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	<title>n. 6 - 2017 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>La sicurezza nei luoghi di lavoro tra reato e malamministrazione negli strumenti di prevenzione amministrativa della corruzione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:38 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro-tra-reato-e-malamministrazione-negli-strumenti-di-prevenzione-amministrativa-della-corruzione/">La sicurezza nei luoghi di lavoro tra reato e malamministrazione negli strumenti di prevenzione amministrativa della corruzione</a></p>
<p>Sommario( &#8432; ): 1. Premessa: oggetto, ragioni, obiettivo e metodo dell’indagine. – 2. Nozioni introduttive: le aree di rischio nella disciplina anticorruzione. – 3. Sicurezza sul lavoro tra D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 231/2001. – 4. La sicurezza sul lavoro nella disciplina anticorruzione. – 5. Osservazioni conclusive. &#160; &#160; 1. Premessa:</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro-tra-reato-e-malamministrazione-negli-strumenti-di-prevenzione-amministrativa-della-corruzione/">La sicurezza nei luoghi di lavoro tra reato e malamministrazione negli strumenti di prevenzione amministrativa della corruzione</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro-tra-reato-e-malamministrazione-negli-strumenti-di-prevenzione-amministrativa-della-corruzione/">La sicurezza nei luoghi di lavoro tra reato e malamministrazione negli strumenti di prevenzione amministrativa della corruzione</a></p>
<p>Sommario<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">( &#8432; )</a>: 1. Premessa: oggetto, ragioni, obiettivo e metodo dell’indagine. – 2. Nozioni introduttive: le aree di rischio nella disciplina anticorruzione. – 3. Sicurezza sul lavoro tra D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 231/2001. – 4. La sicurezza sul lavoro nella disciplina anticorruzione. – 5. Osservazioni conclusive.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
1. <em>Premessa: oggetto, ragioni, obiettivo e metodo dell’indagine</em><br />
&nbsp;<br />
La presente riflessione trova origine nello studio dei Piani nazionali anticorruzione (d’ora in poi PNA) susseguitisi negli ultimi anni, nonché dei Piani di prevenzione della corruzione (d’ora in poi PTPC o PTPCT<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[1]</a>) di alcune PP.AA., esaminando i quali è emersa la quasi totale assenza di riferimenti alla materia della sicurezza sul lavoro; assenza che si riscontra altresì nella L. 6 /11/ 2012, n. 190 (d’ora in poi L. 190/2012)<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[2]</a>.<br />
Insomma, stando alla disciplina vigente e alla pianificazione analizzata, la sicurezza sul lavoro sembra non essere avvertita come un’area in cui possono verificarsi fenomeni corruttivi, tanto che il legislatore, prima, e le PP.AA. in sede di pianificazione, dopo, non hanno ritenuto necessario apprestare specifiche misure per prevenirli.<br />
A ben riflettere, la circostanza desta un po’ di sorpresa, non solo perché la disciplina anticorruzione ha acquisito una efficacia ‘trasversale’ – investendo ormai quasi ogni aspetto dell’organizzazione e dell’attività delle PP.AA. –, ma anche perché essa condivide con il D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, d’ora in poi T.U.) l’ambizioso fine di prevenire l’accadimento di fatti che per il legislatore recano un particolare disvalore.<br />
Con il presente lavoro ci si propone dunque di prendere in esame il rapporto tra sicurezza nei luoghi di lavoro e <em>maladministration</em><a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[3]</a>, al fine di comprendere se la prima possa (o addirittura debba) trovare una specifica considerazione nell’ambito della prevenzione del rischio corruttivo.<br />
L’indagine sarà condotta prevalentemente analizzando la disciplina vigente, da un lato, e la pianificazione anticorruzione e le linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione (d’ora in poi ANAC<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[4]</a>), dall’altro. Ciò nondimeno, tale percorso ermeneutico non potrà che essere affrontato tenendo ben presente tanto la densa elaborazione dottrinale, quanto la produzione giurisprudenziale<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[5]</a>, ancorché – è bene precisarlo – non risultano contributi o sentenze che si siano occupati <em>ex professo</em> di sicurezza sul lavoro alla luce della normativa anticorruzione.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
2. <em>Nozioni introduttive: le aree di rischio nella disciplina anticorruzione</em><br />
&nbsp;<br />
In via preliminare è necessario chiarire i termini del discorso, provando a spiegare cosa deve intendersi per ‘aree di rischio’.<br />
Queste sono costituite da tutte le attività amministrative che, per diverse ragioni – ed in particolare per lo stretto collegamento con ‘interessi esterni’ che potrebbero alterare il corretto perseguimento dell’interesse pubblico –, sono maggiormente esposte al rischio che si manifestino fenomeni corruttivi, intesi come eventi di cattiva amministrazione il cui verificarsi prescinde dalla loro rilevanza penale.<br />
Le aree di rischio devono essere individuate, unitamente alle corrispondenti misure da adottare con l’obiettivo di ridurre la possibilità che i suddetti fenomeni corruttivi si realizzino, dagli strumenti di pianificazione previsti dalla L. 190/2012: ci si riferisce al PNA – documento programmatico elaborato ogni triennio dall’ANAC – contenente linee di indirizzo per la predisposizione di specifici piani da parte delle singole PP.AA., il quale individua le ccdd. ‘aree di rischio’ (generali e speciali); e ai PTPCT, che identificano invece le aree di rischio specifiche per ciascuna P.A.<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title=""><sup><sup>[6]</sup></sup></a>. Dunque, le aree in parola vanno divise in <em>generali</em>, ossia comuni a tutte le PP.AA., e <em>specifiche</em>, in quanto determinate da ciascuna P.A. nei rispettivi PTPCT in base alle proprie caratteristiche peculiari<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[7]</a>.<br />
Come è noto, l’opera di predisposizione del PTPCT è affidata ad un responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (d’ora in poi RPCT)<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[8]</a>, il quale risponde (in termini di responsabilità dirigenziale, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare) delle violazioni delle misure del piano «salvo che provi di aver comunicato agli uffici le misure da adottare, nonché le relative modalità e di aver vigilato sull’osservanza del Piano»<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[9]</a>.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
3. <em>Sicurezza sul lavoro tra D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 231/2001</em><br />
&nbsp;<br />
Come anticipato in premessa, lo studio della disciplina anticorruzione e, in particolare, dei diversi strumenti di pianificazione ha consentito di registrare la scarsa attenzione dedicata alla sicurezza sul lavoro, che, quindi, sembrerebbe un settore non particolarmente sensibile al rischio corruttivo.<br />
È ben noto che la sicurezza sul lavoro costituisce un valore costituzionalmente rilevante intorno al quale è stato costruito nel corso del tempo un impianto normativo di tutela sia preventiva che repressiva<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[10]</a>. In particolare, essa è resa specifico oggetto di protezione da parte del relativo T.U.<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[11]</a>, nel quale sono state ordinate tutte le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di garantire «l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali»<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[12]</a>.<br />
Tale finalità è perseguita (anche o forse soprattutto) attraverso la predisposizione di uno specifico sistema di gestione della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, cui è dedicato l’intero Capo III del Titolo I del T.U.<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[13]</a>.<br />
Nell’occuparsi di regolare l’operazione di valutazione del rischio per il lavoratore, il T.U. propone un aggancio con un’altra disciplina con finalità precauzionali, quella di cui al D.Lgs. 8/6/2001, n. 231, il quale ha introdotto la figura della «responsabilità amministrativa»<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[14]</a> degli enti di diritto privato<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[15]</a> per (alcuni) fatti penalmente rilevanti commessi nel loro interesse o a loro vantaggio<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[16]</a>.<br />
Il sistema di prevenzione ordito da tale disciplina è costituito essenzialmente dalla predisposizione di modelli di organizzazione e gestione che siano idonei a prevenire i fatti in parola, così che, laddove questi avessero a verificarsi, la presenza di un efficace modello costituirà esimente per l’ente stesso<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[17]</a>.<br />
E, tra le fattispecie di rilievo penale sulle quali svolgere attività di prevenzione <em>ex</em> D.Lgs. 231/2001, vi sono anche quelle collegate ai rischi sul lavoro. Invero, la L. 3/8/2007, n. 123 (d’ora in poi L. 123/2007) ha integrato il D.Lgs. 231/2001 attraverso l’art. 25-<em>septies</em><a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[18]</a>, a mezzo del quale, nel novero dei reati già previsti dal D.Lgs. 231/2001, sono stati inseriti quelli di cui agli artt. 589 c.p. (omicidio colposo) e 590 c.p. (lesioni personali colpose) commessi in violazione della normativa a tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro, estendendo in tal modo la disciplina sulla responsabilità degli enti anche ai reati colposi.<br />
Tale estensione ha originato il problema della «armonizzazione dei principi generali di cui al d.lg. n. 231 del 2001 con la natura colposa delle fattispecie sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[19]</a>.<br />
E proprio la difficoltà applicativa della normativa in parola ai reati colposi è stata una delle ragioni per le quali il legislatore del 2008 ha introdotto nel T.U. una specifica disposizione – l’art. 30 – la quale definisce i contenuti minimi che un modello (<em>ex</em> D.Lgs. 231/2001) deve contenere affinché, nell’occuparsi di sicurezza dei lavoratori, sia effettivamente in grado di fungere da esimente per l’ente al verificarsi delle fattispecie di cui agli artt. 589 e 590 c.p.<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[20]</a>.<br />
In particolare, l’art. 30 provvede ad elencare gli obblighi del datore di lavoro «legati alle attività di accertamento e gestione del rischio (<em>risk assessment e risk management</em>), che debbono essere adempiuti, pena il giudizio di inidoneità o di inefficace attuazione del modello e, quindi, la perdita dell’effetto esimente dello stesso»<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[21]</a>.<br />
In verità, la disposizione in parola finisce per richiamare i principali obblighi giuridici già fissati dal T.U., sicché potrebbe sembrare che l’adozione del modello disciplinato dall’art. 30 altro non faccia che imporre al datore di lavoro adempimenti ridondanti.<br />
Ma, ad attentamente riflettere, così non è, in quanto il modello aziendale in parola pare avere la capacità di irrobustire la protezione del lavoratore: ed infatti, esso ha come scopo primario quello di tenere indenne l’ente da fatti penalmente rilevanti riconducibili alla sicurezza del lavoratore. Tuttavia, nel tentare di perseguire la propria finalità precipua, il modello di organizzazione e gestione <em>ex</em> art. 30 non può che (indirettamente) rafforzare il sistema precauzionale posto a tutela del lavoratore stesso.<br />
Insomma, il rapporto tra T.U. e D.Lgs. 231/2001 si risolve nella definizione di un modello di prevenzione con efficacia ambivalente, questo riuscendo ad ‘assicurare’ dai rischi tanto l’ente, che è il principale destinatario della protezione, quanto il lavoratore, che ne è il beneficiario indiretto.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
4. <em>La sicurezza sul lavoro nella disciplina anticorruzione</em><br />
&nbsp;<br />
La L. 190/2012 e i relativi strumenti di pianificazione, nonostante appaia evidente che (quantomeno per certi aspetti) traggano spunto dal D.Lgs. 231/2001, non dedicano – come si è già riferito – particolare attenzione alla sicurezza sul lavoro.<br />
Ad essa si fa cenno solo nell’aggiornamento al PNA del 2015, ed esclusivamente in relazione all’area di rischio relativa ai contratti pubblici. In tale aggiornamento, tra i vari processi a rischio nell’ambito della esecuzione degli appalti, viene inserito anche quello relativo alla verifica delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e nel Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI)<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[22]</a>.<br />
Il riferimento alla sicurezza del lavoratore nella disciplina dei contratti pubblici non stupisce, giacché essa è oggetto di notevole ‘considerazione’ da parte del legislatore, in tale area ben potendosi concentrare una significativa fetta del fenomeno corruttivo nella P.A.<br />
Tuttavia, stando alla pianificazione anticorruzione, pare che, al di fuori dei contratti pubblici, la sicurezza nei luoghi di lavoro non possa essere messa a rischio dalla ‘cattiva amministrazione’.<br />
Eppure, ferma restando la discrezionalità della valutazione effettuata in sede legislativa e di pianificazione amministrativa, la mancata inclusione della sicurezza nei luoghi di lavoro nel novero delle aree (piuttosto) esposte al verificarsi di fenomeni corruttivi risulta alquanto difficile da comprendere, non rinvenendosi fondati motivi per escludere che la sicurezza (e dunque pure la salute) del lavoratore possa essere messa in pericolo per effetto della <em>maladministration.</em><br />
Al fine di evidenziare la ‘latitanza’ della pianificazione anticorruzione nell’assegnare una specifica considerazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, può essere utile un esempio paradigmatico per ragionare sulla rilevanza di quest’ultima nell’ambito del sistema di prevenzione della corruzione amministrativa.<br />
In proposito particolarmente calzante pare essere il caso del cd. ‘rischio sanitario’ che si annida nel processo clinico-assistenziale, al quale il PNA dà significativo risalto. In esso, infatti, si sottolinea la possibile correlazione tra «rischio in ambito sanitario e rischio di corruzione, ove il primo sia un effetto del secondo, ovvero ogni qualvolta il rischio in ambito sanitario sia la risultante di comportamenti di “maladministration” in senso ampio (solo a titolo di esempio, quando l’alterazione delle liste di attesa provoca un differimento “volontario” dei tempi di erogazione di prestazioni a più elevato indice di priorità con conseguenti ripercussioni sullo stato di salute del paziente destinatario di tali prestazioni oppure, altro esempio, quando le alterazioni allo stato di salute siano una conseguenza dell’effetto della contraffazione di farmaci o, ancora, la mancata efficacia di una terapia sia conseguente alla somministrazione di farmaci scaduti privi di efficacia terapeutica)»<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[23]</a>.<br />
Ebbene, sembra indubbio che, nel rapporto con la corruzione amministrativa, il rischio sanitario e quello per la sicurezza nei luoghi di lavoro siano del tutto simili – ciò anche in considerazione della strettissima correlazione (di mezzo a fine) tra la sicurezza del lavoratore e la sua salute –, per cui pare tutt’altro che infondato ritenere che anche la sicurezza possa essere a rischio per effetto di episodi di <em>maladministration</em>. Si pensi, ad esempio, ai possibili fenomeni di illegalità che potrebbero riguardare, <em>in primis</em>, la elaborazione (da parte del datore di lavoro) del Documento di valutazione dei rischi (relativamente, tra l’altro, all’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente), e poi, soprattutto, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi <em>ex</em> art. 27 T.U.<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[24]</a>.<br />
È ben evidente che tali attività potrebbero non raggiungere l’interesse pubblico specifico cui sono funzionalizzate ove venissero svolte, non allo scopo primario di tutelare la sicurezza sul lavoro, bensì con l’obiettivo di ‘assecondare’ e perseguire interessi di altra natura.<br />
Proprio per questo motivo, la mancata predisposizione di un adeguato sistema di prevenzione dal pericolo derivante dalla cattiva amministrazione in un ‘processo’ come quello della sicurezza sul lavoro, che in altra sede il legislatore pur ritiene rilevante, potrebbe ridimensionare, o addirittura vanificare, la effettività del complesso di misure predisposto per tutelarla.<br />
Ecco perché le ragioni di una mancata peculiare attenzione per la materia in parola ad opera del ‘sistema’ dell’anticorruzione appaiono difficilmente comprensibili. Tale scarsa sensibilità non sembra dipendere da una presunta ‘sufficienza’ del T.U. e degli strumenti in esso previsti per ridurre o eliminare qualsivoglia rischio, compreso quello corruttivo. Sebbene presentino delle analogie, infatti, i meccanismi di prevenzione della disciplina anticorruzione e del T.U., si differenziano significativamente l’uno dall’altro, sia sotto il profilo degli interessi perseguiti (e dunque dei soggetti cui rispettivamente si rivolgono), sia sotto quello delle tecniche adottate.<br />
Il sistema di prevenzione del T.U., invero, è rivolto a tutti coloro che operano, con diversità di ruoli, nei luoghi di lavoro, al fine, per un verso, di informare i lavoratori dei pericoli connessi alla propria attività, nonché delle specifiche procedure e istruzioni rivolte a prevenirli; per altro verso, di creare una rete di protezione (individuale e collettiva) che si estrinseca nel DVR – per il quale non è previsto alcun obbligo di pubblicazione –, con l’obiettivo di evitare o ridurre i potenziali danni alla salute dei lavoratori.<br />
Diversamente, gli strumenti di prevenzione della cattiva amministrazione previsti dalla disciplina anticorruzione attraverso la redazione del PTPCT – documento che deve essere obbligatoriamente pubblicato – si propongono di eliminare o attenuare i rischi connessi alla corruzione nel settore pubblico e sono rivolti a tutti i soggetti coinvolti nell’attività amministrativa.<br />
Sono altresì differenti le misure predisposte per la prevenzione e il trattamento dei rischi. Il T.U. all’art. 15 ne elenca varie: fra le altre, meritano di essere menzionate l’informazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza; l’adozione di codici di condotta e di buone prassi; la programmazione della prevenzione allo scopo di ridurre i rischi alla fonte<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[25]</a>.<br />
La disciplina anticorruzione, invece, ordisce un sistema preventivo composto da misure generali – costituite dagli obblighi di pubblicazione e trasparenza<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[26]</a>, dalla rotazione del personale<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[27]</a>, dalla formazione del personale<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[28]</a>, dai Codici di comportamento<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[29]</a>, dal <em>whistleblowing</em><a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[30]</a> –, che ‘valgono’ cioè in maniera trasversale per tutte le PP.AA.<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[31]</a>, e misure specifiche, le quali hanno una vocazione ‘particolare’, e per questo devono essere individuate da ogni singola P.A. sulla base dell’analisi del rischio condotta sull’attività propria di ciascun plesso organizzatorio.<br />
Sicché, il rischio per la sicurezza del lavoratore derivante dalla cattiva amministrazione non può essere efficacemente prevenuto con la sola applicazione del T.U., che è ontologicamente inadatto ad incidere sui comportamenti che ‘sviano’ il corretto svolgimento dell’attività amministrativa, talvolta finendo per pregiudicare anche il lavoratore.<br />
Stesse considerazioni paiono estensibili alla presunta ‘sufficienza’ del D.Lgs. 231/2001 per la tutela del lavoratore. Anche in questo caso sembrano essere particolarmente rilevanti le diversità tra i sistemi di prevenzione<a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[32]</a>.<br />
Anzitutto, il modello del 231 – come si è visto – non può essere adottato dalle PP.AA. in senso stretto; inoltre, la sua adozione non è obbligatoria; infine, con detto modello la prevenzione del rischio si arresta alle fattispecie penalmente rilevanti, non essendo dunque in grado di ‘colpire’ i fenomeni di cattiva amministrazione, cui invece si rivolge il PTPCT.<br />
La diversità di ambito oggettivo di competenza tra il modello di prevenzione <em>ex</em> D.Lgs. 231/2001 e quello proprio della disciplina anticorruzione è stata peraltro di recente messa in evidenza dalla stessa ANAC, la quale, nel riferirsi alle sole fattispecie penalmente rilevanti, ha sottolineato che, mentre il sistema di prevenzione <em>ex</em> D.Lgs. 231/2001 colpisce esclusivamente i reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società, quello <em>ex</em> L. 190/2012 ha riguardo anche (e soprattutto) ai reati commessi in danno della P.A.<a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[33]</a>.<br />
Dunque, il T.U., il D.Lgs. 231/2001, la L. 190/2012 ed i relativi strumenti di pianificazione, pur condividendo in parte la metodologia volta a consentire l’emersione dei rischi e la conseguente predisposizione di misure idonee all’attenuazione della probabilità che essi possano verificarsi, perseguono obiettivi diversi e presentano molteplici differenze. Pertanto, al fine di rendere piena ed effettiva la tutela del lavoratore, questi diversi strumenti di prevenzione non sono tra loro alternativi, sembrando viceversa tutti necessari.<br />
D’altra parte, l’opportunità di riservare alla sicurezza sul lavoro una particolare attenzione anche in sede di pianificazione anticorruzione è avvalorata dalla determinazione ANAC 28/4/2015, n. 6 – avente ad oggetto le «<em>Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti</em> <em>(c.d. whistleblower)</em>» –, nella quale è stato evidenziato che le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono, non solo l’intera gamma dei delitti contro la P.A., ma anche i casi in cui venga in evidenza un malfunzionamento della P.A. causato dall’uso a fini privati delle funzioni attribuite, dal mancato rispetto dei tempi procedimentali, oppure dalla violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.<br />
Tuttavia, va sottolineato che, alla consapevolezza del nesso esistente tra la violazione delle norme in materia di sicurezza e l’emersione di fenomeni corruttivi, manifestata dall’Autorità, non corrisponde la individuazione del processo relativo quale area di rischio o, quantomeno, quale processo rilevante da prendere in considerazione all’interno delle varie aree di rischio.<br />
Eppure non mancano esempi di PP.AA. che abbiano dato particolare risalto alla sicurezza sul lavoro nel proprio sistema di prevenzione: ciò accade sia nelle società e negli enti di diritto privato controllati dalle PP.AA., sia negli enti pubblici economici, che sono tenuti a rafforzare i presidi già adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 attraverso l’impiego «di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231»<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[34]</a>, ovvero ad introdurre più penetranti misure anticorruzione ai sensi della L. 190/2012 ove assente il modello di organizzazione e gestione <em>ex</em> D.Lgs. 231/2001<a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title="">[35]</a>.<br />
In considerazione del regime giuridico misto di detti soggetti, la sicurezza nei luoghi di lavoro è decisamente valorizzata, in quanto per i soggetti in parola si riscontra un’ampiezza di tutela – effetto dell’adozione del doppio sistema di prevenzione (<em>ex</em> D.Lgs. 231/2001 e L. 190/2012) – difficilmente rinvenibile nelle PP.AA. intese in senso stretto.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
5. <em>Osservazioni conclusive</em><br />
&nbsp;<br />
La presente breve riflessione pare aver sufficientemente mostrato che il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonostante abbia un risalente e articolato complesso normativo appositamente dedicato, continua a proporre nuove questioni giuridiche, alla risoluzione delle quali è legata la (maggiore o minore) intensità della protezione assicurata al lavoratore.<br />
Tra le dette nuove questioni relative al tema in parola può essere annoverata quella riguardante il suo rapporto con la disciplina anticorruzione, la quale pare poter costituire un (non solo) valido (ma soprattutto infungibile) strumento per tutelare il lavoratore attraverso la prevenzione della cattiva amministrazione.<br />
A tal fine, la possibile combinazione dei sistemi preventivi qui rapidamente richiamati appare particolarmente virtuosa, i diversi interessi pubblici da essi perseguiti potendo così trovare una piena ed effettiva soddisfazione: insomma, se da un lato, prevenire la corruzione nella P.A. finisce per proteggere il lavoratore; dall’altro, e viceversa, gli obblighi gravanti sul datore di lavoro a protezione del lavoratore possono contribuire a prevenire la corruzione.<br />
Partendo dal presupposto che la sicurezza del lavoratore costituisce un valore (costituzionalmente previsto) da tutelare nel modo più ampio ed efficace possibile, il T.U. pare da solo non del tutto sufficiente a realizzare tale scopo, anche a causa del dilagare dei fenomeni corruttivi nell’attuale contesto socio-economico. Per cui il ruolo fin qui riconosciuto alla sicurezza nei luoghi di lavoro da parte della L. 190 e dalla relativa pianificazione generale sembrerebbe decisamente da valorizzare, visto che ad oggi – al netto del ‘coinvolgimento’ nella esecuzione dei contratti pubblici – la sicurezza del lavoratore rappresenta un’area tutelata dal rischio corruzione solo in via ‘eventuale’ attraverso la pianificazione (di secondo livello) realizzata da PP.AA. sul punto particolarmente ‘virtuose’.<br />
In ragione di ciò, l’auspicio è che l’ANAC, in occasione del prossimo aggiornamento del PNA, manifesti una maggiore sensibilità verso la sicurezza sul lavoro; e che la stessa Autorità colga l’occasione per ‘suggerire’ meccanismi di connessione con il sistema precauzionale previsto dal T.U., il quale, in questa dimensione, può fungere a sua volta da utile strumento integrativo per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A. È ovvio che un siffatto compito potrebbe essere ancor meglio assolto dal legislatore.<br />
La individuazione di meccanismi di raccordo tra i due testi normativi e i relativi strumenti di pianificazione costituisce un obiettivo tanto ambizioso, quanto decisivo, giacché attraverso una sola (benché molto articolata e complessa) azione cautelare si potrebbe giungere al perseguimento dei diversi interessi pubblici coinvolti – tutela della salute e sicurezza da un lato, e lotta alla corruzione, dall’altro –, così da rendere l’attività preventiva pienamente efficace.</p>
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">( &#8432; )</a> Dottoranda di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’.</div>
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<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[1]</a> Tale strumento di pianificazione prendeva il nome, sino al 2016, di Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), documento distinto dal Programma triennale di trasparenza ed integrità (PTTI). A partire dal 2016 i due piani sono stati, a dir così, ‘integrati’ e formano un unico documento programmatico, ovvero il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT). Ed invero, la L. 6/11/2012, n.190 – recante «<em>Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione</em>» –, e il D.Lgs. 14/3/2013, n. 33 – recante «<em>Riordino della disciplina riguardante l’accesso civico, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni</em>», ed emesso in virtù della delega contenuta nell’art. 1, co. 35, della L. 190 – hanno subìto notevoli modifiche grazie alla entrata in vigore del D.Lgs. 27/5/2016, n. 97 – decreto attuativo della L. 6/8/2015, n. 124, cd. Legge Madìa, di riforma della P.A., recante «<em>Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche</em>» –, il quale, tra le varie novità apportate, ha eliminato l’obbligo per le PP.AA. di adozione di un PTTI distinto dal PTPC, modificando le disposizioni del D.Lgs. 33/2013 (artt. 10, 24 e 43) che facevano riferimento a tale strumento. In particolare, l’art. 10, co. 1, D.Lgs. 33/2013, nella sua attuale versione, impone alle PP.AA. di adottare un unico documento integrato (il PTPCT), inserendo in una sezione del PTPC anche le informazioni relative alla trasparenza. La disposizione in parola prevede infatti che «Ogni amministrazione indica, in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto». Sulle novità del D.Lgs. 97/2016 (cd. Foia) si v., <em>ex multis</em>, M. Savino, <em>Il FOIA italiano. La fine della trasparenza di Bertoldo, </em>in<em> Giorn. dir. amm.</em>, 2016, 5, pp. 593 ss.; Id., <em>Commento allo schema di linee guida per l’attuazione dell’accesso «generalizzato» alle informazioni in possesso delle amministrazioni (c.d. modello Foia)</em>, in <em>www.astrid-online.it</em>, 2016; S. Villamena, <em>Il c.d. FOIA (o accesso civico 2016) e il suo coordinamento con istituti consimili</em>, in <em>www</em>.<em>federalismi.it</em>, 2016, 23.</div>
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<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[2]</a> Sulla normativa anticorruzione si v., tra i vari, B.G. Mattarella, M. Pellissero, <em>La legge anticorruzione</em>, Giappichelli, Torino, 2013; F. Merloni, <em>La legge anticorruzione e le garanzie dell’imparzialità soggettiva dei funzionari pubblic</em>i, in F. Cingari (a cura di), <em>Corruzione: strategie di contrasto</em>, Firenze University Press, 2013, pp. 7 ss.; Id.,<em> Politiche di prevenzione della corruzione e autonomia degli enti territoriali, </em>in <em>Regioni</em>, 2014, pp. 969 ss.; Id., <em>La trasparenza come strumento di lotta alla corruzione tra legge n. 190 del 2012 e d.lgs. n. 33 del 2013</em>, in B. Ponti (a cura di), <em>Codice della trasparenza amministrativa. Commento al d.lgs. 33/2013</em>, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2013, pp. 17 ss.; F. Vignoli, <em>I profili di diritto amministrativo della normativa anticorruzione</em>, in<em> Resp. amm. società e enti</em>, 2016, 2, pp. 111 ss.</div>
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<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[3]</a> Con il termine <em>maladministration</em> ci si riferisce alla corruzione amministrativa, ossia ad un concetto più ampio di corruzione rispetto a come essa è intesa nel diritto penale. Ed infatti, nella corruzione amministrativa vanno considerati, non solo l’intera gamma dei reati contro la P.A., ma anche le situazioni di cattiva amministrazione, in cui sono compresi tutti i casi in cui l’attività della P.A. venga condizionata da interessi privati e particolari, consentendo in questo modo di tutelare non adeguatamente o addirittura per nulla l’interesse pubblico. Sulla definizione di corruzione amministrativa si v. PNA 2013 (p. 13), PNA-aggiornamento 2015 (determinazione 28/10/2015, n.12) (p. 7).</div>
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<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[4]</a> Con la L. 190/2012 è stata attribuita alla già esistente Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) la funzione di Autorità Nazionale Anticorruzione. Successivamente la Commissione, con la L. 30/10/2013, n. 125 («<em>Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni</em>»), ha assunto la denominazione di Autorità Nazionale Anticorruzione e per la Valutazione e la Trasparenza. Quest’ultima nel 2014, con il D.L. 24/6/2014, n. 90, convertito in L. 11/8/2014, n. 114 («<em>Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari</em>»), ha incorporato la soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), ne ha ereditato compiti e personale ed è stata ridenominata Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 19, L. 114/2014). L’ANAC svolge molteplici funzioni, tra cui anche l’adozione del PNA (art. 1, co. 2, lett. <em>b</em>), il quale ha (co. 2 <em>bis</em>) durata triennale e «costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell’adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l’attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l’indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione».</div>
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<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[5]</a> Per la giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro si v. in particolare C. Di Carluccio, <em>Sicurezza sul lavoro e</em> outsourcing<em>: tutele normative e rimedi giurisprudenziali</em>, in F. Corso, A. De Siano, C. Di Carluccio (a cura di), <em>La sicurezza come valore</em>, Editoriale scientifica, Napoli, 2016, pp. 139 ss.; S. Cuomo, <em>Gli obblighi del lavoratore in materia di sicurezza e le conseguenze dell’inadempimento</em>, in F. Corso, A. De Siano, C. Di Carluccio (a cura di), <em>La sicurezza </em>cit., pp. 59 ss.; J. Mugneco, <em>La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato</em>, in F. Corso, A. De Siano, C. Di Carluccio (a cura di), <em>La sicurezza </em>cit. pp. 97 ss.</div>
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<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[6]</a> Per quanto concerne i PTPCT, l’art. 1, co. 5, L. 190/2012 prevede che «Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio». In dottrina si v. F. Merloni, <em>I piani anticorruzione e i codici di comportamento</em>, in <em>Dir. pen. e proc.</em>, 2013, pp. 4 ss.</div>
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<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[7]</a> In proposito, nel PNA-aggiornamento 2015 – di cui meglio si dirà nella nota 22 –si legge che «Vi sono attività svolte in gran parte delle amministrazioni ed enti, a prescindere dalla tipologia e dal comparto, che, anche sulla base della ricognizione effettuata sui PTPC, sono riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi» (p. 17). Si tratta, in particolare, delle aree relative alle attività di contratti pubblici, incarichi e nomine, gestione del patrimonio e spese, controlli, ispezioni e sanzioni, affari legali e contenzioso (pp. 17 e 42). L’ANAC sottolinea che queste aree, insieme a quelle “obbligatorie”, sono denominate “aree generali” (p. 17). La definizione di aree obbligatorie è contenuta nel PNA 2013, in cui le aree di rischio sono distinte in obbligatorie (elencate, oltre che all’art. 1 co. 16, L. 190/2012, anche nell’Allegato 2 al PNA 2013, nel quale viene specificato che per aree obbligatorie si intendono, in particolare, quelle relative alle attività di acquisizione e progressione del personale; affidamento di lavori, servizi e forniture; provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario) ed ‘ulteriori’, corrispondenti a quelle individuate da ciascuna P.A. in base alla propria specificità. Il PNA-aggiornamento 2015 prosegue con la precisazione che «oltre alle “aree generali”, ogni amministrazione o ente ha ambiti di attività peculiari che possono far emergere aree di rischio specifiche. Già il PNA prevedeva che “sin dalla fase di prima attuazione è raccomandato che ciascuna amministrazione includa nel PTPC ulteriori aree di rischio che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto”», ovvero quelle aree che, a partire dal 2015, l’Anac definisce “aree di rischio specifiche”» (p. 18).</div>
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<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[8]</a>Il RPC – individuato, ai sensi dei commi 7 e 8 della L. 190/2012, dall’organo di indirizzo tra i dirigenti di ruolo in servizio, il quale (organo di indirizzo) definisce anche gli obiettivi strategici in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza e adotta il PTPCT, su proposta del responsabile – a partire dal 2016, svolge di regola anche le funzioni di responsabile della trasparenza. Sulle novità apportate dal D.Lgs. 97/2016 alla figura del RPC si v. sia l’art. 43, co.1, D.Lgs. 33/2013, così come modificato dall’art. 34, co. 1, lett. <em>a</em>), D.Lgs. 97/2016, che prevede che «All’interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito Responsabile”, e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione», che l’art. 1, co. 7, L. 190/2012, così come modificato dall’art. 43, co. 1, lett. <em>f</em>), D.Lgs. 97/2016, secondo cui «L’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività»; ma sul punto si v. anche il PNA 2016 (delibera 3/8/2016, n. 831), nel quale si legge che «La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative. D’ora in avanti, pertanto, il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)» (p. 17).</div>
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<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[9]</a> Così dispone l’art. 1, co. 14, L. 190/2012, secondo cui «in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull’osservanza del Piano». Sulla responsabilità del RPCT si v. D. Bolognino, <em>Per una risposta corale dell’amministrazione etica al fenomeno corruttivo: compiti e responsabilità del responsabile della prevenzione e l’auspicabile task force della prevenzione (l. n. 190/12)</em>, in <em>Lav. nelle p.a</em>., 2013, pp. 813 ss.; M.G. Maffei, <em>Le nuove ipotesi di responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa del responsabile della prevenzione e corruzione a seguito dell’entrata in vigore della l. 6 novembre 2012 n. 190, recante disposizioni «per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione», </em>in <em>Riv. amm</em>., 2013, pp. 161 ss.; F. Merloni, <em>I piani anticorruzione e i codici di comportamento </em>cit.; S. Pilato, <em>Il responsabile della prevenzione della corruzione e le misure organizzative per l’esecuzione del piano anticorruzione: poteri, controlli e responsabilità</em>, in <em>Riv. Corte dei conti</em>, 2015, 5-6, pp. 552 ss.</div>
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<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[10]</a> In merito si v. F. Corso, A. De Siano, C. Di Carluccio (a cura di), <em>La sicurezza </em>cit.</div>
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<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[11]</a> Sul T.U. si v., <em>ex multis</em>: F. Carinci, <em>Habemus il testo unico per la sicurezza e la salute dei lavoratori: il d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81</em>, in <em>Arg. dir. lav.</em>, 2008, 4-5, pp. 971 ss.; L. Fantini e M. Tiraboschi, <em>Il Testo Unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (D.Lgs. 106/2009): Commentario al Decreto Legislativo n. 81/2008 come modificato ed integrato dal decreto Legislativo n. 106/2009</em>, Giuffré, Milano, 2009; M. Gallo, <em>Guida pratica sicurezza del lavoro</em>, Gruppo 24ore, Milano, 2011; M. Lai, <em>Diritto della salute e sicurezza sul lavoro</em>, Giappichelli, Torino, 2010; M. Lepore, voce <em>Sicurezza e salute dei lavoratori, </em>in <em>Enc. giur. Treccani</em>, aggiornamento XVIII, 2010.; P. Monda, <em>Il campo di applicazione oggettivo, </em>in L. Zoppoli, P. Pascucci, G. Natullo (a cura di)<em>, Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori, </em>Ipsoa, Milano, 2008, pp. 93 ss.; G. Natullo, <em>Soggetti e obblighi di prevenzione nel nuovo Codice della sicurezza sui luoghi di lavoro: tra continuità e innovazioni</em>, in <em>WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.It</em>, 2009, 91, pp. 5 ss.; Id., <em>Della sicurezza sul lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni: cosa è cambiato dopo il D.l.vo n. 106 del 2009, </em>in <em>Ragiusan, </em>2012, pp. 252 ss.; Id., <em>Dopo la legge n. 123 del 2007. Prime osservazioni sul Titolo I del decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</em>, in <em>WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.It</em>, 2008, 73, pp. 3 ss; Id., <em>La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori pubblici: cosa cambia dopo le riforme del 2008/2009</em>, in <em>Lav. nelle p.a</em>., 2009, pp. 553 ss.; C. Smuraglia, O. Bonardi, L. Masera, <em>Note sullo schema di decreto “correttivo e integrativo” del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81: Provvedimento “correttivo” o controriforma?</em>, in <em>Riv. giur. lav., </em>2009, pp. 371 ss.; P. Soprani, <em>La nuova sicurezza sul lavoro: le modifiche al D. Lgs. 81/2008 dal D.Lgs. 106/2009</em>, Ipsoa, Milano, 2009; C. Venturato, <em>La sicurezza del lavoro</em>, in S. Cassese (a cura di), <em>Trattato di diritto amministrativo,</em> Giuffré, Milano, 2003, pp. 1201 ss.; L. Zoppoli, P. Pascucci, G. Natullo (a cura di),<em> Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Commentario al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Aggiornato al D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106</em>, Ipsoa, Milano, 2010.</div>
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<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[12]</a> Ed invero, l’art. 1, co. 1, T.U. stabilisce che «Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma […] garantendo l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati».</div>
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<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[13]</a> Il Titolo I del T.U. ha ad oggetto i «<em>Principi comuni</em>» e si articola in quattro Capi. In particolare, il Capo III è rubricato «<em>Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro</em>» e si scompone a sua volta in otto sezioni. La Sezione I, avente ad oggetto le «<em>misure di tutela e obblighi</em>», individua ed elenca le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (art. 15) (tra cui figurano, ad esempio, la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza, l’informazione e la formazione, la partecipazione e consultazione dei lavoratori), disciplina la delega di funzioni da parte del datore di lavoro (art. 16) e prevede i vari obblighi gravanti su diversi soggetti operanti nei luoghi di lavoro, ovvero quelli del datore di lavoro delegabili (art. 18), non delegabili (tra i quali figura l’elaborazione del documento di valutazione del rischio) (art. 17), gli obblighi del dirigente (art. 18), del preposto (art. 19), dei lavoratori (art. 20), dei componenti dell’impresa familiare e dei lavoratori autonomi (art. 21), dei progettisti (art. 22), dei fornitori (art. 23), degli installatori (art. 24), del medico competente (art. 25). Individua altresì gli obblighi gravanti su soggetti ulteriori rispetto al datore di lavoro e connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione (art. 26) ed infine disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (art. 27). La Sezione II si occupa invece della «<em>valutazione dei rischi</em>» e, più in particolare, disciplina l’oggetto della valutazione dei rischi, ovvero il contenuto del Documento di valutazione dei rischi redatto dal datore di lavoro che dovrà necessariamente prevedere, ad esempio, una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa, l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio (art. 28), individua la modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (art. 29), i contenuti del modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (art. 30). La Sezione III ha ad oggetto il «<em>servizio di prevenzione e protezione</em>» organizzato dal datore di lavoro ed obbligatorio in alcuni casi (art. 31), individua le capacità ed i requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni (art. 32) e ne specifica i relativi compiti tra i quali figurano, ad esempio, l’indicazione dei fattori di rischio, l’elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, co. 2, la proposizione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori (art. 33), identifica le ipotesi in cui sia possibile lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34) e prevede l’indizione di una riunione periodica da parte del datore di lavoro cui partecipano il datore stesso o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente, ove nominato, al fine di condividere e sottoporre all’esame dei partecipanti i principali documenti ed attività in materia di prevenzione del rischio come, ad esempio, il DVR (art. 35). La Sezione IV si occupa invece della «<em>formazione, informazione e addestramento</em>». Essa si scompone in due articoli, uno relativo all’informazione dei lavoratori (art. 36), l’altro relativo alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37). La Sezione V è rubricata «<em>sorveglianza sanitaria</em>». In essa sono individuati i requisiti del medico competente (art. 38), è disciplinato lo svolgimento della relativa attività (art. 39), sono regolati i rapporti tra medico competente e Servizio sanitario nazionale (art. 40), è disciplinata la sorveglianza sanitaria (art. 41) e sono individuati i provvedimenti del medico competente in caso di inidoneità alla mansione specifica (art. 42). La Sezione VI è dedicata alla «<em>gestione delle emergenze</em>» relativamente alla quale sono specificati gli obblighi dei lavoratori e del datore di lavoro (art. 43), i diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato (art. 44) e sono disciplinati il primo soccorso (art. 45) e la prevenzione incendi (art. 46). La Sezione VII si occupa della «<em>consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori</em>» e quindi del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 47), disciplinandone anche le attribuzioni (art. 50), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (art. 48), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (art. 49), degli organismi paritetici (art. 51), e prevede la costituzione, presso l’Inail, di un fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità, esplicitandone, oltre che le finalità, anche le relative fonti di finanziamento (art. 52). La Sezione VIII, infine, relativa alla «<em>documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali</em>» si occupa della tenuta di tale documentazione (art. 53) e della relativa trasmissione e comunicazione (art. 54).</div>
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<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[14]</a> Sulla natura giuridica della responsabilità (cd. amministrativa) <em>ex</em> D.Lgs. 231/2001 si è espresso L. Bertonazzi, <em>La responsabilità amministrativa degli enti (commento al d.leg. 8 giugno 2001, n. 231</em>), in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2001, 10, pp. 977 ss., 978, secondo il quale sembrerebbe opportuno «interrogarsi sulla reale natura giuridica della (forma di) responsabilità dei soggetti collettivi introdotta dal d.lgs. n. 231/2001. Sono astrattamente ipotizzabili due soluzioni: a) si tratta di una vera e propria responsabilità penale, soltanto “travestita” o “mascherata” da “responsabilità amministrativa”; b) si tratta di un tertium genus rispetto alla responsabilità penale e alla responsabilità delineata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie». Sul punto si v. altresì L. Bertonazzi, <em>Il d. lgs. n. 231 del 2001 e il nuovo modello sanzionatorio dei soggetti collettivi</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2001, pp. 1166 ss.; M. Bortolotto, C. Boggio Marzet, <em>La natura dell’illecito amministrativo 231/2001 nelle società partecipate</em>, in <em>Resp. amm. società e enti</em>, 2016, 1, pp. 197 ss.; M. Cattadori, <em>Aggiornamenti normativi alla responsabilità amministrativa (rectius penale) degli enti (d.leg. 231/01)</em>, in <em>Riv. pen.</em>, 2009, pp. 1199 ss.; D. Fondaroli, C. Pezzi, U. Poli, <em>La proliferazione delle posizioni di responsabilità nelle società e negli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni: dal d.leg. 231/2001 alla determinazione n. 8/2015 dell’Anac</em>, in <em>Resp. amm. società e enti</em>, 2015, 4, pp. 229 ss.; G. M. Flick, <em>Le prospettive di modifica del d.leg. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti: un rimedio peggiore del male?</em>, in <em>Riv. società</em>, 2010, pp. 1294 ss.; G. Garuti (a cura di), <em>Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato</em>, Cedam, Padova, 2002; G. Lattanzi (a cura di<em>), Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231</em>, Giuffrè, Milano, 2005; C. Manacorda, <em>Il «buon andamento» della pubblica amministrazione: i contributi del decreto 231, </em>in<em> Resp. amm. società e enti</em>, 2012, 1, pp. 9 ss.; F. Palazzo (a cura di), <em>Societas puniri potest: la responsabilità da reato degli enti collettivi</em>, Cedam, Padova, 2003; M. Pasculli, <em>Responsabilità sociale versus responsabilità penale dell’impresa: studio sui modelli di organizzazione, gestione e controllo quali strumenti di legalità preventiva e/o di strategia in ordine alle fattispecie negate e realizzate dal d.leg. 231/2001 e successive modificazioni</em>, in <em>Resp. amm. società e enti</em>, 2010, 4, pp. 41 ss.; L. Pecorario, <em>La responsabilità delle società in house: il controllo analogo, gli apicali di fatto e la necessità di un’interpretazione estensiva dell’art. 5 del decreto</em>, in <em>Resp. amm. società e enti</em>, 2016, 1, pp. 205 ss.; Id., <em>Il modello 231 trova ulteriore ed autonoma ragion d’essere nel nuovo codice degli appalti: da elemento «accidentale» e di punteggio nel rating di legalità a elemento «costitutivo» e reputazionale ai fini dell’attribuzione del rating di impresa</em>, in <em>Resp. amm. società e enti</em>, 2016, 4, pp. 59 ss.; F. Santi<em>, La responsabilità delle società e degli enti</em>, Giuffré, Milano, 2004; A. Travi, <em>La responsabilità della persona giuridica nel d.lgs. n. 231 del 2001: prime considerazioni di ordine amministrativo</em>, in <em>Le società</em>, pp. 200 ss.; F. Vignoli, <em>Durc e responsabilità ex d.leg. 231/2001</em>, in <em>Resp. amm. società e enti</em>, 2012, 4, pp. 59 ss. In giurisprudenza si v., <em>ex multis</em>, Cass. pen., sez. VI, 18/02/2010, n. 27735, in <em>Cass. pen</em>., 2011, 5, pp. 1876 ss; Cass. pen., sez. III, 8/06/2016, n. 45472, in <em>CED Cassazione penale</em>, 2016; Tribunale Milano, 28/12/2011, in <em>Giur. merito</em>, 2012, 4, pp. 915 ss.; Trib. Milano, sez. IX, 6/12/2013, in <em>Archivio della nuova procedura penale</em> 2015, 2, pp. 164 ss.; Trib. Milano, sez. VIII, 13/02/2008, n. 1774, in <em>Riv. dott. comm.</em>, 2008, 6, pp. 1265 ss.; Trib. Milano, 28/04/2004, in <em>Giur. merito</em>, 2005, 7/8, pp. 1615 ss. Per quanto concerne invece la nozione di responsabilità amministrativa così come tradizionalmente intesa, la quale reca come presupposto il rapporto di servizio e si distingue in responsabilità disciplinare e patrimoniale, si v., tra i vari autori, G. Clemente di San Luca, <em>Lezioni di diritto amministrativo per il corso di base</em>, Editoriale scientifica, Napoli, 2012, p. 170. Cfr. anche A. Corpaci, <em>La responsabilità amministrativa tra risarcimento e sanzione</em>, in <em>Regioni</em>, 1993, pp. 866 ss.; D. Gasparrini Pianesi, <em>La responsabilità amministrativa per danno all’erario. Profili strutturali e funzionali della responsabilità</em>, Giuffrè, Milano, 2004; L. Mercati, <em>Responsabilità amministrativa e principio di efficienza</em>, Giappichelli, Torrino, 2002; P. Maddalena,<em> Responsabilità civile ed amministrativa: diversità e punti di convergenza dopo le leggi n. 19 e n. 20 del 14 gennaio 1994</em>, in <em>Cons. St.</em>, pp. 1427 ss.; A. Romano Tassone, <em>Valenza sanzionatoria e quella risarcitoria della responsabilità amministrativa</em>, in D. Sorace (a cura di), <em>Le responsabilità pubbliche</em>, Cedam, Padova, 1998, pp. 281 ss.; F.G. Scoca (a cura di), <em>La responsabilità amministrativa e il suo processo</em>, Cedam, Padova, 1997.</div>
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<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[15]</a> L’espressione ‘enti di diritto privato’ è comprensiva di diversi soggetti elencati nell’art. 1, D.Lgs. 231/2001, rubricato appunto «<em>Soggetti</em>», il quale prevede che «Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale».</div>
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<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[16]</a> Ed invero, l’art. 5, D.Lgs. 231/2001, rubricato «<em>Responsabilità dell’ente</em>», così dispone: «L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi». Per quanto riguarda il concetto di «reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente», in giurisprudenza si v. Cass. pen., sez. IV, 19/05/2016, n. 31210, in <em>Guida al diritto</em>, 2016, 39, pp. 68 ss., secondo cui «In tema di responsabilità da reato dell’ente in conseguenza della commissione dei reati di omicidio colposo o di lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies d.lg. 8 giugno 2001 n. 231), ricorre il requisito dell’interesse dell’ente quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un’utilità alla persona giuridica; ciò accade, ad esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l’esito, non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d’impresa: pur non volendo il verificarsi dell’infortunio in danno del lavoratore, l’autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell’ente (ad esempio, far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione). Ricorre, invece, il requisito del vantaggio per l’ente quando la persona fisica, agendo per conto dell’ente, anche in questo caso ovviamente non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato una politica d’impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei costi e un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto».</div>
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<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[17]</a> L’art. 6, co. 1 e 2, D.Lgs. 231/2001 rubricato «<em>Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente</em>» prevede che «Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell’articolo 5, comma 1, lettera a), l’ente non risponde se prova che: a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b). In relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello». L’art. 7, rubricato «<em>Soggetti sottoposti all’altrui direzione e modelli di organizzazione dell’ente</em>», dispone invece che «Nel caso previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera b), l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, è esclusa l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. L’efficace attuazione del modello richiede: a) una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello». In giurisprudenza si v. peraltro Cass. pen., sez. II, 27/09/2016, n. 52316, in <em>CED Cassazione penale</em>, 2017; Cass. pen., sez. V, 18/12/2013, n. 4677, in <em>Riv. dott. comm.</em>, 2015, 1, pp. 169 ss.; Cass. pen., sez. II, 6/07/2012, n. 35999, in <em>Guida al diritto</em>, 2012, 46, pp. 94 ss.; Trib. Milano, 17/11/2009, in <em>Vita not.</em>, 1, I, 2010, pp. 37 ss.; Trib. Milano, 28/04/2008, in <em>Foro ambr.</em>, 2008, 3, pp. 329 ss.; Trib. Milano, 28/10/2004, in <em>Foro it.</em>, II, 2005, pp. 269 ss.</div>
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<div id="ftn19"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[18]</a> L’art. 25 <em>septies</em>, D.Lgs. 231/2001, rubricato «<em>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</em>», così come sostituito dall’art. 300 del T.U., dispone che «In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi».</div>
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<div id="ftn20"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[19]</a> Le parole riportate sono quelle di P. Serra, <em>I modelli di organizzazione nel settore della sicurezza sul lavoro (parte II)</em>, in <em>Giur. merito</em>, 2013, 11, pp. 2515 ss, 2517. Sul punto si v. anche G. De Santis, <em>Profili penalistici del regime normativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro introdotto dal d.lgs. n. 81/2008</em> in <em>Resp. civ. e prev</em>., 2008, 7-8, pp. 1660 ss. e A. Tampieri, <em>Tra regolamento interno e modello organizzativo</em>, in <em>Lav. nelle p.a</em>., 2011, 6, pp. 885 ss.</div>
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<div id="ftn21"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[20]</a> L’art. 30, co. 1, D.Lgs. 81/2008, rubricato «<em>Modelli di organizzazione e di gestione</em>», dispone che «Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate». In merito ai rapporti esistenti tra il modello organizzativo delineato dall’art. 30 T.U. ed il generale modello di organizzazione e gestione disciplinato dal D.Lgs. 231/2001, si v. P. Serra, <em>I modelli di organizzazione</em> cit., p. 2516, secondo il quale «Nessuna differenza sussiste neppure circa l’obbligatorietà dell’adozione del modello. Non può condividersi l’orientamento dottrinale che, facendo leva sulla lettera dell’art. 30 comma 1 d.lg. n. 81 del 2008, avrebbe individuato un profilo di diversità, tra il modello implementato in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e quello di portata generale previsto dagli artt. 6 e 7 d.lg. n. 231 del 2001, proprio nella doverosità dell’adozione del primo e nella discrezionalità del secondo. In proposito, si è sostenuto che l’incipit dell’art. 30, secondo cui il modello “deve essere adottato”, discostandosi dalle disposizioni della normativa generale, suggerirebbe una simile conclusione. In effetti, il comma 1 dell’art. 30 fornisce indicazioni letterali e sistematiche, di maggior pregio, proprio a sostegno della tesi contraria, individuabili soprattutto nell’esplicito richiamo in esso contenuto alla disciplina del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, alla quale, quindi, si dimostra irrefutabilmente legato nella regolamentazione dei modelli gestionali di settore. Una conclusione corroborata dalle fasi antecedenti alla approvazione del testo finale del comma 6 dell’art. 30 d.lg. n. 81 del 2008 che, se nel progetto del T.U. imponeva di adottare il modello organizzativo almeno in talune ipotesi, nella sua stesura definitiva non confermava una simile prescrizione». Sul punto si v., altresì, G. Rizzardi, <em>I requisiti del modello organizzativo in materia di sicurezza del lavoro alla luce dell’art. 30 del testo unico sicurezza. L’infelice commistione fra obblighi giuridici e norme tecniche di riferimento</em>, in <em>Resp. amm. società e enti</em>, 2015, 4, pp. 287 ss.; V. Masìa, <em>Testo unico della sicurezza sul lavoro e «decreto del fare»: responsabilità in aumento per gli enti ex 231/2001?</em>, in <em>Resp. amm. società e enti</em>, 2014, 3, pp. 19 ss.</div>
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<div id="ftn22"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[21]</a> Così P. Serra, <em>I modelli di organizzazione </em>cit., p. 2522. Sul punto si v. anche Cass. pen., sez. V, 18/12/2013, n. 4677 cit. secondo cui «In materia di responsabilità da reato degli enti, non sussiste elusione fraudolenta del modello organizzativo – presupposto necessario per l’applicazione dell’esimente – se quest’ultimo non contempla tutte le procedure comportamentali necessarie alla prevenzione del reato contestato». Cfr. anche Trib. Milano, sez. IX, 6/12/2013 cit.</div>
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<div id="ftn23"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[22]</a> Il più volte richiamato aggiornamento 2015 al Piano nazionale anticorruzione è stato adottato dall’ANAC con determinazione 12/2015. Con esso l’ANAC ha inteso fornire «indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72 (PNA). L’Autorità ha deciso di predisporre l’Aggiornamento muovendo, da una parte, dalle risultanze della valutazione condotta sui Piani di prevenzione della corruzione (PTPC) di un campione di 1911 amministrazioni conclusasi a luglio 2015; dall’altra dall’opportunità di dare risposte unitarie alle richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori del settore ed in particolare dai Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC)» (PNA-aggiornamento 2015, p. 3). L’Autorità ha potuto riscontrare, dall’esame dei PTPC, la limitata capacità delle PP.AA. di andare oltre l’analisi delle aree di rischio definite «obbligatorie» dal PNA 2013. Nella parte speciale del PNA-aggiornamento 2015, relativa agli approfondimenti in materia di contratti pubblici, l’Autorità ha preliminarmente premesso che «La finalità del presente approfondimento è quella di fornire indicazioni per la predisposizione e gestione delle misure di prevenzione della corruzione nell’area di rischio relativa ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Si ritiene necessario utilizzare la più ampia definizione di “area di rischio contratti pubblici”, in luogo di quella di “affidamento di lavori, servizi e forniture” indicata nel PNA, perché ciò consente un’analisi approfondita non solo della fase di affidamento ma anche di quelle successive di esecuzione del contratto» (p. 25). L’ANAC, per definire una mappatura corretta, suggerisce, inoltre, «di procedere alla scomposizione del sistema di affidamento prescelto nelle seguenti fasi: programmazione, progettazione della gara, selezione del contraente, verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione e rendicontazione» (p. 26). Nella fase di esecuzione del contratto, «che è relativa al momento in cui l’esecutore pone in atto i mezzi e l’organizzazione necessaria a soddisfare il fabbisogno dell’amministrazione, secondo quanto specificamente richiesto in contratto, è indispensabile che l’ente si doti di ogni strumento utile a verificare l’esatto adempimento. Attesa la particolare esposizione al rischio corruttivo, i processi che rilevano sono, ad esempio, quelli di: approvazione delle modifiche del contratto originario; autorizzazione al subappalto; ammissione delle varianti; verifiche in corso di esecuzione; verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)» (p. 35).</div>
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<div id="ftn24"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[23]</a> Così PNA- aggiornamento 2015, p. 41.</div>
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<div id="ftn25"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[24]</a> L’art. 27, T.U., rubricato «<em>Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi</em>» dispone che «Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i settori […] e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza […]. Con riferimento all’edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l’impossibilità per l’impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, che potrà, con le modalità ivi previste, essere esteso ad altri settori di attività […], il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento preferenziale per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti».</div>
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<div id="ftn26"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[25]</a> L’art. 15, T.U., rubricato «<em>Misure generali di tutela</em>», prevede che «Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro; c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; l) il controllo sanitario dei lavoratori; m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione; n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori; o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) le istruzioni adeguate ai lavoratori; r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi; u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti».</div>
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<div id="ftn27"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[26]</a> Sulla trasparenza si v., <em>ex multis</em>, A. Bonomo, A.M. Nico, <em>Il nuovo principio di trasparenza: tra strumenti di enforcement e controllo sulla qualità</em>, in A. M. Nico (a cura di), <em>Studi in onore di Francesco Gabriele</em>, Esi, Napoli, 2016, pp. 89 ss.; P. Canaparo, <em>L’anticorruzione e la trasparenza: le questioni aperte e la delega sulla riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni</em>, in <a href="http://www.federalismi.it/"><em>www.federalismi.it</em></a>, 1, 2016; E. Carloni, <em>L’amministrazione aperta: regole strumenti limiti dell’open government, </em>Maggioli, Rimini, 2014; F. Fracchia, <em>L’impatto delle misure anticorruzione e della trasparenza sull’organizzazione amministrativa</em>, in <em>Dir. economia</em>, 2015, pp. 483 ss.; D.U. Galetta, <em>Trasparenza della p.a. nella riforma Madìa</em>, in <a href="http://www.federalismi.it/"><em>www.federalismi.it</em></a>, 2016, 5; A. Pajno, <em>Il principio di trasparenza alla luce delle norme anticorruzione</em>, in <em>Giust. civ.</em>, 2015, pp. 213 ss.; B. Ponti (a cura di), <em>La trasparenza amministrativa dopo il d.lgs.14 marzo 2013, n. 33, </em>Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2013; Id., <em>Nuova trasparenza amministrativa e libertà di accesso alle informazioni</em>, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2016.</div>
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<div id="ftn28"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[27]</a> Sulla rotazione del personale, si v.: E. D’Avino, <em>La dirigenza e la disciplina anticorruzione</em>, in <em>Ragiusan</em>, 2016, 387-389, pp. 6 ss.; V. Giannotti, <em>Le indicazioni del nuovo Pna con particolare riferimento alla rotazione degli incarichi</em>, in <em>Azienditalia-Il personale</em>, 2016, pp. 521 ss.; A. Monea, <em>Rotazione del personale per prevenzione della corruzione e delibera Anac n. 13/2015</em>, in <em>Azienditalia-Il personale</em>, 2015, pp. 199 ss.; E. Rizzi, <em>Il principio di rotazione e la partecipazione del gestore uscente alla successiva selezione (Nota a T.a.r. Lombardia, sede Brescia, sez. II, 14 ottobre 2015, n. 1325, Soc. coop. sociale Sottosopra Onlus c. Com. Clusone)</em>, in <em>Contratti Stato e enti pubbl</em>., 2015, 4, pp. 51 ss.</div>
