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	<title>n. 6 - 2005 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Ma le Autorità indipendenti davvero non integrano la nozione di “giurisdizione” ai fini dell’art. 234 TCE?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:45 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ma-le-autorita-indipendenti-davvero-non-integrano-la-nozione-di-giurisdizione-ai-fini-dellart-234-tce/">Ma le Autorità indipendenti davvero non integrano la nozione di “giurisdizione” ai fini dell’art. 234 TCE?</a></p>
<p>1. Questione tradizionalmente dibattuta è stata la determinazione di chi sia giudice ai fini dell’art. 234 TCE, cioè di quali siano gli organi legittimati a promuovere &#8211; su istanza di parte o d’ufficio (1) &#8211; pregiudiziale interpretativa. La Corte di giustizia ha ritenuto che tale nozione di giudice debba essere</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ma-le-autorita-indipendenti-davvero-non-integrano-la-nozione-di-giurisdizione-ai-fini-dellart-234-tce/">Ma le Autorità indipendenti davvero non integrano la nozione di “giurisdizione” ai fini dell’art. 234 TCE?</a></p>
<p></i><b>1. </b>Questione tradizionalmente dibattuta è stata la <i>determinazione di chi sia giudice </i>ai fini dell’art. 234 TCE, cioè di quali siano gli organi legittimati a promuovere &#8211; su istanza di parte o d’ufficio (1) &#8211; pregiudiziale interpretativa. La Corte di giustizia ha ritenuto che tale nozione di giudice debba essere intesa in senso comunitario, prescindendo dalle peculiarità dei singoli ordinamenti: deve trattarsi – in buona sostanza &#8211; di un “organo permanente, incaricato di risolvere controversie, oggettivamente indipendente, soggetto a norme di procedura analoghe a quelle che disciplinano il funzionamento dei tribunali di diritto comune e che giudica secondo diritto e non secondo altri criteri, per esempio secondo equità” (2). <br />
La Corte si è così espressa in senso positivo non solo rispetto alle giurisdizioni cautelari (3); ma anche rispetto ad organismi di diritto pubblico la cui giurisdizione sia obbligatoria, come è il caso del Tribunale arbitrale della cassa degli impiegati delle miniere olandese (4); ad organismi istituiti nel quadro di enti professionali operanti sotto il controllo amministrativo, come accaduto per la Commissione olandese dei ricorsi per la medicina generica (5); ma anche ad organi la cui giurisdizionalità non appare immediata, come il Consiglio di Stato italiano nell’emissione del parere su un ricorso straordinario al Capo dello stato (6) e l’autorità federale tedesca di sorveglianza sugli appalti (7). <br />
In applicazione dei medesimi criteri, la Corte si è pronunciata per quel che riguarda una commissione consultiva per le infrazioni valutarie (8), un direttore dell&#8217;amministrazione delle imposte dirette (9), il procedimento di giurisdizione volontaria, vertente sull&#8217;omologazione degli statuti di una società agli effetti della iscrizione nel registro delle imprese (10), la Corte dei conti nell’esercizio del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio (11) ed anche per l’arbitrato volontario istituito convenzionalmente dalle parti (12).</p>
<p><b>2. </b>La Corte di Lussemburgo è stata ora chiamata a valutare se la Epitropi Antagonismou (Commissione greca per la concorrenza, in buona sostanza, una Autorità amministrativa indipendente) sia da considerare una giurisdizione ai fini dell’art. 234 TCE.<br />
In sede di conclusioni l’avvocato generale Jacobs aveva affrontato articolatamente la questione (13), orientandosi in senso affermativo, secondo una linea argomentativa che merita di essere ripercorsa.<br />
	Era partito dalla considerazione che la Commissione per la concorrenza soddisfa molti dei requisiti che la Corte ha identificato come idonei a stabilire se un dato organo possa essere considerato come un “organo giurisdizionale”, in quanto essa è istituita a carattere permanente dall’art. 8 della legge [greca] 703/77, relativa al controllo dei monopoli e degli oligopoli e alla protezione della libera concorrenza (in prosieguo: la «legge 703/77»), per vigilare sul rispetto delle disposizioni di tale legge; adotta decisioni applicando le regole di concorrenza nazionali e comunitarie; è l’unico organo competente ad imporre le sanzioni comminate dalla legge 703/77 e, pertanto, la sua giurisdizione è obbligatoria (punto n. 25 delle conclusioni).<br />
	Approfondendo la struttura e la composizione della Commissione per la concorrenza, l’avvocato generale ha valutato se le sue caratteristiche corrispondano a quelle di un organo giurisdizionale, in particolare se soddisfino le sostanziali garanzie d’indipendenza che costituiscono il tratto distintivo degli organi giurisdizionali.<br />
	Malgrado qualche dubbio (punto n. 31 e n. 32), l’avvocato Jacobs ha ritenuto che “la posizione della Commissione per la concorrenza mi appare essere in preciso equilibrio. La Commissione si colloca, a mio parere, quasi a metà strada tra gli organi giurisdizionali e quelli amministrativi aventi talune caratteristiche giurisdizionali. Tutto sommato, però, ritengo che essa abbia caratteristiche giurisdizionali sufficienti a qualificarla organo giurisdizionale nel senso di cui all’art. 234 CE” (punto n. 36 e n. 37).<br />
A sostegno di tale conclusione ha utilizzato anche la “perizia giuridica” di tale organo, osservando che, “oltre ai due riservati espressamente ai giuristi, altri due posti spettano a persone di autorità riconosciuta con esperienza in materia di diritto dell’economia nazionale e comunitario e di politica della concorrenza. I membri dell’organo sono poi definiti nel provvedimento di rinvio persone di autorità riconosciuta e di esperienza nel diritto della concorrenza. Ciò considerato, e atteso che i membri della Commissione per la concorrenza sono esplicitamente tenuti ad un esercizio dei loro doveri conforme a legge, sono convinto che il ristretto numero di posti riservati ad avvocati e giudici non esclude di per sé il carattere giurisdizionale del detto organo. Sarebbe peraltro lecito attendersi una percentuale più bassa di giuristi in senso stretto in un organo giurisdizionale preposto ad un settore tecnicamente così complesso come il diritto della concorrenza, dove, oltre alle qualificazioni giuridiche, è necessaria anche un’esperienza di economia e di commercio” (punto n. 38).<br />
	Ulteriore argomento veniva tratto dal fatto che Corte di giustizia ha già dichiarato “ricevibile una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un’autorità per la concorrenza, il Tribunal de Defensa de la Competencia spagnolo (14), il quale possedeva molte delle caratteristiche della Commissione ellenica per la concorrenza. Anch’esso era un organo a carattere permanente istituito con legge allo scopo di applicare le regole di concorrenza con un procedimento in contraddittorio. Anch’esso interveniva a seguito di un rapporto, presentato nel caso di specie da un organo separato” (punto n. 40) <br />
	Aveva inoltre confutato le perplessità di alcune delle ricorrenti, osservando che “La circostanza che la Commissione per la concorrenza non sia un’autorità indipendente ai sensi del diritto costituzionale greco non inficia né il riconoscimento legislativo né le garanzie di fatto della sua indipendenza” (punto 45); che “gli organi giudiziari possano legittimamente distinguersi in funzione dei livelli ai quali permettono ai terzi interessati di intervenire nei procedimenti senza per questo compromettere il loro status giurisdizionale. In ogni caso, le ricorrenti risultano essere state in condizione di partecipare adeguatamente al procedimento principale dinanzi alla Commissione per la concorrenza registrando le loro censure come denuncie” (punto 46) e che “eventuali ritardi nella trattazione di un caso non possano infirmare la natura giurisdizionale dell’organo celebrante, sebbene possano senz’altro incidere sulla qualità della giustizia amministrata” (punto 47).<br />
	Si era infine intrattenuto anche sulla ricevibilità del provvedimento di rinvio nella prospettiva del diritto della concorrenza e, in particolare, del regolamento n. 1/2003, che ha introdotto con effetto dal 1° maggio 2004 un sistema di applicazione decentrata della normativa comunitaria sulla concorrenza.<br />
	Partendo dall’assunto che il regolamento n. 1/2003 autorizza gli Stati membri ad attribuire i compiti di un’autorità per la concorrenza ad organi dotati di caratteristiche giurisdizionali e contiene disposizioni intese a preservare l’indipendenza di tali organi, aveva notato che “numerose ragioni di ordine pratico depongono a favore della ricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale provenienti da organi siffatti. Per economia dei mezzi di giudizio sarebbe preferibile ammettere tali domande al primo stadio possibile, in modo che non siano necessarie ulteriori impugnazioni per poter procedere ad un rinvio pregiudiziale. Si può senz’altro sostenere, poi, che un’apposita autorità per la concorrenza dotata di caratteristiche giurisdizionali è in condizione di individuare i temi rilevanti di diritto comunitario della concorrenza meglio di una corte d’appello ordinaria incaricata di rivedere le decisioni di tale organo. Con il decentramento del diritto comunitario della concorrenza, la possibilità per le autorità per la concorrenza nazionali aventi struttura giurisdizionale di rivolgersi alla Corte di giustizia aumenterebbe le garanzie d’interpretazione uniforme del diritto comunitario. Peraltro appare adesso chiaro che le autorità nazionali per la concorrenza sono autorizzate e anzi tenute a disapplicare la legislazione nazionale che implichi o favorisca gli effetti di comportamenti contrari all’art. 81, n. 1, CE, o li rafforzi, specie in materia di fissazione di prezzi o di accordi di ripartizione dei mercati. Ciò potrebbe indurre a considerare con maggior favore i rinvii provenienti da tali autorità, così da assicurare che alcune incertezze nell’applicazione delle regole comunitarie siano chiarite prima di disapplicare la legislazione nazionale” (punto n 50) .<br />
	L’avv. Jacobs aveva, pertanto, concluso che per la ricevibilità del provvedimento di rinvio.<br />
<b><br />
3. </b>Ci si poteva attendere che la questione pregiudiziale sarebbe stata considerata ammissibile, ben potendosi configurare la Commissione greca per la concorrenza quale giudice ai sensi dell’art. 234 TCE.<br />
	Invece la Corte di giustizia disattende questa impostazione per due ordine di ragioni.<br />
a) In primo luogo obietta circa la indipendenza dell’organo, osservando che l’Epitropi Antagonismou è soggetta alla tutela del Ministro per lo Sviluppo, il quale può, entro certi limiti, controllare la legittimità delle decisioni dell’Epitropi Antagonismou; e che l’indipendenza personale e funzionale dei suoi membri non è del tutto garantita, per il fatto che non risulta che la revoca o l’annullamento della loro nomina sia soggetta a particolari garanzie. Dell’indipendenza si dubita anche per il fatto che il presidente di detto organo, da un lato, è competente per il coordinamento e la determinazione dell’indirizzo generale del segretariato e, dall’altro, è il superiore gerarchico del personale del medesimo segretariato ed esercita su di esso il potere disciplinare; ne discende che l’Epitropi Antagonismou, organo decisionale, presentando un nesso funzionale con il suo segretariato, organo d’istruzione su proposta del quale essa decide, non si distingue nettamente, come terzo, dall’organo statale che, a causa del suo ruolo, può essere equiparato ad una parte nell’ambito del procedimento in materia di concorrenza (punti 30-33 della sentenza).<br />
b) In secondo luogo, mette in discussione la giurisdizionalità dell’organo, rispetto alla applicazione della normativa comunitaria sulla concorrenza. Ricorda così che un’autorità garante della concorrenza quale l’Epitropi Antagonismou “è tenuta a lavorare in stretta collaborazione con la Commissione delle Comunità europee e, ai sensi dell’art. 11, n. 6, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 TCE e 82 TCE, può essere privata della propria competenza da una decisione della Commissione”. In tale contesto, “occorre del resto dichiarare che tale art. 11, n. 6, conferma sostanzialmente la regola di cui all’art. 9, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli 81 TCE e 82 TCE, ai sensi del quale le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri sono automaticamente private della loro competenza qualora la Commissione avvii un procedimento” (15). Ne desume che la Corte può essere adita solo da un organo chiamato a statuire su una controversia pendente dinanzi ad esso nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale (16), mentre “ogni volta che la Commissione priverà della sua competenza un’autorità nazionale garante della concorrenza quale l’Epitropi Antagonismou, il procedimento avviato dinanzi a quest’ultima autorità non si risolverà in una pronuncia di carattere giurisdizionale” (punti 34-36).<br />
Mentre la prima considerazione riguarda strettamente il modo in cui la legislazione nazionale greca disegna l’Autorità indipendente per la Concorrenza, la seconda concerne l’applicazione delle regole di concorrenza a livello dell’intera Comunità. In considerazione del rapporto di stretta collaborazione con la Commissione delle Comunità europee, le Autorità nazionali per la Concorrenza si vedrebbero così preclusa la strada per adire la Corte di giustizia ai sensi dell’art. 234 TCE, potendo sempre la Commissione “avocare” la <i>potestas iudicandi </i>dell’autorità nazionale.<br />
Anche a prima lettura, appare palese che tale decisione non inficia certo la qualificabilità di giurisdizione ai sensi dell’art. 234 TCE di Autorità indipendenti che operano in settori diversi da quello della Concorrenza, in quanto fondata su considerazioni attinenti alla peculiare struttura di questo settore.<br />
Ad ogni modo, anche limitatamente al settore della concorrenza, appare opinabile questa preclusione, che non tiene conto delle ragioni di economia processuale e di applicazione uniforme del diritto comunitario &#8211; chiaramente esposte dall’avvocato generale – e che avrebbero consentito di ritenere superabile, sempre ai limitati fini dell’art. 234 TCE, la “limitata” potestà giurisdizionale delle Autorità nazionali per la concorrenza.<br />
	Del resto non sarebbe stata la prima volta che la Corte di giustizia avrebbe ammesso la configurazione di giurisdizione <i>ex</i> art. 234 ad organi con una potestà giurisdizionale comunque limitata e non definitiva. Basti pensare al nostro Consiglio di Stato nell’emissione del parere su un ricorso straordinario al Capo dello stato, ritenuto senza problemi giurisdizione ai sensi dell’art. 234 TCE e, poi, paradossalmente, non ritenuto &#8211; a livello nazionale &#8211; giudice <i>a quo </i>ai fini della sollevabilità di questione di legittimità costituzionale (17).</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>(1) Nonostante la lettera dell’art. 234 Trattato CE possa far pensare ad una promuovibilità solo ad istanza di parte, la Corte di giustizia ha senz’altro ammesso il ricorso d’ufficio del giudice, rilevando chiaramente che tale disposizione si riferisce anche a casi in cui la questione interpretativa sia sollevata direttamente dal giudice nazionale, il quale ritenga la decisione sul punto della Corte necessaria per emanare la sua sentenza; cfr., in tal senso, sent. 16-6-1981, causa 126/80, <i>Solonia c. Poidomani</i>, in <i>Foro It.</i>, 1981, IV, 385 ss. Questa modalità di promovimento viene costamentente applicata anche dai giudici italiani: cfr., ad es., T.A.R. Lombardia, sez. I Milano, 14-7-1993, n. 532, in <i>Riv. It. Dir. Pubbl. Comunit.</i>, 1996, 784 ss., secondo cui “in applicazione del principio di leale collaborazione, che costituisce fondamentale «norma agendi» anche per i giudici degli Stati membri, questi ultimi devono rilevare d&#8217;ufficio anche quei profili di diritto comunitario che, per errore sui presupposti normativi, non siano stati posti in rilievo dalle parti”.<br />
(2) Per questa definizione riassuntiva Beutler, Bieber, Pipkorn, Streil e Weiler, <i>L’Unione europea</i>, Bologna, 1998, 341 ss. Tra le altre cfr. in particolare, sentenze 17 settembre 1997, causa C54/96, Dorsch Consult, punto 23; 21 marzo 2000, cause riunite da C110/98 a C147/98, Gabalfrisa e a., punto 33; 30 novembre 2000, causa C 195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund, punto 24, e 30 maggio 2002, causa C-516/99, Schmid, punto 34. <br />
Sul fatto che i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi sia pendente una lite e se essi siano stati chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale v., in particolare, sentenze 12 novembre 1998, causa C134/97, Victoria Film, punto 14, e 30 novembre 2000, causa C195/98, cit., punto 25.<br />
(3) Cfr., ad es., C. Giust. CE, sent. 17 luglio 1997, causa 334/95, <i>Soc. Kruger GmbH e Co. c. Hauptzollamt Hamburg Jonas</i>, in <i>Foro Amm.</i>, 1998, 301 ss.<br />
(4) Cfr. sent. 30-6-1966, causa 61/65, <i>Vaassen c. Direzione del Beamten fonds</i>, in <i>Racc</i>, 1966, 377 ss.<br />
(5) Cfr. sent. 6-10-1981, causa 246/80, <i>Broekmeulen c. Huisarts Registratie Commissie</i>, in <i>Foro It.</i>, 1983, IV, 210 ss.<br />
(6) Cfr. C. Giust. CE, sent. 16-10-1997, cause C-69/96 e C-79/96, <i>Garofalo e altro c. Ministero della sanità</i>, in <i>Giur It.</i>, 1998, 345 ss.<br />
(7) Cfr. C. Giust. CE, sent. 17-9-1997, causa C-54/96, <i>Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH c. Bundesbaugsellschaft Berlin mbH</i>, in <i>Giur. It.</i>, 1998, 345 ss.<br />
(8) Cfr. sent. 5-3-1986, causa 318/85, <i>Commiss. consultiva infraz. valutarie Greis Unterweger</i>, in <i>Foro Pad.</i>, 1987, I, 1 ss.<br />
(9) Cfr. sent. 30-3-1993, causa 24/92, <i>Corbiau c. Ministero delle finanze</i>, in <i>Riv. It. Dir. Pubbl. Comunit.</i>, 1993, 902 ss.<br />
(10) Cfr. sent. 19-10-1995, causa C-111/94,<i> Soc. coop. Job Centre</i>, in <i>Riv. It. Dir. Pubbl. Comunit.</i>, 1996, 466 ss.<br />
(11) Cfr. sent. 26-11-1999, causa C-192/98, Anas, in <i>Foro It.</i>, 2000, IV, 1 ss.<br />
(12) Cfr. sent. 23-3-1982, causa 102/81, <i>Nordsee Deutsche Hochseefischerei GmbH c. Reederei Mond Hochseefischerei Nordstern A G</i>, in <i>Foro It.</i>, 1982, IV, 357 ss.; si segnala, invece, che è stato considerato “giurisdizione nazionale” ai sensi dell’art. 234 Trattato CE l’organo giurisdizionale nazionale che decide, in un caso previsto dalla legge, sul gravame avverso un lodo arbitrale C. Giust. CE, sent. 27-4-1994, causa 393/92, <i>Comune di Almelo c. Energiebedrijf Ijsselmijf NV</i>, in <i>Giust. Civ.</i>, 1996, I, 3067 ss.<br />
(13) Conclusioni in causa 53/03, presentate il 28 ottobre 2004.<br />
(14) Cfr. Causa C67/91, Asociación Española de Banca Privada e a..<br />
(15)V., al riguardo, il diciassettesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1/2003.<br />
(16) Cfr.., in particolare, sentenze 12 novembre 1998, causa C134/97, Victoria Film, punto 14, e 30 novembre 2000, causa C195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund, punto 25.<br />
(17) Cfr. Corte cost. decc. nn. 254, 357 e 392 del 2004.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>V. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA&#8217; EUROPEE &#8211; <a href="/ga/id/2005/6/6677/g">Sentenza 31 maggio 2005</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<item>
		<title>Il regime dei contratti</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-regime-dei-contratti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:43 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-regime-dei-contratti/">Il regime dei contratti</a></p>
<p>Relazione al Convegno &#8220;Le Società Pubbliche&#8221; FONDAZIONE CESIFIN ALBERTO PREDIERI Firenze, 20 maggio 2005 Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 6.6.2005) Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-regime-dei-contratti/">Il regime dei contratti</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-regime-dei-contratti/">Il regime dei contratti</a></p>
<p align=center><i>Relazione al Convegno &#8220;Le Società Pubbliche&#8221;<br />
FONDAZIONE<br />
CESIFIN<br />
ALBERTO PREDIERI<br />
Firenze, 20 maggio 2005</i></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/d/2172_ART_2172.pdf">clicca qui</a></p>
<p align=right><i>(pubblicato il 6.6.2005)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Un abbozzo di codificazione per l’esecuzione amministrativa (Note a margine dell’art. 21-ter della &#8220;nuova&#8221; 241)*</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/un-abbozzo-di-codificazione-per-lesecuzione-amministrativa-note-a-margine-dellart-21-ter-della-nuova-241/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/un-abbozzo-di-codificazione-per-lesecuzione-amministrativa-note-a-margine-dellart-21-ter-della-nuova-241/">Un abbozzo di codificazione per l’esecuzione amministrativa&lt;br&gt; (Note a margine dell’art. 21-ter della &#8220;nuova&#8221; 241)*</a></p>
<p>Sommario: 1. Considerazioni introduttive: l’esecutorietà nell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. – 2. Significato ed importanza della disposizione. – 3. Esecutorietà ed autotutela. – 4. Esecutorietà e pretese amministrative non provvedimentali. – 5. Spunti sulla natura – discrezionale o meno – dell’esecuzione coattiva. – 6. La regola del contraddittorio in fase esecutiva.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/un-abbozzo-di-codificazione-per-lesecuzione-amministrativa-note-a-margine-dellart-21-ter-della-nuova-241/">Un abbozzo di codificazione per l’esecuzione amministrativa&lt;br&gt; (Note a margine dell’art. 21-ter della &#8220;nuova&#8221; 241)*</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/un-abbozzo-di-codificazione-per-lesecuzione-amministrativa-note-a-margine-dellart-21-ter-della-nuova-241/">Un abbozzo di codificazione per l’esecuzione amministrativa&lt;br&gt; (Note a margine dell’art. 21-ter della &#8220;nuova&#8221; 241)*</a></p>
<p>Sommario: 1. Considerazioni introduttive: l’esecutorietà nell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. – 2. Significato ed importanza della disposizione. – 3. Esecutorietà ed autotutela. – 4. Esecutorietà e pretese amministrative non provvedimentali. – 5. Spunti sulla natura – discrezionale o meno – dell’esecuzione coattiva. – 6. La regola del contraddittorio in fase esecutiva. – 7. I singoli procedimenti esecutivi. – 8. L’esecuzione coattiva dell’obbligo di pagare somme di denaro. </p>
<p>	1. Con il termine &#8220;esecutorietà&#8221;, che nel diritto processuale civile indica l’attitudine di un provvedimento giurisdizionale ad essere attuato coattivamente[1], si suole denominare una prerogativa di alcuni provvedimenti amministrativi, che possono essere portati ad esecuzione dall’amministrazione anche coattivamente, contro la volontà del soggetto obbligato, senza necessità di ottenere a tal fine una previa pronuncia giurisdizionale[2] e senza sottostare al controllo di un giudice[3].<br />
	Per comprendere appieno il significato e l’importanza della disposizione in commento, che espressamente faculta le amministrazioni pubbliche a far uso del potere di coazione per ottenere l’adempimento delle proprie pretese da parte del soggetto obbligato, occorre fare un passo indietro per fissare, attraverso un breve <i>excursus</i> storico delle tappe fondamentali, le posizioni sulle quali erano andate via via attestandosi dottrina e giurisprudenza in ordine alla tematica in esame.<br />
	L’analisi non può che partire dal noto studio di Borsi[4], che si inserisce in quella corrente di pensiero che riteneva l’esecutorietà una caratteristica generale del provvedimento amministrativo. Partendo dal presupposto che la stessa teoria della divisione dei poteri implicitamente ammetterebbe che, in sostanza, i tre poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario) rappresentano tre diversi aspetti della sovranità, l’Autore afferma che &#8220;se all’Amministrazione è affidato il compito della esecuzione legislativa, che nella pratica […] si risolve […] nella esecuzione amministrativa, è da ammettere che le sia pur concessa la facoltà di ottenere anche con mezzi coercitivi tale esecuzione […] Per noi dunque l’esecuzione forzata in via amministrativa trova il suo fondamento giuridico nella essenza medesima del potere che appartiene all’Amministrazione&#8221;[5].<br />
	Una notevole attenuazione dell’affermazione generale del principio di esecutorietà si riscontra in Cammeo, il quale nega che tale principio assista indistintamente tutte le pretese di diritto pubblico, affermando che sono esecutorie soltanto l’esecuzione d’ufficio (per obblighi di fare fungibili) e l’esecuzione mediante uso materiale della forza (in adempimento di obblighi di non fare o sopportare), dalle quali l’amministrazione non potrebbe prescindere, trattandosi dei due modi di esecuzione che provvedono alle esigenze più urgenti[6]. Cade, quindi, il principale caposaldo della precedente impostazione dottrinale, secondo cui nessun ordinamento giuridico sarebbe potuto esistere ove la pubblica amministrazione non avesse potuto far uso della forza: seppur ancora in forma dubitativa, si riconosce che, al di fuori dei casi in cui la coazione diretta sia espressamente concessa o risulti comunque indispensabile in ragione dell’urgenza di tutelare la sicurezza dell’ordine o dell’igiene pubblica, non può consentirsene l’uso da parte dell’amministrazione[7]. In ogni caso, i mezzi di esecuzione <i>ipso iure</i> concessi devono essere usati soltanto in caso di necessità, ossia quando manchino altri mezzi espressamente concessi. Per la prima volta, inoltre, posto l’accento sul concetto di esecutorietà delle pretese più che degli atti amministrativi (e stigmatizzato quindi il troppo frequente ricorso all’analogia con il diritto civile)[8], vengono gettate le basi per una distinzione tra il momento in cui si accerta l’inadempimento dell’obbligo nascente dalla pretesa amministrativa ed il procedimento di esecuzione in senso stretto[9].<br />
	Sarebbe errato, tuttavia, ritenere che l’orientamento successivo a Cammeo abbia portato avanti la sua impostazione, traendo le dovute conseguenze da tutti quegli spunti di riflessione e quei ripensamenti che hanno poi costituito la base delle più recenti elaborazioni dottrinali: accade, anzi, proprio il contrario in quanto l’adesione al principio dell’esecutorietà come attributo inscindibile della nozione stessa di potere amministrativo appare totale anche negli anni successivi.<br />
	In verità, l’argomento risulta alquanto trascurato nella letteratura degli anni 1930/50, che si limita a predicare ancora il principio dell’esecutorietà dei provvedimenti amministrativi come regola generale dell’ordinamento vigente[10], e soltanto alla fine degli anni ’50 affiora l’idea che le pretese della pubblica amministrazione siano esecutorie solo eccezionalmente, in presenza di particolari circostanze legittimanti (quali lo stato di necessità o l’urgenza) o di un’espressa previsione legislativa.<br />
	Muovendo da una diversa interpretazione della fisionomia del rapporto sostanziale-processuale fra pubblica amministrazione ed amministrati, Benvenuti dimostra, quindi, la debolezza delle argomentazioni addotte a sostegno della regola dell’esecutorietà dell’atto amministrativo, sostenendo, al contrario, l’eccezionalità delle sparute norme che conferiscono all’amministrazione poteri di autotutela esecutiva, che &#8220;non solo non possono essere estese analogicamente ma neppure potrebbero essere interpretate estensivamente&#8221;[11]. Secondo l’Autore, in particolare, l’erronea individuazione di un potere generale dell’amministrazione di realizzare coattivamente le proprie pretese fu dovuta a più fattori: in primo luogo, ad una scorretta interpretazione di altri ordinamenti giuridici, segnatamente quelli tedeschi[12]; in secondo luogo, ad una visione dei poteri-doveri della pubblica amministrazione ormai anacronistica; infine, alla mancata comprensione della portata delle stesse norme del nostro ordinamento ed in particolare dell’art. 7 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo, che, avendo carattere di norma eccezionale, è insuscettibile di estensione analogica, <i>ergo</i> inidoneo a costituire un valido argomento per ritenere l’ammissione generale della c.d. autotutela esecutiva[13].<br />
	A conclusioni analoghe a quelle di Benvenuti perviene qualche anno dopo anche Sandulli, notoriamente incline a metodologie concettuali ben diverse. Dopo aver premesso che l’esecuzione forzata amministrativa è connaturale a tutti i sistemi caratterizzati dalla concentrazione dei poteri pubblici (<i>ergo</i>: a tutti i sistemi politici assolutistici) e che i criteri liberali che informarono la prima legislazione degli Stati italiani postunitari avevano già introdotto in materia radicali innovazioni, l’Autore trae anch’egli dall’art. 7 della legge abolitrice del 1865 la dimostrazione che, di regola, l’amministrazione non può, nel corso del giudizio, esercitare la coazione nei confronti degli amministrati per conseguire l’oggetto delle prestazioni inerenti ai doveri nascenti dai provvedimenti amministrativi[14]. Un’attenta analisi del sistema vigente conferma, infatti, che le pretese della pubblica amministrazione non sono di per se stesse esecutorie e, in mancanza di regole particolari, sono sottoposte alla disciplina comune, &#8220;onde può dirsi che anche oggi la possibilità di una esecuzione forzata da parte dell’autorità amministrativa non è da riconoscere fuori dei casi in cui sia in alcun modo espressamente o implicitamente prevista dalla legge&#8221;[15].<br />
	Di fronte a così autorevoli indicazioni, si sarebbe indotti a pensare che alle medesime conclusioni, rigorosamente rispettose del principio di legalità, sia pervenuta tutta la dottrina successiva.<br />
	Il rifiuto dell’insegnamento tradizionale circa l’esistenza di un principio generale di esecutorietà delle pretese amministrative era, invece, ancora timido o comunque tutt’altro che unanime, sicchè in alcuni studi successivi si legge che l’esigenza che gli atti della pubblica amministrazione siano eseguiti, ancorché illegittimi, pur manifestandosi in modo particolare nelle ipotesi in cui è stabilita l’esecutorietà del provvedimento amministrativo, costituisce un principio del nostro ordinamento, che attribuisce carattere imperativo agli atti dei pubblici poteri. L’esecutorietà, pertanto, rappresenterebbe &#8220;un aspetto ulteriore e conseguente della imperatività, non potendosi pensare che l’esecuzione dell’atto si arresti là dove essa derivi da un comportamento del privato. Perciò, le leggi che regolano l’esecutorietà dell’atto amministrativo per talune materie non fanno altro che applicare, per singole fattispecie, un principio che deriva dalla stessa logica dell’ordinamento amministrativo&#8221;[16].<br />
	Si trattava, però, di sparute recrudescenze di un fenomeno che era ormai in via di (seppur lenta) estinzione.<br />
	Nel suo ben noto studio sulla tutela della proprietà pubblica, Cassese riprende, infatti, il filone concettuale più moderno, arricchendo la tesi contraria alla generalizzazione della potestà esecutiva dell’amministrazione di ulteriori solide argomentazioni. Chiarita la distinzione tra l’imposizione dell’obbligo primario (detta anche obbligatorietà o efficacia) e l’ordine-condanna dell’amministrazione, che, ove rimasto inosservato, può essere eseguito dalla stessa amministrazione pubblica a spese dell’interessato[17], l’Autore precisa, innanzitutto, che l’autotutela esecutiva attiene esclusivamente al secondo momento[18]. Tenendo presente tale distinzione, si comprende – secondo Cassese – l’autorevole affermazione secondo la quale l’esecutorietà non è un attributo necessario dell’imperatività: &#8220;teoricamente, l’atto imperativo potrebbe essere sempre esecutorio o anche non esserlo mai. Pel diritto positivo, lo è solo talune volte&#8221;[19]. La rigorosa interpretazione del principio di legalità e, più, specificamente, del principio di tipicità degli atti amministrativi induce poi l’Autore a privilegiare i profili procedimentali dell’esecuzione, distinguendo anche sotto questo aspetto tra procedimento di accertamento-condanna e procedimento di esecuzione in senso stretto[20]. L’importanza di tale distinzione sta nella fondamentale intuizione – che, come vedremo, si rivelerà foriera di interessanti sviluppi sino ai giorni nostri – che i due procedimenti sono autonomi l’uno dall’altro, come dimostra la &#8220;circostanza che l’uno e l’altro si concludono con un provvedimento amministrativo&#8221;[21]. Un importante passo in avanti rispetto alla dottrina precedente viene, inoltre, compiuto da Cassese con l’affermazione, in lui più consapevole ed insistente, che poiché un potere di autotutela si deve intendere attribuito all’amministrazione con riferimento a mezzi specifici, essa non può minacciare l’uso di mezzi diversi da quelli determinati dalla legge: tipicità non solo dei casi, quindi, ma anche dei mezzi di esecuzione&#8221;[22].<br />
	Nella stessa ottica – intesa ad escludere, sulla base di una rigorosa interpretazione dei principi di legalità e di tipicità degli atti amministrativi, l’esistenza di un principio generale di esecutorietà – si muove Corso, che, dopo aver premesso che &#8220;non tutti i tipi di effetto richiedono una esecuzione&#8221;, sottolinea che si ravvisano delle ipotesi in cui l’autotutela si riferisce a pretese nascenti direttamente dalla legge anzichè da provvedimenti amministrativi, sicchè sarebbe più esatto parlare di esecutorietà delle pretese e non già degli atti[23]. Importante, inoltre, è l’affermazione che, così come l’esecutorietà indica non tanto un attributo dell’atto, quanto il potere dell’amministrazione che lo ha emanato di portarlo coattivamente ad esecuzione in caso di inadempimento dell’obbligato, l’autotutela esecutiva non è l’effetto di un atto, ma l’espressione di un potere che può anche prescindere dall’atto stesso; in altri termini – e qui sta l’importanza del concetto ai fini della ricostruzione del procedimento esecutivo – l’attività di esecuzione &#8220;è l’esplicazione di un altro potere (di autotutela) anche se è diretta alla soddisfazione dello stesso interesse tutelato dall’atto rimasto ineseguito&#8221;[24].<br />
	Una vera e propria svolta nello studio del fenomeno dell’esecuzione si ha, a nostro avviso, con i contributi di Sacchi Morsiani, che più di ogni altro ha evidenziato la necessità di codificare in appositi procedimenti l’attività di esecuzione. Già nel suo primo studio sull’argomento, l’Autore, scartata in partenza l’idea di identificare il fenomeno dell’esecuzione con l’attività materiale preordinata a tradurre nella realtà gli effetti del provvedimento[25], accetta la bipartizione tra procedimento di autotutela decisoria ed autotutela esecutiva in senso stretto ed afferma – con un’intuizione, secondo noi, di basilare importanza per un tentativo di ricostruzione dei procedimenti esecutivi – che è impossibile stabilire una volta per tutte se l’autotutela esecutiva costituisca un potere a sè stante ovvero sia consustanziale al potere primario esercitato con l’adozione dell’atto esecutorio: &#8220;essa rispetto a certe situazioni appare come una espressione fisiologica del potere sostanziale primario, mentre rispetto ad altre, che più comunemente nella pratica vengono in rilievo, si configura come manifestazione di un aspetto patologico del rapporto con gli amministrati&#8221;[26]. Sacchi Morsiani insiste anche sul fatto – già notato da Cassese[27] – che se venissero tipicizzati i mezzi di esecuzione mediante la previsione di più procedimenti esecutivi legislativamente predeterminati, non si porrebbe neanche un problema di scelta dello strumento più mite in quanto l’amministrazione sarebbe costretta a ricorrere agli specifici mezzi previsti dalla legge[28]. L’approccio seguito dall’Autore nello studio del fenomeno dell’esecuzione non muta nel successivo studio monografico[29], nel quale egli si limita a ribadire con maggior vigore alcune affermazioni di principio, lasciando trasparire, tuttavia, una maggiore consapevolezza rispetto alla precedente dottrina circa l’esistenza, in taluni casi, di un’intima ed ineliminabile connessione tra esecuzione e potere sostanziale primario. Nell’ultimo studio, infine, Sacchi Morsiani si propone soprattutto di tentare, in assenza di qualsivoglia disegno organico offerto dalla normativa vigente, una compiuta sistemazione dei procedimenti esecutivi, seguendo uno schema che, coerentemente al metodo sino ad allora utilizzato, ha riguardo sostanzialmente al problema della definizione del potere di esecuzione come potere connesso ovvero nuovo rispetto al potere dispositivo primario; questo modo di ordinare i procedimenti esecutivi, sicuramente diverso dalle classificazioni tradizionali, serve a dimostrare che alla base di certi tipi di procedimenti esecutivi sta un potere originario, ma non appare incompatibile con il tradizionale metodo organizzatorio basato sui diversi tipi di obblighi inadempiuti, tant’è che l’Autore propone in conclusione una sorta di combinazione dei due criteri[30].<br />
	Più di recente, muovendo dal convincimento che, introdotta in via generale la regola della procedimentalizzazione dell’attività amministrativa, non fosse più possibile far a meno di una regolamentazione sistematica dell’intera fase dell’esecuzione delle pretese amministrative, abbiamo tentato di supplire alla mancanza di una canonizzazione legislativa dei singoli procedimenti esecutivi rinvenendo i presupposti per uno studio delle garanzie procedimentali che devono caratterizzare l’esecuzione amministrativa nell’ambito della legge n. 241 del 1990, dalla quale abbiamo tentato di trarre almeno i principi che dovrebbero informare le singole fasi di tali procedimenti[31]. In particolare, abbiamo posto l’accento sul principio di partecipazione nell’ambito dei procedimenti esecutivi come strumento di garanzia del privato, ma anche di collaborazione del medesimo con l’amministrazione nella scelta della misura esecutiva; sull’istruttoria come attività indefettibile intesa a verificare l’esistenza dei presupposti per l’uso della coazione e ad individuare il mezzo meno gravoso per l’esecutando; sull’obbligo di motivare l’atto di esecuzione sia al fine di persuadere della legittimità e non arbitrarietà del sacrificio imposto all’esecutando, sia per dar adeguata contezza del fatto che la misura esecutiva è stata adottata in presenza di presupposti necessari e che l’amministrazione si è adoperata, ponendo in essere ogni opportuno accertamento istruttorio, per scegliere il mezzo meno gravoso per il privato, nonché, prim’ancora, per acquisire certezza in ordine alla permanenza dell’interesse pubblico all’esecuzione coattiva della pretesa[32].  <br />
