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	<title>n. 6 - 2018 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>SCIA e tutela del terzo al vaglio della Corte costituzionale: è troppo auspicare un ritorno al passato (o quasi)?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2018 17:44:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/scia-e-tutela-del-terzo-al-vaglio-della-corte-costituzionale-e-troppo-auspicare-un-ritorno-al-passato-o-quasi/">SCIA e tutela del terzo al vaglio della Corte costituzionale: è troppo auspicare un ritorno al passato (o quasi)?</a></p>
<p>1-.  La sentenza dell&#8217;Adunanza Plenaria n. 15/2011 e il suo preteso superamento. Val la pena di riprendere il discorso della tutela del terzo nella SCIA, a partire dalla sentenza dell&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 29 luglio 2011 n. 15. Con la quale, com&#8217;è noto, è stata accolta la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/scia-e-tutela-del-terzo-al-vaglio-della-corte-costituzionale-e-troppo-auspicare-un-ritorno-al-passato-o-quasi/">SCIA e tutela del terzo al vaglio della Corte costituzionale: è troppo auspicare un ritorno al passato (o quasi)?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/scia-e-tutela-del-terzo-al-vaglio-della-corte-costituzionale-e-troppo-auspicare-un-ritorno-al-passato-o-quasi/">SCIA e tutela del terzo al vaglio della Corte costituzionale: è troppo auspicare un ritorno al passato (o quasi)?</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>1-.  La sentenza dell&#8217;Adunanza Plenaria n. 15/2011 e il suo preteso superamento. </strong><br />
Val la pena di riprendere il discorso della tutela del terzo nella SCIA, a partire dalla sentenza dell&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 29 luglio 2011 n. 15. Con la quale, com&#8217;è noto, è stata accolta la tesi<a title="" href="#_ftn1">[1]</a> che, con riferimento all&#8217;inerzia dell&#8217;Amministrazione in ordine ai poteri inibitori e ripristinatori &#8220;puri&#8221;, &#8220;ordinari&#8221; o &#8220;doverosi&#8221; (come sono stati di volta in volta qualificati), si formi un silenzio-diniego.<br />
Infatti, &#8220;<em>ai fini dello scrutinio delle tecniche di tutela praticabili dal terzo si deve allora approfondire la questione della natura giuridica del silenzio osservato dall&#8217;amministrazione nel termine perentorio previsto dalla legge per l&#8217;esercizio del potere inibitorio.</em><br />
<em>Riprendendo le considerazioni in precedenza svolte sule tema, detto silenzio si distingue dal silenzio rifiuto (o inadempimento) in quanto, mentre quest&#8217;ultimo non conclude il procedimento amministrativo ed integra una mera inerzia improduttiva di effetti costitutivi, il decorso del termine in esame pone fine al procedimento amministrativo diretto all&#8217;eventuale adozione dell&#8217;atto di divieto; pertanto, nella fattispecie in esame, il silenzio produce l&#8217;effetto giuridico di precludere all&#8217;amministrazione l&#8217;esercizio del potere inibitorio a seguito dell&#8217;infruttuoso decorso del termine perentorio all&#8217;uopo sancito dalla legge. In definitiva, a differenza del silenzio rifiuto che costituisce un mero comportamento omissivo, ossia un silenzio non significativo e privo di valore provvedimentale, il silenzio di che trattasi, produce l&#8217;esito negativo della procedura finalizzata all&#8217;adozione del provvedimento restrittivo, integra l&#8217;esercizio del potere amministrativo attraverso l&#8217;adozione di un provvedimento tacito negativo equiparato dalla legge ad un, sia pure non necessario, atto espresso di diniego dell&#8217;adozione del provvedimento inibitorio</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>.<br />
Le conseguenze di detto inquadramento comportavano che il terzo potesse accedere facilmente alla tutela giurisdizionale, attraverso una ordinaria azione di impugnazione, da esercitare nel termine canonico dei 60 giorni (dalla piena conoscenza dell&#8217;atto lesivo tacito). Ma l&#8217;Adunanza Plenaria ha ritenuto di poter arricchire l&#8217;ambito della tutela del terzo anche con un&#8217;azione di accertamento e di condanna dell&#8217;amministrazione all&#8217;esercizio del potere inibitorio: anticipando così la previsione dell&#8217;azione di adempimento, che il legislatore ha infatti introdotto poco tempo dopo.<br />
La soluzione accolta dal Consiglio di Stato è stata criticata da una parte della dottrina sul versante della ricostruzione sostanziale dell&#8217;istituto<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>, ritenuta <em>démodé </em>e, tutto sommato, politicamente non corretta. Mentre è stata per lo più considerata apprezzabile nelle sue implicazioni processuali e, cioè, sul versante della tutela giurisdizionale del terzo<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>, salvaguardando nel contempo l&#8217;affidamento del segnalante ad un rapido consolidamento della propria posizione.<br />
Ma soprattutto detta soluzione non è stata gradita dal Governo, che si è precipitato ad emettere il D.L. 13 agosto 2001, n. 138, introducendo così (art. 6) il comma 6 ter all&#8217;art. 19 della Legge 241/90. Comma 6 <em>ter</em> che ha, com&#8217;è noto, il seguente tenore precettivo: &#8220;<em>La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l&#8217;esercizio delle verifiche spettanti all&#8217;amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l&#8217;azione di cui all&#8217;art. 31, commi 1, 2, e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104</em>&#8220;.<br />
La prima parte della citata disposizione ha inteso chiarire, ciò che per la verità era già acquisito. E cioè che gli atti di segnalazione, denuncia e dichiarazione di inizio attività non sono atti amministrativi, in quanto manifestazione di autonomia privata del segnalante, del denunciante, ecc. e non esercizio privato di pubbliche funzioni (che non esistono, nella fase iniziale e privatistica della procedura).<br />
La seconda parte della disposizione, viceversa, ha inteso superare la soluzione ricostruttiva accolta dall&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>, sostituendo l&#8217;impugnazione del silenzio diniego con una iniziativa sollecitatoria dell&#8217;interessato, che può poi portare ad una risposta dell&#8217;Amministrazione o ad una azione &#8220;<em>esclusivamente&#8221; </em>avverso il silenzio inadempimento. Il che è apparso rassicurante per l&#8217;Amministrazione, che non potrebbe subire azioni del terzo, se non previa espressa sollecitazione ad intervenire.<br />
E in realtà le ragioni di tale estemporaneo intervento normativo non pare siano state di tipo dommatico (ad esempio, per mancanza di una chiara qualificazione normativa del silenzio). Pare scontato, viceversa, che esso sia stato spinto dal timore che, di fronte ad un silenzio diniego (e dunque ad un silenzio parificato ad atto amministrativo tacito di segno negativo), l&#8217;amministrazione si assumesse la responsabilità tipica dei poteri esercitati, laddove, prevedendo una espressa sollecitazione ad intervenire, si sarebbe potuto evitare ogni pregressa responsabilità per mancato esercizio dei poteri repressivi, di cui al primo periodo del 3^ comma, pur in presenza di una (attività oggetto di) SCIA, non conforme ai requisiti di legge.<br />
Va sottolineato peraltro che, indipendentemente dalla questione se il citato comma 6 <em>ter</em> avesse di per sé superato l&#8217;interpretazione del silenzio diniego, detto intervento normativo non ha confutato affatto l&#8217;impostazione logica, sulla quale si è mosso anche in Consiglio di Stato. E cioè che la posizione del terzo è di interesse legittimo pretensivo all&#8217;esercizio di poteri inibitori e ripristinatori, mentre quella del segnalante è di interesse legittimo oppositivo: è risultata così confermata la profonda, ma speculare, diversità strutturale con la fattispecie del silenzio-assenso, dato che la disciplina della SCIA non contempla poteri autorizzatori o in genere ampliativi a vantaggio di quest&#8217;ultimo<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>.<br />
Non è il caso poi di sottolineare quanto la soluzione imposta dal comma 6 <em>ter</em> fosse incoerente con il quadro normativo dell&#8217;epoca, che prevedeva pur sempre un potere di autotutela su atti preesistenti (mentre, una volta escluso il silenzio diniego sul mancato esercizio dei poteri di cui al comma 3, primo periodo, tale autotutela risultava priva di oggetto).  Quel che rileva è che, una volta abbandonata la ricostruzione del silenzio-diniego, il tema della tutela del terzo ha dato luogo ad una serie infinita (e intollerabile) di incertezze interpretative e applicative.<br />
Ne è testimonianza tangibile la recente ordinanza del T.A.R. Toscana<a title="" href="#_ftn7">[7]</a> di remissione alla Corte costituzionale della questione relativa alla mancanza di un termine, entro il quale il terzo interessato possa attivare il meccanismo previsto dal comma 6 ter. Infatti, ritenendo che la tutela del terzo debba necessariamente passare per tale istituto, il TAR Toscana ha considerato costituzionalmente illegittima la mancanza di detto termine, che espone il segnalante (e cioè chi si è avvalso della SCIA) alle contestazioni del terzo senza limite di tempo.</p>
<p><strong>2-. La pretesa del terzo e i poteri dell&#8217;Amministrazione.</strong><br />
In tale contesto il primo problema che si è posto all&#8217;interprete è stato quello di stabilire a quale potere amministrativo debba riferirsi la pretesa del terzo e la relativa tutela: si tratta dei poteri inibitori e repressivi vincolati, già previsti dal primo periodo del comma 3 dell&#8217;art. 19<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>, ovvero dei poteri di autotutela<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>, di cui si è fatto cenno?<br />
La prima ipotesi si imbatte nell&#8217;ostacolo costituito dal fatto che i poteri di cui il terzo lamenterebbe il mancato esercizio si consumano rapidamente (dopo i primi 60 giorni dalla presentazione della S.C.I.A., ovvero dopo i primi 30 giorni per la S.C.I.A in materia edilizia, ai sensi, ora, del comma 6 <em>bis</em>). Sicché che senso avrebbe &#8220;<em>sollecitare l&#8217;esercizio delle verifiche</em>&#8221; (previste dal comma 6 <em>ter</em>), se queste non possono più portare all&#8217;esercizio dei poteri inibitori (vincolati), di cui si è detto?<br />
La seconda ipotesi configura una tutela del terzo attenuata, dato che essa passa da una pretesa all&#8217;esercizio di una attività vincolata (tale è quella di cui si è detto) ad una pretesa all&#8217;esercizio di una attività discrezionale (come sempre avviene nei poteri di autotutela).<br />
Dico subito che non condivido, né ho mai condiviso<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>, la tesi, pur autorevolmente sostenuta<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>, secondo la quale il terzo dovrebbe limitarsi a sollecitare i poteri di autotutela e dovrebbe accontentarsi di detti poteri, pur discrezionali e della ulteriore eventuale tutela giurisdizionale contro il loro illegittimo esercizio o contro l&#8217;eventuale silenzio inadempimento. Tale assetto di tutela, secondo la giurisprudenza che l&#8217;ha sostenuta, sarebbe frutto di un giusto bilanciamento per evitare che siano &#8220;<em>frustrate le ragioni di liberalizzazione e così quelle del soggetto che ha presentato la S.C.I.A.</em>&#8220;.<br />
Ma non pare proprio che sia così. La fattispecie sostanziale prevede pur sempre un (temporaneo) potere generale di carattere inibitorio e ripristinatorio di tipo doveroso. E l&#8217;interesse del terzo a che detto potere sia esercitato e sia inibita un&#8217;attività illecita, perché priva dei requisiti e dei presupposti di legge, deve pur essere tutelato, secondo i ben noti canoni costituzionali.<br />
Tale interesse del terzo, ove assuma -secondo i noti parametri- la consistenza di un vero e proprio interesse legittimo<a title="" href="#_ftn12">[12]</a> (pretensivo) correlato al potere inibitorio doveroso, sorge, infatti, al momento della presentazione della S.C.I.A. ed è ben altra cosa dall&#8217;interesse legittimo correlato all&#8217;eventuale esercizio dei poteri di autotutela. Sicché, a meno che non si dica -in frontale contrasto con l&#8217;art. 24 della Costituzione- che detto (primo) interesse legittimo sia privo di tutela giurisdizionale, la stessa deve essere comunque garantita.<br />
Viceversa, se la tutela del terzo fosse limitata all&#8217;esercizio dei poteri di autotutela, da un lato risulterebbe conculcato detto interesse legittimo, d&#8217;altro lato la posizione del terzo (globalmente considerata) risulterebbe gravemente pregiudicata e peggiorata, tenuto conto che nel bilanciamento degli interessi, proprio dell&#8217;autotutela, l&#8217;amministrazione potrebbe legittimamente giungere ad una decisione di non intervento pur in presenza di una S.C.I.A. priva dei requisiti di legge.<br />
Va soggiunto che il problema non è stato certo superato dalla sopraggiunta modifica riguardante proprio i poteri di autotutela. Come è noto, infatti, il comma 4° dell&#8217;art. 19 (così come sostituito dall&#8217;art. 6, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2015 n. 124) statuisce ora che &#8220;<em>Decorso il termine per l&#8217;adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l&#8217;amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall&#8217;articolo 21-nonies</em>&#8220;.<br />
Detta norma, dunque, non richiama più un potere di autotutela su atti (e tanto meno richiama il potere di revoca, di cui all&#8217;art. 21 <em>quinquies</em> della legge 241). Essa pertanto non presuppone più<a title="" href="#_ftn13">[13]</a> (anche se non è incompatibile con<a title="" href="#_ftn14">[14]</a>) la preesistenza di un atto amministrativo: sicché è venuta meno una delle principali ragioni, che aveva militato in passato per la costruzione del silenzio serbato dall&#8217;Amministrazione nei primi 60 giorni come silenzio accoglimento (secondo una tesi poi superata), ovvero come silenzio diniego.<br />
Il nuovo istituto configura viceversa un intervento di amministrazione attiva (e non di secondo grado), che ben si concilia tra l&#8217;altro con le già richiamate sollecitazioni, di cui al comma 6 <em>ter. </em>Infatti, mentre a stretto rigore un potere di autotutela non è suscettibile di essere attivato su istanza di parte (era questa un&#8217;altra incongruenza, cui si esponevano le tesi dirette a circoscrivere la tutela del terzo ai poteri di autotutela), ben si può ritenere oggi che le sollecitazioni a &#8220;<em>l&#8217;esercizio delle verifiche spettanti all&#8217;amministrazione&#8221; </em>(comma 6 <em>ter</em>) possano riguardare i poteri ora indicati nel comma 4 dell&#8217;art. 19.<br />
Tuttavia, trattandosi di poteri inibitori e ripristinatori da esercitare &#8220;<em>in presenza delle condizioni previste dall&#8217;art. 21-nonies&#8221;, </em>gli stessi possono essere espletati solo entro un termine ragionevole, presuppongono la sussistenza di &#8220;<em>ragioni di interesse pubblico&#8221; </em>e devono tener conto &#8220;<em>degli interessi dei destinatari e dei controinteressati&#8221;. </em> Si tratta, in altri termini, di provvedimenti ampiamente discrezionali, con la conseguenza che il terzo non può avere certo la garanzia che siano esercitati (conformemente alle sollecitazioni), ancorché l&#8217;attività del segnalante risulti in contrasto con la disciplina vigente.<br />
Ne deriva che detto potere discrezionale non può fornire idonea tutela al terzo, per le ragioni già esposte. E l&#8217;ordinanza del T.A.R. Toscana condivide pienamente tale conclusione<a title="" href="#_ftn15">[15]</a>.</p>
<p><strong>3-. Il comma 6<em> ter </em>esclude ogni altra forma di tutela? </strong><br />
Peraltro, se le &#8220;sollecitazioni&#8221;, di cui al comma 6 <em>ter</em> riguardano l&#8217;esercizio dei poteri &#8220;doverosi&#8221; dell&#8217;Amministrazione (art. 19, c. 3, primo periodo), la tutela (amministrativa, prima ancora che giurisdizionale) del terzo trova l&#8217;ostacolo, già evidenziato, del rapido esaurirsi di detti poteri. Con l&#8217;ulteriore implicazione che sarebbe vano -perché evocativo di poteri ormai consumati- una sollecitazione del privato all&#8217;esercizio dei poteri inibitori e ripristinatori doverosi, una volta scaduto il termine di 60 giorni, previsto dal comma 3 dell&#8217;art. 19<a title="" href="#_ftn16">[16]</a>.<br />
Il T.A.R. Toscana reputa di poter superare detto problema, sulla basi di una particolare interpretazione del comma 6 <em>ter</em>, che darebbe luogo ad un nuovo procedimento, che abiliterebbe l&#8217;Amministrazione all&#8217;esercizio dei poteri repressivi vincolati. Si tratterebbe di &#8220;<em>un procedimento di verifica dei presupposti della SCIA separato ed autonomo rispetto a quello disciplinato dal comma 3 dell&#8217;art. 19&#8243;<a title="" href="#_ftn17"><strong>[17]</strong></a>.</em><br />
La questione di illegittimità costituzionale è stata, dunque, proposta sulla base del seguente <em>iter </em>argomentativo:<br />
a) la tutela da accordare al terzo deve consistere nell&#8217;esercizio dei poteri repressivi doverosi e vincolati dell&#8217;amministrazione e non nell&#8217;esercizio di poteri discrezionali, mutuati dall&#8217;autotutela ex art. 21 <em>nonies</em>;<br />
b) la sollecitazione del terzo sarebbe una vera e propria istanza (e non un mero preannuncio di futuro contenzioso<a title="" href="#_ftn18">[18]</a>) e darebbe luogo ad &#8220;<em>un autonomo procedimento di controllo sulla legittimità della segnalazione, il quale deve concludersi, in caso di accertata insussistenza dei presupposti di legge, con un provvedimento di repressione dell&#8217;attività abusiva</em>&#8221; <a title="" href="#_ftn19">[19]</a>;<br />
c) tuttavia, poiché non sussiste alcun termine per la presentazione di dette sollecitazioni<a title="" href="#_ftn20">[20]</a> (né le varie soluzioni interpretative fornite in giurisprudenza sarebbero idonee allo scopo<a title="" href="#_ftn21">[21]</a>), il terzo resterebbe libero di presentare l&#8217;istanza sollecitatoria senza limiti di tempo, in contrasto con l&#8217;affidamento del segnalante ad un rapido consolidamento della propria posizione (e con vari precetti costituzionali che lo tutelano).<br />
Devo dire che, pur condividendo l&#8217;impostazione di cui sub a), nutro gravi perplessità sull&#8217;interpretazione relativa alla sussistenza di nuovi e autonomi poteri inibitori dell&#8217;Amministrazione (di cui al punto b), attivabili ad istanza di parte. E, infatti, indipendentemente dalla mancanza del termine di cui al punto c), quel che pare esorbitante è la configurazione di un ulteriore potere (il terzo, dopo quelli previsti dal comma 3, primo periodo, e dal comma 4 dell&#8217;art. 19), in un istituto che dovrebbe essere di (semi)liberalizzazione e di semplificazione.<br />
Tale configurazione attribuirebbe, poi, una posizione del tutto privilegiata al terzo. Che, indipendentemente, ripetesi, dal tempo di reazione, non sarebbe affatto onerato del compito di censurare l&#8217;attività oggetto della SCIA (e così il mancato intervento dell&#8217;Amministrazione), ma avrebbe il diritto di imporre all&#8217;Amministrazione medesima un nuovo esercizio dei poteri inibitori di tipo &#8220;vincolato&#8221;, con indagini da compiere secondo un modello inquisitorio (e senza alcun onere della prova da parte del &#8220;sollecitante&#8221;), per poi decidere se impugnarne o meno l&#8217;esito, anche attraverso l&#8217;istituto del silenzio inadempimento.<br />
Ma tale riviviscenza (o risveglio<a title="" href="#_ftn22">[22]</a>) dei poteri vincolati dell&#8217;Amministrazione (ad opera dei terzi) non pare proprio che si possa desumere dal comma 6 <em>ter</em>. Si tratterebbe di un&#8217;interpretazione creativa, ben più ardita di quella che ha indotto il Consiglio di Stato (con riferimento alla fattispecie del comma 3, primo periodo) a parlare di silenzio-diniego, perché in questo caso non si estrapola dalla norma una qualificazione giuridica di una vicenda relativa ad un potere sicuramente esistente, ma si estrapola <em>&#8220;tout court&#8221;</em> un nuovo potere (e un nuovo interesse legittimo), con caratteristiche di tipo vincolato (sussistendone i presupposti), anch&#8217;esse non previste dalla norma.<br />
Un nuovo potere, tra l&#8217;altro, che risulta difficilmente conciliabile col potere discrezionale del 4^ comma dell&#8217;art. 19, che, in base alla recente disciplina<a title="" href="#_ftn23">[23]</a>, si esaurisce ora nel termine di 18 mesi<a title="" href="#_ftn24">[24]</a>. Che senso ha, infatti, prevedere un termine per tale potere discrezionale, quando poi un nuovo potere vincolato può essere sempre attivato ad opera del terzo?<br />
Il comma 6 <em>ter</em> parla di sollecitazioni alle verifiche &#8220;spettanti&#8221; all&#8217;Amministrazione. E dunque richiama poteri già esistenti, che nella specie sono quelli del 3^ e 4^ comma dell&#8217;art. 19.<br />
Se poi tali poteri non sono in grado di assicurare adeguatamente una tutela (in sede amministrativa, prima ancora che giurisdizionale) al terzo, perché il primo si esaurisce nel termine di 60 giorni e il secondo è di tipo discrezionale, ciò non abilita a forzare oltre il consentito il contenuto del comma 6 <em>ter.</em> Ma induce semmai a ricercare strumenti di tutela al di fuori del meccanismo (maldestramente) configurato da detta norma<a title="" href="#_ftn25">[25]</a>.<br />
Detta in altri termini, ove si ritenga necessario garantire al terzo &#8220;<em>un&#8217;azione idonea ad ottenere il risultato della cessazione dell&#8217;attività lesiva non consentita dalla legge mediante il doveroso intervento dell&#8217;amministrazione titolare del potere di inibizione</em>&#8221; (come si esprime l&#8217;ordinanza del T.A.R. Toscana), occorrerà individuare tale azione al di fuori della (e indipendentemente dalla) procedura prevista dal comma 6 <em>ter</em>. La quale potrà essere idonea ad attivare (per lo più) i poteri inibitori e ripristinatori discrezionali (comma 4^), ma non (nella massima parte dei casi, data la ristrettezza dei relativi termini) i poteri inibitori e ripristinatori vincolati (comma 3^, primo periodo).<br />
Tale diverso percorso è già stato seguito da una parte della giurisprudenza, che, in materia edilizia, ha giudicato che &#8220;<em>la possibilità di &#8220;sollecitazione&#8221; di cui al comma 6 ter dell&#8217;art. 19 </em>[che attiverebbe l&#8217;esercizio del potere di autotutela, n.d.r.] <em>non esclude che il terzo possa e debba esperire autonoma azione di accertamento nel termine decadenziale dell&#8217;avvenuta conoscenza della pratica edilizia&#8221;<a title="" href="#_ftn26"><strong>[26]</strong></a></em>. In tal caso, infatti, il terzo farebbe valere direttamente &#8220;<em>l&#8217;insussistenza dei presupposti&#8221; </em>della DIA o SCIA e così il mancato esercizio dei poteri doverosi, di cui al primo periodo del comma 3.<br />
Si tratta indubbiamente di un&#8217;interpretazione soddisfacente sotto il profilo della tutela del terzo (e anche della posizione del segnalante), perché diretta ad applicare alla fattispecie lo stesso termine decadenziale, sussistente ove vi fosse un provvedimento lesivo. Ma in assenza di un provvedimento lesivo (o di un silenzio significativo) detta soluzione incontra l&#8217;ostacolo scaturente dall&#8217;art. 29 del c.p.a., che ricollega il termine di decadenza di 60 giorni all&#8217;azione di annullamento di atti amministrativi e non certo all&#8217;azione di accertamento della fondatezza della pretesa (prevista dall&#8217;art. 31, c. 3, c.p.a., nel contesto peraltro del silenzio inadempimento).<br />
Occorre dunque approfondire brevemente detti temi, che si muovono, come detto, al di fuori dello schema tracciato dal comma 6 ter, senza essere incompatibili con esso (come meglio si preciserà). E al riguardo non paiono di poco rilievo le ulteriori innovazioni normative intervenute negli anni 2015 e 2016<a title="" href="#_ftn27">[27]</a>, che forniscono altri importanti parametri di cui tener conto.</p>
<p><strong>4-.  L&#8217;impugnazione diretta del mancato esercizio del potere inibitorio ordinario.</strong><br />
Si tratta anzitutto di quanto disposto dall&#8217;art. 3, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126, che ha aggiunto all&#8217;art. 21 della legge 241/90 il comma 2 <em>ter.</em> Statuisce detta norma che: &#8220;<em>La decorrenza del termine previsto dall&#8217;art. 19, comma 3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell&#8217;art. 20 non escludono la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificato o l&#8217;istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti</em>&#8220;.<br />
Con il che risulta superato anche il tentativo di evitare la responsabilità della pubblica amministrazione, decorsi i primi 60 giorni, passando dal silenzio significativo (silenzio diniego) alle &#8220;sollecitazioni&#8221; del terzo interessato e, eventualmente, al silenzio inadempimento. La responsabilità sussiste comunque, ove non siano stati esercitati i poteri inibitori e ripristinatori, ancorché doverosi in presenza di una S.C.I.A. non conforme alle norme vigenti.<br />
In altri termini è venuta meno la principale ragione che ha indotto a suo tempo il Governo ad optare risolutamente per l&#8217;istituto delle &#8220;sollecitazioni&#8221; e per la figura del silenzio inadempimento, superando la tesi interpretativa del silenzio diniego, accolta dall&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Se infatti è imputabile al funzionario (e pertanto all&#8217;amministrazione) il mancato intervento -e dunque il non aver vietato l&#8217;attività non conforme alla legge-, tutto ciò significa che l&#8217;inerzia è equiparata, almeno sotto il profilo della responsabilità, ad un atto esplicito, con cui il funzionario medesimo dichiari ad esempio di archiviare il caso, per non aver individuato ragioni idonee all&#8217;esercizio dei poteri repressivi.<br />
Tant&#8217;è che non vi è differenza, sotto questo profilo, tra inerzia nella SCIA e inerzia nelle fattispecie di silenzio-assenso, la quale ultima è pacificamente equiparata ad un provvedimento amministrativo tacito.<br />
Il che ripropone il problema del carattere significativo o meno dell&#8217;inerzia serbata dall&#8217;amministrazione in ordine ai suoi poteri doverosi, da esercitare nel primo arco temporale dei 60 giorni. La cui scadenza costituisce un vero e proprio &#8220;spartiacque&#8221; tra poteri vincolati e poteri discrezionali. Tant&#8217;è che il termine di 18 mesi, previsto per questi ultimi, &#8220;<em>decorre dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l&#8217;esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell&#8217;amministrazione competente</em>&#8221; (art. 2, c. 4, del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222).<br />
Al riguardo particolare importanza presenta il potere conformativo, previsto sempre dal terzo comma dell&#8217;art. 19.<br />
Occorre considerare, infatti, che l&#8217;attuale contenuto precettivo del comma 3 dell&#8217;art. 19 non si limita a statuire che l&#8217;Amministrazione deve adottare, entro 60 giorni (in caso di accertata carenza dei requisiti della SCIA), &#8220;<em>motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell&#8217;attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa&#8221;</em>. Ma, a seguito delle innovazioni apportate dalla legge 124/2015 e dal D. Lgs. 126/2016, ha anche previsto che l&#8217;Amministrazione, ove possibile, inviti &#8220;<em>con atto motivato&#8221;</em> il privato a &#8220;<em>conformare l&#8217;attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente&#8221;</em>; tale &#8220;atto motivato&#8221; (con il quale viene anche sospesa l&#8217;attività intrapresa in caso di attestazioni non veritiere o di pericolo per interessi pubblici particolarmente qualificati) &#8220;<em>interrompe il termine&#8221; </em>di 60 giorni, che è lo <em>spatium deliberandi </em>dei poteri inibitori &#8220;ordinari&#8221; o &#8220;puri&#8221;.<br />
Se il privato non ottempera, &#8220;<em>l&#8217;attività si intende vietata</em>&#8220;. Se viceversa il privato &#8220;<em>comunica l&#8217;adozione delle suddette misure</em>&#8220;, il termine di 60 giorni ricomincia e decorrere e, quel che più rileva, &#8220;<em>in assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine</em>, <em>cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata&#8221;.</em><br />
Dunque in quest&#8217;ultimo caso l&#8217;inutile decorso dei 60 giorni  non solo ha effetti preclusivi (perché impedisce che i provvedimenti inibitori e repressivi doverosi possano essere adottati in futuro), ma addirittura anche effetti caducatori. In quanto è idoneo a estinguere gli effetti della sospensione già adottata.<br />
E così come nel primo caso &#8220;<em>l&#8217;attività si intende vietata</em>&#8220;, nel secondo caso non può che esservi la conclusione opposta (e cioè che l&#8217;attività non si intende vietata). Tant&#8217;è che, come si è visto, cessano persino gli effetti delle sospensioni eventualmente disposte.<br />
Si tratta dunque di un silenzio che appare francamente significativo. Perché esso significa che i poteri inibitori e ripristinatori doverosi, di cui al primo periodo del comma 3, non sono stati, né saranno, esercitati. E dunque, come si diceva, che l&#8217;attività oggetto della S.C.I.A. deve intendersi come non vietata (almeno allo stato degli atti e salvi i successivi provvedimenti inibitori discrezionali, esercitabili nel secondo ambito temporale di 18 mesi).<br />
Un silenzio, in altri termini, produttivo di effetti propri, immediatamente e direttamente lesivi della posizione del terzo, che in ipotesi sia legittimato a far vale l&#8217;illiceità dell&#8217;attività oggetto della SCIA. E produttivo di effetti identici a quelli che scaturirebbero da un atto espresso (ad esempio, di archiviazione<a title="" href="#_ftn28">[28]</a>), che è sicuramente impugnabile negli ordinari termini di decadenza<a title="" href="#_ftn29">[29]</a>.<br />
Si tratta, in ogni caso, di un silenzio ben diverso dal silenzio inadempimento, che non fa venir meno il dovere di pronunciarsi dell&#8217;Amministrazione e che lascia l&#8217;Amministrazione libera di determinarsi in senso positivo o negativo (da qui il suo carattere non significativo). E diverso dal silenzio inadempimento anche sotto il profilo della responsabilità, perché nel caso del silenzio inadempimento vi può essere solo la responsabilità da ritardo (art. 2 <em>bis</em> legge 241/90) o l&#8217;indennizzo automatico, mentre nel nostro caso la responsabilità può riguardare tutte le conseguenze del mancato intervento inibitorio su attività non conformi alla disciplina vigente.<br />
Ora un silenzio di tal fatta è equiparabile a un provvedimento tacito (nel nostro caso di tipo negativo)? Si può individuare nella disciplina tratteggiata una qualificazione normativa in tal senso, tale da soddisfare le esigenze di tassatività della figura?<br />
Se si risponde positivamente (come mi pare lecito e consentito<a title="" href="#_ftn30">[30]</a>), si ritorna l&#8217;assetto delineato dall&#8217;Adunanza Plenaria del 2011, con tutte le conseguenze (tutto sommato, soddisfacenti) in tema di tutela del terzo, senza conculcare oltre il dovuto la posizione del segnalante. E si ripristina una perfetta simmetria tra detto silenzio e il silenzio assenso, che pure il citato art. 21, comma 2 <em>ter, </em>della legge 241/90 pare presupporre: nel senso che entrambi i silenzi sono provvedimentali, ma speculari e di segno opposto.<br />
Ma se si risponde negativamente (anche solo perché il silenzio-diniego sia considerato &#8220;<em>inelegante</em>&#8220;, ovvero perché le simmetrie sono oggigiorno viste con sospetto), non per questo le conseguenze in termini di tutela devono necessariamente essere diverse.<br />
E infatti l&#8217;inattività dell&#8217;Amministrazione nei primi 60 giorni, in assenza dei requisiti di legge della SCIA, se si ritiene non equiparabile ad un provvedimento tacito, non è d&#8217;altra parte equiparabile al silenzio-inadempimento come si è visto. Sicché sarebbe fuori luogo applicare il relativo regime, in ordine al termine di decadenza dell&#8217;azione (un anno), che esporrebbe il segnalante (il più delle volte<a title="" href="#_ftn31">[31]</a>) ad un periodo estremamente lungo per il definitivo consolidamento della propria posizione.<br />
Viceversa trattandosi di fenomeno (ritenuto) non provvedimentale, ma con effetti identici a quelli provvedimentali (e quindi un t<em>ertium genus </em>tra silenzio provvedimentale e silenzio inadempimento), logica vorrebbe in questo caso una configurazione della tutela, che tenga conto di detta peculiarità. E, dunque, l&#8217;applicazione di un&#8217;azione di accertamento della fondatezza della pretesa (ex art. 31, c. 3, c.p.a.), in mancanza dell&#8217;atto provvedimentale, ma con un termine di decadenza di 60 giorni, dato che gli effetti lesivi risultano analoghi a quelli di un provvedimento vero e proprio.<br />
Certo, a quest&#8217;ultimo proposito sussiste il limite costituito, come si è già accennato, dall&#8217;ambito precettivo dell&#8217;art. 29 c.p.a. (che riguarda l&#8217;azione di annullamento). E tuttavia tale limite potrebbe essere superato, se si cambia la prospettiva (tradizionale e storica) da cui tale norma muove e la si interpreta dando rilievo alla posizione sostanziale lesa, più che all&#8217;atto lesivo.<br />
In tal caso si potrebbe agevolmente rilevare che, decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 dell&#8217;art. 19, la lesione del terzo, ove l&#8217;attività del segnalante sia <em>contra legem</em>, risulta compitamente realizzata.  Perché, in tema di interesse legittimo pretensivo, omettere l&#8217;esercizio di un potere, che contestualmente risulta esaurito, significa proprio produrre gli stessi effetti (attuali e tendenzialmente definitivi), che deriverebbero da un provvedimento lesivo (nel senso che il bene della vita non potrebbe più essere conseguito attraverso l&#8217;esercizio di quel potere).<br />
Se si reputa di poter legittimamente operare tale interpretazione estensiva dell&#8217;art. 29<a title="" href="#_ftn32">[32]</a>,  l&#8217;azione di accertamento del terzo dovrebbe essere proposta nel termine canonico di 60 giorni dalla piena conoscenza (non della SCIA, ma) della mancata applicazione dei poteri doverosi di cui si è detto. Il che da un lato dovrebbe mettere il segnalante al riparo da azioni esercitabili in qualunque momento<a title="" href="#_ftn33">[33]</a>, e d&#8217;altro lato, dovrebbe porre il terzo interessato al riparo da decadenze per vicende mai conosciute<a title="" href="#_ftn34">[34]</a>.<br />
Decorso tale termine, rimarrebbe al terzo ancora la possibilità di sollecitare le verifiche, di cui al comma 6 ter, e dunque i poteri discrezionali, di cui al 4^ comma dell&#8217;art. 19. Ma ciò solo entro il termine complessivo dei 18 mesi dalla scadenza del termine di cui al 3^ comma, perché come si è accennato non si può pretendere l&#8217;esercizio di poteri non più intestati all&#8217;Amministrazione.<br />
Se si condividono siffatte considerazioni, si potrà ritenere che sussiste un&#8217;interpretazione adeguatrice dell&#8217;intera fattispecie, suscettibile di superare gli scrupoli di legittimità costituzionale sollevati dal T.A.R. Toscana. Infatti si può pervenire ad una conclusione compatibile coi precetti costituzionali, sia operando sul versante della fattispecie sostanziale, sia sul versante del termine processuale.<br />
Se, viceversa, si reputino non percorribili né la strada del silenzio-diniego, né quella del silenzio non provvedimentale (ma con una lesione analoga a quella derivante da provvedimento e con l&#8217;applicazione, dunque, degli ordinari termini di decadenza), non resta che auspicare che la Corte costituzionale voglia accogliere il rinvio pregiudiziale operato dal T.A.R. Toscana. Ma nella consapevolezza che, pur imponendo un termine alle sollecitazioni del terzo, l&#8217;asimmetria tra terzo e segnalante non sarebbe comunque superata, a tutto discapito di quest&#8217;ultimo, per le ragioni già enunciate.</p>
<p>Prof. Guido Greco</p></div>
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<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Esposta nel contributo &#8220;<em>La SCIA e la tutela dei terzi al vaglio dell&#8217;adunanza plenaria: ma perché, dopo il silenzio assenso e il silenzio inadempimento, non si può prendere in considerazione anche il silenzio diniego?</em>&#8220;, in<em> Dir. proc. amm. </em>2011, pag. 359 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Continua la sentenza come segue: &#8220;<em>Che detta inerzia costituisca un silenzio significativo negativo lo si ricava anche dalla considerazione che l&#8217;attivazione di un procedimento doveroso finalizzato all&#8217;adozione della determinazione inibitoria implica l&#8217;esistenza di un potere il quale, all&#8217;esito della verifica circa la sussistenza dei presupposti per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività denunciata, può naturalmente essere speso tanto in senso positivo, con l&#8217;adozione dell&#8217;atto espresso di interdizione, quanto con una determinazione negativa tacita alternativa all&#8217;esito provvedimentale espresso. Trattasi, quindi, di un provvedimento per silentium con cui la p.a., esercitando in senso negativo il potere inibitorio, riscontra che l&#8217;attività è stata dichiarata in presenza dei presupposti di legge e, quindi, decide di non impedire l&#8217;inizio o la protrazione dell&#8217;attività dichiarata.</em><br />
<em>La disciplina in esame può essere accostata a fattispecie concettualmente analoghe, con particolare riguardo a quelle prese in esame dall&#8217;indirizzo giurisprudenziale che ammette l&#8217;impugnabilità, da parte dei terzi controinteressati, dei c.d. provvedimenti negativi, con cui l&#8217;autorità Garante della Concorrenza e del Mercato archivia una determinata denuncia o comunque rifiuta di esercitare il proprio potere interdittivo o sanzionatorio (Cons. Stato, Sez. VI, 23 luglio 2009, n. 4597; 3 febbraio 2005, n. 280).</em><br />
<em>Sul piano delle situazioni soggettive detto atto tacito consolida l&#8217;affidamento del denunciante circa la legittimazione allo svolgimento dell&#8217;attività, lasciando detto soggetto esposto al rischio del più limitato potere di autotutela. Al tempo stesso il silenzio frustra l&#8217;interesse pretensivo del terzo, portatore di una posizione differenziata e qualificata, ad ottenere l&#8217;adozione del provvedimento interdittivo nel rispetto del principio di imparzialità dell&#8217;azione amministrativa.</em><br />
<em>Detto silenzio significativo negativo si differenzia dal silenzio accoglimento (o assenso) di cui all&#8217;articolo 20 della legge n. 241/1990 perché si riferisce al potere inibitorio mentre il silenzio assenso presuppone la sussistenza di un potere ampliativo di stampo autorizzatorio o concessorio che nella specie si è visto non ricorrere. Ne consegue che mentre nel silenzio assenso il titolo abilitativo è dato dal provvedimento tacito dell&#8217;autorità, nella fattispecie in esame il titolo abilitante è rappresentato dall&#8217;atto di autonomia privata che, grazie alla previsione legale direttamente legittimante, consente l&#8217;esercizio dell&#8217;attività dichiarata senza il bisogno dell&#8217;intermediazione preventiva di un provvedimento amministrativo.</em><br />
<em>Va ancora osservato che la qualificazione del silenzio in parola alla stregua di atto tacito di diniego del provvedimento inibitorio chiarisce la portata del richiamo dell&#8217;articolo 19, comma 3, della legge n. 241/1990 alle disposizioni di cui all&#8217;art. 21 quinquies e 21 nonies in quanto l&#8217;esercizio del potere di autotutela si traduce nel superamento della precedente determinazione favorevole al denunciante.</em><br />
<em>Da ultimo, la qualificazione del silenzio in esame come provvedimento tacito, onerando il terzo portatore dell&#8217;interesse pretensivo leso al rispetto del termine decadenziale di impugnazione, soddisfa l&#8217;esigenza di certezza dei rapporti giuridici ed il principio comunitario di tutela dell&#8217;affidamento legittimo del denunciante consolidatosi a seguito del decorso del tempo</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Cfr., ad esempio,  E. Scotti, <em>Tra tipicità e atipicità dell&#8217;azione nel processo amministrativo (a proposito di Ad. Plen.15/11)</em>, in <em>Dir. Amm</em>. 2011, 165 ss. Della stessa autrice si veda la parte sulla SCIA<em>,</em> in <em>L&#8217;azione amministrativa</em>, a cura di A. Romano, Torino 2016, pag. 650, ove parla di &#8220;<em>finzionistici ritorni al superato regime provvedimentale</em>&#8220;.<br />
Critico è stato anche R. Ferrara, <em>La segnalazione certificata di inizio attività e la tutela del terzo: il punto di vista del giudice amministrativo, </em>in <em>Dir. proc. amm. </em>2012, pag. 193 e ss., che peraltro ha ritenuto di prendere spunto dal diritto europeo. Si vedano anche M. Renna-A. Giannelli, <em>La segnalazione certificata di inizio attività (art. 22 TUED), </em>in<em> Riv. Giur. Urbanistica, </em>2014, pag. 746 e ss., che si basano sul carattere tassativo delle fattispecie di silenzio diniego.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Cfr. F. Merusi, <em>Creatività giurisprudenziale e finzione. La tutela del terzo nel processo amministrativo nell&#8217;ipotesi di attività liberalizzate</em>, in <em>Giur. It.</em>, 2012, 435 e ss., che, dopo aver criticato la finzione del provvedimento tacito di diniego, ha riconosciuto che &#8220;<em>la soluzione è senz&#8217;altro apprezzabile perché permette di garantire appieno la pretesa del cittadino ad essere tutelato da parte della pubblica amministrazione contro &#8220;liberalizzazioni&#8221; illegittime</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a>    Almeno così è stato pressoché unanimemente interpretato (anche da chi scrive) l&#8217;avvento del citato comma 6 <em>ter.</em> Cfr., per tutti, W. Giulietti e N. Paolantonio, <em>La segnalazione certificata di inizio attività</em>, in <em>Codice dell&#8217;azione amministrativa</em>, a cura di M.A. Sandulli, Milano, 2017, pag. 935.<br />
Per la verità tale superamento non era affatto scontato. Infatti, il comma 6 <em>ter</em> disciplina una fattispecie diversa (silenzio eventualmente serbato su &#8220;sollecitazione&#8221; del terzo interessato), mentre il potere inibitorio e ripristinatorio, da esercitare nei primi 60 giorni (o 30 giorni, in materia edilizia, ora ex comma 6 <em>bis</em>), è doveroso, in mancanza dei requisiti della SCIA, e prescinde da sollecitazioni di parte.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> In senso contrario, in quanto il terzo mirerebbe alla conservazione dello <em>status quo ante</em>, L. BERTONAZZI, <em>Natura giuridica della S.C.I.A. e tecnica di tutela del terzo nella sentenza dell&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2011 e nell&#8217;art. 19, comma 6 ter della legge 241/1990</em>, in <em>Dir. proc. amm.,</em> 2012, pag. 237.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> Sez. III, 11 maggio 2017, n. 667.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a>  La tesi che il terzo possa attivare sempre e comunque il potere inibitorio doveroso dell&#8217;amministrazione è stata sostenuta da TAR Piemonte, Sez. II, 1.7.2015, n. 1114; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 30.11.2016, n. 2274; id., 15.4.2016, n. 735; id., 21.1.2014, n. 2799; TAR Campania, Napoli, Sez. III, 5.3.2015 n. 1410; TAR Veneto, Sez. II, 12.10.2015, n. 1038 e n. 1039.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> La tesi viceversa che, decorso il termine di cui all&#8217;art. 19 <em>ter</em>, il terzo possa attivare soltanto il potere di autotutela, è stata sostenuta da Cons. Stato, Sez. VI, n. 4610/2016; id., 22.9.2014, n. 4780; Cons. Stato, Sez. IV, 19.3.2015, n. 1493; TAR Calabria, Sez. I, n. 1533/2016.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> Cfr. quanto sostenuto nello scritto &#8220;<em>Ancora sulla S.C.I.A.: silenzio e tutela del terzo (alla luce del comma 6 ter dell&#8217;art. 19 legge 241/90)</em>&#8220;, in <em>Dir. proc. amm</em>. 2014, pag. 645 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 novembre 2016, n. 4610, cit., che così argomenta: &#8220;<em>In relazione alla natura del potere, un primo orientamento, seguito dalla sentenza impugnata, ritiene che il terzo possa chiedere al giudice di ordinare all&#8217;amministrazione di esercitare i poteri inibitori, anche nel caso in cui sia trascorso il termine di trenta (o sessanta) giorni previsto dall&#8217;art. 19.</em><br />
<em>Un secondo orientamento, che la Sezione ritiene preferibile, assume, invece, che il terzo possa chiedere la condanna dell&#8217;amministrazione all&#8217;esercizio di poteri che devono aver i requisiti che giustificano l&#8217;autotutela amministrativa.</em><br />
<em>Quest&#8217;ultima, calata nell&#8217;ambito del procedimento in esame, si connota in modo peculiare perché: i) essa non incide su un precedente provvedimento amministrativo e dunque si caratterizza per essere un atto di &#8220;primo grado&#8221; che deve, però, possedere i requisiti legittimanti l&#8217;atto di &#8220;secondo grado&#8221;; ii) l&#8217;amministrazione, a fronte di una denuncia da parte del terzo, ha l&#8217;obbligo di procedere all&#8217;accertamento dei requisiti che potrebbero giustificare un suo intervento repressivo e ciò diversamente da quanto accade in presenza di un &#8220;normale&#8221; potere di autotutela che si connota per la sussistenza di una discrezionalità che attiene non solo al contenuto dell&#8217;atto ma anche all&#8217;an del procedere.</em><br />
<em>Tale seconda opzione interpretativa è preferibile in quanto coniuga in modo più equilibrato le esigenze di liberalizzazione sottese alla SCIA con quelle di tutela del terzo. Se quest&#8217;ultimo potesse sollecitare i poteri inibitori senza limiti temporali e di valutazione sulle posizioni del provato che è ricorso a questo modulo di azione verrebbero frustrate le ragioni della liberalizzazione, in quanto l&#8217;interessato, anche molto tempo dopo lo spirare dei trenta (o sessanta) giorni previsti dalla legge per l&#8217;esercizio dei poteri in esame, potrebbe essere destinatario di atti amministrativi inibitori dell&#8217;intervento posto in essere. La qualificazione del potere come potere di autotutela costituisce, invece, da un lato, maggiore garanzia per il privato che ha presentato la SCIA, in quanto l&#8217;amministrazione deve tenere conto dei presupposti che legittimano l&#8217;esercizio dei poteri di autotutela e, in particolare, dell&#8217;affidamento ingenerato nel destinatario dell&#8217;azione amministrativa, dall&#8217;altro, non vanifica le esigenze di tutela giurisdizionale del terzo che può comunque fare valere, pur con queste diverse modalità, le proprie pretese</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> Nel senso che la posizione legittimante del terzo deve essere rigorosamente provata e così il pregiudizio che deriva alla sua sfera giuridico-economica dalla mancata repressione dell&#8217;attività del segnalante, ritenuta <em>contra legem</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a>  Tant&#8217;è che lo stesso Consiglio di Stato in sede consultiva, nel valutare le innovazioni apportate in tema di autotutela, ha ritenuto che &#8220;<em>tale norma </em>[l&#8217;art. 21 <em>nonies</em>, n.d.r.] <em>viene&amp;richiamata nel meccanismo della SCIA di cui all&#8217;art. 19 con una funzione innovativa, che non può più definirsi di autotutela in senso tecnico, poiché l&#8217;autotutela costituisce un provvedimento di secondo grado ed esso appare impossibile nel caso di specie, dove il provvedimento iniziale manca del tutto&#8221;</em> (parere nell&#8217;affare n. 433/2016, Adunanza del 15 marzo 2016).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a>  Ci si riferisce ai pochi, ma non rari casi, in cui l&#8217;amministrazione si pronunci espressamente sulla insussistenza dei presupposti per vietare l&#8217;attività segnalata, ad esempio archiviando con atto formale la pratica (cfr. per un caso di impugnazione di un esplicito provvedimento di archiviazione in un procedimento di D.I.A., Tar Lombardia, Sez. IV, 8 maggio 2007, n. 2552. Cfr. anche Tar Venezia, Sez. II, 12 ottobre 2015 n. 1038).<br />
Si consideri poi la disciplina dettata dalla legge regionale della Lombardia sul governo del territorio (l.r. 12/2005), che all&#8217;art. 42 c. 10 statuisce che il responsabile del competente ufficio comunale, &#8220;<em>qualora non debba provvedere</em>&#8221; (con i poteri inibitori &#8220;<em>doverosi</em>&#8220;, di cui si è detto), &#8220;<em>attesta sulla denuncia di inizio di attività la chiusura del procedimento</em>&#8220;. Il che pare puntuale applicazione di quanto previsto dall&#8217;art. 2 comma 1 della legge 241/90, che impone il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.<br />
Tutti questi casi non paiono incompatibili con i poteri inibitori discrezionali previsti dal 4^ comma dell&#8217;art. 19, perché possono essere da questi superati, senza necessità di un <em>contrarius actus </em>(come viceversa sarebbe necessario di fronte ad un vero e proprio atto di assenso). Infatti, non vietare oggi (e, si direbbe, &#8220;allo stato degli atti&#8221;) non significa precludere che, di fronte a più specifici e mirati accertamenti, si possa vietare domani (per questi aspetti, si rinvia a. &#8220;<em>la scia e la tutela dei terzi&#8221;, cit., </em>pag. 374 e ss.).<br />
Va soggiunto infine che anche se così fosse e fosse necessario, per superare il primo atto espresso, un vero e proprio atto di secondo grado, nulla vieterebbe all&#8217;Amministrazione di adottare, contestualmente alla misura di cui al comma 4 dell&#8217;art. 19, un espresso previo annullamento d&#8217;ufficio: essendo identici i presupposti, i due atti sono perfettamente compatibili tra di loro.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a> Cfr. TAR Toscana, cit. punto 6.5, ove si legge che &#8220;<em>la tesi che riconduce l&#8217;intervento dell&#8217;amministrazione su istanza del terzo al mero potere di autotutela è incompatibile col suddetto principio, poiché subordina integralmente la tutela del terzo stesso ad una valutazione discrezionale dell&#8217;Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di un interesse pubblico alla rimozione degli effetti della SCIA contestata</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a>  Cfr. F. Trimarchi Banfi, <em>Il terzo nel diritto amministrativo: a proposito di semplificazioni</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2014, 24 e ss.,  pag.48.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a>  Cfr. T.A.R. Toscana, ordinanza cit., punto 6.1.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a>  Come da me sostenuto in passato (cfr. <em>Ancora sulla SCIA</em>, cit., pag. 657 e ss.).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> TAR Toscana, cit., punto 11.1. E infatti si tratterebbe di &#8220;<em>una nuova fase procedimentale, all&#8217;esito della quale l&#8217;amministrazione ha l&#8217;obbligo di pronunciarsi con un provvedimento espresso, sia esso di accoglimento (caso della SCIA illegittima) oppure di rigetto (caso della SCIA legittima); nell&#8217;ipotesi in cui poi essa rimanga inerte, lasciando inutilmente decorrere il termine di trenta giorni assegnatole, secondo la regola generale di cui all&#8217;art. 21 l. n. 241/1990, per la conclusione dei procedimenti amministrativi ad istanza di parte, il terzo potrà proporre l&#8217;azione di cui all&#8217;art. 31 c.p.a. entro un anno dalla formazione del silenzio</em>&#8221; (punto 8.3.).