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<div id="ftn29"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[28]</a> Sulla misura della formazione, si v.: C. Rivoiro, M. Brunetti, <em>L’efficacia della formazione nella prevenzione della corruzione</em>, in <em>Riv. Pol. Soc.</em>, 2016, 2, pp. 21 ss.; F. Verbaro, <em>Il «peso» della formazione nella lotta alla corruzione</em>, in <em>Guida al pubblico impiego</em>, 2013, 3, pp. 29 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn30"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[29]</a> In merito ai Codici di comportamento, si v., tra gli altri: P. Bardasi, A. Fabbri, <em>Disposizioni per la prevenzione della corruzione: il valore del codice di comportamento dei pubblici dipendenti</em>, in <em>Ragiusan</em>, 2015, 374, pp. 6 ss.; R. Caridà, <em>Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e principi costituzionali</em>, in <em>www.federalismi.it</em>, 2016, 25; E. Carloni, <em>Ruolo e natura dei cosiddetti “codici etici” delle amministrazioni pubbliche</em>, in <em>Dir. pubbl</em>., 2002, 1, pp. 319 ss.; B.G. Mattarella, <em>I codici di comportamento</em>, in <em>Riv. giur. lav</em>.,1996, pp. 246 ss.; F. Merloni, <em>I piani anticorruzione e i codici di comportamento</em> cit.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn31"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[30]</a> La tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. <em>whistleblower</em>) è disciplinata dall’art. 54-<em>bis</em>, D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, inserito dall’art. 1, co. 51, L. 190/2012, secondo cui «fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia». Sul punto si v. anche PNA 2013, pp. 46-48. In dottrina, sulla misura del <em>whistleblowing</em>, si v., tra i altri: L. Arnaudo, <em>Whistleblowing: le parole e le cose</em>, in <em>Mercato, concorrenza, regole</em>, 2015, pp. 345 ss.; S. Corso, <em>La via italiana al whistleblowing tra obbligo di fedeltà e «diritto alla legalità»</em>, in <em>Variazioni temi dir. lav.</em>, 2016, pp. 161 ss.; M.T. Carinci, <em>“Whistleblowing” alla Scala di Milano: una ballerina denuncia il rischio di anoressia fra i componenti del corpo di ballo (Nota a Trib. Milano 6 febbraio 2014, n. 419)</em>, in <em>Riv. it. dir. lav.</em>, 2014, 2, pp. 511 ss.; A. Jannone, <em>Il whistleblowing e la policy antifrode e anticorruzione: il quadro normativo e le soluzioni operative</em>, in <em>Resp. amm. società e enti</em>, 2016, 3, pp. 217 ss.; G. Liguori, <em>Whistleblowing: il panorama a livello internazionale, struttura generale ed attuazioni da parte dello stato italiano</em>, in <em>Resp. amm. società e enti</em>, 2014, 1, pp. 61 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn32"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[31]</a> Si v. PNA 2013, pp. 35 ss.; PNA-aggiornamento 2015, pp. 21 ss.; PNA 2016, pp. 24 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn33"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[32]</a> Sulle analogie e differenze tra PTPC e modelli organizzativi <em>ex</em> D.Lgs. n. 231 si v. F. Merloni, <em>I piani anticorruzione e i codici di comportamento </em>cit., p. 10, secondo cui «Nonostante siano evidenti gli influssi esercitati dal modello 231 sul modello di prevenzione dei PTPC nelle pubbliche amministrazioni restano differenze non secondarie. In primo luogo, mentre le esimenti dalla responsabilità appaiono simili (aver attivato misure organizzative, in senso lato, di prevenzione della corruzione) è la stessa responsabilità ad assumere connotati diversi. In un caso (il d.lgs. n. 231) la responsabilità e le sanzioni ricadono sull’ente, sul soggetto collettivo privato […]. Nelle pubbliche amministrazioni, invece, la responsabilità […] è attivata in capo al responsabile della prevenzione della corruzione». Altre fondamentali differenze, prosegue l’A., sono da rintracciarsi, da un lato, nel più efficace effetto di deterrenza della disciplina di prevenzione della corruzione negli enti privati, dovuto alla maggiore «capacità organizzativa di controllo delle attività e dei comportamenti dei dipendenti […] nell’impresa privata che nella pubblica amministrazione». Ciò sarebbe determinato dal fatto che negli enti di diritto privato «il soggetto collettivo che risponde è il vero datore di lavoro e ha strumenti di indirizzo e controllo dell’attività dell’impresa, volti a rassicurarsi sul non compimento di reati da parte dei propri dipendenti, sicuramente maggiori di un funzionario dell’amministrazione, per quanto dotato di poteri di organizzazione e di vigilanza» (p. 10); dall’altro, nel sistema di vigilanza sul rispetto dei modelli organizzativi adottati che il D.Lgs. 231/2001 affida ad un organismo con «spiccati tratti di indipendenza», dotato di «“autonomi poteri di indirizzo e controllo” (art. 6, comma 1, lettera b))» e nelle PP.AA. è affidato «allo stesso Responsabile della prevenzione della corruzione, con una commistione di compiti di indirizzo e promozione delle misure e di compiti di vigilanza e controllo che il d.lgs. n. 231 ha, invece, voluto espressamente distinguere e affidare a soggetti diversi, in qualche modo chiamati ad operare anche dialetticamente»; da un altro lato ancora, nella diversità dei soggetti tenuti a valutare l’idoneità del modello preventivo adottato. Ed invero, prosegue l’A., «Mentre l’idoneità del modello organizzativo adottato dal soggetto collettivo privato è in definitiva verificata dal giudice (penale) […], nelle pubbliche amministrazioni la sanzione da far gravare sul RPC […] è comminata dall’amministrazione. È a quest’ultima, quindi, cioè agli organi politici che hanno approvato il piano, che spetta la valutazione sull’idoneità delle misure adottate ai fini della prevenzione della corruzione. Ad essi spetta, in definitiva, la decisione sull’attivazione o meno della responsabilità» (p. 11).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn34"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[33]</a> Sul punto si v. la bozza (in consultazione) delle Linee guida emanate di recente dall’ANAC le quali hanno ad oggetto l’«<em>Aggiornamento delle Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici</em>» e sostituiscono le precedenti disposizioni in materia, compresa la determina 17/6/2015, n. 8, con cui l’Autorità aveva adottato specifiche «<em>Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici</em>». In tale bozza L’ANAC sottolinea nitidamente la differenza tra i sistemi di prevenzione in parola. Ed invero, in essa si legge, con riferimento alle società in controllo pubblico, che «quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell’interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società» (p. 13). Cfr. anche F. Merloni, <em>I piani anticorruzione e i codici di comportamento</em> cit., p. 10, il quale evidenzia che «In un caso (il d.lgs. n. 231) il reato, perché vi sia responsabilità del soggetto collettivo, deve esser compiuto “nel suo interesse e a suo vantaggio”. La corruzione è rivolta verso l’esterno dell’impresa, verso una pubblica amministrazione (o un’altra impresa privata) e da essa l’impresa ricava un vantaggio. Nel caso delle pubbliche amministrazioni il reato è compiuto da un dipendente/funzionario contro la sua stessa amministrazione. Nelle pubbliche amministrazioni lo scopo preventivo è quindi da un lato “interno” all’amministrazione (impedire che il dipendente agisca contro l’amministrazione), dall’altro a tutela dell’interesse generale e dei cittadini destinatari dell’azione amministrativa, a prevenire un esercizio delle funzioni amministrative corrotto, distorto, parziale. Il che dovrebbe orientare diversamente le misure organizzative preventive».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn35"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[34]</a> L’adozione di tali misure è prevista espressamente dall’art. 1, co. 2 <em>bis</em>, L. 190/2012, così come modificato dall’art. 41 D.Lgs. 97/2016, secondo cui il PNA «costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell’adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l’attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn36"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[35]</a> Il coordinamento tra misure anticorruzione e misure <em>ex</em> D.Lgs. 231 trova ampio spazio nella bozza di linee guida in consultazione citata in precedenza e inerente all’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, nella quale si legge che «Con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza, l’art. 41 del d.lgs. 97/2016, aggiungendo il comma 2-bis all’art. 1 della l. 190/2012, prevede che tanto le pubbliche amministrazioni quanto gli “altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2103” siano destinatari delle indicazioni contenute nel PNA (del quale è la legge stessa a definire la natura di atto di indirizzo), ma secondo un regime differenziato: mentre le prime sono tenute ad adottare un vero e proprio PTPCT, i secondi devono adottare “misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”» (p. 5). L’ANAC precisa tuttavia che «le società soltanto partecipate non sono prese in considerazione dal legislatore ai fini dell’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione» (p. 9). Ed invero, per queste società, «si ritiene che siano le pubbliche amministrazioni partecipanti a dover promuovere l’adozione del “modello 231”. Anche in questo caso, è opportuno che il predetto modello di organizzazione e gestione sia integrato, preferibilmente in una sezione apposita, con misure di organizzazione e gestione idonee a prevenire, nelle attività che vengono svolte, ulteriori fatti corruttivi» (p. 24). Per quanto riguarda invece le società e gli enti controllati dalle PP.AA., sussiste per essi un vero e proprio obbligo di adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle individuate ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Ed invero, a proposito delle società controllate, l’Autorità prevede che «Poiché il comma 2 bis dell’art. 1 della l. 190/2012, così come modificato dal d.lgs. 97/2016, ha reso obbligatoria l’adozione delle misure integrative del “modello 231”, è fortemente raccomandata, ove le società non vi abbiano già provveduto, l’adozione di tale modello, almeno contestualmente alle misure integrative anticorruzione. Le società che decidano di non adottare il “modello 231” e di limitarsi all’adozione del documento contenente le misure anticorruzione dovranno motivare tale decisione. L’ANAC, in sede di vigilanza, verificherà quindi l’adozione e la qualità delle misure di prevenzione della corruzione e monitorerà lo stato di adozione del “modello 231”» (p. 13). Sulla base delle linee guida richiamate, sembrerebbe che determinati soggetti debbano adottare il modello 231 (del quale le misure anticorruzione sono ‘integrative’), benché ciò non sia espressamente desumibile dal paradigma normativo di riferimento. Sussistono dunque forti dubbi in merito alla perdurante ‘facoltatività’ di adozione del Modello 231 da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati dalle PP.AA., oltre che degli enti pubblici economici. Per questi ultimi l’ANAC nella citata bozza prevede, ancora più esplicitamente, che essi sono tenuti ad «adottare obbligatoriamente un documento unitario contenente le misure di prevenzione della corruzione proprie del “modello 231” e le misure integrative previste dal co. 2-bis dell’art. 1 della legge n. 190 del 2012» (p. 31). Sul rapporto tra disciplina 231 e quella anticorruzione si v. peraltro, <em>ex multis</em>, M. F. Artusi, P. Vernero, <em>231 e anticorruzione: punti interrogativi per le società partecipate «non in controllo pubblico»</em>, in <em>Resp. amm. società e enti</em>, 2016, 1, pp. 183 ss.; F. Elefante, <em>Società pubbliche e normativa anticorruzione</em>, in <em>Riv. giur. servizi pubbl</em>., 2014, pp. 467 ss.; P. Ghini, <em>Contrasto alla corruzione: un possibile raccordo tra adempimenti ex l. 190/2012 per le pubbliche amministrazioni e adempimenti ex d.leg. 231/2001 per le imprese private, in Resp. amm. società e enti</em>, 2014, 4, pp. 287 ss.; M. Ippolito, <em>Il modello organizzativo ex d.leg. 231/2001«integrato» dalle misure anti-corruzione nelle società partecipate non in controllo</em>, in <em>Resp. amm. società e enti</em>, 2016, 3, pp. 187 ss.; Id., <em>Società a partecipazione pubblica tra piano per la prevenzione della corruzione ex l. 190/2012 e modello organizzativo ex d.leg. 231/2001: possibili soluzioni operative,</em> in <em>Resp. amm. società e enti</em>, 2014, 3, pp. 53 ss.; C. Manacorda, <em>Società ed enti controllati e partecipati da pubbliche amministrazioni e norme anticorruzione: il ruolo del decreto 231 nell’interpretazione dell’autorità nazionale anticorruzione e del ministero dell’economia e delle finanze</em>, in <em>Resp. amm. società e enti</em>, 2015, 3, pp. 217 ss.; Id., <em>Decreto 231 e legge 190: l’anticorruzione allinea privato e pubblico</em>, in <em>Resp. amm. società e enti</em>, 2014, 4, pp. 93 ss.; F. Paterniti, <em>Anticorruzione e responsabilità degli enti &#8211; Dai modelli d’impresa ai piani nella pubblica amministrazione</em>, in <em>Resp. amm. società e enti</em>, 2014, 3, pp. 41 ss.; M.L. Piccinni, <em>Riflessi ed effetti sul d.leg. 231/2001 determinati dalla nuova legge anticorruzione e dalla riformulazione della fattispecie normativa sulla corruzione tra privati, </em>in <em>Resp. amm. società e enti</em>, 2016, 2, pp. 121 ss.; A. Tresoldi, E. Lungaro, <em>L’applicazione del d.leg. 231/2001 nel settore pubblico: opportunità normative e best practice</em>, in <em>Resp. amm. società e enti</em>, 2012, 1, pp. 19 ss.</div>
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<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro-tra-reato-e-malamministrazione-negli-strumenti-di-prevenzione-amministrativa-della-corruzione/">La sicurezza nei luoghi di lavoro tra reato e malamministrazione negli strumenti di prevenzione amministrativa della corruzione</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Amministrazione dello sviluppo ed  economia e finanza di impatto sociale (debellare le povertà con il lavoro e l&#8217;imprenditorialità)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/amministrazione-dello-sviluppo-ed-economia-e-finanza-di-impatto-sociale-debellare-le-poverta-con-il-lavoro-e-limprenditorialita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:38 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/amministrazione-dello-sviluppo-ed-economia-e-finanza-di-impatto-sociale-debellare-le-poverta-con-il-lavoro-e-limprenditorialita/">Amministrazione dello sviluppo ed  economia e finanza di impatto sociale (debellare le povertà con il lavoro e l&#8217;imprenditorialità)</a></p>
<p>Sommario&#160;*: 1. Giustizia e misericordia nei principi fondamentali della Costituzione italiana. Dovere della Repubblica &#8211; nella sua unità e nelle sue articolazioni istituzionali e sociali &#8211; di contrastare la povertà, per debellarla, in forme e modi che variano nel tempo. 2. Contenimento della spesa pubblica e ridimensionamento del Welfare State;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/amministrazione-dello-sviluppo-ed-economia-e-finanza-di-impatto-sociale-debellare-le-poverta-con-il-lavoro-e-limprenditorialita/">Amministrazione dello sviluppo ed  economia e finanza di impatto sociale (debellare le povertà con il lavoro e l&#8217;imprenditorialità)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/amministrazione-dello-sviluppo-ed-economia-e-finanza-di-impatto-sociale-debellare-le-poverta-con-il-lavoro-e-limprenditorialita/">Amministrazione dello sviluppo ed  economia e finanza di impatto sociale (debellare le povertà con il lavoro e l&#8217;imprenditorialità)</a></p>
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<strong><u>Sommario</u>&nbsp;</strong><strong>*: 1. </strong>Giustizia e misericordia nei principi fondamentali della Costituzione italiana. Dovere della Repubblica &#8211; nella sua unità e nelle sue articolazioni istituzionali e sociali &#8211; di contrastare la povertà, per debellarla, in forme e modi che variano nel tempo. <strong>2.</strong> Contenimento della spesa pubblica e ridimensionamento del Welfare State; persistenza delle esigenze di welfare. Emersione, dall&#8217;inizio degli anni &#8217;90 del secolo scorso, di un modello di amministrazione contraddistinto dalla funzionalizzazione alla tutela e valorizzazione dei diritti fondamentali e allo sviluppo economico. Contemporanea crescita del welfare privato. <strong>3. </strong>Amministrazioni tutrici istituzionali degli interessi pubblici; imprese gravate da responsabilità sociale; enti privati senza scopo di lucro con finalità sociali; persone e famiglie: componenti originariamente autonome del sistema sociale. Recente emersione di nuovi modelli nei quali dimensione economica e dimensione sociale tendono a integrarsi: società benefit; imprese sociali con forme di remunerazione del capitale sociale; investimenti della finanza privata in imprese sociali, in collaborazione con la pubblica Amministrazione. Presenza in tutti questi modelli della (necessità di) misurazione e valutazione dell&#8217;impatto sociale e dei risultati delle attività. <strong>4.</strong> Gli investimenti a impatto sociale. La <em>Social Impact Investment Task Force</em> del G8: necessità di un cambio di paradigma per orientare i processi economico-finanziari verso impatti sociali positivi misurabili e verso sviluppo, innovazione, inclusione con contenimento/efficientizzazione della spesa pubblica. <strong>5.</strong> I <em>social impact bond</em> quale specie del <em>social impact</em> <em>investment</em>. Nuova forma di partenariato pubblico-privato e di derivato non speculativo. <strong>6.</strong> Il fenomeno povertà in Italia. Il Rapporto Svimez 2016. Povertà come ostacolo alla crescita. Vecchie e nuove forme di povertà. Mancanza, precarietà, inadeguatezza, instabilità, bassa remuneratività del lavoro; emarginazione; carcerazione abituale; attrazione in organizzazioni criminali; schiavitù; mancanza di cultura, di educazione, di formazione, di professionalità; immigrazione; povertà radicale; senza dimora. <strong>7.</strong> L&#8217;estensione e la gravità del fenomeno povertà richiedono la collaborazione/compenetrazione di tutte le componenti del sistema. Necessità di politiche interne di contrasto radicale alle povertà che sappiano attrarre e favorire investimenti ad impatto sociale in iniziative economiche e sociali di beneficio comune (con rilevanti effetti occupazionali, ambientali e di sviluppo e diffusione su larga scala della imprenditorialità). Pubbliche Amministrazioni con funzioni di regia e <em>governance</em>. Necessità di persone dotate di empatia, umanità, passione, condivisione di valori. Dalla povertà come problema, ai poveri come artefici di sviluppo.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<strong>* </strong>Questo lavoro è destinato agli Scritti in onore del Prof. Manlio Ingrosso</p>
<p><strong>1.</strong> La mia relazione<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a> ruota intorno alla domanda: se e che cosa chieda oggi alle imprese, sul piano della misericordia e della giustizia, il diritto, non solo come complesso di norme e di atti dei pubblici poteri, ma anche come risposte date dai vari soggetti dell&#8217;ordinamento giuridico alle esigenze, di necessaria soddisfazione, emergenti dalla società.<br />
Si tratta di una riflessione giuridica che si collega con un tema etico, sul presupposto che misericordia<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a> e giustizia<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>, quali virtù sociali, (e l&#8217;etica<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>, di cui esse sono parte) siano elementi giuridicamente rilevanti: misericordia nel significato di prendersi cura dei miseri, dei poveri, cioè di coloro che mancano di mezzi materiali essenziali per vivere o che si trovano in una condizione di indigenza culturale, morale, psicologica; e giustizia come volontà e dovere di dare a ciascuno il suo ed in particolare ciò che spetta indefettibilmente e irrevocabilmente a ciascuno, in quanto persona.<br />
Il presupposto della giuridicità di giustizia e misericordia, nell&#8217;ordinamento italiano, non richiede particolari dimostrazioni, in quanto esso trova risconto e fondamento nel diritto positivo al suo più alto livello, vale a dire nella Costituzione repubblicana del 1948 ed in particolare nei suoi principi fondamentali, specialmente in quelli consacrati nei primi articoli che, come evidenziato dalla dottrina costituzionalista, rappresentano la stella polare dell&#8217;ordinamento repubblicano<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a> e al tempo stesso ne contengono per così dire il DNA, come codice genetico e come progetto della società nel suo sviluppo<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>.<br />
La lettura dei principi fondamentali rende manifesta la avvenuta costituzionalizzazione: dei diritti inviolabili dell&#8217;uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali cui si svolge la sua personalità; del dovere della Repubblica di riconoscerli e di garantirli e di richiedere l&#8217;adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica politica e sociale (art. 2 Cost.); della dignità e del pieno sviluppo della persona umana, di ogni persona; del&nbsp; compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l&#8217;eguaglianza dei cittadini, impediscano tale pieno sviluppo e la partecipazione dei lavoratori all&#8217;organizzazione politica ed economica del paese (art. 3, c. 2, Cost.); del diritto al lavoro riconosciuto a tutti dalla Repubblica, tenuta a promuovere le condizioni che ne rendano effettivo l&#8217;esercizio (art. 4, comma 1, Cost.); ma anche del lavoro come fondamento della Repubblica (art. 1 Cost.) e come dovere di ogni cittadino di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un&#8217;attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (art. 4, comma 2, Cost.)<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>.<br />
Tali principi costituiscono l&#8217;essenza della forma repubblicana e risultano immodificabili (come la stessa forma repubblicana, in base all&#8217;art. 139 della Costituzione per il quale &#8220;<em>La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale</em>&#8220;)<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a> da parte di qualsiasi potere e di qualsiasi maggioranza ed anche dal pur pervasivo e normalmente prevalente diritto europeo<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>.<br />
In tal modo, la legge fondamentale della Repubblica italiana ha costituzionalizzato l&#8217;etica, un&#8217;etica che ha fatto propria l&#8217;intera tematica dei diritti umani e con essi i doveri inderogabili di solidarietà e i principi di eguaglianza, di libertà e di dignità della persona umana<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>.<br />
I diritti umani inviolabili, consacrati nell&#8217;art. 2 della Costituzione, consistono in beni attinenti all&#8217;esistenza, all&#8217;integrità fisica e morale, alla difesa e allo sviluppo della sfera morale culturale, ambientale, spirituale: cibo, acqua, vestiti, casa, salute, cure mediche, istruzione, formazione, educazione, cultura, riposo, svago, assistenza, previdenza, buon nome, astensione da ogni violenza e rispetto di ogni condizione, specialmente di debolezza (bambini, malati, carcerati<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>, vecchi, profughi, poveri, ecc.); scelta del proprio stato; lavoro (da apprendere e da svolgere); possibilità di costruirsi un futuro, di trasmettere esperienze e valori, libertà di fondare una famiglia, di agire secondo il dettato della coscienza; libertà religiosa; diritto di amministrarsi<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>. Si tratta di diritti di tutti e di ciascuno, fondati sulla natura umana, che accomunano tutti gli uomini, quali abitanti della terra e che trascendono quindi l&#8217;appartenenza ad una nazione, a una razza, a un popolo, a un partito, a una fede.<br />
Con l&#8217;etica non è dubitabile che sia stata costituzionalizzata la giustizia, come dovere di dare a ciascuno, a ogni persona in quanto persona, il suo, dove il suo si identifica con i diritti umani fondamentali; giustizia che è stata tradotta in certezza<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>, con subordinazione dei valori giuridici ordinari e dell&#8217;esercizio di ogni potere pubblico e dello stesso potere costituente ai valori eminenti dell&#8217;uomo<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>.<br />
Ma si può egualmente affermare, soprattutto alla luce delle vicende storiche recenti ed in particolare del diffuso fenomeno delle povertà, che è stata costituzionalizzata anche la misericordia nel suo nucleo fondamentale, come dovere sociale di prendersi cura dei poveri, assicurando loro beni fondamentali (che nell&#8217;ottica della giustizia si presentano come diritti di tempestivo ed indefettibile adempimento da parte di chi ne abbia la responsabilità ed il potere<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>) corrispondenti, in larga parte, alle tradizionali opere di misericordia<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>: dar da mangiare, da bere, vestire, accogliere, assistere, consigliare, insegnare, consolare, ammonire, sopportare, perdonare&#8230; .<br />
Tenendo conto del diritto di ogni persona di sviluppare pienamente le sue capacità e qualità, con libertà e responsabilità, e considerando che il mezzo principale per realizzare tale sviluppo è il lavoro, appare come dovere, al tempo stesso, di giustizia e di misericordia, il compito della Repubblica di promuovere le condizioni per il suo effettivo esercizio (art. 4 comma 1 Cost.) che si aggiunge, rafforzandolo, al dovere di rimozione degli ostacoli al pieno sviluppo della persona umana di cui all&#8217;art. 3 comma 2 Cost..<br />
In sintesi, anche la misericordia risulta essere stata costituzionalizzata, fin dalle origini dell&#8217;ordinamento repubblicano italiano, in ragione dell&#8217;indefettibile dovere di riconoscimento, rispetto e garanzia effettiva dei diritti umani e dei doveri inderogabili di solidarietà. Ce ne si può rendere conto più chiaramente oggi, per l&#8217;estensione globale del fenomeno della povertà, che ha colpito anche il mondo occidentale compresa l&#8217;Italia ed in particolare il suo meridione, pur se in forme diverse e (almeno per numero e intensità) meno radicali di quelle delle altre aree del mondo, ma non meno gravi, ove si consideri la compromissione del pieno sviluppo della persona umana, di ogni singola persona (valore costituzionale supremo) che ne può derivare.<br />
Contrastare la povertà, per debellarla, costituisce quindi dovere della Repubblica nella sua unità e nelle sue articolazioni, istituzionali e sociali. Dovere che si sostanzia nel riconoscimento e nell&#8217;effettiva garanzia (in forme e modi variabili nel tempo) a tutti i <em>poveri </em>dei diritti fondamentali essenziali al pieno sviluppo della loro personalità e quindi, in primis, del diritto (dovere) al lavoro anche come libertà di iniziativa economica: con conseguente configurazione dei diritti fondamentali come fattori di sviluppo personale, sociale, economico.<br />
<strong>2.</strong> Intorno al nucleo vitale dell&#8217;ordinamento repubblicano, rappresentato dalla centralità della persona, dei suoi diritti e doveri e dai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà umana (peraltro ben presenti nel diritto pubblico italiano fin dalle sue origini)<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>, nel corso dei decenni successivi all&#8217;approvazione della Costituzione italiana si è consolidato e potenziato lo Stato sociale (di diritto), il c.d. Welfare State.<br />
Ma le profonde trasformazioni sociali, politiche, istituzionali, normative e comportamentali verificatesi in Italia a partire dalla fine degli anni &#8217;80 del secolo scorso (nell&#8217;ambito di un processo di riassetto dell&#8217;ordine economico e politico mondiale e di attuazione sempre più intensa dell&#8217;ordinamento europeo) e la progressiva restrizione dello spazio della politica tradizionale nella vita e nel funzionamento delle istituzioni (una politica deologizzata e condizionata dal ridimensionamento della spesa pubblica, imposta dal predominio delle dinamiche finanziarie)<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a> hanno portato ad una riduzione sempre più accentuata dello Stato sociale e con esso della tutela, da parte dello Stato, dei diritti fondamentali<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>.<br />
In questo contesto è emerso, nella legislazione italiana (con maggiore chiarezza a partire dalla Legge 7.8.1990 n. 241 c.d. legge sul procedimento amministrativo) un nuovo modello giuridico di Amministrazione pubblica, contraddistinto dal dovere di conseguire, celermente, col minimo mezzo, con imparzialità e trasparenza, risultati concreti orientati allo sviluppo economico, elevato (con la valorizzazione e l&#8217;ammodernamento dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata) ad interesse pubblico primario che lo Stato, le Regioni e gli Enti locali sono tenuti a soddisfare, unitamente al (doveroso) rispetto e alla (doverosa) valorizzazione dei diritti fondamentali dell&#8217;uomo e delle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, nonché delle esigenze della salute, della sanità, della sicurezza pubblica e della tutela dell&#8217;ambiente, come si legge quasi testualmente nell&#8217;art. 1 comma 6 L. 59/1997 (come modificato dalla legge 191/1998), che rappresenta un&#8217;efficace sintesi della nuova direzione ordinamentale.<br />
Il modello di amministrazione pubblica, contraddistinto da economicità, efficacia, trasparenza, semplificazione, valutazione dei costi e dei mezzi, rendimento<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>, è altresì caratterizzato dalla necessaria collaborazione (accordo) con gli amministrati e dalla partecipazione di questi alle decisioni<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a> e dalla esigenza di attrarre investimenti anche stranieri (oltre che dalla necessità di utilizzare bene le risorse pubbliche disponibili) non potendo le Amministrazioni pubbliche, con i più ridotti mezzi a disposizione, far fronte, da sole, ai compiti ad esse affidati dall&#8217;ordinamento, di tutela e valorizzazione dei diritti fondamentali unitamente a quelli di promozione dello sviluppo economico<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>.<br />
Il modello non ha trovato piena attuazione per una serie di cause che non possono essere esaminate in questa sede<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>. Ma persistono ed anzi sono diventate sempre più forti nel corso del tempo le esigenze ad esso sottostanti ed in particolare la necessità di realizzare (e perciò di prefigurarli, monitorarne l&#8217;attuazione, valutarne l&#8217;impatto) risultati concreti sul piano sociale &#8211; consistenti prioritariamente nel rispetto e nella valorizzazione dei diritti fondamentali e dei doveri inderogabili di solidarietà &#8211; che ha chiamato direttamente in causa il c.d. mondo del privato sociale o terzo settore e, in tempi più recenti, anche il mondo delle imprese commerciali e finanziarie.<br />
<strong>3.</strong> In una prima fase, si è consolidato un sistema sociale nel quale operavano le pubbliche amministrazioni, tutrici istituzionali degli interessi pubblici; le imprese commerciali gravate dalla mera responsabilità sociale d&#8217;impresa, con divieto di produrre esternalità negative su ambiente e persone<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>; e un complesso di enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, attraverso forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a> ovvero di produzione e scambio di beni e servizi. In particolare con il D.Lgs. 24.3.2006 n. 55 si è disciplinata l&#8217;impresa sociale quale organizzazione privata che &#8211; senza scopo di lucro&nbsp; e con divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili &#8211; esercita in via principale un&#8217;attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale quali: assistenza sociale, sanitaria, sociosanitaria; educazione; formazione; tutela dell&#8217;ambiente; valorizzazione del patrimonio culturale; turismo sociale; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca ed erogazione di servizi culturali; servizi strumentali all&#8217;impresa; cooperazione allo sviluppo.<br />
In tempi più recenti, dagli interventi del Legislatore nazionale e dalla prassi, emergono nuovi modelli nei quali la dimensione sociale si accompagna a quella economica e ciò sia attraverso l&#8217;accentuazione della dimensione economica delle imprese sociali sia attraverso la valorizzazione della dimensione sociale delle imprese commerciali, con invito rivolto al mondo economico di farsi carico del bene (o del beneficio) comune e per esso dei &nbsp;diritti umani fondamentali e dei doveri inderogabili di solidarietà.<br />
Per quanto attiene alle società che svolgono attività economica in senso stretto, con la legge di stabilità 2016 (art. 1, commi 376 e ss., L. 280/2015) sono state introdotte (guardando in particolare ad esperienze nordamericane) disposizioni che <em>hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società (denominate società benefit) che nell&#8217;esercizio di un&#8217;attività economica oltre allo scopo di dividerne gli utili perseguono una o più finalità di beneficio comune</em>, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente <em>nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse</em> (lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile). Beneficio comune che, nel suo minimo, consiste, nel disegno legislativo, nel perseguimento &#8211; nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività economica delle società benefit &#8211; di uno o più effetti positivi o nella riduzione di effetti negativi su una o più delle categorie sopra indicate. Nel modello delineato dal Legislatore è centrale la valutazione di impatto esterno generato dalla società benefit in termini di beneficio comune e, con essa, la necessità di individuare preventivamente gli obiettivi da perseguire, rispetto ai quali si dovrà valutare l&#8217;impatto (raffronto tra impatto previsto e impatto realizzato in base a standard)<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>.<br />
Per quanto concerne invece il c.d. <em>privato sociale</em>, viene in rilievo la Legge 6.6.2016 n. 106 (<em>delega al governo per la riforma del terzo settore dell&#8217;impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale</em>) che ha avviato la riforma del c.d. <em>Terzo Settore</em> al fine di sostenere l&#8217;autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono anche in forma associata a perseguire il bene comune e a favorire la partecipazione, l&#8217;inclusione sociale e il pieno sviluppo della persona ad anche a valorizzare il potenziale di crescita occupazione e lavoro. Come è stato evidenziato<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a>, la legge ha riconosciuto cittadinanza economica a soggetti che operano sul mercato, con logica imprenditoriale ma con la finalità assolutamente prevalente di produzione di valore, piuttosto che di lucro soggettivo<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a>. In particolare la Legge 106/2016 ha attribuito una più accentuata dimensione economica all&#8217;impresa sociale, intesa come organizzazione privata che svolge attività di impresa per il bene comune, prevedendo forme di remunerazione del capitale sociale, pur se con la restrizione della prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell&#8217;oggetto sociale (art. 6 L. 106/2016). Nella legge delega è concessa alle imprese sociali (art. 9) anche la possibilità di accedere a forme di raccolta di capitale di rischio tramite portali telematici (come per le start up innovative)<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a> e sono previste&nbsp; altresì misure agevolative volte a favorire investimenti di capitale, nel quadro del più generale principio, pure sancito dalla legge (art. 2), volto a riconoscere e favorire, anche in campo sociale, l&#8217;iniziativa economica privata, il cui svolgimento può concorrere ad elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali.<br />
Come per la società benefit, anche per l&#8217;impresa sociale, e in generale per tutti gli enti del terzo settore (art. 4, comma 1 lett. o) è centrale, nel disegno legislativo (art. 6 c. 3), la valutazione di impatto sociale, quale valutazione qualitativa e quantitativa, nel breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulle comunità di riferimento rispetto all&#8217;obiettivo individuato; e dei risultati, in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni; con connessa necessità di prefigurazione di obiettivi e risultati e di vigilanza, monitoraggio e controllo della loro attuazione e di individuazione dei relativi parametri (art. 6 comma 4).<br />
<strong>4.</strong> Ma, nell&#8217;ambito delle forme di partecipazione del mondo economico-finanziario alla realizzazione del bene comune e, per esso, dei diritti fondamentali delle persone, delle formazioni sociali e delle comunità, con particolare riferimento alle situazioni di povertà, il fenomeno nuovo di maggior interesse &#8211; per la sua rilevanza globale e per la massa enorme di risorse finanziarie che può mobilitare, con una grandissima estensione anche quantitativa degli effetti positivi che ne possono derivare &#8211; è costituito dagli investimenti ad impatto sociale, per il cui studio e per la cui diffusione è stata istituita, in ambito G8 la <em>Social Impact Investment Task Force<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title=""><strong>[30]</strong></a></em> (coordinata da Sir Ronald Coen, il regista dell&#8217;ecosistema della finanza sociale inglese e ispiratore della c.d. <em>Big Society<a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title=""><strong>[31]</strong></a></em>) di cui ha fatto parte l&#8217;Advisory Board Italiano<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[32]</a> presieduto dall&#8217;On.le Giovanna Melandri.<br />
Nel Rapporto italiano della Task Force, il fenomeno degli investimenti ad impatto sociale viene collegato alla necessità di affiancare urgentemente alla radicale trasformazione del volto della nostra società &#8211; dovuta alla rivoluzione tecnologica degli ultimi decenni e ai profondi cambiamenti globali che l&#8217;hanno seguita &#8211; una massiccia dose di innovazione sociale: aggiungendo necessariamente alla parola innovazione l&#8217;aggettivo sociale.<br />
Si legge in particolare nell&#8217;Introduzione al Rapporto italiano di Giovanna Melandri: <em>Evocare l&#8217;innovation society non basta più:</em> <em>il collasso finanziario mondiale, la disoccupazione giovanile strutturale, l&#8217;esclusione dalla dignità sociale di miliardi di esseri umani, le emergenze ambientali sono solo alcuni sintomi della sua insufficienza</em> che rendono indispensabile un cambio di paradigma per orientare i processi economici verso impatti misurabili e socialmente positivi, sostenendo contemporaneamente processi di sviluppo, di innovazione e di inclusione sociale, accompagnati da un contenimento della spesa pubblica e, al tempo stesso, da una sua maggiore efficacia ed efficienza.<br />
Più specificamente, il <em>social impact investment</em> ha l&#8217;obiettivo di generare, attraverso investimenti in iniziative di imprenditorialità sociale finalizzate alla risoluzione di problemi sociali o ambientali, risultati positivi che altrimenti non avrebbero luogo, con il rafforzamento di una terza dimensione delle scelte di investimento, non più determinate solo da valutazioni di rischio e di rendimento ma anche dall&#8217;impatto sociale che producono, secondo il Rapporto italiano nel quale si legge: <em>L&#8217;introduzione di questa terza dimensione </em>(quella dell&#8217;impatto sociale) <em>può generare un cambio di paradigma dagli effetti molto profondi sull&#8217;economia, sulla struttura del welfare e persino sulla finanza</em> dando vita a una nuova <em>stagione dell&#8217;innovazione e dell&#8217;imprenditorialità sociale e della finanza di impatto. &nbsp;</em>&nbsp;<br />
Come viene evidenziato dal Rapporto internazionale della Task Force, vi sono vari segnali di un possibile sviluppo di un vero e proprio movimento mondiale a favore degli investimenti ad impatto sociale. Il primo segnale, sul fronte della domanda, è l&#8217;affacciarsi sul mercato di una nuova generazione imprenditoriale &nbsp;che lavora con passione, dedizione, fiducia nel futuro e aspira ad associare produzione di reddito e produzione di valore sociale, con la moltiplicazione di iniziative imprenditoriali anche connesse alle piattaforme digitali della <em>sharing</em> <em>economy</em><a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a><br />
e relative alla gestione dei beni comuni<a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[34]</a>.<br />
Sul versante dell&#8217;offerta, il Rapporto internazionale della task force indica, tra i segnali positivi, la circostanza che sono presenti <em>oggi nel mondo &#8230; oltre 1200 asset managers che gestiscono oltre 45 trilioni di dollari i quali hanno sottoscritto i Principi di investimento responsabile dell&#8217;ONU incorporando così fattori ambientali, sociali e di governance nelle loro decisioni </em>e che vi è <em>un grande flusso di capitali alla ricerca di opportunità di investimento collegate a impatti sociali misurabili e positivi.</em><br />
Anche nel <em>social impact investment</em> &#8211; come nella società benefit e nell&#8217;impresa sociale &#8211; sono quindi centrali il momento della valutabilità e misurabilità dell&#8217;impatto sociale e l&#8217;esigenza di prefigurarlo, monitorarlo, attuarlo, controllarlo. Ed è altresì centrale la presenza delle pubbliche amministrazioni, statali e locali, nei ruoli sia di committenti e acquirenti di servizi sociali con massimo impatto possibile delle risorse pubbliche spese; sia, in ogni caso, di garanti dei servizi essenziali; sia di regia e <em>governance</em><a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a> di un sistema nel quale opera una moltitudine di attori sociali ed economici quali: enti del terzo settore, cooperative sociali, volontari, Cassa depositi e prestiti, fondazioni bancarie, imprese sociali, investitori privati, intermediari finanziari, investitori istituzionali, istituti di credito, fondazioni filantropiche di imprese, filantropi di tipo tradizionale, assicurazioni, imprese commerciali.<br />
La finanza di impatto sociale fa parte del fenomeno denominato <em>Secondo Welfare<a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title=""><strong>[36]</strong></a> </em>che mobilita risorse non pubbliche aggiuntive, messe a disposizione da una vasta gamma di attori economici e sociali e si affianca agli schemi del primo welfare, rispetto al quale è complementare, integrandolo, rinnovandolo e modernizzandolo; offre prestazioni e servizi a favore di categorie di soggetti particolarmente vulnerabili (avventurandosi in sfere di bisogno ancora inesplorate): servizi forniti da diversi stakeholder collegati in rete; ed ha un forte ancoraggio territoriale<a href="#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[37]</a> peraltro con significative differenze tra le varie aree<a href="#_ftn38" name="_ftnref38" title="">[38]</a>.<br />
La finanza di impatto sociale e più in generale il fenomeno del secondo welfare rappresentano il superamento della tradizionale ripartizione Stato Mercato Terzo Settore Famiglie, quali entità autonome e distinte, a favore di un modello che tende alla la loro compenetrazione e collaborazione e che si caratterizza, tra l&#8217;altro, per innovazione sociale e passaggio dal government alla governance<a href="#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[39]</a>.<br />
<strong>5.</strong> Tra i nuovi meccanismi di cooperazione e compenetrazione tra Stato, Mercato, Terzo Settore, Persone e formazioni sociali occupano un posto di rilievo i cc.dd. <em>social impact bond</em> che costituiscono una nuova forma di partenariato pubblico privato<a href="#_ftn40" name="_ftnref40" title="">[40]</a> e rappresentano la concretizzazione di molte delle esigenze sottostanti al fenomeno del <em>social impact</em> <em>investment</em> e, più in generale, della diffusione di politiche di welfare innovative.<br />
I <em>social impact bond</em> &#8211; S.I.B. &#8211; si collegano, da un lato, al crescente interesse della finanza al mondo del sociale e, dall&#8217;altro, alla connessa necessità di evitare che l&#8217;attenzione prestata alle architetture finanziarie faccia perdere di vista la qualità dell&#8217;intervento sottostante cioè il progetto sociale di cui lo strumento finanziario è al servizio, come si segnala in una ricerca della Fondazione Cariplo<a href="#_ftn41" name="_ftnref41" title="">[41]</a>.<br />
Nella ricerca il S.I.B. viene configurato <em>come una partnership tra diversi attori, sancita da contratti bilaterali e finalizzata a raccogliere capitali privati per promuovere politiche pubbliche innovative. Gli elementi essenziali del modello sono: un programma di interventi in campo sociale in grado di generare un impatto sociale (outcome) e un risparmio di spesa pubblica; un prestito/finanziamento con restituzione del capitale e remunerazione solo in caso di successo del programma.</em><br />
Poiché il rendimento per l&#8217;investitore è determinato dagli impatti positivi generati da una certa attività sociale, il S.I.B. non è un titolo obbligazionario (bond) in senso stretto (remunerazione fissa e restituzione certa del capitale prestato alla scadenza, salvo fallimento dell&#8217;investimento). Il suo rendimento <em>è infatti variabile come il prezzo di un&#8217;azione che cambia (almeno in linea teorica) in base alla performance conseguita dall&#8217;impresa e la remunerazione è legata ai risultati dell&#8217;attività finanziata in termini di valore creato per la società</em>. Il S.I.B. è uno strumento sofisticato al pari dei derivati<a href="#_ftn42" name="_ftnref42" title="">[42]</a> che non nasce però per favorire la speculazione bensì per promuovere e potenziare l&#8217;innovazione sociale. La sua complessità non è legata ad algoritmi incomprensibili, comportanti difficoltà di previsione, bensì alla rete di relazioni tra gli attori che partecipano al processo, nel quale alla variabile rischio finanziario si aggiunge la variabile fiducia tra i partners che prendono parte all&#8217;iniziativa<a href="#_ftn43" name="_ftnref43" title="">[43]</a>. &nbsp;<br />
Il cuore del S.I.B. che (continuando il confronto con i derivati) ne costituisce il sottostante è l&#8217;andamento dell&#8217;attività di innovazione sociale. L&#8217;investitore punta sulla capacità di un&#8217;attività di generare valore sociale ed economico con impatto positivo per la comunità di riferimento, per la p.A., per i beneficiari del servizio sociale erogato e per gli stessi erogatori<a href="#_ftn44" name="_ftnref44" title="">[44]</a>.<br />
I soggetti che operano in questo schema sono: una o più pubbliche amministrazioni; i fornitori del servizio; investitori sociali con l&#8217;intenzione di generare impatto sociale; intermediari specializzati; valutatori indipendenti. Ad essi vanno aggiunti i destinatari del servizio, artefici e non solo soggetti passivi dell&#8217;attività; le comunità di riferimento; gli eventuali garanti dell&#8217;operazione e ulteriori investitori privati, socialmente orientati e, in ogni caso, portatori di capitali cc.dd. <em>pazienti</em>, interessati cioè, almeno in una prima fase, più al valore sociale (<em>impact first</em>) che al rendimento finanziario immediato <em>tout court</em> (<em>financial first</em>)<a href="#_ftn45" name="_ftnref45" title="">[45]</a>; e, ancora, imprese commerciali e operatori della <em>sharing economy</em>, per quanto concerne la creazione di posti di lavoro e di nuove imprese.<br />
Essenziali in questo modello sono la previsione del risultato (miglioramento delle condizioni di vita di un gruppo), la sua misurabilità, la certezza della sua realizzazione, il suo costante monitoraggio, la traducibilità in riduzione dei costi sociali, anche come spesa pubblica.<br />
La valutazione di impatto, nell&#8217;ambito del S.I.B., è particolarmente complessa ed appare frutto di una pluralità di componenti, quali: valutazione di impatto ambientale; &nbsp;valutazione di impatto sociale; valutazione di impatto (dell&#8217;attività sociale) sulla spesa pubblica; valutazione, che definirei di impatto umano, consistente nella conta delle persone che ricevono beneficio dall&#8217;attività sociale, del numero dei diritti e dei doveri soddisfatti, del grado di soddisfazione (apprezzato anche soggettivamente dai beneficiari), della qualità della soddisfazione, della durata degli effetti, ecc..<br />
Tutte le ricerche in tema di S.I.B. citate nel presente paragrafo richiamano vari casi emblematici tra i quali il S.I.B. di New York City, che ha visto la partecipazione della Banca d&#8217;affari <em>Goldman e Sachs</em> con un investimento di oltre 9milioni di dollari, versati ad un intermediario, responsabile (nei confronti dell&#8217;amministrazione di New York e di altri investitori filantropici) del buon esito di un&#8217;operazione, finalizzata al recupero di 3000 giovani recidivi, già detenuti nel carcere di Rikers Island, attuato attraverso due società specializzate in servizi per giovani in situazione di disagio sociale e personale, con garanzia della <em>Bloomberg Philanthropies Foundation</em> per 7,2 milioni di dollari e con l&#8217;intervento, infine, del <em>Vera Institute of Justice</em> chiamato a misurare il risultato (l&#8217;efficacia) dell&#8217;intervento, nel corso degli anni in termini di riduzione della recidiva. Come risulta dal documento finale del <em>Vera Institute</em>, il programma non ha raggiunto l&#8217;obiettivo previsto sul piano sociale (il recupero del numero di giovani concordato) con conseguente perdita dell&#8217;investimento finanziario. Ma in una dichiarazione congiunta del 2 luglio 2015 sull&#8217;Huffington Post, <em>Goldman e Sachs</em> e <em>Bloomberg Foundation</em> hanno considerato l&#8217;iniziativa un successo sia per i risultati sociali parziali comunque raggiunti sia per il buon funzionamento della partnership pubblico-privata (città di New York, imprese sociali, finanza privata, filantropi, garanti, Amministrazione della giustizia, ecc.). &nbsp;<br />
<strong>6. &nbsp;</strong>Dal 2008 in poi si è assistito anche in Italia (come in Europa) a un fortissimo aumento della povertà e della esclusione sociale<a href="#_ftn46" name="_ftnref46" title="">[46]</a> come testimoniano, direttamente, qualificati rapporti sul tema e, indirettamente, le iniziative legislative di contrasto alla povertà<a href="#_ftn47" name="_ftnref47" title="">[47]</a>.<br />
Il Rapporto Svimez 2016 nel confermare i dati nazionali (7 milioni di persone in condizioni di povertà di cui 4milioni600mila in povertà assoluta. Persone a rischio di povertà o di esclusione sociale: 46% dei residenti al Sud, 24% al Centro, 17,4% al Nord) registra, nel Mezzogiorno, la prosecuzione del calo demografico;&nbsp; la continuazione dell&#8217;esodo verso il centro nord; la persistenza del mancato recupero dei livelli occupazionali del 2008 rispetto ai quali il Mezzogiorno, nonostante il recente maggior incremento occupazionale (specialmente in agricoltura e servizi) resta al di sotto di ben 7 punti percentuali con 482mila unità in meno (mentre il centro-nord ha recuperato quasi completamente i livelli del 2008).<br />
Il problema della povertà o meglio delle povertà (vecchie e nuove forme) è strettamente collegato con i problemi della mancanza, della instabilità, della inadeguatezza, della bassa remunerazione del lavoro. Nel Rapporto Svimez si evidenzia ancora che le fasce più a rischio sono le famiglie giovani che hanno redditi molto più bassi rispetto a quelle più adulte e che crescono i <em>working poor</em>, spesso diplomati o laureati che hanno subito un generale cambiamento della loro condizione economica<a href="#_ftn48" name="_ftnref48" title="">[48]</a>.<br />
Come si legge nella sintesi del Rapporto <em>&#8230; la povertà costituisce ormai un serio ostacolo alla crescita</em>.<br />
Sotto il profilo dell&#8217;occupazione, dal Rapporto Svimez risulta che: si allarga il gap dell&#8217;occupazione giovanile; laureati e diplomati stentano a trovare lavoro; cresconno i cc.dd. NEET (<em>Not engaged in Education Employment or Training</em>: nel 2015 i giovani italiani neet hanno raggiunto i 3milioni421mila di cui quasi 1milione900mila sono meridionali); continua il declassamento delle competenze professionali (c.d. <em>Downgrading</em>); calano gli occupati in professioni cognitive e manageriali, in maniera molto più accentuata al sud.<br />
Infine, il Rapporto constata che la riduzione del welfare e il dimagrimento della p.A. sono stati compensati al centro-nord dall&#8217;espansione del welfare privato sociale (4,6 milioni di addetti nel 2011 rispetto a 3 milioni nel 2001) che ha sostituito in modo significativo il welfare pubblico. Nel Mezzogiorno invece la garanzia dei diritti deve continuare ad essere assicurata soprattutto dal welfare pubblico, data la ridotta espansione del welfare privato (gli addetti <em>no profit</em> sono aumentati da 932mila a 1milione140mila). Ma, rispetto al centro-nord, al sud c&#8217;è una molto più ridotta dotazione di risorse pubbliche pro-capite e l&#8217;indice BES (benessere equo e sostenibile) è molto più basso.<br />
In sintesi, senza pretese di completezza e nella consapevolezza che le varie figure possono sovrapporsi, si può dire che, anche alla luce dei Rapporti citati, oggi i poveri (i miseri) ai quali, in base anche alla nostra Costituzione, vanno riconosciuti e garantiti i diritti fondamentali (ed in particolare il lavoro), con il connesso adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà, per consentire loro il pieno sviluppo della persona e la partecipazione alla vita sociale, economica e politica del Paese, sono specialmente: disoccupati; sottooccupati; precari; c.d. <em>working poor</em> (spesso laureati o diplomati); giovani laureati o diplomati che stentano a trovare lavoro e/o che sono costretti ad emigrare contro i loro desideri; giovani <em>neet</em>; minori in condizioni di povertà educativa; coloro che non hanno mezzi per avviare e/o potenziare attività economiche; persone prive di formazione; ma anche persone attratte in organizzazioni criminali dalle quali ricevono remunerazione per concorso a vario titolo alle loro attività illecite; autori di piccoli reati recidivi; carcerati<a href="#_ftn49" name="_ftnref49" title="">[49]</a>; nuovi schiavi (sfruttamento lavorativo, prostituzione); senza tetto; nonché persone in condizione di povertà assoluta o relativa e persone a rischio di povertà o esclusione sociale; e, non ultimi, gli immigrati, la cui posizione evidenzia la dimensione globale del fenomeno povertà e delle risposte necessarie a risolverlo e impone di prestare attenzione particolarmente alle condizioni economiche, politiche e sociali dei paesi di provenienza.<br />
<strong>7.</strong> La gravità e l&#8217;estensione del fenomeno povertà richiedono un impegno straordinario di tutti coloro che debbano, possano e vogliano contribuire a risolverlo, che dovrebbero far proprie le premesse individuate da alcune imprese sociali operanti in America Latina, in Asia e in Africa e in Oceania<a href="#_ftn50" name="_ftnref50" title="">[50]</a>, vale a dire: <em>a) la povertà è multidimensionale;&nbsp; b) la povertà può essere eliminata; c) la povertà colpisce in maniera diversa ogni famiglia; d) la povertà o meglio le povertà vanno conosciute a fondo anche attraverso l&#8217;autovalutazione delle persone e delle famiglie che ne sono colpite; e) persone e famiglie devono essere protagoniste della loro uscita dalla povertà; f) si deve coinvolgere il maggior numero possibile di attori che contribuiscono ad eliminare la povertà: O.N.G. governi, famiglie, imprese private ed in particolare imprenditori commerciali, uomini d&#8217;affari, esperti di finanza, tecnici specializzati, studiosi, investitori ed ogni altra persona, proveniente da altri campi, che voglia mettere le proprie capacità a servizio di questa</em> <em>&#8220;mission&#8221;</em><a href="#_ftn51" name="_ftnref51" title="">[51]</a>.<br />
Nell&#8217;ambito della vasta tipologia di interventi per lo sviluppo e il lavoro sembra poter e dover assumere un ruolo rilevante &#8211; anche in Italia e in generale nei paesi economicamente sviluppati che si trovino a dover affrontare problemi di povertà e disoccupazione &#8211; l&#8217;idea della diffusione della imprenditorialità su larga scala come possibile soluzione alla povertà<a href="#_ftn52" name="_ftnref52" title="">[52]</a>.<br />
In questa prospettiva appaiono di sicuro interesse esperienze realizzate anche in contesti economicamente poco sviluppati, quali programmi integrati di educazione imprenditoriale e finanziaria per ragazzi e giovani che instillino in essi spirito imprenditoriale, iniziativa, creatività e favoriscano lo sviluppo&nbsp; di qualità da leadership; programmi, di alta formazione, all&#8217;autosostenibilità finanziaria di piccole attività economiche per aiutare i figli e le figlie di famiglie di piccoli operatori economici a diventare imprenditori; attività di sostegno, finanziario e tecnico, a coloro che avviano tali attività<a href="#_ftn53" name="_ftnref53" title="">[53]</a>.<br />
In questa linea sembra si collochi l&#8217;Accordo del 15.11.2016 Confindustria-IntesaSanPaolo nella parte relativa a <em>Nuova imprenditorialità, giovani, imprenditoria femminile</em>, ove si legge: <em>L&#8217;attenzione ai giovani e alla creazione di nuove iniziative imprenditoriali è da tempo al centro dei dibattiti e degli interventi legislativi e trova terreno favorevole grazie alla facilità di diffusione di idee e progetti in tutto il mondo per il tramite delle nuove tecnologie. Le Parti ritengono necessario mettere al centro delle loro azioni la promozione e lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali. In particolare IntesaSanPaolo si impegna a sviluppare proprie iniziative di: crowdfunding<a href="#_ftn54" name="_ftnref54" title=""><strong>[54]</strong></a>; microcredito</em><a href="#_ftn55" name="_ftnref55" title="">[55]</a><em>; consulenza e servizi di accelerazione delle neo imprese in tutte le diverse fasi di sviluppo; formazione e coaching sulla nuova imprenditorialità; promozione di prodotti e servizi delle imprese su canali proprietari Intesa SanPaolo e negli spazi fisici del network italiano ed estero; co-working e messa a disposizione dei propri hub e spazi nelle filiali di nuovo layout</em>.<br />
Ma essenziale in una lotta, che voglia essere radicale, alla povertà è anche la mobilitazione della finanza globale ed in particolare del <em>social impact investment</em> nelle sue varie forme, tra le quali i <em>social impact bond</em> e comunque strumenti ispirati alla cooperazione e alla compenetrazione dei vari attori (Stato, Mercato, Terzo Settore, Persone e Comunità) per il sostegno di iniziative di impatto sociale (di organizzazioni no profit, imprese sociali, cooperative, imprese commerciali, imprese con rilevanti obiettivi di <em>outcome</em>)<a href="#_ftn56" name="_ftnref56" title="">[56]</a> con ricadute occupazionali &nbsp;e risparmio ed efficentizzazione della spesa pubblica; ma anche per il sostegno di iniziative più strettamente economiche del tipo del <em>Kuzuko Lodge<a href="#_ftn57" name="_ftnref57" title=""><strong>[57]</strong></a></em> promosso da T.B.N. in Sudafrica: un&#8217;iniziativa ecoturistica in zona ad altissima disoccupazione (70% degli adulti in una regione liberata dalla malaria) con il coinvolgimento di imprese sociali, finanziarie, commerciali e di enti e con elevati effetti positivi economici, occupazionali, formativi, sociali, ambientali e umani.<br />
Orbene, anche nelle nostre terre ed in particolare nel Mezzogiorno c&#8217;è un evidente bisogno, sia nel pubblico che nel privato, di imprenditorialità e di creatività che si manifestano principalmente in attitudine progettuale e innovativa, spirito di iniziativa, capacità di percorrere strade nuove o di percorrere in modo nuovo strade tradizionali; ma c&#8217;è anche bisogno di acquistare consapevolezza che la crescita e il miglioramento del reddito e delle condizioni di vita dei più poveri, nel numero più elevato possibile, non solo costituiscono opera doverosa in una società che si ispira ai valori fondamentali della solidarietà, della giustizia, della misericordia e della garanzia dei diritti fondamentali, primo tra questi il diritto (dovere) al lavoro; ma concorrono altresì a far crescere e migliorare anche la condizione economica e sociale complessiva, incidendo sulle sue componenti fondamentali (P.I.L., rapporto spesa pubblica/P.I.L., ecc.)<a href="#_ftn58" name="_ftnref58" title="">[58]</a>.<br />
Gli imprenditori intervenuti a un convegno sull&#8217;impresa sociale, svoltosi a Napoli l&#8217;8 aprile 2016<a href="#_ftn59" name="_ftnref59" title="">[59]</a>, hanno evidenziato la funzione sociale delle loro imprese commerciali e il riferimento a valori forti nella loro azione, con beneficio per tutti coloro che partecipano ai processi produttivi. L&#8217;obiettivo di un&#8217;azione di contrasto alla povertà, per il fatto di riferirsi a persone (in condizioni di &#8211; vecchia e nuova &#8211; povertà e quindi) prevalentemente estranee o ai margini dei processi produttivi in atto, comporta però un&#8217;azione organizzata e stabile che va al di là dei limiti propri delle pur essenziali azioni imprenditoriali singole; e richiede agli imprenditori e ad altre molteplici figure economico-finanziarie e sociali di impegnare le proprie rispettive esperienze, capacità e risorse nella promozione di imprese ad impatto sociale e nell&#8217;opera di formazione imprenditoriale (economico-finanziaria, culturale, professionale e umana) specialmente di giovani e di sostegno tecnico ed economico (in varie forme) a questi, soprattutto nella fase di avvio delle loro attività.<br />
In un&#8217;opera di tal fatta c&#8217;è sicuramente bisogno &#8211; come si legge nella introduzione al Rapporto italiano sul social impact investment &#8211; di imprenditori <em>lucidamente irragionevoli</em>, che lavorano, con passione e dedizione, per generare impatto sociale positivo e che siano disposti ad associare le loro forze a quelle di altri attori operanti nei vari campi economici, sociali e istituzionali, nella consapevolezza che <em>le associazioni rendono l&#8217;uomo più forte e mettono in risalto le doti migliori delle singole persone e danno la gioia che raramente s&#8217;ha restando per proprio conto di scoprire quanta gente c&#8217;è onesta e brava e capace e per cui vale la pena di volere cose buone<a href="#_ftn60" name="_ftnref60" title=""><strong>[60]</strong></a></em>.<br />
Ma ancor più imprescindibile è l&#8217;intervento della politica, di una politica che, come ripetutamente segnalato da Adriano Giannola, Presidente dello Svimez, metta al primo posto dell&#8217;Agenda Italia il Mezzogiorno, l&#8217;area nella quale maggiormente si sono manifestati gli effetti negativi della crisi economico-finanziaria iniziata nel 2008: un Mezzogiorno orientato verso il Mediterraneo e collegato con i paesi che ne fanno parte; ma metta altresì e correlativamente al primo posto il problema povertà, nelle sue forme vecchie e nuove, favorendo le condizioni &#8211; e superando gli ostacoli<a href="#_ftn61" name="_ftnref61" title="">[61]</a> &#8211; per l&#8217;attrazione di persone, imprese e di investitori<a href="#_ftn62" name="_ftnref62" title="">[62]</a> che, in questa fase storica, di persistente rischio e instabilità, sembrano disposti a rivolgersi alle iniziative di impatto sociale, per la maggiore stabilità di tali attività e per la presenza di garanti pubblici dell&#8217;investimento e, si spera, anche per la maggiore consapevolezza di dover concorrere a risolvere i gravi problemi umani e sociali che affliggono il mondo in questa fase della sua storia.<br />
Più specificamente, c&#8217;è bisogno di politiche di contrasto radicale alla povertà<a href="#_ftn63" name="_ftnref63" title="">[63]</a> che si ispirino ai principi e perseguano gli obiettivi enunciati dalla legge sulla cooperazione internazionale allo sviluppo (legge 11 agosto 2014 n. 125) che, da parte integrante e qualificante della politica estera italiana, lo diventino anche della politica interna. Una politica di sviluppo che <em>nel riconoscere la centralità della persona umana, nella sua dimensione individuale e comunitaria </em>persegua gli obiettivi fondamentali dello <em>sradicamento della povertà</em>, della riduzione delle diseguaglianze, della tutela e dell&#8217;affermazione dei diritti umani, della prevenzione dei conflitti (art. 1 comma 2 legge 125/2014) nel rispetto, tra gli altri, dei principi di efficacia e della gestione basata sui risultati e dei criteri di efficienza, trasparenza ed economicità (art. 2 comma 3 legge 125/2014), avendo come interlocutori <em>le popolazioni, le organizzazioni civili, il settore privato, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali </em>(art. 2 comma 1 legge 125/2014) .&nbsp;<br />
Secondo Amartya Sen, l&#8217;economista e filosofo indiano, Premio Nobel per l&#8217;economia nel 1998 per i suoi studi, tra gli altri, sulla conciliazione di rigore finanziario e tutela dei diritti fondamentali: <em>L&#8217;empatia e l&#8217;umanità sono qualità sottovalutate in campo economico, eppure costituiscono elementi importanti per suscitare l&#8217;interesse &#8230; per il benessere e la libertà delle persone, senz&#8217;altro utili per compiere un lavoro significativo. Dubito che Adam Smith sarebbe diventato il grande economista che è stato, senza la capacità di immedesimarsi negli altri, che considerava una necessità e su cui ha scritto a lungo e con grande eloquenza</em><a href="#_ftn64" name="_ftnref64" title="">[64]</a>.<br />
In effetti, per intraprendere un&#8217;opera così enorme e, al tempo stesso, così delicata, destinata a incidere sulla vita delle persone e delle comunità, non bastano né le sole capacità, né i soli strumenti politici, amministrativi, imprenditoriali, finanziari e manageriali, pur se essenziali. La ragione di fondo (e, al tempo stesso, la condizione essenziale) di un impegno di questo tipo va cercata, secondo Kim Tan, il promotore di T.B.N., nella <em>passione</em>, in un <em>amore intenso</em>, nel <em>desiderio del bene e della felicità degli altri</em> e, prima ancora, nella <em>conoscenza</em>, nella <em>comprensione</em> e nella <em>compartecipazione agli effettivi problemi dei poveri</em>, con riferimento quindi a valori molto vicini a quelli direttamente o indirettamente consacrati nella Costituzione Repubblicana ed in particolare nei suoi principi fondamentali (di rilievo globale): la misericordia, <em>avere a cuore i poveri </em>e <em>dono</em>; la <em>verità,</em> <em>conoscenza della realtà</em> molteplice e diversificata delle povertà, dei poveri dei nostri territori; la <em>giustizia</em>, <em>dare a ciascuno il suo, offrire a ciascuno i mezzi adeguati per uscire dalla povertà</em>; la <em>pace</em>, conseguenza dei tre valori che precedono<a href="#_ftn65" name="_ftnref65" title="">[65]</a>.<br />
Si tratta, a ben guardare, degli attributi dell&#8217;Autorità, di un&#8217;autorità che si fa carico del bene comune e con esso, come insegna una tradizione pluriennaria, più volte riattualizzata nel corso dei secoli, della felicità delle persone<a href="#_ftn66" name="_ftnref66" title="">[66]</a> ed in modo &nbsp;particolare dei <em>miseri</em>, creando le condizioni per il pieno sviluppo della loro personalità ed infondendo fiducia nel possibile miglioramento della propria condizione<a href="#_ftn67" name="_ftnref67" title="">[67]</a>.<br />
In questo quadro, il Mezzogiorno, aperto al&nbsp; Mediterraneo,&nbsp; con i suoi gravi problemi e le sue sofferenze, ma anche con le sue eccellenti capacità personali e comunitarie e col suo straordinario patrimonio culturale, spirituale, storico, artistico, ambientale, appare sede privilegiata ed anche forza propulsiva di elaborazione e di messa in opera di una politica ispirata a tali valori e capace di attrarre e favorire investimenti ad impatto sociale<a href="#_ftn68" name="_ftnref68" title="">[68]</a> in iniziative economiche di beneficio comune, in tutti gli ambiti possibili e in tutte le forme, tradizionali e moderne, in cui esse si manifestano (imprese sociali, <em>sharing economy</em>, <em>società benefit</em>, economia dei beni comuni, ecc.)<a href="#_ftn69" name="_ftnref69" title="">[69]</a>; ma anche di costruzione di un&#8217;Autorità amministrativa con proiezione globale (nella specie mediterranea) che sappia assumere la funzione di regia e di <em>governance</em> dei molteplici attori<a href="#_ftn70" name="_ftnref70" title="">[70]</a> impegnati nell&#8217;attuazione di una politica siffatta, tra i quali i destinatari delle azioni sociali non più solo beneficiari delle stesse ma, anche e soprattutto, artefici di sviluppo personale sociale ed economico<a href="#_ftn71" name="_ftnref71" title="">[71]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<strong><em><u>Abstract</u></em></strong><br />
Nello scritto, guardando al contenuto dei diritti fondamentali (cose materiali e immateriali essenziali a un&#8217;esistenza umana degna di questo nome), si rileva che appaiono costituzionalizzate, quali &nbsp;virtù sociali di rilievo giuridico, non solo la giustizia come dovere di dare a ciascuno ciò che gli spetta in quanto persona, ma anche la misericordia, nel suo significato etimologico e nel suo nucleo umano, del dare il cuore ai miseri (<em>miseris cor dare</em>), del prenderli a cuore, assicurando loro i beni essenziali della vita e i mezzi per poterli conseguire, secondo la loro peculiare personalità, con libertà e responsabilità. Di &nbsp;fronte alla grave e crescente diffusione in Italia, come in Europa e nel mondo, della povertà in forme vecchie e nuove ed in particolare in quelle connesse con la mancanza non solo dei beni indispensabili per vivere degnamente ma anche degli strumenti necessari per procurarseli primo fra tutti il lavoro, nello scritto si evidenzia come quei doveri originari svelino la loro attualità e l&#8217;indefettibile cogenza impegnando la Repubblica, nelle sue componenti istituzionali e sociali a garantire la titolarità e l&#8217;effettivo esercizio dei diritti fondamentali a tutti e a ciascuno e a debellare le povertà.&nbsp;Allo Stato, titolare del dovere primario di giustizia e di misericordia e al terzo settore, in tutte le sue molteplici e multiformi articolazioni, retto dal principio di solidarietà, sembra affiancarsi oggi, nella realizzazione del bene comune e per esso dei diritti e doveri fondamentali, anche il mondo economico e finanziario in molteplici forme: società benefit, imprese sociali con possibilità di remunerazione del capitale privato investito; investimenti ad impatto sociale. Il fenomeno dell&#8217;<em>impact investment</em> (e, all&#8217;interno di questo, dei <em>social impact bond</em>) appare il più rilevante per il cambio di paradigma che lo contraddistingue: orientare i processi economici verso impatti sociali positivi misurabili e verso sviluppo, innovazione, inclusione sociale, contenimento ed efficientizzazione della spesa pubblica. In questo contesto nello scritto si prospetta come necessaria per contrastare e debellare le povertà la collaborazione-compenetrazione di tutte le componenti del sistema, compresa la finanza di impatto sociale. E si prospettano, come ancor più necessarie, una politica e un&#8217;amministrazione che, nel porre al primo posto la lotta radicale alle povertà, sappiano attrarre e favorire investimenti ad impatto sociale in iniziative economico-sociali, di beneficio comune, con rilevanti effetti occupazionali, ambientali e di sviluppo e diffusione su larga scala dell&#8217;imprenditorialità (anche in collegamento con la <em>sharing economy</em> e la gestione dei beni comuni), svolgendo la funzione di regia e di <em>governance</em> dei molteplici attori impegnati e concorrendo a trasformare i poveri da problema sociale in artefici di sviluppo.<br />
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Relazione &#8211; ampliata e con l&#8217;aggiunta delle note &#8211; al Convegno <em>Misericordia e Giustizia. La dimensione etica dell&#8217;impresa,</em> promosso dall&#8217;Unione Industriali di Napoli e dal Gran Priorato di Napoli e Sicilia del Sovrano Militare Ordine di Malta Delegazione di Napoli &#8211; Venerdì 2 dicembre 2016 Unione Industriali di Napoli, Salone d&#8217;Amato, Piazza dei Martiri n. 58 &#8211; Napoli con saluti introduttivi di Ambrogio Prezioso, Presidente dell&#8217;Unione Industriali di Napoli e Frà Luigi Naselli di Gela, Gran Priore di Napoli e Sicilia, ed interventi di Mons. Giuseppe Sciacca, Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica; Lucio Iannotta; Vincenzo Boccia, Presidente Confindustria; conclusioni di Andrea Pisani Massamormile. Nelle note generali dei promotori del Convegno si legge:&nbsp; <em>Misericordia e giustizia non possono ignorarsi. La giustizia è valore sociale e virtù etica. La misericordia è virtù religiosa.</em> <em>Trova alla sorgente ed alla foce l'&#8221;aiutare&#8221;, l&#8217;essere a fianco, che sono altresì alla radice del valore civile della solidarietà.</em> <em>Permane ed anzi cresce il disagio sociale, che è ingiusto e moltiplica la necessità di solidarietà. Che frutti lascia l&#8217;anno della Misericordia sull&#8217;etica degli operatori economici? Il profitto, legittimo ed anzi necessario, può essere &#8220;giusto&#8221;?&nbsp; </em></div>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Etimologicamente, misericordia vuol dire dare il cuore ai miseri (<em>miseris cor dare</em>)&nbsp; avere a cuore i poveri. Pur essendo la misericordia considerata prioritariamente virtù religiosa (attributo di Dio e beatitudine) essa ha tuttavia un nucleo umano di origini antiche (misericordia come compassione: in Aristotele, che ne ha una visione positiva e in Platone, che ne dà una interpretazione negativa) v. Michelangelo Pelaez, <em>Per una civiltà della misericordia</em>, lectio, Napoli, 8 marzo 2016 il quale richiama Papa Francesco, <em>Misericordiae vultus</em>. Misericordia non solo come sentimento ma anche come virtù umana e cioè come passione regolata dalla ragione, o per dirla in altri termini, orientamento secondo ragione della compassione, con l&#8217;obiettivo di sollevare l&#8217;altro dalla miseria (Marco Salvioli, <em>La misericordia nell&#8217;Aquinate</em> sul pensiero di San Tommaso d&#8217;Aquino, in Studi Cattolici 665/66 luglio-agosto 2016, pp. 494-499).</div>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Giustizia, come insegna una tradizione plurimillenaria, è perpetua e costante volontà di dare a ciascuno il suo (<em>suum cuique tribuere</em>). Essa quindi consegue, almeno sul piano logico, all&#8217;esistenza di un <em>suum</em>, del diritto dell&#8217;altro, di ciò che è dovuto all&#8217;altro. Corollari del <em>suum cuique tribuere</em> e, come esso, principi del diritto delle genti sono: <em>alterum non laedere</em> (non danneggiare l&#8217;altro) e <em>honeste vivere</em> nel suo doppio significato di vivere ed operare secondo norme giuste; e di tenere in adeguata e completa considerazione la realtà quanto meno nel senso minimo di conoscere come stanno le cose.&nbsp; I soggetti più gravati dai doveri di giustizia sono quelli che hanno più potere, in modo particolare quelli che detengono il potere politico i quali, solo operando secondo giustizia, si presentano come autorità e non come tiranni. In particolare, l&#8217;autorità politica è chiamata sia a realizzare la&nbsp; giustizia distributiva (ciò che è dovuto dalla comunità ai singoli) sia a far rispettare la giustizia legale (ciò che è dovuto dai singoli alla comunità) sia a garantire la giustizia commutativa (ciò che è dovuto da una singola persona ad un&#8217;altra, su un piano paritario), v. Martin Schlag, <em>Giustizia: la virtù dei potenti</em>, in J. A. Mercado (a cura di) <em>Umanesimo cristiano e virtù umane. Spunti per la vita delle imprese</em>, Roma, 2013.</div>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Quanto all&#8217;etica, essa viene intesa, nella presente relazione, come sistema di valori assunto dalla società umana a valore fondamentale ordinante. Angelo Falzea, 2003.</div>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Cesare Pinelli, 1997 e 2002</div>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Roberto Bin &#8211; Giovanni Pitruzzella, 2013. I valori consacrati nei primi articoli della Costituzione Italiana rappresentano valori universali. In effetti, basterebbe aggiungere, nei Principi fondamentali della Costituzione Italiana, ed in particolare nei suoi primi cinque articoli, alla parola Repubblica l&#8217;aggettivo mondiale e sostituire le espressioni cittadino con abitante della Terra e Stato con Amministrazione per ottenere i principi fondamentali di&nbsp; una Costituzione mondiale dei diritti e dei doveri dell&#8217;Uomo, come singolo e nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, al servizio dei quali si pone (e si giustifica) un&#8217;Autorità &#8211; l&#8217;Amministrazione che è in sé servizio, al livello più vicino agli uomini (<em>ad minus stare</em>), a conferma del fatto che globalizzazione significa anche scoperta in ogni singola realtà della portata globale del patrimonio (<em>lato sensu</em>) culturale di ogni comunità particolare, oltre che possibilità di portare in ogni luogo il patrimonio (<em>lato sensu</em>) culturale di ogni comunità particolare.</div>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Nelle attività di cui all&#8217;art. 4 Cost. rientra l&#8217;attività economica, espressione della libertà di iniziativa privata riconosciuta dall&#8217;art. 41, 1° comma Cost.. Lo stesso art. 41 Cost., al 2° comma sancisce il divieto di svolgere l&#8217;attività economica in contrasto con l&#8217;utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana; e, al comma 3°, riconosce l&#8217;attitudine dell&#8217;attività economica (pubblica e privata) a realizzare finalità sociali: sicuramente nell&#8217;esercizio della libertà imprenditoriale, ben difficilmente invece attraverso i programmi e i controlli previsti dallo stesso art. 41 comma 3° Cost. che deve ritenersi non più applicabile in questa parte alla luce dei principi dell&#8217;ordinamento europeo</div>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Feliciano Benvenuti, 1975; Lucio Iannotta, 1989</div>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Daniela Mone, 2014</div>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Angelo Falzea, 2003</div>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Giuseppe Ferraro (filosofia), 2014 e 2008</div>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> v. Dichiarazione universale dei diritti dell&#8217;uomo del 1948</div>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Luigi Ferrajoli, 2014</div>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Angelo Falzea, 2003</div>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> Lucio Iannotta, 1999</div>
