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	<title>n. 5 - 2017 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Democrazia pluralista, riforme amministrative e principio di autonomia</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/democrazia-pluralista-riforme-amministrative-e-principio-di-autonomia/">Democrazia pluralista, riforme amministrative e principio di autonomia</a></p>
<p>1. – Premesse[1]; 2. – le due “traiettorie” fondamentali dell’ordinamento in materia amministrativa a partire dal 1990; 3. – I tentativi di riforma amministrativa; 4. – Le riforme costituzionali tra il 2001 ed il 2005; 5. –&#160; La (tendenziale) affermazione di nuove fonti del diritto; 6. – La crisi della</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/democrazia-pluralista-riforme-amministrative-e-principio-di-autonomia/">Democrazia pluralista, riforme amministrative e principio di autonomia</a></p>
<p>
<em>1. – Premesse</em><strong><u><a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><strong><u>[1]</u></strong></a></u></strong><em>; 2. – le due “traiettorie” fondamentali dell’ordinamento in materia amministrativa a partire dal 1990; 3. – I tentativi di riforma amministrativa; 4. – Le riforme costituzionali tra il 2001 ed il 2005; 5. –&nbsp; La (tendenziale) affermazione di nuove fonti del diritto; 6. – La crisi della politica ed alcune sue ricadute sul sistema; 7. – Le attuali difficoltà delle amministrazioni pubbliche; 8. – Democrazia pluralista ed autonomie; 9. – Le “ragioni” dell’economia e le ricadute sul sistema amministrativo; 10. – Pluralismo, democrazia ed autonomie: alcune riflessioni conclusive.</em><br />
&nbsp;<br />
<strong>1. –</strong> Da oltre un ventennio il legislatore è impegnato nella via riformatrice nel tentativo di trovare una “quadratura del cerchio” tra legalità ed efficienza, trasparenza e corruzione, economia e diritto.<br />
L’area pubblicistica è quella fondamentalmente investita da questo processo di riforma, che, una volta attuato integralmente il disegno autonomistico del Titolo V all’inizio degli anni ’90, è divenuto, quasi per contraddizione, una necessità.<br />
Si tratta di un processo estremamente complesso, che qui può soltanto essere ripercorso per grandi linee.<br />
Vi è da dire anzitutto che l’avvento coevo della legge sulle autonomie locali (n. 142/1990) e sul procedimento amministrativo (n. 241/1990), più che un punto di arrivo, ha segnato un fondamentale punto di partenza verso tutto ciò che andava fatto nel passato e che non era stato possibile fare, per il complesso intreccio di ragioni storiche, politiche ed economiche legate ad epoche segnate dai tragici fatti del terrorismo, alle contraddizioni di governi “consociativi” e multicolore fatalmente deboli e continuamente in crisi, alla difficoltà di muovere uno scacchiere bloccato a livello internazionale, a regole economiche sulle quali si è puntato fin troppo, fino a ritrovarsi oggi con l’economia reale nel pugno di quella virtuale.<br />
&nbsp;<br />
<strong>2. – </strong>A partire dal 1990, l’ordinamento ha seguito, fondamentalmente, due “traiettorie” complementari: l’una votata alla esaltazione delle evidenti potenzialità del livello locale, contrassegnata da scelte felici e condivisibili, tra cui <em>in primis </em>l’elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia, esaltando i tratti di una democraticità rinnovata ed effettiva, misurata “ad altezza d’uomo”; l’altra, intesa a “ridisegnare le distanze”, a ridiscutere la tradizionale idea dell’amministrazione autoritaria ed autoritativa per connotarla in termini di servizio e di apertura al dialogo.<br />
Trasparenza, economicità, efficienza, efficacia, sono tutti valori riportabili a questo secondo filone, che trova un punto di intersezione con il primo nelle riforme della seconda metà degli anni ’90.<br />
Le c.d. “riforme Bassanini”, infatti, battono in breccia questi principi, innestando concetti nuovi, come quelli di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in grado di segnare in latitudine e longitudine i rapporti tra le amministrazioni (quindi anche tra i livelli di governo), nonché tra esse ed i privati.<br />
Questa “ondata” riformatrice, a ben guardare, è espressione di un malessere forse più profondo, figlio di questioni politiche e sociali mai definitivamente superate e nuovamente esplose – noonostante gli sforzi del dopoguerra (peraltro, attizzate dal contesto politico bipolare almeno fino al 1989, anno della caduta del muro di Berlino), in un Paese la cui sovranità, in modo più o meno percepibile, è stata sovente limitata (ancora oggi, del resto, le polemiche nei confronti dell’Unione europea nascono dalla rivendicazione di una potestà decisionale, soprattutto in tema di economia, che è una delle questioni più spinose nell’agenda politica pubblica) – con la crisi della “Prima Repubblica”.<br />
&nbsp;<br />
<strong>3. – </strong>Le riforme tra il 1990 ed il 2000, culminate con la redazione di testi unici di riordino di fondamentali materie nel 2000 e nel 2001 (ci si riferisce, in particolare, alla materia degli enti locali e del pubblico impiego, frattanto – forse, frettolosamente – “contrattualizzato”), cominciarono a denotarsi per essere adottate “<em>a Costituzione invariata</em>”.<br />
Nel contempo, è mutata la fisionomia, la natura, l’ideologia, il ruolo dei partiti politici, venendo così a mancare quella “mediazione” tra le istanze, in grado di determinare una sintesi ed una veicolazione degli interessi di cui i partiti erano un tempo latori.<br />
Il malessere di cui si parlava, a torto o a ragione, ha così reso improcrastinabile la ricerca del perduto bandolo della matassa attraverso le iniziative di riforma, infine indirizzatesi, una volta fallito il tentativo di riforma nel 1997 promosso con una apposita Commissione Bicamerale, nei confronti del testo costituzionale.<br />
Fino a quel momento, la modifica più rilevante si era registrata con la legge costituzionale n. 3 del 29 ottobre 1993 che, sull’onda emotiva del “caso Craxi”, aveva modificato l’immunità parlamentare, eliminando la c.d. “autorizzazione a procedere” intesa come “processabilità” del parlamentare e sostituendola con altre garanzie sulla sua libertà personale.<br />
Nel 1999, si susseguono le leggi costituzionali n. 1 e 2 del 22 e 23 novembre: la prima riguarda il nuovo sistema di elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto ordinario, sulla scorta dell’esperienza estremamente positiva che aveva riguardato i Sindaci ed i Presidenti delle province fin dal 1993; la seconda, inserisce cinque commi nell’art. 111, riguardanti il principio del giusto processo, sulla scorta, invero, anche delle richieste provenienti dall’Unione europea. Ad esse fa seguito la legge costituzionale n. 2 del 31 gennaio 2001, che disciplina l’elezione diretta dei presidenti delle regioni ad autonomia differenziata (e delle province autonome).<br />
Il primo intervento di largo impatto sul piano istituzionale, però, si deve alla legge costituzionale n. 3 del 2001, mediante la quale si dà luogo alla riscrittura pressoché integrale del Titolo V parte II della Costituzione, incentrandola su alcuni profili fondamentali:</p>
<ol style="list-style-type:lower-alpha;">
<li>l’introduzione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, già posti come principi delle deleghe poste con le leggi riforma, in particolare la legge n. 59 del 1997;</li>
<li>l’introduzione della competenza legislativa regionale c.d. “negativa-residuale” a fronte della enumerazione delle materie di potestà esclusiva statale;</li>
<li>la previsione di una estesa autonomia finanziaria di regioni ed enti locali.</li>
</ol>
<p>Altra novità della riforma del 2001 è il fatto che essa è espressione della sola maggioranza assoluta, ossia è fondamentalmente il frutto della decisione di un solo schieramento politico. Sottoposta a referendum, essa, tuttavia, supererà tale prova.<br />
&nbsp;<br />
<strong>4. </strong>La riforma del 2001 apre una ulteriore stagione di riforme, che, da un lato, investono ancora una volta la pubblica amministrazione – si pensi alla legge La Loggia (n. 131/2003), alla riforma Brunetta (d. lgs. n. 150/2009) ed al progetto di riforma “federalista” in senso lato. Tali interventi si segnalano per il tratto fortemente incentrato sulla accentuazione delle responsabilità dei dipendenti pubblici, in particolare, quelle dei dirigenti, con crescita esponenziale del ruolo della Corte dei conti.<br />
D’altro canto, il malessere permane ed investe la stessa “ossatura” della Costituzione, il ruolo delle due Camere, del Presidente della Repubblica, del Governo e del Presidente del Consiglio in particolare, la legittimazione dei partiti politici.<br />
E’ un’epoca in cui la alternanza tra i governi è meno cadenzata rispetto al passato, ma non meno significativa: l’alternanza tra le coalizioni, infatti, produce periodi di forte (e forse persino maggiore) instabilità.<br />
Sono, del resto, le stesse coalizioni a non reggere la difficoltà di rispettare programmi concordati, ma non sempre digeriti, al punto che per lo più, i governi “cadono” sotto il “fuoco amico” piuttosto che per effetto di crisi “esterne”, col risultato, talora di dare luogo a governi tecnici, talaltra a governi politici privi dell’originaria legittimazione popolare (ancorchè ciò, a stretto rigore, sia assolutamente legittimo).<br />
Cresce, in questa fase, la disaffezione dell’elettorato rispetto ai propri rappresentanti e trovano strada movimenti, anche di matrice populistica (con una accezione non necessariamente negativa) che “sparigliano” le carte alle coalizioni (destra e sinistra) che si erano faticosamente formate non senza contraddizioni e compromessi interni.<br />
Ne sono la prova le basse percentuali di votanti alle elezioni politiche ed amministrative, ed ancor più ai referendum abrogativi frattanto proposti su temi anche di grande importanza (né può dirsi che l’esito dei referendum, anche quando favorevole ai proponenti, abbia sempre trovato effettivo seguito nella successiva produzione legislativa).<br />
Si segnala, in questo contesto, il primo tentativo di operare una riforma costituzionale di largo respiro con l’obiettivo di indirizzare la forma di Stato in senso federale, di rendere i governi più stabili ed in grado di attuare i programmi in modo più rapido, riconoscendo maggiori poteri al Presidente del Consiglio, è quella del II° Governo Berlusconi.<br />
Alternatesi le maggioranze, questa riforma – anch’essa approvata a maggioranza assoluta (pubbl. in G.U. il 18 novembre 2005) – non supererà le “forche caudine” del referendum svoltosi il 25 e 26 giugno 2006.<br />
&nbsp;<br />
<strong>5. – </strong>Le amministrazioni pubbliche, frattanto, vengono aziendalizzate, è inserito, con la legge costituzionale n. 1 del 2012, il principio del pareggio di bilancio, modificando gli artt. 81, 97, 117 e 119, si interviene ripetutamente sul ruolo della dirigenza pubblica, si riforma (fino ad oggi) il settore dei servizi pubblici e quello, assolutamente fondamentale, dei contratti pubblici, fino al recente d. lgs n. 50/2016.<br />
Si tratta di uno sforzo costante, attraversato dall’idea che le p.a. debbano essere in grado di adeguarsi alle nuove realtà economiche del terzo millennio: la lotta alla corruzione, in particolare, conduce ad una diversa declinazione del principio di trasparenza (al punto da richiedere l’istituzione di una nuova Autorità a ciò preposta), ferme restando le difficoltà dei bilanci pubblici, fortemente deficitari a livello centrale, quanto (e forse più) a livello locale a causa della crisi economica e dei vincoli comunitari.<br />