	A differenza della dottrina, la giurisprudenza non ha dato un apporto considerevole alla ricostruzione del fenomeno dell’esecuzione, verosimilmente anche perchè, in mancanza di una disciplina legislativa dei modi e delle forme dell’esecuzione, soltanto di rado il giudice amministrativo ha potuto esercitare un sindacato diretto sull’attività amministrativa di esecuzione. Essendo stata l’esecutorietà sempre intesa come una qualità dell’atto, rimanendo perciò slegata dalla questione di legittimità dell’atto stesso, la giurisprudenza – che è, invece, chiamata a sindacare proprio la conformità dell’atto alla legge ed ai principi generali dell’agire amministrativo – non ha potuto mai occuparsi direttamente della questione, ma solo in occasione di soluzioni elaborate per problemi diversi, seppure connessi.<br />
	Il limitato approccio che, nel processo amministrativo di legittimità, è stato sinora consentito al giudice con il rapporto sostanziale sottostante, conosciuto solo attraverso il &#8220;filtro&#8221; del provvedimento impugnato, ha, inoltre limitato la tutela giurisdizionale ai soli casi in cui l’esecuzione si svolgesse attraverso atti amministrativi autonomamente impugnabili. Com’è stato giustamente osservato, la rilevata difficoltà di considerare unitariamente atto esecutorio ed esecuzione coattiva ha comportato, nella prima fase, una valutazione dell’atto che prescinde dalle conseguenze della sua suscettibilità ad essere eseguito coattivamente; nella seconda fase, una tutela che – ove possibile – incontra un limite proprio nell’inoppugnabilità dell’atto esecutorio[33].<br />
	E così, riguardo al problema dell’esecutorietà come caratteristica generale o meno del provvedimento amministrativo, la giurisprudenza ha assunto un orientamento quantomai acritico, limitandosi a recepire automaticamente il dogma dell’autotutela esecutiva come facoltà consustanziale al potere primario[34].<br />
	In ordine alla nozione di atto esecutivo ed alla sua autonoma impugnabilità o meno, si registra un atteggiamento di chiusura ancora maggiore, avendo la giurisprudenza evidentemente trascurato di considerare, da un lato, che in determinate ipotesi, stante l’intrinseca legittimità della pretesa esecutoria, l’esecuzione coattiva di un provvedimento può essere evitata soltanto mediante l’impugnazione dell’atto di esecuzione; dall’altro, che quest’ultimo è spesso promanazione di un potere diverso ed autonomo rispetto al potere primario, <i>ergo </i>dotato di una propria valenza giuridica tale da contribuire in certa misura ad una sistemazione degli interessi in gioco[35].</p>
<p>	2. Alla luce del suddescritto quadro dottrinale e giurisprudenziale, si potrebbe essere indotti a pensare che il nuovo art. 21-<i>ter</i> della legge n. 241 del 1990 contenga una disposizione meramente ricognitiva di un principio già esistente[36], <i>ergo</i> priva di effetti innovativi quantomeno nella parte in cui sancisce la regola dell’esecutorietà nei soli casi e modi previsti dalla legge[37].<br />
	Una siffatta lettura, però, non terrebbe conto del fatto che, a prescindere dal rilievo che certi anacronistici orientamenti giurisprudenziali rendevano quantomai opportuno consacrare in una norma di legge la regola secondo cui il potere amministrativo di coazione è subordinato ad un’espressa previsione legislativa dei relativi casi e modalità, la disposizione in commento detta anche alcune regole procedimentali di non secondario rilievo.<br />
	L’importanza della norma, in altri termini, non è circoscritta all’inciso iniziale (&#8220;Nei casi e con le modalità stabilite dalla legge […]&#8221;), che costituisce la conferma – ripetesi, comunque opportuna[38] – da parte del legislatore della natura eccezionale del potere di coazione, così da fugare eventuali ulteriori dubbi in proposito[39], ma va ben oltre, anche se (come pure vedremo nel prosieguo), in presenza di una così ghiotta occasione, si sarebbe certamente potuto fare di più.<br />
	Per quanto concerne l’affermazione d’esordio, restano da fare due ulteriori notazioni.<br />
	La prima attiene al fatto che – come puntualmente segnalato dalla più accorta dottrina – il legislatore aveva invero già manifestato consapevolezza del fatto che l’esecutorietà, come manifestazione di autorità ulteriore rispetto all’imperatività[40], debba essere anch’essa prevista autonomamente dalla legge: ciò è testimoniato dall’art. 54, 4° comma, del decreto legislativo n. 267 del 2000, che anche con riguardo all’ordinanza contingibile ed urgente, la cui esecutorietà potrebbe considerarsi implicita ben più che in altre ipotesi, ha ritenuto opportuno disporre espressamente che se essa &#8220;è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati&#8221;[41].<br />
	La seconda attiene all’interpretazione del termine &#8220;legge&#8221;, che, in ossequio alla riserva di legge di cui all’art. 23 della Costituzione, dovrebbe essere inteso in senso stretto, come riferito ai soli atti, statali e/o regionali, aventi forza e valore di legge, con conseguente esclusione delle disposizioni di rango secondario[42]. Va, tuttavia, tenuto conto che la giurisprudenza suole affermare che l’anzidetta disposizione costituzionale, &#8220;contenente una riserva relativa di legge, vieta che le prestazioni personali o patrimoniali siano imposte direttamente da una fonte secondaria, ma non esclude che il precetto legislativo possa essere da detta fonte integrato, essendo anche ammissibile il rinvio a provvedimenti amministrativi diretti a determinare elementi o presupposti della prestazione, purchè risultino assicurate, mediante la previsione di adeguati parametri, le garanzie in grado di escludere un uso arbitrario della discrezionalità amministrativa&#8221;[43].<br />
	In definitiva, l’importanza dell’inciso iniziale consiste nel rimarcare l’assoggettamento del potere di coazione al principio di legalità, il che significa, da un lato, che in difetto di espressa previsione legislativa, anche l’amministrazione, come i privati, deve rivolgersi al giudice per ottenere l’adempimento delle sue pretese e, dall’altro, che, ove prevista, l’esecuzione amministrativa deve comunque aver luogo secondo le modalità procedimentali stabilite dalla legge.<br />
	Sotto altro profilo, in verità, l’introduzione di una norma espressa che, pur subordinandone l’esercizio all’esistenza di un’esplicita attribuzione legislativa, detta principi in materia di potere di coazione può anche essere vista come l’implicita conferma della persistenza della veste autoritaria della pubblica amministrazione attuale.<br />
	La questione non è di poco conto, se è vero che autorevolissimi esponenti della dottrina, probabilmente trasportati dall’entusiasmo derivante dall’allora recente introduzione dei nuovi principi dell’agire amministrativo dettati dalla legge n. 241 del 1990, avevano reputato che, andandosi verso un’amministrazione paritaria, l’autotutela esecutiva dovesse considerarsi ormai un fenomeno recessivo[44].<br />
	Riprendendo un concetto già svolto, quando, occupandoci <i>funditus</i> di questi temi, avevamo notato che la dequotazione dell’agire autoritativo in favore della ricerca, finchè possibile, del consenso dei destinatari, non avrebbe giammai eliminato del tutto la decisione amministrativa unilaterale, come strumento sovente indispensabile di composizione della conflittualità sociale[45], non possiamo, quindi, che ribadire che l’amministrazione non ha affatto dismesso la propria veste autoritaria, la quale va tutt’al più intesa in una più ampia accezione[46]; ed il legislatore ne è perfettamente consapevole.</p>
<p>	3. La disposizione in commento stimola, inoltre, alcuni spunti di riflessione in ordine all’annosa questione della riconducibilità o meno dell’esecuzione amministrativa nel più ampio concetto di autotutela.<br />
	Com’è noto, nel fondamentale studio di Benvenuti, l’autotutela viene qualificata come una delle tre manifestazioni della pubblica amministrazione, accanto all’autonomia ed all’autarchia, e sta ad indicare &#8220;la capacità di farsi giustizia da sé&#8221;[47]. Tale nozione si risolve nella possibilità della pubblica amministrazione di risolvere i conflitti, attuali o potenziali, con i soggetti interessati dalle sue pretese senza necessità di intervento del giudice e poiché tali conflitti possono sorgere sia quanto l’amministrazione riconosce l’invalidità del proprio provvedimento disponendone l’eliminazione e prevenendo in tal modo l’insorgenza del contrasto (conflitto potenziale), sia quando l’interessato afferma l’invalidità del provvedimento ovvero si oppone alla sua attuazione (conflitto attuale), Benvenuti riconduce entrambi i fenomeni nell’ambito del generale potere di autotutela, di cui rinviene il fondamento nel potere dell’amministrazione di esercitare (almeno tendenzialmente) la propria competenza &#8220;fino alla sua più esatta e completa realizzazione&#8221;[48].<br />
	Tale impostazione è stata sottoposta a critiche anche di recente, essendosi osservato che se la ragion d’essere dell’esecutorietà viene individuata nell’esigenza, positivamente valutata, di tutelare adeguatamente l’interesse pubblico e si recidono definitivamente i collegamenti tra l’esecutorietà e la sovranità e/o la presunzione di legittimità, non v’è più ragione di collegare tale concetto alla più ampia nozione di autotutela[49]. Secondo tale dottrina, del resto, i poteri collegati all’esecutorietà non sono conferiti all’amministrazione affinché renda &#8220;giustizia&#8221; ovvero risolva un preteso &#8220;conflitto&#8221; con un privato, bensì al fine di garantire il perseguimento dell’interesse pubblico nonostante l’eventuale conflitto o l’inerzia di colui che, con il suo comportamento, dovrebbe realizzare in primo luogo tale risultato, sicchè l’esecutorietà non consente affatto all’amministrazione di sostituirsi al giudice per risolvere conflitti, ma soltanto di procedere lecitamente ad eseguire le proprie pretese onde perseguire il risultato di interesse pubblico; ciò che non esclude in alcun modo il sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti di esecuzione[50].<br />
	Il dibattito non può dirsi chiuso, se è vero che in un recente studio sull’argomento, condotto peraltro tenendo conto della disposizione in commento, già contenuta nel disegno di legge di riforma della legge n. 241 del 1990 allora in corso di approvazione, sono stati ravvisati nell’attività amministrativa di esecuzione tutti gli elementi propri dell’autotutela: la lesione di un interesse giuridicamente protetto, nella forma dell’inadempimento al disposto del provvedimento o nella violazione del diritto reale o di credito di cui è titolare l’amministrazione, e la reazione diretta di quest’ultima a tale lesione, ove consentita dall’ordinamento, tendente al soddisfacimento dell’interesse pubblico[51].<br />
	Ebbene, pur non prendendo – com’è ovvio – esplicita posizione al riguardo, il legislatore della riforma sembra aver aderito all’impostazione benvenutiana, accostando la disciplina dell’esecutorietà a quella dei procedimenti di riesame (artt. 21-<i>quinquies</i> e 21-<i>nonies</i>), che risulta anch’essa collocata nell’ambito del Capo IV-<i>bis</i> della novellata legge n. 241 del 1990 ed assistita da quel fondamento legislativo sinora mancante[52].</p>
<p>	4. Ad ulteriori riflessioni induce l’utilizzo, da parte del legislatore, della locuzione &#8220;provvedimento costitutivo di obblighi&#8221;, che potrebbe far pensare che gli &#8220;obblighi&#8221; il cui adempimento può adesso essere imposto coattivamente dalle pubbliche amministrazioni siano soltanto quelli discendenti da provvedimenti amministrativi.<br />
	Una siffatta interpretazione restrittiva è, a nostro avviso, da disattendere, non essendovi alcuna valida ragione per escludere dall’ambito del fenomeno dell’esecutorietà (<i>rectius</i>: dell’esecuzione amministrativa) le pretese amministrative non provvedimentali.<br />
Autorevole dottrina, nel registrare &#8220;il passaggio dalla concezione della esecutorietà come attributo del provvedimento, alla teoria della esecutorietà come attributo delle pretese della amministrazione&#8221;, ha chiaramente affermato che &#8220;l’esecutorietà deve concepirsi oggi, secondo la dottrina più accreditata, come un regime di particolare privilegio che – ove sia previsto, almeno implicitamente, dalla legge – assiste le pretese della pubblica amministrazione, derivanti da provvedimento, o da qualunque altro atto o fatto giuridico&#8221;[53].<br />
Significativamente, d’altronde, uno dei più rappresentativi lavori monografici in argomento reca il titolo &#8220;<i>L’esecuzione delle pretese amministrative</i>&#8220;[54], evidentemente al fine di ricomprendere all’interno del fenomeno dell’esecutorietà anche le pretese della pubblica amministrazione non derivanti da un provvedimento, bensì da altri atti e/o fatti, come ad es. la legge o il contratto. Ciò che, del resto, è detto dall’Autore in modo esplicito in un successivo lavoro, nel quale si segnala come all’esecuzione amministrativa si ricorra sovente in un settore nel cui ambito l’amministrazione pubblica assume posizione paritaria[55], qual è quello dei rapporti contrattuali d’appalto: in queste ipotesi, al posto di un provvedimento esecutorio c’è dunque un rapporto di obbligazione &#8220;e non ha rilievo che tale rapporto tragga origine da un contratto piuttosto che da un provvedimento amministrativo o da una legge, perché agli effetti del <i>procedimento esecutivo</i> in questione non si ha riguardo all’atto o al fatto fonte dell’obbligazione ma all’<i>obbligazione</i> in se stessa&#8221;[56]. <br />
E’, d’altronde, evidente che, se si aderisce all’impostazione dottrinale secondo la quale l’autorità degli atti dei pubblici poteri non trova collocazione nell’ambito dell’efficacia degli atti stessi, quanto in quello della loro rilevanza, consistente nella loro provenienza da un soggetto pubblico (ossia, per dirla in altri termini, nel fatto stesso che gli atti esistano e siano qualificabili come tali indipendentemente dalla loro conformità alla norma)[57], oltre all’imperatività, anche l’esecutorietà risulta giustificata quale intensificazione della produzione dell’effetto da parte dell’atto[58].<br />
Né, a giustificazione del lessico normativo, può addursi che anche nei casi in cui la pretesa amministrativa sorge direttamente dalla legge, tra la pretesa stessa e l’esecuzione si frappone un atto amministrativo che accerta l’inosservanza dell’obbligo, elevando il conflitto, ordina di osservarlo e dispone che, in difetto, si proceda ad esecuzione forzata[59]. A parte il fatto che ciò non sempre avviene, perché in molti casi manca qualsivoglia intermediazione di un atto amministrativo, secondo la configurazione della disposizione in commento il &#8220;provvedimento costitutivo di obblighi&#8221; è ben tenuto distinto dalla &#8220;diffida&#8221;, alla quale soltanto sembra rimesso il compito di accertare l’inadempimento dell’obbligo nel termine all’uopo assegnato dal provvedimento costitutivo medesimo ed intimare per l’ultima volta al soggetto obbligato di adempiere onde evitare l’esecuzione coattiva: parlare di esecutorietà e/o di esecuzione dell’atto, anziché della pretesa, della pubblica amministrazione è, pertanto, comunque riduttivo, nella misura in cui l’obbligo rimasto inadempiuto può essere costituito sia da un provvedimento che da una legge o da un contratto.<br />
La circostanza che queste ultime ipotesi non siano state – improvvidamente, ma, a nostro avviso, anche inconsapevolmente – contemplate dalla novella[60] non consente, comunque, di operare ingiustificate differenziazioni di un fenomeno – l’esecuzione amministrativa – che, per le suesposte ragioni, dev’essere disciplinato in modo unitario.<br />
Stando così le cose, non è quindi un fuor d’opera nemmeno interrogarsi sull’ammissibilità di un’esecuzione coattiva in via amministrativa di un accordo, lasciato inadempiuto dal privato.<br />
Su tale vicenda, invero trascurata dalla stragrande maggioranza della dottrina, che si è preoccupata soprattutto dell’ipotesi dell’inadempimento della pubblica amministrazione e della conseguente tutela del privato[61], si è soffermato un recente contributo, ritenendo ammissibile, stante l’eccezionalità dei poteri amministrativi derogatori del regime civilistico, la sola autotutela convenzionale, ossia fondata sull’espresso consenso delle parti (ipotesi che, tuttavia, la stessa dottrina giustamente ritiene esulare dall’orbita del potere unilaterale), e l’esecuzione coattiva degli accordi integrativi, nei quali esiste un provvedimento finale, ancorché avente contenuto codeterminato[62].<br />
Su tali conclusioni ci sembra si possa nel complesso convenire, tenuto conto, da un lato, che l’&#8221;ambientazione tipicamente pubblicistica&#8221;  degli accordi <i>ex</i> art. 11, che si collocano in un contesto nel quale l’amministrazione esercita comunque potere[63], non è di per sé sufficiente per ritenere ammissibile, in virtù della disposizione in commento, che non ne parla affatto, l’esecuzione coattiva degli accordi sostitutivi, nei quali non v’è traccia di provvedimento; dall’altro, che, alludendo di contro la medesima disposizione a qualsivoglia &#8220;provvedimento costitutivo di obblighi&#8221;, non v’è ragione per escludere che – in presenza, ovviamente, di apposita previsione legislativa – possa essere coattivamente imposto l’adempimento di un obbligo nascente da un accordo integrativo. </p>
<p>5. La disposizione in commento faculta, ma non obbliga (&#8220;<i>possono</i> imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi nei loro confronti&#8221;[64]; &#8220;<i>possono</i> provvedere all’esecuzione coattiva&#8221;), le amministrazioni pubbliche a far uso del potere di coazione, con ciò apparentemente confermando la natura discrezionale (almeno nell’<i>an</i>) dell’esecuzione amministrativa[65].<br />
A tal proposito, val la pena rammentare che la dottrina meno recente aveva sostenuto che, in linea generale, il potere di coazione fosse discrezionale, in quanto la pubblica amministrazione poteva anche ritenere di non procedere esecutivamente[66].<br />
Dello stesso avviso si erano mostrati gli autori meno risalenti, che avevano rilevato che &#8220;se sotto l’aspetto funzionale i procedimenti esecutivi sono volti a realizzare l’interesse pubblico definito dal provvedimento da eseguire, tuttavia essi comportano, almeno di principio, una propria valutazione dell’opportunità di procedere all’esecuzione&#8221;[67].<br />
Più di recente, taluni avevano confermato la tesi della discrezionalità[68], altri avevano precisato come il problema dovesse essere approfondito con riferimento ai singoli settori di materia ed ai diversi procedimenti esecutivi[69] e che, comunque, esso si è posto sia sotto il profilo della scelta tra la via amministrativa e quella giudiziaria, sia, più spesso, sotto l’aspetto di una scelta tra i vari mezzi di esecuzione[70].<br />
Dovendosi ormai escludere, in presenza di una disposizione che consente di far uso del potere di coazione (soltanto) &#8220;[n]ei casi e con le modalità stabiliti dalla legge&#8221;, qualsivoglia discrezionalità amministrativa sul <i>quomodo</i> dell’esecuzione, resta da riferire che, con riguardo alla discrezionalità sull’<i>an</i>, la giurisprudenza ha spesso ammesso che l’amministrazione, anziché agire esecutivamente, si possa rivolgere al giudice per ottenere una sentenza ed agire in base a quella[71].<br />
Altrettanto frequentemente si è affermata l’esigenza di una congrua valutazione delle ragioni di pubblico interesse ai fini dell’adozione di provvedimenti di esecuzione reale[72].<br />
Ma l’impossibilità di approdare ad una soluzione generalmente valida per tutti i procedimenti esecutivi è dimostrata dai contrasti sorti in ordine alla potestà di vigilanza repressiva dei comuni in materia edilizia, ritenuta da taluni discrezionale e da altri doverosa[73].<br />
Andando ai giorni nostri, è stato sostenuto che, con generale riguardo al problema dell’alternatività tra strumenti di diritto pubblico e di diritto comune, consistente nello stabilire se, pur previsto in capo all’amministrazione il potere amministrativo, per perseguire l’interesse pubblico si possa cionondimeno preferire la via negoziale, &#8220;si debba ormai seguire un’interpretazione del diritto positivo più elastica rispetto a quella del passato, la quale in definitiva trovava il suo più forte ancoraggio (ancora una volta, di tipo ideologico) proprio nel ricordato principio, ormai pacificamente superato, che nei rapporti con la pubblica amministrazione il diritto pubblico è la regola, e quindi le eccezioni sono quelle che sono e devono essere intese con stretta interpretazione&#8221;[74].<br />
Con specifico riguardo ai poteri di polizia demaniale <i>ex </i>art. 823, 2° comma, del codice civile, è stato, però, recentemente sostenuto che occorre revocare in dubbio la regola dell’alternatività, ai fini della protezione dei beni, fra l’esperimento delle azioni ordinarie a difesa della proprietà e del possesso e l’esercizio dei poteri amministrativi di tutela esecutiva; regola che, essendo stata affermata dalla giurisprudenza[75] sul presupposto che la legittimazione all’azione giudiziaria e la titolarità del potere amministrativo di coazione fossero concentrate in capo alla pubblica amministrazione, non andrebbe più bene a seguito delle privatizzazioni formali dei beni a destinazione pubblica, le quali implicano il trasferimento della legittimazione all’azione giudiziaria in capo ai nuovi proprietari e gestori privati dei beni trasferiti[76].<br />
Tralasciando quest’ultima argomentazione, che si attaglia esclusivamente al peculiare caso della tutela amministrativa dei beni a destinazione pubblica, va comunque tenuto presente che, dovendo improntare la propria azione al principio di economicità (art. 1, 1° comma, della legge n. 241 del 1990)[77], la pubblica amministrazione dovrebbe congruamente giustificare l’aggravamento derivante dal ricorso alla via giudiziaria in luogo della più celere e meno dispendiosa (sotto tutti i profili) esecuzione amministrativa; aggravamento che verosimilmente potrebbe ritenersi opportuno nei soli casi di effettiva incertezza in ordine alla fondatezza sostanziale della pretesa amministrativa rimasta inadempiuta.<br />
Negli ultimi tempi, peraltro, è stato affermato in giurisprudenza che, &#8220;[i]n presenza di un potere pubblicistico attribuito alla Pubblica amministrazione (nella specie, riscossione a mezzo ruolo di crediti), la stessa non può far ricorso a strumenti privatistici quale l’azione di accertamento davanti al giudice amministrativo&#8221;[78]. Nella stessa linea si muove una recente decisione del Consiglio di Stato, secondo cui &#8220;[i]n tema di contenzioso nei rapporti di pubblico impiego l’Amministrazione può avere solo il ruolo di resistente e non può agire né in via principale né in via riconvenzionale per l’accertamento di propri diritti nei confronti dei suoi pubblici dipendenti, essendo all’uopo preordinati i poteri autoritativi di realizzazione dei propri interessi sia in via provvedimentale sia in via di autotutela, in presenza di rapporti già costituiti&#8221;[79].<br />
Sembra, dunque, che in tali ipotesi l’esecuzione in via amministrativa sia ritenuta doverosa.<br />
Di contro, dovrebbe continuare ad essere necessario rivolgersi al giudice nell’ipotesi in cui il &#8220;soggetto obbligato&#8221; sia altra amministrazione pubblica, nei confronti della quale non può essere esercitata l’autotutela, che è espressione di una supremazia che non può giammai configurarsi nei confronti di soggetti che si trovano nella medesima condizione giuridica[80].</p>
<p>6. Per quanto attiene allo svolgimento dei procedimenti esecutivi, la disposizione in commento si limita a porre la regola generale della &#8220;previa diffida&#8221;, rimettendo per il resto alle singole previsioni legislative la disciplina delle ulteriori modalità procedimentali: da questo punto di vista, l’intervento del riformatore è sicuramente deludente, essendo stata sprecata una ghiotta occasione per introdurre un articolato <i>corpus</i> normativo applicabile a tutti i procedimenti esecutivi.<br />
Nel passato, anche recente, la dottrina si era a lungo diffusa sulla necessità di procedimentalizzare l’attività amministrativa di esecuzione, muovendo dal presupposto che, dovendosi il provvedimento esecutorio considerare la sintesi migliore degli interessi in gioco, la più adeguata combinazione del rapporto tra cittadino e pubblico potere[81], l’esecuzione assume un profilo di secondarietà e di eventualità rispetto al potere primario che va ormai sempre più accentuandosi con lo scemare dell’agire autoritativo dell’amministrazione e con il parallelo accentuarsi del rapporto di collaborazione tra questa ed i singoli cittadini[82]. In sostanza, l’idea di fondo è che, fallito il tentativo di trovare una soluzione ottimale sul terreno del procedimento decisionale primario, cittadino e pubblica amministrazione debbano tentare di cooperare anche nella fase dell’esecuzione, per far sì che la decisione unilateralmente assunta si inserisca in maniera quanto più possibile indolore nella sistemazione degli interessi in atto vigente[83]. Del resto, se il provvedimento esecutorio non è stato spontaneamente eseguito e l’amministrazione ha formalmente &#8220;sollevato&#8221; il conflitto, nulla esclude che, &#8220;determinandosi il dovere di eseguire, è il privato destinatario a divenire l’artefice principale dell’esecuzione&#8221;[84]. Accade, infatti, che, almeno in molti procedimenti, &#8220;l’attività esecutiva pone il privato su un piano di collaborazione con l’amministrazione&#8221;[85] che il concetto di &#8220;supremazia&#8221; può solo in parte spiegare, essendo stato notato come &#8220;anche nell’ambito dell’amministrazione autoritativa, le posizioni giuridiche delle figure soggettive di amministrazione attiva e quelle dei privati, eventualmente interessati dallo svolgimento dell’attività, tendano a fronteggiarsi, contrapponendosi o solo confrontandosi, su basi paritarie e che, in questo quadro, la manifestazione del potere tenda, nel rispetto di tale equiordinazione, a divenire trasparente al fine del suo controllo <i>in itinere</i> da parte del privato interessato, verificabile e rettificabile nel corso stesso del suo svolgimento&#8221;[86].<br />
Precisato, quindi, che anche il fenomeno dell’esecuzione postula un rapporto collaborativo tra amministrazione e cittadini, era stato precisato che un problema di procedimentalizzazione si poneva anche per l’esecuzione di quei provvedimenti in cui l’esecutorietà fa parte della stessa esecutività giuridica dell’atto[87], atteso che anche quei procedimenti esecutivi nei quali appare evidente che il potere di eseguire coattivamente è insito nella stessa pretesa originaria (si pensi, ad es., ai procedimenti ablatori reali) richiedono un’articolata disciplina, ancorché l’esecuzione non sia, come negli altri procedimenti, eventuale, ma viceversa ineliminabile (come, restando all’esempio fatto, non è pensabile l’espropriazione senza la definitiva occupazione materiale della <i>res</i>)[88]. Non è casuale, d’altronde, che anche chi propendeva per l’esistenza di un generale potere di coazione, rilevasse purnondimeno che la democraticità di un ordinamento si manifesta con la previsione di &#8220;limitazioni, generali o particolari, relative alle modalità dell’esecuzione coattiva&#8221;, evidenziando come limiti all’esecutorietà possano, in particolare, rinvenirsi nella previsione di determinate garanzie per i destinatari[89]. <br />
Ancorché, com’è evidente, la principale funzione del procedimento esecutivo sia quella di garantire il privato esecutando, adempiendo l’articolazione procedimentale, innanzitutto, ad una funzione surrogatoria del processo di esecuzione[90], il procedimento stesso serve anche a garantire un’adeguata istruttoria, ossia a consentire all’amministrazione di acquisire una completa conoscenza della situazione sulla quale sta per incidere coattivamente, <i>ergo</i> a chiarificare e concretizzare situazioni di fatto in certa misura indeterminate, a prospettare tutte le possibili soluzioni, a rappresentare mutamenti di fatto e di diritto sopravvenuti all’adozione dell’atto esecutorio[91].<br />
Per avere conferma dell’importanza di un’integrale procedimentalizzazione dell’esecuzione è, del resto, sufficiente volgere lo sguardo alle soluzioni adottate dagli altri Paesi, che, seppure con tecniche diverse – chi optando per una legge generale, chi per una disciplina di specie –, hanno in gran parte disciplinato in vario modo l’esecuzione amministrativa: l’esempio più evidente di legge generale organica è dato dalla <i>Verwaltungsvollstreckungsgesetz</i> adottata, il 27 aprile 1953, dalla Repubblica federale Tedesca, che regolamenta, tra l’altro, l’impiego dei singoli mezzi coercitivi, prevedendo tutta una serie di garanzie a favore degli amministrati e, soprattutto, l’obbligo per l’amministrazione di indicare in modo specifico nell’intimazione il mezzo di esecuzione del quale intenda avvalersi[92].<br />
Stando così le cose, è evidente che, astenendosi dal disciplinare a tutto tondo i procedimenti esecutivi, anche soltanto per classificarli in relazione alle varie tipologie di prestazioni oggetto di pretesa amministrativa e per prevedere le correlate forme di esecuzione coattiva[93], il legislatore della riforma ha profondamente deluso le aspettative[94].<br />
Ciò che lascia, tra l’altro, insoluto il problema dei limiti del potere di coazione, che dev’essere ancora una volta risolto avendo riguardo, in primo luogo, ai limiti costituzionali alla coazione fisica, la cui generalizzata ammissione si porrebbe in aperto contrasto con i principi costituzionali in materia di diritti fondamentali[95]. Già da tempo, del resto, è stato affermato che le norme che ammettono la coazione fisica <i>in</i> <i>personam</i> devono considerarsi di stretta interpretazione[96] e che, in forza del principio &#8220;<i>nemo precise ad factum cogi potest</i>&#8220;, la coazione non può andare &#8220;oltre quel tanto che può condurre alla realizzazione del risultato indipendentemente da qualsiasi partecipazione della volontà dell’obbligato&#8221;[97]. Se, dunque, anche in un ordinamento che ammetteva ancora in via di principio l’autotutela esecutiva come facoltà generale della pubblica amministrazione, l’uso della forza direttamente sulla persona veniva considerato un fatto eccezionale, una sorta di <i>extrema ratio</i> alla quale ricorrere solo in mancanza di alternative, <i>a fortiori</i> oggi che il potere di coazione è stato riportato anche dal legislatore nell’alveo dei principi di legalità e tipicità, la coazione <i>in personam</i> deve limitarsi il più possibile ed ammettersi nelle sole peculiari ipotesi legislativamente previste[98].<br />
Resta il fatto che proprio con riferimento ai diritti fondamentali il procedimento e le garanzie ad esso connesse possono costituire una valida misura integrativa della lacunosa disciplina legislativa[99], assicurando all’esecutato una congrua tutela[100].<br />
Constatata la limitatezza del nuovo impianto legislativo, l’interprete non può comunque esimersi dal dare il benvenuto a questo pur minimo abbozzo di procedimentalizzazione dell’esecuzione, sforzandosi di chiarire le relative problematiche.<br />
In verità, la regola della &#8220;previa diffida&#8221; non dovrebbe dar luogo a particolari problemi interpretativi, dovendosi ritenere che, una volta scaduto il termine per l’adempimento indicato nel c.d. &#8220;provvedimento costitutivo di obblighi&#8221;, l’amministrazione esecutante non possa, <i>sic et simpliciter</i>, procedere all’esecuzione coattiva, ma debba prima diffidare il soggetto obbligato. Nulla di più né di diverso, quindi, rispetto a quanto già affermato dalla dottrina meno recente, la quale riteneva giustamente che il generale principio romagnosiano del minimo mezzo, in virtù del quale l’interesse pubblico dev’essere realizzato con il minor sacrificio possibile degli interessi dei singoli amministrati, imponesse, prima di far luogo all’esecuzione d’ufficio, di invitare gli interessati a provvedervi essi stessi ovvero a desistere dall’eventuale comportamento da reprimere[101].<br />
Analoghe esigenze avevano, peraltro, ispirato le legislazioni straniere di settore, che hanno, infatti, codificato il principio secondo cui all’esecuzione si può procedere solo dopo che l’invito rivolto all’interessato ad adempiere spontaneamente sia risultato infruttuoso[102].<br />
Se, poi, si vuole vedere più precisamente quale funzione garantistica la diffida – intesa da Cassese come atto di avvio del sub-procedimento di esecuzione vera e propria ed al contempo come atto conclusivo del sub-procedimento di accertamento-condanna – può svolgere nei procedimenti in esame, va, innanzitutto, ribadito, da un lato, che, mancando il contraddittorio, il privato esecutando non potrebbe rendere note le ragioni che giustificano il suo comportamento inadempiente, che l’amministrazione si appresta a colpire; dall’altro, che, in molti casi, un intervento esecutivo adottato senza il previo contraddittorio può produrre modificazioni irreversibili che sarebbe stato possibile evitare qualora il contravventore avesse potuto esporre le proprie ragioni[103].<br />
Tuttavia, come si è detto con generale riguardo al procedimento esecutivo, la previa diffida consente anche alla pubblica amministrazione – la quale, è opportuno rammentarlo, in sede di esecuzione non fa altro che attuare l’interesse pubblico nonostante il comportamento contrario dell’interessato[104] – di avere a disposizione elementi sufficienti per decidere se ricorrere o meno all’uso della coazione o comunque per scegliere la soluzione meno gravosa per l’esecutando: contraddittorio, quindi, anche in funzione di collaborazione, di arricchimento istruttorio, di adeguata ed obiettiva ricognizione della situazione esistente[105].<br />
Proprio per questo non ci sembra condivisibile la tesi secondo cui, per ragioni di economia dei mezzi giuridici, nel c.d. &#8220;provvedimento costitutivo di obblighi&#8221; potrebbe essere contenuta la diffida con l’espressa avvertenza che, in mancanza di tempestivo adempimento, si procederà ad esecuzione coattiva[106]: un siffatto accorpamento snaturerebbe, infatti, la (almeno) duplice funzione della diffida, vanificandone il ruolo di strumento utile al contempo sia all’amministrazione che al privato.<br />
Né l’indicazione, nello stesso provvedimento esecutorio, del termine e delle modalità dell’esecuzione rappresenta un inutile aggravio motivazionale[107], essendo al contrario opportuno che il soggetto obbligato sappia sin dall’inizio a cosa va incontro in caso di inadempimento dell’obbligo primario.<br />
Opportunamente, quindi, il testo della disposizione in commento è stato modificato rispetto alla versione originaria approvata dal Consiglio dei Ministri, nella quale la necessità di previa diffida non sussisteva per gli obblighi fungibili, per i quali la possibilità di esecuzione d’ufficio era subordinata alla sola infruttuosa scadenza del termine per l’adempimento fissato dalla stessa amministrazione[108]. <br />
A nostro avviso, tuttavia, al principio di partecipazione dev’essere improntato anche il secondo sub-procedimento, che prende avvio con l’accertamento dell’inottemperanza alla diffida e si conclude con l’adozione del provvedimento di esecuzione coattiva, in quanto, a prescindere dal fatto che sia o meno in gioco &#8220;un interesse pubblico in qualche modo autonomo rispetto a quello concretato dal provvedimento costitutivo dell’obbligo&#8221;[109] (ciò che forse non è sempre vero), v’è da svolgere una nuova istruttoria, intesa a verificare appunto l’inottemperanza alla diffida, che non può che essere espletata in contraddittorio con l’esecutato[110].<br />
 Va da sé, infine, che un procedimento esecutivo strutturato nei termini anzidetti e regolato dal principio del contraddittorio non potrà che concludersi con un provvedimento di esecuzione coattiva congruamente motivato, dovendo l’amministrazione esecutante dar atto di aver effettuato un’adeguata ponderazione degli opposti interessi al fine di legittimare, sia nei confronti dello stesso esecutato che della <i>communis opinio</i>, l’esercizio di un potere che appare sempre più estraneo alla nostra civiltà giuridica e può essere, quindi, tollerato solo se si è pienamente persuasi della legittimità e non arbitrarietà del sacrificio imposto[111].</p>
<p>7. Nulla di nuovo, dunque, per quanto attiene alle diverse tipologie di procedimenti esecutivi, che restano quelle individuate dalla dottrina.<br />
Quest’ultima, mutuando schemi classificatori della scienza processualistica sulla base dei sistemi del codice civile e del codice di procedura civile[112], ha in prevalenza ordinato la materia, espressamente o implicitamente, secondo il diverso contenuto degli obblighi inadempiuti[113].<br />
Secondo questa classificazione tradizionale, ritenuta la più utile ancorché di tipo descrittivo[114], si hanno: <br />
 a) per gli <i>obblighi di fare infungibili, di non fare e di sopportare</i>, la coazione diretta, secondo le specifiche modalità previste dalla legge e comunque nei limiti ammessi dalla Costituzione;<br />
b) per gli <i>obblighi di fare fungibili</i>, l’esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato;<br />
c) per gli <i>obblighi di consegnare una cosa determinata</i>, l’apprensione coattiva del bene;<br />
d) per gli <i>obblighi di pagare una somma di denaro</i>, la riscossione mediante ruolo esattoriale, la procedura ingiuntiva di cui al regio decreto n. 639 del 1910 (per le entrate patrimoniali)[115], la ritenuta sui crediti ed il fermo amministrativo dei pagamenti (che, più che uno strumento di coazione, è in realtà una misura cautelare offerta all’amministrazione a tutela delle proprie pretese creditorie[116])[117].<br />
Restano fuori da tale classificazione le ipotesi di coercizione indiretta, consistenti nella minaccia e/o nell’irrogazione di sanzioni amministrative, che a ben guardare non costituiscono un mezzo di esecuzione coattiva, bensì uno strumento per ottenere l’adempimento spontaneo[118]. </p>
<p>8. Proprio con riguardo all’ultima tipologia di obblighi inadempiuti sopra indicata, quella avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro, il legislatore ha ritenuto opportuno intervenire con la disposizione in commento, stabilendo che ai fini dell’esecuzione &#8220;si applicano le disposizioni per l’esecuzione coattiva dei crediti dello Stato&#8221; (2° comma).<br />