</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> E&#8217; stato, ad esempio, giudicato che &#8220;<em>il comma 6 ter allude alla possibilità, per il terzo, di sollecitare la Amministrazione ad adottare, a seguito delle &#8220;verifiche&#8221; di sua competenza, provvedimenti di primo grado, e non provenienti in autotutela secondaria&amp; il legislatore non ha inteso limitare nel tempo questa facoltà riconosciuta al terzo, evidentemente titolare di una posizione soggettiva qualificata tale da consentirgli di esperire l&#8217;azione ex art. 31 c.p.a. &amp;Nella misura in cui il terzo può, ai sensi del comma 6-ter dell&#8217;art. 19 L. 241/90, sollecitare senza limiti di tempo le Amministrazioni queste possono -proprio perché la norma lo consente- esercitare i poteri inibitori, o comunque assumere determinazioni coerenti con la rilevata illegittimità di una S.c.i.a. o di una D.i.a. e della attività intrapresa sulla base di essa, e ciò parimenti senza limiti di tempo</em>&#8221; (TAR Piemonte, Sez. II, 1 luglio 2015, n. 1114).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a> Per la verità non sono mancate interpretazioni che, pur muovendo all&#8217;interno della disciplina del comma 6 <em>ter</em>, sono giunte a diverse e più articolate conclusioni.<br />
E cosi, secondo un indirizzo seguito dal T.A.R. Lombardia, è stata più volte giudicato che: &#8220;<em>a) il terzo può sollecitare in qualsiasi momento l&#8217;esercizio del potere inibitorio; b) se la relativa istanza viene inoltrata entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla piena conoscenza della DIA/SCIA, l&#8217;amministrazione deve esercitare il suddetto potere paralizzando l&#8217;attività del denunciante sulla base del mero riscontro dell&#8217;illegittimità di quest&#8217;ultima (potere inibitorio puro); c) se invece l&#8217;istanza del terzo viene depositata dopo il decorso del suddetto termine, l&#8217;amministrazione può intervenire unicamente qualora sussistano i presupposti per l&#8217;esercizio del potere di autotutela; d) il terzo può sempre impugnare l&#8217;atto con cui l&#8217;amministrazione si pronuncia sulla sua istanza (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 15 aprile 2016, n. 735)</em>&#8221;  (Cfr. T.A.R. Lombardia, sez. II, 5 dicembre 2016, n. 2301, punto 4.2. Cfr. anche T.A.R. Lombardia, sez. II, 30 novembre 2016, n. 2274).<br />
Tale interpretazione, pur apprezzabile per lo sforzo di fornire un quadro satisfattorio delle posizioni dei vari protagonisti della vicenda, è stata criticata dall&#8217;ordinanza di remissione alla Corte costituzionale per l&#8217;applicazione che essa fa di termini processuali a termini (non previsti) per l&#8217;attivazione del privato in sede amministrativa (cfr. T.A.R. Toscana, cit., punto 8.2.). E, infatti, altro è un ricorso giurisdizionale, altro è un&#8217;istanza procedimentale, che può dar luogo, ove non accolta, alla tutela giurisdizionale: ed è persuasiva la critica che non possono essere applicati alla seconda i termini previsti per la prima.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> In ordine a &#8220;<em>la &#8220;possibilità di &#8220;risvegliare&#8221; i poteri di vigilanza, di controllo e sanzionatori delle Amministrazioni in qualsiasi momento&#8221;, </em>cfr<em>. </em>TAR Piemonte, Sez. II, 1luglio 2015, n. 1114, <em>cit.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a>   Si tratta dell&#8217;art. 6, comma 1, lett. a) della legge 7 agosto 2015, n. 124.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a>  Tale termine non dovrebbe valere nel caso di &#8220;<em>false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni false e mendaci</em>&#8221; (art. 21 <em>nonies</em>, comma 2 <em>bis</em>).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref25">[25]</a> In tal senso, sembra, E. Scotti, in <em>L&#8217;azione amministrativa</em>, cit., pag. 650.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref26">[26]</a>  Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5161, che precisa che &#8220;<em>Peraltro, in ossequio alla regola della certezza dei rapporti giuridici, occorre che detta azione sia rispettosa del termine decadenziale entro cui attivarsi giudizialmente e al riguardo occorre fare riferimento ai principi vigenti in tema di decorrenza del termine per impugnazione dei titoli edilizi, con l&#8217;individuazione del relativo dies a quo.</em><br />
<em>Nel caso di presentazione di D.I.A. il termine decadenziale per proporre azione di accertamento inizia a decorrere dal momento in cui il controinteressato ha avuto piena conoscenza della dichiarazione di inizio attività in base alla quale l&#8217;intervento viene realizzato (Cons. Stato Sez. IV 6/12/2013; Cons. Stato Sez. VI 9/2/2009 n. 717)</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref27">[27]</a> Su di che, anzitutto M.A. Sandulli, <em>Gli effetti diretti della legge 7 agosto 2015, n. 124 sulle attività economiche: le novità in materia di SCIA, silenzio assenso e autotutela</em>, in <a href="http://www.federalismi.it/"><em>www.federalismi.it</em></a>, 17, 2015.<br />
Cfr. anche L. Griselli, <em>Le novità in materia di SCIA in seguito al Decreto Legislativo 30 giugno 2016 n. 126: luci ed ombre</em>, in <em>Nuove autonomie</em>, 2016, pag. 115 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref28">[28]</a>  Cfr. <em>supra </em>nota 14.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref29">[29]</a> Sicché sarebbe irragionevole e motivo di non giustificata disparità di trattamento una diversa disciplina dei mezzi di tutela.<br />
Cfr. anche il TAR Toscana, ordinanza cit., ma con riferimento questa volta agli atti espressi di assenso in materia edilizia: &#8220;<em>A ciò si aggiunga che, con specifico riguardo alla materia edilizia, la suesposta soluzione normativa dà luogo ad un&#8217;irragionevole disparità di trattamento dei privati il cui intervento sia assoggettato, rispettivamente, al regime della SCIA ovvero a quello del permesso a costruire, ponendo ulteriore questione di violazione dell&#8217;art. 3 Cost.</em><br />
<em>Invero, com&#8217;è noto, in quest&#8217;ultimo caso lo strumento di tutela azionabile dal controinteressato è l&#8217;azione di annullamento del titolo abilitativo eventualmente rilasciato al richiedente. In tale ipotesi, dunque, l&#8217;affidamento di quest&#8217;ultimo è garantito dalla previsione del termine di decadenza generale di sessanta giorni per l&#8217;esperimento della suddetta azione, decorso il quale il permesso diventa inoppugnabile e l&#8217;aspettativa del richiedente stesso si consolida definitivamente (almeno nei confronti dei controinteressati).</em><br />
<em>Viceversa, in caso di SCIA, l&#8217;art. 19 comma 6 ter codifica il principio opposto: di fronte ai terzi lesi dall&#8217;iniziativa segnalata, l&#8217;interesse del segnalante alla prosecuzione di quest&#8217;ultima non si consolida mai e, al contrario, recede sempre a fronte della pretesa dei terzi stessi alla rimozione dell&#8217;attività per essi lesiva.</em><br />
<em>Orbene, pur non potendosi predicare la necessaria parificazione delle tutele del segnalante e del soggetto richiedente il permesso di costruire, data la notevole differenza dei citati meccanismi abilitativi, è pur vero che tale diversità non giustifica la totale pretermissione (ma casomai il diverso bilanciamento) dell&#8217;affidamento maturato in capo all&#8217;autore della SCIA. Pena il crearsi di un&#8217;irragionevole disparità di trattamento tra posizione soggettive aventi contenuto (se non analogo, quantomeno) affine.</em><br />
<em>Da quanto sopra deriva, ad avviso di questo Tribunale, la violazione dei principi costituzionali sopra richiamati</em>&#8221; (punto 11.1)<em>.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref30">[30]</a> Infatti, provocando l&#8217;estinzione della sospensione eventualmente disposta si realizza <em>ex lege</em> un assetto di rapporti di segno opposto, diretto a non paralizzare, né a impedire l&#8217;attività oggetto della S.C.I.A.: il che vale <em>a</em> <em>fortiori</em> nel caso in cui la sospensione di cui si è detto non sia stata neppure adottata.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref31">[31]</a> Anche perché le attività assentite con la SCIA sono normalmente assoggettate a termini di decadenza e devono pertanto essere iniziate sollecitamente. Non si può escludere, peraltro, che, anche a causa di tatticismi del segnalante, il terzo possa venire a conoscere la vicenda anche oltre il termine di un anno dallo scadere del mancato esercizio dei poteri inibitori doverosi: anche per tale aspetto l&#8217;applicazione del regime del silenzio inadempimento non pare adeguato allo scopo.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref32">[32]</a> Proprio in materia di DIA o di SCIA si sono registrate varie applicazioni del termine di decadenza a fattispecie non provvedimentali (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 aprile 2007, n. 1550; Cons. Stato, sez. IV, 25 novembre 2008, n. 5811; Cons. Stato, sez. IV, 29 luglio 2008, n. 3742; ecc.).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref33">[33]</a>  Restano, per la verità, ulteriori problemi applicativi, per i quali in dottrina sono state proposte varie soluzioni. Cfr. A. Negrelli, <em>Principio di legalità e nuova disciplina della SCIA dopo la legge Madia e i decreti attuativi: ubi lex tacuit, quid isuris</em>, in <em>Giustamm</em>, 2011, n. 3.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref34">[34]</a> Anche se l&#8217;istituto della piena conoscenza dovrebbe essere adattato alla fattispecie della SCIA, favorendo un&#8217;interpretazione oggettiva (piena conoscenza esigibile da un cittadino solerte) e non soggettiva.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<!-- WP Attachments -->
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		<title>La disciplina statale del c.d. &#034;condohotel&#034;: diretta applicabilità, disciplina regionale e profili di criticità</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2018 17:44:28 +0000</pubDate>
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<p>1. Premessa Con il presente scritto si vogliono sinteticamente illustrare i contenuti della disciplina nazionale con la quale è stato introdotto, e poi regolamentato, il regime del c.d. &#8220;condhotel&#8221; . Il DPCM 22 gennaio 2018, (&#8220;Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-disciplina-statale-del-c-d-condohotel-diretta-applicabilita-disciplina-regionale-e-profili-di-criticita/">La disciplina statale del c.d. &quot;condohotel&quot;: diretta applicabilità, disciplina regionale e profili di criticità</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-disciplina-statale-del-c-d-condohotel-diretta-applicabilita-disciplina-regionale-e-profili-di-criticita/">La disciplina statale del c.d. &quot;condohotel&quot;: diretta applicabilità, disciplina regionale e profili di criticità</a></p>
<p><strong>1. Premessa</strong><br />
Con il presente scritto si vogliono sinteticamente illustrare i contenuti della disciplina nazionale con la quale è stato introdotto, e poi regolamentato, il regime del c.d. <em>&#8220;condhotel</em>&#8221; .<br />
Il DPCM 22 gennaio 2018, (&#8220;<em>Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell&#8217;articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164</em>&#8220;)  all&#8217;art. 3 definisce il <em>&#8220;condhotel</em>&#8221; come &#8220;<em>un esercizio alberghiero aperto al pubblico, a gestione unitaria, composto da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina (&amp;)&#8221;<a title="" href="#_ftn1"><strong>[1]</strong></a>.</em><br />
Preliminarmente si osserva che la disciplina generale nazionale sul <em>condohotel </em>appare immediatamente applicabile in tutte le Regioni.<br />
Infatti, essa individua alcuni parametri che hanno un grado di specificità sufficiente alla loro diretta ed immediata applicazione.<br />
Più in dettaglio, la disciplina nazionale (art. 10, comma 5, del d.l. n. 83/2014, convertito dalla l. n. 106/2014; art. 31 del d.l. n. 133/2014, convertito dalla l. n. 164/2014; d.p.c.m. 22 gennaio 2018) stabilisce:</p>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li>i limiti dimensionali:
<ol style="list-style-type: lower-roman;">
<li> è prevista la possibilità di trasformazione in residenziale, con conseguente eliminazione del vincolo di destinazione alberghiera, per strutture, anche frazionate (cioè collocate in diversi stabili), purché tra loro non distanti più di 200 mt dall&#8217;edificio sede del ricevimento;</li>
<li>la trasformazione può interessare una superficie non superiore al 40% della superficie destinata alle camere, e comunque nel complesso interessato dalla trasformazione devono rimanere almeno 7 camere destinate a uso ricettivo;</li>
</ol>
</li>
</ol>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li>i limiti qualitativi:
<ol style="list-style-type: lower-roman;">
<li>le strutture nell&#8217;ambito delle quali la trasformazione può essere realizzata devono essere classificate con almeno una stella;</li>
<li>all&#8217;esito della trasformazione la struttura dovrà possedere tutti i requisiti necessari per una classificazione di tre stelle, salvo quegli edifici per i quali già sussiste una classificazione superiore;</li>
</ol>
</li>
<li>la disciplina urbanistica/edilizia applicabile:
<ol style="list-style-type: lower-roman;">
<li>profili urbanistici: la norma prevede la possibilità per le Regioni di prevedere procedure semplificate per procedere a una variante urbanistica, ove necessaria, mentre negli altri casi rinvia alla disciplina in vigore;</li>
<li>profili edilizi: la norma, individuando i possibili interventi richiama le fattispecie del restauro e risanamento conservativo e della ristrutturazione edilizia rinviando alle prescrizioni contenute nel d.P.R. 380/2001;</li>
<li>le unità abitative risultanti dalla trasformazione dovranno presentare tutti i requisiti per l&#8217;ottenimento del certificato di agibilità ad uso residenziale (art. 24 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380);</li>
</ol>
</li>
<li>gli ulteriori elementi essenziali richiesti per la fattibilità dell&#8217;intervento:
<ol style="list-style-type: lower-roman;">
<li>gestione unitaria della struttura (tanto per le camere destinate alla ricettività quanto per le unità abitative) per l&#8217;intera durata del contratto di trasferimento (espressione piuttosto criptica atteso che la legge ipotizza un trasferimento della piena proprietà, che di per sé ha durata illimitata) e comunque non inferiore a dieci anni dall&#8217;avvio dell&#8217;esercizio;</li>
<li>portineria unica, con possibilità di prevedere un ingresso unico e separato per dipendenti e fornitori;</li>
<li>possibilità di offrire servizi accessori e eventualmente il vitto, nonché altri servizi accessori in favore del residenziale;</li>
</ol>
</li>
<li>la definizione dei contenuti minimi dei contratti di trasferimento.</li>
</ol>
<p>Quanto alla valutazione della fattibilità nella singola realtà regionale in assenza di un espresso provvedimento regionale di recepimento, come si dirà più nel dettaglio nel prosieguo, la disciplina nazionale risulta sufficientemente dettagliata e gli interventi, impattando sui profili urbanistici ed edilizi, trovano nella disciplina generale (anche regionale) la matrice entro cui innestarsi.<br />
Si aggiunge che i rinvii che le disposizioni nazionali effettuano a possibili regolamentazioni regionali sono in alcuni casi rinvii ad interventi regionali solo possibili, lasciati alla scelta discrezionale dell&#8217;amministrazione regionale (si pensi, ad esempio, alla possibilità di individuare una procedura semplificata per la variante urbanistica, ove necessaria). Tali rinvii, in altri casi, invece, impattano sulla pianificazione turistica, di competenza regionale.<br />
Inoltre, occorre da ultimo osservare che i summenzionati rinvii alla disciplina regionale non si ritiene possano impedire la realizzabilità immediata delle trasformazioni e/o l&#8217;applicabilità  diretta dei summenzionati limiti/parametri, in quanto i medesimi possono considerarsi alla stregua di <em>standard</em> minimi al di sotto dei quali il legislatore regionale non dovrebbe poter scendere.</p>
<p><strong>2. Quadro normativo nazionale (legislazione primaria)</strong></p>
<p>La disciplina del <em>condhotel</em> è stata introdotta nel nostro ordinamento per la prima volta con il comma 5 dell&#8217;art. 10 della l. n. 106/2014, di conversione del d.l. n. 83/2014. Un regimedi maggiore dettaglio è stato poi disposto dall&#8217;art. 31 del d.l. n. 133/2014, convertito dalla legge n. 164/2014, ai sensi del quale &#8220;<em>al fine di diversificare l&#8217;offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri &amp; sono definite le condizioni di esercizio dei condhotel, intendendosi tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggi, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina</em>&#8220;.</p>
<p>Nella norma primaria istitutiva della figura vengono individuati i parametri entro i quali doveva essere esercitato il potere di regolazione dei profili di dettaglio della disciplina.</p>
<p>Nella disposizione di legge ora richiamata si precisano alcuni elementi:</p>
<ol style="list-style-type: lower-roman;">
<li>Il limite dimensionale del menzionato mutamento di destinazione d&#8217;uso, che non può superare il 40% della superficie immobiliare, poi specificata, come si dirà, anche con riferimento al numero delle camere;</li>
<li>La restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti, ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.</li>
</ol>
<p>La rilevata impostazione è stata confermata nel suo impianto dalla stessa Corte costituzionale <a title="" href="#_ftn2">[2]</a>, che ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma impugnata (art. 31, l. 164/2014), infondatamente impugnata dalla Provincia Autonoma di Bolzano con ricorso in via diretta alla Corte Costituzionale in quanto ritenuta lesiva dell&#8217;ambito di competenza riservato alle Regioni e alle Province autonome dall&#8217;art. 117 Cost.<br />
La Corte, muovendo dalla considerazione della &#8220;coesistenza&#8221; nella figura del <em>condhotel</em> di unità immobiliari con diverse destinazioni urbanistiche, alberghiera e residenziale, ne rileva, anche in ragione della incidenza sui vincoli di destinazione delle strutture alberghiere, la attinenza alla materia dell&#8217;urbanistica e del governo del territorio, nonché all&#8217;ordinamento civile, incidendo sui rapporti di natura privatistica, donde la necessità di regolarne aspetti contrattuali e condominiali.<br />
Una disciplina complessiva, dunque, che per i richiamati aspetti risulta demandata per la definizione dei profili generali allo strumento del d.p.c.m. adottato, in ottemperanza al principio di leale collaborazione, &#8220;<em>previa intesa tra Governo, Regioni e Province autonome &amp; in sede di conferenza unificata</em>&#8220;, e questo, evidentemente, anche allo scopo di garantire una uniforme applicazione da parte delle diverse regioni; rimanendo riservata alle Regioni la disciplina dei profili attinenti la materia del turismo, rientrante nella loro competenza residuale ex art. 117 Cost.<br />
La bozza di d.p.c.m. è stata discussa in sede di conferenza unificata Stato Regioni e il testo è stato trasmesso per il previsto parere al Consiglio di Stato (Ad., sez. cons. atti normativi, 27 luglio 2017, n. 1850).<br />
Il 22 gennaio 2018 è stato emanato il previsto Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri contenente la disciplina generale dei <em>condhotel</em> e tale d.p.c.m. è entrato in vigore il 21 marzo 2018.</p>
<p><strong>3. I contenuti del d.p.c.m. (legislazione secondaria)</strong></p>
<p>Le condizioni per l&#8217;attivazione e l&#8217;esercizio dei <em>condhotel</em> sono disciplinate all&#8217;art. 4 del d.p.c.m. il cui contenuto è così sintetizzabile:</p>
<ol style="list-style-type: lower-roman;">
<li>l&#8217;intervento può riguardare una o più unità immobiliari situate nel medesimo comune purché siano collocate in un contesto unitario e a una distanza non superiore a 200 mt lineari dall&#8217;edificio alberghiero sede del ricevimento (lett. a);</li>
<li>la superficie da destinare a uso residenziale, in linea con quanto previsto nella norma primaria, non può superare il 40% del totale della superficie netta destinata alle camere (lett. b);</li>
<li>al netto dell&#8217;intervento di riconversione delle unità debbono permanere almeno 7 camere (lett. a);</li>
<li>gli interventi ammissibili sono di restauro e risanamento conservativo secondo le definizioni fornite nel d.P.R. n. 380/2001 e devono riguardare strutture per un miglioramento della qualificazione di partenza; qualificazione di partenza che non può essere inferiore a una stella (art. 3, lett. e);</li>
<li>all&#8217;esito dell&#8217;intervento la struttura dovrà possedere tutti i requisiti per una classificazione minima di tre stelle (art. 3, lett. e), &#8220;<em>ad eccezione degli esercizi contrassegnati da una classificazione di quattro stelle o superiore già prima dell&#8217;intervento</em>&#8220;, in ottemperanza alle prescrizioni disposte dalla disciplina regionale;</li>
<li>la struttura dovrà essere gestita in maniera unitaria (tanto per le camere destinate alla ricettività quanto per le unità abitative a destinazione residenziale dotate di servizio autonomo di cucina, &#8211; art. 4, lett. d) per la durata specificata nel contratto di trasferimento delle unità abitative a uso residenziale e comunque non inferiore a dieci anni dall&#8217;avvio dell&#8217;esercizio dei <em>condhotel</em>, pena la illegittimità del mutamento (art. 5, comma 2);</li>
<li>nella struttura dovrà essere presente una portineria unica, con possibilità di prevedere un ingresso unico e separato ad uso esclusivo dei dipendenti e fornitori (at. 4, lett. c);</li>
<li>potranno essere unitariamente offerti servizi di fornitura alloggio, servizi accessori ed eventualmente il vitto (art. 3, lett. b), nonché altri servizi aggiuntivi normalmente assicurati dal gestore unico della struttura ricettiva anche in favore delle unità abitative (art. 3, lett. c).</li>
</ol>
<p>Le unità abitative &#8211; per le quali devono comunque essere rispettate le condizioni previste per l&#8217;agibilità delle unità abitative ad uso residenziale di cui all&#8217;art. 24 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (da intendersi integrato con le successive modifiche intervenute) (art. 4, lett. f) &#8211; possono essere immesse sul mercato.<br />
I contenuti dei contratti di trasferimento sono espressamente disciplinati all&#8217;art. 6 del d.p.c.m., mentre agli articoli da 7 a 10 sono disciplinati gli obblighi delle parti e il regime di trasferimento.</p>
<p><strong>4. Considerazione dei profili di rilevanza urbanistica ed edilizia</strong></p>
<p>Delineato, così, il quadro generale nel quale l&#8217;istituto dei <em>condhotel</em> si inserisce, è rilevante, ai fini che qui interessano, focalizzare l&#8217;attenzione sui profili più propriamente pubblicistici.<br />
La possibilità di utilizzare delle strutture alberghiere a fini residenziali ha evidentemente un impatto, sotto diversi profili, sulla disciplina urbanistica dei Comuni interessati.<br />
Il primo elemento di rilevanza urbanistica che occorre considerare concerne il mutamento di destinazione da alberghiero a residenziale e i connessi carichi urbanistici che tale mutamento comporta. Tale mutamento è consentito nei limiti richiamati del 40% della superficie utile, cioè delle camere disponibili, con il limite ulteriore della permanenza comunque di almeno 7 camere a uso ricettivo. La violazione di tali limiti determina l&#8217;inefficacia del provvedimento di rimozione del vincolo di destinazione alberghiera e la considerazione del mutamento alla stregua di un mutamento non consentito.<br />
La norma generale contenuta nel d.p.c.m. prevede, in attuazione della disposizione contenuta nella legge di conversione, l&#8217;eliminazione del vincolo di destinazione alberghiera (art. 11) e distingue due diverse ipotesi a seconda che sia necessaria o meno la variante urbanistica.<br />
Nel primo caso, il primo comma dell&#8217;art. 11 espressamente prevede la possibilità per le Regioni di prevedere, con norme regionali di attuazione, modalità semplificate per l&#8217;approvazione di varianti agli strumenti urbanistici da parte dei Comuni.<br />
Nel caso in cui, invece, la variante non sia necessaria, lo svincolo parziale (della superficie da destinare a uso residenziale) e il connesso cambio di destinazione a civile abitazione, nonché il frazionamento anche per singola unità abitativa possono essere disposti purché sia garantito il rispetto degli standard di cui al d.m. 1444/1968 e alle leggi regionali in materia con riferimento alla destinazione ricettiva e alla destinazione residenziale.<br />
La distinzione ben si comprende se si considera che il cambio di destinazione d&#8217;uso rimanda alla categoria funzionale, disciplinata ormai in maniera unitaria dal d.P.R. n. 380/2001 (a seguito dell&#8217;intervento operato con il d.l. 133/2014, convertito dalla legge n. 164/2014), risultando urbanisticamente rilevante il cambio di destinazione che comporta il passaggio tra due categorie distinte, nella specie a) residenziale e a-bis) turistico-ricettiva (cfr art. 23 ter del d.P.R. n. 380/2001).<br />
La norma, stante la sua formulazione, anche con riferimento alla prima ipotesi (cambio di destinazione previa variante urbanistica), sembra di immediata applicazione. E in tal senso depone la stessa Corte costituzionale nella parte in cui, nel precisare l&#8217;attinenza della disciplina alla materia dell&#8217;urbanistica e del governo del territorio, fa sì che la fissazione dei limiti ricadenti in questi ambiti possa essere inquadrata come fissazione di un livello minimo al di sotto del quale le Regioni, nell&#8217;esercizio della propria potestà legislativa non possono andare.</p>
<p><strong>5. (segue) il cambio di destinazione d&#8217;uso</strong></p>
<p>In aggiunta ai profili richiamati, è evidente che la previsione di detti interventi di trasformazione deve essere coordinata con le disposizioni, regionali e soprattutto comunali, relative alla destinazione delle aree all&#8217;interno del territorio comunale e alle disposizioni in materia urbanistica ed edilizia.<br />
Come detto, il cambio di destinazione viene reso possibile dalla norma primaria che prevede la possibilità di svincolo parziale del vincolo imposto sulle superfici alberghiere e richiama la possibilità di variante urbanistica.<br />
Tale cambio di destinazione, in applicazione della normativa in vigore, potrà essere oneroso anche in ragione del diverso carico urbanistico che si viene a creare nella zona interessata; inoltre esso dovrà comunque essere realizzato nel rispetto delle altre prescrizioni contenute nella disciplina regolatoria comunale, provinciale e regionale.<br />
La norma prevede che gli interventi tesi alla riqualificazione delle superfici alberghiere possono essere essenzialmente di due tipi: di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, con espresso richiamo alla disciplina contenuta nel d.P.R. n. 380/2001 e, dunque, alla recente riforma dei titoli abilitativi apportata con il d.lgs. 222/2016 e per i quali occorre far riferimento alla disciplina unitaria degli interventi predisposta a livello nazionale onde definire in maniera unitaria le categorie interessate.<br />
Dunque un cambio di destinazione d&#8217;uso con opere, strutturale, che può realizzarsi con un intervento di restauro e risanamento conservativo se la nuova destinazione risulta compatibile con gli elementi tipologici, formali e strutturali dell&#8217;edificio; o con un intervento di ristrutturazione edilizia, cioè con un intervento teso &#8220;<em>a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente</em>&#8220;, con conseguente adeguamento del titolo edilizio necessario che, ove riguardi interventi realizzati nei centri storici (zone di tipo A), da realizzarsi all&#8217;interno della stessa categoria o tra categorie funzionalmente omogenee, richiede il permesso di costruire, mentre è sufficiente la SCIA per quelle ipotesi di interventi, tra categorie omogenee realizzate al di fuori dei centri storici.<br />
Sul punto si precisa, anche alla luce del testo dell&#8217;art. 23 <em>ter</em> del d.P.R. 380/2001, come introdotto dal d.l. n. 133/2014 (secondo il quale &#8220;<em>costituisce mutamento rilevante della destinazione d&#8217;uso ogni forma di utilizzo dell&#8217;immobile o della singola unità immobiliare diversa, da quella originaria, ancorché non accompagnata dall&#8217;esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l&#8217;assegnazione dell&#8217;immobile o dell&#8217;unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico ricettiva&amp;</em>&#8220;), che assume rilevanza, ai fini della individuazione del titolo abilitante, il passaggio da una categoria funzionale all&#8217;altra e la localizzazione del mutamento (centro storico o altre zone).</p>
<p><strong>6. Obbligo di fornire servizi alle unità a destinazione residenziale</strong></p>
<p>L&#8217;articolo 5 del d.p.c.m. stabilisce che &#8220;<em>I servizi di cui </em><em>all&#8217;articolo 31, comma 1 del decreto-legge n. 133 del 2014, per le unita&#8217; abitative a destinazione residenziale devono, comunque, essere erogati per un numero di anni non inferiore a dieci dall&#8217;avvio </em><em>dell&#8217;esercizio del condhotel, fatti salvi i casi di cessazione per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell&#8217;esercente. La violazione dell&#8217;obbligo di cui al primo periodo configura, al momento della cessazione anticipata della prestazione dei servizi, un mutamento non consentito della destinazione d&#8217;uso dell&#8217;immobile</em>&#8220;. I servizi menzionati nel suddetto articolo 31 sono &#8220;<em>alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto</em>&#8220;.<br />
Sembra quindi doversi desumere che la possibilità di attribuire destinazione residenziale ai sensi del d.p.c.m. sia subordinata alla fornitura del servizio di &#8220;alloggio&#8221; (già di per sé insito nella destinazione residenziale, e quindi apparentemente irrilevante), &#8220;servizi accessori&#8221; (la cui identificazione è tutt&#8217;altro che chiara) e, solo eventualmente &#8220;vitto&#8221;, per un periodo di almeno dieci anni.<br />
Anche a prescindere dalla difficoltà di comprendere quali siano i servizi accessori, la norma appare ben poco funzionale, in quanto condiziona la destinazione residenziale della porzione immobiliare all&#8217;adempimento da parte di un soggetto potenzialmente terzo a un obbligo con una durata particolarmente lunga, tra l&#8217;altro senza stabilire come possa essere verificato l&#8217;adempimento o l&#8217;eventuale inadempimento.<br />
Basti pensare all&#8217;ipotesi in cui un soggetto acquisti un&#8217;unità a destinazione residenziale prima del decorso dell&#8217;intero termine decennale, per poi trovarsi esposto al rischio che, a causa di un inadempimento dell&#8217;esercente l&#8217;albergo, l&#8217;unità possa riacquistare paradossalmente la propria originaria destinazione alberghiera.<br />
Si possono ipotizzare meccanismi di tutela di natura contrattuale, con chiari obblighi a carico dell&#8217;esercente, eventualmente garantiti da un soggetto terzo, ma sono comunque tutele con effetti meramente obbligatori, che non sembrano idonee a risolvere adeguatamente il problema.<br />
Non risulta chiaro quale sia l&#8217;interesse tutelato da questa norma, che prevede un obbligo, il cui esatto contenuto deve essere disciplinato in sede di contratto di trasferimento dell&#8217;immobile e che quindi appare avere natura sostanzialmente privatistica, ma la cui violazione determina una conseguenza di natura chiaramente pubblicistica, come il venir meno della destinazione d&#8217;uso, con conseguenze paradossalmente a carico del beneficiario dell&#8217;obbligo e non a carico del soggetto obbligato. In una prospettiva <em>de jure condendo</em> sarebbe molto opportuna una modifica del testo normativo che stabilisca al più una conseguenza a carico dell&#8217;esercente in caso di violazione dell&#8217;obbligo, ma non pregiudichi il cambio di destinazione d&#8217;uso.<br />
L&#8217;interpretazione della norma è resa ancor più complessa dal disposto del quarto comma dell&#8217;articolo 6 del d.p.c.m., ai sensi del quale &#8220;<em>Nel caso di interruzione dell&#8217;erogazione dei servizi comuni o di sopravvenuta impossibilità, a qualunque titolo intervenuta, il proprietario della struttura alberghiera si impegna, attraverso apposita pattuizione contrattuale, a subentrare negli obblighi posti a carico del gestore ai sensi dell&#8217;articolo 7. In subordine, nel caso di impossibilità sopravvenuta, anche per il proprietario della struttura alberghiera, dell&#8217;adempimento degli obblighi di cui al precedente periodo, il medesimo si impegna a indennizzare il proprietario dell&#8217;unità abitativa ad uso residenziale.</em>&#8220;. Si prevede che (apparentemente solo nel caso di impossibilità sopravvenuta dell&#8217;erogazione dei servizi alberghieri e non anche nel più grave caso di inadempimento) il proprietario della struttura debba indennizzare il proprietario della singola unità a destinazione residenziale,  ma non è chiaro se il risarcimento è dovuto solo per il mancato godimento dei servizi o anche per il venir meno della destinazione residenziale della singola unità immobiliare.<br />
Sembra pertanto probabile che la norma in esame si traduca in un sostanziale limite alla circolazione delle unità immobiliari, quanto meno durante il decennio in cui è necessaria la fornitura dei servizi (una volta decorso il decennio si potrebbe forse ipotizzare una conferma da parte del Comune competente in merito alla definitiva efficacia del cambiamento di destinazione d&#8217;uso).</p>
<p><strong>7. Obbligo di rispettare le modalità di conduzione e di rispettare l&#8217;estetica</strong></p>
<p>L&#8217;articolo 8 del d.p.c.m. stabilisce che &#8220;<em>Il proprietario dell&#8217;unità abitativa ad uso residenziale ubicata in un condhotel si impegna a rispettare le modalità di conduzione del condhotel, a garantire l&#8217;omogeneità estetica dell&#8217;immobile in caso di interventi edilizi sull&#8217;unità acquisita, nonché&#8217; gli ulteriori obblighi definiti attraverso la regolazione negoziale di cui all&#8217;articolo 6</em>&#8220;. Anche qui si ha una formulazione molto peculiare in cui si stabilisce che un privato, per il solo fatto di aver acquistato un immobile &#8220;<em>si impegna</em>&#8221; (e non si comprende in quale sede, forse nel contratto di trasferimento dell&#8217;immobile) a rispettare genericissime &#8220;<em>modalità di conduzione del condhotel</em>&#8221; e a garantirne l&#8217;omogeneità estetica in caso di interventi edilizi.  Non è dato comprendere quali siano le conseguenze qualora il contratto di trasferimento non preveda tali impegni, né in caso di violazione degli stessi, né se la controparte/venditore/esercente possa in un secondo momento rinunciare a tali obblighi, né infine quale sia la durata degli obblighi stessi. Quanto meno in questo caso non è stata stabilita una &#8220;sanzione&#8221; di natura pubblicistica come il venir meno della destinazione d&#8217;uso.</p>
<p><strong>9. I contratti di trasferimento delle unità a destinazione residenziale</strong></p>
<p>L&#8217;articolo 6 del d.p.c.m. stabilisce una serie di requisiti dei contratti di trasferimento delle porzioni immobiliari, prevedendo tra l&#8217;altro che debbano essere &#8220;ricompresi i seguenti contenuti&#8221;:</p>
<ul>
<li>una descrizione accurata e dettagliata dell&#8217;immobile e della sua ubicazione (quasi ciò non fosse necessario ai sensi delle norme generali sull&#8217;oggetto del contratto);</li>
<li>&#8220;<em>la descrizione appropriata dell&#8217;intera struttura</em>&#8220;, con ciò presumibilmente intendendosi la struttura del condhotel. Non è chiaro il motivo per cui tale descrizione sia necessaria, ma quanto meno la norma non appare pregiudizievole;</li>
<li>&#8220;<em>per quanto riguarda i servizi, le condizioni di godimento e le modalita&#8217; concernenti l&#8217;uso di eventuali strutture comuni</em>&#8220;. Questo punto appare del tutto inutile, in quanto riferito ad un caso meramente eventuale, ossia quello in cui vi siano delle strutture comuni e i servizi &#8220;accessori&#8221; del condhotel comprendano l&#8217;uso di tali strutture;</li>
<li>la descrizione dei costi imputabili al proprietario, con una anomala distinzione tra spese &#8220;<em>obbligatorie</em>&#8221; (che se interpretato in senso letterale sembrerebbe comportare la necessità di identificare contrattualmente quale sia il regime fiscale applicabile al proprietario) e le spese &#8220;<em>amministrative e gestionali generali</em>&#8220;. Si tratta di una disposizione di scarsa utilità pratica, in quanto sarebbe per quel che concerne le spese definite come &#8220;obbligatorie&#8221; appare del tutto inutile farne menzione in atto, mentre per le eventuali spese ulteriori sarebbe comunque stato interesse (e onere) dell&#8217;esercente farne menzione in atto;</li>
<li><em>&#8220;la previsione che l&#8217;unita&#8217; abitativa a uso residenziale, ove non utilizzata dal proprietario, con il suo consenso, possa essere adibita da parte del gestore unico a impiego alberghiero&#8221; </em>che appare del tutto inutile dato che è stata subordinata ad un eventuale consenso del proprietario;</li>
<li><em>&#8220;le modalita&#8217; di utilizzo delle singole unita&#8217; abitative, qualora venga meno per qualunque causa l&#8217;attivita&#8217; del gestore unico&#8221;</em> anche questa norma appare di scarsa utilità, salva una sua possibile lettura nel senso di stabilire una sorta di regolamento di condominio tra i vari comproprietari per l&#8217;ipotesi in cui dovesse &#8220;<em>venir meno l&#8217;attività</em>&#8221; dell&#8217;esercente.</li>
</ul>
<p>Infine l&#8217;articolo 10 del d.p.c.m. stabilisce che &#8220;<em>ai fini della prescritta pubblicita&#8217; l&#8217;atto di compravendita o di trasferimento della proprieta&#8217; [&amp;] deve essere trascritto nei registri immobiliari</em>&#8220;, con una disposizione del tutto inutile in quanto meramente ripetitiva del disposto dell&#8217;art. 2643 c.c.<br />
Si tratta di una serie di disposizioni di scarsa o nulla utilità, che presumibilmente comporteranno unicamente l&#8217;inserimento negli atti di trasferimento di clausole di stile sostanzialmente prive di effetti, anche perché l&#8217;eventuale violazione di queste disposizioni appare priva di sanzioni.<br />
Sorge inoltre il dubbio che il redattore del d.p.c.m. nello stabilire norme relative al trasferimento degli immobili, anziché (come stabilito dal d.l. 133/2014) alle &#8220;<em>condizioni di esercizio dei condhotel</em>&#8220;, abbia ecceduto la delega ricevuta, nel qual caso la rilevanza delle norme di cui all&#8217;articolo 5 del d.p.c.m. sarebbe definitivamente azzerata.</p>
<p><strong>10. Conclusioni</strong></p>
<p>Alla luce di quanto si è andato sinora esponendo si può ragionevolmente concludere nel senso della immediata precettività delle disposizioni contenute nel d.p.c.m. la cui operatività non può, presumibilmente, essere ostacolata dalle amministrazioni regionali e comunali invocando il &#8220;mancato&#8221; esercizio del potere regolatorio contemplato nelle disposizioni richiamate.<br />
Si deve però rimarcare che la disciplina sul condohotel presenta talune incongruenze, rilevate nei paragrafi precedenti, che si traducono in altrettanti potenziali ostacoli rispetto al concreto sviluppo del descritto modello gestionale e del connesso, peculiare, regime proprietario.<br />
Tali incongruenze non possono essere del tutto risolte a livello contrattuale, non risultando la disciplina privatistica sufficiente a tal fine. Allo stesso modo non possono essere risolte a livello di singole discipline regionali, in quanto si rischierebbero regimi differenziati che potrebbero in concreto consentire scelte (politiche) regionali escluse dal legislatore nazionale, con una possibile invasione regionale del potere di disciplina di settori estranei alle proprie competenze.<br />
Per consentire lo sviluppo dello strumento, sicuramente utile per la promozione del settore alberghiero, si auspicano interventi chiarificatori anche di carattere meramente interpretativo.</p>
<div>
<div><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> In passato la giurisprudenza ha ritenuto che <em>&#8220;Il mutamento della destinazione d&#8217;uso da turistico-alberghiera a residenziale delle unità di un complesso ricettivo può concretizzare una non consentita fattispecie lottizzatoria anche nel caso in cui per le singole opere facenti parte della lottizzazione sia stato rilasciato il permesso di costruire; il succitato mutamento di destinazione può essere ravvisato in diverse ipotesi, ad esempio quando (i) si è proceduto alla vendita di singole unità immobiliari a privati, se non sussiste una organizzazione imprenditoriale preposta alla gestione dei servizi comuni e alla concessione in locazione dei singoli appartamenti secondo le regole comuni del contratto di albergo o, più in generale, (ii) manca la configurazione della struttura medesima (anche se appartenente a più proprietari) come albergo, configurazione che deve essere caratterizzata dalla concessione in locazione delle unità immobiliari a una generalità indistinta e indifferenziata di soggetti e per periodi di tempo predeterminati&#8221;, </em>T.A.R. Roma, (Lazio), sez. II, 13/06/2014,  n. 6313, in Riv. Giur. dell&#8217;Edilizia 2014, 4, I, 861. Nel senso che la fattispecie lottizzatoria può desumersi dalla stipula dei contratti di vendita delle singole unità di un complesso edilizio e anche dalla stipula di contratti preliminari di compravendita, cfr., rispettivamente, Cass. pen., Sez. III, 6 giugno 2012 n. 27289 e Cass. pen., Sez. III, 8 gennaio 2013 n. 526. Sull&#8217;assenza della configurazione della struttura alberghiera, da valutarsi a prescindere dagli assetti proprietari del complesso edilizio, cfr. Cass. pen., Sez. III, n. 37383/2013, cit.. Di contrario avviso è parte della giurisprudenza amministrativa, che in maniera più rigorosa ritiene che l&#8217;unitarietà della struttura e dell&#8217;attività gestionale delle residenze turistico-alberghiere appare del tutto incompatibile con qualsiasi forma di frazionamento della proprietà del complesso immobiliare, così Cons. Stato, Sez. IV, 29 maggio 2008 n. 2584; T.A.R. Toscana, Sez. III, 17 settembre 2013 n. 1278.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a>  Corte Cost., sentenza 1 gennaio 2016, n. 1. Per un commento vedi Candido A., <em>La leale collaborazione tra intese deboli e forti: una contrapposizione sbiadita</em>, in <em>Giur. Cost</em>., fasc.1, 2016, pag. 15 e ss
</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-disciplina-statale-del-c-d-condohotel-diretta-applicabilita-disciplina-regionale-e-profili-di-criticita/">La disciplina statale del c.d. &quot;condohotel&quot;: diretta applicabilità, disciplina regionale e profili di criticità</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il riparto di giurisdizione in materia di conferimento di incarichi dirigenziali sanitari</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-riparto-di-giurisdizione-in-materia-di-conferimento-di-incarichi-dirigenziali-sanitari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2018 17:43:57 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-riparto-di-giurisdizione-in-materia-di-conferimento-di-incarichi-dirigenziali-sanitari/">Il riparto di giurisdizione in materia di conferimento di incarichi dirigenziali sanitari</a></p>
<p>Sommario: 1. Premessa &#8211; 2. La disciplina sostanziale &#8211; 3. Procedura di conferimento dell&#8217;incarico: giurisprudenza a confronto.  &#8211; 4. Qualche considerazione conclusiva. 1.Premessa. Con una recente pronuncia, il Giudice amministrativo[1] ha affrontato ancora una volta il tema del riparto di giurisdizione in materia di conferimento di incarichi dirigenziali nelle Aziende</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-riparto-di-giurisdizione-in-materia-di-conferimento-di-incarichi-dirigenziali-sanitari/">Il riparto di giurisdizione in materia di conferimento di incarichi dirigenziali sanitari</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-riparto-di-giurisdizione-in-materia-di-conferimento-di-incarichi-dirigenziali-sanitari/">Il riparto di giurisdizione in materia di conferimento di incarichi dirigenziali sanitari</a></p>
<p>Sommario: 1. Premessa &#8211; 2. La disciplina sostanziale &#8211; 3. Procedura di conferimento dell&#8217;incarico: giurisprudenza a confronto.  &#8211; 4. Qualche considerazione conclusiva.<br />
<strong>1.Premessa.</strong></p>
<div style="text-align: justify;">Con una recente pronuncia, il Giudice amministrativo<a title="" href="#_ftn1">[1]</a> ha affrontato ancora una volta il tema del riparto di giurisdizione in materia di conferimento di incarichi dirigenziali nelle Aziende Sanitarie, confermando quello che ad oggi risulta essere il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa che devolve le controversie afferenti le procedure di selezione dei dirigenti sanitari alla cognizione del Giudice Ordinario. A tale orientamento, si contrappongono pronunce di segno opposto<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>, che nel ricondurre il conferimento dell&#8217;incarico nell&#8217;ambito delle procedure concorsuali ex art. 63 co. 4 del D. Lgs. n. 165/2001, incardinano invece il relativo giudizio innanzi al Giudice amministrativo.<br />
La vicenda oggetto della sentenza del T.A.R. offre uno spunto per ricostruire brevemente i tratti caratteristici della materia degli incarichi dirigenziali nelle Aziende Sanitarie, ed in particolare approfondire quelle che sono le diverse soluzioni prospettate dalla giurisprudenza in relazione al problema del riparto di giurisdizione.</p>
<p><strong>2.</strong> <strong>La disciplina sostanziale.</strong><br />
Per poter esaminare le motivazioni che hanno indotto i giudici di legittimità ad assumere posizioni spesso antitetiche tra loro, occorre analizzare le peculiarità della disciplina degli incarichi dirigenziali anche alla luce delle novità introdotte dalla normativa.<br />
La materia della dirigenza pubblica, così come l&#8217;intera normativa sul pubblico impiego, è stata oggetto di numerosi interventi legislativi che hanno modificato in modo sostanziale la natura giuridica del rapporto di lavoro dirigenziale.<br />
Com&#8217;è noto, gli incarichi dirigenziali nel comparto della sanità sono oggetto di una regolamentazione autonoma e speciale rispetto a quanto disposto dal D. Lgs. n. 165/2001 sul pubblico impiego, che si giustifica in considerazione della atipicità della prestazione svolta dal personale dirigente, caratterizzata da un&#8217;elevata tecnicità e da una forte incidenza su un bene di importanza primaria, quale quello della salute.<br />
Il settore sanitario, infatti, rappresenta un vero e proprio <em>unicum</em> nel panorama delle Pubbliche Amministrazioni sia per la qualificazione delle Aziende Sanitarie come enti in possesso da un lato di personalità giuridica di diritto pubblico e dall&#8217;altro di autonomia imprenditoriale<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>, sia perchè caratterizzato da una normativa che presenta non pochi profili di specialità.<br />
Di conseguenza, la disciplina della dirigenza medica pubblica presenta caratteristiche sue proprie che la contraddistingue sia rispetto al settore privato sia rispetto alla dirigenza pubblica <em>tout court<a title="" href="#_ftn4"><strong>[4]</strong></a></em>.<br />
Volendo delineare un quadro sostanzialmente completo delle fonti di riferimento, è bene evidenziare che la relativa disciplina è rinvenibile oltre che nelle singole disposizioni della Contrattazione Collettiva relative ai procedimenti di assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali anche all&#8217;interno di differenti ed eterogenei testi normativi tra cui è necessario richiamare il D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 recante &#8220;Riordino della disciplina sanitaria&#8221; come modificato dal D. Lgs. n. 229 del 19 giugno 1999 (Riforma Bindi); le disposizioni generali di cui al D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 (T.U. sul pubblico impiego); la legge Brunetta e infine il Decreto legge n. 158 del 13 settembre 2012 (Decreto Balduzzi) che ha rimesso alla competenza del legislatore regionale l&#8217;individuazione delle procedure di nomina dei dirigenti.<br />
Il legislatore già con il T.U. sul Pubblico Impiego aveva delineato la questione del riparto di giurisdizione  contrattualizzando da un lato, il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici soggetti così alla giurisdizione ordinaria, e confermando dall&#8217;altro la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di procedure concorsuali per l&#8217;assunzione.<br />
Si legge infatti al primo comma dell&#8217;art. 63, che: <em>&#8220;Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l&#8217;assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale&#8221;</em> e al quarto comma che: <em>&#8220;Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l&#8217;assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni&#8230;&#8221;</em>.<br />
A completamento della disamina sin qui condotta è necessario considerare, infine, le novità apportate dalla legge n. 145 del 2002 in materia di <em>spoils system<a title="" href="#_ftn5"><strong>[5]</strong></a></em> dei dirigenti pubblici che, sebbene volta a completare il processo di privatizzazione del rapporto di lavoro della dirigenza pubblica, ha determinato un parziale ritorno della materia nella sfera pubblicistica e le conseguenti pronunce<a title="" href="#_ftn6">[6]</a> a favore della giurisdizione amministrativa.<br />
La normativa appena richiamata, infatti, qualifica all&#8217;art. 3, comma 1, l&#8217;atto di conferimento dell&#8217;incarico dirigenziale come provvedimento amministrativo, degradando di conseguenza le situazioni giuridiche dei potenziali dirigenti da diritto soggettivo ad interesse legittimo.<br />
La coesistenza di atti giuridici di diversa natura, ossia provvedimenti amministrativi e contratti di diritto privato<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>, non può che aver inciso sulla particolarità della materia ed accentuato il dibattito relativo alla corretta individuazione del giudice presso cui radicare le controversie<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>.<br />
E&#8217; bene precisare, tuttavia, che l&#8217;ambito di applicazione della disciplina dettata dalla legge Frattini è circoscritto alla dirigenza amministrativa e tecnica del S.S.N., e non a quella sanitaria delle Unità Operative Mediche (semplici o complesse), la cui regolamentazione, invece, è interamente rimessa alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/92.</p>
<p><strong>3.</strong>  <strong>Procedura di conferimento dell&#8217;incarico dirigenziale: procedura di diritto privato o concorso pubblico? Giurisprudenza a confronto.</strong><br />
Non vi è dubbio che il legislatore abbia ampiamente regolamentato la materia del conferimento degli incarichi dirigenziali in ambito sanitario, tuttavia continua ad essere acceso il dibattito in merito al riparto di giurisdizione tra Giudice amministrativo e Giudice ordinario alla luce del delineato articolo 63 T.U. sul Pubblico Impiego<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>. Ciò, anche a seguito delle novità apportate dal decreto Balduzzi in ordine alla struttura stessa delle procedure di selezione<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>, introdotte al fine di<br />
assicurare maggiore imparzialità e trasparenza<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>.<br />
Sebbene, infatti, l&#8217;art. 63 cit., ai commi 1 e 4, abbia nettamente delineato le rispettive attribuzioni, le maggiori questioni sorgono in relazione al corretto inquadramento della procedura di assunzione del personale dirigenziale nell&#8217;ambito del diritto privato ovvero del sistema concorsuale.<br />
La tesi della natura pubblicistica del conferimento dell&#8217;incarico<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>, sostiene in primo luogo che l&#8217;atto di nomina del dirigente vada configurato alla stregua di un provvedimento amministrativo ed in secondo luogo che il procedimento di conferimento dell&#8217;incarico risulti ormai, a seguito degli interventi normativi di cui al Decreto Balduzzi, qualificabile come una vera procedura concorsuale, non ravvisandosi un giudizio volto alla mera verifica di idoneità bensì una vera valutazione comparativa dei candidati.<br />
Sotto il profilo della natura dell&#8217;atto di nomina del dirigente, infatti, la dottrina prevalente<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>, contrapponendosi all&#8217;orientamento espresso dalla Corte di Cassazione<a title="" href="#_ftn14">[14]</a>, raffigura l&#8217;atto di conferimento dell&#8217;incarico come esercizio del potere amministrativo autoritativo e rimette la relativa disciplina ai principi del procedimento amministrativo, soprattutto a seguito della riforma operata dalla legge n. 145/2002.<br />
Gli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali vengono così ricondotti nell&#8217;ambito degli atti c.d. di alta amministrazione, ovvero quella speciale categoria di atti in grado di collegare la funzione di governo e quella amministrativa e pienamente assoggettabili al regime giuridico proprio degli atti amministrativi.<br />
In tale prospettiva, il procedimento di conferimento dell&#8217;incarico non può che assumere natura concorsuale. La tesi pubblicistica, infatti, sulla base dei principi consolidati nel nostro ordinamento, individua il concorso pubblico come l&#8217;unico strumento idoneo ad assicurare il buon andamento e l&#8217;imparzialità dell&#8217;organizzazione amministrativa<a title="" href="#_ftn15">[15]</a>; e un concorso può dirsi sussistente allorquando  la Pubblica Amministrazione bandisca un procedimento selettivo che preveda gli  elementi suoi propri, ossia la pubblicazione di un atto (bando o avviso), una selezione comparativa di candidati  ispirata al principio meritocratico, la redazione di una graduatoria fondata sull&#8217;esame di titoli e/o prove.<br />
Orbene, in materia di dirigenza sanitaria il Giudice amministrativo<a title="" href="#_ftn16">[16]</a>  ha affermato che la procedura selettiva per l&#8217;attribuzione di incarichi di struttura complessa avviata dalle Aziende Ospedaliere rientra nella previsione dell&#8217;art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 sussistendo gli elementi del concorso pubblico<a title="" href="#_ftn17">[17]</a>. In tale procedura, infatti,  la selezione dei candidati  è preceduta da un avviso cui l&#8217;Amministrazione è tenuta a dare adeguata pubblicità, ed è  effettuata da una Commissione appositamente istituita (composta dal Direttore sanitario dell&#8217;azienda e da tre direttori di struttura complessa individuati con apposito sorteggio da un elenco nazionale), che procede ad un&#8217;analisi comparativa dei curricula e dei titoli professionali  dei candidati e rediga al termine una graduatoria finale dei soggetti idonei.<br />
In tale prospettiva, anche il Consiglio di Stato<a title="" href="#_ftn18">[18]</a>, sulla scia della struttura del concorso pubblico, ha affermato che: <em>&#8220;la procedura di conferimento dell&#8217; incarico dirigenziale in ambito sanitario rientra nella previsione dell&#8217;art. 63 co. 4 del D. Lgs. n. 165/2001, apparendone innegabile la natura concorsuale quando l&#8217;avviso pubblico indichi che la Commissione di selezione effettui valutazioni tramite l&#8217;analisi comparativa dei curriculum, dei titoli professionali posseduti, e preveda altresì i criteri di attribuzione dei punteggi rispettivamente previsti e la soglia di superamento del colloquio. L&#8217;insieme di questi elementi (valutazione comparativa, punteggi, graduatoria) consente di affermare la giurisdizione del giudice amministrativo&#8221;</em>.<br />
Le pronunce analizzate, quindi, facendo leva da un lato, sull&#8217;obbligo sancito dal D.L. del 13 settembre 2012 n. 158 di pubblicare l&#8217;Avviso Pubblico nella Gazzetta Ufficiale e dall&#8217;altro sulla sussistenza degli elementi propri del concorso (valutazione comparativa, punteggi, graduatoria), assimilano la procedura in esame ad un concorso pubblico devolvendo conseguentemente le relative controversie alla giurisdizione del Giudice amministrativo. Tale soluzione è considerata dai sostenitori della tesi pubblicistica, l&#8217;unica che permetta di sindacare il corretto uso del potere discrezionale da parte dell&#8217;Amministrazione Pubblica e di assicurare ai concorrenti potenziali o pretermessi il massimo livello di garanzie, nonchè il rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza di cui all&#8217;art. 97 della Costituzione<a title="" href="#_ftn19">[19]</a>.<br />
La tesi pubblicistica così delineata, deve però necessariamente confrontarsi sia con il diritto sostanziale che espressamente attribuisce alla giurisdizione del Giudice ordinario le controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità disciplinare (art. 63, comma 1, D. Lgs. n.165/2001) sia con le numerose pronunce<a title="" href="#_ftn20">[20]</a>, anche delle Sezioni Unite, che riconducono tale materia nell&#8217;ambito del diritto privato.<br />
A sostegno della tesi della natura privatistica del procedimento di conferimento dell&#8217;incarico si è infatti espressa la giurisprudenza maggioritaria.<br />
In particolare, il Giudice amministrativo nel delibare la questione di giurisdizione ha più volte ribadito il principio secondo cui la procedura di selezione per il conferimento di un incarico dirigenziale ha natura &#8220;idoneativa&#8221; e &#8220;non concorsuale&#8221; in quanto si tratterebbe di atti adottati dalla A.S.L. in base alla capacità ed ai poteri propri del datore di lavoro privato<a title="" href="#_ftn21">[21]</a>.<br />
In tale prospettiva, il Giudice amministrativo ha avallato l&#8217;orientamento espresso in più occasioni dalla Corte di Cassazione secondo cui, le controversie afferenti le procedure di selezione di un soggetto aspirante al conferimento dell&#8217;incarico di Dirigente sanitario devono essere ricondotte nell&#8217;alveo della cognizione del Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, stante la natura negoziale e non provvedimentale dell&#8217;atto di nomina.<br />
In particolare, la Corte, per quanto concerne la natura giuridica dell&#8217;atto di conferimento dell&#8217;incarico ha disposto al riguardo che <em>&#8220;l&#8217;atto di conferimento dell&#8217;incarico dirigenziale ha natura privata e si presenta come un atto a necessaria struttura unilaterale e non recettizio con cui si è inteso rafforzare la posizione di preminenza del datore di lavoro pubblico sul piano dell&#8217;organizzazione&#8221;<a title="" href="#_ftn22"><strong>[22]</strong></a>, </em>e per quanto concerne la natura dell&#8217;intera procedura di selezione precisa che: <em>&#8220;le procedure di selezione avviate dalla A.S.L&#8230;non hanno carattere concorsuale, ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;art. 63, comma 4, del D. Lgs. n. 165 del 2001, in quanto si articolano secondo uno schema che non prevede lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore, ma soltanto la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del direttore generale della ASL, nell&#8217;ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un&#8217;apposita Commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali&#8221;</em> <a title="" href="#_ftn23">[23]</a><em>.        </em><br />
Dunque, il carattere fiduciario della scelta operata dall&#8217;Amministrazione fa sì che il relativo potere sia ricondotto nella sfera delle facoltà attribuite al privato datore di lavoro ex art. 5, comma 2 del T.U., con la conseguenza che nel conferire l&#8217;incarico, la P.A. non è obbligata ad effettuare una valutazione tra più candidati, dovendo invece effettuare un mero giudizio di idoneità del soggetto designato.<br />
Secondo la Cassazione<a title="" href="#_ftn24">[24]</a>, infatti, è proprio questo elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro del dirigente e che rileva, tanto ai fini della qualificazione giuridica di natura privatistica e negoziale dell&#8217;atto di nomina, quanto ai fini della corretta individuazione del giudice competente.<br />
A conferma dell&#8217;importanza attribuita al carattere fiduciario nel rapporto di lavoro dirigenziale, i giudici della Suprema Corte<a title="" href="#_ftn25">[25]</a>, pronunciandosi su una distinta questione, hanno avuto modo di affermare che una condotta idonea a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario è condizione sufficiente a legittimare persino il licenziamento per giusta causa dello stesso dirigente. In particolare, nella pronuncia in questione la Corte ha disposto che <em>&#8220;con riferimento al licenziamento dei dirigenti è fermo l&#8217;indirizzo di questa Corte secondo cui, il rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro è particolarmente stretto in ragione delle mansioni affidate e, quindi, è suscettibile di essere leso anche da mera inadeguatezza rispetto ad aspettative riconoscibili ex ante o da una importante deviazione dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro. Pertanto, si è affermata l&#8217;insussistenza di una piena coincidenza tra le ragioni di licenziamento di un dirigente e di un licenziamento disciplinare, derivante dalla peculiare posizione del predetto e del relativo vincolo fiduciario, che può portare al recesso anche se il datore di lavoro gli addebiti un comportamento negligente, o colpevole in senso lato, ovvero se, a base del recesso, siano poste condotte comunque suscettibili di pregiudicare il rapporto di fiducia tra le parti&#8221;<a title="" href="#_ftn26"><strong>[26]</strong></a>.   </em><br />
Ciò considerato, i sostenitori della tesi privatistica riconoscono natura giuridica di diritto privato, non solo all&#8217;atto di conferimento dell&#8217;incarico ma anche al procedimento selettivo che lo precede, ricorrendo tra l&#8217;uno e l&#8217;altro un collegamento tale per cui la sorte di uno incide inevitabilmente sull&#8217;altro<a title="" href="#_ftn27">[27]</a>.</p>
<p><strong>4. Qualche considerazione conclusiva.       </strong><br />
Appare evidente come la tesi privatistica persegua l&#8217;intento dell&#8217;ordinamento di completare quel processo di privatizzazione del pubblico impiego avviato con il D. Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993, che inquadra gli atti di conferimento dell&#8217;incarico dirigenziale nell&#8217;ambito delle determinazioni negoziali assunte dalla P.A. con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro in base agli artt. 1175 e 1375 del codice civile..<br />
A parere di chi scrive, tuttavia, la particolarità della fattispecie in esame non permette di devolvere <em>sic et simpliciter</em> la materia alla competenza del Giudice ordinario ma, al contrario, impone un&#8217;analisi del concreto atteggiarsi della procedura di conferimento. Ed infatti, la generale attribuzione al Giudice ordinario della materia degli incarichi dirigenziali incontra un ostacolo non trascurabile in tutte quelle ipotesi in cui la selezione si traduce in concreto in una procedura concorsuale e come tale ricondotta nell&#8217;ambito di cognizione dell&#8217;Autorità giudiziaria amministrativa in virtù dell&#8217;art. 63, comma 4 del T.U. sul Pubblico Impiego.<br />
Non appare, condivisibile l&#8217;orientamento privatistico che delinea a priori la natura privatistica dell&#8217;intero procedimento di selezione insistendo sulla natura negoziale dell&#8217;atto di nomina. Risulta necessario distinguere, infatti, l&#8217;atto di nomina del dirigente, a carattere fiduciario, operata dal Direttore generale dell&#8217;Amministrazione sulla scorta di un&#8217;ampia discrezionalità, dalla procedura di selezione che precede la stipula dello stesso, e che potrebbe costituire l&#8217;esercizio di un potere tanto di natura concorsuale quanto negoziale.<br />
Ne deriva che il giudice, per poter radicare la giurisdizione dinnanzi all&#8217;autorità competente non può prescindere dall&#8217;analisi della singola procedura bandita dall&#8217;Amministrazione per accertare se sussistano o meno quei caratteri propri di una procedura ad evidenza pubblica.<br />
