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	<title>n. 7 - 2016 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Alcune note sul dirigente scolastico alla luce della legge 107/2015: una prima lettura</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:56 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/alcune-note-sul-dirigente-scolastico-alla-luce-della-legge-107-2015-una-prima-lettura/">Alcune note sul dirigente scolastico alla luce della legge 107/2015: una prima lettura</a></p>
<p>«[l&#8217;attività di governo è] un’attività libera nei fini, cioè non vincolata dai fini posti da altri soggetti, e nei contenuti, cioè nelle scelte tra fini, e talvolta anche nelle forme, nei modi della sua esplicazione: in contrapposto, appunto, con l’attività amministrativa la quale, invece, si svolge in relazione a fini</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/alcune-note-sul-dirigente-scolastico-alla-luce-della-legge-107-2015-una-prima-lettura/">Alcune note sul dirigente scolastico alla luce della legge 107/2015: una prima lettura</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/alcune-note-sul-dirigente-scolastico-alla-luce-della-legge-107-2015-una-prima-lettura/">Alcune note sul dirigente scolastico alla luce della legge 107/2015: una prima lettura</a></p>
<div style="text-align: right;">«[l&#8217;attività di governo è]<em> un’attività libera nei fini, cioè non vincolata dai fini posti da</em><br />
<em>altri soggetti, e nei contenuti, cioè nelle scelte tra fini, e talvolta anche nelle forme, nei</em><br />
<em>modi della sua esplicazione: in contrapposto, appunto, con l’attività amministrativa la</em><br />
<em>quale, invece, si svolge in relazione a fini a essa prefissati (prevalentemente dalla legge)</em><br />
<em>ed è normalmente vincolata anche nelle forme</em>»<br />
Mario Nigro<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 5px 10px; text-align: justify; background: rgb(238, 238, 238);"><u>Sommario</u>: 1. Il Dirigente ed il Piano Triennale dell&#8217;Offerta Formativa &#8211; 2. Dirigente Scolastico ed organico dell&#8217;autonomia &#8211; 3. Dirigente e studenti &#8211; 4. Le convenzioni della scuola &#8211; 5. Direzione, gestione, organizzazione e coordinamento &#8211; 6. La riduzione del numero di alunni e di studenti per classe &#8211; 7. La valutazione dei dirigenti scolastici &#8211; 8. La valutazione dei docenti</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>1.&nbsp;Il Dirigente ed il Piano Triennale dell&#8217;Offerta Formativa </strong><br />
Il presente lavoro di ricerca vuole offrire una panoramica veloce sulla figura del dirigente scolastico <a href="https://www.giustamm.it/bd/legislazione/1105">alla luce della nuova normativa (L. 107/2015)</a>, cercando di isolare quelle che a nostro sommesso parere risultano essere le note più rilevanti e che certamente meriterebbero, poi, altre sedi per un&#8217;analisi dettagliata ed approfondita di ogni singola nota. Vuole essere in fin dei conti una <em>lettura introduttiva</em> alla quale è auspicabile possano seguire letture più mirate tese ad indagini più approfondite su ognuno di questi aspetti<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>.<br />
La prima novità che balza agli occhi nella legge 107 all&#8217;art. 1 comma 14, n. 4 e 5<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>, riguarda il c.d. &nbsp;Piano triennale dell&#8217;offerta formativa (PTOF) che dovrà essere elaborato dal collegio dei docenti al quale spetta, quindi, una delicata attività di progettazione, e qui subentra subito il ruolo del dirigente scolastico<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>, poiché il collegio dei docenti sarà tenuto a basarsi sugli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a> definiti proprio dal dirigente stesso<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>. Si tratta, quindi, di una chiara, quanto delicata attività di indirizzo, in una scuola tesa alla valorizzazione dell&#8217;istituzione scolastica stessa intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l&#8217;interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.<br />
Il Piano sarà poi approvato dal consiglio d&#8217;istituto<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>.&nbsp;<br />
Per predisporre il Piano, sarà cura del dirigente scolastico promuovere i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; senza assolutamente prescindere dalle proposte e dai pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti.<br />
Il Piano rappresenta, quindi, il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.<br />
Circa i contenuti del Piano, punto di riferimento resta il DPR n.275 del 1999, accanto alla nuova legge, pertanto tutto il documento sarà centrato sull&#8217;impegno di ogni istituzione scolastica teso all&#8217;affermazione del ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza, al fine di innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettare i tempi e gli stili di apprendimento, contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>, realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva, garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>. Ai sensi del comma 2 della legge 107 il PTOF servirà per «<em>il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali</em>».<br />
Gli obiettivi formativi prioritari vengono forniti dalla stessa legge al comma 7, secondo cui le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>, avranno cura di individuare il fabbisogno di posti dell&#8217;organico dell&#8217;autonomia, in relazione all&#8217;offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell&#8217;offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari.<br />
Tra tali obiettivi la legge parla esplicitamente di valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all&#8217;italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell&#8217;Unione europea, anche mediante l&#8217;utilizzo della metodologia Content <em>language integrated learning</em><a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>.<br />
Altro obiettivo prioritario definito dal legislatore è l&#8217; alfabetizzazione ed il&nbsp; perfezionamento dell&#8217;italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l&#8217;apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.<br />
Nonché favorire lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell&#8217;educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell&#8217;assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all&#8217;autoimprenditorialità. Quello che viene auspicato dalla norma è l&#8217;individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti.<br />
Altra nota rilevante è dedicata alla prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell&#8217;inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l&#8217;applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università e della ricerca il 18 dicembre 2014.<br />
Inoltre il Piano dovrà tendere ad uno sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all&#8217;utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro, anche attraverso il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. Potenziando anche le competenze matematico-logiche e scientifiche e valorizzare i percorsi formativi individualizzati puntando sul coinvolgimento degli studenti.<br />
Un particolare segno di attenzione viene poi dato al potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell&#8217;arte e nella storia dell&#8217;arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.<br />
Il Piano dovrà poi avere note chiare in tema di educazione alla legalità attraverso un&#8217;azione tesa allo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; nonché l&#8217;alfabetizzazione all&#8217;arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini.<br />
E&#8217;, altresì, indicato esplicitamente dal legislatore il potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all&#8217;alimentazione, all&#8217;educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.<br />
Altro campo obbligatorio all’interno del PTOF, previsto dal comma 14 della legge 107, è l’allegato Piano di miglioramento dell’istituzione scolastica<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a> così come scaturito dal rapporto di autovalutazione. Il PDM avrà una naturale corrispondenza con i contenuti del piano dell’offerta formativa. Le scelte progettuali e i relativi obiettivi formativi saranno speculari agli obiettivi di processo individuati nel rapporto di autovalutazione<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>.<br />
Il Piano indica, inoltre, il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell’istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.<br />
Nel PTOF si prevederà anche una eventuale apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>2.&nbsp;Dirigente Scolastico ed organico dell&#8217;autonomia</strong><br />
Altra novità introdotta dalla Legge in commento è che spetterà al dirigente scolastico<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a> individuare il personale da assegnare ai posti dell&#8217;organico dell&#8217;autonomia.<br />
Il dirigente scolastico<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a> proporrà gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all&#8217;ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell&#8217;assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.<br />
In via di premessa sembra opportuno specificare che il dirigente scolastico avrà facoltà di individuare nell&#8217;ambito dell&#8217;organico dell&#8217;autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo andranno a coadiuvare in attività di supporto organizzativo e didattico dell&#8217;istituzione scolastica.<br />
Dall&#8217;azione del dirigente in questo senso non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<br />
Il dirigente scolastico, nel momento in cui conferisce gli incarichi ai docenti, sarà tenuto a dichiarare l&#8217;assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>.<br />
L&#8217;incarico, così come descritto,verrà, quindi assegnato dal dirigente scolastico e si perfezionerà con l&#8217;accettazione del docente, che nel caso in cui dovesse ricevere più proposte di incarico, avrà facoltà di optare tra quelle ricevute. Potranno essere svolti colloqui.<br />
In caso di inerzia del dirigente, o nel caso di docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte, sarà cura dell&#8217;ufficio scolastico regionale provvedere al conferimento degli incarichi.<br />
Il dirigente scolastico formulerà la proposta di incarico in coerenza con il PTOF e l&#8217;incarico avrà durata triennale, e verrà rinnovato purché in coerenza con il piano dell&#8217;offerta formativa.<br />
La norma tende alla valorizzazione dei curricula, delle esperienze e delle competenze professionali: il tutto in un più generale clima di profonde trasformazioni che riguarda la scuola europea ormai da diversi decenni. La finalità dei diversi governi dei Paesi dell’Unione Europea è quella di promuovere un generale sistema di riforme dei sistemi d’istruzione e formazione, con la non celata finalità di politiche di adeguamento sia alle nuove esigenze di tipo sociale, come ad esempio i processi di integrazione multiculturale che trovano nei banchi di scuola proprio il loro primo momento di prova, nonché sul piano economico: è chiaro sul punto che la scuola non può non partecipare a quel generale momento di globalizzazione che le economie ed il mercato lavoro.<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a><br />
Attenzione particolare il legislatore ha, poi, riservato alla trasparenza ed alla pubblicità dei criteri adottati nell&#8217;assegnazione degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti, prevedendo di tutta la procedura la pubblicazione nel sito internet dell&#8217;istituzione scolastica.<br />
Il dirigente scolastico, infine, potrà utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l&#8217;insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire ed a condizione che &nbsp;non siano disponibili nell&#8217;ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.<br />
Lo scopo ultimo sembra quello di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, e pertanto l’organico dell’autonomia risulterà funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche&nbsp; come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa. I docenti dell’organico dell’autonomia concorreranno alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.<br />
Le istituzioni scolastiche andranno, quindi, ad individuare il fabbisogno di posti dell&#8217;organico dell&#8217;autonomia, in relazione all&#8217;offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell&#8217;offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:<br />
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a> linguistiche, con particolare riferimento all&#8217;italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell&#8217;Unione europea, anche mediante l&#8217;utilizzo della metodologia Content language integrated learning;<br />
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;<br />
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell&#8217;arte e nella storia dell&#8217;arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;<br />
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell&#8217;educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell&#8217;assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all&#8217;autoimprenditorialità<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>;<br />
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;<br />
f) alfabetizzazione all&#8217;arte<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;<br />
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all&#8217;alimentazione, all&#8217;educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;<br />
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all&#8217;utilizzo critico e consapevole dei social network<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a> e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;<br />
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;<br />
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell&#8217;inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l&#8217;applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università e della ricerca il 18 dicembre 2014;<br />
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l&#8217;interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>;<br />
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;<br />
o) incremento dell&#8217;alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;<br />
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;<br />
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;<br />
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell&#8217;italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l&#8217;apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;<br />
s) definizione di un sistema di orientamento.<br />
Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui sopra il dirigente scolastico <em>potrà</em> (non dovrà, si noti la sottolineatura) effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell&#8217;organico dell&#8217;autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>3.&nbsp;Dirigente e studenti </strong><br />
E&#8217;, poi, facoltà del dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>, quella di individuare percorsi formativi e iniziative diretti all&#8217;orientamento e a garantire <em>un maggiore coinvolgimento degli studenti</em> nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel rispetto dell&#8217;autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1o febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni.<br />
Sul tema della partecipazione degli studenti alla vita della scuola è possibile evidenziale nel dibattito dottrinario e giurisprudenziale un’ampia retorica oscillante tra prese di posizione di segno positivo e prese di posizione di segno negativo. Da un lato ci sono coloro che vedono nella partecipazione degli studenti e nel rapporto tra dirigente scolastico<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a> e studenti qualcosa positivo al fine di migliorare le dinamiche scolastiche con un rapporto costante con un&#8217;utenza che certamente merita attenzione, ma che va anche richiamata, nonostante la giovane età, alle proprie responsabilità ed ai propri doveri. Mentre c&#8217;è anche un altro versante che propone una più misurata partecipazione in una evidente situazione di subalternità. E&#8217; ovvio che chi scrive propende per una via di mezzo, nella quale gli adulti deputati all&#8217;educazione ed alla formazione delle future generazioni, non abdichino mai ai propri doveri, perché il confronto sarà certamente importante, un rapporto continuo sarà certamente da valorizzare e da promuovere, ma pur sempre nel rispetto dei ruoli ed in un&#8217;ottica di crescita e di formazione del discente.<br />
Secondo i giudici del T.A.R.<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a>, per esempio: «<em>Nel formulare il giudizio tecnico sulla preparazione dell&#8217;alunno l&#8217;Amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco (es. accertamento dell&#8217;altezza di un determinato candidato o del grado alcolico di una determinata sostanza), ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità. </em>(&#8230;) <em>Non </em>[ci si] <em>può limitare a censurare la mera non condivisibilità della valutazione tecnico discrezionale della P.A. o ad autostimare differentemente la propria preparazione, anche se con l&#8217;ausilio di un tecnico di fiducia, ma</em> [si] <em>ha l&#8217;onere di dimostrare la palese inattendibilità, l&#8217;evidente insostenibilità del giudizio compiuto dal consiglio di classe, organo cui la legge demanda la valutazione dell&#8217;idoneità tecnica degli alunni ai fini dell&#8217;ammissione all&#8217;esame di maturità o alla classe successiva. Laddove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla P.A. (es. attribuzione di una votazione o punteggio inferiore a quello autostimato dall&#8217;alunno) il G.A. non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della P.A. la propria: diversamente opinando egli sostituirebbe un giudizio opinabile (quello del consiglio di classe) con uno altrettanto opinabile (quello del consulente o del giudice), assumendo così un potere che la legge riserva alla P.A.</em><br />
(&#8230;) <em>La valutazione tecnica compiuta dal competente organo della P.A, rientra in quella soglia di fisiologica ed ineliminabile opinabilità (cd. margine di elasticità) che si ritiene insindacabile ove non affetta da profili di palese inattendibilità o illogicità manifesta,</em> (&#8230;) <em>(sul tema la giurisprudenza amministrativa è pacifica: i descritti limiti al sindacato giudiziale sulla discrezionalità tecnica sono stati recentemente confermati anche da Cass., Sez. Un., sentenza 20 gennaio 2014 n. 1013)</em>».<br />
Oggi le esperienze partecipative presentano un progresso che potremmo definire frammentato, incerto ed in taluni casi scarsamente legittimato ed è forse anche causa della presente crisi delle istituzioni, arrivando persino a delegittimarle e depotenziarle nel loro ruolo: quello che oggi è auspicabile è una riscoperta e rivalutazione delle gerarchie all&#8217;interno della scuola, del rispetto dei ruoli, con una costante apertura al dialogo che certamente non deve mai mancare e che deve essere la base della nuova scuola. Ma il dialogo dovrà essere un dialogo educativo, formativo, dettato dall&#8217;esperienza ed aperto con autorevolezza e serietà ad accogliere tutte quelle istanze utili alla crescita degli studenti. Sono ancora i giudici amministrativi ad evidenziare come: «<em>La valutazione di legittimità del giudizio di non ammissione agli esami di stato o alla classe superiore deve essere condotta avendo esclusivo riguardo agli elementi che denotano, alla conclusione dell&#8217;anno scolastico, la presenza o meno di un sufficiente livello di preparazione e di maturità dell&#8217;alunno, senza che su di essa possa incidere il livello della comunicazione scuola-famiglia intervenuta nel corso del medesimo anno scolastico e la mancata attivazione di specifici interventi atti a favorire il recupero scolastico dello studente</em><a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a><br />
<em>L&#8217;art. 1, d.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 (certamente applicabile anche in relazione allo scrutinio di ammissione all&#8217;esame di maturità) pur non essendo volto all&#8217;espressione di una valutazione &#8211; per così dire &#8211; di stampo meccanicistico ed incentrato sulla mera media dei voti riportati dall&#8217;allievo, non consente tuttavia di tenere oltre misura in considerazione le difficoltà individuali di contesto che possono aver caratterizzato il percorso scolastico di ciascun allievo (Consiglio di Stato sez. VI 27 aprile 2011 n. 2493)</em>»<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>.<br />
Si vive nella scuola di oggi una sorta di ambivalenza e di ambiguità, all&#8217;interno di una effervescenza partecipativa spesso frenetica e senza linee direttrici di rapporto tese a segnare le diverse forme e i dispositivi adottati. Le visioni, come abbiamo già scritto, sono&nbsp; differenti e poggiano su diverse idee di scuola in base alle quali l’idea di partecipazione viene sostenuta o al contrario ostacolata e rigettata.<br />
Già è intervenuto il D.P.R. n.249 del 1998 <em>Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria </em>che ha esplicitato quel diritto degli studenti di trovare all’interno della scuola un «<em>luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.&nbsp; La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio</em> (…) <em>La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva.&nbsp; La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale (art.1). La scuola è quindi un luogo deputato all’imitazione e all’esercizio di principi e valori così come vengono vissuti e palesati nella“più ampia comunità civile e sociale». Pertanto, ecco quello che ci preme sottolineare in sede di commento alla nuova legge, la scuola deve essere luogo prognostico alla formazione dei cittadini.<br />
La partecipazione va letta in un’ottica processuale e, quindi, intesa, non come qualcosa di strettamente imposto dall&#8217;organizzazione della comunità scolastica, quindi come qualcosa di statico, ma come premessa, come proprietà intrinseca del tessuto scolastico, nato come risultanza di sforzi tesi alla costruzione ed alla implementazione di una scuola migliore, all&#8217;interno di quell&#8217;interesse personale ad esercitare la cittadinanza per quell&#8217;esercizio concreto della democrazia.<br />
Nel rapporto tra dirigente scolastico e studenti è possibile evidenziare l’esistenza di diversi gradi di dialogo all&#8217;interno di un discorso ovviamente improntato sulla flessibilità e la sua possibilità di cambiamento da un’esperienza all’altra, distinguendo tre fasi: una partecipazione passiva, un dialogo teso al problem solving ed un dialogo problem setting.<br />
Si pensi, per esempio, al diritto che hanno &nbsp;gli studenti di riunirsi all’interno della scuola e si veda inoltre la Corte di Cassazione con la sentenza n.2723 del 1997 che ha sottolineato che l’attività didattica inerente la realtà scolastica non suppone «necessariamente modalità predeterminate e rigide concatenazioni di puntualità temporale</em>», potendo gli scopi che essa si prefigge essere raggiunti anche attraverso «modalità» e «tempi più liberi ed elastici»,&nbsp; è ovvio che tali forme di partecipazione dovranno essere improntate &nbsp;ai principi della legalità e della corretta convivenza civile.<br />
Per un quadro normativo completo non si può tacere come a rafforzare tale disposizione siano intervenuti prima di allora il D.P.R. n.567 del 1996 Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, nella parte dell’ art. 2 comma 1 «<em>Spazi e tempi per la realizzazione delle iniziative” che così afferma “gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado predispongono almeno un locale attrezzato quale luogo di ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle lezioni</em>», nonché il D.P.R. n.416 del 1974, negli articoli 42, 43 e 44.<br />
Pertanto tale diritto va promosso, anche alla luce di una recente giurisprudenza, senza dimenticare però che talune espressioni come l’occupazione o l’autogestione degli studenti possano arrivare a configurarsi come una violazione del diritto penale e quindi essere contestate come reati perseguibili ai sensi di legge.<br />
Il rapporto, quindi, tra dirigente scolastico e studenti deve essere basato su un problem setting prendendo le mosse dalla individuazione del bisogno, alla progettazione e realizzazione delle policies attraverso l’erogazione dei beni o servizi.<br />
Si pensi, per esempio al trasferimento ad altra scuola, e su come la giurisprudenza amministrativa abbia espresso una parola chiara circa l&#8217;illegittimità del diniego di nulla osta e del correlativo provvedimento di sospensione della domanda di iscrizione con riferimento alla eccepita inosservanza dell&#8217;art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 nel caso in cui non venga espletata la comunicazione del preavviso di rigetto, senza esplicitare le specifiche ed individualizzate ragioni ostative nemmeno nella definitiva motivazione del provvedimento<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a>.<br />
E&#8217; ovvio che una lettura critica, sebbene in termini strettamente giuridico-normativi, non può prescindere dall&#8217;assunto che il rapporto scuola studenti è frutto del c.d. contatto sociale il quale prevede momenti di educazione ed insegnamento accanto a quelli di vigilanza sull&#8217;incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi ponendoli al riparo da pericoli sia per fatto proprio sia per conto di terzi.<br />
Sul tema la giurisprudenza che segnaliamo in nota è stata chiara nel riconoscere la responsabilità della pubblica amministrazione per l&#8217;incidente occorso ad uno studente al quale, nel corso di una recita scolastica, era stato incendiato da altro alunno il vestito, atteso che l&#8217;amministrazione non aveva provato di aver adottato tutti i provvedimenti informativi, organizzativi, anche di emergenza, e prescrittivi, anche disciplinari, ed impartito le relative informazioni sia ai partecipanti alla recita, sia agli spettatori di essa, tesi alla garanzia della sicurezza della scuola, anche nello svolgimento delle attività ricreative al fine di impedire l&#8217;evento verificatosi, non imprevedibile stante la pericolosità del costume elevatamente infiammabile indossato da alcuni allievi partecipanti alla recita, ovvero ad impedirne tempestivamente le disastrose conseguenze, per di più se taluni che lo indossavano si erano allontanati dall&#8217;aula magna in cui vi erano tutti.<a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a><br />
E&#8217; chiaro, infine, che stiamo assistendo ad un radicale cambiamento organizzativo e istituzionale della pubblica amministrazione attraverso anche alcune ipotesi nuove ed interessanti tese ad un approccio inclusivo che la pubblica amministrazione, dal punto di vista dei processi decisionali e delle politiche pubbliche, sta adottando in maniera sempre più massiccia: ed il nostro interesse di ricerca in sede di commento di una novità legislativa tanto rilevante sta infatti proprio nel cercare di capire quanto i modelli partecipativi possono rappresentare una modalità da parte della pubblica amministrazione, e quindi del dirigente scolastico, di recupero di una progettualità seria di cui la scuola oggi ha più che mai bisogno, senza venire meno a quel suo dovere di responsabilità etica, tesa ad un migliore rapporto con la società.<br />
La nuova scuola non potrà anche ignorare un modello di tipo deliberativo che dovrà diventare anche momento di &nbsp;crescita e di apprendimento, al fine anche di sperimentare nuove architetture organizzative, apprendere competenze diverse e praticare forme e modalità inedite di relazione a partire dai propri addetti sino ai cittadini e alla società civile. La sfida è vedere quanto la scuola e la dirigenza possa innovarsi alla luce della nuova legge, oscillando tra un&#8217;analisi quantitativa &#8211; riduzione di costi, funzioni, ecc. &#8211; ed una costitutivi, di sostanza, legati alla pubblica amministrazione intesa sia come istituzione che come organizzazione.<br />
E&#8217; oggi necessaria un potenziamento ed un maggiore efficientamento della struttura organizzativa, valorizzandone anche un suo aspetto di cultura di gestione con la evidente finalità di rendere efficiente un’organizzazione-macchina, con una visione &nbsp;razional-strumentale.<br />
Il dirigente scolastico, quindi, in rapporto agli studenti sarà chiamato ad assumete decisioni di tipo strategico, valorizzando le preferenze individuali e sottolineando in ogni occasione la centralità del ruolo-docente come punto di riferimento per la quotidianità diretta della vita scolastica, attraverso un modello che potremmo definire dialogico.<br />
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4.&nbsp;Le convenzioni della scuola&#8203;</strong><br />
De Luigi in un saggio che resta per tanti aspetti insuperabile affermava che: «<em>Nonostante i recenti tentativi di riforma dal punto di vista istituzionale, è ancora forte in Italia il predominio dell&#8217;istruzione scolastica e deboli permangono i collegamenti tra sistema di istruzione, formazione professionale e mondo del lavoro.<br />
Il debole orientamento del sistema italiano alla formazione professionale e lo scarso sviluppo di reti istituzionali tra sistema formativo e mondo imprenditoriale sembra aver reso più difficile la formazione di figure professionali dotate di un titolo di studio, riconosciuto al momento dell’inserimento nel mercato e aver generato altresì una crescente distanza tra le esigenze delle imprese e le competenze giovanili</em>»<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[32]</a>.<br />
Al comma 40 della legge 107/2015 si legge: «<em>Il dirigente scolastico individua, all&#8217;interno del registro di cui al comma 41</em><a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a>, <em>le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all&#8217;attivazione dei percorsi di cui commi da 33</em><a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[34]</a> <em>a 44</em><a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a> e<em> stipula apposite convenzioni</em><a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title="">[36]</a> <em>anche finalizzate a favorire l&#8217;orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione</em>».<br />
Si tratta di un evidente, quanto propositivo in termini di formazione, &nbsp;sistema che tende ad assumere nell&#8217;alveo delle politiche tese al miglioramento dell&#8217;offerta formativa, un&#8217;efficacia che ha evidenti caratteri di concretezza anche a seguito dell&#8217;adozione della riforma del bilancio dello Stato, coerente con l&#8217;autonomia gestionale della dirigenza. Si pensi, per esempio, al D. Lgs. n. 279 del 1997 che, nel momento confermativo della ripartizione del bilancio dello Stato in stati di previsione della spesa per ciascun Ministero, introduce quale elemento di evidente novità, la riarticolazione del bilancio in: 1) &#8220;funzioni-obiettivo&#8221;, individuate con riguardo all&#8217;esigenza di definire politiche pubbliche di settore; 2) &#8220;unità previsionali di base&#8221;: che vanno a definire un gruppo di risorse finanziarie riferito ad un&#8217;area omogenea di attività, sono affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa e sono determinate in modo da assicurare la rispondenza della gestione finanziaria agli obiettivi specifici posti nel quadro delle più generali funzioni-obiettivo.<br />
In questo rinnovato contesto il dirigente scolastico dovrà prevedere una sorta di unità previsionali di base che poi alla fine costituiscono l&#8217;unità giuridica elementare di una programmazione tesa alle convenzioni come strumento di formazione, con una maggiore flessibilità gestionale dell&#8217;amministrazione.<br />
In pratica si è dinanzi ad una sorta di ricorso a moduli convenzionali di esercizio della potestà amministrativa che poi è uno tra i fenomeni più rilevanti dell’evoluzione del nostro sistema di diritto amministrativo. Il dirigente scolastico dovrà, quindi, anche evidenziare tutte quelle ipotesi in cui l’attività amministrativa si manifesta non nelle forme del provvedere unilaterale e autoritativo, quanto piuttosto attraverso la ricerca della formazione e della crescita della scuola, intesa nel complesso di docenti e studenti.<br />
E&#8217; noto che per tradizione il nostro ordinamento giuridico si richiama al modello continentale del c.d. stato amministrativo, in quanto c&#8217;è una marcata evidenziazione dettata da una normazione speciale –pubblica (il diritto amministrativo) distinta dal diritto comune e distante dal c.d. modello anglosassone nel quale sia i rapporti interprivati sia le vicende giuridiche dei soggetti pubblici sono in linea di principio soggetti allo stesso complesso di regole.<br />
La nuova scuola, e la convenzione in questo gioca un ruolo essenziale, dovrà essere modello di amministrazione condivisa favorendo anche l’attenzione a politiche costitutive che tendono a costruire regole riguardo alle regole, con strumenti normativi e cognitivi a supporto di una dirigenza che ha sempre più funzioni di coordinamento.<br />
Il tutto con un sistema di governance, basato sulla rete, all&#8217;interno del quale promuovere una maggiore diffusione della responsabilità e dell’integrazione dei diversi interessi dei docenti e degli studenti in un rapporto di istanze che devono trovare nella figura del dirigente una sintesi di proposta e di equilibrio, all&#8217;interno di un perimetro certamente con un altissimo livello di istituzionalizzazione per favorire coordinate e elementi processuali di pratiche pubblicistiche.<br />
E questo nuovo dirigente sarà quindi anche una sorta di garanzia &nbsp;nei rapporti tra pubblica amministrazione e utenza.<br />
La convenzione è quindi un chiaro strumento &nbsp;che dovrà rivestire, nella disciplina delle attività dell&#8217;istituzione scolastica<a href="#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[37]</a>, una portata via via crescente, in cui un processo di perfezionamento e di migliore potenziamento anche dell&#8217;offerta formativa non potrà che trovare positivo riscontro nell&#8217;alveo di una programmazione che interesserà diversi soggetti con una matrice giuridica e normativa anche attraverso una&nbsp; progressiva pubblicizzazione di vaste aree di attività riconducibili allo Stato-Pubblica Amministrazione originariamente soggette al diritto civile in quanto in nulla diverse da analoghe attività svolte da privati se non nell’elemento della riconducibilità dei relativi rapporti nel quadro dell’apparato organizzativo della scuola, quindi della P.A.<br />
Nella scuola, ormai da tempo, sarebbe opportuno insistere su una sorta di riconsiderazione del ruolo della docenza attraverso una migliore funzionalizzazione anche dell&#8217;attività in un contesto in cui le convenzioni implichino il dovere di agire sempre per la concretizzazione dell’interesse della crescita e della formazione degli studenti, che potrebbe essere proposto anche come possibile modello di azione pubblica.<br />
In questo contesto il vincolo alla funzione trova una diretta esplicitazione nello stesso dettato normativo avendo il legislatore sentito l’esigenza di subordinare espressamente la conclusione dell’accordo al perseguimento del pubblico interesse, evidenziando quindi una dimensione marcatamente finalistica letta come elemento costitutivo della fattispecie normativa da cui trarre possibili conseguenze interpretative. E tale direzione finalistica andrà ad &nbsp;esplicarsi anche nelle convenzioni come strumento sempre più rilevante e potrà leggersi anche in relazione alla disciplina dell’efficacia del rapporto scaturente dall’accordo<a href="#_ftn38" name="_ftnref38" title="">[38]</a>, attesa sempre però la facoltà di scioglimento unilaterale dal vincolo riconosciuta alla pubblica amministrazione in funzione del pubblico interesse.<br />
Si tratta di un chiaro <em>processo di funzionalizzazione</em> al perseguimento dell’interesse pubblico che è la gestione della scuola ed il miglioramento dell&#8217;offerta formativa, individuato quale elemento funzionale imprescindibile. Si veda a tele proposito anche una pronuncia del T.A.R.<a href="#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[39]</a> secondo cui «<em>l’impegno contrattualmente assunto dall’amministrazione, ove abbia per oggetto l’esercizio di pubbliche potestà, non è vincolante in senso assoluto, e non attribuisce un diritto soggettivo incondizionato alla controparte privata. L’efficacia obbligatoria del contratto cede, infatti, nei confronti dell’esercizio dei pubblici poteri: a condizione però che si tratti di un interesse legittimo. Il privato contraente può esigere l’adempimento dell’obbligazione della controparte pubblica, in assenza di un atto autoritativo che disponga in senso difforme; una volta, invece, che l’atto autoritativo difforme sia stato posto in essere, il privato ha il potere di provocare il sindacato di legittimità, facendo valere come parametro di legittimità, fra gli altri, anche gli impegni contrattualmente assunti dall’amministrazione</em>».<br />
Il dibattito sulla natura giuridica e l&#8217;ovvio inquadramento nell&#8217;alveo di una strutturazione teorica delle convenzioni che la nuova normativa prevede per la scuola può essere letto anche alla luce di teorizzazioni anteriori alla legge del 1990 che, in seno alla dottrina italiana, hanno trovato nell’elaborazione della nozione di “contratto di diritto pubblico”, espressione certamente ancora oggetto di studi e di ricerche in ambito scientifico perché considerata controversa da buona parte della dottrina.<br />
Nasce oggi, quindi, l&#8217;esigenza di trovare una sistemazione teorica, e scientificamente valida, alla classificazione &nbsp;nella quotidianità dell&#8217;attività dirigenziale nella P.A. e nella legislazione di settore di esempi di negoziazione e cooperazione tra soggetti, come ad esempio possono essere i musei e le scuola, che sommessamente, pensiamo non possano essere compiutamente inquadrabili né nello schema dell’atto amministrativo né tantomeno nell’ambito dell’attività contrattuale di diritto privato<a href="#_ftn40" name="_ftnref40" title="">[40]</a>.<br />
In questo contesto argomentativo è ovvio che un ruolo&nbsp; centrale venga svolto dalla riflessione sul &nbsp;principio di legalità<a href="#_ftn41" name="_ftnref41" title="">[41]</a> rispetto a quelle forme come le convenzioni, proprie dell’attività amministrativa, che trovano il loro fondamento su tecniche di regolazione degli interessi di tipo autoritativo, già dibattuta dalla dottrina tradizionale rispetto alla attività amministrativa di diritto privato.<br />
E così il dirigente scolastico si trova ad esercitare le sue funzioni con degli evidenti rimandi anche al diritto privato quale regola generale dell’azione amministrativa<a href="#_ftn42" name="_ftnref42" title="">[42]</a> per l’adozione di atti di natura non autoritativa.<br />
Inoltre in questo, come in tutti i contesti che riguardano il dirigente scolastico, l&#8217;attività in convenzione sarà sempre connessa col dovere di garantire sempre il perseguimento dell’interesse pubblico e si collega al tema della possibilità per la P.A. di esercitare rispetto all’accordo l’autotutela decisoria<a href="#_ftn43" name="_ftnref43" title="">[43]</a>.</p>
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<strong>5.&nbsp;Direzione, gestione, organizzazione e coordinamento</strong><br />
Una nota giurisprudenziale che in questa sede, pensiamo sommessamente, non possa essere taciuta evidenzia come: «<em>il dirigente scolastico ha numerosi obblighi definiti dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 2 e dal D.M. n. 292 del 1996, art. 1: egli riveste la qualità di datore di lavoro. Su di lui dunque incombono tutti gli obblighi datoriali che vengono analiticamente rammentati. La rilevanza di tale normativa è stata recepita dalla circolare ministeriale n. 119 del 29 aprile 1999. Tale circolare si inserisce nella normativa di riferimento costituita dal richiamato D.Lgs.. n. 81 e da alcuni decreti ministeriali attuativi. Le circolari chiariscono la sostanziale parificazione tra datore di lavoro e dirigente scolastico. Vi è dunque in primo luogo un obbligo di valutazione dei rischi da esprimere in apposito documento con la collaborazione del responsabile della sicurezza. Gli obblighi in questione si intendono assolti ai sensi del D.Lgs. n. 81, art. 18, comma 3, con la richiesta di opportuni interventi nei confronti delle amministrazioni competenti; fermo restando l&#8217;obbligo di garantire nelle more dell&#8217;intervento richiesto un equivalente livello di sicurezza e, nel caso in cui ciò non sia possibile, di interrompere l&#8217;attività. Ulteriore conferma si rinviene nel D.M. 29 settembre 1998, n. 382. Il preminente rilievo attribuito alla posizione di garanzia del dirigente scolastico è ribadito nella circolare ministeriale n. 119 del 1999 che, proprio per ciò che concerne gli interventi sulle strutture prevede l&#8217;obbligo del capo d&#8217;istituto di adottare ogni misura idonea e contingente in caso di grave ed immediato pregiudizio per l&#8217;incolumità dell&#8217;utenza. Si configura insomma una pregnante posizione di garanzia in tema di incolumità delle persone</em>»<a href="#_ftn44" name="_ftnref44" title="">[44]</a>.<br />
Sul tema e specialmente sulla natura contrattuale della responsabilità si è già espressa la Cassazione<a href="#_ftn45" name="_ftnref45" title="">[45]</a>, richiamando anche giurisprudenza delle Sezioni unite civili. La responsabilità dell&#8217;istituto scolastico e dell&#8217;insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che, quanto all&#8217;istituto scolastico, l&#8217;accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell&#8217;allievo alla scuola, determina l&#8217;instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell&#8217;istituto l&#8217;obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l&#8217;incolumità dell&#8217;allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l&#8217;allievo procuri danno a se stesso; e che, quanto al precettore dipendente dell&#8217;istituto scolastico, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell&#8217;ambito del quale l&#8217;insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l&#8217;allievo si procuri da solo un danno alla persona. Si tratta di principi con ancor maggiore evidenza applicabili alla figura del dirigente scolastico.<br />
Al comma 78 della legge 107/2015 si legge: «<em>Per dare piena attuazione all’autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un&#8217;efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche<a href="#_ftn46" name="_ftnref46" title=""><strong>[46]</strong></a> e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall&#8217;articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane</em>».<br />
Siamo, chiaramente, davanti ad una norma che vuole, almeno così ci appare, sottolineare il ruolo ormai manageriale del Dirigente Scolastico, suggerendo agli operatori del mondo della scuola una seria riflessione sul management assunto come presupposto teorico di base.<br />
Per molti aspetti l’adozione di pratiche manageriali corrette diventa per le scuole un elemento imprescindibile per il raggiungimento di livelli adeguati di performance, ecco che il Dirigente Scolastico dovrà avere qualità che un tempo, magari, non erano richieste, in un nuovo contesto educativo e formativo in cui una individuazione del ruolo cruciale che il management, con la propria attività, rivestirà un profilo più che rilevante nell’influenzare direttamente i risultati conseguiti sia dagli studenti che dai docenti, rivalutando particolarmente il ruolo del docente come guida&nbsp; e punto di riferimento dello studente nel suo percorso scolastico, cercando di individuare quella che gli studiosi di scienze manageriali chiamano <em>one best way</em>, ovvero la via da perseguire per garantire alle organizzazioni risultati positivi e soddisfacenti.<br />
Al Dirigente Scolastico anche alla luce della nuova normativa vengono, quindi, anche affidati compiti di regia, <em>pilotage</em>, <em>steering</em> tesi al rafforzamento ed al potenziamento della dimensione processuale dell’amministrare perché richiedono di dirigere processi attraverso una struttura che dovrebbe essere reticolare per quanto concerne le responsabilità<a href="#_ftn47" name="_ftnref47" title="">[47]</a> ed all&#8217;insegna della condivisione e della chiarezza, attraverso il conseguimento e la chiara definizione di finalità collettive col carattere della specificità per assicurare, creando un ambiente di lavoro il più possibile sereno, flessibilità ed efficacia.<br />
E&#8217; ovvio però che una visione manageriale attraverso anche &nbsp;il pilotaggio delle reti non può essere ridotto a semplice azione di coordinamento, poiché i docenti, come tassello rilevante del complesso ed articolato mondo della scuola dovranno sempre più godere di risorse, di strumenti e di sollecitazioni positive al fine di &nbsp;orientare il proprio lavoro quotidiano all&#8217;insegna dell&#8217;entusiasmo e della condivisione partecipativa di un momento lavorativo che ha una straordinaria rilevanza sociale.<br />
Pertanto la <em>governance</em> non andrà a sostituirsi ad altre funzioni all&#8217;interno della gestione della scuola, ma sarà strumento caratterizzato dalla necessarietà al fine di assicurare scelte e valori collettivi, con l&#8217;evidente scopo di ridurre a sintesi posizioni distanti e ad affermare l’interesse generale della scuola e la legittimità piena delle decisioni.<br />
Il Dirigente Scolastico sarà, quindi, chiamato speriamo anche ad assumere un ruolo di steering dei processi partecipativi e di forte responsabilità, approfondendo modelli manageriali teorici ed una volta scelto un modello teorico di riferimento questo andrà adattato alla realtà scuola, fuggendo una omogenea e uniforme adozione.<br />
Le Sezioni unite<a href="#_ftn48" name="_ftnref48" title="">[48]</a>, hanno recentemente chiarito che la posizione di garanzia può essere generata non solo da investitura formale, ma anche dall&#8217;esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante nella P.A.. Ed hanno anzi aggiunto che è spesso di particolare importanza porre attenzione alla concreta organizzazione della gestione del rischio. Tale indicazione si desume testualmente dall&#8217;art. 299 del T.U. sulla sicurezza del lavoro; ma costituisce importante principio dell&#8217;ordinamento penale.<br />
«<em>La questione </em>&#8211; hanno osservato i giudici della Cassazione<a href="#_ftn49" name="_ftnref49" title="">[49]</a> &#8211;<em> è stata del resto esaminata ampiamente anche in passato, con notazioni consonanti (Sez. 4, 22/05/2007, Conzatti, Rv. 236852). Si è rammentato che si è affermata anche in giurisprudenza una visione eclettica della fondazione del ruolo di garanzia che ha in parte superato la storica concezione formale. Si è sviluppata una elaborazione sostanzialistico-funzionale che non fa più leva tanto su profili formali quanto piuttosto sulla funzione dell&#8217;imputazione per omissione, connessa all&#8217;esigenza di natura solidaristica di tutela di beni giuridici attraverso l&#8217;individuazione di un soggetto gravato del ruolo di garante della loro protezione. Tale individuazione del garante avviene, più che sulla base di criteri formali, alla stregua della posizione di fatto assunta, del ruolo svolto.</em><br />
<em>L&#8217;elaborazione in questione, pur dovendosi ecletticamente integrare con l&#8217;approccio formale, presenta il pregio ampiamente riconosciuto di aderire allo specifico punto di vista dell&#8217;ordinamento penale, selezionando in senso restrittivo il dovere di agire nell&#8217;ambito della sterminata congerie di obblighi presenti nell&#8217;ordinamento. Essa consente inoltre di fronteggiare situazioni nelle quali, pur in presenza di un vizio della fonte contrattuale dell&#8217;obbligo, vi è stata la effettiva assunzione del ruolo di garante, la cosiddetta presa in carico del bene protetto; nonchè quelle nelle quali si riscontra una situazione di fatto assimilabile, analoga, rispetto a quella prevista dalla fonte legale dell&#8217;obbligazione, come ad esempio nel caso della consolidata convivenza in un rapporto di tipo familiare o istituzionale</em>».<br />
E&#8217; quindi ipotizzabile che le diversità delle pratiche manageriali adottate dal Dirigente Scolastico sia in grado di giustificare il differenziale di prestazioni da parte del personale della scuola.<br />
La norma, poi, pensiamo imponga anche una riflessione sul rapporto tra burocrazia e democrazia ed il connesso problema del cambiamento organizzativo della scuola.<br />
E&#8217; opportuno aderire «<em>alle regole, concepita originariamente come mezzo, diventa fine a se stessa, qui si verifica il noto processo della «trasposizione delle mete» per cui «un valore strumentale diventa un valore finale»</em><a href="#_ftn50" name="_ftnref50" title="">[50]</a><em>. La disciplina, intesa quale conformità ai regolamenti, indipendentemente dal genere di situazioni concrete, non è vista più come misura destinata a scopi specifici, ma diventa un valore di primaria importanza nel sistema di vita del burocrate</em>». Una eccessiva burocratizzazione, potrebbe inoltre portare ad una eventuale paralisi soprattutto nei momenti e nelle situazioni in cui a scuola viene richiesta un’azione più duttile ed elastica da parte dei Dirigenti per evitare di creare rallentamenti dell’intero processo amministrativo e di gestione della cosa pubblica: «<em>La mancanza di sufficiente duttilità nell’applicazione delle proprie tecniche sarà causa, in un ambiente mutato, di una incapacità di adattamento più o meno grave</em>»<a href="#_ftn51" name="_ftnref51" title="">[51]</a>.<br />
E&#8217; noto come il nostro Paese sia fondato su una cultura amministrativa che si rifà al modello legalistico di tipo Reichtsstaat che apparteneva alla tradizione napoleonica, pertanto la teorizzazione dei modelli manageriali è stata spesso contraddittoria, oscillando tra logiche burocratiche fondate su una cultura di tipo giuridico e logiche manageriali. Nella scuola bisogna quindi proporre una cultura amministrativa e gestionale che possa combinare cultura legalistica e cultura manageriale.<br />
Le riforme della scuola di questi ultimi anni hanno ricalcato meccanismi che sembrano tesi ad una logica più strettamente manageriale tipica delle imprese, con la finalità di modernizzare e favorire lo snellimento e la flessibilità della pubblica amministrazione, esaltando i processi di partecipazione tra i diversi soggetti della governance, spingendo verso un’amministrazione orientata ai risultati, accentuando soprattutto flessibilità, rapporti fiduciari, modelli manageriali col rischio però, che in questa sede non possiamo tacere, di favorire fenomeni di clientelismo e di dipendenza poco consigliabile delle amministrazioni pubbliche dalla politica.<br />
Il Dirigente Scolastico avrà, quindi, sempre di più un ruolo di enabling, di sostegno, valorizzazione e supporto dei potenziali sociali di azione e auto-organizzazione della scuola, cercando di assicurare una maggiore efficacia ai<br />
programmi e agli interventi di carattere pubblico, sostenendo e catalizzando aggregazioni o integrazioni fra gli attori interessati e divenendo, soprattutto a livello locale, promotore di nuove forme di cittadinanza.<br />
E come giusta conclusione di questo nostro discorso, nonché come sintesi, ci viene in aiuto il comma 79 della legge 107: «<em>A decorrere dall&#8217;anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell&#8217;istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all&#8217;ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell&#8217;assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l&#8217;insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali</em><a href="#_ftn52" name="_ftnref52" title="">[52]</a><em> coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell&#8217;ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso</em>».<br />
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<strong>6. La riduzione del numero di alunni e di studenti per classe</strong><br />
Il comma 84 della legge in commento afferma che: «<em>Il dirigente scolastico, nell&#8217;ambito dell&#8217;organico dell&#8217;autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità</em>».<br />
E&#8217; proprio dalla riduzione del numero degli alunni per classe che potrebbe partire il percorso della nuova scuola, sempre restando nell&#8217;ambito della definizione delle dotazioni organiche ed all&#8217;interno di un assetto organizzativo generale che non potrà prescindere dalla articolazione spicciola dell&#8217;Offerta Formativa.<br />
Già i giudici amministrativi siciliani (con la sentenza n. 2250/2014) hanno evidenziato come &nbsp;l&#8217;eccessivo numero di alunni per classe, oltre a aggravare i rischi relativi alla sicurezza, pone degli evidenti pregiudizi negativi sulla qualità della didattica e sulla gestione della classe stessa, andando quindi ad incidere certamente in termini non positivi sulla formazione degli alunni e, in particolar modo, non consentendo la piena integrazione degli studenti diversamente abili o con difficoltà di apprendimento oppure BES (Bisogni Educativi Speciali).<br />
Il quadro di riferimento della materia è dato dal d.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, recante «<em>norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola</em> [&#8230;]», secondo quanto previsto dall’art. 64 del d.l. n. 112 del 2008 volto a garantire una maggiore dell&#8217;utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico (commi 3 e 4).<br />
Circa le regole per la formazione delle classi degli istituti di istruzione secondaria superiore (anche in presenza di alunni con disabilità), il d.P.R. n. 81 del 2009 stabilisce che:<br />
&#8211; «<em>le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell&#8217;infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall&#8217;insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola</em>» (art. 5, comma 2);<br />
&#8211; «<em>le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite, di norma, con non meno di 27 allievi</em>» (art. 16, comma 1);<br />
&#8211; «<em>gli eventuali resti della costituzione di classi con 27 alunni sono distribuiti tra le classi dello stesso istituto, sede coordinata e sezione staccata o aggregata, qualora non sia possibile trasferire in istituti viciniori dello stesso ordine e tipo le domande eccedenti, e senza superare, comunque, il numero di 30 studenti per classe; si costituisce una sola classe quando le iscrizioni non superano le 30 unità</em>» (art. 16, comma 3);<br />
-«<em>le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all&#8217;articolo 16</em>» (art. 17, comma 1).<br />
Tale norma trova riscontro anche nell’art. 64, comma 4, del d.l. n. 112 del 2008, convertito con legge n. 133 del 2008., nella quale si evidenzia l&#8217;esigenza di provvedere alla «revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi» (lett. c), nessuna specifica indicazione reca con riferimento alla formazione delle classi in presenza di alunni disabili.<br />
Inoltre la circostanza che il regolamento di che trattasi contempli l’ipotesi della presenza di disabili unicamente per le prime classi e non anche per quelle intermedie impone un’interpretazione dello stesso dato normativo in linea con le esigenze di inclusione dell’alunno disabile così come tracciate dalla legislazione interna di riferimento e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.<br />
Inoltre tale lettura sembra essere avallata dalla circolare ministeriale n. 18 del 2013 (e ripetuta con la più recente circolare n. 34 del 2014), inerente alla formazione delle classi per l’anno scolastico 2013/2014, nelle quali si invitano le strutture periferiche dell’Amministrazione a «<em>limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni</em>».<br />
Il D.P.R. n° 81/09 abroga espressamente il D.M. n° 141/99 che fissava un tetto massimo al numero di alunni con disabilità presenti nella stessa classe.<br />
L&#8217;ultima circolare in ordine cronologico è la nota ministeriale&nbsp; n.6753 del 27/02/2015 avente come oggetto “Dotazioni organiche del personale docente per l&#8217;anno scolastico 2015/2016 -Trasmissione schema di Decreto Interministeriale.”<br />
In base alla normativa vigente (art.3 del Decreto interministeriale Organici 2015/16) «<em>le classi sono costituite secondo i parametri e i criteri stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009. Le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell’infanzia sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti. Determinato il numero delle predette classi e sezioni, il dirigente scolastico procede all’assegnazione degli alunni alle stesse secondo le diverse scelte effettuate, sulla base dell’offerta formativa della scuola e, comunque, nel limite delle risorse assegnate. L’applicazione della circolare ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, relativa alla distribuzione tra le classi degli alunni con cittadinanza non italiana, non può comportare incrementi al numero della classi stesse</em>».<br />
Resta saldo il dovere per gli Uffici Scolastici Regionali di predisporre controlli formali e continui monitoraggi sulle dimensioni delle classi onde evitare il loro affollamento: ogni alunno infatti deve godere di uno spazio minimo di 1,80 metri quadrati nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e di 1,96 nella scuola secondaria di secondo grado, laddove l’altezza minima delle aule deve essere di 3 metri. Se da un lato il superamento di questi limiti mette a repentaglio la sicurezza degli studenti (e dei docenti), dall’altro l’eccessivo numero di alunni per classe ne penalizza la formazione.<br />
Prima della Legge 107/2015 la normativa vigente differenziava, inoltre, la consistenza numerica degli alunni per classe in base all’ordine e grado d’istruzione.<br />
<u>Scuola dell’infanzia</u><br />
Le sezioni della scuola dell’infanzia sono costituite con un numero minimo di 18 e un massimo di 26 alunni, salvi i casi di presenza di alunni disabili. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 29 alunni per sezione.<br />
<u>Scuola primaria</u><br />
Le sezioni della scuola primaria sono costituite con un numero minimo di 15 e un massimo di 26 alunni, salvi i casi di presenza di alunni disabili. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 27 alunni per sezione. Nelle scuole nelle quali si svolge il tempo pieno, il numero complessivo delle classi è determinato sulla base del totale degli alunni iscritti. Nei comuni di montagna, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi con un numero minimo di 10 alunni.<br />
<u>Scuola secondaria di I grado</u><br />
Le sezioni della scuola secondaria di I grado sono costituite con un numero minimo di 18 e un massimo di 27 alunni. Eventuali iscritti in eccedenza essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 28 alunni per classe. Si procede alla formazione di un’unica classe quando il numero degli iscritti non supera le 30 unità. Nei comuni di montagna, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi anche con alunni iscritti ad anni di corso diversi, con un numero massimo di 18 alunni.<br />
<u>Scuola secondaria superiore</u><br />
Le sezioni della scuola secondaria superiore sono costituite con un numero minimo 27 alunni. Eventuali iscritti in eccedenza essere ridistribuiti nelle classi dello stesso istituto, sede coordinata e sezione staccata, senza superare il numero di 30 alunni per classe. Le classi del primo anno di corso delle sedi coordinate e delle sezioni staccate e aggregate, le sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso devono essere costituite con un numero minimo di 25 alunni<a href="#_ftn53" name="_ftnref53" title="">[53]</a>.<br />
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<strong>7. La valutazione dei dirigenti scolastici</strong><a href="#_ftn54" name="_ftnref54" title="">[54]</a><br />
Già nel 2007 si leggeva: «<em>Dato il ruolo essenziale che svolge nel miglioramento dell’efficacia delle scuole, la valutazione delle competenze dei dirigenti scolastici occupa anch’essa un posto essenziale nei meccanismi di sviluppo professionale e di avanzamento di carriera</em>»<a href="#_ftn55" name="_ftnref55" title="">[55]</a>.<br />
Al comma 93 della legge 107 si legge: «<em>La valutazione dei dirigenti scolastici</em><a href="#_ftn56" name="_ftnref56" title="">[56]</a> <em>è effettuata ai sensi dell&#8217;articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell&#8217;individuazione degli indicatori per la valutazione del dirigente scolastico si tiene conto del contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dei seguenti criteri generali:</em><br />
<em>a) competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell&#8217;azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell&#8217;incarico triennale;</em><br />
<em>b) valorizzazione dell&#8217;impegno e dei meriti professionali del personale dell&#8217;istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali</em><a href="#_ftn57" name="_ftnref57" title="">[57]</a><em>;</em><br />
<em>c) apprezzamento del proprio operato all&#8217;interno della comunità professionale e sociale;</em><br />
<em>d) contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell&#8217;ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale</em><a href="#_ftn58" name="_ftnref58" title="">[58]</a><em>;</em><br />
<em>e) direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole</em>».<br />
Ed ancora al comma 94: «<em>Il nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici è composto secondo le disposizioni dell&#8217;articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e può essere articolato con una diversa composizione in relazione al procedimento e agli oggetti di valutazione.</em><br />
<em>La valutazione è coerente con l&#8217;incarico triennale e con il profilo professionale ed è connessa alla retribuzione di risultato</em><a href="#_ftn59" name="_ftnref59" title="">[59]</a><em>. Al fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l&#8217;attuazione della presente legge e in relazione all&#8217;indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, per il triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive. Tali incarichi possono essere conferiti, nell&#8217;ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici del Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università e della ricerca, ai sensi dell&#8217;articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in deroga, per il periodo di durata di detti incarichi, alle percentuali ivi previste per i dirigenti di seconda fascia. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio. La percentuale di cui all&#8217;articolo 19, commi 5-bis e 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti tecnici del Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università e della ricerca, è rideterminata, nell&#8217;ambito della relativa dotazione organica, per il triennio 2016-2018, in misura corrispondente ad una maggiore spesa non superiore a 7 milioni di euro per ciascun anno.</em><br />
<em>Gli incarichi per le funzioni ispettive di cui ai periodi precedenti sono conferiti in base alla procedura pubblica di cui all&#8217;articolo 19, comma 1- bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, mediante valutazione comparativa dei curricula e previo avviso pubblico, da pubblicare nel sito del Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università e della ricerca, che renda conoscibili il numero dei posti e la loro ripartizione tra amministrazione centrale e uffici scolastici regionali, nonché i criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa</em>».<br />
Chi scrive è convinto che un sistema di valutazione delle performance manageriali<a href="#_ftn60" name="_ftnref60" title="">[60]</a> sia frutto dell’esigenza di indagare le connessioni tra gli aspetti caratterizzanti le configurazioni dei sistemi di programmazione e controllo da parte dei dirigenti scolastici e le risposte dei docenti e degli studenti. Si rende pertanto necessaria una analisi puntuale delle variabilità delle risposte dei docenti e degli studenti ai segnali dei sistemi di gestione indagando i comportamenti attraverso i quali è possibile leggere il controllo direzionale e gestionale come la sequenza cronologica di programmazione, elaborazione ed analisi e valutazione delle prestazioni.<br />
Adottando magari anche i c.d. “<em>bonus plan</em>” come un mezzo di supporto esterno al processo di controllo, riconoscendogli il compito di rafforzarlo mediante il collegamento risultati – remunerazione.<br />
L’obiettivo perseguito potrebbe, quindi, risultare su un piano anche sinergico, portando ad un innalzamento del livello qualitativo dei servizi offerti all’utenza, dall’altro, ad una maggiore valorizzazione del merito individuale attraverso l’utilizzo di sistemi premianti in grado di incidere positivamente sulla produttività del lavoro pubblico e, dunque, sulla performance della struttura responsabile dell’erogazione del servizio.<br />
Oggi un serio lavoro di ricerca scientifica su un tema tanto delicato va, quindi, condotto sul piano metodologico integrando l’approccio giuridico con gli strumenti di analisi offerti dalle scienze dell’organizzazione e della managerialità, analizzando anche le eventuali criticità che via via si individuano.<br />
La modernizzazione della scuola passa, quindi, anche per una rinnovata strategia di gestione che viene imposta dalla norma stessa, innalzando la qualità dei servizi resi per rendere più competitivo il sistema Paese nel suo complesso, attraverso un &nbsp;modello di <em>accountability</em> che fa della scuola anche una “azienda erogatrice di servizi” in termini di formazione ed evoluzione.<br />
La ricerca nell’ambito dei sistemi di gestione è cresciuta notevolmente: la letteratura sui sistemi di incentivazione è stata rivisitata e valutata in modo critico da alcuni recenti lavori. Ad esempio, Prendergast<a href="#_ftn61" name="_ftnref61" title="">[61]</a> analizza la letteratura sugli incentivi che adotta una prospettiva economica, Murphy<a href="#_ftn62" name="_ftnref62" title="">[62]</a>, Pavlik e altri<a href="#_ftn63" name="_ftnref63" title="">[63]</a>&nbsp; invece analizzano gli studi sulla remunerazione degli “<em>executive</em>” esaminando i lavori pertinenti alla letteratura in Accounting e in Finanza<a href="#_ftn64" name="_ftnref64" title="">[64]</a>.<br />
Chi, quindi, si occupa di ricerca in ambito giuridico sarà chiamato a porre l&#8217;accento sulla individuare di nuovi strumenti atti a supportare un miglioramento della performance intesa come «versione aggiornata e attuale del principio del buon andamento delle amministrazioni»<a href="#_ftn65" name="_ftnref65" title="">[65]</a>, nozione di derivazione costituzionale (art. 97 Cost.) che va declinata in categorie giuridiche espressive delle istanze della realtà socio &#8211; economica di riferimento.<br />
L’analisi della letteratura sui sistemi di incentivazione è stata estesa da un recente lavoro di Merchant e altri (2003), comprendendo gli studi riguardanti: a) i target di performance ed il processo di <em>target-setting</em>; b) le misurazioni di performance; e c) la valutazione della performance. Le ragioni che hanno condotto alla considerazione di tali studi nell’ambito dei sistemi di incentivazione risiede nel fatto che molte organizzazioni includono aspetti caratterizzanti la definizione dei processi di misurazione e valutazione delle performance durante il processo di <em>budgeting</em> (1999) esamina i lavori in Accounting che analizzano la problematica della remunerazione adottando come teoria di riferimento la teoria di agenzia. Molte di queste <em>reviews</em> si focalizzano sull’<em>incentive-contracting</em>, cioè sulla struttura degli incentivi.<br />
La valutazione delle prestazioni rappresenta non solo uno strumento di supporto alla politica retributiva, ma anche uno strumento che può essere usato per altre finalità come la selezione interna, la gestione del rapporto gerarchico e funzionale, il controllo e la comunicazione.<br />
Un serio processo di modernizzazione della scuola non può prescindere da una integrazione tra una sensibilità giuridica all’attitudine alla progettualità manageriale propria dell’approccio economico ed a questo proposito sintesi può essere il comma 86 della legge in commento: «<em>In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, a decorrere dall&#8217;anno scolastico 2015/2016 il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti è incrementato in misura pari a euro 12 milioni per l&#8217;anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall&#8217;anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Il Fondo è altresì incrementato di ulteriori 46 milioni di euro per l&#8217;anno 2016 e di 14 milioni di euro per l&#8217;anno 2017 da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum</em>».<br />
Si tratta, pertanto, di indentificare e valorizzare “<em>best performers</em>”, valutando con apprezzabili differenziazioni, con rilevanti ricadute a livello organizzativo, con una maggiore attenzione ai processi di definizione degli obiettivi, un miglioramento del rapporto dirigente &#8211; docenti e, non ultimo, una maggiore flessibilità nell’organizzazione del lavoro. Forse una introduzione di forme retributive incentivanti, potrà incidere indirettamente sulla motivazione nella promozione di un cambiamento organizzativo che si ripercuote positivamente sulla performance della struttura.<br />
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<strong>8. La valutazione dei docenti</strong><br />
«<em>Autonomia e Valutazione rappresentano un intreccio molto forte perché non si può realizzare un servizio scolastico in autonomia didattica e organizzativa senza un’opera costante e puntuale di valutazione della sua qualità. Nello stesso tempo valutare le istituzioni scolastiche può concorrere a migliorare la qualità dei servizi erogati, a promuovere l’attivazione di autonome iniziative di autovalutazione, a generare dinamiche di differenziazione utili alla ricerca delle soluzioni migliori, ad attivare una proficua emulazione competitiva</em><a href="#_ftn66" name="_ftnref66" title="">[66]</a>»<br />
Al comma 127 del testo normativo in commento si legge: «<em>Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell&#8217;articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione</em><a href="#_ftn67" name="_ftnref67" title="">[67]</a>».<br />
Ed ancora al comma 129: «<em>Dall&#8217;inizio dell&#8217;anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l&#8217;articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: «Art. 11. – (Comitato per la valutazione dei docenti). 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:</em><br />
<em>a) tre docenti dell&#8217;istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;</em><br />
<em>b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell&#8217;infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;</em><br />
<em>c) un componente esterno individuato dall&#8217;ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.</em><br />
<em>3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:</em><br />
<em>a) della qualità dell&#8217;insegnamento e del contributo al miglioramento dell&#8217;istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;</em><br />
<em>b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti</em><a href="#_ftn68" name="_ftnref68" title="">[68]</a><em> in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell&#8217;innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;</em><br />
<em>c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.</em><br />
<em>4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo</em><a href="#_ftn69" name="_ftnref69" title="">[69]</a>. <em>A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.</em><br />
<em>5. Il comitato valuta il servizio di cui all&#8217;articolo 448 su richiesta dell&#8217;interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l&#8217;interessato e il consiglio di istituto provvede all&#8217;individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all&#8217;articolo 501</em>».<br />
In questi ultimi anni si assiste ad un processo del decentramento amministrativo che è andato a caratterizzare le politiche dei governi, non solo italiani, ma dell&#8217;intero continente europeo<a href="#_ftn70" name="_ftnref70" title="">[70]</a>: tale processo, talvolta, nel mondo della scuola si è tradotto in riforme che hanno accresciuto l’autonomia degli istituti scolastici a cui sono state attribuite delle funzioni prima di competenza dell’amministrazione centrale ed hanno posto l&#8217;accento su un sistema di valutazione del personale che la Legge in commento si limita giusto a confermare come esito dei tempi, all&#8217;interno di una contestualità caratterizzata dall&#8217;autonomia che già dagli anni Ottanta viene introdotta dalle riforme del settore educativo nella maggior parte dei Paesi europei. «<em>Le scuole devono beneficiare di una autonomia per rispettare la libertà d’ insegnamento, per vivificare la democrazia scolastica locale e completare la decentralizzazione. Oggi, l’autonomia è diventata quasi ovunque in Europa uno strumento per raggiungere mete strettamente definite in ambito educativo: ampliare i margini di intervento delle scuole e degli insegnanti per migliorare la qualità dell’istruzione</em>»<a href="#_ftn71" name="_ftnref71" title="">[71]</a>.<br />