La disposizione sostanzialmente conferma, quindi, la normativa vigente in materia di riscossione coattiva delle entrate pubbliche[119], che si svolge secondo due distinti procedimenti: l’esecuzione in base ai ruoli e quella in base ad ingiunzione.<br />
La prima modalità di riscossione, originariamente prevista per i crediti dello Stato e già da qualche anno applicabile alle entrate degli &#8220;altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici&#8221; (art. 17 del decreto legislativo n. 46 del 1999), è posta in essere dagli esattori ed è perciò definita &#8220;esecuzione esattoriale&#8221;.<br />
Non essendo questa la sede idonea per un’approfondita disamina dell’argomento[120], ci si limita a rammentare che la riscossione mediante ruoli è disciplinata dal d.p.r. n. 602 del 1973 (sul quale è incisivamente intervenuto il citato decreto legislativo n. 46 del 1999), che al titolo II si occupa in particolare della riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo (che, <i>ex</i> art. 49, 1° comma, &#8220;costituisce titolo esecutivo&#8221;[121]), ed a segnalare che l’antica opinione che considerava l’esecuzione forzata in parola un’estrinsecazione dell’esecutorietà dell’atto amministrativo[122] è stata anche di recente contestata &#8220;perché la esecutorietà non può che attenere all’oggetto dell’atto e perchè nelle forme di esecuzione mediata il sacrificio dei diritti del soggetto esecutato non è operato dall’atto anche se è operato sulla base di esso&#8221;[123]. L’esecuzione forzata in base a ruolo, di contro, &#8220;è una tipica forma di esecuzione “mediata”&#8221;, sicchè appare preferibile la tesi secondo cui gli atti della fase espropriativa, nella quale sono del tutto secondari gli atti di giurisdizione e nettamente prevalenti quelli di autotutela, concretizzano un procedimento amministrativo (appunto, di autotutela), mentre nella fase satisfattiva ha decisamente il sopravvento la giurisdizione[124].<br />
Per quanto attiene, invece, all’esecuzione in base ad ingiunzione, si segnala soltanto che, se è indubbio che l’ingiunzione di pagamento prevista dall’art. 2 del regio decreto n. 639 del 1910 non è un mezzo di accertamento del credito, bensì, appunto, uno strumento a disposizione della pubblica amministrazione per procedere ad esecuzione forzata[125], dottrina e giurisprudenza dibattono tra l’individuazione in essa di un titolo esecutivo stragiudiziale, di un atto del procedimento di cognizione, di un atto di esecuzione, di un provvedimento amministrativo, di un atto giurisdizionale[126]. </p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>* Contributo al volume collettaneo di commento alla riforma della l. n. 241/1990, in corso di pubblicazione, per i tipi di Giappichelli, nella collana <i>Le nuove Leggi Amministrative</i>, diretta da R. Villata.<br />
[1] F. Carpi, <i>Esecutorietà (dir. proc. civ.)</i>, in <i>Enc. giur.</i>, XIII, Roma 1989, 1.<br />
[2] Così, limitando le citazioni alle opere più recenti, V. Italia – G. Landi – G. Potenza, <i>Manuale di diritto amministrativo</i>, 12ª ed., Milano 2000, 259; F. Bassi, Lezioni di diritto amministrativo, 6ª ed., Milano 2000, 88; S. Lariccia, <i>Diritto amministrativo</i>, Padova 2000, 403; R. Villata, <i>L’atto amministrativo</i>, in <i>Diritto amministrativo</i>, a cura di L. Mazzarolli, G. Pericu, A. Romano, F.A. Roversi Monaco e F.G. Scoca, 3ª ed., Bologna 2001, II, 1486; P. Virga, <i>Diritto amministrativo. 2. Atti e ricorsi</i>, 6ª ed., Milano 2001, 103-104; B.G. Mattarella, <i>Il provvedimento</i>, in <i>Trattato di diritto amministrativo</i>, a cura di S. Cassese, 2ª ed., Milano 2003, I, 828; E. Casetta, <i>Manuale di diritto amministrativo</i>, 6ª ed., Milano 2004, 514. <br />
[3] Questo secondo aspetto, consistente nell’assenza di un controllo giudiziale della fase di esecuzione, è opportunamente messo in luce da F. Caringella, <i>Il Diritto Amministrativo</i>, 3ª ed., Napoli 2003, I, 728. <br />
[4] <i>L’esecutorietà degli atti amministrativi</i>, Torino 1901, adesso in <i>Studi di diritto pubblico</i>, I, Padova 1976, 1 ss.; ma v. anche Id., <i>Fondamento giuridico dell’esecuzione forzata amministrativa</i>, in <i>Studi senesi</i> 1905, 116 ss., adesso in <i>Studi di diritto pubblico</i>, cit., 237 ss.<br />
[5] U. Borsi, <i>Fondamento giuridico</i>, cit., 278.<br />
[6] <i>Commentario alle leggi sulla giustizia amministrativa</i>, I, 12ª ed., Milano 1901, 99.<br />
[7] F. Cammeo, <i>L’esecuzione d’ufficio specie nei riguardi dei regolamenti comunali</i>, in <i>Giur. it.</i> 1929, III, 22-23.<br />
[8] Sulla questione si tornerà appresso: v. <i>infra</i>, § 4.<br />
[9] F. Cammeo, <i>op. ult. cit.</i>, 18-19.<br />
[10] V. per tutti Santi Romano, <i>Corso di diritto amministrativo</i>, 3ª ed., Padova 1937, 284 ss.; M.S. Giannini, <i>Lezioni di diritto amministrativo</i>, Milano 1950, 422 ss.; G. Zanobini, <i>Corso di diritto amministrativo</i>, I, 7ª ed., Milano 1954, 294 ss.; R. Alessi, <i>Sistema istituzionale del diritto amministrativo italiano</i>, 3ª ed., Milano 1960, 224 ss.; C. Vitta, <i>Diritto amministrativo</i>, I, 5ª ed. (riv. e agg. da E. Casetta), Torino 1962, 439 ss.  <br />
[11] <i>Autotutela</i>, in <i>Enc. dir.</i>, IV, Milano 1959, 554.<br />
[12] L’osservazione era già di R. Lucifredi, <i>Le prestazioni obbligatorie in natura dei privati alle pubbliche amministrazioni</i>, I, Padova 1934, 170 (nota 1) e 180 (nota 1).<br />
[13] <i>Op. cit.</i>, 554-555. Per il problema generale dell’interpretazione dell’art. 7 nella precedente letteratura, cfr. V.E. Orlando, <i>Contenzioso amministrativo</i>, in <i>Dig. it.</i>, VIII, II, Torino 1895-98, 895; G. Vacchelli, <i>La difesa giurisdizionale dei diritti dei cittadini verso l’autorità amministrativa</i>, in <i>Trattato di diritto</i> <i>amministrativo</i>, a cura di V.E. Orlando, III, Milano 1901, 458; L. Mortara, <i>Commentario del codice e delle leggi di procedura civile</i>, I, Milano 1923, 301 ss.; O. Ranelletti, <i>Per la distinzione degli atti di impero e di gestione</i>, in <i>Studi in onore di V. Scialoja</i>, I, Milano 1903, 712 ss.; F. Cammeo, <i>Commentario</i>, cit., I, 706 ss.; G. Treves, <i>La sospensione di diritto dell’esecutorietà degli atti amministrativi in pendenza di giudizio di fronte ai tribunali ordinari</i>, in <i>Riv. dir. pubbl.</i> 1934, I, 335 ss.; G. Azzariti, <i>L’esecuzione dell’atto amministrativo lesivo di diritti in pendenza del giudizio</i>, in <i>Foro it. </i>1947, IV, 87 ss..<br />
[14] <i>Note sul potere amministrativo di coazione</i>, in <i>Riv. trim. dir. pubbl.</i> 1964, 819 ss., spec. 828 ss.<br />
[15] <i>Op. cit.</i>, 831.<br />
[16] Così C. Carbone, <i>Esecuzione dell’atto amministrativo</i>, in <i>Enc. dir.</i>, XV, Milano 1966, 416.<br />
[17] <i>I beni pubblici. Circolazione e tutela</i>, Milano 1969, 320-321.<br />
[18] Su questo aspetto si tornerà appresso, nel commentare specificamente l’art- 21-<i>ter</i> della novellata l. n. 241/1990: v. <i>infra</i>, § 6.<br />
[19] S. Cassese, <i>op. cit.</i>, 322. E’ appena il caso di rammentare che M.S. Giannini, <i>Discorso generale sulla giustizia amministrativa</i>, in <i>Riv. dir. proc.</i> 1963, 531-532, aveva osservato che &#8220;l’imperatività è semplicemente una qualifica che diamo a certi atti della pubblica autorità, in quanto aventi attitudine a produrre effetti che incidono in sfere giuridiche altrui&#8221;. Tutti gli aspetti contenutistici della qualità dell’imperatività diversi dalla degradazione dei diritti che ne costituisce il contenuto minimo sono, quindi, di diritto positivo: tale è anche l’esecutorietà del provvedimento, sicchè &#8220;in una visione meramente teorica non è necessario che il provvedimento imperativo sia esecutorio, tant’è vero che nello stesso nostro diritto positivo talora non lo è&#8221;. <br />
[20] <i>Op. cit.</i>, 330.<br />
[21] S. Cassese, <i>op. cit.</i>, 331. Nel senso che l’esecutorietà &#8220;si esprime mediante appositi procedimenti che sono i procedimenti esecutivi, i quali costituiscono un procedimento diverso da quello che ha dato vita al provvedimento da eseguire&#8221;, si era già espresso M.S. Giannini, <i>Corso di diritto amministrativo</i>, III, Milano 1967, 167.<br />
[22] <i>Op. cit.</i>, 337.<br />
[23] <i>L’efficacia del provvedimento amministrativo</i>, Milano 1969, 433 ss., laddove si distingue tra gli effetti finali e quelli strumentali, assumendo che l’esecuzione va riferita soltanto ai secondi.<br />
[24] G. Corso, <i>op. cit.</i>, 439-440 critica, tuttavia, la dissociazione dell’esecuzione in due provvedimenti operata da Cassese, affermando che essa nasce da una errata concezione del c.d. ordine di riduzione in pristino (c.d. decisione-condanna), che non è in realtà un provvedimento di autotutela decisoria, bensì una diffida ad adempiere, cioè una dichiarazione non negoziale di volontà, che, essendo diretta a ribadire l’obbligo preesistente e non a crearne uno nuovo, ha efficacia meramente dichiarativa.<br />
[25] Questo è il significato riservato spesso al termine &#8220;esecuzione&#8221; anche nell’ambito dell’attività giurisdizionale: G.A. Micheli, <i>Esecuzione forzata</i>, in <i>Commentario al codice civile</i>, diretto da V. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma 1953, 362; F. Carnelutti, <i>Diritto e processo</i>, in <i>Trattato del processo civile</i>, diretto dallo stesso A., Napoli 1958, 283.<br />
[26] <i>Note sull’esecuzione degli atti amministrativi</i>, in <i>Studi in memoria di E. Guicciardi</i>, Padova 1975, 414-415, laddove giustamente si rileva che il problema dell’esecuzione amministrativa si pone in termini diversi a seconda &#8220;che si tratti di realizzare l’obiettivo di un procedimento la cui normale funzione consiste nell’acquisizione di un’<i>utilitas</i> connessa ad una cosa […] o che si tratti invece di promuovere un procedimento amministrativo in via sostitutiva […] che, non potendosi configurare come espressione fisiologica del potere sostanziale primario, va concepito come esercizio di un potere diverso&#8221;.<br />
[27] <i>Op. cit.</i>, 494-495.<br />
[28] <i>Op. cit.</i>, 426. Va detto, peraltro,  che l’A. si era anche posto il problema di quale significato avrebbe potuto assumere una norma sull’esecutorietà che – come in altri ordinamenti positivi che disciplinano l’esecuzione amministrativa nel quadro di una normativa generale ed organica sul procedimento – fosse stata inserita nell’ambito di una disciplina generale dell’azione amministrativa.<br />
[29] <i>L’esecuzione delle pretese amministrative</i>, Padova 1977.<br />
[30] <i>Esecuzione amministrativa</i>, in <i>Enc. giur.</i>, XIII, Roma 1989, spec. 17 ss.<br />
[31] F. Saitta, <i>Contributo allo studio dell’attività amministrativa di esecuzione. La struttura procedimentale</i>, Napoli 1995.<br />
[32] F. Saitta, <i>op. cit.</i>, 181 ss.<br />
[33] A. Di Giovanni, <i>La tutela del cittadino verso la esecutorietà e l’esecuzione forzosa degli atti amministrativi nella giurisprudenza dei tribunali amministrativi regionali</i>, in <i>Diritto amministrativo e giustizia</i> <i>amministrativa nel bilancio di un decennio di giurisprudenza</i>, a cura di U. Allegretti, A. Orsi Battaglini e D. Sorace, Rimini 1987, II, 445 ss., spec. 454, il quale aggiunge che il tutto non è altro &#8220;che un riflesso necessario della esecutorietà che è per definizione la sottrazione alla conoscenza e alla sorveglianza del giudice della esecuzione coattiva&#8221;.<br />
[34] Per un esame delle pronunce più rappresentative si rinvia a F. Saitta, <i>op. cit.</i>, 101 ss.. Da ultimo, v. però T.A.R. Valle d’Aosta, 17 marzo 2005 n. 34, in www.lexitalia.it, n. 4/2005, che, facendo rigorosa applicazione del principio di legalità, ritiene illegittimo l’esercizio dei poteri di autotutela esecutiva per ottenere lo sgombero di un’area appartenente al patrimonio disponibile della regione, detenuta dal comune in base ad un contratto di comodato.<br />
[35] F. Saitta, <i>op. cit.</i>, 105 ss., a cui si rinvia anche per le relative indicazioni giurisprudenziali. Per l’affermazione che spesso l’esecuzione serve ad integrare, specificare, circostanziare il potere sostanziale primario, v. G. Berti, <i>La pubblica amministrazione come organizzazione</i>, Padova 1968, 472, nota 35. <br />
[36] In tal senso sembra doversi leggere il rilievo di F. Francario, <i>Dalla legge sul procedimento amministrativo alla legge sul provvedimento amministrativo (sulle modifiche</i> <i>ed integrazioni recate dalla legge</i> <i>15/2005 alla legge 241/1990)</i>, in www.giustamm.it, n. 3/2005, secondo cui la disposizione in commento codifica un principio pacifico sin da quando la dottrina ha abbandonato le teorizzazioni dei primi anni del secolo scorso che spiegavano tale caratteristica come una qualità naturale dell’effetto giuridico dell’atto amministrativo e prescindevano dal collegamento con il principio di legalità.<br />
[37] Un fenomeno analogo, d’altronde, si è verificato di recente nell’ambito dell’ordinamento tributario, laddove, con l’art. 68 d.p.r. n. 287/1992, il potere di autoannullamento ha assunto espressamente carattere generale: a tale disposizione è stato, infatti, perlopiù assegnato un valore ricognitivo di poteri già istituzionalmente appartenenti all’amministrazione finanziaria e la sua ragion d’essere è stata essenzialmente rintracciata nell’opportunità di contrastare e rimuovere le remore psicologiche dell’amministrazione medesima nel riconoscere i propri errori ed annullare i propri atti: cfr. D. Stevanato, <i>Autotutela (dir. trib.)</i>, in <i>Enc. dir.</i>, Aggiorn., III, Milano 1999, 296; M. Clarich, <i>Qualità dell’amministrazione e giustizia amministrativa</i>, in <i>Dir. pubbl. </i>2001, 285. <br />
[38] Di questo avviso sembra essere anche A. Romano Tassone, <i>Prime osservazioni sulla legge di riforma della L. n. 241/1990</i>, in www.giustamm.it, n. 2/2005, il quale, pur notando che la disposizione in commento segue &#8220;un indirizzo ormai largamente dominante&#8221;, non dubita dell’opportunità del tentativo del legislatore della riforma di &#8220;costruire un primo abbozzo di codificazione del diritto amministrativo sostanziale&#8221;, ed in particolare dei sette articoli del Capo IV-<i>bis </i>della novellata l. n. 241/1990, &#8220;che, per la prima volta, introducono nell’ordinamento disposizioni generali su aspetti fondamentali dell’azione autoritativa della p.a., la disciplina positiva dei quali si era fondata, finora, sull’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale&#8221;; in termini analoghi si esprime N. Paolantonio, <i>Considerazioni su esecutorietà ed esecutività del provvedimento amministrativo nella riforma della l. 241/90</i>, <i>ibidem</i>, secondo il quale &#8220;la riforma sembra idonea a sopire una sensazione di disagio percepibile anche nella dottrina più recente, sempre protesa alla ricerca di una norma generale fondante l’esecuzione amministrativa&#8221;. Ironico, invece, F. Satta, <i>La riforma della legge 241/90: dubbi e perplessità</i>, <i>ibidem</i>: &#8220;Si insegnava a scuola che i provvedimenti amministrativi sono esecutori ed esecutivi. Puntualissimo, l’art. 21 <i>ter </i>ci dice che nei casi e con le modalità previste dalla legge le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi nei loro confronti. Così è sistemata l’esecutorietà&#8221;.<br />
[39] Così, con specifico riguardo alla disposizione in commento prima che il d.d.l. venisse definitivamente approvato, G. Ligugnana, <i>Profili evolutivi dell’autotutela amministrativa</i>, Padova 2004, 162. <br />
[40] E’ appena il caso di rilevare che la stessa dottrina che più attentamente ha ricostruito la vicenda dell’imperatività aveva ben chiaro che l’esecutorietà non accompagna tutti i provvedimenti imperativi: cfr.  M.S. Giannini, <i>op. cit.</i>, 167.<br />
[41] D. Sorace, <i>Diritto delle amministrazioni pubbliche</i>, 2ª ed., Bologna 2002, 79.<br />
[42] V. Cerulli Irelli, <i>Osservazioni generali sulla legge di modifica della l. n. 241/90 – IV parte</i>, in www.giustamm.it, n. 2/2005; G. Caruso, <i>Svolta per le regole sull’invalidità formale</i>, in <i>Guida al diritto</i> 2005, n. 10, 77. <br />
[43] Così, tra le più recenti, Cass., Sez. un., 10 settembre 2004 n. 18262, in <i>Cons. Stato</i> 2004, II, 2501.<br />
[44] In tal senso, ad es., F. Benvenuti, <i>Disegno dell’amministrazione italiana</i>, Padova 1996, 288, il quale testualmente affermava: &#8220;l’esecutorietà degli atti amministrativi deriva ancora dalla concezione autoritaria dell’Amministrazione, mentre oggi, nel momento in cui si sta realizzando un’amministrazione paritaria, il principio appare piuttosto un residuo che un elemento essenziale del fenomeno amministrativo&#8221;. In termini analoghi, M. Nigro, <i>Giurisprudenza amministrativa e trasformazioni dell’amministrazione: riflessioni sulle conseguenze sostanziali di assetti processuali</i>, in <i>Scritti giuridici</i>, Milano 1996, III, 2077, affermava: &#8220;L’impianto di una completa ed effettiva ponderazione fa venir meno alla base l’unilateralità dell’azione (della scelta) amministrativa; e se l’atto finale, come è stato detto, non è che il riepilogo di conclusioni già raggiunte nel corso del procedimento (attraverso la ponderazione, gli apporti tecnici, etc.), la stessa esecutorietà, come espressione di una volontà superiore, può tranquillamente venire accantonata&#8221;.<br />
[45] F. Saitta, <i>op. cit.</i>, 33.<br />
[46] G. Corso, <i>Una nuova amministrazione?</i>, in <i>Nuove autonomie</i> 2003, 301 ss.; F. Salvia, <i>Attualità del &#8220;mito della caverna&#8221;. Postilla a G. Corso: &#8220;una nuova amministrazione?&#8221;</i>, <i>ibidem</i>, 515 ss.; M. Mazzamuto, <i>Amministrazione e privato</i>, in <i>Persona ed amministrazione</i>, a cura di F. Manganaro e A. Romano Tassone, Torino 2004, 67 ss.; R. Villata, <i>Leggendo la sentenza n. 204 della Corte costituzionale</i>, in <i>Dir.</i> <i>proc. amm.</i> 2004, 834; un’ampia disamina in argomento, da ultimo, in M.T.P. Caputi Jambrenghi, <i>Studi sull’autoritarietà nella funzione amministrativa</i>, Milano 2005. <br />
[47] <i>Op. cit.</i>, 537.<br />
[48] <i>Op. cit.</i>, 539; Id., <i>Appunti di diritto amministrativo</i>, 5ª ed., Padova 1987, 145 ss.<br />
[49] G. Falcon, <i>Esecutorietà ed esecuzione dell’atto amministrativo</i>, in <i>Dig. disc. pubbl.</i>, VI, Torino 1991, 147.<br />
[50] G. Falcon, <i>ibidem</i>.<br />
[51] G. Ligugnana, <i>op. cit.</i>, 162-163.<br />
[52] N. Paolantonio, <i>ibidem</i>.<br />
[53] G. Falcon, <i>op. cit.</i>, 141, il quale ricorda che G. Corso, <i>op. cit.</i>, 437, giustamente notava che &#8220;come vi sono provvedimenti senza esecutorietà […] così vi è esecutorietà senza provvedimenti&#8221;. <br />
[54] Si allude al già citato libro di G. Sacchi Morsiani.<br />
[55] E’ noto, peraltro, che certa giurisprudenza ritiene che talvolta anche dopo il perfezionamento del vincolo contrattuale l’amministrazione possa far uso di poteri autoritativi: cfr., ad es., con riguardo all’adozione di atti che, in definitiva, incidono sull’aggiudicazione dell’appalto, ancorché successivi alla medesima, Cons. St., Sez. IV, 25 settembre 2002 n. 4895, in <i>Guida al diritto</i> 2002, n. 43, 90, con commento di G. Caruso, <i>Ribadito lo spartiacque giurisdizionale tra diritti soggettivi e interessi legittimi</i>; Sez. V, 9 novembre 2001 n. 5771, in <i>Foro amm.</i> 2001, 2832; T.A.R. Lazio, Sez. I-<i>ter</i>, 25 luglio 2001 n. 6804, in <i>Trib.</i> <i>amm. reg.</i> 2001, I, 2727. In argomento v. <i>amplius </i>F. Ancora, <i>La “rescissione” del contratto di appalto di opere pubbliche</i>, Milano 1993, 142 ss., secondo cui la rescissione <i>ex </i>art. 340 l. n. 2248/1865, all. F è un atto negoziale di diritto privato assoggettato alla disciplina generale del codice civile, ma è preceduto da una sequenza di atti a tutti gli effetti amministrativi, per i quali non possono che valere le norme che disciplinano l’azione della p.a. (<i>ivi</i>, 156). Il primo tentativo di ricostruzione generale degli istituti derogativi alla disciplina privatistica che attengono all’attuazione del rapporto cittadino/p.a. si deve – com’è noto – a S. Raimondi, <I>I</I> <i>poteri amministrativi nell’attività di diritto privato della pubblica amministrazione</i>, Milano 1970.<br />
[56] G. Sacchi Morsiani, <i>Esecuzione amministrativa</i>, cit., 16. <br />
[57] E’ la tesi di A. Romano Tassone, <i>Sull’autorità degli atti dei pubblici poteri</i>, in <i>Dir. e soc.</i> 1991, 51 ss. e in <i>Scritti per M. Nigro</i>, Milano 1992, 363 ss., secondo cui questa impostazione consente, da un lato, di affermare la totale indipendenza della forza imperativa dell’atto dalla sua validità (il contenuto effettuale del provvedimento sarebbe, infatti, ricollegabile solo alla sua giuridica esistenza), in linea con il palese intento della precedente dottrina (A. Piras, <i>Interesse legittimo e giudizio amministrativo</i>, Milano 1962, II, 388-389), e, dall’altro, di &#8220;giustificare, su un piano di necessità oggettiva, il riconoscimento dell’immediata ed incondizionata forza degli atti del potere pubblico, non più legata ad un fondamento normativo la cui supremazia appare del resto declinante negli ordinamenti contemporanei&#8221; (<i>ivi</i>, 89). <br />
[58] F. Ancora, <i>Alcune puntualizzazioni sulla imperatività del provvedimento amministrativo</i>, in <i>Cons. Stato</i> 1991, II, 2167.<br />
[59] Così B.G. Mattarella, <i>op. cit.</i>, 963-964.<br />
[60] Per quanto concerne gli obblighi aventi origine contrattuale, l’omissione del legislatore è segnalata criticamente da N. Paolantonio, <i>ibidem</i>, e G. Caruso, <i>ibidem</i>.<br />
[61] Un’eccezione è rappresentata da E. Bruti Liberati, <i>Accordi pubblici</i>, in <i>Enc. dir.</i>, Aggiorn., IV, Milano 2001, 23, il quale sembra ammettere tale possibilità con particolare riferimento al potere di risoluzione unilaterale per grave inadempimento del privato ed al potere di sospendere l’esecuzione dell’accordo. Anche F. Benvenuti, <i>Disegno</i>, cit., 287, sembrava orientato nello stesso senso quando affermava che &#8220;nei casi in cui l’esercizio della funzione si conclude con un accordo, si verifica qualche cosa di simile alla vicenda contrattuale&#8221;, ossia una situazione, di tipo negoziale, &#8220;di accettazione da parte del cittadino della sistemazione delle proprie posizioni giuridiche nei confronti della Amministrazione. In questi casi […] l’attuazione dell’autotutela avviene su una base corrispondente a quella della previa accettazione nell’ambito di un rapporto di diritto privato&#8221;: in sostanza, secondo l’A., il potere di coazione deriverebbe in tal caso da una sorta di implicito consenso che il privato manifesterebbe attraverso l’accettazione della sistemazione degli interessi risultante dall’accordo.<br />
[62] G. Ligugnana, <i>op. cit.</i>, 193 ss., la quale peraltro puntualizza che, nell’ipotesi di accordo integrativo, l’esecuzione coattiva deve comunque sottostare al principio della specialità del potere, in virtù del quale &#8220;se per quel tipo di provvedimento la legge prevede l’esecutorietà, allora l’amministrazione potrà dare coattivamente esecuzione alla propria pretesa che, oltretutto, nel caso di specie, risulta in qualche modo “rafforzata” dal previo consenso del privato&#8221; (<i>ivi</i>, 195).<br />
[63] G. Greco, <i>Accordi e contratti della pubblica amministrazione tra suggestioni interpretative e necessità di sistema</i>, in <i>Dir. amm.</i> 2002, 414 e 428; <i>amplius</i>, F. Cangelli, <i>Potere discrezionale e fattispecie consensuali</i>, Milano 2004.<br />
[64] Rilievi critici nei confronti della locuzione &#8220;nei loro confronti&#8221; vengono mossi da V. Cerulli Irelli, <i>ibidem</i>, il quale osserva che &#8220;si tratta in molti casi di attività imposte nell’interesse generale a contenuto non patrimoniale delle quali è difficile predicare un destinatario&#8221;.<br />
[65] V. Cerulli Irelli, <i>ibidem</i>, ne trae la conclusione che, nel caso in cui il provvedimento divenuto efficace sia costitutivo di obblighi in capo a terzi, &#8220;sarà responsabilità dell’Amministrazione agente decidere se attivare il procedimento esecutivo ove questo sia previsto&#8221;.<br />
[66] Così F. Cammeo, <i>L’esecuzione</i>, cit., 26.<br />
[67] M.S. Giannini, <i>Diritto amministrativo</i>, 3ª ed., Milano 1993, II, 1322; Id., <i>Lezioni di diritto amministrativo</i>, Milano 1950, 422; <i>contra</i>, T. Maunz, <i>Hauptprobleme des offentlichen Sachenrechts</i>, Munchen-Berlin 1933; L. Montesano<i>, La condanna nel processo civile anche tra privati e pubblica amministrazione</i>, Napoli 1957, 217-218. Nel senso che il potere esecutivo sarebbe irrinunciabile solo quando la situazione soggettiva che s’intende tutelare non consente altro mezzo di difesa che l’azione degli organi amministrativi, M. Annunziata, <i>Natura e limiti dell’autotutela amministrativa e suoi rapporti con la giurisdizione ordinaria e amministrativa</i>, in <i>Temi nap.</i> 1965, III, 377; Id., <i>Le azioni possessorie e quasi</i> <i>possessorie tra gli enti pubblici</i>, in <i>Riv. giur. edil. </i>1967, II, 257-270. Secondo S. Cassese, <i>op. cit.</i>, 333, &#8220;nei casi nei quali tale mezzo è concesso dalle leggi, l’ente non agisce per la cura di interessi attinenti alla propria organizzazione ma per la cura di interessi di collettività. Vale per l’ente, quindi, il principio di necessaria difesa, per cui l’iniziativa del procedimento di tutela è doverosa&#8221;. Infine, nel senso di &#8220;una perfetta sostituibilità fra procedimenti pubblicistici e privatistici per il perseguimento delle finalità pubbliche assegnate dalla legge all’Amministrazione&#8221; e, quindi, dell’ammissione di &#8220;una sorta di fungibilità fra i due, allorché l’esperimento del mezzo di diritto privato si ritenga tale da importare pari o maggiore utilità dell’altro, P. Biagi, <i>Tutela dei beni demaniali e sostituibilità di procedimenti amministrativi con procedimenti di diritto comune</i>, in <i>Cons. Stato</i> 1971, II, 941 ss., spec. 943. <br />
[68] M.S. Giannini, <i>Diritto amministrativo</i>, 2ª ed., Milano 1988, II, 1265 ss., il quale tuttavia dissentiva dall’opinione secondo la quale la prestazione della forza pubblica sarebbe atto discrezionale anche riguardo all’esecuzione delle sentenze (in tal senso A.M. Sandulli, <i>Note sulla natura dei diritti civici</i>, in <i>Foro it. </i>1952, I, 1344 ss.), facendo presente la necessità di distinguere tra funzioni di attuazione di provvedimenti giudiziari e funzioni di esecuzione di pretese amministrative (in argomento, R. Cortese, <i>Forza pubblica</i>, in <i>Enc. dir.</i>, XVIII, Milano 1969, 15 ss., spec. 19; G. Romano, <i>Forza pubblica</i>, in <i>Dig. disc.</i> <i>pubbl.</i>, VII, Torino 1991, 25 ss., spec. 29).<br />
[69] G. Sacchi Morsiani, <i>L’esecuzione</i>, cit., 24, nota 23.<br />
[70] G. Sacchi Morsiani, <i>Esecuzione amministrativa</i>, cit., 13 ss.<br />
[71] App. Milano, 14 gennaio 1958, in <i>Giust. civ.</i> 1958, I, 342; Cass., Sez. un., 18 settembre 1970 n. 1580, in <i>Giust. civ. Mass.</i> 1970, 862; 29 ottobre 1974 n. 3246, in <i>Foro it. </i>1975, I, 344; 11 dicembre 1979 n. 6442, in <i>Giust. civ. Mass.</i> 1979, 2848; Cons. St., Sez. IV, 10 febbraio 1972 n. 363, in <i>Rep. Giur. it.</i>, voce &#8220;Impiego pubblico&#8221;, 362; 20 aprile 1988 n. 337, in <i>Foro it.</i> 1989, III, 398; T.A.R. Veneto, Sez. II, 10 marzo 1988 n. 220, <i>ibidem</i>, 184, che ha ritenuto non sussistere l’obbligo dell’amministrazione &#8220;di fare ricorso, per ripetere le somme non dovute, esclusivamente ai poteri autoritativi di cui dispone&#8221;; T.A.R. Lazio, Sez. II, 13 giugno 1989 n. 825, in <i>Giust. civ.</i> 1989, I, 2803, che ha ritenuto legittimo un provvedimento di sfratto in sede amministrativa nei confronti dell’occupante un bene demaniale in base a concessione scaduta, di cui l’amministrazione intendeva recuperare il possesso. <br />
[72] Cons. Giust. Amm. Reg. sic., 28 agosto 1970 n. 48, in <i>Cons. Stato</i> 1970, I, 1391; Cons. St., Sez. V, 21 gennaio 1969 n. 30, 21 giugno 1966 n. 926 e 31 maggio 1963 n. 34, in <i>Foro amm.</i> 1969, I, 2, 40; in <i>Cons.</i> <i>Stato </i>1966, I, 1250 e 1963, I, 769. <br />
[73] Per le opposte tesi, cfr. F. Benvenuti, <i>Violazione delle norme edilizie e poteri in materia del Sindaco</i>, in <i>Riv. amm.</i> 1958, 1 ss.; A.M. Sandulli, <i>Sui mezzi di tutela giurisdizionale del terzo danneggiato da una licenza edilizia illegittima</i>, in <i>Atti del II Convegno di diritto amministrativo di Sanremo</i> (dicembre 1956), Roma 1957, 222 ss.<br />
[74] V. Cerulli Irelli, <i>Diritto amministrativo e diritto comune: principi e problemi</i>, in <i>Scritti in onore di</i> <i>G. Guarino</i>, Padova 1998, I, 572-573.<br />
[75] Tra le più recenti, Cass., Sez. un., 6 maggio 2003 n. 6852, in <i>Foro amm.: CdS</i> 2003, 1526; Cons. St., Sez. IV, 17 febbraio 2004 n. 628, in www.giustamm.it, n. 2/2004, con nota di N. Paolantonio, <i>L’autotutela amministrativa è sempre alternativa</i>.<br />
[76] M. Renna, <i>La regolazione amministrativa dei beni a destinazione pubblica</i>, Milano 2004, 308-309.<br />
[77] Per maggiori approfondimenti al riguardo, sia consentito rinviare a F. Saitta, <i>Interrogativi sul c.d. divieto di aggravamento: il difficile obiettivo di un’azione amministrativa &#8220;economica&#8221; tra libertà e ragionevole</i> <i>proporzionalità dell’istruttoria</i>, in <i>Dir. e soc. </i>2001, 491 ss., spec. 503-507.<br />
[78] T.A.R. Lecce, Sez. I, 8 maggio 2003 n. 2984, in <i>Trib. amm. reg. </i>2003, I, 1035.<br />
[79] Sez. VI, 10 gennaio 2005 n. 8, in <i>Cons. Stato</i> 2005, I, 6.<br />
[80] Così, da ultimo, Cass., Sez. un., 1 febbraio 2005 n. 1864, in <i>Cons. Stato</i> 2005, II, 299.<br />
[81] M.S. Giannini, <i>Corso</i>, cit., 148; G. Berti, <i>op. cit.</i>, 545, laddove si sottolinea il fondamento bilaterale della stessa imperatività.<br />
[82] F. Saitta, <i>Contributo</i>, cit., 147.<br />
[83] F. Saitta, <i>op. ult. cit.</i>, 149.<br />
[84] G. Berti, <i>op. cit.</i>, 475-476, il quale nota che &#8220;l’esecutorietà non è in fondo altro che un potere surrogatorio dell’amministrazione, così come è l’esecuzione forzata rispetto all’inadempimento dell’obbligazione civile&#8221;.<br />
[85] G. Berti, <i>op. cit.</i>, 471.<br />
[86] G. Di Gaspare, <i>Il potere nel diritto pubblico</i>, Padova 1993, 422.<br />
[87] Così V. Cerulli Irelli, <i>Profili problematici dell’autotutela esecutiva</i>, in <i>Dir. proc. amm.</i> 1986, 413-414.<br />
[88] F. Saitta, <i>op. ult. cit.</i>, 150.<br />
[89] N. Mancuso, <i>Saggio sull’esecutorietà degli atti amministrativi</i>, in <i>Riv. amm.</i> 1968, 757 ss., spec. 764, e 1969, 1 ss., spec. 3.<br />
[90] Rileva in proposito S. Cassese, <i>L’esecuzione forzata</i>, in <i>Dir. proc. amm. </i>1991, 182, che &#8220;negli ordinamenti moderni, pur ammettendosi, in casi particolari, un potere amministrativo derogatorio alla funzione giurisdizionale, esso, a tutela dei privati, è circondato dalle stesse garanzie proprie del processo&#8221;.<br />
[91] F. Saitta, <i>op. ult. cit.</i>, 152. Secondo l’impostazione di S. Cassese, <i>op. ult. cit.</i>, 181-182, il procedimento di accertamento-condanna &#8220;ha una duplice funzione: da un lato, deve produrre una certezza sulla difformità tra stato di fatto e di diritto, verificando l’osservanza dell’obbligo da parte del privato, e, dall’altro, prepara all’esecuzione&#8221;; funzioni istruttorie, di accertamento &#8220;che la situazione di fatto finale (alla scadenza del termine) è simile a quella iniziale (al momento in cui fu ordinata la riduzione in pristino)&#8221;, ha anche il secondo procedimento più direttamente finalizzato all’esecuzione.<br />
[92] Per ulteriori indicazioni, cfr. F. Saitta, <i>op. ult. cit.</i>, 154-155.<br />
[93] E’ evidente, peraltro, che il legislatore non avrebbe potuto disciplinare in modo uniforme il procedimento esecutivo, presentando le varie fattispecie caratteri quantomai eterogenei: L. Galateria – M. Stipo, <i>Manuale di diritto amministrativo</i>, I, Torino 1989, 352.<br />
[94] Si vedano al riguardo i rilievi critici di N. Paolantonio, <i>Considerazioni,</i> cit..<br />
[95] Tra i primi studi in materia, cfr. P. Virga, <i>Libertà giuridica e diritti fondamentali</i>, Milano 1947; Id., <i>La potestà di polizia</i>, Milano 1954; G. Sabatini, <i>L’istituto del fermo e la nuova Costituzione</i>, in <i>Riv. polizia</i> 1948, 414 ss.; P. Barile, <i>Costituzione e misure di pubblica sicurezza</i>, in <i>Foro pad. </i>1951, IV, 175 ss.; G. Abbamonte, <i>Libertà e convivenza</i>, Napoli 1953; G. Vignocchi, <i>Saggio di una teoria delle limitazioni</i> <i>amministrative nel quadro del diritto pubblico</i>, Bologna 1953; F.P. Gabrieli, <i>Protezione della libertà individuale</i>, in <i>Arch. pen. </i>1953, 67 ss.<br />
[96] V. per tutti L. Montesano, <i>Sulla vestizione coatta della recluta e sull’uomo come oggetto di diritti</i>, in <i>Scritti giuridici in memoria di P. Calamandrei</i>, I, Padova 1958, 281 ss. <br />
[97] A.M. Sandulli, <i>Note</i>, cit., 843. Sul principio &#8220;<i>nemo precise ad factum cogi potest</i>&#8220;, v. anche L. Montesano, <i>op. ult. cit.</i>, 288 ss.; più recentemente, A. Meola, <i>L’esecutorietà degli atti amministrativi e il diritto di resistenza del privato</i>, in <i>Nuova rass.</i> 1993, 1587 ss.<br />
[98] Si tratta in sostanza dello scioglimento forzato di un assembramento non autorizzato <i>ex</i> artt. 5 e 20 ss. t.u.l.p.s.; della traduzione forzata del renitente alla leva <i>ex </i>art. 136, 3° c., d.p.r. n. 237/1964 (su cui, oltre a L. Montesano, <i>op. ult. cit.</i>, cfr. G. Vassalli, <i>Il diritto alla libertà morale</i>, in <i>Studi giuridici in memoria</i> <i>di F. Vassalli</i>, Torino 1960, II, 1682 ss.; V. Bachelet, <i>Disciplina militare e ordinamento giuridico statale</i>, Roma 1962, spec. 73 ss.; T. Martines, <i>Obiezione di coscienza e difesa della patria</i>, in <i>Studi in onore</i> <i>di L. Spinelli</i>, Modena 1989, IV, 1412 ss.); dei trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale <i>ex </i>artt. 33 ss. l. n. 833/1978; dell’obbligo di sospendere una determinata attività previsto dall’art. 212, 4° c., d.lgs. n. 285/1992; dell’accompagnamento forzato alla frontiera degli stranieri espulsi, di cui all’art. 13 d.lgs. n. 286/1998. Un’ulteriore ipotesi sarebbe quella dell’espulsione dall’aula del consiglio comunale, su ordine del sindaco, di una persona del pubblico che fosse causa di disordine, prevista dall’art. 297, 3° c., r.d. n. 148/1915, ma è da vedere se la relativa disposizione debba ritenersi implicitamente abrogata ad opera della l. n. 142/1990, a sua volta poi abrogata dal d.lgs. n. 267/2000, ovvero se tale potere debba intendersi attribuito al presidente del consiglio comunale, cui oggi spetta mantenere l’ordine dei lavori consiliari.<br />
[99] V. per tutti E. Palici di Suni Prat, <i>Diritti fondamentali e garanzie procedurali in Germania: spunti per una nuova visione dei diritti fondamentali</i> (Comunicazione al V Convegno nazionale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti su: &#8220;I diritti fondamentali, oggi&#8221; &#8211; Taormina, 30 novembre-1 dicembre 1990), 1-3 del dattiloscritto; G. Puccini, <i>La tutela dei diritti di libertà fra riserva di legge e garanzie procedimentali: una ricostruzione della giurisprudenza costituzionale</i>, in <i>Giur. it. </i>1990, IV, 182 ss.; Id., <i>I diritti di libertà fra riserva di legge e garanzie procedimentali: un’analisi della legislazione statale</i>, in <i>Dir. e soc.</i> 1990, 55 ss.<br />
[100] F. Saitta, <i>op. ult. cit.</i>, 180-181. Valga l’esempio dei trattamenti sanitari obbligatori, per i quali è lo stesso legislatore a stabilire che, costituendo un’eccezione alla regola della volontarietà dei trattamenti sanitari (art. 33, 1° c., l. n. 833/1978), essi devono essere disposti comunque &#8220;nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura&#8221; (art. 33, 2° c., cit.), ed a prevedere un procedimento contornato da numerose garanzie per l’interessato (art. 35 l. n. 833/1978). Per maggiori approfondimenti al riguardo, cfr. R. Ferrara – P..M. Vipiana, <i>Principi di diritto sanitario</i>, Torino 1999, 33 ss., ed <i>ivi </i>ulteriori indicazioni bibliografiche. <br />
[101] Così A.M. Sandulli, <i>Note</i>, cit., 857; G. Zanobini, <i>op. cit.</i>, 296, che affermava l’esistenza del principio della previa diffida come condizione della stessa esecutorietà.<br />
[102] Per più puntuali indicazioni al riguardo sia consentito rinviare a F. Saitta, <i>Contributo</i>, cit., 191-192, nota 154.<br />
[103] F. Saitta, <i>op. ult. cit.</i>, 192-193.<br />
[104] G. Falcon, <i>op. cit.</i>, 147.<br />
[105] F. Saitta, <i>op. cit.</i>, 196.<br />
[106] In tal senso, G. Virga, <i>Le modifiche ed integrazioni alla legge n. 241 del 1990 recentemente approvate. Osservazioni derivanti da una prima lettura</i>, in www.lexitalia.it, n. 1/2005.<br />
[107] Così F. Francario, <i>ibidem</i>.<br />
[108] Come notato da G. Ligugnana, <i>op. cit.</i>, 147, nota 41, per siffatti obblighi, il procedimento esecutivo sembrava, dunque, destinato ad essere monofasico, ancorché la necessità del contraddittorio si sarebbe potuta comunque ricavare dai principi generali.<br />
[109] E’ questa l’argomentazione utilizzata da N. Paolantonio, <i>Considerazioni</i>, cit., a supporto della critica all’eliminazione della previsione, già contenuta nel 2° comma del precedente testo della disposizione, della comunicazione all’interessato dell’avvio dell’esecuzione.<br />
[110] In tal senso, ancorché con una certa prudenza, G. Ligugnana, <i>op. cit.</i>, 151-152. Considerazioni analoghe, con riguardo alla fattispecie, sotto alcuni aspetti simile, del procedimento di repressione degli abusi edilizi, in F. Saitta, <i>Acquisizione gratuita delle opere abusive e tutela del proprietario</i>, in <i>Riv. giur. urb.</i> 1995, 309 ss., spec. 313 ss.<br />
[111] Sul punto, <i>amplius</i>, F. Saitta, <i>Contributo</i>, cit., 221 ss.; adesivamente, da ultimo, N. Paolantonio, <i>ibidem</i>.<br />
[112] Si vedano, in particolare, anche per la bibliografia citata, F. Mazzarella, <i>Esecuzione forzata (diritto</i> <i>vigente)</i>, in <i>Enc. dir.</i>, XV, Milano 1966, 448 ss.; L. Montesano, <i>Esecuzione specifica</i>, <i>ibidem</i>, 524 ss.<br />
[113] Cfr., <i>ex plurimis</i>, C. Carbone, <i>op. cit.</i>, 416-418; G. Corso, <i>L’efficacia</i>, cit., 444; P. Virga, <i>Il provvedimento</i> <i>amministrativo</i>, 3ª ed., Milano 1968, 365 ss.; G. Falcon, <i>op. cit.</i>, 146 ss..<br />