Progressivamente, accanto alle tradizionali fonti del diritto, se ne affermano altre la cui “forza” sembra volersi equiparare, se non alla legge, almeno a quella del regolamento. Notoria è la disputa circa la qualificazione delle linee guida Anac quali nuove fonti o come fonti regolamentari. In tutti i casi, si è posto un problema di “catalogazione” che si è tentato di risolvere, anche con il non sempre convinto apporto della sezione atti normativi del Consiglio di Stato, richiamando nozioni di importazione come quella della <em>soft law</em>.<br />
Molte e tutt’altro che irrilevanti sono le obiezioni ad una etero-normazione rispetto alle tradizionali fonti di cognizione e di produzione, alla gerarchia delle fonti ed ai correlativi criteri ordinatori in grado di risolvere le antinomie.<br />
Tali obiezioni vanno, tuttavia, (op)poste con senso della realtà, tenendo cioè conto dell’attuale momento storico-politico; esse, cioè, non devono condurre a posizioni di preconcetta chiusura circa la validità di un sistema alternativo (o forse complementare) di produzione e di cognizione delle fonti rispetto a quello tradizionale, facendo perdere a priori l’occasione di sperimentare nuovi percorsi anche nella teoria generale delle fonti.<br />
Se è vero – come è vero – che la fonte parlamentare (almeno quanto quella regionale, forse ancor più in Sicilia) ha da tempo mostrato di non essere sempre in grado di “leggere” e debitamente “interpretare” le istanze della società, l’alternativa della <em>soft law </em>(opportunamente percorsa) potrebbe, infatti, consentire di raggiungere risultati analoghi o migliori con disposizioni in grado di dettare regole <em>hic et nunc</em>, con una approssimazione (se così si può dire) in un certo qual modo assai meno sensibile di quella legislativa.<br />
D’altro canto, ormai da tempo, lo stesso Parlamento si è affidato alla decretazione d’urgenza e poi ancora a quella delegata per operare le riforme che si ritiene si debbano promuovere, con il risultato di determinare un vero e proprio “decentramento” dal Parlamento al Governo e, per esso, ad una crescente politicizzazione della produzione normativa in uno all’accentuazione di significativi processi di delegificazione.<br />
Né, a ben guardare, è vero che il Parlamento non riesca mai ad esaminare in tempi ragionevolmente rapidi i disegni di legge (è una delle tesi sottostante all’ultima riforma costituzionale bocciata dal referendum del 4 dicembre 2016): molti esempi, invero, potrebbero contraddire una simile affermazione (fermo restando che, talora, la produzione legislativa mostra “più velocità”, a ben guardare, però, non riportabile integralmente alle complesse procedure del bicameralismo perfetto).<br />
E’, infatti, la sede parlamentare a denunciare sovente una ormai inveterata incapacità di operare scelte, senza cedere ad eccesso di mediazione o, come di recente, di “decisionismo”, ponendo a piè sospinto la questione di fiducia.<br />
&nbsp;<br />
<strong>6. – </strong>Perché, dunque, questa crisi delle fonti tradizionali e prima di tutto di quella legislativa?<br />
L’analisi è molto più complessa di quanto non si possa credere se si volesse ridurre tutto alla crisi della legge. Né il pluralismo democratico, in sé, possiede la capacità di erodere la legittimazione delle fonti del diritto.<br />
Quella che è venuta meno – tra gli altri fattori, s’intende – è probabilmente la fondamentale stanza di compensazione costituita dalla mediazione politica, accompagnata da una sana conflittualità sociale (anche di classe, beninteso). Non per nulla, del resto, la Costituzione si riferisce ai partiti politici ed ai sindacati richiedendo loro un metodo (art. 49) o una base democratica (art. 39).<br />
Ne risulta compromessa, di conseguenza, tra l’altro, la stessa nozione di atto politico, oggi sovente confusa ed indistinta con quella di atto di alta amministrazione in ragione del fatto che la categoria degli atti con i quali si pongono i fini da perseguire è spesso piegata ad interessi e valutazioni strettamente di parte e votate ad un risultato che rischia a più riprese di risultare, infine, discriminatorio (e, come tale, necessariamente sindacabile nella sede giurisdizionale ai sensi dell’art. 113 Cost.).<br />
E questo ancor più quando in gioco ci sono valori “trasversali”, come nel caso, davvero emblematico, del diritto alla salute.<br />
Si pensi, per tutti, al caso della “<em>pma</em>” eterologa, la cui disciplina attuale è frutto di importanti interventi giurisprudenziali anche e soprattutto riportabili alla Corte costituzionale, proprio in ragione della violazione del principio di eguaglianza e della tutela della dignità della persona umana.<br />
Per la Corte delle leggi, infatti, è evidente che il <em>discrimen</em> sia segnato dalla tutela della dignità della persona in tutte le sue dimensioni e sfaccettature ed è altrettanto evidente che il pluralismo democratico sia sovente stato (malamente) interpretato come una sorta di “arena” nella quale “pugnare” e non “condividere” per trovare l’assiologia più equilibrata rispetto ad una relazione giuridica, spesso normata in senso tassonomico e non in un’ottica di sistema.<br />
&nbsp;<br />
<strong>7. – </strong>Le amministrazioni pubbliche hanno pagato e continuano ancora oggi a subire, al di là delle loro inveterate inefficienze e contraddizioni, questo stato di cose.<br />
L’assenza di una normativa chiara ed in grado di porsi in una posizione complementare e di complessiva convergenza con le precedenti disposizioni e soprattutto con i principi ha fatto sì che, da un lato, le amministrazioni pubbliche si siano trovate “travolte” dalla incertezza dettata dalla difficoltà di interpretare ed applicare normative complesse, contraddittorie e mai realmente chiare.<br />
Fioriscono, così, le richieste di consulenza alla Corte dei conti ai sensi della legge n. 131/2003, ma anche i principi affermati nella sede contenziosa ora dalla Adunanza Plenaria, ora dalle Sezioni Unite, ora, a volte traumaticamente, anche dalla Corte costituzionale. Significativo, a tal proposito, il discorso tenuto dal Presidente del Consiglio di Stato in sede di inaugurazione dell’anno giudiziario 2017 circa il fondamentale ruolo “di mediazione” della giurisdizione nel problematico ed “irrisolto” rapporto tra amministrazioni e cittadini, al fine di costruire certezze giuridiche in grado di costituire baluardo per la difesa dell’interesse pubblico quanto delle situazioni giuridiche soggettive dei soggetti richiedenti tutela (riaprendo l’annoso tema, di proibitiva vastità, del ruolo del giudice, del valore interpretativo delle sue pronunce ed, in fin dei conti, del riconoscimento di fonte del diritto alle sue decisioni).<br />
Questo fenomeno determina non solo una crisi di legittimazione delle amministrazioni pubbliche – sia centrali che locali – ma favorisce altresì la perdita di identità all’interno dell’ordinamento, intesa come mancato riconoscimento dell’<em>humus</em> culturale e giuridico emerso faticosamente, ma felicemente, dall’Assemblea costituente.<br />
Si badi, è un fenomeno che è ancora tutto da decifrare opportunamente, né possono ritenersi completamente soddisfacenti le riflessioni di Baumann sulla solitudine del cittadino globale, che, comunque, colgono una parte tutt’altro che trascurabile del fenomeno.<br />
Che questa crisi si misuri oggi con il concetto di sovranità è anche questo un aspetto da tenere presente.<br />
Le categorie tradizionali (come, appunto, la sovranità) hanno fatalmente ceduto e continuano tutt’ora a cedere, di fronte ai fenomeni della globalizzazione e della appartenenza ad enti associativi sopranazionali in genere, buona parte dei solidi terreni sui quali erano costruite. L’idea di una sovranità “limitata”, infatti, è oggi piuttosto accettata, seppure variamente declinata, permanendo un <em>trait d’union </em>nelle trattazioni che se ne occupano e cioè che sia necessaria una rilettura, o meglio, una reimpostazione del concetto stesso (di sovranità).<br />
In questa condizione, tuttavia, riemergono le identità etniche, la teoria della nazione (c.d. “<em>ethnos</em>”), della cui ambivalenza e pericolosità ci si era liberati attraverso la creazione di ordinamenti unitari a struttura ora federalista, ora regionalista, diremmo “autonomista in senso lato”. Così è avvenuto che, laddove le autonomie (in particolare, quelle territoriali) non abbiano ricevuto lo spazio che “reclamavano” (come sosteneva Ignazio Marino), l’implosione dei relativi sistemi giuridici e politici è stata fragorosa e risonante (si pensi alla ex Jugoslavia o alla ex URSS per tutte, se non anche alla c.d. “primavera araba”), risolvendosi in situazioni conflittuali, prima (questione Serba-Croata) o dopo (conflitto Russia-Ucraina) emerse in modo palese.<br />
&nbsp;<br />
<strong>8. – </strong>La democrazia pluralista è, a suo modo, invece, una risposta alle esigenze delle minoranze, delle popolazioni stanziate sui territori: essa è in grado di fornire risposte convincenti in chiave democratica se solo ad essa si concede il credito che le si deve senza divenirne ostaggio.<br />
Da questo punto di vista, grimaldelli formidabili sono i principi di sussidiarietà (nella duplice versione verticale ed orizzontale), di proporzionalità, di precauzione, perché immaginano una società partecipata e partecipativa, una Amministrazione ed uno Stato leali e votati alla protezione degli individui e delle collettività, piuttosto che ad imporre scelte frutto della maggioranza di turno, impegnata – che lo si ammetta o no – quasi esclusivamente a creare e conservare poltrone e ad imporre faticosissimi tagli alla spesa orizzontali e mai votati a colpire effettivamente gli sprechi.<br />
La democrazia pluralista, nella misura in cui immagina un sistema costruito sulla partecipazione di tutti, è antagonista della creazione delle oligarchie che, a livello nazionale e, <em>mutatis mutandis</em>, a livello comunitario, non sono in grado di rappresentare interessi diversi da quelli che le animano e, in definitiva, le sorreggono, in un rincorrersi di piccoli e grandi privilegi che non a tutti sono concessi.<br />
Dal punto di vista interno, ciò ha segnato – in contraddizione aperta con l’affermazione del principio autonomista – fenomeni di crescente accentramento delle funzioni amministrative sotto l’egida di una apparente lotta alla corruzione ed alla illegalità, favorendo di converso egualmente abusi e sprechi che, come ancora oggi risulta evidente dalle relazioni annuali della Corte dei conti quanto dalle cronache giudiziarie, “zavorrano”, nella buona sostanza, i piani di sviluppo economico e sociale del Paese.<br />
Dal punto di vista comunitario, il fallimento si legge nella incapacità di incardinare politiche regionali di sviluppo efficaci (si pensi alla Grecia, alla Spagna ed all’Italia), di costruire un sistema economico nel quale nessuno sia lasciato indietro (mentre oggi si parla di un’Europa a più velocità come di una prospettiva necessaria: emblematico il ricorrente emergere dell’asse “franco-tedesco”<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>), di far sì che la moneta unica non sia soltanto un tasso di cambio, ma una unità di misura economica in grado di portare sviluppo e benessere a tutti i Paesi dell’area UE, di non tradire le ragioni stesse dell’unificazione, alzando muri e barriere rispetto alle note emergenze umanitarie.<br />
&nbsp;<br />
<strong>9. – </strong>Le ragioni dell’economia sono il portato più evidente dei fenomeni di globalizzazione (potenzialmente in grado di incidere sulla “forma” e sulla “misura” delle autonomie): le scelte dei singoli Paesi fatalmente seguono e sono modulate su fattori economici e solo di recente, grazie anche ad alcune voci di autorevoli economisti (significativo l’apporto di A. Sen), si è compreso che la “elitarizzazione” dell’economia porta con sé il benessere solo ad una ristretta oligarchia, lasciando agli altri (un po’ come avvenne nel 1929) soltanto le briciole.<br />