Qualora la procedura di selezione del dirigente lasci un ampio margine di discrezionalità al datore di lavoro, riducendosi in una mera valutazione dei <em>curricula</em> dei candidati e senza l&#8217;ulteriore analisi comparativa dei titoli e/o prove, non può che qualificarsi come procedimento di diritto privato e dunque ricondotto nell&#8217;alveo della giurisdizione del giudice ordinario.<br />
Al contrario, se il procedimento di accesso alla posizione di dirigente sanitario si conclude con un provvedimento, conseguente ad una selezione pubblica affidata ad un&#8217;apposita Commissione di esperti sulla base, magari di prove sulla professionalità e chiamata ad operare una valutazione comparativa tra gli aspiranti all&#8217;incarico, appare innegabile la natura concorsuale della procedura. Secondo la giurisprudenza costituzionale<a title="" href="#_ftn28">[28]</a>, infatti, si configura il modello del concorso pubblico ogni qualvolta siano presenti determinati requisiti , quali : a) la natura comparativa della procedura; b) la natura aperta della procedura; c) la congruità della procedura ad accertare i requisiti che consentono un proficuo inserimento nello specifico posto di ruolo che sarà ricoperto dal vincitore.<br />
In tal caso, ne consegue necessariamente la residuale attribuzione delle controversie al Giudice amministrativo ai sensi dell&#8217;art. 63, comma 4 del T.U., ferma restando la natura negoziale dell&#8217;atto con cui si procede successivamente alla nomina del dirigente.<br />
In definitiva, la procedura di conferimento di incarichi dirigenziali si caratterizza per la combinazione di due differenti sub-procedimenti.   Il primo, che conduce all&#8217;individuazione del soggetto idoneo all&#8217;incarico attraverso una procedura selettiva di natura negoziale, concorsuale o para-concorsuale e con le relative conseguenze in tema di giurisdizione; il secondo che attraverso l&#8217;esercizio di atti di autonomia privata dell&#8217;Amministrazione, si conclude con l&#8217;atto di nomina da parte del Direttore generale e dunque, per espressa previsione legislativa, interamente regolato dal diritto privato.</p>
</div>
<div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 8 gennaio 2018, n. 113</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Cons. Stato, Sez. III, 28 aprile 2016, n. 1631; Cons. Stato, Sez. III, 12 settembre 2014, n. 4658, in www.giustizia.amministrativa.it</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> R. BALDUZZI- G.CARPANI, <em>Manuale di diritto sanitario</em>, Il Mulino, 2013, p. 294 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> A. D&#8217;ANDREA, <em>La dirigenza medica, profili di specialità, </em>Aracne Editrice, 2013.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> Sull&#8217;argomento appare utile richiamare la giurisprudenza costituzionale che fissa in primo luogo il principio della illegittimità costituzionale di meccanismi di <em>spoils system</em> riferiti ad incarichi dirigenziali che comportino l&#8217;esercizio di compiti di gestione e cioè di funzioni amministrative di esecuzione dell&#8217;indirizzo politico (Cfr. Corte Cost., 4 aprile 2011, n. 124).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> Cons. Stato, Sez. III, 28 aprile 2016 n. 1631; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 4 dicembre 2008, n. 1560; T.A.R. Campania, Napoli, 9 dicembre 2002, n. 7887.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> Basti pensare, a titolo esemplificativo all&#8217;atto di nomina e il contratto di lavoro; alla decadenza dalla carica e la risoluzione del contratto stesso; alla destituzione oppure il mancato rinnovo dell&#8217;incarico.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> R. FERRARA, <em>L&#8217;ordinamento della sanità</em>, Giappichelli editore, Torino, 2007, p. 176</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> Per una panoramica sulle posizioni assunte dalla dottrina in merito si veda D. BOLOGNINO, <em>Il conferimento degli incarichi dirigenziali pubblici al vaglio della Corte Costituzionale</em>, in Il <em>Diritto del lavoro</em>, 2001, pag. 519 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> In particolare, in ordine alla composizione della Commissione giudicatrice, il Decreto Legge del 13 settembre 2012, n. 158 all&#8217; art. 4 comma 7-bis dispone che: <em>&#8220;La selezione viene effettuata da  una  commissione  composta dal direttore sanitario dell&#8217;azienda interessata e da  tre  direttori di struttura complessa nella  medesima  disciplina  dell&#8217;incarico  da</em><br />
<em>conferire, individuati tramite sorteggio da un  elenco  nazionale nominativo  costituito  dall&#8217;insieme  degli  elenchi  regionali   dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali  del S.S.N.&#8221;.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> E.N. FRAGALE, <em>La dirigenza delle aziende sanitarie dopo la c.d. riforma Balduzzi</em>, in <em>Le Istituzioni del federalismo</em>, 2013</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 4658/2014; Corte Cost., 5 maggio 2006, n. 181.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> F. CARINGELLA, <em>Corso di diritto amministrativo</em>, Milano, 2004, p. 1100.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> A parere della Corte la riforma attuata con la legge 145/2002 sebbene abbia voluto rafforzare i poteri organizzativi dell&#8217;amministrazione, dichiarando inderogabile la struttura unilaterale dell&#8217;atto da parte della Contrattazione Collettiva e rendendone preminente il ruolo rispetto al contratto di diritto privato, non ha assegnato gli atti di conferimento dell&#8217;incarico dirigenziale all&#8217;area dei provvedimenti amministrativi (Cfr. Corte Cass., 20 marzo 2004, n. 5659).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a> M. RUSCIANO, <em>L&#8217;impiego pubblico in Italia,</em> Il Mulino, 1978.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> Cfr. T.A.R. Abruzzo, Pescara, 25 giugno 1998, n. 474.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> D.BOLOGNINO, &#8220;<em>La dirigenza pubblica nel quadro giurisprudenziale: le criticità emerse in sede di conferimento dell&#8217;incarico&#8221;, </em>in <em>Amministrazione in cammino</em>, 2006.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> Cfr. Cons. Stato, Sez III, 28 aprile 2016, n. 163,1 in www.giustizia-amministrativa.it.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> N. FRASCA, <em>La discrezionalità della nomina del dirigente medico di struttura complessa: il problema dell&#8217;effettività della tutela giurisdizionale</em>, in <em>Rivista italiana di diritto del lavoro</em>, fasc. 1, 2015, p. 155.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> Cass., SS.UU., 20 ottobre 2017 n. 24877; Cass., SS.UU., 8 giugno 2016, n. 11711; Cass., SS.UU., 30 settembre 2014, n. 20571.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a> T.A.R. Campania, Napoli, n. 10168/2004.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> Cfr. Cass. civ., Sez. Lav., 20 marzo 2004, n. 5659</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a> Cass. civ., SS. UU., 17 febbraio 2017, n, 4227; Cfr. Cass. civ., SS.UU., 19 luglio 2011 n. 15764; Cons. Stato, Sez. III, 12 settembre 2014 n. 4658.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a> Cass. civ., SS.UU., 19 luglio 2011 n. 15764</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref25">[25]</a> Cass. civ., Sez. Lavoro, 10 dicembre 2015, n. 24941.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref26">[26]</a> Cass. civ., Sez. lavoro, 10 dicembre 2015, n. 24941; ivi Cass. 13 dicembre 2010,11. 25145.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref27">[27]</a> E.N. FRAGALE, <em>op. cit.</em>, pp. 566-567</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref28">[28]</a> Corte Cost., 21 giugno 2010, n. 225.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-riparto-di-giurisdizione-in-materia-di-conferimento-di-incarichi-dirigenziali-sanitari/">Il riparto di giurisdizione in materia di conferimento di incarichi dirigenziali sanitari</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Effettività della tutela e nomofilachia</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/effettivita-della-tutela-e-nomofilachia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2018 17:42:52 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/effettivita-della-tutela-e-nomofilachia/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/effettivita-della-tutela-e-nomofilachia/">Effettività della tutela e nomofilachia</a></p>
<p>Le trasformazioni della giustizia amministrativa: attualità e ruolo del CGARS Palermo &#8211; 4 giugno 2018 1. Rapporto tra effettività della tutela e nomofilachia. Il titolo stimola ad una riflessione per chiarire il rapporto tra la effettività della tutela e la nomofilachia. L&#8217;effettività della tutela, volgendola sul piano del processo amministrativo,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/effettivita-della-tutela-e-nomofilachia/">Effettività della tutela e nomofilachia</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/effettivita-della-tutela-e-nomofilachia/">Effettività della tutela e nomofilachia</a></p>
<p><strong><em>Le trasformazioni della giustizia amministrativa: </em></strong><br />
<strong><em>attualità e ruolo del CGARS</em></strong><br />
<strong>Palermo &#8211; 4 giugno 2018</strong></p>
<p><strong>1.</strong><strong> Rapporto tra effettività della tutela e nomofilachia.</strong><br />
Il titolo stimola ad una riflessione per chiarire il rapporto tra la effettività della tutela e la nomofilachia.<br />
L&#8217;effettività della tutela, volgendola sul piano del processo amministrativo, comporta che deve essere assicurata al ricorrente la realizzazione del bene della vita per il quale promuove il giudizio, sempre che il giudice accolga il ricorso. L&#8217;effettività assume rilevanza in tutte le fasi del processo: cautelare, istruttoria, cognitoria, decisoria e nell&#8217;esecuzione, nel senso che più estesi, incisivi e pieni sono i poteri attribuiti al giudice in queste fasi e meglio si potrà raggiungere l&#8217;obiettivo di soddisfare l&#8217;interesse al bene della vita per il quale si agisce in giudizio.<br />
L&#8217;effettività, quindi, si realizza con la pienezza, ma non solo. Infatti, rileva anche la durata del processo che deve definirsi in un tempo ragionevole e che rappresenta più propriamente una delle manifestazioni dell&#8217;efficienza della tutela.<br />
La nomofilachia: a) è definita dall&#8217;art. 65 R.D. 30.01.1941 n, 12 come volta ad assicurare &#8220;<em>l&#8217;esatta osservanza e l&#8217;uniforme interpretazione della legge</em>&#8220;; b) è attribuita alla Corte di Cassazione, ma è funzione propria anche degli organi di vertice del giudice amministrativo e della Corte dei Conti; c) ha lo scopo, attraverso interpretazioni contrastanti o, comunque, diverse, di evitare che casi simili vengano ad avere soluzioni difformi.<br />
La nomofilachia, da un lato, mira al rispetto del principio di uguaglianza che richiede la medesima soluzione giuridica per controversie simili e, dall&#8217;altro lato, a dare affidamento ai soggetti dell&#8217;ordinamento sulla prevedibilità, stabilità e sicurezza delle regole <em>juris</em> che si sintetizzano nella c.d. certezza del diritto.<br />
Si può pensare che l&#8217;effettività della tutela non possa prescindere dalla certezza perché la tutela che presenti accentuati margini di incertezza sulla soluzione giuridica della concreta fattispecie non consente di fare affidamento sull&#8217;esito, rendendo aleatoria la tutela e minando, quindi, alle fondamenta l&#8217;effettività che si sostanzia nell&#8217;interesse a soddisfare il bene della vita.<br />
Non è un caso che, per rafforzare la certezza e, di converso, l&#8217;effettività della tutela, nel nostro sistema la nomofilachia, un tempo fondata solo sull&#8217;autorevolezza delle decisioni degli organi di vertice dei plessi giurisdizionali, a partire dal 2006 per le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dal 2009 per le Sezioni Riunite della Corte dei Conti e dal 2010 per l&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ha assunto anche una particolare autorità. Infatti, le Sezioni (semplici) dei detti organi di vertice e, per la Corte dei Conti, anche le Sezioni territoriali di primo grado, se non condividono un principio di diritto enunciato rispettivamente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti e dall&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, devono rimettere a queste ultime la decisione del ricorso. Si potrebbe ipotizzare che questo meccanismo irrigidisca l&#8217;<em>iter</em> procedimentale, dilatando i tempi del processo e andando ad incidere negativamente sull&#8217;effettività.<br />
Quindi, la particolare autorità della nomofilachia, per un verso, rafforza l&#8217;effettività della tutela e, per l&#8217;altro verso, la depotenzierebbe per l&#8217;allungamento della durata del processo.<br />
Sul piano teorico, però, il meccanismo previsto per il giudice amministrativo dall&#8217;art. 99, comma tre, del codice del processo amministrativo può ritenersi come la tipizzazione di un contrasto giurisprudenziale cui si sta per dare luogo, per circoscrivere il discorso al giudice amministrativo, da parte della Sezione del Consiglio di Stato che potrebbe decidere in modo difforme da quanto stabilito dall&#8217;Adunanza Plenaria, qualificato organo di vertice nomofilattico del Consiglio di Stato. È, all&#8217;evidenza, un grave &#8220;<em>vulnus&#8221;</em> alla nomofilachia ed alla certezza del diritto, per cui la previsione di un obbligato deferimento all&#8217;Adunanza Plenaria per evitare il contrasto giurisprudenziale è misura opportuna che, comunque, non innova, aggravando l&#8217;<em>iter</em> procedimentale, dal momento che è uno strumento previsto dall&#8217;ordinamento per superare la divergenza interpretativa<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>.<br />
La obbligatorietà del deferimento all&#8217;Adunanza Plenaria riconosce la rilevanza del contrasto giurisprudenziale cui può dare luogo l&#8217;affermazione di un principio non in linea con la pronunzia dell&#8217;Adunanza Plenaria e ne impone il superamento, attraverso un meccanismo disciplinato dal diritto positivo proprio per appianare le divergenze interpretative.<br />
Pertanto, non si è in presenza di un inusuale e particolare procedimento, ma dell&#8217;utilizzo di un normale meccanismo di cura e manutenzione, proprio della nomofilachia.</p>
<p><strong>2. Certezza del diritto e strumenti per conseguirla.</strong><br />
Vorrei fermare la mia attenzione sulla nomofilachia e l&#8217;istanza di certezza ad essa sottesa, la pluralità dei giudici cui è affidata questa funzione nel nostro Paese e sull&#8217;importante iniziativa delle Corti nazionali sfociata nel <em>memorandum</em> intergiurisdizionale.<br />
La certezza del diritto vuol dire prevedibilità della disciplina giuridica non solo in astratto, ma anche in concreto che si misura quando, insorta una controversia, il giudice la risolve nel modo atteso e previsto.<br />
La dottrina ha evidenziato che la certezza, dal punto di vista storico, è la proiezione giuridica della &#8220;<em>essenza politica della statualità moderna&amp; l&#8217;ordinamento giuridico statale deve garantire prestazioni di certezza</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn2">[2]</a> e, dal punto di vista funzionale, &#8220;<em>si trova all&#8217;incrocio</em>&#8221; tra i principi di democrazia, libertà ed eguaglianza. Per il primo (democrazia) &#8220;<em>solo un&#8217;applicazione delle fonti prevedibile conserva l&#8217;efficacia precettiva della legge (espressione della volontà della rappresentanza liberamente eletta) e impedisce la prevalenza di modelli decisionali aristocratici</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn3">[3]</a> e, quindi, la certezza si collega all&#8217;oggettività delle previsioni legislative che precedono il compimento dell&#8217;azione e dà affidamento sulle conseguenze delle scelte del singolo nell&#8217;esercizio della sua libertà decisionale (principio di libertà) e, infine, la certezza &#8220;<em>è funzionale all&#8217;eguaglianza perché patologie generative di incertezza come la retroattività della legge o l&#8217;oscillazione nella sua interpretazione comportano un diverso trattamento di fattispecie analoghe o addirittura identiche</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>. In quest&#8217;ottica, la (relativa) stabilità delle regole rappresenta un valore.<br />
La certezza nell&#8217;applicazione del diritto significa, dunque, prevedibilità, stabilità, rispetto dei principi di democrazia, libertà e, soprattutto, uguaglianza, e rappresenta una garanzia cui l&#8217;ordinamento giuridico deve tendere e cercare di assicurare per consentire una convivenza sicura nello sviluppo delle attività economiche e sociali.<br />
La certezza costituisce un obiettivo dell&#8217;ordinamento giuridico, nella consapevolezza che non è raggiungibile una certezza assoluta perché il diritto mira a disciplinare fenomeni sociali che presentano tutte le variabili possibili dell&#8217;esperienza ed è complesso, comportando la interazione tra il mondo del dover essere (la norma) e dell&#8217;essere e la considerazione di più elementi, ciascuno con una propria complessità.<br />
La certezza esprime una linea di tendenza che l&#8217;ordinamento giuridico persegue e cerca di realizzare al massimo grado.<br />
Gli strumenti utilizzati per il perseguimento di questo risultato variano e si possono distinguere gli ordinamenti secondo una <em>summa divisio</em> tra quelli di <em>civil law</em> e quelli di <em>common law</em>. I primi sono dei Paesi dell&#8217;Europa continentale e di quelli ispirati a tali modelli, i secondi sono espressione del mondo anglosassone e degli Stati che storicamente hanno subito la sua influenza.<br />
Nei Paesi di <em>civil law</em>, come è l&#8217;Italia, l&#8217;ordinamento ha creduto nella legge che rende uguali e nella fedeltà degli interpreti della norma e, soprattutto, del giudice alla lettera ed alla <em>ratio</em> della disposizione e che, per giungere a tempi a noi vicini, trova consacrazione nell&#8217;art. 101, comma due, della Costituzione: &#8220;<em>I giudici sono soggetti soltanto alla legge</em>&#8220;. Tale norma, da un lato, valorizza l&#8217;indipendenza della funzione giurisdizionale che non deve subire interferenze e, dall&#8217;altro lato, evidenzia che il giudice è vincolato all&#8217;applicazione della legge.<br />
Vi è stato negli anni quaranta del secolo scorso un dibattito della dottrina intenso sulla certezza del diritto che sembrava un obiettivo raggiungibile<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>, ma la situazione è progressivamente mutata perché l&#8217;interprete della norma ha affinato le tecniche per superare la lettera e la <em>ratio</em> della disposizione, con l&#8217;intento di adeguarla, in un primo momento, ai valori costituzionali e, poi, a quelli che riteneva prevalenti nella società. Il fenomeno ha riguardato soprattutto il giudice il quale, acquisita la consapevolezza della sua indipendenza per le garanzie attribuitegli dalla Costituzione, si è sentito libero di piegare la legge alla soddisfazione delle esigenze che riteneva preminenti in quel dato momento storico. Il fatto è che ogni giudice si è sentito, per così dire, sovrano nelle decisioni e si è diffusa una sensazione di incertezza sulle regole.<br />
Dal punto di vista dottrinario, alle teorie c.d. cognitive (esiste una sola interpretazione, quella vera ed oggettiva che l&#8217;interprete disvela) subentrano le teorie c.d. scettiche per le quali l&#8217;interprete sceglie il significato da attribuire alla disposizione che non ha un unico ed oggettivo significato<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>.<br />
Negli ordinamenti di <em>common law</em>, ha prevalso, invece, la forza ed il vincolo del precedente giudiziario, nella convinzione che casi simili debbano trovare medesime soluzioni, assicurando, da un lato, l&#8217;uguaglianza e, dall&#8217;altro lato, la certezza delle regole cui fare affidamento.<br />
Anche in questi Paesi, però, la certezza conosce delle criticità perché occorre considerare tre distinti piani: la sentenza la cui redazione è rilevante per il vincolo che esprime; l&#8217;interpretazione della sentenza; la &#8220;<em>immedesimazione</em>&#8221; delle fattispecie concrete tra quella oggetto della sentenza e le successive che si presentano nella realtà.<br />
Per la redazione della sentenza, occorre selezionare &#8220;<em>rationes decidendi</em>&#8221; dagli &#8220;<em>obiter dicta</em>&#8220;, che è opera rimessa a chi deve successivamente fare applicazione del precedente; il confronto tra le fattispecie concrete è soggetto a distinguo (<em>ratio distinguendi</em>) e così via. Pure per gli ordinamenti di <em>common law</em>, la certezza è una tendenza che può sfumare al punto che nel sistema americano hanno trovato sviluppo le teorie realistiche del diritto, espressione di un forte scetticismo sulla affidabilità (e vincolatività) del precedente.</p>
<p><strong>3. La nomofilachia.</strong><br />
Negli ordinamenti di <em>civil law</em>, però, non si è ignorato il rischio dell&#8217;interpretazione come elemento che potesse incrinare la (relativa) certezza delle regole e si sono affermati principi, per così dire, di manutenzione del sistema, affidando ad organi di vertice delle giurisdizioni la funzione di nomofilachia.<br />
In Italia, l&#8217;art. 65 del R.D. 30.1.1941 n. 12, &#8220;<em>ordinamento giudiziario</em>&#8220;, indica la Corte di Cassazione come &#8220;<em>organo supremo della giustizia</em>&#8221; che &#8220;<em>assicura l&#8217;esatta osservanza e l&#8217;uniforme interpretazione della legge, l&#8217;unità del diritto oggettivo nazionale</em>&#8220;.<br />
Questa norma stigmatizza tre profili: la Corte di Cassazione a) è al vertice della giurisdizione; b) cura la &#8220;<em>esatta</em>&#8221; attuazione della legge e la sua interpretazione &#8220;<em>uniforme</em>&#8220;; c) assicura &#8220;<em>l&#8217;unità del diritto oggettivo nazionale</em>&#8220;.<br />
L&#8217;esatta osservanza e l&#8217;uniforme interpretazione della legge e l&#8217;assicurazione dell&#8217;unità del diritto oggettivo nazionale richiedono che nell&#8217;ordinamento vi sia un solo organo deputato a questa funzione che, se ripartita tra più uffici, reca in sé, ontologicamente, la possibilità di soluzioni differenziate. Queste ultime vanno a contraddire le ragioni ispiratrici dell&#8217;ambiziosa previsione normativa la quale aspira ad un ordinamento che trovi applicazione senza determinare diversità di indirizzi che viola il principio di uguaglianza di fronte alla legge<a title="" href="#_ftn7">[7]</a> e di certezza dei rapporti giuridici.<br />
Non sembrerebbe, quindi, esserci posto in un ordinamento per più di un  organo giurisdizionale nomofilattico, pena il venir meno della stessa ragione della sua istituzione.<br />
Nel nostro sistema, però, è un fatto incontestabile che vi sono altri due organi, la Corte di Conti e il Consiglio di Stato, che, espressione della stessa esigenza, svolgono funzioni nomofilattiche.</p>
<p><strong>4. L&#8217;apparente inconciliabilità della nomofilachia affidata a più organi di vertice giurisdizionali.</strong><br />
L&#8217;ordinamento attribuisce a corpi diversi e separati, ognuno appartenente ad un plesso giurisdizionale autonomo, le giurisdizioni amministrativa, contabile ed ordinaria.<br />
E le diversità si apprezzano sotto più profili tra cui i più rilevanti sono: il reclutamento dei magistrati; i rapporti con il potere esecutivo; i tre organi autonomi di autogoverno; le funzioni ulteriori rispetto a quelle esclusivamente giurisdizionali; le regole del processo che sono proprie di ogni plesso giurisdizionale e sono rilevanti sul piano strutturale, funzionale e del modello di processo.<br />
Il punto rilevante, però, è che per le giurisdizioni vige la regola della separazione, per cui non possono conoscere della stessa domanda.<br />
E, quindi, ciascuna giurisdizione ha un suo ambito di cognizione che ha una delimitazione oggettiva, per cui chi promuove l&#8217;azione non sceglie il giudice e la stessa domanda non è attribuita a più giurisdizioni.<br />
È come se ogni giurisdizione vivesse in un proprio compartimento stagno senza possibilità di interferenza e contatto con le altre.<br />
Sennonché, la vicenda di vita che finisce nelle aule giudiziarie si presenta nella realtà unitaria e può accadere che uno stesso fatto dia luogo a più controversie che possono celebrarsi innanzi a tutte e tre le giurisdizioni, come quando un dirigente pubblico, in violazione di normativa, provochi un danno che può dar luogo a: responsabilità penale, se ricorrono gli elementi di un reato (giudice ordinario penale); responsabilità civile (giudice ordinario civile); responsabilità erariale (Corte dei Conti); responsabilità disciplinare (giudice ordinario del lavoro, se il dirigente impugni l&#8217;eventuale sanzione inflittagli); annullamento degli eventuali atti amministrativi adottati dal dirigente (TAR e Consiglio di Stato)<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>.<br />
Questi giudizi, poi, potrebbero dare esiti diversi, con l&#8217;effetto che non si determinerebbero soluzioni diverse per casi simili ma, addirittura, per lo stesso caso<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>.<br />
La nomofilachia, però, non garantisce che lo stesso fatto sia conosciuto da un solo giudice e che la soluzione debba essere la medesima, anzi ogni plesso giurisdizionale prevede quanto meno due gradi di giudizio che possono concludersi con un risultato diverso; il che significa conoscenza della controversia da parte di più giudici e soluzioni non necessariamente identiche, anche se l&#8217;ipotesi della responsabilità del dirigente pubblico, presa prima in esame, comporti che la questione sia sottoposta al vaglio di più giurisdizioni e non di più giudici appartenenti alla stessa giurisdizione.<br />
La nomofilachia attiene, invece, alla norma ed all&#8217;applicazione che si fa di essa allo scopo che sia assicurata l&#8217;uniforme interpretazione nell&#8217;attuazione della legge e, allora, non rileva che lo stesso accadimento possa passare al vaglio di più giurisdizioni dal momento che ciascuna di esse conosce della controversia attribuitale e che è diversa, per cui le soluzioni, in ipotesi diversificate, non sono in contraddizione tra di loro perché sono riguardate sotto i particolari profili presi in considerazione dall&#8217;ordinamento nel ripartire la giurisdizione.<br />
In altri termini, l&#8217;esatta osservanza della legge e l&#8217;uniforme interpretazione del diritto che tiene unito il diritto oggettivo vanno parametrati alla specifica controversia come venutasi a determinare nei suoi elementi identificativi e che può essere conosciuta da una sola delle giurisdizioni. In conseguenza, vengono salvaguardati i valori di fondo alla base della nomofilachia e cioè l&#8217;uguaglianza e la certezza, poiché controversie simili vengono decise allo stesso modo nella misura in cui i principi enunciati dall&#8217;organo di vertice delle rispettive giurisdizioni sono condivisi e seguiti dai giudici appartenenti allo stesso plesso giurisdizionale.<br />
Va, però, considerato che intanto gli organi di vertice della giurisdizione amministrativa, contabile e ordinaria possono svolgere attività nomofilattica nei confronti dei giudici appartenenti ai rispettivi plessi giudiziari, in quanto i processi si definiscono nel rispettivo ambito e non vi è un ulteriore organo cui rivolgersi per contestare l&#8217;eventuale violazione di principi e regole di diritto.<br />
Se vi fosse un ulteriore organo, solo quest&#8217;ultimo svolgerebbe il compito dell&#8217;uniforme interpretazione ed osservanza della legge, avendo il potere di uniformare le decisioni sottoposte al suo sindacato, fissando il principio.<br />
Le decisioni del vertice delle giurisdizioni, però, non sono impugnabili innanzi ad organi giurisdizionali interni al nostro ordinamento, in via assoluta, per le sentenze della Corte di Cassazione, e, in via relativa, per quelle del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, nel senso che queste ultime sono soggette al sindacato delle sezioni unite della Corte di Cassazione solo per i motivi inerenti la giurisdizione, interpretato dalla giurisprudenza come difetto assoluto di giurisdizione o omissione di giurisdizione<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>.<br />
Questo sistema è stato costituzionalizzato dall&#8217;art. 111, ultimo comma, della Costituzione<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>.<br />
E, pertanto, il principio di diritto enunciato dal Consiglio di Stato o dalla Corte dei Conti nella singola decisione non è soggetto a modificazione o riforma da parte di altro organo giurisdizionale &#8211; e in particolare dalla Corte di Cassazione &#8211; tranne che per questioni attinenti alla giurisdizione, con ciò assegnando a tali organi, in potenza, funzioni nomofilattiche.</p>
<p><strong>5. Rafforzamento della nomofilachia delle tre Corti e il <em>memorandum</em> intergiurisdizionale.</strong><br />
L&#8217;autorità delle decisioni degli organi qualificati di vertice dei plessi giurisdizionali, di cui ho detto, avvicina il nostro ordinamento a quello di <em>common law</em> perché si tratta pur sempre dell&#8217;affermazione del principio dello <em>stare decisis</em>, pur nelle diversità che ci sono; basti pensare che per il nostro sistema non si considera la controversia decisa, ma il principio che viene considerato alla stregua di una norma, laddove negli ordinamenti di <em>common law</em> rileva la decisione della fattispecie concreta.<br />
Non basta, però, che le decisioni dei supremi organi delle tre giurisdizioni acquisiscano, oltre all&#8217;autorevolezza ad esse sempre riconosciute, anche questa particolare autorità perché ciò non è sufficiente per la &#8220;<em>certezza</em>&#8221; in quanto, se in astratto la diversità delle domande proponibili innanzi ad ognuna delle tre giurisdizioni non dovrebbe comportare problemi di sovrapposizione e contrasto, nel concreto accade che ci siano casi in cui viene data una interpretazione diversa alla stessa disposizione.<br />
Posso indicare un caso emblematico.<br />
L&#8217;art. 27, comma 3, del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 prevede che l&#8217;amministrazione comunale può disporre, nei casi stabiliti, &#8220;<em>l&#8217;immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all&#8217;adozione dei provvedimenti definitivi</em>&#8220;, &#8220;<em>da adottare e notificare entro 45 giorni dall&#8217;ordine di sospensione dei lavori</em>&#8220;.<br />
Secondo la giurisprudenza amministrativa, con un orientamento consolidato nel tempo, &#8220;<em>il potere di sospensione di lavori in corso, attribuito all&#8217;autorità comunale dall&#8217;art. 27, comma 3, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (T.U. Edilizia), ha natura cautelare ed è teso ad evitare che la loro prosecuzione determini un aggravio del danno e dalla natura interinale e provvisoria del provvedimento discende che, allo spirare del termine di 45 giorni dalla sua adozione, laddove l&#8217;amministrazione non abbia emanato un provvedimento sanzionatorio definitivo, l&#8217;ordine in questione perde ogni efficacia; ciò per consentire alla Pubblica Amministrazione di potersi determinare con una misura sanzionatoria senza che il destinatario possa essere esposto sine die all&#8217;incertezza. Il provvedimento di sospensione non può avere, infatti, il carattere della definitività perché si determinerebbe una non consentita compressione di un diritto a tempo indeterminato, in violazione di una tassativa previsione di legge che reca un termine temporale alla sua efficacia</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>.<br />
La Corte di Cassazione penale, invece, ritiene che l&#8217;ordine di sospensione <em>de quo</em> abbia effetto &#8220;<em>sino all&#8217;emanazione dei provvedimenti definitivi, indipendentemente dallo scadere del termine di giorni 45 fissato nel citato art. 27, trattandosi di un termine ordinatorio che ha il solo scopo di sollecitare la pubblica amministrazione all&#8217;adozione dei provvedimenti definitivi</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>.<br />
In conseguenza, per la Corte di Cassazione penale, la prosecuzione delle opere edilizie, dopo il decorso dei 45 giorni dall&#8217;ordine di sospensione, costituisce illecito penale, anche se l&#8217;amministrazione non abbia adottato i provvedimenti definitivi, mentre per il giudice amministrativo, la decorrenza dello stesso termine autorizza la prosecuzione dei lavori.<br />
Di questa situazione le giurisdizioni superiori del nostro Paese hanno contezza, tanto che è stato adottato un <em>memorandum</em> intergiurisdizionale sottoscritto il 15.5.2017 dal primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, dal presidente del Consiglio di Stato, dal Presidente della Corte dei Conti, dal Procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione e dal Procuratore generale presso la Corte dei Conti, presentato lo stesso giorno al Capo dello Stato, con il quale si sono indicate una serie di misure per superare i contrasti di giurisprudenza tra le diverse Corti superiori, precisate in 7 punti, tra cui, a parte strumenti di coordinamento, cooperazione istituzionale, scambio conoscitivo di informazioni ed esperienze, elaborazione di iniziative comuni, rafforzamento di strumenti organizzativi e formativi, si è stabilito &#8220;<em>4) &amp;la possibilità di promuovere l&#8217;introduzione di norme, a Costituzione invariata, che consentano forme di integrazione degli organi collegiali di vertice con funzioni specificamente nomofilattiche delle tre giurisdizioni (Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, Sezioni riunite della Corte dei Conti) con magistrati di altre giurisdizioni, quando si trattino</em> <em>questioni di alto e comune rilievo nomofilattico, ivi</em> <em>comprese, per le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, quelle attinenti alla giurisdizione</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn14">[14]</a>.<br />
L&#8217;iniziativa ha trovato consensi diffusi, ad eccezione della previsione di inserire magistrati di altre giurisdizioni nelle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (non sono stati manifestati particolari dissensi per l&#8217;inserimento di altri magistrati nell&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e nelle Sezioni Riunite della Corte dei Conti) specie a Costituzione invariata e con riferimento alla decisione delle questioni di giurisdizione.<br />
Alcuni autori, critici del <em>memorandum</em>, hanno usato toni eccessivi e in larga misura ingiustificati ma, lasciando da parte questi profili, gli argomenti addotti sono fragili e sono stati contraddetti convincentemente<a title="" href="#_ftn15">[15]</a>.<br />
Vorrei considerare solo due aspetti su cui la dottrina basa il suo dissenso e che non mi sembrano fondati.</p>
<p><strong>6. A) La funzione nomofilattica non appartiene solo alla Corte di Cassazione. B) L&#8217;ampliamento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo</strong><br />
<strong>A)</strong> Si assume che &#8220;<em>la legge e la storia della giustizia hanno affidato</em>&#8221; alla Corte di Cassazione &#8220;<em>e non ad altri giudici</em>&#8221; la funzione di nomofilachia<a title="" href="#_ftn16">[16]</a>.<br />
Questa affermazione ha come suoi corollari che la Corte di Cassazione deve essere l&#8217;approdo finale di ogni controversia, anche quelle conosciute dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti, e deve stabilire l&#8217;uniforme interpretazione della legge in un disegno di riforma costituzionale che, superando l&#8217;attuale pluralismo delle giurisdizioni, porti all&#8217;unicità della giurisdizione, inglobando in quella ordinaria sia il giudice amministrativo che quello contabile, istituendo, semmai, sezioni specializzate all&#8217;interno dell&#8217;unico giudice.<br />
&#8220;<em>La legge e la storia</em>&#8220;, però, evidenziano che il giudice amministrativo, sin dalla istituzione della Sezione IV nel 1889, ha svolto la funzione nomofilattica, tanto da prevedere un&#8217;apposita &#8220;<em>seduta plenaria</em>&#8220;, composta di nove, anziché di sette membri, per comporre i contrasti di giurisprudenza che si potessero determinare nelle decisioni della (all&#8217;epoca) unica Sezione, proprio per assicurare l&#8217;esatta osservanza e l&#8217;uniforme applicazione della legge.<br />
Infatti, l&#8217;art. 17, comma 4, della L. 31.3.1889 n. 5992, divenuto, poi, art. 38 T.U. 2.6.1889 n. 6166, stabiliva che &#8220;<em>Se la sezione riconosce che il punto di diritto sottoposto alla sua decisione ha dato luogo a precedenti decisioni tra loro difformi della stessa sezione, potrà rinviare con ordinanza la discussione della controversia ad altra seduta plenaria col concorso di nove votanti</em>&#8220;, anziché di 7 votanti come normalmente decideva la Sezione.<br />
È interessante prendere atto che, nell&#8217;ultimo decennio del 1800, la cultura giuridica di un Paese di <em>civil law</em> ritenesse di superare i contrasti di giurisprudenza attraverso la individuazione di un&#8217;apposita &#8220;<em>seduta plenaria</em>&#8221; per il rispetto di un fondamentale principio di giustizia: interpretazione uniforme del diritto per casi simili che è la base ordinamentale dei Paesi di <em>common law</em>, per cui può dirsi presente nel DNA del Consiglio di Stato l&#8217;esercizio della funzione nomofilattica. L&#8217;evoluzione normativa ha poi portato all&#8217;istituzione dell&#8217;Adunanza Plenaria nel 1907, a seguito dell&#8217;introduzione della V Sezione giurisdizionale, per risolvere i conflitti di competenza tra le due Sezioni, ma anche allo scopo di appianare i contrasti nell&#8217;interpretazione delle norme applicate dal giudice amministrativo.<br />
Peraltro, l&#8217;esperienza giurisprudenziale, anche prima della previsione dell&#8217;art. 99, comma 3, c.p.a., milita nel senso che il giudice amministrativo ha riconosciuto sempre un particolare valore al precedente e soprattutto alle decisioni assunte dall&#8217;Adunanza Plenaria i cui principi normalmente sono stati seguiti dai giudici appartenenti al detto plesso giurisdizionale.<br />
Al momento, il comma 5 dell&#8217;art. 99 c.p.a. è la previsione legislativa più chiara della nomofilachia perché l&#8217;Adunanza Plenaria, quando la questione è di particolare importanza, può comunque enunciare il principio di diritto nell&#8217;interesse della legge, anche quando dichiara il ricorso irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero l&#8217;estinzione del giudizio<a title="" href="#_ftn17">[17]</a>.<br />
Non si può, quindi, ritenere che &#8220;<em>la legge e la storia</em>&#8221; non assegnino al giudice amministrativo funzione nomofilattica.<br />
<strong>B)</strong> Un secondo profilo non mi convince nelle affermazioni della dottrina contraria al <em>memorandum</em> intergiurisdizionale.<br />
Si ritiene che l&#8217;ampliamento delle materie di giurisdizione esclusiva con attribuzione al giudice amministrativo della conoscenza dei diritti soggettivi in ambiti sempre più vasti sottragga alla nomofilachia della Corte di Cassazione l&#8217;interpretazione delle regole <em>juris</em>, con la conseguenza che i diritti soggettivi sarebbero discriminati, a seconda del giudice che ha giurisdizione.<br />
La questione può significare che il diritto soggettivo possa ricevere una diversa protezione o che &#8211; come sembrerebbe &#8211; verrebbe a ricevere una minore tutela quando della controversia ne conosca il giudice amministrativo.<br />
Che l&#8217;interpretazione delle norme relative ai diritti soggettivi possa essere non conforme ai principi elaborati dalla Corte di Cassazione quando su di essi ha giurisdizione il giudice amministrativo, può certamente accadere, ma non è detto che in tutti i casi il giudice amministrativo assicuri al cittadino una minore tutela al diritto soggettivo. È una petizione di principio perché si parte dall&#8217;idea che il giudice degli interessi legittimi non sia in grado di cambiare il suo metro di giudizio quando debba decidere una controversia in cui si lamenti lesione di un diritto soggettivo.<br />
Si può addurre come esempio la giurisprudenza del giudice amministrativo in tema di espropriazioni la cui materia appartiene alla sua giurisdizione esclusiva e non mi pare che il diritto di proprietà venga ad essere meno tutelato, anzi tutt&#8217;altro.<br />
Ancora sulla giurisdizione esclusiva, si insinua che la crescita del numero delle materie sia una scelta del legislatore siccome &#8220;<em>dall&#8217;inizio degli anni novanta (o dalla fine degli anni ottanta) del secolo scorso, è venuta meno quella probabilmente tacita &#8216;sinergia&#8217; tra giudici ordinari e potere politico, l&#8217;esecutivo ha preferito ridurre progressivamente la competenza dei giudici civili ordinari, e attribuire invece al più vicino &#8211; e più influenzabile &#8211; giudice amministrativo le controversie più importanti per il potere (economico e) politico</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn18">[18]</a>.<br />
Non si considera, però, che la questione è stata sottoposta alla Corte Costituzionale la quale, con la nota sentenza n. 204/04, ha stabilito che la materia può essere attribuita alla cognizione del giudice amministrativo in via esclusiva quando la pubblica amministrazione eserciti poteri autoritativi e si confronti con interessi legittimi o anche con diritti soggettivi che si presentano nell&#8217;azione autoritativa, non quando la pubblica amministrazione non utilizza il potere, e la giurisdizione esclusiva deve, dunque, fermarsi se la pubblica amministrazione non proceda autoritativamente.<br />
Il legislatore che non si adeguasse a questo principio adotterebbe una previsione incostituzionale.<br />
Occorre, forse, dare un&#8217;altra spiegazione per l&#8217;aumento delle materie di giurisdizione esclusiva che non sia quella della ricerca del giudice &#8220;<em>compiacente</em>&#8220;: l&#8217;azione autoritativa della pubblica amministrazione si espande sempre più nel nostro sistema, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo delle controversie relative.</p>
<p><strong>7. Il sistema dualistico</strong><br />
Per la verità l&#8217;insofferenza della dottrina, specie processualcivilistica (anche se non tutta), verso il <em>memorandum</em> è da attribuire ad una avversione al sistema dualistico della giurisdizione.<br />
Il sistema dualistico della giurisdizione, però, è una ricchezza dell&#8217;ordinamento e non è una peculiarità del nostro Paese, essendo previsto in Francia, Germania, Spagna, Austria ed altri Stati e, anche se sotto altra forma, nei sistemi di <em>common law</em> ove sono sempre più numerose le Commissioni, variamente denominate, che hanno carattere contenzioso e che risolvono le controversie con la pubblica amministrazione.<br />
Peraltro, il profilo di criticità del nostro dualismo era rappresentato dalla incomunicabilità tra le due giurisdizioni, per cui l&#8217;errore nell&#8217;individuazione del giudice poteva comportare anche la impossibilità di ottenere soddisfazione dell&#8217;interesse leso, ma, ormai, quando viene declinata la giurisdizione &#8220;<em>sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn19">[19]</a> e, inoltre, &#8220;<em>le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova</em>&#8220;.<a title="" href="#_ftn20">[20]</a><br />
Autorevole processualcivilista ha sottolineato che &#8220;<em>la pluralità delle giurisdizioni costituisce, nel nostro Paese, un dato ormai consolidato e comunemente accettato&#8221; e &#8220;mettere mano a questo assetto potrebbe produrre effetti imprevedibili e non è detto che sarebbero positivi</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn21">[21]</a>.<br />
La eliminazione del giudice amministrativo &#8211; che dovrebbe passare necessariamente per una riforma costituzionale &#8211; comprometterebbe fortemente la tutela dei cittadini, quanto meno nel breve &#8211; medio periodo, sino a quando il giudice ordinario non muti il paradigma del suo giudizio perché, anche la trasformazione del giudice amministrativo in Sezione specializzata del giudice ordinario, comporterebbe che la Corte di Cassazione diverrebbe giudice di ultima istanza, applicando la sua giurisprudenza.<br />
Peraltro, il giudizio amministrativo ha tempi notevolmente inferiori a quelli del processo civile ed ha raggiunto significativi standards di effettività e di efficienza, tanto da preoccupare autorevoli rappresentanti del potere esecutivo che, specie per gli appalti, preferirebbero l&#8217;impunità. Non mi meraviglia affatto che i soggetti che esercitano il potere amministrativo siano più sensibili alla realizzazione dell&#8217;appalto da parte dell&#8217;impresa scelta dalla stazione appaltante piuttosto che quest&#8217;ultima segua le regole della concorrenza, del mercato e della <em>par condicio</em> che ci derivano anche dall&#8217;ordinamento comunitario.<br />
Spero che nel Governo prevalga il rispetto del principio di legalità che deve valere sempre, non quando convenga al politico di turno.<br />
La diversità tra i giudici non giustifica che il giudice regolatore della giurisdizione appartenga esclusivamente ad un ordine giudiziario, quello dei giudici ordinari.<br />
Nel 2007, la rivista Diritto e Processo Amministrativo ha pubblicato un inedito di Antonio Salandra<a title="" href="#_ftn22">[22]</a> che nel 1901, a distanza di poco più di un decennio dalla istituzione della Sezione IV del Consiglio di Stato, ripercorreva le tappe storiche, teoriche ed istituzionali di alcuni Stati europei (Francia, Belgio, Germania e Austria) e dell&#8217;Italia sull&#8217;organo che risolveva i conflitti di attribuzione, evidenziando, quanto al nostro Paese, che il passaggio della risoluzione dei conflitti dal Consiglio di Stato alla Corte di Cassazione in Roma intervenuta con la L. 31.3.1877 n. 3761, fu la corretta affermazione che doveva essere attribuita ad un giudice, e non ad un&#8217;autorità amministrativa, l&#8217;applicazione della norma che ripartisce il potere tra autorità amministrativa e ordine giudiziario.<br />
Ma la soluzione data dall&#8217;ordinamento quando occorreva risolvere un conflitto di attribuzione tra il giudice e l&#8217;amministrazione, non era più percorribile dopo l&#8217;introduzione della tutela innanzi alla Sez. IV del Consiglio di Stato che &#8220;<em>è una vera e propria giurisdizione con membri indipendenti dal potere esecutivo</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn23">[23]</a>, per cui il Salandra proponeva, richiamando il pensiero di Mattirolo e di Mortara<a title="" href="#_ftn24">[24]</a>, l&#8217;istituzione di un &#8220;<em>Tribunale supremo chiamato a risolvere i conflitti di attribuzione di competenze&amp; costituito da rappresentanti della giurisdizione ordinaria e della giurisdizione amministrativa</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn25">[25]</a>.<br />
Sulla necessità dell&#8217;istituzione di un organo giudiziario misto per la risoluzione dei conflitti di giurisdizione si sono espressi numerosi ed autorevoli studiosi in passato e oggi.<br />
Posso ricordare: Santi Romano<a title="" href="#_ftn26">[26]</a> che lo afferma nel 1901, molti anni prima che divenisse Presidente del Consiglio di Stato; Federico Cammeo<a title="" href="#_ftn27">[27]</a>; Oreste Ranelletti<a title="" href="#_ftn28">[28]</a>. Di recente: Giovanni Verde<a title="" href="#_ftn29">[29]</a>; Guglielmo Roehrssen <a title="" href="#_ftn30">[30]</a> il quale ha rilevato che la previsione dell&#8217;art. 111 della Costituzione che rimette alla Corte di Cassazione il ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione non costituisce un ostacolo, ben potendosi procedere ad una composizione integrata della stessa Corte di Cassazione, come del resto ritenuto da Massimo Luciani<a title="" href="#_ftn31">[31]</a>; Marco Mazzamuto<a title="" href="#_ftn32">[32]</a>; Pasquale De Lise<a title="" href="#_ftn33">[33]</a>; Filippo Patroni Griffi<a title="" href="#_ftn34">[34]</a>; Claudio Consolo<a title="" href="#_ftn35">[35]</a> e Alessandro Pajno<a title="" href="#_ftn36">[36]</a>.<br />
La indicazione che viene dal <em>memorandum</em> intergiurisdizionale merita condivisione ed attenzione perché potrebbe essere un passo in avanti per favorire l&#8217;unità della giurisdizione e la certezza nell&#8217;applicazione del diritto, pur nella pluralità dei plessi giurisdizionali previsti nella Costituzione.</p>
<div>
<div><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Cons. Stato, Ad. Plen., 10.12.2014 n. 34 distingue tra deferimento facoltativo &#8211; art. 99, comma 1, c.p.a. &#8211; e obbligatorio &#8211; art. 99, comma 3, c.p.a.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> M. Luciani, <em>Il memorandum delle giurisdizioni superiori e la discussione (mancata) sulla certezza del diritto</em> in <em>Foro Ital.</em> 2018, V, 100.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> M. Luciani, <em>op. ult. cit.</em>, 101.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> M. Luciani, <em>op. ult. loc. cit.</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> Il dibattito si sviluppò a seguito della pubblicazione del volume di F. Lopez De Oñate, <em>La certezza del diritto</em> (rist. terza edizione) Milano 1968, con l&#8217;intervento di P. Calamandrei, <em>La certezza del diritto e la responsabilità della dottrina</em>, pubblicato in calce alla terza ristampa dell&#8217;opera di Lopez De Oñate, unitamente agli scritti di F. Carnelutti, <em>La certezza del diritto</em> (che ha espresso un forte scetticismo sulla &#8220;certezza&#8221;), P. Fedele, <em>La certezza del diritto e l&#8217;ordinamento canonico</em> e G. Capograssi, <em>Considerazioni conclusive</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> Cfr. R. Guastini, <em>Enunciati interpretativi</em> in <em>Ars interpretandi</em> 1997, 35 e ss.; Id, <em>Nuovi studi sull&#8217;interpretazione</em>, Roma 2008, 30 e ss.; G. Zaccaria, <em>Interpretazione della legge</em> in <em>Enc. Del Dir.</em>, Annali V, Milano 2012, 695 e ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> A. Proto Pisani, <em>Il ricorso per cassazione</em> in <em>Foto Ital.</em>, 2015, V, 189, sottolinea che l&#8217;uniformità della giurisprudenza, affidata alla Corte di Cassazione, garantisce &#8220;il valore del principio (supremo) dell&#8217;uguaglianza dei cittadini davanti alla legge&#8221;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> Cfr., per i rapporti tra questi possibili giudizi, E. Follieri, <em>L&#8217;autonomia e la dipendenza tra i processi in materia di responsabilità pubbliche</em> in <em>Dir. Proc. Amm. </em>2014, 391.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> E. Follieri, <em>op. ult. cit.</em>, 399 e ss. ove si considerano gli strumenti che l&#8217;ordinamento ha previsto per il coordinamento delle giurisdizioni e al fine di evitare il contrasto di giudicati e il superamento di quest&#8217;ultimi.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> Sia consentito rinviare a E. Follieri, <em>Il sindacato della Corte di Cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato</em> in <a href="http://www.giustamm.it/">www.giustamm.it</a> 2014, e <em>ivi </em>riferimenti di dottrina e giurisprudenza.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> Per la necessità, ancora di recente riproposta, di sottoporre le sentenze del Consiglio di Stato al rimedio del ricorso straordinario alla Corte di Cassazione per violazione di legge ex art. 111, comma 7, della Costituzione, quando il giudice amministrativo si pronunzi sui diritti soggettivi in sede di giurisdizione esclusiva, cfr. E. Scoditti, <em>I diritti fondamentali fra giudice ordinario e giudice amministrativo</em> in nota a Corte di Cassazione, sez. un., 25.11.2014 n. 25011 in <em>Foro. Ital.</em> 2015, I, 962 e ss., part. 966-967.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> Motiv. pagg. 4 e 5 Cons. Stato, Sez.IV, 6.11.2017 n. 5110; TAR Lombardia, Milano, Sez.II, 15/02/2018 n. 449; Cons. Stato, Sez. IV, n. 5172 del 9.11.2017; TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 24.1.2017 n. 173; TAR Molise Campobasso, Sez. I, 27.3.2015 n. 141; TAR Piemonte, Torino, Sez.II, 27.3.2015 n. 522; Cons. Stato, Sez. IV, 2.2.2017 n. 445; TAR Umbria, Perugia, Sez.I, 23.10.2014, n. 516.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> Cass. penale, Sez. III, n. 11568/2017; conforme Cass. penale, Sez. III, n. 12278/2007.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> Il testo del <em>memorandum</em> lo si può leggere in <em>Foro Ital.</em> 2018, V, 58 e ss. ove sono riportati 15 commenti di dottrina che, se in linea generale, sono favorevoli ad un rapporto tra le Corti per arrivare a principi condivisi, si dividono in ordine alla praticabilità sia sul piano costituzionale che di opportunità della formazione di collegi &#8220;ibridi&#8221;. Decisamente contrari: A. Proto Pisani e G. Scarselli, <em>La strana idea etc., op. cit.</em>, 62; A. Proto Pisani,<em> Chiosa ad una recente &#8220;conferenza&#8221; tenutasi a Roma il 18 dicembre 2017, presso il Parlamento, in tema di giustizia con la partecipazione di autorevolissime personalità</em> in <em>Foro Ital.</em>, 2018, V, 69; A. Carratta-G. Costantino-G. Ruffini, <em>Per la salvaguardia delle prerogative costituzionali della Corte di Cassazione</em>, <em>ivi</em>, 71; A. Lamorgese, <em>Note in margine al </em>memorandum<em> sulle giurisdizioni</em>, <em>ivi</em>, 79; E. Scoditti, <em>Il mutamento costituzionale materiale su diritti soggettivi e giudice amministrativo e il sindacato della Corte di Cassazione</em>, <em>ivi</em>, 83; A. Travi, <em>Rapporti fra le giurisdizioni e interpretazione della Costituzione: osservazioni sul </em>memorandum<em> dei tre Presidenti delle tre giurisdizioni superiori, ivi</em>, 109; A. Cosentino, <em>Brevi considerazioni a proposito del </em>memorandum<em> sulle giurisdizioni</em>, <em>ivi,</em> 117; C.M. Barone-R. Pardolesi, <em>Qualche minimale considerazione conclusiva</em>, <em>ivi,</em> 133. Favorevoli, invece: G. Canzio, <em>Le buone ragioni di un </em>memorandum in <em>Foro Ital</em>. 2018, V, 66; G. Amoroso, <em>Le sezioni unite civili della Corte di Cassazione a composizione allargata: considerazione a margine del </em>memorandum<em> sulle tre giurisdizioni</em>, <em>ivi</em>, 90; F. Patroni Griffi<em>, Per un &#8220;dialogo tra le Corti&#8221; al servizio del cittadino e non di giudici e giuristi</em>, <em>ivi,</em> 96; M. Luciani, Memorandum<em> delle giurisdizioni superiori etc., op. cit.</em>, 100; S. Cassese- L. Torchia, <em>La Costituzione dei diritti e la Costituzione delle prerogative</em>, <em>ivi</em>, 104; C. Consolo, <em>La base partecipativa e l&#8217;aspirazione alla nomofilachia,</em> <em>ivi</em>, 111; A. Pajno, <em>Un </em>memorandum<em> virtuoso</em>, <em>ivi</em>, 122; G. D&#8217;Auria, Memorandum<em> sulle giurisdizioni e Corte dei Conti</em>, <em>ivi</em>, 125; R. Villata, <em>In tema di questione di giurisdizione (alla luce di un recente memorandum</em>), <em>ivi, 167.</em> Il Consiglio Superiore della Magistratura, con la deliberazione 24.1.2018, in <em>Foro Ital.</em> 2018, III, 106 ha apprezzato e auspicato ogni sforzo volto ad accrescere gli spazi di riflessione ed elaborazione comune per realizzare una effettiva armonizzazione dell&#8217;esercizio della funzione nomofilattica, ma nel contempo ha ritenuto &#8220;preclusa la strada, pur indicata allo stesso scopo al citato punto 4 del <em>memorandum</em>, di procedere, a Costituzione invariata, alla integrazione dei collegi delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con magistrati di altre giurisdizioni, ove si tratti di risolvere questioni attinenti alle giurisdizioni, questioni che per definizione non possono dar luogo a nomofilachie divergenti, poiché per dettato Costituzionale&amp; la funzione regolatrice della giurisdizione spetta esclusivamente alla Corte di Cassazione, cui si accede per concorso tra i magistrati ordinari, con la sola eccezione, prevista dalla Costituzione all&#8217;art. 106, dei giuristi nominati per meriti insigni dal Consiglio Superiore della Magistratura&#8221; (108).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a> Cfr. Autori citati alla precedente nota che hanno espresso un giudizio positivo sul <em>memorandum</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> A. Proto Pisani-G. Scarselli, <em>La strana idea etc.</em>, <em>op. cit.</em>, 65.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 28.1.2012 n. 1 e 28.7.2011 n. 14.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> A. Proto Pisani, <em>Chiosa ad una recente &#8216;conferenza&#8217; tenutasi a Roma il 18 dicembre 2017 etc.</em>, <em>op. cit.</em>, 70.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> Art. 11, comma 2, C.P.A. che riproduce, nella sostanza, l&#8217;art. 59 della Legge n. 69/2009.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> Art. 11, comma 6, C.P.A..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a> G. Verde,<em> La Corte di Cassazione e i conflitti di giurisdizione (appunti per un dibattito) </em>in <em>Dir. Proc. Amm. </em>2013, 383.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> A. Salandra<em>, Risoluzione delle controversie circa la competenza Giurisdizionale e amministrativa </em>in <em>Dir. e Proc. Amm.</em> 2007, 301 e ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a> A. Salandra, <em>op. ult. cit.,</em> 309.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a> L. Mortara, <em>Per la istituzione di un Tribunale supremo dei conflitti di giurisdizione</em> in <em>Monitore dei tribunali </em>1899, 245.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref25">[25]</a> A. Salandra, <em>op. ult. cit.</em>, 310. Si legge ancora: &#8220;Così mentre prima i giuristi deploravano gli abusi dell&#8217;autorità amministrativa in riguardo all&#8217;attribuzione delle competenze, oggi siamo quindi alle deplorazioni opposte&#8221;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref26">[26]</a> S. Romano, <em>Le giurisdizioni speciali amministrative </em>in <em>Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano, </em>a cura di Vittorio Emanuele Orlando, III, Milano 1901, 1256.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref27">[27]</a> F. Cammeo, <em>Commentario alle leggi sulla giustizia amministrativa</em> Milano 1910, 369.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref28">[28]</a> O. Ranelletti, <em>Dei conflitti tra legittimità e merito del provvedimento amministrativo e dei vizi dell&#8217;atto nei riguardi del sindacato giurisdizionale</em> in <em>Foro Amm.</em> 1928, ripubblicato in <em>Scritti giuridici scelti, II, Napoli </em>1992, 165 e ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref29">[29]</a> G. Verde, <em>op. cit., </em>383.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref30">[30]</a> G. Roehrssen, <em>La risoluzione dei conflitti di attribuzione e di giurisdizione </em>in <em>Riv. Amm. 1981, 605 </em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref31">[31]</a> M. Luciani, Memorandum<em> delle giurisdizioni superiori etc., op. cit.</em>, 100.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref32">[32]</a> M. Mazzamuto, <em>L&#8217;eccesso di potere giurisdizionale del giudice della giurisdizione, op.cit</em>., <em>passim, part. </em>1699 e ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref33">[33]</a> P. De Lise, <em>Unità d&#8217;Italia e 180 anni di storia del Consiglio di Stato, </em>relazione al Convegno su <em>Il contributo del diritto amministrativo in 150 anni di unità d&#8217;Italia,</em> Napoli 6 dicembre 2011, richiamato da M. Mazzamuto, <em>op. ult. cit.,</em> nota 54.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref34">[34]</a> F. Patroni Griffi, <em>Per un &#8220;dialogo tra le Corti&#8221; al servizio del cittadino e non di giudici e giuristi</em>, <em>op. cit.,</em> 96.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref35">[35]</a> C. Consolo, <em>La base partecipativa e l&#8217;aspirazione alla nomofilachia,</em> <em>op. cit.</em>, 111.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref36">[36]</a> A. Pajno, <em>Un </em>memorandum<em> virtuoso</em>, <em>op. cit.</em>, 122.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/effettivita-della-tutela-e-nomofilachia/">Effettività della tutela e nomofilachia</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Le &#8220;linee guida&#8221; nel governo del territorio</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-linee-guida-nel-governo-del-territorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2018 17:41:52 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-linee-guida-nel-governo-del-territorio/">Le &#8220;linee guida&#8221; nel governo del territorio</a></p>
<p>(*) Sommario: 1. La soft law e il governo del territorio. &#8211; 2. Le linee guida nel governo del territorio. 1. La soft law, tema generale del convegno, pone innanzi tutto un problema di definizione del suo oggetto. Con questa nozione, di recente diffusione, sembra infatti, almeno in prima approssimazione, che</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-linee-guida-nel-governo-del-territorio/">Le &#8220;linee guida&#8221; nel governo del territorio</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-linee-guida-nel-governo-del-territorio/">Le &#8220;linee guida&#8221; nel governo del territorio</a></p>
<p>(*) Sommario: 1. La <em>soft law</em> e il governo del territorio. &#8211; 2. Le linee guida nel governo del territorio.</p>
<p>1. La <em>soft law</em>, tema generale del convegno, pone innanzi tutto un problema di definizione del suo oggetto. Con questa nozione, di recente diffusione, sembra infatti, almeno in prima approssimazione, che si voglia far riferimento ad atti di regolazione contrapposti a quelli tradizionali per il loro carattere non vincolante<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>.<br />
Siamo abituati a distinguere fenomeni regolativi diversi. Le azioni umane sono disciplinate da norme giuridiche le quali sono tali non per il loro oggetto o per qualche altra caratteristica intrinseca, bensì soltanto per qualificazione interna all&#8217;ordinamento giuridico: sono giuridiche le norme, eteronome, poste da atti che l&#8217;ordinamento qualifica come fonti del diritto. Dalle norme giuridiche distinguiamo le norme etiche o deontologiche, col carattere dell&#8217;autonomia in quanto fondate sulla coscienza individuale, e, per chi professa un fede religiosa, anche le norme religiose, eteronome ma fondate, per le religioni <em>del libro</em>, sulla rivelazione divina. La distinzione tra i diversi tipi di norme è sufficientemente chiara, tanto da rendere superfluo ogni riferimento, e consente di risolvere le interferenze. Ad esempio, il <em>Codice deontologico della professione forense </em>non è un semplice atto ricognitivo di norme deontologiche ma, essendo previsto da disposizione di legge<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>, reca norme giuridiche, vincolanti per tutti i professionisti, anche se il potere politico ha rinunciato alla diretta formazione di queste norme e le ha rimesse invece a una nuova fonte normativa, subordinata alla legge, attribuendo la relativa competenza al Consiglio nazionale forense, organo nazionale di autogoverno della categoria professionale.<br />
Ma la nozione di <em>soft law</em> alla quale ho fatto riferimento ci propone un ossimoro. Caratte­ristica comune delle norme giuridiche è infatti la loro <em>prescrittività</em>, la quale può solo atteggiarsi diversamente a seconda del loro contenuto, a seconda cioè che le norme stabiliscano obblighi, divieti, facoltà, abbiano carattere organizzativo, diano definizioni strumentali ad altre norme, e a seconda del livello di integrazione tra norme e quindi di completezza dell&#8217;ordinamento che dovrebbe sempre assicurare la possibilità di rendere effettive le norme giuridiche. Le norme giuridiche però sono tali perché ascrivibili a un ordinamento che ha nel suo complesso il carattere della prescrittività, anche se la vincolatività delle singole norme giuridiche può essere dalle stesse norme modulata variamente. Ma la prescrittività non è suscettibile di graduazioni, né può essere esclusa: le norme giuridiche obbligano sempre tutti i soggetti alla loro osservanza, come risulta del resto dalla formula di promulgazione che segue il testo di ogni legge: <em>È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Repubblica</em><a title="" href="#_ftn3">[3]</a>. Ed è appena il caso di ricordare che il carattere vincolante delle leggi costituisce un aspetto del dovere costituzionale di fedeltà alla Repubblica<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>, tanto che solo le leggi possono stabilire i casi in cui sia consentito ai singoli, per ragioni di coscienza, non osservare i precetti da esse posti<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>.<br />