<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> Nella tradizione cristiana le opere di misericordia corporale sono: dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, accogliere i forestieri, assistere gli ammalati, visitare i carcerati, seppellire i morti. Quelle di misericordia spirituale: consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti.</div>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> in particolare a seguito della istituzione, nel 1889, della IV Sezione del Consiglio di Stato e dell&#8217;avvio della sua attività, nel 1890, quale giudice dell&#8217;esercizio del potere amministrativo. Si vedano <em>Discorso di Bergamo</em> 1880 e <em>Discorso mai pronunciato </em>del 1890 di Silvio Spaventa che fu promotore del movimento Giustizia nell&#8217;Amministrazione e Primo Presidente della IV Sezione del Consiglio di Stato. v. Nicola Di Modugno, 1991</div>
<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> per Amedeo Di Maio 2014, la finanza pubblica non può legittimarsi nel perseguimento del pareggio di bilancio anche in fasi di recessione e di disoccupazione, durante le quali la politica del rigore aggrava tali negativi effetti. Una politica che considerasse il pareggio di bilancio come fine primario si porrebbe in contrasto con i fondamenti stessi dell&#8217;ordinamento italiano; ne deriva la necessaria lettura conforme ai principi inviolabili e immodificabili dell&#8217;ordinamento costituzionale del nuovo testo dell&#8217;art. 81 Cost. sull&#8217;equilibrio di bilancio, pena la sua incostituzionalità. v. Daniela Mone 2014</div>
<div id="ftn19"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> Luigi Ferrajoli, 2014</div>
<div id="ftn20"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> modello definito <em>amministrazione di risultato</em>, intendendo per risultato un&#8217;entità al tempo stesso economica e rispettosa e valorizzatrice dei diritti: Lucio Iannotta, 1996, 1997 e 1999</div>
<div id="ftn21"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> Francesco Pugliese, 1998, Achille Flora, 2003 su programmazione negoziata nelle politiche di sviluppo.</div>
<div id="ftn22"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> Lucio Iannotta, 2000, che formula l&#8217;ipotesi secondo la quale la considerazione dei diritti, specialmente fondamentali, non costituisce solo preludio o cornice delle decisioni economiche (secondo il c.d. <em>Teorema</em> di R.H. Coase) ma rappresenta elemento intrinseco e vivificante delle stesse decisioni economiche (in un&#8217;accezione ampia: politiche, amministrative, gestionali) in grado di contribuire alla soluzione di rilevanti problemi (esigenza di prevederne le conseguenze e di garantirne l&#8217;attuazione; possibilità di superare ostacoli normativi, burocratici e formali e di operare in deroga rispetto agli stessi; necessità di specificare l&#8217;oggetto degli accordi). Diritti specialmente fondamentali che, in una più ampia propettiva, si presentano come fattori positivi di svilluppo in grado di concorrere al raggiungimento di migliori risultati economici, tecnici, sociali.</div>
<div id="ftn23"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Dette cause possono sinteticamente ricondursi alla resistenza di vecchi schemi formalistici; alla proliferazione di normative, diverse dalla legge, ma comunque vincolanti per quanto contraddittorie; all&#8217;incapacità o mancanza di volontà della politica di definire gli obiettivi che l&#8217;amministrazione avrebbe dovuto attuare; ed anche alla corruzione, ad un sistema corruttivo che ha contrastato un modello basato su trasparenza e chiarezza delle cose da fare o da non fare, rendendo la corruzione al tempo stesso concausa della mancata piena attuazione del nuovo modello ed effetto (aggravato) dalla medesima mancata piena attuazione.</div>
<div id="ftn24"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> Ciò in conformità con l&#8217;art. 41, comma 2° Cost. per il quale la libera iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana: v. retro nota 7.</div>
<div id="ftn25"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> v. l. 266/1991 sulle organizzazioni di volontariato; l. 381/1991 sulle cooperative sociali; D.Lgs. 460/1997 sulle ONLUS; D.Lgs. 383/2000 sulle associazioni di promozione sociale. Mario R. Spasiano, 1996; M.T. Paola Caputi Jambrenghi, 1997.</div>
<div id="ftn26"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> Ad oggi, novembre 2016, le nuove società benefit non superano le 40 unità e tra queste solo una è di maggiore consistenza, vale a dire Vita s.p.a., quotata all&#8217;AIN della borsa di Milano, che già era nella sostanza una società benefit avendo per scopo diffondere la cultura della solidarietà e della responsabilità, con restrizioni alla distribuzione degli utili ai soci.</div>
<div id="ftn27"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> Stefano Zamagni, 2016.</div>
<div id="ftn28"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> Sull&#8217;impresa come produttrice di valore v. Paolo Stampacchia, in particolare 2013 e 2014 ma già 2001 e 2007. A tal proposito è utile ricordare che per l&#8217;art. 2055 C.c. &#8220;<em>L&#8217;azienda è il complesso dei beni organizzati dall&#8217;imprenditore per l&#8217;esercizio dell&#8217;impresa</em>&#8221; e, per l&#8217;art. 2080 &#8220;<em>E&#8217; imprenditore chi esercita professionalmente un&#8217;attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi</em>&#8220;. Il fine primario quindi è la produzione e lo scambio di beni e servizi, con il profitto che ne rappresenta evidentemente conseguenza e remunerazione. E&#8217; nella definizione codicistica di Società che emerge come fine primario la divisione degli utili (art. 2247 <em>con il contratto di società due o più persone conferiscono beni e servizi per l&#8217;esercizio in comune di un&#8217;attività economica</em>) ma sempre quale frutto dell&#8217;esercizio di un&#8217;attività economica che, se imprenditoriale, ha come finalità costitutiva quella individuata dallo stesso codice a proposito dell&#8217;imprenditore e cioè la produzione di beni e servizi.</div>
<div id="ftn29"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> art. 30 D.L. 18.10.2012 n. 179 &#8211; <em>Raccolta di capitale di rischio tramite portali on line</em></div>
<div id="ftn30"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> La <em>Social Impact Investment Task Force</em> si è evoluta nel <em>Global Sociale Impact Investment Steering Group</em> con lo scopo di promuovere l&#8217;<em>impact investing</em> a livello globale. Con i paesi del G8 ne sono entrati a far parte, allo stato, Brasile, India, Messico, Israele e Portogallo.</div>
<div id="ftn31"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> In Inghilterra nell&#8217;ambito del progetto <em>Big Society </em>si colloca il <em>Big Society Capital</em>, un intermediario finanziario dedicato all&#8217;impact investing e finanziato da fondi pubblici e bancari privati.</div>
<div id="ftn32"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> Per raccogliere l&#8217;esperienza dell&#8217;<em>Advisory Board Italiano (ADB) </em>della <em>Social Impact Investment Taskforce (SIIT)</em> è stata costituita la <em>Social Impact Agenda per l&#8217;Italia</em>, di cui è presidente Giovanna Melandri.</div>
<div id="ftn33"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> Sulla <em>sharing economy</em> (economia della condivisione) si veda la proposta di legge n. 3564 del 27 gennaio 2016 (XVII Legislatura) presentata dai deputati Tentori e altri, avente ad oggetto <em>Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell&#8217;economia della condivisione</em>. Come si ricava anche dalla Relazione alla proposta di legge n. 3564/2016, la <em>sharing economy</em> (detta anche economia della condivisione o collaborativa) è un nuovo modello economico e culturale basato sull&#8217;utilizzo e sullo scambio di beni e servizi piuttosto che sulla produzione e sul possesso. L&#8217;avvento delle nuove tecnologie ha diffuso il fenomeno ampliandone le potenzialità e l&#8217;accessibilità, dando così corpo a un valore già radicato nelle nostre comunità. Le sue dimensioni ottimali sono quelle locali e regionali (Comitato Europeo Regioni dicembre 2015). L&#8217;impasse dei modelli economici tradizionali e la crisi occupazionale hanno creato condizioni ancor più favorevoli per la diffusione di questo modello di consumo che apre nuove opportunità-possibilità di crescita, occupazione e imprenditorialità (nuovi posti di lavoro di qualità) fondate su uno sviluppo sostenibile che mira ala partecipazione dei cittadini e alla costruzione di comunità (resilienti) in grado (cioè) di influenzare il corso del cambiamento, facendovi fronte in maniera positiva. Forze trainanti sono l&#8217;<em>information technology </em>e l&#8217;utilizzo dei social media. Mettendo a sistema l&#8217;intelligenza diffusa dei cittadini si può creare cultura, lavoro, diritti e qualità sociale. Tratti distintivi comuni alle molteplici figure sono: condivisione; rapporto tra pari; crescente necessità di interazione con le aziende con modalità più partecipative; presenza di una piattaforma digitale di supporto; centralità di un meccanismo reputazionale (fiducia) digitale; pagamento elettronico. Gli oggetti sono: beni fisici, trasporti, accessori, prodotti digitali, spazi, tempo, competenze servizi. Gli aspetti coinvolti sono: integrazione dei modelli innovativi con quelli tradizionali; complementarità; creazione di nuovi valori accanto a quelli tradizionali; evitare contrapposizione facendo prevalere l&#8217;interesse collettivo; opportunità di sviluppare sperimentazioni e idee innovative incoraggiando start up e premiando esperienze di successo; trasversalità professionale.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn34"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> Ugo Mattei, 2011. Sui principi relativi all&#8217;utilizzo dei beni culturali e alla loro gestione e sulla modalità del (necessario) intervento pubblico, anche con riferimento alle imprese non profit: v. Amedeo Di Maio, 1999. Sulle forme di gestione dei beni civici quali beni comuni v. Maria Vaccarella, 2008.</div>
<div id="ftn35"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> Graziano Del Rio, <em>Prefazione al Rapporto italiano della Social Impact Investment Task Force del G8</em></div>
<div id="ftn36"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> Il Laboratorio di ricerca Secondo Welfare è nato nel 2011 su iniziativa del Centro di ricerca Luigi Einaudi di Torino e dell&#8217;Università degli Studi di Milano. Il 1° e il 2° rapporto sul Secondo Welfare si possono leggere in <em>www.secondowelfare.it</em></div>
<div id="ftn37"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a> Giulio Pasi, 2016</div>
<div id="ftn38"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a> Nel rapporto Svimez 2016 si segnala che nel centro nord il welfare privato sociale è in grado di sostituirsi in modo significativo al welfare pubblico che invece nel Mezzogiorno occupa ancora un ruolo assolutamente prevalente, ancorché insufficiente.</div>
<div id="ftn39"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> Rosario Ferrara, 2004</div>
<div id="ftn40"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a> Giulio Pasi, 2014 e 2016; Alfonso Del Giudice, 2015</div>
<div id="ftn41"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[41]</a> <em>I social impact bond. La finanza al servizio dell&#8217;innovazione sociale,</em> Quaderni dell&#8217;Osservatorio Fondazione Cariplo n. 11/2013, in <em>www.fondazionecariplo.it/osservatorio</em></div>
<div id="ftn42"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[42]</a> sui quali v. in Sandro Amorosino (a cura di), <em>Manuale di diritto del mercato finanziario</em>, 2014, Simona Sonia Selvaggia Di Rosa e Maria Alexandra Meres</div>
<div id="ftn43"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43" title="">[43]</a> In questi termini la Ricerca della Fondazione Cariplo. L&#8217;investitore crede nella capacità di un fornitore di servizi sociali di raggiungere un certo risultato, la p.A. crede che il servizio innovativo abbia anche un valore economico. Tutti gli attori confidano nell&#8217;operato del soggetto terzo chiamato a monitorare e misurare i risultati, ecc..</div>
<div id="ftn44"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44" title="">[44]</a> Giulio Pasi 2014 e Quaderno Fondazione Cariplo</div>
<div id="ftn45"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45" title="">[45]</a> v. Quaderno S.I.B. della Fondazione Cariplo</div>
<div id="ftn46"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46" title="">[46]</a> Sul passaggio dalla crisi finanziaria globale alla crisi economica e poi alla crisi dei debiti sovrani v. Luisa Torchia (a cura di), <em>Lezioni di diritto amministrativo progredito</em>, Il Mulino, Bologna 2012, Cap. IX, <em>Dalla crisi economica del settore privato alla crisi degli Stati: strumenti di intervento a livello nazionale, regionale e globale</em>.</div>
<div id="ftn47"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47" title="">[47]</a>&nbsp; Ci si riferisce al <em>Rapporto </em>ISTAT <em>sulle condizioni di vita e di reddito</em> del dicembre 2016&nbsp; nel quale si stima che più di un italiano su quattro (il 28,7% pari a circa 17milioni400mila persone) abbia condotto nello scorso anno una vita misera ai margini della società, con una maggiore penalizzazione delle famiglie con più figli e con la conferma della differenza tra il sud e il centro nord d&#8217;Italia, nonostante la maggiore crescita in percentuale al sud in termini sia di prodotto sia di occupazione; al <em>Rapporto Svimez 2016</em> (sul quale ci si sofferma nel testo); alle <em>Linee di indirizzo per il contrasto della grave emarginazione adulta</em> <em>in Italia</em> del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (2015-2016); alla istituzione del <em>Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale</em> (art. 1, comma 386 e ss., legge 280/2015 e commi 238 e 239 legge n. 232/2016) nonché del <em>Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile</em> (art. 1 comma 392 legge 280/2015) e al <em>Disegno di legge delega per il contrasto alla povertà</em> all&#8217;esame del Senato per l&#8217;approvazione definitiva; al 3° <em>Rapporto sulle politiche contro la povertà in Italia</em> della Caritas italiana. Sulla povertà alimentare in Italia, quale specie del più ampio fenomeno del paradosso della scarsità nell&#8217;abbondanza, v. Fondazione Sussidiarietà. <em>La povertà alimentare in Italia. Prima indagine quantitativa e qualitativa</em>, a cura di Luigi Campiglio e Giancarlo Rovati, Documento di sintesi.&nbsp; &nbsp;</div>
<div id="ftn48"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48" title="">[48]</a> La misura di contrasto alla povertà rappresentata dal Sostegno di inclusione attiva (S.I.A.) pur se positiva non è sufficiente, secondo lo Svimez, a contrastare, nel lungo periodo, la povertà sia per la scala dell&#8217;intervento (destinato a un sottoinsieme limitato di poveri) sia per l&#8217;intensità (l&#8217;importo erogato non sarà sufficiente a superare la soglia della povertà).<br />
<a href="#_ftnref49" name="_ftn49" title="">[49]</a> Il mondo delle carceri costituisce un campo particolarmente importante in relazione alla possibilità di formare i detenuti al lavoro e all&#8217;imprenditorialità con la collaborazione di una pluralità di attori (tra i quali gli stessi detenuti) e l&#8217;intervento della finanza sociale. Un modello di riferimento è rappresentato dal Carcere di Bollate, dedicato al reinserimento dei detenuti, nel quale si svolgono varie attività imprenditoriali e lavorative quali: catering ABC; la gestione del vivaio di piante <em>Cascina di Bollate</em> e, in tempi più recenti, l&#8217;apertura al pubblico del ristorante <em>In galera</em>. Si vedano il sito <em>www.carceredibollate.it</em> e la citata ricerca S.I.B. della Fondazione Cariplo.</div>
<div id="ftn50"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50" title="">[50]</a> <em>Trasformational Business Network &#8211; T.B.N. e Fundacion Paraguaya</em> (sul quale v. la recente pubblicazione di Juan Andrés Mercado (a cura di), <em>Business for good. Perspective for a more human economy</em>, Roma Edusc 2016).</div>
<div id="ftn51"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51" title="">[51]</a> v. i siti web <em>https://www.tbnetwork.org </em>e http://<cite>www.fundacionparaguaya.org.py </cite>sotto le rispettive voci <em>about us.</em></div>
<div id="ftn52"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52" title="">[52]</a> Coimbatore K. Prahalad, <em>La fortuna alla base della piramide. Sconfiggere la povertà e realizzare profitti</em>, Il Mulino 2007. La base della piramide è rappresentata dai 4miliardi di persone che vivono con meno di due dollari al giorno. Più di 50 anni di tentativi (di Banca Mondiale, nazioni erogatrici, agenzie di sussidio, governo, o.n.g.) non sono riusciti a sradicare le povertà. Secondo l&#8217;Autore, <em>Se smettiamo di pensare ai poveri come vittime o come un fardello e cominciamo a riconoscerli come imprenditori resilienti e creativi o consumatori attenti al valore, si aprirà un nuovo modo pieno di opportunità con la creazione di milioni di nuovi imprenditori</em>. Egli suggerisce che i 4 miliardi di poveri possono essere motore della prossima fase del commercio e della prosperità globale ma anche fonte di innovazione e che, a tal fine, si dovrebbero mobilitare le risorse, le capacità di investimento, le dimensioni e il raggio di azione delle grandi imprese per risolvere i problemi della base della piramide. Servire i clienti alla base della piramide richiede che le grandi aziende lavorino in collaborazione con le imprese civili e gli enti pubblici territoriali.<br />
Generare autostima e imprenditorialità alla base della piramide è probabilmente il contributo più duraturo che può dare il settore privato (per Manlio Ingrosso, 2002, <em>un sistema fondato su un tessuto di unità produttive medio-piccole può contribuire all&#8217;efficienza, alla competitività ed alla crescita dell&#8217;economia, per la capacità in particolare che le P.M.I. hanno di imporre i propri prodotti sui mercati con duttilità e velocità di reazione, a fronte di mutamenti dell&#8217;ambiente economico</em>). In sintesi, per Prahalad è possibile creare un mercato alla base della piramide; vanno abbandonate le logiche assistenziali coinvolgendo attentamente il settore privato nella lotta alla povertà; la povertà va trasformata in opportunità attraverso approcci nuovi e creativi; in quest&#8217;opera il profitto può essere un prezioso alleato. In proposito si può osservare che il profitto non è in sé un&#8217;entità negativa ed anzi è indicatore del buon andamento dell&#8217;impresa. Esso, però, è giusto se rispetta e garantisce la dignità di tutte le persone coinvolte nell&#8217;impresa e di quelle sulle quali ricadono gli effetti dell&#8217;attività.</div>
<div id="ftn53"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53" title="">[53]</a> cfr. siti web di <em>Trasformational Business Network &#8211; T.B.N. </em>in <em>&nbsp;http://www.tbnnetwork.org e Fundacion Paraguaya</em> in <em>http://www.foundacionparaguya.org.py </em>sotto le rispettive voci <em>Projects</em>. In questi progetti svolgono un ruolo molto importante il microcredito e ogni altra forma di sostegno finanziario di più o meno ridotte dimensioni a iniziative di piccola e media imprenditorialità.</div>
<div id="ftn54"><a href="#_ftnref54" name="_ftn54" title="">[54]</a> Il <em>crowdfunding </em>o finanziamento collettivo è un processo collaborativo, lo sforzo collettivo di un vasto gruppo di persone che creano una rete e uniscono le proprie risorse per sostenere gli sforzi di persone e di organizzazioni e permettere a innovatori, imprenditori e titolari di aziende di finanziare le loro iniziative. Le piattaforme di <em>crowdfunding</em> &nbsp;sono siti web che facilitano l&#8217;incontro tra domanda di finanziamenti da parte dei promotori di profitti e l&#8217;offerta collettiva di danaro. Il <em>crowdfunding </em>fa parte della <em>sharing economy</em>, sulla quale v. retro nota 32.</div>
<div id="ftn55"><a href="#_ftnref55" name="_ftn55" title="">[55]</a> Il microcredito è uno strumento di sviluppo economico che permette l&#8217;accesso a finanziamenti a persone in condizioni di povertà o di emarginazione o che non siano in grado di offrire garanzie adeguate di restituzione, per l&#8217;avvio o lo sviluppo di attività imprenditoriali oltre che per altre necessità esistenziali. Il finanziamento è accompagnato da servizi di assistenza e monitoraggio. Nella diffusione del microcredito è stato centrale il ruolo della Grameen Bank. v. Muhamed Yunus suo promotore 1998. In Italia v. art. 111 T.U.B.. Nell&#8217;ambito della finanza a impatto sociale della Fondazione Cariplo risulta di estremo rilievo l&#8217;esperienza del Fondo Microfinanza 1 che ha sostenuto 4 milioni di microimprenditori (al 2015).</div>
<div id="ftn56"><a href="#_ftnref56" name="_ftn56" title="">[56]</a> v. <em>Le diverse declinazioni degli investimenti ad impatto sociale</em>, Fondazione Cariplo-Fondazione Housing sociale, Roma 22 giugno 2016.</div>
<div id="ftn57"><a href="#_ftnref57" name="_ftn57" title="">[57]</a> <em>Kuzuko Lodge &amp; Gran Reserve &#8211; Eco Turism, </em>v. il sito <em>www.kuzuko.com</em><br />
<a href="#_ftnref58" name="_ftn58" title="">[58]</a> Lucio Iannotta, 1999, dove si legge: <em>peraltro, l&#8217;imperativo della crescita di ogni singolo Paese non può essere collegato solo alla necessità di aumentare il prodotto interno lordo &nbsp;P.I.L. &nbsp;per abbassare la percentuale della spesa pubblica (non comprimibile&nbsp; al di sotto di certi limiti, fino a quando non si troveranno meccanismi sostitutivi per soddisfare gli indefettibili obblighi sociali) e per attenuare i problemi interni. La crescita necessaria viene infatti a corrispondere anche alla necessità economica di soddisfare (in quantità, velocità, qualità) i diritti umani fondamentali &#8211; nel superamento di visioni egoistiche&nbsp; e localistiche che mostrano la loro ristrettezza&nbsp; ed insufficienza nel mercato globale &#8211; diritti concreti di persone concrete&nbsp; la cui considerazione li fa scoprire come fattori propulsivi di una nuova stagione di sviluppo e quindi &#8211; secondo la migliore dottrina economica &#8211; di alti livelli di occupazione, finalizzati allo sradicamento della povertà morale e materiale: obiettivi ardui e contrastati che richiedono perciò la più vasta partecipazione, la sottoposizione a revisione e controllo democratico&nbsp; di tutte le voci della spesa pubblica, nessuna esclusa od eccettuata, in una prospettiva anche microeconomica e soprattutto la disponibilità ad abbandonare &#8211; ove possibile e necessario &#8211; i vecchi schemi (solo) individualistici per inventarne, crearne di nuovi, conformi ed adeguati alla nuova realtà economica, morale, giuridica, solidaristica, umana. </em></div>
<div id="ftn59"><a href="#_ftnref59" name="_ftn59" title="">[59]</a> <em>Imprenditoria sociale: quale sviluppo?</em>, Relatore prof. Juan Andrés Mercado, Napoli, Riviera di Chiaia n. 264 &#8211; I.P.E.</div>
<div id="ftn60"><a href="#_ftnref60" name="_ftn60" title="">[60]</a> Italo Calvino, da <em>Il barone rampante</em> (che evoca il pensiero di Alexis de Tocqueville ne <em>La democrazia in America</em>) citato da Giovanna Melandri nel Rapporto italiano sul social impact investment. Sull&#8217;importanza del fenomeno associativo v. Ignazio Marino, 2008</div>
<div id="ftn61"><a href="#_ftnref61" name="_ftn61" title="">[61]</a> Per quanto concerne l&#8217;Italia, vanno tra gli altri sciolti i nodi che rendono ardua l&#8217;importazione in Italia dei social impact bond e di altri simili strumenti finanziari: individuazione sia di procedure adeguate alla particolare figura di partenariato pubblico-privato costituita dai S.I.B.; sia di regole finanziarie pubbliche che non solo non impediscano il ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni ai S.I.B. &#8211; che non sono derivati dal punto di vista sostanziale e che comunque non sono derivati speculativi &#8211; ma che anzi lo favoriscano con una più adeguata disciplina degli impegni di spesa ritardati rispetto al momento dell&#8217;assunzione e incerti nell&#8217;<em>an</em> e nel <em>quantum</em>, in relazione al collegamento del pagamento al conseguimento e alla consistenza dei risultati.</div>
<div id="ftn62"><a href="#_ftnref62" name="_ftn62" title="">[62]</a> Sulla funzione di attrazione di investimenti delle aree metropolitane v. Paolo Stampacchia 2003 e (con specifico riferimento al ruolo delle pp.AA.) Lucio Iannotta 2003</div>
<div id="ftn63"><a href="#_ftnref63" name="_ftn63" title="">[63]</a> Politiche che implicano anche &#8211; nel Mezzogiorno ma non solo &#8211; contrasto radicale alle organizzazioni criminali e alla forza attrattiva che esse esercitano sui poveri: contrasto da attuare, oltre che con gli strumenti repressivi e preventivi di polizia, anche attraverso strumenti alternativi rappresentati da cultura, formazione, lavoro, imprenditorialità, ecc.. Nelle politiche di sviluppo e di contrasto alla povertà occupano quindi un ruolo centrale la formazione e la crescita del c.d. capitale umano, elemento fondamentale di connessione tra il capitale fisico (i fattori materiali) e le dotazioni di reti di fiducia e di relazioni&nbsp; (fattori immateriali): Manlio Ingrosso e Achille Flora, 2002.</div>
<div id="ftn64"><a href="#_ftnref64" name="_ftn64" title="">[64]</a> Amartya Sen, <em>Laicismo indiano</em>, 1998, che cita A. Smith, <em>The Theory of Moral Sentiments</em>, ed. riveduta, 1790, ripubblicato da Clarendon Press, Oxford 1975 (tr. it. <em>Teoria dei sentimenti morali</em>, Rizzoli, Milano 1995)</div>
<div id="ftn65"><a href="#_ftnref65" name="_ftn65" title="">[65]</a> Su questi valori, nell&#8217;anno trascorso, ho riflettuto e dialogato con amici e colleghi (giuristi, economisti, filosofi e moralisti) per verificarne il grado di presenza (o l&#8217;assenza) nei vari ambiti teorici e pratici e per restituire ad essi piena cittadinanza nella teoria e nella prassi, in funzione dell&#8217;adozione di decisioni anche tecnicamente migliori.</div>
<div id="ftn66"><a href="#_ftnref66" name="_ftn66" title="">[66]</a> Francesco Pugliese 1996</div>
<div id="ftn67"><a href="#_ftnref67" name="_ftn67" title="">[67]</a> Sulla fiducia, quale parte del capitale sociale &#8211; fattore di sviluppo: Achille Flora 2008 e 2002. Sulla rilevanza pratica dell&#8217;utopia e sul suo apporto al progresso, v. Antonio Romano Tassone 2008</div>
<div id="ftn68"><a href="#_ftnref68" name="_ftn68" title="">[68]</a> Nelle sue varie forme: <em>crowdfunding</em>, microcredito, prestito <em>peer to peer</em>, <em>social impact bond/pay for success</em>, ecc.. v. <em>Le diverse declinazioni degli investimenti a impatto sociale</em>, cit..</div>
<div id="ftn69"><a href="#_ftnref69" name="_ftn69" title="">[69]</a> Non sono prevedibili gli effetti della c.d. <em>Industria 4.0</em> (considerata la 4^ rivoluzione industriale dopo la macchina a vapore, l&#8217;elettricità, l&#8217;informatica) un processo che dovrebbe portare alla produzione industriale del tutto automatizzata e interconnessa (manifattura additiva, stampa 3D, robotica, comunicazioni, interazioni <em>machine to machine</em>, ecc.). C&#8217;è chi paventa la perdita di 5 milioni di posti di lavoro (<em>World Economic Forum</em>); chi ritiene invece che l&#8217;industria 4.0 costituisca una opportunità straordinaria per la crescita e l&#8217;occupazione oltre che per l&#8217;innovazione. Si veda il <em>Piano Nazionale Industria 4.0</em> del Governo Renzi del 21 settembre 2016.</div>
<div id="ftn70"><a href="#_ftnref70" name="_ftn70" title="">[70]</a> v. retro p. 18, p. 21, p. 26</div>
<div id="ftn71"><a href="#_ftnref71" name="_ftn71" title="">[71]</a> Sullo sviluppo crescente a livello globale della finanza ad impatto sociale v. <em>http://<cite>www.economist.com/news/finance-and-economics</cite></em><cite>. La impostazione qui proposta corrisponde anche al pensiero di chi (Paolo De Joanna, 2016) auspica una regolazione dei mercati che tenga conto dell&#8217;esigenza basica di creare crescita e risparmio che derivano dagli investimenti ritenendo che senza un nuovo robusto ciclo di investimenti pazienti e garantiti (pubblico) difficilmente si riapre un fronte di speranza e fiducia per l&#8217;economia europea.</cite></div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A porte chiuse</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/a-porte-chiuse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:55 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/a-porte-chiuse/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/a-porte-chiuse/">A porte chiuse</a></p>
<p>Una sola conclusione dopo le polemiche roventi sull’annullamento da parte del TAR Lazio dell’esito di cinque tra le venti procedure di nomina per concorso dei direttori dei maggiori Musei italiani. Con un decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato poco prima del bando di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/a-porte-chiuse/">A porte chiuse</a></p>
<p>Una sola conclusione dopo le polemiche roventi sull’annullamento da parte del TAR Lazio dell’esito di cinque tra le venti procedure di nomina per concorso dei direttori dei maggiori Musei italiani.<br />
Con un decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato poco prima del bando di concorso, che data al 7 gennaio 2015, è stato previsto che una &#8220;Commissione di valutazione” applicasse i punteggi previsti nel decreto ministeriale per ciascuna categoria di titoli ai singoli candidati; successivamente la Commissione, mediante un colloquio conclusivo della fase giuridica del procedimento, avrebbe dovuto svolgere il compito di selezionare una terna di candidati, come previsto dall’art. 5 del bando, da sottoporre alla scelta di opportunità anche politica del Ministro o del Direttore generale del Ministero.<br />
Sta di fatto che il colloquio che consente alla Commissione di attribuire fino a venti punti, sui cento previsti nel complesso, è stato svolto per ciascun candidato ammesso alla finale prova colloquiale <strong>a </strong>porte chiuse.<br />
Il Ministro dei beni culturali e del turismo, di fronte ai cinque annullamenti del TAR Lazio, si è immediatamente adirato, parlando agli italiani in televisione di una procedura lodata in tutta Europa e dell’insostenibilità degli interventi del giudice amministrativo.<br />
Il Segretario del partito di maggioranza, a sua volta, ha espresso il compiacimento per la riforma della struttura del Ministero, dolendosi nell’occasione che il suo Governo non avesse fatto in tempo a riformare anche i TAR.<br />
Il Ministro:<br />
1)&nbsp; ha subito annunciato appello al Consiglio di Stato;<br />
&nbsp;<br />
2)&nbsp; altrettanto presto ha nominato cinque direttori <em>ad interim </em>in sostituzione di quelli che hanno visto annullata la propria nomina;<br />
&nbsp;<br />
3)&nbsp; ha ottenuto dal Governo, in occasione della manovrina, l’inserimento di una norma specifica che autorizza la nomina al vertice di musei o istituzioni culturali italiane dello “straniero”;<br />
&nbsp;<br />
4)&nbsp; ha presentato, mediante l’Avvocatura dello Stato, il ricorso in appello al Consiglio di Stato contro la sentenza.<br />
&nbsp;<br />
Senonché:<br />
&nbsp;<br />
5)&nbsp; l’appello al Consiglio di Stato era preceduto da una forse inopportuna istanza di provvedimento presidenziale, che con, decreto di somma urgenza ed <em>inaudita altera parte</em>, avrebbe dovuto sospendere&nbsp; immediatamente l’efficacia dell’annullamento pronunciato dal TAR del Lazio in ordine alle nomine di cinque sfortunati direttori di museo.<br />
Senonché, il Presidente della Sez. VI del Consiglio di Stato, adito dal Ministero, ha rilevato l’inesistenza dell’urgenza dal momento che il Ministro aveva già provveduto alla nomina di cinque direttori interinali, respingendo soprattutto per questo motivo l’istanza di decreto d’urgenza.<br />
Un errore dietro l’altro.<br />
Ma la porta chiusa nella prova orale di una selezione pubblica inficia, più esattamente rende del tutto inutile, la pretesa di legalità e dovrebbe indurre chi l’ha prevista a scusarsi con tutta l’Europa per la brutta figura.<br />
&nbsp;<br />
6)&nbsp; L’Autorità anticorruzione non sembra sinora intenzionata ad intervenire.<br />
Eppure l’errore è grave, se è vero che la porta chiusa consente -beninteso, in astratto- ad una Commissione valutatrice di un concorso pubblico al termine di una prova colloquiale di negare e di attribuire punteggi spettanti o nella stessa misura non spettanti al candidato.<br />
Le selezioni orali nella pubblica Amministrazione sono sempre pubbliche: gli stessi candidati hanno diritto di assistere alle prove degli altri concorrenti e l’adempimento ad un obbligo di trasparenza pone ormai tutte le pubbliche Amministrazioni italiane nella condizione di dover esprimere oggi un profondo dispiacere in casi come quello registrato dal Tar del Lazio, giudice che evidentemente non poteva non annullare un prodotto di segretezza.<br />
Piuttosto che adirarsi, il Ministro si sarebbe forse meglio speso, nell’occasione, se si fosse scusato, oltre che con i candidati ammessi al concorso, vincitori e vinti a porte chiuse, con tutti gli italiani ed anche con le antenne internazionali che hanno plaudito alla riforma del settore da lui presieduto.<br />
C’è da temere che se per far funzionare sotto la guida del Ministro la macchina ministeriale dei beni e delle attività culturali e del turismo sia necessario che i principali suoi collaboratori vengano reclutati nel corso di un colloquio a porte chiuse, sembra a mio sommesso avviso non azzardato concludere che le speranze di buona amministrazione di quelle che sono le testimonianze della nostra civiltà contenute nei beni culturali sono affidate al caso fortuito: anche da una porta chiusa, infatti, potrebbe sortire il miglior direttore del Museo, ma la violazione della legalità e l’abuso peserebbero comunque sul prestigio che in quella veste egli dovrebbe conquistarsi, nella popolazione anzitutto, per essere degno di presiedere un grande Museo italiano.<br />
Dovremmo spiegare le ragioni di questa conclusione anche al malcapitato direttore “straniero”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Prospettive di riforma della dirigenza pubblica</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/prospettive-di-riforma-della-dirigenza-pubblica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:45 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/prospettive-di-riforma-della-dirigenza-pubblica/">Prospettive di riforma della dirigenza pubblica</a></p>
<p>Premessa. Il prossimo Governo, comunque sia formato, si dedicherà, molto probabilmente (se non inevitabilmente), allo studio, all’elaborazione e alla presentazione di una proposta di riforma dell’ordinamento della dirigenza pubblica. La rilevanza che ha assunto, nel dibattito pubblico, il ruolo della pubblica amministrazione e, in particolare, del suo management nelle politiche</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/prospettive-di-riforma-della-dirigenza-pubblica/">Prospettive di riforma della dirigenza pubblica</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong><em>Premessa.</em></strong><br />
Il prossimo Governo, comunque sia formato, si dedicherà, molto probabilmente (se non inevitabilmente), allo studio, all’elaborazione e alla presentazione di una proposta di riforma dell’ordinamento della dirigenza pubblica.<br />
La rilevanza che ha assunto, nel dibattito pubblico, il ruolo della pubblica amministrazione e, in particolare, del suo management nelle politiche di sviluppo del Paese costringerà, infatti, il nuovo Governo ad occuparsi di un progetto di revisione della disciplina della dirigenza, nella prospettiva (a parole condivisa da tutte le forze politiche) di rafforzarne la funzione di servizio alla crescita economica e alla semplificazione della vita di cittadini e imprese, mediante (in sintesi) una valorizzazione del merito e una penalizzazione del demerito.<br />
Senza ripetere le conosciute critiche all’ipotesi di riforma fallita nella legislatura in corso (per effetto della nota sentenza della Corte Costituzionale n.251 del 2016), appare, allora, più utile offrire al prossimo decisore politico (chiunque sia) alcune coordinate valutative che servano effettivamente a migliorare, <em>de iure condendo</em>, l’assetto normativo della dirigenza pubblica.<br />
Con questo contributo intendiamo, quindi, suggerire, in estrema sintesi, la riflessione su dieci questioni, di seguito illustrate nei loro termini essenziali, in assenza della quale qualsiasi proposta di riforma ci appare carente e, quindi, probabilmente inefficace.<br />
Articoleremo le nostre suggestioni nella duplice direzione dell’indicazione degli ambiti della disciplina vigente che meritano una revisione e dei pertinenti obiettivi che l’intervento correttivo deve perseguire.<br />
Ma, prima di formulare i nostri suggerimenti, ci appare necessaria una premessa relativa alle modalità del concepimento e dell’elaborazione della proposta normativa.<br />
<strong><em>Il metodo.</em></strong><br />
Una corretta ed utile elaborazione di un provvedimento normativo esige, innanzitutto, la previa identificazione dell’obiettivo dell’intervento regolatorio nonchè una compiuta istruttoria e, solo in esito a tali (logicamente antecedenti) fasi, una decisione coerente.<br />
E la riforma della dirigenza non sfugge a tale regola.<br />
Si tratta, allora, di definire preliminarmente le finalità dell’intervento.<br />
Lo scopo dell’ennesima revisione dell’ordinamento della dirigenza pubblica non può che coincidere con il miglioramento dell’efficienza della pubblica amministrazione, affidata (appunto) al governo e alla responsabilità dei dirigenti.<br />
In ultima analisi, quindi, un’efficace riforma della dirigenza deve servire ad accrescere la qualità delle prestazioni e dei servizi erogati dall’amministrazione ai cittadini (secondo l’imperativo <em>“put people first”</em>; uno dei cardini del programma di Bill Clinton <em>Reinventing Government</em>) e alle imprese (in coerenza con il passaggio dalla società industriale a quella dei servizi) o, comunque, per le funzioni che non hanno un output esterno, a migliorare il rendimento e la produttività degli uffici.<br />
Può apparire una precisazione superflua. Ma non lo è.<br />
La storia recente ci consegna, infatti, l’esperienza di tentativi di riforma finalizzati a realizzare obiettivi molto meno nobili e del tutto slegati dalla ricerca dell’interesse generale e ci costringe a ribadire che l’unico obiettivo di una seria riforma della dirigenza non può che essere riferito al miglioramento della pubblica amministrazione (Battini).<br />
E non può certo consistere nella penalizzazione (fine a sé stessa) della dirigenza di ruolo. O, peggio, nel ridimensionamento della sua autonomia e della sua dignità, in favore dell’espansione del controllo e dell’occupazione da parte della politica degli spazi che dovrebbero restare affidati alla responsabilità esclusiva dei dirigenti.&nbsp;<br />
Una volta identificato l’obiettivo della riforma, occorre ribadire che la definizione dei suoi contenuti postula una fase di ascolto della categoria destinataria dell’intervento regolativo e di acquisizione delle informazioni necessarie a una decisione consapevole ed efficace.<br />
Anche questo chiarimento è tutt’altro che pleonastico.<br />
L’elaborazione di un progetto di riforma della dirigenza che prescinda del tutto dall’ascolto (tra gli altri) delle associazioni di categoria dei dirigenti rischia, infatti, seriamente, come qualsiasi provvedimento normativo non adeguatamente istruito, di introdurre innovazioni inefficaci, inutili, inadeguate, inapplicabili o, addirittura, produttive di un risultato opposto a quello voluto (con la dinamica tipica e beffarda dell’eterogenesi dei fini).<br />
Mutuando il metodo ormai stabilmente utilizzato dalle Autorità amministrative indipendenti, occorre, allora, procedere alla consultazione, oltre che di esperti e di studiosi, delle stesse associazioni dei dirigenti, che, peraltro, in quanto contrattualizzati, e al netto delle considerazioni che seguono su un ripensamento della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, hanno anche un titolo speciale a interloquire sui contenuti della disciplina normativa che li riguarda.<br />
E non certo nella sciagurata, e giustamente ormai abbandonata, logica della concertazione, ma in quella, diversa e ineliminabile, della conoscenza dei problemi e delle criticità della regolazione vigente, delle osservazioni sull’utilità e sull’efficacia di quella progettata e sottoposta a consultazione e (perché no?) delle proposte di revisione della normativa.<br />
Solo una seria e compiuta acquisizione delle predette informazioni consente l’adozione di una decisione consapevole ed efficace.<br />
Al contrario, l’elaborazione del provvedimento in difetto di un confronto di merito con la categoria dei dirigenti (e, quindi, concepito nell’ignoranza della effettiva consistenza delle criticità da rimuovere) finisce, quasi certamente, per produrre risultati insoddisfacenti. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Bisognerà, poi, rispettare il <em>dictum</em> della Corte Costituzionale sulla partecipazione al processo decisionale, nelle forme da essa indicate, delle Regioni, per la parte dell’intervento che intercetta le loro competenze legislative. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
<strong><em>I contenuti e gli obiettivi ineludibili del progetto di riforma.</em></strong><br />
Una volta identificato l’obiettivo della riforma e il metodo di costruzione della proposta, occorre dedicarsi alla succinta descrizione degli ambiti dell’intervento e delle pertinenti finalità.&nbsp;<br />
Ci limiteremo a tratteggiare le linee generali della proposta di riforma, senza scendere, ovviamente, nel dettaglio dei singoli problemi e indicare le relative soluzioni regolative.<br />
Appare, nondimeno, utile, pur nei limiti del presente contributo, segnalare le principali criticità dell’ordinamento vigente e le coerenti prospettive teleologiche della sua riforma.<br />
<strong><em>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em></strong><strong><em>Disciplina degli incarichi.</em></strong><br />
Si tratta di un tema ineludibile, nella misura in cui investe direttamente le relazioni tra la dirigenza e la politica e, quindi, un problema di valenza “istituzionale” (e non circoscritto alla sola disamina del rapporto di lavoro).<br />
Le modalità della declinazione regolativa e fattuale del rapporto tra politica e dirigenza, per come si articola, in particolare, nella disciplina degli incarichi, implicano, infatti, anche la verifica del rispetto dei canoni di costituzionalità dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione (cristallizzati nell’art.97 Cost.), così come di quello della destinazione degli impiegati al “servizio esclusivo della Nazione” (art.98 Cost.).<br />
Il postulato della distinzione tra attività di indirizzo politico-amministrativo, riservato al vertice politico dell’amministrazione, e attività di gestione, riservata ai dirigenti, deve considerarsi oramai acquisito nel nostro sistema e rispondente al principio di legalità, che costituisce, a sua volta, un baluardo della convivenza civile nelle democrazie occidentali e liberali.<br />
L’esperienza ci insegna, tuttavia, che la politica tende istintivamente a controllare l’attività di gestione, invadendo gli ambiti a essa riservati, e, soprattutto, a scegliersi liberamente (e senza vincoli meritocratici) i dirigenti incaricati di attuare l’indirizzo politico.&nbsp;<br />
L’esame della questione, <em>de iure condito </em>e<em> de iure condendo</em>, non può, quindi, prescindere da due considerazioni preliminari: dev’essere garantita l’autonomia dalla politica della gestione amministrativa; la politica ha un’inclinazione naturale e insopprimibile a fidelizzare e condizionare la burocrazia.<br />
E’ necessaria, perciò, la ricerca di un equilibrio regolativo tra tutti gli interessi coinvolti, non solo a tutela dei dirigenti ma, soprattutto, nell’interesse superiore della credibilità e del funzionamento delle istituzioni, oltre che dei cittadini a una buona amministrazione.&nbsp;<br />
Occorre, allora, verificare se, nell’ordinamento vigente, l’indipendenza della dirigenza pubblica (secondo la nozione hegeliana di “classe universale”) dalla politica sia efficacemente assicurata e occorre farlo analizzando il regime normativo degli incarichi, nelle fasi, in particolare, in cui l’invadenza della politica tende naturalmente a espandersi.<br />
I momenti sensibili della vita del dirigente, ai fini del rapporto con la politica, sono sostanzialmente quattro, e per ciascuno tenteremo di segnalare le criticità che esigono un intervento correttivo:<br />
a)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il momento più delicato è senz’altro quello del cambio di governo. Il sistema delle spoglie (spoils system), introdotto dal primo Presidente degli Stati Uniti d’America George Washington nel 1789 e poi teorizzato dal Presidente Andrew Jackson nel 1829 e malamente “importato” in Italia, è già stato corretto dalla Corte Costituzionale (sentenze n.233 del 2006, n.104 del 2007, n.161 del 2008 e n.81 del 2010) con una soluzione che appare equilibrata, nella misura in cui circoscrive le ipotesi di decadenza automatica ai soli incarichi apicali (oltre, ovviamente, a quelli di diretta collaborazione). In quest’ottica, appaiono fallaci le posizioni sia di chi nega in assoluto questo istituto, pretendendo che neanche i dirigenti apicali decadano con il cambio di governo, sia di chi vorrebbe estenderlo anche ai dirigenti generali. La prima posizione confligge con il carattere (inevitabilmente e fisiologicamente) fiduciario che lega il vertice politico alle posizioni apicali; la seconda contraddice i principi di imparzialità, continuità e buon andamento dell’amministrazione (che esigono l’autonomia dalla politica della dirigenza generale). Quindi va bene così? No, perché lo spoils system può declinarsi, nella prassi, secondo dinamiche diverse e (più) subdole di quelle formali della decadenza degli incarichi con la cessazione del Governo. La stessa configurazione negoziale degli incarichi dirigenziali come contratti a tempo determinato (originariamente criticata anche da Cassese) e la mancanza di idonee garanzie di stabilità della titolarità dell’ufficio (sia in costanza dell’incarico, sia all’esito della sua scadenza, come meglio chiarito di seguito) comportano l’effetto di una diffusa precarizzazione della dirigenza e, in definitiva, una generalizzazione del sistema delle spoglie, seppur non nell’accezione strettamente legata al cambio di Governo, ma in quella, più generale, di un’incontrollata e libera selezione della dirigenza da parte dei vertici politici;&nbsp;<br />
b)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Un altro momento sensibile è senz’altro quello del conferimento dell’incarico e, quindi, della scelta del dirigente. Si tratta, in particolare, del momento di maggiore vulnerabilità dell’indipendenza della dirigenza dalla politica, in quanto opzione genetica dell’assegnazione, in concreto, di specifiche funzioni direttive e, quindi più esposta, rispetto ad altre fasi di amministrazione del rapporto, alla prevalenza di dinamiche spurie, personalistiche o, addirittura, propriamente politiche, più che meritocratiche. Si è tentato, al riguardo, di scongiurare questi ultimi rischi, introducendo regole che assicurino, per quanto possibile, la trasparenza, l’effettiva selettività, la competitività e l’imparzialità nella procedura di conferimento degli incarichi (art.19 d.lgs. n.165 del 2001). Sennonchè la disciplina e, soprattutto, la prassi degli interpelli si sono rivelate ipocrite, nella misura in cui in esse prevalgono spesso, per mezzo di una gestione opaca delle procedure, logiche amicali o rispondenti a dinamiche di appartenenza politica, con la conseguente recessione delle dichiarate esigenze meritocratiche. Occorre, allora, <em>de iure condendo</em>, rivedere il sistema della selezione, al fine di renderlo il più oggettivo e giustiziabile possibile, mediante, almeno, un obbligo di motivazione, trasparente e controllabile <em>ab externo</em>, sugli esiti della comparazione delle posizioni dei candidati e del confronto tra i relativi curricula;<br />
c)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ancora più delicato ed esposto ad abusi è il momento della revoca dell’incarico prima della scadenza. In questa ipotesi, infatti, si incide su un contratto in corso, risolvendone anticipatamente gli effetti, con tutte le intuibili implicazioni in ordine al possibile carattere arbitrario e distorto del provvedimento di risoluzione. Perchè sia evitato il pericolo di un utilizzo strumentale e “politico” della revoca dell’incarico, la giurisprudenza costituzionale, con l’affermazione di principi in parte legificati dal combinato disposto degli artt. 19, comma 1-<em>ter</em>, e 21, comma 1, d.lgs. 165 del 2001, ha correttamente preteso che l’atto risolutivo sia preceduto da un accertamento rigoroso e giustiziabile della responsabilità dirigenziale e che siano, perciò, assicurate al dirigente adeguate garanzie procedimentali in merito alla presupposta valutazione dei risultati e in ordine alla verifica dell’osservanza delle direttive ministeriali, la cui violazione gli viene contestata (Corte Cost., sent. n.193 del 2002). E’ necessario, in altri termini, che al dirigente sia assicurato l’esercizio del diritto di difesa, mediante un confronto dialettico, in contraddittorio, sulle sue presunte responsabilità. In mancanza di tali garanzie procedimentali, la revoca dell’incarico si presta a essere (ab)usata dalla politica come strumento di condizionamento e di controllo indebito della burocrazia e, se concretamente adottata senza il rispetto del nucleo essenziale dei relativi diritti di difesa, deve intendersi illegittima e, quindi, annullata. <em>De iure condendo</em> sarebbe utile, se non necessario, legificare le garanzie procedimentali stabilite come indefettibili dal Giudice delle leggi, con prescrizioni più stringenti di quelle vigenti, e, soprattutto, abrogare previsioni legislative ancora vigenti che autorizzano la revoca dell’incarico in corso senza adeguate garanzie ovvero sulla sola base di “motivate esigenze organizzative”, non meglio precisate nella loro effettiva consistenza (art.1, comma 18, d.l. n.138 del 2011). Così come si deve intervenire, in via normativa o anche mediante la diramazione di stringenti direttive, al fine di arginare, o, meglio, impedire, la prassi odiosa (già, peraltro, stigmatizzata dalla giurisprudenza del lavoro) dell’utilizzo fraudolento e distorto dello strumento della (spesso fittizia) riorganizzazione della struttura per provocare l’effetto (sviato) della rimozione, prima della cessazione dell’incarico, del dirigente sgradito;<br />
d)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Da ultimo merita di essere esaminato il momento della conferma dell’incarico alla scadenza. Qui il problema delle garanzie del dirigente è diverso dalla revoca, perché, in questo caso, l’incarico è scaduto e non è configurabile (in astratto) un obbligo di conferma. L’art.21, comma 1, d.lgs. n.165 del 2001, tuttavia, esige che l’impossibilità del rinnovo dell’incarico dipenda dall’accertamento del mancato raggiungimento degli obiettivi o dell’inosservanza delle direttive (anche se l’art.9, comma 32, del d.l. n.78 del 2010, autorizza, con incerta valenza derogatoria della regola generale, la mancata conferma dell’incarico “anche in assenza di una valutazione negativa”), sicchè solo la serietà della valutazione della performance e la correttezza delle funzioni di garanzia svolte del Comitato dei garanti di cui al successivo art.22 impediscono una gestione “politica” e arbitraria dei rinnovi. Senza avventurarci nella complessa questione del “diritto all’incarico”, resta, nondimeno, ineludibile l’esigenza che al dirigente che abbia svolto in maniera soddisfacente e produttiva l’incarico siano assicurate, per mezzo di più precise e univoche prescrizioni normative, garanzie di permanenza nell’ufficio che ha diretto con profitto, evitando una amministrazione arbitraria e priva di garanzie dell’omessa conferma dell’incarico (che produrrebbe effetti molto simili a quelli di uno spoils system generalizzato).<br />
<strong><em>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em></strong><strong><em>La valutazione.</em></strong><br />
Il vero <em>punctum dolens</em> della disciplina della dirigenza pubblica resta quello che afferisce al sistema di valutazione. E’ immediatamente percepibile, infatti, come solo un sistema affidabile e obiettivo di misurazione della performance possa garantire una declinazione credibile dei connessi strumenti premiali (e sanzionatori). Sennonchè, l’attività valutativa, in sé, si presta difficilmente, per le sue caratteristiche ontologiche, a essere regolata in modo da garantirne l’assoluta oggettività.<br />
Occorre, allora, intervenire, oltre (anzi prima) che sui metodi e sui processi di scrutinio, sul carattere indipendente e competente degli organismi di valutazione, da quello centrale a quelli incardinati nelle singole organizzazioni amministrative.<br />
In quest’ottica è stato un errore sopprimere la CIVIT e, soprattutto, trasferire le funzioni di promozione e di coordinamento delle attività di misurazione e di valutazione della performance al Dipartimento per la funzione pubblica, che, per definizione, difetta di quegli indispensabili caratteri di indipendenza dal Governo che devono caratterizzare, perché sia credibile e affidabile, l’attività centrale che presiede alla valutazione dei rendimenti delle pubbliche amministrazioni e dei loro dipendenti.<br />
Si deve, quindi, ripristinare un sistema di valutazione effettivamente indipendente e attendibile.<br />
Se è vero che difficilmente possono importarsi tout court modelli stranieri, è anche vero, nondimeno, che l’esperienza del Merit System statunitense, che si fonda su un’efficace interrelazione tra il Government Accountability Office (GAO), l’Office of Personnel Management (OPM) e l’Office of Management and Budget (OMB) (si veda, al riguardo, l’interessantissimo scritto di Beato: “Merit system: il funzionamento dell’amministrazione federale U.S.A.”), appare come un archetipo organizzativo che presenta significativi profili di efficienza e di affidabilità, che potrebbero tranquillamente essere tradotti nel nostro ordinamento.<br />
In particolare, il modello fondato sulla dialettica tra più organismi di valutazione, tra loro indipendenti e ciascuno dotato di un segmento autonomo, ma controllabile, di competenze nel sistema di valutazione delle performance, secondo la dinamica virtuosa del <em>check and balance</em>, si rivela senz’altro più efficace di uno schema organizzativo (quale quello italiano) che affida a un’unica struttura, neanche indipendente dal Governo (anzi: in esso incardinata), l’elaborazione e il coordinamento degli stessi processi valutativi.<br />
<strong><em>3)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em></strong><strong><em>Retribuzione premiale.&nbsp; </em></strong><br />
La più vistosa declinazione di un impianto effettivamente meritocratico dell’ordinamento della dirigenza pubblica è costituita senz’altro dall’inserimento di elementi significativi di premialità selettiva nel trattamento retributivo.<br />
Una delle critiche più fondate che vengono costantemente rivolte all’attuale gestione delle retribuzioni dei dirigenti è, infatti, proprio quella che addita come inaccettabile la corresponsione indifferenziata della parte del trattamento economico legata al risultato alla (quasi) totalità dei dirigenti.<br />
Si tratta, allora, di interrompere questo circuito vizioso, ascrivile più alla prassi che alla regolazione (legislativa o contrattuale) del rapporto di lavoro dirigenziale, e di restituire credibilità a un sistema retributivo giustamente strutturato come parzialmente collegato alla produttività e al rendimento.<br />
Nella consapevolezza che la prassi conduce, quasi inevitabilmente, a un’amministrazione benevola, generosa e poco selettiva della retribuzione di risultato, si deve, allora, intervenire con limitazioni cogenti nelle fonti del rapporto di lavoro.<br />
Se la predeterminazione legislativa della parte di retribuzione legata al risultato o, addirittura, della quota percentuale dei dirigenti ai quali spetti appare eccessiva, resta, nondimeno, ineludibile una garanzia di selettività che scongiuri l’elargizione indifferenziata e generalizzata dei premi a tutti i dirigenti.<br />
Tale esigenza potrebbe, allora, essere soddisfatta, sia tramite, in via mediata, una revisione, in senso più rigoroso, esigente e oggettivo, del sistema di valutazione, sia tramite la previsione, in via più immediata, nel contratto collettivo o nella legge, di un obbligo, cogente e sanzionabile, di differenziazione nell’amministrazione della retribuzione di risultato, facendo salva la motivata e convincente attestazione della spettanza di essa alla totalità dei dirigenti (ma con l’implicita, o anche espressa, configurabilità di un’ipotesi di responsabilità contabile in ipotesi di certificazione inattendibile). &nbsp;<br />
<strong><em>4)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em></strong><strong><em>Responsabilità.</em></strong><br />
Uno dei fattori di rallentamento dell’ordinato e produttivo svolgimento dell’azione amministrativa è stato, da molti, correttamente identificato nella moltiplicazione delle ipotesi di responsabilità a carico dei dirigenti, così come dell’incertezza e della stessa imprevedibilità delle stesse, e del connesso effetto di paralisi che esse producono.<br />
Senza avventurarci nella complessa catalogazione delle diverse fattispecie di responsabilità ipotizzabili a carico dei dirigenti che svolgono funzioni di amministrazione attiva (penale, amministrativa, contabile, disciplinare, civile, dirigenziale), preme, qui, osservare che l’inestricabile garbuglio di illeciti astrattamente configurabili nell’azione ordinaria del dirigente costituisce un fattore di ostacolo al fisiologico e sereno svolgimento dei compiti dirigenziali ed esige un necessario chiarimento.<br />
In particolare, il carattere fortemente atipico della responsabilità connessa a diversi ambiti di responsabilità (si pensi a quella contabile, e, in particolare, a quell’ipotesi atipica, di matrice giurisprudenziale, del “danno da contrattazione collettiva”, ma anche a quella disciplinare e, per certi versi, a quella penale) induce l’effetto perverso di paralizzare l’azione amministrativa e di bloccare l’assunzione di qualsiasi provvedimento di gestione che potrebbe comportare un’ipotesi di responsabilità.<br />
Appare, allora, indispensabile un’opera, (complessa, è vero, ma indifferibile) di precisazione dei presupposti costituivi delle diverse fattispecie di responsabilità, riducendo al massimo le ipotesi di indeterminatezza e di atipicità, al fine di restituire quella certezza e quella serenità nell’ordinato svolgimento delle funzioni dirigenziali, senza le quali non si possono esigere prestazioni efficienti.&nbsp;<br />
Così come, per il conseguimento del medesimo fine, si devono abolire tutte quelle ipotesi di responsabilità non collegate logicamente all’inosservanza di obblighi direttamente riferibili all’esercizio di compiti propri dei dirigenti e conservare solo quelle soggettivamente ascrivibili alla violazione dei relativi doveri d’ufficio.<br />
Una corretta declinazione della responsabilità dirigenziale dovrebbe, per altro verso, consentire l’applicazione di sanzioni disciplinari anche gravi (fino al licenziamento), in esito all’accertamento di violazioni dei doveri d’ufficio e degli obblighi contrattuali.<br />
Ovviamente, il (giusto) rigore che si pretende nell’attuazione di misure sanzionatorie postula che l’accertamento degli inadempimenti sia stato condotto nel rispetto delle garanzie afferenti al contraddittorio procedimentale.<br />
Così come appare praticabile anche la risoluzione del rapporto di lavoro (cioè il licenziamento) per scarso o inadeguato rendimento, purchè, tuttavia, venga accertato in esito a una valutazione caratterizzata dagli indefettibili profili di serietà, imparzialità e indipendenza sopra segnalati (sulla falsariga del sistema statunitense fondato sull’attribuzione di un <em>rating</em>, articolato su cinque livelli di merito, alle performance dirigenziali).&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
<strong><em>5)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em></strong><strong><em>Definizione dei poteri e della dotazione organizzativa dei dirigenti. </em></strong><br />
In una prospettiva di riforma attenta anche alle esigenze di funzionalità degli uffici, oltre che alla regolazione degli incarichi e dei ruoli, appare necessario che vengano ridefiniti i contenuti dei poteri di gestione attribuiti alla dirigenza, in modo che essa sia messa nelle condizioni operative di svolgere con efficacia le funzioni assegnate.<br />
In particolare, si dovranno introdurre strumenti che servano ad assicurare al dirigente una dotazione di risorse umane e finanziarie effettivamente adeguata e funzionale allo svolgimento delle sue competenze.<br />
In mancanza di misure che producano tale risultato, la previsione di garanzie che tutelino l’incarico resta del tutto inefficace e autoreferenziale, nella misura in cui il dirigente resta privo di una provvista di personale e di risorse finanziarie idonea a permettergli di svolgere con profitto le sue competenze gestionali.<br />
Il problema segnalato potrebbe (anzi: dovrebbe) essere risolto per mezzo di una corretta ed efficace applicazione delle nuove regole dell’organizzazione del bilancio per missioni, programmi e azioni (si vedano, da ultimo, i decreti legislativi nn. 90 e 93 del 2016 e il d.P.C.M. 14 ottobre 2016), che serve proprio ad assicurare a ogni ufficio un budget e una dotazione di personale adeguati al produttivo e ottimale esercizio delle sue funzioni (De Ioanna) e, in mancanza dei quali, resta inesigibile qualsiasi prestazione di qualità.<br />
<strong><em>6)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em></strong><strong><em>Adempimenti burocratici.</em></strong><br />
Così come, nella medesima prospettiva funzionale, appare necessario ridurre e semplificare gli adempimenti burocratici legati, per esempio, alla trasparenza e all’anticorruzione, che, con la moltiplicazione degli oneri posti a carico dei titolari degli uffici, finiscono per occupare una parte eccessiva del tempo di lavoro del dirigente, e di sottrarre energie e competenze allo svolgimento delle funzioni amministrative proprie della struttura.<br />
Si deve, in altri termini, evitare una nuova burocrazia della trasparenza e dell’anticorruzione.<br />
Senza, ovviamente, disconoscere la valenza degli interessi generali sottesi alle politiche di trasparenza e di prevenzione della corruzione, occorre, nondimeno, provvedere a una razionalizzazione degli adempimenti formali, mediante la conservazione di quelli effettivamente necessari al perseguimento dei suddetti obiettivi e l’eliminazione di quelli superflui, ridondanti, defatiganti o (inutilmente) complicati.<br />
<strong><em>7)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em></strong><strong><em>Struttura dei ruoli.</em></strong><br />
Un altro tema decisivo, che ha affaticato, per decenni, i decisori pubblici che si sono occupati dell’ordinamento della dirigenza pubblica, è quello della configurazione dei ruoli all’interno dei quali selezionare i dirigenti a cui affidare gli incarichi.<br />
Senza ripercorrere la (conosciuta) storia dell’alternanza della previsione di ruoli unici e di ruoli separati, ci limitiamo a rilevare che la distinzione dei ruoli garantisce, per un verso, maggiori tutele, e, quindi, l’indipendenza della dirigenza dalla politica, e, per un altro, risponde a un’organizzazione razionale del lavoro, nella misura in cui ogni amministrazione (soprattutto centrale) sviluppa ed esige competenze tecniche ed esperienze gestionali del tutto peculiari e non trasversali, con la sola eccezione delle funzioni di amministrazione generale.<br />
L’estensione dei ruoli oltre i confini funzionali di ogni amministrazione o, addirittura, ad amministrazioni appartenenti ad altri livelli di governo finisce per produrre l’effetto negativo della dispersione, antieconomica, delle competenze tecniche e, in definitiva, per privare le amministrazioni di esperienze e competenze settoriali, difficilmente fungibili e sostituibili, oltre a rischiare di incentivare scelte rispondenti a logiche opache e poco meritocratiche.<br />
Le esigenze di mobilità tra i ruoli, che hanno una loro comprensibile ragionevolezza, potrebbero, peraltro, essere parimenti soddisfatte prevedendo nuovi (ma sempre limitati) meccanismi di prestito (o implementando quelli già esistenti), e non per mezzo di una unificazione che ha già mostrato, in passato, le sue insuperabili criticità.<br />
<strong><em>8)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em></strong><strong><em>Incarichi dirigenziali a soggetti “esterni”.</em></strong><br />
La valorizzazione della dirigenza di ruolo, che risponde anche a un’esigenza di rispetto dei principi costituzionali consacrati agli artt.97 e 98, esige, inoltre, un ripensamento della disciplina degli incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione.<br />
La prassi applicativa ci ha, infatti, consegnato esperienze scarsamente virtuose (tranne alcuni, limitati, casi), in cui le logiche dell’affiliazione politica o delle relazioni amicali hanno prevalso sull’esigenza, che dovrebbe giustificare l’istituto, di reperire all’esterno professionalità di eccellenza o di elevata competenza.<br />
Al fine di restituire alla fattispecie una sua coerente funzionalità, se non di “moralizzarne” l’utilizzo, appare, allora, necessario condizionare espressamente l’affidamento di un incarico a un soggetto esterno alla previa, ma effettiva e controllabile, verifica della indisponibilità di professionalità di ruolo.<br />
Premesso che, al di fuori di ipotesi eccezionali, la dirigenza di ruolo appare in grado di svolgere tutte le funzioni amministrative previste nell’ordinamento, il ricorso a professionalità esterne dev’essere, quindi, circoscritto a determinati incarichi e a limitatissime ipotesi in cui, per la realizzazione di progetti e programmi extra ordinem, non sia rinvenibile nei ruoli una competenza adeguata.<br />
Oppure, si potrebbe tradurre in Italia il modello statunitense, che prevede la riserva ai dirigenti di ruolo della titolarità di alcuni uffici (<em>career reserved</em>), perlopiù relativi a funzioni di amministrazione attiva, con la possibilità, residuale, di affidare a dirigenti esterni solo compiti (<em>general</em>) di programmazione, consulenza o studio, che non implicano, in via diretta, l’assunzione di responsabilità pubblicistiche e gestionali.&nbsp;<br />
In difetto dei correttivi suggeriti, si finisce, in definitiva, per snaturare il ruolo della dirigenza pubblica e si rischia di affidare competenze delicate, spesso di direzione di uffici di livello generale, a personalità estranee all’amministrazione, prive della necessaria cultura del servizio pubblico e, spesso, scelte solo sulla base della logica della fedeltà politica (o peggio).<br />
<strong><em>9)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em></strong><strong><em>Reclutamento e formazione.</em></strong><br />
Un serio progetto di revisione dell’ordinamento della dirigenza pubblica non può prescindere da un intervento di modernizzazione dei meccanismi di reclutamento e, poi, di formazione della dirigenza di ruolo.<br />
Occorre superare la logica novecentesca, e ormai obsoleta, con cui sono organizzati i concorsi e i corsi-concorso e concepire un metodo multidisciplinare di selezione, che valorizzi anche conoscenze economiche e manageriali, oltre alle (necessarie) competenze giuridiche e tecniche settoriali, e che sia strutturato come il naturale e fisiologico sviluppo della formazione universitaria e post-universitaria (come accade, per esempio, in Francia, in Germania, in Giappone e in Cina).<br />
