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	<title>n. 7 - 2014 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>n. 7 - 2014 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>La pianificazione differita</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-pianificazione-differita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2014 17:44:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-pianificazione-differita/">La pianificazione differita</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato l&#8217;14.7.2014) Note</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-pianificazione-differita/">La pianificazione differita</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/d/4930_ART_4930.pdf">clicca qui</a></p>
<p align="right"><i>(pubblicato l&#8217;14.7.2014)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-pianificazione-differita/">La pianificazione differita</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>La détermination des sanctions anti-monopole dans le système juridique italien (1)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-determination-des-sanctions-anti-monopole-dans-le-systeme-juridique-italien-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2014 17:44:24 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-determination-des-sanctions-anti-monopole-dans-le-systeme-juridique-italien-1/">La détermination des sanctions anti-monopole dans le système juridique italien (1)</a></p>
<p>J’essaierai d’apporter ma contribution à ce forum en présentant le système juridique italien, en accordant une attention particulière aux origines juridiques du droit sur la concurrence avant d’aborder le sujet de la détermination des sanctions anti-monopole. 1) Le droit à la libre entreprise a une reconnaissance spécifique dans la Constitution</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-determination-des-sanctions-anti-monopole-dans-le-systeme-juridique-italien-1/">La détermination des sanctions anti-monopole dans le système juridique italien (1)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-determination-des-sanctions-anti-monopole-dans-le-systeme-juridique-italien-1/">La détermination des sanctions anti-monopole dans le système juridique italien (1)</a></p>
<p align="justify">J’essaierai d’apporter ma contribution à ce forum en présentant le système juridique italien, en accordant une attention particulière aux origines juridiques du droit sur la concurrence avant d’aborder le sujet de la détermination des sanctions anti-monopole.<br />
1) Le droit à la libre entreprise a une reconnaissance spécifique dans la Constitution italienne de 1947. La Charte Fondamentale reconnaît explicitement, à son art. 41 la liberté d’initiative économique des individus; ledit article établit ce qui suit: “ 1 – L’entreprise économique à caractère privé est libre. 2 – Celle-ci ne peut pas se faire contre le bien commun ou si elle est susceptible de porter atteinte à la sécurité, à la liberté ou à la dignité humaine. 3 –La loi mettra en place des programmes et des contrôles adéquats pour que l’activité économique du secteur public et privé puisse être orientée et coordonnée à des fins sociales”.<br />
Selon des opinions démontrées, le premier paragraphe de la disposition octroie une garantie constitutionnelle du droit à la libre entreprise comme un droit individuel alors que le troisième paragraphe octroie des garanties constitutionnelles aux pouvoirs publics pour qu’ils soumettent le droit à la libre entreprise ou son exercice, quand celui-ci est inhérent, à l’intérêt public.<br />
En conséquence, dans la Constitution italienne, le concept de concurrence, tel quel était au début omis. Dans la doctrine académique, il est souligné, sans équivoque, que la liberté d’initiative économique (à savoir, le droit à la libre entreprise) ne comprend pas le principe de concurrence attendu que le premier possède une extension “verticale” dans la mesure où il indique des sphères d’action de l’individu protégé face à l’État; en revanche, la concurrence implique une relation horizontale entre des chefs d’entreprise, à savoir, des individus qui exercent la liberté d’initiative économique.</p>
<p>De ce fait, la relation entre l’art. 41 de la Constitution et les dispositions du Traité relatives à la concurrence a été décrite comme la connexion entre un phénomène subjectif et un autre objectif considérant que la règle constitutionnelle réglemente la situation subjective de la liberté individuelle tandis que la législation européenne exprime un modèle de relations économiques et juridiques.<br />
À posteriori, la Loi n° 287/1990 a fini par introduire des dispositions dans le système juridique italien qui correspondent à celles présentes dans les lois communautaires anti-monopole, lesquelles prétendent contraster la modification de la concurrence sur le marché local ou dans une partie importance de ce dernier. Conformément au libellé de l’art. 1 de la Loi, les dispositions sont adoptées au titre de l’art. 41 de la Constitution relatif à la protection du droit à l’initiative économique et l’interprétation de ces dispositions mêmes devra se faire conformément aux principes de la législation communautaire en matière de réglementation anti-monopole.<br />
C’est ici qu’apparaît la première tâche du Juge qui doit conjuguer le libellé du précepte constitutionnel (expliqué par la loi nationale anti-monopole) avec la substance de la loi anti-monopole de l’UE (qui doit être rappelée quand le Juge interprète la loi nationale), c’est-à-dire que quand sa discrétion judiciaire est utilisée pour réviser l’utilisation de la discrétion technique appliquée aux lois anti-monopole contestées.<br />
Éventuellement, quand la Loi constitutionnelle n° 3/2001 a réformé le Titre V de la Constitution, elle reconnaît explicitement le principe de la concurrence en insérant la “protection de la concurrence” sur la liste des matières réservées exclusivement au pouvoir législatif de celle-ci; comme conséquence, le “marché” a incorporé la Constitution italienne comme valeur positive pour la promotion de l’efficacité économique et organisationnelle.<br />
L’affirmation constitutionnelle du principe de la concurrence a donné une base constitutionnelle claire et distinctive concernant la loi anti-monopole; en plus, toutes les restrictions de la dérivation européenne en la matière devront être respectées sur la base du précepte constitutionnel de la part du législateur national et régional. D’où le fait que toutes les lois et réglementations anti-monopole que le juge national doit appliquer aussi bien ceux d’origine nationale qu’européenne, tirent leur origine ou ont une reconnaissance directe dans la loi fondamentale de l’État.<br />
À l’<i>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</i> (Autorité Garante de la Concurrence et du Marché) est confiée la protection de la concurrence dans le système juridique italien ce qui fait qu’il lui revient une large compétence globale (en matière de contrats et d’abus de positions dominantes: pour mener à bien des enquêtes, engager des procédures, découvrir des infractions, découvrir et imposer des sanctions; et en matière de fusions et d’acquisitions: pour suspendre provisoirement la concentration et imposer des sanctions).<br />
Il convient de mentionner que les dispositions légales (art. 35, 1er alinéa du Décret de Loi du 6 décembre 2011, n° 201) octroient aussi à l’Autorité anti-monopole une capacité spéciale dans les procédures judiciaires pour former des recours contre des lois administratives générales, de réglementation ou particulières d’autres administrations publiques qui violent les règles sur la protection de la concurrence et du marché.<br />
Avant d’aborder les cas spécifiques soulevés, nous devons nécessairement prendre en compte le processus d’harmonisation de la loi de la concurrence de l’UE, qui a été créée par le passé et qui a fait que la Commission et la Cour de Justice, dans une interaction constante, jouent un rôle prépondérant dans la croissance des autorités anti-monopole ainsi que dans les juridictions existantes au sein des États membres.<br />
En conséquence, les juges nationaux sont devenus partie intégrante du système qui englobe les juridictions de tous les États membres qui utilisent la jurisprudence de l’Union Européenne comme cadre de référence.<br />
2) Concernant l’établissement des sanctions pour infractions aux lois anti-monopole, au titre de l’art. 15 de la Loi 287/90 – en cas de violations graves –, l’Autorité Nationale, prenant en compte la gravité et la durée de ces dernières, imposera l’application d’une sanction administrative à caractère pécuniaire qui pourra aller jusqu’à 10% de la valeur de la facturation obtenue par chaque entreprise ou entité pendant l’exercice financier préalable avant la notification des objections de la part de l’État, déterminant la date limite pour le paiement de la sanction précitée.<br />
Il n’existe pas de lignes directrices nationales pour déterminer les sanctions. L’Autorité Nationale a souvent recours aux lignes directrices européennes en la matière. À cette fin, le Conseil d’État (le juge administratif de deuxième instance) a déclaré que les “lignes directrices fournies par la Commission Européenne pour déterminer les sanctions en cas d’infractions anti-monopole ont une simple valeur indicative et ne sont pas contraignantes et en aucun cas, elles n’évitent une évaluation intégrale de l’infraction mais la favorisent plutôt” (Conseil d’État, VI, déc. 9306/2010).<br />
Il convient de prendre en compte que le “principe de proportionnalité” de la sanction, dans son application pratique à la procédure de sanctions est un fait qui a suscité certains doutes et a provoqué certaines critiques de la part des entreprises toutes les fois que, ce principe n’a prétendument pas permis de matérialiser un “traitement égalitaire” des participants à la même entente. Dans ce but, le juge administratif a eu à assumer une notion de proportionnalité qui ne coïncide pas avec le sens mathématique et à valider le mécanisme logique utilisé par l’Autorité de la Concurrence à l’heure de déterminer les sanctions.<br />
Nous trouvons un exemple illustratif de cette attitude dans la décision nº 9575/2010 du Conseil d’État (dans l’affaire “Jet Fuel”) qui est parvenue aux suivantes conclusions concernant la détermination des sanctions infligées aux ententes:<br />
&#8211; l’Autorité anti-monopole a la légitimité pour regrouper les opérateurs au sein de classes dimensionnelles homogènes du fait de la nécessaire modulation de la notion de proportionnalité non seulement en ce qui concerne la position de chaque membre au sein du groupe mais aussi par rapport au groupe comme un ensemble;<br />
&#8211; la notion de proportionnalité concernant des sanctions anti-monopole est assez différente de la notion mathématique considérant que dans le secteur de sanctions, les évaluations sous-jacentes à la détermination des classes homogènes des opérateurs peuvent aussi amener à la modulation de la relation entre des sommes inspirée sur le principe de progressivité ou sur le principe de digression et ce, sans modifier l’équilibre ni violer le principe général de la proportionnalité;<br />
&#8211; l’Autorité pourra légitimement effectuer des modulations de sommes importantes en termes de progressivité ou digression à condition que ce <i>modus operandi</i> n’entre pas en conflit avec les principes généraux d’adéquation et de bon sens (c’est-à-dire, l’Administration pourra appliquer le critère de proportionnalité progressive dans des situations où l’augmentation de la part de marché à la disposition de chaque participant exprime un niveau graduellement croissant de préjudice potentiel ou effectif pour les intérêts protégés) ;<br />
&#8211; une fois reconnue la légitimité de l’approche conceptuelle fondée sur le principe de progressivité de la sanction, l’Autorité pourra légitimement baser sa progression logique sur la dénommée approche de bas en haut, à savoir, en commençant par la classe d’entreprises possédant les parts de marché les moins importantes;<br />
&#8211; un modèle de détermination basé sur cette progressivité de bas en haut semble raisonnablement conçu pour garantir un degré graduellement croissant et pour empêcher les sanctions anti-monopole et leur application pratique ne semble pas donner des résultats hors du commun;<br />
Pour finir nous remarquons que l’approche conceptuelle en question est également cohérente avec la Notification de la Commission Européenne du 14 janvier 1998 (Lignes directrices pour Déterminer des Sanctions), qui n’excluent pas d’avoir recours à un système de détermination de sanctions basé sur le principe de progressivité ou de proportionnalité de bas en haut.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>(1) « Le contrôle judiciaire des sanctions administratives et les délits dans le droit européen de la concurrence &#8211; Forum de discussion », Réseau Européen de Formation Judiciaire, Cours virtuel et séminaire présentiel destinés aux juges sur le droit européen de la concurrence – Barcelone, Mai 2014.</p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 1.7.2014)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<item>
		<title>Le “vendite abbinate”, tra vuoti normativi  e regole obsolete</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-vendite-abbinate-tra-vuoti-normativi-e-regole-obsolete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2014 17:44:24 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-vendite-abbinate-tra-vuoti-normativi-e-regole-obsolete/">Le “vendite abbinate”, tra vuoti normativi  e regole obsolete</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 2.7.2014) Note</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-vendite-abbinate-tra-vuoti-normativi-e-regole-obsolete/">Le “vendite abbinate”, tra vuoti normativi  e regole obsolete</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/d/4923_ART_4923.pdf">clicca qui</a></p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 2.7.2014)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<item>
		<title>Quale futuro per il procedimento amministrativo?</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/quale-futuro-per-il-procedimento-amministrativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2014 17:44:06 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/quale-futuro-per-il-procedimento-amministrativo/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/quale-futuro-per-il-procedimento-amministrativo/">Quale futuro per il procedimento amministrativo?</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 15.7.2014) Note</p>
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<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/d/4934_ART_4934.pdf">clicca qui</a></p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 15.7.2014)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<item>
		<title>Competenza legislativa concorrente  in materia di coordinamento della finanza pubblica e vincoli alle politiche di bilancio anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale: ultime pronunce in tema della Corte costituzionale e prospettive di riforma</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/competenza-legislativa-concorrente-in-materia-di-coordinamento-della-finanza-pubblica-e-vincoli-alle-politiche-di-bilancio-anche-nei-confronti-delle-regioni-a-statuto-speciale-ultime-pronunce-in-tem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2014 17:44:03 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/competenza-legislativa-concorrente-in-materia-di-coordinamento-della-finanza-pubblica-e-vincoli-alle-politiche-di-bilancio-anche-nei-confronti-delle-regioni-a-statuto-speciale-ultime-pronunce-in-tem/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/competenza-legislativa-concorrente-in-materia-di-coordinamento-della-finanza-pubblica-e-vincoli-alle-politiche-di-bilancio-anche-nei-confronti-delle-regioni-a-statuto-speciale-ultime-pronunce-in-tem/">Competenza legislativa concorrente  in materia di coordinamento della finanza pubblica e vincoli alle politiche di bilancio anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale: ultime pronunce in tema della Corte costituzionale e prospettive di riforma</a></p>
<p>Sommario: § 1. – Sulla nozione di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e sulla competenza del legislatore statale a prevedere nei confronti delle Regioni (anche a statuto speciale) vincoli di riequilibrio della finanza pubblica; § 2.- Sulla “naturale” incidenza di norme costituenti «principi fondamentali di coordinamento della finanza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/competenza-legislativa-concorrente-in-materia-di-coordinamento-della-finanza-pubblica-e-vincoli-alle-politiche-di-bilancio-anche-nei-confronti-delle-regioni-a-statuto-speciale-ultime-pronunce-in-tem/">Competenza legislativa concorrente  in materia di coordinamento della finanza pubblica e vincoli alle politiche di bilancio anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale: ultime pronunce in tema della Corte costituzionale e prospettive di riforma</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/competenza-legislativa-concorrente-in-materia-di-coordinamento-della-finanza-pubblica-e-vincoli-alle-politiche-di-bilancio-anche-nei-confronti-delle-regioni-a-statuto-speciale-ultime-pronunce-in-tem/">Competenza legislativa concorrente  in materia di coordinamento della finanza pubblica e vincoli alle politiche di bilancio anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale: ultime pronunce in tema della Corte costituzionale e prospettive di riforma</a></p>
<p align="justify">Sommario: § 1.<b> –</b> Sulla nozione di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e sulla competenza del legislatore statale a prevedere nei confronti delle Regioni (anche a statuto speciale) vincoli di riequilibrio della finanza pubblica; §<b> </b>2.- Sulla “naturale” incidenza di norme costituenti «principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica» sull’autonomia finanziaria e sulle altre competenze legislative delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome; § 3. – Sulla tecnica dell’accordo nel regime dei rapporti finanziari tra Stato- Regioni a statuto speciale e Province autonome. § 4.<b> </b>– La materia del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»: da competenza legislativa concorrente a competenza legislativa esclusiva dello Stato?.</p>
<p><b>§ 1. – Sulla nozione di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e sulla competenza del legislatore statale a prevedere nei confronti delle Regioni (anche a statuto speciale) vincoli di riequilibrio della finanza pubblica</b>:<br />
Ai sensi dell’art. 117, terzo comma[1], Cost. tra le materie oggetto di competenza legislativa concorrente Stato- Regioni rientra quella del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ».<br />
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.<br />
Da qui la ripartizione, in materia, della c.d. legislazione di principio allo Stato e di quella c.d. di dettaglio alle Regioni.<br />
Per giurisprudenza costante della Corte costituzionale, possono essere ritenute “principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica”, ai sensi del terzo comma dell’art. 117 Cost., le norme che «si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (sentenze n. 193 e n. 148 del 2012; conformi, <i>ex plurimis</i>, sentenze n. 232 del 2011 e n. 326 del 2010; n. 297 del 2009; n. 237 del 2009) in modo che rimanga uno spazio aperto all’esercizio dell’autonomia regionale (sentenza n. 182 del 2011)[2].<br />
Questi vincoli, perché possano considerarsi rispettosi dell’autonomia delle Regioni e degli enti locali, devono riguardare «l’entità del disavanzo di parte corrente oppure – ma solo “in via transitoria ed in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale” – la crescita della spesa corrente».[3] In altri termini, la legge statale può stabilire solo un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenze n. 44 del 2014; 236 del 2013; n. 182 del 2011; n. 417 del 2005 e n. 36 del 2004; si vedano anche le sentenze n. 88 del 2006 e n. 449 del 2005) e non può fissare vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni e degli enti locali, tali da ledere l&#8217;autonomia finanziaria di spesa garantita dall&#8217;art. 119 Cost. (sentenze n. 120 del 2008; n. 169 del 2007; n. 417 del 2005; n. 36 del 2004).<br />
Secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, la previsione, da parte della legge statale, di un limite all&#8217;entità di una singola voce di spesa della Regione non può essere considerata un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., perché pone un precetto specifico e puntuale sull&#8217;entità della spesa e si risolve, di conseguenza, in un&#8217;indebita invasione dell&#8217;area riservata dall&#8217;art. 119 Cost. all&#8217;autonomia finanziaria delle Regioni. Ad esse la legge statale può solo prescrivere obiettivi (ad esempio, il contenimento della spesa pubblica), ma non imporre nel dettaglio le modalità e gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi (<i>ex multis</i>, sentenze n. 95 del 2007; n. 88 del 2006, nn. 449 e 417 del 2005 e nn. 390 e 36 del 2004).<br />
In altre pronunce, la Corte costituzionale ha precisato che lo Stato può agire direttamente sulla spesa delle proprie amministrazioni con norme puntuali e, al contempo, dichiarare che le stesse norme sono efficaci nei confronti delle Regioni «a condizione di permettere l’estrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di uno spazio aperto all’esercizio dell’autonomia regionale» (sentenza n. 182 del 2011). Quindi anche allorquando le disposizioni in esame (come per la disciplina dettata dall’art. 6 del d.l. n. 78 del 2010 – come la Corte ha chiarito con la richiamata sentenza n. 182 del 2011 -) prevedono puntuali misure di riduzione parziale o totale di singole voci di spesa, ciò non esclude che da esse possa desumersi un limite complessivo, nell’ambito del quale le Regioni restano libere di allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa (sentenza n. 139 del 2012[4]). In caso contrario, la norma statale non può essere ritenuta di principio (sentenza n. 159 del 2008), a prescindere dall’auto-qualificazione operata dal legislatore (sentenza n. 237 del 2009).<br />
Può essere, in altri termini, imposto alle Regioni un «limite globale, complessivo, al punto che ciascuna Regione deve ritenersi libera di darvi attuazione, nelle varie leggi di spesa, relativamente ai diversi comparti, in modo graduato e differenziato, purché il risultato complessivo sia pari a quello indicato nella legge statale» (sentenze n. 229 del 2013; n. 36 del 2013; sentenza n. 211 del 2012).<br />
Il carattere della «transitorietà» o temporaneità dell’intervento legislativo di contenimento della spesa corrente sembrerebbe essere evidenziato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale allorquando l’incidenza sulla spesa corrente sia immediata (da ultimo, sentenza n. 44 del 2014) , non già quando si tratti di intervento con incidenza indiretta sulla spesa corrente (si veda, a tal proposito, la sentenza n. 236 del 2013 nella quale la Corte, nel valutare la legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 &#8211; che impone alle Regioni la soppressione o la limitazione degli enti, agenzie ed organismi strumentali all’esercizio di funzioni fondamentali o di funzioni amministrative spettanti a Comuni, Province e Città metropolitane – ha posto in rilievo, al fine di qualificare la norma impugnata effettivamente come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, solo il requisito dell’intervento di “limite complessivo e globale ” alla spesa pubblica).<br />
Inoltre, la disciplina dettata dal legislatore non deve ledere il canone generale della ragionevolezza e proporzionalità dell’intervento normativo rispetto all’obiettivo prefissato (sentenza n. 236 del 2012).<br />
Nella giurisprudenza della Corte costituzionale è ormai consolidato l’orientamento secondo cui il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente imporre alle Regioni e agli enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all’autonomia di spesa degli enti territoriali (<i>ex plurimis,</i> sentenze n. 236 del 2013; n. 182 del 2011, n. 207 e n. 128 del 2010).<br />
La Corte ha avuto modo di affermare che non è contestabile «il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all&#8217;autonomia di spesa degli enti», e che, «in via transitoria e in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale», possono anche imporsi limiti complessivi alla crescita della spesa corrente degli enti autonomi (sentenza n. 82 del 2007; n. 36 del 2004).<br />
Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, «la stessa nozione di principio fondamentale non può essere cristallizzata in una formula valida in ogni circostanza, ma deve tenere conto del contesto, del momento congiunturale in relazione ai quali l’accertamento va compiuto e della peculiarità della materia» (sentenze n. 23 del 2014; n. 16 del 2010).<br />
Inoltre, la specificità delle prescrizioni, di per sé, neppure può escludere il carattere “di principio” di una norma, qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione (sentenze n. 23 del 2014; n. 16 del 2010 ; n. 237 del 2009 e n. 430 del 2007).<br />
La Corte ha sottolineato la legittimità di disposizioni di dettaglio in &#8220;rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione&#8221; con le norme di principio e, pertanto, inderogabili (sentenza n. 355 del 1993).<br />
In quest’ottica, sono state ricondotte «nell’ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica “norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali” (sentenza n. 237 del 2009 e già sentenza n. 417 del 2005)» (sentenze n. 44 e n. 23 del 2014; n. 52 del 2010).<br />
La Corte ha affermato che, sebbene sia norma a contenuto specifico e dettagliato, «è da considerare per la finalità perseguita, in “rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione” con le norme-principio [che connotano il settore dell’organizzazione sanitaria locale, così da vincolare l’autonomia finanziaria regionale in ordine alla disciplina prevista per i “debiti” e i “crediti” delle soppresse unità sanitarie locali]». (sentenza n. 108 del 2010; n. 89 del 2000).<br />
La Corte ha messo pure in rilievo il carattere “finalistico” dell’azione di coordinamento e, quindi, l’esigenza che «a livello centrale» si possano collocare anche «i poteri puntuali eventualmente necessari perché la finalità di coordinamento» venga «concretamente realizzata» (sentenza n. 229 del 2011; n. 376 del 2003, già citata).<br />
La giurisprudenza della Corte costituzionale ha elaborato una nozione ampia di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ed ha, altresì, precisato come la piena attuazione del coordinamento della finanza pubblica possa far sì che la competenza statale non si esaurisca con l’esercizio del potere legislativo, ma implichi anche «l’esercizio di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo» (sentenza n. 229 del 2011; n. 376 del 2003; in senso conforme, sentenze n. 112 del 2011, n. 57 del 2010, n. 190 e n. 159 del 2008).<br />
Le norme che pongono un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica attinente alla spesa, come più volte affermato dalla Corte costituzionale, devono ritenersi applicabili «anche alle autonomie speciali, in considerazione dell&#8217;obbligo generale di partecipazione di tutte le Regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, all&#8217;azione di risanamento della finanza pubblica» (sentenze n. 120 del 2008; 169 e n. 82 del 2007). La giurisprudenza della Corte è, infatti, costante nell’affermare che anche gli enti ad autonomia differenziata sono soggetti ai vincoli legislativi derivanti dal rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica (da ultimo, sentenze n. 72 del 2014; n. 139 del 2012; n. 30 del 2012 e n. 229 del 2011).<br />
Il concorso agli obiettivi di finanza pubblica è un obbligo indefettibile di tutti gli enti del settore pubblico allargato di cui anche le Regioni devono farsi carico attraverso un accollo proporzionato degli oneri complessivi conseguenti alle manovre di finanza pubblica (<i>ex plurimis</i>, sentenza n. 52 del 2010).<br />
La finanza delle Regioni a statuto speciale è, infatti, parte della &#8221; finanza pubblica allargata&#8221; nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell&#8217;esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei (<i>ex plurimis</i>, sentenze n. 39 del 2014; n. 60 del 2013; n. 219 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007; n. 425 del 2004; n. 416 del 1995; n. 421 del 1998), come quelli relativi al cosiddetto patto di stabilità interno (cfr. sentenza n. 36 del 2004).<br />
La Corte costituzionale, perciò, ha già ritenuto che «nel nuovo assetto costituzionale scaturito dalla riforma, allo Stato sia pur sempre riservata, nell’ordinamento generale della Repubblica, una posizione peculiare desumibile non solo dalla proclamazione di principio di cui all’art. 5 della Costituzione, ma anche dalla ripetuta evocazione di un’istanza unitaria, manifestata dal richiamo al rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, come limiti di tutte le potestà legislative (art. 117, primo comma) e dal riconoscimento dell’esigenza di tutelare l’unità giuridica ed economica dell’ordinamento stesso (art. 120, secondo comma). E tale istanza postula necessariamente che nel sistema esista un soggetto, lo Stato appunto, avente il compito di assicurarne il pieno soddisfacimento» (sentenza n. 274 del 2003). (sentenza n. 219 del 2013).<br />
Il legislatore statale può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio (ancorché si traducano, inevitabilmente, in limitazioni indirette all&#8217;autonomia di spesa degli enti), ma solo, con «disciplina di principio», «per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari» (sentenza n. 417 del 2005; n. 36 del 2004; v. anche le sentenze n. 376 del 2003 e n.n. 4 e 390 del 2004).<br />
La Corte ha posto in rilievo che limiti finanziari per le Regioni e gli enti locali, volti al perseguimento degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa, sono in linea con la più recente interpretazione della nozione di «coordinamento della finanza pubblica» fatta propria dalla giurisprudenza costituzionale, ormai «costante nel ritenere che norme statali che fissano limiti alla spesa di enti pubblici regionali sono espressione della finalità di coordinamento finanziario», per cui il legislatore statale può «legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (così, sentenze n. 326 del 2010; n. 52 del 2010, nonché sentenze n. 237 e n. 139 del 2009). Tali vincoli, riconducibili ai &#8220;princípi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica&#8221;, si impongono alle autonomie speciali solo in ragione dell&#8217;imprescindibile esigenza di assicurare l&#8217;unitarietà delle politiche complessive di spesa che lo Stato deve realizzare &#8211; sul versante sia interno che comunitario e internazionale &#8211; attraverso la «partecipazione di tutte le Regioni [&#8230;] all&#8217;azione di risanamento della finanza pubblica» e al rispetto del cosiddetto &#8220;patto di stabilità&#8221;. (sentenza n. 102 del 2008).</p>
<p><b>§ 2</b>. <b>Sulla “naturale” incidenza di norme costituenti «principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica» sull’autonomia finanziaria e sulle altre competenze legislative delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome:<br />
</b>Nell’ambito di una competenza concorrente quale è il coordinamento della finanza pubblica, ripetutamente la Corte costituzionale ha stimato recessiva la dimensione dell’autonomia finanziaria[5] ed organizzativa della Regione, a fronte di misure necessariamente uniformi sull’intero territorio nazionale e costituenti principi fondamentali della materia (<i>ex plurimis,</i> sentenze n. 219 del 2013; n. 169 del 2007; n. 417 del 2005; n. 36 del 2004).<br />
La Corte ha sottolineato che «dinanzi ad un intervento legislativo statale di coordinamento della finanza pubblica riferito alle Regioni, e cioè nell&#8217;àmbito di una materia di tipo concorrente, è naturale che ne derivi una, per quanto parziale, compressione degli spazi entro cui possano esercitarsi le competenze legislative ed amministrative di Regioni e Province autonome (specie in tema di organizzazione amministrativa o di disciplina del personale), nonché della stessa autonomia di spesa loro spettante» (fra le molte, si vedano le sentenze n. 159 del 2008; n. 169 e n. 162 del 2007; n. 353 e n. 36 del 2004).<br />
La giurisprudenza costituzionale ha espressamente riconosciuto che disposizioni statali di principio in tema di coordinamento della finanza pubblica, ove costituzionalmente legittime, possono «incidere su una materia di competenza della Regione e delle Province autonome (sentenze n. 229 del 2013; 188 del 2007, n. 2 del 2004 e n. 274 del 2003) [come l’organizzazione ed il funzionamento dell’amministrazione regionale e provinciale» (sentenza n. 159 del 2008)].<br />
Dall’accertata natura di principio fondamentale [in materia «coordinamento della finanza pubblica] discende, in base alla giurisprudenza della Corte, la legittimità dell’incidenza della censurata disposizione sia sull’autonomia di spesa delle Regioni (si vedano, <i>ex plurimis</i>, sentenze n. 151 del 2012; n. 91 del 2011, n. 27 del 2010, n. 456 e n. 244 del 2005), sia su ogni tipo di potestà legislativa regionale, compresa quella residuale in materia di comunità montane (sentenze n. 326 del 2010 e n. 237 del 2009).<br />
La Corte ha precisato che il legittimo esercizio della competenza statale di coordinamento della finanza pubblica è limite all&#8217;autonomia finanziaria delle medesime Province autonome (sentenza n. 190 del 2008; n. 82 del 2007).<br />
Soltanto se il limite posto dalla legge statale non costituisce un principio di coordinamento esso si configura come “un illegittimo vincolo all’autonomia di spesa e finanziaria garantita dallo statuto speciale e con disposizioni non unilateralmente derogabili dalle norme di attuazione”. Ma se si tratta di principi statali di coordinamento della finanza pubblica essi si impongono nell’esercizio dell’autonomia finanziaria di cui allo statuto speciale (sentenza n. 190 del 2008) .<br />
La Corte ha, altresì, affermato che l’eventuale impatto di una norma, costituente principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, comma terzo, Cost.), [pertanto ascrivibile a tale titolo alla competenza legislativa concorrente dello Stato] sull’autonomia finanziaria (119 Cost.) ed organizzativa (117, comma quarto, e 118 Cost.) delle Regioni si traduce in una «circostanza di fatto come tale non incidente sul piano della legittimità costituzionale» (sentenza n.236 del 2013; 40 del 2010, n. 169 del 2007 e n. 36 del 2004).<br />
Pertanto, la ormai consolidata giurisprudenza della Corte in materia di coordinamento della finanza pubblica, consente di fare arretrare i confini delle competenze statutarie (anche delle regioni speciali) ovvero di incidere anche su materie riconducibili a tali competenze.<br />
Pertanto, nessuna “dispensa” per le autonomie speciali: i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (di cui all’art. 119 Cost.) costituiscono un limite inderogabile anche per le regioni ad autonomia differenziata.<br />
<b><br />
§ 3. – Sulla tecnica dell’accordo nel regime dei rapporti finanziari tra Stato &#8211; Regioni a statuto speciale e Province autonome:<br />
</b>L’obbligo generale di partecipazione di tutte le Regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, all&#8217;azione di risanamento della finanza pubblica (sentenza n. 416 del 1995 e successivamente, anche se non con specifico riferimento alle Regioni a statuto speciale, le sentenze n. 417 del 2005 e nn. 353, 345 e 36 del 2004) deve essere contemperato e coordinato con la speciale autonomia in materia finanziaria di cui godono le predette Regioni, in forza dei loro statuti (sentenza n. 82 del 2007). In tale prospettiva, la Corte costituzionale ha avuto occasione di affermare, che la previsione normativa del metodo dell&#8217;accordo tra le Regioni a statuto speciale e il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, per la determinazione delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, deve considerarsi un&#8217;espressione della descritta autonomia finanziaria e del contemperamento di tale principio con quello del rispetto dei limiti alla spesa imposti dal cosiddetto &#8220;patto di stabilità&#8221; (sentenza n. 353 del 2004).<br />
La Corte nella sentenza n. 82 del 2007 ha affermato che il «metodo dell&#8217;accordo», introdotto per la prima volta dall’ [art. 48, comma 2[6]] legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), seguito dall&#8217;art. 28, comma 15, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), e riprodotto in tutte le leggi finanziarie successivamente adottate [ dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2000), fino alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2007)], deve essere tendenzialmente preferito ad altri, dato che «la necessità di un accordo tra lo Stato e gli enti ad autonomia speciale nasce dall&#8217;esigenza di rispettare l&#8217;autonomia finanziaria di questi ultimi».<br />
L’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42[7] (Delega al governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione) prevede, in particolare, che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all’esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno ed all’assolvimento degli obblighi posti dall’ordinamento comunitario «nel rispetto degli statuti speciali» e «secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi».(comma 1); b) alle norme di attuazione statutaria è affidata la disciplina delle « specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale» (comma 2, secondo periodo). La Corte costituzionale ha ritenuto che tale norma riportata possiede una portata generale ed esclude – ove non sia espressamente disposto in senso contrario per casi specifici da una norma successiva – che le previsioni finalizzate al contenimento della spesa pubblica possano essere ritenute applicabili alle Regioni a statuto speciale al di fuori delle particolari procedure previste dai rispettivi statuti. Tale principio è stato successivamente ribadito dalla normativa richiamata dalle parti ed, in particolare, dall’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 216 del 2010, e dall’art. 1, commi 128 e 129, della legge n. 220 del 2010. L’estensione alle Regioni speciali delle disposizioni in materia di finanza deve essere espressamente dichiarata e circoscritta dal legislatore, salva naturalmente ogni valutazione sulla legittimità costituzionale di tale estensione, nei singoli casi in cui essa sia prevista. In caso di silenzio, resta valido il principio generale di cui al citato art. 27 della legge n. 42 del 2009. (sentenza n. 193 del 2012).<br />
L’art. 27, infatti, pone una vera e propria «riserva di competenza alle norme di attuazione degli statuti» speciali per la modifica della disciplina finanziaria degli enti ad autonomia differenziata (sentenza n. 71 del 2012), così da configurarsi quale autentico presidio procedurale della specialità finanziaria di tali enti.( in tal senso, si veda la sentenza n. 241 del 2012).<br />
Il punto di raccordo tra autonomia finanziaria delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome e coordinamento della finanza pubblica è dato dallo strumento dell’accordo ovvero dal principio bilaterale che caratterizza in maniera pregnante il rapporto tra regioni speciali e Stato.<br />
Pertanto, l’applicazione del metodo dell’accordo bilaterale [8] in riferimento al patto di stabilità interno, deve considerarsi un’espressione della descritta autonomia finanziaria e del contemperamento di tale principio con quello del rispetto dei limiti di spesa imposti dal cosiddetto patto di stabilità interno (“i limiti del coordinamento devono essere contemperati con la speciale autonomia in materia finanziaria”)[9].<br />
A differenza delle regioni ordinarie, nel caso delle Regioni speciali l’adeguamento dell’ordinamento finanziario ai principi di coordinamento della finanza pubblica passa non solo per la via delle norme di attuazione, ma anche attraverso la modifica statutaria da attuarsi anche essa nel rispetto del metodo dell’accordo e secondo i procedimenti di collaborazione previsti dagli statuti.[10]<br />
In particolare, ai sensi dell’art. 104 dello Statuto del Trentino- Alto Adige, « Fermo quanto disposto dall’art. 103 le norme del Titolo VI (Finanza della Regione e delle Province) e quelle dell’art. 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province».<br />
L’art. 63, quinto comma, dello Statuto del Friuli- Venezia Giulia recita: «Le disposizioni contenute nel titolo IV ( Finanze, Demanio e patrimonio della Regione) possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del governo e della regione e in ogni caso, sentita la regione».<br />
L’art. 50, quinto comma, dello Statuto Valle d’Aosta «Entro due anni dall’elezione del Consiglio della Valle, con legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale, sarà stabilito, a modifica degli artt. 12 e 13 (disposizioni in materia di ordinamento finanziario) un ordinamento finanziario della regione».<br />
L’art. 54, quinto comma, dello Statuto Sardegna:«Le disposizioni del Titolo III (Finanze, Demanio e patrimonio) del presente statuto possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del governo o della regione; in ogni caso sentita la regione».<br />
Analoga disposizione non è contenuta nello statuto della Regione Sicilia.<br />
In questo quadro si collocano gli Accordi siglati tra tre delle Regioni speciali e lo Stato tra il 2009 e il 2010. Nello specifico, il primo ad essere siglato è stato il c.d. «Accordo di Milano» stipulato il 30 novembre 2009 tra il Governo e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Successivamente, il 29 ottobre 2010, è stato siglato il protocollo d’intesa tra Governo e Regione Friuli &#8211; Venezia Giulia ed, infine, l’11 novembre dello stesso anno, quello con la Valle d’Aosta.<br />
Al di là dei contenuti (specifici per ciascuna regione), tali Accordi dal punto di vista procedurale seguono lo stesso percorso. I contenuti sono, infatti, confluiti , il primo (siglato dal Trentino- Alto Adige) nella legge n. 191 del 2009 (art. 2, commi 107 e 125) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2010); gli altri due, nella legge n. 220 del 2010 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge di stabilità 2011), art. 1, commi 151-159 (Accordo siglato dal Friuli- Venezia Giulia) e commi 160-164 (il testo siglato dalla Valle d’Aosta).<br />
Dunque, prima ancora che tradursi nelle norme di attuazione, la definizione bilaterale delle misure da assumere per gli obiettivi di coordinamento della finanza pubblica ha trovato sanzione legislativa, attraverso leggi ordinarie (rinforzate) volte a modificare le disposizioni statutarie in materia di ordinamento finanziario.<br />
In particolare, in attuazione del processo di riforma in senso federalista contenuto nella legge delega n. 42 del 2009, con legge ordinaria “rinforzata” (ovvero adottata ai sensi dell’art. 104 dello Statuto del Trentino- Alto Adige su concorde richiesta dello Stato e della Regione e delle Province) del 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 106 -126, si è proceduto a sostituire il Titolo VI (Finanza della regione e delle province) dello Statuto speciale della Regione Trentino- Alto Adige, delineando un nuovo sistema di relazioni finanziarie tra lo Stato, la Regione e le Province autonome. L’autonomia finanziaria della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è disciplinata dal Titolo VI dello statuto speciale e, con disposizioni non unilateralmente derogabili dal legislatore statale, dalle relative norme di attuazione introdotte dai decreti legislativi n. 266 del 16 marzo 1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento) e n. 268 del 16 marzo 1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) nonché dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria). (sentenza n.190 del 2008). Negli articoli che vanno da 69 a 86 dello statuto speciale sono regolati i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione e le Province autonome, comprese le quote di compartecipazione ai tributi erariali. Inoltre, il primo comma dell’art. 104 dello stesso statuto stabilisce che « Fermo quanto disposto dall’articolo 103 le norme del titolo VI e quelle dell’art. 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province». Il richiamato art. 103 prevede, a sua volta, che le modifiche statutarie debbano avvenire con il procedimento previsto per le leggi costituzionali. Dalle disposizioni citate si deduce che l’art. 104 dello statuto speciale, consentendo una modifica delle norme relative all’autonomia finanziaria su concorde richiesta del Governo, della Regione o delle Province, introduce una deroga alla regola prevista dall’art. 103, che impone il procedimento di revisione costituzionale per le modifiche statutarie, abilitando la legge ordinaria a conseguire tale scopo, purché sia rispettato il principio consensuale. (sentenza n. 133 del 2010).<br />
Nei rapporti finanziari tra lo Stato, le Regioni speciali e le Province autonome, la giurisprudenza costituzionale sembra essere orientata a ritenere il metodo dell’accordo non già come prima lo strumento tendenzialmente preferito ad altri (sentenza n. 82 del 2007) ma «ormai lo strumento consolidato (in quanto già presente nella legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e poi confermato da tutte le disposizioni che si sono occupate successivamente della materia) per conciliare e regolare in modo negoziato il doveroso concorso delle Regioni a statuto speciale alla manovra di finanza pubblica e la tutela della loro autonomia finanziaria, costituzionalmente rafforzata (<i>ex plurimis,</i> sentenza n. 353 del 2004)» (sentenza n. 118 del 2012). In tal senso, si vedano anche le sentenze n. 241 del 2012; 215 del 2012 e n. 193 del 2012, n. 178 del 2012.<br />
Da ultimo, si è però precisato che la procedura concertata non è costituzionalmente necessitata e che può essere derogata in particolari contesti di grave crisi economica.<br />
In particolare, nella sentenza n. 23 del 2014, la Corte ha affermato che l’invocato art. 27 della legge n. 42 del 2009, di attuazione del federalismo fiscale previsto dall’art. 119 Cost., pur ponendo «una vera e propria “riserva di competenza alle norme di attuazione degli statuti” speciali per la modifica della disciplina finanziaria degli enti ad autonomia differenziata (sentenza n. 71 del 2012), così da configurarsi quale autentico presidio procedurale della specialità finanziaria di tali enti» (sentenza n. 241 del 2012), ha il rango di legge ordinaria, in quanto tale derogabile da atto successivo avente la medesima forza normativa. Ne consegue che, specie in un contesto di grave crisi economica [quale quello in cui si è trovato ad operare il legislatore] esso possa discostarsi dal modello consensualistico nella determinazione delle modalità del concorso delle autonomie speciali alle manovre di finanza pubblica (sentenza n. 193 del 2012), fermo restando il necessario rispetto della sovraordinata fonte statutaria (sentenza n. 198 del 2012).<br />
<b><br />
§ 4. La materia del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»: da competenza legislativa concorrente a competenza legislativa esclusiva dello Stato?<br />
</b>Il<b> </b> disegno di legge di revisione costituzionale n. 1429 (“Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione”) &#8211; nel testo approvato dalla Commissione Affari costituzionali del Senato, nella seduta del 10 luglio 2014 &#8211; reca- tra l’altro- disposizioni concernenti la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione.<b><br />
</b>Il progetto di revisione del Titolo V &#8211; finalizzato a garantire un effettivo bilanciamento tra interessi nazionali, regionali e locali nonché politiche di programmazione territoriale coordinate con le più ampie scelte strategiche a livello nazionale &#8211; prevede: 1) il superamento dell’attuale frammentazione delle competenze legislative tra Stato e Regioni; 2) l’introduzione di una “clausola di supremazia”, in base alla quale la legge statale, su proposta del Governo, può intervenire su materie che non sono di competenza legislativa esclusiva dello Stato, se lo richiede la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica o la tutela dell’interesse nazionale; 3) il riordino dei criteri di riparto della potestà regolamentare tra Stato e Regioni secondo le rispettive competenze legislative; 4) l’introduzione della possibilità per lo Stato di delegare alle Regioni l’esercizio della potestà regolamentare nelle materie e funzioni di propria competenza legislativa esclusiva.<br />
Il disegno di legge come approvato dalla Commissione affari costituzionali del Senato, contempla &#8211; tra l’altro- l’eliminazione delle competenze legislative “concorrenti” nonché la conseguente ridefinizione delle competenze “esclusive” dello Stato e di quelle “residuali” delle Regioni.<br />
Con particolare riferimento alla materia del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», la stessa andrebbe ad integrare l’elenco delle materie di competenza statale “esclusiva”.<br />
Da qui, in prospettiva, la possibile fine di tutto l’attuale contenzioso costituzionale volto a stabilire, in materia, i difficili margini tra legislazione c.d. di principio e legislazione c.d. di dettaglio.<br />
Non è però da escludere che la riformulazione delle materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e a quella residuale delle Regioni possa alimentare un nuovo contenzioso per delimitare i margini delle nuove competenze dello Stato e delle Regioni (per esempio, per distinguere la materia del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» riservata, nel disegno di legge, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, dalle materieriservate, sempre nello stesso testo, alla competenza legislativa delle Regioni, quali quelle «di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese» e «di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica») forse di più facile soluzione, proprio avuto riguardo ai diversi interessi e livelli di governo- nazionale, regionale e locale- di volta in volta in rilievo.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>[1] Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 6 della stessa, a decorrere dall&#8217;esercizio finanziario relativo all&#8217;anno 2014; in dottrina, da ultimo, G.L. TOSATO, <i>La riforma Costituzionale sull’equilibrio di bilancio alla luce della normativa dell’unione: l’interazione fra i livelli europeo e interno</i>, Rivista di Diritto Internazionale, fasc.1, 2014, pag. 5.<b> </b><br />
[2] In dottrina, sul tema, M. BELLETTI, <i>Forme di coordinamento della finanza pubblica e incidenza sulle competenze regionali. Il coordinamento per principi, di dettaglio e &#8220;virtuoso” ovvero nuove declinazioni dell&#8217;unità economica e dell&#8217;unità giuridica </i>, in www.issirfa.cnr.it., 2013; M. BARBERO, <i>Rassegna della giurisprudenza costituzionale in materia di diritto tributario, diritto pubblico dell’economia e finanza pubblica</i> (gennaio- giugno 2013), Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze, fasc.2, 2013, pag. 212; G. AMOROSO, <i>Rassegna delle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale dell’anno 2012</i>&#8211; con particolare riguardo al paragrafo 22. Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.)<b>, </b>Giust. civ., fasc.1, 2013, pag. 3.<br />
[3] Nella sentenza n. 36 del 2004, la Corte ha affermato che « È ben vero che, stabilito il vincolo alla entità del disavanzo di parte corrente, potrebbe apparire superfluo un ulteriore vincolo alla crescita della spesa corrente, potendo il primo obiettivo conseguirsi sia riducendo le spese, sia accrescendo le entrate. Tuttavia il contenimento del tasso di crescita della spesa corrente rispetto agli anni precedenti costituisce pur sempre uno degli strumenti principali per la realizzazione degli obiettivi di riequilibrio finanziario, ed infatti esso è indicato fin dall&#8217;inizio fra le azioni attraverso le quali deve perseguirsi la riduzione del disavanzo annuo (cfr. art. 28, comma 2, lettera <i>b</i>, della legge n. 448 del 1998, nonché art. 28, comma 2-<i>bis</i>, della stessa legge, aggiunto dall&#8217;art. 30, comma 8, della legge n. 488 del 1999). Non può dunque negarsi che, in via transitoria ed in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale, quest&#8217;ultimo possa, nell&#8217;esercizio non irragionevole della sua discrezionalità, introdurre per un anno anche un limite alla crescita della spesa corrente degli enti autonomi, tenendo conto che si tratta di un limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa. ».<br />