Sembrano oggi fortemente superate le disquisizioni teroriche kelseniane circa il rapporto tra democrazia ed autonomia capitalista o socialista. D’altro canto è lo stesso Kelsen a non risolvere il quesito di fondo se sia più democratico un sistema economico imperniato sull’uno o sull’altro modello, limitandosi a fornire le differenti letture che da Locke, Marx, Hegel, Hayek sono state via via fornite, rinviando ai posteri “<em>l’ardua sentenza</em>”. Ebbene, la storia ha dimostrato che i modelli economici richiedono una forma ed una declinazione etica che vada al di là della ricerca del mero profitto attraverso la libera iniziativa, come anche del monopolio dei mezzi di produzione della ricchezza, dovendosi superare in tutti i casi l’esercizio del “potere” come forma di condizionamento sull’individuo. Tutte le volte che ciò accada, a prescindere appunto dal modello, l’economia sarà in grado di interferire pesantemente sulla politica e di determinare esiti anche antidemocratici, comunque in grado di vulnerare le singole sovranità.<br />
Anche questo è un tema sul quale potrebbe disquisirsi a lungo: qui basti considerare come le politiche economiche dei singoli Stati oggi siano fortemente condizionate dall’andamento dei listini di borsa, dai differenti <em>rating </em>di affidabilità, dalle scelte del fondo monetario internazionale e della stessa BCE (si pensi alla discussa politica del c.d. “<em>quantitative easing</em>”) per quanto riguarda l’Unione europea.<br />
Ciò determina un sistema “a cascata”, all’interno del quale le scelte economiche si traducono, a livello contabile ed amministrativo, in vincoli di bilancio, come tali in grado di influenzare e talora persino determinare le politiche pubbliche a tutti i livelli di governo.<br />
&nbsp;<br />
<strong>10. – </strong>La cartina di tornasole del malessere della democrazia, della cattiva gestione del pluralismo (che, anziché costituire un volano in grado di intercettare, comprendere e dare risposta alle esigenze delle collettività e dei territori, diviene semplice proliferazione dei centri di potere pubblico), lo si ha a livello locale, in quanto storicamente “anello debole” dell’ordinamento.<br />
Non è necessario, risalire alla legge n. 2248 del 1865 sulla unificazione amministrativa del Regno d’Italia, in particolare, gli allegati A e B, per verificare come il livello locale abbia subito “a monte” una impostazione del rapporto centro-periferia fortemente sbilanciata a favore del primo dei due termini.<br />
Né, nonostante gli auspici che hanno accompagnato il varo dell’art. 5 della Costituzione repubblicana, può dirsi che realmente il sistema delle autonomie si sia emancipato dall’ombra lunga del potere (politico) centrale.<br />
Le regioni, a statuto ordinario o differenziato, non si sono sottratte a questa regola, divenendo anch’esse ulteriori centri di potere e di spesa (si pensi alla materia sanitaria), ma non in grado di esaltare le potenzialità del pluralismo e della democrazia (come, in realtà, chiedeva l’art. 118 nella sua versione originaria).<br />
Gli enti locali che, in un certo momento, ossia nell’ultimo decennio del secolo scorso, avevano visto fortemente accresciuto il tasso di autonomia, sono stati reimmessi nel circuito politico attraverso i vincoli di spesa imposti prima dal patto di stabilità ed oggi dal pareggio di bilancio, confondendo la lotta agli sprechi ed alla cattiva gestione delle risorse pubbliche con la coartazione delle scelte amministrative. Ciò è tanto più grave perché, come ancora sosteneva tra gli altri Kelsen (ancorchè per giungere a rafforzare i momenti della centralità del potere pubblico), la democraticità non è garantita dal mero principio di legalità, ma presenta un secondo <em>step</em>, un gradino ulteriore che è quello attuativo che segna una soluzione di continuità con il primo, dal quale è dissociato: un sistema, cioè, astrattamente democratico sul piano elettorale non è detto che poi garantisca, nella sua attuazione, analoga democraticità e viceversa.<br />
Anche questo è un tema sul quale molto vi sarebbe da dire, perché, in ultima analisi, tocca il problema del rapporto politica-amministrazione, inteso come corretta declinazione delle rispettive sfere di competenza, peraltro trattato magistralmente dalla Corte costituzionale nel sindacato sullo <em>spoils system</em> maldestramente importato nel nostro ordinamento. Quello che qui si può dire, però, è che proprio dalle decisioni in materia della Corte risulta la necessità di evitare una sorta di <em>consecutio </em>immediata tra il livello politico e quello amministrativo, assicurando solo una continuità, intesa in termini di obiettiva traduzione dell’indirizzo politico, tra l’uno e l’altro.<br />
Aveva ragione, perciò, Ignazio Marino, quando sosteneva che la democraticità si misura dalla effettività dei servizi pubblici locali, dal rapporto effettivo di partecipazione del cittadino alla cosa pubblica, dalla capacità dell’ordinamento di dare corpo e misura al sistema delle autonomie locali, da esse muovendo per aprire una circolarità virtuosa ascendente e discendente in grado di assecondare e considerare opportunamente le reali esigenze dei singoli corpi sociali e della società nel suo insieme.<br />
Pluralismo, dunque, non è antitesi di democraticità, ma fattore di crescita sul piano democratico, in un’ottica votata alla piena realizzazione del principio di autonomia, in grado di promuovere e garantire la pluralità delle fonti come la pluralità delle voci di un coro dove ciascuno ha un suo ruolo che, da un lato, esalta le sue specifiche caratteristiche vocali, dall’altro, è posto al servizio dell’armonia complessiva.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<em>Abstract</em><br />
Il saggio evidenzia alcuni (tra i molteplici) aspetti dell’attuale complesso rapporto tra democrazia pluralista e principio di autonomia al fine di sollecitare ulteriori momenti di riflessione ed un approfondimento in proposito. Muovendo dai percorsi che hanno caratterizzato le riforme più recenti, sembra emergere come tali percorsi, da un lato, conservino la loro intima ragion d’essere, dall’altro, per ragioni contingenti riportabili agli attuali “squilibri” dell’ordinamento (e della politica), si trovino in una condizione che rischia di compromettere l’armonia complessiva del sistema.<br />
&nbsp;<br />
The essay highlights some (among many) aspects of the current complex relationship between pluralist democracy and the principle of autonomy in order to solicit further moments of reflection and deepening in this regard. Moving from the paths that characterized the most recent reforms, it seems to emerge that such paths, on the one hand, retain their intrinsic reason for being, on the other, for contingent reasons that can be attributed to the current sistemic &#8220;imbalances&#8221;, they are in a condition that may compromise the overall harmony of the system.</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Testo della relazione tenuta a Catania il 4 aprile 2017 nell’ambito del Convegno “<em>Crisi della rappresentanza e nuove dinamiche della regolazione. Le prospettive della democrazia pluralista in Europa</em>”, 3-4 aprile 2017.</div>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Oggi riproposto, a ben guardare, anche dal neo eletto presidente Macron.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/democrazia-pluralista-riforme-amministrative-e-principio-di-autonomia/">Democrazia pluralista, riforme amministrative e principio di autonomia</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Cittadinanza e democrazia in Europa: il diritto positivo tra forma giuridica e costituzione materiale. Profili amministrativi</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/cittadinanza-e-democrazia-in-europa-il-diritto-positivo-tra-forma-giuridica-e-costituzione-materiale-profili-amministrativi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:32 +0000</pubDate>
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<p>&#160; Sommario[1: 1. – Unione europea e suoi motivi di crisi. 2. – La cittadinanza inclusiva: la posizione della giurisprudenza amministrativa. 3. – La normativa comunitaria in materia di cittadinanza: il riconoscimento dei diritti. 4. – Profili amministrativi in materia di cittadinanza e suo collegamento con la democraticità. Conclusioni. &#160;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/cittadinanza-e-democrazia-in-europa-il-diritto-positivo-tra-forma-giuridica-e-costituzione-materiale-profili-amministrativi/">Cittadinanza e democrazia in Europa: il diritto positivo tra forma giuridica e costituzione materiale. Profili amministrativi</a></p>
<p>&nbsp;<br />
Sommario<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><strong><u><strong><u>[1</u></strong></u></strong></a>: <em>1. – Unione europea e suoi motivi di crisi. 2. – La cittadinanza inclusiva: la posizione della giurisprudenza amministrativa. 3. – La normativa comunitaria in materia di cittadinanza: il riconoscimento dei diritti. 4. – Profili amministrativi in materia di cittadinanza e suo collegamento con la democraticità. Conclusioni.</em><br />
&nbsp;<br />
<strong>1. –</strong> Forse nel momento di maggiore crisi dell’Unione europea, in cui si discute in radice la perdurante ragione dello “stare insieme” anche a seguito dell’esito del referendum circa la permanenza o meno del Regno Unito tra i partner comunitari (c.d. Brexit), affrontare il tema dei rapporti tra cittadinanza e democrazia richiede anzitutto la riproposizione ed il riesame delle ragioni storiche, politiche, economiche e sociali dalle quali ha preso le mosse l’idea – utopica almeno sino al termine del secondo conflitto mondiale (fino ad allora prevalevano le ragioni dei singoli Stati) – di creare un sistema politico-economico di livello sovranazionale e di dimensione europea.<br />
Peraltro, non vi è dubbio che il secondo conflitto mondiale, per molti versi, segni una sorta di “spartiacque” nella concezione della sovranità e nel concetto di Stato (di diritto) in genere, dal momento che, a differenza della dottrina precedente (Kelsen per tutti) emergono i “diritti presi sul serio” e fioriscono prospettive individualistiche culminate, tra l’altro, nelle nuove teorie della giustizia e dell’equità che fanno della prospettiva individuale un momento fondamentale della vita dell’essere umano “sociale” (J. Rawls, T. Nagel), ponendosi, semmai, il quesito della legittimazione dell’ordinamento giuridico (N. Luhmann) e del dialogo aperto e comunicativo nell’ambito della società (J. Habermas), nonché della capacità stessa di rinnovarsi sulla scorta di principi costituzionali nuovi (Calamandrei).<br />
Le ragioni storiche dalle quali prende le mosse il processo di unificazione europea, d’altro canto, sono ben note: esse affondano le radici nella raggiunta consapevolezza della inutilità, in uno scacchiere ormai di livello mondiale e nell’ambito del quale le “grandezze” non possono più rapportarsi a piccole realtà locali, di una Europa divisa, a fronte, peraltro, della sua potenziale emarginazione geo-politica da un verso e commerciale dall’altro, rispetto all’avvento delle potenze d’oltreoceano ed asiatiche.<br />
Ad esse, tuttavia, va aggiunta la voglia e la determinazione dei popoli e, per essi, dei “padri fondatori” di una rinascita dell’Europa attraverso il recupero delle sue radici culturali più profonde, costituenti – che lo si voglia o no (ed a prescindere dalla questione del valore della cristianità in senso lato) – l’<em>humus </em>dal quale è germogliata <em>naturaliter </em>una istanza, dal sapore etico, teso alla creazione di una realtà nuova e di orizzonti migliori per le generazioni future, avendo quelle precedenti conosciuto, tra l’800 e (soprattutto) il ‘900, gli orrori delle guerre e degli stermini.<br />