Si deve, poi, strutturare, come modalità stabile di formazione, un master in <em>business administration</em> e imporre un’esperienza lavorativa all’estero (in Paesi dall’organizzazione amministrativa avanzata o in organismi internazionali, non solo europei), in modo da assicurare l’immissione nei ruoli di professionalità giovani e dotate di un approccio flessibile, aperto e multidisciplinare alla gestione delle pubbliche funzioni.&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br />
<strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10) La contrattualizzazione.</em></strong><br />
Una seria riforma della dirigenza pubblica deve, infine, presupporre una riflessione sulla persistente utilità della scelta della “privatizzazione” del lavoro pubblico e, in particolare, di quello dirigenziale, operata ormai venticinque anni fa e finora mai sottoposta a un’effettiva “verifica di impatto”.<br />
Occorre, in particolare, interrogarsi sugli effetti della contrattualizzazione e formulare un bilancio consuntivo sui vantaggi e sulle criticità che tale opzione regolatoria ha prodotto.<br />
La riflessione va, in particolare, condotta in due direzioni: l’effettivo rispetto, da parte del legislatore, degli spazi riservati all’autonomia negoziale delle parti (datoriale e sindacale); la compatibilità del sistema della contrattazione collettiva, integrativa e individuale con le caratteristiche proprie del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.<br />
Sul primo aspetto, senza dilungarci nell’analisi della complessa questione della declinazione dei rapporti di forza tra le due fonti (legge e contratto) e sui contenuti delle relazioni sindacali, che meriterebbero una trattazione separata, ci limitiamo ad osservare che, in tutti gli ultimi provvedimenti normativi che sono intervenuti a regolare l’ordinamento della dirigenza, la disciplina del rapporto di lavoro è rimasta quasi del tutto esaurita nella legge, tanto che (addirittura) nell’ultimo tentativo di riforma (poi fallito) restavano disciplinati dalla legge anche significativi profili attinenti al trattamento retributivo (che costituisce la materia di più pura competenza contrattuale).<br />
Nella stessa esperienza attuativa della “contrattualizzazione”, il contratto è stato, quindi, sostanzialmente pretermesso o fortemente ridimensionato come fonte regolativa del rapporto di lavoro dirigenziale, sicchè la scelta astratta della “privatizzazione” è rimasta, perlomeno negli ultimi anni, sostanzialmente disattesa, forse proprio a significare la difficoltà dell’importazione dei modelli privatistici nel settore del lavoro pubblico. &nbsp;&nbsp;<br />
A quest’ultimo riguardo (e proseguendo nella disamina del secondo profilo della riflessione suggerita prima), merita di essere considerato che lo schema del rapporto di lavoro privato si rivela per più profili inadatto a essere usato come modello regolativo per il rapporto di lavoro pubblico.<br />
Anche qui, senza indugiare troppo ad argomentare sulle ragioni di criticità connesse alla “privatizzazione” del pubblico impiego, è sufficiente rilevare che lo schema della contrattualizzazione appare inappropriato per il settore del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, soprattutto per i dirigenti (Carinci, Dell’Aringa), perché: a) lo strumento del contratto collettivo (ma anche degli accordi integrativi) si presta a essere abusato e strumentalizzato per ragioni politiche (in particolare per la ricerca del consenso elettorale), più che per effettive esigenze di corretta e proficua amministrazione del rapporto di lavoro; b) la mutuazione (di matrice anche ideologica) dei modelli privatistici in un ambito (quello pubblico) retto dal principio di legalità e dall’interesse generale, e non dal perseguimento di interessi privati e particolari (che giustificano la temporaneità e la revocabilità degli incarichi manageriali), si rivela del tutto impropria e incoerente, in quanto traduce le medesime dinamiche aziendalistiche in settori del tutto eterogeni e incomparabili (quanto a organizzazione del lavoro, contenuti delle attività e finalità delle prestazioni); c) l’ambiguità del ruolo di dirigente, contestualmente datore di lavoro e dipendente (e a proposito della cui peculiare condizione è stata efficacemente evocata la raffigurazione di un “Giano bifronte”), e l’aporia connessa al conflitto di interessi che ne inficia la credibilità in sede di contrattazione integrativa (Talamo) indeboliscono, se non inficiano radicalmente, la credibilità di un sistema basato sulla (logicamente impossibile e, comunque, inesigibile) configurazione del dirigente come soggetto esercente i poteri propri della parte datoriale.<br />
Lo stesso Massimo Severo Giannini, d’altronde, nel suggerire, nel celebre rapporto del 1979, la privatizzazione del pubblico impiego, ebbe cura di precisare l’opportunità di escludere da tale operazione i rapporti di lavoro “collegati alla potestà pubblica” e, cioè, proprio quelli dirigenziali.<br />
Alle predette criticità si aggiunga la considerazione che la contrattualizzazione ha sostanzialmente fallito gli obiettivi di un aumento dell’efficienza e della qualità dell’azione amministrativa, come prodotto della gestione degli uffici secondo logiche privatistiche e dinamiche imprenditoriali.<br />
Ce n’è abbastanza perché si apra una discussione pubblica, aperta e laica sull’utilità e sull’efficacia della contrattualizzazione del lavoro pubblico e, segnatamente, di quello dirigenziale.<br />
All’esito di tale riflessione, tuttavia, il decisore pubblico dovrà essere conseguente.<br />
Se intende conservare l’assetto “privatistico”, dovrà coerentemente restituire alla fonte contrattuale gli ambiti che gli competono naturalmente, a partire dalla regolazione economica del rapporto.&nbsp;<br />
Non potrà, invece, più proseguire con questa gestione ibrida, spuria e ambigua della regolazione, che, sul presupposto schema astratto della privatizzazione, si fonda (sempre più) su una regolazione legislativa di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, con una sostanziale disapplicazione della fonte contrattuale.<br />
Se si intende proseguire con la regolamentazione ipocrita appena descritta, è, allora, preferibile, e più coerente, pensare alla ripubblicizzazione del rapporto di lavoro pubblico (o, almeno, di quello dirigenziale).<br />
Tale scelta potrebbe, peraltro, comportare (anche se le due questioni appaiono, per certi versi, logicamente indipendenti) il definitivo abbandono dell’assetto degli incarichi a termine, che ha prodotto quel fenomeno della precarizzazione della dirigenza che, secondo lo stesso Cassese, va identificato come uno dei fattori di debolezza e di inefficienza della pubblica amministrazione italiana, in favore di un sistema che assicuri la stabilità della titolarità degli uffici, ancorchè soggetta a una verifica periodica della persistente idoneità del dirigente alla conservazione dell’incarico.&nbsp;&nbsp;<br />
Oppure, ancora, potrebbe limitarsi la contrattazione alla sola definizione della parte fondamentale della retribuzione, escludendo dalla negoziazione i criteri di attribuzione del trattamento economico collegato alla performance individuale (che resterebbe, così, rimessa alla decisione unilaterale dell’amministrazione e non più contrattata impropriamente con i sindacati).<br />
Un ritorno, anche parziale, al regime di diritto pubblico non appare, in definitiva, un’opzione da scartare. Anzi. E non certo per ripristinare una burocrazia <em>colbertiana</em>, ma con il diverso obiettivo di strutturare una dirigenza forte, autonoma, selezionata con criteri meritocratici, responsabile, non più assillata dalla ricerca della conferma dell’incarico alla scadenza (ovvero di un incarico diverso) e (più) capace di servire gli interessi generali (più che quelli particolari).<br />
<strong><em>Considerazioni conclusive.</em></strong><br />
Una riforma seria dovrebbe, sì, per concludere, responsabilizzare la dirigenza e valorizzarne il merito, ma sulla base di regole oggettive e verificabili e, soprattutto, tenendo fuori la politica da ingerenze inappropriate nella selezione e nelle attività dei dirigenti.<br />
In ogni caso, non è sufficiente un’equilibrata disciplina degli incarichi a garantire la separazione tra politica e dirigenza.<br />
E’, infatti, indispensabile che la regolazione del rapporto di lavoro dirigenziale sia costruita in moda da assicurare al dirigente un nucleo minimo ed essenziale di diritti, che gli garantisca una certa tranquillità (che non significa certo il privilegio dell’inamovibilità) e la necessaria distanza dal vertice politico.<br />
La precarizzazione, l’applicazione di uno spoils system generalizzato, l’indebolimento delle tutele dei dirigenti di ruolo rischiano, in particolare, di produrre effetti perversi.<br />
Il pericolo è quello di un circolo vizioso di ordine psicologico: più si riducono le garanzie e le tutele, più la politica approfitta della condizione di debolezza della dirigenza e più quest’ultima, con l’eccezione di esperienze eroiche, assume un atteggiamento accondiscendente con la politica, in mancanza di una protezione legale da richieste o indirizzi inappropriati.<br />
In generale, un serio sistema di tutele evita la fidelizzazione dell’alta burocrazia e la deviazione della gestione verso interessi di parte o, comunque, politici.<br />
I dirigenti devono, è vero, acquisire una maturità professionale nuova e una rinnovata consapevolezza del loro ruolo e della loro responsabilità, ma la politica deve rispettare l’autonomia della gestione amministrativa e, soprattutto, la posizione di chi ha vinto un concorso pubblico e si è formato nella pubblica amministrazione, senza pensare di sostituirne l’esperienza con il ricorso a improbabili competenze esterne.<br />
Ma le garanzie di indipendenza dalla politica non sono (anch’esse) sufficienti, da sole, ad accrescere la qualità dell’azione amministrativa e a configurare una classe dirigente all’altezza della sfida della crisi di credibilità della pubblica amministrazione.<br />
E’ indispensabile, sì, restituire dignità ai <em>civil servant</em>, ma il necessario processo di “riabilitazione” della dirigenza deve passare anche dalla sua qualificazione professionale; dalla valorizzazione del merito, ma anche dalla sanzionabilità del demerito.<br />
Occorre il coraggio, spesso ostacolato da una malintesa difesa sindacale di diritti intangibili, di selezionare, differenziare, premiare i migliori e colpire le sacche di inefficienza e di improduttività.<br />
Perché quest’opera risulti credibile è, tuttavia, indispensabile che sia apprestato un sistema di valutazione attendibile, affidabile, oggettivo, e, soprattutto, indipendente dal Governo.<br />
Solo così si potrà generare (parafrasando Malaschini) una nuova e credibile classe di capaci servitori dello Stato, e non di buoni servi della politica.</div>
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&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/prospettive-di-riforma-della-dirigenza-pubblica/">Prospettive di riforma della dirigenza pubblica</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>La Corte costituzionale non consente la revocazione delle sentenze amministrative passate in giudicato per contrasto con la sentenza della Corte EDU</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-corte-costituzionale-non-consente-la-revocazione-delle-sentenze-amministrative-passate-in-giudicato-per-contrasto-con-la-sentenza-della-corte-edu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-corte-costituzionale-non-consente-la-revocazione-delle-sentenze-amministrative-passate-in-giudicato-per-contrasto-con-la-sentenza-della-corte-edu/">La Corte costituzionale non consente la revocazione delle sentenze amministrative passate in giudicato per contrasto con la sentenza della Corte EDU</a></p>
<p>Sommario: &#8211; 1. I precedenti in ambito penale. 2. Le motivazioni della Corte costituzionale 3. La portata dell’obbligo di attuazione delle sentenze della Corte EDU. 4. È davvero giustificata la differenza di trattamento della materia penale rispetto a quella amministrativa e civile? 5. I problemi &#160;del contradditorio nel processo davanti</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-corte-costituzionale-non-consente-la-revocazione-delle-sentenze-amministrative-passate-in-giudicato-per-contrasto-con-la-sentenza-della-corte-edu/">La Corte costituzionale non consente la revocazione delle sentenze amministrative passate in giudicato per contrasto con la sentenza della Corte EDU</a></p>
<div style="text-align: justify;"><em><strong>Sommario: &#8211; 1. I precedenti in ambito penale. 2. Le motivazioni della Corte costituzionale 3. La portata dell’obbligo di attuazione delle sentenze della Corte EDU. 4. È davvero giustificata la differenza di trattamento della materia penale rispetto a quella amministrativa e civile? 5. I problemi &nbsp;del contradditorio nel processo davanti alla Corte di Strasburgo</strong></em><br />
&nbsp;<br />
1. Con la sentenza in commento la Corte costituzionale ha rigettato la questione di costituzionalità relativa alla mancanza, nel nostro ordinamento, di uno strumento per attuare le sentenze della Corte EDU, in materia amministrativa e civile, che siano contrastanti con il giudicato interno.<br />
La questione era stata sollevata dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nel 2015 con una ordinanza con la quale si chiedeva alla Corte una sentenza additiva (così come la Corte di Appello di Bologna aveva fatto nel 2008 nella materia penale)<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a> per introdurre nella nostra legislazione un nuovo caso di revocazione straordinaria della sentenza amministrativa per contrasto con il giudicato della Corte EDU.<br />
Il problema dell’attuazione di una sentenza di Strasburgo che contrasti con un giudicato amministrativo interno è stato poi ancora sollevato dal Consiglio di Stato (nel 2016) in relazione ad un nuovo e diverso caso, ed è tuttora pendente di fronte alla Corte costituzionale<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>, mentre in precedenza, lo stesso Consiglio di Stato aveva ritenuto non utilizzabile il giudizio di ottemperanza per eseguire una decisione della Corte EDU.<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a><br />
In sintesi, nell’ordinanza di rinvio il Consiglio di Stato sostiene che se l’ordinamento non prevedesse lo strumento per la revocazione delle sentenze amministrative passate in giudicato per violazione di diritti fondamentali accertati dalla Corte EDU, ne risulterebbe una violazione dell’art. 117 della Costituzione con riferimento all’art. 46, par. 1 della CEDU che «<em>impegna gli Stati contraenti a conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell’uomo sulle controversie nelle quali sono parti</em>».<br />
Come si è detto la prospettazione e la richiesta erano assai simili alla richiesta posta dalla Corte di Appello di Bologna nel 2008 rispetto al giudicato penale e alla quale la Corte costituzionale aveva dato allora risposta positiva<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>. Nel 2011, infatti, attraverso una sentenza additiva, i giudici costituzionali avevano “aggiunto” nell’ordinamento un nuovo caso di revisione della sentenza penale per contrasto del giudicato interno con la sentenza CEDU in materia di art. 6 CEDU (equo processo) detta poi “revisione europea” <a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>.<br />
La Corte costituzionale era arrivata a questa decisione dopo un lungo percorso segnato anche da interventi autonomi della Corte di Cassazione.<br />
In particolare la Suprema Corte, in assenza allora di uno strumento di revisione della sentenza, aveva risolto il problema del contrasto tra giudicato interno e giudicato CEDU, legittimando il giudice dell’esecuzione penale ad intervenire attraverso l’incidente di esecuzione sia nel caso che la sentenza europea avesse accertato la violazione di norme sostanziali, sia nel caso che la violazione avesse riguardato norme processuali. Nel famoso caso “<em>Dorigo</em>” (condanna passata in giudicato alla reclusione e successivo accertamento da parte della Corte EDU della violazione dell’art. 6 CEDU, sotto il profilo dell’equo processo) la Corte di Cassazione ritenne possibile utilizzare lo strumento dell’incidente di esecuzione<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>, sostenendo che «<em>il giudice dell’esecuzione deve dichiarare a norma dell’art. 670 c.p.p. l’ineseguibilità del giudicato quando la Corte europea abbia accertato che la condanna è stata pronunciata per effetto della violazione delle regole sul processo equo sancite dall’art. 6 della Convenzione e abbia riconosciuto il diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio, anche se il legislatore abbia omesso di introdurre nell’ordinamento il mezzo idoneo ad instaurare il nuovo processo</em>»<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>.<br />
Questa tesi si basava, a sua volta, sulla possibile cedevolezza del giudicato allorquando si trattasse di tutelare i diritti fondamentali<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>. Come ancora aveva rilevato la Cassazione: «<em>il diritto fondamentale alla libertà personale deve prevalere sul valore della intangibilità del giudicato</em>» e quindi non è più accettabile una «<em>concezione assolutistica del giudicato come norma del caso concreto, insensibile alle evenienze giuridiche successive all’irrevocabilità della sentenza</em>»<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>.<br />
Nondimeno l’ineseguibilità della sentenza attraverso l’incidente di esecuzione, se poteva risolvere casi di contrasto sostanziale tra due giudicati, attribuendo al giudice dell’esecuzione il compito di accertare gli effetti della sentenza CEDU sul giudicato penale, poneva un problema rilevante proprio nel caso in cui la Corte EDU avesse accertato la violazione non di una norma sostanziale, ma dell’art. 6 (diritto all’equo processo). Tale violazione, infatti, non andava ad incidere sulla soluzione di merito accolta dalla sentenza interna, ma solo sul mancato rispetto dei principi sull’equo processo. Il che a sua volta produceva non un conflitto di giudicati in senso tecnico, quanto invece la necessità di un nuovo giudizio che poteva anche concludersi nel merito in maniera non difforme dal precedente. Tuttavia tale giudizio non poteva essere svolto in assenza di un nuovo caso di revisione della sentenza. Attraverso l’incidente di esecuzione, infatti, si poteva ottenere l’ineseguibilità del giudicato, collocando quest’ultimo in una sorta di “limbo processuale” di non efficacia, ma non invece la celebrazione di un nuovo processo da svolgersi con il rispetto delle regole della Convenzione, come necessario nel caso di una violazione dei principi di cui all’art. 6 CEDU.<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a><br />
Fu quindi investita la Corte costituzionale del problema dell’illegittimità costituzionale dell’art. 630 c.p.p. (revisione della sentenza) nella parte in cui tale norma non prevedeva la rinnovazione del processo quando la Corte europea avesse sancito la violazione dell’art. 6 CEDU<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>. La Corte costituzionale, con una pronuncia additiva, dichiarò l’incostituzionalità della norma nella parte in cui questa non prevedeva un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna, al fine di consentire la riapertura del processo quando ciò sia necessario per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte EDU, <em>ex</em> art. 46, par. 1 CEDU. Difatti, secondo la Corte nel caso di violazione dell’art. 6 CEDU, è «<em>la riapertura del processo il meccanismo più consono ai fini della </em>restitutio in integrum» e dunque «<em>occorre rimettere in discussione il giudicato già formatosi sulla vicenda giudiziaria sanzionata</em>». Il principio della non intangibilità del giudicato, allorquando venga in gioco la tutela di diritti fondamentali, è stata poi più volte riaffermata dalla Corte costituzionale.<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a><br />
&nbsp;<br />
2. In questa sentenza, invece, la Corte si distacca non poco da tali precedenti. Le ragioni di un tale allontanamento sono individuabili in alcuni passaggi.<br />
In primo luogo, osserva la Corte costituzionale, non esisterebbe un vincolo convenzionale alla riapertura del processo quale misura necessaria a garantire la <em>restitutio in integrum</em>. L’inesistenza del vincolo deriverebbe dalla stessa interpretazione della Corte EDU sull’art. 46, par. 1, CEDU, che prevede l’obbligo di conformarsi alla sentenze di quest’ultima<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>. Tale giurisprudenza confermerebbe che, anche se in linea di principio la riapertura del processo o il riesame del caso rappresentano il mezzo più appropriato per operare la <em>restitutio in integrum</em>, gli Stati sono liberi di scegliere i mezzi per adempiere all’obbligo di cui all’art. 46<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>. L’inesistenza dell’obbligo sarebbe poi ulteriormente acclarato dal fatto che non tutti gli Stati aderenti alla Convenzione hanno previsto meccanismi di revisione del giudicato (anche se la Corte costituzionale non manca di ricordare che Germania, Spagna e Francia, oltre ad altri 20 Stati hanno introdotto un meccanismo di revocazione straordinaria -revisione- delle sentenze civili per contrasto con giudicato EDU).<br />
In secondo luogo, vi sarebbe comunque una differenza importante tra il processo penale e il giudizio amministrativo e civile. Nel primo verrebbe in gioco la libertà personale che invece non costituisce oggetto di giudizio nel processo civile ed amministrativo. Inoltre, il processo penale non coinvolgerebbe soggetti privati diversi dallo Stato, che invece meriterebbero di essere tutelati attraverso la stabilità del giudicato. Per queste ragioni, dice ancora la Corte, «<em>la riapertura del processo non penale, con il conseguente travolgimento del giudicato, esige una delicata ponderazione, alla luce dell’art. 24, tra il diritto di azione degli interessati e il diritto di difesa dei terzi, e tale ponderazione spetta in via prioritaria al legislatore</em>»<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>.<br />
Infine, la Corte non manca di indirizzare un “monito” a Strasburgo, rilevando le manchevolezze del processo davanti alla Corte EDU, che non prevede la presenza di tutte le parti, ma solo del ricorrente e dello Stato autore della violazione, mentre la partecipazione degli altri soggetti parti del giudizio interno sarebbe solo rimessa alla valutazione discrezionale del Presidente della Corte, il quale «<em>può invitare ogni persona interessata diversa dal ricorrente a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze</em>»<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>. La possibilità invece di una sistematica apertura del processo convenzionale ai terzi, sia per mutamento delle fonti convenzionali o in forza di una loro interpretazione adeguatrice, secondo la Corte costituzionale, renderebbe più agevole a livello interno la previsione di strumenti di <em>restitutio in integrum</em>.<br />
&nbsp;<br />
3. Da un punto di vista generale, questa decisione si inserisce abbastanza chiaramente nella fase attuale “di ripensamento” da parte della Corte costituzionale delle relazioni tra ordinamento interno e ordinamento CEDU. Dopo la stagione iniziata con le sentenze gemelle del 2007 ed il lungo e articolato periodo di studi sul c.d. “sistema multilivello” di protezione dei diritti, e i &nbsp;c.d. “dialoghi” tra le Corti, con i quali si valorizzava un modello di integrazione di ordinamenti<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>, le più recenti decisioni della Corte costituzionale pongono sempre più frequentemente degli stop all’incidenza delle decisioni della Corte EDU nel nostro ordinamento. Le ragioni vengono individuate dalla Corte costituzionale alle volte nella -ritenuta- non consolidata giurisprudenza della Corte EDU<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>, alle volte nel diverso bilanciamento che la Corte costituzionale si riserva sempre di poter effettuare<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>, alle volte nel margine di apprezzamento che viene riconosciuto allo Stato<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>, alle volte, come in questo caso, un po’ in un insieme di tutti questi elementi. Non stupisce quindi, più di tanto, il quasi <em>revirement</em> della Corte sulla questione dell’attuazione delle sentenze CEDU rispetto alla posizione assunta nel 2011 in materia di revisione penale<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>.<br />
Se però andiamo ad analizzare punto per punto la decisione, è difficile, al contrario, non concordare con la prospettazione effettuata dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.<br />
Il primo punto riguarda la questione del vincolo derivante dall’art. 46 CEDU e la portata di quell’obbligo di conformarsi alla decisioni della Corte EDU, che costituisce il cuore del sistema<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>. Posto che un obbligo di conformarsi esiste, che altrimenti tutto il sistema non avrebbe senso logico, la Corte costituzionale insiste sul fatto che lo Stato è libero di scegliere il come. E a tale proposito cita varie decisioni della Corte Europea dei diritti dell’uomo che ribadiscono la libertà dello Stato nello scegliere i mezzi (tra i quali sembra preferita, ancorché non imposta, la riapertura del processo) oltre ad una nota raccomandazione del Consiglio dei ministri<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a> e documentazione successiva<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>, che confermerebbero l’esistenza di un ampio margine di apprezzamento da parte dello Stato nella scelta delle modalità di attuazione delle sentenze CEDU. Dall’esistenza di questo ampio margine di apprezzamento deriverebbe la non esistenza di un vincolo convenzionale -e pertanto tramite l’art. 117 della Costituzione anche costituzionale- ad ottemperare al giudicato CEDU attraverso la necessaria riapertura del processo.<br />
Ora, posto che non v’è dubbio che esiste un notevole margine di apprezzamento nelle modalità di esecuzione delle sentenze, deve però sottolinearsi che questo margine di apprezzamento si allarga o si riduce a seconda dei vizi rilevati nella sentenza della Corte EDU. Una cosa infatti sono i vizi sostanziali, altra cosa i vizi processuali.<br />
Per quanto riguarda il primo caso gli strumenti per ottemperare possono essere effettivamente diversi e non necessariamente sostanziarsi nella riapertura o celebrazione di un nuovo processo<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>. Nell’ambito del diritto civile o amministrativo possono essere satisfattori gli strumenti risarcitori, oppure modifiche di norme o interpretazioni che consentano, ad esempio nei procedimenti di volontaria giurisdizione -che non producono giudicato-, l’ottenimento del risultato determinato nella sentenza della Corte EDU. Si pensi al proposito alle questioni relative ai diritti di <em>status,</em> demandati alla volontaria giurisdizione, ai quali si può ottemperare senza il problema di incidere sul giudicato. Si pensi anche al caso che ha dato origine a questa sentenza, nel quale i ricorrenti vantavano una pretesa economica alla ricostruzione della carriera, pretesa che può essere soddisfatta anche in sede risarcitoria o di equo indennizzo senza necessariamente effettuare un nuovo giudizio.<br />
Diverso, invece, appare il caso in cui sia stato accertato dalla Corte di Strasburgo una violazione del principio dell’equo processo. In questo caso la pretesa fatta valere dal ricorrente non si sostanzia nella pretesa a una diversa decisione (o meglio lo è solo mediatamente) quanto invece ad essere giudicato secondo determinate regole. Non vi è certezza di un diverso risultato, ma vi è solo la certezza di un giudizio “ingiusto”.<br />
In questo caso il diritto violato è difficilmente reintegrabile con strumenti risarcitori, perché per attuare la sentenza e reintegrare il ricorrente nel diritto violato altro mezzo non v’è che la riapertura del processo sanando il vizio rilevato dalla Corte. L’indennizzo che può essere concesso dalla Corte anche in questo caso ai sensi dell’art. 41 CEDU, costituisce un indennizzo in senso tecnico del termine per il fatto della violazione in sé, ma non può avere alcuno scopo risarcitorio, perché non corrisponde -e non può corrispondere- ad una valutazione prognostica del diverso risultato che il ricorrente avrebbe raggiunto se le regole processuali fossero state rispettate<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a><em>.</em> Sarebbe quindi sbagliato pensare che la violazione dell’equo processo possa essere risarcita nelle forme della perdita di <em>chance o</em> di opportunità, perché anche queste tipologie risarcitorie si basano su un giudizio prognostico che, nell’ambito della violazione dell’equo processo, non può avere cittadinanza<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a>.<br />
Su questo aspetto in passato Corte costituzionale e Corte EDU sembravano concordare. Come ha detto infatti la Corte costituzionale proprio in relazione all’art. 6 CEDU, anche se in materia penale: «<em>la finalità delle misure individuali che lo Stato convenuto è chiamato ad adottare viene puntualmente individuata dalla Corte di Strasburgo nella </em>restitutio in integrum<em> della situazione della vittima</em>»<em>. </em>Queste misure devono porre, cioè, <em>«il ricorrente, per quanto possibile, in una situazione equivalente a quella in cui si troverebbe se non vi fosse stata una inosservanza delle esigenze della Convenzione», </em>giacché una sentenza che constata una violazione comporta per lo Stato convenuto l’obbligo giuridico ai sensi dell’articolo 46 della Convenzione di porre fine alla violazione e di eliminarne le conseguenze in modo da ristabilire per quanto possibile la situazione anteriore a quest’ultima<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a><em>.</em><br />
In altre parole, il diritto all’equo processo si sostanzia nel diritto della parte ad ottenere una sentenza “giusta” in quanto emanata nel rispetto di quelle regole processuali che la Convenzione ritiene costituire il minimo necessario per assicurare parità delle armi ed equità di giudizio. Dunque il margine di apprezzamento dello Stato nell’ottemperare a queste sentenze si riduce drasticamente nel caso in cui l’accertamento della violazione riguardi non un vizio sostanziale, ma appunto l’equo processo.<br />
In buona sostanza, è vero che lo Stato è libero di scegliere i modi per ottemperare alle sentenze della Corte EDU<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>; è vero che l’obbligo di conformazione, come dice la Corte costituzionale, «<em>ha contenuto variabile</em>»; è vero infine che le misure ripristinatorie individuali diverse dall’indennizzo sono solo eventuali e vanno adottate esclusivamente laddove «<em>necessarie</em>», ed infatti diversi possono essere gli strumenti per ottemperare alle sentenze a seconda delle differenti statuizioni. Tuttavia, allorquando sia stata accertata una violazione grave dell’art. 6 CEDU, non vi è altro modo per ottemperare che la celebrazione di un nuovo giudizio rispettando il principio determinato dalla Corte.<br />
La questione poi che vi siano Stati, pure firmatari della Convenzione, che non hanno previsto strumenti di revisione o di revoca della sentenza, non pare rilevante al fine di verificare se vi sia o meno un obbligo convenzionalmente imposto di riaprire il processo nel caso di violazione dell’art. 6 CEDU. Mentre al contrario, se dobbiamo restare su questa linea di pensiero (quali sono gli Stati che hanno adempiuto) diviene importante ricordare che Germania Francia e Spagna (un po’ il cuore del sistema europeo) siano invece dotati di strumenti di revocazione o revisione della sentenza anche in materia di diritto civile e amministrativo.<br />
&nbsp;<br />
4. L’altro profilo poco convincente è la distinzione che la Corte effettua -o meglio che attribuisce alla Corte EDU-&nbsp; tra il processo civile e amministrativo e il processo penale.<br />
In sostanza -dice la Corte costituzionale- nel processo penale, nel caso di violazione dell’art. 6 CEDU, la revisione della sentenza sarebbe convenzionalmente obbligata (così almeno nella sentenza additiva della Corte del 2011) mentre nel processo civile e amministrativo non lo sarebbe stante la necessità in questi processi di una tutela di terzi che una ipotetica instabilità del giudicato può pregiudicare.<br />
Inoltre nel processo penale non vi sarebbero soggetti diversi dallo Stato (che è parte nel processo davanti alla Corte). Al contrario, il processo amministrativo (del quale la Corte specificamente si occupa) presenterebbe frequentemente la partecipazione al giudizio di amministrazioni diverse dallo Stato, di parti resistenti private affidatarie di un <em>munus</em> pubblico e di controinteressati.<br />
Infine nel processo penale verrebbe in gioco la libertà personale che invece non sarebbe oggetto del giudizio amministrativo e civile.<br />
Le prime due questioni, che preludono al monito finale della Corte sulla necessità di garantire, nel caso di processo litisconsortile, la presenza delle parti anche nel giudizio davanti alla Corte di Strasburgo, presentano effettivamente una loro complessità per il problema della tutela del terzo (parte del giudizio) ma non sembra che le argomentazioni svolte siano decisive, almeno per quanto concerne il riferimento al modello processuale penale italiano.<br />
Il sistema processuale penale italiano, infatti, è normalmente qualificato come un sistema misto per quanto concerne le relazioni tra processo penale e processo civile. Anche senza scendere nel dettaglio è ben noto che il danneggiato civile ha la possibilità di costituirsi parte civile nel processo, che se non si costituisce subisce gli effetti del giudicato penale nei limiti degli artt. 651 e 652 del codice di procedura penale, e che esiste la figura del responsabile civile che, pur non essendo autore del reato, risponde civilmente all’interno del processo penale nei casi previsti dalla legge. Vi sono, dunque, altre parti oltre allo Stato e all’imputato che potrebbero essere danneggiate da una decisione della Corte EDU alla quale non hanno partecipato, al pari dei controinteressati nel processo amministrativo o al litisconsorte nel processo civile.<br />
È poi vero che lo Stato è parte nel processo penale e non sempre nel processo amministrativo, dove possono essere presenti altre amministrazioni non statali, autorità indipendenti, soggetti privati incaricati di funzioni pubbliche. Ciò tuttavia non toglie che lo Stato, al quale la Convenzione assegna la rappresentanza processuale del potere pubblico in sede di processo CEDU, si possa far carico, a sua volta, di rendere edotte le parti del processo per una loro eventuale, e possibile, costituzione.<br />
In definitiva, non appare convincente la tesi che nel processo penale non vi sia alcun problema di tutela dei terzi, data l’esistenza di un rapporto bilaterale tra Stato e imputato, mentre la presenza di parti private e pubbliche nel processo amministrativo e civile produca, invece, la conseguenza che per garantire tali parti occorre anche garantire la intangibilità del giudicato.<br />
Ma anche l’ultimo profilo sul quale si appoggia la decisione di infondatezza appare dubbio. Secondo il ragionamento della Corte la violazione dell’art. 6 CEDU nell’ambito del processo penale porterebbe ad una -costituzionalmente necessaria sulla base della sentenza del 2011<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a>&#8211; revisione della sentenza, perché in quel caso sarebbe in gioco la libertà personale, mentre la medesima violazione in ambito civile o amministrativo non produce conseguenze della medesima gravità.<br />
Il primo profilo problematico riguarda questa distinzione così <em>tranchant </em>tra il grado di afflittività del giudicato penale rispetto al grado di afflittività del giudicato civile o amministrativo. Questa distinzione, ad esempio, non è più così netta rispetto alla stessa giurisprudenza CEDU sulle sanzioni amministrative di natura afflittiva, alle quali la Corte EDU tende ad attribuire natura penale e a estendere ad esse le garanzie convenzionali del processo penale<a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a>. Ma anche da un punto di vista civilistico è seriamente dubitabile che una sentenza civile non possa avere lo stesso o un maggior grado di afflizione sulla persona di una decisione penale. Si pensi alle questioni che riguardano i diritti di <em>status</em>, i c.d. diritti personalissimi, ed anche diritti patrimoniali di particolare rilevanza che possono, alle volte assai più di una sentenza penale, incidere sulle capacità vitali e relazionali della persona<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[32]</a>.<br />
Ma la cosa ancora più discutibile nel distinguere il grado di forza delle sentenze CEDU di accertamento della violazione di un diritto come quello al giusto processo rispetto al tipo di processo nel quale viene fatto valere, sta nella ulteriore conclusione logica che da questa costruzione deriverebbe. In sostanza il diritto all’equo processo di cui all’art. 6 CEDU avrebbe forza diversa a seconda della situazione soggettiva che va a proteggere. Se è funzionale alla protezione di un diritto di libertà personale (la libertà dagli arresti) l’ordinamento interno ne riconosce la forza attraverso la possibilità di revisione della sentenza. Se invece è funzionale alla protezione di una situazione soggettiva patrimoniale o personale, che non si sostanzia nella libertà dagli arresti, non ha protezione nel nostro ordinamento.<br />
Questa teoria così marcatamente funzionalistica dell’equo processo appare in verità problematica da accogliere, perché l’equo processo costituisce prima di tutto un diritto fondamentale in sé e solo dopo un diritto strumentale<a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a>. L’interesse primario protetto dalla norma è il diritto ad essere giudicato correttamente, secondo regole prefissate (nel caso condivise nel testo convenzionale). Quando viene accertata la violazione di questo principio non può aver rilievo il tipo di processo (penale, civile, amministrativo). Ciò che conta è che si è realizzato un <em>vulnus</em> ad un diritto fondamentale e che tale <em>vulnus</em> deve essere riparato.<br />
È il giusto processo in quanto tale a costituire una delle garanzie principali dello Stato di diritto, e pare estraneo alla tradizione costituzionale europea introdurre l’idea che una violazione a tale diritto sia reintegrabile solo a seconda della tipologia dei diritti fatti valere in giudizio. Del resto le impugnazioni della sentenza (civile, amministrativa, penale) per <em>errores in procedendo,</em> hanno la finalità di garantire il rispetto delle regole in sé, e non sono graduabili o sopprimibili in ragione della supposta maggiore o minore lesività della sentenza rispetto a diritti di libertà personale o patrimoniale.<br />
Ne esce alla fine un ordinamento che pare incoerente. Da una parte, nell’ambito penale le sentenze della Corte EDU possono comportare una revisione della sentenza quando la Corte abbia rilevato una violazione dell’art. 6 (e quando quindi occorra una nuova celebrazione del processo), mentre è competenza del giudice dell’esecuzione penale la valutazione degli effetti sul giudicato della sentenza CEDU che abbia accertato la violazione di un diritto di natura sostanziale. Dall’altra parte, in ambito amministrativo e civile, la sentenza CEDU sia nel caso che riguardi una violazione dell’art. 6, sia nel caso che riguardi una violazione di un diritto sostanziale non può essere fatta valere nell’ordinamento per celebrare un&nbsp; nuovo processo.<br />
&nbsp;<br />
4. Il monito finale espresso dalla Corte circa la carenza di contradditorio nel processo CEDU merita attenzione, anche se probabilmente sarebbe stato più corretto un monito “doppio” anche al legislatore italiano. È vero che le norme sul contraddittorio in Corte EDU sono praticamente inesistenti, ed ha ragione la Corte nel sostenere che appare insufficiente il potere presidenziale di integrazione del contradditorio, che si basa semplicemente sul potere di «<em>invitare ogni persona interessata diversa dal ricorrente a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze</em>»<a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[34]</a>. È anche vero, tuttavia, che da questa norma deriva il principio che tutti gli interessati (e quindi in particolar modo le parti del giudizio interno) possono costituirsi nel processo. Dunque il problema principale è quello di rendere edotte le parti costituite nel processo interno della proposizione di un ricorso alla Corte di Strasburgo, dato che non esiste obbligo di notificazione del ricorso se non allo Stato. Questione, peraltro, facilmente risolvibile se solo lo Stato, che è parte nel sistema convenzionale in quanto giuridicamente responsabile della violazione, si facesse carico della notifica o della comunicazione del ricorso alle parti del processo <em>a quo</em>. In questo senso, una semplice norma interna risolverebbe facilmente il problema dell’integrazione del contradditorio.<br />
Sullo sfondo vi è però il problema della natura del processo CEDU, che non casualmente presenta aspetti elevati di deformalizzazione.<br />
In primo luogo, infatti, la Corte EDU non doveva essere -ne essa stessa voleva porsi- come un ulteriore grado di giudizio rispetto alle decisioni assunte dalle giurisdizioni degli Stati aderenti al sistema della Convenzione. L’obbiettivo del processo non era tanto quello di giudicare e risolvere in maniera diversa singole situazioni giuridiche soggettive, quando invece quello di spingere le legislazioni degli Stati ad uniformarsi e a rispettare quei principi della Convenzione che, filtrati attraverso le pronunce della Corte, divenivano poi una sorta di <em>jus commune</em>. Gli strumenti di attuazione delle sentenze erano e sono, dunque, principalmente di natura politica, con il coinvolgimento del Consiglio dei Ministri da una parte e dei Governi dei paesi aderenti dall’altra parte. La tutela della singola situazione soggettiva era strumentale all’attivazione di un meccanismo di adempimento dello Stato di natura generale, e questo costituiva l’obbiettivo principale della sentenza della Corte.<br />
Solo con il tempo, e con l’evoluzione della giurisprudenza della Corte (basti pensare alla giurisprudenza in tema di proprietà, o in tema di sanzioni amministrative sostanzialmente penali) la Convenzione europea è divenuta uno strumento operativo utilizzabile con lo scopo primario e finanche esclusivo di tutelare una determinata situazione soggettiva. Anche la questione che ha prodotto la decisione della Corte costituzionale in commento è sostanzialmente individuale (si trattava del riconoscimento dell’esistenza di un rapporto di lavoro di fatto con l’Università con conseguente diritto al versamento di contributi previdenziali).<br />
In secondo luogo, la deformalizzazione è stata utile, in una prima fase, per consentire l’accesso alla Corte ad innumerevoli casi che probabilmente all’interno di una struttura processuale rigida e categorizzata non avrebbero avuto possibilità di accesso. Un processo privo di forme, simile per molto aspetti a quello di fronte alla Corte interamericana, poteva servire più che a ribaltare decisioni interne, a stabilire principi per gli Stati.<br />
Non v’è dubbio che oggi il quadro è molto mutato. Le decisioni CEDU sono incisive anche nei paesi di comprovata democrazia, ma perché possano essere incisive occorre anche che siano in grado di bilanciare tutti gli interessi delle parti in gioco e che, conseguentemente, possano poi avere garanzia di essere eseguite. Altrimenti si ingenera la convinzione che un &nbsp;sistema così complesso sia poco utile.<br />
Una qualche, sia pur minima, prospettiva positiva circa la non definitività di questa decisione della Corte deriva dal fatto che nel caso in questione la vicenda non era ancora conclusa. Relativamente alla domanda di equa soddisfazione formulata dai ricorrenti alla Corte EDU ai sensi dell’art. 41 CEDU, la Corte si era riservata la decisione «<em>tenuto conto della possibilità che il Governo e i ricorrenti addivengano ad un accordo</em>»<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a>. Si tratta quindi di un caso nel quale, non necessariamente, la celebrazione di un nuovo processo costituiva l’unico strumento per la soddisfazione dei ricorrenti, ben potendo lo strumento risarcitorio ottenere lo scopo di reintegrare il diritto violato. Questo dato, unitamente al fatto che la Corte costituzionale non ha utilizzato lo strumento della riunione delle cause per decidere anche la successiva ordinanza di rinvio del Consiglio di Stato del 2017 su questione analoga, lascia qualche speranza di un possibile ripensamento<a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title="">[36]</a>.</div>
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Cfr. Corte di appello di Bologna, ordinanza del 23 dicembre 2008 (iscritta nel r.o. n. 303 del 2010 e pubblicata in G. U., prima serie speciale, n. 41 del 2010) sulla quale la Corte costituzionale&nbsp; si è pronunciata con la sent. n. 113 del 2011, in <em>Giur. cost</em>. 2011, 1560 ss., con nota di S. Lonati, <em>La Corte costituzionale individua lo strumento per adempiere all’obbligo di conformarsi alle condanne europee: l’inserimento delle sentenze della Corte Europea tra i casi di revisione</em>. Su tale sentenza cfr. <em>Gli effetti dei giudicati “europei” sul giudicato italiano dopo la sentenza n. 113/2011 della Corte costituzionale</em>, Tavola rotonda con contributi di G. Canzio, <em>Giudicato “europeo” e giudicato penale italiano: la svolta della Corte costituzionale</em>; R. E. Kostoris, <em>La revisione del giudicato iniquo e i rapporti tra violazioni convenzionali e regole interne</em>, A. Ruggeri, <em>La cedevolezza della cosa giudicata all’impatto con la CEDU, dopo la svolta di Corte cost. n. 113 del 2011, ovverosia quando la certezza del diritto è obbligata a cedere il passo alla certezza dei diritti</em>, in <em>Rivista AIC</em>, 28/6/2011.</span></div>
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<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Con l’ord. 17 novembre 2016, n. 4765, il Consiglio di Stato ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, la questione di costituzionalità dell’articolo 106 del Codice del processo amministrativo e degli articoli 395 e 396 del Codice processuale civile, in relazione agli articoli 117, co. 1, 111 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedono un diverso caso di revocazione della sentenza quando ciò sia necessario, ai sensi dell’art. 46, par. 1, CEDU, per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte EDU. In particolare, la questione&nbsp; verteva sulla revocazione di una sentenza amministrativa sulla base dell’asserito contrasto con una successiva pronuncia della Corte EDU. La argomentazione si basa sul fatto che a seguito di accertamento, con sentenza definitiva, della violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione sorge, in capo allo Stato, l’obbligo di riparare detta violazione mediante la cd. <em>restitutio in integrum</em>, che potrebbe essere realizzata solo mediante una riapertura del processo. Qualora non fosse ammissibile la revocazione del giudicato, l’ordinamento italiano non fornirebbe ai ricorrenti alcuna possibilità per rimediare alla violazione dei diritti fondamentali patita degli stessi.&nbsp; Su questa ordinanza cfr. E. Grillo, <em>Un nuovo motivo di revocazione straordinaria del giudicato amministrativo per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo</em>?, in <em>Dir. Proc. Amm</em>., 2017, 184.</span></div>
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<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Cfr. sul tema M. Felice, <em>L’esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo: improponibile l’azione di ottemperanza,</em> in <em>Giornale&nbsp; dir. amm</em>., 2016, 25 ss.</span></div>
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<div id="ftn4" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Cfr. Corte di appello di Bologna, ordinanza del 23 dicembre 2008, cit.</span></div>
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<div id="ftn5" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Cfr. Corte costituzionale, sent. n. 113 del 2011, cit.</span></div>
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<div id="ftn6" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Nella giurisprudenza della Cassazione penale si rintraccia in verità la utilizzazione di altri due istituti, la rimessione in termini del contumace e il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto. Entrambi tuttavia furono utilizzati in circostanze straordinarie, difficilmente ripetibili e certamente non adattabili al problema del giudicato civile.</span></div>
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<div id="ftn7" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> La premessa della Corte per giungere a questa soluzione era la seguente: « <em>se è innegabile che gli effetti della sentenza della Corte sono costitutivi di diritti e obblighi operanti anche all’interno dell’ordinamento nazionale, è consequenziale riconoscere che il diritto alla rinnovazione del giudizio sorto per effetto di quella sentenza, è concettualmente incompatibile con la persistente efficacia del giudicato, che resta dunque neutralizzato sino a quando non si forma un altra decisione irrevocabile a conclusione del nuovo processo</em>»: Cass. pen., Sez. I, 25 gennaio 2007,&nbsp; n. 2800.</span></div>
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<div id="ftn8" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> La Corte di Cassazione infatti, nel caso che riguardava coloro i quali si trovavano nella stessa situazione del caso Scoppola ma non avevano effettuato il ricorso alla Corte EDU (i c.d. “fratelli minori”) si intrattiene a lungo sulla «<em>flessione dell’intangibilità del giudicato sul cui valore costituzionale prevalgono altri valori ai quali il legislatore assicura un primato</em>». Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 7 maggio 2014, n. 18821, ric. Ercolano, in <em>Diritto Penale Contemporaneo</em>, 2011, con commento di F. Viganò,<em> Pena illegittima e giudicato. Riflessioni in margine alla pronuncia delle Sezioni Unite che chiude la saga dei “fratelli minori” di Scoppola</em>.</span></div>
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<div id="ftn9" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Cfr. Cass. pen.,&nbsp; Sez. Un., 14 ottobre 2014, n. 42858.</span></div>
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<div id="ftn10" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Sulla questione cfr. G. Grasso, F. Giuffrida, <em>L’incidenza sul giudicato interno delle sentenze della Corte Europea che accertano violazioni attinenti al diritto penale sostanziale</em>, in <em>Diritto Penale Contemporaneo</em>, 2015, 1 ss. ed <em>ivi </em>ampia bibliografia.</span></div>
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<div id="ftn11" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> La questione aveva avuto un precedente negativo. La medesima questione era stata infatti respinta con sentenza della Corte costituzionale n. 129 del 2008, con la quale tuttavia la Corte aveva inviato un monito esplicito al legislatore. Disse infatti la Corte di: «<em>non potersi esimere dal rivolgere al legislatore un pressante invito ad adottare i provvedimenti ritenuti più idonei per consentire all’ordinamento di adeguarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo che abbiano riscontrato, nei processi penali, violazioni ai principi sanciti dall’art. 6 della CEDU</em>»: così il punto 7 del <em>Considerato in diritto.</em> Cfr., al riguardo, i commenti di G. Campanelli, <em>La sentenza 129/2008 della Corte costituzionale e il valore delle decisioni della Corte EDU: dalla ragionevole durata alla ragionevole revisione del processo</em>, in <em>Consulta OnLine,</em> <em>Studi e Commenti</em>; V. Sciarabba, <em>Il problema dell’intangibilità del giudicato tra Corte di Strasburgo, giudici comuni, Corte costituzionale e… legislatore?</em>, in <em>Forum dei Quaderni Costituzionali</em>; C. Ciuffetti, <em>Prime osservazioni sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 129 del 2008</em>, in <em>Federalismi.it</em>., 14/5/2008. Inoltre, per una approfondito esame della vicenda che ha portato alla pronuncia 129 del 2008, v. i contributi contenuti in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), <em>All’incrocio tra Costituzione e CEDU. Il rango delle norme della Convenzione e l’efficacia interna delle norme di Strasburgo</em>, (e-book), Giappichelli, Torino, 2007. La pronuncia che invece definisce la questione è, come si è anticipato, la sentenza della Corte cost., n. 113 del 2011, cit.</span></div>
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<div id="ftn12" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Cfr. Corte cost., sent. n. 43 del 2017, dove la Corte incidentalmente osserva che «<em>anche questa Corte ha in diverse occasioni riscontrato nell’ordinamento nazionale l’esistenza di ipotesi di flessibilità del principio della intangibilità del giudicato (sent. n. 210 del 2013) necessarie a garantire la tutela dei valori di rango costituzionale, legati in particolare ai diritti fondamentali della persona de condannato</em>»: così il punto 3.2. del <em>Considerato in diritto</em>. Per un primo commento cfr. M. C. Ubiali, <em>Illegittimità sopravvenuta della sanzione amministrativa “sostanzialmente penale”: per la Corte costituzionale resta fermo il giudicato</em>, in <em>Diritto Penale Contemporaneo, </em>21/3/2017; e A. Chibelli, <em>L’illegittimità sopravvenuta delle sanzioni “sostanzialmente penali” e la rimozione del giudicato di condanna: la decisione della Corte Costituzionale</em>, <em>ivi</em>, 3/4/2017.</span></div>
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<div id="ftn13" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Per una analisi delle posizioni della dottrina relative all’interpretazione dell’art. 46 CEDU, v. S. Vezzani, <em>L’attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo che richiedono l’adozione di misure a portata generale</em>, in L. Cassetti (a cura di), <em>Diritti, principi e garanzie sotto la lente dei giudici di Strasburgo</em>, Napoli, 2012, 43 ss.</span></div>
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<div id="ftn14" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> La Corte costituzionale cita con particolare enfasi la sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 5 febbraio 2015, ric. n. 22251/08, <em>Bochan c. Ucrania</em> che ribadisce come sia rimesso agli Stati la scelta di come conformarsi alla pronuncia della Corte «<em>senza indebitamente stravolgere i principi della res iudicata o la certezza del diritto nel contenzioso civile, in particolare quando tale contenzioso riguarda terzi con i propri legittimi interessi da tutelare</em>» (così il punto 12 del <em>Considerato in diritto</em>, che richiama testualmente il par. 57 della sentenza <em>Bochan</em>). Al proposito può notarsi tuttavia che non pare un indebito stravolgimento del giudicato la previsione di una ulteriore ipotesi di revocazione della sentenza all’interno di un ordinamento che prevede ben sei casi di revocazione della sentenza nell’art. 395 c.p.c.</span></div>
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<div id="ftn15" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> Cfr. così testualmente Corte cost., sent. n. 123 del 2017, cit., punto 17 del <em>Considerato in diritto</em></span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn16" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> Così testualmente ancora Corte cost., sent. n. 123 del 2017, punto 17 del <em>Considerato in diritto</em>, cit.</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn17" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Cfr. A. Guazzarotti, A. Cossiri, <em>La CEDU nell’ordinamento italiano: la Corte Costituzionale fissa le regole</em>, <em>ivi</em>; D. TEGA, <em>Le sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007: la CEDU da fonte ordinaria a fonte “sub-costituzionale” del diritto</em>, in <em>Quad. cost</em>., 2008, 1, 133 ss.; R. Dickmann, <em>Corte Costituzionale e diritto internazionale nel sindacato delle leggi per contrasto con l’art. 117 primo comma della Costituzione</em>, in <em>Federalismi.it</em>; B. Randazzo, <em>Costituzione e Cedu: il giudice delle leggi apre una “finestra” su Strasburgo</em>, in <em>Giornale dir. amm</em>., 2008, n. 1; C. Pinelli, <em>Sul trattamento giurisdizionale della CEDU e delle leggi con essa confliggenti</em>, in <em>Rivista AIC</em>. Per una panoramica ampia e esaustiva della giurisprudenza costituzionale relativa alla CEDU, cfr. T. Groppi, <em>La jurisprudence de Strasbourg dans les décisions de la Cour constitutionnelle italienne</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 2/11/2016.</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn18" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> Cfr. Corte EDU, 29 ottobre 2013, ric. n. 17475/09, <em>Varvara c. Italia, </em>rispetto alla quale la Corte costituzionale nella sentenza n. 49 del 2015 ha precisato che: «<em>Questa Corte ha già precisato, e qui ribadisce, che il giudice comune è tenuto ad uniformarsi alla «giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente» (sentenze n. 236 del 2011 e n. 311 del 2009), «in modo da rispettare la sostanza di quella giurisprudenza» (sentenza n. 311 del 2009; nello stesso senso, sentenza n. 303 del 2011), fermo il margine di apprezzamento che compete allo Stato membro (sentenze n. 15 del 2012 e n. 317 del 2009). È, pertanto, solo un “diritto consolidato”, generato dalla giurisprudenza europea, che il giudice interno è tenuto a porre a fondamento del proprio processo interpretativo, mentre nessun obbligo esiste in tal senso, a fronte di pronunce che non siano espressive di un orientamento oramai divenuto definitivo</em>»: così testualmente Corte cost., sent. n. 49 del 2015, punto 7 del <em>Considerato in diritto</em>. Su tale sentenza, <em>ex multis</em>, cfr. V. Zagrebelsky, <em>Corte cost. n. 49 del 2015, giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, art. 117 Cost., obblighi derivanti dalla ratifica della Convenzione</em>, in <em>Rivista AIC</em>, <em>Osservatorio costituzionale,</em> maggio 2015; M. Bignami, <em>Le gemelle crescono bene in salute</em>, in <em>Diritto penale contemporaneo</em>, fasc. 2, 2015; A. Di Stasi, <em>Il sistema convenzionale di tutela dei diritti dell’uomo: profili introduttivi</em>, in Ead. (a cura di), <em>CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e l’impatto nell’ordinamento interno (2010-2015)</em>, Padova, 2016, 82 ss.</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn19" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> Così nel caso <em>Maggio</em> o c.d. delle “ pensioni svizzere” (sul quale si era già pronunciata la Corte EDU, 31 maggio 2011, ricc nn. 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 e 56001/08, <em>Maggio e altri c. Italia</em>), quando la Corte costituzionale italiana, chiamata a decidere la medesima vicenda delle “pensioni svizzere” ha ritenuto di non doversi conformare alla decisione della Corte EDU effettuando un nuovo e diverso bilanciamento.</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn20" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> Sulla dottrina del margine di apprezzamento, cfr, <em>ex multis</em>, W. Ganshoff van der Meersch, <em>Le caractère autonome des termes et la marge d’appréciation des gouvernaments dans l’interprétation de la Convention européenne des droits del’homme</em>, in <em>Melanges Wiarda</em>, Carl Heymans Verlag, 1988, 201 ss.; A.D. Olinga, C. Picheral, <em>La théorie de la marge d’appréciation dans la jurisprudence récente de la Cour européenne de droits de l’homme</em>, in <em>Revue Trimestrielle des Droits de l’Homme</em>, 1995, n. 24, 567 ss.; M. Delmas Marty, M.L. Izorche, <em>Marge nationale d’appréciation et internationalisayion du droit, </em>in <em>Revue internationale de droit comparé, </em>2000, ss.; Y. Arai-Takahashi, <em>The Margin of Appreciation Doctrine and the Principle of Proportionality in the Jurisprudence of the ECHR</em>, Antwerp, Intersentia, 2002; J. Garcia Roca, <em>El margen de apreciación nacional en la interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos: soberanía e integración</em>, Cuadernos Civitatis, Aranzadi, 2010; F. R. Barbarosa Delgado, <em>Los Límites a La Doctrina Del Margen Nacional De Apreciación En El Tribunal Europeo Y La Corte Interamericana De Derechos Humanos: Intervención Judicial En Torno a Ciertos Derechos De Las Minorías Étnicas Y Culturales</em>, in <em>Revista Derecho del Estado, </em>2011, n. 26, 107 ss.; H.C. Yourow, <em>The Margin of Appreciation Doctrine in the Dynamics of European Human Rights Jurisprudence, </em>The Hague, 1996, 189 ss. S. Green, <em>The Margin Of Appreciation: Interpretation And Discretion Under The European Convention On Human Rights</em>, luglio 2000, Council of Europe Publishing (<a href="http://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRFILES/DG2-EN-HRFILES-17(2000)"><em>www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRFILES/DG2-EN-HRFILES-17(2000)</em></a><em>.</em>pdf); nonché, volendo, E. Bindi, <em>Test de proporcionalidad en el</em> “age of balancing”, in <em>Revista de Derecho Político</em>, n. 96, 2016, 289 ss., spec. 317 ss. Per la dottrina italiana, cfr. F. Donati, P. Milazzo, <em>La dottrina del margine di apprezzamento nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo</em>, in <em>Rivista AIC, </em>2002; P. Tanzarella, <em>Il margine di apprezzamento</em>, in M. Cartabia (a cura di), <em>I diritti in azione</em>, <em>I diritti in azione, </em>Bologna, 2007, 145 ss.; M. R. Morelli, <em>Sussidiarietà e margine di apprezzamento nella giurisprudenza delle Corti europee e della Corte costituzionale,</em> incontro di studio tenutosi a Roma presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 20 settembre 2013, dal titolo <em>“Principio di sussidiarietà delle giurisdizioni sovranazionali e margine di apprezzamento degli Stati nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo”, </em>in<em> www.cortecostituzionale.it.</em></span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn21" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> Cfr. Corte cost., sent. n. 113 del 2011, cit..</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn22" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> Come ricorda E. Grillo, <em>Un nuovo motivo di revocazione straordinaria del giudicato amministrativo per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo</em>?, cit., 208, nella giurisprudenza della Corte EDU ricorre spesso questa frase: «tutte le sentenze che constatino una violazione comportano per lo Stato convenuto l’obbligo giuridico di porre fine alla violazione e di eliminarne le conseguenze, in modo tale da ripristinare, per quanto possibile la situazione precedente a quest’ultima».</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn23" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> <em>Recommendation No. R (2000) 2 of the Committee of Ministers to member states on the re-examination or reopening of certain cases at domestic level following judgments of the European Court of Human Rights</em>.<br />
La Raccomandazione indica la necessità&nbsp; per gli Stati di dotarsi di strumenti idonei&nbsp; quando la sentenza della Corte abbia accertato che la decisione nazionale è contraria nel merito alla Convenzione, oppure la violazione riscontrata è basata su errori o lacune di procedura di tale gravità da far sorgere seri dubbi sull’esito del procedimento nazionale considerato.</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn24" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> Si tratta di alcuni studi effettuati dal Consiglio dei ministri sul grado di adempimento degli Stati firmatari della Convenzione all’obbligo di dare esecuzione alle sentenze.</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn25" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> E’ ad esempio il caso di ricordare che, in sede di verifica sull’attuazione da parte degli Stati delle indicazioni contenute nella raccomandazione sopra citata, alcuni Stati hanno espressamente indicato che nel caso in cui non fosse possibile riesaminare il precedente giudizio&nbsp; nel proprio ordinamento era comunque prevista la possibilità di una azione risarcitoria.</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn26" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> <a href="http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-63316">Corte EDU, <em>Grande Chambre</em>, 13 luglio 2000, ric. n. 39221/98 et 41963/98, <em>Scozzari e Giunta c. Italia</em></a><em>.</em> Al riguardo cfr. O. Pollicino, V. Sciarabba, <em>La Corte europea dei diritti dell’uomo e la Corte di giustizia nella prospettiva della giustizia costituzionali</em>, in <em>Forum di Quaderni costituzionali</em>, 2010; A. Guazzarotti,&nbsp; <em>“Seguito” delle sentenze CEDU e opportunismi legislativi</em>, <em>ivi</em>, 25/2/2011.</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn27" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a>Ciò che conta, infatti, nel caso di violazione di norme processuali, non è il giudizio prognostico sul diverso risultato che il ricorrente avrebbe ottenuto se le norme processuali fossero state correttamente applicate, quanto invece la esistenza di una lesione grave che fa dubitare dell’esito del procedimento nazionale.</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn28" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> Corte cost., sent. n. 113 del 2011, cit., punto 4 del <em>Considerato in diritto</em>.</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn29" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> Come ha detto la Corte EDU «<em>è lo Stato convenuto a dover eliminare, nel proprio ordinamento giuridico interno, ogni eventuale ostacolo a un adeguato ripristino della situazione del ricorrente» </em>(<a href="http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-94073">Corte EDU, <em>Grande Chambre</em>, 17 settembre 2009, ric. n. 50550/06, <em>Scoppola c. Italia</em></a>; sul punto già <a href="http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-66255">Corte EDU, <em>Grande Chambre</em>, 8 aprile 2004, ric. n. 71503/01, <em>Assanidze c. Georgia</em></a>). La sentenza della Corte EDu sul caso Scoppola è richiamata testualmente da Corte cost., sent. n. 210 del 2013, al punto 7.2 del Considerato in diritto. Sulla sent. 210 del 2013, si rinvia alle riflessioni di E. Lamarque, F. Viganò, <em>Sulle ricadute interne della sentenza Scoppola. Ovvero: sul gioco di squadra tra Cassazione e Corte costituzionale nell’adeguamento del nostro ordinamento alle sentenze di Strasburgo (Nota a C. cost. n. 210/2013)</em>, in <em>Diritto penale contemporaneo</em>, 2014.</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn30" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> Corte cost., sent. n. 113 del 2011, cit.</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn31" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> La letteratura sull’argomento è piuttosto estesa. Si veda M. Allena. <em>Art. 6 CEDU. Procedimento e processo amministrativo</em>, Napoli, 2012, <em>passim</em>; Ead., <em>Il caso </em>Grande Stevens <em>c. Italia: le sanzioni Consob alla prova dei principi convenzionali europei</em>, in <em>Giornale dir. amm.</em>, 2014, 1057-1058 F. Goisis, <em>La tutela del cittadino nei confronti delle sanzioni amministrative tra diritto nazionale ed europeo</em>, Torino, 2014, <em>passim; </em>W. Troise Mangoni, <em>Procedimento sanzionatorio condotto dalla Consob e garanzia del contraddittorio: profili evolutivi anche alla luce della recente giurisprudenza interna e sovranazionale,</em> in <em>Dir. Proc. Amm.</em>, 2015, 597 ss.</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn32" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> Cfr. L. Torchia<em>, Il potere sanzionatorio della Consob dinanzi alle Corti europee e nazionali</em>, in <a href="http://www.irpa.eu/"><em>www.irpa.eu</em></a><em><u>; </u></em>M. Allena, <em>Interessi procedimentali e Convenzione europea dei diritti dell’uomo: verso un’autonomia di tutela?,</em> in <em>Giornale dir. amm.</em>, 2015, 70 ss., nonché, volendo, E. Bindi, <em>Sanzioni Consob e Banca d’Italia: il punto dopo gli interventi del Consiglio di Stato, la riforma del regolamento Consob e le nuove norme dettate dal legislatore italiano</em>, in G<em>iustamm (http: //www.giustamm.it</em>).</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn33" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> Cfr. M. Chiavario, <em>Art.6</em>, in S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi, (a cura di), <em>Commentario alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali</em>, cit., p. 153 ss., spec. p. 216; A Di Stasi,&nbsp; <em>Il diritto all’equo processo nella CEDU e nella Convenzione americana sui diritti umani. Analogie, dissonanze e profili di convergenza giurisprudenziale</em>, Torino, 2012; N. Trocker, <em>Il valore costituzionale del “giusto processo”</em>, in M.C. Civinini-C. M. Verardi (a cura di), <em>Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile</em>, Milano, 2001, p. 43.</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn34" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> Così Corte cost., sent. n. 123 del 2017, cit., punto 17 del <em>Considerato in diritto</em>.</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn35" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> Così Corte cost., sent. n. 123 del 2017, cit., punto 4 del <em>Considerato in diritto</em>.</span></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn36" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> Sull’uso strumentale della riunione da parte della Corte sia consentito rinviare a E. Bindi, <em>La riunione delle cause nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale</em>, Padova, 2003, spec. 333 ss.</span></div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<!-- WP Attachments -->