[4] Nella sentenza n. 139 del 2012, la Corte costituzionale, nel valutare la legittimità della disciplina dettata dall’art. 6 del d.l. n. 78 del 2010, ha affermato: «L’art. 6 citato «consente un processo di induzione che, partendo da un apprezzamento non atomistico, ma globale, dei precetti in gioco, conduce all’isolamento di un principio comune» (sentenza n. 182 del 2011). In base a tale principio, le Regioni devono ridurre le spese di funzionamento amministrativo di un ammontare complessivo non inferiore a quello disposto dall’art. 6 per lo Stato. Ne deriva che il medesimo articolo « non intende imporre alle Regioni l’osservanza puntuale ed incondizionata dei singoli precetti di cui si compone e può considerarsi espressione di un principio fondamentale della finanza pubblica» (sentenza n. 182 del 2011) ».<br />
[5] In dottrina, F. STRADINI, <i>Autonomia impositiva delle Regioni a statuto speciale: il riconoscimento costituzionale e l’erosione del primato tra Corte costituzionale e diritto comunitario</i>, Rivista di Diritto Tributario, fasc.12, 2013, pag. 1201.<br />
<b> </b><br />
[6] L’art. 48, comma 2, della legge n. 449 del 1997 ha previsto che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome concorressero agli obiettivi di stabilizzazione finanziaria secondo criteri e procedure stabilite d’intesa tra il Governo e i presidenti delle giunte regionali e provinciali nell’ambito delle procedure previste negli statuti e nelle relative norme di attuazione.<br />
[7] Sul tema, C. TUCCIARELLI<i>, La legge n. 42/ 2009: oltre l’attuazione del federalismo fiscale</i>, Riv. dir. trib., fasc.1, 2010, pag. 61; A. GIOVANARDI, <i>Il riparto delle competenze tributarie tra giurisprudenza costituzionale e legge delega in materia di federalismo fiscale</i>, Riv. dir. trib., fasc.1, 2010, pag. 29.<br />
[8] Si veda, la sentenza n. 353 del 2004, nella quale si afferma che il coinvolgimento delle Regioni speciali nel patto di stabilità interno avviene tenendo conto delle particolari modalità individuate dalle relative disposizioni legislative ovvero d’intesa tra il Governo e i presidenti delle Giunte.<br />
[9] In tal senso, L. CAVALLINI CADEDDU, “<i>Indicazioni giurisprudenziali per il coordinamento dinamico della finanza pubblica</i>”, in www. federalismi.it, 1; <i>Corte costituzionale e coordinamento dinamico della finanza pubblica</i>, in L. CAVALLINI CADEDDU (a cura di), <i>Il coordinamento dinamico della finanza pubblica</i>, 2012<i>, </i>Jovene, Napoli.<br />
[10] G. PERNICIARO, <i>Le fonti dell’autonomia finanziaria delle regioni speciali. “Prima” dei decreti legislativi di attuazione: gli accordi bilaterali,</i> in Gli atti normativi del Governo, tra Corte costituzionale e giudici, a cura di M.Cartabia, E. Lamarque, P. Tanzarella, Giappichelli, Torino, 2011, p. 427-436.</p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 24.7.2014)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/competenza-legislativa-concorrente-in-materia-di-coordinamento-della-finanza-pubblica-e-vincoli-alle-politiche-di-bilancio-anche-nei-confronti-delle-regioni-a-statuto-speciale-ultime-pronunce-in-tem/">Competenza legislativa concorrente  in materia di coordinamento della finanza pubblica e vincoli alle politiche di bilancio anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale: ultime pronunce in tema della Corte costituzionale e prospettive di riforma</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>I limiti costituzionali alla spending review ovvero quello che il Governo (e il Parlamento)  possono (e non possono) fare per ridurre la spesa pubblica</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/i-limiti-costituzionali-alla-spending-review-ovvero-quello-che-il-governo-e-il-parlamento-possono-e-non-possono-fare-per-ridurre-la-spesa-pubblica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2014 17:43:57 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-limiti-costituzionali-alla-spending-review-ovvero-quello-che-il-governo-e-il-parlamento-possono-e-non-possono-fare-per-ridurre-la-spesa-pubblica/">I limiti costituzionali alla spending review ovvero quello che il Governo (e il Parlamento)  possono (e non possono) fare per ridurre la spesa pubblica</a></p>
<p>SOMMARIO: 1.- Premessa; 2.- I limiti costituzionali all’adozione di misure di contenimento della spesa relative a rapporti di durata; 3.- I limiti stabiliti dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo; 4.- La compatibilità con la Costituzione e con la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo della spending review italiana; 5.- Considerazioni finali.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-limiti-costituzionali-alla-spending-review-ovvero-quello-che-il-governo-e-il-parlamento-possono-e-non-possono-fare-per-ridurre-la-spesa-pubblica/">I limiti costituzionali alla spending review ovvero quello che il Governo (e il Parlamento)  possono (e non possono) fare per ridurre la spesa pubblica</a></p>
<p align="justify"><u><b>SOMMARIO:</b></u> <b>1.- Premessa; 2.- I limiti costituzionali all’adozione di misure di contenimento della spesa relative a rapporti di durata; 3.- I limiti stabiliti dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo; 4.- La compatibilità con la Costituzione e con la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo della <i>spending review</i> italiana; 5.- Considerazioni finali.</p>
<p>1.- Premessa.<br />
</b><br />
Nel presente studio ci dedicheremo ad identificare i limiti costituzionali all’attività legislativa preordinata alla riduzione della spesa pubblica.<br />
Com’è noto, la necessità di rispettare i vincoli finanziari europei (cristallizzati nel c.d. <i>fiscal compact</i>) e l’obiettivo, ormai costituzionalizzato (con la legge costituzionale n.1 del 2012), del pareggio di bilancio[1] hanno imposto un’opera di revisione, in senso riduttivo, dei programmi di spesa pubblica, meglio nota come <i>spending review</i>.<br />
L’analisi delle voci di spesa risulta, in tal senso, finalizzata alla previa individuazione (esssenzialmente politica) di quelle che possono essere ridotte ed alla successiva adozione delle misure (amministrative o normative, a seconda del titolo della spesa) mirate alla produzione dell’effetto della diminuzione dei relativi impegni finanziari.<br />
Ora, a fronte dell’esigenza di intervenire su voci di spesa attinenti a diritti patrimoniali relativi a rapporti giuridici di durata, appare indispensabile scrutinare la compatibilità costituzionale delle diverse misure adottabili, come contributo scientifico di riflessione, in un’ottica costruttiva (e per nulla polemica), sui principi costituzionali che possono rivelarsi vulnerati da una declinazione rozza, arbitraria o, comunque, poco consapevole della necessità (per molti versi ineludibile) di riduzione della spesa pubblica.<br />
E proprio per evitare qualsivoglia sospetto di critica politica all’operato del Governo (di quello in carica o di quelli che lo hanno proceduto) o, peggio, di militanza nel partito della spesa pubblica, o, ancora peggio, di difesa corporativa di prerogative o di diritti quesiti, ci asterremo dalla disamina di singoli provvedimenti e manterremo la nostra analisi su un piano generale e astratto, limitandoci a tracciare i confini all’interno dei quali devono essere concepite ed attuate le misure di riduzione della spesa (per sfuggire a fondate censure di incostituzionalità) ed esaminando, sempre in astratto ed alla stregua dei predetti parametri, le diverse tipologie di interventi.<br />
Per offrire un contributo di riflessione che sia utile, attendibile e scientificamente coerente, fonderemo la nostra analisi sugli insegnamenti che la Corte Costituzionale ha avuto modo di elaborare ed impartire sulla materia in questione, in modo da verificare, sulla base di quei principi, le misure che appaiono o meno compatibili con la Costituzione.<br />
Esigenze di completezza della trattazione impongono, da ultimo, di non trascurare i postulati della Corte Europea dei diritti dell’uomo in merito alla tutela dei diritti dei cittadini relativi a rapporti di durata e, anzi, di esaminare la legittimità delle misure italiane di <i>spending review</i> anche con riguardo ai principi della CEDU.<br />
Il tema si presta, peraltro, ad essere analizzato anche secondo una prospettiva più propriamente politologica, che esamini, segnatamente, l’influenza della crisi del debito sulla forma di Stato, sulla trasformazione del <i>welfare</i>, sul grado di protezione dei diritti sociali e, in particolare, sulla possibile evoluzione dello Stato sociale (che riconosce ai cittadini perlopiù diritti a prestazioni sociali pubbliche) in Stato liberale (che riconosce ai cittadini perlopiù, se non solo, libertà negative)[2].<br />
Ma ci limiteremo, sotto questo profilo, a sommarie e necessariamente incomplete riflessioni nelle considerazioni conclusive.<br />
<b><br />
2.- I limiti costituzionali all’adozione di misure di contenimento della spesa relative a rapporti di durata.</p>
<p></b>2.1- La Corte Costituzionale si è occupata già da diversi anni delle questioni attinenti alla compatibilità con la Carta fondamentale della Repubblica di disposizioni legislative che comportano l’estinzione o la riduzione di diritti patrimoniali relativi a rapporti di durata e si è preoccupata, con una serie ormai copiosa di decisioni, di descrivere l’ambito entro il quale tale tipologia di norme sfugge alle censure di incostituzionalità e resta confinata nell’alveo (a dire il vero piuttosto angusto) della conformità ai principi costituzionali[3].<br />
2.2- La Corte ha, innanzitutto, chiarito (ormai da parecchi anni) che il principio di irretroattività delle leggi (codificato all’art.11 delle disposizioni sulla legge in generale, c.d. preleggi), ancorchè non costituzionalizzato[4] (se non, per la sola materia penale, all’art.25 Cost.), rappresenta “una regola essenziale del sistema a cui, salvo un’effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini”[5].<br />
Adoperando un lessico forse più appropriato per esprimere la valenza di un principio costituzionale, il canone di irretroattività delle leggi è stato, infatti, definito <i>condicio sine qua non </i>della certezza del diritto[6], elemento essenziale di civiltà giuridica[7], fondamento dello Stato di diritto[8] e principio generale dell’ordinamento[9].<br />
Il rispetto di tale regola implica, in particolare, che la nuova legge non possa essere applicata non solo ai rapporti giuridici che hanno esaurito i loro effetti prima della sua entrata in vigore, ma anche a quelli originati anteriormente e ancora efficaci (nella misura in cui la disposizione sopravvenuta privi di efficacia il fatto giuridico genetico verificatosi prima di essa).<br />
Il Giudice delle leggi non ha, tuttavia, negato la compatibilità costituzionale di disposizioni legislative che incidano, in senso peggiorativo, su situazioni soggettive attinenti a rapporti di durata (e che, nei limiti sopra precisati, possono essere qualificate come leggi retroattive o, comunque, equiparate a queste ultime, ai fini che qui rilevano), ammettendo, anzi, esplicitamente, che tale fattispecie di norme non incontra nella Costituzione un divieto assoluto[10] (la cui violazione implica, di per sé ed automaticamente, l’incostituzionalità), ma ha presidiato la pertinente attività legislativa di una serie di vincoli la cui inosservanza (questa sì) comporta il vizio di incostituzionalità[11].<br />
Sono stati, in particolare, identificati alcuni valori costituzionali che fungono da argini, nel senso che il loro superamento integra gli estremi della violazione costituzionale, all’approvazione di disposizioni legislative modificative <i>in peius </i>di diritti soggettivi perfetti relativi a rapporti di durata.<br />
In tale prospettiva, la Corte ha precisato che l’approvazione di leggi con efficacia retroattiva deve intendersi preclusa o, comunque, limitata dal necessario rispetto dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza[12], del legittimo affidamento dei cittadini sulla stabilità della situazione normativa preesistente[13] e sulla certezza delle situazioni giuridiche ormai consolidate[14], della coerenza dell’ordinamento[15], nonchè di altri valori costituzionali quali, ad esempio, le garanzie del lavoro, la libertà di iniziativa economica[16] e l’indipendenza della magistratura[17].<br />
Tale indirizzo è stato, da ultimo, confermato, se non rafforzato, da una recentissima pronuncia[18]con la quale i giudici di Palazzo della Consulta hanno ribadito e chiarito che la retroattività deve trovare adeguata giustificazione “nella esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti motivi imperativi di interesse generale”.<br />
E’ stato, peraltro, ulteriormente precisato che la modifica in senso sfavorevole della disciplina dei rapporti di durata non può mai essere arbitraria o irrazionale[19] e dev’essere, in ogni caso, giustificata da esigenze eccezionali ed idonee, come tali, ad imporre sacrifici “eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso”[20].<br />
La irragionevolezza (e, quindi, la incostituzionalità) delle misure può, inoltre, essere esclusa solo se le decurtazioni previste sono imposte da esigenze straordinarie di contenimento della spesa pubblica e presentano un’efficacia temporale limitata e circoscritta (e, cioè, se non modificano a regime i diritti incisi[21]).<br />
Non solo, ma i sacrifici non possono essere irragionevolmente imposti ad una sola categoria di cittadini[22], integrandosi altrimenti gli estremi del vizio di violazione del principio di eguaglianza (a causa della disparità di trattamento che può essere ravvisata nella differente previsione di prestazioni patrimoniali a carico di diverse categorie di cittadini).<br />
2.3- Come si vede da questa sintetica rassegna, il Giudice delle leggi ha, sì, ammesso la compatibilità costituzionale di leggi modificative <i>in peius </i>di diritti soggettivi perfetti attinenti a rapporti di durata, ma ha circondato l’affermazione di tale astratta autorizzazione (rivolta al legislatore ordinario) di una serie di cautele, di avvertenze, di vincoli, di limiti che hanno reso piuttosto impervio e stretto il sentiero che può essere utilmente percorso per giungere alla meta dell’approvazione di disposizioni legislative del tipo in esame che sfuggano (prima) alle censure e (poi) alla declaratoria di incostituzionalità (come confermato dall’elevato numero di pronunce con cui è stato riscontrato il predetto vizio).<br />
La Consulta ha, in particolare, valorizzato, per un verso e con molteplici statuizioni, l’esigenza di garantire il legittimo affidamento dei cittadini sulla certezza dei rapporti giuridici e sulla stabilità delle situazioni soggettive (quale principio cardine della convivenza civile) e, per un altro, l’interesse alla tutela di altri valori costituzionali coinvolti (quali quelli relativi al lavoro ed alla libertà di iniziativa economica, oltre chè il principio di eguaglianza), quali limiti invalicabili all’attività legislativa in esame.<br />
Ovviamente la Corte si è anche fatta carico della straordinarietà delle esigenze di contenimento della spesa pubblica ed ha, quindi, riconosciuto in esse gli estremi della causa giustificatrice dell’approvazione di leggi con efficacia retroattiva, ma ha, al contempo, presidiato queste ultime di ulteriori vincoli, perlopiù riferiti alla temporaneità dei sacrifici imposti ai cittadini ed alla stretta strumentalità di questi ultimi alla soddisfazione delle necessità di bilancio.<br />
2.4- Si tratta, in definitiva, di una giurisprudenza, ormai consolidata ed intrinsecamente coerente con le esigenze di tutela di tutti gli interessi costituzionali coinvolti, che non descrive, tuttavia, un percorso lineare e sicuro per conseguire lo scopo dell’approvazione di leggi sicuramente immuni da vizi di incostituzionalità, ma che certamente dissemina la strada di segnali e di avvertimenti che dovrebbero (se rettamente intesi) scongiurare quel pericolo.<br />
Saggiamente, in ogni caso, la Corte ha enucleato una serie di principi, di parametri valutativi e di paradigmi di giudizio che le consentano quel margine di apprezzamento nella delibazione del bilanciamento dei diversi valori in gioco che non può che restare riservato, in ultima istanza, alla prudente e sapiente decisione del Giudice a cui resta affidata la custodia dei principi su cui è fondata la Repubblica.<br />
<b><br />
3.- I limiti stabiliti dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo.</p>
<p></b>3.1- Anche la Corte EDU, espressamente investita della questione, si è preoccupata di individuare i principi della Convenzione che vietano l’approvazione di disposizioni legislative che introducono una <i>reformatio in peius </i>di rapporti giuridici di durata.<br />
E, nel medesimo solco tracciato dalla Corte Costituzionale, anche la Corte di Strasburgo si è preoccupata di stabilire i limiti all’interno dei quali le norme del tipo in esame possono ritenersi rispettose dell’art.6 della CEDU e dell’art.1 del Protocollo addizionale.<br />
Dall’esegesi della prima clausola, che sancisce il diritto al giusto processo, la Corte EDU ha, in particolare, ricavato due corollari: il divieto di ingerenza per il legislatore nelle controversie pendenti in cui è parte lo Stato e il principio di parità delle armi, che impediscono l’approvazione di disposizioni retroattive finalizzate a risolvere (in favore dello Stato ed in danno del privato) cause pendenti[23].<br />
La seconda disposizione citata, che sancisce la tutela della proprietà privata, è stata, invece, valorizzata dalla Corte di Strasburgo al fine di assicurare la protezione delle legittime aspettative (<i>espèrance lègitime</i>) dei cittadini nei confronti di disposizioni legislative ablative dei loro diritti, anche di credito (equiparati, a questi fini, a beni materiali), o finalizzate a ridurne il contenuto patrimoniale[24].<br />
3.2- Anche la Corte EDU non ha, peraltro, escluso la compatibilità con gli artt. 6 della Convenzione e 1 del Protocollo addizionale (che, si ripete, afferma il principio della protezione della proprietà, ma che è stato interpretato come esteso anche alla tutela dei crediti e delle aspettative legittime) di disposizioni legislative retroattive che modifichino <i>in peius </i>rapporti di durata a tutela di un preminente interesse generale, ma ha chiarito che l’incisione dei diritti, per essere giudicata conforme ai suddetti parametri, dev’essere giustificata dall’indefettibile sussistenza, oltre chè di un motivo imperativo di interesse generale (<i>impèrieux motifs d’intéret général</i>)<i>, </i>dal<i> </i>ragionevole vincolo di proporzionalità tra il contenuto delle disposizioni “ablative” e lo scopo perseguito.<br />
In mancanza del rispetto della predetta condizione (e, cioè, della proporzionata adeguatezza del mezzo prescelto rispetto al fine generale), ogni disposizione idonea ad imporre ai cittadini un sacrificio irragionevole, squilibrato e sproporzionato confligge con le richiamate clausole della CEDU ed implica la condanna dello Stato che l’ha approvata[25].<br />
3.3- Come si vede, la giurisprudenza della Corte Costituzionale e di quella di Strasburgo obbediscono ai medesimi canoni valutativi ed affermano, in definitiva, gli stessi principi, così riassumibili: le leggi retroattive che indicono sfavorevolmente su situazioni soggettive attinenti a rapporti di durata sono ammesse solo se si fondano sull’esigenza di realizzare un preminente interesse generale e se il sacrifico imposto a diritti, o anche ad aspettative legittime e consolidate, non risulta sproporzionato, irragionevole o complessivamente squilibrato.<br />
<b><br />
4.- La compatibilità con la Costituzione e con la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo della <i>spending review</i> italiana.</p>
<p></b>4.1- Così tracciati i confini entro i quali il legislatore ordinario appare legittimato a estinguere o a ridurre il contenuto di diritti economici attinenti a rapporti di durata ovvero a conformarli secondo una diversa e più sfavorevole disciplina giuridica, senza violare i principi della Costituzione Repubblicana e della CEDU, resta da verificare in che termini le misure di contenimento della spesa pubblica attinenti alla <i>spending review</i> ed ipotizzate o già deliberate dal Governo in carica e da quelli precedenti risultano rispettose dei limiti sopra individuati.<br />
4.2- Giova, al riguardo, premettere che i canoni di costituzionalità della tipologia delle disposizioni considerate sono stati (consapevolmente) enunciati dalla Corte con un lessico tale da non vincolare il legislatore ordinario secondo parametri cogenti e stringenti e, soprattutto, in modo da riservare a sé quella valutazione discrezionale di ragionevolezza e quell’apprezzamento sul bilanciamento dei diversi valori costituzionali, nei quali si risolve il proprio giudizio.<br />
Così chiarito che i confini tracciati dal Giudice delle leggi sono rimasti volutamente incerti e mobili, tenteremo di declinare i principi dallo stesso ripetutamente affermati nelle diverse opzioni di intervento proposte nel programma di revisione della spesa, al fine di scrutinarne la coerenza con gli insegnamenti ricordati.<br />
E ciò, si ripete, non al fine di costruire censure di incostituzionalità all’indirizzo delle disposizioni già approvate o progettate, ma al diverso scopo di offrire un contributo scientifico alla confezione di interventi (che dovranno necessariamente essere declinati nella prossima manovra di finanza pubblica o, comunque, nella legge di stabilità per il 2015) che riescano a coniugare le esigenze di contenimento della spesa pubblica con la tutela degli interessi e dei valori costituzionali indicati dalla stessa Consulta come limiti invalicabili alla <i>reformatio in peius </i>di rapporti di durata e, quindi, in definitiva, a scongiurare l’ipotesi di approvazione di norme destinate ad essere dichiarate incostituzionali, con i conseguenti, noti effetti dannosi per le casse dello Stato.<br />
Come già avvertito nella premessa, ci asterremo dalla disamina delle singole disposizioni già efficaci o di quelle semplicemente progettate, ma limiteremo la nostra analisi alle tipologie astratte delle misure di riduzione della spesa che incidono su diritti patrimoniali attinenti a rapporti di durata, nella duplice consapevolezza del carattere inevitabilmente incompleto e non esaustivo dell’analisi e, nondimeno, della sua utilità (nella misura in cui identifica i canoni di costituzionalità che devono governare l’attività legislativa in discussione).<br />
Non trascureremo, ovviamente, il rilievo che ha assunto, sulla questione esaminata, la modifica costituzionale dell’art.81, gli impegni finanziari europei assunti dall’Italia e, più in generale, la crisi del debito sovrano.<br />
4.3- Occorre ancora premettere, in via generale, che i rapporti di durata sono, di per sé, esposti alle modificazioni imposte dal mutamento delle condizioni che, nel loro momento genetico, avevano consentito di configurare un assetto di interessi economicamente equilibrato (tanto che, anche nei rapporti negoziali privati, è prevista dall’art.1467 del codice civile la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta).<br />
Anche nei rapporti di durata che incidono sulla spesa pubblica appare, quindi, configurabile una situazione per cui le mutate condizioni di bilancio rendano non più sostenibile, in un quadro di finanza pubblica profondamente mutato rispetto al momento genetico dei diritti attribuiti al cittadino, il mantenimento di questi ultimi ed impongano, quindi, una riduzione del loro contenuto patrimoniale.<br />
4.4- Si tratta, allora, di verificare in che termini e con quali modalità la decurtazione (già deliberata o ancora da approvare) di stipendi (ma non ci occuperemo, per evidenti ragioni, di quelli dei magistrati), di compensi per incarichi a tempo determinato, di pensioni o di corrispettivi di contratti in cui è parte una pubblica amministrazione soddisfi o meno i canoni di legittimità (<i>lato sensu </i>intesa) postulati dalla Corte Costituzionale e dalla Corte EDU (<i>ut supra </i>ricordati).<br />
4.5- Con una prima, generale avvertenza occorre rilevare che le disposizioni destinate a produrre effetti retroattivi e pregiudizievoli su diritti soggettivi perfetti attinenti a rapporti di durata possono ritenersi conformi ai principi sopra dettagliati solo se la <i>reformatio in peius </i>risulta compensata da comparabili benefici per il sistema di riferimento o, comunque, riequilibrata da vantaggi interni al comparto inciso dalle stesse[26].<br />
In altri termini, è necessario che il legislatore abbia concepito e costruito la disposizione in modo che il sacrificio imposto ai destinatari della stessa venga bilanciato da utilità che appaiono idonee a giustificare la misura sfavorevole e che, al contrario, quest’ultima non si riveli esclusivamente sorretta da esigenze di risparmio, che, diversamente opinando, risulterebbero, di per sé, capaci di legittimare qualsiasi norma ablativa di diritti soggettivi perfetti.<br />
La delibazione della costituzionalità del tipo di disposizioni in esame si fonda, quindi, su un giudizio complessivo di ragionevolezza e di proporzionalità delle stesse che, a sua volta, postula l’apprezzamento del bilanciamento degli effetti pregiudizievoli prodotti con la consistenza ed il rilievo costituzionale dei valori che beneficiano dei corrispondenti e speculari vantaggi.<br />
4.6- Passando alla disamina delle misure astrattamente concepite o concepibili, occorre, innanzitutto, distinguere, su un piano concettuale, due diverse tipologie di situazioni soggettive esposte al rischio di essere incise da nome di risparmio: quelle attinenti a rapporti di durata a tempo indeterminato che trovano la loro fonte in disposizioni legislative o in contratti collettivi e quelle attinenti a rapporti a tempo determinato che trovano la loro fonte in contratti, convenzioni, accordi o provvedimenti amministrativi che, comunque, implicano l’adesione volontaria della persona fisica o giuridica interessata.<br />
Tale distinzione non serve solo a una sistemazione dogmatica delle fattispecie scrutinate ma vale, soprattutto, a discernere due tipologie di situazioni che esigono l’applicazione di diverse regole di compatibilità costituzionale.<br />
4.7- Principiando dalla disamina delle disposizioni che incidono su posizioni soggettive che attengono a rapporti di durata a tempo indeterminato (che si risolvono, in sostanza, nel “taglio” delle pensioni o degli stipendi dei dipendenti pubblici), occorre, innanzitutto, avvertire che la Consulta ha già esaminato la loro compatibilità costituzionale, negandola ma individuando implicitamente, e contestualmente al rilievo dei vizi di incostituzionalità, i canoni di legittimità (insussistenti nella fattispecie giudicata) di tale tipo di norme.<br />
In particolare, la Corte ha riconosciuto il vizio di disparità di trattamento a carico di disposizioni che, prevedendo un contributo (peraltro non concertato) a carico di dipendenti pubblici (senza che rilevi, a questo fine, la distinzione tra personale “contrattualizzato” e personale in regime di diritto pubblico) che superano una certa soglia di reddito, devono essere qualificate come norme dispositive di una prestazione patrimoniale imposta e, quindi, di un prelievo fiscale, incostituzionalmente applicato ad una sola categoria di contribuenti[27] (in violazione degli artt. 3 e 53 Cost.).<br />
In esito a tale qualificazione del contributo (desunta dal riscontro, nella fattispecie esaminata, dei tre elementi indefettibili dell’obbligazione tributaria indicati al punto 12.3 della sentenza n.223/2012), la Corte ha, quindi, escluso la compatibilità costituzionale di norme costruite con l’<i>escamotage</i> della riduzione del trattamento economico dei dipendenti pubblici, ma sostanzialmente impositive di un prelievo fiscale a carico solo di questi ultimi, siccome violative del principio di eguaglianza, che esige il pari trattamento, a parità di reddito, tra diverse categorie di contribuenti (nella specie: lavoratori pubblici e privati)[28].<br />
Ne consegue che, se si vogliono validamente introdurre nell’ordinamento disposizioni finalizzate a ridurre gli stipendi dei dipendenti pubblici o le pensioni, occorre immaginare un meccanismo diverso da quello già giudicato incostituzionale (e, quindi, non più riproponibile in quei termini) e l’unico finora concepito è quello che opera con l’introduzione di un limite massimo alle retribuzioni percepibili a carico delle finanze pubbliche (da declinarsi come unica soglia o come più soglie a seconda della tipologia di incarico o di qualifica) e che implichi, quindi, la decurtazione della parte di stipendio che superi il “tetto”.<br />
Si tratta, allora, di verificare se tale modalità di incisione degli stipendi o delle pensioni possa o meno reputarsi conforme ai principi affermati in materia dalla Consulta.<br />
Ora, si può anche prescindere dal (peraltro plausibile) rilievo che gli indici dai quali è stata desunta la natura tributaria del “contributo” imposto dalle disposizioni giudicate incostituzionali con le sentenze nn. 223/2012 e 116/2013 potrebbero ravvisarsi anche in disposizioni costruite con il meccanismo dei “tetti” stipendiali (potendosi, di contro, obiettare che l’introduzione di soglie massime a carico di stipendi ed emolumenti che gravano sulla finanza pubblica obbedisce, con modalità ragionevoli, non discriminatorie e non arbitrarie, ad imperative esigenze di riduzione generale ed uniforme della spesa pubblica), ma non si possono ignorare gli altri “paletti” imposti dalla Corte.<br />
Sovvengono, al riguardo, due vincoli, tra quelli ripetutamente affermati dalla Consulta: il carattere temporaneo del sacrificio imposto e la preordinazione del risparmio alla soddisfazione di straordinarie esigenze di finanza pubblica.<br />
Dalla giurisprudenza sopra passata in rassegna si evince, infatti, che il superamento di tali due limiti (o anche di uno solo di essi) potrebbe comportare, con ragionevole probabilità, la declaratoria di incostituzionalità delle relative disposizioni.<br />
Quanto al primo, è sufficiente ricordare le numerose pronunce nelle quali la Corte, investita della questione della compatibilità costituzionale di disposizioni retroattive che indicono sfavorevolmente su diritti perfetti relativi a rapporti di durata (e, cioè, di fattispecie analoghe, se non identiche, a quella qui considerata), ha indicato il carattere transeunte delle norme (e, cioè, la loro efficacia temporale limitata) quale indefettibile presupposto della costituzionalità delle stesse[29] (Corte Cost., n.299/1999 ha riconosciuto la compatibilità costituzionale delle disposizioni scrutinate solo “in quanto il sacrificio imposto ai pubblici dipendenti…è stato limitato a un anno”).<br />
Non solo, ma la durata limitata nel tempo dev’essere strettamente preordinata a coprire un arco temporale pari a quello al quale sono riferite le esigenze di bilancio che hanno determinato (e giustificato) l’intervento.<br />
Ne consegue che, al contrario, disposizioni che modifichino <i>in peius </i>e a regime &#8211; e non con efficacia temporanea e strumentale al soddisfacimento delle straordinarie esigenze finanziarie addotte quale causa giustificatrice dell’intervento &#8211; diritti patrimoniali attinenti a rapporti di durata incorrerebbero, verosimilmente, in un giudizio di incostituzionalità.<br />
Quanto, invece, al secondo dei limiti sopra indicati, basti rilevare che, anche qui, la Corte ha chiarito che solo esigenze eccezionali di bilancio integrano gli estremi di una causa che giustifichi ed autorizzi l’incisione, con efficacia retroattiva, di diritti perfetti attinenti a rapporti di durata[30].<br />
Nell’ipotesi in cui, viceversa, i risparmi ottenuti dalla decurtazione degli stipendi e delle pensioni venissero destinati, anziché al bilancio dello Stato, a coprire norme di spesa o a compensare minori entrate conseguenti a provvedimenti che arrecano benefici (in misura irragionevole) ad altre categorie di cittadini potrebbe lecitamente dubitarsi della conformità costituzionale delle relative norme.<br />
In effetti, nelle fattispecie finora scrutinate dalla Corte solo esigenze <i>extra ordinem </i>di finanza pubblica sono state ritenute idonee a legittimare interventi del tipo qui considerato, sicchè esigenze finanziarie diverse (soprattutto se riferite a provvedimenti che avvantaggiano categorie di cittadini diverse da quelle pregiudicate) dovrebbero giudicarsi del tutto inidonee ad assicurare la compatibilità costituzionale delle disposizioni in questione.<br />
I valori della certezza del diritto e del legittimo affidamento, a ben vedere, possono ritenersi ragionevolmente e proporzionalmente sacrificati (secondo il ricordato insegnamento della Consulta) solo se finalizzati a soddisfare imperiose ed indifferibili esigenze di bilancio, ma non certo se preordinati a coprire altre norme di spesa.<br />
Ne consegue che, ad avviso di chi scrive (ma con il conforto della giurisprudenza della Corte Costituzionale), norme che, operando con la logica dei “tetti”, producono effetti di decurtazione di stipendi o di pensioni in godimento possono ritenersi immuni da vizi di incostituzionalità solo se rivestono un’efficacia temporale limitata e se risultano strettamente funzionali alla soddisfazione di eccezionali esigenze di finanza pubblica.<br />
4.8- La questione della costituzionalità di disposizioni che incidono su situazioni soggettive ricollegabili a rapporti a tempo determinato (siano essi contratti con imprese o incarichi di lavoro a persone fisiche) dev’essere invece scrutinata alla stregua di coordinate peculiari e differenti.<br />
Soccorre, al riguardo, la giurisprudenza che si è formata nella disamina di disposizioni che hanno inciso diritti di credito relativi a rapporti convenzionali o a incarichi di lavoro o, più in generale, a rapporti a tempo determinato tra persone fisiche o giuridiche e pubbliche amministrazioni e che si fondano su un accordo tra le parti in ordine alle condizioni giuridiche ed economiche (tale dovendosi intendere anche l’accettazione di un incarico formalizzato con un provvedimento amministrativo e non con un contratto).<br />
In tali giudizi la Corte ha avuto modo di chiarire che la tutela del legittimo affidamento sulla certezza giuridica e sulla stabilità (più volte indicata quale principio cardine dello Stato di diritto[31]) di situazioni soggettive generate da accordi e relative a rapporti a tempo determinato esige che il sacrificio economico autoritativamente imposto ai titolari dei relativi diritti di credito non leda posizioni consapevolmente acquisite dal privato e ormai consolidate[32]e non pregiudichi aspettative cristallizzate dall’uniforme trattamento per un lungo periodo delle situazioni potenzialmente incise[33].<br />
Da tali rilievi può, in definitiva, evincersi il principio della incompatibilità costituzionale di disposizioni che comportino una novazione legale ed autoritativa del rapporto, fondata esclusivamente su esigenze di finanza pubblica e senza alcuna partecipazione del privato alla modifica (ovviamente in senso sfavorevole) delle relative condizioni.<br />
Diversamente opinando, invero, si perverrebbe all’inaccettabile conseguenza di permettere al legislatore di modificare autoritativamente ed unilateralmente “la specifica disciplina in ossequio alla quale le parti (entrambe le parti) hanno raggiunto l’accordo e assunto le relative obbligazioni”, ledendo così “quello specifico affidamento in un fascio di situazioni (giuridiche ed economiche) iscritte in un rapporto convenzionale regolato <i>iure privatorum </i>tra pubblica amministrazione” e imprese private[34].<br />
Con l’affermazione dei predetti principi la Corte ha, quindi, inteso accordare una tutela più pregnante ai diritti afferenti a rapporti pattizi[35], nei quali, quindi, il privato si è liberamente determinato ad assumere obbligazioni nei confronti di pubbliche amministrazioni in esito ad una valutazione circa la convenienza (per lui) dell’assetto economico degli interessi regolati nella convenzione formalizzata e che non può poi essere (per i rapporti in essere) stravolto (ovviamente in senso peggiorativo) da sopravvenute disposizioni legislative che non prevedano (pena la loro incostituzionalità, anche per violazione della libertà di iniziativa economica consacrata all’art.41) meccanismi di riequilibrio e compensazioni (che non possono certo essere individuati in mere esigenze di risparmio per l’erario).<br />
Il rispetto dei “paletti” sopra ricordati postula due soluzioni: l’applicazione degli effetti dannosi (per il privato) ai soli rapporti o contratti perfezionati successivamente all’entrata in vigore delle disposizioni in questione[36] (e, quindi, in sostanza l’esplicita esclusione dell’efficacia delle decurtazioni in danno di quelli in essere) ovvero la previsione dell’operatività anche a quelli vigenti, ma previa ridefinizione convenzionale del loro contenuto patrimoniale (con meccanismi di rinegoziazione obbligatoria, anche assistita da ragionevoli e proporzionate sanzioni, ma senza la modifica automatica ed unilaterale del rapporto).<br />
Al di fuori dei confini appena tracciati, ogni riduzione legale di diritti afferenti ad accordi o convenzioni a tempo determinato risulta esposta al rischio (<i>rectius</i>: all’elevata probabilità, se non alla certezza) di essere eliminata dall’ordinamento e di perdere, quindi, efficacia in esito ad un sicuro giudizio di incostituzionalità. <i> </i><br />
Una disposizione che operi direttamente la modifica, in senso riduttivo, di diritti soggettivi perfetti liberamente negoziati ed acquisiti dal privato in un rapporto a tempo determinato con una pubblica amministrazione si risolverebbe, a ben vedere, in un’ablazione della parte del credito estinta per legge, che la Corte ha già ritenuto inaccettabile, in difetto di meccanismi compensativi ed in presenza di un’alterazione secca, legale e non concordata dell’equilibrio economico cristallizzato nell’accordo concluso tra la parte pubblica e quella privata.<br />
4.9- Così chiariti gli ambiti entro i quali le disposizioni di risparmio afferenti a rapporti di durata possono reputarsi costituzionalmente compatibili, resta da verificare in che termini la recente modifica dell’art.81 della Costituzione possa incidere sulle conclusioni <i>ut supra </i>raggiunte.<br />
Senza avventurarci sull’impervio sentiero (che esula dai confini della presente indagine) della disamina della valenza e dell’influenza della predetta modifica costituzionale sulla politica economica del Governo, ci pare di poter affermare che le esigenze connesse al pareggio di bilancio possono rafforzare il rilievo e la forza assegnati alle necessità finanziarie dello Stato (quale ragione giustificatrice di leggi che incidono su rapporti di durata), ma non valgono in alcun modo a diminuire o a ridimensionare la tutela che la Consulta ha riconosciuto agli altri valori costituzionali individuati come limiti all’attività legislativa in esame.</p>
<p><b>5.- Considerazioni finali.<br />
</b><br />
La crisi del debito sovrano e le connesse esigenze di contenimento della spesa pubblica stanno comportando un radicale mutamento della concezione dei rapporti economici tra lo Stato e i cittadini.<br />
Il mantenimento dell’assetto (dello Stato sociale) che si era consolidato fino a circa un decennio fa non risulta più sostenibile e la conservazione <i>tout court </i>dei diritti patrimoniali dei cittadini (nei confronti dello Stato) risulta ormai antistorica e non più difendibile.<br />
Si tratta, allora, di prendere atto della profonda crisi che sta soffrendo il quadro macroeconomico, di farsi carico della conseguente necessità di revisione della spesa pubblica e, soprattutto, di governare questa transizione verso uno Stato (finanziariamente) più leggero in modo da evitare traumi sociali, tensioni politiche e defatiganti contenziosi (tra Stato e cittadini).<br />
Sennonchè, per governare questo processo evolutivo (che scardina decenni di gestione miope e, a volte, dissennata della spesa pubblica), appare indispensabile che i decisori politici (innanzitutto il Governo, ma, poi, anche il Parlamento) riescano a identificare modalità di risparmio ragionevoli, proporzionate, socialmente sostenibili, non eccessivamente onerose e, in definitiva, rispettose degli insegnamenti impartiti al riguardo dalla Corte Costituzionale.<br />
In difetto di tale sapiente ed equilibrata gestione delle indifferibili e cogenti esigenze di revisione della spesa pubblica, ogni deliberazione normativa sproporzionatamente lesiva delle aspettative legittime dei suoi destinatari produrrebbe allarmi e reazioni sociali, oltre a comportare l’inevitabile effetto della sua declaratoria di incostituzionalità.<br />
Il prezzo che verrebbe pagato, in quest’ultima sciagurata ipotesi, sarebbe davvero troppo alto per l’intero sistema, perchè non si limiterebbe alle onerose obbligazioni restitutorie e risarcitorie a carico dello Stato (conseguenti alla eliminazione delle norme dispositive, in violazione della Costituzione, dei risparmi di spesa), ma finirebbe per risolversi nella perdita di fiducia, di tranquillità e di sicurezza dei cittadini (da valersi quali valori ripetutamente indicati dalla Corte Costituzionale quali beni da proteggere dagli effetti, per certi versi destabilizzanti, delle leggi irragionevolmente retroattive).<br />
Ma ci sentiamo di escludere che il Governo voglia sfidare la sorte ed infrangere le preziose ed ineludibili istruzioni del Giudice delle leggi e siamo, al contrario, sicuri che si preoccuperà di confezionare proposte legislative rispettose di quei principi e capaci di coniugare le stringenti esigenze di risparmio con la necessità di non conculcare arbitrariamente i diritti dei cittadini.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>[1] R. DICKMANN, <i>Governance economica europea e misure nazionali per l&#8217;equilibrio dei bilanci pubblici<b>, </b></i>Roma, 2013.<br />
[2] Per una compiuta analisi di tale tema si veda P. GRIMAUDO, <i>Lo stato sociale e la tutela dei diritti quesiti alla luce della crisi economica globale: il caso italiano, </i>in Federalismi.<br />
[3] Non dedicheremo un’attenzione particolare alle leggi di interpretazione autentica, atteso che la stessa Corte Costituzionale ha riconosciuto che, ai fini del giudizio di costituzionalità di una legge retroattiva, resta indifferente la sua autoqualificazione come di interpretazione autentica (Corte Cost. nn.36/1985, 167/1986, 233/1988 e, più di recente, 41/2011 e 308/2013).<br />
[4] Deliberatamente non costituzionalizzato, essendo stato respinto dall’Assemblea costituente l’emendamento dall’on. Dominedò finalizzato a tutelare dalle leggi retroattive i diritti quesiti (“la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha efficacia retroattiva nei confronti dei diritti quesiti”), come ricordato da G. GROTARELLI DE’ SANTI, <i>Profili costituzionali dell’irretroattività delle leggi, </i>Milano, 1975, p.48.<br />
[5] Corte Cost., n.155/1990.<br />
[6] Corte Cost., n.194/1976.<br />
[7] Corte Cost., n.13/1977.<br />
[8] Corte Cost., n.108/1981.<br />
[9] Corte Cost., n.91/1982.<br />
[10] R. GUASTINI, <i>Le fonti del diritto e l&#8217;interpretazione</i>, Milano, Giuffrè, 1993; R. QUADRI, <i>Applicazione della legge in generale</i>, in Commentario del codice civile Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1974; A. CERRI, <i>Leggi retroattive e Costituzione. Spunti critici e ricostruttivi,</i> in Giur. Cost., 1975; L. PALADIN, <i>Appunti sul principio di irretroattività</i>, in Il foro amministrativo, 1959; R. CAPONI, <i>La nozione di retroattività della legge</i>, in Giur. cost., 1990; A. Falzea, <i>Efficacia Giuridica</i>, in Enciclopedia del diritto, vol. XIV, 1965, p. 432; R. CAPONI, <i>La nozione di retroattività della legge</i>, in Giurisprudenza Costituzionale, 1990, p. 103 e ss.; Cian G – Trabucchi A., Commentario breve al Codice civile, Padova, 2011, p. 26 e ss.; G.U. RESCIGNO, <i>Leggi di interpretazione autentica e leggi retroattive non penali incostituzionali</i>, in Giurisprudenza costituzionale, 1964, p. 780 e ss.; M. PATRONO, <i>Legge (vicende della),</i> in Enciclopedia del diritto, vol. XXIII, 1973, p. 927 e ss.; A. PIZZORUSSO, Commentario al Codice civile, Art. 1-9. Fonti del diritto. Disposizioni preliminari, Bologna, 2011, p. 255 e ss.; G. GROTTARELLI DE’ SANTI, <i>Profili costituzionali dell’irretroattività delle leggi</i>, Milano, 1975, p. 48: T. MARTINES, <i>Diritto Costituzionale, Milano</i>, 2010, p. 99 e ss.; A. M. SANDULLI, <i>Il principio della irretroattività della legge e la Costituzione</i>, in <i>Foro amministrativo</i>, 1947, II, p. 81 e ss.; C. ESPOSITO, <i>La Costituzione italiana</i>, Padova, 1954; P. BARILE, <i>Note e pareri sull’irretroattività delle norme tributarie</i>, in <i>Diritto dell’economia</i>, 1957, p. 41 e ss.; M. NIGRO, <i>In tema di irretroattività della legge e principi costituzionali</i>, in <i>Foro amministrativo</i>, 1957, I, p. 35 e ss.; I. MANZONI, <i>Sul problema della costituzionalità delle leggi retroattive</i>, in <i>Rivista di diritto finanziario</i>, 1968, p. 319 e ss.; S. CAIANELLO, <i>La retroattività della norma tributaria</i>, Napoli, 1981.<br />
[11] A. VALENTINO, <i>Il principio d’irretroattività della legge civile nei recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo, </i>in www.associazionedeicostituzionalisti.it.<br />
[12] Corte Cost., n.282/2005.<br />
[13] Corte Cost., n. 160/2013, n.209/2010, n.525/2000.<br />
[14] Corte Cost., n.24/2009, n.74/2008, N.156/2007.<br />
[15] Corte Cost., n.209/2010.<br />
[16] Corte Cost., n.211/1997.<br />
[17] Corte Cost., n.397/1994.<br />
[18] Corte Cost., n.156/2014.<br />
[19] Corte Cost., nn. 417 e 179/1996, 390/1995, 330/1999.<br />
[20] Corte Cost., n.245/1997.<br />
[21] Corte Cost., n.310/2013.<br />
[22] Corte Cost., n.113/2013, 223/2012.<br />
[23] Raffinerie greche Stran e Stratis Andreatis/Grecia, sentenza 9 dicembre 1994.<br />
[24] De Stefano/Italia, 3 giugno 2008, ricorso 28443/06; Beyeler/Italia, 5 gennaio 2000, ricorso 33202/96; Ambruosi/Italia, 19 ottobre 2000, ricorso 31227/96.<br />
[25] Agrati ed altri/Italia, 7 giugno 2011, ricorsi nn.549/08, 107/09, 5087/09; Maggio e altri/Italia, sentenza 31 maggio 2011.<br />
[26] Corte Cost. n. 92/2013.<br />
[27] Corte Cost. nn.223/2012, 116/2013.<br />
[28] O. BONARDI, <i>La corta vita dei contributi di solidarietà, </i>in Argomenti di diritto del lavoro, n.6/2012; S.M. CICCONETTI, <i>Dipendenti pubblici e principio di uguaglianza: i possibili effetti a catena derivanti dalla sentenza n.223 del 2012 della Corte Costituzionale, </i>in www.giurcost.org; D. PICCIONE, <i>Una manovra governativa di contenimento della spesa “tra il pozzo e il pendolo”: la violazione delle guarentigie economiche dei magistrati e l’illegittimità di prestazioni patrimoniali imposte ai soli dipendenti pubblici, </i>in Giur. Cost., 2012, 3353; F. CALZAVARA, <i>La sentenza della Corte Costituzionale n.223 del 2012 e la sua implicita potenzialità espressiva, </i>in Federalismi.<br />
[29] Corte Cost., n. 299/1999 n.99/1995.<br />
[30] Corte Cost., n. 299/1999.<br />
[31] Corte Cost., n.390/1995.<br />
[32] Corte Cost., n.399/2008 ha ritenuto incostituzionale una disposizione che, avendo introdotto una disciplina più stringente delle collaborazioni coordinate e continuative, ha previsto la cessazione anticipata, rispetto alla scadenza naturale, dei contratti già instaurati al momento della sua entrata in vigore.<br />
[33] Corte Cost., n.160/2013, che valorizza le esigenze di tutela del legittimo affidamento ingenerato dal pacifico trattamento giuridico ed economico riservato agli interessati per un lungo periodo ai fini della declaratoria di incostituzionalità di una disposizione sopravvenuta che lo modifica in peggio.<br />
[34] Corte Cost., n.92/2013, che ha dichiarato l’incostituzionalità di disposizioni che hanno modificato in senso sfavorevole la disciplina dei compensi dovuti, su base convenzionale, ai custodi di veicoli sequestrati.<br />
[35] Corte Cost., n.24/2009, che, giudicando una disposizione che aveva modificato, in senso peggiorativo per il privato, la disciplina relativa all’efficacia degli accordi sull’indennità di espropriazione, ne ha rilavato l’incostituzionalità in quanto “essa interviene su situazioni in cui si è consolidato l’affidamento del privato riguardo alla regolamentazione giuridica del rapporto, dettando una disciplina con essa contrastante e sbilanciandone l’equilibrio a favore di una parte (quella pubblica) e a svantaggio dell’altra (il proprietario)”.<br />
[36] Corte Cost. n.399/2008, che ha dichiarato incostituzionale una disposizione proprio perché applicabile anche ai contratti in corso, modificandoli in senso sfavorevole per il privato (quanto alla loro efficacia).</p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 1.7.2014)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-limiti-costituzionali-alla-spending-review-ovvero-quello-che-il-governo-e-il-parlamento-possono-e-non-possono-fare-per-ridurre-la-spesa-pubblica/">I limiti costituzionali alla spending review ovvero quello che il Governo (e il Parlamento)  possono (e non possono) fare per ridurre la spesa pubblica</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un nuovo capitolo nella «guerra» al contributo unificato in materia di appalti: il T.R.G.A. di Trento sospende l’invito al pagamento</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/un-nuovo-capitolo-nella-guerra-al-contributo-unificato-in-materia-di-appalti-il-t-r-g-a-di-trento-sospende-linvito-al-pagamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2014 17:43:52 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/un-nuovo-capitolo-nella-guerra-al-contributo-unificato-in-materia-di-appalti-il-t-r-g-a-di-trento-sospende-linvito-al-pagamento/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/un-nuovo-capitolo-nella-guerra-al-contributo-unificato-in-materia-di-appalti-il-t-r-g-a-di-trento-sospende-linvito-al-pagamento/">Un nuovo capitolo nella «guerra» al contributo unificato in materia di appalti: il T.R.G.A. di Trento sospende l’invito al pagamento</a></p>
<p>1. Premessa. Il T.R.G.A. di Trento torna nuovamente[1] sulla questione del contributo unificato in materia di appalti. Con l’ordinanza cautelare 25 giugno 2014, n. 58, ritenendo sussistente, ai sensi dell’art. 55 del c.p.a., il presupposto del “pregiudizio grave” , ha sospeso l’efficacia della nota del Segretario Generale del T.R.G.A. di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/un-nuovo-capitolo-nella-guerra-al-contributo-unificato-in-materia-di-appalti-il-t-r-g-a-di-trento-sospende-linvito-al-pagamento/">Un nuovo capitolo nella «guerra» al contributo unificato in materia di appalti: il T.R.G.A. di Trento sospende l’invito al pagamento</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/un-nuovo-capitolo-nella-guerra-al-contributo-unificato-in-materia-di-appalti-il-t-r-g-a-di-trento-sospende-linvito-al-pagamento/">Un nuovo capitolo nella «guerra» al contributo unificato in materia di appalti: il T.R.G.A. di Trento sospende l’invito al pagamento</a></p>
<p align="justify"><u>1. Premessa.<br />
</u>Il T.R.G.A. di Trento torna nuovamente[1] sulla questione del contributo unificato in materia di appalti. Con l’<a href="/ga/id/2014/6/21564/g">ordinanza cautelare 25 giugno 2014, n. 58</a>, ritenendo sussistente, ai sensi dell’art. 55 del c.p.a., il presupposto del “<i>pregiudizio grave”</i> , ha sospeso l’efficacia della nota del Segretario Generale del T.R.G.A. di Trento con la quale si invitavano gli avvocati ricorrenti ad integrare il pagamento del contributo unificato.<br />
Si tratta di un <i>unicum </i>nel panorama giurisprudenziale, ma, a ben vedere, rappresenta il naturale sviluppo dell’orientamento avviato con l’ordinanza di rinvio pregiudiziale del 29 gennaio 2014, n. 23.<br />
Nel caso in esame lo studio legale ricorrente, invitato ad integrare il pagamento del contributo unificato, ha impugnato <i>ex novo </i>l’invito del Segretario Generale del T.R.G.A. di Trento chiedendone l’annullamento e la sospensione in via cautelare.<br />
Il giudice trentino ha ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione della misura cautelare collegiale in quanto <i>“al mancato pagamento del contributo unificato – entro il termine indicato e nell’importo integrato come quantificato nella nota impugnata – consegue l’addebito di interessi e sanzioni “a cascata”, fatto che, indubbiamente, può comportare negative conseguenze per lo studio legale dei ricorrenti, sia in termini patrimoniali che sul piano dell’immagine professionale”.</i></p>
<p><u>2. Il <i>periculum in mora: </i>la disciplina italiana del contributo unificato e le sanzioni in caso di mancato pagamento.<br />
</u>Per meglio comprendere i presupposti della concessione di tale sospensione è opportuno analizzare la disciplina del contributo unificato e le sanzioni che conseguono all’omesso od insufficiente pagamento dello stesso.<br />