Un <em>mix</em>, dunque, tra desiderio ed interesse, dove hanno trovato sede, man mano, tante istanze realmente “comunitarie”.<br />
Il periodo più recente, tuttavia, come si diceva, registra momenti di forte tensione, legati essenzialmente alle difficoltà dei cicli economici, al non perfetto allineamento delle economie, alla difficoltà di “assemblare”, forse, troppi Paesi e troppo in fretta. Questo non suoni come un addebito, semmai è la conferma della reale volontà di “Unione”. La caduta del muro di Berlino e la assimilazione di buona parte dei Paesi dell’ex Patto di Varsavia ha certamente posto difficoltà – anch’esse di rango geopolitico – tutt’altro che secondarie (si pensi, per tutte, all’attuale crisi ucraina, discendente dalla presa di posizione della Russia rispetto alle “mire espansionistiche” dell’Unione e, correlativamente, della Nato) ed ha forse fatto paradossalmente venire meno una parte di “identità europea”, fondata giocoforza sulla contrapposizione tra blocchi.<br />
Significative tensioni, del resto, si riverberano anche all’interno del “nucleo storico” dei Paesi fondatori, anche in ragione delle differenti velocità delle singole economie. Da qui emerge, tra l’altro, il complesso rapporto con la Germania, unificata e rafforzata ulteriormente dopo il 1989, la quale, talora, sembra avere assunto un ruolo di <em>leader </em>nelle politiche comunitarie. Un esempio per tutti è quello del rapporto apertamente conflittuale con la Grecia, la quale, in fondo, propone (ma non è l’unica) un diverso approccio alle politiche economiche dell’Unione.<br />
Come si vede, i problemi sul tappeto sono tanti ed anche l’Italia, la cui economia non gode di salute eccellente, ha progressivamente modificato (o meglio, sembra stia tentando di modificare) la sua posizione nei rapporti con le istituzioni comunitarie, rivendicando maggiore flessibilità sul piano della gestione delle risorse economiche, soprattutto per quanto concerne la spesa per investimenti.<br />
Né può dirsi che, al momento di adottare decisioni politiche votate al mantenimento dei valori fondanti dell’Unione, l’istituzione europea abbia dato prove formidabili: è sotto gli occhi di tutti la incapacità di affrontare la questione siriana, pur essendo proprio l’Europa quella messa più a dura prova da migrazioni di portata epocale, rispetto alle quali, la reazione, da Lampedusa fino al Mare Egeo, non è stata tempestiva e tanto meno efficace, prevalendo, talora, la politica dei “muri”, che è esattamente il contrario del Trattato di Schengen. Da ultimo, è emerso il problema del coordinamento delle polizie per motivi di sicurezza pubblica.<br />
I rapporti tra i singoli Stati, d’altro canto, non sempre sono ispirati a solidarietà, ancorchè le politiche di sviluppo ed i fondi strutturali siano a ciò dichiaratamente votate. Come risulta, del resto, dalla Relazione Annuale 2014 della Sezione di controllo per gli affari istituzionali e comunitari della Corte dei conti, non sempre i Paesi membri – e segnatamente l’Italia – sono stati in grado di profittare adeguatamente dei finanziamenti messi a disposizione, permanendo, pur con qualche miglioramento, la posizione di “contribuente” piuttosto che di “percettore” di risorse.<br />
Non ci si può nascondere, dunque, né sarebbe corretto farlo, l’importanza del fattore economico come una delle chiavi attraverso le quali rendere “conveniente” ed ancora “utile e sensata” la appartenenza all’Unione europea.<br />
Da questo punto di vista, l’Italia non brilla, come è noto. I ripetuti tagli alla spesa pubblica, gli accorpamenti organizzativi da ultimo disposti dal decreto “Madia” sono tutti votati alla efficienza ed al risparmio di risorse. Fin dal 1990, infatti, in Italia si sono succedute ripetute riforme, soprattutto in materia di pubblica amministrazione, con la finalità di limitare la crescita del debito pubblico ed allocare al meglio le risorse disponibili. Dal Governo Amato in poi, infatti, si sono succedute politiche restrittive, culminate con la c.d. <em>spending review</em>, inaugurate, forse nel momento di maggiore crisi economica italiana, dal governo Monti e, proprio di recente, poste in una luce critica in sede di relazione annuale proprio dalla Corte dei conti, essendo risultato evidente che le politiche economiche di austerità finiscono per azzerare i consumi, colpire i servizi (in termini di costo e di efficienza, paradossalmente, si pensi alla questione delle società partecipate), incidendo fortemente sulla qualità della vita di tutti i consociati, soprattutto delle fasce più deboli come, da ultimo, i pensionati.<br />
&nbsp;<br />
<strong>2. –</strong> Le ricadute sul tema della cittadinanza non possono essere sottovalutate, essendo ampiamente noto agli studiosi del diritto pubblico in senso lato come oggi il dibattito sia ampio e sovente condizionato dalle prospettive e dalle basi di partenza. Ci si chiede, in particolare, se la cittadinanza costituisca espressione di uno status giuridico limitato e circoscritto al novero di taluni (e non altri) soggetti o se, al contrario, superando la relazionalità diretta con l’istituzione statuale (e dunque i concetti di sovranità e territorialità), essa sia espressione di un nucleo di valori fondamentali che, in una certa qual misura, si pongono su un piano assiologico di preminenza.<br />
Si intende dire, nella buona sostanza, che se oggi ci si interrogasse, limitandosi al dato del diritto positivo, sul tema della cittadinanza, ad una serie di facoltà di più o meno ampia rilevanza, se ne affiancherebbero altre collegate alla tutela dei diritti giuridici, politici, economici e sociali attinenti alla persona e ad essa riconosciuti per la qualità di essere umano, piuttosto che come cittadino facente parte di un certo Stato. La cittadinanza intesa in questa accezione riportata all’essere umano travalica i confini statuali verso un sistema “aperto” la cui preoccupazione è quella di offrire garanzie ai singoli ed associati in nome della solidarietà umana e dell’uguaglianza, che nessuna costituzione democratica può oggi ignorare senza rinunciare alla sua stessa essenza.<br />
Il riconoscimento a vari livelli – internazionale, comunitario ed interno – del valore della persona conduce, dunque, su un piano di assiologia generale, ad optare per categorie flessibili, spinge verso un concetto di cittadinanza aperta ed inclusiva, indubbia conseguenza del multiculturalismo delle società moderne in un sistema globalizzato che impone le sue regole al di là degli steccati territoriali nazionali.<br />
Su questi aspetti oggi, almeno in apparenza, non vi sono particolari dubbi in termini di principio, potendo essi considerarsi dati sostanzialmente acquisiti nella riflessione scientifica.<br />
Sul piano giuridico, tuttavia, alcune discrasie vanno rilevate quanto all’operare delle amministrazioni pubbliche (sempre più preda delle burocrazie) ed ancor più sulle politiche e sugli indirizzi della legislazione, che di essi sembra soltanto sentire l’eco, ma sovente finisce per ancorarsi su retaggi frutto di una concezione della cittadinanza legata ad una società “esclusiva”, “autoctona” perché stanziata su un certo territorio.<br />
Questa mancanza (tendenziale, ma percepibile) di sintonia tra i principi fondamentali – da cui discende il riconoscimento del valore della persona, come dato preliminare ed ontologico anche rispetto al suo riconoscimento “formale” – &nbsp; la si rileva nella incapacità dell’ordinamento di dare seguito al riconoscimento effettivo dei diritti fondamentali.<br />
Si pensi, in primis, alle politiche dell’immigrazione, laddove, ai respingimenti in mare di taluni fanno da contraltare i salvataggi nel canale di Sicilia, cui fa seguito una sorta di reclusione nei centri di accoglienza ed un abbandono di queste persone (uomini, donne, bambini) a se stesse. Al raccapriccio che segue all’ennesimo naufragio non fa da contraltare la capacità degli ordinamenti, nazionale e comunitario, di reagire nei termini necessari non tanto e non solo per salvare le vite di queste persone, ma soprattutto per essere coerenti con le stesse ragioni dalle quali prende le mosse la creazione dell’Unione europea.<br />
A livello interno, le regole poste dalla legge n. 91 del 1992 “<em>Nuove norme sulla cittadinanza”</em>, riconoscono all’amministrazione una vastissima discrezionalità per quanto concerne la concessione della cittadinanza, che è dunque affidata uno specifico provvedimento amministrativo in grado di formalizzare la “qualità” o meno di cittadino in capo al richiedente, come nel caso del reddito minimo.<br />
Beninteso, le regole ci sono, occorre rispettarle e non necessariamente sono discriminatorie. Ma, in un momento storico come quello attuale, il concetto di cittadinanza che emerge discende da una concezione oggi sicuramente superata e comunque dimentica del valore reale della persona: il provvedimento si basa così sui livelli di reddito, collegandoli però alla indeterminata capacità del soggetto di “integrarsi” nel contesto sociale.<br />
La giurisprudenza amministrativa ha, per lungo tempo avallato e riconosciuto questo potere discrezionale amministrativo, talora ancorandosi al rispetto di specifiche forme. Sicchè “<em>non è possibile prendere in considerazione l’assunzione con contratto a tempo indeterminato dello straniero intervenuta dopo l’adozione del provvedimento di rigetto di concessione della cittadinanza italiana</em>” (Tar Lazio n. 8663/2013). Ed ancora, viene ritenuto legittimo il diniego di concessione della cittadinanza nei confronti dello straniero “<em>che abbia posto in essere comportamenti antisociali particolarmente rilevanti per la pubblica incolumità come la guida in stato di ebbrezza e la particolare attenzione dell’opinione pubblica su questi temi</em> … <em>non può rilevare, ai fini dell’accoglimento del ricorso avverso il diniego di concessione della cittadinanza italiana, la circostanza che il ricorrente non sia stato ritenuto un soggetto pericoloso ai fini del rilascio della carta di soggiorno, giacché si tratta di un procedimento ben differente da quello di concessione della cittadinanza italiana, nel quale il giudizio di meritevolezza del beneficio è chiaramente più severo, trattandosi del conferimento irreversibile dello status civitatis</em>” (TAR Lazio, 6501/2013). Persino “<em>il decreto penale per guida in stato di ebbrezza è incompatibile con quella irreprensibilità della condotta che è richiesta allo straniero per la concessione della cittadinanza. Infatti, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale è considerato legittimo quando l’amministrazione ritenga che quest’ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare inconvenienti, o, addirittura, commettere fatti di rilievo penale</em>” (Tar Lazio 9800/2013).<br />