Circa il rapporto tra Italia e gli altri Paesi UE, già nel 2009, circa la figura del Dirigente Scolastico si scriveva: «<em>Il tempo dedicato alle diverse attività svolte dai capi d’istituto è ripartito in modo simile in tutti i Paesi europei. Nella maggioranza dei Paesi, i capi di istituto dell’istruzione primaria dedicano la maggioranza del loro tempo, ossia in media più del 40%, ai compiti di gestione e di amministrazione come la gestione del personale, il reclutamento e il budget. In Belgio (Comunità francese), Danimarca, Italia, Svezia e Norvegia, la proporzione è più significativa con il 50% del tempo dedicato alle attività di gestione e di amministrazione.</em><br />
<em>I capi di istituto della maggioranza dei Paesi dedicano un’altra parte importante del loro tempo di lavoro, ossia più del 20% in media, alla comunicazione con i genitori e la comunità locale così come le interazioni individuali con gli alunni. In terza posizione, figurano le attività professionali legate allo sviluppo del curriculum e della didattica per la scuola. In alcuni Paesi, come ad esempio in Germania e Finlandia, il dirigente mantiene anche alcune ore di insegnamento</em>»<a href="#_ftn72" name="_ftnref72" title="">[72]</a><br />
Oggi il docente va valutato rispetto a tantissimi parametri ed in relazione ad obiettivi che devono avere la primaria caratteristica della chiarezza: «i saperi e le competenze che tutti gli studenti devono acquisire alla fine del biennio dell’obbligo d’istruzione in riferimento ai quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale) rappresentano, a loro volta, il “tessuto” per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione di competenze fondamentali chiave funzionali alla vita adulta e agli apprendimenti successivi.<a href="#_ftn73" name="_ftnref73" title="">[73]</a>»<br />
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<div><strong>Angelo Costa </strong>(1977), cultore della materia in Giustizia Amministrativa presso l&#8217;Università della Calabria e collaboratore presso la medesima cattedra. Laureato in lettere classiche v.o. (con lode) e in Giurisprudenza Magistrale, è docente di latino e greco dal 2001 presso i licei classici e giornalista pubblicista.<br />
<em>Legal Journalist</em> collabora con il quotidiano ItaliaOggi (ClassEditori), con il Quotidiano per la Pubblica Amministrazione (Gruppo Wolters Kluwer-UTET Giuridica) e con il Quotidiano Enti Locali (Gruppo Wolters Kluwer- UTET Giuridica).<br />
Il suo filone di ricerca riguarda anche il rapporto tra lingua e diritto, in particolar modo nello studio del Diritto Amministrativo e del Diritto Costituzionale la lingua viene vista come strumento ausiliare del momento interpretativo nella pratica e nella teoria giuridica.&nbsp;<br />
Diplomato presso la Scuola Specializzazione per l’Insegnamento Secondario, ha, poi, conseguito un Master di II livello presso l’Università della Calabria e due corsi di perfezionamento annuali sempre presso l’Unical. Già direttore, dal 2002 al 2005, della rivista scientifica internazionale Il Nuovo Baretti con redazioni nelle maggiori capitali europee.&nbsp;<br />
Autore di numerose pubblicazioni scientifiche, tra le più recenti si segnalano: La dipendenza contestuale dei termini nella sentenza della Corte Costituzionale: Note esemplificative per una teoria dell&#8217;interpretazione del linguaggio costituzionale, in Revista Brasileira de Direito Constitucional &#8211; RBDC, 2015; <a href="https://www.giustamm.it/bd/dottrina/5142">Sul provvedimento di scioglimento degli organi elettivi per infiltrazioni mafiose. Fondamenti giurisprudenziali</a>, in Giustizia Amministrativa &#8211; rivista di diritto pubblico, 2015; con Renato Rolli, <a href="https://www.giustamm.it/bd/dottrina/5112">Genus &amp; representation&#8217;s path: il neutro nella cultura occidentale per una neutralizzazione dei concetti giuridici. Studio oltre le discriminazioni tra uomo e donna</a>, in Giustizia Amministrativa &#8211; rivista di diritto pubblico, 2015; Osservazioni sul diritto di credito maturato nell’ambito di un rapporto di servizio di tipo onorario nella P.A.: note giurisdizionali, in Ratio Iuris &#8211; rivista giuridica, 2015; con Diego D&#8217;Amico, Certificati bianchi, efficienza energetica e diritto amministrativo, in Ratio Iuris &#8211; rivista giuridica, 2015; Interdittiva antimafia: note sulla necessità dell&#8217;attualità del condizionamento criminale, in Ratio Iuris &#8211; rivista giuridica, 2015; Brevi note sul riparto di giurisdizione relativamente agli atti amministrativi che hanno riflessi sul rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, in Ratio Iuris &#8211; rivista giuridica,2015; <a href="https://www.giustamm.it/bd/dottrina/5046">Costituzione e procedimento interpretativo: la semantica del lessico costituzionale e categorizzazione normativa</a>, in Giustizia Amministrativa &#8211; rivista di diritto pubblico, 2015; con Renato Rolli, <a href="https://www.giustamm.it/bd/dottrina/4973">La sentenza amministrativa: lingua e nodi interpretativi</a>, in Giustizia Amministrativa &#8211; rivista di diritto pubblico, 2014; Spunti di ricerca sulla lingua del diritto tra filologia ed interpretazione, in Dike kai nomos, quaderni di cultura politico-giuridica, 2014.</div>
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Nigro, <em>Lineamenti generali</em>, in AA.VV. (a cura di AMATO e BARBERA), <em>Manuale di diritto pubblico</em>, Bologna, 1997, 9</div>
<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Un ringraziamento particolare va al Professore Renato Rolli per il costante e puntuale lavoro di revisione e per i preziosi suggerimenti ed al Dirigente Scolastico Maria Saveria Veltri per essere costante punto di riferimento professionale per l&#8217;analisi di alcuni aspetti di questo lavoro</div>
<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> L’art. 3 del DPR n.275 del 1999 è stato novellato dal comma 14 della legge 107.<br />
Si vedano anche a mo&#8217; di introduzione: FRENI, <em>A proposito di un nuovo riordino della dirigenza statale e non solo</em>, in <em>Iter legis</em>, 2001, 5 ss.; OLIVIERI, <a href="https://www.giustamm.it/bd/dottrina/687"><em>Le principali novità della riforma della dirigenza pubblica</em></a>, in www.giustamm.it, 11-2001; DEL VECCHIO, <a href="https://www.giustamm.it/bd/dottrina/653"><em>Riordino della dirigenza pubblica ed istituzione dell’area dei quadri intermedi nel pubblicoimpiego: un’occasione da non sprecare</em></a>, ibidem, 10-2001; OLIVIERI, <a href="https://www.giustamm.it/bd/dottrina/625"><em>Primissime considerazioni sulla riforma della dirigenza</em></a>, ibidem; VIRGA, <a href="https://www.giustamm.it/bd/dottrina/624"><em>Chi di spoil system ferisce…</em></a>, ibidem, 9-2001; DEL VECCHIO, <a href="https://www.giustamm.it/bd/dottrina/799"><em>La riforma della dirigenza pubblica: un’occasione (per ora) sprecata</em></a>, in www.giustamm.it, 3-2002;<br />
Altre pagine rilevanti sulla dirigenza statale: D’ALESSIO, <em>La legge di riordino della dirigenza:nostalgie, antilogie ed amnesie</em>, in <em>Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni</em>, 2002, 213 ss.</div>
<div id="ftn4" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Si riporta il testo dell’art. 25, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (<em>Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</em>), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. :<br />
«<em>Art. 25. Dirigenti delle istituzioni scolastiche (Art. 25 -bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall’art. 1 del d.lgs n. 59 del 1998; Art. 25 -ter del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall’art. 1 del d.lgs n. 59 del 1998) In vigore dal 24 maggio 20011. Nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell’art. 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l’amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all’amministrazione stessa.</em><br />
<em>2. II dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, é responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.</em><br />
<em>3. Nell’esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l’esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni</em>».</div>
<div id="ftn5" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Si osserva come già la delega di cui alla legge n. 421 del 1992 (per fare un po&#8217; di storia) aveva come fulcro centrale la c.d. privatizzazione del pubblico impiego. Ciò aveva come principale finalità la distinzione tra organizzazione della P.A., la cui disciplina viene affidata in primo luogo alla legge, ed il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, tendenzialmente demandato allo strumento della contrattazione collettiva. Il decreto legislativo n. 29 del 1993, sia pure entro un quadro strutturale della P.A. rimasto sostanzialmente inalterato, attua il disegno del legislatore delegante, abbandonando il tradizionale statuto del pubblico impiego in favore della regola &#8211; temperata da alcune eccezioni &#8211; del rapporto di lavoro subordinato privato, ritenuta più idonea alla realizzazione delle esigenze di flessibilità nella gestione del personale sottese alla riforma.<br />
Tale norma, nel pieno rispetto dei principi posti dall&#8217;art. 97 Cost., non rinuncia tuttavia a disciplinare nel merito numerosi aspetti dei rapporti privatizzati più strettamente legati a profili organizzativi dell&#8217;attività dell&#8217;amministrazione: tra i quali, in particolare, quelli che hanno ad oggetto la dirigenza.<br />
Per quanto riguarda, poi, la tutela giudiziaria, inoltre la norma non lascia dubbio circa la necessità che &nbsp;le posizioni soggettive dei dipendenti pubblici, compresi i dirigenti di qualsiasi livello, vengano riportate nell&#8217;alveo dei diritti di cui all’art. 2907 cod. civ. anche alla luce di un abbastanza recente orientamento dettato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sezioni unite, n. 41 del 2000).<br />
Tale tutela é piena, in quanto il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, é abilitato ad adottare, «nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati», con capacità di produrre anche effetti costitutivi o estintivi del rapporto di lavoro (art. 68 n. 29 del d.lgs. 1993, nel testo vigente dopo le modifiche introdotte dall&#8217;art. 18 del d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387).<br />
Nè l’esistenza di un atto amministrativo presupposto, nelle controversie relative ai rapporti di impiego dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, può costituire limitazione alla competenza del giudice ordinario, quale giudice del lavoro, potendo questi conoscerlo in via incidentale, ai fini della disapplicazione (art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993, nel testo citato, in relazione alla delega contenuta nell’art. 11, comma 4, lettere a) e g) della legge 15 marzo 1997, n. 59, risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191 recante &#8220;Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, nonchè norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica&#8221;).</div>
<div id="ftn6" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> La Cass. Civ., 25/10/1989, n. 4358, in <em>Rass. Giur. ENEL</em>, 1990, 714 definisce il dirigente come «quel collaboratore del datore di lavoro che ha un ampio influsso sull’intera azienda od un suo ramo autonomo, così da influenzare l’andamento dell’azienda stessa e determinarne la sorte». In senso contrario, v Cass.28 dicembre 1998, n. 12860, secondo cui «La figura del dirigente di azienda come alter ego dell’imprenditore non risponde agli attuali assetti organizzativi delle imprese, specie se di rilevanti dimensioni, caratterizzate da una pluralità di dirigenti, di diverso livello. (…). Per l’individuazione degli elementi qualificanti la natura del dirigente, non è più possibile fare riferimento soltanto all’aspetto della supremazia gerarchica e dei poteri direttivi ad essa connessi, essendo necessario tenere prsente la qualità, l’autonomia e la discrezionalità delle mansioni affidate». E ancora, Cass. Civ., 14/5/1983, n. 3353, in <em>Notiz. Giur. Lav.</em>,1983, p. 356: «Compete all’autonomia negoziale delle associazioni sindacali, non solo in forza dello specifico disposto degli artt. 2071, comma 2, 2095, 2° comma, c.c. e 96 disp. Att. Stesso codice, ma anche come espressione del principio costituzionale di libertà sindacale, la determinazione dei requisiti necessari per l’appartenenza alle categorie fondamentali dei prestatori di lavoro, nonché per l’attribuzione agli stessi delle singole qualifiche, anche attraverso stipulazione di contratti collettivi particolari per determinati ambiti territoriali o suddivisioni dei vari settori produttivi…» O, da Cass. S.U. 17 marzo 1995 n. 6041, in Foro it., 1995, I, 1778 «Il dirigente si colloca al vertice dell’organizzazione aziendale, svolge mansioni tali da caratterizzare la vita dell’azienda con scelte di respiro globale, e si pone in un rapporto di collaborazione fiduciaria con il datore di lavoro, dal quale si limita a ricevere direttive di carattere generale per la cui realizzazione si avvale di ampia autonomia, ed anzi esercita i poteri propri dell’imprenditore, del quale è un alter ego,assumendone, anche se non sempre, la rappresentanza esterna».</div>
<div id="ftn7" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> I componenti, le funzioni, le modalità delle elezioni del consiglio d’Istituto sono definiti dalle seguenti norme:<br />
DPR 31 maggio 1974, n. 416: riguarda l’istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.<br />
Decreto Interministeriale 28 maggio 1975: riguarda le istruzioni amministrativo-contabili per i circoli didattici, gli istituti scolastici d’istruzione secondaria ed artistica statali e per i distretti scolastici.<br />
Circolare Ministeriale 16 aprile 1975, n. 105: riguarda l’applicazione del regolamento tipo nelle more dell’adozione del regolamento interno (disposizioni generali, convocazione, elezione del presidente ecc. degli organi collegiali).<br />
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (in particolare gli artt. 8 e 10): è il Testo Unico sulla scuola che riprende il DPR n. 416/1974;<br />
Legge 15 marzo 1997, n. 59: riguarda la Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (in particolare l’art. 21).<br />
Decreto Legislativo 6 marzo 1998, n. 59 “Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell’articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59”: riguarda l’istituzione della dirigenza e il ruolo del Dirigente scolastico.<br />
DPR 8 marzo 1999, n. 275 (successivamente modificato dai DPR n. 156/1999 e n. 105/2001): è il Regolamento dell’autonomia scolastica.<br />
Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 : è il regolamento contabile.<br />
A queste si aggiungono quattro importanti Ordinanze ministeriali che riguardano il Consiglio d’istituto con particolare riferimento all’iter da seguire per l’elezione degli organi collegiali:<br />
Ordinanza ministeriale del 15 luglio 1991, n. 215: riguarda in generale l’elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto.<br />
Ordinanza ministeriale 4 agosto 1995, n. 267 : riguarda la nomina di un commissario straordinario per le competenze di cui all’art. 9 del D.I. 28 maggio 1975, fino alla prima costituzione degli organi collegiali a livello di istituto: «Nei casi di scioglimento dei consigli di circolo o d’istituto e nel caso di nuove istituzioni, fino a quando detti consigli non siano insediati, nonché nei casi di scioglimento del consiglio scolastico distrettuale, il Provveditore agli Studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, nomina un commissario per l’amministrazione straordinaria».<br />
Ordinanza ministeriale n. 293 del 24 giugno 1996: riguarda il numero dei presentatori delle liste dei candidati nelle elezioni degli organi collegiali della scuola.<br />
Ordinanza ministeriale del 17 giugno 1998, n. 277: riguarda i casi di aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore, anche di diverso ordine e tipo, e di sezioni staccate e/o sedi coordinate.</div>
<div id="ftn8" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> In Italia, il tasso medio di abbandono scolastico misurato con l’ultimo test Pisa nel 2009 è del 23,5%, percentuale che esclude gli studenti dei Centri di formazione professionale, essendo questi ultimi disciplinati dalla normativa regionale e pertanto fonte di dati difficilmente comparabili. Questo significa che, mediamente, almeno uno/a studente/ssa italiano/a su quattro è “a rischio di esclusione economica e sociale”. Aggiungendo a questo dato i tassi di dispersione scolastica e di evasione e i risultati circa le competenze di base in uscita al termine del ciclo d’istruzione secondaria (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, 2008b), è legittimo pensare che questo problema interessi una fetta ben maggiore di studenti italiani.</div>
<div id="ftn9" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> La Circolare Ministeriale 362/92 dichiara che la scuola ha il compito costituzionale di “<em>rimuovere gli ostacoli” al pieno sviluppo delle giovani generazioni e di garantire il diritto allo studio per tutti, suggerendo l’importanza di prestare attenzione, all’interno del sistema scolastico, non solo ai contenuti disciplinari, ma anche alla qualità delle relazioni. La scuola non può perseguire i suoi fini istituzionali d&#8217;istruzione e di promozione dell&#8217;apprendimento, per rendere effettivo il diritto allo studio, senza farsi carico, per la sua parte, della &#8220;rimozione degli ostacoli&#8221; che compromettono più o meno gravemente il raggiungimento di tali fini</em>[…].<em> L&#8217;impegno di rimozione che la scuola deve affrontare, in quanto istituzione di questa Repubblica, implica la necessità di lavorare non solo con i contenuti disciplinari e con le didattiche specifiche, ma anche con i processi, con le relazioni, con i significati, con le motivazioni da cui dipendono il successo o l&#8217;insuccesso scolastico</em> […]. <em>Il diritto allo studio acquista perciò sempre più il carattere di diritto alla buona qualità della vita scolastica, condizione indispensabile per l&#8217;efficacia e l&#8217;efficienza del servizio offerto (CM 362/92).</em></div>
<div id="ftn10" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Sono ben 26 i commi della legge 107 che prevedono attività<em> “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica</em>”</div>
<div id="ftn11" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> FRANCESCHINI, RUSSO, <em>Sistemi formativi e dirigenza scolastica in Europa. Spagna, Francia, Germania, Regno Unito</em>, Edizione ETS, Pisa 2011, pp. 80, 81.</div>
<div id="ftn12" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Piano di Miglioramento dell’istituzione scolastica, previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80 (pubblicato in G.U. n. 155, il 4 luglio 2013) con cui&nbsp; abbiamo ufficialmente un Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione.</div>
<div id="ftn13" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> D&#8217;Auria, <em>Ancora una riforma della dirigenza pubblica</em>, in <em>Giornale di diritto amministrativo</em>, 2002, 11, p. 1158.</div>
<div id="ftn14" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> si tratta di una nota innovativa se si legge quanto previsto all’art. 10, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 20/03/2009, n.81 &#8211; adottato in attuazione dell&#8217;art. 64 comma 4 DL 112/2008 convertito in L. 133/2008 &#8211; il quale dispone che «Salvo il disposto dell&#8217;articolo 5, commi 2 e 3, le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite da non meno di 8 e non piu&#8217; di 18 alunni.»</div>
<div id="ftn15" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> Si vedano anche queste interessanti note dottrinali, sebbene talvolta in contesto diverso: DURVAL, <em>La riforma della pubblica amministrazione ed il sistema di valutazione dei dirigenti</em>, in <em>Lav. e prev. oggi</em>, 2009, 3, 321 ss.; LANOTTE, <em>Lavoro e P.A., La dirigenza pubblica</em>, in <em>Dir. prat. lav.</em>, 2003, 10, 682 ss.; ASTONE, <em>Prime note sul riordino della dirigenza statale</em>, in <em>Funz. pubbl</em>., 2002, 1, 31 ss.; MEOLI, <em>Il nuovo ruolo della dirigenza</em>, in <em>Foro amm</em>., 1997, II, 2197 ss.; BATTINI, <em>Il personale e la dirigenza</em>, in <em>Gior. dir. amm</em>., 1997, 425 ss.; PROIETTI, <em>La dirigenza</em>, in <em>Quad. dir. lav. rel. ind</em>., 1995, n. 16, 72 ss.; CAPOBIANCHI, D’ALESSIO, <em>La riforma della dirigenza pubblica</em>, in <em>Nuova rassegna</em>, 1994, n. 13-14, 1665 ss.; ALBANESE, TORRICELLI, <em>La dirigenza pubblica</em>, in <em>Giorn. dir. lav. rel. ind</em>., 1993, 521 ss.; ALBERTI (a cura di), <em>La dirigenza pubblica</em>, Bologna, 1990; D’ORTA, MEOLI, <em>La riforma della dirigenza pubblica</em>, Padova, 1994; ROMEO; <em>La dirigenza nelle pubbliche amministrazioni: appunti per una riforma,</em> in <em>Riv. giurid. del Lav. e della Previd. Soc.</em>, 1989, 5-6, p. 527.</div>
<div id="ftn16" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> cfr. D’ANTONA, <em>Lavoro pubblico e diritto del lavoro: la seconda privatizzazione del pubblico impiego nelle “leggi Bassanini”</em>, in <em>Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni</em>, 1998, p. 45 ss.; D’ORTA, <em>La seconda fase di riforma della dirigenza pubblica: verso la fine del guado cercando di evitare gli scogli</em>, in <em>Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni</em>, 1998, p. 352; D’AURIA, <em>Nuove norme sulla privatizzazione del pubblico impiego</em>, in <em>Giornale di diritto amministrativo</em>, 1998, p.1016; PINELLI, <em>Ministri, dirigenti e amministrazioni. Uno sguardo costituzionale sulla nuova disciplina</em>, in <em>Le istituzioni del federalismo</em>, 1998, p. 799.</div>
<div id="ftn17" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Cfr. sebbene datato per molti aspetti utilissimo ed illuminante: FRANCESE, <em>La responsabilità dei dirigenti statali nella problematica generale della responsabilità dei pubblici dipendenti</em>, in <em>Foro Amministrativo</em>, 1985, p.2614.</div>
<div id="ftn18" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> Cfr. CHIOSSO (a cura di), <em>Luoghi e pratiche dell’educazione</em>, Mondadori Education S.p.A., Milano 2009, p. 45</div>
<div id="ftn19" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> La nota sul tema “competenze” è alquanto complessa, poiché il termine ha ricevuto in ambito scientifico negli ultimi tempi un’attenzione crescente in settori disciplinari di natura diversa. L’interesse dimostrato in svariati campi (scienza dell’educazione, psicologia e scienze sociali per citarne solo alcuni) per la nozione di “competenza” ha prodotto una considerevole quantità di riflessioni nelle quali i significati, le interpretazioni e gli usi del termine si sono moltiplicati e differenziati molto tra loro.<br />
«<em>Con il termine competenza intendo l’insieme delle capacità astratte possedute da un sistema, indipendentemente da come tali capacità sono effettivamente utilizzate. Con il termine prestazione mi riferisco alle capacità dimostrate da un sistema in azione, desumibili direttamente dal suo comportamento in una specifica situazione. La differenza è cruciale per discriminare cosa un sistema è in grado di fare in linea di principio, da quello che effettivamente fa in una situazione concreta (rispettivamente competenze e performance)</em>» (BARA, <em>Pragmatica cognitiva: i processi mentali della comunicazione</em>, Bollati Boringhieri, Torino, 1999 p. 239). In ambito strettamente economico, per esempio, il termine “competenze” è stato frequentemente utilizzato per evidenziare una rottura rispetto al passato, per segnare il confine tra una visione consolidata ed una nuova, quindi come momento evolutivo rispetto agli assunti precedenti, al fine di chiarire fenomeni e dinamiche superando i limiti e le carenze dell’“impostazione tradizionale”. Nell’ultimo decennio la nozione di competenza (e di conoscenza) ha poi arricchito la riflessione sul valore e sul patrimonio dell’impresa (Luffman, Lea, Sanderson, Kenny, <em>Strategic Management: An Analytical Introduction, Blackwell</em>, Oxford, 1996); la sopraggiunta necessità di annoverare tra le risorse a disposizione anche i capitali intangibili (<em>intangible assets</em>) ha problematizzato la valutazione del “capitale umano” o più generalmente del “capitale intellettuale” nel patrimonio d’impresa (Lev, <em>Intangibles. </em><em>Management, Measurement, and Reporting, Brookings Institution Press</em>, Washington, D.C., 2001).<br />
La competenza si manifesta in relazione ad un’attività, e la valutazione che il soggetto fa della stessa (dopo averne compreso per intero la natura, le caratteristiche, le finalità e gli obiettivi) gli permette di giudicare le possibili azioni da intraprendere in relazione a vincoli imposti e opportunità vagliate.</div>
<div id="ftn20" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> «<em>l&#8217;educazione è un&#8217;azione, l&#8217;opera volta contemporaneamente a stimolare l‘espansione ed espressione dell‘uomo nella loro pienezza e caratterizzazione (che è data dalla spiritualità aperta, ossia dalla relazionalità) intesa, per assumere un vigoroso e significativo termine socratico, alla „maieutica</em><em>&#8223;</em><em> della persona nei termini della personalità originale in ciascuno. Contemporaneamente è l‘opera mediante la quale si porta il soggetto a inserirsi nel gruppo sociale, a divenire, per processo di interazione, membro (socializzazione della persona) […], in modo che ne arricchisca, ne prenda coscienza, e diventi egli stesso un produttore di altra civiltà, in quanto la civiltà e la cultura devono essere ricevute come patrimonio, rivissute e ripensate dal soggetto, dar vita in lui e da lui a nuovi originali apporti personali (civilizzazione della persona)</em>» Agazzi, <em>I problemi dell&#8217;educazione e della pedagogia</em>, in <em>Vita e Pensiero</em>, Milano 1985, p. 17.</div>
<div id="ftn21" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> Lo studio della genesi dell’imprenditorialità ha suscitato nel tempo un forte interesse (REYNERI, <em>Occupati e disoccupati in Italia</em>, Il Mulino, Bologna, 1997), in quanto è opinione diffusa che essa contribuisca a creare lavoro e allo sviluppo economico (Commissione delle Comunità Europee 2003, Commissione Europea 2013). Pertanto nella legge in commento il legislatore pone l&#8217;accento su un tema di &nbsp;particolare attualità, in quanto strettamente collegato alla c.d. <em>job creation</em>.<br />
Le direttive UE auspicano un incremento del tasso di imprenditorialità, anche in riferimento a specifici target che presentano maggiori difficoltà occupazionali. In FORBES, <em>Cognitive Approaches to New Venture Creation</em>, in <em>International Journal of Management Review</em>, vol. 1, n.4, 415-439, p.415, 1999 si legge: «<em>la decisione di creare una nuova impresa è una delle scelte più significative e interessanti che persone fanno nel mondo delle organizzazioni. Questa scelta è significativa in quanto è una fonte di innovazione, di competizione e di creazione di posti di lavoro… È interessante perché coinvolge rischio, creatività e convinzione a livello individuale e organizzativo. Eppure, si sa relativamente poco su ciò che accade nella mente degli individui che creano nuove organizzazion</em>i».</div>
<div id="ftn22" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> il «<em>concetto di immagine ha subìto</em> […] <em>un’intima trasformazione. Infatti al posto di una pretesa somiglianza di contenuto tra immagine e cosa, è subentrata l’espressione di un rapporto logico estremamente complesso, una universale condizione intellettuale alla quale devono soddisfare i concetti fondamentali della conoscenza fisica. Il loro valore non risiede nel rispecchiamento di una determinata cosa esistente, ma nel risultato che essi forniscono come strumento della conoscenza, nell’unità dei fenomeni che essi producono dal loro seno</em>»: Cassirer, <em>La filosofia delle forma simboliche</em>, (I)<em>Il Linguaggio</em>, Sansoni, Milano, 2004, p. 6-7</div>
<div id="ftn23" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Autorevole dottrina considera ormai i social network sites come un nuovo spazio pubblico interconnesso in cui si configurano reti sociali orizzontali, condivise, spontanee caratterizzate da un altissimo livello di partecipazione, diventando una sorta di “comunità di scelta”, all&#8217;interno dei quali si concretizza una sorta di processo di individualizzazione dei rapporti sociali.<br />
WARREN, BRANDEIS, <em>The Right to Privacy</em>, in <em>Harvard L. Rev</em>., vol. IV, 1890, n. 5, pp. 193-220; Nonché il datato, ma insuperato: COOLEY, <em>A Treatise on the Law of Torts or the Wrongs which Arise Independent of Contract</em>, Chicago, 1888.</div>
<div id="ftn24" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> FRANZONI, <em>Governance scolastica e comunità di apprendimento</em>, Franco Angeli, Milano 2012, pp. 16, 17 e CASSESE, <em>Il diritto amministrativo. Storia e prospettive</em>, Milano, 2010, p. 254. NIGRO, <em>La pubblica amministrazione fra costituzione formale e costituzione materiale</em>, in AA.VV., <em>Studi in memoria di Vittorio Bachelet. Volume II. Amministrazione e Garanzie</em>, Milano, 1987, p. 388.</div>
<div id="ftn25" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> VIRGA, <em>Il pubblico impiego dopo la privatizzazione</em>, Milano, 1995; ESPOSITO, <em>Riforma dell’amministrazione e diritti costituzionali dei cittadini</em>, in <em>La Costituzione italiana. Saggi</em>, Padova, 1954, p. 248.</div>
<div id="ftn26" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> «<em>La qualificazione come istituto scolastico con presenza anche di minorenni comporta un&#8217;ulteriore obbligo di protezione che deriva proprio dalla funzione di educativa che pone il dirigente scolastico in posizione di vertice; come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità. In caso di danno la responsabilità è di natura contrattuale atteso che l&#8217;accoglimento della domanda di iscrizione determina la instaurazione di un vincolo negoziale</em>».Cassazione penale, sez. IV, 23/10/2015, (ud. 23/10/2015, dep.21/01/2016),&nbsp; n. 2536</div>
<div id="ftn27" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a>&nbsp; T.A.R. Lecce, (Puglia), sez. II, 05/02/2016, (ud. 20/01/2016, dep.05/02/2016),&nbsp; n. 257</div>
<div id="ftn28" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> &nbsp;cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 05 agosto 2010, n. 3583; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III &#8211; Sentenza n. 2330 del 04 ottobre 2011; T.A.R. Campania Napoli sez. IV , sentenza n. 1818 del 08/04/2013.</div>
<div id="ftn29" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> T.A.R. Lecce, (Puglia), sez. II, 05/02/2016, (ud. 20/01/2016, dep.05/02/2016),&nbsp; n. 257</div>
<div id="ftn30" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VIII, 07/11/2013,&nbsp; n. 4956: «ai sensi dell&#8217;art. 4 del RD n. 653/1925,«<em>l&#8217;alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l&#8217;anno scolastico deve farne domanda in carta legale al preside del nuovo istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica col nulla osta da cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell&#8217;obbligo delle tasse, e una dichiarazione del preside dell&#8217;istituto di provenienza relativa alla parte di programma già svolta</em>».<br />
Tale disposizione era stata abrogata a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall&#8217;articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200 (ma poi ripristinata dall&#8217;articolo 1, comma 2, del D.Lgs. primo dicembre 2009, n. 179). (&#8230;)<br />
Il Collegio conviene con l&#8217;interpretazione giurisprudenziale formatasi sulla norma in questione, per la quale non sussiste alcuna discrezionalità in capo al dirigente di un Istituto scolastico in ordine al rilascio del nulla osta al trasferimento; al contrario, l&#8217;atto richiesto appare vincolato e legato alla semplice ricorrenza di una posizione regolare dell&#8217;alunno sul piano disciplinare e fiscale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 15 gennaio 2009 , n. 59).<br />
Ne segue che il Dirigente Scolastico dell&#8217;Istituto presso il quale è stata già effettuata l&#8217;iscrizione dell&#8217;alunno che chiede il trasferimento presso altra scuola, deve rilasciare il relativo nulla osta, indipendentemente dall&#8217;inizio o meno delle lezioni, a meno che non sussistano circostanze oggettive che non consentano l&#8217;iscrizione dello studente presso il tipo di istituto scolastico prescelto, essendo esclusa una potestà discrezionale nel senso di un apprezzamento delle ragioni che inducono lo studente (o per esso la famiglia) a chiedere il trasferimento (T.A.R. Umbria Perugia, 06 luglio 2006 n. 344).<br />
Nel caso in esame, quindi, i due Istituti interessati, rispettivamente, al rilascio del nulla osta al trasferimento ed alla nuova domanda di iscrizione dell&#8217;alunno hanno ritenuto di essere attributari di una potestà discrezionale, legata a contingenti ragioni di formazione delle classi, che, in realtà, il legislatore non aveva loro conferito. In assenza delle cause impeditive contemplate dalla norma (di carattere disciplinare e fiscale), infatti, il nulla osta al trasferimento ad altra scuola, ritenuta ad insindacabile giudizio della famiglia del discente più rispondente alle attitudini ed alle aspettative di quest&#8217;ultimo, si configura quale atto vincolato, cui l&#8217;Istituto di provenienza non può sottrarsi.<br />
In particolare, non può essere ritenuta legittima la motivazione del diniego di nulla osta al trasferimento, l&#8217;impossibilità di comportare modiche al numero delle classi già formate. Tale motivazione non riguarda, innanzitutto, una delle ipotesi di diniego previste dall&#8217;art. 4 del regio decreto n. 653/1924; ipotesi da ritenersi tassative, alla luce della sopravvenuta normativa costituzionale -che oggi costituisce necessario parametro per valutare la compatibilità dell&#8217;art. 4 con l&#8217;attuale ordinamento- costituita dall&#8217;art. 30 della Carta fondamentale, per cui l&#8217;istruzione rappresenta (oltre che dovere) un diritto dei genitori, nonché dall&#8217;art. 34 Cost., per cui i capaci e i meritevoli hanno il diritto a &#8220;raggiungere i più alti gradi degli studi&#8221;.<br />
Ora, è del tutto evidente che l&#8217;esercizio del diritto-dovere genitoriale all&#8217;istruzione dei figli, nonché il perseguimento dell&#8217;astratta possibilità, per essi, di raggiungere i più alti gradi degli studi, rimarrebbero del tutto frustrati in radice, qualora si ritenesse (come hanno fatto le Istituzioni scolastiche resistenti) legittimo subordinare tali diritti ad una circostanza contingente (qui costituita dalla avvenuta predisposizione degli organici scolastici e delle classi sia nella scuola non più ritenuta dalla famiglia corrispondente alle possibilità ed aspirazioni della giovane discente che in quella ritenuta, invece, più confacente alle sue caratteristiche personali).<br />
Invero, l&#8217;esercizio del diritto all&#8217;istruzione di cui all&#8217;art. 30 Cost. comporta che, tra le facoltà così riconosciute ai genitori degli scolari minorenni, vi sia necessariamente quella di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini ed aspirazioni del minore.<br />
In caso contrario, il diritto in questione risulterebbe, nella sostanza, svuotato di reale contenuto, di guisa che l&#8217;art. 30 Cost. rimarrebbe norma impositiva del dovere di impartire una purchessia istruzione al minore, svincolata da qualsivoglia aspirazione e attitudine personali.<br />
Il che contrasterebbe, evidentemente, oltre che con elementari canoni di ragionevolezza, anche e soprattutto con il più generale diritto, costituzionalmente garantito a tutti i cittadini dall&#8217;art. 3 Cost., a che lo Stato garantisca loro (a ciascuno di loro) il pieno sviluppo della persona umana.<br />
Lo stesso si deve dire in ordine alla possibilità in astratto conferita dalla Carta fondamentale a qualsiasi discente, se capace e meritevole, di raggiungere i più alti gradi degli studi: è evidente che tale possibilità (oltre che la stessa attitudine a rientrare, o non, tra i discenti più capaci e meritevoli) deve essere misurata in relazione al percorso scolastico prescelto dall&#8217;alunno, o da chi deve rappresentarlo sino al compimento della maggiore età.<br />
In definitiva, subordinare il rilascio del nulla osta da una Scuola non più ritenuta adeguata alle esigenze formative del minore ad un&#8217;altra, considerata più rispondente alle stesse esigenze, significa piegare inammissibilmente le necessità collettive (ed i sottesi diritti), per cui il servizio pubblico scolastico è istituito, alle contingenti misure organizzative del servizio medesimo; ma in senso diametralmente contrario, fra le funzioni di tale servizio pubblico e della sua organizzazione -da cui dipende, in larga parte, il futuro della collettività amministrata- vi è proprio quella di raggiungere gli obiettivi posti dai principi costituzionali sopra ricordati.<br />
L&#8217;insindacabilità della scelta familiare, giuridicamente supportata da quanto detto sopra, supera anche le affermazioni della Scuola in ordine alla pretesa tutela dell&#8217;interesse dei discenti mediante la somministrazione di un periodo di &#8220;riorientamento&#8221; che avrebbe dovuto &#8220;far ricredere&#8221; i dicenti e le loro famiglie rispetto alla scelta di abbandonare la Scuola di prima iscrizione. Per le considerazioni sopra svolte, infatti, è ovvio che alcuna possibilità di influire sulla scelta compiuta è data all&#8217;Istituzione scolastica relitta dal discente».</div>
<div id="ftn31" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> Cassazione civile, sez. III, 15/05/2013,&nbsp; n. 11751</div>
<div id="ftn32" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> DE LUIGI, <em>I confini mobili della giovinezza. Esperienze, orientamenti e strategie giovanili nelle società locali</em>, Franco Angeli, Milano 2007, p. 77.</div>
<div id="ftn33" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> A decorrere dall&#8217;anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l&#8217;alternanza scuola-lavoro. Il registro è istituito d&#8217;intesa con il Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti: a) un&#8217;area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell&#8217;anno in cui è possibile svolgere l&#8217;attività di alternanza; b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all&#8217;articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l&#8217;alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all&#8217;anagrafica, all&#8217;attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.</div>
<div id="ftn34" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell&#8217;ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell&#8217;anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell&#8217;offerta formativa.</div>
<div id="ftn35" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> Nell&#8217;ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo nonché alla trasparenza e alla qualità dei relativi servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni<br />
per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, finalizzati all&#8217;assolvimento del diritto-dovere all&#8217;istruzione e alla formazione. (&#8230;)</div>
<div id="ftn36" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> CARINCI, <em>Simbologia e realtà di un gemellaggio: il dirigente privato e il dirigente pubblico privatizzato</em>, in QQDL, 31, 2009, p. 9.</div>
<div id="ftn37" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a> cfr., ex multis, T.A.R., Sicilia, Catania, sez. III, 28/9/2010 n. 3860 in <em>Archivio Giuridico Iuris Data</em>, 2011,dove, con un espresso richiamo alla sent. Corte Cost. 204/2004, si afferma «<em>proprio il richiamo alla valenza pubblicistica degli accordi ex art. 11 della l. 241/1990, della cd. amministrazione consensuale, consente di affermare che, nelle ipotesi di accordo previste dalla legislazione speciale (come le convenzioni in materia urbanistica, cui va assimilata la convenzione in esame in materia di edilizia residenziale) permane intatto l’attributo pubblicistico dell’esercizio del potere amministrativo e della natura pubblica degli interessi portati dall’Amministrazione </em>(…)»; T.A.R., Sardegna, Cagliari, sez. I, 14/6/2010, n. 1485, in <em>Archivio Giuridico Iuris Data</em>,: «(…) <em>la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. di recente Cass., SS.UU., 30 marzo 2009, n. 7573) riferisce alla materia delle concessioni di beni pubblici le convenzioni stipulate per la cessioni di aree su cui edificare alloggi di edilizia residenziale pubblica, qualificando tali accordi come contratti di diritto pubblico riconducibili alla più ampia fattispecie di accordi sostitutivi del provvedimento tra privati e p.a. di cui all’art. 11</em>»; Cfr., al riguardo, Cons. Stato, sez. IV, 4797/2011 in www.ildirittoamministrativo.it con cui il Supermo Collegio in relazione a una controversia sorta nell’esecuzione di un rapporto convenzionale per l’affidamento di un servizio pubblico, inquadrata la fattispecie nel’ambito dell’art. 11 legge 241/1990, afferma che ,nonostante la stretta inerenza a questi accordi di interessi pubblicistici, essi sono assoggettati alle comuni regole civilistiche in materia di adempimento nonché di obbligo di buona fede delle parti del contratto, ponendosi così «<em>in ombra l’affermazione che nella detta materia persista sempre in capo all’amministrazione un margine di apprezzamento esterno al sindacato giurisdizionale</em>». Su questa base, il giudice ha censurato il comportamento della parte pubblica del rapporto convenzionale che aveva adottato dei provvedimenti applicativi delle penali previste dalla convenzione, accertando la non imputabilità dell’inadempimento in capo alla sola concessionaria e la mancata prova di un danno effettivo a carico della p.a</div>
<div id="ftn38" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a> Merusi, <em>Il coordinamento e la collaborazione degli interessi pubblici e privati dopo le recenti riforme</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 1/1993, 21 ss. Dove si accenna alla frequenza di distorsioni nella prassi per la tendenza del privato, in sede pattizia, di chiedere alla p.a. anche atti e provvedimenti indisponibili e dall’altro la tendenza “estorsiva” della p.a. di chiedere al privato prestazioni completamente estranee agli interessi in gioco. Manfredi, <em>La nuova disciplina degli accordi tra amministrazione e privati e le privatizzazioni dell’azione amministrativa</em>, in <em>Foro amm.,</em> Cons. St., 2007, 324 ss.</div>
<div id="ftn39" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> cfr.T.A.R. Umbria, 24 marzo 1999, n. 218</div>
<div id="ftn40" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a> La teorizzazione delle convenzioni della scuola rappresenta, appunto, lo sforzo di ricondurre ad unità attraverso la definizione di uno schema giuridico comune e dotato di elementi di originalità figure “esorbitanti” rispetto alle categorie giuridiche tradizionali del contratto e del provvedimento amministrativo la cui contrapposizione, se vogliamo, ha fondato nei sistemi a diritto&nbsp; amministrativo la fondamentale dicotomia diritto pubblico – diritto privato.&nbsp; Cfr., Tigano, <em>Gli accordi procedimentali</em>, Torino, 2002, 305 ss. L’autore parla della «<em>difficoltà obiettiva di attribuire rilevanza giuridica a momenti di informalità in cui al vantaggio di “trattare” il provvedimento con il privato, non seguiva alcun vincolo per l’amministrazione. Fin tanto che un certo assetto sociale e politico lo ha permesso, la ricerca dell’accordo tra privato e pubblica amministrazione, relegata nel campo dell’informalità, ha seguito strade obbligate dal fatto che la p.a. avesse comunque il potere di imporre la propria volontà in via unilaterale. </em>(…) <em>Infatti, da un lato la formalizzazione di strumenti pubblicistici consensuali avrebbe portato a giuridicizzare tali processi, sottoponendone la formazione a precise regole procedurali atte ad arginare fenomeni di corruzione, dall’altro esisteva il timore che dello strumento consensuale si potesse abusare a discapito dell’interesse pubblico. In definitiva, il problema aveva in sé un profilo teorico (se fosse ammissibile un negozio di e nel diritto pubblico) e uno pratico (se fosse opportuno procedere alla formalizzazione della parassi esistente)</em>».<br />
Si consideri che la teorizzazione del contratto di diritto pubblico, che ha avuto origine in Germania con gli studi di Laband, Jellinek e Apelt, si è inizialmente incentrata intorno alle due figure della concessione della cittadinanza e del rapporto di pubblico impiego: nell’ottica della dottrina germanica la qualificazione in termini contrattuali di queste due figure muoveva dall’esigenza di giustificare (ricostruendolo in termini consensuali) l’assoggettamento del soggetto privato e la limitazione della sua sfera personale senza la necessità della previa previsione legislativa. Sul tema del contratto di diritto pubblico, fondamentale per impostazione ricostruttiva e critica l’opera di Ledda, <em>Il problema del contratto nel diritto amministrativo</em>, Torino, 1965. Il nucleo centrale di questa teoria risiede nel riconoscimento già sul piano concettuale dell’esistenza di contratti che la pubblica amministrazione stipula nell’esercizio del suo potere autoritativo e che, pertanto, sul versante della dichiarazione di volontà della parte pubblica del rapporto sono espressione di un potere amministrativo discrezionale e non di autonomia negoziale. I tratti caratteristici della figura sono così individuati: nel criterio soggettivo della necessaria partecipazione al negozio di un soggetto pubblico dotato di poteri autoritativi; nell’elemento teleologico della finalizzazione a un interesse pubblico, nel criterio oggettivo dell’inerenza del regolamento contrattuale ad un oggetto di diritto pubblico.&nbsp; L’impiego di strumenti convenzionali nello svolgimento dell’attività amministrativa pone alla scienza giuridica un interrogativo di fondo attinente alla relazione che si instaura tra attività amministrativa consensuale e principio di legalità, quale principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico che, applicato alla pubblica amministrazione, esprime il duplice significato73 di funzione di garanzia per le posizioni giuridiche dei soggetti amministrati e funzione di assicurazione della sottoposizione dell’organizzazione e dell’attività amministrativa all’indirizzo politico deliberato dall’organo rappresentativo della volontà popolare attraverso la legge.</div>
<div id="ftn41" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[41]</a> Sull’evoluzione storica del principio, cfr. di recente Sordi, <em>Il principio di legalità nel diritto amministrativo che cambia. La prospettiva storica</em>, in <em>Dir. amm.</em>, n. 1/2008, 1 ss.; cfr., altresì, Gasparini Casari, <em>Il principio di legalità nel diritto amministrativo che cambia</em>, in <em>Il diritto dell’economia</em>, n. 3/2007, 617 ss.&nbsp; In questo senso Sala, <em>Accordi sul contenuto discrezionale del provvedimento e tutela delle situazioni soggettive</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>.,1992, 238 ss dove testualmente si afferma «quello che distingue i principi dalle norme e …. il fatto che mentre le antinomie tra le seconde vanno risolte in termini di esclusione, dovendo individuarsi la sola norma applicabile, le antinomie tra i principi danno luogo ad un rapporto piuttosto di compressione ed espansione, nel senso che i principi non si escludono ma si bilanciano, si contemperano». Cfr., anche, Tigano, op. cit., 233 ss. dove si parla di un fenomeno di sostanziale integrazione tra disciplina pubblicistica e privatistica.</div>
<div id="ftn42" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[42]</a> cfr. sul punto, Ledda, <em>Per una nuova normativa sulla contrattazione pubblica</em>, in <em>Scritti giuridici</em>, I, Milano, 1999, 323ss., dove si osserva che il rapporto antagonistico Stato e cittadini che deve ritenersi a primo fondamento della legalità intesa nel suo significato di garanzia si rivela oggi del tutto anacronistico.</div>
<div id="ftn43" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43" title="">[43]</a> cfr. Portaluri, <em>Potere amministrativo e procedimenti consensuali</em>, Milano, 1998, 249 dove testualmente «<em>si coglie la difficoltà di rendere in termini schiettamente privatistici l’essenza di un rapporto che conosce, alla radice della sua stessa esistenza un forte profilo assiologico, di carattere pubblico, attesa l’indissolubilità del nesso che collega l’interesse da soddisfare mediante il servizio con il soggetto pubblico attributario: quel rapporto, pertanto, è necessariamente da scrivere al mondo del diritto pubblico. D’altro lato, un’attrazione integrale delle relazioni concessorie nel polo pubblicistico comporta non minori motivi di insoddisfazione, ove si tengano ben presenti il sostrato economico e le finalità effettive del rapporto</em>».</div>
<div id="ftn44" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44" title="">[44]</a>&nbsp; Cassazione penale, sez. IV, 23/10/2015, (ud. 23/10/2015, dep.21/01/2016),&nbsp; n. 2536</div>
<div id="ftn45" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45" title="">[45]</a> (Sez. 4, 22/05/2007, Conzatti, Rv. 236852, Sez. 4, 23/02/2010 n. 17574, Ciabatti, Rv. 247522)</div>
<div id="ftn46" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46" title="">[46]</a> “<em>Il Libro Bianco “Cresson- Flynn”</em> del 1995, <em>Insegnare e apprendere. Verso la società conoscitiva</em>, «nel ribadire la centralità dell’istruzione, propone un’analisi e un orientamento sulle azioni da intraprendere per il futuro sia a livello di singoli Stati sia a livello comunitario, futuro caratterizzato dalla società conoscitiva, in cui s’insegna e si apprende e in cui ciascun individuo potrà costruire la propria qualifica. Il documento individua tre Capisaldi trainanti del cambiamento verso la società conoscitiva: la diffusione delle tecnologie dell’informazione, la mondializzazione dell’economia e lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. Inoltre, si richiede all’educazione e alla formazione di accentuare la loro funzione per lo sviluppo della persona, l’integrazione sociale, la condivisione di valori comuni, la trasmissione di un patrimonio culturale e lo sviluppo dell’autonomia individuale. Una straordinaria opportunità di accesso al lavoro e alla mobilità è poi individuata nella conoscenza delle lingue comunitarie e nella capacità di adattamento ad ambienti e culture differenti e, come tale, incoraggia tutte quelle azioni che fanno acquisire la dimensione europea dell’istruzione e che comportano la consapevolezza dell’essere europei». SERIO (a cura di), <em>Il dirigente scolastico fra tradizione, innovazione e management</em>, Armando, Roma 2011, pp. 133, 134.</div>
<div id="ftn47" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47" title="">[47]</a> cfr. Rolli, <em>Teoria e prassi nella responsabilità della pubblica amministrazione</em>, in <em>La nozione di responsabilità tra teoria e prassi</em>, Calabro&#8217; (a cura di), Padova: CEDAM, 2010, pp. 186-222.</div>
<div id="ftn48" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48" title="">[48]</a> S.U. 24 aprile 2014, ThyssenKrupp, RV 261107</div>
<div id="ftn49" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49" title="">[49]</a> Cassazione penale, sez. IV, 23/10/2015, (ud. 23/10/2015, dep.21/01/2016),&nbsp; n. 2536</div>
<div id="ftn50" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50" title="">[50]</a> si veda anche l&#8217;illuminante: Rolli, Comite, <em>Innovazione e creazione di valore nell&#8217;amministrazione pubblica</em>, in <em>Contabilità degli enti locali e contrattualistica pubblica</em>, Festa (a cura di), Milano: Giuffrè Editore, 2012, pp. 341-363.</div>
<div id="ftn51" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51" title="">[51]</a>&nbsp; Merton (1992), <em>Teoria e struttura sociale</em>, Il Mulino, Bologna</div>
<div id="ftn52" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52" title="">[52]</a> Per quanto riguarda specificamente il tema delle competenze, è interessante osservare che, a livello nazionale, l’Accordo sui processi di referenziazione delle qualificazioni (2012) che è stato sottoscritto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, le Regioni di Trento e Bolzano, ha segnato un passaggio decisivo nel rinnovamento delle competenze dei cittadini. Questa intesa, mette praticamente in chiaro che «<em>i processi di innovazione sono orientati ad una forte convergenza verso la centralità dell’apprendimento e la centralità della persona, e quindi delle risorse da essa possedute con particolare riferimento alle competenze e alla possibilità della loro validazione e certificazione. In tale contesto assume una rilevanza primaria anche il Quadro Europeo delle qualificazioni per l’apprendimento permanente – EQF (European qualification frame work for lifelong learning), quale cornice di riferimento condivisa per il concreto esercizio dei diritti dei cittadini europei a veder riconosciuti i propri percorsi formativi e le esperienze di vita e di lavoro nell’intero territorio comunitario</em>». «<em>Il tentativo d’integrare le azioni di formazione alle esigenze del mondo delle organizzazioni, della tecnologia e del lavoro costituisce, pertanto, un chiaro riconoscimento da parte del mondo delle istituzioni politiche al tema delle competenze, tanto più che, nell’ambito delle attività di sviluppo economico, il nostro sistema educativo e formativo, negli anni più recenti, è passato dalla “repertorizzazione delle professioni” ai processi di “referenziazione delle qualificazioni”. Cfr. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, 20 dicembre 2012; l’ Accordo sulle referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni. Il Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008. L’ Accordo ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. L’istituzione dell’ European Qualification Framework (EQF), con la Raccomandazione del 23 aprile del 2008, ha rappresentato un passaggio decisivo all’interno del complesso processo di innovazione di tutto il sistema educativo e formativo, con la comune esigenza dei Paesi europei di creare uno spazio condiviso dell’apprendimento permanente (lifelong learning) che metta in luce l’intenzione di valorizzare l’educazione quale “asse culturale” di tutta l’unione dei paesi europei. Rispetto al passato, il mutamento dei fattori economici, sociali e tecnologici, ha comunque inciso considerevolmente sul modo di valorizzare la persona, la sua formazione al lavoro ed il lavoro stesso come, peraltro, nel modo d’intendere la mobilitazione delle risorse umane</em>».</div>
<div id="ftn53" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53" title="">[53]</a> http://www.istruzione.it/urp/formazione_classi.shtml</div>
<div id="ftn54" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref54" name="_ftn54" title="">[54]</a> La Corte Costituzionale ha riconosciuto nel concorso pubblico (art. 97, terzo comma, della Costituzione) la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell’amministrazione (sentenze n. 194 del 2002, n. 1 del 1999, n. 333 del 1993, n. 453 del 1990 e n. 81 del 1983), ed ha ritenuto che possa derogarsi a tale regola solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nell’esercizio di una discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, della Costituzione) ed il cui vaglio di costituzionalità non può che passare attraverso una valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore.<br />
La Corte ha, inoltre, sottolineato che la regola del pubblico concorso possa dirsi pienamente rispettata solo qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi (sentenza n. 194 del 2002).<br />
In particolare la Corte ha riconosciuto che l&#8217;accesso al concorso possa essere condizionato al possesso di requisiti fissati in base alla legge, anche allo scopo di consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell’ambito dell’amministrazione, ma ciò &#8220;fino al limite oltre il quale possa dirsi che l’assunzione nell’amministrazione pubblica, attraverso norme di privilegio, escluda o irragionevolmente riduca, le possibilità di accesso, per tutti gli altri aspiranti, con violazione del carattere &#8220;pubblico&#8221; del concorso, secondo quanto prescritto in via normale, a tutela anche dell’interesse pubblico, dall’art. 97, terzo comma, della Costituzione&#8221; (sentenza n. 141 del 1999).<br />
Solo in peculiari ipotesi la Corte ha ritenuto legittime procedure concorsuali integralmente riservate a personale interno e specificamente qualificato (cfr. sentenze n. 228 del 1997, n. 477 del 1995 e ordinanza n. 517 del 2002).<br />
In tali ipotesi, peraltro, la Corte, dopo avere confermato l’indirizzo interpretativo sopra ricordato, ha ritenuto non irragionevoli tali previsioni in considerazione della specificità delle fattispecie in questione, e comunque coerenti con il principio del buon andamento.<br />
La stessa Corte Costituzionale ha più volte affermato (da ultimo, sentenze n. 159 del 2005, n. 205 e n. 34 del 2004) che il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l’accesso all’impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza. Tale principio si è consolidato nel senso che le eventuali deroghe possano essere giustificate solo da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico.</div>
<div id="ftn55" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref55" name="_ftn55" title="">[55]</a> Associazione Treellle, <em>Quale dirigenza per la scuola dell’autonomia? Proposte per una professione “nuova”</em>, Quaderno n. 7, dicembre 2007, p. 162.</div>
<div id="ftn56" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref56" name="_ftn56" title="">[56]</a> D&#8217;Auria, <em>La “privatizzazione” della dirigenza pubblica, fra decisioni delle corti e ripensamenti del legislatore</em>, in <em>Il Foro italiano</em>, 2002, 11, p. 2969. Il rapporto di servizio è disciplinato, eccetto il momento concorsuale di accesso alla qualifica dirigenziale, dal diritto privato mediante contrattazione collettiva ed individuale, ed è gestito con atti di autonomia privata. Il rapporto d&#8217;ufficio, in quanto esprime il collegamento fra il dirigente e l&#8217;organizzazione pubblica, risulta sottratto alla disponibilità delle parti, ed è regolato da fonti normative e gestito mediante provvedimenti amministrativi (conferimento e revoca degli incarichi).<br />
D&#8217;Alessio, <em>La riforma della dirigenza amministrativa nella prima elaborazione giurisprudenziale (</em>1998-2000), in <em>Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni</em>, 2001, 1, p. 57. In merito alla motivazione del conferimento, la giurisprudenza costante dei T.A.R. e del Consiglio di Stato ha stabilito che essa deve essere &#8220;congrua&#8221;, ossia tale da far trasparire la coerenza dei requisiti professionali del candidato prescelto rispetto all&#8217;azione amministrativa che questi è chiamato a realizzare.</div>
<div id="ftn57" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref57" name="_ftn57" title="">[57]</a> PATRONI GRIFFI, <em>Dimensione costituzionale e modelli legislativi della dirigenza pubblica. Contributo ad uno studio del rapporto di “autonomia strumentale” tra politica e amministrazione</em>, Napoli, 2002, p. 9.</div>
<div id="ftn58" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref58" name="_ftn58" title="">[58]</a> Ghione, <em>La dispersione scolastica. La parola-chiave</em>. Roma (Italia): Carocci &nbsp;(2005)., p. 70: «<em>Tradizionalmente imputato a caratteristiche socioculturali e/o psicologicoindividuali dell’allievo, l’insuccesso scolastico è ormai sempre più spesso considerato come insuccesso della scuola nel perseguimento e raggiungimento degli obiettivi formativi cui è istituzionalmente preposta; in tal senso il termine indica il fallimento delle stesse istituzioni che spesso si rivelano inadeguate ad affrontare e risolvere le difficoltà e i problemi degli alunni e in taluni casi addirittura li provocano o aggravano. Come la dispersione scolastica, può essere considerato un indicatore di efficienza del sistema formale di istruzione</em>».</div>
<div id="ftn59" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref59" name="_ftn59" title="">[59]</a> cfr. Rolli, <em>Verso l&#8217;amministrazione di risultato: principi e problemi</em>, in <em>Democrazia, amministrazione e controlli</em>, Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 2008</div>
<div id="ftn60" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref60" name="_ftn60" title="">[60]</a> Riccaboni, <em>Performance ed incentivi</em>, Cedam, 1999, pp. 59. Per maggiori approfondimenti sulle caratteristiche degli indicatori di performance si vedano anche: Merchant, <em>Control in business organizations</em>, Ballinger Publishing Company, Cambridge, Massachusetts, 1985; Merchant, <em>Rewarding results: motivating profit center managers</em>, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, 1989; Merchant, <em>Modern management control systems</em>, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1998.</div>
<div id="ftn61" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref61" name="_ftn61" title="">[61]</a> Prendergast, <em>The provision of incentives in firms</em>, Journal of Economic Literature, 1999, 37, 7–63;</div>
<div id="ftn62" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref62" name="_ftn62" title="">[62]</a> Murphy, <em>Executive compensation</em>, in: Ashenfelter and Card, <em>Handbook of labor economics</em>, Vol. 3, 1999, North Holland, Chapter 38, 2485–2563.</div>
<div id="ftn63" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref63" name="_ftn63" title="">[63]</a> Pavlik., Scott, <em>Tiessen, Executive compensation: issues and research</em>, Journal of Accounting Literature, 1993, 12, 131–189.</div>
<div id="ftn64" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref64" name="_ftn64" title="">[64]</a> Indjejikian, <em>Performance evaluation and compensation research: an agency perspective</em>, Accounting Horizons, 1999, 13, 2, 147–157.</div>
<div id="ftn65" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref65" name="_ftn65" title="">[65]</a> Così PATRONI GRIFFI, <em>Sistemi di valutazione collettiva e rispetto degli standard</em>, in R. PEREZ (a cura di), <em>«Piano Brunetta» e la riforma della pubblica amministrazione, </em>Maggioli, 2010, 42.</div>
<div id="ftn66" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref66" name="_ftn66" title="">[66]</a> CAPALDO &#8211; RONDANINI, <em>Dirigere scuole. Le funzioni del dirigente scolastico nella società globale</em>, Edizioni Erickson, Trento 2005, p. 101.</div>
<div id="ftn67" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref67" name="_ftn67" title="">[67]</a> ZOPPOLI, <em>Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni</em>, Torino, 2004, p. 955.</div>
<div id="ftn68" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref68" name="_ftn68" title="">[68]</a> Battini, <em>Il personale</em>, in Cassese (a cura di), <em>Trattato di diritto amministrativo</em>, parte Generale, Tomo I, Giuffrè, Milano 2003, pp. 524-525.</div>
<div id="ftn69" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref69" name="_ftn69" title="">[69]</a> Art. 1 comma 117 L. 107/2015: «<em>Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell&#8217;articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, sulla base dell’istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor</em>».<br />
BONO et al. <em>La scuola. Istruzione per l&#8217;uso. Manuale operativo di legislazione scolastica</em>, op. cit., p. 541: «<em>La formazione in ingresso avviene sotto la guida e il sostegno di tutor appositamente formati. L’anno di formazione, organizzato anche attraverso la costituzione di reti e/o consorzi di scuole, potrà realizzarsi attraverso specifici progetti contestualizzati, che tra i propri obiettivi includono, anche, un miglioramento delle competenze tecnologiche e della conoscenza di lingue straniere degli insegnanti in anno di prova</em>»</div>
<div id="ftn70" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref70" name="_ftn70" title="">[70]</a> FONDAZIONE GIOVANNI AGNELLI, La valutazione della scuola. A che cosa serve e perché è necessaria all’Italia, Laterza &amp; Figli Spa, Roma- Bari 2014, p. 251.</div>
<div id="ftn71" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref71" name="_ftn71" title="">[71]</a> Unità italiana di Eurydice, <em>L’autonomia scolastica in Europa. Politiche e modalità di attuazione</em>, dicembre 2007, p. 46.</div>
<div id="ftn72" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref72" name="_ftn72" title="">[72]</a> Unità italiana di Eurydice, <em>Il dirigente scolastico in Europa</em>, Bollettino di informazione internazionale, numero monografico, novembre 2009, p. 12.</div>
<div id="ftn73" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref73" name="_ftn73" title="">[73]</a> Unita Italiana di Eurydice, <em>Il sistema educativo italiano</em>, Quaderno n. 29, Firenze 2013, p. 59.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/alcune-note-sul-dirigente-scolastico-alla-luce-della-legge-107-2015-una-prima-lettura/">Alcune note sul dirigente scolastico alla luce della legge 107/2015: una prima lettura</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Interessi cosiddetti sensibili e interessi allo sviluppo economico</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/interessi-cosiddetti-sensibili-e-interessi-allo-sviluppo-economico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:43 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/interessi-cosiddetti-sensibili-e-interessi-allo-sviluppo-economico/">Interessi cosiddetti sensibili e interessi allo sviluppo economico</a></p>
<p>Abstract La tutela costituzionale degli interessi sensibili non è sufficiente a porli a riparo dalla loro possibile compromissione poiché si è in presenza di norme che pongono principi, non regole, e vanno bilanciati, dai poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, con gli altri principi, tra i quali l’interesse allo sviluppo economico,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/interessi-cosiddetti-sensibili-e-interessi-allo-sviluppo-economico/">Interessi cosiddetti sensibili e interessi allo sviluppo economico</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/interessi-cosiddetti-sensibili-e-interessi-allo-sviluppo-economico/">Interessi cosiddetti sensibili e interessi allo sviluppo economico</a></p>
<p><em>Abstract</em><br />
La tutela costituzionale degli interessi sensibili non è sufficiente a porli a riparo dalla loro possibile compromissione poiché si è in presenza di norme che pongono principi, non regole, e vanno bilanciati, dai poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, con gli altri principi, tra i quali l’interesse allo sviluppo economico, pure costituzionalmente protetto, e, a seconda dei momenti storici, si ha una prevalente attenzione agli uni o all’altro.<br />
Il legislatore, a seguito della crisi economica, si è orientato a privilegiare, nel bilanciamento generale dei principi, l’interesse allo sviluppo economico piuttosto che gli interessi sensibili, con un’inversione di rotta rispetto alla precedente normativa, come dimostrano le modifiche apportate dagli articoli 3 e 6 della L. 7 agosto 2015 n. 124.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Sommario: 1. Il bilanciamento tra gli interessi al paesaggio e al patrimonio storico ed artistico e l’interesse allo sviluppo economico. – 2. I rimedi legislativi alla crisi economica. – 3. L’art. 3 della L. 7 agosto 2015 n. 124. – 4. Art. 6 L. 7 agosto 2015 n. 124.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
1. Il bilanciamento tra gli interessi al paesaggio e al patrimonio storico ed artistico e l’interesse allo sviluppo economico.<br />
La Costituzione della Repubblica Italiana “tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della nazione”[1] che è valore inserito nei principi fondamentali e che deve essere tenuto presente come interesse da considerare particolarmente sia da parte del legislatore che dell’amministrazione e del giudice i quali si pongono nella loro attività funzionale come attuatori dei principi stabiliti nella nostra carta fondamentale.<br />
Questi interessi sono stati definiti “sensibili” unitamente a quelli inerenti alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze nonché a quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e per quelli imposti dalla normativa comunitaria perché il legislatore si è preoccupato di tenerli, per così dire, “avvinti” al potere pubblico tanto che costituiscono eccezione alla possibilità di utilizzo della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) perché quando nella fattispecie concreta vengono in considerazione è necessario che siano valutati e tutelati dalle amministrazioni preposte alla loro tutela, non potendo questi atti essere suppliti dalla S.C.I.A. affidata all’iniziativa di chi voglia promuovere iniziative e attività[2].<br />
Stessa impostazione vi è per la formazione del silenzio assenso che non si determina quando sono in ballo gli interessi e i valori innanzi detti.<br />
Nella medesima direzione si esclude che l’amministrazione procedente possa supplire con l’acquisizione di valutazione tecniche presso altri organi dell’amministrazione pubblica o enti pubblici qualificati ovvero ad istituti universitari quando si sia in presenza di “valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini”[3].<br />
Questa iperprotezione degli interessi sensibili ha cominciato a mostrare delle crepe con dare spazio ad altri interessi e, in particolare, a quello dello sviluppo economico, pure costituzionalmente tutelato dall’art. 41: “l’iniziativa economica privata è libera” e dai trattati e dalla normativa comunitaria.<br />
È la conseguenza della legalità, per così dire “debole” dei principi rispetto a quella “forte” delle regole, dal momento che i principi possono essere in contrasto tra di loro e a volte in maniera tale da portare al necessario integrale sacrificio dell’uno o dell’altro, anche se pare ormai acquisita l’idea di fondo che si debba procedere ad un bilanciamento dei principi[4] nel concreto della fattispecie ad opera dell’amministrazione e del giudice o attraverso la preventiva selezione ipotetica e generale del legislatore che fissa, a seconda delle stagioni socio-economico-politiche, il giusto punto di equilibrio.<br />
È la continua tensione dialettica tra gli interessi sensibili o, comunque, per una parte importante di essi (tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute dei cittadini) e gli interessi allo sviluppo economico che vedono prevalere ora gli uni ora gli altri in un moto pendolare continuo.<br />
In questo momento storico pare assumere maggiore consistenza l’interesse allo sviluppo economico che è foriero di vantaggi non solo per il singolo operatore, ma anche per la società in funzione dell’occupazione e del lavoro e della diffusione della ricchezza e del benessere.<br />
Vorrei esporre le ragioni che hanno portato all’attuale situazione normativa evidenziando esemplificativamente alcuni interventi del legislatore che vanno in questa direzione.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
2. I rimedi legislativi alla crisi economica.<br />
E’ la crisi economica che ha dettato da più di due lustri gli interventi dell’azione legislativa ed amministrativa del nostro Paese.<br />
L’introduzione dell’euro come moneta per numerosi Stati dell’Unione Europea ha imposto una politica economica comune, come base essenziale di un’unica moneta.<br />
L’individuazione dei principi comuni della politica economica e fiscale[5] ha come punti di riferimento essenziali: a) un limite del debito pubblico sovrano indicato nella misura del 60% del Prodotto Interno Lordo (PIL); b) la necessità, se non del pareggio, di un equilibrio tra le entrate e le uscite da contenere in un disavanzo percentuale da uno a tre e con tensione verso un saldo positivo.<br />
Il nostro debito pubblico, più del doppio rispetto a quello “virtuoso”, ed il bilancio in disavanzo, ancorché contenuto, ha portato l’azione del governo (specie di quello Monti) ad inseguire una riduzione delle spese e un aumento delle entrate, quest’ultimo specie attraverso la leva fiscale, per rientrare nei parametri stabiliti in sede comunitaria e che imponevano di ridurre il debito pubblico di un ventesimo l’anno e di portare nelle giuste proporzioni il rapporto tra entrate ed uscite. È stato facile inasprire le imposte, mentre ridurre le spese è rimasta una mera propaganda politica. Ma il dato fondamentale è che queste misure hanno determinato una contrazione dello sviluppo economico e, ad un inziale stallo, è seguita la recessione, con conseguente disoccupazione ed aumento, nelle fasce più deboli della popolazione, di situazioni a livello di precaria sussistenza[6]. Da qui interventi in diversi settori per cercare di superare la crisi economica, attraverso incentivi allo sviluppo delle iniziative ed attività socio economiche che, in carenza di possibilità di cospicui investimenti pubblici, hanno riguardato essenzialmente modifiche normative per accelerare l’azione amministrativa ed eliminare quella che è l’incidenza delle istituzioni sulla dinamica del mercato e sui costi[7].<br />
Il diritto amministrativo, per la disciplina sostanziale ed organizzativa, è in continuo movimento alla ricerca di un assetto che favorisca lo sviluppo economico e, nel contempo, tuteli gli altri interessi pubblici e segnatamente quelli c.d. sensibili; queste dinamiche dovrebbero essere affrontate e risolte dall’amministrazione, ma è acquisita la convinzione che la nostra amministrazione non sia all’altezza di questo compito perché è inefficiente e funziona male, tanto da rappresentare un peso, se non un ostacolo, allo sviluppo delle attività produttive, scoraggiando gli investimenti, specie stranieri. E, quindi, il legislatore ha adottato numerosi atti normativi per cercare di semplificare, ridurre i tempi, modificare l’organizzazione e così via.<br />