Il quadro normativo relativo a tale materia è stato definito dal T.R.G.A. di Trento, nella veste di giudice del rinvio nell’ambito dell’ordinanza di gennaio, come un quadro che, oltre ad essere assai frastagliato <i>“non [è] sempre logico né coerente nella determinazione e nella diversificazione degli importi del contributo unificato, dal quale, comunque, spicca l’evidente, sproporzionata penalizzazione nella tassazione dei ricorsi davanti al giudice amministrativo soprattutto in materia di contratti pubblici”.</i><br />
La normativa del contributo unificato fissato in proporzione al valore della controversia è stata introdotta dall&#8217;art. 13, comma l, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sostituendo così il sistema previgente (ex D.P.R. 6/10/1972, n. 642 e succ. mod.), il quale prevedeva il pagamento di una marca da bollo ogni quattro pagine, da versare anticipatamente al momento dell’iscrizione a ruolo, e di diritti di segreteria.<br />
Nel 2006 l&#8217;art. 21 del D.L. n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 e successivamente integrato dall&#8217;art. 1, comma 1307, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), inseriva un comma 6-<i>bis </i>al suddetto art. 13. Si svincolava, così, il contributo unificato, per i soli processi amministrativi, dal valore della controversia, prevedendo un differente criterio per materia, in seguito di nuovo distinto in base ad una ulteriore differenziazione delle materie.<br />
In tal modo il contributo unificato dovuto per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato, oltre che per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica[2], è ordinariamente dovuto nell’importo di 650 euro, prevedendosi diverse quantificazioni per alcune materie particolari[3].<br />
Il contributo unificato non è dovuto solo all&#8217;atto di iscrizione a ruolo del ricorso introduttivo del giudizio, bensì, in base a quanto disposto dall&#8217;art. 15 del d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53, anche per “<i>quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove”.</i><br />
Il contributo unificato per il contenzioso amministrativo, soprattutto in materia di appalti, è stato sempre più innalzato[4], sino ad arrivare ai valori attuali[5]:<br />
&#8211; € 2.000 quando il valore dell’appalto è pari o inferiore a euro 200 mila;<br />
&#8211; € 4.000 per le controversie di valore compreso tra 200 mila e 1.000.000 euro;<br />
&#8211; € 6.000 per quelle di valore superiore a 1.000.000 euro.<br />
Tali importi in sede di appello sono aumentati del 50%[6]. Dunque, per adire il Consiglio di Stato al fine di chiedere l’annullamento di una sentenza di un TAR in materia di appalti è necessario che l&#8217;appellante[7] versi rispettivamente 3.000, 6.000 e 9.000.<br />
Come se ciò non fosse sufficiente, al fine di deflazionare ulteriormente il contenzioso, la legge n. 228/2012 ha introdotto al citato art. 13, il comma 1-<i>quater[8]</i>, prevedendo con esso una sorta di sanzione occulta o indiretta nel caso di impugnazioni in appello dichiarate infondate, inammissibili o improcedibili. Tale sanzione, tuttavia, sembra non essere applicabile ai giudizi innanzi al giudice amministrativo, ma <i>“essa è comunque rivelatrice di un intento quasi intimidatorio a non insistere nell’azione giurisdizionale intrapresa ed a non &#8220;disturbare&#8221; oltre il giudice: come tale, sintomo ulteriore dell’irrazionalità ed iniquità dell’intera disciplina” [9].</i><br />
Ulteriore sanzione è prevista dal comma 6-<i>bis </i>(introdotta dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148), ai sensi del quale il ricorrente è tenuto al pagamento del 50% in più del contributo unificato per negligenze ed omissioni a lui non imputabili (nella specie la mancata indicazione da parte del difensore del proprio indirizzo pec e del proprio recapito fax ovvero del codice fiscale della parte).<br />
È evidente, allora, l&#8217;ulteriore iniquità di tale disciplina. A rendere il quadro ancora più frastagliato contribuisce anche la disposizione di cui all&#8217;art. 14, comma 3-<i>ter</i>, del D.P.R. n. 115/2002[10] (introdotto dall&#8217;art. 1, co. 26, L. n. 228/2012), la quale ha previsto che il<br />
valore della controversia vada calcolato sull&#8217;importo posto a base d&#8217;asta dalla stazione appaltante e non già sul margine di utile che l&#8217;impresa potrebbe realizzare dall&#8217;esecuzione del contratto d&#8217;appalto, stimato all&#8217;incirca nel 10% dell&#8217;importo a base d&#8217;asta.<br />
Per quanto concerne la disciplina per l’omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, la Circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa dell’18 ottobre 2011 (successivamente modificata ed integrata), non collega ad esso l’inammissibilità del ricorso, ma ne fa derivare l’obbligo per l’ufficio giudiziario di procedere all’esazione del tributo, con l’eventuale irrogazione delle sanzioni pecuniarie connesse all’inadempimento. Quanto alle modalità operative per l’irrogazione delle sanzioni, vengono richiamate quelle previste dalla circolare del Segretariato generale della Giustizia amministrativa del 26 aprile 2007, n. 10186.<br />
Nella Circolare 18 ottobre 2011 si precisa, inoltre, che l’invito al pagamento deve recare, ai sensi dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212 (“statuto del contribuente”), la motivazione della richiesta di contributo unificato, nonché l’indicazione del responsabile del procedimento e dei termini per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale.[11] Infine, quanto alla riscossione coattiva, valgono le modalità stabilite con la circolare del Segretariato generale della Giustizia 29 gennaio 2004 n. 56 (parte III).<br />
Ai sensi dell’art. 16[12] del D.P.R. 115/2002 per la riscossione del contributo unificato si applicano gli artt. 247[13], 248[14] e 249[15] del medesimo D.P.R. calcolando nell’importo da iscrivere a ruolo gli interessi legali dalla data di deposito dell’atto al quale si collega il mancato o l’insufficiente pagamento del contributo unificato, si applica, inoltre, sia all’omesso sia all’insufficiente pagamento la sanzione amministrativa prevista dall’art. 71 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131[16], la quale prevede la maggiorazione del dovuto dal cento al duecento percento.<br />
E’ evidente che, sebbene al mancato o insufficiente pagamento del contributo unificato non corrisponda l’inammissibilità del ricorso, qualora non si adempia nel termine di un mese dalla notifica dell’invito al pagamento, l’importo dovuto può arrivare ad avere una quantificazione notevole. Difatti, posto che si sia pagato il contributo di 650 euro in luogo di quello di 6.000 euro, si potrebbe arrivare a pagare <u>solo</u> per la sanzione amministrativa (considerata nel massimo dell’importo) 10.700 euro, ai quali, ovviamente, bisognerà aggiungere i 5.350 euro di differenza, più gli interessi legali.<br />
Risulta chiaro che, come affermato dal T.R.G.A., nel caso in commento si venga a produrre <i>l’addebito di interessi e sanzioni “a cascata”.</i></p>
<p><u>3. I c.d. <i>Court fees </i>in un&#8217;ottica comparata.<br />
</u>Per comprendere in maniera più adeguata la disciplina del contributo unificato in materia di aggiudicazione di contratti pubblici in ambito nazionale è opportuno guardare alla presenza o meno di spese di giustizia negli altri ordinamenti dell&#8217;Unione.<br />
A tal proposito, vi sono paesi nei quali tale tipologia di ricorsi è completamente gratuita, come ad esempio la Romania, la Lettonia, la Francia[17], la Svezia, la Spagna (esclusa la Comunità Autonoma della Catalogna[18]) ed i procedimenti di fronte ai giudici dell&#8217;Unione Europa.<br />
Vi sono altri stati nei quali il costo di accesso alla giustizia è contenuto e ad importo standardizzato come ad esempio la Lituania (circa 290 euro), la Danimarca (circa 1.339 euro), il Regno Unito[19] (circa 340 euro nel caso in cui venga concessa l&#8217;autorizzazione, il c.d. <i>leave[20], </i>per proseguire la domanda per <i>judicial review</i>).<br />
Altri Stati prevedono il pagamento del contributo unificato sulla base di una percentuale del valore del contratto (ad esempio in Estonia il 3% del valore del contratto) ed altri che prevedono degli scaglioni (come ad esempio in Italia con i ben noti importi da 2.000 a 6.000 euro).<br />
L’Italia non è l’unico Stato nel quale sono sorti accesi dibattiti sulla quantificazione del contributo unificato.<br />
Ad esempio, in Francia[21] l&#8217;art. 54 della legge 2011-900 del 29 luglio 2011, modificando la legge finanziaria,<i> </i>inseriva l&#8217;art. 1635 <i>bis </i>Q al C<i>ode Général des impots</i>, il quale, in deroga alle disposizioni che esoneravano da qualsiasi tipo di imposta l&#8217;accesso alla giustizia, prevedeva una sorta di contributo di 35 euro per il primo grado e di 150 per l&#8217;appello per qualsiasi tipo di controversia, a pena di irricevibilità del ricorso, al fine di coprire le spese per l&#8217;<i>aide juridique </i>(una sorta di gratuito patrocinio francese). L&#8217;introduzione di tale tributo, nonostante la finalità sociale a cui esso era destinato, è stata molto osteggiata tanto da indurre il Governo all&#8217;abolizione dello stesso.<i><br />
</i>L&#8217; art. 128 della legge finanziaria per il 2014, il decreto 2013-1280 del 29 dicembre 2013, infatti, ha abolito tale previsione per tutti i ricorsi presentati dopo il 1 gennaio 2014. Il Ministero della Giustizia, nel comunicare tale abolizione, dichiarò che le ragioni di tale scelta erano da rinvenire nella necessità di favorire una <i>“giustizia «di prossimità» accessibile al più grande numero di cittadini” [22].</i><br />
La Spagna fornisce un altro esempio interessante, con l’introduzione da parte del Governo spagnolo di una <i>tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y socia</i>l<i>.</i><br />
Questa <i>tasa </i>di livello statale è stata introdotta dalla l. 10/2012 del 20 novembre 2012 prevedendo nel Titolo I il pagamento di una tassa per l&#8217;esercizio delle azioni in tutte le giurisdizioni. Tale contributo è costituito dalla somma di un importo fisso e di un importo parametrato al valore della controversia[23].<br />
Come facilmente immaginabile queste disposizioni del governo spagnolo hanno incontrato il disappunto non solo di avvocati e giudici ma anche dei cittadini. Tale disappunto veniva manifestato, in maniera del tutto peculiare, già dal giorno successivo all&#8217;entrata in vigore di tali disposizioni, difatti, con una nota il <i>Juzgado De Lo Social no 1 De Benidorm </i>(nella provincia di Alicante) dichiarava la nuova normativa in materia di spese di giustizia contraria al diritto dell&#8217;Unione Europea e, conseguentemente, tale Corte avrebbe potuto non dichiarare l&#8217;inammissibilità delle procedure per le quali non fosse stato pagato il contributo. I parametri in base ai quali il giudice del Tribunale del lavoro della provincia di Alicante ha ritenuto non compatibile la disciplina di tale contributo sono i principi sanciti nell&#8217;art. 47 della Carta dei Diritti dell&#8217;Unione Europea ed l’interpretazione di una recente pronuncia della Corte di Giustizia[24] la quale, in forza del principio della parità delle armi, richiede che vi sia un equilibrio tra le parti. Nell&#8217;interpretazione del giudice valenziano un cospicuo contributo farebbe, dunque, venire meno questo equilibrio[25].<br />
E&#8217;, infine, interessante il caso polacco relativo ai <i>court fees </i>dovuti per i contenziosi in materia di contratti pubblici. Il contributo è qui previsto per quanto riguarda il primo grado in importo variabile a seconda del valore del contratto da un minimo di circa 1.500 euro ad un massimo di circa 4.785 euro, per il secondo grado è invece previsto il quintuplo di quanto dovuto in primo grado, e nel caso in cui il ricorso abbia ad oggetto azioni poste in essere dalla stazione appaltante dopo l’apertura delle offerte il contributo unificato dovuto sarà calcolato nel 5% del valore del contratto con un tetto massimo di circa 1,2 milioni di euro.<br />
Della questione è stata investita la Corte Costituzionale polacca, la quale nel giro di tre mesi è arrivata a due conclusioni differenti.<br />
Nel gennaio di quest&#8217;anno nel Case n. SK 25/11 con sentenza del 14 gennaio la Corte Costituzionale, investita della questione riguardante l&#8217;art. 32 (2) della legge sulle spese di giudizio in materia civile, ha ritenuto la previsione legittima.<br />
Il caso riguardava i ricorsi di due società involte in due diverse procedure di affidamento per le quali era previsto, in sede di appello, il pagamento di un contributo unificato molto alto, ma sotto la soglia del tetto massimo; essi erano stati respinti in sede di appello perché non era stato pagato il contributo, veniva sollevata, a tal riguardo, la questione di legittimità costituzionale ritenendo che un costo così alto fosse contrario ai principi di accesso alla giustizia, appello avverso la prima istanza di giudizio, proporzionalità e parità di trattamento per enti che si trovano nella stessa posizione.<br />
La Corte ha ritenuto, tuttavia, la decisione della questione non rilevante nel caso di specie in quanto le spese di giudizio del ricorso non sarebbero state abbastanza alte per essere poste alla base della decisione.<br />
Posto ciò, tuttavia, la Corte, pur non soffermandosi sul tetto massimo o sul livello a cui esso è stato fissato, ha ritenuto la disposizione conforme a Costituzione in quanto il legislatore sarebbe legittimato a scegliere l&#8217;importo ovvero i livelli delle spese di giustizia in materia civile, tra l&#8217;altro il medesimo livello di contribuzione è previsto anche per i contenziosi in materia di diritto di proprietà. Inoltre, in taluni casi, esistono delle previsioni che consentono alle parti di non pagare il contributo.<br />
In aprile una nuova decisione della Corte Costituzionale polacca (Case n. SK 12/13 del 15 aprile 2014) ha stabilito, contrariamente alla precedente decisione, che un tetto massimo così alto viola il principio di accesso alla giustizia e il diritto di appello, essa ha stabilito così che le spese di giudizio dovute in sede di appello sono in tutti i casi cinque volte quelle dovute per il primo grado di giudizio.<br />
In questo secondo caso la Corte ha riconosciuto in capo ai ricorrenti l’interesse al ricorso in quanto essi sarebbero stati tenuti a pagare, per il grado di appello, il tetto massimo di 1,2 milioni di euro.<br />
La disposizione della legge sui costi di giustizia polacca, l’articolo 34 (2), è stato ritenuto incostituzionale in quanto l’obbligo del pagamento di un contributo così alto per i soli ricorsi inerenti la fase successiva all’apertura delle offerte è da ritenersi arbitrario e sproporzionato.<br />
Sembra, dunque, alla luce di questa breve e non esaustiva disamina che l&#8217;Italia si collochi tra quei paesi europei che impongono ai propri cittadini una contribuzione alle spese di giustizia per quanto concerne i contratti pubblici molto alta, sebbene non si tratti della più consistente. Emerge inoltre, senza ombra di dubbio, un dato incontrovertibile: l&#8217;esigenza di rendere l&#8217;accesso alla giustizia, soprattutto in una materia così delicata, il più aperto ed economico possibile.</p>
<p><u>4. Il <i>fumus: </i>l’incompatibilità con i principi comunitari e con le c.d. Direttive ricorsi.<br />
</u>Per comprendere, a questo punto, le ragioni per le quali il collegio ha ritenuto sussistenti <i>“i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull’esito del ricorso”</i>, è necessario analizzare i motivi posti alla base della ordinanza di remissione della questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE[26], l’ordinanza 29 gennaio 2014, n. 23.<br />
Secondo il giudice trentino, infatti, la normativa<i> </i>riguardante il contributo unificato in materia di appalti pubblici si pone in contrasto con i parametri e principi dell&#8217;ordinamento comunitario, ed in particolare con la cd. direttiva ricorsi 89/655/CEE (così come successivamente modificata).<br />
La direttiva appena richiamata, all&#8217;art. 1[27], stabilisce i principi che dovranno caratterizzare le procedure di ricorso previste dagli Stati membri: efficacia e rapidità del ricorso, non discriminazione ed accessibilità delle procedure stesse <i>“a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l&#8217;aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione”. </i>In sostanza, tali procedure dovranno garantire il più generale principio di effettività della tutela giurisdizionale[28].<br />
È proprio in relazione a tale direttiva che il T.R.G.A. Trento ha riscontrato dei possibili profili di incompatibilità ed in particolare, a suo avviso, “<i>l’eccessiva somma da versare, non solo all’atto di deposito del ricorso principale, ma anche per il deposito di ogni atto per motivi aggiunti o ricorso incidentale, nonché nella successiva eventuale fase di appello, incide in modo decisivo ed intollerabile: a) sul diritto di agire in giudizio, cioè sulla libertà di scelta di ricorrere al giudice amministrativo, da parte di tutti gli operatori economici interessati al mercato dei contratti pubblici, che intendano chiedere l&#8217;annullamento di un provvedimento illegittimo; b) sulle strategie processuali dei difensori, che saranno oltretutto condizionate anche dalla discriminazione tra operatori economici &#8220;ricchi&#8221;, per i quali resta comunque conveniente accettare l’alea della tassazione elevata a fronte della prospettiva di ottenere un rilevante beneficio economico, all’esito eventualmente favorevole del giudizio, rispetto ad operatori economici modesti, per appalti non particolarmente lucrativi, per i quali potrebbe rivelarsi non affatto conveniente anticipare le anzidette somme così sproporzionate al valore (effettivo) dell’appalto; c) sulla pienezza ed effettività del controllo giurisdizionale sugli atti della pubblica amministrazione e sull’osservanza dello stesso principio costituzionale di buon andamento, al quale si ricollega strumentalmente il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva”.<br />
</i>In sostanza l&#8217;eccessiva onerosità del contributo da versare all&#8217;atto di presentazione del ricorso e di tutti gli atti successivi volti ad ampliare l&#8217;oggetto della domanda contrasterebbero con il diritto di adire in giudizio, con il principio di non discriminazione e più in generale con il principio di effettività della tutela giurisdizionale[29].<br />
Inoltre, la disciplina così come configurata dal legislatore italiano ingenera non solo una discriminazione tra operatori dotati di adeguati mezzi economici e quelli dotati di scarsi mezzi[30], ma anche una discriminazione tra coloro che si rivolgono al giudice amministrativo rispetto a coloro che invocano la tutela del giudice civile o tributario, davanti ai quali per agire in giudizio per controversie di valore elevatissimo si può arrivare a pagare un massimo di 2.932 euro. È in tal modo evidente quanto sia abnorme ed irragionevole la sproporzione, nonché l&#8217;evidenza della disparità di trattamento sussistente nella tassazione tra i diversi giudici.<br />
Non può giustificare tale iniquità, secondo il T.R.G.A., neanche il fatto che in caso di vittoria il contributo venga rimborsato[31]. “<i>Il ricorrente, infatti – dovendo comunque anticipare il</i> <i>pagamento del contributo unificato – salvo il successivo rimborso, peraltro in tempi resi incerti dalla notoria inefficienza dell’apparato burocratico, all’esito eventualmente favorevole del giudizio &#8211; si trova sostanzialmente esposto al meccanismo del c.d. solve et repete[32], cioè all&#8217;onere del pagamento del tributo quale presupposto imprescindibile dell’esperibilità (anche se non a pena di inammissibilità) dell&#8217;azione giudiziaria diretta a ottenere la tutela del diritto del contribuente mediante l&#8217;accertamento giudiziale dell’illegittimità del tributo stesso”.</i><br />
A causa dell&#8217;inspiegabile misura del contributo si generano non solo effetti distorsivi della concorrenza, ma anche meccanismi che incidono sull&#8217;effettività della tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo in materia di contratti pubblici. Tale principio non si limiterebbe alla classica formula utilizzata dal giudice comunitario per cui le modalità procedurali non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l&#8217;esercizio dei diritti conferiti dall&#8217;ordinamento giuridico europeo[33], ma, alla luce dell&#8217;art. 19, paragrafo 1, TUE alla stregua del quale <i>“gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell&#8217;Unione”, </i>andrebbe oltre, potendo significare che i mezzi di ricorso nazionali debbano essere accessibili, rapidi ed avere costi contenuti[34]<i>.</i><br />
Sotto altri profili la disciplina interna relativa al contributo unificato comporta anche la violazione del principio di proporzionalità che <i>“costituisce parte integrante dei principi generali di diritto comunitario ed esige che la normativa nazionale non ecceda i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi pur legittimamente perseguiti da ciascuno Stato. Alla stregua di tale principio, infatti, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno restrittiva e penalizzante, in modo che gli inconvenienti causati dalle stesse misure non siano sproporzionati rispetto ai fini da raggiungere”.</i><br />
Proporzionalità violata sotto un duplice aspetto, da un lato, infatti, la determinazione del contributo è parametrata non già sul valore effettivo della controversia (utile dell&#8217;impresa fissato convenzionalmente nel 10% dell&#8217;importo di aggiudicazione), bensì su di un valore teorico (la base d&#8217;asta), dall&#8217;altro <i>“se il contributo unificato è una tassa che il ricorrente è tenuto a versare anticipatamente in relazione a un&#8217;utilità specifica che egli trae dalla prestazione di un servizio pubblico (cioè, nel caso, dall&#8217;attività giurisdizionale) reso a sua richiesta, il servizio stesso dovrebbe essere parametrato ai costi sopportati dallo Stato per l&#8217;organizzazione ed il funzionamento dell&#8217;apparato giurisdizionale”, </i>ma il costo per il giudizio amministrativo in materia di appalti non può dirsi certamente diverso né distinto da quello per altri contenziosi.<br />
Queste, dunque, complessivamente sono le ragioni per le quali il giudice amministrativo di Trento ha dubitato della conformità di tale normativa interna alla direttiva dell&#8217;Unione Europea 89/655, “<i>che impone agli stati membri di rendere accessibili le procedure di ricorso, sembrando costituire un ostacolo all&#8217;accesso alla giustizia amministrativa da parte di chiunque sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione in materia di appalti”.<br />
</i>È proprio in questo filone interpretativo che si inserisce l’ordinanza cautelare in commento. Il <i>fumus boni iuris, </i>a mio modo di vedere, consiste proprio in questo, nella palese violazione del diritto comunitario da parte della normativa italiana in materia di contributo unificato per le controversie riguardanti gli appalti pubblici. Violazione che il T.R.G.A. Trento aveva già riscontrato nell’ordinanza di cui sopra.</p>
<p><u>5. Alcune considerazioni e conclusioni.<br />
</u>Il T.R.G.A. di Trento si sta facendo sempre più intensamente portatore delle istanze degli operatori del diritto e dei cittadini in una tematica, come quella del contributo unificato, nella quale il legislatore, oltre a sembrare sordo, impavidamente prosegue[35] nell’ottica della deflazione del contenzioso e nel rimpinguamento delle casse erariali.<br />
Sono, infatti, da ascrivere a questo illuminato Giudice, meritevole della lettera maiuscola, le “prime volte”: la prima questione pregiudiziale[36] [37] demandata alla CGUE e la prima sospensione dell’invito al pagamento.<br />
Il tema dell&#8217;importo elevato per il contributo unificato in materia di appalti non è di certo nuovo[38], tanto è vero che della medesima questione era stata già investita la Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo[39] ed anche la Corte Costituzionale[40] la quale ultima, tuttavia, ne aveva dichiarato la manifesta inammissibilità .<br />
Il T.R.G.A. di Trento, nel caso del rinvio pregiudiziale, riscontrando un’applicazione non conforme al diritto comunitario, si è assunto per primo l’onere di portare a conoscenza delle istituzioni europee la gravosa situazione che affligge sempre più tale contenzioso.<br />
La parte ricorrente aveva rilevato la non conformità dell’art. 13, comma 6-<i>bis</i> con il solo riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. Il giudice trentino, tuttavia, <i>ex officio </i>ha riscontrato non solo l&#8217;incompatibilità con la nostra Carta Costituzionale, ma anche e soprattutto con i principi europei di effettività della tutela e di proporzionalità ed in particolare con i principi sanciti dall&#8217;art. 1 dalla direttiva 89/665/CEE, per i profili trattati precedentemente.<br />
Alla luce dei precedenti della Consulta[41], si è preferito demandare la questione alla CGUE ritenendola, forse, più attenta a tali questioni.<br />
Si deve rilevare come tale prospettazione, alla luce della giurisprudenza europea[42], non sia del tutto peregrina.<br />
Ed infatti <i>“il controllo effettuato dalla Corte di Giustizia sulla compatibilità delle regole processuali nazionali con i principi di diritto comunitario, pur se avvenuto senza sistematicità nel quadro della procedura di rinvio pregiudiziale, ha portato ad una serie di importanti sviluppi il cui significato non sta tanto nell’aspetto negativo dell’eliminazione di regole nazionali in contrasto con il diritto comunitario, ma nelle indicazioni positive per un diverso modello europeo” [43].<br />
</i>Per quanto riguarda la seconda ordinanza, ritenendo sussistente il <i>fumus </i>e il <i>periculum </i>derivante dalla creazione “a cascata” di interessi e sanzioni tali da ingenerare non solo un danno economico, ma anche un danno all’immagine dello studio legale ricorrente, ha sospeso l’efficacia della nota di invito al pagamento del Segretario Generale del T.R.G.A.<br />
È evidente come questa seconda ordinanza sia l’appendice del processo demolitorio posto in essere dal giudice trentino già con l’ordinanza di gennaio.<br />
Si deve rilevare, tuttavia, in relazione ad entrambe le ordinanze un profilo critico/problematico: il profilo della giurisdizione. Sebbene in entrambe le circostanze il T.R.G.A. abbia dichiarato la sussistenza della propria giurisdizione, compiendo un grande sforzo interpretativo sulla natura provvedimentale dell’invito al pagamento, si deve puntualizzare che già la circolare del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa 18 ottobre 2011 prevedva tra le altre indicazioni obbligatorie, l’indicazione <i>“dei termini per proporre ricorso alla <u>commissione tributaria provinciale</u>”</i>. Sembrerebbe, quindi, che la giurisdizione, anche in materia di invito, sia demandata al giudice tributario.<br />
Resta in ogni caso da apprezzare lo sviluppo di questa coraggiosa giurisprudenza.<br />
Infatti, le ordinanze di cui trattasi si inseriscono in un ampio dibattito involgente gli strumenti adottati al fine di deflazionare il contenzioso amministrativo, soprattutto in una materia delicata come quella degli appalti pubblici. Tema, purtroppo, riguardante non solo[44] il continuo aumento del contributo unificato ma anche, a titolo esemplificativo, l&#8217;interpretazione delle recenti Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato aventi a oggetto il ricorso incidentale.<br />
Il legislatore, tuttavia, dovrebbe domandarsi se deflazionare il contenzioso sugli appalti possa realmente avere effetti positivi sul sistema in generale. Sembra sempre più evidente, anche alla luce delle recenti cronache giudiziarie, che piuttosto che non intralciare in maniera eccessiva la p.a. nella realizzazione di opere pubbliche e nell&#8217;acquisizione di beni e servizi, l&#8217;impedire il sindacato del giudice amministrativo sulle procedure di aggiudicazione comporti il rischio di incentivare fenomeni corruttivi che purtroppo rappresentano un malcostume italico.<br />
Spesso, inoltre, sembra si dimentichi la provenienza della procedura giurisdizionale riguardante i contratti pubblici, essa, infatti, origina e, direi si esaurisce, nel diritto europeo. Diritto che costruisce un modello di tutela giurisdizionale diverso da quello tipicamente nazionale, un modello di tutela volto a tutelare non già l&#8217;interesse del singolo, sia esso individuo fisico o giuridico, bensì volto ad arginare violazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e delle stazioni appaltanti in generale del diritto europeo ed in tal modo a tutelare la concorrenza e lo sviluppo privo di interferenze del Mercato. Tale tipo di tutela, per operare in maniera corretta, richiede necessariamente l’apertura del sindacato giurisdizionale al maggior numero di soggetti possibile.<br />
Il principio di effettività della tutela nasce, a tal proposito, come mezzo coercitivo dell&#8217;Unione Europea nei confronti degli Stati volto all&#8217;affermazione ed alla implementazione dello stesso diritto europeo, anche se fin dalle prime pronunce si rinviene la sua origine nelle tradizioni comuni e nell’art. 6 della CEDU.<br />
Anche se viene lasciata libertà agli Stati membri in ordine alle modalità di attuazione della normativa processuale in generale e nello specifico di quella delineata dalle cd. direttive ricorsi, tuttavia, quanto meno nel caso italiano, il sistema si è mostrato e continua a mostrarsi restio ad accogliere la “diversità” della tutela offerta da questo rito speciale.<br />
Il dibattito relativo alle spese di giustizia, come dimostrato sopra, non è estraneo agli altri sistemi europei, anzi, sembra sempre più sentito anche negli altri Stati il tema dell&#8217;accesso alla giustizia, che spesso si scontra con le esigenze di rimpinguare le sempre più magre casse statali. È indicativo a tal fine il primo paragrafo del preambolo alla legge spagnola 20/2012 <i>“el derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita. Se trata de dos realidades jurídicas diferentes. [&#8230;] el ciudadano puede pagar por los servicios que recibe de la Administración de Justicia”. </i>Ma quale è la misura in cui il cittadino deve pagare per ricevere giustizia?<br />
Indubbiamente la scelta del giudice trentino ha rappresentato una presa di posizione molto coraggiosa e antitetica rispetto alle interpretazioni di altri TAR e della stessa Corte Costituzionale. Esso si è fatto portatore del malcontento di tutti gli operatori del diritto di fronte all&#8217;indifferenza del legislatore.<br />
Quindi se da un lato sicuramente c’è un giudice a Trento, speriamo, dall’altro, che esista davvero un giudice a Lussemburgo.</p>
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<p>[1] Si ricorda che con ordinanza del 29 gennaio 2014, n. 23 il medesimo T.R.G.A. aveva demandato la questione dell’elevato importo del contributo unificato in materia di appalti pubblici alla Corte di Giustizia dell’UE ritendo che gli articoli 13, commi 1-bis, 1-quater e 6-bis, e 14, comma 3-ter, del D.P.R. 30.5.2002, n. 115 potessero contrastare con i principi dettati dall’art. 1 della direttiva 89/665/CEE (c.d. direttiva ricorsi).<br />
[2] Con riguardo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, del 26 marzo 2014, n. 73, con la quale la Consulta ha statuito in merito alla natura di tale ricorso asserendo che trattasi di <i>“un rimedio giustiziale amministrativo, che è a sua volta alternativo al rimedio giurisdizionale amministrativo e ne ricalca solo alcuni tratti strutturali e funzionali”, </i>non si comprende in che maniera sia ad esso applicabile la disciplina dettata dal D.P.R. 115/2002.<br />
All&#8217;art. 2, infatti, il c.d. Testo unico in materia di spese di giustizia, stabilisce che le norme in esso contenute si applichino ai processi penali, civili ed amministrativi e definisce, all&#8217;art. 3, il processo come <i>“qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di <b>natura giurisdizionale</b>”. </i>E&#8217; evidente come non avendo il ricorso straordinario natura giurisdizionale, bensì giustiziale, esso dovrebbe essere escluso dall&#8217;applicazione della disciplina in materia di contributo unificato e di spese di giustizia in generale, così come disciplinate dal D.P.R. 115/2002 e successive modificazioni.<br />
[3] L&#8217;art. 13, comma 6<i>-bis, </i>D.P.R. 115/2002, stabilisce in particolare che <i>“Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi: a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall&#8217;articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull&#8217;accesso del pubblico all&#8217;informazione ambientale; b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3; c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.800; d) per i ricorsi di cui all&#8217;articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all&#8217;allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell&#8217;articolo 14, il contributo dovuto è di euro 6.000; e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 650”.</i><br />
[4] L&#8217;art. 37, co. 6, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 ha portato il contributo unificato al valore di 4.000 euro. Con la riedizione dell’ art. 37, comma 6, lett. s), cit., come modificato dall&#8217;art. 1, comma 25, lett. a), nn. 1), 2) e 3), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013 si sono previsti gli scaglioni così come sopra.  A proposito del continuo aumento del contributo unificato vedi la nota n. 2.<br />
[5] Bisogna rilevare che nel dicembre 2013 con l&#8217;emendamento, approvato dal Governo, n. 1.3282 al disegno di legge sulla “stabilità” gli importi dovuti per il contributo unificato in materia di appalti stavano per essere ulteriormente aumentati, si prevedevano, infatti, degli scaglioni da 3.500, 7.500 e 11.400 euro (aumentati poi del 50% in sede di appello!). Fortunatamente tale emendamento è stato ritirato e, conseguentemente, non si è avuto un ulteriore aumento degli importi suddetti. Vedi a tal proposito, STEFANO BIGOLARO, <i>Ma da noi stava per essere raddoppiato il contributo sui giudizi in tema di appalti!, </i>in http://www.amministrativistiveneti.it/index.php? option=com_content&amp;task=view&amp;id=546&amp;Itemid=61.<br />
[6] L&#8217;art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. 115/2002 stabilisce, difatti, : <i>“Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione”. </i><br />
[7] E&#8217; opportuno precisare, a tal proposito, che in sede di appello potrebbe ben essere la stazione appaltante a dover corrispondere tali importi.<br />
[8] Tale norma prevede che: <i>“Quando l&#8217;impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l&#8217;ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l&#8217;obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.</i><br />
[9] Vedi punto 16.8 dell’ordinanza di remissione alla CGUE citata.<br />
[10] L&#8217;art. 14, comma 3-<i>ter </i>stabilisce: <i>“Nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi di cui all&#8217;articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intende l&#8217;importo posto a base d&#8217;asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell&#8217;articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.</i><br />
[11] Tale inciso si deve leggere nel senso che la giurisdizione competente a decidere sul ricorso avverso l’invito di pagamento è quella del giudice tributario.<br />
[12] L’art. 16, rubricato <i>“Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato”, </i>stabilisce: <i>“1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII, del presente testo unico e nell&#8217;importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell&#8217;atto cui si collega il pagamento o l&#8217;integrazione del contributo. 1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all&#8217;articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l&#8217;imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista”</i>.<br />
[13] L’art. 247 dispone: <i>“1. Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l&#8217;ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l&#8217;atto cui si collega il pagamento o l&#8217;integrazione del contributo unificato”</i>.<br />
[14] L’art. 248 stabilisce: <i>“1. Nei casi di cui all&#8217;articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell&#8217;atto cui si collega il pagamento o l&#8217;integrazione del contributo, l&#8217;ufficio notifica alla parte, ai sensi dell&#8217;articolo 137 del codice di procedura civile, l&#8217;invito al pagamento dell&#8217;importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell&#8217;articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese. 2. Salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l&#8217;invito è notificato, a cura dell&#8217;ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l&#8217;ufficio. 3. Nell&#8217;invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di</i><br />
<i>versamento entro dieci giorni dall&#8217;avvenuto pagamento”</i>.<br />
[15] L’art. 249 stabilisce: <i>“1. Alla riscossione del contributo unificato si applicano gli articoli: 208, comma 2, riferito all&#8217;articolo 247; 210; 211, comma 2; 213; 214; 215; 216; 219; 220; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 230; 231; 234”</i>.<br />
[16] L’art. 71 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, rubricato <i>“insufficiente dichiarazione di valore”</i>, dispone che <i>“si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta dovuta”.</i><br />
[17] Vedi nel prosieguo la vicenda relativa all&#8217;introduzione del cd. <i>timbre fiscal pour la justice.</i><br />
[18] Nella Comunità Autonoma della Catalogna, la Presidencia de la Generalidad de Cataluña con l. 2/2014 del 27 di  gennaio ha introdotto una <i>tasa </i>per i ricorsi di competenza del Tribunale Catalano per i contratti del settore pubblico (<i>Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público</i>), il contributo di cui trattasi deve essere corrisposto, a pena di irricevibilità del ricorso, alla presentazione dello stesso, l&#8217;importo di tale contributo varia in base al valore del contratto da un minimo di 750 euro ad un massimo di 5.000 euro, nel caso in cui sia stato pagato il contributo per la fase cautelare (<i>reclamaciòn de adoptiòn de medidas provisionales</i>) non si dovrà pagare nessun altro contributo per la proposizione del ricorso di merito. La dottrina spagnola si è dimostrata molto critica, vedi a tal proposito MIGUEL ÁNGEL BERNAL BLAY, <i>No a las tasasa en el ámbito del recurso especial en materia de contractación pública, </i>in <i>Observatorio de Contractación Pública, </i>5/2014 (http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.145/relcategoria.208/relmenu.3/chk.1acd61ad0fb4b78 b50684ddd5dcab369)<br />
[19] Bisogna rilevare che pur essendo il costo di accesso alla giustizia di per sé molto basso non si può dire altrettanto per quanto concerne le parcelle dei <i>barrister</i>, potendo esse, solo in sede cautelare, aggirarsi in un <i>range </i>che varia dalle 75.000 alle 150.000 sterline (all&#8217;incirca dai 93.000 ai 186.000 euro), da corrispondere in egual misura, poi, in sede di merito. E&#8217; evidente dunque che l&#8217;ammontare delle spese di giustizia, in questo caso, è del tutto marginale, tale da non incidere in maniera significativa sulla scelta di ricorrere al sistema giudiziario.<br />
[20] Questa denominazione è stata mantenuta solo in Irlanda del Nord, mentre, forse nel tentativo di un avvicinamento alla cittadinanza, nel Regno Unito oggi viene denominato <i>“permission”.</i><br />
[21] Vedi a tal proposito FRANCESCO VOLPE, <i>Una storia francese (ancora sul contributo unificato), </i>in <i>LexItalia.it, n. </i>1/2014; CARINE DENEUX VIALETAY, <i>Bonne nouvelle pour les justiciables! Le timbre à 35 € a été supprimé pour l&#8217;introduction d&#8217;une instance, </i>in <i>http://www.village-justice.com/article/Bonne-nouvelle-justiciables- timbre,15968.html.</i><br />
[22] Così come riportato da FRANCESCO VOLPE, cit.<br />
[23] L&#8217;importo fisso per i procedimenti civili e quelli amministrativi, in base al caso, varia dai 100 ai 300 euro. Per la  Corte d&#8217;Appello 800 euro e 1.200 euro per l&#8217;equivalente spagnolo dell&#8217;italica Corte di Cassazione. Nel caso di controversie di lavoro per l&#8217;appello sono dovuti 500 euro e 750 per il terzo grado.  Per quanto riguarda l&#8217;importo variabile, esso è calcolato nello 0.5% del valore della controversia per le somme superiori ad 1 milione di euro e nello 0.25% per quelle inferiori.  Si prevede, inoltre, uno sconto del 10% se si utilizza la procedura telematica per la proposizione del ricorso.<br />
[24] Caso Otis CGUE 6 novembre 2012, C-199/11.<br />
[25] Si deve rilevare, tuttavia, che la normativa in commento sembra essere ancora vigente.<br />
[26] L&#8217;ordinanza in esame è stata emanata nell&#8217;ambito di un procedimento avente ad oggetto una procedura negoziata di affidamento di un appalto di servizi infermieristici sopra la soglia comunitaria e come tale rientrante nella sfera di applicazione della c.d. Direttiva ricorsi del 21 dicembre 1989, n. 665 e successive modificazioni. In quel caso, l&#8217;avvocato della società ricorrente ( lo Studio infermieristico Associato – Orizzonte Salute) in sede di proposizione di motivi aggiunti pagava il contributo unificato ordinario di euro 650 in luogo di quello di euro 2.000. In ragione di ciò il Segretario generale del T.R.G.A. invitava l&#8217;avvocato suddetto al corretto pagamento del contributo speciale in materia di appalti di euro 2.000. Venivano allora proposti ulteriori motivi aggiunti avverso tale provvedimento sulla base dei quali il giudice amministrativo trentino, dopo aver dichiarato la connessione strumentale e causale dei quarti motivi aggiunti relativi al pagamento del contributo unificato e la sussistenza della giurisdizione amministrativa, ha ritenuto necessario sospendere il procedimento e rinviare pregiudizialmente la seguente questione alla CGUE: <i>“se i principi fissati dalla Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE e successive modifiche ed integrazioni, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e ammnistrative relative all&#8217;applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 13, commi 1-bis, 1-quater e 6-bis, e 14, comma 3-ter, del D.P.R. 30.5.2002, n. 115 (come progressivamente novellato dagli interventi legislativi successivi) che hanno stabilito elevati importi di contributo unificato per l&#8217;accesso alla giustizia amministrativa in materia di contratti pubblici”.</i><br />
[27] La direttiva, così come da ultimo modificata dalla direttiva 23/2014 sulle concessioni, all&#8217;art. 1 stabilisce che: “<i>1. La presente direttiva si applica agli appalti di cui alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, a meno che tali appalti siano esclusi a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 e 37 di tale direttiva. La presente direttiva si applica anche alle concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici, di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, a meno che tali concessioni siano escluse a norma degli articoli 10, 11, 12, 17 e 25 di tale direttiva.</i><br />
<i>Gli appalti di cui alla presente direttiva comprendono gli appalti pubblici, gli accordi quadro, le concessioni di lavori e di servizi e i sistemi dinamici di acquisizione. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva 2014/24/UE o dalla direttiva 2014/23/UE, le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli da 2 a 2 septies della presente direttiva, sulla base del fatto che tali decisioni hanno violato il diritto dell’Unione in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici o le norme nazionali di recepimento.</i><br />
<i>2. Gli Stati membri garantiscono che non vi sia alcuna discriminazione tra le imprese suscettibili di far valere un pregiudizio nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto, a motivo della distinzione effettuata dalla presente direttiva tra le norme nazionali che recepiscono il diritto comunitario e le altre norme nazionali. Gli Stati provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, a chiunque abbia o abbia avuto interesse ad ottenere l&#8217;aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione [&#8230;] ”.</i><br />
[28] Il principio di effettività della tutela giurisdizionale, oltre ad essere uno dei principi cardine del diritto europeo, tanto da essere affermato anche nell&#8217;art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell&#8217;Unione Europea, si rinviene anche nella CEDU agli artt. 6 e 13 ed implicitamente negli artt. 24 e 113 della nostra Carta Costituzionale. L&#8217;importanza e la centralità di tale principio sono tali che il nostro legislatore, all&#8217;art. 1 del cpa ha esplicitamente previsto che: “<i>la giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo”.</i><br />
[29] Da una semplice lettura dei considerando della direttiva ricorsi su menzionata risulta evidente come l&#8217;imposizione di una contribuzione così elevata e non parametrata agli utili derivanti dall&#8217;eventuale aggiudicazione ed esecuzione del contratto risulti del tutto iniqua ed irragionevole e soprattutto “pericolosa”: <i>“considerando che l&#8217;apertura degli appalti pubblici alla concorrenza comunitaria rende necessario un aumento notevole delle garanzie di trasparenza e di non discriminazione e che occorre, affinché essa sia seguita da effetti concreti, che esistano mezzi di ricorso efficaci e rapidi in caso di violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici o delle norme nazionali che recepiscono tale diritto; considerando che l&#8217;assenza o l&#8217;insufficienza di mezzi di ricorso efficaci in vari stati membri dissuade le imprese comunitarie dal concorrere nello Stato dell&#8217;autorità aggiudicatrice interessata; che è pertanto necessario che gli stati membri interessati pongano rimedio a tale situazione; </i> <i>considerando la necessità di garantire in tutti gli Stati membri procedure adeguate che permettano l&#8217;annullamento delle decisioni illegittime e l&#8217;indennizzo delle persone lese da una violazione; considerando che, se le imprese non avviano la procedura di ricorso, ne deriva l&#8217;impossibilità di ovviare a determinate infrazioni a meno di istituire un meccanismo specifico”. </i><br />
[30] In tal senso punto 25 dell&#8217;ordinanza di rinvio: <i>“l&#8217;imposizione di un&#8217;elevata tassazione, come condizione per poter tutelare le proprie ragioni in giudizio, significa discriminare coloro che non hanno adeguati mezzi economici per farle valere, nonché scoraggiare o impedire la tutela di interessi economici non sufficientemente robusti, rispetto all&#8217;entità della somma da sborsare a titolo di contributo unificato”.</i><br />
[31] E&#8217; opportuno precisare, a tal proposito, che ai sensi dell&#8217;art. 13, comma 6-<i>bis.</i>1<i>, </i>ultimo periodo “<i>&#8230;l&#8217;onere relativo al pagamento dei contributi suddetti è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale e anche se essa non si è costituita in giudizio”. </i>In tal modo, dunque, l&#8217;importo smisurato del contributo unificato graverà non solo sulle finanze del ricorrente, ma, in caso di soccombenza, anche sulle finanze, già alquanto dissestate, delle stazioni appaltanti.<br />
[32] La Corte Costituzionale con le sentenze n. 21 e n. 79 del 1961 ha dichiarato il meccanismo del <i>solve et repete </i>incostituzionale, in quanto in contrasto gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. Tale meccanismo reca un impedimento al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, in contrasto non solo con le norme costituzionali suddette, ma anche con i principi comunitari, nonché perché esso ingenera una disparità di trattamento fra contribuente in grado di pagare immediatamente e contribuente non particolarmente abbiente.<br />
[33] La giurisprudenza della CGUE in tale materia è molto vasta, si può vedere come esempio la sentenza 15 aprile 2008, causa C- 268/06, Impact in particolare ai punti 44-46 e la giurisprudenza in esso citata. Interessante ai nostri fini è il caso DEB, C-279/09, ed in particolare le conclusioni dell&#8217;Avvocato Generale Paolo Mengozzi. Sebbene il caso in oggetto riguardasse l&#8217;accesso al gratuito patrocinio in Germania, l&#8217;Avvocato Generale analizza la possibilità di subordinare il procedimento al pagamento di una tassa, <b>a condizione che essa non risulti sproporzionata. </b>Possibilità scaturente dall&#8217;autonomia procedurale degli Stati membri. Si vedano a tal proposito i punti 54 e ss. delle suddette conclusioni.<br />
Per un esame della giurisprudenza della Corte di Giustizia si veda, tra i tanti, Stefano Salvatore Scoca, <i>L’effettività della tutela nell’azione di annullamento, </i>in <i>Diritto processuale amministrativo, </i>4, 2012, 1397 e ss.; Mario Pilade Chiti, <i>Diritto amministrativo europeo, </i>IV ed., Milano, 2011, 660 e ss.<br />
[34] Vedi in tal senso le conclusioni dell&#8217;Avvocato Generale Niilo Jääskinen nella causa C-536/11, Bundeswettbewerbsbehörde contro Donau Chemie AG ed altri.<br />
[35] Si vedano gli ulteriori recenti aumenti del contributo unificato nel processo civile disposti dall’art. 53 del d.l. 90/2014.<br />
[36] Alcuni avvocati amministrativisti milanesi avevano già tentato di porre in essere un ricorso simile presso il TAR Lombardia, Milano, il quale, tuttavia, con sentenza 19 luglio 2013, n. 1927 aveva dichiarato il ricorso inammissibile. Nel caso posto all&#8217;esame del TAR Lombardia, si era stata impugnata la nota del Segretario generale del TAR Lombardia avente ad oggetto “nuovi valori del contributo unificato” affissa nell&#8217;Ufficio accettazione del medesimo TAR. Tuttavia, si trattava, ad avviso del giudice amministrativo, non di un atto amministrativo bensì di un  mero avviso “<i>che si limita a richiamare pedissequamente il contenuto della norma (art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, come da ultimo modificato) che stabilisce la misura del contributo unificato in relazione alle varie tipologie di controversie proposte davanti al giudice amministrativo”. </i> Il TAR Milano forniva, inoltre, indicazioni in merito alle possibili modalità di impugnazione dell&#8217;elevato importo del contributo unificato stabilendo che: “<i>naturalmente le parti potranno agire a tutela dei loro interessi incardinando il giudizio presso il giudice munito di giurisdizione – il giudice tributario (Cass., SS. UU., 17 aprile 2012, n. 5994; 5 maggio 2011, n. 9840) – in occasione dei contenziosi aventi ad oggetto l’omesso parziale o totale versamento del contributo unificato”. </i><br />
[37] In relazione alle modalità con le quali ricorrere avverso il contributo unificato, così come indicato dal TAR Lombardia richiamato, su iniziativa degli Avvocati Amministrativi Siciliani si è fatto ricorso negli scorsi giorni alle Commissioni Tributaria, in proposito http://www.giurdanella.it/2014/05/19/il-contributo-unificato-incostituzionale-il-ricorso-degli- avvocati-amministrativisti-siciliani/.<br />
[38] Si vedano a titolo di esempio FRANCESCO VOLPE, <i>Un contributo per una giustizia che spesso non c&#8217;è, </i>in  <i>www.lexitalia.it, </i>n. 7 – 8/ 2006; dello stesso autore, <i>Nuove riflessioni sul regime del contributo unificato nel processo amministrativo, </i>in <i>www.lexitalia.it, </i>n. 7 – 8/ 2006; id., <i>Considerazioni sull&#8217;effettività di tutela nell&#8217;attuale sistema di giustizia amministrativa, </i>in <i>www.amministrativistiveneti.it, </i>4/2012; GIOVANNI VIRGA, <i>Il prezzo della giustizia (a proposito dell&#8217;aumento fino al 2.000 euro del contributo unificato previsto dal maxi-emendamento alla finanziaria 2007), </i>in <i>www.lexitalia.it, </i>n. 12/2006<i>; </i>MARIA ALESSANDRA SANDULLI, <i>Le nuove misure di deflazione del contenzioso amministrativo: prevenzione dell&#8217;abuso del processo o diniego di giustizia, </i>in <i>www.federalismi.it, </i>2012.<br />
[39] Con un ricorso presentato dagli Avvocati Amministrativisti, si veda a tal proposito  http://www.giurdanella.it/2013/10/11/appalti-gli-avvocati-amministrativi-contro-laumento-del-contributo-unificato /.<br />
[40] Corte Cost., ord. 6 maggio 2010, n. 164 dichiarava manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1307, della legge finanziaria 2007 che fissava in euro 2.000 il contributo unificato per gli atti giudiziari di fronte al giudice amministrativo in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture per contraddittorietà del <i>petitum</i>. Incidentalmente, peraltro, la Consulta afferma: <i>“che, in ogni caso, la questione è inammissibile per la pluralità delle soluzioni che possono essere offerte dal legislatore in una materia, quale quella della determinazione delle spese processuali poste a carico degli utenti della giustizia ed altresì quella tributaria, nella quale vige il principio della sua discrezionalità e della insindacabilità delle opzioni legislative che non siano caratterizzate da una manifesta irragionevolezza (v. sentenza n. 162 del 1983)” </i>e, inoltre, <i>“che, nel caso di specie, la norma censurata, introducendo una più articolata distinzione tra diverse categorie di controversie amministrative ed elevando la misura dei contributi per alcune di esse, deve ritenersi frutto di una scelta discrezionale non manifestamente irragionevole”.</i><br />
