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	<title>n. 7 - 2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>n. 7 - 2007 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Valutazione di impatto ambientale e disattenzioni legislative (nota a corte di giustizia  delle comunità europee – sezione II – sentenza 5 luglio 2007)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:55 +0000</pubDate>
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<p>Con la sentenza in epigrafe la Corte di Giustizia della Comunità Europea condanna nuovamente l’Italia per violazione degli artt. 2, comma 1° e 4, comma 1° della Direttiva 85/337 in ragione della mancata attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale (di seguito V.I.A.) con riferimento alla realizzazione di un</p>
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<p>Con la sentenza in epigrafe la Corte di Giustizia della Comunità Europea condanna nuovamente l’Italia per violazione degli artt. 2, comma 1° e 4, comma 1° della Direttiva 85/337 in ragione della mancata attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale (di seguito V.I.A.) con riferimento alla realizzazione di un inceneritore di rifiuti.La vicenda, che ricalca le orme di una fattispecie già nota (causa C-486/04), trae origine dalla lettera del 28 aprile 2003 con cui la Commissione chiedeva al governo italiano chiarimenti in merito alla mancata applicazione delle procedure di cui alla Direttiva 85/337 (procedure di V.I.A.) in sede di realizzazione della “terza linea” dell’inceneritore  di rifiuti di Brescia.Al riguardo le autorità italiane assumevano, tra l’altro, che il progetto di “terza linea” era stato legittimamente escluso dalle procedure di “valutazione” poiché, trattandosi di impianto di recupero sottoposto a “procedura semplificata”, non era soggetto all’applicazione della Direttiva del 1985.A seguito dei chiarimenti svolti dalla Repubblica Italiana la Commissione avviava il procedimento precontenzioso con invio di lettera di diffida datata 19 dicembre 2003.<br />Successivamente, con lettera dell’8 giugno 2004, le Autorità italiane competenti rendevano nota la volontà del gestore della “terza linea” di sottoporre quest’ultima, la cui messa in servizio era stata già autorizzata nel dicembre 2003, alla V.I.A.<br />.Tuttavia, la Commissione, ritenendo insoddisfacente la posizione assunta dal governo italiano, proponeva ricorso ai sensi dell’art. 226 CE, comma 2°.<br />Con la sentenza annotata la Corte di Giustizia accoglie il ricorso proposto dalla Commissione e statuisce che <i>la “terza linea” dell’inceneritore, classificata come impianto che effettua operazioni di recupero ai sensi dell’allegato II B della Direttiva 75/442, con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno, ricade nell’ambito di applicazione dell’allegato I, punto 10, della Direttiva 85/337 e, di conseguenza, avrebbe dovuto essere sottoposta al procedimento di valutazione di impatto ambientale prima di essere autorizzata e poi costruita. (…) se il progetto non è stato oggetto di valutazione di impatto ambientale, è a causa della normativa italiana stessa, che non prevede l’assoggettamento ad una tale valutazione degli impianti di trattamento dei rifiuti sottoposti alle procedure semplificate.</i> <br />
<b></p>
<p align=center>
* * *</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
La pronuncia in nota rivela alcuni profili di criticità degni di approfondimento soprattutto con riguardo al coordinamento tra normativa comunitaria e normativa nazionale.La Direttiva 85/337[1] e s.m.i. invocata dalla Commissione, in materia di “Valutazione di Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati”,  prescrive l’obbligo degli Stati membri di procedere alla V.I.A., per i progetti aventi un “<i>notevole impatto ambientale”</i>, prima del rilascio dell’autorizzazione.<br />Segnatamente, nell’Allegato I della citata Direttiva, sono individuate alcune “classi” di attività di “smaltimento”[2], alle quali fa riferimento l’art.  4, paragrafo 1°,[3] aventi <i>ex lege</i> un importante impatto ambientale e pertanto soggette obbligatoriamente a V.I.A.[4].<br />Diversamente, per quanto riguarda le attività di minor rilevanza ambientale, espressamente riportate nell’Allegato II, gli Stati conservano un ampio margine di discrezionalità potendo stabilire se assoggettarle o meno alla procedura di V.I.A, pur dovendo comunque rispondere a criteri e parametri espressamente tipizzati nell’Allegato III della Direttiva stessa (art. 4, par. 2 e 3)[5]; unico limite imprescindibile alla discrezionalità dei Paesi membri è, comunque, il <i>“notevole impatto ambientale”</i> di cui all’art. 2, par. 1°, quale condizione determinante dell’obbligatorietà della valutazione.[6] <br />
Di diverso tenore è la normativa italiana che, soprattutto nell’ultimo decennio, ha subito in materia  alcune modifiche.<br />
L’art. 1, comma 3°, del D.P.R. 12 aprile 1996 denominato <i>“Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”</i>, individuava i  progetti assoggettati alla procedura di V.I.A. comprendendo, tra l’altro, alcune categorie di impianti di smaltimento e recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi. [7] <br />Con decreto di approvazione del 3 settembre 1999, l’allora Presidente del Consiglio modificava parzialmente il D.P.R. del 12 aprile 1996 e, segnatamente, le lettere i) ed l) dell’Allegato A ed escludeva dalla procedura di V.I.A. gli impianti di recupero sottoposti alle c.d. “procedure semplificate”[8], vale a dire a quelle procedure di cui agli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. (meglio conosciuto come Decreto Ronchi) che interessavano le attività di smaltimento rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori, nei luoghi di produzione dei rifiuti stessi, nonchè alcune attività di recupero.[9]Dunque, alla stregua dell’articolo 3, comma 1°, lettera i) del citato D.P.C.M. 3 settembre 1999 erano obbligatoriamente sottoposti alla procedura di V.I.A. gli <i>“impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’Allegato B ed Allegato C, lettere da R1 a R9, del D.Lgs. n. 22/97 <b>ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del medesimo D.Lgs. n. 22/97</b>”.</i>Ugualmente, l’articolo 3, comma 1, lettera l) del citato D.P.C.M. stabiliva che fossero sottoposti a valutazione di impatto ambientale gli <i>“impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 ed all’allegato C, lettere da R1 a R9 del D.Lgs. n. 22/97 <b>ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo D.Lgs. n. 22</i>/97”.<i></b></i><br />L’inadempimento contestato all’Italia, dall’organo esecutivo comunitario, attiene specificatamente  all’applicazione della citata disposizione atteso che, secondo la prospettazione della Commissione, l’impianto di “terza linea” rientrava nella “classe” di cui all’Allegato I, punto 10, della Direttiva 85/337 e pertanto era da assoggettare obbligatoriamente alla V.I.A. <br />Dunque, secondo la Commissione ed alla stregua dell’orientamento assunto dalla Corte con la pronuncia in commento, escludere dalla procedura di V.I.A. tali impianti di recupero, soggetti a procedura autorizzativa “semplificata”, viola l’obbligo di cui alla Direttiva 85/337.E’ opportuno osservare che, sul punto, la Corte si era già pronunciata in data 23 novembre 2006 nella causa C-486/04 (Commissione / Italia), relativa ad una fattispecie affine a quella <i>de qua</i>, accogliendo le censure svolte dalla Commissione.[10]<br />A seguito di tale sentenza, in data 17 maggio 2007, veniva pubblicato il D.P.C.M. 7 marzo 2007 recante <i>“Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, recante “Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994 n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”, </i>non ancora in vigore all’epoca dei fatti relativi alla sentenza in commento.<br />L’art. 1 del citato decreto introduceva le seguenti modifiche: <i>“All’art.3, comma 1, del D.P.C.M. 13 settembre 1999 (…) sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera i) le parole <b>“ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997” sono soppresse</b>; b) alla lettera l) le parole <b>“ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997”, sono soppresse </b>(…)”.</i>A seguito di tale intervento normativo, volto a recepire le disposizioni comunitarie in materia e ad eliminare l’eccezione riservata agli impianti soggetti a “procedura semplificata”, il “conflitto” normativo tra ordinamenti nazionale e comunitario sembrava definitivamente composto.<br />Tuttavia non può non osservarsi che, il prossimo 31 luglio 2007, entrerà in vigore la parte II del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico dell’Ambiente)[11] che, all’articolo 48, comma 1° lett.e) abroga il D.P.R. 12 aprile 2006, il D.P.C.M. del 1999 e, pertanto, anche il D.P.C.M. del 2007.<br />Orbene, l’art. 23 del citato Decreto Legislativo individua i progetti da assoggettare alla V.I.A. escludendo nuovamente gli impianti a “procedura semplificata”.[12]<br />Paradossalmente, pertanto, dal 31 luglio prossimo la normativa italiana legittimerà nuovamente la realizzazione di impianti soggetti a regime autorizzatorio “semplificato”, senza la preventiva valutazione di impatto ambientale, in contrapposizione alla normativa comunitaria.Non resta, dunque, che attendere gli sviluppi di questa curiosa alternanza normativa auspicando un pronto intervento del Legislatore che, al più presto, risolva l’<i>empasse</i> e  conformi definitivamente l’ordinamento nazionale alle regole di derivazione comunitaria.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>[1] Direttiva 85/337/Cee del 27 giugno 1985, pubblicata nella G.U.C.E. n.L. 175 del 5 luglio 1985 e modificata dalla Direttiva 97/11/Cee e 2003/35/Cee;<br />
[2] Si osserva che, alla stregua dell’interpretazione della Corte: <i>“la nozione di smaltimento di rifiuti ai sensi della Direttiva 85/337 è una nozione autonoma che deve ricevere un significato idoneo a rispondere pienamente all’obiettivo perseguito da tale atto normativo (…). Di conseguenza, tale nozione – che non è equivalente a quella di smaltimento dei rifiuti ai sensi della Direttiva 75/442 – deve essere intesa in senso lato come comprensiva dell’insieme delle operazioni che portano allo smaltimento dei rifiuti, nel senso stretto del termine, o al loro recupero” </i>(Causa C-486/04), contrariamente a quanto assunto dalle Autorità Italiane nel caso di specie;<br />[3] L’art. 4, par. 1, della Direttiva 85/337 recita: <i>“Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2</i> (che prevede, in casi eccezionali, la facoltà degli stati membri di esentare alcuni progetti dalle disposizioni della direttiva<i>) i progetti elencati nell’allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10”;</i> <br />[4] Segnatamente all’Allegato I della Direttiva 85/337 sono individuati al punto  9) gli <i>“Impianti di smaltimento dei rifiuti (cioè rifiuti cui si applica la direttiva 91/689/Cee) mediante incenerimento, trattamento chimico, quale definito nell’allegato II bis, punto D9 della direttiva 75/442/Cee, o interramento di rifiuti pericolosi”</i>; al punto 10) <i>“Impianti di smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento o trattamento chimico di rifiuti non pericolosi, quali definiti nell’allegato II bis, punto D 9 della direttiva 75/442/Cee, con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno”</i>;<br />[5] L’art. 4, par. 2 della Direttiva 85/337 recita: “<i>Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2</i> (che prevede, in casi eccezionali, la facoltà degli stati membri di esentare alcuni progetti dalle disposizioni della direttiva<i>) per i progetti elencati nell’allegato II gli Stati membri determinano, mediante a) un esame del progetto caso per caso; o b) soglie o criteri fissati dagli Stati membri, se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.  gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b); </i>il comma 3° i, invece recita<i>: “Nell’esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri ai fini del paragrafo 2 si tiene conto dei relativi criteri di selezione riportati nell’allegato III”;</i><br />[6] In tale senso vedi sentenze: 23 novembre 2006, causa C-486/04, Commissione/Italia; 24 ottobre 1996, causa C-72/95, Kraaijeveld e a.; 22 ottobre 1998, causa C-301/95, Commissione/Germania; 21 settembre 1999, causa C-392/96, Commissione/Irlanda;<br />[7] Segnatamente il D.P.R. 12 aprile 1996, Allegato A, individuava: i)<i>“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’allegato B ed allegato C, lettere da R1 a R9 del D.Lgs. 22/97”; </i>ed<i> </i>l): <i>“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed allegato C, lettere da R1 a R9, del D.Lgs. 22/97”</i>;<br />[8] La c.d. “procedura semplificata”, recepita nel nostro ordinamento dagli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/1997 e volta ad eludere dalla normale procedura autorizzativa alcune categorie di impianti,  è stata introdotta con Direttiva 75/442/Cee (Direttiva del Consiglio relativa i rifiuti), pubblicata sul G.U.C.E. n.L194 del 25 luglio 1975; tale norma ha introdotto nell’ordinamento comunitario una procedura speciale volta a esentare da autorizzazione tanto gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono i propri rifiuti nei luoghi di produzione quanto gli stabilimenti e le imprese “di recupero” rifiuti, purchè: a) le autorità competenti abbiano adottato per ciascun tipo di attività norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l’attività può essere dispensata dall’autorizzazione; b) sussistano le condizioni fissate dall’art. 4 della detta direttiva, vale a dire che non venga messa in pericolo la salute umana e non si rechi pregiudizio all’ambiente; <br />
[9] Tali attività di “recupero” sono espressamente elencate nell’Allegato C del D.Lgs. 22/1997;<br />
[10] Si rileva che, a differenza dal caso di specie, gli impianti relativi alla sentenza del 2006 (Impianti di produzione energia elettrica mediante incenerimento di CDR e di biomasse ed impianto per la preselezione dei rifiuti solidi urbani e la produzione di CDR) erano individuati nell’Allegato II, punto 11, lett. b) della Direttiva 85/337 e pertanto non obbligatoriamente assoggettabili a V.I.A.;<br />[11] L’art. 50, comma 1°, del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dall’art. 5, comma 2°, della L. 17/2007, recita: <i>“Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007”;</i><br />[12] Il D.lgs. 156/2002, art. 23,  comma 1° lett. a), nel rimandare all’elenco A dell’Allegato III, individua ai punti 9 a) e b<i>):“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’allegato B ed allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del presente decreto, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del presente  decreto”</i> e <i>“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento cui all’allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del presente decreto, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del presente decreto”</i>.</p>
<p align=right>(pubblicato il 18.7.2007)</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/valutazione-di-impatto-ambientale-e-disattenzioni-legislative-nota-a-corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-5-luglio-2007/">Valutazione di impatto ambientale e disattenzioni legislative&lt;br&gt; &lt;i&gt;(nota a corte di giustizia  delle comunità europee – sezione II – sentenza 5 luglio 2007)&lt;/i&gt;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Autorità per le garanzie nelle comunicazioni &#8211; Relazione annuale sull’attività svolta e sui programmi di lavoro 2007 &#8211; Presentazione del Presidente dell’Autorità Corrado Calabrò</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/autorita-per-le-garanzie-nelle-comunicazioni-relazione-annuale-sullattivita-svolta-e-sui-programmi-di-lavoro-2007-presentazione-del-presidente-dellautorita-corrado-calabro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:23 +0000</pubDate>
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<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 25.7.2007) Note</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/autorita-per-le-garanzie-nelle-comunicazioni-relazione-annuale-sullattivita-svolta-e-sui-programmi-di-lavoro-2007-presentazione-del-presidente-dellautorita-corrado-calabro/">Autorità per le garanzie nelle comunicazioni &#8211; Relazione annuale sull’attività svolta e sui programmi di lavoro 2007 &#8211; Presentazione del Presidente dell’Autorità Corrado Calabrò</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/d/2879_ART_2879.pdf">clicca qui</a></p>
<p align=right><i>(pubblicato il 25.7.2007)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Il Tar Lazio sui limiti dell’attività tecnico-discrezionale della regolamentazione (sentenza 14.6.2007 n. 5444)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-tar-lazio-sui-limiti-dellattivita-tecnico-discrezionale-della-regolamentazione-sentenza-14-6-2007-n-5444/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:12 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/il-tar-lazio-sui-limiti-dellattivita-tecnico-discrezionale-della-regolamentazione-sentenza-14-6-2007-n-5444/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-tar-lazio-sui-limiti-dellattivita-tecnico-discrezionale-della-regolamentazione-sentenza-14-6-2007-n-5444/">Il Tar Lazio sui limiti dell’attività tecnico-discrezionale della regolamentazione (sentenza 14.6.2007 n. 5444)</a></p>
<p>La sentenza in esame[1] è di interesse per almeno due profili: il primo perché viene affermata l’estensione del sindacato giurisdizionale sull’attività discrezionale delle Autorità di regolamentazione ed il secondo perché si sostiene l’evoluzione regolamentare del settore delle comunicazioni elettroniche verso un approccio cd. facility based. Per modello di competizione facility</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-tar-lazio-sui-limiti-dellattivita-tecnico-discrezionale-della-regolamentazione-sentenza-14-6-2007-n-5444/">Il Tar Lazio sui limiti dell’attività tecnico-discrezionale della regolamentazione (sentenza 14.6.2007 n. 5444)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-tar-lazio-sui-limiti-dellattivita-tecnico-discrezionale-della-regolamentazione-sentenza-14-6-2007-n-5444/">Il Tar Lazio sui limiti dell’attività tecnico-discrezionale della regolamentazione (sentenza 14.6.2007 n. 5444)</a></p>
<p>La <a href="/ga/id/2007/6/10003/g">sentenza in esame</a>[1] è di interesse per almeno due profili: il primo perché viene affermata l’estensione del sindacato giurisdizionale sull’attività discrezionale delle Autorità di regolamentazione ed il secondo perché si sostiene l’evoluzione regolamentare del settore delle comunicazioni elettroniche verso un approccio cd. <i>facility</i> <i>based</i>.<br />
Per modello di competizione <i>facility</i> <i>based</i> si intende la concorrenza tra gli operatori cd. “infrastrutturati” (ossia, proprietari delle infrastrutture necessarie all’espletamento dei servizi che offrono) e pertanto, come tali, pienamente indipendenti ed autonomi nelle loro strategie commerciali &#8211; per intenderci, la situazione della fonia mobile, dove ogni operatore possiede la sua rete. <br />
Questo modello è il preferito sia dall’analisi economica che dalla Commissione, la quale, dopo aver constatato il fallimento della primissima fase di liberalizzazione, basata sul modello cd. <i>service</i> <i>based</i> (il quale postula la concorrenza dei nuovi entranti limitata alla fornitura dei servizi finali ai clienti, rivenduti tramite la rete dell’ex monopolista) ha decisamente caldeggiato l’adozione di una regolamentazione tesa all’infrastrutturazione[2]. <br />
Nella prima fase della liberalizzazione sono dunque entrati nel mercato centinaia di operatori minori[3] &#8211; del tutto sprovvisti di seria capacità economica ed industriale &#8211; i quali non sono stati in grado di innovare né di resistere alle contromosse dell’incumbent[4]. Solamente operatori infrastrutturati sono in grado di sviluppare in maniera autonoma strategie commerciali: in altri termini, ai fini di una reale concorrenza, meglio pochi operatori ma buoni!<br />
L’Agcom con la delibera impugnata[5] ha stabilito le modalità attuative dell’offerta Wholesale Line Rental (“WLR”, o, più semplicemente, affitto all’ingrosso del canone telefonico). Questa misura regolamentare altro non è che l’obbligo in capo a Telecom Italia di cedere ai propri concorrenti (“OLO”) il diritto di riscuotere il canone telefonico presso l’utenza finale. Con il WLR, di conseguenza, l’utente finale cessa di avere due rapporti commerciali (con Telecom per il canone dell’accesso alla rete telefonica, con l’OLO per i servizi di traffico) e, soprattutto, di ricevere due bollette. Questa modalità consente agli OLO di presentarsi ai clienti come interlocutore unico, evitando manovre subdole di Telecom intese a riacquistare <i>in toto</i> il cliente. <br />
Questa misura regolamentare mira dunque a risolvere le principali criticità del “condominio” tra concorrenti, che si verifica allorché il cliente finale è costretto ad usare la rete dell’incumbent per avere l’accesso ai servizi telefonici forniti dai suoi concorrenti. Si tratta, pertanto, di un <i>second best</i> o, meglio, di uno scivolo verso la situazione in cui il cliente si stacca definitivamente dalla rete di Telecom per utilizzare, tramite l’<i>unbundling</i> del <i>local</i> <i>loop</i> (“ULL” &#8211; accesso disaggregato alla rete locale), esclusivamente quella dell’OLO. Ciò chiaramente implica che quest’ultimo costruisca una propria rete e, di conseguenza, faccia investimenti onerosi per duplicare quello che Telecom ha ereditato dai tempi del monopolio pubblico. La necessità di incentivare l’infrastrutturazione alternativa risulta evidente, ma la tempistica deve essere sostenibile per gli OLO. <br />
La delibera impugnata cerca di individuare un bilanciamento. In particolare, essa ha stabilito che il WLR è un <i>second</i> <i>best</i>, subordinato all’assenza dell’ULL nell’area geografica servita dall’OLO: l’ULL (e la necessaria infrastrutturazione) è dunque la via maestra per l’accesso nel mercato. <br />
Il WLR è, infatti, possibile solo nelle arre geografiche dove non esistono stadi di linea in ULL. Quest’ultima limitazione territoriale è estremamente interessante perché dimostra come l’Agcom sia interessata a tutelare solamente gli OLO efficienti, ossia quelli che hanno la possibilità tecnico-economica di investire nelle infrastrutture (in linea con la prassi antitrust della Commissione che, in casi di abusi di esclusione, quali prezzi predatori, ecc., utilizza il parametro dell’<i>as efficient operator</i>[6]). Infatti, dal momento che anche un solo OLO è in grado di sviluppare l’ULL in una determinata area geografica, cessa per tutti gli altri OLO la possibilità di fruire del WLR: meglio, cessa dopo la scadenza dei rapporti contrattuali già attivati e, nel caso di nuovi contratti, dopo 12 mesi, ritenuto un arco temporale adeguato per procacciarsi nuovi clienti e così avere la possibilità di raggiungere una massa critica sufficiente a giustificare gli onerosi investimenti infrastrutturali. <br />
Questa filosofia di base, ritenuta dalla ricorrente una discriminazione in danno degli operatori non infrastrutturati, è stata del tutto appoggiata dal Tar, il quale ne ha condiviso motivazioni e razionalità. Degna di nota la circostanza che il Tar ha rigettato una lettura formale del provvedimento, che pure avrebbe potuto condurre ad una sua illegittimità, per approfondire la logica sottostante alla regolamentazione della rete fissa ed, in particolare, la necessità di bilanciare gli interessi in gioco consentendo l’ingresso nel mercato solamente ai nuovi operatori ritenuti meritevoli &#8211; ossia, operando una selezione degli operatori sulla base di criteri legati all’infrastrutturazione.<br />
Seguendo questo approccio, il Tar ha circoscritto il suo sindacato sulla complessa attività tecnico-discrezionale del Regolatore nei limiti della illogicità ed irragionevolezza “<i>manifesta</i>”. Questo approccio delinea in maniera interessante i confini tra potere amministrativo e sindacato giudiziale a tutto vantaggio del primo, cui viene riconosciuta l’esclusiva competenza a comporre gli interessi del quadro concorrenziale.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>[1] Tar Lazio, sez. III ter, sentenza 14.6.2007 n. 5444, nel database di questa Rivista.<br />
[2] Da ultimo v. la XIII Relazione sullo stato della liberalizzazione nella Rassegna <i>on line</i> n. 05/07. V. anche l’art. 13 del Codice delle comunicazioni elettroniche che, su ispirazione della direttiva cd. quadro del 2002, indica la promozione delle reti alternative tra gli obiettivi della regolamentazione nazionale. <br />
[3] In Italia nel momento di picco più di 200.<br />
[4] Sulla parabola del numero delle licenze ed autorizzazioni ad operare nel mercato delle tlc si vedano le Relazioni Annuali Agcom 2005 e 2006.<br />
[5] Delibera n. 694/06/Cons, disponibile sul sito www.agcom.it<br />
[6] V. Il recentissimo Discussion Paper sull’art. 82, disponibile sul sito web della DG Competition.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-tar-lazio-sui-limiti-dellattivita-tecnico-discrezionale-della-regolamentazione-sentenza-14-6-2007-n-5444/">Il Tar Lazio sui limiti dell’attività tecnico-discrezionale della regolamentazione (sentenza 14.6.2007 n. 5444)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Le acque tra beni pubblici e pubblici servizi</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-acque-tra-beni-pubblici-e-pubblici-servizi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:01 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-acque-tra-beni-pubblici-e-pubblici-servizi/">Le acque tra beni pubblici e pubblici servizi</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Premessa: l&#8217;acqua come risorsa – 2. L&#8217;evoluzione normativa in materia di demanio idrico – 3. Il demanio idrico oggi – 4 Dal demanio acquedottistico alle infrastrutture idriche demaniali – 5 La ripubblicizzazione del servizio idrico integrato tra realtà fattuale e prospettive de iure condendo – 6 L&#8217;acqua come</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-acque-tra-beni-pubblici-e-pubblici-servizi/">Le acque tra beni pubblici e pubblici servizi</a></p>
<p><B>SOMMARIO:</B> 1. Premessa: l&#8217;acqua come risorsa – 2. L&#8217;evoluzione normativa in materia di demanio idrico – 3. Il demanio idrico oggi – 4 Dal demanio acquedottistico alle infrastrutture idriche demaniali – 5 La ripubblicizzazione del servizio idrico integrato tra realtà fattuale e prospettive <i>de iure condendo</i> – 6 L&#8217;acqua come diritto fondamentale: una proprietà integrata.<br />
<i> </i></p>
<p><b>1.</b> La vastità del tema assegnatomi e la naturale limitatezza dello spazio a disposizione impongono una serie di precisazioni preliminari in modo da perimetrare il terreno d&#8217;indagine.<br />
A tal fine va, innanzitutto, precisato che vi sono una pluralità di beni pubblici e correlativamente di servizi pubblici riferiti al campo delle acque.<br />
Nell&#8217;ambito dei beni pubblici troviamo le acque come demanio idrico, come demanio marittimo, come acque minerali e termali; tra i servizi pubblici abbiamo quello idrico integrato, quello di navigazione marittima, fluviale e lacuale, quello idroelettrico, irriguo, etc.<br />
La presente disamina non avrà ad oggetto tutte  queste varie fenomenologie, concentrandosi, invece, sull&#8217;acqua come risorsa sempre più scarsa, ma anche come diritto fondamentale dell&#8217;uomo, per cui è necessario collegare il bene al suo utilizzo razionale ed aperto alla fruizione di tutti.<br />
In altre parole, si tratta di vedere l&#8217;acqua come risorsa idrica erogata mediante la moderna figura del servizio idrico integrato, oggetto tra l&#8217;altro di un&#8217;apposita disciplina contenuta nel codice ambientale <sup>1</sup>.<br />
Anche in quest&#8217;ambito non si tratteranno le numerose problematiche attinenti al servizio idrico integrato, quali il contenuto della convenzione e della carta dei servizi, i problemi tariffari, etc. Ci si limiterà, invece, per rimanere ancorati al tema del convegno alle questioni più propriamente dominicali e, quindi in particolare, alle figure del demanio idrico e di quello acquedottistico, cercando di coglierne i relativi collegamenti, in modo da scorgerne i tratti unificanti, che, è il caso già di precisare, a mio modo di vedere sono da cogliere all&#8217;interno della dicotomia pubblico-privato.<br />
<b>2. </b>Va subito evidenziato che il demanio idrico, da intendersi modernamente come il compendio di “tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorchè non estratte dal sottosuolo” <sup>2</sup>, ha seguito un <i>trend</i> evolutivo in chiara antitesi a quello riguardante, in genere, la proprietà pubblica: difatti, mentre quest&#8217;ultima è stata oggetto di un progressivo e largo processo di privatizzazione, il demanio idrico, al contrario, ha vissuto un&#8217;opera di graduale ed insistente pubblicizzazione, sino ad un completo assorbimento nella sfera pubblica <sup>3</sup>.<br />
A tal fine sembra utile fornire, brevemente, una ricostruzione storica di tali profili evolutivi <sup>4</sup>.<br />
In origine, in base al codice civile del 1865, le acque venivano distinte tra pubbliche e private, rientrando tra le prime i fiumi e i torrenti, mentre le altre acque  appartenevano ai privati. La limitata pubblicizzazione trovava come giustificazione lo scarso interesse, in quel periodo, per l&#8217;acqua come bene pubblico, non ancora oggetto delle problematiche odierne, prime fra tutte l&#8217;inquinamento: l&#8217;interesse alla fruizione collettiva era limitato solamente ai trasporti fluviali ed alla fluitazione <sup>5</sup>.<br />
Un passo in avanti si ha durante il fascismo, quando, dapprima, con il t.u. sulle acque <sup>6</sup> e, poi, con il nuovo codice civile, viene stabilito che appartengono al demanio dello stato “i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia”</u> <sup>7</sup>. In questo contesto, al di là dell&#8217;elenco normativo, venne posto alla base della distinzione tra acque pubbliche e private il criterio fondato sull&#8217;attinenza del bene al “pubblico generale interesse” <sup>8</sup>. L&#8217;ampio uso (in senso estensivo) di questa clausola,  fattone dalla giurisprudenza, ha portato nei fatti ad un ampliamento delle acque pubbliche, riducendo le private a quelle con scarsa portata o di  minima importanza idrografica (essendo suscettibili di utilizzazione ai fini del pubblico generale interesse) <sup>9</sup>, rientrando in tali fattispecie, ad es., un lago non pescoso o l&#8217;acqua di un pozzo.<br />
Nella prima metà degli anni &#8217;90 del secolo scorso la parabola ha iniziato a chiudersi attraverso la pubblicizzazione della acque da parte della cd. legge Galli, disponendo che “tutte le acque superficiali e sotterranee, anche non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà” <sup>10</sup>.<br />
Anche se in dottrina la portata innovativa della legge Galli è stata ridimensionata <sup>11</sup>, non va nascosto che la previsione è molto importante, poiché la distinzione tra acque pubbliche e private viene meno, con la definitiva acquisizione del patrimonio idrico alla sfera pubblica, evitando speciose questioni sulla linea di confine con la proprietà privata. Ed in quest&#8217;ambito, dalla lettura congiunta della l. n. 36/94 e dell&#8217;art. 822 del codice civile, secondo cui appartengono allo stato e fanno parte del demanio pubblico &#8230; le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia, è derivato che tutte le acque del suolo e sottosuolo facciano parte del demanio idrico.<br />
Da ultimo, con il codice ambientale si è proceduto ad includere le acque nel demanio idrico statale, stabilendo che “tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorchè non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello stato” <sup>12</sup>. <br />
Si è compiuto, pertanto, l&#8217;ultimo passaggio della parabola pubblicizzante per cui il legislatore ha espressamente incluso tutte le acque nel demanio idrico statale.<br />
Si tratta di una precisazione (il riferimento alla demanialità) che, seppur non innovativa dal punto di vista sostanziale, è molto importante sul piano semantico, volendosi segnalare la centralità dell&#8217;acqua nell&#8217;ambito delle proprietà pubbliche.<br />
Il legislatore, pur avendo riservato allo stato l&#8217;appartenenza del bene, ha, tuttavia lasciato uno spazio di libertà ai privati, consentendo ai medesimi la libera fruizione, da un lato, delle acque piovane raccolte in invasi o cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici <sup>13</sup>, e, dall&#8217;altro, l&#8217;utilizzazione delle acque sotterranee per usi domestici, purchè non comprometta l&#8217;equilibrio del bilancio idrico <sup>14</sup>. Né va dimenticato che sono sottratte dal regime di riserva le acque piovane non ancora convogliate in un corso d&#8217;acqua o non ancora raccolte in un invaso o cisterne <sup>15</sup>. In tutte le altre ipotesi l&#8217;utilizzazione delle acque da parte dei privati deve essere previamente autorizzata o concessa.<br />
	Va, da ultimo evidenziato che la pubblicizzazione delle acque è stata oggetto (durante il periodo di vigenza della legge Galli) di un incidente di costituzionalità, che, tuttavia è stato rigettato dalla Corte, essendo stato rilevato che la  norma, nell&#8217;estinguere la proprietà privata, risulta essere ragionevole, mostrandosi come “un modo di attuazione e salvaguardia di uno dei valori fondamentali dell&#8217;uomo &#8230; e nello stesso tempo principio generale per una disciplina omogenea dell&#8217;uso delle risorse idriche” <sup>16</sup>.<br />
<b>3. </b>Accertato che le acque sono compendiate nel demanio idrico statale <sup>17</sup>, s&#8217;intende approfondire la natura di questa tipologia di proprietà pubblica. Bisogna, difatti, evidenziare che l&#8217;imputazione al demanio statale va coordinata con le disposizioni in materia di trasferimento delle funzioni alle autonomie territoriali, dove si dispone che  “alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio” <sup>18</sup>. <br />
