
In questa prospettiva, M. Clarich (<em>Termine del procedimento e potere amministrativo</em>, <em>op. loc. cit.</em>) rileva, in particolare, che nei procedimenti ad iniziativa di parte, la presentazione dell’istanza determina l’insorgere di un doppio rapporto giuridico. Da un lato, si riscontrerebbe, infatti, il dovere della pubblica amministrazione di provvedere in ordine all’istanza presentata, cui corrisponde, il diritto soggettivo del privato all’adozione di un provvedimento espresso, di accoglimento o di rigetto della domanda. Parallelamente, si individua un ulteriore rapporto che vede fronteggiarsi le situazioni giuridiche soggettive dell’interesse legittimo dell’istante, che trova soddisfazione nell’adozione di un provvedimento ampliativo della sua sfera giuridica, e, dal lato dell’amministrazione, del potere pubblico.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn15"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15"><sup><sup>[15]</sup></sup></a>  Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 15 settembre 2005, n. 7, in <em>www. giustizia-amministrativa.it</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn16"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16"><sup><sup>[16]</sup></sup></a>  Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, ord., 7 marzo 2005, n. 875, cit.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn17"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17"><sup><sup>[17]</sup></sup></a> L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato giunge all’affermazione del principio della irrisarcibilità del danno da mero ritardo, partendo dall’analisi delle tre fattispecie che possono concretamente verificarsi a fronte dalla presentazione da parte del privato di un’istanza. La prima è quella dell’adozione tardiva di un provvedimento sfavorevole per il privato che non venga tempestivamente impugnato ed annullato. In tal caso, secondo il g.a., va negata la responsabilità dell’amministrazione, in quanto l’interesse legittimo pretensivo non ha trovato, né in sede procedimentale, né in sede processuale, soddisfazione. Alla medesima conclusione deve pervenirsi per quanto concerne l’ipotesi in cui la p.a. non adotti alcun provvedimento espresso e non si ricada in uno dei casi di silenzio significativo, sempre che l’istante non abbia impugnato il silenzio inadempimento, ottenendo un provvedimento espresso favorevole. La terza ipotesi riguarda l’adozione tardiva del provvedimento satisfattivo per il privato, per la quale la tutela risarcitoria era stata da sempre accordata.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn18"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18"><sup><sup>[18]</sup></sup></a> L’art. 2-<em>bis</em>, l. n. 241/1990 è rubricato “<em>Conseguenze per il ritardo dell</em><em>’</em><em>amministrazione nella conclusione del procedimento</em>”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn19"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19"><sup><sup>[19]</sup></sup></a>  Secondo A. Vaccari (<em>Brevi cenni sulla responsabilit</em><em>à</em> <em>della pubblica amministrazione per il ritardo nell</em><em>’</em><em>attivit</em><em>à</em> <em>procedimentale</em>, in <em>Foro amm.</em>, <em>TAR</em>, 2013, 9, 2951) dalla formulazione letterale dell’art. 2-<em>bis</em>, l. n. 241/1990 dovrebbe dedursi la risarcibilità dei danni prodotti dalla mera inosservanza dei termini procedimentali, prescindente dal tradizionale giudizio in ordine alla spettanza del bene della vita sotteso all’interesse legittimo pretensivo. Il riferimento, nel testo della disposizione, al danno prodottosi in «conseguenza» della colpevole inosservanza del termine, scardinerebbe, infatti, il legame, da sempre ritenuto essenziale ai fini della tutela per equivalente, tra l’ingiusto pregiudizio e la lesione dell’interesse sostanziale, valorizzando, invece, il nesso eziologico tra la condotta violativa del termine conclusionale e il danno cagionato.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn20"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20"><sup><sup>[20]</sup></sup></a> Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 maggio 2013, n. 2899, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>; Tar Veneto, Venezia, Sez. I, 12 dicembre 2012, n. 1548, in <em>Foro amm.</em>, <em>TAR</em>, 2012, 12, 3817; Tar Lazio, Latina, Sez. I, 21 novembre 2012, n. 863, <em>ivi</em>, 2012, 11, 3557; Tar Lazio, Roma, Sez. II, 24 gennaio 2012, n. 762, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>; Cons. Stato, Sez. IV, 15 dicembre 2011, n. 6609, <em>ivi</em>; Tar Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 21 novembre 2011, n. 548, in <em>Foro amm.</em>, <em>TAR</em>, 2011, 11, 3542; Tar Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 28 ottobre 2011, n. 499, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>; Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, 5 luglio 2011, n. 946, <em>ivi</em>; Tar Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 5 marzo 2011, n. 309, <em>ivi</em>; Tar Toscana, Firenze, Sez. II, 18 febbraio 2011, n. 341, cit.; Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 10 gennaio 2011, n. 18, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>; Tar Lazio, Roma, Sez. I <em>bis</em>, 22 settembre 2010, n. 32382, <em>ivi</em>; Tar Veneto, Venezia, Sez. III, 23 febbraio 2010, n. 496, <em>ivi</em>; Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 9 febbraio 2010, n. 806, <em>ivi</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn21"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21"><sup><sup>[21]</sup></sup></a> Cfr. N. Spadaro, <em>Ancora dubbi interpretativi sul danno da inerzia</em>, (nota a Cons. Stato, Sez. IV, 7 marzo 2013, n. 1406), in <em>Foro amm.</em>, <em>TAR</em>, 2013, 11, 3085.