[41] Si ricorda, infatti, che in diverse occasioni la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativamente all&#8217;importo del contributo unificato in materia di appalti. Si rimanda per i riferimenti alla nota precedente.<br />
[42] Si vedano, a titolo esemplificativo: Caso <i>Rewe, </i>16 dicembre 1976, 33/76; caso <i>Johnston, </i>15 maggio 1986, 222/84; caso <i>Heylens, </i>15 ottobre 1987, 222/86; caso Peterbroek, 14 dicembre 1995, C-312/93; caso <i>Impact</i>, 15 aprile 2008, C-268/06.<br />
[43] Cit. Mario Pilade Chiti, cit., p. 665.<br />
[44] Sempre in un’ottica deflattiva sembrano inserirsi le nuove disposizioni del D.L. 90/2014 volte ad una ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici e/o le misure per il contrasto dell’abuso del processo.<br />
Per un primo commento si veda Maria Alessandra Sandulli, <i>Il D.L. 24 giugno 2014 n. 90 e i suoi effetti sulla giustizia amministrativa. Osservazioni a primissima lettura, </i>in <i>Federalismi.it, </i>14/2014.</p>
<p align="right"><i>(pubblicato l&#8217;8.7.2014)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/un-nuovo-capitolo-nella-guerra-al-contributo-unificato-in-materia-di-appalti-il-t-r-g-a-di-trento-sospende-linvito-al-pagamento/">Un nuovo capitolo nella «guerra» al contributo unificato in materia di appalti: il T.R.G.A. di Trento sospende l’invito al pagamento</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Il principio di corrispondenza tra quota di partecipazione all’ATI e quota di esecuzione nei lavori, servizi e forniture dopo le novità introdotte dal D.L. n. 47/14.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-principio-di-corrispondenza-tra-quota-di-partecipazione-allati-e-quota-di-esecuzione-nei-lavori-servizi-e-forniture-dopo-le-novita-introdotte-dal-d-l-n-47-14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2014 17:43:52 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-principio-di-corrispondenza-tra-quota-di-partecipazione-allati-e-quota-di-esecuzione-nei-lavori-servizi-e-forniture-dopo-le-novita-introdotte-dal-d-l-n-47-14/">Il principio di corrispondenza tra quota di partecipazione all’ATI e quota di esecuzione nei lavori, servizi e forniture dopo le novità introdotte dal D.L. n. 47/14.</a></p>
<p>1. Il comma 13 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 nell’originaria versione prevedeva una regola di corrispondenza tra quota di partecipazione all’ATI e quota di esecuzione dei lavori («13. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento»). Successivamente tale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-principio-di-corrispondenza-tra-quota-di-partecipazione-allati-e-quota-di-esecuzione-nei-lavori-servizi-e-forniture-dopo-le-novita-introdotte-dal-d-l-n-47-14/">Il principio di corrispondenza tra quota di partecipazione all’ATI e quota di esecuzione nei lavori, servizi e forniture dopo le novità introdotte dal D.L. n. 47/14.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-principio-di-corrispondenza-tra-quota-di-partecipazione-allati-e-quota-di-esecuzione-nei-lavori-servizi-e-forniture-dopo-le-novita-introdotte-dal-d-l-n-47-14/">Il principio di corrispondenza tra quota di partecipazione all’ATI e quota di esecuzione nei lavori, servizi e forniture dopo le novità introdotte dal D.L. n. 47/14.</a></p>
<div style="text-align: justify;">
<p><b>1.</b> Il comma 13 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 nell’originaria versione prevedeva una regola di corrispondenza tra quota di partecipazione all’ATI e quota di esecuzione dei lavori («<i>13.</i> <i>I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento</i>»).<br />
Successivamente tale disposizione è stata modificata dalla lettera <i>a)</i>, del comma 2-<i>bis</i> dell’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, introdotto dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 (con decorrenza dal 15 agosto 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione) nella seguente formulazione: «<i>13. Nel caso di lavori, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento</i>».<br />
In particolare l’<i>incipit</i> della norma novellata ha ristretto espressamente la portata del precetto al solo settore dei lavori (l’applicazione dell’originario precetto al settore delle forniture/servizi era comunque dubbia; v. <i>infra</i>).<br />
Quanto precede per evitare che, in un settore molto sensibile quale quello dei lavori, retto da una normativa molto articolata e puntuale per quanto concerne la qualificazione, le imprese si avvalgano del raggruppamento non per unire le rispettive disponibilità tecniche e finanziarie, ma per aggirare le norme d’ammissione stabilite dal bando di gara e consentire così la partecipazione di imprese non qualificate, con effetti negativi sull’interesse pubblico che l’appalto è destinato a soddisfare e che non è sempre ristorabile mercé la garanzia patrimoniale derivante dalla responsabilità solidale delle imprese riunite.<br />
<b>1.1</b> La normativa in questione si riferisce testualmente alla quota di partecipazione all’ATI e non anche a quella di qualificazione nell’ambito dell’ATI.<br />
Si dubita che possa configurarsi un effettivo rapporto di partecipazione nell’ambito di un <i>quid</i> – l’ATI – che non costituisce, per espressa previsione di legge (<i>argomenta</i> in particolare dal comma 17 dell’art. 37 Codice), un’entità dotata di personalità giuridica, né di mera soggettività, imputandosi le situazioni giuridiche a ciascuna impresa raggruppata.<br />
Anche per tale ragione sarebbe più coerente correlare la quota di esecuzione al contributo alla qualificazione apportato nel caso concreto da ciascuna impresa associata.<br />
Ma, un recente arresto dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha categoricamente affermato che non sussiste alcun precetto che imponga la corrispondenza anche con i requisiti di qualificazione; in particolare è stato osservato che: «<i>All’interno del su riferito indirizzo giurisprudenziale si è sviluppato un filone esegetico che ha divisato un ulteriore necessario parallelismo, in modo congiunto, anche fra quote di partecipazione, requisiti di qualificazione e quote di esecuzione. Tale impostazione deve essere respinta perché:<br />
• in contrasto con il tenore testuale delle disposizioni del codice dei contratti pubblici (e segnatamente, i commi 4 e 13 dell’articolo 37), che non consentono di avallare una siffatta opzione interpretativa;<br />
• in contrasto con la sistematica del codice (e del regolamento attuativo), che disciplina in maniera completa e nella sede propria il regime della qualificazione delle imprese anche riunite in a.t.i., per i lavori, mentre affida alla legge di gara ogni determinazione in materia per gli appalti di servizi e forniture, salvi i limiti sanciti dagli artt. 41 – 45;<br />
• si rileva, inoltre, che una siffatta opzione (volta a superare e, di fatto, integrare l’espressa previsione di legge – comma 13 dell’articolo 37 – la quale si limita ad imporre il parallelismo fra le quote di partecipazione e quelle esecuzione), determinerebbe in molti casi l’effetto di escludere dalle pubbliche gare raggruppamenti ai cui partecipanti sarebbe ascritto null’altro se non una sorta di eccesso di qualificazione; l&#8217;approccio in questione si porrebbe in contrasto con i principi del favor partecipationis e della libertà giuridica di impresa, negando in radice la possibilità per taluni operatori economici (in particolare quelli maggiormente qualificati), di individuare in modo autonomo la configurazione organizzativa ottimale per partecipare alle pubbliche gare</i>» [1].<br />
<b>1.2</b> Va, inoltre, evidenziato che, stando alla mera lettera della normativa richiamata, non si riscontra un chiaro obbligo di indicare in sede di gara le quote in questione.<br />
Secondo l’orientamento prevalente, per effetto del comma 13 dell’art. 37 Codice vi è la necessità che la quota di partecipazione sia stabilita e manifestata dai componenti del raggruppamento all’atto della partecipazione alla gara, al fine di consentire alla S.A. ogni opportuna verifica; l’indicazione delle quote di partecipazione si rileva requisito di ammissione alla gara e deve quindi provvedersi a tale incombente nella domanda di partecipazione alla gara e non in sede di esecuzione del contratto [2]; quanto precede, anche in assenza di prescrizione nel bando di gara [3].<br />
La definizione delle quote di partecipazione ad un’ATI non riguarda, infatti, la fase esecutiva del rapporto ma il suo momento genetico, in tal modo è nella proposta contrattuale della parte che deve risultare esplicitata l’identità del soggetto contraente ossia, nel caso appunto di partecipazione in associazione temporanea, le quote attribuite a ciascun componente [4].<br />
Anche il recente intervento dell’Adunanza Plenaria, già richiamato, ha affermato che già nella fase dell’offerta va esternata la corrispondenza tra quote di partecipazione all’ATI e quote di esecuzione delle prestazioni, dovendosi: <i>i)</i> assicurare, la conoscenza preventiva, da parte della stazione appaltante, del soggetto incaricato di eseguire le prestazioni e della misura percentuale, al fine di rendere più spedita l’esecuzione del rapporto individuando ciascun responsabile; <i>ii) </i>agevolare la verifica della competenza dell’esecutore in relazione alla documentazione di gara; <i>iii) </i>prevenire la partecipazione alla gara di imprese non qualificate [5].<br />
<b>1.3 </b>In relazione alle ATI orizzontali, l’art. 92, comma 2, d.P.R. n. 207/10, dopo aver confermato che la mandataria deve possedere i requisiti nella misura del 40% e ciascuna mandante nella misura minima del 10% dell’importo dei lavori, stabilisce che «<i>i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quota di partecipazione, nel rispetto delle</i> [predette] <i>percentuali minime</i> […]».<br />
L’inciso “<i>nel rispetto delle predette percentuali <u>minime</u></i>” introduce un ulteriore elemento rispetto ai parametri del comma 13 dell’art. 37 Codice; tale inciso potrebbe portare a ritenere che il vincolo di corrispondenza non valga per la parte eccedente la percentuale minima; in altri termini, le imprese raggruppate orizzontalmente sono libere, per la parte che supera la quota minima <i>imposta</i> dal citato decreto, di organizzare il processo di esecuzione dei lavori.<br />
<b>1.4</b> Come accennato, il comma 2 dell’art. 92 citato si riferisce alle ATI orizzontali; alle ATI verticali è dedicato il comma 3 del medesimo articolo, ma tale norma nulla dispone che abbia impatto sul citato criterio di corrispondenza. Per le ATI verticali varrebbe esclusivamente il comma 13, il cui regime più restrittivo dipende dalla differenziazione dei requisiti apportati da ciascuna impresa raggruppata in ragione delle prestazioni eterogenee che le associate sono chiamate ad eseguire.<br />
<b>2.</b> Il criterio di corrispondenza negli appalti di fornitura e servizi ha trovato una diversa disciplina nel Codice e nel relativo regolamento attuativo.<br />
Il quarto comma dell’art. 37 Codice stabilisce che «<i>nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti</i>»; è stata così confermata la precedente disposizione contenuta nell’art. 11, comma 2, D. Lgs 157/95, norma quest’ultima circoscritta ai soli appalti di servizi [6], ma che in via interpretativa tendeva ad essere applicata anche alle forniture.<br />
La disposizione del citato comma 4 appare circoscritta alle sole forniture e servizi, sia in ragione del chiaro tenore letterale della stessa, sia perché si ispira alla normativa dei servizi, la quale è stata “accostata” tradizionalmente a quella delle forniture, ma tenuta distinta da quella dei lavori; del resto, anche il Codice dei Contratti, in fine, conserva una parziale, ma significativa distinzione tra normativa dei lavori e normativa delle forniture/servizi [7].<br />
Dubbi erano sorti sull’applicabilità o meno della norma contenuta nell’originario comma 13 dell’art. 37 Codice (<i>supra</i>) al settore delle forniture/servizi. Due argomenti, tra di loro in qualche modo speculari, sembravano decisivi per preferire l’esclusione. Il primo: il legislatore del Codice, con il ridetto comma 13, si era limitato a riprodurre analoga disposizione del d.P.R. n. 554/99, applicabile ai soli lavori. Il secondo: la disposizione contenuta nel comma 4 dell’art. 37 Codice investiva (ed investe) esplicitamente, direttamente ed esclusivamente il settore delle forniture/servizi; tale rilievo implicava l’opzione legislativa verso una maggiore elasticità nelle forniture/servizi, ritenendosi sufficiente la mera specificazione delle parti del servizio/fornitura da eseguirsi da ciascuna raggruppata, senza obbligo della stretta <i>corrispondenza </i>di cui parla solo il successivo comma 13 [8].<br />
In altri termini, le quote di esecuzione dichiarate in sede di offerta possono in concreto non coincidere con le quote di effettiva esecuzione dell’appalto di servizi/forniture da parte di ciascuna impresa raggruppata.<br />
Tuttavia, non è mancato un orientamento della giurisprudenza secondo il quale anche in materia di forniture/servizi deve trovare applicazione il predetto criterio di corrispondenza di cui al comma 13 cit. (stiamo occupandoci sempre della versione originaria della norma da ultimo richiamata).<br />
A tale ambito si riconducono le argomentazioni secondo le quali i requisiti per la partecipazione alle gare – siano esse di lavori o servizi o forniture – sono preordinati ad assicurare la necessaria corrispondenza tra l’idoneità della ditta partecipante, alla quale il requisito è richiesto, ed il servizio, opera o fornitura oggetto della gara medesima; la previsione dei requisiti risponde all’imprescindibile esigenza, a sua volta connessa con il principio costituzionale di buon andamento dell’azione amministrativa, di ottenere, nel complesso, una garanzia qualitativa di un determinato ed atteso livello, riferita all’esecuzione dell’intero rapporto contrattuale, considerato in ciascuna delle singole fasi di svolgimento. Il possesso di requisiti pertinenti con l’oggetto della gara mira, quindi, ad assicurare che l’impresa, cui affidare la realizzazione dell’opera o lo svolgimento del servizio o della fornitura, possa ritenersi idonea ad effettuare la prestazione secondo un livello di aspettative, sulla base di un indice presuntivo di idoneità che dal possesso di tali requisiti può desumersi [9]. Quindi, anche nel caso di forniture/servizi, l&#8217;offerta contrattuale che non contiene la specificazione delle quote è parziale e incompleta, non consentendo di ben individuare l’esecutore di una determinata prestazione nell’ambito dell’ATI [10].<br />
Tale orientamento è stato condiviso da una recente pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato [11], la quale ha osservato, con riferimento alla disposizione del comma 13 nella versione ancora priva dell’inciso “<i>per i lavori</i>”, che l’obbligo di dichiarazione in sede di offerta della corrispondenza <i>ex</i> comma 13 si impone per tutte le tipologie di ATI (costituite, costituende, verticali, orizzontali), per tutte le tipologie di prestazioni (scorporabili o unitarie, principali o secondarie) e per tutti i tipi di appalti (lavori, servizi e forniture), indipendentemente dall’assoggettamento della gara alla disciplina comunitaria.<br />
E’ solo a seguito della predetta modifica del comma 13 – e segnatamente per effetto dell’introduzione nella norma in questione dell’<i>incipit</i> “<i>per i lavori</i>” – che viene meno, ad avviso della pronuncia da ultimo menzionata, l’applicazione alle forniture e servizi del comma 13; in particolare, viene enunciato il seguente principio di diritto: «<i>la norma sancita dall’art. 37, comma 13, codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), che impone ai concorrenti riuniti, già in sede di predisposizione dell’offerta, l’indicazione della corrispondenza fra quota di partecipazione al raggruppamento e quota di esecuzione delle prestazioni (per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture fino al 14 agosto 2012 e per i soli contratti di appalto di lavori a decorrere dal 15 agosto 2012) – pur integrando un precetto imperativo capace di imporsi anche nel silenzio della legge di gara come requisito di ammissione dell’offerta a pena di esclusione – non esprime un principio generale desumibile dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ovvero dalla disciplina dei contratti pubblici di appalto e come tale, a mente dell’art. 30, co. 3, del medesimo Codice, non può trovare applicazione ad una selezione per la scelta del concessionario di un pubblico servizio</i>».<br />
Comunque, a far data dalla predetta modifica normativa risulta pacifico che il comma 13 non si applica alle forniture ed ai servizi.<br />
<b>2.1 </b>L’art. 275 d.P.R. n. 207/10, (relativamente al settore dei servizi/forniture) dispone, tra l’altro e per quanto qui rileva, che la mandataria deve possedere i requisiti ed «<i>eseguire le prestazioni</i>» in misura maggioritaria.<br />
Non vi è qui (né in altre disposizione del citato decreto) una norma specifica attuativa del criterio sancito dal comma 4 dell’art. 37 Codice; né una norma in qualche modo speculare a quella contenuta nell’art. 92 d.P.R. 207 (dedicata, come sopra accennato, ai lavori) e per effetto della quale nelle ATI orizzontali i lavori sono eseguiti dalle imprese riunite nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime del 40% e del 10% dell’importo dei lavori.<br />
Tale impostazione è suscettibile di essere interpretata nel senso di ritenere che il Regolamento attuativo ed esecutivo del Codice muove dal presupposto che lo stesso Codice nella materia in questione non ha completamente uniformato i regimi dei vari settori, con la conseguente applicazione alle forniture/servizi del solo comma 4 dell’art. 37 Codice (e non anche del successivo comma 13, già nella sua originaria versione).<br />
Peraltro, stando al tenore letterale del citato art. 275, sarebbe sufficiente che la mandataria esegua le prestazioni in misura maggioritaria, restando ampia libertà gestionale tra le imprese raggruppate per quanto concerne l’esecuzione della parte eccedente quella “maggioritaria”.<br />
<b>3.</b> Sull’impianto normativo sopra delineato si innesta l’art. 12 D.L. 47/14 (convertito con modifiche dalla legge 23 maggio 2014, n. 80) che ai commi 8, 9 e 10 dispone quanto segue:<br />
«<i>8. All&#8217;articolo 37 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 13 è abrogato.<br />
9. All&#8217;articolo 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il comma 2 è sostituito dal seguente: “Per i raggruppamenti temporanei di cui all&#8217;articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all&#8217;articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all&#8217;articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l&#8217;impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un&#8217;impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall&#8217;associato o dal consorziato. Nell&#8217;ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate”.<br />
10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano anche alle procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte</i>».<br />
Tali norme hanno un forte impatto sulla disciplina dell’apporto delle imprese raggruppate per eseguire i lavori (in effetti la novella incide sul comma 13 che si riferisce esplicitamente ai lavori e sull’art. 92 d.P.R. 207/10 che parimenti riguarda i lavori) [12], mentre ha portata sostanzialmente neutra per il settore delle forniture/servizi.<br />
<b>4. </b>Cominciamo dai <b>lavori</b>. L’abrogazione del comma 13, disposta dalla novella, fa venire meno il precetto secondo il quale i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Resta, inoltre, fermo che ai lavori non si applica il comma 4 dell’art. 37 Codice che, stando al chiaro tenore letterale della norma da ultimo richiamata e alla sua origine, è pacificamente ritenuta applicabile al solo settore delle forniture/servizi (<i>supra</i>).<br />
Quanto alla residua normativa secondaria, occorre distinguere tra ATI orizzontali ed ATI verticali.<br />
<b>4.1.</b> Nel caso di <u>ATI orizzontali</u> (nei lavori) troverà applicazione la disposizione del novellato comma 2 dell’art. 92 d.P.R. 207 la quale, dopo aver ribadito (conformemente alla pregressa normativa) che i requisiti di ordine speciale devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10 per cento, introduce due novità:<br />
• la prima, secondo la quale le quote di partecipazione al raggruppamento indicate in sede di offerta possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall&#8217;associato o dal consorziato;<br />
• la seconda, per effetto della quale i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.<br />
La norma nella parte in cui afferma che le predette quote possono essere liberamente stabilite appare decisamente incompleta ed asimmetrica.<br />
In effetti, non è dato comprendere la libertà rispetto a quale vincolo operi.<br />
Inoltre, non si sancisce nel contesto di tale precetto che l’impresa debba dichiarare che in sede esecutiva si atterrà alla quota indicata ai fini della partecipazione nell’ATI, anche se tale correlazione dovrà sussistere, e sarà vincolante, come si evince indirettamente dalla distinta disposizione che ammette le variazioni delle quote <u>solo se autorizzate dalla S.A.</u> («<i>I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la possibilità di modificare </i>[…]»).<br />
Orbene, sembra potersi affermare, <i>prima facie</i>, che il parametro dal quale il legislatore ha inteso svincolare l’indicazione delle quote sia quello dei requisiti portati da ciascuna impresa dell’ATI in sede di qualificazione.<br />
In tale direzione, si può portare in gara una certa percentuale di requisiti e, poi, indicare in sede di offerta una percentuale di partecipazione in ATI diversa da quella computabile in base ai requisiti di qualificazione (quest’ultima può essere definita, a meri fini descrittivi, come “parametro di base”) [13].<br />
Tale determinazione della quota di partecipazione in ATI deve però essere contenuta, per espressa previsione normativa, «<i>entro i</i> <i>limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato</i>».<br />
Quali siano in concreto i limiti ivi considerati non è agevole comprendere.<br />
<b>4.1.a</b>. Il legislatore potrebbe aver voluto dire che la variazione è ammissibile in aumento o in diminuzione rispetto al c.d. parametro di base, sempreché l’impresa raggruppata abbia i requisiti speciali in misura rigorosamente rispondente alla minore o maggiore percentuale indicata in sede partecipazione all’ATI, condizione questa senz’altro soddisfatta in caso di diminuzione e da verificare in caso di aumento.<br />
Non sarebbe, in sostanza, sufficiente che l’impresa conservi o mantenga la quota di requisiti minimi prescritti (40% e 10%), ma è necessario che essa abbia i requisiti corrispondenti alla quota “maggiore” indicata in sede di offerta ai fini della partecipazione nell’ATI.<br />
In favore di tale interpretazione potrebbe deporre anche la circostanza che il legislatore non ha usato una formula analoga a quella già presente nell’abrogato testo dell’art. 92, che, con riferimento alla diversa fase dell’esecuzione da parte delle imprese raggruppate, imponeva il «<i>rispetto delle percentuali minime</i>» del 40% e 10%.<br />
Considerato che la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 7/14 citata, già prima della novella, aveva escluso il vincolo di corrispondenza tra fase di qualificazione e fase di partecipazione, si potrebbe pensare che il solerte legislatore, pur riaffermando la libertà organizzativa delle imprese, abbia voluto con fermezza ribadire proprio che la quota di partecipazione all’ATI è sì libera, ma l’impresa deve pur sempre avere il requisito corrispondente alla effettiva quota indicata in sede di qualificazione.<br />
Tale esegesi, oltre a determinare (verosimilmente) verifiche ed accertamenti anche su tale ulteriore “segmento” di requisiti da possedere per giustificare la maggior quota di partecipazione in ATI rispetto a quella che spetterebbe in base al requisito di qualificazione fatto valere in origine nella specifica gara, potrebbe risultare di scarsa utilità pratica. In effetti, se le imprese<i> </i>ai fini della quota di partecipazione in ATI devono rimanere entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti tanto varrebbe che esse utilizzino in sede di qualificazione il maggior segmento di requisito posseduto per legittimare la quota che intendono effettivamente assumere nell’ATI, considerato che nelle procedure aperte non vi è scarto temporale tra fase di qualificazione e fase di presentazione dell’offerta (che rappresenta il momento in cui va indicata la quota di partecipazione in ATI) e che nelle procedure ristrette tale lasso temporale è pur sempre circoscritto.<br />
Ma, concludere che la norma sia stata concepita per far beneficiare le imprese di tale “ripensamento” su quale parte del requisito effettivamente utilizzare appare davvero difficile.<br />
Sorprende, poi, che il legislatore non abbia avuto la premura di disciplinare tale profilo della verifica del requisito “eccedente” quello portato in origine ai fini della qualificazione nella specifica gara, soprattutto se si considera che disciplinando il diverso profilo della deroga in sede esecutiva alle quote di partecipazione, il legislatore ha cura di stabilire che la S.A deve verificare il requisito («[…] <i>fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate</i>»)<i>.</i><br />
Profilo delicato questo dell’accertamento suppletivo, potenzialmente in grado di innescare contenziosi e ritardi nella procedura di aggiudicazione.<br />
<b>4.1.b</b>. Una diversa interpretazione della norma porta ad attribuire alla locuzione “<i>limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall&#8217;associato” </i>il significato che le variazioni possono essere effettuate nel rispetto rigoroso dei requisiti minimi indicati dalla norma (40% mandataria e 10% mandante) e, nel contempo, nel rispetto dell’ulteriore precetto dell’art. 92 secondo il quale «<i>la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara</i>» [14].<br />
Siffatta interpretazione – che potrebbe sembrare che forzi in qualche parte il dato letterale della disposizione (dato, quello letterale, mai di per sé decisivo nella gerarchia dei canoni ermeneutici, soprattutto quando è poco chiaro) – dà effettività alla libertà gestionale che il legislatore intende riconoscere alle imprese in sede di determinazione delle quote di partecipazione all’ATI e attenua il rilievo della qualificazione in ordine alla eventuale “eccedenza” del requisito in ragione della circostanza che si tratta di prestazioni omogenee e che le imprese sono responsabili solidalmente verso la Stazione Appaltante (in effetti, la norma in esame si applica solo alle ATI orizzontali).<br />
Rimane da chiedersi: se quest’ultima fosse l’effettiva intenzione del legislatore, perché non si è usata una formula analoga a quella (sopra richiamata) già presente nell’abrogato testo dell’art. 92 («<i>nel</i> <i>rispetto delle percentuali minime</i>»)?<br />
<b>4.2</b> Fermo restando che i lavori sono eseguiti secondo le quote di partecipazione all’ATI, la novella prevede, inoltre, come accennato, la facoltà di modifica delle quote di partecipazione all’ATI (quote queste cui si correla la percentuale dei lavori eseguibili), previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.<br />
Qualche prima considerazione anche su tale profilo.<br />
Innanzitutto, è pacifico che le quote possono variare in aumento e in diminuzione, perché ogni variazione implica una redistribuzione di tutte le quote, con aumenti per una impresa e contestuale diminuzione per un’ altra, o viceversa.<br />
La norma anche in questo caso (come nel caso della libera indicazione delle quote di partecipazione) non pone limiti, nemmeno quello del rispetto della quota minima (40% per la mandataria e 10% per le mandanti ), ma prescrive la mera verifica di compatibilità della variazione con i requisiti delle imprese interessate.<br />
Si potrebbero, quindi, ipotizzare casi nei quali per sopravvenienze particolari (es.: stato di momentanea crisi economico/gestionale di una impresa raggruppata che però non porti al fallimento e, quindi, ad una delle condizioni tassative di sostituzione delle imprese previste dai commi 18 e 19 dell’art. 37 Codice) un’impresa raggruppata scenda a quote minime, anche eventualmente simboliche (0,01%), senza che ciò possa configurare un patto in frode alla legge, atteso il mutato quadro legislativo di riferimento che appunto ammette le variazioni, previo vaglio della S.A..<br />
L’autorizzazione non sembra correlata a presupposti diversi da quello concernente la verifica dei requisiti; comunque, l’autorizzazione sembrerebbe concretizzare, anche in ragione dell’accertamento sui requisiti, un’attività funzionalizzata, in quanto tale presumibilmente soggetta al sindacato del Giudice Amministrativo.<br />
<b>4.3</b> Con riferimento alle <u>ATI verticali</u> nei lavori, trova applicazione, come accennato, l’art. 92, comma 3, d.P.R. 207, non modificato dalla novella, il quale si occupa dei requisiti che devono essere posseduti dalla mandataria e dalla mandante [15], ma non prende in considerazione il profilo della partecipazione all’ATI, né quello della misura della esecuzione, né, infine quello delle eventuali variazioni alle quote di partecipazione originariamente indicate.<br />
Ora, attesa la intervenuta abrogazione del comma 13 dell’art. 37 Codice e considerato che secondo autorevole giurisprudenza [16] il criterio di corrispondenza non concretizza un principio, né dell’ordinamento comunitario, né dell’ordinamento interno, si potrebbe pervenire alla conclusione che nelle ATI verticali le imprese possono non indicare le quote in sede di offerta (non essendo prescritto dalla legge), né quelle di esecuzione dei lavori e che, all’uopo, possono liberamente gestire i processi esecutivi.<br />
Esse imprese raggruppate in linea verticale godono di maggiore libertà delle imprese riunite orizzontalmente perché non sottoposte nemmeno ai più <i>modesti</i> vincoli oggi presenti nel novellato comma secondo dell’art. 92 citato.<br />
Ma tale soluzione può apparire non logica in quanto finirebbe con il consentire l’esecuzione di lavori anche a soggetti del tutto privi di determinate qualificazioni SOA (si pensi alla mandante che assume una quota maggiore rispetto a quella computabile con i suoi requisiti, sconfinando nelle lavorazioni di competenza della mandataria cha ha comprovato il requisito con certificazione SOA in categoria diversa da quella della mandante).<br />
In assenza nel contesto dell’art. 92 cit. di una norma specifica sulla questione in esame, onde evitare le predette incongruenze del sistema, si potrebbe pur sempre far leva sulla regola generale (arg. ex art. 40, comma 1, Codice) secondo la quale i lavori possono essere eseguiti solo da impresa in possesso di adeguata certificazione SOA in ragione della categoria e della classe specificamente prescritte.<br />
<b>5.</b> Per le forniture e servizi la novella non introduce variazioni con riguardo al tema in questione. Né assume rilievo l’intervenuta abrogazione del comma 13 dell’art. 37, essendo pacifico, come già evidenziato, che la norma, quantomeno a far data dal 15 agosto 2012 (a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 95/12, già più sopra richiamato) si applica ai soli appalti di lavori [17].</p>
<p>_____________________________________________________</p>
<p>[1] Cons St., Ad. Plen., 30 gennaio 2014, n. 7.<br />
[2] Cons. St., Sez. V, n. 5817/2009; <i>idem</i> ,Sez. VI, n. 5946/09; Tar Calabria, Reggio Calabria, 28 marzo 2008 n. 172; <i>idem</i>, n. 53/2009, che sottolinea la inderogabilità del criterio di corrispondenza del quale si discorre già sotto la vigenza del d.P.R. n. 554/1999.<br />
Secondo Cons. St., Sez. VI, n. 2222/2010, la quota deve essere conoscibile dalla S.A. già al momento della domanda di partecipazione alla gara in quanto tale elemento è parte essenziale della proposta contrattuale, anche ai fini della determinazione dei responsabili delle singole parti dell’adempimento. Per Cons. St., Sez. V, n. 2079/08, sono le definizioni delle quote di partecipazione a determinare gli estremi della proposta contrattuale e non tanto i requisiti di qualificazione. Sostanzialmente conforme, T.A.R. Liguria, Sez. II, n. 5260/10.<br />
[3] Secondo la giurisprudenza, il comma 13 dell’art. 37 Codice concretizza un precetto imperativo che introduce un requisito di ammissione la cui carenza determina, quand’anche non esplicitata dalla <i>lex specialis,</i> l’esclusione dalla gara; in tal senso, da ultimo: Cons St., Ad Pl., n. 7/14, cit., che prospetta l’ipotesi di eterointegrazione del bando ai sensi dell’art. 1339 c.c.. È anche interessante la ricostruzione ancorata all’art. 13, comma 5, legge 109/94 di Cons. St., Sez. VI, n. 1001/07, secondo cui, anche quando non richiesta nel bando di gara, l’omessa specificazione delle quote di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento aggiudicatario non può essere qualificata come mera irregolarità emendabile, dovendosi integrare il bando con le prescrizioni di legge previste per la valida partecipazione alla gara, come lo sono quelle del comma 5 cit., in forza delle quali la partecipazione alla procedura di gara di opere pubbliche delle associazioni temporanee è subordinata alla condizione che la mandataria e le altre imprese siano già in possesso dei requisiti di qualificazione per la rispettiva quota percentuale, con ciò evidentemente riaffermando la necessità della previa indicazione delle quote di partecipazione. Tale affermazione ha particolare rilievo perché la fattispecie si riferisce ad un caso in cui il bando imponeva l’indicazione della quota di partecipazione in sede di stipula del contratto. Parzialmente contraria Cons. St., Sez. V, n. 7860/09, che ha affermato: <i>a)</i> è legittima l’offerta nella quale le parti dell’oggetto del contratto svolte dal raggruppamento temporaneo di imprese orizzontale sono indicate, conformemente allo schema di dichiarazione richiesto dal disciplinare di gara, pur senza la contestuale definizione percentuale del singolo apporto, non richiesta dagli atti indittivi della gara, dal bando o dal disciplinare; <i>b)</i> è legittima l’esclusione dalla gara d’appalto di una costituenda associazione temporanea di imprese le cui quote di partecipazione e di esecuzione non corrispondano tra loro, in quanto la normativa vigente si impernia su un principio di corrispondenza sostanziale tra quote di qualificazione e quote di partecipazione all’ATI e tra quote di partecipazione e quote di esecuzione.<br />
[4] Cfr. Cons. St., Sez. V, n. 4753/13; <i>idem</i>, Sez. VI, n. 4676/13.<br />
[5] Desta qualche perplessità che l’Ad. Plen. n. 7/14, cit., correli la dichiarazione in questione alla qualificazione, considerato che la stessa afferma, in precedenza, che la quota di qualificazione non è presa in rilievo dal precetto del comma 13 dell’art. 37 cit.. Anche il richiamo al profilo della responsabilità non appare decisivo, considerato che solo nel caso di ATI verticali e nel solo caso delle mandanti la responsabilità è circoscritta in rapporto alle prestazioni assunte; negli altri casi opera, invece, la responsabilità solidale.<br />
[6] T.A.R. Lazio, Sez. III, n.. 7560/98, ha affermato che dall’art. 11, D.Lgs. n. 157/95, non discende un obbligo di attenersi in sede esecutiva alla quota dichiarata in sede di offerta.<br />
[7] T.A.R. Liguria n. 730/07, cit., che esclude l’estensione agli appalti di lavori dell’art. 37, comma 4, Codice. Cfr., altresì, Cons. St., n. 1440/07, cit.; <i>idem</i>, Sez. VI, n. 2310/07; <i>idem</i>, Sez. V, n. 4413/05; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, n. 423/09. <i>Contra</i>, T.A.R. Lazio, Sez. II, n. 3215/08, secondo cui il comma 4 dell’art. 37 si applica anche ai lavori, poiché la norma non distingue tra lavori e servizi/forniture.<br />
Giova rilevare che Cons. St., Sez. V, n. 2358/09, ha precisato che prima del Codice e nel silenzio della legge di contabilità di Stato, l’estensione ai servizi/forniture della disposizione sui lavori era praticabile solo per quelle norme espressione di principi generali; cfr., anche, Cons. St., n. 4413/05, cit., e T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, n. 2119/06.<br />
[8] Cfr., T.A.R. Lazio, n. 9861/09, e T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, n. 423/09, secondo le quali il principio di corrispondenza sostanziale, già in fase di offerta, tra quote di qualificazione e quote di partecipazione all’ATI, e tra quote di partecipazione e quote di esecuzione, da tempo affermatosi in materia di lavori (da ultimo, art. 37, comma 13, D.Lgs. n. 163/06) non è estendibile agli appalti di servizi (per i quali l’ordinamento non contempla un rigido sistema normativo di qualificazione dei soggetti esecutori) in cui è riconosciuta alle Stazioni Appaltanti una più ampia discrezionalità nell’individuazione dei requisiti di capacità tecnica e nella correlazione di questi con l&#8217;istituto dell’ATI.<br />
[9] T.A.R. Lazio, Sez. I, n. 3572/06.<br />
[10] Cons. St., nn. 5098/09 e 2346/05, citt..<br />
[11] Cons. St., Ad. Pl., n. 7/14, cit..<br />
[12] La norma trova applicazione per espressa disposizione di legge anche nel caso di consorzi ordinari; opzione, questa, corretta se si tiene conto che la normativa di riferimento (artt. 34 e 37 Codice) equipara i due predetti moduli organizzativi.<br />
[13] Così ricostruita l’interpretazione della norma, la stessa sembrerebbe ispirarsi all’intervento della Ad. Plen. n. 7/14, cit., che, con riferimento all’art. 13 Codice nella versione precedente alla ora disposta abrogazione, aveva escluso la sussistenza di una regola di corrispondenza tra qualificazione e quota di partecipazione all’ATI.<br />
[14] L’analoga disposizione contenuta nell’originario art. 92 è stata interpretativa ed applicata nel senso che imponeva rilievo maggioritario ai requisiti portati nella singola gara dalla mandataria e non a quelli in assoluto posseduti dalla stessa, ma non spesi nella gara specifica.<br />
[15] Statuisce il terzo comma in questione che i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l&#8217;importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l&#8217;impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevale.<br />
[16] In tal senso, Ad. Plen. n. 7/14, più volte richiamata.<br />
[17] Cons. St., Ad. Pl., n. 7/14, cit., osserva che il comma 4 dell’art. 37 Codice impone alle imprese raggruppate il più modesto obbligo di indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse, senza pretendere anche l’obbligo della corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione, fermo restando, però, che ciascuna impresa deve essere qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella legge di gara.</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 15.7.2014)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-principio-di-corrispondenza-tra-quota-di-partecipazione-allati-e-quota-di-esecuzione-nei-lavori-servizi-e-forniture-dopo-le-novita-introdotte-dal-d-l-n-47-14/">Il principio di corrispondenza tra quota di partecipazione all’ATI e quota di esecuzione nei lavori, servizi e forniture dopo le novità introdotte dal D.L. n. 47/14.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La  responsabilità per danno erariale: l&#8217;irrisolto conflitto con l&#8217;azione civile e gli ultimi approdi in materia di società in house </title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-responsabilita-per-danno-erariale-lirrisolto-conflitto-con-lazione-civile-e-gli-ultimi-approdi-in-materia-di-societa-in-house/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2014 17:43:45 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/la-responsabilita-per-danno-erariale-lirrisolto-conflitto-con-lazione-civile-e-gli-ultimi-approdi-in-materia-di-societa-in-house/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-responsabilita-per-danno-erariale-lirrisolto-conflitto-con-lazione-civile-e-gli-ultimi-approdi-in-materia-di-societa-in-house/">La  responsabilità per danno erariale: l&#8217;irrisolto conflitto con l&#8217;azione civile e gli ultimi approdi in materia di società &lt;i&gt;in house &lt;/i&gt;</a></p>
<p>&#160; Codice ISSN: 1972-3431 (pubblicato l&#8217;11.7.2014) Sommario: 1. Introduzione all&#8217;analisi della sentenza SSUU civili n. 26283 del 25 novembre 2013: una questione di giurisdizione &#8211; 2. L&#8217;ambito &#8220;soggettivo&#8221; della responsabilità erariale e la sua progressiva estensione &#8211; 3. Il potenziale conflitto tra giurisdizioni sull&#8217;azione sociale di responsabilità: il riparto tra giudice</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-responsabilita-per-danno-erariale-lirrisolto-conflitto-con-lazione-civile-e-gli-ultimi-approdi-in-materia-di-societa-in-house/">La  responsabilità per danno erariale: l&#8217;irrisolto conflitto con l&#8217;azione civile e gli ultimi approdi in materia di società &lt;i&gt;in house &lt;/i&gt;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-responsabilita-per-danno-erariale-lirrisolto-conflitto-con-lazione-civile-e-gli-ultimi-approdi-in-materia-di-societa-in-house/">La  responsabilità per danno erariale: l&#8217;irrisolto conflitto con l&#8217;azione civile e gli ultimi approdi in materia di società &lt;i&gt;in house &lt;/i&gt;</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right">Codice ISSN: 1972-3431</p>
<p><i>(pubblicato l&#8217;11.7.2014)</i>
</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sommario: </strong><em>1. Introduzione all&#8217;analisi della sentenza SSUU civili n. 26283 del 25 novembre 2013: una questione di giurisdizione &#8211; 2. L&#8217;ambito &#8220;soggettivo&#8221; della responsabilità erariale e la sua progressiva estensione &#8211; 3. Il potenziale conflitto tra giurisdizioni sull&#8217;azione sociale di responsabilità: il riparto tra giudice ordinario e giudice contabile s&#8217;incardina sulla natura del soggetto (amministratore privato o pubblico funzionario) o del danno (sociale o erariale)? &#8211; 4. Lo &#8220;squarcio del velo&#8221; della personalità giuridica affermato dalla sentenza a sez. un. civili n. 26283 del 25 novembre 2013 &#8211; 5. La (incerta) qualifica di in house esclude l&#8217;autonomia patrimoniale: una categoria definitoria troppo labile che implica conseguenze dirompenti.- 6. Lo &#8220;squarcio del velo&#8221; oltre le finalità del controllo contabile. Possibili risvolti in tema di fallibilità e responsabilità verso i terzi</em> <em>&#8211; 7.</em> <em>Il danno erariale nell&#8217;ulteriore accezione di danno &#8220;non patrimoniale&#8221;: le aree grigie tra giurisdizione ordinaria e contabile.- 8. Danno erariale come risarcimento o come misura afflittiva: la cumulabilità dell&#8217;azione civile con l&#8217;azione contabile alla luce del divieto della duplicazione delle poste di danno.</em>
</p>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong>Introduzione all&#8217;analisi della sentenza SSUU civili n. 26283 del 25 novembre 2013<a title="" href="#_ftn1"><strong>[1]</strong></a>: una questione di giurisdizione.</strong></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">La pronuncia oggetto della presente disamina fornisce occasione e stimolo per operare una ricognizione dell&#8217;attuale assetto dei rapporti tra giurisdizione civile e contabile nell&#8217;ambito della responsabilità degli amministratori di società pubbliche.<br />
La tematica, su cui si segnala l&#8217;estrema prolificità di dottrina<a title="" href="#_ftn2">[2]</a> e giurisprudenza<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>, viene in questa sede affrontata privilegiando un percorso argomentativo il più possibile aderente alle peculiarità del caso concreto, tentando, al contempo, di ridefinire la trama dei principi generali su cui intessere l&#8217;analisi specifica.<br />
Ripercorrendo, dunque, la storia recente del riparto del contenzioso tra le due giurisdizioni, si cercherà di definire, alla luce dei più recenti principi affermati dalle Corti, l&#8217;ambito (tutt&#8217;ora sfumato) di giurisdizione della Corte dei Conti sul contenzioso ingenerato dalla gestione delle società pubbliche.<br />
Successivamente, si passerà a verificare come la sentenza a SSUU n. 26283 del 25 novembre 2013 si inserisca nel quadro tracciato, quali criticità interpretative ne derivino e quale contributo la medesima sentenza apporti nella ricostruzione sistematica della responsabilità gravante sull&#8217;amministratore di società con partecipazione pubblica, specie nell&#8217;ottica del riparto di giurisdizione tra giudice civile e giudice contabile.
</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;ambito &#8220;soggettivo&#8221; della responsabilità erariale e la sua progressiva estensione.</strong></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">La responsabilità per danno erariale presuppone, a monte, un&#8217;attività di controllo e di monitoraggio svolta dalla Corte di Conti sulla gestione finanziaria della società.<br />
Posto che la pubblicità dell&#8217;ente costituisce il «naturale presupposto del controllo della Corte dei Conti condotto ai sensi dell&#8217;art. 100 2° comma»<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>, si dà atto di come la giurisprudenza della Cassazione<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>, come del Giudice Contabile<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>, sia progressivamente giunta ad attribuire la qualifica di pubblico ad un soggetto, a prescindere dalla presenza o meno di una legge, o di altro atto di diritto positivo, che espressamente riconoscesse detta pubblicità.<br />
In un primo momento, le Sezioni Unite avevano affermato che il requisito della natura pubblica dell&#8217;ente dovesse riferirsi unicamente agli enti pubblici non economici, poiché gli enti pubblici economici, pur perseguendo finalità di carattere pubblico<em>, </em>svolgono la loro attività nelle forme del diritto privato e, in tale svolgimento, sono inevitabilmente soggetti alla disciplina privatistica dell&#8217;imprenditore<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>. Riteneva la Cassazione che l&#8217;imprescindibile rigore del controllo riservato alla contabilità pubblica mal si attagliasse alla natura, agli scopi ed al modo di operare, degli enti pubblici economici<a title="" href="#_ftn8">[8]</a> e che  pertanto detti enti, per la loro intrinseca affinità con i soggetti privati, non potevano che essere sottratti al controllo della Corte dei Conti.<br />
L&#8217;orientamento è poi mutato sulla scia delle numerose pronunce della Consulta in  materia di servizi pubblici<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>. Tali sentenze, preso atto dell&#8217;evoluzione dello Stato contemporaneo nel senso di un utilizzo crescente di moduli di azione e di organizzazione propri del diritto privato, hanno valorizzato un atteggiamento del legislatore propenso a delineare una nozione di servizi pubblici in chiave non soggettiva (ossia incardinata sulla natura dell&#8217;ente) ma oggettiva (basata sulla natura dell&#8217;attività), quali servizi caratterizzati dall&#8217;elemento funzionale del soddisfacimento diretto di bisogni di interesse generale; finalità che &#8211; e in ciò consiste l&#8217;elemento di innovazione &#8211; può essere perseguita dall&#8217;ente pubblico anche attraverso (e non solo accanto a) un&#8217;attività negoziale di diritto privato<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>.<br />
L&#8217;evoluzione in materia di servizi pubblici, riverberandosi sulla distinzione tra enti pubblici economici (in cui l&#8217;attività di diritto privato si affianca all&#8217;esercizio di funzioni amministrative <em>stricto sensu</em>) e non economici (caratterizzati dall&#8217;esclusivo svolgimento di funzioni istituzionali), ha reso la differenza estremamente impalpabile, con l&#8217;effetto di mettere in discussione il criterio tradizionalmente utilizzato per operare il riparto di giurisdizione, tra giudice ordinario e contabile, sull&#8217;azione di responsabilità degli amministratori di enti <em>lato sensu</em> pubblici<em>.</em><a title="" href="#_ftn11">[11]</a><br />
Difatti, persa oramai la valenza della distinzione tra attività istituzionale e privatistica nell&#8217;ambito della nozione di soggetto pubblico, le Sezioni Unite Civili<a title="" href="#_ftn12">[12]</a> hanno riconosciuto l&#8217;estensione dell&#8217;azione di responsabilità contabile anche agli amministratori di enti pubblici economici, sulla base dei seguenti presupposti: 1) ancorché in forme privatistiche, gli enti pubblici economici svolgono anch&#8217;essi attività amministrativa, rispetto alla quale tali forme costituiscono nient&#8217;altro che lo strumento a tali fini utilizzabile ed utilizzato; 2) il testo dell&#8217;art. 1 legge n. 20 del 1994, sull&#8217;azione di responsabilità per danno erariale, individua il presupposto essenziale da cui scaturisce la giurisdizione contabile nell&#8217; evento &#8211; danno ad un&#8217;amministrazione pubblica e non (o non più) nel quadro di riferimento (attività di diritto pubblico o privato) in cui si colloca la condotta produttiva del danno stesso.<a title="" href="#_ftn13">[13]</a> A conferma della bontà di tale assunto, la dottrina ha acutamente rimarcato il dato letterale (art. 1 comma 4) della legge n. 20 del 1994, il quale, definendo danno erariale anche il danno provocato dal funzionario ad un ente diverso da quello di appartenenza, sembra ancorare la giurisdizione della Corte dei conti ad una clausola generale, parametrata sull&#8217;ampio concetto dell&#8217; «utilizzo delle risorse pubbliche» <a title="" href="#_ftn14">[14]</a>. Il <em>quid </em>pubblicistico che fonda la giurisdizione contabile non è dunque configurabile, a monte, nella qualifica del soggetto o dell&#8217;attività, ma interviene, a valle, in base alla natura del pregiudizio, consistente nel dispendio di denaro pubblico.<br />
Dalla breccia aperta con la suddetta sentenza, che scardina l&#8217;azione contabile dal soggetto e la fonda sull&#8217;effetto della condotta, la Cassazione è in breve tempo pervenuta ad un ulteriore estensione soggettiva della responsabilità erariale, affermando la giurisdizione della Corte dei Conti anche sulle azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci di società (quindi, persona giuridica di diritto privato ma) a partecipazione pubblica<a title="" href="#_ftn15">[15]</a>.<br />
Il passaggio logico-argomentativo può essere così sintetizzato: una volta riconosciuto che la società partecipata svolgeva attività di servizio per la collettività, con caratteri e modalità di marca pubblicisitica, la Cassazione afferma che la personalità giuridica di diritto privato (s.p.a) non è più elemento sufficiente ad arginare il controllo della Corte dei Conti sugli organi sociali. In particolare, anche laddove si escluda che la società «agis[ca] come <em>longa manus</em> del Comune e quindi in una situazione di compenetrazione organica, non può certamente negarsi che tra la suddetta società e l&#8217;ente territoriale si [sia] stabilito un rapporto di servizio, ravvisabile ogni qual volta si instauri una relazione (non organica ma) funzionale caratterizzata dall&#8217;inserimento del soggetto esterno nell&#8217;iter procedimentale dell&#8217;ente pubblico come compartecipe dell&#8217;attività a fini pubblici di quest&#8217;ultimo»<em>.</em><a title="" href="#_ftn16">[16]</a><br />
Se, dunque, nel caso degli enti pubblici economici la responsabilità degli amministratori e dipendenti s&#8217;inquadra <em>tout court</em> tra le materie di contabilità pubblica, su cui la Corte dei Conti ha giurisdizione <em>ex</em> art. 103 Cost., in quanto il rapporto (di servizio) tra la persona fisica e l&#8217;ente pubblico è diretto e immanente, nella diversa ipotesi delle società partecipate, la responsabilità dei dipendenti ed amministratori diventa responsabilità erariale solo quando la società stessa, che si interpone tra la persona fisica e la P.A., operi nell&#8217;ambito di un rapporto di servizio con pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di loro compiti istituzionali.<a title="" href="#_ftn17">[17]</a><br />
Pertanto, è nella sussistenza del rapporto di servizio tra ente pubblico e società partecipata, conseguente allo svolgimento di attività di servizio pubblico da parte di quest&#8217;ultima, che si giustifica l&#8217;assoggettamento dell&#8217;amministratore (privato) alla giurisdizione (pubblica) della Corte dei Conti in materia di responsabilità patrimoniale per danno erariale, «non rilevando in contrario la natura privatistica dell&#8217;ente affidatario e/o dello strumento contrattuale con il quale si è costituito ed attuato il rapporto in questione»<a title="" href="#_ftn18">[18]</a>.
