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	<title>n. 5 - 2018 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>n. 5 - 2018 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2018 n.113</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-31-5-2018-n-113/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-31-5-2018-n-113/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2018 n.113</a></p>
<p>Presidente Lattanzi, Redattore Carosi Beni Demaniali Urbanistica Art. 8 Legge Regione Lazio 03/01/1986, n. 1 Norme per l&#8217;alienazione di terreni di proprietà collettiva ad uso civico edificati o edificabili Previsione della possibilità per i Comuni, le frazioni di Comuni, le Università e le associazioni agrarie di alienare i terreni di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-31-5-2018-n-113/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2018 n.113</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-31-5-2018-n-113/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2018 n.113</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Lattanzi, Redattore Carosi</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Beni Demaniali    Urbanistica    Art. 8 Legge Regione Lazio 03/01/1986, n. 1    Norme per l&#8217;alienazione di terreni di proprietà collettiva ad uso civico edificati o edificabili    Previsione della possibilità per i Comuni, le frazioni di Comuni, le Università e le associazioni agrarie di alienare i terreni di proprietà collettiva di uso civico posseduti dagli stessi agli occupatori, se già edificati, a condizione che le costruzioni siano state legittimamente realizzate o che siano condonate ai sensi della normativa vigente in materia di sanatoria di abusi edilizi    Q.l.c. sollevata dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana    Asserita violazione degli artt. 3, 9, 117, secondo comma, lettere l) e s), e 118 Cost.    Illegittimità costituzionale</strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>È costituzionalmente illegettimo l  art. 8 della legge della Regione Lazio 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie), come modificato dall  art. 8 della legge della Regione Lazio 27 gennaio 2005, n. 6, recante «Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche ed alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche».</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-31-5-2018-n-113/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2018 n.113</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2018 n.114</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-31-5-2018-n-114/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2018 n.114</a></p>
<p>Presidente Lattanzi, Redattore Amoroso sull’illegittimità della mancata previsione dell’ammissione delle opposizioni ex art. 615 c.p.c. nei procedimenti dinnanzi alle Commissioni tributarie   Processo Tributario Art. 57, c. 1, Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973, n. 602 Riscossione delle imposte &#8211; Limiti alla proponibilità delle opposizioni regolate dagli artt. 615</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-31-5-2018-n-114/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2018 n.114</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-31-5-2018-n-114/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2018 n.114</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Lattanzi, Redattore Amoroso</span></p>
<hr />
<p>sull’illegittimità della mancata previsione dell’ammissione delle opposizioni ex art. 615 c.p.c. nei procedimenti dinnanzi alle Commissioni tributarie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"> <br /> <strong>Processo    Tributario    Art. 57, c. 1, Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973, n. 602    Riscossione delle imposte &#8211; Limiti alla proponibilità delle opposizioni regolate dagli artt. 615 e 617 codice procedura civile    Previsione dell&#8217;inammissibilità delle opposizioni all&#8217;esecuzione, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni, e delle opposizioni agli atti esecutivi relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo &#8211; Conseguente impossibilità per il contribuente-debitore di far valere le patologie o l&#8217;inesistenza della notificazione dell&#8217;atto di pignoramento &#8211; Applicabilità di tale regime all&#8217;attività di riscossione mediante ruolo effettuato da Equitalia spa    Q.l.c. sollevata dal giudice dell  esecuzione del Tribunale ordinario di Sulmona    Asserita violazione degli artt. 3, 11, 24, 97, 113, 117 Cost. e 6 CEDU    Illegittimità costituzionale</strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>È costituzionalmente illegittimo l  art</em>. <em>57, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dall  art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell  articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell  esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all  avviso di cui all  art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall  art. 615 del codice di procedura civile.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 28/05/2018 </p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00583/2018 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01452/2017 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto</strong><br /> <strong>(Sezione Prima)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso con motivi aggiunti numero di registro generale 1452 del 2017, proposto dalla<br /> S. Lucia Società Cooperativa Sociale di Solidarietà O.n.l.u.s., in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberta Bertolani ed Alberto Ponti e con domicilio eletto presso lo studio dell  avv. Giulia Diletta Bertazzo, in Venezia, San Polo, n. 1189</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Comune di Valeggio sul Mincio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall  avv. Vittorio Miniero e con domicilio stabilito ex lege presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: appaltiamo@pec.it<br /> Centrale Unica di Committenza   Custoza-Garda-Tione  , non costituita in giudizio</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Cooperativa Spazio 11, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall  avv. Roberto Manservisi e con domicilio eletto presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: roberto.manservisi@ordineavvocatibopec.it<br /> <strong><em>a) con il ricorso introduttivo:</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">per l  annullamento,<br /> <em>previa sospensione dell  efficacia,</em></div>
<div style="text-align: justify;">&#8211; della determinazione della C.U.C.   Custoza-Garda-Tione   n. 105 del 23 novembre 2017, recante aggiudicazione alla Cooperativa Sociale Spazio 11 della procedura di convenzionamento ex art. 5 della l. n. 381/1991 per l  affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali nel Comune di Valeggio sul Mincio nel biennio 2017-2019;<br /> &#8211; del provvedimento del Comune di Valeggio sul Mincio n. 787 del 27 ottobre 2017, contenente la determinazione a contrarre;<br /> &#8211; delle determinazioni della C.U.C.   Custoza-Garda-Tione   n. 54 del 14 agosto 2017 e n. 72 del 27 ottobre 2017, recanti, rispettivamente, l  approvazione dell&#8217;avviso pubblico finalizzato all  indagine di mercato per l  individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura, e l  approvazione degli atti di gara e dell  indizione della procedura mediante invito alla gara stessa;<br /> &#8211; di tutti gli atti e le operazioni di gara, ivi inclusi la lettera di invito e le linee guida per la proposta progettuale, nella parte in cui prevedono il radicamento costante nel territorio quale criterio/parametro preponderante per la valutazione della proposta tecnica;<br /> &#8211; dei verbali di gara e dei relativi allegati;<br /> &#8211; di ogni altro atto antecedente, conseguente e/o presupposto a quelli che precedono, ivi incluso, ove esistente, il regolamento della C.U.C. ovvero del Comune di Valeggio sul Mincio, nelle ipotesi in cui contenga illegittime deroghe al principio di rotazione</div>
<div style="text-align: justify;">nonché per l  accertamento</div>
<div style="text-align: justify;">del diritto all  aggiudicazione a proprio favore</div>
<div style="text-align: justify;">e per la condanna</div>
<div style="text-align: justify;">al risarcimento del danno in forma specifica, o, in subordine, al risarcimento del danno patrimoniale subito per effetto dell  adozione ed esecuzione dei provvedimenti impugnati <br /> b) con i motivi aggiunti depositati il 19 dicembre 2017:</div>
<div style="text-align: justify;">per l  annullamento,</div>
<div style="text-align: justify;"><em>previa sospensione dell  esecuzione,</em></div>
<div style="text-align: justify;">&#8211; della determinazione del Comune di Valeggio sul Mincio n. 912 del 7 dicembre 2017, recante presa d  atto della determinazione della C.U.C.   Custoza-Garda -Tione   n. 105 del 23 novembre 2017, già gravata con il ricorso introduttivo;<br /> &#8211; del verbale di avvio dell  esecuzione per motivi di urgenza del 1° dicembre 2017, ove effettivamente adottato ed allo stato non noto.<br /> Visti il ricorso originario ed i relativi allegati;<br /> Vista la domanda di sospensione dell  esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla ricorrente;<br /> Visti i motivi aggiunti depositati il 19 dicembre 2017;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Valeggio sul Mincio e della Cooperativa Spazio 11;<br /> Viste la memoria difensiva e la documentazione del Comune di Valeggio sul Mincio;<br /> Viste, altresì, la memoria difensiva e la documentazione della Cooperativa Spazio 11;<br /> Viste le   brevi note difensive   e gli ulteriori documenti della ricorrente;<br /> Vista l  ordinanza n. 34/2018 del 25 gennaio 2018, con cui è stata accolta l  istanza cautelare;<br /> Viste le memorie, i documenti e le repliche depositate dalle parti;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Nominato relatore nell  udienza pubblica del 18 aprile 2018 il dott. Pietro De Berardinis;<br /> Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;<br /> Visto l  art. 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.) <br /> Considerato che con il ricorso originario indicato in epigrafe la S. Lucia Società Cooperativa Sociale di Solidarietà O.n.l.u.s. (  S. Lucia  ) ha impugnato, unitamente agli atti presupposti e connessi indicati anch  essi in epigrafe, la determinazione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)   Custoza-Garda-Tione   n. 105 del 23 novembre 2017, recante aggiudicazione alla Cooperativa Spazio 11 della procedura di convenzionamento ex art. 5 della l. n. 381/1991 per l  affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali ubicati nel Comune di Valeggio sul Mincio nel biennio 2017-2019 (CIG 7255532E67);<br /> Considerato, in punto di fatto:<br /> &#8211; che nel caso di specie l  affidamento del servizio (riguardante la pulizia degli immobili comunali) è avvenuto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara e con invito agli operatori economici individuati in base ad indagine di mercato;<br /> &#8211; che l  avviso pubblico finalizzato alla suindicata indagine di mercato prevedeva che alla procedura in questione potessero partecipare le cooperative sociali di tipo B, aventi come finalità l  inserimento lavorativo delle persone   svantaggiate  ;<br /> &#8211; che il criterio di selezione prescelto era quello dell  offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e che il valore dell  appalto è stato stimato dalla stazione appaltante in  ¬ 160.200,00 (I.V.A. esclusa), con eventuale proroga tecnica per l  importo massimo di  ¬ 20.157,00 e, dunque, con un importo complessivo di  ¬ 180.357,00;<br /> &#8211; che alla procedura sono state invitate quattordici cooperative e vi hanno preso parte quattro, tra cui la controinteressata Cooperativa Spazio 11 (  Spazio 11  ), gestore uscente del servizio, e la ricorrente, e che, all  esito delle operazioni di gara, la controinteressata si è collocata al primo posto in graduatoria con punti 74,49, mentre la S. Lucia si è posizionata al secondo posto con punti 70,75;<br /> &#8211; che pertanto, con l  impugnata determinazione n. 105 del 23 novembre 2017 la C.U.C. ha aggiudicato la gara alla Spazio 11;<br /> Considerato che la S. Lucia fa valere, in via principale, l  interesse all  aggiudicazione del servizio e, in subordine, l  interesse strumentale alla riedizione della procedura. Pertanto, a supporto del gravame, con cui ha chiesto l  annullamento, previa sospensione, degli atti e provvedimenti impugnati, deduce i seguenti motivi:<br /> 1) violazione degli artt. 4, 30 e 36 del d.lgs. n. 50/2016, violazione dei principi di libera concorrenza e di rotazione degli inviti e degli affidamenti, eccesso di potere per difetto di motivazione, ingiustizia manifesta ed irragionevolezza, in quanto la controinteressata Spazio 11, essendo gestore uscente del servizio, non avrebbe dovuto essere invitata alla procedura e non avrebbe potuto aggiudicarsela, nel rispetto del principio di rotazione ex art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016;<br /> 2) violazione dell  art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 violazione della legge di gara ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento, poiché l  aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non avere allegato la dichiarazione attestante l  assenza di procedimenti o condanne penali a carico del revisore contabile;<br /> 3) violazione dell  art. 3 del d.m. n. 274/1997, violazione degli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 50/2016 ed eccesso di potere per travisamento e difetto di istruttoria, in quanto la Spazio 11 avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura anche in ragione della mancanza dell  iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del d.m. n. 274/1997 per l  esercizio delle attività di pulizia;<br /> 4) in subordine, violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., degli artt. 4 e 30 del d.lgs. n. 50/2016 e dell  art. 5 della l. n. 381/1991, violazione dei principi comunitari di libera concorrenza, non discriminazione, par condicio, eccesso di potere per travisamento, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta, in forza dell  inserimento, nella lex specialis di gara, di una clausola che accorderebbe preferenza alle imprese operanti sul territorio di riferimento e che, perciò, avvantaggerebbe la controinteressata (insediata nel Veronese) e penalizzerebbe la S. Lucia, operante nel Mantovano;<br /> Considerato che la ricorrente ha presentato, inoltre, domande: di accertamento del diritto ad ottenere l  aggiudicazione dell  appalto; di condanna dell  Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente monetario;<br /> Considerato che con motivi aggiunti depositati in data 19 dicembre 2017 la S. Lucia ha impugnato in aggiunta i seguenti atti:<br /> &#8211; la determinazione del Comune di Valeggio sul Mincio n. 912 del 7 dicembre 2017, recante presa d  atto della determinazione della C.U.C.   Custoza-Garda -Tione   n. 105 del 23 novembre 2017, già gravata con l  atto introduttivo del giudizio;<br /> &#8211; il verbale di avvio dell  esecuzione per motivi di urgenza del 1° dicembre 2017, ove effettivamente adottato;<br /> Considerato che con i citati motivi aggiunti la deducente ha reiterato le stesse censure già formulate con il ricorso introduttivo, chiedendo l  annullamento, previa sospensione dell  esecuzione, degli atti impugnati;<br /> Considerato che si è costituito in giudizio il Comune di Valeggio sul Mincio, di seguito depositando controricorso con documentazione sui fatti di causa ed eccependo l  infondatezza nel merito di tutte le censure dedotte dalla S. Lucia;<br /> Considerato che si è costituita in giudizio, altresì, la controinteressata Cooperativa Spazio 11 (  Spazio 11  ), depositando a sua volta memoria con documentazione sui fatti di causa ed eccependo: in rito, l  inammissibilità del quarto motivo, per omessa impugnazione dell  atto recante il criterio dei   legami con l  ambito territoriale   (la deliberazione del Consiglio Comunale di Valeggio sul Mincio n. 49 del 27 ottobre 2016, contenente le linee guida per gli affidamenti di servizi alle cooperative sociali di tipo B); nel merito, l  infondatezza di tutti i motivi di gravame;<br /> Considerato che l  istanza cautelare è stata accolta da questa Sezione con ordinanza n. 34/2018 del 25 gennaio 2018, in virtù della fondatezza della censura    dedotta con il quarto motivo    di illegittimità della clausola della lex specialis che prevede l  attribuzione di un punteggio per il criterio del   legame organico con la comunità locale di appartenenza  ;<br /> Considerato che in prossimità dell  udienza pubblica le parti hanno depositato memorie, documenti e repliche, controdeducendo alle altrui eccezioni ed insistendo nelle rispettive conclusioni;<br /> Considerato che all  udienza pubblica del 18 aprile 2018 la causa è stata trattenuta in decisione;<br /> Considerato che, ai sensi dell  art. 120, comma 6, primo periodo, del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.), nel testo risultante dalle modifiche di cui al d.l. n. 90/2014, conv. con l. n. 114/2014, il giudizio avente ad oggetto le procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture,   ferma la possibilità della sua definizione immediata nell  udienza (sic) cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata  ;<br /> Ritenuto, in via preliminare, alla luce del recente insegnamento dell  Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (C.d.S., A.P., 27 aprile 2015, n. 5, parag. 8.1), che la graduazione dei motivi effettuata dalla ricorrente (la quale ha proposto in via principale i primi tre motivi ed in subordine il quarto) vincoli il giudice adito, e che, perciò, la disamina, da parte del Collegio, dei motivi di ricorso debba seguire l  ordine indicato dalla S. Lucia, a partire dal primo motivo;<br /> Considerato che nel merito il ricorso è fondato e da accogliere, per le ragioni che di seguito si vanno ad esporre;<br /> Considerato che in particolare è fondato e da accogliere il primo motivo di ricorso, a mezzo del quale si è censurata la legittimità degli atti di gara, per essere la stazione appaltante incorsa nella violazione del principio di rotazione ex art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, atteso che:<br /> &#8211; la fattispecie all  esame integra un  ipotesi di affidamento di servizio a cooperativa sociale mediante procedura di convenzionamento ex art. 5 della l. n. 381/1991;<br /> &#8211; invero, ai sensi dell  art. 5, comma 1, della l. n. 381 cit., le P.A.,   anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione  , possono stipulare convenzioni con cooperative sociali che svolgono le attività di cui al precedente art. 1, comma 1, lett. b)    e cioè attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all  inserimento lavorativo delle persone   svantaggiate      per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo al netto dell  I.V.A. sia inferiore alle soglie comunitarie in materia di appalti pubblici, purché le suddette convenzioni siano volte a creare opportunità di lavoro per le persone   svantaggiate  . La disposizione in esame si preoccupa di circoscrivere la portata della deroga alla disciplina in tema di contratti della P.A., aggiungendo che le convenzioni   sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza  ;<br /> &#8211; orbene, il principio di rotazione costituisce un corollario del principio di non discriminazione ed ha carattere oggettivo, in quanto è diretto a garantire una concorrenza effettiva, onde evitare situazioni di esclusiva o monopolio nell  esecuzione dell  appalto (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 28 giugno 2012, n. 3089; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 14 dicembre 2011, n. 1730). Quale corollario del principio di non discriminazione, esso si applica, quindi, anche alle procedure di convenzionamento ex art. 5 della l. n. 381/1991 (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 21 marzo 2018, n. 320). La circostanza che    come più volte osservato anche da questa Sezione (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 26 maggio 2017, n. 515; id., 9 febbraio 2018, n. 146)    il principio di rotazione non abbia valenza precettiva assoluta, ma solo tendenziale, non sta a significare che esso non abbia portata generale, cosicché pure da questo punti di vista lo stesso risulta applicabile alle procedure ex art. 5 cit.;<br /> &#8211; ciò premesso, nella vicenda per cui è causa la ricorrente ha allegato ed adeguatamente comprovato la posizione di quasi monopolio di cui ha beneficiato negli ultimi anni la Cooperativa Spazio 11 nei confronti del Comune di Valeggio sul Mincio, quale affidataria ad opera del suddetto Comune di una grande quantità di servizi e, in misura minore, di lavori pubblici (cfr. il gruppo di documenti indicati come all. 14-bis, depositati il 20 gennaio 2018);<br /> &#8211; più in particolare, la ricorrente ha prodotto i provvedimenti del Comune di Valeggio sul Mincio che dimostrano l  attribuzione alla Spazio 11, almeno a far data dal 2012, di innumerevoli affidamenti (dai servizi di supporto alla refezione scolastica, a svariate tipologie di servizi e lavori cimiteriali, dalla manutenzione e rifacimento del verde pubblico a piccoli lavori di rifacimento di beni pubblici, es. la ripavimentazione della scalinata di accesso al Castello, dalla fornitura di materiale pubblicitario ed allestimento di una manifestazione alla pulizia delle vie, strade e piazze comunali, ecc.). In gran parte dei casi si tratta di affidamenti per somme minime (talora inferiori a  ¬ 1.000,00: è la vicenda della digitalizzazione dei contratti cimiteriali), ma non mancano affidamenti per somme di rilevante entità (si vedano i seguenti affidamenti, tutti relativi al 2016: manutenzione del verde pubblico comunale,  ¬ 113.442,54; pulizia delle strade, vie e piazze comunali,  ¬ 115.629,31; gestione dei servizi cimiteriali e custodia dei cimiteri comunali,  ¬ 185.000,00);<br /> &#8211; a fronte di una situazione del genere, che dimostra ben più di una posizione di vantaggio acquisita dalla controinteressata rispetto agli altri operatori economici, è indiscutibile, ad avviso del Collegio, che la Spazio 11, la quale era risultata affidataria nel biennio precedente dello stesso servizio messo a gara, dovesse   saltare   quantomeno il primo affidamento successivo (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 320/2018, cit.). Essa, pertanto, in applicazione del principio di rotazione, non avrebbe dovuto essere invitata dal Comune di Valeggio sul Mincio alla procedura per cui è causa: ciò, tenuto anche conto del fatto che    come riferisce la stessa difesa comunale    all  avviso pubblico hanno risposto ben 17 concorrenti e che, dopo un primo   screening   che aveva portato ad escluderne tre, alla vera e propria gara sono stati invitati n. 14 operatori economici;<br /> &#8211; nel caso all  esame, perciò, non sussistevano i presupposti per invitare alla competizione la Spazio 11, visto che, anche non considerando tale cooperativa, si sarebbero potuti invitare tredici concorrenti e, quindi, non vi era un numero limitato di operatori sul mercato (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 6 febbraio 2018, n. 179). Ed è di palmare evidenza che, di fronte al gran numero di affidamenti da parte del Comune di Valeggio sul Mincio ottenuti negli ultimi anni dalla cooperativa controinteressata    secondo quanto sopra esposto   , la   penalizzazione   che arrecherebbe alla Spazio 11 l  applicazione del principio di rotazione e di cui la medesima controinteressata si duole nella memoria di replica, è, in realtà, totalmente inesistente;<br /> &#8211; di qui, in definitiva, la fondatezza del motivo ora analizzato;<br /> Considerato che sono, invece, infondati e da respingere il secondo ed il terzo motivo di ricorso, alla stregua delle seguenti riflessioni:<br /> &#8211; il secondo motivo va respinto, in quanto la mancata allegazione della dichiarazione di assenza delle cause ostative di cui all  art. 80, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50/2016 da parte del revisore contabile della Cooperativa Spazio 11 è al più un  irregolarità formale della domanda di partecipazione, sanabile con il cd. soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016: invero, la deducente non contesta l  assenza del requisito in capo al suddetto revisore e, comunque, nel caso di specie si tratta di integrare una dichiarazione incompleta resa dal legale rappresentante della società;<br /> &#8211; il terzo motivo va a sua volta respinto, perché né l  art. 5 della l. n. 381/1991, né (soprattutto) la lex specialis di gara prescrivevano, a pena di esclusione, l  iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del d.m. n. 274/1997, dovendo, pertanto, applicarsi il principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016), unitamente ai noti insegnamenti giurisprudenziali in tema di   favor participationis  . Di ciò si mostra, a ben vedere, consapevole la stessa ricorrente che, nella memoria finale, sposta il tiro sul peso che avrebbe l  iscrizione nel registro delle imprese in termini di qualità dell  offerta e, perciò, sull  illegittimità delle valutazioni della Commissione giudicatrice, che non avrebbe tenuto conto di tale profilo: ma siffatta   correzione di tiro   è inammissibile, poiché si sostanzia nella proposizione di un nuovo motivo di ricorso con semplice memoria non notificata alle altre parti (cfr., ex multis, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 24 luglio 2017, n. 1894; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 19 maggio 2017, n. 1148);<br /> Considerato, da ultimo, che il quarto motivo di ricorso, proposto in via subordinata dalla deducente ed incentrato sull  illegittimità della clausola di preferenza territoriale contenuta nella lex specialis di gara, è divenuto irrilevante, per le seguenti ragioni:<br /> &#8211; anche a prescindere dalla graduazione dei motivi svolta dalla deducente (v. C.d.S., A.P., n. 5/2015 cit., parag. 8.1), resta fermo che l  accoglimento della censura di violazione del principio di rotazione, dedotta con il primo motivo, comporta l  illegittimità della partecipazione alla gara dell  aggiudicataria Spazio 11;<br /> &#8211; una volta eliminata la Spazio 11, la ricorrente S. Lucia si colloca al primo posto della graduatoria, con punti 70,75, dinanzi alla C.D.L. Cooperativa Sociale (  C.D.L.  ) con punti 68,03, mentre l  offerta della Clean Planet Coop. Sociale (  Clean Planet  ), non avendo ottenuto il punteggio minimo previsto per le offerte tecniche dalla lex specialis (n. 40 punti), non è stata ammessa alle ulteriori fasi della procedura e, in particolare, alla valutazione delle offerte economiche (v. verbale della Commissione di gara n. 3 del 17 novembre 2017, all. 7 al ricorso);<br /> &#8211; orbene, per il criterio incentrato sulla clausola di preferenza territoriale (che privilegia il legame del concorrente con il territorio) la S. Lucia ha ottenuto 12 punti, mentre la C.D.L. ne ha ottenuti 14; ne deriva che, anche a voler sottrarre alle offerte delle concorrenti i punteggi rispettivamente ricevuti per tale criterio (la cui illegittimità è stata già rimarcata in sede cautelare), la S. Lucia rimane posizionata al primo posto in graduatoria ed anzi il suo vantaggio sulla C.D.L. si accresce, mentre è irrilevante il punteggio riportato per il criterio in questione dalla Clean Planet (6 punti), visto che l  offerta tecnica di questa impresa ha ricevuto punteggi nettamente più bassi delle altre anche per i restanti sub-criteri qualitativi previsti dalla lex specialis (v. all. 7 al ricorso);<br /> &#8211; se ne desume, in conclusione, che l  illegittimità della suesposta clausola di preferenza territoriale e l  accoglimento del motivo di gravame proposto contro di essa non inciderebbero sull  esito della gara: di qui l  irrilevanza di detto motivo;<br /> Ritenuto, in definitiva, che il ricorso sia fondato e da accogliere, vista la fondatezza del primo motivo con esso dedotto;<br /> Ritenuto, per conseguenza, di dover disporre l  annullamento degli atti impugnati e, in particolare, del provvedimento di aggiudicazione della procedura alla Spazio 11;<br /> Ritenuto, inoltre, di dover accogliere anche le ulteriori domande proposte dalla ricorrente e in specie la domanda di accertamento del diritto all  aggiudicazione della procedura e, quindi, di risarcimento in forma specifica mediante la suddetta aggiudicazione;<br /> Ritenuta, infine, di dover liquidare le spese in favore della società ricorrente, secondo il criterio della soccombenza, nella misura di cui al dispositivo</div>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto    Sezione Prima (I^), così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l  effetto, annulla gli atti con esso impugnati e, in specie, il provvedimento di aggiudicazione della gara alla Cooperativa Sociale Spazio 11.<br /> Accoglie, altresì, le ulteriori domande proposte in via principale dalla ricorrente e, in particolare, la domanda di accertamento del diritto all  aggiudicazione della procedura e, quindi, di risarcimento in forma specifica mediante la suddetta aggiudicazione.<br /> Condanna il Comune di Valeggio sul Mincio e la Cooperativa Sociale Spazio 11 al pagamento, in favore della società ricorrente, di spese ed onorari di causa, che liquida in via forfettaria in  ¬ 1.000,00 (mille/00) per ciascuna delle ridette soccombenti, per complessivi  ¬ 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall  autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018, con l  intervento dei magistrati:<br /> Maurizio Nicolosi, Presidente<br /> Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore<br /> Nicola Fenicia, Primo Referendario             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Pietro De Berardinis</strong>   <strong>Maurizio Nicolosi</strong>                               IL SEGRETARIO<br />  </div>
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		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2018 n.C-251/17</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-31-5-2018-n-c-251-17/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-31-5-2018-n-c-251-17/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-31-5-2018-n-c-251-17/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2018 n.C-251/17</a></p>
<p>Pres. C.G. Fernlund &#8211; Rel. R. Silva de Lapuerta Sul mancato adempimento degli obblighi comunitari in materia di raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue urbane. 1. Condanna al pagamento di una penalità Adeguatezza della misura per garantire l&#8217;esecuzione di una sentenza 2. Condanna al pagamento di una penalità Criteri</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-31-5-2018-n-c-251-17/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2018 n.C-251/17</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C.G. Fernlund &#8211; Rel. R. Silva de Lapuerta</span></p>
<hr />
<p>Sul mancato adempimento degli obblighi comunitari in materia di raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue urbane.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Condanna al pagamento di una penalità    Adeguatezza della misura per garantire l&#8217;esecuzione di una sentenza<br /> 2. Condanna al pagamento di una penalità    Criteri decisionali a) adeguatezza; b)proporzionalità, c) capacità dello stato membro<br /> 3. Condanna al pagamento di una penalità    Potere discrezionale della CdG Europea<br />  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. La Corte considera che la condanna della Repubblica italiana al pagamento di una penalità costituisce uno strumento finanziario appropriato al fine di sollecitare tale Stato membro ad adottare le misure necessarie per porre fine all&#8217;inadempimento constatato e per garantire l&#8217;integrale esecuzione della sentenza del 19 luglio 2012, Commissione/Italia (C  565/10, EU:C:2012:476, non pubblicata).<br /> 2. Risulta da una costante giurisprudenza della Corte che la penalità deve essere stabilita in funzione del grado di persuasione necessario affinché lo Stato membro che ha mancato di eseguire una sentenza di constatazione di un inadempimento modifichi il proprio comportamento e ponga fine all&#8217;infrazione addebitata (sentenza del 22 febbraio 2018, Commissione/Grecia, C  328/16, EU:C:2018:98, punto 89 e la giurisprudenza ivi citata).<br /> Nell&#8217;esercizio del suo potere discrezionale in materia, incombe alla Corte fissare la penalità in modo tale che essa sia, da una parte, adeguata alle circostanze e, dall&#8217;altra, proporzionata all&#8217;inadempimento constatato nonché alla capacità di pagamento dello Stato membro interessato (sentenza del 22 febbraio 2018, Commissione/Grecia, C  328/16, EU:C:2018:98, punto 90).<br /> 3. Occorre ricordare, in via preliminare, che la Corte è legittimata, nell&#8217;esercizio del potere discrezionale che le è attribuito nella materia in esame, ad imporre, cumulativamente, una penalità ed una somma forfettaria (v., in particolare, sentenza del 22 febbraio 2018, Commissione/Grecia, C  328/16, EU:C:2018:98, punto 116).<br /> La condanna al pagamento di una somma forfettaria e la fissazione dell&#8217;eventuale importo di quest&#8217;ultima devono, in ciascun caso di specie, essere correlati all&#8217;insieme degli elementi pertinenti relativi sia alle caratteristiche dell&#8217;inadempimento constatato sia al comportamento specifico dello Stato membro interessato dal procedimento avviato in base all&#8217;articolo 260 TFUE. A questo proposito, tale articolo attribuisce alla Corte un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la decisione di infliggere o no una siffatta sanzione e la determinazione, eventualmente, dell&#8217;importo della stessa (sentenza del 22 febbraio 2018, Commissione/Grecia, C  328/16, EU:C:2018:98, punto 117).<br />  </div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-prima-sezione-sentenza-31-5-2018-n-c-251-17/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Prima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2018 n.C-251/17</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>La disciplina statale del c.d. &#034;condohotel&#034;: diretta applicabilitÃƒÂ Ã‚Â , disciplina regionale e profili di criticitÃƒÂ </title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-disciplina-statale-del-c-d-condohotel-diretta-applicabilita%c6%92a-aa-disciplina-regionale-e-profili-di-criticita%c6%92a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 17:44:28 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-disciplina-statale-del-c-d-condohotel-diretta-applicabilita%c6%92a-aa-disciplina-regionale-e-profili-di-criticita%c6%92a/">La disciplina statale del c.d. &quot;condohotel&quot;: diretta applicabilitÃƒÂ Ã‚Â , disciplina regionale e profili di criticitÃƒÂ </a></p>
<p>&#8211; Avv. Filippo Brunetti &#8211; Note Allegati Nota Avv. Brunetti (187 KB)Views: 0</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-disciplina-statale-del-c-d-condohotel-diretta-applicabilita%c6%92a-aa-disciplina-regionale-e-profili-di-criticita%c6%92a/">La disciplina statale del c.d. &quot;condohotel&quot;: diretta applicabilitÃƒÂ Ã‚Â , disciplina regionale e profili di criticitÃƒÂ </a></p>
<p>&#8211; Avv. Filippo Brunetti &#8211;</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<item>
		<title>La non configurabilità delle Federazioni Sportive Nazionali in termini di organismo di diritto pubblico</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-non-configurabilita-delle-federazioni-sportive-nazionali-in-termini-di-organismo-di-diritto-pubblico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 17:44:19 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-non-configurabilita-delle-federazioni-sportive-nazionali-in-termini-di-organismo-di-diritto-pubblico/">La non configurabilità delle Federazioni Sportive Nazionali in termini di organismo di diritto pubblico</a></p>
<p>1. È, innanzitutto, opportuno premettere che l’organizzazione dello sport si fonda sull’associazionismo di carattere privatistico, considerato che lo stesso CONI è stato inizialmente istituito su base associativa [1]. Le Federazioni Sportive Nazionali (in seguito, per brevità, anche “Federazioni”) riconosciute, inizialmente, quali organi del CONI (art. 5 L. n. 426/1942) sono</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-non-configurabilita-delle-federazioni-sportive-nazionali-in-termini-di-organismo-di-diritto-pubblico/">La non configurabilità delle Federazioni Sportive Nazionali in termini di organismo di diritto pubblico</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-non-configurabilita-delle-federazioni-sportive-nazionali-in-termini-di-organismo-di-diritto-pubblico/">La non configurabilità delle Federazioni Sportive Nazionali in termini di organismo di diritto pubblico</a></p>
