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	<title>n. 6 - 2019 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Les réformes administratives en italie au cours des vingt-cinq ans</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/les-reformes-administratives-en-italie-au-cours-des-vingt-cinq-ans/">Les réformes administratives en italie au cours des vingt-cinq ans</a></p>
<p>1.[1] Ces dernières années, l&#8217;administration publique italienne a connu une phase de transformation rapide et intense. C&#8217;étaient des interventions de réorganisation attendues depuis longtemps, car bon nombre des initiatives promues auparavant n&#8217;avaient pas été pleinement réalisées. Il n&#8217;est pas facile de faire le point sur les récentes réformes administratives, parce</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/les-reformes-administratives-en-italie-au-cours-des-vingt-cinq-ans/">Les réformes administratives en italie au cours des vingt-cinq ans</a></p>
<p> 1.<a href="#_ftn1" title="">[1]</a> Ces dernières années, l&#8217;administration publique italienne a connu une phase de transformation rapide et intense. C&#8217;étaient des interventions de réorganisation attendues depuis longtemps, car bon nombre des initiatives promues auparavant n&#8217;avaient pas été pleinement réalisées.<br /> Il n&#8217;est pas facile de faire le point sur les récentes réformes administratives, parce que de nombreux processus de transformation sont en cours. Tout d&#8217;abord, nous allons essayer ci-dessous d&#8217;identifier les principales tendances, puis de mettre en évidence, de manière concise, les principes et les caractères distinctifs.<br />  <br /> 2. Les interventions de réforme menées depuis les années &#8217;90 du siècle dernier ont essentiellement porté sur neuf points.<br /> Le premier concerne le cadre réglementaire de l&#8217;administration publique, qui a changé à trois égards.<br /> Premièrement, il y a eu une large délégation d&#8217;activités administratives. Un pouvoir réglementaire efficace en matière d&#8217;organisation et de contrôle a été attribué au gouvernement et aux ministres. De cette manière, le champ d&#8217;intervention de la loi et des actes équivalents a été réduit et, parallèlement, le champ d&#8217;action du pouvoir réglementaire de l&#8217;exécutif a été élargi. À la suite, nous avons essayé de permettre un ajustement meilleur et plus efficace de la réalité administrative aux besoins qui apparaissent de temps à autre.<br /> Deuxièmement, des lois de nature générale ont été adoptées, surtout dans les domaines de la procédure administrative, des autorités locales, des contrôles et de la fonction publique. Ce sont des lois qui constituent la base de référence d&#8217;autres lois en ce sens qu&#8217;elles définissent des concepts généraux développés dans des normes successives: par exemple, elles établissent ce que l&#8217;on entend par administration publique.<br /> Enfin, les autorités autonomes, telles que les autorités locales et les universités, ont été pleinement autorisées par la loi. Non pas que, dans le passé, ces organes n&#8217;aient pas le pouvoir de se doter d&#8217;un statut approprié pour discipliner leur organisation et, en partie, leur propre activité: seulement, en substance, ce pouvoir était limité car il consistait en la répétition de règles contenues dans une loi.<br /> En définitive, par rapport à ce premier point, il y a un changement radical, puisqu&#8217;aujourd&#8217;hui la discipline de l&#8217;administration publique est composée d&#8217;actes d&#8217;autonomie et de lois générales: donc, elle n&#8217;est plus exclusivement normative.<br /> Le deuxième point concerne les relations entre la politique et l&#8217;administration, qui ont changé en particulier en ce qui concerne deux aspects.<br /> Premièrement, des autorités indépendantes du gouvernement se sont développées dans des secteurs particuliers qui concernent les droits des citoyens «sensibles», tels que ceux de la concurrence, du traitement des données à caractère personnel, de la radio et de la télévision. Ces autorités se sont vues attribuer une position particulière de tiers et de neutralité vis-à-vis du corps politique, de manière à le rendre imperméable à toute ingérence de ce dernier. De plus, il convient de souligner que, récemment, des tentatives ont été faites pour réduire le nombre et la portée des interventions des autorités indépendantes existantes, contrairement à la tendance à la diffusion du modèle enregistré au niveau européen.<br /> En outre, le principe fondamental de la séparation entre direction et contrôle, d&#8217;une part, et gestion, d&#8217;autre part, a été formellement sanctionné: des trois phases qui caractérisent chaque activité administrative &#8211; direction, gestion et contrôle &#8211; les première et troisième ont été attribuées au corps politique, le second au corps administratif, qui était ainsi à l&#8217;abri du conditionnement et de l&#8217;ingérence. En réalité, cependant, les instances politiques n&#8217;ont pas suffisamment exercé l&#8217;activité de direction et de contrôle et, de l&#8217;autre, ont maintenu la tendance à l&#8217;ingérence dans celle de la direction.<br /> Le troisième point concerne les fonctions publiques.<br /> Récemment, suite à l&#8217;intégration européenne croissante et à la réforme constitutionnelle des régions et des pouvoirs locaux, la répartition des fonctions entre les niveaux d&#8217;administration a été modifiée.<br /> D&#8217;une part, les fonctions de l&#8217;État ont été transférées au niveau européen. De plus en plus fréquemment, il existe des règlements et des directives de l&#8217;Union européenne qui contiennent des disciplines relatives à des fonctions administratives individuelles, à condition que les administrations nationales agissent &quot;dans le cadre d&#8217;une fonction européenne&quot;. On réalise donc une répartition des fonctions administratives entre l&#8217;Union européenne et les États membres, ce qui détermine la nécessité d&#8217;adapter la réalité administrative interne à la réalité supranationale et de trouver des solutions structurelles permettant de contribuer à la formation de décisions européennes.<br /> D&#8217;autre part, un large transfert des fonctions de l&#8217;État aux régions et aux autorités locales était envisagé, en particulier après l&#8217;amendement de la Constitution concernant les fonctions législatives entre l&#8217;État et les régions, en identifiant les questions relevant de la compétence du gouvernement. Les premiers sont limités en nombre et l&#8217;attribution, de manière résiduelle, de tous les autres à ces derniers.<br /> En outre, dans le nouveau système, les fonctions administratives ne sont plus réparties conformément aux pouvoirs législatifs: elles sont en fait attribuées aux municipalités, par le biais d&#8217;une disposition générale qui est corrigée et assouplie par l&#8217;identification des conditions de dérogation.<br /> En conclusion, nous assistons à une fuite des niveaux de gouvernement vers le haut (l&#8217;Union européenne) et vers le bas (les pouvoirs locaux): par conséquent, sont redistribués les fonctions publiques et les pouvoirs de discipline qui en découlent.<br /> Le quatrième point concerne l&#8217;organisation publique.<br /> Cela a subi des changements substantiels. En raison du phénomène signalé au point précédent, il était nécessaire de prévoir la délimitation de la zone subjectivement publique. En ces termes, la réforme du système ministériel a été menée à bien, par la réduction des appareils, par l&#8217;institution dans une perspective polycentrique des agences opérant au niveau national et par le transfert de certains bureaux périphériques de l&#8217;administration publique, par la réduction du nombre d&#8217;organismes publics, par la suppression ou la privatisation, par l&#8217;utilisation de modèles organisationnels propres au droit privé comme dans le cas de personnes privées qui fonctionnent selon l&#8217;administration.<br /> L&#8217;ensemble des interventions législatives concernant l&#8217;organisation publique présente des points obscurs. En fait, des mesures législatives partiellement contradictoires ont été adoptées en peu de temps, de sorte que l&#8217;objectif principal à poursuivre (à savoir le passage d&#8217;une situation de fragmentation des structures à une situation de fusion, afin de les réduire) était en substance partiellement rejeté. De plus, l&#8217;appareil administratif au lieu de diminuer a augmenté, puisqu&#8217;un grand nombre de sujets formellement privés mais essentiellement publics ont été établis.<br /> Le cinquième point concerne la fonction publique.<br /> Pour plus de 80% des employés du secteur public, la réglementation légale est passée de publique à privée: l&#8217;employeur est resté public, mais la réglementation est devenue privée. Il s&#8217;agit donc d&#8217;un processus de réforme exceptionnel en termes de taille et de portée.<br /> Une partie importante de la réforme concernait la réglementation des relations entre les bureaux de direction (le système de <em>spoils system</em>). Sur ce point, différents choix ont été faits au cours des dernières années. Enfin, il a été établi que ces bureaux sont temporaires et, dans une large mesure, révocables <em>ad nutum</em> par l&#8217;organe politique. Certains bureaux supérieurs cessent automatiquement à chaque renouvellement de gouvernement, tandis que les autres expirent à la fin, lorsque l&#8217;organe politique peut décider de leur renouvellement sans avoir à justifier son choix. Il en résulte qu&#8217;aujourd&#8217;hui, malheureusement, le leadership est conditionné par la politique, alors qu&#8217;il est nécessaire de le protéger.<br /> Le sixième point concerne la discipline de la procédure administrative.<br /> Dans le passé, la procédure était régie par de nombreuses lois sur les cas et sur les principes élaborés par la jurisprudence. Maintenant, une loi a introduit une discipline unitaire, générale et uniforme en la matière, établissant une série de règles à respecter qui s&#8217;inspirent à la fois du modèle juridictionnel et du modèle d&#8217;efficacité.<br /> En réalité, c&#8217;était une véritable révolution administrative, car elle visait à résoudre les points critiques des relations entre les administrations et les citoyens, celui de la lenteur et celui de l&#8217;opacité d&#8217;une action administrative, sanctionnant les principes de la garantie formelle et substantielle, de la transparence, d&#8217;une meilleure économie et de l&#8217;efficacité.<br /> Comme le montre la jurisprudence, le droit de la procédure administrative s&#8217;est révélé être un outil fondamental à la disposition des citoyens avant l&#8217;administration.<br /> Le septième point est celui relatif à la simplification.<br /> Une politique intense de simplification administrative a été lancée afin d&#8217;améliorer l&#8217;utilisation des ressources publiques et la qualité des services rendus aux citoyens et aux entreprises. En particulier, l&#8217;obligation pour le Parlement d&#8217;approuver annuellement une loi de simplification, qui identifie les différentes mesures à adopter en la matière, a été sanctionnée.<br /> On peut donc dire qu&#8217;aujourd&#8217;hui le processus de simplification et de rationalisation est devenu permanent et a été consolidé, notamment parce qu&#8217;il suit un chemin défini dans le temps et utilise des structures organisationnelles définies. Il se présente maintenant comme une activité pertinente et stable de l&#8217;administration publique, au point de la faire considérer comme un moyen de gérer des acquis, une véritable &quot;fonction ordinaire&quot;. Toutefois, il convient de souligner que, une fois encore, les énonciations générales du législateur n&#8217;ont pas toujours trouvé de concrétisation dans la pratique, étant donné que &#8211; comme le montrent de récentes analyses de l&#8217;activité législative du gouvernement &#8211; l&#8217;adoption récente de mesures de simplification correspond à presque autant de mesures de complication.<br /> Le huitième point concerne les finances publiques et les contrôles.<br /> En ce qui concerne les finances, il était nécessaire d&#8217;ajuster le système face à la perte de souveraineté monétaire et à la limitation du budget, due avant tout au transfert de fonctions au niveau européen et en partie à la mise en place de nouvelle régulation financière des régions et des collectivités locales. Dans cette perspective, la structure du budget de l&#8217;État a été modifiée avec l&#8217;introduction de nouveaux principes à appliquer à la comptabilité économique de l&#8217;État.<br /> Des changements significatifs ont également été enregistrés pour les contrôles. Il y avait une réduction du nombre de documents soumis au contrôle préalable, l&#8217;extension des contrôles ultérieurs sur la gestion et la dévolution de l&#8217;activité de contrôle, qui était divisée en deux phases: celle du contrôle interne et celle du contrôle de second niveau.<br /> L&#8217;idée inspirante était de créer un système qui ne se limite pas à vérifier le respect du droit des actes adoptés par les administrations publiques, mais à investir les méthodes de travail des activités administratives en vue d&#8217;atteindre les objectifs fixés par les règles. Il convient également de noter que les résultats de la réforme ne se sont pas révélés totalement satisfaisants, en raison du formalisme qui inspire toujours l&#8217;action de la majorité des organes de contrôle.<br /> Le neuvième point concerne la justice administrative.<br /> Aujourd&#8217;hui le juge administratif est autorisé à suivre le rythme des profondes transformations rapides du droit administratif survenues ces dernières années et à faire en sorte que le citoyen bénéficie d&#8217;une protection plus efficace contre les administrations publiques. Cela a été possible notamment parce que, dans une perspective d&#8217;homogénéisation entre les juridictions ordinaires et les juridictions administratives, une extension des matières attribuées exclusivement au juge administratif et un renforcement de ses pouvoirs procéduraux, ainsi qu&#8217;une extension des hypothèse de compensation suite à un dommage causé aux positions subjectives d&#8217;intérêt légitime.<br />  <br /> 3. Cet examen rapide de l&#8217;évolution du secteur public au cours des dernières années montre que l&#8217;administration italienne est en train de modifier ses formes et ses instruments.<br /> Il est intéressant de noter, en outre, en quoi ce mouvement concerne tous les éléments de l&#8217;administration publique, de manière transversale. Tout d&#8217;abord, les fonctions qui sont l&#8217;élément fondamental (parce que &#8211; comme on le sait &#8211; elles déterminent toutes les autres) et c&#8217;est en ce qui concerne les fonctions à remplir que sont articulés les bureaux, le personnel choisi, les affectations financières définies et les procédures ordonnées; ensuite, les relations avec les autres pouvoirs, gouvernementaux, judiciaires et transnationaux (qui se présentent comme des facteurs conditionnels, car ils influencent l&#8217;action administrative).<br /> C&#8217;est une expérience née pour satisfaire un besoin objectif, celui de renouveler et de moderniser l&#8217;appareil administratif; qui a été favorisée par l&#8217;action de divers gouvernements, l&#8217;expression de différentes forces politiques, sans aucune aversion de la part de l&#8217;opposition, mais qui, précisément pour cette raison, était parfois mise enSuvre sur la base de dispositions contradictoires; cela a été conditionné par des facteurs externes, tels que la crise financière de l&#8217;État et l&#8217;expansion de l&#8217;Union européenne et des puissances internationales; et, enfin,  cela est arrivé plus tard que dans beaucoup d&#8217;autres pays européens.<br /> L&#8217;examen global, bien que synthétique, des interventions effectuées permet de dégager quelques tendances générales.<br /> Tout d&#8217;abord, les interventions effectuées n&#8217;étaient pas l&#8217;expression d&#8217;une direction unitaire. De plus, dans certains cas, ils étaient la conséquence de choix faits au niveau européen. Par conséquent, une conception politique globale faisait défaut.<br /> Ce manque d&#8217;unité dans la mise enSuvre des interventions a eu deux effets. D&#8217;une part, à côté de celles induites par le législateur, des transformations spontanées ont eu lieu, en ce sens qu&#8217;elles se sont produites en dehors d&#8217;une disposition réglementaire explicite, à la suite d&#8217;un processus interne de croissance de l&#8217;administration elle-même. Par ailleurs, des facteurs extérieurs à l&#8217;administration, à savoir le pouvoir supranational, principalement de l&#8217;Union européenne, et même partiellement le pouvoir juridictionnel, ont imposé des changements, car les juges administratifs ont défini de nombreuses règles d&#8217;action pour l&#8217;administration et les citoyens.<br /> Deuxièmement, le processus de transformation et de modernisation n&#8217;a pas toujours été linéaire, car il y a eu des contre-tendances et une résistance aux innovations. En outre, bien que les réformes administratives entreprises ces dernières années résultent d&#8217;une politique publique bipartite, l&#8217;évolution de la majorité gouvernementale a conduit à des choix différents quant à leur réalisation, comme le montre l&#8217;expérience de cette dernière période.<br /> Troisièmement, les interventions législatives se sont parfois révélées non coordonnées et contradictoires, ce qui a eu pour conséquence une augmentation de leur non-application et, d&#8217;autre part, de litige.<br /> Quatrièmement, la pertinence qualitative et quantitative des interventions réalisées a transformé la conception des administrations publiques, sans toutefois la rendre pleinement fonctionnelle. Dans certains cas, les changements subis par les structures ont été l&#8217;expression de besoins particuliers et se sont donc révélés inappropriés pour assurer le fonctionnement général de l&#8217;administration.<br /> Cinquièmement, la rapidité et la continuité des transformations effectuées par le législateur ne correspondaient pas à une pleine capacité d&#8217;adaptation du système administratif. Donc, parfois, les transformations ne sont effectuées que partiellement ou avec du retard, avec pour conséquence qu&#8217;une combinaison difficile s&#8217;est produite entre l&#8217;ancien et le nouvel ordre.<br /> Sixièmement, une attention accrue a été portée aux usagers, c&#8217;est-à-dire aux destinataires des services fournis par les administrations publiques: toutefois, les interventions restent parfois sur le papier, car les dispositions réglementaires n&#8217;ont pas toujours suivi les changements réels.<br /> Enfin, les implications du transfert de fonctions aux régions n&#8217;ont pas été complètement prises en compte: cela met en évidence, une fois encore, la forte divergence qui existe entre la réforme constitutionnelle et la réforme administrative.<br /> En conclusion, l&#8217;expérience montre, d&#8217;une part que, tous les changements annoncés, souvent avec emphase, n&#8217;ont pas été réalisés et, d&#8217;autre part, que ceux réellement réalisés ne se sont pas toujours déroulés de la manière prescrite. Néanmoins, les réformes entreprises au cours des vingt-cinq dernières années ont entraîné un vaste processus de transformation de l&#8217;administration publique. Toutefois, ce processus a été tellement accéléré et intense qu&#8217;il a été mis enSuvre avec beaucoup de difficultés, notamment parce qu&#8217;il n&#8217;est malheureusement pas suffisant de prévoir un événement juridique pour le mener effectivement à bien. Et il est significatif que, sans surprise, certains spécialistes du droit administratif aient espéré &#8211; en plaisantant mais pas trop &#8211; un moratoire sur le législateur pour les prochaines années, afin de permettre au moins aux experts de prendre conscience de ce qui s&#8217;est passé. </p>
<div>  </p>
<div><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Professeur de Droit administratif, Département de droit, Université de Rome &#8220;Tor Vergata&#8221;. Discours à la Réunion italo-marocaine du 19 juin 2019 à l&#8217;Université d&#8217;Agadir.</div>
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<p>Note</p>
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		<title>Brevi note sul valore giuridico della partecipazione dei cittadini all&#8217;organizzazione dei servizi sociali</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-note-sul-valore-giuridico-della-partecipazione-dei-cittadini-allorganizzazione-dei-servizi-sociali/">Brevi note sul valore giuridico della partecipazione dei cittadini all&#8217;organizzazione dei servizi sociali</a></p>
<p>Abstract Il contributo, prendendo le mosse dagli esiti di una ricerca svolta per il Cerdis sull&#8217;organizzazione dei servizi sociali, affronta il tema del valore giuridico della partecipazione dei cittadini nello svolgimento delle funzioni amministrative, soffermandosi a considerare l&#8217;utilità di superare i limiti sin qui previsti dall&#8217;art. 13 della legge 241/1990,</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-note-sul-valore-giuridico-della-partecipazione-dei-cittadini-allorganizzazione-dei-servizi-sociali/">Brevi note sul valore giuridico della partecipazione dei cittadini all&#8217;organizzazione dei servizi sociali</a></p>
<p> <strong>Abstract</strong><br /> Il contributo, prendendo le mosse dagli esiti di una ricerca svolta per il Cerdis sull&#8217;organizzazione dei servizi sociali, affronta il tema del valore giuridico della partecipazione dei cittadini nello svolgimento delle funzioni amministrative, soffermandosi a considerare l&#8217;utilità di superare i limiti sin qui previsti dall&#8217;art. 13 della legge 241/1990, per introdurre forme partecipative anche nei procedimenti diretti all&#8217;adozione degli atti normativi e amministrativi generali.<br />  <br /> The paper, starting from a research of Cerdis on the social services&#8217;s organization, debates the legal value of citizen participation in administrative procedures, including regulatory and general ones.<br />  <br /> <strong><em>1. La partecipazione e il suo valore giuridico.</em></strong><br /> Il fatto che in età contemporanea sia stato riconosciuto ai cittadini (e talvolta non solo a loro) un numero crescente di diritti sociali ha posto a carico degli apparati pubblici responsabilità e obblighi di prestazione sempre maggiori, ai quali si è risposto ampliando la sfera pubblica<a href="#_ftn2" title="">[2]</a> e organizzando nuovi servizi. Tale processo, mentre ha ridefinito da tempo la missione e la stessa natura dello Stato, rendendolo sociale oltre che &#8220;legalitario&#8221;, non ne ha trasformato del tutto il modo di procedere.<br /> A lungo, e invero ancora oggi, i cittadini hanno continuato a essere esclusi dai processi decisionali riguardanti l&#8217;organizzazione e la programmazione dei servizi pubblici che restano un affare spesso riservato all&#8217;agire autoritativo dell&#8217;amministrazione<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>, nonostante abbiano un impatto significativo sulla possibilità dei cittadini di vedere attuati i propri diritti.<br /> D&#8217;altra parte è pur vero che l&#8217;apertura agli apporti dei privati è per l&#8217;amministrazione un fatto relativamente recente e ancora <em>in fieri</em>. È solo dagli anni Sessanta del secolo scorso, infatti, che si è cominciato a prendere consapevolezza della necessità costituzionale di rivedere il concetto stesso di buona amministrazione, ripensandola come funzione dinamica volta a raggiungere risultati utili ad attuare diritti. Eppure nel mutato quadro costituzionale, amministrare bene non equivale più solo ad agire legittimamente, ma significa assumere decisioni che siano, il più possibile, giuste e condivise dai propri destinatari<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>. Si è così passati da un&#8217;amministrazione essenzialmente autoreferenziale a una che va facendosi paritaria, attuando il &#8220;disegno&#8221; di una democrazia partecipativa (demarchia) aperta ai contributi provenienti dai consociati<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>.<br /> Nell&#8217;ambito di questo movimento di riforma, le occasioni di partecipazione introdotte dal legislatore sono state di vario tipo, andando dalla possibilità accordata generalmente ai privati di prendere parte personalmente ai procedimenti amministrativi di loro interesse (partecipazione procedimentale), alla previsione di momenti e luoghi in cui esprimersi su questioni di interesse generale (partecipazione referendaria e deliberativa) o anche confrontarsi strutturalmente con gli enti pubblici attraverso l&#8217;azione di soggetti rappresentativi di interessi collettivi (partecipazione organica).<br /> Anche i servizi sociali sono stati interessati da questo processo di graduale apertura verso forme di partecipazione e, al riguardo, la ricerca condotta per il Cerdis ha evidenziato come in questo settore sono state perfino sperimentate soluzioni volte a coinvolgere gli utenti anche nelle fasi di programmazione e valutazione dei servizi.<br /> Per comprendere appieno quanto sta avvenendo, tuttavia, è utile soffermarsi a considerare che l&#8217;apertura alla partecipazione non può essere ridotta alla ricerca di nuove soluzioni operative o procedimentali. La partecipazione, infatti, è prima di tutto espressione di una scelta assiologica per almeno due ragioni. In primo luogo perché il coinvolgimento ordinato e funzionale dei cittadini all&#8217;esercizio della funzione amministrativa, in un ordinamento che ha riconosciuto la sovranità popolare è già in sé un risultato apprezzabile che accresce la legittimazione democratica sia degli apparati pubblici sia delle scelte assunte. In secondo luogo perché, come si è anticipato, la partecipazione segna l&#8217;abbandono del tradizionale atteggiamento autoreferenziale della p.a. e l&#8217;apertura a un dialogo con gli amministrati che, mentre favorisce lo scambio di informazioni, diviene anche misura e condizione per la definizione di un&#8217;azione amministrativa improntata ai canoni della buona amministrazione e dell&#8217;imparzialità fissati dall&#8217;art. 97 della Costituzione.<br /> La condivisione delle informazioni detenute dalle parti della relazione amministrativa, mentre consente ai soggetti pubblici di conoscere i bisogni espressi dagli utenti e ridurre il rischio di compiere errori (anche omissivi) nell&#8217;esercitare le funzioni a loro attribuite, dal lato del privato si traduce nella possibilità di pungolare e &#8220;controllare&#8221; preventivamente l&#8217;operato dell&#8217;amministrazione, anticipando un confronto che sarebbe altrimenti possibile sono in sede giudiziaria, e perciò contenziosa, con le inevitabili conseguenze negative che questo comporta<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>.<br /> D&#8217;altra parte la partecipazione è legata pure al tema della trasparenza amministrativa, ossia all&#8217;idea &#8211; invero non nuova<a href="#_ftn7" title="">[7]</a> &#8211; di una «<em>accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni</em>» adesso positivizzata, nella sua versione più ampia, proprio allo scopo di garantire il buon andamento dell&#8217;azione esecutiva tutelando «<em>i diritti dei cittadini, promuov</em>[endo]<em> la partecipazione degli interessati all&#8217;attività amministrativa e favor[</em>endo<em>] forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull&#8217;utilizzo delle risorse pubbliche</em>» (art. 1, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33).<br />  <br /> <strong><em>2. La prudenza del legislatore verso la partecipazione: la scelta della legge 241/1990 e gli sviluppi successivi</em></strong>.<br /> Nonostante la partecipazione dei cittadini assolva a tali e tanti valori costituzionalmente rilevanti, le iniziative legislative volte a introdurre questi nuovi modelli operativi non solo sono avvenute tardi, ma sono state improntate a una certa cautela.<br /> Emblematica, in tal senso, è la vicenda legata alla (mancata) disciplina dell&#8217;istruttoria pubblica nella legge 7 agosto 1990, n. 241. Il disegno di legge presentato alla fine degli anni Ottanta per disciplinare appunto il procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi, infatti, prevedeva inizialmente al suo art. 7 l&#8217;introduzione di una istruttoria pubblica «<em>per l&#8217;adozione di strumenti urbanistici, di piani commerciali e di piani paesistici, la localizzazione di centrali energetiche e l&#8217;esecuzione di opere pubbliche, che incidano in modo rilevante sull&#8217;economia e sull&#8217;assetto del territorio e che rientrino nelle categorie individuate con decreti del Presidente del consiglio dei ministri</em>». Detta previsione, tuttavia, è poi stata espunta dal testo e al suo posto è stato inserito il precetto adesso contenuto nell&#8217;art. 13 della legge 241/1990, ai sensi del quale le norme in materia di partecipazione «<em>non si applicano nei confronti dell&#8217;attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione</em>» (primo comma).<br /> Quella scelta legislativa fu oggetto di critiche autorevoli. Nigro, in particolare, ebbe a giudicare l&#8217;espunzione dell&#8217;istruttoria pubblica «<em>molto grave e priva di valide ragioni</em>», ritenendola probabile espressione dell&#8217;attaccamento «<em>ad un&#8217;amministrazione segreta o aperta solo a soggetti individualmente selezionati che fa vedere male l&#8217;idea di una pubblicità così ampia quale è quella che assicura siffatta istruttoria</em>»<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>. Il giudizio dell&#8217;insigne Maestro sembra &#8211; oggi più che allora &#8211; fondato. Eppure l&#8217;atteggiamento serbato dal legislatore, nonostante abbia impedito di compiere un balzo in avanti verso l&#8217;attuazione della demarchia, sembra essere ispirato anche a una saggia dose di prudenza. È verosimile ritenere, infatti, che ove il cambiamento imposto agli apparati burocratici fosse stato tanto avanzato da implicare la gestione generalizzata di procedimenti partecipati da un gran numero di cittadini, ciò avrebbe alimentato problemi organizzativi e reazioni difensive dagli effetti controproducenti per il radicarsi di una cultura della relazione amministrativa paritaria.<br /> Da allora, tuttavia, molte cose sono cambiate. In primo luogo perché le leggi di settore hanno poi effettivamente introdotto e disciplinato diverse istruttorie pubbliche, creando un &#8220;<em>acquis</em>&#8221; normativo e di esperienze gestionali davvero significativo. Ciò è avvenuto in materia ambientale, per esempio, ma anche in quelle della pianificazione paesaggistica, urbanistica e commerciale, nonché per i procedimenti di localizzazione delle opere infrastrutturali sino a prevedere, più recentemente, la necessità del previo dibattito pubblico per le opere di maggior impatto territoriale<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>. In secondo luogo, le circostanze sono mutate perché le esperienze di partecipazione diffusa compiute negli anni scorsi, mentre hanno iniziato a formare anche culturalmente l&#8217;amministrazione, hanno certamente provato empiricamente che l&#8217;apertura a forme partecipative più estese non ha mai procurato blocchi all&#8217;attività amministrativa, non essendosi verificati fenomeni partecipativi di massa.<br /> La partecipazione, infatti, è faticosa non solo per l&#8217;amministrazione, ma anche per i cittadini, il che funge da meccanismo di autoregolazione selettiva dei partecipanti, riducendo &#8220;naturalmente&#8221; i soggetti interessati. Per partecipare utilmente ai procedimenti ove si formano le scelte pubbliche servono tempo e professionalità che non tutti possiedono o possono procurarsi a pagamento sul mercato dei servizi. A ciò si aggiunga che aprirsi alla partecipazione non significa di certo rinunciare alla capacità dell&#8217;amministrazione di dettare regole per il suo ordinato svolgimento, né tanto meno all&#8217;obbligo di serietà e pertinenza posto a carico dei privati dall&#8217;art. 10, <em>lett</em>. <em>b)</em>, della legge 241/1990<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>.<br /> Ebbene, tutto ciò, a distanza di quasi trenta anni dall&#8217;entrata in vigore della legge 241, dovrebbe indurre a guardare ai procedimenti partecipati con maggior serenità, spingendo ad accelerare il passo verso la piena attuazione della demarchia. Ciò tanto più che vi sono settori dell&#8217;ordinamento in cui questa implementazione degli apporti partecipativi è già stata sperimentata e, tra questi, certamente quello dei servizi sociali, dove la necessità di individuare «<em>le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita</em>» (art. 128, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), ha indotto a prevedere occasioni di partecipazione anche ai procedimenti volti all&#8217;organizzazione e alla programmazione dei servizi erogabili.<br />  <br /> <strong><em>3. I dati emersi dalla ricerca del Cerdis e l&#8217;apertura a nuove forme di partecipazione.</em></strong><br /> La ricerca del Cerdis si è concentrata proprio sui richiamati procedimenti organizzativi<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>, muovendo dalla consapevolezza che le scelte assunte in quella sede hanno un notevole impatto, in termini quantitativi e qualitativi, sulle prestazioni erogate al singolo utente<a href="#_ftn12" title="">[12]</a> e, perciò, sul livello di tutela accordata ai diritti della persona<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>. Ciò ha permesso di individuare alcuni caratteri di questa particolare forma di partecipazione.<br /> Al riguardo è emerso innanzitutto che le forme di partecipazione ai procedimenti organizzativi dei servizi non sono lasciate all&#8217;iniziativa spontanea degli interessati, ma sono strutturate di modo che la presentazione delle richieste e delle osservazioni debba avvenire in momenti, luoghi e secondo modalità ben definiti<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>. Si tratta, dunque, di una partecipazione che si innesta entro iniziative dell&#8217;amministrazione.<br /> Sul piano soggettivo, poi, la legittimazione a prendere parte a simili procedimenti non è stata estesa a chiunque sia portatore di un bisogno pertinente con il servizio reso, ma è stata sin qui limitata, almeno a livello sovracomunale<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>, a soggetti collettivi più o meno organizzati e impegnati con costanza nel settore, specie se riconducibili tra quelli del Terzo settore. Ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 4, della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (d.lgs. 328/2000), infatti, «[g]<em>li  enti  locali,  le  regioni  e  lo  Stato,  nell&#8217;ambito delle rispettive   competenze,  riconoscono  e  agevolano  il  ruolo  degli organismi  non  lucrativi  di utilità sociale, degli organismi della cooperazione,  delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle  fondazioni  e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le  quali  lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore  nella  programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali</em>».<br /> Altra caratteristica emersa dalla ricerca è che la partecipazione ai procedimenti organizzativi è disciplinata ricorrendo a regole sufficientemente flessibili da permettere di adattare la relazione amministrativa alle caratteristiche e qualità degli interlocutori privati, i quali non solo di norma curano interessi differenti e spesso in conflitto per la ripartizione delle risorse, ma possono essere anche espressivi di compagini più o meno numerose, con maggiori o minori risorse e professionalità al proprio interno, eccetera. Tutte differenze, queste, di cui occorre tener conto per evitare di rendere il momento partecipativo un adempimento formale o, peggio, un ostacolo all&#8217;adozione di scelte imparziali<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>.<br /> Ancora, l&#8217;indagine del Cerdis ha evidenziato che l&#8217;incidenza del contributo partecipativo muta considerevolmente a seconda del livello di governo competente. Invero, più le decisioni spettano a organi prossimi ai cittadini, più le forme di partecipazione sono modulate come vere e proprie concertazioni volte a pianificare il concreto impiego delle risorse disponibili e le modalità di erogazione dei servizi. Ques­to livello di sinergia si attenua, invece, quando si osservino le competenze dei livelli di governo più alti (specie quelli regionali), visto che allora le occasioni di cooperazione si fanno più blande e meno accessibili per i soggetti portatori di esigenze minoritarie. Si tratta di un dato significativo, perché suggerisce che la partecipazione, partita dal basso, fa ancora fatica a essere accolta come metodo di buon governo dai livelli istituzionali che sono chiamati ad assumere scelte a carattere normativo e amministrativo generale. Ciò deve far riflettere, specie se si condivide l&#8217;idea che la mancata previsione di momenti partecipativi seri espone l&#8217;amministrazione alle interferenze degli <em>stakeholder</em> più rilevanti, escludendo i soggetti meno rappresentati o forti. Una circostanza, questa, non accettabile in generale e soprattutto in settori, come quello dei servizi sociali, dove la competizione per l&#8217;emersione dei bisogni e la conquista delle prestazioni sociali ha a che fare con esigenze che coinvolgono la salvaguardia dei valori più intimi della persona e, perciò, con la tutela di diritti a soddisfazione necessaria<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>.<br /> Ne discende, in conclusione, che è necessario continuare a lavorare per implementare il ricorso a forme efficienti di partecipazione anche ai livelli di governo più alti, in modo da poter assicurare un grado soddisfacente di imparzialità e trasparenza proprio laddove maturano le scelte più importanti, limitando al massimo le sacche di opacità che spesso finiscono per favorire la degenerazione dei fenomeni lobbistici. </p>
<div>
<div> [1] Il contributo riprende la relazione svolta presso l&#8217;Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel giugno 2018 in occasione della presentazione della ricerca su &#8220;<em>La partecipazione dei cittadini all&#8217;organizzazione dei servizi sociali</em>&#8220;, finanziata dalla Fondazione Cariplo e curata da Pasquale Pantalone per conto del Cerdis (<em>Centro di ricerca giuridico-istituzionale sui diritti civili, ambientali e sociali</em>) dell&#8217;Università Cattolica. Per un resoconto della ricerca si veda P. Pantalone, <em>Organizzazione dei servizi sociali e partecipazione. Profili generali e considerazioni specifiche relative al caso della metropoli milanese</em>, in <em>Dir. econ</em>., (1) 2018, p. 43.</div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Cfr. M. Mazzamuto, <em>La riduzione della sfera pubblica</em>, Torino, 2001.</div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Sul tema cfr. G. Pastori, <em>Prefazione. Le stagioni dell&#8217;efficienza (un percorso)</em>, in R. Ursi, <em>Le stagioni dell&#8217;efficienza</em>. I <em>paradigmi giuridici della buona amministrazione</em>, Santarcangelo di Romagna, 2016, spec. pp. 12 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> F. Benvenuti, <em>Disegno dell&#8217;Amministrazione Italiana. Linee positive e prospettive</em>, Padova 1996, p. 232.</div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Sul tema della partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi cfr. <em>ex plurimis</em> M. Bombardelli, <em>La partecipazione procedimentale, </em>in A. Bartolini &#8211; A. Pioggia (a cura di), <em>Cittadinanze amministrative</em>, vol. VIII degli <em>Studi</em> a cura di L. Ferrara &#8211; D. Sorace, <em>A 150 anni dall&#8217;unificazione amministrativa italiana</em>, Firenze, 2016, p. 295; M.C. Romano, <em>La partecipazione al procedimento amministrativo, </em>in A. Romano, <em>L&#8217;azione amministrativa, </em>Torino, 2016, p. 283; M. Cocconi, <em>La partecipazione all&#8217;attività amministrativa generale</em>, Padova, 2011; F. Manganaro, <em>Per una democrazia partecipativa</em>, in E. Follieri &#8211; L. Iannotta (a cura di), <em>Studi in memoria di Franco Pugliese</em>, Napoli, 2010, p. 135; F. Satta, <em>Contraddittorio e partecipazione nel procedimento amministrativo</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2010, p. 306; L. Ferrara, <em>La partecipazione tra &#8220;illegittimità&#8221; e &#8220;illegalità&#8221;. Considerazioni sulla disciplina dell&#8217;annullamento non pronunciabile</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2008, p. 103; S. Cassese, <em>La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche. Saggio di diritto comparato</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 2007, p. 13; M. Occhiena, <em>Partecipazione al procedimento amministrativo</em>, in S. Cassese (diretto da), <em>Dizionario di diritto pubblico</em>, Milano, 2006, p. 4128; G. Morbidelli, <em>Il procedimento amministrativo</em>, in L. Mazzarolli &#8211; G. Pericu &#8211; A. Romano &#8211; F.A. Roversi Monaco &#8211; F.G. Scoca (a cura di), <em>Diritto amministrativo, </em>Bologna, 2005, vol. I, p. 531; A. Crosetti &#8211; F. Fracchia (a cura di), <em>Procedimento amministrativo e partecipazione, </em>Milano, 2002; M. D&#8217;Alberti, <em>La «visione» e la «voce»: le garanzie di partecipazione ai procedimenti amministrativi, </em>in <em>Riv. trim. dir. pubbl., </em>2000, p. 1; R. Ferrara, <em>Procedimento amministrativo e partecipazione: appunti preliminari, </em>in <em>Foro it., </em>2000, p. 27; F. Giglioni &#8211; S. Lariccia, <em>Partecipazione dei cittadini all&#8217;attività amministrativa</em>, in <em>Enc. dir., </em>Milano, 2000, p. 943; G. Virga, <em>La partecipazione al procedimento amministrativo</em>, Milano, 1998. Si vedano inoltre gli studi di F. Benvenuti, in particolare <em>Disegno dell&#8217;Amministrazione</em> <em>Italiana</em>, cit., spec. pp. 231 e ss.; Id.,<em> L&#8217;impatto del procedimento nell&#8217;organizzazione e nell&#8217;ordinamento (quasi una conclusione autobiografica)</em>, in Aa.Vv., <em>Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni</em>, vol. III, Milano, 1995, p. 1723; Id., <em>Il nuovo cittadino.</em><em> Tra libertà garantita e libertà attiva</em>, Venezia, 1994; Id., <em>Funzione amministrativa, procedimento, processo</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1952, p. 121; Id., <em>Eccesso di potere per vizio della funzione</em>, in <em>Rassegna di diritto pubblico</em>, 1950, p. 1, ora tutti in <em>Scritti giuridici, </em>Milano, 2006.</div>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> Conseguenza negative sia in termini di ricorso a prassi di &#8220;amministrazione difensiva&#8221; (per le quali si rimanda alle considerazioni di S. Battini &#8211; F. Decarolis, <em>L&#8217;amministrazione si difende</em>, in <em>Riv. trim. dir. pub</em>., (1) 2019, p. 293), sia in termini di degrado delle relazioni fiduciarie che dovrebbero legare i cittadini alla p.a. (sul tema sia consentito rinviare alle considerazioni svolte sul tema similare della relazione terapeutica da C. Miccichè, <em>L&#8217;amministrazione della sofferenza</em>, in <em>Jus</em>, (3) 2017, spec. pp. 369 e ss.).</div>
<div><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Si pensi alla metafora dell&#8217;amministrazione come &#8220;casa di vetro&#8221; usata da Filippo Turati nel 1908 parlando della necessità di limitare i casi in cui le informazioni detenute dalla p.a. possano dirsi coperte dal segreto d&#8217;ufficio (in <em>Atti del Parlamento italiano</em>, Camera dei deputati, sessioni 1904-1908, 17 giugno 1908, p. 22962, adesso in <em>https://storia.camera.it/lavori/regno-d-italia/leg-regno-XXII/1908/17-giugno</em>).</div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> M. Nigro, <em>Il Procedimento amministrativo fra inerzia legislativa e trasformazioni dell&#8217;amministrazione (a proposito di un recente disegno di legge)</em>, in <em>Riv. proc. amm., </em>1989, p. 10.</div>
<div><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> A quest&#8217;ultimo proposito si veda G. Manfredi, <em>Il regolamento sul dibattito pubblico: democrazia deliberativa e sindrome nimby</em>, in <em>Urb. app</em>., (5) 2018, p. 608.</div>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Ai sensi del quale «<em>I soggetti di cui all&#8217;articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell&#8217;articolo 9 hanno diritto»,</em> tra l&#8217;altro, «<em>b) di presentare memorie scritte e documenti, che l&#8217;amministrazione ha l&#8217;obbligo di valutare ove siano pertinenti all&#8217;oggetto del procedimento</em>».</div>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Procedimenti che sono ascrivibili alla categoria degli atti normativi o amministrativi generali di cui all&#8217;art. 13 della 241/1990; sul punto cfr. P. Pantalone, <em>Organizzazione dei servizi sociali e partecipazione</em>, cit., p. 46.</div>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Così già V. Molaschi, <em>I rapporti di prestazione nei servizi sociali. Livelli essenziali delle prestazioni e situazioni giuridiche soggettive</em>, Torino 2008, p. 256.</div>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Cfr. C. Marzuoli, <em>Uniformità e differenziazione: modelli di organizzazione sanitaria a confronto</em>, in E. Catelani &#8211; G. Cerrina Ferroni &#8211; M.C. Grisolia (a cura di), <em>Diritto alla salute tra uniformità e differenziazione. Modelli di organizzazione sanitaria a confronto</em>, Torino 2011, p. 2, per il quale la dimensione organizzativa è «<em>con immediatezza anche disciplina della sostanza della prestazione</em>»<em>.</em></div>
<div><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Al riguardo si veda la relazione svolta in occasione della presentazione della ricerca curata dal Cerdis da V. Molaschi, <em>La rilevanza deIl&#8217;organizzazione dei servizi pubblici</em> <em>sull&#8217;effettività dei diritti sociali</em>, in corso di pubblicazione con gli atti del convegno.</div>
<div><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> La ricerca ha evidenziato che qualche tentativo di coinvolgere i singoli cittadini nella programmazione dei servizi sociali è stato operato dal Comune di Milano, dove sono state sperimentate iniziative come il progetto &#8220;<em>Welfare di tutti</em>&#8220;, il c.d. &#8220;<em>crowd-funding civico</em>&#8221; e le &#8220;<em>social-street</em>&#8220;.</div>
<div><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> In tal senso si è rilevato come «<em>dall&#8217;esame della normativa di settore, della giurisprudenza e dell&#8217;esperienza pratica  sembrerebbe emergere un generale atteggiamento di diffidenza nei confronti di una rigida predeterminazione procedimentale degli schemi partecipativi e dei relativi obblighi che sono posti a carico dell&#8217;amministrazione pubblica: a differenza di altri settori, nell&#8217;ambito della programmazione e dell&#8217;organizzazione dei servizi sociali, la portata precettiva del principio di non aggravamento del procedimento sembra prevalere sulle esigenze di completezza dell&#8217;istruttoria e della più ampia acquisizione degli interessi coinvolti dall&#8217;azione amministrativa</em>», così P. Pantalone, <em>Organizzazione dei servizi sociali e partecipazione</em>, cit., p. 82.</div>
<div><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> Cfr. G. Rossi, <em>Potere amministrativo e interessi a soddisfazione necessaria. Crisi e nuove prospettive del diritto amministrativo</em>, Torino, 2011, p. 16.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-note-sul-valore-giuridico-della-partecipazione-dei-cittadini-allorganizzazione-dei-servizi-sociali/">Brevi note sul valore giuridico della partecipazione dei cittadini all&#8217;organizzazione dei servizi sociali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Semplificazione e attività turistico-ricettive. Profili Introduttivi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:55 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/semplificazione-e-attivita-turistico-ricettive-profili-introduttivi/">Semplificazione e attività turistico-ricettive. Profili Introduttivi</a></p>
<p>    Abstract: The paper examines the recent legislative interventions in order to simplify the exercise of economic activities in travel and tourism industry. In particular, the article analyzes two institutes whose use is recommended by the Directive 123/2006/CE, &#8220;scia&#8221; and &#8220;suap&#8221;, and focuses on the reasons of their application</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/semplificazione-e-attivita-turistico-ricettive-profili-introduttivi/">Semplificazione e attività turistico-ricettive. Profili Introduttivi</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/semplificazione-e-attivita-turistico-ricettive-profili-introduttivi/">Semplificazione e attività turistico-ricettive. Profili Introduttivi</a></p>
<p align="CENTER"> </p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><i>Abstract: </i><i>The paper examines the recent legislative interventions in order to simplify the exercise of economic activities in travel and tourism industry. In particular, the article analyzes two institutes whose use is recommended by the Directive 123/2006/CE, &#8220;scia&#8221; and &#8220;suap&#8221;, and focuses on the reasons of their application to tourism and hospitality industry. </i></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Sommario: 1. Premessa. &#8211; 2. Esercizio dell&#8217;attività turistica, libertà di iniziativa economica e relativo regime giuridico. &#8211; 3. Attività turistico-ricettive e regime semplificato. &#8211; 4. Gli ulteriori istituti della semplificazione: la <i>figura juris</i> del SUAP <i>ex art.</i> 17 cod. tur. &#8211; 5. Cenni conclusivi.</p>
<p align="CENTER"> </p>
<p align="CENTER"> </p>
<p align="JUSTIFY"><i>1. Premessa.</i></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">La ricerca ormai costante e la reiterata introduzione nell&#8217;ordinamento di tecniche e di strumenti giuridici efficaci di semplificazione dell&#8217;azione amministrativa<a href="#sdfootnote1sym">1</a> hanno interessato anche le attività economiche aventi ad oggetto il settore turistico-ricettivo: ambito in cui l&#8217;attuazione della semplificazione è stata affidata sia alla segnalazione certificata di inizio attività<a href="#sdfootnote2sym">2</a> sia al modello organizzativo dello sportello unico per le attività produttive<a href="#sdfootnote3sym">3</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Quanto al settore turistico-ricettivo, per vero, non si registrano sostanziali specificità, per il rinvio operato alla disciplina &#8220;<i>standard</i>&#8221; della scia e del SUAP. Tuttavia, l&#8217;indagine relativa riveste interesse, da un canto, per il profilo inerente all&#8217;evoluzione legislativa che ha condotto all&#8217;estensione della disciplina della scia e del SUAP al suddetto settore; dall&#8217;altro &#8211; e soprattutto &#8211; in ragione della specifica <i>ratio </i>che sovraintende<i> </i>all&#8217;applicazione degli istituti medesimi al settore turistico.</p>
<p align="JUSTIFY">In termini generali, pur se soltanto introduttivi, può forse ritenersi, sin d&#8217;ora, che «<i>la semplificazione amministrativa dovrebbe consentire l&#8217;instaurazione di relazioni più semplici e certe tra pubbliche amministrazioni, da un lato, e cittadini o imprese, dall&#8217;altro, eliminando oneri ingiustificati, rendendo più agevoli gli adempimenti amministrativi e migliorando l&#8217;efficienza delle pubbliche amministrazioni</i>»<a href="#sdfootnote4sym">4</a><i>.</i></p>
<p align="JUSTIFY">Come è noto, la semplificazione amministrativa ha riflessi tanto sul profilo organizzativo delle strutture gestionali cui è affidata la cura di pubblici interessi, quanto su quello dei corrispondenti procedimenti amministrativi<a href="#sdfootnote5sym">5</a>. Nell&#8217;ordinamento nazionale strumenti giuridici generali di semplificazione procedimentale sono stati introdotti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. <a href="#sdfootnote6sym">6</a>, mentre normative speciali preordinate alla realizzazione in settori caratterizzati da attività produttive ne hanno completato il quadro normativo di riferimento<a href="#sdfootnote7sym">7</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Sul piano delle fonti di disciplina e, ancor prima, dei princìpi di matrice eurounitaria va, inoltre, considerata la direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, volta «<i>a sopprimere regimi di autorizzazione, procedure e formalità eccessivamente onerosi che ostacolano la libertà di stabilimento e la creazione di nuove società di servizi che ne derivano</i>»<a href="#sdfootnote8sym">8</a> e incentrata sull&#8217;intento di estendere i margini della libertà di iniziativa economica, alleggerendo e accelerando le procedure cui è condizionato l&#8217;ingresso nel mercato di nuove attività economiche private<a href="#sdfootnote9sym">9</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Più di recente l&#8217;istituto giuridico della semplificazione è stato rimeditato anche e soprattutto in chiave di incentivo per lo sviluppo nei periodi di crisi.</p>
<p align="JUSTIFY">Questa costante connessione tra crisi e semplificazione presenta alcuni aspetti comuni ai Paesi dell&#8217;Europa occidentale: v&#8217;è anzitutto «<i>[&#038;]la convinzione che la crisi economica [&#038;] determini anche un&#8217;esigenza di maggiore efficienza della pubblica amministrazione</i>»<a href="#sdfootnote10sym">10</a> e «<i>l&#8217;assunzione dell&#8217;amministrazione come un costo d&#8217;impresa</i>»<a href="#sdfootnote11sym">11</a>. In secondo luogo rilevano le specificità nazionali, non potendosi fare a meno di notare che «<i>il legislatore, per lo meno nel nostro Paese, è intervenuto per rimediare a situazioni di inefficienza amministrativa</i>»<a href="#sdfootnote12sym">12</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">La riforma della pubblica Amministrazione, attuata con la legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. riforma <i>Madìa</i>), inserendosi in un più generale processo di &#8220;snellimento&#8221; e accelerazione dell&#8217;azione amministrativa, ha conferito numerose deleghe al Governo per l&#8217;adozione di decreti legislativi in alcune macro-materie, tra cui appunto la semplificazione amministrativa<a href="#sdfootnote13sym">13</a>. Il programma di semplificazione, pur non introducendo strumenti nuovi, ha modificato quelli già presenti nella legge 241/1990, seguendo linee guida quali: la riduzione della specialità degli interessi sensibili; il rafforzamento dei poteri dell&#8217;amministrazione procedente; l&#8217;individuazione dei procedimenti che si possono concludere con silenzio assenso e scia e quelli per i quali sussiste la necessità di provvedimenti espressi.</p>
<p align="JUSTIFY">In questo quadro merita approfondimento la rinnovata disciplina semplificatoria in funzione di promozione e razionalizzazione delle attività dell&#8217;industria turistica, della loro pianificazione &#8220;a maglie larghe&#8221;, nonché del coordinamento regionale.</p>
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<p align="JUSTIFY"><i>2. Esercizio dell&#8217;attività turistica, libertà di iniziativa economica e relativo regime giuridico. </i></p>
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<p align="JUSTIFY">Giova precisare che tanto nella legislazione quanto nella giurisprudenza ci si imbatte frequentemente nella espressione &#8220;struttura turistico-ricettiva&#8221; anziché in quella di &#8220;attività turistico-ricettiva&#8221;<a href="#sdfootnote14sym">14</a>. Restano tuttavia incerti i confini della nozione nella legislazione statale<a href="#sdfootnote15sym">15</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;art. 11 co. 6 e 7, l. 29 marzo 2001, n. 135<a href="#sdfootnote16sym">16</a> ha previsto che, fino all&#8217;entrata in vigore del d.p.c.m. di cui all&#8217;art. 2 co. 4 della medesima e delle regolazioni regionali di adeguamento, restasse in vigore la disciplina dettata dall&#8217;art. 6 l. 17 maggio 1983, n. 217<a href="#sdfootnote17sym">17</a>, recante definizioni e requisiti delle varie tipologie di strutture ricettive. Il decreto di cui all&#8217;art. 2 co. 4<a href="#sdfootnote18sym">18</a> ha lasciato &#8220;mano libera&#8221; alle Regioni e alle Province autonome in ordine alla definizione delle «<i>attività di gestione di strutture e di complessi con destinazione a vario titolo turistico-ricettiva</i>»<a href="#sdfootnote19sym">19</a>, rinviando alla legislazione regionale l&#8217;individuazione di «<i>standard minimi comuni</i>»<a href="#sdfootnote20sym">20</a> che avrebbero dovuto esser determinati «<i>concordemente</i>»<a href="#sdfootnote21sym">21</a> tra le Regioni; l&#8217;intesa è mancata, sicché il d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (il c.d. codice del turismo), pur di fornire un riferimento giuridico unitario agli operatori del settore, ha costruito una definizione, sostanzialmente ricognitiva, delle &#8220;definizioni&#8221; regionali, consacrata nell&#8217;art. 8 co. 2<a href="#sdfootnote22sym">22</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;ampia declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme contenute nel codice del turismo<a href="#sdfootnote23sym">23</a>, e la sopravvivenza della norma abrogativa della legge 135/2001 operata dal codice (non incisa, sul punto, dall&#8217;intervento della Corte costituzionale), ha indotto nella legislazione statale la lacuna definitoria.</p>
<p align="JUSTIFY">Ciononostante, se si consideri che le legislazioni regionali richiamano in larga parte le definizioni presenti nell&#8217;art. 6 della l. 217/1983<a href="#sdfootnote24sym">24</a> e che, d&#8217;altro canto, il codice del turismo al riguardo aveva un carattere ricognitivo delle definizioni regionali<a href="#sdfootnote25sym">25</a>, sembrerebbe possibile enucleare un minimo comune denominatore delle attività turistico-ricettive, riconducibile al contenuto dell&#8217;art. 8 co. 2 del codice del turismo (benché la norma sia stata espunta dall&#8217;ordinamento). Pertanto, «<i>viene messa in rilievo dell&#8217;attività ricettiva la sua natura di servizio per l&#8217;ospitalità che si esercita nella struttura ricettiva, con ciò recependo la prevalente dottrina che ha individuato nella natura immateriale e composita della prestazione del gestore, qualificata e unificata dalla &#8220;ospitalità&#8221; offerta in locali attrezzati a tale scopo, l&#8217;essenza dell&#8217;attività. In essa rientrano anche quei servizi accessori che qualificano, senza snaturarla, la prestazione principale (somministrazione di alimenti e bevande; utilizzo di attrezzature e complessi ricreativi; vendita di giornali, strumenti informatici e audiovisivi [&#038;])</i>»<a href="#sdfootnote26sym">26</a>.</p>
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<p align="JUSTIFY"><i>3. Attività turistico-ricettive e regime semplificato.</i></p>
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<p align="JUSTIFY">L&#8217;emanazione di una pur scarna disciplina statale in tema di turismo è giustificata dal rilievo economico-sociale di tale fenomeno, in una con le suggestioni fondanti le politiche di semplificazione<a href="#sdfootnote27sym">27</a>. Tanto trova conferma nelle pronunce dal giudice delle leggi, secondo cui l&#8217;intervento legislativo dello Stato è giustificato dal &#8220;peso&#8221; del turismo nell&#8217;ambito dell&#8217;economia italiana e dall&#8217;estrema varietà dell&#8217;offerta turistica italiana, caratteristica &#8211; quest&#8217;ultima &#8211; che per essere valorizzata appieno presuppone un&#8217;attività promozionale unitaria<a href="#sdfootnote28sym">28</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Nel quadro innanzi ricostruito, pur se sommariamente, la segnalazione certificata di inizio attività era stata inizialmente estesa alle attività turistico-ricettive dalla norma di cui all&#8217;art. 83 d.lgs. 59/2010<a href="#sdfootnote29sym">29</a>, abrogata dall&#8217;art. 3 del codice del turismo e riversata nell&#8217;art. 16 del medesimo codice. Anche l&#8217;art. 16 è stato colpito dall&#8217;intervento demolitorio della pronuncia 80/2012 della Corte costituzionale; attualmente il punto è normato dall&#8217;art. 13<a href="#sdfootnote30sym">30</a> d.l. 83/2014<a href="#sdfootnote31sym">31</a>, che dispone:</p>
<p align="JUSTIFY">«<i>1. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, nei limiti e alle condizioni di cui all&#8217;articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e ai sensi dell&#8217;articolo 29, comma 2-ter, della medesima legge: a) l&#8217;avvio e l&#8217;esercizio delle strutture turistico-ricettive; b) [&#038;]. </i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di semplificazione previsti dal comma 1. </i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>3. [&#038;]</i>».</p>
<p align="JUSTIFY">Sicché, l&#8217;attività turistico-ricettiva può essere, tuttora, iniziata dalla data della presentazione (art. 19 co. 2), all&#8217;autorità competente, di una segnalazione corredata, a seconda dei casi, di «<i>autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni</i>» (co. 1).</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;Amministrazione competente, qualora accerti la carenza di requisiti o presupposti per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività, adotta, entro sessanta giorni dalla ricezione della segnalazione, «<i>motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell&#8217;attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa</i>», salva la possibilità per l&#8217;interessato di conformare l&#8217;attività alla normativa vigente entro un termine fissato dall&#8217;amministrazione, purché non inferiore a trenta giorni (co. 3)<a href="#sdfootnote32sym">32</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;avvio e l&#8217;esercizio delle attività turistico-ricettive restano tuttavia assoggettati a una serie di limiti e vincoli: il «<i>rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, ambientali, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché quelle relative all&#8217;efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</i>»<a href="#sdfootnote33sym">33</a>. L&#8217;incidenza di tali vincoli emerge in maniera assai evidente in ambito turistico, data «<i>l&#8217;esistenza di una pluralità d&#8217;interessi eterogenei che confluiscono nel campo del turismo e che trovano nella relativa disciplina una tutela diretta o riflessa</i>»<a href="#sdfootnote34sym">34</a>. L&#8217;intreccio di interessi pubblici plurimi coinvolti dal turismo assume una caratterizzazione peculiare dovuta al fatto che una quota rilevante di interessi siffatti si connotano come &#8220;sensibili&#8221; (beni culturali e valori paesaggistici e ambientali)<a href="#sdfootnote35sym">35</a>. «<i>Autodichiarazioni in funzione legittimante, titoli impliciti o &#8220;autocostruiti&#8221; e procedimenti con un grado di complessità ridotto</i>»<a href="#sdfootnote36sym">36</a> sembrano, perciò, necessitare di una organizzazione in grado di esercitare un controllo efficace volto alla tutela degli interessi pubblici (a maggior ragione se sensibili), che altrimenti rischiano di esser pregiudizialmente sacrificati poiché assoggettati a logiche di ispirazione meramente economica<a href="#sdfootnote37sym">37</a>.</p>
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<p align="JUSTIFY"><i>4. Gli ulteriori istituti della semplificazione: la figura juris del SUAP ex art. 17 cod. tur. </i></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;ambito di applicazione &#8211; soggettivo ed oggettivo &#8211; del SUAP avrebbe potuto esser desunto già<a href="#sdfootnote38sym">38</a> dal combinato disposto dell&#8217;art. 24 d.lgs. 112/1998<a href="#sdfootnote39sym">39</a> e dell&#8217;art. 4 d.P.R. 447/1998<a href="#sdfootnote40sym">40</a>. Nel solco &#8211; anche in tal caso<a href="#sdfootnote41sym">41</a> &#8211; di una specifica fonte di origine europea<a href="#sdfootnote42sym">42</a> e date le disfunzioni registrate nella prassi, il d.l. 112/2008, convertito dalla l. 133/2008, ha previsto che, sentita la conferenza unificata di cui all&#8217;art. 8 d.lgs. 281/1997, fosse approvato un regolamento volto alla semplificazione e al riordino della disciplina del SUAP. Tale regolamento si è, dunque, &#8220;materializzato&#8221; nel d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, tuttora vigente e richiamato dall&#8217;art. 17 del codice del turismo<a href="#sdfootnote43sym">43</a>, che dispone: «<i>Al fine di garantire l&#8217;applicazione dei principi di trasparenza, uniformità, celerità del procedimento ovvero la maggiore accessibilità del mercato si applicano alle imprese del presente capo le disposizioni relative allo Sportello unico di cui all&#8217;articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del relativo regolamento attuativo, fatte salve le forme di semplificazione più avanzata previste dalle specifiche discipline regionali</i>».</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;art. 2 co. 1 d.P.R. 160/2010 identifica nello sportello unico il solo soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l&#8217;esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi<a href="#sdfootnote44sym">44</a>. Le domande, dichiarazioni e comunicazioni che riguardano l&#8217;attività e i relativi elaborati tecnici e allegati sono trasmessi con modalità telematiche &#8211; in funzione di accelerazione procedimentale &#8211; al SUAP competente per il territorio in cui è svolta l&#8217;attività (art. 2 co. 2). Il SUAP inoltra telematicamente la documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano a loro volta modalità telematiche di ricevimento e trasmissione (art. 2 co. 3).</p>
<p align="JUSTIFY">Il decreto prevede un procedimento automatizzato per le attività sottoposte a scia (artt. 5-6) e un procedimento ordinario per le altre (artt. 7-8). Ove le attività siano soggette alla disciplina della scia &#8211; è il caso di quelle turistico-ricettive -, la segnalazione è presentata al SUAP (art. 5 c. 1) corredata dalle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni ed elaborati tecnici di cui all&#8217;art. 19 della l. 241/1990 (art. 5 c. 3). Il SUAP, in caso di verifica positiva in ordine alla completezza formale della scia, la trasmette coi relativi allegati alle amministrazioni competenti e contestualmente rilascia una ricevuta all&#8217;interessato (art. 5 c. 4). A questo punto, il richiedente può avviare direttamente l&#8217;attività (art. 5 c. 5).</p>
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<p align="JUSTIFY"><i>5. Cenni conclusivi.</i></p>
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<p align="JUSTIFY">Può ritenersi che i meccanismi e le tecniche di semplificazione innestate dal legislatore nel settore turistico-ricettivo in funzione di leva economica non si discostino dalle metodologie ampiamente sperimentate in relazione ad altre attività economiche.</p>
<p align="JUSTIFY">Per un verso può notarsi che la segnalazione certificata e lo sportello unico &#8211; come altri strumenti di semplificazione &#8211; godono di un vero e proprio <i>favor </i>ordinamentale, i cui segnali si colgono non solo nella circostanza che il legislatore provveda regolarmente ad &#8220;assestamenti&#8221; delle relative discipline, ma anche nelle affermazioni della giurisprudenza amministrativa e costituzionale<a href="#sdfootnote45sym">45</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">In proposito, è da segnalare l&#8217;approvazione da parte del Consiglio dei ministri, nella seduta del 28 febbraio 2019, di un disegno di legge contenente deleghe al governo in materia di turismo, proprio nell&#8217;ambito di rinnovate semplificazioni ricomprese nei programmi di Governo. La delega mira alla riorganizzazione e al coordinamento delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività mediante l&#8217;aggiornamento del codice che disciplina l&#8217;ordinamento e il mercato del turismo<a href="#sdfootnote46sym">46</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Per altro verso, tuttavia, si ritiene che destino perplessità certi meccanismi della semplificazione dell&#8217;azione amministrativa, specialmente quelli che obliterano fasi del procedimento<a href="#sdfootnote47sym">47</a>: invero, sussiste il sospetto che si tratti di un modo del legislatore per sollevare l&#8217;Amministrazione da compiti che non è in grado di adempiere efficacemente, di fatto svuotando di contenuto la cura in concreto degli interessi pubblici<a href="#sdfootnote48sym">48</a>.</p>
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<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote1anc">1</a>*Dottore in giurisprudenza</p>