</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong>Il potenziale conflitto tra giurisdizioni sull&#8217;azione sociale di responsabilità: il riparto tra giudice ordinario e giudice contabile s&#8217;incardina sulla natura del soggetto (amministratore privato o pubblico funzionario) o del danno (sociale o erariale)?</strong></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">La decisone da ultimo citata aveva, dunque, definito l&#8217;ambito soggettivo del controllo contabile, finalizzato ad accertare eventuali episodi di responsabilità amministrativa; ambito che, potenzialmente, comprendeva sia enti pubblici sia soggetti privati, ma che, rispetto a questa seconda categoria, era circoscritto ai casi in cui l&#8217;attività esercitata costituisse svolgimento di un rapporto di servizio intercorrente con l&#8217;ente pubblico<a title="" href="#_ftn19">[19]</a>.<br />
L&#8217;orientamento inaugurato dalla sentenza a sez. un. n. 3899 del 2004, teso evidentemente ad ampliare l&#8217;ambito del controllo contabile al fine di assicurare un oculato impiego del denaro pubblico, non ha, peraltro, mancato di suscitare perplessità in dottrina, segnatamente sotto il profilo del difficile raccordo (e della potenziale sovrapposizione) tra l&#8217;azione della Procura contabile e i classici rimedi civilistici nelle mani del socio.<br />
Difatti, l&#8217;aver esteso l&#8217;ambito del rimedio contabile per la riparazione del danno erariale anche nei confronti di soggetti formalmente privati, poneva un problema di concorso di più azioni, idonee a far valere il medesimo danno nei confronti di autorità giudiziarie diverse: la circostanza che la società fosse partecipata da un socio pubblico non escludeva, infatti, che quest&#8217;ultimo potesse esercitare, nei confronti dell&#8217;amministratore, le azioni di responsabilità esperibili dal socio privato (artt. 2393, 2393-bis e 2395 c.c.)<a title="" href="#_ftn20">[20]</a>.<br />
La dottrina aveva, in un primo momento, tentato di risolvere l&#8217;antinomia ricorrendo all&#8217;argomento della natura della responsabilità amministrativo-contabile. Più precisamente, ora affermando, ora negando la natura ripristinatoria/risarcitoria del rimedio contabile (in contrapposizione alla funzione afflittivo/sanzionatoria), era possibile alternativamente ammettere, ovvero escludere, il possibile concorso con l&#8217;azione di responsabilità civilistica, trattandosi di rimedi solo in un caso concorrenti, in quanto assistiti da una distinta funzione giuridica<a title="" href="#_ftn21">[21]</a>.<br />
L&#8217;accennata proposta dottrinale, tuttavia, non ha incontrato il favore della Cassazione che, con sentenza a sez. un. civili n. 26806 del 19 dicembre 2009<a title="" href="#_ftn22">[22]</a>, ha risolto il potenziale conflitto tra azione di responsabilità contabile e civile non in ragione della  funzione/natura del rimedio, ma valorizzando il profilo della diversa natura del danno (pubblico-erariale nella prima, privato-sociale nella seconda) che ciascuna di esse mira a riparare<a title="" href="#_ftn23">[23]</a>.<br />
Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte chiarisce in primo luogo che occorre distinguere tra la responsabilità della persona giuridica (società in mano pubblica) e la responsabilità della persona fisica (amministratore della società pubblica). Nel primo caso, infatti, la s.p.a. pubblica è il soggetto responsabile del danno erariale: danno che sarà la stessa società a dover risarcire con il proprio patrimonio sociale. Viceversa, nel secondo caso, il soggetto danneggiato è la stessa società, il cui patrimonio deve essere reintegrato dall&#8217;amministratore persona fisica<a title="" href="#_ftn24">[24]</a>.<br />
Ai fini della giurisdizione contabile, incardinata sull&#8217;elemento del rapporto di servizio con la P.A., la Corte sottolinea che  il predetto rapporto fa capo solo alla società, mentre agli amministratori, che non s&#8217;identificano con la società, non è possibile riferire, <em>sic et simpliciter</em>, il rapporto di servizio di cui è parte quest&#8217;ultima<a title="" href="#_ftn25">[25]</a>.<br />
Tuttavia &#8211; ed è qui il passaggio giuridico fondamentale &#8211; la giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti degli amministratori privati non risulta preclusa <em>tout court</em>, dovendo a tal fine richiamarsi la distinzione tra la responsabilità in cui gli organi sociali possono incorrere nei confronti della società (per le spa, artt. 2393 e 2393-bis c.c.) e la responsabilità che essi possono assumere direttamente nei confronti di singoli soci o dei terzi (art. 2395 c.c.).<br />
L&#8217;azione di responsabilità del procuratore contabile è, pertanto, configurabile anche nei confronti dell&#8217;amministratore o del componente di organi di controllo della società partecipata dall&#8217;ente pubblico, ma solo quando quest&#8217;ultimo sia stato direttamente danneggiato dall&#8217;azione illegittima, ossia, quando il danno subito dal socio pubblico non s&#8217;identifica con il mero riflesso di un pregiudizio arrecato al patrimonio sociale<a title="" href="#_ftn26">[26]</a><em>.</em> Tipico esempio &#8211; come si vedrà meglio in seguito &#8211; è il danno all&#8217;immagine derivante da atti illegittimi posti in essere dagli organi della società partecipata, danno che può eventualmente prodursi non (o non solo) sulla società, ma (o ma anche) immediatamente in capo all&#8217;ente pubblico, per il fatto stesso di partecipare in una società in cui quei comportamenti illegittimi si siano manifestati <a title="" href="#_ftn27">[27]</a>.<br />
In altri termini, secondo le SS.UU. del 2009, il danno erariale, quale presupposto necessario della giurisdizione contabile, deve essere inteso come pregiudizio direttamente arrecato al patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico che sia socio della società partecipata. Ogniqualvolta, invece, il danno sia arrecato direttamente al patrimonio sociale (e si ripercuota solo indirettamente sul patrimonio dell&#8217;ente attraverso la partecipazione) lo stesso non sarà qualificabile come danno erariale, e sarà possibile dolersene solo dinanzi al Giudice ordinario, con il rimedio civilistico dell&#8217;azione sociale di responsabilità. <a title="" href="#_ftn28">[28]</a>
</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong>Lo &#8220;squarcio del velo&#8221; della personalità giuridica affermato dalla sentenza a sez. un. civili n. 26283 del 25 novembre 2013</strong></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">La sentenza delle sez. un. civili n. 26283 del 25 novembre 2013, collocandosi in  un&#8217;ottica di discontinuità con le ultime pronunce &#8220;contenitive&#8221; della giurisdizione contabile, impone di riverificare la sostenibilità della complessa architettura sinora prospettata in termini di riparto di giurisdizione. In estrema sintesi, con la decisione in commento, la Suprema Corte ha escluso che i limiti alla giurisdizione contabile, delineati con riferimento alle società partecipate da enti pubblici, si applichino nei confronti di quella particolare tipologia di società pubbliche qualificabili come <em>in house providing</em>.<a title="" href="#_ftn29">[29]</a><br />
Limitandoci solo ad accennare quali siano i requisiti necessari affinché una società pubblica possa farsi ricondurre al fenomeno dell&#8217; <em>in house</em>, la giurisprudenza più recente ci ricorda che debbono concorrere essenzialmente tre elementi. Deve, più dettagliatamente, sussistere una la totale partecipazione pubblica al capitale sociale<em>; </em>la possibilità che l&#8217;ente pubblico eserciti sulla società un controllo analogo a quello che l&#8217;ente o gli enti esercitano sui propri servizi (cd. controllo analogo), nonché la circostanza per cui la realizzazione della parte più importante della attività svolta dalla società affidataria, avvenga con l&#8217;ente o gli enti che la controllano (cd. dedizione prevalente)<a title="" href="#_ftn30">[30]</a>.<br />
Ora, a mente del nuovo orientamento giurisprudenziale, in caso di società caratterizzata dai tre requisiti appena enunciati, avviene che lo schermo della persona giuridica privata venga meno e, con esso, l&#8217;ostacolo formale alla configurabilità di un rapporto di servizio diretto tra ente pubblico e amministratore.<br />
Infatti, la società <em>in house</em>, diversamente da tutte le altre società partecipate, non è idonea a collocarsi come entità posta al di fuori dell&#8217;ente pubblico (il quale ne dispone come di una propria articolazione interna) ma va, piuttosto, considerata quale modulo organizzativo dello stesso ente, rispetto al quale, pertanto, non sussiste un rapporto di reale alterità intersoggettiva (che intercorre, ad esempio, tra l&#8217;ente ed una società terza), bensì di compenetrazione interorganica (che caratterizza i rapporti tra l&#8217;ente ed i propri organi).<br />
Il corollario che la Corte ricava da detta conclusione è tanto banale quanto denso di implicazioni problematiche. A giudizio del Collegio, infatti, venendo meno la stessa distinzione soggettiva tra il partecipante ed il partecipato, la separazione patrimoniale tra socio pubblico e società partecipata non può che scomparire, ineluttabilmente travolta dall&#8217;avvenuta confusione tra le due entità. In questo modo, è stato agevole per i giudici di legittimità affermare che il danno al patrimonio della società è sempre qualificabile come danno erariale, suscettibile, in quanto tale, di rientrare nell&#8217;ambito di giurisdizione del Giudice Contabile<a title="" href="#_ftn31">[31]</a>.<br />
Le conclusioni cui addiviene la Cassazione si pongono, <em>ictu oculi,</em> in una prospettiva di superamento del criterio di riparto tra giurisdizioni faticosamente enucleato nell&#8217;arresto del 2009. Piuttosto che approdare ad un autentico <em>revirement </em>giurisprudenziale<em>,</em> la decisione del 2013 sembra, tuttavia, essere meglio rappresentata da un&#8217;altra immagine, meno dirompente ma parimenti evocativa: quella del &#8220;<em>detournement&#8221;</em>.<br />
La falsificazione del precedente schema della ripartizione, incardinato sulla natura del danno è, infatti, affermato dalle Sezioni unite non <em>tout court</em>, ma con esclusivo riferimento ad un&#8217;unica tipologia di società a partecipazione pubblica: la società <em>in house.  </em>È solo in questa peculiare ipotesi di partenariato con il privato che la distinzione tra patrimonio sociale e patrimonio dell&#8217;ente pubblico finisce con l&#8217;evaporare, portandosi dietro un bagaglio di criticità che non si può trascurare di evidenziare.<br />
Nelle pagine che seguiranno, per ciò, si tenterà di affrontare due tra le più rilevanti problematiche sollevate dalla sentenza a sez. un. del 25 novembre 2013, ponendo attenzione, in particolare, agli effetti scaturenti, ai fini della disciplina societaria applicabile, dalla negazione di una sostanziale autonomia patrimoniale perfetta nei confronti della società <em>in house</em>, per poi concentrarsi sulla questione della potenziale sovrapponibilità dell&#8217;azione civile e dell&#8217;azione contabile nei confronti dell&#8217;amministratore di società pubblica. Tema, quest&#8217;ultimo, apparentemente risolto a seguito della sentenza a sezioni unite n. 26806 del 2009 ma che, alla luce dei recenti arresti dell&#8217;organo decidente, sembra riproporsi nuovamente all&#8217;attenzione.</p>
<p><strong>5. <em>La (incerta) qualifica di in house esclude l&#8217;autonomia patrimoniale: una categoria definitoria troppo labile che implica conseguenze dirompenti.</em></strong><br />
La premessa fondamentale da cui si snoda il percorso argomentativo della Cassazione è l&#8217;assoluta «anomalia del fenomeno dell&#8217; <em>in house</em> nel panorama del diritto societario» <a title="" href="#_ftn32">[32]</a>. In sostanza, è la qualifica di <em>in house</em>  dell&#8217;ente che trascina con sé una serie di deviazioni dal modello codicistico, tali da risultare inconciliabili con la stessa configurazione della società di capitali. In particolare, la Corte sottolinea che se è possibile transigere sulla circostanza che una società di capitali non sia destinata (se non in via del tutto marginale e strumentale) allo svolgimento di attività imprenditoriali a fine di lucro, dovendo operare necessariamente al di fuori del mercato<a title="" href="#_ftn33">[33]</a>, «ciò che davvero è difficile conciliare con la configurazione della società di capitali, intesa quale persona giuridica autonoma e distinta dai soggetti che in essa agiscono e per il cui tramite essa stessa agisce, è la totale assenza di un potere decisionale suo proprio, in conseguenza del totale assoggettamento dei suoi organi al potere gerarchico dell&#8217;ente pubblico titolare della partecipazione sociale<em>»</em><a title="" href="#_ftn34">[34]</a>.<br />
È dalla totale assenza di autonomia decisionale dell&#8217;ente <em>in house</em>, corollario imprescindibile del requisito del controllo analogo, che la Corte fa discendere il dissolvimento dell&#8217;autonomia patrimoniale e, con essa, dei limiti alla giurisdizione della Corte dei Conti sull&#8217;azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di società pubbliche.<br />
La società <em>in house</em> costituirebbe nient&#8217;altro che un «patrimonio separato» all&#8217;interno dell&#8217;ente pubblico<a title="" href="#_ftn35">[35]</a>; una separazione che, non ponendosi in termini di alterità soggettiva, determina la totale equiparazione dell&#8217;amministratore della società <em>in house</em> al funzionario di un qualsiasi ente pubblico.<br />
<em>Ictu oculi</em>, le affermazioni della Suprema Corte non possono che suscitare perplessità.<br />
In primo luogo, non può condividersi il presupposto secondo cui la configurazione della società <em>in house</em> implichi ontologicamente l&#8217;assenza di qualsiasi margine di autonomia decisionale in capo agli amministratori dell&#8217;ente <em>in house</em>. La giurisprudenza comunitaria, difatti, pur avendo sempre ribadito che l&#8217;Amministrazione debba avere «un&#8217;influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata», non ha mai smentito l&#8217;affermazione secondo cui la sussistenza del controllo analogo deve essere verificata avendo riguardo alle «disposizioni normative nazionali» ed alle circostanze del caso concreto<a title="" href="#_ftn36">[36]</a>.<br />
Ciò premesso, passando ai profili di diritto interno, non può seriamente obiettarsi che l&#8217;assunzione della veste di socio da parte dell&#8217;ente pubblico, nonché il corrispondente esercizio di diritti e obblighi, rientri nell&#8217; attività di diritto privato della pubblica amministrazione; attività che, salvo specifiche deroghe di legge, è soggetta alla disciplina di diritto comune<a title="" href="#_ftn37">[37]</a>. Il socio pubblico dispone dei diritti e degli obblighi degli altri soci e non può ingerirsi nella gestione dell&#8217;impresa, compiendo, nelle società per azioni, «operazioni necessarie per l&#8217;attuazione dell&#8217;oggetto sociale» (art. 2380-<em>bis</em> c.c.), specie se si considera che la nomina da parte del socio pubblico non esclude che gli amministratori abbiano «i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall&#8217;assemblea» (art. 2449, comma 2, c.c.)<a title="" href="#_ftn38">[38]</a>.<br />
Il potere di direzione, coordinamento e supervisione dell&#8217;attività del soggetto partecipato è peraltro riconosciuto e disciplinato nel codice civile (artt. 2497 e ss. c.c.), ed è nell&#8217;ambito di quei limiti che l&#8217;ente pubblico può esercitare l&#8217;attività (privatistica) di eterodirezione societaria. Pertanto, le direttive rivolte dall&#8217;ente pubblico agli amministratori costituiscono formali atti di indirizzo per la realizzazione degli interessi (pubblici) sociali; nondimeno, essi si basano esclusivamente sul rapporto fiduciario esistente tra capitale di comando dell&#8217;ente pubblico e l&#8217;organo amministrativo<a title="" href="#_ftn39">[39]</a>, ragion per cui «essi non sono in alcun modo vincolanti e gli amministratori se vi si conformano, lo fanno sotto la propria responsabilità, assumendo come proprie, ad ogni effetto, le relative decisioni»<a title="" href="#_ftn40">[40]</a>. Nel modello spa, il socio non può impartire direttive generali vincolanti né dare specifici ordini circa il compimento di atti d&#8217;impresa e neppure sostituirsi in alcun modo ad essi nel deliberarli. In altri termini, un controllo analogo inteso quale assoluta subordinazione gerarchica della gestione alla proprietà, non solo viola il disposto di cui all&#8217;art. 2380-bis c.c., ma si riverbera anche sul piano &#8211; non, come sembra prospettare la Cassazione, della confusione patrimoniale tra controllante e controllata<a title="" href="#_ftn41">[41]</a>, ma sul diverso piano &#8211; della responsabilità dell&#8217;ente controllante per gli atti di <em>mala gestio</em> che siano frutto di eterodirezione abusiva (art. 2497 c.c.) <a title="" href="#_ftn42">[42]</a>: rimedio risarcitorio che tutela proprio quell&#8217; autonomia della persona giuridica che la sentenza in commento ha dichiaratamente annichilito.<br />
Ma vi è un altro spunto problematico su cui pare opportuno soffermarsi.<br />
Va osservato che i requisiti necessari ad integrare la categoria dell&#8217; <em>in house</em> sono concetti giuridici indeterminati<a title="" href="#_ftn43">[43]</a>, sull&#8217;applicazione dei quali si registrano orientamenti giurisprudenziali oscillanti. In particolare la verifica in ordine alla sussistenza del controllo analogo, scaturisce da un&#8217;indagine empirica sul caso concreto, condotta dal singolo Giudice con particolare attenzione alle norme statutarie che regolano i processi decisionali del Consiglio di Amministrazione.<br />
Lo Statuto gioca un ruolo determinante nell&#8217;attribuzione della qualifica di <em>in house</em>, in quanto è in tale atto che si cristallizzano le procedure per il concreto funzionamento della società e la formazione delle strategie di gestione.<br />
Tuttavia, non può sfuggire all&#8217;interprete che il controllo di fatto sulla <em>governance </em>societaria può prescindere dal controllo giuridico, quale esso risulta dalle norme statutarie.<br />
Infatti, da un lato la Cassazione ha specificato che, anche nel caso di società partecipata dall&#8217;unico socio pubblico, per integrare la nozione di controllo analogo, non è sufficiente un generico potere di controllo, ma occorre che lo statuto preveda una «forma di controllo penetrante e continuo del socio pubblico nella gestione della attività sociale»<a title="" href="#_ftn44">[44]</a><em>, </em>che si aggiunga all'(ordinaria) ingerenza riconosciuta all&#8217;ente pubblico ex art. 2449 c.c.<a title="" href="#_ftn45">[45]</a><br />
D&#8217;altro canto, il controllo (inteso quale influenza dominante sulla società) può promanare anche da soggetti non soci, che lo esercitano tramite mezzi diversi dalla partecipazione societaria e che non è direttamente evincibile dalle norme sul funzionamento del CdA. È l&#8217;ipotesi, contemplata all&#8217;art. 2359 1° comma n. 3) c.c., del c.d. controllo esterno, che si verifica quando una società esercita un&#8217;influenza dominante su un&#8217;altra in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa; ad esempio, nelle ipotesi di controllo dovuto a contratti di agenzia, <em>franchising</em>, licenza di brevetto, <em>know-how</em>, contratti di somministrazione, contratti bancari o, più in generale, quando sussistono rapporti contrattuali le cui prestazioni siano essenziali per l&#8217;attività della società sottoposta e dunque per la sua sopravvivenza, così da creare una situazione di dipendenza economica. <a title="" href="#_ftn46">[46]</a><br />
All&#8217;estrema elasticità della nozione di controllo analogo, si aggiunga l&#8217;ineliminabile incertezza dovuta alle diverse interpretazioni che dottrina e giurisprudenza hanno finora adottato della stessa definizione di <em>in house</em>: da un lato chi, valorizzando il profilo del rapporto, ossia<em>, </em>dell&#8217; affidamento diretto del servizio, ha esteso la nozione di <em>in house</em> anche alle società pubbliche con capitale misto<a title="" href="#_ftn47">[47]</a>; dall&#8217;altro chi, dando rilevanza al requisito soggettivo della totale partecipazione pubblica enucleato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza <em>Stadt Halle,</em> ritiene che possa parlarsi di  società (piuttosto che di affidamento)<em> in house </em>solo riguardo a società totalmente &#8220;chiuse&#8221; ad apporti privati<a title="" href="#_ftn48">[48]</a>.<br />
La stessa Cassazione, peraltro, pur adottando la nozione restrittiva di <em>in house</em> (al cui capitale partecipino esclusivamente enti pubblici) sottolinea chiaramente che l&#8217;elemento determinate ai fini della fuoriuscita dal <em>genus</em> societario e del dissolvimento della personalità giuridica sia proprio il requisito del controllo analogo, inteso quale totale subordinazione gerarchica dell&#8217;organo amministrativo dell&#8217;ente <em>in house</em> al socio pubblico<a title="" href="#_ftn49">[49]</a>. Elemento che, teoricamente, non è escluso dalla partecipazione (meramente patrimoniale) di soci privati privi di potere decisionale (si pensi, ad es., al socio privato che detenga unicamente azioni prive del diritto di voto ex art. 2351 c.c.).<br />
In estrema sintesi, la nozione di controllo analogo, e con essa la stessa definizione di società <em>in house</em>, presenta dei contorni fortemente sfumati: non è infatti possibile, ad oggi, ancorare l&#8217;istituto dell&#8217;<em>in house </em>a criteri d&#8217;individuazione tassativi.<br />
A fronte di ciò non può non stupire che la Cassazione àncori il presupposto della giurisdizione contabile sulle società <em>in house</em>, alla ricorrenza di un &#8220;tipo&#8221; societario individuato sulla base di caratteristiche «concrete, neppure solo statutarie, ma in parte addirittura fattuali». Per stabilire se c&#8217;è (oppure no) giurisdizione contabile occorrerà, preliminarmente, verificare se in una determinata società pubblica esista o meno «un rapporto gerarchico che non lascia spazio a possibili aree di autonomia e di eventuale motivato dissenso»: verifica che, ontologicamente, non può basarsi sul contenuto della domanda, ma implica una valutazione da effettuarsi «caso per caso»<a title="" href="#_ftn50">[50]</a>.<br />
Il quadro appare difficilmente conciliabile non solo con la nozione stessa di tipo societario, inteso quale insieme astratto di alcuni, determinati componenti, individuati con legge,  il cui riscontro è sufficiente ad attrarre il caso concreto<a title="" href="#_ftn51">[51]</a>, ma appare anche errato sotto il profilo dei principi generali dell&#8217;ordinamento in materia di rapporto tra questioni di rito e questioni di merito, comportando che il rito (giurisdizione) vada deciso sulla base dell&#8217;effettivo (quale risulta dall&#8217;esame di merito) modo di essere del diritto controverso.<a title="" href="#_ftn52">[52]</a><br />
Si ritiene, pertanto, che quando la Cassazione disconosce l&#8217;autonomia patrimoniale della società sulla base della riconducibilità o meno alla &#8220;categoria&#8221;<a title="" href="#_ftn53">[53]</a> dell&#8217;<em>in house,</em> finisca per ricollegare conseguenze giuridiche dirompenti a valutazioni estremamente opinabili, superando l&#8217;argine della normativa processuale: un&#8217;operazione che pare quantomeno dubbia sotto il profilo della certezza del diritto.</p>
<p><strong>6 (segue) <em>Lo &#8220;squarcio del velo&#8221; oltre le finalità del controllo contabile. Possibili risvolti in tema di fallibilità e responsabilità verso i terzi</em></strong><br />
Un ulteriore aspetto critico della sentenza in commento consiste nella difficoltà di individuarne (e circoscriverne) i potenziali effetti  nei vari settori dell&#8217;ordinamento.<br />
Difatti, le affermazioni della Suprema Corte in tema di autonomia patrimoniale disorientano l&#8217;interprete soprattutto in ragione della lapidarietà  con cui sono formulate: la Cassazione, riscontrata l&#8217;impossibilità di configurare un effettivo rapporto di terzietà fra il socio pubblico e l&#8217;ente <em>in house</em>, ne fa discendere lo sgretolamento della personalità giuridica di diritto privato, divenuta null&#8217;altro che una mera &#8220;forma&#8221; completamente svuotata della sostanza dell&#8217;impresa<a title="" href="#_ftn54">[54]</a>.<br />
Va segnalato, ad avviso di chi scrive, che la <em>vis</em> evocativa delle immagini adoperate rischia di indurre l&#8217;operatore a conclusioni assai più audaci di quanto non consenta un&#8217;oculata lettura della decisione e dell&#8217;imprescindibile contesto normativo. <a title="" href="#_ftn55">[55]</a>.<br />
Tradizionalmente, lo &#8220;squarcio del velo&#8221; costituisce il correttivo di giustizia sostanziale per fenomeni in cui l&#8217;istituto della personalità giuridica, intatto nell&#8217;applicazione formale, è sostanzialmente piegato a finalità abusive<a title="" href="#_ftn56">[56]</a>.<br />
La <em>ratio </em>del rimedio è evidentemente la tutela dei terzi che abbiano fatto affidamento sulla sussistenza dei presupposti cui la legge subordina la limitazione di responsabilità. La personalità giuridica, e con essa la separazione patrimoniale, viene meno <em>erga omnes, </em>consentendo l&#8217;esperimento dell&#8217;azione direttamente nei confronti di chi si è servito dello schermo societario per sfuggire alla responsabilità civile.<br />
Nel caso specifico della società in <em>house,</em> lo squarcio del velo, determinando il venir meno dell&#8217; alterità soggettiva tra socio pubblico e società, comporterebbe la definitiva riqualificazione dell&#8217;ente<em> in house </em>non -si badi- come nuovo ente pubblico <em>tout court</em>, ma come &#8220;parte&#8221; (nel senso di patrimonio separato) del medesimo ente pubblico già esistente.<br />
Ora, da un lato, che la Cassazione non abbia optato per la strada della riqualificazione pubblicistica del soggetto <em>in house</em> è scelta &#8211; condivisibile &#8211; diffusamente motivata nella stessa sentenza in commento, laddove si afferma che attribuire natura di ente pubblico alla società con partecipazione pubblica trova un «solido ostacolo nel disposto della L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 4, a tenore del quale occorre l&#8217;intervento del legislatore per l&#8217;istituzione di un ente pubblico»<a title="" href="#_ftn57">[57]</a>. Difatti, è pur vero che il riconoscimento della natura pubblica dell&#8217;ente può essere desunta anche per implicito da una o più disposizioni di legge, ma è nondimeno necessario che la volontà del legislatore in tal senso risulti da tali disposizioni «in modo assolutamente inequivoco»: inequivocità che non è certo ravvisabile nelle disposizioni normative relative alla società con partecipazione pubblica, posto che il legislatore si è piuttosto preoccupato di  ribadirne, in via generale e fatta salva l&#8217;applicazione di singole regole speciali, l&#8217;assoggettamento alla disciplina dettata dal codice civile per le società di diritto privato<a title="" href="#_ftn58">[58]</a>. Se la qualifica di ente pubblico non può inferirsi dalle disposizioni di legge relative alle società con partecipazione pubblica, alle medesime conclusioni deve giungersi con riguardo alla società <em>in house</em>, la cui peculiarità è riconosciuta dal legislatore unicamente ai fini dell&#8217;applicazione delle procedure di evidenza pubblica<a title="" href="#_ftn59">[59]</a>. Il <em>quid pluris </em>dell&#8217;<em>in house</em>, rispetto alle altre società pubbliche, mantiene dunque una dimensione puramente funzionale, da cui non è desumibile alcuna significativa variazione della <em>voluntas legis</em> sotto il profilo della qualificazione soggettiva dell&#8217;ente.<br />
La stessa Cassazione riconosce che, nonostante le profonde deviazioni dal modello codicistico, anche per l&#8217;ente <em>in house</em> il tipo societario resta il criterio di individuazione della normativa di <em>default</em>, da applicarsi ogniqualvolta la legge speciale non disponga diversamente<a title="" href="#_ftn60">[60]</a>.<br />
Ciò che invece non può condividersi, anche sotto il profilo della coerenza interna al percorso logico argomentativo della sentenza in commento, è che la Cassazione finisca per negare alla società <em>in house</em> non solo la personalità giuridica di diritto privato &#8211; pur riconoscendo l&#8217;applicabilità del relativo modello organizzativo &#8211; ma addirittura una qualsiasi soggettività, intesa come <em>minimum</em> dell&#8217;autonomia patrimoniale, qualificandola come un mero patrimonio (interno all&#8217;ente pubblico ma da questo) separato. Difatti, non avendo la Cassazione fornito alcuna specificazione in senso contrario, l&#8217;interpretazione letterale, astrattamente ammissibile, porterebbe a ritenere che la mancanza di alterità soggettiva della società<em> in house</em> vada intesa come assenza <em>tout court</em>, quindi, con effetti &#8211; dirompenti &#8211;  anche negli altri settori dell&#8217;ordinamento.<br />
La suddetta interpretazione non pare accoglibile per molteplici ragioni.<br />
In primo luogo, non può non considerarsi che l&#8217;ente <em>in house</em>, per quanto profondamente compenetrato con il socio pubblico, resti sempre una società iscritta nel registro delle imprese, «sulla cui natura e regime i terzi maturano un legittimo affidamento»<a title="" href="#_ftn61">[61]</a><em>. </em><br />
In secondo luogo, escludere l&#8217;autonomia patrimoniale e la distinta personalità giuridica tra l&#8217;ente partecipante e la società, porterebbe ad estendere all&#8217;ente pubblico la responsabilità per le obbligazioni contratte dalla società <em>in house</em>, in quanto la mera separazione patrimoniale, proprio perché priva del grado di autonomia necessario a fondare la limitazione della responsabilità, non è opponibile ai creditori nella fase di insolvenza<a title="" href="#_ftn62">[62]</a>.<br />
Inoltre, la natura di patrimonio separato sembra stridere con l&#8217;imputazione, in altri settori dell&#8217;ordinamento, di particolari obblighi giuridici il cui esercizio e adempimento presuppone logicamente, prima ancora che giuridicamente,  una forma di autonoma soggettività: basti considerare che nel diritto tributario l&#8217;ente <em>in house</em> è soggetto passivo d&#8217;imposta, con tutti gli obblighi che ne derivano in termini di (autonoma) fatturazione<a title="" href="#_ftn63">[63]</a>.<br />
L&#8217;unica soluzione interpretativa che pare ragionevole, anche se non sono mancate pronunce di segno opposto da parte dei Giudici di merito, è quella per cui il dissolvimento dell&#8217;autonomia patrimoniale dell&#8217;<em>in house,</em> operi solo sul piano della responsabilità contabile, in quanto garantisce che il danno al patrimonio della società <em>in house</em> non perda la natura di danno erariale  in ragione della personalità giuridica di diritto privato<a title="" href="#_ftn64">[64]</a>.<br />
La ricostruzione prospettata sembra, peraltro, trovare conforto in un&#8217;altra decisione della Suprema Corte<a title="" href="#_ftn65">[65]</a> con cui si è escluso che il criterio funzionale dell&#8217;attività svolta dall&#8217;ente possa essere invocato al di fuori degli ambiti in cui la legge lo prevede e, nel caso di specie, ai fini dell&#8217;applicazione della normativa fallimentare<a title="" href="#_ftn66">[66]</a>.<br />
La questione consisteva nello stabilire se, al ricorrere di indici di pubblicità particolarmente significativi, potesse estendersi a talune società pubbliche, in via analogica, l&#8217;esonero dalla fallibilità previsto per gli enti pubblici dall&#8217;articolo 1 della legge fallimentare, oppure se al contrario la veste formalmente privata che esse comunque rivestono ne imponesse sempre la soggezione alle procedure concorsuali al pari delle società di diritto comune.<br />
La Corte ha propeso per la seconda soluzione, riconoscendo che nel nostro ordinamento ai fini dell&#8217;applicazione dello statuto dell&#8217;imprenditore commerciale e, dunque, della disciplina concorsuale, rileva la natura del soggetto che esercita l&#8217;attività d&#8217;impresa (criterio c.d. tipologico) e non l&#8217;attività esercitata (criterio funzionale).<br />
A tal proposito, pur considerando che il contesto politico-economico degli ultimi decenni è molto mutato, dando  luogo alla costituzione di innumerevoli varianti di società pubbliche, non è invece mutato il quadro normativo generale, in quanto il legislatore ha ribadito la riconducibilità delle società pubbliche fra quelle di diritto comune.<a title="" href="#_ftn67">[67]</a> Difatti, «neppure le innumerevoli disposizioni normative speciali che, nel corso degli anni, sono state emanate in tema di società pubbliche, costituiscono un corpus unitario, sufficiente a regolamentarne attività e funzionamento ed a modificarne la natura di soggetti di diritto privato, così da sottrarle espressamente alla disciplina civilistica.»<a title="" href="#_ftn68">[68]</a><br />
Ciò premesso, si impone un ridimensionamento delle affermazioni contenute nella sentenza a sez. un. del 25 novembre 2013, attraverso un&#8217;interpretazione che qualifichi l&#8217;asserito squarcio del velo della personalità giuridica non come &#8220;dissolvimento&#8221; <em>erga omnes</em> ma, piuttosto, come &#8220;diradamento&#8221; <em>inter partes,</em> in quanto circoscritto ai soli fini del controllo contabile. <a title="" href="#_ftn69">[69]</a></p>
<p><strong>7. <em> Il danno erariale nell&#8217;ulteriore accezione di danno non patrimoniale: le aree grigie tra giurisdizione ordinaria e contabile. </em></strong><br />
La tecnica giuridica dello squarcio del velo, pur con le suesposte criticità, ha consentito alla Suprema Corte di affermare la giurisdizione contabile in tutte le ipotesi di danno sociale cagionato dagli amministratori di società <em>in house</em>. Nello specifico, la Cassazione arriva ad asserire la piena ascrivibilità del danno al patrimonio della società <em>in house</em> alla fattispecie del danno erariale e, per tale via, a giustificare la deviazione dall&#8217;ordinario criterio di ripartizione basato sulla direzione del danno , postulando una configurazione di tale lesione in termini di pregiudizio al patrimonio dell&#8217;ente pubblico.<br />
Difatti, secondo la ricostruzione offerta dalla Suprema Corte, il patrimonio della società <em>in house</em> è interamente riconducibile alla titolarità del socio pubblico, il che determina che il pregiudizio al patrimonio della società si traduca sempre e inevitabilmente in un danno erariale, in quanto inferto ad un patrimonio &#8211; separato, ma pur sempre &#8211;  giuridicamente riferibile ad un ente pubblico<a title="" href="#_ftn70">[70]</a>.<br />
Al fine di stabilire se possano comunque residuare spazi di giurisdizione dell&#8217;a.g.o, resta allora da verificare se sia plausibile delimitare un&#8217;area di danno per il socio pubblico, che non sia &#8220;sociale&#8221;, nel senso che non transiti obbligatoriamente attraverso il patrimonio della società <em>in house</em>. Bisogna, più in generale, domandarsi se il pregiudizio derivante dall&#8217;attività illecita dell&#8217;amministratore, quando abbia attinto, ancorché di riflesso, ad un bene-interesse diverso dal patrimonio, debba comunque essere considerato un danno che si ripercuote sull&#8217;erario, o se, all&#8217;opposto, vada qualificata come autonoma voce di danno, direttamente ricadente sul socio pubblico, <em>sub specie</em> di danno non patrimoniale, ma che non turba il suo patrimonio<a title="" href="#_ftn71">[71]</a>.<br />
L&#8217;ipotesi paradigmatica è rappresentata dalla fattispecie della lesione all&#8217;immagine dello Stato, che può comportare, «oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito &#8211; come danno c.d. conseguenza &#8211; dalla diminuzione della &#8220;considerazione&#8221; della persona giuridica o dell&#8217;ente»<em>.</em><a title="" href="#_ftn72">[72]</a><br />
Può, infatti, accadere che la condotta dell&#8217;amministratore, a prescindere dall&#8217;aver comportato un depauperamento economico del patrimonio sociale, abbia suscitato un clamore negativo presso la collettività, contribuendo a determinare un&#8217;alterazione negativa dell&#8217;immagine e del prestigio della Pubblica Amministrazione<a title="" href="#_ftn73">[73]</a>. Il che ha imposto di chiarire se il danno all&#8217;immagine, prodotto dal comportamento dell&#8217;amministratore di società pubblica, potesse ricadere nell&#8217;ambito del danno erariale, rientrando, per tale via, nell&#8217;alveo della giurisdizione contabile.<br />
Ci si è, in altri termini, domandati se si potesse parlare di danno all&#8217;erario non solo quando il pregiudizio per l&#8217;ente pubblico avesse rivestito carattere patrimoniale (individuabile ad es. nei costi per le attività necessarie al recupero di credibilità dell&#8217;ente, alla riorganizzazione dei servizi, alla sostituzione del vertice politico o amministrativo dell&#8217;ente stesso, ecc.) ma anche qualora avesse assunto natura non patrimoniale, consistendo, cioè, nella lesione di beni inidonei a costituire oggetto di scambio e di quantificazione pecuniaria secondo le leggi di mercato.<br />
Al riguardo, il nodo era stato differentemente sciolto, in via interpretativa, ora estendendo, ora restringendo le maglie del concetto giuridico di &#8220;erario&#8221;. Quest&#8217;ultimo, infatti, se recepito in un&#8217;accezione esclusivamente patrimoniale &#8211; quale complesso di rapporti economicamente valutabili facenti capo all&#8217;ente pubblico -, conduceva a ritenere che il danno non patrimoniale, compreso quello all&#8217;immagine, non potesse mai essere assimilato al danno erariale, con tutto ciò che ne consegue in termini di giurisdizione. Viceversa, chi ha inteso allargare la nozione di erario, sino a ricomprendervi qualsiasi diritto, anche della personalità, purché suscettibile di essere ristorato mediante l&#8217;irrogazione di una sanzione in danaro, ha dovuto concludere, a rigore, che anche il danno non patrimoniale subito dalla P.A. sarebbe refluito nella giurisdizione della Corte dei Conti.<br />
Per dirimere la questione, sottraendo all&#8217;incerta definizione di erario il ruolo di fattore discriminante della giurisdizione sul danno all&#8217;immagine, è intervenuto il legislatore che, con l&#8217;art. 17 comma 30-ter del D.L. 78/2009, ha attribuito alla Corte dei Conti la giurisdizione sull&#8217;azione per il risarcimento del danno all&#8217;immagine<a title="" href="#_ftn74">[74]</a><em>, </em>specificando, tuttavia, che la Procura contabile può esercitare tale azione nei soli casi e nei modi previsti dall&#8217;<a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000145506ART7">articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97</a> <a title="" href="#_ftn75">[75]</a>.<br />
La delimitazione normativa è sembrata, fin da subito, non completamente esaustiva nella sua formulazione. Non è parso chiaro (<em>rectius</em>, chiaramente evincibile dal disposto normativo) se, con la previsione in esame, il legislatore abbia inteso introdurre una disposizione regolatrice della giurisdizione, o abbia voluto spingersi oltre, individuando, nella sostanza, le uniche fattispecie di danno non patrimoniale della P.A. suscettibili di tutela riparatoria.<br />
La Consulta, con sentenza n. 355 del 15 dicembre 2010<a title="" href="#_ftn76">[76]</a>, ha sposato questa seconda lettura, chiarendo fin da subito che, con tale disposizione, il legislatore ha voluto «circoscrivere oggettivamente i casi in cui è possibile, sul piano sostanziale e processuale, chiedere il risarcimento del danno in presenza della lesione dell&#8217;immagine dell&#8217;amministrazione». In sostanza, sostiene la Corte Costituzionale, non è ipotizzabile un&#8217;azione di risarcimento del danno all&#8217;immagine della P.A, al di fuori dei presupposti tassativamente indicati all&#8217;art. 7 della legge 97 del 2001 (<em>id est</em>, una sentenza irrevocabile di condanna intervenuta sui c.d. reati propri del dipendente pubblico). Di riflesso, essendo la materia espressamente collocata nell&#8217;ambito della giurisdizione della Corte dei Conti, non residuerebbe alcuno spazio per una giurisdizione complementare del giudice ordinario.<br />
Nonostante le nitide asserzioni della Consulta, il conflitto tra giurisdizione ordinaria e contabile in materia di danno non patrimoniale della P.a. è riemerso a fronte delle recenti affermazioni della Cassazione penale, secondo la quale «non vi è dubbio che la domanda di risarcimento del danno per la compromissione dell&#8217;immagine dell&#8217;amministrazione possa essere proposta anche dinanzi ad un organo giurisdizionale diverso dalla Corte dei Conti e al di fuori di un giudizio per responsabilità amministrativa ai sensi dell&#8217;articolo 103 della costituzione».<a title="" href="#_ftn77">[77]</a> Ad avviso dei Giudici di legittimità, l&#8217;art. 17 comma 30-ter del D.L. 78/2009 andrebbe, cioè, interpretato non come una norma sostanziale, ma come norma eminentemente processuale, che fissa i presupposti al ricorrere dei quali il danno all&#8217;immagine della P.A. transiti verso la giurisdizione contabile<a title="" href="#_ftn78">[78]</a>.<br />
Preliminarmente &#8211; premette la Corte -, la disposizione in parola consente di radicare la giurisdizione dei giudici della Corte dei Conti, solo «in presenza di una lesione dell&#8217;immagine della P.a. ascrivibile ad un suo dipendente», impedendo al Procuratore contabile di proporre l&#8217;azione risarcitoria del danno d&#8217;immagine nei confronti di chi non sia qualificabile come  dipendente pubblico.<br />
Per converso, come ha sottolineato ulteriormente dalla Cassazione, tale limitazione non si risolve in una <em>deminutio capitis</em> delle ragioni di tutela dell&#8217;ente pubblico, dal momento che, alla riduzione della giurisdizione contabile (limitata agli illeciti commessi dai dipendenti pubblici), corrisponderebbe un allargamento dell&#8217;area di perseguibilità degli illeciti produttivi di un danno all&#8217;immagine. L&#8217;art. 17 comma 30-ter, infatti, non esclude che il danno all&#8217;immagine alla P.a. possa promanare anche dagli altri reati commessi dal dipendente pubblico &#8211; non sussumibili alla categoria delitti contro la P.a.<a title="" href="#_ftn79">[79]</a>&#8211; o essere l&#8217;effetto di un illecito del dipendente, non costituente reato<a title="" href="#_ftn80">[80]</a>. Mentre nella prima ipotesi (<em>i.e.</em> danno da reato) la previsione in esame manterrebbe salda la giurisdizione del giudice dell&#8217;erario, nella seconda (segnatamente, il danno non patrimoniale da illecito comune) si verrebbero a creare le condizioni adatte per riconoscere la giurisdizione sul danno all&#8217;immagine al giudice &#8220;naturale&#8221; del risarcimento: quello ordinario.<br />
Alla stregua dalle citate puntualizzazioni giurisprudenziali, ben si comprende come la sorte della giurisdizione in materia di danno non patrimoniale cagionata dall&#8217;amministratore della società <em>in house</em>, dipenda, essenzialmente da due fattori. <em>In primis</em>, dall&#8217;estensione che si voglia dare alla qualifica di dipendente pubblico; <em>in secundis</em>, dalla rilevanza penalistica della condotta in cui si è concretata la <em>mala gestio</em> dell&#8217;amministratore.<br />
Sotto il primo profilo indicato, propendendo per una versione estensiva della nozione in parola, è chiaro che il danno all&#8217;immagine dell&#8217;Amministrazione resterà appannaggio della sola giurisdizione contabile<a title="" href="#_ftn81">[81]</a>; diversamente, se si opta per una interpretazione letterale dell&#8217;enunciato. In tale ultimo caso, infatti, del danno non patrimoniale effetto dalla cattiva <em>governance</em> della società <em>in house</em>, potrebbe avere cognizione soltanto il g.o., non trovando applicazione la norma di cui all&#8217;art. 17 (applicabile &#8211; è bene ribadirlo &#8211; ai soli danni d&#8217;immagine arrecati da chi, con l&#8217;Amministrazione, ha un vero e proprio rapporto d&#8217;impiego)<a title="" href="#_ftn82">[82]</a>.<br />
Minori incertezze applicative, sul versante della giurisdizione, sembra invece produrre l&#8217;ulteriore criterio di riparto elaborato dalla Suprema Corte. Conformandosi all&#8217;orientamento ora citato, infatti, è ragionevole prospettare che il danno all&#8217;immagine, in quando risarcibile anche al di fuori del perimetro tracciato dal D.l. 78 del 2009, non sia da considerarsi, in casi simili, come danno all&#8217;erario, bensì, più propriamente, come danno alla persona, ancorché di diritto pubblico. Con la conseguenza che il relativo giudizio tenderà ad incardinarsi presso il giudice ordinario, anche laddove si reputi, per ipotesi, che l&#8217;amministratore della società controllata sia &#8220;dipendente pubblico&#8221; ai fini della normativa in esame<a title="" href="#_ftn83">[83]</a>.<br />
La giurisprudenza appena esaminata, sia pur gravitante attorno allo specifico tema del danno all&#8217;immagine, ha tuttavia espresso criteri tendenzialmente generali, che sembrano poter abbracciare, in termini analoghi, anche ipotesi di danno non patrimoniale sprovviste di una disciplina speciale, ma comunque derivanti dalla lesione di interessi del soggetto pubblico che, al pari dell&#8217;immagine e della reputazione, beneficiano di una garanzia costituzionale<a title="" href="#_ftn84">[84]</a>.<br />
Di conseguenza, posto che la più recente giurisprudenza ha assegnato all&#8217;art. 17 comma 30-ter, D.l. 78 del 2009, il valore di norma esclusivamente regolativa della giurisdizione, e posto altresì che la disposizione in parola contempla ai suoi effetti solo la fattispecie del danno all&#8217;immagine, può ragionevolmente ritenersi che tutte le eventuali e ulteriori ipotesi di danno non patrimoniale riscontrabili a scapito della P.a. debbano confluire nell&#8217;ambito di cognizione del Giudice ordinario.</p>
<p><strong>8 (segue) <em>Danno erariale come risarcimento o come misura afflittiva: la cumulabilità dell&#8217;azione civile con l&#8217;azione contabile alla luce del divieto della duplicazione delle poste di danno.</em></strong><br />
Uno degli obiettivi dell&#8217;analisi intrapresa era quello individuare come e in che misura la sentenza a Sezioni Unite del 2013 abbia inciso sulla geometria (già estremamente variabile) delle aree di giurisdizione contabile e ordinaria in materia di responsabilità degli amministratori di società pubbliche.<br />
Avendo circoscritto l&#8217;impatto innovativo della decisione <em>de quo</em> al modulo organizzativo delle società <em>in house, </em>pur con le accennate perplessità in ordine alla capacità assiologica di tale qualifica, resta da sciogliere un&#8217;antinomia che l&#8217;impostazione delle Sezioni Unite del 2009 sembrava aver accantonato, ma che il nuovo orientamento giurisprudenziale ha riportato prepotentemente alla ribalta. Difatti la Cassazione, riconosciuta l&#8217;utilizzabilità dell&#8217;azione contabile a fronte di un danno che è a tutti gli effetti sociale, ha fatto si che riemergesse il tema della potenziale sovrapposizione tra l&#8217;azione pubblicistica e il rimedio civilistico &#8211; segnatamente l&#8217;azione sociale di responsabilità &#8211; esercitabile nei confronti degli amministratori di s.p.a., ai sensi dell&#8217;art. 2393 c.c.<br />
La soluzione della problematica segnalata, esige un approfondimento del dibattito concernente l&#8217;inquadramento giuridico della responsabilità per danno erariale. La questione è teorica, ma sottende risvolti pratici rilevanti in termini di reciproco raccordo tra i predetti rimedi, entrambi astrattamente esperibili a fronte di atti di <em>mala gestio</em> imputabili all&#8217;amministratore della società pubblica.<br />
Pertanto, prima di addentrarsi nell&#8217;analisi delle ripercussioni connesse all&#8217;adesione all&#8217;una o all&#8217;altra impostazione, occorre illustrare i connotati salienti delle due macro-aree della tutela giuridica, ossia l&#8217;area delle tutele con funzione risarcitoria (di stampo prevalentemente civilistico) e l&#8217;ambito dei rimedi a carattere punitivo, tipico del settore pubblicistico.<br />
La necessaria premessa è che tanto la punizione del colpevole in sede erariale quanto la riparazione del danno in sede civile hanno funzione <em>lato sensu </em>sanzionatoria, laddove si intenda come sanzione la «conseguenza giuridica sfavorevole prevista per l&#8217;inosservanza della norma consistente nella privazione di un bene o di un effetto giuridicamente tutelato».<a title="" href="#_ftn85">[85]</a> Difatti, la finalità sanzionatoria è «propria di tutte le norme dettate allo scopo di ripristinare l&#8217;ordine violato dall&#8217;illecito»<a title="" href="#_ftn86">[86]</a>.<br />
È evidente che, ricostruite in siffatti termini, le categorie definitorie di risarcimento civilistico e sanzione afflittiva tendono a sfumare, e la linea di reciproca demarcazione diviene estremamente labile. Ricondurre all&#8217;una o all&#8217;altra tipologia la fattispecie della responsabilità per danno erariale, che si radica nella specificità del diritto amministrativo, è compito arduo per l&#8217;interprete. È, dunque, necessario uno sforzo di approssimazione per individuare le caratteristiche che consentano di circoscrivere l&#8217;area del risarcimento civile rispetto all&#8217;ambito della sanzione afflittiva.<br />
In tale prospettiva, si può asserire che la tutela risarcitoria è funzionalmente rivolta a reintegrare il pregiudizio subito dal bene della vita. La somma di denaro liquidata al termine del giudizio ha, infatti, la principale finalità di &#8220;restaurare&#8221; la sfera dei rapporti giuridici del soggetto che ha subito la lesione<em>.</em><a title="" href="#_ftn87">[87]</a> Fulcro della responsabilità civilistica è il danno, inteso quale pregiudizio economicamente valutabile, cui si parametra l&#8217;entità del risarcimento. La colpa del danneggiante, pur necessaria ad integrare la responsabilità (quanto meno nella misura della colpa lieve), non  è elemento determinante ai fini dell&#8217;<em>onus probandi</em>, essendo sufficiente anche una prova per presunzioni<a title="" href="#_ftn88">[88]</a> o per <em>standard </em>di comportamento (c.d. responsabilità civile presunta) <a title="" href="#_ftn89">[89]</a>.<br />
Il rimedio punitivo, specularmente, trova il proprio connotato essenziale nella repressione della condotta antigiuridica e nella finalità di deterrenza alla violazione di un precetto. In tale ambito, il ruolo del danno risulta attenuato in favore della centralità dell&#8217;elemento soggettivo. Il dolo o la colpa dell&#8217;agente diventano i criteri essenziali, non solo per la determinazione della sanzione, ma soprattutto per l&#8217;imputabilità del comportamento illecito, dovendo essere positivamente dimostrati ai fini di integrare il <em>minimum</em> di consapevolezza che giustifica la rimproverabilità della condotta.<a title="" href="#_ftn90">[90]</a><br />
Al cospetto di detta &#8211; sia pur approssimativa &#8211; distinzione, si può già cogliere la singolarità della responsabilità per danno erariale. In quest&#8217;ultima fattispecie, infatti, è dato riscontrare l&#8217;ibridazione di elementi appartenenti tanto allo schema della responsabilità civilistico &#8211; risarcitoria, quanto alla struttura di quella pubblicistico &#8211; sanzionatoria.<br />
A fronte di questo evidente &#8220;bifrontismo&#8221;, parte della dottrina ha risolto il problema della natura giuridica della responsabilità erariale valorizzando alcune specificità della relativa azione, le quali testimonierebbero una assorbente prevalenza della finalità afflittiva<a title="" href="#_ftn91">[91]</a>: l&#8217;azionabilità del rimedio compete alla Procura contabile, e non avviene per iniziativa del danneggiato<a title="" href="#_ftn92">[92]</a>; il criterio minimo di imputazione è quello della colpa grave, anziché lieve, ed è, altresì, riconosciuto uno speciale potere di riduzione al giudice contabile con il quale quest&#8217;ultimo può modulare l&#8217;entità della sanzione posta a carico del convenuto<a title="" href="#_ftn93">[93]</a>.<br />
Proprio nel potere di riduzione si rinviene, secondo i sostenitori della teoria afflittiva, il maggior ostacolo al riconoscimento di una funzione risarcitoria in quanto, tale potere appare del tutto avulso dalla finalità riparatoria che caratterizza l&#8217;azione in sede civile. L&#8217;esercizio del potere di riduzione opererebbe come una graduazione della responsabilità parametrata alla colpa del convenuto (eventualità non contemplata in ambito civile), equiparando il danno erariale ad una misura pienamente afflittiva<a title="" href="#_ftn94">[94]</a>. Secondo tale impostazione, il risarcimento del danno non è incompatibile con la finalità sanzionatoria &#8211; punitiva, ma costituisce viepiù lo «strumento tecnico mediante il quale si determina la sanzione»<a title="" href="#_ftn95"><strong><strong>[95]</strong></strong></a>. In altre parole, l&#8217;entità del danno concretamente prodotto svolgerebbe solo una funzione limitativa, di massimo edittale entro cui calcolare l&#8217;entità della sanzione, non potendo il giudice infliggere una pena che sia superiore, nell&#8217;ammontare, al valore accertato del predetto danno.<a title="" href="#_ftn96">[96]</a><br />
Propendendo per questa ricostruzione, il rapporto con l&#8217;azione civile di responsabilità andrebbe necessariamente ricostruito in termini di reciproca cumulabilità. La misura afflittiva e il risarcimento del danno, infatti, essendo rette da due diverse finalità (deterrente e riparatoria), tra loro complementari, permetterebbero, se utilizzate in concorso, di dare una risposta rimediale più completa alla condotta illecita plurioffensiva realizzata dal danneggiante<a title="" href="#_ftn97">[97]</a>.<br />
Di diverso avviso sono i sostenitori della teoria risarcitoria<a title="" href="#_ftn98">[98]</a>, secondo i quali per configurare una responsabilità amministrativa per danno erariale non sarebbe sufficiente la sola violazione di un obbligo di servizio, essendo altresì necessario dimostrare l&#8217;esistenza di un pregiudizio economico scaturente dalla riscontrata violazione<a title="" href="#_ftn99">[99]</a>. L&#8217;accertamento della violazione dell&#8217;obbligo di servizio non determinerebbe, cioè, un danno <em>in re ipsa</em>, esigendo il riscontro di un effettivo depauperamento nelle casse dell&#8217;Erario che giustifichi la liquidazione di un risarcimento. La somma così ottenuta, inoltre, andrebbe a rimpinguare il patrimonio dell&#8217;effettivo danneggiato (anche persona giuridica privata) individuato dal giudice contabile al momento della liquidazione, ad ulteriore conferma della natura risarcitoria della misura<a title="" href="#_ftn100">[100]</a>. Nel caso delle sanzioni pecuniarie, infatti, esse non spettano mai al soggetto offeso dall&#8217;illecito, bensì ad un ente pubblico pre-individuato, nel cui bilancio è collocata una specifica voce.<a title="" href="#_ftn101">[101]</a><br />
Adottando questa seconda impostazione, come si intuisce, risulta oltremodo difficile ammettere, in via di principio, la contestuale esperibilità dell&#8217;azione civile senza, al contempo, violare la regola, costantemente ribadita dalla Suprema Corte, del divieto di duplicazione delle poste di danno<a title="" href="#_ftn102">[102]</a>.<br />
Il dibattito, non meramente teorico, ha suscitato l&#8217;interesse anche degli organi giudiziari, riversandosi inevitabilmente nelle aule dei tribunali. Al riguardo, si ravvisa che la giurisprudenza della Cassazione, per quanto oscillante, ha teso a valorizzare i profili di diversità tra l&#8217;azione di responsabilità erariale e l&#8217;azione risarcitoria di diritto comune, enucleando una sempre più spiccata funzione afflittivo-sanzionatoria dell&#8217;azione contabile<a title="" href="#_ftn103">[103]</a>. Alla stregua di tale impostazione i due giudizi, civile e contabile, scorrerebbero su due binari paralleli, configurando solo un falso problema di interferenza tra contenziosi perfettamente autonomi e legittimamente concorrenti.<a title="" href="#_ftn104">[104]</a><br />