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            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-corte-costituzionale-non-consente-la-revocazione-delle-sentenze-amministrative-passate-in-giudicato-per-contrasto-con-la-sentenza-della-corte-edu/?download=1449">nota corte cost 123 2017 (2)</a> <small>(347 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-corte-costituzionale-non-consente-la-revocazione-delle-sentenze-amministrative-passate-in-giudicato-per-contrasto-con-la-sentenza-della-corte-edu/">La Corte costituzionale non consente la revocazione delle sentenze amministrative passate in giudicato per contrasto con la sentenza della Corte EDU</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Il carattere di «materia trasversale» della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e la potestà legislativa regionale in materia ambientale (osservazioni a margine della sentenza Corte cost. 12 aprile 2017, n. 77)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-carattere-di-materia-trasversale-della-tutela-dellambiente-e-dellecosistema-e-la-potesta-legislativa-regionale-in-materia-ambientale-osservazioni-a-margine-della-sent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-carattere-di-materia-trasversale-della-tutela-dellambiente-e-dellecosistema-e-la-potesta-legislativa-regionale-in-materia-ambientale-osservazioni-a-margine-della-sent/">Il carattere di «materia trasversale» della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e la potestà legislativa regionale in materia ambientale (osservazioni a margine della sentenza Corte cost. 12 aprile 2017, n. 77)</a></p>
<p>1) Premessa La recente sentenza della Corte costituzionale 12 aprile 2017, n. 77, offre lo spunto per approfondire il tema della natura trasversale della materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», affidata alla potestà legislativa statale dall’art. 117, comma 2, lett. s), Cost. e dei poteri legislativi delle Regioni in materia ambientale.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-carattere-di-materia-trasversale-della-tutela-dellambiente-e-dellecosistema-e-la-potesta-legislativa-regionale-in-materia-ambientale-osservazioni-a-margine-della-sent/">Il carattere di «materia trasversale» della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e la potestà legislativa regionale in materia ambientale (osservazioni a margine della sentenza Corte cost. 12 aprile 2017, n. 77)</a></p>
<p>
<strong>1) Premessa</strong><br />
La recente sentenza della Corte costituzionale 12 aprile 2017, n. 77, offre lo spunto per approfondire il tema della natura trasversale della materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», affidata alla potestà legislativa statale dall’art. 117, comma 2, lett. s), Cost. e dei poteri legislativi delle Regioni in materia ambientale.<br />
La Corte è stata chiamata a pronunciarsi su il ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri avverso l’art. 1 della legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12, sostitutivo dell’art. 91, comma 1-<em>bis</em>, relativo all’«(A)deguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia».<br />
La norma regionale affida alla Giunta, «(A)l fine di realizzare una gestione unitaria dei bacini idrografici», i compiti di a) provvedere al riordino del reticolo idrografico esistente sul territorio regionale anche sulla base delle risultanze della pianificazione di bacino e b) definire criteri ed indirizzi di gerarchizzazione del reticolo idrografico con c) la possibilità di individuare, sulla base di specifici criteri attuativi, corsi d’acqua o loro tratti che presentino almeno le seguenti caratteristiche: 1) sottendano bacini idrografici di modeste dimensioni, prevalentemente tombinati, e ricadano in contesti urbanistico-edilizi di tessuto urbano consolidato; 2) pur non potendosi classificare canali di drenaggio urbano, abbiano perso, a causa delle trasformazioni territoriali ed urbanistiche verificatesi nel tempo, le caratteristiche originali del costo d’acqua in modo irreversibile tanto da non rendere possibile il loro recupero in termini di spazi e capacità di deflusso. La norma precisa che la possibilità di individuare corsi d’acqua con le caratteristiche suddette è finalizzata a provvedere contestualmente ad una gradazione e ad una diversificazione degli obblighi e degli adempimenti in materia di polizia idraulica e di gestione del demanio idrico, ferma restando la necessità di individuare, comunque, misure di tutela della pubblica e privata incolumità e di salvaguardia dei beni esposti.<br />
La Presidenza del Consiglio solleva questione di costituzionalità per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione alle norme interposte previste dagli artt. 74, comma 2, lettere f) e g) e 75, comma 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed al decreto del Ministro dell’ambiente 16 giugno 2008, n. 131 che, in attuazione dell’art. 75, comma 4, stesso decreto, ha fissato i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione, analisi delle pressioni).<br />
Ad avviso della ricorrente, la disposizione impugnata, attribuendo alla Giunta regionale il potere di individuare, sulla base di criteri attuativi parzialmente indeterminati, e, comunque, non coordinati né coerenti rispetto a quelli specificati dalla normativa statale, una serie di corpi idrici, si porrebbe in contrasto con le disposizioni richiamate, violando conseguentemente l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che stabilisce la potestà legislativa esclusiva dello Stato in tema di «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali».<br />
La Regione si difende rilevando che la disposizione impugnata avrebbe l’obiettivo di consentire l’assoggettamento alla disciplina di polizia idraulica e di demanio idrico di corsi d’acqua di modeste dimensioni, prevalentemente tombinati e ricadenti in contesti di tessuto urbano consolidato, che, altrimenti, in considerazione delle loro caratteristiche, sfuggirebbero ad ogni regolamentazione. La disposizione impugnata sarebbe, quindi, ascrivibile alla materia «difesa del suolo» che, a parere della Regione, secondo quanto dispone il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sarebbe di competenza regionale.<br />
La Corte, pur ribadendo la propria costante giurisprudenza, che ascrive la difesa del suolo alla materia della tutela dell’ambiente, rigetta il ricorso non ravvisando un reale contrasto tra la normativa statale richiamata come interposta dalla Presidenza del Consiglio e la norma regionale impugnata, dovendosi intendere questa «in una prospettiva di integrazione e rafforzamento delle disciplina posta a tutela dell’ambiente».<br />
A tale conclusione la Corte giunge richiamando la propria giurisprudenza, a partire dalla sentenza n. 407 del 2002, e ribadendo che «la tutela dell’ambiente non possa identificarsi con una materia in senso stretto, dovendosi piuttosto intendere come un valore costituzionalmente protetto, integrante una «materia “trasversale”»» e che «(P)roprio la trasversalità della materia implica, peraltro, l’esistenza di «competenze diverse che ben possono essere regionali», con la conseguenza che, in relazione a queste, allo Stato sarebbe riservato «il potere di fissare standards di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale, senza peraltro escludere in questo settore la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali»».<br />
&nbsp;<br />
<strong>2) La Giurisprudenza della Corte sulla natura “trasversale” della materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema».</strong><br />
La sentenza richiamata dalla Corte è la prima successiva all’entrata in vigore della riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione.<br />
Con tale riforma, portata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, la parola ambiente entra nel testo costituzionale, al fine di connotare materie affidate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (la tutela: art. 117, comma 2, lett. s) e alla legislazione concorrente (la valorizzazione dei beni ambientali: art. 117, comma 3).<br />
Prima di allora la Corte costituzionale – pur in assenza di espliciti riferimenti nel testo costituzionale all’ambiente &#8211; «ha gradualmente isolato la tutela degli interessi ambientali dagli altri interessi costituzionali rilevanti come la salute (art. 32 Cost.), il paesaggio (art. 9 Cost.), la proprietà e l’assetto del territorio (artt. 42, 44 Cost.) giungendo ad una visione unitaria dell’ambiente come oggetto autonomo di tutela da parte dell’ordinamento costituzionale»<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>. La tutela dell’ambiente, quindi, assurge a valore costituzionale, alla cui stregua è necessario orientare ogni manifestazione della legalità al pari degli altri valori costituzionali<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>.<br />
La dottrina parla di costituzionalizzazione «indiretta» dell’ambiente<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>, avvenuta nella definizione del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, ma che ha comunque prodotto, attraverso soprattutto l’opera della Corte costituzionale, «l’effetto di rafforzare lo <em>status</em> costituzionale dell’ambiente»<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>.<br />
Invero, la sentenza n. 407 del 2002 della Corte, che apre il nuovo corso, si pone in stretta continuità con la giurisprudenza formatasi <em>ante</em> riforma<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>. Chiamata, infatti, a decidere di un ricorso della Presidenza del Consiglio contro norme della Regione Lombardia in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti, la Consulta ha rigettato il ricorso, pur ritenendo la disciplina impugnata «riconducibile al disposto dell’art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, relativo alla tutela dell’ambiente». Il presupposto da cui muove la decisione della Corte è che la «tutela dell’ambiente» non sia una materia in senso stretto o tecnico &#8211; dalla dottrina già definita «materia non materia»<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a> -, dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale circoscritta e delimitata, giacché, al contrario essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. Quindi, in linea con la giurisprudenza precedente alla riforma<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>, la Corte configura l’ambiente come «valore» costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia «trasversale»<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale. In tale quadro, spetterebbe allo Stato fissare <em>standards</em> di tutela uniformi, validi in tutte le Regioni e non derogabili <em>in peius </em>da queste, senza però escludere la possibilità che leggi regionali, emanate nell’esercizio delle competenze concorrenti di cui all’art. 117, terzo comma, o residuali di cui all’art. 117, quarto comma, possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale, adottando una disciplina più rigorosa rispetto a quella statale, assicurando così un maggior grado di protezione per la popolazione ed il territorio interessati<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>.<br />
La dottrina, riprendendo una risalente espressione del Giannini<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>, ha rilevato che «il riferimento alla “metafisica” dei valori rappresenta una mossa strategica che consente alla Corte di relativizzare il ruolo svolto dall’alchimia delle materie quale criterio per l’allocazione delle funzioni legislative, permettendole di tener conto degli interessi sottostanti»<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>.<br />
La Consulta, con successiva pronuncia (Corte cost. 20 dicembre 2002, n. 536), precisa il proprio orientamento evidenziando che l’art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione «esprime una esigenza unitaria per ciò che concerne la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ponendo un limite agli interventi a livello regionale che possano pregiudicare gli equilibri ambientali»<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>.<br />
L’orientamento della Corte &#8211; ribadito in successive sentenze<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a> &#8211;&nbsp;riprendeva la lettura che in un primo commento di dottrina si era data del nuovo assetto delineato dalla riforma del titolo V: questo si sarebbe risolto in una «semplice razionalizzazione dell’esistente»<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>. Secondo questa tesi la <em>tutela dell’ambiente e dell’ecosistema</em> non sarebbe una vera materia, con una sua unitaria identità oggettiva, quanto invece «una <em>clausola generale</em>, che potrà essere utilizzata, se e quando necessario, per assicurare allo stato funzioni e compiti riferibili a materie anche molto diverse tra loro, ma tutti destinati a garantire quel valore fondamentale, quell’“interesse unitario e insuscettibile di frazionamento” che la nostra giurisprudenza costituzionale ha già autonomamente ricavato, da molto tempo, dalla nostra costituzione vigente»<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>.&nbsp;<br />
Accanto a questa lettura, però, si afferma da subito in dottrina un’interpretazione più complessa ed organica del nuovo quadro costituzionale, che avrebbe preparato i successivi sviluppi della giurisprudenza. Secondo questa tesi la tutela dell’ambiente avrebbe una «vocazione bicefala»<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>: sia valore costituzionale e materia trasversale, in grado di legittimare qualsivoglia intervento dello Stato nella disciplina delle singole materie, pure affidate alla competenza regionale; sia anche, però, materia che abbia il proprio oggetto specifico e peculiare nella definizione in modo diretto ed immediato di determinati equilibri ecologici ed il proprio corpo normativo nella disciplina del controllo degli inquinamenti ambientali o della protezione e gestione razionale delle risorse naturali, così come nella disciplina di quegli istituti o strumenti tipicamente finalizzati alla tutela degli equilibri ecologici, quali la valutazione di impatto ambientale o il danno ambientale<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>.<br />
Quindi, la riforma del titolo V avrebbe implementato lo <em>status</em> costituzionale dell’ambiente, introducendo, accanto al valore costituzionale già enucleato dalla giurisprudenza della Consulta, una materia in senso tecnico, <em>la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema</em>, identificata da autorevole dottrina nella <em>tutela dell’equilibrio ecologico della biosfera o degli ecosistemi considerati</em><a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>.<br />
L’eco di tale impostazione si rinviene &#8211; sia pure non esplicitato &#8211; in due sentenze di poco successive alla sentenza n. 407/2002, in materia di protezione ambientale e sanitaria rispetto a campi elettromagnetici (sentenze 7 ottobre 2003, n. 307 e 7 novembre 2003, n. 331<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>). Invero, la Corte ribadisce la propria convinzione che la tutela dell’ambiente non sia una materia in senso stretto, ma un compito dello Stato di portata trasversale che investe altre competenze anche regionali. Le due sentenze, però, enunciano il principio che laddove lo <em>standard</em> fissato da legge statale rappresenti il punto di equilibrio di interessi contrapposti, garantiti dalla costituzione, esso non è derogabile dalle Regioni neanche <em>in melius</em><a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>. Tale principio si pone in discontinuità rispetto al criterio della «tutela più rigorosa del livello territoriale inferiore», ripetutamente enunciato dalla Consulta<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a> &#8211; ribadito dopo la riforma del titolo V con la sentenza n. 407/2002 e con altre pronunce successive<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>&#8211; e considerato in dottrina «uno dei cardini fondamentali &#8211; e, in fondo, quasi scontati &#8211; del sistema di governo dell’ambiente»<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>.<br />
Precipitato di tale nuovo indirizzo giurisprudenziale<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>, rispetto alla qualificazione dell’interesse ambientale ed alla sua collocazione in una ideale gerarchia di valori, è che l’ambiente, pur definito «valore assoluto e primario»<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>, è comunque interesse tutelato dalla Costituzione al pari di altri e soggetto al ragionevole bilanciamento con essi<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a>, eventualmente in conflitto<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a>.<br />
Corollario ulteriore è che vi è almeno un nucleo materiale appartenente alla legislazione esclusiva dello Stato in materia dell’ambiente e dell’ecosistema, rappresentato dalla fissazione degli <em>standards</em> ambientali. Questi, infatti, per la natura conflittuale degli interessi ambientali, oppositivi rispetto a numerosi altri interessi<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>, rappresentano sempre un punto di equilibrio, che non dovrebbe poter essere alterato dalle Regioni nell’esercizio delle loro competenze<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a>.<br />
In una successiva importante pronuncia (sentenza 29 gennaio 2005, n. 62<a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a>) la Corte ribadisce che la dimensione nazionale e unitaria dell’interesse tutelato è criterio di allocazione della potestà legislativa al livello statale e, comunque, limite per le Regioni anche nell’esercizio di competenze proprie<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[32]</a>, in ragione dell’operare del principio di sussidiarietà anche in ambito legislativo, secondo quanto statuito dalla fondamentale sentenza 1 ottobre 2003, n. 303. Inoltre, la Consulta, pur ponendosi formalmente nel solco della propria giurisprudenza &#8211; citando come precedente anche la sentenza n. 407/2002 &#8211; se ne discosta sensibilmente nel voler rimarcare la spettanza alla legislazione esclusiva dello Stato della disciplina in materia di tutela ambientale<a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a> e nel circoscrivere fortemente lo spazio di possibile intervento nella materia stessa delle Regioni. Queste solo indirettamente possono perseguire anche finalità di tutela ambientale, esercitando proprie competenze esclusive (nelle Regioni a statuto speciale) concorrenti o residuali, senza però poter compromettere l’equilibrio tra interessi in conflitto fissato dal legislatore statale. Tant’è che solo «quando gli interventi individuati come necessari e realizzati dallo Stato, in vista di interessi unitari di tutela ambientale, concernono l’uso del territorio, e in particolare la realizzazione di opere e di insediamenti atti a condizionare in modo rilevante lo stato e lo sviluppo di singole aree, l’intreccio, da un lato, con la competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio, oltre che con altre competenze regionali, dall’altro lato con gli interessi delle popolazioni insediate nei rispettivi territori, impone che siano adottate modalità di attuazione degli interventi medesimi che coinvolgano, attraverso opportune forme di collaborazione, le Regioni sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi (cfr. sentenza n. 303 del 2003)»<a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[34]</a>.<br />
È evidente &#8211; come sembra abbia immediatamente colto attenta dottrina<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a> &#8211; che non possa non parlarsi di un contenuto materiale oggettivo della tutela dell’ambiente quale complesso di norme direttamente funzionali ad assicurare una disciplina uniforme dell’interesse ambientale sull’intero territorio nazionale.<br />
Tale impostazione sembra, sia pur incidentalmente, esplicitata da un’altra sentenza dello stesso anno (Corte cost. 16 giugno 2005, n. 232), in materia di tutela dei beni culturali, definita dalla Corte una «materia attività», che condivide con la tutela dell’ambiente alcune caratteristiche: «(E)ssa ha un proprio ambito materiale, ma nel contempo contiene l’indicazione di una finalità da perseguire in ogni campo in cui possano venire in rilievo beni culturali».<br />
L’orientamento così definito &#8211; identificazione della tutela ambientale quale materia trasversale, competenza esclusiva dello Stato nella determinazione di <em>standards</em> uniformi ed inderogabili &#8211; rimane costante sino al 2007.<br />
&nbsp;<br />
<strong>3) Le sentenze «Maddalena» e la «materializzazione» dell’ambiente.</strong><br />
Tra il 2007 ed il 2010, una serie di sentenze redatte dal giudice costituzionale Paolo Maddalena<a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title="">[36]</a>, innovano profondamente la giurisprudenza costituzionale in materia di tutela dell’ambiente. La <em>rottura</em> con il passato è stata provocata dalle sentenze 7 novembre 2007, n. 367, relativa al paesaggio<a href="#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[37]</a>, e 14 novembre 2007, n. 378<a href="#_ftn38" name="_ftnref38" title="">[38]</a>, relativa all’ambiente. Questo, da «bene immateriale» e «valore costituzionale» diventa, nella nuova giurisprudenza «bene della vita, materiale e complesso, la cui disciplina comprende anche la tutela e la salvaguardia delle qualità e degli equilibri delle sue singole componenti» (Corte cost. n. 378/2007<a href="#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[39]</a>). Oggetto di tutela è la «biosfera», che viene presa in considerazione per le sue varie componenti e per le interazioni fra queste, i loro equilibri, la loro qualità, la circolazione dei loro elementi. In altri termini, oggetto della tutela è &#8211; per la Corte &#8211; «l’ambiente come “sistema”, considerato cioè nel suo aspetto dinamico, quale realmente è, e non soltanto da un punto di vista statico e astratto».<br />
Quindi, la materia «tutela dell’ambiente» ha un contenuto allo stesso tempo oggettivo, in quanto riferito ad un bene, l’ambiente (Corte cost. nn. 367 e 378 del 2007 cit; 14 gennaio 2009, n. 12), e finalistico, perché tende alla migliore conservazione del bene stesso (Corte cost. 14 aprile 2008, n. 104; 14 gennaio 2009, n. 10 e 26 gennaio 2009, n. 30).<br />
Quanto al riparto di competenze, «(L)a potestà di disciplinare la tutela dell’ambiente nella sua interezza è stata affidata in via esclusiva allo Stato dall’art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, il quale come è noto, parla di “ambiente” in termini generali ed onnicomprensivi. E non è da trascurare che la norma costituzionale pone accanto alla parola “ambiente” le parole “ecosistema” e “beni culturali”. Ne consegue che spetta allo Stato disciplinare l’ambiente come entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parte del tutto» (Corte cost. n. 378/2007). In particolare, quando ci si riferisce all’ambiente, «le considerazioni attinenti a tale materia si intendono riferite anche a quella, ad essa strettamente correlata, dell’“ecosistema”. Peraltro, anche se i due termini esprimono valori molto vicini, la loro duplice utilizzazione, nella citata disposizione costituzionale, non si risolve in un’endiadi, in quanto col primo termine si vuole, soprattutto, fare riferimento a ciò che riguarda l’<em>habitat</em> degli esseri umani, mentre con il secondo a ciò che riguarda la conservazione della natura come valore in sé» (Corte cost. 23 gennaio 2009, n. 12<a href="#_ftn40" name="_ftnref40" title="">[40]</a>). Tuttavia, accanto al bene giuridico ambiente in senso unitario, possono coesistere altri beni giuridici, aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti interessi giuridicamente tutelati. E’ quanto accade, per esempio con i boschi e le foreste, che hanno come caratteristica propria «quella di esprimere una multifunzionalità ambientale<a href="#_ftn41" name="_ftnref41" title="">[41]</a>, oltre ad una funzione economico produttiva» (Corte cost. 14 aprile 2008, n. 105), o quanto accade, sempre a titolo di esempio, con le acque minerali e termali, che «per il profilo economico e produttivistico, sono di competenza regionale residuale, mentre per il profilo della tutela ambientale, essendo l’acqua potabile, ed in specie l’acqua minerale e termale, un bene sicuramente ambientale, sono di competenza statale» (Corte cost. 11 gennaio 2010, n. 1). Sullo stesso oggetto, quindi, possono coesistere interessi diversi: quello alla conservazione dell’ambiente &#8211; la cui disciplina è affidata alla competenza esclusiva dello Stato &#8211; e quelli inerenti alla sua utilizzazione e fruizione, affidati alle competenze regionali. E’ a questo proposito che la Corte continua a parlare dell’ambiente come «materia trasversale» (nella sentenza n. 378/2007 cit.), ma in un senso diverso dal passato: non «intreccio» ma «concorso» di diverse competenze (Corte cost. n. 105/2008 cit.), che rimangono distinte tra loro, perseguendo autonomamente le loro specifiche finalità attraverso la previsione di diverse discipline (Corte cost. 25 febbraio 2009, n. 61 e 14 luglio 2009, n. 225). «Le Regioni, nell’esercizio delle loro competenze, debbono rispettare la disciplina statale di tutela dell’ambiente, ma possono stabilire per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (in materia di tutela della salute, di governo del territorio, di valorizzazione dei beni ambientali, ecc.) livelli di tutela più elevati (vedi sentenze nn. 30 e 12 del 2009; 15, 104, e 62 del 2008). Con ciò certamente incidendo sul bene materiale ambiente, ma al fine, non di tutelare l’ambiente, già salvaguardato dalla disciplina statale, bensì di disciplinare adeguatamente gli oggetti delle loro competenze. Si tratta cioè di un potere insito nelle stesse competenze attribuite alle Regioni, al fine della loro esplicazione» (Corte cost. 25 febbraio 2009, n. 61). Quindi, lo Stato non stabilisce “<em>standard </em>minimi di tutela” &#8211; come la Corte sino ad allora aveva affermato &#8211; ma «assicura una tutela adeguata e non riducibile dell’ambiente» (Corte cost. n. 61/2009), che opera come limite alla disciplina che le Regioni dettano nelle materie di loro competenza (Corte cost. 19 maggio 2008, n. 180; 15 dicembre 2008, n. 437; 18 maggio 2009, n. 164)<a href="#_ftn42" name="_ftnref42" title="">[42]</a>.<br />
Come sottolinea lo stesso Maddalena, l’importanza chiarificatrice di questa giurisprudenza «sta nella decisa riaffermazione della netta separazione tra competenza esclusiva statale, che assicura una tutela adeguata e non riducibile dell’ambiente, e competenze delle Regioni, le quali possono stabilire anche livelli di tutela più elevati al fine di disciplinare nel modo migliore gli oggetti delle loro competenze»<a href="#_ftn43" name="_ftnref43" title="">[43]</a>, così incidendo in modo indiretto sulla tutela dell’ambiente<a href="#_ftn44" name="_ftnref44" title="">[44]</a>.<br />
Tale possibilità è, peraltro, esclusa nei casi in cui la legge statale debba ritenersi inderogabile, essendo frutto di un bilanciamento tra più interessi eventualmente tra loro in contrasto (Corte cost. n. 225 del 2009 cit.). La sentenza da ultimo citata rappresenta la <em>summa</em><a href="#_ftn45" name="_ftnref45" title="">[45]</a> del nuovo orientamento giurisprudenziale e la prima di una serie di sentenze emesse su ricorsi di Regioni avverso il Codice dell’ambiente (D.Lgs. n. 152/2006)<a href="#_ftn46" name="_ftnref46" title="">[46]</a>, che consentono alla Corte &#8211; specularmente &#8211; di “codificare” i principi costituzionali sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema<a href="#_ftn47" name="_ftnref47" title="">[47]</a>. L’emergere di un’embrionale forma di codificazione qualche anno dopo l’introduzione in Costituzione della tutela dell’ambiente, insieme all’opera della Giurisprudenza &#8211; soprattutto &#8211; costituzionale e della dottrina, rappresentano i fattori dell’evoluzione del diritto dell’ambiente quale «nuovo ramo dell’ordinamento»<a href="#_ftn48" name="_ftnref48" title="">[48]</a>.<br />
Sono evidenti nelle sentenze citate le tracce della impostazione filosofico-giuridica del loro redattore. La concezione ecocentrica &#8211; contrapposta al tradizionale antropocentrismo &#8211; per la quale «ciò che ha valore è la “comunità biotica”, un concetto cioè che “allarga” i confini della comunità (umana), per includervi, suoli, acque, piante ed animali e, in una parola, la Terra»<a href="#_ftn49" name="_ftnref49" title="">[49]</a>. La definizione del bene ambiente quale «bene giuridico in senso lato», sulla base della nota classificazione del Pugliatti<a href="#_ftn50" name="_ftnref50" title="">[50]</a>. Il superamento della costruzione cui era pervenuta la giurisprudenza, collegando il primo comma dell’art. 32 Cost. con l’art. 2 Cost., del diritto all’ambiente come diritto della personalità alla fruizione dell’ambiente salubre e l’affermazione, invece, dello stesso come diritto fondamentale del singolo e della collettività alla fruizione ed alla conservazione dell’ambiente quale «bene comune»<a href="#_ftn51" name="_ftnref51" title="">[51]</a>: bene a consumo non rivale ma esauribile. L’ambiente è, quindi, bene materiale che, indipendentemente dall’appartenenza pubblica o privata delle sue componenti<a href="#_ftn52" name="_ftnref52" title="">[52]</a>, fornisce alla comunità servizi essenziali ed esauribili, e la sua conservazione è diritto-dovere del singolo e della collettività<a href="#_ftn53" name="_ftnref53" title="">[53]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<strong>4. La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema «materia» in senso oggettivo e «valore trasversale».</strong><br />
Il nuovo corso giurisprudenziale ha sollecitato in dottrina apprezzamenti<a href="#_ftn54" name="_ftnref54" title="">[54]</a>, ma anche rilievi problematici<a href="#_ftn55" name="_ftnref55" title="">[55]</a>. In particolare, oltre all’evidenziazione di qualche aporia<a href="#_ftn56" name="_ftnref56" title="">[56]</a>, si è posta come questione rimasta aperta il come si configuri concretamente la “materia” denominata «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema»: se la stessa si atteggi come «ambito di disciplina normativa oggettivamente circoscrivibile» oppure «come una di quelle “<em>materie-funzione” </em>che, ad avviso della stessa Corte, sono “<em>contrassegnate più che da una omogeneità degli oggetti delle diverse discipline, dalla forza unificante della loro funzionalizzazione finalistica</em>»<a href="#_ftn57" name="_ftnref57" title="">[57]</a>. È di quegli anni, infatti, la sentenza n. 62 del 10 marzo 2008<a href="#_ftn58" name="_ftnref58" title="">[58]</a>, che &#8211; in contrasto con il nuovo indirizzo &#8211; riproponeva l’orientamento espresso con la sentenza n. 407 del 2002. Addirittura dello stesso giorno di una delle due pronunce (la n. 378/2007) che hanno avviato il nuovo corso è la sentenza n. 380 del 14 novembre 2007<a href="#_ftn59" name="_ftnref59" title="">[59]</a>, che ribadiva che «dalla giurisprudenza di questa Corte, sia precedente che successiva alla nuova formulazione del titolo V della parte seconda della Costituzione, è agevole ricavare una configurazione dell’ambiente come “valore” costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia “trasversale”». Ancora recentemente, e prima della sentenza in commento, la Corte ha ribadito che la tutela dell’ambiente non possa identificarsi con una materia in senso stretto, dovendosi piuttosto intendere come un valore costituzionalmente protetto, integrante una «materia “trasversale”»<a href="#_ftn60" name="_ftnref60" title="">[60]</a>.<br />
In linea con queste decisioni si pone parte della dottrina, che, nel ricondurre la tutela dell’ambiente tra le «materie trasversali», definisce le stesse come quelle in cui è preminente il fattore finalistico e le cui fattispecie si determinano in relazione al raggiungimento di uno scopo<a href="#_ftn61" name="_ftnref61" title="">[61]</a>. Tali materie, «non connotandosi in relazione alla disciplina di uno specifico oggetto, non avrebbero un contenuto predeterminabile ed inciderebbero potenzialmente su qualsiasi ambito oggettivo, che possa considerarsi strumentale rispetto al raggiungimento dello scopo fissato dalla stesso legislatore<a href="#_ftn62" name="_ftnref62" title="">[62]</a>. Si tratterebbe di «materie non-materie», tali solo apparentemente, individuando non l’oggetto della competenza, ma gli scopi che mediante essa vanno perseguiti<a href="#_ftn63" name="_ftnref63" title="">[63]</a>. Le competenze così costruite esibirebbero due caratteristiche peculiari: sarebbero <em>competenze senza oggetto</em>, chiamate a definire se stesse mediante il proprio esercizio, potendo legittimamente incidere su oggetti disparati<a href="#_ftn64" name="_ftnref64" title="">[64]</a>; le norme che le contemplano non prefigurerebbero rigidamente i termini del rapporto tra legislazione centrale e quella regionale, ma ne affiderebbero il governo alla prima<a href="#_ftn65" name="_ftnref65" title="">[65]</a>, cui consentirebbero, tanto di fermarsi alla fissazione dei principi fondamentali, quanto di spingersi nel dettaglio, sottraendo al legislatore regionale oggetti assegnati alla sua competenza<a href="#_ftn66" name="_ftnref66" title="">[66]</a>.<br />
Relativamente a tale ultimo punto, alcuni commentatori ritengono che «il rapporto tra materie regionali e cura degli interessi trasversali, proprio perché orizzontale, è anche espressione di una relazione biunivoca, da leggersi in chiave di reciprocità»<a href="#_ftn67" name="_ftnref67" title="">[67]</a>, affermando che, nella misura in cui le materie trasversali sono esercitate in vista del perseguimento di valori teologicamente indicati dalla Costituzione, possono verificarsi fattispecie in cui il livello territoriale ottimale per l’efficace cura degli interessi coinvolti è proprio quello regionale<a href="#_ftn68" name="_ftnref68" title="">[68]</a>. Gli stessi, però, danno conto della tendenza della Consulta<a href="#_ftn69" name="_ftnref69" title="">[69]</a>, tesa a rafforzare, negli ambiti trasversali, le competenze dello Stato, facendo applicazione del “criterio della prevalenza”<a href="#_ftn70" name="_ftnref70" title="">[70]</a>, il quale non opererebbe mai a favore delle Regioni, rappresentando la «riedizione post-riforma dell’interesse nazionale»<a href="#_ftn71" name="_ftnref71" title="">[71]</a>.<br />
Chi scrive, invece, condivide l’opinione autorevolmente espressa secondo cui la dimensione trasversale del «valore» della tutela dell’ambiente e la definizione stessa della materia in chiave teleologica non ne precludono il carattere di materia in senso oggettivo<a href="#_ftn72" name="_ftnref72" title="">[72]</a>, così come efficacemente affermato dalla Giurisprudenza costituzionale degli anni 2007-2010<a href="#_ftn73" name="_ftnref73" title="">[73]</a>.<br />
Più precisamente, occorre tenere distinti la tutela dell’ambiente quale valore e fine di rilievo costituzionale, che impegna la Repubblica nel suo complesso<a href="#_ftn74" name="_ftnref74" title="">[74]</a>, dalla materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», assegnata alla competenza esclusiva del Legislatore statale dall’art. 117, comma 2, della Costituzione, oggettivamente definita soprattutto con il contributo della Corte costituzionale, la quale a tal fine ha fatto ampio ricorso al criterio storico-normativo<a href="#_ftn75" name="_ftnref75" title="">[75]</a>.<br />
È stato evidenziato in dottrina che, a partire dalla ricordata serie di decisioni del 2009 di rigetto di ricorsi avverso il codice dell’ambiente, quest’ultimo ha fornito il «parametro normativo interposto» di legittimità delle disposizioni regionali impugnate<a href="#_ftn76" name="_ftnref76" title="">[76]</a>. Più in generale si è autorevolmente sottolineato che «(I)n assenza di una legislazione nazionale espressamente dedicata all’attuazione della riforma, e nel permanere di tendenze politico-legislative di lunga durata, la Corte si è per lo più mossa senza contraddire queste ultime, intervenendo come spesso fa, a tagliare al margine le manifestazioni più incoerenti di centralismo, spesso utilizzando come sfondo e quadro di riferimento, se non come veri e propri parametri di legittimità costituzionale, (come un tempo le norme del decreto n. 616 del 1977) le sistemazioni di competenza operate <em>prima </em>della riforma del 2001, nella fase finale del decentramento “a costituzione invariata” innescato dalla legge n. 59 del 1997, e così per esempio con il d.lgs. n. 112 del 1998»<a href="#_ftn77" name="_ftnref77" title="">[77]</a>. Tale ultimo provvedimento normativo, come già ricordato, dedica l’intero capo III alla «Protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti», individuando gli ambiti materiali ed attribuendo le relative funzioni amministrative ai diversi livelli di governo. Inoltre, il codice dell’ambiente disciplina ampi settori materiali rientranti nella «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» e, se riserva anche alla legislazione regionale la disciplina di porzioni della materia<a href="#_ftn78" name="_ftnref78" title="">[78]</a>, mantiene allo Stato la titolarità della stessa. Tanto che la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che, in materia di ambiente, le Regioni devono mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal Codice dell’ambiente<a href="#_ftn79" name="_ftnref79" title="">[79]</a>.<br />
D’altronde, l’art. 116 Cost., indicando la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali tra le «materie» che possono essere attribuite a regioni diverse da quelle a statuto speciale, in attuazione di un – ancora non sperimentato – regionalismo differenziato, conferma, da un lato il carattere necessariamente «oggettivo» della materia (cos’altro può essere trasferito se non concrete e definite competenze?), dall’altro che nell’ambito della materia individuata dall’art. 117, comma 2, lett. s), competenze legislative regionali – che non abbiano la loro fonte diretta nella legislazione statale &#8211; possono venire in essere solo all’esito della particolare procedura disciplinata dall’art. 116<a href="#_ftn80" name="_ftnref80" title="">[80]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<strong>5. Derogabilità <em>in melius</em> degli standard ambientali fissati dal Legislatore statale.</strong><br />
Altra questione che, a giudizio della dottrina che ha commentato le sentenze redatte dal Giudice costituzionale Paolo Maddalena, richiedeva un definitivo chiarimento da parte della Corte concerne la possibilità o meno per le Regioni di “derogare” alla legislazione statale sulla tutela dell’ambiente<a href="#_ftn81" name="_ftnref81" title="">[81]</a>.<br />
In realtà, il principio enunciato dalla sentenza in commento, secondo cui alle Regioni è consentito, nei settori di loro competenza soltanto eventualmente incrementare i livelli di tutela ambientale, senza però compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuate dalla norma dello Stato, è costantemente affermato dal Giudice delle leggi<a href="#_ftn82" name="_ftnref82" title="">[82]</a>.<br />
Sennonché, il bene ambientale e l’interesse alla sua conservazione è normalmente in conflitto con altri interessi costituzionalmente garantiti (ad esempio, la libertà di iniziativa economica, la tutela della concorrenza, il diritto al lavoro). Anzi, anche interessi riconducibili tutti alla tutela dell’ambiente sono spesso tra di loro in dialettica e costituiscono oggetto quindi di bilanciamento (si pensi al conflitto tra l’interesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili e quello alla conservazione del paesaggio)<a href="#_ftn83" name="_ftnref83" title="">[83]</a>. Quindi, la norma statale segna normalmente il punto di equilibrio ed il bilanciamento tra i diversi interessi in conflitto, la cui ragionevolezza è rimessa al giudizio della Consulta. Questa ha chiarito, con la famosa sentenza sul caso ILVA (Corte Cost. 9 maggio 2013, n. 85), che «(T)utti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre “sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra di loro” (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diventerebbe “tiranno” nei confronti della altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona». Pertanto &#8211; come la Corte ha recentemente ribadito &#8211; i valori costituzionali devono essere «ponderati nella misura strettamente necessaria ad evitare il completo sacrificio di uno di essi nell’ottica di un tendenziale principio di integrazione» (Corte Cost. 15 dicembre 2016, n. 267).<br />
Se così è, i livelli di tutela fissati dalla legge statale dovrebbero essere sempre inderogabili – non solo <em>in pejus</em>, quanto anche <em>in melius</em> – avendo il legislatore operato il (si suppone, salvo diverso giudizio della Corte) ragionevole bilanciamento degli interessi in conflitto.<br />
D’altronde, la stessa Costituzione, mentre ha riservato alla competenza esclusiva dello Stato la fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e civili (art. 117, comma 2, lett. m), lasciando alle Regioni, la facoltà di assicurare livelli più elevati, ha assegnato l’intera materia della tutela dell’ambiente al legislatore statale, non la sola fissazione dei livelli minimi di tale tutela.<br />
Ciò salvo che sia lo stesso legislatore statale a consentire alle Regioni di implementare i livelli di tutela dallo stesso fissati.<br />
Quindi, per concludere sul tema di quali siano i titoli di intervento della potestà legislativa regionale nella materia «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali»: oltre ad una «competenza ambientale indiretta»<a href="#_ftn84" name="_ftnref84" title="">[84]</a> ed ad una competenza delegata dal legislatore statale<a href="#_ftn85" name="_ftnref85" title="">[85]</a>, è da ritenersi non configurabile una «competenza “<em>diretta</em>” a carattere “<em>residuale</em>” rispetto alla definizione da parte dello Stato di <em>standard </em>uniformi di tutela dell’ambiente valevoli su tutto il territorio nazionale»<a href="#_ftn86" name="_ftnref86" title="">[86]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<strong>6) Considerazioni conclusive.</strong><br />
Tornando alla sentenza n. 77 del 2017, da cui si è preso spunto per le osservazioni sin qui svolte, emerge evidente il contrasto con la Giurisprudenza costituzionale che si è identificata con il nome del redattore delle relative sentenze (Maddalena) quanto ai tratti distintivi della natura trasversale della materia «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali». Invero, sembra consolidarsi il ritorno all’orientamento immediatamente successivo alla riforma del Titolo V e &#8211; a questo punto, da ritenersi solo temporaneamente – radicalmente innovato dalle sentenze della Corte degli anni 2007-2010: la tutela dell’ambiente non potrebbe identificarsi con una materia in senso stretto, dovendosi piuttosto intendere come un valore costituzionalmente protetto, integrante – in questi termini – una «materia “trasversale”».<br />
Inoltre, ad un primo esame, la sentenza in commento sembrerebbe contraddire un principio sinora costantemente affermato dal Giudice delle leggi: la possibilità per il legislatore regionale di perseguire finalità di tutela ambientale, esclusivamente però nell’esercizio delle proprie competenze. Si è più sopra dato conto di come la Corte abbia di regola ritenuto possibile per la Regione innalzare i livelli di tutela ambientale fissati con leggi dello Stato – salvo che gli stessi rappresentassero il punto di mediazione ed equilibrio tra esigenze contrapposte – purché esercitando competenze proprie e non invadendo, quindi, gli ambiti di competenza materiale assegnati alla legislazione esclusiva dello Stato. Ciò ha portato ad escludere una competenza regionale “<em>diretta</em>” a carattere “<em>residuale</em>” rispetto alla definizione da parte dello Stato di <em>standard </em>uniformi di tutela dell’ambiente valevoli su tutto il territorio nazionale.<br />
Invece, con la sentenza n. 77 del 2017, la Corte, dopo aver ribadito che la difesa del suolo rientra nella materia «tutela dell’ambiente», ha rigettato il ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri rilevando che «nessuna delle previsioni normative statali richiamate dalla ricorrente appare, effettivamente, contraddetta dalla disposizione impugnata, dovendosi intendere in una prospettiva di integrazione e rafforzamento della disciplina posta a tutela dell’ambiente».<br />
Invero, la norma ligure censurata stabilisce che la Giunta regionale può individuare, sulla base di specifici criteri attuativi, corsi d’acqua o loro tratti, che presentino almeno le caratteristiche di sottendere bacini idrografici di modeste dimensioni, prevalentemente tombinati, ricadenti in contesti urbanistico-edilizi di tessuto urbano consolidato, e che, pur non potendosi classificare canali di drenaggio urbano, abbiano perso, a causa delle trasformazioni territoriali ed urbanistiche verificatesi nel tempo, le caratteristiche originali del corso d’acqua in modo irreversibile, tanto da non rendere possibile il loro recupero in termini di spazi e capacità di deflusso. A giudizio della Corte la norma impugnata reca una disciplina «compatibile con quella statale, in quanto volta ad individuare ed inserire nel reticolo idrografico regionale, nel rispetto della normativa posta a tutela dell’ambiente, corpi idrici che, altrimenti sfuggirebbero ad una opportuna classificazione, pur conservando il comportamento tipico dei corsi d’acqua», consentendo così l’applicazione anche ad essi delle normative di polizia idraulica.<br />
Ebbene, stando alla chiara e netta distinzione operata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 232 del 2009 tra difesa del suolo, riconducibile alla materia «tutela dell’ambiente», e disciplina della sua utilizzazione, rientrante nella materia concorrente «governo del territorio»<a href="#_ftn87" name="_ftnref87" title="">[87]</a>, non può esservi dubbio che – come, d’altronde, la stessa sentenza in commento afferma – la disposizione ligure impugnata rientri pienamente ed esclusivamente nella prima.<br />
Pertanto sembrerebbe potersi concludere che, quanto meno con la sentenza n. 77 del 2017, la Corte – innovando il proprio consolidato insegnamento – abbia ritenuto esistente la potestà legislativa <em>diretta</em> e <em>residuale</em> delle Regioni in materia di tutela dell’ambiente, integrante <em>in melius</em> la legislazione statale, salvo che questa rappresenti il punto di equilibrio di interessi contrapposti.<br />
Sennonché, pur nel silenzio sul punto della Corte, pare preferibile individuare il titolo di legittimazione della Regione nello stesso Codice dell’ambiente, che all’art. 3-<em>quinquies </em>statuisce che i principi in esso contenuti costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell’ambiente su tutto il territorio nazionale, mentre le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un’arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali.<br />
Avremmo quindi, in questo caso, l’esercizio di una competenza ambientale da parte della Regione <em>delegata</em> dallo stesso Legislatore statale.</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Così S. Grassi, <em>Problemi di diritto costituzionale dell’ambiente</em>, Milano 2012, 143-144.&nbsp;</div>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> R. Chieppa, <em>L’ambiente nel nuovo ordinamento costituzionale</em>, in <em>Urbanistica e appalti</em>, n. 11/2002, 1248.</div>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> D. Amirante, <em>Profili di diritto costituzionale dell’ambiente</em> in P. Dell’Anno &#8211; E. Picozza (diretto da), <em>Trattato di diritto dell’ambiente</em>, Vol. I, Padova, 2012, 254 ss..</div>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a>&nbsp; Op. ult. cit., 255.</div>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> M. Cecchetti, <em>Riforma del titolo V della Costituzione e sistema delle fonti: problemi e prospettive nella materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 13 giugno 2002, e più recentemente Id, <em>La materia «</em>tutela dell’ambiente e dell’ecosistema<em>» nella giurisprudenza costituzionale: lo stato dell’arte e i nodi ancora irrisolti</em>, <em>Ibidem</em>, 8 aprile 2009, ha ricostruito il sistema costituzionale di governo dell’ambiente <em>ante</em> riforma del titolo V articolandolo su «tre grandi pilastri». Il primo consiste nel riconoscimento da parte della Corte costituzionale della potestà legislativa concorrente nella materia dell’ambiente; materia in senso atecnico, in quanto «valore costituzionale» e dunque interesse trasversale collegato funzionalmente ad altre materie previste dall’art. 117 Cost.. Il secondo pilastro è costituito dal riconoscimento della necessità che nell’azione di tutela dell’ambiente siano concretamente coinvolti tutti i livelli di governo pubblico in una logica di effettiva corresponsabilità e che tale concorso di competenze sia guidato dal principio di leale cooperazione. Il terzo pilastro, infine, è rappresentato dalla graduale affermazione di un sistema di riparto delle competenze ambientali tra le diverse autonomie territoriali orientato decisamente su logiche di tipo sussidiario, fondate cioè sul criterio della dimensione territoriale degli interessi e sulla individuazione del livello ottimale di allocazione delle diverse funzioni. Si fronteggerebbero nel governo dell’ambiente due diverse tipologie di esigenze che trovano la loro sintesi nei due principi che esprimono la logica della sussidiarietà cd. «verticale» nel campo della tutela dell’ambiente: il <em>principio di azione unitaria del livello territoriale superiore</em> e il <em>principio della tutela più rigorosa del livello territoriale inferiore. </em>Quest’ultimo, in particolare, ai fini di adattamento dell’azione di tutela ai diversi contesti territoriali, potrebbe introdurre misure di protezione più intense e rigorose di quelle previste al livello superiore.</div>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> A. D’Atena, <em>La Consulta parla … e la riforma del titolo V entra in vigore</em>, in <em>Giur. Cost.</em>, 2002, 2030. Si veda anche Id, <em>Materie legislative e tipologia delle competenze</em>, in <em>Quad. cost.</em>, 2003, 21.</div>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> La Corte cita le sentenze 18 novembre 2000, n. 507; 15 febbraio 2000, n. 54; 07 ottobre 1999, n. 382; 17 luglio 1998, n. 273.</div>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> La Corte riprende un’espressione utilizzata in dottrina da G. Falcon, <em>Il nuovo titolo V della Parte II della Costituzione</em>, in <em>Le Regioni</em>, 2001, 5, e Id., <em>Modello e transizione nel nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione</em>, in <em>Le Regioni</em>, 2001, 1252 ss.. e richiama come precedente la sentenza 26 giugno 2002, n. 282, ove si affermava – sia pure con un <em>obiter dictum </em>&#8211; che la materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti economici e sociali da garantirsi su tutto il territorio nazionale (art. 117, comma 2, lett. m), non individua una «materia in senso stretto», ma piuttosto «una competenza del legislatore idonea a investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento delle prestazioni garantite, come contenuti essenziali di tali diritti, senza che il legislatore regionale possa limitarle o condizionarle». La Corte individua, così, la categoria delle «materie trasversali» accanto a quelle in senso stretto o tecnico. Mentre queste ultime identificano uno specifico e determinato oggetto, consistente in un complesso di fattispecie, le materie trasversali possono incidere su diversi oggetti con l’obiettivo di raggiungere la finalità costituzionalmente fissata. Quindi, secondo un primo commento in dottrina delle due sentenze citate: «materie-oggetto» e «materie-scopo» (così F.S. Marini, <em>La Corte costituzionale nel labirinto delle materie «materie trasversali»: dalla sent. n. 282 alla n. 407 del 2002</em>, in <em>Giur. Cost.</em>, n. 4/2002, 2951 ss.). Proprio commentando la sentenza n. 282 autorevole dottrina aveva osservato che la nozione di materia trasversale poteva attagliarsi anche ad altre delle formule impiegate dall’art. 117, comma 2, al fine di individuare gli ambiti della legislazione esclusiva statale: tra queste «la tutela della concorrenza, la tutela dell’ambiente …» (A. D’Atena, <em>La Consulta parla … e la riforma del titolo V entra in vigore</em> cit., 2030). P. Cavaleri, <em>La definizione e la delimitazione delle materie di cui all’art. 117 della Costituzione</em>, in <em>rivistaaic.it</em>, usa invece l’espressione «competenze trasversali» per indicare le «competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie». Definisce la tutela dell’ambiente una competenza trasversale <em>ante litteram</em> F. Benelli, <em>La “smaterializzazione” delle materie. Problemi teorici ed applicativi del nuovo titolo V della Costituzione</em>, Milano, 2006, 93 ss.. Anche A. D’Atena ricorre al <em>criterio storico-normativo</em> ai fini della <em>qualificazione in chiave finalistica </em>della «voce» tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (A. D’Atena, <em>Materie legislative e tipologia delle competenze</em>, in <em>Quaderni costituzionali</em>, a. XXIII, n. 1, marzo 2003, 20 ss., in particolare nota n. 25).</div>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> In particolare, nella costruzione della Corte, rappresenterebbero competenze concorrenti intrecciate con la tutela ambientale e tali da consentire alle Regioni l’esercizio in via riflessa o indiretta di competenze legislative in materia di ambiente: la tutela della salute, il governo del territorio, la tutela e la sicurezza del lavoro, la protezione civile.</div>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> In proposito, la Corte richiama come precedente la sentenza 7 ottobre 1999, n. 382, in cui aveva respinto le censure di illegittimità costituzionale di una legge regionale del Veneto che fissava, in tema di elettrodotti, limiti assai più severi di quelli previsti dalla disciplina statale. Per una lettura critica sul punto della decisione citata si veda R. Chieppa, <em>L’ambiente nel nuovo ordinamento costituzionale</em> cit., 1251-1253, il quale non condivide la mancata fissazione di un limite di compatibilità di una tutela più rigorosa fissata dal livello regionale. S. Mangiameli, <em>Sull’arte di definire le materie dopo la riforma del Titolo V della Costituzione</em>, in <em>Le Regioni</em>, 1/2003, 337 ss. individua il fondamento del potere delle regioni di prevedere una disciplina di maggiore protezione ambientale nella «concorrenza delle competenze proprie dello Stato e delle Regioni alla realizzazione del sistema dei diritti» costituzionali. Si veda, inoltre, M. Renna, <em>Il sistema degli «standard ambientali» tra fonti europee e competenze nazionali</em>, in B. Bozzo &#8211; M. Renna (a cura di), <em>L’ambiente nel nuovo Titolo V della Costituzione</em>, Milano 2004, il quale parla, con riferimento alla sentenza citata, di «sorpresa e clamore». Per altri commenti alla sentenza citata si vedano; M. Cecchetti, <em>Legislazione statale e legislazione regionale per la tutela dell’ambiente: niente di nuovo dopo la riforma costituzionale del Titolo V?</em>, in <em>Le Regioni</em>, 1/2003, 318 ss.; T. Marrocco,<em> Riforma del titolo V della costituzione e ambiente: ovvero come tutto deve cambiare, perché non cambi niente</em>, in <em>Riv. Giur. Amb.</em>, 2002, 937 ss.; G. Grasso, <em>La tutela dell’ambiente si “smaterializza” e le Regioni recuperano una competenza (apparentemente) perduta. Osservazioni a prima lettura a Corte costituzionale, 10-26 luglio 2002, n. 407</em>, in <em>Amministrazione in cammino</em>, 18 ottobre 2002.</div>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> M.S. Giannini, <em>Nota a Corte costituzionale n. 7 del 1957</em>, in <em>Giur. Cost.</em>, 1957, 50. L’espressione è stata poi ripresa da L. Paladin, <em>Le fonti del diritto italiano</em>, Bologna, 1996, 144, in quale osservava che «le varie metafisiche dei valori costituzionali consentono, infatti, argomentazioni e decisioni atte a condurre da qualsiasi parte, senza che la giurisprudenza costituzionale sia più controllabile nei suoi ragionamenti».</div>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> M. Betzu, <em>L’ambiente nella sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2005: le pressioni del caso e le torsioni del diritto</em>, in <em>Le Istituzioni del Federalismo</em>, n. 5/2005, 885.</div>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Corte cost. n. 536/2002 cit.. Con la sentenza citata la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità di una legge della Regione Sardegna, che, procrastinando la chiusura della stagione venatoria oltre il termine previsto dalla legge statale, avrebbe inciso sul nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, derogando quindi <em>in peius</em> gli <em>standards</em> fissati dal Legislatore statale, pur operanti in una materia appartenente alla competenza residuale delle Regioni. La Consulta, nella sentenza in questione, rivendica la continuità con la propria giurisprudenza <em>ante </em>riforma: «(G)ià prima della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, la protezione dell’ambiente aveva assunto una propria autonoma consistenza che, in ragione degli specifici ed unitari obiettivi perseguiti, non si esauriva né rimaneva assorbita nelle competenze di settore (sentenza n. 356 del 1994), configurandosi l’ambiente come bene unitario, che può risultare compromesso anche da interventi minori e che va pertanto salvaguardato nella sua interezza (sentenza n. 67 del 1992). La natura di valore trasversale, idoneo ad incidere anche su materie di competenza di altri enti nella forma degli <em>standards</em> di tutela, già ricavabile dagli artt. 9 e 32 della Costituzione, trova ora conferma nella previsione contenuta nella lettera s) del secondo comma dell’art. 117 della Costituzione, che affida allo Stato il compito di garantire la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema». D. Porena, <em>L’ambiente come “materia” nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale: “solidificazione” del valore ed ulteriore “giro di vite” sulla competenza regionale</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 4 febbraio 2009, parla, con riferimento alla sentenza citata, di «capovolgimento di prospettiva» rispetto alla sentenza n. 407 del 2002, in quanto «Di colpo, dunque, la normativa in materia ambientale torna ad essere suscettibile di accentramento in capo allo Stato determinando l’assorbimento di quelle materie che, pur di competenza regionale, sono “attraversate” da interessi ambientali, L’interesse unitario alla tutela uniforme sull’intero territorio nazionale della flora e della fauna si mostra pertanto idoneo a “prosciugare” la competenza legislativa regionale in materia di caccia, determinandone, in conclusione, l’accentramento». Di «capovolgimento di indirizzo […] solo apparente» parla, invece, M. De Giorgi,<em> Focus sulla giurisprudenza costituzionale in materia di “tutela dell’ambiente”</em>, in <em>Istituzioni del federalismo</em>, n. 3/4 del 2010, 407.&nbsp; Sul punto si vedano anche: S. Deliperi, <em>La corte costituzionale frena la “deregulation” in materia venatoria</em>, in <em>Riv. Giur. Amb.</em>, 2003, 538 ss.; P. Brambilla, <em>L’evoluzione del riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di protezione della fauna e di attività venatoria: il valore ambiente contro la materia caccia</em>, in <em>Riv. Giur. Amb.</em>, 2003, 543 ss.; S. Calzolaio, <em>L’ambiente e la riforma del titolo V (nota breve a due sentenza contrastanti)</em>, in <a href="http://www.giurcost.org/"><em>www.giurcost.org</em></a><em> &gt; decisioni&gt;</em> 11 giugno 2003; M. Gorlani, <em>La materia della caccia davanti alla Corte costituzionale dopo la riforma del titolo V Cost.: ritorna l’interesse nazionale e il “primato” della legislazione statale di principio?</em>, in <em>Forum di Quaderni costituzionali</em>, 2002.</div>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Cfr. oltre a Corte cost. nn. 307 e 331 del 2003, di cui si dirà <em>infra</em>: Corte cost. 23 marzo 2003, n. 59; 24 giugno 2003, n. 222; nn. 226 e 227 del 19 giugno 2003; 22 luglio 2004, n. 259; 18 marzo 2005, n. 108; 24 marzo 2005, n. 135; 8 giugno 2005, n. 232; 17 marzo 2006, n. 103; 5 maggio 2005, n. 182; 21 giugno 2006, n. 246 e 20 novembre 2006, n. 398.</div>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> A. Ferrara, <em>La “materia ambiente” nel testo di riforma del titolo V</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 30 giugno 2001: «È portato all’interno del testo costituzionale &#8211; anche se con forme improprie, poco chiare e discutibili &#8211; ciò che rappresenta già la costituzione vivente del nostro ordinamento, nell’interpretazione evolutiva che ne hanno dato i soggetti istituzionali e, in particolare, la corte costituzionale». Lo stesso Giudice delle leggi, nella sentenza n. 407/2002, richiamando i lavori preparatori relativi alla lettera s) del nuovo art. 117 della costituzione, rilevava che «(I)n definitiva, si può quindi ritenere che riguardo alla protezione dell’ambiente non si sia sostanzialmente inteso eliminare la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell’ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato».</div>
<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> Op.ult.cit., L’autore definisce la tutela dell’ambiente una materia di scopo, mentre l’affidamento alla competenza esclusiva dello Stato costituirebbe «la “trasfigurazione” di una clausola generale, quella dell’<em>interesse nazionale</em>, che non si presta &#8211; per definizione &#8211; ad essere suddivisa».&nbsp; In termini analoghi F. Benelli, <em>L’Ambiente tra “smaterializzazione” della materia e sussidiarietà legislativa</em> cit.: «È la valutazione del fine perseguito dall’intervento legislativo di volta in volta in esame a fornire lo strumento di valutazione della compatibilità della legge con il riparto di competenze tra Stato e Regioni. Ogniqualvolta lo scopo perseguito sia in via primaria la tutela dell’ambiente, la competenza non potrà che essere quella statale (piena); nei casi in cui gli interessi direttamente tutelati siano diversi […] e solo indirettamente la legge regionale persegua anche finalità di tutela ambientale, la competenza sarà regionale. In entrambi i casi, cioè, l’intervento legislativo dovrà essere scrutinato secondo un giudizio di <em>prevalenza</em>. Non si tratterà, tuttavia, di una prevalenza per materia, ma di una prevalenza degli scopi perseguiti, in coerenza con la primazia della valutazione teleologica dell’intervento legislativo che sembra ispirare tutte le materie trasversali». Si veda anche M. Betzu, <em>L’ambiente nella sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2005: le pressioni del caso e le torsioni del diritto</em> cit., 891-892: «La lett. s) dell’art. 117 Cost., comma secondo, svolge così una funzione veramente “ordinatrice”, attribuendo la competenza in concreto sulla base della capacità di ciascun ente di garantire l’ottimizzazione del soddisfacimento degli interessi perseguiti». Si veda anche F. Fracchia, <em>Sulla configurazione giuridica dell’ambiente: art. 2 Cost., e doveri di solidarietà ambientale</em>, in <em>Dir. Economia</em>, 2002, 240: «la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, più che una materia a sé, si profila a ben vedere come un “compito” o come una “funzione”, in quanto trasversale alle varie materie».</div>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> L’espressione è di G. Coco, <em>La legislazione in tema d’ambiente è a una svolta?</em>, in <em>Riv. Giur. Amb.</em> 2002, 419 ss.</div>
<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> M. Cecchetti, <em>Riforma del titolo V della Costituzione e sistema delle fonti: problemi e prospettive nella materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”</em> cit.: «In sintesi, si può dunque affermare che la tutela dell’ambiente non può essere considerata “materia” in senso proprio solo perché <em>non è soltanto una materia</em>, in quanto l’attuazione di questo “valore costituzionale” deve necessariamente attraversare tutti i comportamenti umani e tutte le politiche pubbliche; ma ciò non può valere a negare che esista un profilo “materiale” (in senso stretto) che risulta, almeno in certa misura, ben determinabile e che costituisce da sempre il campo privilegiato delle politiche ambientali e degli interventi normativi a tutela dell’ambiente». Nello stesso senso G. Coco, <em>La legislazione in tema d’ambiente è a una svolta?</em> cit.. G. Grasso, <em>La tutela dell’ambiente si “smaterializza” e le Regioni recuperano una competenza (apparentemente) perduta. Osservazioni a prima lettura a Corte costituzionale, 10-26 luglio 2002, n. 407</em> cit., aderendo a questa tesi, individua un ulteriore argomento nell’art. 116, comma 3, Cost., che prevede che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possano essere attribuite alle regioni a statuto ordinario anche nella materia tutela dell’ambiente e dell’ecosistema: «È chiaro che se la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (o anche soltanto alcuni specifici settori della tutela ambientale) passeranno, per qualche Regione, tra le materie di legislazione concorrente, se non addirittura di legislazione esclusiva regionale, sarà ancora più complicato non riconoscerne l’oggettiva “materialità”». Si veda anche C. Sartoretti, <em>La “materia” ambiente nel nuovo Titolo V, Parte II, della Costituzione: fra unità dell’ordinamento e separazione delle competenze</em>, in L. Mezzetti (a cura di), <em>La Costituzione delle autonomie. Le riforme del Titolo V, Parte II della Costituzione</em>, Napoli, 2004, 411 ss., secondo la quale la qualificazione della tutela ambientale quale valore costituzionale sarebbe anacronistica, dovendosi essa considerare quale vera e propria materia in senso tecnico.</div>
<div id="ftn19"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> B. Caravita, <em>Diritto dell’ambiente</em>, Bologna, 2001, 33-34. L’Autore ritiene che nella disciplina <em>diritto dell’ambiente</em> rientrino «tutte quelle discipline di settore in cui si persegue come finalità prevalente la tutela degli equilibri ecologici (e quindi: disciplina dell’aria, dell’acqua, del rumore, della difesa del suolo, dello smaltimento dei rifiuti, della protezione della natura, delle aree protette; nonché quegli strumenti tipicamente rivolti alla tutela degli equilibri ecologici: valutazione d’impatto ambientale e danno ambientale) rimangono al confine quelle discipline che, pur avendo come oggetto di tutela il territorio, assumono profili e obiettivi di tutela diversi da quello ecologico (ad esempio, la disciplina paesistica, il cui profilo prevalente è quello estetico-culturale); restano invece fuori quelle discipline (ad esempio relative all’agricoltura; alla sicurezza sul lavoro; ecc.) che, pur presentando connessioni e collegamenti con il diritto dell’ambiente, sono caratterizzate da oggetti diversi e dalla prevalenza di finalità diverse».</div>
<div id="ftn20"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> Con le sentenze citate la Corte dichiarò incostituzionali alcune leggi regionali che fissavano limiti territoriali ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla legislazione statale in materia di inquinamento elettromagnetico. Si vedano, quali commenti alle due sentenze: G. Tarantini, <em>La disciplina dell’elettrosmog tra Stato e Regioni</em>, in <em>Federalismi.it</em> n. 20/2004; G.M. Salerno, <em>Derogabilità </em>in melius <em>e inviolabilità dell’equilibrio stabilito dalla legislazione statale organica</em>, in <em>Ibidem</em>, n.14/2003; F. Orlini, <em>Tutela dell’ambiente e riforma del Titolo V della Costituzione: spunti di riflessione in tema di competenze dello Stato e delle Regioni</em>, in <em>Riv. Giur. Edilizia</em>, 2004, 406 ss.</div>
<div id="ftn21"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> Cfr. Corte cost. n. 307/2003 cit.: «In sostanza, la fissazione a livello nazionale dei valori-soglia, non derogabili dalle Regioni nemmeno in senso più restrittivo, rappresenta il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare al massimo l’impatto delle emissioni elettromagnetiche, e di realizzare impianti necessari al paese, nella logica per cui la competenza delle Regioni in materia di trasporto dell’energie e di ordinamento della comunicazione è di tipo concorrente, vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato». D. Porena, <em>L’ambiente come “materia” nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale: “solidificazione” del valore ed ulteriore “giro di vite” sulla competenza regionale</em> cit., rileva che alla base della decisione della Consulta vi era, se pur non esplicitata, una preoccupazione: la necessità di garantire uniformi condizioni di concorrenza sull’intero territorio nazionale. «La preoccupazione legata all’eccessiva frammentazione delle discipline territoriali ed alle possibili conseguenze distorsive, non solo sul piano dello sviluppo economico, ma anche su quello della concorrenzialità dei mercati, ha sull’abbrivio della legislazione comunitaria, in certa misura ragionevolmente indotto lo stesso legislatore statale a preferire modelli di sviluppo uniformi sul piano della compatibilità ambientale». D’altronde, la legge delega n. 308 del 2003, poneva tra i principi direttivi in materia ambientale la «piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie al fine di garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e di contribuire in tal modo alla competitività dei sistemi territoriali e delle imprese evitando fenomeni di distorsione della concorrenza».</div>
<div id="ftn22"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> Si vedano le pronunce nn. 151/1986 e 379/1994 (in materia di paesaggio), 192/1987 e 744/1988 (in materia di gestione dei rifiuti), 1002/1988, 577/1990 e 578/1990 (sulla caccia), 366/1992 (in materia di aeree naturali protette).</div>
<div id="ftn23"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Corte cost. 20 dicembre 2002, n. 536; 24 giugno 2003, n. 222; 18 marzo 2005, n. 108; 31 maggio 2005, n. 214 e 20 aprile 2006 n. 182. M. De Giorgi,<em> Focus sulla giurisprudenza costituzionale in materia di “tutela dell’ambiente”</em>, in <em>Istituzioni del federalismo</em>, cit, 409-410, rileva che «l’apparente contraddizione in cui sembra incorrere la Consulta è frutto dell’applicazione &#8211; nello scrutinio delle misure statali volte al bilanciamento di contrapposti interessi &#8211; del criterio di “ragionevolezza”».</div>
<div id="ftn24"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> M. Cecchetti, <em>Principi costituzionali per la tutela dell’ambiente</em>, Milano, 2000, 285 ss.. Per la verità, già con la sentenza 6 febbraio 1991, n. 53, in materia di inquinamento atmosferico, la Corte aveva riconosciuto costituzionalmente legittima la normativa nazionale che riservava allo Stato la determinazione dei valori di emissione, sia minimi che massimo, consentendo alle Regioni di stabilire limiti più rigorosi solo per le «zone particolarmente inquinate» o per «specifiche esigenze di tutela ambientale», e ciò in quanto l’autorità centrale è in possesso di mezzi di conoscenza sanitaria superiori a quelli disponibili da parte delle Regioni e perché risulta necessario garantire uniformità di trattamento delle varie imprese operanti in concorrenza fra loro. La stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n. 331 del 2003 cit., osservò come dalla propria giurisprudenza precedente non potesse «trarsi in generale il principio della derogabilità <em>in melius</em> (rispetto alla tutela dei valori ambientali), da parte delle Regioni, degli <em>standard</em> posti dallo Stato».</div>