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn22"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22"><sup><sup>[22]</sup></sup></a> Cfr. Tar Abruzzo, Pescara, Sez. I, 28 novembre 2014, n. 473, (con nota di A. Bifani Sconocchia, <em>Il danno da mero ritardo </em><em>è</em><em> risarcibile? Necessit</em><em>à</em><em> di un intervento chiarificatore dell</em><em>’</em><em>Adunanza plenaria</em>) in <em>Riv. giur</em>. <em>ed</em>., 2015, 1, 83 e ss.; Cons. Stato, Sez. III, 30 aprile 2014, n. 2279, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/"><em>www.giustizia-amministrativa.it</em></a>; Cons. Stato, Sez. III, 31 gennaio 2014, n. 468, <em>ivi</em>; Cons. Stato, Sez. V, 28 febbraio 2011, n. 1271, in <em>www.gazzettaamministrativa.it</em>; Cons. giust. amm. Reg. sic., Sez. giurisd., 24 ottobre 2011, n. 684, in <em>Foro amm.</em>, <em>CdS</em>, 2011, 10, 3211; Tar Veneto, Venezia, Sez. II, 11 febbraio 2010, n. 440, <em>ivi</em>; Tar Lazio, Roma, Sez. III <em>ter</em>, 9 dicembre 2010, n. 35787, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>; Cons. giust. amm. Reg. sic., Sez. giurisd., 4 novembre 2010, n. 1368, in <em>Resp. civ. e prev.</em>, 2011, 4, 942; Tar Puglia, Bari, Sez. II, 17 settembre 2009, n. 2100, <em>ivi</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn23"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23"><sup><sup>[23]</sup></sup></a> Cfr. M. Clarich, G. Fonderico, <em>La risarcibilit</em><em>à</em> <em>del danno da mero ritardo dell</em><em>’</em><em>azione amministrativa</em>, in <em>Urb. e app.</em>, 2006, 6268 e ss. e gli autori citati nella nota 6.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn24"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24"><sup><sup>[24]</sup></sup></a> Cfr. Spadaro, <em>Ancora dubbi interpretativi sul danno da inerzia</em>, <em>op. cit.</em>, 3086.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn25"><a title="" href="#_ftnref25" name="_ftn25"><sup><sup>[25]</sup></sup></a> La dottrina (N. Spadaro, <em>Ancora dubbi interpretativi sul danno da inerzia</em>, <em>op. cit.</em>, 3084; A. Vaccari, <em>Brevi cenni sulla responsabilit</em><em>à</em> <em>della pubblica amministrazione per ritardo nell</em><em>’</em><em>attivit</em><em>à</em> <em>procedimentale</em>, <em>op. ult. cit.</em>; B.L. Boschetti (<em>Danno e responsabilit</em><em>à</em><em> nella funzione amministrativa</em>, Padova, 2012, 125) ha rilevato come la formulazione e la struttura dell’art. 2-<em>bis</em>, l. n. 241/1990 richiamino inequivocabilmente all’art. 2043 c.c.<br />
In giurisprudenza, <em>ex multis</em>, Tar Umbria, Perugia, Sez. I, 5 giugno 2013, n. 322 (con nota di C. Cavallari, <em>Il danno da ritardo: nozione, inquadramento e presupposti della risarcibilit</em><em>à</em>), in <em>Corr. mer.</em>, 2013, 12, 1225 e ss.; Tar Lazio, Roma, Sez. III <em>bis</em>, 17 febbraio 2012, n. 1666, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>; Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 9 febbraio 2012, n. 689, <em>ivi</em>; Tar Puglia, Bari, Sez. II, 2 gennaio 2012, n. 12, <em>ivi</em>; Tar Puglia, Bari, Sez. II, 3 novembre 2011, n. 1637, <em>ivi</em>;  Cons. Stato, Sez. IV, 4 maggio 2011, n. 2675, ivi; Tar Lazio, Roma, Sez. II, 24 febbraio 2011, n. 1720, <em>ivi</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn26"><a title="" href="#_ftnref26" name="_ftn26"><sup><sup>[26]</sup></sup></a>  Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 22 luglio 1999, n. 500, cit.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn27"><a title="" href="#_ftnref27" name="_ftn27"><sup><sup>[27]</sup></sup></a>  In quest’ottica, rileva M. Renna (<em>Obblighi Procedimentali e responsabilit</em><em>à</em> <em>dell</em><em>’</em><em>amministrazione</em>, <em>op. loc. cit.</em>) gli obblighi procedimentali incombenti sull’amministrazione rilevano sia come obblighi di mezzi, in riferimento all’esito del procedimento, che come obblighi di risultato, in relazione «a beni della vita fondamentali protetti nell’ordinamento da tutti i diritti di informazione, i diritti al contraddittorio, i diritti alla certezza giuridica, i diritti a una ragionevole durata dei processi e via dicendo».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn28"><a title="" href="#_ftnref28" name="_ftn28"><sup><sup>[28]</sup></sup></a>  Cfr. le sentenze citate nella nota 21.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn29"><a title="" href="#_ftnref29" name="_ftn29"><sup><sup>[29]</sup></sup></a>  In tal senso, cfr. Cons. giust. amm. Reg. sic., sez. giurisd., 4 novembre 2010, n. 1368, cit., in cui, peraltro, il giudice amministrativo giunge alle predette conclusioni, non sulla base dell’art. 2-<em>bis</em>, l. n. 241/1990, non applicabile direttamente al caso di specie <em>ratione temporis</em>, bensì facendo uso di principi, che costituiscono il fondamento della disposizione in parola, che ha ritenuto viventi nell’ordinamento giuridico nazionale prima dell’intervento della l. n. 69/2009.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn30"><a title="" href="#_ftnref30" name="_ftn30"><sup><sup>[30]</sup></sup></a> Cfr. Tar Abruzzo, Pescara, Sez. I, 28 novembre 2014, n. 473, cit.; Cons. Stato, Sez. III, 30 aprile 2014, n. 2279, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>; Cons. Stato, Sez. III, 31 gennaio 2014, n. 468, <em>ivi</em>; Tar Puglia, Bari, Sez. III, 15 gennaio 2014, n. 112, <em>ivi</em>; Tar Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 19 dicembre 2013, n. 1064, <em>ivi</em>; Cons. Stato, Sez. IV, 4 settembre 2013, n. 4452, <em>ivi</em>; Cons. Stato, Sez. 21 giugno 2013, n. 3405, <em>ivi</em>; Tar Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 21 novembre 2011, n. 548, cit.<em>; </em>Tar Sicilia, Catania, Sez. IV, 7 novembre 2011, n. 2636, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>; Cons. giust. amm. Reg. sic., Sez. giurisd., 24 ottobre 2011, n. 684, cit.; Cons. Stato, Sez. III, 3 agosto 2011, n. 4639, <em>ivi</em>; Cons. Stato, 21 marzo 2011, n. 1739, in, Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2011, n. 1277, <em>ivi</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn31"><a title="" href="#_ftnref31" name="_ftn31"><sup><sup>[31]</sup></sup></a>  L’art. 6 par. 1 CEDU sancisce che «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l&#8217;accesso alla sala d&#8217;udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell&#8217;interesse della morale, dell&#8217;ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità può pregiudicare gli interessi della giustizia».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn32"><a title="" href="#_ftnref32" name="_ftn32"><sup><sup>[32]</sup></sup></a>  La Corte EDU, attraverso un’interpretazione elastica dei concetti di “tribunale”, “accusa penale” e “diritti e obbligazioni di carattere civile”, che si rinvengono nel disposto dell’art. 6 della Convenzione, ha ritenuto applicabile il principio della ragionevole durata anche in ambito procedimentale.<br />