[114] R. Villata, <i>op. cit.</i>, 1493-1494, la preferisce a quella tra procedimenti di esecuzione diretta e procedimenti di esecuzione in danno, che, da un lato, configura categorie piuttosto generiche e che lasciano eccessivamente in ombra i diversi contenuti dell’attività da compiersi e, dall’altro, introduce quale elemento distintivo dell’esecuzione in danno un riferimento contenutistico al tipo di obbligo inadempiuto (di fare) non coerente con un criterio di classificazione basato sulla struttura del procedimento.<br />
[115] Va a tal proposito ricordato che, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 51/1998, che ha soppresso la figura del pretore, l’ingiunzione emessa dall’amministrazione esecutante non deve più essere vidimata e, <i>ex </i>art. 229, ove non sospesa dal giudice su opposizione del debitore esecutato, costituisce titolo per il pignoramento e la successiva vendita al pubblico incanto dei beni del debitore stesso: R. Villata, <i>op. cit.</i>, 1495; E. Casetta, <i>op. cit.</i>, 515.<br />
[116] L. Montel, <i>Fermo amministrativo</i>, in <i>Dig. disc. pubbl.</i>, VI, Torino 1991, 303; F. Garri, <i>Fermo amministrativo</i>, in <i>Enc. giur.</i>, XIV, Roma 1989, 1.<br />
[117] Cfr. P. Virga, <i>Diritto amministrativo</i>, cit., 104-106; R. Villata, <i>op. cit.</i>, 1494-1495; F. Caringella, <i>op. cit.</i>, 731-732; B.G. Mattarella, <i>op. cit.</i>, 962-963. Più ampia la classificazione di G. Sacchi Morsiani, <i>Esecuzione amministrativa</i>, cit., 18, che contempla anche le attività ispettive ed i procedimenti esecutivi cautelari in relazione ad obblighi di sopportare di carattere strumentale.<br />
[118] Così C. Carbone, <i>op. cit.</i>, 420; R. Villata, <i>op. cit.</i>, 1494; sul punto, cfr., altresì, F. Caringella, <i>op.</i> <i>cit.</i>, 732-733.<br />
[119] V. Cerulli Irelli, <i>Osservazioni</i>, cit.<br />
[120] Su cui v. B. Cucchi, <i>La nuova disciplina della riscossione coattiva mediante ruolo</i>, Padova 1999; G. Campeis – A. De Pauli, <i>Le esecuzioni speciali</i>, Milano 1999, 140 ss.<br />
[121] Sulla natura del ruolo, D. La Medica, <i>Ruolo di riscossione</i>, in <i>Enc. giur.</i>, XVII, Aggiorn., Roma 2000, 1-2.<br />
[122] In tal senso, oltre a U. Borsi, <i>L’esecutorietà</i>, cit., 138 ss., S. Pugliatti, <i>Esecuzione forzata e diritto</i> <i>sostanziale</i>, Milano 1935, 208 ss..<br />
[123] F.G. Scoca, <i>La tutela del contribuente nel processo esecutivo esattoriale</i>, in <i>Giur. cost.</i> 1962, 943.<br />
[124] N. Dolfin – G. Falsitta, <i>Tributi (riscossione dei)</i>, in <i>Enc. dir.</i>, Aggiorn., VI, Milano 2002, 1129-1130.<br />
[125] Così, da ultimo, Cons. St., Sez. V, 10 gennaio 2005 n. 19, in <i>Cons. Stato</i> 2005, I, 10.<br />
[126] A. Barettoni Arleri, <i>Riscossione delle entrate dello Stato e degli enti pubblici</i>, in <i>Enc. dir.</i>, XL, Milano 1989, 1176.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/un-abbozzo-di-codificazione-per-lesecuzione-amministrativa-note-a-margine-dellart-21-ter-della-nuova-241/">Un abbozzo di codificazione per l’esecuzione amministrativa&lt;br&gt; (Note a margine dell’art. 21-ter della &#8220;nuova&#8221; 241)*</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>“005: licenza di sostituire” (a proposito del “nuovo” art. 11 della legge n. 241)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:32 +0000</pubDate>
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<p>C’è qualcosa di nuovo, oggi nella “241”, anzi di antico. Tra le tante innovazioni introdotte nell’arco di appena un trimestre (legge 15 e legge 80), non ha avuto, a mio avviso ingiustificatamente, il dovuto rilievo una riforma che oserei definire tra le più significative e che è pure rimasta poco</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/005-licenza-di-sostituire-a-proposito-del-nuovo-art-11-della-legge-n-241/">“005: licenza di sostituire”&lt;br&gt; (a proposito del “nuovo” art. 11 della legge n. 241)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p>C’è qualcosa di nuovo, oggi nella “241”, anzi di antico. Tra le tante innovazioni introdotte nell’arco di appena un trimestre (legge 15 e legge 80), non ha avuto, a mio avviso ingiustificatamente, il dovuto rilievo una riforma che oserei definire tra le più significative e che è pure rimasta poco considerata forse per via della maggiore attrattiva esercitata da altre novità: accesso e filiazioni dell’art. 21, soprattutto.<br />
Mario Nigro dovrebbe essere adesso soddisfatto che i fatti prima ed il legislatore poi gli abbiano dato ragione.<br />
Il testo della legge sul procedimento e la partecipazione che la “sua” commissione aveva varato sul finire degli anni ‘80, nel prevedere la nuova figura degli accordi, nella loro duplice accezione e rifacendosi alle previsioni dell’art. 54 della corrispondente <i>Verwaltungsverfahrengesetz</i> del 25 maggio 1976 (“Un rapporto giuridico nell’ambito del diritto pubblico può essere costituito, modificato o estinto mediante contratto di diritto pubblico, a meno che non esistono disposizioni in contrario”), non aveva certo inteso palettare troppo il campo di applicazione di questa nuova strumentazione consensuale. Anzi, ce lo ricordava Giacchetti 8 anni or sono, l’accordo sostitutivo, secondo quel progetto di legge, avrebbe dovuto rappresentare “uno strumento ordinario di amministrazione parallelo e alternativo al provvedimento”.<br />
Il pavido legislatore del ’90 aveva però finito col partorire un topolino, tale dovendosi configurare, nella sua formulazione lessicale, la disposizione del primo comma dell’art. 11, già nel suo <i>incipit</i> fortemente limitativo, almeno nel suo tenore formale e nella sua collocazione topografica subito dopo l’art. 10, ossia subito dopo la descrizione delle fasi partecipative.<br />
Tant’è che si prevedeva e si prevede la possibilità di concludere accordi “in accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’art. 10”, quasi che non si potesse prescinderne per promuovere accordi fuori da un formale momento partecipativo.<br />
Ma anche la seconda parte del comma tradiva le intenzioni e le proposte della Commissione Nigro, avendo il legislatore, quando doveva indicare la tipologia degli accordi, inserito un inciso sostanzialmente vanificante delle stesse speranzose prospettive di innovazione: accordi sostitutivi di provvedimenti sì, ma solo “nei casi previsti dalla legge”.<br />
Una disposizione per così dire “tipicizzante”, nel senso che, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, non era consentito sostituire un accordo ad un provvedimento unilaterale.<br />
E se si pensa che, stante la novità, previsioni legislative di accordi sostitutivi non era dato trovarne (Casetta e Cerulli Irelli citano il solo caso dell’art. 18 legge n. 84/94 sul riordino portuale; qualche altro esempio fa Proietti), in fondo si finiva, sempre in termini murini, con lo sperare che in futuro la legislazione partorisse altri casi di possibili accordi sostitutivi.<br />
Giacchetti imputava la mancata nascita di queste ipotesi normative di accordi sostitutivi non alla impossibilità che astrattamente nascessero, ma solo al fatto che “in concreto sono mancate le condizioni giuridico-sociologiche per farli nascere”.<br />
L’esperienza di questi quindici anni non pare, dunque, che abbia registrato più di un paio di topolini legislativi; da qui la quasi totale desuetudine, o inutilità, che dir si voglia, della disposizione di cui al primo comma dell’art. 11.<br />
In verità, prim’ancora del legislatore e dello stesso Consiglio dei ministri che aveva tradotto la proposta della Commissione Nigro in disegno di legge, era stato lo stesso Consiglio di Stato (Ad. Gen., 17 febbraio 1987, n. 7/87), che, pur dopo aver detto che “non si hanno obiezioni di fondo da opporre alla detta disciplina ispirata ad una considerazione realistica delle circostanze (la convenienza del passaggio, in certe situazioni, a regime convenzionale)”, aveva però “suggerito” l’opportunità “che lo schema – in luogo di introdurre in via generale una norma che consente l’abbandono del provvedimento per l’accordo – commetta alle singole leggi di settore di decidere, volta a volta, <i>cognita causa</i>, con riguardo alla materia regolata, se vada o meno riconosciuta alla P.A. tale facoltà”.<br />
L’Adunanza Generale si era pure preoccupata, da un lato, di avvertire che, in caso di accordo sostitutivo, “la disciplina, in quanto espressa dall’accordo e non dal provvedimento, risulterà sprovvista dei caratteri dell’esecutività, imperatività, ecc.”, e, dall’altro, che “è logico che la legge assicuri all’amministrazione una qualche posizione di supremazia in relazione al contesto pubblicistico in cui l’accordo viene ad inserirsi”.<br />
Ed il governo aveva accolto, nel suo disegno di legge, quei suggerimenti limitativi. <br />
Lo stesso Nigro aveva avvertito e segnalato questa “diffidenza verso gli accordi a conferma della concezione tradizionale che l’amministrazione opera soprattutto con atti unilaterali e autorevoli” e che “la necessità di previsione legislativa per l’accordo sostitutivo di provvedimento rimanda la palla al legislatore e svuota il precetto, per questa parte, di significato e valore attuali”.<br />
Non è strano che, in sede di ricostruzione del testo della “241” aggiornato alla “15”, il testo dell’art. 11 sia stato riportato quasi che nulla di nuovo fosse accaduto e che il testo stesso fosse rimasto quello originale (a parte il comma 4-<i>bis</i>).<br />
Si era, invece, avuta una sostanziale novità, rappresentata proprio dall’eliminazione dell’inciso limitativo sopra riferito (“nei casi previsti dalla legge”) di cui al testo originale, con un sostanziale ripristino (ecco il pascoliano “antico” di cui all’inizio!) del testo della Commissione Nigro.<br />
Curiosamente, sono mancate, all’apparire della “241”, significative lagnanze in dottrina circa la deludente soluzione trovata dal legislatore nel 1990, supinamente accettata come se veramente fosse, anche in quei ridotti termini, pur sempre una conquista e forse senza accorgersi che, a ben guardare, si trattava di ben poca cosa, più cartacea che di reale effettività.<br />
Eppure in tutti questi anni la dottrina non si era lasciata sfuggire occasione per esprimere le speranze risposte nella preannunziata modifica di cui all’arcinoto disegno di legge sfociato poi nella legge 15. Anzi Giacchetti guardava nel ’97 alle concrete possibilità operative che il futuro aveva voluto riservare all’art. 11 soprattutto presso le amministrazioni locali.<br />
È inspiegabile che adesso, dopo che con la pur (apparentemente) modesta abrogazione operata dalla legge n. 15 si era davvero realizzata una conquista, la novità sia stata quasi totalmente ignorata, o minimizzata, vuoi per distrazione – essendo l’attenzione catturata dalle più eclatanti modifiche integrative alla “241” – vuoi perché delusi dalla precorsa esperienza vuoi addirittura perché sfuggita all’attenzione dei lettori in quanto non adeguatamente evidenziata da differenti caratteri tipografici in sede di coordinamento dei testi vecchio e nuovo.<br />
Eppure, non dovendo più dipendere dal libito del legislatore, al quale era stato deputato il compito di prevedere possibili casi di accordi sostitutivi, d’ora in avanti amministrazioni e privati dovrebbero essere liberi di dare la stura alle proprie fantasie operative da tradurre in accordi destinati a prendere il posto di provvedimenti formalmente tenuti a seguire defatiganti percorsi procedimentali.<br />
Dovrebbe essere vero quanto prevede Cerulli Irelli, che, a proposito di accordi sostitutivi, è dell’avviso che “questo strumento, una volta generalizzato, ridurrà di gran lunga il contenzioso amministrativo, dando luogo a rapporti fondati su atti condivisi, dotati di stabilità”. E Longobardi aggiunge che “l’accordo sostitutivo di provvedimento diviene, così, strumento tendenzialmente generale di azione amministrativa”.<br />
Giustifica un siffatto ottimismo il segnalato “passaggio ad un sistema di atipicità degli accordi amministrativi, che implicherebbe la sostanziale (e generale) equipollenza fra strumento provvedimentale e strumento consensuale” (Tulumello), che non ha, ovviamente, mera rilevanza formale per essersi l’accordo sostitutivo affrancato dalla schiavitù di un espresso assenso legislativo da ricercare caso per caso, ma dovrebbe avere una indubbia valenza generalizzante e, quindi, con la concreta possibilità di avvalersi liberamente di questa strumentazione (salvo divieto espresso o riserva assoluta di provvedimento)? Si vedrà.<br />
Non dovrebbero, riteniamo, paventarsi effetti indirettamente limitativi se non vanificanti, nella nuova previsione (comma 4-<i>bis</i>) che, per tutti i tipi di accordo, “la stipulazione dell’accordo è preceduta da una determinazione dell’organo che sarebbe competenza dell’adozione del provvedimento”.<br />
Mentre appare pressoché pleonastica la prescrizione in parola con riguardo agli accordi endoprocedimentali, dato che un procedimento dovrà pur sempre essere aperto ed a questo può attendere solo l’amministrazione, quanto agli accordi sostitutivi non pare che la nuova disposizione sia veramente … nuova. Per legittimare la conclusione di qualsiasi procedura convenzionale, da che mondo e mondo, è sempre occorsa una preliminare determinazione dell’amministrazione contraente.<br />
Si tratta di vedere se, come sembra dire Cerulli Irelli, questa determina possa intervenire a “cose (quasi) fatte”, quasi a ratificare l’operato dell’organo che ha avviato la procedura e condotto l’istruttoria per manifestare la volontà dell’amministrazione di aderire all’accordo (un’approvazione, quindi?); ovvero debba precedere ogni cosa, appunto per legittimare l’avvio stesso della procedura consensuale magari motivatamente (alla motivazione accenna Cerulli Irelli, ed è d’accordo con lui Sticchi Damiani) giustificandone la promozione e dettandone le linee guida.<br />
Certo è che una qualche presa di posizione d’avvio l’amministrazione – al di là dei dubbi ingenerati dalla formula originaria della Commissione Nigro (poi superate) che forse sarebbe stato opportuno e facile riscrivere (tanto per non perdere l’occasione) – la deve pur sempre assumere.<br />
Sulla portata in certo senso frenante di una siffatta prescrizione formale (come sembra ritenere Tulumello) non sarei molto d’accordo.<br />
Complessivamente, facendo mie le parole di Sticchi Damiani, mi pare che la riforma sembra avviare “nel senso di una dequotazione della unilateralità e di una contestuale valorizzazione della negoziazione”.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>La “prima volta” dell’interpello: questioni e limiti sulla sindacabilità giurisdizionale</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-prima-volta-dellinterpello-questioni-e-limiti-sulla-sindacabilita-giurisdizionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:15 +0000</pubDate>
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<p>Previsto dallo Statuto del Contribuente[1], l’interpello faculta ogni contribuente alla preventiva richiesta della corretta ermeneusi delle norme di natura tributaria laddove insistano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione delle stesse. L’istituto prevede l’irresponsabilità tributaria del contribuente che si conformi al parere reso, espressamente o implicitamente mediante silenzio-assenso ad una soluzione</p>
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<p>Previsto dallo Statuto del Contribuente[1], l’interpello faculta ogni contribuente alla preventiva richiesta della corretta ermeneusi delle norme di natura tributaria laddove insistano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione delle stesse.<br />
L’istituto prevede l’irresponsabilità tributaria del contribuente che si conformi al parere reso, espressamente o implicitamente mediante silenzio-assenso ad una soluzione interpretativa prospettata dal contribuente istante, dalla Amministrazione finanziaria adita.<br />
Ad una preliminare istanza di interpello segue l’avvio di un procedimento amministrativo volto a ritenerne ammissibilità, al seguito del quale l’Amministrazione finanziaria  fornisce il relativo parere che configura una mera dichiarazione di scienza[2] mediante la quale esprime la propria ermeneusi in ordine alla norma di natura tributaria.<br />
Tale interpretazione non è vincolante né per il contribuente, che ben puo’ discostarsene assumendosi l’onere processuale di ricorso avverso l’eventuale atto di accertamento, e né per la stessa Amministrazione che ben puo’, <i>in re melius perpensa</i>, interpretare diversamente il disposto tributario pur se, in tal caso, perdendo la facoltà di irrogare la sanzione per l’assenza del titolo di responsabilità psicologica del contribuente[3]. <br />
Il parere reso si configura quale atto amministrativo a definitività implicita afferente al merito amministrativo poiché l’organizzazione interna della Agenzia delle entrate deputa alle Direzioni regionali il potere di irrogare le sanzioni tributarie agendo quali <i>superiorem non recognoscentes</i> in ragione del domicilio fiscale del contribuente interessato ed anche perché si tratta di una mera dichiarazione di scienza non provvedimentale con la quale si pronostica l’azione della Amministrazione in ordine ad un certo comportamento fiscalmente rilevante prospettato dal contribuente.<br />
Si evidenzia dunque, in via preventiva, la valutazione della opportunità di esercitare o meno l’azione sanzionatoria il cui esercizio rientra nell’alveo delle decisioni di merito della singola Direzione regionale interessata, e come tale il parere è da reputare insindacabile giurisdizionalmente e non riformabile gerarchicamente. <br />
Se il parere reso in sede di interpello assume i caratteri succitati, lo stesso non puo’ affermarsi per la fase procedimentale anteriore alla esplicazione della corretta ermeneusi della norma, nella quale l’Amministrazione adita ha il potere di valutare in discrezionalità l’insistenza dei requisiti di ammissibilità[4] della istanza del contribuente.<br />
Quest’ultimo, infatti, non è titolare di un diritto soggettivo ad ottenere l’esplicazione della norma tributaria oscura, bensì di un mero interesse legittimo pretensivo eventualmente vulnerato da un illegittima declaratoria di inammissibilità.<br />
Tale potere di valutazione non è implicitamente riservato alla Direzione regionale coinvolta e non configura mero merito amministrativo poiché non si prevaluta un comportamento futuro ma si esercita un potere attuale.<br />
In altre parole l’eventuale cattivo uso del potere discrezionale di valutazione dei requisiti della istanza di interpello lede l’interesse legittimo del contribuente a vedere esplicata la norma tributaria oscura dalla Agenzia adita, indipendentemente dalla correttezza o meno della posizione amministrativa così esposta. <br />
Ed in questa considerazione riposa la preliminare assunzione di competenza giurisdizionale compiuta nella sentenza che si annota. È avverso la declaratoria di inammissibilità, come nel caso di un qualunque diniego amministrativo, che la competenza è radicata in seno al giudice amministrativo il cui intervento non è inficiato dalla natura tributaria o contributiva dell’atto di interpello[5], che peraltro non rientra nemmeno nel novero degli atti ricorribili innanzi alle Commissioni tributarie[6].<br />
Il rifiuto della esplicazione<b> </b>nei casi consentiti, invece, affievolisce il diritto del contribuente a mero interesse legittimo pretensivo al corretto uso del potere discrezionale di valutazione dei requisiti di ammissibilità della istanza, e avverso l’esercizio di tale potere di imperio è ammesso ricorso in seno al giudice amministrativo in ordine alla vulnerazione dell’interesse legittimo pretensivo<b> </b>ad ottenere<b> </b>una<b> </b>(qualsiasi) esplicazione<b> </b>della norma tributaria oscura.<br />
La definitività implicita (che esclude il ricorso gerarchico) si manifesta sul potere prognostico sulla sanzionabilità di un comportamento fiscalmente rilevante poiché non esiste alcuna autorità superiore. Ma  nel caso di declaratoria di inammissibilità non viene in rilievo un potere implicitamente riservato alla Direzione Regionale, i cui atti, salvo eccezioni esplicite o implicite, sono gerarchicamente riformabili.<br />
Il merito amministrativo (che esclude il ricorso giurisdizionale) si concreta nella prevalutazione della opportunità di perseguire un certo comportamento fiscalmente rilevante. Ma come sopra, nel caso de quo non si prevaluta un comportamento futuro, ma si esercita un potere attuale.<br />
Il diniego illegittimamente dato è inoltre disapplicabile in un eventuale giudizio incentrato sulla irrogazione di sanzioni nella ipotesi nella quale il contribuente abbia deciso di adottare il comportamento preventivamente comunicato alla Amministrazione per mezzo dell’interpello, ai sensi del precetto in tema di disapplicazione endoprocessuale di un atto amministrativo illegittimo[7].<br />
In principio il verbo giurisprudenziale[8] riconosceva la disapplicabilità endoprocessuale come un potere proprio di qualsiasi giudice, anche amministrativo,<i> </i>pur se<i> </i>ben presto l’ermeneutica[9] escluse tal facoltà argomentando sul carattere tassativo della previsione normativa imponente perentori termini di decadenza nella impugnazione degli atti amministrativi poiché, con la disapplicazione endoprocessuale si sarebbe “aggirata” la norma decadenziale, norma peraltro speciale e posteriore.<br />
Tale indirizzo è stato tuttavia soggetto ad un importante revirement giurisprudenziale[10] sfociato nella affermazione[11] per cui l’effetto di elusione dei termini decadenziali si produce solo allorquando l’atto presupposto avrebbe potuto essere, <i>illo tempore, </i>autonomamente impugnato <i>ex se</i>, in quanto e se immediatamente lesivo.<br />
Nel caso afferente un illegittimo diniego dell’ammissibilità di una istanza di interpello, pero’, la disapplicabilità in un eventuale successivo giudizio innanzi la giurisdizione tributaria non insistono gli elementi  che impediscono la disapplicazione da parte di un giudice amministrativo[12].<br />
L’argomentazione pretoria ostativa si fonda sulla violazione del precetto decadenziale della impugnabilità degli atti amministrativi. Nel caso tuttavia il diniego di ammissibilità, pur se illegittimo non è al contempo lesivo. Deve premettersi che un atto illegittimo potrebbe anche non vulnerare alcuna posizione giuridica sostanziale nei confronti del destinatario ovvero, al limite, ledere una posizione giuridica differente.<br />
La mancata risposta ad una istanza (al pari del <i>silenzio-inadempimento</i>)  integra una lesione alla corretta gestione del rapporto tra PA e cittadino mentre l’irrogazione di sanzioni tributarie in ragione di successivo atto di accertamento integra la ben diversa vulnerazione alla posizione economico-patrimoniale del soggetto passivo.<br />
Dunque, nella ipotesi di illegittima declaratoria di inammissibilità della istanza di interpello insiste una lesione di due posizioni giuridiche difformi, considerando che la mera omissione di risposta all’interpello non incide sulla posizione economica dell’istante neanche in via mediata poiché la lesione non puo’ essere pronosticata sul concretarsi di un fatto meramente eventuale ed incerto quale è l’emissione successiva del relativo accertamento.<br />
Non essendo al tempo lesa la posizione economica, non si poteva impugnare il rigetto dell’ammissibilità dell’interpello se non in ragione di altra e differente lesione per la quale l’interessato poteva non avere un concreto interesse[13].  Per tale ragione la questione sul rigetto dell’interpello si configura quale meramente incidentale nella trattazione giudiziale del successivo atto di accertamento poiché, pur essendo illegittima, vulnerava altro bene giuridico.  <br />
La rilevanza della decadenzialità del termine di impugnazione di un atto amministrativo è esclusa anche per altre due ragioni[14]:<br />
1) la giurisdizione tributaria non ha facoltà di intervenire su un atto amministrativo.  Se la competenza incidentale del giudice amministrativo è negata in quanto sarebbe un <i>minus</i> rispetto alla sua competenza ordinaria sullo stesso atto, è vero che questo effetto non si verifica nel caso di giudici amministrativi speciali quali sono le Commissioni tributarie che non hanno facoltà di conoscere se non gli specifici e tassativi atti tributari, ma non anche l’eventuale illegittimità del rigetto dell’ammissibilità di un interpello, per la quale è competente il giudice amministrativo ordinario.<br />
2) Le Commissioni tributarie esercitano una giurisdizione esclusiva valutando l’atto di accertamento sul piano della legittimità e delle liceità.  Un accertamento in carenza di potere in concreto (stante la previsione della radicale nullità) integra lesione di un diritto soggettivo nel quale non rilevano gli aspetti decadenziali e, consequenzialmente, le ragioni addotte da talune opzioni ermeneutiche per negare la possibilità di interpretare estensivamente il disposto disciplinante l’istituto della disapplicazione endoprocessuale.<br />
Ne consegue che non residuano elementi per escludere il potere disapplicativo sul diniego dell’ammissibilità della istanza di interpello e che percui, come cennato, la commissione tributaria adita, all’esito della disapplicazione, ritenga intervenuta formazione del silenzio-assenso reputando inutilmente trascorso il termine di legge.<br />
Per tutti questi motivi decisamente improprio, dunque, come ritieneva l’esegeta dicasteriale, affermare che <i>“appare peraltro opportuno, ai fini della trasparenza nei rapporti con il contribuente, che a tutte le istanze inammissibili si fornisca riscontro nei termini, specificando i motivi che ne hanno determinato l’inammissibilità”[15]</i>: trattasi di atto amministrativo autonomo, da motivare per obbligo generale[16], riformabile gerarchicamente, pienamente sindacabile in sede di giurisdizione amministrativa e, <i>ad abundantiam,</i> disapplicabile endoprocessualmente in seno ad un eventuale giudizio successivo sul relativo e connesso atto di accertamento eventualmente irrogato.  Tale rischio è stato recepito[17] soltanto dopo la sentenza che qui si annota.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>[1] Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.<br />
[2] N. MUSSI, <i>Prime osservazioni sul diritto di interpello del contribuente</i>, in <i>Rassegna Tributaria,</i> 2000, 6.<br />
[3] Art. 5, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.<br />
[4] Art. 3, decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.<br />
[5] Art. 7, co. 4, legge 27 luglio 2000, n. 212.In dottrina, già prima della novella, F. TESAURO, <i>Istituzioni di diritto tributari</i>o, Torino 1998, p. 313 cfr., C. GLENDI, <i>Commentario alle leggi sul contenzioso tributario</i>, Milano 1989, p.19 <br />
[6] Art. 19, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.<br />
[7] Art. 5, legge 20 marzo 1865, n. 2248 – All. E<br />
[8] Consiglio di Stato, sez. IV, 19 giugno 1897 in <i>Giur. it.</i> 1897, III, 245; cfr, sez. V, 22 gennaio 1936, n. 68 in <i>Riv. dir. pubbl.,</i> 1936, II, 161; <br />
[9]  Consiglio di Stato,  sez. V, 10 luglio 1948, n. 500 in <i>Foro amm.</i> 1949, I, 2, 110;<br />
[10] Consiglio di Stato, sez.  V, 26 febbraio 1992, n. 154 in <i>Giur.it.</i> 1993, III, 1, 653 (nota Cannada Bartoli).<br />
[11] Consiglio di Stato, sez. IV, 29 febbraio 1996, n. 222 in <i>Foro amm.</i> 1998, 381 (nota Trebastoni).<br />
[12] D. Garcea, <i>Sindacabilità e disapplicabilità endoprocessuale</i>, in <i>Dir. prat. trib</i>., 2005, in corso di pubbl. <br />
[13] Consiglio di Stato, sez. VI, 22 ottobre 1983, n. 748 in <i>Quaderni reg.,</i> 1983, 1515; Id. Sez. V, 21 maggio 1984, n. 374 in <i>Cons. St.</i> 1984, I, 553;<br />
[14] D. Garcea, <i>Op. cit.</i><br />
[15] Agenzia delle Entrate, circ., 21 maggio 2001, n. 50 &#8211; paragrafo 3.3.<br />
[16] Art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241.<br />
[17] Agenzia delle Entrate, circ.,  16 maggio 2005, n. 23 </p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>La motivazione mediante punteggio numerico &#8230; in medio stat virtus</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-motivazione-mediante-punteggio-numerico-in-medio-stat-virtus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:55 +0000</pubDate>
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<p>Nell’ambito della tematica della motivazione del provvedimento mediante punteggio numerico, la sentenza in commento si segnala all’attenzione dell’interprete in quanto si colloca in una linea, per così dire, mediana all’interno di quella spaccatura creatasi, nella giurisprudenza amministrativa, tra i diversi TAR e il Consiglio di Stato [1]. E’ il giudice</p>
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<p>Nell’ambito della tematica della motivazione del provvedimento mediante punteggio numerico, la sentenza in commento si segnala all’attenzione dell’interprete in quanto si colloca in una linea, per così dire, mediana all’interno di quella spaccatura creatasi, nella giurisprudenza amministrativa, tra i diversi TAR e il Consiglio di Stato [1]. <br />
E’ il giudice umbro a ricordare, infatti, come, relativamente all’assolvimento dell’obbligo motivazionale attraverso valutazioni espresse esclusivamente mediate voti numerici (nella fattispecie in esame si tratta della non ammissione alle prove orale di un candidato al concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore direttivo – categoria D, posizione economica D1, indetto con deliberazione della Giunta Comunale di Nocera Umbra n. 187/2002), si siano contrapposti i giudici di primo grado e il giudice d’appello.<br />
Da un lato, il Supremo Consesso per lungo tempo ha sostenuto che l’onere della motivazione, nei giudizi sulle prove di concorso o di esame, sia sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, in quanto formula “sintetica ma eloquente di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione”, e ciò sull’assunto che l’atto valutativo, non essendo di natura provvedimentale, esula dalla previsione di cui all’art. 3 l. n. 241 del 1990[2]. <br />
Dall’altro, invece, i Tar, configurando la valutazione numerica mera esternazione del risultato, hanno ritenuto necessaria la motivazione del giudizio valutativo, sottolineando che, ai sensi dell’art. 3, l. n. 241 del 1990, questa è imposta anche per i provvedimenti concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi[3]. <br />
Sottesa a queste posizioni è in realtà la necessità di soddisfare due diverse esigenze valutate dagli organi di giurisdizione amministrativa come preminenti: il giudice di Palazzo Spada privilegia le ragioni di natura pratica relative alla speditezza delle operazioni concorsuali ed idoneative, spesso connotate dal numero elevato dei partecipanti, mentre i Tar ritengono preminenti i principi costituzionali che vogliono garantita la possibilità di un sindacato giurisdizionale sull’esercizio del potere, sindacato, ovviamente effettuabile solo se possono essere individuati i profili di ragionevolezza, di coerenza e di logicità[4].<br />
Nella <i>vexata quaestio</i>, in cui neppure il<i> </i>giudice delle leggi[5] ha voluto o saputo apportare un contributo chiarificatore, si è aperta la strada ora ad un nuovo orientamento cui dichiara di aderire anche il Tar Umbria. L’<i>incipit</i> del mutato indirizzo di Palazzo Spada si suole scorgere nella sentenza n. 2331/03[6], riportata nei suoi punti più significativi in quella in commento, anche se un, pur timido, spiraglio di apertura doveva già individuarsi in una decisione della Adunanza Plenaria[7]. In quest’ultima, infatti, si era espresso un giudizio positivo nei confronti di una commissione d’esame che “assecondando un criterio di più ampia apertura verso una non <i>obbligatoria</i>, ma di certo maggiore attenzione ad una <i>migliore</i> <i>percepibilità</i> del contenuto del giudizio sugli elaborati” aveva sostituito la valutazione precedente annullata dal giudice di prime cure. <br />
Recentemente, dunque, il Supremo Consesso, in alcune pronunce[8], é giunto ad affermare che nelle pubbliche gare e nelle procedure concorsuali deve essere imposto alle commissioni di rendere percepibile l’<i>iter</i> logico seguito nell’attribuzione del punteggio. <br />
Invero, sapientemente il giudice amministrativo d’appello, timoroso di creare un <i>vulnus</i> al sistema, non afferma l’insufficienza della motivazione mediante voto numerico, ma rileva come, per rispettare l’art. 3 l. 241/90, è necessario ed, al contempo, sufficiente che “ad esso si accompagnino quanto meno ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire <i>ad externo</i> la motivazione del giudizio valutativo”. A tal fine, il Consiglio di Stato si spinge sino ad elencare quali elementi siano idonei a dare contezza delle ragioni della valutazione negativa: una formulazione dettagliata, rigida e specifica dei criteri di valutazione fissati preliminarmente dalla commissione, l’apposizione di nota a margine dell’elaborato, o, comunque, l’uso di segni grafici che consentano di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente dalla commissione. <br />
Orbene, nulla di tutto questo è stato compiuto dalla Commissione esaminatrice nella fattispecie in questione. Infatti, <i>in primis</i> essa ha determinato un criterio di giudizio, che non solo è privo di oggettività, ma, facendo riferimento ad una “personale elaborazione”, non può ritenersi sufficiente ad individuare l’<i>iter </i>logico della valutazione numerica. In secondo luogo, l’assenza di qualsiasi nota o segno sugli elaborati non induce in alcun modo a comprendere in quali punti gli scritti sono stati ritenuti personalmente redatti e in quali altri, invece, difettano di note soggettive. Pertanto, anche sotto questo aspetto, è impossibile raccordare l’espressione alfanumerica al criterio prescelto.<br />
E’ di tutta evidenza come la nuova elaborazione giurisprudenziale, pur nascendo senz’altro come un compromesso, sia in grado di dare una risposta significativa alle suindicate esigenze di celerità, efficacia ed efficienza e al contempo garantire i principi di azionabilità delle pretese del cittadino. La carenza di garanzia che emerge dalla motivazione mediante punteggio numerico potrebbe essere, in effetti, compensata creando uno stretto rapporto tra l’espressione alfanumerica e la predeterminazione dei criteri di valutazione in base ai quali la pubblica amministrazione formula il giudizio, sempreché, con l’ausilio di chiavi di lettura, si possa agevolmente correlare il valore numerico ai criteri stabiliti (come, usando un’espressione sandulliana, una sorta di griglia)[9]. E, in questo contesto, possono fungere da chiavi di lettura, le sottolineature, apposizione di note, segni, e quant’altro possa essere mutuato dalle moderne scienze della comunicazione in modo tale da dare un senso sia al riconoscimento del diritto di accesso alla visione degli elaborati, sia al potere di autolimitazione della commissione che il legislatore ha voluto conferire (art. 12, Dpr n. 487/94) e ribadire (Dpr 220/01)[10].<i></p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>[1] Anche se una timida apertura al mutato orientamento si scorgeva già anche in TAR Umbria, 14 febbraio 2003, n. 73, in giustizia-mministrativa.it, laddove era rilevato che la predisposizione di una “griglia per la valutazione- giudizio analitico”… “aveva reso disponibile una sorta di codice interpretativo tale da permettere di collegare ad un’espressione numerica il riscontro della presenza o della mancanza di specifici contenuti o valenze progettuali”.<br />
[2] <i>Ex multis</i>, Cons. Stato, IV, 1 febbraio 2001, n. 367, in <i>Foro amm.- Tar</i>, 2002, 271; 29 ottobre 2001, n. 5635 in Cons. St., 2001,I, 2364; 2 luglio 2002, n. 3610; VI, 5 novembre 2002, n. 6040, in giustizia- amministrativa.it; Ad. Gen. 9 novembre 1995, n. 120 in <i>Cons. St.,</i> 1995, 2026, citate in sentenza, ma anche Cons. Stato, IV, 7 febbraio 2003, n. 471, in giustizia-amministrativa.it; V, 6 giugno 2002, n. 3184, in <i>Cons. Stato</i>, 2002, 1447.<br />
[3] TAR Lombardia, III, 3 giugno 1998, n. 1157, in giustizia-amministrativa.it; TAR Veneto, I, 21 gennaio 2002, n. 137, in Foro amm. – TAR, 2002, 46, citate in sentenza, v. anche TAR Lazio, Roma, 27 luglio 2001, n. 6825, in <i>Foro it.</i>, 2001, III, 545; TAR Sicilia, Catania, 20 giugno 2001, n. 1253, in giustizia-amministrativa.it. <i>Contra</i>, TAR Lazio, Roma, 3 marzo 2004, n. 2017, in questa rivista, 2004, n.3.<br />
[4] Vedi Romano Tassone <i>Il Consiglio di Stato muta indirizzo circa la motivazione delle valutazioni concorsuali</i>, in <i>Giorn. Dir. amm.</i>, 2003, 814 ss, il quale ritiene che le ragioni profonde dei due diversi orientamenti vadano cercate altrove “…nella tendenziale irrilevanza della motivazione ai fini del sindacato sulla correttezza del giudizio tecnico svolto dall’amministrazione”.<br />
[5] Si allude all’ordinanza 3 novembre 2000, n. 466 in cui la Corte Costituzionale ha affermato che la questione di legittimità, per contrasto con gli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost., del diritto vivente (ossia dell’orientamento pressoché unanime del Consiglio di Stato), è “palesemente inammissibile” in quanto la questione non è in realtà diretta a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale, ma si traduce piuttosto in un improprio tentativo di ottenere l’avallo di questa Corte a favore di una determinata interpretazione della norma”, in <i>Giust. Cost.</i>, 2000, 3659, con nota di A. Sandulli, <i>La motivazione del provvedimento nei pubblici concorsi ed il sindacato di costituzionalità del diritto vivente.</i><br />
[6] Cons, Stato, sez. VI, 30 aprile 2003, n. 2331, con commento di Carparelli, <i>Revirement di Palazzo Spada: il solo punteggio numerico attribuito alle prove concorsuali non è più idoneo a costituire adempimento dell’obbligo di motivazione imposto alle PP.AA., dall’art. 3 l. n. 241/1990</i>; con commento di M. e F. Minniti,<i> Valutazione dei candidati nei concorsi pubblici: obbligo di motivazione e (in)sufficienza del punteggio numerico</i>, in <i>giust.amm.it</i>; nonché con commento di Romano Tassone, cit., 814 ss. V. anche sull’argomento, Tarascio, <i>La motivazione del potere: le ragioni dell’uomo e del diritto a confronto, </i>in <i>Il Foro amm.- Tar</i>, 2002, 49 ss; Valente, <i>Valutazioni numeriche ed obbligo di motivazione nei pubblici concorsi</i>, ivi, 2002, 74 ss. Inoltre, significativa al riguardo è anche Cons. Stato, sez. VI, 13 febbraio 2004, n. 558, in giustizia-amministrativa.it.<br />