<div id="ftn25"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> Successive pronunce applicheranno il concetto di <em>standard</em> di protezione uniformi su tutto il territorio nazionale, assolutamente inderogabile dalla legislazione regionale al termine massimo per la conclusione del procedimento autorizzatorio delle centrali elettriche a fonti rinnovabili di energia (Corte cost. 9 novembre 2006, n. 364); alla disciplina delle discariche in esercizio ed al relativo piano di adeguamento alla normativa sopravvenuta (Corte cost. 5 novembre 2007, n. 378); al procedimento ed ai valori-soglia per l’esecuzione delle bonifiche dei siti contaminati (18 giugno 2008, n. 214).</div>
<div id="ftn26"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> Corte cost. n. 641/1987 cit.. La definizione dell’ambiente quale «valore primario e assoluto» si ritrova nella giurisprudenza della Corte costituzionale anche recente: cfr. sentenze 24 ottobre 2013, n. 246; 23 gennaio 2013, n. 9; 12 dicembre 2012, n. 278.</div>
<div id="ftn27"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> Si veda in particolare, Corte cost. 28 giugno 2004, n. 196: la «primarietà» riconosciuta agli interessi paesaggistico-ambientali «non legittima un primato assoluto in una ipotetica scala gerarchica dei valori costituzionali, ma origina la necessità che essi debbano sempre essere presi in considerazione nei concreti bilanciamenti operati dal legislatore ordinario e dalle pubbliche amministrazioni; in altri termini, la “primarietà” degli interessi che assurgono alla qualifica di “valori costituzionali” non può che implicare l’esigenza di una compiuta ed esplicita rappresentazione di tali interessi nei processi decisionali all’interno dei quali si esprime la discrezionalità delle scelte politiche o amministrative».</div>
<div id="ftn28"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> La Corte sembra aderire ai rilievi di autorevole dottrina (R. Chieppa, <em>L’ambiente nel nuovo ordinamento costituzionale</em> cit., 1251-1253), che, commentando la sentenza n. 407/2002, ne criticava proprio la mancata fissazione di un limite di compatibilità di una tutela più rigorosa fissata dal livello regionale. Secondo l’illustre Autore, infatti, «non è ragionevole ritenere che il potere di adottare misure più rigorose da parte delle regioni sia assoluto e insindacabile […] è opportuno che siano fissati standards qualitativi uniformi sull’intero territorio nazionale, derogabili dalle singole regioni solo in presenza di specifiche situazioni per le quali le migliori acquisizioni scientifiche consiglino l’adozione di misure più restrittive rispetto a quelle statali». M. Ceruti, <em>La Corte Costituzionale detta il “decalogo” della buona legge regionale in materia di inquinamento elettromagnetico sulla base dell’inderogabilità (anche in melius) dei valori soglia statali</em>, in <em>Riv. Giur. Amb.</em>, 2004, 258 ss., ritiene invece che con la sentenze n. 307 e 331 del 2003 non si pervenga all’accantonamento del principio della tutela più rigorosa a livello territoriale inferiore, di cui anzi verrebbe formalmente ribadita la vigenza, ma piuttosto se ne escluda l’operatività nel settore dell’inquinamento elettromagnetico, in ragione della particolarità della relativa normativa (legge quadro n. 36/2001). F. Fonderico, <em>La tutela dall’inquinamento elettromagnetico</em>, Milano, 2002, 92, rileva che l’inderogabilità regionale degli standard statali di esposizione viene bilanciata nella legge 36/2001, sotto il profilo formale, dalla necessaria acquisizione, in ragione del principio collaborativo, dell’intesa in sede di Conferenza unificata (art. 4, comma 2). Mentre, sotto il profilo sostanziale, il principio precauzionale (art. 1, comma 1) impone la fissazione di limiti particolarmente restrittivi. Pertanto «una volta che […] l’equilibrio tra i molteplici valori costituzionali sia stato fissato a livello nazionale, nell’ambito di una procedura concertata guidata da un rigoroso approccio precauzionale, non sembrano residuare spazi ulteriori di disciplina, se non quelli espressamente e tassativamente attribuiti dalla medesima legislazione statale». Si veda anche, a commento delle sentenze citate, M.A. Mazzola, <em>Ambiente, salute, urbanistica e poi… l’elettrosmog: quale potestà legislativa tra Stato e Regioni dopo il nuovo titolo V della Costituzione?</em>, in <em>Riv. Giur. Amb.</em>, 2004, 269 ss. e G.M. Salerno, <em>Derogabilità </em>in melius<em> e inviolabilità dell’equilibrio stabilito dalla legislazione statale organica</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 4 dicembre 2003, il quale ne evidenzia la portata innovativa. P. Dell’Anno, <em>La tutela dell’ambiente come «materia» e come valore costituzionale di solidarietà e di elevata protezione</em>, in <em>Ambiente &amp; Sviluppo</em>, n. 7/2009, 589, fonda l’inderogabilità assoluta &#8211; anche in <em>melius</em> &#8211; degli<em> standards</em> posti dal legislatore statale sulla «necessità che principi fondamentali e criteri uniformi non siano derogati delle Regioni, in violazione della disposizione contenuta nell’art. 117 Cost., comma 2, lett. m), che riserva alla potestà legislativa statale la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Non può essere revocato in dubbio che l’esercizio dell’impresa economica costituisca un diritto costituzionalmente protetto (art. 41, primo comma), anche per le finalità sociali ad esso sottese. La disciplina in modo difforme da regione a regione della tutela dell’ambiente, secondo criteri, modalità e procedimenti permissivi differenziati, costituisce una violazione del principio fondamentale scolpito nella richiamata disposizione costituzionale. Anche l’art. 120, comma 1, Cost., laddove vieta alle Regioni di “adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle […] cose tra le Regioni”, rappresenta un principio applicativo che assume diretta rilevanza nell’adozione e nell’attuazione delle politiche ambientali».</div>
<div id="ftn29"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> Cfr. G. Rossi, <em>Diritto dell’ambiente</em> cit. 20-21.</div>
<div id="ftn30"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> Si veda, per considerazioni analoghe, G. Manfredi, <em>Standard ambientali di fonte statale e poteri regionali in tema di governo del territorio</em>, in <em>Urb. e app.</em>, n. 3/2004, 295 ss.; Id,<em> La Corte costituzionale, i rifiuti radioattivi e la sindrome NIMBY</em>, in <em>Riv. Giur. Amb.</em>, 2005, 543 ss.</div>
<div id="ftn31"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> In quell’occasione la Consulta ha censurato leggi di alcune Regioni di dichiarazione del territorio regionale come territorio “denuclearizzato” e precluso al transito e alla presenza di materiali nucleari provenienti da altri territori. La sentenza è stata commentata, tra gli altri, da M. Betzu, <em>L’ambiente nella sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2005: le pressioni del caso e le torsioni del diritto</em> cit.; N. Maccabiani, <em>L’</em>acquis <em>della sentenza n. 62/2005: l’interesse nazionale (?)</em>, in <em>Forum di Quaderni Costituzionali</em>, 9 febbraio 2005; G. Manfredi, <em>La Corte costituzionale, i rifiuti radioattivi e la sindrome NIMBY</em> cit.; M. Sciarra, <em>La “trasversalità” della tutela dell’ambiente: un confine “mobile” delle competenze legislative tra Stato e Regioni</em>, in <em>rivistaic.it</em>, 11.4.2005; I. Nicotra, <em>Il principio unitario: una versione aggiornata del vecchio interesse nazionale nella recente giurisprudenza costituzionale in materia ambientale</em>, in <em>Forum di Quaderni Costituzionali</em>, 18 febbraio 2005; G. D’Amico, <em>Rifiuti radioattivi nelle Regioni “meno reattive”? Il </em>nimby<em> non trova spazio alla Corte costituzionale</em>, in <em>Forum di Quaderni Costituzionali</em>, 31 marzo 2005.</div>
<div id="ftn32"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> Cfr. la sentenza citata: «in presenza della competenza statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera <em>s</em>, i poteri della Regione nel campo della tutela della salute non possono consentire, sia pure in nome di una protezione più rigorosa della salute degli abitanti della Regione medesima, interventi preclusivi suscettibili, come nella specie, di pregiudicare, insieme ad altri interessi di rilievo nazionale (cfr. sentenza n. 307 del 2003), il medesimo interesse della salute in un ambito territoriale più ampio, come avverrebbe in caso di impossibilità o difficoltà di provvedere correttamente allo smaltimento dei rifiuti radioattivi». D’altronde, «il problema dello smaltimento dei rifiuti pericolosi &#8211; e quelli radioattivi lo sono &#8211; di origine industriale non può essere risolto sulla base di un criterio di “autosufficienza” delle singole Regioni (cfr. sentenze n. 281 del 2000, n. 335 del 2001, n. 505 del 2002), poiché occorre tener conto della eventuale irregolare distribuzione nel territorio delle attività che producono tali rifiuti, nonché, nel caso dello smaltimento dei rifiuti radioattivi, della necessità di trovare siti particolarmente idonei per conformazione del terreno e possibilità di collocamento in sicurezza dei rifiuti medesimi. La comprensibile spinta, spesso presente a livello locale, ad ostacolare insediamenti che gravino il rispettivo territorio degli oneri connessi (secondo il noto detto “<em>not in my backyard</em>”), non può tradursi in un impedimento insormontabile alla realizzazione di impianti necessari per una corretta gestione del territorio e degli insediamenti al servizio di interessi di rilievo ultraregionale».</div>
<div id="ftn33"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> Cfr. la sentenza citata: «(P)er quanto riguarda la disciplina ambientale, non solo le Regioni ordinarie non hanno acquisito maggiori competenze, invocabili anche dalle Regioni speciali, ma, al contrario, una competenza legislativa esclusiva in tema di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è stata espressamente riconosciuta allo Stato, sia pure in termini che non escludono il concorso di normative delle Regioni, fondate sulle rispettive competenze, al conseguimento di finalità di tutela ambientale».</div>
<div id="ftn34"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> Corte Cost. n. 62/2005 cit.</div>
<div id="ftn35"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> G. Manfredi, <em>La Corte costituzionale, i rifiuti radioattivi e la sindrome NIMBY</em>, cit.</div>
<div id="ftn36"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> Commentate dallo stesso redattore. Si veda P. Maddalena, <em>La nuova giurisprudenza costituzionale in tema di tutela dell’ambiente</em>, in <em>Ambiente &amp; sviluppo</em>, n. 1/2012, 5 ss.; Id,<em> L’interpretazione dell’art. 117 e dell’art. 118 della Costituzione secondo la recente giurisprudenza costituzionale in tema di tutela e di fruizione dell’ambiente</em>, in <em>Riv. Giur. Amb.</em> 2011, 735 ss., rinvenibile anche in <em>Federalismi.it</em>; Id, <em>La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza costituzionale</em>, in <em>Giorn. Dir. Amm.</em>, n. 3/2010, 37 ss.</div>
<div id="ftn37"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a> Identificato nell’«ambiente nel suo aspetto visivo», non «il concetto astratto delle “bellezze naturali”, ma l’insieme delle cose, beni materiali, o le loro composizioni, che presentano valore paesaggistico». La tutela del paesaggio è ricompresa, quindi, nella tutela dell’ambiente «gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni». La Corte ha quindi respinto le questioni di costituzionalità sollevate dalle Regioni Toscana. Piemonte e Calabria, relativamente a numerose disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 157 del 2000, correttivo del Codice dei Beni culturali, «espressive di una tendenza, piuttosto marcata, all’accentramento di poteri e prerogative in capo ad organi statuali»; così D. Porena, <em>L’ambiente come “materia” nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale: “solidificazione” del valore ed ulteriore “giro di vite” sulla competenza regionale</em> cit., 18. Per alcuni commenti alla sentenza citata si vedano: F. Di Dio, <em>Lo Stato protagonista nella tutela del paesaggio: la Consulta avvia l’ultima riforma del codice dei beni culturali e del paesaggio</em>, in <em>Riv. Giur. Ambiente</em>, 2008, 389 ss.; D. Traina, <em>Il paesaggio come valore costituzionale assoluto</em>, in <em>Giur. Cost.</em>, 2007, 4108 ss; E. Furno, <em>La Corte costituzionale «salva» la cogestione in materia paesaggistica, ma non scioglie il nodo dei rapporti tra Stato e Regioni</em>, in <em>Giur. Cost.</em>, 2007, 4119 ss.</div>
<div id="ftn38"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a> Con la sentenza citata la Consulta ha dischiarato l’incostituzionalità di norme della Provincia Autonoma di Trento in materia dei rifiuti e conservazione degli <em>habitat</em> naturali.</div>
<div id="ftn39"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> In questo senso si era già pronunciata la Corte con l’ordinanza n. 144 del 2007, per distinguere il reato edilizio da quello ambientale.</div>
<div id="ftn40"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a> È questa una delle poche sentenze in materia ambientale del periodo non redatte da Maddalena (redattore Napolitano).</div>
<div id="ftn41"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[41]</a> La nozione di multifunzionalità delle foreste si trova anche in Commissione Europea, <em>Libro Verde &#8211; La protezione e l’informazione sulle foreste nell’UE: preparare le foreste ai cambiamenti climatici</em>, COM(22010)66 def.</div>
<div id="ftn42"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[42]</a> Il fine di questa «torsione interpretativa» è indicato da Bifulco nell’ovviare al «pericolo di una parcellizzazione territoriale della tutela» derivante dal riconoscimento compiuto dalla stessa Corte della legittimità degli interventi regionali (R. Bifulco, <em>La tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali (art. 117.2.S) e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali (art. 117.3)</em>, in R. Bifulco – A. Celotto (a cura di), <em>Le materie dell’art. 117 nella giurisprudenza costituzionale dopo il 2001</em>, Napoli, 2015, 229).</div>
<div id="ftn43"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43" title="">[43]</a> P. Maddalena, <em>L’interpretazione dell’art. 117 e dell’art. 118 della Costituzione secondo la recente giurisprudenza costituzionale in tema di tutela e di fruizione dell’ambiente</em> cit.. Per l’Autore «non esistono “materie-valore”, “materie-fine”, “materie-trasversali”, “materie non in senso stretto”, o semplicemente “compiti”. Né, tanto meno, esistono “intrecci inestricabili di competenze” o “incroci di materie” che giustifichino il ricorso al cosiddetto “principio di prevalenza”. Tutte le materie elencate dall’art. 117 della Costituzione hanno valore oggettivo, contengono cioè un oggetto di tutela, che può essere il più vario».</div>
<div id="ftn44"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44" title="">[44]</a> Cfr. Corte cost. n. 225 del 2009 cit.: «se è vero che le Regioni, nell’esercizio delle loro competenze, non debbono violare i livelli di tutela dell’ambiente posti dallo Stato, è altrettanto vero, che, una volta che questi ultimi siano stati fissati dallo Stato medesimo, le Regioni stesse, purché restino nell’ambito dell’esercizio delle loro competenze, possono pervenire a livelli di tutela più elevati (sentenze n. 104 del 2008, n. 12, n. 30 e n. 61 del 2009), così incidendo, in modo indiretto sulla tutela dell’ambiente». Sembra però, proprio nello stesso periodo, operare in senso diverso il legislatore, che con D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, ha introdotto nel c.d. Testo Unico Ambientale i principi di sussidiarietà e leale collaborazione, in base ai quali (art. 3-<em>quinquies</em>) «i principi desumibili dalle norme del decreto legislativo costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell’ambiente su tutto il territorio nazionale», e «le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un’arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali». Ad avviso di F. Giampietro, <em>La nozione di ambiente nelle recenti decisioni della Corte Costituzionale e gli effetti sul riparto di competenze tra Stato e Regioni</em>, in <em>Ambiente &amp; Sviluppo</em>, n. 6/2009, 509, «(T)ale norma potrebbe contribuire a creare una maggiore uniformità interpretativa nel delicato equilibrio di competenze fra lo Stato e le Regioni, evitando inutili sovrapposizioni e scongiurando ennesimi conflitti di attribuzione verificatesi allorquando queste ultime, in nome di una malintesa accezione del principio di sussidiarietà, hanno introdotto standard di tutela eccessivamente severi e non giustificati da esigenze oggettive e specifiche del proprio territorio regionale».</div>
<div id="ftn45"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45" title="">[45]</a> Definita «una sentenza “quadro” o “cornice” che riassume, sistematizzandoli, gli approdi ermeneutici precedenti e, contestualmente, traccia le linee direttrici del futuro orientamento della Consulta in materia di ambiente». Così F. Fonderico, <em>La Corte costituzionale ed il codice dell’ambiente</em>, in <em>Giorn. Dir. Amm.</em>, n. 4/2010, 370.</div>
<div id="ftn46"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46" title="">[46]</a> Oltre alla sentenza n. 225, le sentenze nn. 232, 233, 234, 235, 246, 247, 249, 250, 251 del 24 luglio 2009 e n. 254 del 30 luglio 2009. I primi commenti alle sentenze citate sono: F. Fonderico, <em>La Corte costituzionale ed il codice dell’ambiente</em>, cit.; C. Ventimiglia, <em>La “smaterializzazione” dell’ambiente: la “prevalenza” statale offusca la leale collaborazione</em>, in <em>Urb. e app.</em>, n. 1/2010; F. Di Dio, <em>Giustizia e concorrenza di competenze legislative in materia di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”: dalla trasversalità alla “prevalenza” della competenza statale</em>, in <em>Riv. Giur. Amb.</em>, 2009, 953 ss.; A. Cioffi, <em>L’ambiente come materia dello Stato e come interesse pubblico. Riflessioni sulla tutela costituzionale e amministrativa, a margine di Corte Cost. n. 225 del 2009</em>, <em>Ibidem</em>, 970 ss.; D. Porena, <em>L’ambiente come “materia” nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale: “solidificazione” del valore ed ulteriore “giro di vite” sulla competenza regionale</em> cit.</div>
<div id="ftn47"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47" title="">[47]</a> Così F. Fonderico, <em>La Corte costituzionale ed il codice dell’ambiente</em> cit., 370.</div>
<div id="ftn48"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48" title="">[48]</a> Op.ult.cit., 369-370. Rileva S. Calzolaio, <em>Il cammino delle materie nello Stato regionale</em>, Torino, 2012, 200, con riferimento alle materie “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” e “tutela della concorrenza” e, relativamente al D.lgs. n. 152/2006 (codice dell’ambiente) ed al D.lgs. n. 162/2006 (codice degli appalti), che «(N)on si può non rilevare una interconnessione fra il venire in essere di corpi normativi statali di riassetto di competenze e funzioni, in sede di attuazione di direttive comunitarie, ed il mutamento interpretativo di queste materie ha, se riletto in questa chiave, sembra un vestito tagliato <em>ad hoc</em> per la legislazione statale “sopravvenuta”». L’Autore evidenzia inoltre che la giurisprudenza costituzionale successiva alle decisioni richiamate utilizza i codici in parola come «il parametro di lettura, nelle rispettive materie, della legittimità degli interventi normativi regionali».</div>
<div id="ftn49"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49" title="">[49]</a> P. Maddalena, <em>L’ambiente: prolegomeni per una sua tutela giuridica</em>, in <em>Riv. Giur. Amb.</em>, 2008, 523 ss.. «L’ambiente […] è un fatto sconvolgente per il diritto: le nozioni di soggetto (l’uomo) e di oggetto (l’ambiente), ed il rapporto tra soggetto ed oggetto, andranno infatti visti nella cornice di una comunità più ampia che comprende l’uomo e la natura».</div>
<div id="ftn50"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50" title="">[50]</a> S. Pugliatti, <em>Beni (teoria generale)</em>, in <em>Enc. Dir.</em>, Milano, 1959, 170 ss.: «la tutela giuridica […] non dà luogo sempre e necessariamente a diritti soggettivi. […] non si può parlare di diritti soggettivi: a) quando si ha il divieto di un atto, sanzionato con l’obbligo del risarcimento del danno; b) quando si hanno obblighi derivanti da norme giuridiche poste nell’interesse generale, anche se i vantaggi che ne conseguono si riflettono nella sfera giuridica di soggetti determinati». Insomma, «è la tutela diretta della cosa che determina la natura di bene giuridico in senso lato».</div>
<div id="ftn51"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51" title="">[51]</a> L’Autore richiama la categoria del diritto romano delle <em>res communes omnium</em>. Su tale tema dello stesso redattore delle principali sentenze citate si vedano: P. Maddalena, <em>I beni comuni nel diritto romano: qualche valida idea per gli studiosi odierni</em>, in <em>Federalismi.it</em> 11 luglio 2012; Id, <em>L’ambiente e le sue componenti come beni comuni in proprietà collettiva della presente e delle future generazioni</em>, ivi, 21 dicembre 2011. Sul tema specifico del consumo di suolo, dello stesso Autore si vedano: Id, <em>Il territorio come bene comune degli italiani. Proprietà collettiva, proprietà privata e interesse pubblico</em>, Roma, 2014; Id, <em>Il consumo di suolo e la mistificazione del </em>ius aedificandi<em>, </em>in G.F. Cartei &#8211; L. de Lucia, <em>Contenere il consumo di suolo. Saperi ed esperienze a confronto</em>, Napoli, 2014. La letteratura giuridica sui beni comuni, per quanto recente, è già molto ampia. Per un’introduzione al tema si vedano: V. Cerulli irelli &#8211; L. De Lucia, <em>Beni comuni e diritti collettivi. Riflessioni de iure condendo su un dibattito in corso</em>, in <a href="http://www.giustamm.it/"><em>www.giustamm.it</em></a>, 2013; A. Algostino, <em>Riflessioni sui beni comuni tra il “pubblico” e la Costituzione</em>, in <a href="http://www.costituzionalismo.it/"><em>www.costituzionalismo.it</em></a>, n. 3/2013; E. Boscolo, <em>Beni pubblici, beni privati, beni comuni</em>, in <em>Riv. Giur. Urb</em>., 2013, 349 ss.; S. Rodotà, <em>Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni</em>, III ed., Bologna, 2013; Id, <em>Il diritto ad avere diritti</em>, Bari, 2012; P. Chirulli, <em>I beni comuni, tra diritti fondamentali, usi collettivi e doveri di solidarietà</em>, in <a href="http://www.giustamm.it/"><em>www.giustamm.it</em></a>, n. 5/2012.</div>
<div id="ftn52"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52" title="">[52]</a> Rileva E. Boscolo, <em>Beni pubblici, beni privati, beni comuni</em>, cit., <em>passim</em>, che mentre per le acque l’ordinamento italiano ha operato una scelta di generalizzata pubblicizzazione, per il suolo non sia profilabile una tale soluzione, persistendo il dato irriducibile della proprietà privata delle singole particelle. Per l’aria, invece, vale lo schema del bene libero, pur sussistendo importanti apparati normativi relativi alle condotte inquinanti.</div>
<div id="ftn53"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53" title="">[53]</a> Sulla doverosità della tutela ambientale, fondata sul principio di solidarietà, si veda F. Fracchia, <em>Sulla configurazione giuridica unitaria dell’ambiente: art. 2 cost. e doveri di solidarietà ambientale</em> cit., 215 ss. e P. Dell’Anno, <em>La tutela dell’ambiente come «materia» e come valore costituzionale di solidarietà e di elevata protezione</em>, cit.. Cfr. P. Maddalena, <em>L’ambiente: prolegomeni per una sua tutela giuridica</em> cit.: «È quanto si ricava almeno da tre articoli della vigente Costituzione repubblicana: a) l’art. 2, secondo il quale sono garantiti i diritti inviolabili dell’uomo e sono importi “inderogabili doveri di solidarietà sociale”; b) l’art. 4, secondo il quale “ogni cittadino ha il dovere di svolgere […] un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”; c) l’art. 118, ultimo comma, il quale, fondandosi sul concetto di sussidiarietà, che ha pervaso di sé l’ordinamento comunitario, sancisce che “Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».</div>
<div id="ftn54"><a href="#_ftnref54" name="_ftn54" title="">[54]</a> P. Dell’Anno, <em>La tutela dell’ambiente come «materia» e come valore costituzionale di solidarietà e di elevata protezione</em> cit.: «Dal nuovo assetto costituzionale deriva la conseguenza che è preclusa alle Regioni ogni iniziativa legislativa in tale settore che non sia espressamente delegata o attribuita dalla legge nazionale. Le regioni, pertanto, non solo non possono introdurre modifiche peggiorative della disciplina statale positiva, riducendo i livelli di tutela, ma non possono nemmeno introdurre criteri e procedimenti permissivi in astratto più protettivi». Si vedano anche M. Immordino, <em>La dimensione “forte” della esclusività della potestà legislativa statale sulla tutela del paesaggio nella sentenza della Corte costituzionale n. 367 del 2007</em>, in <em>Aedon</em>, n. 1/2008, che elogia la conferma da parte della Corte della linea di tendenziale rafforzamento di attribuzioni in capo allo Stato nella tutela del paesaggio, operata dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 (correttivo del codice dei beni culturali ed ambientali); G. Cordini, <em>Principi costituzionali in tema di ambiente e giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana</em>, in <em>Riv. Giur. Ambiente</em>, 2009, 611 ss., che evidenzia il superamento da parte della Corte del «fumoso concetto dell’immaterialità del bene ambiente per sottolineare il valore primario e assoluto che riveste la protezione ambientale e il coerente orientamento del legislatore costituzionale nel riservare allo Stato la tutela dei concreti e determinati beni che compongono l’ambiente».</div>
<div id="ftn55"><a href="#_ftnref55" name="_ftn55" title="">[55]</a> Parla di «interpretazione di un’attuale vocazione centrista dell’ambiente» e di esclusione di uno spazio per la leale collaborazione, C. Ventimiglia, <em>La “smaterializzazione” dell’ambiente: la “prevalenza” statale offusca la leale collaborazione</em>, cit, <em>passim</em>.</div>
<div id="ftn56"><a href="#_ftnref56" name="_ftn56" title="">[56]</a> Cfr. M. Cecchetti, <em>La materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» nella giurisprudenza costituzionale: lo stato dell’arte e i nodi ancora irrisolti</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 8 aprile 2009. L’Autore rileva che, mentre diverse sentenze, coerentemente con la ricostruzione della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» come “materia” in senso proprio da cui i legislatori regionali sono da considerare esclusi, dispongono che la normativa statale posta nell’esercizio di tale competenza esclusiva si impone come limite assoluto, inderogabile dalle Regioni tanto in senso meno restrittivo quanto in sento più restrittivo, altre sentenze (la n. 387 del 2008 ad es.) affermano il diverso principio che le Regioni &#8211; senza bisogno di un’autorizzazione specifica da parte della legge statale &#8211; dispongono del potere di incrementare l’intensità della tutela ambientale predisposta dallo Stato, restando viceversa esclusa ogni attenuazione, comunque motivata. Ugualmente incerta è la qualificazione della tutela dell’ambiente come valore costituzionale oltre che <em>primario</em> anche «<em>assoluto</em>». Rileva l’Autore citato: «La Corte, in proposito, rispolvera un antico e isolato precedente (la assai criticata sentenza n. 641 del 1987), ma non riesce a chiarire in cosa dovrebbe consistere il regime giuridico di questo “valore assoluto”». Sul punto, però, con riferimento alla componente dell’ambiente che, nella prospettiva della Corte, è rappresentata dal «paesaggio», si veda anche M. Immordino, <em>La dimensione “forte” della esclusività della potestà legislativa statale sulla tutela del paesaggio nella sentenza della Corte costituzionale n. 367 del 2007</em> cit., la quale rileva che «l’affermazione del carattere assoluto del valore paesaggistico, non corredata da alcuna illustrazione, sembra assumere soltanto il significato di un rafforzamento della primarietà come è stata tradizionalmente intesa nella giurisprudenza della Corte, e in questo senso ribadire e con più forza la superiorità del valore paesaggistico, che è espressione di interessi spirituali e culturali, su interessi, come quelli economici, che non rientrano nel catalogo dei valori costituzionali primari».</div>
<div id="ftn57"><a href="#_ftnref57" name="_ftn57" title="">[57]</a> M. Cecchetti, <em>La materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» nella giurisprudenza costituzionale: lo stato dell’arte e i nodi ancora irrisolti</em>, cit., 27-28.</div>
<div id="ftn58"><a href="#_ftnref58" name="_ftn58" title="">[58]</a> Considerata dallo stesso Maddalena «una decisione isolata». Cfr. P. Maddalena, <em>L’interpretazione dell’art. 117 e dell’art. 118 della Costituzione secondo la recente giurisprudenza costituzionale in tema di tutela e di fruizione dell’ambiente</em> cit., 9. Per un commento alla sentenza n. 62 del 2008 e più in generale e sul rapporto tra legislazione esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e competenze delle Regioni a statuto speciale si veda A. Borzì, <em>Qualche spunto su ambiente e autonomie speciali. Nota a prima lettura di Corte Cost., sent. n. 62 del 2008</em>, in <em>Federalismi.it</em> del 2 aprile 2008.</div>
<div id="ftn59"><a href="#_ftnref59" name="_ftn59" title="">[59]</a> Ovviamente non redatta da Maddalena.</div>
<div id="ftn60"><a href="#_ftnref60" name="_ftn60" title="">[60]</a> Si vedano le sentenze Corte Cost. 16 settembre 2016, n. 210 e 6 luglio 2012, n. 171.</div>
<div id="ftn61"><a href="#_ftnref61" name="_ftn61" title="">[61]</a> Così F.S. Marini, <em>La chiamata in sussidiarietà e le materie trasversali</em>, in G. Guzzetta – F.S. Marini – D. Morana, <em>Le materie di competenza regionale</em>, Napoli, 2016, XVIII ss.. Si vedano anche: C. Mainardis, <em>“Materie” trasversali statali e (in)competenza regionale</em>, in <em>Forum di Quaderni Costituzionali</em>, 2010; R. Bin,<em> La legge regionale, tra “ri-materializzazione” delle materie, sussidiarietà e resurrezione dell’interesse nazionale</em>, in <em>Istituzioni del federalismo </em>2009; A. D’Atena, <em>Materie legislative e tipologia delle competenze</em>, in <em>Quaderni costituzionali</em>, a. XXIII, n. 1, marzo 2003, 15 ss. e, più recentemente, Id. <em>Diritto regionale</em>, cit. 161-165.</div>
<div id="ftn62"><a href="#_ftnref62" name="_ftn62" title="">[62]</a> &nbsp;F.S. Marini, <em>La chiamata in sussidiarietà e le materie trasversali</em>, cit., XVIII-XIX.</div>
<div id="ftn63"><a href="#_ftnref63" name="_ftn63" title="">[63]</a> &nbsp;Così A. D’Atena, <em>Materie legislative e tipologia delle competenze</em>, cit., 21-23 e Id, <em>Diritto regionale</em>, cit. 161.</div>
<div id="ftn64"><a href="#_ftnref64" name="_ftn64" title="">[64]</a> Rileva D’Atena, <em>Diritto regionale</em>, cit. 161, che da tale caratteristica discende il corollario per cui tali materie, ancorché assegnate alla competenza esclusiva dello Stato, non escludono dal proprio ambito di incidenza i legislatori regionali.</div>
<div id="ftn65"><a href="#_ftnref65" name="_ftn65" title="">[65]</a>&nbsp; Op. ult. cit. 164-165.</div>
<div id="ftn66"><a href="#_ftnref66" name="_ftn66" title="">[66]</a> Così A. D’Atena, <em>Diritto regionale</em>, cit., 164-165. L’Autore evidenzia rilevanti punti di contatto tra le materie trasversali e la <em>konkurrienrende Gesetzebung</em> del federalismo mitteleuropeo: «la <em>competenza concorrente </em>(detta) <em>alla tedesca</em>. La quale pone il legislatore centrale in condizione di articolare variamente il proprio rapporto con i legislatori locali, permettendogli, non solo di indirizzarne, ma anche di espropriarne la competenza, occupando ambiti a questa altrimenti riservati».</div>
<div id="ftn67"><a href="#_ftnref67" name="_ftn67" title="">[67]</a> &nbsp;Così F. Benelli – R. Bin, <em>Prevalenza e “rimaterializzazione delle materie”: scacco matto alle Regioni</em>, in <em>Le Regioni</em>, a. XXXVII, n. 6/2009, 1185 ss.. Gli Autori rilevano che «attraverso le competenze trasversali si realizza un concorso di fonti non esplicitamente regimentato dalla Costituzione». Ne risulterebbe riplasmata la stessa ricostruzione della potestà legislativa esclusiva disciplinata dall’art. 117, comma 2, Cost., in quanto accanto a materie esclusive “classiche” – in cui ogni iniziativa legislativa regionale sembrerebbe radicalmente preclusa – si affiancherebbero settori – quelli appunto trasversali &#8211; «solo apparentemente esclusivi, in quanto la concorrenza sul medesimo campo materiale di fonti statali e regionali diviene, invece, l’elemento essenziale del <em>modus operandi </em>di tali porzioni dell’ordinamento».</div>
<div id="ftn68"><a href="#_ftnref68" name="_ftn68" title="">[68]</a> R. Bin,<em> La legge regionale, tra “ri-materializzazione” delle materie, sussidiarietà e resurrezione dell’interesse nazionale</em>, cit., rileva che «Ciò accade con particolare evidenza quando le materie esclusive richiamano “valori costituzionali» che non impegnano solo lo Stato, ma ogni componente della Repubblica, e quindi anche le Regioni. Se l’ambiente, la libertà del mercato e della concorrenza, la tutela dei beni culturali, la ricerca scientifica sono “valori” costituzionali, essi si impongono e debbono essere perseguiti anche dalla legislazione regionale. Le “materie trasversali” portano lo Stato a “invadere” ambiti materiali regionali, ma consentono altresì alle Regioni, muovendo dalle attribuzioni loro riconosciute dalla Costituzione, di emanare leggi che oltrepassano la membrana che avvolge le competenze statali, anche se esse sono definite “esclusive” Il che vuol semplicemente dire che quelle competenze non sono più esclusive». S. Mangiameli, <em>Sull’arte di definire le materie dopo la riforma del Titolo V della Costituzione</em>, cit, 343-345, invece, commentando la sentenza n. 207 del 2002, trova sorprendente che la Corte ammetta, in una competenza <em>esclusiva </em>dello Stato (la determinazione degli <em>standards </em>di tutela dell’ambiente) la concorrenza della legge regionale, quando dovrebbe essere fuor di dubbio «che nel campo riservato allo Stato in nessun caso la legge regionale debba intervenire». L’Autore, quindi, rileva che il principio di complementarietà delle norme costituzionali sulla competenza e di quelle sui diritti può trovare applicazione nel nostro ordinamento attraverso l’accettazione «di una concorrenza delle competenze proprie dello Stato e delle Regioni alla realizzazione del sistema dei diritti stessi, per il quale non vale più la regola della prevalenza della legge statale sulla legge regionale, ma quella della maggiore garanzia e tutela dei diritti costituzionali».</div>
<div id="ftn69"><a href="#_ftnref69" name="_ftn69" title="">[69]</a> &nbsp;Sentenze 17 dicembre 2003, n. 370; 13 gennaio 2005, n. 50; 23 giugno 2010, n. 278.</div>
<div id="ftn70"><a href="#_ftnref70" name="_ftn70" title="">[70]</a> &nbsp;Quello della “prevalenza” è il criterio generale utilizzato dalla Corte per individuare la materia cui sussumere la norma sottoposta al suo giudizio, quando l’indagine sull’interesse tutelato dalla disposizione al vaglio di legittimità conduca a verificare la presenza di una pluralità di interessi alla radice dell’intervento normativo, tale da poterlo ascrivere ad una pluralità di materie legislative, in ipotesi afferenti a potestà legislative diverse. Usando le parole della Corte: «l’applicazione di questo strumento per comporre le interferenze tra competenze concorrenti implica, infatti, da un lato, una disciplina che, collocandosi alla confluenza di un insieme di materie, sia espressione di un’esigenza di regolamentazione unitaria, e, dall’altro, che una tra le materie interessate possa dirsi dominante, in quanto nel complesso della normativa sia rintracciabile un nucleo essenziale appartenente ad un solo ambito materiale, ovvero le diverse disposizioni perseguano una medesima finalità (sentenza n. 222 del 2006)» (Corte Cost. 21 giugno 2010, n. 226). Nel caso in cui l’intreccio fra interessi contemplati in un medesimo corpo normativo sia così intenso da risultare inestricabile, anche utilizzando il criterio della prevalenza (c.d. <em>concorrenza di competenze</em>), la Corte ricorre al criterio (residuale) della “leale collaborazione”: scioglie, cioè, in via procedurale il nodo della attribuzione, affermando che la disciplina statale deve garantire il coinvolgimento delle Regioni nell’esercizio della competenza normativa. Si veda, sul punto, in dottrina: S. Calzolaio, <em>Il cammino delle materie nello Stato regionale</em>, Torino, 2012, in particolare 182-183 e 246 ss.. Si veda, però, anche per una lettura critica di tale impostazione, P. Maddalena, <em>Come si determina la materia di cui all’art. 117 Cost.</em>, in <em>Giur. Cost.</em>, n. 4/2010, 3621 ss.. Secondo tale Autore, «la teoria della cosiddetta «prevalenza» (di solito usata a favore dello Stato) non ha diritto di cittadinanza giuridica», in quanto «le competenze vivono e si applicano l’una indipendentemente dall’altra».</div>
<div id="ftn71"><a href="#_ftnref71" name="_ftn71" title="">[71]</a> F. Benelli – R. Bin, <em>Prevalenza e “rimaterializzazione delle materie”: scacco matto alle Regioni</em>, cit.. Rilevano gli Autori che «il criterio della prevalenza serve a coordinare le competenze esclusive dello Stato con quelle regionali: tutto dipende dalla possibilità di collocare in una determinata materia il “<em>nucleo essenziale</em>” della disciplina contesa. Esso va identificato sulla base della <em>ratio </em>della disciplina stessa, assunta unitariamente, badando al suo contenuto fondamentale, non anche ai suoi riflessi laterali. (…) Accertata la competenza legislativa “prevalente”, essa diviene “piena”, porta cioè con sé tutte le funzioni amministrative, senza necessità di subordinarne l’esercizio a procedure di leale collaborazione». Sul punto si veda anche F. Benelli, <em>La costruzione delle materie e le materie esclusive statali</em>, in <em>Le Regioni</em>, 2-3/2011, 281, Evidenziano tale evoluzione centralistica della Giurisprudenza costituzionale, attraverso l’applicazione del criterio della prevalenza, anche F. Manganiello, <em>Perché la prevalenza è sempre la risposta? Nota a Corte cost. n. 88/2009</em>, in <em>Forum di Quaderni costituzionali</em>, 17 luglio 2009; E. Buoso, <em>Concorso di competenze, clausole di prevalenza e competenze prevalenti</em>, in <em>Le Regioni</em>, 1/2008, 61 ss.; F. Benelli, <em>Separazione vs collaborazione: due nuove pronunce della Corte costituzionale in tema di tutela dell’ambiente e di materie trasversali</em>, in <em>Le Regioni, </em>1/2008, 905 ss.. Parla di «apparente utilizzo del criterio di prevalenza» S. Calzolaio, <em>Il cammino delle materie nello Stato regionale</em>, cit. 196-198. Secondo l’Autore, laddove via sia esercizio di potestà legislativa nella materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» (e, parimenti, nella materia «tutela della concorrenza»), ancorché vi sia invasione della competenza regionale, «la legislazione statale (in ultima analisi sul modello del vecchio interesse nazionale) assume la funzione di limite alla legislazione regionale. Cioè, lo spazio occupato dallo Stato in queste materie, anche se incide su competenze regionali, è automaticamente sottratto alle Regioni, le quali non possono reclamare un coinvolgimento in chiave di collaborazione rispetto all’esercizio della potestà legislativa statale e perdono anche la potestà regolamentare». L’Autore, però, ritiene in generale che «(L)’applicazione del criterio della prevalenza può condurre a individuare come prevalenti competenze regionali, concorrenti o residuali. In questo caso, il legislatore statale può intervenire se – e dovremmo poter affermare: solo se – ricorrono i presupposti della chiamata in sussidiarietà e con le garanzie collaborative individuate» (247). Si veda anche, più in generale sui rapporti tra potestà legislativa statale e regionale: F. Modugno, <em>La posizione e il ruolo della legge statale nell’ordinamento italiano</em>, in F. Modugno – P. Carnevale (a cura di), <em>Trasformazioni della funzione legislativa</em>, IV, <em>Ancora in tema di rapporti Stato-Regioni dopo la riforma del titolo V della Parte II della Costituzione</em>, Napoli, 2008, 33: «la potestà legislativa statale e quella regionale corrono lungo una linea di competenze bensì differenziate, quanto alla <em>possibilità</em> e al <em>modo di esercizio</em>, ma modellata sulla (eventuale) <em>preferenza della legge statale</em>»; S Parisi, <em>Potestà residuale e «neutralizzazione» della riforma del Titolo V</em>, <em>Scritti in onore di M. Scudiero</em>, Tomo III, Napoli, 2008, 1597 ss&#8230;</div>
<div id="ftn72"><a href="#_ftnref72" name="_ftn72" title="">[72]</a> Cfr. P. Dell’Anno, <em>La tutela dell’ambiente come «materia» e come valore costituzionale di solidarietà e di elevata protezione</em>, cit., 585-586: «(I)l riconoscimento della tutela dell’ambiente come “valore costituzionale” non comporta affatto la conseguenza preclusiva che la medesima sia configurata come una “materia”, in quanto i due concetti definiscono vicende giuridiche diverse. A quest’ultimo termine, infatti, va conferito il corretto significato di un dato oggettuale compiutamente definito, in relazione al quale opera un complesso organico di norme coordinate e indirizzate verso un fine unitario, cioè la cura di un determinato bene giuridico o – come nella fattispecie – di un insieme di beni e di interessi pubblici». Lo stesso Maddalena ha affermato che la tutela dell’ambiente ha una natura, non solo «oggettivistica», ma anche «finalistica», in quanto «la Costituzione, non solo impone una disciplina, ma impone che questa disciplina tenda anche ad un miglioramento del bene protetto» (P.Maddalena, <em>Come si determina la materia di cui all’art. 117 Cost.</em>, cit., 3621). L’Autore però ritiene che non sia possibile parlare di «materia trasversale», poiché «non è logicamente pensabile una materia che “attraversi” o “contenga” altre materie». <em>Ibidem</em>. &nbsp;</div>
<div id="ftn73"><a href="#_ftnref73" name="_ftn73" title="">[73]</a> La dottrina che ha commentato quella giurisprudenza ha evidenziato come la stessa «sembra &#8211; del tutto correttamente &#8211; rilevare come la qualifica di “valore costituzionale” non risulti affatto incompatibile con la configurabilità della “<em>tutela dell’ambiente</em>” anche in termini di “materia” rilevante ai fini del riparto delle competenze normative tra Stato e Regioni» (M. Cecchetti, <em>La materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» nella giurisprudenza costituzionale: lo stato dell’arte e i nodi ancora irrisolti</em>, cit. 27). Si veda anche D. Porena, <em>L’ambiente come “materia” nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale: “solidificazione“ del valore ed ulteriore “giro di vite” sulla competenza regionale</em> cit. 26: «L’impressione che si trae dai <em>dicta</em> richiamati è che la Consulta abbia voluto in parte “rimediare” ai problemi di conflittualità istituzionale emersi a seguito delle strade inizialmente percorse, offrendo una “sistemazione” più convincente della prospettiva costituzionale dell’ambiente, nelle due diverse dimensioni sia di “valore” che di “materia”».</div>
<div id="ftn74"><a href="#_ftnref74" name="_ftn74" title="">[74]</a> Si veda V. Cerulli Irelli – C. Pinelli, <em>Normazione e amministrazione nel nuovo assetto costituzionale dei pubblici poteri</em>, in <em>Verso il federalismo. Normazione e amministrazione nella riforma del Titolo V della Costituzione</em>, Quaderni di Astrid, Bologna, 2004, 27-28, ove si evidenzia che le materie trasversali riflettono «esigenze unitarie riferibili alla Repubblica “costituita” ai sensi dell’art. 114, comma 1, anziché esigenze coessenziali allo Stato-soggetto».</div>
<div id="ftn75"><a href="#_ftnref75" name="_ftn75" title="">[75]</a> &nbsp;Considerato da autorevole dottrina il criterio più affidabile ai fini dell’interpretazione delle materie (A. D’Atena, <em>Diritto regionale</em>, Torino, 2017, 156). A giudizio di tale Autore «È, infatti, ragionevole ritenere che, quando il legislatore costituzionale non sente il bisogno di offrire direttamente la definizione delle nozioni da esso impiegate, queste ultime siano attinte dalla normazione vigente all’epoca del suo intervento».</div>
<div id="ftn76"><a href="#_ftnref76" name="_ftn76" title="">[76]</a> S. Calzolaio, <em>Il cammino delle materie nello Stato regionale</em>, cit., 272.</div>
<div id="ftn77"><a href="#_ftnref77" name="_ftn77" title="">[77]</a> V. Onida, <em>Più o meno autonomia? Itinerari per una risposta articolata</em>, in <em>Le Regioni</em>, 2011, 578.</div>
<div id="ftn78"><a href="#_ftnref78" name="_ftn78" title="">[78]</a> &nbsp;Ad esempio, art. 7, comma 4, d.lgs. 152/2006, a mente del quale «sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III e IV al presente decreto».</div>
<div id="ftn79"><a href="#_ftnref79" name="_ftn79" title="">[79]</a> Corte cost. 11 dicembre 2013, n. 300; Corte cost. 22 maggio 2013, n. 93 con nota di S. Calzolaio, <em>La stretta «VIA» della Corte costituzionale</em>, in <em>Giur. Cost.</em>, n. 3/2013, 1625D ss; Corte cost. 22 luglio 2011, n. 227, con nota di L. Corti, <em>I limiti della normativa regionale in materia di procedimento per la valutazione di impatto ambientale: la Corte costituzionale ribadisce la prevalenza della legge statale</em>, in <em>Riv. Giur. Ambiente</em>, n. 1/2012, 49B ss.; 28 maggio 2010, n. 186, con nota di T. Marrocco, <em>ibidem</em>, n. 6/2010, 978 ss.</div>
<div id="ftn80"><a href="#_ftnref80" name="_ftn80" title="">[80]</a> Cfr. in questi termini: P. Dell’Anno, <em>La tutela dell’ambiente come «materia» e come valore costituzionale di solidarietà e di elevata protezione</em>, cit., 586.</div>
<div id="ftn81"><a href="#_ftnref81" name="_ftn81" title="">[81]</a> M. Cecchetti, <em>La materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» nella giurisprudenza costituzionale: lo stato dell’arte e i nodi ancora irrisolti</em>, cit., 28. Si chiede l’Autore «se sia o meno confermabile il punto di arrivo che era stato raggiunto prima della svolta del 2007 e che &#8211; si osservi &#8211; risultava pienamente conforme al modello comunitario di rapporti tra Comunità e Stati membri individuato nell’art. 178 del trattato CE (oggi riprodotto nell’art. 193 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea: divieto generale per le Regioni di “attenuare” i livelli di tutela ambientale stabiliti dallo Stato, salvo esplicita autorizzazione contenuta nella stessa legislazione statale; potestà generale delle Regioni &#8211; senza bisogno di una esplicita norma abilitatrice &#8211; di introdurre misure e livelli di tutela dell’ambiente più rigorosi e restrittivi rispetto agli <em>standard</em> fissati a livello statale; divieto di deroghe più rigorose nel caso in cui gli <em>standard</em> statali siano espressione di bilanciamenti tra interessi diversi, non soltanto ambientali, facenti comunque capo a materie nelle quali lo Stato possa vantare un titolo di intervento normativo; divieto di deroghe alla disciplina statale di allocazione di funzioni amministrative a determinati livelli di governo, salva esplicita abilitazione della legge regionale ad opera della stessa legislazione statale».</div>
<div id="ftn82"><a href="#_ftnref82" name="_ftn82" title="">[82]</a> Tra le tante: Corte Cost. 11 luglio 2014, n. 197; 2 dicembre 2013, n. 300; 24 ottobre 2013, n. 246.</div>
<div id="ftn83"><a href="#_ftnref83" name="_ftn83" title="">[83]</a> Si veda P. Carpentieri, <em>Paesaggio </em>contro <em>Ambiente</em>, in <em>Urbanistica e appalti</em>, n. 8/2005, 931 ss..</div>
<div id="ftn84"><a href="#_ftnref84" name="_ftn84" title="">[84]</a> «Le Regioni possono perseguire finalità di tutela dell’ambiente utilizzando le loro competenze legislative nelle materie <em>contigue o connesse</em>» (M. Cecchetti,<em> La materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» nella giurisprudenza costituzionale: lo stato dell’arte e i nodi ancora irrisolti</em>, cit., 29).</div>
<div id="ftn85"><a href="#_ftnref85" name="_ftn85" title="">[85]</a> «L’altro titolo di competenza normativa ambientale delle Regioni che la giurisprudenza costituzionale ha fino ad oggi sempre ammesso consiste nella esplicita abilitazione, da parte della legislazione statale, di un intervento della fonte regionale che, altrimenti, in assenza di tale previsione e in virtù del quadro costituzionale delle competenze, risulterebbe per definizione illegittimo» (M. Cecchetti,<em> op.ult.cit.</em>, 29).</div>
<div id="ftn86"><a href="#_ftnref86" name="_ftn86" title="">[86]</a> M. Cecchetti, <em>op. ult. cit.</em>, 30-31. L’Autore rileva che «(S)e si ritenga di poter riconoscere alle Regioni una competenza ambientale soltanto “<em>indiretta</em>”, cioè fondata sull’<em>integrazione </em>della tutela dell’ambiente all’interno di discipline afferenti a materie diverse, la conseguenza obbligata dovrebbe essere, in linea di principio, l’<em>assoluta inderogabilità </em>delle discipline statali riconducibili alla competenza in materia di tutela dell’ambiente. Se, invece, si ritenga di poter riconoscere alle Regioni il potere di derogare in senso più restrittivo agli <em>standard </em>uniformi di tutela fissati dallo Stato per tutto il territorio nazionale, la conseguenza obbligata dovrebbe essere quella di ammettere che i legislatori regionali dispongano di una competenza ambientale <em>diretta </em>e<em> residuale</em> rispetto a quella spettante al legislatore statale, in base alla quale quest’ultimo può liberamente stabilire i livelli “minimi-essenziali” di tutela dell’ambiente senza poter escludere – salvi i limiti evidenziati nella sentenza n. 307 del 2003 – l’incremento di tali livelli ad opera delle Regioni».</div>
<div id="ftn87"><a href="#_ftnref87" name="_ftn87" title="">[87]</a> La Corte costituzionale, con la sentenza n. 232 del 23 luglio 2009, ha deciso ricorsi proposti da diverse regioni contro le norme del Codice dell’ambiente in materia di «difesa del suolo e lotta alla desertificazione» (Parte III, sezione I, d.lgs. n. 152 del 2006), ha chiarito che tali disposizioni sono riconducibili alla materia «tutela dell’ambiente», in quanto «miranti non già a disciplinare come e secondo quali regole l’uomo debba stabilire propri insediamenti (abitativi, industriali, eccetera) sul territorio, bensì a garantire un certo stato del suolo».&nbsp;</div>
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<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-carattere-di-materia-trasversale-della-tutela-dellambiente-e-dellecosistema-e-la-potesta-legislativa-regionale-in-materia-ambientale-osservazioni-a-margine-della-sent/">Il carattere di «materia trasversale» della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e la potestà legislativa regionale in materia ambientale (osservazioni a margine della sentenza Corte cost. 12 aprile 2017, n. 77)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Annullamento d’ufficio di una concessione edilizia in sanatoria. Il CDS rimette la questione alla Adunanza Plenaria</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2017 17:39:21 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/annullamento-dufficio-di-una-concessione-edilizia-in-sanatoria-il-cds-rimette-la-questione-alla-adunanza-plenaria/">Annullamento d’ufficio di una concessione edilizia in sanatoria. Il CDS rimette la questione alla Adunanza Plenaria</a></p>
<p> ABSTRACT Con l’ordinanza n.1830 del 19 aprile 2017, la quarta sezione del Consiglio di Stato, ha rimesso all’Adunanza Plenaria la questione della sussistenza dell’obbligo di motivazione dell’annullamento d’ufficio di una concessione edilizia (in sanatoria) intervenuto dopo molti anni dal suo rilascio. Il quesito attiene a come sia necessario comportarsi di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/annullamento-dufficio-di-una-concessione-edilizia-in-sanatoria-il-cds-rimette-la-questione-alla-adunanza-plenaria/">Annullamento d’ufficio di una concessione edilizia in sanatoria. Il CDS rimette la questione alla Adunanza Plenaria</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/annullamento-dufficio-di-una-concessione-edilizia-in-sanatoria-il-cds-rimette-la-questione-alla-adunanza-plenaria/">Annullamento d’ufficio di una concessione edilizia in sanatoria. Il CDS rimette la questione alla Adunanza Plenaria</a></p>
<p><strong> ABSTRACT</strong><br />
Con l’ordinanza n.1830 del 19 aprile 2017, la quarta sezione del Consiglio di Stato, ha rimesso all’Adunanza Plenaria la questione della sussistenza dell’obbligo di motivazione dell’annullamento d’ufficio di una concessione edilizia (in sanatoria) intervenuto dopo molti anni dal suo rilascio.<br />
Il quesito attiene a come sia necessario comportarsi di fronte all’annullamento di un titolo abilitativo edilizio a distanza di molti anni, dal momento che in giurisprudenza convivono due diversi orientamenti: secondo quello maggioritario<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup><sup>[1]</sup></sup></a>, l’annullamento di un titolo edilizio illegittimo non necessita di una motivazione specifica, in quanto risulta di per sé <em>contra ius</em>; l’orientamento minoritario<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup><sup>[2]</sup></sup></a> sostiene invece che, dal momento che il potere di annullare un provvedimento presuppone una valutazione discrezionale da parte dell’amministrazione, essa deve risultare da idonea motivazione, al fine di tutelare l’affidamento del suo titolare.</p>
<p><strong>FATTO</strong><br />
La sentenza appellata aveva respinto il ricorso proposto dai proprietari di un immobile per l’annullamento di un’ordinanza con la quale, nel 2008, il Comune aveva annullato la concessione edilizia in sanatoria rilasciata nell’ottobre del 1999, disponendo, per l’effetto, la demolizione delle opere abusive.<br />
I proprietari dell’immobile avevano impugnato il provvedimento di annullamento, ma il giudice di primo grado (TAR Puglia, Bari), aveva respinto il ricorso, argomentando, fra gli altri motivi, che l’affidamento dei ricorrenti nella legittimità della concessione edilizia in sanatoria non fosse degno di tutela in quanto assente il requisito della buona fede, dal momento che i proprietari avevano ampliato la parte dell’immobile originariamente adibita a guardania (trasformandola in bar-rosticceria) in contrasto con la legge regionale n. 56/1980 che dichiara inedificabile la zona. L’annullamento della concessione era fondato, secondo il Giudice di primo grado, sulla base della illegittimità dell’atto, in quanto rilasciato in difetto di istruttoria, sulla scorta di una errata prospettazione dello stato dei luoghi, con la conseguenza di una permanente situazione <em>contra ius</em>. Rispetto a quest’ultima, l’interesse pubblico è stato ritenuto prevalente rispetto a quello dei ricorrenti e, sul punto, non è stata richiesta particolare motivazione in quanto l’interesse pubblico era insito, in <em>subiecta materia,</em> nel ripristino della legalità violata.<br />
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del TAR invocando, <em>inter alia</em>, la violazione dell’art. 21-<em>nonies</em> della legge 241/1990, anche e soprattutto alla luce delle modifiche intervenute a seguito della riforma Madia.</p>
<p><strong>POTERE DI ANNULLAMENTO D’UFFICIO: TRA DISCREZIONALITA’ E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE</strong><br />
La quarta sezione del Consiglio di Stato si è trovata di fronte a una scelta: seguire l’orientamento maggioritario che prevede una motivazione scarna che richiami fondamentalmente la violazione della norma di legge, o seguire il secondo orientamento giurisprudenziale che, invece, ritiene che la motivazione debba comunque specificare le ragioni di interesse pubblico che – nel caso specifico – hanno portato l’amministrazione a disporre l’annullamento del provvedimento.<br />
La rilevanza del quesito è evidente, considerando che l’orientamento giurisprudenziale maggioritario sostiene che – in particolare in materia edilizia &#8211; il solo contrasto tra il titolo abilitativo edilizio e la normativa di riferimento giustificherebbe <u>di per sé</u> l’annullamento. Il rischio che si corre è che quest’orientamento si consolidi con la conseguente diminuzione delle garanzie di tutela che la motivazione del provvedimento assicura al privato.<br />
È necessario affrontare il quesito anche alla luce delle modifiche che l’art. 6 della l. 124/2015 ha operato sull’art. 21-<em>nonies</em> della l. 241/1990, che –nell’ottica di garantire una maggiore tutela del cittadino &#8211; ha previsto l’inserimento, accanto al più generale parametro di legittimità dell’intervento di autotutela entro un <em>termine ragionevole</em>, di un termine massimo di diciotto mesi oltre i quali l’amministrazione non può più annullare i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, salvo il caso in cui &#8211; ai sensi del comma 2-<em>bis</em> dello stesso articolo – essi siano stati conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell&#8217;atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato; e fatta sempre salva l&#8217;applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.<br />
Sebbene la modifica non si possa applicare al caso in questione in quanto (al di là dell’ampio dibattito sull’ambito di applicabilità delle nuove disposizioni all’annullamento di atti preesistenti<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>) il provvedimento impugnato è antecedente alla sua entrata in vigore, l’inserimento di un termine massimo risulta avere un grande valore ermeneutico. Il recente orientamento del Consiglio di Stato sul punto è espresso dalla sentenza n. 250 del gennaio 2017 nella quale il Supremo Consesso &#8211; nonostante abbia (ineccepibilmente) dichiarato l’inapplicabilità della novella del 2015 a un provvedimento adottato prima della sua entrata in vigore &#8211; ha fatto riferimento alla riforma per utilizzare i principi di cui all’art. 21-<em>nonies </em>a fini ermeneutici.<br />
La pronuncia sembra importante per affrontare la questione prospettata. Si cercherà di analizzarne sinteticamente i passaggi più significativi.<br />
Chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della determinazione con cui un Comune aveva annullato d’ufficio dopo oltre tredici anni &#8211; avendone rilevato l’illegittimità &#8211; una concessione edilizia in sanatoria, un permesso di costruire e una successiva SCIA, ordinando la demolizione delle opere realizzate sulla base dei titoli rimossi, il Consiglio di Stato ne ha dichiarato l’illegittimità.<br />
Le considerazioni sulle quali il Giudice si è basato per giungere a questa determinazione sono essenzialmente due. La prima riguarda l’applicazione del principio (tradizionalmente affermato dalla giurisprudenza e codificato dalla l. 11 febbraio 2005 n. 15 &#8211; che ha apportato importanti modifiche ed integrazioni alla l. 241 del 1990 inserendo nel suo impianto un intero nuovo capo, il “Capo IV-<em>bis</em>” dedicato alla disciplina della “<em>Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo</em>”, nell’ambito del quale vengono codificate per la prima volta le figure della revoca, dell’annullamento d’ufficio e della esecutorietà fino a quel momento ricostruite e “disciplinate” in via generale ed astratta soltanto dalla dottrina e dalla giurisprudenza) del limite del termine ragionevole, poiché, sebbene non fosse applicabile <em>ratione temporis</em> al provvedimento controverso il limite temporale dei diciotto mesi previsto dal riformato art. 21-<em>nonies</em>, è anche vero che la novella introdotta dalla riforma Madia “<em>non può non valere come prezioso (e ineludibile) indice ermeneutico ai fini dello scrutinio dell’osservanza della regola di condotta in questione</em>”.<br />
Da questo punto di vista, anche se la condizione di cui all’art. 21-<em>nonies</em> non era specificamente applicabile, e quindi non può parlarsi di consumazione del potere di annullare in autotutela, doveva ritenersi, comunque, irragionevole un termine notevolmente superiore a quello indicato da tale norma. Il Consiglio di Stato, nella medesima sentenza, sottolinea che “<em>la distanza di oltre tredici anni intercorsa dal rilascio del condono (in data 29 marzo 2001) al momento dell’adozione del suo annullamento d’ufficio (in data 8 luglio 2014) rivela, infatti, con immediata evidenza, la lesione dell’affidamento (particolarmente qualificato) dei titolari del titolo edilizio circa la stabilità e la definitività dei suoi effetti autorizzatori</em>”.<br />
La seconda considerazione posta a base della decisione era che per annullare un provvedimento a distanza di tanti anni sarebbe stata necessaria una “<em>motivazione particolarmente convincente</em>”.<br />
L’annullamento del provvedimento da parte dell’amministrazione sarebbe stato cioè giustificato solo se, all’esito di un giudizio comparativo tra l’interesse pubblico che legittima e giustifica la rimozione d’ufficio di un atto illegittimo che produce effetti confliggenti con la protezione attuale di valori pubblici specifici, questi ultimi fossero risultati “<em>maggiormente preganti di (e prevalenti su) quello privato alla conservazione dell’utilità prodotta da un atto illegittimo</em>”.<br />
Tale motivazione, sottolineava la sentenza, deve spingersi fino “<em>all’indicazione delle specifiche e concrete esigenze pubblicistiche che impongono l’eliminazione d’ufficio dell’atto viziato e <u>non può certo risolversi nella ripetitiva e astratta affermazione dei medesimi interessi</u> alla cui soddisfazione la norma violata risulta preordinata</em>”.<br />
Sulla scorta di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha giudicato <u>insufficiente</u> la mera indicazione dell’interesse pubblico all’igiene, alla sicurezza e al decoro richiamati dall’amministrazione a legittimare l’annullamento, soprattutto in considerazione dell’affidamento che si era ingenerato nel privato, dal momento che era trascorso un significativo lasso di tempo.<br />
L’amministrazione dunque, una volta riscontrato che il provvedimento è illegittimo perché viziato sotto il profilo sostanziale, deve compiere un’ulteriore e duplice valutazione: verificare, in primo luogo, la sussistenza dell&#8217;interesse pubblico alla rimozione dell&#8217;atto illegittimo, interesse che deve essere riscontrabile non solo con riferimento al tempo in cui l&#8217;atto venne adottato, ma anche nel momento di adozione del provvedimento di caducazione, e operare, poi, una comparazione tra l&#8217;interesse pubblico ed i contrapposti interessi dei privati, destinatari e controinteressati, sacrificati dall&#8217;annullamento, essendo necessario garantire la tutela dell’affidamento del soggetto beneficiario del provvedimento annullando.<br />
Proprio in considerazione delle valutazioni complesse che l’amministrazione deve effettuare e dell’ampia discrezionalità della decisione di autotutela, assume in questa materia particolare importanza la motivazione del provvedimento di secondo grado, che dovrà avere una notevole consistenza ed una robusta e convincente articolazione logica.<br />
Alla stregua di tale &#8211; condivisibile &#8211; orientamento, l’amministrazione dovrà sempre fornire una precisa illustrazione dei presupposti di fatto e di diritto (art. 3 della l. 241/1990), che giustificano la decisione caducatoria, mediante un’esposizione degli esiti dell&#8217;istruttoria condotta e della sussistenza nel caso di specie di tutte le condizioni di esercizio del potere.<br />
In questa linea, la giurisprudenza amministrativa<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup><sup>[4]</sup></sup></a> ha, del resto, da tempo condivisibilmente affermato che l&#8217;annullamento d’ufficio presuppone una congrua motivazione sull&#8217;interesse pubblico attuale e concreto a sostegno dell&#8217;esercizio discrezionale dei poteri di autotutela, che va necessariamente bilanciato con “<em>l&#8217;interesse dei destinatari dell&#8217;atto al mantenimento delle posizioni, che su di esso si sono consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall&#8217;amministrazione</em>”.</p>
<p><strong>MOTIVAZIONE <em>IN RE IPSA</em></strong><br />
Ciò detto, occorre segnalare che secondo un altro, contrapposto, orientamento giurisprudenziale, l&#8217;obbligo motivazionale &#8211; inerente l&#8217;interesse pubblico alla rimozione dell&#8217;atto &#8211; risulta notevolmente affievolito.<br />
Questa posizione della giurisprudenza si fonda sulla convinzione che, nonostante l’art. 3 della l. 241/1990 non faccia alcuna distinzione, il rispetto dell’obbligo di motivazione sia strettamente legato alla natura discrezionale del provvedimento amministrativo. In questo senso, nonostante l’art. 3 sopra citato imponga una motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi, sarebbe opportuno distinguere tra provvedimenti a natura discrezionale, per i quali è necessaria un’argomentazione logica che spieghi la decisione dell’amministrazione, e provvedimenti vincolati, che – invece &#8211; non necessitano di una motivazione particolarmente estesa essendo sufficiente che l’amministrazione indichi quali sono state le ragioni giuridiche della decisione<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup><sup>[5]</sup></sup></a>.<br />
Nel caso di atti vincolati non vi sarebbe dunque spazio per la rappresentazione di un <em>iter</em> logico, seguito dall’amministrazione, che esprima qualcosa di diverso e di ulteriore rispetto all’avvenuto accertamento dei presupposti di legge<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup><sup>[6]</sup></sup></a>. Si tratta delle fattispecie in cui l’attività amministrativa risulta vincolata sia nell’<em>an</em> che nel <em>quomodo </em>e in cui gli effetti che l’atto deve produrre sono stati individuati <em>ex ante</em> dal legislatore nella disposizione violata dall’atto in questione. In tali casi l’amministrazione deve infatti ritenersi <u>obbligata</u> a garantire il ripristino della legalità violata: in questo senso si presume la sussistenza e la prevalenza dell’interesse pubblico e si esonera l’amministrazione dall’obbligo motivazionale<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup><sup>[7]</sup></sup></a>.<br />
Questo orientamento risulta temperato nel caso di provvedimenti sanzionatori in materia edilizia intervenuti a distanza di molti anni dall’ultimazione dell’opera. Al riguardo il Consiglio di Stato<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup><sup>[8]</sup></sup></a> ha precisato che devono essere specificate nella motivazione le ragioni di pubblico interesse che hanno condotto alla decisione di sanzionare, bilanciando quest’ultimo con l’affidamento maturato in capo al privato.<br />
A questo punto, poiché &#8211; secondo questo secondo orientamento giurisprudenziale &#8211; gli atti che hanno natura vincolata non necessitano di una motivazione particolarmente stringente (dato che è sufficiente richiamare le ragioni giuridiche assunte a fondamento della decisione), ci si domanda se lo stesso concetto possa essere esteso alla motivazione contenuta in alcune decisioni di annullamento in autotutela, dal momento che l’amministrazione giustifica la scarsa motivazione adducendo la vincolatività dell’atto.<br />
A tal proposito è necessario riferirsi al dato normativo dal momento che, con specifico riferimento all’annullamento d’ufficio, l’art. 21-<em>nonies</em> (sin dal testo originariamente introdotto dal legislatore del 2005) consente all’amministrazione di annullare i propri atti nel caso in cui vi siano “<em>ragioni di interesse pubblico</em>”, ma tenendo comunque conto “<em>degli interessi dei destinatari e dei controinteressati</em>”. Il legislatore ha evidentemente imposto per questo tipo di provvedimenti una motivazione che alcuni AA. hanno definito rafforzata<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup><sup>[9]</sup></sup></a>, in quanto si deve specificare quale sia l’interesse pubblico che porta l’amministrazione all’adozione dell’atto di secondo grado. In questo contesto, il legislatore ha chiesto che l’amministrazione compia uno sforzo maggiore, che non consta della sola necessità del ripristino della legalità violata, ma necessita di una prova in ordine alle ragioni attuali e specifiche, che deve essere tanto più fondata quanto maggiore sia il tempo trascorso tra l’adozione del provvedimento di primo grado e la decisione di annullarlo, senza dimenticare la necessità di evidenziare la valutazione dell’affidamento maturato nel privato.<br />
Tali argomenti sembrano confortati dalla circostanza che il legislatore è intervenuto con la novella del 2015, introducendo un termine massimo per l’annullamento d’ufficio nell’art. 21-<em>nonies</em>, attraverso il quale evidentemente si attribuisce maggiore importanza all’affidamento.<br />
Si potrebbe concludere affermando che è giusto pensare che vi sia una differenza &#8211; sotto il profilo dell’onere motivazionale &#8211; tra atti vincolati e atti discrezionali, sostenendo che per questi ultimi sia  richiesta una motivazione più stringente (poiché viene effettuata una valutazione da parte dell’amministrazione sull’adozione dell’atto); mentre per gli atti vincolati  la motivazione sarebbe <em>in re ipsa </em>(essendo sufficiente il richiamo alla norma giuridica che si presume violata), ma non si ritiene corretto estendere tale argomento alla motivazione contenuta nella decisione di autoannullare un atto, dal momento che la delicatezza dell’intervento richiede una precisa valutazione delle ragioni attuali di interesse pubblico che devono essere poi necessariamente bilanciate con l’affidamento dei privati.</p>
<p><strong>Segue: ANNULLAMENTO DOVEROSO</strong><br />
Alla luce delle predette considerazioni, il quadro normativo di riferimento appare piuttosto chiaro: l’amministrazione, quando decide di intervenire in “secondo grado”, annullando i propri provvedimenti, deve bilanciare l’interesse pubblico al ripristino della legalità con l’affidamento maturato nel privato sul provvedimento annullando (ex art. 21-<em>nonies</em>) ed è tenuta a motivare adeguatamente la decisione (ex art. 3).<br />
Nonostante l’obbligo motivazionale sia dunque ineludibile ai fini della legittimità dell’atto di autotutela, sono, come già detto, registrabili, anche recentemente, pronunce nelle quali i Giudici amministrativi hanno ritenuto legittimo l’annullamento di provvedimenti (anche a distanza di molti anni) sebbene la motivazione consistesse nel solo richiamo all’interesse generale al ripristino della legalità violata<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup><sup>[10]</sup></sup></a>.<br />
Secondo questo orientamento, l’amministrazione avrebbe un <u>obbligo</u> all’annullamento del provvedimento illegittimo, tant’è che parte della giurisprudenza tende ormai ad individuare ipotesi di annullamento per così dire doveroso. Alcuni casi sono stati individuati laddove l’adozione di un provvedimento illegittimo comporti un indebito esborso di denaro pubblico<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11"><sup><sup>[11]</sup></sup></a>; altri riguardano ipotesi di illegittimo inquadramento di pubblici dipendenti <a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12"><sup><sup>[12]</sup></sup></a>.<br />