In dottrina, sul punto, cfr. M. Allena, <em>Art. 6 CEDU. Procedimento e processo amministrativo</em>, Napoli, 2012, 38 e ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn33"><a title="" href="#_ftnref33" name="_ftn33"><sup><sup>[33]</sup></sup></a>  Cfr., CGUE, 21 settembre 2006, C- 113/04, in <a href="http://www.curia.europa.eu/">www.curia.europa.eu</a>; CGUE, 15 ottobre 2002, C- 238/99, <em>ivi</em>; CGUE, 18 marzo 1997, C- 282/195, <em>ivi</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn34"><a title="" href="#_ftnref34" name="_ftn34"><sup><sup>[34]</sup></sup></a>  Cfr. N. Spadaro, <em>Ancora dubbi interpretativi sul danno da inerzia</em>, op. cit., 3088.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn35"><a title="" href="#_ftnref35" name="_ftn35"><sup><sup>[35]</sup></sup></a>  L’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, rubricato “Diritto ad una buona amministrazione”, stabilisce che «1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione.<br />
2. Tale diritto comprende in particolare:<br />
&#8211; il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio,<br />
&#8211; il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale,<br />
&#8211; l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni.<br />
3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.<br />
4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell’Unione in una delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua».<br />
In dottrina, sull’argomento, si vedano A. Zito, «<em>Il diritto ad una buona amministrazione</em><em>»</em> <em>nella Carta dei diritti fondamentali dell</em><em>’</em><em>Unione europea e nell</em><em>’</em><em>ordinamento interno</em>, in <em>Riv. it. Dir. pubbl. comunitario</em>, 2002, 425 e ss.; L. Ferrari Bravo, M. Di Majo, A. Rizzo (a cura di), <em>Carta dei diritti fondamentali dell</em><em>’</em><em>Unione Europea, commento all</em><em>’</em><em>art. 41 Diritto a una buona amministrazione</em>, Milano, 2001, 145 e ss.; M. Panebianco (diretto da), <em>Art. 41 </em><em>–</em> <em>Diritto ad una buona amministrazione</em>, in <em>Repertorio della Carta dei diritti fondamentali dell</em><em>’</em><em>Unione europea</em>, Milano, 2001, 379 e ss.; R. Bifulco, <em>Art. 41. Diritto ad una buona amministrazione</em>, in R. Bifulco, M. Cartabia, A. Celotto (a cura di), <em>L</em><em>’</em><em>Europa dei diritti: commentario della Carta dei diritti fondamentali dell</em><em>’</em><em>Unione europea</em>, Bologna, 2001, 284 e ss..</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn36"><a title="" href="#_ftnref36" name="_ftn36"><sup><sup>[36]</sup></sup></a> L’art. 265 TFUE (<em>ex</em> art. 232 TCE) prevede che «Qualora, in violazione dei trattati, il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione o la Banca centrale europea si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni dell&#8217;Unione possono adire la Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea per far constatare tale violazione. Il presente articolo si applica, alle stesse condizioni, agli organi e organismi dell&#8217;Unione che si astengano dal pronunciarsi.<br />
Il ricorso è ricevibile soltanto quando l&#8217;istituzione, l&#8217;organo o l&#8217;organismo in causa siano stati preventivamente richiesti di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l&#8217;istituzione, l&#8217;organo o l&#8217;organismo non hanno preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi.<br />
Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare ad una istituzione, organo o organismo dell&#8217;Unione di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn37"><a title="" href="#_ftnref37" name="_ftn37"><sup><sup>[37]</sup></sup></a> È opportuno ricordare che il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa è stato un progetto di revisione dei trattati istitutivi dell’Unione, finalizzato a modificare la struttura delle istituzioni comunitarie per conferirvi più ampi poteri, avviato nel 2003 e mai andato in porto, in quanto ratificato solamente da 18 Paesi su 27 Stati membri.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn38"><a title="" href="#_ftnref38" name="_ftn38"><sup><sup>[38]</sup></sup></a> Cfr., A. Lazzaro, <em>Contributo in tema di risarcimento del danno da ritardo</em>, Napoli, 2011, 9; G Morbidelli, <em>Il tempo nel procedimento</em>, in V. Cerulli Irelli (a cura di), <em>La disciplina generale dell</em><em>’</em><em>azione amministrativa</em>, Napoli, 2006, 251; F. Merusi, <em>La certezza dell</em><em>’</em><em>azione amministrativa fra tempo e spazio</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2002, 527 e ss.; L. Iannotta, <em>Principio di legalit</em><em>à</em> <em>ed amministrazione di risultato</em>, AA.VV., <em>Amministrazione e legalit</em><em>à</em><em>. Fonti normative e ordinamenti</em>, Atti del Convegno di Macerata, 21-22 maggio 1999, C. Pinelli (a cura di), Milano, 2000, 37 e ss.; V. Parisio, <em>I silenzi della Pubblica Amministrazione</em>, Milano, 1996, 7 e ss..