Nel governo del territorio si riscontrano misure di favore come quelle sull&#8217;incentivazione urbanistica mediante aumento di volumetria previste dalla legislazione statale per l&#8217;edilizia residen­ziale sociale, il rinnovo urbanistico e edilizio, la riqualificazione e il miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>. Misure dello stesso tipo sono previste dalla legislazione regionale della Lombardia per la riqualificazione urbana, l&#8217;edilizia residenziale pubblica, il drenaggio urbano sostenibile, la promozione dell&#8217;edilizia bioclimatica e il risparmio energetico, la conservazione degli immobili di interesse storico-artistico, ma anche per la rimozione e lo smaltimento dell&#8217;a­mianto presente nelle costruzioni edilizie<a title="" href="#_ftn7">[7]</a> e per la bonifica di siti contaminati<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>. E, infine, si possono ricordare le misure di esenzione dal contributo di costruzione per i servizi abitativi nell&#8217;ambito del­l&#8217;edilizia residenziale pubblica, di riduzione degli oneri di urbanizzazione per interventi di edilizia bioclimatica o finalizzati al risparmio energetico, di esenzione o riduzione del contributo sul costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione per servizi abitativi pubblici e sociali, pure previste dalla legislazione regionale della Lombardia<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>.<br />
Siamo qui di fronte a normativa <em>premiale</em>, che tende al raggiungimento di risultati di utilità sociale non mediante obblighi e limitazioni di posizioni giuridiche soggettive, ma attraverso van­taggi di cui i soggetti interessati possono fruire ove ritengano, nella loro autonomia, di conformare la propria azione alle finalità proposte dalle norme<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>. Non c&#8217;è dubbio, tuttavia che questo tipo di discipline si pongano al di fuori della cosiddetta <em>soft law</em>, trattandosi di norme, contenute in fonti tradizionali (leggi statali e regionali), che attribuiscono posizioni giuridiche pienamente tutelate e, se del caso, giustiziabili: cambia la <em>tecnica</em> di regolazione rispetto a quella, più consueta nel diritto urbanistico, dei divieti e dei limiti all&#8217;azione privata, ma resta ferma la <em>natura</em> <em>giuridica</em> della regolazione. Siamo di fronte a <em>law</em>, ma non <em>soft</em>.<br />
Chi si ponga alla ricerca di <em>soft law </em>nel campo del governo del territorio potrebbe volgere la sua attenzione alla <em>Carta di Lipsia sulle città europee sostenibili</em>, un interessante documento adottato in occasione della riunione informale, tenutasi a Lipsia dieci anni fa (il 24 e 25 maggio 2007), dei ministri dei paesi dell&#8217;Unione europea per lo Sviluppo urbano e la coesione territoriale. Dopo un preambolo, i Ministri hanno dichiarato alcuni punti e hanno proseguito <em>Noi racco­mandiamo</em>: <em>Un maggiore ricorso alle strategie di una politica di sviluppo urbano integrato</em>, individuando le seguenti strategie d&#8217;azione prioritarie per rafforzare la competitività delle città europee: <em>Creare ed assicurare spazi pubblici di qualità; Modernizzare le reti infrastrutturali e migliorare l&#8217;efficienza energetica; Attuare politiche attive nel campo dell&#8217;innovazione e dell&#8217;istruzione. </em>La seconda raccomandazione del documento ha per oggetto: <em>Attuare politiche attive nel campo dell&#8217;innovazione e dell&#8217;istruzione</em> e si sviluppa nei seguenti punti: <em>Continuare ad attuare strategie per migliorare l&#8217;ambiente fisico; Potenziare l&#8217;economia locale e il mercato del lavoro locale; Attuare politiche di istruzione e formazione proattive per i bambini e i giovani; Promuovere un trasporto urbano efficiente a prezzi accessibili</em>.<br />
La Carta di Lipsia ha proposto dunque <em>raccomandazioni</em> rivolte alle autorità responsabili, nei singoli Paesi, delle politiche urbane, ma senza avere la qualificazione formale di fonte del diritto e, dal punto di vista sostanziale, senza attribuire un valore prescrittivo alle raccomandazioni medesime. Con queste raccomandazioni la Carta ha inteso semplicemente orientare le politiche nazionali, cosicché essa può essere considerata <em>soft</em>, ma certo non è <em>law</em>. La Carta è soltanto un docu­mento politico che riguarda la futura produzione di norme giuridiche ma, in quanto tale, non riguarda la scienza del diritto la quale si distingue dalle altre scienze sociali non solo per il metodo, ma innanzi tutto per il suo oggetto di studio, le norme giuridiche.<br />
Le stesse considerazioni valgono per un documento più recente, datato 20 marzo 2013, intitolato <em>Metodi e Contenuti sulle Priorità in tema di Agenda Urbana</em>, presentato dal Ministro per la Coesione territoriale al Comitato interministeriale per le politiche urbane (Cipu) alla scadenza della XVI legislatura<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>. Il documento ha inteso prospettare «le azioni, gli strumenti e i luoghi più idonei per il superamento delle criticità riscontrate, per le possibili soluzioni da adottare, per il superamento della sovrapposizione/contrapposizione tra politiche ordinarie e politiche aggiun­tive; ma in primo luogo, almeno in ordine temporale, per offrire utili soluzioni al &#8220;tavolo comuni­tario&#8221;, indirizzi per l&#8217;uso dei fondi comunitari 2014-2020 destinati alle città». Il documento, di elevato spessore culturale per impostazione, lungimiranza e sviluppo, non casualmente si conclude con un paragrafo intitolato <em>Verso una politica nazionale</em>, che il documento si è proposto di orientare sulla <em>Qualità urbana</em>. Anche questo documento non corrisponde dal punto di vista formale ad alcuno dei tipi di fonti del diritto del nostro ordinamento e dal punto di vista sostanziale non pretende di avere valore prescrittivo, ma solo carattere politico, e quindi non è <em>law</em>.<br />
In definitiva il governo del territorio, considerato per gli aspetti interni e sovranazio­nali, non offre elementi a sostegno della nozione di <em>soft law</em>, intesa come regolazione non prescrit­tiva o a ridotto tasso di prescrittività. Si tratta di una nozione di cui il diritto urbanistico può fare a meno senza alcuno svantaggio e che si può restituire all&#8217;ambiente in cui è nata, la dottrina interna­zionalistica di matrice anglosassone, in attesa che ne venga proposta una definizione più accettabile e utile.</p>
<p>2. Bisogna però affrontare ora il tema specifico della relazione, le <em>linee guida</em> nel governo del territorio. Anche per le <em>linee guida</em> si pone un problema preliminare di definizione, dato che esse non costituiscono finora una specifica categoria di fonti del diritto o comunque di atti giuridici e non sono identificabili con criteri formali.<br />
Una recente legge ha previsto linee guida, elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scienti­fiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco, alle quali ha dato importante rilievo ai fini della responsabilità penale degli esercenti le professioni sanitarie<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>. Questo richiamo vale subito a precisare che le linee guida non hanno carattere unitario ma si possono distinguere in più tipi, uno dei quali è costituito da atti di indirizzo tecnico-scientifico propri di un&#8217;attività professionale ed elaborati in ambito professionale.<br />
Ai fini della disciplina del governo del territorio appare preferibile una nozione diversa di <em>linee guida</em>, intendendo per tali gli atti di regola­zione giuridica, previsti dalle leggi e di grado ad esse subordinato, che forniscono indicazioni generali sull&#8217;attuazione delle prescrizioni di legge, ma lasciando ancora spazio per autonome determinazioni dei soggetti cui esse si rivolgono, e quindi col carattere di atti di indirizzo o di direttive. La previsione in leggi e il carattere di atti regolativi rende chiaro che le <em>linee guida</em>, così intese, si pongono al di fuori della cosiddetta <em>soft law</em> e attengono invece pienamente all&#8217;ambito della prescrittività proprio della regolazione giuridica, con tutte le conseguenze che ne derivano, in particolare soggezione al principio di legalità e giustiziabilità. La differenza delle <em>linee guida</em> rispetto ai normali regolamenti di esecuzione e attuazione delle leggi così come rispetto alle circo­lari amministrative e, insieme, la spiegazione della loro denominazione dovrebbe consistere, nelle intenzioni, soltanto nel tipo di regolazione, che per le linee guida richiede applicazione <em>non meccanica e automatica</em>, bensì <em>ragionata</em> <em>e modulabile</em> in relazione alle circostanze degli specifici casi. Ciò comporta la svalutazione del criterio formale: non conta l&#8217;autoqualificazione degli atti come linee guida, conta la loro sostanza cosicché possono ben atteggiarsi come linee guida anche regola­menti e circolari mentre, reciprocamente, atti qualificati come linee guida potrebbero esaurire ogni margine di autonoma determinazione dei singoli soggetti chiamati ad applicarle.<br />
La premessa giustifica la ricerca delle basi di diritto positivo delle <em>linee guida</em> nel campo del governo del territorio. Nella legislazione regionale della Lombardia sono rinvenibili, con l&#8217;ausilio di strumenti di ricerca digitale, cinque casi di linee guida, sempre della Giunta regionale:<br />
1) per l&#8217;applicazione delle disposizioni sulla maggiorazione del contributo di costruzione per gli interventi di nuova edificazione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>;<br />
2) per l&#8217;aggiornamento e lo sviluppo delle conoscenze da parte egli enti locali, ai fini del perseguimento degli obiettivi dell&#8217;azione regionale in materia di tutela e uso delle acque e di difesa del suolo, di gestione del demanio idrico e di riassetto idraulico e idrogeologico del territorio<a title="" href="#_ftn14">[14]</a>;<br />
3) per l&#8217;elaborazione dei progetti strategici di sottobacino idrografico<a title="" href="#_ftn15">[15]</a>;<br />
4) per il calcolo dell&#8217;indennità dovuta al titolare del bene non espropriato, nei casi di imposizione di servitù o di permanente diminuzione del valore ai sensi dell&#8217;art. 44 del testo unico in materia di espropriazione<a title="" href="#_ftn16">[16]</a>;<br />
5) per le proposte di riutilizzo e di riqualificazione urbanistica delle aree contaminate, per la cui bonifica vengano richiesti incentivi<a title="" href="#_ftn17">[17]</a>.<br />
Nella legislazione statale linee guida sono previste dal <em>Codice dei beni culturali e del pae­saggio </em>come possibile contenuto del piano paesaggistico per progetti di conservazione, recupero, ri­qualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali<a title="" href="#_ftn18">[18]</a>, nonché dal cosiddetto <em>Codice del­l&#8217;ambiente</em> per le domande di concessione dei finanziamenti pubblici per la rimozione o demoli­zione di opere e immobili realizzati, in assenza del permesso di costruire o in totale difformità da esso, in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o esposte a rischio idrogeologico<a title="" href="#_ftn19">[19]</a>.<br />
Pur ribadendo l&#8217;inattendibilità del criterio formale di identificazione delle linee guida, e salvo clamorosi errori nella ricerca, sembra proprio chiaro che il governo del territorio sia stato toccato solo marginalmente dalla recente proliferazione delle linee guida. Si consideri, a questo riguardo, il risultato di un&#8217;altra ricerca, molto grezza, ma che offre un&#8217;idea, sia pure approssimativa, della recente diffusione delle linee guida. In <em>Normattiva</em>, la banca dati di legislazione statale del Governo, la ricerca testuale di <em>linee guida</em> ha offerto 591 ricorrenze, di cui le prime 400 nel periodo successivo al 2001. Si dovrebbe altresì aggiungere che le <em>linee guida</em>, ancorché non previste da disposizioni di legge, si sono diffuse anche in ambito giurisdi­zionale: ormai sono numerosi i casi di linee guida, recanti istruzioni per la polizia giudiziaria, adottate dai Procuratori dalla Repubblica e dallo stesso Csm, per orientare l&#8217;azione degli uffici giudiziari.<br />
L&#8217;adozione di un criterio sostanziale per l&#8217;identificazione delle linee guida potrebbe far incrementare il loro numero. Ci si può chiedere, ad esempio, se fosse ascrivibile al genere delle linee guida il documento di inquadramento previsto da una lontana, e ormai abrogata, legge regionale della Lombardia allo scopo di definire gli obiettivi generali e gli indirizzi dell&#8217;azione comunale nell&#8217;ambito della programmazione integrata d&#8217;intervento<a title="" href="#_ftn20">[20]</a>. Se si tiene ferma la nozione di linee guida più sopra enunciata, la risposta dovrebbe essere negativa: quel documento infatti non costituiva un atto di indirizzo intermedio tra la legge e l&#8217;attività amministrativa, ma esprimeva una tendenza al depotenziamento del principio di pianificazione, una tendenza che era già iniziata con la legge sul recupero dei sottotetti<a title="" href="#_ftn21">[21]</a>, e si è poi sviluppata con quelle sul piano casa<a title="" href="#_ftn22">[22]</a> e da ultimo sui locali seminterrati<a title="" href="#_ftn23">[23]</a>. Col documento di inquadramento il Comune doveva individuare le indicazioni di pianificazione irrinunciabili e quelle invece suscetti­bili di modificazione concertata con i soggetti interessati<a title="" href="#_ftn24">[24]</a>; si trattava quindi, al più, di orientamenti per le variazioni di pianificazione, quindi non di istruzioni per l&#8217;applicazione delle leggi, ma di autolimiti dell&#8217;amministrazione interessata, in una formazione progressiva della propria politica di pianificazione.<br />
Un interrogativo da porsi è se sia auspicabile per il futuro, nel campo qui considerato, un maggiore ricorso a <em>linee guida</em>. Gli operatori professionali del settore non cessano di sorprendersi per i comportamenti delle amministrazioni locali, che interpretano e applicano la legislazione statale e regionale in modo assai vario. La varietà di soluzioni di un problema è accettabile se dipende dalla pianificazione locale, non invece se dipende dall&#8217;interpretazione e dall&#8217;applicazione delle leggi, che dovrebbero essere uniformi.<br />
Eppure si deve dubitare che linee guida, affidate alla Regione, possano costituire un rimedio adeguato a questo problema. Da tempo è stata diffusa l&#8217;idea che l&#8217;amministrazione pubblica italiana soffra, tra l&#8217;altro, per il carattere giuridico della formazione di tanti suoi funzionari e che l&#8217;ammi­nistrazione funzionerebbe meglio con maggiore utilizzazione di personale con altre professionalità, tecniche e non giuridiche. Ma ogni generalizzazione è fallace: non esiste la pubblica amministra­zione, esistono tante pubbliche amministrazioni diverse tra loro e chi conosce veramente le pub­bliche amministrazioni è anche consapevole della grande disomogeneità interna di tante ammi­nistrazioni, tale da non consentire una valutazione unitaria. In ogni caso quell&#8217;idea, che pure proviene dall&#8217;ambito del diritto amministrativo, se riferita al campo del governo del territorio, è semplicemente un&#8217;idea sbagliata. Il problema è esattamente opposto: in troppe amministrazioni locali il governo del territorio è affidato soltanto a funzionari tecnici, geometri e architetti, che non hanno adeguata preparazione giuridica e annaspano in un campo che richiede invece elevata qualificazione giuridica. Il problema dunque nel governo del territorio non è quello della sovrabbondanza di funzionari amministrativi, ma al contrario quello della carenza di professionalità giuridiche, carenza alla quale è illusorio pensare di porre rimedio con <em>linee guida</em>. Il vero rimedio è invece dotare le amministrazioni del tipo di professionalità necessarie e migliorare la qualificazione del personale già in servizio.<br />
L&#8217;esperienza mostra invece la viva opportunità di linee guida non per l&#8217;amministrazione, e quindi nel senso prima enunciato, bensì per la legislazione, e quindi in un senso molto diverso. Il governo del territorio, secondo la terminologia della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di riforma del titolo quinto della parte seconda della Costituzione, costituisce, come già l&#8217;urbani­stica considerata dal testo originario dell&#8217;art. 117 Cost., materia di potestà legislativa concorrente, ripartita quindi fra le leggi statali, alle quali spetta la determinazione dei princìpi fondamentali e le leggi regionali, alle quali spetta la disciplina di dettaglio.<br />
La Corte costituzionale è stata chiamata troppe volte, in via principale e in via incidentale, a risolvere problemi di ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni, per un difetto del testo unico in materia edilizia del 2001 che ha trascurato questo punto. L&#8217;attenzione cadde allora sulla novità, prospettata dalla legge che promuoveva la formazione del testo unico in materia edilizia, dei testi unici misti di norme legislative e regolamentari<a title="" href="#_ftn25">[25]</a>. Tuttavia ai più avveduti questa novità apparve subito una stravaganza che, come era ampiamente prevedibile, è naufragata alla prova dei fatti: in sedici anni non si è avuto un solo caso in cui una disposizione del testo unico di natura rego­lamentare (quindi contrassegnata con la lettera R tra parentesi) sia stata modificata mediante regola­mento<a title="" href="#_ftn26">[26]</a>; tutte le innumerevoli modificazioni intervenute sono state apportate mediante leggi o atti con forza di legge, anche se riguardanti disposizioni di natura regolamentare. Lo stesso Parlamento ha presto preso atto di quanto fosse falsa l&#8217;idea che le disposizioni regolamentari fossero modificabili più facilmente di quelle legislative, abrogando la disposizione di legge la quale prevedeva i testi unici misti<a title="" href="#_ftn27">[27]</a>.<br />
Per contro il testo unico non ha regolato chiaramente, come invece avrebbe potuto e dovuto, la ripartizione di potestà legislativa tra Stato e Regioni, limitandosi a stabilire che &#8220;<em>Le Regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico</em>&#8220;, una disposizione perfettamente inutile poiché puramente riproduttiva di quanto già stabilito da tempo<a title="" href="#_ftn28">[28]</a>. La determinazione dei principi fondamentali è stata così rimessa a incerte e opinabili operazioni interpretative e, in defini­tiva, alla Corte costituzionale. Eppure l&#8217;art. 5 della Costituzione, oltre a garantire l&#8217;autonomia lo­cale, stabilisce che la Repubblica «<em>adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell&#8217;autonomia e del decentramento</em>» e non soltanto la dottrina ma addirittura il Governo aveva prospettato, quasi vent&#8217;anni prima, una revisione dei metodi della legislazione statale: «<em>in concreto, si può pensare al modo di costruzione e di elaborazione delle leggi in materia regionale che faccia perno sulla chiara ripartizione delle norme statali in due nuclei distinti: da un lato, una parte di princìpi fondamentali, esplicitamente individuati e dichiarati dal Parlamento, limitanti l&#8217;azione del legislatore regionale alla stregua dell&#8217;art. 117 Cost.; dall&#8217;altro una parte di norme di dettaglio, suppletive e derogabili da parte del legislatore regionale, operanti solo ove si verifichi e quando perduri un&#8217;inerzia regionale</em>»<a title="" href="#_ftn29">[29]</a>.<br />
Si può osservare che l&#8217;autoqualificazione normativa come principio fondamentale non vin­cola gli interpreti né il giudizio della Corte costituzionale<a title="" href="#_ftn30">[30]</a>, e quindi rimane sempre un margine di possibile contesta­zione; eppure non ci può essere dubbio che il metodo prospettato dal Governo nel 1982 avrebbe, se non proprio evitato, certamente ridotto un amplissimo contenzioso, specie se accompagnato anche dalla definizione dei limiti della materia. Il problema era noto, la soluzione era stata individuata da tempo, ma né il Governo in sede di redazione dello schema di testo unico, né il Consiglio di Stato, che su di esso ha reso il suo parere in adunanza generale<a title="" href="#_ftn31">[31]</a>, se ne sono ricordati.<br />
Il testo unico in materia edilizia è stato deliberato nell&#8217;ultima seduta del Consiglio dei Mini­stri della XIII legislatura. Sarebbe stato non soltanto possibile, ma addirittura doveroso, rimediare nella legislatura successiva: la legge ordinaria di attuazione della riforma costituzionale del 2001, la cosiddetta <em>legge La Loggia</em>, aveva avvertito il problema generale e aveva prospettato idonea soluzione. La legge aveva ribadito quanto già stabilito in precedenza, e cioè che i principi fondamentali vincolanti per la potestà legislativa regionale, ove non siano stabiliti espressamente, vanno desunti dalle leggi statali vigenti ma, nella piena consapevolezza dell&#8217;insufficienza di questa soluzione aveva anche attribuito una delega legislativa al Governo per la ricognizione dei principi fondamentali dalla legislazione vigente<a title="" href="#_ftn32">[32]</a>.<br />
Ma la delega legislativa è stata esercitata solo per poche materie, e non per il governo del territorio, cosicché la Corte costituzionale ha dovuto pronunciarsi più volte sui limiti della materia del governo del territorio e sui princìpi fondamentali rinvenibili nel testo unico<a title="" href="#_ftn33">[33]</a>. La Corte ha chiarito, e proprio con riferimento alla Regione Lombardia, che le definizioni degli interventi edilizi del testo unico non sono derogabili dalle leggi regionali<a title="" href="#_ftn34">[34]</a>; ugualmente, secondo la giurisprudenza della Corte, hanno natura di principi fonda­mentali gli artt. 88, 89 e 94 del testo unico sull&#8217;edilizia in zona sismica; l&#8217;art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, sui limiti di distanza tra i fabbricati attiene all&#8217;ordinamento civile e l&#8217;introduzione (nel 2013) nel testo unico del nuovo art. 2-<em>bis</em> è stata priva di alcuna incidenza, poiché alle Regioni, mediante legge regionale non è concesso nulla di più di quel che già era concesso ai Comuni mediante gli strumenti di pianificazione<a title="" href="#_ftn35">[35]</a>.<br />
Ma linee guida appaiono assai opportune anche per la legislazione statale, sempre più ridottasi negli ultimi anni a frammenti di disposizioni, che non corrispondono a un disegno com­plessivo coerente e a un programma di lungo respiro. Non dunque linee guida di attuazione di leggi, che sarebbero soltanto elemento di ulteriore confusione nell&#8217;alluvione di produzione normativa da cui siamo ormai sommersi, ma linee guida per la formazione delle nuove leggi, mediante studio serio e critico dei problemi che la situazione di fatto presenta, analisi di impatto della rego­lamentazione, valutazione dei risultati.<br />
Nel 1840 Stendhal scriveva a Balzac una lettera nella quale ricordava che due anni prima, mentre scriveva <em>La Certosa di Parma</em>, ogni mattina leggeva due o tre pagine del codice civile allo scopo di essere sempre naturale. Quando si tornerà a scrivere le leggi, statali e regionali, sul modello di allora del codice civile, forse si favorirà la creazione di un nuovo capolavoro letterario; certamente si renderà un buon servizio al governo del territorio.<br />
Non di linee guida ha bisogno il governo del territorio, ma di buone leggi. Viene naturale, dunque, chiudere la relazione, aperta con la <em>soft law</em>, ugualmente in inglese. Linee guida nella disciplina del governo del territorio? <em>No, thank you</em>.</p>
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<div>(*) Relazione svolta al convegno <em>La soft law: natura giuridica e controllo giudiziale</em> organizzato da Solom, Società lombarda degli avvocati amministrativisti, Milano, 16 giugno 2017. Il testo è stato rivisto e integrato con le note.<br />
[1] V. E. Mostacci, <em>La soft law nel sistema delle fonti. Uno studio comparato</em>, Padova, Cedam, 2008.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> V. l&#8217;art. 3 della l. 31 dicembre 2012, n. 247, <em>Nuova disciplina dell&#8217;ordinamento della professione forense</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, art. 1, per le leggi ordinarie; la stessa formula si trova all&#8217;art. 2 per le leggi costituzionali e all&#8217;art. 3 (al maschile) per i decreti normativi del Presidente della Repubblica.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Art. 54, primo comma, Cost.: <em>Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> V. Cons. St., sezione consultiva atti normativi, parere 21 luglio 2016, n. 1695, reso (adunanza del 15 luglio 2016) sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante &#8220;<em>Disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell&#8217;archivio dello stato civile ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76</em>&#8220;.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 259.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> L.r. Lombardia 11 marzo 205, n. 12, art. 11, comma 5, e art. 73 <em>bis</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> L.r. Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, art. 21<em> bis</em>, inserito dall&#8217;art. 32 l.r. 18 aprile 2012, n. 7.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> L.r. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, art. 43, comma 2 <em>ter</em>, e art. 44, comma 18; l.r. Lombardia 8 luglio 2016, n. 6, art. 42.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> Il carattere premiale di queste discipline risulta in vari casi dallo stesso lessico normativo: l&#8217;art. 39, comma 1, lett. <em>b</em>), del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in tema di trasparenza dell&#8217;at­tività di pianificazione e governo del territorio, dispone la pubblicazione delle proposte di trasformazione urbanistica d&#8217;iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino <em>premialità edificatorie</em> a fronte dell&#8217;impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse; l&#8217;art. 1, comma 259, della l. 24 dicembre 2007, n. 244 consente ai Comuni di disporre un <em>aumento di volumetria premiale</em> ai fini dell&#8217;attuazione di interventi finalizzati alla realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di ri­qualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti; l&#8217;art. 10, comma 5, lett. <em>b</em>), del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133<em>, </em>prevede <em>incrementi premiali</em> di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana; l&#8217;art. 5, comma 9, lett.<em> a</em>), del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. in l. 12 luglio 2011, n. 106, ha stabilito l&#8217;approvazione d specifiche leggi regionali volte a incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché a promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come <em>misura premiale</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> Il documento è reperibile sul web, in <em>Pausania</em>, all&#8217;indirizzo http://www.pausania.it/content/view/482/1/. Si veda anche, sul sito web del Governo, la pagina del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della poli­tica economica, all&#8217;indirizzo http://www.programmazioneeconomica.gov.it/2016/06/16/politiche-urbane/.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> L. 8 marzo 2017, n. 24, <em>Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.</em> Sulle linee guida previste da questa legge v. Cass., sez. IV pen., sent. 20 aprile 2017 (dep. 7 giugno 2017), n. 28187, con nota di C. Cupelli, <em>La legge Gelli-Bianco e il primo vaglio della Cassazione: linee guida sì, ma con giudizio</em>, in www.penalecontemporaneo.it, all&#8217;indirizzo http://www.penalecontemporaneo.it/d/5482-la-legge-gelli-bianco-e-il-primo-vaglio-della-cassazione-linee-guida-si-ma-con-giudizio.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> L.r. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, art. 43, comma 2 <em>bis</em> 2, inserito dall&#8217;art. 21 l.r. 5 febbraio 2010, n. 7.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> L.r. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, art. 55, comma 4, lett. <em>c</em>), sostituito al testo originario dall&#8217;art. 1, comma 1, lett. <em>b</em>), l.r. 22 febbraio 2010, n. 12.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a> L.r. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, art. 55 <em>bis</em>, comma 4, aggiunto dall&#8217;art. 1, comma 1, lett. <em>b</em>), l.r. 22 febbraio 2010, n. 12; di quest&#8217;ultima legge si veda anche l&#8217;art. 3.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> L.r. Lombardia 4 marzo 2009, n. 3, art. 19.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> L.r. Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (inserito dall&#8217;art. 32 l.r. 18 aprile 2012, n. 7), art. 21<em> bis</em>, comma 4, lettera <em>a</em>).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 22, art. 143, comma 8.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 72-<em>bis</em>, comma 5.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> L.r. Lombardia 12 aprile 1999, n. 9, <em>Disciplina dei programmi integrati di intervento</em>, art. 5.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a> L.r. Lombardia 15 luglio 1996, n. 15, <em>Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti</em>. V. poi l.r. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, artt. 63, 64 e 65, con le successive modificazioni, fino alle più recenti, apportate dalla l.r. 26 maggio 2017, n. 15, <em>Legge di semplificazione 2017</em>, art. 26.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> L.r. Lombardia 16 luglio 2009, n. 13, <em>Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a> L.r. Lombardia 10 marzo 2017 , n. 7, <em>Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a> V. la circolare esplicativa della l.r. 12 aprile 1999, n. 9, approvata con D.G.R. 9 luglio 1999, n. VI/44161, pubblicata nel B.U.R.L n. 31 del 2 agosto 1999, serie ordinaria.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref25">[25]</a> L. 8 marzo 1999, n. 50, <em>Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi &#8211; Legge di semplificazione 1998</em>, art.7, comma 2.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref26">[26]</a> Non costituisce eccezione la diversa vicenda che ha riguardato il comma 6 dell&#8217;art. 30, abro­gato dall&#8217;art. 1, comma 1, del d.P.R. 9 novembre 2005, n. 304, <em>Regolamento di semplificazione in materia di comunicazioni di atti di trasferimento di terreni e di esercizi commerciali, a norma dell&#8217;articolo 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (allegato A, n. 26).</em> Questo regolamento era autorizzato ad abrogare disposizioni di legge, secondo la disciplina generale dei regolamenti di delegificazione posta dall&#8217;art. 17, comma 2, l. 23 agosto 1998, n. 400.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref27">[27]</a> L. 29 luglio 2003, n. 229<em>, Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codifica­zione. &#8211; Legge di semplificazione 2001</em>, art. 23 comma 3.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref28">[28]</a> L. 10 febbraio 1953, n. 62, art. 9, nel testo sostituito a quello originario dall&#8217;art. 17, ultimo comma, l. 16 maggio 1970, n. 281.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref29">[29]</a> Il brano del testo è tratto dal <em>Rapporto 1982 sullo stato delle autonomie</em> del Ministro per gli Affari regionali Aldo Aniasi, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 70-71.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref30">[30]</a> V., <em>ex plurimis</em>, Corte cost., 28 gennaio 2005, n. 50.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref31">[31]</a> Cons. St., ad. gen., parere 29 marzo 2001, n. 3/2001, in <em>Giust.it</em>, 2001, n. 4.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref32">[32]</a> L. 5 giugno 2003, n. 131, <em>Disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3</em>, art. 1, comma 4: «<em>In sede di prima applicazione, per orientare l&#8217;iniziativa legisla­tiva dello Stato e delle Regioni fino all&#8217;entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi princìpi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei princìpi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall&#8217;articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi ai princìpi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità».</em> Il precedente comma 3 aveva ribadito la desumibilità dei princìpi fondamentali, ove non stabiliti espressamente, dalle leggi statali vigenti.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref33">[33]</a> Un&#8217;indicazione di sentenze della Corte costituzionale che hanno individuato nel testo unico princìpi fondamentali si trova in Corte cost., 26 maggio 2017, n. 125, par. 4.3.1. del <em>Considerato in diritto</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref34">[34]</a> Corte cost., 23 novembre 2011, n. 309.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref35">[35]</a> Corte cost., 10 marzo 2017, n. 50.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-linee-guida-nel-governo-del-territorio/">Le &#8220;linee guida&#8221; nel governo del territorio</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>La società in house quale &#8220;elemento normativo della fattispecie&#8221; nell&#8217;interpositio legislatoris sulla giurisdizione contabile recata dal T.U. società partecipate</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-societa-in-house-quale-elemento-normativo-della-fattispecie-nellinterpositio-legislatoris-sulla-giurisdizione-contabile-recata-dal-t-u-societa-partecipate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2018 17:41:23 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-societa-in-house-quale-elemento-normativo-della-fattispecie-nellinterpositio-legislatoris-sulla-giurisdizione-contabile-recata-dal-t-u-societa-partecipate/">La società in house quale &#8220;elemento normativo della fattispecie&#8221; nell&#8217;interpositio legislatoris sulla giurisdizione contabile recata dal T.U. società partecipate</a></p>
<p>Sommario: 1) Premessa: la problematica &#8220;convivenza&#8221; di due modelli di &#8220;in house providing&#8221; ovvero il modello pretorio e il modello legale; 2) La società in house quale &#8220;elemento normativo della fattispecie&#8221; nella norma attributiva della giurisdizione contabile; 3) L&#8217;art. 12, comma 1, T.U. società partecipate, quale deroga espressa al principio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-societa-in-house-quale-elemento-normativo-della-fattispecie-nellinterpositio-legislatoris-sulla-giurisdizione-contabile-recata-dal-t-u-societa-partecipate/">La società in house quale &#8220;elemento normativo della fattispecie&#8221; nell&#8217;interpositio legislatoris sulla giurisdizione contabile recata dal T.U. società partecipate</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<div style="text-align: justify;"><strong>Sommario: 1) Premessa: la problematica &#8220;convivenza&#8221; di due modelli di &#8220;<em>in house providing</em>&#8221; ovvero il modello pretorio e il modello legale; 2) La società in house quale &#8220;elemento normativo della fattispecie&#8221; nella norma attributiva della giurisdizione contabile; 3) L&#8217;art. 12, comma 1, T.U. società partecipate, quale deroga espressa al principio di irrisarcibilità del danno (erariale) riflesso in capo al socio (pubblico) ex art. 2395 c.c.; 4) Conseguenze &#8220;operative&#8221; della ricostruzione della società in house quale elemento normativo nel precetto legale attributivo della giurisdizione contabile: art. 5 c.p.c., <em>ius superveniens </em>e processi di responsabilità amministrativo-contabile ad oggi pendenti nei confronti di amministratori di società in house di &#8220;ultima generazione&#8221;.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>***</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>1) Premessa: la problematica &#8220;convivenza&#8221; di due modelli di &#8220;in house providing&#8221; ovvero il modello pretorio e il modello legale. </strong><br />
Nel fotografare l&#8217;attuale quadro ordinamentale per come implementato dal diritto positivo e dal diritto vivente l&#8217;interprete si trova al cospetto di una &#8220;istantanea&#8221; che restituisce l&#8217;immagine della coesistenza di un duplice modello di società in house<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>: uno delineato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in sede di regolamento di giurisdizione<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>, l&#8217;altro, invece, enucleato dal legislatore &#8211; con tanto di definizione &#8211; nel Codice dei contratti Pubblici<a title="" href="#_ftn3">[3]</a> e nel T.U. società partecipate<a title="" href="#_ftn4">[4]</a> (ordito normativo, quest&#8217;ultimo, che rinvia, a sua volta, nelle disposizioni che riguardano le società in house, alle previsioni del Codice dei Contratti Pubblici).<br />
Trattasi di due modelli di &#8220;in house providing&#8221; sensibilmente diversi tra loro poiché i relativi elementi costitutivi &#8220;variano&#8221; di non poco, come si vedrà, nella rappresentazione pretoria e nella configurazione di natura normativa, potendo variare, dunque, al contempo, per eccesso o per difetto, anche il perimetro della giurisdizione contabile per come oggi esplicitamente contemplata dall&#8217;art. 12, T.U. società partecipate, disposizione che può configurarsi quale attuazione del <em>dictum </em>di cui all&#8217;art. 103, comma 2, Cost., a mente del quale la Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica<em> &#8220;e nelle altre specificate dalla legge</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>.<br />
In altri termini, a fronte di una condotta illecita degli amministratori di una società pubblica causalmente produttiva di un danno al patrimonio di quest&#8217;ultima l&#8217;indagine circa la natura &#8220;erariale&#8221; o &#8220;privatistica&#8221; del danno in parola, con i precipitati in punto di giurisdizione, sconta la previa qualificazione della società come &#8220;in house&#8221; o &#8220;non in house&#8221;: soltanto nel primo caso, infatti, alla luce della predetta intervenuta <em>interpositio legislatoris</em>, si configurerà un pregiudizio pubblicistico attratto alla cognizione del giudice erariale.<br />
Dunque l&#8217;art. 12, comma 1, primo periodo, T.U. società partecipate, quale disposizione che, peraltro, sembrerebbe rendere <em>ex lege</em> (dunque non più in via pretoria) gli amministratori infedeli delle società in house quali legittimati passivi dell&#8217;azione di responsabilità del PM contabile anche riguardo il c.d. danno riflesso<a title="" href="#_ftn6">[6]</a> (v. paragrafo n. 3) ovvero quel pregiudizio che &#8220;transita&#8221; per il patrimonio sociale per poi riverberare i propri effetti anche sulla quota di partecipazione del socio pubblico<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>. L&#8217;art. 12, comma 1, primo periodo, T.U., dunque, quale deroga legislativa espressa all&#8217;art. 2395 c.c. che, invece, sancisce l&#8217;irrisarcibilità del c.d. danno riflesso (c.d. principio di canalizzazione del danno<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>) potendo il socio agire esclusivamente, avanti il giudice ordinario, per i danni c.d. diretti ovvero non &#8220;mediati&#8221; da un pregiudizio in capo alla società<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>.<br />
Osservando più da vicino i due modelli di società in house cui si accennava può notarsi che da un lato le Sezioni Unite, da ultimo con la decisione 20 marzo 2018, n. 6929 (Pres. Mammone), hanno ribadito, con orientamento uniforme e consolidato, che una società è da ritenersi in house alla presenza di tre requisiti: 1) il capitale sociale sia integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l&#8217;esercizio di pubblici servizi e lo statuto vieti la cessione delle partecipazioni a privati; 2) la società esplichi statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l&#8217;eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale; 3) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità e intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile.<br />
Da altro lato, invece, il Codice dei Contratti Pubblici, all&#8217;art. 5 (richiamato espressamente dall&#8217;art. 16, u.c., T.U. società partecipate), definisce l&#8217;in house contemplando tre (diversi) requisiti: 1) l&#8217;amministrazione aggiudicatrice o l&#8217;ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (come si vedrà, però, tale controllo analogo non è stato dal legislatore inteso quale &#8220;vincolo gerarchico&#8221;); 2) oltre l&#8217;80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; 3) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un&#8217;influenza determinante sulla persona giuridica controllata. Con l&#8217;ulteriore dirimente precisazione che il c.d. controllo analogo di cui al requisito sub. 1), lungi dall&#8217;essere definito quale &#8220;<em>rapporto di comando gerarchico</em>&#8220;, viene dall&#8217;anzidetto art. 5 Codice dei Contratti pubblici esplicitato quale &#8220;<em>influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata</em>&#8220;.<br />
In breve: l&#8217;in house di cui al Codice dei Contatti pubblici diverge dall&#8217;in house enucleato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione poiché: 1) risulta ammessa anche la partecipazione di privati &#8211; purché privi di potere di veto &#8211; al capitale sociale dell&#8217;ente in house; 2) risulta configurabile un controllo c.d. analogo anche &#8220;al di fuori&#8221; di vincoli strettamente &#8220;gerarchici&#8221; tra socio pubblico e compagine societaria e per come affermati dalle Sezioni Unite.<br />
Già tali differenze appaiono offrire all&#8217;interprete un modello di in house (quello di cui al Codice dei Contratti Pubblici a sua volta richiamato dal T.U. società partecipate) molto più &#8220;esteso&#8221;, quanto ad area &#8220;applicativa&#8221; e &#8220;attrattiva&#8221;, rispetto a quello predicato dalle Sezioni Unite.<br />
Si è in effetti evidenziato in dottrina che anteriormente alla novella di cui al Codice dei Contratti pubblici il capitale interamente pubblico rappresentava il &#8220;requisito minimo&#8221; per dar luogo al &#8220;controllo analogo&#8221;, una sorta &#8220;<em>di totem invalicabile, tale da trasformare una ordinaria società per azioni in una società in house; ma, accanto alla presenza di un capitale interamente pubblico (anche nella titolarità di enti locali territoriali), occorreva un ulteriore fondamentale requisito, individuato nella sfuggente nozione di controllo analogo</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>.<br />
In effetti, la base della costruzione dell&#8217;in house providing era originariamente costituita dalla totalità pubblica del capitale e questo appariva un dogma insuperabile: la presenza di capitali privati nella compagine societaria &#8220;<em>avrebbe snaturato l&#8217;in house, perché gli interessi ineluttabilmente egoistici dei privati avrebbero condizionato le scelte dell&#8217;ente, facendolo deragliare dal perseguimento dell&#8217;interesse esclusivamente pubblicistico</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>.<br />
Ebbene, le direttive appalti del 2014, come è stato condivisibilmente osservato, &#8220;<em>saltano il fossato e si lanciano verso l&#8217;apertura ai privati, con i limiti previsti dell&#8217;assenza del potere di controllo o di veto e della insussistenza di una influenza determinante sulla persona giuridica</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>.<br />
La nuova nozione normativa portata dalle direttive del 2014, in altri termini, attenua l&#8217;interpretazione rigorosa della giurisprudenza di legittimità, avvicinando il controllo analogo al controllo previsto dall&#8217;art. 2359 c.c.<br />
La società in house pare, dunque, mantenere una certa autonomia decisionale, anche se sulle decisioni &#8220;significative&#8221; e sugli &#8220;obiettivi strategici&#8221; l&#8217;amministrazione aggiudicatrice esercita una influenza &#8220;determinante&#8221;. Nulla a che vedere, allora, con il controllo gerarchico di cui alle decisioni della Suprema Corte citate<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>.<br />
Ciò premesso, necessita allora interrogarsi sulla compatibilità della &#8220;convivenza&#8221; nel nostro ordinamento di due modelli di società in house che, seppure enucleati per diverse ragioni (l&#8217;attribuzione della giurisdizione contabile da un lato, la deroga all&#8217;evidenza pubblica dall&#8217;altro), si pongono oggi, dopo l&#8217;entrata in vigore del T.U. società partecipate, in evidente contrasto &#8220;strutturale&#8221;.<br />
Detto in altri termini occorre verificare la &#8220;tenuta&#8221; dell&#8217;in house pretorio &#8211; configurato dalle Sezioni Unite &#8211; alla luce del (diverso) in house previsto dal legislatore del Codice dei Contratti Pubblici, il cui art. 5, peraltro, viene espressamente richiamato dall&#8217;art. 16, T.U. società partecipate.<br />
Con maggior impegno esplicativo la domanda cui si intende rispondere è la seguente: fermo restando che il legislatore del T.U. società partecipate ha inteso &#8220;codificare&#8221;, all&#8217;art. 12, comma 1, l&#8217;arresto delle Sezioni Unite in punto di giurisdizione contabile sulle società in house, può continuarsi a &#8220;mutuare&#8221; la nozione di società in house di conio pretorio &#8211; ai fini dell&#8217;individuazione del pertinente plesso giurisdizionale &#8211; oppure si &#8220;deve&#8221; utilizzare la &#8220;nuova&#8221; tipologia legale dell&#8217;in house di cui al Codice dei Contratti Pubblici?<br />
In breve: allorquando l&#8217;art. 12, comma 1, T.U. società partecipate, sancisce che i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali &#8220;<em>salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house</em>&#8220;, per &#8220;società in house&#8221; deve intendersi quella forgiata dal giudice della giurisdizione o quella, di &#8220;nuova generazione&#8221;, codificata dal Codice dei Contratti Pubblici?<br />
<strong>2) La società in house quale &#8220;elemento normativo della fattispecie&#8221; nella norma attributiva della giurisdizione contabile.</strong><br />
Come si evince dal titolo delle seguenti riflessioni si è del parere che debba adottarsi la seconda delle due sopra indicate prospettive ermeneutiche &#8211; ovvero la società in house è soltanto quella delineata dal legislatore &#8211; non foss&#8217;altro perché lo stesso T.U. società partecipate rinvia al Codice dei Contratti pubblici proprio sulla stessa &#8220;materia&#8221;<a title="" href="#_ftn14">[14]</a>.<br />
Per utilizzare (per finalità meramente &#8220;descrittive&#8221;) un&#8217;espressione cara agli studiosi del diritto penale, nell&#8217;art. 12 T.U. società partecipate l&#8217;espressione &#8220;società in house&#8221; è verosimilmente divenuta un &#8220;elemento normativo&#8221;<a title="" href="#_ftn15">[15]</a> della fattispecie legale dovendosi, in particolare, riempiere di contenuto l&#8217;espressione <em>de</em> qua facendo ricorso non già a delle costruzioni giurisprudenziali ma, semmai, a disposizioni legali definitorie pure d&#8217;altronde espressamente recate e richiamate dallo stesso T.U..<br />
Non sembra condivisibile, allora, quella tesi sostenuta in dottrina secondo la quale l&#8217;avvenuta codificazione da parte del legislatore dei principi affermati (e ribaditi sino ad oggi) dalle Sezioni Unite sulla giurisdizione contabile nei confronti degli amministratori (e dipendenti) infedeli delle società in house avrebbe altresì comportato &#8220;l&#8217;ulteriore&#8221; codificazione anche del modello pretorio della società in house (ben distante, come visto, dal modello c.d. legale).<br />
In particolare è stato sottolineato, pur nell&#8217;apprezzabile tentativo di porre dei &#8220;punti fermi&#8221; su di una materia senz&#8217;altro spinosa, che l&#8217;adesione del legislatore al principio giurisdizionale del &#8220;doppio binario&#8221; fatto proprio dalla Suprema Corte (giurisdizione contabile sugli amministratori di società in house e giurisdizione ordinaria sugli amministratori di società partecipate non in house salva, in tal caso, la giurisdizione contabile per il risarcimento del danno diretto al socio ex art. 2395 c.c.) &#8220;<em>non può non avere influenza anche sullo stesso concetto sistematico di società in house, da ricondursi, sulla base delle complessive considerazioni di cui sopra, non alla fattispecie di ente societario di diritto privato, ma necessariamente nell&#8217;alveo di un ente-organo dell&#8217;amministrazione controllante e sostanzialmente sua mera emanazione quale ufficio interno, privo di effettiva autonomia giuridica e con una soggettività soltanto formale</em>&#8220;.<br />
Il concetto sistematico di società in house, invece, sembra più correttamente doversi individuare incentrandosi sul nuovo dato normativo e in ossequio al principio costituzionale &#8211; di cui non si possono postulare &#8220;interversioni&#8221; &#8211; recato dall&#8217;art. 101, comma 2, Cost., a mente del quale &#8220;<em>I giudici sono soggetti soltanto alla legge</em>&#8220;.<br />
La ricostruzione delle società in house quale &#8220;elemento normativo&#8221; della fattispecie ai fini della perimetrazione dell&#8217;area operativa della giurisdizione contabile è stata peraltro già oggetto di un&#8217;applicazione concreta finanche in tempi anteriori all&#8217;entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici e ciò per il tramite della considerazione del carattere <em>self executing</em> dell&#8217;art. 12 della Direttiva Appalti (poi riprodotta dall&#8217;art. 5 Codice dei Contratti Pubblici)<a title="" href="#_ftn16">[16]</a>.<br />
Ora, in disparte la disamina caso per caso per finalità di individuazione del carattere &#8220;in house&#8221; o meno di una società partecipata da soci pubblici, sembra potersi affermare che la vigente trama ordinamentale preclude al giudice della giurisdizione di perpetuare un modello di società in house finanche &#8220;alieno&#8221; rispetto al diritto positivo e ciò tanto più al cospetto di una <em>interpositio legislatoris</em> in materia di giurisdizione contabile che, si ritiene, deve essere &#8220;letta&#8221; sistematicamente con le altre norme del T.U. società partecipate, segnatamente quelle che mutuano la definizione dell&#8217;in house dal Codice dei Contratti Pubblici.<br />
Peraltro l&#8217;art. 12, comma 1, primo periodo, T.U, se letto anche quale deroga alla regola codicistica ex art. 2395 c.c. dell&#8217;irrisarcibilità per il socio del danno riflesso (quello cioè subito in &#8220;prima battuta&#8221; dalla società e soltanto indirettamente alla partecipazione sociale) riconsegnerebbe all&#8217;interprete un quadro normativo che, seppure derogatorio rispetto a talune disposizioni del diritto societario, potrebbe quantomeno presentare una coerenza &#8220;interna&#8221; laddove, in sostanza, le società in house sarebbero da considerare non (più) un &#8220;<em>ente-organo dell&#8217;amministrazione controllante e sostanzialmente sua mera emanazione quale ufficio interno</em>&#8220;, bensì un sub-tipo legale di società &#8220;a tutti gli effetti&#8221;: d&#8217;altronde, non sono  mancati in dottrina, all&#8217;indomani dell&#8217;entrata in vigore del T.U. società partecipate, pregevoli letture che hanno postulato una &#8220;integrazione&#8221; del sistema del diritto societario codicistico laddove alla causa societaria lucrativa, mutualistica o consortile, ben può affiancarsi oggi anche una &#8220;<em>causa pubblica</em>&#8221; poiché &#8220;<em>l&#8217;art. 2247 c.c., va letto nel senso che col contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l&#8217;esercizio in comune di un&#8217;attività economica allo scopo di dividerne gli utili, salvo quanto previsto per le società cooperative, consortili e pubbliche</em>&#8221; <a title="" href="#_ftn17">[17]</a>.<br />
Ma perché ciò si realizzi occorre affrancarsi da orientamenti pretori che, forse, sino ad oggi hanno &#8220;scritto&#8221; regole derogatorie (al diritto societario) di non sempre agevole giustificazione ordinamentale.<br />
<strong>3) L&#8217;art. 12, comma 1, T.U. società partecipate, quale deroga espressa al principio di irrisarcibilità del danno (erariale) riflesso in capo al socio (pubblico) ex art. 2395 c.c..</strong><br />
Prima di indagare le conseguenze operative dell&#8217;<em>interpositio legislatoris </em>di cui all&#8217;art. 12 T.U. società partecipate &#8211; anche riguardo ai giudizi di responsabilità amministrativo-contabile ad oggi pendenti (anche in appello) nei confronti di amministratori di società in house di &#8220;ultima generazione&#8221; &#8211; necessita soffermarsi su quelle critiche avanzate in dottrina sulla tenuta sistematica dell&#8217;affermata (da parte delle Sezioni Unite) risarcibilità del danno riflesso in capo al socio pubblico di una società in house.<br />
Si è fatto notare, in sintesi, che l&#8217;affermazione di tale risarcibilità stravolge le fondamentali prescrizioni codicistiche in tema di personalità giuridica della società di capitali e sua autonomia patrimoniale perfetta ovvero &#8220;azzera&#8221;, sostanzialmente, l&#8217;alterità soggettiva esistente tra socio pubblico partecipante e società di capitali partecipata, con (inaccettabile) &#8220;confusione&#8221; dei rispettivi patrimoni<a title="" href="#_ftn18">[18]</a>.<br />
Tali critiche appaiono in effetti aderenti a quanto statuito, in molte occasioni, dalla Suprema Corte la quale ha precisato che il principio di integrità del capitale sociale impedisce che il socio venga risarcito, ai sensi dell&#8217;art. 2395 c.c., del danno c.d. riflesso &#8211; i.e. la svalutazione della quota di partecipazione del socio cagionata dall&#8217;illecita opera degli amministratori &#8211; in quanto la funzione vincolistica svolta dal capitale risulterebbe elusa laddove si consentisse al socio di appropriarsi di una quota del risarcimento del danno conseguente alla depauperamento patrimoniale della società<a title="" href="#_ftn19">[19]</a>; inoltre a fronte di una lesione del patrimonio sociale che si riflette indirettamente sul patrimonio del socio, consentire anche a quest&#8217;ultimo, <em>uti singulus</em>, di agire per il risarcimento ai sensi dell&#8217;art. 2395 c.c., significherebbe esporre gli amministratori all&#8217;obbligo di ristorare due volte il medesimo danno<a title="" href="#_ftn20">[20]</a>.<br />
Il principio che trova applicazione in detti casi, impedendo di accordare tutela al danno riflesso, è pertanto proprio quello di canalizzazione del danno, in forza del quale il risarcimento di ogni lesione che abbia interessato il patrimonio sociale deve essere indirizzato verso la società medesima, indi per cui soltanto le lesioni dirette del patrimonio del socio, o del terzo, ossia quelle che lascino indenne il patrimonio della società, troveranno nell&#8217;art. 2395 c.c. un rimedio efficace<a title="" href="#_ftn21">[21]</a>.<br />
Ebbene attenta dottrina, richiamato il principio di &#8220;<em>canalizzazione della responsabilità</em>&#8221; (a beneficio del patrimonio sociale) ha appunto escluso che &#8220;<em>la specificità delle società in house [sia] in grado di giustificare un superamento di quel principio [&#8230;] e della tutela che con esso si fornisce appunto ai creditori sociali</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn22">[22]</a>; ciò tanto più &#8211; può aggiungersi &#8211; in assenza di un&#8217;espressa disposizione di diritto positivo avente natura &#8220;derogatoria&#8221;.<br />
A bene vedere, allorquando le Sezioni Unite, nell&#8217;anno 2013, hanno ammesso, per le società in house, il risarcimento del danno (riflesso) sofferto dal socio, hanno effettivamente operato una deroga &#8220;pretoria&#8221; proprio all&#8217;art. 2395 c.c.<a title="" href="#_ftn23">[23]</a>: o meglio, stante l&#8217;impossibilità di affermare la risarcibilità di un danno riflesso al socio si è &#8220;squarciato&#8221; il velo della personalità giuridica per poter configurare il danno alla società quale pregiudizio diretto (anche) al socio.<br />
Tuttavia, se le critiche mosse dalla dottrina a tale arresto del giudice della giurisdizione potevano risultare senz&#8217;altro fondate e condivisibili anteriormente all&#8217;entrata in vigore del T.U. società partecipate, oggi le stesse, alla luce dell&#8217;art. 12, comma 1, T.U., potrebbero forse ritenersi superate: ciò se si riconosce, appunto, che la novella normativa ha previsto <em>ex lege</em> la risarcibilità del danno (erariale) riflesso sofferto dal socio pubblico introducendo una deroga normativa espressa, con esclusivo riguardo alle società in house, proprio al principio della canalizzazione del danno.<br />
Non sono d&#8217;altronde sconosciute al nostro ordinamento delle eccezioni di diritto positivo alla regola della irrisarcibilità del danno riflesso subito dal socio come nell&#8217;ipotesi rappresentata dalla responsabilità da attività di direzione e coordinamento ai sensi dell&#8217;art. 2497 c.c.<a title="" href="#_ftn24">[24]</a> in virtù della quale il socio (o il creditore) risulta legittimato non soltanto ad agire, ma anche ad ottenere la reintegrazione direttamente nel proprio patrimonio<a title="" href="#_ftn25">[25]</a>.<br />
Dunque l&#8217;art. 12, comma 1, primo periodo, T.U. società partecipate, quale norma derogatoria, per le società in house, del principio ex art. 2395 c.c. dell&#8217;irrisarcibilità del danno (erariale) riflesso in capo al socio pubblico<a title="" href="#_ftn26">[26]</a>: deroga, peraltro, legittimata dallo stesso T.U. che all&#8217;art. 1, comma 3, sancisce l&#8217;operatività per le società a partecipazione pubblica delle norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato &#8220;<em>per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto</em>&#8220;.<br />
Così re-impostato il problema, allora, all&#8217;indomani del T.U., non sembra potersi affermare (ancora) che la società in house rischia di porre in &#8220;crisi&#8221; i principi della personalità giuridica e dell&#8217;autonomia patrimoniale perfetta delle società capitali dovendosi leggere la vicenda, invece, nei (più) limitati termini di una estensione della legittimazione attiva del socio pubblico<a title="" href="#_ftn27">[27]</a> (rispetto ai soci &#8220;privati&#8221;) all&#8217;esercizio dell&#8217;azione risarcitoria &#8211; per il danno erariale riflesso &#8211; nei confronti degli amministratori delle società in house.<br />
Il danno riflesso, d&#8217;altronde, come è stato affermato, non è un pregiudizio privo di sostrato materiale o di fondamento giuridico ma, ragioni di tutela del ceto creditorio e integrità del capitale sociale, hanno indotto il legislatore, con l&#8217;art. 2395 c.c., a delegittimare il socio dall&#8217;esercizio dell&#8217;azione risarcitoria: si è osservato che &#8220;<em>il danno riflesso, sia che lo si guardi a latere socii sia che lo si guardi a latere societatis, rappresenta in ogni caso un unico danno &amp; In altri termini [&#8230;] il danno riflesso dell&#8217;azionista non è un pregiudizio giuridicamente diverso da quello immediatamente prodottosi nel patrimonio sociale</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn28">[28]</a>.<br />
In altri termini l&#8217;art. 2935 c.c., atteggiandosi quale norma di interpretazione autentica dell&#8217;art. 2043 c.c., &#8220;<em>dopo aver ribadito il già spettante diritto al risarcimento del danno diretto, prosegue, con quell&#8217;avverbio &#8220;direttamente&#8221;, con un chiaro intento limitativo della legittimazione ad agire</em>&#8220;; legittimazione ad agire del socio (pubblico) per il risarcimento del danno riflesso introdotta ora, invece, dall&#8217;art. 12 T.U. (contemplante, verosimilmente, una prevalenza dell&#8217;interesse pubblico del socio p.a. rispetto all&#8217;interesse dei creditori della società in house<a title="" href="#_ftn29">[29]</a>).<br />
A meno di voler affermare che il principio di canalizzazione del danno trova un aggancio in disposizioni sovraordinate alla legge con la conseguenza che risulterebbe preclusa una deroga dello stesso in via legislativa, sembra potersi affermare, allora, la possibilità di una deroga di detto principio che, si ribadisce, si ritiene possa oggi individuarsi (anche) nell&#8217;art. 12, comma 1, T.U. società partecipate.<br />
Nell&#8217;ambito del prospettato solco interpretativo, inoltre, possono ritenersi superate anche le obiezioni di un&#8217;autorevole dottrina la quale ha evidenziato che &#8220;<em>affinché  il  danno  arrecato  al  patrimonio  sociale  sia  qualificabile  come erariale sembrerebbe necessario attribuire natura pubblica a quel patrimonio, e questo lo si può fare qualificando la società in house  come soggetto pubblico o &#8211; secondo la già richiamata costruzione delle Sezioni Unite &#8211; come articolazione interna dell&#8217;ente pubblico socio. Il punto, però, è che una concezione del genere non è quella accolta dal testo unico&#8221;<a title="" href="#_ftn30"><strong>[30]</strong></a></em>.<br />
In realtà sembra che il sintagma &#8220;danno erariale&#8221; di cui all&#8217;art. 12, comma 1, primo periodo, T.U. , come si è tentato di precisare, deve essere rapportato non alla lesione &#8220;diretta&#8221; del patrimonio privatistico della società in house bensì alla lesione &#8220;riflessa&#8221; del patrimonio pubblico del socio-amministrazione: è dunque tale secondo pregiudizio (riflesso) il &#8220;danno erariale&#8221; risarcibile &#8211; in deroga alla regola codicistica ex art. 2395 c.c. &#8211; per il tramite dell&#8217;azione di responsabilità del P.M. contabile nei confronti degli amministratori della società in house.<br />
<strong>4) Conseguenze &#8220;operative&#8221; della ricostruzione della &#8220;società in house&#8221; quale elemento normativo nel precetto legale attributivo della giurisdizione contabile: art. 5 c.p.c., <em>ius superveniens </em>e processi di responsabilità amministrativo-contabile ad oggi pendenti nei confronti di amministratori di società in house di &#8220;ultima generazione&#8221;.</strong><br />
Acclarato che l&#8217;art. 12, comma 1, T.U. società partecipate, costituisce norma (sopravvenuta nell&#8217;ordinamento) attributiva della giurisdizione contabile (anche sul danno riflesso patito dal socio pubblico) ne consegue, sul piano applicativo, l&#8217;operatività del principio della <em>perpetuatio iurisdicitionis</em> di cui all&#8217;art. 5 c.p.c. a mente del quale &#8220;<em>La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo</em>&#8220;.<br />
Ma la conseguenza più interessante dell&#8217;operatività dell&#8217;art. 5 c.p.c. si coglie nei rispettivi precipitati applicativi per come scolpiti da una granitica giurisprudenza delle Sezioni Unite.<br />
Come noto, infatti, più volte il giudice della giurisdizione è stato chiamato a pronunciarsi riguardo il rapporto tra l&#8217;art. 5 c.p.c. e lo <em>ius superveniens</em> ovvero disposizioni normative intervenute in corso di causa e attributive della giurisdizione al giudicante privo <em>ab initio</em> della <em>potestas iudicandi.</em><br />