<div style="text-align: justify;">
<p><strong>1.</strong> È, innanzitutto, opportuno premettere che l’organizzazione dello sport si fonda sull’associazionismo di carattere privatistico, considerato che lo stesso CONI è stato inizialmente istituito su base associativa <a title="" href="#_ftn1">[1]</a>.<br />
Le Federazioni Sportive Nazionali (in seguito, per brevità, anche “Federazioni”) riconosciute, inizialmente, quali <em>organi </em>del CONI (art. 5 L. n. 426/1942) sono state, poi, erette a entità con autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI (art. 14 L. n 9/81), rimanendo “<em>organi del C.O.N.I. relativamente all’esercizio delle attività sportive ricadenti nell’ambito di rispettiva competenza</em>” (art. 2 D.P.R. n. 530/1974).<br />
Con D.Lgs. n. 242/99 è stata riconosciuta alle Federazioni, da una parte, la natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato (art. 15, comma secondo), dall’altra, la valenza pubblicistica di specifici aspetti dell’attività sportiva da esse svolta in armonia con gli indirizzi del CIO e del CONI (art. 15, comma primo) <a title="" href="#_ftn2">[2]</a>.<br />
In particolare, le FSN sono costituite da società, da associazioni sportive e, nei casi previsti dagli statuti in relazione alla particolare attività, anche da singoli tesserati; il CONI riconosce una sola Federazione sportiva nazionale per ciascuno sport. Del resto, come si evince dalla relazione di accompagnamento del D.Lgs. 242/1999, uno degli scopi della riforma era quello di realizzare una netta separazione tra il CONI e le Federazioni, al fine di evitare il fenomeno che la relazione medesima definisce “controllore-controllato”.<br />
Va, inoltre, evidenziato che l’art. 23, comma primo, dello Statuto del CONI stabilisce: «<em>Ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni e integrazioni, oltre quelle il cui cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all’ammissione e all’affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all’utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all’alto livello, alla formazione dei tecnici, all’utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici</em>».<br />
In definitiva, le Federazioni sportive nazionali hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto dal medesimo decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.</p>
<p><strong>1.1 </strong>La giurisprudenza senz’altro prevalente ha elaborato la c.d. <em>teoria della doppia personalità</em>, secondo la quale le Federazioni Sportive sono da considerare (ad eccezione di quelle configurate dalla legge in termini di ente pubblico, come la Federazione Tiro a volo) in relazione ad alcuni atti associazioni private e in relazione ad altri (quelli posti in essere su delega del CONI) una sorta di organi pubblici.<br />
In effetti, già prima della riforma del 1999, la Cassazione aveva osservato che le Federazioni sportive, pur avendo natura prevalente di soggetti privati, partecipano, tuttavia, della natura pubblica del CONI, di cui sono organi nello svolgimento di certe attività che tendono ad un fine coincidente con quello istituzionale del CONI, mentre tutte le altre attività delle Federazioni restano attratte nell’orbita privatistica <a title="" href="#_ftn3">[3]</a>.<br />
Inoltre, è stato evidenziato che le Federazioni Sportive sorgono come soggetti privati e conservano quella loro impronta genetica che rendono esplicita in una serie innumerevole di manifestazioni, ma nella ricorrenza di certi requisiti assumono la qualifica di organi del CONI e partecipano quindi necessariamente della natura pubblica di questo <a title="" href="#_ftn4">[4]</a>.<br />
Tale impostazione è stata sostanzialmente confermata ancora di recente dalla giurisprudenza amministrativa secondo la quale in base all’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 242/99 le Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato; esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione; nondimeno lo stesso art. 15 citato prevede anche che le predette Federazioni svolgono l’attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello statuto del CONI; quindi la legge ha riconosciuto in modo inequivocabile la natura privatistica delle Federazioni Sportive, ma, contestualmente, ha preso in considerazione e rimarcato la valenza pubblicistica di alcune attività individuate nello statuto del CONI <a title="" href="#_ftn5">[5]</a>.<br />
È stato, altresì, osservato che «<em>posto che gli organi di giustizia federale non esercitano funzioni giudiziarie, occorre definire la loro natura e le funzioni dagli stessi svolte. Dalla loro natura di organi delle federazioni sportive discende necessariamente che essi partecipano della stessa natura delle Federazioni sportive entro le quali sono costituiti e sono destinati ad operare. Le Federazioni sportive nazionali, come insegna la più accorta dottrina formatasi in materia alla luce del dettato normativo di cui al d.lgs. n. 242 /1999, appaiono partecipare, infatti, di una duplice natura privatistica e pubblicistica, a seconda dell’attività dalle medesime espletata: se sorgono come associazioni con personalità giuridica di diritto privato, in quanto tali svolgenti attività regolata dai principi civilistici, nel momento in cui giungono ad operare in qualità di organi del CONI, svolgono altresì attività di valenza pubblicistica rispetto alla quale non può che essere loro riconosciuta natura pubblica </em>[…]» <a title="" href="#_ftn6">[6]</a>.<br />
È stato anche evidenziato che «<em>la qualificazione della posizione azionata in termini di interesse legittimo è costante nella giurisprudenza, che ha rimarcato che le Federazioni Nazionali Sportive sono soggetti giuridici non soltanto privati, ma altresì, pubblici, in virtù della natura dei poteri ad esse attribuiti, quale il potere di controllo sulle società sportive affiliate e sulla loro attività gestionale, secondo modalità approvate dal CONI nell’esercizio di una potestà amministrativa attribuita da una norma di legge statale e tendente alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell’attività sportiva. Di conseguenza, gli atti posti in essere dalle Federazioni in qualità di organi del CONI, e da quest’ultimo ente, sono esplicazioni di poteri pubblici e partecipano alla natura pubblica dello stesso CONI, ed hanno natura di atti amministrativi, soggetti alla giurisdizione del giudice amministrativo allorché incidano su posizioni di interesse legittimo</em>» <a title="" href="#_ftn7">[7]</a>.<br />
Ancora, è stato rilevato che «<em>anche dopo la riforma di cui al d.lgs. n. 242/1999, il CONI. conserva preminente rilievo pubblicistico come reso evidente dalla riaffermata personalità giuridica di diritto pubblico e dalla sottoposizione alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali (art. 1 d.lgs. n. 242/1999); il decreto ha inoltre ribadito la stretta correlazione tra il CONI. e le Federazioni sportive nazionali chiarendo anche la valenza pubblicistica di specifici aspetti dell’attività svolta dalle Federazioni: pertanto, alla luce del quadro normativo di riferimento, deve ritenersi che le Federazioni sportive, in quanto svolgano attività direttamente correlate con l’organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni sportive – in special modo quando si tratti di manifestazioni agonistiche di larga risonanza i cui risultati siano oggetto di concorsi pronostici con afflusso di pubblico ed eventualmente con risonanza radiotelevisiva – per gli indubbi consistenti riflessi che tali manifestazioni assumono nella sfera economico-sociale ed anche nella sfera dell’ordine pubblico locale, concorrono allo svolgimento dei compiti pubblicistici propri del CONI nel settore sportivo; pertanto, tali atti normativi e gestionali, costituendo estrinsecazione di poteri di supremazia speciale, sono atti oggettivamente amministrativi, in quanto intesi alla cura e regolazione della sfera di interessi del settore sportivo, ma con rilevanza anche esterna ad esso perché involgente anche gli interessi pubblici sui quali essi incidono: al cospetto di tali atti quindi l’associato può vantare soltanto l’interesse alla legittima applicazione delle regole ed al corretto esercizio dei poteri gestionali ed è quindi titolare di posizioni di interesse legittimo in senso propri</em>» <a title="" href="#_ftn8">[8]</a>.</p>
<p><strong>2.</strong> Ci si chiede ora se le Federazioni Sportive, in ragione della predetta doppia personalità, siano e in che termini/misura da considerare Amministrazioni Pubbliche/Amministrazioni Aggiudicatrici ai fini della normativa sugli appalti pubblici.<br />
Prima di affrontare nel merito la questione appare opportuno evidenziare che è pacifico in giurisprudenza ed in dottrina che se un determinato soggetto privato vada considerato alla stregua di un’Amministrazione Pubblica o di un Ente Pubblico a determinati fini ciò non comporta che esso sia tale ad ogni fine. Invero, il tentativo di dare una soluzione unitaria sconta la vischiosità di impatto con l’articolato quadro ordinamentale di riferimento, che, da un lato, fa riscontrare una pluralità di regimi ancorati a concetti tra loro differenziati di Amministrazione Pubblica; dall’altro, fa emergere sempre di più interventi normativi che, spesso preoccupati di rispondere ad istanze contingenti, si sovrappongono a fonti preesistenti senza adeguati raccordi, accentuando così il tasso di frammentarietà del sistema.<br />
In sostanza, emerge un criterio di relatività in ordine alla qualificazione in termini di Amministrazione Pubblica con la conseguente difficoltà di enucleare una definizione omogenea della stessa ; si riscontrano, invece, molteplici definizioni di Amministrazione, ciascuna delle quali con ambiti applicativi differenziati: tante accezioni, mutevoli nel tempo e negli scopi, in dipendenza di interventi normativi specifici e circoscritti, che, talvolta, sottopongono, per fini limitati, determinate soggetti privati al regime di un ente pubblico di riferimento.<br />
In definitiva, non è praticabile l’equazione riassunta nel brocardo <em>semel pubblica administratio, semper pubblica abministratio.</em><br />
Resta, altresì, fermo il principio codificato dall’art. 4 L. n. 70/75, secondo il quale nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge, con la conseguenza che la qualifica in termini di ente pubblico di una determinata entità va esclusa se non attribuita da una espressa e puntuale disposizione di legge o, al limite (e per tenere conto di un isolato arresto della giurisprudenza che sembra ritenere non necessaria una puntuale norma di legge) se non è desunta da un plesso legislativo di riferimento certo e chiaro.<br />
In tale prospettiva, per determinare se le Federazioni Sportive siano da considerare Amministrazioni Aggiudicatrici ai sensi del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. 50/16 (in seguito, per brevità, NCCP o Codice Appalti) occorre sindacare la normativa contenuta in quest’ultimo corpo normativo, senza che possano assumere rilievo eventuali profili di connotazione pubblica derivanti da altre normative (quali, ad esempio, quella sul bilancio consolidato dello Stato; <em>infra</em>).</p>
<p><strong>3.</strong> La macro-categoria delle Amministrazioni Aggiudicatrici contempla, per quanto qui rileva, oltre alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti Pubblici, la categoria dell’organismo di diritto pubblico. Considerato la natura privata delle Federazioni, si focalizza l’organismo di diritto pubblico, che implica, indifferentemente dalla veste giuridica, pubblica o privata, del soggetto, la concorrente sussistenza di tre requisiti (cd. indici rilevatori):</p>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li>il possesso della personalità giuridica (cd. requisito della soggettività, considerato che la giurisprudenza parifica alla personalità giuridica anche la <em>mera </em>soggettività) ;</li>
<li>la circostanza che il soggetto di cui trattasi sia istituito per soddisfare specificatamente esigenze d’interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale (cd. requisito finalistico);</li>
<li>la circostanza che l’attività del soggetto sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure che la relativa gestione sia sottoposta al controllo di questi ultimi, oppure che gli organi d’amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico (cd. requisito dell’influenza pubblica dominante).</li>
</ol>
<p>Si tratta, come accennato, di requisiti cumulativi: la carenza di uno di essi esclude la configurazione di un soggetto in temi di organismo (comunque, il requisito sub c si concretizza con la mera esistenza di anche uno solo degli indici ivi indicati).<br />
L’elencazione degli organismi di diritto pubblico e delle categorie di organismi di diritto pubblico che soddisfano i menzionati indici rilevatori figura nell’allegato IV del NCCP ; l’elenco non ha, comunque, carattere esaustivo, bensì è meramente semplificativo <a title="" href="#_ftn9">[9]</a>; sicché la circostanza che le Federazioni non siano ricomprese nel predetto Allegato non è decisiva ai fini della esclusione delle Federazioni stesse dalla categoria dell’organismo, dovendosi sindacare in via specifica se in capo alle Federazioni sussistano i predetti requisiti.<br />
Orbene, scontato l’elemento della soggettività, va osservato, in relazione al requisito finalistico, che le Federazioni sono istituite per fini egoistici<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>, quali sono i fini dei soggetti privati che ad esse partecipano.<br />
Quindi, esse non possono considerarsi soggetti istituiti per soddisfare <strong><em>specificamente</em></strong> esigenze di interesse <strong><em>generale</em></strong> non avente carattere industriale o commerciale.<br />
La circostanza che le Federazioni siano, poi, riconosciute dal CONI e che ad esse per legge e in base all’art 13 dello Statuto del CONI siano assegnate finalità pubbliche non comporta una trasformazione, neppure parziale, delle finalità “egoistiche” a base dell’atto di fondazione delle Federazioni, bensì, e più semplicemente, che esse assumono sulla base di atti specifici finalità anche pubbliche.<br />
Non vi è dunque, né <em>ab ovo</em> (atto di fondazione), né successivamente, per effetto del riconoscimento da parte del CONI e dell’assunzione di <em>compiti</em> propri del CONI <a title="" href="#_ftn11">[11]</a>, <strong>una connotazione strutturale e/o eziologica dello scopo della Federazione in termini di finalità generale non aventi carattere industriale e commerciale</strong>, ma l’assunzione, sulla base di atti specifici di alcuni compiti e funzioni del CONI, il quale può revocarli in qualsiasi momento.<br />
In tale prospettiva prende sostanza la esegesi giurisprudenziale della doppia personalità delle Federazioni e del doppio regime degli affidamenti da parte delle stesse, con assoggettamento al regime del Codice Appalti limitatamente alle attività correlate alle funzioni delegate dal CONI.<br />
In effetti, la Federazione, come accennato, è di norma un soggetto privato, legato al CONI <strong>da un rapporto intersoggettivo esterno</strong>, nel senso che la Federazione è istituita per perseguire interessi egoistici, e <strong><em>non vi è confuenza degli interessi e delle funzioni</em></strong> come puntualmente e icasticamente evidenziato da una recente sentenza della Cassazione penale la quale ha, tra l’altro, osservato che «<em>Il pubblico ministero nel censurare la ricostruzione fatta dal G.u.p. del Tribunale menziona una sentenza di questa Corte (Sez. 2, n. 7737 del 28/2/2012) per sostenere che le federazioni sportive, seppur enti privati, in presenza di determinati presupposti possono assumere la qualifica di organi del CONI partecipando della natura pubblica di questo organo. In particolare, assume che l’elemento discriminate tra pubblico e privato è da individuare nella natura dell’attività svolta, che è di rilievo pubblico tutte le volte in cui è finalizzata alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell’attività sportiva, dovendo in tali casi le federazioni essere considerate organi del CONI. Nello stesso senso argomentano i ricorsi delle parti private. Una tale ricostruzione non è in contrasto con quanto affermato dalla sentenza impugnata, che ha seguito un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, di cui fa parte anche la citata sentenza della Sezione seconda. Infatti, con sentenza n. 8727 del 19/4/2000, questa Sezione ha sostenuto che le Federazioni sportive nonché i relativi Comitati regionali sono di norma soggetti di diritto privato, legati al CONI <strong>da un rapporto intersoggettivo esterno, nel senso che gli enti restano autonomi l’uno dall’altro e non vi è confluenza degli interessi e delle funzioni. La Federazione sportiva assume connotazione pubblicistica solo allorchè agisce come organo del CONI, e il rapporto intersoggettivo lascia spazio a quello di compenetrazione organica</strong>, il che si verifica, a norma del D.P.R. n. 530 del 1974, art. 2 solo in relazione &#8220;all’esercizio delle attività sportive ricadenti nell’ambito di rispettiva competenza&#8221;. Questo orientamento è stato ribadito recentemente in un caso in cui si è affermato che la condotta appropriativa del responsabile della cassa di una Federazione sportiva integra il delitto di peculato quando ha ad oggetto fondi pubblici erogati per la promozione dell’attività sportiva e, invece, quello di appropriazione indebita aggravata, a norma dell’art. 646 c.p. e art. 61 c.p., n. 11, quando si riferisce a somme raccolte dall’ente per il proprio finanziamento quale soggetto giuridico privato, poiché nel primo caso, e non nel secondo, l’agente esercita un servizio pubblico (Sez. 6, n. 53578 del 21/10/2014).La divergenza tra la tesi della pubblica accusa e quella contenuta nella sentenza impugnata, attiene, quindi, al </em>tipo di attività nell’ambito della quale l’imputato avrebbe posto in essere la propria condotta». <a title="" href="#_ftn12">[12]</a>.<br />
In definitiva, le Federazioni non appaiono configurabili, a nostro avviso, in termini di <em>organismo di diritto pubblico</em> in quanto i <em>compiti pubblici</em> che ad esse pure fanno capo per effetto dell’ assunzione di attribuzioni proprie del CONI rimangono esterni rispetto alla essenza delle Federazioni stesse, essenza che è e rimane connotata (anche dopo l’attribuzione dei predetti <em>compiti</em>) dalle finalità egoistiche per le quali sono specificatamente istituite.</p>
<p><strong>4. </strong>Una recente sentenza del giudice amministrativo ha affermato quanto segue: «<em>Nel merito va rilevato che la F.I.G.C. nel caso in esame non era tenuta a rispettare i principi ed i vincoli in materia di gare pubbliche. È noto che, in base al combinato disposto dell’art. 1, comma 1, e 3, comma 1, lett. a) e d), del d.lgs. n. 50/2016, i soggetti tenuti all’applicazione delle norme contenute nel predetto decreto e nella normativa comunitaria nell’aggiudicazione dei contratti di servizi (per quanto qui d’interesse) – cd. “amministrazioni aggiudicatrici” &#8211; sono, tra gli altri, gli organismi di diritto pubblico, i quali si connotano per le seguenti caratteristiche: a) essere stati istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; b) essere dotati di personalità giuridica; c) essere soggetti la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. Si tratta ora di verificare se le federazioni sportive, quale è la F.I.G.C – Federazione Italiana Giuoco Calcio – si possano o meno inquadrare nell’ambito degli organismi di diritto pubblico. Al fine di individuare la natura e le caratteristiche delle federazioni sportive occorre richiamare l’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 242/1999, il quale stabilisce: ‘Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione. Pertanto risulta acclarata la natura di associazione di diritto privato. Nondimeno lo stesso art. 15 citato prevede anche che ‘Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate svolgono l’attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello statuto del CONI’. La norma di legge in esame ha, pertanto, riconosciuto in modo inequivocabile la natura privatistica delle federazioni sportive, ma contestualmente ha preso in considerazione e rimarcato la valenza pubblicistica di alcune attività individuate nello statuto del CONI. In altre parole, l’attribuzione alle federazioni della capacità di agire nell’ordinamento come soggetti di diritto privato, e non come organi del CONI, non ha escluso automaticamente che l’attività di queste potesse avere una valenza pubblicistica. Tuttavia si tratta solo di alcune tipologie di attività e non già di tutte, atteso che le federazioni sono deputate anche e principalmente alla cura degli interessi dei propri associati. <strong>Esse solo quando svolgono attività tese a soddisfare specifiche esigenze di interesse generale presentano i suindicati elementi atti a qualificarle come ‘organismi di diritto pubblico’, in quanto tali, assoggettati ai principi ed alle regole del Codice dei Contratti, mentre, in caso di applicazione di norme che attengono alla vita interna della federazione e ai rapporti tra società sportive e tra le società stesse e gli sportivi professionisti, le federazioni operano come associazioni di diritto privato</strong>. I servizi oggetto della procedura negoziata qui censurata rientrano senz’altro nell’attività svolta dalla F.I.G.C. come associazione di diritto privato</em>» <a title="" href="#_ftn13">[13]</a>.<br />
Tale sentenza nell’affermare, in linea con l’orientamento prevalente, la tesi della doppia personalità e del doppio regime degli affidamenti, erra e, comunque, si contraddice, poi, allorché prospetta in capo alla Federazione la categoria dell<em>’organismo di diritto pubblico in parte qua</em>, perché siffatta categoria (di per sé di dubbia configurabilità) non appare compatibile con il <em>doppio regime</em>.<br />
In effetti, se un soggetto privato deve, anche per una sola parte delle sue attività, essere considerato organismo di diritto pubblico, tutte le sue attività devono essere sottoposte al regime proprio dell’organismo e quindi al Codice Appalti; in sostanza, secondo la giurisprudenza comunitaria <a title="" href="#_ftn14">[14]</a>, una volta acclarato lo <em>status</em> di organismo di diritto pubblico, il soggetto deve considerarsi sempre tenuto al rispetto della disciplina comunitaria in tema di appalti pubblici; quindi, non solo per le attività finalizzate al soddisfacimento di interessi generali aventi carattere non industriale e non commerciale, ma anche per le ulteriori attività propriamente commerciali e industriali, non sussistendo e, comunque, non risultando ammissibile la categoria dell’organismo <em>in parte qua</em>.<br />
Ma, nel caso della Federazioni non si può prospettare la categoria dell’ organismo di diritto pubblico, nemmeno (a volerla ritenere ammissibile) quella dell’organismo <em>in parte qua</em> e ciò per la semplice ragione &#8211; sopra già evidenziata &#8211; secondo la quale la Federazione persegue fini egoistici e le funzioni/compiti assegnati dal CONI non ribaltano il fine egoistico per il quale sono specificamene costituite (facendolo connotare come fine generale non avente carattere industriale e/o commerciale), limitandosi ad aggiungere un ruolo in capo alle Federazioni che rimane esterno, generando un mero rapporto intersoggettivo esterno, nel senso che gli Federazione e CONI restano autonomi l’uno dall’altro senza confluenza degli interessi e delle funzioni.<br />
Si tratterebbe di un rapporto intersoggettivo tra una entità privata (la Federazione) ed un ente pubblico (il CONI) che non ribalta, neppure in parte, la natura della prima in termini di soggetto che persegue un fine generale non avente carattere industriale/commerciale <a title="" href="#_ftn15">[15]</a>.</p>
<p><strong>5.</strong> In definitiva, le Federazioni sono, a nostro avviso, da ritenere assoggettate al NCCP solo allorché esercitano compiti e funzioni del CONI, secondo un assetto giuridico proprio dei soggetti privati che perseguono fini egoistici e che possono essere destinatari di funzioni/compiti pubblici sulla base di atti specifici, rimanendo esterno alla loro natura il fine pubblico correlato a siffatte attribuzioni (si pensi ai concessionari privati di servizio pubblico o ai titolari di diritti speciali o esclusivi in relazione ai quali la natura di fine generale correlato alle attività assentite in concessione non comporta la loro configurazione in termini di organismo (neppure nella improbabile categoria dell’organismo in parte qua), né, in ogni caso, di soggetti tenuti alle procedure del NCCP anche per le attività diverse da quelle oggetto di concessione).<br />
In tale prospettiva, la stessa tesi della doppia personalità potrebbe risultare inadeguata se con essa si volesse esprimere un’ effettiva doppia struttura e finalità delle Federazioni, perché le connotazioni pubbliche proprie dei compiti e funzioni del CONI rimangono esterne alla natura e all’essenza delle Federazioni, le quali rimangono associazioni private con fini <em>egoistici</em>.</p>
<p><strong>6. </strong>L’organismo di diritto pubblico è caratterizzato, come accennato, dal concorso necessario dei tre requisiti sopra richiamati con la conseguenza che la carenza di uno di essi esclude la natura di organismo di un determinato soggetto.<br />
Nella fattispecie non sussiste, a nostro avviso, il requisito teleologico/finalistico, ma, ipotizzando che esso sia configurabile, si riscontrano, comunque, dubbi circa la sussistenza del requisito della dominanza pubblica, quantomeno per le ragioni esposte dalle Sezioni Unite della Corte dei Conti con l’ordinanza 10 ottobre 2017, n. 31 che ha sollevato innanzi alla Corte di Giustizia UE, tra le altre, una questione sulla configurazione in capo alle Federazioni del requisito del controllo previsto ai fini dell’inserimento nell’elenco ISTAT (<em>infra, </em>paragrafo 7.1).<br />
Invero, il requisito del controllo ai fini dell’inserimento di un soggetto nell’elenco ISTAT appare sostanzialmente conforme al requisito della dominanza pubblica che contraddistingue l’organismo di diritto pubblico.</p>
<p><strong>7.</strong> Con una recente sentenza le Sezioni Unite della Cassazione hanno, tra l’altro, osservato quanto segue: «<em>L’Istat redige annualmente un elenco delle unità istituzionali che debbono essere qualificate come &#8220;pubbliche&#8221; ai sensi degli &#8220;specifici regolamenti dell’Unione europea&#8221; e che, come osservato dal P.G. presso questa Corte nella sua requisitoria scritta, in conseguenza di detta qualificazione &#8211; quali centri elementari di decisione economica &#8211; concorrono, insieme con le amministrazioni pubbliche in senso stretto, &#8220;all’individuazione del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni e alla definizione dei saldi di finanza pubblica, in relazione ai flussi di trasferimento di risorse finanziarie dal bilancio di soggetti pubblici in senso stretto a quello di soggetti anche di diritto privato&#8221;, in ragione &#8220;dell’obbligo di &#8220;concorrere al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall’Unione europea&#8221;, sulla base di principi consolidati a livello comunitario e degli specifici Regolamenti dell’Unione europea, quali, in successione temporale, quelli nn. 2223/96 e 549/13, relativi al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali dell’Unione europea, c.d. SEC ‘95 e 2010 che più di recente ha allargato la platea delle istituzioni qualificate come pubbliche amministrazioni, in quanto tali destinatarie delle norme nazionali di contenuto della spesa pubblica, non prevedendo più il requisito del finanziamento pubblico prevalente ed ampliando la definizione di costi di produzione&#8221;. L’elenco de quo, come dallo stesso controricorrente Istat segnalato nei propri scritti difensivi, costituisce l’&#8221;ambito di riferimento delle misure economico-finanziarie stabilite annualmente dalla legge finanziaria, nonché da altri atti legislativi volti a raggiungere gli obiettivi della armonizzazione e del coordinamento della finanza pubblica, nonché del contenimento della spesa pubblica&#8221;, ai fini del calcolo a livello europeo, sulla base di un insieme coerente ed omogeneo di conti e dati statistici, dei disavanzi e dei debiti pubblici nazionali. Nell’ambito del Sistema Europeo dei Conti &#8211; SEC &#8211; 2010 (sostitutivo del SEC 1995), nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuale ai sensi della L. n. 196 del 2009, art. 1, comma 3, tra gli &#8220;enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali&#8221; risultano inserite anche 31 Federazioni Sportive Nazionali, tra cui l’odierna ricorrente. La Federazione Italiana Triathlon ha proposto domanda di annullamento del suindicato elenco, nella parte in cui per l’anno 2014 la ricomprende tra gli &#8220;enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali&#8221; controllati da &#8220;amministrazioni pubbliche&#8221; D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 1, comma 2, i cui bilanci concorrono a formare il conto economico consolidato di cui alla L. n. 196 del 2009, art. 1, comma 3, redatto ai sensi del Regolamento U.E. n. 549/2013 (G.U. n. 210 del 2014, serie generale).La domanda è stata nell’impugnata sentenza ritenuta ammissibile, ma infondata nel merito. In punto ammissibilità, nel sottolineare che l’inclusione della Federazione Italiana Triathlon e di altre Federazioni Sportive nell’elenco Istat de quo di per sé non comporta invero pregiudizio alcuno, avendo esso solo natura ricognitiva e funzione statistica (essendo volto &#8220;ad individuare l’ambito delle amministrazioni pubbliche le cui risultanze di bilancio rientrano a far parte del conto economico consolidato; e ciò &#8211; come esplicitamente enunciato nel Regolamento UE n. 549/2013 &#8211; per esigenze di comparazione tra i dati risultanti dalle contabilità dei singoli Stati dell’Unione e tra i dati contabili complessivi dell’Unione rispetto a quelli elaborati dai principali partner internazionali&#8221;) </em>[…]. <em>Orbene, nell’impugnata sentenza la Corte dei Conti &#8211; sezioni riunite in speciale composizione &#8211; ha correttamente osservato che &#8220;la compilazione dell’elenco Istat risponde a norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario, sviluppato sulla base dei dati forniti dalla stessa unità nazionale in sede di rilevazione dei dati di bilancio consuntivo&#8221;, sicché trattasi di un’attività di &#8220;ricognizione con natura certificativa&#8221;; e, quindi &#8220;l’elenco delle amministrazioni pubbliche è un atto amministrativo che non ha natura provvedimentale, ma un contenuto prevalentemente ricognitivo sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa europea per la qualificazione di un’attività istituzionale come &#8220;amministrazione pubblica&#8221;&#8221;, cui &#8220;non si applicano&#8230; le norme procedimentali che disciplinano l’esercizio della funzione amministrativa contenute nella L. n. 241 del 1990 &#8220;. Nel sottolineare che la Federazione ricorrente è un’istituzione senza scopo di lucro, e che diversamente dal SEC 1995 il SEC 2010 ricomprende tra le &#8220;unità istituzionali del Settore S 13&#8221; le &#8220;istituzioni senza scopo di lucro riconosciute come entità giuridiche indipendenti che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita e che sono controllate da amministrazioni pubbliche&#8221;, ha escluso che essa &#8220;operi in condizioni di mercato&#8221;, evidenziando come solo attraverso il Coni &#8220;gli atleti possono raggiungere l’obiettivo della partecipazione a competizioni sportive nazionali o internazionali di alto livello, ivi compresi mondiali e Olimpiadi&#8221;. Ha del pari escluso che le &#8220;quote associative&#8221; o di &#8220;tesseramento&#8221; dovute &#8220;dai soggetti tesserati o affiliati per il riconoscimento dello status di tesserato o di affiliato e non a titolo di pagamento di corrispettivo specifico per prestazioni aggiuntive&#8221; possano essere ricomprese tra i &#8220;ricavi&#8221;, dovendo essere viceversa &#8220;incluse tra i &#8220;trasferimenti correnti diversi</em>&#8220;. <em>Ha altresì evidenziato come il Regolamento n. 549 del 2013 abbia soppresso il requisito del &#8220;finanziamento pubblico prevalente&#8221;, sicché esso costituisce ora solo uno dei cinque indicatori di controllo (nomina di funzionari; messa a disposizione di strumenti che consentano l’operatività; accordi contrattuali; grado di finanziamento; grado di esposizione al rischio dell’amministrazione pubblica) al riguardo rilevanti, essendo peraltro sufficiente la ricorrenza di un solo indicatore. Ponendo in rilievo come la <strong>&#8220;nozione europea&#8221; di controllo</strong> sia diversa da quella recepita nell’ordinamento interno italiano (avendo non già ad oggetto atti o attività di gestione di enti pubblici né la relativa vigilanza bensì sostanziandosi nella &#8220;capacità di influire in modo determinante sull’amministrazione attiva dell’unità istituzionale controllata&#8221;, ovvero nella &#8220;capacità di stabilire gli obiettivi che l’unità istituzionale è chiamata a raggiungere e le modalità che deve seguire per realizzarli&#8221;), ha altresì osservato come tale controllo non debba estrinsecarsi con modalità tali da determinare &#8220;una vera e propria egemonia&#8221; dell’amministrazione pubblica sull’ente controllato, non presupponendo necessariamente una &#8220;supervisione generale&#8221; su di essa bensì essendo &#8220;necessario e sufficiente&#8221; che l’&#8221;amministrazione pubblica (nella specie, il Coni) abbia prerogative tali da consentirgli di influire in modo determinante sull’amministrazione attiva dell’unità istituzionale controllata (nella specie, la Federazione Sportiva Nazionale)&#8221;. <strong>Ha quindi riscontrato la positiva sussistenza nella specie di tale tipo di controllo da parte del Coni (il quale ha &#8220;personalità giuridica di diritto pubblico&#8221; ai sensi del D.Lgs. n. 242 del 1992, art. 1, come modificato dal D.Lgs. n. 15 del 2004) nei confronti della Federazione odierna ricorrente, argomentando dal positivo riscontro di &#8220;una serie di indicatori&#8221; </strong>(desunti essenzialmente dalle disposizioni del D.Lgs. n. 242 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni, e dallo Statuto, da cui ai evince in particolare per il potere del Coni di: a) provvedere &#8220;al riconoscimento delle Federazioni, ai fini sportivi&#8221; nonché &#8220;revocare tale riconoscimento in caso di sopravvenuto venir mano dei requisiti richiesti&#8221;; b) disporre &#8220;il commissariamento delle Federazioni in caso di gravi irregolarità gestionali o per gravi violazioni dell’ordinamento sportivo&#8221;; c) controllare &#8220;le Federazioni con riguardo al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica, all’attività sportiva di alto livello e all’utilizzo dei contributi finanziari&#8221;; d) approvare annualmente &#8220;il bilancio delle Federazioni&#8221;; e) stabilire annualmente &#8220;i contributi finanziari in favore delle Federazioni, con eventuali vincoli di destinazione per la promozione dello sport giovanile, la preparazione olimpica o l’attività di alto livello&#8221;; f) approvare &#8220;il bilancio consuntivo annuale&#8221;; g) stabilire &#8220;i principi fondamentali cui debbono attenersi gli Statuti delle Federazioni&#8221;) idonei a fondare la conclusione che la Federazione odierna ricorrente è &#8220;controllata (nel senso inteso dal SEC 2010) dal Coni&#8221;. Ricorre pertanto nella specie un’ipotesi di &#8220;istituzione senza scopo di lucro controllata da &#8220;unità delle amministrazioni pubbliche</em>. <em>Nell’impugnata sentenza si è quindi ritenuta legittima l’inclusione della Federazione sportiva nazionale nell’elenco Istat degli enti compresi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, ove come nella specie risulti che essa abbia i caratteri per essere qualificata, ai sensi del Sec 2010, come istituzione senza scopo di lucro controllata e finanziata in via principale da un’amministrazione pubblica, agendo quale produttore di beni e servizi non destinabili alla vendita</em>» <a title="" href="#_ftn16">[16]</a>.<br />
È di tutta evidenza che tale sentenza non affronta la questione della configurazione delle Federazioni in termini di <em>organismo di diritto pubblico</em>; anzi, essa ha cura di sottolineare che l’inquadramento “pubblicistico” delle Federazioni operato dall’ISTAT rileva solo ai fini dell’applicazione della relativa legge concernente il bilancio consolidato dello Stato.<br />