Il conferimento del potere di gestione alle autonomie territoriali pone problemi sia di ordine esegetico, che sistematico, dovendosi, vedere, da un lato, quale sia l&#8217;ambito delle funzioni gestorie conferite e, dall&#8217;altro, i caratteri di questa peculiare forma &#8216;federalistica&#8217; di proprietà <sup>19</sup>.<br />
Innanzitutto occorre individuare quale sia l&#8217;ambito delle funzioni gestite: sotto questo profilo si può ritenere che, <i><i>grosso modo</i></i>, siano conferite tutte le funzioni di gestione economica e finanziaria (usi delle acque pubbliche), di tutela idraulica e difesa del suolo e di polizia <sup>20</sup>, ad eccezione di limitati casi, in cui per la dimensione dell&#8217;interesse la gestione viene attratta nelle competenze  statali <sup>21</sup>.  <br />
Ci si è, peraltro, chiesti se tra le funzioni di gestione rientri la sdemanializzazione <sup>22</sup>: in letteratura si è correttamente rilevato che tale attività non attiene alla gestione del bene, ma alla sua stessa esistenza, per cui il relativo potere rimane attribuito allo stato <sup>23</sup>.Opzione interpretativa, invero, recentemente seguita pure in giurisprudenza, dove si è precisato che detto potere è esercitato dall&#8217;organo statale competente, ovvero il ministero dell&#8217;ambiente <sup>24</sup>.<br />
Quindi l&#8217;area delle facoltà dominicali degli enti territoriali riguarda la gestione amministrativa del bene, ma non la disposizione del medesimo, che rimane attribuita allo stato.<br />
L&#8217;evidenziata ripartizione dei poteri dominicali pone problemi sistematici di non poco momento e sicuramente innovativi <sup>25</sup>.<br />
Sotto questo profilo occorre, innanzitutto chiedersi quale sia la <i><i>ratio</i></i> sottostante a questa tipologia di regime giuridico.<br />
La spiegazione dovrebbe essere ricercata nel peculiare rapporto che intercorre tra il demanio idrico e gli interessi territoriali differenziati, in quanto, per le caratteristiche geomorfologiche e i bisogni  delle varie collettività, l&#8217;acqua non può essere imputata ad un unitario centro di riferimento. L&#8217;acqua a seconda dei casi può essere collegata ad interessi comunali, locali, regionali e statali, per cui la medesima viene allocata di volta in volta sui differenti livelli di governo, mediante il ricorso al principio della sussidiarietà verticale. La scelta, pertanto, di ripartire in maniera elastica le varie potestà dominicali tra stato ed autonomie territoriali corrisponde, dunque, alla necessità di dare attuazione al modello del cd. federalismo amministrativo.<br />
Ciò, peraltro, comporta una peculiare allocazione delle facoltà dominicali, che ha indotto la letteratura a riflettere sulla natura di tale proprietà.  <br />
A tal fine si è notato che il conferimento a regione ed enti locali della gestione del demanio idrico realizza una separazione “tra titolarità del bene e titolarità della sua gestione, la quale per usare un&#8217;espressione suggestiva, si presenta come una sorta di proprietà usufruttuaria (l&#8217;usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettare la destinazione economica art. 891)” <sup>26</sup>. Le autonomie territoriali si troverebbero, dunque, ad essere una sorta di usufruttuari, a titolarità propria, in quanto la funzione gestoria non è stata conferita in via di delega, ma trasferita, letteralmente, come loro competenza propria <sup>27</sup>: che non si tratti di un conferimento, ma di trasferimento della titolarità della competenza emerge, difatti, chiaramente, dalla lettura dell&#8217;art. 89, d.lgs. n. 122/98 <sup>28</sup>. <br />
La tesi esaminata, sicuramente suggestiva, merita, peraltro, di essere ulteriormente precisata. Se, infatti, è vero che le autonomie territoriali sono centri d&#8217;imputazione di funzioni gestorie proprie, poichè tanto il tenore sistematico della norma, quanto lo stesso principio di sussidiarietà, depongono a favore di tale soluzione e che, quindi, ci troviamo di fronte ad una proprietà separata (essendovi un titolare del bene ed un titolare della gestione amministrativa) è, però, difficile sostenere di essere innanzi ad una proprietà usufruttuaria. Basti a tal fine rammentare che l&#8217;usufrutto è un diritto reale di godimento a durata limitata, <i><i>usque ad mortem</i></i> <sup>29</sup>, mentre nella fattispecie in esame la previsione della titolarità gestoria non ha limiti temporali, ma soggiace solamente alle regole dinamiche della sussidiarietà verticale.<br />
In realtà la direzione su cui svolgere l&#8217;indagine, se si vuole fare riferimento ad istituti di diritto privato, è quella che muove dagli studi di analisi economica del diritto, inaugurati in ambiente nord-americano, sulla cd. scissione tra proprietà e controllo: si tratta, in particolare, della cd.  &#8216;teoria dell&#8217;agenzia&#8217;, per cui un soggetto viene investito di un potere decisionale, esercitato nell&#8217;interesse di una collettività o di altri soggetti, i quali, pur conservando l&#8217;interesse proprietario, sono sostanzialmente privi di un potere decisionale in merito <sup>30</sup>. Si pensi, a tal fine, ai problemi che si pongono nel diritto societario ed in particolare nelle <i><i>public company</i></i>, ma anche ad altre forme come le amministrazioni fiduciarie od il <i><i>trust</i></i>. Queste sono, tuttavia, fattispecie non estendibili al caso del demanio idrico, poiché si fondano su atti di autonomia privata, in cui il proprietario volontariamente abdica, con proprio atto di volontà, le funzioni amministrative e gestorie.<br />
Si tratta, semmai, di ricercare il fondamento giuridico all&#8217;interno del diritto pubblico.<br />
A tal proposito l&#8217;idea della separazione tra titolarità del bene e titolarità gestoria richiama, per assonanza, la figura gianniniana della &#8216;proprietà divisa&#8217;, consistente “nella biappartenenza della cosa in ragione di due diversi interessi che la norma vuole tutelare, &#8230;mediante l&#8217;attribuzione a due soggetti di due distinte appartenenze di utilità della cosa” <sup>31</sup>. La proprietà divisa riguarda una distinzione nella possibilità di utilizzo, che viene bipartita. Peraltro, nell&#8217;ipotesi del demani idrico, la bipartizione non riguarda la possibilità delle diverse forme di utilizzo, ma l&#8217;attribuzione a soggetti diversi di differenti facoltà dominicali, aventi ad oggetto, da un lato, direttamente la disposizione del bene e, dall&#8217;altro, la sua gestione amministrativa.<br />
A ben vedere, gli studi sulla separazione tra proprietà e controllo, dove viene valorizzato l&#8217;aspetto organizzativo, inducono a ritenere che il campo d&#8217;indagine dovrebbe essere spostato alla teoria dell&#8217;organizzazione.<br />
Nel caso del demanio idrico (ma il discorso vale anche per il demanio marittimo) abbiamo una situazione che è sostanzialmente riconducibile al seguente schema: <i><i>un soggetto</i></i> (ad autonomia territoriale) <i><i>ha l&#8217;incarico </i></i>(art. 86, dlgs., n. 112/98) <i><i>di curare</i></i> (gestione amministrativa) <i><i>come interesse proprio</i></i> (trasferimento della competenza) <i><i>un interesse</i></i> (demanio idrico) <i><i>altrui </i></i>(lo stato).<br />
Si tratta, in altre parole, di un fenomeno largamente conosciuto, dibattuto e studiato o nell&#8217;ambito della teoria della &#8216;sostituzione&#8217; <sup>32</sup> o di quella del &#8216;munus pubblico&#8217; <sup>33</sup>.<br />
Con la &#8216;teoria della sostituzione&#8217; viene spiegato quel rapporto organizzativo per cui un&#8217;attività di pertinenza dello stato viene affidata ad altro soggetto, dove il primo è titolare della funzione, mentre il secondo ne ha in cura l&#8217;esercizio. Con il <i><i>munus </i></i>pubblico, invece, la cura di un interesse pubblico viene affidata ad altro soggetto.<br />
Le due tesi in sostanza non sono tra loro molto distanti, se non forse per il fatto che la seconda tende a riferirsi a fenomeni (modernamente intesi) di esternalizzazione, tramite il conferimento di funzioni o servizi a soggetti privati <sup>34</sup>.<br />
Considerato che nel caso in esame siamo di fronte ad un rapporto organizzativo tra due soggetti pubblici, sembra preferibile l&#8217;impiego della formula della sostituzione, che ha sicuramente un più ampio spettro rispetto a quello del <i><i>munus</i></i>.<br />
Quindi con il trasferimento delle competenze gestorie del demanio idrico alle autonomie territoriali si verifica un fenomeno di sostituzione amministrativa, in cui le fattispecie (concessioni, opere, atti di autotutela, etc.) sono imputate, in genere, al sostituto (cioè l&#8217;ente territoriale competente), mentre al sostituito (lo stato) i risultati gestionali.<br />
Il rapporto di sostituzione, anche alla luce della sussidiarietà, giustifica un&#8217;ingerenza dello stato sul proprio sostituto con la predisposizione di una serie di atti programmatori e d&#8217;indirizzo che diano un&#8217;uniformità di gestione su tutto il territorio nazionale, quali le direttive in ordine alla gestione del demanio idrico relativamente al rilascio delle concessioni di derivazione e la programmazione ed il finanziamento degli interventi di difesa del suolo <sup>35</sup>. <br />
Lo stato è, dunque, tenuto a valutare tali risultati ed in caso negativo, in senso globale, è tenuto a rideterminare i propri criteri e programmi generali, nonché nel caso d&#8217;inadempienza esercitare i poteri sostitutivi riconosciutigli <sup>36</sup>.<br />
<b>4. </b>La proprietà demaniale dell&#8217;acqua è chiaramente funzionalizzata alla massimizzazione del suo utilizzo collettivo. Per comprendere l&#8217;istituto è, dunque, essenziale analizzare la disciplina sull&#8217;uso delle acque.<br />
Sotto questo profilo, per le ragioni già specificate in premessa, risulta essenziale far riferimento alle problematiche relative al servizio idrico integrato, da intendersi come “l&#8217;insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue” <sup>37</sup>. <br />
Come noto la figura del servizio idrico integrato è stata introdotta con la legge Galli per procedere ad uno sfruttamento razionale delle risorse idriche, atteso che l&#8217;organizzazione dei vari servizi attinenti l&#8217;utilizzo dell&#8217;acqua era estremamente parcellizzata, non integrata e non idonea a garantire un&#8217;ottimale e razionale distribuzione ed impiego dell&#8217;acqua.<br />
Peraltro, la medesima legge, sotto il profilo del regime dominicale della rete, non si era preoccupata di accompagnare il processo evolutivo in atto con una disciplina <i><i>ad hoc</i></i>, che superasse il pregresso modello.<br />
Difatti, la normazione sulle proprietà delle reti rientranti nel servizio idrico integrato risultava composita e differenziata, a seconda che si trattasse degli acquedotti o delle altre infrastrutture, quali le fognature ed i servizi di depurazione <sup>38</sup>.<br />
Per quanto riguarda gli acquedotti era rimasta in piedi la disciplina codicistica che riconduceva al demanio pubblico le reti di proprietà dello stato, dei comuni e delle province <sup>39</sup>; come pure demaniali erano quelle di appartenenza regionale <sup>40</sup>. Gli acquedotti appartenenti invece ad altre amministrazioni pubbliche e le altre reti (fognature, servizi di depurazione, etc.) di proprietà pubblica facevano, invece, parte del patrimonio indisponibile, essendo beni destinati al pubblico servizio <sup>41</sup>.  <br />
Il codice ambientale, di recente approvazione, nell&#8217;ottica della predetta integrazione, ha provveduto ad unificare tali regimi, disponendo che “gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al puno di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli artt. 822 ss. e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge” <sup>42</sup>.<br />
Quindi non solo gli acquedotti, ma tutte le infrastrutture idriche, se di proprietà (di amministrazioni) pubblica, sono beni demaniali. Si tratta, tra l&#8217;altro, di una previsione che tende a confermare il superamento del demanio come compendio di beni imputabili esclusivamente allo stato ed agli enti territoriali, in quanto tale natura, per quanto concerne le infrastrutture pubbliche, viene attribuita anche nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;appartenenza sia riferibile ad altre pubbliche amministrazioni.<br />
La norma nell&#8217;estendere la demanialità anche ai beni di altre pubbliche amministrazioni, tende probabilmente a prendere in considerazione l&#8217;eventualità, non improbabile, che nel futuro una buona parte delle infrastrutture pubbliche non sia più realizzata per conto degli enti locali, ma direttamente dalle Autorità d&#8217;ambito ottimale (Ato), che sono il soggetto regolatore del servizio idrico integrato: da ciò la necessità di estendere il regime demaniale oltre gli enti a fini generali.<br />
E sempre in quest&#8217;ottica, per l&#8217;eventualità in cui gli Ato non abbiano la proprietà dell&#8217;infrastruttura, è previsto che i medesimi esercitino i poteri di polizia demaniale previsti dal codice civile <sup>43</sup>, prevedendo, quindi, una tutela concorrente con le amministrazioni proprietarie.<br />
Tali previsioni appaiono, peraltro, poco avanzate, poiché a mio modo di vedere la scelta coraggiosa sarebbe stata quella di attribuire la proprietà delle infrastrutture idriche direttamente agli Ato, quali regolatori del servizio idrico integrato: questa mancata previsione, tra l&#8217;altro e per le ragioni che verranno evidenziate, complica la possibilità di conferire e mantenere la titolarità del servizio alle cd. società <i><i>in house providing</i></i>.  <br />
 La soluzione di affidare agli Ato la proprietà delle infrastrutture, avrebbe, pure,  evitato quanto denunciato dall&#8217;Autorità di vigilanza sulle risorse idriche, e cioè che in ben 29 Ato le infrastrutture sono state cedute dagli enti locali a società ad intera partecipazione pubblica <sup>44</sup>, sulla scorta di quanto previsto dal Tuel <sup>45</sup>. Si tratta di una possibilità che, <i><i>prima facie</i></i>,  non parrebbe potersi escludere, ma che pone dei seri problemi interpretativi <sup>46</sup>. Per esempio il conferimento del demanio idrico infrastrutturale a dette società, comporterebbe la perdita della demanialità per i medesimi, e l&#8217;acquisizione della natura di beni a destinazione pubblica, comportante, da un lato, l&#8217;incedibilità dei beni della rete e, dall&#8217;altro, il divieto di partecipazione per i privati alla società. Con la perdita della demanialità, peraltro, verrebbero meno i poteri a tutela della proprietà, di natura demaniale, riconosciuti dal codice ambientale anche agli Ato <sup>47</sup>. Tale disparità di trattamento, a secondo che i beni siano demaniali o a destinazione pubblica, appare, per la verità, poco ragionevole. Va, peraltro, evidenziato che la medesima Autorità di vigilanza sulle risorse idriche ha espresso dei dubbi sulla legittimità di siffatti conferimenti<sup>48</sup>, perplessità che vanno condivise per le ragioni che si esporranno nelle considerazioni conclusive. </p>
<p><b>5.</b> Ben più rilevante, è, peraltro, la questione dell&#8217;affidamento, non  della rete, ma della gestione del  servizio idrico integrato a società di diritto privato: difatti, a partire dalla legge Galli, ed in coerenza con un indirizzo coinvolgente tutti i servizi pubblici locali a carattere imprenditoriale (o industriale) <sup>49</sup>, l&#8217;ordinamento, grazie anche alle spinte dell&#8217;ordinamento comunitario, si è spinto verso l&#8217;affidamento della gestione del servizio a soggetti di diritto privato.<br />
In particolare la spinta definitiva verso la privatizzazione è avvenuta tramite le modifiche apportate al Tuel, con l&#8217;introduzione dell&#8217;art. 113, dove per i servizi di rilevanza economica è stato previsto l&#8217;affidamento a: a) società di capitali private scelte mediante procedura di evidenza pubblica; b) società a capitale misto, dove il socio privato viene scelto sempre mediante procedure di evidenza pubblica; c) società controllate interamente dagli enti locali, mediante affidamento diretto (cd. <i><i>in house providing</i></i>). Con la precisazione, peraltro, che le concessioni rilasciate con procedure diverse dall&#8217;evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2007, facendo, tuttavia, salvi, da un lato, gli affidamenti <i><i>in house</i></i>  effettuati in conformità ai principi della giurisprudenza comunitaria in materia di cd. controllo analogo e, dall&#8217;altro, l&#8217;affidamento a società miste il cui socio sia stato scelto mediante procedura di evidenza pubblica rispettose del diritto comunitario <sup>50</sup>.<br />
In questo modo vengono garantiti, nella scelta dei soggetti gestori, i principi comunitari di parità di trattamento, trasparenza e libertà di concorrenza, che, peraltro, tendono a rafforzare l&#8217;economia di mercato a scapito dell&#8217;intervento pubblico nell&#8217;economia.<br />
Se si svolge, però, lo sguardo ai dati forniti dall&#8217;Autorità di vigilanza sulle risorse idriche emerge, nei fatti, una situazione diametralmente opposta, in cui la tendenza è stata quella di affidare i servizi (prevalentemente) senza gara  a società pubbliche o prevalentemente pubbliche <sup>51</sup>.<br />
Quindi, mentre il dato normativo sembra essere favorevole ad incentivare il ricorso all&#8217;affidamento a terzi mediante gara europea <sup>52</sup>, la realtà pratica è orientata nella direzione contraria, mantenendo una forte impronta pubblicistica.<br />
Del resto si tratta di un orientamento che non riguarda il settore idrico, ma in generale tutti i servizi pubblici locali, tanto che di recente il governo ha sentito la necessità di presentare un ddl governativo (cd. Bersani-Lanzillotta) per innestare meccanismi di concorrenzialità e limitare l&#8217;impiego della società <i><i>in house <u><b><u><b><sup>53</sup></b></u></b></u></i></i>.  <br />
Peraltro quello che balza subito all&#8217;occhio nella lettura del predetto ddl è la riconsiderazione proprio delle finalità del servizio idrico integrato, che al contrario degli altri servizi pubblici locali, vorrebbe essere sottratto alla disciplina della concorrenza ed in generale al processo di privatizzazione, stabilendo che dal campo di applicazione del medesimo ddl è fatta salva “la gestione pubblica delle risorse e dei servizi idrici” <sup>54</sup>.<br />
Far salva la gestione pubblica delle risorse e dei servizi idrici non è, peraltro, un&#8217;operazione di facile praticabilità.<br />
Giova, a tal fine, rammentare che la gestione pubblica può essere assicurata mediante tre forme (astrattamente) possibili di organizzazione: a) la società a prevalente partecipazione pubblica; b) la società in <i><i>house</i></i>; c) l&#8217;azienda speciale.<br />
Quest&#8217;ultima, come noto, è stata espunta dall&#8217;ordinamento degli enti locali, per cui allo stato occorrerebbe un intervento normativo <i><i>ad hoc</i></i> per &#8216;resuscitarla&#8217;: risulta, dunque, di difficile praticabilità, se non tramite un intervento <i><i>de iure condendo</i></i>.<br />
La società a prevalente partecipazione pubblica  nella realtà fattuale risulta essere poco appettibile al mercato, in quanto più di una gara per la scelta del socio privato risulta essere andata deserta <sup>55</sup>.<br />
La formula, pertanto, che in apparenza risulta da preferire è la società <i><i>in house</i></i>, la quale, peraltro, per i vincoli derivanti dalla Corte di giustizia risulta di difficile praticabilità.<br />
Il giudice comunitario, per garantire la libertà di concorrenza, ha limitato l&#8217;affidamento diretto di servizi a società <i><i>in house</i></i>, solo laddove l&#8217;ente o gli enti locali affidanti esercitino un controllo analogo a quello sui propri servizi <sup>56</sup>. L&#8217;estrema vaghezza del concetto di &#8216;controllo analogo&#8217; ha comportato un&#8217;ulteriore serie di rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia, che così ha avuto modo di poter meglio delimitare la questione. In estrema sintesi il giudice del Lussemburgo ha stabilito che per avere il controllo analogo occorre che : a) la società sia a totale controllo pubblico <sup>57</sup>; b) non vi siano soci pubblici con partecipazioni assolutamente minoritarie (ad es. 1% del capitale azionario) <sup>58</sup>; c) lo statuto della società non deve  aprirsi ai privati  <sup>59</sup>; d) lo statuto non deve attribuire poteri rilevanti al consiglio d&#8217;amministrazione  <sup>60</sup>; e) l&#8217;ente affidante deve controllare direttamente la società e non tramite una <i><i>holding</i></i> <sup>61</sup>; f) l&#8217;attività dalla società deve essere svolta prevalentemente nei confronti dell&#8217;ente o degli enti affidanti, mentre le altre attività devono avere un ruolo marginale <sup>62</sup>.<br />
Alcuni di questi vincoli sono, dal punto di vista giuridico, facilmente superabili (divieto di apertura ai privati, divieto dell&#8217;interposizione tramite <i><i>holding</i></i>, limiti allo svolgimento dell&#8217;attività), mentre di più difficile soluzione sono le questioni riguardanti, da un lato, l&#8217;imputazione dei poteri amministrativi e, dall&#8217;altro, il divieto di partecipazione di enti affidanti con quote o percentuali azionarie limitate. <br />
Per quanto riguarda la prima questione, senza addentrarci nel complesso dibattito formatosi in letteratura, sembra che tra le varie ipotesi adombrate, quella preferibile sia quella di gestire le società <i><i>in house </i></i>mediante s.r.l.,<i><i> </i></i>in quanto con tale formula si consente di attribuire i poteri amministrativi ai soci (in assemblea), garantendo in tal modo un controllo analogo <sup>63</sup>.<br />
Ma la questione più delicata, per quanto concerne il sevizio idrico integrato, è proprio quella delle partecipazioni assolutamente minoritarie da parte degli enti affidanti (in questo caso gli enti locali). Difatti,  l&#8217;integrazione del servizio, mediante il conferimento della gestione del medesimo ad un unico gestore, comporta la riunificazione, nell&#8217;ambito territoriale ottimale, di tutte le reti esistenti e, quindi, anche di quelle di modeste dimensioni, dei piccoli comuni. Una volta che si decida di affidare il servizio ad una società <i><i>in house</i></i>, necessariamente in quest&#8217;ultima  partecipano anche i piccoli comuni (affidando &#8216;in casa&#8217;  la gestione della propria rete) con quote minime, proporzionate alla modesta entità dell&#8217;infrastruttura gestita. Per cui  in tutte le compagini societarie sono (necessariamente) presenti piccoli comuni con quote o percentuali azionarie modeste. Questi piccoli enti, tuttavia, non possono avere un controllo analogo a quello sui propri servizi, in quanto la propria voce, all&#8217;interno della società, è flebile e condizionata dai comuni con le quote o pacchetti azionari più rilevanti. E ciò costituisce un evidente limite alla costituzione di società <i><i>in house</i></i>, in quanto la giurisprudenza comunitaria non consente l&#8217;affidamento diretto da parte di enti che abbiano partecipazioni irrilevanti nella compagine sociale.<br />
Nella giurisprudenza, interna, per la verità si sono cercate delle soluzioni dirette a superare quest&#8217;ostacolo: ad es., il Tar Friuli ha ritenuto legittima la costituzione di un&#8217;assemblea di coordinamento intercomunale che, in base al criterio dell&#8217;unanimità, provveda ad indirizzare la vita della società, in modo da garantire il requisito del controllo analogo <sup>64</sup>. <br />
L&#8217;indirizzo, in verità, sembra prendere in considerazione solamente le problematiche pubblicistiche, dimenticandosi quelle di diritto societario: difatti, l&#8217;assemblea intercomunale, sopra rappresentata, non è un organo propriamente societario, per cui le proprie direttive sono giuridicamente (dal punto di vista del diritto privato) irrilevanti rispetto alla società. Del resto, la giurisprudenza più recente ha proprio rilevato che tale assemblea opera come “organo esterno alla società stessa, senza poter interagire con quelle che poi saranno le decisioni finali rimesse alla sola valutazione degli organi societari” <sup>65</sup>. In definitiva, la soluzione proposta non appare praticabile <i><i>de iure condito</i></i>, non garantendo il requisito del controllo analogo.<br />
Tuttavia, una diversa soluzione, compatibile con lo <i><i>standard</i></i> richiesto dal giudice comunitario, potrebbe essere quello d&#8217;imputare la proprietà della rete a colui che ha il potere di affidare la gestione del servizio, ovvero l&#8217;Ato (ente dotato di personalità giuridica, a partecipazione locale necessaria) <sup>66</sup>. In questo modo l&#8217;Autorità, avendo la proprietà su tutta la rete, potrebbe creare, in quanto <i><i>dominus</i></i>, la società per la gestione della medesima e del relativo servizio, con il modello dell&#8217;<i><i>in house </i></i>unipersonale (cioè a socio unico), superando le problematiche derivanti dalla parcellizzazione della proprietà della rete <sup>67</sup>.<br />
Quest&#8217;opzione, peraltro, potrebbe essere oggetto di varie obiezioni.<br />
In primo luogo, si potrebbe sostenere che gli enti locali non possono cedere le proprie infrastrutture idriche a chicchessia, se non nei casi espressamente previsti dalla legge, essendo beni demaniali e come tali incedibili. Tuttavia occorre rammentare che una delle novità del codice ambientale è proprio quella di aver esteso il carattere di demanialità a tutte le infrastrutture, a prescindere da chi sia il soggetto pubblico proprietario. In altre parole, mentre prima i beni demaniali erano solo gli acquedotti degli enti a fini generali (stato, regioni, comuni e province), oggi sono del demanio (allargato) tutte le infrastrutture idriche (non solo gli acquedotti) di proprietà pubblica. Ciò sta ad indicare che la demanialità non è un carattere riferibile ai soli enti a fini generali, ma a qualsiasi figura pubblicistica: il che, in altre parole, pare consentire la trasferibilità tra pubbliche amministrazioni di tali beni, poiché questi ultimi, comunque, non perdono il carattere demaniale. Quindi la demanialità comporta un limite d&#8217;incedibilità verso i privati, ma non tra pubbliche amministrazioni, fermo restando l&#8217;inerenza del bene agli interessi curati da queste ultime. <br />
Una seconda obiezione, potrebbe riguardare la commistione di ruoli che potrebbe ingenerare la cessione del demanio infrastrutturale all&#8217;Autorità ed il conseguente affidamento <i><i>in house</i></i> del relativo servizio di gestione. Difatti l&#8217;Ato sarebbe al medesimo tempo il controllore, ma anche il controllato. Va, tuttavia, precisato che al momento l&#8217;ordinamento non richiede una posizione d&#8217;indipendenza tra regolatore e regolato, limitandosi, invece, a richiedere una separazione tra le funzioni regolatorie (incluse quelle proprietarie) e quelle di gestione del servizio: richiesta soddisfatta anche mediante l&#8217;affidamento <i><i>in house.</i></i><br />
In definitiva, la scelta che <i><i>de iure condendo</i></i> sta profilandosi,  non appare assolutamente facile, attese le enormi problematiche esistenti sia sul fronte proprietario, che su quello della regolazione, stando sul campo valori confliggenti quali, da un lato, la concorrenza e l&#8217;efficienza gestionale e, dall&#8217;altro, la solidarietà e lo sviluppo sostenibile. <br />
<b>6. </b> Alla luce dell&#8217;analisi sin qui condotta, risulta che il pendolo volge, in un&#8217;ottica ormai plurisecolare, a favore delle esigenze di solidarietà, piuttosto che a quelle di carattere privatistico, in quanto l&#8217;acqua è ormai un patrimonio completamente demaniale sottratto alla disponibilità dei privati (ad eccezione dell&#8217;acqua piovana, dei pozzi, delle cisterne ed invasi agricoli,  il cui utilizzo è liberalizzato). <br />
A tal fine, non bisogna nascondere che l&#8217;acqua è un bene essenziale per la vita umana, tanto che a partire dal diritto internazionale è definito come un diritto fondamentale dell&#8217;uomo <sup>68</sup>. Del resto la stessa Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che l&#8217;acqua è “un bene primario della vita dell&#8217;uomo” e, quindi, un “diritto fondamentale dell&#8217;uomo e delle generazioni future”: di conseguenza la pubblicizzazione dell&#8217;acqua è posta a salvaguardia di uno dei valori fondamentali dell&#8217;uomo, in cui hanno un ruolo fondamentale le esigenze solidaristiche <sup>69</sup>.<br />
La demanializzazione dell&#8217;acqua e delle relative infrastrutture è posta, pertanto, a presidio di un valore fondamentale dell&#8217;uomo.<br />
In questo contesto la tutela di questo diritto fondamentale, richiede di fronte alla progressiva scarsità della risorsa acqua, una tutela integrata, che prenda in considerazione il complessivo ciclo dell&#8217;acqua. Il diritto positivo, dunque, non considera come oggetto della proprietà pubblica solo l&#8217;acqua, ma anche i mezzi, le infrastrutture che consentono un uso razionale della medesima. Emerge, pertanto, una sorta di &#8216;proprietà integrata&#8217;, dove la demanializzazione non copre solamente il bene acqua, ma anche tutte le infrastrutture di proprietà pubblica preposte alla sua gestione, diventando flebile la distinzione tra demanio idrico ed acquedottistico, a favore di una nuova figura che in termini convenzionali potrebbe definirsi come “demanio idrico integrato”<br />
L&#8217;approdo ad una complessiva e totalizzante dimensione demaniale significa, tra l&#8217;altro, una precisa scelta di campo, in cui la logica del profitto e dell&#8217;interesse individuale è subordinata alle esigenze di solidarietà.<br />
Del resto, una volta che l&#8217;acqua venga considerata come un diritto fondamentale ed inviolabile dell&#8217;uomo, ne consegue che il medesimo risulta essere (come tutti i diritti inviolabili) assoluto, inalienabile, irrinunciabile, indisponibile, imprescrittibile <sup>70</sup>.<br />
A parere di chi scrive, da questi caratteri ed in particolare dall&#8217;inalienabilità e l&#8217;indisponibilità dei diritti inviolabili, deriva che l&#8217;acqua, come proprietà pubblica, non può essere privatizzata, in quanto bene che non può essere suscettibile di appartenenza privata. L&#8217;acqua, come diritto fondamentale, sottintende, da un lato, il perseguimento di valori solidaristici e, dall&#8217;altro,  l&#8217;esclusione della logica speculativa se non, addirittura di quella del profitto. In definitiva, l&#8217;acqua come bene fondamentale deve essere erogata a prezzi sostenibili, in modo da salvaguardare solidarietà ed efficienza: da ciò la sua necessaria pubblicizzazione <sup>71</sup>.<br />
Del resto in dottrina da più parti è stata messa in discussione la possibilità di privatizzare l&#8217;acqua, evidenziando, da un lato, che i beni che  per natura pubblici (<i><i>ndr</i></i>: come l&#8217;acqua) non possono essere privatizzati <sup>72</sup> e, dall&#8217;altro, che  non pare ammissibile la cartolarizzazione di grandi fiumi o grandi laghi ed in genere delle <i><i>res communes omnium</i></i> <sup>73</sup>.<br />
Nel caso delle acque è la fondamentalità del diritto a rafforzare la sua appartenenza necessaria e, quindi, l&#8217;esclusione della sua privatizzazione: al massimo, l&#8217;unica ipotesi ammissibile sarebbe una privatizzazione formale, mediante la possibilità del trasferimento di tale proprietà (nella sua forma integrata) a società a partecipazione interamente pubblica, di stretta derivazione dagli enti a fini generali, e con un vincolo di destinazione riassuntivo del regime demaniale. Conclusione, quest&#8217;ultima, che per le ragioni anzidette ci pare &#8211; per restare in tema &#8211;  “chiara come l&#8217;acqua”.</p>
<p>_________________________<br />
 1)	D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: artt. 141 ss.<br />
 2)	V. in tal senso l&#8217;art. 144, primo comma, d.lgs. n. 152/2006.<br />
 3)	Relativamente alla privatizzazione della proprietà pubblica v. per tutti M. RENNA, <i>La regolazione amministrativa dei beni a destinazione pubblica</i>, Milano, 2004, 109 ss.  4)	Per i profili storici si è fatto soprattuto riferimento a N. LUGARESI, <i>Le acque pubbliche. Profili dominical , di tutela e di gestione</i>, Milano, 1995, 21 ss. 5)	Su tali questioni v. le interessanti notazioni di Santi ROMANO, <i>Diritto amministrativo</i>, Milano, 1912, III, 520 ss. <br />
 6)	R.d. 11 dicembre 1933, n. 1775.<br />
 7)	Art. 822, primo comma, cod. civ.<br />
 8)	Art. 3, t.u. acque.<br />
 9)	V. Trib. sup. acque, 22 novembre 1990, n. 84, in <i>Cons. Stato,</i> 1990, I, 1711.<br />
 10)	Art. 1, primo comma, l. 5 gennaio 1994, n. 36.<br />
 11)	V. N. LUGARESI, <i>Le acque</i>, cit., 43 ss.<br />
 12)	Art. 144, primo comma, d.lgs., n.  152/2006.<br />
 13)	Art. 167, terzo comma, codice ambiente.<br />
 14)	Art. 167, quinto comma, codice ambiente.<br />
 15)	Art. 1, secondo comma, d.p.r. 18 febbraio 1999, n. 238.<br />
 16)	Così Corte cost., 19 luglio 1996, n. 259, in <i>Foro it</i>., 1997, I, 1664<br />
 17)	Va, peraltro, precisato che esiste anche un demanio idrico regionale composto dai porti lacuali. <br />
 18)	Art. 86, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.<br />
 19)	Devo a Mauro Renna il suggerimento di approfondire la tematica in esame. <br />
	Su queste problematiche v. S. CIVITARESE MATTEUCCI, <i>Art. 86</i>, in G. FALCON (a cura di), <i>Lo stato autonomista</i>, Bologna, 1998, 293 ss.; M. OLIVI, <i>Beni demaniali ad uso collettivo. Conferimento di funzioni e privatizzazioni</i>, Padova, 2005, 134 ss. <br />
 20)	V. a tal fine l&#8217;art. 89 del d.lgs. n. 112/98.<br />
 21)	Ad es. Corte cost., 6 aprile 2005, n. 133, in <i>Foro it.</i>, 2006, I, 2680, ribadisce che nel caso in cui il fabbisogno idrico imponga il trasferimento d&#8217;acqua in altre regioni, in mancanza d&#8217;intesa tra queste ultime, il relativo potere spetta allo stato. <br />
 22)	Che ai sensi dell&#8217;art. 947, cod. civ., non può essere tacita.<br />
 23)	M. OLIVI, <i>Beni demaniali</i>, cit., 197 ss.<br />
 24)	Trib. sup. acque, 23 settembre 2004, n. 95, in <i>Foro it.</i>, 2005, III, 507.<br />
 25)	E&#8217; M. RENNA, <i>La regolazione</i>, cit., 264 s., ad evidenziare la novità del regime in esame.<br />