[7] Cons. Stato, ad.pl., 27 febbraio 2003, n. 3 (i corsivi sono i nostri), in <i>Cons. Stato, </i>2003, I, 216.<br />
[8] Cons. Stato, V, 6 ottobre 2003, n. 5899, con nota di Valensise, in <i>Giorn. Dir. amm., </i>2004, 159 ss; VI, 10 gennaio 2003, n. 67, in <i>Riv. giur. edilizia</i>, 2003, I, 1067.<br />
[9] Sintomatico di questo orientamento è quanto affermato in TAR Campania, Napoli, 18 gennaio 2005, n. 175, in questa rivista, 2005, n.2: “Il voto numerico attributo dalla Commissione di concorso esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione medesima, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti soprattutto allorquando siano stati predeterminati adeguati criteri di valutazione ed il punteggio numerico sia stato accompagnato da ulteriori elementi che consentono di ricostruire ab esterno la motivazione del giudizio valutativo (come &#8211; nel caso di specie – l’apposizione di segni grafici che consentono di individuare gli aspetti delle prove non valutati positivamente).<br />
[10] Art. 12, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, <i>Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi</i>; Art. 9, D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, <i>Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del servizio sanitario nazionale.</i></p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>V. T.A.R. UMBRIA &#8211; PERUGIA &#8211; <a href="/ga/id/2005/6/6683/g">Sentenza 12 maggio 2005 n. 274</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Codificazione legislativa e normazione secondaria nel nuovo modello di semplificazione delineato dalla legge n. 229 del 2003 (legge di semplificazione per il 2001).</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:55 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/codificazione-legislativa-e-normazione-secondaria-nel-nuovo-modello-di-semplificazione-delineato-dalla-legge-n-229-del-2003-legge-di-semplificazione-per-il-2001/">Codificazione legislativa e normazione secondaria nel nuovo modello di semplificazione delineato dalla legge n. 229 del 2003 (legge di semplificazione per il 2001).</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Semplificazione e istrumentario normativo: la discontinuità recata dalla legge n. 229 del 2003 – 2. Rapporti fra normazione primaria e normazione secondaria nel micro-sistema delle fonti delineato dalla legge di semplificazione per il 2001: profili generali – 3. Segue: delegificazione e codificazione, le questioni aperte – 4. Segue:</p>
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<p><b>SOMMARIO:</b> 1. Semplificazione e istrumentario normativo: la discontinuità recata dalla legge n. 229 del 2003 – 2. Rapporti fra normazione primaria e normazione secondaria nel micro-sistema delle fonti delineato dalla legge di semplificazione per il 2001: profili generali – 3.  Segue: delegificazione e codificazione, le questioni aperte – 4. Segue: verso un’omogeneizzazione dei vari tipi di fonti operanti nel nuovo sistema della semplificazione? – 5. La legge n. 229 del 2003 come legge di sistema: i problemi di un’ambizione.</p>
<p>1. <i>Semplificazione e istrumentario normativo: la discontinuità recata dalla legge n. 229 del 2003. </i>Nell’ormai quasi quindicennale percorso orientato alla semplificazione amministrativa nel nostro ordinamento[1], inaugurato all’inizio degli anni novanta e già segnato da numerosi aggiustamenti (anche sensibili) di rotta – si pensi soltanto al processo di reiterata modifica cui è stato sottoposto l’art. 20 della legge n. 59 del 1997 – non v’è dubbio che la legge di semplificazione per il 2001 – n. 229 del 2003 – presenti, accanto a pure significativi aspetti di continuità, profili di novità assoluti, che interessano – per ciò che qui più direttamente concerne – anche il micro-sistema delle fonti in materia[2].<br />
	In proposito, si segnala: <br />
la definitiva conclusione della stagione dei cc.dd. testi unici misti, di cui all’art. 7 della legge n. 59, ora meramente abrogato dall’art. 23, comma 3, l. n. 229, ancorché un qualche suo ultimo strascico sarà reso possibile mercé la limitata perdurante applicazione ivi consentita;<br />
l’inaugurazione della nuova stagione dei codici di settore, mercé l’adozione di appositi decreti legislativi di riassetto normativo, con conseguente definitiva rinuncia ad un modello di semplificazione avente ad oggetto procedimenti in favore di uno avente riguardo a materie, realizzato attraverso un processo di riordino delle rispettive discipline; <br />
l’abbandono del postulato circa la correlazione fra delegificazione e semplificazione, a lungo profilata in termini di esclusività-necessità, quasi assorbendo il fine nel mezzo, ora, invece, riproposta in forma assai diversa, in quanto immersa in un articolato sistema di strumenti normativi complessivamente ordinato a quel fine, nel quale i regolamenti <i>ex</i> art. 17, comma 2, l. n. 400 del 1988 appaiono come “uno dei possibili”, assieme ai decreti legislativi e agli altri tipi di regolamenti dell’esecutivo, e neppure come il principale.<br />
Con riferimento, in specie, al punto <i>sub c)</i> ben può dirsi – sia dal punto vista “statico” dell’esame dell’impianto complessivo della legge, che dal punto di vista “dinamico” delle prime esperienze applicative – che quello del ricorso alla delegificazione appaia ormai assumere, nel sistema della semplificazione come ridisegnato dalla legge n. 229, un ruolo fondamentalmente accessorio, rispetto a quello strategico ascritto alla legislazione delegata, intesa quale ben più idoneo strumento al fine del perseguimento del duplice scopo del riassetto-semplificazione mercé codificazione[3]. <br />
Insomma, un’eclissi della sua fortuna critica che, del resto, si iscrive in una più generale recente tendenza al ridimensionamento dello strumento <i>ex</i> art. 17, secondo comma, della legge n. 400 del 1988, cui non può certamente rimanere estranea la restrizione della sfera di intervento del potere regolamentare statale conseguente alla riforma del titolo V della seconda parte della Costituzione, come pure la minore onerosità, da un punto di vista procedimentale, della via legislativa rispetto a quella regolamentare, in presenza di strumenti procedurali e di una maggioranza parlamentare tali da salvaguardare dalla eventualità di imprevisti o ritardi eccessivi, spesso invece imputati proprio all’<i>iter</i> regolamentare[4].<br />
Ma, accanto a ragioni di ordine generale, ve ne sono anche di interne al processo di semplificazione-riassetto delineato dalla legge di semplificazione per il 2001.<br />
Si pensi, peculiarmente, alla maggiore idoneità dei codici legislativi di settore di assicurare un riassetto normativo centralizzato ed unificato della normativa, capace di garantirne una maggiore stabilità ed un più organico assestamento, offrendo la garanzia di superiore resistenza al processo incessante e variegato di riproduzione normativa, in conseguenza del fatto della “messa a riparo” da revisioni che non siano operate “allo stesso livello”.<br />
Ne consegue una maggiore dispensa di certezza, rispetto a quella conseguibile attraverso regolamenti che, sia pur dotati di capacità innovativa per come risultante dalla idoneità a sostituire la previa disciplina di legge con quella da essi recata, tuttavia restano per l’innanzi avvinti al regime giuridico proprio della <i>species</i> normativa di appartenenza: cosicché, la flessibilità nel processo di rinnovazione del sistema normativo, da dote all’origine della fortuna dello strumento del regolamento in delegificazione anche <i>in</i> <i>subiecta materia</i>, viene oggi a trasformarsi, tranne che in casi particolari, in un suo possibile difetto.<br />
	Senonché, se abbastanza evidente appare la discontinuità, quantomeno sotto il profilo della strumentazione normativa, recata dalla legge n. 229 nella strategia della semplificazione (e con essa la fuoriuscita dall’indirizzo sin qui posto in essere), nondimeno risulta gravato di non poche ombre  il nuovo sistema che da essa trae origine. Si può dire, in sostanza, che, lasciata la via vecchia, le aporie e le contraddizioni della legge <i>de qua</i> paiono avvolgere di un’aura di forte incertezza l’itinerario futuro che essa intende tracciare. E questo ad onta di quel valore della certezza che la prospettiva del consolidamento normativo pel tramite della codificazione della legislazione di settore risulta perseguire.<br />
	Detto ciò, si tratta di passare subito ad affrontare il <i>thema </i>assegnatomi, relativo al rapporto fra fonti primarie e secondarie all’interno del nuovo impianto progettato dalla legge di semplificazione per il 2001.</p>
<p>2. <i>Rapporti fra normazione primaria e normazione secondaria nel micro-sistema delle fonti delineato dalla legge di semplificazione per il 2001: profili generali. </i>Disposto cardine per definire il quadro delle “forze” in campo è quello dell’art. 20, comma 2, della legge n. 59 del 1997, per come novellato dall’art. 1 della legge n. 229, secondo cui il disegno di legge annuale per la semplificazione e il riordino normativo «prevede l’emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonché di regolamenti ai sensi dell’art. 17, commi 1 e 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato».<br />
Se ne ricava che, l’istrumentario normativo a disposizione comprende, a livello primario, le leggi delegate e, a quello secondario, i regolamenti governativi nelle varie forme previste dalla legge n. 400 del 1988 – vale a dire di esecuzione, integrazione e attuazione delle leggi e dei decreti legislativi; indipendenti; di organizzazione e funzionamento della P.A.; di delegificazione. <br />
Dal novero delle fonti del micro-sistema inaugurato dalla legge n. 229 risulterebbero pertanto estromessi i regolamenti ministeriali, previsti al terzo comma del medesimo art. 17, cui tuttavia non è escluso possa far rinvio la singola legge (o disposizione) di delega, ad integrazione di quanto disposto in via generale dall’art. 20, comma 2, l. n. 59 del 1997[5].<br />
Diversi i problemi che, a mio parere, esso pone all’interprete.<br />
Innanzitutto, va chiarita – come dire – la natura di questa statuizione sulla normazione. <br />
Essa, infatti, non pare ascrivibile alla <i>species</i> delle cc.dd. norme di riconoscimento, vale a dire – usando qui il senso più condiviso della formula appena utilizzata – non sembra atteggiarsi a prescrizione attributiva di potestà normativa, da cui il legislatore – qui inteso in senso ampio – possa in futuro attingere per legittimarne il concreto esercizio.<br />
Tale appartenenza è sicuramente da escludere evidentemente per la potestà legislativa delegata che, come noto, per disposto costituzionale non può che trovare il proprio fondamento in uno specifico conferimento ad opera di una legge (o norma) di delegazione, qualifica che quantomeno per questa parte non può certo riconoscersi alla legge in parola.<br />
Ma dubbi ritengo debbano nutrirsi, al proposito, anche con riferimento alla potestà regolamentare ivi richiamata[6]; posto che il rinvio all’art. 17, commi primo e secondo, della legge n. 400 del 1988, comprende – come detto – da un verso, i regolamenti di esecuzione e di attuazione-integrazione delle leggi e dei decreti-legislativi, quelli indipendenti e di organizzazione degli uffici delle amministrazioni pubbliche diverse dai ministeri (comma 1, lett. <i>a), b)</i>, <i>c)</i> e <i>d)</i>); che, infine, quelli di delegificazione (comma 2). <br />
Ora, mentre, in ordine ai regolamenti indipendenti, anche senza prender partito in questa sede sulla disputatissima questione della compatibilità della loro previsione con  il rispetto del principio di legalità, ritengo che proprio la <i>ratio</i> complessiva che anima globalmente l’impianto dell’operazione di semplificazione attraverso la redazione di codici legislativi di settore, tesi a ricomprendere unitariamente ed in modo tendenzialmente esclusivo la normativa di una certa “materia” (o, quantomeno, a guidarne il processo di razionalizzazione), comporti di fatto il venir meno del loro presupposto materiale; con riferimento, poi, ai regolamenti delegificanti, mi sembra decisamente difficile sostenere che, così come per i decreti legislativi delegati, anche per l’adozione dei regolamenti in parola l’esecutivo possa fare a meno di una specifica autorizzazione legislativa[7].<br />
Resterebbero, pertanto, sia i regolamenti di esecuzione, che quelli attuazione ed integrazione degli atti legislativi, nonché di organizzazione. <br />
Ma per questi, ove non si concordi con l’intransigente richiesta di uno specifico fondamento in singola legge[8], mi pare che comunque una norma generale di abilitazione possa essere agevolmente rintracciata, piuttosto che nella disposizione in esame, proprio nello stesso articolo 17 della legge n. 400, senza bisogno di forzare il senso di una disciplina, qual è quella qui in esame, che, anziché fondare «la potestà normativa secondaria del Governo nell’ambito del processo di riassetto», di modo da non richiedere «un ulteriore fondamento legislativo nelle specifiche norme di delega “sostanziale” per le singole materie»[9], sembra, a mio avviso, più propriamente da intendersi come rivolta a condizionare, sotto il profilo qui d’interesse, la scelta delle modalità attraverso le quali il legislatore della semplificazione annuale possa procedere alla semplificazione e al riassetto normativo di settore, predeterminandone l’ambito.<br />
Un altro profilo problematico è quello relativo all’individuazione di un riparto funzionale e di competenze fra fonte legislativa e fonte regolamentare. <br />
Invero il testo del comma 2 qui in esame non pare fraseggiato in modo molto felice, nel senso che, laddove esso prevede «l’emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali», parrebbe effettivamente riecheggiare, per questo aspetto, la formulazione di quelle deleghe per la redazione di testi unici in cui il legislatore delegato è vincolato a riunire e coordinare le sole norme di livello legislativo preesistente, onde se ne dovrebbe ricavare la conseguenza per cui il riassetto e la codificazione dovrebbero essere condotti in ciascun settore al netto di modifiche di livello gerarchico della disciplina, lasciando perciò inalterato l’assetto dei rapporti fra normativa primaria e secondaria[10]. <br />
Tuttavia, mi sembra che una prospettiva di carattere sistematico e soprattutto un’interpretazione che faccia leva sulla <i>ratio </i>complessiva della legge inducano a prediligere una soluzione decisamente più flessibile, secondo cui il carattere legislativo delle norme sostanziali o processuali regolanti i singoli settori oggetto della codificazione per delega, cui fa riferimento la prescrizione <i>de qua</i>, <i>non dovrebbe considerarsi un presupposto, bensì una conseguenza della codificazione stessa</i>. Pertanto, come già chiarito dal Consiglio di Stato nel più volte citato parere e confermato dalla prassi successiva, il riparto appare improntato a notevole fluidità, la linea di confine fra i livelli in parola, fra “dominio” della legge e “dominio” del regolamento, risultando “mobile”, in quanto conseguenza della decisione del legislatore primario circa l’estensione del proprio ambito di intervento, sia in senso acquisitivo di sfere già in possesso del legislatore regolamentare (legificazione o rilegificazione), sia all’opposto nel senso della cessione di quote di materia in favore di quest’ultimo (delegificazione)[11].<br />
Ciò, peraltro,  evidenzia a pieno il <i>ruolo principe </i>che nella neo-prefigurata prospettiva della semplificazione-riassetto viene ad assumere la codificazione per via di legge (<i>recte</i>: atto legislativo) e consequenzialmente la <i>posizione ancillare </i>rivestita dal regolamento governativo, posto che non è solo la superiorità di rango della disciplina <i>ex decreto</i> rispetto a quella di livello regolamentare a rilevare, quanto soprattutto il fatto che dall’estensione della prima dipende – per dir così – il destino della seconda, sino all’eventualità che data l’estensione assunta e, magari, l’assorbimento a livello legislativo della previa normativa anche secondaria, non sia abbia la necessità di ricorrere al regolamento[12].<br />
In questo quadro, anche l’ordinazione della fonte regolamentare alla disciplina dei procedimenti amministrativi, la quale, oltre che radicarsi nel solco della tradizione in materia, si evince dall’espressa indicazione presente in alcune disposizioni della legge[13] e, più in generale, dai principi e criteri direttivi comuni previsti dalla legge medesima, non può costituire una riserva competenziale in capo al regolamento governativo, in grado di imporsi al legislatore delegato, come pure avrebbe potuto essere. <br />
Parimenti da avviare a soluzione è il problema dell’ambiguità della legge in parola circa l’orientamento funzionale al riassetto e alla codificazione delle fonti primarie e secondarie. <br />
Ora, a parte il richiamo contenuto nella rubrica dell’art. 1 della legge, l’indirizzo codificatorio risulta espressamente indicato solo con riferimento alla legislazione delegata, segnatamente alla lett. <i>a) </i>dell’art. 3 del novellato art. 20 della legge n. 59 del 1997, quale primo dei principi e criteri direttivi comuni dettati dalla legge di semplificazione annuale per l’esercizio delle successive deleghe. Mentre, invece, <i>non compare alcuna analoga prescrizione per l’esercizio della potestà regolamentare</i>. Ciò, tuttavia, non osta acchè si possa procedere ad una codificazione della normativa di settore di rango regolamentare, secondo gli ambiti e gli spazi resi possibili dall’estensione della normativa primaria: non foss’altro per la ragione che, una volta individuata una norma legislativa legittimante, la potestà regolamentare potrà esercitarsi evidentemente, sia in forma frammentata o per atto individuo, sia in forma unitaria attraverso la redazione di codici regolamentari elaborati “in parallelo” con quelli legislativi e frutto, evidentemente, della revisione resa necessaria dalla innovazione recata da quest’ultimi. Di talché, anche sotto questo aspetto, deve concordarsi con quanto asserito dal punto Consiglio di Stato[14], pur se esito di premesse argomentative che, come osservato poco fa, non si condivide appieno.<br />
Il fatto poi che il comma 2 dell’art. 20 della legge n. 59 del 1997 faccia riferimento ai regolamenti <i>ex</i> art. 17, commi 1 e 2, della legge n. 400 del 1988, parrebbe escludere dall’eventuale codificazione regolamentare le norme derivanti da regolamenti ministeriali, potendosi invece estendere, per promiscuamente raccoglierle in un unico contenitore, alle varie tipologie di regolamenti governativi previste nella disciplina richiamata, senza peculiari limitazioni od ostacoli[15]. Del resto – come in più occasioni ricordato dallo stesso Consiglio di Stato – l’inserzione in testi unici regolamentari, accanto a norme contenute in regolamenti governativi, di norme provenienti da regolamenti ministeriali richiederebbe un’esplicita previsione di legge, dato il fondamento legislativo che la stessa potestà regolamentare dei ministri vanta in base al precetto dell’art. 17, comma 3, l. n. 400. Questa previsione, come il parere del 25 ottobre 2004 rammenta[16], potrebbe semmai trovare accoglienza nel “parallelo” codice legislativo di settore e fungerebbe da prescrizione derogatoria rispetto al menzionato art. 17.<br />
A quest’ultimo riguardo, va segnalato che nella legge n. 229 una prescrizione del genere sia contenuta <i>direttamente</i> nella disciplina relativa alla delega in tema di riassetto della normativa riguardante il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cui s’è già fatto cenno, là ove prevede che alla «attuazione ed esecuzione delle disposizioni  emanate ai sensi del comma 1 si provvede con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell’art. 17, commi 1 e <i>3</i>, della legge 21 agosto 1988, n. 400 [&#8230;]» (art. 11, comma 2, <i>corsivo mio</i>). <br />
Orbene, anche se una tale previsione deve considerarsi estranea alla normativa di delega e in quanto tale non condizionare i decreti delegati, secondo quel che si dirà <i>infra</i> § 4, nondimeno essa può spiegarsi alla luce del fatto che il precedente comma 1 del medesimo articolo 11 contenga la formula – utilizzata in tutte le deleghe previste nella legge di semplificazione per il 2001 – per cui «Il Governo è delegato […], <i>ai sensi</i> e secondo i principi e criteri direttivi di cui all’art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall’art. 1 della presente legge» (<i>corsivo mio</i>). Si tratta di un rinvio che, per come è fraseggiato – utilizzando la formula «ai sensi» e non soltanto il riferimento ai principi e criteri di cui al predetto disposto – è idoneo a richiamare la normativa dell’intero articolo 20, ivi compreso il precetto del comma 2 che, come visto, circoscrive ai soli regolamenti governativi il novero delle fonti secondarie utilizzabili per la semplificazione ed il riassetto disposto dalla legge di semplificazione annuale. Ed allora <i>essa svolge la funzione di “smarcare” il Governo da quella limitazione</i>, atteggiandosi, quindi, prima ancora che dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400, <i>a prescrizione derogatoria di quel medesimo comma 2 dell’art. 20.<br />
</i> <br />
3. <i>Segue: delegificazione e codificazione, le questioni aperte. </i>Ciò premesso, si tratta di spendere qualche considerazione più specifica sull’operazione di riassetto attraverso delegificazione, per come prefigurata dalla legge <i>de qua</i>.<br />
<i>In primis</i>, deve ribadirsi – a fronte di una prassi sin troppo lassista – la necessità che l’intervento finalizzato alla delegificazione, seppur concretamente definito dal decreto legislativo adottato in attuazione della delega di riassetto e codificazione di settore, il quale dovrà poi indicare le norme generali regolatrici della materia e la disciplina legislativa da sostituirsi ad opera del regolamento, <i>abbia la propria radice nella legge di delega</i>, giacché non può ritenersi l’opzione delegificatoria non rientrare fra i principi e criteri direttivi della delega stessa, richiesti quale suo contenuto necessario dall’art. 76 Cost., posto altresì che il conferimento di potestà normativa primaria operato dalla legge di delega non può trasformarsi, in buona misura,<i> </i>in un’ulteriore attribuzione di potestà normativa ad altra fonte (ancorché espressiva di una potestà nella disponibilità dello stesso soggetto), secondo l’antico insegnamento per cui <i>delegatus delegare non potest</i>[17].<br />
Non solo, va altresì precisato che, a rigore, il fatto che la legge di delega debba indicare fra i criteri direttivi quello della delegificazione, delimitandone al contempo l’ambito specifico all’interno dell’oggetto materiale d’intervento, costituisce, a mio parere, non solo la <i>condizione minima </i>essenziale perché si proceda a delegificare un settore normativo pel tramite dello strumento <i>ex</i> art. 76 Cost., ma al contempo anche il <i>limite massimo</i> oltre il quale quella legge, <i>in quanto legge di delega</i>, non può spingersi. Nel senso che, la legge di delegazione nulla dovrebbe dire di altro, rilasciando al decreto legislativo ogni altra specifica definizione dell’operazione delegificatoria – autorizzazione abilitante, determinazione delle norme generali della materia e delle norme legislative da sostituirsi ad opera del regolamento – giacché, altrimenti opinando, si fuoriuscirebbe dal rapporto di delega che, per quanto oramai ritenuto permeabile  (ma sempre tuttavia a partire da uno dei due termini di quel rapporto), credo debba restare ad ogni buon conto una relazione “a due” in cui il terzo incomodo non dovrebbe avere diritto di cittadinanza: insomma un matrimonio che, pur ammettendo incomprensioni e al limite scioglimento, non accetta una sostituzione di <i>partner</i>. <br />
E’ quello che accadrebbe in questo caso, dato che la legge di delega, ponendo in essere le varie condizioni richieste per aversi delegificazione, finirebbe per instaurare un rapporto diretto e immediato con il futuro regolamento, il quale, in definitiva, potrebbe persino essere adottato in assenza (e/o precedenza) del decreto legislativo. Questo, a dimostrazione del fatto che si sarebbe fuori dalla delega in senso proprio, non troppo diversamente dall’ipotesi in cui una legge di delega contenga <i>pro parte</i> norme di immediata disciplina della materia oggetto della delega stessa che, in quanto tali, apparterrebbero alla sua natura di legge sostanziale e non di legge di delegazione e <i>per questo motivo risulterebbero abrogabili dallo stesso decreto legislativo di attuazione</i>.<br />
Certo, chi scrive è ben consapevole della ragione che giustifica la posizione che vorrebbe già nella legge di delega la definizione dell’operazione delegificatoria[18] e che si sostanzia in definitiva nella necessità di evitare che sia sempre lo stesso soggetto – il Governo – ad un tempo a disporre e realizzare in concreto la delegificazione, con conseguente esautorazione parlamentare[19].<br />
Senonché – a parte la considerazione per cui delegificare non significa necessariamente dare al regolamento ciò che si toglie alla “legge formale”, ma anche attribuire al regolamento la capacità di sostituirsi ad un “atto legislativo” del Governo per l’innanzi in vigore quale fonte della disciplina di quella determinata materia – al problema poc’anzi evocato non può rispondersi attraverso lo snaturamento funzionale della delega, quanto semmai al più sottolineando l’inadeguatezza del meccanismo bifasico <i>ex </i>art. 76 della Costituzione per procedere alla delegificazione stessa.<br />
Laddove vi si ricorra, si dovrà pertanto accettarne i limiti oggettivi, che nella specie fan sì che quella di delegificazione appaia come un’operazione decisamente spartita fra legge di delega e decreto legislativo attuativo.  <br />
Senza poi dire che, la rilevata irrazionalità della previsione di norme principio in decreti legislativi delegati[20], dovrebbe comportare una maggiore adesione al modello originario (e più corretto) di delegificazione, giacché avrebbe come effetto quello di condizionare il decreto legislativo a dettare realmente le norme generali regolatrici della materia, piuttosto che fissare i (molto spesso sin troppo generici) principi e criteri dell’intervento regolamentare, secondo la prassi largamente in uso[21].<br />
Posto questo, si tratta poi di immaginare la concreta portata dell’intervento di delegificazione, a fronte dell’operazione di codificazione normativa realizzata dalla legislazione delegata, vale a dire quale spazio residui al regolamento in sostituzione di legge dinanzi al decreto legislativo codificante.<br />
A me sembra che l’unica ipotesi plausibile sia quella per cui, il regolamento delegificante sia autorizzato ad intervenire sulla disciplina di un sotto-settore della materia codificata dal decreto di riassetto, lasciato fuori nella sostanza dalla codificazione stessa, recando il decreto le sole norme fondamentali in quell’ambito.<br />
Tuttavia, a seguire il criterio comune <i>ex </i>art. 20, comma 3, lett. <i>c)</i>, per come novellato dall’art. 1 della legge n. 229, la normativa non ricompresa nel codice, ove non destinata a diversamente sopravvivere, avrebbe da essere dichiarata espressamente abrogata dal decreto legislativo, onde ove fosse interessata dal processo di riallocazione al livello regolamentare, evidentemente mancherebbe quell’elemento tipico del differimento dell’effetto abrogativo della legislazione oggetto della delegificazione, che non risulterebbe più ancorato all’entrata in vigore del regolamento delegificante. A risolvere la questione potrebbe utilmente richiamarsi il già citato disposto del comma 7 dell’art. 20, secondo il quale le norme anche di legge previgenti dovranno considerarsi abrogate all’atto dell’entrata in vigore dei regolamenti, vale a dire decorso il termine di <i>vacatio </i>previsto in quindici giorni dall’avvenuta pubblicazione. Alla luce di questo, infatti, la clausola prima richiamata potrebbe essere sistematicamente interpretata nel senso di richiedere al decreto legislativo un’abrogazione che però vedrebbe rinviata la propria efficacia all’entrata in vigore del regolamento delegificante, secondo il modello tipico disegnato dall’art. 17 cpv. l n. 400 del 1988.<br />
	Certo, non può sottacersi la conseguenza secondo la quale, nelle more dell’adozione del regolamento, a restar in vigore ed essere applicabile sarebbe la normativa oggetto della futura delegificazione non ricompresa nel codice, con parziale frustrazione della finalità stessa dell’operazione di riassetto-codificazione; a meno ovviamente che non si determini un esercizio congiunto e sincronico di potestà normativa primaria e secondaria[22].<br />
Ciò posto, qualche notazione conclusiva merita l’ultima circostanza in cui il ricorso ai regolamenti <i>ex</i> art. 17, comma 2, l. n. 400 viene esplicitamente richiamato nella legge n. 229, quale strumento da utilizzare al fine del riassetto normativo e della semplificazione. Accade segnatamente nel primo comma dell’art. 2 della legge, rubricato “Riassetto normativo in materia di produzione normativa, di semplificazione e di qualità della regolazione”, ove, nell’indicare i principi e criteri direttivi da seguire nell’esercizio della delega in materia, si statuisce – lett. <i>c)</i> – che si dovrà procedere alla «delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedimentali».<br />
La prescrizione è assai curiosa, anzi di quelle enigmatiche.<br />
E’, infatti, assai dubbio individuare il margine di intervento di un regolamento in delegificazione nell’ambito della disciplina del processo normativo, ove espressamente riferito alla normazione riguardante gli aspetti, non solo organizzativi, bensì pure «procedimentali». Ciò, in quanto quest’ultimo termine <i>in subiecta materia</i> appare tradizionalmente riferito alla regolazione del procedimento di formazione degli atti-fonte, vale a dire a quell’ambito della normazione sulla normazione contenente – secondo la terminologia che chi scrive preferisce – le norme <i>sulla qualificazione delle fonti</i>[23]. In pratica, quel nucleo essenziale di disciplina che, adunando insieme le regole di confezionamento e definizione dei fatti produttivi (fonti), viene ad annoverare «le norme che imputano potestà normativa (le norme di riconoscimento in senso stretto, secondo taluni), quelle che ne definiscono le condizioni fattuali (i c.d. presupposti o fatti di legittimazione), l’<i>iter</i> procedurale, nonché, infine, quelle delimitative dell’ambito di competenza formale-materiale (riserve di competenza, ordinazione gerarchica)»[24].<br />
Si potrebbe, così, prefigurare un regolamento governativo che, sulla base di norme generali statuite a livello legislativo, disciplini in concreto l’<i>iter </i>formativo di un atto legislativo del Governo o di uno stesso regolamento, in sostituzione della normativa <i>ex lege</i> n. 400 del 1988 (nel caso della legge ordinaria, questo sarebbe possibile per le sole fasi extra-parlamentari, stante la nota riserva di competenza in favore dei regolamenti camerali). Ma quale senso avrebbe? E, soprattutto, come potrebbe coniugarsi con il fine generale del riordino di una materia sì complessa e decisiva per l’ordinamento che sinora ha resistito ai diversi tentativi di disciplina organica sinora compiuti?<br />
Si tratta, evidentemente, di interrogativi di tipo retorico, i quali peraltro rischiano di passare persino in secondo piano di fronte alle questioni che l’ulteriore esame del testo in parola propone all’interprete.<br />
Infatti, la richiamata previsione della lettera <i>c)</i> si chiude con il “solito” rinvio ai criteri previsti dall’art. 20 della legge n. 59 del 1997, per come modificato dall’art. 1 della legge n. 229, peraltro bissando, quantomeno <i>pro parte, </i>quanto detto – secondo quel che avviene per ogni delega prevista nella legge – nell’<i>incipit</i> della delega (esibendo così una tecnica redazionale che non è proprio il massimo esempio di buon <i>drafting</i> legislativo)[25]. <br />
Ora, innanzitutto, si deve ritenere che, ancorché il rinvio non sceveri all’interno delle tre categorie di principi e criteri che quell’articolo 20 indica – l’una, relativa all’esercizio delle deleghe legislative; la seconda, riguardante congiuntamente potestà legislativa delegata e potestà regolamentare; l’ultima, concernente solo quest’ultima – il fatto che si tratti di regolamenti, sia pur in delegificazione, dovrebbe circoscrivere il riferimento alla seconda e terza delle categorie suddette. <br />
Senonché, una volta che si vada a leggere di quali criteri e principi si tratti, ci si accorge immediatamente dell’assoluta inadeguatezza a governare e indirizzare la regolazione del ciclo di produzione normativa. Si pensi, a titolo di esempio, ai principi: <br />
del trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono […] l’esercizio in forma collegiale; <br />
dell’adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell’attività […] anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio; <br />
soppressione dei procedimenti inutilmente onerosi […] anche attraverso la sostituzione dell’attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione degli interessati;<br />
 semplificazione e accellerazione delle procedure di spesa e contabili, ecc.<br />
Non solo, il caos si fa veramente cospicuo e il garbuglio privo di bandolo, qualora si consideri che il richiamo ai principi e criteri per l’esercizio della delega di cui all’art. 20 l. n. 59, contenuto nella prima parte del comma 1 dell’art. 2, finirebbe per orientare il legislatore delegato chiamato a codificare la disciplina sulla normazione, indirizzandolo, ad esempio, <i>a sostituire l’autorizzazione amministrativa con una denuncia di inizio di attività </i>o, che so, <i>a promuovere degli interventi di autoregolazione per </i>standard <i>qualitativi </i>ecc., seguendo in sostanza delle <i>guide lines </i>idonee ad indirizzare un processo di semplificazione amministrativa, ma non certo un’operazione di riassetto delle norme sulla normazione[26].<br />
Insomma, un evidente caso di uso assolutamente inappropriato della tecnica del rinvio normativo che conduce a risultati di evidente ingestibilità della delega nella materia <i>de qua </i>e che, oltre a render manifesta la cattiva redazione del testo, induce pure ad una riflessione ulteriore.<br />
Mi chiedo, infatti, se ciò non possa costituire un segnale degli eccessi cui può condurre un sin troppo disinvolto ricorso all’accostamento, oramai consueto, fra semplificazione amministrativa e riordino (riassetto) normativo[27]. Accostamento che, se può <i>quodammodo</i> funzionare, pur con le cautele necessarie, laddove si abbia ad oggetto settori e materie specifici, diviene del tutto privo di significato nel momento in cui il settore interessato non abbia un sostrato materiale di rapporti al quale ancorare la sua definizione, ma risulti  delimitato dal fatto di riferirsi al processo di (ri)produzione normativa in sé e per sé considerato.</p>
<p>4. <i>Segue: verso un’omogeneizzazione dei vari tipi di fonti operanti nel nuovo sistema della semplificazione? </i>Resta, a questo punto, da fare qualche considerazione in merito all’assetto generale dei rapporti fra fonti primarie e fonti secondarie, emergente dalla legge di semplificazione per il 2001.<br />
Mi sembra di cogliere nel complesso una tendenza che fa, come dire, da <i>pendant</i> all’arricchimento tipologico del micro-sistema delle fonti in tema di semplificazione prodotto dalla legge <i>de qua</i>. A fronte, infatti, del molteplice articolarsi della rete di strumenti normativi a disposizione, si registra, a mio avviso, una contrapposta tendenza all’omogeneizzazione dei rispettivi regimi giuridici, sicché quella diversificazione rischia almeno in parte di essere offuscata da una omologazione delle rispettive condizioni verso cui i vari “tipi” di fonte paiono avviarsi.<br />
S’è più volte e da più parti segnalato il vistoso processo di assimilazione che ha accompagnato in questi anni delega e delegificazione[28], soprattutto attraverso il fondamentale apparentamento dei rispettivi limiti sostanziali, mercé la riconduzione della formula delle «norme generali regolatrici della materia» <i>ex</i> art. 17, comma 2, l. n. 400 del 1998 a quella dei «principi e criteri direttivi» di cui all’art. 76 Cost., alla quale non di rado si è aggiunta un’analoga evasione dal rispettivo compito determinativo sul punto, sia della legge di delega, che della legge di autorizzazione alla delegificazione, con conseguente parallelo <i>enlargement</i> dello spazio di manovra dell’Esecutivo. Non solo, significativi aspetti di comunanza non sono mancati nemmeno sotto il profilo procedurale con la previsione, in ambo i casi, dell’intervento delle commissioni parlamentari per l’espressione del parere sugli schemi di decreto/regolamento, come pure in diverse circostanze della soggezione anche dei decreti legislativi al parere del Consiglio di Stato.<br />
Tanto che è stata avanzata l’opinione, del resto non nuova, che il vero e proprio elemento discretivo fra i due fenomeni della delega legislativa e della delegificazione sia oggi da riscontrare nel carattere temporalmente condizionato della prima rispetto alla seconda[29], ancorché anche tale profilo distintivo risulti parzialmente attenuato dalla prassi in certo qual senso stabilizzante dei decreti integrativi e correttivi e da quella, anch’essa abbastanza diffusa in tempi meno risalenti, di apporre nella legge di abilitazione un termine per l’adozione del regolamento delegificante[30].<br />
Ebbene, si può dire che questo processo di progressivo assorbimento o, se si preferisce, di acclimatamento dell’una nell’altra, trovi anche nel complesso sistema inaugurato dalla legge in esame sostanziale conferma; anzi, se possibile compia persino qualche ulteriore passo in avanti.<br />
Si pensi, ad esempio, al fatto che, ove si affermasse, la prassi di una congiunta operazione di  codificazione-riassetto della normativa di settore, sia al livello primario, che secondario, potrebbe sostanzialmente portare ad un esercizio congiunto delle due potestà normative da parte del Governo – secondo quel che del resto lo stesso parere del Consiglio di Stato dell’ottobre scorso auspica[31]. Cosa che, tuttavia, farebbe sì che, in definitiva, il termine per l’attuazione della delega si trasformerebbe <i>de facto</i> anche nel termine per l’adozione del regolamento delegificante, onde un ulteriore offuscamento di quel punto di discrimine cronologico di cui s’è detto.<br />