Peraltro, gli indicatori utilizzati dall’ISTAT sono in parte diversi da quelli necessari per configurare l’organismo di diritto pubblico di cui al Codice Appalti; in particolare, l’organismo da ultimo richiamato deve risultare istituito per perseguire fini generali non industriali e non commerciali e tale requisito non è richiesto in capo ai soggetti privati da inserire nell’elenco ai fini del bilancio consolidato dello Stato.<br />
In sostanza, l’inquadramento ISTAT ha rilievo neutro ai fini della configurazione di un dato soggetto in termini di organismo di diritto pubblico, posto che si tratta di plessi normativi con indici in gran parte diversi e con finalità diverse, il tutto a conferma dell’accennata prospettazione del soggetto pubblico a geometria variabile<a title="" href="#_ftn17">[17]</a>.<br />
In tal senso ancora di recente la giurisprudenza amministrativa, affrontando la questione sulla configurabilità o meno delle Federazioni in termini di Stazione Appaltante, ha precisato che «<em>L’inserimento delle Federazioni Sportive nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dell’ISTAT non sposta i termini della questione; esso si spiega in ragione dei finanziamenti pubblici ottenuti e, pertanto, ha rilievo limitatamente a questo aspetto, ma non è certamente idoneo ad attribuire alle stesse la qualifica di organismo di diritto pubblico. Alla luce di quanto evidenziato, le censure tese a contestare il mancato ricorso alla procedura di evidenza pubblica sono destituite di fondamento, atteso che la F.I.G.C. non può in questo caso ritenersi tenuto a rispettare le regole in materia di contratti pubblici</em>» <a title="" href="#_ftn18">[18]</a>.</p>
<p><strong>7.1</strong> Giova, peraltro, osservare che le conclusioni cui perviene la Corte di Cassazione <a title="" href="#_ftn19">[19]</a> con riguardo al requisito del controllo in capo alle Federazioni non possono dirsi del tutto pacifiche.<br />
Invero, sul piano della esegesi sono state prospettate due interpretazioni dell’indice di controllo rilevante ai fini dell’elenco ISTAT; segnatamente, secondo una prima interpretazione sussiste il controllo anche in presenza di <em>meri </em>poteri di vigilanza esterna (quali, ad esempio, quelli di approvazione dei bilanci, di nomina dei revisori, di approvazione di statuti e di talune tipologie di regolamenti); da tale ricostruzione conseguirebbe, sostanzialmente, l’ingresso di tutte le Federazioni nell’elenco ISTAT.<br />
Secondo altra interpretazione, il concetto di controllo dovrebbe essere inteso in senso restrittivo, ossia nel senso di effettivo controllo di gestione e di condizionamento delle scelte strategiche della Federazione, con la conseguenza che esso non sarebbe ravvisabile nei poteri del CONI nei confronti delle predette Federazioni.<br />
È particolarmente significativo che le stesse Sezioni Unite della Corte dei Conti <a title="" href="#_ftn20">[20]</a> nel rimettere alla Corte di Giustizia UE le questioni relative all’inserimento delle Federazioni nell’elenco ISTAT e alla individuazione del concetti di controllo pubblico, esprimono forti dubbi in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti.<br />
In estrema sintesi, le Sezioni da ultimo citate tendono ad escludere un controllo pubblico in senso tecnico del CONI sulle Federazioni Sportive, evidenziando che la partecipazione attiva dei rappresentanti delle Federazioni Sportive alla vita associativa ed istituzionale del CONI costituisce un bilanciamento di poteri tale da escludere la configurabilità di un vero e proprio potere di controllo pubblico (inteso come potere di determinazione della politica generale) del CONI sulle Federazioni <a title="" href="#_ftn21">[21]</a>.<br />
Comunque, già in precedenza un orientamento del giudice amministrativo aveva messo in dubbio siffatto requisito del controllo in capo alle Federazioni <a title="" href="#_ftn22">[22]</a>.<br />
Infine, giova evidenziare che lo stesso Regolamento SEC 95 puntualizzava come i concetti del SEC dovessero essere considerati “<em>differenti dalla maggior parte dei concetti amministrativi</em>” (par. 1.06) atteso che questi ultimi sono poco idonei per l’analisi economica e la valutazione della politica economica (par 1.10) ; tale aspetto è da riconnettersi alla funzione del SEC che ha l’esigenza prioritaria di documentare la realtà economica prescindendo dalla forma giuridica <a title="" href="#_ftn23">[23]</a>.</p>
<p><strong>8.</strong> Sulla natura delle Federazioni l’ANAC ha, tra l’altro, osservato quanto segue: «[con riferimento al requisito teleologico/finalistico che connota l’organismo, ndr)] <em>la giurisprudenza, comunitaria e nazionale, ha affermato che sono da considerarsi di interesse generale aventi carattere non industriale e non commerciale quei bisogni che non risultano soddisfatti dall’opera di beni e servizi sul mercato libero e al cui soddisfacimento per motivi connessi all’interesse generale lo Stato preferisce provvedere direttamente o mantenere un’influenza determinante. Nel caso di specie, le Federazioni non perseguono fini di lucro ed appaiono rilevanti le disposizione contenute nel d.lgs. 242/1999 e nello Statuto del CONI che attribuiscono espressamente “valenza pubblicistica” ad alcune attività svolte dalle FSI. L’art. 23, comma 1, dello Statuto del CONI, in applicazione ai principi contenuti nell’art. 15 del d.lgs. 242/99, stabilisce che «oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all’ammissione e all’affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all’utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all’alto livello alla formazione dei tecnici, all’utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici». Il comma 1-bis prevede, inoltre, che «nell’esercizio delle attività a valenza pubblicistica, di cui al comma 1, le Federazioni sportive nazionali si conformano agli indirizzi e ai controlli del CONI ed operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. La valenza pubblicistica dell’attività non modifica l’ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse». Pertanto, tutta l’attività delle FSI finalizzata alla promozione, sviluppo e corretto svolgimento dell’attività sportiva oggetto di ciascuna Federazione e alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali di tale attività (che non si svolge mediante offerta di beni o servizi su un mercato in concorrenza), alla quale – come sopra evidenziato – è riconosciuta una «valenza pubblicistica», si ritiene possa rispondere a esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale e non commerciale. Peraltro, non è necessario, ai fini della qualificazione di organismo di diritto pubblico, che la Federazione sportiva abbia in via esclusiva o prevalente lo scopo di soddisfare tali interessi di carattere generale, ben potendo perseguire, anche in misura maggioritaria, interessi di carattere commerciale e industriale.</em>[…]<em> Con riguardo, poi, al requisito dell’influenza pubblica dominante di cui al suddetto punto 3), come già rilevato, esso è integrato dal verificarsi di uno solo dei tre seguenti fattori alternativi: a) finanziamento pubblico maggioritario; b) controllo pubblico sulla gestione; c) attribuzione alla mano pubblica della nomina di più della metà dei componenti gli organi di direzione, amministrazione o vigilanza degli organismi. Ebbene, nel caso di specie sembra potersi affermare la sussistenza di un controllo pubblico sulla gestione. Infatti, le Federazioni, sebbene dotate di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sono soggette alla vigilanza e ai controlli del CONI (ente pubblico non economico) sia in fase di costituzione &#8211; attraverso il riconoscimento ai fini sportivi (condizione, questa, necessaria, per l’ottenimento della personalità giuridica di diritto privato) &#8211; sia nel corso di tutta la loro attività. La Giunta Nazionale del CONI, infatti, approva i bilanci delle Federazioni Sportive Nazionali e stabilisce i contributi finanziari in favore delle stesse, eventualmente anche determinando specifici vincoli di destinazione. La Giunta Nazionale approva, ai fini sportivi, gli statuti delle Federazioni sportive nazionali, valutandone la conformità alla legge, allo Statuto del CONI e ai Principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale del CONI (art. 22, comma 5, dello Statuto CONI); vigila, inoltre, sul corretto funzionamento delle Federazioni Sportive Nazionali e in caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell’ordinamento sportivo, o nel caso non sia garantito il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive da parte degli organi federali, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, propone al Consiglio Nazionale del CONI la nomina di un commissario (art. 23, comma 3, dello Statuto CONI). Si ritiene, pertanto, che il suddetto requisito della dominanza pubblica possa considerarsi integrato anche solo in ragione dei significativi poteri di controllo riconosciuti al CONI. Inoltre, le Federazioni ricevono un contributo dal CONI e, quindi, sono assegnatarie di un finanziamento pubblico ma solo un’analisi condotta sui bilanci di ciascuna Federazione potrebbe consentire di definire la misura di tale finanziamento, al fine di acclarare se essa sia o meno maggioritaria (nel qual caso sarebbe integrato un altro degli indici individuati dalla norma per accertare la sussistenza della influenza pubblica dominante). In giurisprudenza, la questione dell’osservanza delle regole dell’evidenza pubblica nella scelta del contraente da parte delle Federazioni sportive è stata affrontata senza, tuttavia, approfondire il tema della sussistenza in capo alle stesse di tutti i caratteri propri dell’organismo di diritto pubblico, bensì avendo riguardo solo alla natura dell’attività svolta. Tali sentenze, peraltro assai risalenti, appaiono in contrasto con i richiamati orientamenti della Corte di Giustizia, della Cassazione e dell’Autorità. Infine, occorre evidenziare che l’ISTAT ha incluso le Federazioni sportive nell’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica), in particolare includendole all’interno delle “Amministrazioni centrali”, tra gli Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali</em>» <a title="" href="#_ftn24">[24]</a>.<br />
Tale delibera non appare condivisibile per le ragioni sopra già evidenziate; in sintesi:</p>
<ul>
<li>le Federazioni sono istituite per un fine egoistico e mantengono inalterato tale fine anche quando svolgono funzioni/compiti del CONI; siffatti compiti non connotano nemmeno parzialmente il fine proprio delle Federazioni, dando luogo ad un rapporto intersoggettivo esterno, nel senso che Federazione e CONI restano autonomi l’uno dall’altro, senza confluenza degli interessi e delle funzioni; di conseguenza, non è predicabile la c.d. teoria del contagio in quanto le Federazioni non sono da considerarsi organismo nemmeno per alcune tra le attività che esse svolgono;</li>
<li>peraltro, stando alle articolate argomentazioni della Corte dei Conti, sopra diffusamente richiamate, sussistono fondati dubbi circa la sussistenza in capo alle Federazioni del requisito della c.d. dominanza pubblica;</li>
<li>l’impostazione del Giudice Amministrativo secondo la quale solo le attività delegate dal CONI sono sottoposte all’obbligo di adozione delle procedure del Codice Appalti è stata confermata (<em>supra</em>) anche di recente dal medesimo Giudice; quindi, tale impostazione non può ritenersi datata, così come afferma l’ANAC; resta fermo che impropriamente qualche sentenza del citato Giudice evoca (al fine di affermare il criterio del doppio binario e/o della doppia personalità e/o del doppio regime) la inammissibile figura dell’organismo <em>in parte qua</em> invece di far ricorso alla categoria del soggetto incaricato di diritti speciali o figura analoga;</li>
<li>l’inserimento nell’elenco ISTAT di un determinato soggetto ha, contrariamente a quanto sembra affermare l’ANAC, rilievo neutro per determinare se la Federazione sia o meno da considerare organismo di diritto pubblico; del resto, la giurisprudenza ed il Regolamento SEC (sopra esaminati) affermano in maniera esplicita e chiara che l’inserimento di un soggetto nell’elenco ISTAT non determina la connotazione pubblica di quel soggetto ad ogni fine <a title="" href="#_ftn25">[25]</a>.</li>
</ul>
<div>
<div><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Successivamente il CONI è stato trasformato prima in ente pubblico ausiliario (D.M. 26 settembre 1934), poi in ente pubblico indipendente (L. 426/42) e, infine, in ente pubblico posto sotto la vigilanza del Ministero via via competente.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Il D.Lgs. n. 242/99 è noto come Decreto Melandri ed è stato modificato dal D.Lgs. n. 15/04, c.d. Decreto Pescante, che ha abrogato la L. n. 426/42, la quale contemplava, come accennato, la definizione delle Federazioni come organi del CONI.<br />
Tra i più recenti contributi della dottrina si veda l’articolata analisi di E. LUBRANO, <a href="https://www.giustamm.it/bd/dottrina/5761"><em>La sottoposizione dell’attività delle federazioni sportive al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), tra certezze (apparenti) e perplessità (consistenti) ancora da definire</em></a>, in questa Rivista, 3, 2018.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Cass., SS. UU., 4399/89; conforme, Cass., SS.UU.,, 14530/02. Più di recente, Cass., II, 24646/10 ( che parla di esercizio in senso lato delle funzioni pubbliche del CONI).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Cass., SS. UU., n 309/86 e 3092/86. In tal senso anche Cass., SS.UU., 2028/68.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> TAR Lazio, I-<em>ter</em>, n. 8092/17; comunque, già TAR Lazio, III, 5414/10 riteneva che le Federazioni fossero da considerare alla stregua di organi che partecipano alla natura pubblica del CONI.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> TAR Lazio, I-<em>ter</em>, n. 1163/17.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> TAR Lazio, I-<em>ter</em>, 11146/16, che aggiunge: «<em>La natura amministrativa delle decisioni degli organi di giustizia sportiva è stata poi affermata anche da questo Tribunale, che ha in più occasioni ribadito che ‘le decisioni degli organi di giustizia sportiva</em> […] <em>sono l’epilogo di procedimenti amministrativi (seppure in forma giustiziale), e non già giurisdizionali, sì che non possono ritenersi presidiate dalle garanzie del processo. In particolare, alla &#8220;giustizia sportiva&#8221; si applicano, oltre che le regole sue proprie, previste dalla normativa federale, per analogia, quelle dell’istruttoria procedimentale, ove vengono acquisiti fatti semplici e complessi, che possono anche investire la sfera giuridica di soggetti terzi’ (TAR Lazio, Roma, nn. 4391/2016, 5280/2007) </em>[…] <em>Sebbene le attività di valenza pubblicistica siano indicate all’art. 23 Statuto del CONI, che considera tali “le attività? delle Federazioni sportive nazionali relative all’ammissione e all’affiliazione di società?, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all’utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all’alto livello, alla formazione dei tecnici, all’utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici”, la loro esatta individuazione non può prescindere dal principio generale posto all’art.1, comma 2, D.L. 19/08/2003, n. 220 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 17 ottobre 2003, n. 280, a norma del quale ‘I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo. Il criterio generale rimane, dunque, quello della rilevanza per l’ordinamento statale di situazione giuridiche connesse con l’ordinamento sportivo. Gli organi di giustizia costituiti presso le Federazioni sportive, dunque, sono organi giustiziali rispetto alle decisioni aventi rilevanza interna per l’ordinamento sportivo, mentre debbono considerarsi partecipare della medesima natura pubblicistica delle Federazioni cui appartengono, ogni qualvolta le loro decisioni rivestano rilevanza giuridica esterna per l’ordinamento statale. Le decisioni degli organi di giustizia federale, dunque, devono considerarsi alla stregua di provvedimenti amministrativi ogniqualvolta, seppur in materia disciplinare riservata, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a, d.l. n. 220 cit., all’ordinamento sportivo, vengano ad incidere su posizioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento statale, che come tali, non possono sfuggire alla tutela giurisdizionale statale pena la lesione del fondamentale diritto di difesa, espressamente qualificato come inviolabile dall’art. 24 Cost.</em>».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a>TAR Puglia, I, 3477/01. Per ulteriori conformi precedenti: Cons. Stato, VI, 607/05, secondo il quale “<em>le Federazioni hanno fini di interesse pubblico che, nell’ambito di ciascuno sport, sono gli stessi del C.O.N.I. e pertanto il legislatore, qualificandoli come organi di questo ha usato tale espressione, in senso tecnico</em>”; Cons. Stato, VI, 5442/02; TAR Lazio, III <em>Ter</em>, 4228/02; TAR Lazio, III Ter, 127/02.; TAR Veneto, I, 797/13 secondo la quale le Federazioni sono qualificate dalla legge istitutiva del Coni come organi dello stesso, soggetti incaricati di funzioni di interesse generale, consistenti nella promozione ed organizzazione dello sport. Inoltre, TAR Lazio, 5414/10, afferma che: «<em>In linea con l’orientamento manifestato in materia dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 4743/2007), il Collegio preliminarmente considera che le Federazioni sportive, pur sorgendo come soggetti privati (associazioni non riconosciute), in presenza di determinati presupposti assumono la qualifica di &#8220;organi del CONI.&#8221; e partecipano alla natura pubblica di questo (cfr., Cass., SS. UU., n. 2725/79; Cons. Stato, sez. VI, n. 5440/02; id., n. 1050/95). L’elemento discriminante tra le due funzioni svolte dalle Federazioni (da cui deriva il criterio di riparto della giurisdizione) è dunque quello della natura dell’attività svolta: come correttamente argomentato, sullo specifico punto, dalla difesa della odierna resistente, in caso di applicazione di norme che attengono alla vita interna della Federazione e ai rapporti tra società sportive e tra le società stesse e gli sportivi professionisti, le Federazioni operano come associazioni di diritto privato; ove, di contro, l’attività sia finalizzata alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell’attività sportiva, le stesse devono essere considerate organi del CONI (cfr. Cass. civ., III sez., n. 4063/1993; Cass., SS. UU., n. 4399/1989; Cons. Stato, sez. VI, n. 1050/95). Orbene, solo gli atti di quest’ultimo tipo, che sono posti in essere dalle Federazioni in qualità di organi del CONI, sono esplicazione di poteri pubblici e partecipano della natura pubblicistica: solo per essi, dunque, può affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo allorché incidano su posizioni di interesse legittimo</em>». Dello stesso tenore è il Consiglio di Stato, n. 5442/02, cit., secondo la quale la scelta del «<em>contraente di un contratto atipico di sponsorizzazione della squadra nazionale di calcio, non costituisce una fase della c.d. vita interna della Federazione, ma rappresenta il momento in cui questa, quale organo del CONI, disciplina interessi fondamentali, strettamente connessi con l’attività sportiva (promozione dell’attività sportiva tramite la raccolta di fondi, consistenti nei proventi della sponsorizzazione, da destinare alla realizzazione degli scopi statutari della Federazione stessa) </em>[…]<em> Trattandosi quindi di attività finalizzata alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell’attività sportiva, deve ritenersi che in questo caso la FIGC abbia agito quale organo del CONI con la conseguenza di essere tenuta alla procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente del menzionato contratto atipico di sponsorizzazione sulla base delle disposizione relativa alla stipula dei contratti da parte dei soggetti pubblici (vedi l’art. 53 del DPR n. 696/1979 per gli enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975)</em>».<br />
Si veda anche Cons. Stato, VI, n. 5442/02, che afferma quanto segue: «<em>È noto che le federazioni sportive, pur sorgendo come soggetti privati (associazioni non riconosciute), in presenza di determinati presupposti assumono la qualifica di «organi del C.O.N.I.» e partecipano alla natura pubblica di questo (Cass.; Sez. Un., 2725/79 e Cons. Stato, VI, 1050/95). L’elemento discriminante, per individuare il limite tra le due funzioni svolte dalle federazioni (da cui deriva il criterio di riparto di giurisdizione) è quello della natura dell’attività svolta: a) in caso di applicazione di norme che attengono alla vita interna della federazione ed ai rapporti tra società sportive e tra le società stesse e gli sportivi professionisti, le federazioni operano come associazioni di diritto privato; b) quando invece l’attività è finalizzata alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell’attività sportiva, devono essere considerate organi del C.O.N.I. (cfr. Cassazione civile, sezione terza, 4063/93; sezioni unite, 4399/89, Consiglio di Stato, sezione sesta, 1050/95). Solo gli atti di quest’ultimo tipo posti in essere dalle federazioni in qualità di organi del C.O.N.I. sono esplicazione di poteri pubblici, partecipano della natura pubblicistica e sono soggetti alla giurisdizione del giudice amministrativo allorché incidano su posizioni di interesse legittimo. Ciò premesso, si osserva che la licitazione privata in questione, con cui la F.I.G.C. ha scelto tramite una procedura ad evidenza pubblica il contraente di un contratto atipico di sponsorizzazione della squadra nazionale di calcio, non costituisce una fase della c.d. vita interna della federazione, ma rappresenta il momento in cui questa, quale organo del C.O.N.I.., disciplina interessi fondamentali, strettamente connessi con l’attività sportiva (promozione dell’attività sportiva tramite la raccolta di fondi, consistenti nei proventi della sponsorizzazione, da destinare alla realizzazione degli scopi statutari della federazione stessa). Del resto, seppur in fattispecie diverse, la giurisprudenza ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in relazione a controversie aventi ad oggetto l’autorizzazione da parte di federazione sportiva dell’abbinamento di sponsorizzazioni con l’attività sportiva (Cassazione civile, sezioni unite, 4399/89) o la scelta del soggetto cui affidare la redazione di una rivista sportiva e la raccolta pubblicitaria connessa (Consiglio di Stato, sezione sesta, 1662/98, in cui viene evidenziato che la attività editoriale e la raccolta pubblicitaria da parte delle federazioni sportive costituiscono attività rientranti nelle finalità di promozione e diffusone dello sport, istituzionalmente svolte dal CONI). Trattandosi quindi di attività finalizzata alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell’attività sportiva, deve ritenersi che in questo caso la FIGC abbia agito quale organo del C.O.N.I. con la conseguenza di essere tenuta alla procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente del menzionato contratto atipico di sponsorizzazione sulla base delle disposizione relativa ala stipula dei contratti da parte dei soggetti pubblici (vedi l’articolo 53 del Dpr 696/79 per gli enti pubblici di cui alla legge 70/1975). Nel caso di specie, la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo non deriva solo dai connotati soggettivi dell’ente (al fine di dedurne la natura di ente pubblico – FIGC quale organo del CONI &#8211; e di descrivere poi l’atto compiuto in termini di atto amministrativo), ma anche dalla qualificazione dell’attività svolta come attività di diritto amministrativo incidente su posizioni di interesse legittimo. Infatti, l’aggiudicazione del contratto pubblico, fondata sul previo procedimento di evidenza, è l’atto con cui si accerta e si rende nota l’offerta più vantaggiosa, scegliendo il contraente della pubblica amministrazione. Tale atto ha natura essenzialmente amministrativa, derivante dal giudizio sul contenuto delle offerte, dall’accertamento (costitutivo) delle condizioni per assegnare il contratto, dalla determinazione autoritativa dell’esito della procedura selettiva e dall’implicita affermazione del permanente interesse pubblico alla stipula del contratto. A detti elementi, chiari indicatori della natura amministrativa dell’atto, è correlata la contestuale manifestazione di volontà dell’amministrazione d’adesione alla proposta contrattuale contenuta nell’offerta, la cui natura negoziale dimostra la complessità dell’atto di aggiudicazione, ma non muta la natura amministrativa delle valutazioni descritte in precedenza (che incidono su posizioni di interesse legittimo), la cui illegittimità può essere fatta valere davanti al giudice amministrativo sulla base del tradizionale criterio di riparto della giurisdizione. Deve quindi ritenersi sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla procedura di gara, bandita dalla F.I.G.C. quale organo del CONI per la scelta del contraente del menzionato contratto atipico di sponsorizzazione</em>».<br />
Si riferisce allo svolgimento di meri <strong>compiti </strong>pubblici del CONI, TAR Puglia, Bari, I, n. 3477/01.<br />
Anche Corte dei Conti, I, n. 396/03, prospetta la tesi della doppia personalità; si veda, comunque, Corte Conti, Sez Controllo Lazio, n. 873/09 che configura danno erariale della Federazione per pregiudizio all’immagine dello sport italiano.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> La giurisprudenza comunitaria ha più volte precisato che tale elenco, pur non essendo esaustivo, è diretto ad essere il più completo possibile (Corte Giustizia UE 10 maggio 2001, C 223/99 e C223/99, Agorà/Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano; ID., 10 novembre 1998, C-360/96, Gemeente Arnhem/BFI Holding BV; ID., 27 febbraio 2003, C- 373/00, Adolf Truley).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> La circostanza che nella specie il fine sia, di certo, egoistico in uno con la costituzione delle Federazioni su iniziativa di soggetti privati semplifica, a nostro avviso, l’indagine sulla portata della discussa locuzione “fine generale non avente carattere industriale o commerciale”. Giova, comunque, richiamare, seppur in sintesi, gli approdi della giurisprudenza più significativa.<br />
Secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa un soggetto, sia esso pure una società a partecipazione pubblica, che gestisce un servizio pubblico per conto dell’ente/ socio pubblico di riferimento, possiede il requisito finalistico (Cons. Stato, V Sez., 4748/03; Cons. Stato, VI, 3090/01; Cons. Stato, VI, 1478/98; Cons. Stato, II Sez., n. 366/96; Cons. Stato, III, 588/08; TAR Marche, I, n. 637/13; Cons. Stato, VI, n. 5617/15.<br />
Altro orientamento del Giudice amministrativo tende a valorizzare l’impostazione della giurisprudenza comunitaria secondo la quale è decisiva l’analisi sull’assunzione del rischio d’impresa da parte del soggetto; in particolare, si è ritenuto che l’assunzione di detto rischio esclude la natura di organismo. ( Tar Lazio, Roma, II ter, 1778/13, Cons. Stato, VI, 4025/12 e soprattutto Cons. St., VI, 1574/12).<br />
Secondo la Cassazione un soggetto che agisce con criteri imprenditoriali e che persegue direttamente fini lucrativi non può considerarsi organismo, anche se la sua attività risultasse finalizzata al perseguimento di un servizio pubblico (Cass., SS. UU., 10218/06; Cass., SS. UU., ord. 1479/04; Cass., SS. UU., 9940/05; Cass., SS. UU., n. 97/00 ; Cass., SS. UU., 4991/95 ; Cass, SS. UU., ord., 28549/08 ; Cass,, SS. UU., 8511/2012.<br />
Secondo la Corte di Giustizia UE la nozione di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale non esclude quei bisogni che siano o possano essere soddisfatti da imprese private (Corte Giustizia CE, 10 novembre 1998, in causa C – 360/96, Gemeente Arnhem e a.c. B.F.I. Holding B.V.); pertanto, al di là della natura giuridica dell’ente e della relativa disciplina sostanziale, sono da considerare organismi, i soggetti ivi inclusi quelli aventi forma societaria la cui attività sia finalizzata a produrre utilità strumentali per l’interesse generale e comunque aventi “carattere non industriale o commerciale”. Ma la citata Corte non attribuisce rilievo determinante al mero “fine generale” in sé e per sé considerato, dovendosi riscontrare in concreto in capo al soggetto entrambi gli elementi di cui si compone il c.d. requisito finalistico, e segnatamente la natura generale del fine e il carattere non industriale o non commerciale dello stesso. Più in particolare la Corte di Giustizia ha osservato che esistono interessi generali non aventi carattere industriale e commerciale e interessi generali aventi carattere commerciale e industriale e che solo nel primo caso si concretizza il requisito finalistico dell’organismo, complessivamente considerato (Corte Giustizia, 22 maggio 2003, causa 18/01, caso Taitotalo. Si veda, altresì: Corte Giustizia CE, 15 gennaio 1998, causa 44/96, caso Mannesmann Os- Tipografia di Stato austriaca): infatti, il fine generale, invero correlabile all’attività di qualsiasi società partecipata in via totalitaria o maggioritaria da enti pubblici (non essendo ipotizzabile che un ente partecipi in siffatta misura significativa al capitale di società non idonee a soddisfare interessi generali), non è di per sé sufficiente per configurare l’organismo, dovendosi accertare le modalità gestionali e lo scopo immediato e diretto del soggetto (fine non avente carattere industriale/commerciale). In tale prospettiva, la Corte di Giustizia ha chiarito che, al fine di verificare se i bisogni soddisfatti dall’ente abbiano un carattere diverso da quello industriale o commerciale, è necessario prendere in considerazione l’insieme degli elementi giuridici e di fatto pertinenti, quali sono non solo “<em>le circostanze che hanno presieduto alla creazione dell’organismo di cui trattasi”, ma anche “le condizioni nelle quali esso svolge le sue attività</em>”, ivi compresa, in particolare, la mancanza di concorrenza sul mercato, la mancanza del perseguimento di uno scopo di lucro e/o la mancanza di assunzione dei rischi d’impresa collegati a tale attività (Corte Giustizia CE, 16 ottobre 2003, in causa C-283/00, Commissione c. Regno di Spagna, Corte Giustizia CE, 27 febbraio 2003, in causa C – 373/00, Adolf Truley GmbH c. Bestattung Wien GmbH, Corte Giustizia CE, 22 maggio 2003, causa C- 180/01, Taitotalo). Orbene, la Corte ha ravvisato il primo elemento del requisito finalistico nella mera idoneità di un’attività a soddisfare interessi della collettività, ritenendo, quindi, non necessaria la configurazione dell’attività in termini di servizio pubblico (Corte di Giustizia 10 maggio 2001, cause riunite 223/99 e 260/99, caso Ente Fiera Milano; Corte Giustizia CE 10 novembre 1998, causa 360/96, caso Ara BFI Holding; con tale sentenza la Corte ha ritenuto irrilevante il conferimento di diritti esclusivi ed ha puntualizzato che l’attività di gestione dello smaltimento dei rifiuti esercitato dalla società pubblica Ara concretizzava un fine generale in quanto attività finalizzata a favore della collettività locale; Corte Giustizia, CE 22 maggio 2003, caso Taitotalo; Corte di Giustizia 16 ottobre 2003, causa 283/00, Commissione CE contro Regno di Spagna, caso Siepsa, società deputata con funzione di pianificazione e gestione della edilizia carceraria).<br />
Quanto al secondo elemento che connota il requisito finalistico (“<em>non avente carattere industriale o commerciale</em>”), la Corte di Giustizia ha affermato che la sussistenza di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale deve essere valutata oggettivamente, restando al riguardo irrilevante la forma giuridica delle disposizioni per mezzo delle quali tali bisogni sono espressi (Corte di Giustizia CE 10 novembre 1998, cit.). Nel contempo si è, comunque, sottolineata l’importanza della verifica delle modalità gestionali dell’attività (al fine di stabilire se il bisogno sia o meno commerciale e/o industriale), precisandosi che sussiste la natura commerciale del fine, quando l’attività risulta improntata a criteri economici, con assunzione del rischio di impresa da parte del soggetto (sentenza causa 360/96 cit.; sentenza causa 223/99, cit). Secondo la citata Corte occorre far riferimento all’elencazione degli organismi di diritto pubblico contenuta nelle Direttive sugli appalti, elenchi che, pur non essendo esaustivi, sono redatti in modo da essere tendenzialmente completi. L’esame di tale elencazione evidenzia come si tratti, in generale, di bisogni che, da un lato, sono soddisfatti in modo diverso dall’offerta di beni o servizi sul mercato e che, dall’altro, per motivi connessi all’interesse generale, lo Stato preferisce soddisfare direttamente, ovvero nei confronti dei quali intende mantenere un’influenza determinante. D’altronde, l’esistenza di una concorrenza articolata, in particolare la circostanza che il soggetto interessato agisca in situazione di concorrenza sul mercato può costituire un indizio a sostegno del fatto che non si tratta di un bisogno di interesse generale avente carattere non industriale o commerciale (Corte Giustizia UE 10 maggio 2001, cit., riferentesi all’Ente Fiera Milano, sentenza che richiama la sentenza 10 novembre 1998, C-360/96, cit.).<br />
In sostanza, può assumere rilievo, al fine di escludere la natura di organismo, la circostanza che i beni siano offerti sul mercato in un contesto caratterizzato dall’assunzione del rischio di impresa da parte del soggetto (Corte Giustizia, 10 maggio 2001, cit.; in merito la Corte osserva, da un lato, che l’Ente fornisce servizi agli espositori dietro versamento di un corrispettivo, così soddisfacendo bisogni di natura commerciale; dall’altro, che dallo statuto dell’Ente emerge che lo stesso, per quanto non persegua scopi lucrativi, opera secondo criteri di rendimento, di efficacia e di redditività, non essendo comunque previsto alcun meccanismo o intervento di Enti Pubblici per compensare eventuali perdite finanziarie). Inoltre, la citata Corte ha affermato:«<em>è indifferente che siffatti bisogni siano anche soddisfatti o possano esserlo da imprese private. E’ importante che si tratti di bisogni ai quali, per ragioni connesse con l’interesse generale, lo Stato o una collettività territoriale scelgano in linea generale di provvedere essi stessi o nei confronti dei quali intendano mantenere un’influenza determinante (v. in tale senso, sentenze 10 novembre 1998, causa C 360/96, BFI Holding, pag. I – 6821, punti 44, 47, 51 e 53, nonché 10 maggio 2001, cause riunite C – 223/99 e C- 260/99, Agorà e Excelsior, Racc. pag. I – 3605, punti 37, 38 e 41)</em>» ( Corte Giustizia UE 10 aprile 2008, causa 396/06).<br />