I casi più frequenti riguardano peraltro proprio l’annullamento in autotutela di concessioni edilizie illegittime. Riguardo a queste ultime, parte della giurisprudenza ha sostenuto che l’annullamento d’ufficio non necessiti di una espressa e specifica motivazione rilevando che “<em>la concessione rilasciata in violazione delle norme urbanistiche pregiudica <u>di per sé gli</u> interessi alla cui salvaguardia è preordinata la stessa normativa</em>” e sottolinea che “<em>a fronte di un’attività edilizia palesemente illegittima, la concomitanza di una specifica esigenza di ripristino della legalità non lascia adito a dubbi sul  rispetto delle condizioni basiche per l’adozione dell’atto autoannullativo”</em><a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.<br />
Questa chiave di lettura ha tuttavia suscitato forti critiche da parte della dottrina<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>, che ne ha condivisibilmente sottolineato l’evidente contrasto con il dato normativo, in quanto la disposizione dell’art. 21-<em>nonies</em> della l. 241/1990 testualmente esige sia l’esplicazione del pubblico interesse sotteso all’annullamento d’ufficio, sia il bilanciamento di quest’ultimo con l’interesse dei destinatari e dei controinteressati del provvedimento.<br />
La motivazione, che deve dar conto di tutto ciò, non è dunque un elemento trascurabile, ma anzi è il presupposto della validità dell’atto di annullamento. La presunzione della sussistenza dell’interesse pubblico e dunque la dequotazione della motivazione, vanificano del tutto l’equilibrata costruzione dello schema provvedimentale in esame e, come tale, deve essere rifiutata<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.<br />
Il contrasto tra l’orientamento che sostiene la motivazione <em>in re ipsa</em> e il contenuto dell’art. 21-<em>nonies</em> (che esige l’indicazione dell’interesse pubblico e il bilanciamento con l’interesse del privato) non sembra attenuato neanche nel caso in cui il privato si comporti in modo negligente o addirittura sia in malafede. Alcune pronunce, anche recenti<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a> (richiamate anche dall’ordinanza in commento), hanno giustificato il palese contrasto con la disciplina positiva affermando che: “<em>la falsa rappresentazione dello stato di fatto all’atto della richiesta rende <u>l’affidamento del privato non meritevole di tutela e sicuramente recessivo di fronte all’interesse pubblico</u> al ripristino della situazione edilizia regolarmente assentita</em>”.<br />
Secondo questa giurisprudenza la comparazione tra l’interesse pubblico e quello privato sarebbe necessaria nel solo caso in cui discenda da errori di valutazione dovuti all’amministrazione, non quando lo stesso sia dovuto a comportamenti del soggetto privato che hanno indotto in errore l’amministrazione.<br />
I rischi di questa interpretazione (che la novella del 2015 dovrebbe avere definitivamente circoscritto, almeno per i provvedimenti di autorizzazione e per quelli attributivi di vantaggi economici) sono evidenti: da un lato verrebbero diminuite le garanzie di tutela che il legislatore ha previsto per il cittadino e, dall’altro lato, verrebbe lesa la funzione dell’istituto della motivazione del provvedimento amministrativo.<br />
Di seguito si cercherà di illustrare brevemente l’importanza che la tutela dell’affidamento e l’obbligo di motivazione hanno in relazione all’annullamento d’ufficio.</p>
<p><strong>TUTELA DELL’AFFIDAMENTO</strong><br />
La tutela del legittimo affidamento nell’ambito  dell’annullamento in autotutela è sempre stata al centro della riflessione della dottrina e rappresenta uno dei principali ambiti di applicazione del principio di buona fede, concetto elaborato nell’ambito del diritto civile<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17"><sup><sup>[17]</sup></sup></a>. Tra le implicazioni del dovere di agire secondo lealtà e correttezza vi è, infatti, quella di preservare l’affidamento ingenerato da un determinato comportamento garantendo che i successivi comportamenti siano coerenti e compatibili con il precedente<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18"><sup><sup>[18]</sup></sup></a>.<br />
È sufficiente in questa sede ricordare che la tutela dell’affidamento dei destinatari dell’atto annullato ha assunto un’importanza significativa a seguito della novella del 2005, che ha traslato nel diritto nazionale l’importanza della posizione del cittadino interessato dal provvedimento amministrativo, originata nel diritto dell’Unione europea<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>. Il riconoscimento di tale tutela costituisce l’espressione più significativa del principio secondo cui l’autorità pubblica deve considerare l’interesse del privato alla conservazione di un vantaggio (di un bene o di una utilità) conseguito in buona fede per effetto di un provvedimento ampliativo<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>.<br />
L’affermazione di questo principio è stata un traguardo, poiché l’amministrazione è obbligata, nell’ambito della valutazione discrezionale di annullamento di un atto, a considerare l’interesse del suo titolare a che l’atto non venga rimosso. Nel conflitto tra l’interesse al mantenimento del provvedimento illegittimo e l’interesse dell’amministrazione al ripristino della legalità violata, la seconda è dunque obbligata ad operare un bilanciamento di interessi, motivando adeguatamente l’eventuale decisione di rimozione del provvedimento (a prescindere da quale sia l’interesse pubblico specificamente considerato).<br />
Queste ultime considerazioni assumono maggiore importanza a seguito delle modifiche che la riforma Madia ha operato sull’istituto dell’autotutela decisoria. Inserendo un termine massimo di diciotto mesi, accanto al più generale e previgente <em>termine ragionevole</em>, il legislatore ha evidentemente voluto sottolineare l’importanza che l’amministrazione deve attribuire alla posizione dei “<em>destinatari e dei controinteressati</em>”<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>.<br />
Come sostenuto dalla dottrina l’interesse all’annullamento mai potrebbe identificarsi <em>tout court</em> nell’esigenza di ripristinare la legalità violata<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>, dal momento che risulta imprescindibile bilanciare l’interesse pubblico (alla rimozione dell’atto) e quello privato (al mantenimento dello stesso).</p>
<p><strong>LA MOTIVAZIONE COME PRINCIPIO INELUDIBILE DI BUONA AMMINISTRAZIONE.</strong><br />
La problematica sottesa all’obbligo motivazionale del provvedimento amministrativo, risulta accentuata alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali che, come analizzato in precedenza, ammettono che la motivazione contenuta nella decisione di annullare in autotutela possa consistere &#8211; quanto meno per l’annullamento di una concessione edilizia (in sanatoria) &#8211; nel semplice richiamo alla norma violata dal provvedimento annullando.<br />
Quest’ultimo orientamento, ammettendo che la motivazione possa essere <em>in re ipsa,</em> mortificherebbe le numerose funzioni attribuite alla motivazione, prima fra tutte la funzione di garanzia. Infatti è convincimento diffuso, anche nelle teorie più risalenti, che la motivazione possa essere strumentalizzata sia a fini del successivo controllo giurisdizionale<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a> (a scopo di accertamento da parte del giudice della irregolarità del provvedimento), sia come strumento di garanzia, nei confronti del destinatario del provvedimento, del rispetto del diritto di difesa<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a> di cui all’art. 24 della Costituzione.<br />
La finalità di garanzia è espressamente codificata nell’art. 3 della l. 241/1990, ai sensi del quale la motivazione deve indicare “<em>i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche</em>” che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. L’indicazione di questi ultimi integrerebbe il requisito della <em>sufficienza</em> della motivazione prospettato dalla giurisprudenza<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a> come uno dei requisiti fondamentali della motivazione accanto alla congruità e all’adeguatezza.  Non è necessario che nel provvedimento siano indicati tutti i presupposti che legittimano l’applicazione una o più norme giuridiche (si parla in questo ultimo caso “di pluralità dei motivi”), ma è sufficiente che sia specificata la relazione tra il presupposto e la disposizione richiamata.<br />
Da ciò discende che l’insufficienza della motivazione dovrebbe condurre alla declaratoria di illegittimità del provvedimento per violazione di legge, ogni volta che non siano rappresentati i fatti accertati, non siano formalmente dedotte le ragioni giuridiche sottese alla decisione, ovvero siano rappresentate in modo generico<a title="" href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>.<br />
Non possono non richiamarsi anche le altre funzioni della motivazione. In primo luogo, viene in considerazione la funzione interpretativa (in questo senso la motivazione sarebbe indirizzata sia al giudice, sia alla generalità dei cittadini, nonché al destinatario); in secondo luogo,  la funzione di trasparenza<a title="" href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>espressione del fondamentale principio di imparzialità e buona amministrazione, di cui all’art. 97 della Costituzione (affermato anche in alcune pronunce dei giudici sovranazionali<a title="" href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>); in terzo luogo  la funzione di controllo democratico (teoria che prescinde dall’utilità della motivazione per il giudice – che dispone di poteri più incisivi per comprendere la motivazione del provvedimento – e per il destinatario – le cui ragioni sarebbero frutto di valutazioni che, in sede giurisdizionale, prescindono dalla motivazione<a title="" href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>); infine,  la funzione di responsabilità (frutto di una recente teoria<a title="" href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a> che sostiene come la motivazione discorsiva sia legata alla responsabilità della pubblica amministrazione e sia preordinata a stabilire le circostanze e circoscrivere gli effetti della scelta compiuta).<br />
L’attenzione per il predetto onere motivazionale dovrà essere ancora più accurata riguardo i provvedimenti di annullamento d’ufficio (e, trattandosi di provvedimenti sfavorevoli di “revisione” a maggior ragione), i quali devono essere motivati, ponderando le ragioni di interesse pubblico che portano all&#8217;emanazione del provvedimento di autotutela considerando gli effetti prodotti dal provvedimento di primo grado.<br />
La scelta compiuta dall’amministrazione con l’atto di secondo grado dovrà dunque essere sostanzialmente proporzionale. Il principio di proporzionalità dell&#8217;azione amministrativa, di derivazione comunitaria, ma ormai recepito nel nostro ordinamento, implica che la Pubblica Amministrazione debba adottare, nel caso concreto, la soluzione più idonea ed adeguata con il minor sacrificio possibile per gli interessi coinvolti.<br />
Si consideri al riguardo che, lo stesso dato normativo di cui all’art. 21-<em>nonies</em> della legge 241/90,  che, sviluppando il principio generale enunciato dall’art. 3, prevede espressamente, come più volte ricordato, che l’annullamento d’ufficio debba avere come presupposto “<em>ragioni di interesse pubblico</em>” e debba tener conto degli “<em>interessi dei destinatari e dei controinteressati</em>”. D’altro canto, la preoccupazione per una adeguata motivazione nasce dalla stessa disciplina positiva che fissa un termine di diciotto mesi  per l’annullamento d’ufficio dei “<em>provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici</em>”: l’enfasi attribuita oggi dal legislatore all’affidamento dei privati con l’introduzione di un termine relativamente breve si fonda sulla necessità di valutare l’impatto di decisioni di “revisione” di atti che hanno natura ampliativa della sfera giuridica dei soggetti privati e che per effetto dell’annullamento si traducono in decisioni sfavorevoli.<br />
Da ciò si deduce che l’obbligo di motivazione degli atti amministrativi risulta connesso con il più generale obbligo di tutela dell’affidamento dei privati: la valutazione discrezionale che l’amministrazione compie nella scelta dell’annullamento o meno del provvedimento amministrativo deve tradursi nell’esplicazione dei motivi che hanno portato a tale scelta, che dovrà essere tanto più dettagliata quanto più è esteso il lasso di tempo trascorso e, dunque, più forte l’affidamento che esso abbia fatto sul provvedimento originario, nel rispetto dell&#8217;obbligo di assicurare il minor danno possibile agli interessi dei beneficiari dell’atto originario e di limitarne, di conseguenza, l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio ai soli casi in cui il sacrificio imposto risulti strettamente necessario al perseguimento dell&#8217;interesse pubblico. Il potere di autotutela deve essere esercitato solo se verrà valutato come prevalente l’interesse pubblico<a title="" href="#_ftn31" name="_ftnref31"><sup><sup>[31]</sup></sup></a> e di questa valutazione degli interessi in conflitto il provvedimento deve dare atto “<em>nel proprio corredo motivazionale</em>”<a title="" href="#_ftn32" name="_ftnref32"><sup><sup>[32]</sup></sup></a>.</p>
<p><strong>CONCLUSIONI</strong><br />
Il rinvio all’Adunanza Plenaria della questione della motivazione dell’annullamento del provvedimento lascia intendere la necessità del Supremo Consesso di far chiarezza sull’obbligo di motivazione dei provvedimenti di annullamento d’ufficio, alla luce della contrapposizione di due opposti filoni giurisprudenziali. Il primo individua &#8211; in caso di illegittimità dell’atto &#8211; delle ipotesi di doverosità dell’annullamento. Secondo questo orientamento, la motivazione della decisione sarebbe <em>in re ipsa,</em> data l’evidente violazione del dato normativo, che vincolerebbe l’amministrazione ad assicurare il rispetto della norma inosservata e a garantire il ripristino della legalità violata.<br />
In senso opposto, altra parte della giurisprudenza, maggiormente incline al rispetto dell’art.  21-<em>nonies</em> (vieppiù per come recentemente modificato dal legislatore), ravvede sempre una specifica necessità di motivazione, appoggiandosi anche alla circostanza che la fissazione del termine di diciotto mesi per l’autoannullamento, abbia rafforzato la finalità di garantire la tutela dell’affidamento del privato e di conseguenza abbia fatto cadere ogni dubbio sulla necessità che il provvedimento di annullamento abbia adeguata motivazione in ordine al bilanciamento degli interessi in questione.<br />
L’Adunanza Plenaria è chiamata a risolvere una questione, la cui soluzione sembrerebbe peraltro chiaramente scritta nella stessa legge 241 del 1990 che regola l’operato della pubblica amministrazione: l’obbligo di motivazione è un principio generale dell’agire dell’amministrazione &#8211; codificato nell’art. 3 della legge sopra citata &#8211; e nel caso di annullamento d’ufficio non è più possibile, come conferma la riforma Madia, prescindere dalla ponderazione anche dell’interesse del titolare del provvedimento, vista la rinnovata attenzione che il legislatore ha posto sull’affidamento, per effetto del quale (salvo la deroga prevista nel comma 2-<em>bis</em> dello stesso articolo) l’annullamento d’ufficio è in molti casi escluso, decorsi diciotto mesi.<br />
La convinzione dell’esistenza di una doverosità dell’amministrazione all’annullamento del provvedimento illegittimo sembra dunque superata allo stato degli atti. La natura discrezionale dell’autoannullamento è chiaramente individuata nella lettera dell’art. 21-<em>nonies</em> che, <em>ab origine</em> e ancora, testualmente sancisce, <u>senza eccezioni</u>, che “<em>il provvedimento amministrativo illegittimo <u>può</u> essere annullato</em>”, in tal modo chiaramente classificando come discrezionale e facoltativa la potestà di autotutela. Se si accetta pacificamente che l’autotutela ha una natura discrezionale, si deduce che l’amministrazione ha l’obbligo di esporre &#8211; nel corredo motivazionale &#8211; i vari passaggi logici della valutazione compiuta.<br />
Anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è del resto espressa molto chiaramente nel senso che non esiste “<em>un dovere giuridico della Pubblica Amministrazione di ritirare i propri atti quando essi siano illegittimi. La c.d. autotutela della Pubblica Amministrazione costituisce, per pacifica acquisizione dottrinale e giurisprudenziale, una attività <u>discrezionale</u>, in quanto essa implica l&#8217;apprezzamento dell&#8217;attuale interesse pubblico alla rimozione dell&#8217;atto, interesse che non si identifica con il mero ristabilimento dell&#8217;ordine giuridico violato</em>”<sup> <a title="" href="#_ftn33" name="_ftnref33"><sup>[33]</sup></a></sup>. Nello stesso senso si è pronunciata buona parte della giurisprudenza amministrativa<a title="" href="#_ftn34" name="_ftnref34"><sup><sup>[34]</sup></sup></a> <a title="" href="#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a>  con il consenso della dottrina<a title="" href="#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a>.<br />
Per concludere, sembra opportuno sottolineare i rischi in cui si incorrerebbe nel caso in cui si dovesse consolidare l’orientamento giurisprudenziale che mortifica la funzione della motivazione del provvedimento. Il risultato sarebbe una amministrazione sicuramente meno garantista e il fallimento delle riforme dirette a fare riacquistare fiducia a cittadini e operatori economici nella stabilità dei rapporti instaurati.</p>
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Cons. St., sez. V, n. 5691/2012; cfr. <em>ex multis </em>Cons. St., sez. IV, n. 3660/2016.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn2"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Cons. St., sez. VI, n. 341/2017, su cui v. <em>amplius</em> <em>infra</em>.</div>
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<div id="ftn3"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Sul punto si vedano per tutti, da ultimi, C. Deodato, <em>Il potere amministrativo di riesame per vizi originari di legittimità</em>, in <em>Federalismi</em>, aprile 2017,  secondo il quale la questione di diritto transitorio e del calcolo del <em>dies a quo</em> per i provvedimenti amministrativi adottati prima dell’entrata in vigore della riforma Madia, è di difficile soluzione. Da un lato si richiama la regola del <em>tempus regit actum</em> e dall’altra la insensibilità del procedimento amministrativo alle regole sopravvenute. L’autore ritiene che in attesa di un chiarimento legislativo si devono preferire soluzioni ermeneutiche che garantiscano la certezza delle situazioni giuridiche; L. Carbone, <em>La riforma dell&#8217;autotutela come nuovo paradigma dei rapporti tra cittadino e amministrazione pubblica,</em> in <em>Giust. Amm</em>., 3 giugno 2017, il quale sul tema <em>del dies a quo</em> del termine di diciotto mesi afferma che: (dopo il suggerimento del Consiglio di Stato nei pareri n. 839/2016 e 1784/2016 sui d.lgs. cd. ‘SCIA 1’ e ‘SCIA 2’), “<em>la questione ormai è chiarita mediante l’espressa previsione, all’art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 222 del 25.11.2016, secondo cui il termine di diciotto mesi inizia a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l’esercizio dei poteri ordinari di verifica da parte dell’Amministrazione competente</em>”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn4"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Cfr. Cons. St., sez. VI, n. 6656/2004; TAR Toscana, sez. III, n. 4821/2007; TAR Puglia, Lecce, sez. II, n. 351/2016; TAR Calabra, Reggio Calabria, sez. I, n. 1275/2015 per il quale è illegittimo un permesso di costruire che – omettendo di indicare le prevalenti ragioni di interesse pubblico e di valutare l’affidamento ingenerato nel privato in considerazione del lungo tempo trascorso – sia motivato esclusivamente sulla base di una relazione peritale depositata nell’ambito di un procedimento penale.</div>
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<div id="ftn5"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Cfr. Cons. St, sez. IV, 2977/2008, l’esercizio del potere amministrativo, ove rivesta natura vincolata,  è correttamente e sufficientemente motivato col mero richiamo alle disposizioni di legge delle quali viene fatta applicazione.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn6"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> F. Cardarelli, <em>La motivazione del provvedimento</em>, in <em>Codice dell’Azione Amministrativa</em> (a cura di) M.A. Sandulli, Milano, 2016, 457.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn7"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> C. Deodato, <em>L’annullamento d’ufficio</em>, in <em>Codice dell’azione amministrativa</em>, op. cit. 1197.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn8"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Cons. St., sez. I, n.45/2015; da ultimo <a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=TYCXBOPXNXQDVW4OWT45YJNGFQ&amp;q=" target="_blank" rel="noopener">Cons. St., sez. VI, ordinanza n. 1337/2017</a>, con tale ultima ordinanza, la sesta sezione del Consiglio di Stato rimette all’adunanza plenaria la questione sulla consistenza della motivazione dell’interesse pubblico all’adozione della più grave sanzione edilizia, ove in particolare l’ordine demolitorio intervenga – da un punto di vista oggettivo &#8211; a distanza di anni dalla realizzazione dell’abuso e – da un punto di vista soggettivo – nei confronti non dell’originario responsabile, ma dell’attuale proprietario. Nel caso di specie l’ordine demolitorio è intervenuto nel 2014, nei confronti di opere abusive realizzate nel 1982.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn9"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> F. Cardarelli, op. cit., 506<em>.</em></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn10"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Cfr. TAR Sardegna, Cagliari, sez. II, n.386/2014; Cons. St., sez.  IV, n.1915/2016; Cons. St., sez. IV, n. 3660/2016;..</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn11"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Cfr. Cons. St., sez. V, n. 1962/2016. La questione deve essere però affrontata alla luce dell’art. 1 co. 136 della l. n. 311 del 2004, che, “<em>al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari</em>”, consentiva comunque l’annullamento d’ufficio di provvedimenti illegittimi (a prescindere dalla considerazione dei contrapposti interessi), contemperando peraltro tale regime straordinario con la previsione che l’annullamento avesse ad oggetto “<em>provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati</em>”, doveva “<em>tenere indenni i privati stessi dall’eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque</em>” non poteva essere disposto “<em>oltre tre anni dall’acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante</em>”. Oggi, con la riscrittura dell’art. 21-<em>nonies</em>, l’abrogazione della riferita disposizione speciale e l’espresso riferimento del termine di diciotto mesi all’annullamento degli atti attributive di vantaggi economici, il riferito orientamento non avrebbe peraltro più alcuna giustificazione.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn12"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Cfr. Cons. St., sez. III, n. 3603/2012; Cons. St, sez. III, n. 3625/2012; Cons. St., sez. VI, n. 4007/2012; Cons. St., sez. III, n. 2022/2013.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn13"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> TAR Sardegna, Cagliari, sez. II, n. 386/2014; Cons. St., sez. VI, n. 1915/2015.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn14"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> C. Deodato, op. loc. ult. cit.; E. Zampetti, <em>La motivazione in re ipsa e autotutela decisoria</em>, in <em>Treccani</em>, Il libro dell’anno del diritto 2016.</div>
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<div id="ftn15"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Salvi i casi in cui l’interesse pubblico appaia particolarmente evidente. In tal caso si giustifica l’attenuazione dell’onere motivazionale.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn16"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Cons. St., sez. V, n. 5691/2012; Cfr. <em>ex multis </em>Cons. Stato, sez. IV, n. 3660/2016, anche in questo caso a giurisprudenza del Consiglio di Stato ha negato che potesse essere maturato un affidamento incolpevole negli interessati, avendo essi indotto in errore l’amministrazione comunale. Cfr. <em>ex multis</em>: TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 458/2015; TAR Campania, Napoli, sez. IV, n. 2066/2014.</div>
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<div id="ftn17"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Quella che qui rileva è la nozione di buona fede c.d. oggettiva, da intendersi quale regola di condotta ispirata ai canoni di lealtà e correttezza che deve sempre presiedere allo svolgimento dei rapporti giuridici. Cit.: C.M.  Bianca, <em>Diritto civile</em>, <em>Il contratto</em>, Milano, 2000, 505; L. Bigliazzi-Geri, <em>Buona fede nel diritto civile</em>, in <em>D. disc. Prov</em>., IV, Torino, 1988, 154.</div>
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<div id="ftn18"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Nel diritto civile la buona fede è considerata un principio generale che deve informare i comportamenti delle parti di un rapporto giuridico (Rodotà-Natoli-Villanacci). Tuttavia, l’elevazione della buona fede a principio generale di condotta è il risultato di un lungo e complesso processo di elaborazione.</div>
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<div id="ftn19"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Cfr. C UE, maggio 1978, C 112/77; Cfr. anche C UE, aprile 1997, C-90/95, <em>H. de Compte/Parlamento Europeo.</em> Viene riconosciuto dal diritto europeo la tutela del legittimo affidamento, quando risulti che l’amministrazione abbia suscitato aspettative fondate.</div>
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<div id="ftn20"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> C. Deodato, op. ult. cit., 1198.</div>
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<div id="ftn21"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> La norma sembra dunque soprattutto volta a sottolineare la necessità di valutare, accanto all’effettiva consistenza dell’interesse pubblico, anche gli interessi dei soggetti privati coinvolti, la giurisprudenza (tra le tante, Cons. St., sez. IV, n. 564/2006, e la dottrina (in particolare V. Cerulli Irelli<em>, I principi dell’azione amministrativa e la disciplina del procedimento</em>, in <em>La nuova disciplina dell’azione amministrativa dopo la riforma della legge sul procedimento</em> (a cura di) G. Clemente Di San Luca, Torino, 2005, 21) per lo più sottolineano che tale norma costituisce una significativa concretizzazione del principio di tutela dell’affidamento.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn22"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> E. Zampetti, <em>Motivazione in re ipsa e autotutela decisoria</em>, op. cit.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn23"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> C. Mortati, <em>Obbligo della motivazione e sufficienza della motivazione degli atti amministrativi (a proposito del procedimento nelle promozioni per merito comparativo)</em>, in <em>Giur. It</em>., 1943, III, 7 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn24"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> R. Scarciglia, <em>La motivazione dell’atto amministrativo</em>, Milano, 1999, 47 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn25"><a title="" href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Cons. St., sez. V, n. 6347/2005; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 2863/2007.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn26"><a title="" href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> F. Cardarelli, <em>La motivazione del provvedimento</em>, op. cit., 508.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn27"><a title="" href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> D. Sorace, <em>Diritto delle amministrazioni pubbliche</em>, Bologna, 2005, 63.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn28"><a title="" href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> C. Giust, 22 marzo 2001, C – 17/99.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn29"><a title="" href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> A. Romano Tassone, <em>Motivazione dei provvedimenti amministrativi e sindacato di legittimità</em>, Milano, 1987, 64.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn30"><a title="" href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> A. Cassatella, <em>Il dovere di motivazione dell’attività amministrativa</em>, Padova, 2013.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn31"><a title="" href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> F. Merusi, <em>L&#8217;affidamento del cittadino</em>, Milano, 1970,  97; A. Mantero<em>, Le situazioni favorevoli del privato nel rapporto amministrativo</em>, Padova, 1979, 140.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn32"><a title="" href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> Cfr. <em>a contraris</em> TAR. Puglia, Lecce, sez. III, n. 1802/2009, ma anche, recentemente Cons. St., sez. IV, n. 4735/2014, che, in materia urbanistica sostiene che: “<em>la rilevata situazione di non conformità urbanistica del titolo edilizio rilasciato, in ragione della natura e consistenza dell’atto rimosso, e la imprescindibile necessità di adeguare lo stato dei luoghi derivante dall’utilizzazione del permesso di costruire al quadro normativo di riferimento, sono elementi che di per sé costituiscono ragione pienamente giustificativa per l’esercizio del potere di autotutela</em>”. Quest’ultima giurisprudenza non ritiene sia necessaria una ampia spiegazione dei motivi che spingono l’amministrazione ad adottare un provvedimento di annullamento in quanto l’illegittimità del provvedimento è di per sé connessa alla necessità di ripristinare la legalità violata.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn33"><a title="" href="#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> Cfr. <em>ex multis</em>, Cass. Civ., SU, 4 ottobre 1996, n. 8685, in <em>Il</em> <em>Fisco</em>, 1997, 5605, con nota di Barbone.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn34"><a title="" href="#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> TAR Lazio, Roma, II, n. 9350/2010; Cons. St., VI, n. 6234/2008, in <em>Foro Amm </em>e Cons. St., IV, n. 8529/2009. Tra le più recenti, TAR Basilicata, Potenza, sez. I, n. 258/2016, secondo cui “<em>l’istanza, volta ad ottenere l’esercizio dei poteri di autotutela, non fa sorgere alcun obbligo di provvedere, in quanto tale richiesta è da considerarsi una mera denuncia, per cui l’omessa impugnazione del precedente provvedimento lesivo entro il termine decadenziale non può essere rimessa in discussione con l’istanza di autotutela, se l’amministrazione non ritiene di aderire a tale richiesta, reiterando un atto meramente confermativo, la cui impugnazione risulta inammissibile</em>”. Sull’esistenza dell’obbligo di provvedere in caso di istanza volta a sollecitare il potere di riesame, <em>ex multis</em>, TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 9563/2016; TAR Campania, Napoli, sez. III, n. 4085/2016; TAR Campania, sez. II, n. 703/2016; TAR Emilia-Romagna, Parma, sez. I, n. 283/2015; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 1553/2015; TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, n. 380/2015, tutte in <em>Giust. Amm. </em>Cfr. anche TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 8108/2015, in <em>Giust. Amm.</em>, a tenore del quale “<em>i poteri amministrativi di autotutela sono espressione dell’esercizio di un potere tipicamente discrezionale e, pertanto, ad eventuali istanze volte a sollecitare l’esercizio di siffatto potere non può che essere riconosciuta una funzione meramente sollecitatoria, inadeguata a determinare l’obbligo di provvedere e, quindi, a configurare ipotesi di silenzio-inadempimento, utili per la proficua proposizione del rimedio giurisdizionale offerto dall’art. 117 c.p.a. Più in particolare, è certamente da escludere la sussistenza di un obbligo di provvedere sull’istanza di un privato, laddove questa, volta all’esercizio di un potere di autotutela, abbia ad oggetto un provvedimento già impugnato in sede giurisdizionale e </em>sub judice<em> al momento dell’istanza stessa, onde evitare la proliferazione di inutili e dispendiose iniziative giurisdizionali in relazione ad un&#8217;unica vicenda sostanziale</em>”. In linea anche Cons. St., sez. V, n. 2237/2015. Linea confermata anche dalla Corte conti, n. 214/2016 secondo la quale  “<em>l’amministrazione non ha l’obbligo ma solo il potere discrezionale di agire in autotutela</em>”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn35"><a title="" href="#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a>Cfr. per confutare la doverosità dell’annullamento: Cons. St., sez. V , n. 5199/2012, nella quale la giurisprudenza ritiene importante aggiungere che:<br />
“-<em>lo stesso art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990, nell’affermare che il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio sussistendone le ragioni di interesse pubblico rimette la scelta sull’annullamento a un apprezzamento di natura preventiva affidato alla P.A.; </em><br />
<em>-opinare diversamente rispetto a quanto si è detto sopra, ossia seguire la tesi secondo la quale, in presenza di una istanza diretta a sollecitare l’esercizio della potestà di autotutela, l’Amministrazione è obbligata a una pronuncia esplicita sulla istanza medesima, attraverso l’utilizzo dell’istituto del silenzio –rifiuto e dello strumento processuale di cui agli articoli 31 e 117 c.p.a. vorrebbe dire neutralizzare, in pratica, la condizione di inoppugnabilità del provvedimento amministrativo (nella specie, concessivo di finanziamenti a imprese concorrenti) che non sia stato contestato nei modi ed entro i termini di legge, vanificando in questo modo una garanzia di certezza dei rapporti giuridici che vedono coinvolta una P. A. (certezza che è essa stessa un bene irrinunciabile posto a tutela anche dei cittadini), e avvilendo lo stesso principio di economicità dell’ azione amministrativa, che verrebbe posto nel nulla ove si imponesse, a semplice richiesta dell’ interessato, l’ obbligo di riesame di provvedimenti restati inoppugnati</em>”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn36"><a title="" href="#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> Per la dottrina:  M. Allena, <em>L’annullamento d’ufficio come strumento di tutela del cittadino</em>, Convegno “<em>Concetti tradizionali del diritto amministrativo e loro evoluzione</em>”, 2 febbraio 2017, Università di Roma la Sapienza; S. Tuccillo, <em>La doverosità del potere di riesame</em>, in <em>Contributo allo studio della funzione amministrativa come dovere</em>, Napoli, 2016, 192; S. Tuccillo, <em>Autotutela: potere doveroso?, </em>in<em> Federalismi.it</em>, agosto 2016; S. D’Ancona, <em>L’annullamento d’ufficio tra vincoli e discrezionalità</em>, Napoli, 2015, 730, 77; P.L. Portaluri<em>, Note sull’autotutela dopo la legge 164/14 (qualche passo verso la doverosità?)</em>, in <em>Riv. Giur. Edilizia</em>, 2014.
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<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/annullamento-dufficio-di-una-concessione-edilizia-in-sanatoria-il-cds-rimette-la-questione-alla-adunanza-plenaria/">Annullamento d’ufficio di una concessione edilizia in sanatoria. Il CDS rimette la questione alla Adunanza Plenaria</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>I codici di comportamento nel pubblico impiego: natura giuridica e fondamento costituzionale</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/i-codici-di-comportamento-nel-pubblico-impiego-natura-giuridica-e-fondamento-costituzionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2017 17:38:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-codici-di-comportamento-nel-pubblico-impiego-natura-giuridica-e-fondamento-costituzionale/">I codici di comportamento nel pubblico impiego: natura giuridica e fondamento costituzionale</a></p>
<p>Genesi, sviluppo e natura dei codici di comportamento nel pubblico impiego A cosa serve la codificazione di regole di comportamento nel pubblico impiego? Le risposte che potremmo tentare sono senza dubbio molteplici e finirebbero con l’involgere non solo lo spazio del diritto, ma anche quello della sociologia, della scienza politica,</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-codici-di-comportamento-nel-pubblico-impiego-natura-giuridica-e-fondamento-costituzionale/">I codici di comportamento nel pubblico impiego: natura giuridica e fondamento costituzionale</a></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong>Genesi, sviluppo e natura dei codici di comportamento nel pubblico impiego</strong></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
A cosa serve la codificazione di regole di comportamento nel pubblico impiego? Le risposte che potremmo tentare sono senza dubbio molteplici e finirebbero con l’involgere non solo lo spazio del diritto, ma anche quello della sociologia, della scienza politica, delle scienze comportamentali, e della storia: tuttavia, ad oggi, la risposta che meglio di altre è in grado di sintetizzare le molteplici sfaccettature del problema ci è offerta con il consueto acume da Sabino Cassese.<br />
Sostiene l’insigne Autore che la base culturale delle pubbliche amministrazioni, nel corso degli ultimi decenni, si è aperta alla società nel suo complesso e ha introiettato un <em>corpus</em> variegato di lavoratori, molti dei quali spesso non culturalmente attrezzati o sensibili a questioni di etica (pubblica o <em>tout court</em>), rendendo necessaria la specificazione normativa di un orizzonte minimo di regole imprescindibili<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.<br />
L’analisi cassesiana è inoltre utilissima perché lo stesso Cassese, durante la sua esperienza di Ministro della Funzione Pubblica, nel biennio 1993/1994, è stato il padre nobile della redazione e della approvazione del primo codice di comportamento<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, approvato come noto con il d.m. Funzione Pubblica del 31 Marzo 1994.<br />
Successivamente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il 28 Novembre 2000, venne emanato un nuovo codice, reso necessario dall’avanzare del percorso di c.d. “seconda privatizzazione” del pubblico impiego: la base normativa del nuovo codice si situava nell’articolo 27 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80 che ha riformulato l’articolo 58<em>bis</em> del d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, rendendolo più coerente con il mutato assetto ordinamentale.<br />
Il secondo codice inoltre mirava a risolvere, tra i vari, un problema di non poco momento, ovvero quello concernente la natura giuridica e il posizionamento dei codici stessi nel panorama delle fonti del rapporto di lavoro alle pubbliche dipendenze: la immediata precettività dei codici e la sanzionabilità diretta delle violazioni risultava particolarmente dubbia e controversa, e proprio per questo il codice del 2000 ha previsto il necessario coordinamento tra la previsione codicistica e la contrattazione collettiva, producendo l’innervamento (o più correttamente, un avvicinamento per riferimento) delle disposizioni dei codici di comportamento nel tessuto negoziale dei contratti collettivi.<br />
Un ulteriore salto di qualità si è avuto con l’entrata in vigore del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che all’articolo 54, espressamente rubricato “codici di comportamento”, coordinava la previsione dei codici alla contrattazione collettiva, prevedendo per altro meccanismi di monitoraggio dei risultati via via raggiunti.<br />
Fino a quella data il codice di comportamento denotava alcune significative opacità: sembrava essere dettato per indirizzare un comportamento lavorativo ed etico accettabile, evitando che nel caso di ambiguità il lavoratore pubblico potesse intraprendere una scelta moralmente riprovevole. Una sorta cioè di guida <em>morale</em>.<br />
Quindi, una base sostanzialmente antropologico-positiva, atta quasi a coadiuvare e confortare il dipendente retto: il codice stesso del 2000, nonostante l’aver ancorato la violazione della norma del codice di comportamento alla sfera (contrattuale) disciplinarmente rilevante, teneva ferme ma distinte le altre responsabilità, quella amministrativa, contabile e soprattutto penale.<br />
La natura embricata dei codici di comportamento è ampiamente testimoniata dalla ambivalenza che essi presentano; da un lato, atto di indirizzo assiologico sullo svolgimento corretto della prestazione lavorativa e dall’altro lato codificazione deontologica per lavoratori le cui prestazioni sono svolte nell’interesse della collettività, esplicitando così in maniera ancora più palese la germinazione fenomenologicamente originante dalla previsione di cui all’articolo 54 comma 2, Cost. a mente del quale i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche le svolgono e ad esse adempiono con disciplina e onore<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.<br />
Ma in cosa consiste e in cosa si sostanzia un codice di comportamento? Oltre ad ovvie enunciazioni di principio, i codici mirano a sciogliere delle latenti ambiguità (si pensi alla annosa questione delle <em>regalie</em> di relativamente modesta entità), disciplinano la partecipazione ad associazioni, regolano (o tentano di regolare) situazioni di conflitto di interessi e a rinforzare l’imparzialità del funzionario pubblico, valorizzano l’immagine della pubblica amministrazione, delineano il comportamento da tenersi in servizio. In questo senso può dirsi che essi riguardano non solo la previsione di cui al citato articolo 54 della Costituzione, ma anche i principii di imparzialità e di buon andamento dei pubblici uffici di cui all’articolo 97 Cost.<br />
Più controversa, in origine, e come sottolineato, la possibilità di irrogare sanzioni basate direttamente sulla violazione dei precetti del codice etico: da questo punto di vista, il raffronto sinottico tra articolo 54 (codici di comportamento) e articolo 55 (procedimento disciplinare) del d. lgs. 165/01 rende evidente come tra le due norme esista un rapporto di priorità logica della prima, la quale ambisce a fornire la cornice assiologica e di riferimento del <em>modus agendi</em> della seconda.<br />
Detto in altri termini, le previsioni del codice di comportamento integrano delle “figure sintomatiche<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>” di una qualche responsabilità disciplinare, che però poi necessitano di specificazione istruttoria nel <em>locus</em> proceduralizzato del procedimento disciplinare.<br />
Una decisa sterzata pan-pubblicistica, mirante anche a modificare radicalmente il peso specifico dei codici, si ha a partire dal 2009 con la riforma “Brunetta”: le modifiche apportate all’articolo 54 del d. lgs. 165/01 sono state tutte eminentemente finalizzate alla chiarificazione della diretta precettività sanzionatoria della norma di codice, demandando poi a valle, alla contrattazione collettiva, la specificazione e la enucleazione delle singole fattispecie e delle relative sanzioni<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.<br />
Vi è anche da sottolineare l’andamento endiadico tra la previsione normativa del codice di comportamento e il contrasto/prevenzione ai fenomeni corruttivi, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>: la legge anti-corruzione, al comma 44 (dell’unico articolo, se si esclude la clausola di invarianza finanziaria), ha come noto modificato il <em>medium</em> normativo di adozione del codice generale, in questo caso passando all’atto regolamentare da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, prevedendo e qualificando come obbligo il fatto che la singola amministrazione si doti di un proprio codice, e in ultimo sancendo la diretta responsabilità disciplinare per la violazione del codice di comportamento<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.<br />
Il decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, il n. 62, è stato adottato il 16 aprile 2013.<br />
Si tratta di una evoluzione decisamente meno antropologico-positiva rispetto agli esordi dell’istituto; da un lato, è un approdo “coerente” con la sterzata pan-pubblicistica che il legislatore ha ritenuto di dover imprimere alla “privatizzazione” del pubblico impiego, dall’altro si tratta di una disciplina minuta e cogente, giocata sul crinale di una sorta di trasparenza <em>totale </em>(incombenti dichiarativi e informativi più elaborati in capo al prestatore di lavoro, il quale sarà tenuto a dichiarare la sussistenza di rapporti di collaborazione, ipotesi di potenziale conflitto di interessi, illeciti di cui sia testimone, a non accettare regali di valore superiore a 100/150 euro), coordinata funzionalmente con le previsioni dei singoli codici che le amministrazioni dovranno adottare, e con la disciplina dei codici disciplinari di matrice negoziale.</p>
<p><strong>2.     </strong><strong>Etica e responsabilità dei pubblici funzionari</strong></p>
<p>Nel loro volume “<em>Le cinque responsabilità del pubblico dipendente<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9"><strong>[9]</strong></a></em>”, V. Tenore, L. Palamara e B. Marzocchi Buratti scandagliano e passano a vaglio critico le cinque (ma forse potremmo dire, quattro più una, essendo la quinta ascrivibile solo a chi possieda la qualifica dirigenziale) tipologie di responsabilità in cui può incorrere il pubblico funzionario: responsabilità civile, responsabilità penale, responsabilità disciplinare, responsabilità amministrativo/contabile, ed infine responsabilità dirigenziale.<br />
In questi ultimi anni, il legislatore ha prestato grande attenzione e notevoli sforzi, in una ipotesi di contrasto a  tutto campo a fenomeni di “fannullonismo”, e spesso indulgendo in ingenerose e controproducenti generalizzazioni<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>, nel rimodulare il procedimento disciplinare (spesso anche nei suoi esiti di intreccio con il processo penale): stordenti sequenze di ortopedia normativa del procedimento disciplinare<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a> si sono congiunte a previsioni normative sempre più pubblicistiche, a denotare quasi la sostanziale insofferenza e sfiducia del legislatore nella classe dei pubblici impiegati (e della dirigenza pubblica, cui compete la potestà disciplinare: è evidente infatti come al dirigente sia stata sottratta qualunque sfera di apprezzamento discrezionale, rendendolo nei fatti sempre obbligato ad esercitare l’azione disciplinare, quasi a denotare una attrazione, concettuale, della azione disciplinare nel canone della obbligatorietà in senso quasi penalistico).<br />
Che il procedimento disciplinare, spesso formalistico, lento, ineffettivo, abbia dato pessima prova di sé, è senza dubbio osservazione veritiera, lo rileva d’altronde con sconsolato pessimismo anche la Corte dei Conti<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.<br />
Analogamente può dirsi che gran parte di questa ineffettività sia data e dalla pluristrutturazione delle fonti (con annessa opacità dell’intero quadro normativo: da cui l’idea della recente riforma “Madia” di una codificazione del pubblico impiego, o quanto meno di un consolidamento delle discipline) e dalle relazioni sempre più disorganiche e caotiche registrate negli Uffici, con incistamenti ambigui tra poteri datoriali, ingerenze sindacali<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a> e stasi.<br />
E’ di piana evidenza come la medesima condotta possa integrare al tempo stesso una dimensione di responsabilizzazione civile, penale, disciplinare, amministrativo/contabile; possono differire i presupposti di accertamento, e le relative fonti normative, ma la materialità del fatto può riverberarsi a catena in tutti i distinti, citati ambiti.<br />
Non a caso, ancor prima della entrata in vigore della piena cogenza disciplinare della normazione dei codici di comportamento, la giurisprudenza penale di legittimità era solita analizzare i codici stessi per inferirne, o al contrario escludere, la ricorrenza dei profili “sintomatici” di una violazione che debitamente integrata dai presupposti della fattispecie (penale) avrebbe determinato l’accertamento (e la conseguente dichiarazione) della responsabilità penale in capo al dipendente.<br />
Inutile negare comunque che il <em>locus </em>precipuo di svolgimento delle formulazioni sussunte nei codici di comportamento sia il procedimento disciplinare, un procedimento disciplinare che nelle intenzioni del legislatore (dalla riforma “Brunetta” in poi) dovrebbe rappresentare l’architrave assiologico<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a> della tenuta etica e procedimentale della pubblica amministrazione.<br />
Gli obblighi del pubblico impiegato “privatizzato” si sorreggono infatti sul contratto collettivo, sul codice di comportamento e sulla legge<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>: in particolare i singoli contratti collettivi di comparto operano un coordinamento previsionale con i codici di comportamento, determinando un abbraccio di sostanza meta-disciplinare.<br />
Da questo punto di vista, appare evidente la necessità che il raccordo non sia mera ripetizione ma al contrario complemento<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>, con il codice a rappresentare la enucleazione del patrimonio assiologico direttamente derivante dal secondo comma dell’art. 54 della Costituzione, e le previsioni del contratto la specificazione empirica da cui far originare la sequenza istruttoria e sanzionatoria del procedimento disciplinare medesimo.<br />
La novella del 2012, attuata con la normativa anti-corruzione, e la seguente innovazione normativa registratasi nel 2013 hanno esplicitato la valenza disciplinare della condotta posta in essere dal dipendente pubblico in violazione di regole previste dal codice di comportamento (naturalmente laddove previsto e laddove se ne integrino gli estremi costitutivi, non si esclude la valenza amministrativo/contabile e civile, o addirittura penalistica, ma è evidente che esse richiedono presupposti ulteriori).<br />
Si registra pertanto quel coordinamento funzionale tra codice disciplinare, specificato dalla contrattazione collettiva (pur nel generale quadro di riferimento legislativo), e codice di comportamento, che al contrario, in tema di adozione, è prerogativa del legislatore.<br />
Va detto che, onde non caricare un codice di comportamento di eccessive aspettative e di oneri che fisiologicamente esso non può avere, anche al fine di non arrivare a ritenere che il codice stesso operi una sorta di <em>compliance </em>auto-assolutorio per chi lo predispone, esso dovrà essere inserito in un tessuto lavorativo rinnovato, ringiovanito, oggettivamente dinamico; in questo senso va, senza dubbio, la recente riforma dello statuto del pubblico impiego operata dalla Riforma Madia e il cui decreto legislativo attuativo è stato licenziato dal Consiglio dei Ministri il 19 Maggio 2017.<br />
Il  tratto caratterizzante di detto decreto, aldilà dell’inserimento della lettera f-<em>bis</em> all’articolo 55-<em>quater</em> del d. lgs. 165/01, disciplinante il licenziamento del pubblico dipendente per reiterate e gravi violazioni proprio del codice di comportamento, è proprio una riforma organica del sistema del reclutamento e del ricambio generazionale<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a> del personale in carico alle pubbliche amministrazioni, con un significativo tentativo di valorizzare le professionalità e i talenti.<br />
Il ringiovanimento è un elemento cardine: non solo per attuare un maggior dinamismo (si pensi alla digitalizzazione della pubblica amministrazione), ma anche per collegare funzionalmente la pubblica amministrazione alle realtà ad essa esterne e che per troppo tempo sono rimaste innaturalmente e artificialmente separate.<br />
L’auspicabile maggiore sensibilità ai temi etici da parte delle giovani generazioni non è un elemento, ovviamente, consustanziale al dato anagrafico: le giovani generazioni, a partire dagli studi universitari, dalla possibilità di effettuare soggiorni all’estero, avendo maturato esperienze lavorative nel settore privato, hanno modo di confrontarsi con impostazioni culturali responsabilizzanti in cui l’etica è parte del <em>discorso</em>.</p>
<p><strong>3.     </strong><strong>Il fondamento costituzionale dei codici di comportamento e la rivitalizzazione dell’articolo 54 comma 2 Cost.</strong></p>
<p>Già ad una prima, sia pur solo superficiale lettura del DPR 62/2013 emerge chiara, in prospettiva semantica e concettuale, la volontà del regolatore di ancorare saldamente il codice di comportamento ai precetti costituzionali.<br />
In questo caso il dettato costituzionale polarizza, come attrattore semantico, la necessaria auto-responsabilizzazione del lavoratore, sancendo la netta diversificazione tra prestazione lavorativa privata e quella pubblica, e la trasla dal campo degli strumenti negoziali a quelli legislativi, rafforzando quindi l’apparato sanzionatorio.<br />
Il codice di comportamento opta per un canone sinergico legando il servizio alla Nazione, che deve essere svolto con disciplina e onore, con richiamo <em>ex professo</em> all’articolo 54 Cost<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>., con il principio di buon andamento e di imparzialità, di cui all’articolo 97 Cost.<br />
Eppure ritenere che solo queste due norme costituzionali esauriscano l’orizzonte della normativa in parola sarebbe riduttivo e fuorviante; d’altro canto, il “servizio esclusivo della Nazione” rimanda all’articolo 98 Cost., e allo stesso tempo la distinzione tra momento prestazionale, e quindi sostanzialmente privatistico-negoziale (almeno nel pubblico impiego contrattualizzato), e l’ ossequio funzionale responsabilizzante indicano le responsabilità di cui all’articolo 28 Cost<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.<br />
Siamo quindi in presenza di un coacervo normativo e assiologico, il cui fine ultimo è certamente la bonifica, culturale, antropologica, dalle scorie individualiste e opportuniste del soggetto pubblico dipendente e il portarlo a rappresentarsi<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a> come parte di un corpo collettivo oggettivamente al servizio della Nazione, fuor di retorica e di meri, plastici formalismi.<br />
Fedeltà che non si sostanzia nella cieca obbedienza ai precetti normativi e alla prassi burocratica, ma nella auto-elevazione cosciente ad accettare e realizzare i presupposti fondanti di un sistema pluralista, ovvero una connessione funzionale con una casa comune<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a> di valori, aspirazioni, tensioni ideali.<br />
Una lettura riduzionista dell’articolo 54 della Cost. porterebbe all’assurdo di ritenere che detto obbligo sarebbe sufficientemente rispettato per il solo fatto di non indulgere in attività <em>contra legem</em>, il che però significherebbe accettare una stasi permanente tale da inficiare lo sviluppo della democrazia pluralista; il pubblico dipendente adempie le proprie prestazioni con disciplina e onore, così qualificando la natura della propria prestazione.<br />
Ed è proprio in questo senso che l’articolo 54 della Costituzione deve essere letto in combinato con l’articolo 28 Cost., che ne rappresenta la spinta motivata alla implementazione per fini di efficacia e di oggettiva realizzazione nella realtà empirica delle prestazioni lavorative: è solo dalla lettura combinata cioè che può darsi concretamente e pienamente un atteggiarsi dell’opera del pubblico dipendente improntata ad una responsabilità cui consegua, in caso di violazione, una sanzione e una previsione di ordinamento generale<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>.<br />
In questo quadro di insieme l’articolo 97<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a> Cost. rappresenta l’approdo, il fine armonico cui tendere: il raggiungimento cioè dell’efficacia della azione della pubblica amministrazione mediante moduli espressivi improntati alla imparzialità e al buon andamento.<br />
Analogamente la clausola “al servizio esclusivo della Nazione” di cui all’articolo 98<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a> Cost. finisce per integrare la linea tendenziale di condotta dell’andamento del circuito amministrativo, ponendo o cercando di porre il pubblico dipendente nella condizione di dover decidere, di avanzare, di non rimanere a difendersi nel magmatico caos della indistinzione e della cortina fumogena burocratica: l’amministrazione degna del portato normativo degli articoli 97 e 98 della Costituzione è una amministrazione che si pone in gioco, mantenendo non già una ambigua equidistanza ma testimoniando con le sue scelte, razionali, efficienti, efficaci, imparziali, l’<em>esserci</em> della comunità pluralista.<br />
E la responsabilità in questo senso non è solo spettro di minacciata sanzione ma incentivo al raggiungimento di un dato grado di autocoscienza e di una razionalità procedurale.<br />
Proprio per questo va considerata come mutila l’applicazione dell’articolo 54 comma 2 della Costituzione cui fin qui abbiamo assistito; la sua espressione “funzionari” viene riferita infatti solo ai pubblici dipendenti, di ogni ordine e grado, ma non anche agli esponenti della politica<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>.<br />
La grande contraddizione valoriale<a title="" href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a> registrata è quella di un doppio circuito, di sfere che mai si intersecano determinando una sperequazione in termini di responsabilità e di conseguenze e di incentivi all’azione o al contrario alla inazione: la sostanziale irrisolta questione della dotazione di codici di comportamento per gli esponenti politici è questione di non poco momento.<br />
Si pensi alla , fino ad ora eslege, attività di <em>lobbying</em>: la credibilità della classe politica e del Parlamento passa anche attraverso la trasparenza dei momenti decisionali, e cioè del perché determinati provvedimenti vengano adottati in un certo modo o al contrario non vengano adottati.<br />
Si pensi, ancora, alla disciplina insoddisfacente delle situazioni di conflitto di interessi, potenziale o effettivo, su cui pure la legge 190/2012 aveva tentato di intervenire.<br />
Si pensi, ultimo ma non ultimo, alla sfera della <em>inopportunità<a title="" href="#_ftn27" name="_ftnref27"><strong>[27]</strong></a></em>: esattamente come il codice di comportamento dei pubblici dipendenti si perita di stabilire una soglia di accettabilità per regalie di modeste dimensioni e di comportamenti i quali ancorchè non espressamente vietati sono da considerarsi inopportuni in relazione all’esercizio della propria funzione, allo stesso modo poichè i parlamentari ad esempio rappresentano la Nazione, a norma dell’articolo 67 Cost., analoga previsione dovrebbe vigere per loro, onde evitare lo snaturamento della funzione di rappresentanza, il suo sviamento e la sua caduta nel ventre degli interessi particolari.<br />
Come noto, un numero sempre crescente di partiti si è dotato di un proprio <em>codice etico</em>: appare evidente, già dalla scelta dell’aggettivazione, che il codice etico non equivale ad un codice di comportamento legislativamente normato.<br />
Un codice etico infatti dispiega limitati effetti intra-privatistici, il che se da un lato è coerente con la forma associativa<a title="" href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a> caratterizzante il partito politico è dall’altro lato assai insoddisfacente stante la matrice funzionale di molti degli interessi curati e su cui si esprimono di regola gli esponenti politici eletti<a title="" href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>.<br />
Ancor più insoddisfacente sol che si consideri poi la funzione di autentica “cinghia di trasmissione<a title="" href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>” degli interessi della collettività e la loro rappresentanza in sede di assemblea parlamentare e di consiliature incarnata dai partiti politici.<br />
Molto spesso, a complicare ulteriormente il quadro, nei partiti politici vi è indistinzione tra codice etico, carta dei valori e statuto, con previsioni che appaiono ripetute ora nell’uno ora nell’altro senza che possa darsi un criterio omogeneo di gerarchia.<br />
Un caso interessante, e che non casualmente ha suscitato l’interesse della dottrina<a title="" href="#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>, è quello del Partito Democratico che nel 2008 si è dotato di un organico codice etico, in aggiunta alla Carta dei Valori e allo Statuto (tutti approvati nello stesso giorno): da una prima lettura emerge un quadro piuttosto nebuloso, frutto probabilmente di cesellature dettate da compromessi interni alle varie anime del Partito, con un rimpallo continuativo tra lo Statuto (che prevede per così dire gli strumenti di <em>enforcement</em>) e il codice etico stesso devoluto alla casistica e alla enucleazione delle condotte da evitare e da sanzionare.<br />
Appare difficile, per non dire impossibile, in termini di fonti, stabilire una qualche sovra-ordinazione dello Statuto sul codice o viceversa. L’approvazione nello stesso giorno non permette nemmeno l’adozione di un criterio cronologico, il che renderebbe necessitata l’assenza totale di antinomie nei due tessuti testual-normativi.<br />
Può darsi solo un generico criterio di preferenza da riservarsi al codice etico rispetto allo Statuto, in materia di specifici comportamenti e di altrettanto specifiche condotte, mediante una lettura non formalista dello Statuto, il quale riserva all’articolo 43 la tenuta del codice etico ad un organo (Comitato per l’attuazione del codice etico), riserva che appare come sovra-ordinante in tema di condotte.<br />
Tutto ciò però attiene la vita organizzativa interna dei singoli partiti, manca invece una previsione legislativa che accomuni tutte le associazioni partitiche e regoli, in maniera chiara, comportamenti, condotte, dei funzionari pubblici elettivi, i quali esattamente come i funzionari pubblici professionali sono al servizio della Nazione.<br />
Una mancanza che oggettivamente fa sentire il suo peso<a title="" href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>, soprattutto in questi anni di sempre più evidente involuzione e di crisi della rappresentanza politica.</div>
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<div style="text-align: justify;"></div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a>  S. Cassese “<em>L’etica pubblica</em>”,  Giorn dir amm, 2003, p. 1097.</div>
<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Per una ampia ricostruzione storica di quei giorni e del clima che si respirava nonché delle motivazioni che portarono alla necessità di emanazione di un codice (di comportamento, anziché di “condotta” come al contrario avviene, semanticamente parlando, nel mondo anglo-americano), B. G. Mattarella “<em>Le regole dell’onestà</em>”, Bologna, Il Mulino, 2007, in particolare pp. 139 e ss.</div>
<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Sciogliendo per altro una spinosa questione di potenziale eccesso di delega, come sottolineato da B. G. Mattarella “<em>Le regole dell’onestà</em>”, op. cit. p. 143, n. 25.</div>
<div id="ftn4" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Per la ricostruzione costituzionalmente orientata del tema della “etica pubblica”, V. Cerulli Irelli “<em>Etica pubblica e disciplina delle funzioni amministrative</em>”, in F. Merloni e L. Vandelli, a cura di, “<em>La corruzione amministrativa – cause, prevenzione e rimedi</em>”, Firenze, Passigli, 2010, pp.   89 e ss.</div>
<div id="ftn5" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Così espressamente S. Cassese “<em>I codici di condotta</em>”, Documenti giustizia, , nn. 7-8, 1994, p. 1376.</div>
<div id="ftn6" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> E. Carloni “<em>Il nuovo Codice di comportamento ed il rafforzamento dell’imparzialità dei funzionari pubblici</em>”, Istituzioni del Federalismo, 2, 2013, p. 390.</div>
<div id="ftn7" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Per questo aspetto, diffusamente, E. D’Alterio, “<em>I codici di comportamento e la responsabilità disciplinare</em>”, in B.G. Mattarella, M. Pelissero, a cura di,  “<em>La legge anticorruzione</em>”, Torino, Giappichelli, 2013, pp. 211e  ss.</div>
<div id="ftn8" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Su questi specifici elementi, B. G. Mattarella “La <em>prevenzione della corruzione in Italia</em>”, Giorn. dir. amm., 2, 2013, pp. 131 e ss., il quale per altro sottolinea con chiarezza come uno dei punti di caduta più notevoli della previgente disciplina dei codici sia stato il loro mero recepimento (ed essere vissuti) come oneri burocratici da parte delle singole Amministrazioni, senza sforzo alcuno (al netto di alcune lodevoli eccezioni) di dotarsi di un codice che davvero tenesse conto delle specificità della singola amministrazione.</div>
<div id="ftn9" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> V. Tenore, L. Palamara, B. Marzocchi Buratti “<em>Le cinque responsabilità del pubblico dipendente</em>”, Milano, Giuffrè, 2013.</div>
<div id="ftn10" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Come ricorda F. Fracchia “<em>I fannulloni pubblici e l’irritazione di Brunetta – una lettura del d. lgs. 150/2009 riflettendo su Luhmann</em>”, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, p. 11, già l’impianto generale della Riforma Brunetta aveva suscitato veementi critiche per il sostanziale carattere di indistinzione con cui finiva con il generalizzare la qualifica spregiativa di “fannullone”, rendendola quasi sinonimica rispetto all’essere pubblici dipendenti. Sui pericoli di generalizzazione e di “criminalizzazione” di tutti i dipendenti pubblici vi è da riconoscere che si tratta di un fenomeno risalente nel tempo; ce lo ricordano chiaramente P. Calandra “<em>Storia dell’amministrazione pubblica in Italia</em>”, Bologna, Il Mulino, 1978, p. 87 e G. Melis “<em>Storia dell’amministrazione italiana</em>”, Bologna, Il Mulino, 1996, pp. 64 e ss.
</div>
<div id="ftn11" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Sulla responsabilità disciplinare, in generale e dopo la riforma Brunetta, V. Tenore “<em>La responsabilità disciplinare</em>”, in V. Tenore, L. Palamara, B. Marzocchi Buratti “<em>Le cinque responsabilità del pubblico dipendente</em>”, op. cit. p.399 e ss., sulla rimodulazione del procedimento disciplinare a seguito della riforma Brunetta, B. G. Mattarella “<em>La responsabilità disciplinare</em>”, in Giorn dir amm, 2010, p. 33 e ss, V. Lo Storto “<em>Il nuovo procedimento disciplinare</em>”, in M. Tiraboschi e L. Verbaro, a cura di, “<em>La nuova riforma del lavoro pubblico</em>”, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 477 e ss, A. Falcone “<em>Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative</em>”, in L. Fiorillo, a cura di, “<em>Il lavoro pubblico</em>”, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 929 e ss. Sul fondamento e sulle fonti del potere disciplinare nel pubblico impiego, L. Fiorillo “<em>Il lavoro pubblico. Il potere disciplinare</em>” in G. Santoro Passarelli, a cura di, “<em>Diritto del lavoro e della previdenza sociale</em>”, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 1597 e ss.</div>
<div id="ftn12" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> La Corte in sede di controllo gestionale ha avuto modo di rilevare, più volte e con toni sempre più severi, come i procedimenti disciplinari spesso rimandano un vivido quadro di sostanziale atarassia degli apparati chiamati a vigilare e ,laddove necessario, reprimere. Le motivazioni spesso sono varie; si va dalla politica dirigenziale del quieto vivere alla paura di incorrere in responsabilità risarcitorie laddove dovesse poi registrarsi una soccombenza giudiziaria. Su questi aspetti, diffusamente, V. Tenore “<em>Gli illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato</em>”, Roma, EPC, 2007.</div>
<div id="ftn13" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Il ruolo sovente deteriore svolto dalle organizzazioni sindacali è ricordato con riferimento alla contrattazione collettiva da S. Battini “<em>Le fonti della disciplina del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni: da una regolamentazione unilaterale all’altra</em>”, Riv trim. dir. pubbl, 2007, p. 627, il quale sottolinea con vigore come la preponderanza esercitata dai sindacati, spesso, abbia ingenerato più che una dialettica costruttiva un autentico monologo, portando alla massiccia stagione delle stabilizzazioni dei precari, operata per contratto collettivo in scoperta violazione della legge. Analoghe considerazioni in M. Rusciano “<em>Organizzazione pubblica e contrattualizzazione dei rapporti di lavoro</em>”, Dir. pubbl, 2008, p. 70, il quale rileva come la contrattualizzazione finisca per simboleggiare una sorta di <em>pactum</em> tra organizzazioni sindacali e parte politica. In questa ottica non sorprende, ovviamente, che il legislatore abbia tentato di operare un brusco cambio di rotta, così B. G. Mattarella “<em>La disciplina di incentivi e sanzioni nel pubblico impiego</em>”, Riv. trim. dir. pubbl., p. 940 ove si parla di un legislatore (il riferimento è alla riforma Brunetta) che confida molto in se stesso e rivivifica il canone della autorità, del pubblico potere in luogo del contratto. Sottolinea G. Melis “<em>La burocrazia</em>”, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 70 e ss. come in tema di pubblico impiego le grandi confederazioni sindacali, emarginando le organizzazioni del sindacalismo autonomo, si siano incistate nel <em>corpus</em> amministrativo fino a determinare dei veri e propri percorsi co-gestionali. La co-gestione, risulta chiaro, sdilinquendo una sana tensione competitiva ha determinato un livellamento verso il basso delle qualità e delle prestazioni dei dipendenti, ingenerando una sostanziale estrema residualità dei procedimenti disciplinari.</div>
<div id="ftn14" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Del procedimento disciplinare come nuovo architrave ideologico e assiologico, in riferimento alla riforma Brunetta, parlano H. Bonura e G. Caruso “<em>La nuova disciplina della responsabilità disciplinare del dipendente pubblico e la lotta all’assenteismo</em>”, in F. Pizzetti – A. Rughetti, a cura di, “<em>La riforma del lavoro pubblico</em>”, Torriana (RN), EDK, 2010, p. 275.