 26)	Così S. CIVITARESE MATTEUCCI, <i>Art. 86</i>, cit., 295.<br />
 27)	S. CIVITARESE MATTEUCCI, <i>op. ult. cit.</i><br />
 28)	Che di seguito s riporta: “Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate nell&#8217;articolo 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative &#8230;”.	Inoltre si deve pensare che per il caso simile del demanio marittimo il legislatore impiega il termine conferimento (art. 105, d.lgs. n. 112/98), che come noto potrebbe indicare una devoluzione dell&#8217;esercizio del potere anche in via di delega: ciò non accade per quello idrico, dove, per l&#8217;appunto si parla, invece, di trasferimento (della titolarità della competenza). <br />
 29)	Art. 979 cod. civ.:<br />
	“La durata dell&#8217;usufrutto non può eccedere la vita dell&#8217;usufruttuario.<br />
	L&#8217;usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di trent&#8217;anni”.<br />
 30)	Fondamentali sono A. BERLE, G. MEANS, <i>The modern corporation and private property</i>, New York, 1932. <br />
 31)	M.S. GIANNINI, <i>I beni pubblici</i>, Roma, 1963, 82.<br />
 32)	Elaborata da G. MIELE, <i>La distinzione fra ente pubblico e privato</i>, in <i>Riv. dir. Comm.</i>, 1942, 10 ss. Ed in particolare 98 ss.<br />
 33)	Esposta a più riprese da M.S. Giannini: per l&#8217;ultima versione cfr. <i>Diritto amministrativo</i>, Milano, 1993, 127 ss.<br />
 34)	Sull&#8217;utilizzo di tali categorie di fronte all&#8217;esternalizzazione di pubbliche funzioni v. A. MALTONI, <i>Il conferimento di potestà pubbliche ai privati,</i> Torino, 2005, 424 ss. <br />
 35)	Per un quadro più esaustivo di tali poteri v. art. 88, d.lgs. n. 112/98.<br />
 36)	A partire dall&#8217;art. 120, Cost.<br />
 37)	Art. 141, secondo comma, codice ambiente.<br />
 38)	Per un quadro esaustivo del sistema previgente in materia di acquedotti v. V. CERULLI IRELLI, S. PELILLO, <i>Acquedotti e canali pubblici</i>, in <i>Enc. giur</i>., I, Roma, 1988, 1 ss.  <br />
 39)	Rispettivamente artt. 822 e 824, cod. civ.<br />
 40)	Art. 11, primo comma, l. 16 maggio 1970, n. 281<br />
 41)	Cfr. artt. 828, secondo comma ed 830, secondo comma, cod. civ.<br />
 42)	Art. 143, primo comma, codice ambiente.<br />
 43)	Art. 143, secondo comma, codice ambiente.<br />
 44)	V. AUTORITA&#8217; DI VIGILANZA SULLE RISORSE IDRICHE E SUI RIFIUTI, <i>Relazione annuale al parlamento sullo stato dei servizi idrici &#8211; Anno 2005, luglio 2006, in www2.minambiente.it/sito/cvri/relazione_2005.pdf , </i>62.<br />
 45)	Cfr. art. 113, tredicesimo comma, tuel, che prevede un vincolo d&#8217;incedibilità delle proprietà conferite. <br />
 46)	Su tali problematiche v. M. RENNA, <i>La regolazione</i>, cit., 142 ss.<br />
 47)	Art. 143, secondo comma, codice ambiente.<br />
 48)	V. sempre <i>Relazione del 2005</i>, cit.<br />
 49)	Sulla gestione dei servizi pubblici locali esiste un&#8217;ampia letteratura. Da ultimo per un quadro riassuntivo ed aggiornato delle relative problematiche: v. rispettivamente, in termini generali, G. PIPERATA, <i>Servizi pubblici locali,</i> in S. CASSESE (diretto da), <i>Dizionario di diritto pubblico</i>, VI, Milano, 2006, 5527 ss.  e, per il settore delle acque,  J. BERCELLI, <i>Servizi idrici</i>, in S. CASSESE (a cura di), <i>Dizionario</i>, cit., 5513. <br />
 50)	In tal senso l&#8217;art. 113, co. 15-bis, così come modificato dall&#8217;art. 15, legge 4 agosto 2006, n. 248, dove sono fatte salve anche le società quotate in borsa.<br />
 51)	V. AUTORITA&#8217; DI VIGILANZA SULLE RISORSE IDRICHE E SUI RIFIUTI, <i>Relazione annuale al parlamento sullo stato dei servizi idrici &#8211; Anno 2005</i>, cit, 62 ss., dove risulta che solo in 4 ipotesi si è provveduto ad affidare la concessione del servizio a terzi ed in 5 casi si è proceduto a scegliere il socio privato con procedure di evidenza pubbliche. Nelle altre ipotesi risulta che: 9 affidamenti sono avvenuti secondo il comma cinque, dell&#8217;art. 35, l. n. 448/01; in 8 casi si è provveduto con l&#8217;affidamento diretto; in un caso con trattava privata; per l&#8217;Acea si è fatto riferimento all&#8217;art. 113,  co. 15-bis tuel; in 14 casi con l&#8217;affidamento <i>in house, </i>che risulta la formula relativamente più seguita..<br />
 52)	Vedi a tal fine, pure, la circolare Ministero dell&#8217;ambiente 6 dicembre 2004, dove l&#8217;affidamento <i>in house </i>è visto come una soluzione residuale. <br />
 53)	AS. n. 772, XV legislatura, <i>Delega al governo per il riordino dei servizi pubblici.</i><br />
 54)	Art, 2, primo comma, lett. a), ddl cit.<br />
 55)	Sulle ragioni dell&#8217;insuccesso di questa formula v. sempre AUTORITA&#8217; DI VIGILANZA SULLE RISORSE IDRICHE E SUI RIFIUTI, <i>Relazione annuale al parlamento sullo stato dei servizi idrici &#8211; Anno 2005</i>, cit, 64.	Si deve, inoltre, considerare che in giurisprudenza anche questa formula incontra notevoli limitazioni: v. Cons. giut. amm. reg. sic., 27 ottobre 2006. n. 589, in <u>www.giustamm.it</u>, n. 11-2006, secondo cui il ricorso alla società mista  richiede due gare: una per la scelta del socio privato e l&#8217;altra per l&#8217;affidamento del servizio.  <br />
 56)	Corte giust. CE, 18 novembre 1999, C-107/98, <i>Teckal</i>, in <i>Raccolta</i>, 1999, I, 8121.<br />
 57)	Corte giust. CE, 11 gennaio 2005, C-26/03, <i>Stadt Halle,</i> (non ancora pubblicata).<br />
 58)	Corte giust. CE, 21 luglio 2005, C-231/03, <i>Coname</i> (non ancora pubblicata)<br />
 59)	Corte giust. CE, 13 ottobre 2005, C-458/03, <i>Parking Brixen,</i> (non ancora pubblicata); Corte giust. CE,  6 aprile 2006, C-410/04, (non ancora pubblicata). <br />
 60)	Corte giust. CE, 13 ottobre 2005, C-458/03, <i>Parking Brixen,</i> cit.<br />
 61)	Corte giust. CE, 11 maggio 2006, C-340/04, <i>Carbotermo</i>, cit.<br />
 62)	Ancora Corte giust. CE, 11 maggio 2006, C-340/04, cit.<br />
 63)	Tale soluzione è stata suggerita per primo da R. URSI, <i>Le Società per la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica tra outsourcing e in house providing</i>, in <i>Dir. amm</i>., 2005,  179 ss.<br />
 64)	TAR Friuli – Venezia Giulia, 15 luglio 2005, n. 634, in <u>www.dirittodeiservizipubblici.it</u>, con nota di A. LOLLI, <i>Servizi pubblici locali e società in</i> house: <i>ovvero la collaborazione degli enti locali per la realizzazione di interessi omogenei.<br />
</i> 65)	TAR Campania, Napoli, Sez. I, 13 settembre 2006, n. 8055, in <u>www.dirittodeiservizipubblici.it</u> <br />
 66)	 L&#8217;attribuzione della personalità giuridica come forma organizzativa esclusiva degli Ato è una delle novità più rilevanti poste dal codice ambiente (art. 148); con la legge Galli, invece, era data la possibilità di ricorrere o alla figura del consorzio o alla convenzione.<br />
 67)	Non pare, invece, più percorribile la strada tracciata da  M. DUGATO, <i>Proprietà e gestione delle reti nei servizi pubblici locali</i>, in <i>Riv. trim. appalti</i>, 2003, 535 ss., che intravedeva nelle società di gestione della rete di cui all&#8217;art. 113, tredicesimo comma, una figura alternativa agli Ato: con il codice dell&#8217;ambiente gli Ato-persona giuridica sono divenuti la forma necessaria di gestione del servizio idrico integrato.<br />
 68)	A tal fine si vedano:  la Carta europea dell&#8217;acqua; la Convenzione sull&#8217;eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna; la Convenzione dei diritti del fanciullo; la Dichiarazione di Dublino sull&#8217;acqua; il Commentario generale n. 15 del Comitato dei Diritti economici, sociali, culturali dell&#8217;Onu. Su tali aspetti v. D. ZOLO, <i>Il diritto all&#8217;acqua come diritto sociale e come diritto collettivo</i>, in <i>Dir. pubb</i>., 2005, 125 ss. <br />
 69)	Corte cost., 19 luglio 1996, n. 259, cit.<br />
 70)	Sono questi i noti caratteri dei diritti inviolabili: v. ad es. F. COCOZZA, G. CORSO, <i>Le situazioni soggettive,</i> in G. AMATO, A. BARBERA, <i>Manuale di diritto pubblico</i>, Bologna, 1991, 210.<br />
 71)	Sui profili relativi all&#8217;esigenza di mantenere ferma la pubblicizzazione delle acque, rispetto ad una sua privatizzazione, V. la <i>Dichiarazione europea per una nuova cultura delle acqu</i>e, in <u>www.gruppo183.org/firmadichiarazioneacqua/notizia.htm</u><br />
 72)	Così F. FRANCARIO, <i>Privatizzazioni, dismissioni e destinazione “naturale” dei beni pubblici,</i> in <i>Annuario Aipda</i> – 2003, Milano, 2004, 228 ss, il quale correttamente mette in evidenza che “l&#8217;onnipotenza del legislatore dovrebbe fermarsi davanti al dato naturale: se è la natura delle cose che determina la qualità pubblica del bene, di questa non può disporre il legislatore”. <br />
 73)	Così M. RENNA, <i>La regolazione</i>, cit., 312</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Pubblica Amministrazione e mercato</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/pubblica-amministrazione-e-mercato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:26 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/pubblica-amministrazione-e-mercato/">Pubblica Amministrazione e mercato</a></p>
<p>1. Il superamento della dicotomia fra Stato e mercato alla luce di una recente ricerca. La complessa ed articolata fenomenologia delle interazioni fra mercato e sistema amministrativo in Italia è stata analizzata con l’ausilio di strumenti econometrici, in un recente lavoro di Mita Marra (Il mercato nella pubblica amministrazione –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/pubblica-amministrazione-e-mercato/">Pubblica Amministrazione e mercato</a></p>
<p><i><b>1. Il superamento della dicotomia fra Stato e mercato alla luce di una recente ricerca.<br />
</b></i>La complessa ed articolata fenomenologia delle interazioni fra  mercato e sistema amministrativo in Italia è stata analizzata con l’ausilio di strumenti econometrici, in un recente lavoro di Mita Marra (<i>Il mercato  nella pubblica amministrazione – Coordinamento,  valutazione, responsabilità</i>,  Carocci Editore, Roma, 2006), che fornisce utilissimi dati ed elementi di riflessione. <br /> <br />
Sono stati indagati, in particolare, tre casi che appaiono particolarmente significativi, vale a dire:<br />
1)	il sistema degli acquisti della p.a.;<br />
2)	la progettazione negoziata a livello regionale;<br />
3)	l’accreditamento dei servizi socio-sanitari.<br />
Ma, prodromicamente, è stato ricostruito il tentativo di superare sul piano teorico la dicotomia fra Stato e mercato per giungere alla  <i>market-based governance</i>, ossia ad un sistema pubblico basato sul mercato, inteso come fattore di condizionamento  dell’azione amministrativa.  <br /> <br />
Il ruolo che il mercato gioca come strumento di <i>policy</i> trova la sua prima base teorica nella scuola di pensiero neoliberale, in particolare nell’approccio neoclassico della <i>public choice,</i> per cui l’azione collettiva non è altro che il risultato della massimizzazione dell’utilità individuale[1]. Invero, nella prospettiva della <i>public choice[2]</i> emergeva un pregiudizio sistematico  contro la burocrazia e più in generale contro l’intervento dello Stato nell’economia, che non fosse circoscritto a una minima regolazione volta a garantire le attività economiche nell’ambito del quadro costituzionale predefinito. Secondo tale approccio, la burocrazia sarebbe portata a disattendere le scelte operate dalle politiche, a causa dell’inconciliabile divergenza fra gli obiettivi dei <i>policy-makers</i> e gli obiettivi dei burocrati. <br />Il mercato finisce per divenire, in tale ottica, il miglior meccanismo che alloca e rialloca le risorse fra tutti coloro che entrano in una relazione di scambio, anche in condizioni subottimali di efficienza.<br />Si giunge così a delineare un modello di burocrazia che, in luogo di perseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione, tende a sottrarsi alle responsabilità e a sostituire a modelli di controllo e chiarificazione, esigenze di mediazione, persuasione e manipolazione degli incentivi. È di tutta evidenza che utilizzando una simile prospettiva si coglie solo una parte della realtà fattuale, sottovalutando l’apporto professionale e la spinta motivazionale di tanti dipendenti che si avvicinano sempre più a modelli di <i>management</i> pubblico[3]. <br />Non a caso, del resto, secondo altra scuola del pensiero economico, definita neoistituzionalista, la dicotomia fra Stato e mercato può essere composta altrimenti[4]. In tale prospettiva, le istituzioni dettano le regole del gioco di una società, rappresentando i vincoli definiti per disciplinare i loro rapporti, mentre le organizzazioni sono i giocatori ossia gli apparati politici, economici e sociali. Istituzioni e organizzazioni possono fondarsi sul principio di autorità (<i>government</i>) o su forme di regolazione e di coordinamento intermedie, più o meno partenariali (<i>governance</i>), dando vita ad una sfera di decisione e (co)gestione più volontaristica e negoziata[5]. Ne consegue che “<i>la governance o il governo senza forza</i>, <i>perché i suoi confini sono costantemente rinegoziati con la dottrina della sussidiarietà e i principi della concertazione, della compartecipazione, della programmazione, configura il disegno più articolato e consistente della riforma, del ruolo e del funzionamento dello Stato</i>”[6]. Ed allora, il concetto di <i>coordinamento </i>diventa quasi sinonimo di <i>governance,</i> per focalizzare l’operato delle amministrazioni pubbliche in complesse relazioni intra e interorganizzative e<i> </i>per comprendere completamente la dimensione decentrata e volontaria delle relazioni organizzative e istituzionali.</p>
<p><i><b>2. L’esperienza italiana più recente: a) la funzione dell’approvvigionamento della p.a. attraverso la CONSIP.<br /></b></i>Partendo da queste solide premesse teoriche, l’esperienza italiana offre spunti particolarmente interessanti, per tutti e tre casi di cui  si è detto. <br />Il primo di essi è quello della riforma della funzione di approvvigionamento della p.a., al fine di ridurre la spesa pubblica e aumentare la produttività. Una prima risposta, in termini di <i>policy</i> al problema dell’efficienza, è stata data con uno  strumento già noto come <i>public procurement</i>, consistente nella commistione di meccanismi di mercato e di interazione più stringenti, di matrice autoritaria e gerarchica. Risulta così evidente la logica di una politica basata sull’assunto che, per migliorare l’efficienza del sistema degli acquisti, occorra un coordinamento centrale delle <i>condizioni</i> di acquisto, per assicurare economie di scala ed abbattere gli sprechi di spesa pubblica. In effetti, con la legge finanziaria 2000 (n. 488/99), veniva attribuito alla CONSIP S.p.A. (società concessionaria di servizi informatici pubblici) il ruolo di intermediario tra fornitori e p.a. in fase di contrattazione, al fine di definire, attraverso apposite convenzioni e contratti-quadro, le condizioni della fornitura (prezzo, quantità e servizi aggiuntivi); la relativa disciplina è stata, poi, più volte modificata e flessibilizzata dalle successive leggi finanziarie[7].  È stato così intrapreso un processo di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della p.a.  I prezzi di beni e servizi sono segnali importanti per le amministrazioni acquirenti, che elettronicamente (<i>e-procurement</i>) possono scegliere di acquistarli o meno, in relazione alle loro doti finanziarie e ai bisogni operativi. I prezzi, però, sono negoziati centralmente in base alla valutazione di fabbisogni nazionali e alla convenienza delle forniture. <br />L’analisi compiuta sul campo si concentra sull’impostazione logico-concettuale della politica e sull’impatto delle nuove procedure sul comportamento della p.a. Ne viene fuori una ricostruzione (anche attraverso l’utilizzazione di un <i>panel</i> di interviste)<i>,</i>  che tende a dimostrare come e perché, a partire dal 2001, l’iniziale approccio di riforma di stampo centralistico si sia trasformato in coordinamento decentrato di mutuo aggiustamento informale, per adattarsi progressivamente alla realtà delle amministrazioni locali, senza che sia stato rilevato un risparmio sensibile di danaro pubblico. </p>
<p><i><b>3. Segue: b) la progettazione integrata territoriale. <br />
</b></i>Il secondo caso analizzato, quello della <b>progettazione integrata territoriale</b> (Patti ed ora <b>Progetti integrati territoriali</b>) volta all’attuazione delle politiche di coesione dell’Unione europea, ha al centro della discussione ancora una volta il <b>coordinamento</b> inteso come <i>governance</i> multilivello. I P.I.T. costituiscono, infatti, una modalità attuativa degli interventi cofinanziati dal quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per le Regioni obiettivo 1, comportante una mobilitazione di risorse nell’ordine di 5,5 miliardi di euro[8]. L’analisi delle procedure e delle pratiche di programmazione e attuazione condotta nelle Regioni Campania, Molise, Basilicata e Calabria,  dimostra che la logica della politica incentrata sulla domanda trova fondamento nel fatto che le amministrazioni pubbliche locali possono migliorare il loro rendimento, diventando protagonisti dei processi di disegni e attuazione degli interventi di sviluppo. L’indagine si concentra sulle modalità attraverso cui le amministrazioni locali interagiscono fra loro in maniera decentrata, in una sorta di scambio reciproco di risorse finanziarie, organizzative, progettuali e politiche. L’interazione simultaneamente <i>competitiva</i> e <i>cooperativa</i> fra amministrazioni locali prevale sull’organizzazione gerarchica di stampo unitario; tuttavia, viene opportunamente rilevato che lo sforzo programmatico delle Regioni dovrebbe essere intensificato per assicurare investimenti più efficienti e di più ampio respiro[9]. Ovviamente, il circuito di interscambio non sempre è virtuoso, essendo spesso caratterizzato, per i PIT come per i Fondi strutturali, anche da sprechi di risorse, cattiva gestione e corruzione[10]. </p>
<p><i><b>4. Segue: c) L’accreditamento e la certificazione degli operatori sanitari.</b> <br />
</i>Da ultimo,  e sempre nella medesima ottica, è stato preso in considerazione il caso  del sistema di accreditamento e certificazione degli operatori sanitari, sia pubblici che privati, al fine di beneficiare dei fondi regionali del S.S.N. La concorrenza, in tal caso, è introdotta nel processo di produzione attraverso un coordinamento coercitivo a livello degli <i>input[11]</i>. L’accreditamento e la certificazione agiscono come barriere all’ingresso nel mercato della salute, introducendo un meccanismo che mira ad assicurare i requisiti minimi di struttura, di processo e di servizi. L’accreditamento obbligatorio, che costituisce <i>condicio sine qua non</i> per esercitare l’attività in campo sanitario, anche in forma imprenditoriale,  passa per due tappe: <br /> <br />
a) l’autorizzazione obbligatoria che implica la verifica del possesso dei requisiti minimi; <br />
b) l’accreditamento volontario che riconosce la qualità di fornitori pubblici a coloro che possono erogare prestazioni rimborsabili dal S.S.N. e comporta la verifica del possesso degli ulteriori requisiti definiti dalle Regioni[12].<br />Tali meccanismi possono nel tempo condurre verso l’eccellenza dell’offerta socio-sanitaria in un sistema di concorrenza <i>di qualità</i> e non di prezzo[13], dal momento che non sembra dubbio che la riforma introdotta con i decreti legislativi n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993 abbia inteso promuovere modelli di concorrenza  tra una pluralità di fornitori pubblici e privati, ponendo l’accento sul controllo e sulla valutazione della qualità. Tuttavia, a una verifica sul campo, le Regioni, nonostante la sbandierata garanzia della libertà di scelta dei pazienti e dell’equiparazione tra forniture pubbliche e private, sono apparse orientate verso un modello di competizione volto alla <i>separazione</i> tra aziende pubbliche committenti e fornitrici, rafforzando così il carattere contrattuale del sistema. In tal modo, non sembra essere aumentata la libertà di scelta dei pazienti, come non sono mutati né il numero né il ruolo dei fornitori privati[14]. <br />Indubbiamente, in questo caso (come negli altri due precedentemente esaminati dalla Marra) si è in presenza di politiche che infondono elementi di mercato nell’ambito della p.a., cui si connettono sensibili ricadute dal punto di vista della valutazione dei rendimenti amministrativi,  che a loro volta incidono sull’esercizio della responsabilità pubblica per i risultati ottenuti. Dal punto di vista strettamente economico, laddove manca un sistema di prezzi di riferimento che automaticamente rilevi la scarsezza relativa di beni e servizi e le preferenze degli utenti – consumatori – fruitori di prestazioni pubbliche, nonché il loro rendimento, ci si deve porre la questione di come valutare la domanda, l’offerta, la qualità e l’efficienza. Tuttavia, non può non saltare agli occhi che l’attuale sistema produce, specie – ma non solo – nelle Regioni del Centro Sud, l’incontenibile aumento della spesa sanitaria la quale costituisce, com’è noto, uno dei problemi finanziari più scottanti, sia dal punto di vista del contenimento della spesa pubblica, sia da quello della perequazione e della redistribuzione delle risorse fra regioni più sviluppate  e quelle meno ricche. <br /> <br />
<i><b></p>
<p>5. Market-based  governance e nuovo costituzionalismo. <br />
</b></i>Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, non si può non prendere atto di  un primo incontestabile dato: la questione, per lo Stato, non è quella se produrre o meno beni o servizi pubblici, ma quanto e come produrne. Sarebbe, infatti,  riduttivo, tenuto conto che le democrazie liberali tendono ad incrementare (e non certo a negare) i diritti individuali e collettivi, limitare il dibattito al ruolo e alla funzione dello Stato o alla questione se il mercato sia preferibile alla burocrazia per attuare le politiche pubbliche: “s<i>tudiare la P.A. significa comprendere le relazioni tra Stato e cittadino, cercando di cogliere in che modo si organizzano le società e come si governino per assicurare la crescita economica e la pace sociale, quali istituzioni e come contribuiscono a raggiungere tale obiettivo e come cambino queste strutture nel tempo”[15]</i>. Ed è sulla base di tale assunto che va pure affrontata l’altra questione, se cioè la <i>market-based governance</i> conduca la p.a. verso la democrazia e la libertà, in virtù delle relazioni che essa stessa intesse al suo interno e con i cittadini e le imprese; a tal fine, com’è stato suggerito, per lumeggiare adeguatamente le relazioni fra mercato e istituzioni, può tornare utile ricorrere all’approccio istituzionalista-processuale di Barzelay e Gallego[16], ossia all’idea che sia possibile creare uno Stato migliore, ricostruire la fiducia nella capacità delle società democratiche di risolvere i loro problemi sociali implementando la libertà della cittadinanza responsabile, non solo attraverso il voto, ma anche mediante la partecipazione attiva.<br />Appare utile, a questo punto, svolgere qualche considerazione di portata più generale a proposito del ruolo del mercato e della influenza della <i>governance</i> sul  costituzionalismo moderno, senza lasciarsi andare né a ingiustificati preconcetti né a conclusioni gratuite<i>.</i> Al riguardo, indicazioni particolarmente utili possono trarsi dall’<i>iter</i> che,  recentemente, ha portato prima alla bocciatura popolare e poi all’accantonamento della  c.d. “<i>Costituzione</i>” dell’Unione europea[17]. Per la verità, non promanando essa da un <i>ethos</i> europeo e non essendo espressione di un vero e proprio potere costituente, era fin troppo facile prevederne il definitivo accantonamento, ufficializzato recentemente (e faticosamente!) dal <i>summit</i> dei 27 Capi di Stato e di Governo del 22 giugno 2007, che hanno concordato di riservare alla Conferenza intergovernativa l’approvazione di  un semplice trattato di portata ben più limitata e, soprattutto, privo di ogni definizione “<i>costituzionale</i>”.<br />Del resto, opportunamente, si è messo in evidenza che, capovolgendo le logiche sottese alle “<i>vere</i><b>”</b> Carte costituzionali, nel Trattato la parola <i>banca</i> appare 176 volte, <i>mercato</i> 88 volte, <i>liberalizzazione</i> o <i>liberale</i> nove volte, <i>concorrenza</i> o <i>concorrenziale</i> 29 volte, <i>capitali</i> 23 volte, <i>commercio</i> e i suoi derivati immediati 38 volte, <i>merci</i> 11 volte: al punto che ci si trova di fronte non tanto ad una Carta fondamentale, quanto  ad un copia/incolla dello statuto del Fondo Monetario Internazionale o dell’Organizzazione Mondiale del Commercio[18].  Di qui il rifiuto dei cittadini di un modello di <i>european  governance,</i> che vede nel mercato e nella regolazione tecnico-burocratica i suoi <i>soli</i> principi fondamentali, fino alla progressiva perdita di contenuto di principi organizzativi cardine del costituzionalismo democratico (ossia la centralità della rappresentanza parlamentare e quindi della responsabilità politica del governo e la dialettica governo/opposizione), a vantaggio dell’espertocrazia e della comitatocrazia. Si è così avallata una fuga in avanti che ha allontanato il sistema politico-istituzionale dell’Unione europea da quello sviluppo in senso democratico che pareva essere favorito dalla pubblicazione del documento della Commissione (prodromico alla stesura del <i>Libro bianco sulla</i> <i>governance</i> <i>europea) </i>intitolato <i>Un libro bianco sul sistema del governo europeo</i>. In quest’ultimo, ben altri scenari venivano disegnati, essendo  divisati incisivi mutamenti delle politiche comunitarie, tendenti a garantire l’apertura verso i cittadini, con l’implementazione del ruolo consultivo delle parti sociali e dell’informazione sui percorsi dell’Unione, stabilendo <i>standards</i> e buone pratiche di consultazione e favorendo accordi di partenariato e collaborazione con attori extra e para-istituzionali[19].<br />Col Trattato costituzionale, quindi, si è innescata una deriva pericolosa, figlia di quella esasperata tendenza al neo-liberismo (di cui si è detto sopra al par. 3) fondata sulla mondializzazione dei sistemi finanziari e imprenditoriali &#8211; con la conseguenza che le basi del w<i>elfare state</i> (il sistema fiscale e il salario) diventano addirittura due variabili dipendenti del e dal mercato -, sicchè l’intero sistema del <i>democratic welfare state</i>  rischia di essere sovvertito nei suoi elementi costitutivi (il popolo, il territorio e la sovranità popolare)[20]. <br />Come si è cercato di spiegare sopra, il tramonto del governo pubblico dell’economia non dipende da un fenomeno culturale di conversione di massa al liberalismo. La causa vera di apertura (<i>recte</i>: di soggezione) al mercato delle politiche pubbliche, va ricercata in un più generale mutamento delle condizioni e degli spazi entro i quali viene esercitata la competizione economica, che non può non avere oggi carattere transnazionale, o globale, che dir si voglia, sfuggendo così ad ogni correttivo politico vero e proprio. Con la conseguenza che il rapporto tra Stato e mercato ne risulta invertito, al punto che sono le agenzie di <i>rating</i> (sempre più a competenza globale) che valutano, ad esempio, l’affidabilità degli Stati in base ai titoli del debito pubblico da essi emessi, finendo per condizionarne oggettivamente le politiche finanziarie[21].<br />Il rischio è quello che si giunga ad una <i>governance without government[22]</i>, cioè ad una organizzazione di istituzioni e funzioni in cui l’elemento determinante sia costituito dalla legittimazione tecnocratico-espertocratica, più che dal principio rappresentativo e della responsabilità politica. Ed allora, a livello comunitario, come nell’ambito degli Stati membri, va evitata che l’eccessiva prossimità fra istituzioni e alcuni valori di fondo &#8211; sicuramente utili per migliorare l’efficienza dei pubblici poteri &#8211; (quali il mercato, la concorrenza, la privatizzazione dei servizi e della stessa funzione  amministrativa, il controllo della spesa pubblica, la flessibilità del lavoro) finisca per  condizionare, sotto l’aspetto economico, politico e sociale, i diritti fondamentali, favorendo, in carenza di opportune politiche sociali, quel progressivo distacco dei cittadini  dalle istituzioni e l’incremento del <i>deficit</i> sociale e democratico a tutti i livelli di governo[23].  <br />Non deve sorprendere, quindi, che il principale risultato dell’Accordo del 22.4.2007 sia stato quello di eliminare dal nuovo Trattato il riferimento alla “<i>concorrenza libera e non distorta</i>” tra gli obiettivi dell’Unione europea. Invero, un siffatto riferimento era stato già oggetto di perplessità in sede di convenzione, poi superata con l’appoggio decisivo di Giscard d’Estaing e di Amato, in base al convincimento che per l’Unione europea assicurare un mercato unico in condizioni di concorrenzanon poteva non essere uno degli obiettivi fondamentali, costituendo esso il fulcro dell’integrazione economica. Non può negarsi, quindi, che la bocciatura (popolare) del Trattato costituzionale abbia sortito un primo positivo effetto: quello di invertire una tendenza che vedeva nella libera concorrenza (e quindi nel mercato e nella <i>lex</i> <i>mercatoria</i>) una sorta di feticcio condizionante tutte le politiche dell’Unione, anche a scapito di altri principi non meno fondanti, come ad esempio la tutela  dei consumatori, e dei soggetti e degli attori sociali più deboli, per i quali la “<i>marketizzazione</i>” selvaggia dei servizi e delle prestazioni concernenti i diritti sociali[24] ha comportato l’esclusione di ogni protezione e aiuto statale.<br />Non è un caso, perciò, che dopo il naufragio del Trattato costituzionale il principio della concorrenza sia stato espunto (con tutte le sue ricadute sul controllo sugli aiuti di Stato) dai valori fondanti dell’Unione, pur essendone previsto il recepimento in un protocollo aggiuntivo. A questo punto, occorre prendere atto di una realtà inoppugnabile: il costituzionalismo moderno, se da un lato deve fare i conti con  l’influenza di un fattore condizionante come la <i>market-based governance</i>, dall’altro non può non garantire, come necessario <i>pendant,</i> l’incremento della tutela dei diritti individuali e sociali, non solo attraverso l’allargamento del catalogo di tali posizioni soggettive a quelle cosiddette di ultima generazione[25], ma anche e soprattutto in virtù dell’utilizzazione di meccanismi correttivi, che consentano la mobilitazione di risorse economiche in favore delle fasce e delle aree meno sviluppate. Ci si intende qui riferire proprio a disposizioni del tipo di quelle introdotte nella nostra Carta r<i>evisionata</i>, quali l’art. 117, co. 2, lett. <i>m)</i> e l’art. 119, la cui portata riformatrice probabilmente, ancor oggi, non è stata compresa appieno, né tanto meno attuata[26].<br /> È noto che la diversità di gettito ricavato in ciascuno dei territori dalle fonti di entrata determina una corrispondente sperequazione nella capacità di spesa dei singoli enti territoriali, che può essere corretta solo con meccanismi “<i>perequativi</i>” ed eventualmente con l’istituzione di uno speciale fondo (come disposto dal novellato art. 119 Cost., co. 3), dal quale muovono flussi di risorse destinati a porre rimedio agli squilibri territoriali nella distribuzione della ricchezza e della capacità di spesa[27]. <br />Ed è evidente che la questione della perequazione involge necessariamente (sia pure implicitamente) la questione dei livelli di erogazione dei servizi pubblici ai cittadini e quella dell’impatto del mercato su tale prestazione. Ciò in quanto, se tali servizi devono essere (tendenzialmente) erogati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, nei territori più poveri e/o con ridotta capacità fiscale sarà necessario un sostegno di natura perequativa, dovendo la spesa media per l’erogazione dei servizi (indifferentemente erogati dalla mano pubblica o privata) essere la medesima. Solo così le risorse a disposizione degli enti territoriali potranno effettivamente consentire (indipendentemente dalla capacità fiscale dei cittadini appartenenti all’ente) di finanziare integralmente le funzioni loro attribuite. Peraltro, lo stesso costituente del 2001  si preoccupa di affermare, nel novellato art. 119, valori nuovi quali  <i>la promozione </i>dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale e<i> la rimozione </i>degli squilibri economici e sociali, mediante la destinazione di risorse aggiuntive e l’effettuazione di interventi speciali in favore degli enti territoriali economicamente e socialmente più arretrati. È intuitivo che proprio siffatta previsione renda possibili, nelle aree meno sviluppate, quegli interventi di natura infrastrutturale necessari  per creare le pre-condizioni per investimenti, che il mercato delle imprese altrimenti non effettuerebbe, favorendo così una convergenza fra intervento pubblico e privato sempre più indispensabile, nell’ottica dello sviluppo sostenibile[28].<br />La questione della problematica attuazione della ricordata disposizione costituzionale – che, in concorrenza con il c.d. <i>federalismo fiscale</i>, tende a  produrre effetti compensativi in favore dei  territori più poveri – rimane ancora aperta[29]: a tutt’oggi, non sembra raggiunto un punto di equilibrio fra la proposta del Governo e la posizione delle Regioni sul testo del disegno di legge per il conferimento al Governo della correlativa delega a disciplinare la materia[30]. Quello che qui preme sottolineare è che, anche a voler rifuggire da astratti tecnicismi[31],  proprio l’attuazione di incisive riforme del nostro sistema istituzionale e finanziario costituisce la via maestra per controbilanciare gli squilibri  e le distorsioni derivanti, in campo  economico e sociale, dal crescente condizionamento della <i>market-based governance </i>nei confronti della funzione pubblica.</p>
<p>____________________________________________<br />