Si è precisato al riguardo &#8220;<em>che le norme sopravvenute in corso di giudizio che modificano la giurisdizione e la competenza trovano applicazione anche nei giudizi pendenti se tale giurisdizione o competenza venga, per l&#8217;effetto, attribuita ai giudici dinanzi ai quali la causa pende, ovvero dinanzi ai quali la causa stessa dovrebbe essere ripresa o riassunta se fosse dichiarato che, al momento della domanda, essi mancavano della giurisdizione o della competenza che hanno esercitato</em>&#8220;<a title="" href="#_ftn31">[31]</a>.<br />
Non sfugge, per tornare ai casi di interesse ai fini delle presenti riflessioni, che alla luce di detto principio la domanda risarcitoria proposta dalla procura regionale anteriormente all&#8217;art. 12 T.U. società partecipate nei confronti di amministratori infedeli di una società in house di &#8220;ultima generazione&#8221; (c.d. modello legale dell&#8217;in house providing) dovrà essere scrutinata dal giudice contabile che, per effetto dello <em>ius superveniens</em>, quand&#8217;anche privo <em>ab origine</em> di giurisdizione, dovrà considerarsi divenuto (<em>ex post</em>) attributario della medesima; ciò in ossequio al principio di cui all&#8217;art. 5 c.p.c. e ai suoi sopra rammentati corollari applicativi.<br />
In sintesi, fermo restando che la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, i processi di responsabilità amministrativa pendenti <em>ante</em> T.U. e incardinati per danni a società in house di &#8220;ultima generazione&#8221;, lungi dall&#8217;esitare in una pronuncia di difetto di giurisdizione in applicazione dell&#8217;orientamento delle SS.UU., dovranno, invece, essere regolarmente trattati dal giudice erariale.<br />
Se la ricostruzione complessiva sopra effettuata appare corretta ben potrebbe assistersi, allora, all&#8217;avvio di una stagione che vedrà molto più impegnate, rispetto al passato, le Procure regionali della Corte dei Conti nelle loro iniziative di tutela del pubblico erario stante &#8220;l&#8217;estensione&#8221; della giurisdizione contabile sugli amministratori delle società in house per effetto dell&#8217;avvenuta ri-perimetrazione legislativa, in senso ampliativo, dei requisiti &#8220;identificativi&#8221; delle società <em>de quibus</em>.<br />
Per le società partecipate non in house (art. 12, comma 2, T.U.), invece, parrebbero rimanere immutati i principi del diritto societario nonché gli arresti delle Sezioni Unite, dall&#8217;anno 2009<a title="" href="#_ftn32">[32]</a>, circa l&#8217;irrisarcibilità del danno riflesso subito dal socio pubblico &#8211; in ossequio alle regole (in tal caso non derogate dal T.U.) del diritto societario &#8211; con possibilità, al più, prospettata in altra sede, di interventi del PM contabile facenti perno sulla rispettiva legittimazione surrogatoria <em>ex lege</em> rispetto all&#8217;azione sociale di responsabilità intestata al socio pubblico<a title="" href="#_ftn33">[33]</a>.<br />
Che anzi, può soggiungersi conclusivamente, la cifra distintiva tra il primo e il secondo comma dell&#8217;art. 12 T.U. società partecipate si rinviene proprio nel diverso atteggiarsi della legittimazione del socio pubblico ad agire per il risarcimento del danno riflesso, legittimazione introdotta per le società in house in uno con la previsione della giurisdizione contabile (primo comma, primo periodo, art. 12 T.U. da leggersi in combinato con l&#8217;art. 1, comma 3, T.U., a mente del quale si applica il codice civile &#8220;<em>per tutto quanto non derogato nel presente decreto</em>&#8220;), legittimazione esclusa per le società partecipate non in house (secondo comma art. 12 T.U.) tant&#8217;è che detta disposizione individua quali legittimati passivi dell&#8217;azione del PM contabile non gli amministratori della società &#8211; come invece si legge nel comma primo &#8211; ma i dipendenti pubblici appartenenti alla pubblica amministrazione-socia<a title="" href="#_ftn34">[34]</a>.<br />
Lo scenario che si prospetta, in conclusione, potrebbe forse portare ad una quantomeno parziale ricomposizione del sempre più frastagliato mosaico dell&#8217;in house providing.</div>
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<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Sulle società in house e, più in generale, sulle società partecipate da pubbliche amministrazioni, senza pretese di completezza e per limitarsi ai contributi più recenti, si possono segnalare i seguenti lavori: R. CANTONE, <em>La prevenzione della corruzione nelle società a partecipazione pubblica: le novità introdotte dalla &#8220;riforma Madia&#8221; della pubblica amministrazione</em>, in <em>Riv. soc.</em> n. 1/2018, pp. 233 e ss.; A. ZOPPINI, <em>La società (a partecipazione) pubblica: verso una Public Corporate Governance?</em>, <em>Riv. dir. comm</em>., n. 1/2018, pp.19, e ss.; A. SANTUARI, <em>Le società in house: disciplina normativa, natura giuridica e crisi d&#8217;impresa</em>, in <em>Corr. Giur.</em>, n. 4/2018, pp. 531 e ss.; L. TORCHIA, <em>La responsabilità degli organi sociali nelle imprese a partecipazione pubblica</em>, in <em>Giorn. dir. amm</em>., n. 2/2018, pp. 154 e ss.; A. MORELLO, <em>L&#8217;amministrazione di società a partecipazione pubblica: spunti critici sull&#8217;amministratore unico</em>, in <em>Corr. Giur.</em>, n. 1/2018, pp. 64 e ss.; IBBA, <em>Responsabilità e giurisdizione nelle società dopo il T.U.</em>, in <em>Il diritto dell&#8217;economia</em>, n. 3/2017, pp. 649 ess.; M. CIAN, <em>Spunti per una ricostruzione della figura dopo il T.U. sulle società a partecipazione pubblica</em>, in <em>Studium Iuris</em>, n. 4/2017, pp. 406 e ss.; S. POZZOLI, <em>Le società partecipate alla luce della sentenza n. 251/2016 della Corte costituzionale</em>, in <em>Azienda Italia</em>, n. 1/2017, pp. 10 e ss.; L. D&#8217;ORAZIO-L. MONTEFERRANTE, <em>Procedure concorsuali e diritto pubblico</em>, IPOSA; 2017; AA.VV. (a cura di F. CERIONI), <em>Le società pubbliche nel Testo Unico</em>, Giuffrè, 2017; F. FIMMANO&#8217;-A. CATRICALA&#8217;, <em>Le società pubbliche</em>, Universitas Mercatorum, 2016;  C. IBBA, <em>Crisi dell&#8217;impresa e responsabilità degli organi sociali nelle società pubbliche dopo il Testo Unico</em>, in <em>NLGC</em>, n. 6/2016, pp. 1233 e ss.; F. FIMMANO&#8217;, <em>L&#8217;insolvenza delle società pubbliche alla luce del Testo Unico</em>, in <em>Il fallimento</em>, n. 2/2017, pp. 172 e ss.; F. FIMMANO&#8217;-V. OCCORSIO, <em>Atti e statuti delle società pubbliche alla luce della riforma &#8220;corretta&#8221;</em>, in <em>Il Notariato</em>, n. 4/2017;  E. CODAZZI, <em>Nomina pubblica alle cariche sociali ex art. 2449 c.c. e giurisdizione applicabile</em>, in <em>Giur. comm</em>., n. 5/2017, p. 817 e ss.; A. MALTONI, <em>Le società in house nel T.U. sulle partecipate pubbliche</em>, in <em>Urb. e App</em>., n. 1/2017, pp. 7 e ss.; V. CHIONNA, <em>Le soluzioni concordate della crisi delle società pubbliche</em>, in <em>Il dir. fall</em>., n. 2/2017, pp. 511 e ss.; C. IBBA, <em>Responsabilità e giurisdizione nelle società pubbliche dopo il Testo unico</em>, in <em>Il diritto dell&#8217;economia,</em> n. 3/2017, pp. 649 e ss.; E. CODAZZI, <em>Rassegna di giurisprudenza. Società in house providing</em>, in <em>Giur. comm</em>., n. 5/2016, pp. 953 e ss.; L. D&#8217;ANGELO, <em>Società partecipate da pubbliche amministrazioni, azione sociale di responsabilità e &#8220;legittimazione surrogatoria&#8221; del P.M. contabile</em>, in <em>Giustamm.it</em>, n. 10/2014).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Il riferimento è alla nota sentenza Cass. Civ., SS.UU., 25 novembre 2013, n. 26283, i cui principi sono stati ribaditi, da ultimo, da Cass. Civ., SS.UU., 20 marzo 2018, n. 6929; criticano tale giurisprudenza, IBBA, <em>Responsabilità erariale e società  in house, in Giur. comm.</em>, 2014, II, pp.  5 ss.; E.  CODAZZI, <em>La giurisdizione sulle società c.d. in house: spunti per una riflessione sul tema tra «anomalia» del modello e (in)compatibilità con il diritto societario</em>, ivi, 2015, II, pp. 236 ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Art. 5, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. che ha riprodotto l&#8217;art. 12 della recepita Direttiva 2014/24/UE.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175, recante &#8220;<em>Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica</em>&#8221; il cui art. 16 rubricato &#8220;<em>Società in house</em>&#8220;, sancisce, all&#8217;ultimo comma, che &#8220;<em>Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> Può rammentarsi che la Corte costituzionale, sin dalla sentenza 2 giugno 1977, n. 102, ha ritenuto il carattere non cogente ed assoluto, ma solo tendenzialmente generale, dell&#8217;attribuzione alla Corte dei Conti, ad opera dell&#8217;art. 103 Cost., della giurisdizione in materia di contabilità pubblica, intesa come comprensiva sia dei giudizi di conto che di quelli sulla responsabilità amministrativa patrimoniale dei pubblici dipendenti ed amministratori. La concreta attribuzione della giurisdizione, in relazione alle diverse fattispecie di responsabilità amministrativa è infatti rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario e non opera automaticamente in base all&#8217;art. 103 Cost., richiedendo l&#8217;<em>interpositio legislatoris, </em>al quale sono rimesse valutazioni che non toccano solo gli aspetti procedimentali del giudizio, investendo la stessa disciplina sostanziale della responsabilità.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> Esprime però dubbi al riguardo, C. IBBA, <em>Responsabilità e giurisdizione nelle società pubbliche dopo il Testo unico</em>, op. cit., pp. 661 e ss. secondo cui &#8220;&amp; <em>affinché  il  danno  arrecato  al  patrimonio  sociale  sia  qualificabile  come erariale sembrerebbe necessario attribuire natura pubblica a quel patrimonio, e questo lo si può fare qualificando la società in house  come soggetto pubblico o &#8211; secondo la già richiamata costruzione delle Sezioni Unite &#8211; come articolazione interna dell&#8217;ente pubblico socio. Il punto, però, è che una concezione del genere non è quella accolta dal testo unico &amp; è più logico pensare che, nel «sistema» del testo unico, venga meno la possibilità di qualificare in senso pubblicistico le società </em><br />
<em>in house e per questa via qualificare automaticamente come erariale il danno ad esse arrecato, secondo la costruzione delle Sezioni Unite. Anche per le società in house, dunque, la natura erariale o non del danno dovrebbe desumersi dai criteri enunciati nel secondo comma dell&#8217;art. 12, le cui previsioni &amp; sembrerebbero qualificare come erariale il danno subito direttamente dal socio pubblico e non quello subito dalla società</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> E. LA MARCA, <em>Il danno alla partecipazione azionaria</em>, Milano, 2012, pp. 82 e ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> Cass., SS.UU., 24 dicembre 2009, n. 27346, in <em>Banca, borsa, tit. cred.</em>,2011, II, 131, chiamata a comporre il contrasto giurisprudenziale determinato dall&#8217;esistenza di due contrastanti indirizzi giurisprudenziali circa la &#8220;<em>legittimazione del socio di società di capitali ad agire nei confronti del terzo per far valere fatti illeciti incidenti sul mantenimento in vita della società, o che possano comportare un depauperamento del patrimonio sociale suscettibile di risolversi nella diminuzione del valore dei diritti di partecipazione all&#8217;ente societario</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> Come osservato da attenta dottrina, in effetti, &#8220;<em>già nel vigore del codice di commercio (dunque in assenza di una norma equivalente all&#8217;art. 2395 c.c.), si predicava l&#8217;impossibilità di risarcire il danno riflesso in favore del socio ostandovi la normativa a presidio dell&#8217;integrità del capitale sociale. Diversamente opinando, il socio «verrebbe a ritirare, per obliqua via, una parte del capitale conferito, prima che i creditori sociali siano soddisfatti; si verrebbe cioè a ridurre il capitale senza le garanzie volute dalla legge. Infatti, se la società venisse poi nella determinazione di spiegare l&#8217;azione di responsabilità, la somma chiesta a titolo di risarcimento dovrebbe essere diminuita di quel tanto che, allo stesso titolo, gli amministratori già versarono all&#8217;azionista, perché non è lecito pensare che essi debbano risarcire due volte lo stesso danno». A giustificare la deroga ai principi di diritto comune in materia aquiliana sarebbero, dunque, le esigenze di tutela della posizione dei creditori sociali come riflessa nella disciplina del patrimonio sociale (Vermögensbindung) e, con essa, la normativa a tutela dell&#8217;integrità del capitale sociale. Detta esigenza verrebbe inevitabilmente compromessa ove si ammettesse l&#8217;appropriazione da parte dei soci uti singuli o dei terzi del risultato derivante dal positivo esperimento di un&#8217;azione risarcitoria afferente alla sfera societaria. In effetti, con particolare riguardo alla posizione del socio, il riconoscimento della risarcibilità del danno riflesso a suo favore equivarrebbe alla legittimazione della restituzione di una parte del patrimonio sociale con conseguente elusione della disciplina di cui agli artt. 2433 e seguenti c.c.</em>&#8221; (M. G. MUSARDO, <em>Sulla destinazione alla società del risarcimento del danno riflesso</em>, in <em>Giur. comm</em>., n. 1/2015, pp. 101 e ss.).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> L. D&#8217;ORAZIO, <em>Lo statuto dell&#8217;impresa pubblica</em>, in L. D&#8217;ORAZIO-L. MONTEFERRANTE (a cura di), <em>Procedure concorsuali e diritto pubblico</em>, <em>op. cit.</em>, p. 7.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> . D&#8217;ORAZIO, <em>Lo statuto dell&#8217;impresa pubblica</em>, in L. D&#8217;ORAZIO-L. MONTEFERRANTE (a cura di), <em>Procedure concorsuali e diritto pubblico</em>, <em>op. cit</em>., p. 7.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> . D&#8217;ORAZIO, Lo statuto dell&#8217;impresa pubblica, in L. D&#8217;ORAZIO-L. MONTEFERRANTE (a cura di), <em>Procedure concorsuali e diritto pubblico</em>, op. cit., p. 7.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> . D&#8217;ORAZIO, <em>Lo statuto dell&#8217;impresa pubblica</em>, in L. D&#8217;ORAZIO-L. MONTEFERRANTE (a cura di), <em>Procedure concorsuali e diritto pubblico</em>, op. cit., p. 8.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> Cfr. anche art. 2, comma 1, lett. c), T.U. società partecipate.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a> Nelle norme penali incriminatrici gli elementi normativi, a differenza di quelli descrittivi, necessitano, per la loro determinazione, di una eterointegrazione attraverso    il    rinvio    ad    una    norma    diversa    da    quella incriminatrice. I dubbi, relativi a tali elementi, derivano dal fatto che il rinvio ad una norma di grado inferiore  alla  legge  o  a norme     extragiuridiche potrebbe essere interpretato come una rinuncia al rispetto del principio di riserva di  legge, se  si  considera  come,  astrattamente,  qualsiasi  atto normativo potrebbe assurgere a fonte del diritto penale (L. RISICATO, <em>Gli elementi normativi della fattispecie penale. Profili generali e problemi applicativi</em>, Milano, 2004).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> Corte dei Conti, Sez. Giur. App. Sicilia, 1 aprile 2016, n. 38 che paventa una &#8220;disapplicazione&#8221; del modello di in house affermato dalle Sezioni Unite (Cass. Civ., SS.UU., 25 novembre 2013, n. 26283) per scrutinare, in concreto, la sussistenza dei requisiti dell&#8217;in house &#8220;legale&#8221; di cui all&#8217;art. 12 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del  Consiglio del  26  febbraio  2014 sugli  appalti  pubblici  che  abroga  la direttiva 2004/18/CE alla quale &#8220;<em>può  essere  riconosciuta  natura  self  executing  (Consiglio di Stato, parere n. 298/2015), almeno per ciò che riguarda il profilo qui di rilievo  (art.12),  proprio  il  «contenuto  incondizionato  e  preciso»  del  testo, con   quelle   caratteristiche   di   «compiutezza»   che   anche   secondo   la Cassazione (sentenza 13676/2014 delle Sezioni Unite ) rendono le direttive europee  «self executing», senza che si debba attenderne il recepimento da parte del legislatore italiano</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> R. GUARINO, <em>La &#8220;causa pubblica&#8221; alla luce del testo unico 175 del 2016</em>, in F. FIMMANO&#8217;-A. CATRICALA&#8217;, <em>Le società pubbliche</em>, <em>op. cit., </em>p. 302; soggiunge l&#8217;A. che<em> &#8220;Quando l&#8217;interesse pubblico penetra all&#8217;interno dell&#8217;atto negoziale, finisce inevitabilmente per contaminarne anche la fisionomia causale, pur lasciandone inalterata la tipicità strutturale, che non può non determinare ricadute sotto il profilo sistematico e delle regole applicabili. Anzi, proprio lungo questa direttrice ermeneutica potrebbe essere letto lo stesso T.U., il cui obiettivo può, in un certo senso, essere rintracciato anche nell&#8217;intento legislativo di tipizzare una nuova tipologia di società, vale a dire la società con causa (anziché lucrativa, mutualistica o consortile) pubblica, ossia di dettare norme tese a sanare una lacuna ordinamentale emersa nel corso degli anni, ossia l&#8217;aver tradizionalmente il legislatore disciplinato il modello societario soltanto quale strumento essenzialmente preordinato al perseguimento di una causa lucrativa. Con il T.U. vengono quindi dettate norme finalizzate a conformare il modello societario alla causa pubblica. Del resto, anche nella società pubblica, come in quella lucrativa, è ravvisabile il perseguimento di un utile, sebbene rivolto al soddisfacimento non di interessi individuali, bensì pubblici, in termini di servizio</em>&#8220;. Critico al riguardo, GOISIS<em>, Il problema della natura e lucratività delle società in mano pubblica alla luce dei più recenti sviluppi dell&#8217;ordinamento nazionale ed europeo, in Riv. econ., </em>2013, 53 ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> Da ultimo, C. ANGELICI, <em>Tipicità e specialità delle società pubbliche</em>, in <em>Le «nuove» società partecipate e  in house providing</em>, a cura di S. FORTUNATO e F. VESSIA, Milano, 2017, 15 ss. e spec. 22 ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> A.R. ADIUTORI, <em>Funzione amministrativa e azione individuale di responsabilità</em>, Milano, 2000, pp. 10 e ss.; A. AUDINO, <em>sub</em> art. 2395<em>, </em>in<em> Commentario breve al diritto delle società</em>, Padova, 2017, pp. 802; F. BONELLI, <em>L&#8217;esercizio delle azioni di responsabilità</em>, in <em>Tratt. soc. az</em>., diretto da G.E. COLOMBO &#8211; G.B. PORTALE, Torino, 1991, pp. 445 e ss.; F. GUERRERA, <em>La responsabilità &#8220;deliberativa&#8221; nelle società di capitali</em>, Milano, 2004, pp. 309 e ss.; M. MOZZARELLI, <em>sub</em> art. 2395, in <em>Le società per azioni</em>, diretto da P. ABBADESSA &#8211; G.B. PORTALE, Milano, 2016, pp. 1463 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> P.M. SANFILIPPO, <em>Gli amministratori</em>, in <em>Diritto Commerciale. Vol. III Diritto delle società</em>, Torino, 2017, pp. 532; M. G. MUSARDO, <em>Sulla destinazione alla società del risarcimento del danno riflesso</em>, in Giur. comm., n. 1/2015, pp. 101 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a> I. G. GUCCIARDO, <em>La responsabilità di amministratori e sindaci nei confronti del socio: il caso del falso in bilancio</em>, in <em>Riv. Soc</em>., n. 3/2018, pp. 301 e ss. (e bibliografia ivi richiamata).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> C. ANGELICI, <em>In tema di «socio pubblico»</em>, in <em>Riv. dir. comm</em>., 2015, 188 e ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a> In tal senso, C. TEDESCHI, <em>La responsabilità degli amministratori delle società in house e la tutela dei creditori</em>, in <em>Riv. Dir. Comm</em>., n. 3/2015, pp. 418 e ss. dove l&#8217;A., nell&#8217;analizzare l&#8217;arresto delle Sezioni Unite del 2013, afferma che &#8221; &amp; <em>nel caso di specie, sembra riconoscersi a vantaggio del socio pubblico di società in house providing il risarcimento per il danno indiretto, ossia per il danno al suo patrimonio conseguente al patrimonio della società. Questo rappresenta certamente una anomalia nel sistema dei diritto azionario in contraddizione con i principi che lo governano, poiché significa considerare meritevoli di attenzione peculiarità del socio pubblico, quale socio caratterizzato, e in particolare le primarie esigenze che il suo patrimonio venga tutelato &amp; la rilevanza attribuita al socio pubblico  sembra porsi in maniera dissonante anche con l&#8217;altro principio fondamentale delle società per azioni che riguarda la cosiddetta canalizzazione verso la società del risarcimento di ogni danno che abbia colpito il patrimonio sociale che porta ad assicurare la preventiva soddisfazione degli interessi dei creditori sociali e, solo in via residuale, quelli degli azionisti</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a> Secondo parte della dottrina, peraltro, tale deroga, che consente al socio di agire direttamente nel proprio interesse contro la capogruppo per un danno riflesso, costituisce una differenza di trattamento che non ha alcuna giustificazione (V. SALAFIA, <em>La responsabilità della holding nei confronti dei soci di minoranza delle controllate</em>, in <em>Riv. soc</em>, n. 1/2003, p. 390).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref25">[25]</a> V. PINTO, <em>La tutela risarcitoria dell&#8217;azionista tra danno &#8220;diretto&#8221; e danno &#8220;riflesso&#8221;</em>, Pisa University Press, 2012, pp. 16 e ss.; SCOGNAMIGLIO, <em>Danno sociale e azione individuale nella disciplina della responsabilità</em>, in P. ABBADESSA &#8211; G.B. PORTALE (a cura di), <em>Liber amicorum Gian Franco Campobasso</em>, Milano, 2007, 968, la quale osserva come il superamento della parità sostanziale di trattamento di tutti i soci si spiega nelle società appartenenti ad un gruppo con il fatto che alla parità formale dei soci fa riscontro, sul piano sostanziale, una profonda diversità di interessi e posizioni del socio c.d. esterno, che abbia investito in una sola società del gruppo.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref26">[26]</a> Anteriormente all&#8217;entrata in vigore del T.U. società partecipate evidenziava la &#8220;<em>difficoltà di ammettere, basandosi sui principi che governano il sistema societario, di un&#8217;azione (sia pur contabile) che tutela il socio per un danno indiretto</em>&#8220;, C. TEDESCHI, <em>La responsabilità degli amministratori delle società in house e la tutela dei creditori</em>, in <em>op. cit</em>., pp. 421 e ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref27">[27]</a> Limpido, sul punto, F. CORSI, <em>Le azioni di responsabilità ex art. 2395 c.c.</em>, in <em>Quaderni del Consiglio Superiore delle Magistratura</em>, n. 94, 1995, 1, nota 16, in <em>www.csm.it/quaderni</em>, secondo il quale funzione dell&#8217;art. 2395 c.c. non è &#8220;<em>quella di attribuire un potere di agire (già attribuito dall&#8217;art. 2043 c.c.) ma quella di limitarlo con quell&#8217;avverbio direttamente</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref28">[28]</a> V. PINTO, <em>La tutela risarcitoria dell&#8217;azionista fra «danno diretto» e «danno riflesso</em>», <em>op. cit</em>., 2012, p. 59.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref29">[29]</a> Prevalenza paventata da attenta dottrina già alla luce dell&#8217;arresto delle Sezioni Unite del 2013 laddove il giudice della giurisdizione aveva sostanzialmente derogato, in via pretoria, proprio alla regola dell&#8217;irrisarcibilità del danno riflesso ex art. 2395 c.c. e al principio di canalizzazione del danno a tutela del ceto creditorio (<em>v. </em>nota 24).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref30">[30]</a> C. IBBA, <em>Responsabilità e giurisdizione nelle società dopo il T.U</em>., <em>op. cit</em>., p.  661 e ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref31">[31]</a> Cass. Civ., Sez. II, 9 giugno 2010, n. 13882; cfr. altresì Cass. Civ., Sez. VI,  23 luglio 2012, n. 12861 (ord.) secondo cui &#8220;<em>Le controversie concernenti l&#8217;impugnazione di un&#8217;iscrizione ipotecaria fondata su un credito di imposta sono devolute alla giurisdizione tributaria per effetto delle disposizioni del d.l. 4 luglio 2006, n. 223. Ne consegue che, in applicazione del principio della &#8220;perpetuatio iurisdictionis&#8221;, di cui all&#8217;art. 5 cod. proc. civ., tale &#8220;ius superveniens&#8221; comporta il radicamento della giurisdizione in capo alle Commissioni tributarie anche se le medesime ne erano prive al momento in cui la domanda era stata proposta dinanzi ad esse</em>&#8220;; Cass. Civ., Sez. III, 17 gennaio 2008, n. 857 secondo cui &#8220;<em>L&#8217;art. 5 cod. proc. civ., anche nel testo novellato dall&#8217;art. 2 della legge 26 novembre 1990, n. 353, che esclude la rilevanza dei mutamenti in corso di causa della legge &#8211; oltre che dello stato di fatto &#8211; in ordine alla determinazione della competenza, va interpretato in conformità alla sua &#8220;ratio&#8221;, che è quella di favorire, non già di impedire, la &#8220;perpetuatio iurisdictionis&#8221;, sicchè, ove sia stato adito un giudice incompetente al momento della proposizione della domanda, non può l&#8217;incompetenza essere dichiarata se quel giudice sia diventato competente in forza di legge entrata in vigore nel corso del giudizio. (Fattispecie relativa a un giudizio di risarcimento danni in cui, tra gli altri, era stata convenuta anche l&#8217;ANAS; la S.C., rilevato che la trasformazione dell&#8217;ANAS in ente pubblico economico, con conseguente sottrazione al foro erariale delle controversie in cui il predetto ente é convenuto, disposta con d.lgs. n. 143 del 1994, ha avuto luogo con d.p.c.m. 26 luglio 1995 e, quindi, in data successiva alla notificazione dell&#8217;atto introduttivo del giudizio, ha dichiarato la competenza del tribunale adito, inizialmente privo della stessa ma diventato competente nel corso del giudizio per l&#8217;intervenuto mutamento legislativo)</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref32">[32]</a> Cass. Civ., SS.UU., 19 dicembre 2009, n. 26806; in dottrina, per un&#8217;ampia analisi, C. IBBA, <em>Società a partecipazione pubblica e responsabilità erariale</em>, <em>in Riv. Dir. Civ</em>., n. 2/2016, p. 10443 e ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref33">[33]</a> Sia consentito rinviare a L. D&#8217;ANGELO, <em>Società partecipate da pubbliche amministrazioni, azione sociale di responsabilità e &#8220;legittimazione surrogatoria&#8221; del P.M. contabile</em>, in <em>Giustamm.it</em>, n. 10/2014); si sofferma sulla possibilità dell&#8217;esercizio da parte del PM contabile di un&#8217;azione surrogatoria dell&#8217;azione sociale di responsabilità evidenziando taluni profili critici, C. IBBA, <em>Responsabilità e giurisdizione nelle società dopo il T.U.</em>, <em>op. cit</em>., p.  668 e ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref34">[34]</a> In effetti anche quell&#8217;autorevole dottrina secondo la quale &#8220;<em>di responsabilità contabile, per danni arrecati al patrimonio sociale, non è corretto parlare nemmeno per le società in house</em>&#8220;, ha dovuto comunque ammettere che &#8220;<em>Resterebbe peraltro da spiegare, e non sarebbe agevole farlo, in che cosa il trattamento delle società in house, in punto di giurisdizione, si differenzi da quello delle altre società a partecipazione pubblica; e quale sia dunque, in definitiva, il senso dell&#8217;inciso di cui si discute</em>&#8220;, C. IBBA, <em>Responsabilità e giurisdizione nelle società dopo il T.U.</em>, <em>op. cit</em>., p.  662 e ss..</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-societa-in-house-quale-elemento-normativo-della-fattispecie-nellinterpositio-legislatoris-sulla-giurisdizione-contabile-recata-dal-t-u-societa-partecipate/">La società in house quale &#8220;elemento normativo della fattispecie&#8221; nell&#8217;interpositio legislatoris sulla giurisdizione contabile recata dal T.U. società partecipate</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>La tutela delle istanze multiculturali tra esigenze di integrazione e principio di solidarietà.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-tutela-delle-istanze-multiculturali-tra-esigenze-di-integrazione-e-principio-di-solidarieta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2018 17:41:23 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-tutela-delle-istanze-multiculturali-tra-esigenze-di-integrazione-e-principio-di-solidarieta/">La tutela delle istanze multiculturali tra esigenze di integrazione e principio di solidarietà.</a></p>
<p>I.Il multiculturalismo come questione giuridica; II.la normativa internazionale e comunitaria sulla tutela della diversità culturale; III. Il modello italiano: l&#8217;integrazione intesa come un dovere; IV. Considerazioni conclusive. I.Il multiculturalismo come questione giuridica. La poliedricità del fenomeno migratorio ha, da sempre, suscitato grande interesse e generato numerosi dibattiti, che negli ultimi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-tutela-delle-istanze-multiculturali-tra-esigenze-di-integrazione-e-principio-di-solidarieta/">La tutela delle istanze multiculturali tra esigenze di integrazione e principio di solidarietà.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-tutela-delle-istanze-multiculturali-tra-esigenze-di-integrazione-e-principio-di-solidarieta/">La tutela delle istanze multiculturali tra esigenze di integrazione e principio di solidarietà.</a></p>
<p>I.Il multiculturalismo come questione giuridica; II.la normativa internazionale e comunitaria sulla tutela della diversità culturale; III. Il modello italiano: l&#8217;integrazione intesa come un dovere; IV. Considerazioni conclusive.</p>
<p>I.Il multiculturalismo come questione giuridica.<br />
La poliedricità del fenomeno migratorio ha, da sempre, suscitato grande interesse e generato numerosi dibattiti, che negli ultimi anni si sono soffermati, soprattutto, sulle problematiche connesse all&#8217;arrivo in Europa di consistenti flussi migratori<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>, composti perlopiù da persone in fuga dalle guerre, circostanza che ha inaugurato un nuovo scenario globale. Il baricentro delle politiche migratorie dell&#8217;Unione Europea, in particolare, si è spostato sulla gestione di tale fenomeno considerato emergenziale<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>, mentre, come da tradizione, le politiche riguardanti l&#8217;integrazione dello straniero sono rimaste, tendenzialmente, di competenza dei singoli stati membri<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>.<br />
Negli ultimi anni non sono state intraprese iniziative in ambito comunitario volte a regolare l&#8217;integrazione di chi, da diverso tempo, tenta la strada della piena inclusione, che resta appannaggio del solo &#8220;cittadino&#8221;, <em>status</em> da cui discende il pieno godimento dei diritti, probabilmente anche per il senso di sfiducia e di timore generato dagli attacchi terroristici, che fungono da deterrente all&#8217;adozione di politiche di accoglienza e integrazione. Emergono, di contro, istanze integrazioniste: gli immigrati devono dimostrare di volersi integrare<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>.<br />
Non si può disconoscere, infatti, che è anche il potenziale di trasformazione che il migrante porta con sé a suscitare interesse e nel contempo preoccupazione, provocando la naturale reazione di rafforzare i confini fisici e identitari della comunità autoctona.<br />
La diversità culturale, di cui gli stranieri sono portatori, spesso vissuta come minaccia alle libertà associate alle forme di governo liberal-democratiche, genera un certo scetticismo nei confronti del fenomeno multiculturale e delle politiche volte a favorire l&#8217;inclusione delle minoranze, soprattutto di quelle musulmane<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>. Il multiculturalismo, infatti, rivela problematicità quando le differenze culturali incidono sui principi fondamentali delle democrazie liberali.<br />
Se in passato le problematiche relative alla diversità morale, politica, religiosa, erano riferibili ad un&#8217;unica cultura, il multiculturalismo pone l&#8217;accento sulle problematiche poste dal fenomeno dell&#8217;immigrazione, poiché la differenza da cui emerge il problema non è il prodotto di un solo sistema di valori. Il fenomeno multiculturale reca con sé questioni riferibili alla presenza di differenze culturali di cui sono portatori non i «nativi»<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>, ma gli immigrati di diverse etnie e religioni, tant&#8217;è che il multiculturalismo come questione giuridica riguarda la preoccupazione per il pregiudizio che esso possa recare all&#8217;unità politica dello Stato<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>.<br />
Tali caratteristiche distinguono il multiculturalismo dal pluralismo.<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>  La società pluralistica è composta da varie parti, come ceti sociali, movimenti culturali, relgiosi, etc&amp;, e tali parti provengono da una storia comune. Nel multiculturalismo<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>, invece, non sussiste tale comunanza, le culture si presentano come sistemi di valori e visioni del mondo chiusi, e, nella peggiore delle ipotesi, conflittuali<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>.<br />
Tra i diversi conflitti derivanti dalla richiesta identitaria di comunità e soggettività particolari, quello connesso all&#8217;immigrazione di famiglie e individui sembra, oggi, essere «<em>quello che desta maggiori perplessità in riferimento alla possibilità di realizzare una società cosmopolita, multirazziale e plurilingue, costituita da persone prive di legami patriottici, e senza alcun tipo di pregiudizio sociale</em>»<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>. Il multiculturalismo, come sottolineato da Zagrebelsky<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>, però, rappresenta una sfida al nostro vivere civile alla quale non ci si può sottrarre, poiché riguarda sfere della vita quotidiana e comunitaria, come la strada, l&#8217;ospedale, la scuola, gli esercizi commerciali, i luoghi di culto, i servizi pubblici e finanche la politica estera<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>.<br />
Diverse sono le posizioni che possono essere assunte sul punto, come quella della indifferenza dello Stato nei confronti della diversità culturale, che riconosce un grande valore all&#8217;autonomia dei gruppi più o meno indipendenti (comunità autoreferenziali), o quella del dialogo interculturale, che tende alla realizzazione del multiculturalismo dell&#8217;inclusione.<br />
L&#8217;immigrazione in Europa, dunque, pone la questione del multiculturalismo come ineludibile, e rientra nelle politiche dei singoli stati la scelta di valorizzare o meno le differenze culturali, e di far in modo che i diritti dei gruppi minoritari non vengano limitati da quelli più influenti. Il multiculturalismo, dunque, ha a che fare con le risposte delle istituzioni alla diversità culturale, che rappresenta un dato fattuale, senz&#8217;altro foriero di domanda politica.<br />
Ciò che incarna l&#8217;idea di un approccio multiculturale, nel rapporto tra le varie culture, è il concetto di interazione, una sorta di reciprocità amichevole o «<em>solidarietà tra estranei<a title="" href="#_ftn14"><strong>[14]</strong></a></em>». Tale interazione, partendo dal riconoscimento delle diversità, le valorizza come potenziale ricchezza comune<a title="" href="#_ftn15">[15]</a>, ma è necessario che, ove si consideri il multiculturalismo come questione giuridica, vi siano principi &#8220;irrinunciabili&#8221; da porre sotto il dominio della legge comune<a title="" href="#_ftn16">[16]</a>.<br />
Il processo di trasformazione della società in società multiculturale inevitabilmente incide sulla struttura e sul funzionamento del sistema giuridico, che può tradursi nel mutamento del paradigma regolativo.<br />
Il fenomeno sociale definito «multiculturalismo» viene descritto, dal punto di vista del diritto, come «pluralismo giuridico<a title="" href="#_ftn17">[17]</a>», una sorta di diritto speciale dello straniero, in cui v&#8217;è crisi regolativa, nella quale gli interpreti hanno riscontrato un decremento della capacità del diritto di guidare verso le finalità prefissate, sia i comportamenti degli individui, che l&#8217;attività dell&#8217;amministrazione<a title="" href="#_ftn18">[18]</a>.<br />
Ove, infatti, s&#8217;è in presenza di ordinamenti particolari, in luogo di un ordine sociale, si rischia di generare conflittualità, e, la gestione di tale rischio può essere trattata non solo con il ricorso alle strategie normative, ma attraverso la negoziazione, le trattative, che favoriscono la coesistenza dei diversi gruppi sociali. L&#8217;integrazione, o meglio, l&#8217;interazione, dunque, può essere creata con procedure negoziali, attraverso l&#8217;atteggiamento pragmatico di mediazione, il «compromesso» di Kelseniana memoria.<br />
Tale incontro può essere sancito non solo dalla Costituzione<a title="" href="#_ftn19">[19]</a>, intesa come forma di compromesso della diversità culturale, e forma di consacrazione del pluralismo, ma anche dall&#8217;attività amministrativa destinata ad intervenire, sul punto, con provvedimenti ampiamente discrezionali<a title="" href="#_ftn20">[20]</a>.<br />
L&#8217;estensione della titolarità dei diritti in capo agli stranieri, dunque, avvenuta anche attraverso il contributo ermeneutico della Corte Costituzionale, non risolve il problema dell&#8217;integrazione, e, dunque, emerge una &#8220;nuova sfida&#8221;<a title="" href="#_ftn21">[21]</a>, che coinvolge pure l&#8217;amministrazione, la cui attività muove da situazioni di riconoscimento formale di diritti, come quello all&#8217;istruzione, alla salute, all&#8217;abitazione, etc&amp;, ed è orientata a garantire l&#8217;effettiva inclusione, evitando l&#8217;isolamento delle minoranze.<br />
Il sistema giuridico italiano, però, risulta essere ancora in una fase &#8220;sperimentazionale&#8221;, e appare più incline, nelle misure concretamente adottate, ad una forma di neoassimilazionismo<a title="" href="#_ftn22">[22]</a>, molto spesso alimentato da provvedimenti amministrativi di carattere locale che reprimono le istanze culturali che provengono dalle minoranze.<br />
In ambito locale si rileva con maggiore chiarezza l&#8217;influenza che i vari attori, dagli enti locali alle associazioni, esercitano sui processi di regolazione promossi a livello istituzionale centrale<a title="" href="#_ftn23">[23]</a>.</p>
<p>II.la normativa internazionale e comunitaria sulla tutela della diversità culturale.<br />
Le politiche europee di integrazione sono, da sempre, fortemente condizionate dalla logica economica. Le ragioni del riconoscimento di un ventaglio di diritti ai cittadini di paesi terzi, paragonandoli, ai cittadini comunitari, infatti, sembrano riconnettersi ad aspetti più di ordine economico che sociale. Il tentativo di armonizzare la disciplina della condizione giuridica dello straniero in ambito europeo, risponde all&#8217;esigenza di non creare ostacoli all&#8217;integrazione economica e alla libera circolazione dei lavoratori all&#8217;interno del mercato comune<a title="" href="#_ftn24">[24]</a>.<br />
L&#8217;art. 13 del Trattato istitutivo della Comunità europea, con le modifiche apportate dal Trattato di Amsterdam, invita l&#8217;Unione Europea a intervenire con direttive particolari<a title="" href="#_ftn25">[25]</a> volte alla lotta alla discriminazione etnica, razziale e avente base religiosa, e per promuovere l&#8217;equo trattamento tra cittadini UE e dei paesi terzi, ma nulla dispone relativamente alla tutela della diversità culturale. Le medesime considerazioni valgono con riguardo al &#8220;Quadro comune per l&#8217;integrazione dei cittadini di Paesi terzi&#8221;, nel cui ambito sono stati definiti i principi fondamentali comuni per la politica di integrazione degli immigrati nell&#8217;UE (c.d. <em>common basic principles on immigrants integration</em>&#8211; CBPs) istituito sulla scorta della decisione del Consiglio Giustizia e Affari interni svolto nei giorni 14 e 15 ottobre del 2002. I <em>Common Basic Principles for Immigrant Integration Policy In the European Union (CBP)</em>, ascrivibili agli atti di <em>policy</em>, adottati dal Consiglio dell&#8217;UE, nel novembre 2004, affermano al punto 4 che per raggiungere obiettivi di integrazione è necessario possedere conoscenze di base della lingua, della storia e delle istituzioni del paese ospitante e mettere gli immigrati in condizione di acquisirle è essenziale per una effettiva integrazione<a title="" href="#_ftn26">[26]</a>.<br />
L&#8217;obiettivo dell&#8217;Unione Europea, è, dunque, la realizzazione di una forma minima di integrazione che risulti omogenea in ambito comunitario, manca dunque un riferimento alla c.d. «<em>cultural defense</em>»<a title="" href="#_ftn27">[27]</a>.<br />
La cultural defense è un istituto giuridico deputato a far emergere richieste di natura culturale, fatte da persone che appartengono ad una determinata minoranza, riconosciuto, tradizionalmente nell&#8217;ambito del processo penale statunitense<a title="" href="#_ftn28">[28]</a>, ma, ad avviso di chi scrive, valevole anche nei confronti del legislatore, o nei confronti della Pubblica Amministrazione<a title="" href="#_ftn29">[29]</a>.<br />
La definizione, che delinea i tratti dell&#8217;istituto nella sua più ampia accezione, consente, infatti, di accordare alle istanze culturali la più ampia tutela possibile, che consentirebbe la possibilità di ricomprendere in tali istanze non solo episodi di tensione culturale estrema, come quelli disciplinati dal diritto penale, ma anche istanze culturali più contenute, riconducibili nell&#8217;ambito del diritto dell&#8217;immigrazione e del diritto amministrativo.<br />
Tale istituto trae la propria origine nel diritto alla cultura, definito in modi differenti dalle fonti sovranazionali<a title="" href="#_ftn30">[30]</a>, ma l&#8217;accezione che qui interessa è fornita dall&#8217;articolo 27 della Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici (1966) e dall&#8217;articolo 30 della Convenzione Internazionale sui Diritti dell&#8217;Infanzia (1989)<a title="" href="#_ftn31">[31]</a>, che sanciscono il diritto delle minoranze a conservare la propria originaria cultura o identità particolare, in un&#8217;ottica multiculturale e non assimilazionista. Si deve far riferimento, poi, alla disposizione dell&#8217;art. 18<a title="" href="#_ftn32">[32]</a> della Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici, secondo cui ogni individuo deve poter manifestare le proprie convinzioni e credenze religiose, o filosofiche, senza che lo Sato interferisca.<br />
Oltre l&#8217;esistenza dei programmi di intervento che l&#8217;Unione Europea deve garantire per assicurare il processo di integrazione, dunque, esistono delle fonti sovranazionali che tutelano il diritto a mantenere la propria cultura di origine<a title="" href="#_ftn33">[33]</a>, che i singoli ordinamenti non dovrebbero obliterare.</p>
<p>III. Il modello italiano: l&#8217;integrazione come dovere.<br />
Come attentamente osservato, i termini multiculturalismo e integrazione non trovano un riconoscimento diretto nelle disposizioni della Carta costituzionale<a title="" href="#_ftn34">[34]</a>, che affida alla normativa primaria<a title="" href="#_ftn35">[35]</a> e al diritto internazionale<a title="" href="#_ftn36">[36]</a> la disciplina della condizione giuridica dello straniero, senza introdurre forme particolari di tutela, salvo il diritto d&#8217;asilo, considerato diritto soggettivo perfetto di rango costituzionale<a title="" href="#_ftn37">[37]</a>, e il divieto di estradizione per motivi politici. Grazie all&#8217;intervento della Corte Costituzionale, al non cittadino sono stati estesi i diritti di cui risulta titolare il cittadino, ad eccezione di quelli politici, e a condizione che egli risieda regolarmente nel territorio<a title="" href="#_ftn38">[38]</a>.<br />
Lo straniero è titolare di una serie di diritti e libertà fondamentali che prescindono dal possesso della cittadinanza, e che lo Stato è tenuto a tutelare e a rispettare<a title="" href="#_ftn39">[39]</a>; il problema non si pone se e finché si tratta di proteggere e garantire le differenze come manifestazioni della libertà individuale nell&#8217;ambito della sfera privata, ma si rivela quando si traduce appunto in domanda politica, in richiesta di trattamenti specifici e differenziati, riconducibili all&#8217;identità collettiva di un gruppo, nell&#8217;ambito della sfera pubblica.<br />
Orbene, se la Carta fondamentale non contiene riferimenti alla tutela del diritto alla differenza, la normativa primaria soccorre con una serie di diposizioni rintracciabili nel d.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull&#8217;Immigrazione)<a title="" href="#_ftn40">[40]</a>. Tali norme stabiliscono che Il documento programmatico, che deve essere predisposto per individuare le azioni e gli interventi che lo Stato italiano si propone di svolgere, deve indicare le misure da adottare, che garantiscano il rispetto delle diversità culturali<a title="" href="#_ftn41">[41]</a>. Devono essere delineati, dunque, gli interventi pubblici che tendono a favorire le relazioni familiari, l&#8217;inserimento sociale e l&#8217;integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, con la debita considerazione e il necessario rispetto delle diversità e delle identità culturali delle persone, purché ciò non confligga con l&#8217;ordinamento giuridico.  Vanno, messe in luce, altresì, le norme contenute nel Titolo Quinto, recante &#8220;disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale&#8221;. Tra queste, risultano essere interessanti gli artt. 38 e 42, che disciplinano, rispettivamente, l&#8217;istruzione agli stranieri, l&#8217;educazione interculturale e le misure d&#8217;integrazione sociale.<br />
L&#8217;art. 38, dopo aver dichiarato la soggezione dei minori stranieri presenti sul territorio all&#8217;obbligo scolastico, afferma che la comunità scolastica accoglie le differenza linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza e che a tal fine vanno promosse e favorite iniziative volte all&#8217;accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d&#8217;origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni, che andranno portate avanti partendo dalla rilevazione dei bisogni locali e con una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.  Lo Stato, inoltre, deve favorire la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, nonchè prevenire discriminazioni razziali o il diffondersi della xenofobia. Tali finalità possono essere raggiunte anche attraverso la raccolta presso le biblioteche<a title="" href="#_ftn42">[42]</a>, sia scolastiche che universitarie, di materiali nella lingua originale dei paesi d&#8217;origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi.<br />
Da un lato, dunque, v&#8217;è l&#8217;attività di amministrazione generale, che per la riconosciuta capacità di sintesi, ha come effetto quello di conformare l&#8217;azione amministrativa, col fine di raggiungere una coesione sociale, ponendo rimedio all&#8217;insufficienza di un quadro normativo scarno, vincolante e statico. Dall&#8217;altro v&#8217;è l&#8217;attività amministrativa che in ambito locale deve soddisfare bisogni differenziati, scontrandosi con le difficoltà economiche e finanziarie. Nel secolo scorso l&#8217;attività della Pubblica Amministrazione ha dovuto soddisfare i bisogni del <em>welfare state</em>, nell&#8217;ottica della c.d. &#8220;cittadinanza amministrativa<a title="" href="#_ftn43">[43]</a>&#8220;; la sfida oggi, in considerazione delle disposizioni richiamate, diventa anche quella della tutela dei diritti culturali. L&#8217;attività amministrativa, dunque, dovrebbe potenziarsi dal punto di vista qualitativo e non quantitativo, come strumento cardine di coesione sociale, in una società caratterizzata dal pluralismo etnico.<br />
I vertici amministrativi dovrebbero essere responsabilizzati verso il raggiungimento di obiettivi che garantiscano il pluralismo, in modo da orientare le scelte anche in ambito locale onde evitare una frammentazione arbitraria della disciplina non sorretta da ragionevolezza, ma esclusivamente dalla supplenza esercitata da parte di organi decentrati<a title="" href="#_ftn44">[44]</a>.<br />
La scelta di valorizzare o meno il fenomeno del multiculturalismo, ed evitare il rischio di una eccessiva frammentazione, passa, dunque, inevitabilmente, attraverso la funzione di regolazione, che implica una scelta di natura politica.<br />
Ebbene, con le modifiche apportate al TUI dalla l. n. 94/2009<a title="" href="#_ftn45">[45]</a>, lo Stato italiano ha stabilito di regolare il processo di integrazione dello straniero, intervenendo con una disposizione specifica, con cui, per la prima volta, viene positivizzata la nozione di integrazione<a title="" href="#_ftn46">[46]</a>, intesa come <em>processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società</em>&#8220;. L&#8217;integrazione, secondo tale definizione, assume valenza bidirezionale, poiché presuppone l&#8217;impegno contestuale della popolazione autoctona. Lo straniero deve stipulare un accordo con lo Stato, con cui si impegna ad acquisire la conoscenza della lingua e della cultura italiana, e alla sottoscrizione della <em>Carta dei valori della cittadinanza e dell&#8217;integrazione<a title="" href="#_ftn47"><strong>[47]</strong></a>.</em> Lo straniero è tenuto ad acquisire dei crediti, la cui perdita integrale comporta la revoca del permesso di soggiorno e l&#8217;espulsione dal territorio dello Stato. Nell&#8217;immediato, lo Stato assicura allo straniero la partecipazione ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia.<br />
L&#8217;integrazione, dunque, da diritto diventa un dovere, poiché lo straniero deve dimostrare di essere integrato e meritevole di ottenere il proseguimento del suo soggiorno legale. Da qui la distinzione tra stranieri &#8220;meritevoli&#8221; e &#8220;non meritevoli&#8221;, per cui la legalizzazione del soggiorno assume, paradossalmente, una valenza quasi premiale.<br />
La circostanza che sia la definizione di integrazione, che l&#8217;Accordo di integrazione, richiamino i valori costituzionali, dovrebbe escludere che l&#8217;integrazione debba essere intesa come assimilazione culturale, ad onta della quale gli immigrati debbano far propri i valori e i modelli di comportamento della popolazione autoctona<a title="" href="#_ftn48">[48]</a>.<br />
L&#8217;integrazione, dunque, così come intesa dai sopracitati documenti, non dovrebbe implicare un totale abbandono della propria identità culturale, non estendendosi a ciò che non è riconducibile ai valori costituzionali (determinati stili comportamentali, cucina, etc&amp;) ma richiede l&#8217;adozione della lingua e della tradizione politica del popolo &#8220;ospitante&#8221;.</p>
<p>IV. Considerazioni conclusive.<br />
Orbene, a questo punto si può affermare che lo Stato, sia secondo quanto disposto dalla normativa internazionale che dalle disposizioni Testo Unico sull&#8217;Immigrazione, dovrebbe assicurare che l&#8217;integrazione (anche culturale) degli stranieri residenti, ove sussistano delle misure adottate in materia, avvenga nel rispetto delle diversità e delle identità culturali delle persone, semprechè i valori e le tradizioni non confliggano con l&#8217;ordinamento giuridico autoctono. Nella dinamica tra l&#8217;integrazione e la tutela, doverosa, delle identità e diversità culturali, l&#8217;unico vincolo è rinvenibile nel rispetto dei valori fondamentali dell&#8217;ordinamento giuridico.<br />
Si tratta degli &#8220;irrinunciabili&#8221; da porre sotto il dominio della legge comune, come sottolineato da Zagrebelsky, quali il rispetto della dignità umana, il divieto della violenza, che non possono essere obliterati.<br />
L&#8217;analisi delle norme costituzionali<a title="" href="#_ftn49">[49]</a>, unitamente a quelle sovranazionali, fa emergere l&#8217;esistenza di una serie di diritti multiculturali negativi, intesi come libertà dall&#8217;ingerenza dello Stato, ma la normativa primaria pone l&#8217;accento sulla necessità della valorizzazione delle identità culturali degli stranieri, per cui, sul piano giuridico, sono difficilmente giustificabili provvedimenti o leggi, anche regionali, che mortifichino istanze multiculturali se quest&#8217;ultime non contrastino con i principi fondamentali dell&#8217;ordinamento italiano.<br />
In relazione al diritto a mantenere la propria cultura d&#8217;origine, bisogna rilevare che il fondamento costituzionale è rinvenibile nel principio solidarista, in quello democratico e nella tutela della libertà individuale, consacrati dalla Carta fondamentale, che caratterizzano l&#8217;ordinamento italiano come un modello aperto. Tale apertura dell&#8217;ordinamento legittimerebbe i diritti multiculturali, che potrebbero, oramai, assurgere al rango di diritti fondamentali, in forza del loro riconoscimento e della tutela accordati dal diritto internazionale, e, come tali, protetti dall&#8217;art. 2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell&#8217;uomo. Si deve rilevare, infatti, che il Patto Internazionale sui Diritti civili e politici, che all&#8217;art. 2 sancisce il diritto delle minoranze a conservare la propria originaria cultura, e la Convenzione sui diritti dell&#8217;infanzia, che riprende all&#8217;art. 30 tale diritto, potrebbero fungere, ponendosi a livello costituzionale almeno sul piano sostanziale, da parametro costituzionale di legittimità, integrando le disposizioni della Carta fondamentale.</p>
<p>Rosa Lucia De Monaco</p>
<div>
<p>* Avvocato. Dottore di ricerca in diritto amministrativo</p>
<div><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> I dati del Viminale, aggiornati al 21 luglio 2017, riportavano 93.360 migranti approdati, con un aumento del 16,7% rispetto allo stesso periodo del 2016. Tali dati sono costantemente aggiornati dal Cruscotto statistico giornaliero curato dal Dipartimento delle Libertà civili e l&#8217;Immigrazione, e sono reperibili nel sito istituzionale del Ministero dell&#8217;Interno.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a>La Commissione europea a fronte dell&#8217;intensificarsi dei flussi migratori, ha elaborato una strategia di gestione di tale emergenza che si basa sul principio di solidarietà sancito dall&#8217;art. 80 Tfue (Agenda sulla migrazione del maggio 2015). Per un&#8217;analisi dell&#8217;evoluzione del diritto europeo dell&#8217;immigrazione a partire dal Trattato di Lisbona, v. Caggiano G<em>., </em><em><em>Scritti Sul Diritto Europeo Dell</em></em><strong><em>&#8216;</em></strong><em><em>immigrazione</em></em><em>, Torino, Giappichelli Editore, 2016 e, con particolare riferimento alle problematiche connesse alle numerose istanze di protezione internazionale v. </em>Caggiano G<em>., I percorsi giuridici per l&#8217;integrazione: migranti e titolari di protezione internazionale tra diritto dell&#8217;Unione e ordinamento italiano</em>, Torino, Giappichelli Editore, 2014; cfr. Savino M., <em>La crisi dei migranti: l&#8217;Europa oltre gli Stati-nazione?</em>, in <em>Giornale di diritto amministrativo</em>, 2015, 6, p. 729-730; che mette in luce le misure emergenziali elaborate dalla Commissione, le quali prefigurano un ampliamento della politica comune in materia di immigrazione.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Invero, come si evince da varie fonti, seppure gli immigranti sono sotto la protezione delle norme universali dei Diritti Umani, e seppure esiste il diritto di tutte le persone ad uscire da un Paese, non esiste in alcuna norma, neanche internazionale, il diritto ad immigrare in un altro Stato, che è considerato un diritto sociale, e la regolazione degli ingressi è espressione della sovranità territoriale dei singoli stati. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 sancisce, esclusivamente, il diritto di lasciare il proprio paese e di farvi ritorno (art. 13), e il diritto d&#8217;asilo (art. 14). Sul punto v. Campiglio C., <em>Disciplina delle migrazioni: limiti internazionali</em>, in Gasparini Casari V. (a cura di), <em>Il diritto dell&#8217;immigrazione. Profili di diritto italiano, comunitario e internazionale</em>, V Quaderno de &#8220;Il diritto dell&#8217;economia&#8221;, Modena, 2010, p. 27; Nascimbene V. B., <em>Flussi migratori tra sovranità statale e cooperazione internazionale</em>, in Leanza (a cura di), <em>Le migrazioni. Una sfida per il diritto internazionale, comunitario e interno</em>, IX Convegno SIDI Roma 2004, Napoli, 2005, p. 71 e ss; anche Nascimbene B., <em>Il trattamento dello straniero nel diritto internazionale ed europeo</em>, Milano, 1984, p. 220.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Si ricorda, a tal uopo, il discorso della cancelliera tedesca Angela Merkel che, nell&#8217;ottobre del 2010, prendeva posizione sul multiculturalismo, affermando che l&#8217;approccio multiculturale del «<em>viviamo fianco a fianco e ne siamo felici è fallito, completamente fallito</em>». E se è vero che la Germania ha bisogno degli immigrati per sostenere il sistema produttivo, questi «<em>si devono integrare e devono adottare la cultura e i valori tedeschi</em>», v. Taino D., «<em>La Merkel dichiara fallito il modello multiculturale</em>», in <em>Corriere della Sera</em>, 17 ottobre 2010</div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a>Quelle minoranze composte dai c.d. &#8220;inintegrabili&#8221; a cui fa riferimento Sartori G., in <em>Pluralismo, multiculturalismo e estranei. Saggio sulla società multietnica</em>, Rizzoli, Milano, 2000, p. 99, che rimangono fermamente ancorati alla cultura di appartenenza e che non intendono assumersi il dovere di rispettare i valori minimi del nostro ordinamento.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> Viene messo, dunque, in crisi, il principio di nazionalità, secondo cui i cittadini sono tali in quando condividono le medesime radici civili e culturali. Cfr. Azzariti G., <em>Multiculturalismo e costituzione</em>, in <em>www.federalismi.it</em><em>, </em>pp. 4 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a>Così Baldini V., <em>La società multiculturale come &#8220;questione giuridica</em>&#8220;, in relazione presentata al convegno su: &#8220;<em>La cittadinanza europea tra appartenenza nazionale e condivisione dei valori&#8221;, </em>Milano, Universitá Bicocca, 9 febbraio 2011, p. 10. Si verificherebbe «<em>una sorta di abdicazione dello Stato, e la rinuncia di un dato ordinamento giuridico alla propria auto-determinazione: la comunità-Stato rinuncerebbe in sostanza a dotarsi di regole certe e precise, radicate nella propria tradizione ed identità culturale</em>», sul punto cfr. Cavaggion G., <em>La cultural defense e il diritto alla cultura nello Stato costituzionale, </em>in <em>Osservatorio costituzionale</em>, maggio 2015, p. 22.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a>Il pluralismo e il multiculturalismo sono intese come concezioni antitetiche, neganti l&#8217;una dell&#8217;altra, la società pluralistica, &#8220;aperta&#8221;, si imbatte con &#8220;estranei&#8221;, immigrati di un&#8217;altra cultura, religione, etnia. Sartori G., <em>Pluralismo, multiculturalismo e estranei, </em>cit., p. 9.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a>Si può parlare di società multiculturale sia da un punto di vista descrittivo, per cui la società multiculturale è una mera realtà, sia dal punti di vista prescrittivo. Nella seconda concezione si possono distinguere: 1)il multiculturalismo radicale, in cui l&#8217;autenticità e l&#8217;originalità delle culture vanno protette in quanto tali; 2)il multiculturalismo moderato (Karl-Otto, Apel, Joseph Raz, Charles Taylor) in cui v&#8217;è armonia tra le culture, che potrebbe, paradossalmente, sfociare  in una società nuovamente omogenea; la società multiculturale, dunque, nella prospettiva descrittiva è una società conflittuale, così intesa nella sua dinamicità, in cui il diritto entra in azione per svolgere la sua funzione d&#8217;ordine. Nella prospettiva normativa entrano in gioco proposte volte a istituzionalizzare e tutelare i gruppi culturalmente minoritari. Belvisi F., <em>Società multiculturale, costituzione e diritto: verso un nuovo paradigma giudiziale</em>, ricerca Murst 1997, p. 2.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a>Zagrebelsky G., <em>Una riflessione sul multiculturalismo, </em>in<em> I diritti dell&#8217;uomo, cronache e battaglie, </em>2007, vol. 18, fasc. 2, p. 8.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a>Così Sartoretti C., <em>Multiculturalismo e immigrazione</em> <em>in Europa: spunti di riflessione</em>, in <em>www.federalismi.it</em>, novembre 2012, p. 2. Si può considerare il multiculturalismo declinandolo secondo due modelli: stati multinazionali e stati polietnici. I primi risultanti «<em>dall&#8217;assorbimento in uno stato più ampio di culture territorialmente concentrate che in precedenza si governavano da sole</em>», i secondi in cui la diversità culturale si origina a partire dal confluire di diversi gruppi migranti in un medesimo stato.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> Zagrebelsky G., <em>Una riflessione sul multiculturalismo, </em>in<em> I diritti dell&#8217;uomo, cronache e battaglie, </em>2007, vol. 18, fasc. 2, p. 8</div>