Ancora. La Corte di Giustizia ha osservato che «<em>I tre criteri alternativi</em> […; ossia i criteri di connotazione del requisito della dominanza pubblica, ndr] <em>consistono tutti in una stretta dipendenza dall’autorità pubblica. Infatti, una simile dipendenza è tale da consentire a quest’ultima di influenzare le decisioni dell’organismo in questione in materia di appalti pubblici, il che determina la possibilità che considerazioni diverse da quelle economiche guidino tali decisioni, e in particolare il rischio che gli offerenti o i candidati nazionali siano preferiti, il che potrebbe creare quegli ostacoli alla libera circolazione dei servizi e delle merci, che l’applicazione delle direttive relative agli appalti pubblici intende precisamente evitare (v., in relazione alle disposizioni analoghe precedenti alla direttiva 2004/18, sentenza del 1° febbraio 2001, Commissione/Francia, C 237/99, Racc. pag. I 939, punti 39, 41, 42, 44 e 48, e giurisprudenza ivi citata). Alla luce di tali obiettivi, ciascuno di tali criteri deve essere oggetto di un’interpretazione funzionale (v., in relazione alle disposizioni analoghe precedenti alla direttiva 2004/18, le citate sentenze Commissione/Francia, punto 43 e giurisprudenza ivi citata, nonché Bayerischer Rundfunk e a., punto 40), cioè indipendente dalle modalità formali della sua attuazione (v., per analogia, sentenza del 10 novembre 1998, BFI Holding, C 360/96, Racc. pag. I 6821, punti 62 e 63), e deve essere inteso nel senso che esso deve creare una stretta dipendenza dall’autorità pubblica. Per quanto riguarda, innanzitutto, il primo criterio enunciato all’articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettera c), della direttiva 2004/18, relativo al finanziamento maggioritario da parte dell’autorità pubblica, la nozione di finanziamento indica un trasferimento di risorse finanziarie effettuato senza specifico corrispettivo, al fine di sostenere le attività dell’ente in questione (v., in relazione alle disposizioni analoghe precedenti alla direttiva 2004/18, sentenza del 3 ottobre 2000, University of Cambridge, C 380/98, Racc. pag. I 8035, punto 21).</em> <em>Dal momento che tale nozione deve essere oggetto di un’interpretazione funzionale, la Corte ha affermato che il criterio relativo al finanziamento maggioritario da parte dell’autorità pubblica include le modalità di finanziamento indirette. Un finanziamento del genere può essere effettuato attraverso un contributo previsto e imposto dalla legge con riferimento al suo presupposto e al suo importo, che non costituisce corrispettivo del godimento effettivo dei servizi forniti dall’organismo in questione da parte dei soggetti passivi, e le cui modalità di riscossione derivano dai pubblici poteri (v., in tal senso, sentenza Bayerischer Rundfunk e a., cit., punti 41, 42, 44, 45, e da 47 a 49). Il fatto che, da un punto di vista formale, un organismo fissi autonomamente l’importo dei contributi che assicurano il suo finanziamento maggioritario, non esclude l’esistenza di un finanziamento indiretto che soddisfa il suddetto criterio. È questo il caso di organismi come le casse pubbliche di previdenza sociale, quando sono finanziate attraverso contributi versati da o per i loro iscritti, senza corrispettivo specifico, quando l’iscrizione alle stesse casse e il versamento di tali contributi sono resi obbligatori per legge, quando l’importo di questi ultimi, sebbene formalmente fissato dalle casse stesse, è da un lato legalmente imposto, in quanto la legge stabilisce le prestazioni fornite dalle suddette casse così come i relativi costi, e vieta alle stesse di esercitare le loro funzioni a fini di lucro, e dall’altro deve essere approvato dall’autorità di controllo, e quando la riscossione avviene in modo coattivo, sulla base di norme di diritto pubblico (v., in tal senso, sentenza Hans &amp; Christophorus Oymanns, cit., punti da 53 a 56). Va rilevato, tuttavia, come la situazione di un organismo come l’Ärztekammer non può essere assimilata a quella descritta al punto precedente della presente sentenza. Infatti, sebbene le funzioni di tale organismo siano elencate nell’HeilBerG NRW, dalla decisione di rinvio risulta invece che la situazione di tale organismo è caratterizzata dalla rilevante autonomia ad esso attribuita dalla suddetta legge nel determinare la natura, la portata e le modalità di esercizio delle attività che esso intraprende nello svolgimento delle sue funzioni, e dunque nel fissare le risorse finanziarie necessarie a tale scopo e, di conseguenza, l’importo dei contributi da richiedere ai suoi membri. Il fatto che il regolamento che fissa tale importo debba essere approvato da un’autorità pubblica di controllo non è determinante, in quanto tale autorità si limita ad accertare l’esistenza di una gestione finanziaria equilibrata dell’organismo in questione, cioè che quest’ultimo si assicuri, attraverso i contributi dei suoi membri e le sue altre risorse, entrate sufficienti a coprire l’insieme delle spese per il suo funzionamento secondo le modalità da esso stesso stabilite. Peraltro, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 65 e 66 delle sue conclusioni, tale autonomia rispetto all’autorità pubblica è ulteriormente rafforzata nel caso di specie dal fatto che il suddetto regolamento è adottato da un’assemblea costituita dagli stessi soggetti chiamati a versare i contributi. Per quanto riguarda poi il secondo criterio enunciato all’articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettera c), della direttiva 2004/18, relativo al controllo della gestione da parte dell’autorità pubblica, va ricordato che, in linea di principio, un controllo a posteriori non soddisfa tale criterio, in quanto un simile controllo non permette all’autorità pubblica di influenzare le decisioni dell’organismo in questione in materia di appalti pubblici (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2003, Adolf Truley, C 373/00, Racc. pag. I 1931, punto 70). Questo è dunque, in linea di principio, il caso di un controllo generale di legittimità effettuato a posteriori da parte di un’autorità di controllo, e, a fortiori, di un intervento di tale autorità sotto forma di approvazione della decisione con cui tale organismo fissa l’importo dei contributi che assicurano la parte essenziale del suo finanziamento, intervento che si limita ad accertare l’equilibrata gestione finanziaria del suddetto organismo. Risulta pertanto che un organismo come l’Ärztekammer, sebbene la legge stabilisca le sue funzioni nonché il modo in cui deve essere organizzato il suo finanziamento maggioritario da un lato, e preveda che la decisione con cui esso fissa l’importo dei contributi dovuti dai suoi membri deve essere approvata da un’autorità di controllo dall’altro, dispone concretamente di un’autonomia organizzativa e finanziaria che non consente di affermare che esso si trova in una situazione di stretta dipendenza dall’autorità pubblica. Pertanto, le modalità di finanziamento di un tale organismo non costituiscono un finanziamento maggioritario da parte dell’autorità pubblica e non permettono un controllo sulla gestione di tale organismo da parte di questa. Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione sottoposta dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettera c), della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che un organismo, come un ordine professionale di diritto pubblico, non soddisfa né il criterio relativo al finanziamento maggioritario da parte dell’autorità pubblica, quando tale organismo è finanziato in modo maggioritario dai contributi versati dai suoi membri, il cui importo è fissato e riscosso in base alla legge dallo stesso organismo, nel caso in cui tale legislazione non stabilisca la portata e le forme delle attività che tale organismo deve svolgere nell’ambito dell’esercizio delle sue funzioni istituzionali che tali contributi sono destinati a finanziare, né il criterio relativo al controllo della gestione da parte dell’autorità pubblica, per il solo fatto che la decisione con cui lo stesso organismo fissa l’importo dei suddetti contributi deve essere approvata da un’autorità di controllo</em>» (Corte Giustizia UE 12 settembre 2013 C-526/11). In definitiva, qualora il soggetto esercita l’attività in condizioni normali di mercato (Corte Giustizia, 10 maggio 2001, cit., Corte Giustizia 10 aprile 2008) persegue in via diretta lo scopo di lucro e subisce le eventuali perdite gestionali, è da ritenere che i bisogni che soddisfa siano di tipo commerciale, tenuto conto che un soggetto che opera secondo logiche di profitto, con assunzione di rischio, non si impegnerà di regola in un procedimento di aggiudicazione di un appalto a condizioni che non siano economicamente giustificate (Corte Giustizia, 22 maggio 2003, cit.; cfr., altresì, Corte Giustizia, 16 ottobre 2003, caso Siepsa).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> Come si è posto in evidenza, la giurisprudenza parla indistintamente sia in termini di compiti sia di funzioni del CONI.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> Cass. Pen., VI, 18 giugno 2015, caso U.S. Pergocrema 1932.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> TAR Lazio, Prima Ter, n. 3372/17, passata in giudicato.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> Corte Giustizia UE 15 gennaio 1998, in causa C-44/96, Mannesmann. Per la giurisprudenza interna si veda, per tutte, Cass., SS. UU., 24722/08; in tal senso anche ANAC, parere sulla normativa, 15 marzo 2011, AG 28/2010 e delibera 372/16 sulla quale si tornerà in seguito.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a> Sul mero rapporto intersoggettivo si sofferma Trib. Civ. Roma, II, 17829/11 che osserva come il potere di vigilanza spettante al CONI non è compatibile con un rapporto di immedesimazione organica, ma con un rapporto intersoggettivo, e postula il duplice aspetto delle Federazioni, uno di natura pubblica, riconducibile in senso lato alle funzioni pubbliche proprie del CONI e, l’altro, di natura privatistica, connesso a specifiche attività che, in quanto autonome, sono separate dalle prime e fanno capo unicamente alle Federazioni Sportive.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> Cass., SS. UU., 12511/17, sul ricorso proposto da Federazione Italiana Triathon avverso la sentenza 31/15 della Corte dei Conti, SS. UU. in speciale composizione, con la quale la citata Federazione è stata inserita nell’elenco Istat ai fini del bilancio consolidato dello Stato.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> L’art. 1, comma 2, L. n. 169/09 (Legge di contabilità e finanza pubblica per il 2010) dispone: “Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari”.<br />
Il terzo dell’art. 1 cit. precisa, poi, che “La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall’ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio”.<br />
Giova sottolineare che l’elenco e? compilato sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario (Regolamento UE n. 549/2013 sul Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali nell’Unione Europea – SEC2010); i criteri utilizzati per la classificazione sono di natura statistico-economica.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> TAR Lazio, I Ter, 10, 3372/17, già richiamata. Sulla peculiarità dei requisiti di connotazione dei soggetti privati inseriti nell’elenco Istat si veda anche Cons Stato, VI, 6014/12,relativa alle Casse di Previdenza, ad alcune Fondazioni, al Coni Spa, all’Autorità indipendenti ed altri soggetti.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> Cass, SS. UU., 12511/17, cit..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> Corte Conti, ord. 31/17; l’ordinanza è di due anni successiva alla decisione, avente diversa impostazione e conclusione, di cui alle SS. UU. della Corte dei Conti <em>a speciale composizione</em> n. 31/15, già richiamata, confermata quest’ultima da Cass. SS. UU., n. 12511/17, pure richiamata.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a> L’ordinanza di rimessione n. 31/17 afferma, tra l’altro, quanto segue:«<em>La seconda questione pregiudiziale: l’esatta interpretazione dei concetti di controllo e di capacità di determinare la politica generale ed il programma di una unità istituzionale (Reg. 549/2013/UE, alleg. A, Par.20.15 “SEC 2010”). Del concetto di controllo, ai sensi dell’indice generale di cui al par. 20.15 SEC 2010 (‘capacità di determinare la politica generale o il programma di una unità istituzionale’), sono astrattamente prospettabili due alternative ricostruzioni ermeneutiche (sottese peraltro alle posizioni conflittuali delle parti in causa). Il controllo potrebbe essere inteso in senso sostanziale e puro, nel rispetto del disposto letterale del regolamento europeo, come capacità dell’ente pubblico controllante di determinare la politica generale o il programma dell’unità istituzionale. In questa prima accezione sostanzialistica (che queste Sezioni riunite preferiscono) il controllo si riferirebbe alla capacità della Pubblica amministrazione controllante di dirigere, vincolare e condizionare la complessiva gestione concreta dell’unità istituzionale. Il controllo esisterebbe, quindi, esclusivamente in presenza di una effettiva e concreta capacità intrusiva dell’ente pubblico controllante nella gestione dell’ente controllato. Tale accezione sostanziale del controllo, come capacità di determinare la gestione concreta della Federazione, emerge peraltro proprio da un’interpretazione dell’indicatore generale del controllo (par. 1.36 e 20.15 SEC 2010) alla luce di quelli speciali (lettere da (a) ad (e) par. 20.15 SEC 2010). Difatti tutti gli indicatori speciali di controllo sono accomunati dalla circostanza di incidere fattivamente ed effettivamente sulla gestione concreta dell’ente controllato costituendo indici sintomatici dell’esistenza di una capacità dell’ente controllante di influenzare realmente e sostanzialmente la gestione dell’ente controllato</em> […]. <em>Da tale accezione di controllo dovrebbero stare fuori quei poteri di vigilanza in senso ampio di tipo ‘esterno e formale’, quali quelli intesi a verificare il rispetto del vincolo di scopo impresso ai contributi finanziari erogati (ad esempio attraverso poteri di approvazione dei bilanci e di nomina due revisori contabili) come pure quello delle regole dell’ordinamento sportivo con riguardo all’esercizio di poteri pubblici delegati (trattasi delle c.d. ‘funzioni pubbliche sportive delegate’). La ‘vigilanza esterna’ sul rispetto dell’obiettivo per il cui raggiungimento il contributo è concesso è un elemento comune a tutti i finanziamenti: l’erogazione del contributo finanziario è normalmente fondato sull’esistenza di un programma proposto dal richiedente nel quadro di scopi generali predeterminati dall’ente concedente, la cui attuazione viene da quest’ultimo verificata. Tale vigilanza esterna non rende per ciò solo l’ente privato finanziato automaticamente controllato dall’ente pubblico finanziatore. Anche la vigilanza sui bilanci e il potere di nominare due revisori non determina alcuna intrusione sull’attività di gestione dell’ente privato. Si tratta senza dubbio di un potere penetrante, probabilmente strumentale ad attuare una forma più stringente di verifica sul corretto utilizzo dei contributi finanziari concessi, che tuttavia non può risolversi nella etero determinazione dell’altrui gestione che resta autonomamente attribuita agli organi dell’ente privato (nel concreto gli art. 19, comma 3, e 30 dello Statuto della FISE attribuiscono il potere di approvare i bilanci agli organi della Federazione: l’Assemblea e il Consiglio federale). Non è stato dimostrato, né risulta dalla documentazione versata in atti che il CONI abbia la capacità di modificare o sollecitare integrazioni dei bilanci approvati dagli organi della Federazione. I revisori, poi, non sono funzionari della Federazione essendo organi esterni che esercitano un controllo ed una vigilanza di tipo non interno che, peraltro, non possono incidere sulla gestione non competendo loro alcun potere rappresentativo, né gestionale</em> […]. <em>Anche la c.d. approvazione degli statuti delle federazioni e di talune tipologie di regolamenti sarebbe un potere di vigilanza esterna non riconducibile al controllo ai sensi del SEC 2010: gli statuti e i regolamenti, difatti, vengono predisposti in autonomia dagli organi delle Federazioni, mentre il CONI esercita una vigilanza di tipo esterno e generale strumentale alla verifica del rispetto di principi ed indirizzi generali sportivi. Anche in tale caso i poteri di vigilanza esterna non sarebbero idonei a determinare la politica generale o il programma di una unità istituzionale</em> […]. <em>Resterebbero fuori da questa accezione di controllo sostanziale persino i poteri di vigilanza in ordine all’esercizio dei c.d. ‘poteri delegati’, ovverosia di quelle funzioni pubblicistiche che il CONI esercita mediante le Federazioni le quali restano enti dotati di autonomia gestionale concreta. Non è senza interesse segnalare che, come evidenziato in precedenza, nell’ordinamento italiano è oramai generalmente ammesso che soggetti privati (anche in forma societaria) possano esercitare funzioni pubbliche, non acquistando, per ciò solo, la qualità di pubblica amministrazione, né rientrando, per tale sola ragione, nell’elenco ISTAT, potendosi soltanto applicare a tali soggetti i principi e i criteri previsti dall’art. 1 legge 241/1990 ovvero, ove società partecipate totalitariamente o prevalentemente dalle Pubbliche amministrazioni, le regole procedimentali della legge 241/1990 (art. 29 l. 241/90), con conseguenziale giurisdizione, entro certi limiti, del Giudice amministrativo (art. 7, comma 2, c.p.a.) </em>[…]. <em>L’unico potere di controllo sulla gestione contemplato dalla normativa e dallo Statuto del CONI è quello di nominare commissari straordinari nelle ipotesi di gravi irregolarità nella gestione, di gravi violazioni dell’ordinamento sportivo, di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi o ove non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali (art. 6, comma 4, lett. f1, statuto CONI e art. 7, comma 5, lett. f), Statuto CONI). Tale potere non è sufficiente, tuttavia ad assicurare un controllo sostanziale di natura stabile e duraturo in quanto trattasi di potere straordinario ad esercizio eccezionale, extra ordinem e a carattere temporaneo, quindi destinato ad esaurirsi una volta rimossa la causa che ne ha determinato l’attivazione. Non è peraltro senza interesse notare che gli organi titolari di tale eccezionale potere di commissariamento straordinario sono la Giunta Nazionale (art. 7, comma 5, lett. f, Statuto CONI) e il Consiglio Nazionale (art. 6, comma 4, lett. f1, Statuto CONI), i quali hanno rispettivamente la competenza di proposta, la prima, e di deliberazione, il secondo, organi del CONI in cui le Federazioni nazionali esercitano un’influenza determinante attraverso la partecipazione maggioritaria o la titolarità della maggioranza dei voti</em> […]. <em>Ove inteso in termini sostanziali, come capacità intrusiva dell’ente pubblico di determinare fattivamente la complessiva attività gestionale dell’ente privato, dovrebbero restare fuori dall’area del controllo, rilevante ai fini SEC 2010, i menzionati poteri di c.d. ‘vigilanza esterna di tipo formale’ (quali quelli di approvazione dei bilanci, di nomina dei revisori, di approvazione di statuti e di talune tipologie di regolamenti), specie se esercitati da un ente pubblico (il CONI) in cui gli enti controllati (le Federazioni sportive nazionali), come già messo in evidenza, esercitano un’influenza dominante sull’organizzazione e sull’attività dell’ente pubblico controllante (il CONI), atteso che, attraverso le regole di composizione ed i criteri di decisione delle deliberazioni dei massimi organi del CONI (Consiglio nazionale e Giunta nazionale), si attribuisce una forza sovrana alle Federazioni in seno al CONI. Nella sostanza, dunque, volendo utilizzare una terminologia simile a quella diffusa per descrivere gli elementi costitutivi della diversa figura dell’’organismo di diritto pubblico in materia di procedure ad evidenza pubblica, l’’influenza determinante’ viene esercitata dalle Federazioni sul CONI poiché, come descritto sub 3.2., queste hanno in seno al Consiglio Nazionale del CONI la maggioranza votante (art. 6, comma 3, Statuto CONI), come pure la Giunta Nazionale del CONI deve essere composta in misura maggioritaria dai rappresentanti delle Federazioni. In base al principio democratico che connota l’ordinamento sportivo, aperto ad una partecipazione ampia circolare che dal basso (associati) procede verso l’alto (verso Federazioni e Confederazioni nazionali ed internazionali) e dall’alto ridiscende a valle, sono proprio le Federazioni nazionali ad esercitare una influenza determinante sull’attività del CONI attraverso la partecipazione maggioritaria in seno ai principali organi collegiali deliberanti del CONI assicurata ai rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali dalle più volte menzionate previsioni statutarie del CONI. Alla luce dell’esame della normativa applicabile e degli Statuti, quindi, i controlli formali di tipo esterno che caratterizzano la fattispecie concreta non sarebbero ex se tali da integrare quella ‘capacità di determinare la politica generale o il programma dell’unità istituzionale’ (c.d. indicatore di controllo generale) indipendentemente dal riscontro dell’esistenza di uno dei cinque indicatori specifici del controllo pubblico di cui alle lettere da (a) ad (e) del par. 20.15, in quanto l’interpretazione corretta da darsi al concetto espresso dall’indicatore generale del ‘controllo pubblicistico’ previsto dal SEC 2010 è quella di tipo sostanziale come controllo sulla gestione, escludendosi ogni rilevanza a poteri riconducibili ad un concetto ampio di ‘vigilanza esterna e formale’ non suscettibile di incidere fattivamente ed effettivamente sulla predetta gestione</em> […]. <em>Per quanto sopra, ai fini della decisione della presente controversia, è necessario risolvere la seguente questione interpretativa avente carattere pregiudiziale: ‘se l’indicatore generale del controllo di cui al par. 20.15 del Regolamento 549/2013/UE (c.d. SEC 2010) (‘la capacità di determinare la politica generale o il programma di una unità istituzionale’) debba essere inteso in senso sostanziale quale capacità di dirigere, condizionare, vincolare e condizionare l’attività gestionale dell’ente non lucrativo, ovvero se possa essere inteso in senso atecnico come comprensivo anche di poteri di vigilanza esterna diversi da quelli definiti dagli indicatori specifici del controllo di cui alle lettere (a), (b), (c), (d) ed (e) del par. 20.15 (quali ad esempio poteri di approvazione dei bilanci, di nomina dei revisori, di approvazione di statuti e di talune tipologie di regolamenti, di indirizzo sportivo o riconoscimento a fini sportivi </em>[…]<em>. Per quanto sopra, ai fini della decisione della presente controversia, è necessario risolvere la seguente questione interpretativa avente carattere pregiudiziale: ‘se l’indicatore generale del controllo di cui al par. 20.15 del Regolamento 549/2013/UE (c.d. SEC 2010) (‘la capacità di determinare la politica generale o il programma di una unità istituzionale’) debba essere inteso in senso sostanziale quale capacità di dirigere, condizionare, vincolare e condizionare l’attività gestionale dell’ente non lucrativo, ovvero se possa essere inteso in senso atecnico come comprensivo anche di poteri di vigilanza esterna diversi da quelli definiti dagli indicatori specifici del controllo di cui alle lettere (a), (b), (c), (d) ed (e) del par. 20.15 (quali ad esempio poteri di approvazione dei bilanci, di nomina dei revisori, di approvazione di statuti e di talune tipologie di regolamenti, di indirizzo sportivo o riconoscimento a fini sportivi)</em>».<br />
Il giudizio presso la Corte di Giustizia UE risulta, allo stato, pendente.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> TAR Lazio, Terza Ter, 6212/2011, secondo il quale «È<em> invece fondata la censura con la quale si contesta che la ricorrente, nel suo operare, possa essere considerata soggetta a ‘controllo pubblico e si sostiene quindi la mancanza, nei suoi riguardi, dell’elemento nel quale ‘il Manuale del SEC95 sul disavanzo e sul debito pubblico ‘ individua (punto 1.2 dei “criteri di classificazione delle unità nel settore delle Amministrazioni pubbliche”) ‘un criterio fondamentale ai fini della classificazione’. Si è già detto che la nozione comunitaria di ‘controllo’ non s’identifica con quella recepita nel nostro ordinamento, e cioè innanzi tutto controllo sugli atti (in particolare sul bilancio di previsione e sul conto) da parte di un soggetto pubblico sopraordinato, ma si sostanzia nel potere giuridicamente riconosciuto ad un’Amministrazione pubblica di ‘determinare la politica generale e i programmi’ della singola unità istituzionale, cioè di stabilire in via autonoma gli obiettivi che essa è chiamata a raggiungere e le modalità che deve seguire per realizzarli, con atti che in effetti sono di amministrazione attiva, e quindi non verificabili nella loro concreta esistenza con riferimento agli atti di controllo nel significato specifico e nella funzione ad essi assegnati dall’ordinamento nazionale. D’altro canto, come già si è accennato, l’uso improprio – alla luce di detto ordinamento – del termine ‘controllo’ trova giustificazione nella necessità per il legislatore comunitario di fare ricorso ad una terminologia che, in larga approssimazione, ricomprenda situazioni che i legislatori nazionali identificano con termini specifici e diversi </em>[…] <em>con la conseguenza che ciò che conta non è la terminologia utilizzata dal legislatore comunitario, ma il contenuto e la funzione che ad essa lo stesso assegna e che nel caso in esame sono chiarissimi. In sostanza, ciò che il SEC95 richiede, perché possa ritenersi che un’Amministrazione pubblica esercita il controllo su un’unità istituzionale, è che essa sia in grado di ‘influenzarne la gestione, indipendentemente dalla supervisione generale esercitata su tutte le unità analoghe’. Non sembra che tale condizione ricorra nel caso in esame. Ed invero, contrariamente a quanto afferma l’ISTAT nella sua memoria (pag. 27), il potere di vigilanza sulle Federazioni sportive, che l’art. 15 d.lgs. n. 242 del 1999 assegna al CONI, non corrisponde affatto alla nozione che del controllo dà il SEC95, ma si esaurisce nella verifica che le Federazioni sportive nazionali svolgano la loro attività ‘in armonia’ con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI. Quindi ad essi è riconosciuto, al limite, un controllo ‘esterno’, che nulla ha a che vedere con il potere di determinare ‘la politica generale e i programmi’ della singola Federazione sportiva. Di qui l’irrilevanza, al fine del decidere, della lunga elencazione dei poteri che lo Statuto del CONI gli riconosce nei riguardi delle singole Federazioni sportive (il loro riconoscimento; il loro eventuale commissariamento; l’approvazione del bilancio di previsione e di quello consuntivo; l’an e il quantum del contributo da corrispondere a ciascuna di esse, eventualmente prestabilendo anche uno specifico vincolo di destinazione; la presenza di tutti i presidenti delle Federazioni sportive nel Consiglio nazionale del CONI che semmai, condizionandone le determinazioni, conferma la possibilità per le stesse di far valere anche al massimo livello la loro autonomia nel fissare la politica generale e i programmi da realizzare)</em>»<em>.</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a> Resta fermo che in caso di assenza del controllo, va verificata la eventuale sussistenza degli altri indici sintomatico ai fini del Reg. SEC e dell’elenco ISTAT, costituiti dalla percezione di un finanziamento pubblico prevalente e dalla nomina della maggioranza dei componenti degli organismi di amministrazione.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a> Delibera n. 372/16.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref25">[25]</a> Per le stesse ragioni appare non rilevante ai fini del dibattito sulla natura di organismo la circostanza che l’art. 3 L. n. 280/2003 devolve alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo tutte le questioni relative ad atti posti in essere dalle Federazioni Sportive, oltre che dal CONI.</div>
</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-non-configurabilita-delle-federazioni-sportive-nazionali-in-termini-di-organismo-di-diritto-pubblico/">La non configurabilità delle Federazioni Sportive Nazionali in termini di organismo di diritto pubblico</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>La disciplina europea in materia di aiuti di Stato e le interrelazioni con la normativa in materia di società a partecipazione pubblica</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 17:44:19 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-disciplina-europea-in-materia-di-aiuti-di-stato-e-le-interrelazioni-con-la-normativa-in-materia-di-societa-a-partecipazione-pubblica/">La disciplina europea in materia di aiuti di Stato e le interrelazioni con la normativa in materia di società a partecipazione pubblica</a></p>
<p>Il presente contributo muove dall’illustrazione dell’ormai consolidato orientamento espresso dalla Corte di Cassazione che considera legittimo il recupero delle agevolazioni fiscali (di cui alla Decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002) costituenti aiuti di Stato incompatibili con il diritto eurounionale, anche in capo a società “in house”</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-disciplina-europea-in-materia-di-aiuti-di-stato-e-le-interrelazioni-con-la-normativa-in-materia-di-societa-a-partecipazione-pubblica/">La disciplina europea in materia di aiuti di Stato e le interrelazioni con la normativa in materia di società a partecipazione pubblica</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p><em>Il presente contributo muove dall’illustrazione dell’ormai consolidato orientamento espresso dalla Corte di Cassazione che considera legittimo il recupero delle agevolazioni fiscali (di cui alla Decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002) costituenti aiuti di Stato incompatibili con il diritto eurounionale, anche in capo a società “in house” a partecipazione pubblica totalitaria. Per tali fattispecie, pertanto, il Supremo organo di legittimità ha statuito l’irrilevanza della composizione, interamente pubblica, del capitale sociale rispetto all’obiettivo di evitare che imprese pubbliche possano beneficiare di un vantaggio rispetto ai concorrenti.</em><br />
<em>Dai predetti arresti giurisprudenziali del Supremo giudice di legittimità ne discendono riflessioni, che non rivestono carattere di esaustività, in relazione al ruolo cruciale che assume la tutela della concorrenza nella disciplina che regola le società partecipate dallo Stato e dagli enti territoriali, anche alla luce del recente Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.</em></p>
<p><strong><em>La disciplina europea in materia di aiuti di Stato</em></strong><br />
La Corte di Cassazione, in più occasioni<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>, ha espresso il principio secondo il quale, in tema di legittimità del recupero di aiuti di Stato<a title="" href="#_ftn2">[2]</a> dichiarati incompatibili con il mercato comune in forza della Decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>, è da ritenersi irrilevante la composizione del capitale sociale delle società beneficiarie, rappresentate, in specie, da società <em>in house</em> a partecipazione pubblica totalitaria, operanti in regime di monopolio di fatto.<br />
In particolare, l’ordine di recupero in parola aveva ad oggetto le imposte sul reddito non versate in forza del regime di esenzione (di cui all’articolo 3, comma 70, della legge n. 549 del 1995 in combinato disposto con l’articolo 66, comma 14 del D.L. n. 331 del 30 agosto 1993) previsto a favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.<br />
I Giudici di legittimità, facendo riferimento al contenuto della richiamata Decisione della Commissione europea, hanno statuito che ai fini di una effettiva applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato (ai sensi dell’articolo 107 del TFUE, ex articolo 87 del TCE), le misure di sostegno a favore di società partecipate totalmente dallo Stato o da enti territoriali che operano in regime di esclusiva in un mercato non possono considerarsi indifferenti rispetto ad altri operatori economici, che non beneficiano di analoghe agevolazioni.<br />
In particolare, la Commissione europea, con la richiamata Decisione, aveva sottolineato che tali misure agevolative rafforzavano la posizione concorrenziale delle S.p.A., costituite ai sensi della Legge n. 142 del 1990 rispetto a tutte le altre imprese che intendevano fornire gli stessi servizi. Le imprese, non costituite secondo la forma giuridica di S.p.A. e le cui azioni non fossero in maniera maggioritaria detenute da soci pubblici, si trovavano in posizione di svantaggio qualora intendessero concorrere per l&#8217;aggiudicazione della fornitura di un servizio in un determinato territorio<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>. Pertanto, le imprese nelle quali il socio pubblico detenesse soltanto una partecipazione di minoranza ovvero le imprese interamente private non erano ammesse a tali vantaggi, neppure qualora prestassero il medesimo servizio.<br />
Quanto al campo di applicazione della più volte richiamata Decisione della Commissione europea alle società <em>in house, </em>la Corte di Cassazione ha osservato come sia stata ritenuta irrilevante da parte della Commissione europea la circostanza che le società beneficiarie fossero a partecipazione pubblica totalitaria e, altresì, operanti in settori al tempo sottratti alla concorrenza<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>.<br />
In altri termini, la forma giuridica dell’impresa e la proprietà pubblica della stessa non porta di per sé, ad escludere l’impresa medesima dall’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato.<br />
Come noto, affinché possa ritenersi integrata la violazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato, è necessario, tra l’altro, che la misura in esame abbia un effetto in termini di “distorsione della concorrenza” e di “incidenza sugli scambi tra Stati membri”<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>.<br />
In particolare, si ritiene che una misura concessa dallo Stato falsi o minacci di falsare la concorrenza quando è in grado di migliorare la posizione concorrenziale del beneficiario nei confronti di altre imprese concorrenti<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>. Ciò, potrebbe accadere qualora lo Stato conceda un vantaggio finanziario ad un’impresa in un settore liberalizzato dove esiste, o potrebbe esistere, una situazione di concorrenza.<br />
Al riguardo, secondo una pacifica interpretazione della nozione di aiuto di Stato, la circostanza che le autorità nazionali affidino la gestione di un servizio pubblico a un fornitore interno, pur essendo libere di affidare tale servizio a terzi, non esclude, di per sé, una potenziale distorsione della concorrenza.<br />
A tale fine, è infatti necessario che ricorrano, cumulativamente, ulteriori condizioni<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>:</p>
<ul>
<li> in primo luogo, il servizio deve essere soggetto a un monopolio legale, istituito in conformità al diritto dell’Unione europea. Questa situazione si verifica allorquando un determinato servizio è &#8211; in forza di norme e non in via di mero fatto<strong><a title="" href="#_ftn9"><strong>[9]</strong></a> </strong>&#8211; riservato a un prestatore esclusivo, con espresso divieto di prestazione di quel servizio da parte di altri operatori (ai quali dovrebbe essere vietato di poter soddisfare anche un’eventuale domanda residua, limitata a una parte marginale degli utenti);</li>
<li> in secondo luogo, il monopolio legale deve escludere non solo la concorrenza sul mercato, ma anche la concorrenza per il mercato, ossia la possibilità che altro operatore possa subentrare nella posizione di prestatore esclusivo di quel servizio (giacché, diversamente, l’aiuto di Stato conferirebbe al prestatore attuale una rinforzata capacità di resistenza a tale pressione concorrenziale);</li>
<li> in terzo luogo, il servizio non deve essere in concorrenza con altri servizi, il che implica un’analisi di sostituibilità dei servizi resi dall’impresa interessata con servizi resi da altri operatori, destinati a soddisfare bisogni analoghi o similari;</li>
<li> in quarto luogo, il prestatore del servizio non deve operare in un altro mercato, geografico o del prodotto, ovvero &#8211; qualora consti il contrario -si deve escludere che vi sia una sovvenzione incrociata, il che implica che sia tenuta una contabilità separata e che, pertanto, ì fondi pubblici stanziati per il servizio soggetto al monopolio legale non possano andare a vantaggio di altre attività.</li>
</ul>
<p>Peraltro, la Commissione ha costantemente interpretato in maniera estensiva il pregiudizio agli scambi tra Stati membri ritenendo che il sostegno pubblico sia in grado di incidere sugli scambi tra gli Stati membri anche se il destinatario non partecipa direttamente a scambi transfrontalieri ma quantomeno con “prospettive transazionali”. Pertanto, il pregiudizio non può escludersi qualora la misura di aiuto possa ostacolare o rendere più difficoltosa l’entrata di altri concorrenti su detto mercato, nonostante il carattere locale di una determinata attività ovvero l’operatività di un’impresa con riguardo al solo mercato nazionale<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>.<br />
Inoltre, l’importo relativamente esiguo di una misura di aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell’impresa beneficiaria non escludono a priori l’eventualità che vengano danneggiati gli scambi tra Stati membri<a title="" href="#_ftn11">[11]</a> .<br />
In concreto, qualora l’impresa beneficiaria operi in un mercato chiuso, la misura finanziaria pubblica non si sottrae al controllo sugli aiuti di Stato, potendo produrre effetti pregiudizievoli sugli scambi sia in termini di ostacolo all’ingresso di concorrenti sia in termini di espansione del beneficiario su altri mercati. In particolare, la misura di aiuto può incidere sugli scambi se l’impresa “agevolata” è presente anche su mercati liberalizzati e vi possa essere il rischio di sussidi incrociati<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>.<br />
Quest’ultima considerazione risulta quanto mai rilevante con riguardo all’attuale assetto normativo delle società <em>in house</em>, delineato dal Testo Unico in materia di società partecipate<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>, che consente alle stesse di operare su mercati diversi e liberalizzati. Ciò, a condizione che l’80% del loro fatturato riguardi attività svolte nei confronti dell’ente pubblico o dagli enti pubblici che esercitano il controllo analogo sulle stesse<a title="" href="#_ftn14">[14]</a> e che le restanti ulteriori attività destinate a finalità diverse permettano di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società.<br />