* Il presente lavoro costituisce la rielaborazione della relazione da me svolta al seminario su <i>“Riforme amministrative e democrazia partecipativa. Problemi e prospettive”</i>, tenutosi, in occasione della presentazione del libro di M. Marra, <i>Il mercato nella pubblica amministrazione – Coordinamento, valutazione,  responsabilità</i>,  il 29 maggio 2007 presso il Corso di laurea in Scienze del servizio sociale dell’Università di Napoli Federico II. Esso, inoltre, costituisce il nucleo di una ricerca di più ampio respiro sulle tematiche relative alle reciproche interazioni tra  <i>funzione amministrativa e market-based governance in Italia</i>.</p>
<p>[1] Cfr. W. C. Riker – P.C. Ordeshook ,  <i>A Theory of the Calculus of Voting</i>, in <i>American Political Science Review</i>, 62, I, 25-42; D.C. Mueller, <i> Perspectives on Public Choice: A Handbook</i>, Cambridge University Press., Cambridge, 1997.<br />
[2] Come riferimento classico, v. P. Self, <i>Government by the Market? The Politics of Public Choice</i>, 1993, Palgrave Macmillan, Basingstoke.<br />
[3] Sul punto, per maggiori approfondimenti, sia consentito rinviare a E. Bonelli, <i>Governo locale, sussidiarietà e federalismo fiscale</i>, Torino, 2001, 63 ss. <br />
[4] Cfr. D.C. North, <i>Institutions, Institutional Change and Economic Performance</i>, Cambridge University Press, Cambridge, 1990 (trad. It., <i>Istituzioni, cambiamento istituzionale, evoluzione dell’economia</i>, Il Mulino, Bologna,  2000); A. Hoffmann – G. Notarstefano, <i>L’esperienza della governance in un territorio “minore”: la programmazione integrata nel sistema Parco dei Nebrodi</i>, in <i>Rassegna italiana di Valutazione</i>, 2005, 33, 95-112.<br />
[5] In tema, cfr. A. Arienzo, <i>Dalla corporate governance alla categoria politica di governance</i>, in <i>Governance</i>, Napoli, 2004, 125 ss.; <i>ibidem</i>, G. Borrelli, <i>Fra governance e guerre: i dispositivi della modernizzazione politica alla prova della mondializzazione</i>, 7 ss.<i> </i> In particolare, l’A. ricostruisce, con ampi riferimenti  alla letteratura  italiana e straniera, le diverse accezioni del termine <i>governance</i>, nei vari contesti in cui esso è adoperato.<br />
[6] Così,  M. Marra, <i>Il mercato nella pubblica amministrazione – Coordinamento, valutazione, responsabilità</i>, Roma, 2006, 48, che fa espresso riferimento a P. Perulli, <i>Livelli di governo versus governance multilivello</i>, in AA.VV., <i>I nuovi fattori delle politiche di sviluppo locale</i>, a cura di E. Cicciotti e A. Spaziante, Milano, 2000, 269-282.<br />
[7] Per un’analitica ricostruzione dell’istituto e della sua evoluzione, può rinviarsi a F.T. Anelli, <i>E-procurement e outsourcing nella pubblica amministrazione</i>, in <i>Astrid Rassegna</i>, n. 12, 2005, in <u>www.astrid-online.it</u>.<br />
[8] Cfr. M. Marra, <i>Il mercato nella pubblica amministrazione, op. cit., </i>96.<i> </i><br />
[9] Cfr. D. Puga, <i>The Rise and Fall of Regional Inequalities, </i>in <i>European Economic Review</i>, 1999, 43, n. 2, 303-334. Id., <i>European Regional Policy </i>in <i>Light of Recent Location Theories</i>, in <i>Journal of Economic Geography</i>, 2, n. 4, 373-406.<br />
[10] In tema, cfr. F. Carrarini, <i>Nuovi strumenti di contrasto alle frodi comunitarie</i>, in <i>Fisco, </i>2000, 2361 ss.; AA.VV., <i>La lotta contro la frode agli interessi finanziari della Comunità europea tra prevenzione e repressione – L’esempio dei fondi strutturali (atti del seminario organizzato dal centro di diritto penale europeo in collaborazione con la facoltà di giurisprudenza dell’università di Catania: Catania 18-19 giugno 1998)</i>, a cura di G. Grasso, Milano, 2000: T. Parisi, <i>Finanziamenti comunitari a favore del bilancio nazionale</i>, in <i>Riv. guardia di finanza</i>, 2000, 2375; C. Astrali De Zorzi, <i>Prevenzione e repressione delle frodi comunitarie</i>, in <i>Riv. Corte conti</i>, 1, 2001, 347; C. De Rose, <i>Prevenzione e repressione delle frodi comunitarie</i>, in <i>Amm. It., </i> 2001, 849. <i>La cooperazione giudiziaria in Europa per la lotta contro le frodi ai danni della comunità</i>, a cura di De Rose C., in <i>Cons. St.</i>, 2001, II, 65.<br />
[11] In tal senso, cfr. M. Marra, <i>op. ult. cit.</i>, 28. In tema, v. anche M.C. Setti Bassanini, <i>Approcci alla valutazione della qualità, </i>in AA.VV., <i>La valutazione di qualità nei servizi sanitari</i>, a cura di E. Ranci Ortigosa, Milano, 2000.<br />
[12] Sul punto, cfr. D. Oliva – R. Giorgetti, <i>L’approccio organizzativo gestionale, </i>in AA.VV., <i>La valutazione di qualità nei servizi sanitari</i>, a cura di E. Ranci Ortigosa, Milano, 2000. Per un’esaustiva ricostruzione teorico-pratica dell’istituto, può rinviarsi a R. Cuccurullo, <i>Il regime dell’accreditamento in Campania. Le ipotesi di novazione soggettiva del rapporto concessorio con il S.S.N.</i>, in. <u>www.giustamm.it</u> , n. 4, 2007.  <br />
[13] Cfr. M. Marra, <i>op. cit., </i>151 ss.<br />
[14] In tal senso, cfr. , M. Marra, <i>op. cit., </i> 145, che fa espresso riferimento a V. Mapelli, <i>Il sistema sanitario italiano</i>, Bologna, 1999.<br />
[15] Così M. Marra, <i>op. cit., </i>30.<br />
[16] A tale corrente del pensiero economico dichiara, appunto, di ispirarsi, sotto il profilo concettuale e metodologico,  M. Marra, <i>op. cit</i>., 31. Il riferimento bibliografico è a M. Barzelay – R. Gallego, <i>From “New-Institutionalism” to “Institutional Processualism”: Advancing Knowledge of Public Management Policy Change, </i>in <i>Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions</i>, 2006, 19, n. 4, 531-554.<br />
[17] Per un primo inquadramento della tematica del processo di costituzionalizzazione, sia in ambito nazionale che sopranazionale, alla luce anche degli effetti <i>profondamente destabilizzanti</i>, prodotti dalla globalizzazione, può consultarsi l’interessante saggio di P.P. Portinaro, <i>Inflazione del diritto e crisi di effettività</i>, in AA.VV., <i>Dimensioni dell’effettività (Tra teoria generale e politica del diritto), </i>a cura di A. Catania, Milano, 2005, in specie, 341 ss., ed ivi ampi riferimenti alla dottrina tedesca. V. anche A. Tizzano, <i>Prime note sul progetto di Costituzione europea</i>, in AA.VV., <i>Una costituzione per l’Europa a cura dello stesso A., </i>Milano, 2004, 11 ss.;<i> </i>G.L. Tosato, <i>Trattato costituzionale per l’Europa: Trattato o Costituzione?, </i>in <i>Queste istituzioni, 2003, 31 ss</i>. Sul punto, v.<i> amplius infra al </i>par. 8, nel testo e nelle note.<br />
[18] In tal senso, cfr. C. Amirante, <i>European governance e costituzione europea: fra revisione tacita e “anestesia” dei sistemi costituzionali degli Stati membri</i>, in AA.VV., <i>La revisione costituzionale e i suoi limiti. Tra teoria costituzionale, diritto interno ed esperienze straniere</i>, a cura di S. Gambino e G. D’Ignazio, Milano, 2007, 180;  Id., <i>Union europèe net libertès èconomiques entre marchè, ét at et dèmocratie</i>, in AA.VV., <i>L’architecture du droit – Mèlanges en l’honneur du Professeur Michel Troper</i>, Economica, 2006.<br />
[19] Si legge, ad esempio, <i>nel Libro bianco sulla governance europea</i> pubblicato in data 25 luglio 2001, che  “<i>le norme, i processi e i comportamenti, che influiscono sul modo in cui le competenze sono esercitate a livello europeo, soprattutto con riferimento ai principi di apertura, partecipazione, responsabilità efficacia e coerenza</i>” devono favorire la trasformazione dell’assetto esecutivo e amministrativo dell’Unione.<br />
[20] In tema, v. M.R. Ferrarese, <i>Il diritto al presente. Globalizzazione al tempo delle istituzioni</i>, Bologna, 2002, 166.<br />
[21] In tal senso, cfr. F. Galgano, Relazione tenuta a Roma in data 6 maggio 2006, al Convegno organizzato dal C.S.M. su<i> Il diritto della globalizzazione e il ruolo delle Corti</i>, consultata nel dattiloscritto. Per considerazioni più ampie al riguardo, dello stesso A., si veda <i>La globalizzazione nello specchio del diritto</i>, Bologna, 2005.<br />
[22] Il riferimento classico è  a J. Rosenau, <i>Governance without government. Order and change in world politics</i>, Cambridge Univ. Pr. Cambridge, 1992, 3.<br />
[23] In tema, cfr. A. Lucarelli, <i>Principi costituzionali europei, politiche pubbliche, dimensioni dell’effettività. Per un diritto pubblico europeo dell’economia</i>, in <i>Rassegna di diritto pubblico europeo</i>, n. 1, 2006, 3 ss. <br />
[24] In tema, cfr. F. Patroni Griffi, <i>Le nozioni comunitarie di amministrazione: organismo di diritto pubblico, impresa pubblica, società in house</i> (Relazione tenuta all’incontro tenutosi  a Roma in data 24 novembre 2005 per la presentazione dell’opera <i>Il nuovo diritto degli appalti pubblici</i>, a cura di R. Garofoli e M.A. Sandulli, Milano, 2005); E. Piga, <i>Privatizzazione formale, privatizzazione sostanziale e liberalizzazione; antichi e nuovi schemi organizzativi nella evoluzione della normativa, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali, afferente i servizi pubblici locali a rilevanza economica (art. 113, comma 5 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267), </i>in <i>Rass. giur. dell’energia elettrica, </i>n. 3, 2005; G. Piperata, <i> L’affidamento in house nella giurisprudenza del giudice comunitario – Il commento alla sentenza  CGCE del 13 ottobre 2005 in causa C-458/03 Parking Brixen</i>, in <i>Giorn. dir. amm., </i>133 ss.;  L. Ammannati, <i>Sulla inattualità della concorrenza nei servizi pubblici locali, ibidem, </i>2004, 906 ss.; G. Caia, <i>Autonomia territoriale e concorrenza nella nuova disciplina dei servizi pubblici locali</i>, in <u>www.giustizia-amministrativa.it</u>. 2004; F. Liguori, <i>I servizi pubblici locali. Contendibilità del mercato e impresa pubblica</i>, Torino, 2004, 89 ss.<i> </i><br />
[25] Sulla tematica, di grande interesse teorico, si è svolto soprattutto in Germania un ampio dibattito dottrinario di cui dà conto il saggio di E. Dennninger, <i>Diversità, sicurezza e solidarietà. Un nuovo paradigma per il potere costituente e per lo sviluppo dei diritti dell’uomo?</i>, che si può leggere nell’accurata traduzione italiana di C. Amirante, in <i>Diritti dell’uomo e legge fondamentale</i>, a cura e con saggio introduttivo dello stesso C. Amirante, Torino, 1998, 5 ss. Partendo dalla constatazione che “<i>col suo catalogo estremamente succinto</i>” di diritti fondamentali “<i>classici e liberali</i>”, la Costituzione tedesca sembra la “<i>parata della costituzionalizzazione dell’ideale rivoluzionario delle libertà borghesi e dell’uguaglianza formale</i>”, Denninger vi contrappone l’ampio catalogo di diritti sociali (quali il diritto alle ferie periodiche e retribuite, all’alimentazione, all’abitazione, al trattamento sanitario, all’assistenza e alla sicurezza sociale e alla formazione culturale, alla partecipazione culturale e alla tutela del diritto d’autore) della dichiarazione universale del 1948 e delle Costituzioni  dei Länder e inoltre le correlative norme della Costituzione italiana e spagnola.<br />
[26] Sulla revisione del Titolo V della Costituzione, con particolare riferimento all’interpretazione dell’art. 117, co. 2, lett. m), cfr. E. Bonelli, <i>In tema di attuazione del nuovo Titolo V della Costituzione: la problematica redistribuzione della funzione legislativa ed amministrativa</i>, in <i>Riv. Amm., </i>2002, 447 ss.; A. D’Aloja, <i>Diritti e Stato autonomistico. Il modello dei lievelli essenziali delle prestazioni</i>, in <i>Le Regioni</i>, 2003, 1063 ss. <br />
[27] Sulla transizione da un sistema improntato al conseguimento dell’equilibrio finanziario ad uno tendente all’impiego delle risorse per garantire i diritti civili e sociali, cfr. F. Covino, <i>Autonomia finanziaria e solidarietà, </i>in <i>La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V</i>, a cura di T. Groppi e M. Olivetti, Torino, 2003; R. Tosi, <i>Cittadini, Stato e Regioni di fronte ai « livelli essenziali delle prestazioni …» , </i>in <i>Forum di Quad. cost., </i>in <u>www.forumcostituzionale.it</u> . <br />
[28] Riguardo all’interpretazione del nuovo art. 119 Cost. e all’attuazione del fondo perequativo ivi previsto, cfr. P. Giarda, <i>Le regole del federalismo fiscale nell’art. 119 Cost.: un economista di fronte alla nuova Costituzione</i>, in <i>Le Regioni</i>, 2001, 1425 ss.; P. Picciocchi, <i>Autonomia finanziaria: alcune riflessioni sul fondo perequativo</i>, in <i>Dir. e prat. tribut., </i>2002, 737 ss.; con specifico riferimento ai più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale in tema, cfr. C. Salazar, <i>L’art. 119 Cost. tra (in)attuazione e «flessibilizzazione» (in margine a Corte cost., sentt. nn. 16 e 49 del 2004)</i>, in <i>Le Regioni</i>, 2004, 1026 ss.; M. Barbero, <i>Dalla Corte costituzionale un «vademecum» per l’attuazione dell’art. 119 della Costituzione (nota a Corte cost. n. 37/2004), </i>in <u>www.federalismi.it</u> , n. 5/2004.<i> </i><br />
[29] Sul punto, si può vedere, volendo, E. Bonelli, voce <i>Fondo perequativo</i>, in <i>Dizionario di diritto pubblico</i>, diretto da S. Cassese, Milano, 2006, 2518 ss.<br />
[30] Il d.d.l., approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 giugno 2007, definisce i principi e i criteri direttivi per la disciplina del sistema di finanziamento delle istituzioni regionali e locali nel rispetto dell’autonomia finanziaria di entrata e di spesa garantita a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, nonché dei principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli istituzionali, il criterio della spesa storica. Vengono altresì dettati criteri per il coordinamento della finanza pubblica, stabiliti criteri per l’applicazione di tributi propri da parte degli enti territoriali, disciplinati criteri di riparto delle risorse da assegnare agli enti locali con finalità perequative e di efficienza delle amministrazioni, indicati i criteri per l’attribuzione di risorse aggiuntive e, infine, definiti i criteri di finanziamento di Roma capitale della Repubblica. Su tale testo, tuttavia, dovrà essere acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-Regioni ed enti locali e già sono state mosse (con ampio risalto nella stampa quotidiana) critiche da parte delle Regioni del Sud (come Campania e Calabria) che lamentano l’introduzione di meccanismi perequativi tendenti oggettivamente a favorire le Regioni del Nord. <br />
[31] In effetti, non può negarsi che proprio utilizzando appropriati congegni costituzionali, si può puntare “<i>sull’efficienza del sistema, sulla sua funzionalità (allo scopo di regolazione, controllo o altro ancora), sulla capacità  di risolvere bisogni concreti degli attori sociali</i>”, per implementare la legittimazione  delle  moderne democrazie: in tal senso, v. F. Petrangeli, <i>La questione democratica sul processo di riforma dell’Unione europea</i>, in AA.VV. <i>Europa, Costituzione e movimenti sociali</i>, a cura di G. Bronzini, H. Friese, A. Negri e P. Wagner, Roma, 2003, 154.</p>
<p><i></p>
<p align=right>
(pubblicato il 16.07.2007)</p>
<p></i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Temporaneità dei poteri d’urgenza e competenze regionali</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:11 +0000</pubDate>
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<p>1. Con la sentenza 14 luglio 2006, n. 284 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima in parte qua una legge regionale della Calabria, che avrebbe dovuto, nell’intenzione della Regione, contribuire a razionalizzare il sistema dei rifiuti.Si tratta di un giudizio in via principale nel quale il Presidente del Consiglio dei</p>
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<p><b>1. </b>Con la sentenza 14 luglio 2006, n. 284 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima <i>in parte qua</i> una legge regionale della Calabria, che avrebbe dovuto, nell’intenzione della Regione, contribuire a razionalizzare il sistema dei rifiuti.Si tratta di un giudizio in via principale nel quale il Presidente del Consiglio dei Ministri impugna due disposizioni della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13, che prevedono la sospensione della realizzazione di opere appaltate con ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria, fino all’approvazione del piano regionale dei rifiuti, con il quale quelle opere sarebbero incompatibili.La Regione Calabria, con gli artt. 14, comma 5, e 33, comma 2, della legge 17.8.2005, n. 13, aveva disposto, infatti, la sospensione della realizzazione del raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro e della costruzione di un impianto di smaltimento rifiuti alla periferia di Reggio Calabria, sino all’approvazione del “piano regionale dei rifiuti”, poiché, come specificato in giudizio dalla difesa della Regione, si volevano «razionalizzare gli interventi […] dopo oltre otto anni di gestione straordinaria della crisi legata allo smaltimento dei rifiuti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi».Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato tali disposizioni eccependo, tra i vari vizi, il contrasto con l’art. 117, 3° comma, della Costituzione, per incompatibilità con i principi fondamentali posti in materia di protezione civile dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225.La Corte ha accolto la questione ritenendo fondato questo motivo ed assorbiti gli altri, riferiti al comma 1 dell’art. 117 ed all’art 120 della Costituzione.La Regione Calabria, disponendo la sospensione dell’efficacia di due ordinanze emesse dal commissario delegato, afferma la Corte, ha violato il principio posto dall’art. 5 della legge n. 225 del 1992, in base al quale «è stato autorizzato in via provvisoria l’esercizio dei predetti poteri d’ordinanza».La motivazione della sentenza risponde in modo puntuale alle difese della Regione, chiarendo che «vigente la situazione di emergenza, le Regioni non hanno alcun potere “straordinario” o “derogatorio” della legislazione in vigore, né sono legittimate a paralizzare gli effetti di provvedimenti specificamente indirizzati a fronteggiare una situazione di grave crisi ambientale ancora in atto».Viene ulteriormente specificato quanto era già stato affermato dalla giurisprudenza costituzionale circa la esclusività della competenza statale ad autorizzare la deroga della legislazione vigente[1], con la precisazione, evidentemente riferita al caso di specie, che le Regioni non possono adottare provvedimenti che vanifichino gli effetti degli atti posti in essere per far fronte all’emergenza.La Regione Calabria, come già accennato, aveva difeso la propria legge anche sottolineando che essa era funzionale alla razionalizzazione degli interventi dopo otto anni di gestione straordinaria della crisi connessa all’emergenza rifiuti. La sospensione degli effetti delle due ordinanze del commissario delegato aveva la funzione, in qualche modo, di scongiurare la realizzazione di opere non inserite in un quadro generale di programmazione della gestione dei rifiuti, ma dettate solo dalla necessità di risolvere l’emergenza, il che, in effetti, poteva dar luogo ad eventuali incongruenze tra questi interventi e l’adottando piano regionale.La Corte ha risposto su questo specifico punto con affermazioni condivisibili, ma che, come vedremo, suggeriscono qualche riflessione critica sull’utilizzo dei poteri d’urgenza.La finalità del ritorno alle normali condizioni di vita, afferma la Corte, «ben poteva essere perseguita con l’approvazione del piano regionale dei rifiuti, e non già mediante la sospensione autoritativa di atti emanati nell’esercizio di una competenza dello Stato legata alla sussistenza di situazioni straordinarie di emergenza». D’altra parte, come costantemente affermato nelle precedenti decisioni[2], l’emergenza non giustifica il sacrificio illimitato delle competenze regionali, garantite attraverso la «configurazione di un potere di ordinanza, eccezionalmente autorizzato dal legislatore statale, ben definito nel contenuto, nei tempi e nelle modalità di esercizio», per cui le Regioni non possono interferire nell’esercizio di quel potere derogatorio, rispetto al quale la loro sfera di attribuzioni è tutelata dalla limitazione del potere stesso.Più chiaramente, la inevitabile limitazione delle competenze della Regione connessa all’esercizio dei poteri d’urgenza, è giustificabile in quanto garantita dalla definizione di oggetto, di tempo e di modo d’esercizio del potere derogatorio statale.E nel caso in cui le ordinanze dovessero risultare non conformi a quei limiti che costituiscono garanzia della sfera di attribuzioni regionali, esse possono essere impugnate, trattandosi di atti amministrativi, dinanzi ai giudici comuni o «ricorrendone i presupposti, anche innanzi a questa Corte mediante ricorso per conflitto di attribuzioni»[3].</p>
<p><b>2. </b>La decisione in commento si inserisce nell’ambito della problematica generale dei poteri d’urgenza e del rapporto tra l’esercizio di quei poteri e l’ordinario regime delle competenze.Sembra opportuno, al fine di una migliore intelligenza di alcuni profili problematici suggeriti da questa decisione, ricostruire brevemente il quadro nel quale essa si colloca e, più specificamente, quali siano i caratteri essenziali dei poteri d’urgenza emersi in giurisprudenza fino alla legge 225/92 e come, successivamente, la Corte costituzionale abbia interpretato la disciplina organica della protezione civile.Naturalmente, trattandosi di una tematica molto ampia e complessa che non può essere affrontata compiutamente in queste brevi note, ci si limiterà a ricostruirne le linee essenziali, per quanto utile al presente lavoro.L’evoluzione storica dei poteri d’urgenza[4], e dei poteri d’ordinanza in particolare, si è mossa, da un lato, nella direzione di conformare sempre più la normativa al fine di evitare l’insorgere di situazioni d’urgenza, dall’altro, nel senso di limitare, attraverso una progressiva tipizzazione delle modalità di intervento e l’individuazione (soprattutto in via giurisprudenziale) dei limiti di esercizio, i poteri attivabili in situazioni di urgenza.Sotto il primo profilo vengono utilizzati strumenti ordinari e strumenti di urgenza tipizzati, al fine di scongiurare il verificarsi di eventi caratterizzati dall’urgenza di intervenire, di modo che si giunga a prevenire la necessità di dover provvedere attraverso l’utilizzo di poteri eccezionali e derogatori per far fronte a situazioni emergenziali[5].Per quanto attiene al profilo della limitazione dei poteri d’urgenza attraverso la tipizzazione degli strumenti d’intervento e l’elaborazione giurisprudenziale di <i>test</i> di giudizio per valutarne la legittimità, questi sono più direttamente connessi all’oggetto di queste note, per cui si indicano brevemente gli elementi caratterizzanti.Al di là del generale limite del rispetto dei principi generali dell’ordinamento[6], la giurisprudenza amministrativa ha individuato una serie di criteri alla stregua dei quali valutare la legittimità dell’esercizio dei poteri emergenziali. Tra questi parametri, che finiscono per costituire il limite esterno della legittimità dell’azione amministrativa di tipo emergenziale, vi è anzitutto il requisito dell’urgenza, in ordine al quale si pone principalmente il problema della definizione del preciso significato dei termini contingibilità ed urgenza; la residualità della misura, intesa come inadeguatezza degli strumenti ordinari a far fronte alla situazione[7]; la temporaneità, ovvero la limitazione temporale degli effetti prodotti dall’esercizio dei poteri d’urgenza.Tra tutti i criteri di giudizio elaborati dalla giurisprudenza per valutare il corretto esercizio dei poteri di urgenza quello che assume maggior rilievo è il principio di proporzionalità, alla stregua del quale la discrezionalità dell’amministrazione deve essere orientata ad individuare la soluzione più adatta alla situazione da fronteggiare. Si tratta di un principio che assume una valenza ben più ampia di quella di eventuale articolazione della figura sintomatica dell’eccesso di potere, giungendo a svolgere la funzione più generale di parametro di valutazione dell’azione amministrativa, in sostituzione del principio di legalità, il cui rispetto, nel quadro dell’esercizio dei poteri d’urgenza, è assicurato soltanto sul piano formale[8].Del principio di proporzionalità la dottrina ha individuato tre elementi caratterizzanti[9]: l’idoneità, la necessarietà e l’adeguatezza.Il concetto di idoneità impone che si valuti il rapporto che intercorre tra il fine che si vuole perseguire ed i mezzi prescelti, affinché questi ultimi siano idonei a soddisfare le finalità che ci si è posti.La necessarietà della misura comporta che si utilizzi la soluzione meno pregiudizievole per gli altri interessi in gioco, ovvero che l’azione amministrativa sia orientata a bilanciare il pubblico interesse che persegue con tutti gli altri interessi coinvolti con esso incompatibili.Con riferimento all’adeguatezza la giurisprudenza amministrativa ha precisato che questo comporta che vi sia proporzionalità tra situazione concreta da fronteggiare, contenuto dell’atto e finalità di interesse pubblico da perseguire.Se sono questi, dunque, i principali criteri cui la giurisprudenza ha ancorato la valutazione della legittimità dell’esercizio dei poteri d’urgenza e, rimanendo naturalmente impregiudicato che la questione generale dell’evoluzione dei poteri emergenziali è, come già accennato, ben più ampia e complessa[10], vi sono elementi per cogliere, con sufficiente chiarezza, il quadro generale in cui si è inserita la legge istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, che ci interessa ai fini di queste note.</p>
<p><b>3. </b>La legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile) è stata definita da autorevole dottrina come «il tentativo più ambizioso […] per razionalizzare le procedure di intervento in casi di eventi eccezionali che hanno leso o mettono in pericolo la sicurezza e l’incolumità di persone e cose, tenendo conto nello stesso tempo dei principi e criteri enunciati in materia di ordinanze di necessità e urgenza dalla Corte costituzionale e dai giudici comuni»[11].La struttura della legge sembra coerente con le linee di sviluppo della giurisprudenza sui poteri d’urgenza cui si è fatto cenno, poiché, da un lato, si individuano forme di previsione e prevenzione degli eventi calamitosi e, dall’altro, vengono tipizzati casi e modalità degli interventi di soccorso[12].Sul piano della tipizzazione delle situazioni che possono dar luogo all’attivazione dei poteri d’urgenza, l’art. 2 distingue tre ipotesi, delle quali soltanto l’ultima, contrassegnata dalla lettera c), può dar luogo all’utilizzo di ordinanze in deroga; si tratta, in particolare di «calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari».Il successivo articolo 5 definisce il procedimento da seguire per dichiarare lo stato di emergenza e conseguentemente attivare i poteri di cui alla lettera c) dell’art. 2, stabilendo che lo stato di emergenza debba essere deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, «determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi». Ed il comma 2 dello stesso articolo 5 stabilisce che l’intervento straordinario possa essere attuato «anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico». Con l’ulteriore precisazione – contenuta nel comma 5 &#8211; che «le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate».In sintesi, dinanzi a situazioni talmente gravi da richiedere interventi straordinari, è possibile che il Consiglio dei Ministri decida di accentrare tutti i poteri necessari per far fronte all’emergenza, utilizzando, laddove necessario in rapporto alla situazione, ordinanze in deroga a tutte le disposizioni vigenti, purché nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento ed indicando espressamente a quali norme si ritiene di dover derogare.È evidente il tentativo del legislatore, in coerenza con le linee evolutive dei poteri d’urgenza di cui si è detto, di tipizzare e limitare casi e modalità dell’intervento straordinario[13]. È da ricordare, però, che non sono mancati dubbi di legittimità costituzionale, che hanno dato modo alla giurisprudenza costituzionale di vagliare le disposizioni della legge sulla protezione civile.</p>
<p><b>4. </b>Le decisioni della Corte costituzionale hanno, dunque, contribuito a conformare le linee applicative della legge 225/92, definendone i limiti con particolare riferimento al rapporto tra le ordinanze in deroga e l’assetto costituzionale delle competenze[14].Già molto tempo prima dell’approvazione della legge 225/92, la Corte costituzionale aveva avuto modo di soffermarsi sul rapporto tra l’emergenza e l’ordinario assetto delle competenze, sottolineando, nel decidere una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la legge 996/70 (Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità – Protezione civile), che «in presenza di calamità che abbiano malauguratamente ad assumere più vaste proporzioni, direttamente o indirettamente coinvolgendo la collettività nazionale, l’esigenza di assicurare – nel corso della fase operativa, successivamente, cioè, al verificarsi dell’evento – effettiva unità di indirizzo e di azione non può non prevalere – legittimamente – su ogni altra considerazione, pur se rispettabile»[15]. La straordinarietà dell’evento calamitoso, dunque, giustifica un accentramento di poteri in capo al Governo ed il conseguente asservimento degli organi regionali e locali al potere direttivo degli organi centrali, poiché l’esigenza di garantire unità di indirizzo all’azione seguente l’evento emergenziale prevale anche sul rispetto delle competenze regionali.Inoltre, in linea con quanto successivamente stabilito dal legislatore[16], la Corte ha avuto modo di precisare, seppur in un contesto affatto diverso dalla protezione civile, che l’emergenza quale clausola giustificativa della deroga al normale funzionamento dell’ordinamento giuridico, è accettabile in quanto caratterizzata dalla temporaneità[17].La questione della legittimità costituzionale della legge 225/92 è stata affrontata e decisa, per la prima volta, dalla Corte costituzionale con la sentenza 9.11.1992, n. 418[18], a seguito di un ricorso della Regione Lombardia che, in sintesi, contestava la illegittimità della legge perché invasiva della sfera di competenze della Regione.In quella decisione si affrontava in modo organico la questione della legittimità della legge istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, sottolineando che essa risponde a due esigenze fondamentali: garantire, da un lato, il coordinamento degli interventi di soccorso connessi ad eventi calamitosi, al fine «di evitare il disordine, l’accavallamento e la dispersione degli interventi che spesso hanno ridotto l’efficacia dell’opera di soccorso», e, dall’altro, estendere i compiti della protezione civile sino a ricomprendere la «previsione e la prevenzione degli eventi calamitosi».D’altra parte, prosegue la Corte, l’impianto complessivo della legge attribuisce alle Regioni un ruolo attivo nel quadro sia della prevenzione che dell’intervento, seppur riservando al Governo centrale compiti di coordinamento.Con specifico riguardo alle ipotesi di cui all’art. 2, lettera c), che autorizzano la nomina da parte del Governo di commissari delegati che accentrano i poteri necessari a fronteggiare l’intervento – e quindi anche quelli che in via ordinaria spetterebbero alle Regioni &#8211; la particolare gravità degli eventi, tale da mettere a rischio «l’integrità di beni fondamentali dell’uomo» rende legittima l’adozione di misure eccezionali, quali la nomina di commissari, non risultando, peraltro, irrazionale che l’autorità cui affidare il coordinamento degli interventi sia individuata in organismi statali, «tenuto conto del coinvolgimento nella emergenza di amministrazioni di ogni livello, incluso […] quello centrale».Affermata la legittimità della deroga all’ordinario regime delle competenze, con il limite della definizione dei poteri eccezionali degli organi amministrativi sotto il profilo del contenuto, dei tempi e delle modalità di esercizio dell’incarico, la Corte costituzionale, in una successiva occasione, si è soffermata sul potere di ordinanza in deroga così come strutturato dalla legge 225/92[19].Si tratta di un potere che, proprio in ragione della sua intrinseca eccezionalità, non può «incidere su settori dell’ordinamento menzionati con approssimatività, senza che sia specificato il nesso di strumentalità tra lo stato di emergenza e la norma di cui si consente la temporanea sospensione. L’”emergenza” non legittima il sacrificio illimitato dell’autonomia regionale, e il richiamo a una finalità di interesse generale – “pur di precipuo e stringente rilievo” – non dà fondamento, di per sé, a misure che vulnerino tale sfera di interessi, garantita a livello costituzionale (sent. n. 307 del 1983, considerato in diritto n. 3). L’esercizio del potere di ordinanza deve quindi risultare circoscritto per non compromettere il nucleo essenziale delle attribuzioni regionali».La Corte riconosce, poi, che la legge 225 è compatibile con il principio di proporzionalità, ovvero è caratterizzata dalla necessaria proporzione tra evento e misure, che si è visto essere l’elemento principale del controllo sull’esercizio dei poteri d’urgenza, e conclude chiarendo che i poteri del commissario delegato, ed il potere d’ordinanza in particolare, vanno sempre parametrati agli indicati principi di proporzionalità, temporaneità e residualità.Inoltre, il combinato disposto degli artt. 107, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. 112/98 e 5, l. 225/92, stabilisce che la possibilità di attribuire poteri straordinari e derogatori della legislazione vigente non può riconoscersi alle leggi regionali, e questa previsione deve considerarsi principio fondamentale della materia della protezione civile (sent. n. 327 del 2003[20]) anche a seguito della modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001 (sent. n. 82 del 2006[21]).Provando a sintetizzare quanto emerge dalla giurisprudenza costituzionale in tema di protezione civile, può dirsi, richiamando il passo citato in precedenza, che la legge 225 tiene effettivamente conto dei principi enunciati dalla Corte costituzionale e dai giudici amministrativi in particolare. Essa, infatti, è coerente con il principio di proporzionalità, prevede la temporaneità del regime emergenziale e autorizza la rottura del quadro delle competenze soltanto quando sia strettamente necessario in relazione all’evento da fronteggiare (residualità). In ordine, poi, al rapporto tra l’intervento d’emergenza e le competenze regionali, queste possono essere sacrificate purché nel rispetto del principio di leale collaborazione, declinato nel senso di assicurare alle Regioni il maggior coinvolgimento possibile compatibilmente con la situazione da affrontare[22]. Infine la possibilità di autorizzare interventi in deroga è attribuita esclusivamente allo Stato.</p>