La Corte dei Conti, viceversa, attribuisce all&#8217;azione della Procura una connotazione eminentemente risarcitoria, sottolineandone la precipua finalità di riparazione del pregiudizio subito dal patrimonio sociale<a title="" href="#_ftn105">[105]</a>. In aderenza a tale orientamento, taluni Autori hanno prospettato un rapporto di alternatività tra le due azioni, invocando ad ulteriore supporto della convinzione maturata, il carattere di esclusività che contraddistingue tradizionalmente la giurisdizione contabile.<a title="" href="#_ftn106">[106]</a><br />
Si può, quindi, comprendere come, specie alla luce delle precisazioni fornite dalle stesse sezioni unite nel 2013, mostrare una preferenza per l&#8217;una o per l&#8217;altra ricostruzione divenga, sul versante operativo, un momento ineludibile<a title="" href="#_ftn107">[107]</a><em>.</em> Nel caso di società pubblica <em>in house</em>, infatti, venuta meno la &#8220;superficie riflettente&#8221; della personalità giuridica, la distinzione tra azione sociale e azione del singolo socio scompare, sicché tutti i danni al patrimonio sociale diventano anche, ineluttabilmente, danni diretti al patrimonio pubblico.<br />
Esaminando le diverse prospettazioni illustrate, la tesi risarcitoria sembra poggiare su argomenti di difficile confutazione. E ciò, specie ove si consideri l&#8217;aspetto pratico del rimedio, che finisce per andare a ristorare le casse della società mal gestita.  Pare, in estrema sintesi che, specialmente nel caso dell&#8217;<em>in house</em>, un&#8217;entità patrimoniale diretta a rimpinguare specificamente il patrimonio del soggetto danneggiato (avente, nel caso di specie, natura privatistica), mal si concili con la logica della sanzione, istituto, quest&#8217;ultimo, che risponde ad esigenze di tutela indifferenziata della collettività e che, per tale ragione, può essere comminata a prescindere dall&#8217;individuazione di un effettivo depauperamento patrimoniale.<br />
Ciò nondimeno, si impone una precisazione. Specie in assenza di una legge che disponga espressamente in tal senso, non sembra che il propendere per la funzione risarcitoria della responsabilità contabile implichi un&#8217;esclusione <em>sic et simpliciter </em>dell&#8217;azione civile in materia. Potrebbe, infatti, trovare maggiori consensi una ipotesi di lettura intermedia che, ricostruendo il rapporto tra le due azioni in chiave di sussidiarietà e non di reciproca esclusione <em>tout court</em>, consenta di conciliare la funzione riparatoria del rimedio contabile con il divieto di duplicazione delle poste risarcibili.<a title="" href="#_ftn108">[108]</a><br />
Posto che il risultato cui mirano le due azioni è il medesimo (reintegrare il patrimonio della società <em>in house</em>) sia pur con modalità di perseguimento in concreto differenti, taluni autori hanno ipotizzato un utilizzo dell&#8217;azione civile in funzione complementare ed ancillare rispetto all&#8217;azione contabile<a title="" href="#_ftn109">[109]</a>.<br />
Nel dettaglio, si è fatto notare che, qualora il danno al patrimonio sociale, per le particolari caratteristiche del giudizio innanzi alla Corte dei Conti<a title="" href="#_ftn110">[110]</a>, non sia stato interamente riparato in sede contabile, il socio pubblico potrebbe sfruttare l&#8217;azione civile di cui all&#8217;art. 2393, c.c., per ottenere la piena reintegrazione del pregiudizio economico subito. Il rimedio dell&#8217;azione di responsabilità civilistica costituirebbe, in definitiva, lo strumento per rivalersi, innanzi al giudice ordinario, dei danni cagionati al patrimonio dell&#8217;ente pubblico, in via residuale.<br />
Tale evenienza potrebbe astrattamente verificarsi, ad esempio, quando la sanzione comminata dal giudice contabile, specie se consequenziale all&#8217;esercizio di un potere di riduzione, non sia integralmente riparatoria del pregiudizio effettivo subito dalla società <em>in house</em>. In tal caso, infatti, non parrebbero sussistere ostacoli normativi o di principio alla proponibilità di un&#8217;azione sociale nei confronti dell&#8217;amministratore, chiamato a rispondere in sede civile, della quota-parte del risarcimento mancante per ottenere un pieno ristoro del pregiudizio subito.<br />
Analoga soluzione può assistere la società in house nel caso in cui l&#8217;illecito dell&#8217;amministratore sia maturato al di fuori del rapporto di servizio con detto ente, trattandosi di condotte con un impatto negativo sul patrimonio sociale, ma il cui compimento non si connette al rapporto di impiego o di servizio con l&#8217;ente pubblico, neppure in base al nesso (minimo) di occasionalità necessaria<a title="" href="#_ftn111">[111]</a>.<br />
La prospettata complementarietà tra azione civile e contabile, riconducendo nell&#8217;alveo della giurisdizione ordinaria quelle condotte che sono pubbliche solo negli effetti (<em>ex post</em>), ma hanno causa e fondamento (<em>ex ante</em>) in moduli di azione esclusivamente privatistici, potrebbe auspicabilmente contemperare due diverse esigenze. Da un lato, garantire che la P.a. ottenga il ristoro dell&#8217;intero pregiudizio cagionato dall&#8217;amministratore, e non solo della parte di danno accertabile nei limiti strutturali dell&#8217;azione contabile; dall&#8217;altro, far sì che il giudizio contabile non divenga un &#8220;sostituto emergenziale&#8221; della tutela (generale) civilistica, ma mantenga l&#8217;ambito di cognizione (speciale) che gli è proprio, ossia, accertare e quantificare un danno che, per la peculiarità del soggetto da cui promana (dipendente pubblico) e su cui impinge (erario), giustifica il ricorso alla particolare &#8220;sensibilità&#8221; del Giudice dell&#8217;erario.<a title="" href="#_ftn112">[112]</a></div>
<div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> In <em>Fallimento</em>, 2014, 33, nonché in <em>Società</em>, 2014, 55 ed in <em>Urb. e app.</em>, 2014, 395.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Tra gli Autori che affrontano diffusamente il tema della responsabilità amministrativo-contabile si segnalano, senza pretesa di esaustività, TENORE V. (a cura di), <em>La nuova corte dei conti: responsabilità, pensioni, Controlli</em>, Milano, 2013; GARRI F., DAMMICO G., LUPI A., DELLAVENTURA P., <em>I giudizi innanzi alla Corte dei Conti. Responsabilità, conti, pensioni. Istituti e rassegna della giurisprudenza</em>, Milano, 2007<em>;</em> SCIASCIA M<em>., Manuale di dritto processuale contabile</em>, Milano, 2003; SAITTA F., <em>L&#8217;istruttoria del processo contabile nello spirito del novellato art. 111 della Costituzione </em>in <em>Riv. Corte Conti</em>, 2005, n. 6, 345 ss., VERDE G., <em>Il giudizio di responsabilità amministrativa: lineamenti di una riforma alla luce dei principi del giusto processo</em>, in <em>Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile (Ad un decennio dalle riforme)</em>, Milano, 2006. Per un ampia disamina delle specificità della giurisdizione contabile rispetto alla giurisdizione amministrativa <em>stricto sensu</em> si rinvia a PAJNO A., <em>Il riparto di giurisdizione</em> in S. CASSESE (a cura di), <em>Trattato di  diritto amministrativo</em>, parte speciale, vol. 5, II ed., Milano, 2003. Sulla configurazione della responsabilità amministrativo-contabile come responsabilità finanziaria si veda SANTORO P., <em>L&#8217;illecito contabile</em> <em>e la responsabilità amministrativa</em>, Santarcangelo di Romagna, 2011, 88 e ss. Evidenzia il ruolo del principio del buon andamento dell&#8217;amministrazione, quale cardine dell&#8217;azione di responsabilità contabile, TIGANO F., <em>Corte dei conti e attività amministrativa,</em> Torino, 2008, 162 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Per limitarsi ad alcune delle pronunce più recenti, la maggior parte delle quali costituiranno oggetto di più approfondita analisi nel prosieguo della trattazione, si veda, ad es., Cass. civ., Sez. un., 19 dicembre 2009, n. 26806<em>, </em>in <em>Giur. Comm.</em>, 2011, II, 315 e ss., con nota di FIORANI L.E., <em>Le azioni di responsabilità nelle società a partecipazione pubblica</em> e in  <em>Foro Amm. CDS,</em> 2010, 59 e ss., con note di TENORE V., <em>La giurisdizione della Corte dei conti sulle s.p.a. a partecipazione pubblica</em> e SINISI M., <em>Responsabilità amministrativa di amministratori e dipendenti di s.p.a. a partecipazione pubblica e riparto di giurisdizione: l&#8217;intervento risolutivo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione</em>; Cass. civ, Sez. un., 15 gennaio 2010, n. 519<em>, </em>in <em>Società</em>, 2010, 803 e ss. con nota di GHIGLIONE P. e BIALLO M., <em>Responsabilità degli amministratori di società a partecipazione pubblica: l&#8217;orientamento delle SS.UU.</em>; Cass. civ., Sez. un., 23 febbraio 2010, n. 4309 in <em>Foro It.,</em> 2010, I, 1775, con nota di CAPONI R.,DALFINO D., PROTO PISANI A., SCARSELLI G., <em>In difesa delle norme processuali; </em>Cass. civ., Sez. un., 5 luglio 2011, n. 14655<em>, </em>in <em>Foro Amm. CDS,</em> 2011, 2299; Cass. civ., Sez. un., 7 luglio 2011, n. 14957<em>, </em>in <em>Foro It., </em>2012, I, 831 (ove il danno consisteva nella perdita di valore di una quota di partecipazione in società poi dichiarata fallita); Cass. civ., Sez. un., 12 ottobre 2011, n. 20941, in <em>Foro It.</em>, 2012, I, 831; Cass. civ., Sez. un., 9 marzo 2012, n. 3692, in <em>Foro Amm. CDS, </em>2012, 1498, con nota di NICODEMO G.F.<em>, Società pubbliche e</em> <em>responsabilità amministrativa: le Sezioni Unite della Cassazione ritornano</em> <em>sulla questione di giurisdizione;</em> Cass. civ., Sez. un., 23 marzo 2013, n. 7374, in <em>Guida Dir</em><em>.,</em> 2013, 23, 57; Cass. civ., Sez. un., 5 aprile 2013, n. 8352<em>, </em>in <em>Foro Amm. CDS, 2013</em>, 1836; Cass. civ., Sez. un., 3 maggio 2013, n. 10299, in <em>Società</em>, 2013, 974, con nota di FIMMANÒ F., <em>La giurisdizione sulle &#8220;società pubbliche&#8221;</em>; e, da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 2 settembre 2013, n. 20075, in <em>Giornale Dir. Amm.</em>, 2013, 1079, con nota di LIMENTANI M. e VERONELLI M., <em>Responsabilità contabile</em>. Con una più spiccata propensione ad estendere i confini della giurisdizione contabile anche nei confronti di amministratori di enti privati, si segnalano<em>, ex multis</em>, Cass. civ., Sez. un., 9 aprile 2010, n. 8429<em>, </em>in <em>Società</em>, 2010, 1177 con nota di CAPRARA A.,<em> Sul d.g. di società in mano pubblica decide la Corte dei Conti se il patrimonio danneggiato è pubblico</em>; Cass. civ., Sez. un<em>.,</em> 15 febbraio 2007, n. 3367, in <em>Foro Amm. CDS</em>, 2007, 1373; Cass. civ., Sez. un., 9 maggio 2011, n. 10063, in <em>Foro It., </em>2012, I, 832; Cass. civ., Sez. un., 27 settembre 2006, n. 20886, in <em>Foro It</em>., 2007, I, 2484, con nota di D&#8217;AURIA G., <em>Responsabilità amministrativa per attività di natura discrezionale e per la gestione di società pubbliche: a proposito di alcune sentenze delle sezioni unite</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Cfr. CASETTA E., <em>Manuale di Diritto Amministrativo &#8211; L&#8217;organizzazione amministrativa</em>, Milano, 2013, 95.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> Cfr. le pronunce indicate alla nota 2.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> Tra le decisioni più significative con cui la Corte dei Conti ha teso ad allargare sensibilmente l&#8217;ambito della propria giurisdizione, si ricorda Corte conti, sez. I, App., 3 novembre 2005, n. 356, in <em>Foro Amm. CDS</em>, 2005, 3432 e ss. con nota di VENTURINI L.,  <em>L&#8217;azione di responsabilità amministrativa nell&#8217;ambito delle società per azioni in mano pubblica. La tutela dell&#8217;interesse pubblico</em>, il quale rileva come i processi di &#8220;privatizzazione&#8221; dei moduli di azione della P.A., innescati nell&#8217;ottica di incrementarne efficienza, non hanno ridimensionato la giurisdizione della Corte dei Conti ma, al contrario, ne hanno cagionato un maggior radicamento, correlato alla sussistenza di un soggetto pubblico anche nelle nuove forme (privatistiche) che questo può rivestire, dovendo adottarsi quale criterio distintivo l&#8217;elemento, oggettivo, del fine ultimo perseguito. Nello stesso senso, Corte conti, sez. Lombardia, 4 marzo 2008, n. 135, in www.corteconti.it; Corte conti, sez. Lombardia, 25 gennaio 2005, n. 22, in <em>Foro Amm. TAR,</em> 2005, 280; Corte conti, sez. Trentino Alto Adige, 1 giugno 2006, n. 58, in www.corteconti.it<em>.; </em>Corte conti, sez. Lombardia<em>,</em> 5 settembre 2007, n. 448,  in <em>Foro Amm. TAR,</em> 2007, 2921.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> Cfr. Cass. civ., Sez. un., 1 luglio 2001,  n. 9649, in <em>Foro It</em>., 2001, I, 2790, in cui si legge che, rispetto agli enti pubblici economici, sussiste giurisdizione contabile limitatamente agli atti che si configurino come espressione di poteri autoritativi di natura pubblicistica<em>. </em>Pertanto, con riguardo ad illeciti commessi dagli amministratori e dai dipendenti nell&#8217;ambito dell&#8217;esercizio dell&#8217;attività imprenditoriale, l&#8217;accertamento della relativa responsabilità risarcitoria confluisce necessariamente nell&#8217;alveo della giurisdizione ordinaria. In senso sostanzialmente conforme, già Cass. civ., Sez. un., 12 giugno 1999, n. 334, in <em>Giust. Civ. Mass., </em>1999, 1344.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> Cfr. Cass. civ.,  Sez. un., 1 luglio 2001,  n. 9649, cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> Si veda, tra le prime in tal senso, Corte cost., 5 febbraio 1992, n. 35, in <em>Giur. Cost</em>., 1992, 178 e ss., in cui la Consulta riconosce la rilevanza di un nuovo modulo di azione della P.A., che consiste nell&#8217;inserire, all&#8217;interno dell&#8217;organizzazione pubblica, delle strutture privatistiche al fine di realizzare, in via indiretta, finalità pubbliche connesse all&#8217;esercizio delle proprie competenze.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> Come è noto, l&#8217;amministrazione svolge attività amministrativa non solo quando esercita pubbliche funzioni e poteri autoritativi, ma anche quando, nei limiti consentiti dall&#8217;ordinamento, persegue le proprie finalità istituzionali mediante un&#8217;attività disciplinata in tutto od in parte dal diritto privato. Così, tra le altre, Cass. civ., Sez. un., 22 dicembre 2003, n. 19667, in <em>Foro Amm. CDS</em>, 2004, 693, con nota di URSI R., <em>Verso la giurisdizione esclusiva del giudice contabile: la responsabilità erariale degli amministratori delle imprese pubbliche</em>; Cass. civ., Sez. III<em>, </em>16 ottobre 2008, n. 25268, in <em>Foro Amm. CDS</em>, 2009, 74.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> La definizione del soggetto pubblico in ragione dell&#8217;attività svolta piuttosto che della forma giuridica adottata, aveva reso necessaria un&#8217;ulteriore distinzione, volta a circoscrivere i casi in cui la costituzione e la partecipazione in società private costituiva nient&#8217;altro che una «scelta organizzativa» dell&#8217;ente pubblico, finalizzata alla esternalizzazione di attività strumentali (c.d. modulo della gestione diretta), rispetto alle ipotesi in cui la forma societaria costituisce il mezzo adoperato dall&#8217;ente pubblico per lo svolgimento di attività di impresa in un mercato concorrenziale. Si veda in particolare Corte cost., 1 agosto 2008, n. 326, in <em>Giornale Dir. Amm</em>., 2009, 11, con nota di URSI R., <em>La corte costituzionale traccia i confini dell&#8217;art. 13 del Decreto bersani</em>. La Corte costituzionale ha ricondotto le norme dirette «a definire i confini tra l&#8217;attività amministrativa e l&#8217;attività d&#8217;impresa, soggetta alle regole del mercato», «alla competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile» e «in materia di tutela della concorrenza»: si veda in proposito Corte cost.<em>,</em> 8 maggio 2009, n. 148, in <em>Giur. Cost</em>., 2009, 1598, con nota di BOTTINO G., <em>Le amministrazioni pubbliche e la costituzione, o la partecipazione, di società a capitale pubblico: la legittimità costituzionale dei limiti previsti nell&#8217;odierna legislazione statale.</em> In realtà si ritiene che, indipendentemente dalla natura dell&#8217;attività svolta, la società a partecipazione pubblica sia per l&#8217;ordinamento un imprenditore commerciale e come tale vada assoggettato al relativo statuto, a cominciare dalle procedure concorsuali: cfr. FIMMANÒ F., <em>La società in mano pubblica, anche se in house, è soggetta alle procedure concorsuali, </em>in <em>Fallimento</em>, 2013, 1290. Nello stesso senso, IBBA C., <em>Forma societaria e diritto pubblico, </em>in <em>Riv. Dir. Civ</em>., 2010, I, 365.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> Cass. civ, Sez. un., 22 dicembre 2003, n. 19667, cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> Cfr. Cass. civ., Sez. un., 22 dicembre 2003, n. 19667, cit., anche in <em>Giur. It</em>., 2004, 1834 e ss., con nota di ASTEGIANO G., <em>Gli illeciti degli amministratori e dei dipendenti degli enti pubblici economici: dal giudice ordinario al giudice contabile, </em>il quale evidenzia come, fino a prima della sentenza in commento, la Cassazione adottasse un criterio di riparto di giurisdizione basato sulla &#8220;sfera&#8221; di attività, distinguendo tra illeciti compiuti nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività imprenditoriale, conoscibili dal giudice ordinario, ed illeciti commessi nell&#8217;esercizio di poteri pubblici o di organizzazione dell&#8217;ente, sindacabili dal giudice contabile. L&#8217;applicazione pratica del criterio  risentiva peraltro della notevole difficoltà di distinguere, in concreto, fra atti inerenti all&#8217;esercizio dell&#8217;impresa e atti che incidono sull&#8217;organizzazione dell&#8217;ente.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> Cfr. ASTEGIANO G., op. cit., secondo cui tale ricostruzione implica evidentemente una interpretazione più estesa dell&#8217;art. 103, 2° comma, Cost., che riconosca la giurisdizione della Corte dei conti in tutti i casi nei quali nello svolgimento di un&#8217;attività pubblica (da intendersi in senso lato) vi sia l&#8217;impiego di fondi pubblici, indipendentemente dalle modalità con le quali viene svolta l&#8217;attività e dalle forme adottate dal soggetto agente. L&#8217;Autore tiene tuttavia a precisare che tale criterio (generale) attributivo della giurisdizione al giudice contabile può essere applicato «solo agli agenti degli enti che siano controllati in modo pieno ed esclusivo dallo Stato o da altro ente pubblico e non ai dipendenti od amministratori di enti aventi natura societaria, che vedano la partecipazione al capitale sociale di soci non pubblici<em>»:</em> per le c.d. società miste resterebbe dunque applicabile il criterio di ripartizione enucleato dalla precedente giurisprudenza, basato sulla sfera di attività, imprenditoriale o amministrativa, in cui si colloca l&#8217;illecito. Di diverso avviso è invece URSI R., <em>Verso la giurisdizione esclusiva del giudice contabile: la responsabilità erariale degli amministratori delle imprese pubbliche,</em> op. cit., ad avviso del quale l&#8217;ineludibile oggettivizzazione del concetto di attività amministrativa ha portato ad una progressiva inconsistenza del requisito (soggettivo) della natura pubblica dell&#8217;ente.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a> Si veda Cass. civ., Sez. un., 26 febbraio 2004, n. 3899, in  <em>Foro It</em>., 2005, I, 2675, con nota di D&#8217;AURIA G., <em>Amministratori e dipendenti di enti economici e società pubbliche: quale revirement della cassazione sulla giurisdizione di responsabilità amministrativa?.</em> Sottolinea l&#8217;Autore come «l&#8217;ancoraggio della responsabilità amministrativa alla natura oggettivamente pubblica dell&#8217;attività o del servizio da esse svolto», richiami necessariamente «il collaudato e pragmatico criterio di collegamento costituito dal rapporto di servizio tra la figura soggettiva privata e l&#8217;amministrazione o ente pubblico». Al di fuori di tale rapporto di servizio, le società partecipate non sono soggette alla giurisdizione del giudice contabile, «benché finanziate da bilanci pubblici». Circostanza che dovrebbe rendere insignificante la partecipazione maggioritaria o minoritaria dell&#8217;Amministrazione al capitale della società, «con la conseguenza che tali figure in nulla differiscono, ai fini di cui si tratta, da tutti gli altri soggetti privati».  Tra le decisioni successive  conformi si segnala, <em>ex multiis</em>, Cass. civ., Sez. un.,  25 maggio 2005, n. 10973,  in  <em>Giust. Civ. Mass.,</em> 2005, 5, e Cass. civ., Sez. un., 4 novembre 2009, n. 23332, in  <em>Foro It.,</em> 2010, 5, 1534, con cui la Suprema Corte ha affermato la giurisdizione della Corte dei Conti sull&#8217;azione di responsabilità promossa nei confronti di amministratori di una società privata cui un ente pubblico aveva affidato la gestione del proprio patrimonio immobiliare.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> Cfr. Cass. civ., Sez. un., 26 febbraio 2004, n. 3899, cit., che ha ravvisato detti caratteri nell&#8217;impianto ed esercizio di mercati annonari all&#8217;ingrosso di Milano.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> Cfr. D&#8217;AURIA G., <em>Amministratori e dipendenti di enti economici e società pubbliche: quale revirement della cassazione sulla giurisdizione di responsabilità amministrativa?,</em> op. cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> Cfr. Cass. civ., Sez. un., 26 febbraio 2004, n. 3899, cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> La dottrina, peraltro, non ha mancato di segnalare i limiti di tale ricostruzione alla luce del comma 4 art. 1 della legge n.  20 del 1994, norma che configura come soggetto passivo di responsabilità amministrativa anche colui il quale abbia arrecato danno ad un&#8217;amministrazione diversa da quella di appartenenza (c.d. danno &#8220;trasversale&#8221; o &#8220;obliquo&#8221;). Fattispecie, come si intuisce, nella quale non è ravvisabile alcun rapporto di impiego o di servizio tra soggetto danneggiante ed ente pubblico  danneggiato. In questi termini, SALVAGO S., <em>La giurisdizione della corte dei conti in relazione alla posizione dei soggetti responsabili ed a quella degli enti danneggiati,</em> in <em>Giust. Civ.,</em> 2010,  2497.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> Si veda PIGA e<strong>., </strong><em>Giurisdizione della corte dei conti nei confronti degli amministratori di società di capitali (società in house e società mista) partecipate dagli enti locali per la gestione di servizi pubblici a rilevanza economica alla luce del processo di privatizzazione e di liberalizzazione</em> in <em>Foro Amm. CDS</em>, 2007, 2669, il quale, in merito alla questione se anche gli amministratori della società pubblica (in particolare, della società <em>in house</em>) debbano rispondere nei  confronti dei creditori sociali ai sensi dell&#8217;art. 2394 c.c. davanti al giudice ordinario, rileva che sarebbe ingiusto comprimere il diritto del  creditore sociale solo perché in tale tipo di società appaiono assorbenti gli interessi generali di carattere pubblicistico. In senso sostanzialmente analogo, IBBA C., <em>Azioni ordinarie di responsabilità</em> <em>e azione di responsabilità amministrativa nelle società in mano pubblica. Il rilievo della disciplina privatistica. </em>in <em>Riv. Dir. Civ</em>., 2006, II, 145 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a> Sulla specifica tematica vedi, più diffusamente,  <em>infra,</em> par. 8</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> In <em>Foro Amm</em>. <em>CDS</em>, 2010, 59.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a> La soluzione raggiunta, comportando un&#8217;evidente compressione della giurisdizione contabile, è stata oggetto di vivace critica da parte di TENORE V., <em>La giurisdizione della Corte dei conti sulle s.p.a. a partecipazione pubblica</em>, in <em>Foro Amm. CDS</em>, 2010, 92 e ss., il quale ha ritenuto che devolvere il prevalente contenzioso sui danni a società a partecipazione pubblica al giudice «ordinario si tradurrà, fatalmente, in un numero minore di azioni risarcitorie nei confronti dei vertici gestionali non essendo il giudice civile titolare di azione obbligatoria e officiosa come la Corte dei conti, e potendosi l&#8217;a.g.o. attivare solo su citazione di soci sovente latitanti, pavidi o talvolta (non è da escludere) collusi con i vertici gestionali autori di illeciti». Favorevole, per contro, alla tesi della Cassazione SINISI M., <em>Responsabilità amministrativa di amministratori e dipendenti di s.p.a. a partecipazione pubblica e riparto di giurisdizione: l&#8217;intervento risolutivo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione,</em> in <em>Foro Amm. CDS</em>, 2010, 77 e ss., che ha messo in luce come i due rimedi, civile e contabile, siano perfettamente coordinabili, in quanto, nelle società a partecipazione pubblica, il socio pubblico è di regola in grado di tutelare egli stesso i propri interessi sociali mediante l&#8217;esercizio delle azioni civili a ciò preposte.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a> Sul punto, la ricostruzione su cui poggia la decisione di legittimità aderisce alla tesi prospettata da IBBA C., <em>Azioni ordinarie di responsabilità</em> <em>e azione di responsabilità amministrativa nelle società in mano pubblica. Il rilievo della disciplina privatistica</em> op. cit. (posizione ribadita con analoghe argomentazioni anche nel successivo contributo <em>Responsabilità degli amministratori di società pubbliche e giurisdizione della corte dei conti</em> in <em>Giur. Comm</em>., 2012, 641),  il quale, con l&#8217;obiettivo di verificare se e in che misura la responsabilità amministrativa fosse conciliabile con la disciplina civilistica della responsabilità societaria, ipotizza una «conclusione differenziata a seconda che il comportamento lesivo degli amministratori avesse colpito il patrimonio del socio pubblico o il patrimonio della società»<em>.</em> Sostiene l&#8217;Autore che, nel primo caso, la tutela della finanza pubblica possa essere perseguita esclusivamente davanti alla magistratura contabile, senza che ciò interferisca con la tutela di altri interessi; nel secondo caso invece il risarcimento non può che avvenire a beneficio della società, in quanto solo una volta che risulti reintegrato il patrimonio sociale (direttamente danneggiato dall&#8217;amministratore) sarà riparato anche il pregiudizio subito (indirettamente) da  soci e creditori. In sostanza, è la stessa esigenza di tutelare i diritti dei creditori sociali e di eventuali soci privati a escludere l&#8217;ammissibilità dell&#8217;azione amministrativa per questo secondo tipo di danno, il che, si badi bene, vale anche nell&#8217;ipotesi in cui il risarcimento fosse liquidato dalla Corte dei Conti a beneficio della società e non dell&#8217; Erario. L&#8217;azione amministrativa, difatti, ha presupposti e conseguenze che limitano l&#8217;effetto riparatorio (dalla natura tendenzialmente parziaria della responsabilità al potere riduttivo della sanzione), «sicché ammetterla equivarrebbe a menomare le finalità di riequilibrio patrimoniale proprie della responsabilità civilistica (ovvero a costringere a una &#8220;moltiplicazione dei giudizi&#8221;, ove si ritenesse configurabile una successiva azione in sede civile per il danno residuo)»<em>.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref25">[25]</a> La Cassazione chiarisce, peraltro, che il limite alla giurisdizione contabile, applicabile nei confronti degli amministratori di spa pubblica, non sussiste, invece, per le ipotesi di responsabilità di privati funzionari di enti pubblici economici (quali, ad esempio, i consorzi per la gestione di opere), anche per i danni conseguenti allo svolgimento dell&#8217;ordinaria attività imprenditoriale. Infatti, i predetti enti «restano nell&#8217;alveo della pubblica amministrazione pur quando eventualmente operino imprenditorialmente con strumenti privatistici».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref26">[26]</a> «Ad opposta conclusione si deve invece pervenire nel caso in cui l&#8217;azione sia proposta per reagire ad un danno cagionato al patrimonio della società. [&#8230;] Dei danni diretti, cioè di quelli prodotti immediatamente nella sfera giuridico &#8211; patrimoniale del socio e che non consistano nella semplice ripercussione di un danno inferto alla società, solo il socio stesso è legittimato a dolersi; di quelli sociali, invece, solo alla società compete il risarcimento, di modo che per il socio anche il ristoro è destinato a realizzarsi unicamente nella medesima maniera indiretta in cui si è prodotto il suo pregiudizio<em>». </em>Così, Cass. civ., Sez. un., 19 dicembre 2009, n. 26806 cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref27">[27]</a> Peraltro, resterebbe in ogni caso garantita la facoltà, per il procuratore, di esercitare l&#8217;azione di responsabilità contabile anche a fronte di un danno al patrimonio sociale, ancorché esclusivamente nei confronti di chi, all&#8217;interno del socio/ente pubblico, abbia omesso di esercitare l&#8217;azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori infedeli, con conseguente danno alla società partecipata e, in via riflessa, all&#8217;ente pubblico stesso. In argomento, cfr. SINISI M., <em>Responsabilità amministrativa di amministratori e dipendenti di s.p.a. a partecipazione pubblica e riparto di giurisdizione: l&#8217;intervento risolutivo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione,</em> op. cit., la quale sostiene che nel caso in cui si ometta l&#8217;esercizio delle azioni di responsabilità civilistica, e da tale omissione l&#8217;ente pubblico abbia a subire un pregiudizio, è sicuramente prospettabile l&#8217;azione del procuratore contabile, non già nei confronti dell&#8217;amministratore della società partecipata, bensì nei confronti di chi, «in qualità di rappresentante dell&#8217;ente partecipante, o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio ed abbia in tal modo pregiudicato il valore della partecipazione».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref28">[28]</a> In questo senso, cfr. già Cass. civ., Sez. un., 1 marzo 2006, n. 4511, in <em>Foro Amm. CDS</em>, 2006, 745, e in <em>Dir. e Giust.</em>, 2006, 15, 91, con nota di OLESSINA A., <em>Come cambia la giurisdizione contabile &#8211; la competenza cresce a macchia d&#8217;olio &#8211; conta la natura degli obiettivi, non la qualità dei soggetti</em>. La Cassazione, pur decidendo con riguardo ad un&#8217;ipotesi differente, riconosce che la giurisdizione della Corte dei conti in tema di danno erariale non dipende dalla natura o qualità del soggetto che ha causato il danno, ma da quella di chi l&#8217;ha patito. Conformemente, Cass. civ., Sez. un.<em>,</em> 3 marzo 2010, n. 5019,  in <em>Foro Amm. CDS</em>, 2010, 528; Cass. civ., Sez. un., 12 luglio 2010, n. 16286, in <em>Foro It</em>., 2011, 509, che, rimarcando la distinzione tra danno sociale e danno erariale, riconosce la giurisdizione del giudice civile in ordine all&#8217;azione di risarcimento dei danni subiti dalla società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite dei suoi dirigenti, mentre assegna alla Corte dei conti la giurisdizione sull&#8217;azione di responsabilità che, nei confronti dei medesimi soggetti, trovi fondamento nel danno all&#8217;immagine subito dallo Stato o da enti pubblici azionisti della società; Cass. civ.,  Sez. un., 5 luglio 2011, n. 14655, in <em>Giust. Civ</em>., 2012, 1287; Cass. civ., Sez. un., 7 luglio 2011,  n. 14957, e Cass. civ., Sez. un.,  12 ottobre 2011,  n. 20901 e 20941, tutte in <em>Foro It.</em>, 2012, 831; Cass. civ., Sez. un.,  25 marzo 2013, n. 7374, in <em>Guida Dir</em>., 2013, 23, 57. In dottrina, evidenzia la necessità di distinguere le perdite conseguenti al normale rischio d&#8217;impresa da quelle propriamente qualificabili come danno erariale SINISI M., <em>Questioni di responsabilità amministrativa nell&#8217;ambito dell&#8217;impresa pubblica: vecchi e nuovi dubbi,</em> in <em>Foro Amm. CDS</em>, 2009, 2986, allo scopo di evitare che qualunque riduzione del patrimonio sociale, anche quelle ricadenti nell&#8217;alea dell&#8217;attività imprenditoriale, possa essere fonte di responsabilità amministrativa.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref29">[29]</a> Tra i contributi più recenti sulla figura della società <em>in house</em> si può citare MENTO S., <em>Il controllo analogo sulle società in house pluripartecipate da enti pubblici</em>, in <em>Giornale Dir. Amm</em>., 2013, 495, il quale definisce l&#8217;affidamento <em>in house</em> come modalità di assegnazione ad un soggetto giuridico di attività di rilievo pubblico, rispondente all&#8217;esigenza ed alla volontà delle amministrazioni di realizzare le funzioni ad esse demandate dalla legge rivolgendosi non al mercato (inteso quale platea indistinta di operatori che possono fornire le utilità di cui ha bisogno la pubblica amministrazione), ma avvalendosi di peculiari strutture societarie talmente compenetrate con e nell&#8217;apparato burocratico da risultare una<em> longa manus </em>dell&#8217;ente pubblico; MAZZAMUTO M., <em>L&#8217;apparente neutralità comunitaria sull&#8217;autoproduzione pubblica: dall&#8217;in house al Partenariato &#8220;Pubblico-Pubblico&#8221;</em> (nota a Corte giust. CE 19 dicembre 2012, n. 159), in <em>Giur. It</em>., 2013, 1415, che chiarisce come  l&#8217;autoproduzione pubblica possa assumere diverse forme, per il tramite: a) di un servizio interno alla stessa P.A. (c.d. aziende-organo) o, con la nuova terminologia, di un <em>in house </em>in senso stretto; b) di un ente distinto controllato dalla P.A. (<em>in house</em> in senso ampio); c) di un ente distinto controllato insieme ad altri soggetti pubblici (<em>in house</em> in senso ampio a controllo congiunto); d) di un rapporto contrattuale con altri soggetti pubblici (Partenariato Pubblico-Pubblico).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref30">[30]</a> In questo senso, di recente, Cass. civ., Sez. un., 26 marzo 2014, n. 7177, in <em>Giust. Civ. Mass.</em>, 2014, che ribadisce come per società <em>in house</em> debba intendersi quella costituita da uno o più enti pubblici per l&#8217;esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente tali enti possano esser soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici. La nozione di società <em>in house</em> ha dunque carattere funzionale, in quanto elaborata esclusivamente ai fini dell&#8217;applicazione delle norme sulla concorrenza in materia di appalti pubblici. Il carattere funzionale della nozione emerge sin dalla prima sentenza della Corte di giustizia CE in materia, Corte giust. CE, 18 novembre 1999, causa C-107/98, in <em>Riv. It. Dir. Pubbl. Comunit.</em>, 2000, 1399 e ss., con commento di GRECO G., <em>Gli affidamenti</em> <em>«in house</em>» <em>di servizi e forniture, le concessioni di pubblico servizio e il principio della</em> <em>gara</em>, in cui si afferma che l&#8217;applicazione delle disposizioni sugli appalti pubblici richiede la presenza di un rapporto di alterità tra le parti del contratto affidato, situazione che non si verifica nel caso della società <em>in house</em>. In altri termini, l&#8217;affidamento del servizio pubblico ad una tale società integra una forma di delegazione interorganica (non intersoggettiva) per lo svolgimento del servizio, in presenza della quale eccezionalmente si ammette la deroga all&#8217;applicazione del principio e del metodo competitivo nei casi di affidamento di lavori, forniture o servizi da parte da parte di soggetti pubblici o organismi di diritto pubblico. Va peraltro sottolineato che il Giudice comunitario, che inizialmente aveva richiesto i soli requisiti del controllo analogo e dell&#8217;attività prevalente per legittimare la deroga alle regole sulla concorrenza, ha successivamente preteso l&#8217;ulteriore condizione dell&#8217;appartenenza pubblica dell&#8217;intero capitale sociale, non derogabile neanche in presenza di partecipazioni private minoritarie (cfr. Corte giust. CE, 11 gennaio 2005, causa C-26/03, <em>Statd Halle, </em>in <em>Giur. Comm</em>., 2007, 60, con nota di OCCHILUPO R<strong>., </strong><em>L&#8217;ordinamento comunitario, gli affidamenti in house e il nuovo diritto societario</em>); in parziale difformità si segnala Corte  giust. CE, 21 luglio 2005, causa C-231/03, <em>Coname</em>, in <em>Foro Amm. CDS</em>, 2005, 2004, con nota di GAVERINI F., <em>Nuove precisazioni in tema di in house providing e di «controllo» sulla partecipazione, non meramente simbolica, degli enti al capitale delle società che gestiscono pubblici servizi</em>, secondo cui l&#8217;affidamento diretto di servizi (c.d. affidamento senza gara o  <em>in house</em>) a società miste (che dunque non presentino il requisito della totale partecipazione pubblica al capitale) è ammissibile solo nel caso in cui l&#8217;ente societario sia stato costituito a quello specifico scopo, in quanto il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento è garantito dall&#8217;espletamento della procedura di gara per l&#8217;individuazione del socio privato (diversamente, nel caso di affidamento successivo del servizio a società miste già costituite, non è mai possibile procedere all&#8217;affidamento senza gara).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref31">[31]</a> «D&#8217;altro canto, se non risulta possibile configurare un rapporto di alterità tra l&#8217;ente pubblico partecipante e la società <em>in house</em> che ad esso fa capo, è giocoforza concludere che anche la distinzione tra il patrimonio dell&#8217;ente e quello della società si può porre in termini di separazione patrimoniale, ma non di distinta titolarità. Dal che discende che, in questo caso, il danno eventualmente inferto al patrimonio della società da atti illegittimi degli amministratori, cui possa aver contribuito un colpevole difetto di vigilanza imputabile agli organi di controllo, è arrecato ad un patrimonio (separato, ma pur sempre) riconducibile all&#8217;ente pubblico: è quindi un danno erariale, che giustifica l&#8217;attribuzione alla Corte dei conti della giurisdizione sulla  relativa azione di responsabilità»<em>.</em> Cfr. Cass. civ., Sez. un., 25 novembre 2013, n. 26283, cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref32">[32]</a> Cfr. Cass. civ., Sez. un., 25 novembre 2013, n. 26283, cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref33">[33]</a> Cfr. Cass. civ., Sez. un., 25 novembre 2013, n. 26283, cit. Afferma la Corte che «(..)entro certi limiti una siffatta anomalia la si potrebbe ancora giustificare, in un contesto storico nel quale la causa lucrativa delle società di capitali è andata via via sbiadendosi in favore di una concezione che vede in quelle società dei modelli organizzativi utilizzabili per scopi diversi<em>».</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref34">[34]</a> Cfr. Cass. civ., Sez. un., 25 novembre 2013, n. 26283, cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref35">[35]</a> Si legge testualmente in Cass. civ., Sez. un<em>.</em>, 25 novembre 2013, n. 26283, cit. che «se non risulta possibile configurare un rapporto di alterità tra l&#8217;ente pubblico partecipante e la società in house che ad esso fa capo, è giocoforza concludere che anche la distinzione tra il patrimonio dell&#8217;ente e quello della società si può porre in termini di separazione patrimoniale, ma non di distinta titolarità»<em>.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref36">[36]</a> Cfr. Corte giust. CE, 13 ottobre 2005, causa C-458/03, <em>Parking Brixen,</em> in <em>Giust. Civ</em>., 2006, 13, con nota di IAIONE C., <em>Gli equilibri instabili dell&#8217; in house providing fra principio di auto-organizzazione e tutela della concorrenza. evoluzione o involuzione della giurisprudenza comunitaria?, </em>che evidenzia come i pubblici poteri siano liberi di decidere se fornire un servizio di interesse generale in prima persona ovvero affidare tale compito a un soggetto terzo, pubblico o privato, ma l&#8217; <em>in house providing</em>, con i suoi rigorosi requisiti, «rappresenta il crinale lungo il quale si determina la legittimità della scelta fra gestione diretta ed esternalizzazione del servizio pubblico, fra autoproduzione e concorrenza»</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref37">[37]</a> MALTONI A., <em>Gli atti «prodromici» delle p.a. che incidono sulla struttura e sul funzionamento delle società partecipate: una categoria da definire. considerazioni in tema di limiti dell&#8217;autonomia negoziale delle p.a</em>., in <em>Riv. It. Dir. Pubbl. Comunit</em>., 2013, 151, sostiene che le disposizioni che limitano l&#8217;autonomia negoziale delle amministrazioni pubbliche, ponendo un divieto di addivenire alla costituzione di determinati tipi di contratti associativi, costituiscono eccezione alla regola secondo cui, nell&#8217;ambito dell&#8217;attività di diritto privato delle p.a., vi è una generale soggezione al diritto comune.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref38">[38]</a> In tal senso, ANTONIOLI M., <em>Analisi e riflessioni in tema di responsabilità amministrativa, società a partecipazione pubblica e riparto fra le giurisdizioni,</em> in <em>Dir. Proc. Amm</em>., 2013, 835. Sulla stessa scia si colloca anche DEMURO I., <em>La compatibilità del diritto societario con il c.d. modello in house providing per la gestione dei servizi pubblici locali,</em> in <em>Giur. Comm</em>., 2006, II, 780, secondo cui non è ammissibile un&#8217;ingerenza del socio pubblico tale da &#8220;imporre&#8221; agli amministratori il rispetto delle esigenze proprie della gestione del servizio pubblico, in quanto un simile scenario non tiene conto: a) del potere esclusivo di gestione degli amministratori; b) che l&#8217;interesse sociale consiste nella gestione del servizio pubblico, e che qualora  esso non venga perseguito saranno esperibili gli ordinari rimedi societari. Sulla piena confluenza dell&#8217;interesse pubblico nell&#8217;interesse sociale, si veda l&#8217;autorevole opinione di OPPO G., <em>Pubblico e privato nelle società partecipate, </em>in <em>Riv. Dir. Civ.,</em> 2005, 156, secondo cui l&#8217;interesse di cui è portatrice la partecipazione pubblica può essere ricondotto alla funzione concreta della società e quindi alla sua causa concreta; difatti «l&#8217;interesse pubblico può servirsi del diritto privato, ma non può chiedere al diritto privato più di quanto esso può dare e deve accettare del diritto privato ciò che gli è essenziale» (cfr. OPPO G., <em>Diritto privato e interessi pubblici</em>, in <em>Riv. Dir. Civ</em>, 1994, 41). Sul punto, si veda anche Cass. civ., Sez. un., 19 dicembre 2009, n. 26806, cit., secondo cui  «la scelta della pubblica amministrazione di acquisire partecipazioni in società private implica il suo assoggettamento alle regole proprie della forma giuridica prescelta».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref39">[39]</a> Cfr. PALLOTTA A., <em>Servizi pubblici locali: affidamenti in house e società miste nella più recente giurisprudenza, </em>in <em>Riv. It. Dir. Pubbl. Comunit., </em>2008, 191.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref40">[40]</a> Con queste parole, GALGANO F.- GENGHINI R., <em>Il nuovo diritto societario. Le nuove società di capitali e cooperative</em>, in <em>Tratt. Dir. Comm. e Dir. Pubb. Eco. </em>a cura di Galgano, Padova, 2004, vol. XXIX, 459, in cui si soggiunge che «la gestione dell&#8217;impresa sociale è materia nella quale gli amministratori possono legittimamente respingere ogni ingerenza dell&#8217;assemblea e disattendere ogni direttiva o istruzione.»</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref41">[41]</a> Confusione, peraltro, affermata (in termini di «identica titolarità») ma poi immediatamente smentita dall&#8217;asserita «separazione» tra i due patrimoni. I giudici di legittimità hanno così coniato in via giurisprudenziale e senza una previsione normativa una sorta di patrimonio separato, destinato ad uno specifico affare (la gestione di un servizio pubblico), a guisa della fenomenologia<br />
contemplata dall&#8217;art. 2447 <em>bis </em>e ss., c.c. (cfr. FIMMANÒ F., <em>La giurisdizione sulle &#8220;società in house providing&#8221;</em>, in <em>Società</em>, 2014, 55 e ss.)</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref42">[42]</a> Si veda FIMMANÒ F., <em>La giurisdizione sulle &#8220;società in house providing&#8221;</em>, op.cit., il quale afferma che laddove si verifichi l&#8217;ipotesi di controllo analogo contemplato dalle sezioni unite, ci troviamo di fronte ad un caso di violazione, <em>in re ipsa</em>, delle regole dettate dal codice civile in tema di direzione e coordinamento, fonte di responsabilità diretta verso soci e creditori <em>ex </em>art. 2497, c.c., di responsabilità risarcitoria aggiuntiva di chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi abbia consapevolmente tratto beneficio (art. 2497 comma 2, c.c.)<em>; </em>si ricade, pertanto, nell&#8217;ipotesi di responsabilità dell&#8217;ente pubblico per abuso del dominio.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref43">[43]</a> Cfr., URBANO G., <em>Le società a partecipazione pubblica tra tutela della concorrenza, moralizzazione e amministrativizzazione,</em> in <a href="http://www.amministrazioneincammino.luiss.it">www.amministrazioneincammino.luiss.it</a></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref44">[44]</a> Cfr. Cass. civ., Sez. un., 2 dicembre 2013, n. 26936, in <em>Società</em> 2014, 230, con commento di  CARBONE V. e GIUFFRÈ R., <em>Limiti alla giurisdizione della corte dei conti</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref45">[45]</a>  L&#8217;art. 2449 c.c. costituisce una norma speciale del tipo società per azioni. Difatti, se da diritto comune spetta alla assemblea il potere di nomina dell&#8217;organo di amministrazione e di controllo, la disposizione in esame, di contro, consente, quantomeno nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, a che amministratori o sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza siano nominati al di fuori del procedimento assembleare, in misura proporzionale alla partecipazione che lo Stato o gli enti pubblici hanno nel capitale sociale e qualora lo statuto contenga una apposita previsione in tal senso. Per un approfondimento su <em>ratio</em> e finalità della disposizione si rinvia a GALGANO F.- GENGHINI R., <em>Il nuovo diritto societario. Le nuove società di capitali e cooperative</em>, in op. cit., 461, e ABBADESSA P., <em>La nomina diretta di amministratori di società da parte dello Stato e di enti pubblici (problemi ed ipotesi)</em>, in <em>Impresa Ambiente</em>, 1975, 377 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref46">[46]</a> La nozione di controllo di cui all&#8217;art. 2359 c.c. comprende tanto il controllo c.d. &#8220;di diritto&#8221; (disponibilità della maggioranza dei voti nell&#8217; assemblea della controllata), di cui al n. 1, quanto quello c.d. &#8220;di fatto&#8221;, a sua volta articolato in controllo &#8220;interno&#8221; (o azionario), di cui al n. 2, ed &#8220;esterno&#8221; (o contrattuale), di cui al n. 3. In entrambe le ipotesi di controllo di fatto, l&#8217;ente partecipante è in grado di esercitare una c.d. influenza dominante, che consiste nella possibilità di «orientare, imponendo la propria volontà, le linee di politica aziendale della controllata»<em>. </em>Nel caso controllo esterno contrattuale l&#8217;esercizio dell&#8217;influenza avviene grazie alla sussistenza di relazioni commerciali tali da determinare uno stato di dipendenza economica. In tal senso DONATIVI V., <em>Impresa e gruppo nella legge antitrust, </em>Milano, 1996, 142; GALGANO F., <em>Il nuovo diritto societario</em>, Padova, 2003, 146.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref47">[47]</a> In tal senso, ROMANO S.A., <em>L&#8217;affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, </em>Milano, 2011, 18 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref48">[48]</a> <em>Ex multis</em>, GAVERINI F., <em>Nuove precisazioni in tema di in house providing e di «controllo» sulla partecipazione, non meramente simbolica, degli enti al capitale delle società che gestiscono pubblici servizi, </em>op. cit.; GIOVANNELLI M.,<em> Verso il tramonto degli affidamenti diretti, </em>in <em>Urb. e app., </em>2007, 984. Si segnala peraltro che le ultime proposte della Commissione UE sono orientate nel senso di consentire l&#8217;esclusione dalle regole sulla concorrenza anche a fronte di una partecipazione privata, purché essa sia priva di poteri decisionali.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref49">[49]</a> Cfr. Cass. civ., Sez. un<em>.,</em> 25 novembre 2013, n. 26283, cit.: «(..)ciò che davvero è difficile conciliare con la configurazione della società di capitali, intesa quale persona giuridica autonoma e distinta dai soggetti che in essa agiscono e per il cui tramite essa stessa agisce, è la totale assenza di un potere decisionale suo proprio, in conseguenza del totale assoggettamento dei suoi organi al potere gerarchico dell&#8217;ente pubblico titolare della partecipazione sociale.»</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref50">[50]</a> Cfr. FIMMANÒ F., <em>La giurisdizione sulle &#8220;società in house providing&#8221;</em>, op.cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref51">[51]</a> Sul punto si veda VASSALLI G.<em> Tipicità e corrispondenza al tipo,</em> voce XLIV, in <em>Enc. Dir</em>., Milano, 1992, 535 «La tipicità è un problema di fattispecie legale, o comunque astratta. Ad essa fa riscontro la corrispondenza o conformità al tipo che è invece problema di fattispecie concreta».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref52">[52]</a> Cfr. LUISO F. P., <em>Le questioni di rito</em> in <em>Diritto Processuale civile</em>,  <em>I processi speciali, </em>Milano, 2013, 22, secondo cui «è, appunto, principio generale che il modo di essere della situazione sostanziale dedotta in giudizio si determina, ove sia rilevante per le questioni di rito (giurisdizione, competenza, legittimazione, ecc.) sulla base della domanda e non sulla base dell&#8217;istruttoria effettuata ai fini del merito.»</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref53">[53]</a> Nei limiti in cui si possa effettivamente parlare di categoria e non di mera qualifica.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref54">[54]</a>  «Il velo che normalmente nasconde il socio dietro la società è dunque squarciato: la distinzione tra socio (pubblico) e società (in house) non si realizza più in termini di alterità soggettiva. L&#8217;uso del vocabolo società qui serve solo allora a significare che, ove manchino più specifiche disposizioni di segno contrario, il paradigma organizzativo va desunto dal modello societario; ma di una società di capitali, intesa come persona giuridica autonoma cui corrisponda un autonomo centro decisionale e di cui sia possibile individuare un interesse suo proprio, non è più possibile parlare», così Cass. civ., Sez. un., 25 novembre 2013, n. 26283, cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref55">[55]</a>  Il problema delle possibili ripercussioni delle affermazioni della Suprema Corte è ben messo in luce da RORDORF R., <em>Le società partecipate fra pubblico e privato, </em>in <em>Società</em>, 2013, 1326, il quale, proprio con riguardo alle società pubbliche, evidenzia come le affermazioni su questo specifico terreno sono portatrici di molteplici riflessi &#8211; per esempio nella materia del diritto concorsuale ed in quella del diritto del lavoro &#8211; dei quali occorre tener conto. Pur se si voglia predicare un approccio eclettico, o meramente funzionale, non si può ignorare che con larghissima probabilità «l&#8217;affermazione di un determinato principio ad opera delle sezioni unite della Cassazione, benchè magari formulata solo per decidere un regolamento di giurisdizione, è suscettibile di avere un&#8217;eco in ambiti diversi, se in quegli ambiti ugualmente ci si trovi poi a discutere della natura giuridica di tali società ed argomentare sull&#8217;applicabilità a dette società or di questa or di quella disciplina giuridica generale o di settore».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref56">[56]</a> L&#8217; abuso della personalità giuridica integra un fenomeno di utilizzazione anormale della struttura societaria da parte dell&#8217;imprenditore, il quale dà vita ad una società o addirittura ad un gruppo di società al solo fine di interporre tra sé ed i terzi creditori uno schermo, rappresentato appunto dalla persona giuridica, in grado di garantire il beneficio della responsabilità limitata per le obbligazioni assunte nell&#8217;esercizio dell&#8217;impresa. Si veda, in tal senso, M. FABIANI, <em>Società insolvente e responsabilità del socio unico</em>, in <em>Quaderni di Giur. comm.</em>, n. 195, Milano, 1999, 87.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref57">[57]</a> Aggiunge la Suprema Corte (Cass. civ., Sez. un., 25 novembre 2013, n. 26283, cit.) che<em> «</em>pare difficile dubitare che siffatta norma esprima un principio di ordine generale, ove si consideri la molteplicità e la rilevanza degli effetti giuridici potenzialmente implicati nel riconoscimento della natura pubblica di un ente.»</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref58">[58]</a> In tal senso, Cass. civ., Sez. I, 27 settembre 2013, n. 22209, in <em>Giornale Dir. Amm.</em>, 2014, 53, in cui si afferma che è proprio dall&#8217;esistenza di specifiche normative di settore che, negli ambiti da esse delimitati, attraggono nella sfera del diritto pubblico anche soggetti di diritto privato, che può ricavarsi a contrario, che, ad ogni altro effetto, tali soggetti continuano a soggiacere alla disciplina privatistica. Nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, 6 dicembre 2012,  n. 21991, in  <em>Giust. Civ. Mass</em>., 2012, 1385, secondo cui le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un&#8217;attività commerciale sono assoggettabili a fallimento, indipendentemente dall&#8217;effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall&#8217;inizio del concreto esercizio dell&#8217;attività d&#8217;impresa, al contrario di quanto avviene per l&#8217;imprenditore commerciale individuale. Per la dottrina, si veda GIULIETTI W., <em>Fallibilità, situazione debitoria e responsabilità amministrativa nelle società pubbliche,</em> in <a href="http://www.giustamm.it">www.giustamm.it</a>, il quale sostiene che neppure il rapporto funzionale con l&#8217;ente partecipante può riflettersi sulla disciplina normativa applicabile all&#8217;organizzazione societaria, che rimane quella ordinaria prevista dal codice civile.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref59">[59]</a> In tal senso si veda Cass. civ., Sez. un., 9 marzo 2012, n. 3692, in <em>Foro Amm. CDS,</em> 2012, 1496, con nota di NICODEMO G. F., <em>Società pubbliche e responsabilità amministrativa: le sezioni unite della cassazione ritornano sulla questione di giurisdizione, </em>secondo cui la qualificazione della società come organismo di diritto pubblico, rileva solo sul piano della disciplina di derivazione comunitaria in materia di aggiudicazione degli appalti ad evidenza pubblica, non influendo minimamente sul diverso piano della responsabilità amministrativa-risarcitoria dell&#8217;amministratore o del dipendente nei confronti della società. In senso sostanzialmente conforme, Cass. civ., Sez. un., 7 luglio 2011, n. 14957, in <em>Foro It</em>., 2012, I, 831; Cass. civ., Sez. un., 5 luglio 2011, n. 14655,  in <em>Foro Amm. CDS</em>, 2011, 2299. Nello stesso senso, FIMMANÒ F., <em>La giurisdizione sulle &#8220;società in house providing&#8221;</em>, op. cit., secondo cui «una cosa è l&#8217;imprenditore commerciale (società  a partecipazione pubblica o meno, o concessionaria di servizio beni pubblici), che resta sempre tale ed assoggettato al relativo statuto, ed altra cosa è la sua qualificazione ai fini delle norme cui assoggettare la sua particolare attività.»</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref60">[60]</a> Cfr. Cass. civ., Sez. un., 25 novembre 2013, n. 26283, cit. : «L&#8217;uso del vocabolo società qui serve solo allora a significare che, ove manchino più specifiche disposizioni di segno contrario, il paradigma organizzativo va desunto dal modello societario (..)»</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref61">[61]</a> Così, correttamente, GIUILETTI W., <em>Fallibilità, situazione debitoria e responsabilità amministrativa nelle società pubbliche</em>, op. cit. Nello stesso senso, tra gli altri, ROMAGNOLI G., <em>La responsabilità amministrativa dei componenti degli organi di gestione delle società a partecipazione pubblica. Tra &#8220;brusche frenate&#8221; e &#8220;annunciate accelerazioni</em>&#8220;, in <em>RDS</em>, 2011, 187 e ss; TENORE V., <em>La giurisdizione della Corte dei Conti sulle s.p.a. a partecipazione pubblica</em>, in <em>Foro Amm. CDS</em>, 2010, 71.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref62">[62]</a> Sul punto CINTIOLI F<em>., Società in mano pubblica, interesse sociale e nuove qualificazioni della giurisprudenza</em>, in <em>www.giustamm.it</em>, 2014, secondo cui «Se queste società non sono soggetti giuridici diversi dalla p.a. ed esprimono un fenomeno di autonomia patrimoniale &#8220;minore&#8221; rispetto a quello della personalità giuridica, ne dovrebbe seguire che i due patrimoni sono destinati a confondersi e che i creditori della società dovrebbero poter aggredire direttamente il patrimonio dell&#8217;amministrazione. Il che la sentenza non giunge ancora ad affermare in modo esplicito». Nello stesso senso sembra porsi anche FIMMANÒ F., <em>La giurisdizione sulle &#8220;società in house providing&#8221;</em>, op.cit., il quale equipara la società <em>in house</em>  all&#8217;unica ipotesi di patrimonio separato ammessa dal legislatore in deroga al principio generale di cui all&#8217;art. 2740 c.c., ossia, all&#8217;istituto del patrimonio destinato ad uno specifico affare (art. 2447-bis). Sottolinea in particolare l&#8217;Autore che «anche se per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la Spa risponde nei limiti del patrimonio destinato allo stesso, il legislatore fa salva la responsabilità<br />