<div><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a>Keith Banting e Will Kymlicka, hanno individuato otto tipi di politiche multiculturali: 1) l&#8217;affermazione del multiculturalismo a livello di assemblee legislative; 2) la sua adozione nelle politiche scolastiche; 3) l&#8217;inclusione di rappresentanze o di sensibilità alla differenza etnica nel mandato dei <em>mass media </em>di emanazione pubblica; 4) le esenzioni dai codici di abbigliamento laddove previsti (negli ospedali, nei corpi di polizia, ecc.) o dalla chiusura domenicale degli esercizi; 5) la concessione della doppia cittadinanza; 6) il finanziamento delle attività culturali delle organizzazioni legate ai gruppi etnici; 7) il finanziamento dell&#8217;educazione bilinguistica o nella lingua madre; 8) le azioni positive (sistemi delle quote e simili) a tutela delle minoranze etniche. Cfr Banting K. &#8211; Kymlicka W., «Do Multiculturalism Policies Erode The Welfare State?», in <em>Cultural Diversity versus Economic Solidarity. Proceedings of the Seventh Francqui Colloquium. Brussels, 28 February-1 March 2003</em>, De Boeck&amp;Larcier, Bruxelles 2004, pp. 227-290. Gli Autori hanno provveduto a classificare i Paesi dell&#8217;area OCSE su una scala che può raggiungere un punteggio massimo di 8 quando in un Paese sono adottate tutte le politiche elencate. In testa alla graduatoria figurano Canada e Australia, con sei punti, definiti Paesi con forti politiche multiculturali; segue un gruppo di Paesi con politiche modeste (punteggio di 5,5), in cui rientrano Belgio, Nuova Zelanda, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Svezia, Stati Uniti; infine, l&#8217;ultimo gruppo, con politiche deboli, comprende Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Italia, Norvegia, Spagna, Svizzera.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a>Belvisi F., <em>Società multiculturale, costituzione e diritto, </em>cit. p.11. Anche dal punto di vista sociale, è necessario che sussista reciprocità, chi entra ricambia chi accoglie, riconoscendosi in debito. Cfr. Sartori G., <em>Pluralismo, multiculturalismo e estranei. Saggio sulla società multietnica</em>, Rizzoli, Milano, 2000, p. 50. Secondo Baldini V., <em>La società multiculturale come &#8220;questione giuridica&#8221;, </em>cit. p. 11, le costituzioni potrebbero diventare «<em>medio dell&#8217;integrazione</em>».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a>Come sottolineato da Ambrosini M., deve considerarsi, e scongiurarsi, la circostanza che «<em>le componenti più deboli delle popolazioni immigrate si ripiegano su stesse e si oppongono all&#8217;integrazione soprattutto quando restano confinate ai margini della società: allora può manifestarsi la tendenza a razionalizzare l&#8217;esclusione in termini di scelta oppositiva e di affermazione identitaria polemica e non negoziabile</em>». Ambrosini M., <em>Il multiculturalismo è finito? Le esperienze europee di integrazione degli immigrati</em>, in <em>Aggiornamenti sociali,</em> 2011, p. 346.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a>La diversità è ammessa ed eventualmente anche valorizzata, ma nel rispetto di valori fondamentali e della dignità della persona. Cfr. Zagrebelsky G., <em>Una riflessione sul multiculturalismo, </em>cit. p. 11. Si potrebbe, dunque, ricorrere alla difesa culturale a patto che non venga sacrificato un diritto fondamentale o un diritto protetto dalla Costituzione dell&#8217;ordinamento ospitante, circostanze che determinerebbero una lesione del principio di uguaglianza e ragionevolezza. La rivendicazione di un diritto culturale va bilanciata, in aderenza al principio di proporzionalità e a quello di ragionevolezza, con i valori costituzionali. Nessun sostenitore del multiculturalismo sarebbe disposto a ritenere che le diversità culturali possono giustificare il cannibalismo, i sacrifici umani, le mutilazioni genitali e altre pratiche lesive della dignità umana, v.  Cartabia M<strong>.</strong>, <em>L&#8217;universalità dei diritti umani nell&#8217;età dei &#8220;nuovi diritti&#8221;</em>, in <em>Quad. Cost</em>., 2009, pp. 559 e ss. Nel lungo periodo il riconoscimento e la tutela delle istanze dei gruppi minoritari potrebbe condurre all&#8217;integrazione delle minoranze, che non percepirebbero la società autoctona come prevenuta ed ostile. L&#8217;integrazione, infatti, implica il c.d. &#8220;consenso per intersezione&#8221;, per cui i gruppi che si integrano in una collettività, seppur portatori di bagagli valoriali e culturali differenti, «<em>convergono verso una sorta di base minima comune</em>», evitando forme di omologazione forzata, e cioè che pur di essere accettato, ed ottenere garanzie di inclusione, l&#8217;individuo ceda spazi di libertà, v. Fracchia F., in <em>Integrazione, eguaglianza, solidarietà</em>, in (a cura di) Immordino M.- Celone C., <em>Diritto dell&#8217;immigrazione e diritti dei migranti, Atti del convegno internazionale</em>, <em>Nuove autonomie</em>, n. 2-3/2013,  p. 223.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a>Con tale espressione si designa la compresenza di più ordinamenti in senso lato «giuridici» alternativi, quelli delle minoranze e quello della maggioranza, i quali pretendono di regolare i <em>medesimi</em> ambiti di vita (ad es., la famiglia, il commercio, l&#8217;istruzione, il lavoro) e perciò producono conflitto. Peraltro la possibilità di tutelare incondizionatamente le istanze multiculturali, potrebbe portare al c.d. relativismo giuridico, per cui si potrebbero applicare diversi diritti a soggetti diversi, in palese violazione del principio di uguaglianza. La conseguenza che ne deriva è l&#8217;incertezza dei diritti fondamentali.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> Belvisi F., <em>Società multiculturale, costituzione e diritto, </em>cit. p. 12.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> Secondo Belvisi, <em>Società multiculturale, costituzione e diritto, </em>cit. p. 21, «<em>il catalogo dei diritti previsti dalle nostre costituzioni deve essere inteso come una lista dei princìpi, bensì fondamentali, ma negoziabili in relazione ai princìpi contenuti in altri cataloghi di valori propri di altre tradizioni culturali». </em>La Costituzione, dunque, rappresenta un <em>medium</em> di cultura e, con l&#8217;ingresso degli stranieri nel territorio nazionale e le nuove istanze avanzate dalle minoranze culturali, è sottoposta ad una tensione sempre crescente.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> Tale aspetto è stato affrontato da Francario F., nel contributo <em>Pubblica Amministrazione e multiculturalismo</em>, in <em>Corriere Merito</em>, 2012, 7, 643, p. 1. L&#8217;Autore evidenzia, attraverso un&#8217;attenta ricostruzione delle disposizioni contenute nel Testo Unico sull&#8217;Immigrazione (d.lgs. n. 286/98), che l&#8217;ordinamento consuma una scelta favorevole al multiculturalismo, senza, però, individuare quali siano gli interventi che in concreto debbano essere svolti. «<em>Questo significa che, in concreto, la definizione delle misure è pertanto rimessa alla discrezionalità amministrativa, e che non ne è pertanto possibile una rigida tipizzazione</em>».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a> Così Fracchia F., in <em>Integrazione, eguaglianza, solidarietà</em>, cit., p. 235.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> Sul punto v. Ambrosini M., <em>Il multiculturalismo è finito?</em> cit<em>.,</em> p. 346.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a>Secondo Caponio T., <em>Le politiche per gli immigrati</em>, in <em>Conoscere l&#8217;immigrazione. Una cassetta degli attrezzi</em>, a cura di Ponzo I., Carocci, Roma, 2009, p. 30, la legge Bossi-Fini del 2002, unitamente al regolamento di attuazione approvato con d.p.r. n. 334/2004, ha dato risalto al ruolo dei Comuni sulle strategie di attuazione delle politiche di immigrazione elaborate a livello regionale. Peraltro non si deve trascurare che le amministrazioni locali, così come quelle nazionali, non sono «blocchi monolitici», ma sono formati da uffici e funzionari che possono avere visioni diverse del fenomeno migratorio, cfr. Ambrosini M., <em>Il multiculturalismo è finito? </em>cit., pag. 349.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a> Importante risulta essere il riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia, Germania c. Commissione, del 9 luglio 1987, in cause riunite n. 281, 283 e 285, e n. 287/85 dove viene rilevato che la disciplina dell&#8217;integrazione dei migranti ha una considerevole rilevanza per gli Stati membri, anche per rafforzare le competenze comunitarie in materia di mercato del lavoro e di politiche sociali, ad esclusione, però, dell&#8217;integrazione culturale. La questione dell&#8217;integrazione culturale era considerata estranea alla materia dell&#8217;occupazione e delle politiche sociali poichè «<em>benchè possa avere un certo rapporto con gli effetti della politica migratoria, essa si riferisce a queste comunità in generale, senza distinguere i lavoratori migranti dagli altri stranieri, e il suo nesso con i problemi dell&#8217;occupazione e di condizioni di lavoro è quindi estremamente tenue</em>» (punto 22). Sul punto v. Caggiano G<em>., </em><em><em>Scritti Sul Diritto Europeo Dell</em></em><strong><em>&#8216;</em></strong><em><em>immigrazione</em></em><em>, cit., pp. 178 ss.</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref25">[25]</a>Si fa riferimento alla Direttiva n. 2000/43/CE sulla parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall&#8217;origine etnica e alla n. 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref26">[26]</a> Sul punto v. Caggiano G<em>., I percorsi giuridici per l&#8217;integrazione, </em>cit., p. 587.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref27">[27]</a>Nulla sembra essere cambiato rispetto al contenuto della sentenza della Corte di Giustizia, Germania c. Commissione, del 9 luglio 1987, in cause riunite n. 281, 283 e 285, e n. 287/85.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref28">[28]</a> «Any legal procedure that mitigates or negates liability for an illegal act based on evidence that the act is permitted within the defendant&#8217;s culture», Adams B., <em>Identifying a Human Rights Basis for the Cultural Defense</em>, 2011, Harvard Law School, paper disponibile su sul sito https://www.bc.edu/content/dam/files/schools/cas_sites/polisci/pdf/Identifying_a_Human.pdf, 1. Per ulteriore approfondimento Basile F., <em>Diritto penale e multiculturalismo: teoria e prassi della c.d. cultural defense nell&#8217;ordinamento statunitense</em>, in <em>Stato, Chiese e pluralismo confessionale, www. statoechiese.it, luglio 2009.</em> Sottolinea l&#8217;Autore che «<em>si tratta di una formula non ufficiale, bensì di matrice meramente dottrinale: al momento non esiste, infatti, alcun riconoscimento ufficiale della cultural defense, nel senso che essa, de iure condito, non è prevista da alcuna delle fonti di produzione del diritto penale statunitense. &#8220;Cultural defense&#8221; è piuttosto l&#8217;etichetta sotto la quale la dottrina americana inquadra e discute tutti i possibili momenti di emersione, durante un processo penale, dei fattori culturali che possono ridondare a favore di un imputato appartenente ad una cultura di minoranza</em>». La condotta penalmente rilevante dell&#8217;imputato sarebbe, dunque, meno riprovevole poiché conforme alla sua cultura d&#8217;origine e tale circostanza si riflesse, senz&#8217;altro, sull&#8217;elemento volitivo.La cultural defense, dunque, assicura il pluralismo culturale compensando la situazione di svantaggio in cui è l&#8217;imputato che fa parte di una cultura minoritaria, nelle ipotesi in cui è responsabile per un fatto previsto come reato da una legge in cui si rispecchia la sola cultura di maggioranza.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref29">[29]</a> Secondo un&#8217;accezione più ampia, dunque, la <em>cultural defense</em> potrebbe assurgere ad un vero e proprio interesse pretensivo, non sarebbe esclusivamente un meccanismo che mitighi la responsabilità derivante da una condotta <em>contra legem</em>, ma un istituto attraverso cui è possibile soddisfare delle pretese, quantomeno nei confronti della Pubblica Amministrazione.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref30">[30]</a> L&#8217;articolo 15 della Convenzione Internazionale sui Diritti Economici Sociali e Culturali (1966) intende tale diritto come diritto alla partecipazione in attività aventi carattere culturale, l&#8217;articolo 30 della Convenzione per i Diritti delle Persone con Disabilità (2006) interpreta il diritto alla cultura come il diritto delle minoranze a partecipare alle attività culturali delle maggioranze, e dunque ad assimilarsi nella cultura dominante.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref31">[31]</a> Dispone l&#8217;art. 27: «<em>in quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo</em>». Ai sensi dell&#8217;articolo 30: «<em>negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo</em>».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref32">[32]</a> <em>1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, e sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell&#8217;osservanza dei riti, nelle pratiche e nell&#8217;insegnamento.</em><br />
<em>2. Nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta.</em><br />
<em>3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell&#8217;ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali.</em><br />
<em>4. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di curare l&#8217;educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref33">[33]</a>Non manca chi ritiene che il diritto a mantenere la propria cultura sia un diritto fondamentale. Cfr. Renteln A.D., <em>Cultural rights and cultural denfense</em>. <em>Cultural Concerns</em>. In Baltes P<em>., International Encyclopedia of social and Behavioral Scienses. </em><em>Oxford, Elsevier</em>, vol. 5 p. 3116.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref34">[34]</a>In argomento Francario F., <em>Pubblica Amministrazione e multiculturalismo</em>, cit., p. 1.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref35">[35]</a> Durante il periodo dell&#8217;emanazione della Costituzione ad essere dibattuta era la questione dell&#8217;emigrazione, tant&#8217;è che il termine &#8220;immigrazione&#8221; è apparso in Costituzione solo nel 2001, con la riforma del Titolo V, che ha assegnato alla potestà legislativa esclusiva la materia (art. 117, secondo comma, lett. b). L&#8217;art. 10, invece, costituisce l&#8217;unica norma di carattere generale in tema di <em>status</em> giuridico dello straniero che rinvia al legislatore la regolamentazione delle libertà (garanzia formale), con il limite del rispetto del diritto internazionale (garanzia sostanziale). Sul punto Patroni Griffi A., <em>Stranieri non per la Costituzione</em>, cit., p. 1 ss.  Sulla <em>ratio</em> della riserva di legge in materia di immigrazione Cassese A., <em>Art. 10</em>, in Branca G. (a cura di), <em>Commentario della Costituzione. Principi fondamentali, Bologna</em>, 1975, p. 509 ss., spec. 510, ove si evidenzia che tale garanzia risiede nella necessità di sottrarre alla regolamentazione della pubblica amministrazione un settore in cui l&#8217;autorità pubblica del passato regime fascista aveva assoggettato gli stranieri ad un regime illiberale, ispirandosi «<em>a viete ideologie xenofobe</em>». Per un&#8217;analisi del contesto storico post costituzionale ed i riflessi sul fenomeno migratorio si rinvia a <em>Vaccaro M.J.</em><strong>, </strong><em><em>Livelli normativi e fenomeno migratorio</em></em>, Giappichelli Editore, Torino, 2008, p. 111 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref36">[36]</a>È possibile affermare che tale disposizione svolga già, per i trattati in materia di stranieri, una funzione di adeguamento dell&#8217;ordinamento interno del tutto analoga a quella svolta, nei confronti della CEDU, dall&#8217;art. 117 Cost.. Si afferma infatti che tale disposizione contiene «<em>una tutela &#8216;selettiva&#8217; nei confronti dei trattati, assicurando una garanzia costituzionale solo a favore di quelli concernenti la condizione giuridica dello straniero</em>», sicché «<em>una legge ordinaria avente un contenuto non conforme ai trattati sulla condizione giuridica degli stranieri risulta quindi costituzionalmente illegittima</em>». Cfr. Cassese A., <em>Art. 10</em>, in Branca G. (a cura di) <em>Commentario alla Costituzione</em>, Bologna-Roma, 1975.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref37">[37]</a> Abbondante F.- Prisco S., <em>La condizione giuridica degli immigrati</em>, cit., p. 8.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref38">[38]</a>In argomento, Immordino M., <em>Pubbliche amministrazioni e tutela dei diritti fondamentali degli immigrati</em>, in <em>www.federalismi.it</em>, ottobre 2014, pp. 2 e ss., ove viene messo in luce il ridimensionamento delle politiche sociali a favore degli immigrati, che si coglierebbe dai bilanci pubblici approvati negli ultimi anni, <em>«&#8221;divenuti&#8221; il &#8220;terminale di riferimento per selezionare l&#8217;accesso ai diritti sociali e definirne i contenuti positivi&#8221;</em>»; cfr. Onida V., <em>Lo statuto costituzionale del non cittadino, </em>in www.associazionedeicostituzionalisti.it.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref39">[39]</a> Francario F., <em>Pubblica Amministrazione e multiculturalismo</em>, cit., p. 3, evidenzia i termini attuali del problema, sottolineando che fino a quando si tratta di riconoscere diritti e libertà allo straniero, non sussiste un problema di multiculturalismo. Il nodo problematico emerge quando l&#8217;intervento pubblico ha come intenzione quella di promuovere e tutelare l&#8217;identità collettiva del gruppo o della comunità di appartenenza originaria del singolo individuo; cfr. Zito A., <em>Beni primari, diritti sociali degli immigrati e ruolo delle pubbliche amministrazioni</em>, p. 226.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref40">[40]</a> Invero, il Testo Unico sull&#8217;immigrazione, mal si presta, per la forte impronta giuslavorista, ad assurgere a modello di statuto sul multiculturalismo, poiché dedica la maggior parte delle norme ai provvedimenti che autorizzano l&#8217;ingresso e la permanenza nello Stato, condizionando tali atti autorizzatori ad una regolare posizione lavorativa. Nel settore dell&#8217;immigrazione, infatti, lo stesso diritto a risiedere viene condizionato alla sussistenza di un ruolo attivo nell&#8217;economia nazionale. Per una dettagliata analisi della disciplina in materia di ingresso e soggiorno cfr. D&#8217;ascia L., <em>Diritto degli stranieri e immigrazione</em>, Giuffrè, Milano, 2009, p. 121 e ss;  cfr. Algostino A., <em>In nome della sicurezza due equazioni incostituzionali: migrante uguale non persona e dissenso uguale fattispecie da reprimere,</em> in Forum di Quaderni costituzionali, 2009, p. 1 e ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref41">[41]</a> V. art. 3 del Tui.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref42">[42]</a>Va segnalato un interessante documento di approfondimento elaborato in Inghilterra, che contiene una serie di iniziative e progetti per combattere l&#8217;emarginazione di gruppi sociali: department for culture, media and sport, libraries, information and archives division, <em>Libraries for all: social inclusion in public libraries: policy guidance for local authorities in England</em>, London, DCMS, 1999.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref43">[43]</a> Sul punto cfr. Gallo C.E., <em>La pluralità delle cittadinanze e la cittadinanza amministrativa</em>, in <em>Dir. amm</em>., 2002, 485 ss.; Cavallo Perin R., <em>La configurazione della cittadinanza amministrativa</em>, in <em>Dir. Amm.</em>, 1/2004, p. 205 ss.; Paola I., <em>Pluricittadinanza, cittadinanza amministrativa e partecipazione all&#8217;attività dell&#8217;amministrazione</em>, in <em>Persona ed amministrazione. Privato, cittadino, utente e pubbliche amministrazioni</em>, a cura di F. Manganaro e A. Romano Tassone, Torino, 2005, 257 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref44">[44]</a> Come evidenziato, sussistono ampi margini di discrezionalità per l&#8217;adozione di misure volte a regolare il fenomeno multiculturale e, spesso, accade che le regolazione in ambito locale sia svolta con provvedimenti che non solo risultano illegittimi, ma che determinano, altresì, una significativa differenziazione territoriale. Tale aspetto è stato messo in luce nel contributo di Clarich M., <em>Senza nuovi strumenti giuridici per i sindaci le ordinanze collezionano illegittimità</em>, in <em>Guida al diritto</em>, 37/2007, p. 11. L&#8217;Autore rileva che i sindaci non hanno a disposizione strumenti giuridici specifici o risorse materiali e sotto spinte demagogiche, preferiscono adottare un&#8217;ordinanza palesemente illegittima, che dopo poco tempo sarà con probabilità annullata dal TAR, «<em>piuttosto che non far nulla</em>». Si fa riferimento alle numerose ordinanze contingibili e urgenti che sono state adottate dai comuni per regolare, per citare un esempio, fenomeni come quello del velo indossato dalle donne nei luoghi pubblici o del c.d. &#8220;<em>burquini</em>&#8221; (termine che nasce dalla fusione delle parole <em>burqua</em> e <em>bikini</em> con cui viene definito il costume da bagno indossato dalle donne di religione musulmana). Cfr. Manconi L., Resta F., <strong>&#8220;</strong><em><em>La xenofobia municipale</em></em>&#8220;, in <em>Mondi migranti</em>, 2/2011, p. 329 in cui si commenta che <em>«Il dato forse più innovativo e preoccupante della normativa recente consiste nella produzione di una sorta di &#8220;razzismo federale&#8221;, reso possibile dal trattamento giuridico differenziale (e ovviamente deteriore) previsto a livello locale», </em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref45">[45]</a> La legge ha introdotto nel corpo del Tui l&#8217;art. 4-<em>bis</em> che disciplina l&#8217;accordo di integrazione.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref46">[46]</a> Il Piano per l&#8217;integrazione &#8220;Identità e incontro&#8221;, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 10.06.2010, contiene le parole &#8220;chiave&#8221; del modello italiano di integrazione, definito dell&#8217;Identità aperta, che sono &#8220;identità, incontro ed educazione&#8221;. «<em>Italiani e immigrati realisticamente possono affrontare l&#8217;avventura dell&#8217;incontro reciproco solo se vengono ambedue educati all&#8217;apertura all&#8217;altro in quanto valore assoluto. Questo compito necessita dell&#8217;impegno anzitutto dei luoghi tradizionalmente deputati alla formazione (famiglia, scuola, associazionismo), dove anche il rispetto delle regole venga vissuto in maniera non formale ma come espressione pratica del bene comune»</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref47">[47]</a> Per un approfondimento si rinvia a Denaro R., <em>La Costituzione spiegata ai migranti: un Muslim test tra le righe della Carta dei valori</em>, in Russo Spena e Carbone (a cura di), 2014, pp. 271 ss; Bova R., <em>La Carta dei valori dell&#8217;integrazione e della cittadinanza quale esempio di policy per gli stranieri in Italia</em>, in <em>Studi emigrazione</em>, n. 187/2012, p. 412 ss; Cardia C., <em>Carta dei valori e multiculturalità alla prova della Costituzione, in &#8220;Stato, Chiese e pluralismo confessionale&#8221;</em>, in <em>www.statoechiese.it</em>; Colaianni N., <em>Una «carta» post-costituzionale?</em>, in <em>&#8220;Stato, Chiese e pluralismo confessionale&#8221;</em>, in <em>www.statoechiese.it</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref48">[48]</a> Invero, il senatore leghista Vallardi nella seduta in aula del 12 novembre 2008, non esitò a dichiarare che l&#8217;accordo di integrazione nasce proprio dalla necessità di dare maggiore sicurezza al nostro Paese, nella convinzione che con tale strumento &#8220;<em>gli stranieri potranno dimostrare di saper convivere civilmente nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione, magari anche rispettando i nostri usi, costumi e tradizioni</em>&#8220;. Intervento del Sen. Vallardi, Atti Senato, XVI legislatura, seduta dell&#8217;Assemblea, 12 novembre 2008, resoconto stenografico n. 90.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref49">[49]</a> Sul punto v. Fracchia F., in <em>Integrazione, eguaglianza, solidarietà</em>, cit. p. 237 e ss.. L&#8217;Autore sottolinea l&#8217;insufficienza del solo riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione ai fini di un adeguato trattamento giuridico dell&#8217;integrazione, e insiste sulla necessità di orientarsi nella ricerca di una norma che &#8220;offra flessibilità&#8221;, che sia in grado di giustificare la rilevanza giuridica della progettualità, del programma di inclusione e del relativo confronto. Tale norma è rinvenibile nell&#8217;art. 2 della Costituzione, nelle parte in cui dispone che &#8220;<em>la Repubblica&amp;richiede l&#8217;adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale</em>&#8220;. Il valore della solidarietà, in quanto principio giuridico, «<em>è in grado di concorrere a condizionare l&#8217;azione discrezionale dell&#8217;amministrazione</em>».</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-tutela-delle-istanze-multiculturali-tra-esigenze-di-integrazione-e-principio-di-solidarieta/">La tutela delle istanze multiculturali tra esigenze di integrazione e principio di solidarietà.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cittadinanza amministrativa e diritto di voto: dall&#8217;uguaglianza nei diritti sociali alla difficile affermazione di un modello condiviso di accoglienza</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/cittadinanza-amministrativa-e-diritto-di-voto-dalluguaglianza-nei-diritti-sociali-alla-difficile-affermazione-di-un-modello-condiviso-di-accoglienza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2018 17:41:23 +0000</pubDate>
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<p>1) Cittadinanza e cittadinanza amministrativa; 2) Negazione dei diritti politici anche al livello locale ma riconoscimento dei diritti sociali; 3) Ambiguità delle politiche pubbliche tra integrazione omologante e multiculturalismo.(*) Lo status di cittadino identifica il rapporto tra la persona e lo Stato, dal quale discendono specifiche facoltà e diritti. La</p>
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<p><em>1) Cittadinanza e cittadinanza amministrativa; 2) Negazione dei diritti politici anche al livello locale ma riconoscimento dei diritti sociali; 3) Ambiguità delle politiche pubbliche tra integrazione omologante e multiculturalismo.</em>(<a title="" href="#_ftn1">*</a>)</p>
<p>Lo <em>status</em> di cittadino identifica il rapporto tra la persona e lo Stato, dal quale discendono specifiche facoltà e diritti. La cittadinanza è, inoltre, tradizionalmente intesa come espressione della sovranità<a title="" href="#_ftn2">[1]</a> dello Stato, indica anche l&#8217;appartenenza ad una comunità nazionale, e tale concezione ha influenzato le costituzioni liberali ottocentesche: lo stato nazione separa i cittadini dagli altri. Tale ultima accezione trova la sua massima espressione nei regimi totalitari che hanno enfatizzato il senso di appartenenza alla nazione; la nazionalità, costituiva la base dell&#8217;identità sociale<a title="" href="#_ftn3">[2]</a>.<br />
Quindi la nostra Costituzione risente della tradizione liberale ottocentesca e attribuisce i diritti politici ai soli cittadini (artt. 48 e 51, in tema di elettorato attivo e passivo)<a title="" href="#_ftn4">[3]</a>.<br />
La Costituzione italiana è però innovata ed arricchita da altri valori e principi, che la differenziano profondamente dalle costituzioni ottocentesche, quali il pluralismo e l&#8217;eguaglianza sostanziale, la tutela della dignità della persona ed il principio autonomistico. Il concetto di cittadinanza, da cui deriva il &#8220;diritto ad avere diritti&#8221;<a title="" href="#_ftn5">[4]</a>, dunque, subisce una graduale denazionalizzazione, determinata anche dal carattere universale dei diritti umani<a title="" href="#_ftn6">[5]</a>, riconosciuti da convenzioni che il legislatore italiano ha recepito.<br />
La tutela della persona e l&#8217;uguaglianza, sancite dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, ci portano a riconoscere l&#8217;esistenza di diritti che vanno garantiti anche ai non cittadini come persone, connaturati all&#8217;essere umano in quanto tale<a title="" href="#_ftn7">[6]</a>.<br />
Su altro piano vi è l&#8217;affermazione come valore costituzionale delle autonomie locali, delle comunità ove si sviluppa principalmente la vita di relazione dei cittadini, ma anche degli stranieri stabilmente residenti, i quali possono accedere ai servizi e in varia misura sono titolari di diritti sociali<a title="" href="#_ftn8">[7]</a>. Parliamo in tal senso di <strong>cittadinanza amministrativa</strong> che, tuttavia non comprende il diritto di voto<a title="" href="#_ftn9">[8]</a>.<br />
Tra questi due piani diversi che sembrano non incontrarsi si sono inseriti la cittadinanza europea e il diritto di voto alle elezioni locali dei residenti cittadini di paesi comunitari<a title="" href="#_ftn10">[9]</a>.<br />
La cittadinanza europea solo apparentemente spezza il nesso tra &#8220;<em>cittadinanza sudditanza</em>&#8221; e appartenenza allo stato nazione, perché è riconosciuta a coloro che sono già cittadini appartenenti all&#8217;ordinamento dell&#8217;Unione<a title="" href="#_ftn11">[10]</a>.<br />
Il riconoscimento del diritto di voto alle elezioni locali è invece una breccia nella identificazione tra cittadinanza appartenenza-sudditanza da un lato e diritti politici dall&#8217;altro. Ciò si deve esclusivamente alla prevalenza del diritto comunitario sul diritto nazionale.<br />
Tuttavia, si pone inevitabilmente un problema molto rilevante di disparità di trattamento tra residenti cittadini comunitari e residenti non comunitari<a title="" href="#_ftn12">[11]</a>. Su tale materia, l&#8217;attuale riparto di competenze sul piano normativo induce a ritenere che la scelta politica di riconoscere il voto alle elezioni locali anche ai residenti non comunitari non possa essere assunta ad un livello diverso da quello della legislazione statale.<br />
Anzi, secondo una parte della dottrina, solo una legge costituzionale di modifica dell&#8217;art. 48 potrebbe spezzare l&#8217;identificazione cittadini-elettori e cioè titolari del diritto di voto sancito dall&#8217;art. 48. Qualche autore, invece, pur ammettendo la possibilità che la legge ordinaria possa riconoscere il diritto di voto anche a soggetti diversi dai cittadini, considera comunque opportuna una riforma costituzionale per svincolare tale decisione dalla volontà di una maggioranza parlamentare ed affidarla invece alla procedura di revisione costituzionale, che richiede una maggioranza più ampia<a title="" href="#_ftn13">[12]</a>.<br />
Certo è che disegni di legge sul riconoscimento del diritto di voto alle elezioni comunali agli stranieri residenti non comunitari presentati nelle ultime legislature non hanno avuto alcuno sviluppo in termini di legge dello Stato<a title="" href="#_ftn14">[13]</a>.<br />
E&#8217; anche unanimemente condivisa l&#8217;opinione secondo la quale dovrebbe essere comunque la legge statale e non quella regionale a riconoscere la partecipazione dei non cittadini residenti alle elezioni comunali.<br />
Ciò in base a molteplici disposizioni: all&#8217;art. 10, 2° comma della Costituzione, che riconosce una riserva di legge statale per disciplinare la condizione giuridica dello straniero, all&#8217;art. 117 lettera a) sulla condizione giuridica dei cittadini di stati non appartenenti all&#8217;unione europea e lett. i) sulla cittadinanza e soprattutto alla lettera p) su legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali dei comuni, mentre l&#8217;art. 122 assegna alla legislazione regionale la materia del sistema di elezione degli organi regionali, ma non quella degli organi dei Comuni.<br />
Va detto in proposito che la Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimità costituzionale di alcuni statuti regionali che avevano e hanno attribuito alle regioni il compito di promuovere il diritto di voto dei non cittadini residenti alle elezioni comunali, attribuendo però a tali previsioni carattere culturale e programmatico, ma non normativo.<br />
Al contrario, non è consentito il riconoscimento da parte degli statuti comunali della partecipazione dei medesimi soggetti alle elezioni comunali, essendo, come si è visto, la materia assegnata alla legislazione esclusiva statale. Statuti comunali che prevedessero tali partecipazioni al voto potrebbero incorrere nell&#8217;annullamento governativo (come accaduto per quello di Genova) da considerarsi ancora oggi strumento di tutela dell&#8217;ordinamento unitario della pubblica amministrazione<a title="" href="#_ftn15">[14]</a>, in attuazione del c.d. principio &#8220;di unitarietà dell&#8217;ordinamento&#8221;), ai sensi dell&#8217;art. 138 del T.U.E.L.<a title="" href="#_ftn16">[15]</a>.<br />
Si deve ricordare inoltre che l&#8217;art. 8<a title="" href="#_ftn17">[16]</a> del T.U.E.L. promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell&#8217;Unione e degli stranieri regolarmente soggiornanti.<br />
Il problema si è posto in termini molto più incerti e dibattuti per la partecipazione alla elezione dei consigli circoscrizionali (sul punto si rinvengono due pareri del Consiglio di Stato, espressi a distanza di pochi mesi l&#8217;uno dall&#8217;altro, di segno opposto<a title="" href="#_ftn18">[17]</a>). In realtà l&#8217;art. 17 del T.U. dell&#8217;ordinamento degli enti locali, attribuisce allo statuto e alla potestà regolamentare comunale le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali<a title="" href="#_ftn19">[18]</a>.<br />
Sembra una formulazione abbastanza chiara, eppure non è stata ritenuta  idonea a costituire la fonte normativa per il riconoscimento del diritto di voto ai non comunitari residenti. I due divergenti pareri del Consiglio di Stato partono da una diversa visione della natura dei consigli circoscrizionali. In un caso (Statuto di Forli) sono state valorizzate ed enfatizzate le funzioni di organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base della circoscrizione, mentre nell&#8217;altro (Statuto di Genova) si è posto l&#8217;accento sull&#8217;esercizio di funzioni delegate dal Comune e quindi sul carattere di rappresentanza politica, e di organo di governo locale con tutte le implicazioni conseguenti in termini di necessaria attribuzione dell&#8217;esercizio del voto alla competenza legislativa statale<a title="" href="#_ftn20">[19]</a>.<br />
<strong>2)</strong> E&#8217; rimesso alla legge, atto politico per antonomasia, attribuito alla volontà dei rappresentanti dei cittadini come esercizio della sovranità appartenente al popolo, il compito di decidere della sorte dei non cittadini<a title="" href="#_ftn21">[20]</a>.<br />
In proposito la politica non è stata in grado di interpretare segnali univoci, in una società che appare molto incerta e divisa sul problema degli immigrati, anche residenti, una società capace di esprimere attività di grande solidarietà ed inclusione ma anche atteggiamenti di intolleranza e ostilità, spesso dovuta alla scarsità delle risorse.<br />
Va a questo punto ricordato che la convenzione di Strasburgo del 5 febbraio 1992, sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, ed una risoluzione del Parlamento europeo del gennaio 2003 riconoscono l&#8217;esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni comunali ed in quelle circoscrizionali ai cittadini di stati non aderenti all&#8217;Unione Europea ma residenti in un Comune di uno Stato dell&#8217;Unione. In realtà, la convenzione di Strasburgo è stata ratificata nel 1994 (l. n. 203) limitatamente ai capitoli A e B che prevedono forme di partecipazione a carattere consultivo e propositivo, mentre l&#8217;ammissione all&#8217;elettorato nelle consultazioni locali è previsto dal capitolo C, non a caso non ratificato.<br />
Ed infatti, anche il D.Lgvo 286/1998 (T.U. sull&#8217;emigrazione) consentiva all&#8217;art. 9 comma 4 agli stranieri non comunitari, titolari di carta di soggiorno di partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l&#8217;elettorato ma solo <strong>quando previsto dall&#8217;ordinamento</strong> e in armonia con le previsioni del Capitolo C della Convenzione di Strasburgo.<br />
Era quindi necessaria un&#8217;altra previsione di legge per poter riconoscere il diritto di elettorato.<br />
Comunque, ogni tentativo di introduzione di una tale disposizione è stata rimossa dalla legge Bossi-Fini poiché la versione attuale del T.U. dell&#8217;immigrazione si limita a prevedere genericamente che lo straniero regolarmente soggiornante può &#8220;<em>partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa</em><a title="" href="#_ftn22">[21]</a>&#8220;. Vi è quindi un totale ridimensionamento delle forme di tale partecipazione dalle quali è attualmente esclusa la partecipazione ad elezioni locali, perfino a quelle circoscrizionali.<br />
Per cui le forme di partecipazione più diffuse consistono nel Consigliere Comunale aggiunto senza diritto di voto, nella consulta di immigrati<a title="" href="#_ftn23">[22]</a>, nella partecipazione e referendum consultivi. Tutti esperimenti di debole rappresentanza che hanno dato risultati poco significativi se non deludenti.<br />
A questo punto è opportuno volgere lo sguardo verso l&#8217;altro versante della cittadinanza amministrativa, diverso dalla partecipazione alla politica locale, che consiste nel riconoscimento dell&#8217;accesso degli stranieri residenti ai servizi pubblici ed in certa misura anche dei non residenti (c.d. diritti sociali &#8220;personalissimi&#8221;, consistenti nell&#8217;istruzione del minore e nell&#8217;accesso alle prestazioni sanitarie essenziali).<br />
Appare allora evidente la crisi della nozione giuridico-formale di cittadinanza e l&#8217;affermazione di forme di cittadinanza &#8220;in senso sostanziale&#8221;. La richiesta di integrazione del cittadino extracomunitario, che presuppone l&#8217;estensione allo straniero dei diritti riconosciuti al cittadino, attenua la possibilità di costruire una nozione di cittadinanza attorno a una comunità politica identificata attraverso i tradizionali criteri di appartenenza a uno Stato.<br />
E&#8217; stato in proposito sottolineato come il termine cittadinanza possa apparire desueto nell&#8217;epoca caratterizzata dalla globalizzazione, in cui i cittadini sono considerati persone. Si assiste, dunque, a un progressivo superamento della concezione primordiale di cittadinanza, in cui v&#8217;è una netta distinzione tra coloro che «<em>appartengono ad una comunità politica (e ad un ordinamento giuridico) e coloro che ne sono estranei</em>». Tale concezione serve a superare la crisi della legittimazione politica, posto che gli stranieri ne sono privi e, dunque, a dare voce ai diritti ad essi spettanti attraverso la partecipazione procedimentale e attraverso il soddisfacimento delle pretese (anche sostanziali) verso la pubblica amministrazione<a title="" href="#_ftn24">[23]</a>.<br />
Se è vero che la Bossi-Fini e i successivi interventi normativi, hanno improntato la politica all&#8217;immigrazione a misura di repressione penale, di contrasto all&#8217;immigrazione clandestina, introducendo il reato di clandestinità, tuttavia non ha modificato l&#8217;impianto originario del T.U. sull&#8217;immigrazione ispirato al principio di una tendenziale parità di trattamento tra i cittadini e stranieri residenti sul piano dei diritti sociali<a title="" href="#_ftn25">[24]</a>.<br />
E&#8217; opportuno parlare di una cittadinanza sociale, del tutto estranea a quella che si collega al godimento dei diritti politici nella prospettiva dell&#8217;eguaglianza dello straniero, strumentale all&#8217;integrazione dello stesso pur nel rispetto delle diversità culturali.<br />
E&#8217; il caso di ricordare, soprattutto in un&#8217;epoca di grande confusione e incertezza su questi temi, che il T.U. riconosce allo straniero regolarmente soggiornante parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione<a title="" href="#_ftn26">[25]</a> e nell&#8217;accesso ai pubblici servizi (art.2). Più specificamente all&#8217;art. 9 è previsto che può usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all&#8217;accesso a beni e servizi a disposizioni del pubblico compreso l&#8217;accesso alla procedura per l&#8217;ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l&#8217;effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale.<br />
Quello delle politiche di integrazione attraverso il riconoscimento dei diritti sociali, è stato un terreno in cui si sono distinte le Regioni da un lato, e la Corte Costituzionale dall&#8217;altro. Le Regioni in quanto titolari di competenze che intersecano i diritti sociali (assistenza, istruzione, salute, abitazione), anche in virtù del principio di sussidiarietà; competenze riconosciute dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 300/2005 emessa sul ricorso del Governo, nella quale si afferma che allo Stato sono rimesse principalmente le politiche di immigrazione consistenti &#8220;nel doveroso controllo dell&#8217;ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale&#8221;.<br />
La Corte si è sempre mossa sul crinale dei principio di uguaglianza avendo come stella polare il fondamentale principio di ragionevolezza. Così ha riconosciuto irragionevoli e discriminatorie le diversità di trattamento in tema di gratuito patrocinio, di diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea garantito alle persone totalmente invalide per cause civili, o in tema di indennità di accompagnamento, talvolta riconoscendo discriminatoria anche la diversità di trattamento tra straniero regolare e straniero irregolare.<br />
<strong>3)</strong> Venendo all&#8217;altro fondamentale principio costituzionale richiamato all&#8217;inizio, quello del pluralismo, si potrebbe affermare che tale principio in questa materia si è trasfuso nel multiculturalismo che ancora oggi, mi sembra essere un valore al quale si è ispirato il nostro legislatore, pur tra tante contraddizioni.<br />
Potremmo parlare di multiculturalismo a proposito di politiche pubbliche di immigrazione allorché queste si propongono di tutelare non già diritti di libertà del singolo individuo universalmente riconosciuti, ma l&#8217;identità collettiva del gruppo o della comunità di appartenenza originaria del singolo individuo, di riconoscere e tutelare valori diversi da quelli che contraddistinguono la comunità destinata ad accogliere lo straniero<a title="" href="#_ftn27">[26]</a>.<br />
Il tema non può essere affrontato in questa sede, ma non può non accennarsi almeno al problema della richiesta di trattamenti specifici e differenti nell&#8217;ambito dei servizi pubblici alla pubblica amministrazione, che dovrebbe assumere il volto di un&#8217;amministrazione premurosa e rispettosa delle diversità culturali<a title="" href="#_ftn28">[27]</a>.<br />
Rispetto al modello francese definito assimilazionista, tendente all&#8217;omologazione dell&#8217;immigrato, il nostro sistema, alla luce di quanto espresso in sede di normazione primaria, sembra certamente più orientato al multiculturalismo, ma non ha assunto una configurazione precisa ed univoca. Abbiamo tendenze che ispirano la legislazione rivolte ad un&#8217;idea di integrazione che dovrebbe realizzarsi attraverso la conoscenza della lingua ed il rispetto dei valori culturali e dell&#8217;ordinamento italiano.<br />
Si pensi alla disciplina dell&#8217;accordo di integrazione, introdotto dal pacchetto sicurezza (l. n. 94/2009), nel corpo del TUI, all&#8217;art. 4-<em>bis</em>.<br />
La norma, al primo comma, definisce l&#8217;integrazione come «<em>quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società». </em>Dunque, lo straniero, che intenda soggiornare nel territorio per un periodo superiore ad un anno, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, deve stipulare con lo Stato un Accordo di integrazione, articolato per crediti, <em>«con l&#8217;impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell&#8217;Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l&#8217;espulsione dello straniero dal territorio dello Stato</em>» (comma 2, art. 4-<em>bis</em>). Lo straniero, dunque, dal tenore di tali disposizioni, sembra essere obbligato ad integrarsi, per ottenere la regolarità del suo soggiorno, pena l&#8217;espulsione dal territorio.<br />
Le modalità di attuazione dell&#8217;accordo sono disciplinate da un regolamento governativo, (n. 179/2011), che prevede, peraltro, l&#8217;obbligo per lo straniero di aderire anche alla Carta dei valori della cittadinanza e dell&#8217;integrazione, un documento che riassume i principi della Costituzione e contiene dei chiari riferimenti alle origini della cultura italiana<a title="" href="#_ftn29">[28]</a>. La normativa appena richiamata sembra porsi in contrasto con i principi sottesi ad altre norme contenute nel T.U., che esaltano invece il valore delle differenze.<br />
Non c&#8217;è dubbio infatti che altre disposizioni sono espressione della difficile ricerca di un equilibrio tra rispetto delle diversità culturali e integrazione. Si spensi all&#8217;art. 2 del T.U. in tema di politiche migratorie, che prevede un documento programmatico del governo che deve delineare &#8220;<em>gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l&#8217;inserimento sociale</em><a title="" href="#_ftn30">[29]</a><em> e l&#8217;<strong>integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia nel rispetto della diversità e delle identità culturali delle persone</strong>, purchè non confliggenti con l&#8217;ordinamento giuridico</em> <em>(comma 3)</em>&#8220;.<br />
L&#8217;interesse pubblico all&#8217;integrazione va dunque bilanciato con quello al rispetto delle diversità e delle identità culturali dello straniero residente.<br />
Altre disposizioni sembrano invece più rivolte al riconoscimento delle culture diverse dalla nostra.<br />
In particolare vanno ricordate due norme che inducono ad individuare una tendenza molto accentuata della legislazione verso il multiculturalismo.<br />
Si tratta degli artt. 38 (Istruzione agli stranieri. Educazione Interculturale) e 42 (Misure d&#8217;integrazione sociale) del T.U.<br />
Al fine di promuovere l&#8217;educazione interculturale, l&#8217;art. 38, dopo aver affermato che la comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza e che a tal fine vanno promosse e favorite iniziative volte all&#8217;accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d&#8217;origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni, prevede che le suddette iniziative e attività, &#8220;<em>sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato</em>&#8220;.<br />
L&#8217;art. 42 annovera invece tra le misure d&#8217;integrazione sociale le iniziative volte a favorire &#8220;<em>la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell&#8217;immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali e della xenofobia, anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei paesi d&#8217;origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi</em>&#8220;.<br />
Il regolamento di attuazione precisa che i programmi annuali e pluriennali predisposti dalle regioni debbano prevedere, tra le altre, attività finalizzate a promuovere l&#8217;integrazione degli stranieri favorendone l&#8217;accesso al lavoro, all&#8217;abilitazione, ai servizi e alle istituzioni scolastiche e a, tutelare l&#8217;identità culturale, religiosa e linguistica degli stranieri.<br />
Ebbene, dalle disposizioni richiamate, volendo trarre delle conclusioni, si può affermare che le politiche pubbliche sull&#8217;immigrazione non sono espressione di un orientamento definito.<br />
Certamente, i principi ispiratori dell&#8217;azione dei pubblici poteri sono quelli del rispetto della persona umana e dei valori della solidarietà, allorchè è addirittura messa in pericolo la vita dei migranti, come avviene ormai quotidianamente nei salvataggi in mare.<br />
Invece nelle politiche di accoglienza non può individuarsi un definito motivo ispiratore, poiché l&#8217;indirizzo politico si mostra incerto e mutevole, influenzato dai cambiamenti, spesso quotidiani degli orientamenti un&#8217;opinione pubblica che appare altrettanto incerta e mutevole e comunque spaccata tra solidarietà e paura del diverso.</p>
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<div><a title="" href="#_ftnref1">*</a> Questo lavoro è destinato ad essere pubblicato negli Scritti in Memoria di Giuseppe Abbamonte.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[1]</a> Sul punto v. Corte cost. n. 250/2010, che ha chiarito come la regolamentazione dell&#8217;ingresso e del soggiorno degli stranieri sia «<em>un profilo essenziale della</em> <em>sovranità dello Stato</em>», collegata alla ponderazione di svariati interessi (Corte Cost. nn. 148/2008, 206/2006, 62/1994). «La cittadinanza, nel suo significato più ampio e generico, può essere definita come la condizione giuridica di chi fa parte di uno Stato; in senso più ristretto, invece, con questo termine si indica la condizione giuridica di un gruppo delle persone appartenenti allo Stato e precisamente di quelle che in esso sono titolari di particolari diritti ed obblighi fra i quali primeggiano i cosiddetti diritti politici e l&#8217;obbligo di effettuare determinate prestazioni», così BISCOTTINI G., voce <em>Cittadinanza</em> (<em>dir. vigente</em>) in <em>Enc. dir.,</em> VII, Milano, 1960, 140 ss. La nozione di «cittadinanza attiva», invece,  sorse in occasione della rivoluzione francese, quando la legge sulla cittadinanza del 22 dicembre 1789, vi ricollegava la legittimazione all&#8217;esercizio dei diritti politici., il cosiddetto <em>citoyen passif</em> , era individuato nel soggetto non titolare del diritto di voto, v. GROSSO E., <em>Le vie della cittadinanza. Le grandi radici. I modelli storici di riferimento, Padova</em>, 1997, p. 102. In merito alla dimensione partecipativa della cittadinanza si rinvia a BENVENUTI F.,<em> Il nuovo cittadino. Tra libertà garantita e libertà attiva, Venezia, 1994</em>, le cui riflessioni sono state condivise dall&#8217;autorevole contributo di ROMANO TASSONE A., <em>Il «nuovo cittadino» di Feliciano Benvenuti tra diritto ed utopia</em>, in Dir. amm., 2008, p. 313 ss..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[2]</a> Non si può fare a meno di citare in proposito Carl Schmitt, secondo il quale i diritti politici sono riservati esclusivamente al cittadino nello Stato e &#8220;non valgono naturalmente per gli stranieri&#8221; perché &#8220;altrimenti cesserebbe l&#8217;unità e la comunità politica e cadrebbe il presupposto essenziale dell&#8217;esistenza politica, la possibilità di distinzione fra amico e nemico&#8221;; in C. SCHMITT, <em>Dottrina della Costituzione</em>, Milano 1984, p. 227, richiamato da A. ALGOSTINO, <em>Il ritorno dei Meteci: migranti e diritto di voto</em>, in <em>Immigrazioni e diritti fondamentali fra costituzioni nazionali, Unione Europea e Diritto Internazionale</em>, a cura di S. Gambino, G. D&#8217;Ignazio, Milano 2010, 441.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[3]</a> Cfr. ONIDA V. <em>&#8220;Lo statuto costituzionale del non cittadino&#8221;</em>, Relazione Introduttiva svolta al Convegno dell&#8217;Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Cagliari 16-17 ottobre 2009, dal sito dell&#8217;Associazione Italiana dei Costituzionalisti ove, l&#8217;Autore rileva che «noi siamo abituati a discorrere del &#8220;popolo&#8221;, formato dall&#8217;insieme dei cittadini, come titolare collettivo dei diritti democratici. Ma chi è popolo? Se si abbandona, come è necessario, una visione &#8220;naturalistica&#8221; della collettività politica, coincidente o meno con la nazione o comunque con un gruppo avente comuni caratteri culturali di sempre più difficile definizione, e se si guarda allo Stato come è nella realtà odierna, cioè un&#8217;organizzazione politica per il governo di una concreta collettività insediata in un territorio, appare sempre più difficile giustificare in base a presupposti genuinamente democratici la limitazione dei diritti di partecipazione politica a coloro cui la legge dello Stato riconosce la cittadinanza o che l&#8217;ottengono in &#8220;concessione&#8221;. Se democrazia significa governo fondato sul consenso dei governati, è difficile escludere dall&#8217;universo dei &#8220;governati&#8221; persone che stabilmente risiedono, vivono, si sposano, fanno figli, lavorano, si istruiscono, spesso addirittura nascono nel territorio dello Stato, solo perché sono nati forniti della cittadinanza di un altro Stato, ma che in molti casi è per loro più un ricordo e un&#8217;eredità del passato che non una realtà vissuta del presente. C&#8217;è una contraddizione insita nel definire &#8220;democratica&#8221; una Repubblica che nega i diritti politici a una quota consistente e crescente degli individui che in essa vivono, spesso intenzionati a restarvi».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[4]</a> L&#8217;espressione è di Arendt H., <em>The Origins of Totalitarianism</em>, (1948) 1966 New York, <em>Le origini del totalitarismo</em>, trad. it. Torino, 2004, p. 410, tale diritto è quello di appartenere ad una comunità ed è stato ripreso e sviluppato da Benhabib S., <em>Trasformations of Citinzenship. </em><em>Dilemmas of the Nation State in the Era of Globalization</em>, 2001, Amsterdam.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref6">[5]</a>Sul punto v. Savino M., <em>Le libertà degli altri. La regolazione amministrativa dei flussi migratori</em>, Milano, Giuffré, p. 18 e ss.. L&#8217;Autore nel distinguere la cittadinanza formale, dalle &#8220;nuove forme di cittadinanza&#8221; che si stanno diffondendo, pone a confronto il modello di libertà &#8220;tedesca&#8221;, ove è comunque lo Stato ad essere anteposto alle libertà con il modello anglo-americano ove il criterio di distribuzione delle libertà fondamentali si fonda sulla territorialità, e non sulla cittadinanza formale. Tale ultimo criterio, si osserva, quello basato sulla territorialità, è facilmente rinvenibile nelle realtà che non hanno subito l&#8217;influenza dello statalismo tedesco, e da più tempo avvezze ad affrontare il problema dell&#8217;immigrazione. L&#8217;ordinamento italiano sta aderendo all&#8217;ultimo modello con difficoltà e solo per intervento dell&#8217;attività ermeneutica della Corte Costituzionale, che ha gradualmente esteso le garanzie riconosciute ai cittadini anche agli stranieri.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref7">[6]</a>Ai soli cittadini viene riferito il principio di eguaglianza, ma la Corte Costituzionale ha ritenuto che tutti possono invocarlo (sent.ze n. 120/1967 e n. 54/1979), «<em>anche in forza della logica interna del principio che, precludendo distinzioni fondate sulla razza, sulla lingua e sulla religione, evoca una platea di destinatari più ampia dei soli cittadini</em>», così CORSO G., <em>La disciplina dell&#8217;immigrazione tra diritti fondamentali e discrezionalità del legislatore nella giurisprudenza costituzionale, </em>in Atti del seminario, Palazzo della Consulta, 26 ottobre 2012, Giuffrè, Milano, 2013, p. 2 ss., anche in <em>www.cortecostituzionale.it.</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref8">[7]</a>V. <em>amplius</em> IMMORDINO M., <em>Pubbliche amministrazioni e tutela dei diritti fondamentali degli immigrati</em>, in <em>www.federalismi.it</em>, ottobre 2014, pp. 2 e ss..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref9">[8]</a> In argomento CAVALLO PERIN R., <em>La configurazione della cittadinanza amministrativa</em>, in <em>Dir. Amm.</em>, 1/2004, p. 205 ss; PAOLA I<strong>.</strong>, <em>Pluricittadinanza, cittadinanza amministrativa e partecipazione all&#8217;attività dell&#8217;amministrazione</em>, in <em>Persona ed amministrazione. Privato, cittadino, utente e pubbliche amministrazioni</em>, a cura di MANGANARO F. e ROMANO TASSONE A., Torino, 2005, 257 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref10">[9]</a> Si fa riferimento all&#8217;art. 19 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e ai vincoli comunitari che disciplinano il diritto di voto degli stranieri in Italia per il Parlamento europeo (le cui modalità sono disciplinate dalla Direttiva 93/0109/CE del 6 dicembre 1993, attuata nel diritto interno mediante D.L. Del 21 febbraio 1994 n. 128) e all&#8217;elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali per i cittadini europei che risiedono in uno Stato membro del quale non hanno la cittadinanza (le cui modalità sono state disciplinate dalla Direttiva 94/0080/CE del 19 dicembre 1994, attuata con D. lgs. 12 aprile 1996, n. 197).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref11">[10]</a> Secondo un&#8217;opinione autorevole, la nascita di una cittadinanza europea ha spezzato il rapporto esclusivo fra cittadino e Stato, poiché riconosce a soggetti stranieri, nel tentativo di creare un popolo più ampio, il diritto di voto, identificando un fattore non soltanto simbolico, di integrazione politica dell&#8217;Unione europea. Il popolo europeo non potrà che essere formato da genti di storie, lingue, culture differenti, ma che tuttavia condividono valori ed obiettivi comuni, in un processo che incide sugli assetti legislativi dei singoli Stati dell&#8217;Unione in tema di cittadinanza, così rimodellandoli. ABBONDANTE F.- PRISCO S., <em>La condizione giuridica degli immigrati e le politiche degli enti territoriali tra integrazione e rifiuto</em>, in <em>www.associazionedeicostituzionalisti.it</em>, 2009, p. 19.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref12">[11]</a> Il Consiglio di Stato, (parere Sez. I, n. 9771/04 del 16 marzo 2005) riconosce che «la partecipazione degli stranieri alle elezioni amministrative costituisce un importante passaggio per realizzare l&#8217;obiettivo della loro integrazione nella comunità territoriale nella quale vivono e lavorano».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref13">[12]</a> L&#8217;espresso riferimento ai soli cittadini quali titolari del diritto di voto, contenuto nell&#8217;art. 48 Cost., intende qualificare questa facoltà come un diritto per loro inviolabile, e, dunque, andrebbe inteso come funzione di assoluta garanzia per gli stessi, ma non escluderebbe di per sé che la legge ordinaria possa estendere agli stranieri la medesima facoltà, Così LUCIANI M. <em>&#8220;La Costituzione Europea e gli ostacoli all&#8217;integrazione europea&#8221;</em>, in Pol. Dir., 1992, pag. 585, la Corte Costituzionale, non si è mai pronunciata nel senso di individuare un divieto di estensione dei diritti politici agli stranieri, ma abbia inteso solamente escludere per i diritti &#8220;inerenti allo status civitatis&#8221; la possibilità di essere riconosciuti quali prerogative fondamentali, costituzionalmente garantite anche agli stranieri, non vietando, dunque, alla legge ordinaria di introdurle. Cfr. In questo senso GRASSI S. , &#8220;<em>Istituzioni di diritto pubblico&#8221;</em>, VIII^ ed., CEDAM, 1998, pag. 175; LANCHESTER F. voce <em>Voto: diritto di</em>, in Enc. Dir., vol. XLVI, Giuffrè, 1993, pag. 1123; MARTINES T., sub Artt. 56-58, in <em>Commentario della Costituzione </em>(a cura di G. Branca), Zanichelli, 1984, pag. 48; RIDOLA P., voce <em>Partiti politici</em>, in Enc. Dir., vol. XXXII, Giuffrè, 1982, pag. 89; RIMOLI F. <em>&#8220;Universalizzazione dei diritti fondamentali e</em> <em>globalismo giuridico: qualche considerazione critica&#8221;, </em>dal sito dell&#8217;Associazione Italiana dei Costituzionalisti, pag. 12. Sul punto si veda anche GIUPPONI T. F. <em>&#8220;Il diritto di voto agli stranieri, tra cittadinanza e autonomie</em> <em>territoriali&#8221;</em>, in Forum di Quaderni costituzionali, per il quale &#8220;pur nella consapevolezza che lo stesso concetto di cittadinanza appare in continua evoluzione, sembra comunque che la titolarità del diritto di voto, come appare chiaro anche dalla lettura dell&#8217;art. 48 della nostra Costituzione, non possa prescindere dall&#8217;appartenenza a quella comunità politica che comporta al tempo stesso diritti e doveri, e che tradizionalmente è stata sempre ricondotta proprio al concetto di cittadinanza&#8221;. V. anche D&#8217;ORAZIO G., &#8220;<em>Lo straniero nella Costituzione italiana&#8221;</em>, CEDAM, 1992, pagg. 224 ss. L&#8217;Autore, prendendo atto della mancanza, nel testo della Costituzione, di un&#8217;espressa affermazione per cui la garanzia del diritto di voto debba essere estesa oltre l&#8217;ambito dei titolari della cittadinanza, né che l&#8217;Italia risulti vincolata ad alcuna norma internazionale consuetudinaria o pattizia che le imponga l&#8217;estensione di tale garanzia, afferma come l&#8217;esclusione del non-cittadino dalle scelte d&#8217;indirizzo politico del Paese altro non sia che «un limite connaturale e consustanziale della condizione giuridica dello straniero».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref14">[13]</a>Tale resistenza si pone in armonia con la cultura giuridica europea, che appare storicamente tesa a ricondurre il diritto di voto al novero dei diritti propri dello status di cittadino, membro dello Stato-Nazione, nonostante si sia manifestata anche l&#8217;influenza giuridica e culturale del principio <em>no taxation without representation</em>. Ma negli ultimi venti anni la presenza degli immigrati è aumentata di dieci volte (erano cinquecentomila nel 1990) e adesso, inevitabilmente, <strong>fanno parte integrante del tessuto economico del nostro Paese</strong>, s<strong>i stima, che già dal 2010,</strong> contribuiscono all&#8217;<strong>11,1% del nostro Pil. </strong>Dal punto di vista fiscale, secondo le stime di uno studio della fondazione Moressa anche in Italia, come nel resto d&#8217;Europa, i lavoratori stranieri pagano più tasse di quanto non ricevano sotto forma di prestazioni. Secondo i dati del 2012, la spesa pubblica rivolta agli immigrati in Italia può essere stimata in 12,5 miliardi di euro, l&#8217;1,57 per cento della spesa pubblica nazionale. V. <em>Immigrazione Dossier statistico 2010</em>, XX rapporto, in <em>Caritas/Migrantes</em>, IDOS, Roma, 2010.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref15">[14]</a> Corte Cost. 13 gennaio 1966, n.4; 13 luglio 1963, n.128; 10 dicembre 1960, n.73 e n.74; 5 maggio 1958.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref16">[15]</a>[15] «In applicazione dell&#8217;articolo 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, a tutela dell&#8217;unità dell&#8217;ordinamento, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell&#8217;interno, ha facoltà, in qualunque tempo, di annullare, d&#8217;ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti degli enti locali viziati da illegittimità». Sul punto v. il parere del Cons. St., Sez. I, n. 9771/04 del 16 marzo 2005 in tema di annullamento straordinario dello statuto comunale del comune di Genova in materia di elettorato agli stranieri extra-comunitari, in particolare nella parte in cui estende, a tali soggetti, il diritto di elettorato, attivo e passivo, per le elezioni del consiglio comunale, del sindaco, dei consigli circoscrizionali, nonché per la partecipazione ai referendum comunali. Secondo il Consiglio di Stato «l&#8217;osservanza della riserva di legge, che nella specifica materia elettorale relativa ai Comuni è posta anche dall&#8217;artt.117, comma 2, lett.p della Costituzione, richiede che siano indicati dalla fonte primaria almeno i criteri di base per l&#8217;esercizio della normazione secondaria e tale presupposto non può ritenersi realizzato con il semplice rinvio all&#8217;ordinamento, tanto più che la Convenzione di Strasburgo del 1992 è stata ratificata dal Parlamento ad eccezione del capitolo C, concernente il diritto di voto degli stranieri nelle elezioni locali». Ammettendo la possibilità per i singoli Comuni, di estendere la titolarità del diritto di voto alla popolazione straniera, si assisterebbe alla proliferazione di una varietà di situazioni del tutto incoerente con la stessa ragion d&#8217;essere della riserva esclusiva in favore dello Stato e si perverrebbe al risultato che i Comuni disporrebbero nella materia spazi di discrezionalità di cui non usufruiscono per quanto concerne l&#8217;ammissione all&#8217;elettorato dei cittadini di Stati aderenti all&#8217;Unione europea.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref17">[16]</a>Secondo il comma 5 dell&#8217;art. 8 T.U.E.L., «lo statuto, ispirandosi ai princìpi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203 e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell&#8217;Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref18">[17]</a> Parere del Cons. St. Sez. I, n. 9771/04 del 16 marzo 2005 cit., e parere del Cons. ST. Sez. I e II, n. 11074/04 del 6-13 luglio 2005.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref19">[18]</a>La disposizione stabilisce che «gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell&#8217;àmbito dell&#8217;unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento». Secondo il Consiglio di Stato, tale norma demanda alla potestà statutaria e regolamentare del Comune la definizione delle &#8220;forme&#8221; del procedimento elettorale, alle quali non è riconducibile il riconoscimento del diritto di elettorato, che non attiene a profili formali del procedimento bensì al contenuto sostanziale della capacità giuridica degli stranieri (parere del 16 marzo).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref20">[19]</a>Secondo il Consiglio di Stato, «questo profilo non può essere sottovalutato, anzitutto, perché il predetto art.17 consente una delega di funzioni senza limiti di contenuto e, pertanto, le circoscrizioni possono essere chiamate a gestire, sotto la propria responsabilità, un&#8217;ampia gamma di funzioni amministrative attribuite dall&#8217;ordinamento ai consigli comunali».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref21">[20]</a> Tale aspetto è messo in luce, con eloquenza, da SAVINO M., <em>Le libertà degli altri. La regolazione amministrativa dei flussi migratori</em>, cit., p. 374 ss., secondo il quale una delle cause per cui nel diritto dell&#8217;immigrazione manca l&#8217;equilibrio tra esigenze garantistiche ed esigenze efficientistiche, risiede nella «asimmetria tra i titolari del potere decisionale e i titolari delle libertà», manca la precondizione necessaria per cui «la legge sia proiezione, a livello aggregato, dell&#8217;autorealizzazione individuale, della capacità del singolo di forgiare, attraverso i diritti di partecipazione, la propria storia. I cittadini possono autodeterminarsi attraverso la legge; gli stranieri no». La «<em>concreta usura</em>» del rapporto di rappresentanza tra governanti e governati era già stata messa ampiamente in luce nel contributo di ROMANO TASSONE A., <em>Il «nuovo cittadino» di Feliciano Benvenuti tra diritto ed utopia, </em>cit., p. 316, che, nel condividere alcune riflessioni del Benvenuti, rileva come la democrazia partecipativa «<em>mostra una continua (e forse inarrestabile) tensione evolutiva verso nuove formule e nuove epifanie</em>».