<p><b>5. </b>Inserendosi in questo quadro, la decisione in commento, pur coerente con l’evoluzione dei poteri d’urgenza, suggerisce qualche ulteriore riflessione sul rapporto tra ordinanze d’urgenza e competenze regionali.Intanto non pare potersi dubitare del fatto che le Regioni non possano vanificare gli effetti dei provvedimenti statali nel perdurare dello stato di emergenza[23].Sebbene manchi nella motivazione di questa decisione il riferimento al controllo in concreto del rispetto, da parte delle ordinanze del commissario delegato, dei limiti ad esse posti a garanzia delle attribuzioni regionali, non si può dimenticare che oggetto del giudizio era la legge regionale che ne sospendeva gli effetti e non le ordinanze stesse. Ed è condivisibile che la Corte, come giustamente sottolineato dalla decisione, invochi un controllo da parte dei giudici comuni o, al più, della stessa Corte in sede di conflitto tra enti.Il controllo sul rispetto dei principi di proporzionalità, residualità, temporaneità ecc. sarebbe potuto avvenire, dunque, soltanto se la Regione avesse impugnato le ordinanze, anziché sospenderle con legge.Tanto precisato sulla condivisibilità delle soluzioni proposte dalla decisione in commento, si vuole soffermare l’attenzione sulla temporaneità della deroga connessa all’esercizio del potere d’urgenza.Nelle argomentazioni della difesa regionale si legge che la finalità delle disposizioni legislative contestate era quella della razionalizzazione degli interventi in connessione all’approvazione di uno strumento di programmazione della gestione del ciclo dei rifiuti.La risposta della Corte, secondo cui la Regione avrebbe dovuto al più approvare il piano rifiuti, ma non sospendere l’efficacia delle ordinanze commissariali, se è condivisibile sul piano giuridico, sembra però non del tutto soddisfacente, poiché non chiarisce in che modo la Regione possa incidere su di una situazione emergenziale che dura da molti anni e quali poteri residuino in capo alle Regioni nel corso dell’emergenza.Naturalmente si tratta di un problema che presenta notevoli implicazioni di natura politica. Si pensi, da un lato, al fatto che nel caso della Regione Calabria di cui si tratta, il commissario delegato era il Presidente della Giunta regionale, così come peraltro è avvenuto anche in Campania ove l’emergenza rifiuti pure dura da molti anni, e, dall’altro, alla circostanza che la decisione di dichiarare lo stato di emergenza è probabilmente frutto di un incontro di volontà politiche del Governo statale e di quello regionale.Resta, però, in termini generali, da risolvere il problema degli strumenti di cui dispone la Regione per intervenire sulla situazione di crisi e di come possa conciliarsi il carattere necessariamente temporaneo dell’esercizio di poteri d’urgenza con uno stato d’emergenza che si protrae da circa un decennio.In ordine alla prima questione può forse dirsi che l’eventuale intervento della Regione, attraverso strumenti di pianificazione o, comunque, a mezzo di riforme strutturali del settore colpito dall’emergenza, naturalmente nei limiti della propria competenza, può costituire un presupposto per poter addivenire alla decisione del Consiglio dei Ministri di dichiarare cessato lo stato d’emergenza. Se la Regione è riuscita a trovare soluzioni ai problemi che hanno generato la crisi, con ogni probabilità questo sarà considerato quale presupposto per il ritorno al normale regime delle competenze.La stessa Corte chiarisce che la Regione per risolvere la crisi avrebbe dovuto approvare il piano dei rifiuti piuttosto che sospendere le ordinanze commissariali. Tuttavia, la questione della quota di poteri che residuano in capo alla Regione nel corso dell’emergenza sembra intrecciarsi con quella della temporaneità del regime emergenziale.La temporaneità è requisito non soltanto della singola ordinanza adottata dal commissario ma anche della stessa dichiarazione dello stato d’emergenza. La legge 225/92 specifica, infatti, che la delibera del Consiglio dei Ministri deve determinare la durata dello stato d’emergenza. Si tratta di un provvedimento che, al di là dei singoli interventi concretamente posti in essere, assume esso stesso un carattere intrinsecamente derogatorio del quadro delle competenze, poiché accentra la gestione dei poteri in capo al Governo statale, di fatto sottraendo alla Regione una quota della propria sfera di attribuzioni.In quest’ottica, la garanzia offerta alle Regioni a tutela delle proprie competenze non sembra del tutto soddisfacente. È vero, infatti, che con riferimento alle singole ordinanze commissariali è possibile ricorrere al giudice amministrativo o alla Corte costituzionale per eccepire l’eventuale mancato rispetto di quei parametri che abbiamo visto essere i limiti entro cui il potere d’ordinanza in deroga risulta ammissibile, ma di fronte al perdurare, per anni, dello stato di emergenza la posizione della Regione appare più debole.Il rapporto tra la necessaria temporaneità dell’emergenza e le competenze regionali poteva forse suggerire alla Corte l’opportunità di percorrere altre strade.Essendo ormai venuto meno il requisito della temporaneità dei poteri d’urgenza attivati con la dichiarazione dello stato di emergenza, prorogato di volta in volta per quasi dieci anni, vi era forse la possibilità di dichiarare la incostituzionalità della legge regionale nella parte in cui non prevedeva un termine preciso di sospensione degli effetti delle due ordinanze commissariali.Considerato che, nel perdurare dello stato d’emergenza, la Regione non può far altro che provvedere ad adottare il piano dei rifiuti, sarebbe stata forse una soluzione equilibrata quella di verificare se il procedimento di approvazione del piano dei rifiuti fosse stato veramente attivato ed a che punto fosse il suo <i>iter</i>, utilizzando i poteri istruttori che alla Corte sono riconosciuti[24]. Poteva darsi che la Regione fosse ad uno stato avanzato dell’istruttoria procedimentale ed avesse effettivamente bisogno di un periodo di tempo per raggiungere l’accordo definitivo sul piano; piano col quale certamente potevano interferire gli interventi deliberati dal Commissario del Governo.In questo caso si poteva forse imporre alla legge regionale di indicare un termine ragionevole della sospensione disposta, entro il quale vi fosse l’impegno di approvare il piano dei rifiuti. Si tratta, peraltro, di una soluzione già in passato sperimentata dalla Corte[25] e che, nella specie, poteva offrire la possibilità di una maggior tutela della posizione della Regione.Non è dubbio, infatti, che la Regione non debba e non possa interferire sull’esercizio del potere d’urgenza connesso all’emergenza da parte dello Stato, ma probabilmente la circostanza del venir meno della temporaneità dello stato di emergenza in riferimento ad una situazione di fatto che sembra tendere alla cronicizzazione, dovrebbe anch’essa assumere rilievo. La temporaneità è in generale requisito fondamentale di legittimità dell’esercizio del potere d’urgenza ed, in particolare, anche della stessa dichiarazione dello stato di emergenza. Il fatto che nella fattispecie non sia riscontrabile potrebbe forse suggerire alla Corte una maggiore elasticità nell’interpretazione del ruolo della Regione nella gestione dell’emergenza, attraverso il riconoscimento della possibilità di sospendere l’efficacia per un tempo breve e limitato e con l’impegno ad adottare in quel termine il piano rifiuti. La redazione di quest’ultimo, peraltro, se già avviata non potrebbe non tener conto della realizzazione dei due nuovi interventi, la cui realizzazione potrebbe addirittura imporre alla Regione una nova programmazione del ciclo dei rifiuti, con ulteriore aggravio della durata della crisi ed il rischio di ulteriori problemi strutturali connessi alla disomogeneità della pianificazione.</p>
<p><b>6. </b>In termini più generali, la decisione in commento suggerisce una riflessione sul rapporto tra i poteri d’urgenza attivabili ai sensi dell’art. 2, lett. c), l. 225/92 ed il principio di sussidiarietà[26].Situazioni, come quella dell’emergenza rifiuti in Calabria, che durano da dieci anni, più che di uno stato di emergenza sembrano assumere i caratteri di una diversa distribuzione delle competenze[27]: si risolvono, cioè, in una deroga, non agli ordinari poteri di intervento, ma alla ordinaria distribuzione delle competenze[28].Naturalmente ipotesi come quella che ci occupa trovano spiegazione anche nella dimostrata inadeguatezza dell’ordinario regime delle competenze a risolvere il problema ed alla Regione residua pur sempre la possibilità di impugnare i provvedimenti di proroga dello stato d’emergenza; si tratta però di situazioni che sembrano tendere ad una cronicizzazione che dovrebbe forse suggerire, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’art. 118 della Costituzione, l’individuazione di una diversa distribuzione delle funzioni amministrative in quel settore, evidentemente non efficacemente gestito in “periferia”. Richiamare in sussidiarietà le funzioni connesse al settore colpito da un’emergenza così grave e duratura sembrerebbe una soluzione più equilibrata del ricorso ad una sorta di “emergenza ordinaria” che appare, invero, una contraddizione in termini[29].Si dovrebbe, in un certo senso, utilizzare il principio di sussidiarietà nella sua impostazione ascendente in funzione di garanzia dei diritti che il livello regionale non riesce a soddisfare in modo adeguato[30], poiché non può ritenersi incontrovertibile che la vicinanza ai cittadini del centro decisionale garantisca sempre una maggiore tutela dei diritti, a prescindere dalle circostanze.In proposito si è notato in dottrina[31] come l’individuazione di un legame quasi naturale tra il decentramento della decisione politica e la tutela dei diritti non possa considerarsi un dato scontato.L’idea che la vicinanza dei centri di potere ai cittadini sia un elemento funzionale allo sviluppo della libertà sembra porsi in contrasto con «due aspirazioni ultramillenarie del pensiero politico e giuridico occidentale [&#8230;]: che le decisioni pubbliche perseguano una razionalità trascendente le esigenze di soddisfacimento degli interessi particolaristici; che quella razionalità si possa conquistare imponendo, in luogo dell’arbitrio del “governo degli uomini” l’oggettività del “governo delle leggi”»[32].Se, dunque, si muove dall’idea che la necessità dello Stato, inteso come potere pubblico, sorge dall’esigenza di allontanare la decisione politica dal particolare per individuare e perseguire l’interesse generale, può leggersi la sussidiarietà anche quale strumento di garanzia dei diritti laddove la sede decentrata di decisione politica si mostri inadeguata a staccarsi dal particolare per elaborare scelte di interesse generale[33].Naturalmente non si può in queste brevi note affrontare in modo compiuto la questione teorica del rapporto tra il moderno concetto di Stato ed il principio di sussidiarietà, ma osservare la fattispecie che ci occupa da quell’angolo visuale può forse offrire una chiave di lettura interessante del principio di sussidiarietà, che nel rapporto tra Stato e Regioni può assumere i contorni di uno strumento di salvaguardia dei diritti, quale clausola che consenta di richiamare al centro una funzione, laddove la Regione si dimostri inadeguata a staccarsi dai particolarismi locali per elaborare un indirizzo programmatico di interesse generale. E nel caso della sentenza in commento la sussidiarietà potrebbe operare proprio in questa funzione. Anziché prolungare a tempo pressoché indeterminato poteri derogatori che per loro natura dovrebbero essere limitati nel tempo in connessione ad una situazione emergenziale, si potrebbe richiamare la funzione di programmazione del ciclo dei rifiuti in ragione del fatto che la Regione non riesce ad individuare e perseguire una linea programmatica di interesse generale, forse proprio in ragione della difficoltà, specificamente in alcune regioni italiane, di riuscire ad andare oltre gli interessi particolari locali.In quest’ottica una programmazione elaborata al centro, distante dagli interessi territoriali coinvolti, incontrerebbe probabilmente meno difficoltà di quante ne presenti l’esercizio della funzione a livello regionale, che da circa dieci anni non riesce ad elaborare una politica dei rifiuti adeguata a garantire i diritti dei governati.In sintesi, nell’ottica dell’assetto complessivo dei poteri d’urgenza nel rapporto tra lo Stato e le Regioni, il principio di sussidiarietà sembra potersi aggiungere agli altri limiti entro i quali i poteri d’urgenza possono esercitarsi, contribuendo a garantire la sussistenza del requisito della temporaneità.Letto nei termini proposti, quindi, il principio di sussidiarietà assumerebbe l’ulteriore valenza di elemento di garanzia dei poteri emergenziali, non tanto nel senso di limite all’esercizio del potere, quanto come clausola di salvaguardia del requisito della temporaneità, che laddove l’emergenza assumesse caratteri di continuità incompatibili con un intervento ontologicamente limitato nel tempo, imporrebbe un diverso assetto della distribuzione delle funzioni.</p>
<p>________________________________________<br />
[1] Sull’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in tema di protezione civile vedi par. 4<br />
[2] Si veda par. 4<br />
[3] Sul rapporto tra giudizio amministrativo e conflitti di attribuzione intersoggettivi sia consentito rinviare a F. Marone, <i>Principio del contraddittorio e raccordo tra giudizi per conflitto di attribuzioni intersoggettivi e giudizi amministrativi</i>, in <i>Scritti dei dottorandi in onore di Alessandro Pizzorusso</i>, Torino, 2005, p. 440 ss. In ordine al conflitto di attribuzioni quale strumento idoneo a salvaguardare in concreto la sfera di attribuzioni delle Regioni eventualmente lesa da ordinanze commissariali <i>ex</i> legge 225/92 si veda G. P. Dolso, <i>Emergenza e Regioni, </i>in <i>Le Regioni</i>, 1996, 1102<br />
[4] In generale, sui poteri d’urgenza si veda M. S. Giannini, <i>Potere di ordinanza e atti necessitati</i>, in <i>Scritti</i>, Milano, 2002; U. Gargiulo, <i>I provvedimenti d’urgenza nel diritto amministrativo</i>, Napoli, 1954; F. Bartolomei, <i>Potere di ordinanza e ordinanze di necessità</i>, Milano, 1979; M. Scudiero, <i>In tema di ordinanze prefettizie </i>ex<i> art. 2 t.u.l.p.s. e libertà costituzionali</i>, in <i>Foro pen.</i>, 1962, 105; V. Angiolini, <i>Necessità ed emergenza nel diritto pubblico</i>, Padova, 1986; R. Cavallo Perin, <i>Potere di ordinanza e principio di legalità: le ordinanze amministrative di necessità e urgenza</i>, Milano, 1990<br />
[5] Cfr. M. Gnes, <i>I limiti del potere d’urgenza</i>, in <i>Riv. trim. dir. pubbl.</i>, 2005, 654 ss. In ordine alla utilizzazione di poteri d’urgenza in funzione preventiva, l’Autore sottolinea, in termini più generali, che <i>«il fattore che ha inciso in maniera più profonda ed ampia sulla stessa concezione dell’esercizio dei poteri d’urgenza è l’introduzione, nell’ordinamento italiano, del principio di precauzione. Il principio di precauzione, per cui l’incertezza scientifica sulle conseguenze di una determinata attività o interevento, “in caso di rischio di danno grave o irreversibile non deve servire da pretesto per rinviare l’adozione di misure adeguate ed efficienti anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale”</i> (si tratta del 15° principio della Dichiarazione di Rio)<i>, costituisce una delle linee guida della politica ambientale comunitaria, per effetto della quale è venuto a costituire uno dei capisaldi della tutela dell’ambiente italiana»</i>.<br />
[6] La Corte costituzionale, rispondendo ad una sollecitazione della dottrina (M.S. Giannini, <i>Potere di ordinanza e atti necessitati</i>, in <i>Giur. compl. cass. civ.</i>, 1984, 395), ha individuato quale limite al potere d’urgenza quello della Costituzione e dei principi dell’ordinamento. Sul punto si veda ancora M. Gnes, <i>op. ult. cit.</i>, 658<br />
[7] Con riferimento al criterio della residualità della misura d’urgenza, M. Gnes, <i>op. ult. cit.</i>, 673, sottolinea come da questo principio possa ricavarsi la distinzione tra gli atti d’ordinanza e quelli d’urgenza: <i>«i primi, infatti, data la loro capacità derogatoria, possono essere usati solo come ultima risorsa, quando cioè non sono disponibili altri rimedi. In questo consiste, appunto, la loro funzione di “valvola di sicurezza” dell’ordinamento: si tratti di strumenti, che, pur se il loro utilizzo viene sempre più delimitato, comportano ampi poteri derogatori, che l’ordinamento può tollerare solo quando non vi siano, o non siano sufficienti, gli strumenti esistenti, sia ordinari, sia d’urgenza tipizzati. Ciò spiega perché, da un lato, ne venga prevista un’applicazione più vasta e generalizzata (come è avvenuto con i poteri d’ordinanza del sindaco, ove è stata eliminata l’individuazione dell’ambito per materie), mentre, dall’altro, il loro utilizzo viene sempre più delimitato e circoscritto, anche con l’applicazione del principio di residualità»</i>. In generale sul concetto di urgenza in diritto pubblico si veda L. Gianniti, P. Stella Richter, <i>Urgenza (diritto pubblico)</i>, in <i>Enc. dir.</i>, Milano, 1992, <i>ad vocem</i>.<br />
[8] M. Gnes, <i>op. ult. cit.</i>, 677.<br />
[9] A. Sandulli, <i>Il procedimento</i>, in S. Cassese (a cura di), <i>Trattato di diritto amministrativo</i>, Milano, 2003, 1035, che ha definito il principio di proporzionalità un concetto <i>«unitario ma scomponibile»</i>.<br />
[10] Sul punto si rinvia per un esame compiuto della problematica al bel saggio di Matteo Gnes, citato alla nota 4.<br />
[11] G. U. Rescigno, <i>Sviluppi e problemi nuovi in materia di ordinanze di necessità e urgenza e altre questioni in materia di protezione civile alla luce della sentenza n. 127 del 1995 della Corte costituzionale</i>, in <i>Giur. Cost.</i>, 1995, 2186, il quale, tra i lavori organici relativi alla legge sulla protezione civile, cita E. Petrocelli (a cura di), <i>Il nuovo sistema della protezione civile</i>, Roma, 1992, dal quale in particolare R. Di Passio, <i>L’organizzazione centrale, i poteri di coordinamento e di ordinanza</i>, 33 ss.; L. Giampaolino, <i>Il servizio nazionale di protezione civile: commento alla l. 24 febbraio 1992 n. 225</i>, Milano, 1993; F.S. Severi (a cura di), <i>La protezione civile</i>, Roma, 1995, tra cui, in particolare, M. Malo, <i>La nuova legge sul servizio nazionale di protezione civile (l. 24 febbraio 1992 n. 225)</i>.<br />
[12] In proposito osserva C. Meoli, <i>La protezione civile</i>, in S. Cassese (a cura di), <i>Trattato di diritto amministrativo</i>, Milano, 2003, 2151, che <i>«in linea generale è evidente che quanto più incisive e coordinate fra loro sono le prime due forme di azione (previsione e prevenzione), tanto meno sarà necessario attivare le altre due, e cioè intervenire in soccorso delle popolazioni colpite e, se del caso, operare per superare l’emergenza»</i>.<br />
[13] Un giudizio positivo è stato espresso da F.S. Severi, <i>Gli strumenti giuridici ordinari e straordinari per gli interventi di protezione civile</i>, in <i>Riv. giur. urb.</i>, 1996, 103, il quale così descrive l’impianto della legge: <i>«vi è quindi una previsione dei livelli di rischio considerati accettabili, ed un’attività di prevenzione; vi è poi l’inquadramento astratto delle attività d’intervento, che comprendono anche l’avvio della ripresa. Eventuali organi straordinari, da considerarsi per la legge ordinari nell’emergenza, se mai il loro intervento fosse necessario, esercitano il loro potere solo per aggiustare le previsioni che si dimostrassero inadeguate: tanto più l’attività preventiva sarà accurata, tanto meno occasioni di intervento straordinario si manifesteranno»</i>.<br />
[14] Per una ricostruzione dell’evoluzione storica della disciplina dell’emergenza pubblica nell’ottica della distribuzione delle competenze fra lo Stato e le Regioni si veda F. Giuffrè, <i>Calamità naturali ed emergenza nella transizione costituzionale italiana: spunti a proposito di retaggi statualistici e nuova ispirazione autonomistica</i>, in <i>Dir. soc.</i>, 2001, 111 ss.<br />
[15] Corte costituzionale 28.12.1971, n. 208, in <i>Giur. Cost.</i>, 1971, 2328, con nota di F. Merusi, <i>Le catastrofi «ripartite»</i>. Il passo citato nel testo continua nel senso di ritenere che <i>«in presenza di catastrofi che commuovono la pubblica opinione, anche internazionale, reclamando la massima concentrazione di energie umane e di mezzi materiali, ivi compresi quelli di cui soltanto lo Stato è in grado di disporre, non vi è più luogo a sottili dosaggi di poteri ed a complicazioni di procedure, che potrebbero ritardare, se non addirittura compromettere, la tempestività e l’efficacia del soccorso, cui tutti devono animosamente cooperare, nell’adempimento di quei “doveri inderogabili di solidarietà…sociale” che l’art. 2 Cost. ha solennemente posto a base dell’ordinamento vigente e che non concernono i soli individui, ma incombono del pari sui gruppi organizzati e gli enti di qualsiasi specie»</i>.<br />
[16] L’art. 5, comma 1, della legge 24.2.1992, n. 225, stabilisce che il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza determinandone, tra l’altro, anche la durata.<br />
[17] Cfr. Corte costituzionale 1.2.1982, n. 15, laddove si afferma che <i>«l’emergenza, nella sua accezione più propria, è una condizione certamente anomala e grave, ma anche essenzialmente temporanea. Ne consegue che essa legittima, sì, misure insolite, ma che queste perdono legittimità, se ingiustificatamente protratte nel tempo»</i>. La sentenza è pubblicata in <i>Giur. cost.</i>, 1982, 85, con note di L. Carlassare, <i>Una possibile lettura in positivo della sent. n. 15?</i>; di A. Pace, <i>Ragionevolezza abnorme o stato di emergenza?</i>; e di G. Battaglini, <i>Convenzione europea, misure d’emergenza e controllo del giudice</i>.<br />
[18] In <i>Giur. cost.</i>, 1992, 3944<br />
[19] Cfr. Corte costituzionale, 14.4.1995, n. 127, in <i>Giur. cost.</i>, 1995, 994<br />
[20] In <i>Giur. cost.</i>, 2003, 3114, con nota di E. Di Benedetto, <i>Decretazione d’urgenza in materie di competenza regionale. Spunti di riflessione</i>, 3979<br />
[21] In <i>Giur. cost.</i>, 2006, 888<br />
[22] Cfr. Sent. 127/95. Sul rapporto tra situazioni di urgenza e principio di leale collaborazione si veda G. P. Dolso, <i>Sul principio cooperativo tra Stato e Regioni in situazioni di «emergenza»</i>, in <i>Le Regioni</i>, 1996, 552 ss.<br />
[23] Gia in precedenza, con la sentenza 28 giugno 2004, n. 198, la Corte aveva chiarito, con riferimento alla sospensione degli effetti di una legge statale, che le leggi regionali non possono vanificare gli effetti di un atto statale sospendendone l’efficacia, ma devono impugnarli dinanzi alla Corte, laddove siano ravvisabili vizi di legittimità.<br />
[24] Sui poteri istruttori della Corte si veda T. Groppi, <i>I poteri istruttori della Corte costituzionale nel giudizio sulle leggi</i>, Milano, 1997<br />
[25] Si veda in particolare la sentenza 28 giugno 2004, n. 196, in <i>Giur. cost.</i>, 2004, 1930, con note di R. Chieppa, <i>Prospettive per il condono edilizio</i>; C. Pinelli, <i>Le scelte della Corte sul condono edilizio e alcune loro problematiche conseguenze</i>; P. Stella Richter, <i>Una grande occasione mancata</i>. Si trattava, in quel caso, di questione diversa, ma che sembra però assimilabile a quella che ci occupa. Se è possibile imporre alla legge statale di prevedere un ragionevole termine entro cui le Regioni debbano esercitare la propria potestà legislativa, può forse anche ammettersi che la legge regionale imponga agli organi dell’Amministrazione regionale un termine entro cui esercitare un dato potere, sospendendo nelle more l’efficacia di provvedimenti statali che con quel potere potrebbero interferire.<br />
[26] Sulla dinamica della sussidiarietà e sulla qualificazione ascensionale del principio si veda la sentenza della Corte costituzionale 1 ottobre 2003, n. 303, con note di A. D’Atena, <i>L’allocazione delle funzioni amministrative in una sentenza ortopedica della Corte costituzionale</i>; A. Anzon, <i>Flessibilità dell’ordine delle competenze legislative e collaborazione tra Stato e Regioni</i>; A. Moscarini, <i>Sussidiarietà e </i>Supremacy Clause<i> sono davvero perfettamente equivalenti?</i>; A. Gentilini, <i>Dalla sussidiarietà amministrativa alla sussidiarietà legislativa, a cavallo del principio di legalità</i>.<br />
[27] In proposito F. Giuffrè, <i>op. cit.</i>, 122, ricorda che <i>«secondo Santi Romano, la circostanza che la necessità può “fare uscire temporaneamente dalla legalità” non escludeva che nella legalità si sarebbe dovuti rientrare “quando l’impero della prima fosse cessato”; ciò allo scopo di poter distinguere la vera necessità “dall’arbitrio e dalla confusione anticostituzionale dei poteri”»</i>. Il riferimento è a S. Romano, <i>Sui decreti-legge e lo stato di assedio in occasione del terremoto di Messina e Reggio-Calabria</i>, in <i>Scritti minori</i>, Milano, 1950<br />
[28] Su problemi analoghi, riferiti al rapporto tra l’emergenza connessa al terrorismo ed il regime ordinario delle competenze, si veda G. De Vergottini, <i>Guerra e Costituzione: nuovi conflitti e sfide alla democrazia</i>, Bologna, 2004<br />
[29] In proposito M. Gnes, <i>op. cit.</i>, 650 ss., affrontando il problema in termini più ampi, sottolinea come le recenti discipline dei poteri d’urgenza nell’ordinamento italiano <i>«dimostrano come le autorità amministrative non possano fare a meno dei poteri d’urgenza: questi, anzi, rappresentano un indice della tendenza generale dell’ordinamento italiano a ricorrere all’utilizzo di commissari e/o di poteri d’urgenza per rispondere non solo ad eventi straordinari, ma, sempre più spesso, per gestire, con strumenti eccezionali, situazioni ordinarie, al fine di snellire procedure amministrative ritenute ormai troppo complesse, sia di superare questioni su cui è difficile raggiungere un accordo tra le diverse amministrazioni interessate»</i>. Proseguendo il discorso con specifico riferimento ai poteri previsti nel quadro del sistema della protezione civile, l’Autore afferma che il settore della protezione civile <i>«viene a rappresentare sempre più spesso l’occasione per utilizzare poteri straordinari e derogare sia alle discipline ordinarie, sia a quelle d’urgenza specificamente previste, creando così nuovi problemi e richiedendo non tanto la fissazione di nuovi limiti, quanto l’individuazione di nuove modalità di verifica del rispetto degli stessi»</i>.<br />
[30] La produzione scientifica in tema di sussidiarietà è molto ampia. Si vedano, in particolare, G.U. Rescigno, <i>Stato sociale e principio di sussidiarietà</i>, in <i>Quad. reg.</i>, 2002, 381; G. Falcon, <i>Autonomia amministrativa e principio di sussidiarietà</i>, in <i>Dir. Soc.</i>, 1998, 279; F.P. Casavola, <i>Dal federalismo alla sussidiarietà: le ragioni di un principio</i>, in <i>Foro it.</i>, 1998, V, 176; A. D’Atena, <i>Costituzione e principio di sussidiarietà</i>, in <i>Quad. cost.</i>, 2001, 13; O. Chessa, <i>Sussidiarietà ed esigenze unitarie: modelli giurisprudenziali e modelli teorici a confronto</i>, in <i>Le Regioni</i>, 2004, 941; R. Dickmann, <i>Osservazioni in tema di sussidiarietà e poteri sostitutivi dopo la legge cost. n. 3 del 2001 e la legislazione di attuazione</i>, in <i>Giur. Cost.</i>, 2003, 485; U. Fragola, <i>Il principio di sussidiarietà nel diritto amministrativo italiano</i>, in <i>Riv. Amm. Rep. It.</i>, 1999, 1121; I. Massa Pinto, <i>Il principio di sussidiarietà. Profili storici e costituzionali</i>, Napoli, 2003; R. Bifulco, <i>Sostituzione e sussidiarietà nel nuovo Titolo V: note alla sentenza n. 43 del 2004</i>, in <i>Giur. It.</i>, 2005, 5; R. Bin, <i>Sussidiarietà o diritti dei cittadini?</i>, in <i>Istituzioni del federalismo</i>, 1998, 185; L. Violini (a cura di), <i>Sussidiarietà e decentramento</i>, Milano, 2003.<br />
[31] M. Luciani, <i>A mo’ di conclusione: le prospettive del federalismo in Italia</i>, in A. Pace (a cura di), <i>Quale dei tanti federalismi?</i>, Padova, 1997, 215<br />
[32] M. Luciani, <i>op. ult. cit.</i>, 246<br />
[33] M. Luciani, <i>op. ult. cit.</i>, 249, secondo cui: <i>«l’idea dello spostamento, dell’arretramento, dell’allontanamento della decisione si colloca tra le matrici profonde del costituzionalismo di stampo liberale (ma oggi democratico-pluralistico), come dimostra anche la sostanziale estraneità a questo movimento di pensiero di tutti quelli che – a partire da Carl Schmitt – si sono adoperati per collocare proprio la </i>decisione <i>al centro del loro modello costituzionale. Se così stanno le cose, e se è vero – come è vero – che il costituzionalismo è la scienza della libertà e della limitazione del potere, il rapporto del principio di sussidiarietà con la libertà non può essere lineare. Seguendo uno schema weberiano, possiamo dire che l’avvicinamento della decisione agli interessi coinvolti incrementa le </i>chances<i> della sua razionalità rispetto allo scopo, ma rende ancora più remota l’eventualità della sua razionalità rispetto al valore, che costituisce invece l’esigenza forse più sentita delle democrazie pluralistiche contemporanee. E poiché il continuo rimando al valore è operato, da queste, proprio in funzione del rafforzamento dei diritti individuali e collettivi (anche) di libertà, è evidente che l’armonia fra disegno costituzionale democratico-pluralista e principio di sussidiarietà diventa tutta da dimostrare»</i>.</p>
<p align="right">(pubblicato il 19/7/2007)</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Gli interessi in gioco negli interventi di recupero urbano</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/gli-interessi-in-gioco-negli-interventi-di-recupero-urbano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:45 +0000</pubDate>
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<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 13.7.2007) Note</p>
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<p align=right><i>(pubblicato il 13.7.2007)</i></p>
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<p>Note</p>
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		<title>L&#8217;arbitrato nelle controversie dei contratti pubblici (già dei lavori pubblici)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:06 +0000</pubDate>
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<p>1. Premessa: l’oggetto dell’indagine. – 2. L’arbitrato dei lavori pubblici prima della L. 11.2.94 n. 109. 3. La L. 109/94 (e successive modifiche): le scelte del Legislatore. – 4. La normativa delegata prevista dall’art. 32 L. 109/94. &#8211; 5. La disciplina del procedimento. Alcune riflessioni sulla sentenza del Consiglio di</p>
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<p>1. Premessa: l’oggetto dell’indagine. – 2. L’arbitrato dei lavori pubblici prima della L. 11.2.94 n. 109. 3. La L. 109/94 (e successive modifiche): le scelte del Legislatore. – 4. La normativa delegata prevista dall’art. 32 L. 109/94. &#8211; <b> </b>5. La disciplina del procedimento. Alcune riflessioni sulla sentenza del Consiglio di Stato, iv sezione, 17.10.2003 n. 6335. – 6. La previsione di diversi, ulteriori, modelli arbitrali (D.M. 14 aprile 2000 n. 200; D.lgs 20 agosto 2002 n. 190; D.P.R. 19 aprile 2005 n. 170).<b> – </b>7. Il tentativo di razionalizzare la disciplina: la L. 80/2005. – 8. La conferma delle scelte del legislatore nel sistema vigente: il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.<b> – </b>9. L&#8217;individuazione dell&#8217;ambito oggettivo, soggettivo e delle condizioni di proponibilità del giudizio arbitrale dei contratti pubblici. – 10. Riflessioni conclusive sul procedimento (o procedimenti) arbitrali. Alcune perplessità.<b></p>
<p><b>1. Premessa: l’oggetto dell’indagine.</b></p>
<p>L’indagine richiede la conoscenza della disciplina dell’arbitrato (v. Arbitrato &#8211; dir. proc. civ.-) e dei contratti pubblici (v. Contratti pubblici – dir. amm.), entrambi oggetto di recenti interventi del Legislatore (D.Lgs. 40/2006 e 163/2006).<br />
Assumono rilevanza, da prima, le modalità di formazione del rapporto; la P.A. è tenuta all’individuazione del contraente tramite un procedimento di selezione a rilevanza pubblica. Il contenzioso sulla fase di affidamento dei lavori, servizi e forniture da parte di organismi soggetti alla normativa comunitaria è demandato alla giurisdizione esclusiva dei Tar (v. art. 6, primo comma, legge n. 205/2000); è consentita alle parti la facoltà di affidare la decisione della controversia, se relativa a diritti soggettivi, ad un giudizio arbitrale rituale per il quale l’art. 6, secondo comma, non detta specifiche disposizioni sul procedimento. Tale arbitrato è, quindi, <i>facoltativo</i>, <i>comune</i>, senza limitazioni di fonte eteronoma per le parti che hanno la facoltà di concordare, nel rispetto dei principi generali, anche la disciplina del rito.<br />
Nella fase esecutiva del rapporto, invece, la stazione appaltante agisce come soggetto di diritto privato, senza poteri di supremazia; la tutela dei diritti soggettivi che hanno titolo dal contratto è demandata al Tribunale civile (v. Cass., Sez. Un., ord. 1 giugno 2006, n. 63033); solo con l’accordo può essere affidata ai giudici privati. La peculiarità consegue dalla previsione normativa, diversa da quella comune, delle modalità di redazione della clausola compromissoria, di costituzione e composizione del collegio, del rito applicabile; per la proponibilità del giudizio è richiesta, quale presupposto, l’attivazione del tentativo di accordo bonario finalizzato a verificare la possibilità di una definizione precontenziosa.<br />