</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn39"><a title="" href="#_ftnref39" name="_ftn39"><em><sup><strong><sup>[39]</sup></strong></sup></em></a> A norma dell’art. 2-<em>bis</em>, comma 1-<em>bis</em>, l. n. 241/1990 si stabilisce espressamente che «Fatto salvo quanto previsto dal comma 1  e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunciarsi, l’istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base  della legge, da un regolamento emanato ai sensi  dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn40"><a title="" href="#_ftnref40" name="_ftn40"><sup><sup>[40]</sup></sup></a> Art. 28, comma 2, l. n. 98/2013.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn41"><a title="" href="#_ftnref41" name="_ftn41"><sup><sup>[41]</sup></sup></a>  Si vedano, al riguardo, in ambito civilistico G. Belli, <em>L</em><em>’</em><em>atto lecito dannoso: un comune illecito aquiliano o una forma speciale di responsabilit</em><em>à</em><em>?</em>, in <em>Resp. Civ.</em>, 2012, 65; G. Giacobbe, Gli atti illeciti dannosi nella teoria della responsabilità civile, in M. Bessone (a cura di), Trattato di diritto privato, vol. X, Tomo I, Torino, 2005, 100. In dottrina amministrativista, cfr., E. Scotti, <em>Liceit</em><em>à</em> <em>legittimit</em><em>à</em> <em>e responsabilit</em><em>à</em> <em>dell</em><em>’</em><em>amministrazione</em>, Napoli, 2012, 63 e ss.; G. Corso, <em>La responsabilit</em><em>à</em> <em>della Pubblica Amministrazione da attivit</em><em>à</em> <em>lecita</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2009, 203 e ss.; P. Troiano, <em>La cd. responsabilit</em><em>à</em> <em>della p.a. per atti leciti</em>, in <em>Quad. Cons. Stato</em>, 2004, 189 e ss..</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn42"><a title="" href="#_ftnref42" name="_ftn42"><sup><sup>[42]</sup></sup></a> In particolare, osserva E. Follieri (<em>La penalit</em><em>à</em> <em>di mora nell</em><em>’</em><em>azione amministrativa</em>, in <em>Resp. civ. e prev.</em>, 2013, 6, 1785 e ss.) che il rimedio in parola, a prescindere dal <em>nomen juris</em> individuato dal legislatore, ha natura giuridica di penalità di mora, in quanto non presenta i caratteri tipici dell’indennizzo noto al diritto amministrativo, ad esempio, in materia di espropriazione per pubblica utilità. Osserva, infatti, l’Autore che l’indennizzo si atteggia come un ristoro economico del pregiudizio patito dal privato in ragione dell’esercizio legittimo dell’attività amministrativa, il cui importo è, generalmente, parametrato, in misura anche parziale, al depauperamento subito. Esso, pertanto, presuppone che il comportamento della p.a. nell’esercizio del potere, produttivo del nocumento alla sfera giuridica soggettiva del privato, sia stato in <em>toto </em>conforme alla legge. Nella fattispecie disciplinata dal comma 1-<em>bis</em>, art. 2-<em>bis</em>, l. n. 241/1990, invece, l’amministrazione ha violato la prescrizione normativa che le impone di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento nei termini di legge; per tale ragione sembra improprio riconoscere alla somma versata per il ritardo la natura di indennizzo, dovendosi, in tale prospettiva, più correttamente parlare di risarcimento dei danni. Per altro verso, si rileva che la scelta terminologia possa ritenersi coerente con la fisionomia e la funzione del rimedio se si considera che il legislatore prenda a parametro non l’operato dell’amministrazione (che in effetti è <em>contra jus</em>), bensì il provvedimento che è legittimo, anche se adottato oltre il termine di conclusione. Le perplessità relative alla qualificazione giuridica permangono, invece, in relazione all’importo dell’indennizzo da ritardo che è stabilito in misura fissa e, dunque, a prescindere dal valore economico del bene della vita sotteso all’interesse del privato o dell’entità del ritardo procedimentale. Per tali ragioni, l’Autore ritiene che il cd. indennizzo da ritardo abbia, in realtà natura sanzionatoria e sia funzionale alla tutela dell’interesse alla pronta definizione del procedimento amministrativo. Anche ad avviso di E. Sticchi Damiani (<em>Danno da ritardo e pregiudiziale amministrativa</em>, in <em>Foro amm.</em>, <em>TAR</em>, 2007, 3329 e ss.) il rimedio di cui al comma 1-<em>bis</em>, art. 2-<em>bis</em>, l. n. 241/1990, ha natura sanzionatoria.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn43"><a title="" href="#_ftnref43" name="_ftn43"><sup><sup>[43]</sup></sup></a> In senso difforme si è espressa una parte della dottrina (N. Spadaro, <em>Ancora dubbi interpretativi sul danno da inerzia</em>, <em>op. cit.</em>, 3092; A. Vaccari, <em>Brevi cenni sulla responsabilit</em><em>à</em> <em>della pubblica amministrazione per il ritardo nell</em><em>’</em><em>attivit</em><em>à</em> <em>provvedimentale</em>, in <em>Foro amm.</em>, <em>TAR</em>, 2013, 9, 2952) che rileva le incongruenze di un sistema in cui da una unica condotta si originano, al contempo, il diritto all’indennizzo da mero ritardo ed il danno risarcibile, posto che i due rimedi si fondano su presupposti profondamente diversi: l’esigenza di garantire un ristoro patrimoniale per il nocumento prodotto dall’esercizio di un’attività lecita per l’indennizzo e, per quanto attiene alla tutela per equivalente, riparare il danno ingiusto, conseguenza dell’illegittimo esercizio della funzione pubblica, a fronte della dimostrazione di tutti gli elementi dell’illecito aquiliano.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn44"><a title="" href="#_ftnref44" name="_ftn44"><sup><sup>[44]</sup></sup></a> L’art. 21-<em>octies</em>, comma 2, l. n. 241/1990, è opportuno ricordarlo, stabilisce che non è annullabile il provvedimento vincolato adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora risulti palese che il mancato rispetto della regola formale o procedimentale non ha inciso sul contenuto del provvedimento, il quale, dunque, non avrebbe potuto essere diverso da quello effettivamente adottato. Alla stregua del secondo inciso della disposizione in parola, il principio della non annullabilità opera in relazione alla violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento, anche per i provvedimenti che sono espressione di potere discrezionale, «qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato».<br />