illimitata del patrimonio generale per le obbligazioni derivanti da fatto illecito, sorte evidentemente dopo la gemmazione.»</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref63">[63]</a> L&#8217;Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 16 aprile 2008 n. 15/E  (di recente ribadita anche dalla ris. del 30 maggio 2014 n. 56/E) ha affermato che<em>,</em> sul piano tributario, il modello <em>in house </em>è del tutto irrilevante.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref64">[64]</a> Si veda Trib. Verona, 19 dicembre 2013, in www.ilcaso.it il quale affermato che l&#8217;esenzione dalle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo prevista per gli enti pubblici dall&#8217;articolo 1, comma 1, l. fall. deve essere applicata anche alle società <em>in house</em>, così come sancito nella sentenza delle sezioni unite, non essendo configurabile un rapporto di alterità tra l&#8217;ente pubblico partecipante e la società. In senso opposto, cfr., invece Trib. Pescara<em>,</em> 14 gennaio 2014 (che richiama Cass. civ., Sez. un., 15 aprile 2005, n. 7799) in www.ilcaso.it, 2014 che ha sancito l&#8217;assoggettabilità alla procedura di concordato preventivo delle società <em>in house</em> in quanto la legge non prevede alcuna apprezzabile deviazione, rispetto alla comune disciplina privatistica delle società di capitali, per le società miste incaricate della gestione di servizi pubblici istituiti dall&#8217;ente locale. Nello stesso senso Trib. Modena, 10 gennaio 2014 in www.ilcaso.it<em>,  </em>il quale ha ammesso una S.r.l. <em>in house</em> al concordato, ritenendo che, in difetto di diversa qualificazione legislativa, resti valido il principio generale della assoggettabilità alle procedure concorsuali delle imprese che abbiano assunto la forma societaria iscrivendosi nell&#8217;apposito registro e quindi volontariamente assoggettandosi alla disciplina privatistica</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref65">[65]</a> Si veda Cass. civ., Sez. I, 27 settembre 2013, n. 22209, cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref66">[66]</a> La Corte ( Cass. civ., Sez. I, 27 settembre 2013, n. 22209 cit.) afferma che non può condividersi la ricostruzione della ricorrente, secondo «cui la verifica dell&#8217;applicabilità alle società in mano pubblica di discipline di settore pubblico o privato, in difetto di specifiche disposizioni normative, va compiuta di volta in volta, a seconda della materia di riferimento ed in vista degli interessi tutelati dal legislatore.»</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref67">[67]</a> Cfr. Cass. civ., Sez. I, 27 settembre 2013, n. 22209 cit., «Va in primo luogo escluso che peculiarità, tali da giustificare l&#8217;equiparazione ad un ente pubblico di società a partecipazione pubblica, si rinvengano sul piano del soggetto, ossia dell&#8217;ente giuridico &#8220;società&#8221;, e del modo in cui sono disciplinati la sua organizzazione ed il suo funzionamento, e i rapporti esistenti, al suo interno, fra i diversi organi che vi operano. E ciò vale anche nel caso in cui norme legislative o statutarie pongano limiti alla autonomia degli organi deliberativi, posto che la volontà negoziale della società pubblica, pur se determinata da atti propedeutici dell&#8217;amministrazione, si forma e si manifesta secondo le regole del diritto privato.»</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref68">[68]</a> Così, Cass. civ., Sez. un<em>.,</em> 25 novembre 2013, n. 26283, cit. Già prima la Cassazione aveva evidenziato che una società non muta la sua natura di soggetto di diritto privato soltanto perché un ente pubblico è titolare di una parte o della totalità del suo capitale, potendo in tal modo, indirettamente, influenzarne le scelte organizzative ed operative secondo le regole proprie del diritto societario, pur se sulla base di determinazioni adottate dai propri organi secondo le regole proprie del diritto amministrativo, essendo anche in tal caso possibile distinguere la sfera delle situazioni giuridicamente riferibili alla società e/o ai suoi organi da quella delle situazioni giuridicamente riferibili all&#8217;ente pubblico e/o ai suoi organi. Cfr., in particolare Cass. civ., Sez. un., 15 aprile 2005, n. 7799, in <em>Società</em>, 2006, 870; Cass. civ., Sez. un.,  4 marzo 2009, n. 5161, in <em>Repertorio Foro It.</em> 2009, voce &#8220;Impiegato dello Stato e pubblico&#8221;, n. 410. <em>Contra</em>, Cass. civ., Sez. un., 3 maggio 2005, n. 9096, in <em>Giornale Dir. Amm.</em>, 2005, 1186 e ss., con nota di COGLIANI S. e GIARDINO E., <em>S.p.a. partecipate da soggetti pubblici: l&#8217;iscrizione nell&#8217;elenco speciale annesso all&#8217;albo degli avvocati,</em> e di GOISIS F., <em>L&#8217;applicazione di discipline pubblicistiche a una società in mano pubblica longa manus del socio dominante,</em> in cui si afferma che  la qualificazione di un ente come società di capitali, non è sufficiente ad escludere la natura di istituzione pubblica dell&#8217;ente stesso, dovendosi procedere, volta per volta, alla valutazione concreta.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref69">[69]</a> In tal senso si veda FIMMANÒ F., <em>La giurisdizione sulle &#8220;società in house providing&#8221;</em>, op.cit., secondo cui alla sentenza del supremo consesso andrebbe riconosciuta una valenza meramente &#8220;<em>settoriale</em>&#8220;, che si limiti al profilo della giurisdizione <em>escludendo</em><em> qualunque altro profilo che non attenga al rapporto tra partecipante e partecipato</em>. In altri termini, la personalità giuridica verrebbe meno solo nel rapporto sociale tra società ed ente pubblico ai fini di poter affermare la (piena) giurisdizione della Corte dei Conti sulla società <em>in house</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref70">[70]</a> Precisa, al riguardo, Cass. civ., Sez. un., 25 novembre 2013, n. 26283, cit., che «[&#8230;] la distinzione tra il patrimonio dell&#8217;ente e quello della società si può porre in termini di separazione patrimoniale, ma non di distinta titolarità.»</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref71">[71]</a>  Sul concetto di danno non patrimoniale si veda MESSINETTI D., <em>Danno giuridico,</em> agg. I, in <em>Enc. Dir.</em>, Milano, 1997, 477 e ss.,  secondo cui l&#8217;elaborazione di tale nozione ha «l&#8217;effetto pratico di rendere &#8220;compatibili&#8221;, e quindi recepibili nell&#8217;àmbito delle tecniche risarcitorie, rigidamente strutturate in regole della disciplina normativa (art. 1223, 1225-1227 c.c., con l&#8217;estensione prodotta dall&#8217;art. 2056 c.c.), taluni risultati della prassi sociale, che non rientrano immediatamente nei modelli dell&#8217;appropriazione, presupposti dall&#8217;interpretazione corrente del contesto normativo richiamato dalla disciplina in questione»;  MAZZAMUTO S.,<em> Il danno non patrimoniale contrattuale, </em>in <em>Europa e Dir. Priv.,</em> 2012, 437, secondo cui la peculiarità indiscussa del danno non patrimoniale è costituita dalla strutturale irriducibilità di tale perdita ad una misura oggettiva di natura economica; sulla differenza tra danno patrimoniale e non patrimoniale; BILOTTA F., <em>Dalla tutela della famiglia alla tutela della vita privata e familiare, </em>in <em>Resp. Civ. e Prev</em>., 2014, 279, il quale afferma che, se innanzi a un danno patrimoniale la constatazione dell&#8217;ingiustizia si accompagna sempre, sul lato della quantificazione del danno, all&#8217;esistenza di una valutazione di mercato delle utilità sottratte alla vittima, in presenza di un danno non patrimoniale una tale valutazione non è possibile e sono gli operatori del diritto che devono conferire valore alle utilità di cui il danneggiato è stato privato.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref72">[72]</a>  Il danno non patrimoniale può venire in rilevo «sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell&#8217;agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell&#8217;ente e, quindi, nell&#8217;agire dell&#8217;ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l&#8217;ente di norma interagisca». Cfr. Cass. civ., Sez. III, 4 giugno 2007, n. 12929 in  <em>Giust. Civ</em>., 2008, 1998, con nota di DELLI PRISCOLI L., <em>Diritti della personalità, persone giuridiche e società di persone, </em>secondo cui la giurisprudenza e la dottrina hanno svolto un lavoro di adattamento alle persone giuridiche (e, in particolare, alle società) dei diritti della personalità, tradizionalmente riferiti solo a persone fisiche: così ad esempio si parla di diritto all&#8217;identità commerciale e non semplicemente all&#8217;identità, di diritto alla reputazione commerciale e non alla reputazione, di immagine commerciale e non solo di immagine; nello stesso senso, <a href="http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1676580&amp;IdUnitaDoc=0&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=0&amp;Pagina=0&amp;NavId=1459818145">Cass. civ., Sez. III, 12 dicembre 2008, n. 29185, </a>in <em>Giust. Civ. Mass</em>., 2008, 1766.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref73">[73]</a> Sul punto si veda CHINDEMI D., <em>Il danno erariale in materia di responsabilità medico-sanitaria, </em>in <em>Resp. Civ. e Prev</em>., 2011, 1166B, secondo cui la lesione dell&#8217;immagine deve rilevare come negativo riflesso del comportamento antidoveroso (e doloso) del soggetto incardinato nella struttura della P.A. che deteriora ed offusca l&#8217;immagine dell&#8217;Amministrazione Pubblica la quale, per definizione, deve possedere, diffondere e difendere valori di onestà, correttezza, trasparenza, legalità ed affidabilità.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref74">[74]</a>  Senza che rilevi, di volta in volta, il carattere patrimoniale o non patrimoniale della lesione.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref75">[75]</a> La norma fa riferimento ai reati dei dipendenti della P.a. L&#8217;art. 7 (primo periodo) prevede una disciplina specifica per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del c.p.: in questi casi il Procuratore contabile, una volta ricevuta comunicazione dell&#8217;intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, deve promuovere l&#8217;eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato «entro trenta giorni» dal ricevimento. Viceversa, per gli altri reati (secondo periodo dell&#8217;art. 7), non si delinea una disciplina <em>ad hoc</em>, ma  si rinvia al  disposto dell&#8217;art. 129 (comma 3) disp. att. c.p.p., secondo cui il P.M., quando esercita l&#8217;azione penale per un reato che ha cagionato  un danno per l&#8217;erario, deve informare il procuratore regionale presso la Corte dei Conti, dando notizia della imputazione.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref76">[76]</a>  In <em>Resp. Civ. e Prev.,</em> 2011, 280, con nota di ZIVIZ P., <em>L&#8217;eco delle sezioni unite risuona alla corte costituzionale, </em>secondo cui la Corte Costituzionale respinge l&#8217;idea che il pregiudizio vada considerato patrimoniale ove commisurato alle spese necessarie per il ripristino dell&#8217;immagine dell&#8217;ente pubblico, in quanto tale riferimento risulterebbe utile esclusivamente ai fini della quantificazione monetaria del danno. Laddove la P.A. venga effettivamente ad affrontare dei costi per fronteggiare la perdita di prestigio inflitta dall&#8217;illecito del dipendente, tale pregiudizio assume necessariamente carattere patrimoniale (così come va considerato patrimoniale il danno corrispondente alle spese mediche sostenute dalla vittima per fronteggiare una lesione all&#8217;integrità psico-fisica cagionata da un illecito); per quanto invece concerne la liquidazione delle compromissioni relative all&#8217;agire dell&#8217;ente, ai fini della quantificazione, potranno essere assunti a riferimento anche indici di carattere patrimoniale che non vengono però a mutare la natura non patrimoniale del pregiudizio (ad esempio, nel caso di danno non patrimoniale da mobbing subito dal lavoratore, la giurisprudenza tende a quantificare lo stesso sulla base di un criterio riferito alla retribuzione, il che non viene ad incidere sulla natura del pregiudizio stesso). Nello stesso senso, Corte cost<em>.</em>, 28 ottobre 2011, n. 286, in <em>Giur. Cost.,</em> 2011, 3701, secondo cui il fatto che  l&#8217;art. 17 comma 30 <em>ter</em> del D.l. n. 78/2009 limiti l&#8217;ambito applicativo dell&#8217;azione risarcitoria alle ipotesi di sentenze irrevocabili di condanna pronunciate, nei confronti dei dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per i delitti contro la p.a. previsti dal capo I del titolo II del libro II c.p. non si pone in contrasto con i dettato costituzionale. Il legislatore ha, infatti, ritenuto, nell&#8217;esercizio della propria discrezionalità, che soltanto in presenza di condotte illecite che integrino gli estremi di «specifiche fattispecie delittuose, volte a tutelare, tra l&#8217;altro, proprio il buon andamento, l&#8217;imparzialità e lo stesso prestigio dell&#8217;amministrazione», possa essere proposta l&#8217;azione di risarcimento del danno per lesione dell&#8217;immagine dell&#8217;ente pubblico.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref77">[77]</a>  Cfr. Cass. pen., Sez. III, 4 febbraio 2014 (ud. 12 dicembre 2013), n. 5481, in <em>Fisco</em>, 2014, 1170. «Il danno all&#8217;immagine della PA, sia esso perseguito dinanzi alla Corte dei Conti o davanti ad altra A.G., va configurato come danno patrimoniale da &#8220;perdita di immagine&#8221;, di tipo contrattuale, avente natura di danno conseguenza (tale, comunque, da superare una soglia minima di pregiudizio) e la cui prova, secondo il costante orientamento di questa Corte in sede civile, può essere fornita anche per presunzioni e mediante il ricorso a nozioni di comune esperienza.»</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref78">[78]</a>  La Cass. pen., Sez. III, 4 febbraio 2014, n. 5481, cit. precisa che il danno all&#8217;immagine non appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, potendo essere perseguito dinanzi alla Corte dei Conti o davanti ad altra A.G<em>.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref79">[79]</a>  Secondo Cass. pen., Sez. III<em>,</em> 4 febbraio 2014, n. 5481, <em>cit</em>., «si è ritenuto sussistente il danno all&#8217;immagine della PA anche in presenza di reati comuni, sempre, tuttavia, posti in essere da appartenenti alla Pubblica Amministrazione stessa». La Corte, consapevole dello scollamento tra le proprie conclusioni e quanto invece asserito dalla Corte Costituzionale (si veda Corte cost., 15 dicembre 2010, n. 355<em>, </em>cit.) ne dà motivazione soggiungendo che «quella della Consulta è una sentenza di rigetto e pertanto &#8211; a differenza di quelle dichiarative di illegittimità costituzionale, che hanno invece efficacia <em>erga omnes</em>, sulla scorta dell&#8217;insegnamento di questa Corte  &#8211; vincolante (nemmeno in senso assoluto) solo per il giudice del procedimento nel quale la relativa questione è stata sollevata.»</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref80">[80]</a> Aderendo, in questo modo, al filone interpretativo già inaugurato da talune pronunce del giudice contabile. In particolare, cfr. le affermazioni contenute in Corte conti, sez. Toscana, 18 marzo 2011, n. 90 e 2 agosto 2011 n. 277, entrambe in www.corteconti.it, secondo cui l&#8217;art. 7 della legge n. 97 del 2001 andrebbe letto nel senso che la norma, col primo periodo, mira ad introdurre una nuova disciplina per i danni derivanti dai reati contro la pubblica amministrazione, e si preoccupa, con il secondo periodo, di mantenere ferma, per gli altri reati, la disciplina di cui all&#8217;art. 129 (comma 3) <em>disp. att. c.p.p.</em> In altri termini, la procura contabile può chiedere il danno all&#8217;immagine per entrambe le categorie di reati, ma laddove si tratti di reati contro la P.a., deve attendere la sentenza irrevocabile di condanna e, una volta che questa gli sia stata comunicata, non può più esercitare l&#8217;azione dopo che siano decorsi trenta giorni.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref81">[81]</a>  Non è, infatti, pacifico che l&#8217;amministratore della società pubblica, anche <em>in house</em>, sia qualificabile a tutti gli effetti come dipendente pubblico. Va tuttavia segnalato che la Corte dei Conti propende generalmente per un&#8217;interpretazione estensiva della nozione di dipendente pubblico, ritenendo che il rapporto interorganico tra ente pubblico e dirigente non si interrompa in seguito alla nomina di quest&#8217;ultimo come amministratore della società (privata) partecipata dall&#8217;ente (si veda in proposito Corte conti, Sez. contr. Piemonte, 23 ottobre 2013, n. 359, in www.corteconti.it). Rimane da chiarire se possa qualificarsi come dipendente pubblico anche l&#8217;amministratore che, al momento della nomina, non fosse già dipendente dell&#8217;ente pubblico che lo ha nominato</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref82">[82]</a> Si veda in particolare Trib. Milano, Sez. I pen., 26 ottobre 2012, n. 10956, in <em>Danno e Resp</em>., 2013, 871, con nota di DI VETTA G., <em>Danno all&#8217;immagine della p.a.: funzione punitiva?, </em>che, a fronte della commissione di reati tributari (<em>rectius</em> frode fiscale) da parte di soggetti anche non appartenenti alla P.a., ha disposto il risarcimento, in favore dell&#8217;Agenzia delle Entrate costituitasi parte civile, del danno all&#8217;immagine dell&#8217;amministrazione finanziaria, di natura non patrimoniale, consistente nell&#8217;intervenuta negativa percezione sociale dell&#8217;attività dell&#8217;amministrazione, nonché nella diminuzione di credibilità, in ambito nazionale ed internazionale, del sistema tributario nel suo complesso, conseguente alla commissione del fatto di reato.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref83">[83]</a> E ciò, sempreché, in seno alla giurisprudenza della Corte dei Conti, non venga riproposta un&#8217;idea di danno all&#8217;immagine come danno latamente patrimoniale (e, pertanto, inevitabilmente erariale), da ricomprendere, <em>ratione materiae</em>, nella giurisdizione del giudice contabile. Le prime interpretazioni giurisprudenziali della Corte dei Conti (si veda, a titolo esempio<em>, </em>Corte conti, sez. Veneto, 15 gennaio 1999, n. 15, in <em>Foro Amm. CDS</em>, 1999, 2299, e Corte conti, sez. Umbria, 8 marzo 2000, n. 107, in <em>Riv. Corte Conti</em>, 2000, n. 2, II, 133),  infatti, avevano sostenuto  che il danno all&#8217;immagine non è un «danno non patrimoniale, ma  un danno patrimoniale, sia pure inteso in senso ampio. Ciò perché quando si parla di danno morale nei giudizi innanzi alla Corte dei Conti, &#8220;non si fa riferimento al cd <em>pretium doloris</em>, cioè al ristoro di sofferenze fisiche o morali, ma appunto al danno conseguente alla grave perdita di prestigio ed al grave detrimento dell&#8217; immagine e della personalità dello Stato, il quale, se anche non comporta una diminuzione patrimoniale diretta è, tuttavia, suscettibile di una valutazione patrimoniale» (Cass. civ., Sez. un., 25 giugno 1997, n. 5668,  in <em>Giust. pen</em>., 1998, II, 511) .</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref84">[84]</a> La cui positiva configurabilità sembra trovare riscontro in alcune interessanti pronunce della Corte di Cassazione la quale ha affermato che anche per le persone giuridiche è configurabile<em> «</em>il danno non patrimoniale che consegua dalla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all&#8217;art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia del diritti dell&#8217;uomo e delle libertà fondamentali».  Il danno andrebbe individuato nei «disagi e del turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell&#8217;ente o ai suoi membri, e ciò non diversamente da quanto avviene per il danno morale da lunghezza eccessiva del processo subito dagli individui persone fisiche<em>»</em>. Così, Cass. civ., Sez. VI<em>, </em>4 giugno 2013, n. 13986, in<em> Giust. Civ. Mass., </em>2013. In senso conforme, Cass. civ., Sez. I, 1 dicembre 2011, n. 25730, <em>Ivi</em>, 2011; Cass. civ., Sez. I, 30 agosto 2005, n. 17500, in <em>Resp. Civ. e Prev</em>., 2006, 281, con nota di PASQUINELLI C., <em>Legge pinto ed irragionevole durata del processo. la cassazione ammette il danno morale per gli enti collettivi, </em>che evidenzia come la Cassazione ritiene che lo stato di incertezza e disagio che viene a prodursi nei soci o negli amministratori di una persona giuridica (o di un ente non personificato) sarebbe idoneo a legittimare la liquidazione di un pregiudizio paragonabile al patema d&#8217;animo ed alle sofferenze personali in cui un individuo può incorrere a seguito dell&#8217;eccessivo protrarsi di un processo.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref85">[85]</a> Cfr. BIANCA C. M.- PATTI G.- PATTI S., <em>Lessico di diritto civile</em>, Milano, 1995, 716. Sul concetto di sanzione si veda in particolare D&#8217;AGOSTINO F., <em>Sanzione (teoria generale),</em> voce XLI, <em>Enc. Dir</em>., 1989, 303 e ss., secondo cui il tema della sanzione si connette direttamente a quello della libertà<em>, </em>«nella forma concreta che essa assume nell&#8217;essere dell&#8217;uomo, quella della responsabilità; e c&#8217;è responsabilità ogni qual volta l&#8217;uomo agisce nel mondo, vi interviene cioè seguendo regole e princìpi, anziché abbandonandosi all&#8217;impersonalità dell&#8217;accadere naturalistico.»</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref86">[86]</a> Cfr. MIOTTO G., L<em>a funzione del risarcimento dei danni non patrimoniali nel sistema della responsabilità civile</em>, in  <em>Resp. Civ. e Prev</em>., 2008, 188B, il quale distingue la funzione (genericamente) sanzionatoria, da quella punitiva/afflittiva la quale, se intesa come mera finalità di colpire l&#8217;autore del comportamento illecito, è peculiarità delle sole sanzioni di ordine pubblico (o sanzioni <em>stricto sensu</em>).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref87">[87]</a> Si veda Cass. civ., Sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1183, in <em>Giur. It.,</em> 2007, 2724<em>.</em> Afferma la Suprema Corte che «Nel vigente ordinamento l&#8217;idea della sanzione è estranea al risarcimento del danno, così come è indifferente la condotta del danneggiante. Alla responsabilità civile è assegnato il compito precipuo di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, mediante il pagamento di una somma di denaro che tende ad eliminare le conseguenze del danno arrecato. E ciò vale per qualsiasi danno, compreso il danno non patrimoniale o morale, per il cui risarcimento, proprio perché non possono ad esso riconoscersi finalità punitive, non solo sono irrilevanti lo stato di bisogno del danneggiato e la capacità patrimoniale dell&#8217;obbligato, ma occorre altresì la prova dell&#8217;esistenza della sofferenza determinata dall&#8217;illecito.»</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref88">[88]</a> Spetta all&#8217;attore dare la prova della colpa di colui che ha cagionato il danno; tuttavia la prova può essere desunta dai fatti e dalle circostanze di causa ed essere anche presuntiva e ben potendosi, a tale ultimo riguardo, assumere un fatto a fonte di presunzioni in base all&#8217;<em>id quod plerumque accidit</em>: cfr. Cass. civ., Sez. III, 28 ottobre 1980, n. 5795, in <em>Resp. Civ. e Prev</em>., 1981, 392. In dottrina, si veda per tutti BIANCA M., <em>La responsabilità, Diritto civile</em>, V, Milano, 2012<em>, </em>545<em>.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref89">[89]</a> In questo senso SALVI C., <em>La responsabilità civile</em>, in <em>Tratt. Dir. Priv.</em> a cura di Iudica, Zatti, Milano, 1998, 170. Nella responsabilità civile, la dottrina dominante accoglie una nozione oggettiva di colpa, che consiste nella inosservanza della diligenza dovuta secondo adeguati parametri sociali o professionali di condotta (BIANCA M., <em>La responsabilità, Diritto civile</em>, V, Milano, 1995, 575; FRANZONI M., <em>Il danno risarcibile</em>, in <em>Tratt. Franzoni</em>, Milano, 2004, 147; SALVI C. op.cit., 110). Tale concezione tende a sostituire la nozione soggettiva della colpa, legata alla cattiva volontà del soggetto ed alla sua attitudine ad ammettere lo sforzo diligente dovuto (CIAN G., <em>Antigiuridicità e colpevolezza, Saggio per una teoria dell&#8217;illecito civile</em>, Padova, 1966, 169).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref90">[90]</a> In tema di illecito penale (ma il principio è valido per tutto il diritto cd. punitivo), così Cass. pen., Sez. un., 22 gennaio 2009, n. 22676, in <em>Cass. Pen</em>., 2009, 4585.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref91">[91]</a> Aderiscono a questa tesi GIOVAGNOLI R. &#8211; FRATTINI M., <em>Le sanzioni amministrative</em>, Milano, 2009.  Nel medesimo senso, ma con un&#8217;impostazione critica, MERUSI F., <em>Pubblico e privato nell&#8217;istituto della responsabilità amministrativa ovvero la riforma incompiuta</em> in <em>Dir. Amm</em>., 2006, 1 e ss., secondo cui la responsabilità amministrativa riformata va configurata come «una sanzione pecuniaria personale alternativa e sostitutiva rispetto alla responsabilità patrimoniale di diritto comune», il che la rende, peraltro, costituzionalmente illegittima, in quanto la legge non definisce i suoi presupposti, né i criteri per quantificare la sanzione; SALA G., <em>L&#8217;attività istruttoria del procuratore contabile alla ricerca di regole tra (giusto) procedimento e (giusto) processo</em> in <em>Dir. Proc. Amm.</em>, 2011, 419, il quale ritiene che la prospettiva di una responsabilità dal prevalente carattere sanzionatorio sia il più corretto paradigma  di comprensione dell&#8217;istituto, pur ravvisandosi un forte dubbio di compatibilità con il principio costituzionale della riserva di legge nella commisurazione della sanzioni.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref92">[92]</a> La L. 19 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», con le modifiche apportate dal successivo D. L. 21 ottobre 1996, n. 543, ha introdotto rilevanti modifiche alla precedente disciplina della responsabilità amministrativa ed al relativo processo, quali l&#8217;esclusione della perseguibilità degli illeciti imputabili a colpa lieve del soggetto agente, il riconoscimento della natura parziaria e non solidale dell&#8217;obbligazione quando l&#8217;illecito sia imputabile a più soggetti (salvo che per i concorrenti che abbiano agito con dolo), l&#8217;esclusione della trasmissibilità dell&#8217;obbligazione risarcitoria agli eredi, se non nei limiti dell&#8217;illecito arricchimento, l&#8217;insindacabilità giudiziale delle scelte discrezionali. Per un completo esame delle caratteristiche dell&#8217;azione di responsabilità amministrativa e della riforma operata nel biennio 1994-1996 si rinvia a SCIASCIA, <em>Manuale di diritto processuale contabile</em>, Milano, 2003; GARRI F., <em>I giudizi innanzi alla corte dei conti</em>, cit., 1 e 130 e ss.; AA. VV., <em>L&#8217;evoluzione</em> <em>della responsabilità amministrativa</em>, a cura di Schlitzer, Milano, 2002; PILATO S., <em>La responsabilità amministrativa. Profili sostanziali e processuali nelle leggi</em> <em>19/94, 20/94 e 639/96</em>, Padova, 1999.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref93">[93]</a> Il potere riduttivo (cfr. R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 52 secondo comma: «La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto») sarebbe una peculiarità esclusiva del giudizio di responsabilità amministrativa, non assimilabile a nessun altro potere del giudice nel contesto civile. La dottrina esclude, infatti, fermamente ogni analogia tra potere di riduzione e  potere del giudice ordinario <em>ex</em> art. 1226 c.c., il quale presuppone, invece, un danno indeterminabile nel <em>quantum</em>. L&#8217;esercizio del potere di riduzione richiederebbe, invece, che la Corte avesse già stabilito l&#8217;ammontare del danno e che poi lo riduca in ragione delle circostanze oggettive e soggettive riscontrate. Sul punto, si veda SANTORO P., <em>Manuale di contabilità e finanza pubblica</em>, op. cit., 756.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref94">[94]</a> Nel risarcimento civilistico, la liquidazione del danno non prevede alcuna valorizzazione dell&#8217;elemento soggettivo. Sul punto si veda ALTIERI A., <em>La responsabilità amministrativa per danno erariale</em>, Milano, 2012, 23, che afferma come l&#8217;istituto del c.d. potere riduttivo non può essere considerato come facoltà di «ridurre secondo equità la misura del risarcimento del danno, ma va inteso come potere di determinare in concreto la sanzione pecuniaria rappresentata dal risarcimento del danno, in relazione alla gravità della colpa del danneggiante».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref95">[95]</a> Cfr. ALTIERI A., <em>La responsabilità amministrativa per danno erariale</em>, op. cit., 23-24.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref96">[96]</a> Sul punto si veda SCHIAVELLO L., <em>Responsabilità amministrativa</em>, agg. III, in <em>Enc. Dir</em>., Milano, 1999, 909 ss. Si tratterebbe, ad avviso dei sostenitori della teoria afflittiva, di una «sanzione con contenuto patrimoniale equivalente, o parzialmente equivalente, al  danno imputabile (secondo criteri di imputazione delle categorie civilistiche); sicché, si può anche dire che si tratta di una &#8220;sanzione&#8221; che ha come tetto massimo il danno imputabile». L&#8217;Autore evidenzia l&#8217;intrinseca debolezza di questa ricostruzione, riscontrabile anche nel fatto che la sanzione di solito corrisponde a un valore superiore (spesso molto superiore) a quello del bene leso, mentre nella responsabilità amministrativa la somma liquidata corrisponde al danno risarcibile, ovvero ad una parte di questo.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref97">[97]</a> La plurioffensività dell&#8217;evento si realizza in forza della cosiddetta «propagazione intersoggettiva del fatto illecito», e va intesa come la lesione di interessi giuridici riferibili a più titolari tra loro diversi. Cfr. CAMILLETTI F., <em>Il danno non patrimoniale da fatto illecito verso una nuova definizione,</em> in <em>Riv. It. Med. Legale, </em>2007, 283.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref98">[98]</a> Tra questi CASETTA E., <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, cit., 728, che ritiene la locuzione responsabilità civile amministrativa esprimere il <em>genus</em> comune, e SCOCA F.G.,<em> Fondamento storico e ordinamento generale della giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità amministrativa,</em> relazione al 51^ Convegno di studi di scienza dell&#8217;amministrazione,<br />
Varenna 15-17 settembre 2005, su &#8221; Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile (ad un  decennio dalle riforme) &#8220;, Milano, 2006, 1 e ss., per il quale il fatto che il danno, anche se non integralmente risarcibile, costituisca il presupposto di parametrazione della condanna da parte del giudice, e quindi della misura del risarcimento, allontana la responsabilità amministrativa dal modello della responsabilità sanzionatoria.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref99">[99]</a> Se dalla violazione dell&#8217;obbligo di servizio non è derivato un danno economicamente valutabile non vi sarà responsabilità per danno erariale. Ciò che si richiede, in ogni caso, è che la violazione dell&#8217;obbligo di servizio abbia prodotto una ricaduta negativa in termini di efficienza, efficacia ed economicità dell&#8217;azione amministrativa<em>. </em>Cfr. ALTIERI A., <em>La responsabilità amministrativa per danno erariale,</em> op. cit, 145 e ss; TOMASSINI E., <em>Il danno da disservizio,</em> in <em>Riv. Corte Conti</em>, 2005, 334. Per la giurisprudenza si veda, da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 10 marzo 2014, n. 5490, in<em> Giust. Civ. Mass.</em>, 2014, in cui si sottolinea che la presenza di una «specifica e concreta notizia di danno costituisce mera condizione di proponibilità dell&#8217;azione di responsabilità erariale».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref100">[100]</a> Si veda, tra le tante, Corte conti, sez. Lombardia, 23 novembre 2011, n. 682, in <em>Riv. Corte Conti</em>, 2012, 1-2, 279, con cui la ha condannato al risarcimento dei danni una società concessionaria di un ente pubblico non economico (INPDAP) per violazione degli obblighi derivanti dal contratto di concessione. Nel caso di specie, riguardante un contratto per la gestione del patrimonio immobiliare dell&#8217;ente, Il danno è stato liquidato dal giudice non in favore dell&#8217;erario, genericamente, ma nei confronti dell&#8217;INPDAP, in quanto committente. Nello stesso senso, Corte conti, sez. Abruzzo, 27 ottobre 2011, n. 363, in <em>Riv. Corte Conti</em>, 2011, 5-6, 242, in cui il giudice contabile ha condannato il Presidente di una spa interamente partecipata dalla Regione Abruzzo al pagamento, a titolo di risarcimento del danno erariale, <em>in favore della S.p.A</em>. privata e non dell&#8217;ente pubblico Regione Abruzzo.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref101">[101]</a> Si consideri, a titolo di esempio, il Quadro delle Entrate del bilancio statale in www.rgs.mef.gov.it. La sanzione amministrativa, ad es. la «sanzione pecuniaria comminata dal Garante per  la protezione dei dati  personali»,  è contemplata in un capitolo di entrata unitario (2373), interamente pre-assegnato al dipartimento del tesoro: pertanto, l&#8217;Autorità garante, nel momento in cui commina la sanzione, non deve stabilire il soggetto (Regione, ente pubblico, società privata) che sarà destinatario della somma. Viceversa, le entrate spettanti allo Stato a titolo di danno erariale (oltre a non essere qualificate come sanzioni ma come «recupero dei crediti e di  ogni altra somma connessa  ai medesimi, di pertinenza del ministero X, liquidati dalla corte dei  conti con sentenza o  ordinanza esecutiva, a  carico di responsabili per  danno erariale)» sono contemplate in tanti capitoli (3444; 3426; 3448, ecc.) quanti sono i Ministeri potenziali danneggiati. Infatti, solo l&#8217;opera di liquidazione della Corte dei Conti, basata sul giudizio che accerti il soggetto effettivamente inciso il danno (Ministero, Regione, ente locale, società partecipata, ecc), consente di individuare, concretamente, la pertinenza delle somme <em>de quo</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref102">[102]</a> Alla stregua di tale principio, la liquidazione del danno deve ricomprendere tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l&#8217;attribuzione di diverse categorie autonomamente valutabili per pregiudizi identici. Tra le più recenti in materia, Cass. civ., sez. lavoro, 17 dicembre 2013, n. 28137, in <em>Dir. e Giust.,</em> 2013 e Cass. civ., Sez. III, 28 gennaio 2014, n. 1762, <em>ivi</em>, 2014.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref103">[103]</a> «L&#8217;azione del procuratore contabile ha presupposti e caratteristiche completamente diverse dalle azioni di responsabilità sociale e dei creditori sociali contemplate dal codice civile: basta dire che l&#8217;una è obbligatoria, le altre discrezionali; l&#8217;una ha finalità essenzialmente sanzionatoria (onde non implica necessariamente il ristoro completo del pregiudizio subito dal patrimonio danneggiato dalla <em>mala gestio</em> dell&#8217;amministratore o dall&#8217;omesso controllo del vigilante), le altre hanno scopo ripristinatorio; l&#8217;una richiede il dolo o la colpa grave, e solo in determinati casi è esercitabile anche contro gli eredi del soggetto responsabile del danno; per le altre è sufficiente anche la colpa lieve ed il debito risarcitorio è pienamente trasmissibile agli eredi.» Cfr. Cass. civ., Sez. un., 19 dicembre 2009, n. 26806, <em>cit</em>. Nello stesso senso si veda Cass. civ.,  Sez. un.,  4 gennaio 2012, n. 11, in <em>Foro Amm. CDS</em>, 2012, 262, secondo cui la giurisdizione civile da un lato, e la giurisdizione contabile, dall&#8217;altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale e l&#8217;eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell&#8217;azione di responsabilità da far valere davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo ad una questione di giurisdizione; Cass. civ.,  Sez. un.,  24 marzo 2006,  n. 6581, in <em>Foro Amm. CDS</em>, 2006, 1742; Cass. civ., Sez. un., 21 ottobre 2005, n. 20343, in <em>Foro Amm. CDS</em>, 2006, 74. In dottrina, cfr., TENORE V. (a cura di), <em>La nuova corte dei conti: responsabilità, pensioni, Controlli</em>, Milano, 2013, 38.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref104">[104]</a> Aderisce alla tesi della concorrenza dei rimedi RORDORF R., <em>Le società «pubbliche» nel codice civile,</em> in <em>Società</em>, 2005, 42. Nello stesso senso, anche se in una prospettiva problematica,  ROMAGNOLI G.,  <em>Le società degli enti pubblici; problemi e giurisdizioni nel tempo delle riforme</em> in <em>Giur. Comm.,</em> 2006, 473, secondo cui la tesi del concorso di responsabilità resta la più plausibile, in quanto la non coincidenza degli interessi tutelati dalle due azioni emerge dalla distinta natura rispettivamente compensativa di quella civile e sanzionatoria di quella contabile. Nella seconda è peraltro prevista la possibilità di attenuare la condanna rispetto all&#8217;entità del danno accertato <em>ex </em>art. 1, comma 1 bis, L. n. 20/1994, e di concordare per l&#8217;appellante il pagamento di una somma non superiore al terzo della condanna di primo grado <em>ex </em>art. 1, comma 231, L. n. 266/2006, a conferma della inidoneità del processo erariale ad appagare le esigenze di reintegrazione del patrimonio sociale tutelate dal diritto societario.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref105">[105]</a> «L&#8217;azione dell&#8217;attore pubblico non ha funzione direttamente sanzionatoria di una condotta <em>contra legem</em>, ma risarcitoria di un danno suscettibile comunque di valutazione economica, a prescindere dal suo carattere patrimoniale o non patrimoniale». Corte conti, Sez. III, App., 22 luglio 2013, n. 522, in www.iusexplorer.it. Nello stesso senso si veda, <em>ex multiis</em>, Corte conti, sez. Puglia, 6 luglio 2010, n. 444, in <em>Riv. Corte Conti</em>, 2010, 118; Corte conti, sez. Sicilia, 2 dicembre 2003, n. 242, <em>ivi</em>, 2003, 6, 91; Corte conti,  sez. Umbria,  12 ottobre 2009, n. 122, <em>ivi</em>, 2009, 5, 109,  che afferma come la violazione delle norme sulla scelta del contraente, per assumere rilievo di danno erariale, non può prescindere da un effettivo e provato pregiudizio patrimoniale subito dalla finanza pubblica, «salve le ipotesi codificate di responsabilità sanzionatoria che prescindono dal danno e puniscono la mera condotta».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref106">[106]</a> Così VENTURINI L., <em>L&#8217;azione di responsabilità amministrativa nell&#8217;ambito delle società per azioni in mano pubblica. la tutela dell&#8217;interesse pubblico,</em> in <em>Foro Amm. CDS</em>, 2005, 3432, secondo cui è innegabile che nell&#8217;ipotesi in cui il socio danneggiato sia l&#8217;amministrazione o l&#8217;ente pubblico proprietario della quota totalitaria o maggioritaria del capitale azionario, la relativa azione risarcitoria, assumendo caratteri sanzionatori e deterrenti, sia &#8211; per coerenza logico-giuridica e per evitare una parziale sovrapponibilità contro il principio del <em>ne bis in idem</em> &#8211; emarginata dalla sfera di competenza della autorità giudiziaria ordinaria e rientrare invece nella giurisdizione della Corte dei conti. Nello stesso senso RISTUCCIA M., <em>La responsabilità per danno erariale</em>, in AA.VV. (a cura di VOLPI), <em>La responsabilità dei magistrati</em>, Napoli, 2009, 221.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref107">[107]</a> Come visto in precedenza, secondo l&#8217;impostazione adottata dalla Cass. civ., Sez. un., 19 dicembre 2009, n. 26806, cit. &#8211; tuttora valida con riferimento alle società pubbliche non <em>in house</em>-l&#8217;azione della Procura della Corte dei Conti non poteva sovrapporsi all&#8217;azione sociale di responsabilità ex art. 2393 del codice civile, in quanto ciascuna  di esse mirava a reintegrare una diversa tipologia di danno. Il danno lamentato con l&#8217;azione contabile era esclusivamente un danno diretto al patrimonio del singolo socio, non potendosi estendere anche ai danni che costituivano il mero &#8220;riflesso&#8221; dalla lesione al patrimonio della società. Quest&#8217;ultimo, per il principio dell&#8217;autonomia patrimoniale della persona giuridica, poteva essere fatto valere esclusivamente con l&#8217;azione di responsabilità esercitata dall&#8217;assemblea.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref108">[108]</a> In questo senso pare porsi PAJNO A., <em>ll rapporto con le altre giurisdizioni, Concorso o esclusività della giurisdizione di responsabilità amministrativa, </em>in <em>Dir. Proc. Amm</em>., 2006, 954, secondo il quale fra le diverse tutele e le diverse forme di responsabilità esiste, comunque, una relazione tale per cui «l&#8217;avvenuto esercizio dell&#8217;azione di responsabilità costituisce un fatto che  il  giudice  successivamente  adito  deve  necessariamente tener presente.» Dello stesso avviso MONTEDORO G., <em>Il regime della responsabilità degli amministratori nelle società pubbliche,</em> in <em>Foro Amm. TAR</em>, 2013, 3589, dove si afferma che una possibile compatibilizzazione tra i due rimedi potrebbe consistere nell&#8217;individuare la natura <em>residuale</em> della responsabilità contabile, destinata a scattare quando le altre forme di responsabilità non abbiano funzionato o a seguito di illeciti penali. <em>Contra,</em> IBBA C<em>., Responsabilità degli amministratori di società pubbliche e giurisdizione della corte dei conti,  </em>in<em> Giur. Comm</em>., 2012, 641, che afferma la necessaria esclusione dell&#8217;azione contabile, in quanto ammetterla equivarrebbe a menomare le finalità di riequilibrio patrimoniale proprie della responsabilità civilistica «ovvero a costringere a una &#8220;moltiplicazione dei giudizi&#8221;, ove si ritenesse configurabile una successiva azione in sede civile per il danno residuo.»</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref109">[109]</a> Corte conti, sez. Lombardia<em>,</em> 25 gennaio 2005, n. 22, in <em>Foro Amm. TAR</em>, 2005, 280. La giurisprudenza ha più volte chiarito che l&#8217;iniziativa diretta, transattiva, recuperatoria o risarcitoria promossa dall&#8217;amministrazione danneggiata innanzi al Giudice ordinario non ha effetti preclusivi sull&#8217;azione della Procura contabile «ma al limite riduttivi in sede di statuizione sul <em>quantum debeatur». </em>Difatti, la Corte riconosce che il divieto di duplicazione di condanna per il medesimo fatto costituisce «circostanza eccepibile in sede di esecuzione e di opposizione all&#8217;esecuzione, ove potrà evidenziarsi da parte dei convenuti l&#8217;intervenuto parziale saldo, in sede civile, penale o transattivi (o di dazione risarcitoria stragiudiziale), degli importi oggetto di condanna definitiva in sede giuscontabile)». Nello stesso senso, Corte conti, Sez. I App., 13 giugno 2011, n. 256, in www.corteconti.it, in cui si afferma che soltanto la definitiva conclusione della vicenda processuale in sede civile potrebbe comportare la preclusione dell&#8217;azione di responsabilità amministrativa e solo in ordine al medesimo fatto per il quale fu definito quel giudizio.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref110">[110]</a> La responsabilità erariale, a differenza dell&#8217;azione civile di danno, esige la dimostrazione del dolo o quantomeno della colpa grave. Inoltre, la Corte dei Conti non può liquidare un danno che si discosti <em>in pejus</em> dall&#8217;importo contestato dalla Procura, ma deve limitarsi all&#8217;importo richiesto in citazione (cfr., in particolare, la sentenza della Corte conti, sez. Abruzzo, 27 ottobre 2011, n. 363, cit.). Si consideri, infine, che la Corte dei Conti può esercitare un potere di riduzione del danno liquidato, che consente di dare rilevanza a tutti quei fattori (disorganizzazione, urgenza, difficoltà interpretative, prassi) che sono tipiche della sfera amministrativa.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref111">[111]</a> In ipotesi simili, infatti, la Corte dei conti ha ritenuto insussistente la propria giurisdizione su specifiche poste del danno erariale complessivamente contestato dalla Procura, in quanto difettava un rapporto qualificato (d&#8217;impiego o di servizio) con l&#8217;ente di riferimento. Cfr., al riguardo, Corte conti, sez. Lombardia, 27 gennaio 2012, n. 31, in <em>Riv. Corte Conti</em>, 2012, 1-2, 297, con riferimento al danno derivante dall&#8217;illecito svolgimento di rapporti lavorativi non autorizzati dall&#8217;amministrazione di appartenenza. La Corte ha argomentato la propria decisione affermando che i presupposti per radicare la propria giurisdizione si «fondano sul verificarsi di un danno erariale, cagionato da un soggetto vincolato da un rapporto di servizio, inteso anche in senso lato, con la p.a., e sulla circostanza che il danno sia stato determinato nell&#8217;esercizio delle funzioni alle quali il dipendente è stato preposto.»</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref112">[112]</a> «La giurisdizione della Corte dei Conti trova infatti il proprio fondamento nella peculiarità dell&#8217;interesse pubblico ad una corretta gestione delle risorse da parte dei dipendenti pubblici, in mancanza del quale perde ogni giustificazione la stessa configurazione di una tutela diversa da quella ordinaria». Cfr., PAJNO A., <em>ll rapporto con le altre giurisdizioni. Concorso o esclusività della giurisdizione di responsabilità amministrativa</em>, op. cit., 989.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>La colpa grave nell’illecito contabile oggi*</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-colpa-grave-nellillecito-contabile-oggi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2014 17:43:39 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-colpa-grave-nellillecito-contabile-oggi/">La colpa grave nell’illecito contabile oggi*</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. L’elemento psicologico della colpa grave nel contesto riformato della responsabilità amministrativa. – 2. La “tipicità” della colpa grave nell’illecito contabile. – 3. (Segue) La valutazione della colpa in concreto. – 4. “Figure sintomatiche” di colpa grave e configurazione del c.d. ”eccesso di potere finanziario”. – 5. A mo’</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-colpa-grave-nellillecito-contabile-oggi/">La colpa grave nell’illecito contabile oggi*</a></p>
<p align="JUSTIFY">SOMMARIO: <i>1. L’elemento psicologico della colpa grave nel contesto riformato della responsabilità amministrativa. – 2. La “tipicità” della colpa grave nell’illecito contabile. – 3. (Segue) La valutazione della colpa in concreto. – 4. “Figure sintomatiche” di colpa grave e configurazione del c.d. ”eccesso di potere finanziario”. – 5. A mo’ di una conclusione.<br />
</i></p>
<p><b>1. <i>L’elemento psicologico della colpa grave nel contesto riformato della responsabilità amministrativa.<br />
</i></b>Il tema su cui si appunta la nostra attenzione è costituito dall’attuale configurazione dell’elemento psicologico (o soggettivo) della responsabilità amministrativa, con particolare riferimento alla colpa grave.<br />
E difatti, inequivocabilmente, secondo l’art. 1, comma 1, della l. n. 20/94, come modificato dall’art. 3 comma 1, lett. a) della legge n. 639/96, “<i>la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave”</i> [1]<i>.<br />
</i>La disposizione, invero, al momento della sua entrata in vigore, non costituiva una novità assoluta nel panorama legislativo: veniva ripresa la disciplina dettata per gli impiegati civili dello Stato “<i>addetti alla conduzione di autoveicoli</i>” dell’art. 22 del T.U. n. 3/1957 e dell’art. 1 della l. 31 dicembre 1962 n. 1833; analoga limitazione veniva prevista per “<i>gli addetti alla conduzioni di navi ed aeromobili</i>” dalla l. 69/75, per il personale ferroviario “<i>nell’esercizio delle funzioni inerenti alla circolazione dei treni e delle attività direttamente connesse”</i> della l. n. 67/81, nonché, per gli amministratori delle università, dall’art. 52 T.U. n. 1592/1933. Non si discostava da tale criterio l’art. 61 della l. 312/80, che limitava “<i>ai soli casi di dolo ocolpagravenell’esercizio dellavigilanzasuglialunni stessi</i>” la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative.<br />
Non diversamente, per tutti i magistrati (compresi quelli della Corte dei conti) era prevista una particolare forma di responsabilità dall’art. 2 l. n. 117/1988, per i danni arrecati “<i>per dolo o colpa grave</i>”, quest’ultima circoscritta alle fattispecie indicate dall’art. 2 cit., comma 3[2].<br />
Giova ricordare che l’estensione – operata da parte della legge n. 142/90[3] – della giurisdizione contabile agli amministratori ed ai dipendenti degli enti locali (i quali avevano vissuto sino ad allora in una sorta di permanente immunità da questo punto di vista) e la successiva strutturazione in sezioni regionali della Corte dei conti<b>[4]</b>, con l’istituzione delle procure regionali, avevano finito per sottoporre l’attività amministrativa di amministratori e dipendenti degli enti locali al vaglio di un sindacato particolarmente penetrante, mai conosciuto in quei termini in tutta la storia repubblicana[5].<br />
A tale attività di controllo (e di repressione) faceva <i>pendant</i>, negli anni successivi, una situazione di preoccupante paralisi dell’attività amministrativa locale, nell’evidente dilagare del timore di incappare nell’azione di responsabilità della procura regionale competente per territorio, la cui presenza veniva interpretata come una sorta di spada di Damocle pendente sul capo degli amministratori e dei funzionari delle istituzioni locali (oppressi da una vera e propria “<i>paura della firma</i>”). Tali preoccupazioni[6] hanno verosimilmente costituito il substrato “<i>politico”</i> che ha favorito la previsione della limitazione delle ipotesi di responsabilità amministrativa ai casi connotati da “<i>colpa grave”, </i>modificando così la previgente disciplina, che dava ingresso, nel giudizio di responsabilità erariale, anche alle ipotesi di colpa lieve.<br />
Dal punto di vista squisitamente teorico, invece, non v’è dubbio che la limitazione in parola abbia attinto la propria ragion d’essere nella necessità di rispettare i nuovi spazi di discrezionalità riconosciuti al soggetto titolare di cariche politiche e, al contempo, di non interferire con gli spazi di discrezionalità <i>gestionale</i> riconosciuti invece ai dirigenti, responsabili, per l’appunto, dell’attività concreta di gestione, in attuazione diretta del principio di separazione tra politica ed amministrazione[7] e nella consapevolezza che le attività gestionali debbano essere valutate sulla base di parametri del tutto diversi (di stampo manageriale-aziendalistico), rispetto ai quali la stessa configurabilità dell’elemento soggettivo nella sua precedente ricostruzione appariva oramai inadeguata[8].<br />
Tale ottica evolutiva venne subito condivisa dalla Corte Costituzionale, che, pronunciandosi con la nota e fondamentale sentenza n. 371/1998[9], sulla legittimità dell’art. 3 l. n. 639/96 (nella parte in cui la disposizione limitava le ipotesi di responsabilità amministrativa ai casi di dolo e colpa grave), evidenziò come la norma si collocasse nel quadro della nuova “<i>conformazione</i>” della responsabilità amministrativa e contabile, rapportandosi con altre innovazioni contenute nella l. n. 639/96, quale – a titolo esemplificativo – quella dell’intrasmissibilità della responsabilità agli eredi, in vista della costruzione legislativa di una responsabilità di carattere sempre più personale.<br />
Ciò che più conta, il giudice delle leggi ritenne che il processo di evoluzione della disciplina relativa all’elemento psicologico della responsabilità amministrativa fosse strettamente connesso con la revisione dell’ordinamento del pubblico impiego “<i>attuata, in epoca di poco precedente, dal D. L.vo n. 29 del 1993 (cui ha fatto seguito il D. L.vo n. 80 del 1998) attraverso la cd. «privatizzazione», in una prospettiva di maggiore valorizzazione anche dei risultati dell’azione amministrativa, alla luce di obiettivi di efficienza e di rigore di gestione</i>”. Né la Corte mancò di evidenziare come il sistema fosse finalizzato alla realizzazione di un assetto normativo in cui il timore della responsabilità non esponesse gli agenti pubblici “<i>all’eventualità di rallentamenti ed inerzie nello svolgimento dell’attività amministrativa</i>”[10].<br />
In stretta connessione con la nuova disciplina dell’elemento psicologico va interpretato il potere riduttivo[11] attribuito dal legislatore alla Corte dei conti (cfr. art. 1, comma 1 bis, l. n. 20/94), che in qualche misura viene condizionato (e finisce per dipendere) dalla valutazione dei vantaggi che comunque sono stati conseguiti dalla comunità amministrata, in conseguenza del comportamento degli agenti assoggettati al giudizio di responsabilità.<br />
Trattasi, invero, di previsione che concordemente la dottrina ritiene correlata alla nuova conformazione dell’elemento psicologico della responsabilità amministrativa, al carattere ormai indiscutibilmente <i>personale</i>[12]<i> </i>della stessa ed alla sua natura <i>sui generis</i> [13]. In definitiva, la norma di cui all’art. 1, comma 1bis, cit., consente al giudice contabile, nell’esercizio del potere riduttivo, di graduare la gravità della sanzione in ragione del grado della colpa dell’amministratore ovvero del funzionario, trasfondendo nel giudizio quella stessa flessibilità che deve informare l’attività gestionale di tali soggetti[14].<br />
Alla medesima logica pare ispirata, sia detto <i>per incidens</i>, la disposizione che preclude l’esercizio della azione di responsabilità nei confronti degli amministratori locali per la mancata copertura del costo minimo dei servizi, che si ritrova nell’articolo 3, comma 2 ter, della l. n. 639/96. È davvero impensabile che, in un sistema nel quale l’espansione continua delle funzioni e dei servizi pubblici rimessi alle amministrazioni locali[15] impone forme di gestione connotate in senso manageriale e per loro stessa natura molto agili e bisognevoli di strumenti flessibili, l’attività a tanto finalizzata possa essere sottoposta ad una forma di responsabilità legata al momento della legittimità formale e non invece ad una valutazione incentrata sull’utilizzo di parametri omogenei al tipo di strumenti impiegati nella gestione.<br />