L’arbitrato, quindi, è <i>facoltativo </i>ed <i>amministrato</i> in quanto l’autonomia consentita dalla legge sostanziale e processuale (art. 816, secondo comma, c.p.c.) è limitata da fonte (normativa) eteronoma. Le parti, titolari della <i>facoltà</i>, non <i>obbligo</i>, di attivare il giudizio arbitrale sono vincolate (almeno nell’ipotesi di mancato accordo sulla nomina del presidente del collegio come ribadito dal D.lgs 163/2006) all’applicazione della disciplina sul procedimento dettata <i>(rectius</i>, imposta) dal Legislatore.<br />
I numerosi (e non sempre organici) interventi normativi nell’ultimo decennio tramite disposizioni primarie, regolamentari delegate, decreti interministeriali non hanno agevolato il compito degli addetti ai lavori in un settore che, per natura ed interessi economici coinvolti, ha rilevanza non trascurabile (l’entità del costo nel 2003 delle stazioni appaltanti della Comunità Europea per gli appalti di lavori, servizi e forniture è di circa il 16% del prodotto interno lordo; in Italia è del 12,2% &#8211; circa 159 milioni di Euro-)[1].<br />
I problemi interpretativi della legge n. 109/94 (e successive modifiche) si sono accentuati dopo la sentenza del Consiglio di Stato, IV Sezione, 17 ottobre 2003, n. 6335[2], che ha dichiarato l’illegittimità del regolamento di esecuzione (art. 150 D.P.R. n. 554/99) nella parte in cui non consentiva alle parti di concordare la nomina del terzo arbitro. La legge n. 80/2005 ed il D.lgs. n. 163/2006 hanno ribadito, in carenza di intesa sul terzo componente del collegio, l’obbligatorietà  di una disciplina del rito diversa da quella comune.<br />
L’ambito di applicazione dell’arbitrato è stato esteso dal recente codice dei contratti pubblici non solo agli appalti e concessioni ma anche ai servizi, forniture e concorsi di progettazione e di idee (art. 241); il D.lgs. ha anche novellato con disposizioni di grado primario i profili procedimentali (in precedenza dettati da normativa regolamentare delegata) nella logica di ricondurre a tendenziale unitarietà i modelli arbitrali (ad esempio anche quello previsto per l’esecuzione di interventi di particolare rilevanza strategica – D.Lgs. n. 190/2002- c.d. legge obiettivo).<br />
Alcuni brevi cenni sulle scelte recepite, sia prima che dopo la legge n. 109/94, sulle modalità di formazione della volontà, accesso all’arbitrato, costituzione, composizione del Collegio e rito applicabile possono contribuire alla comprensione della disciplina vigente.</p>
<p><b>2. L’arbitrato dei lavori pubblici prima della legge 11 febbraio 1994 n. 109.</p>
<p></b>L’arbitrato é previsto quale mezzo per la risoluzione delle controversie fra amministrazione e privati relative all’esecuzione di lavori pubblici da oltre 140 anni.<br />
L’art. 349 della l. 20.3.1865, allegato F, consentiva di demandare la decisione delle “<i>questioni fra l’amministrazione e gli appaltatori</i>” agli arbitri. Il legislatore si era limitato a richiedere per l’attivazione del giudizio davanti ai giudici privati la sottoscrizione di una clausola compromissoria nel capitolato speciale di appalto; la decisione della controversia era attribuita, in mancanza di volontà contraria, al Tribunale civile.<br />
Dopo l’approvazione del capitolato generale per le opere pubbliche (D.M. 31 agosto 1870) il D.M. 28 maggio 1895 aveva modificato la composizione (da 7 a 5) del collegio competente per la decisione di tutte le “<i>vertenze fra l’Amministrazione e l’appaltatore</i>” con criteri che conseguivano dalla necessità di conoscere sia questioni tecniche che giuridiche, non agevolmente scorporabili[3].<br />
Il rito applicabile era quello previsto dal codice di procedura civile allora vigente con alcune, significative, deroghe in tema di proposizione delle domande e dell’impugnazione (<i>actio nullitatis</i>) consentita solo per <i>errores in procedendo</i>.<br />
L’arbitrato era divenuto “obbligatorio” dopo il D.M. 28 maggio 1895: la volontà delle parti private di affidare il contenzioso ai giudici privati si limitava all’adesione al capitolato speciale.<br />
La disciplina che non consentiva alla parte privata la nomina del proprio arbitro è rimasta in vigore per quasi settanta anni.<br />
Il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, aveva approvato il nuovo capitolato generale d’appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici (parte integrante di ogni contratto relativo all’esecuzione di opere pubbliche statali). Il rito era disciplinato con il rinvio agli artt. 806 e ss. del c.p.c. ed all’art. 349 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 – allegato F. Il capitolato era innovativo e garantista non solo per la possibilità di nomina da parte del privato di un arbitro[4] ma anche perché &#8211; art. 47 &#8211; consentiva la declinatoria anche dopo la sottoscrizione della clausola compromissoria (l’attore poteva adire subito il giudice ordinario; il convenuto aveva la facoltà entro 30 giorni dalla notifica della domanda di declinare la competenza arbitrale). Contro la decisione erano consentite le impugnazioni previste dal codice di rito. <br />
L’arbitrato non era, quindi, “<i>obbligatorio</i>”.<br />
La legittimità dell’art. 47 era stata confermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 127 del 1977[5] che aveva ribadito l’illegittimità di alcune disposizioni normative che prevedevano l’arbitrato obbligatorio e la necessità di tutelare l’autonomia delle parti con l’eventuale declinatoria.<br />
La legge 10 dicembre 1981, n. 741, &#8211; art. 16 &#8211; aveva novellato l’art. 47 del capitolato concedendo la facoltà di declinatoria solo a favore della P.A. “<i>con apposita clausola inserita nel bando o invito di gara, oppure nel contratto in caso di trattativa privata</i>”. L’arbitrato era, quindi, almeno per la parte privata, divenuto, in concreto, <i>obbligatorio</i> in quanto al momento della indizione del bando e della sottoscrizione del contratto il potere dell’imprenditore era, quantomeno, recessivo rispetto alle volontà della P.A..<br />
L’art. 16 della legge n. 741/81 è stato dichiarato illegittimo, in applicazione del principio del divieto dei c.d. arbitrati obbligatori, dalla Corte Costituzionale con la sentenza 9 maggio 1996, n. 152, nella parte in cui non riconosceva la facoltà di deroga, anche con atto unilaterale di ciascuno del contraenti, per contrasto con gli artt. 24 e 103[6].<br />
Dalla pronuncia era conseguita la vigenza della disciplina precedente, abrogata dalla disposizione dichiarata illegittima, e cioè l’art. 47 del capitolato approvato con il D.P.R. n. 1063/62.</p>
<p><b>3. La legge n. 109/94 (e successive modifiche): le scelte del Legislatore.</b></p>
<p>In adeguamento ai principi comunitari, la legge 11 febbraio 1994 n. 109 (c.d. legge Merloni) ha disciplinato le modalità di esecuzione dei lavori pubblici.<br />
In pochi anni sono state introdotte rilevanti – e contraddittorie – modifiche al sistema di definizione delle controversie. La disamina delle opzioni recepite non consente di individuarne agevolmente la <i>ratio</i>; l’indagine appare, comunque, rilevante per il commento della vigente normativa introdotta, di recente, dal D.Lgs. n. 163/06.<br />
L’art. 32, legge n. 109/94, nel testo originario[7], prevedeva la devoluzione della controversia, in caso di mancato accordo sulle riserve, al Tribunale civile con l’applicazione del rito del lavoro ritenuto più idoneo a consentire la definizione entro tempi celeri. La disposizione, comunque, non è mai stata applicata in quanto due decreti legge, non convertiti, ne avevano differito l’entrata in vigore.<br />
La seconda versione (legge n. 216/95 – c.d. Merloni bis), dopo aver introdotto con l’art. 31bis il tentativo obbligatorio di conciliazione solo per il contenzioso relativo alle riserve delle imprese, ha novellato l’art. 32 prevedendo che “<i>la definizione della controversia è attribuita ad un arbitrato ai sensi delle norme del libro quarto del codice di procedura civile</i>”.<br />
Dopo appena un anno dall’emanazione delle legge quadro il legislatore aveva, quindi, recepito diversa, opposta, scelta, confermando la validità dell’arbitrato; la disciplina del procedimento, con scelta innovativa rispetto alla tradizione, era limitata al rinvio al codice di rito.<br />
La legge 18 novembre 1998, n. 415 (cd. Merloni ter) – art. 10 – aveva integralmente novellato l’art. 32 ribadendo la facoltatività dell’istituto e dettato disciplina “speciale” per il rito. Il secondo comma demandava, infatti, la gestione del giudizio alla Camera Arbitrale istituita presso l’Autorità Garante per i lavori pubblici ed affidava ad un decreto ministeriale la disciplina del procedimento “<i>nel rispetto dei principi del codice di procedura civile</i>”; al regolamento delegato era demandata, fra l’altro, “<i>la disciplina per la costituzione, cognizione e modalità di funzionamento della Camera, i criteri di ammissione all’albo, della nomina di arbitri secondo i principi di trasparenza, imparzialità e correttezza</i>”.<br />
La legge aveva inteso, oltre che risolvere i profili interpretativi sulla obbligatorietà, dettare un giudizio arbitrale <i>amministrato</i>.<br />
Il lungo e travagliato <i>iter</i> formativo dell’art. 32 si era concluso con la legge 1 agosto 2002, n. 166, (c.d. Merloni quater) che aveva novellato l’istituto dell’accordo bonario con modifiche all’art. 31, comma 1, 1bis, 1ter e 1quater. L’ambito di applicazione soggettiva era stato individuato a favore dei titolari dei “<i>rapporti di cui all’art. 2, lettera a, della l. 109/94” </i>(e cioè pubbliche amministrazioni ed organismi di diritto pubblico); di conseguenza, era venuto meno l’obbligo di adire la Camera per i soggetti di cui alle lettere b e c dell’art. 2, comma 4 (concessionari di lavori pubblici ed altri privati soggetti alla l. Merloni; ad esempio enti ecclesiastici destinatari di finanziamenti pubblici)[8].</p>
<p><b>4. La normativa delegata prevista dall’art. 32 legge n. 109/94.</b></p>
<p>a) Il regolamento di attuazione della legge quadro è stato approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554[9]. L’art. 149 disciplinava l’accordo bonario; l’art. 150 (definizione delle controversie) ribadiva che la scelta arbitrale doveva essere contenuta negli “<i>atti contrattuali o apposito compromesso</i>” e che il giudizio – rituale – era demandato ad un collegio costituito presso la Camera; il secondo comma richiedeva la nomina dell’arbitro nella domanda o nell’atto di resistenza (in mancanza, era demandata al presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 810, secondo comma, del codice di rito).<br />
La disposizione successiva (art. 151) disciplinava il funzionamento della Camera alla quale era demandata la formazione e tenuta dell’albo degli arbitri, dei consulenti tecnici, la redazione del codice deontologico, la determinazione del compenso (secondo parametri che tenevano conto del valore e complessità delle controversie “<i>anche in deroga alle tariffe professionali vigenti</i>” comma 10).<br />
L’iscrizione all’albo era limitata ai magistrati amministrativi, della Corte dei Conti ed Avvocati dello Stato in servizio (il Consiglio della Camera ne aveva determinato il numero rispettivamente in 25, 30, 30) designati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti e alle stesse categorie a riposo; nonché ad altre figure professionali (avvocati, ingegneri o architetti iscritti ai relativi albi, professori universitari). Non era prevista la partecipazione dei magistrati ordinari con scelta, con ogni probabilità, dovuta all’esigenza di evitare un possibile contenzioso con il C.S.M. per il rilascio delle autorizzazioni all’assunzione dell’incarico.<br />
Il Collegio era composto da tre arbitri e non da cinque come in precedenza previsto dal D.P.R. 1063/1962; si trattava di un arbitrato (<i>ex lege</i>) amministrato e le parti erano private di ogni scelta sul rito; alla Camera non era consentita la sindacabilità del lodo né della validità della clausola compromissoria.<br />
L’istituzione della Camera era stata criticata anche per le modalità di nomina del terzo arbitro (che avveniva prima con il sorteggio all’interno delle categorie e poi con scelta del Direttivo).<br />
b) Il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici (ancora vigente) è stato approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145; le previsioni costituiscono disciplina inderogabile per i rapporti contrattuali fra stazioni appaltanti ed esecutori dei lavori pubblici.<br />
In tema di contenzioso l’art. 32 individua un ambito temporale dalla conclusione dei lavori (90 giorni) per la definizione delle riserve. Le domande non possono essere proposte davanti agli arbitri (o al giudice ordinario) “<i>per importi superiori a quanto indicato nelle riserve</i>” (quarto comma). L’art. 33 prevede un termine, “a pena di decadenza” per l’impresa, ai fini dell’attivazione del giudizio arbitrale (o davanti al Tribunale) dalla comunicazione della quantificazione delle somme riconosciute, dopo le riserve, dalla stazione appaltante. L’art. 34 ribadisce la possibilità di adire il giudice ordinario in mancanza di clausola compromissoria o compromesso. Ove la decisione della controversia sia stata demandata ai giudici privati è (rectius, era) applicabile la disciplina prevista dall’art. 150 del Regolamento 554/99 (di recente novellato dal D.lgs. 163/2006).</p>
<p><b>5. La disciplina del procedimento. Alcune riflessioni sulla sentenza del Consiglio di Stato, IV Sezione, 17 ottobre 2003 n. 6335.</b></p>
<p>Il decreto interministeriale  2 dicembre 2000, n. 398, aveva dettato la disciplina del procedimento arbitrale in esecuzione della delega prevista dall’art. 32 della legge n. 109/94 (la normativa è stata abrogata dall’art. 256 del codice dei contratti).<br />
Tra le disposizioni più rilevanti segnalo:<br />
&#8211; la domanda di arbitrato, l’atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni (dopo la trasmissione alla Camera) limitavano<i> “inderogabilmente l’oggetto del giudizio” </i>(art. 2, terzo comma);<br />
&#8211; la costituzione del Collegio (ed il pagamento dell’acconto) determinavano la pendenza della lite (art. 3);<br />
&#8211; il lodo veniva depositato nel termine di centottanta giorni dalla costituzione del collegio, salvo proroghe, presso la Camera Arbitrale entro dieci giorni dall’ultima sottoscrizione (art. 9, comma quarto);<br />
&#8211; la liquidazione delle competenze era demandata alla Camera con provvedimenti che costituivano titolo esecutivo; i corrispettivi dovevano essere versati direttamente presso l’istituzione.<br />
La disciplina era stata criticata in quanto deroga alla disciplina comune codicistica. <br />
I rilievi sono stati condivisi, sia pure in parte, dal Consiglio di Stato che con sentenza 17 ottobre 2003, n. 6335, ha dichiarato l’illegittimità dell&#8217;art. 150 del regolamento di attuazione (D.P.R. n. 554/99) nella parte in cui prevedeva (<i>rectius</i>, imponeva) la nomina del terzo arbitro da parte della Camera (nonché delle collegate disposizioni sulla tenuta dell&#8217;Albo). I Giudici di Palazzo Spada hanno, invece, ritenuto esenti da censure le altre disposizioni impugnate con particolare riferimento alla disciplina del rito diversa da quella comune. <br />
Il Consiglio di Stato ha posto a fondamento della decisione tre concorrenti argomentazioni:<br />
&#8211; l’eccesso di delega in quanto l&#8217;art. 32, comma terzo, della legge n. 109/94 &#8220;<i>non contiene alcuna previsione, che comunque sarebbe dovuta essere espressa, circa l&#8217;attribuzione alla potestà regolamentare del governo della fissazione dei criteri per la composizione dei collegi arbitrali e, tanto meno, della sottrazione alle parti del potere di scegliere d’accordo fra di loro il terzo arbitro, che sovente costituisce l’ago della bilancia del giudizio arbitrale</i>”;<br />
&#8211; l’illegittimità della previsione annullata in quanto &#8220;<i>in contrasto con quelle regole che, in relazione alla natura volontaria dell&#8217;arbitrato, assegnano il rango di veri e propri principi di natura essenziale e strutturale</i>&#8220;;<br />
&#8211; il giudizio arbitrale richiede la possibilità di consentire alle parti la nomina del terzo arbitro; in caso contrario il collegio sarebbe riconducibile ad una giurisdizione speciale, in contrasto con i principi costituzionali. L&#8217;individuazione dell&#8217;organo preposto a tale attività nella Camera Arbitrale, organo non giurisdizionale, costituisce ulteriore elemento per pervenire all’illegittimità delle disposizioni in quanto l&#8217;organo &#8220;<i>pur operando in piena autonomia ed indipendenza, è pur sempre amministrativo, facente parte della pubblica amministrazione, che nella maggioranza dei casi è parte in causa nel giudizio arbitrale. Trattasi comunque di organo che non risponde a quei requisiti di terzietà che il titolo IV della parte seconda della Costituzione richiede per tutti i giudici e per tutti i giudizi</i>&#8220;.<br />
Il Consiglio di Stato, ha recepito una lettura riduttiva, sia pure in diretta relazione alle censure dedotte, in quanto ha ritenuto non lesiva del diritto alla difesa della parte privata la disciplina sul rito diversa da quella comune codicistica.<br />
Il nodo da sciogliere attiene, a mio avviso, alla ragionevolezza della previsione di due distinti procedimenti che conseguono dalle modalità di nomina del terzo arbitro (d’intesa tra le parti o dalla Camera); la normativa riconosceva (e riconosce, anche dopo il D.Lgs. 163/06) alla stazione appaltante, e quindi alla P.A., il potere di individuare il modello procedimentale, senza che assuma rilevanza la volontà espressa dalla controparte.</p>
<p><b>6. La previsione di ulteriori, diversi, modelli arbitrali (D.M. 14 aprile 2000 n. 200; D.Lgs. 20 agosto 2002 n. 190; D.P.R. 19 aprile 2005, n. 170)</p>
<p></b>Le perplessità sulla ragionevolezza del dato normativo trovano conferma nella constatazione della previsione di modelli arbitrali diversi sia dalla disciplina codicistica che da quella prevista dall’art. 32 l. 109/94 per la definizione del contenzioso, successivo al contratto, relativo a specifiche forniture ed esecuzione di opere pubbliche.<br />
a) Il D.M. 14 aprile 2000, n. 200 (regolamento concernente il capitolato generale di oneri per i contratti dell’amministrazione della difesa) ha previsto l’obbligo della nomina dell’arbitro della parte pubblica solo all’interno di alcune categorie (magistrati amministrativi, avvocati dello Stato) e la facoltà della declinatoria, anche dopo il contratto, della competenza dei giudici privati.<br />
b) Il D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190[10] (c.d. legge obiettivo per le grandi infrastrutture) – all’art. 12 – consentiva alle parti la scelta del presidente del collegio (anche prima dell’intervento del Consiglio di Stato) solo nell’ambito dei giudici amministrativi, contabili, avvocati dello Stato, in deroga alla disciplina regolamentare allora vigente (D.L. n. 398/2000). In caso di mancato accordo la nomina era demandata alla Camera. Al giudizio si applicavano, salvo quanto disposto dall’art. 12, le disposizioni del codice di rito.<br />
c) Il D.P.R. 19 aprile 2005, n. 170, ha approvato il regolamento sulla disciplina del Genio militare. La disposizione (elaborata prima dell’approvazione della legge n. 80/2005) prevede la nomina dell’arbitro dell’amministrazione “<i>fra gli ufficiali del Genio Civile con particolare esperienza maturata nel settore dei lavori pubblici</i>”; il presidente del Collegio può esser individuato solo fra i magistrati amministrativi, contabili ed Avvocati dello Stato. Per il rito è previsto il rinvio “<i>alle norme fissate dal codice di procedura civile, integrate, ove occorra, da quelle contenute nel decreto interministeriale 2 dicembre 2000 n. 398</i>”.</p>
<p><b>7. Il tentativo di razionalizzare la disciplina: la l. 80/2005.</p>
<p></b>La legge 14 maggio 2005, n. 80, aveva novellato l&#8217;art. 32, secondo comma, della legge n. 109/94. L’intervento (quinto dall’entrata in vigore della legge quadro) era finalizzato a risolvere i dubbi interpretativi conseguenti alla decisione del Consiglio di Stato 6335/2003 (la stessa Camera Arbitrale con delibera 27 aprile 2005 aveva espresso dubbi sulla sua concreta utilità e sollecitato all’esecutivo la “<i>cancellazione</i>” per evitare “<i>spreco di pubblico denaro rispetto ai compiti marginali che residuavano all’Istituzione</i>&#8220;).[11]<br />
L&#8217;art. 5, comma 16 sexies, della legge n. 80/2005 aveva ribadito il principio dell&#8217;applicabilità ai giudizi delle disposizioni del codice di procedura civile (e non dell&#8217;arbitrato) e previsto due alternativi riti, a seconda delle intese maturate fra le parti sulla nomina del presidente. Ove tale indicazione fosse stata concorde, era applicabile al procedimento la disciplina comune, con esclusione del deposito del lodo presso la Camera (previsto dall&#8217;art. 9, comma quarto, del D.M. n. 398/2000) e l&#8217;applicazione per i compensi delle tariffe allegate allo stesso regolamento. L&#8217;arbitrato poteva definirsi, quindi, <i>rituale</i>, e (mini) amministrato.<br />
Nell’ipotesi di mancata intesa sul terzo arbitro &#8211; comma due ter &#8211; la nomina era demandata alla Camera ed al procedimento &#8211; amministrato <i>ex lege</i> – erano applicabili (tutte) le disposizioni del D.M. 2 dicembre 2000, n. 398, che prevedevano numerose, e rilevanti, deroghe alla disciplina comune (ad esempio: modalità di proposizione delle domande, divieto di modifica di esse, preclusioni, modalità di deposito del lodo, etc).</p>
<p><b>8. La conferma della scelta del legislatore nel sistema vigente: il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. </p>
<p></b>Il 16 aprile 2006 è stato emanato, in attuazione delle direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE e della legge 18.4.2005 n. 623, il D. lgs. n. 163 (codice dei contratti pubblici). La logica sottesa all’intervento normativo è di pervenire ad una disciplina unica e semplificata per l’affidamento di lavori, servizi e forniture della pubblica amministrazione.</p>
<p>Il provvedimento non si è limitato a disciplinare l’attività contrattuale della P.A. ma anche l’eventuale contenzioso (transazione – art. 239; accordo bonario &#8211; 240; arbitrato – 241; Camera Arbitrale e albo degli arbitri – art. 242; ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente è nominato dalla Camera Arbitrale – art. 243). Assume rilevanza per la disamina dell’istituto anche la disposizione sulla giurisdizione (art. 244).<br />
Per quanto rileva ai fini dell’indagine, l’art. 5, primo comma, prevede l’emanazione di un regolamento per la disciplina “<i>esecutiva ed attuativa</i>” del decreto sia per i contratti delle amministrazioni ed enti statali sia, nei limiti consentiti dalle competenze regionali, di ogni “<i>altra amministrazione o soggetto equiparato</i>”. Il comma ottavo prevede l’emanazione di un (nuovo) capitolato generale destinato a costituire parte integrante del contratto delle stazioni appaltanti statali (in attesa continua ad avere efficacia la disciplina delegata emanata ai sensi dell’art. 32 legge n. 109/94 – D.M. 145/2000).<br />
La <i>ratio</i> (espressamente indicata nella relazione) dell’intervento sull’arbitrato è di dettare una disciplina uniforme per i diversi modelli previsti in specifiche disposizioni, compreso il D.Lgs. n. 190/2002 sulle c.d. grandi infrastrutture; nonché di risolvere, con normativa di grado primario, i dubbi desumibili dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6335/2003 sulla legittimità della disciplina del giudizio introdotta con normativa delegata in deroga alla disciplina comune.</p>
<p>I rapporti devolvibili ai giudici privati sono individuati dall’art. 241 nelle controversie relative a diritti soggettivi che conseguono dall’esecuzione dei contratti pubblici disciplinati dal codice; la relazione richiama sul punto anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato sulle controversie risarcitorie che trovano titolo nei provvedimenti di affidamento (demandati dall’art. 244 alla cognizione esclusiva del Tar). Trova quindi conferma anche nel D.Lgs. n. 163/2006 la competenza, secondo i principi generali, dei giudici amministrativi per le controversie relative alla fase di selezione del contraente.<br />
Per l’individuazione delle controversie devolvibili agli arbitri è indispensabile il riferimento anche all’art. 244, terzo comma, che demanda alla giurisdizione esclusiva del Tar le pretese relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti ad esecuzione continuata e periodica, alla clausola di revisione del prezzo e “<i>ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento prezzi previsti dall’art. 133, commi 3 e 4</i>” (dovuto all’aumento del costo del materiale); l’attribuzione di tali domande al Tar non consente la cognizione del collegio previsto dal D.Lgs. n. 163/2006 (possono, invece, essere conosciute dall’arbitrato previsto dall’art. 6 legge n. 205/2000 se le posizioni giuridiche di cui si chiede tutela sono riconducibili a diritti soggettivi).<br />
E’ stata confermata la scelta, recepita nella legge n. 80/2005, della possibilità di attivare un giudizio disciplinato dalle norme del  c.p.c. (salvo limitate deroghe) ove le parti concordino nella scelta del terzo arbitro “tra soggetti di particolare esperienza” nella materia di cui si discute; in mancanza, la nomina è demandata alla Camera, con applicazione delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 163/2006 che, quindi, ha ribadito, la diversità del rito in conseguenza del mancato accordo sulla nomina del presidente.<br />
E’ opportuna la constatazione che la disciplina vigente risulta comunque diversa dalla novella sull’arbitrato (D.lgs. n. 40/2006), anche se il secondo comma dell’art. 241 prevede espressamente l’applicabilità al giudizio delle norme del codice di procedura (salvo quanto non espressamente previsto).<br />
In particolare: la pronuncia del lodo avviene con il deposito presso la Camera (art. 241, comma 9) da effettuare “<i>entro dieci giorni dalla data della ultima sottoscrizione</i>” (comma 10). Il Codice dei contratti ha inteso confermare “<i>ai fini dell’esecutività del lodo, la disciplina contenuta nel codice di procedura civile</i>” (l’art. 824 bis, novellato, prevede per il lodo, dopo l’ultima sottoscrizione, gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria); l’ordinanza collegiale di liquidazione del compenso e delle spese e di consulenza tecnica costituisce titolo esecutivo (comma dodici); ove il giudizio sia regolato dalla Camera la stessa efficacia è attribuita al suo provvedimento (l’art. 824, secondo comma, c.p.c., prevede, invece, per gli arbitrati comuni la mancata cogenza del provvedimento di liquidazione delle competenze, se non accettato dalle parti; la quantificazione è demandata, su istanza della parte interessata, <i>ex</i> art. 814 c.p.c., al Presidente del Tribunale con provvedimento che costituisce titolo esecutivo).<br />
La disciplina dà adito a consistenti dubbi per la ragionevolezza; non è agevole individuare la <i>ratio</i> che consente la formazione di un titolo esecutivo che, secondo la disciplina comune, richiede la delibazione del presidente del Tribunale; le perplessità si estendono anche all’idoneità del provvedimento della Camera a costituire titolo esecutivo in quanto la natura dell’istituzione non consente di ricondurlo alle categorie previste dall’art. 474 c.p.c., pur dopo la recente novella. In sintesi, non è configurabile un titolo esecutivo di natura giudiziale né stragiudiziale in quanto le parti non hanno conferito espresso mandato all’istituzione (come nell’arbitrato amministrato convenzionale) per la disciplina delle spese[12].<br />
L’art. 242 riproduce, con adattamenti quasi esclusivamente lessicali, gli artt. 150 e 151del D.P.R. n. 554/99 sulla competenza della Camera.<br />
Per quanto attiene all’elenco degli arbitri – comma 6 – (e quindi dei soggetti che possono essere nominati presidenti ove le parti non concordino nella scelta) il Codice dei contratti ha ribadito la possibilità di ammissione delle categorie già previste dalla legge n. 109/94 e normativa delegata (magistrati amministrativi, contabili ed amministrativi, avvocati dello Stato sia in servizio che a riposo, etc); ha, però, abolito il numero chiuso previsto dalla previgente normativa. La disciplina è destinata ad alimentare il dibattito sulla partecipazione di dipendenti pubblici a collegi arbitrali che coinvolgono l’Amministrazione.<br />
Merita attenzione la disposizione che consente (comma sesto, punto d) – seconda parte) l’ammissione all’albo, oltre che ai professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche, anche ai “<i>dirigenti generali delle pubbliche amministrazioni laureati nelle stesse materie con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture</i>” (l’estensione è giustificata con riferimento alla bozza dell’emanando regolamento di esecuzione).<br />
L’art. 243 disciplina, sia pure schematicamente, il procedimento per quanto non espressamente previsto dall’art. 241, se la nomina del terzo arbitro è stata disposta dalla Camera.<br />
La disposizione prevede la trasmissione degli atti iniziali (domanda, atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni) alla Camera per la nomina del terzo componente (comma due); alle parti è consentita, per la prima volta, la individuazione della sede del collegio presso le sezioni regionali dell’osservatorio (comma tre), nonché la proposizione dell’istanza di ricusazione anche in riferimento all’eventuale svolgimento di incarichi professionali degli arbitri a favore di una delle parti (comma quarto).<br /> <br />
La quantificazione dell’acconto e del saldo è demandata alla Camera che provvede anche alla liquidazione a favore dei consulenti.<br />
Il regime di entrata in vigore del codice dei contratti è stato modificato dalla legge 12 luglio 2006 n. 228. Il comma 34 dell’art. 1 consente l’applicabilità della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 163/2006 per il contenzioso che trova titolo anche nei contratti stipulati in precedenza ad essa, ove la clausola compromissoria richiami il capitolato generale d’appalto approvato con il D.P.R. n. 1063/62; sono, comunque, fatte salve le diverse previsioni solo per i giudizi nei quali il collegio sia stato costituito prima del 12 luglio 2006. E’ stata confermata la salvezza (già peraltro prevista anche dalla legge n. 80/2005) delle procedure “<i>già introdotte o definite alla data di entrata in vigore di tale legge, purché rispettose delle disposizioni codicistiche sull’arbitrato o dettate dall’art. 32 l. 109/94 (e successive modifiche)</i>”.<br />
Il punto c) dell’art. 1, comma 34, legge n. 228/2006 consente, ove siano stati già nominati dalle parti i due arbitri, l’applicabilità “<i>delle norme vigenti prima dell’entrata in vigore del presente codice</i>” (riterrei, ad esempio, il rito previsto per il contenzioso relativo agli interventi per le grandi infrastrutture).<br />
Il D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6, ha prorogato al 1° agosto 2007 l’entrata in vigore del Codice degli Appalti, senza alcuna modifica alla disciplina dell’arbitrato.</p>
<p><b>9. L&#8217;individuazione dell&#8217;ambito oggettivo, soggettivo e delle condizioni di proponibilità del giudizio arbitrale dei contratti pubblici.</p>
<p></b>L’ambito dell’applicazione dell’arbitrato previsto dal codice è costituito, come già rilevato in precedenza, dalle controversie relative a diritti soggettivi che hanno origine nei contratti stipulati per i lavori, servizi, forniture, concorsi di idee con la P.A. (v. art. 241).<br />
Per quanto attiene l&#8217;ambito soggettivo, l’art. 1, comma primo, prevede la vincolatività del D.Lgs. n. 163/2006 per le controversie relative all&#8217;esecuzione di contratti stipulati dagli “<i>enti aggiudicatori</i>” e dai “<i>soggetti aggiudicatori</i>”, aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori ed opere.<br />
Il comma 29 dell’art. 3 chiarisce che sono da qualificare “<i>enti aggiudicatori</i>”, anche ai fini del contenzioso, le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche ed i soggetti che comunque “<i>operano in virtù di diritti speciali od esclusivi concessi loro dall’autorità competente secondo le norme vigenti</i>” (al Codice sono stati allegati i relativi elenchi ritenuti comunque “<i>non limitativi</i>”). I soggetti “aggiudicatori”, invece, sono definiti dal comma 31 ai soli fini della parte seconda e quindi non del contenzioso, quelli obbligati all’osservanza delle (altre) disposizioni del codice. Di conseguenza solo i contratti con gli enti “aggiudicatori” possono costituire oggetto dell’arbitrato previsto dal D.Lgs. 163/2006.<br />
Sulle condizioni di proponibilità l’art. 240, comma 16, ha ribadito la possibilità di attivare il giudizio solo dopo il decorso del termine previsto per la pronuncia sulla proposta di accordo bonario, se necessario (e cioè quando l’importo delle riserve è superiore al dieci per cento dell’importo contrattuale). La disciplina è stata estesa dal comma ventidue dell’art. 240, in quanto compatibile, anche ai contratti pubblici relativi a servizi e forniture se la pretesa economica del privato non è inferiore al dieci per cento dell’importo in origine previsto.<br />
La legge n. 228/2006 (art. 1, comma 33) ha, comunque, differito l’entrata in vigore della disciplina sull’accordo bonario introdotta dal D.Lgs. n. 163/2006 al 1 luglio 2007. Rimangono, quindi, applicabili fino a tale data le disposizioni precedenti.</p>
<p><b>10. Riflessioni conclusive sul procedimento (o procedimenti) arbitrali. Alcune perplessità.</p>
<p></b>L’indagine svolta consente alcune riflessioni conclusive sulla disciplina dell’arbitrato per l’attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche (o soggetti equiparati).<br />
Il D.Lgs. n. 163/06 ha ribadito la previsione di due distinti riti per la definizione di analogo contenzioso. Il primo, che consegue dalla scelta consensuale del terzo arbitro, è regolato, salvo alcune marginali deroghe, dalla disciplina comune e, quindi, non può definirsi, almeno in senso stretto, <i>amministrato</i>. Al secondo, ove la nomina sia demandata alla Camera arbitrale, è invece applicabile la disciplina dettata dalla normativa richiamata dall’art. 243, con deroghe al modello codicistico. Si tratta, dunque, di un arbitrato <i>amministrato sia per le modalità di nomina del terzo arbitro che per alcune regole sul rito dettate da fonte normativa eteronoma</i>.<br />