Sulla disciplina dell’annullabilità del provvedimento amministrativo, alla luce dell’entrata in vigore dell’art. 21-<em>octies</em>, l. n. 241/1990, cfr. A Fabri, <em>Natura sostanziale o processuale del divieto di annullamento per vizi formali o procedimentali</em>, in <em>Dir. e proc. amm.</em>, 2008, 4, 1045 e ss; D. Corletto, <em>Vizi </em><em>«</em><em>formali</em><em>»</em> <em>e poteri del giudice amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2006, 1, 67 e ss.; A. Pubusa, <em>Forma e sostanza nel procedimento. Considerazioni sull</em><em>’</em><em>art. 21 octies della legge n. 241/1990</em>, in <em>Dir. pubbl.</em>, 2006, 522; E. Follieri, <em>L</em><em>’</em><em>annullabilit</em><em>à</em> <em>dell</em><em>’</em><em>atto amministrativo</em>, in <em>Urb. e app.</em>, 2005, 8, 625 e ss.; S. Giacchetti, <em>Una novit</em><em>à</em> <em>nel settore deli OGM: l</em><em>’</em><em>illegittimit</em><em>à</em> <em>invalidante/non invalidante creata dall</em><em>’</em><em>art. 21 octies della legge n. 241/1990</em>, in <em>Cons. Stato</em>, 2005, 9, II, 1627; F. Fracchia, M. Occhiena, <em>Teoria dell</em><em>’</em><em>invalidit</em><em>à</em> <em>dell</em><em>’</em><em>atto amministrativo e art. 21 octies l. n. 241/1990: quando il legislatore non pu</em><em>ò</em> <em>e non deve</em>, in <a href="http://www.giustamm.it/">www.giustamm.it</a>; R. Chieppa, <em>Il nuovo regime di invalidit</em><em>à</em> <em>del provvedimento amministrativo</em>, in <a href="http://www.giustamm.it/">www.giustamm.it</a>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn45"><a title="" href="#_ftnref45" name="_ftn45"><sup><sup>[45]</sup></sup></a> Cfr. E. Follieri, <em>La penalit</em><em>à</em> <em>di mora nell</em><em>’</em><em>azione amministrativa</em>, <em>op. loc. ult. cit.</em></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn46"><a title="" href="#_ftnref46" name="_ftn46"><sup><sup>[46]</sup></sup></a> Il carattere meramente ordinatorio, nello specifico acceleratorio o sollecitatorio, dei termini di conclusione del procedimento amministrativo emergeva, prima del Codice del processo amministrativo, dall’art. 2 della legge n. 205/2000, che ha introdotto l’art. 21-<em>bis </em>nel corpo della legge n. 1034/1971 (c.d. legge T.A.R.), oggi trasposto nell’art. 117 c.p.a.<br />
In giurisprudenza, circa la natura sollecitatoria dei termini procedimentali, cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 14 aprile 2015, n. 1872, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a>; Tar Lazio, Roma, Sez. III <em>bis</em>, 4 febbraio 2014, n. 1373, <em>ivi</em>; Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 11 febbraio 2011, 550, <em>ivi</em>; Tar Lazio, Sez. I <em>quater</em>, 5 maggio 2009, n. 4567, <em>ivi</em>; Cons. Stato, Sez. V, 5 febbraio 2009, n. 599, <em>ivi</em>; Cons. Stato, Sez. VI, 20 aprile 2006, n. 2195, <em>ivi</em>; Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2003, n. 939, <em>ivi</em>; Cons. Stato, Sez. IV, 11 giugno 2002, n. 3256, <em>ivi</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn47"><a title="" href="#_ftnref47" name="_ftn47"><sup><sup>[47]</sup></sup></a> Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 arile 2016, n. 1371, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a>; Cons. Stato, Sez. V, 25 marzo 2016, n. 1239, <em>ivi</em>; Tar Puglia, Lecce, Sez. I, 16 dicembre 2015, n. 3582, <em>ivi</em>; Tar Lazio, Roma, Sez. III <em>ter</em>, 5 febbraio 2015, 2142, <em>ivi</em>; Tar Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 14 gennaio 2015, n. 10, <em>ivi</em>; Cons. Stato, Sez. IV, 10 giugno 2014, n. 2964, <em>ivi</em>; Tar Puglia, Lecce, Sez. III, 15 gennaio 2014, n. 112, <em>ivi</em>; Cons. St., Sez. V, 13 gennaio 2014, n. 63, <em>ivi</em>; Cons. Stato, Sez. IV, 4 settembre 2013, n. 4452, <em>ivi</em>; Cons. Stato, Sez. IV, 7 marzo 2013, n. 1406, in <em>Foro amm</em>., <em>CdS</em>, 11, 3078 (con nota di N. Spadaro, <em>Ancora dubbi interpretativi sul danno da inerzia</em>, cit.); Cons. Stato, Sez. IV, 7 marzo 2013, n. 1406, <em>ivi</em>; Tar Puglia, Lecce, Sez. I, 28 gennaio 2013, n. 190, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>; Tar Puglia, Bari, Sez. III, 4 maggio 2012, n. 923, <em>ivi</em>; Tar Lazio, Roma, Sez. III <em>bis</em>, 17 febbraio 2012, n. 1666, <em>ivi</em>; Tar Campania, Napoli, Sez. VI, 10 gennaio 2012, n. 15, <em>ivi</em>; Cons. Stato, Sez. V, 24 giugno 2011, n. 3814, <em>ivi</em>; Cons. Stato, Sez. IV, 4 maggio 2011, n. 2675, <em>ivi</em>; Cons. Stato, Sez. V, 21 marzo 2011, n. 1739, <em>ivi</em>; Tar Lazio, Roma, Sez. II, 24 febbraio 2011, n. 1720, <em>ivi</em> ; Tar Toscana, Firenze, Sez. II, 18 febbraio 2011, n. 341, <em>ivi</em>; Cons. Stato, Sez. V, 15 settembre 2010, n. 6797, in <em>Red. amm.</em>, <em>CdS</em>, 2010, 9; Cons. Stato, Sez. V, 15 aprile 2010, n. 2150, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a>; Cons. Stato, Sez. VI, 23 marzo 2009, n. 1732, <em>ivi</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn48"><a title="" href="#_ftnref48" name="_ftn48"><sup><sup>[48]</sup></sup></a> Emblematica, al riguardo, è la sentenza Cons. Stato, Sez. V, 10 febbraio 2015, n. 675 (in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a>) ove si precisa che, in tema di risarcimento del danno da ritardo, opera il principio dispositivo di cui all’art. 2697 c.c., senza il temperamento del metodo acquisitivo che, invece, è proprio dell’azione di annullamento. In tal senso, cfr., anche Cons. Stato, Sez. IV, 10 giugno 2014, n. 2964, cit.; Cons. Stato, Sez. V, 28, febbraio 2011, n. 1271, cit.; Cons. Stato, Sez. V, 13 giugno 2008, n. 2967, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a>.<br />