<p align="JUSTIFY">&#x2; Nella più ampia nozione di &#8220;semplificazione&#8221; rientra anche quella c.d. normativa, che, agendo più a monte, «<i>si è preoccupata di migliorare la qualità della regolazione (in coerenza con le raccomandazioni diramate da organismi sovranazionali e, in particolare, dall&#8217;OCSE), sia con la raccolta delle norme afferenti a un medesimo settore in testi unici e in codici, sia con la delegificazione, mediante l&#8217;abbassamento della fonte di produzione del diritto, ai fini di una più snella e agile manutenzione della normativa, sia, infine, per mezzo della predisposizione di strumenti istruttori che precedono (l&#8217;analisi di impatto della regolamentazione) e seguono (la verifica di impatto della regolamentazione) l&#8217;intervento normativo, onde ricavarne tutte le informazioni necessarie al concepimento e, in ipotesi, alla correzione, di una opzione regolatoria efficace e idonea al raggiungimento dei risultati attesi</i>»: per questa definizione &#8220;funzionale&#8221; v. C. Deodato, <i>I limiti della semplificazione amministrativa. Un&#8217;idea liberale di revisione delle funzioni pubbliche</i>, in <i>GiustAmm.it</i>, 2017, 5, p. 1.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote2anc">2</a>&#x2; La c.d. scia. Sulla scia cfr., <i>ex multis</i>: F. Botteon, <i>La scia dopo il d.l. 13 agosto 2011, n. 138: il legislatore contro l&#8217;Adunanza Plenaria in tema di tutela del terzo, </i>in<i> www.lexitalia.it.</i>; F. Liguori, <i>Le incertezze degli strumenti di semplificazione. Lo strano caso della dia-scia</i>, in <i>GiustAmm.it</i>, 2014; F. Martines, <i>La segnalazione certificata di inizio attività. Nuove prospettive del rapporto pubblico-privato</i>, Milano, 2011; N. Paolantonio &#8211; W. Giulietti, <i>Art. 19 &#8211; Segnalazione certificata di inizio attività &#8211; Scia</i>, in <i>Codice dell&#8217;azione amministrativa</i>, a cura di M.A. Sandulli, Milano, 2011, p. 750 ss.; V. Parisio, <i>Direttiva Bolkestein, silenzio-assenso, d.i.a., liberalizzazioni temperate, dopo la sentenza del Consiglio di Stato, A.P., 29 luglio 2011 n. 15</i>, in <i>Foro amm. TAR</i>, p. 2978; V. Pecoriello, <i>S.C.I.A.: una difficile semplificazione</i>, in <i>Diritto e processo amministrativo</i>, 2015, 1, p. 265-288; A. Romano, <i>A proposito dei vigenti artt. 19 e 20 della legge 241 del 1990: divagazioni sull&#8217;autonomia dell&#8217;amministrazione</i>, in <i>Dir. amm.</i>, 2006, p. 489-517.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote3anc">3</a>&#x2; Il c.d. SUAP, su cui cfr. almeno: M. D&#8217;Orsogna, <i>Unificazione funzionale e sportello unico, </i>in <i>Giornale Dir. Amm.</i>, 2003, 5, p. 471; S. Fantini,<i> Il regolamento di semplificazione e riordino dello sportello unico per le attività </i>produttive, in <i>Urb. e App.</i>, 2011, 1, p. 5; G. Gardini &#8211; G. Piperata (a cura di), <i>Le riforme amministrative alla prova: lo sportello unico per le attività produttive</i>, Torino, 2002, e, in particolare, M. Cammelli, <i>Sportello unico (e soluzioni multiple)</i>, <i>ivi</i>, p. 1 ss., e G. Gardini, <i>Lo sportello unico al crocevia delle riforme</i>, <i>ivi</i>, p. 7 ss.; M.T. Sempreviva, <i>Sportello unico per le attività produttive</i>, in <i>Urb. e App.</i>, 2010, 3, p. 320; M. Sgroi, <i>Lo sportello unico per le attività produttive: prospettive e problemi di un nuovo modello di amministrazione</i>, in <i>Dir. amm.</i>, 2001, 1, p. 179 ss.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote4anc">4</a>&#x2; N. Rangone, voce &#8220;<i>Semplificazione amministrativa</i>&#8220;, in <i>http://www.treccani.it/enciclopedia</i>, IX appendice (2015), che sul punto richiama A. Travi, <i>La liberalizzazione</i>, in <i>Riv. trim. dir. pubbl.</i>, 1998, 3, p. 652. Sulla semplificazione amministrativa cfr., tra i numerosissimi contributi: V. Caputi Jambrenghi, <i>Semplificazione e confusione nell&#8217;organizzazione amministrativa dopo le leggi Bassanini, </i>in <i>Iter legis</i>, 1999, 39; <i>Id.</i>, <i>Contributo allo studio della semplificazione amministrativa</i>, Milano, 2000; C. Deodato, <i>I limiti della semplificazione amministrativa. Un&#8217;idea liberale di revisione delle funzioni pubbliche</i>, in <i>GiustAmm.it</i>, 2017, 5, p. 1-6; F. Liguori, <i>Le incertezze degli strumenti di semplificazione</i>, in <i>Dir. proc. amm.</i>, 2015, 4, p. 1223-1261; V. Parisio, <i>Interessi &#8220;forti&#8221; e interessi &#8220;deboli&#8221;: la natura degli interessi come limite alla semplificazione del procedimento amministrativo nella legge 7 agosto 1990 n. 241</i>, in <i>Diritto e processo amministrativo</i>, 2014, 4, p. 839-870; A. Travi, <i>La semplificazione amministrativa come strumento per far fronte alla crisi economica</i>, in <i>GiustAmm.it</i>, 2016, 5, p. 1-6; G. Vesperini, ativa cfr., tra i numerosissimi contributi, tività produttive, <i>S</i><i>emplificazione amministrativa</i>, in <i>Diz. dir. pubblic. Cassese</i>, Milano, 2006, VI, p. 5479.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote5anc">5</a>&#x2; Il conseguimento degli obiettivi cui mira la semplificazione amministrativa esige che tali due dinamiche procedano sinergicamente: v. P.M. Vipiana Perpetua, <i>Il procedimento amministrativo nella legge n. 241 del 1990 riformata dalla legge n. 69 del 2009</i>, Padova, 2010, p. 116 ss.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote6anc">6</a>&#x2; Intitolata «<i>Nuove norme sul procedimento amministrativo</i>», contempla un capo, il quarto, dedicato interamente alla «<i>semplificazione dell&#8217;azione amministrativa</i>». Sono previsti e definiti come strumenti di semplificazione amministrativa: la conferenza di servizi, gli accordi fra pubbliche amministrazioni, la fissazione di termini e meccanismi procedurali per ottenere pareri o valutazioni tecniche, l&#8217;autocertificazione, la scia e il silenzio assenso.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote7anc">7</a>&#x2; Su tutti, il SUAP, istituito dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote8anc">8</a>&#x2; Cfr. il <i>considerando </i>n. 42 della direttiva.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote9anc">9</a>&#x2; In argomento, v. F. Liguori, <i>Le incertezze degli strumenti di semplificazione</i>, in <i>Dir. proc. amm.</i>, 2015, 4, p. 1224-1225.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote10anc">10</a>&#x2; Per queste riflessioni, nonché per la citazione, v. A. Travi, <i>La semplificazione amministrativa cit.</i>, p. 1-6.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote11anc">11</a>&#x2; <i>Ibidem. </i>Continua l&#8217;Autore: «<i>[&#038;] (sono i c.d. &#8220;costi amministrativi&#8221;, che vengono considerati una componente dei costi di produzione). In un contesto caratterizzato in ogni Paese dall&#8217;attenzione prioritaria per la concorrenza, la ricerca verso una nuova competitività passa necessariamente anche attraverso un ridimensionamento dei costi correlati all&#8217;amministrazione</i>».</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote12anc">12</a>&#x2; <i>Ibidem. </i>Per una panoramica sulla semplificazione amministrativa in Francia, cfr. D. Occhetti, <i>Le politiche di semplificazione amministrativa in Francia, con particolare riferimento al silenzio assenso e al regime della &#8220;déclaration préalable&#8221;</i>, in <i>GiustAmm.it</i>, 2016, 5, p.1-9, che sottolinea come la semplificazione amministrativa c.d. organizzativa si sia piuttosto inserita «<i>nella logica della revisione del quadro normativo</i>». Sul medesimo tema, ma questa volta in Spagna (dove i criteri di intervento si sono comunque rivelati similari), cfr. N. Gambino, <i>La semplificazione amministrativa in Spagna</i>, in <i>GiustAmm.it</i>, 2016, 5, p. 1-7.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote13anc">13</a>&#x2; Oltre che in tema di organizzazione dell&#8217;apparato pubblico, di personale della P.A. e di semplificazione normativa. Sul punto cfr. almeno: M.A. Sandulli, <i>Gli effetti diretti della 7 agosto 2015 L. n. 124 sulle attività economiche: le novità in tema di s.c.i.a., silenzio-assenso e autotutela</i>, in <i>www.federalismi.it</i>, 2015, p. 1 ss.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote14anc">14</a>&#x2; Cfr., p.es., l&#8217;art. 13 c. 1 lett. a) del d.l. 31 maggio 2014, n. 83, nonché la rubrica (intitolata &#8220;<i>Disposizioni comuni per le strutture turistico-ricettive</i>&#8220;) del capo III del titolo III del d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (il c.d. codice del turismo). È chiaro che la struttura turistico-ricettiva è quella volta all&#8217;esercizio di un&#8217;attività turistico-ricettiva. La proprietà di linguaggio in ambito tecnico-giuridico non è di certo una dote dell&#8217;odierno legislatore italiano; d&#8217;altro canto, l&#8217;espressione &#8220;struttura turistico-ricettiva&#8221; parrebbe di più appropriato utilizzo nel campo urbanistico ed edilizio: al riguardo si rinvia, per una sintetica ricognizione delle caratteristiche essenziali delle strutture turistico-ricettive, a D.M. Traina, <i>Uso a fini residenziali delle strutture turistico-ricettive: non sempre è lottizzazione abusiva</i> (testo rielaborato della relazione al convegno su<i> &#8220;Le residenze turistico-alberghiere. Riflessioni sulla loro disciplina alla luce della normativa statale regionale&#8221; &#8211; </i>Grosseto, 26 giugno 2009), in <i>GiustAmm.it</i>, p. 42 <i>sub </i>nota 63.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote15anc">15</a>&#x2; Sulla ricostruzione normativa che segue, v. R. Santagata, <i>Diritto del turismo</i>, IV ed., Milano, p. 60-61.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote16anc">16</a>&#x2; «<i>Riforma della legislazione nazionale del turismo</i>».</p>
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<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote17anc">17</a>&#x2; «<i>Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell&#8217;offerta turistica</i>».</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote18anc">18</a>&#x2; D.p.c.m. 13 settembre 2002, decreto di recepimento dell&#8217;accordo tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote19anc">19</a>&#x2; Art. 1 n. 1) del d.p.c.m.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote20anc">20</a>&#x2; Art. 1 lett. c) del d.p.c.m.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote21anc">21</a>&#x2; <i>Ibidem</i>.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote22anc">22</a>&#x2; «<i>Per attività ricettiva si intende l&#8217;attività diretta alla produzione di servizi per l&#8217;ospitalità esercitata nelle strutture ricettive. Nell&#8217;ambito di tale attività rientra altresì, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché la gestione, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza. Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività legate al benessere della persona o all&#8217;organizzazione congressuale</i>».</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote23anc">23</a>&#x2; La Corte Costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80, ha dichiarato &#8220;l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell&#8217;articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l&#8217;approvazione dell&#8217;art. 1, limitatamente alle parole «<i>necessarie all&#8217;esercizio unitario delle funzioni amministrative</i>» e «<i>ed altre norme in materia</i>», nonché degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell&#8217;allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011&#8243;. La pronuncia, di grande impatto ordinamentale, ha riguardato fondamentalmente la parte &#8220;pubblicistica&#8221; del codice, «<i>censurato [&#038;] laddove conteneva disposizioni innovative relativamente ai rapporti Stato-Regioni e reintroduceva princìpi fondamentali in una materia di competenza legislativa residuale regionale</i>» (M. Malo e C. Colaluca, <i>Competenze normative e fonti</i>, in V. Franceschelli &#8211; F. Morandi, <i>Manuale di diritto del turismo</i>, coordinato da Malo e Tassoni, V ed., Torino, 2013, p. 22). Il tema rientra in quello, particolarmente ampio e complesso, del riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di turismo, sul quale cfr., <i>ex multis</i>: M. Renna, <i>Turismo</i>, in <i>Diz. dir. pubbl.</i>, diretto da S. Cassese, vol. VI, Milano, 2006, p. 6053-6059; M. Gola-T. Groppi, <i>Diritto pubblico del turismo</i>, Rimini, 2005; F.S. Marini-D. Morana, <i>Appunti di diritto pubblico del turismo</i>, Napoli, 2007.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote24anc">24</a>&#x2; Per tale considerazione v. S. De Nardi, <i>Profili pubblicistici delle strutture ricettive, delle agenzie di viaggio e delle professioni</i>, in L. Degrassi-V. Franceschelli (a cura di), <i>Turismo: diritto e diritti</i>, Milano, 2010, p. 214.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote25anc">25</a>&#x2; R. Santagata, <i>op. cit.</i>, p. 61.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote26anc">26</a>&#x2; M. La Torre, <i>Il turismo e le regole. Riflessioni sul «codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo»</i>, in <i>Rivista di Scienze del Turismo</i>, 2011, 2, p. 50. Anche con riferimento alle singole tipologie di attività (e dunque, strutture) ricettive si è verificato un fenomeno di interscambio definitorio tra disciplina statale e regionale. Per questa annotazione v. L. Righi, <i>Le strutture ricettive</i>, in V. Franceschelli &#8211; F. Morandi, <i>op. cit.</i>, p. 152-154. La relativa disposizione nel codice del turismo era il comma 1 dell&#8217;art. 8, anch&#8217;esso dichiarato illegittimo, che recitava: «<i>Ai fini del presente decreto legislativo, nonché, in particolare, ai fini dell&#8217;esercizio del potere amministrativo statale di cui all&#8217;articolo 10, le strutture ricettive si suddividono in: a) strutture ricettive alberghiere e paralberghiere; b) strutture ricettive extralberghiere; c) strutture ricettive all&#8217;aperto; d) strutture ricettive di mero supporto</i>».</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote27anc">27</a>&#x2; Per di più, l&#8217;intervento statale pare giustificato anche dalla necessità di tener conto delle indicazioni rivenienti dall&#8217;ordinamento dell&#8217;Unione europea, in merito non solo alla semplificazione amministrativa, ma anche alla specifica materia turistica. V., infatti, quanto affermato dalla relazione speciale n. 6 del 2011, p. 6, della Corte dei conti dell&#8217;UE: «<i>Il turismo rappresenta il terzo settore economico a livello mondiale e la principale industria di servizi dell&#8217;UE. Si tratta di un&#8217;attività la cui importanza è in costante aumento e che contribuisce tanto alla crescita economica quanto all&#8217;occupazione</i>». Da un punto di vista strettamente giuridico, ovverosia sulla base del vigente Trattato di Lisbona del 2009, il turismo «<i>è una materia di competenza solo integrativa dell&#8217;UE</i>» (L. Degrassi, <i>Unione europea e turismo: quali opportunità per le autonomie locali?</i>, in <i>Riv. it. Dir. tur.</i>, 20-21/2017, p. 194). Tuttavia la questione giuridica ha un notevole precipitato economico-finanziario, visto che «<i>non esiste uno strumento finanziario europeo (come il bilancio) specificamente destinato a tale settore</i>» (<i>ibidem</i>). Sulla marginalità del turismo nell&#8217;ultima programmazione finanziaria dell&#8217;UE, cfr. F. Ferri, <i>Il turismo nella programmazione finanziaria UE per il periodo 2014-2020: (molti) limiti e (qualche) potenzialità</i>, in <i>Riv. it. Dir. tur.</i>, 15/2015, p. 348 ss. D&#8217;altra parte, pare condivisibile l&#8217;osservazione secondo cui il problema finanziario è agevolmente aggirabile, nella misura in cui nell&#8217;ordinamento dell&#8217;UE il turismo si atteggia a materia trasversale (F. Ferri, <i>op. cit.</i>, p. 352-354) e &#8211; più in concreto &#8211; ci sono ampi margini di manovra a proposito di turismo c.d. sostenibile (F. Ferri, <i>op. cit.</i>, p. 354-356); sul punto L. Degrassi, <i>op. cit.</i>, p. 194, sottolinea come in effetti «<i>i finanziamenti possono derivare dai fondi strutturali UE, previsti dall&#8217;art. 175 TFUE, che riguardano ogni possibile settore e che potrebbero in qualche modo ridondare sul turismo</i>».</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote28anc">28</a>&#x2; «<i>La necessità di un intervento unitario del legislatore statale nasce dall&#8217;esigenza di valorizzare al meglio l&#8217;attività turistica sul piano economico interno ed internazionale, attraverso misure di varia e complessa natura [&#038;]. L&#8217;iniziativa dello Stato nella materia in esame è dal legislatore ritenuta necessaria anche per ricondurre ad unità la grande varietà dell&#8217;offerta turistica del nostro Paese e per esaltare il rilievo assunto dal turismo nell&#8217;ambito dell&#8217;economia nazionale</i>»: C. cost., n. 88/2007, che richiama esplicitamente le precedenti conformi 197 del 2003, nonché 90 e 214 del 2006; d&#8217;altronde, nella medesima pronuncia la Corte puntualizza (con un&#8217;argomentazione che sarà ripresa nella sent. 80/2012): «<i>Sempre che, naturalmente, la valutazione dell&#8217;interesse pubblico sottostante all&#8217;assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, assistita da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e sia previsto un coinvolgimento della Regione interessata (sentenze n. 383, n. 285, n. 270 e n. 242 del 2005, n. 6 del 2004, n. 303 del 2003)</i>». Nell&#8217;ottica dell&#8217;art. 117 Cost., la questione è controversa. Infatti è quantomeno dubbio l&#8217;univoco inquadramento del turismo nella competenza residuale delle Regioni, essendo non pochi gli indizi che sembrano condurre alla nozione di trasversalità (v. M. Renna, <i>op. cit.</i>, p. 6054-6055). La giurisprudenza costituzionale ha comunque inteso le norme sulla SCIA come espressione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, attraendole nella potestà legislativa esclusiva statale <i>ex</i> art. 117, c. 2, lett. m), Cost. In particolare, la Consulta definisce la scia come «<i>una prestazione specifica, circoscritta all&#8217;inizio della fase procedimentale strutturata secondo un modello ad efficacia legittimante immediata, che attiene al principio di semplificazione dell&#8217;azione amministrativa ed è finalizzata ad agevolare l&#8217;iniziativa economica (art. 41, primo comma, Cost.), tutelando il diritto dell&#8217;interessato ad un sollecito esame, da parte della pubblica amministrazione competente, dei presupposti di diritto e di fatto che autorizzano l&#8217;iniziativa medesima</i>» (sentenza n.121/2014; <i>idem </i>sentenze n. 164 e 203 del 2012, in <i>Giur. cost.</i>, 2012, 2966). Per una disamina specifica sui <i>dicta </i>della Corte costituzionale, v. V. Pecoriello, <i>S.C.I.A cit.</i>, p. 282-288. Per di più, l&#8217;art. 49, co. 4-<i>ter</i>, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha novellato il c. 2-<i>ter </i>dell&#8217;art. 29 della l. 241/1990 (richiamato espressamente dall&#8217;art. 13 del d.l. 83/2014) , che ora dispone: «<i>Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all&#8217;articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la segnalazione certificata di inizio attività [&#038;]</i>». La summenzionata sentenza n. 121/2014 della Corte costituzionale ha ritenuto corretta &#8211; benché non vincolante -tale auto-qualificazione legislativa. <i>Omni casu</i>, l&#8217;influsso europeo e, conseguentemente, la ri-espansione della libertà d&#8217;iniziativa economica privata e l&#8217;affermarsi pervasivo del principio di concorrenza nell&#8217;ordinamento, non dovrebbero far dubitare della legittimità delle disposizioni di semplificazione, pur sempre riconducibili a norme costituzionali (in part. l&#8217;art. 117, c. 2, lett. e), che è un&#8217;ipotesi di potestà esclusiva statale): cfr. A. Romano, <i>A proposito dei vigenti artt. 19 e 20 della legge 241 del 1990: divagazioni sull&#8217;autonomia dell&#8217;amministrazione</i>, in <i>Dir. amm.</i>, 2006, p. 489 ss.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote29anc">29</a>&#x2; Precedentemente, la l. 135 del 2001 prevedeva che per aprire e trasferire di sede gli esercizi ricettivi fosse necessaria un&#8217;apposita autorizzazione comunale, di cui erano disciplinati contenuto ed eventuale revoca (su siffatta evoluzione normativa cfr., <i>amplius</i>, L. Nicotera, <i>I/A. Recenti provvedimenti in materia di turismo / I/B. Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (in G.U. &#8211; serie generale &#8211; n. 125 del 31 maggio 2014)</i>, in <i>Riv. it. Dir. tur.</i>, 11/2014, p. 215-216). In attuazione della summentovata direttiva 2006/123/CE, a mente della quale (v. il <i>considerando </i>n. 43) «<i>è necessario stabilire principi di semplificazione amministrativa, in particolare mediante la limitazione dell&#8217;obbligo di autorizzazione preliminare ai casi in cui essa è indispensabile e l&#8217;introduzione del principio della tacita autorizzazione da parte delle autorità competenti allo scadere di un determinato termine</i>», l&#8217;art. 83 del d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59 ha assoggettato apertura, trasferimento e modifiche delle attività turistico-ricettive alla dichiarazione di inizio attività (c.d. dia), sostituita con la scia dal d.lgs. 78/2010.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote30anc">30</a>&#x2; Titolato «<i>Misure urgenti per la semplificazione degli adempimenti burocratici al fine di favorire l&#8217;imprenditorialità turistica</i>».</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote31anc">31</a>&#x2; «<i>Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo</i>», convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2014, n. 106.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote32anc">32</a>&#x2; Decorsi i sessanta giorni, all&#8217;amministrazione è permesso intervenire solo in presenza delle condizioni previste per l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio (c. 4). Sui poteri conformativi della p.A. in tema di dia/scia, si vedano, <i>ex multis</i>: E. Boscolo, <i>La denuncia di inizio attività «riformata»: il diritto soggettivo (a regime amministrativo) tra silenzio assenso ed autotutela</i>, in <i>Urb. app.</i>, 2006, p. 836 ss.; A. Graziano, <i>La denuncia di inizio attività nella l. n. 80/2005 secondo l&#8217;ultima giurisprudenza. Natura giuridica dell&#8217;istituto, autotutela della p.a. e tutela giurisdizionale del controinteressato</i>, in <i>www.giustiziaamministrativa.it</i>; G. Greco, <i>La SCIA e la tutela dei terzi al vaglio dell&#8217;Adunanza Plenaria: ma perché, dopo il silenzio assenso e il silenzio inadempimento, non si può prendere in considerazione anche il silenzio diniego?</i>, in <i>Dir. proc. amm.</i>, 2011, 1, p. 359 ss.; G. Strazza, <i>La s.c.i.a. e il controllo successivo esercitato dalla pubblica amministrazione: problematiche non solo definitorie</i>, in <i>Riv. giur. edil.</i>, 2, 2014, p. 376.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote33anc">33</a>&#x2; Quello citato è il c. 3 dell&#8217;art. 16 del codice del turismo. Quest&#8217;ultimo è stato travolto interamente dalla pronuncia di illegittimità costituzionale del 2012, ma sotto tale aspetto aveva un valore chiaramente ricognitivo e dichiarativo, trattandosi di materie appartenenti alla potestà legislativa esclusiva o concorrente, e dunque di vincoli da considerare tuttora vigenti. Del resto, sono vincoli espressamente richiamati anche dalle discipline regionali in tema di attività ricettive. Sulla questione, cfr. M. Breganze de Capnist, <i>Attività ricettive, pianificazione urbanistica e regimi edilizi</i>, Relazione al XXVIII Convegno annuale dell&#8217;Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti, sul tema: &#8220;<i>La dimensione giuridica del turismo: dal territorio al mercato, al web</i>&#8221; (Cortina d&#8217;Ampezzo, 6 luglio 2018), in <i>Riv. giur. urb.</i>, 2018, 2, tramite <i>www.periodicimaggioli.it</i>.</p>
<p align="JUSTIFY">Inoltre, ai sensi degli altresì illegittimi co. 4 e 6 dell&#8217;art. 16: «<i>4. Restano fermi i parametri dettati ai sensi dell&#8217;articolo 2, comma 193, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 5. [&#038;]. 6. L&#8217;esercizio delle strutture ricettive è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni</i>». I parametri dell&#8217;art. 2, co. 193, lett. a) -ancora vigente &#8211; consistono in «<i>parametri e [&#038;] requisiti strutturali già stabiliti (con d.m. 21 ottobre 2008) nel contesto delle strategie per la destagionalizzazione dei flussi turistici e per la valorizzazione delle aree sottoutilizzate del Paese</i>» (R. Santagata, <i>op. cit.</i>, p. 64); quanto agli artt. 11 e 92 del TULPS &#8211; in vigore -, essi impongono a chi esercita attività ricettive il possesso di specifici requisiti di onorabilità al fine di evitare connessioni tra tali attività e sodalizi criminali.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote34anc">34</a>&#x2; O. Sepe, voce &#8220;<i>Turismo</i>&#8220;, in<i> Novissimo digesto it.</i>, Appendice, vol. VII, 1987, p. 921.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote35anc">35</a>&#x2; Siffatte considerazioni si intersecano, a loro volta, con la più generale critica in ordine alle conseguenze che l&#8217;eccesso di semplificazione rischia di produrre sui suddetti interessi sensibili: sull&#8217;argomento v. V. Parisio, <i>Interessi &#8220;forti&#8221; cit.</i>, in part. p. 857-860.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote36anc">36</a>&#x2; Cfr. G. Guzzardo, <i>Decostruzione amministrativa nel governo del territorio</i>, Bari, 2018, p. 22-23.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote37anc">37</a>&#x2; «<i>Perciò [&#038;] l&#8217;intervento del pubblico assume le caratteristiche più evidenti della necessità per fissare regole di convivenza degli interessi che, opposti nella loro essenza e nelle loro estrinsecazioni pratiche, cioè per le attività della loro attuazione, si agitano nel turismo come fenomeno sociale</i>» (V. Caputi Jambrenghi, <i>Profili nuovi dell&#8217;organizzazione del turismo, </i>Seminario sulle opere di Francesco Pugliese (Napoli, 28 novembre 2008), in <i>GiustAmm.it</i>, 2008, n. 12).</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote38anc">38</a>&#x2; Per questa constatazione v. G. Cardosi, <i>Imprese turistiche e sportello unico delle attività produttive</i>, in E.M. Tripodi-G. Cardosi, <i>Il codice del turismo</i>, Rimini, 2011, p. 171. <i> </i></p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote39anc">39</a>&#x2; Vigente, obbliga i Comuni a istituire il SUAP.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote40anc">40</a>&#x2; Abrogato dal d.P.R. 160/2010, statuiva che «<i>ove sia operante lo sportello unico, le domande devono essere presentate esclusivamente alla struttura</i>».</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote41anc">41</a>&#x2; Per la scia v. la nota 29.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote42anc">42</a>&#x2; Ci si riferisce, nello specifico, al <i>considerando </i>n. 48 della direttiva 2006/123: «<i>Al fine di semplificare ulteriormente le procedure amministrative è opportuno fare in modo che ogni prestatore abbia un interlocutore unico tramite il quale espletare tutte le procedure e formalità (in prosieguo: sportello unico)</i>».</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote43anc">43</a>&#x2; Questa norma del codice del turismo è resistita alle censure di illegittimità costituzionale. Cfr., sul punto, la nota 23.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote44anc">44</a>&#x2; «<i>e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59</i>».</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote45anc">45</a>&#x2; Con riguardo alla scia, la giurisprudenza amministrativa pare aver interiorizzato le indicazioni della sentenza 29 luglio 2011, n. 15, dell&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, laddove si sottolinea come la caratteristica essenziale dell&#8217;istituto risieda nella sostituzione dei tradizionali moduli provvedimentali autorizzatori con un «<i>nuovo schema ispirato alla liberalizzazione delle attività economiche private consentite dalla legge in presenza dei presupposti fattuali e giuridici normativamente stabiliti</i>», assetto legislativo in cui, a detta del Collegio, «<i>non c&#8217;è spazio, sul piano concettuale e strutturale, per alcun potere preventivo di tipo ampliativo (autorizzatorio, concessorio e, in senso lato, di assenso)</i>». In materia di semplificazione, la stessa Corte costituzionale ha di recente (sentenza 13 marzo 2019 n. 45) ricordato come, vista la scelta di fondo del legislatore nel senso della liberalizzazione dell&#8217;attività oggetto di segnalazione e della semplificazione procedimentale, la fase amministrativa che accede ad essa costituisce una &#8211; sia pur importante &#8211; parentesi che dev&#8217;essere puntualmente delimitata nei modi e nei tempi. Infatti, una dilatazione temporale dei poteri di verifica, a maggior ragione se con modalità indeterminate, comporterebbe quel recupero dell&#8217;istituto all&#8217;area amministrativa tradizionale, che il legislatore ha inteso inequivocabilmente escludere (v., sul punto, Cons. Stato, sez. VI, 14 marzo 2019, n. 1815, in <i>www.giustizia-amministrativa.it</i>.).</p>
<p align="JUSTIFY">Con riguardo al SUAP, non è difficile rintracciare pronunce giurisdizionali che esplicitano il disegno legislativo di semplificazione: v. per es. Cons. Stato, sez. VI, 24 novembre 2014, n. 5777, in <i>www.giustizia-amministrativa.it</i>, secondo cui un meccanismo come il SUAP «<i>[&#038;] inserendo in un unico centro organizzativo tutte le vicende riguardanti l&#8217;attività produttiva, realizz[a] il principio della semplificazione amministrativa in relazione allo svolgimento delle attività di impresa</i>».</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote46anc">46</a>&#x2; Tra le principali disposizioni, si introducono: la semplificazione e l&#8217;aggiornamento del linguaggio normativo; il riordino e la revisione della normativa in materia di turismo, con particolare riferimento alle professioni turistiche, alla revisione della classificazione delle strutture alberghiere e del sistema premiale per le strutture e le imprese turistico ricreative e, infine, l&#8217;individuazione di uh sistema di monitoraggio della domanda e dell&#8217;offerta turistica al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti e per la realizzazione di un codice identificativo nazionale.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote47anc">47</a>&#x2; Sull&#8217;essenzialità dell&#8217;elemento acceleratorio nella prospettiva della semplificazione amministrativa, v. A. Colavecchio, <i>Semplificazione amministrativa e tempi del procedimento</i>, in <i>www.ilmerito.org</i>.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote48anc">48</a>&#x2; Per un orientamento giurisprudenziale restrittivo, che limita l&#8217;operatività di meccanismi quali dia, scia e silenzio assenso all&#8217;ipotesi in cui l&#8217;istanza sia dotata di tutte le condizioni e i presupposti richiesti dalla legge per poter essere accolta, v. Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 2016, n. 3805; <i>Id.</i>, sez. V, 17 gennaio 2019, n. 428; <i>Id.</i>, sez. VI, 14 marzo 2019, n. 2033.</p>
<p> </p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/semplificazione-e-attivita-turistico-ricettive-profili-introduttivi/">Semplificazione e attività turistico-ricettive. Profili Introduttivi</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Autorità europea per la sicurezza alimentare e ( mancato) esercizio della funzione consultiva : spunti di riflessione.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:34 +0000</pubDate>
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<p>  Sommario: 1. L&#8217;Autorità europea per la sicurezza alimentare e il procedimento legislativo comunitario &#8211; 2. L&#8217;annosa vicenda dei botanicals &#8211; 3. I termini per l&#8217;emanazione delle scientific opinions: l&#8217;articolo 29 del Regolamento (CE) n. 178/2002 e l&#8217;articolo 7 del Regolamento (CE) n.1304/2003 &#8211; 4. Pareri e valutazioni tecniche alla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/autorita-europea-per-la-sicurezza-alimentare-e-mancato-esercizio-della-funzione-consultiva-spunti-di-riflessione/">Autorità europea per la sicurezza alimentare e ( mancato) esercizio della funzione consultiva : spunti di riflessione.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><b>Sommario: 1. L&#8217;Autorità europea per la sicurezza alimentare e il procedimento legislativo comunitario &#8211; 2. L&#8217;annosa vicenda dei </b><i><b>botanicals</b></i><b> &#8211; 3. I termini per l&#8217;emanazione delle </b><i><b>scientific opinions</b></i><b>: l&#8217;articolo 29 del Regolamento (CE) n. 178/2002 e l&#8217;articolo 7 del Regolamento (CE) n.1304/2003 &#8211; 4. Pareri e valutazioni tecniche alla luce della legge sul procedimento amministrativo italiano (L. 241/1990) &#8211; 5. </b><i><b>Scientific opinions</b></i><b> di EFSA e valutazioni tecniche &#8211; 6. Il superamento dei ritardi e dei silenzi di EFSA.</b></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY"><b>L&#8217;Autorità europea per la sicurezza alimentare e il procedimento legislativo comunitario.</b></p>
</ol>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (da ora anche solo EFSA, o l&#8217;Autorità), come noto, è stata istituita con il precipuo scopo di fornire attività di consulenza ai gestori del rischio (<i>in primis </i>Commissione europea e Stati membri) nel settore della sicurezza alimentare, affinché le decisioni comunitarie fossero giustificate sulla base di evidenze scientifiche, scevre da condizionamenti politici ed economici<a href="#sdfootnote1sym">1</a>. EFSA, pertanto, si configura quale organo di consulenza tecnica altamente specialistica, che fornisce <i>scientific opinions</i> concernenti la valutazione del rischio in tutti i settori che direttamente ed indirettamente possono influenzare la sicurezza alimentare<a href="#sdfootnote2sym">2</a>, ciò a supporto della legislazione e politiche alimentari europee<a href="#sdfootnote3sym">3</a>. EFSA, in definitiva, contribuisce alla regolazione del settore della sicurezza alimentare, partecipando alla funzione esecutiva tramite attività consultiva<a href="#sdfootnote4sym">4</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Come noto EFSA è un&#8217;Agenzia europea di formazione recente<a href="#sdfootnote5sym">5</a>, che esercita la funzione cui è preposta sulla base del Regolamento CE n.178/2002, di Regolamenti adottati in seguito per meglio disciplinare certi aspetti solo accennati nel predetto Regolamento e delle Linee guida che il <i>Management Board </i>della stessa stila per meglio indirizzare il suo operato.</p>
<p align="JUSTIFY">Nonostante l&#8217;attenzione posta nella disciplina istitutiva dell&#8217;Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, permangono ancora dei vuoti regolamentari cioè dei profili concernenti l&#8217;attività dell&#8217;Autorità non sufficientemente disciplinati, forse perché trattasi di un&#8217;Autorità da poco istituita (e quindi certi problemi non sono ancora sorti in modo massivo) e/o forse perché nel complesso il sistema europeo deputato alla valutazione, gestione e comunicazione del rischio ha saputo comunque fornire buona prova di sé.</p>
<p align="JUSTIFY">Nel presente contributo si vuole analizzare uno dei profili sprovvisti di regolazione ritenuto significativo, ossia il mancato esercizio, o comunque l&#8217;eccessivo ritardo nell&#8217;esercizio, della funzione consultiva da parte di EFSA, con conseguente possibile creazione di una situazione di paralisi nel procedimento legislativo in capo alla Commissione europea (o Stati membri), a detrimento degli operatori del settore alimentare ed in ultima analisi dei consumatori.</p>
<p align="JUSTIFY">Emblematica è la vicenda degli <i>health claims </i>relativi alle sostanze botaniche che, per lungo tempo &#8211; a fronte dell&#8217;originario ritardo di EFSA -, sono rimaste in un&#8217;area grigia, né autorizzate né rigettate a livello europeo, bensì in attesa di valutazione.</p>
<p align="JUSTIFY">Nel presente contributo si cercherà di vagliare la sporadica disciplina europea in tema di <i>time limits</i> nella valutazione scientifica svolta dall&#8217;Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, di indagare le caratteristiche più intime dei principali <i>outputs </i>della stessa (le <i>scientific opinions</i>) per poi tessere un parallelo con la normativa italiana in tema di valutazioni tecniche ed, infine, presentare delle possibili soluzioni per futuri interventi legislativi europei.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY"><b>L&#8217;annosa vicenda dei </b><i><b>botanicals.</b></i></p>
</ol>
<p align="JUSTIFY">Le sostanze e i preparati vegetali (<i>botanicals</i>), e relative preparazioni derivate, a base di piante, alghe, funghi e licheni sono largamente presenti nel mercato europeo sotto forma di integratori alimentari<a href="#sdfootnote6sym">6</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Molto spesso i <i>botanicals</i> sono etichettati come alimenti naturali e vantano effetti benefici sulla salute, proprio per questo motivo, una volta emanato il Regolamento (CE) n.1924/2006<a href="#sdfootnote7sym">7</a>, al fine di armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti le indicazioni nutrizionali e sulla salute (c.d. <i>health claims</i>), i medesimi hanno presentato &#8211; su richiesta degli operatori del settore &#8211; alla Commissione europea elenchi nazionali di indicazioni sulla salute relativamente a innumerevoli sostanze contenute in prodotti alimentari, tra cui le sostanze botaniche.</p>
<p align="JUSTIFY">Ai sensi dell&#8217;articolo 13, paragrafo 3, del regolamento citato, previa consultazione dell&#8217;Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare<a href="#sdfootnote8sym">8</a>, la Commissione europea avrebbe dovuto adottare, entro il 31 gennaio 2010, l&#8217;elenco delle indicazioni consentite a livello europeo. L&#8217;adozione di tale elenco (peraltro parziale), tuttavia, ha seguito un percorso travagliato.</p>
<p align="JUSTIFY">Il 24 luglio 2008, la Commissione ha formalmente trasmesso all&#8217;EFSA una domanda di parere scientifico riguardante una parte dell&#8217;elenco contenente le predette indicazioni, poi completato (e trasmesso) nei mesi di novembre e dicembre 2008, nonché, mediante un <i>addendum</i>, nel marzo 2010. Tra i mesi di ottobre 2009 e luglio 2011, l&#8217;EFSA ha eseguito una parziale valutazione scientifica delle indicazioni sulla salute trasmesse dalla Commissione, non pronunciandosi in merito alle indicazioni sulla salute concernenti le sostanze botaniche. Il ritardo nell&#8217;esame di quest&#8217;ultime ha portato ad una stasi nel procedimento autorizzatorio relativo ai <i>botanicals</i>, in quanto la Commissione europea, anziché sollecitare EFSA ad una pronta attivazione, ha invitato la stessa a sospendere provvisoriamente la valutazione delle indicazioni sulla salute concernenti le sostanze botaniche e a focalizzare la sua analisi su tutte le altre indicazioni trasmesse al fine di adottare quanto prima un elenco che le ricomprendesse. Così il 16 maggio 2012, la Commissione ha adottato il Regolamento n.432/2012<a href="#sdfootnote9sym">9</a> contenente, tuttavia, un elenco parziale delle indicazioni sulla salute consentite, essendo rimasta in sospeso la valutazione delle indicazioni concernenti gli effetti delle sostanze botaniche che, pertanto, avrebbero potuto continuare ad essere impiegate conformemente al regime transitorio di cui all&#8217;articolo 28, paragrafi 5 e 6, del Regolamento n.1924/2006<a href="#sdfootnote10sym">10</a>. A fronte del ritardo di EFSA e della conseguente paralisi nel procedimento comunitario, tre diverse aziende (interessate al settore dei prodotti a base di sostanze botaniche) hanno sollecitato la Commissione a riprendere la valutazione delle indicazioni sulla salute relative alle sostanze botaniche e, segnatamente, a chiedere a EFSA di proseguire senza ritardo tale valutazione, affinché potesse essere adottato l&#8217;elenco completo delle indicazioni sulla salute, quale richiesto dall&#8217;art.13, paragrafo 3, del Regolamento n.1924/2006. Tuttavia la Commissione ha sommariamente risposto di aver avviato una riflessione in merito, al fine di definire la linea d&#8217;azione più appropriata. Le aziende in questione hanno quindi adito la Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea, chiedendo di constatare l&#8217;inerzia della Commissione, avendo questa illegittimamente omesso di ordinare a EFSA di procedere senza ulteriore ritardo alla valutazione delle indicazioni sulla salute relative alle sostanze botaniche<a href="#sdfootnote11sym">11</a>. Al di là del negativo esito dei ricorsi per questioni preliminari (mancanza di interesse ad agire), la Corte è scesa comunque nel merito<a href="#sdfootnote12sym">12</a>, evidenziando di fatto la gravità &#8211; in termini di certezza del diritto &#8211; della situazione di stasi creatasi a fronte prima dei ritardi di EFSA e poi, conseguentemente, della Commissione. Nella sua decisione, infatti, la Corte ha affermato che in linea di principio sia<i> </i>le indicazioni sulla salute consentite sia quelle in sospeso potevano essere utilizzate per la commercializzazione dei prodotti alimentari,<i> </i>tuttavia tali due categorie di indicazioni sulla salute -continuava la Corte- venivano ad essere soggette a requisiti e condizioni differenti. Infatti se da un lato gli operatori del settore alimentare erano autorizzati, sulla base dell&#8217;articolo 17, paragrafo 5, del Regolamento n.1924/2006, a utilizzare le indicazioni sulla salute consentite, incluse nell&#8217;elenco definitivo e unico per l&#8217;Unione Europea sopra menzionato, dall&#8217;altro lato le indicazioni sulla salute in sospeso rimanevano soggette al regime transitorio, in forza del quale le stesse dovevano essere conformi, ai sensi dell&#8217;articolo 28, paragrafi 5 e 6, del Regolamento n.1924/2006, a quest&#8217;ultimo nonché alle disposizioni nazionali ad esse applicabili. Ciò comportava che ogni indicazione sulla salute non doveva essere ambigua o fuorviante e doveva basarsi su prove scientifiche generalmente accettate. In aggiunta le indicazioni sulla salute in sospeso dovevano altresì soddisfare, in ogni Stato membro, i requisiti della propria disciplina nazionale.<i> </i>Di conseguenza, il loro esame caso per caso comportava il rischio di dare luogo, al termine dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali nazionali concernenti l&#8217;autorizzazione di tali indicazioni, a risultati divergenti non solo da uno Stato membro all&#8217;altro, ma anche all&#8217;interno del medesimo Stato membro.</p>
<p align="JUSTIFY">In assenza di una legislazione armonizzata in merito alle proprietà salutistiche dei <i>botanicals</i> a livello europeo e data l&#8217;importanza del settore (in continua crescita), l&#8217;Italia ha deciso di intervenire dapprima approvando il Decreto del Ministero della Salute del 9 luglio 2012 con annesso allegato I che elenca le sostanze e i preparati vegetali ammessi all&#8217;impiego, poi, a modifica ed aggiornamento del DM 9 luglio 2012, è stato emanato il Decreto del 27 marzo 2014 che, con l&#8217; allegato 1-bis ha introdotto la lista BELFRIT contenente l&#8217;elenco delle sostanze e preparati vegetali impiegabili negli integratori alimentari, creata ed approvata dalle Autorità competenti italiane, belghe e francesi. Da ultimo è entrato in vigore il Decreto Ministeriale del 10 agosto 2018, modificato con Decreto dirigenziale del 9 gennaio 2019, in cui è presente un unico elenco di sostanze botaniche in cui sono confluite sia quelle approvate nel 2012 (solo quelle rivalutate favorevolmente dalla Sezione dietetica e nutrizione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale) che quelle contenute nella lista BELFRIT.</p>
<p align="JUSTIFY">In definitiva, stante la stasi comunitaria originatasi dal ritardo di EFSA, l&#8217;Italia ha stilato un proprio elenco positivo di <i>botanicals</i> ammessi, ponendo in essere da un lato con Belgio e Francia un&#8217;armonizzazione normativa, dall&#8217;altro lato ricorrendo al risalente, ma salvifico, principio del mutuo riconoscimento<a href="#sdfootnote13sym">13</a> per quanto riguarda la commercializzazione di integratori alimentari non conformi al Decreto ministeriale.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY"><b>I termini per l&#8217;emanazione delle </b><i><b>scientific opinions</b></i><b>: l&#8217;articolo 29 del Regolamento (CE) N.178/2002 e l&#8217;articolo 7 del Regolamento (CE) N. 1304/2003.</b></p>
</ol>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;articolo 29 del Regolamento (CE) n.178/2002, paragrafo 3, che disciplina il funzionamento dell&#8217;EFSA<a href="#sdfootnote14sym">14</a>, sancisce che ove la normativa di settore non contempli espressamente un termine per la presentazione del parere scientifico, l&#8217;Autorità formula pareri scientifici entro il termine indicato dal richiedente, salvo &#8220;circostanze debitamente giustificate&#8221;, che permetterebbero a EFSA di prolungare detto termine.</p>
<p align="JUSTIFY">Non risolutivo è l&#8217;articolo 7 del Regolamento n.1304/2003<a href="#sdfootnote15sym">15</a>, adottato dalla Commissione europea in applicazione dell&#8217;articolo 29, paragrafo 6, del Regolamento n.178/2002 che devolve alla Commissione il compito di specificare: a<i>) la procedura che l&#8217;Autorità deve seguire per le richieste che le sono demandate; b) le linee direttrici che disciplinano la valutazione scientifica di sostanze, prodotti o processi soggetti in base alla legislazione comunitaria ad autorizzazione preventiva o all&#8217;inserimento in un elenco positivo, in particolare laddove la legislazione comunitaria preveda o autorizzi la presentazione a tal fine di un fascicolo da parte del richiedente&#8221;.</i></p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;articolo 7 del Regolamento<i> de qua</i> si limita ad affermare che, in assenza di un termine specifico per la formulazione di un parere scientifico, il richiedente ha la facoltà di indicare il termine desiderato con idonea motivazione. Se nulla viene chiesto o se l&#8217;Autorità ritiene di non poter rispettare il termine richiesto, essa fissa il termine definitivo.</p>
<p align="JUSTIFY">I regolamenti predetti non affrontano, quindi, l&#8217;ulteriore ipotesi di mancato rispetto da parte di EFSA dei termini stabiliti dalla legge ovvero dal richiedente, così come non indicano come risolvere l&#8217;eventuale <i>impasse </i>determinato dal ritardo mantenuto da EFSA<a href="#sdfootnote16sym">16</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Volendo approfondire la tematica naturalmente, si è rivolto lo sguardo verso l&#8217;ordinamento italiano, in particolare alla legge sul procedimento amministrativo (Legge n.291/90) che espressamente regola, rispettivamente all&#8217;articolo 16 e 17, l&#8217;ipotesi di inerzia e/o ritardo dell&#8217;organo deputato a rilasciare il parere e la valutazione tecnica all&#8217;amministrazione decidente. Nei successivi paragrafi cercheremo di delineare le peculiarità di pareri e valutazioni tecniche per capire con quali delle due categorie appena citate le <i>scientific opinions</i> di EFSA presentino maggiori affinità. La normativa italiana è ricca di spunti di riflessione in quanto sebbene pareri e valutazioni tecniche siano atti di diritto interno mentre le <i>scientific opinions</i> di EFSA siano atti di diritto europeo, in entrambi i casi comunque si tratta di atti che si collocano all&#8217;interno di un più ampio procedimento amministrativo.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY"><b>Pareri e valutazioni tecniche alla luce della legge sul procedimento amministrativo italiano (L. 241/1990).</b></p>
</ol>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;attività consultiva dell&#8217;Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, esattamente come quella di un qualsiasi organo deputato a esprimere valutazioni tecniche, si incardina in un più ampio procedimento amministrativo che su di essa imprescindibilmente si basa. Appare allora opportuno, a questo punto, analizzare, per ricercare ulteriori spunti nell&#8217;elaborazione di soluzioni convincenti, la disciplina dell&#8217;attività consultiva procedimentale nel sistema italiano, pur nella consapevolezza della oggettive differenze comunque esistenti tra piano interno e europeo. Nell&#8217;ordinamento italiano l&#8217;amministrazione decidente, prima di emettere un determinato provvedimento, spesso necessita di apporti forniti da organi consultivi. La dottrina definisce la funzione consultiva come quell&#8217;attività valutativa che si manifesta attraverso il rilascio di pareri, volta a illuminare le autorità chiamate a provvedere. Essa contribuisce all&#8217;assunzione di decisioni di qualità, ossia frutto di un&#8217;adeguata ponderazione degli interessi e di una completa rappresentazione dei fatti rilevanti. Infatti attraverso il parere <i>&#8220;si illumina l&#8217;autorità decidente, si forniscono elementi della più diversa natura, per agevolare la migliore composizione degli interessi&#8221;</i> <a href="#sdfootnote17sym">17</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">La disciplina generale dell&#8217;attività consultiva in ambito procedimentale è codificata nell&#8217;articolo 16 della legge sul procedimento amministrativo (legge n.241/90). In base a quanto disposto in tale articolo, gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni devono rilasciare i pareri a loro obbligatoriamente richiesti entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Laddove il parere obbligatorio non venga emesso nel termine, è rimesso alla facoltà del responsabile del procedimento decidere se attendere l&#8217;emissione del parere o se continuare il procedimento &#8220;mutilato&#8221; dell&#8217;apporto consultivo.</p>
<p align="JUSTIFY">Nella diversa ipotesi in cui venga chiesto un parere facoltativo, gli organi consultivi sono tenuti a dare immediata comunicazione del termine entro cui il parere verrà reso, comunque non superiore a 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Se l&#8217;organo consultivo non provvede a comunicare il parere facoltativo nel termine prescritto e al contempo non abbia presentato esigenze istruttorie, il responsabile del procedimento deve procedere comunque.</p>
<p align="JUSTIFY">La <i>ratio</i> di tale previsione da un lato risiede nell&#8217;esigenza di garantire una maggiore rapidità e di semplificare l&#8217;agire amministrativo, dall&#8217;altro lato si fonda sulla considerazione secondo cui i pareri, a differenza delle valutazioni tecniche, non apportano fatti o circostanze indispensabili per il completamento dell&#8217;istruttoria.</p>
<p align="JUSTIFY">Infatti, per quanto ampia la categoria dei pareri possa essere, essi intervengono tutti prima della fase decisionale ma sempre a istruttoria conclusa, proprio perché essi attengono all&#8217;oggetto del procedimento nel suo complesso al fine di fornire un apprezzamento utile al decisore. Ben diverso è l&#8217;apporto procedimentale fornito dalle valutazioni tecniche<a href="#sdfootnote18sym">18</a>, un apporto che è imprescindibile per poter conoscere ed apprezzare i singoli fatti rilevanti per la decisione. Esse sono parti integranti dell&#8217;istruttoria e si sostanziano in valutazioni alla stregua di conoscenze (e, dunque, di regole) tecniche, il cui esito va a costituire in tutto o in parte il contenuto motivazionale delle decisioni stesse<a href="#sdfootnote19sym">19</a>. Proprio per tale motivo l&#8217;articolo 17 della legge n.241/90 prevede che, nel caso di inerzia e/o ritardo dell&#8217;organo od ente a cui è stata chiesta la valutazione, il responsabile del procedimento, non potendone prescindere, deve procurarsi la medesima <i>aliunde</i>, presso un organismo pubblico dotato di qualificazione e capacità tecnica equipollenti. La valutazione tecnica è acquisizione istruttoria che non può mancare, pertanto, a fronte del silenzio dell&#8217;organo tecnico, il legislatore ha previsto il rimedio della surrogazione soggettiva dell&#8217;organo inadempiente.</p>
<p align="JUSTIFY">La distinzione tra pareri e valutazioni tecniche non sempre risulta immediata, soprattutto perché anche i pareri<i> ex </i>art. 16 possono avere un contenuto tecnico. Sul punto si è pronunciato il Consiglio di Stato<a href="#sdfootnote20sym">20</a>, affermando che la qualificazione di un apprezzamento endoprocedimentale come parere e non come valutazione tecnica si fonda su alcuni indici sintomatici: a) se l&#8217;organo adito ha anche poteri di accertamento dei fatti o se la sua valutazione riguarda un presupposto specifico e ben definito del provvedimento finale anziché un giudizio complessivo sulla scelta da compiere, si è in presenza di valutazione tecnica; b) la presenza significativa di soggetti privi di competenze scientifiche (ancorché esperti della &#8220;materia&#8221; intesa, genericamente, come settore dell&#8217;ordinamento) indica, normalmente, che l&#8217;attività consultiva non possa essere ricondotta alle valutazioni tecniche; c) se la ratio complessiva dell&#8217;intervento consultivo dell&#8217;organo è anche quella di assicurare una certa omogeneità delle decisioni finali affidate ad amministrazioni diverse, questo è sintomo della natura di parere e non di valutazione tecnica del suo apporto endoprocedimentale; d) il carattere del pronunciamento richiesto &#8220;di valutazione ad ampio raggio sui contenuti del provvedimento conclusivo&#8221; è indizio della natura consultiva &#8220;pura&#8221; dell&#8217;apporto dell&#8217;organo terzo.</p>
<p align="JUSTIFY">Alla luce di questi criteri, il Consiglio di Stato è giunto ad affermare che il parere del Comitato Pensioni Privilegiate Ordinarie (CPPO), parere obbligatorio per tutte le richieste di benefici economici connessi alle infermità contratte dai dipendenti statali a causa del servizio, rientra nell&#8217;ambito applicativo dell&#8217;art.16 della legge n.241/90 (e non anche dell&#8217;art.17 della medesima legge). Nello specifico il Supremo Giudice amministrativo ha affermato che il parere del CPPO si risolve per un verso in una valutazione riassuntiva di tutti gli elementi istruttori forniti dall&#8217;amministrazione e, per l&#8217;altro verso, nella indicazione del contenuto del successivo provvedimento adottato dall&#8217;autorità procedente, anche in relazione ai profili giuridici ed interpretativi della vicenda. Infatti sottolinea che <i>&#8220;la proiezione </i>[del parere]<i> verso la definizione del contenuto dell&#8217;atto implica la riconsiderazione di tutti gli elementi acquisiti nel corso del procedimento (tecnici, amministrativi, fattuali, giuridici)</i>. <i>Dunque la componente tecnica del giudizio non è del tutto assente, ma resta riferita all&#8217;apprezzamento delle valutazioni espresse da altri organi dotati di questa specifica competenza, allegate alla richiesta di parere formulata dall&#8217;amministrazione&#8221;</i>. Aggiunge, poi, che la natura non meramente tecnica del parere emerge anche considerando la composizione mista dell&#8217;organo consultivo, presieduto da un presidente di sezione della Corte dei conti a cui si aggiungono magistrati dell&#8217;ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di consigliere di appello o equiparate, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, funzionari del Ministero del tesoro di qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata, ufficiali generali e superiori medici. Alle sedute prende anche parte, con voto deliberativo, un funzionario con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata, della amministrazione presso la quale il dipendente ha prestato servizio. Dunque, <i>&#8220;la presenza di personale tecnico è prevista, ma non in modo preponderante, attribuendosi rilievo decisivo, invece, ad altre caratteristiche professionali e culturali dei componenti della struttura collegiale&#8221;.</i> Conclusivamente il Consiglio di Stato ha stabilito che il parere del CPPO, non assume la fisionomia della valutazione tecnica, ma esso ha la natura di giudizio (di fatto e di diritto) sulla fondatezza della pretesa fatta valere dall&#8217;interessato, espresso nell&#8217;ambito dell&#8217;attività consultiva ordinaria dell&#8217;organo specializzato. Pertanto tale parere deve essere disciplinato dall&#8217;art.16 della legge n.241/90 e non già dall&#8217;art.17 della stessa legge, sicché se il CPPO omette di pronunciarsi entro il termine prescritto, l&#8217;amministrazione procedente può decidere di procedere senza attendere l&#8217;adozione del parere. In tale eventualità, tuttavia, precisava il Giudice, l&#8217;adozione del provvedimento finale postulava comunque che nel corso del procedimento fosse stata compiuta una adeguata valutazione tecnica specialistica della vicenda.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY"><i><b>Scientific opinions</b></i><b> di EFSA e valutazioni tecniche.</b></p>
</ol>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;analisi appena effettuata sul fronte del diritto interno ci permette di cogliere le numerose affinità intercorrenti tra <i>scientific opinions </i>di EFSA e le valutazioni tecniche, come elaborate nel sistema giuridico italiano, sicché la traduzione italiana di &#8220;pareri scientifici&#8221; risulta, sotto una certa prospettiva, fuorviante e sarebbe più opportuno parlare di &#8220;valutazioni scientifiche&#8221;. Le valutazioni scientifiche di EFSA forniscono al decisore elementi necessari ed indispensabili, dai quali non può prescindere né tantomeno discostarsi (salvo casi eccezionali e con adeguata motivazione<a href="#sdfootnote21sym">21</a>). Ma questa constatazione non è la sola che ci permette di accostare le valutazioni di EFSA alla categoria delle valutazioni tecniche di diritto interno, come elaborate sulla scorta dell&#8217;art. 17 della l. 241/1990. Nel dettaglio, possiamo individuare altre due importanti ragioni a sostegno della tesi prospettata:</p>
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;attività di EFSA si colloca e integra la fase istruttoria del procedimento legislativo comunitario. I gestori del rischio si rivolgono all&#8217;Autorità chiedendole di accertare un fatto specifico e cioè la <i>safety</i> di una certa sostanza. Il <i>panel </i>competente, scandagliata tutta la letteratura scientifica pertinente ed effettuata, laddove prevista, la <i>public consultation</i>, emette la sua valutazione, valutazione che tiene conto solo ed esclusivamente dei profili scientifici che concernono quella sostanza.<a href="#sdfootnote22sym">22</a> Sarà poi il gestore del rischio (Commissione o Stato membro), e non EFSA, a dover fornire un giudizio complessivo che tenga conto non solo della valutazione scientifica circa il rischio connesso a una certa sostanza, ma anche degli altri innumerevoli interessi in gioco, nonché profili fattuali, giuridici, economici e amministrativi della vicenda. È chiaro, in definitiva, che EFSA non pone in essere alcuna valutazione ad ampio raggio sui contenuti del provvedimento finale, bensì un&#8217;analisi puramente scientifica dei dati raccolti finalizzata a concludere se una certa sostanza presenta o meno rischi per la salute umana, animale o vegetale.</p>
<li>
<p align="JUSTIFY">Le <i>scientific opinions</i> di EFSA sono emesse da<i> panels</i> di esperti che non presentano una composizione mista, bensì una composizione unitaria e puramente scientifica, specifica per il <i>task </i>devoluto da EFSA (chiaramente concernente uno degli ambiti relativi al suo mandato). I <i>panels</i> e, conseguentemente, il singolo <i>working group</i> competente, sono costituiti esclusivamente da scienziati esperti in valutazione del rischio in relazione a una certa materia (salute e benessere degli animali; pericoli biologici; materiali a contatto con gli alimenti, enzimi, coadiuvanti tecnologici; contaminanti nella catena alimentare; additivi e aromatizzanti alimentari; additivi e prodotti o sostanze usati nei mangimi; organismi geneticamente modificati; nutrizione, nuovi alimenti e allergeni alimentari; salute dei vegetali; prodotti fitosanitari e loro residui)<a href="#sdfootnote23sym">23</a>.</p>
</ol>
<p align="JUSTIFY">Per tutto quanto sopra detto, possiamo concludere che le <i>scientific opinions</i> di EFSA, atti endoprocessuali di diritto europeo, presentano analogie con la categoria delle valutazioni tecniche, atti endoprocessuali di diritto interno. Pertanto nulla vieta di guardare alla normativa italiana in tema di valutazioni tecniche, onde fornire una possibile soluzione all&#8217;<i>impasse</i> comunitario che si potrebbe verificare nel caso di inerzia e/o ritardo dell&#8217;Autorità.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY"><b>Il superamento dei ritardi e dei silenzi di EFSA.</b></p>
</ol>
<p align="JUSTIFY">Laddove il <i>panel</i> di EFSA ritardi la valutazione scientifica richiesta, si potrebbe pensare di attivare un meccanismo di surrogazione soggettivo. Tuttavia la difficoltà che si riscontra risiede nell&#8217;individuare un organismo pubblico con capacità tecnica equipollente, poiché l&#8217;Autorità Europea per la Sicurezza alimentare &#8211; per come strutturata e concepita &#8211; rappresenta un <i>unicum </i>nel panorama europeo. Pertanto non si può proporre un meccanismo di sostituzione dell&#8217;Autorità di tipo &#8220;esterno&#8221;, ma soltanto di tipo &#8220;interno&#8221;.</p>
<p align="JUSTIFY">Il primo meccanismo sostitutivo di tipo &#8220;interno&#8221; potrebbe essere disegnato sulla scorta di quanto avviene in seno all&#8217;Agenzia Europea per i Medicinali (EMA), agenzia di istituzione anteriore rispetto a EFSA e di indiscusso successo. Al fine di elaborare la sua valutazione, il Comitato per i medicinali per uso umano<a href="#sdfootnote24sym">24</a> &#8211; costituito da un membro (ed un supplente) per ogni Stato membro &#8211; designa al suo interno un relatore e, se necessario, un correlatore. Il relatore ha il ruolo di effettuare la valutazione scientifica e di preparare il rapporto da presentare al Comitato. Per svolgere tale incarico il relatore può essere coadiuvato da un <i>team</i> di valutazione, formato da esperti europei della stessa nazionalità del relatore selezionati per lo specifico <i>task</i> ed inclusi nel database di EMA. Il relatore, quindi, valuta i documenti predisposti dal richiedente l&#8217;autorizzazione alla luce della letteratura scientifica presente, chiedendo informazioni alla propria Autorità nazionale di riferimento, nonché organizzazioni internazionali ed enti di ricerca. Dall&#8217;altro lato il correlatore (di diversa nazionalità rispetto al relatore), con analoghe modalità, prepara un rapporto di valutazione separato da quello del relatore o una critica al rapporto del relatore.</p>
<p align="JUSTIFY">Per assicurare la qualità del lavoro, altri membri del Comitato possono essere nominati a svolgere la &#8220;<i>peer review</i>&#8221; (revisione tra pari) della valutazione scientifica del relatore e del correlatore e della validità delle conclusioni raggiunte. Il Comitato, infine, emana la valutazione finale per consenso, o laddove ciò non sia possibile, per votazione.</p>
<p align="JUSTIFY">Si potrebbe quindi pensare che nel caso di ritardo del panel di EFSA, il Foro Consultivo della stessa, costituito da un rappresentante per Stato membro (soggetto generalmente impiegato nell&#8217;organo nazionale che svolge funzioni analoghe a EFSA), possa attivare -su sollecito del richiedente il parere- una procedura simile a quella di EMA e quindi designare al suo interno un relatore e correlatore che presenteranno poi i rapporti di valutazione da sottoporre all&#8217;organo nella sua interezza al fine dell&#8217;elaborazione finale.</p>
<p align="JUSTIFY">Un secondo meccanismo sostitutivo sempre di tipo &#8220;interno&#8221; potrebbe consistere nell&#8217;avocazione del <i>task </i>per cui era competente il <i>panel</i> ritardatario da parte del Comitato scientifico dell&#8217;Autorità<a href="#sdfootnote25sym">25</a>, che è costituito da scienziati di grado superiore, competenti in tutte le discipline afferenti i settori del mandato di EFSA, e che, normalmente, ha una funzione di coordinamento nonché di formulazione di valutazioni su questioni che, prescindendo da una specifica materia assegnata ad un solo <i>panel</i>, investono i settori di più gruppi di esperti, e su quelle che non rientrano nelle competenze di alcuno di essi.</p>
<p align="JUSTIFY">Sia nel caso del primo che del secondo meccanismo sostitutivo delineato si potrebbe, infine, prevedere una sanzione nei confronti del Direttore esecutivo e del Consiglio di Amministrazione laddove anche gli organi surroganti prolunghino eccessivamente il loro operato, fatti salvi, ovviamente, i profili attinenti ad altre diverse forme di responsabilità che possano sussistere nel caso concreto.</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote1anc">1</a>&#x2; Sul punto si vedano i contributi di L. SALVI e V. PAGANIZZA in L. COSTATO, P. BORGHI, S. RIZZIOLI, V. PAGANIZZA, L. SALVI, <i>&#8220;Compendio di diritto alimentare&#8221;</i>, settima edizione, Cedam, Padova, 2015, pagg. 88-102; nonché S. GABBI, &#8220;<i>L&#8217;Autorità europea per la sicurezza alimentare. Genesi, aspetti problematici e prospettive di riforma&#8221;</i>, Giuffrè, Milano, 2009, pagg. 5-26; S.GABBI &#8220;<i>L&#8217;Autorità europea per la sicurezza alimentare: controllo giurisdizionale da parte delle Corti comunitarie</i>&#8221; in <i>Rivista di diritto alimentare</i>, Anno II, n. 4, 2008; F. ALBISINNI, <i>&#8220;Strumentario di diritto alimentare europeo</i>&#8220;, Utet, Torino, 2015, II edizione, pagg.47-94; F. CAPELLI, B. KLAUS, V. SILANO, &#8220;<i>Nuova disciplina del settore alimentare e Autorità europea per la sicurezza alimentare</i>&#8220;, Giuffrè, Milano, 2006, pagg. 346-378, D. DONGO, &#8220;<i>Sicurezza alimentare, Regole cogenti e norme volontarie</i>&#8220;, 2016, pagg. 34-161.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote2anc">2</a>&#x2; Sulla nozione di &#8220;sicurezza alimentare&#8221; si veda &#8220;<i>La sicurezza alimentare nell&#8217;Unione Europea, Commentario al Regolamento 178/2002&#8243;</i> a cura dell&#8217;IDAIC, in <i>Le nuove leggi civili commentate</i>, n.1-2, 2003; nonché il contributo di L. COSTATO in L. COSTATO, P. BORGHI, S. RIZZIOLI, V. PAGANIZZA, L. SALVI, &#8220;op.cit.&#8221; pagg.1-9; pagg.; D. BEVILACQUA, &#8220;<i>La sicurezza alimentare, la globalizzazione e il diritto amministrativo&#8221;, </i>in <i>www.treccani.it</i>. Si leggano, inoltre, i contributi di C. BOTTARI, pagg.9-20), F. ALBISINNI, pagg.21-48, e V. PARISIO, pagg.83-105, nel volume <i>&#8220;Food safety and quality law: a transnational perspective&#8221;</i>, a cura di V. PARISIO, Giappichelli, Torino, 2017; inoltre per una prospettiva comparata con gli Stati Uniti nel medesimo volume si segnala anche il contributo di M.T. ROBERTS, pagg.121-129.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote3anc">3</a>&#x2; Si veda il contributo di V. PARISIO, <i>&#8220;Sicurezza alimentare, funzione amministrativa e giudice amministrativo interprete del diritto interno ed europeo&#8221;,</i> in <i>La sicurezza alimentare. Profili normativi e giurisprudenziali tra diritto interno, internazionale ed europeo, </i>a cura di C. BOTTARI, Maggioli, Ravenna, 2015, pagg. 75-110.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote4anc">4</a>&#x2; In tal senso M. RIGHETTINI, <i>&#8220;La regolamentazione della sicurezza alimentare&#8221;,</i> in <i>Amministrare</i>, Fascicolo 2-3, 2015.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote5anc">5</a>&#x2; Art. 22 del Regolamento (CE) n.178/2002 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l&#8217;Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote6anc">6</a>&#x2; Ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 10 agosto 2018 recante la &#8220;Disciplina dell&#8217;impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali&#8221; (G.U. Serie Generale, n.224 del 26 settembre 2018) per &#8220;sostanza o preparato vegetale&#8221; s&#8217;intende: un ingrediente vegetale, ovvero la &#8220;droga vegetale&#8221; ovvero la pianta in toto o sue parti (intere, a pezzi o tagliate) in forma non trattata, generalmente essiccati;</p>
<p align="JUSTIFY">-un preparato vegetale ottenuto sottoponendo l&#8217;ingrediente vegetale a vari trattamenti (ad esempio: estrazione, distillazione, spremitura, frazionamento, purificazione, concentrazione, fermentazione, triturazione e polverizzazione).</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote7anc">7</a>&#x2; Regolamento (CE) N. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote8anc">8</a>&#x2; L&#8217;articolo 16 del Regolamento (CE) N. 1924/2006, rubricato &#8220;Parere dell&#8217;Autorità&#8221; così sancisce: <i>&#8220;1. Nel formulare il parere, l&#8217;Autorità rispetta un termine di cinque mesi dalla data di ricevimento della domanda valida. Ogniqualvolta l&#8217;Autorità chieda al richiedente ulteriori informazioni a norma del paragrafo 2, detto termine è prorogato sino a due mesi a decorrere dalla data di ricevimento dell&#8217;informazione richiesta presentata dal richiedente.</i> <i>2. Se del caso, l&#8217;Autorità, o una delle competenti autorità nazionali per suo tramite, può chiedere al richiedente di completare i dettagli che corredano la domanda entro una data scadenza.</i> <i>3. Per elaborare il parere, l&#8217;Autorità verifica:</i> <i>a) che l&#8217;indicazione sulla salute sia basata su prove scientifiche;</i> <i>b) che la formulazione dell&#8217;indicazione sulla salute soddisfi i criteri stabiliti dal presente regolamento.</i> <i>4. Il parere favorevole all&#8217;autorizzazione dell&#8217;indicazione sulla salute riporta i seguenti dettagli:</i> <i>a) nome e indirizzo del richiedente;</i> <i>b) sostanza nutritiva o di altro tipo, oppure alimento o categoria di alimenti, in riferimento a cui sarà fornita l&#8217;indicazione e le sue caratteristiche particolari;</i> <i>c) una proposta di formulazione dell&#8217;indicazione sulla salute, comprese, se del caso, le condizioni d&#8217;impiego specifiche;</i> <i>d) se applicabile, condizioni o restrizioni d&#8217;uso dell&#8217;alimento e/o una dicitura o avvertenza supplementare che dovrebbe accompagnare l&#8217;indicazione sulla salute sull&#8217;etichettatura e nella pubblicità.</i> <i>5. L&#8217;Autorità trasmette il suo parere alla Commissione, agli Stati membri e al richiedente, allegandovi una relazione in cui descrive la propria valutazione dell&#8217;indicazione sulla salute, e comunica i motivi alla base del parere e le informazioni su cui questo è basato.</i> <i>6. L&#8217;Autorità rende pubblico il parere a norma dell&#8217;articolo 38, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 178/2002.</i> <i>Il richiedente o altro cittadino può rivolgere osservazioni alla Commissione entro trenta giorni dalla pubblicazione&#8221;.</i></p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote9anc">9</a>&#x2; Regolamento (UE) N. 432/2012 della Commissione del 16 maggio 2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote10anc">10</a>&#x2; Si riporta il testo dell&#8217;articolo 28, paragrafo 5 e 6: (par.5) <i>&#8220;Le indicazioni sulla salute di cui all&#8217;articolo 13, paragrafo 1, lettera a) possono essere fornite dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino all&#8217;adozione dell&#8217;elenco di cui all&#8217;articolo 13, paragrafo 3, sotto la responsabilità degli operatori economici del settore alimentare, purché siano conformi al presente regolamento e alle vigenti disposizioni nazionali applicabili e fatta salva l&#8217;adozione delle misure di salvaguardia di cui all&#8217;articolo 24&#8221;; </i>(par 6): <i>&#8220;Le indicazioni sulla salute diverse da quelle di cui all&#8217;articolo 13, paragrafo 1, lettera a) e all&#8217;articolo 14, impiegate in ottemperanza alle disposizioni nazionali prima dell&#8217;entrata in vigore del presente regolamento, sono soggette alle seguenti modalità: a) le indicazioni sulla salute sottoposte a valutazione e autorizzazione in uno Stato membro sono autorizzate come segue: i) gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio 2008, dette indicazioni unitamente alla relazione di valutazione dei dati scientifici a sostegno dell&#8217;indicazione; ii) previa consultazione dell&#8217;Autorità, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all&#8217;articolo 25, paragrafo 2, una decisione relativa alle indicazioni sulla salute così autorizzate. Le indicazioni sulla salute non autorizzate secondo questa procedura possono continuare ad essere impiegate per un periodo di sei mesi dall&#8217;adozione della decisione;</i> <i>b) indicazioni sulla salute non sottoposte a valutazione e autorizzazione in uno Stato membro: possono continuare ad essere impiegate purché sia presentata, anteriormente al 19 gennaio 2008, una domanda a norma del presente regolamento; le indicazioni sulla salute non autorizzate secondo questa procedura possono continuare ad essere impiegate per un periodo di sei mesi dall&#8217;adozione della decisione di cui all&#8217;articolo 17, paragrafo 3&#8243;.</i></p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote11anc">11</a>&#x2; Cause riunite C-596/15 P e C-597/15 P, Bionorica SE e Diapharm GmbH &amp; Co. KG contro Commissione Europea, nonché causa C-637/15 P, VSM Geneesmiddelen BV contro Commissione europea, in <i>www.curia.europa.eu</i>.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote12anc">12</a>&#x2; Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 novembre 2017, per la lettura della quale si rinvia al sito della Corte di Giustizia sopra menzionato.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote13anc">13</a>&#x2; Su tale principio S. MASINI, <i>&#8220;Corso di diritto alimentare&#8221;</i>, terza edizione, Giuffrè, Milano, 2015, pagg.41-43; nonché il contributo di L. COSTATO in L. COSTATO, P. BORGHI, S. RIZZIOLI, V. PAGANIZZA, L. SALVI, op.cit., pagg.63-72; ed infine Corte di Giustizia delle Comunità europee, 20 febbraio 1979, C-120/78, in Raccolta 1978, I-649 (&#8220;sentenza Cassis de Dijion&#8221;);</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote14anc">14</a>&#x2; L&#8217;art.29 del Regolamento (CE) n.178/2002 così sancisce:<i> &#8220;Where community legislation does not already specify a time limit for the delivery of a scientific opinion, the Authority shall issue scientific opinions within the time limit specified in the request for opinions, except in duly justified circumstances&#8221;.</i></p>
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<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote15anc">15</a>&#x2; Regolamento (CE) n. 1304/2003 della Commissione, dell&#8217;11 luglio 2003, sulla procedura applicata dall&#8217;Autorità europea per la sicurezza alimentare alle richieste di pareri scientifici di cui è investita.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote16anc">16</a>&#x2; Sul punto S. GABBI, <i>&#8220;L&#8217;Autorità europea per la sicurezza alimentare. Genesi, aspetti problematici e prospettive di riforma&#8221;</i>, cit. pagg.159-167; nonché il contributo di M. COCCONI, <i>&#8220;Le garanzie del cittadino rispetto ai giudizi scientifici contenuti nei pareri dell&#8217;EFSA&#8221;</i>, <i>Rivista di diritto alimentare,</i> Anno X, n.3 2016.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote17anc">17</a>&#x2; V. PARISIO, &#8220;<i>La funzione consultiva nella dinamica procedimentale&#8221;</i> in <i>Codice dell&#8217;azione amministrativa,</i> II edizione, a cura di M.A. SANDULLI, Giuffrè, Milano, 2017, pagg.801-827; si veda inoltre M. CLARICH, <i>&#8220;Manuale di diritto amministrativo&#8221;,</i> il Mulino, Bologna, 2013, pagg. 233-277; E. CASETTA, &#8220;<i>Manuale di diritto amministrativo&#8221;, </i>Giuffrè, Milano, 2015, pagg. 385-474; A. TRAVI <i>&#8220;Parere nel diritto amministrativo&#8221;, </i>in <i>D. disc. Pubb.</i>, X, 616.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote18anc">18</a>&#x2; C. MARZUOLI, <i>&#8220;Potere amministrativo e valutazioni tecniche</i>&#8220;, Giuffrè, Milano, 1985, pagg. 191-234; F. LEVI, &#8220;L&#8217;attività conoscitiva della pubblica amministrazione&#8221;, Giappichelli, Torino, 1967, ristampa 2018, pagg. 343-445.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote19anc">19</a>&#x2; Si veda N. AICARDI, <i>Commento all&#8217;art.17</i>, in Codice cit.; D. DE PRETIS,<i> &#8220;Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica&#8221;,</i> CEDAM,<i> </i>Padova, 1995, pagg. 167-223.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote20anc">20</a>&#x2; Consiglio di Stato, Comm. Spec., parere 5 novembre 2001 n. 480/00<i>, Foro Italiano</i>, 2001, III, pagg.236 e ss. con nota di C. VIDETTA.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote21anc">21</a>&#x2; In tal senso S. GABBI, <i>&#8220;L&#8217;Autorità europea per la sicurezza alimentare. Genesi, aspetti problematici e prospettive di riforma&#8221;</i>, cit<i>.</i>,<i> </i>pagg. 135 e ss.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote22anc">22</a>&#x2; A titolo esemplificativo il GMO <i>panel</i>, gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati, nella sua valutazione dei rischi da organismi geneticamente modificati per cui è stata avanzata una richiesta di autorizzazione, considera i seguenti aspetti : a) caratterizzazione molecolare, ossia struttura delle proteine di nuova creazione, loro modalità di azione e loro potenziali interazioni; b) analisi comparativa, ossia confronto tra pianta GM e sua controparte convenzionale per rilevare differenze nelle caratteristiche fenotipiche &#8211; quali altezza e colore &#8211; , nelle caratteristiche agronomiche &#8211; come ad esempio la resa -, e nel valore nutrizionale; c) valutazione della potenziale tossicità e allergenicità; d) valutazione del potenziale impatto ambientale. Per ulteriore approfondimento si rimanda al sito ufficiale dell&#8217;Autorità europea per la sicurezza alimentare <i>www.efsa.europa.eu.it</i>.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote23anc">23</a>&#x2; A titolo esemplificativo, i membri del panel che si occupa di contaminanti nella catena alimentare (CONTAM) sono scienziati europei competenti in chimica: chimica organica, inorganica e analitica; trasformazione di alimenti e mangimi nel campo dei contaminanti chimici; valutazione dell&#8217;esposizione: è necessaria competenza soprattutto in relazione alla valutazione dell&#8217;esposizione alimentare di contaminanti chimici comprese conoscenze di sondaggi sui consumi di alimenti; tossicologia umana e veterinaria (nella valutazione del rischio da sostanze chimiche): assorbimento, distribuzione, metabolismo, escrezione (ADME) di sostanze (tossicocinetica e tossicodinamica), tossicità sub-cronica e cronica (studi a somministrazioni ripetute, genotossicità e mutagenicità, tossicità dello sviluppo e riproduttiva, cancerogenicità, allergenicità e immunotossicità; prove tossicologiche su animali da esperimento: interpretazione degli effetti tossici dei contaminanti chimici in animali da allevamento e da compagnia; epidemiologia: biomarcatori degli effetti ed esposizione e interpretazione dei dati umani); statistica: valutazione degli effetti dose-risposta, ad esempio modellazione basata sulla dose di riferimento e analisi (epidemiologica) di insiemi di dati complessi; alimentazione animale: valutazione dell&#8217;esposizione animale. Lo stesso dicasi, <i>mutatis mutandis</i>, per i membri di tutti gli altri <i>panels</i> dell&#8217;Autorità, al cui sito ufficiale si rinvia.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote24anc">24</a>&#x2; Si vedano le <i>&#8220;Rules of procedure&quot;</i> del Committee for medicinal products for human use, EMEA/MB/87146/2007.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote25anc">25</a>&#x2; Per ogni approfondimento si rinvia al sito di EFSA, <i>www.efsa.europa.eu</i>.</p>