Occorre rammentare però come soprattutto il Consiglio di stato proponga una linea maggiormente attenta alla sostanza rispetto alla forma. E così, viene ritenuto illegittimo per difetto di motivazione, il provvedimento con il quale viene respinta la domanda di concessione della cittadinanza da parte di un extracomunitario residente da oltre 10 anni sul territorio sulla scorta di un “<em>generico riferimento ad una situazione di pericolo per la sicurezza della Repubblica e ad una nota informativa che poco aggiunge alle generiche indicazioni contenute nel provvedimento stesso</em>” (Cons. Stato, 4528/2013). In altro caso è considerato viziato da eccesso di potere il diniego fondato sulla mancata tempestiva presentazione (è arrivato in ritardo) del richiedente al colloquio presso la Questura e la conservazione di stretti legami con il Paese di origine: “<em>tale conservazione di per sé non è altro che il mantenimento del legame sentimentale insito nei confronti del proprio luogo di origine e non evidenzia il mancato inserimento nella società italiana</em>” (C. Stato, n. 4947/2013). Infine, è stato ritenuto illegittimo il diniego di concessione della cittadinanza ad un soggetto residente da oltre 20 anni in Italia “<em>motivato con esclusivo riferimento ad un decreto di condanna per reato contravvenzionale risalente nel tempo e conseguente a guida in stato di ubriachezza, atteso che in tema di rilascio della cittadinanza italiana l’uso della potestà discrezionale … deve essere rispettoso dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità</em>” (C. Stato, 2920/2013).<br />
Da questo sintetico esame della giurisprudenza emergono alcuni dati fondamentali:<br />
a) in un sistema ormai aperto alla globalizzazione, al multiculturalismo fondato su politiche inclusive, chiamato a fronteggiare imponenti fenomeni migratori, le valutazioni che compie l’amministrazione rischiano di essere sovente ancorate alla considerazione di dati ed elementi tutt’altro che probanti circa l’accoglibilità della domanda di concessione;<br />
b) tali parametri sovente prescindono dal valore della persona e da dati oggettivi (concreto inserimento sociale ed effettiva capacità lavorativa, piuttosto che il reddito, che è un dato variabile), ma richiedono, determinando talora un effetto discriminatorio, ben più di quanto è ordinariamente richiesto a chi è già cittadino.<br />
Una soluzione a questa serie di problemi potrebbe consistere nella scissione tra il provvedimento concessorio ed il riconoscimento dei diritti politici e fondamentali della persona, superando così una concezione datata ed oggettivamente superata dalla cittadinanza, legata al possesso di uno status che, di per sé dovrebbe definire la persona, mentre, considerato in questi termini, rischia di negarle possibilità di inserimento e di realizzazione sulla base di valutazioni discrezionali e contingenti legate a parametri non in grado di rappresentare interessi nazionali reali da cui soltanto può discendere ragionevolmente il riconoscimento o meno dello status di cittadino.<br />
&nbsp;<br />
<strong>3. –</strong> Sul piano comunitario, come è noto, la cittadinanza europea è riconosciuta fin dal Trattato di Maastricht del 1992 a chiunque appartenga ad uno stato membro e, con il Trattato di Amsterdam è stato previsto che essa sia complementare rispetto a quella nazionale, dunque non richiede alcun provvedimento apposito di riconoscimento a carattere costitutivo. Nell’ambito della cittadinanza rientrano una serie di diritti, tra cui la libera circolazione, il diritto di voto ed eleggibilità alle elezioni comunali ed al parlamento europeo nello Stato membro di residenza, la tutela diplomatica e consolare in qualsiasi stato membro dell’Unione, nonché il diritto di petizione al Parlamento europeo e la facoltà di adire il Mediatore europeo. Il Consiglio ha poi la possibilità di arricchire questo già ampio ventaglio di facoltà.<br />
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione integra e specifica le facoltà dei cittadini. Adottata nel 2000 ed entrata in vigore nel 2007, è parificata dall’art. 6 del Trattato sull’Unione, ai Trattati. Nel contempo, la stessa norma dà ingresso alla CEDU, non prevista nei trattati, che, assieme alle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, sono parte, in qualità di principi generali, del diritto dell’Unione.<br />
L’art. 9 del Trattato sull’Unione, sancisce il principio del valore universale dell’uguaglianza tra i cittadini e, nel contempo, ai sensi del successivo art. 10, il funzionamento dell’Unione viene fondato sulla democrazia rappresentativa, giacchè “<em>ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione</em>”. Le decisioni sono prese “<em>nella maniera più possibile aperta e vicina ai cittadini</em>”. Ruolo tutt’altro che secondario è riconosciuto ai partiti politici i quali sono chiamati a contribuire alla formazione della coscienza politica europea ed a farsi veicolo delle proposte (della volontà) dei cittadini.<br />
E’ evidente che la enunciazione del principio di democraticità rappresentativa è tutt’altro che casuale, essendo ben noto – e forse talora troppo enfatizzato – il deficit democratico che, in ragione della prevalenza dei rapporti intergovernativi (e talora dell’eccesso di burocrazia) viene addebitato all’Unione. Ma viene anche enunciato il principio di democrazia partecipativa in uno al principio di prossimità e trasparenza. La partecipazione alla vita democratica, dunque, presuppone l’impegno quanto meno di tre componenti: i partiti politici, le istituzioni europee ed i cittadini stessi dell’Unione, attraverso le iniziative popolari.<br />
I diritti di cittadinanza trovano rispondenza nel Trattato sul funzionamento UE agli articoli 18 e seguenti, laddove si afferma solennemente il divieto di discriminazione in base alla nazionalità, consentendo al Consiglio di adottare procedure apposite da sottoporre al Parlamento riguardo a discriminazioni fondate su sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.<br />
Nella Carta dei diritti campeggiano sei valori fondamentali: la dignità, la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà, la cittadinanza e la giustizia.<br />
Per la cittadinanza, oltre quanto già detto, è particolarmente previsto il “<em>diritto ad una buona amministrazione”</em>, che si sostanzia in una trattazione imparziale, equa ed entro un termine ragionevole delle questioni che riguardano il cittadino. Sicchè, è compreso il diritto di essere ascoltato, il diritto di accedere al fascicolo che lo riguarda, l’obbligo di motivazione delle decisioni.<br />
Nell’ambito della politica estera di sicurezza comune dell’Unione è, altresì, contemplato lo sviluppo e il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, ma anche il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Anzi, proprio il rispetto dei diritti umani è <em>condicio sine qua non</em> per instaurare rapporti commerciali o di altro genere con l’Unione (c.d. “clausola di condizionalità”).<br />
&nbsp;<br />
<strong>4. –</strong> La affermazione dei diritti di cittadinanza ed, in particolare, del diritto ad una buona amministrazione, è certamente uno dei metodi attraverso il quale realizzare il necessario collegamento con la democraticità. Ciò costituisce da tempo, anche nella dottrina amministrativa – si pensi alle notazioni di Vittorio Ottaviano sulla cittadinanza amministrativa – una delle questioni maggiormente dibattute, essendo evidente come il rapporto tra cittadinanza e democrazia sia in grado di segnare gli equilibri di ciascun ordinamento. Il riconoscimento al cittadino non solo di diritti fondamentali, ma di prerogative che gli consentano di porsi direttamente in rapporto con le pubbliche amministrazioni o con le istituzioni in genere è un importante e fondamentale tassello attraverso il quale il valore della democrazia può divenire effettivo.<br />
Ciò costituisce un dato problematico sul versante interno, laddove il riconoscimento delle autonomie è sempre troppo timido, i servizi pubblici continuano a non costituire la resa del prelievo fiscale, essendo inefficienti, costosi e burocratizzati. Anche nella materia dell’ordine pubblico, oggi all’attenzione più che mai del Governo, le riforme si limitano ad accorpamenti e riorganizzazioni, tutti votati (dichiaratamente) al contenimento dei costi e ad una non meglio precisata efficienza. Il dato relativo ai diritti di cittadinanza resta fatalmente in ombra, perché affermare diritti è cosa diversa dal riconoscerli effettivamente, perché farlo <em>sul serio </em>comporta un forte impegno e costi tutt’altro che indifferenti (si pensi alle questioni dei diritti sociali, all’assistenza scolastica dei disabili, e così via).<br />
Non penso possano esservi dubbi circa il fatto che la “materiale” realizzazione della cittadinanza passi attraverso una traduzione dei valori costituzionali nell’ambito dell’attività amministrativa. Il diritto ad una buona amministrazione, da questo punto di vista, riveste un ruolo affatto secondario. La buona amministrazione, come viene recentemente osservato “<em>richiede che le decisioni vengano adottate secondo procedimenti che garantiscano l’equità, l’imparzialità e la tempestività. La buona amministrazione comprende anche il diritto di ricevere una decisione motivata – requisito peraltro protetto anche dal diritto ad un ricorso effettivo sancito dall’art. 47 CDF – e la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni alla pubblica autorità che abbia cagionato un danno nell’esercizio delle proprie funzioni. La buona amministrazione richiede altresì la tutela dei diritti di difesa, dei diritti linguistici e, più in generale, la tuela del concetto di giusto procedimento. Inoltre, la buona amministrazione si estende ai diritti di informazione sanciti dagli articoli 8, 41 c. 2 e 42 CDF, che tutelano la protezione dei dati di carattere personale&nbsp; e i segreti commerciali così come l’accesso alle informazioni</em>”.<br />
Sancito questo fondamentale principio, risulta, invero, come in ambito comunitario le norme in materia di procedimento siano frammentarie e comunque poco coordinate tra loro, a differenza di quel che accade nella gran parte dei paesi, tra i quali, in particolare, la Germania, la Spagna e l’Italia, i quali hanno adottato normative generali in materia di procedimento amministrativo.<br />
Per quanto riguarda l’Italia, la legge n. 241 del 1990, all’art. 1 sancisce il fondamentale ruolo del principio di legalità, ancorandone la declinazione a specifici criteri di rango costituzionale come l’imparzialità ed il buon andamento, ma anche alla trasparenza ed alla economicità, nonché alla attuazione dei principi comunitari in materia, creando un “ponte” tra quanto si è sopra delineato relativamente alla normativa comunitaria e quella interna. Nella medesima legge trovano sede tutti gli altri principi in materia di diritto ad una buona amministrazione, ossia la motivazione, il contraddittorio (attraverso la partecipazione) e l’accesso agli atti. Da questo punto di vista, peraltro, la giurisprudenza amministrativa si è via via orientata a riconoscere valore fondamentale agli istituti partecipativi ed alle garanzie procedimentali in senso lato per la loro diretta refluenza sia con i principi costituzionali, sia con il rango comunitario che parimenti essi denunciano.<br />
Anche dal punto di vista processuale, a parte l’affermazione del principio del giusto processo e le dinamiche che innesca nei rapporti “democratici” tra amministrazione e cittadino, portando ad una tendenziale parità degli interessi delle parti, il codice del processo, d. lgs. n. 104/2010, pone altresì il principio della effettività della tutela tra quelli fondamentali e dalla concreta applicazione di tale principio ha fatto discendere decisioni estremamente rilevanti, compresa la disponibilità della domanda di annullamento nei limiti della “effettiva” capacità di soddisfare la pretesa del ricorrente, talora limitando gli effetti della decisione alla sola futura conformazione della successiva attività amministrativa.<br />
Da questo punto di vista, sembra delinearsi quello statuto della cittadinanza amministrativa di cui parlava autorevole dottrina già nel secolo scorso, in coerenza con i principi affermati a livello comunitario.<br />