Se, nonostante le diverse modifiche e trasformazioni delle amministrazioni avvenute nel tempo, si è mantenuta comunque particolare attenzione per gli interessi c.d. sensibili, di recente si è assistito ad un loro ridimensionamento operato dalla L. 7.8.2015 n. 124[8], soprattutto per tre aspetti che sono stati oggetto di una disciplina immediatamente applicativa, nonostante il titolo della legge rechi “deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”[9].<br />
Si tratta degli articoli 3 e 6 della L. n. 124 del 2015 che è opportuno esaminare per constatare quanto si è appena affermato per gli interessi c.d. sensibili.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
3. L’art. 3 della L. 7 agosto 2015 n. 124.<br />
L’articolo 3 L. n. 124 del 2015 ha stabilito il silenzio assenso nel rapporto tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici, nel senso che, quando l’amministrazione procedente debba acquisire assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi, tali atti si intendono acquisiti qualora non venga riscontrata la richiesta dell’amministrazione procedente entro 30 giorni. Questo silenzio assenso si applica anche nelle ipotesi che la competenza per l’adozione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati, siano di amministrazioni “preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini”[10], ma, in questo caso, i termini, se non vi è una diversa previsione, sono fissati in 90 giorni[11].<br />
La disposizione è rilevante perché il silenzio assenso (ma anche la D.I.A. S.C.I.A.), non ha mai riguardato l’acquisizione per inerzia di un consenso in luogo di un atto attribuito alle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi c.d. sensibili.<br />
È chiaramente una norma acceleratoria del procedimento che, pur riguardando i rapporti tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici, va ad interessare anche gli operatori economici privati, nel momento in cui l’istanza di questi ultimi, tesa ad ottenere un provvedimento volto a consentire la realizzazione di iniziative e attività, è rivolta all’amministrazione che si rende parte attiva nella richiesta di provvedimenti alle amministrazione preposte alla tutela degli interessi c.d. sensibili.<br />
Il diritto amministrativo, in tempo di crisi economica, si muove nella direzione di favorire le attività economiche e l’occupazione, ponendo in minor rilievo valori, pur di rango costituzionali (paesaggio, beni culturali, salute ecc.), ma che non devono impedire lo sviluppo.<br />
Non si possono che esprimere perplessità perché l’attività amministrativa deve pur svolgersi in tempi certi, predefiniti e contenuti, ma bisogna rendersi conto che spesso queste amministrazioni che hanno in cura interessi così rilevanti, non riescono a rispettare i termini solo perché il personale è insufficiente. Il nostro Paese, per la ricchezza del patrimonio culturale e paesaggistico, avrebbe bisogno di un maggior numero di addetti a queste funzioni chiave, per cui provvedimenti che fissano termini stringati per l’esercizio del potere, vanno accompagnati con il reclutamento del personale, anche per mobilità, e, invece, vi è blocco del turn over e, in genere, delle assunzioni.&nbsp; Comunque, l’obiettivo e il risultato che si raggiunge è di una tutela meno attenta agli interessi sensibili, specie se si considera che i principi ed i criteri direttivi delle deleghe per la conferenza di servizi e per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi sono nella stessa direzione[12].<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
4. Art. 6 L. 7 agosto 2015 n. 124.<br />
L’articolo 6 della L. n. 124/2015 rafforza la S.C.I.A. in quanto, una volta perfezionatosi con il decorso del termine, consente all’amministrazione di vietare la prosecuzione dell’attività e di rimuovere gli eventuali effetti dannosi, solo se ricorrano le condizioni previste per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio dall’art. 21 nonies L. n. 241/90, senza possibilità di procedere alla revoca.<br />
In precedenza, all’amministrazione, a parte l’esercizio del potere di revoca, una volta decorso il termine per il perfezionamento della SCIA (60 giorni o 30 giorni in materia edilizia) era consentito intervenire “in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale”[13].<br />
Questa disposizione è stata abrogata, potendosi intervenire solo con l’annullamento d’ufficio, pure modificato significativamente dalla riforma Madia.<br />
L’art. 6 L. n. 124/2015 ha stabilito, innovando l’art. 21 nonies L. n. 241/90, che l’amministrazione non può annullare l’atto se sono trascorsi 18 mesi dall’adozione dei “provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”, nonché il provvedimento “formato ai sensi dell’art. 20” cioè, per silenzio assenso e, per il richiamo contenuto nell’art. 19 L. n. 241/90, come di recente modificato, anche la SCIA.<br />
Viene affermato l’affidamento generato dal conseguimento di un titolo espresso o formatosi per silenzio assenso o per iniziativa dell’interessato perché i 18 mesi riguardano l’esercizio del potere di annullamento di ufficio.<br />
La tutela del mercato ha indotto a ridurre il tasso di incertezza, attribuendo stabilità al provvedimento amministrativo perché chi esegue investimenti e inizia un’attività deve poter contare sul conseguimento di quanto ottenuto per il prosieguo dell’impresa.<br />
Il mercato soffre dei limiti derivanti dall’ingerenza di fattori estranei alle dinamiche economiche in cui conta la libertà di iniziativa ed il confronto concorrenziale, mentre le regole devono essere ridotte all’essenziale e solo per evitare situazioni che compromettano il libero esplicarsi degli assetti mercatili.<br />
In questa logica, l’intervento dell’autorità per lo svolgimento delle attività economiche deve avere carattere eccezionale, come stabilito dalla direttiva comunitaria Bolkestein, che lo consente quando ricorrano motivi imperativi di interesse generale[14] e, una volta acquisito il titolo per lo svolgimento dell’attività economica, occorre assicurare stabilità al quadro autorizzativo perché il mercato non si sposa con l’esercizio ex post dei poteri autoritativi e unilaterali di revoca e di annullamento.<br />
Da qui l’esclusione della revoca per la SCIA, il divieto della revoca per “nuova valutazione dell’interesse pubblico originario” nel caso di “provvedimenti di autorizzazione o attribuzione di vantaggi economici”[15], la quantificazione massima in diciotto mesi del “termine ragionevole” per l’esercizio dell’annullamento d’ufficio.<br />
L’unica eccezione a questo sbarramento temporale (che riguarda anche la sospensione amministrativa) è per “i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato”: in questi casi può procedersi all’annullamento d’ufficio, anche se sono decorsi diciotto mesi dall’adozione dell’atto amministrativo.<br />
Accanto ad un “parametro indeterminato ed elastico”[16] che rimane ai fini della valutazione del “termine ragionevole” è stato posto un preciso limite temporale oltre il quale l’amministrazione non può esercitare il potere di annullamento d’ufficio[17].<br />
E, quindi, a prescindere dagli eventuali vizi riscontrati, anche se implicanti la violazione delle norme a tutela degli interessi sensibili, non è consentito l’esercizio del potere di autotutela[18].<br />
Non credo si possa dubitare che la crisi economica, oltre alla dequalificazione dei servizi per la riduzione&nbsp; delle risorse ad essi destinate, stia mettendo un pericolo anche la tutela del nostro patrimonio paesaggistico, culturale ed ambientale perché questi interessi stanno diventando recessivi rispetto all’interesse allo sviluppo economico.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
*È il testo della relazione al IX Convegno dei Giuristi per le Isole, tenuto a Pantelleria l’1-2 luglio 2016, su “La ponderazione degli interessi nelle attività petrolifere off-shore”.<br />
[1] Art. 9, comma 2, Cost.<br />
[2] Art. 19 L. 7.8.1990 n. 241 e ss. mm. ed ii.<br />
[3] Art. 17 L. 7.8.1990 n. 241 e ss. mm. ed ii. Normativa particolare era (la riforma Madia ha dettato altri principi e criteri direttivi; per il riordino e la disciplina della conferenza di servizi) dettata per la conferenza di servizi che prevedeva un “colloquio” istituzionale tra amministrazioni con l’eventuale intervento del Consiglio dei Ministri: cfr. G. VESPERINI, Le norme generali sulla semplificazione in Gior. Dir. Amm. 2015, 636.<br />
[4] La tesi del bilanciamento è stata espressa da R. Alexy, cfr. L. DI CARLO, Diritti fondamentali tra teoria del discorso e prospettive istituzionalistiche Milano, 2009, 77 e ss.<br />
[5] Si tratta dei principi fissati dal c.d. Fiscal Compact.<br />
[6] Cfr. E. FOLLIERI, Il diritto amministrativo alla prova delle riforme “Monti” in www.giustamm.it 2013, 1-7.<br />
[7] Cfr. M. Trimarchi, Stabilità del provvedimento e certezza dei mercati, 2 e ss, Relazione dattiloscritta al Convegno in onore dei Professori Guido Corso e Gianpaolo Rossi tenuta a Roma il 20 giugno 2016 all’Università Roma 3.<br />
[8] G. VESPERINI, Le norme generali sulle semplificazioni, op. cit., 631, ritiene che la riforma “prevede tecniche che assicurino un contemperamento più equilibrato tra questi stessi interessi” (sensibili) “e quello alla semplificazione”.<br />
[9] Cfr. E. FOLLIERI, La riforma della pubblica amministrazione nella L. 7.8.2015 n. 124 ed il r ruolo della dottrina in www.giustamm.it 2015, 1-6.<br />
[10] Art. 3 L. n. 124 del 7.8.2015.<br />
[11] Cfr. M.A. SANDULLI, Gli effetti diretti della L. 7 agosto 2015&nbsp; n. 124&nbsp; sulle&nbsp; attività economiche: le novità in tema di s.c.i.a., silenzio-assenso e autotutela in www.federalismi.it 2015, 4 e ss.<br />
[12] Artt. 2 e 4 L. n. 124/2015.<br />
[13] Art. 19, comma 4, l. n. 241/90 ora abrogato.<br />
[14] Cfr., per un efficace sintesi della problematica, M. TRIMARCHI, Stabilità del provvedimento e certezze dei mercati, op. cit., 6 e ss.<br />
[15] Art. 21 quinquies L. n. 241/90.<br />
[16] TAR Puglia, Bari, Sez. III, 13.gennaio 2012, n. 184.<br />
[17] S. D’ANCONA, L’autotutela&nbsp; dopo la riforma Madia, in Giur Ital. 2015, 2748, ritiene –e la sua opinione è condivisibile- che il termine di 18 mesi sia perentorio, non potendosi confrontare con quello per la conclusione del procedimento qualificato dalla giurisprudenza maggioritaria come ordinatorio, nel senso che l’amministrazione può pur sempre concludere il procedimento, non “perdendo” il relativo potere. Infatti qui si discute di provvedimenti di annullamento di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici e, quindi, restrittivi, non ampliativi. Nello stesso senso: M. TRIMARCHI, Stabilità del provvedimento di certezza dei mercati, op. cit.,&nbsp; 7 il quale più propriamente parla di “decadenza” e pone la questione se, trattandosi di carenza di potere in concreto, la violazione del termine di 18 mesi comporti&nbsp; la nullità o l’annullabilità.<br />
[18] S. D’ANCONA, L’autotutela&nbsp; dopo la riforma Madia, op. cit., 2748.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/interessi-cosiddetti-sensibili-e-interessi-allo-sviluppo-economico/">Interessi cosiddetti sensibili e interessi allo sviluppo economico</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>La resistenza degli interessi sensibili nella nuova disciplina della SCIA</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-resistenza-degli-interessi-sensibili-nella-nuova-disciplina-della-scia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:43 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-resistenza-degli-interessi-sensibili-nella-nuova-disciplina-della-scia/">La resistenza degli interessi sensibili nella nuova disciplina della SCIA</a></p>
<p>Sommario*:&#160;1. Premessa – 2. I parametri per la valutazione della resistenza – 3. Interessi sensibili e nuova disciplina della SCIA: la Legge n. 124 del 2015 – 4. (Segue): Il D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126 – 5. (Segue): Lo schema di decreto sulla individuazione dei procedimenti – 6. Considerazioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-resistenza-degli-interessi-sensibili-nella-nuova-disciplina-della-scia/">La resistenza degli interessi sensibili nella nuova disciplina della SCIA</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-resistenza-degli-interessi-sensibili-nella-nuova-disciplina-della-scia/">La resistenza degli interessi sensibili nella nuova disciplina della SCIA</a></p>
<p>Sommario*:<strong><strong>&nbsp;</strong></strong><span style="line-height: 1.6;">1. Premessa – 2. I parametri per la valutazione della resistenza – 3. Interessi sensibili e nuova disciplina della SCIA: la Legge n. 124 del 2015 – 4. (Segue): Il D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126 – 5. (Segue): Lo schema di decreto sulla individuazione dei procedimenti – 6. Considerazioni conclusive.</span><br />
&nbsp;<br />
<strong>1. Premessa.</strong><br />
Il tema oggetto delle riflessioni che seguono intercetta quello, più ampio, del nuovo rapporto tra semplificazione procedimentale e garanzia degli interessi sensibili che emerge a seguito dell’approvazione della Legge n. 124 del 2015<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>.<br />
Il nodo da sciogliere, infatti, è se, nell’architettura delineata dalla riforma, vi sia una resistenza degli interessi sensibili o, al contrario, come è stato paventato da alcuni Autori<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>, vi sia un logoramento degli stessi, causa un “abbassamento” del livello di garanzia. E ciò in considerazione del fatto che, per parlare correttamente di tutela o garanzia degli interessi sensibili, non ci si può limitare a considerare satisfattiva la mera valutazione in astratto, ma si rende necessario verificare se il sistema normativo predisposto consente, tanto in sede di bilanciamento degli interessi in astratto, quanto in sede di ponderazione in concreto, di tutelare il nucleo essenziale del diritto (fondamentale) cui questi interessi sono riconducibili<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>.<br />
Superfluo è in questa sede soffermarsi sulla sussistenza di una stretta interconnessione tra le disposizioni in materia di conferenza dei servizi, la nuova formulazione dell’art. 21-nonies, il silenzio assenso e la riformata disciplina della SCIA; interconnessione testimoniata dal richiamo alle predette discipline nel testo dell’art. 5 della Legge n. 124, in quello del primo decreto legislativo di attuazione (oltre che in quello, approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno 2016 e in attesa di parere, relativo alla ricognizione e classificazione dei procedimenti) e, da ultimo, nel parere reso dal Consiglio di Stato il 30 marzo u.s. sul predetto decreto attuativo<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<strong>2. I parametri per la valutazione della resistenza.</strong><br />
Date queste premesse, l’analisi non può prescindere dalla individuazione dei parametri, costituzionali, legislativi (nazionali ed europei) e giurisprudenziali, sulla base dei quali effettuare la valutazione sulla resistenza degli interessi sensibili.<br />
Come è noto, gli interessi c.d. sensibili altro non sono se non quegli interessi che la Corte Costituzionale ha più volte qualificato come “<em>valori costituzionali primari</em>”, laddove per primarietà la Corte intende la “<em>insuscettibilità di subordinazione ad ogni altro valore costituzionalmente tutelato </em>[n.d.a.: nel senso di una intangibilità del nucleo essenziale del diritto]<em>, ivi compresi quelli economici</em>”<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>. Tale affermazione, tuttavia, come ha sottolineato lo stesso Giudice delle Leggi, non legittima un primato assoluto, ma determina la necessità che, in loro presenza, il legislatore e le pubbliche amministrazioni debbano sempre e necessariamente effettuare un concreto bilanciamento, attraverso la rappresentazione (“<em>esplicita e concreta</em>”) di tali interessi nei processi decisionali<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>. Da ciò consegue che essi non possono e non devono essere sacrificati, ma che è necessaria l’individuazione di un punto di equilibrio “<em>secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza</em>” che ha la funzione di impedire che non venga “intaccato” il loro nucleo essenziale<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>.<br />
Un bilanciamento vieppiù necessario in presenza di un principio di rango costituzionale, quale quello della libertà della iniziativa economica privata, di cui la SCIA è strumento.<br />
La “primarietà” di tali interessi trova esplicita tutela anche nella disciplina europea. Basti, a tal proposito, il riferimento alla Direttiva relativa ai servizi del mercato interno (Direttiva 2006/123/CE) ed in particolare al 56° Considerando, in virtù del quale “<em>la sanità pubblica, la tutela dei consumatori, la salute degli animali e la protezione dell&#8217;ambiente urbano costituiscono motivi imperativi di interesse generale. Tali motivi imperativi possono giustificare l&#8217;applicazione di regimi di autorizzazione e altre restrizion</em>i&#8221;, nel rispetto, oltre che del principio di non discriminazione in base alla nazionalità, dei &#8220;<em>principi di necessità e proporzionalità</em>&#8220;<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>.<br />
Una enunciazione, come del resto espressamente chiarito nello stesso Considerando, conforme alle pronunce della Corte di Giustizia, che deve essere letta e coordinata con quanto sancito nel 43° Considerando, secondo il quale è necessario stabilire principi di semplificazione amministrativa che prevedano “[…] <em>la limitazione dell’obbligo di autorizzazione preliminare ai casi in cui essa è indispensabile e l’introduzione del principio della tacita autorizzazione da parte delle autorità competenti allo scadere di un determinato termine</em> […]”<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>.<br />
Il legislatore nazionale, dunque, può, in presenza di motivi imperativi di interesse generale, prevedere l’applicazione di regimi autorizzatori o altre restrizioni, ma, in astratto, può prevedere, anche per queste ipotesi, l’autorizzazione tacita (silenzio assenso) e, comunque, limitare l’utilizzo dell’obbligo del provvedimento autorizzatorio, fatti salvi i casi in cui la normativa, europea o nazionale, preveda, per una materia “sensibile”, l’emanazione di un provvedimento espresso, giustificato, appunto, dalla qualificazione di tale materia come valore primario/motivo imperativo di interesse generale.<br />
&nbsp;<br />
<strong>3. Interessi sensibili e nuova disciplina della SCIA: La legge n. 124 del 2015.</strong><br />
Passando alla disciplina introdotta dalla Legge di riforma del 2015, l’esame del testo della legge delega porta a concludere che, in sostanza, stante il richiamo ai principi e criteri direttivi desumibili dall’art. 19, ai principi del diritto dell&#8217;Unione europea relativi all&#8217;accesso alle attività di servizi ed ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, gli interessi sensibili “resistono” alla riforma, anche alla luce della modifica dell’art. 21 e dell’art. 21-nonies<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>.<br />
Tale ultima disposizione, infatti, compie una equiparazione tra interessi sensibili e interessi per così dire “ordinari” quanto al termine di esercizio dei poteri, inibitori repressivi e conformativi, di cui al comma 3 dell’art. 19<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>, operando un ampliamento della tutela degli interessi ordinari e non una restrizione della tutela degli interessi sensibili. Questa soluzione non sembra in contrasto con la normativa europea in precedenza richiamata, ed in particolare con il 56° considerando della c.d. Direttiva Servizi. Ma anzi, la fissazione del limite temporale massimo di 18 mesi appare conforme ai principi di necessità e proporzionalità richiamati dallo stesso considerando<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>.<br />
La resistenza degli interessi sensibili trova conferma nella modifica<br />
&nbsp;<br />
<strong>4. (Segue): Il D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126.</strong><br />
Anche l’esame del testo del D.Lgs. n. 126 del 2016 risulta essere rispettoso dei limiti derivanti dalla disciplina europea e nazionale e dalla interpretazione ad essa data dalle decisioni della Corte di Giustizia UE e dalla Corte Costituzionale, così come, del resto, era apparso fin dallo schema di decreto licenziato dal Consiglio dei Ministri il 21 gennaio 2016.<br />
Nell’approvare in via definitiva il Decreto attuativo, infatti, il Governo ha accolto molti dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato (e dalla Conferenza unificata), che consentono di fugare i dubbi sollevati con riferimento, soprattutto, alla c.d. SCIA non pura.<br />
Prima di passare all’esame del testo, appare opportuna una considerazione di carattere generale relativa alla circostanza che, accogliendo il rilievo contenuto nel parere del Consiglio di Stato, il legislatore delegato ha optato per la tecnica della novella della Legge n. 241 (il Decreto attuativo introduce infatti gli art. 18 bis e 19 bis, oltre ad operare modifiche agli artt. 19 e 20) che consente un grado di coordinamento maggiore con le disposizioni in materia di silenzio assenso e di conferenza dei servizi nonché, come si vedrà nel prosieguo, con quelle contenute nell’ulteriore Decreto attuativo dell’art. 5 della Legge n. 124 del 2015, il cui schema è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno 2016, relativo alla individuazione dei procedimenti.<br />
Come si è anticipato, fin dall’approvazione dello schema di decreto era parso che gli interessi sensibili resistessero anche a seguito dell’approvazione della nuova disciplina applicabile alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa. La formula dubitativa era legata soprattutto all’art. 3 dello schema di decreto, recante disposizioni in tema di “Concentrazione dei regimi amministrativi” (la c.d. SCIA unica, che concentra in sé le SCIA presupposte) e, ancora più in particolare, a quelle ipotesi che il Consiglio di Stato, nel parere espresso il 30 aprile 2016, ha qualificato come “SCIA non pura”, ossia i casi in cui la segnalazione ha come presupposto non soltanto requisiti di fatto ma anche uno o più atti di autorizzazione, ed agli indubbi riflessi che su queste ipotesi hanno l’istituto del silenzio assenso e il modulo procedimentale della conferenza dei servizi.<br />
Tuttavia, prima di passare all’esame della disciplina della SCIA c.d. non pura, non può non essere segnalato l’intervento operato dal legislatore delegato sul co. 3 dell’art. 19 (già sostituito dall’art. 6, co. 1, della Legge n. 124) che conferma la volontà del legislatore stesso di prevedere una tutela più stringente a tutela degli interessi c.d. sensibili. Il nuovo testo della predetta disposizione prevede, infatti, nel caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, che l’Amministrazione adotti provvedimenti motivati di divieto di prosecuzione dell&#8217;attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi e, qualora sia possibile “<em>conformare l&#8217;attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente</em>”, inviti il privato, con atto motivato, a provvedere, prescrivendo le misure necessarie nonché il termine (non inferiore a trenta giorni) per la loro adozione. Ciò mentre l’invito non determina, al contrario di quanto previsto in precedenza, la automatica sospensione dell’attività in attesa dell’adempimento del privato. Sospensione che, invece, l’Amministrazione ha l’obbligo di adottare in presenza di attestazioni non veritiere o “<em>di pericolo per la tutela dell&#8217;interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale</em>”.<br />
Tornando alla SCIA unica c.d. non pura deve essere rammentato che il Consiglio di Stato, nell’evidenziare come “<em>lo schema di decreto non sia idoneo a risolvere la questione fugando le attuali incertezze interpretative</em>”, aveva individuato, in via generale, tre possibili soluzioni:<br />
&#8211; escludere espressamente tali fattispecie dalla SCIA, concentrandosi solo sulla cd. “SCIA pura”, limitando in maniera rilevante l’ambito oggettivo di applicazione dell’istituto;<br />
&#8211; considerare anche i casi di “SCIA non pura” e imporre esplicitamente che la presentazione della SCIA potesse avvenire soltanto una volta acquisito l’atto autorizzativo presupposto, “a cura del privato”. In questo caso, l’attività avviata in assenza dell’autorizzazione sarebbe stata considerata a tutti gli effetti abusiva;<br />
&#8211; prevedere che la presentazione della SCIA attivasse un meccanismo per l’ottenimento dell’autorizzazione “a cura dell’amministrazione ricevente”, rinviando però l’avvio dell’attività al momento di tale ottenimento (trasformando, dice testualmente il Consiglio di Stato, “<em>di fatto, in questi casi, la </em>‘segnalazione di inizio di attività’<em> in una </em>‘richiesta di inizio di attività’<em>, che potrebbe essere un modello complementare rispetto a quello della ‘SCIA pura’</em>”).<br />
E’ risultato infatti immediatamente evidente che, con riferimento al rapporto tra tutela degli interessi sensibili e silenzio assenso, l’opzione per la seconda o la terza soluzione (la prima esclude di per sé che possano essere intercettati tali interessi) avrebbe assicurato la piena tutela, poiché sia nel caso in cui l’autorizzazione fosse stata richiesta “a cura del privato”, sia nel caso in cui fosse l’amministrazione che “riceve” la SCIA a richiederla, avrebbe trovato necessaria applicazione il co. 4 dell’art. 20, come novellato dalla Legge n. 221 del 2015<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>.<br />
Non poteva, infatti, nella terza opzione trovare applicazione il diverso istituto del silenzio tra amministrazioni pubbliche disciplinato dall’art. 17 bis. L’operatività di tale disposizione è, difatti, esclusa dalla formulazione letterale del co. 3, che fa esplicito riferimento alla adozione di “provvedimenti normativi e amministrativi” di competenza di amministrazioni pubbliche, mentre, nel caso che qui occupa, il procedimento autorizzatorio, come sottolineato dal Consiglio di Stato nel predetto parere, si innesta “<em>sul tronco di quello logicamente principale, ovvero della SCIA</em>”. Diversamente opinando, la disciplina avrebbe potuto presentare profili di incostituzionalità con riferimento ai principi elaborati, per i valori primari/motivi imperativi di interesse generale, dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia ed alla irragionevole disparità di trattamento tra le ipotesi in cui a procedere fosse l’amministrazione preposta alla tutela dell’interesse sensibile, che avrebbe determinato l’operatività del co. 4 dell’art. 20, e le ipotesi in cui la stessa amministrazione intervenisse in un procedimento di altra amministrazione, in cui il silenzio assenso è ammesso<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>. A ciò si aggiunga che la “clausola di salvaguardia” prevista dall’ultimo comma dell’art. 17-bis, relativa alle ipotesi in cui disposizioni dell’Unione Europea prevedano l’adozione di un provvedimento espresso, per come formulata, non avrebbe garantito la tutela in quei casi in cui, sebbene non fosse presente un divieto normativo espresso, o la disposizione non fosse chiara, vi fosse l’enunciazione di un principio da parte della Corte di Giustizia<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>.<br />
Tale ricostruzione trova peraltro ora conferma nel parere n. 1640/2016 del 13 luglio 2016, reso dal Consiglio di Stato in risposta al quesito posto dall’Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione su alcuni problemi applicativi dell&#8217;art. 17-<em>bis </em>della Legge n. 241 del 1990.<br />
Ed in effetti, il Consiglio di Stato, ha rilevato che l’art. 17 bis si applica ai procedimenti con “<em>fase decisoria pluristrutturata</em>”, poiché la disposizione richiede “<em>che le due Amministrazioni (quella titolare del procedimento e quella interpellata) condividano la funzione decisoria, nel senso che entrambe devono essere titolari di una funzione decisoria sostanziale</em>”<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>.<br />
La limitazione in tal senso dell’ambito oggettivo di operatività della suddetta disposizione ha quale conseguenza che essa non può trovare applicazione in quei procedimenti, quale quello che si instaura in caso di SCIA unica c.d. non pura, in cui l’Amministrazione ha un ruolo meramente formale poiché raccoglie l’istanza del privato e trasmette all’Amministrazione competente che è l’unica ad essere titolare della funzione decisoria (la decisione risulta essere dunque “<em>monostrutturata”</em>). L’Amministrazione, infatti, richiede l’atto di assenso non nel proprio interesse, bensì nell’interesse del privato destinatario finale dell’atto.<br />
Diversamente opinando, e cioè applicando anche in questo caso la disciplina di cui all’art. 17 bis, “<em>il vero beneficiario del silenzio assenso sarebbe il privato, avendosi, quindi, un’ipotesi silenzio assenso nei rapporti (non endoprocedimentali, ma) con i privati</em>”<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>, e determinando in tal modo un “<em>implicito silenzio assenso in quei casi in cui l’art. 20 lo esclude espressamente</em>.<br />
<em>Si avrebbe così, in via interpretativa, la tacita abrogazione di norme espresse (escludenti il silenzio assenso), per di più poste a tutela di interessi pubblici primari</em>”<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>.<br />
La conclusione esplicita cui giunge il Consiglio di Stato, relativa alla non equivalenza delle disposizioni tra l’art. 17 bis e l’art. 20, conferma che la scelta del legislatore delegato di optare per la terza opzione formulata nel parere del Consiglio di Stato in alcun modo può ritenersi lesiva degli interessi sensibili che, dunque, “resistono”, e che, conseguentemente, la novellata disciplina della SCIA è conforme ai principi nazionali ed europei elaborati dalle Corti.<br />
L’esame del D.Lgs. n. 126 del 2016, ed in particolare della SCIA unica c.d. non pura, non sarebbe completo se non si prendesse in considerazione la disciplina della conferenza dei servizi, espressamente prevista ora dal co. 3 dell’art. 19 bis: “<em>Nel caso in cui l’efficacia della SCIA è condizionata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all’esecuzione di verifiche preventive</em> […]” e l’incidenza sulla tutela degli interessi sensibili<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>. A tal proposito, la considerazione di carattere generale è che, sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge di delega, ed in particolare dalla lett. g) e dalla lett. n)<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>, non sembra che la disciplina introdotta dal D.Lgs 30 giugno 2016, n. 127, intervenga in modo rilevante, sotto il profilo sostanziale, sull’intensità della tutela degli interessi sensibili per come delineata dal quadro normativo attualmente vigente (si pensi alla formulazione, <em>ante</em> riforma, &nbsp;dell’art. 14-ter della Legge n. 241). Di talchè, anche sotto questo profilo, si può concludere che, in astratto, gli interessi sensibili resistono. Permangono i dubbi sul <em>modus procedendi</em> delineato<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>, che potrebbero incidere non sulla garanzia in astratto, ma sulla effettività in concreto della tutela (si pensi al rappresentante unico delle amministrazione statali in caso di conferenza simultanea – art. 14 ter – e alla possibilità di opposizione da parte delle amministrazioni preposte alla tutela di tali interessi di cui all’art. 14 quinquies).<br />
&nbsp;<br />
<strong>5. (Segue): Lo schema di decreto sulla individuazione dei procedimenti.</strong><br />
L’analisi non sarebbe completa se non si prendesse in considerazione anche lo schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno 2016 recante le disposizioni sulla individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione, SCIA e silenzio assenso, nonché di quelle per le quali è necessario il titolo espresso.<br />
In primo luogo non è superfluo, per quel che qui interessa, ribadire che la scelta della tecnica della novella, adottata per la redazione definitiva del testo del D.Lgs. n. 126 del 2016, ha consentito al legislatore delegato di compiere un maggior coordinamento tra le disposizioni contenute nei due Decreti, la cui mancanza era evidente nella bozza provvisoria comparsa nei primi mesi del 2016.<br />
A ciò si aggiunga che la tecnica utilizzata per la redazione dello schema di decreto appare profondamente diversa da quella della su richiamata bozza provvisoria<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>: abbandonata, infatti, la tecnica, per così dire, definitoria, lo schema di decreto, una volta individuato il regime amministrativo cui è sottoposta una determinata attività (indicato nella Tabella A allegata al decreto e per cui è previsto un aggiornamento periodico con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione), opera, di volta in volta, laddove si renda necessario, un rinvio alla disciplina di cui agli artt. 19, 19 bis e 20 della Legge n. 241.<br />
A tal proposito, sia consentita una notazione con riferimento alla applicazione analogica della disciplina sulla SCIA unica di cui all’art. 19 bis, co. 3, anche alle attività per le quali la tabella indichi il regime amministrativo dell’autorizzazione e per le quali è necessario comunque un provvedimento espresso, salva l’applicazione, ove indicato, del silenzio assenso.<br />
Da quanto detto, e stante il richiamo operato <a name="_GoBack"></a>alle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 136 del 2016, consegue, sulla base delle considerazioni svolte nel precedente paragrafo, che gli interessi sensibili resistono anche alla disciplina introdotta dallo schema di decreto sulla individuazione dei procedimenti, essendo ad essi garantita, in ragione del rinvio espresso alle disposizioni sulla concentrazione dei regimi amministrativi e sul silenzio assenso, tutela piena.<br />
&nbsp;<br />
<strong>6. Considerazioni conclusive</strong><br />
Riconducendo a sistema tutte le disposizioni sino ad ora esaminate della legge di delega, del D.Lgs n. 126 del 2016 nonché dello schema del secondo decreto attuativo, emergono dunque due discipline: l’una, a carattere generale, e l’altra, per così dire speciale, nel caso di SCIA c.d. unica non pura. Nella prima ipotesi, laddove la SCIA intercetti l’interesse sensibile, la tutela di quest’ultimo è garantita dall’operatività del co. 4 dell’art. 20 e, dunque, dall’inapplicabilità del silenzio assenso o, addirittura, dalla non applicabilità della SCIA nei casi in cui, effettuato il bilanciamento degli interessi, il legislatore ritenga comunque prevalente l’interesse sensibile e, conseguentemente, sottoponga l’attività ad autorizzazione espressa. Nella seconda ipotesi, trova applicazione la disciplina della conferenza dei servizi con la possibile operatività del silenzio assenso.<br />
In entrambi i casi, in astratto, si può dire che gli interessi sensibili resistano alla riforma; in concreto, qualche dubbio sulla effettività della tutela sorge con riferimento, come si è detto, al <em>modus procedendi</em> delineato per la conferenza dei servizi.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1">* Il presente contributo costituisce un approfondimento dell’intervento svolto nell’ambito del Convegno “I rimedi contro la cattiva amministrazione. Procedimento amministrativo ed attività produttive ed imprenditoriali<strong>”</strong>, Campobasso, 8-9 aprile 2016, in <a href="http://www.diritto-amministrativo.org/"><em>www.diritto-amministrativo.org</em></a><em>, </em>alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126 e dall’approvazione, il 15 giugno 2016, dello schema del secondo decreto attuativo dell’art. 5 della Legge n. 124 del 2015.<br />
<a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> In materia di DIA e SCIA v., <em>ex multis</em>: G. Acquarone, <em>La denuncia di inizio attività. Profili teorici</em>, Milano, 2000; G. Corso, <em>Liberalizzazione amministrativa ed economica</em>, in S. Cassese (a cura di), <em>Dizionario di diritto pubblico</em>, Milano, 2006; G. Falcon, <em>La regolazione delle attività private e l’art. 19 della legge n. 241/1990</em>, in <em>Dir. pubbl.</em>, 1997; W. Giulietti, <em>Attività privata e potere amministrativo. Il modello della dichiarazione di inizio attività</em>, Torino, 2008; F. Martines, <em>La segnalazione certificata di inizio attività: nuove prospettive del rapporto pubblico-privato</em>, Milano, 2011; N. Paolantonio, W. Giulietti, <em>La segnalazione certificata di inizio attività</em>, in M.A. Sandulli (a cura di), <em>Codice dell’azione amministrativa</em>, Milano, 2010; N. Paolantonio, <em>Comportamenti non provvedimentali produttivi di effetti giuridici</em>, in F.G. Scoca (a cura di) <em>Diritto Amministrativo</em>, Torino, 2015; M. Ramajoli, <em>La s.c.i.a. e la tutela del terzo</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2012; M.A. Sandulli, <em>Dalla d.i.a. alla s.c.i.a.: una liberalizzazione “a rischio”</em>, in <em>Riv. giur. ed.</em>, 2010; S.S. Scoca, <em>Gli atti di autoamministrazione</em>, in <em>Giur. it.</em>, 2014.</div>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Confr. F. De Leonardis, <em>Il silenzio assenso in materia ambientale: considerazioni critiche sull’art. 17bis introdotto dalla cd. riforma Madia</em>, in <em>federalismi.it</em>, n. 20/2015.</div>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Sul rapporto tra diritti fondamentali e amministrazione confr. M. Midiri, <em>Diritti fondamentali, effettività della tutela, giudice amministrativo</em>, in <em>Rivista AIC</em>, n. 3/2015.</div>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Cons. Stato, Commissione Speciale, 30 marzo 2016, parere n. 839/2016.</div>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Corte Costituzionale, 27 giugno 1986, n. 151.</div>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Confr. Corte Costituzionale, 24 giugno 2004, n. 196.</div>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Corte Costituzionale, 9 aprile 2013, n. 85. Si legge nella parte motiva: “<em>La qualificazione come “primari” dei valori dell’ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale</em>”.</div>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Sui motivi imperativi di interesse generale e sul rapporto tra libertà economica e interesse generale v A. Cioffi, <em>Annullamento d’ufficio e libertà economiche</em>, intervento svolto nell’ambito del Convegno “I rimedi contro la cattiva amministrazione. Procedimento amministrativo ed attività produttive ed imprenditoriali<strong>”</strong>, Campobasso, 8-9 aprile 2016, <em>www.diritto-amministrativo.org</em>.</div>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Confr., <em>ex multis</em>, CGUE, Seconda Sezione, 24 maggio 2011, C-400/08: “<em>73 Secondo una giurisprudenza costante, le restrizioni alla libertà di stabilimento che siano applicabili senza discriminazioni basate sulla cittadinanza possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, a condizione che siano atte a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso (v. sentenze 10 marzo 2009, causa C-169/07, Hartlauer, Racc. pag. I-1721, punto 44; 19 maggio 2009, cause riunite C-171/07 e C-172/07, Apothekerkammer des Saarlandes e a., Racc. pag. I-4171, punto 25, nonché BlancoPérez e Chao Gómez, cit., punto 61).</em><br />
<em>74 Fra tali motivi imperativi riconosciuti dalla Corte figurano, tra gli altri, la protezione dell’ambiente (v., in particolare, sentenza 11 marzo 2010, causa C-384/08, Attanasio Group, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 50 e giurisprudenza ivi citata), la razionale gestione del territorio (v., per analogia, sentenza 1° ottobre 2009, causa C-567/07, Woningstichting Sint Servatius, Racc. pag. I-9021, punto 29 e giurisprudenza ivi citata) nonché la tutela dei consumatori (v., in particolare, sentenza 13 settembre 2007, causa C-260/04, Commissione/Italia, Racc. pag. I-7083, punto 27 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, finalità di natura puramente economica non possono costituire un motivo imperativo di interesse generale (v., in tal senso, in particolare, sentenza 15 aprile 2010, causa C-96/08, CIBA, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)</em>”.</div>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Sul rapporto tra SCIA e annullamento d’ufficio a seguito della riforma dell’art. 21-nonies confr. M. Lipari, <em>La SCIA e l’autotutela nella legge n. 124/2015: primi dubbi interpretativi</em>, in <em>federalismi.it</em>, n. 20/2015.</div>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Confr., M.A. Sandulli, <em>Gli effetti diretti della 7 agosto 2015 L. n. 124 sulle attività economiche: le novità in tema di s.c.i.a., silenzio-assenso e autotutela</em>, in <em>federalismi.it</em>, n. 17/2015.</div>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Dalla lettura combinata delle disposizioni di cui agli artt. 19, 21 e 21-nonies, la disciplina degli interessi sensibili risulta infatti essere la seguente: la P.A. adotta i provvedimenti motivati di divieto di prosecuzione e di rimozione (salvo che non sia possibile conformare l’attività o che il privato, nel termine concesso, non abbia conformato l’attività) alle condizioni di cui all’art. 21-nonies, ossia nel termine massimo di 18 mesi&nbsp; laddove sussistano ragioni di interesse pubblico e tenuto conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Con l’eccezione delle ipotesi di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, per le quali, ai sensi dell’art. 21, non è consentita la conformazione dell’attività o la sanatoria e non opera il limite temporale ex art. 21-nonies.<br />
Con riferimento al <em>dies a quo</em> per la decorrenza del termine per l’esercizio dei suddetti poteri, si può ritenere che l’introduzione dell’art. 18 bis, ad opera del D.Lgs 30 giugno 2016, n. 126, abbia di fatto superato i dubbi sollevati dal Consiglio di Stato nel parere del 30 aprile 2016 sulla bozza di decreto. Ciò in quanto, come è noto, la nuova disposizione fissa quale <em>dies a quo</em> per i provvedimenti di cui all’art. 19, co. 3, la data di ricevimento dell’istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell’ufficio competente.<br />
&nbsp;</div>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Art. 20, co. 4: “<em>Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l&#8217;ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l&#8217;immigrazione, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l&#8217;adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell&#8217;amministrazione come rigetto dell&#8217;istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti</em>”.</div>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Sul punto, confr. F. De Leonardis, <em>op. cit</em>. Sulla compatibilità del nuovo istituto con l’art. 20, co. 4, confr. F. Scalia, <em>Il silenzio assenso nelle c.d. materie sensibili alla luce della riforma Madia</em>, in <em>Urb. e App.</em>, n. 1/2016, che, a sostegno della propria ricostruzione, richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato relativa alla questione della vigenza o meno dell&#8217;ipotesi di silenzio assenso prevista dall&#8217;art. 13, co 1 e 4, della L. n. 394 del 1991 a seguito della novella dell’art. 20 della Legge n. 241 del 1990; questione che il Consiglio di Stato, III Sezione, con l’ordinanza n. 642/2016 del 17 febbraio 2016 ha rimesso all’Adunanza Plenaria, stante il contrasto giurisprudenziale. Di particolare interesse è la soluzione cui giungerà l’Adunanza Plenaria poiché avrà indubbi riflessi anche sulla questione che qui occupa, soprattutto nel caso in cui venisse affermata la prevalenza della norma generale di cui all’art. 20, in linea con le decisioni della IV Sezione: “<em>Afferma in conclusione la Sezione Quarta che «non si può far ricorso al principio di specialità che postula l&#8217;equivalenza tra le norme stesse, ma deve necessariamente applicarsi il criterio cronologico, in base al quale la legge successiva prevale su quella precedente»; donde l’evidenza della inapplicabilità alla materia della tutela ambientale, in forza dell’intervento dell&#8217;art. 20 della legge n. 241/1990 come modificato dalla legge n. 80/2005, del regime del silenzio-assenso</em>” (ord. n. 642/2016). La questione è stata discussa all’udienza dell’8 giugno 2016 ma, al momento della redazione del presente contributo, non si conosce ancora la decisione.</div>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> Sul punto, F. De Leonardis, <em>op. cit.</em>, sottolinea come “<em>Alla luce di tutto ciò la clausola di salvaguardia inserita all’ultimo comma per la quale il regime del silenzio assenso non varrebbe nell’ipotesi in cui il diritto europeo richieda provvedimenti espressi, appare come una foglia di fico, la cui introduzione appare senz’altro assai intelligente, ma contrasta con l’esigenza di chiarezza e di certezza delle norme giuridiche</em>”, p. 8.</div>
<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> Cons. Stato, Commissione Speciale, 13 luglio 2016, parere n. 1640/2016.</div>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Cons. Stato, Commissione Speciale, 13 luglio 2016, parere n. 1640/2016.</div>
<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> <em>Ibidem</em></div>
<div id="ftn19"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> Confr., R. Dipace, <em>La resistenza degli interessi sensibili nella nuova disciplina della conferenza di servizi</em>, intervento svolto nell’ambito del Convegno “I rimedi contro la cattiva amministrazione. Procedimento amministrativo ed attività produttive ed imprenditoriali<strong>”</strong>, Campobasso, 8-9 aprile 2016, <em>www.diritto-amministrativo.org</em>.</div>
<div id="ftn20"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> “<em>g) previsione che si consideri comunque acquisito l&#8217;assenso delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell&#8217;ambiente che, entro il termine dei lavori della conferenza, non si siano espresse nelle forme di legge; […]</em><br />
<em>n) definizione, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, economicità e leale collaborazione, di meccanismi e termini per la valutazione tecnica e per la necessaria composizione degli interessi pubblici nei casi in cui la legge preveda la partecipazione al procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela dell&#8217;ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti; previsione per le amministrazioni citate della possibilità di attivare procedure di riesame”</em>.</div>
<div id="ftn21"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> Confr., R. Dipace, <em>op.cit.</em></div>
<div id="ftn22"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> Con la bozza provvisoria, infatti, il legislatore delegato aveva riscritto il co. 1 dell’art. 19, adottando, al contrario di quanto attualmente previsto, una formula che individuava il limite dell’operatività della SCIA nei casi in cui “<em>siano richieste autorizzazioni espresse in relazione a vincoli normativi di carattere ambientale, paesaggistico o culturale o inerenti la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale</em>”. A ciò si aggiunga che all’art. 3, in cui venivano classificate le attività in ragione dei diversi regimi giuridici, al co. 2 si prevedeva che fossero soggette a SCIA “<em>le attività dei privati che possono essere esercitate in presenza di requisiti e presupposti di legge la cui verifica non comporti valutazioni discrezionali da parte delle pubbliche amministrazioni</em>”.<br />
Di talchè, la SCIA avrebbe operato in presenza di attività vincolata della Pubblica Amministrazione (vincolata, come sottolineato dal Consiglio di Stato “a monte” e “a valle”), salvo che non si fosse trattato dei casi in cui fossero necessarie “autorizzazioni espresse”, cioè in quelle ipotesi, indicate nel co. 3 dell’art. 3 del medesimo decreto, in cui le attività “<em>possono essere esercitate in presenza di requisiti e presupposti che richiedono valutazioni discrezionali da parte delle pubbliche amministrazioni in base a specifiche disposizioni normative giustificate da motivi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità</em>”.<br />
&nbsp;</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-resistenza-degli-interessi-sensibili-nella-nuova-disciplina-della-scia/">La resistenza degli interessi sensibili nella nuova disciplina della SCIA</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Le autenticazioni amministrative e i principi del favor partecipationis e della strumentalità delle forme in materia elettorale. I casi “Sinistra per Roma &#8211; Stefano Fassina” e “Rete liberale”: considerazioni a margine di Cons. Stato, sez. III, 16 maggio 2016, n. 1987 e Cons. Stato, 16 maggio 2016, n. 1985.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-autenticazioni-amministrative-e-i-principi-del-favor-partecipationis-e-della-strumentalita-delle-forme-in-materia-elettorale-i-casi-sinistra-per-roma-stefano-fassina-e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:02 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-autenticazioni-amministrative-e-i-principi-del-favor-partecipationis-e-della-strumentalita-delle-forme-in-materia-elettorale-i-casi-sinistra-per-roma-stefano-fassina-e/">Le autenticazioni amministrative e i principi del favor partecipationis e della strumentalità delle forme in materia elettorale. I casi “Sinistra per Roma &#8211; Stefano Fassina” e “Rete liberale”: considerazioni a margine di Cons. Stato, sez. III, 16 maggio 2016, n. 1987 e Cons. Stato, 16 maggio 2016, n. 1985.</a></p>
<p>Note Allegati Sara Amato - Nota a sentenza (288 kB)</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-autenticazioni-amministrative-e-i-principi-del-favor-partecipationis-e-della-strumentalita-delle-forme-in-materia-elettorale-i-casi-sinistra-per-roma-stefano-fassina-e/">Le autenticazioni amministrative e i principi del favor partecipationis e della strumentalità delle forme in materia elettorale. I casi “Sinistra per Roma &#8211; Stefano Fassina” e “Rete liberale”: considerazioni a margine di Cons. Stato, sez. III, 16 maggio 2016, n. 1987 e Cons. Stato, 16 maggio 2016, n. 1985.</a></p>
<pre style="text-align: justify;">
<span style="font-size:14px;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">
</span></span>
</pre>
<hr />
<p>Note</p>
<!-- WP Attachments -->
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            <h3>Allegati</h3>
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		<title>Il ruolo della pianta organica delle farmacie tra evoluzioni legislative, spunti comparatistici e orientamenti giurisprudenziali</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-ruolo-della-pianta-organica-delle-farmacie-tra-evoluzioni-legislative-spunti-comparatistici-e-orientamenti-giurisprudenziali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:52 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/il-ruolo-della-pianta-organica-delle-farmacie-tra-evoluzioni-legislative-spunti-comparatistici-e-orientamenti-giurisprudenziali/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-ruolo-della-pianta-organica-delle-farmacie-tra-evoluzioni-legislative-spunti-comparatistici-e-orientamenti-giurisprudenziali/">Il ruolo della pianta organica delle farmacie tra evoluzioni legislative, spunti comparatistici e orientamenti giurisprudenziali</a></p>
<p>&#160; 1. Le farmacie come servizio strumentale al diritto alla tutela della salute: il ruolo della pianta organica. &#8211; 2. La pianta organica nell’esperienza dei Paesi Europei e nella giurisprudenza comunitaria. 3. La pianta organica prima della novella legislativa del 2012. – 4. La Legge n. 27/2012 e la giurisprudenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-ruolo-della-pianta-organica-delle-farmacie-tra-evoluzioni-legislative-spunti-comparatistici-e-orientamenti-giurisprudenziali/">Il ruolo della pianta organica delle farmacie tra evoluzioni legislative, spunti comparatistici e orientamenti giurisprudenziali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-ruolo-della-pianta-organica-delle-farmacie-tra-evoluzioni-legislative-spunti-comparatistici-e-orientamenti-giurisprudenziali/">Il ruolo della pianta organica delle farmacie tra evoluzioni legislative, spunti comparatistici e orientamenti giurisprudenziali</a></p>
<p>
&nbsp;<br />
1. Le farmacie come servizio strumentale al diritto alla tutela della salute: il ruolo della pianta organica. &#8211; 2. La pianta organica nell’esperienza dei Paesi Europei e nella giurisprudenza comunitaria. 3. La pianta organica prima della novella legislativa del 2012. – 4. La Legge n. 27/2012 e la giurisprudenza amministrativa. – 5. Morta la pianta organica, viva la pianta organica.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>1. Le farmacie come servizio strumentale al diritto alla tutela della salute: il ruolo della pianta organica</strong>.<br />
La distribuzione dei farmacie, così come l’intera normativa pubblicistica inerente al regime delle farmacie rientra appieno nella materia del “diritto alla tutela della salute”, costituzionalmente sancito e tutelato dall’art. 32 Cost.[1]<br />
Tale stretta connessione tra il servizio prestato dalle farmacie e la tutela della salute è, peraltro, evidenziato dall’art. 28 della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (L. 833/1978) “L’unità sanitaria locale eroga l’assistenza farmaceutica attraverso le farmacie di cui sono titolari enti pubblici e le farmacie di cui sono titolari i privati, tutte convenzionate secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 43 e 48. Gli assistiti possono ottenere dalle farmacie di cui al precedente comma, su presentazione di ricetta compilata dal medico curante, la fornitura di preparati galenici e di specialità medicinali compresi nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale […] La legge regionale disciplina l’acquisto di detti medicinali e del restante materiale sanitario da parte delle unità sanitarie locali e dei loro presidi e servizi, nonché il coordinamento dell’attività delle farmacie comunali con i servizi dell’unità sanitaria locale”.<br />
Autorevole orientamento dottrinario ebbe ad osservare come la figura del farmacista e la stessa farmacia fossero al centro si una stretta connessione tra l’iniziativa economica e la tutela dell’art. 32 Cost. e, per tale motivo, dovessero essere assoggettati a vincoli del tutto peculiari “L’esercizio della farmacia costituisce nello stesso tempo una pratica professionale e lo sfruttamento di un&#8223;industria: non basta infatti al farmacista avere la capacità di spedire ricette, ma gli occorrono anche i capitali per aprire un&#8223;officina ed acquistare le merci, senza di cui gli è impossibile tradurre in atto le sue cognizioni. Da ciò deriva che l&#8223;esercizio della farmacia è stato sottoposto talora a vincoli che non si ritrovano per tutte le altre professioni”[2].<br />
Nella giurisprudenza della Corte Costituzionale è stato più volte evidenziato il ruolo primario della distribuzione dei farmaci[3].<br />
Il Giudice delle Leggi ha affermato chiaramente che il servizio gestito dalle farmacie è “preordinato al fine di assicurare una adeguata distribuzione dei farmaci, costituendo parte della più vasta organizzazione predisposta a tutela della salute”[4]. Sino a statuire con chiarezza che “i farmacisti [&#8230;] a prescindere dalla qualificazione del regime, concessorio o autorizzativo, cui sono sottoposte le farmacie, svolgono indubbiamente un servizio di pubblico interesse”[5].<br />
Il servizio di distribuzione farmaceutica rappresenta, quindi, non solo una porzione del Servizio Sanitario Nazionale, ma è, altresì, un tassello imprescindibile, di carattere strumentale, del più ampio servizio pubblico preordinato alla tutela della salute avente copertura costituzionale negli art. 3 e 32 Cost.[6]<br />
Per tali ragioni l’attività delle farmacie pur essendo espressione del diritto di iniziativa economica, non può essere esclusivamente considerata come un’attività commerciale in ragione della sua stretta connessione con l’art. 32 Cost.[7]<br />
Secondo eminente dottrina, la difesa della salute non viene assicurata dall’assenza di regole nella distribuzione dei farmaci, ma è garantita in maniera più efficace e penetrante da un sistema di puntuali normative e vincoli che contraddistinguono in particolar modo il sistema farmaceutico italiano in un’ottica che bilancia l’iniziativa economica ed il diritto alla tutela della salute[8]. &nbsp;<br />
In quest’ottica si inserisce la volontà legislativa di predisposizione di un atto di pianificazione e programmazione delle sedi farmaceutiche, al fine di assicurare la distribuzione dei farmaci uniformemente sull’intero territorio come presidio a tutela della salute dei cittadini.<br />
Il legislatore, in tal modo, vorrebbe dar vita ad una territorializzazione del servizio farmaceutico al fine di assicurare la presenza del servizio farmaceutico anche nei piccoli centri abitati.<br />
In questa chiave assume un ruolo cardine la pianta organica, nella stesura della quale dovrebbero trovare bilanciamento le esigenze proprie dell’iniziativa economica privata con il diritto costituzionalmente garantito di tutela della salute. Aspetti spesso in conflitto e che non sempre trovano un giusto equilibrio all’interno del disegno legislativo.<br />
Preme altresì sottolineare come subiecta materia sia stata oggetto di regolazioni diverse da parte degli ordinamenti europei.<br />
Dato atto, infatti, che la Carta dei Diritti Fondamentali UE afferma, all’art. 3,&nbsp; che “Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica” e che &nbsp;il successivo art. 35 stabilisce che “Ogni individuo ha diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali e dalle prassi nazionali” è dunque evidente che è lasciato alle singole legislazioni nazionali sia le modalità di tutela della salute sia l’organizzazione della distribuzione dei farmaci.<br />
Ciò non toglie, tuttavia, che la Corte di Giustizia possa intervenire in materia laddove si produca una violazione delle norme a presidio della tutela del consumatore.<br />
&nbsp;<br />
<strong>2. La pianta organica nell’esperienza dei Paesi Europei e nella giurisprudenza comunitaria.</strong><br />
La pianificazione dei servizi farmaceutici, occorre osservare, non è una prerogativa esclusivamente italiana, in quanto in diversi Paesi dell&#8217;Unione Europea vige un potere programmatorio in capo alle autorità pubbliche.<br />
Tra i principali Paesi europei&nbsp; la pianta organica basata delle farmacie esiste in Francia[9], Spagna[10], Portogallo, Belgio, Austria, Finlandia[11], Slovenia e Croazia. Mentre in alcuni di questi (ad esempio in Francia) è prevista una pianificazione basata esclusivamente sul criterio demografico, in altri (come Spagna e Italia) coesiste un criterio di localizzazione con la previsione di distanze minime tra gli esercizi.<br />
Tali restrizioni sono, invece, totalmente assenti in Olanda, Regno Unito[12], Norvegia (dove è stata abolita nel 2001), Islanda (abolita nel 1996), Grecia e Germania[13].<br />
Spostando, invece, lo sguardo sull’Unione Europea si evidenzia che è assente una specifica disciplina comunitaria nel settore.<br />
Vi sono, infatti, diversi atti emanati a partire dalla fine degli anni ottanta, che hanno, però, ad oggetto le modalità di produzione e distribuzione dei farmaci nell’ottica della tutela della sicurezza del consumatore[14], senza che vi sia alcuna legislazione in merito alla apertura ed individuazione territoriale delle sedi farmaceutiche.<br />
E’, invece, di rilevante portata la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE proprio sul tema della pianta organica delle farmacie.<br />
Il primo caso sorse in Spagna da parte di due laureati in farmacia che non avevano ottenuto il provvedimento di concessione per l’apertura di una nuova sede farmaceutica in ragione della pianta organica vigente nelle Asturie. I ricorrenti avevano impugnato il provvedimento di diniego e nel corso del giudizio hanno sollevato il contrasto tra la previsione del provvedimento di pianificazione delle sedi farmaceutiche con l’art. 49 del TFUE[15].<br />
In particolare, il diniego era stato emanato dall’Amministrazione della Salute e dei Servizi Sanitari e successivamente confermato dal Consiglio di Governo delle Asturie, in applicazione di una legge regionale che determinava i criteri demografici e geografici alla base della pianta organica[16].<br />
In seguito alle rimessioni dinanzi alla giurisdizione europea da parte del Tribunal Superior de Asturias, sono stati incardinati due procedimenti (poi riuniti)[17].<br />
Nel corso del processo l’Avvocato Generale ha affermato che per alcuni provvedimenti nazionali è concesso di derogare dai principi generali dell’Unione Europea purché sussistano quattro requisiti: siano applicati in maniera non discriminatoria; siano giustificati per motivi imperativi di interesse pubblico; siano idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito; non oltrepassino quanto è necessario per raggiungerlo.<br />
In attuazione dei richiamati principi l’Avvocato Generale ha concluso per la violazione, da parte della pianta organica, del requisito di idoneità a garantire il conseguimento dello scopo perseguito, così argomentando “Invero, se l’apertura di nuove farmacie in zone meno popolate fosse di per sé redditizia, ciò si verificherebbe, con ogni probabilità, a prescindere da qualsiasi limitazione geografica. L’incremento di nuove aperture sarebbe, infatti, direttamente proporzionale alla facilità con cui una farmacia può essere aperta e alla rilevanza della concorrenza per quote di mercato in zone più popolate. Al contrario, se, come alcune parti hanno sostenuto, il problema sta nel fatto che esiste una bassa probabilità di profitto nelle zone meno popolate, il rischio è che nessuno sarebbe in ogni caso interessato ad aprire una farmacia nelle suddette zone. […] La mera limitazione delle aperture di nuove farmacie in zone più popolate non soddisferebbe il requisito di unità e coerenza nel perseguimento dell’obiettivo pubblico dichiarato”.<br />
La Corte di Giustizia UE, disattendendo l’interpretazione fornita dall’Avvocato Generale, si è espressa favorevolmente alla legittimità dell’istituto della pianta organica poiché funzionale alla tutela della salute della popolazione[18].<br />
I Giudice comunitari hanno, infatti, statuito che “la tutela della sanità pubblica può giustificare restrizioni alle libertà fondamentali garantite dal Trattato come la libertà di stabilimento […] Più precisamente, restrizioni alla libertà di stabilimento possono essere giustificate dall’obiettivo di garantire alla popolazione una fornitura di medicinali sicura e di qualità” sino a giungere ad affermare che “l’obiettivo di assicurare alla popolazione una fornitura di medicinali sicura e di qualità può giustificare una normativa nazionale come quella oggetto dei procedimenti principali”.<br />
Un altro caso avente ad oggetto la compatibilità della normativa della pianta organica per le sedi farmaceutiche con l’ordinamento comunitario afferisce ad una vicenda italiana.<br />
Nel 2012 il TAR Lombardia esprimendosi nell’ambito di tre giudizi incardinati da altrettanti farmacisti a causa dei dinieghi di insediamento di tre diverse sedi farmaceutiche, ha emanato identiche ordinanze di rimessione dinanzi alla Corte di Giustizia UE rinvenendo l’incompatibilità della legge italiana con l’articolo 49 del TFUE.<br />
Nei procedimenti riuniti davanti alla magistratura europea[19], stavolta l’Avvocato Generale, con memoria del 5 settembre 2013, pur riconoscendo che la normativa costituisce una limitazione della libertà, si è espresso in favore delle restrizioni dettate dalla creazione di una pianta organica&nbsp; poiché sostenendo che essa è funzionale al perseguimento della tutela della salute “assicurando la distribuzione dei medicinali su tutto il territorio nazionale ed evitando che le farmacie si concentrino unicamente nelle zone considerate più attraenti dal punto di vista commerciale”.<br />
La Corte di Giustizia UE ha confermato l’orientamento giurisprudenziale già espresso sul punto, statuendo che le limitazioni dettate dalla legislazione italiana all’apertura delle farmacie ed alla loro ubicazione possono essere giustificate da ragioni imperative di interesse generale, confermando che “L’articolo 49&nbsp;TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che non consente a un farmacista, abilitato e iscritto all’ordine professionale, ma non titolare di una farmacia compresa nella pianta organica, di distribuire al dettaglio, nella parafarmacia di cui è titolare, anche quei farmaci soggetti a prescrizione medica che non sono a carico del Servizio sanitario nazionale, bensì vengono pagati interamente dall’acquirente. In effetti, una normativa nazionale che riservi la distribuzione di detti farmaci alle sole farmacie, la cui apertura è subordinata a un regime di pianificazione, è atta a garantire la realizzazione dell’obiettivo di assicurare un rifornimento di medicinali, alla popolazione, sicuro e di qualità nonché la tutela della salute. Una tale normativa, riducendo sostanzialmente il rischio di un’eventuale situazione di penuria di farmacie, non risulta andare oltre quanto necessario per raggiungere l’obiettivo di garantire alla popolazione un rifornimento di medicinali sicuro e di qualità”[20].<br />
&nbsp;<br />
<strong>3. La pianta organica prima della novella legislativa del 2012.</strong><br />
La normativa italiana riguardante l’allocazione delle farmacie è il frutto di una stratificazione legislativa che ha il suo punto di snodo nell’approvazione della Legge n. 475 del 2 aprile 1968[21], alla quale seguirono la Legge n. 362 del 8 novembre 1991[22] ed anche la legislazione di riordino del SSN ex D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 (con particolare riferimento all’art. 8), per giungere al Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito nella Legge n. 27 del 24 marzo 2012[23].<br />
In particolare l’art. 2 della Legge n. 475/1968 individuava nella “pianta organica” lo strumento per la definizione ed allocazione delle sedi farmaceutiche da parte dell’Ente Comunale, il quale poteva rivedere lo strumento pianificatorio con cadenza biennale[24] in base alle rilevazioni della popolazione residente pubblicate dall’ISTAT[25]. La presenza della pianta organica perdura nel dettato della L. 362/1991[26].<br />
La pianificazione circa l’individuazione delle sedi farmaceutiche doveva avere come criteri di riferimento sia la popolazione che il territorio.<br />
Il criterio demografico sanciva che il numero delle autorizzazioni rispettasse un rapporto farmacia/abitanti di una sede ogni 5.000 nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti, mentre la soglia si abbassava ad una farmacia ogni 4.000 negli altri comuni.<br />
Il criterio topografico, invece, statuiva che ogni nuova sede farmaceutica dovesse essere situata ad una distanza dalle altre non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.<br />
La pianta organica è stata originata, quindi, come un atto di programmazione e pianificazione delle sedi farmaceutiche di modo che la loro distribuzione fosse definita non solo in rapporto alla popolazione (al fine di verificare e garantire la rispondenza dell’assetto farmaceutico alle esigenze degli assistiti, conciliando l’interesse pubblico ad una corretta distribuzione delle farmacie e della disponibilità di farmaci sul territorio), ma anche in relazione all’interesse privato del titolare di farmacie all’esercizio ottimale della propria attività.<br />
La pianificazione effettuata dalla pianta organica non determinava solo il numero degli operatori il cui ingresso e la cui permanenza nel settore dell’attività farmaceutica era consentito e promosso dalla Pubblica Amministrazione, ma sanciva anche una programmazione territoriale in ragione della allocazione dei diversi operatori in zone ben definite del territorio[27], tanto è vero che l’art. 2, co. 1, della L. n. 475/1968, qualifica l’atto la pianta organica come quell&#8217;atto in cui “è determinato il numero, le singole sedi farmaceutiche e la zona di ciascuna di esse”.<br />
Il provvedimento di pianificazione delle sedi farmaceutiche e della loro ubicazione era originariamente posto in capo al Comune ed alla Provincia, salvo poi essere traslato tra le competenze regionali in seguito all’approvazione del D.P.R. n. 4/1972 che all’art. 1, co. 2, lett) l ed m, con il quale è stato attribuito alle Regioni il compito di provvedere alla formazione e revisione della pianta organica, di vigilare sull’efficienza del servizio e di autorizzare la gestione provvisoria degli esercizi non ancora assegnati definitivamente, riconoscendo una funzione consultiva in capo al Comune[28].<br />
La giurisprudenza della Corte Costituzionale in tema di programmazione nell’allocazione delle farmacie ha origini risalenti nel tempo e di significativo interesse.<br />
Uno dei primi arresti giurisprudenziali del Giudice delle Leggi sul tema muoveva le mosse dalla Legge n. 253/1950 nella parte in cui, all’art. 35, subordinava lo sfratto di una farmacia ad una autorizzazione amministrativa. In merito a quel dettato legislativo, ancorché non rinvenisse in alcun modo la “pianta organica”, la Corte Costituzionale ha avuto modo statuire che “la ratio di tale norma va perciò individuata nella preminenza dell’interesse pubblico alla presenza ed all’ubicazione del servizio farmaceutico sul territorio. In tal senso si esplica la relativa discrezionalità dell’autorità amministrativa alla quale è demandato il controllo dei parametri demografici, di quelli concernenti la distanza tra gli esercizi ecc.”[29].<br />
Successivamente, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale del Regio Decreto n. 1265 del 1945 che definiva per i Comuni superiori a 12.500 abitanti il criterio topografico di allocazione delle sedi farmaceutiche (art. 104), cogliendo la compatibilità di tale pianificazione territoriale delle farmacie con l’art. 32 Cost. siccome “la programmazione delle piante organiche delle sedi farmaceutiche è principalmente finalizzata proprio a garantire la più ampia e razionale copertura di tutto il territorio nell’interesse della salute dei cittadini. Allo stesso scopo la legge prevede altresì strumenti per adeguare periodicamente dette piante organiche ai mutamenti numerici della popolazione, nonché la rettifica topografica delle zone circoscrizionali delle sedi, anche con riguardo alla dislocazione degli insediamenti abitativi”[30].<br />
A tale arresto giurisprudenziale è seguito un nuovo pronunciamento di eguale tenore avente ed avente ad oggetto sempre l’art. 104 del R.D. n. 1265/1934 come modificato dalla Legge n. 362/1991.<br />
Il Giudice delle Leggi ha avuto modo di statuire che “il diritto alla salute, costituzionalmente riconosciuto dall’art. 32 della Costituzione, non comporta l’obbligo per il legislatore di rimuovere qualsivoglia condizione obiettiva all’istituzione di farmacie, al contrario ne legittima la programmazione allo scopo di &lt;<garantire la="" pi="">&gt;” [31].<br />
Da quanto richiamato si evince, quindi, una chiara compatibilità costituzionale della pianta organica come atto di pianificazione delle sedi farmaceutiche, siccome, in ragione dei criteri fissati per la sua redazione ed approvazione, sancisce una tutela dell’art. 32 Cost. attraverso una razionale distribuzione dei farmaci e, quindi, un corrispondente agevole accesso da parte dei cittadini.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>4. La Legge n. 27/2012 anche alla luce della giurisprudenza amministrativa.</strong><br />
La normativa italiana ha subìto una modificazione sostanziale con il già richiamato intervento del Decreto Legge c.d. “Cresci Italia” n. 1 del 24 gennaio 2012.<br />
L’art. 1 ha ridotto il parametro dei criterio demografico, statuendo che per qualsiasi comune, senza distinzione di popolazione, vi sia la presenza di una farmacia ogni 3.300 abitanti.<br />
A ciò si aggiunga il punto nevralgico concernente la pianta organica.<br />
In particolare l’art. 11, lettera c), n. 1,&nbsp; infatti, ha sostituito integralmente l’art. 2 della Legge 475/1968 prevedendo che “ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dal precedente art. 1” mentre il previgente dettato normativo sanciva che “ogni Comune deve avere una pianta organica delle farmacie nella quale è determinato il numero, le singole sedi farmaceutiche e la zona di ciascuna di esse in rapporto a quanto disposto dal precedente art. 1”.<br />
Così delineata, la nuova previsione normativa sembrava aver eliminato la pianta organica.<br />
Tale disamina è stata avvalorata da una nota del Ministero della Salute del 21 marzo 2012. Rispondendo, infatti, ali quesiti posti in merito da un folto numero di Regioni, il Ministero ha diramato una nota con la quale ha chiaramente affermato che “la modifica [normativa] è inequivocabilmente diretta ad eliminare la “pianta organica” delle farmacie e delle procedure alla stessa correlate” per poi aggiungere che alla luce della nuova normativa “Per quanto riguarda la localizzazione, spetta ora al comune […] identificare le zone nelle quali collocare le nuove farmacie. Questa attività è svincolata dalla necessità di definire esattamente un territorio di astratta pertinenza di ciascun nuovo esercizio e non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte, dovendo soltanto assicurare “un’equa distribuzione sul territorio” degli esercizi e tener conto dell’esigenza di “garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”. L’individuazione delle zone può quindi avvenire con modalità assai semplificate”.<br />
La lettura coordinata delle norme e il supporto interpretativo ministeriale aveva definito un quadro completamente nuovo all’interno del quale il ruolo del comune aveva da un alto una portata di maggior peso, ma dall’altro lato veniva sfrondato dalla potestà di emanare un provvedimento di pianificazione penetrante, com’era la pianta organica.<br />