<p> </p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/autorita-europea-per-la-sicurezza-alimentare-e-mancato-esercizio-della-funzione-consultiva-spunti-di-riflessione/">Autorità europea per la sicurezza alimentare e ( mancato) esercizio della funzione consultiva : spunti di riflessione.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>&#034;Occasionalità necessaria&#034; con i fini istituzionali e responsabilità solidale indiretta della P.A ex art. 2049 c.c per danni arrecati a terzi da propri dipendenti: un non condivisibile approdo estensivo delle Sezioni Unite(nota a Cass., sez.un., 16 maggio 2019 n.13246)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/occasionalita-necessaria-con-i-fini-istituzionali-e-responsabilita-solidale-indiretta-della-p-a-ex-art-2049-c-c-per-danni-arrecati-a-terzi-da-propri-dipendenti-un-non-condivisibile-appro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2019 17:39:15 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/occasionalita-necessaria-con-i-fini-istituzionali-e-responsabilita-solidale-indiretta-della-p-a-ex-art-2049-c-c-per-danni-arrecati-a-terzi-da-propri-dipendenti-un-non-condivisibile-appro/">&quot;Occasionalità necessaria&quot; con i fini istituzionali e responsabilità solidale indiretta della P.A ex art. 2049 c.c per danni arrecati a terzi da propri dipendenti: un non condivisibile approdo estensivo delle Sezioni Unite(nota a Cass., sez.un., 16 maggio 2019 n.13246)</a></p>
<p>Sommario: 1. Premessa sugli enunciati della sentenza n.13246 del 2019 delle Sezioni Unite. &#8211; 2. La crescita delle azioni risarcitorie contro la P.A. ed il regime della responsabilità solidale in caso di danni arrecati a terzi da pubblici dipendenti. &#8211; 3. L&#8217;elaborazione giurisprudenziale sulla occasionalità necessaria tra la condotta dannosa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/occasionalita-necessaria-con-i-fini-istituzionali-e-responsabilita-solidale-indiretta-della-p-a-ex-art-2049-c-c-per-danni-arrecati-a-terzi-da-propri-dipendenti-un-non-condivisibile-appro/">&quot;Occasionalità necessaria&quot; con i fini istituzionali e responsabilità solidale indiretta della P.A ex art. 2049 c.c per danni arrecati a terzi da propri dipendenti: un non condivisibile approdo estensivo delle Sezioni Unite(nota a Cass., sez.un., 16 maggio 2019 n.13246)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/occasionalita-necessaria-con-i-fini-istituzionali-e-responsabilita-solidale-indiretta-della-p-a-ex-art-2049-c-c-per-danni-arrecati-a-terzi-da-propri-dipendenti-un-non-condivisibile-appro/">&quot;Occasionalità necessaria&quot; con i fini istituzionali e responsabilità solidale indiretta della P.A ex art. 2049 c.c per danni arrecati a terzi da propri dipendenti: un non condivisibile approdo estensivo delle Sezioni Unite(nota a Cass., sez.un., 16 maggio 2019 n.13246)</a></p>
<div style="text-align: justify;">
<p><em>Sommario</em>: 1. Premessa sugli enunciati della sentenza n.13246 del 2019 delle Sezioni Unite. &#8211; 2. La crescita delle azioni risarcitorie contro la P.A. ed il regime della responsabilità solidale in caso di danni arrecati a terzi da pubblici dipendenti. &#8211; 3. L&#8217;elaborazione giurisprudenziale sulla <em>occasionalità necessaria</em> tra la condotta dannosa e i compiti d&#8217;istituto. &#8211; 4.  L<em>&#8216;occasionalità necessaria</em> nei contenziosi risarcitori <em>ex</em> art.2049 cc. nei confronti di datori di lavoro privati. &#8211; 5. Approdi delle Sezioni Unite n.13246 del 2019: ampia nozione di <em>occasionalità necessaria</em> e applicabilità dell&#8217;art.2049 c.c. alla P.A. &#8211; 6. Rilievi critici sull&#8217;attuale interpretazione giurisprudenziale sull&#8217;<em>occasionalità necessaria</em> e sulla operatività dell&#8217;art.2049 c.c. per la P.A.</p>
<ol>
<li><strong>Premessa </strong><strong>sugli enunciati della sentenza n.13246 del 2019 delle Sezioni Unite.</strong></li>
</ol>
<p>Le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 16 maggio 2019 n.13246, hanno perso una formidabile occasione per dare un auspicabile più rigoroso e restrittivo indirizzo nomofilattico sul delicato e ricorrente problema della responsabilità solidale della P.A. a fronte di condotte dannose verso terzi, anche dolose e configuranti reato, di propri dipendenti legate da (asserita) &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8221; con compiti d&#8217;istituto.<br />
Difatti, la largheggiante interpretazione di tale nozione progressivamente assunta negli anni dal giudice di legittimità, ed oggi avallata dalle Sezioni Unite, lascia sovente sorpresi gli operatori del diritto (e forse l&#8217;intera collettività, ove si desse maggior divulgazione mediatica a talune incresciose vicende fattuali che originano le pronunce della Cassazione) a fronte di diffuse condotte platealmente illegali di alcuni dipendenti pubblici, le cui &#8220;malefatte&#8221; a danno di terzi si sono tradotte in un anomalo e sistematico accollo dei rilevanti costi per i risarcimenti liquidati dai Tribunali in capo alla (sola) P.A., quasi fosse un ordinario garante della certezza del pagamento, ovvero una sorta di assicuratore <em>ope legis </em>dei pubblici dipendenti, il quale però, in sede di successiva rivalsa/regresso verso l&#8217;autore del fatto, non recupera quasi nulla per l&#8217;incapienza patrimoniale degli autori della condotta illecita.<br />
In altre parole, la lettura estensiva della nozione di &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8221; fatta propria dalla Cassazione, oggi anche a Sezioni Unite, si è tradotta di fatto in un rilevante e crescente costo per le casse pubbliche, e dunque per la collettività,  per i danni, anche &#8220;da reato&#8221;, prodotti da singoli dipendenti criminali: in sintesi, la dilatata interpretazione della ampia formula comporta da un lato una generalizzata tutela della vittima ma, dall&#8217;altro, una sistematica distribuzione sociale, sulla collettività, dei costi del &#8220;rischio delinquenziale&#8221; se a porlo in essere sia un pubblico dipendente.<br />
Ma analogo problema si poneva, da anni, anche nel mondo &#8220;privato&#8221;, ad opera di una parimenti ampia lettura giurisprudenziale del disposto dell&#8217;art.2049 c.c., che testualmente rappresenta un pur sempre chiaro (seppur dilatato da una buonista lettura della Cassazione) referente normativo di &#8220;responsabilità oggettiva&#8221; per padroni e committenti privati<a title="" href="#_ftn1">[1]</a> che, invece, manca per la P.A., testualmente retta da ben diverso parametro normativo (<em>lex specialis</em> per il pubblico impiego), ovvero dall&#8217;art.28 cost. e dagli artt.22 segg. d.P.R. n.3 del 1957, che statuiscono una responsabilità <em>solidale</em> e <em>diretta</em> della P.A. (conseguenziale al rapporto di immedesimazione organica con i propri lavoratori)<a title="" href="#_ftn2">[2]</a> solo per fatti ad essa ascrivibili e fondata su dolo o colpa, parametro inspiegabilmente trascurato dalla sentenza che si annota, che opta altresì per una innovativa riconduzione della responsabilità della P.A. a quella dei padroni e committenti di cui all&#8217;art.2049 c.c., rivalutando così un minoritario e risalente indirizzo dottrinale e giurisprudenziale sulla c.d. responsabilità indiretta (ed oggettiva) della P.A.<br />
La vicenda che occasiona la pronuncia n.13246 del 2019 delle Sezioni Unite riguarda un infedele Cancelliere del Tribunale di Catania che si appropria di somme, ricavate nel corso di un giudizio civile di divisione, giacenti su un libretto di deposito giudiziario mediante falsificazione della firma del funzionario competente per il mandato di pagamento. Dopo la condanna penale per peculato, è stato intrapreso il giudizio civile di risarcimento del danno da parte del soggetto che avrebbe dovuto ricevere tali somme, il quale ha citato in giudizio sia il Cancelliere che il Ministero della Giustizia, ritenendo sussistenti i presupposti della responsabilità solidale dell&#8217;Amministrazione sancita dall&#8217;art. 28 della Costituzione.<br />
Dopo due gradi di merito, il Giudice di legittimità, recependo la prospettazione attorea, cassa con rinvio la sentenza d&#8217;appello, enunciando, sulla scorta di una estensiva applicazione dell&#8217;art.2049 c.c., il seguente principio di diritto: &#8220;<em>lo Stato o l&#8217;ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del dipendente anche quando questi abbia approfittato delle sue attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle dell&#8217;amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che il dipendente esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa &#8211; e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l&#8217;esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato o abusivo od illecito, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo</em>&#8220;.<br />
Le Sezioni unite, argomentando sulla base dell&#8217;art.2049 c.c. e della responsabilità oggettiva e indiretta ivi sancita (precetto ritenuto applicabile anche alla P.A., trascurando, come detto, gli art.28 cost. e 22 segg. d.P.R n.3 del 1957 e l&#8217;art.2043 c.c., tutti ancorati al dolo e colpa) e di prevalenti approdi sul nesso causale, optano dunque per una lettura molto ampia della nozione di <em>occasionalità necessaria</em>, ritenendola ben ipotizzabile anche a fronte di reati dolosi, quale l&#8217;appropriazione pecuniaria del Cancelliere catanese, ritenendo quindi che anche un fatto di peculato sia riconducibili all&#8217;<em>&#8220;esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato o abusivo od illecito, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo</em>&#8220;.<br />
Quindi, secondo la Cassazione a Sezioni Unite, non è uno &#8220;<em>sviluppo oggettivamente anomalo</em>&#8221; della prestazione lavorativa di un Cancelliere di Tribunale l&#8217;appropriarsi dolosamente di somme altrui di cui disponga. E dunque trattasi, secondo gli enunciati, di un fatto, se non fisiologico, quanto meno &#8220;<em>non anomalo</em>&#8221; della ordinaria vita lavorativa all&#8217;interno della P.A.<br />
A prescindere dai vasti richiami sistematici, normativi e giurisprudenziali sottesi alla ampia motivazione della decisione delle Sezioni Riunite, l&#8217;approdo interpretativo (ovvero ciò che resta in concreto alle parti in causa, ai giudici di analoghe vicende e ai lettori della sentenza) &#8211; che dovrebbe avere una portata nomofilattica e di guida sicura per il futuro &#8211; evidenzia, a nostro avviso, una palese, se non clamorosa, discrasia tra il sentire sociale del mondo reale ed il sentire interpretativo del Collegio giudicante, secondo il quale appropriarsi dolosamente di denaro pubblico da parte di pubblico funzionario, tra l&#8217;altro qualificato (un Cancelliere laureato in giurisprudenza), rappresenta  un fatto &#8220;<em>non anomalo</em>&#8221; della vita lavorativa all&#8217;interno della P.A., con conseguente solidarietà passiva in sede risarcitoria <em>ex</em> art.28 cost. del datore pubblico a fronte dell&#8217;azione risarcitoria intrapresa dalla titolare delle somme custodite dall&#8217;amministrazione della Giustizia.<br />
Tra l&#8217;altro,  tale ampia lettura della occasionalità necessaria viene affiancata dalla suddetta (alquanto) innovativa applicazione alla P.A. dell&#8217;art.2049 c.c. in luogo dell&#8217;art.2043 e dell&#8217;art.23, d.P.R. 10 gennaio 1957 n.3 (vivo e vitale, sia perché non abrogato, sia in virtù del richiamo operato dall&#8217;art.55, co.2, d.lgs. 30 marzo 2001 n.165), con conseguente imputazione &#8220;oggettiva&#8221; e indiretta di condotte dolose alla P.A. ascritte con l&#8217;ampia suddetta nozione di &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8220;: un <em>cocktail</em> interpretativo che manderà presto in coma etilico i bilanci della P.A. !<br />
La sentenza, che non rappresenta purtroppo un <em>unicum</em> nell&#8217;involutivo panorama giudiziario sulla nozione di &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8220;, mentre innova sulla ascrizione codicistica indiretta dei danni alla P.A. <em>ex</em> art.2049 c.c. (pur lasciando implicitamente ferma la parallela responsabilità diretta per colpa grave del coobbligato solidale-dipendente <em>ex</em> art.23, d.P.R. n.3 del 1957, con evidente anomalia per la dualità dei regimi su uno stesso fatto e in un regime di solidarietà risarcitoria), non appare condivisibile per i motivi che verranno prospettati nel conclusivo paragrafo 6.<br />
Ma per meglio comprendere la portata della importante pronuncia del Giudice di legittimità occorre vagliare le casistiche fattuali venute al pettine della Magistratura nel corso degli anni e che hanno posto problemi di riscontro in concreto della &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8220;, in un contesto italiano di progressiva crescita delle aggressioni giudiziarie nei confronti della capiente (allo stato) pubblica amministrazione, raro soggetto solvibile in un Paese di insolventi, soprattutto tra i pubblici dipendenti autori di danni a terzi.</p>
<div><strong>2.La crescita delle azioni risarcitorie contro la P.A. ed il regime della responsabilità solidale in caso di danni arrecati a terzi da pubblici dipendenti.</strong>
</div>
<div>E&#8217; ben noto il fenomeno della crescita esponenziale delle azioni risarcitorie nei confronti della P.A. e dei suoi dipendenti, sia innanzi all&#8217;a.g.o. che al g.a. a sèguito delle modifiche introdotte al previgente sistema dall&#8217;art. 7, l. 21 luglio 2000 n.205<a title="" href="#_ftn3">[3]</a> e, successivamente, dagli art.30 e 117 del codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010 n.104)<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>, molte delle quali chiuse in via transattiva stragiudiziale.<br />
Non è mai stato effettuato, a quanto ci consta, uno studio (o redatto un referto della Corte dei conti) teso a quantificare sia i costi dei risarcimenti danni pagati in giudizio o transattivamente dalla P.A. a terzi, sia i connessi costi di lite, sia ancora gli importi poi realmente recuperati in rivalsa dalla P.A. (in sede civile, penale o giuscontabile) nei confronti del proprio dipendente autore materiale della condotta dannosa.<br />
La  lievitazione delle citazioni in giudizio della P.A. in sede risarcitoria è dovuta a varie concause, così sintetizzabili:</div>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li>progressivo ampliamento giurisprudenziale del concetto di danno risarcibile in sede civile: oltre a categorie nuove, frutto di sapienti elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali, ma anche di fantasia italica del vulcanico ceto forense (danno patrimoniale, non patrimoniale, biologico, esistenziale, da perdita della <em>chance</em><a title="" href="#_ftn5"><em><strong>[5]</strong></em></a>, da aspettative patrimoniali nei rapporti familiari, danni da vacanza rovinata, da <em>mala gestio</em> di dati sensibili, da condotte mobbizzanti o discriminatorie, da gare o concorsi annullati, da silenzi o ritardi procedimentali, da animali e da fauna selvatica e randagia, da pubblicità ingannevole, da mancato matrimonio in punto di morte, da irragionevole durata del processo etc.<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>), si è giunti alla risarcibilità dei diritti relativi<a title="" href="#_ftn7">[7]</a> accanto a quelli assoluti, e successivamente prima dei diritti condizionati, poi, come è noto, dell&#8217;interesse legittimo, posizione soggettiva sovente rinvenibile nei rapporti tra P.A. e cittadino<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>. Il pericolo di lesione dei bilanci pubblici derivanti dall&#8217;ampliamento della nozione di danno risarcibile era stato già avvertito da tempo dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 35 del 1980 (che invitava il legislatore a individuare quelle prudenti soluzioni normative con cui scegliere tra misure risarcitorie, indennitarie, reintegrative in forma specifica e ripristinatorie, nonché nella delimitazione delle utilità economiche suscettibili di ristoro patrimoniale nei confronti della p.a.), nonché da attenta dottrina<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>, la quale aveva prospettato che il risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo avrebbe pure avviato &#8220;<em>pretestuosi assalti alla diligenza del pubblico Erario</em>&#8220;;</li>
<li>aumento notevole delle ipotesi di danno da condotta omissiva, dovuta ad un crescente numero di norme nel nostro ordinamento (le fonti primarie e secondarie da osservare in Italia da parte di cittadini, e tra questi i pubblici dipendenti, ammonterebbero a 150.000 !), tra l&#8217;altro mal formulate e mal coordinate in assenza di testi unici o di codificazioni, che impongono al cittadino ed alla stessa P.A. l&#8217;osservanza di un complesso rilevantissimo di &#8220;regole&#8221;, la cui violazione si traduce spesso in danni arrecati a terzi; trattasi inoltre, non raramente, di precetti molto tecnici (e talvolta di difficile reperibilità, in quanto inseriti in testi non pertinenti, onnicomprensivi o poco decifrabili, quali i collegati alla finanziaria o i c.d. decretoni o leggi <em>omnibus</em>) e, come tali, di complessa applicazione operativa, pur vigendo l&#8217;imperante, prevalente e fondante regola della <em>ignorantia legis non excusat;</em></li>
<li>progressiva e crescente attenzione del legislatore alla tempistica dell&#8217;azione amministrativa, cadenzata sempre più spesso (dalla legge 7 agosto 1990 n.241 in poi, sino alla legge n.190 del 2012) da termini ordinatori, e talvolta anche perentori, la cui frequentissima violazione si traduce in indennizzi o in risarcimenti danni rivendicabili dal cittadino<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>;</li>
<li>crescente e maggiore litigiosità-aggressività nei confronti della P.A. del cittadino italiano, più attento rispetto al passato, anche grazie ai quasi 300.000 avvocati che operano nel nostro Paese e ad una crescita culturale media (che implica maggior consapevolezza dei propri diritti, anche risarcitori), a rivendicare voci di danno in situazioni &#8220;classiche&#8221; un tempo maggiormente tollerate con cristiana rassegnazione, per sudditanza psicologica o, semplicemente, per &#8220;quieto vivere&#8221; (es. cadute in buche stradali, danni da alberi stradali o da animali randagi, <em>malpractice</em> medica, sinistri scolastici<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>);</li>
<li>esigenza di sopravvivenza o di mantenere redditi vitali, in periodo di forte crisi economica, da parte di una troppo numerosa classe forense, che non scoraggia (o addirittura incoraggia) i cittadini a promuovere azioni legali contro la P.A. portate sino in Cassazione (emblematico il caso dei sinistri ospedalieri e stradali, ma non solo, frutto di martellante <em>battage</em> pubblicitario radiofonico e giornalistico, non più punibile disciplinarmente, per pungolare azioni civili risarcitorie<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>);</li>
<li>cattiva difesa della P.A. in molti contenziosi risarcitori verso terzi a causa di carichi di lavoro poderosi, che impediscono alla Avvocatura dello Stato o alle piccole Avvocature pubbliche interne (entrambe da anni sotto organico) di tutelare adeguatamente il proprio cliente-P.A. attraverso puntuali memorie, richieste istruttorie mirate, appelli necessari e tempestivi a fronte di sentenze di condanna della P.A. erronee o opinabili<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>;</li>
<li>possibile esperibilità di <em>class action</em> anche nei confronti della P.A. in base al decreto legislativo 20 dicembre 2009 n. 198<a title="" href="#_ftn14">[14]</a>;</li>
<li>crescita delle ipotesi di imputazione oggettiva di talune forme di responsabilità in capo alla P.A., alcune in base alla chiara portata di disposizioni codicistiche (artt.2047, 2048, 2050, 2051, 2053 e 2054 c.c.) valevoli anche per la P.A.<a title="" href="#_ftn15">[15]</a>, altre in base ad una più ampia lettura (<em>rectius</em> forzatura) di norme, quali l&#8217;art.2049 c.c., nate per i soli preponenti privati ed estese in via interpretativa anche alla P.A., come nel caso vagliato dalle Sezioni Unite n.13246 del 2019 in esame;</li>
<li>dilatazione da parte della Corte di Cassazione del concetto di &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8221; che fa scattare la corresponsabilità della solvibile P.A. in caso di danni arrecati a terzi da pubblici dipendenti: la lettura dei repertori di giurisprudenza evidenzia una lettura eccessivamente ampliativa operata dalla Cassazione di tale &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8220;, come si vedrà nel prosieguo.</li>
</ol>
<p>Su questi ultimi due punti occorre soffermarsi alla luce degli enunciati della sentenza n.13246 del 2019 delle Sezioni Unite della Cassazione che occasiona queste note.<br />
La evocabilità in sede risarcitoria sia della P.A. che del dipendente autore della condotta è sancita dall&#8217;art.28 della Costituzione e ribadita dagli artt.22 segg. del d.P.R. n.3 del 1957 (vivi e vitali, sia perché non abrogati, sia in virtù del richiamo operato dall&#8217;art.55, co.2, d.lgs. 30 marzo 2001 n.165). Tali norme fissano il principio sia di <em>responsabilità diretta</em><a title="" href="#_ftn16"><em><strong>[16]</strong></em></a> che  di <em>solidarietà passiva</em> tra datore e lavoratore in caso di lesione alla altrui sfera soggettiva, e tale regime opera sia per danni da condotte materiali (es. uso imperito di arma da fuoco, sinistri scolastici, insidie o trabocchetti stradali, omesse manutenzioni di immobili, <em>malpractice</em> medica etc.), sia per danni da condotte provvedimentali (annullamento di aggiudicazioni di gare o di concorsi, dinieghi illegittimi di provvedimenti ampliativi, revoche illegittime di licenze, concessioni o autorizzazioni etc.).<br />
E&#8217; molto raro che siano direttamente citati in sede risarcitoria dal danneggiato i dipendenti o gli amministratori pubblici autori della condotta attiva o omissiva (materiale o provvedimentale)<a title="" href="#_ftn17">[17]</a>, preferendo il soggetto leso convenire in giudizio la più solvibile P.A. (tra l&#8217;altro non sempre adeguatamente difesa), che, inoltre, risponde civilisticamente per dolo o colpa (o addirittura oggettivamente <em>ex</em> art.2049 c.c., secondo la sentenza delle Sezioni Unite che si annota), mentre il dipendente risponde per dolo o colpa grave <em>ex</em> art.23, d.P.R. n.3 del 1957 (di più difficile prova), con una opinabile dualità di criteri di imputazione del danno pur in presenza di una solidarietà passiva.<br />
A ciò aggiungasi che la preferenza nel citare la sola P.A. è stata in passato dettata dal fatto che la diretta evocabilità in giudizio civile del dipendente pubblico per lesione di interessi legittimi, sovente coinvolti nei rapporti P.A.-cittadino, è stata a lungo negata dalla giurisprudenza sulla scorta di una restrittiva lettura dell&#8217;art.28 cost. e dell&#8217;art.23, d.P.R. n.3 del 1957<a title="" href="#_ftn18">[18]</a>, e solo di recente la Cassazione ha riconosciuto la piena responsabilità diretta anche del dipendente pubblico per lesioni di interessi legittimi<a title="" href="#_ftn19">[19]</a>, sia sulla scorta di una lettura costituzionalmente orientata dell&#8217;art.23, d.P.R. n.3 del 1957, sia a fronte dell&#8217;ampliamento del concetto di danno ingiusto, sia, infine, della piena compatibilità ontologica dell&#8217;attività provvedimentale con la responsabilità diretta del dipendente (e della P.A.). In estrema sintesi, è oggi pacificamente riconosciuta la diretta responsabilità del dipendente per qualsiasi danno ingiusto arrecato a terzi con la stessa latitudine riferibile alla P.A., così valorizzandosi quel pungolo al senso di legalità, cura, responsabilizzazione e diligenza del lavoratore che sono sottesi alla solidarietà passiva sancita in via generale (per qualsiasi forma di danno) dal Costituente nell&#8217;art.28 cost.<br />
Tuttavia, il tema della diretta evocabilità in giudizio del dipendente pubblico che leda interessi legittimi (secondo le peculiari regole del d.P.R. n.3 del 1957<a title="" href="#_ftn20">[20]</a>), e del relativo giudice competente<a title="" href="#_ftn21">[21]</a>, ben scandagliato dalla dottrina e dalla giurisprudenza<a title="" href="#_ftn22">[22]</a>, esula dagli intenti di questo scritto, che si incentra invece sul problema opposto, ovvero quello dei limiti alla evocabilità in giudizio del datore-P.A. a fronte di danni arrecati a terzi da suoi dipendenti.<br />
E&#8217; infatti noto che uno dei principi generali del diritto elaborati, sulla scorta della lettura logico-sistematica del quadro normativo complessivo, dalla dottrina e dalla giurisprudenza e sul quale si sono formati molti operatori del diritto, è rappresentato da una nota puntualizzazione-limitazione afferente il peculiare limite della c.d. &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn23">[23]</a> per l&#8217;insorgenza della responsabilità civile verso terzi anche della P.A. a fronte di danni arrecati da un proprio dipendente, tematica sovente protagonista di contenziosi risarcitori, ma non adeguatamente esplorata nei pur numerosissimi studi in materia di responsabilità civile della P.A.<a title="" href="#_ftn24">[24]</a><br />
Come è noto, a differenza della responsabilità per danno arrecato dall'&#8221;uomo della strada&#8221;, che ne risponde (di regola) in via personale ed esclusiva, qualora a produrre il danno sia il lavoratore pubblico, l&#8217;art.28 della Costituzione e l&#8217;art.22 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (non abrogato né disapplicato dalla c.d. privatizzazione del rapporto di impiego pubblico) sanciscono la concorrente corresponsabilità solidale <em>diretta</em> della P.A. <em>ex </em>art.2043 c.c. (divenuta oggi <em>indiretta</em> <em>ex</em> art.2059 c.c., come in passato ritenuto da un minoritario indirizzo oggi avallato dalle Sezioni Unite)<a title="" href="#_ftn25">[25]</a> in considerazione del rapporto di immedesimazione organica che lega il lavoratore al datore, che  agisce necessariamente (e può dunque arrecare danni) tramite propri dipendenti<a title="" href="#_ftn26">[26]</a>, risultando inipotizzabile una visione antropomorfa della p.a. (che si muova nello spazio e nel tempo, come un &#8220;omone&#8221; di Ascarelliana memoria, producendo danni in via esclusiva).<br />
Tale regola subisce tuttavia una attenuazione logico-giuridica ad opera del predetto &#8220;principio generale&#8221; del diritto: la pubblica amministrazione può essere chiamata a rispondere di tali danni arrecati a terzi solo qualora il proprio dipendente li abbia arrecati nell&#8217;esercizio di compiti istituzionali o di compiti legati da &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8221; con compiti di istituto.<br />
Trattasi di una doverosa limitazione, logica ancor prima che giuridica, alle sistematiche e crescenti evocazioni (e condanne) in giudizio della p.a., soggetto notoriamente più &#8220;solvibile&#8221; del proprio dipendente autore del danno arrecato a terzi, e, pertanto, raramente citato personalmente innanzi alla magistratura in sede risarcitoria, ferma restando la rivalsa dell&#8217;amministrazione innanzi alla Corte dei conti (o in sede civile) in caso di condanna, che, tuttavia, non sortisce quasi mai un reale recupero (per la notoria incapienza economica del condannato pubblico dipendente), con conseguente accollo in capo alla collettività dei danni risarciti dall&#8217;amministrazione e solo in minima parte refusi dal lavoratore<a title="" href="#_ftn27">[27]</a>.<br />
La miglior dottrina<a title="" href="#_ftn28">[28]</a> ha da tempo insegnato che tale &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8221; con compiti istituzionali viene meno qualora la condotta dannosa del dipendente sia frutto di comportamenti dolosi o egoistici e, in particolare, qualora questi si traducano in un illecito penale doloso, comportante, come tale, una cesura del rapporto organico con la p.a. che non può essere ritenuta corresponsabile di reati dolosi o di scelte (illecite, stravaganti, egoistiche) esclusivamente personali del lavoratore, in quanto il delinquere, almeno per la pubblica amministrazione (per alcuni enti privati, riconosciuti o meno, le conclusioni &amp;.potrebbero non essere le stesse!), non è un compito istituzionale, ispirandosi le scelte pubbliche a principi costituzionali di liceità, ancor prima che di legalità e buon andamento della p.a.<br />
Anche in altri ordinamenti, quale quello francese, la pubblica amministrazione non può essere chiamata a rispondere di <em>faute personelle</em> dei propri dipendenti, ma di soli <em>faute de service<a title="" href="#_ftn29"><strong>[29]</strong></a></em>.<br />
Tuttavia la magistratura, pur condividendo in via di principio tale condivisibile approdo dottrinale, che ha contribuito essa stessa a creare e consolidare<a title="" href="#_ftn30">[30]</a>, così da farlo assurgere a &#8220;principio generale del diritto&#8221;, spesso, nelle concrete applicazioni, si è discostata vistosamente dalla regola posta in via astratta, effettuando strappi applicativi nell&#8217;individuare la sussistenza della cennata occasionalità necessaria, che lasciano talvolta sconcertati non solo le parti in lite e i relativi difensori (soprattutto l&#8217;Avvocatura dello Stato, difensore istituzionale della p.a. in frequentissimi giudizi risarcitori), ma gli stessi studiosi e &#8220;addetti ai lavori&#8221; che, non limitandosi alla lettura della tralaticia massima enunciante il corretto principio di diritto suddetto, estendano l&#8217;esame della sentenza alla concreta applicazione del principio alla fattispecie fattuale <em>sub iudice.</em><br />
E la pronuncia n.13246 del 2019 delle Sezioni Unite che si annota, relativa ad un fatto doloso di peculato posto in essere da un Cancelliere, fornisce addirittura un avallo giurisprudenziale nomofilattico a questo largheggiante indirizzo giurisprudenziale, lesivo delle casse pubbliche, ma ancor prima, non pienamente logico nella sua concreta portata applicativa e civilisticamente non condivisibile in punto di causalità.<br />
Tale lettura estensiva, in sede applicativa, della nozione di occasionalità necessaria da parte del giudice di legittimità, già in passato criticabile (giuridicamente) e pericolosa (per l&#8217;equilibrio finanziario della p.a.), è destinata poi a produrre ulteriori devastanti ricadute sulle casse erariali a  seguito del predetto progressivo ampliamento del concetto di &#8220;danno risarcibile&#8221; operato dal legislatore e dalla stessa giurisprudenza. L&#8217;ampliamento del concetto di danno risarcibile, affiancato alla sistematica evocazione in giudizio della sola P.A. per danni cagionati da propri dipendenti, avrebbe dovuto dunque comportare una più attenta valutazione giurisprudenziale dei presupposti logico-giuridici, in punto di &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8220;, per una condanna solidale del datore pubblico.</p>
<div><strong>3. L&#8217;elaborazione giurisprudenziale sulla <em>occasionalità necessaria</em> tra la condotta dannosa e i compiti d&#8217;istituto.</strong></div>
<p>Venendo alla disamina dei principali pronunciamenti degli ultimi anni della Corte di Cassazione e di qualche altro organo giudicante sul rapporto di <em>occasionalità necessaria</em> tra condotta dannosa verso terzi del dipendente pubblico e compiti di istituto, può operarsi uno schematico richiamo alle più interessanti decisioni che hanno fatto concreta applicazione della portata applicativa di tale legame. Tale ricognizione appare necessaria non solo per gli enunciati &#8220;in diritto&#8221;, ma soprattutto per le vicende &#8220;in fatto&#8221; vagliate dalla Magistratura, il cui basilare esame rende ancor più evidente la criticabile lettura estensiva fatta negli anni dalla Cassazione, ed oggi avallata dalle Sezioni Unite con sentenza n.13246 del 2019, della nozione di &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8221; con compiti di Istituto.</p>
<p><em>a)</em>     La Cassazione<a title="" href="#_ftn31">[31]</a> ha più volto vagliato casistiche di violenza sessuale all&#8217;interno della P.A. ribadendo che la p.a. deve ritenersi civilmente responsabile, in base al criterio della cd. &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8220;, degli illeciti penali commessi da propri dipendenti ogni qual volta la condotta di costoro non abbia assunto i caratteri della assoluta imprevedibilità ed eterogeneità rispetto ai loro compiti istituzionali, sì da non consentire il minimo collegamento con essi. Nel caso di specie, trattandosi di atti di violenza sessuale posti in essere da una insegnante di scuola materna nei confronti dei minori a lei affidati, sotto pretesto di finalità di igiene attinenti alla sfera sessuale, la Corte ha ritenuto correttamente affermata la concorrente responsabilità civile della P.A., considerando che tra i compiti delle maestre di scuola materna rientra anche quello di insegnare agli alunni gli elementi essenziali dell&#8217;igiene personale. L&#8217;indirizzo è confermativo di pregressi interventi del giudice di legittimità su analoghi reati sessuali, purtroppo diffusi e quasi &#8220;ambientali&#8221; nell&#8217;amministrazione scolastica<a title="" href="#_ftn32">[32]</a>.<br />
Analogamente, la Cassazione che ha ritenuto civilmente responsabile del reato di maltrattamento di minori una cooperativa appaltatrice del servizio di assistenza in favore dei bambini di un nido, presso il quale le imputate avevano svolto l&#8217;attività di maestre educatrici alle dipendenze della predetta cooperativa<a title="" href="#_ftn33">[33]</a>.<br />
In similare fattispecie, ma non realizzata in contesti scolastici, la Cassazione ha ravvisato la responsabilità solidale della p.a. in una fattispecie nella quale un agente della Polizia di Stato, già condannato in primo grado per fatti di violenza commessi contro soggetti in stato di fermo, si era reso responsabile del delitto di violenza sessuale aggravata<a title="" href="#_ftn34">[34]</a>.<br />
In senso contrario, il giudice di legittimità ha escluso la responsabilità solidale del Ministero della Giustizia per la condotta dannosa di un direttore di una casa circondariale, aveva posto in essere reiterati abusi sessuali sul personale femminile dipendente ritenendo che non è sufficiente, per configurare la responsabilità civile della pubblica amministrazione rispetto al comportamento delittuoso del pubblico dipendente, la contestualità tra lo svolgimento delle mansioni affidate a quest&#8217;ultimo ed il comportamento criminoso posto in essere, essendo altresì necessario che la condotta dell&#8217;agente rientri, sia pure in certa misura, tra le finalità proprie dell&#8217;ente ovvero tra le mansioni affidategli<a title="" href="#_ftn35">[35]</a>.</p>
<p><em>b)</em>  La Cassazione<a title="" href="#_ftn36">[36]</a> nel ribadire che l&#8217;attività del dipendente è riferibile all&#8217;ente pubblico e ne comporta la responsabilità diretta, <em>ex</em> art. 28 cost. e 22 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, in quanto si manifesti come esplicazione dell&#8217;attività dell&#8217;ente stesso, cioè sia volta al perseguimento dei suoi fini istituzionali nell&#8217;ambito delle attribuzioni dell&#8217;ufficio o del servizio al quale il dipendente è addetto e che detto nesso di occasionalità non è escluso dal carattere doloso dell&#8217;illecito posto in essere dal pubblico funzionario, ha ritenuto, nel caso di specie, sussistere una corresponsabilità risarcitoria della PA nella condotta di un sottufficiale dell&#8217;Esercito condannato per truffa in quanto, avvalendosi della sua qualità di comandante di un distaccamento militare, aveva indotto talune imprese a consegnargli, a titolo di cauzione, assegni circolari intestati all&#8217;amministrazione &#8211; dei cui importi si era appropriato negoziando i titoli in banca &#8211; con la falsa prospettazione della opportunità, per dette imprese, di ottenere appalti per l&#8217;esecuzione di opere edili nella sede del distaccamento. La Corte ha ritenuto che l&#8217;attività criminosa del sottufficiale si era svolta in rapporto di occasionalità necessaria con le sue attribuzioni e si era manifestata come attività propria dell&#8217;ente da cui egli dipendeva, non potendo evidentemente affermarsi che l&#8217;esecuzione di opere edili su installazioni dell&#8217;esercito non rientrasse nei fini istituzionali dell&#8217;amministrazione militare.</p>
<p><em>c)</em> L&#8217;occasionalità necessaria è poi frequente protagonista di contenziosi risarcitori originati dall&#8217;uso imperito di armi da fuoco da parte di appartenenti a forze di polizia o militari. La Cassazione<a title="" href="#_ftn37">[37]</a> ha pertanto avuto modo di affermare che presupposto della responsabilità diretta della p.a. per fatto del proprio dipendente è la c.d. &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8221; (che sussiste tutte le volte in cui la condotta del dipendente sia strumentalmente connessa con l&#8217;attività d&#8217;ufficio), nesso che va accertato  &#8220;considerando non solo lo specifico comportamento dell&#8217;impiegato pubblico costituente abuso, ma il complesso dell&#8217;attività nella quale esso si riferisce. Allorché, infatti, il comportamento si innesta nel meccanismo di una attività complessivamente, ed avuto riguardo alla sua finalità terminale, non estranea rispetto agli interessi e alle esigenze pubblicistiche dell&#8217;amministrazione, quel collegamento non può non essere ritenuto. In tal senso va ravvisata la connessione con le finalità istituzionali della pubblica amministrazione, che può essere anche anomala, in presenza di un&#8217;attività riconducibile a prassi di comportamenti distorte, ma pur sempre riconducibili ad uno specifico interesse dell&#8217;amministrazione. Una siffatta puntualizzazione è dato riscontrare anche in qualche decisione che sembrerebbe dare adesione alla teoria tradizionale, laddove si precisa che per accertare il nesso tra il comportamento del dipendente e le finalità istituzionali proprie dell&#8217;ente per il quale egli opera deve aversi riguardo allo scopo ultimo che il dipendente deve raggiungere, per cui l&#8217;abuso di potere commesso nel corso delle operazioni tendenti a quel fine non esclude il collegamento di necessaria occasionalità con le attribuzioni istituzionali del dipendente quando, quale che sia il motivo che lo ha determinato, risulti strumentale rispetto alla attività d&#8217;ufficio o di servizio&#8221;.<br />
Alla luce di tale premessa sistematica, il giudice della legittimità ha concluso che il semplice possesso dell&#8217;arma, ancorché trovi titolo nella qualità dell&#8217;agente di appartenente al corpo dei carabinieri (militare ausiliario in libera uscita che abbia prodotto lesioni colpose ad un collega attraverso un uso non accorto dell&#8217;arma di cui stava spiegando il funzionamento), non è sufficiente, di per sè, a rendere operante il nesso di occasionalità necessaria, poiché quest&#8217;ultimo va valutato non in relazione al solo possesso dell&#8217;arma, ma anche al comportamento tenuto con quell&#8217;arma<a title="" href="#_ftn38">[38]</a>.<br />
Pertanto in più occasioni la giurisprudenza ha escluso il collegamento con l&#8217;attività d&#8217;istituto e con i fini istituzionali della p.a., relativamente al comportamento di un agente di P.S. o di un militare consistente nell&#8217;imprudente uso dell&#8217;arma in un colloquio del tutto privato<a title="" href="#_ftn39">[39]</a>, a nulla rilevando l&#8217;art. 68, l. n. 121 del 1981, laddove prescrive che gli agenti  di P.S., come i militari, devono osservare, anche fuori servizio, i doveri inerenti alla loro funzione, così imponendo che gli stessi  siano da considerare in servizio permanente, trattandosi di norma che non esclude affatto l&#8217;ipotizzabilità di condotte dannose strettamente personali &#8220;da privato cittadino&#8221; e non istituzionali del poliziotto (o del militare).<br />
Il legame di occasionalità necessaria è stato invece ritenuto sussistere<a title="" href="#_ftn40">[40]</a> in una fattispecie in cui il Ministero della difesa-esercito è stato condannato per le lesioni colpose cagionate in una caserma, ove era ospitato, da un carabiniere ausiliario, che, scaricando la pistola di ordinanza, accidentalmente faceva partire un colpo che attingeva un commilitone, in violazione della disposizione che fa divieto di tenere l&#8217;arma carica nella caserma.<br />
Con peculiare pronuncia, la Cassazione in conferma della sentenza di merito, ha poi condannato la P.A. al risarcimento del danno per il fatto del dipendente che, recatosi per motivi di svago in un Luna Park, per sedare una discussione animata si qualificava agente di Polizia e al degenerarsi in rissa della discussione, sparava, ferendo una delle persone coinvolte nel diverbio. La sentenza ha ritenuto che il dipendente aveva agito in rappresentanza dello Stato e che per calmare una discussione animata e impedire che essa degenerasse in rissa, si qualificò come agente di Polizia, non agendo, quindi, per fini esclusivamente personali, ma in occasionalità necessaria, in qualità di agente della Forza pubblica, con l&#8217;arma di servizio, in nome e per conto del datore di lavoro/P.A.<a title="" href="#_ftn41">[41]</a></p>
<p><em>d) </em>Innanzi al giudice amministrativo è stata invece vagliata la illiceità (dolosa o gravemente colposa) dei comportamenti di dipendenti pubblici nell&#8217;attività di controllo e di contabilizzazione da parte di una impresa esecutrice di lavori di ristrutturazione del porto di Bari, la quale aveva effettuato false contabilizzazioni non riscontrate dalla PA, che aveva portato alla successiva rescissione del contratto con l&#8217;impresa esecutrice e l&#8217;adozione del fermo amministrativo da parte della PA creditrice nei confronti della stessa con pretesa alla restituzione di quanto indebitamente versato per lavori non eseguiti e contabilizzati oltre al risarcimento danni. L&#8217;impresa appaltatrice tenuta a restituire e risarcire ha eccepito la corresponsabilità della PA nei fatti (incidente sul <em>quantum</em> da risarcire, ma non su <em>quantum</em> da restituire da parte dell&#8217;impresa) per il mancato controllo da parte di suoi funzionari sulle contabilizzazioni.<br />
Il Consiglio di Stato<a title="" href="#_ftn42">[42]</a> ha rilevato che &#8220;<em>i comportamenti illeciti tenuti da funzionari ed organi dell&#8217;amministrazione, ove eventualmente riconducibili a fattispecie penali, ad illeciti commessi con dolo sono suscettibili di interrompere, nella prospettiva tradizionale di ricostruzione della responsabilità della civile della p.a., il nesso organico, con conseguente impossibilità di ritenere concretato un concorso del creditore nel fatto colposo causativo di danno. Per ipotizzare una responsabilità civile della p.a. in presenza di dolo (ammessa dopo la sentenza n. 500/1999 da una corrente giurisprudenziale ben rappresentata da Cass., sez. III, 26 giugno 1998, n. 6334 secondo cui in virtù del principio dell&#8217;immedesimazione organica gli atti compiuti dagli organi della p.a. sono imputabili direttamente all&#8217;amministrazione stessa; ne consegue che l&#8217;atto amministrativo formalmente imputabile ad un organo collegiale (nella specie, al consiglio comunale), ove lesivo dei diritti dei terzi, obbliga l&#8217;amministrazione al risarcimento del danno, a nulla rilevando che il danno del terzo fosse stato dolosamente preordinato dalle persone fisiche che hanno materialmente deliberato l&#8217;atto) è necessario effettuare una complessa valutazione di occasionalità necessaria tra comportamento criminoso e mansioni sulla quale non sono stati forniti elementi univoci. In proposito il Collegio ritiene, in adesione ad una tesi intermedia, che, ai fini della responsabilità diretta dell&#8217;amministrazione, il fatto doloso del funzionario non è necessariamente non riferibile alla p.a., dovendo ritenersene al contrario la riferibilità allorché sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il comportamento dell&#8217;impiegato e le incombenze allo stesso affidate: nesso che va accertato considerando non solo lo specifico comportamento dell&#8217;impiegato pubblico costituente abuso, ma il complesso dell&#8217;attività nella quale esso si riferisce (Cass., sez. III, 14 maggio 1997, n.4232). Nella specie non è chiarito neanche dall&#8217;appellante se le condotte dei funzionari siano dovute a colpa grave (che non interrompe il nesso organico) o dolo (che può interromperlo in caso di non riferibilità dell&#8217;azione, per la sua palese abnormità, all&#8217;amministrazione) e sono ancora in corso i procedimenti penali relativi alle ipotesi di falso: sicché la condotta tenuta dai funzionari è largamente indeterminata, anche se potrà rilevare per future eventuali azioni risarcitorie</em>&#8220;.<br />
In assenza di prova certa sulla condotta dolosa o gravemente colposa dei pubblici dipendenti-controllori, il Consiglio di Stato ha escluso una responsabilità degli stessi e della PA datrice di lavoro verso l&#8217;impresa appaltatrice.</p>
<p><em>e)</em>  Con riferimento alle condotte dolose dei propri dipendenti, la Cassazione<a title="" href="#_ftn43">[43]</a> ha ribadito che ai fini dell&#8217;affermazione della responsabilità civile della p.a. per reato commesso dal dipendente, deve essere accertata l&#8217;esistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra il comportamento doloso posto in essere dall&#8217;agente e le incombenze affidategli, verificando che la condotta si innesti nel meccanismo dell&#8217;attività complessiva dell&#8217;ente e che l&#8217;espletamento delle mansioni inerenti al servizio prestato abbia costituito <em>conditio sine qua non</em> del fatto produttivo del danno per averne in modo decisivo agevolato la realizzazione (nella fattispecie, relativa ad un serie di reati commessi da agenti di polizia, la Corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la responsabilità civile del Ministero degli Interni senza accertare la contestualità tra svolgimento delle mansioni e comportamento criminoso, nonché le relative specifiche connessioni e l&#8217;eventuale condotta, anche omissiva, di altri dipendenti dell&#8217;amministrazione che avrebbero potuto agevolare la commissione dei reati, e, in particolare, senza valutare se il comportamento degli imputati, ancorché deviato, risultasse in ogni caso inquadrabile nel meccanismo delle attività complessive dell&#8217;ente e delle correlative finalità, o, viceversa, avesse determinato una completa responsabilità per la p.a.).</p>
<p><em>f)</em> In un peculiare contenzioso su appropriazione di denari pubblici dell&#8217;allora Ente pubblico Poste Italiane, espressivo di &#8220;italica astuzia&#8221; del protagonista della vicenda, la Cassazione<a title="" href="#_ftn44">[44]</a> è partita dalla classica (e condivisibile) premessa secondo cui  ai fini della configurabilità di una responsabilità extracontrattuale diretta della p.a. verso terzi <em>ex</em> art. 28 cost., è riferibile alla p.a. la condotta del proprio dipendente che, ancorché dolosa e configurante reato (truffa nel caso di specie) sia esplicazione dell&#8217;attività dell&#8217;ente e sia rivolta al conseguimento dei fini istituzionali di esso e che detta responsabilità va esclusa nell&#8217;ipotesi in cui il dipendente agisce fuori dalle funzioni pubbliche cui è deputato e per fini del tutto personali ed egoistici che escludano il rapporto di &#8220;necessaria occasionalità&#8221; tra le incombenze stesse e l&#8217;attività che ha determinato il verificarsi del danno, nesso che va accertato &#8211; ed è questo il punto decisivo &#8211; considerando non solo lo specifico comportamento dell&#8217;impiegato pubblico costituente abuso, ma il complesso dell&#8217;attività nella quale esso si riferisce. Il giudice di legittimità ha però ritenuto, nel caso di specie, che tale nesso di occasionalità esistesse nel comportamento di un direttore di un ufficio postale (all&#8217;epoca dipendente pubblico) che, sulla base di una prassi discutibile, ma reiterata negli anni e tollerata dai vertici, si recava presso l&#8217;agenzia di un Istituto di credito per acquisire denaro contante da riversare presso il proprio ufficio postale per l&#8217;ordinaria e quotidiana gestione di cassa (surrogando tali versamenti ai tardivi versamenti della competente direzione provinciale del Tesoro) e che un bel giorno, abusando della sua qualità e traendo profitto della favorevole situazione di esser l&#8217;unico impiegato dell&#8217; Ufficio Postale &#8211; senza, quindi, immediati controlli &#8211; distrasse a proprio profitto una parte dei fondi acquisiti anziché destinarli all&#8217;assolvimento degli scopi istituzionale dell&#8217;Ente. Orbene, la Cassazione ha ritenuto che il dipendente, nell&#8217;appropriarsi di tali somme, non avesse agito a fini privati ed egoistici, estranei all&#8217;Amministrazione di appartenenza, ma nell&#8217;ambito delle sue attribuzioni e nell&#8217;espletamento di attività proprie dell&#8217;Ente, in quanto la finalità (astratta, ovviamente) dell&#8217;operazione era quella di approvvigionare l&#8217;Ente di denaro liquido, e che quindi la relativa attività non poteva dirsi estranea all&#8217;amministrazione.</p>
<p><em>g)</em> In un&#8217;ulteriore contenzioso, la Cassazione<a title="" href="#_ftn45">[45]</a> ha ritenuto sussistere tale rapporto di &#8220;occasionalità necessaria&#8221; in connessione con un intervento di chirurgia estetica posto in essere da medici militari in una infermeria militare nei confronti di un soldato, consistito nel prelievo bioptico di un neo, poi risultato all&#8217;esame istologico melanoblastoma e seguito, presso altra struttura civile, da un intervento di radicale di asportazione di metà del mento, da cui era derivato uno sfregio permanente con disturbi nervosi. L&#8217;organo giudicante ha ritenuto l'&#8221;intervento estetico&#8221; posto in essere da medici militari, nè privato nè egoistico, ben potendo attenere allo stato di salute (in senso lato) dei militari.</p>
<p><em>h)</em> Altro intervento della Cassazione<a title="" href="#_ftn46">[46]</a> sul punto in esame ha tratto origine da una pretesa risarcitoria azionata da un cittadino-contribuente per ottenere la condanna in solido del Ministero delle Finanze al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, con interessi, rivalutazione e spese, danni derivati dal fatto che il contribuente dopo aver pagato una imposta di successione nelle mani di un funzionario fiscale,  si è visto richiedere dall&#8217;amministrazione tributaria nuovamente il pagamento della stessa imposta perché detto dipendente si era appropriato della somma versata in precedenza, tanto da essere poi condannato, con sentenza divenuta irrevocabile, per delitto di peculato. In tale evenienza la Cassazione, seppur incidentalmente, ha condiviso la valutazione dei giudici di merito tendente ad escludere una responsabilità solidale della p.a. a fronte del peculiare illecito penale posto in essere dal dipendente.Tuttavia in altra fattispecie di peculato, la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta con riferimento ad imputato che, nella qualità di agente Unep, si era appropriato di titoli di credito ed effetti cambiari a lui consegnati per il protesto, commettendo reati di peculato, falso e truffa, ritenendo sussistere il legame di occasionalità necessaria<a title="" href="#_ftn47">[47]</a>. Parimenti la Cassazione<a title="" href="#_ftn48">[48]</a> ha escluso la responsabilità del Comune per la condotta illecita del suo dipendente se le funzioni svolte da quest&#8217;ultimo sono sottratte alla sfera di potestà e controllo dell&#8217;Amministrazione comunale, come nel caso di dipendente che eserciti funzioni di messo di conciliazione, rispetto alle quali è alle dipendenze dell&#8217;Amministrazione giudiziaria (nella specie, la Corte ha escluso la responsabilità del comune per la condotta di un suo dipendente che nell&#8217;esercizio delle sue funzioni di messo di conciliazione, si era appropriato di somme di denaro relative a procedure esecutive).</p>
<p><em>i)</em> In altra fattispecie, afferente il ricco e frequente contenzioso risarcitorio legato al mondo dei sinistri scolastici, la Cassazione<a title="" href="#_ftn49">[49]</a> ha premesso che per la responsabilità (definita indiretta) della p.a. per il danno arrecato dal fatto illecito di proprio dipendente, ai sensi dell&#8217;art. 2049 c.c., è sufficiente che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l&#8217;illecito stesso ed il rapporto che lega detti soggetti, nel senso che le mansioni o incombenze affidate al secondo abbiano reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, a nulla rilevando che tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell&#8217;ambito dell&#8217;incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, anche se in trasgressione degli ordini ricevuti, sempre che il commesso abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie alle quali la p.a. non sia neppure mediatamente interessata o compartecipe.<br />
Da tale premessa il giudice di legittimità  ha fatto discendere la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria in caso di danno arrecato ad una allieva di prima media che cadde e riportò la perdita di due incisivi durante il gioco cosiddetto &#8220;del tocco&#8221;, eseguito dagli alunni durante l&#8217;ora di educazione musicale sotto la direzione del docente, che aveva preso personalmente parte al gioco e con il quale la allieva si era scontrata. Difatti, secondo la Cassazione, era esente da vizi il ragionamento del giudice di merito che aveva ritenuto che &#8220;<em>il fatto che un insegnante di musica abbia condotto in cortile la classe affidatagli ed abbia organizzato per gli allievi un gioco non può essere riguardato come violazione da parte dell&#8217;insegnante stesso d&#8217;una disposizione ostativa allo svolgimento di una qualsiasi attività diversa dall&#8217;insegnamento della educazione musicale, disposizione obiettivamente inesistente, o d&#8217;un canone di comportamento usualmente applicato incompatibile con l&#8217;organizzazione di momenti di svago e socializzazione, del pari inesistente e non ipotizzabile in quanto contrario alla libertà dell&#8217;insegnante nell&#8217;adozione degli strumenti pedagogici ritenuti più confacenti all&#8217;instaurazione di rapporti costruttivi con i singoli allievi e degli stessi tra loro. Tanto più ove, come nel caso di specie, si tratti d&#8217;un giorno particolare, l&#8217;ultimo giorno dell&#8217;anno scolastico, nel quale, ormai esaurite le esigenze propriamente didattiche con il completamento del programma, ben possono essere considerate meritevoli di maggior cura quelle di socializzazione e di rafforzamento della coesione del gruppo, in vista della ripresa autunnale dell&#8217;attività, da prospettarsi come piacevole ricostituzione del microcosmo della classe nella quale stemperare l&#8217;innegabile peso del dovere da compiere</em>&#8220;.</p>
<p><em>l)</em>  Una evidente cesura del rapporto organico con la p.a. di appartenenza, e l&#8217;assenza di qualsiasi &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8221; con compiti di istituto è stata giustamente ravvisata dalla Cassazione<a title="" href="#_ftn50">[50]</a> &#8211; in occasione di un noto giudizio concernente il risvolto civilistico-risarcitorio della vicenda, assurta a rilevanza anche mediatica, dei delitti della c.d. &#8220;<em>uno bianca</em>&#8220;-, nella pluriennale condotta di alcuni poliziotti emiliani autori di decine di omicidi, estorsioni, aggressioni e rapine, in quanto l&#8217;incombenza disimpegnata, e cioè la qualità di poliziotto in sè stessa, non poteva ritenersi agevolativa del fatto illecito, con conseguente irresponsabilità civile del Ministero dell&#8217;Interno.</p>
<p><em>m)</em>  Altro filone contenzioso in cui la Cassazione ha vagliato la sussistenza o meno del predetto nesso di occasionalità necessaria ha riguardato i danni derivanti dall&#8217;utilizzo non istituzionale di beni d&#8217;ufficio da parte di pubblici dipendenti e, in particolare, delle autovetture di servizio. La magistratura<a title="" href="#_ftn51">[51]</a> ha così chiarito che va esclusa la responsabilità della p.a. in ordine al sinistro provocato da un militare di leva (incidente stradale con morte di uno dei commilitoni trasportati e ferimento di altri due) il quale, nel condurre l&#8217;autovettura di servizio, dopo aver espletato il proprio compito di consegna del rancio alla truppa, aveva deviato dal percorso durante il viaggio di ritorno in caserma, per portarsi in un bar sito in una località che non avrebbe dovuto raggiungere in relazione al servizio affidatogli.</p>
<p><em>n)</em> La Suprema Corte ha poi ribadito anche in sede penale<a title="" href="#_ftn52">[52]</a> (per i consequenziali riflessi civilistico-risarcitori) che per stabilire la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria e la conseguente riferibilità all&#8217;amministrazione dell&#8217;evento dannoso, deve aversi riguardo allo scopo ultimo che il dipendente deve raggiungere, e perciò il solo fatto che egli, nel corso delle operazioni tendenti a quel fine, commetta un abuso di potere, non vale ad escludere il collegamento di necessaria occasionalità con le sue attribuzioni istituzionali, quando l&#8217;abuso, da qualsiasi motivo provocato, risulti strumentale all&#8217;attività di ufficio o di servizio. La Corte ha pertanto ritenuto sussistere la responsabilità civile del Ministero degli interni per omicidio preterintenzionale da parte di carabinieri che hanno percosso un arrestato mentre lo accompagnavano nelle camere di sicurezza.</p>
<p><em>o)</em> In un più datato precedente, anteriore alla privatizzazione delle Ferrovie dello Stato, la Cassazione<a title="" href="#_ftn53">[53]</a> ha ritenuto sussistere il legame di occasionalità necessaria affermando la responsabilità dell&#8217;azienda ferroviaria per i danni verificatisi a seguito dell&#8217;investimento di un veicolo da parte di un treno ad un passaggio a livello custodito, negando rilevanza alla circostanza che il casellante avesse aperto il passaggio a livello al di fuori dell&#8217;orario di servizio e su richiesta di terzi.</p>
<p><em>p)</em> La lettura estensiva del concetto di occasionalità necessaria è stata ribadita anche in contenziosi i cui il comportamento danno verso terzi non era stato posto in essere da pubblici dipendenti, ma da soggetti legati alla p.a. dal c.d. rapporto di servizio<a title="" href="#_ftn54">[54]</a>. In particolare, la magistratura ha chiarito che il rapporto tra i dipendenti della banca delegata alla riscossione dei tributi con lo svolgimento delle attività istituzionali pubbliche è un rapporto di occasionalità necessaria, con la conseguenza che l&#8217;amministrazione è responsabile in via extracontrattuale per i danni causati a terzi nell&#8217;esercizio delle loro funzioni<a title="" href="#_ftn55">[55]</a>.</p>
<p><em>q)</em>  La Cassazione ha poi riconosciuto il rapporto di occasionalità necessaria nella condotta compiuta da un agente di Polizia penitenziaria, condannato per il reato di cui all&#8217;art. 328 c.p., che non aveva informato il sanitario di guardia presso il carcere che un detenuto aveva chiesto l&#8217;intervento del medico, né aveva soccorso il detenuto in questione, poi deceduto, ribadendo che La responsabilità civile della p.a. per il reato commesso dal dipendente presuppone tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate un rapporto di occasionalità necessaria, che ricorre quando il soggetto compie l&#8217;illecito sfruttando comunque i compiti svolti, anche se ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti, dovendo esser escluso detto rapporto solo quando il dipendente, nello svolgimento delle mansioni affidategli, commette un illecito penale per finalità di carattere personale, di fatto sostituite a quelle dell&#8217;ente pubblico di appartenenza ed, anzi, in contrasto con queste ultime<a title="" href="#_ftn56">[56]</a>.</p>
<p><em>r)</em> Ha riconosciuto poi la Cassazione la responsabilità civile del Ministero della difesa per l&#8217;omicidio volontario commesso sulla terraferma in danno di un cittadino straniero da un marinaio imbarcato su una nave italiana in missione all&#8217;estero, il quale si trovava in &#8220;franchigia&#8221;, posto che anche durante la libera uscita il militare è considerato in servizio e resta soggetto a tutti i propri doveri<a title="" href="#_ftn57">[57]</a>.</p>
<p><em>s)</em>  Per la Cassazione va esclusa la responsabilità civile dell&#8217;A.r.p.a., per un tentativo di concussione posto in essere da un suo funzionario in quanto non è configurabile responsabilità civile della p.a. quando il dipendente, nello svolgimento delle mansioni affidategli, commetta un illecito penale per finalità di carattere personale, di fatto sostituite a quelle dell&#8217;ente pubblico di appartenenza ed, anzi, in contrasto con queste ultime<a title="" href="#_ftn58">[58]</a>.</p>
<div><strong>4.  L<em>&#8216;occasionalità necessaria</em> nei contenziosi risarcitori <em>ex</em> art.2049 c.c. nei confronti di datori di lavoro privati.</strong></div>
<p>Come ricorda la sentenza n.13246 del 2019 che si annota, anche nell&#8217;impiego privato si è posto analogo problema di limiti alla corresponsabilità del datore-committente per danni a terzi arrecati da propri dipendenti-preposti ed anche in quest&#8217;ultima ipotesi la dottrina ha colto una lettura eccessivamente &#8220;dilatata&#8221; della nozione di occasionalità necessaria da parte della magistratura<a title="" href="#_ftn59">[59]</a>.<br />
E proprio la largheggiante giurisprudenza sviluppatasi sull&#8217;art.2049 c.c. nel lavoro privato ha ispirato e sorretto l&#8217;<em>iter</em> argomentativo della sentenza delle Sezioni Unite n.13246 del 2019 in esame, divenendo così il precetto codicistico (e soprattutto la sua dilatata interpretazione giurisprudenziale) un basilare parametro di riferimento per l&#8217;approdo ermeneutico della Cassazione anche per i danni arrecati a terzi nel lavoro pubblico.<br />
In via generale, la presunzione di responsabilità sancita dall&#8217;art.2049 c.c., vera e propria ipotesi di responsabilità oggettiva per fatto altrui<a title="" href="#_ftn60">[60]</a>, a carico dei padroni e committenti (non tanto frutto della immedesimazione organica che giustifica la responsabilità diretta della p.a., ma correlata al rischio che, per solidarietà<em> s</em>ociale, deve gravare sul preponente a fronte dell&#8217;utilità tratta dall&#8217;attività commissionata: <em>cuius commoda eius et incommoda<a title="" href="#_ftn61"><strong>[61]</strong></a></em>) postula, da un lato, l&#8217;esistenza di un rapporto di lavoro o di commissione e, dall&#8217;altro, un collegamento tra il fatto dannoso del dipendente (o commesso) e le mansioni da quest&#8217;ultimo disimpegnate: a tal fine non si richiede un vero e proprio nesso di causalità, ma il predetto rapporto di <em>occasionalità necessaria</em>, configurabile quando l&#8217;incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile l&#8217;evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze o, addirittura, trasgredendo gli ordini ricevuti, purchè nell&#8217;ambito dell&#8217;incarico affidatogli e per finalità coerenti con quelle per le quali le mansioni furono affidate<a title="" href="#_ftn62">[62]</a>.<br />
La stessa sentenza n.13246 del 2019 che si annota evidenzia, nel ricostruire la portata dell&#8217;art.2049 c.c., che &#8220;<em>il nesso di occasionalità necessaria (e la responsabilità del preponente) sussiste nella misura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli, od abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali (tra molte: Cass. 24/09/2015, n. 18860; Cass. 25/03/2013, n. 7403); alla condizione però che la condotta del preposto costituisca pur sempre il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un&#8217;attività del preposto che non corrisponda, neppure quale degenerazione od eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all&#8217;espletamento delle sue incombenze (Cass. 11816/16, cit.). Non ha infatti giuridico fondamento accollare a chicchessia le conseguenze dannose di condotte del preposto in alcun modo collegate alle ragioni, anche economiche, della preposizione, ove cioè non riconducibili al novero delle normali potenzialità di sviluppo di queste &#8211; anche sotto forma di deviazione dal fine perseguito o di contrarietà ad esso o di eccesso dall&#8217;ambito dei poteri conferiti secondo un giudizio oggettivo di probabilità di verificazione. L&#8217;appropriazione dei risultati delle altrui condotte deve, in definitiva, essere correlata (e, corrispondentemente, limitata) alla normale estrinsecazione delle attività del preponente e di quelle oggetto della preposizione ad esse collegate, sia pure considerandone le violazioni o deviazioni oggettivamente probabili: sicchè chi si avvale dell&#8217;altrui operato in tanto può essere chiamato a rispondere, per di più senza eccezioni e la rilevanza del proprio elemento soggettivo, delle sue conseguenze dannose in quanto egli possa ragionevolmente raffigurarsi, per prevenirle, le violazioni o deviazioni dei poteri conferiti o almeno tenerne conto nell&#8217;organizzazione dei propri rischi; e così risponde di quelle identificate in base ad un giudizio oggettivizzato di normalità statistica, cioè riferita non alle peculiarità del caso, ma alle ipotesi in astratto definibili come di verificazione probabile o &#8211; secondo i principi di causalità adeguata elaborati da questa Corte fin da Cass. Sez. U. 11/01/2008, n. 576 &#8220;più probabile che non&#8221;, in un dato contesto storico</em>&#8220;.<br />
Tuttavia, come detto, anche in sede applicativa di tali condivisibili premesse sistematiche recepite e addirittura elaborate dalla Corte di Cassazione, si assiste ad una estensiva lettura giurisprudenziale della &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8220;, idonea a ricomprendere anche ipotesi fattuali di responsabilità del datore-committente per comportamenti dolosi del lavoratore tradottisi in gravissimi illeciti penali che è assai difficile ricondurre a compiti anche <em>latu sensu</em> istituzionali.</p>
<p>a) In particolare, la giurisprudenza di merito<a title="" href="#_ftn63">[63]</a> ha avuto modo di chiarire che in ipotesi di atti di libidine violenti e di violenza carnale commessi in danno di lavoratrice subordinata (da intendere come terzo danneggiato) dal superiore diretto non sussiste una concorrente responsabilità del datore di lavoro in ordine alle domande risarcitorie avanzate dalla lavoratrice per avere egli omesso, in violazione dell&#8217;art. 2087 c.c., di adottare le cautele necessarie a evitare danni all&#8217;integrità personale e alla dignità della propria dipendente qualora gli atti posti in essere dal superiore siano risultati non prevedibili e non sia emerso in altro modo un comportamento negligente da parte del datore di lavoro; nel caso di specie la Corte ha però ritenuto sussistere la responsabilità in solido del datore di lavoro e dell&#8217;autore dei fatti delittuosi ai sensi dell&#8217;art. 2049 c.c., ricorrendo una situazione di occasionalità necessaria tra la posizione lavorativa attribuita all&#8217;autore dei fatti delittuosi e il compimento dei medesimi.</p>
<p>b) In altra analoga fattispecie, la magistratura<a title="" href="#_ftn64">[64]</a> ha ritenuto che il datore di lavoro deve considerarsi responsabile per i danni causati ad una propria dipendente da molestie poste in essere da altri dipendenti, in tutti i casi in cui il comportamento di questi ultimi sia riferibile &#8211; sia pure marginalmente od indirettamente &#8211; alle mansioni in concreto esercitate dagli stessi. Il nesso di occasionalità necessaria tra svolgimento della prestazione lavorativa e danno da fatto illecito commesso da dipendente a carico di terzi (dovendosi includere in tale categoria anche i colleghi di lavoro dello stesso danneggiato), costituente il substrato della responsabilità datoriale in questione, è interrotto nei soli casi in cui la condotta dell&#8217;agente sia frutto di un&#8217;iniziativa estemporanea e personale del tutto incoerente rispetto alle mansioni affidate dal datore di lavoro. In siffatte fattispecie, anche in assenza di permanenti conseguenze pregiudizievoli sul piano psicofisico per il soggetto danneggiato, è sempre possibile procedere ad una valutazione equitativa del danno.Tuttavia la Cassazione<a title="" href="#_ftn65">[65]</a> ha escluso qualsiasi responsabilità del datore di lavoro nell&#8217;episodio di molestie sessuali sul luogo di lavoro poste in essere da un lavoratore in danno di altra lavoratrice, escludendo ogni rapporto di &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8221; tra il reato consumato e le mansioni svolte, non fosse altro perché il danno cagionato doveva essere posto al di fuori del rischio d&#8217;impresa, non essendo lo stesso comunque connesso all&#8217;ambito dell&#8217;incarico affidato al dipendente.</p>
<p>c) La Cassazione<a title="" href="#_ftn66">[66]</a> ha poi chiarito, in altra (e molto frequente) fattispecie in cui viene in gioco l&#8217;art.2049 cc., che la disposizione dell&#8217;art. 5, co.4, della legge n.1 del 1991 (successivamente confermata dal d.lgs. n. 415 del 1998, art. 23, e quindi dal d.lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 3), secondo la quale la società di intermediazione mobiliare è responsabile in solido degli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale, richiede, ai fini della sussistenza della responsabilità di detta società, un rapporto di &#8220;necessaria occasionalità&#8221; tra incombenze affidate e fatto del promotore, rapporto che, peraltro, è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro delle attività funzionali all&#8217;esercizio delle incombenze di cui è investito. La Corte ha pertanto ritenuto che il rapporto di occasionalità necessaria non fosse escluso dalla circostanza che il promotore aveva indotto gli investitori da lui avvicinati a sottoscrivere valori mobiliari che sarebbero stati acquistati sul mercato non già dalla società che gli aveva affidato l&#8217;incarico, ma da altra società. L&#8217;intermediario, ai fini dell&#8217;esclusione di tale responsabilità oggettiva e solidale nei confronti del cliente, ha l&#8217;onere di provare che a quest&#8217;ultimo fosse chiaramente percepibile che la condotta del promotore si poneva al di fuori del rapporto con l&#8217;intermediario ovvero che il cliente fosse consapevolmente coinvolto nell&#8217;elusione della disciplina legale posta in essere dal promotore finanziario. In altri termini l&#8217;intermediario deve provare la chiara estraneità della condotta del promotore ai compiti affidatigli ovvero la evidente anomalia della condotta, se pure rientrante nel campo di operatività propria del rapporto fra intermediario e promotore<a title="" href="#_ftn67">[67]</a>. Ha chiarito la Cassazione<a title="" href="#_ftn68">[68]</a> che ai fini dell&#8217;esclusione della configurabilità della responsabilità in argomento, può riconoscersi invero rilievo all&#8217;abuso dei poteri da parte del preposto e cioè che il medesimo abbia ecceduto i limiti dell&#8217;incarico anche trasgredendo gli ordini ricevuti, o che abbia agito per finalità estranee a quelle del preponente ovvero per fini di privata autonomia, e financo che abbia commesso un illecito penale: pertanto la responsabilità solidale della società di intermediazione mobiliare per i danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari va esclusa allorquando la condotta del danneggiato presenti connotati di &#8220;anomalia&#8221;, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi.</p>
<p><em>d)</em>  Il concetto di occasionalità necessaria è poi frequente protagonista di contenziosi in cui la Cassazione<a title="" href="#_ftn69">[69]</a>, sia in sezioni civili e lavoro, ha avuto modo di ribadire più volte che ai fini della configurabilità della responsabilità indiretta del datore di lavoro-committente <em>ex</em> art. 2049 c.c., non è necessario che fra le mansioni affidate e l&#8217;evento sussista un nesso di causalità, essendo invece sufficiente che ricorra un semplice rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l&#8217;incombenza affidata deve essere tale da determinare una situazione che renda possibile, o anche soltanto agevoli, la consumazione del fatto illecito e, quindi, la produzione dell&#8217;evento dannoso, anche se il lavoratore abbia operato oltre i limiti dell&#8217;incarico e contro la volontà del committente o abbia agito con dolo, purché nell&#8217;ambito delle sue mansioni.</p>