Inoltre, in conformità al predetto orientamento eurounionale in materia di aiuti di Stato, è fatto obbligo alle società a controllo pubblico di tenere sistemi di contabilità separata<a title="" href="#_ftn15">[15]</a> al fine di evitare il rischio dello spostamento delle risorse pubbliche dal mercato esclusivo verso il libero mercato sfruttando in maniera abusiva la leva finanziaria e i sussidi incrociati (articoli 16, commi 3 e 3-bis, 4, comma 4, e 6, comma 1, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica)<a title="" href="#_ftn16">[16]</a>.<br />
Più chiaramente, nel Documento di lavoro del 29 aprile 2013<a title="" href="#_ftn17">[17]</a>, la Commissione ha escluso (in conformità a quanto già espresso nella citata Decisione n. 2003/193/CE) l’automatica disapplicazione delle norme in materia di aiuti di Stato nei confronti di società/enti <em>in house</em> che forniscono servizi di interesse generale (SIEG<em>) </em>e siano beneficiari di finanziamenti statali. Ciò in quanto, “<em>quella di “in-house” è</em> <em>una nozione del diritto degli appalti pubblici, mentre le norme in materia di aiuti di Stato rientrano nell&#8217;ambito del diritto della concorrenza. L&#8217;applicazione delle regole di concorrenza, e in particolare delle norme in materia di aiuti di Stato, non dipende dallo status giuridico o dalla natura dell&#8217;ente che fornisce servizi d&#8217;interesse economico generale, ma dal carattere &#8220;economico&#8221; dell&#8217;attività svolta dall&#8217;ente…</em> <em>Ne consegue che, se il finanziamento pubblico di un&#8217;attività economica svolta da un ente &#8220;in-house&#8221; ai sensi delle norme relative agli appalti pubblici soddisfa le condizioni di cui all&#8217;articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e non soddisfa tutte le condizioni stabilite dalla sentenza Altmark…, si applicano le norme in materia di aiuti di Stato</em>”.<br />
In particolare, nella sentenza <em>Altmark</em>, la Corte di giustizia, ha statuito che le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell&#8217;articolo 107 del TFUE a condizione che siano soddisfatti cumulativamente quattro criteri:</p>
<ul>
<li>l&#8217;impresa beneficiaria sia stata incaricata dell&#8217;adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro;</li>
<li>i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;</li>
<li>la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi derivanti dall&#8217;adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole;</li>
<li>quando la scelta dell’impresa a cui affidare l&#8217;adempimento degli obblighi di servizio pubblico non venga effettuata nell&#8217;ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un&#8217;analisi dei costi che un&#8217;impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi.</li>
</ul>
<p><strong>Le società <em>in house</em></strong><br />
Alla luce delle predette considerazioni anche in dottrina<a title="" href="#_ftn18">[18]</a> si ritiene che la nozione di società <em>in-house</em> nata come elaborazione giurisprudenziale europea<a title="" href="#_ftn19">[19]</a>, sorta come eccezione alla disciplina comunitaria sugli appalti<a title="" href="#_ftn20">[20]</a> e recentemente ridefinita proprio dalle nuove Direttive<a title="" href="#_ftn21">[21]</a> è da ritenersi limitata a tale disciplina<a title="" href="#_ftn22">[22]</a>.<br />
Di conseguenza, sarebbe, pertanto, da escludersi una eventuale ricostruzione interpretativa che portasse alla non applicazione alle società <em>in house</em> (a totale partecipazione pubblica) della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, solo in forza della sentenza della Corte di giustizia caso<em> Teckal</em> che configura tali tipologie di società, in presenza di alcuni connotati qualificanti, come articolazioni interne dell’ente pubblico ossia <em>longa manus</em> della pubblica amministrazione.<br />
In proposito, la Commissione europea ha avuto modo di precisare<a title="" href="#_ftn23">[23]</a> che, “…nel caso in cui si effettuino trasferimenti finanziari nell&#8217;ambito di strutture statali (ad esempio, Stato verso Regione o Dipartimento verso Comune) per obbedire a logiche di puro trasferimento di competenze pubbliche, al di fuori di qualsiasi attività di carattere economico, non si configura un trasferimento di risorse di Stato che conferisce un vantaggio a un&#8217;impresa”.<br />
Dal punto di vista dell’ordinamento giuridico nazionale, ancora dibattuta rimane la questione della natura giuridica delle società <em>in house</em>. Nel merito, autorevole dottrina<a title="" href="#_ftn24">[24]</a> avvalora la ricostruzione interpretativa volta a ricondurre tali società alla disciplina di diritto comune quali società di diritto privato, assoggettate a tutte le norme tipologiche privatistiche del Codice civile, pur presentando alcuni aspetti di diritto singolare o speciale in quanto appartenenti ad una sorta di “diritto speciale societario privato”<a title="" href="#_ftn25">[25]</a>.<br />
Tale tendenza verso una considerazione di natura privatistica del fenomeno societario in parola emergerebbe, altresì, da diverse statuizioni della Suprema Corte, in particolare:</p>
<ul>
<li>sentenza n. 24591 del 1° dicembre 2016 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, in cui i giudici di legittimità hanno chiarito che le società <em>in house</em>, al pari di tutte le altre società partecipate, sono sottoposte, salvo espresse deroghe di legge, al diritto societario generale, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del D.lgs n. 175 del 2016<a title="" href="#_ftn26">[26]</a> (in forza del quale, per tutto quanto non derogato, dette società sono disciplinate dalle norme societarie contenute nel Codice civile<a title="" href="#_ftn27">[27]</a>). In tal senso, le Sezioni Unite hanno precisato che anche quando, in precedenti sentenze, gli stessi Giudici di legittimità hanno sostenuto<a title="" href="#_ftn28">[28]</a> che le società <em>in house</em> costituiscono un’articolazione interna della pubblica amministrazione; tuttavia, hanno avuto cura di sottolineare come tale ricostruzione rilevi al limitato fine del riparto di giurisdizione, non compromettendo per ogni ulteriore aspetto, l’applicazione del diritto societario generale. Il predetto riparto di giurisdizione è quello relativo all’azione di responsabilità contabile, per danni arrecati dall’illegittimo comportamento degli organi sociali al patrimonio della società, giustificato dalla particolare tipologia di rapporto che intercorre tra gli organi della società <em>in house</em> e l’ente pubblico da cui la società promana, rapporto assimilato a quello che lega la medesima amministrazione e ai propri dipendenti;</li>
<li>sentenza n. 3196 del 27 marzo 2017 della Corte di Cassazione, con la quale le Sezioni Unite hanno statuito che le società <em>in house providing</em> sono assoggettate al fallimento, proprio come prevede l’articolo 14 del citato D.lgs n. 175 del 2016 per le società a partecipazione pubblica. Le conclusioni a cui sono pervenute le Sezioni Unite sono da ricondursi, fondamentalmente, alla scelta operata dal legislatore di consentire il perseguimento dell’interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico quale la costituzione di società di capitali, soggette, secondo le ordinarie regole del diritto societario, al rischio di insolvenza. Invero, una diversa ricostruzione avrebbe comportato la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che entrano in contatto con le predette società<a title="" href="#_ftn29">[29]</a>, nonché il mancato rispetto delle regole di concorrenza. In tale rilevante arresto giurisprudenziale i Giudici di legittimità hanno, altresì, avuto modo di precisare i contorni di tale tipologia societaria statuendo che “<em>Il profilo pubblicistico della società in house, in cui l&#8217;ente pubblico esercita sulla società un controllo analogo, quantomeno per prerogative ed intensità, a quello esercitato sui propri servizi ed uffici, appare allora ispirato &#8211; in realtà &#8211; dal mero obiettivo di eccettuare l&#8217;affidamento diretto (della gestione di attività e servizi pubblici a società partecipate) alle citate norme concorrenziali, ma senza che possa dirsi nato, ad ogni effetto e verso i terzi, un soggetto sovraqualificato rispetto al tipo societario eventualmente assunto</em>”. Inoltre, le Sezioni Unite hanno ribadito, in concreto, quanto già illustrato nella citata sentenza n. 24591 del 2016, precisando che l’assimilazione di tali società ad articolazioni organizzative dell’ente, qualora poste in una situazione di delegazione organica o addirittura di subordinazione organica, produce come effetto solo una responsabilità aggiuntiva contabile<a title="" href="#_ftn30">[30]</a> rispetto a quella comune che non determina però l’effetto di perdere l’applicazione dello statuto di imprenditore;</li>
<li>sentenza n. 7759 del 27 marzo 2017 della Corte di Cassazione con la quale le Sezioni Unite hanno statuito che le procedure seguite dalle società <em>in house providing</em> per l’assunzione di personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario, come previsto dall’articolo 19, comma 4, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. In particolare, i Giudici di legittimità, richiamando la sentenza n. 24591 del 2016 delle stesse Sezioni Unite, hanno ribadito che il precedente arresto del 2013<a title="" href="#_ftn31">[31]</a> non ha una valenza generale che impone l’applicabilità di tutte le regole che disciplinano le pubbliche amministrazione ma è limitata alla disciplina del riparto di giurisdizione nel caso di azione di responsabilità per danno erariale (questione che involge in specifico l’utilizzazione del denaro pubblico). Una diversa soluzione interpretativa avrebbe comportato, infatti, l’annullamento di una delle caratteristiche determinanti dello schema societario utilizzato dalle <em>società in house</em>, anche in termini di maggiore adattabilità degli organici e di pronta reattività al mercato ed alle sue dinamiche.</li>
</ul>
<p><strong>Riflessi in merito alla più ampia disciplina delle società partecipate da soci pubblici</strong><br />
Spunti significativi nella direzione di un’evoluzione in senso privatistico della disciplina applicabile alle società a partecipazione pubblica erano già nella relazione al Codice civile ove si precisa che “… è lo Stato medesimo che si assoggetta alla legge delle società per azioni per assicurare alla propria gestione maggiore snellezza di forme e nuove possibilità realizzatrici”, e di conseguenza “…La disciplina comune delle società per azioni deve (…) applicarsi anche alle società con partecipazione dello Stato e di enti pubblici senza eccezioni, in quanto norme speciali non dispongono diversamente”<a title="" href="#_ftn32">[32]</a>.<br />
Peraltro, in conformità ai principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria in materia di <em>golden shares<a title="" href="#_ftn33"><strong>[33]</strong></a></em>, il legislatore nazionale ha dovuto procedere all’abrogazione dell’articolo 2450 del Codice civile e alla riscrittura dell’articolo 2449 del Codice civile, in quanto basi giuridiche<a title="" href="#_ftn34">[34]</a> di un potere “ingiustificato” e  “sproporzionato” del socio pubblico<a title="" href="#_ftn35">[35]</a>.<br />
La stessa scelta di assoggettare le società a partecipazione pubblica alle disposizioni del codice civile sembra rispondere a principi di economicità dell’azione amministrativa e alle esigenze di tutela della concorrenza, in quanto la prevalenza del diritto civile postula “l’eliminazione dei regimi di esclusiva e la piena espansione della concorrenza nel mercato”<a title="" href="#_ftn36">[36]</a>. Invero, tale ricostruzione interpretativa appare coerente con il disposto dell’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 175 del 2016 ai sensi del quale “<em>Le disposizioni del presente decreto sono applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica</em>”.<br />
I precetti normativi sopra richiamati appaiono coerenti con i principi e le disposizioni del diritto eurounionale (con particolare riguardo alla disciplina in materia di aiuti di Stato) che vietano la possibilità a soggetti che operano nel mercato comune di beneficiare di diritti speciali ed esclusivi o, comunque, di privilegi di qualsiasi natura in grado di alterare la normale esplicazione dei meccanismi di concorrenza nel mercato.<br />
Alla luce delle illustrate considerazioni, emerge con evidenza la questione cruciale del ruolo delle autorità pubbliche in un’economia di mercato al fine di garantirne, da una parte, il buon funzionamento e il rispetto delle regole di concorrenza, libera circolazione e non discriminazione nel commercio fra gli Stati membri e, dall’altra, di contemperare l’interesse generale, e, in particolare, la soddisfazione dei bisogni essenziali dei cittadini e la tutela dei beni pubblici in caso di fallimento del mercato<a title="" href="#_ftn37">[37]</a> .<br />
Uno spunto interessante, nel senso della rilevanza del ruolo dello Stato quale “operatore di mercato”, deriva dalla valorizzazione della dimensione imprenditoriale delle società a partecipazione pubblica che può essere ricondotta alla previsione contenuta nell’articolo 18, comma 1, lett. l), della Legge delega n. 124 del 7 agosto 2015<a title="" href="#_ftn38">[38]</a>, secondo cui la “regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e società partecipate” deve avvenire secondo i criteri di “parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di mercato”.<br />
Pertanto, dando per scontato il principio dell’indifferenza della natura pubblica o privata del soggetto proprietario delle azioni di una s.p.a. che trova la sua base giuridica nell’articolo 345 del TFUE<a title="" href="#_ftn39">[39]</a>, il principio è stato, altresì, rafforzato dalla disciplina in materia di aiuti di Stato, in forza della quale la partecipazione pubblica non può essere utilizzata per conseguire in modo indiretto aiuti di Stato ossia un trattamento di favore per alcune imprese o produzioni nazionali. Coerentemente, è stato introdotto nell’ordinamento giuridico nazionale il principio dell’investitore di mercato, in base al quale un soggetto pubblico può acquistare la proprietà totale o parziale di imprese solo operando come un investitore privato alle normali condizioni di un’economia di mercato<a title="" href="#_ftn40">[40]</a>.<br />
L’ “operatore di mercato”, richiamato dalla citata disposizione<a title="" href="#_ftn41">[41]</a> contenuta nell’articolo 18, comma 1, lett. l), della legge n. 124 del 2015, pare, infatti, corrispondere a quella figura di “investitore privato, operante in normali condizioni di mercato”<a title="" href="#_ftn42">[42]</a>, introdotta dalla normativa eurounionale in materia di aiuti di Stato<a title="" href="#_ftn43">[43]</a>.<br />
Tale logica di razionalità economica<a title="" href="#_ftn44">[44]</a>, desunta dal disposto dell’articolo 18, comma 1, lett. l), della Legge delega appare influenzare diverse disposizioni del D.lgs n. 175 del 2016. A titolo esemplificativo: 1) l’articolo 14, commi 4 e 5, del T.U. (nonché l’articolo 21, comma 3-<em>bis</em> con riferimento alla società partecipate dalle amministrazioni locali), indica i casi in cui al socio pubblico è fatto divieto di erogare finanziamenti alla società partecipata in crisi<a title="" href="#_ftn45">[45]</a>; 2) l’articolo 5, commi 1 e 2, impone alla pubblica amministrazione, nei casi di costituzione di una società a partecipazione pubblica ovvero di acquisto di partecipazioni, anche indirette, in società già costituite di motivare nel relativo atto deliberativo “le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria (…)” dovendosi, altresì, dare conto “… della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa” e “…della compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese”; 3) previsione dell’obbligo, posto a carico delle amministrazioni, di analisi e revisione periodica delle partecipazioni societarie, partendo da una prima revisione straordinaria nel 2017 (ai sensi dell’articolo 24) per proseguire, successivamente, su base annuale (ai sensi dell’articolo 20<a title="" href="#_ftn46">[46]</a>) – obbligo reso cogente con la previsione di adeguate sanzioni<a title="" href="#_ftn47">[47]</a>.</p>
<p><strong>Conclusioni</strong><br />
Sebbene taluni spunti interpretativi fin qui espressi richiederebbero ulteriori approfondimenti, al fine di meglio precisarne le implicazioni pratico-teoriche, appare evidente la chiara esegesi delle disposizioni del recente Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica riassumibile nella tutela della concorrenza. In particolare, l’esplicito riferimento al criterio dell’“operatore di mercato”, oltre a rappresentare un espresso richiamo all’applicazione della normativa eurounionale in materia di aiuti di Stato, rafforza il principio di economicità dell’azione amministrativa, di cui all’articolo 97 della Costituzione<a title="" href="#_ftn48">[48]</a> che vincola la pubblica amministrazione nel valutare l’impatto economico delle proprie scelte con riguardo alle società partecipate<a title="" href="#_ftn49">[49]</a>.<br />
Invero, il rispetto delle disposizioni in discorso fornisce alla pubblica amministrazione l’occasione di un ripensamento sistematico delle modalità di intervento pubblico mediante le società partecipate, stimolando la messa a punto di una precisa<em> policy</em> nei confronti delle partecipazioni societarie che può includere anche scelte di liquidazione, cessione o aggregazione<a title="" href="#_ftn50">[50]</a>.<br />
Infine, alla luce delle predette considerazioni, si può sostenere che mettendo a sistema anche le diverse fonti del diritto dell’Unione europea è possibile effettuare una più compiuta ricostruzione interpretativa del fenomeno delle società <em>in</em> <em>house providing</em> e, in senso più ampio, delle società a partecipazione pubblica, dietro cui si cela la questione cruciale del ruolo delle autorità pubbliche in un’economia di mercato, obbligate, per un verso, al rispetto delle regole di concorrenza e, dall’altro lato, al soddisfacimento dei bisogni essenziali dei cittadini nonché alla tutela dei beni pubblici in caso di fallimento del mercato<a title="" href="#_ftn51">[51]</a>.</p>
<div>
<div><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Corte di Cassazione sentenze nn. 25899 del 31 ottobre 2017, 17240 del 13 luglio 2017, 16073 del 28 giugno 2017, 2396 del 31 gennaio 2017, 7663 del 16 maggio 2012, n. 23414 del 19 novembre 2010.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> L’unica esclusione, prevista dai Giudici di legittimità (in conformità a quanto già stabilito dalla disciplina europea), era limitata alle sole ipotesi di aiuti rientranti nell’ambito di applicabilità della regola “<em>de minimis</em>”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002 &#8211; C27/99 (ex NN 69/98).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> La Commissione europea ha, inoltre, respinto il richiamo, operato dai soggetti interessati, all’articolo 86 (attuale articolo 106 TFUE), paragrafo 2, in quanto le misure in esame discriminavano tra imprese private e pubbliche in violazione del principio di neutralità enunciato all’articolo 295 del TCE (attuale articolo 345 TFUE) e del principio di parità di trattamento e di non discriminazione, principi generali del diritto eurounionale. Infatti, la misura di aiuto in questione non era concessa in ragione dell’imposizione di obblighi di servizio generale, bensì unicamente sulla base della struttura azionaria di alcune imprese.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> La Corte di Cassazione nella sentenza n. 16073 del 2017, in particolare, sostiene che le elencate circostanze risultavano già esposte dalle imprese interessate nel procedimento che ha portato all’adozione della Decisione comunitaria di cui si discute (cfr. il considerando 22).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> Inoltre, la misura di aiuto di origine statale deve annoverare come destinatari le imprese e rivestire carattere di selettività. In specie, ai sensi dell’articolo 107 del TFUE, paragrafo 1 “<em>Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.”.</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C 262/01). Cfr. anche la sentenza del Tribunale di I grado del 15 giugno 2000, caso <em>Alzetta,</em> cause riunite T-298/97, T-312/97; sentenza della Corte di giustizia del 24 luglio 2003, caso <em>Altmark Trans</em>, C-280/00.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, cit.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> In particolare la Commissione europea, con riguardo al regime di aiuti in parola, aveva osservato che “Come indicato dalle autorità italiane, le SpA ex lege 142/90 svolgono alcune attività che, in principio, potrebbero fruire di un&#8217;esenzione ai sensi dell&#8217;articolo 86, paragrafo 2. L&#8217;articolo 22 della legge n. 142/90 prevede la possibilità per i comuni di fornire servizi pubblici mediante SpA. Tuttavia tale legge non specifica quali servizi siano effettivamente da considerarsi come servizi pubblici e in quale misura. Inoltre, non cita alcuna specifica obbligazione di pubblico servizio. Pertanto, tale legge non si può considerare come un atto che definisce chiaramente la missione di servizio pubblico ed espressamente ne affida l&#8217;assolvimento a determinate imprese” (par. 116 della Decisione n. 2003/193/CE).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> BIONDI A., <em>Gli aiuti di Stato,</em> in Frignani A. – Pardolesi R. (a cura di), <em>La concorrenza, </em>Giappichelli, Torino, 2006; MOAVERO MILANESI E., <em>Diritto della concorrenza dell’Unione Europea</em>, Esi, Napoli, 2004.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> Sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea C-372/97, caso <em>Repubblica italiana</em>; C-280/00, caso <em>Altmark </em>cit.; C-172/03, caso <em>Heiser</em>; sentenza del Tribunale di I grado, T-214/95, caso <em>Vlaams Gewest</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> BRUZZONE G., SEBASTIANI M., <em>Aiuti di Stato e servizi pubblici locali,</em> in VIGNERI A. e SEBASTIANI M., (a cura di), <em>Società pubbliche e servizi locali,</em> Maggioli, Rimini, 2016.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> D.lgs n. 175 del 19 agosto 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 settembre 2016), Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (integrato e modificato dal D.lgs n. 100 del 26 giugno 2017), emanato in attuazione dell’articolo 18 della Legge di delegazione 7 agosto 2015, n. 124.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> Oltre a tale parametro, l’articolo 12 della Direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici (che abroga la Direttiva 2004/18/CE) in tema di <em>in house</em>, consente la partecipazione di privati nella compagine sociale purché non esercitino un’influenza determinate sulla persona giuridica controllata. Nella legislazione nazionale, si veda, oltre all’articolo 5 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 (“Codice dei contratti pubblici”), anche l’articolo 16, comma 1 del D.lgs n. 175 del 2016 che testualmente dispone “Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, ne&#8217; l&#8217;esercizio di un&#8217;influenza determinante sulla società controllata”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a> Peraltro, il predetto obbligo di separazione contabile è stato introdotto in conformità alla legge di attuazione delle Direttive comunitarie sulla trasparenza nelle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (in particolare, Direttiva 80/723/CE, modificata prima dalla Direttiva 2000/52/CE, [recepita in Italia dal Decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333] e successivamente dalla Direttiva 2005/81/CE [attuata in Italia dal D.lgs n. 226 del 19 novembre 2007] nonché la Direttiva 2006/111/CE del 16 novembre 2006 che ha consolidato in un testo unico e sostituito l’originaria direttiva sulla trasparenza e le sue modifiche). Per completezza espositiva, si segnala che nell’ambito dell’iniziativa “State aid modernisation”, sono stati previsti a livello eurounionale nuovi obblighi di trasparenza in materia di aiuti di Stato. In proposito, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, l’articolo 52, comma 1, della legge n. 234 del 24 dicembre 2012, prevede che i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettano le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell&#8217;articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che ha assunto la denominazione di &#8220;Registro nazionale degli aiuti di Stato&#8221; (il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 31 maggio 2017, n.225 ha, infine, definito la disciplina per il funzionamento di tale Registro nazionale).<br />
<a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> VESSIA F., “<em>La scelta di gestione in-house dei servizi pubblici locali nella prospettiva comunitaria</em>”, in Fortunato S., Vessia F. (a cura di), <em>Le “nuove” società partecipate e in house providing, </em>Atti del convegno di Bari 21-22 ottobre 2016 in ricordo di Luca Buttaro, Giuffrè, 2017. ]. In materia, osserva il Consiglio di Stato nel parere n. 968 del 21 aprile 2016, reso dalla Commissione speciale (seduta del 16 marzo 2016) sullo schema di decreto recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” che  “<em>Le regole antitrust impongono, da un lato, ai soggetti che svolgono attività di impresa di evitare di porre in essere comportamenti idonei a restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno; dall’altro, agli Stati membri di concedere aiuti o risorse, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese, falsino o minaccino di falsare la concorrenza (artt. 101 e 107 TFUE). Uno dei postulati essenziali per il funzionamento delle regole di concorrenza – sul presupposto che «i Trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri» (art. 345 TFUE) e dunque assumono un atteggiamento neutrale nei confronti delle scelte di privatizzazione – è rappresentato dal principio di pari trattamento tra imprese pubbliche e private, richiamato anche dalla legge delega (art. 18, comma 1, lettera i). L’art. 106 TFUE dispone, infatti, che: «gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei Trattati (…)». Specularmente un eventuale trattamento di favore per le sole imprese private potrebbe comportare un altrettanto grave violazione delle regole della concorrenza. Corollario del principio in esame è quello della “separazione” tra attività di impresa e attività amministrativa ovvero attività “protetta” da privilegi pubblici: la ragione è di evitare che l’impresa possa utilizzare i vantaggi che le derivano dall’essere considerata, a determinati fini, una pubblica amministrazione ovvero dal godere di particolari agevolazioni in un mercato diverso in cui compete con altri operatori economici</em>.”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> Documento di lavoro dei servizi della Commissione del 29 aprile 2013 [SWD (2013) 53 final/2] “<em>Guida relativa all&#8217;applicazione ai servizi di interesse economico generale, e in particolare ai servizi sociali di interesse generale, delle norme dell&#8217;Unione europea in materia di aiuti di Stato, di appalti pubblici e di mercato interno</em><strong>”.</strong></div>
<div><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> VESSIA F., opera cit..</div>
<div><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> Nella nota sentenza della Corte di giustizia caso <em>Teckal</em>, C-107/98 del 18 novembre 1999, i giudici di Lussemburgo hanno escluso la necessità del preventivo ricorso a procedure di evidenza pubblica, muovendo dal presupposto che non sussistono esigenze di tutela della concorrenza quando la società affidataria sia interamente partecipata dall’ente pubblico, eserciti in favore del medesimo la parte più importante della propria attività e sia soggetta al suo controllo in termini analoghi a quelli in cui si esplica il controllo gerarchico dell’ente sui propri uffici.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> Si veda anche la Comunicazione della Commissione europea, Gli appalti pubblici nell’Unione europea, COM (98)143 dell’11 marzo 1998. L’espressione <em>in house providing</em> compare per la prima volta nel libro bianco del 1998, nel quale la Commissione europea, con riferimento al settore degli appalti pubblici, specifica il concetto degli appalti in house come &#8220;quelli aggiudicati all’interno della Pubblica amministrazione, ad esempio tra Amministrazione centrale e locale o, ancora, tra una Amministrazione ed una società interamente controllata&#8221;. In materia, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 1 del 3 marzo 2008 ha precisato che “<em>Trattandosi di deroga ai principi di</em> <em>concorrenza, non discriminazione, e trasparenza (tutti costituenti canoni fondamentali del trattato istitutivo della Comunità europea), siffatto istituto è stato ritenuto ammissibile solo nel rispetto di alcune rigorose condizioni, individuate dalla giurisprudenza comunitaria ed elaborate anche da quella nazionale</em>.”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a> Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull&#8217;aggiudicazione dei contratti di concessione; Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE; Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d&#8217;appalto degli enti erogatori nei settori dell&#8217;acqua, dell&#8217;energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE recepite in Italia con il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici). Con riferimento all’orientamento della giurisprudenza amministrativa interna, RIZZI F. E. in “<em>La società in house: dalla natura giuridica al riparto di giurisdizione</em>”, Società, 2018, 1, osserva che il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza 18 luglio 2017, n. 3554) ha ribadito la natura ordinaria e non eccezionale dell’affidamento <em>in house</em>, precisando che la relativa decisione dell’amministrazione, ove motivata, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo. Tale statuizione trova fondamento anche in considerazione del disposto del quinto considerando della Direttiva 2014/24/UE ai sensi del quale “nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare le prestazioni di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva”. Per completezza, si segnala, altresì, la precedente sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 17 del 4 agosto 2011) in materia di partecipazione  alle procedure ad evidenza pubblica da parte società partecipate da soggetti pubblici (in misura totalitaria o maggioritaria).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> Le nozioni comunitarie “sono sempre specialistiche e settoriali non idonee ad assumere portata generale o a fungere da presupposto definitorio ad altri fini o in campi del diritto diversi da quelli in cui sono state coniate” (VESSIA F., opera cit.).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a> Documento di lavoro dei servizi della Commissione del 29 aprile 2013, cit.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a> DONATIVI F., “<em>Le società a partecipazione pubblica. Raccolta sistematica della disciplina, commentata e annotata con la giurisprudenza</em>”, Ipsoa, Milano, 2016; VESSIA F., opera cit.; CODAZZI F., “<em>Le “nuove” società in house: controllo cd. Analogo e assetti organizzativi tra specialità della disciplina e “proporzionalità delle deroghe</em>””, relazione al VIII Convegno annuale dell’Associazione italiana dei Professori universitari di Diritto commerciale “Orizzonti del Diritto commerciale” “Il Diritto Commerciale verso il 2020: i grandi dibattiti in corso, i grandi cantieri aperti” – Roma, 17-18 febbraio 2017; MALTONI A., “<em>Le società in house nel T.U. sulle partecipate pubbliche</em>”, in Urbanistica e appalti, 2017, 1, assume che le società in <em>house</em> sono state configurate dal legislatore delegato come uno strano ibrido in ragione del fatto che se, per un verso, sono state disciplinate come società di diritto privato, per l’altro, debbono continuare a costituire il prolungamento organizzativo di autorità pubbliche. La difficile conciliazione tra dette opposte concezioni è stata perseguita dal legislatore, per un verso, introducendo una strumentazione di diritto privato “modificato”, allo scopo di assicurare forme di esercizio del controllo analogo in linea con i vincoli stabiliti dal diritto europeo, per l’altro, considerando le società <em>in house</em> in senso proprio delle società di diritto privato, al punto da sottoporle, al pari delle altre società a partecipazione pubblica, al fallimento, al concordato preventivo e all’amministrazione straordinaria per grandi imprese in crisi.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref25">[25]</a> Nel merito, si osserva che il Consiglio di Stato, in sede di adunanza della Commissione speciale (seduta del 16 marzo 2016 cit.), ha osservato come sulla natura giuridica dell’i<em>n house </em>sussistano essenzialmente due orientamenti, l’uno, che qualificandolo come mera articolazione interna della pubblica amministrazione, lo assoggetta (con i necessari adattamenti) al regime delle pubbliche amministrazioni e l’altro che, considerandolo come persona giuridica di diritto privato, ne afferma, invece, la riconducibilità al regime privatistico (salvo le “deroghe” operanti per tutte le altre società partecipate). In ogni caso, al di là della ricostruzione interpretativa seguita, il Consiglio di Stato conclude affermando che la società <em>in house</em> conserva “<em>una forte peculiarità organizzativa, imposta dal diritto europeo, che la rende non riconducibile al modello generale di società quale definito dalle norme di diritto privato”.</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref26">[26]</a> Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione precisano “<em>In siffatto contesto si può affermare che le società a partecipazione pubblica costituiscono, in ambito societario, una categoria nella quale sono comprese, in termini di specialità, le società (non solo partecipate, ma) controllate da enti pubblici e le società in house; sicchè il principio generale dettato dal citato 3° comma dell’art. 1 è destinato a valere anche per le società in house, ove non vi siano disposizioni specifiche di segno diverso. Ed una disposizione specifica per le società in house si rinviene nell’art. 12 che, come si è visto, riguarda la giurisdizione in tema di azioni di responsabilità degli organi sociali, non anche per quel che attiene alle controversie in materia di nomina o revoca degli organi sociali designati dal socio pubblico</em>”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref27">[27]</a> Si tratta di una disposizione non innovativa, in quanto le norme amministrative, da un lato, prevedono che un ente pubblico possa essere costituito soltanto per legge (articolo 4 della legge 20 marzo 1975, n. 70), dall’altro, la legge sul procedimento amministrativo sottolinea la generale soggezione delle società pubbliche alle regole del codice civile. In particolare, l’articolo 1, comma 1-bis, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 (secondo cui la pubblica amministrazione quando adotta atti non autoritativi agisce secondo le norme di diritto privato) e comma 1-ter (sulla generale soggezione, ai principi del procedimento amministrativo, dei privati preposti all’esercizio di attività amministrativa). La prevalenza del diritto civile è stata, inoltre, riaffermata nel contesto delle disposizioni sulla revisione della spesa. L’articolo 4, comma 13, quarto periodo, del D.l. n. 95 del 6 luglio 2012, ha stabilito che “Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref28">[28]</a> Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 1° dicembre 2016, n. 24591, par. 5; sentenza della Cassazione, Sezioni Unite, 25 novembre 2013, n. 26823, par. 5.