</div>
<div><a title="" href="#_ftnref22">[21]</a> V. art. 2 del Testo Unico sull&#8217;Immigrazione.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref23">[22]</a> Il TUI all&#8217;art. 42, comma 4, ha previsto la possibilità di istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i lavoratori immigrati e le loro famiglie le cui modalità di costituzione e funzionamento sono disciplinate dall&#8217;articolo 55 del Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 394/99 s.m.i.).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref24">[23]</a> MANGANARO F., Vecchi problemi e nuove prospettive della cittadinanza, in (a cura di) Francesco Manganaro &#8211; Antonio Romano Tassone, Persona ed amministrazione. Privato, cittadino, utente e pubbliche amministrazioni, Giappichelli, Torino (ITA), 2004 pp. 221 e ss.,</div>
<div><a title="" href="#_ftnref25">[24]</a> Alcuni ritengono insufficiente il mero riconoscimento di tale parità, rilevando in capo alle PP.AA. deputate a garantire l&#8217;erogazione dei servizi, un&#8217;obbligazione aggiuntiva, che consiste nel dovere di organizzare le prestazioni in modo da renderne compatibile la fruizione con la diversità culturale che gli immigrati esprimono. Si pensi, ad esempio, all&#8217;ipotesi tipica dell&#8217;immigrata che arrivi in pronto soccorso e, per ragioni connesse al suo credo religioso, vuole farsi visitare solo da personale sanitario di sesso femminile. È sufficiente che sia messo a disposizione il sevizio, e rientra nella libera scelta della donna se usufruirne o meno, o è necessario orientare la prestazione alle esigenze della straniera? Non manca chi rileva che bisogna far riferimento al caso concreto, poiché ciò rappresenta l&#8217;unica strada per sfuggire alle &#8220;contrapposizioni ideologiche ed astratte tra chi è fautore e chi si oppone al riconoscimento della diversità attraverso l&#8217;utilizzo di garanzie giuridiche&#8221;, così ZITO A., <em>Beni primari, diritti sociali degli immigrati e ruolo delle pubbliche amministrazioni</em>, in (a cura di) Immordino M.- Celone C., <em>Diritto dell&#8217;immigrazione e diritti dei migranti, Atti del convegno internazionale</em>, <em>Nuove autonomie</em>, n. 2-3/2013, p. 225.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref26">[25]</a> La dottrina, sulla scorta di tale disposizione, è concorde nel ritenere applicabili allo straniero gli istituti di partecipazione previsti dalla legge n. 241/1990, v. GILI L., <em>Straniero e partecipazione al procedimento amministrativo</em>, in CROSETTI A. &#8211; FRACCHIA F. (a cura di), <em>Procedimento amministrativo e partecipazione. Problemi, prospettive ed esperienze</em>, Milano, 2002, 55 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref27">[26]</a> Così FRANCARIO F<strong>.</strong>, <em>Pubblica Amministrazione e multiculturalismo</em>, in <em>Corriere Merito</em>, 2012, 7, 646.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref28">[27]</a>A. ZITO, <em>Beni primari,</em> cit., che richiama l&#8217;idea di una <em>friendly administration</em>. Sul pensiero di questo Autore si veda la precedente nota 24.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref29">[28]</a> Sul punto v. MOROZZO DELLA ROCCA P<strong>.</strong>, <em>Entra in vigore l&#8217;accordo (stonato) di integrazione</em>, in <em>Gli stranieri</em>, 3/2011.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref30">[29]</a>Si pensi alle misure adottate, di recente, nel c.d. &#8220;decreto Minniti&#8221; sugli immigrati (d.l. 13/2017), che apporta modifiche, anche, al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (<em>attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all&#8217;accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale</em>). Il decreto tenta di favorire l&#8217;integrazione dei richiedenti protezione internazionale, invitando i prefetti a promuovere, d&#8217;intesa con i Comuni, anche nell&#8217;ambito dell&#8217;attività dei Consigli territoriali per l&#8217;immigrazione «ogni iniziativa utile all&#8217;implementazione dell&#8217;impiego di richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali, nel quadro delle disposizioni normative vigenti».</p>
</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/cittadinanza-amministrativa-e-diritto-di-voto-dalluguaglianza-nei-diritti-sociali-alla-difficile-affermazione-di-un-modello-condiviso-di-accoglienza/">Cittadinanza amministrativa e diritto di voto: dall&#8217;uguaglianza nei diritti sociali alla difficile affermazione di un modello condiviso di accoglienza</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Le interdittive antimafia e la razionalità, la ragionevolezza e la costituzionalità della lotta &#8220;anticipata&#8221; alla criminalità organizzata</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2018 17:39:49 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-interdittive-antimafia-e-la-razionalita-la-ragionevolezza-e-la-costituzionalita-della-lotta-anticipata-alla-criminalita-organizzata/">Le interdittive antimafia e la razionalità, la ragionevolezza e la costituzionalità della lotta &#8220;anticipata&#8221; alla criminalità organizzata</a></p>
<p>1. La disciplina legislativa e le sue aporie. &#8211; 2. La disciplina giurisprudenziale e la sua evoluzione. &#8211; 3. Il rigore nell&#8217;accertamento giudiziale. &#8211; 4. L&#8217;uso della nozione di discrezionalità. &#8211; 5. Oggetto della informazione antimafia. &#8211; 6. Finalità della informazione antimafia. &#8211; 7. Sull&#8217;art. 89-bis del codice antimafia. &#8211;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-interdittive-antimafia-e-la-razionalita-la-ragionevolezza-e-la-costituzionalita-della-lotta-anticipata-alla-criminalita-organizzata/">Le interdittive antimafia e la razionalità, la ragionevolezza e la costituzionalità della lotta &#8220;anticipata&#8221; alla criminalità organizzata</a></p>
<div style="text-align: justify;">1. La disciplina legislativa e le sue aporie. &#8211; 2. La disciplina giurisprudenziale e la sua evoluzione. &#8211; 3. Il rigore nell&#8217;accertamento giudiziale. &#8211; 4. L&#8217;uso della nozione di discrezionalità. &#8211; 5. Oggetto della informazione antimafia. &#8211; 6. Finalità della informazione antimafia. &#8211; 7. Sull&#8217;art. 89-bis del codice antimafia. &#8211; 8. Le conseguenze della interpretazione estensiva dell&#8217;art. 89-bis. &#8211; 9. Dal difetto di un requisito morale alla incapacità giuridica. &#8211; 10. Il superamento del giudicato. &#8211; 11. Considerazioni conclusive.</p>
<p>1. Il codice delle leggi antimafia<a title="" href="#_ftn1">[1]</a> contiene, oltre la disciplina delle misure di prevenzione, la disciplina della documentazione antimafia, ossia della comunicazione antimafia e della informazione antimafia; provvedimenti, anzi atti, da tenere distinti, dato che hanno diversi presupposti, diverso oggetto e diversa disciplina, ma che la giurisprudenza più recente, come vedremo, tende a rendere indistinguibili.<br />
Entrambe consistono in attestazioni: la comunicazione riguarda la &#8220;sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all&#8217;art. 67&#8221; del codice antimafia<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>, ossia degli effetti della avvenuta applicazione di misure di prevenzione; l&#8217;informazione riguarda, oltre la esistenza o meno delle misure di prevenzione, la &#8220;sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate&#8221;<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>. L&#8217;informazione ha, pertanto, un contenuto più ampio della comunicazione.<br />
Le misure di salvaguardia sono applicabili a soggetti dediti a reati o che vivono con proventi di attività delittuose<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>, e sono disciplinate dal libro I del codice; le informazioni riguardano le imprese che intendono contrattare con le amministrazioni pubbliche e gli enti equiparati, e sono disciplinate dal Libro II<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>.<br />
Fin d&#8217;ora è opportuno sottolineare la profonda differenza tra i destinatari delle misure di prevenzione e i destinatari delle informazioni (interdittive): i primi vivono nell&#8217;area del penalmente rilevante; i secondi sono imprese estranee a tale area.<br />
In particolare, va segnalato che le imprese soggette alle informazioni antimafia non sono, in tesi, imprese mafiose o gestite da soggetti riconosciuti come appartenenti alla criminalità organizzata: vivono, semmai, o si presume che vivano, in quell&#8217;area, talvolta definita &#8220;opaca&#8221;, contigua alla mafia, per cui, pur operando nella legalità, possono essere esposte a tentativi di infiltrazione da parte di elementi mafiosi.<br />
Le conseguenze delle misure di prevenzione sono, almeno come disposte dalla legge, molto più pesanti di quelle delle informative che attestino (soltanto) la sussistenza di tentativi di infiltrazione: queste seconde comportano, anzi dovrebbero comportare (perché la giurisprudenza recente, come vedremo, si mostra di diverso avviso) soltanto la perdita di un requisito di moralità (o di fiducia) per potersi legare contrattualmente, o mediante concessione, con le pubbliche amministrazioni, o per ottenere (e conservare) concessioni di terreni agricoli e zootecnici demaniali<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>.<br />
La disciplina del codice dovrebbe essere matura e completa, dato che proviene dalla revisione di leggi precedenti, lungamente testate in sede giurisprudenziale<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>.<br />
Tuttavia non è così, come si ricava da alcune locuzioni dal significato decisamente differente, ma che vengono utilizzate promiscuamente<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>; e, soprattutto, dal fatto, innegabile quanto opportuno, che la giurisprudenza ha dovuto integrare, fin nei passaggi centrali, la disciplina legislativa.<br />
Si pensi, per un esempio illuminante della necessità dell&#8217;intervento correttivo della giurisprudenza, alla durata della efficacia delle informazioni interdittive: secondo la legge, il periodo di efficacia<a title="" href="#_ftn9">[9]</a> sarebbe di dodici mesi, ad iniziare &#8220;dalla data di acquisizione&#8221;. Pertanto, decorso tale periodo, le imprese dovrebbero, a termini di legge, riottenere la fiducia delle amministrazioni contraenti. La giurisprudenza, con una interpretazione probabilmente <em>contra legem</em>, ma razionale e condivisibile, ha stabilito che gli effetti della interdittiva durano ben oltre l&#8217;anno, fino all&#8217;adozione, da parte del Prefetto, di una successiva, eventuale, informazione liberatoria<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>.</p>
<p>2. Nel corso della sua opera di approfondimento della disciplina delle informative interdittive, la giurisprudenza ha avvertito la necessità di procedere, non solo al suo chiarimento, ma anche alla sua integrazione; e lodevolmente si è dedicata alla sua ricostruzione sistematica, soprattutto negli ultimi anni, in cui le controversie in questa delicata materia si sono andate moltiplicando<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>.<br />
L&#8217;esposizione più ampia ed organica dell&#8217;orientamento giurisprudenziale consolidato si trova in una sentenza del 2017 della Terza Sezione del Consiglio di Stato<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>: in essa vengono rivisti tutti gli aspetti salienti della disciplina, dall&#8217;oggetto delle informazioni interdittive alle finalità con esse perseguite, dai presupposti per la loro adozione alle conseguenze che ne derivano, con sagge indicazioni sulla sufficienza della motivazione, sulla regola di apprezzamento dei fatti indiziari, sul tipo e i limiti del sindacato giurisdizionale.<br />
L&#8217;informazione interdittiva, secondo tale orientamento, &#8220;presuppone «concreti elementi da cui risulti che l&#8217;attività d&#8217;impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata&#8221;. Si tratta di una misura &#8220;volta &#8211; ad un tempo &#8211; alla salvaguardia dell&#8217;ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della pubblica Amministrazione&#8221;. Essa esclude che &#8220;un imprenditore &#8211; pur dotato di adeguati mezzi economici e di una adeguata organizzazione &#8211; meriti la fiducia delle Istituzioni&#8221;<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>.<br />
Soprattutto viene integrato, rispetto alle previsioni degli art. 84, co. 4, e 91, co. 6, del codice<a title="" href="#_ftn14">[14]</a>, l&#8217;elenco dei fatti e delle situazioni che possono avere valore indiziario; e tali fatti e situazioni vengono resi più chiari e viene approfondito se e quando essi abbiano valore indiziario.<br />
Ad esempio, quanto ai rapporti di parentela, si specifica che essi hanno rilievo solo ove l&#8217;impresa sottoposta a controllo &#8220;abbia una conduzione collettiva e una regia familiare&#8221;; si esclude che si debba ritenere che &#8220;il parente di un mafioso sia anch&#8217;egli un mafioso&#8221;.<br />
Allo stesso modo, le frequentazioni dei responsabili dell&#8217;impresa con persone coinvolte in contesti mafiosi rilevano solo se fanno presumere che l&#8217;imprenditore &#8220;scelga consapevolmente di porsi in dialogo e in contatto con ambienti mafiosi&#8221;. Non hanno valore indiziario gli incontri casuali o quelli altrimenti giustificabili.<br />
Sia i singoli fatti indiziari, sia il loro insieme<a title="" href="#_ftn15">[15]</a>, vanno valutati secondo la regola del «più probabile che non»; regola introdotta, a quanto mi risulta, nel 2015<a title="" href="#_ftn16">[16]</a>, sulla base di una sentenza della Cassazione (concernente fattispecie tutt&#8217;affatto diversa)<a title="" href="#_ftn17">[17]</a>, e chiarita dalla giurisprudenza successiva.<br />
È stato, infatti, precisato che l&#8217;esatto significato di tale regola si ricava dalla differenza rispetto al principio «al di là del ragionevole dubbio»: &#8220;l&#8217;ipotesi raggiunge la soglia «al di là del ragionevole dubbio» quando sia l&#8217;unica in grado di giustificare tutti i risultati ottenuti nell&#8217;indagine&#8221;. Il criterio del «più probabile che non» si colloca, invece, nell&#8217;area del ragionevole dubbio: &#8220;l&#8217;interprete è sempre vincolato a sviluppare un&#8217;argomentazione rigorosa sul piano metodologico, ma al fine di ritenere provato un determinato fatto (&amp;) gli è sufficiente accertare che l&#8217;ipotesi intorno a quel fatto sia più probabile di tutte le altre messe insieme, ossia rappresenti il 50%+1 di possibilità&#8221;<a title="" href="#_ftn18">[18]</a>.<br />
Notevole è lo sforzo della giurisprudenza di rendere meno astratta e più completa la disciplina della informazione antimafia. Tuttavia, anche così integrata, la disciplina non è, e, per il suo oggetto, non può essere, rigida e precisa; non elimina la opinabilità o le valutazioni soggettive; sicché la sua applicazione, sia in sede amministrativa, sia in sede giurisdizionale, comporta esiti spesso differenti, talvolta imprevedibili<a title="" href="#_ftn19">[19]</a>, nonostante che coinvolga diritti costituzionalmente garantiti.<br />
Si può aggiungere che l&#8217;orientamento giurisprudenziale, ove emendato da più recenti innovazioni, risulta complessivamente condivisibile. Va sottolineato, in particolare, che i tentativi di infiltrazione<a title="" href="#_ftn20">[20]</a> devono determinare &#8220;una condizione di potenziale asservimento &#8211; o comunque di condizionamento &#8211; rispetto alle iniziative della criminalità organizzata di stampo mafioso&#8221;<a title="" href="#_ftn21">[21]</a>&#8211;</p>
<p>3. In ordine alla concreta linea di valutazione giurisdizionale dei presupposti delle informazioni interdittive, sembra di poter rilevare una limitata, ma non marginale, diversità di indirizzo tra i due organi di appello della giustizia amministrativa: ne costituisce &#8220;spia&#8221; palese una recente sentenza del Consiglio di Stato, che, a sua volta, prende in considerazione una (appena) precedente sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia<a title="" href="#_ftn22">[22]</a>. Il Collegio di Palermo sembra più rigoroso nella valutazione del quadro indiziario proposto dal Prefetto, sulla base delle informazioni di polizia<a title="" href="#_ftn23">[23]</a>.<br />
Il rigore nell&#8217;accertamento della permeabilità delle imprese ad infiltrazioni mafiose è, a mio avviso, imposto proprio dalla regola del «più probabile che non»: se l&#8217;ipotesi della infiltrazione non raggiunge il livello di una ben verificata probabilità, il presupposto della interdittiva diventa il semplice sospetto o lo diventano le illazioni o presunzioni dell&#8217;autorità di polizia<a title="" href="#_ftn24">[24]</a>. Con evidente compromissione, in questo caso, di valori costituzionali, che non sono solo quelli indicati nell&#8217;art. 41 Cost., ma sono valori fondamentali di civiltà giuridica<br />
Proprio in ordine al rispetto dei principi della Costituzione si può intravedere una diversa sensibilità dei due organi d&#8217;appello: entrambi si sono pronunciati in merito, ma il Collegio siciliano, pur pervenendo alle medesime conclusioni cui perviene il Consiglio di Stato, ha esaminato con maggiore attenzione le questioni di costituzionalità dinanzi a lui sollevate dalle imprese colpite da interdittiva<a title="" href="#_ftn25">[25]</a>.<br />
In via approssimativa, si può dire che il Collegio romano è maggiormente attento alla esigenza di contrastare &#8220;l&#8217;attacco mafioso alla struttura economica e sociale del paese&#8221;<a title="" href="#_ftn26">[26]</a>; mentre il Collegio palermitano tiene in adeguata considerazione le prerogative, costituzionalmente garantite, degli imprenditori e le conseguenze negative che sulla economia della zona in cui essi operano comportano le interdittive, soprattutto quando esse si moltiplicano.<br />
La divergenza di orientamento diventa palese a proposito di un problema assai delicato, ossia il c.d. &#8220;contagio&#8221;, per cui una impresa, in sé sana, può essere destinataria di interdittiva, ed esclusa dal mercato dei contratti pubblici, per il solo fatto di entrare, in un modo o nell&#8217;altro, in contatto con un&#8217;altra impresa, ritenuta permeabile alla mafia e quindi colpita da interdittiva.<br />
A tal proposito, secondo il Consiglio di Stato, uno degli indici del tentativo di infiltrazione mafiosa, da solo sufficiente a giustificare l&#8217;interdittiva, consisterebbe proprio nella &#8220;instaurazione di rapporti commerciali o associativi tra un&#8217;impresa [sana o &#8220;pura&#8221;] e una società già ritenuta esposta al rischio di influenza criminale&#8221;<a title="" href="#_ftn27">[27]</a>.<br />
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia è viceversa convinto che il semplice «contatto» di una qualsivoglia impresa con una società colpita da interdittiva non possa determinare automaticamente il «contagio», in assenza di (altri) fatti o situazioni indiziari<a title="" href="#_ftn28">[28]</a>.<br />
A me sembra che la tesi secondo cui la sussistenza di tentativi di infiltrazione possa trasferirsi da una impresa (interdetta) ad altra impresa (non interdetta), per via di semplici rapporti commerciali, sia logicamente contraddittoria: i tentativi di infiltrazione riguardano soltanto la prima impresa. Ove anche si ritenga (forzando tuttavia la legge) che oggetto della interdittiva sia il (mero) rischio che tali tentativi si verifichino<a title="" href="#_ftn29">[29]</a>, l&#8217;idea di una doppia presunzione di permeabilità, la prima (in tesi) giustificata dai fatti indiziari stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza, la seconda basata soltanto sulla prima presunzione, mi sembra in chiaro contrasto con la legge e con i principi costituzionali<a title="" href="#_ftn30">[30]</a>. Senza contare che la tesi della &#8220;interdittiva a cascata&#8221; può valere all&#8217;infinito: la seconda impresa, una volta interdetta, a sua volta inquinerà tutte le imprese con cui stabilisce rapporti commerciali; e così seguitando.</p>
<p>4. Nelle sentenze più recenti del Consiglio di Stato si trova affermato che il Prefetto, nel valutare l&#8217;esposizione delle imprese al condizionamento mafioso, è dotato di ampia discrezionalità<a title="" href="#_ftn31">[31]</a>; di conseguenza il controllo giudiziario deve limitarsi, secondo i principi giurisprudenziali, alle sole valutazioni di logicità, di ragionevolezza e di proporzionalità.<br />
Una simile impostazione mi lascia fortemente perplesso, dato che, in relazione ai poteri prefettizi e al loro esercizio, non viene affatto in gioco la nozione di discrezionalità.<br />
Si rammenti, infatti, che l&#8217;informazione antimafia consiste in una &#8220;attestazione&#8221;, ossia in un atto di conoscenza (o di giudizio), avente ad oggetto eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa nella <em>governance</em> delle imprese<a title="" href="#_ftn32">[32]</a>.<br />
La stessa regola del «più probabile che non», formulata e sostenuta dalla giurisprudenza consolidata, richiama concetti di prova, di dimostrazione, più o meno piena, se vogliamo di (ricerca della) verità ed esclude valutazioni genuinamente discrezionali, ossia di opportunità<a title="" href="#_ftn33">[33]</a>.<br />
La valutazione rimessa al Prefetto è certamente opinabile, soggettiva, ma non è discrezionale: attiene alla conoscenza dei fatti, alla determinazione del loro valore indiziario, alla prova (anche non piena) della possibilità che una impresa sia esposta a infiltrazioni da parte della criminalità organizzata.<br />
Il ricorso alla nozione di discrezionalità appare, quindi, come la giustificazione di un sindacato giurisdizionale debole, che non intende accertare autonomamente la sussistenza dei presupposti di fatto necessari per la legittimità dei provvedimenti impugnati.<br />
Intendiamoci, si tratta di una materia assai delicata; ed è comprensibile che il giudice voglia lasciare all&#8217;amministrazione competente le scelte, le decisioni e le relative responsabilità, soprattutto morali, della esclusione dal mercato dei contratti pubblici di imprese che operano legalmente.  Ma non si può trascurare che la tenuità del controllo giudiziale può spingere, e di fatto certamente spinge, l&#8217;amministrazione (non solo il Prefetto, anche e soprattutto gli agenti di polizia) ad intravedere tentativi di infiltrazione sulla base di indizi insufficienti.<br />
Non va sottovalutato che le conseguenze delle informazioni interdittive sono molto pesanti, comportano l&#8217;esclusione dal mercato dei lavori, dei servizi e delle forniture pubbliche, che spesso è l&#8217;unico mercato in cui le imprese interdette operano. Si tratta di conseguenze che incidono su diritti costituzionalmente protetti.<br />
Tutto ciò rende indispensabile, a mio avviso, una tutela giudiziaria piena e rigorosa, basata sull&#8217;attento riscontro dei fatti indiziari.</p>
<p>5. Su quale sia l&#8217;oggetto effettivo della informazione interdittiva si osserva una evoluzione nell&#8217;orientamento giurisprudenziale.<br />
In ordine all&#8217;oggetto della &#8220;attestazione&#8221;, si nota, infatti, l&#8217;abbandono della formula, prevista dalla legge, della &#8220;sussistenza di tentativi&#8221;<a title="" href="#_ftn34">[34]</a>, e il sempre più frequente utilizzo della formula del &#8220;rischio&#8221; o del &#8220;pericolo&#8221; di infiltrazione mafiosa, individuato in base ad un giudizio prognostico<a title="" href="#_ftn35">[35]</a>.<br />
La differenza tra le formule è chiara e profonda: il primo oggetto comporta la dimostrazione che tentativi siano stati concretamente compiuti, e che siano stati in grado di condizionare la <em>governance</em> dell&#8217;impresa<a title="" href="#_ftn36">[36]</a>: si tratta di provare fatti storicamente avvenuti; il secondo oggetto consiste in previsione di fatti futuri ed eventuali, cosicché l&#8217;oggetto della &#8220;attestazione&#8221; si estende alla mera possibilità che l&#8217;impresa sia permeabile ad infiltrazioni mafiose qualificate<a title="" href="#_ftn37">[37]</a>.<br />
È, a dirla tutta, la stessa disciplina legislativa a creare confusione, utilizzando locuzioni differenti per definire il medesimo oggetto<a title="" href="#_ftn38">[38]</a>. Ma è evidente che, secondo il primo concetto, la informazione può essere interdittiva più raramente e sulla base di valutazioni meno opinabili, in quanto concernenti l&#8217;esistenza di fatti; nel secondo può esserlo in casi ben più numerosi e sulla base di apprezzamenti molto più opinabili.<br />
Ed è per l&#8217;adesione a questo più sfumato oggetto della informazione interdittiva che si spiega che la massima parte dei ricorsi, proposti dalle imprese interdette, avverso i provvedimenti prefettizi abbia, in primo o in secondo grado, esito negativo.</p>
<p>6. Anche rispetto alle finalità delle interdittive si nota una evoluzione nella giurisprudenza: viene nettamente superata la <em>ratio</em> della legge.<br />
La misura della interdizione dal mercato dei contratti pubblici è finalizzata, secondo la legge, alla lotta contro la criminalità organizzata di stampo mafioso: e si può concordare con la giurisprudenza che la costruisce come misura anticipatoria, preventiva, meramente cautelare (e non punitiva), che si inquadra in tale lotta.<br />
Tuttavia, recentemente, si sono aggiunte, e sono ripetutamente esposte in giurisprudenza, altre finalità: &#8220;la salvaguardia dell&#8217;ordine pubblico economico, della libera concorrenza e del buon andamento della pubblica Amministrazione&#8221;<a title="" href="#_ftn39">[39]</a>.<br />
A mio avviso non c&#8217;è alcun necessario collegamento tra la lotta alla mafia, da un lato, e la salvaguardia dell&#8217;ordine economico e della concorrenza, dall&#8217;altro: può esserci e non esserci, a seconda dei fatti che volta a volta giustificano la interdittiva.<br />
In larga approssimazione, se si tratta di fatti o situazioni di ordine soggettivo, riguardanti cioè i comportamenti tenuti, o le situazioni in cui si trovano i dirigenti dell&#8217;impresa (rapporti familiari, frequentazioni, ecc.), non credo che l&#8217;esclusione dal mercato della impresa possa costituire salvaguardia dell&#8217;ordine economico o tutela della concorrenza: sarebbe possibile sostenere il contrario.<br />
Se, viceversa, l&#8217;interdittiva è giustificata da fatti obiettivi, concernenti la gestione dell&#8217;impresa (tracciabilità dei flussi finanziari, &#8220;politica&#8221; delle assunzioni, scelta degli esecutori materiali, ecc.), il collegamento della lotta alla mafia con la salvaguardia dell&#8217;ordine pubblico economico è astrattamente concepibile, ma dovrebbe essere concretamente accertato<a title="" href="#_ftn40">[40]</a>. Affermare in linea generale che comporti tutela della concorrenza l&#8217;esclusione dal mercato di imprese che operano legalmente, alla luce del sole, per motivi che non riguardano la loro conduzione e gestione, mi sembra contraddittorio.<br />
Questa osservazione introduce ad una considerazione più ampia: è, a mio avviso, inadeguata la disciplina della informazione antimafia, laddove non distingue, anche in ordine alle conseguenze delle interdittive, a seconda dei presupposti che le giustificano<a title="" href="#_ftn41">[41]</a>.</p>
<p>7. L&#8217;inserimento, nel 2014, dell&#8217;art. 89-bis<a title="" href="#_ftn42">[42]</a> nel corpo della disciplina della documentazione antimafia ha dato luogo ad una interpretazione che sembra sovvertire i rapporti tra comunicazione e informazione antimafia, quali erano tracciati dal codice prima dell&#8217;intervento di tale diposizione. È stata l&#8217;occasione per la quale la giurisprudenza si è vieppiù allontanata dalle previsioni legislative.<br />
Il problema, di grande rilievo pratico, ha due aspetti: se, per il rilascio di autorizzazioni di polizia e di commercio, ossia di provvedimenti che presuppongono l&#8217;esistenza di diritti soggettivi, sia necessaria una informazione liberatoria, anziché una comunicazione liberatoria; se l&#8217;informazione interdittiva, che attesti sì l&#8217;esistenza di tentativi di infiltrazione, ma contemporaneamente  attesti la inesistenza di misure di prevenzione, inibisca, oltre la stipula di contratti e il rilascio di concessioni, anche l&#8217;ottenimento  o la conservazione di autorizzazioni di polizia e di commercio.<br />
La vicenda interpretativa inizia con un parere del Consiglio di Stato: l&#8217;art. 89-bis risponderebbe alla &#8220;esigenza di elevare il livello della tutela dell&#8217;economia legale dall&#8217;aggressione criminale&#8221;, per cui estenderebbe &#8220;ad altre fattispecie tutti gli effetti interdittivi espressamente disciplinati dall&#8217;art. 67&#8221;. Tanto significa che agli effetti delle interdittive, previsti dall&#8217;art. 94, dovrebbe essere aggiunta la inibizione delle &#8220;attività private soggette a mera autorizzazione&#8221;<a title="" href="#_ftn43">[43]</a>.<br />
La questione è stata successivamente affrontata in sede giurisdizionale. Il Consiglio di Stato, chiamato a risolvere il primo aspetto del problema, che era il solo oggetto del contendere, ha affermato, con una motivazione ampia, ed ispirata alla necessità di rafforzare la lotta contro la mafia, che, in via generale, le informative antimafia inibiscono, &#8220;secondo la legislazione vigente, provvedimenti a contenuto autorizzatorio&#8221;; spostandosi, in tal modo, a risolvere anche il secondo aspetto del problema, il più delicato<a title="" href="#_ftn44">[44]</a>.<br />
La giurisprudenza successiva si è adagiata su questa linea; e, per quanto ne sappia, ha esaminato due ipotesi concrete: se l&#8217;interdittiva comporti la revoca di licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio<a title="" href="#_ftn45">[45]</a>; se l&#8217;interdittiva comporti che l&#8217;impresa interdetta non possa ricevere dall&#8217;amministrazione somme a titolo di risarcimento del danno, anche se il diritto a conseguirlo sia già stato definitivamente accertato in giudizio<a title="" href="#_ftn46">[46]</a>.<br />
L&#8217;art. 89-bis, a mio avviso, stabilisce soltanto che, ove sia richiesta una comunicazione antimafia, il Prefetto, se accerta la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa a carico lella impresa esaminata, deve adottare (non la comunicazione richiesta, ma) un&#8217;informazione antimafia interdittiva. Il primo aspetto del problema interpretativo va risolto secondo l&#8217;orientamento giurisprudenziale.<br />
Non così il secondo aspetto: la legge non stabilisce affatto che l&#8217;informativa interdittiva, rilasciata per la presenza di tentativi di infiltrazione, ma in assenza di misure di prevenzione, comporti gli effetti che la legge assegna (soltanto) alle &#8220;misure di prevenzione applicate &#8220;con provvedimento definitivo&#8221;<a title="" href="#_ftn47">[47]</a>.<br />
Assegnare a tali interdittive efficacia inibitoria, estesa ai provvedimenti elencati nell&#8217;art. 67, comporta la violazione di tale articolo, dell&#8217;art. 94, che disciplina gli effetti delle interdittive, nonché l&#8217;art. 84 del codice<a title="" href="#_ftn48">[48]</a>.<br />
Si consideri, infatti, che l&#8217;informazione, ai sensi del terzo comma dell&#8217;art. 84, attiene sia &#8220;alle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all&#8217;art. 67&#8221;, sia alla sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. Pertanto essa comporta una doppia attestazione, e, in concreto (e così è nella maggioranza dei casi), può contenere soltanto la seconda di esse: in tal caso l&#8217;impresa soggetta ad infiltrazione non risulta sottoposta, essa o i suoi dirigenti, a misure di prevenzione.<br />
In questo caso, assegnare a tali interdittive gli effetti stabiliti dall&#8217;art. 67 è chiaramente contro la lettera e la <em>ratio</em> della legge: il tentativo di qualche mafioso, o ritenuto tale, di infiltrarsi nella <em>governance</em> di una impresa non trasforma l&#8217;impresa stessa, e coloro che ne sono responsabili, in soggetti &#8220;abitualmente dediti a traffici delittuosi&#8221;, o che, &#8220;per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi (&amp;) che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose&#8221;, o ancora che &#8220;sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l&#8217;integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica&#8221;<a title="" href="#_ftn49">[49]</a>; non li trasforma in soggetti cui possono essere applicate le misure di prevenzione, le quali, sole, e solo quando risultano da provvedimenti giudiziali definitivi, comportano le conseguenze di cui all&#8217;art. 67.<br />
Tale orientamento costituisce, nella sua eccessiva severità, una estensione irragionevole delle previsioni legislative.</p>
<p>8. Avendo la giurisprudenza del Consiglio di Stato ritenuto che l&#8217;interdittiva in ogni caso, anche quindi quando non esistono misure di prevenzione, comporta la revoca dei provvedimenti di cui all&#8217;art. 67, le amministrazioni che tali provvedimenti abbiano a suo tempo rilasciato, devono automaticamente revocarli<a title="" href="#_ftn50">[50]</a>.<br />
La giurisprudenza del Consiglio di Stato è ferma nel ritenere che &#8220;le informative antimafia possano esplicare il loro effetto interdittivo sulle autorizzazioni (&amp;), al di fuori, quindi, dell&#8217;ambito applicativo proprio delle informative stesse&#8221;<a title="" href="#_ftn51">[51]</a>.<br />
Risulta da tale indirizzo giurisprudenziale che le imprese interdette non possano svolgere alcuna attività privata, che consenta loro di sopravvivere anche fuori dal mercato dei contratti pubblici. Di conseguenza le persone (dirigenti, dipendenti), che a tali imprese sono legati, rimangono privi di mezzi di sussistenza, nonostante che non siano affatto mafiosi, e che nei loro confronti non siano state né adottate né proposte misure di prevenzione.<br />
Si tratta di un risultato inaccettabile; e, se non sbaglio, non condiviso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia<a title="" href="#_ftn52">[52]</a>.</p>
<p>9. Nella evoluzione della giurisprudenza del Consiglio di Stato verso una più stringente lotta alla mafia l&#8217;effetto fondamentale della informazione interdittiva non è più la perdita di un requisito necessario per avere rapporti contrattuali con le amministrazioni pubbliche, ma &#8220;una particolare forma di incapacità giuridica, riferita in particolare alla stipulazione di contratti e di essere parte nei conseguenti rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione&#8221;<a title="" href="#_ftn53">[53]</a>.<br />
Di per sé questa nuova ricostruzione dell&#8217;effetto della interdittiva non avrebbe conseguenze pratiche; senonché la incapacità giuridica può estendersi anche oltre la stipulazione di contratti, e la giurisprudenza successiva l&#8217;ha effettivamente largamente estesa, fino a superare l&#8217;autorità e l&#8217;intangibilità del giudicato.<br />
Data l&#8217;importanza e la delicatezza dei problemi coinvolti, ritengo utile far riferimento alla vicenda concreta esaminata dal giudice.<br />
Un Comune, condannato con sentenza passata in giudicato a risarcire il danno ad una impresa, che successivamente era risultata destinataria di una interdittiva, solleva, in sede di giudizio di ottemperanza, il problema della effettiva eseguibilità della sentenza.<br />
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, investita della vicenda, rimette all&#8217;Adunanza Plenaria due questioni: a) se il divieto di corrispondere contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, stabilito dall&#8217;art. 67 per i soggetti ai quali sia stata applicata una misura di prevenzione, precluda anche il versamento di somme a titolo risarcitorio; b) &#8220;se osti a tale prospettazione il generale principio dell&#8217;intangibilità della cosa giudicata&#8221;.<br />
La prima questione dà per scontato che le imprese interdette debbano subire gli effetti di cui all&#8217;art. 67, tra cui, appunto, il divieto di ottenere contributi ed altre erogazioni pubbliche. Già questo è sommamente indicativo: dimostra che l&#8217;indirizzo sulla estensione degli effetti negativi delle interdittive viene dato per consolidato.<br />
L&#8217;Adunanza Plenaria<a title="" href="#_ftn54">[54]</a> risolve il primo quesito utilizzando la nuova idea che l&#8217;interdittiva determini incapacità giuridica; nozione che, anzi, si impegna a precisare, qualificandola come parziale<a title="" href="#_ftn55">[55]</a> e tendenzialmente temporanea<a title="" href="#_ftn56">[56]</a>.<br />
Il divieto di erogare contributi e altre provvidenze viene, quindi, considerato efficace; resta il problema della erogazione di somme diverse dai contributi, ossia, nella specie, di somme che già appartengono al patrimonio della impresa, nel senso che essa ha un diritto soggettivo pieno, non un interesse legittimo, ad ottenerle dall&#8217;amministrazione.<br />
Il giudice intende che la incapacità giuridica dell&#8217;imprenditore si estenda anche alle &#8220;somme dovutegli dalla Pubblica amministrazione a titolo risarcitorio&#8221;<a title="" href="#_ftn57">[57]</a>, perché la finalità del legislatore sarebbe, in linea generale, quella di &#8220;evitare ogni «esborso di matrice pubblicistica» in favore di imprese soggette ad infiltrazioni criminali&#8221;.<br />
A me sembra che la giurisprudenza si sia spinta molto oltre il corretto significato della locuzione usata dal legislatore, e si siano messi insieme istituti diversi per natura e disciplina, forzando anche la <em>ratio</em> della legge.<br />
Le erogazioni vietate hanno una sostanza che genericamente si può intendere come donazione (di capitali o di interessi): somme di esclusiva spettanza dell&#8217;amministrazione vengono attribuite a privati, ovviamente per ragioni di interesse pubblico. Le imprese non hanno diritto ad ottenere tali erogazioni; possono essere titolari di interessi legittimi, ossia di situazioni soggettive che devono fare i conti con il potere dell&#8217;amministrazione e con l&#8217;interesse pubblico.<br />
Le somme stabilite in giudizio per il risarcimento del danno provocato dall&#8217;amministrazione sono, viceversa, oggetto di obbligazione, non sono affatto erogazioni &#8220;di matrice pubblicistica&#8221;: l&#8217;amministrazione deve semplicemente corrisponderle, soddisfacendo un diritto pieno del creditore.<br />
Se la <em>ratio</em> della disposizione è di vietare l&#8217;esborso di matrice pubblicistica, essa non giustifica affatto che non venga risarcito il danno, istituto che non ha alcuna matrice pubblicistica, essendo previsto dal codice civile ed avendo un&#8217;area di uniforme applicazione estesa a tutti i soggetti dell&#8217;ordinamento<a title="" href="#_ftn58">[58]</a>.</p>
<p>10. Nell&#8217;affrontare il secondo quesito sottopostole, l&#8217;Adunanza Plenaria svolge un argomento semplicissimo: il giudicato permane intangibile, non viene affatto &#8220;vulnerato&#8221;: diviene solo ineseguibile l&#8217;obbligazione, e non perché l&#8217;amministrazione non voglia o non possa adempierla, ma perché il creditore non ha la capacità giuridica di ottenere la soddisfazione del suo diritto<a title="" href="#_ftn59">[59]</a>.<br />
La tesi è senz&#8217;altro acuta e adeguatamente argomentata, ma, a mio avviso, non rispetta il giudicato e fornisce una nozione di incapacità giuridica che non trova riscontro nella disciplina della documentazione antimafia, e, a volerla dire tutta, nemmeno nella disciplina generale della incapacità giuridica. Così come presentata nella sentenza del massimo organo di giustizia amministrativa, l&#8217;incapacità assomiglia molto, anzi si identifica, con la indegnità.<br />
La tesi potrebbe essere accolta solo se fosse stata esplicitamente fissata in disposizioni di legge, con l&#8217;avvertenza che, anche se avesse avuto rango legislativo, avrebbe comunque sollevato dubbi di legittimità costituzionale.<br />
La tesi della incapacità giuridica delle imprese interdette costituisce l&#8217;ultimo (per il momento) traguardo cui è giunta la giurisprudenza del Consiglio di Stato, nella convinzione che l&#8217;interdittiva, come misura di tutela avanzata nella lotta alla criminalità organizzata, sposti le imprese interdette, ossia esposte a tentativi (futuri ed incerti) di infiltrazione mafiosa qualificata (ossia capace di condizionare le scelte e gli indirizzi imprenditoriali), direttamente nel contesto delle organizzazioni mafiose, considerandole imprese mafiose e trattandole come tali.<br />
Si tratta ovviamente di un indirizzo legittimo, ma non tiene conto che la documentazione antimafia, proprio perché attiene ad un livello anticipato di contrasto alla mafia, e giustifica l&#8217;adozione dell&#8217;interdittiva addirittura in presenza del solo rischio che i tentativi avvengano, esclude automaticamente che le imprese interdette possano essere trattate come organizzazioni già in mano alla criminalità organizzata. Considerandole e trattandole come imprese mafiose, si tradisce la <em>ratio</em> della disciplina dettata dagli artt. 82 e seguenti del codice antimafia.</p>
<p>11. La lotta alla mafia è certamente una priorità, e giustifica che la linea di difesa sia collocata in posizione avanzata, sia vigile anche nella zona &#8220;opaca&#8221; che circonda l&#8217;organizzazione criminale e colpisca anche le imprese che, non essendo mafiose, sono a rischio di agevolare gli obiettivi che la mafia intende raggiungere.<br />
A mio avviso il codice antimafia, distinguendo tra soggetti che si muovono in aree criminali, e che, per questo, sono passibili di misure di prevenzione, con gli effetti dell&#8217;art. 67, e imprese soltanto esposte a tentativi di infiltrazione e, come tali, soggette ad interdittiva ed agli effetti di cui all&#8217;art. 94, ha raggiunto un condivisibile punto di equilibrio tra la difesa attiva contro la mafia e la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti dei cittadini e delle imprese.<br />
Ogni aggravamento della disciplina legislativa, come risulta in modo chiarissimo dalla giurisprudenza amministrativa, governata dal Consiglio di Stato, che ha modificato perfino l&#8217;architettura del sistema, sposta l&#8217;asse fissato dal legislatore, aumenta (forse) l&#8217;efficacia della lotta alla mafia, ma incide negativamente sulla costituzionalità della disciplina e, a mio avviso, rischia di compromettere lo sviluppo economico delle zone inquinate.<br />
Io credo che ci si debba porre almeno due domande: quali effetti ha una disciplina troppo severa nei confronti, non solo delle imprese interdette, ma anche e soprattutto nei confronti delle persone che da tali imprese traggono il loro reddito? Quali effetti ha la moltiplicazione esagerata delle interdittive sulla economia e sullo sviluppo delle aree in cui il fenomeno mafioso è presente?<br />
Va detto che la giurisprudenza, anche quella del Consiglio di Stato, insiste molto sulla serietà degli accertamenti e delle valutazioni prefettizie, anche se recepisce senza indignarsi che il procedimento per l&#8217;adozione di informazioni e comunicazioni, nonostante il loro carattere &#8220;afflittivo&#8221; (per carità, non punitivo), non rispetti affatto la disciplina generale del procedimento, e che anche la possibilità di convocare in audizione gli interessati, espressamente prevista dalla legge, non venga quasi mai esercitata dai Prefetti (i quali si ritengono paghi delle informazioni di polizia).<br />
Non può essere dubbio, per fornire una risposta iniziale alla prima domanda, che una impresa, estromessa dal mercato dei contratti pubblici, avrà enormi difficoltà a modificare la sua vocazione funzionale, e che sarà costretta alla chiusura se, oltre alla estromissione da tale mercato, si vedrà revocare i provvedimenti di cui all&#8217;art. 67. La revoca dei quali, lo si deve sottolineare, costituisce misura estremamente invasiva, nel senso che impedisce l&#8217;esercizio della massima parte delle attività private, non soltanto economiche.<br />
Dovrà in ogni caso procedere a licenziamenti: come si procureranno il pane coloro che restano senza lavoro?<br />
Quanto agli effetti sull&#8217;economia delle zone infiltrate dalla mafia, mi limito a dire che, se qualche iniziativa viene presa da persone, magari parenti o frequentatori di mafiosi, ma con l&#8217;intento di reagire al condizionamento mafioso, è molto probabile che il Prefetto la condanni all&#8217;insuccesso; e se le interdittive si moltiplicano, alla economia della zona vengono meno le attività produttive lecite e rimangono quelle illecite, gestite, queste sì, direttamente dalla mafia.<br />
Voglio dire, in conclusione, che se la lotta alla mafia supera determinati equilibri, il risultato può essere addirittura controproducente.<br />
Sono convinto che, temendo ciò, il legislatore abbia previsto modi per far sopravvivere le imprese anche se esposte a tentativi di infiltrazione mafiosa, disciplinando l&#8217;amministrazione giudiziaria<a title="" href="#_ftn60">[60]</a>, ed aggiungendovi, di recente, il controllo giudiziario delle aziende<a title="" href="#_ftn61">[61]</a>.<br />
Questa mi sembra che sia la strada giusta: invece di estromettere le imprese dal mercato, è sufficiente sottoporre a controllo più o meno invasivo, secondo le circostanze, la loro gestione. Così che non ci siano fallimenti, licenziamenti ed altri drammi, e contemporaneamente i tentativi di condizionare le scelte imprenditoriali, data la presenza di controllori, si rendano di impossibile successo.</p>
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<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, libro II.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Art. 84, co. 2, codice.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Art. 84, co. 3, codice.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Art. 1, 4 e 16 del codice</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> Entrambi i provvedimenti possono essere interdittivi o liberatori.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> Art. 83, co. 1 e 3-bis, codice</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> Si fa riferimento al D. lgs. 8 agosto 1994, n. 490, al DPR 3 giugno 1998, n. 252, e si può risalire fino alla L. 31 maggio 1965, n.575.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> Come esempio probante si può assumere addirittura l&#8217;oggetto (o il contenuto) della informativa: l&#8217;art. 84 si riferisce ai &#8220;tentativi di infiltrazione mafiosa&#8221;; la stessa formula, girata al singolare. È ripetuta nell&#8217;art. 92; ma l&#8217;art. 34-bis, introdotto con l&#8217;art. 11 L. 17 ottobre 2017, n. 161, usa una espressione che, a mio giudizio, ha un diverso significato: &#8220;pericolo concreto di infiltrazioni mafiose&#8221;. Il tentativo allude a fatti accaduti; il pericolo a giudizi prognostici. Come vedremo, la giurisprudenza si è spostata dal tentativo al pericolo, o al rischio di infiltrazione.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> L&#8217;art. 86, co. 2, preferisce il termine (e la nozione) di validità.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> Si veda la sent. Cons. Stato, Sez. III, 5 ottobre 2016, n. 4121, che ha affrontato <em>funditus </em>la questione, tentando, come deve regolarsi il giudice, di accreditare l&#8217;idea che l&#8217;interpretazione non sia affatto <em>contra legem</em>. Secondo tale sentenza, l&#8217;art. 86, co. 2, &#8220;non riguarda di per sé l&#8217;efficacia temporale della misura interdittiva&#8221;; &#8220;disciplina invece l&#8217;ambito dei doveri delle pubbliche amministrazioni e degli enti di cui all&#8217;art. 83, i quali,- in base al comma 2, quando sia comunque decorso un anno dalla acquisizione dell&#8217;informativa &#8211; devono nuovamente acquisire la documentazione antimafia, prima di emanare uno degli atti elencati dai commi 1 e 2 dell&#8217;art. 67 (come richiamati dal medesimo art. 83, comma 1), e quindi chiedere al Prefetto una nuova informativa che (&amp;) è pienamente legittima, anche se richiami i soli elementi di quella precedentemente emessa, confermando il pericolo di infiltrazione mafiosa, laddove non sopravvengano elementi nuovi&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> La continua moltiplicazione delle controversie è la conseguenza immediata della continua moltiplicazione delle informazioni interdittive. Il fenomeno andrebbe studiato, per sapere se è la conseguenza di un più intenso controllo dell&#8217;area imprenditoriale contigua alla mafia o, viceversa, di un eccessivamente arcigno atteggiamento delle forze di polizia.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> Cons. Stato, sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743 (Pres. Maruotti, estensori Maruotti e Noccelli). Si veda anche, più di recente, Cons. Stato, Sez. III, 13 marzo 2017, n. 1156 (Pres. Frattini, estensore Greco).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> L&#8217;interdittiva, secondo tale orientamento, è un provvedimento costitutivo, con il quale &#8220;si constata una obiettiva ragione di insussistenza della perdurante «fiducia sulla affidabilità e sulla moralità dell&#8217;imprenditore», che deve costantemente esservi nei rapporti contrattuali di cui sia parte un&#8217;amministrazione&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> L&#8217;elenco comprende: a) i provvedimenti &#8216;sfavorevoli&#8217; del giudice penale; b) le sentenze di proscioglimento o di assoluzione; c) la proposta o il provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione; d) i rapporti di parentela; e) i contatti o i rapporti di di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia, con esponenti della amafia; f) le vicende anomale nella formale struttura dell&#8217;impresa; g) le vicende anomale nella concreta gestione dell&#8217;impresa; h) la condivisione di un sistema di illegalità, volto ad ottenere i relativi &#8220;benefici&#8221;; i) l&#8217;inserimento in un contesto di illegalità o di abusivismo, in assenza di iniziative volte al ripristino della legalità.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a> Secondo la giurisprudenza consolidata &#8220;rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento: una visione &#8216;parcellizzata&#8217; di un singolo elemento, o di più elementi, non può che far perdere a ciascuno di essi la sua rilevanza nel suo legame sistematico con gli altri&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> Cons. Stato, Sez. III, 7 ottobre 2015, n. 4657 (Pres. Romeo, estensore Noccelli).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> Cass, Sez. III, 18 luglio 2011, n. 15709.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> Cons. Stato, Sez. III, 26 aprile 2017, n. 1923. Conf. Sez. III, 28 giugno 2017, n. 3173.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> Dall&#8217;esame della giurisprudenza si ricava che alcune situazioni indiziarie sono differentemente apprezzate: così le relazioni familiari e parentali; così le frequentazioni con soggetti ritenuti organici alle mafie. Anche la regola della valutazione complessiva, e non atomistica, del quadro indiziario, talvolta viene utilizzata per evitare di stabilire il valore indiziario di ciascuno dei fatti rilevati; anche se viene costantemente ripetuto che i fatti devono essere gravi, precisi e concordanti. Di questi aggettivi si tiene conto soprattutto dell&#8217;ultimo, la concordanza.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> Ciò secondo la citata sent. Cons. Stato, Sez. III, n. 1743 del 2016, che si attiene al disposto di legge.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a> Altra valutazione merita la concreta applicazione, caso per caso, delle regole fissate in linea generale: spesso ai rapporti familiari e parentali si attribuisce valore anche quando non lasciano presumere che l&#8217;impresa abbia una regia familiare; e lo stesso spesso avviene per le frequentazioni.  Inoltre avviene di frequente che il Prefetto non dimostri che i tentativi di infiltrazione siano tali da condizionare le scelte dell&#8217;imprenditore; e che il giudice non lo rilevi.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> Faccio riferimento alla sent. Cons. Stato 18 aprile 2018, n. 2343, che cita, riportandone passaggi, la sent. CGA 3 agosto 2016, n. 257, che espone forti cautele nella valutazione delle frequentazioni di persone colluse con la mafia.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a> Di certo l&#8217;accoglimento delle istanze dei colpiti da interdittive è più frequente a Palermo che a Roma Limitandoci agli ultimi tempi, il CGA risulta avere accolto i ricorsi con le sentenze 27 aprile 2018, n. 237; 6 marzo 2018, n. 125; 28 agosto 2017, n. 379;3 agosto 2016, n. 257; 29 luglio 2016, n. 247. Del Consiglio di Stato conosco una sola sentenza di accoglimento: Sez. III, 25 maggio 2018, n. 3138.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a> Si legge in Cons. Stato, Sez. III, 22 giugno 2016, n.2774: &#8220;al fine di realizzare nella misura più satisfattiva il predetto interesse [l&#8217;interesse &#8220;pubblico alla limitazione del novero delle imprese ammesse alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni a quelle (sole) che meritano la (imprescindibile) fiducia sulla liceità dell&#8217;oggetto e dello scopo dell&#8217;attività imprenditoriale&#8221;], risulta (&amp;)sufficiente il mero pericolo della «perdita di fiducia», e, quindi, il <em>solo sospetto</em> che l&#8217;attività d&#8217;impresa sia permeabile a condizionamenti mafiosi&#8221; (la sottolineatura non è nella sentenza)-</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref25">[25]</a> Si possono mettere a confronto, da un lato, la sent. Cons. Stato, Sez. III, 29 marzo 2018, n. 1972, e, dall&#8217;altro, le sentt. CGA 28 agosto 2017, n.379 e 6 marzo 2018, n. 125, e soprattutto, 3 agosto 2016, n. 257.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref26">[26]</a> Formula utilizzata nella sent. Cons. stato, Sez. III, n.1972 del 2018.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref27">[27]</a> Cons. Stato, Sez. III, 22 giugno 2016, n. 2774. Viene precisato che, &#8220;perché possa presumersi il «contagio» alla seconda impresa della «mafiosità» della prima è, ovviamente, necessario che la natura, la consistenza e i contenuti delle modalità di collaborazione tra le due imprese siano idonei a rilevare il carattere illecito dei legami stretti tra i due operatori economici&#8221;. Successivamente è stato aggiunto la presenza di &#8220;cointeressenze economiche particolarmente pregnanti &#8220;giustificano il convincimento, seppur in termini prognostici e probabilistici, che l&#8217;impresa controindicata trasmetta alla seconda il suo corredo di controindicazioni antimafia&#8221; (Cons. Stato, Sez. III, 28 luglio 2017, n. 3774).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref28">[28]</a> CGA, 28 agosto 2017, n. 379, ove si tenta anche di individuare la conciliazione con l&#8217;orientamento del Consiglio di Stato: &#8220;<em>la giurisprudenza amministrativa è concorde nell&#8217;affermare (&amp;) che il rischio di infiltrazione mafiosa non si trasmette &#8216;automaticamente&#8217; ed ineluttabilmente a cagione e per effetto dell&#8217;instaurazione di un &#8216;qualsiasi&#8217; contatto o collegamento negoziale o di un &#8216;qualsiasi&#8217; rapporto commerciale, pur se intrattenuto con un </em><em>«soggetto apparentemente puro</em><em>» (a carico del quale &#8211; cioè &#8211; non sussista alcuna &#8216;stimmata&#8217; indicativa, pur se presuntivamente, di vicinanza ad ambienti mafiosi)</em>&#8221; (la sottolineatura è nella sentenza). In senso conforme v. CGA, 8 marzo 2018, n. 125.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref29">[29]</a> Si veda il prossimo § 5.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref30">[30]</a> Non soltanto del principio della libertà di iniziativa economica, ma anche dei principi generali di cui all&#8217;art. 2 Cost.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref31">[31]</a> Cons. Stato, Sez. III, 22 marzo 2017, n. 1312; Id., Id., 4 aprile 2017, n. 1559; Id., Id., 4 aprile 2017, n. 1560; id., Id., 7 aprile 2017, n. 1638; Id., Id., 30 novembre 2017, n. 5623; Id., Id., 29 marzo 2018, n. 1972.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref32">[32]</a> Credo di poter osservare che, sia in sede amministrativa, sia in sede giurisdizionale, non si dia il peso che merita  alla disposizione che precisa che i tentativi (o il rischio) di infiltrazione devono essere diretti a &#8220;condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate&#8221;. L&#8217;attenzione sembra concentrata solo sulla probabilità, o semplice possibilità, della infiltrazione.<br />
Mi chiedo se sarebbe corretto motivare l&#8217;interdittiva sulla base di una sola richiesta da parte di un mafioso, magari parente dell&#8217;imprenditore, di assunzione di un operaio, magari indigente. In questo caso l&#8217;infiltrazione ci sarebbe, ma non condizionerebbe le scelte strategiche e gli indirizzi imprenditoriali.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref33">[33]</a> In altri termini la valutazione dei tentativi di infiltrazione, o anche del rischio di infiltrazione, non ha nulla a che vedere con il criterio dell&#8217;interesse pubblico.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref34">[34]</a> Alla sussistenza dei tentativi fa riferimento, ad esempio, Cons. Stato, sez. III, 17 marzo 2017, n. 1156, limitandosi peraltro a trascrivere la formula utilizzata dal legislatore nell&#8217;art. 84, co. 3, del codice.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref35">[35]</a> Si riferisce al &#8220;pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell&#8217;attività imprenditoriale della criminalità organizzata&#8221;, Cons. Stato, sez. III, 4 aprile 2017, n. 1559. Parla di &#8220;rischio di inquinamento mafioso&#8221;, Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 669; parlano di &#8220;pericolo di infiltrazione mafiosa&#8221; Cons. Stato, Sez. III, 8 marzo 2017, n. 1109; Id., Id., 18 aprile 2018, n. 2343; Id., Id., 25 maggio 2018, n. 3138; considera &#8220;la permeabilità di un&#8217;impresa e il suo potenziale condizionamento da parte della criminalità organizzata&#8221;, Cons. stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1109; afferma che sono sufficienti, per l&#8217;adozione della interdittiva, elementi tali da &#8220;far presumere anche solo una possibile ingerenza nell&#8217;attività imprenditoriale della criminalità organizzata&#8221;, Cons. Stato, Sez. III, 29 marzo 2018, n. 1972.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref36">[36]</a> Tentativi non riusciti, o addirittura respinti, dovrebbero portare a ritenere che l&#8217;impresa non è permeabile a condizionamenti mafiosi.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref37">[37]</a> La differenza non è sempre percepita dalla giurisprudenza: spesso, nella medesima sentenza, si fa riferimento sia alla sussistenza di tentativi sia al mero rischio che tentativi potranno esserci.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref38">[38]</a> Rinvio alla precedente nota 8.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref39">[39]</a> Cons. Stato, Sez. III. 3 maggio 2016, n.1743. La formula viene spesso ripetuta nelle sentenze più recenti.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref40">[40]</a> Una impresa finanziata dalla mafia può effettivamente avere i mezzi per falsare la concorrenza.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref41">[41]</a> Se ne parlerà in prosieguo.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref42">[42]</a> Inserito nel codice antimafia con l&#8217;art. 2, co. 1, lett. d), D. lgs. 13 ottobre 2014, n. 153.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref43">[43]</a> Cons. Stato, Sez. I, parere 17 novembre 2015, n. 3088.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref44">[44]</a> Cons. Stato, Sez. III, 9 febbraio 2017, n. 565 (Pres. Frattini, estensore Noccelli): il Prefetto &#8220;avrà la facoltà, nelle ipotesi di verifiche, procedimentalizzate dall&#8217;art. 88, comma 2, e dall&#8217;art. 89-bis, di emettere una informativa antimafia, in luogo della richiesta comunicazione antimafia, tutte le volte in cui, nel collegamento alla Banca dati nazionale unica, emergano provvedimenti o dati che lo inducano a ritenere non possibile emettere una comunicazione liberatoria <em>de plano</em>, ma impongano più serie verifiche in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref45">[45]</a> Come prevede l&#8217;art. 67, co, 1, lett. a).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref46">[46]</a> Con riferimento all&#8217;art. 67, co. 1, lett. g).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref47">[47]</a> Lart. 89-bis, co. 2, non stabilisce che l&#8217;informazione antimafia ha gli effetti della comunicazione antimafia; dice che l&#8217;informazione &#8220;tiene luogo della comunicazione antimafia richiesta&#8221;, ossia si sostituisce a quest&#8217;ultima, ma conservando gli effetti che l&#8217;art. 94 espressamente le assegna.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref48">[48]</a> La Corte costituzionale è stata investita della questione di costituzionalità dell&#8217;art. 89-bis, per violazione degli artt. 76, 77, co. 1, e 3 Cost. La soluzione delle prime questioni non interessa in questa sede. In ordine all&#8217;art. 3, la Corte ha ritenuto, tra l&#8217;altro, che &#8220;l&#8217;art. 91 [del codice antimafia] ha (&amp;) allargato gli effetti interdittivi dell&#8217;informazione antimafia ai provvedimenti indicati dal precedente art. 67, purché del valore specificamente indicato&#8221; Ciò significa che l&#8217;informazione antimafia deve essere richiesta anche in occasione del rilascio di tali provvedimenti: non riguarda gli effetti dell&#8217;informazione interdittiva. Prosegue la Corte, dinanzi ala quale non era sta sollevata questione di violazione degli artt. 2 e 41, con una frase che sembra dar credito alla interpretazione elaborata dal Consiglio di Stato: &#8220;nulla autorizza (&amp;) a pensare che il tentativo di infiltrazione mafiosa, acclarato mediante l&#8217;informazione antimafia interdittiva, non debba precludere anche le attività di cui all&#8217;art. 67, oltre che i rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, se così il legislatore ha stabilito&#8221;. Avverte tuttavia che &#8220;spetta alla giurisprudenza comune, in sede di interpretazione del quadro normativo, decidere in quali casi e a quali condizioni il legislatore delegato abbia inteso attribuire all&#8217;informazione antimafia gli effetti della comunicazione antimafia&#8221;. Con il che la soluzione della questione viene interamente rimessa al giudice comune.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref49">[49]</a> Art. 1 del codice antimafia.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref50">[50]</a> Sono state revocate autorizzazioni per esercizi di frutta e verdura, per la conduzione di taxi, per l&#8217;esercizio di strutture alberghiere, licenze sanitarie, ecc., tutti provvedimenti che nulla hanno a che fare con contratti e concessione di lavori, servizi o forniture.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref51">[51]</a> Cons. Stato, Sez. III, 8 marzo 2017, n.1109 (Pres. Frattini, estensore Noccelli), che ripete la motivazione della precedente sent. Cons. Stato, Sez. III, n. 565 del 2017.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref52">[52]</a> Cfr. CGA, 28 agosto 2017, n. 379 e le sentenze citate in motivazione.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref53">[53]</a> Cons. stato, sez. IV, 20 luglio 2016, n. 3247.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref54">[54]</a> Cons. Stato, Ad. Plen., 6 aprile 2018, n. 3 (Pres. Pajno, estensore Forlenza)</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref55">[55]</a> L&#8217;incapacità è &#8220;limitata ai rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione, ed anche nei confronti di questa limitatamente a quelli di natura contrattuale, ovvero intercorrenti con esercizio di poteri provvedimentali, e comunque ai precisi casi espressamente indicati dalla legge (art. 67 d. lgs. n. 159/2011)&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref56">[56]</a> L&#8217;incapacità può venir meno per il tramite di un successivo provvedimento dell&#8217;autorità amministrativa competente (il Prefetto)&#8221;. Per cui &#8220;anche la previsione di cui al comma 1, lett. g), dell&#8217;art. 67 del codice delle leggi antimafia, una volta correttamente interpretata, costituisce anch&#8217;essa delimitazione dell&#8217;ambito della incapacità ex lege&#8221; nei confronti dell&#8217;amministrazione pubblica.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref57">[57]</a> Secondo l&#8217;Adunanza Plenaria l&#8217;espressione usata nell&#8217;art. 67 (impossibilità di ottenere &#8220;contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate&#8221;) &#8220;ricomprenda anche l&#8217;impossibilità di percepire somme dovute a titolo di risarcimento del danno patito in connessione con l&#8217;attività d&#8217;impresa&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref58">[58]</a> Né è fondata l&#8217;idea che la ratio della disposizione sia quella di &#8220;impedire ogni attribuzione patrimoniale da parte della Pubblica Amministrazione&#8221;, perché, se così fosse, dovrebbe essere impedito anche il risarcimento del danno non derivante da illeciti contrattuali: ad esempio il danno da incidente stradale.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref59">[59]</a> &#8220;L&#8217;impossibilità di erogazione non consegue ad una «incisione» del giudicato, per così dire «sterilizzandone gli effetti», bensì consegue alla incapacità del soggetto (che astrattamente sarebbe) titolare del diritto da esso nascente a percepire quanto spettantegli. In altri termini, l&#8217;effetto della interdittiva non è quello di «liberare» la Pubblica Amministrazione dalle obbligazioni (risarcitorie) per essa derivanti dall&#8217;accertamento e condanna contenuti nella sentenza passata in giudicato; così come essa non incide sulla sussistenza del diritto di credito definitivamente accertato, né <em>sull&#8217;actio judicati</em>, una volta che questo diritto possa essere fatto valere da parte di ne ha la titolarità. Infatti, l&#8217;obbligazione risarcitoria della Pubblica Amministrazione, definitivamente accertata in sede giudiziaria, resta ed è indiscutibile; né può ipotizzarsi alcuna incisione del provvedimento amministrativo 8e dei suoi effetti) sul giudicato). L&#8217;interdittiva antimafia, dunque, non incide sull&#8217;obbligazione dell&#8217;Amministrazione, bensì sulla «idoneità» dell&#8217;imprenditore ad essere titolare 8ovvero a persistere nella titolarità) del diritto di credito&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref60">[60]</a> Art. 34 del codice antimafia.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref61">[61]</a> Art. 34-bis, aggiunto con l&#8217;art. 11, co. 1, l. 17 ottobre 2017, n. 161.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Brevi note sul diritto di accesso civico generalizzato</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-note-sul-diritto-di-accesso-civico-generalizzato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2018 17:39:36 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-note-sul-diritto-di-accesso-civico-generalizzato/">Brevi note sul diritto di accesso civico generalizzato</a></p>