Un aspetto forse non sempre messo in evidenza è il ruolo del principio di sussidiarietà, nella sua versione orizzontale, perché attraverso la sua applicazione si ottiene l’apertura dell’amministrazione alla effettiva partecipazione dei cittadini, con una dinamica virtuosa che pare potenzialmente ben più interessante di altri istituti partecipativi in senso lato come le azioni popolari, le azioni di classe e da ultimo persino l’accesso civico, la cui finalità di controllo diffuso in funzione della trasparenza e della lotta alla corruzione è alta nella affermazione di principio, ma labile in concreto.<br />
L’unica vera questione problematica che rimane sul tappeto, almeno dal punto di vista del rapporto tra amministrazione e cittadino comunitario, è, come si diceva, la assenza di una normativa generale in materia di procedimento anche a livello dell’UE, fermo restando il ruolo della Corte di Giustizia e dal Codice Europeo di buona condotta amministrativa del 2001 del Mediatore europeo.<br />
Vi è chi sostiene, invero, che ciò non sia necessario, dal momento che la legalità comunitaria, come afferma tra gli altri Luisa Torchia, è, per sua struttura ed a causa della perdurante crisi del principio di legalità (che è crisi, forse, anche dello Stato di diritto in senso lato), incentrata su previsioni di principio, lasciando ai singoli paesi membri la loro effettiva declinazione. D’altro canto, sono di recente fioriti studi autorevoli, tra i quali uno estremamente interessante di Giacinto della Cananea e Diana Urania Galetta (ma anche Herwig Hofmann, Jacques Ziller e Jean Bernard Auby ed altri ancora), i quali hanno proposto un modello di codice del procedimento amministrativo dell’UE (c.d. modello ReNEUAL, acronimo di <em>Research Network on EU Administrative Law</em>), il cui fine dichiarato è quello di “<em>mostrare quali siano le modalità migliori per tradurre i valori costituzionali dell’Unione in materia di procedimenti amministrativi aventi come oggetto l’attuazione non legislativa del diritto dell’Unione</em>”. Nel <em>Preambolo </em>al Libro I, si legge: “<em>Nei procedimenti amministrativi, le autorità pubbliche sono vincolate ai principi dello Stato di diritto, dal diritto ad una buona amministrazione e altri principi correlati del diritto amministrativo dell’unione europea. … Le pubbliche autorità dovranno tener conto dell’efficienza, dell’efficacia e del servizio ai cittadini. Nell’ambito dei procedimenti amministrativi europei, si devono tenere in debita considerazione i principi di sussidiarietà, leale cooperazione e chiara attribuzione delle responsabilità</em>”.<br />
L’Europa ha una grande capacità di affermazione di principi, ma sconta, in concreto, tutti i problemi interni agli Stati membri e, nello stesso tempo, non è sempre in grado di realizzare le proprie politiche nel modo più efficiente perché anch’essa sovente paralizzata dai contrasti interni e dai differenti ruoli che ciascun Paese vuol ritagliare per sé.<br />
Ed allora, lo iato esistente tra il dato del diritto positivo e la sua effettiva realizzazione diventa insostenibile, al punto che, sotto le spinte del terrorismo, rischia di alimentare derive antidemocratiche (comprese quelle inerenti ai vincoli posti in materia di sicurezza pubblica) che talora trovano sul piano politico sbocchi a livello nazionale e persino europeo.<br />
Eppure il concetto di costituzione materiale è tutt’altro che distante dal riconoscimento effettivo dei diritti fondamentali, anzi, in un certo qual modo, è in grado di attivare un processo circolare capace di integrare i valori della costituzione formale in relazione alle reali esigenze della collettività, ai sentimenti più profondi che in essa si manifestano, rendendo l’ordinamento in linea con se stesso e con i propri consociati. E’ il problema della forma giuridica, che tradotta in valori assiologici non può essere, alla fine, così distante dalla realtà materiale dei consociati, a pena di rendere perfettamente inutile la affermazione di principi altisonanti.<br />
Il diritto, tuttavia, ha necessità di una sua formalizzazione a pena di perdere il crisma della certezza, che è un valore ineliminabile e proprio del principio di legalità, pensato essenzialmente per evitare che proprio i diritti dell’uomo venissero superati in nome dell’uguaglianza, della fratellanza e della libertà. Tuttavia, la forma del diritto, se considerata come un elemento dato ed immodificabile auto poietico ed auto legittimato, rivela una sua tendenziale inadeguatezza ad affrontare e risolvere i temi derivanti dalla complessità delle società attuali.<br />
Ne deriva un certo irrigidimento delle regole, dando forse ragione alla prospettiva kelseniana dello Stato di diritto, a volte “moloch” ingombrante e non in grado di leggere per tempo e nel modo dovuto le istanze materiali che provengono dalla società.<br />
Il compito del giurista non è, però, anche se comunque legato ai dettami del positivismo imperanti quanto meno nel secolo scorso, peraltro da più parti messi fortemente in discussione (si pensi a Dworkin, Rawls e l’economista A. Sen per tutti) con argomentazioni di diverso tenore, eppure tutte accomunate da un afflato inteso alla realizzazione dell’individuo attraverso il riconoscimento di un suo ruolo all’interno della società e delle istanze “materiali” di cui esso è latore, ma è chiamato ad operare anche <em>de jure condendo</em>.<br />
Il cammino verso la più equilibrata declinazione della cittadinanza e della democraticità, attraverso il <em>fil rouge </em>rappresentato dalla capacità di recepire le istanze materiali, come si vede è lungo e tortuoso, ma questo non deve scoraggiare perché il percorso sembra in buona parte già tracciato, seppure oggi pare fin troppo circoscritto nelle anguste regole dello Stato di diritto.<br />
La crisi dello Stato di diritto, al di là delle questioni di filosofia politica che vi sono connesse, è oggi la crisi della forma attraverso la quale si imposta e si sostiene ancora oggi nella elaborazione giuridica il concetto di Stato.<br />
In una società fortemente frammentata, multiculturale e pluralista, il “contenitore” nel quale convergono tutti gli interessi pubblici e privati non è capace, tuttavia, di assicurare risposte dinamiche in grado di adeguare tempestivamente la realtà formale a quella materiale.<br />
Da più parti, ormai, si parla di “amministrazioni senza Stato” (S. Battini), ma anche di scomposizione dello Stato di diritto (e della correlativa nozione di sovranità) a più livelli, sovranazionale ed interno, attraverso soprattutto le autonomie territoriali, le amministrazioni indipendenti, gli enti associativi e molto altro ancora.<br />
Se si accetta questa trasformazione, che è evoluzione e non involuzione della “rassicurante” nozione tradizionale di Stato di diritto accentrato ed auto legittimato, si comprende bene il percorso verso il quale occorre indirizzare l’indagine giuridica, recuperando , in ultima analisi, il bene comune, le <em>materiali </em>esigenze, l’<em>idem sentire </em>della collettività nella sua dimensione reale, senza alcuna previa mediazione del diritto positivo, ma la rimeditazione del <em>rilevante giuridico</em> nell’ottica dei diritti fondamentali e della loro declinazione “sostenibile”, anche al fine – affatto trascurabile – della migliore realizzazione della difficile equazione tra cittadinanza e democraticità effettiva.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>Bibliografia</strong><br />
T. Nagel, <em>I paradossi dell’uguaglianza</em>, Il Saggiatore 1993<br />
R. Dworkin, <em>I diritti presi sul serio</em>, Il Mulino 2010<br />
P. Calamandrei, <em>La Costituzione e le leggi per attuarla</em>, Giuffrè 2000<br />
H. Kelsen, <em>Lineamenti di dottrina pura del diritto</em>, Einaudi 2000<br />
H. Kelsen, <em>La democrazia, </em>Il Mulino 2010<br />
N. Bobbio, <em>Teoria generale del diritto</em>, Giappichelli, 1993<br />
A. Sen, <em>La diseguaglianza</em>, Il Mulino 2000<br />
S. Battini, <em>Amministrazioni senza Stato</em>, Giuffrè 2003<br />
AA.VV., <em>Codice Reneual del procedimento amministrativo dell’Unione europea</em>, a cura di G. Della Cananea – D.U. Galetta, Editoriale Scientifica, 2016.<br />
G. Della Cananea – C. Franchini, <em>I principi dell’amministrazione europea</em>, Giappichelli 2010<br />
Z. Bauman, <em>La solitudine del cittadino globale</em>, Feltrinelli 2000 (<em>In search of politics</em>, Polity Press 1999)<br />
M.S. Giannini, <em>Il pubblico potere. Stati e amministrazioni pubbliche</em>, Il Mulino, 1986<br />
P. Barcellona, <em>Dallo Stato sociale allo Stato immaginario</em>, Bollati Boringhieri, 1994<br />
L. Torchia, <em>Lezioni di diritto amministrativo progredito</em>, Il Mulino 2012<br />
J. Rawls, <em>Una teoria della giustizia</em>, Feltrinelli 2008 (A theory of justice)<br />
N. Luhmann, <em>Procedimenti giuridici e legittimazione sociale</em>, a cura di A. Febbrajo, Milano 1995<br />
J. Habermas, <em>Teoria dell’agire comunicativo</em> (vol. I e II), Bologna 1997<br />
V. Ottaviano, <em>Appunti in tema di amministrazione e cittadino nello Stato democratico</em>, in <em>Studi in onore di M.S. Giannini</em>, Milano 1988, 404.<br />
&nbsp;<br />
<em>Abstract</em><br />
Il saggio prende in esame alcuni profili del rapporto tra cittadinanza ed amministrazione per evidenziarne l’evoluzione verso una cittadinanza “aperta”, in grado cioè di superare i tratti “formali” che ne caratterizzavano tradizionalmente la nozione. Ciò, a vantaggio di una rinnovata e più equilibrata impostazione dei rapporti sociali e giuridici in grado di recuperare una “eticità intrinseca” di tali rapporti, oggi suggerita dalla crescente emersione ed affermazione dei diritti fondamentali della persona umana a prescindere dalla appartenenza culturale o provenienza geografica.<br />
&nbsp;<br />
<em>The essay examines some profiles of the relationship between citizenship and administration to highlight the evolution toward an &#8220;open&#8221; citizenship, capable of overcome the &#8220;formal&#8221; features that traditionally characterized the notion. This, for the sake of a renewed and more balanced approach to social and legal relations, which is able to recover an &#8220;intrinsic ethic&#8221; of such relationships, now suggested by the growing emergence and affirmation of fundamental human rights, irrespective of cultural background or geographical origin .</em><br />
&nbsp;</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Testo della relazione tenuta a Catania l’1 aprile 2016 nel Convegno “<em>Cittadinanza e democrazia in Europa</em>”.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/cittadinanza-e-democrazia-in-europa-il-diritto-positivo-tra-forma-giuridica-e-costituzione-materiale-profili-amministrativi/">Cittadinanza e democrazia in Europa: il diritto positivo tra forma giuridica e costituzione materiale. Profili amministrativi</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>I limiti della semplificazione amministrativa(*). Un’idea liberale di revisione delle funzioni pubbliche</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/i-limiti-della-semplificazione-amministrativa-unidea-liberale-di-revisione-delle-funzioni-pubbliche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:55 +0000</pubDate>
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<p>1.- Una nuova consapevolezza dei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni &#160; A far data dal celebre (e impietoso) rapporto Giannini del 1979, nel quale si denunciava uno Stato che “non è un amico sicuro e autorevole, ma una creatura ambigua, irragionevole, lontana”, è cominciata a maturare una riflessione sull’esigenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-limiti-della-semplificazione-amministrativa-unidea-liberale-di-revisione-delle-funzioni-pubbliche/">I limiti della semplificazione amministrativa(*). Un’idea liberale di revisione delle funzioni pubbliche</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<div style="text-align: justify;"><strong>1.- Una nuova consapevolezza dei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni </strong><br />