D’altro canto, ai fini del presente discorso, emblematico appare il fatto che nella legge si indichino, fra le altre cose, principi e criteri comuni, sia in riferimento alla potestà legislativa delegata che a quella regolamentare in delegificazione, quasi a mostrare <i>per tabulas </i>il sostanziale apparentamento; anzi – e questo mi sembra un importante tratto distintivo – non v’è differenza, in proposito, fra regolamenti in delegificazione e le altre <i>species</i> regolamentari, così che l’indirizzo assimilatorio viene questa volta ad estendersi alla potestà regolamentare governativa “tutta intera”.<br />
Nell’impianto della legge si segnala, infatti, un evidente orientamento al trattamento indifferenziato (anzi – per riprendere un’espressione felice – alla “contaminazione”[32]) fra i vari tipi di regolamento governativo <i>ex</i> art. 17, commi 1 e 2 della legge n. 400 del 1988, come mostra il fatto che, sia per i principi e criteri comuni con la legislazione di delega, sia per quelli specifici per la potestà regolamentare, la legge n. 229 faccia sempre riferimento ai regolamenti di cui al comma 2 del novellato art. 20 l. n. 59, senza in alcun modo distinguere[33]. <br />
Così che, identica soggezione a principi si determina per il regolamento in delegificazione, come per quello attuativo e integrativo di legge, fino a quello di esecuzione, secondo una chiara tendenza all’“attrazione fatale” della varie altre <i>species</i> di regolamenti alla prima, a sua volta attratta – come detto – nella sfera della legislazione delegata. Nel medesimo solco può, altresì, porsi anche la previsione di cui al comma 6 del modificato art. 20 cit. che nel disegnare un procedimento di formazione comune alle varie tipologie regolamentari, introduce per ciascuna di esse, fra le altre cose, quell’obbligo di acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari che in passato ha costituito una specificità del procedimento di formazione dei regolamenti in sostituzione di legge e, al contempo, profilo di comunanza con la legislazione delegata. <br />
Nella stessa prospettiva omologante, poi, non può neppure trascurarsi il comune – in quanto riferito, sia ai decreti legislativi, che ai diversi tipi regolamentari – dovere del Governo di richiedere il previo parere della Commissione unificata di cui all’art.8 del d. leg.vo 28 agosto 1997, n. 281. <br />
Non solo, un ulteriore elemento di assimilazione è costituito dall’obbligo di acquisizione del parere del Consiglio di Stato, un tempo passaggio tipico dell’<i>iter</i> formativo degli atti regolamentari, ma fondamentalmente estraneo al procedimento destinato a metter capo ad atti legislativi, il quale si presenta nella legge come adempimento comune alla codificazione, condotta per via legislativa o regolamentare che sia. <br />
Certo, si potrebbe dire – come pure sostiene il Consiglio di Stato[34] – che la previsione del parere del Consiglio sugli schemi di decreti legislativi di riassetto non sia in alcun modo una novità, ma si muova nel solco di quanto già statuito dall’art. 17, comma 25, della legge 127 del 1997, secondo cui: <br />
«Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:<br />
<i>a</i>) per l&#8217;emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell&#8217;articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l&#8217;emanazione di Testi unici;<br />
<i>b</i>)  per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;<br />
<i>c</i>)  sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più ministri. <br />
Ora, posto che la formula legislativa appena richiamata non ha inteso distinguere fra testi unici c.d. compilativi e testi unici c.d. innovativi, ambo le tipologie risultando comprese nella stessa, data altresì la contiguità fra questi ultimi e i codici di settore prefigurati dalla legge n. 229, se ne dovrebbe dedurre che la scelta operata dal comma 3, lett. <i>a) </i>dell’art. 20 l n. 59 del 1997 sia fondamentalmente in linea con l’indirizzo manifestato chiaramente nella legge n. 127 (ma che vanta ascendenze risalenti e conferme recenti, ad esempio, nella legge n. 131 del 2033 [c.d. La Loggia], art. 2, comma 3), di fare cioè del Consiglio di Stato il perno di una funzione ausiliaria «dell’attività di regolazione, sia secondaria che di riordino e di riassetto» normativo a livello primario[35].<br />
Il punto merita, tuttavia, qualche considerazione.<br />
Giacché, se è vero, come è vero, che all’interno della nozione di riassetto normativo <i>per codicem</i> convivano le due anime della razionalizzazione e riorganizzazione del materiale normativo preesistente e quello della ridisciplina <i>ex novo</i> della materia e che, sia pur in forma chiaramente più attenuata, questo già si verificava per i cc.dd. testi unici misti previsti dalla legge n. 50 del 1999, non può nascondersi che il passaggio verso la nuova stagione dei codici di settore si accompagni e si giustifichi proprio con la necessità di privilegiare l’anima novativa, ritenuta in precedenza eccessivamente compressa dalla prevalente prospettiva di riordino-consolidamento più rispondente alla natura e alla tradizione del testo unico.<br />
Prova ne sia, che la determinazione di criteri di delega più ampi ed incisivi rispetto al passato, che si registra nella legge n. 229, indica chiaramente l’abbandono della linea del coordinamento formale o del limitato impatto di modifiche sostanziali alla disciplina pregressa, autorizzando piuttosto «consistenti innovazioni del merito della disciplina codificata»[36].<br />
Che ciò indichi un mutamento di ordine semplicemente quantitativo, restando invariati sia la finalità che la qualità dell’intervento – come asserisce il Supremo organo di consulenza – è affermazione che va vagliata in relazione al canone logico secondo il quale quantità e qualità del mutare non appaiono prospettive tra loro incomunicabili, ben potendo l’una, oltre certi limiti, trasmodare nell’altra[37].<br />
A questo proposito, si può osservare come l’incremento della portata innovativa della disciplina recata dai decreti legislativi di riassetto, secondarizzando la funzione di riordino in senso proprio della normativa di settore preesistente, finirebbe inevitabilmente per enfatizzare il carattere politico-discrezionale dell’opzione regolatoria, a detrimento di quello più tecnico-giuridico, giungendo ad apparentare l’intervento legislativo a quello della legislazione delegata “ordinaria”, che pur sempre si configura come strumento di ridisciplina di settore, per come delimitato nel suo oggetto dalla previa legge di delega. <br />
D’altronde, come è stato già osservato, l’inevitabile generalità e ampiezza dei principi e criteri comuni alle singole deleghe, da un lato, e il carattere prospetticamente innovativo degli obiettivi fissati nelle normative di delega individue, aggiunto al carattere un po’ pleonastico e talvolta ripetitivo dei principi e criteri specifici, disegnano per il legislatore delegato uno spazio di intervento di sensibile impatto riformatore, che si accompagna ad una notevole discrezionalità nell’assumere concrete scelte normative[38]. <br />
A conferma di questo, ad esempio, potrebbe ricordarsi l’attribuzione ai decreti-codici di determinare, piuttosto che effettuarne una ricognizione, i principi fondamentali della normativa legislativa statale nelle materie di competenza concorrente[39] od anche la scelta, comune a molte delle deleghe previste dalla legge in esame, di affidare ad «uno o più decreti legislativi» l’attuazione della medesima delega, la quale emblematicamente si segnala come espressiva del sopraddescritto processo evolutivo[40]. Ciò, in quanto, a ben vedere, l’esplicito riconoscimento della eventualità di un esercizio frazionato <i>ratione obiecti </i>– ma non <i>ratione temporis</i>, quantomeno con riferimento alla possibilità di emanare decreti integrativi e correttivi, che, come testimonia anche l’art. 10, comma 3 della legge, abbisogna di espressa previsione – evidenzia <i>per tabulas </i>una, non so quanto consapevole, operazione di marginalizzazione dello scopo di unificazione e di organica raccolta della normativa, più caratteristico della radice tipica di testo unico, nei confronti di quello più propriamente innovativo di ridisciplina del settore.<br />
Ne consegue, in sostanza, una certa qual difficoltà a mantenere un’effettiva linea di discrimine fra decreti legislativi “ordinari” e di “riassetto”[41] su cui, poi, basare la giustificazione del fatto che solo sui secondi e non anche sui primi sia previsto l’intervento consultivo di Palazzo Spada. Ma se ne ricava, peculiarmente, la conseguenza per cui la crescente attrazione del riassetto-codificazione nella sfera della legislazione a pieno titolo rende quantomeno problematica o, ad ogni modo, assai meno pacifica di quanto il Consiglio di Stato voglia far apparire, la derivazione della previsione del parere obbligatorio del Consiglio sugli schemi di decreti di riassetto, di cui al novellato sesto comma dell’art. 20 della legge n. 59 del 1997, da quella relativa all’analogo obbligo per i testi unici, di cui alla legge n. 127 del 1997, <i>stante la progressiva obliterazione di quel carattere tecnico-giuridico che tradizionalmente si riconosce qualificare l’operazione di riorganizzazione normativa condotta attraverso la redazione dei testi unici</i>[42].<br />
Onde, più che piana conseguenza di quanto già statuito nella legge n. 127 del 1997, la previsione del parere del Consiglio di Stato sugli schemi di decreti legislativi ai sensi della modifica dell’art. 20 l. n. 59 del 1997 effettuata dalla legge n. 229, appare effetto di un autonomo processo di espansione dell’area d’intervento di quest’ultimo – magari compensativo dell’opposta tendenza alla perdita di terreno sul fronte della normativa regolamentare – che aspira così a porsi a snodo centrale nella produzione normativa di origine governativa in attuazione di legge, sia per la via dell’atto legislativo delegato, che per quella del regolamento, ponendosi, in certo senso, in una posizione analoga a quella propria dell’omologo organo nell’ordinamento francese[43].  <br />
Anche sotto questo profilo, pertanto, mi pare che ne esca accreditata l’esistenza di quella tendenza alla assimilazione fra le diverse fonti del micro-sistema del riassetto evocata in principio di paragrafo e che, a mio personale avviso, appare indice di una logica della fungibilità e dell’indistinzione, la quale non giova particolarmente all’azione di razionalizzazione che, anche nel campo della strumentazione normativa e della produzione del diritto, il legislatore ha inteso perseguire.</p>
<p>5. <i>La legge n. 229 del 2003 come legge di sistema: i problemi di un’ambizione. </i>Queste ultime considerazioni introducono a qualche riflessione conclusiva, di carattere più generale, circa il senso e le caratteristiche complessive dell’operazione di riassetto normativo prefigurata dalla legge di semplificazione per il 2001.<br />
 La legge che abbiamo dinanzi è senz’altro una legge particolarmente ambiziosa, che mira a realizzare la riorganizzazione normativa di diversi settori – contiene, infatti, ben 10 deleghe che spaziano dalla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, al sostegno alle attività produttive; dalle assicurazioni, alla tutela dei consumatori, ecc. – e, congiuntamente, il riordino della disciplina in tema di produzione stessa del diritto[44] attraverso la previsione di una specifica delega destinata, in certo senso, a rinverdire la tradizionale collocazione codicista della <i>lex legum</i>.<br />
Su quest’ultimo aspetto, pure di capitale importanza, e sulla connessa problematica relativa ai cc.dd. autovincoli legislativi[45], non posso qui intrattenermi, rinviando semmai ad una versione un po’ più ampia di questo lavoro. <br />
Vorrei invece fermare l’attenzione su quello che definirei come un “sintomo” di questa ambiziosa aspirazione (ma, al contempo, anche dell’eccesso di disinvoltura con cui è stata redatta la legge). <br />
Mi pare, infatti, che la consapevolezza dell’importanza del ruolo della legge <i>de qua </i>e dell’obiettivo perseguito trapeli dal fatto che il legislatore abbia voluto inserire, in chiusura della novella dell’art. 20 della legge n. 59 del 1997, una prescrizione decisamente inconsueta quale quella del articolo 1, comma 2, secondo cui le «disposizioni dell’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dal presente articolo, <i>si applicano anche alle deleghe legislative in materia di semplificazione e riassetto normativo conferite con leggi di delega approvate dal Parlamento nel corso della presente legislatura</i>» (<i>corsivo mio</i>). Si tratta evidentemente di una norma sulla normazione ad efficacia retroattiva, che presta cioè deroga al fondamentale e tradizionalmente asserito in materia principio del <i>tempus regit actum</i>, in forza del quale si esclude la configurabilità di vizi formali a carico di atti normativi, a seguito della modifica di metanorme antinomiche rispetto a quelle vigenti al momento di adozione dell’atto (o di produzione delle norme). <br />
In questi termini, essa non credo vanti molti precedenti, non potendosi neppure invocare in proposito la (famosa) questione relativa alla sindacabilità delle deleghe legislative anteriori a Costituzione, che la giurisprudenza della nostra Corte costituzionale risolse affermando la possibilità dello scrutinio di costituzionalità alla luce delle condizioni minime per aversi delegazione legislativa e correlativo esercizio di potestà legislativa delegata desumibili, sia dall’attuale che dal precedente ordinamento costituzionale; la quale tuttavia si spiega non già come eccezione o deroga al principio del <i>tempus regit actum</i>, bensì con la “trasfigurazione” della natura del parametro, da norma in principio, e con la conseguente recisione del vincolo di solidarietà fra norme qualificatorie della fonte e ordinamento di appartenenza in applicazione del (<i>tendenzialmente</i> escluso per le norme-regole) principio di continuità degli ordinamenti giuridici[46].<br />
Ebbene, attraverso una simile previsione si assicura alle prescrizioni della legge n. 229 una portata applicativa e condizionante, per il passato, che risale fino a due anni prima della sua entrata in vigore, coinvolgendo – complice il generico riferimento alla “materia” della semplificazione e del riassetto normativo che finisce per non essere in sé una “materia”[47] – una serie di leggi di delegazione[48], la cui ragion d’essere, a mio avviso, può trovarsi solo e soltanto nel valore attribuito dal legislatore di riforma all’operazione di riassetto inaugurata dalla legge medesima.<br />
Tuttavia, se pur compresa in tal modo nella sua <i>ratio</i> politica, la previsione <i>de qua</i> lascia aperti una serie di problemi di carattere giuridico, cui qui si può far solo cenno.<br />
Innanzitutto, va segnalata la singolarità dell’ancoraggio temporale della retroazione all’inizio dell’attuale legislatura, mercé il riferimento a tutte le leggi di delega approvate nel corso di quest’ultima, piuttosto che a tutte le leggi di delega il cui termine di attuazione risulti ancora non scaduto o, se scaduto, non prorogato: in sostanza, le leggi con delega ancora aperta, a prescindere dal Parlamento storico che le abbia adottate. <br />
Secondo poi, deve sottolinearsi come l’ambiguità (anzi genericità) della disposizione in esame non consenta di distinguere fra leggi di delega già attuate e leggi di delega per le quali il Governo non abbia ancora adottato i relativi decreti legislativi delegati. Di talché, mentre in merito alle seconde l’esercizio del potere delegato dovrebbe avvenire nel rispetto della legge di delega per come retroattivamente modificata dalla legge n. 229[49], nel caso, invece, di deleghe già attuate si pone la questione dell’eventuale difformità del decreto legislativo <i>medio tempore</i> emanato dalle nuove norme di delega modificative o integrative di quelle contenute nella legge di delegazione.<br />
In una tale eventualità, si dovrebbe prefigurare l’invalidità (non sopraggiunta, bensì <i>ab origine</i>) del decreto legislativo, pur se adottato nel rispetto dei limiti posti dalla delega primitiva, la quale potrà investire, sia l’atto in quanto tale, determinandone l’integrale caducazione – come nell’ipotesi di un vizio procedimentale  sopravvenuto, per l’aggiunta di un criterio direttivo nuovo – sia il suo contenuto, anch’esso suscettibile di essere viziato totalmente o <i>pro parte</i>. <br />
Non solo, laddove si sia dinanzi a deleghe “chiuse”, il cui termine per l’esercizio sia cioè scaduto, tale situazione di invalidità risulterebbe irrimediabile per il Governo, data l’impossibilità di considerare la modifica retroattiva della delega come un’implicita autorizzazione all’esercizio della delega integrativa e correttiva, sempre che non si pensi di qualificare la scadenza della delega, quale fatto in grado di delineare la relazione legge di delegazione-decreto legislativo delegato come sorta di rapporto esaurito, idoneo a resistere agli effetti modificativi della regolazione ora per allora. Qualora, invece, si tratti di delega pendente e si ritenga, altresì, ammissibile l’esercizio reiterato della potestà normativa dell’Esecutivo, evidentemente l’adozione di un nuovo decreto legislativo conforme al contenuto della legge di delegazione per come retroattivamente modificato, abrogando il precedente, lo verrebbe a sostituire <i>pro futuro</i>, ma<i> </i>non potrebbe tuttavia salvarlo dalla condizione di viziosità in cui resterebbe avvinto per il tempo della sua vigenza.<br />
Insomma, un bel groviglio di problemi quello che suscita la previsione del comma 2 dell’art. 1 della legge n. 229 del 2003[50], sino a colorarsi di un che di paradossale pel fatto di essere contenuta in una legge di “riordino”, la quale, oltre a proporsi di riorganizzare, tra l’altro, proprio la disciplina sulla normazione (!), ha fra i suoi macro-obiettivi, scolpiti nella stessa intitolazione generale, la salvaguardia della qualità della regolazione.<br />
In conclusione, mi pare di poter affermare che quello prefigurato dalla legge in esame si presenti come un progetto su cui incombono più ombre che luci. C’è a questo punto da attendere che il tempo e, quindi, una prassi sufficientemente significativa offrano gli elementi necessari per capire se e in che misura le seconde – le luci – possano o meno a guadagnare spazio nei confronti delle prime – le ombre, appunto.  </p>
<p>_____________________</p>
<p><u>[1]</u> Per un’analisi delle varie fasi attraversate dalla politica della semplificazione nel nostro paese si v., per tutti, LUPO N., Dalla legge al regolamento. Lo sviluppo della potestà normativa del Governo nella disciplina delle pubbliche amministrazioni, Bologna, 2003, 147 ss. e, per qualche riferimento anche alla fase inaugurata dalla legge n. 229 del 2003, NATALINI A., La terza semplificazione, in Giorn. dir. amm., 2003, 1003 e ss.<br />
<u>[2]</u> Segnala specificamente tale profilo di discontinuità LUPO N,  Dai testi unici “misti” ai codici: un nuovo strumentario per le politiche di semplificazione. Commento alla legge n. 229 del 2003, in AS, 2004, 157. Sulle scelte della legge n. 229 nel duplice segno, per un verso, della continuità e, per l’altro, della discontinuità nei confronti del passato si v., fra i primi commenti, le osservazioni di DE GIORGI M. e SAVINI G., La legge annuale di semplificazione: il nuovo modello di codificazione, in  www.amministrazioneincammino.luiss.it., 2003, 12 ss.  Accentua il profilo innovativo, con particolare riguardo all’ampliamento del ruolo del Governo nella semplificazione, DEMURO G., La delegificazione e lo squilibrio dei poteri, in CARETTI P., RUGGERI A. (a cura di), Le deleghe legislative, riflessioni sulla recente esperienza normativa e giurisprudenziale, Atti del convegno tenuto a Pisa l’11 giugno 2002, Milano, 2003, 157 ss.<br />
<u>[3]</u> Di passaggio da una relazione necessitata ad una eventuale fra delegificazione e semplificazione discorre NATALINI A, La terza semplificazione, cit., 1009, ma la notazione è abbastanza diffusa fra i primi commentatori (cfr., analogamente, DE GIORGI M., SAVINI G., La legge annuale, cit., 11, nonché FORLENZA O., Stop alle autorizzazioni,  largo al silenzio assenso, in Giuda al dir., n. 36 del 2003, 41).<br />
<u>[4]</u> In tal senso, v. le lucide osservazioni di LUPO N., Dai testi unici “misti”, cit., 162-163 ed ivi ulteriori riferimenti. Qualche considerazione, sul punto, può vedersi di recente anche in MALFATTI E., La delegificazione negli sviluppi più recenti della prassi, in PANIZZA S., ROMBOLI R., L’attuazione della Costituzione. Recenti riforme e ipotesi di revisione, Pisa, 2004, 217 ss., la quale peraltro accenna specificamente all’indirizzo emarginante posto in essere dalla legge n. 229 del 2003. Sul processo di fuga dalla potestà regolamentare, sia verso l’alto, attraverso dinamiche di legificazione di normative di rango secondario, che verso il basso, mercé il ricorso alla discussa figura del “decreto avente natura non regolamentare”, v. ancora ID., La potestà regolamentare del Governo dopo la riforma del nuovo titolo V della Costituzione: sui primi effetti di una disposizione controversa, in CARETTI P. (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2002, 233 e spec. 259 ss.<br />
<u>[5]</u> Cfr., a riguardo, l’art. 11 della stessa legge n. 229 che, dopo aver attribuito una delega per il riassetto della disciplina relativa al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e indicato i relativi principi e criteri direttivi (comma 1), prescrive che all’ «attuazione ed esecuzione delle disposizioni emanate ai sensi del comma 1 si provvede con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell&#8217;articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al citato comma 1» (comma 2) (corsivo mio).<br />
<u>[6]</u> Nonostante il diverso avviso espresso dall’Adunanza generale del Consiglio di Stato nel parere n. 2/04 adottato il 25 ottobre 2004 sul “Codice della proprietà industriale” – primo fra i codici di settore adottati nel solco del nuovo corso inaugurato dalla legge di semplificazione per il 2001 – punto 4.6, ove si legge: «L’Adunanza rileva come una norma generale che fondi la potestà normativa secondaria del Governo nell’ambito del processo di riassetto sia, oggi, fornita dal comma 2 dell’art. 20 della l. n. 59 del 1997, come riformulato dalla l. n. 229 del 2003, che autorizza interventi regolamentari sia ai sensi del comma 1 che del comma 2 dell’art. 17 della l. n. 400 del 1988. Alla stregua di tale disposizione generale, e in considerazione del fatto che il Governo può in ogni momento avvalersi della propria potestà normativa secondaria, che è una potestà autonoma e non “delegata” (ovviamente, per le sole materie consentite ai sensi dell’art. 117 Cost.), può ritenersi che la redazione e l’adozione di un corpus organico di norme di natura regolamentare possa avvenire anche contestualmente al processo di adozione del codice e non richieda un ulteriore fondamento legislativo nelle specifiche norme di delega “sostanziale” per le singole materie».<br />
<u>[7]</u> Tranne ovviamente ipotesi, peraltro assai discusse, come quella di cui al comma 4 bis dell’art. 17 della legge n. 400 del 1988.<br />
<u>[8]</u> Tesi sostenuta, di recente, da CICCONETTI S.M., Le fonti del diritto italiano, Torino, 2001, 376 ss., il quale la argomenta sostanzialmente sulla base della necessità di conservare in capo al legislatore rappresentativo la decisione circa la necessità o meno di un ulteriore svolgimento-attuazione della disciplina recata dalla legge ad opera di un successivo intervento normativo e, quindi, evocando un’esigenza di protezione della sfera parlamentare.<br />
	Per una ragionata panoramica delle diverse posizioni della dottrina sul tema del fondamento della potestà regolamentare si può senz’altro rinviare, per tutti, a PALADIN L., Le fonti del diritto italiano, Bologna, 1996, 345 ss. Sulla possibilità, infine, di rintracciare un fondamento nella previsione del nuovo art. 117, comma sesto, della Costituzione v. LUPO N., Dalla legge, cit., 424 ss.<br />
<u>[9]</u> V. il già ricordato parere dell’Adunanza generale del Consiglio di Stato n. 2/04, punto 4.6, ove si legge, altresì, l’affermazione secondo cui, anche in assenza di una autorizzazione ad hoc da parte legislativa, «nel corso di un intervento di riassetto ai sensi della l. n. 229 […] ben si potrebbe operare una verifica delle norme regolamentari preesistenti e della loro compatibilità o meno con la nuova disciplina di rango legislativo. Tale verifica potrebbe indurre ad intervenire su tale normativa regolamentare per adeguarla al mutato quadro di livello superiore e, possibilmente, per consolidarla in un secondo testo unico, di livello secondario». <br />
<u>[10]</u> Riferimenti possono leggersi in MAUTINO F., PAGANO R., Testi unici. La teoria e la prassi, Milano, 2000, 120 ss.<br />
<u>[11]</u> Cfr. il Consiglio di Stato, Ad. gen., parere n. 2/04, cit., punto 3.3. Tuttavia, circa le riserve sull’eccesso di rilegificazione cui si può incorrere, v. parere cit., spec. punto 18.1<br />
<u>[12]</u> Si veda, in proposito, quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. consultiva per gli atti normativi, parere n. 11602/04 del 20 dicembre 2004 sul c.d. “Codice del consumo”, in cui si osserva che la esiguità di norme regolamentari in materia, oggetto di acquisizione da parte del legislatore delegato nel nuovo codice, fa sì che la generale raccomandazione all’emanazione di un corpus parallelo di norme regolamentari che si accompagni all’emanazione del codice di settore (v., a riguardo, il passo del parere n. 2/04, cit. supra in nt. 11) non possa in questo essere riproposta, essendo invece «preferibile il criterio della completezza, con conseguente accorpamento in una disciplina unitaria di rango legislativo anche di singole disposizioni di carattere organizzativo-regolamentare» (punto 4.2).<br />
<u>[13]</u> Come, ad esempio, il comma 7 del modificato art. 20 della legge n. 59, che, statuendo circa l’entrata in vigore dei regolamenti governativi, prevede la contestuale abrogazione delle «norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti»; ovvero la lett. c) dell’art. 5, là ove rinvia ai regolamenti in delegificazione o alla normativa regionale, «la disciplina dei procedimenti amministrativi» in materia di incentivi alle attività produttive.<br />
<u>[14]</u> V. supra in nt. (11).<br />
<u>[15]</u> Si v., in tal senso, i congiunti richiami all’esecuzione ed attuazione per via regolamentare dei codici legislativi di settore, contenuti nella legge stessa, ad esempio all’art. 2, comma 2 (Delega per il riassetto normativo in materia di produzione normativa, di semplificazione e di qualità della regolazione) – «Con regolamento di cui all&#8217;articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo di cui al comma 1 – od anche nell’art. 11 (Delega per il riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco) – « All&#8217;attuazione ed esecuzione delle disposizioni emanate ai sensi del comma 1 si provvede con uno o più regolamenti  […]».<br />
<u>[16]</u> Parere n. 2/04, cit., ancora punto 4.6.  <br />
<u>[17]</u> Il fenomeno, tanto è verificabile nella prassi, quanto è criticato – a mio avviso giustamente – dalla dottrina. V., sul punto, quanto di recente osservato da TARLI BARBIERI G., La grande espansione della delegazione legislativa nel più recente periodo, in CARETTI P., RUGGERI A. (a cura di), Le deleghe legislative, cit. , 94 ss., cui si rinvia, sia per le indicazioni di dottrina, che per i richiami alla prassi. Tale A. correttamente osserva che disposizioni di autorizzazione alla delegificazione autonomamente contenute in decreti legislativi delegati finiscono per «tradursi in autoattribuzioni di deleghe regolamentari, destinate ad incidere sul regime giuridico delle fonti e, a monte, sugli equilibri istituzionali tra Parlamento e Governo» (ivi, 95)..<br />
<u>[18]</u> Si noti che in una simile prospettiva parrebbe muoversi la previsione della lett. c) del comma 1 dell’art. 5 della legge n. 229 (delega per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di intervento pubblico per il sostegno delle attività produttive), cui ho già fatto cenno infra §  2, là ove prescrive che il legislatore delegato dovrà provvedere a delegificare la «disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui all’art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall’art. 1 della presente legge, nonché i principi contenuti nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni»; mentre nella stessa logica potrebbero inquadrarsi le prescrizioni contenute in un altro paio di disposizioni riguardanti conferimento di deleghe, in cui si fa rinvio alla disciplina regolamentare per l’attuazione del decreto legislativo.<br />
<u>[19]</u> Si v., in questo senso, i rilievi di DE FIORES C., Trasformazioni della delega legislativa e crisi delle categorie normative, Padova, 2001, 248 ss. ed ivi richiami. Per un rilievo critico specificamente rivolto alla legge n. 229 del 2003 v. DE GIORGI M., SAVINI G., La legge annuale di semplificazione, cit, 15.<br />
<u>[20]</u> L’affermazione, largamente diffusa, deriva dalla peculiare spartizione (costituzionale) dei compiti fra legislatore delegante e delegato che, vedendo all’uno assegnato il compito di fissare i principi (oltreché i criteri direttivi), escluderebbe per conseguenza che all’altro possa residuare un compito che non sia di svolgimento della disciplina di principio, piuttosto che di determinazione ulteriore di principi. Sul punto, specialmente, D’ATENA A., La difficile transizione. In tema di attuazione della riforma del titolo V, in Le Regioni, 2002, 316 ss.; nonché ID., Legislazione concorrente, principi impliciti e delega per la formulazione dei principi fondamentali, in <u>www.forumcostituzionale.it</u>., ove si parla di «ipotesi abberrante» da un punto di vista strutturale.<br />
<u>[21]</u> Torna, da ultimo, sul punto con specifico riferimento alla prassi legislativa in tema di semplificazione amministrativa, MODUGNO F., Appunti dalle lezioni sulle Fonti del diritto, Torino, 2004, 114. Sulle difficoltà di tenuta della distinzione fra “norme di principio” e “norme generali regolatrici delle materie” v. in particolare CARLASSARE L. Il ruolo del Parlamento e la nuova disciplina del potere regolamentare, in Quad. cost., 1990, 44 ss. e TARLI BARBIERI G., Le delegificazioni (1989-1985), Torino, 1996, 127 ss. <br />
<u>[22]</u> Secondo l’auspicio formulato dal Consiglio di Stato nel più volte citato parere n. 2/04, per il quale v. il passo riportato supra in nt. (9).<br />
<u>[23]</u> Per questa formula sia consentito il rinvio a CARNEVALE P., Osservazioni sparse in tema di norme sulla normazione e su talune caratteristiche del loro regime giuridico, in Diritto romano attuale, 2003, 141 ss. (pubblicato con modificazioni in <u>www.costituzionalismo.it</u>).<br />
<u>[24]</u> Op. ult. cit.<br />
<u>[25]</u> Rammento, in proposito, l’analoga critica mossa da autorevole dottrina alla reiterazione del divieto di conferire deleghe legislativa a mezzo di decreto-legge contenuta nell’art. 15 della legge n. 400 del 1988 (cfr., a riguardo, MODUGNO F., Analisi delle disposizioni della legge 400/88 relative alla potestà legislativa del Governo. Considerazioni critiche, in AA.vv., Scritti in onore di Giuseppe Guarino, Padova, 1998, 70).<br />
<u>[26]</u> D’altronde, simili criteri sono in buona misura mutuati dalla precedente normativa in tema di semplificazione dei procedimenti amministrativi, come del resto fra i primi commentatori non si è mancato di osservare (v., in proposito, LUPO N., Dai testi unici, cit., 159 e NATALINI A., La terza  semplificazione, in Giorn. dir. amm., 2003, 1009 ).<br />
<u>[27]</u> La cui problematicità, del resto, era stata avvertita per tempo, con la consueta acutezza, da CARTABIA M., Semplificazione amministrativa, riordino normativo e delegificazione nella ‘ legge annuale di semplificazione’, in Dir. pubbl., 2000, 391 ss.<br />
<u>[28]</u> Una simile notazione è in dottrina assai diffusa. Basti qui rinviare, fra i tanti, allo specifico studio di MALFATTI E., Rapporti fra deleghe legislative e delegificazioni, Torino, 1999 e, in termini assai critici, a DE FIORES C., Trasformazioni della delega legislativa, cit., spec. 231 ss.<br />
<u>[29]</u> Sulla questione, fra tanti, v. MALFATTI E., Rapporti fra deleghe e delegificazioni, cit., 53 ss.<br />
<u>[30]</u> Sul punto torna, da ultimo, SORRENTINO F, Le fonti del diritto amministrativo, in Trattato di diritto amministrativo, diretto da G. Santaniello, XXXV, 2004, 250 ss. (cui si rinvia per indicazioni di dottrina e giurisprudenza), il quale reputa che la soluzione del problema circa la qualificazione, come perentorio o ordinatorio, non possa essere data “una volta per tutte”, dipendendo dall’esito dell’interpretazione della disposizione della legge abilitante contente il termine; senza, peraltro, trascurare di considerare che, a stare al concreto atteggiarsi della prassi in deviazione rispetto alla disciplina generale dettata dall’art. 17, comma 2, l. n. 400 del 1988, la mancata indicazione delle norme generali disciplinatrici della materia da parte della legge di autorizzazione, finendo per configurare il potere conferito al Governo come un potere nuovo, dovrebbe indurre a ritenere «il termine stesso dovrebbe assumere carattere perentorio, il cui spirare determina l’estiznione dello stesso potere regolamentare» (ivi, 253). <br />
<u>[31]</u> «L’adozione “in parallelo” di tale seconda disciplina organica, di rango regolamentare, produrrebbe l’innegabile vantaggio di disporre, alla fine del processo di codificazione, di un quadro unitario della disciplina, in tutti i suoi livelli, già corredato delle norme che ne consentono la diretta attuazione in ogni sua parte» (parere n. 2/04, cit., punto 4.6).<br />
<u>[32]</u> L’espressione è di DE FIORES C. Trasformazioni della delega legislativa, cit., 252, ancorché questi la riferisca al processo di progressiva indistinzione che ha investito gli atti governativi esercizio della potestà legislativa delegata e quelli espressivi della potestà delegificatoria.<br />
<u>[33]</u> «I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti princípi:<br />
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un&#8217;unica procedura, nel rispetto dei princípi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni; b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l&#8217;adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell&#8217;efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati; f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche» (art. 20, comma 4, l. n. 59 del 1997, modificato dall’art. 1 l. n. 229 del 2003).<br />
	« I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai princípi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e princípi: a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l&#8217;esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo; c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princípi generali dell&#8217;ordinamento giuridico nazionale o comunitario; d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l&#8217;amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefíci conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell&#8217;attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo; e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell&#8217;attività e degli atti amministrativi ai princípi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio; f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale; g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento» (art. 20, comma 4, l. n. 59 del 1997, modificato dall’art. 1 l. n. 229 del 2003).<br />
<u>[34]</u> Parere n. 2/04, cit., punto 6.3.<br />
<u>[35]</u> Ivi, punto 6.1.<br />
<u>[36]</u> Ivi, punto 3.3<br />
<u>[37]</u> Sugli elementi di discontinuità fra uso del testo unico e ricorso al codice, in termini di evidente maggiore innovatività di quest’ultimo, insiste del resto la stessa relazione illustrativa al disegno di legge di semplificazione per il 2001 (A.S. 776), poi approvato con la legge in esame (v. gli stralci riportati in DE GIORGI M., SAVINI G., La legge annuale, cit., 10-11)<br />
<u>[38]</u> V. in questo senso LUPO N., Dai testi unici” misti” ai codici, cit., 159.<br />
<u>[39]</u> V. art. 20, comma 3, l. n. 59 del 1997, come modificato dall’art. 1 l. n. 229. Sul carattere innovativo delle deleghe in questione v., in proposito, il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, Sez. consultiva per gli atti normativi, ad. del 31 gennaio 2005, sul codice in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, punto 2.5.<br />
<u>[40]</u> Oltre che fortemente contraddittoria con lo spirito e la logica di fondo dell’operazione codificatoria che richiede che «ciascuna materia deve essere unitariamente disciplinata in un’unica sede» (parere dell’adunanza generale più volte cit., punto 17.1).<br />
<u>[41]</u> Che pure, dice lo stesso Consiglio di Stato, va sotto il profilo in esame mantenuta (parere n. 2/04, cit., punto 6.3).<br />
<u>[42]</u> Del resto, non si può del tutto trascurare come proprio nella relazione accompagnatoria al ddl. poi divenuto la legge n. 229 del 200 3 si sia voluto sottolineare l’abbandono del ricorso ai testi unici in favore dei codici di settore, motivandolo sulla base del carattere obsoleto ed antiquato dei primi e della maggiore adeguatezza dei secondi ad assicurare revisioni organiche della normativa. Sul punto v. le considerazioni svolte da MALO M., I testi unici nel quadro delle iniziative per la semplificazione e la qualità della normazione, in CARETTI P., RUGGERI A., (a cura di), Le deleghe legislative, cit., 182 ss., il quale, per vero, non manca di evidenziare punti di contatto tra le due figure, sia sul piano teorico che, soprattutto, in ragione della prassi della normazione, sottolineando tuttavia come una linea di demarcazione “significativa” fra i rispettivi fenomeni vada rintracciata nella misura e nel carattere politico delle innovazioni introdotte nel corpo normativo unitario (ivi, 164 ss., con riferimenti bibliografici cui si rinvia in questa sede).<br />
<u>[43]</u> Allude a questa possibile prospettiva, da ultimo, DELLA MORTE M. La garanzia della funzione consultiva nell’ordinamento costituzionale, Napoli, 2004, 117 ss. e spec. 132-133, cui si rimanda per gli opportuni richiami dottrinari.<br />