La nuova normativa, infatti, non annoverava più la pianta organica, lasciava sul tappeto il dato numero della popolazione (peraltro rivisto al ribasso) in rapporto al quale si doveva prevedere l’autorizzazione all’esistenza delle sedi farmaceutiche e lasciava al comune la sola incombenza di programmare la localizzazione delle farmacie assicurando una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico e un’equa distribuzione sul territorio così da favorire anche l’accesso ai cittadini residenti in zone scarsamente abitate.<br />
Tale interpretazione non è stata seguita dall’orientamento prevalente della Giustizia Amministrativa, seppur deve essere registrata una iniziale biforcazione degli orientamenti interpretativi.<br />
All’indomani della approvazione della predetta normativa, infatti, il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto si era trovato ad affrontare un caso di applicazione del predetto art. 11. In quella circostanza i Giudici Amministrativi, pur rigettando l’eccezione di improcedibilità del ricorso siccome presentato prima della intervenuta normativa, hanno comunque tenuto a precisare che “la disciplina sopravvenuta, per la quale, in base all’art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, modificato dall’art. 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, deve ritenersi eliminata la pianta organica delle farmacie”[32].<br />
A ciò, peraltro, giunge al termine di un percorso di affievolimento della portata precettiva della pianta organica già in epoca antecedente all’entrata in vigore della predetta norma. Sul punto, infatti, vi era un filone della giurisprudenza amministrativa che asseverava una degradazione della natura programmatoria della pianta organica già in ragione dell’art. 3, co. 8 e 9, del Decreto Legge n. 138/11 (convertito nella Legge n. 148/11)[33].<br />
Su un orientamento completamente differente si è, invece, attesto il Consiglio di Stato.<br />
In un giudizio instaurato da una farmacista che lamentava il trasferimento della propria sede farmaceutica, il Supremo Consesso Amministrativo in una ordinanza del 2013 ha statuito che “il nuovo quadro normativo non appare prescindere da un momento di pianificazione, a livello pubblicistico, dell&#8217;organica distribuzione sul territorio delle sedi delle farmacie, stante la finalizzazione del servizio alla tutela del diritto alla salute, garantendo l&#8217;accessibilità in condizioni paritarie e di non discriminazione alla dispensa dei farmaci”[34].<br />
I Giudici di Palazzo Spada hanno chiaramente affermato che “La novella introdotta dall&#8217;articolo 11 non appare prescindere – con segnato riferimento all&#8217;istituzione di “nuove farmacie” in relazione al mutato rapporto, in riduzione, farmacia/numero abitanti – dal collegamento della sede dell&#8217;esercizio con le “zone” in cui si articola il territorio comunale, per le quali va garantita l’offerta dei farmaci in condizione di accessibilità e pronta fruizione” per poi aggiungere che “lo stesso primo comma della disposizione in esame, nel momento in cui si indirizza a favorire un più ampio accesso alla titolarità delle farmacia, puntualizza che detto ampliamento è teso a garantire una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico”.<br />
Dinanzi alla predetta divergenza giurisprudenziale, invero, lascia perplessi l’opzione interpretativa secondo la quale vi sarebbe stata una vera e propria volontà del legislatore di eliminare la pianta organica per assecondare una traiettoria di liberalizzazione del sistema.<br />
In senso contrario militano per intanto i criteri che la norma vigente lascia nelle mani dei comuni nella determinazione della localizzazione delle farmacie, siccome l’Ente comunale è onerato del compito di individuare una porzione di territorio nella quale allocare la sede farmaceutica proprio al fine di garantire un’equa distribuzione delle stesse sul territorio di modo da consentire il facile accesso da parte dei cittadini “residente in aree scarsamente abitate”.<br />
Per di più sono tutt’ora vigenti le norme che prevedono espressamente la sussistenza della pianta organica, basti pensare all’art. 5, co. 1, della L. n. 362/91 secondo il quale “Le regioni […] in sede di revisione della pianta organica delle farmacie &#8230;”. Ancora l’art. 9, co. 1, della L. n. 475/68 dispone che “La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica &#8230;”.<br />
La lettura delle predette norma in combinato disposto con l’art. 2 della L. n. 475/1968, così come modificato dal decreto “Cresci Italia”, milita per la sussistenza della pianta organica.<br />
A ciò si aggiunga che proprio la già richiamata definizione legislativa di “pianta organica” secondo la quale si è dinanzi ad un atto per mezzo del quale “è determinato il numero, le singole sedi farmaceutiche e la zona di ciascuna di esse”[35], risponde esattamente al tipo provvedimento che i Comuni sono competenti ad emanare anche all’indomani della novella legislativa, senza che questa ne abbia determinato, quindi, l’eliminazione di fatto.<br />
Sul punto si innesta la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato sollecitata da due casi di specie instaurati nel 2012.<br />
&nbsp;<br />
<strong>5. Morta la pianta organica, viva la pianta organica.</strong><br />
La Giustizia Amministrativa è stata recentemente, nuovamente, impegnata nella disamina della legislazione in materia di distribuzione farmaceutica, con particolare riferimenti all’insediamento di nuove farmacie.<br />
In particolare, innanzi al Consiglio di Stato è stato incardinato un giudizio per iniziativa di due farmacisti che lamentavano l’istituzione di una nuova sede farmaceutica nel territorio comunale a seguito dell’a revisione della pianta organica. I ricorrenti hanno sostenuto che fosse intervenuta l’eliminazione proprio dello strumento di pianificazione in seguito alla novella introdotta dal D.L. 1/2012.<br />
Il caso di specie era stato oggetto, in primo grado, di un arresto giurisprudenziale da parte del TAR Abruzzo che aveva rigettato il ricorso dei due farmacisti di Basciano (Te), i quali avevano impugnato innanzi al Giudice Amministrativo di prime cure la delibera della Giunta Regionale abruzzese n. 47/2012 con la quale era stata modificata l’originaria pianta organica che prevedeva per il predetto territorio comunale la presenza di due farmacie, per allocarne una terza in una frazione&nbsp; del medesimo Comune.<br />
Il ricorso aveva ad oggetto, altresì, l’invalidità derivata della Delibera di Giunta Regionale n. 775/2012 con la quale era stato approvato il bando di concorso per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili, nella parte in cui annoverava anche la sede di nuova istituzione nel Comune di Basciano.<br />
Tra le doglianze avanzate con il predetto ricorso e per quanto è qui di interesse, i ricorrenti avevano eccepito l’intervenuta modifica legislativa concernente l’individuazione delle sedi farmaceutiche e la loro allocazione. In particolare avevano argomentato che l’entrata in vigore del D.L. n. 1/2012 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito in Legge n. 27/2012, avesse modificato la Legge n. 475/1968 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), avesse fatto venir meno il potere di programmazione comunale a mezzo della stesura della “pianta organica” e, conseguentemente, avesse eliminando il c.d. criterio topografico.<br />
Il TAR L’Aquila, con sentenza n. 5/2014, aveva rigettato il ricorso statuendo, tra gli altri motivi, che la novella legislativa avesse come obiettivo l’incremento delle sedi farmaceutiche in deroga al criterio demografico e non avesse fatto venir meno il c.d. criterio topografico.<br />
La vicenda è, quindi, stata oggetto di appello dinanzi al Consiglio di Stato.<br />
Il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa, con la recente sentenza n. 5701 del 17.12.2015, si pone a valle di un filone giurisprudenziale che ha avuto i suoi epigoni non solo negli orientamenti di diversi Tribunali Amministrativi Regionali[36], ma, anche, dello stesso Consesso Supremo dei Giudici Amministrativi.<br />
I giudici di Palazzo Spada hanno già avuto modo di affermare che “le nuove disposizioni hanno introdotto modeste innovazioni alla disciplina delle farmacie e delle rispettive piante organiche”[37] così ponendosi in un solco completamente differente rispetto all’ipotesi interpretativa della eliminazione dell’atto di programmazione territoriale delle farmacie.<br />
Secondo tale interpretazione, permane, quindi, in capo al Comune l’onere di predisporre un atto di programmazione territoriale che delinei gli ambiti di insediamento delle sedi farmaceutiche in modo a consentire ai cittadini anche delle zone scarsamente abitate o maggiormente periferiche un libero accesso ad un punto di distribuzione del farmaco[38].<br />
Il suggello ulteriore è dato dal recente arresto giurisprudenziale del Consiglio di Stato che ha statuito &#8211; eliminando ogni margine d’equivoco – che “Al di là dell’espressione con cui le si definisce, le piante organiche delle farmacie, se intese nel senso di collegare una perimetrazione di parti del territorio alle diverse sedi farmaceutiche istituite nel territorio comunale, sopravvivono alla riforma del 2012, in quanto necessarie a definire una equilibrata distribuzione del servizio farmaceutico in relazione alla popolazione residente, e a stabilire le possibilità di insediamento delle farmacie nel rispetto delle distanze minime previste dalla legge. Benché l’art. 2 della legge 475/1968, nel testo novellato, non preveda più, espressamente, un atto tipico denominato “pianta organica”, resta pur sempre affidata alla competenza del Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che, sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori ed effetti, corrisponde alla vecchia pianta organica e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome”[39].<br />
&nbsp;</p>
<p>
[1] Corte Costituzionale n. 216/2014.</p>
<p>[2] F. CAMMEO e C. VITTA, Sanità Pubblica, in Trattato di diritto amministrativo, V. E. ORLANDO (a cura di), vol. IV, parte II, Milano, 1905, pp. 767 ss.&nbsp;</p>
<p>[3] Senza volontà di esaustività si richiamano gli arresti n. 579 del 23 dicembre 1987; n. 352 del 23 luglio 1992; n. 27 del 4 febbraio 2003; n. 448 del 28 dicembre 2006; n. 295 del 13 novembre 2009.</p>
<p>[4] Corte Costituzionale n. 430 del 2007.</p>
<p>[5] Corte Costituzionale n. n. 312 del 1983. Più recentemente il Giudice delle Leggi si è nuovamente pronunciato in tal senso nell’arresto n. 216/2014 “per costante giurisprudenza ribadita nel corso degli anni, il regime delle farmacie rientra a pieno titolo nella materia «tutela della salute». Ciò in quanto la «complessa regolamentazione pubblicistica della attività economica di rivendita dei farmaci è preordinata al fine di assicurare e controllare l’accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l’indubbia natura commerciale dell’attività del farmacista» (così la sentenza n. 87 del 2006, confermata dalle successive sentenze n. 255 del 2013, n. 231 del 2012, n. 150 del 2011, n. 295 del 2009 e n. 430 del 2007) […]Proprio allo scopo di garantire, attraverso la distribuzione dei farmaci, un diritto fondamentale come quello alla salute, il legislatore ha organizzato il servizio farmaceutico secondo un sistema di pianificazione sul territorio, per evitare che vi sia una concentrazione eccessiva di esercizi in certe zone, più popolose e perciò più redditizie, e nel contempo una copertura insufficiente in altre con un minore numero di abitanti. Il sistema della pianificazione ha trovato piena regolazione con le leggi 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), e 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), la cui disciplina è stata ulteriormente modificata ed aggiornata anche in tempi molto recenti”.</p>
<p>[6] V. A. CATELANI, La Sanità Pubblica, in Trattato di diritto amministrativo, (a cura di) G. Santaniello, XL, Padova, 2010, p. 181 ss.; D. MORANA, La salute nella Costituzione Italiana, Giuffrè, Milano, 2002, p. 63 ss.</p>
<p>[7] Con riferimento alla doppia valenza del servizio farmaceutico come manifestazione di servizio pubblico e come iniziativa economica privata F. LEVI, Aspetti pubblicistici sull’apertura e gestione della farmacia, in Atti del XVIII Convegno di studi di scienza dell’amministrazione, Giuffrè, Milano,1975,&nbsp; pp. 141 ss; F. MASTROGOSTINO, I servizi pubblici in concessione ed il servizio farmaceutico, in Sanità pubblica, 1995, pp. 425 ss; L. IANNOTTA, L’assistenza farmaceutica come servizio pubblico, in Servizi pubblici e appalti, 2003, pp. 49 ss; B. R. NICOLOSO, La farmacia tra impresa e pubblico servizio, in Ragiufarm, 46, 1998, pp. 44 ss; C. PIRIA, L’impresa farmaceutica di fronte agli sviluppi del diritto amministrativo, in Rassegna di Diritto Farmaceutico, 1999, pp. 617 ss.; D. DE GRAZIA – E. MENICHETTI, Il “servizio farmaceutico” e le forme di gestione delle farmacie comunali tra riforma dei servizi pubblici locali e nuovo titolo V della Costituzione, in Sanità Pubblica e Privata, 7-8, 2003, p. 784.</p>
<p>[8] M. LUCIANI, Il ruolo della farmacia. Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e della Corte Costituzionale Italiana, in Farma7, 2, 2013.</p>
<p>[9] Il Code de la santé publique disciplina tanto la professione del farmacista (artt. L4211-1 e ss.) quanto le farmacie (artt. L5125-1 e ss.).</p>
<p>[10] In Spagna la disciplina delle farmacie è contenuta nella Ley 16/1997 “de abril, de regulación de servicios de las oficinas de farmacia”. Essa qualifica le farmacie come stabilimenti sanitari privati di interesse pubblico, soggetti alla pianificazione dettata dalle Comunità Autonome e nei quali opera un farmacista titolare e proprietario, eventualmente affiancato da assistenti e aiutanti.</p>
<p>[11] La legislazione di settore in Finlandia definisce un meccanismo peculiare siccome non fissa dei criteri topografici o demografici, tuttavia l’apertura di nuove farmacie è soggetta ad un sistema di licenza che è regolato dalla National Agency of Medicine (NAM). La NAM basa le sue decisioni sul bisogno di ogni municipalità e concede la licenza seguendo un sistema di&nbsp; merito tra i farmacisti.</p>
<p>[12] Il caso inglese è del tutto peculiare, in quanto, pur non sussistendo nessun alcun criterio geografico e/o demografico all’apertura di una sede farmaceutica, la stessa è vincolata all’ottenimento del contratto di idoneità a dispensare le prescrizioni del National Health Service. Ebbene tale rapporto contrattuale viene stipulato al termine di un procedimento attivato dal Primary Care Organization (apparato amministrativo di cure primarie) volto a verificare la sussistenza dei bisogni della popolazione locale di disporre di un nuovo esercizio farmaceutico, come sancito dal Medicines Act del 1968. Sulla evoluzione normativa si faccia riferimento al National Health Service Act 2006 come modificato dallo Health Service Act 2009.</p>
<p>[13] La regolamentazione delle farmacie (Apotheken) e dei farmaci (Arzneimittel) è una materia che rientra nell’ambito della potestà legislativa concorrente tra Federazione e Lander. Pertanto questi ultimi possono intervenire solo nella misura in cui la Federazione non abbia esercitato il suo diritto prioritario a legiferare allo scopo di assicurare condizioni di vita equivalenti su tutto il territorio nazionale o perché una disciplina legislativa federale sia necessaria all’unità giuridica ed economica del paese. La Legge sulle farmacie (Apothekengesetz – ApoG) è del 20 agosto 1970, mentre il regolamento sull’esercizio delle farmacie (Apothekenbetriebsordung – ApBetrO), del 9 febbario 1987, fissa le norme di dettagliocirca il funzionamento e&nbsp; l’amministrazione delle farmacie.</p>
<p>[14] Ad esempio la Direttiva 2001/83/CE.</p>
<p>[15] In merito alla libertà di stabilimento vi è costante giurisprudenza comunitaria. Tra gli arresti più significativi sentenze 14 ottobre 2004, causa C-299/02, Commissione/Paesi Bassi; sentenza 21 aprile 2005, causa C-140/03, Commissione/Grecia.</p>
<p>[16] Decreto delle Asturie n. 72 del 19 luglio 2001 (Decreto regulador de las oficinas de farmacia y botiquines en el Principado de Asturias) emanato in ottemperanza alla Ley General de Sanidad del 25 aprile 1986, n. 14 e della legge legge del 25 aprile 1997, n. 16, sul riordino dei servizi farmaceutici (Ley de Regulación de los Servicios de las Oficinas de Farmacia), che all’art. 2 prevede quanto segue “Al fine di organizzare i servizi farmaceutici per la popolazione, le comunità autonome, cui&nbsp; compete assicurare tali servizi, pianificano l’autorizzazione all’apertura di farmacie secondo criteri specifici […] la pianificazione delle farmacie tiene conto della densità demografica, delle caratteristiche geografiche e della dispersione della popolazione in modo da assicurare l’accessibilità e la qualità del servizio, nonché una fornitura sufficiente di medicinali, secondo le necessità sanitarie di ciascun territorio. La ripartizione territoriale degli stabilimenti tiene conto del numero di abitanti per farmacia e della distanza tra le farmacie, che le comunità autonome avranno stabilito conformemente ai criteri generali di cui sopra. Le regole di ripartizione territoriale devono garantire, in ogni caso, un servizio farmaceutico adeguato a tutta la popolazione”.</p>
<p>[17] Procedimenti n. C-570/07 e C-571/07. Per una approfondita analisi del caso di specie L. CASSETTI, Libertà di impresa, libertà di stabilimento e tutela della salute, in Diritto Civile e principi costituzionali europei e italiani, (a cura di) C. SALVI, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 245 – 260.</p>
<p>[18] Corte di Giustizia Europea, sentenza del 1 giugno 2010.</p>
<p>[19] Giudizi C-159/12, C-160/12 e C-161/12.</p>
<p>[20] Corte di Giustizia UE, sentenza del 30.01.2014.</p>
<p>[21] Attuata dal D.P.R. n. 1275 del 21 agosto 1971. La preesistente normativa era dettata dalla L. n. 468 del 22 maggio 1913, c.d. Legge Giolitti, mentre il successivo Regio Decreto n. 1265 del 1934, all’art. 104 limitava l’istituzione delle farmacie al criterio topografico.</p>
<p>[22] In applicazione della quale è stato emanato D.P.C.M. n. 298 del 30 marzo 1994.</p>
<p>[23] Per un approfondimento sulla disciplina del servizio farmaceutico si veda A. LABRANCA, Farmacia, in Nuovo Digesto Italiano, VII, UTET, Torino, 1938, pp. 911 ss; M. S. GIANNINI, Le farmacie (problemi generali), in Rassegna amministrativa di santià, 1963, pp. 171 ss.; G. LANDI, Farmacia, in Enciclopedia del Diritto, XVI, Giuffrè, Milano, 1967, pp. 867 ss.; G. FALZEA, La figura giuridica del farmacista (spunti ricostruttivi), Giuffrè, Milano, 1983; R. FERRARA, Farmacia e farmacisti, in Enciclopedia Giuridica Treccani, XIV, Edizioni Enciclopediche Italiane, Roma, 1989; M. GOLA, Farmacia e farmacista, in Digesto IV edizione, Disc. Pubbl., UTET, Torino, 2000, pp. 273 ss.; G. PIPERATA, Farmacie, in S. CASSESE (a cura di), Dizionario di Diritto Pubblico, III, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 2447 ss.; G. FERRARI, Farmacie e farmacisti nell’ordinamento giuridico italiano e nell’elaborazione giurisprudenziale, Istituto Editoriale Regioni Italiane, Roma, 2003.</p>
<p>[24] Art. 2, L. n. 475/1968 “Ogni comune deve avere una pianta organica delle farmacie nella quale è &nbsp;determinato il numero, le singole sedi farmaceutiche e la zona di ciascuna di esse, in rapporto a quanto disposto dal precedente art. 1. La pianta organica dei singoli comuni &nbsp;è stabilita con provvedimento definitivo &nbsp;del medico provinciale, sentiti il consiglio comunale interessato e il consiglio provinciale di sanità. Il sindaco del comune interessato ha diritto di intervenire con voto consultivo alle riunioni del consiglio provinciale di sanità in cui si discute la pianta organica del suo comune. La pianta organica è pubblicata sul foglio annunzi legali della provincia ed è affissa per 15 giorni consecutivi all&#8217;albo pretorio del comune. La pianta organica è sottoposta a revisione ogni due anni, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicata dall&#8217;Istituto centrale di statistica. La revisione deve essere effettuata entro il mese di dicembre di ogni anno pari con provvedimento definitivo del medico provinciale secondo la norme stabilite dal secondo comma del presente articolo. La pianta organica deve essere pubblicata sul foglio degli annunzi legali della provincia improrogabilmente entro il mese di gennaio dell&#8217;anno successivo a quello in cui è avvenuta la revisione”.</p>
<p>[25] La revisione in diminuzione delle sedi farmaceutiche, nell&#8217;ambito della procedura di revisione della pianta organica, non è un provvedimento né obbligatorio né automatico, ma richiede la valutazione dell’interesse pubblico alla soppressione. Cons. di Stato, sez. V, n. 2717/2006, conferma TAR Veneto n. 4229/2004.</p>
<p>[26] Già la Legge Giolitti n. 468/1913, prevedeva che “l’apertura della farmacia non poteva che avvenire sulla base di apposita pianta organica al fine di impedire il concentramento di esercizi farmaceutici nelle zone più ambite sotto il profilo commerciale, garantendo che le sedi più disagiate potessero fruire di una sede farmaceutica” M. Andreis, Sedi farmaceutiche e concorso di criteri pianificatori, in &nbsp;Foro Amministrativo del Consiglio di Stato, 2007, p. 952.</p>
<p>[27] F. LEVI, La pianta organica delle farmacie, in Gli ospedali e le farmacie, Atti del Congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione. L’ordinamento sanitario, a cura di P. BODDA, Neri Pozza Editore, Vicenza, 1967, p. 119.</p>
<p>[28] Sul punto si è dibattuto lungamente sui quale fosse l’organo dell’Ente comunale deputato ad emanare il parere. Benché il dettato della L. 475/1968 annoveri il Consiglio Comunale, a seguito dell’approvazione della L. n. 142/1990 e ss. mm., la competenza risulta essere allocata in capo alla Giunta trattandosi di un atto non espressamente riservato al Consiglio o all’apparato burocratico. Sul punto ed multis TAR Milano, sez. I, n. 1882/2007; TAR Napoli, sez. I, n. 2311/2003; TAR Cagliari n. 1253/2001; TAR Roma n. 1285/2001.<br />
Con riferimento, invece, alla competenza regionale sull’approvazione della pianta organica si veda N. AICARDI, La sanità, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo speciale, I, Giuffrè, Milano, 2003.</p>
<p>[29] Corte Costituzionale n. 579/1987.</p>
<p>[30] Corte Costituzionale n. 4 del 1996.</p>
<p>[31] Corte Costituzionale n. 76 del 2008. Di egual tenore la sentenza n. 295 del 2009 nella quale la Corte Costituzionale ha confermato che “il legislatore statale, disciplinando la distribuzione territoriale delle farmacie, ha operato una scelta informata ad una precisa logica: la densità delle farmacie deve essere più alta nei comuni con un maggior numero di abitanti”.</p>
<p>[32] T.A.R. Venezia, sez. III, sentenza n. 974 del 11 luglio 2012.</p>
<p>[33] TAR Brescia, sez. II, ordinanza n. 1594 del 15 marzo 2012. Sul punto è di particolare pregnanza la critica espressa dalla dottrina con riferimento a tale arresto cautelare in ragione del fatto che la conclusione cui è pervenuto il TAR lombardo non appare condivisibile siccome invoca luna normativa di riferimento che non è complessivamente applicabile alle attività afferenti la tutela della salute, si veda B. R. NICOLOSO, L’evoluzione del sistema farmacia pianificato sul territorio a tutela della qualità e della dignità della vita attraverso la cura della salute e la terapia del dolore: la farmacia dei servizi, in Sanità pubblica e privata, 1, 2012, pp. 18 &#8211; 36.</p>
<p>[34] Consiglio di Stato, ordinanza n. 751 del 1 marzo 2013.</p>
<p>[35] art. 2, co. 1, della L. n. 475 del 1968.</p>
<p>[36] TAR Milano, sez. III, nn. 2312/2012 e 2313/2012; TAR Palermo, sez. III, n. 1551/2013; TAR Lecce, n. 278/2014; Consiglio di Stato, sez. III, n. 2990/2013.</p>
<p>[37] Consiglio di Stato, sez. III, n. 4668/2013.</p>
<p>[38] In merito a quale sia l’organo comunale (Giunta o Consiglio) deputato ad approvare la pianta organica, si è dato luogo ad un dibattito che, in verità, ha radici profonde. In dottrina R. FERRARA affermava che “il problema è, in parte, ancora aperto, in quanto la ricchezza della prassi è addirittura sconcertante, riscontrandosi, in relazione alle singole regioni, sia esperienze nelle quali il medico provinciale conserva, quanto meno in via residuale, il potere di formare e di aggiornare la pianta organica delle farmacie, sia situazioni, maggiormente consolidate, poiché, là dove le singole regioni hanno già messo a punto una propria disciplina sull’assistenza farmaceutica, si assiste ad una generale devoluzione di poteri in favore del Consiglio regionale in sintonia con l’art. 121 Cost. In buona sostanza, sulla scorta dell’art. 121, 1 comma, Cost., si può concludere che il potere di adottare la pianta organica, o meglio di esternarla con atto formale, spetta ad uno degli organi regionali di governo, all’uopo abilitato da legge regionale, ma che, nel concreto, le soluzioni fin qui praticate sono molteplici, verificandosi anche il caso in cui sia lo stesso legislatore regionale a confermare, con apposita norma i poteri del medico provinciale (così ad es. la l. 10 maggio 1972, n. 9 dell’Abruzzo)”, R. FERRARA, Farmacia, in Enciclopedia Giuridica Treccani, XIV, Roma,1989.<br />
Dopo la novella legislativa del 2012 sono intervenuti alcuni arresti giurisprudenziali favorevoli alla allocazione di tale competenza in seno all’organo consiliare “Il Consiglio Comunale, quale Organo di indirizzo politico del Comune, è il soggetto istituzionalmente competente, in quanto dotato anche di legittimazione democratica, ad adottare scelte di contenuto spiccatamente pianificatorio &#8211; quale è il provvedimento di istituzione di nuove sedi farmaceutiche, ai sensi dell&#8217;art. 11 d.l. 1/2012, convertito nella l. 27/2012 &#8211; che hanno ricadute obiettivamente rilevanti sull&#8217;organizzazione della comunità locale della quale l&#8217;organo consiliare costituisce diretta espressione ed è, per questa ragione, designato dalla legge quale destinatario di siffatte competenze” (TAR Campabasso, sez. I, n. 245/2014).<br />
Seppur la sede consiliare consentisse maggiori garanzie di rappresentatività democratica, la giurisprudenza amministrativa pare aver optato per&nbsp; l’organo esecutivo comunale. Sul punto è di particolare chiarezza argomentativa la sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 5542/2012, secondo la quale “La giurisprudenza è consolidata nel senso che dopo la riforma degli enti locali introdotta con la legge n. 142/1990 sono passate alla Giunta comunale le competenze già esercitate dal Consiglio in materia di pianta organica delle farmacie. Quest’orientamento si è affermato con riferimento ad un quadro normativo nel quale l’intervento del Comune si qualificava formalmente come &#8216;parere&#8217; – in quanto l’approvazione definitiva era rimessa ad un’autorità sovracomunale (in genere la Regione). Nondimeno, nella pratica corrente il momento decisionale effettivo era sempre quello della deliberazione comunale, e questo spiega anche la considerazione che la pianta organica di ciascun Comune è sempre stata concepita per rispondere alle esigenze proprie e specifiche della popolazione del Comune medesimo e, comunque, era riferita esclusivamente a quel territorio; a nulla rilevando, quanto ai contenuti ed agli effetti pratici, la circostanza che l’atto finale di approvazione riguardasse simultaneamente una pluralità di Comuni. Non risulta che nella prassi le proposte dei singoli Comuni siano mai state modificate dall’autorità sovracomunale in considerazione di una valutazione estesa ad àmbiti territoriali più ampi di quello comunale. Per questa ragione, la modifica normativa (d.l. n. 1/2012) che ha semplificato il procedimento escludendo l’intervento dell’autorità sovracomunale non comporta, di per sé, l’esigenza di modificare la distribuzione delle competenze interne all’ente locale”.</p>
<p>[39] Consiglio di Stato, sez. III, n. 5701 del 17.12.2015.<br />
&nbsp;</garantire></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Legittimità costituzionale della legge di revisione della Costituzione</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/legittimita-costituzionale-della-legge-di-revisione-della-costituzione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:25 +0000</pubDate>
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<p>&#160; &#160; &#160; Altri, e assai più autorevolmente, ha già denunciato come gravemente scorretta una revisione costituzionale approvata da un Parlamento eletto in base ad una legge elettorale dichiarata illegittima. &#160; &#160; &#160; Successivamente l’opinione pubblica è stata distolta da tale problema e fortemente condizionata a discutere dell’opportunità di votare</p>
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<p>
&nbsp; &nbsp; &nbsp; Altri, e assai più autorevolmente, ha già denunciato come gravemente scorretta una revisione costituzionale approvata da un Parlamento eletto in base ad una legge elettorale dichiarata illegittima.<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; Successivamente l’opinione pubblica è stata distolta da tale problema e fortemente condizionata a discutere dell’opportunità di votare in un senso o nell’altro nel previsto referendum confermativo del prossimo mese di ottobre.<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; È però mia ferma convinzione che – in caso di esito positivo del detto referendum – non sarà possibile eludere una vera e propria questione di legittimità costituzionale della legge di revisione per le ragioni che cercherò di esporre qui di seguito.<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; In via preliminare è appena il caso di ricordare che anche una legge costituzionale può essere costituzionalmente illegittima, come accadrebbe nell’ipotesi di una legge, pur costituzionale, che violasse uno dei diritti dell’uomo positivizzati dall’art. 2.<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; Orbene, con la nota sentenza n. 1/2014 la Corte ha accertato la sussistenza nell’attuale Parlamento di “una alterazione profonda della composizione rappresentativa democratica, sulla quale si fonda l’intera architettura dell’ordinamento costituzionale vigente”.<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; È bensì vero che la stessa sentenza ha avuto cura di precisare che si è “in definitiva” in presenza di “un fatto concluso, posto che il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti”, di tal che “non sono riguardati gli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali”. Tuttavia ciò avviene unicamente per il “principio fondamentale di continuità dello Stato” e cioè per l’esigenza imprescindibile che alcune funzioni continuino ad essere comunque esercitate. Ma, appunto, deve trattarsi di una esigenza imprescindibile, di una effettiva necessità come, per intenderci, accade nel caso di decreti legge da convertire, che impongono una convocazione delle Camere, “anche se sciolte”, secondo l’espresso disposto dell’art. 77, o come accade nell’ipotesi di proroga dei poteri “finchè non siano riunite le nuove Camere” .<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; La valutazione della necessità rientra certamente nella discrezionalità del legislatore, ma, come tutte le discrezionalità, la stessa non è illimitata, né sottratta a un possibile sindacato di proporzionalità, così come è soggetta al controllo di legittimità la valutazione del grado di necessità ed eccezionalità della misura da adottare.<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; Sia chiaro che non si intende sostenere che l’attuale Parlamento debba limitarsi all’ordinaria amministrazione; può invece certamente porre in essere anche provvedimenti straordinari e tanto più in quanto ritenuti necessari.<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; Tuttavia, se c’è un provvedimento che rappresenta il massimo grado di straordinarietà, quello è proprio la revisione costituzionale, come risulta dalla stessa particolare procedura prevista dalla Costituzione medesima nel suo art. 138.<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; Il Parlamento, questo Parlamento, è un Parlamento privo di legittimità democratica; esso non è destinato a durare fino alla sua naturale scadenza e, soprattutto, non può esercitare disinvoltamente tutte le prerogative di un Parlamento legittimamente eletto. Può, e deve, fare ciò che è necessario, tutto quello che è necessario, ma solo quello che è necessario, pena la illegittimità dei suoi atti.<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; Se questo è vero, se cioè è vero che le regole democratiche devono essere rispettate prima e soprattutto da chi esercita “la sovranità” in nome e per conto del “popolo”, cui la stessa “appartiene”, allora in quesito che si deve porre non è più se la riforma sia o meno una buona riforma, ma se poteva considerarsi veramente necessario e indilazionabile modificare la nostra Carta costituzionale, che da quasi 70 anni ci ha egregiamente garantito da dittature, da guerre e da prevaricazioni.<br />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; È su questo quesito che un domani sarà chiamata a pronunciarsi la Corte, sempre che – ovviamente – il referendum abbia avuto esito positivo.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2017 n.3280</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-14-6-2017-n-3280/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-14-6-2017-n-3280/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2017 n.3280</a></p>
<p>Pres. Veneziano/Est. Corciulo Sulla partecipazione dei RTP nelle gare pubbliche 1. Giustizia Amministrativa – Art. 120 co. 2bis c.p.a – Gara – Concorrenti – Ammissione – Impugnazione – Termine decadenziale. 2. Contratti della P.A. – Gara – Partecipazione – Servizi utili – Deve essere ampia e complessivamente coerente con l&#8217;oggetto</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-14-6-2017-n-3280/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2017 n.3280</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Veneziano/Est. Corciulo</span></p>
<hr />
<p>Sulla partecipazione dei RTP nelle gare pubbliche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p style="text-align: justify;">1. Giustizia Amministrativa – Art. 120 co. 2bis c.p.a – Gara – Concorrenti – Ammissione – Impugnazione – Termine decadenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Contratti della P.A. – Gara – Partecipazione – Servizi utili – Deve essere ampia e complessivamente coerente con l&#8217;oggetto dell&#8217;appalto – Garanzia – Massima partecipazione e concorrenzialità – Necessità – Sussiste.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Contratti con la P.A. – Gara – Partecipazione – Raggruppamento temporaneo di imprese – Art. 48, co. 4, del d.lgs. n. 50/2016 – Corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione degli appalti di servizi e forniture – Obbligo – Non sussiste.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Contratti con la P.A. – Gara – Servizi e forniture – RTP – Stazione appaltante – Deve definire nella lex specialis – Requisiti di idoneità che devono essere posseduti dalle imprese componenti il raggruppamento – Ragioni.</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. &nbsp;Nel processo amministrativo, ai sensi dell’art. 120 co. 2 bis, c. p. a., le contestazioni avverso le ammissioni in gara all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali sono indeclinabilmente e preclusivamente configurabili nelle forme del rimedio impugnatorio esperibile nel termine decadenziale di 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante. Ne consegue che non è ammissibile l’eccezione di illegittimità dell’ammissione in gara dell’impresa ricorrente articolata dalla controinteressata nel corso del giudizio.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">2. In materia di contratti pubblici, la gamma di servizi utili alla partecipazione deve essere ampia e complessivamente coerente con l&#8217;oggetto dell&#8217;appalto per rispondere all&#8217;esigenza di contemperare la garanzia della serietà degli offerenti con l&#8217;interesse alla massima partecipazione e concorrenzialità, atteso che l&#8217;interesse pubblico sottostante non è quello di creare o rafforzare una riserva di mercato in favore di determinati operatori economici, quanto quello di ampliare detto mercato mediante l&#8217;ammissione di quei concorrenti per i quali è possibile pervenire a un giudizio di globale affidabilità.</p>
<p style="text-align: justify;">3. In materia di contratti pubblici, nell’ipotesi di partecipazione alla gara di un raggruppamento di imprese, ai sensi dell’art. 48, co. 4, del d.lgs. n. 50/2016, deve considerarsi venuto meno l&#8217;obbligo di corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione degli appalti di servizi e forniture. Infatti l’impresa raggruppata va, qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella normativa di gara ed il possesso dei requisiti speciali di partecipazione può attestarsi su una soglia minima, senza che a tale soglia debba necessariamente corrispondere l’entità delle quote di partecipazione al RTI, per converso rientrante nella piena disponibilità degli associati, purché, naturalmente, la formula adottata sia conforme alle prescrizioni e modalità contemplate al riguardo dalla lex specialis .</p>
<p style="text-align: justify;">4. In materia di contratti pubblici, nel settore dei servizi, in mancanza di una predeterminazione normativa o regolamentare dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, spetta alla stazione appaltante il compito di definire nella lex specialis, in relazione al contenuto specifico della prestazione, i requisiti di idoneità che devono essere posseduti dalle imprese componenti il raggruppamento, atteso che la relativa disciplina normativa non prescrive quale quota percentuale minima dei requisiti di qualificazione e/o di capacità deve essere posseduta da ciascuna impresa che partecipi all’appalto riunita in raggruppamento temporaneo, affidando le relative determinazioni alla discrezionalità della singola stazione appaltante.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Prima)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA</div>
<p>sul ricorso n. 1720/17 R.G., proposto da:&nbsp;<br />
E.P. Spa in proprio e quale mandataria dell&#8217;Ati E.P. Spa/Sagifi Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Vaiano, Armando Profili e Francesco Cataldo, con domicilio eletto presso lo studio Armando Profili in Napoli, via San Giacomo, 40;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<p>So.Re.Sa. S.p.A., in persona del Direttore generale p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonello Marco Di Concetto, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via D. Fontana 194/D;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>nei confronti di</em></div>
<p>Ladisa S.r.l. (Già Ladisa S.p.A.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Bello, Saverio Nitti, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Remondelli in Napoli, via Vetriera, 12;&nbsp;<br />
Cooperativa di Lavoro Solidarieta’ e Lavoro Soc. Coop., Vivenda S.p.A., Ristora Food &amp; Service S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani, Michele Perrone, con domicilio eletto presso lo studio Valentina Comella in Napoli, via Riviera di Chiaia, 207;&nbsp;<br />
Gerico S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco Antonio Caputo, con domicilio eletto presso lo studio Centro Direzionale Appaltitalia in Napoli, via Francesco Lauria &#8211; Isola F/11;&nbsp;<br />
Capital Srl (mandante dell&#8217;Ati con Ladisa Spa), La Fattoria Srl (mandante Ati con Gerico Srl e Cardamone Group Srl), Cardamone Group Srl (mandante Ati con Gerico Srl e La Fattoria Srl), Dussmann Services Srl (in proprio e quale mandataria Ati con C.O.T. Soc. Cooperativa), C.O.T. Soc. Cooperativa (mandante Ati con Dussmann Services Srl), Serist &#8211; Servizi Ristorazione Srl, non costituiti in giudizio;</p>
<div style="text-align: center;"><em>per l&#8217;annullamento</em></div>
<p>&#8211; della Determinazione del Direttore Generale della Soresa S.p.A. n. 56 del 24 marzo 2017 avente ad oggetto: “procedura aperta per la fornitura del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale presso le sedi delle Aziende Sanitarie della Regione<br />
&#8211; di tutti i verbali di gara e segnatamente i seguenti verbali di gara: n. 1 del 24 gennaio 2017— seduta pubblica; n. 2 del 25 gennaio 2017;<br />
&#8211; di tutti gli altri atti e/o provvedimenti preordinati, connessi e conseguenti se ed in quanto lesivi dei diritti ed interessi della ricorrente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ladisa S.r.l. (Già Ladisa S.p.A.) e di Cooperativa di Lavoro Solidarieta’ e Lavoro Soc. Coop. e di Vivenda S.p.A. e di Ristora Food &amp; Service S.r.l. e di So.Re.Sa. S.p.A. e di Gerico S.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Data per letta nella camera di consiglio del 7 giugno 2017 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>Premesso che:<br />
&#8211; col ricorso in epigrafe, la E.P. s.p.a., in proprio e in qualità di capogruppo mandataria dell’ATI costituita con la SAGIFI s.p.a. (in appresso, ATI E.P.), impugnava, chiedendone l’annullamento, i seguenti atti, inerenti alla procedura aperta, indetta d<br />
&#8211; avverso i gravati atti di ammissione dell’ATI Vivenda s.p.a. – Ristora Food &amp; Service s.r.l. – Solidarietà e Lavoro soc.coop. (in appresso ATI Vivenda) e dell’ATI Ladisa s.p.a. – Capital s.r.l. – (in appresso, ATI Ladisa), la ricorrente deduceva, in<br />
&#8211; costituitesi l’intimata So.Re.Sa. (con memoria e documenti tardivamente depositati rispetto ai termini ex art. 120, comma 6 bis, cod. proc. amm.), nonché le controinteressate Gerico s.r.l., in proprio e quale mandataria dell’ATI con La Fattoria s.r.l. e<br />
&#8211; alla camera di consiglio del 7 giugno 2017, la causa era trattenuta in decisione ai sensi e per gli effetti dell’art. 120, commi 2 bis, 6 bis e 9, cod. proc. amm.;</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>Considerato, in rito, che:<br />
&#8211; va ripudiata l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse ad agire, sollevata dalle controinteressate Vivenda, Ristora Food &amp; Service e Cooperativa Solidarietà e Lavoro in base al rilievo che neppure la SAGIFI, mandante dell’ATI E.P., con<br />
&#8211; nel nuovo sistema delineato dall’art. 120 comma 2 bis, cod. proc. amm., le contestazioni avverso le ammissioni in gara all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali sono, infatti, indeclinabilmente e<br />
&#8211; conseguentemente, se le controinteressate Vivenda, Ristora Food &amp; Service e Cooperativa Solidarietà e Lavoro avessero voluto ritualmente aggredire l’ammissione in gara della E.P. avrebbero dovuto farlo per il tramite del rimedio anzidetto;<br />
Considerato, in merito alle censure rivolte all’ammissione dell’ATI Vivenda, che:<br />
&#8211; a tenore del punto II.1.1 del bando di gara e dell’art. 3 del capitolato speciale, oggetto dell’appalto era il “servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale”;<br />
&#8211; l’art. 1 del disciplinare di gara individuava come prestazione principale i “servizi di ristorazione e di distribuzione pasti”, mentre annoverava tra le prestazioni secondarie la “manutenzione ordinaria dei locali di pertinenza del servizio affidati all<br />
&#8211; il successivo art. 12.1 del disciplinare di gara contemplava: a) quale requisito di idoneità professionale, l’“iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”; b) quale requisito di capacità economico-finan<br />
&#8211; con riferimento alla disciplina di gara dianzi riportata, occorre, in primis, rimarcare che essa si limitava a richiedere quale requisito di idoneità professionale, la mera “iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di commercio, industria, artigianato<br />
&#8211; tanto, nella prospettiva – invalsa anche nel nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. art. 48, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016: “ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lett. a, i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altr<br />
&#8211; come detto, l’art. 12.1 del disciplinare di gara non contemplava un’iscrizione camerale riferita a tutte le prestazioni (sia principale, sia secondarie) richieste in appalto, né avrebbe potuto essere eterointegrato in tal senso;<br />
&#8211; in mancanza di una simile previsione, l’obbligo manutentivo era da reputarsi relegato al rango di attività accessoria rispetto al servizio (principale) di ristorazione, il corretto espletamento della quale avrebbe potuto essere verificato nella fase ese<br />
&#8211; ferme restando le superiori considerazioni, deve, altresì, osservarsi che la lex specialis incentrava l’oggetto dell’appalto posto in gara sul servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale, ancorando precipuamente ad esso la formulazione dei req<br />
&#8211; essa attribuiva, quindi, – come accennato – valenza ‘secondaria’, ossia accessoria, alle prestazioni manutenzione degli impianti, delle attrezzature, degli arredi, dei macchinari e non imponeva espressamente, in relazione ad esse – a dispetto di quanto<br />
&#8211; in effetti, pur predicandosi una corrispondenza tra l’oggetto sociale dell&#8217;iscrizione camerale e quello dell&#8217;appalto posto in gara, essa non deve tradursi in una perfetta ed assoluta sovrapponibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferiment<br />
&#8211; una diversa interpretazione condurrebbe all&#8217;ammissione alla gara dei soli operatori aventi un oggetto sociale speculare rispetto a tutti i contenuti del servizio in gara (indipendentemente dal peso delle diverse prestazioni ad esso inerenti), con ciò re<br />
&#8211; viceversa, la considerazione per cui la gamma di servizi utili alla partecipazione deve essere ampia e complessivamente coerente con l&#8217;oggetto dell&#8217;appalto risponde all&#8217;esigenza di contemperare la garanzia della serietà degli offerenti con l&#8217;interesse a<br />
Considerato, in merito alle censure rivolte all’ammissione dell’ATI Ladisa, che:<br />
&#8211; con riferimento al sistema previgente alla disciplina dettata dal nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016), la giurisprudenza aveva chiarito che, tenuto conto sia delle modifiche all&#8217;art. 37 comma 13, del d.lgs. n. 163/2006 ad opera del d<br />
&#8211; anche l’art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 (nella versione applicabile, ratione temporis, alla fattispecie in esame) si limita a stabilire che “nel caso di forniture o servizi nell&#8217;offerta devono essere specificate le parti del servizio o della for<br />
&#8211; l’indirizzo giurisprudenziale dianzi richiamato, valevole anche con riferimento alla disciplina vigente, nel sancire il venir meno dell’obbligo di corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione degli appalti di servizi e forniture, ave<br />
&#8211; ora, la statuizione secondo cui ciascuna impresa debba essere qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella normativa di gara, non significa che, per tal via, poss<br />
&#8211; viceversa, ciò che si vuole evidenziare è che il possesso dei requisiti speciali di partecipazione possa attestarsi su una soglia minima, senza che a tale soglia debba necessariamente corrispondere l’entità delle quote di partecipazione al RTI, per conv<br />
&#8211; a tale ultimo proposito, è stato osservato che: “Nel settore dei servizi, in mancanza di una predeterminazione normativa o regolamentare dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria (ben diversi dai requisiti soggettivi ed og<br />
&#8211; ebbene, nella specie, l’art. 12.1 del disciplinare di gara, in conformità all’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, si limitava a stabilire che, “nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale o consorzio ordinario già costituito o da costitui<br />
&#8211; nulla disponeva, quindi, circa la corrispondenza tra quote di partecipazione e/o di esecuzione dell’appalto in capo alle singole imprese raggruppate e misura dei rispettivi requisiti di capacità economico-finanziaria;<br />
&#8211; non solo: in sede di FAQ, a fronte del quesito n. 121, la stazione appaltante aveva confermato “che, per ciascuna impresa in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, non debbano necessariamente coincidere le percentuali di partecipazione al<br />
&#8211; ciò posto, non è ricollegabile portata infirmante alla denunciata circostanza che la mandante Capital dell’ATI Ladisa non possiederebbe il requisito di fatturato minimo in proporzione alla quota di partecipazione alla compagine;<br />
Considerato, in merito alle censure rivolte all’ammissione dell’ATI Gerico, che:<br />
-la legge di gara non richiedeva che nell’offerta e nella documentazione amministrativa i concorrenti dovessero indicare a pena di esclusione anche i P.O. di destinazione dei pasti; d’altra parte, la rilevanza territoriale come aspetto di un peculiare ass<br />
Ritenuto, in conclusione, che:<br />
&#8211; stante la ravvisata infondatezza dell’impugnazione degli atti di ammissione in gara dell’ATI Vivenda, dell’ATI Ladisa e dell’ATI Gerico s.r.l., il ricorso va respinto;<br />
&#8211; le spese di lite devono seguire la soccombenza e, quindi, essere poste a carico della parte ricorrente;</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la E.P. s.p.a. al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 8.000,00, da ripartirsi nella egual misura di € 2.000,00 (oltre oneri accessori, se dovuti) in favore, rispettivamente, della Vivenda, Ristora Food &amp; Service e Cooperativa Solidarietà e Lavoro, in solido tra loro, nonché della So.Re.Sa., della Ladisa s.r.l. e della Gerico s.r.l.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Salvatore Veneziano, Presidente<br />
Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore<br />
Gianluca Di Vita, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Paolo Corciulo</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>Salvatore Veneziano</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-14-6-2017-n-3280/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2017 n.3280</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche in materia ambientale</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-sindacato-giurisdizionale-sulle-valutazioni-tecniche-in-materia-ambientale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2016 17:39:15 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/il-sindacato-giurisdizionale-sulle-valutazioni-tecniche-in-materia-ambientale/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-sindacato-giurisdizionale-sulle-valutazioni-tecniche-in-materia-ambientale/">Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche in materia ambientale</a></p>
<p>Sommario:( ⃰ ) 1. Premessa. – Parte prima: breve ricognizione delle ipotesi in cui scienza e tecnica possono essere richiamate dalla norma giuridica. – 2. Il mero accertamento tecnico. – 3. La discrezionalità tecnica. – 4. La discrezionalità amministrativa a contenuto tecnico. – 5. Gli strumenti processuali per consentire il</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-sindacato-giurisdizionale-sulle-valutazioni-tecniche-in-materia-ambientale/">Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche in materia ambientale</a></p>
<p>Sommario:<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1"><strong>( ⃰ )</strong></a> 1. Premessa. – <em>Parte prima</em>: breve ricognizione delle ipotesi in cui scienza e tecnica possono essere richiamate dalla norma giuridica. – 2. Il mero accertamento tecnico. – 3. La discrezionalità tecnica. – 4. La discrezionalità amministrativa a contenuto tecnico. – 5. Gli strumenti processuali per consentire il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche: la verificazione e la consulenza tecnica d’ufficio. <em>Parte seconda</em>: rassegna ragionata della più recente giurisprudenza sulle valutazioni tecniche della P.A. in materia ambientale. – 6. Le sentenze in cui si sindaca la valutazione tecnico-scientifica compiuta per verificare la sussistenza dei presupposti dell’azione amministrativa (discrezionalità tecnica). – 7. Le sentenze in cui si sindaca la valutazione tecnico-scientifica compiuta in funzione della scelta del contenuto provvedimentale (discrezionalità amministrativa a contenuto tecnico). <em>Parte terza</em>: alcune considerazioni critiche e brevi osservazioni conclusive. 8. Il fenomeno del cd. ‘scivolamento’ della discrezionalità tecnica in discrezionalità amministrativa. – 9. La presunta neutralità della scienza e della tecnica e la insindacabilità del merito amministrativo se non per i profili dell’eccesso di potere. – 10. Brevi conclusioni in forma di domande e risposte.</p>
<p><strong>1. Premessa</strong><br />
Obiettivo di questa riflessione è provare a tracciare i limiti della sindacabilità giurisdizionale sulle valutazioni tecniche in materia ambientale. In realtà si tratta di ragionare su quella parte del merito amministrativo che va sotto il nome, per un verso, di <em>discrezionalità tecnica</em>, e, per un altro, di <em>discrezionalità amministrativa a contenuto tecnico</em><a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[1]</a>.<br />
Il ragionamento, perciò, si articolerà in tre parti. Nella prima si proporrà una sintetica ricognizione delle due tipologie della discrezionalità sotto il profilo teorico-concettuale. Nella seconda si passerà in rassegna la giurisprudenza che si è espressa su di esse (segnatamente in fattispecie concernenti questioni ambientali), così da offrire una lettura critica dei suoi diversi orientamenti, fra sindacato ‘estrinseco’ ed ‘intrinseco’, e/o fra sindacato ‘debole’ e ‘forte’. Nella terza, infine, verranno espresse due considerazioni critiche e svolte alcune brevi osservazioni conclusive, verificando la tenuta degli orientamenti giurisprudenziali alla luce della teoria generale e della logica giuridica.<br />
Come è ben noto, nelle attività della P.A. è spesso, quasi sempre, indispensabile ricorrere alla scienza e alla tecnica, e lo è specialmente in una materia come la tutela dell’ambiente. A richiamarle è, di volta in volta, la norma giuridica attributiva del potere amministrativo. Tuttavia, la norma non sempre richiama scienza e tecnica allo stesso modo, e soprattutto non sempre lo fa con le stesse conseguenze giuridiche.<br />
Si vedrà come e perché. Occorre però, preliminarmente, fare chiarezza sul lessico che si adopera, e quindi precisare il significato che si attribuisce ad alcune locuzioni di uso assai frequente nella materia <em>de qua</em>. In particolare le seguenti: <em>scienze ‘esatte</em>’ e <em>scienze ‘non esatte</em>’; <em>sindacato ‘estrinseco</em>’ e <em>sindacato ‘intrinseco</em>’; <em>sindacato ‘debole</em>’ e <em>sindacato ‘forte</em>’.<br />
Non sembra corretto classificare le scienze in <em>esatte</em> e <em>non esatte</em>. Tuttalpiù si può distinguere fra scienze<em> dure</em> e scienze<em> sociali</em>, ma la distinzione assume comunque un valore puramente descrittivo, con essa volendosi spiegare il minore o maggiore grado di opinabilità dei risultati cui la scienza, per sue caratteristiche intrinseche, è in grado di pervenire. In ogni disciplina scientifica, invero, (in quelle <em>sociali</em> meno che in quelle <em>dure</em>) esistono alcuni risultati che vengono considerati certi e indiscutibili, ed altri che, ancorché conseguiti attraverso un protocollo di ricerca scientificamente adeguato, vengono considerati (proprio ontologicamente) opinabili<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[2]</a>.<br />
Secondo un diffuso modo di ritenere, per sindacato ‘<em>estrinseco</em>’ s’intende quello “tramite il quale il giudice si limita a verificare se la valutazione tecnica operata dalla p.a. sia affetta o meno dai sintomi dell’eccesso di potere”<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[3]</a>. Il giudice, mediante questo tipo di sindacato, non potrebbe verificare l’attendibilità del criterio tecnico-scientifico assunto dalla P.A., né la sua corretta applicazione<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[4]</a>. Diversamente, laddove gli si riconosce la capacità di svolgere un sindacato ‘<em>intrinseco</em>’, il giudice “non è tenuto a limitarsi al rilievo degli indici sintomatici dell’eccesso di potere”<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[5]</a>, potendo spingersi fino a verificare, anche mediante l’ausilio di una consulenza tecnica, se la valutazione compiuta dalla P.A. sia attendibile, oppur no. Come se un siffatto operare non esitasse comunque nel rilevare, dalla osservazione dell’atto, e dell’<em>iter</em> procedimentale che è stato seguito per emanarlo, la sussistenza di una delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[6]</a>.<br />
A questa distinzione viene aggiunta quella fra sindacato ‘<em>debole</em>’ e sindacato ‘<em>forte</em>’, due diverse intensità in cui si manifesterebbe il sindacato intrinseco. Mentre, attraverso il primo, il giudice, pur ‘ripercorrendo il cammino’ compiuto dalla P.A. per esprimere la valutazione tecnica, dovrebbe fermarsi alla verifica della attendibilità di detta valutazione; mediante il secondo, invece, egli potrebbe arrivare a concludere che la valutazione compiuta dalla P.A., sebbene scientificamente plausibile, sia da non condividersi, e perciò ‘sostituibile’ con quella resa dal C.T.U., così annullandosi il provvedimento impugnato per il semplice fatto di considerare la valutazione espressa da questi ‘migliore’ di quella effettuata dalla P.A.<br />
Anche questa distinzione è da considerarsi priva di senso: l’unico sindacato coerente con il principio di separazione delle funzioni resta quello basato sul vizio dell’eccesso di potere. E tale vizio – una volta essendo stato acquisito che può risolversi, oltre che nella forma del mero sviamento, pure in quella fondata sulla rilevazione delle figure sintomatiche – ben può rivelarsi sussistente anche laddove la valutazione compiuta dalla P.A., alla verifica della sua attendibilità tecnico-scientifica, risulti superficiale, incongrua, irragionevole, inadeguata, ecc. Il che, evidentemente, non può che integrare una delle varie figure sintomatiche progressivamente elaborate, in un tempo ormai assai lungo, dalla giurisprudenza amministrativa: non diversamente da quanto accade con riguardo alla valutazione che la P.A. compie in funzione della scelta del contenuto provvedimentale.<br />
Detto più chiaramente: il sindacato giurisdizionale sulla legittimità della valutazione tecnica compiuta in funzione dell’acclaramento dei presupposti non è <em>qualitativamente</em> diverso da quello sulla legittimità della valutazione tecnica compiuta in funzione della vera e propria scelta di composizione degli interessi in gioco finalizzata a determinare in concreto l’interesse pubblico. Si tratta, con ogni evidenza, di una differenza essenzialmente <em>quantitativa</em>, l’esercizio del merito avente ad oggetto la verifica della sussistenza dei presupposti essendo assai meno ‘libero’ di quello avente ad oggetto la scelta su come configurare l’interesse pubblico nel caso concreto.<br />
Ancora in sede preliminare, appare infine necessaria una ulteriore precisazione, relativamente alla materia sulla quale va ‘commisurata’ la riflessione concernente i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche della P.A. Nella materia <em>ambientale</em>, scienza e tecnica sono chiamate in gioco (può ben dirsi:) fisiologicamente dalla disciplina giuridica, le disposizioni della quale, in via prevalente, prevedono l’attribuzione e la regolazione di <em>poteri autorizzatori</em>, in varie e numerose fattispecie<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[7]</a>.<br />
In tali fattispecie la norma assegna alla P.A., per un verso, il compito di verificare se sussistono, nel caso concreto, i presupposti tecnico-scientifici (che essa stessa ha fissato in astratto), affinché si possa assentire lo svolgimento di un’attività rilevante sotto il profilo, a dir così, ‘ecologico’<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[8]</a>; oppure, per altro verso, il compito di valutare la compatibilità con l’interesse ambientale degli altri interessi con esso interagenti, allo scopo di trovare la migliore soluzione per il conseguimento della tutela ambientale, ovvero di delineare le prospettive programmatiche del governo di un dato territorio coerenti, o almeno non contrastanti, con il detto conseguimento<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[9]</a>, compito che – come si intuisce facilmente – merita una qualificazione giuridica diversa dall’altro: mentre il primo si risolve nell’esercizio di discrezionalità tecnica, il secondo consiste nell’esercizio di discrezionalità amministrativa a contenuto tecnico. Su tali nozioni occorre brevemente soffermarsi, in modo da chiarire, quanto meno, il lessico che si adopera.</p>
<p><strong>Parte prima</strong><br />
<strong><em>Breve ricognizione delle ipotesi in cui scienza e tecnica</em></strong><br />
<strong><em>possono essere richiamate dalla norma giuridica</em></strong></p>
<p>In via generale, mette conto di precisare che, al fine di catalogare le differenti ipotesi nelle quali scienza e tecnica vengono ‘trattate’ dalla norma giuridica, bisogna aver riguardo a due elementi. Da un lato, la <em>fase procedimentale</em> cui si riferisce la disciplina dell’azione amministrativa, e perciò se si versi nella fase istruttoria, ovvero nella fase decisoria. Dall’altro, l’<em>oggetto</em> dell’azione amministrativa considerato dalla norma, e dunque se si tratti della verifica della sussistenza dei presupposti dell’azione, ovvero della realizzazione in concreto dell’interesse pubblico specifico attraverso la composizione degli interessi secondari in gioco nella data vicenda amministrativa, e cioè – dicendolo più semplicemente – se l’azione della P.A. verta sui presupposti dell’azione o sugli interessi in gioco.</p>
<p><strong>2. Il mero accertamento tecnico</strong><br />
La prima ipotesi di cui si deve riferire, ma solo per soddisfare un’esigenza di compiutezza definitoria – giacché, con ogni evidenza, riferirne serve soltanto per escluderla dalla presente riflessione, l’attività amministrativa non consistendo in una valutazione – è quella che va sotto il nome di ‘accertamento tecnico’.<br />
Si parla di mero <em>accertamento tecnico</em>, e quindi di un’attività amministrativa vincolata, laddove la fattispecie normativa prevede che la P.A. sia tenuta ad acclarare la sussistenza di uno o più presupposti tecnico-scientifici, posti dalla legge a fondamento imprescindibile della sua azione, e l’esito della operazione da compiere sia certo ed inopinabile (ad esempio, la rilevazione della composizione chimica di una sostanza).<br />
Nell’ipotesi di accertamento tecnico – va sottolineato – ad azzerare lo spazio valutativo della P.A. non è in sé la morfologia della norma, bensì il criterio tecnico-scientifico espressamente richiamato da questa, criterio la cui applicazione offre risposte non discutibili<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[10]</a>.</p>
<p><strong>3. La discrezionalità tecnica</strong><br />
Diversa da quella di mero accertamento tecnico è l’ipotesi della ‘discrezionalità tecnica’. Contrariamente a quanto spesso si mostra di ritenere, la discrezionalità tecnica non consiste semplicemente nel disporre di uno spazio di scelta caratterizzato dalla presenza della scienza e della tecnica. L’ipotesi della <em>discrezionalità tecnica</em>, invero, deve essere tenuta distinta da quella della <em>discrezionalità amministrativa a contenuto tecnico</em>, l’una e l’altra dovendo essere ricondotte a differenti modelli strutturali della previsione normativa che regola la fattispecie.<br />
Il modello della discrezionalità tecnica si può così sintetizzare schematicamente: non diversamente dal caso dell’accertamento tecnico, la norma giuridica richiede alla P.A. di acclarare la sussistenza di uno o più presupposti tecnico-scientifici, imprescindibili per la sua azione, ma il verificare tale sussistenza si presenta di controversa accertabilità. In altre parole, affinché possa assumere il provvedimento, la legge lascia alla P.A. uno spazio discrezionale concernente la verifica della sussistenza dei presupposti tecnico-scientifici di opinabile rilevabilità.<br />
A dire il vero, l’appena riferita definizione di discrezionalità tecnica non è pacifica. Una parte significativa della dottrina fa rientrare in essa tutte le ipotesi in cui la legge dispone che la P.A. faccia ricorso alla scienza e alla tecnica: a prescindere dal fatto che la valutazione (che la legge richiede di compiere) inerisca all’acclaramento dei presupposti dell’azione, ovvero preluda e partecipi alla scelta del contenuto provvedimentale<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[11]</a>.<br />
È necessario, perciò, chiarire perché – diversamente dalla dottrina appena richiamata – sia preferibile intendere per ‘discrezionalità tecnica’ solo quella relativa al caso testé descritto, e non anche quella relativa al caso in cui la tecnica entri nella scelta del contenuto provvedimentale.<br />
La prima soluzione appare più convincente, giacché non si palesano argomenti ragionevoli che impediscano di condividere l’interpretazione che si accoglie. Il fatto che la legge richieda alla P.A. di utilizzare informazioni scientifiche e/o tecniche per poter effettuare la scelta del contenuto provvedimentale non sembra sufficiente per cambiare nome alla discrezionalità amministrativa, che può e deve correttamente definirsi – come meglio si chiarirà subito a seguire – ‘discrezionalità amministrativa a contenuto tecnico’.<br />
A quest’ultima non è omogenea la fattispecie normativa che vede la P.A. chiamata a verificare la sussistenza di uno o più presupposti tecnico-scientifici (posti dalla legge – non diversamente dal caso dell’accertamento tecnico – a fondamento inderogabile della sua azione) quantunque di opinabile rilevabilità. Laddove infatti una tale operazione non può avere esiti certi (la risposta scientifica non essendo univoca), per qualificare la fattispecie diventa indispensabile far ricorso ad una nozione diversa. Dal momento che risulta non classificabile entro le categorie del mero ‘accertamento tecnico’ o della ‘discrezionalità amministrativa’, la fattispecie merita una qualificazione autonoma. Insomma, si presenta logico, e perciò convincente, ricorrere alla differente nozione di ‘discrezionalità tecnica’, perché appare in grado di spiegare la peculiarità del caso, consentendo di contrassegnarlo in modo da restituire la evidente differenza con gli altri due.<br />
A ben riflettere, del resto, il caso in esame non può definirsi come la espressione di una <em>somma </em>delle fattispecie di accertamento tecnico e di discrezionalità amministrativa (nella qual circostanza, evidentemente, non si renderebbe necessaria una sua specifica categorizzazione teorica), rappresentando invece una situazione affatto peculiare rispetto ad esse.<br />
In altre parole, non v’è dubbio che il caso sia, in un certo senso, assimilabile a ciascuna delle due ipotesi per un diverso profilo: a quella dell’accertamento tecnico, dacché comunque si tratta di acclarare la sussistenza di un presupposto, e dunque si verte, temporalmente e logicamente, in un momento anteriore alla scelta del contenuto del provvedimento; a quella della discrezionalità amministrativa, (non per la fase procedimentale in cui ricorre, bensì) perché si tratta pur sempre di scegliere (sebbene al diverso fine di verificare la sussistenza dei presupposti dell’azione) fra i vari criteri tecnico-scientifici maturati nel seno della disciplina cui la norma giuridica rinvia. Tuttavia, proprio perché rappresenta la <em>sintesi </em>di aspetti parziali delle altre due, sotto il profilo concettuale l’ipotesi si propone quale fattispecie del tutto autonoma<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[12]</a>.<br />
D’altra parte, va sottolineato che, sebbene discrezionalità tecnica e discrezionalità amministrativa si possano (e perciò si debbano) tenere concettualmente distinte, spesso, sul piano pratico, finiscono per assimilarsi, restando differenziabili su tale piano soltanto per gli effetti giurisdizionali, visto che il sindacato ad opera del giudice amministrativo, nel caso di quella ‘tecnica’, pur restando qualitativamente identico, si fa più penetrante, in maniera direttamente proporzionale alla maggior quantità di limiti che gravano sull’esercizio concreto della discrezionalità<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[13]</a>.<br />
Ciò nondimeno, non sembra potersi discutere che, nel momento preliminare all’adozione del provvedimento, spesso la P.A., in ragione della incertezza definitoria connaturata alla materia cui di volta in volta afferisce la valutazione sulla ricorrenza o meno dei presupposti del suo agire (opinabilità della disciplina scientifica o tecnica di riferimento), è titolare di un potere diverso da quello di cui dispone laddove la legge le assegni una discrezionalità amministrativa, giacché la scelta ha ad oggetto soltanto la selezione del criterio tecnico-scientifico in applicazione del quale procedere alla verifica della sussistenza dei presupposti dell’azione.<br />
Si può dire che in tali casi la norma contiene una fattispecie ‘aperta’, perché richiama un ‘concetto giuridico indeterminato’ (secondo la locuzione derivata dalla dottrina tedesca): essa, a dir così, ‘fagocita’ nella fattispecie giuridica una disciplina non giuridica. Insomma, laddove assegna alla P.A. il compito di acclarare la sussistenza di un presupposto tecnico-scientifico di incerta ed opinabile rilevabilità, la norma apre lo spazio ad un’attività discrezionale, la scelta relativa avendo, però, un oggetto diverso da quello della discrezionalità amministrativa: non gli interessi, bensì i criteri tecnico-scientifici per l’accertamento dei presupposti. In buona sostanza, la legge, nel riconoscere ad una disciplina non giuridica un ruolo decisivo nella fase istruttoria del procedimento, affida alla P.A. la responsabilità di assumere uno dei criteri tecnico-scientifici idonei ad effettuare la verificazione della sussistenza dei presupposti dell’azione amministrativa<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[14]</a>.<br />
Per fare un esempio in materia ambientale, si pensi alla fattispecie prevista dall’art. 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (recante “<em>Norme in materia ambientale</em>”, il cd. <em>Codice dell’ambiente</em>), secondo cui l’”adesione” alla autorizzazione “di carattere generale” (emanata per regolare le “emissioni in atmosfera” di alcune categorie di impianti allo scopo di prevenire l’inquinamento atmosferico) può essere negata dalla P.A., fra l’altro, “in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale”. La questione – come si intuisce facilmente – non è risolvibile attraverso opzioni che investano il profilo della opportunità o della convenienza della scelta provvedimentale. La P.A., infatti, è chiamata (non a comporre interessi, ma soltanto) a decidere se la tale emissione in atmosfera possa o no compromettere, o solo deteriorare, la “particolare situazione di rischio sanitario”, oppure la “particolare tutela ambientale” richiesta nella zona interessata, circostanze che, però, non possono ritenersi di sicura, obiettiva, rilevabilità, e delle quali la legge, proprio per questo, rimette alla P.A. di valutare in concreto la sussistenza<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[15]</a>.</p>
<p><strong>4. La discrezionalità amministrativa a contenuto tecnico</strong><br />
Il secondo tipo di morfologia normativa in cui gioca un ruolo la componente tecnico-scientifica concerne la fase decisoria ed ha ad oggetto la composizione degli interessi in gioco nella determinazione in concreto dell’interesse pubblico specifico: acclarata la sussistenza del presupposto (a prescindere dal fatto che la relativa operazione conduca o meno ad una sua sicura rilevabilità), la P.A., in sede di concreta definizione del contenuto del provvedimento, deve scegliere, fra le diverse soluzioni tecnico-scientifiche, quella che reputa più idonea alla migliore realizzazione dell’interesse pubblico specifico. È questo il caso in cui si (può e si) deve parlare di <em>discrezionalità amministrativa a contenuto tecnico</em>.<br />
La struttura della norma in nulla si differenzia da quella che regola l’agire puramente discrezionale. Ed infatti, sempre che, in una data fattispecie concreta, sia stata chiarita la equivalenza, sotto il profilo scientifico, delle soluzioni tecniche possibili (ciò, peraltro, non significa che sarebbero necessariamente equivalenti le conseguenze che ciascuna di esse, una volta sussunta nella decisione, sarebbe in grado di produrre nella vicenda di amministrazione), la valutazione che dovrà orientare la scelta di una di queste dovrà tener conto degli interessi secondari sui quali in concreto il provvedimento finirà per incidere, o comunque influire<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[16]</a>.<br />
In definitiva, volendo riassumere il ruolo giocato dalla componente tecnico-scientifica nell’azione amministrativa, la norma giuridica può contemplare due distinte fattispecie astratte, in larga misura corrispondenti alle due fasi principali del procedimento amministrativo: la prima si riferisce alla fase preparatoria (o istruttoria che dir si voglia), di accertamento della sussistenza dei presupposti (tanto che sia indiscutibile, tanto che sia opinabile, l’esito di tale verifica); la seconda alla fase costitutiva (o decisoria che dir si voglia), di scelta del contenuto del provvedimento. Una cosa, infatti, è il ruolo della scienza e della tecnica nella verifica della sussistenza dei presupposti che la legge ha stabilito esser necessari per adottare un provvedimento. Altra cosa è il ruolo della scienza e della tecnica nella scelta del contenuto provvedimentale<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[17]</a>.<br />