&nbsp;<br />
A far data dal celebre (e impietoso) rapporto Giannini del 1979, nel quale si denunciava uno Stato che “non è un amico sicuro e autorevole, ma una creatura ambigua, irragionevole, lontana”, è cominciata a maturare una riflessione sull’esigenza di ripensare e di riequilibrare il rapporto tra l’autorità pubblica e i cittadini.<br />
Si è progressivamente abbandonata la concezione di uno Stato hegeliano ed autoritario, in favore di una diversa, e, per certi versi opposta, idea di una pubblica amministrazione al servizio del cittadino.<br />
Il moloch dello Stato, dinanzi al quale sacrificare i diritti e gli interessi degli amministrati, ha ceduto il passo alla visione di un potere pubblico orientato all’erogazione, in regime di efficienza ed efficacia, di servizi pubblici.<br />
L’interesse pubblico è stato via via interpretato secondo coordinate differenti; da un’idea di bene comune concentrata su (ed esaurita da) valori statuali, distinti da quelli dei cittadini, a una sua esegesi fondata sulla coincidenza dell’interesse generale con quello di una cittadinanza attiva ed esigente.<br />
Senza ripercorrere le conosciute tappe del percorso evolutivo appena accennato, merita di essere simbolicamente ricordato che dagli anni novanta si è avviato un percorso di trasformazione del rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, &nbsp;iniziato con la legge sul procedimento amministrativo del 1990, che ha riconosciuto un ruolo partecipativo al cittadino nel processo di formazione del provvedimento, proseguito, alla fine degli anni novanta, con l’organizzazione delle funzioni pubbliche secondo il criterio del federalismo amministrativo, transitato dall’introduzione della <em>class action </em>pubblica, che ha codificato il principio di un’inedita esigibilità di un’amministrazione di qualità, e (finora) approdato nella definizione di “un nuovo paradigma” (Consiglio di Stato, parere n.839 del 2016), cristallizzato nella fissazione di un termine di consumazione del potere di autotutela decisoria, con la definitiva consacrazione del valore dell’affidamento del cittadino sulla stabilità dei titoli abilitativi e del canone della certezza dei rapporti giuridici prodotti da decisioni amministrative.&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Questa nuova coscienza degli equilibri implicati da una corretta organizzazione dell’esercizio delle funzioni pubbliche e, soprattutto, degli effetti di un’amministrazione di qualità sulla crescita economica e sulle libertà dei cittadini ha fondato le politiche pubbliche degli ultimi decenni, che hanno tentato, con risultati alterni, di interpretare l’amministrazione secondo la (diversa) logica produttiva del servizio al cittadino-utente (declinando, fino agli approdi più avanzati, la visione riformatrice, liberale e proattiva di Benedetto Croce).<br />
&nbsp;<br />
<strong>2.- Le politiche di semplificazione</strong><br />
&nbsp;<br />
La direttrice più vistosa delle politiche riformatrici è senz’altro quella della semplificazione, nella sua duplice declinazione: normativa e amministrativa.<br />
La semplificazione normativa si è preoccupata di migliorare la qualità della regolazione (in coerenza con le raccomandazioni diramate da organismi sovranazionali e, in particolare, dall’OCSE), sia con la raccolta delle norme afferenti a un medesimo settore in testi unici e in codici, sia con la delegificazione, mediante l’abbassamento della fonte di produzione del diritto, ai fini di una più snella e agile manutenzione della normativa, sia, infine, per mezzo della predisposizione di strumenti istruttori che precedono (l’analisi di impatto della regolamentazione) e seguono (la verifica di impatto della regolamentazione) l’intervento normativo, onde ricavarne tutte le informazioni necessarie al concepimento e, in ipotesi, alla correzione, di una opzione regolatoria efficace e idonea al raggiungimento dei risultati attesi.<br />
La semplificazione amministrativa, invece, si è preoccupata di ridurre gli oneri burocratici, mediante l’introduzione di moduli procedurali diretti ad alleggerire la posizione del privato interessato da un procedimento amministrativo a istanza di parte.<br />
Gli istituti del silenzio-assenso, della SCIA, della conferenza di servizi e dell’autocertificazione assolvono, in particolare, proprio alla funzione, seppur con presupposti e regimi diversi, di snellire l’azione amministrativa, di esonerare il cittadino da oneri gravosi (e ingiustificati) e, in definitiva, di rafforzare le esigenze di certezza implicate dalle iniziative, perlopiù economiche, del privato.&nbsp;<br />
Nella stessa logica si sono mosse le numerose e ripetute iniziative intese a conseguire l’effetto di una completa digitalizzazione dell’attività amministrativa.<br />
Per un verso, quindi, si è tentato di ridurre lo stock normativo nella consapevolezza che l’overload di regole, e, per di più, di regole poco chiare e istruite, complica e confonde, di per sé, la vita di cittadini e imprese, e, per un altro, si è cercato di garantire le posizioni private da abusi o lungaggini nell’amministrazione delle procedure, riducendo, in particolare, gli spazi delle autorizzazioni preventive e formali.<br />
&nbsp;<br />
<strong>3.- Le nuove istanze di libertà tra sussidiarietà e liberalizzazioni</strong><br />
&nbsp;<br />
Gli esiti delle politiche di semplificazione non sono stati, tuttavia, soddisfacenti e si avverte una persistente, inedita e pressante esigenza di liberazione del privato dal pubblico, un’insofferenza (spesso giustificata) da forme invasive e sproporzionate di controlli amministrativi.<br />
La crescente attenzione alla <em>better regulation</em> e alla riduzione degli oneri burocratici ha senz’altro prodotto dei risultati apprezzabili, ma, allo stesso tempo, ha fallito l’ambizioso obiettivo di ridisegnare, in chiave più equilibrata, i rapporti tra autorità e libertà, tra Stato e cittadini.<br />
Continua la produzione inflazionata di regole confuse, spesso contraddittorie, a volte poco intellegibili, quasi sempre prive del necessario coordinamento e di una seria istruttoria preliminare.<br />
Così come permane, spesso, una grave incertezza sul regime amministrativo delle singole attività, sulla stabilità dei titoli abilitativi (impliciti o presunti), sui tempi di definizione delle procedure.<br />
Allo stesso modo, l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni resta elefantiaca, pervasiva e costosa.<br />
Né può ignorarsi che le nuove regole sulla trasparenza e sull’informatizzazione dell’attività amministrativa non riescono a scongiurare la diffusione di fenomeni corruttivi, che, anzi, appaiono sempre più radicati nel tessuto socio-economico del Paese, minandone la credibilità e le stesse fondamenta.<br />
A questa situazione, che permane afflitta dal <em>vulnus</em> dell’incertezza e della confusione, reagiscono istanze liberali sempre più avvertite come ineludibili.<br />
Le rivendicazioni di nuovi spazi di libertà si spingono in due direzioni: la sussidiarietà orizzontale e le liberalizzazioni.&nbsp;&nbsp;<br />
La prima, costituzionalizzata dall’art.118, quarto comma, della Carta fondamentale (ma già affermata come un principio fondamentale dalla Dottrina sociale della Chiesa), esige che le pubbliche amministrazioni garantiscano ai privati, singoli o associati, i dovuti ambiti di libertà nell’esplicazione di attività di interesse generale (secondo la visione democratica di Toqueville), vietando, al contempo, l’apposizione di ostacoli, normativi o burocratici, che impediscano o complichino le relative iniziative.&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br />
Le liberalizzazioni, invece, nell’accezione qui considerata, non significano l’abbattimento di monopoli od oligopoli, ma implicano la “deamministrazione”, cioè, la riduzione del perimetro dei controlli amministrativi e, quindi, l’abolizione dei regimi pubblicistici per le attività rispetto alle quali restino ingiustificati.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
Il pensiero autenticamente liberale, da Aristotele fino a Einaudi, passando dalla scuola di Vienna, da Pareto e da Smith, e ha da sempre interpretato i rapporti tra il cittadino e lo Stato secondo coordinate diverse e opposte da quelle teorizzate dai pensatori del settecento e dell’ottocento (Hobbes, Rousseau, Hegel) e poi tragicamente sfociate nei totalitarismi (anche di matrice collettivista) del ventesimo secolo.<br />
La concezione filosofica liberale postula uno Stato al servizio del cittadino, meglio: della persona (San Tommaso) e non viceversa ed esige, quindi, la riconduzione di ambiti di attività già presidiati dal controllo pubblico a una sfera di libertà, in coerenza con un’esegesi dell’art. 41 della Costituzione che valorizzi l’autonomia (dallo Stato) dell’iniziativa privata.<br />
Non resta che chiedersi se la ricetta liberale non sia stata troppo trascurata nella progettazione delle politiche di riforma della pubblica amministrazione e se non si sia annesso un valore eccessivo e taumaturgico alle politiche di semplificazione (come capaci, da sole, di risolvere tutti i problemi implicati dal rapporto tra autorità e libertà).<br />
&nbsp;<br />
<strong>4.- I limiti delle politiche di semplificazione</strong><br />
&nbsp;<br />
Ma cos’è, in realtà, che non ha funzionato nelle politiche di semplificazione?<br />
Il vero limite è che continuano a supporre la permanenza del controllo pubblico sulle attività semplificate.<br />
A ben vedere, infatti, tutti gli istituti di semplificazione amministrativa (in particolare SCIA e silenzio assenso), pur tentando di rafforzare la posizione del privato nei confronti dell’amministrazione, sottendono, logicamente e giuridicamente, la persistenza di un regime pubblicistico dell’attività.<br />
Ma siamo certi che sia questa la strada giusta? O, comunque, l’unica strada per migliorare i rapporti tra il cittadino e lo Stato?<br />
La conservazione di regimi regolatori pubblicistici e la finalizzazione delle politiche di semplificazione alla (sola) individuazione di modalità più snelle e meno gravose di gestione di quelle funzioni, ma all’interno del perimetro di un controllo amministrativo, si rivelano inefficaci, per almeno due ordini di ragioni.<br />
Innanzitutto perché, nonostante la fissazione di un termine ultimo di diciotto mesi per l’esercizio dei poteri di autotutela, anche con riguardo ad attività illegittimamente iniziate sulla base della SCIA o del silenzio assenso, per quel tempo i titoli abilitanti (siano essi espressi, taciti o presunti) restano esposti a un loro riesame, che potrebbe condurre al loro ritiro.<br />
Così come, <em>a fortiori</em>, la permanenza di autorizzazioni formali ingiustificate implica la sopportazione di costi economici e di oneri amministrativi non più sostenibili dal sistema produttivo.&nbsp;<br />
E, poi, in ogni caso, la previsione di moduli procedurali semplificati generali e astratti impone all’interprete e all’operatore del diritto la difficile attività ermeneutica del loro incerto coordinamento con le discipline procedimentali speciali, che, di norma, trovano la loro fonte in atti normativi diversi dalla legge generale sul procedimento amministrativo, sicchè sovente resta una grave incertezza sulla identificazione del regime amministrativo a cui restano soggette le singole funzioni.&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>5.- Una rinnovata prospettiva di revisione dei rapporti tra autorità e libertà</strong><br />
&nbsp;<br />