È da sottolineare come tale impostazione sembri coerente con l’orientamento giurisprudenziale, che tende a precludere in sede di giurisdizione esclusiva, nell’ambito delle controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi, il ricorso al potere acquisitivo del giudice amministrativo, prospettando l’operatività del principio dispositivo <em>tout court</em>. Per una trattazione completa del tema e, più in generale dei poteri caratterizzanti la giurisdizione esclusiva del g.a., cfr., A. Fabri, <em>La giurisdizione esclusiva dopo il Codice del processo amministrativo</em>, in <em>Dir. e proc. amm.</em>, 2016, 4, 1211 e ss.; A. Fabri, <em>La giurisdizione esclusiva: i modelli processuali</em>, Torino, 2002.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn49"><a title="" href="#_ftnref49" name="_ftn49"><sup><sup>[49]</sup></sup></a> Oltre alle sentenze citate nella nota 47, sulla prova del danno, in particolare, cfr., Cons. Stato, Sez. III, 17 febbraio 2012, n. 870, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>; Tar Lazio, Roma, Sez. II <em>quater</em>, 24 gennaio 2012, n. 762, <em>ivi</em>; Tar Campania, Napoli, Sez. IV, 25 novembre 2011, n. 5583, <em>ivi</em>;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn50"><a title="" href="#_ftnref50" name="_ftn50"><sup><sup>[50]</sup></sup></a> Cfr. le pronunce citate nella nota 47.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn51"><a title="" href="#_ftnref51" name="_ftn51"><sup><sup>[51]</sup></sup></a>  Cfr. Tar Campania, Napoli, Sez. VI, 10 gennaio 2012, n. 15, cit.; Tar Puglia, Bari, Sez. II, 3 novembre 2011, n. 1673, in <em>Foro amm.</em>, <em>TAR</em>, 2011, 11, 3613; Cons. Stato, Sez. IV, 4 maggio 2011, n. 2675, cit.<br />
In senso contrario, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 26 giugno 2013, n. 3510 (in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a>), secondo cui «la sussistenza della rimproverabilità va accertata dal giudice senza formalismi, e cioè senza gravare alcuno dell’onere della relativa prova, tenendo conto delle deduzioni delle parti e di quanto può emergere dall’esercizio dei suoi poteri istruttori, tra l’altro valutando le condizioni caratterizzanti l’organizzazione e l’attività amministrativa, la chiarezza della normativa, lo stato della giurisprudenza, la complessità delle questioni coinvolte, la condotta degli interessati nel corso del procedimento».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn52"><a title="" href="#_ftnref52" name="_ftn52"><sup><sup>[52]</sup></sup></a> In tal senso, particolarmente esplicite sono Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 15 gennaio 2014, n. 112, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a>; Tar Puglia, Lecce, Sez. I, 28 gennaio 2013, n. 190, <em>ivi</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn53"><a title="" href="#_ftnref53" name="_ftn53"><sup><sup>[53]</sup></sup></a> Cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. III, 5 febbraio 2015, n. 2142, cit.; Cons. Stato, Sez. 10 giugno 2014, n. 2964, cit; Cons. Stato, Sez. V, 13 gennaio, 2014, n. 63, cit.; Cons. Stato, Sez. IV, 7 marzo 2013, n. 1406, cit.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn54"><a title="" href="#_ftnref54" name="_ftn54"><sup><sup>[54]</sup></sup></a> A norma dell’art. 2, comma 6, l. n. 241/1990 si stabilisce che «I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn55"><a title="" href="#_ftnref55" name="_ftn55"><sup><sup>[55]</sup></sup></a> Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 29 dicembre 2014, n. 6407, in www.<em>giustizia-amministrativa.it</em>; Cons. Stato, Sez. V, 13 gennaio 2014, n. 63, in <em>Foro it.</em>, <em>Rep.</em>, 2014, voce <em>Responsabilit</em><em>à</em>, n. 223; Cons. Stato, Sez. IV, 7 marzo 2013, n. 1406, cit., Tar Marche, Ancona, Sez. I, 10 dicembre 2013, n. 895, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>; Tar Campania, Salerno, Sez. II, 18 novembre 2013, n. 2277, <em>ivi</em>; Tar Lazio, Roma, Sez. III <em>bis</em>, 19 luglio 2013, n. 7386, <em>ivi</em>; Tar Campania, Napoli, Sez. II, 12 luglio 2013, n. 3641, <em>ivi</em>; Tar Liguria, Genova, Sez. I, 2 luglio 2013, n. 985, <em>ivi</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn56"><a title="" href="#_ftnref56" name="_ftn56"><sup><sup>[56]</sup></sup></a> <em>Ex</em> artt. 2727 e 2729 c.c..</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn57"><a title="" href="#_ftnref57" name="_ftn57"><sup><sup>[57]</sup></sup></a> Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 ottobre 2015, n. 4823, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>; Cons. Stato, Sez. III, 10 aprile 2015, n. 1839, <em>ivi</em>; Cons. Stato, Sez. V, 10 febbraio 2015, n. 675, <em>ivi</em>; Cons. Stato, Sez. IV, 18 ottobre 2014, n. 5663, <em>ivi</em>; Cons. Sato, Sez. V, 21 giugno 2013, n. 3405, <em>ivi;</em> Cons. Stato, Sez. V, 28 febbraio 2011, n. 1271, cit.; Cons. Stato, Sez. V, 13 giugno 2008, n. 2967, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a>; Cons. Stato, Sez VI, 12 marzo 2004, n. 1261, <em>ivi</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn58"><a title="" href="#_ftnref58" name="_ftn58"><sup><sup>[58]</sup></sup></a> Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 ottobre 2015, n. 4823, cit.; Cons. Stato, Sez. III, 10 aprile 2015, n. 1839, cit.; Cons. Stato, Sez. V, 10 febbraio 2015, n. 675, cit.; Cons. Stato, Sez. IV, 18 ottobre 2014, n. 5663, cit.; Cons. Sato, Sez. V, 21 giugno 2013, n. 3405, cit.; Cons. Stato, Sez. V, 28 febbraio 2011, n. 1271, cit.; Cons. Stato, Sez. V, 13 giugno 2008, n. 2967, cit.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn59"><a title="" href="#_ftnref59" name="_ftn59"><sup><sup>[59]</sup></sup></a> Cfr., oltre alla pronuncia in oggetto, anche Tar Puglia, Bari, Sez. III, 4 maggio 2012, n. 923, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a>. Si segnala, sul punto, anche la sentenza Tar Lazio, Latina, Sez. I, 28 novembre 2012, n. 892 (in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a>), nella quale il g.a. ammette la liquidazione equitativa del danno <em>tout court</em>, a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine alla impossibilità o alla particolare complessità, per il ricorrente, di dimostrarne l’ammontare.