Ciò nondimeno, sebbene scienza e tecnica, sul piano rigorosamente teorico, dovrebbero restare fuori dal merito amministrativo, appare condivisibile il prevalente – quasi unanime – orientamento della giurisprudenza amministrativa<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[18]</a>, che non è di questo avviso laddove la norma assegni alla P.A. il compito di valutare discrezionalmente quale criterio tecnico scegliere – fra quelli che, pur se opinabili, sono scientificamente assumibili –, che si tratti sia di verificare la effettiva sussistenza di un presupposto dell’azione, sia di definire il contenuto provvedimentale.<br />
È ovvio, infine, che una stessa previsione normativa possa contemplare tanto discrezionalità tecnica quanto discrezionalità amministrativa a contenuto tecnico: anzi sovente esse vengono dalla legge combinate fra loro. In queste circostanze si suole parlare di <em>discrezionalità mista</em>, ma impropriamente<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[19]</a>: le due <em>species</em>, infatti, non possono essere confuse, restando distinte e perciò, almeno sotto il profilo concettuale, perfettamente distinguibili, sebbene nella realtà delle vicende amministrative la loro contemporanea ricorrenza renda assai difficile tenerle separate, soprattutto per quel che concerne le conseguenze giuridiche proprie del loro rispettivo esercizio<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[20]</a>.</p>
<p><strong>5.</strong> <strong>Gli strumenti processuali per consentire il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche: la verificazione e la consulenza tecnica d’ufficio</strong><br />
Affinché il giudice amministrativo possa sindacare le valutazioni tecniche compiute dalla P.A., il Codice del processo amministrativo (d’ora in poi C.P.A.) dispone due diversi mezzi istruttori: la <em>verificazione</em> e la <em>consulenza tecnica d’ufficio</em>. Non si presenta del tutto chiara, però, la funzionalizzazione di tali due mezzi.<br />
Alla verificazione (ma – lo si vedrà subito a seguire – anche alla consulenza tecnica) il C.P.A. riserva una considerazione specifica, sia pur dedicandovi una disciplina succinta, almeno quanto alle ragioni della sua previsione. L’art. 66, infatti, si limita a prescrivere che “Il collegio, quando dispone la verificazione, con ordinanza individua l’organismo che deve provvedervi, formula i quesiti e fissa un termine per il suo compimento e per il deposito della relazione conclusiva”, aggiungendo che “Il capo dell’organismo verificatore, o il suo delegato se il giudice ha autorizzato la delega, è responsabile del compimento di tutte le operazioni” (co. 1); e che la detta ordinanza va “comunicata dalla segreteria all’organismo verificatore” (co. 2); per il resto regolando soltanto il compenso di quest’ultimo<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[21]</a>.<br />
Va tuttavia sottolineato che (al momento, o più precisamente) nel luogo della sua previsione, e cioè nell’art. 63, co. 4, vengono puntualizzati i casi in cui essa può essere disposta, stabilendosi che la “esecuzione di una verificazione” è ordinata dal G.A. laddove questi “reputi necessario l’accertamento di fatti o l’acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche”.<br />
Non pare privo di significato, peraltro, che allo stesso scopo al giudice è consentito altresì di “disporre una consulenza tecnica”, ma solo ove lo ritenga “indispensabile” (artt. 19, co. 1, e 63, co. 4). Diventa quindi necessario provare a capire dal dettato normativo in che consista la verificazione, se ed in che cosa si differenzi dalla consulenza tecnica, ed infine se ed entro quali limiti il giudice è libero di scegliere di disporre l’uno o l’altro mezzo istruttorio.<br />
A dire il vero, stando alla lettera del co. 4 dell’art. 63 sembra doversi ritenere che la verificazione possa e debba essere disposta dal giudice laddove si tratti di accertare fatti che presentino una connotazione tecnico-scientifica il cui acclaramento dia luogo, però, a risultati certi ed indubbi (diversamente il giudice dovendo adoperare il mezzo della consulenza tecnica d’ufficio quando si tratti di acclarare soltanto la plausibilità – e non la veridicità – della scelta tecnico-scientifica compiuta dalla P.A., giacché la disciplina scientifica sussunta nella fattispecie normativa non offre sul punto una risposta certa ed inopinabile, esistendo più di un criterio per effettuare siffatta scelta).<br />
È di immediata intuizione che la previsione normativa di questo mezzo istruttorio costituisce – unitamente a quella della consulenza tecnica d’ufficio – un significativo passo avanti nella strada della effettiva sindacabilità del merito amministrativo, quando questo versi, appunto, su questioni tecnico-scientifiche caratterizzanti il contenuto dell’atto impugnato. La ovvia naturale incapacità di intelligere le dette questioni, invero, un tempo costringeva di fatto il G.A. a fermarsi dinanzi alla loro soluzione adottata dalla P.A. convenuta in giudizio, egli potendo chiedere di effettuare la verificazione soltanto a quest’ultima. Secondo la disciplina del C.P.A. oggi vigente, invece, il giudice “può farsi assistere” da un verificatore ‘neutrale’ per l’accertamento della veridicità di quanto assunto dalla P.A. nel definire gli aspetti tecnico-scientifici dell’atto impugnato<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[22]</a>.<br />
Giusta l’art. 19 C.P.A. – occorre infatti precisare – “Il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più verificatori” (co. 1, nel quale è stabilito anche che può farsi assistere pure “da uno o più consulenti”, ma soltanto laddove ciò sia “indispensabile”). A seguire, la disposizione prevede, per un verso, che “La verificazione è affidata a un organismo pubblico, estraneo alle parti del giudizio, munito di specifiche competenze tecniche” (co. 2)<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24">[23]</a>.<br />
Per altro verso, essa prevede che il verificatore (non diversamente dal consulente tecnico) <em>deve</em> compiere le indagini affidategli dal giudice, al quale può fornire “anche oralmente i chiarimenti richiesti” (co. 3). Alla stessa stregua, il verificatore ha l’<em>obbligo</em> di prestare il proprio “ufficio, tranne che il giudice riconosca l’esistenza di un giustificato motivo” (art. 20, co. 1, secondo il quale la prescrizione vale pure, ancora una volta, per il consulente tecnico, nel caso quest’ultimo venga “scelto tra i dipendenti pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui all’articolo 13 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile”).<br />
D’altra parte, il verificatore (così come il consulente) “può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell’articolo 51 del codice di procedura civile”, ed il giudice competente alla ricusazione è lo stesso “che l’ha nominato” (art. 20, co. 2). V’è chi ritiene – ma, stando al dettato letterale della norma, l’opinione può ritenersi discutibile – che, in analogia, valga anche per il verificatore quanto è disposto per il consulente tecnico relativamente al corrispondente dovere di astensione (lo si vedrà subito a seguire)<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25">[24]</a>.<br />
Appena più articolata è la disciplina dedicata alla consulenza tecnica d’ufficio (C.T.U.), che pure viene disposta con ordinanza del giudice, epperò soltanto laddove questi lo ritenga “indispensabile” (artt. 19, co. 1, e 63, co. 4, C.P.A.): come si capisce facilmente, risulta fondamentale la definizione della ‘indispensabilità’, questo essendo l’indefettibile presupposto fissato dalla legge affinché il G.A. possa ricorrere al mezzo istruttorio in esame. Sul punto si tornerà di qui a poco, dopo aver dato conto in breve della disciplina procedurale dell’istituto.<br />
Nel nominarlo, il collegio “formula i quesiti e fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire dinanzi al magistrato a tal fine delegato per assumere l’incarico e prestare giuramento” (art. 67, co. 1), secondo le modalità stabilite dall’art. 193 c.p.c. (co. 4).<br />
La C.T.U. deve essere assegnata ad un perito che si trovi in una condizione di terzietà rispetto alle parti: il co. 2 dell’art. 19, infatti, stabilisce che “L’incarico di consulenza può essere affidato a dipendenti pubblici, professionisti iscritti negli albi di cui all’articolo 13 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, o altri soggetti aventi particolare competenza tecnica. Non possono essere nominati coloro che prestano attività in favore delle parti del giudizio”. A garanzia della terzietà le parti possono proporre “istanze di astensione e ricusazione” nei confronti del consulente (art. 67, co. 2). Come si è riferito in precedenza, poi, (analogamente al verificatore) il C.T.U. che sia stato “scelto tra i dipendenti pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui all’articolo 13 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile” – e non anche quello che sia semplicemente un soggetto avente “particolare competenza tecnica” – è tenuto a prestare l’ufficio richiestogli (rendere la perizia), a meno che il G.A. non “riconosca l’esistenza di un giustificato motivo” (art. 20, co. 1)<a title="" href="#_ftn26" name="_ftnref26">[25]</a>.<br />
Sebbene il C.P.A. lo faccia nel corpo di una disposizione – l’art. 67, co. 3 – destinata (almeno a prima vista) alla regolazione dei “termini successivi” (prorogabili ai sensi dell’art. 154 c.p.c.) che, con l’ordinanza di nomina, il collegio può assegnare per una serie di adempimenti, è molto rilevante la previsione della possibilità di “eventuale nomina, con dichiarazione ricevuta dal segretario, di <em>consulenti tecnici delle parti</em>, i quali, oltre a poter assistere alle operazioni del consulente del giudice e a interloquire con questo, possono partecipare all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che è presente il consulente del giudice per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le loro osservazioni sui risultati delle indagini tecniche” (lett. <em>b</em>, il corsivo è di chi scrive). Alle parti, ovvero ai consulenti tecnici di queste, il C.T.U. deve trasmettere “uno schema della propria relazione” (lett. <em>c</em>), relativamente al quale ai consulenti di parte è consentito formulare “eventuali osservazioni e conclusioni” che vanno a loro volta trasmesse al C.T.U. (lett. <em>d</em>). Questi, infine, nella sua “relazione finale”, da depositare in segreteria, deve dar “conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte”, su queste dovendo prendere “specificamente posizione” (lett.<em> e</em>)<a title="" href="#_ftn27" name="_ftnref27">[26]</a>.<br />
È di tutta evidenza che la disciplina appena riportata, benché si presenti concepita come per disciplinare la fissazione di termini ad opera del giudice, segni un passo avanti assai significativo per la introduzione a pieno titolo, anche nella fase istruttoria, del principio del contraddittorio<a title="" href="#_ftn28" name="_ftnref28">[27]</a>.<br />
Venendo alla questione della definizione della ‘indispensabilità’, come si è riferito poc’anzi, il giudice può disporre la consulenza tecnica d’ufficio soltanto se lo ritiene “indispensabile” (artt. 19, co. 1, e 63, co. 4). Ciò sembra voler dire che egli debba quanto meno ‘preferirgli’ la verificazione<a title="" href="#_ftn29" name="_ftnref29">[28]</a>.<br />
Del resto, solo quest’ultima – lo si è chiarito – appare in sé vocata all’accertamento di un fatto la cui rilevazione è scientificamente incontrovertibile. Il giudice, invece, dovrebbe poter ricorrere alla C.T.U. soltanto laddove sia chiamato a decidere sulla sussistenza di un fatto, ovvero sulla correttezza di una decisione amministrativa, la cui rilevazione, o assunzione, presentano margini (più o meno ampi) di opinabilità tecnico-scientifica: in tali casi, infatti, il mezzo istruttorio dovrebbe corrispondere alla sola esigenza di ‘illuminarlo’ su una disciplina estranea alla sua cognizione professionale, al solo scopo, per ciò, di consentirgli la (altrimenti impossibile) intelligenza della plausibilità tecnico-scientifica del criterio assunto dalla P.A. per acclarare la sussistenza del fatto presupposto, ovvero per definire il contenuto, del provvedimento impugnato<a title="" href="#_ftn30" name="_ftnref30">[29]</a>.<br />
Per il vero, il dettato normativo non si presenta di univoca lettura, offrendosi a diverse possibili interpretazioni. Al fine di capirne le ragioni, bisogna procedere con ordine. Per farlo occorre richiamare nel ragionamento la ‘morfologia’ della norma che disciplina la fattispecie concreta dedotta in giudizio, di cui si è fatto parola poc’anzi. Non sembra revocabile in dubbio, infatti, che sia cosa diversa se tale norma contempli (e disciplini) una ipotesi di mero accertamento tecnico, ovvero di discrezionalità tecnica, ovvero ancora di discrezionalità amministrativa a contenuto tecnico.<br />
Si è visto che, nel primo caso, la norma giuridica assegna alla P.A. il compito di acclarare la sussistenza di un presupposto tecnico-scientifico dell’azione la cui rilevazione non è opinabile; nel secondo caso, invece, la rilevazione del presupposto tecnico-scientifico presenta incertezze nella stessa disciplina scientifica sussunta nella fattispecie normativa; nel terzo caso, infine, non si tratta di acclarare la sussistenza di un presupposto tecnico-scientifico dell’azione, e tuttavia la P.A. si trova comunque nella condizione di dover valutare elementi tecnico-scientifici in funzione della scelta che la norma le rimette di effettuare allo scopo di assumere la decisione amministrativa.<br />
Orbene, se così è, il pur non lineare testo del co. 4 dell’art. 63 (ma il ragionamento può estendersi naturalmente anche al co. 1 dell’art. 19) sembra doversi intendere nel senso che segue. Laddove “l’accertamento di fatti o l’acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche” – la ‘necessarietà’ dei quali è dalla disposizione affidata comunque all’apprezzamento del giudice – abbiano ad oggetto un’attività vincolata della P.A., questi “può ordinare l’esecuzione di una verificazione”. Laddove, invece, abbiano ad oggetto un’attività discrezionale (sia essa di discrezionalità tecnica, ovvero di discrezionalità amministrativa a contenuto tecnico, non cambia), “può disporre una consulenza tecnica”, sempre che però lo ritenga “indispensabile”: ed una siffatta ‘indispensabilità’ pare ragionevolmente doversi rinvenire nella sua difficoltà/incapacità di comprensione della questione tecnico-scientifica sottesa alla scelta amministrativa<a title="" href="#_ftn31" name="_ftnref31">[30]</a>.<br />
Un ulteriore argomento a favore della interpretazione avanzata si rinviene nella previsione solo per la C.T.U. della necessità che la relativa procedura si svolga in contraddittorio: ciò avvalora l’ipotesi del possibile ricorso ad essa soltanto quando la fattispecie dedotta in giudizio presenti margini di opinabilità tecnico-scientifica ed il giudice debba potersi far supportare dall’avviso di un perito al fine di intelligere adeguatamente la questione in causa<a title="" href="#_ftn32" name="_ftnref32">[31]</a>.<br />
In definitiva, a ben riflettere, pare proprio che la richiesta di consulenza tecnica possa ricorrere soltanto nelle ipotesi in cui la disposizione normativa regolativa della vicenda dedotta in giudizio contempli una fattispecie di discrezionalità tecnica o di discrezionalità amministrativa a contenuto tecnico, e non di mero accertamento tecnico, per il qual caso il G.A. dovrebbe ricorrere alla verificazione. Ed invero, mentre, quando dispone quest’ultima, il risultato che il giudice ottiene si configura come una prova vera e propria, altrettanto non si può dire quando egli ordina una consulenza tecnica, il risultato che consegue risolvendosi in una ‘chiarificazione’ necessaria a valutare la fondatezza, o meno, della valutazione tecnico-scientifica effettuata dalla P.A.<br />
Insomma, un conto è considerare il risultato della C.T.U. come una vera e propria prova; altro e ben diverso conto è ritenere – come pare più corretto – che l’esito della C.T.U. in sé non costituisce una prova, bensì una ‘indicazione’ che il giudice può e deve utilizzare al fine di capire se e fino a che punto la scelta tecnico-scientifica effettuata dalla P.A. risulti plausibile: nel rispetto del principio di separazione dei poteri, infatti, la sua attività non può spingersi fino al punto di ‘sostituire’ la valutazione tecnico-scientifica della P.A. con quella resa dal C.T.U. che egli ha nominato; quest’ultima, cioè, deve limitarsi ad ‘illuminare’ il giudice nella valutazione che l’ordinamento gli rimette di compiere relativamente alla attendibilità tecnico-scientifica della scelta amministrativa.<br />
Si può allora concludere con due osservazioni: per un verso, appare indiscutibile che con la codificazione della C.T.U. (oltre che con la modifica della disciplina della verificazione) si sia realizzato un significativo ampliamento della sindacabilità giurisdizionale del merito tecnico-scientifico di ogni scelta amministrativa; per altro verso, tuttavia, siffatta sindacabilità non può che restare nell’ambito della rilevazione di un eventuale vizio di eccesso di potere (la rilevabilità della sussistenza del quale, peraltro, è oggi notevolmente incrementata rispetto al passato).<br />
Pertanto, laddove la valutazione compiuta dalla P.A. non si riveli plausibile sotto il profilo tecnico-scientifico, il G.A. – la legge ormai permettendogli di poterlo capire attraverso la C.T.U. – dovrà concludere che l’atto fondato su di essa è illegittimo per eccesso di potere. Epperò, dal momento che gli è consentito di indagare <em>sul</em> merito, ma non fino al punto di entrare <em>nel</em> merito, al giudice resta preclusa la possibilità di sostituire l’apprezzamento manifestato dal C.T.U. all’apprezzamento effettuato dalla P.A. nel caso in cui quest’ultimo (quand’anche non fosse condiviso dal C.T.U.) si presenti non inverosimile (e dunque legittimo), ciò rendendo l’atto generato sulla sua base esente dal vizio di eccesso di potere<a title="" href="#_ftn33" name="_ftnref33">[32]</a>.</p>
<p><strong>Parte seconda</strong><br />
<strong><em>Rassegna ragionata della più recente giurisprudenza</em></strong><br />
<strong><em>sulle valutazioni tecniche della P.A. in materia ambientale</em></strong></p>
<p>Nell’introdurre la rassegna di giurisprudenza sulle valutazioni tecniche della P.A. in materia ambientale, occorre preliminarmente precisare che, in generale e non solo nella materia <em>de qua</em>, i giudici non sono soliti distinguere le valutazioni tecnico-scientifiche, che la P.A. è dalla legge chiamata a compiere, a seconda che la relativa attività sia dalla norma configurata come di discrezionalità tecnica o di discrezionalità amministrativa a contenuto tecnico. Essi, invero, usano per lo più la locuzione ‘discrezionalità tecnica’, che la valutazione sia funzionale tanto alla verifica di un presupposto dell’azione, quanto alla scelta del contenuto provvedimentale.<br />
Come si è visto, la distinzione in parola deriva dalla morfologia della norma che disciplina l’esercizio del potere amministrativo. Pertanto, al fine di catalogare le sentenze differenziandole in base al tipo di attività discrezionale di volta in volta oggetto di sindacato giurisdizionale (solo così potendosi capire se, ed eventualmente in che misura, l’orientamento giurisprudenziale è comune ad entrambe le ipotesi, oppure si diversifichi), non si può fare affidamento sulla locuzione adoperata dal giudice, ma occorre risalire alla norma di cui si fa applicazione nella vicenda procedimentale tradotta in giudizio.<br />
Sicché, nel leggere gli arresti giurisdizionali che vengono qui di seguito riportati, è necessario prescindere dalla locuzione espressamente adoperata nella sentenza – quasi sempre, come riferito, ‘discrezionalità tecnica’ –, dovendosi invece aver riguardo al fatto che il giudice, in tutti i casi di entrambe le specie, a prescindere dalla teleologia cui la valutazione è funzionalizzata, si esprime individuando i propri limiti circa la verificabilità di una valutazione tecnico-scientifica affidata alla P.A. dalla legge.<br />
Dall’analisi delle sentenze emerge nitidamente che il G.A., in maniera abbastanza pacifica, considera sindacabili le valutazioni tecnico-scientifiche compiute dalla P.A. entro i limiti propri della verifica della sussistenza nell’atto del vizio di eccesso di potere. Naturalmente, diversi sono i casi in cui si tratta, non di valutazioni, ma di meri accertamenti tecnici, per decidere sulla correttezza della effettuazione dei quali il G.A. può disporre una verificazione, il cui esito costituisce prova della loro conformità, o meno, alla legge<a title="" href="#_ftn34" name="_ftnref34">[33]</a>.</p>
<p><strong>6. Le sentenze in cui si sindaca la valutazione tecnico-scientifica compiuta per verificare la sussistenza dei presupposti dell’azione amministrativa (discrezionalità tecnica)</strong><br />
Ad un’attenta osservazione, non sono molte le fattispecie normative contemplanti casi di sola discrezionalità tecnica sulle quali il G.A. ha avuto modo di esprimersi.<br />
Lo è, ad esempio, quella prevista dall’art. 244 (rubricato “<em>Ordinanze</em>”) del D.Lgs. 152/2006 (<em>Codice dell’ambiente</em>), che così recita: “Le pubbliche amministrazioni che nell’esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti” (co. 1). “La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell’evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo” (co. 2). Laddove “il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall’amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall’articolo 250” (co. 4).<br />
Come appare evidente, la fattispecie normativa contempla l’attribuzione di potere amministrativo relativamente a due diversi tipi di attività: in primo luogo, la P.A. (segnatamente le “pubbliche amministrazioni che nell’esercizio delle proprie funzioni individuano siti” contaminati) è tenuta ad effettuare un mero accertamento tecnico con riguardo alla verifica del superamento dei “valori di concentrazione soglia di contaminazione”; a seguire, essa (segnatamente la “provincia”) è tenuta ad “identificare il responsabile dell’evento di superamento”, e cioè a valutare se ed in che misura l’accertata contaminazione del sito sia attribuibile alla responsabilità di un determinato soggetto, diffidandolo, “sentito il comune”, con “ordinanza motivata” a realizzare “gli interventi che risultassero necessari”.<br />
Nel caso deciso da T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 9/4/2013, n. 227, si fa applicazione della disposizione con riferimento a questa seconda attività, verificandosi la effettività della sussistenza della responsabilità quale presupposto per imporre le misure di bonifica. Il G.A. così si esprime: “La mancanza di una adeguata motivazione in relazione a provvedimenti in materia ambientale non può ritenersi giustificata dall’ampia discrezionalità tecnica che spetterebbe all’Amministrazione in detta materia, poiché la censurabilità della discrezionalità tecnica, che non può arrivare alla sostituzione del giudice all’Amministrazione, può consistere nel controllo “<em>ab externo</em>” dell’esattezza e correttezza dei parametri della scienza utilizzati. In altri termini, laddove l’Amministrazione non provi che l’inquinamento riscontrabile nel sito sia imputabile alla società, a quest’ultima non può essere imposto alcun obbligo di adottare misure di bonifica in un’ottica di recupero del sito”.<br />
Anche Cons. Stato, Sez. V, 22/5/2015, n. 2569, decide in riferimento alla stessa disposizione (art. 244, D.Lgs. 152/2006<a name="baseArticolo"></a>) e con riguardo alla medesima attività (di identificazione del “responsabile dell’evento di superamento”). Il Supremo Collegio amministrativo – dopo aver chiarito che “non può seriamente dubitarsi” dell’accertamento della sussistenza della contaminazione del sito compiuto dalla P.A., che giudica quindi effettuato legittimamente (sebbene esprimendosi in maniera imprecisa, sembrando confondere un accertamento tecnico con una attività di discrezionalità tecnica, laddove afferma che “la valutazione degli esiti delle analisi del campione prelevato […] per dar conto dell’effettiva sussistenza della contaminazione […], in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, tranne le ipotesi della manifesta irragionevolezza, illogicità, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, di cui non vi è traccia nel caso di specie, non essendo per contro sufficiente l’eventuale opinabilità di tale valutazione”) – respinge l’appello della società ricorrente, decidendo che “nessun adeguato elemento probatorio, inequivoco ed oggettivo, è stato fornito dall’appellante per escludere la correttezza e la coerenza della comparazione svolta dall’ARPA tra i dati delle analisi del campione di liquido prelevato e le concentrazioni delle sostanze rilevate nei piezometri di ENI”, e perciò riconoscendo la legittimità della scelta della P.A. che fa “conseguire, del tutto logicamente, secondo l’<em>id quod plerumque accidit</em>, la riferibilità di quella contaminazione esclusivamente all’attività svolta proprio” dalla società ricorrente.<br />
In particolare, il G.A. (una volta ribadito che le valutazioni dell’ARPA “sono espressione di discrezionalità tecnica e come tali non sono di norma passibili di sindacato giurisdizionale, neppure quando siano opinabili – salve le ipotesi di irragionevolezza, irrazionalità, illogicità, arbitrarietà o travisamento di fatti, che non si rinvengono nel caso di specie”) sentenzia che “i rilievi dell’appellante, ancorché consacrati in perizie di parte, che si atteggiano a mere inammissibili opinioni dissenzienti dall’operato dell’amministrazione”, non sono idonei a smentire le conclusioni dell’ARPA, dovendosi escludere che la responsabilità della società ricorrente “per la predetta contaminazione sia stata ricollegata al mero fatto della sola proprietà dell’impianto e dell’area su cui esso insiste”. L’ordinanza impugnata, pertanto, è da ritenersi legittima.<br />
Fra le fattispecie di discrezionalità tecnica è da annoverarsi anche quella prevista dall’art. 21 (rubricato “<em>Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale</em>”), D.Lgs. 152/2006 (<em>Codice dell’Ambiente</em>), per il quale “Sulla base del progetto preliminare, dello studio preliminare ambientale e di una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l’autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni da includere, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare. La documentazione presentata dal proponente in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, include l’elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto” (co. 1). “L’autorità competente all’esito delle attività di cui al comma 1: a) si pronuncia sulle condizioni per l’elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale; b) esamina le principali alternative, compresa l’alternativa zero; c) sulla base della documentazione disponibile, verifica, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto, l’esistenza di eventuali elementi di incompatibilità; d) in carenza di tali elementi, indica le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso, senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento” (co. 2). “Le informazioni richieste tengono conto della possibilità per il proponente di raccogliere i dati richiesti e delle conoscenze e dei metodi di valutazioni disponibili” (co. 3). “La fase di consultazione di cui al comma 1 si conclude entro sessanta giorni e, allo scadere di tale termine, si passa alla fase successiva” (co. 4).<br />
Ne fa applicazione Cons. Stato, Sez. V, 9/4/2015, n. 1805, che, nel valutare l’ammissibilità dell’ampliamento di una discarica – <a name="testoArticolo2"></a>dopo aver chiarito che “deve escludersi la sussistenza del vizio denunciato, anche con riferimento alla pretesa omessa valutazione di soluzioni alternative da parte del provvedimento impugnato col ricorso di primo grado”, ritenendo che la circostanza per la quale, “nel caso di specie, secondo l’amministrazione, tali alternative non fossero neppure ipotizzabili o non fossero utilmente perseguibili è questione che attiene al merito delle scelte discrezionali dell’amministrazione, che come tale si sottrae al sindacato di legittimità, salve le ipotesi di manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza e/o travisamento dei fatti che tuttavia non si rinvengono” – afferma che “la valutazione dell’ammissibilità dell’ampliamento della discarica, sia pur con il rispetto di puntuali prescrizioni in fase di esecuzione del progetto, costituisce espressione di discrezionalità tecnica, come tale non sindacabile in sede di legittimità, salva l’ipotesi di manifesta irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà, illogicità e/o travisamento di fatti, non provate dall’appellante”<a title="" href="#_ftn35" name="_ftnref35">[34]</a>.</p>
<p><strong>7. Le sentenze in cui si sindaca la valutazione tecnico-scientifica compiuta in funzione della scelta del contenuto provvedimentale (discrezionalità amministrativa a contenuto tecnico)</strong><br />
Nella maggior parte dei casi, le sentenze aventi ad oggetto valutazioni tecniche della P.A. decidono su controversie in cui la fattispecie normativa richiamata (nonostante il giudice sovente le attribuisca la diversa qualificazione di discrezionalità tecnica) contempla ipotesi di discrezionalità amministrativa a contenuto tecnico. Vi rientrano senz’altro tutte le vicende amministrative in cui la P.A. è richiesta di un provvedimento autorizzatorio per rilasciare il quale è necessaria una previa valutazione di impatto ambientale.<br />
Un primo esempio delle fattispecie normative in parola si rinviene nel combinato disposto dell’art. 24 (rubricato “<em>Consultazione</em>”), D.Lgs. 152/2006 (<em>Codice dell’ambiente</em>), il co. 5 del quale stabilisce che “Il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale deve tenere in conto le osservazioni pervenute, considerandole contestualmente, singolarmente o per gruppi”, e dell’art. 11 (rubricato “<em>Giudizio di compatibilità ambientale</em>”) della L.r. Marche 14 aprile 2004, n. 7 (recante “<em>Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale</em>”), secondo cui “L’autorità competente pronuncia il giudizio di compatibilità ambientale sul progetto esprimendosi contestualmente sulle osservazioni e sulle controdeduzioni presentate” (co. 1).<br />
Fa applicazione della fattispecie in parola Cons. Stato, Sez. V, 2/10/2014, n. 4928, che conferma la sentenza del T.A.R. Marche, la quale aveva respinto il ricorso per l’annullamento di due decreti dirigenziali della Regione Marche, con cui si era statuito l’esito negativo del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), e conseguentemente non assentito il rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), con riferimento al progetto di realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi.<br />
Il Consiglio di Stato respinge il ricorso in appello presentato dalla società ricorrente, affermando, per quanto qui è di specifico interesse, che “La valutazione d’impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa l’astratta compatibilità ambientale dell’opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità socio-economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione-zero; in particolare, la natura schiettamente discrezionale della decisione finale e della preliminare verifica di assoggettabilità, sul versante tecnico ed anche amministrativo, rende fisiologico che si pervenga ad una soluzione negativa ove l’intervento proposto cagioni un sacrificio ambientale superiore a quello necessario per il soddisfacimento dell’interesse diverso sotteso all’iniziativa; da qui la possibilità di bocciare progetti che arrechino <em>vulnus</em> non giustificato da esigenze produttive, ma suscettibile di venir meno, per il tramite di soluzioni meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste”.<br />
Un secondo esempio di fattispecie normative che contemplano l’attribuzione alla P.A. di discrezionalità amministrativa a contenuto tecnico è nella L. prov. Bolzano 5 aprile 2007, n. 2 (recante “<em>Valutazione ambientale per piani e progetti</em><a name="testoArticolo9"></a>”), il cui art. 1 (rubricato “<em>Finalità</em>”) dispone che “Sono sottoposti a valutazione ambientale tutti i programmi, piani e progetti che possono avere rilevanti ripercussioni ambientali” (co. 1), e che “In particolare con la valutazione ambientale si individuano, descrivono e valutano, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti ed indiretti dell’adozione di un piano o programma e della realizzazione di un progetto sui seguenti fattori: a) uomo, fauna e flora; b) suolo, acqua, aria, clima e paesaggio; c) patrimonio ambientale, storico e culturale; d) interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b) e c)<a name="baseArticolo18"></a><a name="baseArticolo19"></a>” (co. 2).<br />
Segnatamente, l’art. 15 (rubricato “<em>Procedura VIA</em>”)<a name="testoArticolo11"></a> stabilisce che “Entro il termine di 90 giorni dalla data dell’ultima pubblicazione, il Comitato ambientale esamina il progetto e il relativo SIA [Studio di Impatto Ambientale] ed emette un parere motivato sul suo prevedibile impatto ambientale, tenendo conto delle osservazioni presentate e del verbale di cui al comma 9. Il committente ha diritto di essere ascoltato dal Comitato ambientale prima che venga rilasciato il parere. Il parere può contenere anche indicazioni su interventi idonei ad evitare, limitare o compensare le conseguenze negative e su misure di controllo da adottarsi in fase di realizzazione del progetto” (co. 11); e, a seguire, che “La Giunta provinciale si pronuncia sulla compatibilità ambientale del progetto entro 30 giorni dalla ricezione del parere del Comitato ambientale, tenendo conto delle osservazioni di cui al comma 6 e del verbale di cui al comma 9” (co. 12).<br />
Sull’applicazione di questa disciplina si pronuncia in appello Cons. Stato, Sez. VI, 22/9/2014, n. 4775<a name="baseArticolo17"></a>, confermando la sentenza del T.A.R. Bolzano che aveva accolto i ricorsi avverso la deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano – la quale si era espressa favorevolmente sulla valutazione d’impatto ambientale, approvando il progetto per la realizzazione di un parco eolico –, riconoscendo sussistente il vizio di eccesso di potere sotto i profili di travisamento di fatto e di insufficienza e contraddittorietà motivazionali ed istruttorie, giacché la Giunta non aveva tenuto in debita considerazione i pareri e le osservazioni formulate da vari soggetti ed organi pubblici e privati (italiani e austriaci) che avevano partecipato al procedimento.<br />
Nel ricorso avverso la sentenza del T.A.R. Bolzano, la società appellante lamenta che il giudice di primo grado non aveva adeguatamente considerato il fatto che la valutazione di impatto ambientale non costituisce “un mero giudizio tecnico, suscettibile in quanto tale di verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione”, presentando “profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo”, sicché il correlativo potere discrezionale riservato alla P.A. non poteva ridursi ad un mero rinvio ai pareri resi dagli organi tecnici consultivi.<br />
Sul punto, in appello, il Consiglio di Stato affronta il tema del sindacato del G.A. sulla V.I.A. In particolare, il Supremo Collegio rileva che, proprio perché l’autorità competente, pur concludendo positivamente il procedimento di V.I.A., aveva dichiarato sussistenti notevoli criticità, risulta carente la motivazione, giacché, per superare dette criticità, essa avrebbe dovuto essere ampia ed esauriente. Nel confermare perciò i vizi del provvedimento già riscontrati dal giudice di prime cure, così si esprime: “Sebbene la valutazione di impatto ambientale del progetto di realizzazione di un impianto eolico sia improntata ad ampia discrezionalità, sia tecnica che amministrativa, la successiva cognizione del giudice amministrativo non è limitata alla logicità, congruità e completezza dell’istruttoria, ma si estende anche alla valutazione dell’eventuale erroneità dell’apprezzamento dell’amministrazione”. In modo specifico, il Supremo Collegio significativamente aggiunge che, anche se “la valutazione di impatto ambientale del progetto di realizzazione di un impianto eolico, per la pluralità, ampiezza e varietà degli interessi pubblici coinvolti, in parte tra di loro confliggenti, sia improntata ad ampia discrezionalità, sia tecnica che amministrativa, deve tuttavia rilevarsi che, in ordine a detto apprezzamento – insindacabile nel merito – la successiva cognizione del giudice amministrativo deve ritenersi piena, nel senso che, pur non potendo il giudice sostituirsi alla amministrazione (in quanto siffatto potere è proprio soltanto della giurisdizione di merito), deve ritenersi ammissibile non più soltanto un esame estrinseco della valutazione discrezionale, secondo i noti parametri di logicità, congruità e completezza dell’istruttoria, estendendosi invece l’oggetto del giudizio anche alla esatta valutazione del fatto, secondo i parametri della disciplina nella fattispecie rilevante, ove in concreto verificabile”.<br />
Nel medesimo senso (e anzi addirittura con le stesse parole, che la sentenza appena richiamata riprende quasi integralmente) il Consiglio di Stato si era già espresso in precedenza, con riguardo ad altre due non dissimili fattispecie normative.<br />
La prima di esse è contemplata dal Regolamento della Regione Calabria 4 agosto 2008, n. 3 (“<em>Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali</em>”), e segnatamente dall’art. 1, che enuncia “<em>Oggetto e finalità</em>” della disciplina – chiarendo che “La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione”; precisando, a seguire, che “a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”, e che “b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente regolamento, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: 1) l’uomo, la fauna e la flora; 2) il suolo, l’acqua, l’aria e il clima; 3) i beni materiali ed il patrimonio culturale; 4) l’interazione tra i fattori di cui sopra” (co. 2); e che “La prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento hanno lo scopo di evitare, oppure, qualora non sia possibile, di ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, i rifiuti od il consumo delle risorse al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso” (co. 3) –, e dall’art. 11 (rubricato “<em>Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione</em>”), secondo cui “Le attività di istruttoria tecnica per la valutazione d’impatto ambientale sono svolte dal Nucleo VIA-VAS-IPPC di cui all’art. 3” (co. 1) e “L’autorità competente acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell’articolo 10” (co. 2).<br />
In sede di appello, Cons. Stato, Sez. V, 27/3/2013, n. 1783, nel riformare la sentenza con la quale il T.A.R. Calabria aveva annullato il decreto dirigenziale (del Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria) di recepimento del parere negativo di compatibilità ambientale espresso dal Nucleo VIA sul progetto di un parco eolico, afferma che “L’Amministrazione, nel rendere il giudizio di valutazione ambientale, esercita un’amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione <em>tout court</em> sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, con conseguenti limiti al sindacato giurisdizionale sulla determinazione finale emessa”.<br />
La seconda delle due fattispecie normative si rinviene nella legislazione della Regione Sardegna, e precisamente nell’insieme di due disposizioni, contenute l’una nella L.r. 12 giugno 2006, n. 9 (recante “<em>Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali</em>”), e l’altra nella L.r. 18 gennaio 1999, n. 1 (recante “<em>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione – legge finanziaria 1999</em>”).<br />
Segnatamente, l’art. 48, L.r. 9/2006 (rubricato “<em>Valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale. Funzioni della Regione</em>”) stabilisce che “In materia di valutazione ambientale strategica spettano alla Regione le funzioni amministrative non ritenute di livello nazionale relative alla valutazione di piani e programmi di livello regionale o provinciale. In materia di valutazione di impatto ambientale spettano alla Regione tutte le funzioni amministrative non ritenute di rilievo nazionale ai sensi dell’<a href="https://www.iusexplorer.it/Dejure/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803685&amp;IdUnitaDoc=5573335&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">articolo 71 del decreto legislativo n. 112 del 1998</a> e non attribuite agli enti locali dalla presente legge” (co. 1); che “In particolare spettano alla Regione i seguenti compiti: a) predisposizione di direttive nell’ambito previsto dalle normative statali; b) formulazione di linee guida di indirizzo tecnico-amministrativo in materia di valutazione ambientale; c) svolgimento della valutazione ambientale strategica di piani e programmi di livello regionale o provinciale; d) svolgimento delle valutazioni di impatto ambientale dei progetti, delle opere e interventi che interessano i territori di più province o che rivestono un interesse regionale sul piano ambientale, programmatico, economico e sociale” (co. 2); e che “Le procedure relative alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambientale, si concludono, sulla base dell’attività istruttoria, con atto deliberativo assunto dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente” (co. 3).<br />
L’art. 31, L.r. 1/1999 (rubricato “<em>Norma transitoria in materia di valutazione di impatto ambientale</em>”), invece, così recita: “Per i progetti di infrastrutture, di cui all’allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, ammessi a finanziamento nell’ambito del POP Sardegna 1994-1999, che non ricadono all’interno di aree naturali protette, come definite al comma 1, lettera a), si dispone che: a) la Regione, sentiti i Comuni nei cui territori sono realizzate le opere e previa opportuna verifica, decide, entro trenta giorni dall’annuncio di cui alla successiva lettera b), se le caratteristiche del progetto non richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale, individuando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti e il monitoraggio degli interventi; in caso contrario si applica la procedura di cui al comma 1 […]; c) qualora la verifica di cui alla lettera a) si concluda con un giudizio di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, il soggetto attuatore provvede a darne annuncio secondo le modalità di cui alla lettera b)” (co. 2).<br />
In applicazione della normativa richiamata, nel 2010 la Giunta Regionale della Sardegna aveva espresso giudizio positivo, con prescrizioni, sulla compatibilità ambientale di un intervento. Di tale deliberazione veniva chiesto l’annullamento al T.A.R. Sardegna. In sede di appello, Cons. Stato, Sez. V, 31/5/2012, n. 3254, nel confermare la sentenza di primo grado, così si esprime: “Alla stregua dei principi comunitari e nazionali, oltre che delle sue stesse peculiari finalità, la valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa l’astratta compatibilità ambientale dell’opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità socio-economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione-zero; inoltre la natura schiettamente discrezionale della decisione finale (e della preliminare verifica di assoggettabilità), sul versante tecnico ed anche amministrativo, rende allora fisiologico ed obbediente alla <em>ratio</em> su evidenziata che si pervenga ad una soluzione negativa ove l’intervento proposto cagioni un sacrificio ambientale superiore a quello necessario per il soddisfacimento dell’interesse diverso sotteso all’iniziativa”.<br />
Non si presenta diversa la giurisprudenza del giudice di prime cure, come dimostrano le sentenze qui di seguito richiamate.<br />
Prevede l’attività della P.A. come discrezionalità amministrativa a contenuto tecnico la fattispecie normativa prevista dall’art. 12 (rubricato “<em>Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative</em>”) del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (recante “<em>Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità</em>”), secondo il quale “La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una <em>autorizzazione unica</em>, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione o dal Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione […]. Per gli impianti <em>offshore</em> l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d’uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima” (co. 3). La norma prosegue disponendo che l’autorizzazione <em>de qua</em> “è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni” (co. 4). Quanto, infine, alla procedura, il co. 10 stabilisce che “In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le <em>linee guida</em> per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali”.<br />
Di tale disciplina normativa fa applicazione T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, 1/8/2014, n. 695, per decidere il ricorso con il quale era stato impugnato il provvedimento del Direttore del <em>Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali</em> (S.A.V.I.) della Regione Sardegna, provvedimento che dichiarava l’inammissibilità del progetto di un impianto eolico e delle relative opere e infrastrutture connesse. La società ricorrente aveva dedotto la illegittimità del detto provvedimento, lamentando che esso sarebbe stato assunto avendo riguardo unicamente ai criteri di localizzazione stabiliti dalla Regione prima ed indipendentemente dalla emanazione delle <em>linee guida nazionali</em>, così violandosi l’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 (in particolare contravvenendo la prescrizione di cui al co. 10), nonché l’art. 117, co. 2, lett. <em>s</em>), Cost., che assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia ambientale.<br />
Il G.A., nel decidere sul punto, chiarisce che “Ancorché le linee guida per la localizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili costituiscano esercizio di un potere caratterizzato da ampia discrezionalità amministrativa e tecnica (analogamente a quanto avviene in sede di pianificazione urbanistica generale), sono comunque illegittimi dei criteri di localizzazione che si traducano in una individuazione delle aree non idonee in modo del tutto generico e attraverso l’utilizzo di categorie generali di beni da tutelare, senza alcuna concreta istruttoria alla base dello studio per l’individuazione delle aree non ammissibili”.<br />
L’orientamento della giurisprudenza dei giudici di primo grado può ben definirsi costante. Le sentenze dei Tribunali regionali, infatti, pur se talvolta con diverse sfumature nel lessico adoperato, convergono nell’esprimere la medesima convinzione.<br />
Secondo T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 24/10/2014, n. 427, ad esempio, “Le valutazioni di compatibilità ambientale sono espressione della discrezionalità tecnica della Pubblica amministrazione non suscettibile di sindacato in sede di legittimità in assenza di incongruenze istruttorie e motivazionali; l’Amministrazione, infatti, nell’ambito della valutazione d’impatto ambientale, esercita un’amplissima discrezionalità, che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, con conseguenti limiti al sindacato giurisdizionale sulla determinazione finale emessa; tali valutazioni tecniche, caratterizzate dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dall’opinabilità dell’esito della valutazione, sfuggono infatti in via generale al sindacato del giudice amministrativo, non potendo questo sostituire una propria opinabile valutazione a quella dell’Amministrazione, salvo che non sia manifestamente illogica, irrazionale, arbitraria ovvero fondata su un palese e manifesto travisamento dei fatti o sia inficiata da macroscopiche contraddittorietà o incongruenze”.<br />
Sebbene la massima non si segnali per la precisione dei termini utilizzati dal giudice – solo un <em>mero accertamento</em> tecnico, invero, e mai un “<em>giudizio</em> tecnico”, può essere “suscettibile di verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione” – il principio appena riportato risulta perfettamente coerente con quello espresso dagli altri Tribunali regionali.<br />
Per averne conferma si può richiamare T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 15/7/2013, n. 6997<a name="baseArticolo8"></a>, che, esprimendosi con riguardo alla valutazione resa dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale, afferma che “Le valutazioni di compatibilità ambientale costituiscono espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica della P.A. non suscettibile di sindacato in sede di legittimità in assenza di incongruenze istruttorie e motivazionali. Nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale e nell’effettuare la verifica preliminare, l’Amministrazione, infatti, esercita un’amplissima discrezionalità tecnica, censurabile solo in presenza di macroscopici vizi logici o di travisamento dei presupposti. In ogni caso, la valutazione ambientale non costituisce un mero giudizio tecnico, suscettibile in quanto tale di verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa, sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera. Apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l’istruttoria sia mancata, o sia stata svolta in modo inadeguato, e sia perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all’Amministrazione”<a title="" href="#_ftn36" name="_ftnref36">[35]</a>.<br />
Analogamente, si può menzionare anche T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 8/3/2013, n. 627, che, nel giudicare della legittimità dell’atto di approvazione del progetto preliminare e definitivo di un’autostrada, così si esprime: “Il provvedimento finale della v.i.a.s. ha una duplice natura, tanto di esercizio di discrezionalità tecnica, quanto di manifestazione di discrezionalità amministrativa. Questa duplice natura è confermata dalla conformazione del procedimento, che si compone, oltre che dell’esame tecnico, di confronto con norme tecniche, che si esprime in particolare nello studio di impatto ambientale (Sia), di un altro atto, che non è di carattere tecnico, ma è di tenore discrezionale, cioè riguarda la valutazione che deve essere svolta dall’autorità pubblica sulla base dei dati tecnici raccolti e che si esprime nell’autonoma valutazione del Ministro, che segue quella della Commissione tecnica”.<br />
Ancora una volta, nonostante appaia non del tutto corretta la descrizione della fattispecie – non sembra trattarsi, infatti, di una ipotesi di ‘discrezionalità mista’ (come parrebbe ricavarsi dalle parole usate dal giudice), bensì di una ipotesi, appunto, di discrezionalità amministrativa a contenuto tecnico –, ai presenti fini, sembra doversi prendere atto della piena coerenza della decisione con il consolidato orientamento giurisprudenziale.<br />
Può utilmente richiamarsi, da ultimo, la più risalente T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 15/12/2011, n. 560, secondo cui “L’attività mediante la quale l’Amministrazione provvede alle valutazioni poste alla base della verifica di assoggettabilità a v.i.a. è connotata da discrezionalità tecnica e, quindi, può essere sindacata in sede giurisdizionale di legittimità nei limiti del non corretto esercizio del potere sotto il profilo del difetto di motivazione, dell’illogicità manifesta, dell’erroneità dei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti, fermo restando che le illegittimità e incongruenze debbono essere “macroscopiche” e “manifeste”“.<br />
Non sono, però, soltanto quelli concernenti valutazioni d’impatto ambientale i casi di discrezionalità amministrativa a contenuto tecnico vagliati dal G.A.<br />
Con riguardo ad una fattispecie concernente la perimetrazione di un parco naturale, ad esempio, Cons. Stato, Sez. VI, 8/3/2012, n. 1330, nel sindacare la legittimità del relativo provvedimento, conferma che “appaiono ravvisabili […] i vizi ritenuti sussistenti nella sentenza appellata, per non corretta formazione dell’apprezzamento discrezionale, eccesso di potere per omessa rappresentazione di fatti rilevanti e contraddittorietà nelle valutazioni, riferite alla conclusiva perimetrazione del Parco”. Il G.A. spiega che, “Per quanto riguarda infatti, in particolare, la segnalata insindacabilità nel merito di apprezzamenti discrezionali, come quelli sottesi alla perimetrazione di un Parco naturale, sembra opportuno ricordare come la predetta insindacabilità abbia subito nel tempo una significativa evoluzione, in linea con i principi costituzionali e comunitari del “giusto processo” – inscindibile dalla effettività della tutela – e del “giusto procedimento amministrativo”, che vede la pubblica autorità chiamata a rendere conto in modo sempre più incisivo – e con accresciute modalità di partecipazione e di verifica dei diretti interessati – della razionalità delle proprie determinazioni. Le vecchie formule, che limitavano il sindacato giurisdizionale di legittimità sugli atti discrezionali all’esatta rappresentazione dei fatti ed alla congruità dell’<em>iter </em>logico, seguito dall’Autorità emanante il provvedimento, debbono ormai ritenersi superate dai parametri di attendibilità della valutazione, che sia frutto di discrezionalità tecnica, e di non arbitrarietà della scelta, ove sia stata esercitata una discrezionalità amministrativa. Sotto il primo profilo, è infatti, ormai, pacificamente censurabile la valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di esattezza o attendibilità, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata, o di dottrina dominante in materia”.<br />
Anche fra le sentenze dei giudici di prime cure si rinvengono vicende aventi ad oggetto casi di discrezionalità amministrativa a contento tecnico differenti da quelli concernenti valutazioni di impatto ambientale. Proprio di recente T.R.G.A. Trento, 14/1/2016, n. 17, con riguardo ad una fattispecie di diverso tipo – si trattava di giudicare della legittimità di un provvedimento di riesame del piano regolatore generale, da parte della commissione edilizia, richiesto dal ricorrente sulla base di una indagine geologica, unitamente alla revoca dei provvedimenti sino allora emessi nella sua attuazione –, nel ritenere che “in sé l’approvazione di uno strumento urbanistico, pur attuativo, non determina direttamente situazioni di rischio, che semmai potrebbero attualizzarsi nella fase esecutiva del piano, né queste possono comunque essere senz’altro desunte dalle affermazioni del consulente di parte”, si è così espresso: “Il Collegio deve poi convenire con l’Amministrazione resistente, dove questa afferma che le osservazioni tecniche critiche, presentate nel corso del procedimento dal consulente tecnico dei ricorrenti, non possono avere un valore preminente sul contenuto del piano, da una parte, e sulle repliche dei professionisti che lo avevano redatto dall’altra: e che la preferenza accordata dall’Amministrazione all’una o all’altra posizione rientra certamente nell’ambito della sua discrezionalità tecnica”.<br />
E in proposito il T.R.G.A. Trento ricorda che, “secondo la condivisibile giurisprudenza, gli atti amministrativi, espressione di valutazioni tecniche (e tale è evidentemente l’approvazione in questione) “sono suscettibili di sindacato giurisdizionale esclusivamente nel caso in cui l’amministrazione abbia effettuato scelte che si pongono in contrasto con il principio di ragionevolezza tecnica, aggiungendosi che non è sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire – in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri – proprie valutazioni a quelle effettuate dall’autorità pubblica” (C.d.S. VI, 28 maggio 2015, n. 2682): infatti, “la discrezionalità tecnica risulta, secondo i principi generali, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizi macroscopici di razionalità, evidente illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà o irragionevolezza della determinazione e dei modi di adozione della stessa” (id. III, 3 marzo 2015, n. 1051)”.<br />
Anche T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 22/7/2015, n. 3883, decide sul ricorso proposto da un’associazione ambientalista per l’annullamento di un decreto dirigenziale della Regione Campania avente ad oggetto il rinnovo/riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di un termovalorizzatore, affrontando, fra l’altro, il profilo di illegittimità concernente l’altezza dei camini (110 metri) di questo, altezza “che non garantirebbe una efficace dispersione nell’atmosfera delle sostanze inquinanti risultanti dalla combustione, con conseguente pregiudizio della salute dei residenti”.<br />
Dopo aver chiarito che la disposizione di cui all’art. 8 (rubricato “<em>Condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento</em>”) del D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133 (recante “<em>Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti</em>”)<a title="" href="#_ftn37" name="_ftnref37">[36]</a> considera in generale le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento, attività concretamente svolte dagli impianti una volta realizzati ed autorizzati, evidenziando il rapporto di correlazione tra le relative caratteristiche progettuali e modalità di gestione, da un lato, e la necessità di limitarne emissioni ed odori, dall’altro” – il T.A.R. Napoli afferma che “Si tratta dunque di una disposizione di carattere generale che, al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli per l’ambiente, prescrive l’emissione degli effluenti gassosi attraverso camini di “altezza adeguata” per consentire una efficace dispersione nell’atmosfera, senza tuttavia fissare l’altezza minima. È evidente che tale adeguatezza – non previamente definita in sede legislativa – va valutata alla stregua della c.d. “migliore tecnologia disponibile”, richiamata a sua volta dal primo comma dell’art. 8, espressione utilizzata dal legislatore per contemperare gli interessi di tutela ambientale con quelli dello sviluppo economico prevedendo, senza che ne sia ovviamente possibile la preventiva individuazione, l’adozione, in maniera progressiva, di tecniche sempre più avanzate con costi sopportabili. Tale adeguatezza è infine rimessa alla valutazione tecnico-discrezionale dei competenti organi tecnici dell’Autorità amministrativa procedente ai quali spetta, da un lato, la ponderazione degli ulteriori fattori che possono incidere sulla ricaduta dei residui della combustione (velocità dei fumi e loro consistenza, temperatura e pressione dell’ambiente, direzione e forza prevalente dei venti) e, dall’altro, la sintesi degli ulteriori interessi pubblici coinvolti dall’innalzamento dei camini, quali l’impatto visivo, le eventuali difficoltà costruttive e geologiche, i relativi costi”.<br />
Il giudice conclude che – avendo la P.A. ritenuto che l’altezza dei camini fosse “adeguata e coerente con il vigente quadro normativo” sulla base del parere espresso dalla Commissione V.I.A. presso il Ministero dell’Ambiente – “Le motivazioni addotte dall’amministrazione nei richiamati pareri favorevoli appaiono, nel loro complesso, immuni da palesi profili di irragionevolezza ed illogicità, unici ambiti entro i quali può dispiegarsi il sindacato di questo T.A.R., in quanto coerenti con gli esiti degli approfondimenti istruttori attuati con il contributo di organi tecnici”.<br />
È opportuno segnalare, infine, che l’orientamento riferito è seguito anche dalla giurisprudenza europea. Il Tribunale di I grado U.E., Sez. VII, 14/11/2013, n. 456, ad esempio, sostiene che, “Per perseguire in modo efficace un elevato livello di protezione della salute e dell’ambiente, in un contesto tecnico complesso ed evolutivo, come nel caso dei danni provocati dal cadmio (CAS 7440-43-9), le autorità dell’Unione dispongono di un ampio potere discrezionale per determinare la portata delle misure che adottano, in particolare riguardo alla valutazione di elementi in fatto altamente complessi di ordine scientifico e tecnico. Il sindacato del giudice dell’Unione deve limitarsi ad esaminare se l’esercizio di tale potere non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere o se tali autorità non abbiano manifestamente oltrepassato i limiti del potere discrezionale. In un contesto di questo tipo, il giudice dell’Unione non può sostituire la sua valutazione degli elementi di fatto di ordine scientifico e tecnico a quella delle istituzioni cui il Trattato FUE ha assegnato in via esclusiva tale compito”.<br />
In definitiva, volendo esprimere un giudizio sulla giurisprudenza rapidamente passata in rassegna, sembra potersi dire, con piena cognizione di causa, che il G.A. – sebbene adoperi un lessico frequentemente impreciso e soprattutto, anche per questo, poco coerente –, in ordine alla sindacabilità giurisdizionale delle valutazioni tecniche compiute dalla P.A., manifesta un orientamento che può dirsi pacificamente consolidato. Quand’anche i margini di valutazione ad essa assegnati dalla legge siano amplissimi, e a prescindere che si tratti di discrezionalità tecnica ovvero di discrezionalità amministrativa a contenuto tecnico, la delibazione del G.A. non deve ritenersi circoscritta ad una mera osservazione del rispetto della procedura, il giudice ben essendo in grado di verificare la ragionevolezza, la plausibilità, l’attendibilità della valutazione, e così, quindi, scrutinare il merito di quest’ultima, pur senza potersi spingere fino ad impingere in esso<a title="" href="#_ftn38" name="_ftnref38">[37]</a>.</p>
<p><strong>Parte terza</strong><br />
<strong><em>Alcune considerazioni critiche e brevi osservazioni conclusive</em></strong></p>
<p>Dopo aver passato in rassegna la giurisprudenza sulle valutazioni tecniche in materia ambientale, e prima di esprimere alcune brevi osservazioni conclusive, è opportuno svolgere due considerazioni critiche: la prima su un fenomeno che in dottrina non è stato da altri rilevato in quanto tale, quello che può definirsi dello ‘scivolamento’ della discrezionalità tecnica in discrezionalità amministrativa; la seconda sulla discutibilità dell’assunto secondo cui la scienza sarebbe neutrale.</p>
<p><strong>8. Il fenomeno del cd. ‘scivolamento’ della discrezionalità tecnica in discrezionalità amministrativa</strong><br />
Nel caso in cui la morfologia della norma non contempli ‘discrezionalità mista’, e segnatamente preveda discrezionalità solo tecnica e non anche amministrativa – la fase decisoria essendo disciplinata in modo vincolato –, può verificarsi il fenomeno del cd. ‘scivolamento’ della discrezionalità tecnica in discrezionalità amministrativa<a title="" href="#_ftn39" name="_ftnref39">[38]</a>.<br />
La rilevazione di questo fenomeno deriva dall’analisi della giurisprudenza amministrativa, studiando la quale ci si accorge del frequente utilizzo, da parte dei giudici, dei principi di imparzialità e buon andamento quali parametri di legittimità valevoli anche per ipotesi che, dal modo in cui è configurata la struttura della norma, si qualificano come di discrezionalità tecnica.<br />
La circostanza impone di interrogarsi sulle ragioni di un siffatto operare dei giudici, stante il fatto che la distinzione concettuale fra discrezionalità amministrativa e discrezionalità tecnica che si è illustrata dovrebbe escludere, almeno in linea teorica, che i principi dell’art. 97 Cost., i quali fungono da paradigma per la discrezionalità amministrativa (avente ad oggetto gli interessi in gioco), possano essere considerati paradigmatici anche della discrezionalità tecnica (avente ad oggetto, invece, i criteri tecnico-scientifici per l’acclaramento dei presupposti dell’azione). Si tratta, in altre parole, di domandarsi se i due principi siano, o meno, applicabili anche all’attività della P.A. preordinata alla scelta, in sede istruttoria, dell’orientamento scientifico da prediligere per la verifica della sussistenza degli elementi stabiliti dalla legge come condizioni dell’azione<a title="" href="#_ftn40" name="_ftnref40">[39]</a>.<br />
Una volta chiarito perché sembra preferibile la tesi della sussistenza della categoria ‘discrezionalità tecnica’ e della sua identificazione con l’attività di acclaramento dei presupposti dell’azione che non siano di certa e inopinabile rilevabilità, dunque, si deve ragionare sull’applicabilità a questo tipo di attività dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, i quali, per definizione, si riferiscono – lo si è appena ribadito – agli interessi ed al modo in cui questi devono essere ‘trattati’ dalla P.A.: il che dovrebbe escluderne l’applicazione ad un’attività che ha ad oggetto la scelta dei criteri tecnico-scientifici per acclarare la effettiva sussistenza dei presupposti dell’azione.<br />
Ciò nondimeno, ad una più attenta riflessione, sembra più che plausibile riconoscere che, laddove la norma lasci margini di scelta soltanto in relazione ai criteri tecnico-scientifici da utilizzare per la verifica della sussistenza dei presupposti, la P.A. sia portata – tutto sommato comprensibilmente – a prefigurarsi gli scenari conseguenti all’adozione del (ed a valutare gli effetti prodotti dal) provvedimento che la legge ha definito in modo vincolato, e dunque di fatto a prendere in considerazione anche gli interessi coinvolti in concreto (ciò che, versandosi nella fase istruttoria del procedimento, dovrebbe esserle precluso)<a title="" href="#_ftn41" name="_ftnref41">[40]</a>.<br />
Detto più chiaramente: una volta chiamata a scegliere se accogliere l’una o l’altra interpretazione del fatto/presupposto tecnico dell’azione amministrativa, nel caso in cui la rilevazione della sua sussistenza sia incerta, è più che naturale (verrebbe quasi di dire: umano) immaginare che la P.A. valuti le conseguenze che il riconoscere tale sussistenza potrà produrre sugli interessi compresenti quando, cioè, per effetto di detto riconoscimento, avrà emanato il provvedimento. Il che equivale a dire che, in ultima istanza, sarà l’apprezzamento del pubblico interesse a condurre alla scelta di assumere l’una o l’altra valutazione tecnica per l’acclaramento del presupposto<a title="" href="#_ftn42" name="_ftnref42">[41]</a>.<br />
Insomma, se la norma assegna alla P.A., per la verifica della sussistenza dei presupposti dell’agire, un ruolo non meramente ‘esecutivo’, bensì, per così dire, ‘creativo’, nel senso che ad essa spetta – bene o male – la ‘scelta’ di aderire ad una, anziché un’altra, corrente di pensiero per la interpretazione scientifica di fatti che vanno acclarati prima ed in funzione della decisione (già predisposta dalla legge) da assumere, si capisce perché la scelta della P.A. possa in concreto ‘scivolare’ dalla discrezionalità tecnica a quella amministrativa. Se ne ricava che, proprio per questo, trova spiegazione l’orientamento dei giudici ad applicare i principi dell’art. 97 Cost. a fattispecie qualificabili come di sola discrezionalità tecnica.<br />
Tuttavia, non può essere sottovalutato che in questo caso il ruolo che la tecnica gioca all’interno della fattispecie giuridica è più rilevante di quanto sia nelle ipotesi di discrezionalità amministrativa a contenuto tecnico: è indubbio, infatti, che si amplia il ‘reticolato’ (che diventa così giuridicamente significativo) entro cui la P.A. deve operare e, per conseguenza, più penetrante ed efficace si fa il sindacato giurisdizionale<a title="" href="#_ftn43" name="_ftnref43">[42]</a>.<br />
Si può dire, quindi, che la ‘qualità’ dell’operazione che la P.A. compie nelle ipotesi di discrezionalità tecnica, sul piano concreto, sembra in qualche modo assimilarsi a quella dell’operazione che compie in sede di esercizio di discrezionalità amministrativa.<br />
Naturalmente, anche se è evidente, va sottolineato che l’autorità, nel motivare la sua attività funzionalizzata alla verifica della sussistenza del presupposto, non potrà in ogni caso formalmente utilizzare ragioni concernenti la scelta del contenuto provvedimentale, senza rischiare di incorrere nel sindacato del giudice amministrativo per eccesso di potere. Nel caso di discrezionalità tecnica, infatti, la scelta della P.A. concerne i diversi criteri tecnico-scientifici utilizzabili per rilevare la sussistenza del presupposto. Se, ai fini di detta scelta, la P.A. valuta gli interessi (che comunque vengono) coinvolti dalla sua azione, essa opera in modo illegittimo.<br />
In altre parole, laddove la fattispecie normativa sia costruita in maniera tale da comportare esercizio soltanto di discrezionalità tecnica, la P.A. non può effettuare una scelta comparativa tra gli interessi, perché tale scelta, in qualche modo e/o misura, è stata già fatta dalla legge nel momento in cui ha disposto di provvedere in modo vincolato. La valutazione della P.A., pertanto, deve aver riguardo esclusivamente al criterio tecnico/scientifico (incerto ed opinabile) che dovrà adottare per la verifica della sussistenza dei presupposti che la legge le ha rimesso di accertare in funzione della emanazione del provvedimento (vincolato). Altrimenti, visto che ciò costituisce il sintomo di un eccesso di potere, il giudice eventualmente adito potrà convincersi che v’è stata una deviazione dal corso naturale del potere, giacché, oggettivamente, una parte della motivazione del provvedimento rivela che la scelta è stata effettuata in funzione degli interessi e non della verifica dei presupposti.<br />
Se così è, dunque, sembra corretto derivarne che, di fatto, l’esercizio di discrezionalità tecnica può ‘scivolare’ in esercizio di discrezionalità amministrativa; ed il fenomeno – quantunque integri, laddove effettivamente rilevato dal giudice, un vizio di legittimità del provvedimento – appare idoneo a spiegare perché, nella giurisprudenza amministrativa, vengano ritenuti applicabili i principi dell’art. 97 Cost. ad entrambe le <em>species </em>di discrezionalità, tanto l’una quanto l’altra essendo diffusamente fatte rientrare nel merito amministrativo<a title="" href="#_ftn44" name="_ftnref44">[43]</a>.<br />
La conclusione che i principi dell’art. 97 Cost. sono applicabili anche alla discrezionalità tecnica vale evidentemente anche, ed anzi a maggior ragione, ove si qualifichi come discrezionalità tecnica pure l’attività di scelta fra le possibili soluzioni tecnico-scientifiche del (o di parte del) contenuto provvedimentale.<br />
Ed infatti, anche laddove – sposando un’opinione diversa da quella qui sostenuta – si accolga questa più ampia nozione della discrezionalità tecnica, considerando in essa inclusa anche quella ‘parte’ della <em>discrezionalità amministrativa </em>che qui si è ritenuto meglio qualificabile come <em>a contenuto tecnico </em>–, l’art. 97 Cost. non può che trovare applicazione con maggior ragione<a title="" href="#_ftn45" name="_ftnref45">[44]</a>.<br />
Ad ogni modo, quale che sia la tesi che si preferisce, non sembra si possano sollevare dubbi sulla idoneità paradigmatica dei principi costituzionali <em>ex </em>art. 97 anche nei confronti della discrezionalità tecnica; e, con ogni evidenza, ancor più nei confronti di quella che (secondo molti è una sua parte, ma che invece) qui si è definita discrezionalità amministrativa a contenuto tecnico<a title="" href="#_ftn46" name="_ftnref46">[45]</a>.<br />
Considerare applicabili i principi dell’art. 97 Cost. alla discrezionalità tecnica – deve esser chiaro – non significa affatto indulgere all’arbitrio della P.A. Ed invero, riconoscere che, sul piano della effettività, la discrezionalità possa esser fatta scivolare dalla fase istruttoria a quella decisoria del procedimento, per niente implica una riduzione del sindacato di ragionevolezza, restringendosi invece i margini di possibili abusi della P.A. In questo modo, infatti, il giudice amministrativo, dotato di ulteriori elementi di valutazione, avrà a disposizione strumenti più penetranti ed efficaci per verificare se la P.A. abbia usato arbitrariamente il proprio potere, giacché, essendo quello discrezionale addirittura ‘plasmato’ dai principi di imparzialità e buon andamento, considerare tale qualificazione estesa anche all’attività tecnica (che presenti margini di opinabilità scientifica) consente comunque di ‘incanalare’ l’esercizio di quest’ultima entro più rigorosi binari di razionalità.<br />
La P.A. dovrà pertanto più attentamente motivare il suo provvedimento, potendo discostarsi da una soluzione per abbracciarne un’altra solo avendone adeguatamente e razionalmente dimostrato il perché (e questo, tanto che si tratti di accertare la ricorrenza di un presupposto tecnico-scientifico dell’azione, tanto che si tratti di scegliere la migliore soluzione tecnico-scientifica per la realizzazione dell’interesse pubblico specifico).<br />
Oltre il sindacato sull’eccesso di potere, però, non pare proprio che il G.A. possa andare: la sua verifica può sì spingersi fino a scandagliare l’area del merito, ma soltanto per eventualmente rilevarvi una illegittimità, e mai per discutere la scelta della P.A., ciò essendogli radicalmente precluso. In altre parole, potrà indagare <em>sul </em>merito, ma mai entrare <em>nel </em>merito. È questo un limite che appare invalicabile, a meno di non voler stravolgere fin nel suo intimo l’impianto dell’intero sistema istituzionale<a title="" href="#_ftn47" name="_ftnref47">[46]</a>.<br />
Nella realtà, dunque, benché la diversa morfologia della norma suggerirebbe il contrario, risulta in molti casi quasi impossibile distinguere la discrezionalità tecnica da quella cd. ‘pura’: lo dimostra la stessa giurisprudenza amministrativa – quella già passata in rassegna e quella che verrà riportata subito a seguire –, che le omologa per i profili di sindacato sull’eccesso di potere<a title="" href="#_ftn48" name="_ftnref48">[47]</a>.<br />
Ciò non implica – lo si è appena affermato – un ampliamento del raggio di azione nella scelta; comporta, invece, una sua restrizione, perché di fatto non si potrà giustificare la scelta amministrativa in base ad asserzioni di principio, essendo la P.A. costretta a motivarla adeguatamente al fine di illustrare tecnicamente il ragionamento ‘critico’ svolto. Più aumentano, insomma, i parametri di valutazione – o meglio la loro giuridicizzazione (o giuridicizzabilità che dir si voglia) –, più si riducono i margini di discrezionalità, crescendo conseguentemente le <em>chances </em>di sindacato giurisdizionale<a title="" href="#_ftn49" name="_ftnref49">[48]</a>.<br />