<u>[44]</u> Che raccoglie, così, l’eredità di precedenti tentativi di riforma organica della normazione sulla normazione per via di legislazione ordinaria, sinora naufragati, come quelli presentati nella precedente legislatura (C. 1685, 4868, 5151 e 6019), poi confluiti in un’unica proposta. Su ciò v. il commento di RUGGERI A., Linee emergenti e prospettive di «razionalizzazione» in tema di norme sulla normazione (a proposito di un progetto di riordino «organico» del sistema delle fonti, in Rass. Parl., 2000, 379 ss. (ora in ID.,“Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, IV, Studi degli anni 1999/2000, Torino, 2001, 279 ss.)<br />
<u>[45]</u> Per una panoramica sulla problematica, nonché per una prospettiva favorevole alla configurazione dell’autovincolo, sia consentito il rinvio al mio, Il caso delle leggi contenenti clausole di «sola abrogazione espressa» nella più recente prassi legislativa. Per un tentativo di rimeditazione organica anche alla luce della problematica degli autovincoli legislativi, in MODUGNO F. (a cura di), Le trasformazioni della funzione legislativa, Milano, 1999, 3 ss. ed ivi ampi richiami. Nel senso della dottrina maggioritaria, volto ad escludere l’ammissibilità degli autovincoli legislativi, v. per tutti RUGGERI A., Stato e tendenze della legislazione (fra molte ombre e qualche luce), in Rass. Parl., 1999, 172 ss.  (ora in ID., “Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, IV, Studi degli anni 1996/1998, Torino, 1999, 419 ss.). Fra i maggiori e più autorevoli sostenitori della posizione opposta v., fra i molti suoi scritti possibili, MODUGNO F., voce Validità (diritto costituzionale), in Enc. del dir., XLVI, 1993, spec. 61 ss. In una posizione quodammodo intermedia v., peculiarmente, CICCONETTI S.M., Le fonti, cit., <br />
	Torna, recentissimamente, sulla tematica MENCARELLI A., Leggi organiche e autovincoli legislativi: davvero la legge non può limitare se stessa?, in corso di pubblicazione in Giurisprudenza italiana.<br />
<u>[46]</u> V., in proposito, sul punto CARNEVALE P., Osservazioni sparse, cit., 149-150.<br />
<u>[47]</u> Analoga notazione può leggersi in CASAMASSIMA V, Recenti esperienze e nuove prospettive in materia di semplificazione e riordino normativo, in Dir. Pubbl., 2003, 85 ss.<br />
<u>[48]</u> Ne richiama diverse, a riguardo, TARLI BARBIERI G., La grande espansione della delegazione legislativa nel più recente periodo, cit., 110, in nt. (167). Si preoccupa, in specie, dei rapporti fra la disposizione de qua e le deleghe intersettoriali contenute nell’art. 1 e 3 della legge n. 131 del 2003 (c.d. legge La Loggia), evidenziando ostacoli e perplessità LUPO N., Dai testi unici “misti”, cit., 161-162.  <br />
<u>[49]</u> Come, ad esempio, è avvenuto per il d. leg.vo recante  il c.d. codice dei diritti di proprietà industriale, adottato sulla base della delega contenuta nell’art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ed oggetto del più volte citato parere dell’Adunanza generale del Consiglio di Stato n. 2/04.<br />
<u>[50]</u> Di formulazione tutt’altro che accorta parla LUPO N., Dai testi unici “misti”, cit., 160  ed ivi in nt. (20) richiami ad ulteriori posizioni critiche dei primi commentatori. </p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/codificazione-legislativa-e-normazione-secondaria-nel-nuovo-modello-di-semplificazione-delineato-dalla-legge-n-229-del-2003-legge-di-semplificazione-per-il-2001/">Codificazione legislativa e normazione secondaria nel nuovo modello di semplificazione delineato dalla legge n. 229 del 2003 (legge di semplificazione per il 2001).</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>L’individuazione dei beni paesaggistici nel Codice dei beni culturali e del paesaggio: profili esegetici ed aspetti problematici*</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:50 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lindividuazione-dei-beni-paesaggistici-nel-codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio-profili-esegetici-ed-aspetti-problematici/">L’individuazione dei beni paesaggistici nel Codice dei beni culturali e del paesaggio: profili esegetici ed aspetti problematici*</a></p>
<p>1. Le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, concernenti espressamente l’individuazione dei beni paesaggistici sono contenute nel Capo II del Titolo I della Parte terza agli articoli 136-142. Dal raffronto con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lindividuazione-dei-beni-paesaggistici-nel-codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio-profili-esegetici-ed-aspetti-problematici/">L’individuazione dei beni paesaggistici nel Codice dei beni culturali e del paesaggio: profili esegetici ed aspetti problematici*</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lindividuazione-dei-beni-paesaggistici-nel-codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio-profili-esegetici-ed-aspetti-problematici/">L’individuazione dei beni paesaggistici nel Codice dei beni culturali e del paesaggio: profili esegetici ed aspetti problematici*</a></p>
<p>1. 	Le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, concernenti espressamente l’individuazione dei beni paesaggistici sono contenute nel Capo II del Titolo I della Parte terza agli articoli 136-142. Dal raffronto con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (<i>Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali</i>) affiora che le disposizioni dedicate all’individuazione dal Codice sono in numero assai minore rispetto al passato, appena sei contro le dieci presenti nel Testo Unico[1].<br />
	In realtà, le differenze testuali tra Codice e Testo Unico, pur visibili anche ad una sommaria disamina, non possono essere enfatizzate: il Codice non presenta, infatti, significative differenze rispetto alla disciplina precedente, giacché la materia segue in larga misura l’ordito concettuale elaborato sin dalla legge n. 778 del 1922 e condensato nel Testo Unico del 1999. Questo significa che il Codice ripropone la tradizionale struttura ancipite, frutto della convivenza di due diverse impostazioni: la prima, rappresentata, come noto, dai criteri della legge n. 1497 del 1939 sulle bellezze naturali, si fonda sul pregio estetico del bene, la valutazione puntuale delle caratteristiche estetiche, la natura dichiarativa del vincolo, e sottende, sotto l’influenza della coeva legge sulle cose d’interesse storico ed artistico, una concezione monumentale dell’oggetto della tutela; la seconda impostazione, introdotta dalla legge n. 431 del 1985, esprime una valutazione oggettiva dei beni, individuati per categorie tipologiche o criteri ubicazionali generali ed astratti, e sottende una concezione territoriale dell’oggetto della tutela.</p>
<p>2.	L’eredità del passato affiora già con riguardo alle categorie di beni previste dagli articoli 136 e 142. La prima norma contempla le categorie di beni già disciplinati dall’art. 1 della legge del 1939 e riproposti dal Testo Unico del 1999. Le poche differenze testuali non mutano affatto i caratteri dei beni ed i criteri che sovrintendono alla loro individuazione.<br />
In particolare, la disposizione contenuta nell’art. 136 rappresenta la fedele trascrizione dell’art. 139 del Testo Unico. L’unica differenza degna di nota è rappresentata dal titolo: la norma del Codice utilizza la dizione <i>immobili ed aree</i> in luogo delle formulazioni <i>beni</i> e <i>località</i> adoprate dal Testo Unico. La novità si spiega probabilmente con la volontà di sottolineare le differenze esistenti tra le bellezze individue e le bellezze d’insieme, e di rimarcare che la qualità di bene paesaggistico è acquistata solo al termine del procedimento appositamente disciplinato.<br />
Per il resto, la norma non propone problemi particolari neppure su ciò che non dice: il riferimento, in particolare, è ai centri storici ed alle zone archeologiche. La Conferenza Unificata aveva indicato, infatti, alla lettera <i>c </i>dell’art. 136 anche queste due tipologie di immobili. Il silenzio serbato nella redazione finale della norma si spiega considerando che i centri storici erano stati posti sotto tutela già durante la vigenza della legge del 1939; quanto alle zone di interesse archeologico, da un lato, risultano menzionate dalla norma di cui all’art. 142, primo comma, lett. <i>m</i>, del Codice, dall’altro, erano state poste già in passato sotto la tutela della legge sulle bellezze naturali. Per il resto, l’interpretazione della norma non presenta difficoltà, ed i beni ivi elencati debbono essere intesi secondo i significati che sono stati loro attribuiti in passato[2].<br />
Analoghe considerazioni valgono per la previsione contenuta nell’art. 137: la commissione provinciale costituisce un organismo già previsto, sulla scorta della legge sulle bellezze naturali, dal Testo Unico, col compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all’art. 136. L’unica differenza rispetto al passato concerne la composizione: non ne fanno più parte, infatti, i rappresentanti degli enti territoriali, cui spetta una funzione meramente consultiva; a loro posto è prevista, oltre alla presenza dei titolari degli organi periferici del Ministero, la nomina regionale, in numero non superiore a sei, di “soggetti con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio”.  La novità si spiega con la volontà di configurare la funzione della commissione in termini tecnico-discrezionali, secondo un criterio di neutralità rispetto alle dinamiche degli interessi di cui sono naturalmente portatori  i rappresentanti degli enti locali. Nello stesso senso occorre leggere la definitiva espunzione di ogni riferimento ai rappresentanti delle categorie interessate, cui faceva riferimento l’art. 2 della legge del 1939.<br />
Maggiori sono le novità che provengono dalla fase procedimentale preposta alla individuazione dei beni. Scompare l’obbligo di compilazione degli elenchi già previsti dalla legge sulle bellezze naturali e dal Testo Unico. Come noto, la redazione degli elenchi costituiva il primo atto di due distinti subprocedimenti destinati a concludersi, seconda la natura dei beni, con un atto di approvazione o con la dichiarazione di notevole interesse pubblico[3].<br />
Il legislatore delegato ha individuato l’atto che apre il procedimento nella proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, la quale, in tal modo, riguarda indistintamente tutti i beni elencati all’art. 136 del Codice, e non esclusivamente le bellezze individue. La proposta si caratterizza, altresì, per i suoi effetti e contenuti. Come si desume, infatti, dall’art. 146, primo comma, l’atto ha effetti di salvaguardia e la sua adozione produce l’efficacia propria del provvedimento finale, prevedendosi un divieto di modifica del bene in assenza del provvedimento autorizzatorio. La natura vincolistica dell’atto spiega perché, diversamente dal passato, la proposta debba essere motivata alla luce dei criteri elencati dall’art. 138. In tal modo, l’amministrazione è chiamata ad esplicitare gli elementi valutativi che sottendono l’attività di certazione, destinati a caratterizzare i contenuti del vincolo e ad orientare e condizionare il giudizio svolto in sede di autorizzazione. A quest’ultimo riguardo, merita sottolineare che la proposta deve contenere le prescrizioni, le misure ed i criteri di gestione dei beni.<br />
Tale indicazione pare destinata a predeterminare l’attività dell’ente competente al rilascio della autorizzazione, in quanto la proposta non mira soltanto ai tradizionali profili di conservazione del bene, riguardando, altresì, gli aspetti concernenti la gestione. Notevoli appaiono le implicazioni di tale previsione. Appare evidente, infatti, che tanto più la proposta risulterà precisa sulle caratteristiche dei beni e circostanziata sulle misure ed i criteri di gestione, tanto più il giudizio svolto in sede autorizzatoria sarà destinato a perdere quei contenuti di compatibilità che hanno conferito sovente alle soprintendenze una notevole libertà nel giudizio sull’intervento proposto. Gli effetti prodotti dalla proposta spiegano l’autonomia procedimentale della proposta: l’ art. 138 prevede, infatti, che l’iniziativa sia attribuita al direttore regionale, alla regione o di ogni ente territoriale in cui sia ubicato il bene; l’istruttoria, consistente nella raccolta di quelle informazioni che andranno a sostanziare la motivazione, e la decisione spetta alla commissione provinciale<br />
Meno chiara appare la disposizione contenuta nel secondo comma dell’art. 138, sussistendo il dubbio sul rapporto tra la proposta/dichiarazione ed il piano paesaggistico, ed in particolare se sussista un rapporto di autonomia o di presupposizione. Il dato esegetico sembra suggerire una potestà integrativa  del vincolo, cui spetta la modifica del piano,  a condizione che sia inserita una disciplina che risulti più vicina alle caratteristiche dei beni e tale, ad ogni modo, da non porsi in contrasto con le previsioni del piano[4].</p>
<p> 3.	L’art. 139 del Codice riguarda la partecipazione al procedimento dichiarativo del notevole interesse pubblico, con particolare riguardo alle garanzie di tutela dei soggetti, pubblici e privati, più coinvolti dall’esercizio dell’attività amministrativa. La disposizione raccoglie l’eredità del passato, filtrandola con taluni indirizzi della prassi e l’orientamento della giurisprudenza. La prospettiva prescelta accomuna le bellezze individue e quelle d’insieme: le fasi della pubblicazione, deposito, notiziazione, osservazioni, inclusa l’inchiesta pubblica, riguardano, infatti, tutte le tipologie di beni elencati nell’art. 136. <br />
Per altro verso, le novità testuali non debbono essere enfatizzate. Così è con riguardo alla mancata previsione degli elenchi, sostituiti  dalla proposta di cui all’art. 138, come con riguardo alla previsione della comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento al proprietari, possessori, o detentori delle bellezze individue: si tratta, da un lato, di una misura che discende pianamente dagli effetti prodotti dalla proposta sulle facoltà di fruizione del diritto dominicale, dall’altro, di  una scelta già imposta dalla giurisprudenza sotto la vigenza del Testo Unico, in applicazione dei principi di garanzia partecipativa contenuti nella legge n. 241 del 1990.<br />
Del resto, le garanzie partecipative caratterizzano, oltre a buona parte delle disposizioni contenute nei passati testi legislativi, altresì, i due testi che, per quanto privi tuttora di una chiara dignità giuridica, hanno posto talune delle premesse contenutistiche del Codice. Il riferimento è rivolto alla Convenzione Europea del Paesaggio del 2000 ed all’Accordo Stato-Regioni del 2001.<br />
In entrambi è esplicito, infatti, il riconoscimento dell’importanza della partecipazione dei soggetti interessati. Nella Convenzione, invero, sembra trasparire un’accezione più politica, legata ai processi di democratizzazione collettiva e sensibilizzazione individuale; nell’Accordo, invece, sembra presente, altresì, il principio di leale collaborazione tra gli enti. In ogni caso, appare evidente che il Codice plasma principi già ampiamente presenti sino a peccare di zelo garantista là dove, secondo quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 139 con riguardo alle sole bellezze individue, prevede un’ulteriore possibilità per gli interessati di presentare osservazioni, oltre a quelle già previste in seguito alla pubblicazione della proposta[5]. </p>
<p>4.	Il procedimento di individuazione dei beni paesaggistici ha il suo perno nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, prevista dall’art. 140 del Codice. Il provvedimento in vero ricalca sin dalla denominazione l’omologo atto previsto sin dalla legge del 1939, così come la funzione certativa attribuita all’atto dalla dottrina e giurisprudenza. La dichiarazione, infatti, esprime un giudizio di mero accertamento, secondo un’analisi puramente ricognitiva, sulle caratteristiche estrinseche del bene. La norma, pur non alterando la natura dichiarativa dell’atto, presenta talune novità che si riflettono sulla disciplina dell’atto. Così è per l’ambito di applicazione. Mentre in passato, la dichiarazione riguardava unicamente le bellezze individue, allo stato, l’atto regionale riguarda tutti i beni elencati nell’art. 136. In secondo luogo, l’estensione della dichiarazione a tutte le tipologie di beni implica che la decorrenza degli effetti non conosca le differenze del passato, allorché l’efficacia del vincolo per le bellezze d’insieme decorreva dalla pubblicazione dell’elenco all’albo pretorio: l’efficacia dell’atto impositivo, infatti, decorre in ogni caso dall’adozione della dichiarazione da parte della Regione[6].<br />
Altro elemento di novità è costituito dal rapporto tra la proposta di vincolo, prevista dall’art. 138, e la dichiarazione di notevole interesse pubblico. L’art. 140, ultimo comma, del Testo Unico configurava la  proposta della commissione provinciale in termini assolutamente generici, non caratterizzandola nei contenuti e negli effetti. Il risultato era l’attribuzione alla Regione di un’ampia discrezionalità sulla indicazione dei profili e le caratteristiche dei beni.<br />
Affatto diversa si presenta la prescrizione dell’art. 140: la dichiarazione è emanata, infatti, sulla base della proposta, la quale, secondo quanto previsto dall’art. 138, primo comma, deve essere motivata con riferimento ad indici precisi, costituiti dalle caratteristiche storico-culturali, naturali, morfologiche ed estetiche dei beni, e deve contenere le prescrizioni, le misure ed i criteri di gestione indicati dall’art. 143, terzo comma, con riguardo alla pianificazione[7]. Il significato complessivo della norma anticipa alla proposta gli effetti propri della dichiarazione. Di conseguenza, le operazioni che sovrintendono all’attività dichiarativa risultano in realtà svolte precedentemente all’atto che ne porta il nome. Al medesimo, pertanto, sembra restare, seppur elaborato alla luce dei contributi partecipativi previsti dall’art. 139, un compito di mera recezione non solo dell’attività istruttoria e dei rilievi tecnici, ma, altresì, della disciplina di tutela e valorizzazione di cui all’art. 138, secondo comma.<br />
 La norma contenuta nell’art. 141 riguarda le potestà ministeriali in materia vincolistica. Come noto, l’art. 82, secondo comma, del d. P. R. n. 616 del 1977 attribuiva allo Stato il potere di integrare gli elenchi delle bellezze naturali. La natura della potestà statale era di carattere autonomo e concorrente con quella regionale, non necessitando riscontrare alcuna inerzia da parte della regione[8]. Tale disciplina è stata conservata dal Testo Unico, che all’art. 144 ha previsto espressamente la potestà del Ministero di integrare gli elenchi dei beni e delle località, su proposta del soprintendente competente e sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.<br />
Il Codice, nel tentativo di razionalizzare il concorso di competenze statali e regionali e di adeguarle ai nuovi principi contenuti nel titolo V della Costituzione, trasforma il precedente potere integrativo dello Stato in un potere sostitutivo. Come in altre ipotesi normative anche in questa l’esercizio della potestà sostitutiva abbisogna di un presupposto di legittimità che consiste, nella specie, nella inerzia degli enti competenti all’adozione della proposta e della dichiarazione di notevole interesse pubblico.<br />
La norma attribuisce all’organo ministeriale un efficace potere di tutela ambientale, che tuttavia, appare privo di quella caratteristica di autonomia di cui era fornito in passato e che ha rappresentato, anche durante la vigenza del Testo Unico, una garanzia ulteriore per la tutela paesaggistica. Ad ogni modo, il ruolo sussidiario dell’organo statale non implica la sua emarginazione: non può trascurarsi, infatti, che per l’esercizio di tale potestà è sufficiente che l’iniziativa del direttore regionale, preordinata alla formulazione della proposta della dichiarazione di notevole interesse pubblico, non abbia avuto seguito tempestivamente per innescare i poteri previsti dalla norma.  <br />
 Di qualche rilievo appare il significato della disposizione contenuta nel quinto comma: la potestà integrativa attribuita al ministero significa che lo Stato mantiene poteri  anche sui beni già vincolati;  poteri che non si fermano alla vigilanza ed al controllo della tutela, ma che si estendono, secondo i contenuti della norma di cui all’art. 143, terzo comma, lett. <i>e</i> ed <i>f</i>, alla determinazione di misure per la conservazione dei caratteri delle aree tutelate per legge, di criteri di gestione, di interventi di valorizzazione dei beni dichiarati di notevole interesse pubblico, e di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse e degradate. La norma riflette la difficoltà di distinguere tra attività di valorizzazione ed attività di tutela, secondo lo schema cui è legata la norma di cui all’art. 117 Cost.</p>
<p>	5.	La disposizione contenuta nell’art. 142 del Codice ripropone la tutela <i>ex lege</i> introdotta dalla legge n. 431 del 1985 e confermata dall’art. 146 del Testo Unico. Come noto, la tutela introdotta dalla legge del 1985 si differenzia notevolmente da quella del 1939[9]: i beni oggetto della disciplina sono individuati non mediante un apposito procedimento amministrativo, bensì in forza di prescrizione normativa; i beni non corrispondono più a singoli immobili, ma sono elencati mediante criteri tipologici generali ed astratti con riferimento alla loro ubicazione  o morfologia; l’interesse estetico cede il passo alla conservazione ambientale; la tutela si proietta sul piano, che diviene così strumento obbligatorio. In realtà, una differenza ulteriore tra le due discipline è rappresentata dalla dimensione geografica: la tutela del paesaggio introdotta dalla legge del 1985 non postula più il carattere estetico dei luoghi e, non alludendo più ad un criterio di cernita e di selezione dei beni, assume una dimensione geografica, che assomma beni di pregio, aree di interesse naturalistico ambientale e zone che, pur sprovviste di tali caratteri, presentano interesse per il fatto che non sono ancora state coinvolte dai processi di espansione urbanistica[10]. <br />
	Proprio la dimensione geografica, rappresentata dalla proiezione della tutela paesaggistica in ambito territoriale, e riconosciuta dalla utilizzazione del termine <i>aree</i> in luogo di quello di <i>beni</i>, induce a richiamare la norma di cui al primo comma dell’art. 142, secondo cui il vincolo <i>ex lege</i> opera  solo “fino all’approvazione del piano paesaggistico”. <br />
Secondo un’interpretazione più fedele al dato esegetico, l’approvazione del piano assorbirebbe definitivamente il regime del vincolo, cui spetterebbe una mera funzione interinale e di salvaguardia[11]. Tale impostazione non è condivisa da chi sostiene, in nome di considerazioni sistematiche, che l’operatività del vincolo permanga anche successivamente all’approvazione del piano[12]. In questo senso si è espressa in passato la giurisprudenza amministrativa allorché ha asserito che il rapporto (giuridico) tra vincolo e piano è “ sia, in senso diacronico e procedimentale, di presupposizione, sia, in senso gerarchico e sostanziale, di sott’ordinazione del piano al vincolo, e di sovraordinazione del piano stesso all’autorizzazione”[13].<br />
Alla luce delle novità introdotte dal Codice nel paradigma <i>vincolo-piano-autorizzazione</i> , la soluzione della questione appare legata non soltanto all’interpretazione di singole disposizioni, quanto al ruolo che sarà assegnato in concreto alla pianificazione. Se, come affiora dal dettato dell’art. 143, il piano assumerà la natura di piano generale riferito anche all’ambiente urbanistico, caratterizzato non solo da prescrizioni di indirizzo, ma anche precettive, la funzione del vincolo sembra destinata ad indicare il perimetro di iniziale di operatività del piano, cui spetterà la scelta definitiva delle destinazioni territoriali. </p>
<p>	6.	Le norme contenute negli articoli 136-142 del Codice a prima vista esauriscono la materia dell’individuazione dei beni paesaggistici, secondo strumenti giuridici, principi normativi e sintagmi linguistici già noti alla passata tradizione legislativa. Sotto questo profilo la materia dell’individuazione si caratterizza per continuità di metodo ed omogeneità dei concetti. Metodo e concetti che sono alla base di una pluridecennale giurisprudenza costituzionale, avente quale capostipite la sentenza n. 56 del 1968[14], e come capisaldo la prospettiva secondo cui i  beni paesaggistici  costituiscano un insieme di beni, le cui caratteristiche intrinseche e coessenziali configurano come categoria a contorni certi quali quelli forniti direttamente dalla legge[15].<br />
	In realtà, le disposizioni in materia di individuazione non si esauriscono in quelle racchiuse negli articoli 136-142: la norma contenuta nell’art. 134, lett. <i>c)</i> ascrive, infatti, tra i beni paesaggistici, altresì, “gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156”. Quali sono questi beni non elencati da alcun atto legislativo e sottoposti al regime dei beni paesaggistici da un atto amministrativo?<br />
	La disposizione di cui all’art. 134, lett. <i>c)</i> in vero richiama il principio generale di cui all’art. 2, comma terzo del Codice, secondo cui i beni paesaggistici sono gli immobili e le aree indicati dall’art. 134 “e gli altri beni individuati dalla legge  <i>o in base alla legge</i>”. In realtà, perché la formula legislativa non contrasti con la norma contenuta nell’art. 42, secondo comma, Cost., e, in particolare, non violi la riserva di legge posta a garanzia del diritto di proprietà, occorre che siano precisati i caratteri dei beni suscettibili di ricadere nella tutela paesaggistica.<br />
In questo senso non pare convincente interpretare analogicamente la formula normativa attribuendole il significato desumibile dalla norma di cui all’art. 10, terzo comma, del Codice. La norma sui beni culturali, infatti, pone precisi limiti alla potestà di scelta dell’amministrazione allorché elenca una tipologia di beni e prevede l’esistenza di <i>importanti </i>o<i> eccezionali</i> interessi storici, artistici e culturali. Al contrario, la norma di cui all’art. 134, primo comma, lett. <i>c</i> rinvia all’esercizio di un’attività amministrativa priva di un’adeguata indicazione dei presupposti e dell’oggetto della tutela.<br />
	La spiegazione delle scelte operate dal Codice pare desumersi dall’analisi di altre disposizioni normative e dalla lettura dei suoi formanti culturali. Sotto quest’ultimo profilo, il Codice appare tributario dei principi contenuti nella Convenzione Europea sul Paesaggio del 2000. <br />
La nozione di paesaggio ivi accolta appare più ampia di quella compresa nel Testo Unico del 1999 e di  quella espressa nell’art. 2, terzo comma del Codice: “Paesaggio”, secondo l’art. 1 della Convenzione, infatti, è il risultato dell’”azione di fattori naturali e/o umani” e dalle loro interrelazioni”. Inoltre, è introdotta la nozione di “gestione del paesaggio”, volta a garantire il governo del paesaggio “al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici e ambientali”.<br />
In questa prospettiva, appare profondamente innovativa la previsione che tra i compiti ascritti alla pianificazione ambientale vi sia, altresì, la “creazione di nuovi paesaggi”. La pregnanza dell’espressione è sottolineata dall’ambito di applicazione della Convenzione. Essa, infatti, va ben al di là di quello del Codice, concernendo “gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani” ed estendendosi sino ai “paesaggi degradati”.<br />
La Convenzione, come noto, non ha ancora concluso il procedimento di ratifica parlamentare. Tuttavia, i suoi principi hanno avuto un primo riconoscimento giuridico ad opera dell’Accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le Regioni del 2001, in quanto, da un lato, secondo l’art. 1, primo comma, le pubbliche Amministrazioni competenti in materia di paesaggio debbono attenersi, sino all’approvazione della legge di ratifica della Convenzione, ai principi della Convenzione stessa, dall’altro lato, l’Accordo conferma sin dalle espressioni utilizzate i principi contenuti nella Convenzione con riguardo alla qualità paesaggistica ed ai fini della pianificazione.<br />
Le disposizioni del Codice a loro volta dilatano la nozione tradizionale di paesaggio. Con riferimento ai profili che più interessano il tema dell’individuazione, merita richiamare le norme concernenti l’oggetto del piano paesaggistico[16]. <br />
L’art. 143, infatti, non distingue tra le singole aree e zone: include nel piano l’intero territorio regionale e, richiamando la ripartizione in ambiti omogenei, secondo la nota tecnica della zonizzazione territoriale, esplicita l’esistenza di una gradazione dei valori tutelati sino a comprendere i territori “compromessi e degradati”.<br />
In secondo luogo, l’art. 143 prevede che tra i compiti della pianificazione vi siano non solo le tradizionali conservazione e preservazione, o il recupero e la riqualificazione delle aree, ma, altresì, la realizzazione di “nuovi valori paesaggistici”. Le implicazioni in tema di individuazione dei beni appaiono significative.<br />
La norma attribuisce, infatti, al piano il potere di sottoporre alla disciplina paesaggistica beni che in precedenza le erano sottratti. In secondo luogo, la disposizione riconosce la possibilità che esistano beni paesaggistici non solo tra loro eterogenei, ma, altresì, non tipizzati né tipizzabili. In terzo luogo, non esiste, sempre alla luce del dettato normativo, una categoria di beni avente “in modo coessenziale le qualità indicate dalla legge” che sia qualificabile “originariamente di interesse pubblico”. I beni paesaggistici, infatti, sono costituiti non solo da quelli che tradizionalmente già vi appartengono, ma, altresì, da quelli inclusi in seguito all’esercizio della potestà amministrativa, secondo le valutazioni e le scelte adottate dai piani regionali.<br />
Il potere di autonoma scelta e conformazione attribuito al piano è ribadito dal terzo comma della norma, secondo cui, tra le fasi della pianificazione, v’è anche quella della :” individuazione, ai sensi dell’art. 134, lettera <i>c)</i> di eventuali categorie di immobili o di aree, diverse da quelle indicate agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia  e di utilizzazione”.  <br />
 Infine, merita segnalare il disposto di cui all’art. 145, quarto comma, là dove è previsto che gli enti locali, nell’opera di adeguamento dei contenuti dei piani territoriali alle previsioni dei piani paesaggistici, introducano le previsioni conformative che, secondo le caratteristiche territoriali, risultino utili ad “assicurare l’ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dai piani”[17]. <br />
	Anche in questo caso la norma non indica alcun criterio astratto di individuazione cui ancorare la potestà impositiva del piano, limitandosi a prevedere, con ciò riconoscendosi la natura conformativa del vincolo, che “I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo”.<br />
	Le previsioni contenute nel Codice sembrano allontanare la configurazione del bene paesaggistico dal paradigma disegnato dalla giurisprudenza costituzionale. Sempre più, infatti, il vincolo ambientale pare caratterizzarsi per gli effetti conformativi propri dei vincoli urbanistici[18].<br />
La sorte della disciplina dei vincoli paesaggistici, pertanto, salvo una riscrittura ad opera della Corte costituzionale, appare segnata in tutte le ipotesi in cui la natura morfologica del vincolo si dissolve per lasciare il posto ad un vincolo avente effetti costitutivi. In tali casi, infatti, saranno applicabili i principi espressi dalla pronuncia n. 179 del 1999 della Corte Costituzionale[19], ed in particolare la necessaria temporaneità del vincolo o, in alternativa, la sua indennizzabilità. Diversamente, appare chiaro che la disciplina prevista dal Codice contrasta con la riserva di legge di cui all’art. 42 Cost. posta a garanzia dei modi di godimento e dei limiti del diritto dominicale.</p>
<p>7.	La disciplina dell’individuazione dei beni paesaggistici presenta aspetti singolari: da prescrizioni specifiche e puntuali, concernenti gli immobili di cui all’art. 136, si passa al rinvio alle scelte operate autonomamente dal piano; il criterio del ‘notevole interesse pubblico’, previsto per i beni di cui all’art. 136, affievolisce a mero ‘interesse paesaggistico’ per le aree di cui all’art. 142, sino a perdere ogni connotazione per gli immobili di cui all’art. 134, primo comma, lett. <i>c</i>; la tipologia degli atti conformativi del regime giuridico dei beni contempla, a fianco dei tradizionali atti di natura dichiarativa, provvedimenti dagli effetti costitutivi.<br />
Gli aspetti singolari paiono introdurre un risultato contraddittorio allorché il Codice, alternando ai paradigmi della legge del 1939 i criteri metodologici della pianificazione territoriale, sembra ubbidire a postulati e metodi antitetici.<br />
A nulla vale interrogare la norma costituzionale[20]. Come tutte le disposizioni che hanno natura di principio l’art. 9 Cost., infatti, è priva di una fattispecie che non sia quella fornita dalle scelte operate dalla legislazione ordinaria, e la sua applicazione non risponde ai meccanismi della sussunzione,  bensì al criterio del bilanciamento degli interessi[21].<br />
In realtà, al pari delle interpretazioni sulla disciplina costituzionale, anche le disposizioni del Codice si collocano al centro di due impostazioni tra loro inconciliabili: da un lato, la concezione socioeconomica, che configura il territorio come l’arena neutrale su cui si consumano i conflitti tra gli interessi, dall’altro, la concezione ecosistemica, secondo la quale il paesaggio assurge a dato preesistente, la cui esistenza è garantita dalla sua immutabilità.<br />
Entrambe le concezioni appaiono insoddisfacenti. La prima perché, ancorando la tutela del paesaggio alle dinamiche degli interessi, lo relega ad una logica passiva e lo condanna alla soccombenza in nome della valutazione aggregata di valori ed interessi; la seconda perché, configurando il paesaggio come un <i>prius</i> ed un <i>posterius</i>, lo consegna ad una dimensione astorica ed aliena non solo agli interessi di chi lo vive, ma anche ai modelli culturali dei contemporanei.<br />
Espressione di tale antitesi è la costruzione della disciplina del territorio sul cuneo della  dicotomia urbanistica-paesaggio. Essa esprime oggi più che mai un dualismo anacronistico che contrasta con l’evoluzione attraversata dalle discipline territoriali ed occulta l’importanza dell’elemento su cui fa perno la disciplina del territorio, costituito, sul piano giuridico, dallo statuto della proprietà fondiaria, e su quello economico, dagli effetti della rendita immobiliare.<br />
Contrariamente a quanto talora osservato, la disciplina contenuta nel Codice non priva di specificità il bene paesaggistico. Non sembra cogliere nel segno, pertanto, l’opinione secondo cui l’estensione del piano a tutto il territorio regionale avrebbe come conseguenza che ciò che il paesaggio acquista in estensione, perderebbe in identità.<br />
In realtà, il Codice raccoglie e sviluppa, in misura ancora parziale, opzioni interpretative già tratteggiate dalla giurisprudenza costituzionale sul solco di autorevoli indirizzi di pensiero[22], e che si riassumono nella necessità che il processo di pianificazione si sviluppi secondo esigenze di valutazione complessiva ed alla luce di un rapporto di identificazione tra paesaggio e territorio.<br />
L’approdo finale di tali sviluppi sembra quello indicato dalla Convenzione Europea del Paesaggio, i cui principi sono rivolti non solo agli spazi naturali, ma, altresì, alle aree urbane, secondo un criterio di integrazione del paesaggio nelle politiche territoriali, al fine di evitare che, in nome delle esigenze imposte dalla differenziazione degli interessi, se ne legittimi la reciproca neutralizzazione.</p>
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<p>* Relazione al Convegno “Il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Interpretazioni ed applicazioni ad un anno dall’entrata in vigore”, Caparbio, 13 maggio 2005.<br />
[1] In realtà, nel testo Unico del 1999 le disposizioni contenute nel Capo I dedicato all’individuazione sono undici, comprendendo, altresì, l’art. 148 sulle convenzioni internazionali, collocata nel Codice all’art. 133.<br />
[2] Sulla norma si richiamano i commenti di P. Ungari, in <i>Il Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>, a cura di R. Tamiozzo, Milano, Giuffrè, 2005, 608 ss.; A. Bartolini, in <i>Il Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>, a cura di M. Cammelli, Bologna, Il Mulino, 2004, 521 ss; <br />
[3] Sia consentito rinviare a G. F. Cartei, <i>Il paesaggio</i>, in <i>Trattato di diritto amministrativo</i>, <i>Diritto amministrativo speciale</i>, a cura di S. Cassese, Milano, 2003, 2117 ss.<br />
[4] P. Ungari, <i>Commento art. 138</i>, in <i>Il Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>, a cura di R. Tamiozzo,  <i>cit</i>., 616; S. Piemonte, <i>Commento art. 138</i>, in <i>Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>, a cura di A. Angiuli e V. Caputi Jambrenghi, Torino, 2005, 362; in una diversa prospettiva, L. Passeri, <i>Commento art. 138</i>, <i>Il Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>, a cura di M. Cammelli, <i>cit</i>., <br />
[5] M.  D’Angelosante, Commento art. 138, <i>Il Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>, a cura di M. Cammelli, cit. 535;  P. Ungari, <i>Il Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>, a cura di R. Tamiozzo, <i>cit</i>., 621, secondo cui la previsione rappresenterebbe un’anomala duplicazione della fase partecipativa.<br />
[6] P. Ungari, Commento art. 140, <i>Il Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>, a cura di R. Tamiozzo, <i>cit.</i>, 623.<br />
[7] A. Bartolini, Commento art. 140, <i>Il Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>, <i>cit</i>., 538 <br />
[8] Corte cost., 24 luglio 1998, n. 334, in <i>Giur. cost</i>., 1998, 2442 ss.<br />
[9] Su tali profili sia consentito rinviare a G. F. Cartei, <i>La disciplina del paesaggio tra conservazione e fruizione programmata</i>, Torino, 1995, 16 ss.<br />
[10] B. Caravita, <i>Diritto pubblico dell’ambiente</i>, Bologna, 1990, 37; M. Alibrandi, P. G. Ferri, <i>I beni culturali e ambientali</i>, in<i> Appendice</i>, Milano, 1990, 7.<br />
[11] In questo senso D. Sandroni, Commento art. 142, in <i>Il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio</i>, a cura di R. Tamiozzo, <i>cit</i>., 632; A. Angiuli, <i>Commento art. 142</i>, in <i>Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>, <i>cit</i>. 371.<br />