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn60"><a title="" href="#_ftnref60" name="_ftn60"><sup><sup>[60]</sup></sup></a> Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576, in <em>Foro amm</em>., <em>CdS</em>, 2008, 76. Tale pronuncia è, per repertorio, la prima di una serie di dieci sentenze (cd. sentenze gemelle) adottate nella stessa data dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per definire controversie relative al risarcimento dei danni da trasfusioni di sangue infetto o assunzione di emoderivati, che costituiscono il riferimento giurisprudenziale circa la prova del nesso di causalità nell’ambito della responsabilità <em>ex</em> art. 2043 c.c.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn61"><a title="" href="#_ftnref61" name="_ftn61"><sup><sup>[61]</sup></sup></a> Cfr. Tar Abruzzo, Pescara, Sez. I, 28 novembre 2014, n. 473, cit. e Cons. Stato, Sez. V, 24 giugno 2011, n. 3814 (in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>), in cui si chiarisce che l’accertamento del nesso di causalità non può essere riconosciuto sulla base di una mera astratta possibilità, dovendosi, invece, fondare su «un serio e ragionevole criterio di probabilità».<br />
È opportuno, al riguardo, precisare che secondo l’impostazione dottrinale e giurisprudenziale prevalente trova applicazione, in sede civile, il criterio del “più probabile che non”, alla stregua del quale il nesso eziologico è da ritenersi sussistente quando si dimostri, con un giudizio di probabilità del 50% più 1, che l’evento dannoso è conseguenza del fatto doloso o colposo. Differentemente, nel processo penale trova applicazione il più rigoroso principio dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”, relativo ad una probabilità molto più elevata, prossima alla certezza.<br />
Cfr., sull’autonomia dell’accertamento civilistico della causalità, rispetto a quello più rigoroso proprio del diritto penale, la celebre Cass. Civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 581, in <em>Foro it.</em>, 455 e ss. (con nota di A. Palmieri). In dottrina, al riguardo, cfr. M. Bona, <em>Nesso di causalit</em><em>à</em>, in <em>Danno e resp.</em>, 2006, 396; P.G. Monateri, M. Bona, <em>Il nesso di causa nella responsabilit</em><em>à</em> <em>civile alla persona</em>, in M. Bona (a cura di), <em>Il nesso di causalit</em><em>à</em> <em>nel danno alla persona</em>, Milano, 2005, 1 e ss.; F. Stella, <em>A proposito di taluna sentenze civili in tema di causalit</em><em>à</em>, in <em>Riv. trim. dir. proc. civ.</em>, 2005, 1159; M. Taruffo, <em>La regola del </em><em>“</em><em>pi</em><em>ù</em> <em>probabile che non</em><em>”</em> <em>come regola probatoria e di giudizio del processo civile</em>, in <em>L</em><em>’</em><em>unit</em><em>à</em> <em>del sapere giuridico tra diritto penale e processo</em>, Milano, 2005, 49 e ss..</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn62"><a title="" href="#_ftnref62" name="_ftn62"><sup><sup>[62]</sup></sup></a> Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2012, n. 482, in <em>Danno e resp.</em>, 2012, 731; Tar Puglia, Lecce, Sez. I, 2 novembre 2011, n. 1911, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>; Tar Abruzzo, Pescara, Sez. I, 6 luglio 2011, n. 416, <em>ivi</em>; Cons. Stato, Sez. V, 24 giugno 2011, n. 3814, cit.; Tar Lazio, Roma, Sez. II, 24 febbraio 2011, n. 1720, <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>; Tar Lazio, Roma, Sez. I <em>bis</em>, 22 settembre 2010, n. 32382, <em>ivi</em>; Cons. Stato, Sez. V, 22 febbraio 2010, n. 1038, in  <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a>; Cons. Stato, Sez. VI, 23 marzo 2009, n. 1732, <em>ivi</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn63"><a title="" href="#_ftnref63" name="_ftn63"><sup><sup>[63]</sup></sup></a> Cfr, oltre alle sentenze citate nella nota 47, Cons. Stato, Sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5143, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn64"><a title="" href="#_ftnref64" name="_ftn64"><sup><sup>[64]</sup></sup></a> Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25 marzo 2016, n. 1239, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a>; Tar Napoli, sez. III, 3 luglio 2015, n. 3580, <em>ivi</em>; Cons. St., sez. IV, 4 settembre 2013, n. 4452, <em>ivi</em>; Cons. Stato, Sez. V, 24 giugno 2011, n. 3814, cit.<br />
Sotto tale versante, si rileva che l’impostazione giurisprudenziale prevalente, sia sul danno da ritardo che, più in generale, sulla responsabilità civile della p.a., si pone sulla scia della dottrina civilistica che prospetta una concezione oggettiva della colpa, quale mancanza della diligenza dovuta. Cfr., sul punto, L. Viola, <em>La responsabilit</em><em>à</em> <em>civile ed il danno</em>, vol. I, 2007, 132; M. Bianca, <em>La responsabilit</em><em>à</em>, <em>Diritto civile</em>, vol. V, 757.<br />
In dottrina, cfr., F. Cortese, <em>L</em><em>’</em><em>accertamento della colpa della Pubblica Amministrazione nella fattispecie di danno da provvedimento illegittimo: il giudice amministrativo in equilibrio tra diritto interno e diritto europeo</em>, in <em>Resp. civ. e prev.</em>, 2012, 1613; E. Casetta, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, Milano, 2011, 631; S. Cimini, <em>Responsabilit</em><em>à</em> <em>provvedimentale della P.A., responsabilit</em><em>à</em> <em>erariale e principio di buon andamento</em>, in <em>Foro amm.</em>, <em>CdS</em>, 2011, 1041; G. Vetri, <em>La parabola della colpa nella responsabilit</em><em>à</em> <em>da provvedimento illegittimo: riflessioni a seguito del codice del processo e della recente giurisprudenza</em>, in <em>Foro amm.</em>, <em>TAR</em>, 2010, 4106; P. Patrito,  <em>Responsabilit</em><em>à</em> <em>dell</em><em>’</em><em>amministrazione e dei suoi funzionari: aspetti problematici del riparto di giurisdizione ed elemento soggettivo</em>, in <em>Resp. civ. e prev.</em>, 2009, 2035; F. Trimarchi Banfi, <em>L</em><em>’</em><em>elemento soggettivo nell</em><em>’</em><em>illecito provvedimentale</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2008, 67.