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref29">[29]</a> Inoltre, con riferimento alla necessaria lucratività delle società a partecipazione pubblica, la Corte di Cassazione, sezione I, nella sentenza n. 7536 del 12 aprile 2005 ha osservato che “<em>Una diversa conclusione vanificherebbe di fatto il valore della pubblicità legale, in materia, per la tutela delle aspettative dei terzi che entrano in contatto con la società; questi si vedrebbero esposti al rischio di contrattare con una società che persegue fini essenzialmente diversi da quelli desumibili dalla sua natura giuridica, come è definita dalla legge. Ciò vale anche per coloro che acquistano partecipazioni sociali: nel contrasto tra la natura giuridica dichiarata nella stessa denominazione sociale, e gli scopi sociali desumibili da una laboriosa ricostruzione delle modificazioni dello statuto, deve essere tutelato l’affidamento riposto nella prima</em>”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref30">[30]</a> Secondo quanto già indicato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 26283 del 2013 citata, i cui contenuti sono stati poi ripresi nell’articolo 12 del D.lgs n. 175 del 2016.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref31">[31]</a> Cfr. la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 26823 del 25 novembre 2013 più volte richiamata.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref32">[32]</a> Relazione del Ministro Guardasigilli, n. 998.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref33">[33]</a> Tra le pronunce più rilevanti in materia di <em>golden shares</em>, si segnalano le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea: grande sezione, C-112/5 del 23 ottobre 2007, caso <em>Volkswagen</em>; sezione I, C-464/04 del 6 dicembre 2007, caso <em>AEM</em>; sezione I, C-212/09 del 10 novembre 2011.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref34">[34]</a> Tali disposizioni consentivano allo Stato o ad altro ente pubblico di nominare uno o più amministratori o sindaci “senza alcuna partecipazione azionaria”, ovvero senza la previsione di alcun limite o condizione.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref35">[35]</a> Cfr. sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, Sezione III, C-326/07 del 26 marzo 2009.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref36">[36]</a> Cfr. Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, <em>“Gli organismi partecipati dagli enti territoriali”</em>, Deliberazione n. 24 del 2015.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref37">[37]</a> VESSIA F., opera citata.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref38">[38]</a> La Legge delega n. 124 del 2015 “<em>Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche</em>” si pone l’obiettivo, in più occasioni auspicato dalla Corte dei conti, di procedere al riordino della disciplina relativa alle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche e ai servizi pubblici locale di interesse economico generale (Cfr. Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, <em>“Gli organismi partecipati dagli enti territoriali”</em>, Relazione 2016, Deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG). Il D.lgs n. 175 del 19 agosto 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 settembre 2016), Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, è stato emanato proprio in attuazione dell’articolo 18 della predetta legge delega, al fine di definire una fisionomia organica e uniforme alle disposizioni che, presenti in vari testi normativi, disciplinavano i diversi aspetti delle società pubbliche.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref39">[39]</a> Ai sensi dell’articolo 345 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea “I trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref40">[40]</a> ROSSI G., “<em>Le società partecipate tra diritto privato e diritto pubblico</em>”, Relazione al convegno “<em>Le “nuove” società partecipate e in house providing</em>” – Bari, 21-22 ottobre 2016. Peraltro, proprio ai fini di un’applicazione efficace ed equa alle imprese pubbliche e private delle regole del Trattato in materia di aiuti di Stato sono imposti a livello unionale obblighi di trasparenza delle relazioni tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (cfr. Direttiva 2006/111/CE della Commissione del 16 novembre 2006 cit.). In particolare, in materia di imprese pubbliche, detta trasparenza deve permettere di distinguere chiaramente fra il ruolo dello Stato in quanto potere pubblico e in quanto proprietario.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref41">[41]</a> Cfr. CODAZZI E., “<em>Le “nuove” società in house: controllo cd. analogo e assetti organizzativi tra specialità della disciplina e “proporzionalità delle deroghe</em>”” relazione all’VIII Convegno annuale dell’Associazione italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale “Orizzonti del Diritto Commerciale”, “Il Diritto commerciale verso il 2020: i grandi dibattiti in corso, i grandi cantieri aperti”, Roma, 17-18 febbraio 2017.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref42">[42]</a> Commissione CE, “<em>Comunicazione relativa all’applicazione della disciplina degli aiuti di Stato alla partecipazione delle autorità pubbliche nei capitali delle imprese</em>”, in Bollettino CE n. 9/1984.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref43">[43]</a> A titolo esemplificativo cfr. <em>Decisione della Commissione del 25 marzo 1992 relativa agli aiuti concessi dalla Spagna all’“Industrias Mediterraneas de la Piel SA”(Imepiel</em>), in G.U. delle Comunità europee N. L 172/76 del 27 giugno 1992. In particolare, nella Decisione, la Commissione ha affermato che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea “per accertare se la partecipazione al capitale di un’impresa costituisca aiuto di Stato è necessario stabilire se l’impresa avrebbe potuto ottenere il finanziamento sul mercato privato dei capitali. Laddove le prove indichino che il beneficiario non avrebbe potuto sopravvivere senza i finanziamenti pubblici, perché non avrebbe potuto ricevere il capitale necessario da un investitore privato sul libero mercato, è giusto concludere che l’apporto costituisce aiuto di Stato”. Cfr. anche la più recente Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, cit.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref44">[44]</a> Il “criterio dell’operatore in un’economia di mercato” rappresenta il metodo di riferimento utilizzato dalla Commissione europea al fine di valutare la compatibilità di una serie di operazioni svolte da enti pubblici con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. Al fine di operare detta valutazione, la Commissione prende in considerazione solo i benefici e gli obblighi connessi al ruolo dello Stato nella sua qualità di operatore economico, ad esclusione di quelli connessi al suo ruolo di potere pubblico. Ciò, in quanto tale criterio, in linea di principio, non viene applicato qualora lo Stato agisca in quanto autorità pubblica e non come operatore economico (es. interventi con finalità di pubblico interesse quali motivi di sviluppo sociale o regionale). Cfr. Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, cit (par. 77).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref45">[45]</a> In materia, risulta opportuno il richiamo al contenuto della Comunicazione della Commissione europea 2014/C249/01 “<em>Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà</em>”. In particolare, la Commissione precisa che l’intervento dello Stato membro a sostegno delle imprese in difficoltà può avvenire previa presentazione di un “piano di ristrutturazione realistico, coerente e di ampia portata che ripristini la redditività a lungo termine del beneficiario”, ovvero, una redditività realizzabile “… entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future…” fermo restando che “La redditività a lungo termine viene raggiunta quando un’impresa è in grado di fornire un adeguato rendimento del capitale investito dopo avere coperto la totalità dei suoi costi, compresi l’ammortamento e gli oneri finanziari. L’impresa ristrutturata dovrebbe essere in grado di competere sul mercato in base ai propri meriti”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref46">[46]</a> In particolare, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lett. e), del D.lgs n. 175 del 2016, sono soggette a piani di razionalizzazione (ossia dismesse o comunque riorganizzate), tra le altre, “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”. In materia, Assonime osserva che “L’obbligo di ripetere l’esercizio di <em>shareholding review</em> su base annuale consente di tenere conto dell’evoluzione dei fattori rilevanti per la scelta. E’, infatti, ben possibile che una partecipazione ritenuta giustificata in un dato momento perda successivamente tale connotato perché l’evoluzione dei mercati e delle tecnologie ha reso l’intervento pubblico non più necessario o quella modalità di intervento pubblico non più efficient<em>e</em>” – Intervento di Ginevra Bruzzone “<em>Privatizzazioni e aggregazioni tra imprese: la shareholding review come opportunità</em>” in occasione del Convegno Sipotra-AGCM “<em>Razionalizzazioni dei mercati e aggregazioni fra imprese di trasporto</em>”, Roma, 26 gennaio 2017.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref47">[47]</a> La normativa in parola non solo prevede consistenti sanzioni pecuniarie per gli enti pubblici inadempienti ma istituisce un articolato sistema di verifiche sull’attuazione del predetto obbligo (in particolare, si fa riferimento alla previsione della comunicazione alla Corte dei conti e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato dell’atto deliberativo di costituzione della società e della istituzione di una struttura alle dipendenze del Ministero dell’Economia e delle finanze con la finalità di vigilare sullo stato di attuazione delle misure di riassetto delle partecipazioni), cfr. Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, <em>“Gli organismi partecipati dagli enti territoriali”</em>, Relazione 2016, cit.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref48">[48]</a> Ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione “Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref49">[49]</a> CODAZZI E., opera cit.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref50">[50]</a> Assonime, Intervento di Ginevra Bruzzone, cit.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref51">[51]</a> VESSIA F., opera cit.</div>
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<p>Note</p>
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		<title>A due anni dal codice di giustizia contabile, uno sguardo al &#034;nuovo&#034; giudizio di responsabilita&#8217;: le attivita&#8217; preprocessuali di parte, tra poteri del pubblico ministero e garanzie di difesa del presunto responsabile</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/a-due-anni-dal-codice-di-giustizia-contabile-uno-sguardo-al-nuovo-giudizio-di-responsabilita-le-attivita-preprocessuali-di-parte-tra-poteri-del-pubblico-ministero-e-garanzie-di-difesa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 17:44:03 +0000</pubDate>
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<p>* Relazione ai Seminari sassaresi di Diritto Amministrativo secondo ciclo &#8211; Sassari, 29 maggio 2018. Note Allegati Saitta (214 KB)Views: 0</p>
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<p>* Relazione ai <em>Seminari sassaresi di Diritto Amministrativo secondo ciclo</em> &#8211; Sassari, 29 maggio 2018.</p>
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		<title>La tutela dell’ambiente tra amministrazione e controllo</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-tutela-dellambiente-tra-amministrazione-e-controllo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 17:43:57 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-tutela-dellambiente-tra-amministrazione-e-controllo/">La tutela dell’ambiente tra amministrazione e controllo</a></p>
<p>UNIVERSITÁ DEGLI STUDI “SAPIENZA” DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PUBBLICO, COMPARATO, INTERNAZIONALE – Curriculum Diritto Amministrativo Europeo dell’Ambiente – Resoconto incontro di dottorato 11 aprile 2018 Cons. Pasquale Fimiani Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione Presidente della Sezione della Cassazione dell’Associazione nazionale magistrati L’incontro di studi tenutosi in data 11</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-tutela-dellambiente-tra-amministrazione-e-controllo/">La tutela dell’ambiente tra amministrazione e controllo</a></p>
<p>UNIVERSITÁ DEGLI STUDI “SAPIENZA”<br />
DOTTORATO DI RICERCA<br />
IN DIRITTO PUBBLICO, COMPARATO, INTERNAZIONALE<br />
– Curriculum Diritto Amministrativo Europeo dell’Ambiente –</p>
<p>Resoconto incontro di dottorato 11 aprile 2018<br />
Cons. Pasquale Fimiani<br />
Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione<br />
Presidente della Sezione della Cassazione dell’Associazione nazionale magistrati</p>
<p>L’incontro di studi tenutosi in data 11 aprile 2018 ha visto il contributo del Cons. Pasquale Fimiani, studioso del diritto ambientale nei suoi vari profili del quale si occupa all’interno della Procura generale della Cassazione sia nel settore penale, sia quale coordinatore della Rete nazionale dei Procuratori generali in materia ambientale nell’ambito delle attività di attuazione dell’art. 6 del D. Lgs. n. 106/2006.<br />
Il suo intervento ha il pregio di attraversare i territori di confine, o comuni, ai settori del controllo e dell’amministrazione nella tutela dell’ambiente. È necessario, in tal senso, porsi preliminarmente una domanda: l’ambiente deve essere controllato od amministrato? È considerato materia di carattere trasversale, mentre allo stesso tempo si rinvengono specifici beni ambientali cui è necessario apprestare tutela (acqua, territorio, suolo, ecc.).<br />
Una delle prime problematiche concettuali emergenti intorno alla protezione ambientale attiene alla questione se l’intero sistema di tutela riguardi essenzialmente delle <em>funzioni</em> – controllo e amministrazione – ovvero dei <em>beni</em> ambientali: in altri termini, ci si chiede se la tutela consista nel e disciplini essenzialmente il riparto di competenze tra Stato e regioni ovvero attenga ai singoli beni ambientali ed alla loro valorizzazione. A tal proposito, si rende necessario il riferimento alla recentissima sentenza della Corte costituzionale n. 58 del 2018, poiché incentrata sul bilanciamento tra tecniche di tutela da un lato ed ambiente ed economia dall’altro; le tecniche di tutela, in particolare, si sostanziano in ciò che comunemente – in dottrina e nella giurisprudenza amministrativa – è denominata “protezione integrale” ed attiene in particolare alla disciplina delle aree protette, degli habitat, del paesaggio. Con tale tipo di protezione viene in considerazione anzitutto l’oggetto della tutela (il patrimonio dell’area protetta) e l’iniziativa economica risulta necessariamente recessiva, potendosi realizzare solo ove sia compatibile con la salvaguardia dell’area protetta. In tal senso, la protezione integrale ha natura eccezionale e residuale rispetto al bilanciamento dei diversi interessi in gioco, sostanziandosi quindi essenzialmente nella individuazione e delimitazione del territorio protetto e relativi strumenti di organizzazione, gestione e pianificazione. La protezione o tutela <em>bilanciata</em>, viceversa, è rappresentativa del bilanciamento tra gli interessi di “mercato” e l’interesse pubblico alla tutela della salute: strumento tipico di tale protezione consiste nello<em> standard</em> il quale regola, in concreto, un inquinamento tollerato.<br />
La giurisprudenza, con riferimento al diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost., si è evoluta nel senso di una iniziale affermazione dello stesso quale bene meritevole di protezione assoluta (Cass. SSUU civili, n. 5172/1979), con evidenti ricadute in tema di riparto di giurisdizione (ritenuta in capo al giudice ordinario); l’interpretazione successiva operata dalla Corte costituzionale (sent. n. 85/2013) si pone nella diversa prospettiva che non esistano, nell’ordito costituzionale, diritti tiranni: è necessario quindi operare un bilanciamento tra i diversi beni e diritti tutelati, in un’ottica di sistema, con la conseguenza che il bilanciamento stesso sia requisito di legittimità e validità dei provvedimenti.<br />
Conformemente, con la recentissima sentenza n. 58 del 2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa di cui al d. l. n. 92 del 2015, che consentiva all’azienda inquinante (in particolare, lo stabilimento di interesse strategico ILVA di Taranto), anche in presenza di sequestri preventivi operati dall’autorità giudiziaria, la continuazione dell’attività produttiva con il solo limite della presentazione di un piano di risanamento, la cui redazione era peraltro demandata all’opera della stessa azienda. In tal caso, la Corte ha ritenuto che il legislatore non abbia operato un bilanciamento tra i diversi interessi costituzionalmente garantiti, risultando regressiva la tutela apprestata dalla norma impugnata rispetto alla legislazione precedente, la quale invece operava il giusto bilanciamento tra la tutela della salute e dell’ambiente con la tutela del lavoro e dell’attività di impresa. Tale pronuncia lascia però un interrogativo in capo al legislatore, circa i limiti del bilanciamento tra ambiente e mercato: è necessario affermare il primato del diritto alla salubrità ambientale, oltre che riflettere sulla circostanza che le scelte politiche di tutela attuali siano necessitate dalla recente crisi economica, mentre in tempi di benessere finanziario e di bilancio viceversa potrebbe risultare più agevole la protezione dell’ambiente e della salute; tale aspetto induce a considerare gli aspetti causali – oltre che le possibili conseguenze – di una monetizzazione etica dell’ambiente.<br />
Riguardo il bilanciamento in sede giurisprudenziale ed il principio di precauzione di cui agli artt. 3-ter d. lgs. n. 152/2006 e 191 TFUE, è necessario anzitutto distinguere tra prevenzione e precauzione; la prima attiene all’adozione delle migliori pratiche e si pone in funzione teleologica rispetto alla seconda, la quale impone alla pubblica autorità, in caso di dubbio, rischio od eventuale pericolo, la scelta più restrittiva e rigorosa, anche se anticipatoria rispetto le certezze e gli approdi scientifici. La portata di tali principi deve in ogni caso essere bilanciata con il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, rappresentando la proporzionalità e la precauzione i principali strumenti di attuazione del bilanciamento da parte della Pubblica Amministrazione.<br />
Il principio di precauzione costituisce quindi lo strumento di verifica dell’attività amministrativa e, da questo punto di vista, deve porsi la questione della sua diretta applicabilità. Il problema emerge con particolare evidenza, ad esempio, in riferimento al reato di cui all’art. 434 c.p. (rubricato “crollo di costruzioni o altri disastri dolosi” e denominato in giurisprudenza c.d. <em>disastro innominato</em>) in presenza di un’attività autorizzata, laddove emergano nuove conoscenze scientifiche sulla scorta delle quali risulti con certezza che le attuali prescrizioni – ossia il limite di emissione consentito – non siano sufficienti a garantire un’adeguata protezione della salute: è il tipico caso delle autorizzazioni integrate ambientali, le quali contengono infatti prescrizioni adeguate secondo le B.A.T. – <em>best available techniques</em> – di cui all’art. 29-sexies del d. lgs. n. 152 del 2006, soggette a periodico aggiornamento ai sensi dell’art. 29-octies; in tali casi, cosa accade se, nelle more dell’attività, la conoscenza scientifica attesta la pericolosità degli <em>standard</em> autorizzati?<br />
Nell’ulteriore caso della contravvenzione di cui all’art. 674 c.p. – fattispecie che punisce il getto di cose pericolose ed emissioni nocive – la recente giurisprudenza ha affermato che il riferimento normativo espresso “<em>nei casi non consentiti dalla legge</em>” – comprendente anche l’emissione in atmosfera – esclude l’applicabilità del principio poiché individua il presupposto necessario per la configurazione del reato contravvenzionale, ovvero la violazione delle norme di settore regolanti l’attività. Quale la disciplina invece nel citato caso del delitto di disastro <em>ex</em> art. 434 c.p.? La giurisprudenza di merito, in alcuni casi, ha ritenuto direttamente applicabile il principio di precauzione, in considerazione del livello di protezione richiesto e dell’elemento soggettivo del dolo eventuale. È necessario considerare che il nostro sistema di diritto penale di tutela dell’ambiente è integrato secondo la dicotomia composta dal procedimento amministrativo e dalla responsabilità penale: la responsabilità penale per tali tipi di reati è cioè strettamente dipendente dalle regole di gestione dell’attività amministrativa ed in tal senso è possibile l’integrazione di un conflitto fra poteri: se, infatti, tali regole impongono che sia un sistema pubblico a regolare l’adeguamento dell’autorizzazione in capo alla p.a., allora la diretta applicazione – ed i suoi limiti – del principio di precauzione può scontrarsi con il principio della separazione dei poteri, poiché è, in ogni caso, la stessa Amministrazione a dover compiere l’adeguamento in base alle regole di legge: è perciò necessario che la stessa legge preveda – ed accetti il rischio – che, nelle more di una più avanzata conoscenza scientifica, sia il legislatore a farsi carico dell’anticipazione dell’adeguamento delle BAT. Appare, in definitiva, problematica l’applicazione diretta del principio di precauzione per fondare la colpevolezza di chi gestisca un impianto conformemente alle prescrizioni dell’AIA, laddove non esista una norma che imponga il rispetto delle conclusioni sulle BAT dal momento della loro pubblicazione e prima del loro riesame. Esiste d’altronde un orientamento – confermato dalla stessa Cassazione (Cass. civ. sez. III, sent. n. 15853/2015) – favorevole alla diretta applicazione del principio di precauzione, con la motivazione che “<em>il principio di precauzione – sancito dall’ordinamento comunitario come cardine della politica ambientale – è assicurato dallo stesso legislatore statale attraverso la disciplina contenuta nella legge 22 febbraio 2001, n. 36, e nel DPCM 8 luglio 2003, che ha fissato i parametri relativi ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità, i quali non sono modificabili, neppure in senso restrittivo, dalla normativa delle singole Regioni, ed il cui mancato superamento osta alla possibilità di avvalersi della tutela giudiziaria preventiva del diritto alla salute, che è ipotizzabile solo in caso di accertata sussistenza del pericolo della sua compromissione, da ritenersi presuntivamente esclusa quando siano stati rispettati i limiti posti dalla disciplina di settore</em>”. In particolare, due delitti introdotti dalla l. n. 68 del 2015, ossia l’inquinamento ed il disastro ambientali (art. 452 bis e quater c.p.) contemplano la fattispecie secondo cui “chiunque, <em>abusivamente </em>cagiona…”: tale abusività, prevista dalla <em>littera legis</em>, è da riferirsi al mancato possesso dell’autorizzazione (ovvero che la stessa sia illecita o illegittima) e, secondo un orientamento minoritario, risulterebbe integrata <em>ex se</em> anche in caso di violazione del principio di precauzione; è una tesi questa difficile da condividere, non solo per i motivi suesposti ma soprattutto perché il principio di precauzione rappresenta una c.d. clausola elastica: tale elasticità tipica del principio deve affermarsi soprattutto nel diritto penale, laddove vale il principio di legalità costituzionalmente garantito (<em>nullum crimen</em>, <em>nulla poena sine lege</em>). Conformemente, la giurisprudenza della Cassazione civile, nel suo orientamento maggioritario, rigetta l’applicabilità diretta del principio di precauzione nel caso di immissioni nocive (art. 844 c.c.); occorre infatti, a parere della Cassazione, far riferimento alle regole contenute nella normativa che disciplina il fenomeno delle immissioni. Depone nel medesimo senso la disciplina del danno ambientale (artt. 308 e 311 del d. lgs. n. 152/2006), la quale individua i due casi in cui, alternativamente, i costi della prevenzione e delle azioni precauzionali non sono a carico dell’operatore, ovvero: quando l’evento causato è stato espressamente consentito dall’autorizzazione ovvero se, nel corso dell’attività, l’operatore dimostri che la causa del danno ambientale non poteva essere considerata probabile secondo lo stato di conoscenze scientifiche e tecniche al momento del rilascio dell’autorizzazione in funzione dell’attività. Quindi, solo ove sussiste un’autorizzazione opera in via residuale – e diretta – il principio di precauzione: di conseguenza, tale principio è da considerarsi di applicazione residuale, costituendo un riferimento per tutte quelle situazioni non regolate puntualmente da una espressa disciplina amministrativa dell’impresa.<br />
Un ulteriore aspetto problematico riguarda la diretta applicabilità del principio di precauzione alla classificazione dei rifiuti; in particolare, vi sono rifiuti pericolosi (con voci c.d. “a specchio”) di cui è necessario accertare tutte le possibili sostanze pericolose: occorre quindi chiedersi se, ove tale attività non venga adempiuta ovvero sia impossibile provvedere con certezza all’individuazione della presenza o meno di sostanze pericolose nel rifiuto, questo sia da presumersi – ai fini del trattamento e della classificazione – come pericoloso, in applicazione del principio di precauzione. Da questo punto di vista, potrebbe risultare sufficiente e risolutivo svolgere una ricerca mirata, sulla base della conoscenza del ciclo produttivo, delle sostanze contenute nel rifiuto e quindi contemplare la possibilità di selezionare le stesse in base al grado di nocività; anche in questo caso, infatti, si opererebbe un bilanciamento fra costo economico e precauzione; un’analisi del genere avrebbe peraltro costi antieconomici ove sostenuta da una singola impresa. La Corte di Giustizia dell’Unione europea, in merito, a seguito della proposizione della questione pregiudiziale da parte della Corte di cassazione (n. 37460/2017) circa la classificazione dei rifiuti pericolosi, dovrà chiarire e stabilire un orientamento nelle alternative citate: laddove infatti sia conoscibile con certezza l’intero ciclo produttivo di provenienza del rifiuto e sussista la prova certa – con onere a carico del produttore – che il ciclo abbia carattere di continuità e che non vi siano elementi di turbativa, allora sarebbe possibile operare una scelta selettiva – debitamente motivata e provata – delle sostanze pericolose e la questione si risolverebbe essenzialmente in un problema di onere della prova.<br />
Altro rilevante tema è rappresentato dal rapporto tra la giurisdizione ed il sistema del c.d. <em>command and control</em>: a fronte della scarsità di norme specifiche, inizialmente la tutela giudiziaria dell’ambiente seguì la strada dell’applicazione suppletiva di norme penali di carattere generale; ciò finché non intervennero le normative europee e le discipline di settore (ad esempio, la l. n. 319/1976 in materia di acque ed il D.P.R. n. 915/1982 in materia di rifiuti), che segnarono la nascita della stagione del <em>command and control</em>, fondata sul binomio precetto-controllo. La giurisdizione si pose, in tale contesto, come fonte integrativa e compensativa del <em>command and control</em> contribuendo alla definizione del sistema amministrativo di regolazione dell’attività ambientale dell’impresa, regolato da norme imprecise, incomplete e frammentarie. Tale impostazione, d’altra parte, si risolse in una tutela non tanto del <em>bene</em> giuridico ambientale, bensì delle <em>funzioni</em> amministrative di controllo. Peraltro, all’epoca era già avvertita la necessità di creare un sistema di incentivazione della normativa ambientale. Si può affermare che lo stato attuale del sistema penale di tutela dell’ambiente consista in un’evoluzione di contravvenzioni specifiche e delitti ambientali, i quali ineriscono specificamente al sistema amministrativo di controllo.<br />
Come anticipato, un tema lungamente discusso attiene alla questione se il sistema normativo di tutela dell’ambiente sia protettivo delle funzioni ovvero dei beni ambientali. In tal senso, una tutela anticipata è rappresentata dai c.d. reati sentinella (reati presupposto), quali la mancanza di autorizzazione, la violazione degli <em>standard</em> (reati di pericolo presunto), finché non si è resa necessaria per il legislatore anche l’introduzione di specifici reati di danno con la citata l. n. 68 del 2015, i quali sono denominati, al nuovo Titolo VI-bis del Codice penale, come “delitti contro l’ambiente”, deponendo nel senso di una tutela dello stesso in quanto bene. Tale normativa conferma la necessaria espansione del ruolo della giurisdizione come fonte dello statuto ambientale dell’impresa, alla stregua di un duplice ordine di motivi: anzitutto, è possibile estinguere la contravvenzione con il medesimo sistema di estinzione proprio delle contravvenzioni lavoristiche di cui al d.lgs. n. 758/1994: l’accesso a tale procedura estintiva è però subordinato alla verifica del cagionamento, con l’integrazione del reato, di un “<em>danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette</em>” la cui valutazione è demandata al giudice. Inoltre il legislatore penale, per far fronte al problema del sovraccarico giudiziario, ha introdotto (con l. n. 28 del 2015) la norma di cui all’art. 131-bis c.p., la quale si applica a tutti i reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore a cinque anni e prevede che per il fatto di speciale tenuità debba essere pronunciato il proscioglimento o comunque la non punibilità: è da registrare che non tutti i delitti contro l’ambiente introdotti con l. n. 68/2015 risultano esclusi dall’applicazione di tale causa di non punibilità (rientrandovi, infatti, l’inquinamento ambientale colposo e l’impedimento al controllo) e che il complesso delle contravvenzioni ambientali può trovarsi soggetto all’operatività dell’art. 131-bis c.p., il quale ha contribuito all’introduzione di un forte elemento di discrezionalità valutativa in capo al giudice.<br />
Il delineato sistema di supplenza in capo alla giurisdizione è confermato anche in riferimento ai delitti contro l’ambiente di cui agli artt. 452-bis e 452-quater c.p., introdotti dalla citata l. n. 68/2015; questi si pongono infatti in evidente progressione criminosa rispetto al complesso delle contravvenzioni ambientali: non è infatti sufficiente, per l’integrazione dei delitti citati, il mero superamento dello <em>standard</em>, risultando bensì necessario un <em>quid pluris</em> che si ponga su un piano di offensività diverso e più grave. In tal senso, si delinea un altro problema: la normativa ambientale infatti è costituita da delitti la cui formulazione letterale contiene clausole aperte, le quali rimettono al giudice il compito di individuare il contenuto normativo in concreto. Il tema insiste direttamente sul rapporto tra poteri, in particolare fra giurisdizione e indirizzo politico, sul quale è necessario riflettere (paradigmatica in tal senso può considerarsi, ad esempio, la nozione concreta di “inquinamento significativo e misurabile”, rimessa normativamente al giudice, di cui al nuovo art. 452-bis c.p.).<br />
Una questione più strettamente penalistica attiene al tema dell’autocontrollo ambientale, in particolare al rapporto tra il sistema di autocontrollo in funzione collaborativa (tipico della normativa ambientale) ed il principio della c.d. libertà dalle autoincriminazioni. Si è detto in precedenza che il <em>command and control</em> non rappresenta più un sistema esclusivo, esistendo strumenti come le incentivazioni; con l’autocontrollo quindi il legislatore si è orientato verso l’affidamento all’impresa dell’onere di regolarsi, ad esempio prevedendo – nell’autorizzazione integrata ambientale – il registro delle emissioni, che l’operatore deve aver cura di compilare e successivamente trasmettere all’autorità preposta. In questi ed altri casi, come la comunicazione dell’evento di contaminazione che rende obbligatoria la bonifica, è necessario chiarire la questione afferente al principio, di rango costituzionale, del divieto di autoincriminazione (<em>nemo tenetur se detegere</em>): la giurisprudenza della Corte costituzionale ha fornito delle risposte, asserendo anzitutto – correttamente – che tale principio è di natura processuale; ha rilevato inoltre che, anche ove la fase sia preprocessuale ma funzionale all’instaurazione del procedimento penale in cui emergano indizi di reato, è necessario comunque realizzare il contraddittorio poiché l’operatore – in forza del citato principio di garanzia – non può autoaccusarsi, se le sue dichiarazioni sono propedeutiche all’instaurando processo penale.<br />
Come accennato in precedenza, con l’espansione della giurisdizione come fonte integrativa del <em>command and control</em>, maturò la consapevolezza che un sistema imperniato sul solo controllo avrebbe richiesto un dispiegamento di risorse umane e finanziarie non sostenibile: si assistette così all’evoluzione degli strumenti volontari per la tutela dell’ambiente, ossia le certificazioni, il sistema di scambio di quote e altri strumenti integrativi; in tal senso, si scelse di affidare anche alle imprese l’evoluzione dell’ordinamento ambientale. Questi strumenti, in particolare, risultano integrativi del controllo penale in senso stretto sull’azione amministrativa, che si realizza appunto attraverso gli strumenti di pianificazione, regolazione, autorizzazione ed il relativo apparato sanzionatorio.<br />
Il sistema delineato peraltro meriterebbe di essere rimodulato alla luce di due nuovi principi emergenti nel pensiero economico ambientalista. L’economia infatti è sempre anticipatrice del diritto, secondo il passaggio economia-giudice-legislatore; il fenomeno cioè dapprima emerge, dopodiché il giudice interviene laddove non esiste ancora la regola ed infine il legislatore tenta una ricomposizione normativa; si parla, in tal senso, di gigantismo del giudice o di supplenza giudiziaria laddove sia manchevole o insufficiente l’apporto del legislatore.  I due concetti emergenti e dotati di particolare interesse sono, sinteticamente, il <em>capitale naturale</em> e l’<em>economia circolare</em>. Il capitale naturale identifica i beni ambientali non soltanto come oggetto di tutela ma individuandone i c.d. servizi ecosistemici e, allo stesso tempo, la valorizzazione dei servizi ecosistemici resi dal capitale naturale è integrativa della realizzazione dell’economia circolare. Quest’ultima, assumendo un modello di sviluppo sostenibile fondato sulla valorizzazione e trasformazione della qualità dei prodotti, costituisce infatti una tutela indiretta del capitale naturale, creando le condizioni per minimizzare lo sfruttamento di risorse non rinnovabili. Si potrebbe peraltro argomentare nel senso dell’economia circolare in merito ad una nuova nozione di rifiuto, che oggi si individua ancora principalmente nella logica del recupero dello scarto; si dovrebbe immaginare un sistema che fin dalla produzione del bene preveda dei meccanismi tecnici di regolazione che automaticamente consentano la trasformazione; in tal senso, il rifiuto diverrebbe l’eccezione, poiché nella logica dell’economia circolare la fisiologia è rappresentata dal bene trasformato e valorizzato, e solo eccezionalmente scartato.<br />
Come si atteggia la giurisdizione rispetto a tali situazioni? Ai fini della realizzazione di un ordinamento incentrato sui concetti di capitale naturale ed economia circolare è necessaria la rivisitazione in chiave ambientale dei pilastri fondanti il sistema economico e giuridico dominanti: la <em>proprietà</em> e l’<em>impresa</em>.<br />
La nozione di proprietà è stata oggetto di studio nell’ambito della teoria dei beni comuni, con cui si è posta la necessità – in sede soprattutto di dottrina – del superamento del sistema tradizionale della demanialità e della classificazione dei beni pubblici, in particolare ambientali, attraverso la valorizzazione della funzione collettiva assolta dai beni stessi a prescindere dal loro regime proprietario. L’unico arresto giurisprudenziale ad aver sostanzialmente recepito tale teoria è rappresentato dalla pronuncia resa dalle Sezioni Unite civili della Cassazione, n. 3665 del 2011, sulla presunta natura demaniale delle valli da pesca della laguna di Venezia. In tale sentenza, in particolare, è stata ritenuta la demanialità e quindi la natura pubblica delle valli lagunari esattamente sulla scorta della funzione pubblica assolta dal bene. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha, d’altro canto, rigettato tale statuizione e condannato la Repubblica italiana per violazione dell’art. 1 del Protocollo CEDU, avendo ritenuto che la società ricorrente fosse stata privata, a fronte della mancata corresponsione di un indennizzo, della valle da pesca che utilizzava. La pronuncia del giudice europeo, in ogni caso, non si pone in termini di incompatibilità con la soluzione della valorizzazione e monetizzazione dei “servizi ecosistemici” offerti dal capitale naturale, quale che sia il regime proprietario dello stesso.<br />