[12] P. Urbani, <i>Commento  art 142</i>, in <i>Il Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>, a cura di M. Cammelli, <i>cit</i>., 548<br />
[13] Cons. St., sez. II, 20 maggio 1998, n. 548, in<i> Foro it</i>., 1999, III, c. 330; analogamente, Cons. Stato, sez. VI, 22 agosto 2003, n. 4766, in <i>Riv. giur. amb</i>., 2004, 36.<br />
[14] Corte cost., 29 maggio 1968, n. 55, in <i>Giur. cost</i>., 1968, 838 ss. <br />
[15] M. Immordino, <i>Vincolo paesaggistico e regime dei beni</i>, Padova, 1991, 180 ss.<br />
[16] Sulla disciplina del piano paesaggistico, M. Pallottino, <i>La pianificazione paesaggistica secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>, in <i>Riv. giur. urb.</i>, 2004, 525 ss.<br />
[17] La norma appare la trascrizione degli indirizzi assunti da tempo dalla prassi amministrativa in materia di piani urbanistici. Per un recente avallo di tali indirizzi, Corte cost., 26 novembre 2002, n. 478 (punto 5 in diritto), in <i>Giur. cost.</i>, 2002, 3996; nella giurisprudenza amministrativa, tra le altre, Cons. Stato, sez. IV, 25 settembre 2002, n. 4907; Tar Umbria, Perugia, 24 luglio 2003, n. 623, <i>Riv. giur. amb</i>., 2004, 221; per una notazione critica, P. Urbani, S. Civitarese Matteucci, <i>Diritto urbanistico</i>, Torino, 2004, 283 ss.<br />
[18] Sulla tipologia e la struttura dei vincoli, L. Piscitelli, <i>Potere di pianificazione e situazioni soggettive</i>, Padova, 1990, 100 ss.<br />
[19] C. cost., 20 maggio 1999, n. 179, in <i>Giur. cost</i>. 1999, 1750 ss., su cui si richiama S. Civitarese Matteucci, <i>Le previsioni urbanistiche ‘sostanzialmente espropriative’ dopo la sent. n. 179/99 della Corte Costituzionale</i>, in <i>Dir. Pub.</i>, 1999, 933 ss.<br />
[20] Sulla nozione di paesaggio, le sue interpretazioni ed applicazioni, di recente, P. Carpentieri, <i>La nozione giuridica di paesaggio</i>, <i>Riv. trim. dir. pub.</i>, 2004, 363 ss.<br />
[21] Sul punto G. Zagrebelsky, <i>Il diritto mite</i>, Torino, 1992, 149 ss.; L. Mengoni, <i>L’argomentazione nel diritto costituzionale</i>, in <i>Ermeneutica e dogmatica giuridica</i>, Milano, 1996, 120 ss.<br />
[22] Si richiama Corte cost., 13 luglio 1990, n. 327, in <i>Foro it</i>., 1991, 2010 ss.; Corte cost., 27 luglio 2000, n. 378 ( punto 2 in diritto), in <i>Giur. cost</i>., 2000, 2690 ss.; per ciò che concerne la dottrina, A. Predieri, <i>Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio</i>, in <i>Urbanistica, tutela del paesaggio, espropriazione</i>, Milano, 1969, 11 ss.; M. S. Giannini, <i>“Ambiente”: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici</i>, in <i>Riv. trim. dir. pub.</i>, 1973, 25 ss.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Note su diritto privato, atti non autoritativi e nuova denuncia di inizio dell’attivita’</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:40 +0000</pubDate>
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<p>1. E’ comune l’idea che l’art. 1, comma 1 bis, nella formulazione infine approvata con la legge n. 15 del 2005, che sposta il baricentro sulla distinzione tra atti autoritativi e non, non abbia una portata innovativa di grande significato. E’ certo una convinzione in sé attendibile, se si considera</p>
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<p>1. E’ comune l’idea che l’art. 1, comma 1 bis, nella formulazione infine approvata con la legge n. 15 del 2005, che sposta il baricentro sulla distinzione tra atti autoritativi e non, non abbia una portata innovativa di grande significato. E’ certo una convinzione in sé attendibile, se si considera la diversa idea dalla quale ci si era mossi, e cioè la “normalità” del diritto privato anche per l’attività autoritativa, ma forse tradisce un atteggiamento quasi di aprioristica sufficienza nei confronti degli sforzi del legislatore. Sembra in effetti opportuno, nel momento in cui la norma individua il discrimine (tra diritto privato e diritto amministrativo) nella natura non autoritativa dell’atto, che tale carattere venga nuovamente fatto oggetto di riflessione nella sua stessa essenza, andando oltre le consuete osservazioni sulla tendenza alla riduzione dell’autoritatività.<br />
Tendenza che peraltro si manifesta non soltanto – come sempre si rileva – attraverso l’utilizzo di soluzioni contrattuali per l’esercizio della funzione pubblica ma anche attraverso la trasformazione dei poteri unilaterali privi di contenuti discrezionali in «modelli ad esercizio solo eventuale del potere» (Travi). <br />
Occorre dunque uno sforzo per individuare in concreto le manifestazioni ineliminabili di potere «verace», per escludere che negli altri casi siano necessari modelli e relazioni diversi da quelli tipici del diritto comune. <br />
Appare perciò utile indagare quegli epifenomeni potenzialmente idonei ad incidere sul rapporto tra diritto privato e diritto pubblico che investono proprio quella categoria – l’autoritatività – dalla legge posta al centro della scena, allo scopo di delimitare in concreto l’area delle manifestazioni autoritative e con essa i possibili significati della nuova disposizione e le direzioni nelle quali sono in grado di trovare espressione.</p>
<p>2. La posizione legislativa del principio interviene, in effetti, quasi contemporaneamente ad altri episodi normativi e giurisprudenziali che appaiono rilevanti ai fini della percezione della problematica in esame. Ci sono almeno due settori nei quali il concetto di potere autoritativo riconquista il centro della scena. Uno è quello della giurisdizione sulle controversie in materia di servizi pubblici, riguardo al quale la Corte Costituzionale, con la sentenza 6 luglio 2004 n. 204, ha indicato come criterio di verifica della giurisdizione esclusiva il fatto che nella controversia la p.a. abbia veste di autorità e che perciò il giudizio verta sull’esercizio da parte dell’amministrazione del potere autoritativo di cui è attributaria. <br />
Si tratta di un criterio discutibile e comunque denso di implicazioni problematiche, come già dimostrano le prime pronunce intervenute in questo scorcio di tempo a qualificare in termini contraddittori atti come la risoluzione per inadempimento (ritenuto autoritativo dalla V sez. del Consiglio di Stato: sent. 6574/04) e la decadenza dalla concessione (ritenuta non autoritativa dal medesimo giudice: sent. 2461/05). <br />
L’altro fenomeno – cui si è già fatto riferimento e con riguardo al quale unicamente si intende qui cominciare a svolgere qualche considerazione – attiene alla nuova disciplina della denuncia di inizio attività, e cioè al nuovo art. 19, come riscritto (non dalla legge 15 ma) dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (che converte il cd. decreto sulla competitività). <br />
Anche per esplicitare come questa nuova disposizione rilevi ai fini della delimitazione dell’area dell’autoritatività, è utile indicare qualche rapida coordinata ai fini dell’individuazione della natura (autoritativa o no) degli atti emanati dalle amministrazioni pubbliche.</p>
<p>3. Il punto di arrivo – e insieme di partenza ai fini delle verifiche da operare &#8211; delle elaborazioni in tema di autoritatività ed imperatività, termini spesso utilizzati in maniera intercambiabile, mi sembra costituito da due lucide proposizioni di Scoca secondo le quali mentre “l’autorità del provvedimento consiste nella sua idoneità a modificare situazioni giuridiche altrui, senza necessità dell’altrui consenso” l’imperatività “si manifesta in modo pregnante soltanto nella vicenda descritta come degradazione e affievolimento dei diritti soggettivi” e cioè soltanto con riferimento alle modificazioni di segno negativo tipiche dei provvedimenti ablatori. <br />
Il concetto di autoritatività ruota, dunque, intorno a due nuclei: l’uno è costituito dalla capacità del provvedimento di modificare le situazioni giuridiche che si trova dinanzi e cioè di innovare (in un modo o nell’altro) al preesistente assetto degli interessi; l’altro attiene, per così dire, al coinvolgimento dei soggetti destinatari della decisione, dei quali non è richiesto il consenso perché quell’effetto innovativo (delle loro situazioni giuridiche) si produca. Ma quando è che si produce realmente un effetto innovativo? E quando veramente difetta il consenso del destinatario dell’atto? <br />
Sul primo profilo viene in evidenza la ben nota idea che solo l’atto discrezionale produca effetti innovativi e sia perciò espressione di autorità, mentre gli atti vincolati si limitano ad applicare una disciplina esterna, non imponendo nulla di proprio (Orsi Battaglini). Ma accanto al potere identificato con la sua manifestazione sostanziale, e cioè con la capacità di scegliere tra soluzioni diverse componendo un conflitto di interessi e producendo l’effetto innovativo della situazione giuridica preesistente, viene realisticamente configurato anche il potere di costituire l’effetto realizzando l’assetto di interessi prefigurato (Sandulli, Scoca). In questa prospettiva, quand’anche la disciplina degli interessi risulti interamente espressa dalla legge, resta tuttavia indispensabile ai fini della costituzione dell’effetto un’attività riservata in via esclusiva alla pubblica amministrazione. Esiste dunque, ancorché venga variamente configurato, oltre al potere di scegliere tra soluzioni diverse, anche quello di rendere operanti le decisioni. Ma è con riferimento a quest’ultima eventualità, tipica delle fattispecie autorizzatorie in senso lato che, negli ultimi decenni, si manifesta una progressiva tendenza a non ricondurre più l’effetto (che legittima lo svolgimento di un’attività) al preventivo ineliminabile atto unilaterale di consenso dell’amministrazione. <br />
In questi casi &#8211; che la nuova disposizione della legge 80 ulteriormente estende – la scelta per il modello della d.i.a. fa sì che la produzione dell’effetto non sia più riconducibile all’atto dell’autorità bensì alla dichiarazione del privato (L. Ferrara) per effetto del riconoscimento del carattere ricognitivo (delle condizioni previste dalla norma) dei provvedimenti interessati. Le attività vincolate, nei casi contemplati dall’art. 19, non sono perciò espressione né del potere amministrativo innovativo (dell’assetto degli interessi), né del potere amministrativo formale (di costituire l’effetto giuridico): il problema della insostituibilità dell’atto risulta normativamente così superato. Si tratta dunque di procedimenti non autoritativi quanto meno sotto il profilo della eliminazione della necessità dell’emanazione di un atto amministrativo ai fini della produzione dell’effetto conforme alla disciplina degli interessi interamente contenuta nella legge. <br />
Per riconoscere la natura non autoritativa di una manifestazione giuridica, l’altro elemento che, come si è detto, è essenziale è che vi sia il consenso del destinatario della decisione. Ben vero, se viene a mancare il primo elemento (produzione dell’effetto riservata in via esclusiva all’amministrazione) sembrerebbe difettare quella qualità essenziale che consente di attribuire ad un atto il carattere della autoritatività sottraendo significato al profilo consensuale. In realtà i due profili sembrano strettamente connessi, riuscendo difficile immaginare già in linea di principio come dall’atto di un soggetto privato (che la legge autorizza a compiere in sostituzione di un atto amministrativo) possano discendere conseguenze pregiudizievoli per i soggetti terzi. Perché il profilo delicato è appunto quello che riguarda la posizione dei terzi: non vi sono infatti particolari difficoltà ad ammettere (come propongono Sorace e Marzuoli) la non autoritatività di quegli atti che presuppongono il consenso dell’interessato come le autorizzazioni o le concessioni. Ma ciò attiene appunto ai rapporti con il medesimo destinatario, laddove potrebbe esservi un’incidenza negativa nei confronti della sfera giuridica dei terzi (Scoca). Queste preoccupazioni, per i procedimenti investiti dall’articolo 19, non possono però trovare riscontro non essendo configurabili posizioni di controinteresse, quantomeno rispetto all’esito finale della vicenda, in presenza della previsione che consente il ricorso alla d.i.a. soltanto quando non sia previsto “alcun limite o contingente complessivo”. <br />
Le posizioni di controinteresse possono configurarsi, se il diritto discenda da un’attività amministrativa a contenuto generale, nei confronti di tale attività, ma non nei confronti di quei passaggi procedimentali che consentono in concreto lo svolgimento di un’attività già conformata nella fase ascendente dello svolgimento della funzione. Dopo di che non vi sarà più spazio per questioni che attengono allo svolgimento del potere amministrativo (di consentire o non un’attività), bensì unicamente questioni di tutela di un diritto contro un altro diritto. In assenza dunque dei due elementi essenziali per poter riconoscere la natura autoritativa degli atti  (esclusività del potere amministrativo, assenza del consenso dei destinatari della decisione) risulta evidente che la d.i.a. non presenta i caratteri propri delle manifestazioni autoritative. Si tratta di un atto non autoritativo oggettivamente e soggettivamente privato. Nondimeno, nell’ipotesi in cui il privato intenda rinunciare ad avvalersi della facoltà di avviare l’attività sulla base della propria dichiarazione (eventualità espressamente contemplata per la d.i.a. edilizia, ma da ritenere possibile in via generale, atteso che i relativi procedimenti non sono stati abrogati) l’autoritatività sembrerebbe riemergere per effetto della rinuncia a quella facoltà: rinuncia che implica il riconoscimento all’amministrazione del potere esclusivo di rendere effettivo l’assetto di interessi voluto dalla norma o dall’atto amministrativo generale; e ciò nonostante il riconoscimento del carattere ricognitivo di quel procedimento connesso alla previsione della sua sostituibilità con la dichiarazione. Ma certo si tratta se non di una autoritatività attenuata (dalla concorrenza del “potere” privato) quantomeno di un’autoritatività eventuale, con riferimento alla quale l’intervento dell’amministrazione non è ab origine connotato dal carattere della esclusività ed insostituibilità. <br />
Si considera invece pienamente autoritativa, ancorché non discrezionale, l’attività dell’amministrazione volta al controllo della sussistenza dei presupposti e dei requisiti legittimanti: l’amministrazione infatti interviene in senso sfavorevole per l’interessato, e unilateralmente, e cioè a prescindere, ed anzi contro, la volontà del dichiarante. L’atto ha cioè natura unilaterale ed imperativa (Boscolo).</p>
<p>4. La scelta per l’estensione dell’ambito oggettivo di applicazione della d.i.a. era già netta nella legge 229/2003 – che modificava l’art. 20 della legge 59 del 1997 &#8211;  ed è resa ora operativa dal DL n. 35 del 2005, convertito dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005, dove il testo dell’articolo 19 viene emendato, per un verso, nel senso di prevedere un intervallo di tempo tra la dichiarazione e l’effettivo avvio (come già accade nel settore dell’edilizia, l’unico nel quale la d.i.a. abbia trovato reale sviluppo) e, per un altro, nel senso di inserire anche talune fattispecie concessorie (quelle non costitutive) e di eliminare la previsione che escludeva la d.i.a. in presenza di valutazioni tecnico-discrezionali. Si può dire perciò che la liberalizzazione e con essa, dunque, la riduzione dell’area dell’autoritatività (che in queste fattispecie è tutt’al più eventuale) riguarda tutta l’attività non implicata dall’esercizio di discrezionalità amministrativa, ed anche se siano necessarie attestazioni di natura tecnica. Rispetto a queste tipologie di procedimento a carattere dichiarativo ovvero ricognitivo l’autorizzazione un tempo necessaria a produrre l’effetto, cede il passo, come si è detto, a un atto soggettivamente e oggettivamente privato (Cass. 11478/2003). E’ perciò indubbio che l’autoritatività si riduca, ritirandosi progressivamente da territori tradizionalmente dominati dalla logica della esclusività dell’intervento della pubblica amministrazione al fine di produrre l’effetto abilitativo. La conseguenza è che al diritto amministrativo si sostituisce tendenzialmente il diritto privato dovendo la fattispecie essere ricostruita &#8211; almeno nei suoi tratti distintivi di base &#8211; non più ricorrendo alla coppia potere-interesse legittimo, ma alla coppia diritto-obbligo. <br />
In concreto, sorge tuttavia il problema della adattabilità degli strumenti e dei rimedi del diritto privato a vicende già autorizzative e nelle quali non solo è pur sempre immanente l’interesse pubblico, ma anche il potere amministrativo costituisce ancora una risorsa ancorché eventuale. Va detto però che il riferimento al diritto comune presenta, in questa materia, una sua specificità, che pone fuori campo i consueti adagi in tema di funzionalizzazione dell’attività contrattuale della p.a. Qui infatti la scelta del legislatore non mira a sostituire con modelli negoziali funzionalizzati i tradizionali meccanismi di assenso quanto piuttosto a  puntare, in presenza di una precisa preregolazione, sull’iniziativa privata ai fini della produzione dell’effetto abilitante.<br />
Non v’è dunque un provvedimento da sostituire con un atto consensuale ma una attività che, per effetto del riconosciuto carattere meramente ricognitivo del procedimento previsto per consentirla, risulta liberalizzata se il privato si assume la responsabilità  di quanto dichiara. Il privato dunque produce un atto anche oggettivamente privato, in quanto espressione della sua autonomia, riguardo al quale non sarebbe pertinente il richiamo alla contrattualizzazione dell’attività amministrativa trattandosi di un atto negoziale sì, ma unilaterale, e, soprattutto, proveniente non dall’amministrazione ma dal privato. <br />
In sostanza, nelle vicende contraddistinte dall’assenza di valutazioni discrezionali, all’unilateralità del provvedimento dell’amministrazione si sostituisce l’unilateralità di un atto di autonomia privata. La consapevolezza di questa peculiarità potrebbe esser d’aiuto anche per decifrare in maniera corretta il rinvio contenuto nel nuovo articolo 19 agli artt. 21 quinquies e nonies  in tema di revoca e annullamento d’ufficio. Il richiamo a questi istituti sembra, infatti, collidere con la ricostruzione del modello della d.i.a. ormai accettata anche dalla giurisprudenza secondo la quale manca un provvedimento rispetto al quale l’amministrazione possa esercitare i cd. poteri di autotutela (Cass. I, 11478/2003). Per non stravolgere del tutto l’istituto e le acquisizioni cui anche la giurisprudenza è faticosamente pervenuta si dovrebbe circoscrivere il ricorso all’annullamento e alla revoca alle sole ipotesi in cui il potere sia già stato una volta esercitato entro il termine attraverso l’adozione dei provvedimenti tipici di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti. Questa lettura parrebbe più coerente sia con la logica sottesa alla liberalizzazione che con la più moderna concezione dei provvedimenti di riesame come ipotesi di riesercizio dell’originario potere (Contieri). Tale conclusione sembrerebbe peraltro autorizzata anche dalla formulazione concreta della norma ove il richiamo risulta collocato subito dopo la previsione in ordine all’esercizio del potere di controllo. Più complessa da sostenere  sarebbe invece la lettura nel senso della permanenza del potere di autotutela su una vicenda nondimeno attratta nell’area del diritto comune. Si tratterebbe in questa prospettiva di configurare (assai problematicamente) una sorta di necessaria contaminazione fra modelli privatistici e modelli pubblicistici quando comunque l’atto del privato risulti inserito nel circuito della funzione pubblica. <br />
L’opzione per la prima lettura, invece, consente di delineare una più netta distinzione nell’ambito di un rapporto di alternatività-sussidiarietà tra l’autonomia privata (e il suo diritto) e il potere amministrativo (e il suo diritto). Se invece si dovesse accedere – come verosimilmente accadrà – alla seconda interpretazione si renderà quanto meno necessaria una delimitazione dei poteri di autotutela per evitare la totale vanificazione dell’intento liberalizzante, specie attraverso l’uso dello strumento della revoca. In concreto, quanto all’annullamento, la sua previsione potrebbe voler indicare che la p.a., anche se il termine è infruttuosamente decorso, può pur sempre intervenire non solo nel caso in cui emergano profili nuovi idonei a proiettare l’attività al di fuori dei confini della denuncia (Travi), ma anche per rilevare l’insussistenza ab origine delle condizioni per svolgere l’attività senza che occorra rivolgersi all’autorità giudiziaria. In altri termini, il passaggio dall’unilateralità del potere all’unilateralità del diritto è effettivo solo quando il diritto esiste in concreto, poiché in mancanza riemerge il potere autoritativo, ancorché posto precedentemente in uno stato, per così dire, di quiescenza.<br />
Quanto alla revoca, sembrerebbe un istituto che, per la sua natura implicante una rimeditazione sull’interesse pubblico, non sia utilmente riferibile all’area applicativa della d.i.a. Si potrebbe, al più, ipotizzare uno spazio per una tale rimeditazione nelle ipotesi di modifica dei requisiti e dei presupposti legittimanti se contenuti in “atti amministrativi a contenuto generale”. Tacendo per il momento sulla problematica dei diritti quesiti – e ferma rimanendo la necessità di un ristoro economico ora anche normativamente previsto – tale evento potrebbe giustificare l’avvio di un procedimento di riesame il cui esito dovrebbe pur sempre tenere conto dell’effettivo stato di avanzamento dell’attività. </p>
<p>5. Quale che sia la soluzione giusta sul punto della c.d. autotutela, è comunque emerso che, nel caso degli atti ricognitivi sostituibili con la d.i.a., il fenomeno della riduzione dell’autoritatività è reale ed è frutto di una scelta che presuppone l’identificazione tra esercizio della discrezionalità amministrativa e potere autoritativo. <br />
Si può perciò dire che il rapporto tra diritto privato e diritto pubblico segue una sua peculiare logica per i procedimenti già autorizzativi ed ora liberalizzati. Quando in tali procedimenti difetti la discrezionalità amministrativa risulta attribuita al cittadino il diritto di iniziativa che si esprime con un atto negoziale unilaterale di autonomia privata. Ma al cittadino deve riconoscersi anche la facoltà di scegliere il regime cui sottoporre la sua attività: è possibile infatti rinunciare ai vantaggi (e alle responsabilità) della d.i.a. per chiedere l’atto esplicito di assenso. Per modo che, potrebbe dirsi, il potere amministrativo non è nella natura delle cose, ma è frutto di una convenzione e di una scelta. L’attività vincolata può prescindere dal potere autoritativo (che diventa una mera eventualità), ma se la scelta dell’interessato è quella di interporre – per sua maggiore garanzia &#8211; una fonte amministrativa di produzione dell’effetto il potere emerge fin dall’origine. Siamo cioè di fronte ad una sorta di liberalizzazione a scelta e ad un rapporto diritto-obbligo, cioè di diritto comune, che nasce da un’assunzione di responsabilità del privato. Nondimeno, anche se il privato sceglie di avvalersi della d.i.a., la vicenda, di per sé riconducibile al diritto privato, può pur sempre trasformarsi in altro, facendo riemergere il potere se l’amministrazione è costretta a intervenire a causa della inattendibilità della dichiarazione del privato. E’ dunque una fattispecie ad autoritatività eventuale, di liberalizzazione con eventualità del potere, rispetto alla quale l’attrazione al diritto comune è data essenzialmente dal fatto che la relazione che si instaura è quella fondamentale diritto-obbligo e che l’atto che dà origine alla vicenda è un atto unilaterale di autonomia privata, e non più un atto amministrativo costitutivo.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>La riforma del titolo V “presa sul serio”: lo statuto comunale come “atto normativo atipico di rango paraprimario”</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-riforma-del-titolo-v-presa-sul-serio-lo-statuto-comunale-come-atto-normativo-atipico-di-rango-paraprimario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:40 +0000</pubDate>
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<p>1. La espressa costituzionalizzazione della potestà statutaria degli enti territoriali costituisce uno dei punti qualificanti del nuovo sistema delle autonomie locali, disegnato dalla riforma costituzionale del 2001. Lo ha confermato la stessa Corte costituzionale nella sent. n. 106 del 2002, individuando i punti salienti del “nuovo modo d’essere del sistema</p>
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<p>1. La espressa costituzionalizzazione della potestà statutaria degli enti territoriali costituisce uno dei punti qualificanti del<i> </i>nuovo sistema delle autonomie locali, disegnato dalla riforma costituzionale del 2001. Lo ha confermato la stessa Corte costituzionale nella sent. n. 106 del 2002, individuando i punti salienti del “nuovo modo d’essere del sistema delle autonomie” nel  “nuovo Titolo V”, ne “l’attribuzione alle Regioni della potestà di determinare la propria forma di governo, <i>l’elevazione al rango costituzionale del diritto degli enti territoriali minori di darsi un proprio statuto</i>, la clausola di residualità a favore delle Regioni, che ne ha potenziato la funzione di produzione legislativa, il rafforzamento della autonomia finanziaria regionale, l’abolizione dei controlli statali” (§ 3 <i>Cons. diritto</i>; corsivo aggiunto).<br />
Del resto, non si poteva prescindere da questa forma di garanzia, avendo posto a fondamento del nuovo modello principi come la pari dignità sociale delle autonomie territoriali, sancito in apertura del nuovo art. 114 Cost.[1] e la sussidiarietà verticale, sancito nell’art. 118 Cost.[2]. <br />
Malgrado ciò, alcuni hanno comunque ritenuto che la previsione del 2° comma dell’art. 114 Cost.[3] &#8211; da intendere anche quale completamento di un cammino lungo e tormentato per fonti di grande tradizionale storica, ma non adeguatamente sviluppate nel nostro ordinamento[4] &#8211; abbia una portata solo “simbolica”: si è così osservato che &#8211; di fatto &#8211; gli spazi di autonomia a favore di questa fonte non sono mutati, né sono migliorate le forme di garanzia e tutela di questa forma di autonomia[5]. <br />
Invece, a ben vedere, va considerato che la esplicita copertura costituzionale comporta quanto meno due preclusioni specifiche per il legislatore ordinario: della possibilità di disconoscere la legittimazione degli enti locali a produrre norme giuridiche in sede statutaria o regolamentare[6]; della possibilità di conformare come crede la disciplina di tali fonti, dovendo tener conto del fatto che i poteri normativi locali sono ormai costituzionalmente garantiti[7].<br />
	Mi sembrano punti ineludibili per leggere e interpretare il “nuovo” statuto comunale.</p>
<p>2. Questa introduzione serve per comprendere in maniera adeguata il ragionamento sviluppato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella sent. 16 giugno 2005, n. 12868, che rappresenta un importante contributo alla valorizzazione degli statuti.<br />
Chiamate ad affrontare il problema della spettanza della legittimazione attiva e passiva degli enti locali, tradizionalmente riservata al sindaco, le Sezioni unite affermano decisamente la “forza” degli statuti comunali.<br />
Partendo da una ricostruzione dell’evoluzione normativa, culminata nella riforma costituzionale del 2001, si arriva ad affermare il nuovo assetto si connota per “la equiparazione degli enti territoriali – tutti significativamente menzionati nella stessa disposizione di cui al comma 2 dell’art. 114 – dal punto di vista della garanzia costituzionale e della pari dignità [e] il riconoscimento di una loro posizione di autonomia statutaria, così da delineare un sistema istituzionale costituito da una pluralità di ordinamenti giuridici integrati ma autonomi, nel quale le esigenze unitarie si coordinano con il riconoscimento e la valorizzazione delle istituzioni locali”.<br />
Tale nuova impostazione, legata al principio di autonomia di cui all’art. 5 Cost., comporta che “lo statuto si configura …come atto formalmente amministrativo, ma sostanzialmente normativo atipico, con caratteristiche ben specifiche, di rango <i>paraprimario o subprimario</i>, posto in primazia rispetto alle fonti secondarie dei regolamenti e al di sotto delle leggi di principio, in quanto diretto a fissare le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e a porre i criteri generali per il suo funzionamento, da svilupparsi in sede regolamentare”. Coerentemente i regolamenti comunali, alla luce dell’art. 117, comma 6, Cost., sono subordinati anche allo statuto comunale, in quanto “il potere di autorganizzazione  attraverso lo strumento regolamentare deve svolgersi all’interno delle previsioni legislative e statutarie, così ponendosi in un rapporto di subordinazione, pur se non disgiunto da un criterio di separazione delle competenze, tra statuto e regolamento”.<br />
Le Sezioni unite assumono così una posizione che valorizza correttamente la autonomia della fonte statutaria, superando invece le incertezze di altri giudici che ancora classificano gli statuti come fonti meramente secondarie[8].<br />
Il quadro del sistema delle fonti ne esce ancora più frammentato e complicato, ma, in fondo se la “nuova” Costituzione ormai così impone, non si può rimpiangere il sistema ottocentesco, limpidamente ricostruito in termini di gerarchia, ma occorre rendersi conto, che ormai solo con un sapiente dosaggio del criterio di competenza[9] si può affrontare la riconduzione a sistema di un ambito di fonti sempre più simile ad un arcipelago.</p>
<p>3. Riguardo agli statuti, resta comunque aperto il problema dei limiti alla <i>nuova </i>autonomia statutaria, solo in pare affrontato dalla sentenza in commento.<i><br />
</i>A tal fine la disciplina costituzionale va letta ed integrata con l’art. 4 della legge n. 131 del 2003 (c.d. legge La Loggia)[10] e con l’art. 6 del d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico degli enti locali)[11]. <br />
L’art. 114, 2° comma, Cost. limita la potestà statutaria “secondo i principi fissati in Costituzione”, in linea alla previsione dell’art. 123 Cost. sugli Statuti regionali, dove si parla di “armonia con la Costituzione”; questi limiti &#8211; limiti che emergono con maggior dettaglio nell’art. 4, comma 2, della l. n. 131 del 2003, ove si precisa che lo Statuto opera “in armonia con la Costituzione e con i princìpi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera <i>p)</i>, della Costituzione”. Viene così superata la previsione più ampia, oggi forse troppo ampia, dell’art. 6 del d.lgs. n. 267 del 2000, secondo cui lo statuto opera “nell&#8217;ambito dei principi fissati dal presente testo unico”. <br />
Da questa serie di norme desumiamo che, sul versante dell’<i>organizzazione politica</i> i limiti debbono essere posti da <i>fonte statale, di grado legislativo </i>e non da regolamenti di delegificazione, malgrado qualche voce dissenziente. Tuttavia, la legge statale di cui alla lett. <i>p</i>) del comma 2 dell’art. 117 Cost. non può eccedere nel dettaglio con cui disciplina “organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni”, altrimenti finirebbe per comprimere eccessivamente la autonomia statutaria.<br />
Per intendere esattamente l’ambito di competenza degli Statuti occorre ricordare che l’art. 117, 6° comma, Cost., prevede che “I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”. Ne discende che gli Statuti non possono eccedere nel dettaglio con cui disciplinano l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni attribuite, altrimenti invaderebbero irragionevolmente l’ambito assegnato ai regolamenti.<br />
Un discorso analogo va fatto per le <i>leggi regionali</i>. Ragionando <i>a contrario </i>rispetto alla lett. <i>p</i>) dell’art. 117, 2° comma, Cost., possiamo intendere che spetta alle Regioni disciplinare l’organizzazione amministrativa delle autonomie locali, almeno nei suoi principi. Anche su questo versante, peraltro, lo Statuto comunale viene ad essere “compresso” dall’alto dalla legge regionale e dal basso dai regolamenti comunali.<br />
Volendo schematizzare, anche al fine di comprendere quale possa essere lo “spazio” oggi affidato e riservato agli Statuti, otteniamo una <i>complessa</i> <i>concorrenza di fonti</i>: <br />
a) sul versante dell’<i>organizzazione politica</i> avremo: <br />
legge statale (“principi su organi di governo e funzioni fondamentali” ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. <i>p</i>, Cost.);<br />
statuti comunali (“princìpi di organizzazione e funzionamento dell’ente”, ai sensi dell’art. 4 l. n. 131 del 2003); <br />
regolamenti comunali (“disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite” ai sensi dell’art. 117, comma 6, Cost.).<br />
b) sul versante dell’<i>organizzazione amministrativa</i> avremo:<br />
legge regionale (regole generali ai sensi dell’art. 117, comma 4, Cost.); <br />
statuti comunali (“principi” ai sensi dell’art. 4 l. n. 131 del 2003); <br />
regolamenti comunali (“disciplina” ai sensi dell’art. 117, comma 6, Cost.).<br />
Occorrerà bilanciare con attenzione l’intervento delle diverse fonti per non invadere i campi riservati a ciascuna di esse, a pena di incostituzionalità, dato che è la Costituzione stessa a stabilire questa concorrenza, ciascuna nel proprio ambito. <br />
A livello descrittivo, si intende, comunque, che gli Statuti dovranno contenere una normativa di principio, per non invadere gli spazi di regolazione concreta lasciati ai regolamenti comunali. Tuttavia, il livello dei principi spetta anche alla legge statale e regionale, per cui &#8211; volendo delineare uno spazio di coesistenza possibile tra le due fonti, dobbiamo pensare che la legge statale (in materia di organizzazione politica) e la legge regionale (in materia di organizzazione amministrativa) dovranno limitarsi a fissare i principi minimi essenziali validi su un ambito territoriale più ampio, per lasciare l’adeguato spazio di intervenire agli statuti.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>[1] Non mancano in dottrina voci dissenzienti, facendo leva soprattutto sulla ascrizione della qualifica di “enti autonomi” a tutti gli enti territoriali, salvo che allo Stato, dotato, quindi, di uno <i>status </i>differente, da avvicinare alla sovranità (cfr. Anzon, <i>I poteri delle regioni nella transizione dal modello originario al nuovo assetto costituzionale</i>, Torino, 2003, 171 s.).<br />
[2] La reale operatività di un livello efficiente di governo più vicino alle popolazioni locali richiede l’adozione autonoma di modalità organizzative e operative; cfr. ora Camerlengo, <i>Art. 4</i>, in Cavaleri &#8211; Lamarque (a cura di), <i>L’attuazione del nuovo titolo V, parte seconda, della Costituzione. Commento alla legge “La Loggia”</i>, Torino, 2004, 76.<br />
[3] Che recita: “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione”.<br />
[4] Sia per le incertezze politiche sia per le previsioni normative comunque a carattere limitato; si pensi alle attribuzioni di potestà regolamentare, rigidamente delimitate nei testi unici del 1915 e del 1934, e alla previsione della potestà statutaria nella l. n. 142 del 1990, con tentativi di trovarne una copertura costituzionale negli artt. 5 e 128 Cost; cfr. la ricostruzione di De Marco, <i>Statuti comunali e provinciali</i>, in <i>Enc. dir.</i>, <i>Agg.</i>, IV, Milano, 2000, 1140 ss. Del resto, si rammenta che già precedentemente alla riforma costituzionale, la Corte costituzionale aveva posto in rilievo l’esigenza che la legge non comprimesse le funzioni in cui si sostanzia l’autonomia degli enti locali (cfr. sent n. 307 del 1983).<br />
[5] Cfr. Pegoraro &#8211; Giupponi, <i>L’autonomia normativa degli enti locali nella riforma del titolo V della Costituzione</i>, in De Siervo (a cura di), <i>Osservatorio sulle fonti &#8211; 2001</i>, Torino, 2002, 289 ss. <br />
[6] Cfr. Alì, <i>Regolamenti degli enti territoriali</i>, in <i>Enc. dir.</i>, <i>Agg.</i>, VI, Milano, 2002, 940.<br />
[7] Cfr. Caretti, <i>Le autonomie locali nella riforma costituzionale e nei nuovi statuti regionali</i>, in <i>Regioni</i>, 2002, 951 ss.<br />
[8] Ad es. Cons. Stato, sez. V, 20 maggio 2003, n. 2750.<br />
[9] Cfr. i lucidi sviluppi di Modugno, voce “Fonti (gerarchia delle)”, in Enc. dir., Agg. I, Milano, 1997. <br />
[10] Secondo cui: “1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i princìpi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera <i>p)</i>, della Costituzione, stabilisce i princìpi di organizzazione e funzionamento dell’ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare. <br />
3. L’organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.<br />
4. La disciplina dell’organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell’ente locale, nell’ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione. <br />
5. Il potere normativo è esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle Comunità montane e isolane.<br />
6. Fino all’adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo”.<br />
[11] Secondo cui: “1. I comuni e le province adottano il proprio statuto. <br />
2. Lo statuto, nell&#8217;ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell&#8217;organizzazione dell&#8217;ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell&#8217;ente, anche in giudizio. Lo Statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell&#8217;ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell&#8217;accesso dei cittadini, alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico. 3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. 4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. 5. Dopo l&#8217;espletamento, del controllo da parte del competente. organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all&#8217;albo pretorio dell&#8217;ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell&#8217;interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all&#8217;albo pretorio dell&#8217;ente. 6. L&#8217;ufficio del Ministero dell&#8217;interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi”. </p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-riforma-del-titolo-v-presa-sul-serio-lo-statuto-comunale-come-atto-normativo-atipico-di-rango-paraprimario/">La riforma del titolo V “presa sul serio”: lo statuto comunale come “atto normativo atipico di rango paraprimario”</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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