Il sistema non appare immune da dubbi di violazione del principio di ragionevolezza previsto all’art. 3 della Costituzione; la previsione di distinti modelli arbitrali, in conseguenza della mancata intesa sulla nomina del terzo arbitro, non appare esente da critiche anche per la lesione del diritto delle parti di disciplinare il procedimento, desumibile dall’art. 816, secondo comma, del codice di rito.<br />
Le perplessità assumono consistenza alla luce della constatazione che il codice De Lise (ed ancor prima l’art. 32 della legge Merloni) indica come disciplina di riferimento la normativa processualcivilistica. Non risulta agevole la distinzione fra tali principi e quelli dettati dallo stesso codice in tema di arbitrato.<br />
La normativa vigente (in attesa dell’emanazione del capitolato generale previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 163/06) non consente, a mio avviso, alle parti private di maturare consapevole ed autonoma adesione al giudizio arbitrale. L’art. 32 della legge. 109/94 prevede la facoltà di attivare tale mezzo per la soluzione delle controversie; l’art. 34 del Capitolato Generale (D.M. 19 aprile 2000 n. 145, ancora vigente) consente l’inserimento di una clausola arbitrale nel contratto di affidamento dei lavori. E’ almeno dubbia la possibilità per le parti private, ai fini della partecipazione alla gara, di non aderire (o contestare) lo schema di contratto e del capitolato allegato al bando predisposto dalla P.A.. L’art. 35 del D.P.R. n. 554/99 richiede, infatti, quali allegato al progetto esecutivo “lo schema di contratto e capitolato speciale di appalto”; l’art. 45 richiede, poi, che lo schema debba contenere anche le modalità di soluzione delle controversie.<br />
E’ auspicabile che la normativa delegata (regolamento e capitolato) prevista dal D.Lgs. n. 163/06 possa offrire alle parti una disciplina, rispettosa dei principi costituzionali per l’accesso all’arbitrato.</p>
<p><b>Bibliografia.</b><br />
A. ABBAMONTE, “<i>Gli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie</i>” (art. 239-242) in AA.VV. (a cura di) M. SANINO, «Commento al codice dei contratti pubblici», Torino, 2006, p.655 ss. <br />
A. BUONFRATE, “<i>Il nuovo arbitrato dei contratti pubblici</i>”, in <u>www.judicium.it</u> <br />
A. DAPAS-L. VIOLA, <i>L’arbitrato del nuovo codice dei contratti pubblici</i>, Milano, 2007.<br />
R. DE NICTOLIS, <i>Il nuovo contenzioso in materia di appalti pubblici</i>, Milano, 2007<br />
FOLLIERI, “<i>Le modifiche apportate all’arbitrato negli appalti dei lavori pubblici dalla legge 80/2005</i>”, in <i>Urbanistica e Appalti</i>, 2006, p. 258 ss.<br />
A. LA TORRE, “<i>L’arbitrato in materia di lavori pubblici”</i>, in <i>Giust. Civ</i>. (suppl. al n. 11/06) <BR><br />
LOMBARDINI, “<i>Il nuovo assetto dell’arbitrato nei lavori pubblici ex art. 5, comma 16 sexies, l. n. 80 del 2005: riforma e controriforma</i>”, in <i>Riv. trim. dir. proc. civ.</i>, 2006, 2005 ss.<br />
LUISO, “<i>Il regolamento del processo arbitrale per i lavori pubblici: la procedura</i>”, in <i>Riv. trim. dir. proc. civ.</i>, 2002, p. 31.<br />
LUISO, “<i>Il Consiglio di Stato interviene sull’arbitrato dei LLPP</i>”, in <i>Riv. Arb</i>., 2003, p. 743 ss.<br />
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PUNZI, “<i>L’arbitrato per la risoluzione delle controversie negli appalti di opere pubbliche”</i> in AA.VV., “<i>L’appalto fra pubblico e privato</i>”, Milano, 2001, pag. 87 ss.<I><BR><br />
</I>SCOCA, «<i>Giurisdizione e riti processuali in tema di appalti di lavori pubblici</i>» in AA.VV. pag. 3  e ss.; id «<i>Osservazioni sulla disciplina dell’arbitrato di lavori pubblici</i>», in <i>Riv. Trim. App.</i> 2002, p. 596 ss.<br />
VERDE, “<i>L’arbitrato in materia di OO.PP. alla luce dell’art. 5, comma 16, Legge n. 80/2005</i>”, in <i>Riv. Arb</i>., 2005, p. 223 ss.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>[1]I dati sono desunti da m. clarich, «Codice appalti; si apre il cantiere giuridico con costi diretti ed indiretti per gli operatori», in Guida al diritto, 2006, 25, p.10.</p>
<p>[2] In Cons. St., 2003, I, p. 2242 e ss. </p>
<p>[3] Il collegio era composto da due componenti scelti dal presidente del Consiglio di Stato, due dal presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, uno dal presidente della Corte di Appello di Roma.</p>
<p>[4] L’art. 45 così prevedeva la composizione del collegio:<br />
“a) un magistrato del Consiglio di Stato, che lo presiede, nominato dal Presidente del Consiglio stesso;<br />
b) un magistrato giudicante della Corte d’Appello di Roma, nominato dal Primo Presidente della Corte stessa;<br />
c) un componente tecnico del Consiglio Superiore dei LL.PP. nominato dal Presidente del Consiglio stesso;<br />
d) un funzionario della carriera direttiva, amministrativa o tecnica del Ministero dei Lavori Pubblici o da un avvocato dello Stato, nominato dal Ministero dei Lavori Pubblici o da un suo delegato;<br />
e) un libero professionista, iscritto nel relativo albo professionale, nominato dall’appaltatore”.</p>
<p>[5] In Giust. Cost. 1977, p. 4103, con nota di v. andrioli «L’arbitrato obbligatorio e la Costituzione».</p>
<p>[6] In Guida al diritto, 1996, 2, p. 99 ss. con nota di odorisio. Secondo il giudice delle leggi la norma era in contrasto con i principi costituzionali in quanto “con il prevedere che la competenza arbitrale può essere derogata solo con una clausola iscritta nel bando o invito di gara oppure nel contratto nel caso di trattativa privata, finisce con il rendere obbligatorio l’arbitrato, in sfregio al principio, più volte ribadito, secondo cui solo a fronte della concorde e specifica volontà delle parti (liberamente formatasi) sono consentite deroghe alla regola della statualità della giurisdizione”.</p>
<p>[7] Secondo la disposizione “nei capitolati generali o speciali non può essere previsto che la soluzione delle controversie si deferita ad un collegio arbitrale ai sensi dell’art. 806 e seguenti c.p.c.”.</p>
<p>[8] La stessa legge aveva abrogato le disposizioni che “prevedevano limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia sui lavori pubblici come definito dall’art. 2”.</p>
<p>[9] V. f.p. luiso, «La Camera Arbitrale per i lavori pubblici», in Riv. arb., 2000, 411 ss. </p>
<p>[10] V. C. Volpe, «Risoluzione delle controversie e norme processuali nella legge obiettivo. Alcune considerazioni sugli articoli 12 e 14 del D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190», in www.giustizia-amministrativa.it.</p>
<p>[11] Il provvedimento, come altre direttive, è rinvenibile sul sito della Camera. </p>
<p>[12] L’art. 24 legge 4 agosto 2006 n. 258 (c.d. legge milleproroghe) ha previsto l’applicabilità delle tariffe degli avvocati per tutti gli arbitrati rituali compreso quello del D.Lgs. 163/2006. Il decreto sulle tariffe (D.M. 8 aprile 2004 n. 127) è applicabile per l’intero collegio anche se non composto, per intero, da legali.</p>
<p align=right><i>(pubblicato il 25.7.2007)  </i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/larbitrato-nelle-controversie-dei-contratti-pubblici-gia-dei-lavori-pubblici/">L&#8217;arbitrato nelle controversie dei contratti pubblici (già dei lavori pubblici)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Nota alla sentenza del Consiglio di Stato 10.1.2007 n. 27 (Telecom Italia/AGCM et al. &#8211; Abuso mercato x-Dsl)1.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/nota-alla-sentenza-del-consiglio-di-stato-10-1-2007-n-27-telecom-italia-agcm-et-al-abuso-mercato-x-dsl1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:32:18 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-alla-sentenza-del-consiglio-di-stato-10-1-2007-n-27-telecom-italia-agcm-et-al-abuso-mercato-x-dsl1/">Nota alla sentenza del Consiglio di Stato 10.1.2007 n. 27 (Telecom Italia/AGCM et al. &#8211; Abuso mercato x-Dsl)&lt;SUP&gt;1&lt;/SUP&gt;.</a></p>
<p>Questa sentenza del Consiglio di Stato pone la parola finale su due quesiti di particolare rilevanza per l’applicazione del diritto della concorrenza: il primo di carattere sostanziale se il tradizionale principio antitrust di non discriminazione giunga ad imporre all’operatore dominante, titolare di un’infrastruttura essenziale, l’obbligo di offrirne ai concorrenti (”OLO”)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-alla-sentenza-del-consiglio-di-stato-10-1-2007-n-27-telecom-italia-agcm-et-al-abuso-mercato-x-dsl1/">Nota alla sentenza del Consiglio di Stato 10.1.2007 n. 27 (Telecom Italia/AGCM et al. &#8211; Abuso mercato x-Dsl)&lt;SUP&gt;1&lt;/SUP&gt;.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-alla-sentenza-del-consiglio-di-stato-10-1-2007-n-27-telecom-italia-agcm-et-al-abuso-mercato-x-dsl1/">Nota alla sentenza del Consiglio di Stato 10.1.2007 n. 27 (Telecom Italia/AGCM et al. &#8211; Abuso mercato x-Dsl)&lt;SUP&gt;1&lt;/SUP&gt;.</a></p>
<p>Questa sentenza del Consiglio di Stato pone la parola finale su due quesiti di particolare rilevanza per l’applicazione del diritto della concorrenza: il primo di carattere sostanziale se il tradizionale principio <i>antitrust </i>di non discriminazione giunga ad imporre all’operatore dominante, titolare di un’infrastruttura essenziale, l’obbligo di offrirne ai concorrenti (”OLO”) l’accesso a condizioni di favore (il regime cd. <i>wholesale</i>); il secondo se anche alle violazioni <i>antitrust</i> sia applicabile il regime favorevole del concorso formale previsto dall’art. 8 della Legge n. 689/1981.<br />
1) Per giungere alla prima statuizione il Consiglio di Stato indaga il rapporto tra regolamentazione di settore e normativa generale <i>antitrust</i>.<br />
La ricorrente sosteneva che a) in presenza di regolazione non fosse consentito l’intervento <i>antitrust</i> onde evitare il problema della cd “doppia barriera” e b) che l’offerta <i>wholesale</i> fosse esclusivamente uno strumento regolamentare non previsto dalla legge <i>antitrust</i>, al contrario degli sconti a volume da essa praticati nel caso in esame ai concorrenti. <br />
La prima censura era legata al dibattito sul rapporto tra regolamentazione e concorrenza, mentre la seconda alla circostanza che effettivamente non risultavano precedenti <i>antitrust</i> nazionali o comunitari che avevano imposto al soggetto dominante obblighi di rivendita a condizioni <i>wholesale</i>.<br />
Il Consiglio di Stato, coerentemente con il suo costante orientamento, chiude la prima questione, affermando che la presenza di un corpo normativo di settore e la presenza di un organismo pubblico di vigilanza non vale ad escludere, in assenza di disposizioni <i>ad</i> <i>hoc</i>, l’operatività della legge <i>antitrust</i> (cfr. l’abrogazione dell’art. 20 della Legge n. 287/1990 che riservava al Garante per la Radiodiffusione l’applicazione della legge <i>antitrust</i> nel settore soggetto alla sua vigilanza).<br />
Per rispondere alla seconda censura, la suprema corte amministrativa verifica se l’operatività del meccanismo di offerta <i>wholesale</i> sia coerente con i tradizionali ed affermati principi <i>antitrust</i> di parità di trattamento e non discriminazione. In altri termini, se esso serva questi obiettivi e non altre finalità di regolazione ottimale del settore, prerogativa della normativa settoriale <i>ex</i> <i>ante</i> e non di quella della concorrenza finalizzata alla repressione <i>ex</i> <i>post</i> di comportamenti abusivi.<br />
È necessario descrivere brevemente il funzionamento di un’offerta <i>wholesale</i> (nella sua variante <i>retail</i> <i>minus</i>).<br />
Essa costituisce di norma il primo strumento utilizzato dal Regolatore per garantire l’accesso agli OLO in maniera equa e non discriminatoria agli <i>input</i> essenziali detenuti dall’impresa dominante.<br />
Tramite l’accesso alle medesime condizioni tecnico-economiche a quegli <i>input</i> i concorrenti possono competere ad armi pari con le divisioni dell’<i>incumbent</i> attive nel mercato finale. In sostanza, l’offerta <i>wholesale</i> opera nel mercato all’ingrosso (operatore-operatore) per garantire la piena concorrenza nel mercato finale (operatore-cliente finale) ed evitare che le divisioni commerciali dell’impresa dominante abbiano l’esclusivo accesso (ovvero a condizioni di favore) agli <i>input</i> necessari per operare al dettaglio.<br />
Nel caso in questione, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) ha ritenuto che la fornitura all’ingrosso delle connessioni a banda larga fosse indispensabile per la vendita al dettaglio dei servizi <i>broadband</i> internet da parte degli OLO. Data la differenza in termini prestazionali tra connessioni a banda larga e a banda stretta è evidente l’effetto nel mercato qualora soltanto Telecom e le sue sussidiarie avessero potuto offrire ai clienti internet veloce.<br />
Il successo di questo strumento consiste evidentemente nella fissazione del prezzo “giusto” che contemperi la remunerazione del servizio fornito agli OLO con l’esigenza di evitare che le divisioni commerciali dell’<i>incumbent</i> godano di un regime preferenziale.<br />
Il Regolatore, senza addentrarsi nell’analisi dei costi industriali della fornitura del servizio intermedio[1], fissa il prezzo partendo da quello che l’<i>incumbent</i> pratica nel mercato finale; a questo valore sottrae i costi commerciali (espressi in termini percentuali) che non sono riferibili all’attività nel mercato intermedio (dove avvengono le transazioni tra operatori) bensì esclusivamente a quello finale (operatore-consumatore) come, ad esempio, i costi per le attività promozionali ovvero di <i>customer</i> <i>care</i>.<br />
Per fare un esempio, dato il costo finale del prodotto pari a 100€ e la stima dei costi evitabili pari al 30%, il costo <i>wholesale</i> sarà pari a 70€. Quel costo rappresenta (<i>melius</i>, dovrebbe rappresentare) il costo di approvvigionamento del bene intermedio che anche la divisione dell’impresa dominante sostiene.<br />
Questo meccanismo è, secondo il Consiglio di Stato, l’unico mezzo per garantire che in un mercato dalle rapide evoluzioni commerciali e tecnologiche i <i>new</i> <i>entrants</i> siano messi in condizione di competere ad armi pari.<br />
Il giudice ha respinto la tesi di Telecom Italia che la discriminazione andasse esclusivamente misurata paragonando le condizioni che la capogruppo offre alla sua divisione attiva nel mercato finale (Tin.it) con quelle rivolte ai concorrenti e che lo stesso principio di non discriminazione consentisse esclusivamente sconti a volume, impedendo di differenziare i soggetti acquirenti in virtù del loro profilo soggettivo.<br />
Riguardo il primo profilo il Consiglio di Stato ha ritenuto il parametro del prezzo delle transazioni interne allo stesso gruppo un parametro inaffidabile, date le variabili (<i>in</i> <i>primis</i>, l’interesse complessivo del gruppo) che potevano influire sul suo livello (ad esempio, Telecom avrebbe potuto pompare il prezzo praticato a Tin.it al fine di “mungere” i concorrenti, senza perdere complessivamente nulla nella transazione intragruppo).<br />
Sul secondo aspetto si trattava di verificare se fosse consentita una differenziazione relativa allo <i>status</i> soggettivo dell’acquirente (concorrente ovvero cliente), dal momento che gli sconti quantità applicati da Telecom Italia erano applicati in maniera omogenea a tutti. Dal momento che gli sconti scattavano solo dopo ingenti volumi di acquisti, Telecom Italia riteneva che essi fossero in grado di consentire agli OLO di fruire di un prezzo complessivamente migliore di quello dei clienti dell’<i>incumbent</i> e, dunque, di poter offrire anche essi condizioni economiche competitive.<br />
Sul punto il Consiglio di Stato fa riferimento alla parte del provvedimento dell’AGCM in cui si evidenzia come gli operatori concorrenti non avessero il diritto a fruire dello stesso servizio fornito ai clienti finali da Telecom bensì di un servizio intermedio necessario per fornire un’offerta alternativa nel mercato finale in concorrenza con quella dell’<i>incumbent</i>. Di conseguenza, i prezzi dei due servizi (quello finale fornito ai clienti e quello intermedio fornito agli OLO) dovevano essere indipendenti e diversi.<br />
Concludendo questi profili sostanziali è rilevante notare come il Consiglio di Stato attenui significativamente l’onere probatorio in capo all’AGCM. Infatti, esso fa significativamente riferimento alla rilevanza ed idoneità degli elementi presuntivi significativi nella dimostrazione dell’esistenza di un abuso di posizione dominante, senza che sia necessaria la prova di ogni singola violazione messa in pratica.<br />
2) Il secondo ordine di censure è stato sollevato dall’AGCM in via incidentale.<br />
Essa, infatti, sosteneva che il regime del concorso formale di violazioni previsto dall’art. 8.1 della Legge n. 689/1981 non fosse coerente con le esigenze sanzionatorie della normativa <i>antitrust</i> e, dunque, non superasse il test di compatibilità previsto dall’art. 31 della Legge n. 287/1990.<br />
Sul punto il giudizio del Consiglio di Stato ritiene tale regime espressione di un principio di ragionevolezza ed adeguatezza della sanzione sotteso al regime punitivo tanto nazionale che comunitario. In particolare, l’assenza in quest’ultimo di un espresso trattamento analogo per il concorso formale non è idoneo a metterne in dubbio la legittimità della sua finalità nell’ordinamento interno.<br />
Di tutto interesse è come il Consiglio di Stato adatta alle esigenze <i>antitrust</i> i requisiti di omogeneità degli illeciti ed unitarietà dell’azione indispensabili per l’applicazione dell’art. 8 della Legge n. 689/1981.<br />
In relazione all’omogeneità, esso conclude che l’illecito concorrenziale sia un concetto indeterminato espresso dalla normativa in relazione al suo effetto nel mercato più che in relazione alle varie tipologie di condotte abusive commesse al fine di raggiungere il desiderato risultato anticompetitivo.<br />
In relazione all’elemento dell’unitarietà il giudice amministrativo, applicando correttamente un’analisi economica della fattispecie, conclude che si deve avere riferimento alla complessiva strategia d’impresa dato che un comportamento unitario, a causa della normale complessità delle azioni imprenditoriali, si deve svolgere tramite una pluralità di comportamenti. Non si tratta, dunque, di connotare le violazioni in senso puramente numerico ma in relazione al loro effetto complessivo sul mercato rilevante che costituisce il vero punto di riferimento per capire se la strategia d’impresa sia unitaria o meno. Infatti, l’azione unitaria, cioè la strategia d’impresa, è solo quella che si attua in un medesimo mercato rilevante.<br />
Il Consiglio di Stato propone, dunque, di leggere l’art. 8.1 cit. come applicabile a “<i>più illeciti dello stesso tipo aventi i medesimi effetti, previsti dalla legislazione antitrust, e riferiti allo stesso mercato rilevante</i>”.<br />
Questa interpretazione è di particolare garanzia per le imprese, le cui condotte, anche se fattualmente plurime, possono essere considerate espressione di un’unitaria strategia imprenditoriale finalizzata alla stessa lesione del mercato rilevante e, dunque, soggetta al regime sanzionatorio di favore previsto dall’art. 8, <i>cit</i>.</p>
<p>___________________________<br />
 1) Come nel caso in cui, ad esempio, preferisca attuare una regolazione basata sulla cost orientation. Quest’ultima presuppone la conoscenza esatta dei costi industriali, spesso ostacolata dall’asimmetria informativa tra operatore e Regolatore.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>L’autotutela a presidio del denaro pubblico. Consigli per un uso ragionevole</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lautotutela-a-presidio-del-denaro-pubblico-consigli-per-un-uso-ragionevole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:32:05 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lautotutela-a-presidio-del-denaro-pubblico-consigli-per-un-uso-ragionevole/">L’autotutela a presidio del denaro pubblico. Consigli per un uso ragionevole</a></p>
<p>Sommario: 1) Introduzione. La tesi della motivazione in re ipsa. 2) Analisi della giurisprudenza. 3) Individuazione dei settori in cui ricorre più di frequente l’emanazione di provvedimenti illegittimi di erogazione di pubblico denaro. 4) Riconsiderazione della materia. Nuove prospettive in tema di motivazione e di valutazione dell’interesse del privato. I</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lautotutela-a-presidio-del-denaro-pubblico-consigli-per-un-uso-ragionevole/">L’autotutela a presidio del denaro pubblico. Consigli per un uso ragionevole</a></p>
<p>Sommario: 1) Introduzione. La tesi della motivazione in re ipsa. 2) Analisi della giurisprudenza. 3) Individuazione dei settori in cui ricorre più di frequente l’emanazione di provvedimenti illegittimi di erogazione di pubblico denaro. 4) Riconsiderazione della materia. Nuove prospettive in tema di motivazione e di valutazione dell’interesse del privato. I provvedimenti che hanno già prodotto l’illegittimo esborso di denaro a favore di privati. 5) Segue: i provvedimenti che proiettano nel futuro l’illegittimo esborso di denaro. 6) Gli atti regolativi del rapporto di lavoro contrattualizzato: dal provvedimento al contratto. Conseguenze.</p>
<p>
1.<i> 	Introduzione. La tesi della motivazione in re ipsa.<br />
</i><br />
Chi si proponesse di scrivere delle note in tema di annullamento d’ufficio di provvedimenti che comportano un illegittimo esborso di denaro per l’Erario, sarebbe subito tentato di porre fine all’indagine, dopo un veloce riscontro delle massime della giurisprudenza.<br />
Le indicazioni che vengono dalla giurisprudenza, recente e meno recente, sembrano dire in maniera quasi unanime che il proposito dell’amministrazione di far cessare un’illegittima spendita di denaro pubblico può e deve essere attuato mediante l’eliminazione dell’atto relativo, senza che sia necessario motivare in ordine all’interesse pubblico all’annullamento, interesse pubblico che sarebbe in re ipsa (1)<br />
Va detto subito che la questione esaminata non è influenzata dalla recente entrata in vigore dell’art. 21 nonies della L. 11/2/2005 n. 15, che ha introdotto modifiche alla ben nota L. 241 del 1990. <br />
Questa norma dispone espressamente che il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, sussistendone la ragione di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.<br />
Si potrebbe, quindi, ritenere che, giusta la disciplina appena ricordata, tutti i provvedimenti di annullamento d’ufficio debbano non solo essere motivati, ma lo debbano essere con riferimento alle ragioni d’interesse pubblico che, comparate con quelle dell’interesse del privato, risultino prevalenti e tali da giustificare l’eliminazione dell’atto illegittimo.<br />
Ma, come si diceva, la disciplina dell’art. 21 nonies, sopra richiamato, esercita ben poca influenza sulla questione che esaminiamo e ciò per dure ragioni: la prima, che appare decisiva, è quella per cui il citato art. 21 nonies non ha arrecato significative modifiche alla disciplina in tema di annullamento d’ufficio, ma si è limitato a riprodurre regole da tempo vigenti, pacificamente riconosciute dalla prevalente dottrina e giurisprudenza, che non avevano bisogno di apposite previsioni normative (2).<br />
Considerato, quindi, il carattere ricognitivo o, se vogliamo, ordinativo della norma esaminata, essa non può esercitare nessuna influenza su di un orientamento giurisprudenziale, che si è formato quando già vigevano regole uguali a quelle che essa enuncia.<br />
La seconda ragione è la seguente: ammesso pure che, alla stregua della disciplina contenuta nell’art. 21 nonies, ogni provvedimento di annullamento d’ufficio debba essere motivato con riferimento all’interesse pubblico, la giurisprudenza, che ci proponiamo di esaminare, non nega né la necessità della motivazione né del riferimento alle ragioni d’interesse  pubblico, ma semplicemente “semplifica” le cose, dicendo che la motivazione, di cui non si è nega la necessità, è “in re ipsa”, cioè si trae dalle esigenze stesse che l’atto di annullamento tende a soddisfare, quelle di non consentire lo spreco del denaro pubblico.<br />
Un esame più approfondito della giurisprudenza fa però dubitare che non vi sia spazio per alcune riflessioni critiche in tema di annullamento d’ufficio di atti, che comportano un illegittimo esborso di denaro.</p>
<p>
2. 	<i>Analisi della giurisprudenza.</i></p>
<p>Il dubbio viene dall’analisi del ragionamento che costituisce il filo conduttore delle varie decisioni, ragionamento (e relative conclusioni) che il giudice ritiene a volte di mitigare, a volte di puntellare, altre volte di subordinare all’esistenza di specifiche circostanze, con ciò dando prova di due cose: la prima, che la sua giurisprudenza è meno granitica e uniforme di quanto appaia dalle massime; la seconda che sono i <i>“particolari”</i> di ogni caso a giustificare la decisione che si adotta, così che, se quelle <i>“specificità”</i> non esistessero, la decisione non potrebbe essere presa negli stessi termini.<br />
Si legge così che l’annullamento d’ufficio può essere adottato, senza bisogno di specifica motivazione in ordine all’interesse pubblico, per provvedimenti che non solo abbiano già determinato l’illegittimo esborso di denaro a favore di privati, ma che sono in grado di protrarlo anche nel futuro. Ciò che preoccupa l’amministrazione  e ciò che il giudice condivide è il timore che l’indebito esborso di denaro si protragga ulteriormente.<br />
Altre volte l’annullamento d’ufficio, adottato con motivazione in <i>re ipsa</i>, viene giustificato con la circostanza che il provvedimento caducato non regolamenta situazioni giuridiche già consolidate da tempo.<br />
Altre volte ancora l’amministrazione appoggia il suo provvedimento di autotutela sulla circostanza che le “utilità”, ovvero il denaro pubblico, pur dovendosi trasferire al privato con una sola elargizione, non sono ancora  entrate nella effettiva disponibilità di quest’ultimo (3).<br />
Come si vede, quindi, le affermazioni della giurisprudenza sono quanto mai variegate. Il solo fatto che sia intervenuto un indebito esborso di denaro pubblico non può giustificare l’annullamento d’ufficio senza comparazione dell’interesse pubblico con quello del privato, ma occorrono altri elementi, che a ben vedere sono quelli decisivi, anche se il Giudice preferisce dare ad intendere, diremmo quasi per uno scrupolo morale, che l’elemento decisivo è rappresentato, più che dalle “circostanze”, dall’uso scorretto del denaro.<br />
Sulla scorta di queste osservazioni, vediamo se sia possibile una breve riconsiderazione della materia e la formulazione di conclusioni in parte diverse.</p>
<p>
3.<i> 	Individuazione dei settori in cui ricorre più di frequente l’emanazione di provvedimenti illegittimi di erogazione di pubblico denaro.<br />
</i><b><br />
</b>La prima domanda che bisogna porsi è relativa alle modalità e ai settori dell’azione pubblica, in cui più spesso e più facilmente si determina l’emanazione di provvedimenti illegittimi, che comportano una spendita di denaro pubblico. I casi esaminati dalla giurisprudenza consentono di rispondere agevolmente alla domanda e di precisare subito che i settori maggiormente interessati sono quelli dell’impiego pubblico non contrattualizzato (4). In questo settore è del tutto naturale  che vi sia uno spostamento di denaro dall’amministrazione verso i suoi dipendenti, ma ciò che va messo in rilievo è il fatto che questo spostamento avviene in concomitanza o in conseguenza dell’emanazione di un provvedimento, che ha come fine principale quello di incidere in un qualche modo sulla posizione giuridica del privato, così che l’erogazione del denaro pubblico non costituisce la finalità del provvedimento, ma si presenta piuttosto come una conseguenza. Il provvedimento che comporta l’illegittimo esborso di denaro, e sul quale poi si abbatte il provvedimento  di autotutela dell’amministrazione, non è, quindi, un atto che provvede all’esborso stesso, ma di norma è un provvedimento che reca una misura conformativa della posizione del privato, posizione alla quale accede un vantaggio economico.<br />
A ben vedere, quindi, la qualifica di illegittimo deve più propriamente riferirsi alla decisione dell’amministrazione, che incide favorevolmente sulla posizione del dipendente, mentre l’analoga qualificazione  dell’impegno di spesa e dell’esborso di denaro appare come una conseguenza di quella decisione. L’impegno di spesa e il trasferimento di utilità patrimoniali al privato non possono, tuttavia, cessare, se non si elimina il provvedimento, di cui rappresentato una conseguenza, l’atto, cioè che contenendo una qualche misura favorevole per il privato (dipendente) li ha resi possibili e li giustifica.<br />
Allorché, quindi, l’amministrazione procede all’annullamento dell’atto, che determina  l’illegittimo esborso di denaro pubblico, in realtà annulla un provvedimento che in un qualche modo attiene alla carriera o alle mansioni del pubblico dipendente, ma solo l’eliminazione di quest’atto può  consentire  la cessazione del trasferimento al privato delle utilità patrimoniali connesse.<br />
Le espressioni usate dal giudice amministrativo (annullamento di provvedimenti che comportano illegittimo esborso di denaro) sono in realtà formule ellittiche, che concentrano l’attenzione sulle conseguenze economiche dell’atto di autotutela e lasciano in ombra le altre conseguenze, potremmo dire quelle  principali, cioè la cancellazione delle modifiche che si erano determinate nella sfera giuridica del privato e in quella dell’amministrazione, e che costituivano il fine, per cui era stato esercitato il potere.<br />
Ma c’è di più. La circostanza che il provvedimento (illegittimo) abbia prima trasferito al privato determinate somme di denaro e il provvedimento di autotutela abbia interrotto questo trasferimento, non solo concentra  l’attenzione sulla cura del denaro pubblico, ma determina un trattamento giuridico dell’atto di autotutela, di cui  altrimenti questo non godrebbe. E il trattamento particolare consiste appunto nell’esonerare l’amministrazione dal comparare l’interesse del privato con l’interesse pubblico e dall’esternare i risultati di questa comparazione, in quanto – afferma la giurisprudenza – l’interesse pubblico (rectius la prevalenza dell’interesse pubblico) è in <i>re ipsa</i>. Avviene così che il denaro pubblico, che nell’esperienza comune non è fatto oggetto di particolare rispetto e attenzione, ritrova nelle sentenze dei giudici, e non solo amministrativi, quella sacralità, che da tempo ha perduto nella considerazione degli amministratori.<br />
Ma se può consentirsi all’amministrazione che essa rimedi al suo errore ricorrendo ai poteri di autotutela, non appare ragionevole che lo faccia senza prendere in considerazione gli interessi del destinatario di quell’atto. Anzi  prospettive di ulteriore protezione del privato si aprono, ove si  consideri che l’autotutela altro non è che il riflesso della tutela: quest’ultima è accordata dal giudice, la prima è messa in atto dall’amministrazione. Ma se alla tutela, che porta all’eliminazione dell’atto può accompagnarsi il risarcimento del danno, non sembra irragionevole ipotizzare che anche all’autotutela si accompagni una forma di risarcimento per i privati, che hanno fatto affidamento sulla stabilità dei provvedimenti emanati dall’amministrazione. Si tratta di un discorso che non può approfondirsi in questa sede, nella quale sarà, comunque, sufficiente avere osservato che l’organo che fa un cattivo uso delle norme relative a settori assai rilevanti, non può pretendere di eliminare gli atti che ne sono seguiti, senza dimostrare in motivazione di avere adeguatamente comparato l’interesse che intende curare con quello del destinatario dell’atto stesso.<br />
Sulla scorta di queste osservazioni vediamo se sia possibile una breve riconsiderazione della materia e la formulazione di conclusioni in parte diverse da quelle che emergono dalla giurisprudenza prima esaminata.</p>
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4.<i> 	Riconsiderazione della materia. Nuove prospettive in tema di motivazione e di valutazione dell’interesse del privato. I provvedimenti che hanno già prodotto l’illegittimo esborso di denaro a favore di privati.<br />
</i><br />
Abbiamo visto che i provvedimenti di annullamento di ufficio, che esaminiamo, non hanno come oggetto diretto l’annullamento dell’esborso di denaro, ma l’annullamento dell’atto che, incidendo favorevolmente sulla sfera giuridica del privato, ovvero sul suo status di pubblico dipendente, ha determinato altresì il trasferimento a suo favore di (ulteriori) utilità patrimoniali. Assai di frequente, come abbiamo visto, in varie decisioni ricorre l’affermazione per cui, tramite l’esercizio del potere di autotutela, si tende a bloccare l’ulteriore esborso illegittimo di denaro pubblico, in quanto l’atto, che ne è la causa,  dispone anche per l’avvenire.<br />
Quest’ultima osservazione ci permette il primo spunto critico e insieme ricostruttivo, per il quale appare utile porre la seguente domanda.<br />
Ma quale comportamento deve tenere l’amministrazione, allorché l’esborso illegittimo di denaro si è del tutto compiuto e non sussiste possibilità che si protragga ulteriormente (5)? E si badi che questa ipotesi può sussistere sia allorché l’esborso sia avvenuto in un’unica soluzione sia allorché si sia protratto nel tempo, ma non sia comunque più attuale.<br />
È agevole rendersi conto che in questo caso non sussiste l’interesse pubblico a impedire l’ulteriore cattivo utilizzo del denaro, giacché questo è stato di già trasferito al privato.<br />
Può l’amministrazione annullare il provvedimento, cui si è connessa la spendita, senza giustificare in motivazione la prevalenza dell’interesse pubblico sull’interesse del privato in ragione della protezione dell’affidamento e del tempo trascorso? Siamo propensi a ritenere che la risposta debba essere negativa e ciò per una pluralità di ragioni. <br />