Ad una sua attenta analisi, quanto si è appena sostenuto, sebbene con esiti opposti, sembra trovare riscontro anche in una recente giurisprudenza amministrativa. Pur se concerne una materia diversa da quella trattata in questa sede, invero, si può citare Cons. Stato, Sez. VI, 8/2/2016, n. 506, la quale conferma T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III <em>bis</em>, 23/3/2015, n. 4462, che aveva rigettato il ricorso proposto per l’annullamento della graduatoria nazionale del concorso per l’accesso alle Scuole di Specializzazione Mediche, in ragione della illegittimità della procedura di gara nella parte in cui la Commissione, accertata la presenza di quesiti relativi ad un settore specialistico diverso rispetto a quello oggetto dell’esame, decideva di ‘neutralizzare’ due di questi e di convalidare la procedura. In buona sostanza, nonostante fosse stata riscontrata nelle prove una evidente irregolarità dovuta alla inversione dei quesiti, la P.A. ha ritenuto di poter confermare i risultati della procedura espletata<a title="" href="#_ftn50" name="_ftnref50">[49]</a>.<br />
In primo grado, il T.A.R. Lazio aveva respinto il ricorso, nella motivazione della decisione 4462/2015 richiamandosi quanto la stessa Sezione aveva già affermato nella sentenza 9/3/2015, n. 3926, la quale ultima così si era espressa: “l’inversione dei quesiti, pur erroneamente effettuata, non può essere ritenuta radicalmente inficiante l’intera procedura in base alla dedotta violazione del principio di cd. “competenza specifica”, proprio per essere le domande <em>ab origine</em> riferite comunque a materie che, ancorché inserite in tre Aree differenti, non avrebbero potuto che essere ricondotte a tutti i settori scientifico disciplinari fondamentali in sede di valutazione dei dati clinici, diagnostici e analitici”; asserendo, inoltre, che “La ritenuta inosservanza delle norme di salvaguardia della regolarità nello svolgimento delle prove non acquista il carattere lesivo ritenuto dai ricorrenti, poiché non viene posto in evidenza alcun nesso causale preciso e concordante tra le irregolarità riferite e l’esito negativo degli esami, introducendo piuttosto i ricorrenti una sorta di azione popolare sulla regolarità delle prove d’esame che non può trovare albergo nel giudizio di legittimità, a meno di non ricadere in termini di violazione del principio dell’anonimato, che comporterebbe quella sì la caducazione dell’intera procedura ed il suo rinnovo (cfr. C. Stato Adunanze Plenarie, numeri 26 – 28 del 2013) o quanto meno l’adozione di una pronuncia risarcitoria ai sensi dell’art. 30, comma 2 c.p.a. pure richiesta dai ricorrenti anche in fase cautelare e come estrinsecantesi nell’ammissione con riserva ed in soprannumero alla Scuola di Specializzazione di prima opzione”.<br />
In appello il Supremo Collegio amministrativo sentenzia che “la scelta, fatta, per dir così, “a monte”, di quali quesiti d’area sottoporre ai candidati e la decisione su validazione e neutralizzazioni, appartengono senz’altro a una sfera di discrezionalità dell’amministrazione estremamente ampia, e sindacabile in via esclusiva entro i limiti esterni, assai angusti, individuati dalla giurisprudenza in consimili giudizi”. E, a seguire, aggiunge che “le relative censure (sulla scelta di quali quesiti sottoporre ai candidati e sulla decisione di validazione/neutralizzazione) impingono nel merito di valutazioni tecniche, e sono come tali inammissibili poiché sollecitano il giudice amministrativo a esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 del cod. proc. amm., fatto salvo il limite – qui non valicato – della abnormità della scelta tecnica”. Il G.A. significativamente precisa che “la ricorrente/appellante sembra in effetti avere chiesto al giudice amministrativo una completa sovrapposizione all’operato di validazione della commissione, una non consentita sostituzione del giudice a valutazioni compiute dalla commissione e, in definitiva, un’ingerenza – non consentita – nell’alveo di conoscenze e di valutazioni tecnico-scientifico-professionali, tipiche della scienza medica, senza che emergano a colpo d’occhio errori conclamati”.<br />
Nella controversia decisa dalla sentenza 506/2016 (così come in quella di cui alla sentenza 4432/2015 in essa richiamata quale precedente) sembra potersi rinvenire un caso di ‘scivolamento’, giacché l’attività concretamente posta in essere, benché paia configurarsi come discrezionalità tecnica, viene dalla P.A., a dir così, ‘trasformata’ in discrezionalità amministrativa. A ben vedere, infatti, la volontà di convalidare i risultati della procedura nonostante l’accertata sussistenza di irregolarità appare eccedere il piano (ed i limiti) della discrezionalità tecnica, per spostarsi su un piano ponderativo e valutativo degli interessi in gioco, che è proprio, non della fase preparatoria, di acclaramento dei presupposti, bensì di quella decisoria, di definizione del contenuto provvedimentale.<br />
Va sottolineato, tuttavia, che i giudici tanto di primo quanto di secondo grado riconoscono come legittimo il provvedimento impugnato, di fatto finendo per non considerare sussistente lo ‘scivolamento’. Secondo il loro avviso, la scelta della P.A. è infatti legittima, perché correttamente finalizzata a soddisfare, nel miglior modo possibile, gli interessi di tutti i partecipanti alla procedura di gara, e dunque chiaramente votata alla soddisfazione dei principi di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost., come si rileva <em>expressis verbis</em> nella motivazione della sentenza del Consiglio di Stato, laddove il giudice afferma, appunto, che “validazione, neutralizzazione e abbuono non hanno danneggiato i princìpi di buon andamento e d’imparzialità dell’azione amministrativa, perché […] è stata garantita la “<em>par condicio</em>” a tutti i concorrenti”, significativamente aggiungendo che “il fatto che – sia pure entro il quadro, di oggettiva grave anomalia, dovuto all’inversione dei quesiti, sopra descritto – non sia intervenuta nessuna modifica strutturale del test, ma che la “variazione” effettiva sia risultata in definitiva circoscritta a una neutralizzazione di quesiti “di valore minimo”, con contestuale abbuono generalizzato del corrispondente punteggio, consente di poter affermare come non sia venuta meno una situazione di “<em>par condicio</em>”“. Il che sembra, francamente, destare una certa qual perplessità.</p>
<p><strong>9. La presunta neutralità della scienza e della tecnica e la insindacabilità del merito amministrativo se non per i profili dell’eccesso di potere</strong><br />
Prima di concludere, bisogna chiedersi se sia corretto trincerarsi dietro la neutralità della scienza e della tecnica per escludere la ricorribilità di un esercizio sostanziale di discrezionalità amministrativa anche nelle ipotesi in cui le disposizioni normative contemplino l’attribuzione alla P.A. soltanto di discrezionalità tecnica<a title="" href="#_ftn51" name="_ftnref51">[50]</a>. E al riguardo sembra doveroso riconoscere, con onestà intellettuale, che la scienza non sempre è neutra, e anzi spesso non lo è<a title="" href="#_ftn52" name="_ftnref52">[51]</a>.<br />
Dall’assunto si inferisce la necessità di mantenere la libertà saldamente assicurata alla democrazia. Ciò che implica la necessità di riconoscere all’autorità (investita del potere mediante il metodo democratico) la capacità di scelta per la comunità, naturalmente con i limiti derivanti dall’esercizio delle libertà, anche positive, fondamentali (se ed in quanto funzionali all’esercizio del metodo). È all’autorità rappresentativa del popolo, direttamente o indirettamente (perché comunque derivante dal circuito democratico, e perciò legittimamente sovrana giacché liberamente scelta), dunque, che spetta di esprimere i giudizi di valore in nome di tutti e così ‘realizzare’ la libertà più giusta<a title="" href="#_ftn53" name="_ftnref53">[52]</a>.<br />
Del resto, se per un verso è ormai consentito ritenere acclarata la non neutralità della scienza, per altro verso bisogna serenamente prendere atto che i valori sono sempre più plurali, ciò rendendo indispensabile la ricerca di soluzioni che consentano una loro possibile coesistenza<a title="" href="#_ftn54" name="_ftnref54">[53]</a>.<br />
In definitiva, si può dire che, le valutazioni scientifiche e tecniche influendo sull’azione amministrativa in due modi diversi, quelli della discrezionalità tecnica e della discrezionalità amministrativa a contenuto tecnico, le due discrezionalità si presentano caratterizzate entrambe dall’assegnazione normativa alla P.A. di una capacità di scelta (la scelta avendo ad oggetto, nel primo caso, l’accertamento dei presupposti, e, nel secondo, la composizione degli interessi).<br />
Una scelta, quindi, c’è sempre; e la scelta in quanto tale, secondo la giurisprudenza, è parte del merito amministrativo<a title="" href="#_ftn55" name="_ftnref55">[54]</a>, che, in sé, è sottratto al sindacato del giudice, al quale però è rimesso di verificare se esso sia stato esercitato in modo legittimo: il che rende non revocabile in dubbio che l’unico sindacato possibile resta quello volto a rinvenire nell’atto il vizio di eccesso di potere.</p>
<p><strong>10. </strong><strong>Brevi conclusioni in forma di domande e risposte</strong><br />
Si può finalmente concludere. E la maniera forse più efficace per farlo sta nel proporre alcune sintetiche osservazioni in forma di domande e risposte.<br />
1) <em>Qual è la funzione del giudice quando ha a che fare con atti e/o comportamenti della P.A.?</em> Il giudice deve giudicare se, nel caso sottopostogli, sia stata rispettata o violata la legge. In particolare, nei confronti degli atti e/o dei comportamenti della P.A., egli deve verificare che questi siano o meno legittimi, e cioè se abbiano o no rispettato la legge.<br />
2) <em>La verifica della legittimità degli atti amministrativi ricorre anche laddove la norma giuridica attribuisca alla P.A. uno spazio di valutazione tecnica, quando cioè la norma non disciplini l’attività amministrativa come vincolata? </em>Naturalmente sì. Non è però pacifico quali siano i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche compiute dalla P.A. in esercizio del relativo potere attribuitole dalla legge.<br />
3) <em>Ha senso distinguere il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche in ‘estrinseco’ ed ‘intrinseco’ e in ‘debole’ e ‘forte’?</em> Tali distinzioni hanno, con ogni evidenza, una valenza meramente descrittiva della intensità del sindacato. Non della sua qualità, giacché, in ogni caso, il sindacato giurisdizionale sulle attività non vincolate della P.A., sotto il profilo tecnico-giuridico, si può concepire soltanto nella forma della rilevazione del vizio di eccesso di potere. Come è noto, fra le figure sintomatiche vanno fatte rientrare la irragionevolezza, la mancanza di proporzionalità, la inadeguatezza, la inattendibilità, ecc., della motivazione.<br />
Nella motivazione del provvedimento devono essere, a dir così, ‘travasate’, proprio per spiegare le ragioni della scelta della P.A., le valutazioni tecniche da questa compiute (incluse quelle in materia ambientale) – siano esse funzionali al cd. ‘acclaramento’ della sussistenza dei presupposti dell’azione (discrezionalità tecnica), ovvero alla scelta del contenuto provvedimentale, volta a comporre l’interesse pubblico specifico con gli interessi secondari pubblici e privati (con quello interagenti nella fattispecie concreta).<br />
Non v’è dubbio che tale scelta è dall’ordinamento attribuita in via riservata alla P.A. Ma lo è altrettanto che questa debba compierla legittimamente. Il fatto che la valutazione sia <em>opinabile</em> non implica che possa essere anche <em>non attendibile</em>. La scelta del criterio tecnico-scientifico per compiere la valutazione non può essere arbitraria, deve essere adeguata.<br />
4) <em>Ma se la scelta compiuta nella valutazione è riservata alla P.A., come fa il giudice a valutare la sua legittimità senza entrare nel merito di questa?</em> Il giudice non può entrare <em>nel</em> merito, nel senso che non può sostituire la sua valutazione a quella effettuata dalla P.A., altrimenti violerebbe il principio di separazione delle funzioni e dei poteri. Può però indagare sul modo in cui il merito è stato esercitato dalla P.A.: senza entrare <em>nel</em> merito, egli può – e deve – indagare <em>sul</em> merito, al fine di rilevare se questo sia stato esercitato in maniera legittima. E ciò fa mediante quel sindacato che si risolve nel rilevare, attraverso le figure sintomatiche, il vizio di eccesso di potere.<br />
Tale rilevazione, ovviamente, dipende dal grado di approfondimento della indagine compiuta dal giudice. La quale, però, per quanto approfondita, non può arrivare fino al punto di affermare la preferenza del criterio suggerito dalla C.T.U. rispetto a quello assunto dalla P.A.<br />
5) <em>In che cosa effettivamente consiste, allora, il sindacato sulle valutazioni tecniche? Detto altrimenti, qual è il parametro su cui valutare la legittimità delle valutazioni tecniche compiute dalla P.A.?</em> Non è revocabile in dubbio che, nei casi di cui si è ragionato, la valutazione sia affidata alla P.A. dalla norma giuridica. Ciò significa che l’ordinamento, in attuazione del principio di separazione delle funzioni, ha assegnato quel compito alla P.A.; questa, però, deve svolgerlo in maniera legittima, in maniera cioè non arbitraria, ma conforme alla legge.<br />
Tuttavia, la violazione della legge – laddove l’attività amministrativa non sia stata compiutamente disciplinata dalle sue disposizioni in modo da risultare integralmente vincolata – può consistere anche nel ‘tradimento’ del fine per realizzare il quale il potere è stato assegnato: l’interesse pubblico specifico.<br />
Il problema, perciò, diventa quello di capire come si fa, di volta in volta, nel singolo caso concreto, a stabilire se l’interesse pubblico specifico sia stato realizzato, oppur no. E, nel caso risulti che non sia stato realizzato, l’atto sarà illegittimo per non aver perseguito la finalità prevista dalla legge.<br />
Il parametro per stabilire se il fine sia stato o no raggiunto resta, in primo luogo, la <em>norma giuridica</em> (che ben può disporre sui profili tecnici: la tecnica figura nel seno della struttura della norma giuridica). Ma, in secondo luogo, è parametro di legittimità concernente la finalità perseguita dall’atto anche la <em>norma tecnica</em> cui la norma giuridica sovente rinvia (attraverso l’assunzione in essa dei ccdd. ‘<em>concetti giuridici indeterminati</em>’).<br />
In realtà, più precisamente, quel che la norma giuridica fa è sussumere in essa un concetto che richiede d’esser riempito di contenuto dalla disciplina tecnico-scientifica cui tale concetto fa capo: l’inquinamento, la capacità terapeutica di una sostanza, la nocività di un impianto industriale, la efficacia/produttività e la salubrità di una fonte energetica, l’interesse culturale di un bene, e così via.<br />
Nella misura in cui la disciplina richiamata presenti, a quel riguardo, indirizzi tecnico-scientifici non unanimi, il criterio che la P.A. dovrà assumere, per effettuare la valutazione tecnica che le compete, non potrà essere che uno di quelli, pur opinabili, riconosciuti scientificamente propri.<br />
Al G.A. spetta di verificare, anche ricorrendo ad una C.T.U., se la scelta assunta dalla P.A. non sia arbitraria, e cioè scientificamente inadeguata, inattendibile, non plausibile. La inattendibilità, la inadeguatezza, la improprietà o implausibilità del criterio assunto dalla P.A. nella valutazione tecnica consentono di ritenere che il potere attribuitole dalla legge è stato esercitato in maniera illegittima, l’atto essendo viziato da eccesso di potere, avendo in concreto ‘tradito’ il fine per il quale quel potere (di valutazione tecnica) era stato attribuito alla P.A.<br />
Come si capisce, lo schema logico-concettuale del sindacato giurisdizionale non è diverso se trattasi di discrezionalità tecnica o di discrezionalità amministrativa a contenuto tecnico: in entrambi i casi si tratta di verificare, mediante lo strumento delle figure sintomatiche, se l’atto sia o no legittimo per quanto attiene all’effettivo conseguimento dell’interesse pubblico per realizzare il quale la legge ha attribuito il potere alla P.A. (sia esso potere di acclaramento della sussistenza dei presupposti, ovvero di scelta del contenuto provvedimentale).<br />
Perciò la giurisprudenza, quasi alla unanimità, include nel merito anche la discrezionalità tecnica, e cioè tutte le ipotesi – non solo quelle di discrezionalità amministrativa – in cui, per la sua stessa attuazione, la legge attribuisce <a name="_GoBack"></a>alla P.A. un margine, più o meno ampio, di ‘creatività’<a title="" href="#_ftn56" name="_ftnref56">[55]</a>.</p>
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<div id="ftn1"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">( ⃰ )</a> Testo rivisto, elaborato e corredato di note della lezione tenuta il 14 aprile 2016, presso il Dipartimento di Scienze politiche, Università di Roma ‘La Sapienza’, nell’ambito del dottorato in “Diritto pubblico, comparato e internazionale – curriculum di <em>Diritto amministrativo europeo dell’ambiente</em>”.</div>
<div id="ftn2"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[1]</a> La bibliografia sul tema è assai copiosa. Senza alcuna pretesa di completezza si possono ricordare almeno i seguenti contributi: F. Cammeo, <em>La competenza di legittimità della IV Sezione e l’apprezzamento dei fatti valutabili secondo criteri tecnici</em>, in <em>Giur. it.</em>, III, pp. 1902 ss.; E. Presutti, <em>Discrezionalità pura e discrezionalità tecnica</em>, in <em>Giur. it.</em>, 1910, pp. 16 ss.; C. Mortati, <em>Note sul potere discrezionale</em>, in <em>Studi dell’Istituto di diritto pubblico e legislazione sociale dell’Università di Roma</em>, 1936, ora in <em>Scritti giuridici</em>, III, Giuffrè Milano, 1972, pp. 997 ss.; C. Mortati, <em>Norme giuridiche e merito amministrativo</em>, in <em>Stato e diritto</em>, 1941, pp. 136 ss.; M.S. Giannini, <em>Il potere discrezionale nella pubblica amministrazione: concetto e problemi</em>, Giuffrè, Milano, 1939; P. Virga, <em>Appunti sulla c.d. discrezionalità tecnica</em>, in <em>Jus</em>, 1957, pp. 95 ss.; A. Piras, <em>Discrezionalità amministrativa</em>, in <em>Enc. Dir.</em>, vol. XIII, Milano, 1964, pp. 64 ss.; V. Bachelet, <em>L’attività tecnica della pubblica amministrazione</em>, Giuffrè, Milano, 1967; C. Mortati, Voce <em>Discrezionalità</em>, in <em>Nss. Dig. It</em>., vol. V, Torino, 1968, pp. 1108 ss.; P. Virga, <em>La limitazione della discrezionalità amministrativa per l’attuazione della imparzialità amministrativa</em>, in <em>Studi in onore di Gioacchino Scaduto</em>, vol. V, Cedam, Padova, 1970, pp. 163 ss. ; V. Cerulli Irelli, <em>Note in tema di discrezionalità amministrativa e sindacato di legittimità</em>, in <em>Dir. Proc. Amm.</em>, 1984, pp. 463 ss.; C. Marzuoli, <em>Potere amministrativo e valutazioni tecniche</em>, Giuffrè, Milano, 1985; F. Ledda, <em>Potere, tecnica e sindacato giudiziario sull’amministrazione pubblica</em>, in <em>Studi in onore di Vittorio Bachelet</em>, vol. II, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 247 ss.; V. Ottaviano, <em>Giudice ordinario e giudice amministrativo di fronte agli apprezzamenti tecnici dell’amministrazione</em>, in <em>Studi in memoria di Vittorio Bachelet</em> cit., pp. 405 ss.; G. Pastori, <em>Discrezionalità amministrativa e sindacato di legittimità</em>, in <em>Foro amm.</em>, 1987, pp. 3165 ss.; G. Azzariti,<em> Discrezionalità, merito e regole non giuridiche nel pensiero di Costantino Mortati</em>, in<em> Politica del diritto</em>, 1989, 2, pp. 347 ss.; C. Calabrò, <em>La discrezionalità amministrativa nella realtà d’oggi. L’evoluzione nel sindacato giurisdizionale sull’eccesso di potere</em>, in <em>C. di St</em>., 1992, pp. 1565 ss.; G. Pelagatti, <em>Valutazioni tecniche dell’amministrazione pubblica e sindacato giudiziario: un’analisi critica dei recenti sviluppi della dottrina giuspubblicista</em>, in <em>Riv. Trim. Dir. Pubb</em>., 1992, 1, pp. 158 ss.; F. Salvia, <em>Attività amministrativa e discrezionalità tecnica</em>, in <em>Dir. Proc. Amm.</em>, 1992, 4, pp. 685 ss.; D. de Pretis, <em>Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica</em>, Cedam, Padova, 1995; L. Perfetti, <em>Il sindacato giudiziale sulla discrezionalità tecnica (Nota a T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. III, 12 maggio 1997, n. 586, Istituto autonomo case popolari c. IACP di Milano, Impresa Pessina)</em>, in <em>Foro amm</em>., 1997, 6, pp. 1727 ss.; D. de Pretis, <em>Discrezionalità tecnica e incisività del controllo giurisdizionale</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 1999, pp. 1179 ss.; M. E. Schinaia, <em>Il controllo del giudice amministrativo sull’esercizio della discrezionalità della pubblica amministrazione</em>, in <em>Dir. Proc. Amm.</em>, 1999, pp. 1101 ss.; M. Delsignore, <em>Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche: nuovi orientamenti del Consiglio di Stato</em>, in <em>Dir. Proc. Amm.</em>, 2000, pp. 185 ss.; P. Lazzara, <em>“Discrezionalità tecnica” e situazioni giuridiche soggettive</em>, in <em>Dir. Proc. Amm.</em>, 2000, 1, pp. 212 ss.; N. Paolantonio, <em>Discrezionalità tecnica e giurisprudenza pratica</em>, in <em>Foro amm.-C.d.S.</em>, 2002, pp. 2587 ss.; S. Spinelli, <em>Discrezionalità tecnica e mancato esperimento di consulenza tecnica in giudizio: un vulnus alla tutela sostanziale del privato?</em>, in <em>Foro amm.-Tar</em>, 2002, pp. 3272 ss.; S. Tarullo, <em>Discrezionalità tecnica e sindacato giurisdizionale: l’ottica comunitaria ed i profili evolutivi</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. com.</em>, 2002, pp. 1385 ss.; A. Milone, <em>Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente</em>, in <em>Riv. giur. edilizia</em>, 2003, 5, pp. 1342 ss.; C. Videtta, <em>Il sindacato sulla discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione nella giurisprudenza successiva alla decisione 9 aprile 1999 n. 601 della quarta sezione del Consiglio di Stato</em>, in <em>Foro amm.-Tar</em>, 2003, pp. 1185 ss.; F. Cintioli, <em>Tecnica e processo amministrativo</em>, in <em>Dir. Proc. Amm.</em>, 2004, pp. 983 ss.; A. Travi, <em>Il giudice amministrativo e le questioni tecnico-scientifiche: formule nuove e vecchie soluzioni</em>, in <em>Dir. pubb.</em>, 2004, pp. 439-60 ss.; F. Cintioli, <em>Giudice amministrativo, tecnica e mercato. Potere tecnico e “giurisdizionalizzazione”</em>, Giuffrè, Milano, 2005; G. D’Angelo, <em>Giudice amministrativo e valutazioni tecniche dopo la L. 21 luglio 2000 N. 205</em>, in <em>Dir. Amm</em>., 2005, pp. 659 ss.; C. Videtta, <em>Le valutazioni tecniche ambientali tra riserva procedimentale e self-restraint del giudice amministrativo</em>, in <em>Foro amm.-Tar</em>, 2005, pp. 1359 ss.; C. Faliti, <em>Recenti orientamenti giurisprudenziali sulla discrezionalità tecnica con particolare riferimento al sindacato giurisdizionale in materia di valutazione dell’anomalia dell’offerta nelle gare d’appalto</em>, in <em>Giur. merito</em>, 2007, pp. 1141 ss.; A. Giusti, <em>Contributo allo studio di un concetto ancora indeterminato. La discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione</em>, Editoriale Scientifica, Napoli, 2007; F. Volpe, <em>Discrezionalità tecnica e presupposti dell’atto amministrativo</em>, in <em>Dir. Amm.</em>, 2008, pp. 791 ss.; P. Ciriaco, <em>Discrezionalità tecnica e sindacato del giudice amministrativo</em>, in <em>Giur. merito</em>, 2010, pp. 823 ss.; A. Prontera, <em>L’agire discrezionale dell’Amministrazione. Tra “vuoti” e “pieni” normativi</em>, in <em>Dir. Proc. Amm.</em>, 2010, pp. 278 ss.; G.C. Spattini, <em>Le decisioni tecniche dell’amministrazione e il sindacato giurisdizionale</em>, in <em>Dir. Proc. Amm.</em>, 2011, pp. 133 ss.; P. Carpentieri, <em>Azione di adempimento e discrezionalità tecnica (alla luce del processo amministrativo)</em>, in <em>Dir. Proc. Amm</em>., 2013, pp. 385 ss.; G. De Rosa, <em>La discrezionalità tecnica: natura e sindacabilità da parte del giudice amministrativo</em>, in <em>Dir. Proc. Amm.</em>, 2013, pp. 513 ss.; F. Volpe, <em>Eccesso di potere giurisdizionale e limiti al sindacato della discrezionalità tecnica</em>, in <em>Giur. It</em>., 2013, pp. 694 ss.; G. Sigismondi, <em>Il sindacato sulle valutazioni tecniche nella pratica delle Corti</em>, in <em>Riv. Trim. Dir. Pubb</em>., 2015, pp. 705 ss.</div>
<div id="ftn3"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[2]</a> Non appare condivisibile, dunque, ritenere che esistano “regole tecniche (cui la norma giuridica rinvia) che appartengano a scienze non esatte”, ovvero “regole delle scienze esatte”: così si esprime G. De Rosa, <em>La discrezionalità tecnica</em> cit., p. 521. Un criterio tecnico-scientifico, pur restando tale, ben può, nella sua applicazione concreta, condurre ad esiti scientificamente e tecnicamente opinabili. Non si può parlare, pertanto, di “criterio tecnico tratto dalla scienza opinabile”, bensì di criterio tecnico-scientifico opinabile: non è la scienza in sé ad essere opinabile, ma alcuni dei criteri che in seno ad essa vengono assunti.</div>
<div id="ftn4"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[3]</a> G. De Rosa, <em>La discrezionalità tecnica</em> cit., p. 527.</div>
<div id="ftn5"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[4]</a> Secondo G. De Rosa, <em>La discrezionalità tecnica</em> cit., p. 528, “Non potrebbe, in altre parole, verificare se essa sia attendibile, controllando anche: (i) l’adeguatezza del criterio tecnico tratto dalla scienza opinabile di volta in volta utilizzata; (ii) la correttezza del procedimento applicativo di tale criterio”.</div>
<div id="ftn6"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[5]</a> Sono, ancora una volta, le parole di G. De Rosa, <em>La discrezionalità tecnica</em> cit., p. 528.</div>
<div id="ftn7"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[6]</a> Sempre ad avviso di G. De Rosa, <em>La discrezionalità tecnica</em> cit., p. 519, il giudice “Può senz’altro ripetere la valutazione tecnica della p.a., mediante lo strumento della c.t.u., e verificare così se essa sia attendibile, e cioè se: (a) il criterio tecnico adottato sia “sufficiente” ed “adeguato”; (b) se il procedimento applicativo di detto criterio sia stato posto in essere correttamente”.</div>
<div id="ftn8"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[7]</a> “L’Amministrazione è a tal fine titolare di una serie di poteri, tra i quali rilievo notevole assumono quelli autorizzatori, che consentono di valutare la sostenibilità sotto il profilo ambientale di ogni attività umana in grado di incidere sulle risorse ambientali e, di conseguenza, di permettere oppure negare lo svolgimento della stessa”: così afferma P. Portaluri, <em>Tutela dell’ambiente e poteri amministrativi</em>, relazione tenuta all’incontro di studio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano il 16 giugno 2014 su “<em>La tutela dell’ambiente tra regolamentazione amministrativa e intervento penale. L’esperienza italiana e statunitense a confronto – Environmental protection through law: comparative approaches. Administrative regulation and criminal justice</em>” (gli atti dell’incontro sono in corso di pubblicazione su un numero monografico di <em>Jus</em>, 2016).</div>
<div id="ftn9"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[8]</a> Al riguardo si può utilmente adottare la “ipotesi di classificazione” proposta da P. Portaluri, <em>Tutela dell’ambiente e poteri amministrativi</em> cit., il quale distingue “due differenti tipologie di assensi ambientali”. Da un lato, v’è la tipologia che si sostanzia in un <em>provvedimento di assenso</em>: “Nella prima, l’esercizio del potere autorizzatorio costituisce l’esito di un procedimento proprio preordinato al perseguimento dell’interesse ecologico da parte della p.A. procedente e dunque concluso con il rilascio di un apposito assenso ambientale” (p. 4 del dattiloscritto). Ne sono esempi: 1) le “autorizzazioni <em>puntuali</em>, ossia quelle che abilitano allo svolgimento di una singola attività”; 2) le “autorizzazioni <em>generali</em>, che sono invece quelle concernenti un’intera categoria di attività, per le quali si ha la predisposizione di un atto generale di autorizzazione da parte della p.A., mentre il conseguimento del titolo avviene dopo la presentazione da parte dell’interessato della “domanda di adesione” all’autorizzazione generale e, soprattutto, all’esito della verifica sia del rispetto dei requisiti previsti nell’autorizzazione generale medesima sia della mancanza di altri motivi (tra quelli tassativamente individuati) di esclusione”; 3) le “<em>autorizzazioni integrate</em> ovvero <em>uniche</em>”, fra le quali è la “autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.)”, che, secondo quanto dispone l’art. 4, co. 4, lett. c, del Codice, ha per oggetto “la prevenzione e la riduzione <em>integrate</em> dell’inquinamento proveniente dalle attività […] e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente”; 4) la “<em>autorizzazione in deroga</em>” (o “dispensa”), “che è il provvedimento di assenso con cui la p.A. – a fronte di un divieto o obbligo avente carattere generale – consente l’inosservanza di quel precetto” (per esempio, l’art. 187 del Codice, il quale – dopo aver sancito che “è vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi” – consente, in deroga al predetto divieto e purché sussistano determinate condizioni, “la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali”); 5) la “<em>abilitazione</em>, che permette al soggetto interessato lo svolgimento di una determinata attività previo accertamento dell’idoneità tecnica dello stesso [cfr. l’art. 287 del Codice, relativo al patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici]” (pp. 5-8).</div>
<div id="ftn10"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[9]</a> Dall’altro lato, P. Portaluri, <em>Tutela dell’ambiente e poteri amministrativi</em> cit., rileva la tipologia che si sostanzia in un atto, a dir così,<em> ‘intermedio’</em>, giacché idoneo a definire un sub-procedimento: “Del tutto diversi sono invece i casi in cui l’assenso ambientale non è conclusivo […] dell’apposito procedimento finalizzato proprio al suo rilascio, ma definisce un sub-procedimento, o comunque una fase procedimentale, che si colloca all’interno di un più ampio procedimento preordinato a stabilire la generale assentibilità di una determinata attività umana o di un dato piano e/o programma. Qui l’interesse ecologico non è, come detto, l’interesse pubblico primario la cui cura è avuta di mira dall’Amministrazione procedente, ma è specificamente considerato all’interno della predetta fase che si innesta nel procedimento finalizzato all’approvazione dell’impianto o del piano/programma. In questa categoria di assensi ambientali si possono far rientrare sia i <em>nullaosta</em>, sia le <em>valutazioni</em>” (p. 8 del dattiloscritto). 1) Il <em>nullaosta</em> “è previsto quando l’ordinamento qualifica l’interesse tutelato da un Ente (nella specie quello ambientale) diverso dalla p.A. procedente di importanza tale che non può comunque essere pregiudicato: e così la realizzazione dell’interesse pubblico primario è subordinata all’assenso di quell’Ente, il quale si limita a verificare la compatibilità dell’altrui attività amministrativa con l’interesse pubblico alla cui cura è preposto” (pp. 8-9). Ne è esempio l’art. 13, L. 394/1991 (sulla protezione della natura), secondo cui “il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell’Ente parco” (che è “immediatamente impugnabile”) avente ad oggetto la verifica di “conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l’intervento” (p. 9). 2) Le <em>valutazioni</em> sono, invece, “atti di assenso necessari per l’approvazione del progetto o piano/programma proposto dal soggetto interessato e la loro pretermissione comporta l’illegittimità dell’approvazione medesima. Le figure più importanti sono la valutazione d’impatto ambientale (v.i.a.) e la valutazione ambientale strategica (v.a.s.)”. La V.I.A. “consiste nel “procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull’ambiente di un progetto […] ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi” di tutela ambientale e si conclude con il rilascio di un provvedimento, “<em>presupposto</em> o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione” [Art. 29 del Codice], “obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale” [Art. 5, comma 1, lett. b) e o) del Codice])” (pp. 9-10). Anche nel caso della V.A.S. “l’atto conclusivo assume la forma di un parere motivato che [Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. m-<em>ter</em> del Codice] costituisce “provvedimento obbligatorio” contenente “eventuali osservazioni e condizioni”“, avente “la “finalità di […] contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di […] piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile” [Art. 4, comma 4, lett. a) del Codice]” (p. 10). L’A. richiama in proposito la giurisprudenza amministrativa, secondo cui la V.A.S. “si caratterizza “per essere un processo sistematico di valutazione delle conseguenze ambientali di proposte pianificatorie generali, non di progetti concreti” [Tar Puglia, Bari, I, 22 aprile 2015, n. 623]. A differenza della v.i.a. – finalizzata alla verifica dell’entità dell’impatto ambientale del singolo progetto, onde individuare soluzioni mitigative da valutare secondo il principio dello sviluppo sostenibile (sino all’opzione “zero”, qualora l’impatto non sia evitabile neanche con l’adozione di cautele) – la v.a.s. concerne “la pianificazione e la programmazione alle quali l’amministrazione è obbligata, ed è concomitante alla stessa così da favorire l’emersione e l’evidenziazione dell’interesse ambientale di modo che esso venga in via prioritaria considerato dall’amministrazione” [Cons. Stato, II, 26 febbraio 2015, n. 975]. Pertanto, la v.a.s. permette un’anticipazione della valutazione della compatibilità ambientale dal momento dell’approvazione del singolo progetto a quello dell’approvazione dell’intero piano o programma, consentendo di cogliere gli effetti derivanti all’ambiente dall’insieme delle attività assentite in un determinato ambito territoriale [<em>Ex multis </em>v., tra le più recenti, Tar Lombardia, Milano, II, 27 febbraio 2015, n. 576]” (pp. 10-11). A queste l’A. ritiene che si debba aggiungere la <em>valutazione di incidenza ambientale</em> (v.inc.a.), la quale, peraltro, “ha oggi minore importanza rispetto alle valutazioni di v.i.a. e di v.a.s. perché è ormai assorbita in queste procedure”.</div>
<div id="ftn11"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[10]</a> Quando si parla di ‘accertamenti tecnici’ – per esser chiari – si fa riferimento a quelle operazioni che non danno luogo ad incertezza sugli esiti dell’acclaramento. Di fronte agli accertamenti tecnici la situazione giuridica soggettiva di cui si rivendica la lesione è (o meglio, dovrebbe essere) un diritto soggettivo, perché si tratta di attività vincolata, ed il relativo sindacato, discutendosi non dell’uso illegittimo di un potere, bensì della stessa sussistenza di questo, è (dovrebbe essere) di competenza del giudice ordinario: come chiarisce V. Ottaviano, <em>Giudice ordinario e giudice amministrativo </em>cit., p. 443, “L’attribuzione al giudice ordinario significa che l’ordinamento non riconosce all’amministrazione un potere e ciò rende possibile una tutela piena del diritto soggettivo”. Viceversa, laddove la norma assegni alla P.A. attività discrezionale, e cioè un potere, il frontista vanta (certamente) un interesse legittimo.</div>
<div id="ftn12"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[11]</a> Una cospicua parte della dottrina – si è riferito – non riconosce dignità di esistenza scientifica alla categoria della ‘discrezionalità tecnica’. Fra gli altri, si v. C. Mortati, <em>Istituzioni di diritto pubblico</em>, Cedam, Padova, 1976, pp. 239-240, a parere del quale “Impropriamente […] si parla di una ‘discrezionalità tecnica’ con riferimento ai casi in cui l’agente, per potere esplicare un’attività a lui imposta, deve procedere preventivamente all’accertamento di situazioni di fatto tali da richiedere valutazioni le quali sono da attingere a discipline tecniche. Infatti in tali casi fa difetto l’elemento caratterizzante della discrezionalità e cioè la determinazione di ciò che è più opportuno fare per soddisfare un pubblico interesse”; P. Virga, <em>Appunti sulla c.d. discrezionalità tecnica</em> cit., p. 98, il quale ritiene che, o ci si trova “di fronte ad un accertamento tecnico di un presupposto e non già di fronte ad una discrezionalità tecnica, giacché l’atto emanato sulla base della sussistenza di quei presupposti, a sua volta, potrà essere discrezionale o vincolato”, ovvero ci si trova “di fronte ad un provvedimento discrezionale, che sia nell’emanazione che nel contenuto non è influenzato esclusivamente da considerazioni di carattere tecnico”; pertanto “può bensì individuarsi un momento tecnico nell’iter logico della formazione della volontà dell’agente, ma non può contrapporsi una discrezionalità tecnica come tale alla discrezionalità amministrativa” (p. 99); e V. Cerulli Irelli, <em>Note in tema di discrezionalità amministrativa </em>cit., p. 489, secondo cui “la nozione di discrezionalità tecnica non è mai stata teorizzata dalla dottrina in maniera soddisfacente e consapevole”. Né si può sottacere che – come riferisce C. Marzuoli, <em>Potere amministrativo e valutazioni tecniche</em> cit., p. 39 – “la dottrina è nel senso di negare fondamento e utilità al concetto di discrezionalità tecnica”; e neppure che, ad avviso di alcuni, la nozione venisse, addirittura, “unanimemente respinta”, ovvero che almeno vi fosse “unanimità nel ritenerla un’espressione impropria”: l’affermazione (che sembra non potersi condividere) è di G. Pelagatti, <em>Valutazioni tecniche dell’amministrazione pubblica </em>cit., p. 163. L’A. osserva più avanti (p. 166) che “la moderna negazione dell’autonomia concettuale della discrezionalità tecnica ha lasciato irrisolto il nodo del trattamento giuridico delle valutazioni tecniche”, ciò che rende esplicito, oltre ogni possibile equivoco, che la questione è essenzialmente terminologica. Viceversa, da parte di alcuni (ad esempio A.M. Sandulli, <em>Manuale di Diritto Amministrativo</em>, Jovene, Napoli, 1989, pp. 593-594) si ritiene che la categoria abbia senso e vada riferita alla fase di preparazione del provvedimento quando l’acclaramento di un presupposto tecnico non sia di unanime rilevabilità. Altri, infine, ritengono che si tratti di una discrezionalità che si ‘nutra’ contenutisticamente di conoscenze tecniche: secondo V. Ottaviano, <em>Giudice ordinario e giudice amministrativo </em>cit<em>.</em>, p. 428, “La cd. discrezionalità tecnica è, certamente, nettamente diversa da quella amministrativa in quanto non importa valutazioni relative al modo di curare un interesse pubblico e difatti, se gli accertamenti tecnici coinvolgessero valutazioni siffatte, darebbero luogo a discrezionalità amministrativa”; ad avviso di F. Salvia, <em>Attività amministrativa e discrezionalità tecnica</em> cit., p. 707, si può dire, appunto, che “le ‘valutazioni tecniche di tipo operativo’ – a differenza degli ‘acclaramenti’ prima considerati – non si pongono in una posizione di assoluta neutralità rispetto al gioco degli interessi. Dette valutazioni, infatti, oltre a poter subire tutti quei condizionamenti esterni indicati […] presentano anche dal punto di vista strutturale spiccate analogie con la discrezionalità, nel senso che in esse è presente – ed è fisiologica – quella tensione alla composizione di interessi che è tipica dell’agire discrezionale”. Sul tema fece definitivamente chiarezza D. de Pretis, <em>Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica</em> cit., <em>passim</em>.</div>
<div id="ftn13"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[12]</a> Anche V. Cerulli Irelli, <em>Note in tema di discrezionalità </em>cit., pp. 488-489, il quale pure afferma che la nozione di discrezionalità tecnica non ha “alcun fondamento” e risulta “anzi in contrasto con il fondamentale principio di legalità dell’azione amministrativa”, riconosce che “come nozione meramente descrittiva, pur carica comunque di ambiguità e di confusione terminologica, non dà preoccupazioni”. Lo stesso A., in <em>Lineamenti del Diritto Amministrativo</em>, Giappichelli, Torino, 2008, p. 280, rileva che quando si parla di discrezionalità tecnica si adopera una “espressione imprecisa […], ma ormai entrata nell’uso. L’espressione è giustificata dal fatto che anche in tali casi si tratta della scelta tra più soluzioni possibili (sul piano tecnico). Tuttavia in questi casi la scelta tra di esse va stabilita, appunto, con riferimento a discipline tecniche (in principio sulla base di dati oggettivi) e non sulla base di una valutazione degli interessi in gioco”. In maniera più efficace D. Sorace, <em>Diritto delle Amministrazioni pubbliche. Una introduzione</em>, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 273, osserva che, sebbene l’espressione discrezionalità tecnica sia suscettibile di critiche, si può ricorrere ad essa “quando occorre fare delle scelte per dare soluzione ad una questione sulla base di regole o criteri tecnico-scientifici, in mancanza di consenso universale della comunità di riferimento – scientifica […] o professionale […] – sulle regole o i criteri da applicare o sul risultato esatto dato dalla loro applicazione […]. L’esistenza di un’incertezza tecnico-scientifica, che si ha quando nella pertinente comunità scientifica o professionale vengono ritenute plausibili opinioni diverse su una questione, è essenziale perché si possa parlare di discrezionalità: altrimenti, ove fosse sicuro quali regole applicare e certe le soluzioni derivanti, non vi sarebbe alcuna scelta da fare ma si dovrebbe più semplicemente svolgere un’attività tecnica, cioè accertare le soluzioni esatte, evitando di incorrere in errori”.</div>
<div id="ftn14"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[13]</a> F. Salvia, <em>Attività amministrativa e discrezionalità tecnica </em>cit., p. 691, rileva che la giurisprudenza amministrativa ammette sulla discrezionalità tecnica “un controllo limitato alla verifica della ‘ragionevolezza’ e alla congruità della motivazione che avvicina senza dubbio il tipo di tutela ammissibile a quella propria degli atti amministrativi discrezionali”. Anche F. Ledda, <em>Potere, tecnica e sindacato giudiziario </em>cit., p. 300, nota che “la distinzione tra giudizi tecnici e determinazioni propriamente discrezionali è percepita dalla giurisprudenza: ed in rapporto alle questioni tecniche il giudice amministrativo avverte spesso l’esigenza di un più rigoroso sindacato, specie per quanto attiene alla completezza dell’attività istruttoria e alla coerenza del ragionamento svolto per giustificare una certa scelta dell’amministrazione”. Del resto – avvertiva V. Bachelet, <em>L’attività tecnica della pubblica amministrazione</em> cit., pp. 51-52 – “il rinvio esplicito o implicito a criteri tecnici di apprezzamento potrebbe anche essere considerato come un modo per circoscrivere la discrezionalità dell’amministrazione; mentre infatti l’analogo e universale rinvio ai generici criteri di buona amministrazione non rende sindacabile l’atto se non attraverso una rivalutazione del suo contenuto in relazione alla ponderazione dei pubblici interessi da realizzare e quindi supera il limite della legittimità, il rinvio ad apprezzamenti tecnici cioè a criteri, nonostante tutto, sufficientemente obiettivizzati, comporta per l’amministrazione una riduzione, per quanto talvolta alquanto elastica, dell’ambito della sua discrezionalità”.</div>
<div id="ftn15"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[14]</a> Secondo G. Barone, voce <em>Discrezionalità</em>. <em>I) Diritto Amministrativo</em>, in <em>Enc. Giur. Treccani</em>, vol. IX, 1989, p. 8, “può parlarsi di discrezionalità tecnica allorché l’amministrazione giunga alla decisione impiegando categorie tecniche o – come altri dice – cognizioni specialistiche, cognizioni cioè che non siano proprie della generalità dei soggetti di una comunità”. La migliore definizione, peraltro, resta a tutt’oggi quella data da A.M. Sandulli, <em>Manuale</em> cit., pp. 593-594, nell’opinione del quale la discrezionalità tecnica “non implica valutazione e ponderazione di interessi, né possibilità di scelta (in ordine all’agire) alla stregua di esse. Nei casi in questione la scelta (del comportamento da tenere) alla stregua degli interessi pubblici fu eseguita <em>a priori </em>una volta per tutte, e in modo vincolante, dal legislatore; e all’Amministrazione è rimessa semplicemente una valutazione (dei fatti posti dalla legge a presupposto dell’operare) alla stregua di conoscenze (e perciò di regole) tecniche, quali quelle della medicina, dell’estetica, dell’economia, dell’agraria, ecc.”. L’A. prosegue ulteriormente chiarendo che “La c.d. discrezionalità tecnica […] importa che l’autorità, una volta valutata alla stregua di criteri tecnici una data situazione, è inderogabilmente tenuta ad agire in un certo modo. Ciò significa che la valutazione qui sussiste soltanto in un momento anteriore rispetto a quello della determinazione attinente all’atto da adottare, mentre in ordine a questo l’autorità è rigidamente vincolata” (pp. 594-595).</div>
<div id="ftn16"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[15]</a> Il concetto sembra finalmente acquisito anche all’intelligenza del giudice amministrativo, sugli orientamenti del quale si rinvia ai successivi paragrafi 6 e 7.</div>
<div id="ftn17"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[16]</a> In dottrina – lo si è ricordato – è frequente l’opinione secondo cui per discrezionalità tecnica si deve intendere anche la discrezionalità amministrativa a contenuto tecnico. Così facendo, però, si incorre in un errore e si genera confusione concettuale. Se è vero che il giurista deve spiegare gli istituti sul piano logico-giuridico, non si può qualificare come discrezionalità tecnica una fattispecie che, sul piano della morfologia normativa, si presenta identica a quella di discrezionalità amministrativa. Tutt’al più si può e si deve riconoscere che essa ha un contenuto tecnico tutte le volte (quasi sempre peraltro) che gli interessi da valutare e comporre si connotano tecnicamente.</div>
<div id="ftn18"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[17]</a> Secondo l’autorevole insegnamento di P. Virga, <em>Appunti sulla c.d. discrezionalità tecnica </em>cit., p. 98, infatti, non ci si può sottrarre ad un dilemma: “o l’impiego delle cognizioni tecniche è circoscritto al solo accertamento dei presupposti nella fase preparatoria o istruttoria del procedimento […]; ovvero l’impiego delle cognizioni tecniche contribuisce ad illuminare l’autorità nel momento della determinazione volitiva circa la preferenza da accordare all’una soluzione piuttosto che all’altra”. F. Salvia, <em>Attività amministrativa e discrezionalità tecnica </em>cit., p. 701, ritiene in proposito che “per cogliere più compiutamente la struttura e la dinamica dei fenomeni in discussione sia necessario distinguere, nell’ambito dell’attività conoscitiva tecnica dell’amministrazione, le due seguenti figure: – <em>acclaramenti tecnici</em>: diretti ad accertare o valutare determinati fatti, la cui conoscenza è essenziale all’organo di amministrazione attiva per l’assunzione delle sue decisioni; – <em>valutazioni tecniche di tipo operativo</em>: che tendono invece a stabilire i criteri e i mezzi per risolvere problemi pratici, anche attraverso una composizione operativa dei diversi interessi coinvolti nell’azione pubblica” (corsivi sono di chi scrive).</div>
<div id="ftn19"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[18]</a> Del quale si dà conto nei paragrafi 6 e 7.</div>
<div id="ftn20"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[19]</a> A.M. Sandulli, <em>Manuale </em>cit., p. 595, in proposito spiega che “Non mancano tuttavia casi in cui, oltre a disporre di una discrezionalità tecnica, l’autorità dispone di una discrezionalità amministrativa […]. Nelle ipotesi di tal genere – nelle quali impropriamente si suole parlare di discrezionalità <em>mista </em>– la discrezionalità tecnica e quella amministrativa rimangono – come a esse è naturale – su due piani assolutamente diversi: la prima attiene alla constatazione della effettiva presenza della fattispecie prevista dal legislatore perché l’autorità possa legittimamente adottare certi provvedimenti in ordine alla soddisfazione dell’interesse pubblico affidato alle sue cure (e cioè attiene al giudizio preliminare); la seconda attiene alla scelta del miglior modo di realizzare l’interesse pubblico nella situazione di fatto valutata alla stregua dei criteri tecnici (e cioè attiene alla scelta del provvedimento)”.</div>
<div id="ftn21"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[20]</a> Come si chiarisce nei paragrafi 6 e 7, infatti, il sindacato giurisdizionale sull’una e sull’altra, anche se <em>qualitativamente</em> non dissimile – risolvendosi nella rilevazione del vizio di eccesso di potere derivante dalla ricorrenza di una o più figure sintomatiche –, si presenta <em>quantitativamente</em> diverso, potendo essere ben più penetrante nelle ipotesi di discrezionalità tecnica, i margini della scelta amministrativa configurandosi, di regola, assai più circoscritti.</div>
<div id="ftn22"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[21]</a> Ed invero, secondo il co. 3, “il collegio può disporre che venga corrisposto all’organismo verificatore, o al suo delegato, un anticipo sul compenso”; nonché, secondo il co. 4, “Terminata la verificazione, su istanza dell’organismo o del suo delegato, il presidente liquida con decreto il compenso complessivamente spettante al verificatore, ponendolo provvisoriamente a carico di una delle parti”.</div>
<div id="ftn23"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[22]</a> In proposito A. Travi, <em>Lezioni di giustizia amministrativa</em>, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 267-268, – dopo aver riferito che “Le <strong>verificazioni</strong> (cfr. art. 66 c.p.a.) possono avere contenuti molto ampi e in particolare, secondo la giurisprudenza, possono riguardare anche l’accertamento di fatti o di situazioni complesse. Il giudice può acquisire in questo modo anche gli elementi tecnici che sono necessari per un apprezzamento dei fatti, analogamente a quanto si verifica con la consulenza tecnica (art. 63, 4° comma)” – ricorda che “Prima del codice, la verificazione era demandata esclusivamente all’amministrazione: molto spesso si trattava della stessa amministrazione resistente”, sicché l’istituto era “oggetto di critiche vivaci, perché comportava il riconoscimento all’amministrazione di un ruolo preminente nell’istruttoria, in contrasto con il principio della parità delle parti”. Non diversamente si esprime L. Giani, <em>La fase istruttoria</em>, in F.G. Scoca (a cura di), <em>Giustizia amministrativa</em>, Giappichelli, Torino, 2013, Parte 5, <em>Dinamica del processo</em>, pp. 364 ss., 385, ad avviso della quale “La verificazione è un mezzo istruttorio tipico del processo amministrativo che consiste essenzialmente nella richiesta, presentata dal giudice, inizialmente alla sola amministrazione che aveva emanato l’atto oggetto del giudizio, di effettuare letteralmente una verifica su alcuni profili dell’atto. Essa si caratterizza proprio per la sua poliedricità, potendo comportare attività diverse quali ispezioni, sopralluoghi, esperimenti, esami tecnici e qualsiasi altra operazione necessaria per rispondere ai quesiti formulati dal giudice. L’origine di tale mezzo istruttorio va certamente ricercata nella ritenuta impossibilità per il giudice, in sede di legittimità, di avere una cognizione autonoma dei fatti oggetto del giudizio, potendoli conoscere […] solo attraverso le rappresentazioni ad esso fornite dalla stessa amministrazione parte in causa”.</div>
<div id="ftn24"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24">[23]</a> Al riguardo L. Giani, <em>La fase istruttoria</em> cit., p. 387, osserva che “Viene così confermato l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza di affidare la verificazione ad una autorità diversa da quella parte del giudizio, a garanzia della <strong>terzietà ed imparzialità del verificatore</strong> che, a differenza della previgente disciplina, è, dunque, un esperto terzo, e non un organo della stessa amministrazione dalla quale proviene l’atto impugnato, assimilabile in qualche modo al perito <em>ex</em> art. 31, r.d. n. 642/1907. Si tratta di una previsione che costituisce puntuale applicazione del <strong>principio di imparzialità dell’istruttoria</strong> e garantisce la compatibilità con il principio del giusto processo”. Analogamente si esprime E. Casetta, <em>Manuale di Diritto Amministrativo</em>, Giuffré, Milano, 2012, p. 890, secondo cui “La verificazione è affidata a un <strong>organismo pubblico</strong>, munito di specifiche competenze tecniche ed <strong>estraneo alle parti</strong> del giudizio. Non dovrebbe trattarsi, dunque, della stessa amministrazione, come invece accadeva nella vigenza del precedente regime. Il concetto di estraneità, in senso proprio, non esclude che il soggetto operi a favore dell’amministrazione, riferendosi piuttosto alla necessità che esso non sia parte di quell’organizzazione”. L’A., a seguire (p. 891), precisa inoltre che “Non è previsto l’intervento delle parti, anche se, onde rispettare il principio del contraddittorio – garantito nel sistema previgente – sarebbe preferibile applicare la norma (art. 68, c.p.a.) secondo cui, appunto, alle parti devono essere comunicati, almeno cinque giorni prima, il giorno, l’ora e il luogo delle operazioni”. Non del tutto concorde sembra essere A. Travi, <em>Lezioni </em>cit., pp. 267-268, il quale, dopo aver osservato che, diversamente dal passato, “il codice ha valorizzato la figura del funzionario o del tecnico incaricato di eseguirla, il c.d. verificatore, dandogli specifico rilievo ed estendendo nei suoi confronti le cause di incompatibilità e di ricusazione previste dal codice di procedura civile per il consulente tecnico (art. 20, 2° comma, c.p.a.)”, afferma che “È dubbio, però, che ciò sia sufficiente perché l’istituto diventi del tutto appagante: in primo luogo, l’estensione dell’ambito dei soggetti (“<em>organismi</em>”) cui demandare la verificazione non impedisce che della verificazione possa essere incaricata un’amministrazione interessata al giudizio e, in secondo luogo, il richiamo al sistema delle cause di incompatibilità e di ricusazione non è decisivo, se si ammette ancora che ‘verificatore’ possa essere anche un dipendente di una parte in causa”.</div>
<div id="ftn25"><a title="" href="#_ftnref25" name="_ftn25">[24]</a> È questa l’opinione di L. Giani, <em>La fase istruttoria</em> cit., pp. 387-388, secondo la quale, “Sebbene non espressamente previsto, è da ritenere, in applicazione analogica della previsione relativa al consulente tecnico, che il verificatore debba <strong>astenersi</strong> nel caso in cui sussistano le summenzionate ragioni. A differenza della C.T.U., nella verificazione il funzionario incaricato dal giudice non è tenuto a prestare giuramento e gli esiti della sua attività, che consistono, secondo parte della giurisprudenza […], in un accertamento tecnico di natura non valutativa, possono essere disattesi dal giudice attraverso una valutazione critica dalla quale si evincano gli elementi di cui si è avvalso per discostarsi dal parere espresso dal verificatore”.</div>
<div id="ftn26"><a title="" href="#_ftnref26" name="_ftn26">[25]</a> Come afferma E. Casetta, <em>Manuale</em> cit., p. 890, “L’incarico di consulenza […] può essere affidato a dipendenti pubblici, a professionisti iscritti in appositi albi, o ad altri soggetti aventi particolare competenza tecnica. Qui si può scorgere un’ulteriore differenza rispetto alla verificazione, che parrebbe invece dover essere affidata impersonalmente a un organismo e non già a un soggetto specifico. Per espressa indicazione del c.p.a., poi, non possono essere nominati ctu coloro che prestano attività in favore delle parti del giudizio”. Sul punto L. Giani, <em>La fase istruttoria</em> cit., pp. 388-389, riferisce che “L’esperienza insegna che in concreto il consulente tecnico è stato individuato con riferimento a istituti od organismi specializzati, ovvero a una sede universitaria con riguardo ad una Facoltà, indicandone sovente nella persona del Preside il soggetto che potrà svolgere l’incarico direttamente oppure avvalendosi di un docente ritenuto particolarmente qualificato, seguendo uno schema già delineato per le verificazioni. Non si può sottacere, poi, la prassi instauratasi consistente nella formazione di elenchi di professionisti qualificati nei quali sono inseriti i nominativi di coloro i quali vengono via via nominati […]. A garanzia della indipendenza e terzietà del consulente, nello stesso comma (comma 2, art. 19) è previsto che non possano essere nominati consulenti coloro che prestano attività in favore delle parti del giudizio. Come per il verificatore il consulente è <strong>obbligato a prestare il proprio ufficio</strong>, ad eccezione dei casi in cui il giudice riconosca la sussistenza di un giustificato motivo (art. 20, comma 1) e può essere <strong>ricusato</strong> dalle parti per i motivi di cui all’art. 51 c.p.c. (art. 20, comma 2) […], e per gli stessi motivi ha l’<strong>obbligo di astenersi</strong> e può fornire <strong>oralmente </strong>i chiarimenti richiesti (art. 19, comma 3)”.</div>
<div id="ftn27"><a title="" href="#_ftnref27" name="_ftn27">[26]</a> Per completezza bisogna ricordare che la lett. <em>a</em>) del co. 3 prevede la possibilità di “corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo compenso”.</div>
<div id="ftn28"><a title="" href="#_ftnref28" name="_ftn28">[27]</a> Al riguardo E. Casetta, <em>Manuale</em> cit., p. 891, chiarisce che “La disciplina procedurale della <strong>consulenza </strong>(art. 67, c.p.a., che non rinvia al c.p.c.) è maggiormente attenta alle esigenze del contraddittorio” e che “La norma disciplina poi […] la figura dei <strong>consulenti tecnici delle parti</strong>”.</div>
<div id="ftn29"><a title="" href="#_ftnref29" name="_ftn29">[28]</a> Sia pur in maniera e per ragioni parzialmente diverse, la considerazione (relativa alla preferenza da doversi accordare alla verificazione) è condivisa da A. Travi, <em>Lezioni</em> cit., pp. 268-269, ad avviso del quale, appunto, “Di regola […] il giudice deve dare la precedenza alla verificazione. Questa soluzione rappresenta uno dei profili maggiormente critici nella disciplina complessiva dell’istruttoria nel codice del processo amministrativo”. Tale scelta – a giudizio dell’A. – deriva con ogni probabilità da un ‘fraintendimento’ della natura della consulenza tecnica, che “non è normalmente un mezzo di prova: non dovrebbe servire a dimostrare la verità di un fatto storico, ma dovrebbe consentire di acquisire gli elementi tecnici necessari per comprendere il significato e il valore di quel fatto (per esempio, la consulenza tecnica non dovrebbe essere utilizzata per stabilire chi abbia realizzato una determinata costruzione, ma potrebbe essere utilizzata per capire se quella costruzione rispetti o meno certi parametri tecnici richiesti per la stabilità degli edifici)”. Nell’opinione dell’A., “Proprio per questi caratteri, l’introduzione della consulenza tecnica dovrebbe circoscrivere i margini di insindacabilità delle valutazioni tecniche dell’amministrazione: si tenga presente che in passato l’insindacabilità della c.d. discrezionalità tecnica spesso non aveva alcun fondamento sostanziale, ma rifletteva solo la circostanza che il giudice non disponeva di mezzi istruttori adeguati per un sindacato”. Questo – conclude l’A. – “non significa, però, che tutte le valutazioni tecniche effettuate dall’amministrazione possano essere riesaminate dal giudice attraverso una consulenza o una verificazione. La giurisprudenza successiva alla legge n. 205/2000 aveva insistito sul fatto che alcuni apprezzamenti di ordine tecnico dell’amministrazione manterrebbero un certo grado di insindacabilità […]. Nei confronti di tali apprezzamenti il sindacato del giudice sarebbe solo indiretto o limitato, secondo lo schema tipico dell’eccesso di potere […]. Questo indirizzo si è affermato soprattutto quando le valutazioni tecniche siano correlate a valutazioni di mera opportunità, oppure quando siano state effettuate da organi caratterizzati per una particolare qualificazione ed esperienza tecnica (come le Autorità indipendenti)”. Sembra dunque potersi dire che, come affermato nel testo, anche per Travi i due mezzi istruttori (verificazione e consulenza) non siano propriamente fungibili: per il chiaro A., però, tale infungibilità va declinata in termini più elastici, o – verrebbe di dire – di ‘preferibilità’, mentre qui si ritiene – per le ragioni che più chiaramente verranno illustate subito a seguire – che la distinzione degli ambiti nei quali sarebbe possibile utilizzare l’uno o l’altro mezzo istruttorio è da considerarsi netta: se la fattispecie normativa contempla un <em>mero accertamento tecnico</em>, il giudice deve ordinare la <em>verificazione</em>; se invece contempla una <em>discrezionalità tecnica</em>, ovvero una <em>discrezionalità amministrativa a contenuto tecnico</em>, egli deve disporre la <em>consulenza tecnica</em>. Sebbene alla fine del suo ragionamento pervenga a conclusioni diverse – lo si vedrà a breve – al riguardo L. Giani, <em>La fase istruttoria</em> cit., pp. 386-387, condivisibilmente sottolinea che, “A differenza del previgente sistema, nel quale, a seguito della introduzione della consulenza tecnica d’ufficio, parte della dottrina e la stessa giurisprudenza avevano riconosciuto una sostanziale equivalenza in termini di efficienza probatoria tra i due mezzi istruttori, delimitandone […] i rispettivi ambiti applicativi, nel Codice di fatto viene statuita una graduazione tra di essi. E ciò in contrasto con le acquisizioni proprie del sistema processuale civile nel quale non esiste una gerarchia in ordine alla efficacia delle prove che sono rimesse all’apprezzamento (prudente) del giudice. Mentre la verificazione può, infatti, essere disposta nella generalità dei casi, il giudice può fare <strong>ricorso alla consulenza tecnica soltanto qualora lo ritenga indispensabile</strong>”.</div>
<div id="ftn30"><a title="" href="#_ftnref30" name="_ftn30">[29]</a> Anche ad avviso di L. Giani, <em>La fase istruttoria</em> cit., p. 389, “Nel nuovo assetto normativo trova conferma la configurazione della consulenza tecnica non come un mezzo di prova propriamente detto, ma come un vero e proprio <strong>mezzo istruttorio a disposizione del giudice</strong> che, quando lo ritiene “<strong>indispensabile</strong>” (in questo una decisa e certamente discutibile differenza con la disciplina processualcivilistica), si avvale di un proprio ausiliario per acquisire nozioni della scienza o dell’arte delle quali sia sfornito o insufficientemente munito e, dunque, non uno strumento istruttorio per accertare la storicità o la verità di un fatto. Una differenza che, tra l’altro, oltre alla infelice formulazione letterale, non solo non si spiega alla luce anche dei pareri espressi dalle commissioni parlamentari e della scelta operata dallo stesso legislatore del codice di affidare la verificazione solo a soggetti diversi dall’amministrazione procedente, di fatto allontanandosi nettamente dallo schema tradizionale che vedeva la verificazione originariamente affidata alla stessa amministrazione; ma che suscita delle forti perplessità anche in ragione della tradizionale preclusione della verificazione in ordine a quei fatti rilevanti per la determinazione del danno risarcibile rispetto ai quali, oltre alla prova fornita dalla parte <em>ex</em> art. 2697 c.c., può risultare necessario l’apporto per il giudice di cognizioni tecniche non possedute. Sotto il profilo oggettivo si è ritenuto che la consulenza tecnica miri […], a differenza della verificazione, alla acquisizione di un giudizio tecnico, piuttosto che alla verificazione di un mero accertamento tecnico di natura non valutativa, ponendosi, così, la prima su un piano più propriamente valutativo, e la seconda su un piano conoscitivo, consistendo la verificazione, alla stessa stregua della perizia, in meri accertamenti effettuati per completare la conoscenza del fatto”. Non diversamente si esprime E. Casetta, <em>Manuale</em> cit., pp. 890-891: “Tradizionalmente, la consulenza non è considerata un mezzo di prova, avendo essa piuttosto la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze (ma, mediante consulenza, il giudice non può sostituirsi alla valutazione dell’amministrazione: così Cass., sez. un., n. 3712/2012, che peraltro ha deciso una fattispecie ancora regolata dalla vecchia normativa processuale). Di conseguenza, legittimamente il giudice la nega qualora la parte tenda con essa a supplire alle deficienze delle proprie allegazioni od offerte di prova oppure ancora a compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi di fatto o circostanze non provati”.</div>
<div id="ftn31"><a title="" href="#_ftnref31" name="_ftn31">[30]</a> L’interpretazione del dato normativo trova ampia conferma nella giurisprudenza amministrativa, anche in quella precedente alla entrata in vigore del C.P.A. Si v., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 5/1/2015, n. 11, “La differenza tra verificazione e consulenza consiste, oltre che nella differenza del soggetto che la effettua, nel fatto che la prima non è diretta ad esprimere valutazioni e a fornire un giudizio tecnico, ma si limita alla natura di mero accertamento tecnico”. L’affermazione è ricorrente anche da tempo risalente: secondo Cons. Stato, Sez. VI, 12/2/2014, n. 682, “La verificazione consiste nell’essere un mero accertamento, disposto al fine di completare la conoscenza dei fatti che non siano desumibili dalle risultanze documentali; mentre la consulenza tecnica, nei limiti ammessi, si estrinseca in una valutazione tecnica di determinate situazioni da utilizzare ai fini della decisione, con una valenza non meramente ricognitiva e circoscritta ad un fatto specifico”; secondo Cons. Stato, Sez. IV, 20/9/2012, n. 5039, “La verificazione, che è istituto proprio del processo amministrativo, si differenzia dalla consulenza tecnica d’ufficio per essere rivolta all’effettuazione di un mero accertamento tecnico di natura non valutativa, e non anche all’acquisizione di un giudizio tecnico; infatti, detto istituto è un mezzo istruttorio del c.d. sindacato debole del giudice amministrativo che risponde all’esigenza di conoscere, in sede di giurisdizione di legittimità, soltanto se è effettivamente tale, nella sua consistenza, il presupposto accertato dall’Amministrazione, dal quale derivino effetti prefissati, non potendosi esprimere, in detta specifica sede giurisdizionale, alcun autonomo e definitivo giudizio tecnico, senza invadere illegittimamente la sfera di merito dell’Amministrazione” (confermata integralmente da Cons. Stato, Sez. IV, 30/9/2013, n. 4837). Prima dell’entrata in vigore del C.P.A., si v., ad esempio, Cons. Stato, Sez. IV, 18/1/2010, n. 138, “La verificazione è strumento probatorio che si differenzia dalla consulenza tecnica d’ufficio in quanto, piuttosto che all’acquisizione di un giudizio tecnico, mira all’effettuazione di un mero accertamento tecnico di natura non valutativa”. L’orientamento si riscontra anche nelle sentenze dei giudici di prime cure: si v., fra le tante, T.A.R. Umbria, Perugia, Sez. I, 27/1/2012, n. 12, “Obiettivo della verificazione è accertare se sussistano o non gli elementi di fatto considerati dall’Amministrazione nel determinare la sua azione, e non già acquisire considerazioni proprie del soggetto a ciò deputato, come avviene nella consulenza tecnica; ed infatti, diversamente da quest’ultima, che il giudice dispone anche al fine di integrare le sue conoscenze con quelle specifiche del consulente, oggetto di richiesta nella verificazione è solo l’accertamento di uno stato di fatto del quale il soggetto pubblico a ciò deputato deve limitarsi a riferire e chiarire al giudice, senza indulgere a considerazioni personali, irrilevanti ai fini del decidere”.</div>
<div id="ftn32"><a title="" href="#_ftnref32" name="_ftn32">[31]</a> Sul punto si v., di recente, T.A.R. Umbria, Perugia, Sez. I, 7/4/2015, n. 164: “La disciplina di cui all’art. 67 c.p.a., in tema di consulenza tecnica d’ufficio – connotata da un articolato contraddittorio tra consulente d’ufficio e consulenti di parte – non si applica all’istituto della verificazione, disciplinata dal precedente art. 66 c.p.a., attesa la diversità dei due istituti, non solo sul piano soggettivo, ma anche sul piano oggettivo e funzionale, consistendo la verificazione in un mero accertamento a funzione descrittiva ed illustrativa per completare la conoscenza dei fatti che non siano desumibili dalle risultanze documentali, mentre la consulenza tecnica d’ufficio si estrinseca in una vera e propria valutazione non meramente ricognitiva di questioni di fatto, la cui risoluzione presuppone specifiche cognizioni di ordine tecnico, da utilizzare ai fini della decisione; in sede di verificazione, pertanto, il contraddittorio tra verificatore e periti di parte ha mero carattere eventuale, potendosi ogni osservazione in merito alle operazioni e valutazioni effettuate in sede di verificazione essere effettuata dalle parti tramite le memorie da prodursi in vista dell’udienza di discussione nel merito, nel rispetto dei termini perentori di cui all’art. 73 c.p.a.”.</div>
<div id="ftn33"><a title="" href="#_ftnref33" name="_ftn33">[32]</a> Pur avendo posto premesse del ragionamento pienamente coerenti con quanto affermato nel testo, come preannunciato poc’anzi, sembra diversamente concludere L. Giani, <em>La fase istruttoria</em> cit., p. 390, secondo la quale “Per ciò che concerne l’ambito di applicazione della consulenza tecnica, se da un lato è pacifico il suo utilizzo nei casi in cui all’ausiliario del giudice è demandata l’effettuazione di accertamenti strettamente vincolati, ben più articolata e complessa è l’ipotesi concernente l’applicabilità in quei casi in cui la scelta sia appunto qualificabile in termini di discrezionalità tecnica. La questione si ricollega al problema della opinabilità dei risultati cui le regole tecniche applicate nel caso concreto dall’amministrazione conducono o, se si vuole, alla distinzione tra regole tendenzialmente esatte, la cui applicazione porta a un accertamento tecnico (di un fatto) da parte dell’amministrazione, e regole che per diverse ragioni sono prive di tale requisito (discrezionalità tecnica). Mentre nel primo caso l’ammissibilità della C.T.U. è stata riconosciuta da parte della giurisprudenza, sia pure con dei limiti richiamati in tema di verificazione, nel secondo, invece, la opinabilità del risultato conseguente alla applicazione della regola tecnica […] ha condotto ad una ritenuta inammissibilità della stessa, vista come una inopinata sostituzione del giudizio di un soggetto terzo a quello dell’amministrazione e, dunque, della discrezionalità della stessa. Ma in realtà, ove si rifletta sulla natura stessa della discrezionalità tecnica, intesa quale accertamento di un fatto alla luce di norme tecniche compiuto dall’amministrazione, così come lucidamente delineata dalla stessa giurisprudenza amministrativa, è evidente come il momento della opinabilità non tocchi in alcun modo il procedimento attraverso cui la valutazione (accertamento) del fatto viene condotta dall’amministrazione, né tanto meno attenga alla determinazione da parte di quest’ultima del parametro (tecnico) posto a base della stessa valutazione. Con riferimento a questi a due profili è possibile, infatti, individuare uno spazio di operatività della C.T.U., indipendentemente dalla considerazione della “esattezza” o meno della regola tecnica applicata. Spazio da individuarsi nella valutazione da parte del consulente di profili attinenti alla attualità del parametro (tecnico) applicato dall’amministrazione ed alla correttezza del procedimento applicativo, sempre nei limiti delle contestazioni mosse dalle parti. In questo senso, dunque, si è aperta la strada al sindacato della discrezionalità tecnica, non solo per i profili c.d. estrinseci, ma anche per la verifica dei profili appena richiamati (attendibilità delle operazioni tecniche, tanto sotto il profilo della correttezza, quanto in relazione al criterio prescelto ed al procedimento applicativo), ovviamente sempre nei limiti della domanda della parte. Una questione (quella sulla sindacabilità intrinseca della scelta compiuta dall’amministrazione) che si differenzia da quella concernente la sostituibilità della decisione del giudice fondata sull’esito della C.T.U. con quella resa dall’amministrazione. Tanto nel primo caso (sindacato intrinseco diretto, riferito cioè direttamente al criterio tecnico) quanto nel secondo (sindacato intrinseco indiretto, riferito al procedimento seguito dall’amministrazione e alla coerenza e correttezza dello stesso ragionamento seguito in base alle risultanze procedimentali) la sostituibilità (sindacato forte) può essere esclusa, limitando i poteri del giudice alla rilevazione della inosservanza della norma giuridica che impone la valutazione tecnica. In concreto, però, l’uso che la giurisprudenza ha fatto dello strumento della consulenza tecnica palesa un percorso non privo di esitazioni sul cammino del pieno accertamento del fatto da parte del giudice amministrativo”. Nel senso della interpretazione qui assunta si esprime la giurisprudenza: fra le altre, si v. Cons. Stato, Sez. VI, 4/9/2014, n. 4505, secondo cui “Gli atti amministrativi espressione di valutazioni tecniche sono suscettibili di sindacato giurisdizionale nei soli casi in cui l’amministrazione abbia effettuato scelte che si pongono in contrasto con il principio di ragionevolezza tecnica; non è sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile; il giudice amministrativo, infatti, non può sostituire – nel rispetto del principio di separazione dei poteri – sue valutazioni tecniche a quelle effettuate in sede propria dall’autorità pubblica; nell’effettuare tale sindacato può essere necessario ricorrere al giudizio di un tecnico nella forma della consulenza tecnica o della verificazione”; e Cons. Stato, Sez. VI, 4/7/2012, n. 3901, secondo cui “In tema di limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali dell’amministrazione e, in particolare, delle autorità amministrative indipendenti, il giudice amministrativo può esercitare un sindacato non meramente estrinseco o formale – che avvenga cioè senza utilizzare le regole specialistiche impiegate dall’amministrazione, ma alla luce del comune buon senso, con la conseguenza di limitare il sindacato solo a quelle valutazioni che risultano palesemente inattendibili o illogiche anche agli occhi di un non addetto ai lavori – ma, nell’ottica dell’effettività della tutela giurisdizionale, può praticare un sindacato a carattere anche intrinseco, impiegando cioè, eventualmente anche con l’ausilio di conoscenze esterne fornite da verificazioni o consulenze tecniche, i parametri specialistici di cui si è avvalsa l’amministrazione, senza, però, dar luogo alla surrettizia sostituzione della stessa nell’esercizio della sua funzione di cura concreta dell’interesse pubblico”.</div>