</div>
<div id="ftn15" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Per questa tripartizione, V. Tenore “<em>La responsabilità disciplinare</em>”, in V. Tenore, L. Palamara, B. Marzocchi Buratti, “<em>Le cinque responsabilità del pubblico dipendente</em>”, op. cit.  p. 405.</div>
<div id="ftn16" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> R. Caridà “<em>Codici di comportamento dei dipendenti pubblici e principi costituzionali</em>”, federalismi.it, n. 25/2016, p. 20.</div>
<div id="ftn17" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Sui tratti essenziali del nuovo lavoro pubblico, per come disegnato dalla Riforma Madia, B. G. Mattarella “<em>Il lavoro pubblico</em>”, in B. Mattarella, E. D’Alterio “<em>La riforma della Pubblica Amministrazione – commento alla Legge 124/2015 (Madia) e ai decreti attuativi</em>”, Milano, Il Sole 24 Ore, 2017, pp. 319 e ss. Sottolinea l’esigenza di formazione e di ringiovanimento del personale, proprio in chiave di educazione alla trasparenza e alla sensibilità all’etica pubblica, M. Gola “<em>Il nuovo statuto della funzione pubblica: la dirigenza e il personale</em>”, in F. Mastragostino, G. Piperata, C. Tubertini, a cura di, “<em>L’amministrazione che cambia – fonti, regole e percorsi di una nuova stagione di riforme</em>”, Bologna, Bononia University Press, 2016,   p. 168.</div>
<div id="ftn18" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Sull’articolo 54 della Costituzione si vedano, L. Ventura, <em>Commento all’art. 54</em>, in G. Branca, <em>Commentario alla Costituzione</em>, Bologna, Zanichelli,1994, e G.M. Salerno, <em>Art. 54</em>, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, a cura di<em>, Commentario alla Costituzione</em>, Torino, Utet, 2006. Ciò che emerge chiaramente dall’analisi dei lavori della Assemblea Costituente è la sostanziale integrale ricezione delle proposte normative e del portato della norma in parola, ovvero un suo porsi come baluardo avverso ritorni al passato; pertanto la gerarchizzazione dei rapporti lavorativi pubblici, la fedeltà, la conformazione a protocolli e paradigmi non può leggersi in chiave di necessitata adesione ad un indirizzo politico egemone bensì all’esserci stesso della democrazia pluralista, al cui presidio, tra le altre cose, concorrono i pubblici poteri, e di conseguenza i pubblici dipendenti.
</div>
<div id="ftn19" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Sottolinea M. Benvenuti “<em>Art. 28</em>”, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Commentario <em>alla Costituzione</em>, Torino, Utet, 2006, p. 587 come l’articolo 28 operi quale coronamento delle libertà, garantendo il cittadino dal capriccio e dall’abuso del pubblico dipendente, ma al tempo stesso informando l’azione pubblica al canone della libertà, di una libertà sotto legge, evitando cioè che lo stesso singolo dipendente pubblico possa essere coartato dai superiori.</div>
<div id="ftn20" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> S. Prisco “<em>Fedeltà alla Repubblica e obiezione di coscienza</em>”, Napoli, Jovene, 1986, p. 177</div>
<div id="ftn21" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Mette l’accento sul concetto di “casa comune”, C. Buzzacchi “<em>Il codice di comportamento come strumento preventivo della corruzione: l’orizzonte di una etica pubblica</em>”, amministrazione incammino.luiss.it, Marzo 2013, p. 5.</div>
<div id="ftn22" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> M. Benvenuti “<em>Art. 28</em>”, op. cit., p. 588.</div>
<div id="ftn23" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> R. Caranta “Art. 97” in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Commentario <em>alla Costituzione</em>, Torino, Utet, 2006.</div>
<div id="ftn24" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> C. Pinelli “<em>Commento all’articolo 98, c. 1</em>” in G. Branca, a cura di, e continuato da A. Pizzorusso, <em>Commentario alla Costituzione</em>, Bologna, Zanichelli,1994, e A. Saitta “Art. 98” R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Commentario <em>alla Costituzione</em>, Torino, Utet, 2006.</div>
<div id="ftn25" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> La proposta di adozione di un effettivo codice di comportamento per la vita politica si è affacciata più volte in Parlamento, per la verità. Si leggano le considerazioni di G. Gonella, P. Gonella “<em>Contestazioni</em>”, Roma Logos, 1983, p. 199. E fuori dal Parlamento, nella vita organizzata politica, si pensi al dibattito interno alla Democrazia Cristiana, “Atti dell’Assemblea Nazionale della Democrazia Cristiana (Roma, 25-29 Novembre 1981)”, Roma, Cinque Lune, 1982, p. 124.</div>
<div id="ftn26" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> E’ la grande intuizione colta da C. Schmitt ne “<em>La tirannia dei valori</em>”, Milano, Adelphi, 2008, quella cioè di considerare come i valori non ammettano altro da sé e neghino al contempo la loro relazionalità, la fungibilità e la connessione, postulando una assolutezza unilaterale, lucidamente sul punto S. Bartole “<em>La Costituzione è di tutti</em>”, Bologna, Il Mulino, 2012, p. 115, con ampia disamina della posizione schmittiana alla luce dei percorsi di revisione costituzionale e del richiamo partitico ai “valori”.</div>
<div id="ftn27" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> Affronta espressamente il tema della “condotta”, per tale intendendosi quella sfera di comportamenti non riconducibili alla violazione di precetti penali o al conflitto di interessi, B. G. Mattarella “Le regole dell’onestà”, op. cit., p. 123 e ss.</div>
<div id="ftn28" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> L. Mezzetti “ <em>Diritti e doveri</em>”, Torino, Giappichelli, 2013, p. 379.</div>
<div id="ftn29" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> F. Merloni, R. Cavallo Perin, a cura di, “<em>Al servizio della nazione – etica e statuto dei funzionari pubblici</em>”, Milano, FrancoAngeli, 2009,  p. 132.</div>
<div id="ftn30" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> Sulla valenza relazionale della forma-partito, P. Ridola “<em>Democrazia rappresentativa e parlamentarismo</em>”, Torino, Giappichelli, 2011, p. 82.</div>
<div id="ftn31" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> G. Sirianni “<em>Un codice etico anche nell’ordinamento interno dei partiti: il caso del Partito Democratico</em>”, in astrid-online, marzo 2008.</div>
<div id="ftn32" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> “La scarsa trasparenza dei processi decisionali (che danno spesso al cittadino l’ìimpressione di contare poco), il peso crescente assunto dalle burocrazie e i troppi esempi di illegalità premiata (o non punita), contribuiscono ad allargare il quadro di quelle promesse non mantenute della democrazia (di cui ha parlato Bobbio), che hanno condotto nel tempo ,da un lato, ad affievolire quello spirito di solidarietà civile su cui le democrazie dovrebbero fondarsi, dall’altro ad aumentare sempre più il distacco tra base sociale e governi”, così E. Cheli “<em>Nata per unire – la Costituzione italiana tra storia e politica</em>”, Bologna, il Mulino, 2012, p. 45.</div>
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<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-codici-di-comportamento-nel-pubblico-impiego-natura-giuridica-e-fondamento-costituzionale/">I codici di comportamento nel pubblico impiego: natura giuridica e fondamento costituzionale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tutela dell’ambiente e commissariamento straordinario</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/tutela-dellambiente-e-commissariamento-straordinario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2017 17:38:28 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/tutela-dellambiente-e-commissariamento-straordinario/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/tutela-dellambiente-e-commissariamento-straordinario/">Tutela dell’ambiente e commissariamento straordinario</a></p>
<p>Università degli Studi “La Sapienza” Dottorato in Diritto pubblico, internazionale e comparato – Curriculum Diritto amministrativo europeo dell’ambiente – Resoconto del seminario di studi del 31 marzo 2017: Prof.ssa Giulia Avanzini Professoressa di Diritto Amministrativo – Università degli Studi di Pavia 1. Premessa. La materia relativa al rapporto tra commissariamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/tutela-dellambiente-e-commissariamento-straordinario/">Tutela dell’ambiente e commissariamento straordinario</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/tutela-dellambiente-e-commissariamento-straordinario/">Tutela dell’ambiente e commissariamento straordinario</a></p>
<p><strong>Università degli Studi “La Sapienza”</strong><br />
<strong>Dottorato in Diritto pubblico, internazionale e comparato</strong><br />
<em>– Curriculum Diritto amministrativo europeo dell’ambiente –</em></p>
<p><strong>Resoconto del seminario di studi del 31 marzo 2017: </strong><br />
<strong>Prof.ssa Giulia Avanzini</strong><br />
<strong>Professoressa di Diritto Amministrativo – Università degli Studi di Pavia</strong></p>
<p><strong>1. Premessa.</strong><br />
La materia relativa al rapporto tra commissariamento straordinario e tutela dell’ambiente, oggetto del seminario di studi tenuto dalla professoressa Avanzini, è di notevole interesse in quanto l’evoluzione storica della figura commissariale risente notevolmente della progressiva emersione della rilevanza giuridica dell’interesse ambientale nell’ordinamento.<br />
Partendo dall’analisi generale dell’istituto, è stato evidenziato come il commissario straordinario sia un organo che opera al ricorrere di situazioni eccezionali, o meglio emergenziali, che risultano non adeguatamente fronteggiabili dall’amministrazione competente secondo le norme ordinarie. Esso appartiene ad un livello di governo diverso rispetto a quello dell’organo commissariato ed esercita  funzioni surrogatorie, determinando, pertanto, la sua istituzione uno spostamento delle competenze. D’altra parte, ed è questo un aspetto cruciale della disciplina dell’istituto, oltre ai poteri già previsti ed attribuiti in capo all’organo interessato, il commissario straordinario è beneficiario di altri e nuovi poteri che hanno carattere eccezionale e derogatorio delle ordinarie attribuzioni. Alla possibilità di predisporre, tramite atto sub-legislativo emanato dall’esecutivo, siffatte modifiche all’assetto e al contenuto delle competenze così come cristallizzati dalla normativa di rango costituzionale e primario, si accompagna la previsione legislativa della durata necessariamente e preventivamente delimitata della gestione commissariale, fermo restando che il venir meno dei presupposti dello stato di emergenza impone la sua revoca.<br />
Accanto a questo istituto generale di commissariamento straordinario di amministrazioni o enti pubblici, il cui quadro normativo di riferimento è rinvenibile in un unico testo legislativo (sebbene sovente derogato, come si vedrà), l’ordinamento conosce una serie di figure speciali di commissari straordinari, istituite <em>ad hoc</em> per l’amministrazione straordinaria di soggetti privati, segnatamente imprese private che, per le loro rilevanti dimensioni sotto il profilo occupazionale, ovvero per la particolare attività che svolgono, presentano profili di rilievo pubblicistico.<br />
In ipotesi siffatte, ancorché il presupposto oggettivo coincida con una situazione di crisi o di emergenza atta a compromettere o pregiudicare situazioni giuridiche costituzionalmente protette, esso non è originato da cause esogene all’ente stesso, quanto, piuttosto, da mancanze concernenti la gestione stessa, perché frutto di scelte errate o perché operata in violazione di norme cogenti.<br />
Mentre nel caso di commissariamento di amministrazione pubblica si verifica una “risalita” delle competenze dal livello locale a quello centrale, nell’amministrazione straordinaria disposta dall’autorità amministrativa nei confronti di un ente privato, la pubblica autorità “espropria” il titolare dell’impresa dei poteri di gestione. È evidente come l’esautoramento del titolare dell’impresa e il conseguente esercizio pubblico della medesima siano idonei a costituire, rispettivamente, una rilevante compressione della libertà di iniziativa economica privata – tanto più grave in quanto si tratta di diritto che il nostro ordinamento tutela costituzionalmente (art. 41, primo comma Cost.) –, e un <em>vulnus</em> rispetto al regime comunitario della concorrenza, oltre che una violazione del divieto di aiuti di Stato <em>ex </em>art. 108 TFUE.<br />
Per tali ragioni, anche queste figure commissariali sono di carattere temporaneo e devono essere volte a favorire il ripristino delle forme di governo ordinarie.<br />
Le due fattispecie di commissariamento per sommi capi descritte sono state altresì utilizzate in casi in cui le emergenze che miravano a risolvere erano legate a problematiche di carattere ambientale. Come accade spesso, anche in tali occasioni l’ambiente ha mostrato la sua attitudine a porre in evidenza prospettive evolutive o, per altro verso, inadeguatezze degli istituti giuridici che vengono in rilievo.</p>
<p><strong>2. Il commissariamento straordinario di enti pubblici.</strong><br />
Con riferimento al primo caso, nell’ipotesi, cioè, in cui oggetto del commissariamento è un soggetto pubblico, il quadro normativo di riferimento è costituito dalla l. 24 febbraio 1992, n. 225, di istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. Gli strumenti previsti da tale legge, pensati per eventi catastrofici di carattere tendenzialmente imprevedibile, sono stati utilizzati anche per far fronte a fenomeni di emergenza ambientale, intesi, però, come il risultato di una cattiva gestione amministrativa, causata dalla perdurante inosservanza o insufficiente applicazione delle vigenti prescrizioni a tutela dell’ecosistema. Si è trattato di un’applicazione distorta della legge istitutiva della Protezione civile.<br />
A mente della formulazione originaria della disciplina, i presupposti, di cui all’art. 2,  co. 1, lett. <em>c)</em>, l. n. 225/1992, per la deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri (nonché per la eventuale delega delle relative funzioni ad un commissario straordinario) erano costituiti dal verificarsi di «calamità naturali, catastrofi o altri eventi», tali da necessitare l’apprestamento di «mezzi e poteri straordinari». Pertanto, come emerge dalla lettera della norma, si trattava di presupposti di carattere del tutto eccezionale, schiettamente legati ad eventi naturalistici “puntuali”. Ciononostante, nella prassi invalsa nel corso degli anni Novanta del secolo scorso, si è avallata un’interpretazione estensiva della disposizione suddetta, volta a ricomprendervi anche ipotesi in cui l’emergenza fosse dovuta a casi di mala amministrazione endemica. Emblematica di tale tendenza è la vicenda della cd. emergenza rifiuti. A ciò si aggiunga che, in contrasto con la necessaria durata predeterminata dello stato di emergenza e dei tempi di esercizio dei poteri in deroga da parte del commissario straordinario, le gestioni commissariali dell’ultimo decennio del Novecento hanno goduto di numerose proroghe.<br />
Per contrastare simili anomalie, si è provveduto ad una riforma dell’ordinamento della protezione civile, mediante d.l. 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 2012, n. 100.<br />
La novella, da un lato, ha preso atto delle tendenze sviluppatesi nella pratica applicazione della normativa, conseguentemente modificando i presupposti per la dichiarazione dello stato di emergenza nel senso di prevederne la deliberazione non solo in presenza di eventi calamitosi di carattere naturalistico, ma altresì di calamità che siano «connesse con l’attività dell’uomo» (v. art. 2, co. 1, lett. <em>c)</em>, l. n. 225/1992). Per altro verso, invece, si è tentato di porre un freno all’uso spregiudicato di proroghe dello stato di emergenza, prevedendo che esso possa durare per un massimo di novanta giorni, prorogabili, «di regola» per non più di ulteriori sessanta giorni (nella sua formulazione attuale, l’art. 5, co. 1 <em>bis</em>, l. n. 225/1992, come modificato dall’art. 10, co. 1, lett. <em>b)</em>, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, dispone invece che lo stato di emergenza non può avere una durata maggiore di centottanta giorni, prorogabili per non più di ulteriori centottanta giorni).<br />
Tuttavia, il legislatore non ha fatto i conti con la realtà effettiva delle cose, se è vero che le nuove previsioni hanno reso ingestibile la situazione emergenziale creatasi in tema di rifiuti.<br />
Per tale ragione, dal 2012 in avanti, si è assistito ad una serie di interventi derogatori della disciplina generale appena riformata, contenuta nella l. n. 225/1992. Sono rinvenibili tre linee di tendenza nel coacervo di provvedimenti che si sono susseguiti negli ultimi anni.<br />
Il primo <em>trend</em> concerne il tipo di fonte o strumento giuridico utilizzato. Come si può facilmente intuire, data la natura di disciplina generale della materia della l. n. 225 cit., si è intervenuto con leggi speciali volte a derogare la norma generale, al fine di affrontare le emergenze ambientali e realizzare interventi di risanamento ambientale. A ben vedere, si tratta di vere e proprie leggi-provvedimento, dal momento che sono state adottate in vista della risoluzione di specifiche situazioni.<br />
In secondo luogo, con riferimento al contenuto delle deroghe poste, si è agito sulla disciplina delle proroghe. In altri termini, le proroghe delle gestioni commissariali non sono state disposte con l’ordinario strumento della deliberazione del Consiglio dei ministri (di cui all’art. 5, l n. 225/1992), ma direttamente attraverso la norma primaria speciale, in tal modo potendo prevederne una durata maggiore, nonché la possibilità di reiterare la proroga oltre i limiti di legge.<br />
Infine, l’ultima tendenza riscontrata riguarda l’istituzione di commissari unici. Si tratta di una soluzione volta a creare una cabina di regia unica con riferimento a problematiche endemiche dell’intero Paese e che si sviluppano, magari con caratteristiche analoghe, in diversi territori dello Stato. Inoltre, le gestioni commissariali unificate trovano la propria origine nella necessità di adempiere alle prescrizioni delle istituzioni comunitarie, accompagnate spesso dalle relative condanne (ci si riferisce ai casi delle discariche abusive e dei depuratori).</p>
<p><strong>3. Il commissariamento di imprese che esercitano stabilimenti di interesse strategico nazionale.</strong><br />
Il secondo caso di gestione commissariale a tutela dell’ambiente è quello avente ad oggetto la gestione di un’impresa privata. In tale ipotesi, si tratta di imprese di «interesse strategico nazionale» (art. 1, d.l. 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 dicembre 2012, n. 231, meglio noto come decreto salva Ilva).<br />
La legislazione in materia si è sviluppata in parallelo e con riferimento alla nota vicenda dell’Ilva di Taranto, caratterizzata dalla perdurante inosservanza, da parte dell’impresa in questione, delle prescrizioni a tutela di ambiente e salute. Le esigenze che il legislatore e, in generale, l’autorità pubblica si sono trovati a dover soddisfare e, nel caso concreto, rivelatesi tra loro contrastanti e difficilmente coniugabili, sono, da un lato, quelle legate all’impatto occupazionale e di sviluppo che lo stabilimento ha avuto e continua ad avere in un’area depressa; dall’altro, riguardano l’incidenza sull’ambiente dell’attività siderurgica, nonché sulla salute delle persone, <em>in primis</em> proprio i cittadini di Taranto e i lavoratori dello stabilimento che, drammaticamente, sono anche coloro che vedrebbero venir meno il proprio sostentamento economico da un’eventuale chiusura dello stabilimento.<br />
Con riferimento alla tensione tra tali esigenze, entrambe espressive di interessi e diritti fondamentali garantiti costituzionalmente, la Corte costituzionale, nel respingere la questione di legittimità costituzionale del d.l. n. 207/2012 (ai sensi del quale, in sede di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale, il Ministro dell’ambiente, «qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell’occupazione e della produzione», può autorizzare la «prosecuzione dell’attività produttiva per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi ed a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame» anche qualora «l’autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell’impresa titolare dello stabilimento»), ha chiarito come «tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trov[i]no in rapporto di integrazione reciproca e non [sia] possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri». Diversamente opinando, infatti, uno solo di tali diritti, espandendosi illimitatamente, «diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona» (sentenza 9 maggio 2013, n. 85).<br />
Così riassunti i cardini concettuali dell’intera questione, è possibile procedere all’analisi della figura commissariale istituita<em> ad hoc </em>per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale e l’emergenza ambientale, così come risultante dal dato positivo. Il riferimento normativo è costituito dal d.l. 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2013, n. 89 (cd. decreto salva Ilva <em>bis</em>).<br />
Per comprendere appieno le peculiarità di tale figura, istituita precipuamente a fini di tutela ambientale, appare tuttavia opportuno fare preliminarmente un breve cenno ai preesistenti modelli di amministrazioni straordinarie di imprese private, disposte dall’autorità pubblica a protezione di interessi generali e collettivi.<br />
Le forme più consolidate, in quanto compiutamente codificate in appositi testi unici, sono quelle che riguardano una serie di attività economiche (come l’attività bancaria, quella assicurativa e quella di intermediazione finanziaria) rispetto alle quali lo Stato ha un potere di commissariamento nel momento in cui si verificano gravi irregolarità gestionali, concretantesi in violazione delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie, oltre alle ipotesi in cui tali soggetti versino in situazioni di grave crisi (cfr. art. 70, co. 1, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; art. 231, co. 1, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209; art. 53, co. 1, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58). Si tratta di un potere che viene generalmente ricondotto alla funzione di vigilanza che l’autorità pubblica conserva in questi settori anche quando tali attività siano esercitate da soggetti privati, in forza del disposto di cui all’art. 47 Cost. che tutela il risparmio, inteso ormai come comprensivo anche del credito e in genere di ogni attività finanziaria, a garanzia sia dell’interesse dei risparmiatori, dei creditori, degli azionisti e degli investitori, sia della stabilità delle imprese e del mercato nel suo complesso.<br />
Di diverso tipo sono, invece, le ipotesi disciplinate dal d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (cd. decreto Prodi <em>bis</em>) e dal d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2004, n. 39 (cd. decreto Marzano) che si occupano, rispettivamente, delle procedure di amministrazione straordinaria delle medie e grandi imprese e delle grandissime imprese in crisi. Qui i presupposti per l’intervento pubblico non si rinvengono nella particolare attività svolta dall’impresa privata, quanto, piuttosto, nelle loro caratteristiche dimensionali riferite al numero di occupati (cfr. art. 2, co. 1, d.lgs. n. 270/1999 e art. 1 d.l. n. 347/2003). Fondamento dell’intervento pubblico in questi casi è l’art. 41, secondo comma Cost. che consente la limitazione della libertà di impresa qualora essa si svolga «in contrasto con l’utilità sociale». La sottrazione dell’azienda al suo titolare e la sua sostituzione con un commissario (organo straordinario della pubblica amministrazione) è giustificata dalla particolare utilità sociale dell’attività economica esercitata, specificamente sotto il profilo della tutela dei livelli occupazionali. In questo caso, il potere pubblico non pone vincoli o limiti esterni all’esercizio della libertà di impresa, ma interviene esercitando direttamente l’attività al posto del titolare.<br />
I modelli di commissariamento ora descritti, se si differenziano dal punto di vista dei criteri soggettivi in presenza dei quali operano (qualitativi i primi, quantitativi i secondi), hanno in comune i presupposti oggettivi. Essi devono essere ravvisati, non tanto nella sussistenza di una situazione di crisi economica dell’impresa (intesa come grave stato di insolvenza), che appare meramente eventuale nel primo caso, quanto, più in generale, nella connotazione prevalentemente economica degli interessi e delle situazioni soggettive di cui la gestione commissariale mira ad evitare o limitare il pregiudizio. Tale circostanza caratterizza lo stesso svolgimento della gestione commissariale finalizzata, in entrambe le ipotesi, a realizzare il recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali e la corretta prosecuzione dell’attività economica.<br />
Si tratta, come anticipato, di figure fortemente limitative della libertà di impresa, la cui compatibilità costituzionale deriva da un’interpretazione degli artt. 41, secondo comma, e 47, primo comma, Cost. come idonei a consentire al potere pubblico non solo di limitare l’autonomia privata, ma di sostituirsi ad essa.<br />
In questo contesto normativo si è inserito il predetto decreto salva Ilva <em>bis</em> del 2013. La specie di commissariamento in esso prevista appare riconducibile, sotto il profilo delle caratteristiche soggettive dell’impresa privata cui si applica, al secondo modello: i presupposti che connotano soggettivamente l’impresa non concernono il tipo di attività svolta, ma fanno capo ai requisiti dimensionali di quest’ultima (essa deve impiegare, a mente dell’art. 1, co. 1, d.l. n. 61/2013, «un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a mille» e deve gestire «almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale», ossia, ai sensi dell’art. 1, co. 1, d.l. 207/2012, uno stabilimento individuato con decreto del Presidente del Consiglio tra quelli che occupano «un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno»).<br />
Tuttavia, l’aspetto più interessante della disciplina in esame, che proietta in una dimensione evolutiva il modello commissariale ivi previsto, riguarda i presupposti oggettivi. Non l’esposizione debitoria, infatti, giustifica il ricorso al commissariamento, quanto, piuttosto, l’inosservanza reiterata delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), o di altre disposizioni a tutela dell’ambiente e della salute, atta a causare «oggettivamente pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute» (art. 1, co. 1, d.l. n. 61/2013). Dunque, si comprende come si tratti di uno strumento attraverso il quale lo Stato garantisce l’attuazione di un suo provvedimento a tutela dell’ambiente, evitando che le sanzioni derivanti dalla sua inosservanza possano pregiudicare la competitività dell’impresa e, soprattutto, il mantenimento dei livelli occupazionali.<br />
A ben vedere, l’aspetto testé evidenziato avvicina il modello commissariale del d.l. n. 61/2013 a quelli forgiati a tutela del risparmio sopra analizzati: in entrambi i casi, infatti, l’inosservanza di prescrizioni contenute in leggi o provvedimenti amministrativi giustifica <em>ex se</em> il commissariamento, a prescindere dallo stato di insolvenza.<br />
Il commissario straordinario, nominato con decreto del Consiglio dei ministri e il cui incarico dura «12 mesi eventualmente prorogabili di 12 mesi fino a un massimo di 36» (art. 1, co. 2, d.l. n. 61/2013), svolge un’attività «considerata di pubblica utilità», senza rispondere delle eventuali diseconomie da risultati ai sensi dell’art. 2236 c.c., tranne nel caso in cui abbia agito con dolo o colpa grave (art. 1, co. 10). Ad esso sono attribuiti, per la durata del commissariamento, «tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell’impresa» e la sua nomina comporta la sospensione dell’«esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell’impresa», nonché, ove l’impresa sia esercitata da una società, dei poteri dell’assemblea dei soci (art. 1, co. 3): al titolare dell’impresa, o al socio di maggioranza, nonché al rappresentante legale all’atto del commissariamento o ad altro soggetto designato dall’assemblea è garantita la mera informazione dell’andamento della gestione (art. 1, co. 4).<br />
L’interesse perseguito nella gestione commissariale non è di carattere lucrativo, ma è specificamente volto a porre rimedio alla situazione di dissesto ambientale. Coerentemente con la connotazione ambientalistica del commissariamento, infatti, la prosecuzione dell’attività produttiva è sì funzionale alla conservazione della continuità aziendale, ma, in particolare, è diretta alla copertura dei costi di bonifica (art. 1, co. 2). Ciò è reso evidente dal ruolo cruciale che, all’interno della gestione, svolge il Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, che, «approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute» (art. 1, co. 7), è predisposto dal cd. Comitato dei tre (che, insieme al commissario ed al sub-commissario, è organo del commissariamento ed è nominato dal Ministro dell’ambiente, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico), previa l’osservanza di forme di pubblicità volte a permettere la presentazione di osservazioni. Esso, oltre a prevedere le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell’AIA (art. 1, co. 5), potendo a tal fine modificare quest’ultima, «limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni» (art. 1, co. 7), costituisce l’atto preventivo all’adozione del Piano industriale, che rappresenta il momento centrale della gestione commissariale ed ha come scopo quello di consentire la continuazione delle attività produttive nel rispetto della normativa ambientale (art. 1, co. 6).</p>
<p><strong>4. Conclusioni.</strong><br />
In conclusione, il tema affrontato nel seminario tenuto dalla professoressa Avanzini stimola alcune osservazioni.<br />
Per quanto concerne il commissariamento straordinario dei soggetti pubblici, nonostante i poteri in deroga, nonostante le proroghe, anche disposte (se non<em> contra legem</em>, per lo meno) <em>praeter legem</em>, le esperienze commissariali non si sono dimostrate in grado di risolvere i gravi problemi che ne avevano giustificato l’istituzione. Invero, ciò poteva, in qualche misura, essere preventivabile dal momento che è stato utilizzato uno strumento, originariamente previsto e pensato per situazioni straordinarie ed eccezionali, al fine di porre rimedio alle inefficienze strutturali delle pubbliche amministrazioni.<br />
Diverso, invece, il giudizio da formulare con riferimento alle esperienze di commissariamento delle imprese di interesse strategico nazionale.<br />
Innanzitutto, sotto il profilo dei risultati, bisogna rilevare come lo strumento commissariale abbia avuto un esito positivo. Tuttavia l’interesse che suscita tale soluzione non è limitata alla sua buona riuscita.<br />
Il decreto salva Ilva <em>bis</em> contribuisce in maniera sostanziale all’evoluzione dello “statuto” del commissario straordinario delle imprese di interesse strategico, con significative ricadute sui rapporti tra interessi riconducibili ad esigenze economiche e diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti.<br />
Si è visto, infatti, come nelle esperienze commissariali precedenti i presupposti per l’ingerenza dei pubblici poteri nell’autonomia privata rispondessero a due ordini di ragioni. Da un lato, la particolare rilevanza, per la stabilità economica del Paese, dell’attività svolta dall’impresa; dall’altro, il profilo dimensionale, segnatamente con riferimento al numero di lavoratori occupati. In quest’ultima ipotesi, come è stato evidenziato, il commissario straordinario interveniva nei casi di gravi crisi economiche; nella prima, invece, era sufficiente anche il mancato rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari poste per regolare il settore oggetto dell’attività dell’impresa.<br />
Ebbene, la figura del commissario straordinario introdotta dal d.l. n. 61/2013 fa segnare un deciso cambio di passo rispetto alla situazione precedente. Non la violazione di prescrizioni poste a tutela di interessi economici, seppure costituzionalmente protetti (tutela del risparmio, art. 47 Cost.), né la mera situazione di grave insolvenza, ma la mancata osservanza delle norme a salvaguardia di ambiente e salute, le cui relative sanzioni comporterebbero la paralisi dell’attività produttiva e la fine dell’esercizio dell’impresa, giustifica l’ingerenza dello Stato nella gestione di un’impresa privata.</p>
<p>Per approfondire la tematica del commissariamento straordinario, si rinvia a G. Avanzini, <em>Il commissario straordinario</em>, Torino, 2013.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Status e carriere dei giudici amministrativi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2017 17:37:57 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/status-e-carriere-dei-giudici-amministrativi/">Status e carriere dei giudici amministrativi</a></p>
<p>Sommario: 1. Il ricorrente dibattito sulla collocazione istituzionale del giudice amministrativo. 2. La legge sull’ordinamento della giurisdizione amministrativa. 3. Gli attacchi della politica alla giurisdizione amministrativa. 4. L’autonomia del Consiglio di presidenza in materia di stato giuridico dei magistrati. 5. Le eccezioni: a) la libera nomina governativa di consiglieri di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/status-e-carriere-dei-giudici-amministrativi/">Status e carriere dei giudici amministrativi</a></p>
<p align="LEFT">
<p style="text-align: justify;"><em><strong><span style="font-size: medium;">Sommario</span><span style="font-size: xx-small;"></span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">: </span></span><span style="font-size: medium;">1. </span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Il ricorrente dibattito sulla collocazione istituzionale del giudice amministrativo. </span></span><span style="font-size: medium;">2. </span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">La legge sull’ordinamento della giurisdizione amministrativa. </span></span><span style="font-size: medium;">3. </span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Gli attacchi della politica alla giurisdizione amministrativa. </span></span><span style="font-size: medium;">4. </span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">L’autonomia del Consiglio di presidenza in materia di stato giuridico dei magistrati. </span></span><span style="font-size: medium;">5. </span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Le eccezioni: a) la libera nomina governativa di consiglieri di Stato. </span></span><span style="font-size: medium;">6. </span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">b) la nomina del presidente del Consiglio di Stato. </span></span><span style="font-size: medium;">7. </span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Il procedimento disciplinare. </span></span><span style="font-size: medium;">8. </span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Gli incarichi esterni dei magistrati amministrativi. </span></span></strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">1. Filosofi e scrittori, dal Platone del </span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Timeo </span></span></i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">al Nietzsche della teoria dell’&#8221;Eterno Ritorno&#8221; al Borges della </span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Storia dell’eternità</span></span></i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">, hanno meditato sulla dottrina dei cicli. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Sarà in forza di essa che il dibattito sulla collocazione istituzionale del giudice amministrativo conferma oggi la sua circolarità, dopo i quasi settant’anni trascorsi dall’entrata in vigore della Costituzione repubblicana. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">I diffusi umori critici della dottrina e della giurisprudenza dei giudici ordinari perpetuano il dibattito svoltosi in sede di Assemblea costituente tra gli esponenti delle due scuole di pensiero contrapposte: quella sul giudice amministrativo come giudice speciale e quella sul principio dell’unicità della giurisdizione. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Sta di fatto che, dopo la costituzionalizzazione del principio del giusto processo, realizzata nel ‘99, la Cassazione ha inaugurato un nuovo orientamento in base al quale il suo controllo sulla giurisdizione del giudice amministrativo, che in precedenza era &#8220;controllo sulla spettanza del potere giurisdizionale&#8221;, viene dilatato in &#8220;controllo sull’osservanza delle regole del giusto processo&#8221;. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">In tal modo, dice Sassani, si è attuata una &#8220;riscrittura dell’art. 111 della Costituzione&#8221;1. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Ovvero, per dirla con Verde, si è realizzata &#8220;una sorta di sindacato ridotto della violazione di legge&#8221;2. 2 </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Al tempo stesso, la dottrina si è chiesta, dubitandone, se alcuni aspetti del processo amministrativo siano in linea con le garanzie del giusto processo: terzietà e imparzialità del giudice; parità tra le parti; contraddittorio; ragionevole durata del processo3. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Così, il dibattito sulla collocazione istituzionale del giudice amministrativo ha finito per ricadere su quello del giusto processo amministrativo: in particolare sui profili della terzietà e dell’imparzialità del giudice. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Al di là delle questioni processuali cui ora si è accennato, va ricordato che nella Costituzione le garanzie di indipendenza esterna, mentre sono formulate direttamente nel titolo IV per i magistrati ordinari, vengono riservate alla legge ordinaria (in base agli artt. 100, terzo comma e 108, secondo comma) per i magistrati delle giurisdizioni speciali. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Ciò induce Giovanni Verde a dire che il modello voluto dai Costituenti fu quello di una indipendenza &#8220;forte&#8221; per la magistratura ordinaria e di una indipendenza &#8220;sufficiente&#8221; per le altre magistrature</span></span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;">4</span></span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Intendiamoci. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Nessuno ritiene, come paventava Orsi Battaglini, che giudici e processi speciali godano di un privilegio di extraterritorialità rispetto ai princìpi costituzionali5. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Nel suo nucleo forte, l’indipendenza di un ordine di magistratura o c’è o non c’è. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Però il fatto che le garanzie della sua indipendenza siano date con una legge ordinaria, che a grandi linee segue il modello del titolo IV della Costituzione ma con dei contenuti specializzanti, disloca la questione dell’indipendenza dei giudici amministrativi, che non si può dare per scontata, nella verifica di legittimità costituzionale della legge di garanzia. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">2. A monte delle questioni di natura processuale stanno quelle di tipo ordinamentale, che, disciplinando il grado di indipendenza esterna dei giudici amministrativi, sono il presupposto anche della loro terzietà ed imparzialità. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Nonché della qualificazione di determinate funzioni. 3 </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Pensiamo alla funzione consultiva del Consiglio di Stato che, nel pensiero di Sandulli, è qualificata funzione pubblica neutrale in quanto svolta da un organo cui l’ordinamento assicura una posizione di indipendenza costituzionalmente garantita di fronte al Governo, e quindi realizzata </span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">ab extra </span></span></i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">ed in funzione della più integrale ed assoluta realizzazione dell’ordinamento giuridico</span></span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;">6</span></span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Se però le garanzie di indipendenza dell’organo non sono contenute direttamente nelle norme costituzionali ma sono invece riservate ad una legge ordinaria, l’esistenza di quelle garanzie non può essere affermata </span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">a priori</span></span></i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">, ma va verificata con riguardo alla legge ordinamentale deputata ad assicurarle. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Nella specie, con riguardo alla legge n. 186 dell’ ‘82 (ed alle successive modifiche), che per la prima volta ha dettato un ordinamento complessivo della giurisdizione amministrativa dopo l’istituzione dei tar. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Anche perché, come osservava Orsi Battaglini, l’espressa formulazione dei princìpi del giusto processo, e la loro estensione ad ogni processo e ad ogni giudice, impone un drastico ridimensionamento della discrezionalità del legislatore nel disciplinare quelli speciali</span></span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;">7</span></span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">La legge ordinamentale, com’è noto, ha previsto un triplice sistema di reclutamento dei magistrati amministrativi. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Il concorso a referendario dei tar. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Il concorso a consigliere di Stato. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">La libera nomina governativa a consigliere di Stato. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Ha istituito un organo unico di autogoverno, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">L’idea di fondo era quella di attuare il principio del doppio grado di giurisdizione amministrativa affiancando il concorso per referendario tar, concorso di secondo grado, a quello tradizionale a consigliere di Stato che, per la sua particolare selettività (prevedendo tra l’altro cinque prove scritte) e per gli esiti cui aveva dato luogo, meritava di essere conservato. 4 </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Il progetto di creare un plesso unitario e coeso inserendo nell’ordine giurisdizionale amministrativo una magistratura giovane come quella dei tar, saldamente radicata sul territorio e nella società, non ha avuto però completo successo. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Si è a lungo discusso &#8211; e si continua ancora a discutere &#8211; sul carattere unitario o meno del ruolo del personale della magistratura amministrativa. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Falso problema. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Basta leggere la tabella A allegata alla legge per constatare che quel ruolo è unico, come del resto segnalato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 273 del 2011. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Unico, anche se &#8211; secondo le regole di diritto comune &#8211; diviso in quadri secondo le qualifiche dell’unica carriera del personale di magistratura. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Il fatto è che, nonostante la progressiva osmosi, giuridica e di fatto, tra magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e magistrati in servizio presso i tar, il concorso a consigliere di Stato continua a costituire motivo di divisione tra i due gruppi di magistrati. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Considerato dai primi come bene da conservare per il maggior prestigio della categoria. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Da componenti numerose degli altri – ad esso non interessate – come causa di una discriminazione (per anzianità e per mobilità professionale da un quadro all’altro del ruolo) che non potrà aver fine che con la soppressione di quel concorso. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">La divisione dei magistrati amministrativi in due gruppi ideologicamente contrapposti su una questione di fondo è un elemento di intrinseca fragilità rispetto alla difesa dell’indipendenza esterna. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Ciascun gruppo, infatti, per far prevalere il proprio punto di vista, potrebbe essere tentato di cercare, piuttosto che un’intesa con l’altro gruppo – come quella sottostante alla legge 186 &#8211; una sponda nella maggioranza politica del momento, in ipotesi interessata ad un qualche progetto di &#8220;</span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">divide et impera</span></span></i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">&#8220;. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Strategie di gruppo che muovono dalla pulsione che Saverio Vertone chiamava: &#8220;la trascendenza dell’ombelico&#8221;. 5 </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Basti pensare alla composizione del Consiglio di presidenza. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Nella formulazione originaria, era presieduto dal presidente del Consiglio di Stato e prevedeva una rappresentanza paritaria dei magistrati in servizio al Consiglio di Stato (di cui due membri di diritto) e dei magistrati in servizio presso i tar. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Con la riforma attuata con la legge n. 205 del 2000, la composizione venne così mutata: il presidente del Consiglio di Stato, presidente; quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato; sei magistrati in servizio presso i tar; quattro membri laici eletti due dalla Camera e due dal Senato. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">In questa riforma, è da ricordare la premessa al nuovo articolo 7: &#8220;</span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">In attesa del generale riordino dell’ordinamento della giustizia amministrativa sulla base della unicità di accesso e di carriera…. </span></span></i></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Esempio di quella pseudo-categoria, introdotta nella tecnica normativa dalla prassi politico-sindacale ma priva di contenuto precettivo, che Michele Ainis chiama delle &#8220;leggi in attesa&#8221;. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">A ciò si aggiunga il recente avventuroso tentativo parlamentare, poi naufragato, di mutare nuovamente la composizione del Consiglio di presidenza con l’introduzione di due nuovi componenti di diritto. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">La disunione è l’elemento che rende più ardua la definizione di un interesse comune della categoria, sopraordinato rispetto a quello del gruppo di appartenenza, e più vulnerabile il Consiglio di presidenza che ne costituisce l’organo di autogoverno. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">3. A questo proposito, negli ultimi anni, in tempi di post-verità, autorevoli personalità politiche non hanno esitato ad esternare tutta la loro insofferenza verso la giurisdizione amministrativa: evidentemente perchè, facendo il suo onesto mestiere, essa a volte intralcia il manovratore. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Le cronache hanno registrato diversi interventi a gamba tesa. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Qualcuno ha detto: il giudice amministrativo nuoce all’economia nazionale, aboliamolo. 6 </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Qualcun altro ha aggiunto: il giudice amministrativo si ingerisce in tutte le questioni, riduciamone i poteri. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Affermazioni oscurantistiche, suvvia, appartenenti a mondi diversi dalla cultura democratica dei contrappesi; danze macabre sulla parte prima della Costituzione dirette a intercettare i consensi di chi non se ne intende; ostentazioni muscolari indirizzate alla distrazione di massa, per distogliere l’attenzione dei cittadini dalle disfunzioni normative ed amministrative additando i giudici come nuovi untori. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Come se non sia una scontata ovvietà, anzitutto nel diritto sovranazionale, che la tutela giurisdizionale debba insistere sull’intera area del potere amministrativo. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">In un Paese normale, gli organi di informazione ne avrebbero dato conto con titoli come: &#8220;Avanti, verso il passato&#8221;; ovvero: &#8220;Ritorno al 1865&#8221;; oppure: &#8220;Come dimenticare il discorso di Bergamo e vivere felici&#8221;; o anche: &#8220;E’ la democrazia, bellezza!&#8221;. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Qui, invece, ne hanno riferito con supina compunzione e continuano a ricordarle come ineguagliabili alzate d’ingegno. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Non si è trattato della critica ragionata di singoli provvedimenti giurisdizionali, che, piaccia o non piaccia, è un diritto incontestabile. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Chi prende a pretesto quella critica per attaccare un’intera categoria di magistrati brandisce un’arma impropria a scopo intimidatorio. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">In effetti è stata – ed è tuttora – una campagna di intimidazione verso l’intero plesso della magistratura amministrativa. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Un’intimidazione cui non consta che all’origine sia stata data una replica immediata e adeguata a tutela della dignità della categoria, come si usa invece in casa altrui. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Un silenzio forse osservato in ossequio al vangelo dell’uomo guicciardiniano, come illustrato da Francesco De Sanctis, secondo il quale miglior consiglio è portarsi in modo che quelli che &#8220;governano non ti abbiano in sospetto e neppure ti pongano fra’ malcontenti&#8221;. 7 </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Il quadro politico, quindi, è un ulteriore motivo per indagare sullo stato delle garanzie di indipendenza esterna dei giudici amministrativi. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">4. Nella legge sull’ordinamento della giurisdizione amministrativa il nucleo forte delle garanzie di indipendenza dei magistrati risiede nella disposizione dell’art. 13, comma secondo, n. 1) concernente il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa: &#8220;Esso, inoltre, delibera: sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati&#8221;. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Il contenuto precettivo di tale disposizione non ha corrispondenza nelle norme sui precedenti Consigli di presidenza, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Essa ricalca invece il disposto dell’art. 105 della Costituzione, secondo cui: &#8220;Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati&#8221;. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Esprime anch’esso il principio dell’autonomia dell’organo di autogoverno, qui in materia di stato giuridico dei magistrati amministrativi. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Con la forza di legge ordinaria, è vero, ma di una legge che costituisce attuazione degli artt. 100, terzo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, sancendo le garanzie di indipendenza dei magistrati amministrativi: dunque, di una legge costituzionalmente necessaria. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Il comma terzo dell’art. 13 citato dispone poi: &#8220;I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei magistrati sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri&#8221;. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Il modulo procedimentale di legge per i provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei magistrati amministrativi è quindi quello della &#8220;decisione pluristrutturata&#8221;, dove gli interessi rappresentati dalle autorità competenti hanno pari dignità e non sono subordinati all’interesse primario. 8 </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">In particolare, quello della &#8220;deliberazione preliminare&#8221;, caratterizzato dalla scissione tra determinazione del contenuto del provvedimento ed esternazione dello stesso, costitutiva dell’effetto giuridico</span></span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;">8</span></span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Tutto chiaro, dunque? </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Niente affatto: perché la legge sull’ordinamento della giurisdizione amministrativa prevede due eccezioni &#8220;forti&#8221; al principio dell’autonomia del Consiglio di presidenza. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">5. La prima eccezione è quella della libera nomina governativa di consiglieri di Stato, in ragione di un quarto dei posti che si rendono vacanti. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">La norma dispone che la nomina ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del consiglio di presidenza, contenente valutazioni di piena idoneità all’esercizio delle funzioni di consigliere di Stato sulla base dell’attività e degli studi giuridico-amministrativi compiuti e delle doti attitudinali e di carattere. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Costituisce perpetuazione del potere governativo ottocentesco di nomina dei magistrati del Consiglio di Stato e legificazione del procedimento introdotto in via regolamentare dal d.P.R. n. 579 del ‘73, in pendenza del giudizio di legittimità costituzionale conseguente alla nota &#8220;infornata&#8221; di diciassette nomine governative dello stesso anno . </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Nessuno ignora la sentenza n. 177 del ‘73, con cui la libera nomina governativa di una quota di consiglieri di Stato ebbe il benevolo avallo della Corte costituzionale. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Una sentenza, peraltro, che la dottrina ha per lo più classificato tra quelle &#8220;a maglie larghe&#8221;. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Basti pensare al determinante rilievo dato al d.P.R. n. 579 predetto, emanato dal governo in corso di giudizio, con cui venivano fissati i requisiti e il procedimento della nomina (che prevedeva il parere del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato): atto regolamentare successivo ai provvedimenti impugnati dinanzi al giudice </span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">a quo</span></span></i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">, dunque irrilevante in quel giudizio. 9 </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Privo inoltre del carattere legislativo richiesto dalla riserva di legge di cui all’art. 108, primo comma, della Costituzione, in materia di ordinamento giudiziario; come ricordato nella stessa sentenza, che ne raccomandava la traduzione in legge. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Ma c’è di più. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">La Corte ritenne sufficiente un semplice parere del Consiglio di Stato ovvero una designazione o proposta del medesimo organo ovvero un atto motivato, a conclusione del procedimento di nomina, qualora il Governo ritenesse di provvedere in modo non conforme ai predetti pareri o proposte. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Molta acqua è passata sotto i ponti dell’ordinamento dopo quella risalente sentenza. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">In dottrina si è chiarito che con il concetto di &#8220;parere&#8221; si intendono due figure completamente diverse tra loro, al punto che, come osservava Correale</span></span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;">9</span></span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">, esso non esiste come figura di genere. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Una cosa è il parere come atto della fase istruttoria, che costituisce esercizio di funzione consultiva. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Altra cosa è il parere che si concretizza invece in una forma di codeliberazione o quanto meno di partecipazione alla fase della decisione. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Come osserva Travi, questi ultimi pareri sono introdotti in una logica di partecipazione alla decisione e quindi di superamento del «monopolio» della funzione amministrativa da parte dell&#8217;autorità competente ad assumere il provvedimento finale. Di conseguenza anche la presa in considerazione del parere in esame da parte dell&#8217;autorità competente per la decisione finale non può ridursi nella logica della mera motivazione della decisione difforme: deve ispirarsi, piuttosto, ai princìpi di «leale collaborazione» fra amministrazioni diverse</span></span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;">10</span></span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Se questo è vero, allora il discorso va impostato diversamente, perché il quadro istituzionale è mutato rispetto al tempo in cui fu pronunciata la sentenza n. 177 prima ricordata. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Attualmente, come già visto, una legge costituzionalmente necessaria sancisce l’autonomia del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in materia di stato giuridico dei magistrati amministrativi. 10 </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">In materia di magistrati ordinari, la sentenza della Corte costituzionale n. 168 del ‘63 ha segnalato che l’autonomia riconosciuta dall’art. 105 della Costituzione al Consiglio superiore della magistratura esclude ogni intervento dell’esecutivo nelle deliberazioni concernenti lo status dei magistrati; anche se, non essendo integrale in quanto priva di autonomia finanziaria, tale autonomia non esclude che tra Consiglio superiore e Ministro guardasigilli possa sussistere un rapporto di collaborazione. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, per la verità, gode, in seguito all’art. 20 della legge n. 205 del 2000, di autonomia finanziaria. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Ma, anche a voler ritenere non integrale la sua autonomia data la collocazione costituzionale del Consiglio di Stato tra gli organi ausiliari del Governo, va rilevato che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ripetutamente segnalato che il parere è uno strumento inidoneo a tutelare organi costituzionalmente garantiti. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Così, nei rapporti tra Stato e Regioni, la Corte, da ultimo con la sentenza n. 251 del 2016, ha segnalato che è l’intesa – non già il parere &#8211; lo strumento idoneo a realizzare la leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Inoltre, in materia di nomina di magistrati ordinari ad uffici direttivi, la Corte, con la sentenza n. 379 del ‘92, ha segnalato che lo strumento idoneo a realizzare la leale collaborazione tra Consiglio superiore e Ministro guardasigilli è non già il parere bensì il concerto &#8211; tra la commissione per gli incarichi direttivi e il Ministro &#8211; inteso come modulo procedimentale diretto alla formulazione di una proposta comune al Consiglio superiore, che implica un vincolo di </span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">metodo</span></span></i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">, e non già di risultato. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Alla luce di queste considerazioni, la dequotazione dell’autonomia del Consiglio di presidenza nella pronuncia di un mero parere da rendere su richiesta del Governo ai fini della libera nomina governativa di un quarto dei consiglieri di Stato appare meritevole di essere riproposta alla Corte costituzionale. 11 </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">In definitiva, andrebbe chiarito: nell’attuale assetto istituzionale, può spettare al Governo di scegliere, sia pure nel limite di un quarto dei consiglieri di Stato, i giudici del potere pubblico? </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Se sì, la partecipazione del Consiglio di presidenza può limitarsi a un parere o non è piuttosto necessario, a garanzia dell’indipendenza dell’organo, il modulo procedimentale del concerto che attui la leale collaborazione? </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Un’ultima considerazione. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Tra i requisiti della nomina governativa, l’elemento nella prassi più trascurato è quello delle doti &#8220;di carattere&#8221;. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Forse perché è l’elemento più difficilmente desumibile da un esame documentale. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Però, a ben vedere, i legami personali che il </span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">curriculum </span></span></i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">rivela consentono di accertare la presenza o l’assenza della dote più importante per l’indipendenza del magistrato: la capacità di dire: &#8220;no&#8221;, la capacità di tenere la schiena diritta. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">6. Considerazioni simili valgono per la seconda eccezione al principio dell’autonomia del Consiglio di presidenza: la nomina del presidente del Consiglio di Stato. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Argomento questo su cui di recente si è concentrata la dottrina: Riccardo Chieppa e Marzio Branca</span></span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;">11</span></span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">; Verde</span></span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;">12</span></span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">; Enrico Follieri</span></span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;">13</span></span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">; De Francisco e Simonetti</span></span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;">14</span></span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">L’art. 22, comma primo, della legge dispone che il presidente del Consiglio di Stato è nominato tra i magistrati che abbiano effettivamente esercitato per almeno cinque anni funzioni direttive, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del consiglio di presidenza. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Qui, il modulo procedimentale del parere per assicurare la partecipazione del Consiglio di presidenza appare ancora più inadeguato. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Perché, una volta riconosciuta, con norma costituzionalmente necessaria, l’autonomia del Consiglio di presidenza in materia di stato giuridico dei magistrati, non è ragionevole creare 12 </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">un’eccezione per la posizione apicale di presidente del Consiglio di Stato, cui spetta di presiedere proprio il Consiglio di presidenza. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Perché, come segnalato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 72 del ‘91, le garanzie costituzionali predisposte per la tutela dello status d&#8217;indipendenza dei magistrati e dell&#8217;ordine giudiziario ricomprendono nel proprio ambito di applicazione anche la nomina dei magistrati negli uffici direttivi: che peraltro nella magistratura amministrativa si traducono in posizioni di stato giuridico. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Perché, dove entrano in gioco garanzie di indipendenza costituzionalmente garantite e quindi il principio di leale collaborazione, il parere è un modulo procedimentale inidoneo. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Perché il parere dà luogo ad una sequenza di atti (la formulazione del tema, la richiesta del parere, il rilascio del parere)</span></span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;">15</span></span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">, che presuppone l’iniziativa dell’autorità competente alla pronuncia del provvedimento definitivo. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Nell’ipotesi in esame, invece, la scelta della persona avviene &#8211; a differenza della libera nomina governativa di consiglieri di Stato che cade su estranei all’Istituto &#8211; tra soggetti interni ad esso, sottoposti al governo del Consiglio di presidenza. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Il che rende plausibile non soltanto che abbia luogo un concerto tra Consiglio di presidenza ed autorità governativa, ma anche che la decisione preliminare circa l’individuazione della persona &#8211; e quindi il ruolo di autorità concertante &#8211; spetti al Consiglio, secondo il modulo procedimentale di cui all’art. 11, comma terzo, della legge sul Consiglio superiore della magistratura, come interpretato dalla Corte costituzionale con la ricordata sentenza n. 379 del ‘92. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Nella giurisdizione amministrativa, date le sue origini ottocentesche, si avverte spesso quello che Pirandello chiamava &#8220;il piacere della storia&#8221;. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Se però la magistratura amministrativa vuole avere le carte in regola su indipendenza esterna e giusto processo, ciò di cui oggi essa abbisogna è piuttosto una cura ricostituente di &#8220;costituzionalismo&#8221;. 13 </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">E’ il momento di riporre in un cassetto il culto della tradizione e di regolare l’orologio istituzionale sull’ora del dialogo tra le Corti europee. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Sarebbe importante che la Corte costituzionale potesse rispondere a due quesiti fondamentali. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Nell’attuale assetto ordinamentale, può spettare al Governo di scegliere il vertice dei giudici del potere pubblico? </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Se sì, la partecipazione del Consiglio di presidenza può limitarsi a un parere o non è piuttosto necessario, a garanzia dell’indipendenza dell’organo, il modulo procedimentale del concerto che attui la leale collaborazione</span></span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;">16</span></span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">? </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">7. Nè miglior quadro si prospetta quanto al procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati amministrativi. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Nell’analogo procedimento per i magistrati ordinari, la titolarità dell’azione disciplinare spetta al Ministro della giustizia e al Procuratore generale della Corte di cassazione (art. 14 del d.lgs. n. 109 del 2006) e la competenza a deliberare spetta alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (art. 4 della legge n. 195 del 1958). </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Per i magistrati amministrativi, invece, la legge n. 186 dell’ ‘82 attribuisce improvvidamente la titolarità dell’azione disciplinare al presidente del Consiglio di Stato, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri (art. 33), e la competenza a deliberare al Consiglio di presidenza (art. 13, comma secondo, n. 2), di cui il presidente del Consiglio di Stato è presidente. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Sicchè quest’ultimo cumula nello stesso procedimento le funzioni di promotore dell’azione disciplinare e di presidente dell’organo decidente. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">A ciò si aggiunga che, non essendo il d.lgs. n. 109 del 2006 applicabile ai magistrati amministrativi per espresso disposto dell’art. 30, per essi non vige nemmeno il principio della tipicità degli illeciti disciplinari, introdotto da quel provvedimento legislativo. 14 </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Il codice disciplinare dei magistrati amministrativi, dunque, risiede ancora nei generici enunciati, buoni per tutte le stagioni, della legge delle guarentigie, enunciati che possono dar origine, come la cronaca dimostra, ad azioni disciplinari &#8220;normalizzatrici&#8221; per &#8220;illeciti di opinione&#8221;. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Vero è che il Consiglio di presidenza ha adottato due delibere dirette a promuovere una legge di adeguamento del procedimento disciplinare a quello in vigore per i magistrati ordinari. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Ma è vero altresì che, nel frattempo, nel porto delle nebbie della funzione disciplinare esercitata in forma amministrativa e blindata dalla tutela della </span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">privacy</span></span></i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">, esso, per quanto è dato sapere, non brilla per cultura illuministica. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Dove vige la massima di esperienza: &#8220;Voltaire non abita più qui&#8221;, forte è la tentazione di usare il potere disciplinare per correggere il carattere ai più riottosi o ai meno allineati alle convenzioni sociali. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">8. Altro tradizionale fattore di criticità in punto di indipendenza del giudice amministrativo è quello degli incarichi esterni. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">E’ nota l’eterna disputa di cui essi sono oggetto. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Tra i difensori di questa prassi, che mettono in evidenza l’utilità degli incarichi esterni: per le amministrazioni, che si avvalgono della professionalità di magistrati esperti nelle materie giuridico-amministrative, e per questi ultimi, che dagli incarichi traggono occasione per affinare le loro conoscenze. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">E i detrattori, che la segnalano come esiziale per l’indipendenza dei giudici. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Il punto nodale è quello che concerne il legame che può venirsi a creare tra il magistrato e chi detiene il potere politico e amministrativo. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">La citata sentenza della Corte costituzionale n. 177 del ‘73, sulla provvista governativa di una quota di consiglieri di Stato, così motivava la pronuncia di rigetto: &#8220;Gli eventuali rapporti tra il prescelto e la pubblica Amministrazione che abbiano preceduto la nomina o che, intervenuta questa, potrebbero in ipotesi suscitare vincoli di sorta, si dissolvono nelle persone che siano idonee a 15 </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">ricoprire l&#8217;ufficio e all&#8217;atto in cui esse acquistano uno status. E per ciò non hanno alcun rilievo in sede di valutazione in astratto della ricorrenza o meno dell&#8217;indipendenza del giudice.&#8221; </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Osserva in contrario Follieri che lo </span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">status </span></span></i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">di magistrato mette a riparo dall’amovibilità, dal trasferimento e dalla instabilità, ma non consente di ottenere gli incarichi extragiudiziari, per i quali occorre mantenere e rinsaldare il rapporto di fiducia con coloro che esercitano il potere politico e amministrativo</span></span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;">17</span></span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Il punto di vista della Consulta, che considera l’indipendenza pregiudicata dall’amovibilità e non anche dall’aspettativa agli incarichi esterni, non sembra quello più provvisto di concretezza. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Ciò che è determinante in punto di incarichi esterni – nella diatriba di cui essi sono oggetto – è la loro durata. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Il </span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">punctum discriminis </span></span></i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">si incontra quando gli incarichi esterni, a causa del loro ripetersi o comunque della loro eccessiva durata, si trasformano in &#8220;carriere parallele&#8221;, amministrative o politiche, reversibili nella carriera d’istituto secondo il meccanismo attuale cui la prassi attribuisce il nome di &#8220;porte girevoli&#8221;. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Ma l’esperienza umana non è a compartimenti stagni: è un tutt’uno. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">In questo caso, i magistrati possono trovarsi a giocare la partita della loro carriera tenendo in mano un numero eccessivo di carte: con il rischio di far confusione e di calare sul tavolo dell’istituzione giudiziaria le carte pescate ad un altro tavolo. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">L’art. 29 della legge n. 186 dell’ ‘82, per la verità, pone limiti al collocamento fuori ruolo: soltanto per i magistrati che abbiano svolto funzioni di istituto per almeno quattro anni; con durata non superiore a tre anni consecutivi, reiterabile dopo due anni di effettivo esercizio delle funzioni di istituto; entro il contingente di 20 unità. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Ma, a parte la diffusa disapplicazione dei limiti che vi è stata nella prassi, il </span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">trend </span></span></i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">normativo è in senso contrario. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Le ripetute modifiche all’art. 9 dell’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (d. lgs. n. 303 del 1999) hanno compresso i limiti al collocamento fuori ruolo e definito uno </span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">statuto </span></span></i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">16 </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><i>di equipollenza </i></span></span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">del servizio prestato dai magistrati in quella posizione presso quella amministrazione. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Statuto che rende il collocamento fuori ruolo obbligatorio, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dagli ordinamenti di appartenenza ed equipara a tutti gli effetti il servizio prestato in fuori ruolo a quello istituzionale. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Una sorta di </span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">mutazione genetica ope legis</span></span></i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Vero è che il comma 68 della legge Severino (l. n. 190 del 2012, art. 1) ha stabilito un limite massimo complessivo della durata del collocamento fuori ruolo dei magistrati: dieci anni, anche se continuativi. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Ma dieci anni è il termine entro il quale, come i diritti si prescrivono, così il modo di essere di ogni figura soggettiva si trasforma. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: medium;">Viene in mente il personaggio di un film di Ettore Scola, che amaramente riconosceva: &#8220;Credevamo di cambiare il mondo, invece il mondo ha cambiato noi&#8221;. 17 </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: xx-small;"> </span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">Relazione al convegno di studi &#8220;La giustizia amministrativa: attualità e prospettive&#8221;, Firenze, 9 giugno 2017. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;">1 </span></span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">B. Sassani, </span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">Sindacato sulla motivazione e giurisdizione: complice la </span></span></i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">translatio, </span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">Sezioni Unite riscrivono l’articolo 111 della Costituzione </span></span></i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">in </span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">Dir. proc. amm.</span></span></i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">, 2013, 1589. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;">2 </span></span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">G. Verde, </span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">La Corte di cassazione e i conflitti di giurisdizione (appunti per un dibattito) </span></span></i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">in </span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">Dir. proc. amm.</span></span></i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">, 2013, 377. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;">3 </span></span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">Cfr. M. Ramajoli, </span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">Giusto processo e giudizio amministrativo </span></span></i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">in </span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">Dir. proc. amm., </span></span></i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">2013, 100 ss. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;">4 </span></span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">G. Verde, </span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">L’unità della giurisdizione e la diversa scelta del Costituente </span></span></i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">in </span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">Dir. proc. amm., </span></span></i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">2003, 343 ss. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;">5 </span></span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">A. Orsi Battaglini, </span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">Alla ricerca dello Stato di diritto. Per una giustizia &#8220;non amministrativa&#8221;</span></span></i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">, Milano, 2005, 78. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;">6 </span></span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">A.M.Sandulli, </span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">Funzioni pubbliche neutrali e giurisdizione </span></span></i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">in </span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">Scritti giuridici</span></span></i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">, Napoli, 1990, vol. II, 266-267. </span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;">7 </span></span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">A. Orsi Battaglini, </span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">op. cit.</span></span></i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">, 78. </span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;">8 </span></span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">G. Morbidelli, </span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">Il procedimento amministrativo </span></span></i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">in </span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">AA.VV, Diritto amministrativo</span></span></i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">, Bologna 1993, vol. II, 1118. </span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;">9 </span></span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">G. Correale, </span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">Parere </span></span></i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">in </span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">Enc. dir., </span></span></i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">Milano, 1981, XXXI, 676 ss. </span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;">10 </span></span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">A. Travi, </span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">Parere nel diritto amministrativo </span></span></i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">in </span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">Dig. pubbl., </span></span></i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">Torino, 1995, X, 601 ss. </span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;">11 </span></span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">Ri. Chieppa – M. Branca, </span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">La nomina del presidente del Consiglio di Stato: tra prassi e innovazione </span></span></i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">in </span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">Giur. cost., </span></span></i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">2016, 447. </span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;">12 </span></span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">G. Verde, </span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">Perché bisogna difendere la giustizia amministrativa </span></span></i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">in </span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">Il Mattino, </span></span></i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">21 ottobre 2016. </span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;">13 </span></span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">E. Follieri, </span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">Le garanzie di indipendenza del Consiglio di Stato </span></span></i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">in </span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">Dir. proc. amm., </span></span></i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">2016</span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">, </span></span></i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">1234. </span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;">14 </span></span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">E. De Francisco – H. Simonetti, </span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">La nomina del presidente del Consiglio di Stato: quello che noi credevamo </span></span></i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">in </span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">www.giustamm.it </span></span></i>18</p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;">15 </span></span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">M.S. Giannini, </span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">Diritto amministrativo, </span></span></i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">Milano, 1970, II, 848. </span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;">16 </span></span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">Nello stesso senso, Ri. Chieppa – M. Branca, </span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">op. cit., </span></span></i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">505. </span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: xx-small;">17 </span></span><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">E. Follieri, </span></span><i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">op. cit., </span></span></i><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman,Times New Roman; font-size: small;">1262. </span></span></p>
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<p>&nbsp;</p>
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<p>Note</p>
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        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/dottrina/status-e-carriere-dei-giudici-amministrativi/?download=1450">status</a> <small>(208 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/status-e-carriere-dei-giudici-amministrativi/">Status e carriere dei giudici amministrativi</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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