In merito al concetto di impresa, le attuali prospettive devono attenere alla valorizzazione del ruolo del produttore di beni, all’evoluzione del ruolo del consumatore, della <em>circular economy</em>, dei diversi attori economici; è necessario individuare in quali condizioni l’impresa abbia convenienza a compiere certe attività attraverso gli incrementi volontari, l’espansione della certificazione e strumenti simili: l’interesse dell’impresa deve cioè necessariamente sempre più coincidere con quello ambientale. In merito, la Cassazione si è espressa sugli enti collettivi svolgenti attività certificativa, ossia i soggetti consortili: tali consorzi sono infatti soggetti privati che svolgono attività tipica del pubblico servizio, compresa quella avente carattere autoritativo. La giurisprudenza, in generale, individua tali enti come costituiti da soggetti privati i quali si coalizzano ed organizzano con l’obiettivo di esercitare funzioni pubbliche e pertanto risultano degni di inserimento nell’organizzazione amministrativa.<br />
Da un punto di vista generale e sistemico, in ogni caso, la portata applicativa degli strumenti certificativi è caratterizzata da una sostanziale arretratezza normativa; in giurisprudenza si rinvengono solo alcune sentenze di merito, che si limitano a qualificare il contratto di certificazione come contratto atipico. In merito, sussistono tre questioni fondamentali: la natura del contratto di certificazione come contratto atipico; la natura del contratto di assistenza alla certificazione, ricondotto dall’orientamento prevalente della giurisprudenza nell’alveo dell’art. 2222 c.c.; infine, la responsabilità del certificatore nei confronti di terzi. Sul versante strettamente penalistico, è necessario stabilire con chiarezza se, agli effetti della legge penale, la certificazione rivesta valore di atto pubblico ovvero di scrittura privata e quale funzione assolva esattamente. La certificazione è nata infatti come strumento di <em>marketing</em>, ossia pubblicità sul mercato (c.d. schemi collaterali) che poi si è fatta sistema grazie ai benefici, quali agevolazione del credito e rilascio di autorizzazioni, che la prassi certificativa dispiegava in capo alle imprese che sceglievano di dotarsene; a conferma della sua centralità nel sistema della tutela dell’ambiente, è stata di recente inserita nel nuovo Codice dei contratti pubblici; da un punto di vista penalistico però non è possibile affermare con certezza quale funzione assolva.<br />
In merito ai soggetti consortili, la previsione normativa che l’autonomia privata possa assolvere ad un ruolo attivo nella determinazione di regole e procedure ha evidenti ricadute sul rilevante tema della c.d. <em>democrazia ambientale</em>. La Convenzione di Aarhus infatti consente e regola l’accesso dei cittadini al procedimento amministrativo; il privato può partecipare però alla sola fase deliberativa, mentre nella prospettiva della democrazia ambientale la partecipazione si estende anche alla fase gestionale. In tal senso, nel caso delle citate imprese consortili, si assiste all’emersione di una forma di “coamministrazione” tra amministrazione pubblica ed autonomia privata: tali soggetti collettivi possono mirare a costituire il “secondo pilastro” di una partecipazione dei cittadini in forma singola o associata alla gestione collettiva dell’ambiente.<br />
La questione, come le altre ivi trattate, si conferma come paradigmatica dello studio del diritto dell’ambiente, il quale richiede un approccio necessariamente interdisciplinare.</p>
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<p>Note</p>
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		<title>Le procedure di valutazione ambientale strategica</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-procedure-di-valutazione-ambientale-strategica-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 17:43:57 +0000</pubDate>
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<p>Resoconto dell&#8217;incontro di studi del 27 marzo 2018 Note Allegati Resoconto lezione 27.3.18 (109 KB)Views: 0</p>
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		<title>L’effettività della tutela ed il ruolo determinante del ricorrente nelle questioni risarcitorie</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 17:42:46 +0000</pubDate>
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<p>Nel decreto legislativo n. 104 del 2010 (comunemente definito codice del processo amministrativo) all’art. 1 si afferma che la giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del Diritto Europeo; ciò avviene sulla base della specifica disciplina del processo amministrativo, non sempre e necessariamente</p>
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<p>Nel decreto legislativo n. 104 del 2010 (comunemente definito codice del processo amministrativo) all’art. 1 si afferma che la giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del Diritto Europeo; ciò avviene sulla base della specifica disciplina del processo amministrativo, non sempre e necessariamente dandosi applicazione alle regole processuali comunitarie. È tuttavia certo che bisogna applicare, a livello nazionale, i principi scanditi dal diritto europeo e quindi l’effettività della tutela deve essere implementata nel nostro ordinamento seguendo anche le regole ivi dettate. In ossequio a tale principio risulta preminente sottolineare che nel sistema processuale-amministrativo italiano il Giudice non può mai superare i limiti del potere decisorio di un tipico giudizio che nasce da domanda di parte. Restano, peraltro, ancora circostanze in cui ci si chiede se il Giudice possa andare “incontro” ad una delle parti pur in assenza di una sua iniziativa piena e formale completata da una attività probatoria dimostrativa. Di converso, ci si domanda se una risposta negativa a detto quesito possa rendere meno effettiva la tutela nei confronti della parte che avrebbe potuto agire nel modo descritto ma non lo ha fatto.<br />
Come è noto, con la sentenza 22 luglio 1999, n. 500, la Corte di Cassazione ha superato il tradizionale orientamento inteso a ritenere la colpa sussistente in <em>re ipsa</em> nella stessa illegittimità processualmente accertata dall&#8217;atto amministrativo.<a title="" href="#_ftn1">[1]</a> Sulla scorta dell&#8217;orientamento inaugurato con la sentenza n. 500/1999, infatti, il giudice è chiamato a svolgere una <em>«più penetrante indagine estesa alla valutazione della colpa non del funzionario agente ma della p.a. intesa come apparato che sarà configurabile nel caso in cui l&#8217;adozione e l&#8217;esecuzione dell&#8217;atto illegittimo (lesivo dell&#8217;interesse danneggiato) sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione alle quali l&#8217;esercizio delle funzione amministrazione deve ispirarsi e che il giudice ordinario può valutare, in quanto si pongono come limiti esterni alla discrezionalità»</em>.<a title="" href="#_ftn2">[2]</a> La pretesa risarcitoria, dunque, non può trovare automatico accoglimento in seguito alla riconosciuta illegittimità del provvedimento amministrativo, posto che quest&#8217;ultima deve risultare, per così dire, aggravata dall&#8217;inosservanza dei principi di imparzialità, correttezza e buona amministrazione.<a title="" href="#_ftn3">[3]</a></p>
<p><strong>1. Il discusso caso dell’art. 34 comma 3 c.p.a. </strong><br />
Prendendo le mosse dall’esito di un dibattito che nel recente passato ha animato dottrina<a title="" href="#_ftn4">[4]</a> e giurisprudenza sul ruolo dell’art. 34 comma 3 c.p.a. e sui suoi riflessi in tema di rapporto tra annullamento del provvedimento e risarcimento del danno, si può notare come il ruolo del giudice amministrativo che assicura tutela debba essere “mediato” o per meglio dire “accompagnato” da una necessaria attività probatoria della parte che anela al bene della vita, non potendosi altrimenti concedere in concreto un risarcimento del danno teoricamente possibile.<a title="" href="#_ftn5">[5]</a><br />
Le discussioni in merito all’art. 34 comma 3 c.p.a. nascevano da una infelice attività legislativa che ha composto una fattispecie tutt’altro che chiara e foriera di dubbi. Infatti, la disposizione del terzo comma prevede che «<em>quando, nel corso del giudizio, l&#8217;annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l&#8217;illegittimità dell&#8217;atto se sussiste l&#8217;interesse ai fini risarcitori</em>.» Secondo una prima interpretazione letterale risultano già sorgere dei dubbi su quale possa essere in concreto l’utilità di una pronuncia di annullamento.<a title="" href="#_ftn6">[6]</a> Invero, l’utilità deve essere sempre valutata caso per caso, potendosi difficilmente sostenere che l’utilità sia un concetto oggettivamente rilevabile e accertabile in astratto. Ulteriormente si descrive un’attività di accertamento del giudice in termini di regolarità, utilizzando un verbo al presente quale “accerta” che farebbe pensare ad una mera conseguenza logica dello sviluppo del processo: se l’annullamento non è più utile allora il giudice accerta <em>ex officio</em> l’interesse ai fini risarcitori. Tuttavia, argomentare in tal guisa sarebbe come tendere a colmare una lacuna lasciata dal legislatore, consegnando nelle mani degli organi giudicanti amministrativi un potere maggiore di quello che in realtà dovrebbero avere. Se, infatti, ci si pensa, il processo amministrativo nasce da un impulso di parte e, tolti i casi di rilevabilità <em>ex officio</em> delle eccezioni, il giudice ricopre un ruolo consequenziale rispetto all’attività del ricorrente: decide a fronte di una domanda, risponde a fronte di un’istanza. Ciò è palesemente dimostrato laddove se la parte ricorrente non coltiva la propria azione legale già iniziata in un processo, il giudice non può agire in maniera “inquisitoria” e sostituire la parte nell’attività attorea.<a title="" href="#_ftn7">[7]</a> L’organo giudicante è per Costituzione terzo ed imparziale in un processo amministrativo in cui “dominus” è il ricorrente (<em>non extra petita partium</em>).<br />
Precisato ciò, appare così ragionevole pensare che l’art. 34 comma 3 c.p.a. debba essere letto nel senso che si dovrebbe ritenere implicitamente previsto tra i due incisi costruiti ipoteticamente l’ulteriore previsione “e se la parte lo richiede”. Solo così, infatti, troverebbe giustificazione l’ulteriore attività di accertamento dell’illegittimità compiuta dal Giudice ai fini del risarcimento. Sarebbe, infatti, eccessivo e colliderebbe con il principio della parità delle parti ammettere che il Giudice potesse <em>sua sponte </em>accertare l’illegittimità dell’atto ai fini di un risarcimento che non è stato richiesto con apposita istanza dalla parte ricorrente, attribuendo alla stessa un vantaggio non ricercato.<a title="" href="#_ftn8">[8]</a> A riguardo, deve registrarsi come la sentenza del Tar Brescia n. 330/2011 si presentava come antesignana di una corrente giurisprudenziale che, facendo leva sugli argomenti appena descritti, riteneva necessaria la proposizione di un’istanza di parte volta a dimostrare l’interesse ad una pronuncia sul risarcimento del danno.<a title="" href="#_ftn9">[9]</a> Tale orientamento è stato condiviso dalla recente giurisprudenza prevalente ed è stato sposato dalla IV Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 4033 del 18 agosto 2017 secondo cui <em>“ai sensi dell’art. 34 comma 3 c.p.a. anche se l’annullamento dell’atto impugnato non risulta più utile per la parte ricorrente, il giudice è comunque tenuto a ritenere ammissibile la richiesta di accertamento dell’illegittimità del provvedimento; tuttavia, egli deve valutare la sussistenza dell’interesse ai fini risarcitori, in difetto del quale la declaratoria di illegittimità correrebbe il rischio di rimanere meramente astratta. Incombe sulla parte ricorrente l’onere di allegare compiutamente i presupposti per la successiva proposizione dell’azione risarcitoria.”</em><br />
Se nel processo amministrativo, infatti, le attività implicite come l’acquiescenza rilevano, allora anche la mancata presentazione della esplicita richiesta risarcitoria dovrebbe essere tenuta in adeguata considerazione come si può vedere nelle numerose pronunce dei tribunali amministrativi.<a title="" href="#_ftn10">[10]</a> Ecco dunque che in presenza di sopravvenienze che hanno fatto venir meno, in corso di causa, l’interesse all&#8217;annullamento dell&#8217;atto gravato, la parte deve comunque adempiere all&#8217;onere di allegare compiutamente i presupposti dell&#8217;azione risarcitoria, a partire dal danno sofferto, nelle componenti del lucro cessante e del danno emergente (<em>iuxta allegata e probata partium</em>). Solo così il Collegio può convertire l&#8217;azione di annullamento in azione di accertamento dell&#8217;illegittimità dell&#8217;atto gravato con il ricorso introduttivo, procedendo all&#8217;esame dei motivi di censura sollevati dalla società ricorrente, ai sensi dell&#8217;art. 34, comma 3, c.p.a.<a title="" href="#_ftn11">[11]</a> Prevalenza di questo orientamento sancita definitivamente dal Consiglio di Stato con la sentenza della Sez. IV, 15 giugno 2016, n. 2636 secondo cui «<em>la statuizione di improcedibilità non trova ostacoli neppure nella norma sancita dall&#8217;art. 34, comma 3, cod. proc. amm., non essendo stata proposta la relativa domanda di accertamento o comunque una pertinente istanza che manifesti l&#8217;interesse della parte per un tale tipo di pronuncia</em>.»<a title="" href="#_ftn12">[12]</a><br />
Dunque, secondo la presa di posizione della giurisprudenza amministrativa in relazione all’art. 34 comma 3 si valorizza il ruolo ed il potere delle parti, così come si dà rilevanza alla loro omissione (mancata proposizione dell’azione di accertamento). Il Giudice non può andare <em>ultra petita </em>ma deve apparire come un “cavaliere che si muove con le armi date dalla legge sulle strade tracciate dal ricorrente, accettando gli aiuti predisposti dalle parti, per raggiungere il risultato richiesto (accoglimento del ricorso) o fermandosi qualora le strade proposte risultino impraticabili (improcedibilità, inammissibilità, irricevibilità, rigetto)”.<a title="" href="#_ftn13">[13]</a><br />
Il Giudice può uscire dal sentiero solo ove espressamente previsto dalla legge non arrogandosi il potere di decidere laddove non è atteso che lo faccia, avventurandosi in selve inesplorate attraverso strade non tracciate con il rischio di eludere il principio costituzionale di imparzialità e parità delle armi.<br />
Così prendendo le distanze dal suggestivo principio di continenza (“il più comprende il meno”) che tende ad omologare le varie forme di tutela in ragione dell&#8217;apparentemente comune sostrato dichiarativo che è in loro rinvenibile<a title="" href="#_ftn14">[14]</a>, l&#8217;Adunanza plenaria chiarisce meritoriamente che <em>«l&#8217;accertamento a fini risarcitori è qualcosa di più e comunque di diverso dalla domanda di annullamento»</em>.<a title="" href="#_ftn15">[15]</a> La differente natura degli elementi costitutivi delle due domande (rispettivamente: illegittimità/illiceità, richiesta di annullamento/condanna al risarcimento) impedisce al giudice di confondere il senso e la prospettiva cui rispondono i momenti cognitivi esercitati sui due fronti.<a title="" href="#_ftn16">[16]</a></p>
<p><strong>2. Il Giudice e l’accertamento di tutti gli elementi dell’illecito.</strong></p>
<p>Il discorso appena accennato sull’art. 34 comma 3 c.p.a. permette di compiere un ulteriore passo in avanti estendendo il principio della necessaria iniziativa ed attività di parte ai fini di un giudizio risarcitorio anche ai casi in cui la parte abbia effettivamente proposto una domanda in tal senso e debba perciò decidersi sulla stessa nel merito. Invero non basterebbe che la parte manifestasse al giudice il suo interesse ad una declaratoria di illegittimità a meri fini risarcitori, necessitando, invece, un effettivo adempimento dell’onere probatorio a suo carico in quanto parte presunta danneggiata. Infatti, anche una volta instauratosi un giudizio volto ad accertare il diritto al risarcimento del danno da lesione di un interesse legittimo, il giudice avrà sempre un ruolo <em>super partes </em>di controllare che tutti i presupposti, affinché sia concesso il risarcimento, siano effettivamente presenti ed allegati dalla parte interessata. Sarebbe altrimenti ingiusto e colliderebbe con la struttura di un processo ad istanza di parte il fatto che la parte avanzi una domanda risarcitoria e che il giudice la accolga sulla semplice base di presunzioni o principi di prova che non raggiungano il tenore di una “piena prova” alla luce del principio dispositivo. La tutela risarcitoria della lesione di un interesse legittimo, proprio per il suo porsi tra giurisdizione ordinaria e amministrativa, permettendo al G.A. di compiere un vero e proprio accertamento nel merito della pretesa, dovrà seguire regole probatorie che vanno oltre la semplice allegazione di fatti, dovendosi spingere fino alla prova di tutti gli elementi dell’illecito ex art. 2043 c.c.<a title="" href="#_ftn17">[17]</a><br />
In ossequio a tale discorso si dà atto del recente mutamento di orientamento della giurisprudenza amministrativa, susseguente alla sentenza n. 330/2011 del Tar Brescia, volta proprio a privilegiare un accertamento pieno, superando così le precedenti posizioni minoritarie, in passato caldeggiate anche dalla dottrina, secondo le quali ai fini del riconoscimento di un diritto al risarcimento del danno avrebbero potuto ritenersi sufficienti i semplici metodi presuntivi ex artt. 2727 e 2729 c.c.<a title="" href="#_ftn18">[18]</a>.<br />
La questione forse più intricata e dibattuta ruotava attorno alla argomentazione avanzata da taluni secondo cui l’illegittimità accertata del provvedimento adottato rappresentasse un caso di colpa in<em> re ipsa </em>dell’apparato amministrativo; corollario di tale discorso era che non sarebbe stata necessaria l’allegazione della prova del dolo o della colpa nell’attività amministrativa in quanto l’accertamento della violazione dei principi di legittimità sarebbe stato di per sé sufficiente a ritenere sussistente quanto meno la colpa. Una ricostruzione siffatta, condivisa da un orientamento ormai recessivo, avrebbe comportato il sorgere di una responsabilità oggettiva in capo alla P.A. e l’avrebbe messa in posizione di evidente svantaggio da un punto di vista di onere probatorio, sollevandosi dall’altra parte il ricorrente danneggiato dall’allegazione delle prove idonee a dimostrare la sussistenza dell’elemento soggettivo come richiede l’art. 2043 c.c.. Tale posizione è ancora condivisa dalla giurisprudenza comunitaria solo in tema di appalti dimostrando come la stessa sia un’eccezione all’ormai generale principio della necessaria prova di tutti gli elementi dell’illecito a carico del ricorrente.<br />
Se si osserva l’assetto processualistico, il G.A. accerta l’illegittimità di un atto, accogliendo dunque le domande del ricorrente, valutando la violazione di uno dei principi (quali imparzialità, correttezza, proporzionalità ecc.) di buon andamento dell’amministrazione che però connotano un’attività compiuta in eccesso di potere. Detto ciò, si compirebbe un salto “troppo lungo” se si permettesse che un accertamento intervenuto in sede di annullamento o di controllo della legittimità, possibile anche sulla base di un semplice principio di prova (metodo acquisitivo), possa poi condurre a ritenere necessariamente sussistente la colpa della P.A. ai fini del risarcimento del danno; tanto più evidenti risultano i punti di forza di tutto quanto detto se si considera che il legislatore nel prevedere l’art. 21 <em>octies</em> al primo e secondo comma ha introdotto due ipotesi in cui l’atto viene sostanzialmente salvato pur se si accerta una illegittimità nell’azione della P.A.. Sarebbe, dunque, da considerarsi come una illegittimità meno grave? Certamente sì, ma ciò sarebbe in netto contrasto con la teoria della colpa in <em>re ipsa</em> per cui sarebbe valida l’equazione legittimità uguale colpa, senza specificare di che grado della colpa si tratti.<br />
Intensità della colpa ritenuta importante, invece, a livello comunitario dove è stata avanzata la tesi secondo cui la colpa della P.A. sussisterebbe solamente nel caso di “<em>very serious violation”</em> <a title="" href="#_ftn19">[19]</a> nel senso che la prova di una colpevolezza in <em>re ipsa</em> può configurarsi solo laddove vi sia una violazione dei principi UE che si configuri come grave e manifesta andando a danno di un privato. Tale teoria tuttora sembrerebbe non persuadere per una serie di ragioni. La prima risiede nell’assenza di un testo di legge che affermi ciò: invero nel caso di attività professionale di particolare difficoltà, il codice civile prevede l’art. 2236 che riguarderebbe solo casi di problemi tecnici in ambito di giurisdizione civile e non potrebbe analogicamente estendersi alle attività della P.A.; in secondo luogo assumerebbe una forma quanto meno sanzionatoria, benché la responsabilità della P.A. dovrebbe essere funzionale a risarcire un interesse leso dall’attività illegittima; infine, si deve considerare che non sempre ad una grave illegittimità consegue una grave colpa o che ad una colpa segua una illegittimità di non lieve entità.<br />
La tesi tuttora maggioritaria, come anticipato, se da una parte richiede un accertamento della colpa e del dolo che non può scendere in profondità nella valutazione del carattere psicologico dell’azione, potendosi invece soffermare al riscontro dei parametri oggettivi di legittimità dell’azione amministrativa, dall’altra l’illegittimità dell’atto può rappresentare solamente un indice della colpa della P.A. (presunzione semplice) e non certamente la sussistenza della colpa stessa. Infatti, in tale caso specifico la gravità della violazione è vista come un mero indice presuntivo superabile dalla P.A. con la dimostrazione di essere incorsa in un errore scusabile o che ci si trovasse in una delle ipotesi sintomatiche tracciate dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.<a title="" href="#_ftn20">[20]</a> Lo stesso principio è stato ripreso e più volte ribadito anche dai Tar che sembrano ormai condividere tale posizione.<a title="" href="#_ftn21">[21]</a><br />
Un accertamento pieno di tutti gli elementi dell’illecito rispetterebbe la struttura del processo amministrativo in cui il giudice verifica e condanna alla luce degli elementi forniti dalle parti. Così, secondo i principi giurisprudenziali consolidati nel giudizio risarcitorio che si svolge davanti al Giudice amministrativo, nel rispetto del principio generale sancito dal combinato disposto degli artt. 2697 c.c. (secondo cui chi agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda) e art. 63 c. 1 e 64 c. 1 c.p.a. ( secondo cui l’onere della prova grava sulle parti che devono fornire i relativi elementi di fatto di cui hanno piena disponibilità), non può oltretutto più avere ingresso nello specifico il c.d. metodo acquisitivo tipico del processo impugnatorio; pertanto, il ricorrente che chiede il risarcimento del danno da cattivo ( o omesso) esercizio della funzione pubblica, deve fornire la prova dei fatti base costitutivi della domanda.<a title="" href="#_ftn22">[22]</a>Nel codice, infatti, è prevista l’ipotesi di azione risarcitoria autonoma da proporsi entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso sull’annullamento, a conferma che il rimedio a favore del ricorrente inerme rispetto alla prova risarcitoria durante il giudizio di annullamento è comunque previsto dal c.p.a.</p>
<p><strong>3. Il principio della prova piena si fa largo nei diversi settori del diritto amministrativo.</strong></p>
<p>Il cambio di rotta rispetto al passato è risultato maggiormente evidente in quei settori in cui la presunzione della colpa in <em>re ipsa</em> era ritenuta incontestabile, assurgendo la responsabilità della P.A. ad una sorta di responsabilità oggettiva neanche troppo celata. Così nel caso di danno da ritardo, il Consiglio di Stato nella sentenza datata 25 marzo 2016, n. 1239, ha sottolineato che «<em>la sussistenza del danno da ritardo non può presumersi iuris tantum, in  relazione al mero “superamento” del termine fissato  per l’adozione del provvedimento amministrativo favorevole, ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provarne i presupposti sia di carattere oggettivo (sussistenza del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia  di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante).»</em><a title="" href="#_ftn23">[23]</a> Ed ancora, nel caso di aggiudicazione di appalti si rilevano alcune pronunce<a title="" href="#_ftn24">[24]</a> che si distanziano dalla tesi per cui l’elemento soggettivo in capo alla p.a. non dovesse essere provato in quanto già scaturente dalla declaratoria di illegittimità del provvedimento, dimostrando come l’orientamento consolidato in giurisprudenza preferisca ormai legare le decisioni sulle domande risarcitorie alla prova evidente di tutti gli elementi dell’illecito, restringendo l’ambito di applicazione del sistema presuntivo, ormai ammesso solo nel rispetto di certi crismi.<a title="" href="#_ftn25">[25]</a> Anche a livello comunitario si è registrata già in passato una, seppur cauta, condivisione di tale principio ove il sistema processuale permetta all’interessato di adempiere all’onere della prova in modo non eccessivamente gravoso.<a title="" href="#_ftn26">[26]</a><br />
Il mutamento di orientamento anche in questi settori è il chiaro sintomo di una tendenza ad un maggior rigore nel concedere risarcimenti a seguito di lesione di interessi legittimi, in un panorama amministrativo in cui il principio dettato dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n.3 del 2011 è quanto mai attuale. Se, infatti, la domanda di annullamento dell’atto non è più questione per la tutela risarcitoria, rilevando invece ex art. 1227 c.c., allo stesso modo potrebbe leggersi la necessaria prova di tutti gli elementi dell’illecito come una valorizzazione dell’attività che deve essere compiuta dall’interessato al fine di ottenere un risarcimento della lesione. Come a sostenere che il Giudice in nessun caso può colmare le mancanze probatorie della parte.<a title="" href="#_ftn27">[27]</a> Se, infatti, la parte non ha chiesto il risarcimento quando poteva farlo, ciò significa che il suo interesse al bene della vita era soddisfatto con il solo annullamento e raggiunto il proprio obiettivo. Conseguentemente al giudice non dovrebbe spettare di riempire la presunta lacuna lasciata dalla parte, concedendo alla stessa qualcosa in più di ciò che è stato dalla stessa espressamente richiesto, tanto più che il c.p.a. mette a disposizione gli strumenti per domandare una maggiore o diversa tutela (cfr. art. 30 c. 5 c.p.a.). D’altronde sin dal diritto romano era noto il brocardo <em>vigilantibus non dormientibus iura soccurrunt.</em></p>
<p><strong>4. La posizione critica della dottrina.</strong><br />
Quanto finora tratteggiato corrisponde all’orientamento maggioritario in giurisprudenza. Deve, però, necessariamente segnalarsi che la dottrina si è arroccata su posizioni differenti ed a volte diametralmente opposte in tema di onere della prova.<br />
Relativamente al dibattito che ruota sulla natura della responsabilità risarcitoria da illegittimo uso del potere amministrativo, tra gli studiosi, è dato assistere a un vero e proprio florilegio di ricostruzioni che, variamente, ritengono debba discorrersi di responsabilità extracontrattuale<a title="" href="#_ftn28">[28]</a>, ovvero di responsabilità da c.d. &#8220;contatto sociale qualificato&#8221; (<em>rectius</em>: obbligazione senza prestazione)<a title="" href="#_ftn29">[29]</a>o, ancora, di responsabilità speciale<a title="" href="#_ftn30">[30]</a>, come tale inconciliabile con qualsiasi struttura teorica sviluppata in seno alla disciplina dei rapporti <em>inter cives</em>. Tra le tesi appena citate ha prevalso quella sulla responsabilità amministrativa di natura extracontrattuale, anticipando, dunque, l’orientamento poi condiviso in giurisprudenza.<br />
Tra i sostenitori della teoria appena citata si può riscontrare anche quella prestigiosa dottrina che sostiene che la responsabilità extracontrattuale non esiste nell’unica variante proposta dall’art. 2043 c.c., sussistendo anche diverse altre ipotesi di responsabilità oggettiva da utilizzarsi per riferirsi alla attività amministrativa illegittima. Se venisse letta in tali termini, l’azione amministrativa sarebbe da considerarsi alla stregua di un’attività pericolosa con necessari oneri preventivi in capo alla p.a. agente. Solo in tal senso sarebbe giustificabile il ricorso alla responsabilità oggettiva. Tuttavia, benché la p.a. non sia da ritenere il <em>quisque de populo </em>incontrato per caso dal privato, ma il soggetto pubblico predeterminato in grado di permettere al cittadino il raggiungimento del bene della vita a cui anela, pare da preferire la tesi maggioritaria sposata dalla giurisprudenza che riconduce la responsabilità aquiliana della p.a. alla clausola generale dell’art. 2043 c.c. e non ai casi residuali ed eccezionali di responsabilità oggettiva.<br />
Potrebbe invece accogliersi quella tesi della dottrina che condividendo la concezione extracontrattualistica della responsabilità dell’amministrazione pubblica propone un alleggerimento dell’onere probatorio in capo al privato ricorrente presuntivamente leso, non accettando l’argomento per cui privato e p.a. sarebbero in posizione paritaria durante il processo.<br />
Secondo questa dottrina, infatti, l’attività amministrativa sarebbe sostanzialmente prodromica alla realizzazione della posizione soggettiva del privato che si trova costretto, proprio in virtù della sua posizione, a rivolgersi alla p.a. per avere ciò a cui aspira. Si pensi al rilascio del permesso di costruire o all’ottenimento di una licenza per lo svolgimento dell’attività commerciale.<a title="" href="#_ftn31">[31]</a><br />
Dunque, il privato senza l’amministrazione non può ottenere il bene della vita. Proprio nel solco di tale ragionamento, per cui il cittadino è un soggetto “debole” che parte in una ontologica posizione di bisogno e di svantaggio rispetto alla p.a., questa dottrina cui ci si riferisce ritiene che mai potrebbe ritenersi <em>raggiunta</em> la pariteticità tra privato ed amministrazione pubblica, neanche durante il processo.<br />
Durante lo svolgimento del momento giudiziario, il cittadino si troverebbe a dover inseguire nuovamente l’amministrazione detentrice della documentazione e degli atti utili nel provare la lesione subita. Pertanto, secondo la dottrina in esame,<a title="" href="#_ftn32">[32]</a> il principio di vicinanza della prova dovrebbe portare ad un’inversione dell’onere della prova secondo cui la p.a., che resiste e si difende, deve fornire gli elementi idonei a sollevarla da ogni responsabilità. Sarebbe come applicare l’art. 2043 c.c. con un onere di allegazione temperato in capo al ricorrente presunto danneggiato. Per colmare, dunque, lo squilibrio tra le parti processuali, sarebbe compito (e dovere) del giudice intervenire per assumere la prova, trasformando così il principio dispositivo in vero e proprio acquisitivo <em>ex officio </em>anche laddove il ricorrente non abbia fornito neanche un principio di prova.<a title="" href="#_ftn33">[33]</a><br />
Tale argomentazione sarebbe sostenibile alla luce della tesi che vede il processo come una parentesi nel procedimento amministrativo necessaria per riallineare la p.a. ad una attività legittima.<a title="" href="#_ftn34">[34]</a> Per questa autorevole posizione,<a title="" href="#_ftn35">[35]</a> infatti, non vi sarebbe mutamento delle posizioni sostanziali e la p.a., rimanendo parte forte anche all’interno del processo, sarebbe onerata di fornire quelle prove che il privato non può allegare. Solo così si potrebbe avere un procedimento giudiziario che rispetti il principio costituzionale della parità delle armi, di difesa e del giusto processo. Il giudice, pertanto, dovrebbe supplire alle mancanze del privato per accertare in concreto la legittimità oggettiva dell’operato amministrativo. E, a parere della dottrina più accreditata lo sviluppo e l’aumento da parte del legislatore dei mezzi istruttori a disposizione del giudicante dovrebbe far propendere proprio per questa soluzione.<br />
Questa tesi ritiene sostanzialmente extracontrattuale la responsabilità della p.a. <em>ex</em> art. 2043 c.c., ma processualmente tempera, se non addirittura inverte, l’onere di allegazione, avvicinandola di fatto ad una responsabilità contrattuale per cui il danneggiato dovrebbe provare solo la fonte della posizione giuridica vantata e la lesione, inadempimento della p.a., introducendo un principio totalmente acquisitivo se non addirittura di presunzione assoluta nella dinamica processuale, sollevando di fatto il danneggiato anche dall’allegazione di un principio di prova.<br />
Tuttavia, questa posizione garantista della dottrina potrebbe essere criticata alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE che ritiene ammissibile ragionare in via presuntiva con responsabilità accertate <em>in re ipsa </em>a seguito di annullamento dell’atto amministrativo solo in tema di contratti pubblici. In tutte le altre ipotesi, perciò, ci si deve rifare alla giurisprudenza che fa applicazione dell’art. 2043 c.c. senza temperare l’onere probatorio, bensì richiedendo che il ricorrente dimostri il danno ingiusto, il nesso causale e l’elemento soggettivo in capo alla p.a. e limitando i poteri del giudice unicamente a ciò che prevede il c.p.a. senza trasformare un metodo dispositivo in acquisitivo. Proprio la riduzione dell’iniziativa <em>ex officio </em>da parte del giudice e la limitazione delle prove presuntive deve essere letta nell’ottica di un processo che, in caso di risarcimento del danno, vede le parti fronteggiarsi su posizioni antagoniste ma paritarie. Per quanto fondate le critiche della dottrina possano apparire, solo un intervento del legislatore potrebbe autorizzare il giudice, costituzionalmente terzo ed imparziale, ad assumere <em>sua sponte </em>prove ed elementi utili a decidere nel merito una questione risarcitoria colmando eventuali lacune probatorie lasciate dal ricorrente onerato di giustificare la sua domanda.<a title="" href="#_ftn36">[36]</a><br />
Il legislatore potrebbe così intervenire permettendo al giudice di differenziare caso per caso, valutando di volta in volta la necessità o meno di intervenire <em>ex officio </em>con un potere acquisitivo, dando, così, vigore al principio di ragionevolezza <em>ex</em> art 3 Cost. anche nel momento processuale così da agire in modo diverso rispetto a casi che si presentano differenti per facilità di allegazione ed accesso agli elementi probatori. Solo così potrebbe evitare di accogliere genericamente la teoria della responsabilità oggettiva della p.a. in tutte le controversie affibbiando alla p.a. una posizione di netto svantaggio processuale che porterebbe al proliferare le istanze risarcitorie con evidenti riflessi negativi sull’erario.</p>
<p><strong>5. Le sentenze gemelle 948 e 949 del 2017 del TAR Lombardia Milano, della Sezione II: un esempio di applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di onere di allegazione.</strong></p>
<p>In questo panorama frastagliato di posizioni dottrinarie e pretorie hanno preso vita due sentenze gemelle del Tar Lombardia che, nel rigettare una domanda risarcitoria a seguito di una presunta lesione dell’interesse legittimo da parte della P.A. che aveva agito in autotutela rispetto ad un permesso edilizio in precedenza concesso, hanno ricostruito la tendenza della giurisprudenza maggioritaria arrivando a delineare implicitamente il ruolo di un Giudice che si muove su un sentiero i cui limiti sono tracciati solo dal ricorrente ed in cui lo spazio per l’iniziativa dell’organo giudicante è ridotto al minimo. Il Collegio nella motivazione del provvedimento ha ricordato che l’orientamento prevalente prevede che la favorevole delibazione della domanda di risarcimento del danno cagionato per effetto di un provvedimento o comportamento lesivo di interesse legittimo, richiede la concorrenza dei presupposti della lesione dell&#8217;interesse legittimo e della lesione di un bene della vita. La ormai granitica giurisprudenza, sia di merito<a title="" href="#_ftn37">[37]</a> che di legittimità, <a title="" href="#_ftn38">[38]</a> al riguardo ritiene che la struttura dell’illecito extracontrattuale della P.A. non diverga dal modello generale delineato dall’art. 2043 c.c. Ne sono dunque elementi costitutivi: quello soggettivo (dolo o colpa), il nesso di causalità, il danno e l’ingiustizia del danno medesimo. Senza l’allegazione a piena prova dell’interessato di tutti gli elementi anzidetti, non può essere concesso il risarcimento del danno.<a title="" href="#_ftn39">[39]</a><br />