<p>Riflessioni a margine di una recente sentenza del T.A.R. Lombardia Sommario: 1. Premessa. &#8211; 2. La fattispecie. &#8211; 3. La decisione e le sue motivazioni. &#8211; 4. La richiesta massiva quale limite all&#8217;accesso civico generalizzato: profili critici. &#8211; 5. La errata qualificazione della richiesta massiva quale ipotesi tipizzata di abuso</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-note-sul-diritto-di-accesso-civico-generalizzato/">Brevi note sul diritto di accesso civico generalizzato</a></p>
<p>Riflessioni a margine di una recente sentenza del T.A.R. Lombardia</p>
<p>Sommario: 1. Premessa. &#8211; 2. La fattispecie. &#8211; 3. La decisione e le sue motivazioni. &#8211; 4. La richiesta massiva quale limite all&#8217;accesso civico generalizzato: profili critici. &#8211; 5. La errata qualificazione della richiesta massiva quale ipotesi tipizzata di abuso del diritto.</p>
<p><strong>1. <em>Premessa</em></strong><br />
L&#8217;introduzione ad opera del D.Lgs. 97/2016 dell&#8217;<em>accesso civico generalizzato</em><a title="" href="#_ftn1">[1]</a> segnala un momento di evoluzione nel processo di implementazione di un modello di Pubblica Amministrazione (P.A.) aperta e al servizio del cittadino, realizzando il passaggio da un regime di &#8216;conoscibilità come eccezione&#8217;, in cui è la legge ad individuare in via preliminare quali informazioni rendere accessibili tramite la pubblicazione <em>online</em>, ad un regime di &#8216;accessibilità totale&#8217;, secondo il quale, quantomeno in linea di principio, tutti i dati e i documenti detenuti dalle PP.AA. sono potenzialmente conoscibili su istanza di parte, mentre all&#8217;accesso sarebbero sottratti solo quelli individuati dalle esclusioni e dai limiti definiti dal legislatore<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>.<br />
Appare evidente, tuttavia, che la carica innovativa, e in un certo senso la stessa effettività del passaggio dal cd. <em>need to know</em> al cd. <em>right to know</em><a title="" href="#_ftn3">[3]</a> debba misurarsi alla luce della portata dei limiti e delle esclusioni all&#8217;accesso generalizzato. In tal senso, non può non darsi conto dell&#8217;opinione secondo cui l&#8217;<em>intentio legislatoris</em> di implementare un modello di P.A. realmente trasparente sarebbe almeno in parte contraddetta dal regime delle eccezioni previste dall&#8217;art. 5 <em>bis</em>, D.Lgs. 33/2013, ed in particolare dal riconoscimento in capo alla P.A. di un ampio margine di apprezzamento e comparazione dei diversi interessi pubblici e privati da bilanciare con quello alla trasparenza amministrativa<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>.<br />
L&#8217;attenzione, del resto, si è sino ad oggi concentrata principalmente proprio sulla portata delle eccezioni espressamente previste dal D.Lgs. 33/2013; nondimeno, sebbene scarsamente coltivato, un ulteriore profilo di indagine sta nel se sia possibile per la P.A., ed eventualmente entro quale perimetro, individuare altri interessi, in aggiunta a quelli indicati nel testo di legge, da poter opporre all&#8217;accesso generalizzato<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>.<br />
L&#8217;occasione per ragionare sull&#8217;appena menzionato tema specifico è offerta da una recente pronuncia del T.A.R. Lombardia<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>, che ha individuato un limite all&#8217;accesso civico generalizzato consistente nella esigenza di evitare che l&#8217;istituto in parola possa essere utilizzato in modo disfunzionale rispetto alla finalità che gli è propria, trasformandosi in un intralcio al buon funzionamento dell&#8217;attività amministrativa.<br />
L&#8217;argomento si presenta particolarmente complesso in quanto, non essendo il buon andamento e l&#8217;efficienza contemplati espressamente dal D.Lgs. 33/2013 tra gli interessi da prendere in considerazione ai fini della limitazione o della esclusione del diritto di accesso, occorre verificare la correttezza del ragionamento seguito in questa particolare fattispecie dal giudice, il quale richiama quale parametro di legittimità della decisione amministrativa la nozione di «richiesta massiva» contenuta nelle Linee Guida dell&#8217;Anac del 28 Dicembre 2018.<br />
L&#8217;analisi, pertanto, prenderà le mosse dalla ricostruzione del caso concreto sottoposto alla cognizione del T.A.R., per poi proseguire affrontando i principali profili giuridici intorno ai quali il Collegio costruisce la propria decisione. Verranno infine sottoposte a vaglio critico le conclusioni cui pervienela sentenza, verificando la loro tenuta concettuale rispetto al modello di trasparenza definito dal legislatore, di modo che, nel provare a dare risposta agli interrogativi posti, si possano, ed eventualmente in quali termini, trarre delle implicazioni sul piano della teoria generale.</p>
<p><strong>2. <em>La fattispecie </em></strong><br />
La fattispecie sottoposta alla cognizione del Collegio riguardava il diniego di una istanza di accesso civico presentata da un cittadino di un piccolo Comune tesa ad ottenere copia «di tutte le determinazioni complete degli allegati emanate nel corso dell&#8217;anno 2016 da tutti i Responsabili dei servizi».(<br />
A fronte di tale richiesta, l&#8217;Amministrazione chiedeva al soggetto in questione di specificare se l&#8217;istanza sostanziasse un <em>accesso civico semplice</em>, ai sensi del co. 1 dell&#8217;art. 5 del D.Lgs. 33/2013, ovvero un <em>accesso generalizzato</em> ai sensi del co. 2 del medesimo articolo, ricevendo in risposta che la richiesta era da intendersi formulata ai sensi di quest&#8217;ultima disposizione.(<br />
Il Comune, preso atto di quanto dichiarato dall&#8217;istante, comunicava dapprima il preavviso di rigetto e, successivamente, il provvedimento di diniego; in particolare, motivava la propria decisione riconoscendo nella domanda di accesso i caratteri della «richiesta massiva e manifestamente irragionevole sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC del 28 dicembre 2016». L&#8217;accoglimento della domanda, infatti, avrebbe comportato l&#8217;obbligo per il Comune di esaminare una enorme mole di documenti e di aprire molteplici sub procedimenti necessari a dare comunicazione della richiesta a tutti i soggetti controinteressati in modo da consentire loro di esercitare le facoltà previste dall&#8217;art. 5, co. 5, D.Lgs. 33/2013<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>. Da tali adempimenti, però, sarebbe derivato un aggravio di lavoro tale da compromettere l&#8217;assolvimento delle funzioni fondamentali dell&#8217;ente, anche in considerazione delle ridotte dimensioni dello stesso.<br />
Il cittadino presentava allora richiesta di riesame che il Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza, sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell&#8217;art. 5, co. 7, D.Lgs. 33/2013<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>, respingeva, confermando l&#8217;iniziale rigetto.</p>
<p><strong>3. <em>La decisione e le sue motivazioni</em></strong><br />
Con la sentenza in commento il T.A.R. Lombardia definisce il giudizio respingendo il ricorso e, facendo applicazione dei principi di buona fede e di divieto di abuso del diritto, riconosce nel comportamento tenuto dal privato cittadino un uso irragionevole e distorsivo dell&#8217;accesso civico generalizzato.<br />
Il giudice amministrativo, infatti, dopo aver individuato la differenza esistente tra le diverse forme di accesso previste nel D.Lgs. 33/2013 sottolineandone analogie e differenze<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>, richiama la finalità sottesa all&#8217;istituto di cui all&#8217;art. 5, co. 2, D.Lgs 33/2013, il quale è rivolto a «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull&#8217;utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico».<br />
Nonostante tale finalità, il Collegio sottolinea come l&#8217;accesso generalizzato non possa essere utilizzato in modo tale da trasformarsi in una causa di intralcio al buon funzionamento della P.A.: nel ragionamento seguito dal giudice, infatti, occorre garantire, in un «delicato bilanciamento», che da un lato «non venga obliterata l&#8217;applicazione dell&#8217;istituto» e, dall&#8217;altro, che lo stesso «non determini una sorta di effetto &#8220;boomerang&#8221; sull&#8217;efficienza dell&#8217;Amministrazione».<br />
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che la richiesta relativa a «tutte le determinazioni complete degli allegati emanate nel corso dell&#8217;anno 2016 da tutti i responsabili dei servizi nell&#8217;anno 2016» costituisce una «manifestazione sovrabbondante, pervasiva e, in ultima analisi, contraria a buona fede dell&#8217;istituto dell&#8217;accesso generalizzato», e, pertanto, non ritiene passibile di censura la motivazione del rifiuto espressa dall&#8217;Amministrazione «laddove ha ritenuto di rinvenire nell&#8217;istanza del ricorrente un&#8217;ipotesi di &#8220;richiesta massiva&#8221;, così come definita dalle Linee Guida adottate dall&#8217;Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con determinazione del 28 dicembre 2016». Il Collegio, inoltre, evidenzia come quello stesso cittadino avesse presentato al Comune, nell&#8217;arco del biennio 2015-2017, ben settantatré richieste di accesso.<br />
Ad avviso del giudice, infatti, la richiesta avanzata dal ricorrente, «anche tenuto conto delle precedenti istanze e di quelle successive», concretizzerebbe una chiara ipotesi di abuso dell&#8217;istituto, in quanto irragionevole e sovrabbondante. In proposito la sentenza richiama espressamente la precedente giurisprudenza del Consiglio di Stato<a title="" href="#_ftn10">[10]</a> che, con riguardo all&#8217;abuso del diritto, riconosce tale fattispecie in presenza dei seguenti elementi costitutivi: «1) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto; 2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate; 3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico; 4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrifico cui è soggetta la controparte».<br />
Il Collegio, pertanto, giunge ad affermare nella parte conclusiva della sentenza che «ciò che le Linee Guida dell&#8217;ANAC qualifica come &#8220;richieste massive&#8221;, e che giustifica, con adeguata motivazione, il rigetto dell&#8217;istanza, altro non è che la declinazione del principio di divieto di abuso del diritto e di violazione del principio di buona fede».</p>
<p><strong>4. <em>La richiesta massiva quale limite all&#8217;accesso civico generalizzato: profili critici </em></strong><br />
Alla luce delle argomentazioni della sentenza in commento, appare anzitutto necessario collocare la fattispecie della &#8220;richiesta massiva&#8221; nell&#8217;alveo delle ipotesi che consentono alla P.A. di limitare o escludere l&#8217;accesso di cui all&#8217;art. 5, co. 2, D.Lgs. 33/2013. Come accennato, infatti, l&#8217;art. 5-<em>bis</em>, D.Lgs. 33/2013, contiene disposizioni volte a circoscrivere la portata dell&#8217;accesso generalizzato, prevedendosi eccezioni assolute e relative agli obblighi di <em>disclosure</em> posti in capo alle PP.AA.<br />
In particolare, l&#8217;accesso va certamente escluso nei casi disciplinati al co. 3 dell&#8217;art. 5-<em>bis</em>, ossia quando vi è una norma di legge che, sulla base di una valutazione preventiva e generale, dispone la non ostensibilità di dati, documenti e informazioni ovvero la consente secondo particolari condizioni, modalità e limiti<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>. Queste cause di esclusione, da ricondurre alla categoria delle eccezioni assolute, ricorrono in presenza di un segreto di Stato ovvero negli altri casi in cui l&#8217;accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche modalità o limiti, inclusi quelli di cui all&#8217;art. 24, co. 1, L. 241/1990.<br />
Diversamente dalle ipotesi disciplinate al co. 3, i co. 1 e 2 dell&#8217;art. 5-<em>bis</em> prevedono le cd. &#8216;eccezioni relative&#8217;. In questi casi il legislatore non pone in capo alla P.A. il dovere di negare <em>a priori</em> l&#8217;accesso, ma individua una serie di limiti connessi alla tutela di interessi espressamente indicati nel testo normativo<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>. In buona sostanza, l&#8217;accertamento della ricorrenza di tali limiti è affidato ad una attività valutativa della P.A. che deve ponderare, da un lato, l&#8217;interesse pubblico alla <em>disclosure</em> generalizzata, e, dall&#8217;altro, gli interessi pubblici e privati elencati nella legge, al fine di raggiungere il risultato maggiormente capace di coniugare le istanze connesse alla trasparenza amministrativa con la tutela di altrettanto validi interessi contemplati dall&#8217;ordinamento.<br />
Affinché l&#8217;accesso possa essere limitato o escluso, il pregiudizio agli interessi indicati nei co. 1 e 2 deve comunque assumere i tratti della concretezza, dovendo sussistere un preciso nesso di causalità tra l&#8217;ostensione dei dati e documenti e la lesione degli interessi pubblici o privati indicati dalla legge. La P.A., pertanto, non può limitarsi a prefigurare il rischio di un pregiudizio in via generica e astratta, ma deve indicare, anzitutto, quale tra gli interessi elencati all&#8217;art. 5-<em>bis</em>, co. 1 e 2, D.Lgs. 33/2013 subirebbe una lesione in caso di accoglimento dell&#8217;istanza di accesso; in secondo luogo, deve valutare se il pregiudizio prefigurato dipenda direttamente dalla <em>disclosure</em> dell&#8217;informazione richiesta<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>.<br />
A chiusura del sistema, l&#8217;art. 5-<em>bis</em>, co. 6, D.Lgs. 33/2013, prevede che «ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all&#8217;accesso civico di cui al presente articolo, l&#8217;Autorità nazionale anticorruzione [&amp;] adotta linee guida recanti indicazioni operative». Tale disposizione assume una importanza decisiva ai fini del presente ragionamento, in quanto che, proprio dall&#8217;analisi delle Linee Guida ANAC del 28 dicembre 2016, è possibile ricavare la nozione di &#8220;richiesta massiva&#8221;<a title="" href="#_ftn14">[14]</a>.<br />
Occorre evidenziare, infatti, che in esse è contenuta una duplice definizione della nozione in parola. La prima sembra potersi rinvenire nella sezione rubricata <em>Ambito Oggettivo</em>, ove si prevede che «nei casi particolari in cui venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il buon funzionamento dell&#8217;amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l&#8217;interesse dell&#8217;accesso del pubblico ai documenti e, dall&#8217;altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari e di stretta interpretazione, l&#8217;interesse ad un buon andamento dell&#8217;amministrazione».<br />
La seconda, invece, è espressamente indicata nell&#8217;atto allegato alle Linee Guida recante l&#8217;intestazione <em>Guida Operativa all&#8217;Accesso Generalizzato</em>, il quale prevede che la P.A. «è tenuta a consentire l&#8217;accesso generalizzato anche quando riguarda un numero cospicuo di documenti ed informazioni, a meno che la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell&#8217;amministrazione. Tali circostanze, adeguatamente motivate nel provvedimento di rifiuto, devono essere individuate secondo un criterio di stretta interpretazione, ed in presenza di oggettive condizioni suscettibili di pregiudicare in modo serio ed immediato il buon funzionamento dell&#8217;amministrazione».<br />
I due testi sembrano doversi leggere in successione, giacchè dalla loro analisi congiunta pare possibile riconoscere in capo alla P.A. uno spazio discrezionale ulteriore rispetto a quanto disciplinato nel D.Lgs. 33/2013, prevedendosi espressamente la facoltà di ponderare da un lato l&#8217;interesse pubblico all&#8217;accesso, e, dall&#8217;altro, l&#8217;interesse al buon andamento dell&#8217;amministrazione.<br />
Ed infatti, nonostante il testo legislativo non menzioni il buon andamento<a title="" href="#_ftn15">[15]</a> tra gli interessi rilevanti ai fini di un temperamento degli obblighi di <em>disclosure</em> posti in capo alla P.A., una lettura della disciplina introdotta dal D.Lgs. 97/2016 costituzionalmente coerente impone di ritenere non solo legittima, ma finanche corretta la previsione di tale ipotesi, non essendo immaginabile che una normativa volta (anche) ad incrementare l&#8217;efficienza della P.A.<a title="" href="#_ftn16">[16]</a> possa, qualora applicata in modo irragionevole, generare l&#8217;effetto opposto a quello voluto dal legislatore, finendo così per paralizzare l&#8217;assolvimento delle normali attività amministrative.<br />
Le Linee Guida dell&#8217;Anac, inoltre, si preoccupano di delineare il presupposto del suddetto potere discrezionale, individuandolo nella presentazione di una istanza di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti tale da determinare un carico di lavoro in grado di paralizzare, qualora assolto, il normale funzionamento dell&#8217;Amministrazione. È doveroso sottolineare però, che il carattere della &#8220;massività&#8221; dovrebbe ricorrere in ipotesi eccezionali, di abnormità della richiesta, non potendosi intendere in altro modo l&#8217;espressione «casi particolari e di stretta interpretazione».<br />
A riprova di ciò, le citate Linee Guida prevedono espressamente un onere motivazionale aggravato per la P.A.: qualora intenda porre a fondamento del rigetto dell&#8217;istanza il carattere massivo della richiesta, infatti, essa è tenuta a spiegare in modo puntuale quali siano le circostanze che concretamente non le hanno consentito di trattare la domanda in modo completo ed esaustivo, ed in particolare di valutare l&#8217;applicazione delle eccezioni previste all&#8217;art. 5, co. 2 <em>bis</em>, D.Lgs. 33/2013.<br />
Sotto un profilo generale, infatti, la disciplina in materia di accesso va certamente ricostruita alla luce del principio di proporzionalità che, secondo una giurisprudenza costante<a title="" href="#_ftn17">[17]</a>, richiede che gli atti delle PP.AA. non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi perseguiti, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più decisioni appropriate, si deve ricorrere a quella meno restrittiva<a title="" href="#_ftn18">[18]</a>: sembra dunque logico ritenere che, a fronte della possibilità di un accesso parziale, questo debba essere preferito rispetto ad un diniego totale dell&#8217;istanza, tale soluzione permettendo il minor sacrificio della pretesa conoscitiva dell&#8217;istante<a title="" href="#_ftn19">[19]</a>.<br />
Pertanto, il rifiuto opposto dalla P.A. di esaminare in modo specifico e concreto i documenti che formano l&#8217;oggetto di una domanda costituirebbe, in linea di massima, una violazione del principio di proporzionalità. Lo si desume anzitutto dalla circostanza che il suddetto esame costituisce il dovere elementare di una P.A. a fronte di una domanda di accesso, con ciò volendosi intendere che alla previsione di un potere correlato al diniego di un interesse pretensivo non può che accompagnarsi, evidentemente, la doverosità del suo esercizio<a title="" href="#_ftn20">[20]</a>. L&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza, del resto, dovrebbe rappresentare la regola generale, la possibilità per la P.A. di opporre il rifiuto costituendo invece solo una eccezione<a title="" href="#_ftn21">[21]</a>, da interpretarsi peraltro in maniera restrittiva<a title="" href="#_ftn22">[22]</a>.<br />
Quanto poi alla elevata quantità dei dati e documenti da esaminare, anche tale elemento non rileva, in linea di principio, ai fini della determinazione della portata del diritto di accesso; ed anzi, occorre considerare come in proposito la stessa disciplina legislativa preveda che «l&#8217;accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento»<a title="" href="#_ftn23">[23]</a>, dunque ammettendosi, nelle ipotesi eccezionali di massività della richiesta, un ritardo nella risposta dell&#8217;Amministrazione.<br />
Il carico di lavoro necessario per procedere all&#8217;esame di una istanza, inoltre, dipende non solo dal numero di documenti oggetto della richiesta, ma anche dalla loro natura: ne deriva che la necessità di procedere ad un esame specifico e concreto di un numero elevato di documenti non incide, di per sé, sul carico di lavoro necessario per trattare una domanda di accesso, in quanto tale carico dipende anche, se non soprattutto, dall&#8217;approfondimento che l&#8217;esame richiede.<br />
Di conseguenza, coerentemente con quanto previsto dalle Linee Guida dell&#8217;Anac, sebbene si possa verificare il caso di una istanza di accesso avente ad oggetto un numero estremamente elevato di dati e documenti, è solo in via eccezionale che una deroga a tale obbligo di esame può essere ammessa<a title="" href="#_ftn24">[24]</a>, ossia unicamente nel caso in cui l&#8217;onere amministrativo causato dal predetto esame si riveli particolarmente gravoso oltrepassando i limiti di ciò che può essere ragionevolmente richiesto alla P.A.<a title="" href="#_ftn25">[25]</a>.<br />
Anche in un caso del genere, si deve comunque ritenere che la P.A. abbia il dovere di dialogare con il richiedente al fine, da un lato, di prendere conoscenza precisa del suo interesse in modo da circoscrivere l&#8217;oggetto della domanda, e, dall&#8217;altro, di delineare concretamente le alternative che le permettano di adottare la misura meno restrittiva possibile del diritto di accesso tramite un accoglimento (seppur) parziale dell&#8217;istanza. La giurisprudenza successiva in tema di accesso generalizzato ha infatti evidenziato come, nei rapporti tra P.A. e cittadino, il dialogo endoprocedimentale debba essere considerato quale «valore immanente dell&#8217;azione amministrativa»<a title="" href="#_ftn26">[26]</a>.<br />
Del resto, lo strumento per realizzare il dialogo in parola sembra già presente nell&#8217;ordinamento: tramite la comunicazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza, la P.A. potrebbe esplicitare le ragioni che non le consentono una soddisfazione piena della domanda di accesso, così aprendo un confronto con il richiedente e potendo, mediante la sua partecipazione, addivenire alla decisione maggiormente in grado di soddisfare il suo interesse senza pregiudicare il normale svolgimento dell&#8217;attività amministrativa.<br />
Una siffatta conclusioneparrebbe ulteriormente confermata da quanto previsto all&#8217;interno della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 30 maggio 2017 (n. 2/2017), predisposta in raccordo con l&#8217;ANAC al fine di promuovere una coerente e uniforme attuazione della disciplina sull&#8217;accesso civico generalizzato: in essa si precisa che, qualora sia riscontrabile un pregiudizio serio ed immediato al buon funzionamento della P.A., questa, «prima di decidere sulla domanda, dovrebbe contattare il richiedente e assisterlo nel tentativo di ridefinire l&#8217;oggetto della richiesta entro limiti compatibili con i principi di buon andamento e di proporzionalità. Soltanto qualora il richiedente non intenda riformulare la richiesta entro i predetti limiti, il diniego potrebbe considerarsi fondato, ma nella motivazione del diniego l&#8217;amministrazione non dovrebbe limitarsi ad asserire genericamente la manifesta irragionevolezza della richiesta, bensì fornire una adeguata prova, in relazione agli elementi sopra richiamati, circa la manifesta irragionevolezza dell&#8217;onere che una accurata trattazione della domanda comporterebbe».</p>
<p><strong>5. <em>La errata qualificazione della richiesta massiva quale ipotesi tipizzata di abuso del diritto</em></strong><br />
Sulla base di quanto sinora esposto pare possibile sostenere non infondatamente che la P.A. goda oggi, in materia di accesso civico generalizzato, di un margine di discrezionalità più ampio di quanto strettamente previsto nel D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, in particolare potendo opporre alle istanze conoscitive dei privati esigenze legate al principio del buon andamento. Si è anche visto, però, che tale potere dovrebbe ricorrere in ipotesi eccezionali, di abnormità della domanda: se così non fosse, infatti, si eliminerebbe del tutto l&#8217;utilità pratica dell&#8217;istituto, potendo la P.A. addurre sistematicamente giustificazioni di carattere organizzativo ad esclusione del diritto di cui all&#8217;art. 5, co. 2, D.Lgs 33/2013.<br />
Non sembra perciò pienamente condivisibile l&#8217;ulteriore implicazione che il giudice lombardo trae dal quadro normativo (e paranormativo) in materia di accesso, ossia che la richiesta massiva costituirebbe una ipotesi tipizzata di abuso del diritto<a title="" href="#_ftn27">[27]</a>, e, sotto un profilo più generale, di violazione del principio di buona fede<a title="" href="#_ftn28">[28]</a>.<br />
Rileva correttamente il T.A.R. che il dovere di buona fede, pur se previsto dall&#8217;art. 1175 c.c. come criterio idoneo alla valutazione della condotta complessiva delle parti nell&#8217;ambito dei rapporti obbligatori, alla luce del parametro di solidarietà sancito dall&#8217;art. 2 Cost.<a title="" href="#_ftn29">[29]</a> e dalla Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea<a title="" href="#_ftn30">[30]</a> si pone oggi anche quale canone «per individuare un limite alle richieste ed ai poteri dei titolari di diritti».<br />
L&#8217;applicazione della buona fede quale clausola generale, però, non è, se non in senso quanto mai lato, applicazione della legge, bensì propriamente diritto di natura giurisprudenziale, ossia applicazione di <em>regulae iuris</em> create dal giudice a ciò abilitato dalla legge in virtù della previsione di norme giuridiche funzionalizzate alla necessità di ricondurre i rapporti giuridici intersoggettivi entro i canoni della correttezza e della lealtà tra le parti<a title="" href="#_ftn31">[31]</a>.<br />
In quanto clausola generale, il dovere di buona fede, del quale l&#8217;abuso del diritto costituisce una delle possibili violazioni<a title="" href="#_ftn32">[32]</a>, ha così manifestato una carica espansiva capace nel tempo di travalicare i confini entro cui ha trovato origine (il diritto delle obbligazioni e dei contratti)<a title="" href="#_ftn33">[33]</a>, sino ad imporsi oggi in pressoché ogni settore dell&#8217;ordinamento<a title="" href="#_ftn34">[34]</a>.<br />
L&#8217;accertamento dell&#8217;abuso del diritto in capo al privato nell&#8217;esercizio del diritto di accesso rappresenta, dunque, una nuova tappa di questo percorso, inserendosi nella ormai sempre più diffusa concezione che vede recessiva la tradizionale dialettica potere/soggezione, volendo, al contrario, che i rapporti tra P.A. e cittadini siano improntati su un piano di tendenziale parità<a title="" href="#_ftn35">[35]</a>: e, in effetti, non pare peregrino sostenere che l&#8217;ampio obbligo di <em>disclosure</em> previsto dal D.Lgs. 33/2013, combinato alla legittimazione diffusa del diritto di accesso generalizzato, sembra disegnare una situazione in cui è il privato cittadino a trovarsi in una posizione di vantaggio<a title="" href="#_ftn36">[36]</a>, avendo il legislatore ritenuto prevalenti, al di là dei casi eccezionali di massività della richiesta, le esigenze legate al controllo e alla partecipazione democratica rispetto a quelle connesse all&#8217;inevitabile aggravio di lavoro cui è costretta la P.A. destinataria di una domanda di accesso.<br />
Appare pertanto opportuno individuare quali siano le circostanze concrete dalle quali il giudice desume l&#8217;abuso del diritto nel caso sottoposto alla sua cognizione: nel fare ciò, evidentemente, si deve fare riferimento ai parametri di derivazione giurisprudenziale espressamente richiamati nella sentenza del T.A.R. Lombardia<a title="" href="#_ftn37">[37]</a>.<br />
La qualificazione del comportamento tenuto dal ricorrente quale &#8216;abuso del diritto&#8217; implica anzitutto che il Collegio riconosce, per un verso, la piena titolarità in capo a quest&#8217;ultimo del diritto di accesso <em>ex</em> art. 5, co. 2, D.Lgs. 33/2013; per altro verso, che lo stesso è stato di fatto esercitato (tra le tante modalità possibili) in maniera formalmente rispettosa del quadro normativo di riferimento. Se il primo elemento può accogliersi pacificamente<a title="" href="#_ftn38">[38]</a>, non altrettanto può dirsi per il secondo, giacché il giudice, non rilevando alcuna alterazione nello schema formale previsto dalla legge per ciò che concerne l&#8217;accesso generalizzato, implicitamente ammette che l&#8217;istanza volta ad ottenere copia di «tutte le determinazioni complete degli allegati emanate nel corso dell&#8217;anno 2016 da tutti i Responsabili dei servizi» è, nella sua modalità, conforme al requisito previsto dall&#8217;art. 5, co. 3, D.Lgs. 33/2013, e cioè identifica in maniera sufficientemente precisa i dati, i documenti e le informazioni richieste<a title="" href="#_ftn39">[39]</a>.<br />
Da ciò sembra potersi derivare che non è la massività della richiesta a delineare di per sé un esercizio distorto del diritto di accesso &#8211; ciò integrando solamente l&#8217;ultimo dei parametri indicati dalla giurisprudenza ai fini della ricorrenza della figura in parola, e cioè la sproporzione ingiustificata tra il beneficio di cui godrebbe il titolare della posizione di vantaggio qualora vedesse soddisfatta la propria pretesa ed il sacrificio cui sarebbe di conseguenza soggetta la controparte -, dovendosi questa accompagnare all&#8217;ulteriore elemento individuato affinché si configuri l&#8217;abuso del diritto, ossia che la posizione giuridica soggettiva sia stata di fatto azionata con modalità censurabili secondo un criterio di valutazione giuridico o extra giuridico. In proposito, il duplice richiamo contenuto nella sentenza alle precedenti istanze di accesso presentate dal ricorrente (ben settantatre) sembra corrispondere pienamente al predetto elemento.<br />
Tale circostanza, evidentemente da ricondurre ad uno sviamento della funzione per cui l&#8217;istituto dell&#8217;accesso generalizzato è stato introdotto nell&#8217;ordinamento, non può che essere oggetto di accertamento in concreto da parte del giudice che, nel caso di specie, si è convinto che il diritto di accesso è stato di fatto esercitato per raggiungere una finalità diversa da quella prevista dal legislatore<a title="" href="#_ftn40">[40]</a>, tanto che l&#8217;interesse di cui il ricorrente si fa portatore non può essere ritenuto meritevole di tutela sulla base di una valutazione complessiva più ampia di quella riconducibile allo stretto dettato normativo<a title="" href="#_ftn41">[41]</a>.<br />
La rilevazione di questo elemento, però, non può prescindere dall&#8217;analisi della specifica fattispecie dedotta in giudizio, sicché sembra quantomeno scorretto inferirne implicazioni sul piano della teoria generale; ed anzi, a ben vedere, una richiesta di accesso massiva non necessariamente suppone &#8211; come invece nella fattispecie oggetto della sentenza del T.A.R. Lombardia &#8211; un comportamento contrario a buona fede da parte dell&#8217;istante. Al contrario, sembra certamente possibile ipotizzare il caso in cui un soggetto privato, pur presentando una domanda di accesso per un numero abnorme di documenti, lo faccia spinto da un reale e genuino interesse, senza che in ciò sia ravvisabile l&#8217;intento di porre la P.A. in difficoltà a causa del carico di lavoro che ne deriverebbe.<br />
Dall&#8217;accertamento dell&#8217;abuso del diritto in capo al privato nel caso di specie, però, sembra possibile desumere che l&#8217;accesso generalizzato, chiaramente ispirato dalla volontà di realizzare una maggiore partecipazione dei cittadini all&#8217;attività dei pubblici poteri, non può non richiedere un comportamento dei consociati che, al pari di quello della P.A., sia ispirato ai principi di buona fede e di leale collaborazione: appare infatti evidente che, a fronte della potenziale ampiezza degli ambiti di attività amministrativa soggetti all&#8217;accesso civico generalizzato, si renda necessaria una interpretazione dell&#8217;istituto capace, nella pratica, di ricondurre le istanze conoscitive dei privati entro i canoni della ragionevolezza e della proporzionalità.<br />
Sotto altro profilo, occorre comunque considerare che, nel caso di diniego di una istanza di accesso motivato sulla base della massività della richiesta, il rifiuto alla ostensione dei documenti non dovrebbe ritenersi assoluto (ossia non dovrebbe riguardare i singoli documenti, che potrebbero certamente risultare ostensibili qualora esaminati singolarmente), la preclusione derivando, non già dalla ricorrenza in concreto di una delle cause di esclusione previste dall&#8217;art. 5 <em>bis</em> del D.Lgs. 33/2013, ma da una impossibilità oggettiva per la P.A. di procedere a quella attività valutativa volta a garantire gli altri interessi pubblici e privati indicati dalla legge.<br />
In definitiva, pare certamente possibile sostenere che il primo diniego non è ostativo all&#8217;accoglimento di una successiva domanda (ovviamente più circoscritta) riguardante dati, documenti e informazioni già oggetto della originaria richiesta massiva, coerentemente con la ricostruzione della disciplina normativa in materia, alla luce della tutela preferenziale dell&#8217;interesse conoscitivo dell&#8217;istante, che &#8211; come si è avuto modo di chiarire &#8211; costituisce comunque il principale canone interpretativo in base al quale valutare le eventuali controversie tra P.A. e privati cittadini a fronte della presentazione di una domanda di accesso generalizzato (sia essa massiva o no).</p>
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<div><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Per una ricognizione sul tema dell&#8217;accesso civico generalizzato si v., fra gli altri, B. Ponti (a cura di), <em>Nuova trasparenza amministrativa e libertà di accesso alle informazioni</em>, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2016; S. Villamena, <em>Il c.d. FOIA (o accesso civico 2016) e il suo coordinamento con istituti consimili</em>, in <em>www.federalismi.it</em>, 2016, n. 23; E. Sottile, <em>La nuova tipologia di accesso civico: (finalmente) il pieno riconoscimento del diritto alla conoscibilità delle informazioni pubbliche</em>, in P. Canaparo, (a cura di), <em>La trasparenza della pubblica amministrazione dopo la Riforma Madia</em>, Dike giuridica editrice, Roma, 2016, pp. 57 ss.; M. Savino, <em>Il FOIA italiano. La fine della trasparenza di Bertoldo, </em>in <em>Giornale dir. amm.</em>, n. 5, 2016, pp. 593 ss.; D.U. Galletta, <em>Accesso (civico) generalizzato ed esigenze di tutela dei dati personali</em>, in <em>www.federalismi.it</em>, 2018, n. 10.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Cfr. B. Ponti, <em>La trasparenza ed i suoi strumenti: dalla pubblicità all&#8217;accesso generalizzato</em>, in B. Ponti (a cura di), <em>Nuova trasparenza amministrativa e libertà di accesso </em>cit., pp. 25 ss..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Sembra opportuno richiamare in proposito le parole del Cons. St., Sez. Consultiva per gli atti normativi, 24 febbraio 2016, n. 515: «Lo schema di nuovo provvedimento ribalta l&#8217;attuale impostazione normativa in tema di trasparenza sotto un duplice profilo. Innanzitutto, riconosce al cittadino un vero e proprio diritto alla richiesta di atti inerenti alle pubbliche amministrazioni, a qualunque fine e senza necessità di motivazioni: dunque, la <em>disclosure </em>non è più limitata a quelle informazioni riguardo alle quali egli sia titolare di un interesse specifico e qualificato (&#8220;<em>diretto, concreto e attuale</em>&#8220;) idoneo a &#8220;motivare&#8221; la sua istanza di accesso, come disposto dalla legge sul procedimento amministrativo (l. 241/90). In secondo luogo, il decreto in discorso aggiunge alla preesistente trasparenza di tipo &#8220;proattivo&#8221;, ossia realizzata mediante la pubblicazione obbligatoria sui siti web di determinati enti dei dati e delle notizie indicati dalla legge (d.lgs. 33/2013), una trasparenza di tipo &#8220;reattivo&#8221;, cioè in risposta alle istanze di conoscenza avanzate dagli interessati. Il passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere (<em>from need to right to know</em>, nella definizione inglese <em>F.O.I.A</em>) rappresenta per l&#8217;ordinamento nazionale una sorta di rivoluzione copernicana, potendosi davvero evocare la nota immagine, cara a Filippo Turati, della Pubblica Amministrazione trasparente come una &#8220;casa di vetro&#8221;».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Lo stesso richiamato parere del Consiglio di Stato n. 515/2016 rilevava in proposito che «Le numerose e non sempre puntuali eccezioni previste, a tutela di interessi pubblici e privati, all&#8217;obbligo di <em>disclosure </em>dal nuovo articolo 5-<em>bis</em>, che vanno ad aggiungersi ai &#8220;casi di segreto di Stato&#8221; ed agli &#8220;altri divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge&#8221;, seppur evidentemente contrassegnate da finalità compensative a fronte della potenziale ampiezza degli ambiti dell&#8217;accesso civico, possono ragionevolmente aumentare le perplessità circa la concreta efficacia del provvedimento in esame. In mancanza di criteri più dettagliati per la valutazione del pregiudizio che la pubblicazione potrebbe arrecare agli interessi tutelati, le amministrazioni, infatti, potrebbero essere indotte ad utilizzare la propria discrezionalità nella maniera più ampia, al fine di estendere gli ambiti non aperti alla trasparenza».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> Sul punto si v. le Linee Guida dell&#8217;ANAC del 28 dicembre 2016, secondo le quali «L&#8217;accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all&#8217;art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall&#8217;altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3)».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> Il riferimento è alla sent. n. 1951/2017 T.A.R. Lombardia, già oggetto di commento da parte di M. Alesio, <em>L&#8217;accesso civico generalizzato non consente richieste massive ed abusivamente indiscriminate</em>, in <em>Diritto &amp; Giustizia</em>, 2017, p. 4.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> L&#8217;art. 5, co. 5, D.Lgs. 33/2013 così recita «Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l&#8217;amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell&#8217;articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all&#8217;eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> L&#8217;art. 5, co. 7, D.Lgs. 33/2013 dispone che «Nei casi di diniego totale o parziale dell&#8217;accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all&#8217;articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l&#8217;accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all&#8217;articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l&#8217;adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell&#8217;amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell&#8217;articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> Si legge nella sentenza che le «fattispecie di cui al comma 1 e al comma 2 dell&#8217;art. 5 sono diverse: mentre il comma 1 riguarda documenti, informazioni o dati per i quali è previsto l&#8217;obbligo normativo della pubblicazione, il comma 2 invece riguarda dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto. La distinzione riguarda l&#8217;ambito oggettivo di applicazione dell&#8217;istituto, ma non quello soggettivo, potendo &#8220;chiunque&#8221; esercitare sia l&#8217;accesso civico, di cui al primo comma, sia quello c.d. generalizzato, di cui al secondo comma».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> Cons. di Stato, Sez. V, 7 febbraio 2012, n. 656.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> Tali esclusioni assolute, secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida dell&#8217;Anac del 28 dicembre 2016, devono necessariamente essere disciplinate da una fonte di rango legislativo, coerentemente con l&#8217;ampio diritto all&#8217;informazione cui è improntato il nostro ordinamento in seguito agli ultimi interventi normativi.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> Nel testo di legge la distinzione è effettuata sulla base della natura degli interessi da bilanciare alla trasparenza amministrativa, il co. 2 indicando quelli pubblici (la sicurezza pubblica e l&#8217;ordine pubblico; la sicurezza nazionale, la difesa e le questioni militari; le relazioni internazionali; la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; il regolare svolgimento di attività ispettive) ed il comma 3 quelli privati (protezione dei dati personali; libertà e segretezza della corrispondenza; interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d&#8217;autore e segreti commerciali).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> Cfr. Linee Guida dell&#8217;Anac del 28 dicembre 2016.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> Sulla natura giuridica delle linee guida emanate dall&#8217;Anac la letteratura è vastissima. Per una ricognizione delle diverse posizioni si v. F. Cintioli, <em>Il sindacato del giudice amministrativo sulle linee guida, sui pareri del c.d. precontenzioso e sulle raccomandazioni di Anac</em>&#8220;, in <em>Dir. Proc. Amm., </em>2017, n. 2, pp. 381 ss.; C. Deodato, <em>Le linee guida dell&#8217;ANAC: una nuova fonte del diritto?</em>, in <em>Giustamm.it</em>, 2016, n. 4; G.A. Giuffrè, <em>Le &#8220;nuove&#8221; dimensioni del regolamento. Il caso delle linee guida ANAC</em>, in <em>federalismi.it</em>, 2017, n. 23; G. Morbidelli, <em>Linee guida ANAC: comandi o consigli?</em>, in <em>Dir. Amm.</em>, 2016, n. 3, pp. 273 ss.; I.A. Nicotra (a cura di), <em>L&#8217;Autorità Nazionale Anticorruzione. Tra prevenzione e attività regolatoria</em>, Giappichelli, Torino, 2016; M.A. Sandulli, <em>Introduzione </em>al Convegno annuale AIPDA 2015 su &#8220;<em>Le fonti nel diritto amministrativo</em>&#8220;, in <em>Annuario AIPDA 2015</em>, ES, Napoli, 2016.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a> Sul principio del buon andamento si rimanda a U. Allegretti, voce <em>Imparzialità e buon andamento</em>, in <em>Dig. disc. pubbl.</em>, vol. VIII, Torino, 1993; A. Andreani, <em>Il principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione</em>, Cedam, Padova, 1979; P. Calandra, <em>Il buon andamento dell&#8217;amministrazione pubblica</em>, in <em>Studi in onore di V. Bachelet</em>, vol. I, Milano, 1987; ID, voce <em>Efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione</em>, in <em>Enc. giur. Treccani</em>, vol. XII, Roma, 1966, pp.1 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> Non può dimenticarsi, infatti, che l&#8217;art. 1, co. 2, D.Lgs. 33/2013 così dispone: «La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d&#8217;ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell&#8217;utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> Per una ricostruzione del principio di proporzionalità dell&#8217;azione amministrativa nel diritto europeo si v. sentenza della Corte di Giustizia Europea del 5 maggio 1998, causa C-157/96, <em>National Farmers&#8217; Union e a.</em>, Racc. pag. I-2211, punto 60; Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2002, causa T-211/02, <em>Tideland Signal/Commissione</em>, Racc. pag. II-3781, punto 39. Sul recepimento di tale principio da parte della giurisprudenza nazionale si v. TAR Veneto, Sez. I, 17 marzo 2017, n. 276; TAR Puglia, Sez. II, 18 febbraio 2016, n. 335; Cons. di Stato, Sez. V, 23 dicembre 2016, n. 5443; TAR Lombardia, Sez. IV, 5 maggio 2013, n. 1448; TAR Lazio, Sez. III, 31 luglio 2007, n. 7259. Per ulteriori riferimenti alla giurisprudenza in tema di proporzionalità dell&#8217;azione amministrativa si v. D.U. Galletta, <em>La proporzionalità quale principio generale dell&#8217;ordinamento</em>, in <em>Giornale dir. amm.</em>, 2006, n. 7, pp. 1106 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> Sul principio di proporzionalità dell&#8217;azione amministrativa si v. A. Sandulli, <em>La proporzionalità dell&#8217;azione amministrativa</em>, Cedam, Padova, 1998; S. Villamena, <em>Contributo in tema di proporzionalità amministrativa</em>, Giuffrè, Milano, 2008; S. Cognetti, <em>Principio di proporzionalità. Profili di teoria generale e di analisi sistematica</em>, Giappichelli, Torino, 2011; D.U. Galletta, <em>I principi di proporzionalità e ragionevolezza</em>, in M.A. Sandulli, <em>Principi e regole dell&#8217;azione amministrativa</em>, Giuffrè, Milano, 2017;</div>
<div><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> L&#8217;art. 5 <em>bis</em>, co. 4, D.Lgs. 33/2013 prevede, infatti, che «Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l&#8217;accesso agli altri dati o alle altre parti».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> Sul punto cfr. A. Police, <em>Il dovere di concludere il procedimento e il silenzio inadempimento</em>, in M.A. Sandulli (a cura di), <em>Codice dell&#8217;azione amministrativa</em>, Giuffrè, Milano, 2017, che nel ricondurre la doverosità amministrativa al principio di legalità, afferma che essa «si articola come doverosità di inizio o di avvio della cura di determinati interessi pubblici da parte di soggetti titolari di poteri, doverosità nella consumazione del potere e quindi nell&#8217;assunzione di decisione o decisioni in relazione a situazioni e interessi controversi, e, infine, doverosità di soddisfazione delle situazioni giuridiche soggettive degli &#8220;amministrati&#8221;», precisando successivamente che, «quanto alla doverosità delle prestazioni rispetto alle istanze avanzate dai singoli nei confronti dell&#8217;amministrazione, il vincolo di legalità trova il suo fondamento in tutte le norme giuridiche e in tutti gli atti e i fatti che originano situazioni giuridiche soggettive più o meno perfette di diritto o di interesse che, in qualche modo, vincolando l&#8217;amministrazione, rendono doveroso da parte dell&#8217;amministrazione stessa il soddisfacimento di alcune pretese ovvero il rispetto di situazioni soggettive già compiute e perfette». Per un approfondimento sul tema della doverosità amministrativa si v. F.G. Scoca, <em>Il silenzio della pubblica amministrazione</em>, Giuffrè, Milano, 1971; A. Cioffi, <em>Dovere di provvedere e pubblica amministrazione</em>, Giuffrè, Milano, 2005; A. Colavecchio, <em>L&#8217;obbligo di provvedere tempestivamente</em>, Giappichelli, Torino, 2013; F. Goggiamani, <em>La doverosità della pubblica amministrazione</em>, Giappichelli, Torino, 2005.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a> Si v., per analogia con il principio sancito per l&#8217;applicazione del codice di condotta, sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2002, causa T-211/00, <em>Kuijer II</em>, punto 55. Cfr. Linee Guida dell&#8217;Anac del 28 dicembre 2016.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> Si v., per analogia con il codice di condotta, sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2001, causa T-111/00, <em>British American Tobacco International (Investments)/Commissione</em>, Racc. pag. II-2997, punto 40. Sul punto sono molto chiare anche le Linee Guida dell&#8217;Anac del 28 dicembre 2016.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a> Art. 5 bis, co. 5, D.Lgs 33/2013.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a> Si v. sentenza <em>Kuijer </em><em>II</em>, punto 57.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref25">[25]</a> È evidente la diversa configurazione del carattere &#8220;massivo&#8221; di una richiesta di accesso a seconda del tipo di istituto utilizzato. Non più, come per l&#8217;accesso previsto dalla L. 241/1990, una richiesta meramente esplorativa che, invece di essere basata su un interesse percepibile, concreto ed attuale dell&#8217;istante, sia volta semplicemente a conoscere di quali informazioni sia in possesso la P.A. (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 25 agosto 2017, n. 4074), bensì una richiesta quantitativamente così imponente da paralizzare, qualora soddisfatta, il normale funzionamento della P.A. (cfr. Linee Guida dell&#8217;ANAC del 28 dicembre 2016).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref26">[26]</a> Tar Puglia, Sez. III, 19 febbraio 2018, n. 234.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref27">[27]</a> Per una ricostruzione storica della figura dell&#8217;abuso del diritto si v. M. D&#8217;Amelio, voce <em>Abuso del diritto</em>, in <em>Nuovo Dig. it</em>., vol. I, Torino, 1937, pp. 49 ss.; C. Salvi, voce <em>Abuso del diritto </em>(diritto civile), in <em>Enc. giur. Treccani</em>, vol. I, Roma, 1988, p. 1 ss.; S. Patti, voce <em>Abuso del diritto</em>, in <em>Dig. Disc. priv.</em>, sez. civ.<em>, </em>vol. I, Torino, 1987, p. 1 ss.; A. Gambaro, voce <em>Abuso del diritto </em>(diritto comparato e straniero), in <em>Enc. giur. Treccani</em>, vol. I, Roma, 1988, p. 1 ss.; S. Romano, voce <em>Abuso del diritto</em>, in <em>Enc. dir.</em>, vol. I, Milano, 1958, pp. 166 ss.; R. Sacco, voce <em>Abuso del diritto</em>, in <em>Dig. Disc. priv.</em>, sez. civ., Agg., vol. VII, Torino, 2012, p. 1 ss; D. Messinetti, voce <em>Abuso del diritto</em>, in <em>Enc. dir.</em>, Agg., vol. II, Milano, 1998, p. 1 ss. Fondamentale in tal senso anche la lettura di U. Rescigno, <em>L&#8217;abuso del diritto</em>, in <em>Riv. dir. civ</em>., 1965, n. 1, pp. 281 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref28">[28]</a> Sul principio di buona fede si v. S. Romano, <em>Buona fede </em>(dir. Priv.), in <em>Enc. dir.</em>, vol. V, Milano, 1959, pp. 677 ss.; F. Piraino, <em>La buona fede in senso oggettivo</em>, Giappichelli, Torino, 2015.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref29">[29]</a> Cfr. Cass. Civile, Sez. III, 5 marzo 2009, n. 5348, ove si legge che il dovere di buona fede «costituisce un autonomo dovere giuridico espressione di un generale principio di solidarietà sociale &#8211; la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica, proprio per il suo rapporto sinergico con il dovere inderogabile di solidarietà di cui all&#8217;art. 2 della Cost., che a quella clausola generale attribuisce forza normativa e ricchezza di contenuti -, applicabile sia in ambito contrattuale sia in quello extracontrattuale».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref30">[30]</a> Il riferimento è certamente all&#8217;art. 54 della Carta dei Diritti Fondamentali dell&#8217;U.E. secondo cui «Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un&#8217;attività o compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella presente Carta o a imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref31">[31]</a> Cfr. F. Galgano, <em>Il contratto</em>, Cedam, Lavis (TN), 2011, che rileva come «Il dovere generale di buona fede [&amp;] ha, come quello ancor più generale di correttezza tra debitore e creditore (che vale per tutte le obbligazioni, e non solo per le obbligazioni da contratto), la funzione di colmare le inevitabili lacune legislative: la legge, per analitica che sia, non può prevedere tutte le possibili situazioni; non può sempre prevenire, con apposite norme, gli abusi che le parti possono commettere l&#8217;una a danno dell&#8217;altra» (p. 582).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref32">[32]</a> Lo stretto legame tra il principio della buona fede e la figura dell&#8217;abuso del diritto, seppur non trova una adesione generalizzata nella dottrina che si è occupata del tema (v. nota 27) e che tende ad affermare l&#8217;autonomia dei due concetti, incontra invece riconoscimento in giurisprudenza, soprattutto a partire dalla sentenza Cass. Civile, Sez. III, 18 settembre 2009, n. 20106. Per un approfondimento sul tema si v. F. Piraino, <em>Il divieto di abuso del diritto</em>, in <em>Europa dir. priv.</em>, 2013, n. 1, pp. 75 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref33">[33]</a> Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo, alla sua applicazione in materia di poteri delle parti in ambito processuale (Cass. Civile, Sez. Un., 15 novembre 2007, n. 23726; Cons. di Stato, Sez. V, 7 febbraio 2012, n. 656) piuttosto che all&#8217;impiego della correttezza e della buona fede quali canoni comportamentali vincolanti l&#8217;agire della P.A. nei rapporti con i privati (TAR Campania, Sez. V, 28 ottobre 2005, n. 17852).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref34">[34]</a> Sulla natura del principio di buona fede quale principio comune ai soggetti pubblici e privati si esprime M. D&#8217;Alberti, <em>Lezioni di diritto amministrativo</em>, Giappichelli, Torino, 2017. Sul punto si v. anche Cons. di Stato, Sez. VI, n. 550/2011. Per un approfondimento più ampio in merito all&#8217;incidenza del principio di buona fede nel diritto amministrativo si v. F. Merusi, <em>Buona fede e affidamento nel diritto pubblico</em>, Giuffrè, Milano, 2001; E. Casetta, F. Fracchia, <em>Buona fede e diritto amministrativo</em>, in <em>Dir. Economia</em>, 2001, pp. 307 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref35">[35]</a> Dà conto in chiave critica di questa progressiva tendenza A. Romano, <em>Potere amministrativo e situazioni giuridiche soggettive</em>, in A. Contieri, F. Francario, M. Immordino, A. Zito (a cura di), <em>L&#8217;interesse pubblico tra politica e amministrazione</em>, ES, Napoli, 2010, secondo cui «La sottovalutazione del potere dell&#8217;amministrazione deriva dal favore da tante e varie voci manifestato, verso una configurazione proposta come nuova, della posizione con la qual questa si atteggerebbe nei confronti dei privati: posizione che, ora, si presenterebbe come tendenzialmente paritaria rispetto a quella loro» (408-409).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref36">[36]</a> La questione circa la concreta sussistenza di una posizione di vantaggio non può in questa sede essere esaminata a dovere, non potendosi tuttavia sottacere il dubbio in merito alla reale ricorrenza di un comportamento qualificabile quale abuso del diritto da parte del privato che proponga una domanda di accesso con finalità contrarie a buona fede. Ed invero, l&#8217;abuso del diritto dovrebbe ricorrere nelle ipotesi in cui il concreto esercizio di un diritto sia in grado di ledere direttamente ed autonomamente la sfera giuridica della controparte: fattore che, nell&#8217;ipotesi in esame, sembra mancare del tutto, essendo il soddisfacimento della pretesa dell&#8217;istante comunque subordinato al previo assenso della P.A. destinataria della richiesta di accesso. In altre parole, occorre domandarsi se sia possibile configurare la figura dell&#8217;abuso del diritto qualora la lesione della sfera giuridica della controparte non sia attuale, ma soltanto potenziale. In tal senso, non può non tornare alla mente il monito espresso da M. D&#8217;Amelio, voce <em>Abuso </em>cit., circa il rischio evidente di un abuso dell&#8217;abuso del diritto.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref37">[37]</a> Tali parametri, come già ricordato (<em>retro</em> par. 3), sono: 1) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto; 2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate; 3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico; 4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrifico cui è soggetta la controparte.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref38">[38]</a> Non potrebbe essere altrimenti dato che l&#8217;art. 5, co. 3, D.Lgs. 33/2013, così espressamente recita: «L&#8217;esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref39">[39]</a> Secondo B. Ponti, <em>La trasparenza ed i suoi strumenti </em>cit., la distinzione tra documenti e dati assume rilievo nella misura in cui essa comporta che «l&#8217;amministrazione sia tenuta a considerare come validamente formulate, e quindi a dare seguito anche alle richieste che si limitino a identificare/indicare i dati desiderati, e non anche i documenti in cui essi sono contenuti». L&#8217;A. prosegue sottolineando come sia significativo «che il legislatore abbia usato la triade &#8220;dati-informazioni-documenti&#8221; solo con riferimento agli obblighi di pubblicazione. Se ne può dedurre che, mentre tale obbligo può comportare per l&#8217;amministrazione un dovere di rielaborazione dei dati (già) posseduti, al fine di adempiere correttamente ed esaustivamente all&#8217;obbligo informativo specificamente imposto dalla legge, non altrettanto varrebbe con riferimento all&#8217;accesso generalizzato» (p. 44). Sul punto si v. Tar Puglia, Sez. II, 16 giugno 2017, n. 647; Tar Campania, Sez. II, 5 maggio 2017, n. 850.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref40">[40]</a> Cfr. Cass. Civile, Sez. III, 18 settembre 2009, n. 20106, ove si osserva che l&#8217;abuso del diritto «lungi dal presupporre una violazione in senso formale, delinea l&#8217;utilizzazione alterata dello schema formale del diritto, finalizzata al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal Legislatore» ed è ravvisabile «quando, nel collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto ed il suo atto di esercizio, risulti alterata la funzione obiettiva dell&#8217;atto rispetto al potere che lo prevede».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref41">[41]</a> Cfr. M. Messina, <em>L&#8217;abuso del diritto</em>, Edizioni Scientifiche, Napoli, 2003, che dopo aver sottolineato che «ogni potere è previsto, attribuito e regolato dall&#8217;ordinamento per la realizzazione di interessi; sempre, nel mondo del diritto, ad un pubblico potere, ad una situazione giuridica soggettiva di diritto privato &#8211; assoluta o relativa -, ad un interesse legitimo, ad una potestà ecc., è sotteso un interesse sostanziale», evidenzia che «l&#8217;attribuzione di poteri per la realizzazione di codesti interessi prevede e postula: da un lato la meritevolezza dell&#8217;interesse [&amp;]; dall&#8217;altro, la necessità che vi sia effettuale congruenza tra esercizio del potere e interesse per la realizzazione del quale il potere è stato costituito»(pp. 166-167).</div>
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<hr />
<p>Note</p>
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