<div id="ftn34"><a title="" href="#_ftnref34" name="_ftn34">[33]</a> Si è appena visto (cfr. le tre note precedenti), invero, come la più recente giurisprudenza amministrativa confermi che, a fronte di un’attività amministrativa consistente in un mero <em>accertamento tecnico</em>, il controllo del G.A. può svolgersi attraverso l’utilizzo dello strumento istruttorio della <em>verificazione</em>, diversamente da quanto accade nel controllo di un’attività amministrativa caratterizzata da profili di discrezionalità <em>di tipo tecnico</em> (tecnica o a contenuto tecnico che sia), nel qual caso lo strumento utilizzabile dal G.A. per intelligere l’operato della P.A. è la <em>consulenza tecnica d’ufficio</em>.</div>
<div id="ftn35"><a title="" href="#_ftnref35" name="_ftn35">[34]</a> La sentenza così prosegue: “d’altra parte, proprio in ragione della necessità di assicurare in concreto la stabilità del sito, non può essere considerata generica la prescrizione di adottare tutte le misure necessarie per evitare la riattivazione dei movimenti franosi, trattandosi invece di un obbligo di risultato ben più stringente, in quanto direttamente adeguato all’effettiva realtà dei fatti e del luogo, dell’individuazione di astratte misure tecnico-esecutive che potrebbero concretamente rivelarsi irrealizzabili ovvero inadatte, inefficienti ed inefficaci. Ciò esclude la rilevanza della asserita mancata diversa localizzabilità della discarica, trattandosi di questione direttamente legata alla non sussistente ipotesi di inutilizzabilità del sito; senza contare che, anche a voler prescindere dalla considerazione che si tratta dell’ampliamento di una discarica già esistente e non già di una nuova discarica e che anche la localizzazione dell’impianto è espressione di valutazione discrezionale propria dell’amministrazione, l’appellante non indica neppure quale sarebbe stato il sito alternativo eventualmente utilizzabile o idoneo, così che in definitiva le sue critiche si limitano ad esprimere un mero dissenso dall’operato dell’amministrazione”.</div>
<div id="ftn36"><a title="" href="#_ftnref36" name="_ftn36">[35]</a> La massima riprende quasi integralmente quella di T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 10/7/2012, n. 1395, che, nel giudicare della legittimità di una determina della Regione Puglia esprimente giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, si era espresso praticamente con le stesse parole: “Nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale e nell’effettuare la verifica preliminare, l’Amministrazione esercita un’amplissima discrezionalità tecnica, censurabile solo in presenza di macroscopici vizi logici o di travisamento dei presupposti. In ogni caso, la valutazione ambientale non costituisce un mero giudizio tecnico, suscettibile in quanto tale di verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa, sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera; apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l’istruttoria sia mancata, o sia stata svolta in modo inadeguato, e sia perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all’Amministrazione”.</div>
<div id="ftn37"><a title="" href="#_ftnref37" name="_ftn37">[36]</a> L’art. 8 prevede al co. 1 che “Nell’esercizio dell’impianto di incenerimento o di coincenerimento devono essere adottate tutte le misure affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonché per la movimentazione o lo stoccaggio dei residui prodotti, siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo i criteri della migliore tecnologia disponibile”. Al co. 10 esso dispone altresì che “Gli effluenti gassosi degli impianti di incenerimento e coincenerimento devono essere emessi in modo controllato attraverso un camino di altezza adeguata e con velocità e contenuto entalpico tale da favorire una buona dispersione degli effluenti al fine di salvaguardare la salute umana e l’ambiente, con particolare riferimento alla normativa relativa alla qualità dell’aria”.</div>
<div id="ftn38"><a title="" href="#_ftnref38" name="_ftn38">[37]</a> Pur se non concerne una vicenda relativa alla materia ambientale, appare significativo riferire quanto afferma C.G.A., sez. giur., 12/12/2013, n. 929, che, per spiegare la differenza fra <em>legittimità</em> e <em>merito</em>, in maniera forse un po’ troppo tautologica, così si esprime: “la discrezionalità rimane “sul piano del merito”, senza peraltro “esaurirlo”, ogni qual volta non è sindacabile davanti al giudice amministrativo. In altri termini, nei limiti in cui la discrezionalità può essere oggetto di valutazione e sindacato da parte del giudice – quando l’attività amministrativa deborda nell’eccesso di potere (Cons. St., VI, 14 agosto 2013, n. 4174) ricavabile dall’illogicità, dalla contraddittorietà, dall’ingiustizia manifesta, dall’arbitrarietà o dall’irragionevolezza della determinazione (Cons. St., III, 3 luglio 2013 n. 3572; Cons. St., III, 15 aprile 2013, n. 2058) – verranno in rilievo aspetti afferenti alla legittimità dell’azione amministrativa; qualora l’esercizio della discrezionalità resti fuori dal sindacato giurisdizionale, l’attività discrezionale andrà a confluire nel “merito” dell’azione amministrativa (Cons. St., IV, 30 settembre 2013, n. 4872; Cons. St., III, 3 luglio 2013, n. 3572) unitamente agli altri aspetti concernenti l’opportunità, la convenienza e l’utilizzo delle regole di buona amministrazione. Così individuato il merito dell’azione amministrativa, risulta sufficientemente chiaro il confine con la legittimità dell’azione amministrativa anche se va precisato che questo confine, non sempre netto, nel tempo è stato fatto oggetto di modifiche onde accrescere gli spazi di tutela giurisdizionale”. Si tratterebbe, dunque, di <em>legittimità</em> nei casi di <em>discrezionalità sindacabile</em> da parte del G.A.: ma non viene detto chiaramente che cosa sia sindacabile, anzi. Si tratterebbe di <em>merito</em>, invece, nei casi di <em>discrezionalità non sindacabile</em>. Pertanto, tautologicamente appunto, sarebbe merito tutto ciò che non è legittimità, perché insindacabile. È poi interessante sottolineare che, secondo il giudice, “il sindacato sulla discrezionalità tecnica è ammesso non soltanto attraverso un <em>controllo estrinseco</em>, attuato mediante massime di esperienza […] ma anche attraverso un <em>controllo intrinseco</em> che, consentendo al giudice di avvalersi di regole e conoscenze tecniche appartenenti alla stessa scienza specialistica e ai modelli di giudizio applicati dall’Amministrazione, risulta volto a verificare direttamente l’<em>attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo</em>. Non è, però, ammissibile un <em>controllo definito di “tipo forte”</em>, con il quale l’autorità giudiziaria sostituisce “sic et simpliciter”, avvalendosi eventualmente di un consulente tecnico, la valutazione tecnica svolta dall’Amministrazione con una propria e diversa determinazione. Questa operazione è <em>impedita dal principio di separazione tra funzione amministrativa e funzione giurisdizionale</em>”. Il G.A. ricorda in proposito che “Il <em>controllo </em>può, invece, essere <em>“pieno”</em> quando l’attività richiesta all’Amministrazione non presuppone la spendita di discrezionalità tecnica ma di <em>meri accertamenti tecnici</em>, che implicano la verifica di dati certi non suscettibili di apprezzamenti opinabili” (corsivi di chi scrive).</div>
<div id="ftn39"><a title="" href="#_ftnref39" name="_ftn39">[38]</a> È soltanto in questi casi – lo si è poc’anzi accennato – che la differenza fra discrezionalità amministrativa e discrezionalità tecnica mostra a pieno la sua pregnanza sul piano (non solo concettuale, ma anche) delle effettive conseguenze giuridiche, giacché, laddove esse ricorrano entrambe, la ‘forza espansiva’ del contenuto definitorio dell’una (la discrezionalità amministrativa) finisce per fare ombra a quello connotativo dell’altra (la discrezionalità tecnica), fino ad oscurarlo quasi del tutto.</div>
<div id="ftn40"><a title="" href="#_ftnref40" name="_ftn40">[39]</a> D’altra parte, giacché sovente accade che l’esito della verifica in parola sia incerto, è più che naturale chiedersi se esista un qualche meccanismo giuridicamente rilevante che consenta di garantire la scelta migliore tra le diverse possibili interpretazioni scientifiche.</div>
<div id="ftn41"><a title="" href="#_ftnref41" name="_ftn41">[40]</a> Del resto, non può sottovalutarsi quanto osserva F. Salvia, <em>Attività amministrativa e discrezionalità tecnica </em>cit., p. 710: “In sostanza, quando si manifestano nel mondo tecnico-scientifico indirizzi diversi o contrastanti in ordine all’interpretazione di certi fatti o alla previsione di certi eventi, sarà bene lasciare la possibilità all’organo politico o amministrativo di recepire indicazioni diverse (e talvolta più avanzate) di quelle fornite dagli organi interni dell’amministrazione (pluralismo degli apporti tecnici)”.</div>
<div id="ftn42"><a title="" href="#_ftnref42" name="_ftn42">[41]</a> Nel ricostruire assai chiaramente il pensiero di una parte della dottrina, C. Marzuoli, <em>Potere amministrativo e valutazioni tecniche </em>cit., p. 207, scrive: “la valutazione tecnica è una valutazione, cioè un giudizio che in qualche misura rimane opinabile. […] la valutazione tecnica non è autosufficiente nel senso che, dinanzi a soluzioni diverse ma tutte tecnicamente plausibili, non è, né può essere, per definizione, il profilo tecnico quel che può decidere intorno alla valutazione da accogliere. I criteri che operano come cause determinanti dell’adozione dell’una anziché dell’altra valutazione sono necessariamente di altro genere […]. È un apprezzamento del pubblico interesse quel che consente di assumere l’una anziché l’altra valutazione tecnica”. L’A. peraltro dichiara di non condividere le prospettazioni proposte in base al ragionamento appena riferito e, tra gli altri, cita un classico esempio di scuola: “non sembra possibile che un’epidemia sussista o non sussista in base ad un apprezzamento del pubblico interesse”. A prima vista, a nessuno ciò sembra possibile. Eppure, a ben riflettere, tenendo presente quel che accade nella realtà pratica dell’amministrazione, viene un dubbio. Si ponga in astratto che la legge affidi al Sindaco il compito di stabilire se sussista o meno un’epidemia animale, avendo disposto che, in caso positivo, dovranno essere abbattuti i capi affetti dal morbo. E si dia per ipotesi che il Sindaco di un piccolo Comune la cui economia è pressoché integralmente fondata sull’allevamento del bestiame, dovendosi esprimere sulla sussistenza o meno dell’epidemia e avendo verificato in concreto che è, ad esempio, affetto dal morbo il 20% dei capi presenti sul territorio comunale, si trovi in presenza di due indirizzi scientifici ugualmente autorevoli, dei quali, però, uno sostiene esservi epidemia ove sia affetto almeno il 15%, e l’altro, invece, almeno il 30% dei capi: viene di domandarsi se in questa situazione il Sindaco debba o no farsi orientare, nello scegliere una delle due tesi per giustificare il suo provvedimento, dalla considerazione della ‘situazione economica’ della comunità che amministra. In altre parole, ci si deve chiedere – e l’interrogativo è un evidente espediente retorico – se non sia, oltre che naturale, ragionevole – e non necessariamente anche condivisibile nel merito – che egli propenda per l’indirizzo che gli ‘consente’ di non abbattere i capi. L’interrogativo – beninteso – prescinde dalla circostanza resa nell’esempio, tant’è che esso varrebbe allo stesso modo se, per converso, il territorio comunale fosse in ipotesi caratterizzato (quasi all’opposto) da una notevole precarietà igienica generale e il Sindaco, lasciandosi orientare dall’interesse alla salvaguardia della salute pubblica, propendesse per l’indirizzo che gli ‘consente’ di abbattere i capi.</div>
<div id="ftn43"><a title="" href="#_ftnref43" name="_ftn43">[42]</a> È vero, infatti, che la discrezionalità si riferisce – come sostiene M.S. Giannini, <em>Diritto Amministrativo</em>, Giuffré, Milano, 1993, vol. II, p. 494 – “ad una potestà, e implica giudizio e volontà insieme”, mentre, invece, “la discrezionalità tecnica si riferisce ad un momento conoscitivo, e implica solo giudizio: ciò che attiene alla volizione viene dopo, e può coinvolgere o non coinvolgere una separata valutazione discrezionale”. Ma occorre interrogarsi se, sul piano della effettività, il giudizio su un fatto di dubbia accertabilità non porti con sé intimamente (seppur non razionalmente) una valutazione degli effetti che potranno determinarsi a seconda che esso venga assunto in un modo o nell’altro. “Gli apprezzamenti di carattere tecnico non possono” – è invece l’opinione di F. Ledda, <em>Potere, tecnica e sindacato giudiziario </em>cit., p. 312 – “dissolversi nel merito”. Non pare dubitabile, del resto, quanto in generale nota G. Pastori, <em>Discrezionalità amministrativa e sindacato di legittimità</em> cit., p. 3171, secondo il quale “Il mutamento qualitativo del sindacato di legittimità è evidente. Esso, più che assorbire il sindacato di merito, ne reinventa i caratteri in termini di valutazione delle reciproche posizioni dell’amministrazione e dei terzi (così da esser compatibile con il permanere pur sempre della discrezionalità)”.</div>
<div id="ftn44"><a title="" href="#_ftnref44" name="_ftn44">[43]</a> Può darsi infatti – come opina V. Ottaviano, <em>Giudice ordinario e giudice amministrativo </em>cit., p. 429 – “che l’amministrazione operi la scelta fra più soluzioni possibili in base a considerazioni relative all’interesse pubblico”, ma in questo “caso essa agirà discrezionalmente anche se la discrezionalità sarà caratterizzata in tal caso dal doveroso riferimento a criteri tecnici”. Non è dello stesso avviso M.S. Giannini, <em>Diritto Amministrativo</em> cit., vol. II, p. 57, secondo il quale, “Malgrado il carattere fortemente valutativo che possiedono siffatti giudizi, essi rimangono nell’ambito dell’apprezzamento tecnico, e non debordano nella potestà discrezionale: abbiamo sempre dei giudizi tecnici, giuridicamente distinti dai giudizi di opportunità e dal momento decisionale”.</div>
<div id="ftn45"><a title="" href="#_ftnref45" name="_ftn45">[44]</a> In questo caso, infatti, è fisiologico, e addirittura doveroso, che, nella scelta tra le possibili opzioni tecnico-scientifiche prospettabili per la soluzione operativa, ad orientare la P.A. siano, in ultima istanza, le (maggiori) garanzie offerte da quella prescelta per ottenere la migliore sintesi possibile tra l’interesse pubblico specifico e gli interessi secondari coinvolti nella fattispecie concreta.</div>
<div id="ftn46"><a title="" href="#_ftnref46" name="_ftn46">[45]</a> Se lo ‘scivolamento’ è la ragione per cui la giurisprudenza amministrativa non distingue fra discrezionalità tecnica e discrezionalità amministrativa, unificandole nel merito amministrativo (così da riconoscere, visto che il G.A. non può delibarlo, la sua incompetenza a giudicare dell’uso di entrambe), la conseguenza che essa ne trae è la paradigmaticità di imparzialità e buon andamento sia per l’una che per l’altra. Pertanto, se nel merito esercitato è rilevabile una illegittimità, nella specie del vizio di eccesso di potere, il G.A. riconosce senz’altro la sua capacità di intervenire: nella sua cognizione, dunque, il merito riguarda anche l’acclaramento dei presupposti, sempreché la disciplina richiamata dalla norma lasci alla P.A. uno spazio di manovra nella intelligibilità del fatto. Il fatto, insomma, non è acclarabile in modo certo, e per ciò deve essere interpretato; questo spazio è discrezionale, anche se l’oggetto non è lo stesso della discrezionalità amministrativa. Se ne consegue che ben possono utilizzarsi i canoni di imparzialità e buon andamento (e dunque anche della ragionevolezza): non perché si tratta di una decisione ‘politica’, giacché almeno formalmente è tecnica; ma perché aumentano, rispetto alla discrezionalità amministrativa, i ‘paletti di confine’ con riferimento ai quali il giudice può controllare il provvedimento allo scopo di rilevare gli eventuali sintomi di un esercizio distorto del potere. In buona sostanza, la giurisprudenza amministrativa ne fa una questione quantitativa: quando si tratta di discrezionalità tecnica i ‘paletti’ che circoscrivono i margini dell’azione sono maggiori.</div>
<div id="ftn47"><a title="" href="#_ftnref47" name="_ftn47">[46]</a> Ormai non può più accogliersi la tesi di P. Virga, <em>Appunti sulla c.d. discrezionalità tecnica </em>cit., p. 102, il quale sosteneva, in maniera radicale, che “le valutazioni sia tecniche sia di mera opportunità amministrativa che riflettono la idoneità del mezzo per raggiungere il fine voluto e la entità della misura da adottare sono sottratte al sindacato di legittimità, non già perché implicano apprezzamenti tecnici, ma esclusivamente perché rientrano nella determinazione di merito dell’autorità amministrativa”. Ed invero, oggi è quasi un ventennio, M.S. Giannini, <em>Diritto Amministrativo</em> cit., vol. II, p. 54, fece al riguardo chiarezza: “che la potestà discrezionale si presti all’abuso politico è vero, e il rimedio contro tale evento patologico è quello della tutela giurisdizionale. Altro è però l’abuso altro l’uso della potestà discrezionale, e nell’uso la determinante politica – nel senso scientifico del termine – non solo interviene, ma deve intervenire”. D’altro canto, come avverte F. Ledda, <em>Potere, tecnica e sindacato giudiziario </em>cit., p. 308, “sembra difficile comprendere perché all’apprezzamento opinabile dell’amministrazione il giudice debba sostituire un proprio apprezzamento, non meno opinabile dell’altro”. Secondo G. Pelagatti, <em>Valutazioni tecniche dell’amministrazione pubblica </em>cit., p. 180, “La sottrazione della valutazione discrezionale al sindacato giurisdizionale (a parte i casi della giurisdizione di merito), per questo, può dirsi che sia imposta da principi costitutivi della forma dello Stato: il principio democratico esige che le decisioni inerenti alla gestione di interessi siano assunte da soggetti rappresentativi della volontà espressa dai portatori stessi di quegli interessi”. L’A., poco oltre, significativamente aggiunge: “deve ammettersi che, per un principio immanente alla logica del sistema, la pubblica amministrazione sia il soggetto maggiormente abilitato all’esercizio di questa attività di giudizio” (p. 183).</div>
<div id="ftn48"><a title="" href="#_ftnref48" name="_ftn48">[47]</a> È, di sicuro, in base ad un giudizio tecnico, ad esempio, che – aderendo all’una o all’altra corrente di ‘critica artistica’ – si potrà includere od escludere la tal opera d’arte dal novero di quelle meritevoli di tutela; ma la mancanza di una oggettiva riconoscibilità di detto giudizio rende la valutazione (persino ontologicamente) non distinguibile dalla scelta, sicché l’opzione finirà per essere determinata dalla ‘fede’ culturale che si professa, anziché da una valutazione tecnica oggettivabile. Nell’ipotesi astratta, ed efficacemente esemplificativa, di V. Cerulli Irelli, <em>Note in tema di discrezionalità </em>cit., pp. 493-495, “se una sovrintendenza ai monumenti […] decide di avviare una ‘politica’ di assoggettamento al vincolo di cui alla legge del 1939 dei beni immobili ad esempio di fine ottocento, liberty, etc., compie una scelta di politica culturale, scelta la cui competenza è affidata come propria a quella amministrazione. Non compie invero un apprezzamento tecnico: il giudizio tecnico (datazione dell’immobile, attribuzione ad un certo architetto anziché ad un altro, etc.) costituisce la base, e in concreto il presupposto, per l’esercizio del potere di scelta”. E si può star certi che “si troveranno studiosi seri e attendibili che sosterranno, sulla base di serie argomentazioni di ordine scientifico, l’erroneità delle scelte stesse, che si tratta di ingenuità culturali, etc. E questi studiosi riterranno di essere portatori dell’interesse culturale coinvolto dalla scelta dell’amministrazione quanto meno allo stesso titolo dell’amministrazione stessa”: in tali casi il problema dell’interprete è “stabilire se la legge ha inteso conferire all’amministrazione un vero e proprio potere discrezionale (di scelta di politica culturale o tecnologica, etc., nel settore che presenta propriamente quella determinata valenza) ovvero ha inteso semplicemente assegnare ad essa un’attività di adempimento che si estrinseca in accertamenti e connessi apprezzamenti di ordine tecnico”; e nell’interpretazione bisognerà “guardare alla norma istitutiva del potere, se e in quali limiti essa ha affidato all’autorità amministrativa in un caso concreto la cura di uno specifico interesse pubblico ovvero dei meri compiti di adempimento e di attuazione della legge”.</div>
<div id="ftn49"><a title="" href="#_ftnref49" name="_ftn49">[48]</a> Così opina V. Ottaviano, <em>Giudice ordinario e giudice amministrativo </em>cit., pp. 429-430: “Tuttavia anche se le valutazioni dell’amministrazione avvengano unicamente sulla scorta di criteri tecnici, non perciò il giudice potrà rifare le valutazioni già compiute dall’organo che ha agito […] ritenere che il giudice possa sostituire il suo giudizio a quello dell’amministrazione significherebbe non tenere conto delle norme che così dispongono. Poiché tuttavia non può ammettersi che questa attività rientri in una sfera riservata all’amministrazione, non potendo sussistere una sfera siffatta che sarebbe sottratta all’osservanza del diritto, e quindi al sindacato del giudice, debbono individuarsi le modalità del riscontro che questo deve esercitare, le quali debbono permettere di accertare la sua conformità al diritto, senza d’altro canto invadere il campo dell’amministrazione”.</div>
<div id="ftn50"><a title="" href="#_ftnref50" name="_ftn50">[49]</a> Al fine di una maggiore comprensione della vicenda fattuale si può vedere Cons. Stato, Sez. VI, 22/9/2015, n. 4432, relativa alla medesima vicenda oggetto della sentenza richiamata nel testo, ed espressamente citata nella motivazione di questa, laddove il G.A. dichiara di respingere i motivi di appello “anche alla luce dei principi recentemente espressi su analoga fattispecie da questa Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 22 settembre 2015, n. 4432”. Nella sentenza il G.A. chiarisce che “La procedura d’ammissione era per titoli ed esami. La prova d’esame consisteva in una prova scritta che prevedeva la soluzione di 110 quesiti a risposta multipla, ciascun quesito con quattro possibili risposte, ed era divisa in due parti. La prima parte, generale, comprendeva 70 quesiti, era comune a tutte le tipologie di scuola ed era stata calendarizzata per il 28 ottobre 2014, in più sedi. La seconda parte – che qui interessa – comprendeva 40 quesiti, 30 dei quali comuni a tutte le tipologie di scuola appartenenti alla medesima area, ma differenziati a seconda dell’area prescelta (area medica, area chirurgica, area dei servizi clinici). Il bando per l’ammissione (DM n. 612/2014) aveva previsto lo svolgimento della seconda parte della prova, relativa ai 30 quesiti d’area, il 29 ottobre 2014 per le scuole di area medica, il 30 ottobre per le scuole di area chirurgica e il 31 ottobre per le scuole di area dei servizi clinici. Erano inoltre contemplati 10 quesiti specifici per ciascuna tipologia di scuola. Il 31 ottobre 2014, a seguito dei controlli di ricognizione finali sullo svolgimento dei test, il MIUR rilevava che nella somministrazione delle prove sui quesiti d’area del 29 e del 31 ottobre riguardanti rispettivamente le scuole dell’area medica e quelle dell’area dei servizi clinici si era verificata l’inversione dei quesiti delle prove del 29 ottobre con quelli delle prove del 31. Ai candidati che si accingevano a sostenere la prova dell’area medica erano state somministrate le domande dell’area dei servizi clinici, e viceversa. Dopo avere in un primo tempo annunciato di voler annullare e ripetere le prove coinvolte nell’errore determinato dal CINECA, il MIUR stabiliva di procedere alla validazione dei quesiti inclusi nelle prove dell’area medica e dell’area dei servizi clinici, considerando i quesiti rispettivi pertinenti rispetto ai criteri stabiliti dal bando, anche alla luce dell’inversione delle prove delle due aree segnalata dal CINECA. Le due prove d’area del 29 e del 31 ottobre venivano ritenute scientificamente aderenti ai criteri fissati dal bando d’ammissione e riconducibili in via diretta all’area medica (la prova del 29 ottobre) e all’area dei servizi clinici (la prova del 31 ottobre), tranne che per due domande per area, considerate non pertinenti. Queste ultime domande venivano neutralizzate (cfr. verbale della riunione della commissione nazionale del 3 novembre 2014). Per la prova dell’area medica del 29 ottobre, e per la prova dell’area dei servizi clinici del 31 ottobre, erano dunque ritenuti pertinenti 28 quesiti su 30, e non pertinenti due quesiti per ciascuna delle due prove. Il bando per l’ammissione alle scuole, all’art. 6, prevedeva, per la prova relativa alla seconda parte specifica d’area, l’attribuzione di un punto per ogni risposta esatta, di 0 punti per ogni risposta non data e la decurtazione di 0,30 punti per ogni risposta errata. Secondo quanto riferisce l’appellante, per effetto della neutralizzazione, a ciascun candidato veniva attribuito un punteggio pari a + 1,30 per ciascuna delle domande eliminate (“i ricorrenti espongono che … ad ogni candidato (veniva) attribuito il punteggio di 2,60 per le domande eliminate” – p. 1.1. sent., pag. 4). In realtà, dagli atti di causa non risulta con chiarezza se l’abbuono di punteggio per le domande neutralizzate sia stato effettivamente di punti 1,3 per ognuna delle due domande (ossia, più ancora di quanto ciascun candidato avrebbe avuto se la risposta fosse stata corretta), o di +1 per ciascun quesito. Ad esempio, a pag. 6 della sentenza del Tar n. 3926/2015, resa su controversia analoga, si legge che quale conseguenza delle neutralizzazioni “ad ogni candidato è stato attribuito un punteggio pari a +1 per entrambe le domande”“.</div>
<div id="ftn51"><a title="" href="#_ftnref51" name="_ftn51">[50]</a> La tesi della neutralità della tecnica – sostenuta, ad esempio, da G. Azzariti, <em>Brevi note su tecnici, amministrazione e politica</em>, in <em>Giur. cost.</em>, 1990, I, pp. 2713 ss. – si presenta, in realtà, assai pericolosa: siffatta neutralità infatti è (e non può che essere) soltanto presunta. Del resto, come scrive C. Marzuoli, <em>Potere amministrativo e valutazioni tecniche </em>cit., p. 227, “la valutazione tecnica è il tramite dell’imposizione (o della prevalenza) di certi valori rispetto ad altri […] i valori espressi dall’amministrazione sono (in via generale qualificabili come) più rappresentativi dei valori complessivamente espressi dalla società perché essi sono filtrati e influenzati dai valori dell’indirizzo politico”.</div>
<div id="ftn52"><a title="" href="#_ftnref52" name="_ftn52">[51]</a> Si può pienamente condividere, infatti, l’affermazione di E. Agazzi, <em>Il bene il male e la scienza</em>, Rusconi, Milano, 1992, p. 11, secondo il quale “il progresso dell’umanità si è realizzato mediante l’introduzione di utili, sagge e opportune regolamentazioni in molti campi in cui la loro assenza aveva condotto ad abusi, ingiustizie e pericoli per gli individui e per la comunità”. Peraltro, sebbene appaia inaccettabile il dominio incontrastato della scienza, ciò non autorizza a spingere verso la ‘antiscienza’: “La nostra società sembra essere passata dallo scientismo all’antiscienza, cioè dalla sopravvalutazione della scienza (e della tecnologia) come qualcosa di assolutamente e incondizionatamente buono in sé, alla considerazione della stessa come qualcosa di intrinsecamente e insanabilmente cattivo. Entrambi questi atteggiamenti” – secondo l’A. – sono “essenzialmente irragionevoli” (p. 10).</div>
<div id="ftn53"><a title="" href="#_ftnref53" name="_ftn53">[52]</a> Su questo profilo, G. Pelagatti, <em>Valutazioni tecniche dell’amministrazione pubblica </em>cit., p. 183, – citando in proposito C. Marzuoli, <em>Potere amministrativo e valutazioni tecniche </em>cit., – afferma: “Contrariamente all’autorità giurisdizionale […] l’autorità amministrativa esprime valori, opzioni, che – sia pure in modo non immediato – sono riconducibili all’indirizzo politico formulato dagli organi costituzionali. I ‘valori’ espressi dall’amministrazione, cioè, in quanto ‘filtrati e influenzati dai valori dell’indirizzo politico’ appaiono maggiormente rappresentativi, e quindi l’ipotesi di un potere riservato di valutazione tecnica risulta in questo modo fondata sul principio di democrazia e di rappresentatività”. In altre parole, “deve ritenersi doveroso per il legislatore in base agli artt. 24 e 103 della Cost., adottare un sistema di giustizia amministrativa che renda effettiva la tutela delle situazioni soggettive dei cittadini”, come sostiene V. Ottaviano, <em>Giudice ordinario e giudice amministrativo </em>cit., p. 440, il quale aggiunge che “Deve però dubitarsi che le esigenze di una giustizia amministrativa che sia tale, possano venire soddisfatte cancellando la diversità dei ruoli che spettano all’amministrazione e al giudice, ciò che importerebbe, fra l’altro, l’adozione di determinazioni amministrative da un organo non responsabile”.</div>
<div id="ftn54"><a title="" href="#_ftnref54" name="_ftn54">[53]</a> Come avverte E. Agazzi, <em>Il bene il male e la scienza </em>cit., pp. 17-18, bisogna considerare la “esistenza di una pluralità di valori, nessuno dei quali può pretendere di essere ‘assoluto’, nel senso di essere totalmente disgiunto dagli altri e tale da dover essere perseguito in sé e per sé, indipendentemente dal rispetto dovuto agli altri (nessun ‘relativismo’, si badi, è dunque implicito in questa posizione)”. Che “la visione della scienza come attività produttiva di verità, di certezze assolute” sia “inaccettabile alla luce delle acquisizioni della epistemologia contemporanea, che riconosce il carattere non assoluto della conoscenza scientifica” viene affermato anche da G. Pelagatti, <em>Valutazioni tecniche dell’amministrazione pubblica </em>cit., p. 169, il quale cita a sostegno l’autorevolissimo e decisivo contributo offerto sul punto da Karl Popper. Se ne deve concludere che quando si opera, comunque lo si faccia, e specialmente se si opera in sede di amministrazione pubblica, “sono necessari ogni volta dei giudizi di valore per determinare il modo corretto di agire”; e non pare dubitabile che “la scienza non rappresenta un’eccezione a questa regola generale”, dovendo pertanto “esser guidata da scelte ispirate da giudizi di valore, che debbono prendere in considerazione la pluralità dei valori” (così ancora E. Agazzi, <em>Il bene il male e la scienza </em>cit., loco cit.). E l’unico modo per praticare nella società complessa contemporanea un siffatto assunto conclusivo pare proprio quello di affidarsi al soggetto esponenziale della comunità.</div>
<div id="ftn55"><a title="" href="#_ftnref55" name="_ftn55">[54]</a> Quando versi in situazioni siffatte, peraltro, la P.A. deve comunque scegliere rifacendosi a criteri tecnico-scientifici, sia che si trovi nella fase preliminare alla scelta (e cioè nella fase dell’accertamento dei presupposti), sia che si trovi nella fase finale avente ad oggetto la scelta della soluzione da adottare per il contenuto provvedimentale: nell’uno e nell’altro caso, la scelta deve necessariamente tener conto degli elementi tecnico-scientifici che connotano l’azione amministrativa, e in nessun modo può prescindere da essi.</div>
<div id="ftn56"><a title="" href="#_ftnref56" name="_ftn56">[55]</a> Sembra fare eccezione (ma a ben vedere non è proprio così, visto che, comunque, il giudice afferma sì la sindacabilità delle valutazioni tecniche compiute dalla P.A., ma in ordine alla verifica della loro attendibilità, e non alla loro condivisibilità) Cons. Stato, Sez. IV, 9/4/1999, n. 601, secondo cui “è ragionevole l’esistenza di una “riserva di amministrazione” in ordine al merito amministrativo, elemento specializzante della funzione amministrativa; non anche in ordine all’apprezzamento dei presupposti di fatto del provvedimento amministrativo, elemento attinente ai requisiti di legittimità e di cui è ragionevole, invece, la sindacabilità giurisdizionale. Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici può svolgersi, allora, in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì invece alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo. Non è, quindi, l’opinabilità degli apprezzamenti tecnici dell’amministrazione che ne determina la sostituzione con quelli del giudice, ma la loro inattendibilità per l’insufficienza del criterio o per il vizio del procedimento applicativo […]. Quando la tecnica è inserita nella struttura della norma giuridica, l’applicazione di un criterio tecnico inadeguato o il giudizio fondato su operazioni non corrette o insufficienti comportano un vizio di legittimità dell’atto di riconoscimento o di diniego”.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-sindacato-giurisdizionale-sulle-valutazioni-tecniche-in-materia-ambientale/">Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche in materia ambientale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>A proposito di cartoline (e di inutili formalismi) nel processo contabile</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/a-proposito-di-cartoline-e-di-inutili-formalismi-nel-processo-contabile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2016 17:38:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/a-proposito-di-cartoline-e-di-inutili-formalismi-nel-processo-contabile/">A proposito di cartoline (e di inutili formalismi) nel processo contabile</a></p>
<p>&#160; Sommario*: 1. La sentenza da cui traggono spunto queste osservazioni. – 2. Il deposito dell’avviso di ricevimento della notificazione a mezzo posta: a) nel processo civile. – 3.  Segue: b) nel processo amministrativo. – 4. Segue: c) nel processo contabile. – 5. Considerazioni conclusive (inevitabilmente critiche). 1. Di recente,</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/a-proposito-di-cartoline-e-di-inutili-formalismi-nel-processo-contabile/">A proposito di cartoline (e di inutili formalismi) nel processo contabile</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sommario<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">*</a>: 1. La sentenza da cui traggono spunto queste osservazioni. – 2. Il deposito dell’avviso di ricevimento della notificazione a mezzo posta: <em>a)</em> nel processo civile. – 3.  <em>Segue</em>: <em>b)</em> nel processo amministrativo. – 4. <em>Segue</em>: <em>c)</em> nel processo contabile. – 5. Considerazioni conclusive (inevitabilmente critiche).</p>
<p><strong>1. </strong>Di recente, mi sono imbattuto, del tutto casualmente, nella massima di una sentenza della Corte dei conti, secondo la quale, alla luce delle vigenti disposizioni sul processo contabile, “l’appellante deve attendere il buon esito della notifica dell’appello per depositarlo, entro trenta giorni da tale momento, unitamente alla prova della sua avvenuta notifica alla controparte; in caso contrario il gravame deve ritenersi inammissibile, poiché la rituale notificazione alla controparte dell’atto d’appello e il suo successivo deposito presso la segreteria della Sezione competente sono “elementi costitutivi della fattispecie complessa da cui scaturisce la valida instaurazione del giudizio d’appello”, ed i termini relativi devono considerarsi perentori”<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[1]</a>.<br />
Non essendomi risultato del tutto chiaro, alla luce della sola massima, quali fossero gli adempimenti ritenuti indispensabili da tale sentenza al fine di evitare la decadenza per mancato rispetto del termine perentorio per il deposito, mi sono munito del testo integrale<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[2]</a>, leggendo il quale ho appurato che, ad avviso dei giudici contabili, per la valida instaurazione del giudizio d’appello, è necessario “che, nel rispetto dei termini prescritti, l’atto di appello sia notificato alla controparte e successivamente depositato con la prova della notifica eseguita”. In sostanza, per evitare che l’appello venga dichiarato inammissibile, dovrebbe depositarsi, entro trenta giorni dalla notifica del gravame, anche la prova della notifica stessa, consistente, nel caso di notifica effettuata a mezzo posta (proprio quello deciso dall’anzidetta pronuncia), nell’avviso di ricevimento della relativa raccomandata.<br />
A tale conclusione si perviene in virtù di una (eccessivamente?) rigorosa interpretazione dell’art. 1, comma 5-<em>bis</em>, del decreto legge n. 453 del 1993, convertito nella legge n. 19 del 1994, come modificato dal decreto legge n. 543 del 1996, convertito nella legge n. 639 del 1996, il quale testualmente dispone che, nei trenta giorni successivi alla notificazione, l’appello “deve essere depositato nella segreteria del giudice di appello con la prova delle avvenute notifiche, unitamente alla copia della sentenza appellata”.<br />
Trattasi di affermazione che, specie in considerazione della scarsissima casistica rinvenibile nell’ambito della giurisprudenza contabile e delle diverse soluzioni prospettate con riguardo ad altri sistemi processuali (sia pure in presenza di un dettato normativo non del tutto coincidente), sembra meritare qualche riflessione.</p>
<p><strong>2. </strong>Nel processo civile, la materia è disciplinata dai principi di diritto enunciati alcuni anni fa dalla Corte di cassazione, che, muovendo dal principio della scissione fra il momento della notificazione per il notificante e per il destinatario ed aderendo alla tesi secondo cui “l’avviso di ricevimento non è elemento costitutivo del procedimento di notificazione ma documento di prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica per il destinatario”, ha affermato che, così come non può addebitarsi al notificante il mancato perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario che non dipenda da un fatto a lui imputabile<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[3]</a>, “alla stessa conclusione deve, <em>a fortiori</em>, addivenirsi in ordine alla mera mancanza di quella dimostrazione, sempre che la mancata produzione non sia dipesa da un fatto imputabile al notificante, e purchè non vi sia stato, prima della rimessione dell’atto all’ufficiale giudiziario, un fatto indotto dallo stesso notificante (o dal suo difensore) ed a lui imputabile che abbia reso impossibile il perfezionamento della notificazione per il destinatario”<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[4]</a>.<br />
Secondo questa impostazione, nel giudizio di cassazione, il notificante che assuma di non aver prodotto l’avviso di ricevimento perché non gli è stato restituito “dovrà anzitutto domandare di essere rimesso in termini per la produzione dell’avviso stesso, offrendo la prova documentale della non imputabilità della causa della omessa produzione e, dunque, di avere esperito i rimedi che la legge appresta per il caso che l’avviso di ricevimento non sia tempestivamente restituito o sia stato smarrito dall’amministrazione postale. Sarà pertanto necessario che depositi la documentazione dalla quale risulti che, con congruo anticipo rispetto alla data fissata dalla corte per la trattazione del ricorso, era stato richiesto il duplicato che l’amministrazione postale è tenuta a rilasciare nel caso di smarrimento dell’originale da parte del servizio postale (ai sensi della l. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1): e tanto dovrà fare, se non vi abbia provveduto con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378, ovvero degli artt. 375, 380-<em>bis</em> o 380-<em>ter</em> c.p.c., al più tardi in udienza prima che abbia inizio la relazione di cui all’art. 379 c.p.c., comma 1, ovvero all’adunanza in camera di consiglio di cui all’art. 380-<em>bis</em> c.p.c.”. In difetto di produzione dell’avviso di ricevimento (ancorchè non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c.) ed in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione risulterà inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.. Il difensore del ricorrente presente in udienza o in camera di consiglio potrà, tuttavia, chiedere di essere rimesso in termini ai sensi dell’art. 180-<em>bis</em> c.p.c. per il deposito dell’avviso che affermi di non avere ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, come previsto dall’art. 6, comma 11, della legge n. 890 del 1982.<br />
La giurisprudenza più recente sembra muoversi lungo il percorso tracciato dalle Sezioni unite.<br />
Oltre a precisare che l’avviso di ricevimento costituisce, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge n. 890 del 1982, il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l’identità della persona alla quale il plico stesso è stato consegnato e che ha sottoscritto l’avviso<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[5]</a>, sicchè l’avvenuta notificazione non può essere provata mediante l’attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza nel sito <em>web</em> delle poste<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[6]</a>, si ribadisce che, nel caso in cui la parte non sia in grado di produrre l’avviso, la notifica è da ritenersi inesistente, per cui non ne può essere ordinata la rinnovazione <em>ex</em> art. 291 c.p.c.<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[7]</a>.<br />
Per quanto qui maggiormente interessa, è stato, altresì, ribadito che l’avviso di ricevimento non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della medesima disposizione, ovvero fino all’adunanza della Corte di cassazione in camera di consiglio di cui all’art. 380-<em>bis</em> c.p.c. (ancorchè non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372, comma 2, c.p.c.)<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[8]</a>.</p>
<p><strong>3.</strong> Pressochè analoga la situazione del processo amministrativo, che però ha dovuto far i conti con un’evoluzione del dato normativo.<br />
Quando il Consiglio di Stato era ancora giudice in unico grado, l’art. 36, comma 4, del testo unico del 1924 prevedeva che “[l]’originale del ricorso, con la prova delle eseguite notificazioni e coi documenti sui quali si fonda”, venisse depositato in segreteria, “insieme all’atto o provvedimento impugnato”, entro trenta giorni. Gli anzidetti “termini” e “modi” erano espressamente dichiarati perentori (“a pena di decadenza”) dal successivo comma 5.<br />
A seguito della trasformazione del giudizio innanzi al Consiglio di Stato in processo di secondo grado, conseguente all’entrata in vigore della legge istitutiva dei t.a.r. del 1971, la giurisprudenza aveva riferito l’onere di depositare il provvedimento impugnato alla decisione di primo grado appellata, affermando l’improcedibilità dell’appello nel caso in cui l’appellante non avesse provveduto all’incombente né esistesse in atti copia della decisione medesima, sia pure di diversa provenienza<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[9]</a>.<br />
A seguito delle critiche rivoltele dalla dottrina, l’anzidetta soluzione giurisprudenziale era stata sconfessata dall’Adunanza plenaria, secondo la quale al giudizio d’appello innanzi al Consiglio di Stato non doveva applicarsi il succitato art. 36, comma 4, bensì l’art. 347, comma 2, c.p.c.<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[10]</a>, per cui giurisprudenza e dottrina erano giunte alla conclusione che l’appellante dovesse produrre copia della sentenza appellata entro il termine per il deposito dei documenti<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[11]</a>.<br />
L’art. 21, comma 2, della legge n. 1034 del 1971 aveva poi stabilito, con riguardo al giudizio di primo grado innanzi ai t.a.r., che “[i]l ricorso, con la prova delle avvenute notifiche”, venisse depositato in segreteria, insieme a copia del provvedimento impugnato (o, quantomeno, alla prova del rifiuto dell’amministrazione di rilasciarla), entro trenta giorni. Il successivo comma 3 precisava, tuttavia, che “[l]a mancata produzione della copia del provvedimento impugnato non implica decadenza”.<br />
Alla luce di tale disposizione, la giurisprudenza aveva inizialmente ritenuto che anche “la prova delle avvenute notifiche” dovesse essere fornita entro il termine perentorio per il deposito del ricorso e che, nel caso di notifica effettuata a mezzo del servizio postale, anche l’avviso di ricevimento dovesse essere, quindi, prodotto entro trenta giorni: ciò in quanto tale modalità di notifica era considerata facoltativa, utilizzabile a rischio e pericolo di chi intendesse avvalersene<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[12]</a>.<br />
Tuttavia, dopo l’entrata in vigore della legge n. 890 del 1982, che ha facultato l’ufficiale giudiziario ad effettuare la notificazione tramite il servizio postale, è diventato più difficile sostenere che ricadano sul ricorrente le conseguenze di eventuali ritardi o disguidi che si verifichino nella fase successiva alla consegna del plico raccomandato al destinatario, sicchè la giurisprudenza aveva ritenuto applicabile, in via analogica, l’art. 5, comma 3, di tale legge, conseguentemente ammettendo che il ricorso notificato a mezzo posta venisse depositato anche privo dell’avviso di ricevimento, che si sarebbe potuto produrre anche in un momento successivo, purchè prima della decisione<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[13]</a>.<br />
Era parso, del resto, evidente che la prescrizione dettata dall’art. 36 del testo unico del 1924 si riferisse alla prova dell’unica forma di notifica concepibile a quell’epoca, <em>id est</em> alla sola relata di notifica apposta in calce all’originale del ricorso, come peraltro era confermato dal succitato art. 21 della legge istitutiva dei t.a.r., che, pur confermando la perentorietà del termine per il deposito dell’originale del ricorso, della prova delle eseguite notifiche e del provvedimento impugnato, aveva evitato di riportare la dicitura sanzionatoria contenuta nel comma 5 del predetto art. 36 (“a pena di decadenza”), la quale, pertanto, doveva “intendersi tacitamente abrogata nei riguardi dei <em>modi</em> per la notificazione del ricorso”<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[14]</a>.<br />
Negli anni successivi, si era, quindi, consolidato l’orientamento secondo cui, al fine di rispettare il termine per il deposito, fosse sufficiente produrre entro trenta giorni l’originale del ricorso, salvo il principio per cui al momento della decisione deve risultare la ritualità della notificazione tramite il servizio postale, <em>ergo</em> il deposito dell’avviso di ricevimento<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[15]</a>.<br />
L’art. 45 c.p.a. faculta ora, espressamente il ricorrente che si sia avvalso della notifica a mezzo posta a depositare il ricorso, ancorchè non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione si è perfezionata per il notificante (comma 2), fermo restando che, in mancanza della successiva prova documentale della data in cui la notificazione stessa si è perfezionata anche per il destinatario, “le domande introdotte con l’atto non possono essere esaminate”.<br />
Quest’ultimo onere probatorio non è assoggettato, però, ad alcun termine decadenziale<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[16]</a>, per cui si ritiene che l’avviso di ricevimento possa essere prodotto anche in prossimità dell’udienza<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[17]</a>.<br />
Com’è noto, peraltro, l’art. 55, comma 6, c.p.a. faculta il ricorrente, “ai fini del giudizio cautelare”, a “provare la data di perfezionamento della notificazione producendo copia dell’attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza nel sito internet delle poste”<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[18]</a>.<br />
Infine, con specifico riguardo al giudizio d’appello, l’art. 94 c.p.a. dispone che “il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione ai sensi dell’articolo 45, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni”.<br />
Quest’ultima disposizione è stata interpretata in modo alquanto tollerante dalla giurisprudenza, la quale ha precisato, da un lato, che la copia della sentenza appellata da depositare non dev’essere necessariamente autentica (com’è, invece, espressamente previsto dall’art. 369 c.p.c.)<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[19]</a> e, dall’altro, che la disposizione medesima “non impedisc[e] certo che il deposito di copia della sentenza impugnata sia effettuato separatamente rispetto al deposito del ricorso […] e ciò per effetto del rinvio esterno all’art. 372 c.p.c. che consente il deposito autonomo di documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso, purchè, però, nel veduto termine perentorio di trenta giorni”<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[20]</a>. Proprio con riguardo a quest’ultimo aspetto (che qui maggiormente rileva), la stessa giurisprudenza appare, peraltro, alquanto possibilista perché non esclude del tutto (“a voler ritenere legittima la produzione dei documenti previsti dall’art. 94 cit. anche oltre il termine stabilito dalla norma, attraverso l’espletamento delle modalità stabilite dall’art. 372, comma 2, c.p.c. o, in alternativa, mediante l’applicazione dell’art. 347, comma 2, c.p.c. […]”) che la copia della sentenza appellata venga prodotta anche al di là del termine per il deposito dell’appello, purchè entro quello di quaranta giorni liberi prima dell’udienza previsto per il deposito di documenti<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[21]</a>.<br />
Attenta dottrina ha, peraltro, condivisibilmente osservato che l’inciso “a pena di decadenza”, contenuto nel succitato art. 94, “sembra più correttamente riferibile soltanto alla prima parte dell’enunciato, concernente il deposito del ricorso, piuttosto che alla seconda parte sui documenti da allegare”; il che induce a ritenere non solo che la copia della sentenza appellata possa “essere prodotta in ogni momento, con il limite del passaggio in giudicato della causa”<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[22]</a>, ma anche, per quanto qui maggiormente interessa, che analogo regime possa osservarsi per la “prova delle eseguite notificazioni”, la quale pure dovrebbe, quindi, poter essere fornita “anche successivamente, alla luce del richiamato art. 45, co. 3 (che prevede espressamente l’ipotesi del deposito delle prove delle notifiche anche in un secondo momento rispetto al deposito del ricorso, senza fissare alcun termine)”<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24">[23]</a>.<br />
Se si conviene sul punto, <em>ergo</em> si esclude che il regime del deposito dell’appello possa essere differente da quello del deposito del ricorso al t.a.r., può affermarsi, in definitiva, che la giurisprudenza amministrativa più recente è sostanzialmente allineata alle Sezioni unite nella misura in cui afferma che:<br />
&#8211; l’avviso di ricevimento costituisce il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l’identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l’atto, attestando il perfezionamento della notifica<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25">[24]</a>;<br />
&#8211; il mancato deposito di tale avviso comporta, in mancanza di costituzione della parte intimata, l’inammissibilità del ricorso<a title="" href="#_ftn26" name="_ftnref26">[25]</a> (la quale, tuttavia, può essere pronunciata solo previo avviso alla parte interessata della questione rilevabile d’ufficio, ai sensi dell’art. 73 c.p.a.<a title="" href="#_ftn27" name="_ftnref27">[26]</a>);<br />
&#8211; tale deposito può essere effettuato anche in un momento successivo a quello di produzione dell’originale del ricorso notificato a mezzo posta, purchè entro l’udienza di discussione della causa, al fine di consentire al giudice l’accertamento d’ufficio della corretta costituzione del rapporto processuale<a title="" href="#_ftn28" name="_ftnref28">[27]</a>;<br />
&#8211; il ricorrente deve porre in essere ogni iniziativa di verifica prima che la causa sia trattenuta per la decisione, ottenendo, eventualmente, il rilascio di duplicato in caso di smarrimento dell’avviso<a title="" href="#_ftn29" name="_ftnref29">[28]</a>.</p>
<p><strong>4. </strong>Come già detto<a title="" href="#_ftn30" name="_ftnref30">[29]</a>, nel processo contabile è l’art. 1, comma 5-<em>bis</em>, del decreto legge n. 453 del 1993, convertito nella legge n. 19 del 1994, come modificato dal decreto legge n. 543 del 1996, convertito nella legge n. 639 del 1996, a regolare la fattispecie in esame.<br />
Tale disposizione, dopo aver indicato i termini – breve (sessanta giorni dalla notificazione) e lungo (un anno dalla pubblicazione) – entro cui “è proponibile” (cioè, notificabile) l’appello avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali,  dispone che, nei trenta giorni successivi alla notificazione, il gravame “deve essere depositato nella segreteria del giudice di appello con la prova delle avvenute notifiche, unitamente alla copia della sentenza appellata”.<br />
Anche in tal caso, non è – ovviamente – in discussione la natura perentoria del termine per il deposito dell’appello, espressamente sancita dall’art. 8 del regolamento di procedura del 1933<a title="" href="#_ftn31" name="_ftnref31">[30]</a>, bensì l’assoggettabilità al termine stesso (anche) del deposito della “prova delle avvenute notifiche”.<br />
Ebbene, per quanto qui interessa, anche la giurisprudenza contabile ha da tempo affermato che, “[i]n ipotesi di notifica dell’appello effettuata a mezzo del servizio postale, il mancato deposito dell’avviso di ricevimento del plico raccomandato determina l’inammissibilità dell’impugnativa”<a title="" href="#_ftn32" name="_ftnref32">[31]</a>.<br />
Non constano, tuttavia, precedenti specifici in ordine all’ultimo momento utile per effettuare tale deposito.<br />
Tale non può ritenersi, infatti, nemmeno qualcuna delle sentenze indicate in calce alla massima da cui traggono spunto le presenti note<a title="" href="#_ftn33" name="_ftnref33">[32]</a>. Una di esse, invero, contiene un’affermazione di principio attinente alla problematica in esame: vi si legge, infatti, che, costituendo “la prova delle avvenute notifiche” un elemento “della fattispecie complessa dalla quale scaturisce la valida instaurazione del giudizio di appello”, è necessario che, “nel rispetto dei prescritti termini, l’atto sia notificato alla controparte e, quindi, depositato presso la Segreteria del giudice adito, con la prova dell’avvenuta notifica, e, unitamente alla copia della sentenza appellata”<a title="" href="#_ftn34" name="_ftnref34">[33]</a>. Proseguendo nella lettura, tuttavia, ci si accorge che, in quel caso, l’appello non era stato dichiarato inammissibile in ragione del mancato deposito, entro il termine decadenziale, della prova delle avvenute notifiche, bensì “in conseguenza dell’omessa notifica al P.M. dell’atto di appello”! Un’inammissibilità, quindi, davvero scontata, che fa assumere all’affermazione di principio – peraltro, alquanto sbrigativa ed apodittica – che precede la pronuncia in rito le sembianze di un vero e proprio <em>obiter dictum</em>.<br />
Per il resto, è appena il caso di rilevare che anche nel giudizio di responsabilità amministrativa si seguono normalmente le regole processuali comuni ed è espressamente consentita la notificazione mediante il servizio postale (artt. 6 e 26 del regolamento di procedura del 1933)<a title="" href="#_ftn35" name="_ftnref35">[34]</a>.</p>
<p><strong>5.</strong> Questo, dunque, lo stato dell’arte quand’è intervenuta la sentenza che ha stimolato le presenti riflessioni.<br />
Dopo aver riportato il succitato art. 1, comma 5-<em>bis</em>, del decreto legge n. 453 del 1993, e s.m.i., la motivazione della decisione è in gran parte (quattro pagine su sei!) dedicata ad una pronuncia delle Sezioni riunite, dalla quale i giudici d’appello siciliani traggono la conclusione che, nella specie, l’appellante “avrebbe dovuto attendere il buon esito della notifica dell’appello per depositare, entro trenta giorni da tale momento, l’appello stesso, unitamente alla prova della sua avvenuta notifica alla controparte”. E siccome l’appellante non aveva depositato, entro l’anzidetto termine, gli avvisi di ricevimento del gravame notificato a mezzo posta né provato, successivamente, che gli stessi gli fossero pervenuti oltre il termine stesso (mentre i timbri di spedizione apposti sugli avvisi lasciavano presumere che gli stessi gli fossero stati restituiti “in tempo utile per il rispetto del suddetto termine di trenta giorni”), l’appello è stato dichiarato inammissibile.<br />
Il ragionamento non convince.<br />
Innanzitutto, a ben guardare, la predetta pronuncia delle Sezioni riunite<a title="" href="#_ftn36" name="_ftnref36">[35]</a> non appare affatto dirimente.<br />
Le Sezioni riunite, infatti, essendo chiamate a risolvere una precisa questione di massima, si erano limitate ad affermare – in linea con l’ormai consolidatissima giurisprudenza sia civile che amministrativa – che il <em>dies a quo</em> del termine per il deposito dell’appello dev’essere individuato in quello in cui la notifica si è perfezionata per il destinatario, non già in quello in cui essa deve considerarsi compiuta per l’appellante. La circostanza che a tale conclusione, invero ormai da tempo scontata, si sia pervenuti anche alla luce dell’art. 1, comma 5-<em>bis</em>, del decreto legge n. 453 del 1993, e s.m.i., laddove dispone che l’appello va depositato “con la prova delle avvenute notifiche”, non è sufficiente per escludere che l’appello possa essere depositato anche prima del perfezionamento della notifica per il destinatario e che di quest’ultima circostanza possa darsi prova nel prosieguo del giudizio, come pacificamente ammesso negli altri sistemi processuali<a title="" href="#_ftn37" name="_ftnref37">[36]</a>.<br />
Non si comprende, poi, in base a quale ragionamento la Corte siciliana abbia ritenuto non pertinente la sentenza depositata in udienza dal difensore dell’appellante, affermando che la stessa “si riferisce all’onere, per il ricorrente, di produrre, non oltre l’udienza di discussione ed a pena d’inammissibilità del ricorso, gli atti comprovanti la regolarità della notifica del ricorso stesso e non, invece, all’onere di depositare, entro i trenta giorni successivi alla notifica alla controparte, l’atto d’appello”. Tale sentenza, non a caso già citata da chi scrive<a title="" href="#_ftn38" name="_ftnref38">[37]</a>, afferma proprio che l’avviso di ricevimento del ricorso per cassazione notificato a mezzo posta può essere depositato anche in un momento successivo al deposito del ricorso medesimo, purchè “non oltre l’udienza di discussione”, sicchè si attaglia(va) perfettamente al caso di specie.<br />
Sotto altro profilo, gli argomenti che sostengono tale tesi ed inducono, quindi, a non condividere l’esegesi del succitato art. 1, comma 5-<em>bis</em>, proposta dai giudici d’appello siciliani sembrano estensibili anche al processo contabile: visto che l’art. 5, comma 3, della legge n. 890 del 1982, nel consentire espressamente alla parte che intenda iscrivere a ruolo una causa civile o depositare un ricorso o un controricorso nel giudizio civile di cassazione di depositare entro il relativo termine perentorio esclusivamente l’originale dell’atto per poi allegare l’avviso di ricevimento prima che la causa venga posta in decisione, mira chiaramente ad “ovviare alla dannosa evenienza che la parte interessata, dopo aver provveduto alla notificazione del ricorso, si trovi nell’impossibilità di far fronte agli adempimenti processuali successivi (deposito del ricorso e iscrizione a ruolo della causa), finchè non sia in possesso dell’originale dell’atto notificato e della ricevuta di ritorno, con le note conseguenze sfavorevoli di improcedibilità del ricorso”, non si comprende perchè lo stesso non dovrebbe potersi applicare anche al processo contabile, così evitandosi un’irragionevole differenziazione normativa in presenza di situazioni del tutto omogenee<a title="" href="#_ftn39" name="_ftnref39">[38]</a>.<br />
In altri termini, anche nel processo contabile vale il principio secondo cui la parte è tenuta a sopportare la decadenza da un potere processuale solo quando essa derivi da una causa ad essa imputabile, non essendo tenuta a rispondere delle negligenze di terzi (si pensi, ad es., all’ufficiale giudiziario che abbia apposto un indirizzo errato nell’avviso di ricevimento ovvero all’agente postale che abbia omesso di restituirlo al notificante), sicchè non v’è ragione per penalizzare colui che utilizzi il servizio postale, che peraltro rappresenta spesso l’unico strumento per colmare la distanza tra ufficio giudiziario (o avvocato) competente ad effettuare la notifica e residenza o domicilio del destinatario<a title="" href="#_ftn40" name="_ftnref40"><sup><sup>[39]</sup></sup></a>.<br />
Né a contrarie conclusioni può indurre il tenore letterale dell’art. 1, comma 5-<em>bis</em>, del decreto legge n. 453 del 1993, e s.m.i., invero assai chiaro nel disporre che, entro il termine decadenziale, l’appello debba essere depositato “con la prova delle avvenute notifiche”.<br />
A ben guardare, infatti, anche l’art. 36, comma 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato conteneva analoga disposizione<a title="" href="#_ftn41" name="_ftnref41">[40]</a>, peraltro corredata della precisazione – mancante, invece, nel succitato art. 1, comma 5-<em>bis</em> – che i termini ed i modi prescritti per la notificazione ed il deposito del ricorso “debbono osservarsi a pena di decadenza”. Ciò non aveva impedito, però, alla dottrina di affermare, ormai mezzo secolo fa, che il principio allora contenuto nell’art. 5 del regio decreto n. 2393 del 1923 – che, analogamente all’attuale art. 5 della legge n. 890 del 1982, consentiva alla parte che intendesse iscrivere a ruolo una causa civile o depositare un ricorso o un controricorso nel giudizio civile di cassazione di depositare entro il relativo termine perentorio esclusivamente l’originale dell’atto per poi allegare l’avviso di ricevimento prima che la causa venisse posta in decisione – era tranquillamente applicabile anche al processo amministrativo perché, “[s]e lo scopo della notifica è quello di porre l’ente dal quale il provvedimento impugnato promana e le persone che sono controinteressate in condizione di conoscere l’impugnativa e di contrastarla, la necessità che detta prova sia fornita dal ricorrente non sussiste all’atto del deposito del ricorso bensì al momento della trattazione dello stesso”<a title="" href="#_ftn42" name="_ftnref42">[41]</a>.<br />
Allo stesso modo, anche l’art. 94 c.p.a. prevede oggi che, entro il termine decadenziale, l’appello amministrativo debba essere depositato “unitamente […] alla prova delle eseguite notificazioni”, ma ciò non ha impedito ai commentatori di affermare che quest’ultima “deve senz’altro ammettersi anche successivamente”<a title="" href="#_ftn43" name="_ftnref43">[42]</a>.<br />
Se, poi, i giudici vogliono evitare il fastidio di studiare inutilmente controversie, magari assai complesse, la cui trattazione debba poi essere differita a causa dell’omesso tempestivo deposito dell’avviso di ricevimento, ben possono organizzarsi in modo tale da non fissare l’udienza di discussione prima che tutti gli avvisi di ricevimento siano depositati (ovvero tutte le parti intimate si siano costituite)<a title="" href="#_ftn44" name="_ftnref44">[43]</a>.<br />
In definitiva, si è dell’avviso che, una volta ammessa anche nel processo contabile la notificazione degli atti a mezzo posta, non vi sia ragione per mantenere soltanto in quest’ultimo processo una disciplina differenziata del deposito della prova di tale notificazione<a title="" href="#_ftn45" name="_ftnref45"><sup><sup>[44]</sup></sup></a>, per cui, prim’ancora dell’avvento delle nuove leggi processuali contabili in corso di elaborazione, si auspica un’interpretazione più permissiva dell’art. 1, comma 5-<em>bis</em>, del decreto legge n. 453 del 1993, e s.m.i..<br />
A tal fine, non sembra, peraltro, necessaria un’eccessiva forzatura del dato normativo, ma è sufficiente valorizzare il principio, ormai acquisito, della scissione fra il momento della notificazione per il notificante e per il destinatario e ritenere che, nel prevedere che, entro il termine perentorio per il deposito dell’appello, debba essere prodotta anche “la prova delle avvenute notifiche”, la norma alluda alla sola prova del perfezionamento delle notifiche per l’appellante – cioè, della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (o all’ufficio postale nel caso di notifica effettuata direttamente dall’avvocato) – e che la prova del perfezionamento delle notifiche stesse per i destinatari possa essere, invece, fornita – mediante la produzione degli avvisi di ricevimento – anche in un momento successivo<a title="" href="#_ftn46" name="_ftnref46">[45]</a>.<br />
Diversamente, resterà la sensazione di trovarsi in presenza di uno dei tanti “formalismi cattivi” (o quantomeno inutili) che la più avveduta dottrina continua, opportunamente, a stigmatizzare<a title="" href="#_ftn47" name="_ftnref47">[46]</a>.</p>
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<p>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">*</a> In corso di pubblicazione in <em>Diritto e processo amministrativo</em>.</div>
<div id="ftn2"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[1]</a> Così Sez. giur. app. Reg. sic., 2 marzo 2015, n. 55/A, in <em>Rass. amm. sic.</em>, 2015, 369.</div>
<div id="ftn3"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[2]</a> In <a href="http://www.corteconti.it/">www.corteconti.it</a>.</div>
<div id="ftn4"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[3]</a> In simili ipotesi, tuttavia, la parte che ha richiesto la notifica non andata a buon fine, appreso dell’esito negativo, al fine di conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi immediatamente per riprendere il processo notficatorio e svolgere tempestivamente gli atti necessari al suo completamento: Cass. civ., Sez. un., 15 luglio 2016, n. 14594, in <a href="http://www.lexitalia.it/">www.lexitalia.it</a>, n. 7/2016.</div>
<div id="ftn5"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[4]</a> Sez. un., 14 gennaio 2008, n. 627, in <em>Giust. civ.</em>, 2008, 2020, con nota adesiva di U. Lopardi, <em>A proposito del deposito dell’avviso di ricevimento nel giudizio di legittimità</em>, il quale critica soltanto l’affermazione circa l’ammissibilità del deposito in udienza senza il rispetto del disposto dell’art. 372 c.p.c.</div>
<div id="ftn6"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[5]</a> <em>Ex multis</em>, Trib. Firenze, Sez. I, 31 marzo 2016, ined.; Cass. civ., Sez. III, 20 gennaio 2016, n. 891, in <em>Dir. e giust.</em>, 2016, 5, 24, con nota di A. Paganini, <em>Mancata prova di aver ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio: il gravame è inammissibile</em>; Sez. V, 21 ottobre 2015, n. 21379, in <em>CED Cassazione</em>, 2015; Sez. VI, ord. 8 ottobre 2015, n. 20171, in <em>Dir. e giust.</em>, 2015, 37, 13; Trib. Padova, Sez. II, 2 maggio 2014, ined.; Cass. civ., Sez. trib., 10 gennaio 2013, n. 426, in <em>Dir. e giust.</em>, 2013, 35, con nota di E. Di Giacomo, <em>Senza avviso di ricevimento, ricorso inesistente</em>; Cass. civ., Sez. V, 11 maggio 2012, n. 7360, in <em>Azienditalia fin. e trib.</em>, 2012, 726.</div>
<div id="ftn7"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[6]</a> Cass. civ., Sez. VI, ord. 8 novembre 2012, n. 19387, in <em>Dir. e giust.</em>, 2012, 959, con nota di A.M. Basso, <em>Il foglio stampato dal servizio</em> online <em>di Poste Italiane non prova l’avvenuta notificazione</em>.</div>
<div id="ftn8"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[7]</a> Cass. civ., Sez. V, 30 dicembre 2015, n. 26108 e 1 ottobre 2015, n. 19623, in <em>CED Cassazione</em>, 2015; Sez. un., 10 maggio 2011, n. 10175, in <a href="http://www.lexitalia.it/">www.lexitalia.it</a>, n. 5/2011.</div>
<div id="ftn9"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[8]</a> Cass. civ., Sez. VI, 23 febbraio 2016, n. 3553, 24 settembre 2015, n. 19014 e 28 novembre 2014, n. 25285, in <em>Guida al diritto</em>, 2016, 18, 63, e in <em>CED Cassazione</em>, 2015 e 2014; Sez. trib., 5 febbraio 2009, n. 2780, <em>ivi</em>, 2009.</div>
<div id="ftn10"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[9]</a> Così riferisce F. de Leonardis, <em>Art. 36 t.u.c.s.</em>, in A. Romano – R. Villata (a cura di), <em>Commentario breve alle leggi sulla giustizia amministrativa</em>, 3ᵃ ed., Padova, 2009, 1508, a cui si rinvia per i relativi riferimenti giurisprudenziali.</div>
<div id="ftn11"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[10]</a> Dec. 22 dicembre 1982, n. 20, in <em>Giur. it.</em>, 1983, III, 270.</div>
<div id="ftn12"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[11]</a> Per i relativi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, si rinvia nuovamente a F. de Leonardis, <em>op. cit.</em>, 1509.</div>
<div id="ftn13"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[12]</a> M. Andreis, <em>Art. 21 l. TAR</em>, in A. Romano – R. Villata (a cura di), <em>op. cit.</em>, 683, a cui si rinvia per i relativi riferimenti giurisprudenziali.</div>
<div id="ftn14"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[13]</a> In tal senso, <em>ex plurimis</em>, Cons. St., Sez. V, 24 marzo 1998, n. 341, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 1999, 1174, con nota di E. Pulici, <em>L’incidenza della scelta delle modalità di notificazione del ricorso sull’esercizio del diritto d’azione. Considerazioni in tema di notificazione a mezzo posta e di deposito dell’avviso di ricevimento</em>.</div>
<div id="ftn15"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[14]</a> E. Pulici, <em>op. cit.</em>, 1183-1184.</div>
<div id="ftn16"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[15]</a> Per i relativi riferimenti giurisprudenziali, cfr. N. Saitta, <em>Sistema di giustizia amministrativa</em>, 2ᵃ ed., Milano, 2009, 70; V. Caianiello, <em>Manuale di diritto processuale amministrativo</em>, 3ᵃ ed., Torino, 2003, 670-671.</div>
<div id="ftn17"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[16]</a> Nel senso che l’art. 45, comma 3, c.p.a. si limita a stabilire che, “in assenza di tale prova, le domande proposte non possono essere esaminate”, per cui non può configurarsi una decadenza non espressamente prevista dalla legge, Cons. St., Sez. V, 5 dicembre 2012, n. 6241, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a>; Sez. III, 7 dicembre 2011, n. 6453, <em>ibidem</em>.</div>
<div id="ftn18"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[17]</a> G. Tropea, <em>Ricorso principale, ricorso incidentale e costituzione delle parti</em>, in B. Sassani – R. Villata (a cura di), <em>Il codice del processo amministrativo</em>, Torino, 2012, 535; C.E. Gallo, <em>Manuale di giustizia amministrativa</em>, 5ᵃ ed., Torino, 2010, 174-175, il quale, però, continua a ritenere necessario il rispetto del termine per il deposito dei documenti.</div>
<div id="ftn19"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[18]</a> In tema, per tutti, S. Virzì, <em>Diritto vivente in tema di notificazioni a mezzo del servizio postale e interpretazione adeguatrice dell’art. 55, comma 6, d.lg. n. 104 del 2010</em>, in <em>Foro amm. – TAR</em>, 2010, 3411 ss.</div>
<div id="ftn20"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[19]</a> Cons. St., Sez. V, 28 maggio 2014, n. 2773, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a>.</div>
<div id="ftn21"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[20]</a> Cons. St., Sez. III, 14 giugno 2011, n. 3619, in <em>Urb. e app.</em>, 2011, 1494.</div>
<div id="ftn22"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[21]</a> Cons. St., Sez. III, n. 3619/2011, cit., che, infatti, giunge poi alla declaratoria di inammissibilità dell’appello sol perché, nella specie, la copia della sentenza appellata non era mai stata prodotta in giudizio ed il mancato onere dell’appellante non era “stato surrogato nemmeno dall’appellato o da altra parte costituita».</div>
<div id="ftn23"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[22]</a> Si consideri, d’altronde, che il deposito della sentenza impugnata serve soltanto a consentire al giudice d’appello di esaminarla (<em>ex multis</em>, Trib. Termini Imerese, 19 settembre 2012, in <em>Corr. merito</em>, 2013, 25), sicchè non v’è ragione di dichiarare il gravame improcedibile sol perché tale adempimento è stato espletato oltre il termine decadenziale previsto per il deposito dell’appello.</div>
<div id="ftn24"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24">[23]</a> M. Lipari, <em>Artt. 91-99</em>, in A. Quaranta – V. Lopilato (a cura di), <em>Il processo amministrativo</em>, Milano, 2011, 716.</div>
<div id="ftn25"><a title="" href="#_ftnref25" name="_ftn25">[24]</a> Cons. St., Sez. III, 5 febbraio 2015, n. 591, in <em>Giurisd. amm.</em>, 2015, I, 31; Sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 531, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a>.</div>