Naturalmente, la più qualificata definizione dell’elemento psicologico ha prodotto un progressivo restringimento dell’area di applicabilità della responsabilità amministrativa, finendo per incidere[16], sulla sfera di cognizione della Corte dei conti, vale a dire, in ultima analisi, sull’ambito concreto della sua giurisdizione.<br />
Se da un lato, però, il restringimento dell’area della responsabilità amministrativa alle ipotesi di colpa grave appare in linea con l’evoluzione del nostro sistema amministrativo verso le esigenze di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione pubblica, nella scia della separazione tra politica e amministrazione[17], dall’altro è indubbio che l’attribuzione della potestà (giurisdizionale) di accertare la gravità della colpa, piuttosto che la sussistenza di una colpa <i>tout court</i> (anche lieve), comporta un sensibile allargamento della discrezionalità dell’organo giudicante.<br />
Ed allora, il vero <i>punctum dolens</i> della disciplina in parola rimane ancora oggi quello dell’elaborazione di idonei criteri definitori, che consentano di ricostruire un concetto non troppo elastico di colpa grave e di distinguere una simile figura da quelle per dir così <i>adiacenti</i> di colpa lieve e <i>colpa tout court</i>; e ciò tanto più nelle ipotesi (destinate a moltiplicarsi in conseguenza del mutamento progressivo del quadro normativo generale) in cui il parametro di raffronto, alla stregua del quale deve essere valutata la colpevolezza nell’attività del pubblico funzionario, non è rappresentato da norme di legge oggettivamente determinabili, ma da canoni molto più flessibili e intrinsecamente dotati di una notevole <i>vis expansiva[18]</i>.<br />
La problematica appare in verità di respiro molto più ampio ed attiene, volendo ragionare ad un livello di astrazione superiore, al diverso ma connesso dibattito che in questi ultimi anni si è svolto sulla possibilità di definire in maniera soddisfacente parametri di derivazione comunitaria quali quelli di efficienza, efficacia ed economicità, ritenuti oggi veri e propri criteri-guida dell’attività della p.a.[19] Per altro verso, non può sfuggire la considerazione che una simile questione finisca poi per ricondursi al tema dei rapporti tra responsabilità amministrativa e responsabilità dirigenziale (ovvero <i>gestionale</i>, ovvero ancora <i>di risultato</i>) ed all’esistenza di linee di confine ancora incerte tra i due ambiti definitori e di relative <i>zone grigie</i> di sovrapposizione, temi che non possono essere affrontati in questa sede e che sono stati approfonditi altrove[20].<br />
<b></p>
<p>2. <i>La “</i>tipicità<i>” della colpa grave nell’illecito contabile.<br />
</i></b>Di primo acchito, sotto il profilo concettuale, l’elemento soggettivo della colpevolezza (ovvero psicologico), nell’illecito contabile, consiste nella coscienza o volontarietà del comportamento illecito e non si differenzia sostanzialmente da quello tipico della responsabilità civile espresso dal <b>dolo </b>o dalla <b>colpa[21].<br />
</b>Quest’ultima, sulla base della nozione penalistica (art. 43 c.p.), coincide sostanzialmente con un atteggiamento volontario antidoveroso, imprudente o negligente, disgiunto dalla intenzionalità delle conseguenze dannose[22].<br />
Nella sua relazione col comando giuridico (norma) il fatto doloso si atteggia come fatto voluto che non si doveva volere, il fatto colposo come fatto involontario che non doveva accadere. Nello stesso ambito del comportamento colposo può agevolmente ricondursi la c.d. “<i>colpa incosciente</i>”, consistente nella mancata previsione delle conseguenze che potevano prodursi, che si differenzia dalla “<i>colpa cosciente</i>”, in cui si ha la rappresentazione dell’evento ma si agisce ugualmente nel convincimento di poterlo evitare.<br />
Nell’illecito contabile si verte, in virtù del rapporto di servizio (o equivalente), in tema di responsabilità <i>lato sensu</i> contrattuale, il cui criterio di imputazione si identifica con quello della <i>culpa-diligentia </i>dell’art. 1176 c.c., considerato che il rapporto di servizio pone precisi obblighi giuridici a carico dell’agente e della p.a.<br />
In un’ottica strettamente civilistica, dunque, dovrebbe ritenersi irrilevante il grado della colpa, essendo sufficiente, per la responsabilità dell’agente, la sussistenza della colpa lieve e rimanendo esclusa la sola <i>culpa laevissima, </i>connaturale alla responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.)[23]. Tuttavia, come si è già evidenziato sopra, nel campo dell’illecito contabile, dopo la ricordata riforma (D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, conv. in l. 20 dicembre 1996 n. 639, art. 3), la soglia minima di colpevolezza è costituita dalla colpa grave della quale, peraltro, non esiste neanche nell’ordinamento civile, una precisa definizione normativa[24].<br />
Concentrando l’attenzione su tale ultima forma di colpevolezza, essa sarebbe sovrapponibile, nel solco della tradizione romanistica, alla <i>nimia negligentia </i>(<i>non intelligere quod omnes intelligunt</i>), coincidente col comportamento di chi agisca con straordinaria ed inescusabile imprudenza, ovvero omettendo di osservare quel grado minimo ed elementare di diligenza da tutti osservabile.<br />
Va subito detto che, ai fini della individuazione del grado della colpa, la disciplina del nostro codice civile non si dimostra appagante, in quanto il criterio della “<i>diligenza del buon padre di famiglia”</i> si concretizza spesso attraverso l’aggettivazione legislativa di “<i>normale”</i> o “<i>ordinaria”</i> (cfr. artt. 1227, 1341 e 1838 c.c.)[25].<br />
Tale accezione, sostanzialmente, coincide con la concezione “<i>psicologica</i>” ovvero astratta ed obiettiva della colpa, come se questa consistesse in un nesso psichico astratto tra soggetto e fatto dannoso, <b>uguale in tutti i casi</b>, che può fondare o escludere, ma non graduare, la responsabilità. In una simile ottica, essa appare utile a stabilire l’<i>an</i> ma non il <i>quantum</i>, determinabile soltanto in base ad elementi oggettivi, ma non a circostanze e situazioni personali riferibili alla sfera etica dell’agente: di qui la fondatezza delle critiche mosse a tale teoria[26].<br />
Senza dire, poi, che quest’ultima si fonda su un modello generale di diligenza astratta, quale criterio unico ed oggettivo di responsabilità per il danno prodotto e quindi non “<i>dimensionabile</i>” in relazione alla situazione particolare dell’agente.<br />
In realtà, sia la dottrina che la giurisprudenza, opportunamente, hanno abbandonato siffatta concezione rigida per sposare la c.d. concezione<i> “normativa”[27] </i>della colpa, che consente di rapportare l’elemento psicologico al giudizio di rimproverabilità per l’atteggiamento antidoveroso della volontà, che sarebbe stato possibile non assumere.<br />
In tal modo, possono ritenersi soddisfatte le esigenze di “<i>individualizzazione</i>” della colpa, dimensionabile sulla base della varietà delle situazioni e delle circostanze, attraverso il necessario riferimento ai processi interni di valutazione, come normalmente avviene nella prassi giudiziaria in sede di applicazione della pena.<br />
L’effetto ovvio di tale impostazione è che oggi non è più possibile affermare che il soggetto, che abbia tenuto un comportamento difforme da obiettivi canoni di diligenza, sia incorso in colpa, anche se abbia fatto di tutto per evitare il prodursi dell’evento dannoso, non riuscendovi a causa della sua personale incapacità (imperizia, mancanza del normale grado di diligenza, particolari condizioni psico-fisiche e/o economiche).<br />
Ci si trova, dunque, di fronte ad un giudizio necessariamente “<i>relativo”</i>, dal momento che una certa tipologia di eventi può essere prevedibile ed evitabile per alcuni soggetti e non per altri[28].<br />
In tale prospettiva, la prevedibilità ed evitabilità dell’evento rappresentano gli elementi indefettibili d’imputabilità della colpa, ancorché saldamente ancorate al c.d. parametro<i> </i>relativistico dell’agente-modello “<i>eiusdem professionis ac condicionis</i>”, che valorizza il rapporto tra volontà del soggetto e norma, e quindi l’atteggiamento antidoveroso della volontà. Nondimeno, la concezione normativa ha il pregio di consentire la graduazione della colpa, sulla base della maggiore o minore antidoverosità del comportamento, con relativa quantificazione del danno da risarcire.<br />
Non è un caso che la stessa disciplina codicistica, pur dimostrandosi aderente alla concezione psicologica della colpa, talvolta si discosti da essa in ragione della particolare “<i>qualificazione”</i> soggettiva dell’autore del fatto: ad esempio, a mente dell’art. 2236 c.c., il professionista “<i>se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà… omissis… non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave</i>”. Altro riferimento civilistico alla colpa intesa come “<i>grave</i>” è rinvenibile nell’art. 1229 c.c. (nullità del patto di limitazione o esclusione della responsabilità del debitore); analogamente, in relazione ad altre fattispecie, può parlarsi di responsabilità “<i>attenuata”</i>, dovendo la colpa essere valutata, secondo l’espressione codicistica, con “<i>minor rigore</i>” (art. 1710, 1768 e 2030 c.c.).<br />
Inserita in tale quadro ordinamentale, la colpa grave causativa della responsabilità amministrativa per un verso non può essere ritenuta avulsa dall’accezione civilistica della stessa; per altro verso, concreta un elemento soggettivo “<i>tipico”</i> dell’illecito contabile, ai fini dell’individuazione della soglia minima di colpevolezza.<br />
In effetti, è proprio il principio della graduabilità della colpa (al fine di stabilirne la gravità) che connota l’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa, nella quale l’interesse del danneggiato (ente pubblico) al risarcimento del danno, tutelato dall’art. 28 della Costituzione[29], deve essere bilanciato con il principio del buon andamento dell’azione amministrativa, garantito dall’art. 97 Cost., recentemente novellato con la <b> </b>l. cost. 20 aprile 2012 n. 1[30].<br />
Già da tempo (come si è avvertito sopra) la reinterpretazione di tale precetto costituzionale ha favorito l’inveramento e l’effettività nel nostro ordinamento dei principi di derivazione comunitaria di efficienza, di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, ritenuti oramai orizzontamento imprescindibile dell’attività di tutti i pubblici funzionari. Sicché, mentre la responsabilità civile di questi ultimi (chiamati a rispondere ex art. 28 Cost. in solido con l’ente di appartenenza) può essere fatta valere dai terzi danneggiati secondo le regole del diritto comune, la responsabilità amministrativa va riguardata da una prospettiva autonoma e divergente in relazione sia all’<i>an</i><b> </b>che al <i>quantum, </i>in virtù del ricordato bilanciamento imposto dal parametro dell’art. 97 Cost. Il detto bilanciamento appare, poi, tanto più indispensabile[31] se si considera che oggi l’istituto risulta applicabile ai dipendenti di aziende e società pubbliche operanti <i>jure privatorum</i>, specie nel campo della gestione dei servizi pubblici, assoggettati alle regole della concorrenza e del mercato e quindi anche al c.d. “<i>rischio d’impresa</i>”.<br />
E’ alla luce di tali peculiarità, quindi, che l’elemento psicologico della colpa grave si connota di una propria “<i>tipicità”</i> nell’illecito contabile, come confermato anche dai più recenti orientamenti giurisprudenziali, di cui si darà conto più innanzi[32].<i><br />
</i><b></p>
<p>3.</b> <i><b>(Segue) La valutazione della colpa in concreto.</b></i><br />
La finalità della concezione normativa è proprio quella di evitare di addossare al soggetto sotto la media anche la più piccola deficienza, valutandolo con la stessa severità con cui si valuta l’uomo “<i>mediamente diligente</i>”. Con la conseguenza che la concezione normativa della colpa e quindi la valutazione della colpa “<i>in concreto</i>”, esige che, anche in presenza di comportamenti colposi giuridicamente riprovevoli, si tengano nel dovuto conto le qualità fisiche e psichiche di un soggetto, al quale non si può imputare di non aver fatto ciò che non era nelle sue possibilità<i>[33]</i>.<br />
Pertanto, può affermarsi senza tema di essere smentiti, che la disciplina della responsabilità amministrativa attui pienamente le sue finalità, anche sotto il profilo costituzionale (in applicazione dell’art. 28, in bilanciamento con l’art. 97 Cost.), solo se essa fa leva sul criterio della “<i>graduazione</i>”, in relazione appunto al grado di colpa dell’agente. Inoltre, avendo essa carattere personale, la graduazione consente di commisurare la colpa, personalizzandola ed individualizzandola. Quindi, il compito del giudizio di responsabilità amministrativa è quello di verificare l’esistenza di una negligenza (più grave o meno) in relazione alle circostanze organizzative, ambientali e personali che hanno condizionato il comportamento del soggetto produttivo del danno.<br />
Ne segue, sul piano logico-giuridico, che occorre tenere in adeguato conto la conoscibilità, la prevedibilità e l’evitabilità dell’evento, al punto che non può qualificarsi grave la colpa di chi, pur potendo con le sue effettive possibilità e date particolari circostanze, evitare l’evento dannoso, non lo fece.<br />
Pertanto, assume rilievo un giudizio di rimproverabilità che si focalizza sull’atteggiamento antidoveroso della volontà, ossia sul rapporto di contraddizione tra volontà dell’agente e norma giuridica. Si richiede una diligenza adeguata e riferita alle <b>concrete</b> possibilità dell’agente, ma pur sempre di grado elevato, tale cioè da richiedere il massimo sforzo possibile da parte del soggetto interessato, come confermato dalla consolidata interpretazione dell’art. 13, comma 1, T.U. 10 gennaio 1957 n. 3[34], che impone al pubblico dipendente di espletare le proprie mansioni in conformità delle leggi, “<i>con diligenza e nel miglior modo per l’interesse dell’Amministrazione per il pubblico bene”[35]</i>.<br />
Parimenti, le disposizioni del T.U. n. 1240/34 sulla Corte dei conti, quelle contenute nella legge di contabilità di Stato del 1923 e l’art. 19 del T.U. n. 3/57, nel riservare alla giurisdizione della Corte dei conti la responsabilità dei pubblici dipendenti per danni arrecati alla p.a., prescrivono che tale organo giurisdizionale, valutate le singole responsabilità di funzionari e impiegati, può porre a carico dei responsabili “<i>tutto il danno accertato o parte di esso</i>”. Se ne inferisce, quindi, un evidente nesso tra gravità della colpa e quantificazione del danno risarcibile, con conseguente “<i>personalizzazione</i>” della colpa stessa. Di qui l’attribuzione al giudice della responsabilità amministrativa di una innegabile discrezionalità di giudizio, tendente alla valutazione della colpa e all’imputazione di quella parte del danno che sia corrispondente alla gravità della colpa stessa[36], come accertata nel corso del giudizio <i>iuxta alligata et probata</i>, ferma restando l’applicabilità dell’art. 2697 c.c. ai fini dell’onere probatorio a carico dell’attore pubblico.<br />
Nella stessa ottica, il potere riduttivo non consiste in una discrezionale riduzione della somma imputata a titolo di risarcimento, ma in una corretta determinazione discrezionale del <i>quantum</i> in relazione all’<i>an</i>.<br />
A conferma di quanto precede, basta richiamare il disposto dell’art. 82 della l. Cont. Gen. Stato, secondo cui qualora l’azione od omissione sia dovuta al fatto di più impiegati, ciascuno risponde per la parte che vi ha preso, tenuto conto delle attribuzioni e dei doveri del suo ufficio. Non diversamente, in ipotesi di responsabilità amministrativa dei componenti di collegi, l’art. 1 ter della L. n. 20/1994 (nel testo novellato dalla L. n. 639/1996) prevede che quando siano assunte deliberazioni di organi collegiali la relativa responsabilità “<i>si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole”</i>. Tuttavia, anche quando occorre quantificare la responsabilità del danno causato all’Erario dai soggetti votanti (in senso favorevole) occorre sceverare l’apporto causale psicologico offerto da ognuno sulla base dei principi in materia di parziarietà dell’obbligazione risarcitoria, non risultando oramai applicabile alcun criterio di solidarietà passiva[37].<br />
Ancora una volta, quindi, il legislatore dà una chiara indicazione di recepimento della teoria normativa della colpa e della necessità di accertarne la sussistenza in concreto, attraverso il giudizio di responsabilità.</p>
<p><b>4. <i> “Figure sintomatiche” di colpa grave e configurazione del c.d.”eccesso di potere” finanziario.<br />
</i></b>La giurisprudenza della Corte dei conti, che già da tempo aderisce alla teoria normativa, ha elaborato una serie di criteri, per affermare che non tutti i comportamenti censurabili concretano gli estremi della colpa grave, ma soltanto quelli contraddistinti da precisi e qualificanti elementi, ritenendo altresì necessario rapportare il comportamento dell’agente con quello che sarebbe stato “<i>doveroso</i>”, sulla base di precise prescrizioni normative e/o di regole di cautela desumibili dalla comune esperienza.<br />
Un raffronto siffatto può utilmente essere effettuato utilizzando due criteri di valutazione, uno oggettivo, concernente l’individuazione dello <i>standard</i> richiesto dalla situazione sottoposta a giudizio, e l’altro soggettivo, che investe le cause che hanno potuto indurre l’agente a deviare dalle prescritte regole di prudenza.<br />
Sulla base di tale delibazione, la giurisprudenza contabile ha ritenuto, con indirizzo risalente ma immutato, che concreti ipotesi di colpa grave la previsione dell’evento dannoso (nell’ipotesi della c.d. “<i>colpa cosciente</i>”), o più in generale la sua prevedibilità, ovvero il superamento apprezzabile di criteri di diligenza media, per chi svolge una pubblica funzione, per cui si richiedono doti particolari di diligenza, prudenza e perizia.<br />
Dunque, il giudizio di responsabilità amministrativa dei dipendenti pubblici non può prescindere, nell’accertamento della colpa grave, da una considerazione globale di tutti gli elementi di fatto e di diritto che ricorrono nelle singole fattispecie, con particolare riferimento all’atteggiamento tenuto dall’agente nei confronti degli obblighi di servizio e delle regole di condotta da osservare nello svolgimento dei suoi specifici compiti di ufficio[38]<br />
Partendo da tali premesse, che indubbiamente potrebbero favorire l’elaborazione pretoria di una materia quanto mai mobile e delicata, va riconosciuto alla Corte dei conti il grande merito di avere individuato (nella scia dell’esperienza del giudice amministrativo in relazione al vizio di eccesso di potere) delle vere e proprie “<i>figure sintomatiche</i>” (o “<i>indici rilevatori</i>”) della colpa grave, nell’intento di semplificare l’attività di “<i>giudizio</i>” (raffronto tra fattispecie astratta e concreta) che il giudicante è chiamato a compiere.<br />
Procedendo con metodo induttivo, possono ricavarsi dall’elaborazione giurisprudenziale alcune consolidate figure sintomatiche dell’esistenza della colpa grave, quali:<br />
&#8211; inosservanza del minimo di diligenza richiesto;<br />
&#8211; carenza di difficoltà oggettive ed eccezionali ostative all’ottemperanza ai doveri di ufficio;<br />
&#8211; prevedibilità e prevenibilità dell’evento dannoso;<br />
&#8211; atteggiamento di grave disinteresse nell’espletamento delle proprie funzioni da parte dell’agente che non osserva le opportune cautele;<br />
&#8211; violazione di elementari regole che anche i soggetti meno esigenti e cauti sono soliti osservare;<br />
&#8211; deviazione al modello di condotta connesso ai propri compiti senza il rispetto delle comuni regole di comportamento;<br />
&#8211; comportamento gravemente negligente, sia nell’esame del fatto (omissione completa o limitazione ad aspetti marginali), sia nell’applicazione del diritto (nelle possibili forme dell’imperizia, dell’inosservanza e dell’erronea interpretazione di norme).<br />
Nel solco dell’ultracentenaria esperienza del giudice amministrativo in relazione al vizio di eccesso di potere del provvedimento (su cui il sindacato giurisdizionale è da sempre esercitato mediante l’utilizzazione di figure sintomatiche o indici rivelatori)[39], un’elaborazione siffatta trova concreto fondamento costituzionale non solo nel precetto del ricordato art. 97 Cost., ma anche in quello dell’art. 81 Cost. (anch’esso sottoposto a revisione costituzionale)[40], al punto da aprire la strada alla configurazione teorica del c.d. “<i>eccesso di potere finanziario</i>” nell’utilizzazione delle risorse pubbliche. Trattasi, come si vede <i>ictu oculi, </i>di una nozione quanto mai ampia ed allusiva, che non riguarda singoli atti, ma sottintende evidentemente una peculiare forma di “<i>illegittimità-illiceità</i>” nel campo finanziario, coinvolgendo l’intera attività di utilizzo delle risorse impiegate, ponendosi, sotto il profilo concettuale, in un rapporto di <i>species ad genus[41]</i> rispetto alla figura dell’eccesso di potere amministrativo, che secondo la ricordata ricostruzione giurisprudenziale si concreta nella violazione dei limiti interni della discrezionalità, per come rilevabili dalla natura stessa della potestà pubblica e per come scaturenti indirettamente dall’ordinamento amministrativo.<br />
È questo un tema quanto mai affascinante e che merita senz’altro adeguata ponderazione, per le positive implicazioni che esso può importare in ordine ad una sana e corretta gestione delle risorse finanziarie pubbliche, destinate oggi ai più disparati fini, nell’esercizio di potere amministrativo ma anche e soprattutto nella gestione dei servizi pubblici.<br />
Allo stato, però, ai fini dell’individuazione in concreto delle figure di colpa grave nella responsabilità amministrativa, a mio avviso, l’ancoraggio più vicino alla “<i>realtà effettuale delle cose</i>” resta quello trovato da lunga pezza dalla giurisprudenza, secondo cui la colpa grave consiste in una sprezzante trascuratezza dei doveri d’ufficio, resa palese da un comportamento improntato alla massima negligenza e imprudenza, ovvero contraddistinto da una particolare noncuranza dell’interesse della p.a. o, ancora, da una grossolana superficialità nell’applicazione delle norme di diritto[42]. Anche recentemente si è confermato che la colpa grave consiste nella macroscopica ed inescusabile negligenza ed imprudenza nell’espletamento delle mansioni, cioè in un atteggiamento di estrema superficialità, trascuratezza o scriteriato nella cura di interessi pubblici[43].<br />
Per configurarsi la colpa grave, alla violazione di una norma giuridica deve sempre accompagnarsi un atteggiamento di grave disinteresse nell’espletamento delle proprie funzioni, di negligenza massima e di deviazione dal modello di condotta connesso ai propri compiti[44]. Criterio, quest’ultimo, utilizzato anche per il riconoscimento dell’errore scusabile, considerato ammissibile dalla giurisprudenza in ipotesi di difficoltà o incertezza interpretativa della norma, al fine di escludere l’ingiustizia del danno, così come avviene per le altre cause giustificatrici indicate dal legislatore (quali la buona fede in relazione alla c.d. “<i>esimente politica”</i> di cui all’art. 1, comma 1-ter della L. 14 gennaio 1994 n. 20, come mod. dalla L. n. 639/1996, e la insindacabilità delle scelte discrezionali)[45].<br />
Va sicuramente apprezzato lo sforzo della giurisprudenza più risalente[46] di individuare ipotesi di colpa grave sulla base di ambiti definitori che distinguono le diverse fattispecie (colpa grave nell’applicazione di norme giuridiche, nelle scelte tecniche, nelle scelte discrezionali, nell’attività di organizzazione e direzione).<br />
Non può sottacersi, tuttavia, che siffatte definizioni, concretandosi a loro volta in concetti la cui nozione giuridica è quanto mai incerta, assumono il carattere dell’astrattezza, dell’aleatorietà e quindi dell’estrema discrezionalità, che, se utilizzata inadeguatamente in sede giurisdizionale, può sfociare nell’ingiustizia.<br />
La dottrina più recente[47] ha tentato di costruire un metodo di misurazione dell’intensità della colpa utilizzando sia l’elemento oggettivo (contrasto con la norma), sia quello soggettivo (basato su fattori individuali), indicando il primo come “<i>misura oggettiva</i>”, relativa alla individuazione dello <i>standard</i> di diligenza richiesto, e il secondo come “<i>misura soggettiva</i>”, rapportata cioè alle cause che hanno indotto l’agente a discostarsi dalle prescritte regole di prudenza .<br />
Tale tesi, ancorché sottoposta a qualche critica[48], a causa della reintroduzione di profili psicologici di ordine soggettivo (utilizzati, peraltro, anche dal giudice amministrativo)[49], che sarebbero in contrasto con la teoria normativa, ha sicuramente il pregio di proporre un metodo di accertamento dell’intensità della colpa e quindi dell’esistenza della colpa in concreto.<br />
Non si discosta da tale posizione l’orientamento giurisprudenziale che ha affermato la necessità di accertare l’esistenza della colpa grave caso per caso, in relazione alle modalità del fatto e all’atteggiamento dell’agente, ritenendo che, per misurarne la gravità, il giudizio di riprovevolezza debba fondarsi su un <i>quid pluris</i> rispetto ai parametri di diligenza desumibili dall’art. 1176 c.c. e 43 c.p., nonché dal Testo Unico degli impiegati civili dello Stato[50]. Così, ad esempio, secondo orientamento recentissimo, integra gli estremi della colpa grave l’incuria nella custodia delle chiavi di accesso al <i>computer</i> di un dipendente pubblico che, anche involontariamente, consente ad altri di accedere alla propria postazione di lavoro per modificare illecitamente la posizione contributiva di soggetti terzi[51].<br />
Nel panorama giurisprudenziale si segnala, per la chiarezza dell’impostazione, un’altra decisione[52], che, sia pure con riferimento al c.d. “<i>rischio d’impresa</i>” (da tempo ritenuto applicabile alla pubblica amministrazione e alle società pubbliche, ferma restando l’autonoma valutazione dei comportamenti di coloro che hanno concorso all’evento)[53], affronta in via generale ed in modo esaustivo il rapporto tra colpa grave e scelte discrezionali della p.a.<br />
La decisione, invero, non si allontana da quel consolidato orientamento della Corte di Cassazione che, nel definire i limiti esterni della giurisdizione della Corte dei conti, ritiene che essa debba preliminarmente valutare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell’ente, con l’ulteriore precisazione che, una volta accertata tale compatibilità, l’articolazione concreta e minuta dell’iniziativa intrapresa rientra nell’ambito del merito insindacabile, salvo che essa si presenti irrazionale, irragionevole ed illogica[54]. Se ne inferisce che il merito e l’opportunità, da valutarsi <i>ex ante</i> e non <i>ex post</i> (secondo un principio comune sia al giudizio di legittimità degli atti che a quello su colpa nei comportamenti), sono “<i>di regola insindacabili</i>”, a meno che non emergano con evidenza una serie di “<i>indici sintomatici</i>” gravi, precisi e concordanti, dai quali possa arguirsi lo svolgimento di un’attività posta in essere in violazione delle leggi, come pure delle regole di economicità, efficienza ed efficacia amministrativa. Ancora una volta, viene confermato che la riforma intervenuta negli anni ’90 (art. 1 della l. 14 gennaio 1994 n. 20 e succ. mod.) ha la precipua finalità di contemperare le esigenze dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità dell’azione amministrativa con quella della tutela delle persone fisiche titolari di poteri, funzioni e incarichi pubblici, con conseguente generalizzazione del criterio di imputazione della colpa grave, la cui esistenza, in applicazione dell’art. 2697 c.c., va dimostrata e provata dall’attore pubblico.<br />
Nella stessa prospettiva, assume un diverso rilievo il c.d. “<i>errore professionale</i>”, la cui definizione codicistica è ricavabile dall’art. 2236 c.c., che non consente di considerarlo come esimente della colpa, ma va interpretato nel senso che per gli obblighi caratterizzati in modo “<i>professionale</i>” è richiesta la diligenza specifica del debitore qualificato, fermo restando che per il carattere della gravità della colpa nella responsabilità amministrativa deve ricorrere non solo l’imperizia, ma anche l’imprudenza e la negligenza[55]. Allo stesso filone giurisprudenziale si ricollega una recente sentenza del giudice contabile, relativa ad un caso di responsabilità professionale, che, con motivazione convincente, addebita all’avvocato comunale la colpa grave per aver omesso di comunicare la denuncia del sinistro all’assicurazione che copriva il relativo rischio[56]<b>.</b></p>
<p><b>5. <i>A mo’ di una conclusione.</i><br />
</b>A circa venti anni dalla configurazione della colpa grave come soglia minima di imputabilità della responsabilità amministrativa, si può tentare di tracciare un primo bilancio del suo inveramento nel diritto vivente. Ancora oggi resto convinto di quanto ebbi ad evidenziare qualche anno dopo l’entrata in vigore della legge di riforma[57], ossia che la nuova forma di colpevolezza, per essere colta in tutte le sue implicazioni, deve essere letta in sinossi col processo di riforma della pubblica amministrazione ed in ispecie con l’emersione ordinamentale dei principi (di derivazione comunitaria) di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.<br />
Nel susseguirsi frenetico di proposte di riforme e revisioni costituzionali, l’istituto della responsabilità amministrativa (con la relativa giurisdizione) sembra aver raggiunto un assetto sufficientemente stabile, sì da divenire lo strumento più efficace di recupero di risorse pubbliche sottratte e/o sperperate a causa dei comportamenti delittuosi o gravemente colposi degli agenti pubblici. Da quanto detto fin qui, emerge con chiarezza che forse può ritenersi definitivamente superato quel rischio già paventato a suo tempo, secondo cui, una volta affidato al giudice contabile il compito di accertare l’esistenza in concreto della colpa grave, quest’ultima potesse divenire una sorta di “<i>metafora</i>”[58], finendo per vanificare gli effetti della riforma. D’altro canto, non va sottaciuto che il tentativo di tipizzare le ipotesi di colpa grave posto in essere da una legge della Provincia autonoma di Bolzano, attraverso la previsione di criteri di individuazione concreta <b>(quali la inescusabilità della negligenza o la incontrastabilità del fatto, la facile prevedibilità, la violazione di regole di comportamento o la gravità del disinteresse</b>), è stato ritenuto incostituzionale dal giudice delle leggi sotto il profilo dello scostamento dal principio ordinamentale, secondo cui l’addebito di responsabilità amministrativa ha come soglia minima quella della colpa grave[59].<br />
Indubbiamente, a circa un ventennio dalla riforma, va riconosciuto alla Corte dei conti il merito di aver proceduto con grande cautela alla sua applicazione, tentando di individualizzare, personalizzare e graduare le ipotesi di colpa grave degli agenti pubblici. Peraltro, la giurisprudenza del giudice contabile, con grande sagacia giuridica ma anche con grande realismo, attraverso l’elaborazione delle figure sintomatiche di cui si è detto, ha sicuramente evitato che l’accertamento di tale elemento psicologico potesse subire una deriva pretoria, foriera di oscillazioni e di contrasti giurisprudenziali. In ordine a tale esigenza, poi, le sezioni riunite della Corte dei conti non hanno esitato a svolgere proficuamente la loro funzione nomofilattica, garantendo (nei limiti del possibile) uniformità ermeneutica e in definitiva certezza del diritto, pure in un coacervo di casi concreti quanto mai disparati, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.<br />
L’auspicio è che la detta concezione della colpa grave (di cui si è cercato di dar conto) possa costituire la chiave di lettura per produrre anche un effetto deflattivo del contenzioso contabile, nel senso che, proprio utilizzando le dette figure sintomatiche come una sorta di griglia, già nella fase accusatoria potrebbe giungersi all’esclusione dell’elemento psicologico nella forma della colpa grave. Quanto meno, poi, nel corso del giudizio potrebbe pervenirsi ad una quantificazione “<i>realistica</i>” del danno da addebitarsi, secondo la graduazione della riprovevolezza della condotta in concreto, favorendo così la celerità dell’istruttoria e la sua conclusione, in ossequio al principio costituzionale del giusto processo introdotto dal novellato art. 111 Cost.[60].</p>
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<p>* Il presente lavoro costituisce una prima rielaborazione della relazione da me svolta al Convegno organizzato dall’Associazione avvocati difensori dinanzi la Corte dei conti in collaborazione col Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli Federico II e con il patrocinio dell’Associazione magistrati della Corte dei conti, tenutosi a Napoli in data 4 aprile 2014 su “<i>Il danno erariale e il suo giudice naturale tra tradizione e novità – Tematiche sostanziali e processuali di responsabilità amministrativo-contabile”</i>, i cui atti sono in corso di pubblicazione.<br />
[1] E’ opportuno sottolineare che in precedenza le teorizzazioni tradizionali più autorevoli erano concordi nell’attribuire significativa rilevanza anche alla colpa lieve ai fini della configurazione della responsabilità amministrativa di tutti i dipendenti pubblici: cfr., su tutti, P. Virga, <i>Diritto amministrativo, </i>vol. 3, Milano 1994, 214; nonché A. Patumi, <i>Il nuovo sistema delle responsabilità degli amministratori e dei dipendenti degli enti locali, </i>in <i>Riv. C. conti</i> 1990, 266.<br />
[2] Secondo la disposizione “<i>Costituiscono colpa grave:a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; b) l’affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è stabilmente esclusa dagli atti del procedimento; c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento; d) l’emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione”.</i> Per un’approfondita analisi della disciplina della responsabilità dei magistrati (che costituisce tematica sempre attuale e controversa anche <i>de jure condendo)</i>, cfr. V. Tenore, <i>Responsabilità amministrativo contabile del magistrato</i>, in <i>www.corteappellomilano.it</i> ed ivi ampi richiami di giurisprudenza.<br />
[3] Tale previsione era contenuta, più in particolare, nell’articolo 58 della legge n. 142 dell’8 giugno 1990, poi trasfuso nell’art. 93 del T.U.EL.L. approvato con D.Lgs. n. 267/00. Peraltro, la norma era stata oggetto dell’attenzione del giudice della nomofilachia per la sua possibile illegittimità costituzionale in ragione di una presunta violazione dell’art. 103, comma 2, della Carta. La Corte di Cassazione si espresse ritenendo manifestamente infondata la questione; in quanto la normativa costituzionale “<i>ha una tendenziale capacità espansiva che si pone come fattore idoneo a legittimare discipline volte ad unificare, attraverso l&#8217;assoggettamento della medesima materia ad un’unica giurisdizione, il regime processuale di accertamento della responsabilità degli amministratori e dipendenti pubblici per i danni arrecati alla p.a.”: </i>cfr. Cass., sez. un., 19 novembre 1998, n. 11719, in <i>Giur. It,</i> 1999, 1065 ss.<br />
L’articolo 6, comma 7, del d.l. 487/1993, convertito con modifiche nella l. n. 71 del 1994, estese l’applicabilità delle norme sulla responsabilità amministrativa anche al personale “<i>dell’ente poste italiane</i>”.<br />
[4] Per un’approfondita analisi strutturale e funzionale dell’organo, cfr. da ultimo C. Chiappinelli, G. Dammicco, P. Della Ventura, M. Di Stefano, F. Garri, L. Impeciati, M. Ristuccia, <i>La Corte dei Conti. Controllo e giurisdizione. Contabilità pubblica</i>, Milano, 2012. <i>Adde, </i>L. Motolese, <i>La Corte dei conti e le sue funzioni</i>, Milano, 2004; Id., <i>La Corte dei conti nel nuovo ordinamento contabile</i>, Milano, 2007; F. Tigano, <i>Corte dei conti e attività amministrativa</i>, Torino, 2008.<br />
[5] Come riferimento di carattere generale sul punto, cfr. E. Brandolini, <i>La responsabilità degli amministratori locali</i>, Milano, 2012.<br />
[6] Come può evincersi, del resto, dall’andamento dei lavori parlamentari: cfr. in proposito <i>Resoconto sommario delle sedute 27 novembre e 11 dicembre 1996</i> della I Comm. Affari costituzionali della Camera dei Deputati.<br />
[7] In tema, cfr. E. Bonelli, <i>Politica ed amministrazione: una commistione incostituzionale nei piccoli comuni?</i>, in <i>Riv. amm., </i> 2003, 995 ss.<br />
[8] Il nuovo sistema normativo conferma, tra l’altro, l’esclusione della rilevanza della responsabilità oggettiva in materia contabile (eccezionale, invero, anche per l’illecito civile).<br />
[9] La decisione del giudice delle leggi ( come tutte le altre qui citate) può leggersi per esteso al sito istituzionale <i>www.cortecostituzionale.it </i><br />
[10] Precedentemente, la stessa Corte costituzionale aveva considerato non rigido e derogabile il principio di irrilevanza del grado di colpa. Sul punto cfr. sentenze nn. 54/1975 e 164/1982, relative agli amministratori delle università ed entrambe reperibili al sito istituzionale della Corte.<br />
[11] Sull’istituto, come rinvii di carattere generale, cfr. M. Di Stefano, <i>Il c.d. potere riduttivo nella giurisprudenza</i>, in Aa.Vv., <i>L&#8217;evoluzione della responsabilità amministrativa. Amministratori e dipendenti di Regioni ed enti locali,</i> a cura di E.F. Schlitzer, Milano, 2002, 202.; F. Garri, <i>In tema di potere riduttivo dell&#8217;addebito da parte della Corte dei Conti</i>, in <i>Foro amm.</i>, 1968, II, 78. Sul possibile uso arbitrario del potere riduttivo cfr. V. Italia (intervento nel convegno <i>La Corte dei conti fra tradizione storica ed esigenze della società</i>, Milano, 16 marzo 1998, i cui atti sono pubblicati in <i>Amm. e contab.</i>, 1998, n. 3, 230). Per una ricostruzione puntuale della giurisprudenza in tema, cfr. V. Tenore, <i>La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensione, controlli</i>, Milano, 2013, in ispecie, 101 ss.<br />
[12] In tema, cfr. D. Crocco, <i>La responsabilità patrimoniale e amministrativa innanzi alla Corte dei conti</i>, Napoli, 2012<i>,</i> 256-257; F.G. Scoca, <i>Sguardo d’insieme sugli aspetti sostanziali e processuali della responsabilità amministrativa</i>, in AaVv., <i>La responsabilità amministrativa ed il suo processo</i>, a cura di F.G. Scoca, Padova, 1997, 5.<br />
[13] Opportunamente, si è individuata una natura <i>sui generis </i>della responsabilità amministrativa, in quanto dotata di caratteri istituzionali propri ed autonomi, sia rispetto a quelli della responsabilità di diritto comune, sia nei confronti della responsabilità di diritto pubblico. Sul punto, cfr. D. Crocco, <i>op. ult. cit.,</i> 347; <i>adde</i>, V. Tenore, <i>La responsabilità amministrativo contabile</i>:<i>profili sostanziali</i>, in Aa.Vv., <i>La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni, controlli</i>, a cura di V. Tenore, Milano, 2008, 27 ss.; F.G. Scoca, <i>La responsabilità amministrativa e il suo processo</i>, Padova, 1997, 156 ss.<br />
[14] L&#8217;entità della colpa costituisce il primo criterio di applicazione del potere riduttivo, accanto al quale possono concorrere altri elementi, non escluso quello della personalità dell&#8217;impiegato, quale risulta dai suoi precedenti di carriera.<br />
Gli elementi determinanti ai fini dell’esercizio del potere riduttivo sono le circostanze obiettive concomitanti con il comportamento del dipendente responsabile; le circostanze soggettive, inerenti alla condotta di quest’ultimo e quelle inerenti al comportamento del terzo danneggiato o di altri soggetti; infine, le circostanze particolari. Il giudice contabile, inoltre, può fare ricorso agli elementi contenuti nell&#8217;art. 133 c.p.p. e in via sussidiaria, ai criteri di graduazione delle sanzioni disciplinari dettati nell’ambito di ogni specifico apparato amministrativo; può esaminare e valutare il comportamento del soggetto responsabile in relazione alle condizioni nelle quali ha agito, nonché il grado di influenza che tale comportamento ha avuto sull&#8217;evento; può prendere in considerazione ogni altra circostanza di fatto che, secondo il suo prudente apprezzamento, può indurre ad una motivata, meno rigorosa valutazione della responsabilità; può valutare fatti ed accadimenti che verosimilmente indussero il responsabile in errore circa l’esistenza di un effettivo stato di necessità e lo portarono ad eccedere nell’adempimento del proprio dovere.<br />
Ancora, il potere riduttivo dell&#8217;addebito è esercitabile d’ufficio e non soffre della preclusione di cui all&#8217;art. 345 c.p.c.; di conseguenza l&#8217;addebito può essere ridotto anche in grado di appello.<br />
Come raro caso di uso del potere riduttivo comportante addirittura l’esclusione di qualsiasi addebito, cfr. Corte dei conti, sez. I, 5.10.01, n. 291/A.<br />
[15] In tema, v. E. Bonelli, <i>Amministrazione governance e servizi pubblici locali. Tra Italia e Unione europea,</i> Torino, 2008; Id., <i>Governo locale, sussidiarietà, federalismo fiscale</i>, Torino, 2001.<br />
[16] Cfr. in tal senso, L. Giampaolino, <i>Prime osservazioni sull’ultima riforma della giurisdizione della Corte dei Conti: innovazioni in tema di responsabilità amministrativa</i>, in <i>Foro amm.</i>, 1997, 3336.<br />
[17] Cfr. E. Bonelli, <i>Politica e amministrazione: una commistione incostituzionale nei piccoli comuni?, op. loc. cit., </i><br />
[18] In tema, si v. L. Mercati, <i>Responsabilità amministrativa e principio di efficienza</i>, Torino, 2002, in ispecie, 305 ss.<br />
[19] È indubbio che siffatti criteri trovino una qualche definizione nella (e quindi siano mutuabili soprattutto dalla) legislazione comunitaria: ci si riferisce, in particolare al Regolamento finanziario approvato dal Consiglio in data 25 giugno 2002, pubblicato nella g.u. delle Comunità Europee, l. 248 del 16 settembre 2002, n. 1605/02.<br />
La disposizione, infatti, non solo contiene un riferimento ai detti principi in quanto caratterizzanti la “<i>sana gestione finanziaria</i>”, ma si preoccupa, sulla base delle nozioni (anche di matrice aziendalistica) più diffuse, di definire i tre parametri (cfr. par. 1), precisando che:<br />
a) il “<i>principio dell’economia</i>” richiede che i mezzi impiegati dall’istituzione per la rea¬lizzazione delle proprie attività sono resi disponibili in tempo utile, nella quantità e qualità appropriata ed al prezzo migliore;<br />
b) in base al “<i>principio dell’efficienza</i>”, va ricercato il miglior rapporto tra mezzi impie¬gati e risultati conseguiti;<br />
c) secondo il “<i>principio dell’efficacia</i>”, devono essere raggiunti gli obiettivi specifici fis¬sati e conseguiti i risultati attesi.<br />
Sulla delineazione dei concetti richiamati cfr., tra gli altri, G. Farneti, <i>Gestione e con¬tabilità dell’ente locale, </i>Rimini, 1999, 28 ss.; G. D’Auria, <i>I controlli</i>, in Aa.Vv., <i>Trattato di diritto amministrativo</i>, a cura di S. Cassese, Milano, 2000, 233. Cfr. anche, volendo, E. Bonelli, <i>Efficienza e sistema dei controlli tra Unione Europea e ordinamento inter¬no, </i>Torino, 2003, 33 ss. ed ivi ulteriori riferimenti bibliografici.<br />
[20]Cfr., volendo, E. Bonelli, <i>Politica e amministrazione, op. cit., in ispecie, </i>1020-1024; Id, <i>Amministrazione, governance e servizi pubblici locali</i>, Torino, 2008, 36 ss.; L. Iannotta, <i>Economia, diritto e politica nell’amministrazione di risultato</i>, Torino, 2003; <i>adde, </i>L. Torchia, <i>La responsabilità dirigenziale</i>, Padova, 2000, 119 ss.; Aa.Vv., <i>Valutare per governare- Il nuovo sistema dei controlli nelle pubbliche amministrazioni</i>, a cura di G. Azzone <i> </i> B. Dente, Milano, 1999.<br />
[21] Come rinvii di carattere generale sull’elemento soggettivo nell’illecito contabile, oltre ai lavori monografici citati in precedenza in tema di responsabilità amministrativa, <i>adde </i> C. Pagliarin, <i>Colpa grave ed equità innanzi alla Corte dei conti, </i>Ed. Univ. di Ferrara, 2002; C. Astraldi De Zorzi, <i>Colpa grave e dolo: responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti</i>, in Enti pubblici, 1997, n. 1, 10; C. Chiappinelli, <i>Necessari dolo o colpa grave degli operatori per attivare un giudizio della Corte dei conti</i>, in Guida al Diritto, 1996, n. 2,67; M. Antonelli, <i>Riflessioni brevi sulla colpa grave nella responsabilità amministrativa</i>, in <i>Nuovo dir.</i>, 1999, 139 ss.; C. Cacciavillani, <i>Il limite della colpa grave nella responsabilità amministrativa, la solidarietà risarcitoria verso terzi ed il regime probatorio nell’azione di regresso</i>, nota a C. conti, sez. III, 16 aprile 1998, n. 114<i>, </i>in <i>Riv. Amm.</i>, 1998, 1087.<br />
[22] In tema, cfr. P. Novelli-L. Venturini, <i>La responsabilità amministrativa di fronte all’evoluzione delle pubbliche amministrazioni ed al diritto delle società, </i>Milano, 2008, 60 ss.<br />
[23] Per una ricostruzione sistematica dell’intero istituto della responsabilità civile (sia contrattuale che extracontrattuale) si segnala, per la sua esaustività, Aa.Vv., <i>La responsabilità civile</i>, a cura di P. Fava, Milano, 2009.<br />
[24] Per un inquadramento ordinamentale della colpa grave, cfr. A. Ciaramella, <i>Spunti per una riflessione sulla colpa grave nella responsabilità amministrativa. Riferimenti anche alla dottrina e alla giurisprudenza civilistica e penalistica</i>,in <i>www.Amcorteconti.it,</i> P. Maddalena, <i>Responsabilità civile e amministrativa</i>: <i>diversità e punti di convergenza dopo le leggi nn. 19 e 20 del 14 gennaio 1994</i>, in <i>Cons. Stato, </i>1994, II.<br />
[25] Sugli elementi costitutivi dell’illecito civile, si rinvia all’esaustiva trattazione di M. Bianca, <i>La responsabilità</i>, in <i>Diritto civile</i>, vol. V, Milano, 1994, 575 ss. In effetti, il codice civile individua “<i>modelli astratti</i>” e colui che si discosta da tali modelli versa in stato di colpa, indipendentemente da ogni indagine in ordine alla censurabilità o meno della sua volontà e della sua attitudine a porre in essere “<i>lo sforzo diligente dovuto</i>”: in tal senso, cfr. P. Novelli-L. Venturini, <i>La responsabilità amministrativa, op. cit., </i>61.<br />
[26] Sul punto, cfr. C. Fiore – S. Fiore, <i>Diritto penale &#8211;</i> <i>Parte generale, </i>Milanofiori Assago, 2008, 138 ss. ed ivi ampi riferimenti bibliografici.<br />
[27] F. Mantovani, <i>Diritto penale</i>, Padova, 1992, 294 ss.<br />
[28] Cfr. Corte dei conti, Trentino Alto Adige, 29 dicembre 2006, n. 137. La decisione del giudice contabile (come tutte le altre qui citate) è rintracciabile attraverso la sezione “<i>Massimario e rivista</i>” del sito istituzionale <i>www.corteconti.it. </i><br />
[29] Fra i commenti più recenti cfr. M. Benvenuti, <i>Art. 28, </i>in Aa.Vv., <i>Commentario alla Costituzione</i>, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Milanofiori Assago, 2006, 580 ss.; <i>adde</i>, Aa.Vv., <i>La responsabilità della pubblica amministrazione</i>, a cura di F. Caringella e M. Protto, Bologna, 2005; A. Lazari, <i>Modelli e paradigmi della responsabilità dello Stato</i>, Torino, 2005; E. Mele, <i>La responsabilità dei dipendenti e degli amministratori pubblici</i>, Milano, 2004.<br />
[30] In tema, volendo, cfr. E. Bonelli, <i>L’incostituzionalità dei controlli sulle Regioni introdotti dal D.L. n. 174/2012 (costi della politica versus sana gestione finanziaria alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. </i> 219/2013), in<i> Giur. Cost.</i>, 2013, n. 4, 3677-3696.<br />
[31] Sulla necessità di operare tale bilanciamento alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, può rinviarsi a E. Bonelli, <i>L’incostituzionalità dei controlli sulle Regioni, op. cit.</i>, in ispecie 3696-3697; <i>adde</i>, sull’utilizzazione del bilanciamento nell’interpretazione costituzionale, A. Morrone, voce <i>Bilanciamento</i> (<i>giustizia costituzionale),</i> in <i>Enc. dir., Annali,</i> II, Milano, 2008.<br />
[32] Cfr. <i>amplius infra</i> al par. 5.<br />
[33] In tema, cfr. S. Pilato, <i>La responsabilità amministrativa &#8211; Profili sostanziali e processuali nelle leggi 19/94, 20/94 e 639/96</i>, Padova, 1999, 221 ss.; P. Novelli-L. Venturini, <i>La responsabilità amministrativa</i>, <i>op. cit</i>., 71 ss.; M. Sciascia, <i>La nozione di colpa grave fra principi di diritto comune e configurazione autonoma, </i>in Aa.Vv., <i>Responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile (ad un decennio dalle riforme),</i> Atti del LI Convegno di Studi di Scienza dell’amministrazione, Milano, 2006,<i> </i>379 ss.<br />
[34] Opportunamente, si è rimarcato al riguardo che “<i>non si deve più far riferimento ad un unico modello, quello tradizionale del buon padre di famiglia, ma a tanti modelli quanti sono i casi concreti che vengono all’esame del giudice”</i>: così, P. Novelli – L. Venturini, <i>La responsabilità amministrativa, op. cit.</i>,67-68, alla nota 131; <i>adde</i>, in tema, P. Santoro, <i>L’illecito contabile</i>, Rimini, 2006, 236. Peraltro, nei confronti della riforma dell’elemento psicologico, si levò qualche voce fuori dal coro, quasi che essa consentisse agli agenti di essere nell’amministrazione di interessi pubblici meno attenti rispetto alla cura di interessi privati: in tal senso, cfr. F. Staderini, <i>La giurisdizione contabile oggi</i>, in <i>Riv. Corte conti</i>, 1997, n. 5, 345.<br />
[35] Per la disapplicazione delle norme contenute in tale articolo nei confronti del personale non dirigenziale del Comparto Ministeri, delle Regioni ed autonomie locali, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome, della Scuola, v. ora all. A al D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.<br />
[36] Cfr. P. Maddalena, <i>Il principio del giusto processo e la graduazione di colpa nella responsabilità amministrativa</i>, in <i> Cons. Stato,</i>2000,<i> </i>II, 2065.<br />
[37] Per un’ampia rassegna di giurisprudenza sul punto, può rinviarsi a V. Tenore, <i>La nuova Corte dei conti</i>, <i>op. cit</i>., 97.<br />
Per la solidarietà passiva degli organi collegiali in base all’art. 24 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, individuata come <i>lex specialis</i> ancora in vigore dopo la L. n. 20/1994, si v. Corte dei conti, sez. riunite, 17 dicembre 1996 n. 79/A; id., sez. riunite, 1 aprile 1998, n. 17/A.<br />
[38] Corte dei conti, SS.RR., 7 gennaio 1998, n. 1/A.<br />
[39] L’espressione “<i>eccesso di potere</i>” venne utilizzata per la prima volta nella L. 31 marzo 1877 n. 371 e poi nella L. 31 marzo 1889, n. 5992; ma in tali testi legislativi essa veniva utilizzata per indicare lo “<i>straripamento di potere</i>”, ossia la “<i>incompetenza assoluta</i>”, ovvero la “<i>usurpazione di potere</i>”. Solo successivamente il Consiglio di Stato, sez. IV, con la decisione 7 gennaio 1892, n. 2, adoperò la locuzione “<i>eccesso di potere</i>” per indicare un vizio tipico dell’atto amministrativo e per esercitare così il proprio sindacato giurisdizionale (sia sulle scelte discrezionali della p.a. che sullo sviamento del potere pubblico), sulla scorta dell’esperienza del <i>Conseil d’Etat</i> francese in tema di <i>détournement de pouvoir</i>. Sul punto, rimane fondamentale, anche per l’influenza esercitata, il lavoro di A. Codacci Pisanelli del 1892, <i>L’eccesso di potere nel contenzioso amministrativo</i>. Per una puntuale ricostruzione storica, v. F. Caringella, <i>Manuale di diritto amministrativo</i>, Milano, 2007, 1154; per ulteriori approfondimenti, rimane sempre un punto fermo A.M. Sandulli, <i>Manuale di diritto amministrativo</i>, Napoli, 1968, 420.<br />
[40] Entrambe le norme, com’è noto, sono state revisionate dal legislatore costituente con L. Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Per quanto riguarda l’art. 97 sono state aggiunte icasticamente, al comma 1, le parole “<i>le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’orientamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico”.</i> La L. Cost. cit., inoltre, recepisce, a modifica dell’art. 81, i vincoli della normativa europea in materia di <i>governance </i>economica, come ultimo integrata dal Trattato c.d. “<i>Fiscal compact</i>”. In tema, cfr. R. Dickmann, <i>Legislazione di spesa ed equilibrio di bilancio tra legittimità costituzionale e legittimità europea</i>, in <i>www.federalismi.it,</i> n. 5/2012; Id., <i>Le regole della governance economica europea e il pareggio di bilancio in Costituzione</i>, in <i>www.federalismi.it,</i> n. 4/2012; A. Brancasi, <i>L’introduzione del principio del cd. Pareggio di bilancio: un esempio di revisione affrettata della Costituzione</i>, in <i>www.forumcostituzionale.it,</i> 10 gennaio 2012; D. Cabras, <i>Il pareggio di bilancio in Costituzione: una regola importante per la stabilizzazione della finanza pubblica, ibidem, </i>27 gennaio 2012<i>; </i>P. Bilancia, <i>Note critiche sul cd. “pareggio di bilancio”</i>, in <i>www.associazionedeicostituzionalisti.it</i>, n. 2/2012.<br />
[41] In tal senso, cfr. D. Crocco, <i>La responsabilità patrimoniale e amministrativa, op. cit., </i>352-353 nel testo e nelle note; M. Sciascia, <i>Manuale di diritto processuale contabile</i>, Milano, 2012, 124 ss.; Id., <i>Diritto delle gestioni pubbliche, </i>Milano, 2007, 15 ss.; <i>adde</i>, M. Ristuccia, <i>Applicabilità dei principi nel giusto processo al rito contabile</i>, in <i>Nuova Rass., </i>2001, 2054.<br />
[42] In tal senso, cfr. SS.RR., 14 settembre 1982, n. 313.<br />
[43] C. conti, sez. III centr., 10 settembre 2010, n. 523A.<br />
[44] C. conti, sez. Puglia, 3 aprile 1997, n. 16<br />
[45] Sul punto, cfr. SS.RR., 8 maggio 1991, n. 711; in dottrina, cfr. P. Santoro, <i>L’illecito contabile</i>, <i>op. cit.,</i> 245.<br />
[46] Cfr. ad esempio SS.RR. n. 56 del 1997.<br />
[47] Cfr. M. Sciascia, <i>Manuale di diritto processuale contabile</i>, <i>op. cit.</i>, 110 ss.<br />
[48] Cfr. P. Santoro, <i>L’illecito contabile</i>, <i>op. cit.</i>, 241.<br />
[49] C.di S., sez. V, 10 gennaio 2005, n. 32, in Foro amm., CdS, 2005, 1801; <i>adde</i>, da ultimo, C.d.S., sez. IV, 10 febbraio 2014, n. 623; id., 5 marzo 2014, n. 1053.<br />
[50] Cfr. C. conti, III sez. centr., 23 settembre 2011 n. 630; come precedente specifico, cfr. C. conti, SS.RR., 10 giugno 1997, n. 56.<br />
[51] Corte dei conti, sez. giurisdizionale Lazio, 17 marzo 2014, n. 222.<br />
[52] Cfr. Corte dei conti, sez. giurisdizionale Campania, 26 ottobre 2009, n. 1300.<br />
[53] Cfr. C. conti, sez. II, 30 ottobre 1970, n. 92.<br />
[54]<b> </b>Cass., sez. Un., 29 gennaio 2001 n. 33; Id., 6 maggio 2003, n. 6851;<i> </i>Id., 17 dicembre 2003, n. 19356.<br />
[55] Corte dei conti, sez. III, 10 novembre 2004, n. 601.<br />
[56] Corte dei conti, sez. giurisdizionale Sardegna, 24 gennaio 2014, n. 13.<br />
[57] Cfr. E. Bonelli, “<i>Amministrazione riformata e nuovo volto della responsabilità amministrativa: dall’esigenza di legittimità alla prospettiva gestionale”</i>, in N. Longo, <i>La nuova conformazione della responsabilità amministrativa: colpa grave e danno erariale</i>, Cosenza, 2001, 9 ss.<i> </i><br />
[58] P. Maddalena, <i>La colpa nella responsabilità amministrativa</i>, in <i>Riv. Corte conti</i>, 1997, n. 2.<br />
[59] Cfr. Corte costituzionale, 24 ottobre 2001, n. 340, in <i>Diritto &amp; Diritti</i>, n. 10/2001, con nota di D. Cicirello, <i>La corte costituzionale interviene sulla colpa grave in tema di responsabilità amministrativa.</i><br />
[60] Cfr. M. De Paolis, <i>Eccessiva durata del processo: risarcimento del danno</i>, Sant’Arcangelo di Romagna (Maggioli Ed.), 2012, in ispecie 520 ss.; F. Saitta, <i>L’istruttoria nel processo contabile nello spirito del novellato art. 111 della Costituzione</i>, in <i>Riv. Corte conti</i>, 2005, 6, 355; P. Santoro, <i>Terzietà del giudice e poteri sindacatori del processo contabile</i>, in <i>Riv. Corte conti, </i>2001, 4, 238; M. Ristuccia, <i>Applicabilità dei principi del giusto processo al giudizio contabile</i>, in <i>Riv. Corte conti, </i> 4, 2000, IV, 200; P. Maddalena, <i>Il principio del giusto processo, op. cit., </i>2068.</p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 3.7.2014)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-colpa-grave-nellillecito-contabile-oggi/">La colpa grave nell’illecito contabile oggi*</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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