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn65"><a title="" href="#_ftnref65" name="_ftn65"><sup><sup>[65]</sup></sup></a> Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 giugno 2015, n. 3047, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>; Tar Napoli, sez. III, 3 luglio 2015, n. 3580, <em>ivi</em>; Cons. Stato, Sez. IV, 4 settembre 2013, n. 4452, <em>ivi</em>; Cons. Stato, Sez. III, 6 maggio 2013 n. 2452, <em>ivi</em>; Cons. Stato, Sez. V, 13 gennaio 2014, n. 63, cit.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn66"><a title="" href="#_ftnref66" name="_ftn66"><sup><sup>[66]</sup></sup></a> Cfr. Tar Puglia, Lecce, 21 febbraio 2013, n. 382, in <em>Foro amm.</em>, <em>TAR</em>, 2013, 661; Tar Campania, Salerno, 5 ottobre 2010, n. 11618, <em>ivi</em>, 2010, 3318; Cons. Stato, Sez. V, 10 gennaio 2005, n. 32, in <em>Foro amm.</em>, <em>CdS</em>, 2005, 110; Cons. Stato, Sez. IV 6 luglio 2004, n. 5012, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn67"><a title="" href="#_ftnref67" name="_ftn67"><sup><sup>[67]</sup></sup></a> N. Spadaro, <em>Ancora dubbi interpretativi sul danno da inerzia</em>, <em>op. cit.</em>, 3095.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn68"><a title="" href="#_ftnref68" name="_ftn68"><sup><sup>[68]</sup></sup></a> Cfr. Tar Liguria, Genova, Sez. II, 8 gennaio 2016, n. 4 (in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a>) in cui g.a. afferma che «al fine del necessario accertamento della colposità dell&#8217;inerzia la cui dimostrazione incombe sul danneggiato, non è sufficiente la sola violazione del termine massimo di durata del procedimento amministrativo, poiché tale violazione di per sé non dimostra l&#8217;imputabilità del ritardo, potendo la particolare complessità della fattispecie o il sopraggiungere di evenienze non imputabili all&#8217;amministrazione escludere la sussistenza della colpa». In senso conforme, cfr., Cons. Stato, Sez. V, 25 marzo 2016, n. 1239, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a>; Tar Puglia, Bari, Sez. I, 6 agosto 2015, n. 1205, <em>ivi</em>; Cons. Stato, Sez. V, 13 gennaio 2014, n. 63, cit.; Cons. Stato, Sez. VI, 26 giugno 2013, n. 3510, cit.; Tar Puglia, Lecce, Sez. I, 28 gennaio 2013, n. 190, cit.; Cons. Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2012, n. 483, in www.<em>giustizia-amministrativa.it</em>; Tar Basilicata, Potenza, Sez. I, 10 gennaio 2012, n. 4, <em>ivi</em>; Cons. Stato, Sez. VI, 14 marzo 2005, n. 1047, in <em>Foro amm.</em>, <em>CdS</em>, 2005, 1574; Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2004, n. 3465, <em>ivi</em>, 2004, 1435; Cons. Stato, Sez. V, 15 ottobre 2003, n. 6292, in Foro amm., CdS, 2003, 2971; Cons. Stato, Sez. V, 3 ottobre 2003, n. 5758, <em>ivi</em>, 2003, 2957; Cons. Stato, Sez. VI, 18 dicembre 2001, n. 6281, <em>ivi</em>, 2001, 3210.<br />
Nello stesso senso, in riferimento al risarcimento del danno per illegittimo esercizio del potere amministrativo, cfr., Cons. Stato, Sez. IV, 7 aprile 2015, n. 1770, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a>; Cons. Stato, Sez. V, 7 giugno 2013, n. 3133, <em>ivi</em>; Cons. Stato, Sez. VI, 6 maggio 2013, n. 2419, <em>ivi</em>; Cons. Stato, Sez. IV. 7 marzo 2013, n. 1406, <em>ivi</em>; Cons. Stato, Sez. IV, 7 marzo 2013, n. 32, <em>ivi</em>; Cons. Stato, Sez. VI, 14 marzo 2005, n. 1047, in <em>Foro amm.</em>, <em>CdS</em>, 2005, 1574; Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2004, n. 3465, <em>ivi</em>, 2004, 1435; Cons. Stato, Sez. VI, 18 dicembre 2001, n. 6281, <em>ivi</em>, 2001, 3210.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn69"><a title="" href="#_ftnref69" name="_ftn69"><sup><sup>[69]</sup></sup></a> Cfr. Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 6 marzo 2017, cit.; Tar Sicilia, Palermo, Sez. III, 15 giugno 2015, n. 1316, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a>; Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 2 dicembre 2015, n. 2829, <em>ivi</em>; Tar Sicilia, Palermo, Sez. II, 26 maggio 2015, n. 1243, <em>ivi</em>;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn70"><a title="" href="#_ftnref70" name="_ftn70"><sup><sup>[70]</sup></sup></a>  Secondo l’art. 30, comma 3 c.p.a., che ha recepito il principio civilistico di cui all’art. 1227, comma 2 c.c. «La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn71"><a title="" href="#_ftnref71" name="_ftn71"><sup><sup>[71]</sup></sup></a>  Cfr. Tar Liguria, Genova, Sez. II, 8 gennaio 2016, n. 4, cit.; Tar Sicilia, Palermo, Sez. II, 26 maggio 2015, n. 1243, cit.; Tar Puglia, Bari, Sez. II, 7 novembre 2012, n. 1883, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>; Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 14 febbraio 2012, n. 173, <em>ivi</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn72"><a title="" href="#_ftnref72" name="_ftn72"><sup><sup>[72]</sup></sup></a> Cfr. Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 6 marzo 2017, n. 445, cit.; Tar Piemonte, Torino, Sez. I, 15 luglio 2016, n. 996, cit; Cons. Stato, Sez. V, 13 gennaio 2014, n. 63, cit.; Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 14 maggio 2012, n. 450, cit.; Tar Puglia, Bari, Sez. III, 4 maggio 2012, n. 923, cit.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn73"><a title="" href="#_ftnref73" name="_ftn73"><sup><sup>[73]</sup></sup></a> Cfr., E. Follieri, <em>La penalit</em><em>à</em> <em>di mora nell</em><em>’</em><em>azione amministrativa</em>, <em>op.cit.</em>, 1787.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn74"><a title="" href="#_ftnref74" name="_ftn74"><sup><sup>[74]</sup></sup></a> <em>Ibidem</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn75"><a title="" href="#_ftnref75" name="_ftn75"><sup><sup>[75]</sup></sup></a> Corte Cost., 4 maggio 2017, n. 94, in <em>www.cortecostituzionale.it</em></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn76"><a title="" href="#_ftnref76" name="_ftn76"><sup><sup>[76]</sup></sup></a> <em>Ibidem</em>.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-valore-del-tempo-nel-risarcimento-del-danno-da-ritardo/">Il valore del “tempo” nel risarcimento del danno da ritardo.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