<div id="ftn26"><a title="" href="#_ftnref26" name="_ftn26">[25]</a> Cons. Giust. Amm. Reg. sic., 29 febbraio 2016, n. 64, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a>; in termini, con esplicito riguardo all’art. 45 c.p.a., T.A.R. Basilicata, Sez. I, 3 luglio 2015, nn. 373, 380 e 381, <em>ibidem</em>.</div>
<div id="ftn27"><a title="" href="#_ftnref27" name="_ftn27">[26]</a> Cons. Giust. Amm. Reg. sic., 3 settembre 2014, n. 505, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a>; Cons. St., Sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4958, <em>ibidem</em>.</div>
<div id="ftn28"><a title="" href="#_ftnref28" name="_ftn28">[27]</a> T.A.R. Campania-Napoli, Sez. VIII, 11 ottobre 2012, n. 4075, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a>; Sez. III, 27 marzo 2012, n. 1495, <em>ibidem</em>; Cons. St., Sez. VI, 27 febbraio 2012, n. 1082, <em>ibidem</em>.</div>
<div id="ftn29"><a title="" href="#_ftnref29" name="_ftn29">[28]</a> T.A.R. Basilicata, Sez. I, 3 luglio 2015, n. 379, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a>.</div>
<div id="ftn30"><a title="" href="#_ftnref30" name="_ftn30">[29]</a> <em>Retro</em>, § 1.</div>
<div id="ftn31"><a title="" href="#_ftnref31" name="_ftn31">[30]</a> Nel senso che si tratta di termine previsto a pena di decadenza, sicchè l’appello depositato in segreteria oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla notifica va dichiarato inammissibile, <em>ex multis</em>, C. conti, Sez. III, 6 novembre 2007, n. 396/A e 4 maggio 2007, n. 113/A, in <em>CED Cassazione</em>, 2007; Sez. II, 20 settembre 2007, n. 298/A, <em>ibidem</em>.</div>
<div id="ftn32"><a title="" href="#_ftnref32" name="_ftn32">[31]</a> Così C. conti, Sez. III, 20 giugno 2006, n. 258/A, in <em>CED Cassazione</em>, 2006, con riguardo ad un giudizio pensionistico; già prima della riforma del 1994/96, Sez. riun., 12 novembre 1987, n. 562/A, in <em>Riv. C. conti</em>, 1988, 2, 44, con riguardo ad un giudizio d’aggio esattoriale.</div>
<div id="ftn33"><a title="" href="#_ftnref33" name="_ftn33">[32]</a> C. conti, Sez. I, nn. 362/A/2002, 143/A/2003 e 389/A/2003.</div>
<div id="ftn34"><a title="" href="#_ftnref34" name="_ftn34">[33]</a> Così C. conti, Sez. I, 22 ottobre 2002, n. 362/A, in <a href="http://www.corteconti.it/">www.corteconti.it</a>.</div>
<div id="ftn35"><a title="" href="#_ftnref35" name="_ftn35">[34]</a> P.L. Rebecchi, <em>Osservazioni in tema di notificazioni nel giudizio di responsabilità amministrativa. Il caso della notifica dell’atto introduttivo presso l’ufficio pubblico di appartenenza del convenuto</em>, in <a href="http://www.amcorteconti.it/">www.amcorteconti.it</a>.</div>
<div id="ftn36"><a title="" href="#_ftnref36" name="_ftn36">[35]</a> Dec. 21 dicembre 2009, n. 8/QM, in <a href="http://www.corteconti.it/">www.corteconti.it</a>.</div>
<div id="ftn37"><a title="" href="#_ftnref37" name="_ftn37">[36]</a> V. <em>retro</em>, §§ 2 e 3.</div>
<div id="ftn38"><a title="" href="#_ftnref38" name="_ftn38">[37]</a> Cass. civ., Sez. VI, n. 25285/2014, cit. nella nota 7.</div>
<div id="ftn39"><a title="" href="#_ftnref39" name="_ftn39">[38]</a> In tal senso, del tutto condivisibilmente, E. Pulici, <em>op. cit.</em>, 1192.</div>
<div id="ftn40"><a title="" href="#_ftnref40" name="_ftn40">[39]</a> A. Sorbello, <em>La notificazione degli atti processuali civili</em>, in <em>Giust. civ.</em>, 2006, 253-254.</div>
<div id="ftn41"><a title="" href="#_ftnref41" name="_ftn41">[40]</a> Cfr. <em>retro</em>, § 3.</div>
<div id="ftn42"><a title="" href="#_ftnref42" name="_ftn42">[41]</a> N. Sciacca, <em>La prova della notificazione del ricorso a mezzo del servizio postale</em>, in <em>Problemi del processo amministrativo</em> (Atti del IX Convegno di studi di scienza dell’amministrazione &#8211; Varenna, 19-22 settembre 1963), Milano, 1965, 525 ss., spec. 530.</div>
<div id="ftn43"><a title="" href="#_ftnref43" name="_ftn43">[42]</a> M. Lipari, <em>ibidem</em>.</div>
<div id="ftn44"><a title="" href="#_ftnref44" name="_ftn44">[43]</a> Come suggerito da R. Russo, <em>Storie di straordinaria entropia processuale. Alla ricerca della ‘cartolina perduta’</em>, in <a href="http://www.judicium.it/">www.judicium.it</a> (marzo 2016).</div>
<div id="ftn45"><a title="" href="#_ftnref45" name="_ftn45">[44]</a> N. Sciacca, <em>op. cit.</em>, 531.</div>
<div id="ftn46"><a title="" href="#_ftnref46" name="_ftn46">[45]</a> In tal senso, con riguardo all’art. 45 c.p.a., T.A.R. Calabria-Catanzaro, Sez. I, 30 luglio 2014, nn. 1275, 1276, 1277, 1278, 1285, 1286 e 1288, in <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a>.</div>
<div id="ftn47"><a title="" href="#_ftnref47" name="_ftn47">[46]</a> Tra i tanti, di recente, S. Chiarloni, <em>Etica, formalismo processuale, abuso del processo</em>, in <em>Riv. trim. dir. e proc. civ.</em>, 2014, 1281 ss.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/a-proposito-di-cartoline-e-di-inutili-formalismi-nel-processo-contabile/">A proposito di cartoline (e di inutili formalismi) nel processo contabile</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Il “nuovo” licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio ex  d. lgs. 20 Giugno 2016, n. 116; un licenziamento direttissimo ?</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-nuovo-licenziamento-disciplinare-per-falsa-attestazione-della-presenza-in-servizio-ex-d-lgs-20-giugno-2016-n-116-un-licenziamento-direttissimo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2016 17:38:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-nuovo-licenziamento-disciplinare-per-falsa-attestazione-della-presenza-in-servizio-ex-d-lgs-20-giugno-2016-n-116-un-licenziamento-direttissimo/">Il “nuovo” licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio ex  d. lgs. 20 Giugno 2016, n. 116; un licenziamento direttissimo ?</a></p>
<p>1.1  Frammenti e codici “Con questi frammenti ho puntellato le mie rovine”, ha scritto Thomas Stearns Eliot nel suo capolavoro “La terra desolata”[1]. La splendida frase richiama alla mente due elementi che finiscono per connotare l’amministrazione pubblica odierna, tanto in termini di autocoscienza, ovvero nel modo in cui essa stessa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-nuovo-licenziamento-disciplinare-per-falsa-attestazione-della-presenza-in-servizio-ex-d-lgs-20-giugno-2016-n-116-un-licenziamento-direttissimo/">Il “nuovo” licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio ex  d. lgs. 20 Giugno 2016, n. 116; un licenziamento direttissimo ?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-nuovo-licenziamento-disciplinare-per-falsa-attestazione-della-presenza-in-servizio-ex-d-lgs-20-giugno-2016-n-116-un-licenziamento-direttissimo/">Il “nuovo” licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio ex  d. lgs. 20 Giugno 2016, n. 116; un licenziamento direttissimo ?</a></p>
<div style="text-align: justify;">
<p><strong>1.1  Frammenti e codici</strong></p>
<p>“Con questi frammenti ho puntellato le mie rovine”, ha scritto Thomas Stearns Eliot nel suo capolavoro “La terra desolata”[1]. La splendida frase richiama alla mente due elementi che finiscono per connotare l’amministrazione pubblica odierna, tanto in termini di autocoscienza, ovvero nel modo in cui essa stessa si percepisce, quanto nel modo in cui, sovente, il legislatore decide di mettervi mano.<br />
Dell’amministrazione come “campo di rovine” parla, autorevolmente, Sabino Cassese[2], mettendo in luce la mancanza quasi assoluta di voci autenticamente riformiste che si levino dall’interno della amministrazione e che sappiano farsi portavoce e spunto trainante della formazione di una autentica coscienza dei civil servant italiani. In questo quadro, non sorprende che i tentativi di rivitalizzare il senso di responsabilità dei dipendenti pubblici siano stati considerati, da molti di questi, come una sorta di ingerenza da parte del potere politico.<br />
Frammenti, o forse schegge, appaiono poi i torrenziali interventi normativi che si sono susseguiti nel corso degli anni, e che hanno coinvolto tanto l’azione amministrativa quanto l’organizzazione. In questa ultima prospettiva, se si considera il personale come linfa vitale della struttura organizzativa, la delicata materia delle risorse umane pubbliche è stata oggetto di innumerevoli atti legislativi giocati lungo il crinale della (parziale) privatizzazione del rapporto di lavoro, una privatizzazione assai peculiare e spesso rimessa in discussione dallo stesso legislatore che sembrava aver trovato in essa una panacea per disfunzioni e staticità, salvo poi fare atto di contrizione e tornare sui suoi stessi passi.<br />
Frammentario in fondo è il diritto delle amministrazioni stesse, e il diritto amministrativo nel suo complesso. Un diritto che origina dalla tumultuosa iniziativa pretoria, dalla inesausta riflessione dottrinale e da un vastissimo corpus normativo spesso caotico e dissonante, rifuggente, per quanto possa apparire paradossale, da un centro quale appunto può essere un codice. La sintesi tra la sostanza normativa delle amministrazioni e il diritto del lavoro, che ambisce ad autorappresentarsi come diritto di poche norme e di ampia autonomia negoziale, ha determinato l’emersione di un ircocervo, quale è il pubblico impiego contrattualizzato, di non sempre agevole inquadramento e di ancor più sfuggente linearità nella sistematizzazione degli istituti.<br />
In questo quadro, parola d’ordine dei legislatori degli ultimi anni è stata; razionalizzare. Declinando il verbo in varie maniere che finivano per esserne sinonimiche, quali a titolo di esempio semplificare, codificare. Per far questo però sono stati prodotti frammenti di normazione, che si sono sedimentati gli uni sugli altri, dando un quadro di insieme ancora più intricato.<br />
La complessiva, recentissima riforma delle Pubbliche Amministrazioni, attuata con la legge 7 Agosto 2015, n. 124, ambisce senza dubbio alcuno anche essa ad una razionalizzazione, mediante, per altro, il ricorso alla tecnica codificatoria[3]. In effetti, essa si propone di non introdurre nuovi istituti ma di migliorare e rendere più efficienti quelli esistenti e in altri ambiti cerca di intervenire mediante la coagulazione per codice, unificando le varie discipline concernenti la medesima materia.<br />
Nonostante però il condivisibile intento e alcuni punti di netta discontinuità con il passato, la riforma ha prodotto una messe copiosa di decreti attuativi;  quello in commento è andato addirittura a puntualizzare un singolo aspetto che, originariamente, avrebbe dovuto invece essere sistematizzato in un contesto più ampio, contraddicendo in una qual maniera la premessa di partenza.<br />
Il procedimento disciplinare, nel suo insieme, costituisce infatti oggetto di specifica (più ampia) delega. Si vuole farne un procedimento certo, veloce e sicuro, soprattutto nella irrogazione delle sanzioni. Ma anche in questo caso, la materia, come nella metafora dell’apprendista stregone, sembra essersi (sia pur solo parzialmente) animata sfuggendo al controllo della nobile premessa di partenza, e dando vita ad un decreto attuativo ultra-specifico concernente il licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio, approvato, come schema, dal Consiglio dei Ministri in data 20 Gennaio 2016 e divenuto decreto legislativo il 20 Giugno 2016, n. 116 dopo per altro un organico intervento consultivo del Consiglio di Stato, in data 16 Marzo 2016, n. 864 che non aveva mancato di rilevare un cospicuo numero di criticità e di apportabili migliorie.<br />
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Marianna Madia, in una recente intervista[4], rispondendo alla domanda se dopo la attuazione della riforma ritenesse più semplice licenziare il dipendente pubblico “fannullone” ha spiegato “le norme utili a prevenire e punire condotte illegittime, in gran parte esistono già. Piuttosto occorre renderne più semplice l’utilizzo visto che oggi sono poco efficaci a causa di procedimenti lenti e farraginosi”.<br />
La norma che prevedeva il licenziamento, senza preavviso, per la falsa attestazione di presenza, in effetti, come ammesso dal Ministro, esisteva già[5]; ci si riferisce, per quanto qui attiene, all’articolo 55-quater comma 1 lettera a) del d. lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 nella parte in cui irroga la sanzione disciplinare del licenziamento, senza preavviso, in caso di falsa attestazione della presenza in servizio, mediante alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente[6].<br />
Ed allora, viene spontaneo chiedersi per quale motivo il legislatore abbia avvertito la necessità di adottare un atto normativo specificamente connesso ad una fattispecie, prima facie, già esistente ed essa stessa di relativamente nuovo conio. E soprattutto, questo passaggio può essere definito coerente con l’impianto normativo complessivo della Riforma Madia?  Si rende necessario, a questo proposito, un passo indietro.<br />
La delega originariamente contenuta nell’articolo 17 comma 1 lettera s) della legge n. 124/2015, in tema di procedimento disciplinare[7], vuole muovere, coerentemente con le linee guida sottese al complesso della riforma, da una premessa necessitata di accelerazione e certezza del procedimento, e del suo esito.<br />
Che la macchina punitiva interna delle pubbliche amministrazioni dia spesso una prova assai poco soddisfacente è facilmente riscontrabile dai ripetuti, e spesso assai severi, giudizi emessi dalla Corte dei Conti in sede di controllo gestionale, i quali rimandano un vivido quadro di sostanziale atarassia degli apparati chiamati a vigilare e ,laddove necessario, reprimere[8].<br />
Spesso, questa atarassia viene spiegata con una diffusa opacità definitoria delle singole fattispecie disciplinarmente rilevanti previste dai codici disciplinari dei vari CCNL; a fronte di un quadro sostanzialmente complesso e di difficile lettura, è invalsa infatti in una parte significativa della dirigenza una tendenza al quieto vivere, imposta dal pericolo e dalla paura di rischi risarcitori laddove i licenziamenti eventualmente irrogati dovessero essere annullati dal giudice del lavoro.<br />
Da questo punto di vista pertanto ripensare e voler mettere mano, a fini di razionalizzazione, al sistema disciplinare nel suo complesso appare operazione meritevole di assenso. Ciò che però lascia perplessi è constatare come si sia passati da una idea di globale riforma del sistema, da attuarsi mediante consolidamento del procedimento disciplinare tout court, ad un singolo decreto, piuttosto emergenziale nei toni e nella sua, solitaria, approvazione, anticipata rispetto alla restante disciplina cui il legislatore dovrà dare corso.<br />
Casus belli di questa anticipazione, le notorie vicende salite agli “onori della cronaca”, anche giudiziaria, che hanno visto finire sotto indagine un elevato numero di dipendenti del Comune di Sanremo[9] per reiterate false attestazioni di presenza in servizio; motivazioni quindi precise, certo allarmanti e strettamente empiriche hanno impresso una significativa accelerazione alla approvazione del decreto delegato recante la disciplina normativa di un “nuovo” licenziamento disciplinare, determinandone la scissione e la conseguente disarticolazione rispetto all’unitario pacchetto normativo in fase di approvazione sul procedimento disciplinare.<br />
Si tratta di una fattispecie in realtà affatto nuova, germinata sull’onda montante delle citate vicende di dipendenti infedeli; e sia permesso dire come la vicenda, lungi dall’essere definita e presentando contorni invero piuttosto nebulosi, inibisce dal prendere una posizione in merito e impedisce altresì di poter dire se trattasi di un salto di “qualità” del fannullonismo[10] portato alle estreme conseguenze o se al contrario ci si trova al cospetto di una vicenda destinata, come accaduto per altre[11], a sgonfiarsi.<br />
Nella ratio sottesa alla delega, il pubblico impiego, in tutte le sue molteplici sfumature, avrebbe dovuto conoscere una sostanziale codificazione, proprio prendendo atto una volta per tutte della eterogeneità delle fonti, delle sostanziali sovrapposizioni tra elementi normativi frammentari, di una materia sospesa tra impulso pubblicistico e tentazioni privatistiche (nella duplice declinazione di inserzione di logiche civilistiche, come competizione, costruzione di un “mercato” del management, i tentativi di privatizzazione e di innervare modalità operative care alla dirigenza privata, come la valutazione, la performance, e dall’altro lato la previsione di riserve di disciplina affidate alla contrattazione collettiva ma in un quadro di sempre più stringente decisionismo del legislatore).<br />
In questa ottica, il procedimento disciplinare sembra acquisire una importanza quasi da architrave assiologico[12]; riprova ne sono le stordenti e torrenziali modificazioni normative susseguitesi nel corso del tempo[13].<br />
Che il legislatore dimostri, a volte, di non saper resistere alla tentazione di lasciare un suo proprio imprinting ad una materia già molte volte riformata o modificata è dato notorio, e che spesso molte di queste modifiche finiscano con l’essere ineffettive è dato altrettanto notorio. La bulimia normativa è una malattia a quanto pare tanto affascinante quanto irresistibile.</p>
<p><strong>1.2 I contenuti del d. lgs. 20 Giugno 2016, n. 116</strong></p>
<p>Vediamo i contenuti salienti del decreto in commento, e cerchiamo di comprenderne criticità e potenzialità, soprattutto rilevando quali modifiche siano state offerte dal legislatore tra l’originario schema e l’approvazione finale, alla luce anche dell’intervenuto parere del Consiglio di Stato.<br />
Il decreto opera una modifica dell’articolo 55-quater del decreto legislativo 165/01, mediante la previsione di una nuova fattispecie, sancita dal comma 1-bis, ovvero ad essere più precisi mediante la specificazione della falsa attestazione descritta come “modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l’amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio circa il rispetto dell’orario di lavoro dello stesso[14]”. Il decreto inoltre introduce un concorso nella responsabilità disciplinare da parte di chi agevoli con la propria condotta o omissione la condotta fraudolenta. La casistica empiricamente configurabile, per vero, sembra ridursi a chi timbri il badge di altri.<br />
Il decreto inoltre introduce un comma 3-bis, prevedendo l’accertamento in flagranza ovvero mediante strumenti di videosorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze.<br />
Questo accertamento, come pure la flagranza, determina l’irrogazione della sanzione anticipata costituita dalla sospensione cautelare senza stipendio, inaudita altera parte, e preludente il licenziamento La sospensione è disposta, entro quarantotto ore dall’accertamento, dal capo-struttura[15], al quale compete la trasmissione della pratica all’Ufficio procedimenti di disciplina (UPD) competente, come noto, alla istruzione di procedimenti disciplinari finalizzati alla irrogazione di sanzioni espulsive: di particolare importanza è la previsione della necessità di corresponsione dell’assegno alimentare[16].<br />
Il provvedimento di sospensione deve essere motivato.<br />
La eventuale violazione del termine di sospensione non determina alcun genere di decadenza (fatte salve eventuali responsabilità del dirigente che abbia ritardato o omesso la sospensione stessa), dal che se ne deve fisiologicamente inferire la natura ordinatoria del termine.<br />
All’articolo 55-quater viene altresì aggiunto un comma 3-ter, recante la previsione di una assai significativa accelerazione dei termini di conclusione del procedimento disciplinare, con un passaggio da centoventi giorni a trenta. Va detto che rispetto alla originaria, draconiana, formulazione dello schema quella del nuovo comma 3ter sembra una delle norme maggiormente interessate dal cesellamento post parere del Consiglio di Stato: innanzitutto, si fissa un congruo (almeno rispetto al termine complessivo di conclusione del procedimento) termine per la convocazione in istruttoria, fissato dal legislatore in quindici giorni.  Viene prevista inoltre espressamente la possibilità, laddove dovesse registrarsi assoluto (grave ed oggettivo) impedimento a presentarsi nel giorno fissato per l’istruttoria disciplinare, di richiedere e ottenere un differimento che però non potrà essere superiore ai cinque giorni. La norma parla di presentazione di motivata istanza per chiedere differimento del termine per l’esercizio di difesa, quasi a lasciare intendere la sussistenza in capo alla amministrazione procedente di una potestà discrezionale di accettare o meno il differimento; in realtà, considerando gli stringenti elementi qualificatori posti a fondamento della richiesta (impedimenti assoluti, gravi ed oggettivi), che finiscono per renderla del tutto eccezionale ed esorbitante rispetto la normalità, mi sembra di poter dire che al ricorrere di questi presupposti eccezionali debba conseguire la concessione automatica del differimento.<br />
Ma quali possono essere gli impedimenti assoluti, gravi ed oggettivi? Da un lato, prendendo atto della decisa virata pan-pubblicistica inferta dal legislatore, mi sembra di poter inserire in tal novero la casistica del penalistico legittimo impedimento; come noto, per jus receptum della Suprema Corte di Cassazione, non basta che l’impedimento origini da un fattore sanitario, ma al contrario esso deve inerire patologie effettivamente impeditive, che saranno apprezzate secondo la comune esperienza.<br />
Gli altri casi di , per altro assai dibattuto, legittimo impedimento, come ad esempio il concomitante indirimibile impegno professionale del professionista, mi sembrano non rientrare nel caso di specie: innanzitutto perché l’assistenza del delegato sindacale o dell’avvocato è una facoltà, e non un obbligo, e in secondo luogo poiché il lavoratore potrà comunque presentare, anche per loro tramite, una organica memoria difensiva.<br />
I nuovi commi 3-quater e 3-quinquies disciplinano invece la necessitata trasmissione degli atti del fascicolo al Pubblico Ministero (mediante denuncia) e alla Procura regionale della Corte dei Conti (con segnalazione), entro quindici giorni dall’avvio del procedimento disciplinare[17], e una nuova fattispecie di responsabilità disciplinare del dirigente capo-struttura che avendo omesso l’attivazione del procedimento disciplinare diviene passibile di licenziamento egli stesso e di sottoposizione a procedimento penale per omissione d’atti d’ufficio. Rispetto alla originaria formulazione sussunta nello schema di decreto, il nuovo comma specifica che non vi è automatismo nell’insorgere della responsabilità dirigenziale, la quale può essere esclusa laddove ricorra un “giustificato motivo”.</p>
<p><strong>1.3 Una tentazione pan-pubblicistica ?</strong></p>
<p>E’ asserzione generalmente condivisa in dottrina quella secondo cui il legislatore, nel corso di questi ultimi anni, avrebbe sostanzialmente preso atto dei deludenti esiti delle ipotesi di vera privatizzazione del pubblico impiego, rifluendo su un sistema misto in cui si è registrata una significativa reviviscenza del pubblico potere[18].<br />
Da un lato sembra di poter dire che la “privatizzazione” abbia operato come simulacro di efficientamento della prestazione erogata dalle pubbliche amministrazioni, perdendo per strada però il sistema di centralità del lavoratore[19], e dall’altro abbia messo l’accento su alcuni parametri, come quelli di performance, valutazione, obiettivi, a cui non è proporzionalmente corrisposta la creazione di un sistema analogo, o meglio di un contesto, che prendesse atto proprio delle specificità del pubblico impiego e dell’esercizio della funzione pubblica, contraddistinta dalla alterità delle risorse e dei beni utilizzati dal dipendente oltre che dalla sostanziale impersonalità degli obiettivi, e ponesse in effettiva condizione il dipendente pubblico di poter operare al meglio (anche in termini di dotazioni strumentali, ad esempio), in un sistema competitivo e modulato sulla dimensione dell’ ordine giuridico del mercato.<br />
Pubblicistico, in questo decreto, è indubbiamente il riferimento, ex professo, al concetto di flagranza. Non esiste altra flagranza infatti che non sia quella di cui all’articolo 382 del codice di rito penale, condizione indefettibile affinché come noto la polizia giudiziaria possa procedere direttamente all’arresto[20]; si viene quindi a stabilire una connessione tra concettuologia penalistica ed elemento disciplinare, a cui però non consegue un ordine logico di accertamento prioritariamente dato al giudizio penale (che è notoriamente posto a presidio di valori e beni superiori, oltre che dotato di modalità cognitive più raffinate rispetto alla istruttoria disciplinare[21]).<br />
In questo caso infatti la flagranza disciplinare prevede la trasmissione degli atti al pubblico ministero per l’esercizio dell’azione penale[22], solo dopo l’avvio del procedimento disciplinare; si ritiene in fondo che la prova sia talmente lampante e schiacciante da poter evitare le empiriche cautele istruttorie cui ricorrono gli uffici di disciplina, laddove si controverta su potenziali sanzioni espulsive. E’ qualcosa di molto simile al giudizio direttissimo del rito penale, laddove la flagranza, costituendo un rafforzamento in re ipsa del quadro probatorio, permette e di saltare l’udienza preliminare e di rinunciare alla necessità di adempimenti preliminari al dibattimento.<br />
Naturalmente verrebbe quasi da chiedersi se essendo la flagranza, nel linguaggio del decreto, posta in posizione di alternatività (“ovvero”) rispetto all’accertamento esperito con mezzi tecnologici questi ultimi finiscano per integrare una semi-flagranza[23] o al contrario una non flagranza.<br />
Pubblicistica è anche la sospensione obbligatoria “cautelare”, applicata inaudita altera parte. Personalmente, poiché è la stessa Relazione illustrativa a dirci che si tratta di una anticipazione della pena, reputo l’aggettivazione “cautelare” del tutto impropria; la finalità cautelare infatti esplica la valenza di “tutela immediata dell’ordinato svolgimento dell’attività dell’amministrazione attraverso l’allontanamento del dipendente pericoloso[24]”, ed inoltre proprio per la sua gravità essa, nel genus obbligatorio, consegue ad un numerus clausus di ipotesi non semplicemente penalmente rilevanti, ma contraddistinte da una peculiarissima gravità[25]. In questo caso invece il dipendente non viene sospeso per garantire l’ordinato svolgimento dell’attività amministrativa, ma come modalità punitiva.<br />
Figurarsi quindi se essa, come anticipazione della pena, possa essere ritenuta accettabile senza alcun adempimento istruttorio disciplinare e/o senza alcun previo accertamento di matrice penale[26].<br />
Giunti a questo punto viene da chiedersi, come si accerta la condotta a cui il legislatore riconnette tale importanza probatoria? Come si è avuto modo di dire, il nuovo comma 3-bis prevede la possibilità che l’accertamento sia effettuato, anche, a mezzo di sistemi di videosorveglianza o di attestazione della presenza.<br />
In questo senso, il decreto mi sembra riconnettersi alla altrettanto recente modificazione dell’articolo 4 della legge 20 Maggio 1970, n. 300, il c.d. Statuto dei Lavoratori, modificazione intervenuta con l’articolo 23 del d. lgs. 14 Settembre, n.151, il quale articolo ha per altro novellato l’articolo 171 del codice della privacy rendendo possibili controlli a distanza mediante apparecchiature tecnologiche, incidendo ovviamente anche sulla utilizzabilità dei dati in questo modo così acquisiti[27]. Poiché il legislatore del decreto attuativo sul punto però tace e poiché l’applicabilità della normativa sussunta nel Jobs Act alle pubbliche amministrazioni è tutto fuorché pacifica, appare chiaro come anche questo sia un (ennesimo) potenziale punto di caduta[28].<br />
Infatti se si escludono ipotesi, tutto sommato residuali, di flagranza effettiva (ad esempio il dirigente, o i suoi diretti collaboratori, quali possono essere le posizioni organizzative, mediante disposizione di foglio firma si rende conto che il lavoratore pur avendo attestato la presenza a mezzo di badge, non risulta essere presente poiché non firma oppure, ancora più improbabilmente, il capo-struttura ha modo di verificare la presenza del lavoratore fuori dal plesso lavorativo), mi sembra di poter dire che l’enfasi normativa vada proprio nella direzione degli accertamenti strumentali.<br />
Ad aggravare e rendere ancora più confusionario il quadro, il legislatore non specifica quali siano questi accertamenti e questi mezzi. Non cita poi l’elemento imprescindibile del novellato articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, ovvero l’accordo da raggiungersi tra parte datoriale e rappresentanze sindacali per il posizionamento dei sistemi di videosorveglianza.</p>
<p><strong>1.4 L’accelerazione dell’istruttoria e i suoi eventuali difetti</strong></p>
<p>Trenta giorni non sono centoventi, direbbe Monsieur Lapalisse. La apparente lungaggine del procedimento disciplinare di competenza dell’UPD, la cui conclusione deve appunto arrivare in centoventi giorni, ha naturalmente una sua intima coerenza, legata alla necessità che l’istruttoria sia piena e rispettosa del diritto di difesa, includente l’eventuale accesso agli atti, funzionale alla comprensione degli addebiti e alla elaborazione di una strategia difensiva.<br />
Il decreto in parola, per quanto attiene questo nuovo licenziamento, al contrario decurta assai significativamente il termine globale portandolo a soli trenta giorni. Anche in questo caso dirimente è la sostanza del quadro probatorio, tutta caricata sulla flagranza o sull’accertamento meccanico. Poiché però la flagranza non può valere come motivazione, non può cioè sostituire de plano il provvedimento espulsivo che continua a dover essere debitamente motivato, l’istruttoria prosegue nel dover esplicare la sua fondamentale valenza cognitiva.<br />
C’è di più, però; centoventi giorni costituiscono un tempo, relativamente lungo, non pensato solo per garantire pienamente il diritto di difesa del lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare. Si tratta di un termine che mira, anche, alla pienezza razionale della motivazione, la quale dovrà giungere all’esito di una ponderata e meditata istruttoria (e di una altrettanto ponderata redazione del provvedimento finale, il quale, non lo si dovrebbe dimenticare, diviene poi la base per l’impugnativa, eventuale, del lavoratore licenziato davanti al giudice del lavoro).<br />
Il pericolo di istruttorie frettolose e di altrettanto frettolose, e superficiali, motivazioni espulsive, mi sembra non poi così eventuale, posta anche la non secondaria considerazione secondo cui certamente gli uffici di disciplina non hanno modo di dedicarsi esclusivamente ad un singolo procedimento disciplinare per volta.<br />
Immaginare e strutturare la flagranza come una sorta di panacea idonea a sopperire ad accelerazione di termini, redazioni altrettanto accelerate di motivazioni, velocissime notificazioni, può anche preludere, in maniera esattamente antitetica rispetto a quelli che sono i desiderata del legislatore, a sistematiche e reiterate soccombenze in sede processuale.<br />
Va detto infatti che il diritto del lavoratore di essere sentito, di farsi assistere da un procuratore o di inviare memoria scritta, secondo la Corte di Cassazione[29] , può anche portare alla richiesta di un secondo, ulteriore termine laddove esso si configuri come strutturalmente coessenziale al diritto di difesa (e non sia quindi meramente dilatorio; si pensi all’assoluto impedimento, che già si è avuto modo di citare); ipotizzare un congruo secondo termine, rispetto al primo concesso, nell’arco temporale di centoventi giorni massimi per la conclusione del procedimento, è del tutto plausibile, immaginarlo invece in complessivi e tassativi trenta giorni ha portato il legislatore a prevedere la eventuale concessione di un ulteriore termine di cinque giorni[30].<br />
C’è anche, come se non bastasse, il rischio che il procedimento disciplinare non venga concluso nel termine perentorio[31] di trenta giorni, con il poco confortante risultato di vanificare la ragion d’essere stessa della novità normativa e dell’esercizio della potestà punitiva.</p>
<p><strong>1.5 Una violazione del diritto di difesa?</strong></p>
<p>La compressione, significativa, dei termini di conclusione del procedimento si traduce anche in una non secondaria deminutio del diritto di difesa spettante al lavoratore incolpato.<br />
Innanzitutto l’obbligo di sospensione, e come si è specificato questa sospensione è a tutti gli effetti da ricostruirsi come sanzione, viene disposto inaudita altera parte; il legislatore, forse non consapevole di trovarsi sul ciglio del burrone della totale violazione del diritto di difesa, nella Relazione illustrativa continua, reiteratamente, a specificare che la sanzione della sospensione cautelare senza stipendio costituisce anticipazione della sanzione espulsiva e che essa, naturalmente, può e deve essere applicata solo nei casi di accertamento in flagranza o per mezzo di strumenti tecnologici di controllo[32].<br />
A dire il vero, laddove la flagranza si trova nel proprio elemento naturale, ovvero il giudizio penale, essa attenua le esigenze probatorie e di adempimenti preliminari, ma non elide il diritto di difesa, posto che il primo adempimento è la convalida dell’arresto che viene a configurarsi come vero e proprio spartiacque. In tutte le fasi, da quella di convalida a quella del giudizio direttissimo vero e proprio, il soggetto si difende, per suo sacrosanto e costituzionale diritto di difesa, senza che l’arresto in flagranza possa essere configurato come anticipazione della pena.<br />
Può obiettarsi che nel giudizio disciplinare non tutto lo strumentario assiologico ed empirico del processo penale debba essere usato[33]. Ovviamente è singolare, e piuttosto incoerente che si voglia mutuare dal lessico penalistico solo ciò che in apparenza fa più comodo, dimenticando poi per strada i necessitati corollari garantistici di quegli istituti e di quei concetti.<br />
In secondo luogo, e questa è obiezione più cogente, il diritto di difesa è immanente a qualunque procedimento sanzionatorio, penale, amministrativo o disciplinare che sia. Eliderlo, sic et simpliciter, sulla base della autosufficienza probatoria della flagranza, viola a mio avviso il dato normativo costituzionale.</p>
<p><strong>1.6 Lo statuto epistemologico del procedimento disciplinare alla prova del nuovo licenziamento</strong></p>
<p>Ma c’è di più, e c’è di peggio. Il procedimento disciplinare, come ogni procedimento sanzionatorio, è governato da ben precisi principii a cui la condotta degli attori deve conformarsi[34]. Tra questi principii, vi è naturalmente quello di proporzionalità e di adeguatezza della sanzione disciplinare rispetto ai fatti oggetto di addebito; quello della gradualità sanzionatoria è un cardine irrinunciabile, poiché, prendendo atto della impossibilità di tipizzare meccanicisticamente nei codici disciplinari tutte le sanzioni discendenti dalle varie tipologie di comportamenti vietati, permette di adeguare la sanzione al concreto e oggettivo disvalore palesato.<br />
Senza alcun accertamento istruttorio, che non sia appunto la pluri-citata flagranza, il decreto non gradua le varie ipotesi di assenza; anzi, avendo ampliato la nozione e la definizione di falsa attestazione non distingue in alcuna maniera tra chi si sia assentato per poco tempo (o addirittura chi abbia fatto attestare la presenza ad altro collega, pur essendo egli stesso presente nel plesso, magari impegnato in una attività non differibile e soprattutto non suscettibile di interruzione[35]) e chi invece si sia assentato per l’intero turno lavorativo, magari per svolgere una seconda attività lavorativa[36].<br />
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, molto sensibile sul punto, con la sentenza del 26 Gennaio 2016, n. 1351, ha rimarcato per l’ennesima volta che in materia disciplinare opera il disposto normativo dell’articolo 2106 c.c., richiamato dall’articolo 55 del d. lgs. 165/01, prevedendosi pertanto la necessitata proporzionalità della sanzione, commisurata al fatto nei suoi elementi costitutivi e all’effettivo disvalore generato.<br />
La Corte rileva come non sia possibile in definitiva introdurre, con legge o con contratto, sanzioni disciplinari automaticamente consequenziali ad illeciti disciplinari, dovendosi sempre valutare, in sede istruttoria, la concreta portata della condotta.</p>
<p><strong>2. Conclusioni: la logica dei frammenti</strong></p>
<p>Duplicare una norma già esistente richiede una motivazione molto forte; si può trattare di una sua specificazione, di doverla cesellare, di meglio definirla. Il rischio, però, è che dietro il nuovo atto normativo si celi solo la potenza deflagrante dell’effetto annuncio[37].<br />
Come si è tentato di dimostrare, la concreta portata della nuova fattispecie appare altamente controversa, potenzialmente foriera di effetti diametralmente opposti rispetto a quelli preventivati, desiderati o annunciati[38].<br />
Paradossalmente la posizione ad oggi più delicata appare quella del pubblico dirigente, oscillante tra l’incudine della eventuale inerzia, sanzionata duramente con sottoposizione a procedimento disciplinare finalizzato al suo licenziamento e alla sottoposizione a procedimento penale per omissione d’atti di ufficio[39], e il martello del procedere ad un licenziamento che sembra arduo possa resistere al vaglio di un giudice (se non debitamente motivato e inferto per mero meccanicismo), con tutte le facilmente preventivabili conseguenze di ordine risarcitorio.<br />
Meglio avrebbe fatto il legislatore ad esercitare la delega nel suo complesso, senza questa solitaria anticipazione, procedendo ad una ridefinizione organica e più meditata del procedimento disciplinare. Si ha come l’impressione che per l’ennesima volta si sia preferito seguire la logica del frammento piuttosto che comporre il mosaico nel suo complesso, come pure sarebbe stato nelle, dichiarate, intenzioni del legislatore delegante.<br />
Appare opportuno poi incidere, ulteriormente, sui codici di comportamento[40] e sui codici disciplinari, mediante una chiave definitoria più puntuale che costituisca la cornice entro cui la contrattazione collettiva potrà spaziare; cosa che in linea teorica il decreto in parola avrebbe avuto l’ambizione di fare, sostituendosi alla contrattazione, perfettamente in linea in questo con la precedente riforma Brunetta, ma che in concreto non ha fatto[41], visto che da un lato non specifica in maniera univoca, non più e non meglio di quanto aveva fatto la previgente formulazione, in cosa consista e come sia probatoriamente acclarata la falsa attestazione, e dall’altro si trincera dietro l’apodittico richiamo alla flagranza o agli accertamenti strumentali.<br />
Naturalmente non è necessario puntualizzare qualsiasi comportamento disfunzionale, ma nei casi delle sanzioni espulsive diventa necessaria una specificazione precisa e analitica, per elenco, che prenda atto, ad esempio, della differenza intercorrente tra una assenza ingiustificata di pochi minuti e una assenza protratta per l’intero turno.<br />
Mettere mano ai codici di comportamento significa anche responsabilizzare le organizzazioni sindacali, non scevre per altro di gravi responsabilità[42], spesso di ordine culturale, uscendo dalla dialettica, ormai incistata nell’immaginario collettivo, per cui il Governo mira per definizione a voler sempre e comunque punire e i sindacati, al contrario, a difendere l’indifendibile.<br />
E’ necessario, in altre parole, rivitalizzare una responsabile contrattazione collettiva, entro la cornice assiologica che il legislatore sta elaborando e che dovrà elaborare, cosa questa che suona per essere in controtendenza rispetto alle ultime riforme in tema di lavoro alle pubbliche dipendenze, riforme tutte giocate sulla palese diffidenza nei confronti della contrattazione.<br />
Sarà anche necessario investire, ed investire sul serio, in formazione del personale[43] e sul ringiovanimento dello stesso[44]. Sono queste due cartine di tornasole a mio avviso per verificare la reale consistenza innovativa, in termini di effettività, di una riforma; d’altronde come rilevava Sabino Cassese[45], la formazione del personale ,in anni in cui lo spazio del pubblico potere ha ampliato la sua base, dando accesso a persone non culturalmente attrezzate o non particolarmente sensibili ai temi dell’etica, diventa un cardine irrinunciabile.<br />
In effetti il mantra delle sanzioni draconiane inizia ad assuefare e l’opinione pubblica e gli stessi pubblici dipendenti; non casualmente la CIDA, Confederazione italiana dei Dirigenti d’azienda, nell’incontro tenutosi il 4 Febbraio 2016 a Palazzo Vidoni con il Ministro Madia, in sede di illustrazione dei contenuti del decreto, ha rimarcato come un approccio esclusivamente repressivo presenti dei seri rischi di inefficacia e anche di demotivazione della stragrande maggioranza del personale pubblico che adempie le proprie funzioni e le proprie prestazioni lavorative con grande abnegazione e professionalità.<br />
[1] T. S. Eliot “La terra desolata” in “Poesie”, Milano, Bompiani, 1996, p. 283.</p>
<p>[2] “Dall’interno delle amministrazioni non si levano voci con analisi e proposte, e si avrà il quadro desolante attuale sul fronte della riforma amministrativa. Si vagheggiano zone a burocrazia zero, e cioè cose impossibili (se non c’è lo stato civile, a chi denuncio la nascita di un figlio?). si dice di semplificare, ma nello stesso tempo si complica. Non si mantiene la rotta su nessuna delle policy riformatrici. Le grandi leggi, come quella sul procedimento amministrativo, non vengono dotate di osservatorii diretti a verificarne l’attuazione. Un campo di rovine”, così S. Cassese in S. Cassese – L. Torchia “Diritto amministrativo – una conversazione”, Bologna, Il Mulino, 2014, p. 117.</p>
<p>[3] Sottolineano l’impulso codificatorio sotteso alla Riforma Madia, in un generale quadro di semplificazione, G. Vesperini “Le norme generali sulla semplificazione”, in Giorn. dir. amm., n.5/2015, p. 629, e B. G. Mattarella “Il contesto e gli obiettivi della riforma”, Giorn. dir. amm., 5/2015, p. 622 il quale rileva, dopo aver posto la domanda sulla necessarietà dell’intervento legislativo nel suo complesso, come la Legge Madia non ambisca ad introdurre nuovi istituti, non indulgendo in quella attività che tanto sembra aver avvinto il legislatore negli ultimi anni ovvero una sorta di rincorsa cieca alla superfetazione per creazione di istituti giuridici. Il commento di B. G. Mattarella è particolarmente prezioso poiché come noto l’Autore è anche Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Funzione Pubblica e in questa veste ha svolto un ruolo essenziale nella redazione dei vari decreti che compongono nel loro insieme la Riforma Madia.</p>
<p>[4] G. Pellacani,  a cura di,  “La legge delega per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e il futuro del lavoro (intervista al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Marianna Madia)”, in Massimario di giurisprudenza del lavoro, n. 1-2/2016, p 5.</p>
<p>[5] “La responsabilità disciplinare va valorizzata. Questo non richiede nuove norme, ma una migliore applicazione di quelle esistenti da parte dei vertici politici e amministrativi e anche un atteggiamento aperto, e non pregiudizialmente contrario, da parte dei sindacati del pubblico impiego”, così B. G. Mattarella “Le regole dell’onestà”, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 30. Più oltre l’Autore mette in luce come a differenza della responsabilità penale, quella disciplinare esplichi una valenza eminentemente preventiva, capace anche di determinare l’insorgere di una consapevolezza etica nel dipendente pubblico, mediante la partecipazione alla elaborazione dell’impianto disciplinare e sanzionatorio del suo complesso anche delle organizzazioni dei lavoratori.</p>
<p>[6] La Riforma Brunetta aveva altresì posto ad ulteriore presidio la fattispecie di reato disciplinata dall’articolo 55-quinquies, concernente appunto la falsa attestazione di presenza. Giova anche menzionare, in tema di contrasto delle condotte assenteistiche, l’articolo 55-septies in tema di falsa attestazione di malattia.</p>
<p>[7] Sulla responsabilità disciplinare, in generale e dopo la riforma Brunetta, V. Tenore “La responsabilità disciplinare”, in V. Tenore, L. Palamara, B. Marzocchi Buratti “Le cinque responsabilità del pubblico dipendente”, Milano, Giuffrè, 2013, p.399 e ss., sulla rimodulazione del procedimento disciplinare a seguito della riforma Brunetta, B. G. Mattarella “La responsabilità disciplinare”, in Giorn dir amm, 2010, p. 33 e ss, V. Lo Storto “Il nuovo procedimento disciplinare”, in M. Tiraboschi e L. Verbaro, a cura di, “La nuova riforma del lavoro pubblico”, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 477 e ss, A. Falcone “Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative”, in L. Fiorillo, a cura di, “Il lavoro pubblico”, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 929 e ss, sul fondamento e sulle fonti del potere disciplinare nel pubblico impiego, L. Fiorillo “Il lavoro pubblico. Il potere disciplinare” in G. Santoro Passarelli, a cura di, “Diritto del lavoro e della previdenza sociale”, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 1597 e ss.</p>
<p>[8] Le delibere della Corte dei Conti, di cui si discorre, sono raccolte in V. Tenore “Gli illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato”, Roma, EPC, 2007.</p>
<p>[9] La diretta relatio tra la vicenda giudiziaria di Sanremo (che ha visto l’arresto di 35 dipendenti pubblici e una indagine su complessivi 195 dipendenti) e l’approvazione accelerata del decreto è ammessa dalla Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, a pagina 1.</p>
<p>[10] Come ricorda F. Fracchia “I fannulloni pubblici e l’irritazione di Brunetta – una lettura del d. lgs. 150/2009 riflettendo su Luhmann”, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, p. 11, già l’impianto generale della Riforma Brunetta aveva suscitato veementi critiche per il sostanziale carattere di indistinzione con cui finiva con il generalizzare la qualifica spregiativa di “fannullone”, rendendola quasi sinonimica rispetto all’essere pubblici dipendenti.</p>
<p>[11] Va detto che le cronache degli ultimi tempi hanno riportato casi di “assenteismo” dipinti come parossistici, spesso divenuti spinta propulsiva per una qualche riforma (recte, giro di vite) in ambito sindacale o gius-lavoristico. Si pensi alla ormai celebre assenza di massa dei vigili urbani romani nella Notte di San Silvestro del 2015. Vicenda questa presentata come una sorta di diserzione di massa, importante addirittura una istruttoria dell’Autorità Garante dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, che comminò pesanti sanzioni pecuniarie alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, “ree” di aver surrettiziamente organizzato la citata astensione, e addirittura una indagine penale da parte della Procura romana che ha visto coinvolti vigili urbani e medici ritenuti compiacenti. In realtà, trascorso ormai un anno abbondante, volendo tracciare il bilancio e cercando di fare chiarezza non animata dal furor di quei giorni, ciò che resta è l’annullamento giudiziario delle sanzioni pecuniarie irrogate ai sindacati (Tribunale di Roma, sezione I Lavoro, 29 Marzo 2016, estensore Baraschi) una indagine penale decisamente languente (costata una fortuna, poiché ha visto addirittura richiedere per rogatoria internazionale gli accessi agli internet  provider di Facebook e di altri social media, elemento questo che generalmente connota reati di gravissimo allarme sociale quali quelli di terrorismo o di criminalità organizzata) e rimasta in piedi solo per un numero assai esiguo di personale capitolino e medici, procedimenti disciplinari irrisori (spesso caducati, laddove arrivati alla sanzione, dalle pronunce dei giudici per la irrazionalità delle motivazioni rispetto agli esiti istruttori, e non per meri formalismi) stante la conclamata assenza di profili di responsabilità o la tenuità degli stessi. La generalizzazione delle critiche, e spesso il bersaglio sbagliato delle stesse (quasi nessuno, se non poche voci isolate, sollevò la questione, questa sì reale, del gravissimo deficit gestionale della dirigenza generale del Corpo della Polizia Locale romana in quella occasione, con una sconcertante mancanza di previsione strategica dell’evento, gestito solamente con la richiesta di personale in regime di prestazione straordinaria; la citata sentenza del Tribunale del Lavoro ricostruisce puntualmente invece questo aspetto), hanno portato alla sostanziale criminalizzazione di migliaia di lavoratori, senza che né la stampa né la politica siano state in grado di selezionare le autentiche responsabilità e di scinderle da chi responsabilità non ne aveva. Altro caso assurto al gotha della pubblica esecrazione, e pure questo finito in un nulla di fatto, la assemblea sindacale tenuta dal personale dei beni culturali al Colosseo, in Roma, “colpevole”, nonostante l’assemblea fosse stata ampiamente annunciata e  indetta nei tempi di legge, di aver impedito la visita del plesso archeologico ai turisti e presentata come uno “sciopero selvaggio”. Entrambe le vicende videro un intervento mediaticamente drastico della politica, tanto locale quanto nazionale. Senza dubbio, questa spesso esacerbata enfasi impedisce di analizzare seriamente i dati sull’assenteismo; la reale quantificazione dei dati legati ai fenomeni di assenteismo è certamente difficile, e in questo ambito valgono le premesse metodologiche svolte in tema di corruzione da A. Vannucci “La corruzione in Italia: cause, dimenioni, effetti”, in B.G. Mattarella e M. Pelissero, a cura di, “La legge anticorruzione – prevenzione e repressione della corruzione”, Torino, Giappichelli, 2013, specialmente pagine 28 e ss. Gli indicatori more solito sono le statistiche giudiziarie, i sondaggi condotti presso la popolazione e gli stessi dipendenti pubblici, e la percezione di esperti e quindi di un pubblico qualificato riguardo alla diffusione del fenomeno.</p>
<p>[12] Del procedimento disciplinare come nuovo architrave ideologico, in riferimento alla riforma Brunetta, parlano H. Bonura e G. Caruso “La nuova disciplina della responsabilità disciplinare del dipendente pubblico e la lotta all’assenteismo”, in F. Pizzetti – A. Rughetti, a cura di, “La riforma del lavoro pubblico”, Torriana (RN), EDK, 2010, p. 275</p>
<p>[13] H. Bonura e G. Caruso “La nuova disciplina della responsabilità disciplinare del dipendente pubblico e la lotta all’assenteismo”, op. cit., p. 298, sottolineano come già la Riforma Brunetta abbia inciso rapidamente e ripetutamente su una materia che era stata oggetto di allora recentissime modificazioni.</p>
<p>[14] La Relazione illustrativa allo schema di decreto si perita di precisare che la ratio del decreto stesso è quella di una fattiva specificazione della fattispecie già prevista della falsa attestazione, ritenuta troppo generica.</p>
<p>[15] La norma fa espresso riferimento al “responsabile della struttura in cui il dipendente lavora”, proseguendo poi e stabilendo con il criterio della “prima conoscenza” che detto obbligo può competere all’UPD nel caso sia questo a venirne a conoscenza. Il che, va detto, appare piuttosto improbabile in strutture organizzative complesse.</p>
<p>[16] Lo schema di decreto in origine nulla diceva in merito all’assegno di sostentamento alimentare, previsto comunque dalla previgente disciplina. Come noto questo assegno non ha natura retributiva (come invece lo stipendio) ma assistenziale. Elementari ragioni di civiltà, e di effettivo garantismo, hanno portato il Consiglio di Stato a far rilevare questa criticità, e il legislatore opportunamente ne ha tenuto conto.</p>
<p>[17] Probabilmente il legislatore non se ne è reso conto, ma è caduto in scoperta contraddizione laddove da un lato prevede che la magistratura contabile quantifichi il danno di immagine arrecato dal dipendente infedele in maniera “equitativa”, dall’altro lato però si perita di indicare la quantificazione minima, stabilita in sei mensilità dell’ultimo stipendio avuto in godimento. Questo elemento è rimasto per altro immutato rispetto alla originaria previsione dello schema di decreto.</p>
<p>[18] C. Romeo “La controriforma del pubblico impiego”, in Lav. Giur., 2009, pp. 761 e ss., B. G. Mattarella “ La nuova disciplina di incentivi e sanzioni nel pubblico impiego”, riv trim dir pubbl, 941 e ss. il quale sottolinea come la Riforma Brunetta abbia percorso due direttrici di riconduzione dell’impiego alle pubbliche dipendenze nel canone pubblicistico, pur non rinunciando allo strumento di una generale privatizzazione, soprattutto in riferimento al sistema delle fonti di regolazione, ovvero del delicato rapporto intercorrente tra legge e contratto collettivo, e al sistema di incentivi premiali e sanzioni. E’ quanto inoltre rileva l’Adunanza della Commissione Speciale del 16 marzo 2016, n. 864/2016, nel caso di specie a pagina 9. Il Consiglio di Stato, sotto l’oculata direzione del Presidente A. Pajno ha organizzato delle Commissioni per la analisi e la resa dei pareri sugli schemi di decreti attuativi della Riforma Madia, mediante un articolato cronoprogramma che ha dato frutti e risultati notevoli in relativamente pochissimo tempo.</p>
<p>[19] Così con riferimento alla prima privatizzazione, A. Pileggi “Efficienza della pubblica amministrazione e diritto del lavoro”, Roma, Aracne, 2004, p. 33.</p>
<p>[20] Si tratta, in termini di qualificazione giuridica, di una misura precautelare cui consegue generalmente una misura cautelare personale (custodia cautelare in carcere, detenzione domiciliare, e via dicendo).</p>
<p>[21] Non a caso infatti, nonostante la sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell’esito di quello penale non sia più qualificata come obbligo dalla legge, nella stragrande maggioranza dei casi gli UPD preferiscono attendere gli esiti dei giudizi penali, potendo contare così su accertamenti più raffinati e completi, capaci di rimandare un quadro più analitico della vicenda in contestazione. Rovescio della medaglia di questa impostazione è rappresentato dalle assai scarne motivazioni dei provvedimenti disciplinari, generalmente appiattiti per relationem sul giudicato penale, nonostante i presupposti di giudizio dei due procedimenti si basino su elementi e cardini differenti.</p>
<p>[22] E’ solo il caso di rilevare, in termini di pan-pubblicizzazione, come la normativa, con la sua enfasi sulla obbligatorietà dell’esercizio della azione disciplinare si ponga da un lato in perfetta continuità con la normativa “Brunetta” e dall’altro lato richiami l’obbligatorietà della azione penale, altro cardine strutturale del diritto penale processuale.</p>
<p>[23] Contrariamente a quanto potrebbe ritenersi la questione non è scevra di implicazioni pratiche; nel momento in cui si accede ad un lessico penalistico si devono tenere a mente anche le delicate questioni ermeneutiche che quel lessico importano. Come noto, il concetto di quasi flagranza si situa nel disposto normativo dello stesso articolo 382 c.p.p., laddove esso prevede l’arresto di chi subito dopo il reato è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone (flagranza) ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato, immediatamente prima (quasi flagranza). L’interpretazione di questa disposizione ha come noto impegnato le Sezioni penali della Corte di Cassazione in un vivace contrasto; riassumendo schematicamente si può dire che a contrapporsi vi siano due modi di intendere la norma, da un lato chi ritiene, in maniera stringente, che il concetto di flagranza debba essere inscritto in un arco temporale molto ristretto, determinando un nesso di continuità tra l’inseguimento e l’arresto ( in questo quadro, verrebbe meno la flagranza se la polizia giudiziaria arrivasse al soggetto dopo aver richiesto informazioni a terzi o esperito accertamenti, per quanto sommari; in questo senso, Cass. Penale, sez. V, n. 3032 del 1999), dall’altro si registra una interpretazione estensiva che privilegia la continuità nella attività di indagine da parte della polizia giudiziaria (Cass. Pen., sez. I, n. 28246 del 2014, la quale precisa che il termine inseguimento va inteso in senso necessariamente lato, non solo come mero tallonamento ma pure come attività di ricerca pronta, prolungata, facente leva se necessario su informazioni assunte dalla vittima del reato). Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza del 12 Gennaio 2016, hanno aderito alla tesi restrittiva. E’ evidente pertanto che semanticamente e tecnicamente sussiste una netta differenziazione tra flagranza e l’accertamento esperito con mezzi meccanici e tecnologici; venendo meno l’elemento della continuità, della constatazione diretta, o per usare il linguaggio della Corte di Cassazione la percezione immediata non si può ipotizzare una sorta di quasi flagranza disciplinare, col risultato che la seconda parte del comma 3-bis o costituisce una mera specificazione della prima parte oppure, più logicamente e coerentemente col costrutto penalistico, dovrebbe importare l’apertura di un procedimento disciplinare ma non la sospensione inaudita altera parte né la sottoposizione ai brevissimi termini di conclusione (che dovrebbero rimanere configurabili solo per la flagranza strettamente intesa; ma non è questo ,appare del tutto evidente, il fine della norma). D’altronde la ratio penalistica sottesa al non consentire l’arresto, da parte della polizia giudiziaria, nel momento in cui cessa lo stato di flagranza è proprio la presa d’atto del venir meno della sicurezza, ictu oculi, e quindi della percezione della commissione dell’atto anti-giuridico; in questo modo, un “accertamento” a mezzo di videocamera appare senza dubbio meno cogente della diretta presa d’atto , da parte del dirigente o di funzionario preposto al controllo, della violazione consistente nella falsa attestazione di presenza.</p>
<p>[24] V. Tenore “Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego dopo la Riforma Brunetta”, Milano, Giuffrè, 2010, p. 183.</p>
<p>[25] Arresto, fermo, ordine di custodia cautelare in carcere, provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, obbligo o divieto di dimora, addebiti connessi alla criminalità organizzata, reati puniti con massimi edittali notevoli e caratterizzati da forte allarme sociale. Si tratta di un complesso sistema risultante da una stratificazione di interventi legislativi e di atti di autonomia negoziale, che deve essere interpretato alla luce dei contratti collettivi. L’ipotesi di sospensione cautelare obbligatoria che ha suscitato maggiori perplessità, ed anche una pronuncia della Corte Costituzionale, è quella prevista dall’articolo 4 della legge 27 Marzo 2001, n. 97 successivamente confluito nell’articolo 15 del CCNL comparto Ministeri, 2002-2005; la norma prevede l’obbligo di adottare la sospensione cautelare laddove il lavoratore abbia subito condanna penale, anche non definitiva per alcuni tassativi reati contro la Pubblica Amministrazione, come ad esempio il peculato, la concussione, la corruzione per atto d’ufficio, la corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, la corruzione in atti giudiziari, la corruzione di persona incaricata di pubblico servizio. La norma, come si diceva, ha suscitato più di una perplessità, da un lato per la incongrua durata temporale della misura cautelare ma dall’altro, e ai fini che qui rilevano, proprio per l’automatismo cautelare che discende dalla sentenza, anche non definitiva, di condanna. Il Consiglio di Stato, 28 agosto 2001, n. 4745, in Foro It., 2003, III, p. 372 ha dedotto ad esempio la infondatezza dell’automatismo cautelare. La Corte Costituzionale, per altro, con sentenza 3 Maggio, n. 145, pubblicata in Giorn. dir. amm., 2002, n. 7, p. 775, con nota di C. Franchini, ha fatto salva la previsione del meccanismo di sospensione obbligatoria (mettendo però l’accento sulla sua natura ontologicamente cautelare, e non disciplinare; dal che consegue che non può stabilirsi un meccanicistico e presuntivo sistema di traslazione dell’accertamento penale in sede disciplinare, d’altronde è notorio che il giudicato penale, e qui ancora non può parlarsi di giudicato, costituisce accertamento in ordine ai fatti nel procedimento disciplinare, ma non sostituisce e non può sostituire la necessità di istruttoria e di motivazione), con però più di una perplessità.</p>
<p>[26] Il Consiglio di Stato ha ritenuto invece tale previsione compatibile con il quadro assiologico che informa il nostro ordinamento; da un lato prendendo pur atto della innovatività e della assoluta eccezionalità della previsione rispetto alla dimensione “cautelare”, dall’altro però con un poco convincente ragionamento, in certi casi dal sapore apodittico, secondo cui il diritto di difesa sarebbe salvo proprio perché i mezzi probatori che rendono la sospensione possibile sono così schiaccianti ed evidenti da rendere possibile la…sospensione. La circolarità dell’argomentazione è abbastanza evidente; spingendola alle estreme conseguenze, si potrebbe anche allora dire che essendo le prove (e non gli elementi di prova, a quanto consta dalla consistenza linguistica del nuovo dato normativo e dalle conseguenze importanti) schiaccianti non dovrebbe esservi nemmeno alcuna audizione e nessun diritto di difesa, perché si viene puniti, anticipatamente, sulla base della flagranza o delle videoriprese. Mi sembra che l’equivoco fondante riposi proprio sulla matrice “cautelare” o meno della sospensione: il Consiglio di Stato continua a inferirne la natura cautelare, a me sembra invece che essa sia puramente sanzionatoria e punitiva. Innanzitutto, a favore del ritenerlo provvedimento sanzionatorio, milita il dato testuale che si evince dalla Relazione illustrativa allo schema di decreto ove, a pagina 2, si parla espressamente di “introduzione della sanzione della sospensione cautelare senza stipendio”. A pagina 3 della medesima Relazione si parla della “sospensione” come di modalità di anticipazione del licenziamento, stabilendo una connessione inequivoca tra sospensione e sanzione finale, come se si assistesse alla scomposizione in due istanti cronologicamente diversi della medesima sanzione.<br />
[27] Si veda A. Stanchi “Nel Jobs act il nuovo articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori”, in Giur. Lav. 2015, n. 38, p. 40. Cui adde A. Sitzia “I controlli a distanza dopo il Jobs act e la Raccomandazione R(2015)5 del Consiglio d’Europa”, in Il Lavoro nella Giurisprudenza, 2015, p. 678. Più in generale sulla connessione tra nuove tecnologie e controlli esperiti sul lavoratore, R. Imperiali “Controlli sul lavoratore e tecnologie”, Milano, Giuffrè, 2012.</p>
<p>[28] Il controllo a distanza, secondo la nuova formulazione dell’articolo 4 comma 1 dello Statuto dei Lavoratori, viene reso possibile nella generale ottica di quei controlli che la giurisprudenza lavoristica ha classificato come “difensivi”, ovvero connessi ad esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza sul luogo di lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. Ciò detto la stessa norma subordina la eventuale installazione ad accordo tra parte datoriale e le organizzazioni sindacali (RSU o RSA). Questa previsione non si applica agli strumenti (ad esempio i personal computer per chi svolga mansioni, lato sensu, informatiche) direttamente utilizzati dal lavoratore e suscettibili di “tracciare” la sua presenza. Può dirsi in tema di accertamento a mezzo di videosorveglianza che la norma appare una sorta di richiamo, mediaticamente appetibile ma confusionario, alle immagini a cui siamo stati abituati ogni qual volta i mass media illustrano un qualche scandalo concernente “furbetti del cartellino”. C’è solo da precisare che quelle immagini sono state realizzate dalla polizia giudiziaria e disposte ed autorizzate dalla magistratura, nell’ambito di attività investigative, non si tratta di videosorveglianza.</p>
<p>[29] Cass. Sez. Lavoro, 13 Gennaio 2005, n. 488, in Orient. Giur. Lav., 2005, p. 81.</p>
<p>[30] Forti perplessità sulla congruità del termine di trenta giorni ,in relazione al diritto di difesa vengono sollevate nel parere n. 864/2016 del Consiglio di Stato, pagine 19 e 20.</p>
<p>[31] Non possono esserci dubbi sulla perentorietà del termine; laddove infatti il legislatore ha inteso assegnare valenza ordinatoria lo ha specificato espressamente (come nel caso delle quarantotto ore entro cui deve disporsi la sospensione dal servizio). D’altronde avrebbe ben poco senso e nulla portata innovativa costruire una fattispecie sulla accelerazione procedurale, da concludersi appunto in trenta giorni, e poi stabilire che il termine può essere tranquillamente superato senza apprezzabili conseguenze.</p>
<p>[32] Nel parere n. 864/2016,  e lo si è già rilevato, il Consiglio di Stato dimostra di considerare la sospensione un provvedimento cautelare e come tale non privativa delle prerogative difensive del soggetto incolpato: affermano i Giudici di Palazzo Spada “la norma, come sopra evidenziato, introduce una ipotesi di sospensione obbligatoria dal servizio. Per tale aspetto, essa appare certamente innovativa rispetto alla corrente e tradizionale configurazione dell&#8217;istituto”. Appare difficilmente condivisibile l’assunto fatto proprio nel parere secondo cui il lavoratore non vanta un diritto ad essere ascoltato, assunto basato sulla considerazione ontologica della sospensione come provvedimento di matrice squisitamente cautelare.</p>
<p>[33] Ad esempio, la Corte di Cassazione ritiene non sussistente l’obbligo di difesa tecnica.</p>
<p>[34] V. Tenore “Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego dopo la riforma Brunetta”, op. cit. p. 44.</p>
<p>[35] Non appare peregrino rilevare come il legislatore abbia tarato la sua novità normativa su un sistema che sembra configurare solo due timbrature, una in entrata e una in uscita; in realtà nel pubblico impiego esistono moltissime realtà lavorative contraddistinte da esigenze di timbrature plurime (ad esempio per la attestazione di inizio di servizio esterno, successiva alla attestazione di presenza, si pensi, a  titolo puramente esemplificativo, ai sopralluoghi effettuati dal personale tecnico comunale, dei servizi sociali o dalla Polizia Locale). Il decreto a detto proposito nulla dice.</p>
<p>[36] Potrebbe obiettarsi che mentre in questo caso si è operato un vero e proprio inganno, nel caso di dipendente che timbri al posto di un altro al fine di dare continuità alla azione amministrativa non si registra un effettivo disvalore e che pertanto la fattispecie non dovrebbe applicarsi. Questa differenza però implica una sia pur embrionale istruttoria, mentre la sospensione meccanica sembra volerla escludere.</p>
<p>[37]  “Nascono così molte leggi manifesto, che vivono solo nei giornali e nei discorsi elettorali. Il vero obiettivo perseguito dai legislatori è spesso l’effetto annuncio; l’ordinamento si riempie così di leggi finte”, così B. G. Mattarella “La trappola delle leggi – molte oscure complicate”, Bologna, Il Mulino, 2011, p. 22</p>
<p>[38] “Le scelte dei decisori obbediscono a logiche interne alla politica stessa senza riferimento al benessere collettivo; la loro funzione obiettivo diverge dalla funzione di benessere sociale. Ciò può accadere, ad esempio, quando i politici effettuano scelte a fini di consenso elettorale di  breve periodo, che li portano così ad escludere progetti che massimizzano la crescita di lungo periodo ma i cui benefici si distribuiscono in un orizzonte temporale dilatato e a preferire invece progetti sub-ottimali ma i cui rendimenti sono immediati” D. Cersosimo  e G. Woller in E. Ales, M. Barbara, F. Guarriello ,a cura di, “Lavoro, welfare e democrazia deliberativa”, Milano, Giuffrè, 2010 pp. 170,171. D’altronde come sosteneva James Freeman Clarke “un politico pensa alle prossime elezioni; uno Statista alle prossime generazioni”, citato in G. Senatore “Storia della sostenibilità. Dai limiti della crescita alla genesi dello sviluppo”, Milano, Franco Angeli, 2013, p. 107. Viene anche in mente il monito espresso da N. Irti nel suo “L’essenza tecnica del diritto”, saggio contenuto in “Nichilismo giuridico”, Roma-Bari, Laterza, 2004, p. 35 laddove l’insigne Autore ha modo di scrivere “la produzione di norme è sempre travagliata e dolorosa. La volontà giuridica nasce dal conflitto: si fronteggiano e si combattono ipotesi di soluzione, pretese ideologiche economiche, religiose, interessi di gruppi e categorie sociali. La lotta si placa nel funzionamento della procedura, cioè – quale che sia il regime, autocratico o democratico – nel dominio di una volontà sulle altre. Si è detto: anche nel regime democratico, dove il calcolo quantitativo del consenso risolve il conflitto, e determina nascita o tramonto di norme. Il calcolo quantitativo non svela la verità, ma esprime una forma di violenza. Ogni posizione di diritto è im-posizione”.</p>
<p>[39] L’enfatico pleonasmo del voler qualificare questa inerzia come omissione d’atti d’ufficio sembra più esplicare una funzione di deterrenza piuttosto che costituire una qualche nuova fattispecie di omissione d’atti di ufficio ex articolo 328 c.p..</p>
<p>[40] Sui codici di comportamento, B. G. Mattarella “Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, in giorn dir amm, 2013, pp. 927 e ss. Dello stesso Autore, “Le regole dell’onestà”, op. cit.pp. 131 e ss.</p>
<p>[41] “Far risultare il dipendente in servizio” o “trarre in inganno” sono locuzioni dal sapore squisitamente penalistico, richiamano infatti quei raggiri che connotano la fattispecie di truffa; però, pur ambendo a un restringimento del campo di applicazione della norma, mi sembrano comunque criteri ermeneuticamente labili, in sede giudiziale e pleonastici rispetto alla previgente formulazione. Poco aggiungono ad un articolo che comunque già parlava di modalità fraudolente; mi sembra davvero arduo ipotizzare che nella Pubblica Amministrazione non si licenziasse perché la previgente formulazione dell’articolo fosse poco chiara. Si ha quasi la sensazione che il legislatore avrebbe voluto elencare la casistica precisa, ma poi abbia deciso di arrestarsi. Non a caso il Consiglio di Stato, nel parere n. 864/2016, rileva come il legislatore abbia determinato un significativo ampliamento, mediante il ricorso al concetto generale di “modalità fraudolente”, segnatamente pagine 12 e 13 del citato parere. Si tratta di espressione che necessita di specificazione funzionale, in combinato con la materiale estrinsecazione della condotta: ne consegue la assoluta importanza del momento istruttorio, che avrà valenza specificativa.</p>
<p>[42] Il ruolo sovente deteriore svolto dalle organizzazioni sindacali è ricordato con riferimento alla contrattazione collettiva da S. Battini “Le fonti della disciplina del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni: da una regolamentazione unilaterale all’altra”, in Riv trim dir pubbl, 2007, p. 627, il quale sottolinea con vigore come la preponderanza esercitata dai sindacati, spesso, abbia ingenerato più che una dialettica costruttiva un autentico monologo, portando alla massiccia stagione delle stabilizzazioni dei precari, operata per contratto collettivo in scoperta violazione della legge. Analoghe considerazioni in M. Rusciano “Organizzazione pubblica e contrattualizzazione dei rapporti di lavoro”, in Dir. pubbl, 2008, p. 70, il quale rileva come la contrattualizzazione finisca per simboleggiare una sorta di pactum tra organizzazioni sindacali e parte politica. In questa ottica non sorprende, ovviamente, che il legislatore abbia tentato di operare un brusco cambio di rotta, così B. G. Mattarella “Incentivi e sanzioni nel pubblico impiego”, op. cit. p. 940 ove si parla di un legislatore (il riferimento è alla riforma Brunetta) che confida molto in se stesso e rivivifica il canone della autorità, del pubblico potere in luogo del contratto. Sottolinea G. Melis “La burocrazia”, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 70 e ss. come in tema di pubblico impiego le grandi confederazioni sindacali, emarginando le organizzazioni del sindacalismo autonomo, si siano incistate nel corpus amministrativo fino a determinare dei veri e propri percorsi co-gestionali. La co-gestione, risulta chiaro, sdilinquendo una sana tensione competitiva ha determinato un livellamento verso il basso delle qualità e delle prestazioni dei dipendenti.</p>
<p>[43] Sulla cronica incapacità delle Pubbliche Amministrazioni di formare il loro personale, M. Bonti “Dal sistema burocratico alla cultura della qualità nelle amministrazioni pubbliche”, Milano, Giuffrè, 2000, p. 227, il quale sottolinea come la pubblica amministrazione sconti aperti problemi di individuazione del profilo di chi cerca, e una volta acquisito personale finisce per dimostrarsi disinteressata alle sue vicende formative.</p>
<p>[44] Come ha avuto modo di sottolineare M. Savino “Verso una crisi dell’impiego pubblico?”, in Riv trim dir pubbl, 1/2010, p. 235 l’età anagrafica dei dipendenti pubblici è considerevolmente più elevata rispetto agli omologhi del lavoro privato, e allo stesso modo il tasso di invecchiamento dei dipendenti pubblici è assai più consistente. Voler parlare di modernizzazione, imporre nuovi linguaggi, nuovi schemi assiologici, in un corpus amministrativo incanutito ed esausto appare operazione puramente sloganistica, ed in questo senso mi sembra coerente proporre modernizzazioni che vadano in combinato con una rivisitazione dei meccanismi di accesso, come fa la legge n. 124/2015, fermo restando che questi postulati devono divenire effettivi e non rimanere su carta.</p>
<p>[45] S. Cassese “L’etica pubblica”, in Giorn dir amm, 2003, p. 1097.</p>
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<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-nuovo-licenziamento-disciplinare-per-falsa-attestazione-della-presenza-in-servizio-ex-d-lgs-20-giugno-2016-n-116-un-licenziamento-direttissimo/">Il “nuovo” licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio ex  d. lgs. 20 Giugno 2016, n. 116; un licenziamento direttissimo ?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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