La prima risiede nella circostanza che l’occasione del cattivo uso delle “utilità” pubbliche è stata determinata dall’amministrazione, che ha mal governato le norme che prevedono in quali casi sia possibile emanare quel determinato provvedimento (6).<br />
La seconda ragione dipende da un’equilibrata valutazione di quell’utilità patrimoniale,  costituita dal denaro. Come si è visto, la giurisprudenza è incline ad attribuire ad esso un particolare valore, ma, a ben vedere nell’ambito dei beni, o diremo meglio degli interessi, affidati alla cura della pubblica amministrazione, il denaro non appare meritevole della maggiore attenzione. Anche quando avvenga che se ne determini una perdita, l’ordinamento mette a disposizione mezzi adeguati per far fronte alla perdita stessa. Ma allorchè si produce una “perdita” in altri settori o a danno di altri “beni”, il rimedio non è facilmente a portata di mano. Si pensi al danno che la piaga dell’abusivismo edilizio produce al territorio e all’ambiente, al nocumento che viene al bene fondamentale della salute dal malgoverno delle norme, finalizzate a combattere le varie forme di inquinamento, all’insoddisfacente protezione del paesaggio, ecc.. In tutti questi casi il danno, prodotto all’interesse pubblico, è permanente, di certo grave eppure nessuno ha espressamente sostenuto che provvedimenti illegittimi adottati dalle amministrazioni in questi settori possano essere annullati con atti privi di motivazione (perché tale è la motivazione in <i>re ipsa</i>).<br />
Se questo è vero, appare ragionevole sostenere che il proposito di recupero del denaro pubblico non può giustificare l’elusione delle regole che, a protezione del privato, disciplinano e limitano l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio.<br />
La terza ed ultima osservazione si collega all’uso o, se vogliamo, all’impiego che il privato fa del denaro. Anche se l’affermazione non può avere una portata generale, il denaro è destinato a soddisfare bisogni della vita e, pertanto, viene usato man mano che il privato ne acquista la disponibilità e, in molti casi, viene speso ancora prima che esso sia effettivamente disponibile. Peraltro, non va dimenticato che l’oggetto prevalente del nostro esame è rappresentato dai casi in cui il privato è o è stato legato all’amministrazione da un rapporto di lavoro dipendente, così che appare verosimile che utilizzi il denaro, che riceve dall’amministrazione, per la soddisfazione delle necessità della vita (7). In termini strettamente giuridici possiamo dire che, nei casi considerati, il consolidamento della situazione è pressoché immediato.<br />
Posto questo collegamento e il tempo limitato durante il quale può ipotizzarsi che le somme ricevute rimangono nella disponibilità dell’interessato, non si giustifica una posizione eccessivamente rigorosa.<br />
Appare conclusivamente più saggio e conforme a regole di giustizia e di equilibrio, che l’autorità, cui non può impedirsi di valutare la possibilità di un recupero, si attenga alle normali regole che circoscrivono l’esercizio dei poteri di autotutela e, prima di adottare l’atto di annullamento d’ufficio, compari i vari interessi, che si intrecciano nel caso che va ad esaminare (8).<br />
5.<i> 	Segue; provvedimenti che proiettano nel futuro l’illegittimo esborso di denaro.<br />
</i><br />
Veniamo ora all’esame del caso in cui venga emanato un provvedimento amministrativo, che abbia come conseguenza l’esborso di una somma di denaro, che si proietti nel futuro. Come risulta dalle osservazioni che abbiamo fatto in precedenza, è questo il caso tipico per il quale la giurisprudenza ha formulato la regola, secondo cui l’atto di annullamento di ufficio di tale provvedimento non abbisogna di una particolare motivazione, dal momento che la motivazione è in <i>re ipsa</i> ovvero consiste nel proposito di impedire che si continui a spendere illegittimamente denaro pubblico (9).<br />
Questa soluzione non lascia pienamente soddisfatti per le ragioni che ci accingiamo ad esporre.<br />
Abbiamo già rilevato che il provvedimento, a cui si collega la spendita (illegittima) di denaro pubblico, non è un provvedimento finalizzato esclusivamente all’erogazione a favore di qualcuno di un beneficio economico, ma è un provvedimento con il quale l’amministrazione fa fronte ad un determinato bisogno, così come la legge le consente di fare, con la particolarità che la soddisfazione di quella determinata esigenza comporta anche un impegno di spesa, che si proietta nell’avvenire.<br />
Il provvedimento, per il quale la giurisprudenza ha formulato la regola tante volte enunciata è, quindi, un atto che non differisce da altri atti amministrativi e, come questi, si rivolge alla cura di interessi pubblici.<br />
Si pensi al caso in cui l’amministrazione assuma in ruolo un determinato dipendente, ritenendo che questi possegga i requisiti per l’assunzione definitiva. Nel far ciò dovrà contemporaneamente deliberare l’impegno di spesa per il pagamento dello stipendio. Non  può, però, affermarsi che ci si trova di fronte ad un provvedimento finalizzato a disporre una spesa, in quanto la finalità dell’atto è quella di assicurare all’amministrazione l’attività lavorativa di quel determinato soggetto per la migliore soddisfazione degli interessi pubblici affidati alla sua cura. La spesa, che ne deriva, è solo una conseguenza del provvedimento e non è certo l’obiettivo perseguito dall’autorità.<br />
Se le osservazioni che precedono sono esatte, bisogna dire che la regola fissata dalla giurisprudenza in tema di annullamento d’ufficio degli atti qui considerati, si spiega – come già si è osservato prima &#8211; per via della valutazione sbilanciata di un aspetto dell’atto illegittimo, quello cioè di comportare anche l’erogazione di denaro pubblico. Il proposito di impedire la continuazione della spendita sopravanza ogni altra valutazione, così che lascia del tutto in ombra l’esame della soddisfazione, che, comunque, riceve l’interesse pubblico dall’applicazione di quel provvedimento ancorché illegittimo (10). Insomma possiamo dire che se gli atti che consideriamo non comportassero, per ipotesi, l’impegno di denaro pubblico, ancorché ritenuti illegittimi, non potrebbero essere annullati d’ufficio, se non a condizione che l’amministrazione motivi in ordine all’esistenza attuale di uno o più interessi pubblici che richiedono l’eliminazione dell’atto ritenuto illegittimo.<br />
In questa prospettiva appare eccessiva ed ingiustificata la regola di consentire all’autorità di annullare, senza motivazione, in quanto, se da un lato si consegue indubbiamente la cessazione dell’erogazione  illegittima del denaro, dall’altro si può perdere il beneficio della adeguata soddisfazione dell’interesse pubblico, che – come è noto – può essere assicurata anche da un atto non del tutto conforme alla legge (11). A ciò aggiungasi che si  violano le regole della protezione dell’affidamento del privato e del rispetto delle situazioni, che eventualmente si siano consolidate per via del decorso del tempo.<br />
Ritornando all’esempio che avevamo fatto più sopra, può bene accadere che il procedimento, tramite cui l’amministrazione ha immesso stabilmente in ruolo un determinato soggetto, sia viziato, ma ciò non significa automaticamente che il soggetto nominato assolva male ai suoi compiti, nuocendo così agli interessi dell’amministrazione, essendo possibile al contrario che, malgrado l’invalidità del procedimento di assunzione, il dipendente si dimostri adeguato ai compiti da svolgere. Del resto in giurisprudenza si rinvengono esplicite affermazioni secondo le quali non esiste piena corrispondenza tra illegittimità del provvedimento e cattiva cura dell’interesse pubblico. Anzi, a seguito del decorso del tempo, l’assetto degli interessi disposto dall’amministrazione con l’atto, poi rivelatosi illegittimo può apparire adeguato, considerato che con il passare dei giorni l’originaria illegittimità tende a attenuarsi e a degradare in situazioni  nel loro complesso non incompatibili con l’assetto legittimo dell’organizzazione pubblica ovvero con le esigenze del pubblico interesse (12). Nel caso considerato, la qualità del lavoro svolto dal dipendente, dimostrata nel corso del tempo, potrebbe ben far ritenere che l’organizzazione creatasi con l’atto illegittimo è in grado di soddisfare l’interesse pubblico.<br />
In questo contesto non si comprende per quale ragione la circostanza, che l’interesse pubblico venga soddisfatto dall’applicazione del provvedimento di assunzione, ancorché illegittimo, debba essere del tutto trascurata, laddove non lo sarebbe affatto se un provvedimento analogo non comportasse l’impiego di denaro pubblico.<br />
La tesi che, sulla scorta delle considerazioni esposte, ci sembra più corretta è quella secondo cui la valutazione di ciò che richiede l’interesse pubblico vada sempre compiuta dall’amministrazione, unitamente alla valutazione degli interessi del privato, che – non bisogna dimenticarlo – è estraneo alle valutazioni compiute dall’amministrazione in sede di applicazione della legge, e che ha ragione di affidarsi a queste valutazioni (13). <br />
La regola della motivazione in <i>re ipsa</i> va, quindi, valutata sfavorevolmente, in quanto si regge sulla considerazione di un aspetto accessorio (ancorché importante) del provvedimento che si sottopone ai poteri di autotutela, quello cioè dell’erogazione del denaro pubblico, e ne trascura l’elemento più importante, e cioè il modo come questo assicura la soddisfazione dell’interesse pubblico, a cui per legge è destinato.<br />
Con ciò non intendiamo dire che l’aspetto relativo all’impiego delle risorse economiche debba considerarsi irrilevante e su di esso non possa portarsi l’attenzione dell’amministrazione.<br />
Al contrario non va escluso che l’amministrazione valuti l’opportunità d’interrompere l’erogazione dei benefici economici illegittimi, ma questa valutazione non può essere assorbente rispetto a tutte le altre, ma deve rappresentare un momento del processo logico che porta all’apprezzamento  complessivo degli interessi che saranno coinvolti dall’atto di annullamento (14).</p>
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6.<i> 	Gli atti regolativi del rapporto di lavoro contrattualizzato: dal provvedimento al contratto. Conseguenze.<br />
</i><br />
Prima di concludere il nostro lavoro, riteniamo utile chiederci come si pongano le questioni che abbiamo esaminato nell’ambito dei rapporti di lavoro c.d. contrattualizzato. A riguardo  è necessaria una breve premessa.<br />
È ben noto che con il D. Lgs.vo n. 29 del 3/2/1993 è stata disposta la privatizzazione del pubblico impiego, in attuazione dell’art. 2 della legge di delega n. 421 del 23/1/92. L’art. 2, 2° comma del citato decreto legislativo stabilisce che <i>“i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa”</i>, mentre il successivo 3° comma dispone che<i> “i rapporti individuali di lavoro e d’impiego sono regolati contrattualmente”. </i>L’art. 36, 1° comma dello stesso decreto n. 29, come integrato dall’art. 22 del  D.Lgs.vo n. 80/1998, dispone che <i>“l’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro”</i> o tramite procedure selettive o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento.<br />
Il principio, delineato dalla normativa richiamata, della contrattualità del rapporto di lavoro e d’impiego con la pubblica amministrazione si salda con l’ulteriore principio di cui all’art. 4, 2° comma dello steso decreto n. 29, come sostituito dall’art. 4 del già citato D.Lgs.vo n. 80/1998, che espressamente sancisce che le determinazioni necessarie per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.<br />
Non pare che possano sussistere dubbi che, dopo l’emanazione delle norme sopra richiamate, gli atti tipici, di natura provvedimentale, che davano vita al rapporto di pubblico impiego e ne accompagnavano le vicende, sino talvolta a determinarne l’estinzione, sono stati sostituiti da atti di natura negoziale: al posto del provvedimento amministrativo di nomina, vi è una proposta contrattuale di assunzione al lavoro che, incontrandosi con l’accettazione del soggetto interessato (e selezionato con le apposite procedure) dà luogo al contratto individuale di lavoro, dal quale scaturiscono posizioni soggettive, che si possono riassumere in quelle di debito e credito.<br />
Ma anche i tradizionali poteri  dell’autorità di <i>“gestire”</i> il rapporto di lavoro sono cambiati e sono stati trasformati, per espressa volontà legislativa, in atti di gestione di natura privatistica, ovvero in atti tipici del datore di lavoro privato. Al posto dei consueti atti amministrativi autoritativi, troviamo comuni atti di diritto privato, con i quali l’amministrazione gestisce il rapporto di lavoro, per i quali non hanno più nessuna rilevanza i tradizionali vizi di legittimità. Gli atti di gestione in parola possono essere affetti dai diversi vizi di nullità e di annullabilità disciplinati dal codice civile.<br />
Tanto premesso, possiamo chiederci quale possa essere la reazione della pubblica amministrazione, datore di lavoro, allorché si ripresentino i casi prima esaminati, ma con riferimento a situazioni nelle quali – come abbiamo visto &#8211; il rapporto di lavoro viene (o veniva) gestito mediante provvedimenti amministrativi. Cosa potrà fare l’amministrazione, allorché constati di avere corrisposto al dipendente delle somme che non gli spettano, in conseguenza di un inquadramento, realizzato nelle forme del diritto privato, al quale il medesimo non ha titolo? E, parimenti, cosa potrà fare per impedire che l’esborso del pubblico denaro continui anche in futuro, perdurando il rapporto contrattuale che pone il dipendente in quella più vantaggiosa situazione, alla quale, però, non ha diritto?<br />
Il problema, che a prima vista potrebbe sembrare complesso, si rivela piuttosto semplice se affrontato con una prospettiva diversa da quella che sino ad ora ha avuto riguardo agli atti di autotutela, che presuppongono la precedente adozione di provvedimenti amministrativi.<br />
Se nell’ambito del rapporto contrattualizzato intervengono sin dall’origine atti di gestione, ormai privi dell’attributo dell’autorità  e dei quali non può predicarsi nessuno dei vizi tradizionali d’invalidità, ovvero l’incompetenza, la violazione di legge e l’eccesso di potere, è consequenziale ritenere che nei loro riguardi l’amministrazione non potrà esercitare nessun potere di autotutela, non potrà cioè annullarli con un atto unilaterale, qual è il tradizionale provvedimento di annullamento d’ufficio; e non potrà, quindi, con un atto unilaterale né rimuovere il dipendente dalla situazione acquisita al fine d’impedire la continuazione dell’esborso del denaro pubblico, né, tanto meno, rimediare per il passato mediante un provvedimento unilaterale retroattivo. Insomma, l’amministrazione, se ritiene che nell’ambito del rapporto di lavoro contrattualizzato siano intervenuti atti invalidi, dovrà richiedere al giudice ordinario che li annulli o li dichiari nulli ed inefficaci, giudicandoli secondo i vizi di annullabilità e di nullità previsti dal codice civile  o, se le è consentito, fare uso dei poteri privatistici di revoca, risoluzione o recesso, previsti dai contratti collettivi di lavoro, da leggi speciali sul lavoro subordinato e dal codice civile (15).<br />
Conclusivamente sembra ragionevole affermare che nell’ambito del rapporto di lavoro contrattualizzato non si pongono gli stessi problemi, che costituiscono l’oggetto delle nostre riflessioni, in quanto l’amministrazione, agisce con gli stessi poteri del datore di lavoro privato e manca del potere di intervenire nel rapporto con atti di autotutela.</p>
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<i>Abstract<br />
</i><br />
L’autore mette a confronto le regole, che governano i poteri di autotutela della pubblica amministrazione nel caso di provvedimenti amministrativi che possiamo definire ordinari, con le regole che governano l’esercizio del medesimo potere, quando esso si rivolge a provvedimenti amministrativi che comportano l’erogazione di denaro pubblico. In questo secondo caso la giurisprudenza è incline a ritenere che il potere di autotutela possa esercitarsi senza che sia necessario individuare l’interesse pubblico, che giustifica l’eliminazione del provvedimento ritenuto illegittimo. L’autore, ponendosi in posizione critica nei confronti degli orientamenti della giurisprudenza e analizzando la qualità dei rapporti che sono coinvolti dai provvedimenti di autotutela, approda a conclusioni diverse, che possono così sintetizzarsi: le normali regole alla stregua delle quali può procedersi all’annullamento d’ufficio di provvedimenti amministrativi vanno rispettate pur nel caso in cui si pensi di annullare atti amministrativi illegittimi, che hanno comportato o comportano la spendita di denaro pubblico. E ciò perché le esigenze di tutela dell’affidamento del cittadino e di protezione dell’assetto dei suoi interessi  sussistono in ogni caso.</p>
<p>________________________________________<br />
(*)	Il presente lavoro è destinato agli studi in onore di Franco Leonardi.<br />
(1)	Per la giurisprudenza meno recente, citiamo a caso Cons. Stato, sez. VI, 11/12/1981, n. 744, in <i>Foro amm</i>., 1991, I, 1503. <br />
Di recente v. Cons. Stato, sez. V, 24/9/03, n. 5444 in <i>Amm. it, </i>2003, 1713: “<i>L’annullamento d’ufficio dei provvedimenti che comportano un illegittimo esborso di pubblico denaro non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico, dal momento che quest’ultimo si considera in re ipsa</i>”.<br />
Non diversamente TAR Lazio, sez. III ter, 5/12/2003, n. 11966, in <I>TAR</I>, 2003, 1, 3617, dove viene ribadito il potere della P.A. di annullare d’ufficio un provvedimento illegittimo senza dare una diffusa motivazione quando le conseguenze di tale provvedimento perdurano nel tempo e lo stesso implichi l’esborso di denaro pubblico anche se sia trascorso un notevole lasso di tempo dalla sua emanazione. Ancora Cons. Stato, sez. V, 3/3/2003, n. 1173, in <i>Foro amm.-Cons. Stato</i> 2003, 956; sez. VI, 4/4/2003, n. 1748, <i>ivi</i>, 1350; Cons. Stato, sez. V, 20/5/2003, n. 2739, <i>ivi </i>2003, 1626. E ancora, sez. V, 16/1/2002, n. 213; sez. IV, 3/5/2000, n. 2608; sez. VI, 3/12/1998, n. 1657; sez. VI, 23/9/97, n. 1368; TAR Calabria, sezione di Reggio Calabria, 25/2/2000, n. 159; TAR Calabria, 25/7/1999, n. 705; TAR Veneto, 28/11/1998, n. 2334; TAR Calabria, 11/9/1996, n. 703. Va sottolineata la motivazione della decisione CGA 2/5/2000, n. 205, dove la non sussistenza dell’obbligo della motivazione viene giustificata per il fatto che l’esercizio del potere di autotutela tende alla soddisfazione di un interesse pubblico di natura indisponibile.<br />
Del pari lo stesso CGA, 30/11/2000, n. 456, afferma che di fronte agli atti in parola <i>“sussiste un evidente interesse pubblico all’eliminazione di atti, che sono fonte di disordine amministrativo e finanziario ed inefficienza e sono contrari ai principi di buona amministrazione, di cui all’art. 97 Cost.”</i>.<br />
(2)	Ciò se si esclude la previsione di un termine <i>“ragionevole”</i> entro cui può esercitarsi il potere di annullamento d’ufficio. In precedenza, infatti, si rinvenivano decisioni alla stregua delle quali il potere di annullamento d’ufficio poteva esercitarsi in qualunque momento successivo all’emanazione dell’atto da annullare senza limiti. V. Cons. Stato, sez. IV, 10/6/2004, n. 379. Quanto, invece, all’esistenza in capo all’amministrazione del potere di annullamento d’ufficio, da tantissimo tempo non esistono dubbi. Ci piace ricordare qualche decisione risalente: <i>“È insito nei poteri della P.A. quello di annullare o di emendare d’ufficio i propri atti viziati o erronei, senza che a ciò debba essere legittimata da apposita previsione normativa”</i>, Cons. Stato, sez. IV, 27 aprile 1982, n. 253, in <i>Foro amm.</i> 1982, I, 451.<br />
(3)	Per questi orientamenti cfr. Cons. Stato, sez. V, 21/11/2003, n. 7524; sez. VI, 9/9/2003, n. 5044. Con specifico riferimento alla necessità di valutare il tempo trascorso dall’emanazione del provvedimento che comporta la spendita v. Cons. Stato, sez. VI, 12/8/2002, n. 4159.<br />
Tra le tante meno recenti v. TAR Abruzzo, 27/4/1977, n. 268, in <I>TAR</I>, 1997, I, 2358.<br />
(4)	Per vari casi cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18/10/2002, n. 5680; sez. VI, 21/2/1997, n. 303; TAR Abruzzo, 15/1/1999, n. 23. In particolare CGA, 4/10/2001, n. 524, di cui riportiamo la massima: <i>“In tema di annullamento d’ufficio, se da un lato l’amministrazione deve ponderare l’interesse privato in comparazione con quello pubblico, non identificabile con l’interesse al ripristino della legalità, quando dall’annullamento dell’atto consegua un danno per il privato che aveva fatto affidamento sulla legittimità dell’azione amministrativa, dall’altro, tuttavia, tale ponderazione non occorre quando dall’annullamento di atti di inquadramento derivi il venir meno di vantaggi che, contrastando con le finalità dell’ordinamento, debbono per ciò stesso essere rimossi; pertanto, è illegittimo l’annullamento d’ufficio di atti di inquadramento illegittimi, soprattutto quando si riferiscono a posizioni lavorative ad elevata professionalità (anche con conseguente notevole esborso di danaro pubblico), in quanto in tali casi è assolutamente prevalente l’interesse pubblico alla copertura di detti posti nei modi previsti dall’ordinamento”</i>.<br />
Va detto tuttavia che anche in settori diversi del pubblico impiego si registrano prese di posizione della giurisprudenza del tutto simili. Si veda, con riferimento ai contratti della P.A. di appalto di opere pubbliche, quanto affermato in motivazione da TAR Lazio, sez. III ter, 5/12/2003, n. 11966, in <I>TAR </I>2003, 1, 3617: “<i>Parimenti pacifico è il principio secondo cui, in materia d’autotutela amministrativa, non è necessaria una diffusa motivazione sulla sussistenza dell’interesse pubblico concreto e attuale a disporre l’annullamento, né rileva il lungo tempo trascorso eventualmente dalla emanazione dell’atto illegittimo, quando questo abbia conseguenze permanenti o perduranti ed implichi l’esborso di pubblico denaro, come accade in caso di un appalto affidato in base a regole illegittime (cfr., per tutti, Csi 20/7/1999, n. 365, in Cons. Stato 1999, 1, 1259)”</i>.<br />
(5)	Ricordiamo che già la giurisprudenza meno recente distingueva il caso in cui l’amministrazione si trova di fronte ad atti amministrativi che comportano pagamenti continuativi dal caso in cui si trovi in presenza di atti che hanno  comportato la pregressa corresponsione di un versamento effettuato in un’unica soluzione. Nel primo caso – a giudizio del giudice – l’interesse all’annullamento d’ufficio si atteggia in maniera ben diversa che nel secondo e si concreta nell’esigenza di evitare il permanere di un irregolare impegno contabile e di impedire l’erogazione protratta nel futuro di somme non dovute. In questi termini TAR Marche, 14/3/1977, n. 63, in <I>TAR</I> 1973, I, 1789.<br />
Per qualche esempio, tratto sempre da decisioni meno recenti, v. TAR Abruzzo, 27/4/77, n. 269, in <I>TAR</I>, 1977, I, 2359. La decisione riguarda un caso in cui al dipendente era stata attribuita illegittimamente una qualifica superiore fittizia, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza.<br />
(6)	Si è osservato già in passato che, se da un lato la P.A. ha il potere-dovere di ripetere le somme corrisposte per errore – e quindi con provvedimenti illegittimi – essa incorre in eccesso di potere quando effettua la ripetizione senza tenere conto della buonafede del soggetto che ha percepito le somme e della circostanza di avere ingenerato in quest’ultimo la convinzione di avere diritto a dette somme. V. ancora TAR Marche, 14/3/1977, n. 63, già cit.<br />
Del resto nelle vicende di percezione da parte del privato di somme conseguenti all’emanazione di provvedimenti illegittimi, il ruolo della buonafede o della malafede del percettore è spesso considerato assai rilevante dalla giurisprudenza. Ad es. Cons. Stato, sez. V, 31/12/2003, n. 9263, afferma tra l’altro che ove l’illegittimità del provvedimento sia stata provocata dalla malafede del soggetto che ne beneficia, non si può determinare in capo al destinatario dell’atto alcun consolidamento e l’atto stesso può essere annullato senza obbligo di idonea motivazione. <br />
(7)	La tesi che sosteniamo nel testo ci pare che possa trovare conforto in quella giurisprudenza che, nei casi in cui l’amministrazione intenda far uso dei poteri di autotutela, impone di valutare in concreto il bene della vita, sul quale l’annullamento dell’atto viene a incidere. Si legga quanto ha affermato Cons. Stato, VI, 9/9/2003, n. 5050, in <i>Foro amm.-Cons. Stato </i>2003, 2618: “<i>In tema di esercizio del potere di autotutela, l’idoneità dell’atto amministrativo di ingenerare legittimo affidamento sul bene della vita che il provvedimento medesimo ha conferito nella sfera giuridica dell’amministrato non può  essere valutato in astratto, ma deve essere considerato in concreto, in stretta correlazione con la natura del beneficio e della tutela accordata dall’ordinamento alla categoria di interessi sulla quale il provvedimento in questione viene ad incidere</i>”.<br />
Nei casi sopra ipotizzati il provvedimento sia pure illegittimo ha conferito nella sfera giuridica del privato un bene della vita fondamentale, quale è il denaro acquisito tramite une prestazione lavorativa. Questo bene, come abbiamo di già osservato, è finalizzato e di fatto viene impiegato per la soddisfazione di esigenze fondamentali  della vita; se l’amministrazione, alla stregua della giurisprudenza sopra citata, deve fare valutazioni in concreto, valutazioni cioè che tengano conto dell’affidamento e dei beni che vengono incisi, bisogna concludere che deve agire con il massimo della prudenza, apparendo chiara l’essenzialità del bene che viene leso dall’esercizio del potere di autotutela.<br />
(8)	Qualche riferimento in giurisprudenza, Cons. Stato, sez. V, 18/10/1996, n. 1253, dopo avere affermato che l’interesse pubblico concreto all’annullamento d’ufficio di provvedimenti illegittimi, che producono esborsi di denaro pubblico, è in <i>re ipsa</i>, soggiunge che non va trascurato il principio generale della tutela dell’affidamento; per cui <i>“una motivazione più approfondita sia necessaria  allorché il lungo tempo trascorso abbia creato una consolidata posizione di vantaggio in favore del dipendente, dovendo in tal caso compararsi il sacrificio di tale posizione acquisita con il concreto interesse pubblico alla rimozione dell’atto illegittimo”</i>.<br />
(9)	Si veda Cons. Stato, sez. VI, 9/9/2003, n. 5044, in <i>Foro amm.-Cons. Stato</i> 2003, 2618; sez. V, 21/11/2003, n. 7524. Molto esplicito il TAR Campania, sez. di Salerno, sez. II, 5/5/2003, n. 340, dove si legge: <i>“L’esercizio del potere di autotutela su atti che comportano oneri economici non obbliga l’amministrazione all’esplicitazione specifica dell’interesse pubblico, che è in sé, né della comparazione di tale interesse con quello privato, essendo il primo preminente rispetto al secondo”.</i><br />
(10)	Insistiamo, quindi, nel mettere in rilievo che se gli atti, che consideriamo nel testo, non comportassero, per ipotesi, l’impegno e la spendita di denaro pubblico, ancorché ritenuti illegittimi, non potrebbero essere annullati d’ufficio se non nel rispetto delle regole normali, a condizione, cioè, che l’amministrazione motivi in ordine all’esistenza attuale di uno o più interessi pubblici e compari questi interessi con quelli del privato.<br />
(11)	La tesi che gli atti illegittimi possono, tuttavia, curare in maniera adeguata gli interessi pubblici è, da tempo, largamente condivisa. V., ad esempio, Cons. Stato, sez. V, 14/4/1997, n. 346, ove si fa riferimento all’eventualità che, con il decorso del tempo, sopravvengano circostanze, che possono far ritenere più conveniente per l’interesse pubblico il mantenimento della consolidata situazione di fatto. A ciò aggiungasi che la recente riforma della L. 241/90 tramite la L. 11/2/2005 n. 15, ha, per così dire, declassato alcune forme di illegittimità, così che è stato sancito per legge che alcune forme di illegittimità, per quanto accertate, non sono idonee a portare all’annullamento del provvedimento, considerato che, comunque, soddisfa l’interesse pubblico e che, ove vi fosse stato il rispetto totale della legge, il suo contenuto non sarebbe cambiato.<br />
(12)	In questi termini Cons. Stato, sez. V, 1/10/2002, n. 5133, in <i> Ragiusan </i>2003, fasc. 227, 42.<br />
(13)	Si veda l’esplicita ed energica affermazione del CGA, 20/4/1998, n. 242: <i>“Un provvedimento gravemente  lesivo, quale l’annullamento d’ufficio dell’atto di nomina a pubblico impiego, richiede la valutazione e comparazione degli interessi coinvolti qualora l’atto viziato abbia ingenerato affidamenti ed aspettative”</i>. Consapevole della gravità degli effetti, che producono gli atti di annullamento d’ufficio dell’inquadramento di pubblici dipendenti come pure degli atti di promozione, la giurisprudenza è incline a ritenere che, in questi casi, sussiste l’obbligo della previa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo. Cfr. Cons. Stato, sez. I, 14/6/2000, n. 544/00; TAR Toscana, sez. II, 29/1/2001, n. 132.<br />
(14)	Talvolta si rinviene in giurisprudenza qualche apertura in questo senso. Si veda, ad esempio, il caso deciso da Cons. Stato, VI, 12/8/2002, n. 4159. Era avvenuto che un soggetto era stato nominato in prova nel ruolo del personale della 2^ qualifica funzionale dell’amministrazione centrale e periferica del Ministero della Pubblica Istruzione, con il profilo professionale di addetto alle attrezzature e pulizie. Successivamente lo stesso Ministero, dopo sei mesi aveva disposto l’annullamento  del precedente provvedimento di nomina “considerato che a seguito dell’esame della documentazione di rito … gli organi di controllo hanno eccepito la mancanza del possesso del requisito dell’assolvimento dell’obbligo scolastico”. L’interessato aveva proposto ricorso al giudice amministrativo. Ma tanto in primo grado quanto in appello, il Giudice aveva respinto il ricorso, con il quale si eccepiva la mancanza da parte della pubblica amministrazione dell’accertamento dell’interesse  pubblico all’annullamento medesimo osservando che non è necessario tale motivato ed esplicito accertamento dell’interesse pubblico all’annullamento medesimo “allorché le conseguenze dell’atto illegittimo consistano in un’attuale e futuro esborso di somme senza titolo con danno per l’amministrazione”. Tuttavia il Giudice si è fatto carico di un’altra eccezione e cioè di quella secondo cui, nei casi di annullamento di ufficio di atti favorevoli al privato, è necessario prendere in considerazione l’affidamento del privato e quindi la considerazione della sua situazione soggettiva.<br />
Ma, nel caso sottoposto al suo esame – ha osservato il Consiglio di Stato – “l’annullamento è sopravvenuto a distanza di qualche mese dal provvedimento di nomina” sicché non può ritenersi che sia maturata una situazione di affidamento del privato, situazione che matura solo in conseguenza di un considerevole decorso del tempo.<br />
Ciò conferma quanto si sostiene nel testo, che, nei casi in cui siano maturate le condizioni per valutare, prima di procedere all’annullamento d’ufficio, gli interessi del privato comparandoli con quelli dell’amministrazione, questa comparazione deve effettuarsi anche se si procede all’annullamento d’ufficio di atti che comportano esborso di denaro pubblico e di essa deve fornirsi prova tramite la motivazione.<br />
(15)	Si legga quanto chiaramente ha affermato il Giudice del lavoro di Enna, nella motivazione della sentenza 11/2/2005 n. 37: <i>“come già esattamente  affermato dalla sopra richiamata sentenza n. 977/1997 del TAR Lazio-Latina (che ha dichiarato illegittima la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con un docente, disposta dal Provveditore agli studi in via di autotutela), “il potere di autotutela… non può più trovare spazio presupponendo un’ottica provvedimentale incompatibile con il più nuovo modello di rapporto di lavoro delineato dal D.Lgs.vo 3 febbraio 1993 n. 29…”, per cui deve necessariamente ritenersi, in assoluta coerenza col nuovo sistema, che non sia più configurabile ed ammissibile in tale materia l’emanazione, da parte della P.A. datrice di lavoro, di alcun provvedimento di ritiro (annullamento d’ufficio, revoca d’ufficio, rimozione od abrogazione, ecc.)di precedenti atti, ormai privatistici, di gestione del rapporto di lavoro dei propri dipendenti (cfr., nello stesso senso, da ultimo Tribunale di Roma 4/3/2002), salvi restando soltanto, ed ovviamente, l’esercizio da parte della P.A. dei poteri privatistici di revoca, risoluzione e recesso previsti dal codice civile, dalle leggi speciali sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, e dai contratti collettivi di lavoro, e, quale ultimo rimedio nelle ipotesi di invalidità e/o inefficacia (originaria o sopravvenuta) di atti negoziali costitutivi, modificativi od estintivi di tali rapporti, l’esercizio delle relative azioni giurisdizionali di nullità e/o di annullamento e/o di risoluzione dei predetti atti.</i><br />
<i>Conseguentemente, gli eventuali provvedimenti di ritiro emanati dalla P.A., datrice di lavoro, nell’asserito esercizio di un potere di autotutela non più esistente in tale maniera, debbono considerarsi radicalmente nulli per carenza di potere, né più né meno di come lo sarebbero eventuali atti unilaterali di “ritiro” posti in essere da qualunque soggetto privato  al di fuori dei casi espressamente consentiti dal codice civile e dalle altre norme di diritto  privato (cfr. anche Tribunale di Genova, 19/8/1999, in Giust. Civ. 2000, I, 2427; Lav. nelle P.A,. 2000, 132; nello stesso senso, cfr. fra altre, Tribunale di Modena, sez. lavoro, ord. 9/11/1999)”.</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lautotutela-a-presidio-del-denaro-pubblico-consigli-per-un-uso-ragionevole/">L’autotutela a presidio del denaro pubblico. Consigli per un uso ragionevole</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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