Risulta così necessaria la dimostrazione del modo in cui la condotta dell’amministrazione abbia leso in concreto l’interesse alla realizzazione del bene della vita vantato dal ricorrente.<a title="" href="#_ftn40">[40]</a> È necessario quindi non solo che il provvedimento sia illegittimo ma anche che sia produttivo di un danno eziologicamente riconducibile in via diretta e immediata, ex art. 1223 c.c., all&#8217;esercizio del potere pubblicistico. L&#8217;esigenza di verificare la lesione del bene della vita non ricorre solo nel caso di provvedimento lesivo di interessi legittimi pretensivi, in cui essenziale è la prova della chance, ma anche laddove venga in rilievo un&#8217;azione amministrativa negativamente incidente su interessi legittimi di matrice oppositiva.<a title="" href="#_ftn41">[41]</a> Il ricorrente, infatti, deve dimostrare il “danno da disturbo” cagionatogli dall’amministrazione che ha agito scorrettamente.<br />
D’altro canto il Collegio milanese ha rilevato che i presupposti affinché possano ritenersi lesi gli interessi oppositivi è che vi sia una temporanea perdita della situazione giuridica soggettiva e che la stessa riemerga a seguito dell’annullamento dell’atto che tale perdita ha determinato. In termini generali, si verifica un danno cd. da disturbo allorché si verifichi una illegittima compressione delle facoltà di cui un soggetto era già titolare, in quanto destinatario del titolo edilizio abilitante l’attività edificatoria, oggetto del procedimento di annullamento avviato in autotutela. Così, oltre alla già ricordata questione sull’accertamento dell’elemento soggettivo da risolvere, come visto, a favore di una prova piena dello stesso senza poter fare ricorso alla teoria della responsabilità oggettiva o alle mere presunzioni, si è dovuto dare soluzione all’ulteriore problema dell’accertamento del nesso causale.<br />
Si ricorda, infatti, che sul piano delle conseguenze e, dunque, delle modalità di determinazione del danno, il fatto lesivo, così come sopra individuato, deve essere collegato, con un nesso di causalità giuridica o funzionale, con i pregiudizi subiti dalla parte danneggiata. La rilevanza delle teorie della causalità materiale si apprezza sotto altro aspetto: la ricostruzione del nesso eziologico è necessaria al fine di valutare se la condotta della P.A. sia stata idonea a ledere la posizione soggettiva di interesse legittimo. L’accertamento della lesione dell’interesse legittimo &#8211; in ragione della stretta connessione con il potere pubblico &#8211; richiede, infatti, l’effettuazione di un giudizio prognostico mediante il ricorso alla teoria condizionalistica, integrata, ove occorra, dal modello della sussunzione sotto leggi scientifiche e corretta dalla teoria della causalità adeguata, <a title="" href="#_ftn42">[42]</a> così come ricostruita dall’attività ermeneutica della giurisprudenza penale dopo la sentenza Franzese ed il principio di diritto per cui <em>“senza quella azione od omissione il fatto non si sarebbe verificato con quel preciso decorso causale”</em>.<br />
Sul piano delle conseguenze e, dunque, delle modalità di determinazione del danno, il fatto lesivo, così come sopra individuato, deve essere collegato, con un nesso di causalità giuridica o funzionale, con i pregiudizi subiti dalla parte danneggiata.<a title="" href="#_ftn43">[43]</a> Nel modello di responsabilità civile il rapporto di causalità materiale, non sussistendo alcun legame tra danneggiante e danneggiato, è finalizzato ad individuare l’autore del fatto illecito e, in particolare, colui che ha cagionato la lesione della posizione giuridica protetta e dunque il danno ingiusto.<br />
La giurisprudenza e la dottrina civilistica, mutuando l’elaborazione penalistica e le regole contenute negli articoli 40 e 41 cod. pen., hanno fatto applicazione della cosiddetta teoria condizionalistica. Tale teoria presuppone l’effettuazione di un giudizio controfattuale finalizzato a stabilire se, eliminando o, negli illeciti omissivi, aggiungendo, quella determinata condotta l’evento si sarebbe ugualmente verificato. La suddetta ricostruzione deve essere integrata con la teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche di copertura nelle ipotesi in cui, alla luce delle conoscenze specialistiche di quel determinato momento storico, non è dato sapere se quella condotta possa avere efficacia causale nella determinazione del danno. Il rapporto di causalità, così ricostruito, deve essere, poi, delimitato, in applicazione della teoria della causalità adeguata, in modo da assegnare valenza eziologica soltanto a quelle condotte che sono idonee, secondo un giudizio prognostico ex ante, a cagionare quel determinato evento. In altri termini, occorre verificare se vi sia una relazione di regolarità causale tra condotta ed evento. Il giudice civile dovrà, infine, nel corso del giudizio, accertare, applicando le teorie sopra esposte, l’esistenza di un rapporto di causalità secondo la regola probatoria del “più probabile che non”.<a title="" href="#_ftn44">[44]</a><br />
La ricostruzione del nesso eziologico è necessaria al fine di valutare se la condotta della pubblica amministrazione sia stata idonea a ledere la posizione soggettiva di interesse legittimo. L’accertamento della lesione dell’interesse legittimo – in ragione della stretta connessione con il potere pubblico – richiede, infatti, l’effettuazione di un giudizio prognostico mediante il ricorso alla detta teoria condizionalistica, integrata, ove occorra, dal modello della sussunzione sotto leggi scientifiche e corretta dalla teoria della causalità adeguata.<a title="" href="#_ftn45">[45]</a> Di conseguenza secondo un principio invero pacifico, il risarcimento del danno provocato dal provvedimento amministrativo illegittimo, postulando la necessaria dimostrazione del nesso di causalità fra la sua emanazione e l&#8217;effetto lesivo, dovrà essere escluso qualora nella serie causale s&#8217;inseriscano fatti, eventi e circostanze non imputabili all&#8217;amministrazione agente, che abbiano reso impossibile il conseguimento del bene della vita in discussione provocando autonomamente l&#8217;effetto lesivo; a maggior ragione il nesso causale deve essere escluso, ai sensi degli artt. 1227 c.c.  e 30 c.p.a., qualora il fatto estraneo alla serie procedimentale, che ha reso impossibile il conseguimento del bene della vita, sia imputabile al ricorrente danneggiato<a title="" href="#_ftn46">[46]</a>.<br />
Quanto fin qui delineato rende ancor più evidente l’assunto di partenza secondo cui il ruolo del Giudice amministrativo in un giudizio risarcitorio deve essere quello di terzo accertatore e non quello dell’interprete. La necessaria prova di tutti gli elementi dell’illecito, infatti, attribuisce all’attività probatoria del ricorrente un ruolo indiscutibilmente primario e preponderante riducendo inevitabilmente la discrezionalità dell’organo giudicante che si troverà (quasi in maniera vincolata) a compiere un mero controllo di veridicità e corrispondenza ai fatti rispetto a quanto viene sostenuto dall’interessato al risarcimento. Argomentando in tal modo, la P.A., necessariamente parte resistente del giudizio, vedrà alleggerirsi il proprio onere probatorio, dovendo compiere una mera difesa in contestazione delle ragioni del ricorrente, senza l’obbligo di allegare prove a giustificazione della propria attività.<br />
Ovviamente questi approdi giurisprudenziali potrebbero essere criticati da coloro che sostengono che la P.A., oltre ad essere soggetto forte del rapporto con il privato in virtù del proprio potere pubblico, sarebbe ulteriormente avvantaggiata da un sistema probatorio che mette sulle spalle del ricorrente tutto il peso della vicenda risarcitoria. Ed, infatti, bisogna dare atto della posizione giurisprudenziale, autorevole ma minoritaria, rinvenibile in alcune pronunce del Consiglio di Stato che, facendo leva sulla posizione di disparità delle armi fra la parte pubblica e privata nel processo, ammette il ricorso a regole di comune esperienza e presunzioni semplici al fine di raggiungere la prova dell’elemento soggettivo, limitando l’onere del danneggiato alla mera allegazione dell’illegittimità dell’atto. Spetterebbe, poi, all&#8217;Amministrazione dimostrare, se del caso, di essere incorsa in quell&#8217;errore scusabile che, secondo una giurisprudenza consolidata, si verifica in presenza di contrasti giurisprudenziali sull&#8217;interpretazione della norma, formulazione ambigua delle disposizioni da applicarsi, complessità della situazione di fatto, comportamento delle parti del procedimento<a title="" href="#_ftn47">[47]</a>.<br />
Tuttavia, non si deve dimenticare che, benché in sede provvedimentale la P.A. agisca quale autorità esercitando un pubblico potere, ponendosi dunque in posizione di superiorità rispetto al privato portatore dell’interesse legittimo, in un giudizio risarcitorio in cui si discute della lesione di tale interesse, muovendosi nell’ambito di un diritto soggettivo, le differenze tra i ruoli si attenuano e la P.A. risulta essere in posizione di parità rispetto al presunto danneggiato.<a title="" href="#_ftn48">[48]</a> Perciò i principi da applicare sono quelli dell’art. 2043 c.c. di una responsabilità soggettiva e non, invece, quelli di una responsabilità oggettiva che, inevitabilmente, avvantaggerebbe il privato a fronte di una lesione da attività della P.A.. Il codice civile, infatti, è molto chiaro nel delineare le ipotesi specifiche in cui la responsabilità diventa oggettiva (custodia, attività pericolose ecc.) e ciò in virtù proprio della natura di tali attività. La regola perciò va identificata nell’art. 2043 c.c. con la prova di tutti gli elementi dell’illecito da parte del danneggiato mentre l’oggettività della responsabilità rimane un’eccezione. Ci si deve chiedere allora perché secondo alcuni, pur dovendosi ricorrere al dettato del 2043 c.c., si dovrebbe poi prendere a riferimento un’eccezione trasformandola in regola generale e non, invece, lasciare immutato il panorama extracontrattualistico così come delineato dal legislatore.<br />
Si ritiene, perciò, corretto aderire alla posizione della giurisprudenza secondo cui, pur potendosi ammettere in alcuni casi che il danneggiato possa avvalersi della prova presuntiva ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., resta peraltro non sufficiente per quest&#8217;ultimo, al fine di considerare assolto il suo onere, la semplice allegazione e dimostrazione dell&#8217;illegittimità del provvedimento causativo del danno: l&#8217;illegittimità del provvedimento annullato è, invero, solo uno degli indici presuntivi della colpa della pubblica amministrazione e non la dimostrazione piena<a title="" href="#_ftn49">[49]</a>. Ed invero, a maggiore potere del giudice non corrisponde una tutela più ampia. Infatti, bisogna sempre tenere a mente che in un processo con pluralità di parti il giudice è un soggetto neutrale e <em>super partes</em> mentre un organo giudicante che agisca in sostituzione di una delle parti determina un evidente disquilibrio tra coloro che vi partecipano e che avevano impostato le proprie difese su quanto allegato dal ricorrente e non, invece, su quanto rilevato dal giudice. L’effettività di tutela passa anche attraverso la certezza del diritto e dei rimedi: se la parte interessata non si dimostra attenta e diligente nel proporre tutte le sue istanze sarebbe sicuramente ingiustificato assegnare al giudice il potere di intervenire nel processo per garantire un risarcimento laddove non vi sia una esplicita domanda in tal senso o nel caso in cui gli elementi forniti si presentano come presunzioni e non, invece, come prova piena.<br />
Anche se il Giudice amministrativo è posto a protezione dell’interesse generale che assicura l’effettivo ed efficace esercizio del potere pubblico nel procedimento, non si deve dimenticare che la struttura del processo amministrativo permette un’indagine solo entro i limiti di quanto le parti portano alla cognizione dell’organo giudicante.<br />
L’effettività della tutela, pertanto, se dovrà essere valutata da un punto di vista sostanziale durante il procedimento amministrativo, potrà essere soltanto formale nel processo ai sensi degli articoli 24 e 111 della Costituzione nel senso di garantire un corretto accesso alla fase processuale nelle forme predisposte anche a livello comunitario, non significando tuttavia che una volta proposto il ricorso ed apertesi le porte del processo non sarà più necessario alla parte interessata provare esplicitamente tutti gli elementi in suo favore. Effettività di tutela, dunque, non è il necessario raggiungimento del risultato anelato dalla parte presunta danneggiata bensì è la concessione alle parti della possibilità di un confronto corretto e leale avanti ad organi giudicanti terzi, tale da permettere la dimostrazione delle proprie pretese.<a title="" href="#_ftn50">[50]</a> La parola finale è data al Giudice che può però decidere unicamente sulla base di quanto allegato e provato guardandosi bene dal creare una terza via ed evitando il rischio di sostituire il ricorrente nella sua attività processuale negligente.<a title="" href="#_ftn51">[51]</a> D’altronde bisogna considerare che quanto più il Giudice agirà in aiuto del ricorrente facendo ricorso a presunzioni e a dimostrazioni implicite tanto minore sarà la tutela fornita alla P.A. resistente e tanto maggiori i dubbi sulla “colpevolezza” o meno della stessa. Se al contrario, come ampiamento illustrato, si ricorrerà ad un sistema di prove piene e di decisioni basate solo su domande di parte esplicite ed effettive, allora aumenterà anche la certezza nelle varie posizioni e nelle decisioni giurisdizionali.</p>
<div>
<div><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a>Cfr. ex multis, Cass. S.U., 22 maggio 1984, n. 5361.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Cfr. G.MORBIDELLI, Codice Giustizia Amministrativa, ed. 2008, pag. 352.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Come già rilevato nella giurisprudenza amministrativa, peraltro, non è del tutto condivisibile l&#8217;equivalenza, prospettata dalla sentenza citata, fra la colpa e la violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione. (Cfr. Cons. Stato Sez. VI, 12 marzo 2004, n. 1261).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Cfr. G. INVERNICI, <em>I problemi applicativi dell&#8217;art. 34, comma 3, del codice del processo amministrativo</em>, in Dir. Proc. Amm., 2013, 1311.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> La disposizione del comma 2 dell&#8217;art. 264 TFUE del consente (al giudice comunitario) di graduare la portata dell&#8217;annullamento (o, secondo il linguaggio del Trattato, della dichiarazione di nullità) dell&#8217;atto impugnato, ma non gli consente di modificare il tipo di azione proposta dal ricorrente; consente cioè di graduare la &#8220;misura&#8221;, e quindi gli effetti, dell&#8217;annullamento, ma non di sostituire il risarcimento del danno all&#8217;annullamento. cfr. F.G. SCOCA, <em>Il principio della domanda nel processo amministrativo, </em>in Corriere Giur., 2015, 12, 1596.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> Al contrario CORSO sostiene che il ricorrente ha invece l’onere di allegare la sussistenza di un’utilità, e quindi di un interesse al mero accertamento a fini risarcitori. In assenza di tale allegazione il ricorso sarà dichiarato improcedibile ex art. 35 comma 1 lett c c.p.a. Cfr. F. CARINGELLA, Compendio di Diritto Amministrativo, 2015 pag. 179.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a>&#8220;l&#8217;accertamento a fini risarcitori è qualcosa di più o comunque di diverso dalla domanda di annullamento&#8221;, cfr. F.G. SCOCA, <em>Il principio della domanda nel processo amministrativo, </em>in Corriere Giur., 2015, 12, 1596.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> L&#8217;interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), piuttosto, è integrato dalla necessità di economizzare un giudizio già instauratosi (ma destinato a concludersi in rito, per via di sopravvenienze), deragliandone il percorso in funzione dell&#8217;accertamento di una parte (quella riferita alla illegittimità dell&#8217;atto) dei fatti costituitivi necessari ai fini dell&#8217;accoglimento della (eventuale) azione risarcitoria (in sostanza, dall&#8217;annullamento dell&#8217;atto si passa ad una sentenza generica su di una frazione dell&#8217;an della pretesa risarcitoria). Una espressa manifestazione di interesse rientra tra i presupposti della tutela giurisdizionale contenziosa di mero accertamento: difatti, considerato che il processo non può essere utilizzato in vista della mera previsione di possibili effetti pregiudizievoli per la parte, occorre che la parte prospetti l&#8217;esigenza concreta di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> Cfr. TAR Lombardia, Brescia, 24 febbraio 2011, n. 330. <em>Ed invero la legittimità o meno degli atti qui impugnati andrebbe ormai accertata solo se sussistesse un interesse a fini risarcitori (art. 34, 3° c. del dec. lg.vo n. 104 del 2010); ma, nel caso, tale interesse è solo un mero predicato non risultando lo stesso attualizzato e concretizzato dalla ricorrente medesima tramite la presentazione formale di una specifica domanda: la quale ultima resta, peraltro, ancora proponibile, come già annotato per altro verso (art. 30, 5° c. dec. lg.vo n. 104 del 2010).</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> Cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia Sez. I, Sent., 03 marzo 2011, n. 373: «<em>Va da ultimo rilevato che la ricorrente non ha neppure affermato di avere interesse alla decisone ai fini del risarcimento del danno (che non ha sino ad ora proposto).Peraltro, dopo che l&#8217;art. 30, secondo comma, del c.p.a. ha introdotto nel processo amministrativo l&#8217;azione autonoma di condanna per ottenere il risarcimento del danno in giuso derivante dall&#8217;illegittimo esercizio dell&#8217;azione amministrativa, è definitivamente stata risolta, in senso negativo, la vexata quaestio della pregiudizialità amministrativa, sicché non può più affermarsi che il giudice chiamato a pronunciarsi sulla domanda annullatoria non possa dichiarare l&#8217;improcedibilità del gravame, ove l&#8217;eventuale sentenza di accoglimento del gravame, a prescindere dal suo contenuto eliminatorio del provvedimento impugnato, possa comportare ulteriori effetti (conformativi, ripristinatori o) anche solo propedeutici a future azioni rivolte al risarcimento del danno (cfr. Cons. St. Sez. sez. IV, 12 marzo 2009 n. 1431). Infatti, se è pur vero che il c. 3 dell&#8217;art. 34 c.p.a. prevede che &#8220;quando, nel corso del giudizio, l&#8217;annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l&#8217;illegittimità dell&#8217;atto sussiste l&#8217;interesse ai fini risarcitori&#8221;, va osservato che laddove, come nella fattispecie, tale interesse non sia stato concretizzato dalla ricorrente tramite la presentazione formale di una specifica domanda, la quale è proponibile entro il termine di cui all&#8217;art. 30, c. 5 del c.p.a., non si può più affermare che competa al Giudice rilevare ex officio l&#8217;ipotetica presenza di un interesse la cui azionabilità è ancora nel potere della parte interessata» </em>(cfr. ulteriormente sul punto TAR Brescia, 24.2.2011 n. 330)<em>. </em>Cfr. anche T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 12 marzo 2013, n. 252 e T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., 11 marzo 2015, n. 716.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> Cfr. T.A.R. Abruzzo L&#8217;Aquila Sez. I, Sent., 25 novembre 2015, n. 785; in termini T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, Sent., 30 aprile 2015, n. 1062; T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, Sent., 13 maggio 2016, n. 429;</div>
<div><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> Cfr. in termini Cons. Stato, Ad. plen., 13 aprile, 2015, n. 4; Sez. IV, 28 dicembre 2012, n. 6703, 7 novembre 2012, n. 5674 cui si rinvia a mente dell&#8217;art. 88, co. 2, lett. d), cod. proc. amm.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> Avuto riguardo, poi, alla esigenza di economia dei giudizi, sarebbe contraddetto frontalmente il principio di ragionevole durata che il giudice, in mancanza (non della dimostrazione, ma quantomeno) della seria prospettazione di un danno, sia sempre e comunque obbligato a procedere in via di extrapetizione, rischiando di portare a compimento un giudizio non sorretto da alcuna sostanziale “pretesa”.  La conversione ufficiosa si pone, poi, in spregio al principio della domanda (di cui all&#8217;art. 112 c.p.c., operante nel processo amministrativo in forza dell&#8217;art. 39 c.p.c.), a sua volta correlato ai canoni di imparzialità e terzietà del giudice; ciò tenuto peraltro conto che, nel processo civile, la precisazione della domanda richiede l&#8217;indefettibile iniziativa di parte (cfr. art. 183, c.p.c.).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a>Cfr. A. Proto Pisani, <em>Note sulla tutela civile dei diritti</em>, in Foro It<em>.</em>, 2002, V, 166: «<em>Salvo però avere l&#8217;accortezza di considerare che la tutela di mero accertamento è autonomamente connotata dalla necessità di soddisfare per via giurisdizionale &#8220;un bisogno di certezza legale: quella certezza nelle relazioni sociali o giuridiche, infranta da vanti o contestazioni altrui&#8221;</em>. Cfr. altresì i pertinenti richiami di T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 4 settembre 2012, n. 2220, in <em>Foro Amm. TAR</em>, 2012, 2669, alla necessità di distinguere <em>&#8220;tra l&#8217;accertamento compiuto dal giudice a fronte dell&#8217;esperimento di azioni &#8211; Tutti i diritti riservati 7 costitutive o di condanna, ciò che rappresenta il momento cognitivo della sussistenza dei presupposti per l&#8217;emissione della sentenza, e le azioni di mero accertamento, volte cioè ad eliminare uno stato di incertezza, che di per sé è idoneo a garantire la soddisfazione della situazione giuridica dedotta in giudizio, a prescindere da qualsiasi ulteriore statuizione».</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a> Cfr. Cons. Stato (Ad. Plen.), 13 aprile 2015, n. 4.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> G. D. Comporti, <em>Azione di annullamento- azione di annullamento e dintorni nell’ottica della soggettività delle forme di tutela</em>, in Giur. It., 2015, 7, 1692 (nota a sentenza).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23 maggio 2016, n. 2111: «<em>Il Collegio ritiene che la struttura dell’illecito extracontrattuale della P.A. non diverga dal modello generale delineato dall’art. 2043 c.c. Ne sono dunque elementi costitutivi: quello soggettivo (dolo o colpa), il nesso di causalità, il danno, l’ingiustizia del danno medesimo.</em>»</div>
<div><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> Cfr. Cass. Civ. SS.UU. 22 luglio 1999, n. 500.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> Cfr. F. CARINGELLA, Compendio di Diritto Amministrativo, IX ed., 2017, p. 593.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> Cfr. Cons. Stato Sez. IV, Sent., 06 dicembre 2013, n. 5823: «<em>l&#8217;illegittimità del provvedimento amministrativo, una volta accertata, costituisce solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza, a valutare la quale vanno presi in considerazione anche altri fattori, quali il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicità del fatto, il carattere pacifico della questione esaminata, il carattere vincolato o a bassa discrezionalità dell&#8217;azione amministrativa».</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a> Cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. II 26 aprile 2017, n. 948: «<em>in materia di responsabilità civile della P.A. viene meno l&#8217;elemento soggettivo in presenza di: a) contrasti giurisprudenziali sull&#8217;interpretazione di una norma; b) una formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore; c) una rilevante complessità del fatto; d) una illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata» </em>(cfr. in termini T.A.R. Lombardia, sez. IV, 18 luglio 2013, n. 1907).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 ottobre 2015, n. 4823; Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 21 febbraio 2017, n. 434.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a> Cfr. in termini Cons. Stato Sez. V, 21-04-2016, n. 1584: «<em>in materia di responsabilità civile della P.A., la sussistenza della colpa non può essere dichiarata in base al solo dato oggettivo della illegittimità del provvedimento adottato o dell&#8217;illegittimo ed ingiustificato procrastinarsi dell&#8217;adozione del provvedimento finale, essendo necessaria anche la dimostrazione che la P.A. abbia agito con dolo o colpa grave, di guisa che il difettoso funzionamento dell&#8217;apparato pubblico sia riconducibile ad un comportamento gravemente negligente od ad una intenzionale volontà di nuocere, in palese ed inescusabile contrasto con i canoni di imparzialità e buon andamento dell&#8217;azione amministrativa, di cui all&#8217;art. 97 della Costituzione</em> (Conferma della sentenza del T.a.r. Veneto, Venezia, sez. II, n. 3836/2005) ».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a> Cfr. Cons. Stato, Sez. III,10 settembre 2014, n. 4618; Cass. Civ. 23170/2014.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref25">[25]</a> Cfr. in senso contrario, Cons. Stato, Sez. V, 18 febbraio 2013, n. 96.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref26">[26]</a> Dal contesto della sentenza della Corte di Giustizia C.E. 14/10/2004 C-275/03 sembra emergere come il diritto comunitario vieti soltanto di condizionare il risarcimento ad una prova della colpevolezza eccessivamente difficoltosa per il danneggiato. Di modo che se l&#8217;ordinamento interno fornisce al privato strumenti di semplificazione dell&#8217;onere probatorio, come nella specie avviene nel nostro sistema, dovrebbero escludersi incompatibilità con la direttiva sugli appalti pubblici.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref27">[27]</a> Cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 26 aprile 2017 n. 948 e 949: «<em>Il giudice amministrativo non può, infatti, colmare il vulnus probatorio agendo egli stesso per acquisire quelle risultanze non allegate dal richiedente. Infatti,</em> <em>nel giudizio risarcitorio che si svolge davanti al Giudice amministrativo, nel rispetto del principio generale sancito dal combinato disposto degli artt. 2697 c.c. (secondo cui chi agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda) e art. 63 c. 1 e 64 c. 1 c.p.a. ( secondo cui l’onere della prova grava sulle parti che devono fornire i relativi elementi di fatto di cui hanno piena disponibilità), non può avere ingresso il c.d. metodo acquisitivo tipico del processo impugnatorio; pertanto, il ricorrente che chiede il risarcimento del danno da cattivo ( o omesso) esercizio della funzione pubblica, deve fornire la prova dei fatti base costitutivi della domanda</em>» (Cfr. in termini Cons. Stato, Sez. IV, 22 ottobre 2015, n. 4823; Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 21 febbraio 2017, n. 434).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref28">[28]</a> Per tutti, cfr. Cassese, <em>Istituzioni di diritto amministrativo</em>, Guffrè, 2004, 363 ss.; Caranta, <em>Attività amministrativa ed illecito aquiliano</em>, Giuffrè, 2001; Avanzini, <em>Responsabilità civile e procedimento amministrativo</em>, Cedam, 2007. Tra i civilisti, Moscarini, <em>Risarcibilità degli interessi legittimi e pregiudiziale amministrativa</em>, in Foro amm. TAR, 2003, 2148; Visintini, I fatti illeciti, I, <em>Ingiustizia del danno</em>, Cedam, 2004, 487 ss.; Monateri<em>, Il tort da illegittimo esercizio della funzione pubblica</em>, in Danno e resp., 1999, 978 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref29">[29]</a> Ricostruzione dogmatica autorevolmente sostenuta in dottrina (cfr., per tutti, Castronovo, <em>L&#8217;obbligazione senza prestazione. Ai confini tra contratto e torto, Le ragioni del diritto, Scritti in onore di Luigi Mengoni</em>, I, Giuffrè, 1995, 147 ss.; specificamente sul tema Id., Responsabilità civile per la pubblica amministrazione, in Jus, 1998, 647 ss.).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref30">[30]</a>Optano per una responsabilità di diritto pubblico, tra gli altri, Follieri, <em>Sul modello di responsabilità per lesione di interessi legittimi nella giurisdizione del giudice di legittimità: la responsabilità amministrativa di diritto pubblico</em>, in Dir. proc. amm., 2006, 18 ss.; Zito, <em>Il danno da illegittimo esercizio della funzione amministrativa. Riflessioni sulla tutela dell&#8217;interesse legittimo</em>, Esi, 2003; Garofalo, <em>La responsabilità dell&#8217;amministrazione: per l&#8217;autonomia degli schemi ricostruttivi</em>, in Dir. amm., 2005, 50 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref31">[31]</a> Gli esempi sono relativi ad interessi legittimi pretensivi proprio per rendere evidente il nesso strumentale necessario tra il bisogno del privato e la posizione della p.a. nel permettergli di soddisfarlo. È, infatti, attorno agli interessi pretensivi che si è sviluppato il dibattito più acceso che ha poi portato al riconoscimento del risarcimento del danno da lesione dell’interesse tramite la teorica della perdita di chance ontologica.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref32">[32]</a> Cfr. A. TRAVI, <em>Lezioni di giustizia amministrativa</em>, Giappichelli, Torino, 2014, 262, secondo cui <em>“una cosa è “allegare” un fatto, e cioè enunciarlo come sussistente, introdurlo nel processo attraverso gli atti difensivi e invocarlo a sostegno delle proprie conclusioni, altra cosa è dimostrare la realtà storica di quel fatto”</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref33">[33]</a> Cfr. CAMMEO, Sulle prove nel procedimento dinanzi alle giurisdizioni di giustizia amministrativa, in Giust. it., 1916, III, 103.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref34">[34]</a> Cfr. M. NIGRO, Il giudice amministrativo “signore della prova”, in Foroit, 1967, V, pp. 9 ss., ora in Scritti giuridici, I, Giuffrè, Milano, 1996, 697 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref35">[35]</a> Cfr. F. BENVENUTI, <em>L’istruzione nel processo amministrativo</em>, Cedam, Padova, 1953, pp. 443-444.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref36">[36]</a> Cfr. VILLATA, <em>Considerazioni in tema di istruttoria, processo e procedimento, </em>in Dir. proc. amm<em>., </em>1995, p. 222; VILLATA, <em>Riflessioni introduttive allo studio del principio del libero convincimento del giudice nel processo amministrativo</em>, in Dir. proc. amm., 1990., p. 225.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref37">[37]</a> T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent. 26 luglio 2017, n. 1677.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref38">[38]</a> Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23 maggio 2016, n. 2111; Cons. Stato, Sez. VI, 29 maggio 2014 n. 2792.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref39">[39]</a> cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 marzo 2016, n. 1239; Cons. Stato sez. III, 10 settembre 2014, n. 4618; Cass. Civ. n. 23170/2014.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref40">[40]</a> Cfr. Cons. Cons. Stato 25 marzo 2016, n. 1239; Cons. Stato Sez. III,10 settembre 2014, n. 4618; Cass. Civ. 23170/2014.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref41">[41]</a> Cfr. Cons. Stato, Cons. Stato Sez. V, 28 aprile 2014, n. 2187; del T.A.R. Toscana &#8211; Firenze, sez. III, n. 817/2002.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref42">[42]</a> Vi sono due fattispecie prospettabili a seconda del petitum proposto dalla parte. La prima fattispecie ricorre nel caso in cui la parte abbia proposto sia l’azione di invalidità sia l’azione di responsabilità e l’esito del giudizio amministrativo di annullamento di un determinato provvedimento consente il riesercizio di poteri amministrativi discrezionali. In queste ipotesi la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha costantemente ritenuto che il giudice amministrativo non possa effettuare, per evitare di invadere sfere di valutazione che la Costituzione riserva alla pubblica amministrazione, il predetto giudizio prognostico. Si ritiene, infatti, necessario attendere che l’amministrazione rinnovi il procedimento emendato dal vizio riscontrato in sede giudiziale e soltanto se all’esito di tale giudizio si accerta che il privato aveva &#8220;diritto&#8221; a quel determinato bene della vita sarà possibile ottenere, ricorrendo gli altri presupposti, il risarcimento del danno. In questo caso, pertanto, svolgendosi un giudizio di spettanza, la regola probatoria applicata è quella della &#8220;certezza&#8221; (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6260; sez. IV, 4 settembre 2013, n. 4452; sez. V, 27 marzo 2013, n. 1781; sez. V, 8 febbraio 2011, n. 854). La seconda fattispecie, rilevante in questa sede, ricorre nel caso in cui la parte abbia proposto un’autonoma azione di responsabilità ovvero nel caso in cui l’attività amministrativa sia vincolata e pertanto la rinnovazione procedimentale si svolge nel solo rispetto di quanto stabilito dal giudice ovvero determinato, in tutti i suoi profili, dalla legge. In queste ipotesi il giudice amministrativo, senza il rischio di sovrapporre il proprio giudizio alle valutazioni dell’autorità pubblica, può effettuare un giudizio prognostico applicando, con gli esposti adattamenti, le regole elaborate in ambito civilistico per ricostruire il nesso di causalità. Occorre, pertanto, accertare se vi è stato danno ingiusto valutando se, in applicazione della teoria condizionalistica e della causalità adeguata, è &#8220;più probabile che non&#8221; che l’azione o l’omissione della pubblica amministrazione siano state idonee a cagionare l’evento lesivo.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref43">[43]</a> Cfr. Cass. Civ., 17 settembre 2013, n. 21255, ritiene, invece, che anche tale fase, avendo rilevanza causale, debba essere inserita nell’ambito della fattispecie.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref44">[44]</a> Cfr. Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 581.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref45">[45]</a> Cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 29 maggio 2014 n. 2792.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref46">[46]</a> Cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 aprile 2014 n. 1896; Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2010 n. 1043.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref47">[47]</a> Cfr. Cons. Stato Sez. IV, 13 febbraio 2017, n. 602; Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2012, n. 5846; sez. IV, 11 marzo 2013, n. 1468; sez. V, 27 marzo 2013, n. 1773; sez. IV, 4 settembre 2013, n. 4439</div>
<div><a title="" href="#_ftnref48">[48]</a> Sarà così errato quel ragionamento secondo il quale avendo avuto la p.a. maggior potere in sede procedimentale allora apparirà giusto che l’onere probatorio che incombe sulla stessa nel processo sia più gravoso rispetto al privato.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref49">[49]</a> Cfr. Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 21 febbraio 2017, n. 434; T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 10 agosto 2016, n. 1560</div>
<div><a title="" href="#_ftnref50">[50]</a> Così, solo laddove vi è una oggettiva difficoltà di raccogliere una prova piena, l’effettività potrà essere raggiunta anche tramite presunzioni relativamente all’elemento oggettivo, ma solo nelle materie espressamente individuate in via interpretativa caso per caso. Ciò, però, costituisce una eccezione al generale principio dell’onere della prova in capo alla parte che anela al risarcimento. Il rimedio risarcitorio risponde infatti al principio di effettività della tutela previsto dalla normativa comunitaria, sulla base degli autonomi principi sviluppati nel tempo dalla Corte Europea (cfr. Corte di giustizia UE, sez. III, 30 settembre 2010, n. 314, Cons. Stato, sez. V, 28 dicembre 2011, n. 6919; sez. IV, 31 gennaio 2012, n. 482; sez. V, 31 dicembre 2014, n. 6450; tutte con riferimento anche alla giurisprudenza comunitaria).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref51">[51]</a> Cfr. T.A.R. Campania, Sez. IV, Sent. 16 agosto 2017, n. 4091 per cui «<em>Il giudice non potrà attribuire valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici</em>.»</div>
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<hr />
<p>Note</p>
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