<p><em>e)</em>  La sussistenza della responsabilità <em>ex</em> art.2049 c.c. del datore a fronte di illeciti penali dei propri lavoratori è stata poi ammessa nel caso di un dipendente che, rimproverato da un collega per questioni concernenti le modalità di esecuzione dell&#8217;attività lavorativa, ne aveva causato preterintenzionalmente la morte, lanciandogli contro un mattone<a title="" href="#_ftn70">[70]</a>. In detta occasione la Cassazione ha ribadito che la responsabilità del committente per l&#8217;attività del preposto sussiste non solo quando sia configurabile una dipendenza causale tra il fatto illecito e le mansioni affidate dall&#8217;autore di esso, ma anche quando fra tali due elementi sussista un rapporto di occasionalità necessaria, ferma comunque, anche nel secondo caso, la necessità di un collegamento funzionale o strumentale tra lo svolgimento dell&#8217;incarico e l&#8217;evento lesivo, dovendo escludersi la responsabilità del proponente allorché il danno sia imputabile all&#8217;attività privata dell&#8217;autore dell&#8217;illecito, commesso nell&#8217;esercizio della sua personale autonomia.</p>
<p><em>f)</em>  Anche in contenziosi afferenti (la concettualmente distinta) responsabilità contrattuale di  banche, il giudice di legittimità ha vagliato il problema della c.d. &#8220;occasionalità necessaria&#8221;, affermando che ai sensi dell&#8217;art. 1229 c.c. in tema di nullità di clausole esonerative, o limitative, della responsabilità del debitore per dolo o colpa grave, sussiste la responsabilità della banca per il maggior danno rispetto al limite convenzionalmente previsto con riguardo al servizio delle cassette di sicurezza, nella ipotesi in cui sia stata perpetrata, all&#8217;interno del caveau della stessa, una rapina alla quale abbia partecipato un suo dipendente, trovando applicazione, in tale ipotesi, l&#8217;art. 1228 c.c., a condizione che, con riferimento a siffatta partecipazione, sia fornita la dimostrazione &#8211; il cui onere incombe al danneggiato &#8211; di una relazione di occasionalità necessaria tra il fatto del dipendente e le mansioni a lui affidate, nel senso che queste abbiano reso possibile o, comunque, agevolato il comportamento produttivo del danno, restando, invece, irrilevante che tale comportamento abbia esorbitato dai limiti di dette mansioni<a title="" href="#_ftn71">[71]</a> (nella specie, alla stregua dell&#8217;indicato principio, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito, che avevano escluso la sussistenza della colpa grave della banca, in considerazione della mancanza di prova in ordine al collegamento tra le informazioni fornite ai rapinatori dal dipendente della banca correo e la consumazione della rapina). Tale indirizzo è stato ribadito in molti contenziosi risarcitori <em>ex</em> art.2049 c.c. con istituti di credito intrapresi da clienti vittime di comportamenti penalmente illeciti di funzionari<a title="" href="#_ftn72">[72]</a>.</p>
<p><em>g)</em> Sempre in materia bancaria la Cassazione<a title="" href="#_ftn73">[73]</a> ha chiarito che la responsabilità della banca per fatto illecito dei propri dipendenti (es. appropriazione di somme dei clienti per asseriti investimenti mai effettuati) scatta ogniqualvolta il fatto lesivo sia stato prodotto, o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile all&#8217;attività lavorativa del dipendente, e quindi anche se questi abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all&#8217;insaputa del suo datore di lavoro, sempre che sia rimasto comunque nell&#8217;ambito dell&#8217;incarico affidatogli. Pertanto, la responsabilità dell&#8217;istituto per lo svolgimento delle incombenze affidate ai dipendenti sussiste allorchè il fatto illecito sia legato da un nesso di occasionalità necessaria con l&#8217;esercizio delle mansioni cui sia adibito, sicchè il comportamento doloso (anche di rilevanza penale) del preposto interrompe il nesso causale fra l&#8217;esercizio delle incombenze e il danno nell&#8217;ipotesi di condotta del risparmiatore &#8220;anomala&#8221;, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di incauta ed avventata acquiescenza alla violazione delle regole.</p>
<div><strong>5. Approdi delle Sezioni Unite n.13246 del 2019: ampia nozione di <em>occasionalità necessaria</em> e applicabilità dell&#8217;art.2049 c.c. alla P.A. </strong></div>
<p>Dalla sunteggiata complessiva lettura delle massime dell&#8217;ultimo ventennio di giurisprudenza di legittimità e di merito, ci sembra di poter concludere che, ferma restando la tendenziale corretta applicazione nel caso concreto del principio di <em>occasionalità necessaria</em> con i compiti d&#8217;istituto, in alcuni giudizi appare evidente, anche al profano, lo strappo logico-interpretativo operato dalla Cassazione, che ha dilatato oltre misura il concetto in talune concrete applicazioni fattuali, mosso da una lettura a dir poco&amp;egoistica (questa volta non del dipendente autore del danno, ma del giudicante) della nozione, così coinvolgendo la pubblica amministrazione in risarcimenti onerosissimi, frutto di scelte dolose e penalmente rilevanti di propri dipendenti che esulano palesemente dai compiti d&#8217;ufficio.<br />
E analogo rilievo critico vale per l&#8217;ampia portata data al medesimo concetto di <em>occasionalità necessaria </em>in contenziosi con datori privati <em>ex</em> art.2049 c.c. da parte del giudice della nomofilassi, che ha parimenti accollato su &#8220;padroni e committenti&#8221; ingenti risarcimenti, originati da condotte gravemente illecite e, come tali incoerenti con finalità lavoristiche, di propri dipendenti, preposti o commessi.<br />
Con la sentenza n.13246 del 2019 che si annota, non casualmente, i due filoni afferenti datori pubblici e privati sono stati fatti convergere in una unitaria lettura estensiva fondata sull&#8217;art.2049, ritenuto <em>Grundnorm</em> anche per la P.A., affiancata ad una estensiva portata del rapporto di <em>occasionalità necessaria</em>.<br />
Le Sezioni Unite, a fronte di un contrasto interpretativo in materia, hanno in primo luogo dato atto che la prevalente giurisprudenza civile di legittimità (e quella penale più risalente) ha ravvisato il fondamento della responsabilità di Stato ed enti pubblici nell&#8217;art. 28 Cost. &#8211; la cui <em>ratio</em> è quella di un più agevole od ampio conseguimento del risarcimento da parte del danneggiato &#8211; e, basandosi tale norma sul rapporto di immedesimazione organica, solo in virtù del quale l&#8217;attività posta in essere dal funzionario (o dipendente) è sempre imputabile all&#8217;ente di appartenenza, ne ha desunto la configurazione di una responsabilità diretta o per fatto proprio, ma soltanto se l&#8217;attività dannosa si atteggi come esplicazione dell&#8217;attività dello Stato o dell&#8217;ente pubblico e cioè tenda, sia pur con abuso di potere, al conseguimento dei suoi fini istituzionali, nell&#8217;ambito delle attribuzioni dell&#8217;ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto<a title="" href="#_ftn74">[74]</a>. Ne conseguirebbe, secondo tale indirizzo, l&#8217;esclusione di quella responsabilità in tutti i casi in cui la condotta sia sorretta da un fine esclusivamente privato od egoistico, o a maggior ragione se contrario ai fini istituzionali dell&#8217;ente<a title="" href="#_ftn75">[75]</a>. In sintesi, la responsabilità della P.A. sussisterebbe esclusivamente in caso di attività corrispondente ai <em>fini istituzionali</em>, quando cioè, in virtù del rapporto organico, quella vada imputata direttamente all&#8217;ente.<br />
E la stessa giurisprudenza amministrativa richiamata dalle Sezioni Unite, è correttamente ferma nel ritenere interrotta l&#8217;imputazione giuridica dell&#8217;attività posta in essere da un organo della pubblica amministrazione nei casi in cui siano posti in essere fatti di reato<a title="" href="#_ftn76">[76]</a>, o di atti adottati in ambienti collusivi penalmente rilevanti<a title="" href="#_ftn77">[77]</a>, o comunque allorchè il soggetto agente, legato alla P.A. da un rapporto di immedesimazione organica, abbia posto in essere il provvedimento amministrativo, frutto del reato contro la P.A., nell&#8217;ambito di un disegno criminoso e quindi perseguendo un interesse personale del tutto avulso dalle finalità istituzionali dell&#8217;Ente<a title="" href="#_ftn78">[78]</a>.</p>
<div>Tuttavia la sentenza n.13246 del 2019 in esame, ha evidenziato come in tempi recenti la giurisprudenza penale di legittimità<a title="" href="#_ftn79">[79]</a> abbia configurato la responsabilità civile della pubblica amministrazione pure per le condotte dei pubblici dipendenti dirette a perseguire finalità esclusivamente personali e mercè la realizzazione di un reato doloso, ove poste in essere sfruttando l&#8217;occasione necessaria offerta dall&#8217;adempimento delle funzioni pubbliche cui essi sono preposti, nonchè integranti il non imprevedibile od eterogeneo sviluppo di un non corretto esercizio di tali funzioni, in applicazione del criterio previsto dall&#8217;art. 2049 c.c.</div>
<p>Quest&#8217;ultima lettura estensiva, hanno chiarito le Sezioni unite, è stata seguita dalla giurisprudenza civile di legittimità in altri ambiti di preposizione, meramente privatistici sui quali ci siamo soffermati nel precedente parag.3, quali quelli propri dei funzionari di banche o dei promotori di queste o di società di intermediazione finanziaria, in ordine ai quali è stata riconosciuta la responsabilità dei preponenti anche nei casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze attribuite al preposto e il danno arrecato a terzi: nesso che è presupposto indispensabile della responsabilità del preponente <em>ex</em> art. 2049 c.c., e non viene meno in caso di commissione da parte del preposto di un illecito penale per finalità di carattere esclusivamente personale<a title="" href="#_ftn80">[80]</a>.<br />
A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite hanno ritenuto che &#8220;<em>nessuna ragione giustifichi più, nell&#8217;odierno contesto socio-economico, un trattamento differenziato dell&#8217;attività dello Stato o dell&#8217;ente pubblico rispetto a quello di ogni altro privato, quando la prima non sia connotata dall&#8217;esercizio di poteri pubblicistici: e che, così, vada riconsiderato il preponderante orientamento civilistico dell&#8217;esclusione della responsabilità in ipotesi di condotte contrastanti coi fini istituzionali o sorrette da fini egoistici. In particolare, deve ammettersi la coesistenza dei due sistemi ricostruttivi, quello della responsabilità diretta soltanto in forza del rapporto organico e quello della responsabilità indiretta o per fatto altrui: entrambi sono validi, poichè il primo non esclude il secondo ed ognuno viene in considerazione a seconda del tipo di attività della P.A. di volta in volta posta in essere</em>&#8220;.<br />
Dopo tale premessa ricostruttiva e sistemica, le Sezioni Riunite sono giunte ad enunciare il proprio principio di diritto, operando preliminarmente una distinzione tra <em>attività provvedimentale</em> e <em>attività materiale</em> della P.A.<a title="" href="#_ftn81">[81]</a> attraverso le quali si può realizzare il comportamento della P.A. che può dar luogo al risarcimento del danno:<br />
a .nel primo caso, ovvero di esercizio del potere pubblicistico attraverso un formale <em>provvedimento amministrativo</em>, emesso dal dipendente nell&#8217;ambito e nell&#8217;esercizio di poteri autoritativi e discrezionali spettanti alla P.A.,  l&#8217;immedesimazione organica di regola pienamente sussiste, ed è allora ammessa la sola <em>responsabilità diretta</em> <em>ex</em> art.2043 c.c. in forza della sicura imputazione della condotta all&#8217;ente;<br />
b. nel caso invece di condotte <em>materiali </em>del dipendente, disancorate e non sorrette da atti o provvedimenti amministrativi formali, va seguito, in sintonia con minoritaria dottrina e giurisprudenza da tempo abbandonata<a title="" href="#_ftn82">[82]</a>, un altro criterio di imputazione per evitare &#8220;qualsiasi privilegio per lo Stato preponente&#8221;, e va dunque seguito il parametro dell&#8217;art.2049 c.c., già applicabile nel lavoro privato, in ossequio all&#8217;art. 3 Cost., comma 1, ed al diritto di difesa tutelato dall&#8217;art. 24 Cost., e riconosciuto anche a livello sovranazionale dall&#8217;art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell&#8217;Uomo: quando gli atti illeciti sono posti in essere da chi dipende dallo Stato o da un ente pubblico (e cioè da chi è legittimo attendersi una particolare legalità della condotta), la tutela risarcitoria dei diritti della vittima non può, secondo le Sezioni unite, essere meno effettiva rispetto al caso in cui questi siano compiuti dai privati per mezzo di loro preposti.Alla luce di tale distinzione, le Sezioni Unite optano per una ricostruzione sistematica duale del regime di responsabilità della P.A., già espressa in dottrina in un noto studio di Alessi<a title="" href="#_ftn83">[83]</a>, retto da due distinti referenti codicistici espressivi del diritto comune (evenienza consentita dall&#8217;art.28 cost.), a seconda che le condotte del pubblico dipendente siano poste in essere:</p>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li><a>nell&#8217;esercizio, pur se eccessivo o illegittimo, delle funzioni conferite agli agenti ed oggettivamente finalizzate al perseguimento di scopi pubblicistici</a>; in tal caso l&#8217;illecito è riferito direttamente all&#8217;Ente e questi ne risponderà, altrettanto direttamente, in forza del generale principio dell&#8217;art. 2043 c.c.; tale criterio (responsabilità diretta <em>ex</em> 2043 c.c.) va seguito per le attività <em>provvedimentali</em> della P.A.;</li>
<li>oppure che le condotte <em>materiali</em> siano poste in essere dal dipendente quale singolo, ma approfittando della titolarità o dell&#8217;esercizio di quelle funzioni (o poteri o attribuzioni), sia pur piegandole al <a>perseguimento di fini obiettivamente estranei o contrari a quelli pubblicistici </a>in vista dei quali erano state conferite; in tale secondo caso la responsabilità civile dell&#8217;Ente sarà invece indiretta, per fatto del proprio dipendente o funzionario, in forza di principi corrispondenti a quelli elaborati per ogni privato preponente e desunti dall&#8217;art. 2049 c.c. Pertanto, in tali casi si dovrà prescindere in modo rigoroso da ogni colpa del preponente anche pubblico lasciando intatta la concorrente e solidale responsabilità del funzionario o dipendente (salvo eventuali limitazioni espressamente previste dal legislatore<a title="" href="#_ftn84">[84]</a>). A tale approdo non osta la differenza tra rapporto di preposizione institoria e rapporto organico tra Stato od ente pubblico e suo funzionario o dipendente, essendo il  principio dell&#8217;art. 2049 c.c. solamente espressione di un generale criterio di imputazione di tutti gli effetti, non solo favorevoli ma anche pregiudizievoli, dell&#8217;attività non di diritto pubblico dei soggetti di cui ci si avvale.</li>
</ol>
<p>Tuttavia la Cassazione, per mitigare la portata applicativa della responsabilità oggettiva sancita dall&#8217;art.2049 c.c. anche per la P.A., ribadisce l&#8217;operatività della basilare limitazione logico-giuridica nascente dalla correlazione tra &#8220;occasionalità necessaria&#8221; e nesso causale.<br />
Pertanto, dopo una accurata ricostruzione dei diversificati approdi giurisprudenziali e dottrinali in tema di nesso causale, la Suprema Corte, in ossequio ai principi sulla <em>causalità adeguata</em>, ritiene, che sulla scorta di un giudizio controfattuale, oggettivizzato <em>ex ante,</em> di regolarità causale atta a determinare l&#8217;evento,  lo Stato o l&#8217;ente pubblico nella fattispecie di interesse, debba rispondere del fatto illecito del proprio funzionario o dipendente &#8220;<em>ogni qual volta questo non si sarebbe verificato senza l&#8217;esercizio delle funzioni o delle attribuzioni o dei poteri pubblicistici: e ciò a prescindere dal fine soggettivo dell&#8217;agente (non potendo dipendere il regime di oggettiva responsabilità dalle connotazioni dell&#8217;atteggiamento psicologico dell&#8217;autore del fatto), ma in relazione all&#8217;oggettiva destinazione della condotta a fini diversi da quelli istituzionali o &#8211; a maggior ragione &#8211; contrari a quelli per i quali le funzioni o le attribuzioni o i poteri erano stati conferiti</em>&#8220;. In base ai predetti parametri giurisprudenziali sulla causalità adeguata, sono dunque ascrivibili alla P.A. le conseguenze &#8220;<em>che appaiano, con giudizio controfattuale di oggettivizzazione ex ante della probabilità o di regolarità causale, come sviluppo non anomalo, anche se implicante violazioni o deviazioni od eccessi in quanto anch&#8217;esse oggettivamente prevenibili, di attività rese possibili solo da quelle funzioni, attribuzioni o poteri</em>&#8220;.<br />
Dunque, secondo le Sezioni Unite, &#8220;<em>in tanto può giustificarsi, infatti, la scelta legislativa di far carico al preponente degli effetti delle attività compiute dai preposti, in quanto egli possa raffigurarsi ex ante quali questi possano essere e possa prevenirli o tenerli in adeguata considerazione nell&#8217;organizzazione della propria attività quali componenti potenzialmente pregiudizievoli: e quindi in quanto possa da lui esigersi di prefigurarsi gli sviluppi che possono avere le regolari (in quanto non anomale od oggettivamente improbabili) sequenze causali dell&#8217;estrinsecazione dei poteri (o funzioni o attribuzioni) conferiti al suo preposto, tra i quali rientra la violazione aperta del dovere di ufficio la cui cura è stata affidata, non per nulla quello essendo circondato di garanzie o meccanismi di salvaguardia anche interni alla stessa organizzazione del preponente</em>&#8220;.<br />
In conclusione, il Supremo Giudice di legittimità enuncia il principio secondo cui la P.A. andrà esente dalle conseguenze dannose di quelle condotte, anche omissive, poste in essere dal preposto in estrinsecazione dei poteri o funzioni o attribuzioni conferiti, che fosse inesigibile prevenire o raffigurarsi oggettivamente come sviluppo non anomalo, secondo un giudizio controfattuale oggettivizzato <em>ex ante</em>, di quell&#8217;estrinsecazione, quand&#8217;anche distorta o deviata o vietata: in tanto assorbita od a tanto ricondotta, almeno quanto alla sola qui rilevante fattispecie dei danni causati dall&#8217;illecito del pubblico funzionario, ogni altra conclusione sull<em>&#8216;occasionalità necessaria</em>, tra cui l&#8217;estensione alla mera agevolazione della commissione del fatto.<br />
Rimarca infine la Cassazione la evidente possibile &#8220;<em>elisione del nesso causale in ipotesi di caso fortuito o di fatto del terzo o della vittima di per sè solo idoneo a reciderlo e di quelli in tema di riduzione del risarcimento in caso di concorso del fatto almeno colposo di costoro</em>&#8220;.<br />
Adattando gli enunciati principi al caso di specie, ritengono dunque le Sezioni Riunite che la P.A. debba rispondere verso il terzo dei denari sottratti dall&#8217;infedele Cancelliere catanese in quanto il &#8220;<em>divieto di distrarre quelle somme dal loro fine istituzionale era una conseguenza riconducibile ad una sequenza causale (purtroppo) oggettivamente non improbabile e che quindi avrebbe dovuto prevenirsi da parte di qualunque preponente: in tanto il cancelliere infedele ha potuto appropriarsi di quelle somme proprio e soltanto perchè era titolare di quelle attribuzioni o funzioni o poteri, sia pure appunto piegandoli a fini eminentemente personali od egoistici ed oltretutto delittuosi, accedendo alla cassaforte in cui il libretto era custodito o comunque impossessandosene, falsificando la firma del responsabile del mandato di pagamento ed accedendo presso il depositario per riscuoterlo simulando l&#8217;attuazione di un atto amministrativo (nella specie, giudiziario) legittimamente emesso</em>&#8220;.</p>
<div><strong>6. Rilievi critici sull&#8217;attuale interpretazione giurisprudenziale sull&#8217;<em>occasionalità necessaria</em></strong> <strong>e sulla operatività dell&#8217;art.2049 c.c. per la P.A.</strong></div>
<p>La sentenza, pur accurata e pur mossa da un alto tentativo di teorizzazione sia sul criterio di imputazione dei danni da condotte provvedimentali e materiali alla P.A., ricondotte rispettivamente agli artt.2043 e 2049 c.c., sia sulla <em>occasionalità necessaria,</em> che possano fare da linea-guida ai giudici di merito, lascia diversi dubbi aperti sia sul piano dogmatico che, soprattutto, sulla applicazione al caso di specie del principio di diritto enunciato.<br />
A) In primo luogo, che vi sia un obbligo costituzionale o comunitario teso ad imporre un regime unitario di responsabilità oggettiva <em>ex</em> art.2049 c.c. per il committente pubblico e per quello privato (per condotte materiali dei preposti), è davvero opinabile. Sono infatti noti gli indirizzi pluriennali della Cassazione che, anche dopo la privatizzazione del pubblico impiego, hanno rimarcato le tante differenze tra lavoro con la P.A. e con datore privato che possono giustificare regimi normativi difformi. Difatti, tale &#8220;privatizzazione&#8221; non esclude che la P.A. non persegua più interessi pubblici esterni al contratto (che resta funzionalizzato al rispetto dell&#8217;art. 97 cost.), in quanto ogni scelta gestionale di un dirigente pubblico, ancorché espressa con poteri privatistici, è, e deve essere, sempre ispirata al principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità della P.A. ed al rispetto di tutte le leggi, anche diverse dal codice civile e dalle norme lavoristiche private (estese al datore pubblico), dirette alla pubblica amministrazione<a title="" href="#_ftn85">[85]</a>. Del resto, anche l&#8217;art. 1, co. 1-<em>bis</em>, introdotto nella l. 7 agosto 1990 n. 241 dalla l. n. 69 del 2009, sancisce che &#8220;<em>La pubblica amministrazione, nell&#8217;adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente</em>&#8220;. In altre parole, la logica privatistica del profitto e dell&#8217;utile di impresa, la logica del raggiungimento di un obiettivo &#8220;con ogni mezzo lecito&#8221;, la logica dell&#8217;interesse esclusivo datoriale, non si attaglia pienamente alla pubblica amministrazione, che sottostà al preminente obiettivo di rendere un servizio pubblico in modo terzo ed imparziale, rispettando tutto il quadro normativo vigente (e non solo il codice civile e le norme lavoristiche) fatto di fonti di natura anche pubblicistica (norme tributarie e previdenziali, norme in materia di gare, appalti, concorsi, trasparenza, anticorruzione, <em>privacy</em>, informatizzazione, conflitti di interesse, incompatibilità, inconferibilità etc.<a title="" href="#_ftn86">[86]</a>) e che, soprattutto, sottostà agli obiettivi costituzionali (art. 97 cost.), che sono un fine assolutamente preminente nella gerarchia delle fonti, anche costituzionali.<br />
La rilevanza di tali momenti e fini pubblicistici, di matrice costituzionale (art. 97 cost., prevalente nel lavoro pubblico, sull&#8217;art. 41 cost.), anche in un sistema di pubblico impiego privatizzato, è stata da sempre rimarcata dalla Cassazione sin dalla pronuncia a sezioni unite 6 febbraio 2003 n.1807 che parlò di &#8220;spiccata specialità&#8221; del rapporto di lavoro pubblico &#8220;contrattualizzato&#8221;. Tale specialità è stata di recente ben sottolineata, sulla scorta di enunciati della stessa Consulta  24 ottobre 2008 n. 351 sullo spoil system, nella nota sentenza 9 giugno 2016, n. 11868 della Cassazione<a title="" href="#_ftn87">[87]</a> relativa alla non applicabilità delle modifiche all&#8217;art. 18 St. lav. apportate dalla riforma Fornero n. 92 del 2012 al lavoro pubblico, ove si legge che &#8220;<em>una eventuale modulazione delle tutele nell&#8217;ambito dell&#8217;impiego pubblico contrattualizzato richiede da parte del legislatore una ponderazione di interessi diversa da quella compiuta per l&#8217;impiego privato, poiché, come avvertito dalla Corte Costituzionale, mentre in quest&#8217;ultimo il potere di licenziamento del datore di lavoro è limitato allo scopo di tutelare il dipendente, nel settore pubblico il potere di risolvere il rapporto di lavoro, è circondato da garanzie e limiti che sono posti non solo e non tanto nell&#8217;interesse del soggetto da rimuovere, ma anche e soprattutto a protezione di più generali interessi collettivi (Corte Cost. 24.10.2008 n. 351). Viene, cioè, in rilievo non l&#8217;art. 41 Cost., commi 1 e 2, bensì l&#8217;art. 97 della Carta fondamentale, che impone di assicurare il buon andamento e la imparzialità della amministrazione pubblica</em>&#8220;.<br />
Del resto, anche sul piano delle attuali fonti che normano il lavoro presso la P.A., il vigente regime si connota per rilevanti differenze tra lavoro pubblico (ancorchè privatizzato) e lavoro privato: si pensi al regime del doveroso reclutamento concorsuale assente nel privato, al regime delle incompatibilità per i pubblici dipendenti, al conflitto di interessi <em>ex</em> d.P.R. n. 62 del 2013, all&#8217;inipotizzabile inquadramento in superiore qualifica a seguito di svolgimento di mansioni superiori, alla responsabilità amministrativo-contabile del solo lavoratore pubblico (ancorché privatizzato), alla funzionalizzazione del potere disciplinare, rispondente a finalità anche etiche e di tutela del buon andamento, imparzialità e dell&#8217;immagine pubblica a cui assolve la sanzione inflitta dal datore pubblico, con conseguente piena &#8220;<em>obbligatorietà</em>&#8221; dell&#8217;azione disciplinare nel lavoro pubblico rispetto alla &#8220;<em>facoltatività</em>&#8221; vigente nel lavoro privato. Ma la &#8220;spiccata specialità&#8221; del rapporto di lavoro pubblico è confermata dalla applicabilità solo a pubblici dipendenti della maggior parte dei precetti della l. n.190 del 2012, del regime di incompatibilità e inconferibilità (d.lgs. n.39 del 2013), delle norme sulla trasparenza (d.lgs. n.33 del 2013).<br />
Pertanto, la presunzione di legalità-liceità dell&#8217;agire della P.A., la sussistenza di un rapporto di immedesimazione organica tra P.A. e suoi dipendenti e le differenze evidenti tra soggetto pubblico e soggetto privato, avrebbero più coerentemente imposto di ribadire un generalizzato regime di responsabilità diretta ancorato all&#8217;art.2043 c.c. (secondo pacifici indirizzi della Consulta), ovvero alla colpevolezza. Tale norma si pone in più coerente sintonia con il principio di immedesimazione organica che lega il dipendente alla P.A.: difatti, la antitetica teoria della responsabilità indiretta della P.A., fondata sulla dualità &#8220;committente-commissionario&#8221;, sembrerebbe implicare la negazione del rapporto organico che invece prevede un unitario centro di imputazione della responsabilità in capo all&#8217;amministrazione.</p>
<div>B) In secondo luogo, ipotizzare che la P.A. risponda oggettivamente e indirettamente <em>ex</em> art.2049 c.c. crea un irragionevole differenziazione di regime con la responsabilità civile diretta del dipendente autore del fatto, che risponde invece verso il terzo per dolo o colpa grave in base all&#8217;art.23 del d.P.R. n.3 del 1957. Dunque due responsabili solidali <em>ex</em> art.28 cost. per responsabilità extracontrattuale, sottostanno a regimi di imputazione della responsabilità antitetici: oggettivo e indiretto per la P.A. e gravemente colposo e diretto per il dipendente<a title="" href="#_ftn88">[88]</a>. Tale dualità, un <em>unicum</em> a quanto ci consta in materia di responsabilità solidale, si presta a censure di incostituzionalità in punto di ragionevolezza, soprattutto ove si consideri che la Consulta<a title="" href="#_ftn89">[89]</a> ha sempre qualificato ambo le responsabilità (della P.A. e del suo dipendente) come &#8220;dirette&#8221;. E&#8217; comunque agevole presagire che dopo la pronuncia delle Sezioni Unite le già rare evocazioni dirette dei singoli dipendenti scompariranno a fronte della agevole citabilità della P.A. a titolo oggettivo.<br />
C) In terzo luogo, la sentenza sembra porsi in contraddizione con la storica sentenza n.500 del 1999 che, nell&#8217;ammettere la risarcibilità dell&#8217;interesse legittimo, abiurò nel contempo il criterio di imputazione della responsabilità della P.A. fondato sulla c.d. <em>culpa in re ipsa</em>, imponendo una doveroso accertamento da parte del giudice della <em>culpa di apparato</em> nell&#8217;azione dannosa dell&#8217;Ente, smentito oggi dal criterio di ascrizione oggettiva della responsabilità alla P.A., per lo meno da attività materiale.</div>
<p>D) In quarto luogo, anche a voler seguire il colto ragionamento delle Sezioni Unite fondato su un doppio regime di responsabilità della P.A. (diretta e colposa per l&#8217;attività <em>provvedimentale</em>; indiretta ed oggettiva per quella <em>materiale</em>), non è dato comprendere perché la responsabilità diretta colposa <em>ex</em> art.2043 c.c. venga limitata alla sola attività provvedimentale della P.A., e non venga estesa quanto meno anche alle condotte materiali palesemente riconducibili a compiti istituzionali. E&#8217; noto infatti che la P.A. agisca spesso istituzionalmente  in via non provvedimentale e che in tale fisiologica attività materiale possa, tramite i suoi dipendenti, sbagliare arrecando danni a terzi in un normale esercizio di compiti d&#8217;ufficio (es.uso imperito di armi da fuoco in poligono, sinistri con auto di servizio, omessa o cattiva manutenzione di immobili o strade, etc.). In tali casi ci sembra evidente che la responsabilità della P.A. debba essere diretta e colposa ancorche il danno sia non provvedimentale. Circa invece le condotte materiali di dipendenti che esulano da compiti d&#8217;ufficio, è innegabile che la (opinabile) qualificazione delle stesse in termini di responsabilità oggettiva e indiretta della P.A. <em>ex</em> art.2049 c.c. aggravi sensibilmente la posizione di quest&#8217;ultima, rispetto all&#8217;ordinario criterio dell&#8217;art.2043 c.c. ancorato alla colpa e che la prevalente giurisprudenza seguiva sulla scorta del basilare dato, svilito dalle Sezioni unite, dell&#8217;art.23, d.P.R. 10 gennaio 1957 n.3 (vivo e vitale, e operante per il corresponsabile solidale per colpa grave dipendente pubblico), ben qualificabile come <em>lex specialis</em> rispetto all&#8217;art. 2049 c.c. che nasce per i padroni e committenti privati ed è di stretta interpretazione quale deroga al generale criterio di imputazione colposa di cui all&#8217;art.2043 c.c. (recepito nel suddetto art.23, d.P.R. n.3 del 1957).<br />
E) Inoltre, a prescindere dalla difficoltà nel cogliere, sia concettualmente che in concreto (devolvendo l&#8217;ermenuesi all&#8217;arbitrio interpretativo dei giudici di merito), la distinzione operata dalle Sezioni Unite tra &#8220;<em>esercizio, pur se eccessivo o illegittimo, delle funzioni conferite agli agenti ed oggettivamente finalizzate al perseguimento di scopi pubblicistici</em>&#8221; (a cui si applica l&#8217;art.2043 c.c.) e condotte piegate al &#8220;<em>perseguimento di fini obiettivamente estranei o contrari a quelli pubblicistici</em>&#8221; (a cui si applica l&#8217;art.2049 c.c.), non è  dato comprendere perché solo nel secondo caso debba operare il regime di responsabilità oggettiva dell&#8217;art.2049 c.c. Anzi, sembra potersi cogliere dall&#8217;opinabile enunciato sistemico della Cassazione che, secondo quest&#8217;ultima, quanto più lontana è una condotta di un dipendente  dai compiti istituzionali (ovvero nella seconda macro-ipotesi del costrutto del giudice della nomofilassi), tanto più rigoroso deve essere il regime di imputazione all&#8217;incolpevole P.A.  In altre parole, la responsabilità oggettiva <em>ex</em> art.2049 c.c. deve, secondo la Cassazione, applicarsi quando la condotta del lavoratore pubblico è particolarmente ed egoisticamente lontana dall&#8217;<em>agere</em> istituzionale !  Negli invece &#8220;ordinari&#8221; e fisiologici discostamenti da compiti istituzionali da parte del dipendente, opera invece, secondo le Sezioni unite, il più &#8220;blando&#8221; regime dell&#8217;art.2043 fondato sulla colpa. Il perché di questo distinguo non è chiaro: a fronte dell&#8217;<em>agere</em> di un pubblico dipendente, provvedimentale o materiale, istituzionale o non istituzionale, il parametro di imputazione della responsabilità alla P.A. a nostro avviso dovrebbe essere unitario: o, come appare preferibile, deve operare sempre e comunque il regime della responsabilità della P.A. diretta e colposa <em>ex</em> art 2043 c.c., frutto della immedesimazione organica che la lega ai propri dipendenti, o deve operare sempre e comunque la responsabilità indiretta ed oggettiva <em>ex</em> art.2049 c.c.<br />
La delineata distinzione del Supremo Giudice di legittimità non sembra avere dunque una lineare ragion d&#8217;essere.<br />
F) Ma, a ben vedere, la maggior perplessità in assoluto nascente dalla sentenza n.13246 del 2019 delle Sezioni Unite, deriva dalle considerazioni sviluppate in punto di &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8221; e dalla applicazione dell&#8217;enunciato principio di diritto al caso di specie. Difatti, quale che sia l&#8217;opzione dogmatica in punto di ascrizione di una condotta dannosa di un suo dipendente alla P.A. (diretta e colposa <em>ex</em> art.2043 c.c., o indiretta ed oggettiva <em>ex</em> art.2049 c.c.), il problema della imputazione causale di tale condotta al soggetto pubblico permane nei medesimi termini quale delle tue tesi si sposi. Difatti, sia che si tratti di responsabilità colposa, sia che si tratti di responsabilità oggettiva, il fatto dannoso deve pur sempre essere causalmente riconducibile alla P.A., che altrimenti diverrebbe sempre e di fatto un mero solvibile  &#8220;assicuratore <em>ope legis</em>&#8221; di qualsiasi condotta, anche della più spregevole azione dolosa, di un suo dipendente, in deroga all&#8217;art.1900 c.c. che vieta l&#8217;assicurabilità del dolo.</p>
<div>Non appagante appare dunque l&#8217;enunciato delle Sezioni unite, che ridonda sulla &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8221; qui in esame,  ancorato ai parametri giurisprudenziali sulla causalità adeguata, secondo cui sono ascrivibili alla P.A. le conseguenze &#8220;<em>che appaiano, con giudizio controfattuale di oggettivizzazione ex ante della probabilità o di regolarità causale, come sviluppo non anomalo, anche se implicante violazioni o deviazioni od eccessi in quanto anch&#8217;esse oggettivamente prevenibili, di attività rese possibili solo da quelle funzioni, attribuzioni o poteri</em>&#8220;. Dunque, secondo le Sezioni Unite, &#8220;<em>in tanto può giustificarsi, infatti, la scelta legislativa di far carico al preponente degli effetti delle attività compiute dai preposti, in quanto egli possa raffigurarsi ex ante quali questi possano essere e possa prevenirli o tenerli in adeguata considerazione nell&#8217;organizzazione della propria attività quali componenti potenzialmente pregiudizievoli: e quindi in quanto possa da lui esigersi di prefigurarsi gli sviluppi che possono avere le regolari (in quanto non anomale od oggettivamente improbabili) sequenze causali dell&#8217;estrinsecazione dei poteri (o funzioni o attribuzioni) conferiti al suo preposto, tra i quali rientra la violazione aperta del dovere di ufficio la cui cura è stata affidata, non per nulla quello essendo circondato di garanzie o meccanismi di salvaguardia anche interni alla stessa organizzazione del preponente</em>&#8220;.</div>
<p>Orbene, ritenere, alla stregua di tale regime causale, che condotte dolose e delinquenziali di un pubblico dipendente possano ritenersi &#8220;<em>probabili, non anomale, prevedibili e prevenibili</em>&#8221; per un datore pubblico (ma anche privato) ci sembra davvero inipotizzabile in generale, e nel caso di specie in particolare: se la Cassazione ritiene evento prevedibile che un Cancelliere si appropri di denari custoditi, ciò varrà per ogni consegnatario di beni e valori pubblici (lo sono quasi tutti i pubblici dipendenti per i beni loro assegnati in dotazione: <em>ergo</em> sono tutti potenzialmente dei delinquenti). Sarà parimenti prevedibile qualsiasi altro reato commesso da un pubblico dipendente in occasioni lavorative: che un finanziere prenda mazzette da un contribuente, che un maestro abusi di un minore, che un infermiere violenti un paziente sotto anestetico, che un carabinieri violenti o picchi un fermato, che un architetto comunale ometta verifiche edilizie e, perché no, che un magistrato faccia mercimonio di una sentenza o di incarichi peritali ! Tutti eventi &#8220;prevedibili&#8221;, ma solo in una visione delinquenziale della vita e dell&#8217;<em>agere</em> pubblico.</p>
<div>Ma tale approdo non è affatto convincente e depongono in senso contrario diversi argomenti.</div>
<div>In primo luogo, sia nel lavoro pubblico che in quello privato vigono chiare regole legislative e contrattuali che impongono condotte lecite ed etiche ai lavoratori verso il datore pubblico, ma anche nei confronti di terzi: nessuna fonte avalla dunque, anche come ipotetici, furti, appropriazioni indebite, peculati, truffe, stupri, percosse e lesioni a danno di soggetti terzi, eventi assolutamente eccezionali, non espressivi dell&#8217;agire istituzionale e, come tali, non prevedibili dalla P.A.</div>
<p>Né è imposta una vigilanza dell&#8217;Amministrazione, preventiva o concomitante, su tali condotte: stanti da un lato l&#8217;assenza di <em>test</em> psichiatrici in sede di assunzione e in corso di rapporto, e, dall&#8217;altro, il divieto di controlli datoriali (preclusi dall&#8217;art.4 St.lav.), non è infatti ipotizzabile una occhiuta e costante vigilanza della P.A. sui suoi potenzialmente infedeli o violenti dipendenti, le cui delinquenziali condotte sono, tra l&#8217;altro, di regola silenziose, subdole e dolosamente occultate. Non può dunque imputarsi, sul piano causale, né una responsabilità oggettiva, né una <em>culpa in vigilando</em> o <em>in eligendo</em> alla P.A. qualora taluni suoi dipendenti, deviando eccezionalmente e dolosamente dagli obblighi lavorativi imposti da legge e da contratto, decidano di delinquere.<br />
Non va inoltre dimenticato, quando si parla in modo esclusivo di &#8220;affidamento del terzo&#8221; danneggiato sul corretto <em>agere</em> della P.A., che vi è un altro rilevante affidamento da tutelare: quello dell&#8217;amministrazione sulla correttezza e liceità comportamentale dei suoi dipendenti, che hanno prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica ed alle sue Istituzioni, e sottostanno al dovere costituzionale di servire la P.A. con &#8220;<em>disciplina e onore</em>&#8221; (art.54 cost.) per perseguire il buon andamento della P.A. (art.97 cost.).<br />
In secondo luogo, è davvero anomalo, sul piano sistemico, che possa essere ascritta dalla Cassazione alla P.A. una condotta dannosa verso terzi frutto di reati dolosi di dipendenti infedeli, e nel contempo assistere, come recenti fatti di cronaca testimoniano<a title="" href="#_ftn90">[90]</a>, alla costituzione di parte civile della stessa P.A. nei confronti di tali dipendenti infedeli, al loro licenziamento disciplinare  da parte dello stesso datore pubblico ed alla loro condanna penale e giuscontabile: come può dunque ritenersi &#8220;propria&#8221; della P.A. una condotta che, sia l&#8217;ordinamento settoriale (disciplinare), sia quello generale (civile, penale e giuscontabile), stigmatizzano e puniscono come palesemente violativa di regole comportamentali previste da legge e da contratto e, dunque, non istituzionali ? Se il datore e lo stesso ordinamento puniscono la persona fisica che ha dolosamente danneggiato un terzo delinquendo, ritenendo non istituzionale quella scelta delittuosa, come può essere ascritta tale condotta anche alla P.A. che non ha mai, tra i compiti istituzionali, il delinquere dolosamente ?<br />
In terzo luogo, applicando per parallelismo logico-giuridico i principi della falsa rappresentanza di cui all&#8217;art.1398 c.c., che la giurisprudenza ritiene estensibili al rapporto organico con la P.A.<a title="" href="#_ftn91">[91]</a>, è evidente che chi &#8220;<em>senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli</em>&#8221; arreca un danno a terzi, deve risponderne in via esclusiva senza coinvolgimento del &#8220;falso rappresentato&#8221; (la P.A. nella specie, che non ratificherebbe ovviamente fatti di reato commessi dal dipendente). Né, proseguendo nel parallelismo civilistico, può porsi un problema di rappresentanza apparente che possa portare ad una corresponsabilità del datore-P.A., in quanto alcuna condotta negligente, maliziosa o tollerante è ipotizzabile in capo all&#8217;Amministrazione a fronte di condotte dolose, e come tali occultate dal dipendente che, delinquendo, danneggi un terzo. Quest&#8217;ultimo dovrebbe dunque agire nei confronti del solo lavoratore, autore materiale della condotta foriera di danno, che ha chiaramente <em>ecceduto i limiti delle facoltà conferitegli</em>.<br />
In quarto luogo, andrebbe recuperato sul piano sistemico uno dei principi fondanti della civile convivenza ancor prima che del diritto, ovvero che la responsabilità, in ogni campo, è <em>personale</em>. Le pur risalenti e addirittura crescenti ipotesi di responsabilità oggettiva e indiretta, che pur hanno un ragionevole e vario fondamento, presuppongono comunque in capo al soggetto astrattamente responsabile (P.A. o datore privato, anche a voler ritenere applicabile, come statuito dalle Sezioni Unite, l&#8217;art.2049 c.c.) una<em> suitas </em>della condotta<a title="" href="#_ftn92">[92]</a> ed una chiara riconducibilità causale dell&#8217;azione dannosa ad una reale scelta almeno <em>latu sensu</em> istituzionale dei suoi dipendenti, ancorchè eccedente, erronea e foriera di danno a terzi. Se la <em>ratio</em> dell&#8217;art.2049 c.c. è quella di rispondere ad esigenze generali dell&#8217;ordinamento di riallocazione dei costi delle condotte dannose in capo a colui cui è riconosciuto di avvalersi dell&#8217;operato di altri, l&#8217;imputazione di effetti giuridici ad entità sovraindividuali (pubbliche o private) presuppone necessariamente la riconducibilità a reali e ordinari compiti istituzionali della condotta del lavoratore o del preposto.<br />
In estrema sintesi, occorre sempre, anche a voler ricondurre la responsabilità della P.A. (e del privato) all&#8217;art.2049 c.c., una reale <em>occasionalità necessaria</em> con compiti istituzionali, assolutamente inconfigurabile, a nostro avviso, a fronte di reati dolosi che esulano palesemente da mansioni d&#8217;ufficio.<br />
Esemplificando e dando concreta applicazione a queste riflessioni, incomprensibili appaiono le ragioni per cui un datore pubblico<a title="" href="#_ftn93">[93]</a> o un datore privato debba essere chiamato a risarcire danni per lo stupro perpetrato da un proprio dirigente aziendale nei confronti di una dipendente subordinata<a title="" href="#_ftn94">[94]</a>, o per un mattone lanciato, con risvolti letali, da un proprio dipendente nei confronti di un collega durante una discussione originata da contrasti di lavoro<a title="" href="#_ftn95">[95]</a>.<br />
Parimenti non è chiaro per quale per quale ragione debba statuirsi l&#8217;accollo in capo alla P.A. di un danno subito da una banca (soggetto terzo), frutto dell&#8217;appropriazione, penalmente rilevante (truffa), di somme di denaro da parte di un disonesto direttore di un ufficio postale (all&#8217;epoca ente pubblico) che abbia utilizzato le stesse per proprie esclusive finalità egoistiche<a title="" href="#_ftn96">[96]</a>.<br />
Ancor più incomprensibile è la ragione per cui una P.A. debba rispondere per danni psicologici e fisici causati ad alunni minori da parte di un insegnante che abbia approfittato dell&#8217;accompagnamento in bagno dei propri allievi per abusarne sessualmente<a title="" href="#_ftn97">[97]</a>.<br />
In tutte tali ipotesi, la responsabilità esclusiva dovrebbe essere del solo autore materiale della condotta illecita e dannosa, con cesura del rapporto organico con la  P.A.: quando il pubblico dipendente delinque attraverso reati dolosi, ancorchè in ufficio o in connessione con mansioni d&#8217;ufficio, egli non è più un pubblico dipendente, perché non sta palesemente esprimendo mansioni istituzionali. Egli è solo un delinquente &#8220;qualificato&#8221;.<br />
A nostro avviso, senza inutili giri di parole, la <em>ratio</em>, inespressa e inesprimibile, di talune largheggianti interpretazioni della Magistratura, anche di legittimità, sembra da ricercare in mal celate esigenze assistenzialiste o di ristoro sociale di gravi danni patiti da soggetti socialmente o economicamente &#8220;deboli&#8221; i quali, senza l&#8217;adeguato intervento pecuniario della (ad oggi) solvibile pubblica amministrazione o del ricco imprenditore &#8220;padrone o committente&#8221;, assai difficilmente riuscirebbero ad ottenere un minimale risarcimento da parte della persona fisica autrice materiale del comportamento dannoso. In altri termini, sembra evidente, in alcune decisioni, ivi compresa la sentenza n.13246 del 2019 che si annota, l&#8217;intento &#8220;sociale&#8221; di accollare sulla collettività (in caso di danni arrecati da dipendenti pubblici: art.28 cost. e artt.2043 o 2049 c.c.) o su soggetti economicamente capienti, quali i padroni o committenti (in caso di danni arrecati da lavoratori o preposti privati: art.2049 cc.) il costo di ingenti danni frutto di condotte dolose palesemente non istituzionali, sicuramente non rifondibili attraverso il modesto patrimonio dell&#8217;autore materiale dell&#8217;illecita condotta.<br />
Ma un tale scelta, di distribuzione sociale del rischio, potrebbe competere (nei limiti della ragionevolezza) al legislatore con un mirato intervento normativo (una sorta di &#8220;assicurazione sociale&#8221; per vittime di reati dolosi posti in essere da dipendenti pubblici, che porrebbe però problemi di compatibilità con l&#8217;art.1900 c.c. che vieta l&#8217;assicurabilità del dolo<a title="" href="#_ftn98">[98]</a>), ma non può certo essere frutto di <em>judge made law</em>, attraverso una dilatazione eccessiva del concetto di &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8221; con compiti istituzionali, quasi a dire che la mera fisicità pubblica del <em>locus commissi delicti</em>, possa di per sé ascrivere alla P.A. condotte dolose delinquenziali di propri infedeli dipendenti.<br />
Tali finalità extragiuridiche di ristoro, occasionalmente coglibili in talune decisioni, sebbene formalmente ammantate da una doverosa e imprescindibile veste tecnico-giuridica nel principio di diritto astrattamente enunciato, ma spesso disancorato dalla vicenda fattuale vagliata, non hanno, ovviamente, alcun conforto normativo o logico e andrebbero accantonate attraverso il recupero non solo di una più corretta e rigorosa lettura, su piano ermeneutico, del principio giuridico di <em>occasionalità necessaria</em>, ma, soprattutto, attraverso una più attenta analisi della concreta riconducibilità di taluni fattuali comportamenti illeciti del pubblico dipendente (o del lavoratore o commesso privato<em> ex</em> art.2059 cc.) a tale nozione.<br />
In particolare, secondo chi scrive e in consapevole dissenso con gli approdi della pronuncia n.13246 del 2019 delle Sezioni Unite, il criterio della &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8221; andrebbe incondizionatamente e sistematicamente escluso nei contenziosi risarcitori contro la P.A. in quattro ipotesi-tipo: <em>a)</em> qualora l&#8217;autore materiale non sia qualificabile come pubblico dipendente; <em>b)</em> qualora il pubblico dipendente produca un danno con comportamenti o provvedimenti che siano espressivi di straripamento di potere (incompetenza assoluta); <em>c)</em> qualora il dipendente produca un danno con comportamenti o provvedimenti che attengano alla sua vita privata e/o che non abbiano alcun riferimento alla sua qualifica di pubblico dipendente (es. fuori dall&#8217;orario di servizio); <em>d)</em> qualora il dipendente, pur nell&#8217;esercizio di proprie funzioni (es. durante l&#8217;orario di servizio),  agisca per finalità  e motivazioni dolose assolutamente incompatibili con le finalità istituzionali dell&#8217;ente di appartenenza.<br />
A quest&#8217;ultima delicata evenienza sono a nostro avviso riconducibili le frequenti ipotesi, in precedenza richiamate, in cui il lavoratore pubblico arrechi un danno a terzi ponendo in essere un <em>reato doloso</em>, in quanto la commissione di un illecito penale, soprattutto se doloso (per quello colposo l&#8217;affermazione potrebbe non essere così radicale<a title="" href="#_ftn99">[99]</a>), non può in nessuna occasione essere espressiva di compiti anche <em>latu sensu</em> istituzionali della P.A., poichè nessun Ente pubblico ha tra i propri fini <em>ex lege</em> codificati il delinquere. Anzi, il sistema normativo si ispira, come detto, alla repressione di tali illeciti posti in essere da pubblici dipendenti infedeli, a tutela proprio della p.a. che li disconosce come <em>propri</em>: si pensi, oltre  alla reazione civile (la P.A. si costituisce parte civile nei confronti del dipendente infedele), a quella penale e a quella amministrativo-contabile dell&#8217;amministrazione pubblica lesa (anche nell&#8217;immagine) per condotte penalmente rilevanti ed economicamente dannose di propri dipendenti<a title="" href="#_ftn100">[100]</a>; si pensi, infine, alla tutela disciplinare, tesa a sanzionare il dipendente che, commettendo illeciti penali, violi doveri contrattualmente assunti con la p.a.-datrice<a title="" href="#_ftn101">[101]</a>.<br />
Tali reazioni ordinamentali, esterne (civile, penale e contabile) e interne (disciplinare), a fronte della condotta delittuosa dolosa del dipendente, sono la univoca conferma della non ascrivibilità della stessa alla P.A., pena una evidente contraddizione logico-giuridica: non si può essere, per la P.A.,  autori e nel contempo vittime di una medesima condotta illecita.<br />
Da parte delle autorevoli Sezioni Unite occorreva dunque coraggiosamente affermare, ribadendo gli insegnamenti dei padri del diritto, che poiché il delinquere dolosamente, <em>ergo</em> per finalità egoistiche (<em>faute personnelle </em>e non <em>faute de service</em>, secondo la dottrina e la giurisprudenza francesi), non è attività istituzionale, in caso di commissione di un reato doloso da parte di un pubblico dipendente, ancorché occasionato dall&#8217;espletamento di compiti d&#8217;ufficio, il legame di immedesimazione organica con la pubblica amministrazione-datrice di lavoro si elide e da tale cesura discende la non riferibilità all&#8217;ente pubblico del danno arrecato a terzi dal dipendente, che ne risponderà in via esclusiva<a title="" href="#_ftn102">[102]</a>.<br />
Non condividere tale conclusione, ritenendo, attraverso la irragionevole dilatazione del concetto di <em>&#8220;occasionalità necessaria</em>&#8220;, che la P.A. debba rispondere di danni arrecati a seguito di reati dolosi di propri dipendenti, ha comportato, nella sostanza, la creazione giurisprudenziale di una deroga al basilare principio della non assicurabilità dei sinistri cagionati con dolo codificato nell&#8217;art.1900 c.c.: la P.A. è divenuta, senza volerlo, il garante-assicuratore verso terzi di danni arrecati da propri lavoratori che, in quanto dolosi, nessuna compagnia potrebbe assicurare. Anzi, possiamo dire, che la P.A. è da anni diventata, grazie al largheggiante indirizzo della Cassazione sulla &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8220;, oggi avallato dalle Sezioni Unite, l&#8217;unico soggetto che nel nostro ordinamento assicura il rischio per danni da reato doloso, in deroga all&#8217;art.1900 c.c. !</p>
<div>L&#8217;ulteriore tragico risvolto, poco noto ai non addetti ai lavori e dimenticato anche da chi approccia il problema in chiave pancivilistica, dell&#8217;attuale largheggiante indirizzo giurisprudenziale, che ha ottenuto l&#8217;<em>imprimatur </em>ad opera della pronuncia n.13246 del 2019 delle Sezioni Unite, è il seguente: dopo la condanna della P.A. in sede civile (o, oggi, anche innanzi al giudice amministrativo), scatta l&#8217;obbligo di denuncia del danno erariale patito alla Corte dei Conti (art.52, d.lgs. n.174 del 2016), che, attraverso il c.d. giudizio di rivalsa in sede amministrativo-contabile, dovrebbe provvedere al recupero del danno arrecato dal singolo pubblico dipendente autore della condotta materiale (analogo recupero è effettuabile dalla stessa P.A. con un&#8217;azione civile innanzi all&#8217;a.g.o.<a title="" href="#_ftn103">[103]</a>). Così, l&#8217;occasionalità necessaria, condizionando la sussistenza della giurisdizione contabile a titolo di rivalsa, diviene un concetto pregnante anche al fine della configurabilità di un danno erariale indiretto<a title="" href="#_ftn104">[104]</a>. Tuttavia, come evidenziato dalle relazioni della magistratura contabile in occasione delle inaugurazioni degli anni giudiziari della Corte dei Conti, delle condanne pronunciate dalla Corte si recupera concretamente meno del 10%, a causa della scarsa solvibilità del pubblico dipendente, notoriamente incapiente e tutelato da una legislazione di <em>favor </em>che impedisce aggressioni della retribuzione, della pensione e della buonuscita oltre il quinto.</div>
<p>Ne consegue che il costo dei danni arrecati a terzi da pubblici dipendenti (sovente con condotte dolose configuranti reato), dopo la condanna risarcitoria della P.A., non viene quasi mai recuperato nei confronti dell&#8217;autore materiale e resta a carico della collettività e, dunque, della finanza pubblica !<br />
Anche su tale conclusione dovrebbe meditare la Corte di Cassazione, che invece rimarca nella sentenza che si annota la irrilevanza delle &#8220;<em>generiche esigenze finanziarie pubbliche, poichè la tutela dei diritti non può mai a queste essere &#8211; se non altro sic et simpliciter o in linea di principio &#8211; sacrificata</em>&#8220;:  dalla autorevole giurisprudenza ci si sarebbe però aspettati, se non una valutazione dei risvolti finanziari delle proprie sentenze, tema attualissimo non vagliabile in questa sede (ma ben colto in molti campi dalla più illuminata giurisprudenza Costituzionale e dai vincoli di bilancio imposti dall&#8217;UE) almeno una coraggiosa inversione di tendenza rispetto al dilagante buonismo giurisprudenziale sulla &#8220;<em>occasionalità necessaria</em>&#8220;, nozione dilatata oltre misura e ragionevolezza, sino a ricomprendere delitti dolosi forieri di danno a terzi. Purtroppo la pronuncia n.13246 del 2019 delle Sezioni Unite non ha confermato tale nostro auspicio.<br />
Ma il diritto subisce spesso evoluzioni ragionevoli, anche sulla scorta del sentire sociale e, si spera, di qualche pungolo dottrinale. Pertanto ci si augura di poter presto ricevere, magari nuovamente a Sezioni Unite, una massima ufficiale che finalmente affermi a chiare lettere che &#8220;<em>non è ipotizzabile un legame di occasionalità necessaria tra i compiti istituzionali della p.a. e il comportamento penalmente doloso di un proprio dipendente che, in situazione di mera occasionalità materiale con l&#8217;attività lavorativa, arrechi danni patrimoniali a terzi estranei all&#8217;amministrazione, con conseguente responsabilità civile esclusiva dell&#8217;autore materiale del danno non estensibile alla p.a.</em>&#8220;.</p>
<div>
<div>(*) La nota è già edita su www.giustiziacivile.com del 19.6.2019.</p>
<p>[1] Anche essa è però correlata ad una riconducibilità causale della condotta del subordinato ad attività istituzionale del padrone o committente, come si vedrà nel successivo parag.4.</p></div>
<div>
[2] La giurisprudenza costituzionale è univoca nel qualificare la responsabilità fissata dall&#8217;art.28 cost. come diretta per violazione di diritti tanto dei dipendenti pubblici per gli atti da essi compiuti, quanto dello Stato o degli enti pubblici, rimettendone la disciplina dei presupposti al legislatore ordinario (cfr., tra le tante, la sentenza C.cost., 24 febbraio 1992 n.64, in <em>Foro amm</em>., 1993, 1220, con nota di STADERINI, che richiama id., n. 18 del 1989, n. 26 del 1987, n. 148 del 1983, n. 123 del 1972).<br />
Sul rapporto organico, è sufficiente ribadire che secondo tale teoretica gli atti giuridici compiuti dall&#8217;organo-persona fisica sono imputati alla persona giuridica, come fossero stati compiuti dalla stessa: pertanto tra organo e persona giuridica s&#8217;instaura una relazione di <em>immedesimazione organica.</em> La teoria dell&#8217;organo fu elaborata dalla dottrina tedesca nella seconda metà del XIX secolo, in alternativa alla rappresentanza ritenuta inadatta a descrivere l&#8217;imputazione allo Stato e, in generale, alle persone giuridiche pubbliche, dell&#8217;attività dei loro funzionari. Ebbe seguito, anche fuori dai confini tedeschi, e fu estesa, non senza resistenze, anche alle persone giuridiche private e persino agli enti privi di personalità giuridica. La teoria della responsabilità indiretta della P.A., fondata sulla dualità &#8220;committente-commissionario&#8221;, sembrerebbe implicare la negazione del rapporto organico che invece prevede un unitario centro di imputazione.
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<div>[3] L&#8217;azione risarcitoria innanzi al g.a. è stata ritenuta costituzionalmente legittima da C.cost., 6 luglio 2004 n.204 (in <a href="http://www.cortecostituzionale.it/"><em>www.cortecostituzionale.it</em></a> e in  <em>Foro it</em>., 2004, I, 2594 con  note di TRAVI e FRACCHIA).  Vedasi anche C.cost., 11 maggio 2006 n. 191, in <em>www.cortecostituzionale.it.</em><br />
Sulla generale giurisdizione ordinaria in materia risarcitoria e sulla eccezionale giurisdizione amministrativa in caso di danni derivanti da provvedimenti amministrativi (o dall&#8217;omissione di atti dovuti) v. tra le tante Cass., sez.un., 13 maggio 2019 n. 12640, id., sez.un., 23 gennaio 2018 n. 1654,  id., sez.un., 4 settembre 2015 n. 17586, tutte in <em>Ced Cassazione</em>; id., sez.un., 9 agosto 2001 n.10979, in <em>Giust.civ.Mass</em>., 2001, 1583.<br />
Sulla giurisdizione risarcitoria del g.a., sia nelle materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva che in quelle affidate alla sua giurisdizione di legittimità, si segnalano, tra gli studi anteriori alla novella della l. n.104 del 2010   DE FELICE, <em>Le tecniche di tutela del giudice amministrativo nei confronti dei comportamenti illeciti della p.a., </em>in<em> Dir.proc.amm.</em>, 2005, f.4, 869 ss.; PAJNO, <em>Il giudice amministrativo e la tutela dei diritti</em>, in <em>Dir.proc.amm</em>., 2005, f.4, 965 ss.; FOLLIERI, <em>Il modello di responsabilità per lesione degli interessi legittimi nella giurisdizione di legittimità del g.a.: la responsabilità amministrativa di diritto pubblico</em>, in <a href="http://www.giustamm.it/"><em>www.giustamm.it</em></a><em>, </em>f.12, 2005; AA.VV. (a cura di CARINGELLA e PROTTO), <em>La responsabilità civile della pubblica amministrazione</em>, Bologna, 2005.
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<div>[4] Tra i contributi sul codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010 n.104), v. D&#8217;ANGELO, <em>Accertamento dell&#8217;illegittimità (a fini risarcitori) senza esito di annullamento, </em>in<em> Corr.Merito,</em> 2012, 2, 201; MIGNONE, VIPIANA, <em>Giustizia amministrativa</em>, Padova, 2012, 109; CARINGELLA, PROTTO, <em>Codice del nuovo processo amministrativo</em>, Roma, 2010; PALLIGGIANO, ZINGALES, <em>Il codice del nuovo processo amministrativo, </em>Milano, 2010; PAJNO, PELLEGRINO, <em>Codice del processo amministrativo</em>, Maggioli, 2010; SANTI Di PAOLA, <em>Guida al nuovo codice del processo amministrativo</em>,  Santarcangelo di Romagna, 2010; AA.VV., <em>Il nuovo codice del processo amministrativo</em>, Guida al diritto, settembre 2010.
</div>
<div>[5] <em>Ex pluribus </em>Cass., sez. II, 18 marzo 2019, n.7570 e id., 29 novembre  2012 n. 21245, entrambe in <em>Ced Cassazione</em>; id., sez.lav., 19 dicembre 1985 n.6506, in <em>Foro it.,</em> 1986, I, 383; id., 13 giugno 1991 n.6657, <em>ivi,</em> 1993, I, 490.
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<div>[6] Ognuna di queste categorie meriterebbe una autonoma trattazione: sia consentito un rinvio per la loro puntuale analisi al pregevole studio di FAVA (a cura di), <em>La responsabilità civile</em>, Milano, 2009, con vastissimi richiami dottrinali e giurisprudenziali. Su peculiare danno da mancato matrimonio in punto di morte per tardiva attivazione del Comune, cfr. Trib. Lecco, 26 ottobre 2016 n.691, inedita. La vicenda, dopo la condanna della P.A. per il ritardo gestionale che ha precluso, per sopravvenuta morte dell&#8217;interessato, la celebrazione del matrimonio, è successivamente sfociata in una azione erariale per danno indiretto vagliata dalla Corte dei Conti sezione Lombardia, con esito assolutorio per i funzionari coinvolti per assenza di colpa grave.
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<div>[7] Per la risarcibilità dei diritti relativi, oltre alla capostipite Cass., sez.un., 26 gennaio 1971 n.174, in <em>Foro It</em>., 1971, I, 342, cfr. id., sez.III,  1 aprile 1980 n.2105, <em>ivi</em>, 1981, I, 388; id., 1987 n.9407, <em>ivi</em>, 1988, I, 2321.
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<div>[8] La  ormai nota apertura alla risarcibilità dell&#8217;interesse legittimo è stata operata da Cass, sez.un., 22 luglio 1999 n.500, edita, tra l&#8217;altro, in  <em>Foro it.,</em> 1999, I, 2487, 320, con note di CARANTA, FRACCHIA e ROMANO, in <em>Foro amm</em>., 2000, 2062, con note di SALEMME, CARPINELLI; in <em>Riv. it. dir. pubbl. comunit</em>., 1999, 1108, con nota di GRECO e in <em>Giur. it</em>., 2000, 21, con nota di MOSCARINI.</div>
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[9] SCHINAIA, <em>L&#8217;esperienza giurisprudenziale dei TAR, </em>in<em> Cons. Stato</em>, 1994, parte II, 1037.
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<div>[10] L&#8217;art. 7, l. 18 giugno 2009 n. 69, nell&#8217;introdurre l&#8217;art. 2-<em>bis</em> nella l. 7 agosto 1990 n. 241, ha previsto<em>: &#8220;1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all&#8217;articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell&#8217;inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.   1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l&#8217;obbligo di pronunziarsi, l&#8217;istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento&#8221;.</em> Sul danno da ritardo cfr. TENORE, <em>La responsabilità civile della P.A. e dei suoi dipendenti</em>, in TENORE, PALAMARA, MARZOCCHI BURATTI, <em>Le cinque responsabilità cit., </em>39 ss.</div>
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[11] Sui casi di <em>malpractice</em> medica risarciti in sede civile e sulle sue ricadute in sede contabile v. CASTIELLO, TENORE (a cura di), <em>Manuale di diritto sanitario</em>, II ed., Milano, 2018; GELLI, HAZAN, ZORZIT (a cura di), <em>La nuova responsabilità sanitaria e la sua assicurazione,</em> Milano, 2017. Sui sinistri scolastici v. TENORE (a cura di), <em>Il dirigente scolastico e le sue competenze giuridico-amministrative, </em>Roma, 2017.
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<div>[12] Sul superamento normativo dei previgenti divieti di pubblicità per i professionisti v. TENORE, <em>Dentologia e nuovo procedimento disciplinare nelle libere professioni,</em> Milano, 2012, 31 ss. Una semplice scorsa di <em>internet</em> o l&#8217;ascolto di <em>spot</em> in radio private conferma a chiunque l&#8217;esistenza di plurimi studi legali o di poli di raccolta telefonica o telematica di segnalazioni di casi di <em>malpractice</em> medica, che potrebbero originare azioni civili contro Aziende ospedaliere pubbliche o private.
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<div>[13] Sui possibili danni erariali da cattiva difesa degli avvocati-pubblici dipendenti, v. TENORE, <em>L&#8217;avvocato e le sue quattro responsabilità, </em>Napoli, 2014, 437.
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<div>[14] Le azioni nei confronti di condotte dannose della p.a. dopo la generale previsione risarcitoria collettiva prevista dall&#8217;1 gennaio 2009 e contenuta nell&#8217;art. 140-<em>bis</em> del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (introdotta nel nostro ordinamento dall&#8217;art. 2, comma 446, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e modificato dal d.l. 24 gennaio 2012 n.1), sono destinate ad avere ulteriore impulso ad opera della specifica c.d. <em>class action</em> prevista per la p.a. dall&#8217;art. 4, co. 2, lett. <em>l</em>), della l. 4 marzo 2009 n. 15. Il Governo ha provveduto a dare esecuzione alla delega approvando il decreto legislativo 20 dicembre 2009 n. 198, che fornisce a cittadini e utenti uno strumento di tutela aggiuntivo rispetto a quelli previsti dal Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010), azionabile da singoli &#8220;<em>titolari di interessi giuridicamente rilevanti od omogenei per una pluralità di utenti e consumatori</em>&#8221; o anche &#8220;<em>da associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati</em>&#8220;. Sul d.lgs. n.198 del 2009 e sulle differenze con la <em>class action</em> del d.lgs. n.206 del 2005, v. CARINGELLA, <em>La class action pubblica, </em>in <em>Manuale di diritto amministrativo, </em>volume I,<em> La responsabilità della p.a</em>., Roma, 2012, 941; ZONNO, <em>Class action pubblica: nuove forme di tutela dell&#8217;interesse pubblico</em>?, in<em> Giur.merito</em>, 2010, 10, 2362; CARINGELLA, PROTTO, <em>Codice del nuovo processo amministrativo</em>, Roma, 2010, 1706 ss.; TUBERTINI, <em>La prima applicazione della &#8220;class action&#8221; amministrativa</em>, in<em> Giorn.dir.amm</em>., 2011, 8, 862 ss. Sui <em>mass torts</em> e sulla <em>class action</em> del d.lgs. n.206 del 2006 v. COSSU, <em>La responsabilità della p.a</em>., in FAVA<em>, La responsabilità civile</em> cit., 2401; LIBERTINI, <em>L&#8217;azione di classe e le pratiche commerciali scorrette</em>, in <em>Riv. dir. ind</em>., 2011, 4-5, 147.
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<div>[15] Su tali ipotesi v. TENORE, <em>La responsabilità civile della P.A. e dei suoi dipendenti</em>, in TENORE, PALAMARA, MARZOCCHI BURATTI, <em>Le cinque responsabilità cit., </em>83 ss.
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<div>[16] Vedi la giurisprudenza costituzionale citata in nota 2.
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<div>[17] L&#8217;azione civile diretta nei confronti del dipendente, di regola poco solvibile, è talvolta promossa per ragioni emotive (&#8220;fargliela pagare&#8221;) o per intimorire future iniziative istituzionali di altri dipendenti (emblematico il caso delle intimidatorie azioni risarcitorie intraprese vanamente, senza esito alcuno, dalla Stanleybet nei confronti di singoli Finanzieri che effettuarono legittime verifiche su loro filiali).<br />
Tali azioni dirette potrebbero però moltiplicarsi in futuro, come sta accadendo nei confronti di liberi professionisti, in quanto sta aumentando la diffusione di prodotti assicurativi individuali che rendono parimenti solvibile la persona fisica autore del danno. Ciò è avvenuto per i liberi professionisti (soprattutto medici, ma anche ingegneri, avvocati, notai etc.) a cui la normativa ha imposto, dal 2012, di avere polizze assicurative professionali obbligatorie a garanzia del terzo danneggiato.
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<div>[18] In senso negativo si sono espresse in passato Cass., sez.un., 18 marzo 1992 n.3357, in <em>Giust.civ</em>., 1993, I, 1627; Cons.St., 5 agosto 2005 n.5143, in <em>Dir.&amp;Giust</em>., 2005, 102; Trib.Genova, 26 marzo 2010, in <em>www.iusewplorer.it</em>. In dottrina, in senso ostativo, PERULLI<em>, La responsabilità civile, penale, amministrativa degli amministratori pubblici,</em> Milano, 1996, 5 ss.; STADERINI, SILVERI, <em>La responsabilità nella Pubblica Amministrazione</em>, 2a, Milano, 1998, 26 ss.; MORBIDELLI, <em>Della responsabilità contrattuale (e di quella &#8220;provvedimentale&#8221;) dei dirigenti, </em>in <em>Dir. amm</em>., 1999, 252 ss.
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<div>[19] Per tutte si rinvia a Cass., sez.III, 31 luglio 2015 n.16276, in  <em>Danno e responsabilità</em>, n. 11 del 2015, con accurata nota di GIGLIOTTI, <em>Lesione di interesse legittimo e responsabilità diretta del pubblico dipendente.  In terminis</em> anche Cons.St., 23 giugno 2006 n.3981, in <em>Dir.e giust.,</em> 2006, 34, 96 e Trib.Verona, 24 aprile 2013, in <em>www.altalex.com</em>.<br />
In dottrina, in senso favorevole, Cirillo, <em>Il danno da illegittimità dell&#8217;azione amministrativa e il giudizio risarcitorio. Profili sostanziali e processuali</em>, Padova, 2001, 116; Vaiano, <em>Pretesa di provvedimento e processo amministrativo</em>, Milano, 2002, 270; Giovagnoli, <em>La responsabilità del funzionario per lesione di interessi legittimi</em>, in CARINGELLA, PROTTO (a cura di), <em>La responsabilità della pubblica amministrazione</em>, Bologna, 2005, 30; Amico, <em>La responsabilità del funzionario per lesione di interessi legittimi</em>, in <em>www.overlex.com</em> del 12.5.2005; Lopez, D&#8217;Apolito, <em>La responsabilità civile dei dipendenti pubblici: dall&#8217;atto all&#8217;inerzia procedimentale</em>, in <em>www.personaedanno.it</em>, 28.8.2007, 1 e 9; Buonauro, <em>Responsabilità da atto lecito dannoso</em>, Milano, 2012, 63; D&#8217;Alberti, <em>Lezioni di diritto amministrativo</em>, 2a, Torino, 2013, 323.
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<div>[20] Il riferimento è, ad esempio, a fronte di possibili lesioni anche di interessi legittimi da condotta omissiva, alla previa notifica della diffida al pubblico dipendente <em>ex</em> art.25, d.P.R. n.3 del 1957, o al peculiare regime della responsabilità collegiale dell&#8217;art.24, d.P.R. n.3, che prevede il dissenso scritto in deroga alla responsabilità solidale dell&#8217;art.2055 c.c.
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<div>[21] Mentre infatti è pacifico che a fronte di lesioni di interessi legittimi, qualora venga citata la P.A. per esercizio o mancato esercizio di potere amministrativo la giurisdizione sia del g.a. <em>ex</em> art.7, co.4 e 30, co.6, d.lgs. n.104, qualora venisse citato direttamente il dipendente, secondo parte della giurisprudenza (Cons.St., 23 giugno 2006 n.3981) la giurisdizione sarebbe parimenti del g.a., mentre il prevalente indirizzo della Cassazione devolve la giurisdizione all&#8217;a.g.o. (Cass., sez.un., 13 giugno 2006 n.13659; id., sez.un., 2 marzo 2006 n.4591) condiviso dalla dottrina, che rimarca la sintonia di tale approdo con la devoluzione costituzionale (art.103 cost.) alla giurisdizione amministrativa della sola tutela degli interessi legittimi &#8220;<em>nei confronti della pubblica amministrazione</em>&#8221; (sul punto GIGLIOTTI, <em>Lesione di interesse legittimo e responsabilità diretta del pubblico dipendente)</em>. Questa seconda soluzione innegabilmente pone un grosso problema di duplicazione di giudizi innanzi a distinti giurisdizioni in caso di duplice azione verso la P.A. e verso il singolo dipendente, sottoposte a termini diversi: 120 giorni dal fatto o dalla conoscenza del provvedimento, per l&#8217;azione nei confronti della P.A. innanzi al g.a. (art.30, co.3, d.lgs. n.104), e termine prescrizionale per l&#8217;azione nei confronti del dipendente innanzi all&#8217;a.g.o. Ciò porterebbe alla più frequente citabilità diretta del dipendente ogni qual volta, per ritardi difensivi, non venisse tempestivamente proposta l&#8217;azione risarcitoria nei confronti della p.a.<br />
Come si è rimarcato nel testo, e come sottolineato da attenta dottrina, di fatto, &#8220;<em>le azioni nei confronti del pubblico dipendente si limitano alle ipotesi di persecuzione personale dettata [&#8230;] da motivi esulanti la questione del danno risarcibile, oppure, in qualche caso, per naturale estensione di procedimenti penali, quando si teme che la natura del reato determini la rottura del rapporto organico fra dipendente e Pubblica Amministrazione</em>&#8221; (Merusi, Clarich, <em>Commentario della Costituzione. Rapporti civili</em>, Bologna-Roma, 1991, <em>sub</em> art. 28, 373). E&#8217; a fronte della applicabilità del termine decadenziale di cui all&#8217;art. 30, co. 3, c.p.a. solo alle azioni contro la P.A., i casi di &#8220;persecuzione&#8221; personale del dipendente risulteranno inevitabilmente destinati &#8211; in modo anche considerevole &#8211; ad aumentare.
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<div>[22] A tal proposito si rinvia al citato puntuale studio di GIGLIOTTI, <em>Lesione di interesse legittimo e responsabilità diretta del pubblico dipendente</em> e a CARBONE, <em>Responsabilità medica, strumenti assicurativi, danno erariale indiretto e le novità dal d.d.l. Gelli (nota a C. conti, sez. Lombardia, 4 ottobre 2016 n.163)</em>, in <em>www.giustamm.it</em>.
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<div>[23] Per una ricostruzione del concetto di <em>occasionalità necessaria</em> con compiti istituzionali e per una serrata critica al largheggiante indirizzo estensivo della Cassazione si rinvia a TENORE, <em>La responsabilità civile della P.A. e dei suoi dipendenti</em>, in TENORE, PALAMARA, MARZOCCHI BURATTI, <em>Le cinque responsabilità del pubblico dipendente cit., </em>14 ss. con vasti richiami dottrinali e giurisprudenziali; TENORE, <em>Responsabilità solidale della p.a. per danni arrecati a terzi da propri dipendenti: auspicabile il recupero di una nozione rigorosa di occasionalità necessaria con i fini istituzionali, </em>in<em> Rass. Avv. Stato</em>, 2004, 1368 ss.
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<div>[24] Sulla responsabilità civile del dipendente pubblico e della p.a. la letteratura è sterminata. Senza pretesa di esaustività cfr. GAROFOLI, FERRARI, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, Roma, 2019, 1709 ss.; TENORE, <em>La responsabilità civile della pubblica amministrazione e dei suoi dipendenti,</em> in TENORE, PALAMARA, MARZOCCHI BURATTI, <em>Le cinque responsabilità del pubblico dipendente</em>, cit..; CHIEPPA, GIOVAGNOLI, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, Milano, 2011; COSSU, <em>La responsabilità della P.A.,</em> in FAVA (a cura di), <em>La responsabilità civile</em>, Milano, 2010; CARINGELLA, PROTTO (a cura di), <em>La responsabilità civile della Pubblica Amministrazione</em>, Bologna, 2005; FOLLIERI (a cura di), <em>La responsabilità civile della pubblica amministrazione, </em>Milano, 2004; GARRI-GIOVAGNOLI, <em>Responsabilità civile delle amministrazioni e dei dipendenti pubblici,</em> Itaedizioni Torino, 2003; NAPOLITANO, <em>La responsabilità civile</em>, in DE BRANCO, NAPOLITANO, PENNONI, DE BRANCO, <em>Le responsabilità del pubblico dipendente</em>, Padova, 2003; CARANTA, <em>Attività amministrativa ed illecito aquiliano</em>, Milano, 2001; TORCHIA, <em>La responsabilità</em>, in CASSESE (a cura di), <em>Trattato di diritto amministrativo</em>, II, Milano, 2000, 1455; GARRI, <em>La responsabilità civile della pubblica amministrazione,</em> Torino, 2000; ALPA, BESSONE, CARBONE, <em>Atipicità dell&#8217;illecito, IV, Illecito della p.a.</em>, Milano, 1995, 387; BIANCA, <em>Diritto civile</em>, V, Milano, 1995, 633 ss.; BERTI, <em>La responsabilità pubblica: costituzione e amministrazione</em>, Padova, 1994; MARONE, <em>La responsabilità della p.a. nel rapporto di pubblico impiego</em>, in <em>Corr.giur.</em>, 1993, 1488; BRONZETTI, <em>La responsabilità nella pubblica amministrazione</em>, Padova, 1993; CARANTA, <em>La responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione</em>, Milano, 1993; BILANCIA, <em>Una rimeditazione della responsabilità civile della p.a. e dei dipendenti pubblici alla luce di due recenti decisioni della Corte Costituzionale</em>, in <em>Giur.cost.</em>, 1992, 1618; MERUSI, CLARICH, commento all&#8217;art.28 cost., in <em>Commentario alla Costituzione</em> fondato da BRANCA e continuato da PIZZORUSSO, Bologna-Roma, 1991, 370 ss.; CASETTA, <em>Responsabilità civile, III) responsabilità della p.a.</em>, in <em>Enc.giur.</em>, XXVI, 1991, 1 ss.; CLARICH, <em>La responsabilità civile della pubblica amministrazione nel diritto italiano</em>, in <em>Riv.trim.dir.pubbl.</em>, 1989, 1985; SANDULLI, <em>Manuale di diritto amministrativo, </em>Napoli, 1984<em>, </em> II, 1116 ss.; SATTA, <em>Responsabilità della p.a.</em>, in <em>Enc.dir.</em>, vol.XXXIX, Milano, 1988, 1378; PIGA, <em>La responsabilità civile dei pubblici amministratori: nuovi profili</em>, in <em>Foro amm.</em>, 1988, 746; SANVITI, <em>La responsabilità civile della pubblica amministrazione: gli aspetti specifici e gli spunti di carattere generale</em>, in <em>La responsabilità civile</em>, a cura di ALPA e BESSONE, vol.III, Milano, 1987, 460 ss.; MERUSI, <em>La responsabilità dei pubblici dipendenti secondo la costituzione: l&#8217;art.28 rivisitato</em>, in <em>Riv.trim.dir.pubbl.</em>, 1986, 41 ss.; CANNADA BARTOLI, <em>Introduzione alla responsabilità civile della pubblica amministrazione in Italia</em>, in <em>La responsabilità della pubblica amministrazione</em>, Torino, 1976; ALESSI, <em>L&#8217;illecito e la responsabilità civile degli enti pubblici</em>, Milano, 1972; PICARDI, <em>Sulla responsabilità della p.a. e dei dipendenti pubblici, in Studi vari di dir.pubblico</em>, Milano, 1968; DI CIOMMO<em>, La responsabilità civile del dipendente statale e dell&#8217;amministrazione dello Stato</em>, in <em>Rass.Avv.Stato</em>, 1957, 42; CASETTA, <em>L&#8217;illecito degli enti pubblici</em>, Torino, 1953.
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<div>[25] Oltre agli scritti citati nella precedente nota, per una felice sintesi sul dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla natura diretta <em>ex</em> art.2043 cc. (tesi prevalente in dottrina ed univoca in giurisprudenza) o indiretta<em> ex</em> art.2049 cc. (tesi minoritaria in dottrina) della responsabilità civile della p.a., si rinvia alla limpida nota di SERRAINO a Cass., sez.III pen., 11 giugno 2003, in <em>Foro it.,</em> 2004, II, 522. La stessa Corte costituzionale ha reiteratamente statuito (tra le altre: C. cost. n. 64 del 1992, con richiami a C.cost. n. 18 del 1989, n. 26 del 1987, n. 148 del 1983, n. 123 del 1972) che l&#8217;art. 28 Cost., stabilisce la <em>responsabilità diretta</em> per violazione di diritti tanto dei dipendenti pubblici per gli atti da essi compiuti, quanto dello Stato o degli enti pubblici, rimettendone la disciplina dei presupposti al legislatore ordinario, con la precisazione che (C.cost. nn. 18 del 1989 e 88 del 1963) la responsabilità dello Stato o dell&#8217;ente pubblico può esser fatta valere anteriormente o contestualmente a quella dei funzionari e dei dipendenti, non avendo carattere sussidiario.
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<div>[26] Molto chiaramente la Cassazione ha più volte chiarito  che la fattispecie di responsabilità della p.a. verso terzi per condotta di propri dipendenti è disciplinata dall&#8217;art. 2043 (responsabilità soggettiva diretta) c.c. e non dall&#8217;art. 2049 c.c. (responsabilità obbiettiva indiretta), in quanto &#8220;<em>lo Stato e gli altri enti pubblici non possono agire che a mezzo dei propri organi, il cui operato non è di soggetti distinti, ma degli enti stessi in cui essi s&#8217;immedesimano: ed è in virtù di tale rapporto organico che la responsabilità derivante dalla loro attività risale appunto alle persone giuridiche pubbliche delle quali sono espressione. La pubblica amministrazione risponde quindi immediatamente e direttamente (e non indirettamente, per rapporto institorio) per i fatti illeciti dei suoi funzionari e dipendenti &#8211; secondo un&#8217;accezione onnicomprensiva &#8211; quali che siano le mansioni espletate (di concetto o d&#8217;ordine, intellettuali o materiali). L&#8217;art. 28 della Costituzione, invero, non ha inteso immutare la natura della responsabilità diretta dell&#8217;amministrazione e sanzionare il principio della responsabilità indiretta, non riferibile istituzionalmente alla p.a., ma ha solo voluto sancire accanto ad essa quella propria degli autori dei fatti lesivi delle situazioni giuridiche altrui. Perché ricorra tale responsabilità della p.a. non basta, ovviamente, il semplice comportamento lesivo del dipendente; deve sussistere, infatti, oltre al nesso di causalità fra il comportamento e l&#8217;evento dannoso, la riferibilità all&#8217;amministrazione del comportamento stesso</em>&#8221; (così testualmente, tra le tante, Cass.civ., sez. III, 12 agosto 2000, n. 10803, in <em>Foro it.,</em> 2001, I, 3289, con nota di GIRACCA).
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<div>[27] Dopo la condanna della p.a. in sede civile (o anche innanzi al giudice amministrativo, prima <em>ex</em> art.7, l. n.205 del 2000, poi <em>ex</em> artt.30, 34 e 117 del d.lgs. 2 luglio 2010 n.104), scatta l&#8217;obbligo di denuncia del danno erariale patito alla Corte dei Conti, che attraverso il c.d. giudizio di rivalsa in sede amministrativo-contabile, provvede al recupero del danno c.d. indiretto arrecato dal singolo pubblico dipendente autore della condotta materiale. Tuttavia, in occasione delle varie inaugurazioni degli anni giudiziari della Corte dei Conti, i vari Procuratori generali hanno chiarito che delle condanne pronunciate dalla Corte si recupera concretamente circa il 10%, a causa della scarsa solvibilità del pubblico dipendente, notoriamente incapiente e tutelato da una legislazione di <em>favor </em>che impedisce aggressioni della retribuzione, della pensione e della buonuscita oltre il quinto. Ne consegue che il costo dei danni arrecati a terzi da pubblici dipendenti a terzi, dopo la condanna della p.a., non viene quasi mai recuperato e resta a carico della collettività !  Sul tema TENORE, <em>La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni, controlli</em>, Milano, 2018, 268 ss. Solo il proliferare di prodotti assicurativi individuali sottoscritti dal dipendente potrebbe attenuare il problema.
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<div>[28] SANDULLI, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, Napoli, 1984, 1117, secondo il quale &#8220;<em>non sono riferibili all&#8217;Amministrazione &amp;le azioni che non provengono da soggetti i quali possano essere considerati agenti di essa, &amp;. gli atti personali degli agenti (lettere e negozi privati), &amp;.gli atti viziati da incompetenza assoluta (straripamento di potere) e i comportamenti posti in essere volutamente (dolosamente) in violazione di norme proibitive (diversamente dall&#8217;opinione corrente nella dottrina francesi, si ritiene che il fatto che costituisca reato doloso istituzionalmente non può essere ascritto all&#8217;Amministrazione)</em>&#8220;. <em>In terminis</em> QUARANTA, <em>Lineamenti di diritto amministrativo</em>, III ed., Novara, 1982,  641, che esclude la riferibilità alla P.A. di illeciti posti in essere con dolo dai suoi dipendenti &#8220;<em>i quali, in tal caso, non s&#8217;immedesimano più nell&#8217;amministrazione, ma agiscono come semplici privati, con finalità egoistiche che nessuna fictio può far risalire alla volontà dell&#8217;ente pubblico</em>&#8220;. Sul punto v. anche CASETTA, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, Milano, 2004, 575; GRECO, <em>La responsabilità civile dell&#8217;amministrazione e dei suoi agenti</em>, in AA.VV., <em>Diritto amministrativo</em>, Bologna, 2003, 1741; PASSERONE, <em>Il requisito della riferibilità all&#8217;amministrazione del comportamento illecito del pubblico dipendente nell&#8217;accertamento della responsabilità civile della p.a</em>., in <em>Resp.civ</em>., 1996, 620; CLARICH, <em>La responsabilità civile della pubblica amministrazione nel diritto italiano,</em> in <em>Riv.trim.dir.pubbl</em>., 1989, 1085.
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<div>[29] Sulla distinzione tra <em>faute personelle</em> e <em>faute de service </em>v. CUOCCI, <em>Tutela dei singoli e responsabilità civile della p.a. nell&#8217;esperienza francese</em>, in FOLLIERI (a cura di), <em>La responsabilità civile della pubblica amministrazione</em>, Milano, 2004, 528 ss.</div>
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[30] Oltre alle sentenze citate nel successivo paragrafo 3, v., tra le decisioni in materia di occasionalità necessaria, Cass.pen., sez. VI, 15 dicembre 2000, n. 1269, in <em>Rass. avv. Stato</em>, 2000, I, 344, con nota di PLUCHINO e Cass.civ., sez. III, 12 agosto 2000, n. 10803, in <em>Foro it</em>., 2001, I, 3289 con nota di GIRACCA, secondo cui <em>&#8220;&amp;.a tale riguardo, l&#8217;attività può essere riferita all&#8217;Ente se sia e si manifesti come esplicazione dell&#8217;attività di quest&#8217;ultimo, cioè tenda (pur con abuso di potere) al conseguimento dei suoi fini istituzionali, nell&#8217;ambito delle attribuzioni dell&#8217;ufficio o del servizio cui esso dipendente è addetto; e questo riferimento all&#8217;ente può venire meno solo quando il dipendente agisca come un semplice privato, per un fine strettamente personale ed egoistico, che si rilevi assolutamente estraneo all&#8217;amministrazione &#8211; o addirittura contrario ai fini che essa persegue &#8211; ed escluda ogni collegamento con le attribuzioni proprie dell&#8217;agente (così, sostanzialmente, Cass., 17 settembre 1997, n. 9260; Cass., 6 dicembre 1996 n. 10896; Cass., 13 dicembre 1995 n. 12786, Cass., 7 ottobre 1993 n. 9935, Cass., 3 dicembre 1991 n. 12960</em>)&#8221;.
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<div>[31] Cass.pen., sez. III, 11 giugno 2003, n. 33562, in <em>Foro it.,</em> 2004, II, 522, con osservazioni di SERRAINO e in <em>Riv. pen</em>., 2003, 974.
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<div>[32] Con sentenza Cass.pen., sez. III, 2 luglio 2002, n. 36503 (in <em>Cass. pen</em>., 2004, 886), la Corte ha annullato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità civile del Ministero della pubblica Istruzione per gli atti di violenza sessuale compiuti dal maestro di una scuola elementare in danno di sue alunne.
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<div>[33] Cass., sez. VI, 14 aprile 2011, n. 17049, in<em> Ced Cassazione.</em>
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<div>[34] Cass., sez. III, 5 giugno 2013 n.40613, in <em>Diritto &amp; Giustizia</em>, 2013, 2 ottobre, con nota di GASPARRE. Per un caso di condanna della P.A. in sede civile per abusi sessuali di un Carabiniere nei confronti di donne convocate in Caserma, v. C.app. Milano, 5 febbraio 2014 (ud. 10 dicembre 2013) n.8184/13, inedita.
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<div>[35] Cass., sez. III, 25 novembre 2010, n.44824, in <em>Cass. pen</em>., 2012, 2, 577.
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<div>[36] Cass. civ., sez. III, 13 novembre 2002, n. 15930, in <em>Foro amm.-CDS</em>, 2002, 2799.
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<div>[37] Cass.civ., sez. III, 12 agosto 2000, n. 10803, in <em>Foro it</em>., 2001, I, 3289 con nota di GIRACCA. La sentenza cita, a conforto del proprio<em> iter</em> motivazionale, le conformi pronunce Cass., sez.III, 14 maggio 1997, n.4232, in <em>Rass. Avv. Stato, </em>1997, I, 139; Cass., sez.III, 3 dicembre 1991 n.12960, in <em>Rass.Avv.Stato</em>, 1991,525; Cass., sez.III, 17 dicembre 1986 n. 7631, in  <em>Giust.civ.Mass</em>., fasc.12.
</div>
<div>[38] La sentenza n.10803 del 2000 citata ha cassato la sentenza di merito, in quanto contraddittoria ed incongrua, nella parte in cui aveva affermato che il carabiniere, al momento dell&#8217;illecito era in libera uscita e che, allorché il colpo partì dalla pistola, egli &#8220;<em>non stava svolgendo un&#8217;egoistica attività fuori servizio, ma stava maneggiando stolidamente l&#8217;arma affidatagli</em>&#8221; e aveva ritenuto che tale fatto non fosse del tutto indipendente dal suo servizio &#8220;<em>tanto più che pare che egli malaccortamente stesse spiegando ai commilitari come si maneggiava la pistola</em>&#8220;.
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<div>[39] Cass., sez. III, 22 maggio 2000 n. 6617, in <em>Giust. civ. Mass</em>., 2000, 1079.
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<div>[40] Cass.pen., sez. IV, 11 dicembre 1980 (Rossi), in <em>Giur. it</em>., 1982, II, 225.
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<div>[41] Cass., sez. III, 10 ottobre 2014 n.21408, in <em>Resp.civ.prev</em>., 2015, 1, 292; la sentenza richiama anche id., 29 dicembre 2011 n. 29727, relativa ad una situazione analoga al caso in esame: un agente della polizia penitenziaria, mentre mostrava ai colleghi il funzionamento di una pistola d&#8217;ordinanza, all&#8217;interno dell&#8217;alloggio di servizio, faceva inavvertitamente partire un colpo ferendo uno dei colleghi.
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<div>[42] Cons.St, sez. VI, 26 giugno 2003, n. 3850, in <em>Riv. giur. Edilizia,</em> 2004, I, 275 con nota di RAGAZZO. In altra pronuncia il Consiglio di Stato ha chiarito  il senso della responsabilità solidale dell&#8217;Amministrazione, sancita dall&#8217;art. 28 della Costituzione, impone di ritenere sussistente la stessa anche laddove vi sia una netta cesura tra volontà ed interesse dell&#8217;Amministrazione e condotta e finalità perseguita dal dipendente, purché sussista il predetto nesso di occasionalità necessaria, consistente nel fatto che la condotta illecita o illegittima sia stata resa possibile proprio in ragione esclusiva del contesto di adempimento di una specifica mansione pubblica (ConsSt., sez. II, 7 gennaio 2016, n.2025, in <em>Foro amm</em>., 2016, 1, 76).
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<div>[43] Cass. pen., sez. VI, 20 giugno 2000, n. 13048, in <em>Cass. pen., </em>2002, 1417<em>. </em>
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<div>[44] Cass., sez.III, 14 maggio 1997, n.4232, in <em>Rass. Avv. Stato, </em>1997, I, 139.
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<div>[45] Cass., sez.III, 3 dicembre 1991 n.12960, in <em>Rass.Avv.Stato</em>, 1991, 525.
</div>
<div>[46] Cass., sez.III, 17 dicembre 1986 n. 7631, in  <em>Giust.civ.Mass</em>., fasc.12.</div>
<div>
[47] Cass.pen., sez. VI, 20 gennaio 2015 n.13799, in <em>Diritto &amp; Giustizia,</em> 2015, 1 aprile, con nota di PIRAS e in <em>Foro it</em>. 2016, 3, II, 211.</div>
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[48] Cass., sez. I, 29 settembre 2011 n.19944, in <em>Giust. civ</em>., 2011, 11, I, 2568.
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<div>[49] Cass., sez. III, 10 dicembre 1998 n. 12417, in <em>Giust. civ. Mass</em>., 1998, 2559. Sul contenzioso risarcitorio scolastico cfr. TENORE (a cura di), <em>Il dirigente scolastico e le sue competenze giuridico-amministrative, </em>Roma, 2017.</p>
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<div>[50] Cass. penale, sez. V, 9 dicembre 1998, n. 1386, in <em>Riv. pen</em>., 1999, 357.
</div>
<div>[51] Cass.civ., sez. I, 13 dicembre 1995, n. 12786, in <em>Giust. civ. Mass</em>., 1995, fasc. 12.
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<div>[52] Cass. pen., sez. V, 22 settembre 1987 (Curcio), in <em>Cass. pen.,</em> 1989, 823. V.anche Cass.pen., sez. IV, 14 giugno 1984 (Cipriani), in <em>Cass. pen</em>. 1986, 286 e in <em>Giur. it</em>. 1986, II,41; Cass.pen., sez. I, 2 settembre 1982 (Lenza), in <em>Cass. pen</em>., 1984, 912.
</div>
<div>[53] Cass. civ., sez. III, 18 giugno 1983, n. 4195, in <em>Giust. civ. Mass</em>., 1983, fasc. 6.
</div>
<div>[54] Sul rapporto di servizio, oggetto di frequenti interventi interpretativi della Corte dei Conti (presso la quale la nozione è rilevante per radicarne la giurisdizione in caso di danni erariali arrecati da privati legati alla p.a. da rapporto di servizio), cfr. TENORE, <em>La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni, controlli</em>, Milano, 2018, 181 ss..
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<div>[55] Trib. Roma, 21 maggio 2002, in <em>Giur. Merito</em>, 2003, 573.
</div>
<div>[56] Cass.pen., sez.VI, 4 giugno 2015, n.44760, in <em>Cass. pen</em>., 2016, 5, 2050.
</div>
<div>[57] Cass., sez. I, 18 gennaio 2011, n. 21195, in <em>Ced Cassazione</em>.
</div>
<div>[58] Cass., sez. VI, 27 marzo 2013, n.26285, in <em>Ced Cassazione.</em>
</div>
<div>[59] Cfr. ALPA-BESSONE-ZENO ZENCOVICH, in <em>Tratt.di dir.priv.diretto da RESCIGNO</em>, Padova, vol.XIV, 341 ss.; VISINTINI, <em>Tratt.breve della resp.civile</em>, 666; MONATERI, <em>La responsabilità civile</em>, in <em>Trattato di diritto civile diretto da SACCO</em>, Padova, 979 ss.
</div>
<div>[60] Ricorda la dotta sentenza n.13246 del 2019 che si annota che la previsione dell&#8217;art.2049 c.c. è mutuata pedissequamente dalla previsione del Code civil francese (ed in particolare dal suo originario art. 1384, che oggi corrisponde all&#8217;art. 1242, in forza dell&#8217;Ordonnance n. 2016-31 del 10/02/2016, in vigore dal 01/10/2016), a mente del quale &#8220;<em>les maitres et les commettants&amp; sont solidairement responsables du dommage causè&amp; par leurs domestiques et prèposès dans les fonctions auxquelles ils les ont employès</em>&#8220;; in tale fattispecie si conferma, analogamente ad altre ipotesi di responsabilità civile senza colpa, la deroga al principio <em>ohne Schuld keine Haftung</em>, che permea sia l&#8217;altro ordinamento cardine dei sistemi romanisti (quello tedesco in punto di Deliktsrecht, benchè in via di graduale superamento e solo in determinati settori, mediante la ricostruzione di obblighi derivanti direttamente, prima della riforma del 2002, dalla norma sulla buona fede e, poi, dalla novella del BGB sulla sussistenza di obblighi di protezione più ampi rispetto a quelli di prestazione, tali da riverberare i loro effetti anche a favore di chi non è parte del contratto), sia il sistema originario di <em>common law</em> (in cui la <em>Tort Law</em> presuppone appunto ed almeno in linea generale un difetto di <em>due diligence</em>).
</div>
<div>[61] Cass., 9 giugno 2016, n. 11816; Cass., 12 ottobre 2018, n. 25373; Cass., 14 febbraio 2019 n. 4298, tutte in <em>Ced Cassazione</em>.
</div>
<div>[62] Tra le tante, oltre alle sentenze citate nelle successive note, v. Cass., sez. III, 6 luglio 2017 n.16663, in <em>Guida al diritto</em>, 2017, 45, 88.
</div>
<div>[63] Trib. Milano, 9 maggio 2003, in <em>D.L. Riv. Crit. dir. lav</em>., 2003, 649 con nota di BERNINI.
</div>
<div>[64] Trib. Milano, sez. lav., 3 marzo 2015, n.455, in <em>Ridare.it</em> 2 febbraio 2016, con nota di SALVATI.
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<div>[65] Cass., sez. III, 6 dicembre 2011, n.27706, in <em>Diritto e Giustizia online</em>, 2012, 13 luglio, con nota di DE FRANCESCO.
</div>
<div>[66] Cass.civ., sez. III, 19 luglio 2002, n. 10580, in <em>Giust. civ. Mass</em>., 2002, 1290.
</div>
<div>[67] Cass. civ., sez.I, 14 dicembre 2018, n.32514; id., sez.I, 10 novembre 2015 n. 22956;   id., sez.I, n. 18928/2017; id., sez. I, 13 maggio 2016 n. 9892; id., 13 febbraio 2013 n. 27925, tutte in <em>Ced Cassazione</em>.
</div>
<div>[68] Cass., 12 ottobre 2018 n.25374; id., 25 gennaio 2011, n. 1741; id., 22 ottobre 2004, n. 20588, tutte in <em>Ced Cassazione.</em>
</div>
<div>[69] Cass., sez. lav., 7 gennaio 2002, n. 89, in <em>Giust. civ</em>., 2003, I, 524 (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva configurato la responsabilità indiretta del datore di lavoro in relazione alla condotta del dipendente che, guidando un trattore per espletare un servizio del quale era incaricato, aveva consentito ad un altro dipendente di collocarsi come passeggero sul parafango del mezzo e ne aveva cagionato la morte a seguito di una manovra errata); <em>in terminis</em> Cass.civ., sez.III, 22 maggio 2001 n.6970, in <em>Nuova giur. civ. comm</em>., 2002, I, 871, con nota di BOERI; id., sez.III, 26 giugno 1998 n.6341, in <em>Giust.civ.Mass</em>., 1998, 1406; id., sez.III, 9 ottobre 1998 n.10034, in <em>Giust. civ. Mass., </em>1998, 2055<em>; id</em>., sez. lav., 7 agosto 1997, n. 7331, in<em> Giust. civ. Mass., </em>1997, 1364; id.,  sez. III, 14 novembre 1996, n. 9984, in<em> Resp. civ. e prev</em>., 1998, 455 con nota di BOTTI<em>; i</em>d., sez.lav., 9 giugno 1995 n.6506, in<em> Giust. civ. Mass</em>., 1995, fasc. 6; id., 16 marzo 1990 n.2154, in <em>Giust. civ. Mass., </em>1990, fasc. 3. V. anche Cass.civ., sez. III, 17 maggio 2001, n. 6756 (in <em>Nuova giur. civ. comm</em>., 2002, I, 365, con nota di MEOLI) che ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto un istituto di credito responsabile dell&#8217;operato di alcuni suoi dipendenti &#8211; i quali, all&#8217;insaputa dell&#8217;istituto stesso, si erano fatti consegnare somme di danaro da alcuni clienti al fine di impiegarle in operazioni finanziarie definite di particolare redditività &#8211; sull&#8217;assunto che il comportamento dei funzionari infedeli era stato tenuto nell&#8217;orario di lavoro e nei locali della banca.<br />
Tuttavia, secondo Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2010, n. 1530 <em>&#8220;Non è responsabile il datore di lavoro se il vigilante uccide un uomo durante l&#8217;orario di servizio qualora non si configuri alcun nesso di occasionalità necessaria tra l&#8217;atto dell&#8217;agente e il rapporto di lavoro, non essendo configurabile la responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c. in assenza di legame tra l&#8217;atto produttivo del danno e lo scopo in vista del raggiungimento del quale il datore di lavoro abbia affidato al dipendente le mansioni «in occasione» delle quali l&#8217;illecito sia stato compiuto (nella specie, la corte ha respinto il ricorso dei genitori, dei fratelli e della fidanzata della</em> <em>vittima contro la sentenza d&#8217;appello che aveva stabilito che non era configurabile un rapporto di occasionalità necessaria tra l&#8217;esercizio delle mansioni a cui la guardia giurata era adibita e l&#8217;omicidio; l&#8217;assassino, infatti, aveva agito per finalità proprie, in risposta a una reiterata provocazione da parte della vittima; provocazione che non aveva nessuna attinenza con il servizio prestato).</em>
</div>
<div>[70] Cass., sez. lav., 30 ottobre 1981, n. 5724, in <em>Giust. civ. Mass</em>., 1981, fasc. 10. <em>In terminis</em> Cass., sez. III, 11 gennaio 1982, n. 100, in <em>Giust. civ. Mass</em>., 1982, fasc. 1.
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<div>[71] Cass., sez. I, 15 febbraio 2000, n. 1682, in <em>Giust. civ. Mass</em>., 2000, 340.
</div>
<div>[72] Cass., sez.I, 20 marzo 1999, n.2574, in <em>Giust. civ. Mass</em>., 1999, 621 e in <em>Danno e resp</em>., 1999, 1021, con nota di PEDRAZZI; id., sez.III, 26 giugno 1998 n.6341, in <em>Danno e resp</em>., 1999, 429 con nota di PIZZETTI.
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<div>[73] Cass., sez. III, 23 marzo 2018 n.7241; id., 4 aprile 2013 n.8210, entrambe in<em> Ced Cassazione.</em>
</div>
<div>[74] Cass.,  12 agosto 2000, n. 10803; Cass., 30 gennaio 2008, n. 2089; Cass., 17 settembre 1997, n. 9260, <a>tutte in <em>Ced Cassazione</em></a><em>.</em></div>
<div>
[75] Cass., 12 aprile 2011, n. 8306; Cass., 8 ottobre 2007, n. 20986, Cass., 21 novembre 2006, n. 24744; Cass., 18 marzo 2003, n. 3980; Cass., 12 agosto 2000, n. 10803; Cass., 13 dicembre 1995, n. 12786, tutte in <em>Ced Cassazione</em>.
</div>
<div>[76] Cons. Stato, sez. VI, 14  novembre 2014, n. 5600, <a>in <em>www.giustizia-amministrativa.it.</em></a>
</div>
<div>[77] Cons. Stato, sez. V, 4 marzo 2008, n. 890; TAR Calabria, sez. I, 11 agosto 2012, n. 536, in <em>www.giustizia-amministrativa.it.</em>
</div>
<div>[78] TAR Sicilia, Catania, 25 luglio 2013, n. 2166, in <em><a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a>, </em>per il quale il venir meno dell&#8217;imputabilità dell&#8217;atto all&#8217;Amministrazione, per interruzione del rapporto organico, determina la nullità dell&#8217;atto stesso, per mancanza di uno degli &#8220;elementi essenziali&#8221; &#8211; L. n. 241 del 1990, <em>ex</em> art. 21-<em>septies,</em> &#8211; individuabile nel soggetto o per mancanza di volontà in capo alla stessa P.A., escludendosi che l&#8217;atto de quo possa dirsi posto in essere da una P.A. nell&#8217;esplicazione di un&#8217;attività amministrativa.
</div>
<div>[79] Cass. pen., 20 gennaio 2015, n. 13799 &#8211; poi richiamata da Cass. pen., 3 aprile  2017, n. 35588, ma preceduta da Cass. pen., 11 giugno 2003, n. 33562 &#8211; in consapevole contrasto con l&#8217;orientamento precedente, di cui è stata ulteriore espressione la più recente Cass. pen., 4 giugno 2015, n. 44760 (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva riconosciuto il rapporto di occasionalità necessaria nella condotta compiuta da un agente di Polizia penitenziaria, condannato per il reato di cui all&#8217;art. 328 c.p., che non aveva informato il sanitario di guardia presso il carcere che un detenuto aveva chiesto l&#8217;intervento del medico, nè aveva soccorso il detenuto in questione, poi deceduto), <a>tutte in <em>Ced Cassazione</em>.</a></div>
<div>
[80] Cass., 6 marzo 2008, n. 6033; id., 16 aprile 2009, n. 9027; id., 24 luglio 2009, n. 17393; id., 25 gennaio 2011, n. 1741; id., 24 marzo 2011, n. 6829; id., 13 dicembre 2013, n. 27925; id., 4 marzo 2014, n. 5020; id., 10 novembre  2015, n. 22956, tutte in <em>Ced Cassazione</em>.
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<div>[81] Sulla distinzione, determinante prima di tutto in materia di giurisdizione, v. da ultimo Cass., sez.un., 13 dicembre 2018, n. 32364, in <em>Ced Cassazione</em>; tra le altre più remote, v. Cass., sez.un, 25 novembre 1982, n. 6363, <em>ivi</em>.
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<div>[82] Il riferimento è alla nota tesi di CASETTA, <em>L&#8217;illecito degli enti pubblici</em>, Torino, 1953, ripresa dallo stesso in CASETTA, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, Milano, 2004, 575 e propugnata anche da ALESSI, <em>La responsabilità della pubblica amministrazione</em>, Milano, 1955; ALESSI, <em>L&#8217;illecito e la responsabilità civile degli enti pubblici</em>, Milano, 1972; FRACCHIA, <em>Elemento soggettivo e illecito civile dell&#8217;amministrazione pubblica</em>, Napoli, 2009. Sull&#8217;art. 2049 c.c. per la P.A. v. GIRACCA, <em>Responsabilità civile e pubblica amministrazione: quale spazio per l&#8217;art. 2049 c.c. ? </em>(nota a Cass., sez. III, 7 novembre 2000 n. 14484, Nicolais c. Min. p.i.; Cass., sez. III, 12 agosto 2000 n. 10803, Min. difesa c. Inps e altro; Cass., sez. lav., 18 febbraio 2000 n. 1890, Vestri c. Baccheschi), in <em>Foro it</em>., 2001, I, 3293. La tesi recepita dalle Sezioni unite in esame ha avuto qualche antesignano in giurisprudenza favorevole alla applicabilità dell&#8217;art.2049 c.c.: cfr. Cass. sez.III, 28 agosto 2007 n.18184; id., 22 agosto 2007 n.17836; id., sez.III, 9 novembre 2005 n.21685; id., 9 febbraio 2004 n.2423, tutte in <em>Ced Cassazione.</em>
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<div>[83] ALESSI, <em>La responsabilità della pubblica amministrazione </em>cit.
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<div>[84] Un limite alla diretta revocabilità in sede civile di alcuni peculiari dipendenti pubblici è fissato per il personale scolastico <em>ex</em>  art.8, l. 11 luglio 1980, n. 312, oggi art. 574, d.lgs. 16 aprile 1994 n.297 (su cui v. Corte Cost. n. 64 del 1992 e in dottrina TENORE, <em>Il dirigente scolastico e le sue competenze giuridico amministrative</em>, Roma, 2017) e per i magistrati <em>ex</em> artt.4 e 7, L. n. 117 del 1988 (su cui v. tra le altre Corte Cost. 19 gennaio 1989 n. 18 e id., 5 novembre 1996 n.385; in dottrina TENORE, a cura di, <em>Il Magistrato  le sue quattro responsabilità</em>, Milano, 2016, 116 ss.).
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<div>[85] In sintonia con quanto da noi sostenuto v. CASSESE, <em>Il sofisma della privatizzazione del pubblico impiego, </em>in<em> Corr.giur.,</em> 1993, 4, 403; RESCIGNO, <em>Rapporto di diritto privato speciale o rapporto di diritto pubblico speciale, </em>in <em>Lav</em>, 1993, 553.
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<div>[86] Tra le differenze tra impiego pubblico privatizzato e impiego privati si segnalano anche le seguenti: il dipendente pubblico che cessa un rapporto di lavoro e passa ad altra amministrazione a séguito di concorso non percepisce da subito il T.F.R.; il dipendente pubblico che va in pensione attende non meno di due anni per la percezione del T.F.R.(S.); il dipendente pubblico in pensione percepisce il T.F.R.(S.) <em>pro rata</em> e non per intero; le convenzioni internazionali in materia di trattamento pensionistico in caso di spostamento della residenza in specifici paesi esteri non si applicano all&#8217;ex dipendente pubblico se non in casi limitatissimi; in caso di malattia, le fasce di reperibilità sono molto più estese che per il dipendente delle imprese. Sul punto NOBILE, <em>L&#8217;art. 2, comma 2, d.lgs. 30.3.2001, n. 165 e le materie della contrattazione collettiva nazionale CCNL 21.5.2018: prime sorprese</em>, in <em>Comuni d&#8217;Italia</em>, 2018, n. 7/8, 19.</div>
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[87] Cass., sez. lav., 9 giugno 2016 n. 11868, in <em>Ced Cassazione</em>. Ma già in precedenza per alcuni interessanti spunti sulla funzionalizzazione <em>ex</em> art. 97 Cost. degli atti privati del datore di lavoro pubblico, e sul possibile utilizzo del rimedio civilistico dell&#8217;<em>abuso di diritto</em> a fronte di uno scorretto esercizio di tale attività, v. Acerboni, <em>Gradi e forme di tutela del pubblico impiegato a fronte dei poteri privati del datore di lavoro pubblico</em>, in <em>Giust. civ.</em>, 1999, 477; De Giorgi Cezzi, <em>Perseo e Medusa: il giudice ordinario al cospetto del potere amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 1999, n. 4, 1023 segg. e, in particolare, 1061 segg.</div>
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[88] Non mancano nell&#8217;ordinamento ipotesi di concorso di responsabilità differenti a  fronte del medesimo fatto dannoso: si pensi alla responsabilità da <em>malpractice</em> medica, che vede esperibile una più agevole azione contrattuale verso l&#8217;azienda ospedaliera ed una più complessa extracontrattuale verso il medico. Ma nel caso previsto dall&#8217;art.28 cost. la responsabilità è per entrambi extracontrattuale e diretta, ma ascritta oggettivamente alla P.A. e per colpa grave al dipendente.</div>
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[89] Si veda la giurisprudenza costituzionale citata in nota 2.
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<div>[90] Il riferimento è alla nota vicenda della morte del sig. Stefano Cucchi a causa di pestaggio da parte di Carabinieri, la cui amministrazione si è costituita parte civile nel processo penale o della presunta violenza carnale nei confronti di turiste ad opera di Carabinieri toscani, ove parimenti l&#8217;Arma potrebbe costituirsi parte civile. Ma in molti altri incresciosi episodi, il datore pubblico si costituisce parte civile contro il proprio dipendente, pur essendo specularmente responsabile civile a fronte dell&#8217;azione promossa dalla parte offesa dal dipendente stesso. Tale evenienza pone l&#8217;Avvocatura dello Stato in un imbarazzante duplice ruolo: da un lato difendere la P.A. responsabile civile per escludere la sua responsabilità, dall&#8217;altro difendere la stessa P.A. costituita parte civile contro il proprio dipendente per dimostrare la sua responsabilità. Ma le due posizioni appaiono tendenzialmente antitetiche.
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<div>[91] Vedi Cass., sez. II, 9 novembre 2018, n.28753; id., sez. I, 12 settembre 2003, n.13432, entrambe in <em>Ced Cassazione</em>; id., sez.I, 5 marzo 1993 n.2681, in <em>Giust. civ. Mass., </em>1993, 441; id., 12 febbraio 1979 n. 937, in <em>Ced Cassazione.</em>
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<div>[92]  Come è noto, la <em>suitas</em> è la condizione nella quale la condotta di un soggetto è pienamente sua (di qui la suità) nel senso che gli appartiene per coscienza di ciò che sta facendo e volontà di farlo. Insieme al nesso di causalità contribuisce all&#8217;ascrizione del fatto ad un dato soggetto come suo proprio. Sono dunque pienamente attribuibili al soggetto che le compie, ravvisandosene la <em>suitas</em>, anche quelle azioni che, pur non essendo frutto di un impulso cosciente della volontà, egli avrebbe potuto dominare con uno sforzo della volontà. Adattando tali categorie di matrice penalistica alla materia in esame, risulta davvero difficile ipotizzare una <em>suitas</em> in capo alla P.A. per reati dolosi commessi da suoi dipendenti e forieri di danno a terzi.</div>
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[93] Si veda la giurisprudenza citata in note 30-34.
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<div>[94] Il riferimento è al citato Trib. Milano, 9 maggio 2003.</div>
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[95] Il riferimento è alla citata Cass., sez. lav., 30 ottobre 1981, n. 5724.</div>
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[96] Il riferimento è alla citata Cass., sez.III, 14 maggio 1997, n.4232.</div>
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[97] Il riferimento è alla citata Cass, sez.III, 11 giugno 2003 e ad altre sentenze citate nelle note 30-34.
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<div>[98] Potrebbe forse ricorrersi ad un più coerente indennizzo compensativo non irrisorio.
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<div>[99] Si pensi ai tanti casi di omicidi o lesioni colpose posti in essere da medici, infermieri, conducenti di auto di servizio che, nell&#8217;esercizio di ordinari compiti istituzionali, cagionino danni a terzi, giustamente risarciti dalla P.A. a fronte di evidente <em>occasionalità necessaria</em> con mansioni d&#8217;ufficio non correttamente eseguite.
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<div>[100] Sulla responsabilità amministrativo-contabile del pubblico dipendente per danni arrecati alla p.a., è sufficiente il rinvio a TENORE (a cura di), <em>La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni, controlli</em>, Milano, 2018.
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<div>[101] Sulla responsabilità disciplinare del pubblico dipendente v. TENORE, <em>Studio sul procedimento disciplinare nel pubblico impiego,</em> Milano, 2017, con vasti richiami dottrinali e  giurisprudenziali.
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<div>[102] Sia consentito il  richiamo al chiaro pensiero di SANDULLI e QUARANTA citati in nota 28.
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<div>[103] La possibilità di un &#8220;doppio binario&#8221; civile e giuscontabile è in generale ammesso sia dalla Corte costituzionale (C.cost., 7 luglio 1988 n.773) che dalla Cassazione (<em>ex pluribus</em> Cass., sez. un., 4 gennaio 2012, n. 11, id., sez. un., 24 marzo 2006, n. 6581, id., sez. un., 22 dicembre 2009, n. 27092; id., 12 maggio 2009, n. 10856, tutte in <em>Ced Cassazione</em>), secondo le quali l&#8217;utilizzo di tali concorrenti procedimenti giurisdizionali, così come qualsiasi iniziativa diretta, transattiva, recuperatoria o risarcitoria promossa dall&#8217;ente danneggiato, non comporta effetti preclusivi (ma, al limite, decurtanti) dell&#8217;azione obbligatoria per danno erariale davanti al giudice contabile, salvo che intervenga sentenza definitiva comportante, in sede civile, l&#8217;integrale recupero del danno cagionato. La Cassazione ha più volte dunque affermato che &#8220;<em>La giurisdizione civile e quella penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall&#8217;altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale e l&#8217;eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell&#8217;azione di responsabilità da far valere davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo ad una questione di giurisdizione</em>&#8221; trattandosi di interferenza tra giudizi e non tra giurisdizioni. Tuttavia, ad avviso di chi scrive,  tale tradizionale &#8220;doppio binario&#8221; andrebbe rimeditato dalla Consulta e dalla Cassazione, in quanto la (ingiustificata per il dipendente convenuto) diversità dei regimi sostanziali e processuali tra illecito civile e contabile e i principi costituzionali sulla esclusività della giurisdizione della Corte dei Conti in materia di danni alle casse pubbliche, dovrebbe portare al superamento del regime della pluralità di azioni (civile e contabile) fondato sul concorso di norme, rivendicando « l&#8217;esclusività » della responsabilità amministrativa, quale sistema chiuso, rispetto a quella civile. In via alternativa, anche a voler lasciar fermo il suddetto &#8220;doppio binario&#8221;, il regime sostanziale applicabile al dipendente pubblico dovrebbe ragionevolmente essere il medesimo, sia innanzi all&#8217;a.g.o. che innanzi alla Corte dei conti, applicando il più favorevole trattamento della legge 14 gennaio 1994 n.20 rispetto al più rigoroso regime civilistico, essendo intollerabile ed irragionevole che il regime sostanziale muti, a fronte dei medesimi fatti storici posti in essere dal dipendente, a seconda del giudice che lo giudichi.<br />
Difatti, le principali differenze tra l&#8217;azione civile e quella contabile attengono: <em>a</em>) al meccanismo di attivazione delle due magistrature (a domanda e, quindi, a discrezione della p.a. l&#8217;azione civile; d&#8217;ufficio e obbligatoriamente l&#8217;azione contabile); <em>b</em>) al regime della intrasmissibilità agli eredi della responsabilità risarcitoria (operante solo in sede contabile); <em>c</em>) alla sussistenza o meno di concorrenti azioni a tutela del credito (le azioni revocatorie, surrogatorie e di simulazione, sino all&#8217;adozione dell&#8217;art. 1, comma 174, l. 23 dicembre 2005 n. 266, oggi art. 73, d.lgs. n. 174 del 2016, non erano esperibili in sede contabile dall&#8217;attore P.M., ma solo in sede civile dal creditore-p.a.); <em>d</em>) al regime probatorio (in sede civile vi è, di fatto, un vasto utilizzo della prova testimoniale, di fatto inutilizzata in sede giuscontabile); <em>e</em>) al regime prescrizionale (decennale per l&#8217;illecito contrattuale innanzi all&#8217;a.g.o., quinquennale innanzi alla Corte dei conti); <em>f</em>) all&#8217;utilizzo della riduzione dell&#8217;addebito da parte del giudice (meccanismo inesistente innanzi all&#8217;a.g.o.); <em>g</em>) all&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 1225 c.c. (« <em>Se l&#8217;inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l&#8217;obbligazione</em> »), non operante in sede contabile; <em>h</em>) al diverso regime della responsabilità degli organi collegiali (innanzi all&#8217;a.g.o. opera l&#8217;irresponsabilità dei soli componenti « <em>che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso</em> », art. 24, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; innanzi alla Corte dei conti rispondono solo coloro che « <em>hanno espresso voto favorevole</em> », art. 1, comma 1-<em>ter</em>, l. n. 20 del 1994); <em>i</em>) al triplice grado di giudizio che caratterizza il giudizio civile, a fronte del duplice grado in sede contabile.<br />
Come ben rimarcato sia dalla dottrina (TENORE, <em>La nuova Corte dei conti</em> cit., 41 ss.) sia dalla giurisprudenza più recente (cfr. C.conti, sez.Lombardia, 7 maggio 2019 n.94) tale discrasia tra regimi sostanziali a seconda del giudice che si attivi nei confronti del dipendente che abbia cagionato (qualsiasi) danno alla P.A., appare dunque palesemente irragionevole e la giurisprudenza costituzionale e di legittimità dovrebbero auspicabilmente prenderne atto e determinarsi conseguentemente allorquando la questione verrà loro adeguatamente posta.
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<div>[104] CARBONE, <em>Responsabilità medica, strumenti assicurativi, danno erariale indiretto e le novità dal d.d.l. Gelli (nota a C. conti, sez. Lombardia, 4 ottobre 2016 n.163) </em>cit.</p>
<p>L&#8217; intera sentenza è consultabile su giustamm al seguente link : <a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/25125">https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/25125</a></div>
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<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/occasionalita-necessaria-con-i-fini-istituzionali-e-responsabilita-solidale-indiretta-della-p-a-ex-art-2049-c-c-per-danni-arrecati-a-terzi-da-propri-dipendenti-un-non-condivisibile-appro/">&quot;Occasionalità necessaria&quot; con i fini istituzionali e responsabilità solidale indiretta della P.A ex art. 2049 c.c per danni arrecati a terzi da propri dipendenti: un non condivisibile approdo estensivo delle Sezioni Unite(nota a Cass., sez.un., 16 maggio 2019 n.13246)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Il ruolo del diritto in Europa. L&#8217;integrazione europea dalla prospettiva del diritto amministrativo.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-ruolo-del-diritto-in-europa-lintegrazione-europea-dalla-prospettiva-del-diritto-amministrativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2019 17:38:28 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-ruolo-del-diritto-in-europa-lintegrazione-europea-dalla-prospettiva-del-diritto-amministrativo/">Il ruolo del diritto in Europa. L&#8217;integrazione europea dalla prospettiva del diritto amministrativo.</a></p>
<p>Università degli Studi di Roma &#8220;La Sapienza&#8221; Dipartimento di Scienze Politiche Dialoghi sull&#8217;Europa- III Edizione Il ruolo del diritto in Europa. L&#8217;integrazione europea dalla prospettiva del diritto amministrativo. Dialogo intorno al libro di Aldo Sandulli In occasione della Terza edizione del ciclo di incontri &#8220;Dialoghi sull&#8217;Europa&#8221;, il Dipartimento di Scienze</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-ruolo-del-diritto-in-europa-lintegrazione-europea-dalla-prospettiva-del-diritto-amministrativo/">Il ruolo del diritto in Europa. L&#8217;integrazione europea dalla prospettiva del diritto amministrativo.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-ruolo-del-diritto-in-europa-lintegrazione-europea-dalla-prospettiva-del-diritto-amministrativo/">Il ruolo del diritto in Europa. L&#8217;integrazione europea dalla prospettiva del diritto amministrativo.</a></p>
<p>Università degli Studi di Roma &#8220;La Sapienza&#8221;<br />
Dipartimento di Scienze Politiche<br />
<em>Dialoghi sull&#8217;Europa- III Edizione</em></p>
<p><strong><em>Il ruolo del diritto in Europa. L&#8217;integrazione europea dalla prospettiva del diritto amministrativo. </em></strong></p>
<p><em>Dialogo intorno al libro di Aldo Sandulli</em></p>
<p>In occasione della Terza edizione del ciclo di incontri <em>&#8220;Dialoghi sull&#8217;Europa&#8221;</em>, il Dipartimento di Scienze Politiche dell&#8217;Università degli Studi di Roma &#8220;La Sapienza&#8221; ha accolto, lo scorso 05 aprile, l&#8217;intervento del Chiar.mo Prof. Avv. Aldo Sandulli, professore ordinario di Diritto Amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell&#8217;Università degli Studi &#8220;Suor Orsola Benincasa di Napoli&#8221;, per un dialogo sul volume <em>&#8220;Il ruolo del diritto in Europa. L&#8217;integrazione europea nella prospettiva del diritto amministrativo&#8221;</em>, edito nel 2018 per i tipi della Franco Angeli editore- uno scritto che, per utilizzare le espressioni dello stesso autore, «<em>non è un libro contro l&#8217;economia, né è costruito sull&#8217;opposizione tra aree disciplinari <strong>[1]</strong>[&amp;]; non è un libro contro il diritto privato<strong>[2]</strong> [&amp;]; non è avverso alle riforme istituzionali ed amministrative<strong>[3]</strong> [&amp;] né è nostalgico nei confronti del protezionismo e del monopolismo statale, dei confini territoriali e della chiusura ordinamentale, del dominio nazionale dei partiti <strong>[4]</strong>[&amp;]</em>» ma, in una schietta prospettiva di teoria generale, si prefigge l&#8217;obiettivo di ripercorrere le evoluzioni ordinamentali europee, scrutinando quale sia stato e quale possa essere il ruolo del diritto e della scienza giuridica nell&#8217;edificazione di un&#8217;Europa dei popoli, vieppiù in una fase storica, quale quella odierna, contrassegnata, per certi versi, dall&#8217;emersione di tendenze potenzialmente idonee a disgregare l&#8217;ordine disegnato dai Trattati istitutivi e dai successivi atti di diritto sovranazionale.<br />
Dopo i saluti di rito, il Prof. Fabio Giglioni, professore associato di Diritto Amministrativo e Diritto della Salute presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell&#8217;Università degli Studi di Roma &#8220;La Sapienza&#8221;, ha ripercorso, per grandi linee, l&#8217;impianto del volume, individuandone uno dei moventi nell&#8217;attualità, nell&#8217;odierna temperie storico-culturale, dell&#8217;interrogativo circa l&#8217;utilità delle chiavi interpretative utilizzate dai giuristi in vista della soluzione dei temi e dei problemi che si affacciano sull&#8217;orizzonte europeo dinanzi ai quali il diritto sembrerebbe destinato ad avere un ruolo recessivo.<br />
La discussione ha avuto abbrivo da una riflessione: quella concernente la natura singolare dell&#8217;ordinamento sovranazionale, non ascrivibile né al paradigma dello Stato nazionale, né all&#8217;esperienza di tipo federale o confederale, bensì costituente un <em>quid novi</em> la cui stessa edificazione testimonia del ruolo cardine, di elemento unificante, rivestito dal diritto. In una siffatta prospettiva, l&#8217;importanza del diritto è stata traguardata anche sotto l&#8217;angolo visuale della funzione mediatrice dallo stesso assolta rispetto le altre scienze sociali- prime fra tutte la scienza politica e quella economica- per questa via contribuendo ad evidenziare la diversità &#8220;ontologica&#8221; dell&#8217;esperienza giuridica europea rispetto quella che, storicamente, aveva condotto alla nascita ed al consolidamento degli Stati nazionali- laddove, di contro, si era assistito all&#8217;assolutizzazione del diritto e, per certi versi,  della stessa idea di legalità disgiunti da un ideale di giustizia e, di conseguenza, alla chiusura del sapere giuridico dinanzi le altre scienze sociali. Se, dunque, ab origine, il diritto ha potuto assolvere tale funzione di equilibrio e di mediazione, purtuttavia, le evoluzioni registrate in seno all&#8217;ordinamento sovranazionale mostrano chiaramente come esso sia stato progressivamente chiamato a rivestire una posizione ancillare rispetto le imperanti dinamiche economico-finanziarie, destinate per certi versi ad erodere gli spazi riservati alla &#8220;giuridicità&#8221; stricto sensu intesa: in questa prospettiva, la stessa codificazione dei principi cardine del diritto europeo, quali l&#8217;idea della proporzionalità e dell&#8217;effetto utile, sembrerebbero limitarsi ad ammantare di giuridicità delle nozioni intimamente legate ad una logica di risultato- come tale propria delle scienze economiche- ed idonea ad inverare l&#8217;idea della passiva subordinazione degli strumenti giuridici alle dinamiche di mercato e la rinunzia alla costruzione di un ordine fondato sugli ideali di democrazia e di eguaglianza dei cittadini. Una rinunzia- <em>sive</em> un disancoramento- che costituisce la ragione intima della fioritura di un diritto amministrativo europeo, come tale incentrato sul concetto di &#8220;funzione&#8221; amministrativa, non accompagnata dallo sviluppo di una riflessione di matrice schiettamente costituzionale, il che si traduce nell&#8217;emersione della sensazione di un <em>deficit democratico</em> delle Istituzioni europee, non inquadrate all&#8217;interno di una superiore visione di sviluppo sociale. Di qui la necessità che il diritto si riappropri, in una prospettiva di dialogo interdisciplinare, della propria funzione ordinatrice, piegandola non soltanto al perseguimento dell&#8217;ideale di efficienza bensì della costruzione di un nuovo ordine sociale.<br />
Ha successivamente preso la parola la Chiar.ma Prof.ssa Paola Chirulli, ordinario di Diritto europeo della concorrenza presso la facoltà di Economia dell&#8217;Università &#8220;La Sapienza&#8221;, la quale ha incentrato la propria relazione sul tema delle mutevoli relazioni tra diritto e mercato, scrutinandone il riverbero sulle evoluzioni del concetto di <em>rule of law</em> in seno al diritto sovranazionale e sulla trasformazione delle stesse amministrazioni europee, con un ruolo sempre più preponderante dell&#8217;<em>expertise tecnica</em> rispetto il sapere giuridico <em>tout court</em>, ma chiamate tuttavia ad esercitare attività amministrativa implicante la spendita di potestà schiettamente discrezionali comportanti la ponderazione tra gli interessi confliggenti.<br />
La relatrice ha, in particolare, posto in rilievo ancora una volta la &#8220;singolarità&#8221; dell&#8217;esperienza giuridica sovranazionale che ha condotto alla formazione di un ordinamento preordinato all&#8217;emanazione di norme ed all&#8217;individuazione di politiche il cui perseguimento risulta improntato al raggiungimento di finalità che, pur essendosi evolute nel corso del tempo, rinvengono tuttavia il proprio nucleo più profondo in una comunanza di interessi di matrice economica, rispetto ai quali il diritto ha rappresentato un ineludibile fattore di integrazione. Tuttavia, l&#8217;integrazione mediante il diritto è stata connotata dall&#8217;emersione di profili e fattori ulteriori, tali da comportare l&#8217;emersione di un concetto di legalità ibrida, che si allontana dal paradigma tradizionale del principio di legalità, per evolversi in <em>rule of law</em> intesa quale complesso di diritto positivo al quale si affiancano, in una dimensione dinamica, una pluralità di principi e di valori di giustizia- finalizzati essenzialmente ad impedire la deriva ordinamentale- all&#8217;affermazione dei quali ha indubbiamente contribuito la giurisprudenza della Corte di Giustizia ma che finiscono con l&#8217;evolversi ulteriormente per effetto del pluralismo metodologico che ha condotto alla parallela affermazione di un&#8217;ideale di razionalità economica destinato ad affiancare e, per certi versi, sbilanciare il ruolo della <em>rule of law</em> vieppiù con l&#8217;emersione di una duplice crisi: economica e costituzionale.<br />
L&#8217;avvento della crisi economica, con il sempre maggiore coinvolgimento delle Istituzioni sovranazionali nel perseguimento di obiettivi di coordinamento delle politiche economiche segna, infatti, un mutamento di passo: le decisioni si impongono agli Stati membri secondo meccanismi che esulano dalle logiche della legalità strettamente intesa e ciò determina lo sbilanciamento degli equilibri tra diritto ed economia, con quello destinato ad assolvere una funzione infrastrutturale per la realizzazione delle finalità di questa. A ciò fa da contraltare la trasformazione delle stesse amministrazioni europee, fenomeno che inevitabilmente sortisce degli effetti sullo stesso rapporto tra amministrazioni sovranazionali ed amministrazioni nazionali, con l&#8217;assunzione di un sempre maggior numero di attribuzioni e competenze da parte delle prime. In particolare, anche nei settori governati dai modelli dell&#8217;amministrazione indiretta o della co-amministrazione, le attività riservate agli Stati membri vengono ad essere coordinate e guidate dal diritto europeo, con conseguente depauperamento dei margini di apprezzamento discrezionale. Al contrario, nell&#8217;ordinamento europeo si registra l&#8217;acquisizione di un sempre più consistente novero di competenze da parte delle agenzie: prova ne siano da una parte la recente riforma dell&#8217;Agenzia Europea per la Sicurezza Area, competente al rilascio di provvedimenti autorizzatori, dall&#8217;altra le funzioni attribuite alle stesse agenzie di <em>rating</em>. Ciò mostra come, attualmente, si siano evoluti gli stessi fondamenti della legittimazione di tali organismi, non più riconducibili alla mera legittimazione tecnica: l&#8217;esercizio da parte di tali agenzie di poteri aventi natura schiettamente discrezionale induce a rimeditare la perdurante validità della c.d. dottrina Meroni[5]- quale codificata negli anni Cinquanta dello scorso secolo dalla Corte di Giustizia Europea-, come posto recentemente in rilievo dalla dottrina, stante il fatto che, in talune circostanze, esse siano attributarie di poteri normativi, sia pur in via indiretta, che si traducono nella determinazione della <em>qualità dell&#8217;effetto giuridico</em> delle norme emanande. Tali evoluzioni altro non rappresentano se non un riflesso dell&#8217;amministrativizzazione del diritto, <em>id est</em> del perseguimento dell&#8217;integrazione europea attraverso un diritto destinato a divenire sempre più tecnico, le cui cause possono essere rinvenute nel fallimento del progetto costituzionale europeo.<br />
Ha concluso i lavori l&#8217;intervento del Prof. Sandulli.<br />
L&#8217;Autore ha evidenziato come le contaminazioni, da parte delle <em>fiscal rules</em>, sulla <em>rule of law</em> europea siano imputabili a ragioni di carattere storico, che hanno influito sul diverso modo di atteggiarsi dell&#8217;influenza del sapere giuridico rispetto i processi che hanno condotto all&#8217;emersione, da un lato dello Stato Moderno, dall&#8217;altro dell&#8217;esperienza giuridica europea. Difatti, la nascita dello Stato Moderno si colloca in una fase storica connotata dall&#8217;acquisizione, da parte del diritto e della filosofia, di uno statuto metodologico maturo, influendo in modo determinante sulla costruzione di quello. La nascita dell&#8217;ordinamento europeo è, di contro, caratterizzata dall&#8217;avanzamento e dal consolidamento, tanto in relazione alla struttura del metodo quanto alle finalità scientifiche da perseguire, delle scienze economiche e politologiche: questo ordinamento nasce da una mistura di scienze e di fini indispensabili per la costruzione dello stesso. A ciò si aggiunge l&#8217;elemento funzionalista, quale emergente fin dalla <em>Dichiarazione Schuman</em> del 1950 che getta le basi per l&#8217;istituzione delle Comunità, sulla base dunque di un impulso connesso all&#8217;impianto valoriale dello Stato di diritto- in parte ripresi dalla <em>Carta di Nizza</em>, in parte dal <em>Trattato sull&#8217;Unione Europea</em>&#8211; ma che non appare giammai disgiunto dall&#8217;obiettivo di rafforzamento dell&#8217;economia, giacché la costruzione di una comunità economica era considerata alla stregua di un prodromo per la realizzazione di un&#8217;unione più salda. Di qui l&#8217;emersione delle teoriche ordoliberali[6], destinate a regredire dinanzi allo sviluppo del neoliberismo ed alla crisi degli equilibri politici verificatasi negli anni Ottanta dello scorso secolo- elemento, quest&#8217;ultimo, che ha indubbiamente incentivato la &#8220;deriva&#8221; in senso economico delle politiche e della stessa legalità europee. Si è così assistito alla formazione di una <em>rule of law</em> europea in cui il diritto è utilizzato strumentalmente e che si sostanzia nell&#8217;avanzamento delle politiche di carattere economico, accompagnato dall&#8217;introduzione di vincoli, da parte del Legislatore europeo, al perseguimento di politiche sociali da parte degli Stati membri: circostanza, questa, la quale rappresenta un riflesso del fallito processo di codificazione costituzionale, accompagnato di contro alla <em>over-constitutionalization</em> del diritto primario, quale emergente dalle versioni consolidate dei Trattati.<br />
Sul versante delle discipline giuridiche pubblicistiche, tale evoluzione ha condotto all&#8217;ipertrofia dell&#8217;assetto amministrativo, non accompagnato da un percorso di costruzione politica a livello europeo: ad una particolare accentuazione dei corpi tecnici e delle funzioni ad essi devolute- senza, tuttavia, che sia garantita la piena trasparenza delle decisioni medesime, stante l&#8217;assenza di una legge generale sul procedimento amministrativo europeo, con conseguente frustrazione delle stesse esigenze istruttorie e partecipative e soltanto in parte mitigate dall&#8217;opera della giurisprudenza europea[7], sempre più di sovente chiamata anche ad assurgere al ruolo di baluardo dei principi dello Stato di diritto posti in pericolo dalle misure talora adottate dagli stessi Stati membri[8]- fa da contraltare l&#8217;assenza di una forza politica di tipo costituzionale, secondo logiche completamente antitetiche rispetto quelle che si sono consolidate in gran parte degli Stati membri.<br />
Di qui la necessità di rinvenire delle soluzioni a tale crisi attraverso strumenti di cooperazione che siano in grado di ricomporre ad unità le istanze economiche con la riscoperta dei valori sulla cui scorta si è costruito il costituzionalismo democratico- condizioni, queste, difficilmente praticabili dalla totalità degli Stati membri e che, ragionevolmente, potrebbero essere perseguite per mezzo della cooperazione rafforzata da parte di un numero ristretto di Stati e destinate, successivamente, ad ampliarsi.</p>
<div>
<div>[1] Cfr. A. Sandulli, <em>Il ruolo del diritto in Europa. L&#8217;integrazione europea nella prospettiva del diritto amministrativo</em>, Milano, Franco Angeli, 2018, p.19.</div>
<div>[2]A. Sandulli, <em>Il ruolo del diritto in Europa, cit.</em>, p. 21.</div>
<div>[3] A. Sandulli, <em>op.cit.</em>, p.22.</div>
<div>[4] A. Sandulli, <em>op.cit.</em>, p.23.</div>
<div>[5] Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell&#8217;Acciaio, sentenza 13 giugno 1958.<br />
<em>Meroni &amp; Co., Industrie Metallurgiche, società in accomandita semplice contro l&#8217;Alta Autorità della Comunità europea del Carbone e dell&#8217;Acciaio</em>, in causa C-10/56.</div>
<div>[6] Cfr. A. Sandulli, <em>op. cit.</em>, p. 66 ss.</div>
<div>[7] Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea, Tribunale di I grado, III sezione, sentenza 19 marzo 2019, <em>Repubblica Italiana et al. c. Commissione Europea</em>, nelle cause riunite T-98/16, T-196/16, T.198/16.</div>
<div>[8] Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea, ordinanza presidenziale 19 ottobre 2018, <em>Commissione Europea c. Repubblica di Polonia</em>, in causa C-619/18.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-ruolo-del-diritto-in-europa-lintegrazione-europea-dalla-prospettiva-del-diritto-amministrativo/">Il ruolo del diritto in Europa. L&#8217;integrazione europea dalla prospettiva del diritto amministrativo.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Il Consiglio di Stato annulla il regolamento sulle procedure sanzionatorie dell&#8217; Ivass. Quale è il razionale della giurisdizione ordinaria sulle sanzioni Consob e Banca D&#8217;Italia?</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-consiglio-di-stato-annulla-il-regolamento-sulle-procedure-sanzionatorie-dell-ivass-quale-e-il-razionale-della-giurisdizione-ordinaria-sulle-sanzioni-consob-e-banca-ditalia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2019 17:38:22 +0000</pubDate>
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<p>SOMMARIO : 1. Premessa.- 2. La sentenza del Consiglio di Stato del 2015: un precedente che sembrava dimenticato.- 3. Le sentenze 2042 e 2043 del 2019 del Consiglio di Stato.- 4. La opposta giurisprudenza della Cassazione sulle sanzioni Consob e Banca d&#8217;Italia.- 5. Qual è il razionale di questa suddivisione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-consiglio-di-stato-annulla-il-regolamento-sulle-procedure-sanzionatorie-dell-ivass-quale-e-il-razionale-della-giurisdizione-ordinaria-sulle-sanzioni-consob-e-banca-ditalia/">Il Consiglio di Stato annulla il regolamento sulle procedure sanzionatorie dell&#8217; Ivass. Quale è il razionale della giurisdizione ordinaria sulle sanzioni Consob e Banca D&#8217;Italia?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<div style="text-align: justify;">SOMMARIO : 1. Premessa.- 2. La sentenza del Consiglio di Stato del 2015: un precedente che sembrava dimenticato.- 3. Le sentenze 2042 e 2043 del 2019 del Consiglio di Stato.- 4. La opposta giurisprudenza della Cassazione sulle sanzioni Consob e Banca d&#8217;Italia.- 5. Qual è il razionale di questa suddivisione di giurisdizione? &#8211; 6. Le sanzioni delle autorità di regolazione tra accertamento e discrezionalità.</div>
<p>1. <em>Premessa</em></p>
<p>La questione dei procedimenti amministrativi utilizzati dalle autorità di regolazione dei mercati ritorna all&#8217;attenzione del Consiglio di Stato con due pronunce, sostanzialmente coeve temporalmente e sostanzialmente, con le quali viene affrontata la questione delle procedure sanzionatorie dell&#8217;IVASS.<br />
Sono decisioni di particolare rilievo perché dichiarano illegittimo il regolamento sanzionatorio IVASS, ed egualmente illegittimo l&#8217;atto amministrativo con il quale l&#8217;autorità ha cambiato la qualificazione giuridica dei fatti durante il procedimento.<br />
L&#8217;impianto concettuale muove dalla qualificazione di queste sanzioni come sostanzialmente penali, alla luce della nota giurisprudenza della Corte EDU, ma le motivazioni si ricollegano alle sentenze del medesimo Consiglio di Stato del 2015, relative alle procedure sanzionatorie della Consob.<br />
I profili di interesse sono molteplici.<br />
In primo luogo, emerge una interpretazione del Consiglio di Stato sulla qualificazione come sostanzialmente penale delle sanzioni amministrative c.d. &#8220;afflittive&#8221; perfettamente in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte EDU, ma profondamente differente dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Questa questione, come si vedrà, provoca non poche incertezze e disparità di trattamento, stante il vigente ma irragionevole e casuale riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo (competente per le sanzioni IVASS e Antitrust) e il giudice ordinario (competente con rito &#8220;atipico&#8221; in unico grado per le sanzioni Consob e Banca Italia).<br />
In secondo luogo, ancora meritevole di interesse, la interpretazione, sulla scia della decisione del Consiglio di Stato del 2015, della teoria del margine di apprezzamento dello Stato, considerato non sussistente in tema di procedimenti sanzionatori, data la legge 28 dicembre 2008 n. 262, che ha già previsto per questi procedimenti principi stringenti sul contraddittorio e sulla conoscenza degli atti.<br />
In terzo luogo, ed infine, assai interessanti le considerazioni circa lo <em>ius variandi</em> dell&#8217;autorità, che sono ancora una volta legate alla particolare qualificazione della sanzione.<br />
Ne scaturisce, come si accennava, un quadro interpretativo del tutto coerente con le decisioni sovranazionali che però, da un altro lato, ripropone una serie di dubbi sulla opportunità del mantenimento della giurisdizione ordinaria &#8211; con rito atipico &#8211; per le sanzioni Consob e Banca d&#8217;Italia. La giurisdizione amministrativa, per varie ragioni che esamineremo conclusivamente, pare confermarsi vieppiù come la giurisdizione naturale per questo tipo di contenzioso.</p>
<p>2. <em>La sentenza del Consiglio di Stato del 2015: un precedente che sembrava dimenticato</em>.</p>
<p>È opportuno ricordare brevemente gli antecedenti.<br />
Nel 2015 il Consiglio di Stato adottò una decisione sulle procedure sanzionatorie della Consob, che &#8211; pur essendo rimasta scolpita nei commenti della dottrina &#8211; parve di poca efficacia pratica, dato che la giurisdizione sulle sanzioni Consob e Banca d&#8217;Italia, medio tempore, era passata al giudice ordinario.<br />
In quella sentenza il Consiglio di Stato, poco dopo la famosa decisione <em>Grande Stevens</em> della Corte EDU, ritenne che il regolamento sanzionatorio della Consob era illegittimo (anche se esso non fu poi annullato per un problema di natura processuale).<br />
Le ragioni della illegittimità della normativa vennero ricostruite sulla base dei seguenti punti:</p>
<ul>
<li>le sanzioni della Consob possono essere considerate come sostanzialmente penali sulla base dell&#8217;applicazione dei c.d. criteri &#8220;<em>Engel</em>&#8221; delineati dalla Corte EDU. Per queste ragioni a tali sanzioni dovrebbe applicarsi l&#8217;art. 6 CEDU, in tema di giusto processo;</li>
<li>la Corte EDU, tuttavia, &#8211; secondo l&#8217;interpretazione del Consiglio di Stato &#8211; lascia al margine di apprezzamento degli Stati decidere se collocare queste garanzie nella fase procedimentale o nella fase di opposizione alla sanzione;</li>
<li>la legge 28 dicembre 2005 n. 262 (c.d. legge sulla tutela del risparmio) ha previsto alcuni vincoli specifici rispetto alle procedure sanzionatorie delle autorità di regolazione dei mercati (rispetto del contradditorio, rispetto della separazione tra attività istruttoria e attività decisoria, piena conoscenza degli atti). Tali vincoli sono caratterizzati da uno <em>standard </em>di garanzie assai più elevato rispetto alle garanzie di partecipazione nel procedimento amministrativo. Queste garanzie, che non mutano la natura giuridica del procedimento, vincolano però la amministrazione al rispetto di regole sostanzialmente processuali (contradditorio di tipo orizzontale, parità delle armi, possibilità di difesa su tutti i capi di accusa, udienza pubblica di discussione);</li>
<li>il regolamento Consob non rispettava tali regole. Inoltre, <em>de iure condendo</em>, e come monito al legislatore, il Consiglio di Stato auspicava una riforma legislativa delle autorità per garantire una sostanziale separazione tra attività istruttoria e attività decisoria come accade nel mondo finanziario più evoluto. Il modello anglosassone, come noto, si basa su due autorità formalmente e sostanzialmente separate, mentre la Francia, che aveva un modello simile a quello italiano, ha dovuto riformare il sistema e separarlo sulla base di alcune decisioni della Corte EDU.</li>
</ul>
<p>Questa decisione aveva alcuni pregi evidenti.<br />
Da una parte si ricollegava alle decisioni della Corte EDU per quanto concerne la natura penale della sanzione, ma rivendicava parimenti la scelta discrezionale del legislatore italiano di collocare già le garanzie del contraddittorio, della separazione tra attività istruttoria e decisoria, della pubblicità e della pubblica udienza, nella fase del procedimento. L&#8217;effetto, anche da un punto di vista dogmatico, era quello di non trasformare il procedimento in un processo, elevando però allo stesso tempo le garanzie del procedimento (quando si tratti di procedimenti sanzionatori sostanzialmente penali).<br />
Come si accennava, tuttavia, la decisione sembrava rimasta un caso isolato. Il trasferimento della giurisdizione alla Corte di appello di Roma per le sanzioni della Banca d&#8217;Italia e alle Corti di appello, competenti per territorio per le sanzioni Consob, aveva fatto cadere nel vuoto quella decisione, sino a queste due sentenze che ne hanno rivitalizzato &#8211; e rafforzato &#8211; argomentazioni ed effetti.</p>
<p>3. <em>Le sentenze 2042 e 2043 del 2019 del Consiglio di Stato </em></p>
<p>Le due sentenze del Consiglio di Stato, come si è detto, annullano una il regolamento sanzionatorio dell&#8217;IVASS e l&#8217;altra un atto di rettifica della contestazione della sanzione.<br />
Nella prima (cronologicamente la seconda) si trattava di una sanzione di circa 27.000 euro irrogata a Unipolsai Assicurazioni S.p.a. per alcune violazione del d.lgs. n. 209 del 2005 e del regolamento ISVAP 4 marzo 2008, n. 16.<br />
Secondo il Consiglio di Stato tale sanzione «<em>non è una sanzione penale in senso stretto, perché l&#8217;ordinamento non la qualifica come tale, ma ne ha il carattere sostanziale in base alla Convenzione europea dei diritti dell&#8217;Uomo, e in particolare ai c.d. criteri Engel, elaborati dalla Corte europea dei diritti dell&#8217;Uomo nella sentenza 8 giugno 1976 Engel e altri c. Paesi Bassi. Ciò si afferma argomentando dalla natura della norma che prevede l&#8217;infrazione, volta ad assicurare il buon andamento di un mercato rilevante come quello assicurativo, e quindi la tutela di interessi generali della società normalmente presidiati dal diritto penale, nonché sia dalla natura e particolare severità delle sanzioni applicabili, che possono ledere il credito dei soggetti interessati e produrre conseguenze patrimoniali importanti, come è evidente dati gli importi di cui si ragiona</em>».<br />
Richiamata la sentenza del 2015, e dunque i vincoli per l&#8217;autorità derivante dal d.lgs. n. 209 del 2015 che impone all&#8217;istituto di disciplinare il procedimento di applicazione delle sanzioni nel rispetto del principio del contradditorio, il Consiglio di Stato esamina il regolamento n. 1 del 2013 dell&#8217;IVASS che si basa sui seguenti principi: l&#8217;organo interno competente contesta la violazione; il relativo atto viene notificato all&#8217;interessato e questi entro un termine può presentare le proprie difese nelle forme delle controdeduzioni, della produzione documentale e della richiesta di essere sentito. L&#8217;esito dell&#8217;istruttoria, comprensivo delle difese dell&#8217;interessato, è riportato in una relazione motivata, che è trasmessa al Servizio sanzioni, competente a predisporre la proposta motivata di sanzione o di archiviazione, proposta sulla quale decide il Direttorio.<br />
Orbene, afferma il Consiglio di Stato «<em>Nei termini appena illustrati, e analogamente al caso deciso dalla sentenza 1595/2015, si nota che il contraddittorio non è garantito appieno, dato che l&#8217;interessato non ha possibilità di interloquire sulla relazione conclusiva sottoposta al Servizio sanzioni, nella quale pure possono essere contenute valutazioni, in particolare la definitiva qualificazione giuridica dei fatti contestati, non necessariamente oggetto di confronto durante la fase istruttoria. La previsione regolamentare è quindi illegittima, la norma relativa va annullata, e con essa l&#8217;ordinanza emessa sulla sua base</em>».<br />
Nella seconda sentenza l&#8217;IVASS, sempre in relazione ad Unipolsai Assicurazioni S.p.a, dopo aver emesso una articolata contestazione di addebito, riteneva di dover tornare sulla contestazione ed emetteva un &#8220;atto di rettifica&#8221;. Mentre nell&#8217;atto originario le violazioni erano nove, costituenti in tutto tre illeciti amministrativi, con sanzione astrattamente applicabile in una somma pari a 12.000 euro nel minimo e 120.000 euro nel massimo, nell&#8217;atto di rettifica vi sono quarantadue violazioni corrispondenti ad altrettanti illeciti, e di conseguenza una sanzione astrattamente applicabile assai superiore rispetto alla prima, sia nel minimo che nel massimo.<br />
Qualificata ancora una volta la sanzione come sostanzialmente penale sulla base dei criteri &#8220;<em>Engel</em>&#8220;, il Consiglio di Stato richiama «<em>la sentenza della Corte Europea II Sezione, 11 dicembre 2007, </em>Drassich c. Italia<em>, secondo la quale l&#8217;art. 6 della Convenzione richiede che l&#8217;incolpato sia informato tempestivamente non solo della causa dell&#8217;accusa, cioè dei fatti materiali posti a suo carico, ma anche, in modo dettagliato, della qualificazione giuridica data ad essi</em>». Si tratterebbe dunque, secondo tale criterio interpretativo, non di una rettifica, ma «<em>di una nuova contestazione illegittima, perché,</em> <em>a prescindere da ogni altro rilievo, è stata adottata evidentemente oltre il termine massimo di 120 giorni disponibili</em>».<br />
L&#8217;atto inoltre non sarebbe endoprocedimentale, e dunque non autonomamente lesivo, ma di natura provvedimentale «<em>perché volto, oltre che ad iniziare il procedimento sanzionatorio, anche ad orientarne l&#8217;esito in un certo modo in via preventiva, ovvero a dichiarare che l&#8217;istituto avrebbe applicato in un dato modo una norma di regolamento pertinente alla fattispecie</em>». Difatti «<em>la nuova contestazione era volta,</em> <em>per implicito ma inequivocabilmente, ad escludere l&#8217;applicabilità del più lieve trattamento sanzionatorio indicato dalla contestazione originaria</em>».</p>
<p>4. <em>La opposta giurisprudenza della Cassazione sulle sanzioni Consob e Banca d&#8217;Italia</em>.</p>
<p>Queste due decisioni sono accomunate da una unica matrice di pensiero: le sanzioni amministrative delle autorità di regolazione dei mercati finanziari sono, secondo i criteri consolidati della Corte EDU, sanzioni sostanzialmente penali. La letteratura su questo punto, sui criteri <em>Engel</em>, sulla applicazione di tali criteri a sanzioni che possono arrivare a milioni di euro, che sono pubblicate, che non possono essere assicurate proprio per garantirne l&#8217;effetto &#8220;punitivo,&#8221; è ormai così ampia che non occorre effettuare su questo aspetto particolari valutazioni.<br />
Tuttavia, dice il Consiglio di Stato, non occorre cercare nei principi sovranazionali ciò che esiste già nella legislazione interna. La l. n. 262 del 2005, così come il d.lgs. n. 209 del 2015, traducono nell&#8217;ordinamento interno, sostanzialmente, i principi di cui all&#8217;art. 6 CEDU, garantendo un livello di contraddittorio procedimentale con <em>standard </em>assai superiori rispetto al procedimento amministrativo disciplinato nella l. n. 241 del 1990 (e successive modificazioni).<br />
Rispetto a tali sanzioni, inoltre, il sistema delle garanzie è maggiore, tanto che illecito e qualificazione giuridica dell&#8217;illecito debbono essere tra loro legati, con la conseguenza che la modifica della seconda costituisce non una rettifica ma una nuova contestazione.<br />
Queste linee interpretative sono invero del tutto coerenti con la giurisprudenza sovranazionale della Corte EDU, non solo relativa all&#8217;Italia, ma anche ad altri paesi, e finanche con le letture che la dottrina dette della l. n. 262 del 2005.<br />
Rispetto a questa lettura e interpretazione, tuttavia, non può non evidenziarsi come la giurisprudenza dei giudici ordinari e della Cassazione, rimasti competenti per le sanzioni Consob e Banca d&#8217;Italia &#8211; che presentano tuttavia caratteristiche sostanziali e procedimentali identiche alle sanzioni IVASS- sia non solo differente ma quasi oppositiva.<br />
Secondo la Cassazione, infatti, sanzioni sostanzialmente penali sarebbero solo le sanzioni Consob in materia di <em>market abuse</em>, mentre non lo sarebbero le sanzioni Consob riferite ad altre fattispecie (che pure possono arrivare a diverse centinaia di migliaia di euro) e neppure le sanzioni della Banca di Italia.Tale tesi, che recentemente è stata anche indirettamente criticata dalla Corte costituzionale, è chiaramente contraria alla giurisprudenza sovranazionale e presta il fianco ad ulteriori condanne dell&#8217;Italia a Strasburgo.<br />
In secondo luogo, i regolamenti Consob e Banca d&#8217;Italia &#8211; anteriori alle modifiche quasi imposte dalla sentenza Grande Stevens e dalla sentenza del Consiglio di Stato &#8211; sono sostanzialmente identici, nella loro impostazione, al regolamento IVASS che è stato ora annullato dal Consiglio di Stato. Tuttavia la Corte di Cassazione ne ha sempre ribadito la legittimità, considerando più che sufficiente il livello di contraddittorio.<br />
Abbiamo pertanto, in un settore sensibile quale quello finanziario, una spaccatura evidente nel livello delle garanzie, tutela dei diritti, e certezza del diritto. La qual cosa, tra l&#8217;altro, aumenta il rischio paese per investitori e operatori del settore.</p>
<p>5. <em>Qual è il razionale di questa suddivisione di giurisdizione?</em></p>
<p>Questa incertezza del diritto nasce da due sentenze della Corte costituzionale del 2012 e del 2014, con le quali la Corte ritenne che il trasferimento della giurisdizione sulle sanzioni al giudice amministrativo con competenza esclusiva, effettuato dal codice del processo amministrativo, fosse illegittimo per eccesso di delega.<br />
Il codice sul processo amministrativo aveva effettuato una meritoria razionalizzazione, attribuendo le sanzioni delle autorità di regolazione dei mercati alla giurisdizione esclusiva del TAR del Lazio. Nel recente passato, infatti, la gran parte delle leggi che avevano istituito le autorità indipendenti, avevano optato per la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, principalmente in ragione della difficoltà di operare distinzioni rigide tra diritti soggettivi e interessi legittimi. Erano così state attribuite al giudice amministrativo le decisioni dell&#8217;Autorità garante della concorrenza e del mercato, così come gli atti dell&#8217;autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità. Del pari, nel settore delle autorità finanziarie, la medesima scelta era stata operata anche per i giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative in materia assicurativa.<br />
Le due principali eccezioni erano le sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d&#8217;Italia (art. 145 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e dalla Consob (art. 195 del Testo unico della finanza). In relazione ad esse il giudizio di opposizione era attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario, con procedimento camerale che si svolgeva in unico grado innanzi alla Corte d&#8217;appello (Corte di appello di Roma nel caso delle sanzioni di Banca d&#8217;Italia).<br />
La scelta per la giurisdizione del giudice ordinario, con giudizio camerale in unico grado davanti alla Corte di appello (con giurisdizione esclusiva della Corte di appello di Roma per le sanzioni della Banca d&#8217;Italia), tuttavia, era quasi un &#8220;residuato bellico&#8221; della legge bancaria del 1936, e pertanto, con l&#8217;occasione dell&#8217;approvazione del Codice del processo amministrativo nel 2010, la giurisdizione fu trasferita al giudice amministrativo (Tar del Lazio con competenza esclusiva). La scelta era razionale, sia in termini di coerenza di sistema ma anche in relazione alle caratteristiche sostanziali dei procedimenti sanzionatori, funzionalmente correlati all&#8217;attività di vigilanza, quest&#8217;ultima espressione di un potere discrezionale dell&#8217;autorità amministrativa.<br />
A seguito dell&#8217;approvazione del codice del processo amministrativo, dunque, la storica questione dell&#8217;atipicità del rito per l&#8217;impugnazione delle sanzioni Consob e Banca d&#8217;Italia, sembrava aver trovato una sua definitiva e razionale soluzione legislativa nell&#8217;ambito della giurisdizione amministrativa. Questa soluzione attribuiva tutte le sanzioni delle autorità indipendenti al giudice amministrativo, con il vantaggio di creare anche un modello di giurisdizione sostanzialmente uniforme nei confronti delle sanzioni di queste autorità che, indubbiamente, presentano caratteristiche comuni.<br />
Fu invece sollevata una questione di costituzionalità relativa alla norma del decreto legislativo di approvazione del codice del processo amministrativo, proprio nella parte in cui questo statuiva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le sanzioni pecuniarie emanate dalla Consob, sostenendo sia la esistenza di un eccesso di delega del decreto, sia che la giurisprudenza della Cassazione era ormai orientata nel considerare che l&#8217;esercizio del potere sanzionatorio non fosse caratterizzato da discrezionalità amministrativa.<br />
La questione fu accolta dalla Corte, che da un lato ritenne che i principi e i criteri direttivi non fossero sufficientemente determinati nella legge di delegazione, e dall&#8217;altro lato che effettivamente la giurisprudenza della Cassazione si era ormai orientata nel considerare l&#8217;attività sanzionatoria come una attività vincolata e pertanto priva di discrezionalità amministrativa. Nel dispositivo, inoltre, la Corte dichiarò la reviviscenza della normativa precedentemente abrogata, e cioè l&#8217;art. 147 del TUF, facendo espressamente riespandere la &#8220;vecchia&#8221; giurisdizione camerale della Corte di appello. Due anni dopo, e per le stesse ragioni, fu dichiarato incostituzionale la giurisdizione amministrativa anche per l&#8217;opposizione alle sanzioni della Banca d&#8217;Italia.<br />
A conclusione di questi eventi, quindi, il lungo percorso era tornato, un po&#8217; casualmente, al punto di partenza. L&#8217;attuale giurisdizione della Corte di appello, con rito camerale (oggi camerale atipico in conseguenza delle correzioni effettuate dal d.lgs. n. 72 del 2015) non deriva da un processo di rinnovazione legislativa consapevole, ma solo dalla riespansione di una precedente normativa abrogata da un atto ritenuto costituzionalmente viziato non nel merito ma per eccesso di delega.</p>
<p>6. <em>Le sanzioni delle autorità di regolazione tra accertamento e discrezionalità</em></p>
<p>Queste decisioni del Consiglio di Stato, diametralmente opposte rispetto alle decisioni sugli stessi temi assunte dalla Corte di Cassazione, ripropongono il problema di quale debba essere, in questa materia, il &#8220;giudice naturale&#8221;, questione evidentemente legata alla natura dell&#8217;attività sanzionatoria.<br />
È noto che l&#8217;orientamento prevalente, specialmente nella giurisprudenza della Cassazione, è quello di escludere il carattere discrezionale dell&#8217;attività sanzionatoria, sia in relazione all&#8217;<em>an </em>che in relazione al <em>quantum </em>della sanzione. Secondo la Cassazione le Autorità, in sede di irrogazione della sanzione, esercitano una attività vincolata al mero accertamento del profilo oggettivo e soggettivo della violazione, a seguito di una attività interpretativa di norme e non discrezionale nel senso del bilanciamento di interessi primari e secondari, tanto che la sanzione verrebbe assunta solo sulla base della gravità della violazione e, pertanto, non in forza di una operazione connotata da discrezionalità amministrativa.<br />
Nondimeno tale tesi non è da tutti condivisa, e proprio l&#8217;attività sanzionatoria delle Autorità di regolazione dei mercati costituisce un valido banco di prova della teoria alternativa.<br />
In primo luogo, l&#8217;attività sanzionatoria delle Autorità (ci riferiamo a Consob, Banca d&#8217;Italia e IVASS, avendo l&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del mercato caratteristiche differenti) è sostanzialmente applicativa di concetti giuridici indeterminati, di natura largamente valoriale, quali la sana e prudente gestione, il buon andamento del mercato, la gravità, la pericolosità, l&#8217;offensività dell&#8217;infrazione. Tali concetti permeano e indirizzano la normativa regolatoria e per conseguenza sanzionatoria, ma assumono determinatezza solo a seguito di una valutazione e ponderazione dell&#8217;interesse pubblico sussidiato (la stabilità, il buon funzionamento del mercato) con gli altri interessi determinati nella norma.<br />
Dunque non si tratta di una mera interpretazione normativa, quanto piuttosto di discrezionalità amministrativa, dato che per applicare la disposizione occorre effettuare bilanciamenti tra l&#8217;interesse specifico protetto dalla norma e l&#8217;interesse generale che ad essa è esterno.<br />
Pensiamo, solo per esemplificare, all&#8217;art. 144<em>ter</em>, lett. a), del TUB che prevede che la condotta debba aver inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendale. Una tale valutazione è necessariamente basata su di una serie di passaggi, non meramente interpretativi delle norme, quanto piuttosto fondati su bilanciamenti di interessi e finanche su aspettative del regolatore (formalizzate o meno). I profili di rischio, ad esempio: come si apprezza e si valuta se la condotta ha reso pericoloso il profilo di rischio tanto da legittimare l&#8217;irrogazione della sanzione ? È evidente che l&#8217;Autorità deve svolgere valutazioni, basate su interessi esterni alla norma, ma tuttavia necessari per raggiungere il fine pubblico che la normativa nel suo complesso attribuisce alla sua cura (nel caso la stabilità).<br />
In secondo luogo, secondo la giurisprudenza costante della Cassazione alle sanzioni amministrative delle autorità indipendenti doveva applicarsi il principio di presunzione di colpevolezza. Questo faceva sì che l&#8217;intensità dell&#8217;elemento soggettivo non costituiva oggetto di valutazione nella emanazione della sanzione, venendo a mancare un ulteriore parametro di riferimento.<br />
In terzo luogo, ed in relazione al <em>quantum</em> della sanzione, la forbice tra il minimo e il massimo è ampissima. Ancora per esemplificare: l&#8217;art. 144, comma 1, del TUB prevede una sanzione che va da un minimo di 30.000 euro ad un massimo del 10% del fatturato. Dato che si tratta di imprese che svolgono attività di intermediazione creditizia (tra l&#8217;altro) e quindi con fatturati in alcuni casi di molti miliardi di euro, è agevole comprendere quale sia la forbice tra minimo e massimo all&#8217;interno della quale si muove la discrezionalità dell&#8217;autorità. È difficile pensare che una tale discrezionalità sia solo interpretativa, e non conseguente a bilanciamenti relativi ad interessi diversi.<br />
Costituisce infine un dato oggettivo che il procedimento sanzionatorio si inserisce all&#8217;interno della più generale attività di vigilanza, di cui normalmente costituisce una delle possibili conclusioni. È dalle ispezioni che normalmente scaturiscono i procedimenti sanzionatori, come sub-procedimenti autonomi all&#8217;interno della funzione ispettiva. A tale proposito il Consiglio di Stato aveva a suo tempo opportunamente stigmatizzato come l&#8217;attività sanzionatoria dovesse considerarsi «<em>intimamente connessa all&#8217;attività di vigilanza, posto che costituisce null&#8217;altro che il momento di effettività di tale attività, volta ad assicurare, nel superiore interesse pubblico, il corretto esercizio delle funzioni bancarie e creditizie da parte dei soggetti preposti</em>».<br />
Questo comporta che nell&#8217;analisi della sanzione è molto difficile, alla fine, separare la situazione giuridica soggettiva di diritto rispetto al sindacato sulla discrezionalità. In molti casi il fatto presupposto (cioè la violazione di una norma speciale o di un parametro generale come la &#8220;sana e prudente gestione&#8221;) richiede valutazioni complesse rispetto alle quali anche il giudice ordinario mantiene generalmente un atteggiamento di &#8220;deferenza&#8221;.<br />
La distinzione tra attività di vigilanza, attratta nella giurisdizione del giudice amministrativo, e attività sanzionatoria, rimessa al giudice ordinario, può apparire dunque artificiosa e finanche formalistica.<br />
La casistica, del resto, sembra dimostrare che assai di rado i giudizi di opposizione a queste sanzioni davanti alla Corte di appello con rito camerale si concludono con sentenze di accoglimento che sostituiscono la valutazione dell&#8217;autorità con quella del giudice. Gli stessi casi nei quali viene disposta una consulenza tecnica d&#8217;ufficio o comunque una qualche forma di istruzione probatoria sono praticamente inesistenti. In definitiva, l&#8217;intensità e l&#8217;effettività del controllo giurisdizionale del giudice ordinario sembra assai minore dell&#8217;effettività e dell&#8217;intensità del controllo del giudice amministrativo. Ciò tenuto anche conto che quest&#8217;ultimo ormai dispone di strumenti (consulenza tecnica d&#8217;ufficio, verificazioni) per «<em>l&#8217;accertamento di fatti o l&#8217;acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche</em>» (art. 63, comma 4, del Codice del processo amministrativo).<br />
In definitiva, il sindacato del giudice amministrativo sull&#8217;eccesso di potere, attraverso le sue figure sintomatiche, costituisce ancora oggi lo strumento per assicurare, da un lato, quella sfera insindacabile della scelta amministrativa che è connaturata all&#8217;esercizio della funzione amministrativa e, dall&#8217;altro lato, la miglior garanzia per i cittadini circa il corretto esercizio del potere.</p>
<div>
<div>Si tratta delle sentenze del Cons. Stato, sez. VI, 28 marzo 2019, n. 2042 e n. 2043.</div>
<div>Cfr., da ultimo, Corte EDU, 6 giugno 2019, <em>Nodet c. Francia</em>, con osservazioni di M. Scoletta, <em>Il ne bis in idem &#8220;preso sul serio&#8221;: la Corte EDU sulla illegittimità del doppio binario francese in materia di abusi di mercato (e i possibili riflessi nell&#8217;ordinamento italiano)</em>, in <em>Diritto penale contemporaneo</em>,17 giugno 2019.</div>
<div>Cons. Stato, sez. VI, 26 marzo 2015, n. 1595. Su tale sentenza v. B. Raganelli, <em>Sanzioni Consob e tutela del contraddittorio procedimentale</em>, in <em>Giornale dir. amm.</em>, 2015, 511 ss.; E. Bindi, <em>Sanzioni Consob e Banca d&#8217;Italia: il punto dopo gli interventi del Consiglio di Stato, la riforma del regolamento Consob e le nuove norme dettate dal legislatore italiano</em>, in <em>Giustamm</em>.<em>it</em>, ottobre 2015; E. Desana, <em>Illegittimità del procedimento CONSOB: cronaca di una morte annunciata?</em>, in <em>Giur. it</em>., 2015, 1434 ss.; Ead:, <em>I procedimenti sanzionatori Banca d&#8217;Italia: l'&#8221;insostenibile leggerezza&#8221; dei termini</em>, ivi, 2016, 2442 ss, spec. 2447 ss.</div>
<div>La giurisprudenza della Corte EDU sul tema è ampiamente descritta in E. Bindi-A. Pisaneschi, <em>Sanzioni Consob e Banca d&#8217;Italia. Procedimenti e doppio binario al vaglio della Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo,</em> Torino, 2018, al quale ci permettiamo di rinviare.</div>
<div>Cfr. la dottrina richiamata sopra alla nt. 3.</div>
<div>Vale la pena di riportare per esteso alcuni passaggi del percorso ragionativo del Consiglio di Stato. Nel regolamento Consob del 2005, ritenne il Consiglio di Stato, non viene garantita la separazione tra fase istruttoria e fase decisoria, poiché tale separazione assume «<em>carattere meramente funzionale, e non è tale, pertanto, da assicurare la c.d. imparzialità oggettiva, ovvero che il soggetto che decide sulla sanzione sia diverso, da un punto di vista strutturale e organizzativo, da quello che svolge l&#8217;istruttoria»</em>. Infatti, «<em>l&#8217;Ufficio competente, l&#8217;Ufficio sanzioni e la Commissione non sono che suddivisioni dello stesso organo amministrativo, che agiscono sotto l&#8217;autorità e la supervisione di uno stesso Presidente;[&amp;] ed in materia penale tale cumulo non è compatibile con le esigenze di imparzialità richieste dall&#8217;articolo 6 § 1 della Convenzione</em>». Ne discende quindi che  «<em>il contraddittorio che si svolge nell&#8217;ambito del procedimento sanzionatorio rimane, quindi, un contraddittorio di tipo verticale, in cui il privato si confronta con un soggetto che non si colloca in posizione di parità, ma ha un ruolo di superiorità, essendo lo stesso soggetto titolare del potere di irrogare la sanzione</em>». Questo modello procedimentale viola, dunque, «<em>il principio del contradditorio che è legislativamente previsto: non vi è alcun dubbio difatti che «la fase del procedimento sanzionatorio che si svolge davanti alla Consob presenti numerose criticità (che neanche il successivo regolamento del 2013 riesce a superare), sul piano del rispetto del c.d. fair trial</em>». E questo perché <em>alla limitata partecipazione iniziale, segue il procedimento sanzionatorio in totale assenza di contraddittorio</em>. Nella fase istruttoria, infatti, dopo la contestazione dell&#8217;addebito, agli interessati non viene garantito <em>«un vero e proprio diritto di difesa, con contraddittorio pieno</em>» instaurandosi il contraddittorio «<em>unicamente tra costoro e la Divisione competente che ha compiuto gli accertamenti sfociati nella contestazione</em>». Indubbiamente «<em>anche questo Ufficio, nel formulare la proposta per la Commissione, terrà conto delle medesime deduzioni difensive e di quelle ulteriori che gli siano nel frattempo pervenute. Non è previsto, però, che la proposta dell&#8217;Ufficio sanzioni amministrati</em><em>ve sia comunicata alle controparti e che su di essa si instauri quindi alcuna forma di contraddittorio sia con l&#8217;Ufficio sanzioni prima dell&#8217;invio della relazione conclusiva, sia davanti alla Commissione</em>». «<em>Manca, quindi, qualunque interlocuzione tra l&#8217;ufficio titolare del potere di decisione finale e il soggetto che quella decisione subirà</em>».</div>
<div>Cfr. Corte EDU, 4 marzo 2014, <em>Grande Stevens e a. c. Italia</em>. Sulla sentenza <em>Grande Stevens</em> cfr., <em>ex multis</em>,  M. Manetti, <em>Il paradosso della Corte EDU, che promuove la Consob (benché non sia imparziale) e blocca il giudice penale nel perseguimento dei reati di </em>&#8220;market-abuse&#8221;, in <em>Giur. cost</em>., 2014, 2942 ss.; F. Viganò, <em>Doppio binario sanzionatorio e</em> ne bis in idem: <em>verso una diretta applicazione dell&#8217;art. 50 della Carta? (a margine della sentenza Grande Stevens della Corte EDU)</em>, in <em>Diritto penale contemporaneo</em>, 30 giugno 2014; A. Lanzafame, <em>Il </em>ne bis in idem<em> vale anche per le sanzioni amministrative di natura afflittiva: la Corte di Strasburgo conferma l&#8217;approccio</em> <em>sostanzialistico e traccia la strada per il superamento del &#8220;doppio binario&#8221;</em>, in <em>federalismi.it</em>, 20 giugno 2014, 2/2014. G. M. Flick-v. Napoleoni, <em>Cumulo tra sanzioni penali e amministrative: doppio binario o binario morto? («Materia penale», giusto processo e ne bis in idem nella sentenza della Corte EDU, 4 marzo 2014, sul </em>market abuse<em>), </em>in <em>Riv. soc.</em>, 2014, 953 ss.; G. Abbadessa, <em>Il caso Fiat-Ifil alla Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo. Nozione di «pena» e contenuti del principio &#8220;</em>ne bis in idem<em>&#8220;</em>, in <em>Giur. comm.</em>, 2014, II, 546 ss.; M. Allena, <em>Il caso Grande Stevens c. Italia: le sanzioni Consob alla prova dei principi Cedu</em>, in <em>Giornale dir. amm.</em>, 2014, 1053 ss.; M. Ventoruzzo, <em>Abusi di mercato, sanzioni Consob e diritti umani. Il caso </em>Grande Stevens e altri c. Italia, in <em>Riv. delle società</em>, 2014, 693 ss.; B. Barmann, <em>Dopo il caso Grande Stevens: la via italiana al giusto procedimento</em>, in <em>Giornale di diritto amministrativo</em> 3/2017, 306 ss., nonché, volendo, E. Bindi<em>, L&#8217;incidenza delle pronunce della Corte EDU sui procedimenti sanzionatori delle autorità amministrative indipendenti</em>, in <em>Giur. cost</em>., 2014, 3007 ss.</div>
<div>Ampi riferimenti alla giurisprudenza relativa al caso francese in E. Bindi-A. Pisaneschi, <em>Sanzioni Consob e Banca d&#8217;Italia, </em>cit., 93 ss.</div>
<div>Cfr. Cons. di Stato, sez. VI, 28 marzo 2019, n. 2043, punto 5.3.</div>
<div>Cons. Stato, sez. VI, 26 marzo 2015, n. 1995, cit.</div>
<div>Cfr. Cons. di Stato, sez. VI, 28 marzo 2019, n. 2043, punto 5.7.</div>
<div>Cfr. Cons. di Stato, sez. VI, 28 marzo 2019, n. 2042, punto 12.7.</div>
<div>Cfr. Cons. di Stato, sez. VI, 28 marzo 2019, n. 2042, cit., punto 12.8.</div>
<div>Tar Lazio Roma, sez. I, 16 febbraio 2012 n. 1620, citata da Cons. di Stato, sez. VI, 28 marzo 2019, n. 2042, cit., punto 12.10.</div>
<div>Cons. di Stato, sez. VI, 28 marzo 2019, n. 2042, punto 12.10.</div>
<div>Si rinvia, <em>ex multis</em>, a L. Torchia, Il <em>potere sanzionatorio della Consob dinanzi alle Corti europee e nazionali</em>, in <em>www.irpa.eu;</em> S. L. Vitale, <em>Le sanzioni amministrative tra diritto nazionale ed europeo</em>, con prefazione di V. Cerulli Irelli, Giappichelli, Torino, 2018, spec. 229 ss.; W. Troise Mangoni, <em>Procedimento sanzionatorio condotto dalla Consob e garanzia del contraddittorio: profili evolutivi anche alla luce della recente giurisprudenza interna e sovranazionale</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2015, 597 ss.</div>
<div> Sul punto cfr. M. CLARICH, I procedimenti e le forme di collaborazione tra Autorità di vigilanza, in La legge per la tutela del risparmio, a cura di P.ABBADESSA, F. CESARINI, Bologna, 2007, 168; F. Capriglione, <em>Crisi di sistema ed innovazione normativa: prime riflessioni sulla nuova legge sul risparmio (L. n. 262 del 2005)</em>, in <em>Banca, borsa, tit. cred</em>., 1/2006, 125 ss.; E. Rotolo, <em>La regolamentazione delle funzioni della Banca d&#8217;Italia</em>, in <em>Giornale dir. amm.</em>, 12/2006, 1363 ss.; M. Clarich, <em>Autorità indipendenti. Bilancio e prospettive di un modello</em>, Bologna, 2005, 166 ss.; F. Goisis, <em>La tutela del cittadino nei confronti della sanzione amministrativa tra diritto nazionale ed europeo</em>, Torino, 2019, 3 ed., 73 ss.</div>
<div>La Cassazione ha, dunque ad esempio escluso che le sanzioni di Banca d&#8217;Italia fossero considerabili come penali alla luce della giurisprudenza di Strasburgo, basandosi sulla specificità della vicenda affrontata nella sentenza <em>Grande Stevens</em> ed espressamente ricordando che in questo caso la Corte Edu «<em>ha concentrato la sua attenzione sulla natura e sulla severità della sanzione che può essere inflitta ai ricorrenti, rilevando che la Consob può infliggere una sanzione pecuniaria fino a 5.000.000 di euro e questo massimo ordinario può, in alcune circostanze, essere triplicato o elevato fino a dieci volte il prodotto o il profitto ottenuto grazie al comportamento illecito; che l&#8217;inflizione delle sanzioni amministrative pecuniarie sopra menzionate comporta per i rappresentanti delle società coinvolte la perdita temporanea della loro onorabilità e se tali società sono quotate in borsa, ai loro rappresentanti si applica l&#8217;incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nelle società quotate per una durata variabile da due mesi a tre anni, e chiedere agli ordini professionali la sospensione temporanea dell&#8217;interessato dall&#8217;esercizio della sua attività professionale; che infine l&#8217;applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie importa la confisca del prodotto o del profitto dell&#8217;illecito e dei beni utilizzati per commetterlo</em>». Per queste ragioni, quindi, la Suprema Corte ha escluso che le sanzioni pecuniarie irrogate dalla Banca d&#8217;Italia per violazione dell&#8217;art. 144 del TUB, siano equiparabili, «<em>per tipologia, severità ed idoneità ad incidere sulla sfera patrimoniale e personale dei destinatari, a quelle previste nel caso esaminato nella sentenza Grande Stevens. Di conseguenza, alla stregua dei criteri enunciati dalla Corte di Strasburgo, non sembra possibile attribuire carattere penale a tali sanzioni; sicché in considerazione della natura meramente amministrativa delle stesse, non si pone un problema di compatibilità del procedimento sanzionatorio previsto in materia con le garanzie riservate ai processi &#8220;penali&#8221; dall&#8217;art. 6 della Convenzione per i diritti dell&#8217;uomo</em>: così Cass. civ., sez. II, 24 febbraio 2016 n. 3656, con nota di F. Urbani<em>, La natura delle sanzioni comminabili nei confronti degli esponenti aziendali ai sensi del testo unico bancario</em>. <em>Riflessioni a margine di due recenti pronunce della Suprema Corte</em>, in<em> Diritto Penale Contemporaneo</em>, 2/2017, 147 ss.</div>
<div>Cfr. al proposito Corte cost., sent. n. 63 del 2019, con la quale la Corte ha ritenuto di poter applicare alle sanzioni Consob &#8211; il caso proposto riguardava gli abusi di mercato &#8211; il principio di retroattività favorevole. In tale decisione la Corte aggiunge che la giurisprudenza EDU deve essere interpretata al di là dei casi espressamente considerati. Su questa sentenza cfr. con osservazione di M. Scoletta, <em>Retroattività favorevole e sanzioni amministrative punitive: la svolta, finalmente, della Corte costituzionale,</em> in <a href="http://www.penalecontemporaneo.it"><em>Diritto</em></a><em> penale contemporaneo</em><em>, </em>2 aprile 2019; G. Vitali, <em>I recenti approdi della Consulta sui rapporti tra Corte e Corti. Brevi considerazioni sulle sentenze n. 20 e 63 del 2019 della Corte costituzionale,</em> in <em>Federalismi.it</em>, 22 maggio 2019; S. Catalano, <em>Doppia pregiudizialità: una svolta opportuna della Corte costituzionale</em>, ivi; E. Bindi-A Pisaneschi, <em>La retroattività </em>in mitius<em> delle sanzioni Consob</em>, in corso di pubblicazione in <em>Giur. Comm.</em> 2019.</div>
<div>La Cassazione ritiene che i procedimenti sanzionatori, sia di Consob che di Banca di Italia sono legittimi (nella versione anteriore alle modifiche del 2013). La Corte richiama sempre il proprio precedente delle Sezioni Unite n. 2093 del maggio 2009 per sostenere che la mancata comunicazione della relazione USA (nel caso delle sanzioni Consob) e della mancata comunicazione della proposta conclusiva formulata al Direttorio della Banca di Italia (nel caso delle sanzioni Banca d&#8217;Italia) non inficia la legittimità del contradditorio.  Secondo la Corte, infatti, ai fini del rispetto del contraddittorio è sufficiente che venga effettuata la contestazione dell&#8217;addebito e siano valutate le eventuali controdeduzioni dell&#8217;interessato, dato che i precetti costituzionali riguardanti il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il giusto processo (art. 111 Cost) &#8220;<em>riguardano espressamente e solo il giudizio, ossia il procedimento giurisdizionale che si svolge davanti al giudice e non il procedimento amministrativo, ancorché finalizzato all&#8217;emanazione di provvedimenti incidenti su diritti soggettivi</em>&#8220;. Il procedimento, infatti, è considerabile come amministrativo <em>«non partecipando tale procedimento della natura giurisdizionale del processo, che secondo la normativa citata è soltanto quella che si svolge davanti ad un giudice». </em>Cass. civ., sez. II n. 1205 del 2017; cfr. già Cass. civ., sez. II n. 770 del 2017, Cass. civ., sez. II n. 8216 del 2016. Cass. civ., sez. II n. 4725 del 2016.</div>
<div>Corte cost., sent. n. 162 del 2012, in <em>Giur. cost.</em>, 2012, 2204 ss., con osservazione di G. Serges, <em>La difficile determinazione dei confini della giurisdizione esclusiva mediante rinvio ai principi desumibili dalla giurisprudenza</em>; 2218 ss.; su tale sentenza v. anche i commenti di M. Clarich-A. Pisaneschi, <em>Le sanzioni amministrative della Consob nel &#8220;balletto&#8221; delle giurisdizioni</em>, in <em>Giur. comm</em>., 2012, fasc. 6, 1166 ss.; A. Police &#8211; A. Daidone, <em>Il conflitto in tema di giurisdizione sulle sanzioni della Consob ed i limiti della Corte costituzionale come giudice del riparto</em>, in <em>Giur. it</em>., 2013, 684 ss.; A. Cerrato, <em>La &#8220;reviviscenza&#8221; della competenza giurisdizionale del giudice ordinario nell&#8217;opposizione alle sanzioni amministrative irrogate dalla Consob</em>, <em>ivi</em>, 1348 ss.; A. Pajno, <em>Le nuove disposizioni correttive ed integrative al codice del processo amministrativo</em>, in <em>Giornale dir. amm.</em>, 2013, n. 1, 5 ss..</div>
<div>Corte cost. sent. n. 94 del 2014, in <em>Giur. cost</em>. 2014, 1681 ss., con osservazione di G. Serges, <em>La giurisdizione in materia di sanzioni inflitte dalla Banca d&#8217;Italia tra principi elastici di delega e reviviscenza di disposizioni abrogate</em>, 1692 ss.</div>
<div>Cfr. d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133 &#8220;Materie di giurisdizione esclusiva&#8221;.</div>
<div>A dire della Corte, la delega in oggetto «<em>deve essere qualificata come una delega per il riordino e il riassetto normativo</em>» (altrimenti definibile come testo unico).Questa prima qualificazione è decisiva per gli esiti della sentenza, poiché la giurisprudenza costituzionale in materia di eccesso di delega in ipotesi di riordino o riassetto di settori normativi è assai stringente, permettendo, come sottolinea la sentenza n. 162/2012, «<em>introduzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente  soltanto nel caso in cui siano stabiliti principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato</em>». Questa interpretazione restrittiva è logica, perché se il fine della delega è il <em>mero riassetto </em>della normativa vigente, eventuali norme innovative debbono trovare principi rigorosi che li giustificano, essendo la <em>ratio </em>della delegazione non finalizzata ad introdurre un assetto normativo nuovo ma semplicemente a ricomporre ad unità il sistema normativo vigente. Cfr. Corte cost., sent. n. 162 del 2012, cit., punto</div>
<div>Corte cost., sent. n. 162 del 2012, cit., punto 5.</div>
<div>Corte cost. sent. n. 94 del 2014, cit., punto 5.</div>
<div>Il d.lgs. 12 maggio 2015 n. 72 ha introdotto due riti diversi a seconda del momento temporale di opposizione alla sanzione. Nel caso di giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto si applicherebbe il &#8220;vecchio&#8221; giudizio camerale con udienze pubbliche (nell&#8217;intento di sanare i processi in corsi dal c.d. effetto <em>Grande Stevens</em>). Nel caso di giudizi proposti dopo l&#8217;entrata in vigore del decreto legislativo in questione si applicherebbe invece un nuovo rito, ancora in Corte di appello, ma con un grado maggiore di formalizzazione. Per un esame delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 72 del 2015 cfr. E. Bindi, <em>Sanzioni Consob e Banca d&#8217;Italia: il punto dopo gli interventi del Consiglio di Stato, la riforma del regolamento Consob e le nuove norme dettate dal legislatore italiano</em>, cit.; Assonime, <em>Il regime delle sanzioni nel decreto di recepimento della CRD-IV</em>, Circolare n. 20/2016, in <em>Riv. soc</em>., 2016, 1178 ss.; R. Della Vecchia-P. Tamburello, <em>Il regime sanzionatorio in materia bancaria e finanziaria: novità normative e spunti di riflessione</em>, in <em>www.dirittobancario.it</em>, luglio 2016; E. Desana, <em>I procedimenti sanzionatori Banca d&#8217;Italia: l'&#8221;insostenibile leggerezza&#8221; dei termini</em>, cit.; F. Salerno, <em>Poteri sanzionatori e responsabilità congiunta dei controllori</em>, in <em>Riv. dir. banc., dirittobancario.it, </em>17, 2018 1 ss., spec. 21 ss.; V. Caridi, <em>La nuova disciplina delle sanzioni della Banca d&#8217;Italia e della CONSOB</em>, in <em>Dir. banca mercato </em><em> û</em><em>n.</em>, 2017, 15 ss.</div>
<div>Cfr. ad es. Cass. civ. sez. un. 11 luglio 2001 n. 9383, dove si afferma che &#8220;il criterio legale che la detta scelta deve seguire è soltanto la commisurazione della sanzione all&#8217;entità della violazione, conformemente al contenuto tipico di ogni potere punitivo, sia di tipo penale che di carattere amministrativo&#8221;.</div>
<div>Cfr. S. Cimini, <em>Il potere sanzionatorio delle amministrazioni pubbliche: uno studio critico</em>, Napoli, 2017, 91 ss.; F. Goisis, <em>Discrezionalità ed autoritatività nelle sanzioni amministrative pecuniarie, tra tradizionali preoccupazioni di sistema e nuove prospettive di diritto europeo</em>, in <em>Riv.it.dir.pubbl.com</em>., 2013, 79 ss.</div>
<div>Questo aspetto sembra modificato dal d. lgs 12 maggio 2015 n. 72, che ha modificato l&#8217;art. 144 quater &#8220;criteri per la determinazione delle sanzioni&#8221; prevedendo al comma 1 lett. b) il criterio del grado di responsabilità.</div>
<div>Ma gli esempi sono moltissimi. Cfr. art. 144 ter del TUB, intitolato &#8220;Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale&#8221; dove è prevista una sanzione pecuniaria da 5.000 euro fino a 5 milioni di euro.</div>
<div>Per una descrizione di tutta la vicenda cfr. M. Clarich-A. Pisaneschi, <em>Le sanzioni amministrative della Consob nel &#8220;balletto&#8221; delle giurisdizioni</em>, cit.,1166.</div>
<div>La Corte costituzionale, a proposito delle sanzioni irrogate dalla Banca d&#8217;Italia e a giustificazione della specialità della giurisdizione della Corte d&#8217;appello di Roma, aveva sottolineato la particolarità della procedura sanzionatoria in quanto «<em>direttamente inerente alla vigilanza sul corretto esercizio dell&#8217;attività da parte degli enti autorizzati allo svolgimento dell&#8217;attività bancaria</em>»: così testualmente il <em>Considerato in diritto</em>, punto 4.3, della sent. n. 49 del 1999.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
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            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-consiglio-di-stato-annulla-il-regolamento-sulle-procedure-sanzionatorie-dell-ivass-quale-e-il-razionale-della-giurisdizione-ordinaria-sulle-sanzioni-consob-e-banca-ditalia/?download=1410">Bindi-Pisaneschi CONSIGLIO DI STATO E SANZIONI IVASS</a> <small>(291 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-consiglio-di-stato-annulla-il-regolamento-sulle-procedure-sanzionatorie-dell-ivass-quale-e-il-razionale-della-giurisdizione-ordinaria-sulle-sanzioni-consob-e-banca-ditalia/">Il Consiglio di Stato annulla il regolamento sulle procedure sanzionatorie dell&#8217; Ivass. Quale è il razionale della giurisdizione ordinaria sulle sanzioni Consob e Banca D&#8217;Italia?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>La giurisdizione del giudice amministrativo nella tutela dei diritti fondamentali in Italia e in Francia</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2019 17:37:46 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-giurisdizione-del-giudice-amministrativo-nella-tutela-dei-diritti-fondamentali-in-italia-e-in-francia/">La giurisdizione del giudice amministrativo nella tutela dei diritti fondamentali in Italia e in Francia</a></p>
<p>  1. Introduzione. Se la tutela dei diritti fondamentali indica il grado di civiltà raggiunta in un dato ordinamento[1], non bisogna trascurare l&#8217;effettiva difficoltà in cui incorrono spesso gli attori pubblici nel cercare e trovare un giusto bilanciamento tra gli interessi individuali e l&#8217;interesse generale perseguito. La ricerca di un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-giurisdizione-del-giudice-amministrativo-nella-tutela-dei-diritti-fondamentali-in-italia-e-in-francia/">La giurisdizione del giudice amministrativo nella tutela dei diritti fondamentali in Italia e in Francia</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-giurisdizione-del-giudice-amministrativo-nella-tutela-dei-diritti-fondamentali-in-italia-e-in-francia/">La giurisdizione del giudice amministrativo nella tutela dei diritti fondamentali in Italia e in Francia</a></p>
<p><strong> </strong><br />
<strong>1. Introduzione.</strong><br />
Se la tutela dei diritti fondamentali indica il grado di civiltà raggiunta in un dato ordinamento<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>, non bisogna trascurare l&#8217;effettiva difficoltà in cui incorrono spesso gli attori pubblici nel cercare e trovare un giusto bilanciamento tra gli interessi individuali e l&#8217;interesse generale perseguito.<br />
La ricerca di un punto di equilibrio tra autorità e libertà<a title="" href="#_ftn2">[2]</a> è, anche sul piano storico, la pietra angolare di qualsiasi indagine che si proponga di analizzare l&#8217;intensità e le tecniche di tutela accordate al cittadino dinanzi all&#8217;attività imperativa della Pubblica Amministrazione.<br />
La problematica si arricchisce di ulteriori spunti, laddove si consideri che alla ricerca di tale equilibrio partecipano, attualmente, anche attori sovranazionali come la Corte di Giustizia Europea e la Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, organi giurisdizionali che, con le loro pronunce, coadiuvano i giudici nazionali nel colmare quello iato che sussiste tra enunciazione formale dei diritti e loro salvaguardia.<br />
Difatti, un conto è affermare un diritto, un altro è garantirne l&#8217;effettiva tutela, con connessa assunzione da parte del giudice di un ruolo centrale a difesa delle singole posizioni vantate.<br />
A ciò occorre aggiungere che, nonostante l&#8217;intervento del Legislatore e l&#8217;introduzione del codice del processo amministrativo (D.lgs. n. 104/2010), spesso il ricorrente si trova in una situazione di &#8220;svantaggio&#8221; rispetto all&#8217;Amministrazione, essendo la possibilità di dare dimostrazione delle sue ragioni talvolta ostacolata dal fatto che esse riposano, la maggior parte delle volte, su atti e fatti interni all&#8217;Amministrazione<a title="" href="#_ftn3">[3]</a> (seppure debba essere considerata la positiva regolamentazione da parte del legislatore del c.d. principio acquisitivo, sotto il profilo probatorio, e la valorizzazione del principio di trasparenza dell&#8217;attività amministrativa, mediante strumenti quali l&#8217;accesso agli atti di cui all&#8217;art 22 del d.lgs. n. 104/2010 e l&#8217;accesso civico di cui all&#8217;art. 5 del d.lgs. n. 33/2013).<br />
L&#8217;esigenza di porre rimedio a tale difetto di equivalenza è ancor più incombente in un momento storico quale quello contemporaneo ove si è dinanzi a un costante aumento della domanda di giustizia a tutela dei diritti sociali, e quindi ai servizi, posto che sono i servizi resi dalla Pubblica Amministrazione a rendere effettivi i diritti<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>.<br />
In tal senso, dunque, spetta al giudice, attraverso la propria attività ermeneutica, definire quale sia il limite invalicabile dell&#8217;<em>agere</em> dell&#8217;Amministrazione nel perseguimento di finalità pubbliche quando siano coinvolti diritti inalienabili della persona e, quindi, delineare fin dove la compressione di un diritto fondamentale possa considerarsi legittima.<br />
Il criterio necessario per valutare la legittimità della condotta dell&#8217;Amministrazione è il principio di proporzionalità dell&#8217;azione amministrativa<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>, il quale impedisce che l&#8217;autorità possa imporre restrizioni alla libertà del cittadino in misura maggiore rispetto a quanto strettamente necessario a garantire il perseguimento del pubblico interesse, per il raggiungimento dello scopo che l&#8217;autorità è tenuta a realizzare.<br />
Nel nostro Paese il tema dei diritti fondamentali è di estrema attualità soprattutto innanzi alla giurisdizione amministrativa, ancora rivendicata dal giudice ordinario attraverso la teoria dei diritti indegradabili<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>, nonostante pronunce della Corte Costituzionale in senso contrario [si veda in particolare la nota sentenza n.140 del 2007]. Ad oggi, non si è ancora affermato nella dottrina e nella giurisprudenza amministrativa un indirizzo univoco per quanto concerne la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo a pronunciarsi su materie che riguardano diritti fondamentali.<br />
In tale prospettiva appare interessante porre a confronto il nostro ordinamento con la confinante Francia, culla del diritto amministrativo che ha influenzato in modo significativo l&#8217;esperienza giuridica italiana<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>. In Francia il giudice amministrativo è considerato protettore effettivo delle libertà fondamentali anche in virtù dell&#8217;introduzione del <em>référé-liberté</em><a title="" href="#_ftn8">[8]</a>, giudice legittimato, entro quarantotto ore, ad adottare tutte le misure necessarie a salvaguardare eventuali lesioni gravi alle libertà fondamentali<br />
Questa precisa scelta scaturisce dalla particolare rilevanza rivestita, nella dottrina e nella giurisprudenza francese, dalla tematica del rapporto tra la protezione dei diritti fondamentali e l&#8217;azione amministrativa. Per questo motivo è di interesse porre l&#8217;una accanto all&#8217;altra due esperienze giuridiche che, storicamente, si sono influenzate tra loro ma che, al contempo, presentano ancora un regime particolarmente differente per quanto concerne la tutela dei diritti e libertà fondamentali. Si tratta di due Paesi accomunati da un&#8217;evoluzione giuridica molto simile, ma che sono approdati a due sistemi di tutela giurisdizionale divergenti. Proprio per questo motivo, creare un parallelismo tra l&#8217;evoluzione storica e giuridica concernente la tutela dei diritti fondamentali in Italia e in Francia conduce a domandarsi se anche nel nostro Paese si stia assistendo ad una sempre più pregnante cognizione del giudice amministrativo di situazioni giuridiche soggettive ritenute fondamentali. È lecito, allora, interrogarsi sul &#8220;se&#8221; e sul &#8220;come&#8221; in Italia potrebbe funzionare un sistema come quello francese del <em>référé-liberté</em>.<br />
Come si esporrà anche in seguito, in Italia, i profondi contrasti tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa in merito alla cognizione delle controversie inerenti a situazioni giuridiche soggettive fondamentali ancora rendono tale materia del nostro diritto interno veramente incerta e in continuo mutamento.<br />
Il nostro Paese, spesso caratterizzato da tempi processuali estremamente lunghi che talvolta rendono difficoltoso e frustrante per il cittadino conseguire una tutela adeguata, potrà mai giungere a fornire una tutela efficace, assimilabile a quella che sembra connotare la confinante Francia? Naturalmente non si può fornire una risposta certa né tale ricerca pretende di farlo. Poste in luce le similitudini e le differenze, risulterà evidente come, in Francia, la sensibilità del potere giudiziario alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali offra una risposta immediata ed adeguata. In Italia si sta assistendo certamente a un processo evolutivo ben più lento e tortuoso, ma il punto d&#8217;arrivo non appare, ancora, esattamente delineato nei propri contorni giurisdizionali.</p>
<p><strong>2. La giurisdizione del giudice amministrativo italiano nella protezione dei diritti fondamentali: la teoria dei diritti incomprimibili.</strong><br />
In Italia, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in merito alla tutela dei diritti fondamentali si è posto, innanzitutto, con riferimento al diritto alla salute che la Corte di Cassazione ha originariamente considerato un diritto incomprimibile nella nota pronuncia n. 5172/79 ove, con riguardo alla depurazione delle acque del Golfo di Napoli, le Sezioni Unite hanno considerato che la giurisdizione dovesse essere quella del giudice ordinario<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>.<br />
Secondo la Suprema Corte i diritti fondamentali sono tradizionalmente tutelati proprio nei confronti dell&#8217;autorità pubblica che non ha alcun potere di ledere il diritto alla salute, neppure per motivi di interesse pubblico di particolare rilevanza, e ciò tanto nel caso di danno già realizzato, quanto nell&#8217;ipotesi in cui si tratti di danno solo temuto o potenziale. Secondo la Corte, in relazione al diritto alla salute, quale fondamentale diritto dell&#8217;individuo, &#8220;<em>non è configurabile un potere ablatorio dello Stato, tale da farlo degradare a interesse legittimo&#8221;<a title="" href="#_ftn10"><strong>[10]</strong></a>.</em> Infatti, la teorica dei diritti indegradabili<a title="" href="#_ftn11">[11]</a> postula l&#8217;esistenza di situazioni giuridiche soggettive fondamentali, non suscettibili di degradazione in conseguenza della spendita di potestà pubblicistiche<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>.<br />
In base a tale indirizzo giurisprudenziale, l&#8217;Amministrazione risultava priva di ogni potere di incidenza sulla consistenza dei diritti inviolabili e, inoltre, di comportare pregiudizio, anche solo in via indiretta, all&#8217;ampiezza di quest&#8217;ultimi. In virtù di ciò, non poteva che trovare riconoscimento la giurisdizione del giudice ordinario, tenuto conto dell&#8217;affermazione dell&#8217;assoluta nullità del provvedimento amministrativo adottato, per carenza di potere in astratto o difetto assoluto di attribuzione.<br />
Sempre in una pronuncia della Corte di Cassazione<a title="" href="#_ftn13">[13]</a> si può, tra l&#8217;altro, leggere: &#8220;<em>Ora, il diritto leso, nella vicenda concreta, diritto denominato &#8220;alla salute&#8221; [&amp;] è esso sovrastante all&#8217;Amministrazione, di guisa che questa non ha alcun potere, neppure per motivi di interesse pubblico specialmente rilevante, non solo di affievolirlo ma neanche di pregiudicarlo nel fatto, indirettamente. [&amp;] Nei confronti, e anche soltanto per i riflessi di quel diritto, non sono configurabili opzioni di scelte amministrative, quelle che solo il giudice amministrativo può sindacare. Verso di esso l&#8217;Amministrazione non ha facoltà di scelta; deve assoluto, incondizionato rispetto</em>&#8220;.<br />
Per effetto del decreto legislativo n. 80/1998 e della legge 205/2000, il predetto indirizzo è stato posto in dubbio, tenuto conto del fatto che, con la previsione di nuove materie rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non rileva più se una posizione soggettiva sia ascrivibile alla categoria diritto soggettivo o a quella interesse legittimo. Affinché l&#8217;estensione della giurisdizione esclusiva sia conforme alla previsione dell&#8217;art 103 della Costituzione, occorre &#8211; comunque &#8211; che si tratti pur sempre di materie ove la Pubblica Amministrazione agisce nell&#8217;esercizio di un potere autoritativo, sia pure in via mediata, ossia di casi in cui l&#8217;Amministrazione utilizza, secondo previsione di legge, strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo. La giurisdizione esclusiva non si radica, quindi, in virtù della mera partecipazione al giudizio della Pubblica Amministrazione o di un generico coinvolgimento di un pubblico interesse.<br />
Come affermato dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 204 del 6 luglio 2004, il vero elemento discriminante deriva, infatti, non dalla natura del diritto fatto valere, bensì dal tipo di rapporto che si instaura con la Pubblica Amministrazione<a title="" href="#_ftn14">[14]</a>, anche a fronte dell&#8217;esigenza di concentrazione dinanzi ad un unico giudice della tutela completa dell&#8217;individuo di fronte alle modalità di esercizio di una funzione pubblica<a title="" href="#_ftn15">[15]</a>.<br />
Il diverso approccio alle differenti materie, detratto dalla legge n. 205 del 2000, ha comportato l&#8217;insorgenza di una serie di problematiche e dispute.<br />
In esito ad essa, la Corte di Cassazione non si è mostrata propensa ad abbandonare la teoria dei diritti cc.dd. incomprimibili e, dunque, ha persistito nell&#8217;affermare che, secondo i principi enunciati dalla Corte Costituzionale, sussiste la cognizione del giudice ordinario rispetto all&#8217;agire illegittimo della Pubblica Amministrazione ogni qualvolta non vi sia un esercizio del potere e l&#8217;agire della Pubblica Amministrazione sia ascrivibile a mera attività materiale, il che, secondo la Cassazione, è proprio quello che si verifica quando il diritto del privato che viene ad essere leso rientra tra quei diritti che non sopportano compressione da parte di un potere pubblico, come nel caso del diritto alla salute<a title="" href="#_ftn16">[16]</a>.<br />
Negli stessi anni, alcune pronunce dei giudici amministrativi hanno tentato di proporre un ripensamento della teoria dei diritti incomprimibili.<br />
In riferimento a casi pratici, non può essere trascurata la vicenda riguardante l&#8217;esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, in cui era stata contestata la giurisdizione del giudice amministrativo poiché l&#8217;Amministrazione appellata, nel caso di specie, aveva sostenuto che <em>&#8220;la controversia avrebbe per oggetto la tutela di un diritto di libertà, diritto soggettivo perfetto, di competenza del giudice ordinario&#8221;</em><a title="" href="#_ftn17">[17]</a>.<br />
In relazione a tale controversia, il Consiglio di Stato ha sostenuto che &#8220;<em>rispetto a situazioni di interesse che sono in relazione con diritti fondamentali della persona, come per esempio il diritto alla salute (che è stato oggetto di maggiore elaborazione giurisprudenziale), non si può e non si deve escludere a priori la sussistenza della giurisdizione amministrativa. Quando la vertenza ha come oggetto la contestazione della legittimità dell&#8217;esercizio del potere amministrativo, ossia quando l&#8217;atto amministrativo sia assunto nel giudizio non come fatto materiale o come semplice espressione di una condotta illecita, ma sia considerato nel ricorso quale attuazione illegittima di un potere amministrativo, di cui si chiede l&#8217;annullamento, la posizione del cittadino si concreta come posizione di interesse legittimo&#8221;<a title="" href="#_ftn18"><strong>[18]</strong></a>.</em><br />
In base a tale assunto, assume valenza discriminante non il fatto che l&#8217;azione sia proposta a tutela di un diritto fondamentale bensì la circostanza che l&#8217;azione sia diretta contro un provvedimento amministrativo.<br />
Sempre con la predetta pronuncia, il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che &#8220;<em>la concezione dei diritti perfetti o non degradabili è stata elaborata per riconoscere ulteriori possibilità di tutela per il cittadino, non certo per escludere forme di tutela preesistenti. Di conseguenza di tale concezione non si può desumere alcuna riduzione della legittimazione a ricorrere avanti al giudice amministrativo</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn19">[19]</a>.<br />
Nel 2007 è stata, poi, emessa dalla Corte Costituzionale una decisione rivestente carattere fondamentale in materia di tutela dei diritti incomprimibili<a title="" href="#_ftn20">[20]</a>.<br />
In particolare, la Consulta &#8211; nel richiamare i precedenti<a title="" href="#_ftn21">[21]</a> emessi in tema di giurisdizione esclusiva &#8211; ha confermato che il legislatore può individuare particolari materie rispetto alle quali il giudice amministrativo è chiamato a pronunciarsi anche in merito a situazioni di diritto soggettivo, purché si tratti di materie nelle quali la Pubblica Amministrazione agisce nell&#8217;esercizio del suo potere. Dopo questa premessa, la Corte ha aggiunto che la conclusione non è ostacolata dal fatto che i diritti coinvolti siano fondamentali, &#8220;<em>non essendovi alcun principio o norma nel nostro ordinamento che riservi esclusivamente al giudice ordinario &#8211; escludendone il giudice amministrativo &#8211; la tutela dei diritti costituzionalmente protetti</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn22">[22]</a>.<br />
Poco tempo dopo anche l&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12 del 2007 si è espressa sul punto: si legge nella motivazione della decisione appena citata: <em>&#8220;E&#8217; ben vero che allo stato si riscontra positivamente in relazione a talune situazioni soggettive del genere di quelle indicate e di altre ancora una ordinaria e prevalente giurisdizione del giudice civile che in nessun modo si contesta; epperò, </em><em>mentre non può escludersi che in astratto ed in concreto si profilino situazioni di interesse legittimo ovvero di attribuzione di giurisdizione esclusiva, è seriamente controvertibile una tesi che, muovendo dalla categoria dei diritti soggettivi incomprimibili e varcando la soglia della sola descrittività, sancisca aprioristicamente limiti assoluti e non costituzionalmente posti alla giurisdizione amministrativa&#8221;<a title="" href="#_ftn23"><strong>[23]</strong></a>.</em><br />
L&#8217;evoluzione normativa e giurisprudenziale ha così portato ad un&#8217;attenuazione dei tratti differenziali tra diritti soggettivi e interessi legittimi.<br />
In termini generali, la spendita del potere pubblicistico giammai comporta necessariamente un sacrificio dell&#8217;interesse privato, bensì postula la ricerca di un bilanciamento il più possibile rispettoso dei diversi interessi coinvolti, la cui illegittima pretermissione può essere censurata dinanzi al giudice amministrativo, ormai munito di strumenti processuali sufficienti e idonei a soddisfare le istanze di tutela dei privati<a title="" href="#_ftn24">[24]</a>.<br />
Con l&#8217;entrata in vigore del nuovo codice sul processo amministrativo, attuata con il d.lgs. 104/2010, e la devoluzione in esso prevista alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di intere materie, tra cui ad esempio le controversie &#8220;<em>comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo di rifiuti, &amp; quand&#8217;anche relative a diritti costituzionalmente tutelati</em>&#8220;, i comportamenti a cui la norma dell&#8217;art. 133 del citato d.lgs. n. 104 del 2010 si riferisce sono comunque quelli costituenti espressione di un potere amministrativo e non quelli meramente materiali posti in essere al di fuori dell&#8217;esercizio di un&#8217;attività autoritativa.<br />
Il nuovo orientamento è in via di consolidamento e l&#8217;attenzione della Cassazione si è spostata, sulla scia della Corte costituzionale, dalla natura di diritto fondamentale alla verifica della connessione dell&#8217;agire della Pubblica Amministrazione con un potere autoritativo di quest&#8217;ultima. Non si può dire, però, che la teoria dei diritti incomprimibili sia stata del tutto abbandonata, perché ogni tanto riemerge in alcune decisioni in merito, ad esempio, a richieste di asilo politico, o, ancora una volta, connesse alla tutela della salute. Singolari, a tale proposito, le vicende successive alle pronunce delle Corte Costituzionale relative al &#8220;caso Englaro&#8221;. Il TAR della Lombardia ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa, ai sensi dell&#8217;art. 33 del d.lgs. 80/1998, rispetto alla domanda di annullamento di un atto dell&#8217;Amministrazione regionale della Lombardia con cui veniva rigettata l&#8217;istanza del ricorrente diretta ad ottenere l&#8217;indicazione di una struttura sanitaria presso cui procedere all&#8217;interruzione dell&#8217;alimentazione e idratazione artificiale di Eluana Englaro, in esecuzione del decreto della Corte d&#8217;Appello di Milano del 9 luglio 2008. Il TAR, in quella circostanza, ha richiamato i precedenti della Corte costituzionale, per poi concludere che il giudice amministrativo deteneva &#8220;<em>tutti i poteri idonei ad assicurare piena tutela, per equivalente o in forma specifica, alla lesione di diritti fondamentali asseritamente sofferta in dipendenza dell&#8217;illegittimo esercizio del potere pubblico&#8221;</em><a title="" href="#_ftn25">[25]</a>.<br />
Nel medesimo anno, il TAR del Lazio ha dichiarato, viceversa, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo rispetto ad un ricorso diretto ad annullare un atto del Ministero del Lavoro e della Salute con cui si dettavano indirizzi alle Regioni volti ad impedire che le strutture sanitarie potessero interrompere l&#8217;alimentazione nei confronti di persone in stato vegetativo permanente. In questo caso il TAR, dopo avere affermato la giurisdizione ordinaria, in quanto la posizione andava qualificata come diritto soggettivo e la questione era strettamente connessa con beni costituzionali quali la dignità umana e la libertà personale, ha lasciato intendere &#8211; richiamando esplicitamente un altro precedente<a title="" href="#_ftn26">[26]</a>&#8211; che la giurisdizione amministrativa fosse comunque da escludere rispetto a controversie relative ad un diritto per sua natura non comprimibile come il diritto alla salute<a title="" href="#_ftn27">[27]</a>.<br />
Sul punto, si può richiamare anche una recente pronuncia dell&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in cui è dato leggere: &#8220;<em>La cognizione e la tutela dei diritti fondamentali, infatti, intendendosi per tali quelli costituzionalmente garantiti, non appare affatto estranea all&#8217;ambito della potestà giurisdizionale amministrativa, nella misura in cui il loro concreto esercizio implica l&#8217;espletamento di poteri pubblicistici, preordinati non solo alla garanzia della loro integrità, ma anche alla conformazione della loro latitudine, in ragione delle contestuali ed equilibrate esigenze di tutela di equivalenti interessi costituzionali.</em><br />
<em>Non solo, ma l&#8217;affermazione dell&#8217;estensione della giurisdizione esclusiva amministrativa anche alla cognizione dei diritti fondamentali [&amp;] non vale in alcun modo a sminuire l&#8217;ampiezza della tutela giudiziaria agli stessi assicurata, nella misura in cui al giudice amministrativo è stata chiaramente riconosciuta la capacità di assicurare anche ai diritti costituzionalmente protetti una tutela piena e conforme ai precetti costituzionali di riferimento (Corte Cost., sentenza 27 aprile 2007, n.140), che nessuna regola o principio generale riserva in via esclusiva alla cognizione del giudice ordinario</em>&#8220;. Essa continua affermando che: &#8220;<em>Basti, al riguardo, osservare che, a fronte della gestione di alcuni pubblici servizi, quali, ad esempio, la sanità o la scuola, il cittadino resta titolare di diritti costituzionalmente garantiti (e, in particolare, alla salute e all&#8217;istruzione), per concludere che, preferendo l&#8217;opzione ermeneutica che esclude dai confini della giurisdizione esclusiva la cognizione dei diritti fondamentali, si produce l&#8217;effetto di ridurre entro ambiti inconsistenti il perimetro della potestà cognitiva affidata al giudice amministrativo nelle materie considerate</em>.&#8221;<a title="" href="#_ftn28">[28]</a>.<br />
La dottrina dei diritti incomprimibili non può dirsi, dunque, del tutto superata ma, stante l&#8217;evoluzione giurisprudenziale in materia, chiara si rivela l&#8217;insorgenza di problematiche nell&#8217;individuazione del giudice cui rivolgersi per ottenere la tutela della situazione giuridica che si asserisce lesa.<br />
Il ruolo del giudice amministrativo quale protettore delle libertà individuali ha riportato una forte espansione, soprattutto in virtù del fatto che, ad oggi, alcun dubbio sussiste in ordine alla pari dignità sostanziale di tale giudice rispetto al giudice ordinario.<br />
Secondo il sistema delineatosi, infatti, il soggetto dispone di una pluralità di azioni dinanzi al giudice amministrativo per poter ottenere un&#8217;adeguata tutela della propria posizione sostanziale. Inoltre, notevoli progressi sono stati compiuti anche per ciò che riguarda gli strumenti di cui dispone il giudice amministrativo a seguito dell&#8217;introduzione del codice del processo amministrativo<a title="" href="#_ftn29">[29]</a>, ormai in grado di conoscere i fatti in modo pieno e, pertanto, di verificare, eventualmente con il conforto della consulenza tecnica, la logicità, la congruità, la ragionevolezza e l&#8217;adeguatezza del provvedimento e della sua motivazione, ma senza spingersi oltre, poiché non può esprimere proprie autonome scelte e sostituirsi alla Pubblica Amministrazione<a title="" href="#_ftn30">[30]</a>.<br />
L&#8217;orientamento giurisprudenziale venutosi a creare in materia risulta così teso a garantire l&#8217;effettività della tutela giurisdizionale, evitando in particolare che ci possano essere delle &#8220;zone franche&#8221;, di modo che si tratti con un giudizio coerente con gli articoli 24, 111, 113 della Costituzione nonché con l&#8217;articolo 6 della Convenzione EDU, nella piena consapevolezza, peraltro, che, affinché ciò si verifichi, è necessario che il giudice abbia una giurisdizione piena e, quindi, che il controllo su un atto amministrativo non si limiti agli aspetti formali ma si estenda alla compatibilità di esso con l&#8217;oggetto e lo scopo della norma attributiva del potere.</p>
<p><strong>3. Il giudice amministrativo in Francia: protettore delle libertà fondamentali.</strong><br />
Per quanto concerne, invece, il differente ordinamento francese, inizialmente la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione ai diritti fondamentali era limitata, poiché era riconosciuta la competenza del giudice ordinario in materia.<br />
Sotto questo specifico profilo, è, quindi, percepibile una somiglianza originaria con il nostro ordinamento ma gli sviluppi che hanno caratterizzato l&#8217;evoluzione del sistema francese in seguito sono differenti.<br />
In origine, il Conseil Constitutionnel aveva fornito un&#8217;interpretazione estremamente estensiva dell&#8217;articolo 66 della Costituzione<a title="" href="#_ftn31">[31]</a>, inerente alla libertà individuale. Disponendo l&#8217;articolo in questione che il giudice ordinario assurge a ruolo di garante &#8220;de la liberté individuelle&#8221;, si era ritenuto che la sua competenza giurisdizionale si estendesse anche a tutte le libertà derivate, assurgendo a vero protettore delle libertà individuali. Esemplificativa è una decisione del Conseil Constitutionnel del 1983<a title="" href="#_ftn32">[32]</a> riguardante le visite domiciliari effettuate dagli agenti del fisco, ove è stato affermato: « <em>de telles investigations ne peuvent être conduites que dans le respect de l&#8217;article 66 de la Constitution qui confie à l&#8217;autorité judiciaire la sauvegarde de la liberté individuelle sous tous ses aspects</em> ».<br />
L&#8217;evoluzione del sistema negli anni successivi ha portato a un <em>revirement</em> in ambito giurisprudenziale.<br />
La prima tappa di tale evoluzione è rappresentata da una decisione del Tribunal des Conflits risalente al 1986<a title="" href="#_ftn33">[33]</a>, in virtù della quale la &#8220;liberté d&#8217;aller et venir&#8221; è stata ricondotta non più all&#8217;art. 66 della Costituzione ma, al contrario, alla <em>Déclaration des droits de l&#8217;homme et du citoyen del 1789</em>. In seguito, il Conseil d&#8217;Etat<a title="" href="#_ftn34">[34]</a> ha giudicato a sua volta che la &#8220;<em>liberté fondamentale d&#8217;aller et venir</em>&#8221; costituisce un diritto riconosciuto dalla Dichiarazione del 1789.<br />
Il Conseil Constitutionnel, nella decisione del 28 luglio 1989,<a title="" href="#_ftn35">[35]</a> ha poi mutato la propria nozione di libertà individuale ex art. 66 della Costituzione, fornendone un&#8217;interpretazione restrittiva, vale a dire statuendo che essa corrisponde al diritto di non essere oggetto di misure arbitrarie della polizia giudiziaria e, quindi, deve essere ricondotta alla sola detenzione arbitraria. Come è stato sottolineato, l&#8217;articolo 66, alinéa 2, « <em>ne doit (&amp;) pas être entendue de manière générale mais lue comme le complément de l&#8217;alinéa premier qui prohibe les détentions arbitraires</em>»<a title="" href="#_ftn36">[36]</a>. Solo nell&#8217;ipotesi in cui si tratti, dunque, di ipotesi di tale genere, il giudice ordinario è riconosciuto competente ad apprezzare la legalità dell&#8217;azione amministrativa. In questo modo si è operato un riequilibrio tra le competenze del giudice ordinario e quello amministrativo.<br />
In seguito, la libertà di circolazione, l&#8217;inviolabilità del domicilio privato, il diritto alla segretezza della propria corrispondenza e il rispetto della vita privata sono state progressivamente sottratte al campo dell&#8217;art 66 della Costituzione francese e, di conseguenza, alla competenza del giudice ordinario.<br />
Un importante cambiamento riguardante il ruolo del giudice amministrativo nella protezione delle libertà è avvenuto con un intervento del legislatore del 30 giugno 2000, in forza del quale il giudice amministrativo è stato designato a pronunciarsi nei casi di violazione dei diritti e delle libertà fondamentali da parte dell&#8217;Amministrazione, seppure subordinatamente a precise condizioni<a title="" href="#_ftn37">[37]</a>. Ad opera della legge n. 597 del 2000 è stato, dunque, inserito nel <em>code de la justice administrative</em> l&#8217;article L. 521-2 che disciplina una procedura specifica finalizzata alla protezione dei diritti fondamentali dinanzi al giudice amministrativo: il rèféré- liberté. Tale articolo dispone: &#8220;<em>Saisi d&#8217;une demande en ce sens justifiée par l&#8217;urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d&#8217;une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d&#8217;un service public aurait porté, dans l&#8217;exercice d&#8217;un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn38">[38]</a>. L&#8217;introduzione nell&#8217;ordinamento di un articolo di tale tenore indica la fiducia riposta dal legislatore nelle capacità del giudice amministrativo di garantire le libertà individuali. È interessante notare la differenza rispetto al nostro ordinamento interno poiché nel caso specifico francese il giudice amministrativo viene ad assurgere a ruolo di protettore delle libertà sulla base di un espresso riconoscimento a livello legislativo.<br />
Le misure suscettibili di adozione da parte del giudice in seno a tale procedura presentano diverse caratteristiche. Innanzitutto, si tratta di misure caratterizzate dall&#8217;urgenza. Il giudice deve statuire entro quarantotto ore (sia in prima istanza che in appello) e, seppure si tratti di un termine meramente ordinatorio, lo stesso risulta rispettato nella maggiore parte dei casi. Per esempio, per quanto concerne uno spettacolo dell&#8217;umorista Dieudonné, la cui esecuzione era stata vietata dal sindaco di Cournon d&#8217;Auvergne il 2 febbraio 2015, esso ha potuto comunque avere luogo grazie all&#8217;intervento del giudice <em>du référé liberté</em><a title="" href="#_ftn39">[39]</a> il 6 febbraio 2015, data prevista dello spettacolo.<br />
Riguardo le misure che possono essere adottate, i poteri di cui dispone il giudice sono particolarmente estesi, tenuto conto che quest&#8217;ultimo può adottare tutte le misure necessarie al fine di salvaguardare la libertà fondamentale lesa o minacciata mediante l&#8217;esercizio di poteri non solo sospensivi ma anche di ingiunzione. Occorre sottolineare, a tal riguardo, che le ingiunzioni pronunciate sono talvolta di una estrema precisione e particolarmente vincolanti per l&#8217;Amministrazione.<br />
Ma, d&#8217;altro canto, tale procedura presenta anche limiti: il giudice non può annullare la decisione dell&#8217;Amministrazione e l&#8217;articolo 511-1 del <em>Code de la juridiction administrative</em> dispone che il giudice du <em>référé- liberté</em> può adottare soltanto misure provvisorie dettate dall&#8217;urgenza, mentre per quanto riguarda misure che possano avere un effetto definitivo occorre un esame approfondito.<br />
Per quanto riguarda le condizioni che giustificano l&#8217;attivarsi della procedura en <em>référé-liberté</em>, occorre che sussistano sia una lesione grave e manifestatamente illegale a una libertà fondamentale che un&#8217;urgenza particolare.<br />
La giurisprudenza, nella propria definizione della nozione di urgenza, ha fatto rientrare le ipotesi in cui l&#8217;intervento dell&#8217;Amministrazione porti ad una privazione della libertà in causa o i casi in cui l&#8217;esecuzione di una decisione amministrativa abbia delle conseguenze gravi ed immediate. Ai fini di provare l&#8217;urgenza, le circostanze di fatto sono decisive: il ricorrente deve adire il giudice molto rapidamente; altrimenti, se il <em>référé liberté</em> è tardivo, sarà difficile dimostrare che sussiste una situazione effettiva di urgenza. Il Conseil d&#8217;Etat ha, poi, contribuito all&#8217;elaborazione di una nozione estensiva di libertà fondamentali. A titolo di esempio, tante libertà consacrate dalla giurisprudenza amministrativa francese si possono citare: la libertà d&#8217;opinione<a title="" href="#_ftn40">[40]</a>, la libertà di culto<a title="" href="#_ftn41">[41]</a>, la libertà di riunione<a title="" href="#_ftn42">[42]</a>.<br />
Occorre sottolineare come la giurisprudenza in materia sia andata talvolta oltre le condizioni legali richieste; ciò in particolare in determinati casi ove è stato messo in risalto che il dovere del giudice du <em>référé-liberté</em> è <em>in primis</em> quello di prendere tutte le misure necessarie affinché venga salvaguardata la libertà fondamentale in pericolo e che la realizzazione di tale obiettivo giustifica talvolta che egli si possa affrancare dai limiti legali. Questo fenomeno è avvenuto soprattutto riguardo le ingiunzioni, tanto da portare la dottrina, talvolta, a chiamarla &#8220;<em>l&#8217;injonction jurisprudentielle, qui existe à coté de l&#8217;injonction légale&#8221;</em>.<a title="" href="#_ftn43">[43]</a> Per esempio<em>, il juge du référé-liberté</em> può affrancarsi dal principio secondo il quale può adottare solo misure provvisorie quando nessuna misura di questo tipo sia suscettibile di salvaguardare l&#8217;esercizio effettivo della libertà fondamentale in causa<a title="" href="#_ftn44">[44]</a>.<br />
Se da una parte si è tentato di giustificare tale atteggiamento del giudice amministrativo in nome della protezione dei diritti e delle libertà, d&#8217;altra parte ciò conduce lo stesso giudice ad allontanarsi dalla legalità che dovrebbe imporre all&#8217;Amministrazione. Come è stato rilevato dalla dottrina: &#8220;<em>la subjectivisation du contentieux administratif ne conduit pas seulement à assouplir le principe de légalité à l&#8217;égard de l&#8217;administration mais aussi à l&#8217;égard du juge</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn45">[45]</a>.<br />
L&#8217;introduzione della procedura <em>de référé-liberté</em> ha mostrato nel corso degli anni che si tratta di un meccanismo di garanzia giurisdizionale non solo tempestivo ma anche effettivo. Si è visto come l&#8217;evoluzione normativa e giurisprudenziale abbia condotto a rendere la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali uno dei compiti principali del giudice amministrativo.</p>
<p><strong>4. Conclusione.</strong><br />
Alla luce dell&#8217;evoluzione giuridica italiana riportata in materia di diritti fondamentali, è innegabile come il giudice amministrativo sia sempre più sensibile alla tutela degli interessi individuali.<br />
A titolo esemplificativo, basti pensare che, a seguito dell&#8217;entrata in vigore del Trattato di Lisbona<a title="" href="#_ftn46">[46]</a> e della conseguente <em>comunitarizzazione</em> della CEDU<a title="" href="#_ftn47">[47]</a>, il giudice amministrativo è stato il primo a ritenere direttamente applicabili nell&#8217;ordinamento interno le disposizioni convenzionali<a title="" href="#_ftn48">[48]</a> (seppur tale tentativo di applicazione diretta sia stato bloccato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 183/2011), sintomo del crescente ruolo che sta assumendo la cognizione dei diritti fondamentali nella giurisdizione amministrativa<a title="" href="#_ftn49">[49]</a>.<br />
Dunque, il diritto amministrativo, nella dialettica tra autorità e libertà, sembra, ormai, propendere per il <em>momento della libertà</em><a title="" href="#_ftn50">[50]</a>, assumendo una connotazione molto differente dalla definizione che gli venne data da Vittorio Emanuele Orlando, secondo il quale il diritto amministrativo era <em>&#8220;il sistema di quei principi giuridici che regolano l&#8217;attività dello Stato per il raggiungimento dei suoi fini</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn51">[51]</a>.<br />
Inoltre, la continua progressione in materia di protezione dei diritti fondamentali deriva anche dalle interazioni e dalle reciproche influenze tra i differenti ordinamenti giuridici, interni ed internazionali<a title="" href="#_ftn52">[52]</a>. Occorre, infatti, sottolineare come la giurisdizione sui diritti fondamentali conduca il giudice amministrativo al centro di un complesso sistema di <em>multilevel protection</em><a title="" href="#_ftn53">[53]</a>, essendo ormai acquisita <em>&#8220;la dimensione transnazionale dei diritti fondamentali</em>&#8220;,<a title="" href="#_ftn54">[54]</a> tanto che parte della dottrina è arrivata a parlare di <em>entropia delle fonti<a title="" href="#_ftn55"><strong>[55]</strong></a></em>. In un tale contesto, il compito del giudice diviene ancora più gravoso, essendo chiamato a gestire la complessità ed a fornire una tutela il più possibile uniforme e integrata a fronte della frammentazione delle fonti nazionali e sovranazionali e della pluralità delle sedi giurisdizionali che possono essere adite dai privati<a title="" href="#_ftn56">[56]</a>. Il giudice, nell&#8217;applicazione del diritto interno, deve guardare, dunque, anche al diritto europeo e ai principi sanciti dalla Corte di Strasburgo.<br />
La dottrina ha iniziato ad occuparsi dei rapporti tra il diritto amministrativo e la CEDU solamente negli ultimi anni: le ragioni dello scarso interesse sono da rinvenire nel convincimento, imperante nel passato, che la Convenzione inerisse essenzialmente a materie estranee al diritto amministrativo<a title="" href="#_ftn57">[57]</a>. Attualmente, l&#8217;influenza che esercitano la Convenzione e la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo appare ancora esigua nel diritto amministrativo; tuttavia, attraverso un&#8217;analisi dell&#8217;evolversi di tale fenomeno, è possibile affermare che la pervasività di tale organismo è già pienamente presente e destinata ad aumentare sul medio o lungo periodo<a title="" href="#_ftn58">[58]</a>. Infatti, la Corte di Strasburgo, attraverso gli standard di giudizio dell&#8217;idoneità e dell&#8217;adeguatezza dell&#8217;azione amministrativa rispetto al fine perseguito che, insieme alla necessità della misura adottata, integrano il parametro della proporzionalità operato dal giudice interno come dalla Corte di Strasburgo, elabora costantemente criteri di guida riguardo l&#8217;azione dei pubblici poteri, andando a alimentare quella che potrebbe essere considerata una legalità sovranazionale a cui devono sottostare le pubbliche amministrazioni.<br />
Secondo la Corte Europea, le restrizioni ai diritti da parte delle pubbliche autorità sono da ritenere ammissibili in tutti i casi in cui perseguono un fine pubblico legittimo e realizzano un giusto equilibrio tra gli interessi generali della comunità e l&#8217;esigenza di protezione dei diritti fondamentali degli individui.<br />
Al fine di effettuare in via preventiva una tale valutazione, la Corte ha fornito molti criteri di sicuro aiuto agli Stati in quest&#8217;opera di ponderazione comparativa degli interessi coinvolti, arrivando ad indicare espressamente le misure che i pubblici poteri devono adottare per garantire un giusto equilibrio tra interessi pubblici e privati coinvolti nella decisione. La Corte, pertanto, non giudica su diritti astratti, ma sulla pretesa violazione di un diritto fondamentale lamentata da un singolo in una situazione concreta e, soprattutto, nei confronti dei pubblici poteri. Infatti, attraverso le proprie decisioni e partendo da questioni concrete portate alla sua attenzione, la Corte ha fornito criteri guida alle autorità pubbliche in relazione a casi atti a configurare un&#8217;interferenza in situazioni giuridiche soggettive. Da qui nasce il dovere del giudice amministrativo interno, ove si trovi nella situazione di dover giudicare sulla legittimità dell&#8217;agire della Pubblica Amministrazione in rapporto alla compressione di un diritto fondamentale, di tenere necessariamente in conto la giurisprudenza di Strasburgo e i principi enunciati dalla Corte EDU. La difficoltà maggiore è costituita proprio dall&#8217;applicazione di quei principi di derivazione europea e, precisamente, quelli di proporzionalità<a title="" href="#_ftn59">[59]</a> e di adeguatezza, che costituiscono criteri guida dell&#8217;azione amministrativa<a title="" href="#_ftn60">[60]</a>. Si tratta, infatti, di termini vaghi che devono essere necessariamente calati nella situazione concreta e, proprio per questo motivo, possono assumere numerose declinazioni differenti. A tale riguardo, il ruolo interpretativo del giudice è di estrema importanza poiché chiamato, in primis, a valutare se l&#8217;Amministrazione ha agito correttamente o se, al contrario, ha superato i limiti della propria discrezionalità. Un profilo critico è legato all&#8217;eccessiva discrezionalità esercitata dai giudici quando applicano il principio di proporzionalità per la quale &#8220;<em>Ne deriva un&#8217;incertezza forte; quasi un&#8217;imprevedibilità delle decisioni giudiziali&#8221;</em><a title="" href="#_ftn61">[61]</a>. Una giusta applicazione di tale principio assume una profonda importanza quando siano coinvolti diritti fondamentali dell&#8217;individuo ed impedirebbe all&#8217;autorità, attraverso il controllo del giudice, di imporre restrizioni alla libertà del cittadino in misura superiore rispetto a quella strettamente necessaria nel pubblico interesse, per il raggiungimento dello scopo che l&#8217;autorità è tenuta a realizzare.<br />
Alla luce di tali considerazioni, emerge una ulteriore differenza tra l&#8217;ordinamento italiano e quello francese: mentre in Italia le disposizioni convenzionali hanno un mero valore interposto, in Francia esse possono essere invocate e applicate direttamente dai giudici nazionali e costituiscono una continua fonte di ispirazione per il Conseil d&#8217;Etat, in un continuo e proficuo dialogo tra Corti. Tale circostanza non impedisce al giudice amministrativo italiano &#8211; come si è già detto &#8211; di cercare di prendere sempre più in considerazione le disposizioni convenzionali e assurgere, sulla scia del modello francese, a protettore delle libertà fondamentali in un clima sempre più connotato dall&#8217;importanza del giudice amministrativo ove sia in gioco una situazione giuridica ritenuta fondamentale dall&#8217;ordinamento.<br />
In conclusione, la tutela dei diritti fondamentali da parte del giudice amministrativo italiano è ancora &#8220;imperfetta&#8221;. Traslare nel nostro ordinamento una tutela cautelare quale quella assicurata in Francia sicuramente comporterebbe un&#8217;innegabile maggiore protezione del cittadino, ancora in posizione svantaggiata rispetto all&#8217;Amministrazione. Infatti, il cittadino avrebbe un mezzo per non vedere un proprio diritto o una propria libertà lesi in modo definitivo (basti pensare all&#8217;esempio succitato dello spettacolo dell&#8217;umorista Dieudonné, il quale ha potuto avere luogo a causa dell&#8217;intervento del <em>référé-liberté</em><a title="" href="#_ftn62">[62]</a>). Infatti, nel nostro attuale sistema, non sussiste &#8211; come noto &#8211; una tutela cautelare differenziata rispetto a quella generale disciplinata dal codice del processo amministrativo<a title="" href="#_ftn63">[63]</a>, ove venga lesa o posta in pericolo una situazione giuridica soggettiva fondamentale. Il cittadino, visto ormai leso un proprio diritto, si trova spesso nella condizione di poter accedere alla sola tutela risarcitoria, sempre se riconosciuta, da cui ne discende che spesso la lesione assume &#8211; nella pratica &#8211; i caratteri della definitività. Non bisogna, comunque, trascurare che un sistema di tal guisa concorrerebbe, anche, ad una migliore allocazione delle risorse pubbliche e ad una maggiore efficienza del soggetto Amministrazione.<br />
Non resta che attendere gli sviluppi futuri che anche l&#8217;integrazione europea sicuramente potrà portare, ma ciò che rimane certo è che un sistema calibrato in questo modo è ancora prematuro per l&#8217;Italia.</p>
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<div><a title="" href="#_ftnref34">[34]</a> Conseil d&#8217;Etat, assemblée, arrêt Peltier, 8 avril 1987, n° 55895, Rec. p. 128</div>
<div><a title="" href="#_ftnref35">[35]</a> Cons. const., 28 juillet 1989, n° 89-261 DC.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref36">[36]</a> P. GONOD, F. MELLERAY, Ph. YOLKA (dir.), <em>Traité de droit administratif,</em> t. 2, Dalloz, 2011, p. 477</div>
<div><a title="" href="#_ftnref37">[37]</a> O. LE BOT, <em>La protection des libertés fondamentales par la procédure du référé-liberté. Étude de l&#8217;article L. 521-2 du Code de justice administrative</em>, Fondation Varenne, 2007, préf. B. Stirn.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref38">[38]</a> Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, Journal officiel du 1er juillet 2000.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref39">[39]</a> CE, ord réf., 5 febbraio 2015, n. 387726</div>
<div><a title="" href="#_ftnref40">[40]</a> CE, 24 febbraio 2001, Casanovas, req. N. 230611</div>
<div><a title="" href="#_ftnref41">[41]</a> CE, ord., 6 maggio 2008, req. N. 315631</div>
<div><a title="" href="#_ftnref42">[42]</a> CE, ord., 5 gennaio 2007, ministre de l&#8217;Intérieur, req. N. 300311</div>
<div><a title="" href="#_ftnref43">[43]</a> C. BROYELLE, <em>De l&#8217;injonction légale à l&#8217;injonction prétorienne: le retour du juge administrateur</em>, dr. Adm. 2004, chron. N. 6</div>
<div><a title="" href="#_ftnref44">[44]</a> CE 31 maggio 2007, Syndicat CFDT Interco 28, Rec. 222.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref45">[45]</a> J. PETIT, <em>Les armes du juge administratif dans la protection des libertés fondamentales</em>, Revue générale de droit, 2016</div>
<div><a title="" href="#_ftnref46">[46]</a> F. SORRENTINO, <em>I diritti fondamentali in Europa dopo Lisbona (considerazioni preliminari),</em> in Corr. Giur., 2010/2</div>
<div><a title="" href="#_ftnref47">[47]</a> L&#8217;art. 6 del Trattato sull&#8217;Unione Europea recita: &#8220;<em>L&#8217;Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell&#8217;Unione definite nei trattati. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell&#8217;Unione in quanto principi generali</em>&#8220;; in dottrina vedasi C. MORVIDUCCI, <em>L&#8217;adesione dell&#8217;Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo: un percorso non ancora concluso</em>, in <em>Studi sull&#8217;integrazione europea</em>, 2013, 3, p 487, secondo la quale: &#8220;<em>la modifica apportata dall&#8217;art. 6, co. 2, TUE, [&#8230;] per i termini adottati, sembra additare un percorso vincolato all&#8217;Unione: l&#8217;indicativo presente è usato nel TUE, infatti, per enunciare un obbligo, non una facoltà di agire&#8221;; </em>. MASTROIANNI, <em>I diritti fondamentali dopo Lisbona tra conferme europee e malintesi nazionali</em>, in Dir. pubb. comp. ed eur., 2010/4, XXIIs.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref48">[48]</a> Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 2 marzo 2010, n.1220</div>
<div><a title="" href="#_ftnref49">[49]</a> G. COLAVITTI, C. PAGOTTO, <em>Il Consiglio di Stato applica direttamente le norme CEDU grazie al Trattato di Lisbona: l&#8217;inizio di un nuovo percorso</em>, n<em>ota a Consiglio di Stato, sent. 2 marzo 2010</em> n. 1220, in Rivista AIC, 2010. Si precisa che l&#8217;orientamento della Corte Costituzionale (Corte Cost., sentenza 11 marzo 2011, n 80) non è, comunque, mutato, continuando a respingere la tesi del sindacato diffuso e, dunque, ritenendo che l&#8217;entrata in vigore del Trattato di Lisbona nulla abbia modificato rispetto alla non diretta applicabilità nell&#8217;ordinamento italiano della CEDU. V. anche Cons. Stato, ad. Plen., n. 7/2015, secondo cui le norme Cedu son pur sempre norme internazionali pattizie, che vincolano lo Stato ma non producono effetti diretti nell&#8217;ordinamento interno restando possibile il solo sindacato accentrato da parte della Consulta.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref50">[50]</a> <em>&#8220;</em><em>Vi sono perciò due forze, l&#8217;autorità e la libertà, le quali hanno dei centri di appoggio e di espansione. Su un piano astratto ciascuna delle due forze, in quanto opera, comprime l&#8217;altra e la riduce: esse possono così considerarsi, in sociologia dinamica, come momenti di un procedimento dialettico. Nelle singole comunità statali effettive, la dialettica autorità- libertà non si può porre in termini astratti, si pone in termini storici e quindi differenti, a seconda delle forze politiche presenti nella società</em>&#8221; in M. S. GIANNINI, <em>Lezioni di diritto amministrativo</em>, Vol. I, Milano 1950, p. 72.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref51">[51]</a> V.E ORLANDO, <em>Principii di diritto amministrativo</em>, Firenze, 1891, p. 17</div>
<div><a title="" href="#_ftnref52">[52]</a> B.G. MATTARELLA, <em>Il rapporto autorità-libertà e il diritto amministrativo europeo</em>, in <em>Rivista trimestrale di diritto pubblico</em>, fasc.4, 2006, p. 909</div>
<div><a title="" href="#_ftnref53">[53]</a> A. PAJNO, <em>Rapporti tra le Corti. Diritti fondamentali ed immigrazione</em>, in www.federalismi.it 21/2017; A. D&#8217;ALOIA, <em>Europea e Diritti: luci ed ombre dello schema di protezione multilevel</em>, in <em>Diritto dell&#8217;Unione Europea</em>, fasc. 1, 2014.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref54">[54]</a> M. CARTABIA, <em>Diritto amministrativo e diritti fondamentali</em>, in <em>Attraversare i confini del diritto: giornata di studio dedicata a Sabino Cassese / a cura di Luisa Torchia</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref55">[55]</a> R. BIN, <em>Gli effetti del diritto dell&#8217;Unione nell&#8217;ordinamento italiano e il principio di entropia, in Studi in onore di Franco Modugno</em>, Napoli 2011, p.374: &#8220;<em>nell&#8217;operare quotidiano del giurista forse prevale la contaminazione tra i sistemi normativi, o forse meglio la loro confusione. Il fenomeno a cui si assiste può essere ben illustrato ricorrendo al principio di entropia. In fisica l&#8217;entropia indica la tendenza del sistema verso il maggior disordine. Se si versa una boccetta d&#8217;inchiostro in un bicchiere d&#8217;acqua la tendenza è verso un progressivo confondersi dei due liquidi, che alla fine raggiungono un punto di equilibrio avendo generato una miscela in cui non è più distinguibile l&#8217;uno dall&#8217;altro. L&#8217;entropia perciò rappresenta la perdita delle informazioni iniziali (&amp;): l&#8217;ordine e le relative informazioni cedono al disordine e all&#8217;equilibrio. La contaminazione è il risultato, il processo è irreversibile. (&amp;) le norme sono significati che si combinano aumentando l&#8217;entropia, ossia mescolandosi, contaminandosi; l&#8217;equilibrio corrisponde alla competa confusione, e la perdita di ogni informazione sulle fonti&#8221;.</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref56">[56]</a> A. PAJNO, <em>Rapporti tra le Corti. Diritti fondamentali ed immigrazione</em>, in www.federalismi.it 21/2017</div>
<div><a title="" href="#_ftnref57">[57]</a> F. MANGANARO, <em>Il potere amministrativo nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo</em>, in Dir. proc. amm., 2010, 433</div>
<div><a title="" href="#_ftnref58">[58]</a> Basti, infatti pensare, a come la giurisprudenza della Corte Europea abbia influito sulla disciplina italiana in materia di espropriazione per pubblica utilità e come abbia condotto all&#8217;introduzione dell&#8217;art. 42bis d.p.r. 327/2011. Sul punto, vedasi A. TORTORA, <em>L&#8217;espropriazione per pubblica utilità: dalle espropriazioni indirette all&#8217;acquisizione sanante. Il nuovo art 42bis del d. p.r. 327/2001 supera il vaglio della Corte Costituzionale e della giurisprudenza amministrativa</em>, in www.ildirittoamministrativo.it; F. MANGANARO, <em>La Convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo e il diritto di proprietà</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2008, 379 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref59">[59]</a> Galetta D.U., <em>Il principio di proporzionalità nella Convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo, fra principio di necessarietà e dottrina del margine di apprezzamento statale: riflessioni generali su contenuti e rilevanza effettiva del principio</em>, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 1999</div>
<div><a title="" href="#_ftnref60">[60]</a> M. D&#8217;ALBERTI<em>, Peripezie della proporzionalità</em>, in Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche, 2014.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref61">[61]</a> M. D&#8217;ALBERTI<em>, Peripezie della proporzionalità</em>, in Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche, 2014.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref62">[62]</a> CE, ord réf., 5 febbraio 2015, n. 387726</div>
<div><a title="" href="#_ftnref63">[63]</a> L&#8217;art. 55, comma 1, del codice del processo amministrativo dispone che: &#8220;<em>Se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, chiede l&#8217;emanazione di misure cautelari, compresa l&#8217;ingiunzione a pagare una somma in via provvisoria, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il collegio si pronuncia con ordinanza emessa in camera di consiglio&#8221;</em>
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<div><em><em> </em></em></div>
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<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-giurisdizione-del-giudice-amministrativo-nella-tutela-dei-diritti-fondamentali-in-italia-e-in-francia/">La giurisdizione del giudice amministrativo nella tutela dei diritti fondamentali in Italia e in Francia</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Ricorso &#034;efficace&#034;, trasformazione dell&#8217;interesse e ruolo dell&#8217;autotutela</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/ricorso-efficace-trasformazione-dellinteresse-e-ruolo-dellautotutela/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2019 17:37:46 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ricorso-efficace-trasformazione-dellinteresse-e-ruolo-dellautotutela/">Ricorso &quot;efficace&quot;, trasformazione dell&#8217;interesse e ruolo dell&#8217;autotutela</a></p>
<p>Sommario*: 1. La richiesta di interpretazione pregiudiziale alla Corte di giustizia con l&#8217;ordinanza dell&#8217;Adunanza Plenaria n. 6 del 2018. &#8211; 2. Il rapporto tra ricorso principale e incidentale escludente in una recente vicenda processuale e il ruolo dell&#8217;interesse. &#8211; 3. Ulteriori specificazioni in tema di interesse nella decisione della Corte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ricorso-efficace-trasformazione-dellinteresse-e-ruolo-dellautotutela/">Ricorso &quot;efficace&quot;, trasformazione dell&#8217;interesse e ruolo dell&#8217;autotutela</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p>Sommario<a title="" href="#_ftn1">*</a>: 1. La richiesta di interpretazione pregiudiziale alla Corte di giustizia con l&#8217;ordinanza dell&#8217;Adunanza Plenaria n. 6 del 2018. &#8211; 2. Il rapporto tra ricorso principale e incidentale escludente in una recente vicenda processuale e il ruolo dell&#8217;interesse. &#8211; 3. Ulteriori specificazioni in tema di interesse nella decisione della Corte di giustizia, 14 febbraio 2019, causa C-54/18. &#8211; 4. Il ricorso &#8220;efficace&#8221; tra giudice nazionale ed europeo. &#8211; 5. Effettività della tutela, ricorso &#8220;efficace&#8221; e intervento in autotutela della P.A.</p>
<p><strong>1.</strong> <strong>La richiesta di interpretazione pregiudiziale alla Corte di giustizia con l&#8217;ordinanza dell&#8217;Adunanza Plenaria n. 6 del 2018</strong><br />
La richiesta di interpretazione pregiudiziale alla Corte di giustizia da parte dell&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 6/2018<a title="" href="#_ftn2">[1]</a>, propone un quesito interpretativo di non poco interesse per la pluralità di problematiche sottese. Esso, come è noto, ha riguardato la possibilità di riconoscere o meno al giudice nazionale la valutazione della concretezza dell&#8217;interesse a sostegno del ricorso principale di chi è destinatario di un ricorso incidentale escludente ritenuto fondato<a title="" href="#_ftn3">[2]</a>.<br />
Ne risulta immediatamente coinvolto il ruolo dell&#8217;Adunanza Plenaria, quale giudice cui è affidata la fissazione del principio di diritto<a title="" href="#_ftn4">[3]</a>, ma ne sono comunque interessati una serie di altri elementi che ruotano intorno alle tecniche interpretative e al loro modo di incidere nei rapporti fra giudici e, inevitabilmente, nel garantire l&#8217;effettività della difesa, soprattutto nel più generale contesto delle relazioni fra giurisdizione italiana e regole europee, quali derivanti dall&#8217;intervento della Corte di giustizia nel rispondere alle pregiudiziali interpretative<a title="" href="#_ftn5">[4]</a>.<br />
Ci si trova di fronte a un punto di estremo rilievo, da collegare a quanto fissato nelle premesse della direttiva 1989/665/CEE del Consiglio del 21.12.1989, quando è stato indicato che la concorrenza comunitaria negli appalti pubblici «<em>rende necessario un aumento notevole delle garanzie di trasparenza e di non discriminazione</em>», sicché si impongono «<em>mezzi di ricorso efficaci e rapidi in caso di violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici o delle norme nazionali che recepiscano tale diritto</em>»<a title="" href="#_ftn6">[5]</a>.<br />
Ebbene, il dato dell&#8217;esperienza processuale non è stato incoraggiante in termini di risposta alla domanda di giustizia. In tale direzione, proprio l&#8217;interminabile vicenda del rapporto fra ricorso principale e incidentale nella materia degli appalti sembra paradigmatica<a title="" href="#_ftn7">[6]</a>. E non rassicura sulla effettività di quella «stretta cooperazione» tra la Corte e i giudici degli Stati membri, che è alla base del procedimento pregiudiziale e costituisce elemento fondante le raccomandazioni che la Corte di giustizia ha emanato per l&#8217;applicazione migliore del regolamento di procedura dello stesso giudice europeo<a title="" href="#_ftn8">[7]</a>.<br />
Per converso, proprio il reiterato intervento del giudice nazionale, con diversità di impostazione nelle soluzioni proposte e la ribadita richiesta di interpretazione alla Corte di giustizia, fanno emergere le difficoltà di trasferire quanto fissato dal giudice europeo all&#8217;interno del nostro sistema e, probabilmente, collegato a questo, segnalano che la modalità dell&#8217;intervento interpretativo di tale giudice lascia inevitabilmente &#8211; quando vi sono differenze di modelli &#8211; spazi per applicazioni anche non poco diverse e, più in generale, per complessive incertezze.<br />
In tale quadro, lo stesso ruolo dell&#8217;Adunanza Plenaria quale giudice del &#8220;principio di diritto&#8221; risulta inciso perché, come è accaduto, essa si trova a chiedere che sia la Corte di giustizia a &#8220;consentirle&#8221; gli spazi per poterlo elaborare.<br />
Sono notevoli problemi che si muovono in uno scenario più ampio nel quale l&#8217;allungamento dei tempi processuali è spesso protagonista, con ricadute sul principio di effettività della tutela attorno al quale ruota l&#8217;intero impianto e in funzione del quale la celerità della decisione è fondamentale<a title="" href="#_ftn9">[8]</a>. Né sempre sono risolutive le condizioni fissate dal punto 5 o quanto disciplina il Capo II delle ricordate raccomandazioni della Corte di giustizia, sui procedimenti che richiedono particolare celerità<a title="" href="#_ftn10">[9]</a>.</p>
<p><strong>2. Il rapporto tra ricorso principale e incidentale escludente in una recente vicenda processuale e il ruolo dell&#8217;interesse</strong><br />
L&#8217;osservazione mirata alla indicata ordinanza dell&#8217;Adunanza Plenaria propone vicende note, ma che vanno rapidamente ricordate negli aspetti essenziali.<br />
Il problema del rapporto fra ricorso principale e incidentale escludente si manifesta nel giudizio innanzi al T.A.R. Campania concluso con la sentenza n. 458/2017<a title="" href="#_ftn11">[10]</a>. Nel caso di specie, la società ricorrente contestava alla prima e alla seconda classificata alla gara per l&#8217;affidamento della progettazione esecutiva dei lavori il mancato possesso di alcuni requisiti, che avrebbe dovuto comportare l&#8217;esclusione dalla medesima gara<a title="" href="#_ftn12">[11]</a>. A seguito della proposizione del ricorso incidentale da parte della prima classificata &#8211; con il quale si lamentava la mancata esclusione della terza classificata (ricorrente principale), per la perdita dei requisiti di partecipazione richiesti dal disciplinare di gara in corso di svolgimento della procedura &#8211; il giudice di primo grado ritiene di doversi pronunciare in via preliminare sulla fondatezza dello stesso trattandosi di ricorso incidentale &#8220;escludente&#8221;<a title="" href="#_ftn13">[12]</a>. Invero, il problema sulla necessità o meno di valutare comunque il ricorso principale non viene affrontato perché il T.A.R. si limita ad affermare che nel caso di ricorso incidentale &#8220;escludente&#8221; (o &#8220;paralizzante&#8221;), cioè finalizzato a contestare la legittimazione del ricorso principale, come, ad esempio, nell&#8217;ipotesi in cui vi siano censure rivolte all&#8217;accertamento dei requisiti soggettivi di partecipazione alla gara del ricorrente principale o dei requisiti oggettivi della sua offerta, l&#8217;esame dello stesso dovrebbe assumere carattere pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che la fondatezza del ricorso incidentale porterebbe una preclusione per il giudice di esaminare le domande del ricorrente principale, tranne nel caso di palese infondatezza, irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso principale, nei quali, per ragioni di economia processuale, vi potrebbe essere un esame in via prioritaria dello stesso.<br />
Si può ben dire che con tale decisione il giudice nazionale rimane estraneo ai molti problemi che, invece, proprio sulla spinta del giudice europeo, la tematica ha già manifestato. E questo dato ricostruttivo non è del tutto irrilevante nell&#8217;osservazione dei rapporti fra giudici.<br />
Nell&#8217;inevitabile appello, il Consiglio di Stato<a title="" href="#_ftn14">[13]</a> deve valutare tali complessi problemi sottesi al rapporto fra ricorso principale e incidentale escludente, alla luce della copiosa giurisprudenza che si è dovuta confrontare con significative pronunce della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea. Si deve soffermare, così, sulla sentenza c.d. &#8220;<em>Puligienica</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn15">[14]</a> e ricordare il contrasto registratosi sul concetto di ricorso &#8220;efficace&#8221;, che in tale sentenza viene valorizzato.<br />
Il requisito da osservare perché un ricorso avverso le decisioni dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice possa essere considerato &#8220;efficace&#8221; è che sia accessibile a chiunque abbia, o abbia avuto, interesse a ottenere l&#8217;aggiudicazione e sia stato, o rischi di essere, leso a causa di una presunta violazione<a title="" href="#_ftn16">[15]</a>. È, pertanto, l&#8217;interesse che svolge un ruolo fondamentale.<br />
Proprio sul punto, dalla giurisprudenza europea traggono origine due diversi filoni giurisprudenziali del Consiglio di Stato.<br />
Il primo conferisce rilievo all&#8217;interesse mediato e strumentale. Di talché «l&#8217;esame del ricorso principale (a fronte della proposizione di un ricorso incidentale &#8220;escludente&#8221;) è doveroso, a prescindere dal numero delle imprese che hanno partecipato alla gara, quando l&#8217;accoglimento dello stesso produce, come effetto conformativo, un vantaggio, anche mediato e strumentale, per il ricorrente principale». In tal modo, assume rilevanza, per cogliere il &#8220;vantaggio&#8221;, il successivo riesame in via di autotutela delle offerte che presentano il medesimo vizio colto dalla sentenza di accoglimento. Ne deriva la compatibilità con il diritto europeo di una regola nazionale che impedisca l&#8217;esame del ricorso principale quando dal suo accoglimento il ricorrente principale non può ottenere, con &#8220;assoluta certezza&#8221;, utilità (neanche mediata e strumentale)<a title="" href="#_ftn17">[16]</a>.<br />
Il secondo, invece<a title="" href="#_ftn18">[17]</a>, affronta la questione non tanto sul piano delle condizioni dell&#8217;azione, quanto su quello della tutela delle situazioni giuridiche soggettive che si assumano lese dall&#8217;azione amministrativa. Con la conseguenza che la domanda di tutela dell&#8217;interesse legittimo al corretto svolgimento della procedura di gara, con esclusione di tutte le offerte che, in quanto affette da vizi, non potevano essere esaminate dalla stazione appaltante, rivolta dal ricorrente principale al giudice amministrativo, merita di essere esaminata anche se, per ipotesi, la stessa offerta del ricorrente andava esclusa dalla procedura. Ciò non tenendo conto del numero delle imprese partecipanti o dei vizi prospettati come motivi di ricorso principale, poiché la domanda di tutela può essere evasa soltanto con l&#8217;esame di tutti i motivi di ricorso, sia principale che incidentale<a title="" href="#_ftn19">[18]</a>.<br />
In questo secondo impianto ricostruttivo vi sono ricadute di sistema rilevanti che la sentenza n. 3593 del 2017 coglie. Il ricorso &#8220;efficace&#8221;, nell&#8217;ottica della Corte di giustizia, si riflette &#8211; ampliando il concetto &#8211; sulla nozione di interesse ad agire che si collega, infatti, al possibile intervento in autotutela della pubblica amministrazione. Più in generale, ci si colloca in un&#8217;ottica che dequota l&#8217;autonomia processuale dei Paesi membri dell&#8217;Unione in un&#8217;operazione di bilanciamento che vede prevalere il principio affermato dalla giurisprudenza europea, in quanto funzionale all&#8217;effettività della tutela.<br />
Un aspetto significativamente valorizzato dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto si verta in ipotesi di manifesto diniego di giustizia, da far rientrare tra i motivi inerenti alla giurisdizione, da controllare nell&#8217;ambito del sindacato sui limiti esterni <em>ex</em> art. 111, ultimo comma, Cost. Valutazione interessante, tenendo conto delle incertezze manifestate dalle Sezioni Unite sulla configurabilità in tali ipotesi di un vizio sanzionabile ai sensi dell&#8217;art. 111, ultimo comma, della Costituzione<a title="" href="#_ftn20">[19]</a>.<br />
I passaggi di sicuro rilievo sono quelli in cui si ritiene che, laddove la norma interna non consenta l&#8217;attuazione del diritto ad ottenere una decisione da parte del giudice, diversamente da quanto è garantito dall&#8217;ordinamento dell&#8217;Unione, si determina uno «stravolgimento delle norme di rito ridondante in denegata giustizia». La discrezionalità degli Stati membri, sicuramente da riconoscere nella disciplina processuale, incontra un limite a garanzia dell&#8217;effettività dell&#8217;ordinamento dell&#8217;Unione, consistente nella necessità di assicurare a chiunque subisca una violazione di diritti o libertà garantiti da tale ordinamento, la possibilità di un «ricorso effettivo dinanzi ad un Giudice (art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea)». Ne discende che è ben possibile, proprio per applicare tale principio, che una norma dell&#8217;Unione imponga al giudice nazionale di esaminare nel merito «la domanda di tutela di un diritto riconosciuto dall&#8217;ordinamento dell&#8217;Unione». Ulteriore conseguenza, pertanto, è che il «Giudice nazionale che neghi l&#8217;esame del merito della domanda in applicazione di una regola processuale interna contrastante con il diritto dell&#8217;Unione direttamente applicabile, quale risultante dall&#8217;interpretazione della Corte di Giustizia, nega apertamente all&#8217;attore la tutela giurisdizionale (nell&#8217;ampiezza) riconosciutagli invece dal diritto dell&#8217;Unione».<br />
Secondo le Sezioni Unite, l&#8217;obiezione basata sulla circostanza che l&#8217;eventuale annullamento dell&#8217;aggiudicazione non comporterebbe necessariamente il rinnovo della gara, essendovi la discrezionalità della stazione appaltante, non ha fondamento in quanto «basta la mera eventualità del rinnovo della gara a radicare l&#8217;interesse del ricorrente a contestare l&#8217;aggiudicazione». E, sempre secondo la Cassazione, anche l&#8217;avvenuta stipulazione del contratto di appalto non è fattore impeditivo in quanto la stazione appaltante ha il potere/dovere di risolvere il contratto stesso in autotutela una volta che il giudice amministrativo abbia accertato l&#8217;illegittimità dell&#8217;aggiudicazione per il mancato possesso dei requisiti dell&#8217;impresa aggiudicataria.<br />
Ovviamente, è interessante il principio di diritto: «non costituiscono diniego di giurisdizione, da parte del Consiglio di Stato (o della Corte dei Conti), gli errori <em>in procedendo</em> o <em>in iudicando</em>, ancorché riguardanti il diritto dell&#8217;Unione Europea, salvo i casi di radicale stravolgimento delle norme di riferimento (nazionali o dell&#8217;Unione) tale da ridondare in denegata giustizia e, in particolare, il caso, tra questi, di errore <em>in procedendo</em> costituito dall&#8217;applicazione di regola processuale interna incidente nel senso di negare alla parte l&#8217;accesso alla tutela giurisdizionale nell&#8217;ampiezza riconosciuta da pertinenti disposizioni normative dell&#8217;Unione europea, direttamente applicabili secondo l&#8217;interpretazione elaborata dalla Corte di giustizia».</p>
<p><strong>3. Ulteriori specificazioni in tema di interesse nella decisione della Corte di giustizia, 14 febbraio 2019, causa</strong> <strong>C-54/18</strong><br />
La tensione, che si è colta nel trasferimento di impianti processuali esterni e non del tutto in linea con quanto è maturato nel tempo in senso conformativo del processo nazionale, ha modo di manifestarsi ulteriormente e con forme diverse.<br />
Il grande tema della &#8220;rilevanza dell&#8217;interesse&#8221; e della tutela in senso oggettivo nel processo amministrativo ai fini della proposizione dell&#8217;azione giurisdizionale, sul quale si sta sviluppando la vicenda di cui all&#8217;Adunanza Plenaria n. 6 del 2018, ha ricevuto, infatti, ulteriore alimento dalla recente ordinanza della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea<a title="" href="#_ftn21">[20]</a>, che si è pronunciata sulla compatibilità alla disciplina europea della normativa di cui all&#8217;art. 120, comma 2-<em>bis</em><a title="" href="#_ftn22">[21]</a> del codice del processo amministrativo<a title="" href="#_ftn23">[22]</a>. E va osservato che l&#8217;abrogazione<a title="" href="#_ftn24">[23]</a> di tale disposizione non sottrae interesse a cogliere alcuni aspetti di rilevanza generale.<br />
Pur ai limitati fini della qui svolta riflessione, non potendosi certamente affrontare temi così ampi, stante la scelta compiuta per l&#8217;indagine condotta, merita di essere segnalata, nella decisione del giudice europeo, la modalità attraverso la quale si mostra la diversità di impostazione rispetto a quella del giudice nazionale. Quest&#8217;ultimo, ancora una volta, fa trasparire, nel modo in cui struttura il rinvio pregiudiziale, la preoccupazione sulla tenuta complessiva del sistema di giustizia amministrativa italiana.<br />
La &#8220;distanza&#8221; fra i due giudici sembra trovare un suo riscontro formale nella circostanza che la Corte di giustizia utilizza il rito decisorio abbreviato, pur a fronte di una richiesta da parte del T.A.R., basata su argomentazioni sicuramente strutturate, che non vengono, però, come tali considerate. La decisione viene, così, adottata con ordinanza motivata perché, ad avviso della Corte di giustizia, «la risposta alla questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza».<br />
Effettivamente, gli esiti giurisprudenziali, sui quali si basa la risposta del giudice europeo, rappresentano una costante. Si tratta, infatti, di quanto è stato desunto, in molteplici pronunce, dal principio di certezza del diritto e dal concetto di ricorso &#8220;efficace&#8221;<a title="" href="#_ftn25">[24]</a>. È un dato noto che, nella giurisprudenza della Corte di giustizia<a title="" href="#_ftn26">[25]</a>, essi hanno trovato molto spazio e molteplici applicazioni, per valutare quanto deve caratterizzare il ricorso nelle procedure di aggiudicazione in base alle direttive europee, nella ricerca di un adeguato bilanciamento ai fini del soddisfacimento delle esigenze di garanzia.<br />
È agevole per la Corte, compiendo un richiamo espresso ai numerosi precedenti, ricordare l&#8217;importanza della celerità delle decisioni e concludere che la fissazione di termini di ricorso brevi, purché ragionevoli, risponda all&#8217;esigenza di effettività della tutela in quanto applicazione del principio di certezza del diritto. E ciò alla stregua della direttiva 89/665 art. 1, paragr. 1, che richiede, per le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici, un <em>ricorso efficace e quanto più rapido possibile</em><a title="" href="#_ftn27">[26]</a>. Di qui l&#8217;affermazione che: «la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, nell&#8217;interesse della certezza del diritto, a tutela sia del singolo sia dell&#8217;amministrazione interessata, è compatibile con il diritto fondamentale a un&#8217;effettiva tutela giurisdizionale. Termini del genere non devono essere tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l&#8217;esercizio dei diritti attribuiti dall&#8217;ordinamento giuridico dell&#8217;Unione»<a title="" href="#_ftn28">[27]</a>.<br />
In buona sostanza, una tale conclusione del giudice europeo, proprio per la solida base costituita dal suo percorso giurisprudenziale, appare scontata. Ma &#8211; ed è questo il punto meritevole di osservazione &#8211; va notato un disallineamento tra le richieste da parte del T.A.R e le risposte da parte della Corte di giustizia. A ben vedere, difatti, il tema della ragionevolezza del termine previsto dal codice del processo amministrativo, sul quale il giudice europeo concentra la decisione, non è stato l&#8217;oggetto dell&#8217;ordinanza di rinvio del giudice nazionale. Quest&#8217;ultima sofferma la sua attenzione sul principio di effettività della tutela, che, connotato in termini di effettività &#8220;sostanziale&#8221;, si dubita venga leso da un obbligo defatigante di proporre ricorso senza avere alcuna possibilità di valutarne l&#8217;utilità<a title="" href="#_ftn29">[28]</a>.<br />
Anche in tal caso, dunque, assume rilievo la diversa idea di interesse ai fini della proposizione dell&#8217;azione giurisdizionale, sicché quanto è al fondo dell&#8217;ordinanza dell&#8217;Adunanza Plenaria, di cui prima si è detto, e di quella del T.A.R., non è, in realtà, molto diverso.<br />
Per il giudice nazionale, l&#8217;interesse, per quanto dequotato, deve sempre essere apprezzabile e rimane centrale per fondare la proposizione di un ricorso, costituendo, naturalmente, elemento assai rilevante per una piena concretizzazione del principio di effettività della tutela.<br />
Per il giudice europeo, invece, si profila un interesse diverso, che può essere anche solo &#8220;strumentale&#8221; e di incerta concretizzazione, fino a mostrarsi del tutto ipotetico quando si correla a un &#8220;rischio&#8221; di lesione. In tal senso viene letta la previsione della direttiva 89/665 che richiede la possibilità di accesso al ricorso a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l&#8217;aggiudicazione e sia stato o rischi di essere leso<a title="" href="#_ftn30">[29]</a>.<br />
Se non sembra, pertanto, esservi dubbio che l&#8217;<em>iter </em>ricostruttivo seguito dal giudice europeo stia determinando un progressivo &#8220;affievolimento&#8221; dell&#8217;interesse, è significativo che questo impianto ha trovato spazio anche nella disciplina interna, incidendo, così, sui caratteri tipici del processo amministrativo italiano. Giustamente, il giudice nazionale segnala proprio come «il rito di cui all&#8217;art. 120, co. 2 bis c.p.a. implica una tutela di tipo oggettivo, in cui l&#8217;azione non si configura caratterizzata da un interesse attuale del ricorrente e da una lesione concreta della sua situazione giuridica soggettiva»<a title="" href="#_ftn31">[30]</a>. E coglie profili di illegittimità costituzionale che lo inducono a sollevare la relativa questione alla Corte costituzionale<a title="" href="#_ftn32">[31]</a>. Rimane in più modi manifestata la questione di fondo, di rilevanza sistemica, sulla compatibilità di una soluzione inserita nel codice del processo amministrativo con il principio di effettività &#8220;sostanziale&#8221; della tutela, costruito sulla base della presenza di un interesse concreto perché si abbia una idonea garanzia.<br />
Insomma, la trasformazione, avvalorata dalla Corte di giustizia, da interesse &#8220;attuale, diretto e concreto&#8221;, così come tradizionalmente elaborato dalla giurisprudenza e dalla dottrina, a quello &#8220;strumentale&#8221; (per il conseguimento di una <em>chance</em> alla rinnovazione della gara), fino all&#8217;estrema dilatazione quando lo si configura come &#8220;rischio&#8221; di un eventuale danno, si correla a una inevitabile tensione dal momento che un tal modello di giudizio di tipo oggettivo non riesce a dissipare i dubbi di compatibilità con l&#8217;ordinamento nazionale<a title="" href="#_ftn33">[32]</a>.</p>
<p><strong>4. Il ricorso &#8220;efficace&#8221; tra giudice nazionale ed europeo</strong><br />
La nozione di ricorso &#8220;efficace&#8221; ha disvelato la complessiva problematicità che si ripercuote sul sistema interno, con plurime sollecitazioni di cui non è agevole prevedere gli esiti. Quanto è stato oggetto della richiesta di interpretazione da parte dell&#8217;Adunanza Plenaria, dalla quale originano le qui svolte riflessioni, ne mostra punti notevoli da collegare alla tecnica interpretativa adottata. Il contrasto giurisprudenziale indicato dalla Sezione V, nel richiedere l&#8217;intervento dell&#8217;Adunanza Plenaria, si radica sull&#8217;interpretazione di un <em>dictum</em> della Corte di giustizia da cui originano i plurimi interventi dell&#8217;Adunanza Plenaria e della stessa Corte di giustizia<a title="" href="#_ftn34">[33]</a>.<br />
Il quadro è noto, ma, seppur in rapida rassegna, occorre darne conto.<br />
Già nel 2003 la Corte di giustizia<a title="" href="#_ftn35">[34]</a> aveva concluso, pur non approfondendo la tematica dei rapporti tra ricorso principale e ricorso incidentale &#8220;escludente&#8221;, che la Direttiva ricorsi impediva «che ad un offerente venga negato l&#8217;accesso alle procedure di ricorso previste da detta direttiva per contestare la legittimità della decisione dell&#8217;autorità aggiudicatrice di non considerare la sua offerta come la migliore, per il motivo che tale offerta avrebbe dovuto essere preliminarmente esclusa da detta autorità aggiudicatrice per altre ragioni e che, pertanto, egli non è stato o non rischia di essere leso dall&#8217;illegittimità da lui denunciata».<br />
Ad essa aveva fatto seguito la sistemazione operata con l&#8217;Adunanza Plenaria n. 11 del 2008<a title="" href="#_ftn36">[35]</a>, che aveva ritenuto, nel rispetto dei principi processuali sull&#8217;interesse e sulla legittimazione a ricorrere, che il giudice, qualunque fosse stato il primo ricorso esaminato e ritenuto fondato (principale o incidentale), avrebbe dovuto in ogni caso pronunciarsi su tutti i ricorsi, al fine di garantire la tutela dell&#8217;interesse strumentale di ciascuna impresa alla ripetizione della gara.<br />
Come è noto, la decisione dell&#8217;Adunanza Plenaria n. 4 del 2011<a title="" href="#_ftn37">[36]</a> ha riaperto la questione in quanto ha affermato che, in primo luogo, l&#8217;esame del ricorso incidentale &#8220;escludente&#8221; deve assumere sempre carattere preliminare, rispetto all&#8217;esame del ricorso principale. Poi, che la fondatezza del ricorso incidentale, implicando l&#8217;assenza di una posizione legittimante in capo al concorrente illegittimamente ammesso alla gara che abbia proposto il ricorso principale, determina l&#8217;improcedibilità del predetto ricorso principale, anche laddove il ricorrente principale abbia allegato l&#8217;interesse strumentale alla rinnovazione dell&#8217;intera procedura.<br />
Questo evento ha generato un nuovo intervento della Corte di giustizia che, con la sentenza &#8220;<em>Fastweb</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn38">[37]</a>, ha sancito: «qualora per mezzo di un ricorso incidentale l&#8217;aggiudicatario di una procedura di assegnazione di un appalto deduca che l&#8217;offerta del ricorrente principale sarebbe stata da escludere dalla gara a causa del mancato rispetto delle specifiche tecniche prescritte dalla stazione appaltante, sì da rendere inammissibile l&#8217;impugnazione (a sua volta incentrata sulla non conformità dell&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicatario alle medesime specifiche tecniche) proposta dallo stesso, il diritto dei partecipanti a una gara a una tutela giurisdizionale effettiva delle rispettive ragioni esige che entrambe le domande siano esaminate nel merito da parte del giudice investito della controversia».<br />
Dopo un nuovo intervento dell&#8217;Adunanza Plenaria con la sentenza n. 9 del 2014<a title="" href="#_ftn39">[38]</a>, che ha fissato condizioni più rigorose per l&#8217;applicazione del principio stabilito dalla Corte di giustizia, è intervenuta la sentenza &#8220;<em>Puligienica</em>&#8220;.<br />
Ebbene, è possibile cogliere un dato non irrilevante. Si è di fronte a un percorso lungo con ribadite posizioni del giudice europeo e corrispondenti disomogenee conclusioni di quello italiano, in qualche misura definite con l&#8217;ultimo intervento indicato della Grande Sezione 5/4/2016 (&#8220;<em>Puligienica</em>&#8220;) e ulteriori interventi nel 2016<a title="" href="#_ftn40">[39]</a> e nel 2017<a title="" href="#_ftn41">[40]</a>. E, nel valutarlo, la V Sezione rinvia all&#8217;Adunanza Plenaria e, pur potendo, non propone il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e nulla dice al riguardo, ma chiede di risolvere un contrasto applicativo di quanto discende dalle decisioni di quest&#8217;ultima. Ed è, con tutta probabilità, un&#8217;impostazione che, seppur implicitamente, applica correttamente le raccomandazioni della Corte di giustizia, che, richiedendo la &#8220;necessità&#8221; di proporre la domanda di pronuncia pregiudiziale per poter emanare la sentenza, indicano, come ricordato, quando un rinvio è particolarmente utile: e cioè quando la questione è nuova o quando la giurisprudenza esistente non fornisce i chiarimenti necessari.<br />
D&#8217;altra parte, la possibilità di proporre direttamente il rinvio pregiudiziale in ciascun grado di giudizio, ammessa dal giudice europeo, deve essere una strada da privilegiare, naturalmente nel rispetto delle condizioni fissate dalla Corte di giustizia, perché, in tal modo, si ottengono i due risultati di una maggiore velocità dei procedimenti giurisdizionali e di una più precisa salvaguardia del ruolo affidato all&#8217;Adunanza Plenaria, come giudice chiamato a fissare il principio di diritto.<br />
Non sembra, pertanto, irrilevante cogliere questo dato come punto di sistema. A fronte dell&#8217;impostazione metodologica della Sezione di non aver scelto la strada del rinvio per tentare una soluzione interna, l&#8217;Adunanza Plenaria, significativamente smentendola, persegue una linea diversa sulla quale si possono avanzare dubbi sia in termini di risposta alla richiesta di celerità del giudizio, sia in quelli di salvaguardia del ruolo da riconoscere al Supremo Consesso.</p>
<p><strong>5. Effettività della tutela, ricorso &#8220;efficace&#8221; e intervento in autotutela della P.A.</strong><br />
Quanto appena precede conduce a una ulteriore considerazione. Il quesito di interpretazione pregiudiziale formulato dall&#8217;Adunanza Plenaria, nel riaprire la problematica sul concetto di interesse, inevitabilmente si collega all&#8217;esercizio dell&#8217;autotutela come elemento fondante l&#8217;alternativa e rivendica un ruolo del giudice italiano nel considerarlo a fondamento della pronuncia ad esso demandata, per il quale chiede un &#8220;consenso&#8221; alla Corte di giustizia.<br />
Si tratta, infatti, secondo l&#8217;Adunanza Plenaria, di specificare se, in una gara con più imprese, l&#8217;obbligo di esaminare il ricorso principale sia assoluto e incondizionato oppure se vada «correlato a una eventualità non meramente ipotetica di un intervento in autotutela dell&#8217;amministrazione».<br />
Si può notare che, innanzitutto, nell&#8217;assumere a fondamento del quesito tali aspetti, invero, non sembrano valorizzati due elementi che sono stati enucleati nella sentenza &#8220;<em>Puligienica</em>&#8221; ai punti 28 e 29.<br />
In particolare, il primo punto, quando ipotizza che «non è escluso» che una delle irregolarità che comportano l&#8217;esclusione dell&#8217;aggiudicataria e del ricorrente sia anche di altre offerte con la necessità di nuova procedura.<br />
Il ricorso &#8220;efficace&#8221; in tale procedura riceve interesse dalla sussistenza delle possibilità di esercizio dell&#8217;autotutela. È un profilo che è stato considerato, in particolare, in alcune pronunce dei giudici di primo grado quando, appunto, si è ragionato in specifico sull&#8217;ingresso di tratti di giurisdizione oggettiva nel contenzioso sui contratti pubblici<a title="" href="#_ftn42">[41]</a>. Ma, soprattutto, che l&#8217;eventuale esercizio dell&#8217;autotutela, in una ricostruzione che dequota le caratteristiche di attualità e certezza normalmente richieste dalla giurisprudenza, finisce per costituire il fondamento dell&#8217;interesse.<br />
A questo punto trova ingresso un altro elemento nel non semplice raccordo tra sistemi, perché diviene rilevante la possibilità di esercizio dell&#8217;autotutela in considerazione dei tempi fissati in maniera rigorosa dal legislatore italiano<a title="" href="#_ftn43">[42]</a>. Ed è un aspetto che nell&#8217;ordinanza della Plenaria<a title="" href="#_ftn44">[43]</a> non viene considerato in tutto il suo rilievo, ma soltanto all&#8217;interno delle critiche sollevate nei confronti delle pronunce del Consiglio di Stato che hanno concluso per la necessaria valutazione sia del ricorso principale che di quello incidentale. Nel quesito proposto dall&#8217;Adunanza Plenaria, teso a conferire autonomia al giudice nel valutare la concretezza dell&#8217;interesse guardando ai principi nazionali per quel che concerne la domanda di parte, la prova dell&#8217;interesse affermato e i limiti soggettivi del giudicato, non vi è un riferimento al problema. Eppure, il concetto di ricorso &#8220;efficace&#8221;, più ampio rispetto alle categorie processuali nazionali che governano l&#8217;interesse, deve confrontarsi proprio con il possibile esercizio dell&#8217;autotutela. Ebbene, qualora fossero trascorsi i termini legislativi per il suo svolgimento, il ricorso non potrebbe essere &#8220;efficace&#8221;, siccome sorretto proprio da tale elemento. Con il rischio, nient&#8217;affatto teorico, che il rimedio giurisdizionale sia, a quel punto, inutile<a title="" href="#_ftn45">[44]</a>.</p>
<div>
<div><a title="" href="#_ftnref1">*</a> Ricercatore di Diritto amministrativo presso l&#8217;Università degli Studi di Napoli Federico II.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[1]</a> Cons. Stato, Ad. Pl., 11 maggio 2018, n. 6, in <em>Foro amm.</em>, 2018, 5, 778. Sull&#8217;ordinanza, si v. le osservazioni di G. Sigismondi, <em>Ricorso incidentale escludente: verso un nuovo intervento della Corte di giustizia</em>, in <em>Foro it.</em>, 2018, fasc. 9, 441 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[2]</a> Si riporta il quesito posto alla Corte di giustizia: «se l&#8217;articolo 1, paragrafi 1, terzo comma, e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all&#8217;applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell&#8217;11 dicembre 2007, possa essere interpretato nel senso che esso consente che allorché alla gara abbiano partecipato più imprese e le stesse non siano state evocate in giudizio (e comunque avverso le offerte di talune di queste non sia stata proposta impugnazione) sia rimessa al Giudice, in virtù dell&#8217;autonomia processuale riconosciuta agli Stati membri, la valutazione della concretezza dell&#8217;interesse dedotto con il ricorso principale da parte del concorrente destinatario di un ricorso incidentale escludente reputato fondato, utilizzando gli strumenti processuali posti a disposizione dell&#8217;ordinamento, e rendendo così armonica la tutela di detta posizione soggettiva rispetto ai consolidati principi nazionali in punto di domanda di parte (art. 112 c.p.c.), prova dell&#8217;interesse affermato (art. 2697 cc), limiti soggettivi del giudicato che si forma soltanto tra le parti processuali e non può riguardare la posizione dei soggetti estranei alla lite (art. 2909 cc)».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[3]</a> Sulla complessa tematica del <em>prospective overruling</em>, di recente, F. Saitta, <em>P</em><em>revedibilità delle decisioni del giudice amministrativo e prospective overruling</em>, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>, 25 giugno 2018. Cfr., altresì, E. Follieri, <em>L&#8217;Adunanza Plenaria, &#8220;sovrano illuminato&#8221;, prende coscienza che i principi enunciati nelle sue pronunzie sono fonti del diritto</em>, in <em>Urb. e app.</em>, 2018, 3, 382 ss.; C. Pagliaroli., <em>L&#8217;Adunanza Plenaria interviene sull&#8217;efficacia delle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico in funzione nomopoietica</em>, in <em>Riv. giur. edil.</em>, 2018, 4, 104 ss.; F. Aperio Bella, <em>La tutela del paesaggio &#8220;piega&#8221; le regole procedurali. Riflessioni a margine dell&#8217;Adunanza Plenaria n. 13/2017</em>, <em>ivi</em>, 2018, 4, 1022 ss.; A. Cassatella, <em>Nuovi orientamenti in tema di efficacia temporale delle sentenze del giudice amministrativo: un&#8217;innovazione necessaria?</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2018, 3, 1134 ss.; M. Condorelli, <em>Il nuovo </em>prospective overruling<em>, «dimenticando» l&#8217;Adunanza Plenaria n. 4 del 2015</em>, in <em>Foro it.</em>, 2018, III, 163 ss.; A. Vacca, <em>Adunanza Plenaria, </em>ius dicere<em> e creazione del diritto</em>, in <em>www.lexitalia.it,</em> n. 1/2018.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[4]</a> Cfr., sul tema, L. Cappuccio &#8211; G. Martinico, <em>D</em><em>isciplina e modulazione degli effetti delle decisioni della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea</em>, in D. Butturini &#8211; M. Nicolini (a cura di), <em>Tipologie ed effetti temporali delle decisioni di incostituzionalità. Percorsi di diritto costituzionale interno e comparato</em>, Napoli, 2014, 277 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref6">[5]</a> L&#8217;articolo 1 della direttiva 1989/665/CEE, come modificato dall&#8217;art. 41 della direttiva 1992/50/CEE e successivamente sostituito dall&#8217;art. 1 della direttiva 2007/66/CEE, ha stabilito che: «<em>gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva 2004/18/CE, le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli da 2 a 2 septies della presente direttiva, sulla base del fatto che hanno violato il diritto comunitario in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici o le norme nazionali che lo recepiscono</em>» (articolo 1, paragrafo 1, terzo capoverso); «<em>gli Stati membri garantiscono che non vi sia alcuna discriminazione tra le imprese suscettibili di far valere un pregiudizio nell&#8217;ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto, a motivo della distinzione effettuata dalla presente direttiva tra le norme nazionali che recepiscono il diritto comunitario e le altre norme nazionali</em>» (articolo 1, paragrafo 2); «<em>gli Stati membri procedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l&#8217;aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere stato leso a causa di una presunta violazione</em>» (articolo 1, paragrafo 3).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref7">[6]</a> Sul tema, la bibliografia è molto ampia e, pertanto, ci si limita a ricordare, tra gli interventi più recenti, G. La Rosa, <em>Il ricorso incidentale nel rito &#8220;super-speciale&#8221; di cui all&#8217;art. 120, commi 2 bis e 6 bis, c.p.a.</em>, in <em>Urb. e app.</em>, 2018, 2, 175 ss.; R. Villata,<em> La (almeno per ora) fine di una lunga marcia (e i possibili effetti in tema di ricorso incidentale escludente nonché di interesse legittimo quale figura centrale del processo amministrativo)</em>, in <em>Riv. dir. proc.</em>, 2018, 2, 325 ss.; A. Squazzoni, <em>Morire per il ricorso incidentale paralizzante?</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2018 1, 442 ss.; A. Carbone, <em>L&#8217;accentuazione del ruolo di modello processuale differenziato del contenzioso sugli appalti pubblici. Sull&#8217;art. 120, co. 2 bis, c.p.a. e ancora sul rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale escludente</em>, in <em>Giustamm.it</em>, 2017, 3; A. Parini, <em>Ancora sul rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale: la nuova veste dell&#8217;interesse strumentale alla luce della ultima giurisprudenza della Corte di Giustizia</em>, <em>ivi</em>, 2016, 11; A. Giusti, <em>Il futuro del ricorso incidentale nelle controversie sui contratti pubblici</em>, in <em>Giur. it.</em>, 2016, 10, 2221 ss.; E. Schneider, <em>Il ricorso incidentale e il rinvio pregiudiziale obbligatorio alla Corte di Giustizia Ue</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2016, 5, 650 ss.; D. Andracchio, <em>La nuova fisionomia &#8220;euro-unitaria&#8221; dei rapporti tra ricorso principale e ricorso incidentale &#8220;escludente&#8221; in materia di appalti pubblici e della funzione nomofilattica dell&#8217;Adunanza Plenaria</em>, in <em>Federalismi.it</em>, n. 16/2016; C. Guadamagna,<em> Il rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale escludente nel contenzioso degli appalti pubblici secondo la Corte di Giustizia. Processo, tutela sostanziale e nomofilachia</em>, <em>ivi</em>, 2016, 16; G. Sigismondi, <em>Ricorso incidentale escludente: l&#8217;ultimo orientamento della Corte di giustizia porta all&#8217;emersione di un contrasto più profondo</em>, in <em>Foro it.</em>, 2016, 6, 336 ss; S. D&#8217;Ancona, <em>Sul rapporto tra ricorso incidentale e ricorso principale in materia di appalti pubblici</em> (nota a Cass., Sez. Un. civ., 6 febbraio 2015, n. 2242), in <em>Riv. it. dir. pubbl. com.</em>, 2015, 3-4, 1039 ss.; L. Presutti, <em>Di ricorso incidentale in ricorso incidentale: le impugnative incrociate</em>, in <em>Urb. e app.</em>, 2015, 5 576 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref8">[7]</a> Nelle Raccomandazioni della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea (2016/C 439/01) è, infatti, chiarito che «il procedimento giurisdizionale si basa su una stretta cooperazione tra la Corte e i giudici degli Stati membri. Al fine di assicurare la piena efficacia di tale procedimento, appare necessario ricordarne le caratteristiche essenziali e fornire alcune precisazioni dirette a chiarire le disposizioni del regolamento di procedura per quanto riguarda, in particolare, l&#8217;autore e la portata della domanda di pronuncia pregiudiziale, nonché la forma e il contenuto di tale domanda. Dette precisazioni &#8211; applicabili a tutte le domande di pronuncia pregiudiziale &#8211; sono completate da disposizioni applicabili alle domande di pronuncia pregiudiziale che necessitano di particolare celerità e da un allegato riepilogativo degli elementi essenziali di qualsiasi domanda di pronuncia pregiudiziale».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref9">[8]</a> Per la verità, è proprio l&#8217;Adunanza Plenaria n. 6/2018 che ricorda questo carattere nei punti 12.2; 12.2.1; 12.2.2. Il Collegio richiama, così, le previsioni normative contenute rispettivamente nell&#8217;art. 211 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (sia nel testo originario che in quello vigente, novellato dal d.L. 24 aprile 2017, n. 50) e nell&#8217;art. 120, commi 2-<em>bis</em> e 6-<em>bis</em> del c.p.a., introdotto dall&#8217;art. 204 comma 1 lett. d) del d.lgs. n. 50/2016.<br />
Nel primo caso, ci si riferisce all&#8217;istituto delle raccomandazioni vincolanti dell&#8217;Autorità Nazionale Anticorruzione e della legittimazione dell&#8217;ANAC all&#8217;impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Tale riconoscimento della legittimazione processuale straordinaria attribuita all&#8217;ANAC va ricondotta, secondo il Consiglio di Stato, alla consapevole attenzione riservata dal legislatore nazionale alla &#8220;concorrenza per il mercato&#8221; quale interesse pubblico di rango costituzionale ed europeo. Essa può condurre alla immediata espunzione dal sistema di bandi viziati, consentendo che gli stessi vengano emendati immediatamente da eventuali disposizioni illegittime, prima che siano esperite le operazioni affidate al seggio di gara.<br />
Nel secondo, ci si riferisce al nuovo rito c.d. &#8220;super-accelerato&#8221;, introdotto dal legislatore al fine di consentire una pronta definizione del giudizio prima che si giunga al provvedimento di aggiudicazione, in modo da definire la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente all&#8217;esame delle offerte e alla conseguente aggiudicazione. Ciò con l&#8217;intento di evitare che con l&#8217;impugnazione dell&#8217;aggiudicazione possano essere fatti valere vizi attinenti alla fase della verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, il cui eventuale accoglimento farebbe regredire il procedimento alla fase di ammissione, con grave spreco di tempo e di energie, oltre che pericolo di perdita di eventuali finanziamenti. Il tutto nell&#8217;ottica del rispetto dei principi di efficienza, speditezza ed economicità, oltre che di proporzionalità del procedimento di gara. Pertanto, l&#8217;omessa attivazione del rimedio processuale entro il termine preclude al concorrente la possibilità di dedurre le relative censure in sede di impugnazione della successiva aggiudicazione, ovvero di paralizzare, mediante lo strumento del ricorso incidentale, il gravame principale proposto da altro partecipante avverso la sua ammissione alla procedura. In tal modo, ricorda il Collegio, si crea «un nuovo modello complessivo di contenzioso a duplice sequenza, disgiunto per fasi successive del procedimento di gara, dove la raggiunta certezza preventiva circa la <em>res</em> controversa della prima è immaginata come presupposto di sicurezza della seconda» (si richiama, in tal senso, Cons. St., sez. V, ordinanza n. 1059 del 15 marzo 2017).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref10">[9]</a> Come è noto, il punto 5 delle Raccomandazioni prevede che il rinvio pregiudiziale può «risultare particolarmente utile» se riguarda una questione di interpretazione nuova con un interesse generale ai fini dell&#8217;applicazione uniforme del diritto dell&#8217;Unione o quando la giurisprudenza non sembra fornire «i chiarimenti necessari in un contesto di diritto o di fatto inedito». Il Capo II, nel riferirsi al procedimento accelerato e al procedimento d&#8217;urgenza chiarisce le condizioni per accedere a tale rapido trattamento. Nel punto 31 si esplicita, in particolare, che si deve trattare per il procedimento accelerato di «circostanze particolari». Criterio che viene ribadito per il procedimento pregiudiziale d&#8217;urgenza disciplinato dall&#8217;art. 107 del Regolamento di procedura. Ci si riferisce, al riguardo, nel punto 32, a «circostanze in cui sia assolutamente necessario» che la Corte si pronunci nel più breve tempo.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref11">[10]</a> T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 16 marzo 2017, n. 458, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref12">[11]</a> In particolare, la società ricorrente, collocata al terzo posto della graduatoria, contestava alla prima classificata il mancato possesso dei requisiti di progettazione richiesti dal disciplinare di gara in capo alla società di ingegneria indicata per la redazione del progetto esecutivo dell&#8217;intervento. Alla seconda classificata, invece, il mancato possesso dei requisiti di qualificazione S. O. A., in capo alle due imprese ausiliarie, di cui la concorrente s&#8217;era avvalsa, per comprovare il possesso delle categorie di lavorazioni richieste dal disciplinare di gara.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref13">[12]</a> Il giudice di primo grado richiama le conclusioni di T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, sez. II, 6 dicembre 2016, n. 1012, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref14">[13]</a> Cons. Stato, sez. V, 6 novembre 2017, n. 5103, in <em>Foro amm.</em>, 2017, 11, 2247.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref15">[14]</a> Corte di giustizia Unione europea, 5 aprile 2016, <em>Puligienica Facility Esco SpA (PFE)/Airgest SpA</em>, C-689/13.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref16">[15]</a> Come afferma la sentenza &#8220;<em>Puligienica</em>&#8220;, «l&#8217;interpretazione, ricordata ai punti 24 e 25 della presente sentenza, formulata dalla Corte nella sentenza Fastweb (&amp;) è applicabile in un contesto come quello del procedimento principale. Da un lato, infatti, ciascuna delle parti della controversia ha un analogo interesse legittimo all&#8217;esclusione dell&#8217;offerta degli altri concorrenti. D&#8217;altro lato, (&amp;), non è escluso che una delle irregolarità che giustificano l&#8217;esclusione tanto dell&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicatario quanto di quella dell&#8217;offerente che contesta il provvedimento di aggiudicazione dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice vizi parimenti le altre offerte presentate nell&#8217;ambito della gara d&#8217;appalto, circostanza che potrebbe comportare la necessità per tale amministrazione di avviare una nuova procedura». E, ancora, che «il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell&#8217;appalto pubblico di cui trattasi, così come il numero di partecipanti che hanno presentato ricorsi e la divergenza dei motivi dai medesimi dedotti, sono privi di rilevanza ai fini dell&#8217;applicazione del principio giurisprudenziale che risulta dalla sentenza Fastweb».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref17">[16]</a> Come ricorda il Consiglio di Stato, tale indirizzo fa capo alla sentenza del Consiglio di Stato, sez III, 26 agosto 2016, n. 3708, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>. E, in senso analogo, si richiamano le sentenze del Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 2017, n. 901, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>; sez. V, 10 aprile 2017, n. 1677, <em>ivi</em>; sez. V, 12 maggio 2017, n. 2226, in <em>Foro amm.</em>, 2017, 5, 1044; sez. V, 30 giugno 2017, n. 3178, <em>ivi</em>, 2017, 6, 1275.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref18">[17]</a> Orientamento espresso dalla sentenza del Cons. Stato, sez. V, 20 luglio 2017, n. 3593, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref19">[18]</a> Afferma, infatti, la citata sentenza del Cons. Stato, n. 3593 del 2017 che «la Sezione è consapevole che una simile applicazione del concetto di ricorso &#8220;efficace&#8221; come quella propugnata dalla Corte di giustizia comporta una dilatazione dell&#8217;interesse ad agire <em>ex</em> art. 100 cod. proc. civ., quale costantemente interpretato dalla giurisprudenza nazionale. Infatti, posto che questa condizione dell&#8217;azione è intesa come possibilità di conseguire in via diretta ed immediata un vantaggio giuridicamente apprezzabile, e non già un vantaggio ipotetico ed eventuale, secondo la tesi della Corte di giustizia il bene della vita dell&#8217;aggiudicazione sarebbe invece rimesso a successive e solo possibili valutazioni dell&#8217;amministrazione in via di autotutela. Ma nondimeno non si può che prendere atto del <em>dictum</em> del giudice europeo e della prevalenza che ad esso deve essere attribuita, nell&#8217;ambito di un rapporto in cui il principio di autonomia dell&#8217;ordinamento processuale del Paese membro è destinato a recedere rispetto alle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale perseguite a livello sovranazionale». Passaggio questo che, secondo l&#8217;ordinanza del Cons. Stato, n. 5103 del 2017, richiamata in precedenza, va inteso nel senso che «accolto il ricorso incidentale e quello principale, non costituisce evenienza necessaria l&#8217;aggiudicazione del contratto all&#8217;impresa successivamente classificata, perché la stazione appaltante potrebbe sempre ritenere opportuno, dinanzi all&#8217;esclusione delle prime classificate, riesaminare in autotutela gli atti di ammissione delle altre imprese al fine di verificare se il vizio accertato sia loro comune, di modo che non vi resti spazio effettivo per aggiudicare a un&#8217;offerta regolare».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref20">[19]</a> Invero, la Corte di Cassazione ha manifestato una certa variabilità nella configurazione del vizio di eccesso di potere giurisdizionale in tali casi. Volendo segnalare alcuni arresti significativi, si può così ricordare che è stato affermato che non configura vizio di eccesso di potere giurisdizionale una violazione del diritto europeo per il mancato rispetto di una direttiva, così come interpretata dalla Corte di giustizia, trattandosi di <em>error in iudicando</em> (cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez. Un., 4 febbraio 2014, 2403, in <em>Giust. civ. Mass.</em>, 2014). In altre ipotesi, si è ritenuto ravvisabile un eccesso di potere giurisdizionale nei casi di rifiuto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo derivante dalla dichiarata estraneità della domanda rispetto alle attribuzioni giurisdizionali. O, ancora, nei &#8220;casi estremi&#8221;, nei quali il giudice amministrativo sia pervenuto ad una decisione &#8220;anomala&#8221; o &#8220;abnorme&#8221; per lo stravolgimento delle norme di riferimento. Peraltro, come si diceva, con formule qualificatorie piuttosto variabili: si è parlato, infatti, di &#8220;rifiuto di giurisdizione&#8221; (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 8 febbraio 2013, n. 3037, in <em>Foro amm. C.d.S</em>., 2013, 2, 358); &#8220;aprioristico diniego di giurisdizione&#8221; (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 21 marzo 2017, n. 7157, in <em>Lexitalia.it</em>); &#8220;aprioristico diniego di giustizia&#8221; (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 16 gennaio 2014, n. 771). Sia consentito, per una rassegna più ampia, rinviare a G. Cocozza, <em>Il percorso conformativo dell&#8217;eccesso di potere giurisdizionale. Una ricerca sul vizio della funzione e sul suo giudice</em>, Napoli, 2017, in part. 184 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref21">[20]</a> Corte di giustizia Unione europea, IV Sezione, 14 febbraio 2019, <em>Cooperativa Animazione Valdocco</em>, C-54/18.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref22">[21]</a> Sul rito c.d. &#8220;super accelerato&#8221; dell&#8217;art. 120, comma 2 bis, c.p.a., cfr., in particolare, M.A. Sandulli, <em>Nuovi limiti al diritto di difesa introdotti dal d.lgs. n. 50 del 2016 in contrasto con il diritto eurounitario e la Costituzione</em> in <em>www.lamministrativista.it</em>, 4 maggio 2016; M. Lipari, <em>La tutela giurisdizionale e &#8220;precontenziosa&#8221; nel nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016)</em> in <em>Federalismi.it</em>, n. 10/2016; R. Caponigro, <em>Il rapporto tra tutela della concorrenza e interesse alla scelta del miglior contraente nell&#8217;impugnazione degli atti di gara</em>, in <em>Giustamm.it</em>, 2016, 6; E. Follieri, <em>Le novità sui ricorsi giurisdizionali amministrativi nel Codice dei contratti pubblici</em> in <em>Urb. e app.</em>, 2016, 8-9, 873 ss.; G. Greco, <em>Il contenzioso degli appalti pubblici tra deflazione e complicazione</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. comunitario</em>, 2016, 971 ss.; A.G. Pietrosanti, <em>Piena conoscenza, termine per impugnare ed effettività della tutela nel rito &#8220;super accelerato&#8221; ex art. 120, co. 2 bis, c.p.a.</em>, in <em>Federalismi.it</em>, n. 7/2017; A. Di Cagno, <em>Il nuovo art. 120, comma 2-bis, cpa: un&#8217;azione senza interesse o un interesse senza azione?</em> in <em>Dir. e proc. amm.</em>, 2017, 2123 ss.; L. Bertonazzi, <em>Limiti applicativi del nuovo giudizio di cui all&#8217;art. 120, comma 2-bis, c.p.a. e sua compatibilità con la tutela cautelare</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2017, 714 ss.; I. Lagrotta, <em>Il rito «super accelerato» in materia di appalti tra profili di (in)compatibilità costituzionale e conformità alla normativa comunitaria</em>, in <em>Federalismi.it</em>, n. 7/2018; G. Lo Sapio, <em>Rito superaccelerato e tecniche di &#8220;giuridificazione&#8221; degli interessi</em>, in <em>Urb. e app.</em>, 2018, 4, 508 ss.; P. De Berardinis, <em>Rito ex art. 120, comma 2 bis, c.p.a. e ricorso incidentale</em>, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>, 13 novembre 2018; M. Lipari, <em>La decorrenza del termine di ricorso nel rito superspeciale di cui all&#8217;art. 120, co. 2-bis e 6-bis</em>, <em>del CPA: pubblicazione e comunicazione formale del provvedimento motivato, disponibilità effettiva degli atti di gara, irrilevanza della &#8220;piena conoscenza&#8221;; l&#8217;ammissione conseguente alla verifica dei requisiti</em>, <em>ivi</em>, 17 dicembre 2018.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref23">[22]</a> Sembra opportuno ricordare la formulazione dei due quesiti sottoposti alla valutazione della Corte di giustizia da parte del giudice nazionale (T.A.R. Piemonte, sez. I, ordinanza 17 gennaio 2018, n. 88, in <em>Foro amm.</em>, 2018, 1, 49). Nel primo vi è la richiesta «se la disciplina europea in materia di diritto di difesa, di giusto processo e di effettività sostanziale della tutela, segnatamente, gli articoli artt. 6 e 13 della CEDU, l&#8217;art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea e l&#8217;art. 1 Dir. 89/665/CEE, 1 e 2 della Direttiva, ostino ad una normativa nazionale, quale l&#8217;art. 120 comma 2 bis c.p.a, che, impone all&#8217;operatore che partecipa ad una procedura di gara di impugnare l&#8217;ammissione/mancata esclusione di un altro soggetto, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento con cui viene disposta l&#8217;ammissione/esclusione dei partecipanti»; nel secondo, «se la disciplina europea in materia di diritto di difesa, di giusto processo e di effettività sostanziale della tutela, segnatamente, gli articoli artt. 6 e 13 della CEDU, l&#8217;art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea e l&#8217;art. 1 Dir. 89/665/CEE, 1 e 2 della Direttiva, osti ad una normativa nazionale quale l&#8217;art. 120 comma 2 bis c.p.a, che preclude all&#8217;operatore economico di far valere, a conclusione del procedimento, anche con ricorso incidentale, l&#8217;illegittimità degli atti di ammissione degli altri operatori, in particolare dell&#8217;aggiudicatario o del ricorrente principale, senza aver precedentemente impugnato l&#8217;atto di ammissione nel termine suindicato».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref24">[23]</a> Abrogazione disposta dall&#8217;art. 1, comma 4, lett. a), del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, non ancora convertito in legge.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref25">[24]</a> Sul concetto di ricorso &#8220;efficace&#8221; non si può non ricordare la normativa europea che delinea l&#8217;effettività della tutela. Innanzitutto, gli artt. 6 e 13 della CEDU, che riconoscono il diritto ad un equo ed effettivo processo, garantendo una tutela attraverso un&#8217;adeguata qualificazione della situazione giuridica soggettiva da proteggere e una tutela processuale attraverso tre componenti fondamentali del principio di effettività: la pienezza e la completezza della tutela; la ragionevole durata del processo. L&#8217;art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea stabilisce, poi, il diritto dell&#8217;individuo ad &#8220;<em>un ricorso effettivo davanti ad un giudice</em>&#8220;, quando siano stati violati i propri diritti e le proprie libertà.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref26">[25]</a> Così, ad esempio, si può ricordare quanto oggetto di analisi nella decisione della Corte di giustizia, 28 gennaio 2010, C 456/08, laddove la previsione della normativa irlandese (art. 84 A, n. 4, del regolamento di procedura degli organi giurisdizionali superiori) ha adoperato una formula del tipo «<em>il ricorso in materia</em> <em>deve essere proposto quanto prima possibile e comunque entro tre mesi»</em>. La Corte ha infatti in essa colto una situazione di incertezza dal momento che non è da escludere che una tale formula normativa conferisca ai giudici nazionali la possibilità di respingere un ricorso per decadenza prima che sia scaduto il temine di tre mesi qualora essi ritengano che il ricorso non sia stato proposto &#8220;<em>quanto prima possibile</em>&#8221; ai sensi di tale disposizione. Con la conclusione che per determinare la sufficienza o meno della trasposizione di una direttiva è necessario che il testo sia formulato in maniera rigorosa e non dia spazio ad applicazioni contrastanti con la certezza del diritto. Di qui il venir meno dell&#8217;Irlanda agli obblighi incombenti in forza della Direttiva 89/665. Inoltre, in maniera molto chiara, una sintesi efficace di quanto la Corte di giustizia intende sia necessario per la corretta applicazione della direttiva 89/665 si rinviene nella sentenza 12 dicembre 2002, C-470/99, nella quale la Corte fissa il principio che vi sarebbe un&#8217;aperta compromissione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva medesima qualora fosse consentito ai candidati ed offerenti di far valere in qualsiasi momento del procedimento di aggiudicazione il mancato rispetto delle regole dell&#8217;aggiudicazione medesima, in tal modo obbligando l&#8217;amministrazione aggiudicatrice a ricominciare l&#8217;intero procedimento per correggere le violazioni eccepite. Di qui la conseguenza ben precisa secondo la quale «la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza risponde, in linea di principio, alla esigenza di effettività derivante dalla direttiva 89/665 in quanto costituisce l&#8217;applicazione del fondamentale principio della certezza del diritto». Con la conclusione che sanzioni come la decadenza sono una garanzia perché le decisioni illegittime delle amministrazioni vengano denunciate e rettificate il più presto possibile proprio per fornite risposta agli obiettivi della direttiva e corrispondere al principio di certezza del diritto.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref27">[26]</a> L&#8217;art. 1 Dir. 89/665/CEE, modificato dall&#8217;art. 1 Dir. 2007/66/CE, richiamato in precedenza, fissa i fondamentali principi di efficacia, celerità, non discriminazione ed accessibilità, che nell&#8217;ordinamento interno possono condensarsi nelle formule dell&#8217;effettività e satisfattività della tutela.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref28">[27]</a> A conclusione del ragionamento del giudice europeo, si evidenzia che al fine di garantire la compatibilità della normativa nazionale con quella europea è necessario che i provvedimenti di esclusione o ammissione alla gara siano accompagnati da una «relazione dei motivi pertinenti, tale da garantire che i suddetti interessati siano venuti o potessero venire a conoscenza della violazione del diritto dell&#8217;Unione dagli stessi lamentata»<em>. </em>Solo la presenza della motivazione consente di ritenere compatibile la normativa nazionale con quanto stabilito dalla direttiva 89/665.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref29">[28]</a> La citata ordinanza del T.A.R. n. 88/2018 si sofferma su alcuni effetti negativi che potrebbero derivare dall&#8217;applicazione della disciplina prevista nel codice del processo amministrativo. Innanzitutto, nel momento in cui i concorrenti sono tenuti all&#8217;attivazione del rimedio giurisdizionale a prescindere dal pregiudizio subito, vi può essere una valutazione negativa sul <em>rating</em> d&#8217;impresa, disciplinato dall&#8217;art. 83 del Codice dei contratti pubblici, che individua come parametro di giudizio (negativo) l&#8217;incidenza dei contenziosi attivati dall&#8217;operatore economico nelle gare d&#8217;appalto. Poi, soprattutto in caso di appalti di rilevante importo per i quali l&#8217;esborso economico per l&#8217;iniziativa giudiziaria non rappresenta un ostacolo, vi può essere una proliferazione dei ricorsi, «con buona pace delle esigenze di celerità procedimentale e di deflazione del contenzioso che si immaginano garantite dalla riforma». Oppure, al contrario, per gli appalti di importo meno elevato, potrebbero esservi rinunce alla proposizione del ricorso, proprio per l&#8217;incertezza nelle utilità derivanti dall&#8217;aggiudicazione in rapporto ai costi per la difesa processuale, con compromissione del diritto di difesa. Inoltre, il sistema attuale priva l&#8217;aggiudicatario del rimedio del ricorso incidentale da opporre a chi contesti l&#8217;aggiudicazione senza possedere i requisiti di ammissione alla gara. E, infine, più in generale, si potrebbe ipotizzare che vi siano aggiudicazioni in favore di soggetti privi dei requisiti di partecipazione, in conseguenza delle rinunce all&#8217;attivazione dei rimedi giurisdizionali. In tal modo vanificando, a causa di un meccanismo di natura meramente processuale, l&#8217;esigenza sottesa a tutta la regolamentazione europea e nazionale in materia di appalti pubblici di assicurare l&#8217;affidamento al soggetto maggiormente idoneo.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref30">[29]</a> Nella recente ordinanza della Corte di giustizia si afferma, infatti, che «simile rischio è sufficiente a giustificare un immediato interesse ad impugnare detto provvedimento, indipendentemente dal pregiudizio che può inoltre derivare dall&#8217; assegnazione dell&#8217;appalto ad un altro candidato».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref31">[30]</a> T.A.R. Piemonte, sez. I, ordinanza 17 gennaio 2018, n. 88, cit. Da questa dilatazione discendono le conseguenze pratiche, già prima indicate, e cioè la possibile &#8220;inutilità&#8221; di un&#8217;azione giurisdizionale che, essendo sganciata da un interesse, può essere rivolta nei confronti di un partecipante alla gara che può non essere aggiudicatario. Oppure, sul fronte opposto, l&#8217;assenza di qualunque tempestiva contestazione sulla mancata esclusione di un partecipante, che può condurre all&#8217;aggiudicazione in favore di una ditta priva dei requisiti di partecipazione, con conseguente mancato raggiungimento dell&#8217;obiettivo del rispetto della correttezza e regolarità delle procedure di gara, perseguito dalle normative europee.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref32">[31]</a> In tal senso, l&#8217;ordinanza del T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 29 giugno 2018, n. 903, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em> ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 120, comma 2-<em>bis</em>, primo e secondo periodo, limitatamente all&#8217;onere di immediata impugnativa dei provvedimenti di ammissione, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 103, comma 1, 111, commi 1 e 2, 113, commi 1 e 2 e 117, comma 1 della Costituzione e 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà fondamentali, recepita con legge n. 848/1955. Il T.A.R., in particolare, coglie nell&#8217;art. 120, comma 2 bis, primo e secondo periodo c. p. a., limitatamente alla parte che impone l&#8217;onere di immediata impugnazione delle ammissioni, il contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 103, comma 1, 111, commi 1 e 2 e 113, commi 1 e 2 Cost., dal momento che è fissata la necessaria impugnativa, nel termine decadenziale di trenta giorni, di un atto non immediatamente lesivo. E ciò in uno con l&#8217;ulteriore conclusione secondo la quale «i caratteri della personalità, attualità e concretezza dell&#8217;interesse ad agire caratterizzano il nostro sistema &#8220;soggettivo&#8221; di giustizia amministrativa, come delineato in Costituzione, mentre la previsione di cui all&#8217;art. 120, comma 2 bis, primo e secondo periodo cod. proc. amm. costituisce una illegittima deviazione rispetto al quadro costituzionale predetto».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref33">[32]</a> La conferma della estrema difficoltà di tali problematiche si coglie anche nelle oscillazioni della giurisprudenza nazionale. Cfr., ad esempio, T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 20 dicembre 2016, n. 5852, che ha affermato, con riferimento alla previsione contenuta nel codice del processo amministrativo, che «un sistema così congegnato potrebbe astrattamente far scivolare il contenzioso in materia di appalti verso un modello di giudizio di diritto oggettivo contrario agli artt. 24 e 113 Cost. ed escluso dalla giurisprudenza»; oppure quando si è notato che «la novella legislativa di cui all&#8217;art. 120, comma 2 bis, d.lgs. n. 50/2016 confligge con il quadro giurisprudenziale, storicamente consolidatosi» (T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, 8 novembre 2016, n. 1262). Non sono però mancate conclusioni diverse volte a rendere compatibile la previsione con i principi processuali. In tal senso, cfr. TAR Lazio Roma, sez. II, 17 luglio 2017, n. 8577, che ha rinvenuto, anche in caso di impossibilità nel delineare in capo ad alcuno dei concorrenti l&#8217;utilità finale rappresentata dall&#8217;aggiudicazione della gara, la possibilità di configurare un «distinto interesse di natura strumentale (sia pure di nuovo conio come definito in dottrina) che, comunque, rimane proprio e personale del concorrente, e quindi distinto dall&#8217;interesse generale alla correttezza e trasparenza delle procedure di gara». Con la conseguenza che non vi è una compromissione del diritto di difesa né un contrasto con le garanzie di cui agli artt. 24 e 113 Cost., «poiché delle illegittimità relative alla fase di ammissione ci si può comunque dolere nei termini di decadenza previsti dall&#8217;art. 120, comma 2- bis, c.p.a.».<br />
Quanto poi al più generale tema della possibilità di inserire elementi di tutela oggettiva all&#8217;interno del processo amministrativo, non si possono non ricordare le conclusioni dell&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 13 aprile 2015, n. 4, in <em>Foro amm.</em>, 2015, 9, 2206, quando ha statuito che «l&#8217;art. 34 [c.p.a.] esprime il principio dispositivo del processo amministrativo in relazione all&#8217;ambito della domanda di parte; si tratta, nel caso della giurisdizione amministrativa di legittimità, come noto, di una giurisdizione di tipo soggettivo, sia pure con aperture parziali alla giurisdizione di tipo oggettivo (ma che si manifestano in precisi, limitati ambiti come, per esempio, nella estensione della legittimazione ovvero nella valutazione sostitutiva dell&#8217;interesse pubblico in sede di giudizio di ottemperanza o in sede cautelare, ovvero ancora nella esistenza di regole speciali, quali quelle contenute negli artt. 121 e 122 c.p.a., che, riguardo alle controversie in materia di contratti pubblici, consentono al giudice di modulare gli effetti della inefficacia del contratto)».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref34">[33]</a> Cfr., in particolare, G. Leone, <em>Elementi di diritto processuale amministrativo</em>, Padova, 2017, 198 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref35">[34]</a> Corte di giustizia Unione europea, Sezione VI, 19 giugno 2003, <em>Hackermüller</em>, C-249/01.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref36">[35]</a> Cons. Stato, Ad. Pl., 10 novembre 2008, n. 11, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2009, 1, 146, con note di A. Squazzoni, <em>I</em><em>l rebus del presunto effetto paralizzante del ricorso incidentale nelle gare d&#8217;appalto ove anche il ricorrente principale contesti la mancata esclusione del vincitore</em>, e di G. Tropea, <em>La Plenaria prende posizione sui rapporti fra ricorso principale e ricorso incidentale (nelle gare con due soli concorrenti). Ma non convince</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref37">[36]</a> Cons. Stato, Ad. Pl., 7 aprile 2011, n. 4, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2011, 3, 1035, con note di M. Marinelli, <em>Ancora in tema di ricorso incidentale &#8220;escludente&#8221; e ordine di esame delle questioni (note brevi a margine di un </em>grand arrêt<em> dell&#8217;Adunanza Plenaria)</em>; A. Squazzoni, <em>Ancora sull&#8217;asserito effetto paralizzante del solo ricorso incidentale c.d. escludente nelle controversie in materia di gare. La Plenaria statuisce nuovamente sul rebus senza risolverlo</em>; F. Follieri, <em>Un ripensamento dell&#8217;ordine di esame dei ricorsi principale ed incidentale</em>; A. Giannelli, <em>Il </em>revirement<em> della Plenaria in tema di ricorsi paralizzanti nelle gare a due: le nubi si addensano sulla nozione di interesse strumentale</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref38">[37]</a> Corte di giustizia Unione europea, Sez. X, 4 luglio 2013, <em>Fastweb SpA </em>c.<em> Azienda Sanitaria Locale di Alessandria</em>, C-100/12.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref39">[38]</a> Cons. Stato, Ad. Pl., 25 febbraio 2014, n. 9, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2014, 2, 544, con nota di L. Bertonazzi, <em>Il ricorso incidentale nei giudizi amministrativi di primo grado relativi a procedure selettive: residue incertezze domestiche e gravi incognite di origine europea</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref40">[39]</a> Cfr. la sentenza della Corte di giustizia, 21 dicembre 2016, <em>Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung und Caverion Österreich</em>, C-355/15, che conclude: «ad un offerente la cui offerta era stata esclusa dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico poteva essere negato l&#8217;accesso a un ricorso avverso la decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico in quanto la decisione di esclusione di tale offerente era stata confermata da una decisione che ha acquisito autorità di cosa giudicata prima che il giudice investito del ricorso avverso la decisione di aggiudicazione dell&#8217;appalto statuisse, in modo tale che detto offerente doveva essere considerato definitivamente escluso dalla procedura di aggiudicazione dell&#8217;appalto pubblico in questione».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref41">[40]</a> Nella sentenza della Corte di giustizia, Sezione VIII, 10 maggio 2017, <em>Archus</em>, C-131/16 si sottolinea che la direttiva 92/13 deve essere interpretata nel senso che, nel caso in cui una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico abbia dato luogo alla presentazione di due offerte e all&#8217;adozione, da parte dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice, di due determinazioni che contemporaneamente rigettano l&#8217;offerta di uno degli offerenti ed aggiudicano l&#8217;appalto all&#8217;altro, l&#8217;offerente escluso, che ha presentato un ricorso avverso le due determinazioni, deve poter chiedere l&#8217;esclusione dell&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicatario, in modo che la nozione di &#8220;un determinato appalto&#8221;, ai sensi dell&#8217;articolo 1, paragrafo 3, della Direttiva 92/13 possa ricomprendere l&#8217;eventuale avvio di una nuova procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico. Con la conseguente affermazione secondo la quale basta la mera eventualità del rinnovo della gara a radicare l&#8217;interesse del ricorrente a contestare l&#8217;aggiudicazione.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref42">[41]</a> Cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III <em>quater</em>, 30 giugno 2016, n. 7532, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>. Il giudice afferma, infatti, che la Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea ha distillato «sostanzialmente una più ampia nozione di giurisdizione connotata da alcuni indubbi elementi anche oggettivi».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref43">[42]</a> La modifica operata dall&#8217;art. 6 della legge 7 agosto 2015, n.124  (&#8220;<em>Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche</em>&#8220;), che ha delimitato in diciotto mesi il termine per l&#8217;intervento in autotutela della pubblica amministrazione, ha portato la dottrina a parlare di «una vera e propria &#8220;rivoluzione&#8221; relativa all&#8217;autotutela decisoria, molto cambiata rispetto alla sua sistemazione tradizionale», e di un intervento che opera nel segno di «una tendenziale riduzione dei poteri discrezionali dell&#8217;amministrazione e [&amp;] altera profondamente la tradizionale ricostruzione fondata sull&#8217;immanenza ed inesauribilità del potere amministrativo». In tal senso, G. Tropea, <em>La discrezionalità amministrativa tra semplificazioni e liberalizzazioni, anche alla luce della legge n. 124/2015</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2016, 1-2, 150-151. Sul tema, ci si limita altresì a ricordare, tra gli scritti più recenti, A. Gualdani, <em>La conferma della discrezionalità dell&#8217;annullamento d&#8217;ufficio</em>, in <em>Federalismi.it</em>, n. 2/2018; N. Posteraro, <em>Sui rapporti tra dovere di provvedere e annullamento d&#8217;ufficio come potere doveroso</em>, <em>ivi</em>, n. 5/2017; C. Deodato, <em>Il potere amministrativo di riesame per vizi originari di legittimità</em>, <em>ivi</em>, n. 7/2017; M. Sinisi, <em>Il potere di autotutela caducatoria</em>, in M.A. Sandulli (a cura di), <em>P</em><em>rincipi e regole dell&#8217;azione amministrativa</em>, Milano, 2017, 435 ss.; M. Ramajoli, <em>L&#8217;annullamento d&#8217;ufficio alla ricerca di un punto di equilibrio</em>, in <em>www.giustamm.it</em>, n. 6/2016; M.A. Sandulli, <em>Autotutela</em>, in <em>Libro dell&#8217;anno di diritto</em>, Roma, 2016; S. Tuccillo, <em>Autotutela: potere doveroso?</em>, in <em>Federalimi.it</em>, n. 16/2016; Id., <em>Contributo allo studio della funzione amministrativa come dovere</em>, Napoli, 2016; P.L. Portaluri, <em>I</em><em>l nuovo diritto procedimentale nella riforma della p.a.: l&#8217;autotutela (profili interni e comunitari)</em>, <em>ivi</em>, n. 20/2016; V. Di Iorio, <em>Osservazioni a prima lettura sull&#8217;autotutela dopo la l. n. 124/2015: profili di incertezza nell&#8217;intreccio tra diritto amministrativo e diritto penale</em>, <em>ivi</em>, n. 21/2015; M. Immordino, <em>I provvedimenti amministrativi di secondo grado</em>, in F.G. Scoca (a cura di), <em>Diritto amministrativo</em>, Torino, 2015, 349 ss.; P.L. Portaluri, <em>Note sull&#8217;autotutela dopo la legge n. 164/2014 (qualche passo verso la doverosità?)</em>, in <em>Riv. giur. edil.</em>, Suppl. al n. 6/2014, 21 ss.; F. Francario, <em>Autotutela e tecniche di buona amministrazione</em>, in A. Contieri, F. Francario, M. Immordino, A. Zito (a cura di), <em>L&#8217;interesse pubblico tra politica e amministrazione</em>, Napoli, 2010, II, 107 ss.; D.-U. Galetta, <em>I procedimenti di riesame</em>, in V. Cerulli Irelli (a cura di), <em>La disciplina generale dell&#8217;azione amministrativa</em>, Napoli, 2006, 393 ss.; R. Villata, M. Ramajoli, <em>I</em><em>l provvedimento amministrativo</em>, Torino, 2006, 549 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref44">[43]</a> Cfr. punto 13.5.1, lett. d) dell&#8217;ordinanza citata.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref45">[44]</a> Che il tema non sia stato oggetto di attenta valutazione può, forse, anche desumersi dalla circostanza  che esso non è stato valorizzato dall&#8217;Adunanza Plenaria nella richiesta di applicazione del procedimento accelerato, ai sensi dell&#8217;art. 105 par. 1, che la Corte di giustizia ha respinto, non essendovi esplicitata nella richiesta quella motivazione rigorosa che è in grado di supportare un rito considerato eccezionale.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ricorso-efficace-trasformazione-dellinteresse-e-ruolo-dellautotutela/">Ricorso &quot;efficace&quot;, trasformazione dell&#8217;interesse e ruolo dell&#8217;autotutela</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Procedure sotto soglia e principio di rotazione alla luce delle modifiche apportate, al codice appalti, dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32,  convertito con modifiche in Legge 55/2019.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/procedure-sotto-soglia-e-principio-di-rotazione-alla-luce-delle-modifiche-apportate-al-codice-appalti-dal-d-l-18-aprile-2019-n-32-convertito-con-modifiche-in-legge-55-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2019 17:36:29 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/procedure-sotto-soglia-e-principio-di-rotazione-alla-luce-delle-modifiche-apportate-al-codice-appalti-dal-d-l-18-aprile-2019-n-32-convertito-con-modifiche-in-legge-55-2019/">Procedure sotto soglia e principio di rotazione alla luce delle modifiche apportate, al codice appalti, dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32,  convertito con modifiche in Legge 55/2019.</a></p>
<p>1. Evoluzione della normativa La prima disciplina organica delle procedure di affidamento di contratti sotto soglia è stata adottata nell&#8217;ambito del D.Lgs. n. 163/2006. Le norme speciali per gli appalti sotto soglia erano così articolate: disciplina generale (art. 121); disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia (art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/procedure-sotto-soglia-e-principio-di-rotazione-alla-luce-delle-modifiche-apportate-al-codice-appalti-dal-d-l-18-aprile-2019-n-32-convertito-con-modifiche-in-legge-55-2019/">Procedure sotto soglia e principio di rotazione alla luce delle modifiche apportate, al codice appalti, dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32,  convertito con modifiche in Legge 55/2019.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/procedure-sotto-soglia-e-principio-di-rotazione-alla-luce-delle-modifiche-apportate-al-codice-appalti-dal-d-l-18-aprile-2019-n-32-convertito-con-modifiche-in-legge-55-2019/">Procedure sotto soglia e principio di rotazione alla luce delle modifiche apportate, al codice appalti, dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32,  convertito con modifiche in Legge 55/2019.</a></p>
<p><strong>1. Evoluzione della normativa</strong><br />
La prima disciplina organica delle procedure di affidamento di contratti sotto soglia è stata adottata nell&#8217;ambito del D.Lgs. n. 163/2006.<br />
Le norme speciali per gli appalti sotto soglia erano così articolate:</p>
<ul>
<li>disciplina generale (art. 121);</li>
<li>disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia (art. 122);</li>
<li>disposizioni in tema di procedura ristretta semplificata (art.123);</li>
<li>disciplina specifica per gli appalti di servizi e forniture sotto soglia (art. 124);</li>
<li>disciplina specifica per i contratti di lavori, servizi e forniture in economia (art. 125);</li>
<li>disciplina specifica per i contratti di lavori, servizi e forniture sotto soglia aggiudicati da stazioni appaltanti operanti in un settore &#8220;speciale&#8221; (art. 238 del D.Lgs. n. 163/2006).</li>
</ul>
<p>A tali disposizioni si affiancavano le seguenti previsioni del regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 163/2006:</p>
<ul>
<li>disciplina in tema di lavori in economia (artt. da 173 a 177 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);</li>
<li>disciplina in tema di servizi e forniture sotto soglia (artt. da 326 a 338 del D.P.R. n. 207/2010).</li>
</ul>
<p>Con il complesso di disposizioni appena elencate il legislatore interno aveva sostanzialmente uniformato l&#8217;ordinamento nazionale alle indicazioni fornite nel corso degli anni dalla Commissione europea e dalla giurisprudenza amministrativa.<br />
La scelta compiuta in ambito nazionale aveva addirittura travalicato tali indicazioni, facendo emergere un sistema nell&#8217;ambito del quale le procedure di affidamento di contratti sotto soglia risultavano sottoposte alle stesse regole degli affidamenti di rilevanza comunitaria, ad eccezione delle deroghe di cui si dirà subito di seguito.<br />
In estrema sintesi, l&#8217;affidamento di contratti sotto soglia poteva essere disposto, in determinati casi, all&#8217;esito di procedure semplificate rispetto a quanto previsto per gli appalti di rilevanza comunitaria.<br />
Tale semplificazione si manifestava, innanzitutto, nella contrazione degli oneri di pubblicità degli atti di gara imposto alle stazioni appaltanti e nella riduzione dei termini minimi da concedere ai possibili concorrenti per la presentazione di domande di partecipazione e offerte.<br />
Inoltre, e soprattutto, era consentito ricorrere all&#8217;affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione del relativo bando (art. 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006) in caso di:</p>
<ul>
<li>lavori di importo complessivo inferiore a ¬ 1.000.000 (art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006), con obbligo di invitare a presentare offerta almeno dieci soggetti, per lavori di importo pari o superiore a ¬ 500.000, almeno cinque soggetti, per lavori di importo inferiore a ¬ 500.000;</li>
<li>lavori relativi a opere di urbanizzazione che i soggetti privati titolari di permesso di costruire hanno assunto l&#8217;onere di eseguire direttamente, al fine di scomputarne il costo dal contributo previsto per il rilascio del permesso (art. 122, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006). In tale ipotesi il soggetto privato aveva l&#8217;obbligo di invitare a presentare offerta almeno cinque soggetti;</li>
<li>lavori concernenti beni mobili e immobili del patrimonio culturale (tutelati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) di importo complessivo non superiore a ¬ 1.000.000, con obbligo di invitare a presentare offerta almeno quindici soggetti.</li>
</ul>
<p>Sempre per gli appalti di lavori, era possibile derogare al regime ordinario ricorrendo alla procedura negoziata semplificata (con invito rivolto esclusivamente ai soggetti iscritti in apposito elenco formato dalla stazione appaltante mediante avviso da pubblicare entro il trenta dicembre di ogni anno) nell&#8217;ipotesi di contratti di lavori di sola esecuzione di importo inferiore ¬ 1.500.000, con obbligo di invitare a presentare offerta almeno venti concorrenti, da selezionare secondo l&#8217;ordine di iscrizione nell&#8217;elenco sopra citato (ordine che viene stabilito mediante sorteggio pubblico).<br />
Il vecchio codice dei contratti pubblici conteneva, inoltre, una particolare disciplina per i contratti di importo particolarmente ridotto, che venivano <em>tout court</em> fatti rientrare nella categoria degli affidamenti &#8220;<em>in economia</em>&#8220;.<br />
I contratti da affidare &#8220;<em>in economia</em>&#8220;, trovavano una disciplina unitaria nell&#8217;art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, che offriva la possibilità di affidarli mediante tre diversi strumenti:</p>
<ul>
<li>l&#8217;amministrazione diretta, che si sostanziava nell&#8217;esecuzione della prestazione direttamente da parte della stazione appaltante, per il tramite del responsabile del procedimento, con personale interno e con materiali e mezzi nella disponibilità dell&#8217;amministrazione (art. 125, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006);</li>
<li>l&#8217;affidamento diretto, che consisteva nell&#8217;affidamento della prestazione da parte del responsabile del procedimento senza gara;</li>
<li>il cottimo fiduciario, che consisteva in una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvenivano mediante affidamento a terzi previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi predisposti dalla stazione appaltante (art. 125, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006).</li>
</ul>
<p>Quanto all&#8217;amministrazione diretta, ad essa poteva ricorrersi esclusivamente per la realizzazione di lavori di importo inferiore ¬ 50.000 (art. 125, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006).<br />
Quanto all&#8217;affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, questo era utilizzabile solo con riferimento a lavori, servizi o forniture di importo inferiore a ¬ 40.000 (art. 125, commi 8 e 11, del D.Lgs. n. 163/2006).<br />
In tutte le altre ipotesi, e comunque entro la soglia di valore di ¬ 200.000, la prestazione poteva essere affidata ricorrendo al cottimo fiduciario (art. 125, commi da 5 a 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e artt. 173, 174 e 331 del D.P.R. n. 207/2010).</p>
<p><strong>2. Il quadro attuale</strong><br />
Con il nuovo codice dei contratti pubblici la disciplina dell&#8217;affidamento di contratti &#8220;sotto soglia&#8221; viene riordinata e trova una collocazione comune<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>.<br />
Le &#8220;regole del gioco&#8221; sono state, infatti, inserite in una singola disposizione, che indica il percorso da seguire ai fini dell&#8217;affidamento dei contratti in questione, sia nell&#8217;ambito dei settori &#8220;ordinari&#8221; che nell&#8217;ambito di quelli &#8220;speciali&#8221;, precisando il procedimento di gara utilizzabile e le specifiche deroghe rispetto alla disciplina generale degli affidamenti sopra soglia.<br />
In particolare, è l&#8217;art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 a regolare l&#8217;affidamento di contratti sotto soglia, sostituendosi all&#8217;articolata disciplina precedentemente contenuta negli artt. da 121 a 125 del D.Lgs. n. 163/2006.<br />
Ai sensi del nuovo Codice, quindi, sono &#8220;sotto soglia&#8221; i contratti per i quali l&#8217;importo a base di gara per l&#8217;affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture sia al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria ex art. 35. Queste soglie, salvo rideterminazione periodica, sono di:</p>
<ul>
<li><em><strong>-euro 5.225.000,00</strong></em> <em>per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;</em></li>
<li><em><strong>euro 135.000,00</strong></em><em>per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle autorità governative centrali; per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti alcuni prodotti menzionati nell&#8217;allegato VIII al Codice (ad es. sale, zolfo, terre e pietre; prodotti farmaceutici, concimi, vetro e lavori di vetro, carta e cartoni, orologeria, utensileria e oggetti di coltelleria e posateria da tavola ecc.);</em></li>
<li><em><strong>euro 209.000,00 </strong></em><em>per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione qualora questi siano aggiudicati: da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, da autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nel citato allegato VIII;</em></li>
<li><em><strong>euro 750.000,00 </strong></em><em>per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all&#8217;allegato IX del Codice (ad es. servizi sanitari, servizi religiosi, servizi alberghieri e di ristorazione, servizi postali ecc.).&#8221;</em></li>
</ul>
<p>Mentre &#8220;<em>nei settori speciali sono:</em></p>
<ul>
<li><em><strong>euro 5.225.000,00</strong></em><em>per gli appalti di lavori;</em></li>
<li><em><strong>euro 418.000,00</strong></em><em>per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;</em></li>
<li><em><strong>euro 1.000.000,00 </strong></em><em>per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all&#8217;allegato IX.&#8221;</em></li>
</ul>
<p>La disciplina dell&#8217;affidamento per questi contratti si caratterizza per il bilanciamento tra la necessaria semplificazione del processo di aggiudicazione dei contratti nazionali e l&#8217;ancor più necessaria garanzia di un elevato livello di concorrenzialità.<br />
Come più volte ribadito dalla Commissione Europea, l&#8217;esclusione dei sotto soglia dalla disciplina nazionale dei contratti pubblici e della normativa comunitaria, non ne comporta la diretta esclusione dagli obblighi generali delle procedure ad evidenza pubblica.<br />
Infatti, le stazioni appaltanti sono tenute ad applicare i principi generali del Trattato Ue.<br />
Da ultimo, si precisa che le eccezioni a questi contratti sono più limitate tanto più si avvicinano alla soglia europea. Vale ricordare<strong>,</strong><strong> infatti, che i contratti di importo inferiore ai 40.000 euro</strong> possono essere oggetto di <strong>affidamento diretto</strong> (per il quale il decreto correttivo n. 56/2017 ha eliminato l&#8217;obbligo di motivazione), anche senza la previa consultazione di due o più operatori economici, o possono anche essere svolti in <strong>amministrazione diretta</strong> (quando l&#8217;amministrazione esegue direttamente la prestazione con materiale e personale interno). Sul punto si evidenzia che, come si vedrà meglio in seguito, per effetto della legge n. 145/2018, per gli affidamenti di lavori tra ¬ 40.000 ed ¬ 150.000 è possibile ricorrere, per l&#8217;anno 2019, all&#8217;affidamento diretto previa richiesta di tre preventivi.</p>
<p><strong>3. Linee guida n. 4 e successivi aggiornamenti</strong><br />
Le procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie sono disciplinate dall&#8217;art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito &#8220;Codice dei contratti pubblici&#8221;) che, al comma 7, richiama le linee guida dell&#8217;ANAC per la definizione di modalità di dettaglio che possano supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato, nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici (Linee guida n. 4, approvate dal Consiglio dell&#8217;Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016).<br />
A seguito della modifica al Codice introdotta con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cd. decreto correttivo), l&#8217;ANAC ha aggiornato le prime Linee guida (con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018), indicando specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull&#8217;affidatario scelto senza gara, nonché di effettuazione degli inviti in caso di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.<br />
Come chiarito dal Consiglio di Stato, oltre che dall&#8217;ANAC, le linee guida sul sotto-soglia non hanno carattere vincolante. I giudici di Palazzo Spada le inquadrano, infatti, quale atto amministrativo generale non vincolante che, pur perseguendo lo scopo di fornire indirizzi ed istruzioni operative alle stazioni appaltanti, dà ad esse modo di discostarsi da quanto disposto dall&#8217;Autorità. La possibilità di discostarsi deve però ricollegarsi all&#8217;adozione di un atto della medesima Amministrazione procedente, preferibilmente a carattere generale, che contenga una adeguata e puntuale motivazione, anche a fini di trasparenza, di ogni eventuale scelta amministrativa che disattenda i citati indirizzi, ma pur sempre rispettosa delle disposizioni del Codice e dei principi generali sull&#8217;esercizio del potere di affidamento di commesse pubbliche. Da ciò la conclusione che solo eccezionalmente una stazione appaltante può discostarsi dalle linee guida per i singoli affidamenti, a condizione di avere previamente adottato uno specifico atto generale che preveda tale possibilità e le sue condizioni.<br />
Recentemente, l&#8217;ANAC ha posto in consultazione <em>online</em> un ulteriore aggiornamento delle Linee guida n. 4.<br />
Nel documento, l&#8217;Autorità spiega in premessa come l&#8217;aggiornamento si sia reso necessario per diverse finalità.<br />
<em>In primis</em> la necessità di superare le criticità che hanno condotto all&#8217;avvio, da parte della Commissione europea, della procedura di infrazione avente ad oggetto la possibilità dell&#8217;affidamento diretto delle opere a scomputo se singolarmente di importo inferiore alla soglia comunitaria<a title="" href="#_ftn2">[2]</a> Sul punto, la Commissione europea, con una lettera di costituzione in mora comunicata il 24 gennaio 2019, nel rilevare la possibilità che l&#8217;articolo 16, comma 2-bis, del d.p.r. 380/2001<a title="" href="#_ftn3">[3]</a> sia interpretato in senso incompatibile con la direttiva 2014/24/UE, ha evidenziato che l&#8217;ANAC, con le Linee guida n. 4, ha fornito alle stazioni appaltanti l&#8217;indicazione di seguire detta interpretazione non conforme che consente l&#8217;aggiudicazione di alcune particolari opere di urbanizzazione, senza applicare il codice dei contratti pubblici non solo qualora il valore aggregato di tutte le opere di urbanizzazione sia al di sotto della soglia comunitaria, ma anche qualora il valore di tale opere di urbanizzazione particolari, considerate isolatamente rispetto al complesso delle opere, sia al di sotto della soglia UE. Per tali motivi, l&#8217;Autorità ha deciso di intervenire in modifica delle Linee guida, adottando una formulazione diversa, già sottoposta al vaglio del Consiglio di Stato che, nel parere n. 2942 del 24/12/2018 concordando con quanto suggerito dall&#8217;ANAC, ha ritenuto la lettura della norma prospettata dall&#8217;Autorità non in contrasto con la direttiva 2014/24/UE.<br />
Altra problematica emersa in sede applicativa, riguarda l&#8217;esclusione automatica delle offerte anomale. L&#8217;articolo 97, comma 8 del Codice dei contratti pubblici stabilisce che per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all&#8217;articolo 35, la stazione appaltante può prevedere, nel bando, l&#8217;esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. Secondo l&#8217;orientamento della Corte di Giustizia europea, i principi comunitari vietano l&#8217;esclusione automatica delle offerte anormalmente basse nei contratti sotto-soglia che abbiano carattere transfrontaliero certo (Cause C-318/15, C-147/06 e C-148/06). La Commissione Europea, sulla base di tali sentenze, ha contestato all&#8217;Italia la possibile violazione della normativa comunitaria, in quanto l&#8217;articolo 97, comma 8 del Codice dei contratti pubblici si applica indiscriminatamente a tutti gli affidamenti sotto-soglia, indipendentemente dall&#8217;esistenza di un interesse transfrontaliero certo. Inoltre, la Commissione ritiene insufficiente il limite di dieci offerte valide per poter giustificare il ricorso all&#8217;esclusione automatica. Ciò posto, l&#8217;Autorità in sede di revisione delle Linee guida sul sotto-soglia ha inteso fornire un&#8217;interpretazione comunitariamente orientata della norma, nonché indicazioni interpretative, sulla base delle citate sentenze della Corte, al fine di individuare gli indicatori dell&#8217;interesse transfrontaliero certo, quali potrebbero essere l&#8217;importo dell&#8217;affidamento, le caratteristiche tecniche o la zona di esecuzione della prestazione.<br />
Ulteriori profili che necessitano di una revisione delle Linee guida n. 4 sono quelli che attengono alle modifiche normative introdotte con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 912<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>.<br />
In particolare la disposizione citata prevede che, nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019 le stazioni appaltanti, in deroga all&#8217;articolo 36 comma 2 del medesimo codice, possono procedere all&#8217;affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici; nonché mediante le procedure di cui al comma 2 lettera b) del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro. In sostanza, le novità coinvolgono il solo settore dei lavori pubblici consentendo, per il 2019:<br />
&#8221; l&#8217;affidamento diretto, previa consultazione di 3 operatori, tra ¬ 40.000 e ¬ 150.00 (in luogo della procedura negoziata con 10 invitati);<br />
&#8221; l&#8217;affidamento con procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici tra ¬ 150.000 e ¬ 350.000 (in luogo della procedura negoziata con 15 invitati). L&#8217;ANAC ha inteso modificare le Linee guida sul punto specificando che, limitatamente all&#8217;anno 2019, per gli affidamenti di lavori valgono le soglie introdotte dalla legge 145/2018. Inoltre, ha chiarito il significato da attribuire alla locuzione «<em>affidamento diretto previa consultazione di tre operatori</em>», atteso che in tale espressione sono accostati termini che connotano due procedure diverse: l&#8217;affidamento diretto e la procedura negoziata. A tal fine, ha ritenuto utile prendere in considerazione la novella introdotta con il decreto correttivo al comma 2, lettera a) dell&#8217;articolo 36 del codice dei contratti pubblici, laddove, al fine di sancire la possibilità di ricorrere all&#8217;affidamento diretto <em>toutcourt</em> nel caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è stata inserita la specificazione «<em>anche senza previa consultazione di due o più operatori economici</em>». In questa ipotesi, infatti, è chiaro che il riferimento sia all&#8217;affidamento diretto, potendosi procedere all&#8217;affidamento diretto anche senza richiedere due o più preventivi. Inoltre, si evidenzia che laddove il legislatore ha voluto fare riferimento alla procedura negoziata, l&#8217;ha denominata «procedura negoziata previa consultazione di almeno 10/15 operatori» (cfr. articolo 36, comma 2, lettere b) e c) del codice dei contratti pubblici). Sulla scorta di tali considerazioni, ha ritenuto che la procedura introdotta in via transitoria dalla legge di bilancio possa essere interpretata nel senso che, per gli affidamenti tra ¬ 40.000 ed ¬ 150.000, per l&#8217;anno 2019, è possibile ricorrere all&#8217;affidamento diretto previa richiesta di tre preventivi. L&#8217;Autorità ha inoltre evidenziato la necessità di fornire indicazioni in ordine alle modalità di acquisizione dei suddetti preventivi, suggerendo alle stazioni appaltanti di adottare modalità idonee sulla base della tipologia e dell&#8217;importo dell&#8217;affidamento, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, e del principio di rotazione, ad esempio ricorrendo alla costituzione di elenchi di operatori economici da cui selezionare gli operatori a cui richiedere la presentazione del preventivo, oppure a indagini di mercato.<br />
Altra esigenza di modifica che deriva dalla novella introdotta con la richiamata legge di bilancio attiene alla soglia di rilevanza individuata per il ricorso alla rotazione. Nelle Linee guida n. 4, è stabilito che negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all&#8217;applicazione del principio di rotazione, con scelta sinteticamente motivata contenuta nella determinazione a contrarre o in atto equivalente. La soglia scelta per la suddetta deroga era stata individuata con riferimento alla soglia prevista dalla normativa vigente per il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Il comma 130 dell&#8217;art. 1 della citata legge 145/2018 prevede la modifica dell&#8217;articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con innalzamento della relativa soglia a 5.000 euro. L&#8217;ANAC ha pertanto ritenuto necessario valutare l&#8217;opportunità di innalzare a 5.000 euro anche la soglia introdotta nelle Linee guida n. 4 con riferimento all&#8217;obbligo di rotazione. Tale modifica, tuttavia, se da un lato sicuramente comporta una semplificazione, dall&#8217;altro avrebbe un impatto significativo su un numero estremamente elevato di affidamenti di piccolo importo (sarebbe di circa 4 milioni il numero medio annuo di affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro).<br />
Infine, all&#8217;esito dell&#8217;attività di vigilanza svolta dagli uffici preposti dell&#8217;Autorità, ulteriori criticità sono emerse in fase applicativa. In particolare, nonostante il consolidato orientamento dell&#8217;Autorità, è stata riscontrata con frequenza l&#8217;applicazione distorta della normativa in materia di affidamenti sotto-soglia. In merito l&#8217;ANAC è intervenuta con alcuni chiarimenti, volti ad orientare l&#8217;azione delle stazioni appaltanti verso comportamenti rispettosi delle disposizioni vigenti e delle indicazioni interpretative fornite dalla stessa Autorità. A tal fine, viene ribadito il divieto di prevedere, nell&#8217;ambito di avvisi di manifestazione di interesse per l&#8217;individuazione degli operatori da invitare alle procedure negoziate:<br />
1. la richiesta di requisiti aggiuntivi ulteriori rispetto all&#8217;attestazione SOA;<br />
2 l&#8217;adozione del criterio cronologico basato sull&#8217;ordine di arrivo delle domande di partecipazione, per la selezione degli operatori da invitare;<br />
3 l&#8217;adozione del criterio della prossimità della sede legale rispetto al luogo di esecuzione della prestazione, per la selezione degli operatori da invitare.</p>
<p><strong>4. Il decreto legge n. 32/2019 e successiva legge di conversione (n. 55/2019)</strong><br />
Il 18 aprile 2019, nelle more quindi del processo di aggiornamento delle Linee guida n. 4, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale &#8211; Serie Generale n. 92, il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 recante: &#8220;<em>Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l&#8217;accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici</em>&#8221; che, oltre a contenere alcune rilevanti rivisitazioni dell&#8217;articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, pone un limite temporale di efficacia alle stesse Linee guida le quali, testualmente, <em>rimangono in vigore fino alla data di entrata in vigore del regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice stesso<a title="" href="#_ftn5"><strong>[5]</strong></a></em>, nel quale saranno indicate anche specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>.<br />
Il citato decreto, nel modificare il comma 2, lettere b), c)<a title="" href="#_ftn7">[7]</a> e d) dell&#8217;art. 36 prevede che, per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all&#8217;articolo 35 per le forniture e i servizi, le Stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alle soglie di cui all&#8217;articolo 35 procedono, invece, mediante ricorso alle procedure di cui all&#8217;articolo 60 (procedure aperte).<br />
In sede di conversione (legge n. 55 del 14 giugno 2019), il legislatore ancora una volta ritorna sulle soglie di affidamento (modificando le lettere b) e c) e d) dell&#8217;art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 ed inserendo una nuova lettera c) prevedendo che lo stesso avvenga:</p>
<ul>
<li>per importi pari o superiori a 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all&#8217;articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;</li>
<li>per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all&#8217;articolo 63<a title="" href="#_ftn8">[8]</a> previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;</li>
<li>per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all&#8217;articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;</li>
<li>per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all&#8217;articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all&#8217;articolo 60<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>.</li>
</ul>
<p><strong>5. Le soglie per l&#8217;affidamento diretto</strong><br />
Come già visto nei precedenti paragrafi, con l&#8217;alternarsi delle riforme del Codice degli appalti (nonché delle legislature) le soglie relative all&#8217;affidamento diretto hanno subito diverse modificazioni.<br />
In particolare:</p>
<ul>
<li>ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, l&#8217;affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, era utilizzabile solo con riferimento a lavori, servizi o forniture di importo inferiore a ¬ 40.000;</li>
<li>ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, l&#8217;affidamento diretto di lavori, servizi e forniture può avvenire solo per affidamenti di importo inferiore a ¬ 40.000, anche senza previa consultazione di due o tre operatori economici;</li>
<li>ai sensi della legge n. 145/2018, fino al 31 dicembre 2019 è possibile utilizzare l&#8217;affidamento diretto, previa consultazione di 3 operatori, solo per i lavori pubblici di importo compreso tra ¬ 40.000 e ¬ 150.00;</li>
<li>ai sensi del decreto legge n. 32/2019, convertito con modificazione dalla legge n. 55/2019, è possibile utilizzare l&#8217;affidamento diretto (previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione) per importi pari o superiori a 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all&#8217;articolo 35 per le forniture e i servizi.</li>
</ul>
<p><strong>6. Principi comuni agli affidamenti sotto-soglia</strong><br />
L&#8217;affidamento e l&#8217;esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all&#8217;articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l&#8217;affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, di tutela dell&#8217;effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi.</p>
<p><strong>6.1. In particolare il principio di rotazione</strong><br />
Pur non espressamente definito nella disciplina europea, il principio di rotazione trova fondamento nel considerando n. 2 della direttiva 2014/24/UE del 26/02/2014, laddove si precisa che, alla base della riforma della normativa sugli appalti, devono essere posti l&#8217;accrescimento dell&#8217;efficienza della spesa pubblica e la facilitazione dell&#8217;accesso alle gare delle piccole e medie imprese ed è per questo che .<br />
La medesima <em>ratio</em> di apertura è rinvenibile anche nella più recente giurisprudenza amministrativa:<br />
<em>Il principio di rotazione alla partecipazione delle imprese assicura l&#8217;avvicendamento degli affidatari di contratti pubblici, evitando che il carattere discrezionale della scelta dei soggetti da invitare, da parte dell&#8217;amministrazione, si traduca in uno strumento di favoritismo «dando così luogo ad una sostanziale elusione delle regole della concorrenza, a discapito degli operatori più deboli del mercato» </em>(TAR Friuli-Venezia-Giulia, Sez. I, 21 maggio 2018, n. 166).<br />
<em>La rotazione costituisce un corollario del principio di non discriminazione, ha carattere oggettivo ed è diretto a garantire una concorrenza effettiva, onde evitare situazioni di esclusiva o monopolio nell&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto</em> (TAR Veneto, 28.05.2018 n. 583; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 28 giugno 2012, n. 3089; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 14 dicembre 2011, n. 1730).<br />
<em>La rotazione pur non avendo valenza precettiva assoluta, ma solo tendenziale, ha portata generale perché consente</em> «<em>di ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo e di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei»</em> (TAR Calabria, Sez. I, 14 maggio 2018 n. 1007).</p>
<p><strong>6.2. Il principio di rotazione secondo il Codice</strong><br />
Prima del nuovo Codice dei contratti, il principio di rotazione non aveva una valenza precettiva assoluta, e la sua episodica mancata applicazione non valeva <em>ex se</em> ad inficiare gli esiti di una gara già espletata, laddove fosse provato che la gara si era svolta nel rispetto del principio di trasparenza e di parità di trattamento (<em>ex multis,</em> TAR Veneto, Sez. I, 26 maggio 2017, n. 515).<br />
E&#8217; con l&#8217;entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) che tale principio acquista un ruolo centrale negli appalti pubblici.<br />
Infatti, se nelle procedure &#8220;ordinarie&#8221; (ad esempio, la procedura aperta) il principio non ha rilevanza essendo il mercato aperto a tutti i potenziali concorrenti, nelle procedure negoziate &#8211; particolarmente valorizzate nel Codice &#8211; la situazione cambia, perché possono partecipare solo coloro che sono individuati dalla stazione appaltante o tramite indagine di mercato o facendo riferimento ad elenchi precostituiti (art. 36 e 63 del Codice).<br />
L&#8217;art. 3 lettera uuu) del Codice definisce: <em>«&#8217;procedure negoziate&#8217;, le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell&#8217;appalto».</em><br />
Solo in esse, pertanto, vi è la necessità di comparare la discrezionalità di scelta delle amministrazioni in merito agli operatori economici da invitare con il principio di rotazione, così da evitare che la Stazione appaltante, limitandosi al rispetto formale dell&#8217;obbligo di consultazione di più soggetti, di fatto scelga sempre gli stessi operatori consolidando determinate posizioni di vantaggio.<br />
A tale scopo, il Codice ha &#8220;anticipato&#8221; la rotazione (per le procedure che prevedono un confronto competitivo) al momento della scelta dei soggetti da invitare, non relegandola più al solo momento dell&#8217;affidamento.<br />
In altri termini, il &#8220;principio di rotazione&#8221; contemplato negli art. 36, co. 1, e 63, co. 6 del Codice si riferisce propriamente agli &#8220;inviti&#8221;, nell&#8217;intento di assicurare una piena turnazione degli operatori che potrebbero aspirare al contratto. Dunque, in questa prospettiva, non sono ammessi al successivo invito anche gli operatori già partecipanti alle precedenti selezioni, ancorché non aggiudicatari.<br />
In sintesi, il Codice prevede che:</p>
<ul>
<li>se la commessa è di valore pari o inferiore ai 40.000 euro il contratto può essere affidato senza alcun confronto concorrenziale (fatto salvo l&#8217;eventuale confronto tra più preventivi) e, in tal caso, la giurisprudenza ha osservato che il principio di rotazione non potrà che essere applicato in relazione all&#8217;aggiudicazione (cfr. rispettivamente art. 36, co. 2, lett. &#8220;a&#8221;, e TAR Sardegna, Sez. I, 22 maggio 2018, 492);</li>
<li>se la commessa è di valore superiore ai 40.000 euro e fino ad 1.000.000 di euro, è necessario operare un confronto concorrenziale tra più ditte invitate dalla stazione appaltante (almeno dieci in caso di lavori) e, laddove ciò avvenga, sempre secondo la giurisprudenza, il principio di rotazione opera esclusivamente con riferimento alla fase degli inviti (cfr. rispettivamente art. 36, co. 2, lett. &#8220;b-c&#8221; e TAR Sardegna cit.);</li>
<li>se la commessa non rientra nei casi di cui all&#8217;art. 36 citato, l&#8217;amministrazione ricorre al principio di rotazione per l&#8217;avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell&#8217;art. 63, co. 6 del Codice, individuando gli operatori economici da consultare (cfr. TAR Lazio, Sez. I, 21 maggio 2018, n. 5621, Cons. Stato Sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5854 e Cons. Stato Sez. VI, 31 agosto 2017, n. 4125).</li>
</ul>
<p>Da notare che nel parere espresso al decreto correttivo del Codice (D.Lgs. 50/2016) il Consiglio di Stato aveva osservato che il principio di rotazione <em>«dovrebbe preferibilmente </em>assicurare proprio l&#8217;alternanza degli affidamenti<em> e non delle mere occasioni di partecipazione alla selezione» (</em>comm. spec., 30 marzo 2017, n. 782).<br />
Infatti, nella rotazione fissata nel Codice, l&#8217;operatore economico, non aggiudicatario, perde la possibilità di ricevere un successivo invito senza aver potuto beneficiare dell&#8217;affidamento.</p>
<p><strong>6.3 Il principio di rotazione secondo l&#8217;ANAC</strong><br />
Le nuove linee guida n. 4, aggiornate con la deliberazione n. 206/2018, si cimentano nel tentativo, non semplice, di dare al <strong>principio di rotazione </strong>una configurazione <strong>tale da non determinare in modo assoluto l&#8217;impossibilità del pregresso affidatario</strong> (e gli appaltatori solo invitati al pregresso procedimento) &#8211; per appalti con stesse commesse o con commessure afferenti lo stesso settore merceologico &#8211; di competere; prevedendo alcune importanti deroghe che, a ben considerare, nella pratica operativa erano già utilizzate.<br />
Non si può non ricordare che, in tema di appalti, il nostro Paese è risultato sostanzialmente diviso tra chi applicava in modo rigoroso il principio di rotazione e chi invece ne dava una lettura differente. La conseguenza è stata un notevole contenzioso che ha, talvolta, stabilito la valenza vincolante dell&#8217;alternanza; talaltra, ne ha ammesso la &#8220;cedevolezza&#8221; a fronte dell&#8217;esigenza di rispettare la concorrenza. Si pensi al caso in cui, a partecipare alla competizione ad inviti, siano pochi appaltatori e tra questi il pregresso aggiudicatario; evidentemente l&#8217;esclusione (per necessità di applicare l&#8217;alternanza) del pregresso aggiudicatario renderebbe quasi inutile la competizione.<br />
L&#8217;ANAC dunque, posta innanzi a queste problematiche, ha cercato di fornire una lettura del principio coerente con gli altri principi di libera concorrenza e partecipazione.<br />
Di seguito, si riportano i passi delle Linee guida n. 4 relativi alla rotazione:</p>
<ul>
<li>Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all&#8217;affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all&#8217;assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell&#8217;operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. La stazione appaltante, in apposito regolamento (di contabilità ovvero di specifica disciplina delle procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori), può suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia. Il provvedimento di articolazione in fasce deve prevedere una effettiva differenziazione tra forniture, servizi e lavori e deve essere adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce; detti valori possono tenere conto, per i lavori, delle soglie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori. In ogni caso, l&#8217;applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell&#8217;appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all&#8217;articolo 80, comma 5, lettera <em>m</em> del Codice dei contratti pubblici.</li>
<li>Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l&#8217;affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente, la stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d&#8217;arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l&#8217;affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell&#8217;aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l&#8217;affidabilità dell&#8217;operatore economico e l&#8217;idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all&#8217;applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.</li>
</ul>
<p>Con l&#8217;adozione del regolamento unico di cui al citato art. 216, comma 27-octies del Codice, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 32/2019, le suddette Linee guida perderanno tuttavia efficacia e saranno definite, come già detto nel paragrafo 4., nuove modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti.</p>
<p><strong>6.4. Il principio di rotazione secondo la giurisprudenza</strong><br />
La struttura e i limiti del principio di rotazione espresso dal codice sono stati oggetto di osservazioni da parte della giurisprudenza amministrativa, la quale ha osservato che il principio della rotazione:</p>
<ul>
<li><em>«non può essere trasformato in una non codificata causa di esclusione dalla partecipazione alle gare</em> <em>[&amp;]; allorquando la stazione appaltante [&amp;] apre al mercato anche nelle procedure negoziate, dando possibilità a chiunque di candidarsi a presentare un&#8217;offerta senza determinare limitazioni in ordine al numero di operatori economici ammessi alla procedura, ha per ciò stesso rispettato </em><em>il principio di rotazione che non significa escludere chi ha in precedenza lavorato correttamente con un&#8217;amministrazione, ma significa non favorirlo</em>»<em> (TAR Cagliari, Sez. I, 22 maggio 2018, n. 493);</em></li>
<li><em>«è servente e strumentale rispetto a quello di concorrenza</em> <em>e deve quindi trovare applicazione nei limiti in cui non incida su quest&#8217;ultimo»</em> (T.A.R. Firenze, Sez. II, 12 giugno 2017, n. 816, con riferimento ad un caso in cui all&#8217;avviso esplorativo avevano fornito riscontro due operatori di cui uno era il gestore uscente);</li>
<li><em>«richiede</em> <em>pur sempre </em><em>che l&#8217;oggetto della procedura possieda le stesse caratteristiche in termini soggettivi, quantitativi e qualitativi</em><strong>»</strong><em> dell&#8217;appalto «già assegnato al soggetto destinatario del provvedimento di esclusione, il quale potrebbe essere connotato come impresa uscente, solo in ragione di tali presupposti fattuali»</em> (TAR Friuli-Venezia-Giulia, Sez. I, 21 maggio 2018 n. 166);</li>
<li><em>è derogabile «per la necessità di raggiungere il numero minimo di offerte</em> <em>da sottoporre a selezione e per l&#8217;elevato grado di soddisfazione maturato in ordine alla pregressa gestione dell&#8217;uscente»</em> (TAR Sardegna, Sez. I, 22 maggio 2018, 492 nonché, a contrario, TAR Veneto, Sez. I, 28 maggio 2018, n. 583, T.A.R. Veneto, Sez. I, 21 marzo 2018, n. 320, T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 6 febbraio 2018, n. 179). L&#8217;invito all&#8217;affidatario uscente deve, infatti, essere motivato in modo particolarmente efficace e persuasivo, dando conto delle specifiche ragioni, ove sussistenti, legittimanti la &#8211; vistosa &#8211; deroga al principio di rotazione, tra cui non può invece essere ricompresa la «<em>adeguata competenza tecnico-professionale maturata con riferimento alla [&amp;] prestazione richiesta per l&#8217;incarico</em>» (TAR Calabria, Sez. I, 14 maggio 2018 n. 1007 cit. nonché Cons. Stato, VI, 31 agosto 2017, n. 4125; Consiglio di Stato, sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5854);</li>
<li><em>una volta derogato, tale principio non può essere applicato nella fase dell&#8217;aggiudicazione &#8220;scavalcando&#8221; nella sostanza l&#8217;offerta del soggetto uscente</em> (TAR Sardegna, Sez. I, 22 maggio 2018,  492 cit.);</li>
<li>implica che non necessiti di specifica motivazione l&#8217;opzione di escludere dagli inviti alla procedura negoziata l&#8217;affidatario uscente, non trattandosi di una scelta di carattere sanzionatorio quanto piuttosto dell&#8217;esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione (C.d.S., VI, 31 agosto 2017, n. 4125), e di rispettare il principio di concorrenza e massima partecipazione che si esplica consentendo l&#8217;accesso ad operatori diversi da quelli fino a quel momento coinvolti (TAR Lazio, Sez. I, 21 maggio 2018, n. 5621)&#8221;.</li>
</ul>
<p><strong>7. Conclusioni</strong><br />
Tutto questo complesso, fatto di evoluzione normativa e di giurisprudenza, ha prodotto un punto che sembra conclusivo.<br />
Con il decreto cd. &#8220;Sbocca cantieri (D.L. n. 32/2019), recentemente convertito in Legge n. 55 del 14 giugno 2019, molte Amministrazioni hanno sperato in un concreto snellimento dei processi legati al <em>procurement</em>, in termini di semplificazione e possibile contrazione dei tempi procedurali.<br />
Il testo novellato dell&#8217;articolo 36, invece, si è limitato a ridurre le soglie delle procedure semplificate (l&#8217;affidamento &#8220;diretto&#8221; previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti è previsto solo per importi pari o superiori a 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie comunitarie per le forniture e i servizi), lasciando totalmente in piedi tutti i problemi operativi connessi alle procedure sotto soglia.<br />
Per un verso, infatti, la citata legge di conversione, pur ispirata al divieto di <em>gold plating</em> di matrice comunitaria (secondo cui, nel recepimento delle nuove direttive, è necessario procedere ad una revisione e ad una semplificazione della disciplina nazionale anche al fine di eliminare le regole più restrittive rispetto a quelle europee, non giustificate dalla tutela di interessi pubblici), ha mantenuto inalterato il «principio di rotazione».<br />
Un rompicapo, che con grande &#8220;pazienza&#8221; istituzionale è stato, in parte, risolto dalle Linee Guida ANAC, sulla portata del quale, però, dottrina<a title="" href="#_ftn10">[10]</a> e giurisprudenza si interrogano da anni e che, interpretato in senso estensivo (il divieto di invito deve operare sia nei confronti del contraente uscente che dell&#8217;operatore economico invitato e non affidatario), pare in chiarissimo contrasto con la tutela della concorrenza e dell&#8217;apertura dei mercati.<br />
Per altro verso, le prime indiscrezioni sul contenuto dello «Sblocca cantieri» avevano illuso che, nel caso di affidamenti diretti o di affidamenti a un limitato numero di operatori economici, sarebbe stato eliminato l&#8217;obbligo di motivare la scelta del così detto ridotto lotto di aziende da invitare (peraltro scelta pericolosa dal punto di vista della legalità e della trasparenza).<br />
Così non è stato<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>.<br />
L&#8217;impianto complessivo, infatti, è rimasto sostanzialmente immutato: gli enti, ai sensi del comma 1 dell&#8217;articolo 36, come novellato dalla legge, che consente di procedere con gli affidamenti sotto soglia in alternativa alle procedure ordinarie, dovranno continuare a spiegare perché utilizzano la procedura «semplificata», invece di quella ordinaria. Soprattutto, dovranno continuare a corroborare le determinazioni a contrattare della necessaria ed approfondita motivazione che sta alla base della scelta dei tre imprenditori da invitare alla selezione, nel caso di appalti di lavori, e dei cinque nel caso di forniture e servizi. Sempre con l&#8217;ostacolo della rotazione.<br />
Poiché proprio l&#8217;onere di motivare la scelta degli operatori da invitare era, unitamente alle complesse procedure connesse all&#8217;indagine di mercato e/o alla gestione dell&#8217;elenco dei fornitori, nonché al principio di rotazione, il vero e proprio ostacolo procedurale nell&#8217;iter di gestione dell&#8217;affidamento, si può concludere nel senso che, nella sostanza, la novella al Codice dei contratti pubblici, con riferimento alle procedure sotto soglia, ha semplificato ben poco.<br />
La semplificazione, quindi, non vi è stata ma si sono aperte, nel contempo, solo &#8220;praterie&#8221; che consentiranno, certamente non agli onesti, di &#8220;riservare&#8221; appalti consistenti (sino ad un milione di euro), non utilizzando le procedure &#8220;aperte&#8221;, a chi riterranno, in maniera discrezionale, fornendo le richieste &#8220;motivazioni&#8221;, pro domo loro e che, ove non siano condivisibili, avranno bisogno dell&#8217;intervento giurisdizionale (finanche penale) per essere poste nel nulla facendo un danno all&#8217;interesse della collettività che avrebbe, a contrariis, la necessità di avere procedure snelle, efficaci e trasparenti, al fine di cantierizzare e portare a termine velocemente le opere, contribuendo così a far ripartire l&#8217;economia.<br />
Il concetto, sul quale dovrebbe focalizzarsi l&#8217;attenzione del Legislatore dovrebbe essere, in primis, quella &#8220;necessaria trasparenza&#8221; che è l&#8217;unica certezza per non ledere le regole del mercato nell&#8217;interesse di pochi ed a danno di molti.</p>
<div>
<div><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Tra gli altri, A. CINCOTTI, <em>Gli affidamenti sotto soglia nel nuovo Codice dei contratti pubblici</em> in www.italiappalti.it; S. BIANCARDI, <em>I micro acquisti e gli affidamenti diretti dopo la legge di bilancio 2019</em> , 2019 Pirola Maggioli; S. BIANCARDI, <em>Le procedure negoziate sotto soglia dopo il decreto correttivo </em>2017, Maggioli Editore; A. MASSARI, <em>Il decreto correttivo al Codice degli appalti pubblici</em> in Appalti e contratti 2018.<br />
<a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Si tratta delle opere di urbanizzazione a scomputo, e cioè delle opere eseguite dal titolare del permesso di costruire scomputando i relativi oneri dai contributi dovuti ai Comuni per le opere di urbanizzazione.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Il comma citato così recita: &#8220;<em>La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all&#8217;atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell&#8217;interessato, può essere rateizzata. A</em> <em>scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell&#8217;articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune</em>&#8220;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Il citato comma così recita: &#8220;<em>Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all&#8217;articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all&#8217;affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro</em>&#8220;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> Cfr. articolo 216, comma 27-octies del Codice.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> Cfr. articolo 36, comma 7 del Codice.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> La lettera: &#8220;<em>per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L&#8217;avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l&#8217;indicazione anche dei soggetti invitati</em>&#8221; è stata abrogata.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> Procedura aperta.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> Tra gli altri: G. DELFINO, <em>Le recenti novità sul principio di rotazione negli affidamenti sottosoglia</em>, IN www.appaltiecontratti.it; P. ORETO, <em>Il Principio di rotazione negli Appalti pubblici: nuove indicazioni dal TAR</em>, in www.lavoripubblici.it; S. USAI, <em>L&#8217;intensità del principio di rotazione nelle nuove linee guida n. 4 dell&#8217;ANAC</em>, in Appalti e contratti 6/2018.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> L. OLIVIERI, <em>Appalti, obbligatorio motivare la scelta delle procedure sotto soglia</em> in www.lavoripubblici.it.
</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/procedure-sotto-soglia-e-principio-di-rotazione-alla-luce-delle-modifiche-apportate-al-codice-appalti-dal-d-l-18-aprile-2019-n-32-convertito-con-modifiche-in-legge-55-2019/">Procedure sotto soglia e principio di rotazione alla luce delle modifiche apportate, al codice appalti, dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32,  convertito con modifiche in Legge 55/2019.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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