Le politiche di revisione dei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni vanno, allora, ripensate secondo una logica (parzialmente) diversa.<br />
E’ necessario, innanzitutto, procedere a una preliminare ricognizione di tutte le funzioni pubblicistiche che incidono sulle attività dei cittadini e delle imprese (e non solo di quelle che si esplicano in autorizzazioni preventive, ma anche di quelle soggette a SCIA, silenzio assenso, comunicazioni amministrative, nelle quali permane, comunque, il regime del controllo pubblico).<br />
Una volta operata la catalogazione di tutte le procedure amministrative, occorre provvedere a uno scrutinio della loro persistente necessità, secondo una disamina della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.<br />
Si dovrà, in altri termini, valutare, per ogni funzione, se e in che misura la consistenza e il rilievo degli interessi generali implicati dalla procedura giustifichino il controllo pubblico delle attività cui accede.<br />
Tale valutazione, essenzialmente politica e, quindi, assolutamente libera, dovrebbe, nondimeno, condurre, secondo la prospettiva sopra indicata, alla decisione di dismettere le funzioni che non risultano giustificate dalla tutela di interessi pubblici di rilievo costituzionale o imposte da una normativa di derivazione europea.&nbsp; &nbsp;<br />
Le procedure amministrative attinenti ad attività che non sono presidiate da valori costituzionali o da una disciplina europea andrebbero, quindi, abolite, con la restituzione delle relative attività all’iniziativa privata libera (ovviamente fatti salvi i limiti dell’illiceità penale).&nbsp;<br />
Non solo, ma le funzioni che, in esito a tale valutazione, restano pubbliche dovrebbero essere, comunque, riviste mediante l’eliminazione di adempimenti endoprocedimentali eccessivi, ridondanti o, comunque, sproporzionati, nel giudizio comparativo tra la tutela degli interessi pubblici da essi implicati e i diritti di libertà dei cittadini.<br />
In questa prospettiva, andrebbero aboliti i pareri, gli assensi, le valutazioni, i nulla osta alla cui previa acquisizione resta condizionato l’atto autorizzatorio conclusivo, quando non rispondono a un’esigenza di tutela che ne giustifica la permanenza.<br />
Ovviamente un’opera esauriente di classificazione delle funzioni e di identificazione di quelle dismettibili postula un’organizzazione capace del compito.<br />
Fermo restando che la definizione della formula amministrativa più appropriata esula dai confini del presente studio, occorre, nondimeno, avvertire che la struttura incaricata non potrà che essere incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e che dovrà essere provvista di risorse e di competenze tecniche adeguate.<br />
Il lavoro di revisione appena accennato dovrà, poi, tradursi nell’elaborazione di iniziative normative dirette all’abrogazione o alla modificazione delle funzioni che si intendono dismettere o ridurre e che può declinarsi sia nell’eliminazione di qualsivoglia forma di controllo pubblico, sia nell’abolizione di adempimenti procedurali superflui, sia, ancora, nella revisione della disciplina sostanziale, con l’abrogazione di condizioni, limiti o contingenti stabiliti per l’esercizio delle attività che possono tornare libere.<br />
Resta, ovviamente, il problema delle funzioni amministrative afferenti a materie di competenza legislativa regionale (che non sono poche né trascurabili).<br />
Per queste si dovrà immaginare la fissazione di disposizioni statali di principio, che impongono una loro declinazione nelle legislazioni regionali, fermo restando l’auspicio che anche le Regioni svolgano autonomamente il medesimo compito liberalizzatore.&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Si tratta, come si vede, di un’opera complessa, ma, nondimeno, necessaria, anche perché appare difficile spingersi oltre sulla strada della semplificazione, essendo già ampiamente sperimentati e implementati tutti i nuovi moduli dell’azione amministrativa.<br />
Ovviamente il progetto di revisione delle funzioni pubbliche, nella prospettiva di una loro contrazione, suppone ed impone una seria e coerente programmazione dell’attività normativa.<br />
Solo un’Agenda di governo rigorosa e ordinata consente, infatti, di ottenere i risultati attesi e, soprattutto, di impedire una nuova espansione incontrollata dei regimi amministrativi e pubblicistici già dismessi.<br />
&nbsp;<br />
<strong>6.- I benefici di una riforma liberale della pubblica amministrazione</strong><br />
&nbsp;<br />
I vantaggi di una seria opera di revisione e di riduzione delle funzioni pubbliche sono molteplici e non riguardano solo la sfera delle libertà dei cittadini e delle imprese.<br />
Innanzitutto, si produce un effetto di risparmio della spesa pubblica.<br />
Alla dismissione delle funzioni dovrà, infatti, accompagnarsi una coerente riorganizzazione degli apparati amministrativi con la soppressione delle strutture e degli uffici che hanno perso la titolarità delle funzioni “privatizzate” e con una conseguente e proporzionata contrazione degli organici.<br />
E non c’è bisogno di argomentare oltre su quanto sia indispensabile una riduzione della spese corrente, in una contingenza finanziaria come quella attuale.<br />
Non solo, ma la concentrazione delle missioni delle amministrazioni sulle (sole) funzioni che restano pubbliche permette una più efficace gestione delle relative competenze.<br />
La riduzione delle funzioni implica, in altri termini, una ottimizzazione delle performance, in quanto mirate al perseguimento dei soli obiettivi essenziali.<br />
La dismissione delle funzioni pubbliche superflue produce, inoltre, il risultato di ridurre i rischi di corruzione.<br />
La moltiplicazione dei compiti e delle procedure, con frequenti e improprie sovrapposizioni di funzioni, genera, infatti, di per sé, il pericolo di fenomeni corruttivi, sicchè la precisazione e la riduzione delle competenze dovrebbe ridimensionare quel grado di burocratizzazione esasperata e invasiva che, da sola, favorisce gli illeciti.<br />
Da ultimo, la liberalizzazione di una parte delle attività economiche libera energie e dinamismo nell’attività d’impresa (Coase), con conseguente beneficio nella produzione della ricchezza (non solo privata, ma anche pubblica, con il corrispondente aumento del gettito fiscale).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Quindi, per concludere, i benefici sono diversi e non rinunciabili: meno spesa, più efficienza pubblica, meno corruzione, più sviluppo.<br />
&nbsp;<br />
<strong>7.- Un auspicio</strong><br />
&nbsp;<br />
Può apparire un programma troppo ambizioso o eccessivamente complicato o, in ogni caso, difficilmente realizzabile.<br />
Si potrebbe obiettare che molto è stato già fatto e che alcune attività sono già state liberalizzate.<br />
Senza sottovalutare o banalizzare le difficoltà del progetto (in gran parte implicate dal sistema regolativo multilivello che complica non poco l’attuazione di un programma serio di contrazione dei regimi pubblicistici), il programma appare, tuttavia, indispensabile e, per certi versi, inevitabile, se si intende offrire uno stimolo efficace alla crescita economica e ridurre la spesa pubblica corrente, mutare l’impostazione tradizionale di riforma della pubblica amministrazione e ragionare nei diversi termini di un serio ridimensionamento del perimetro funzionale dello Stato.<br />
Solo una seria attività di contrazione della sfera pubblica e una coerente ed efficace politica di alleggerimento dell’iniziativa privata appaiono idonei, nell’attuale e statica condizione economica, a produrre l’effetto di una nuova ripresa di fiducia nella capacità del sistema di intraprendere un nuovo inizio di sviluppo.<br />
Non ci resta, quindi, che formulare l’auspicio che il prossimo Esecutivo, qualunque esso sia, abbia il coraggio e l’energia di intraprendere la strada che ci siamo permessi di additare come l’unica capace di sollevare il Paese dalle sabbie mobili nelle quali è precipitato e in cui si dibatte disperatamente.&nbsp;<br />
La pretesa di un controllo totale della legge e dell’amministrazione pubblica sulle attività private finisce, infatti, per produrre il paradosso della “Favola delle api” (Mandeville) e dev’essere necessariamente rivista, in una prospettiva più realistica e consapevole delle dinamiche naturali e non comprimibili del sistema economico.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Torna alla mente l’incipit della Costituzione degli Stati Uniti d’America “We the people”, che non significa solo la sovranità popolare, ma, soprattutto, l’aspirazione di una nuova cittadinanza alla libertà nello Stato. Ma anche dallo Stato.</p>
<p>(*) Pubblicato in: ”<em>Reinventare l’amministrazione”</em>, a cura di Luigi Tivelli, Il Periscopio delle idee, Roma, 2017</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-limiti-della-semplificazione-amministrativa-unidea-liberale-di-revisione-delle-funzioni-pubbliche/">I limiti della semplificazione amministrativa(*). Un’idea liberale di revisione delle funzioni pubbliche</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Facebook come causa di astensione dei commissari nei pubblici concorsi? (A margine di TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, Sentenza 3 maggio 2017, n. 281)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/facebook-come-causa-di-astensione-dei-commissari-nei-pubblici-concorsi-a-margine-di-tar-sardegna-cagliari-sez-i-sentenza-3-maggio-2017-n-281/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:55 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/facebook-come-causa-di-astensione-dei-commissari-nei-pubblici-concorsi-a-margine-di-tar-sardegna-cagliari-sez-i-sentenza-3-maggio-2017-n-281/">Facebook come causa di astensione dei commissari nei pubblici concorsi? (A margine di TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, Sentenza 3 maggio 2017, n. 281)</a></p>
<p>1. Il TAR Sardegna si trova ad affrontare la interessante problematica della rilevanza giuridica dei social network, in particolare come eventuale causa di astensione per i Commissari di un concorso pubblico. Per intendere a pieno la portata della decisione può essere opportuno ricordare come si è evoluta la normativa sui</p>
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<div style="text-align: justify;"><strong>1.</strong> Il TAR Sardegna si trova ad affrontare la interessante problematica della rilevanza giuridica dei social network, in particolare come eventuale causa di astensione per i Commissari di un concorso pubblico.<br />
Per intendere a pieno la portata della decisione può essere opportuno ricordare come si è evoluta la normativa sui concorsi pubblici.<br />
Attualmente, in attuazione dell’art. 97 della Costituzione, è l’art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 a prevede che l’assunzione nelle amministrazioni pubbliche debba avvenire con contratto individuale di lavoro tramite procedure selettive volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno.<br />
In particolare, la norma dispone che le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni debbano conformarsi ai seguenti principi:&nbsp; <em>a)</em> adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l&#8217;imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; <em>b)</em> adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; <em>c)</em> rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; <em>d)</em> decentramento delle procedure di reclutamento; <em>e)</em> composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell&#8217;organo di direzione politica dell&#8217;amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.<br />
Il passaggio dalla fase selettiva – volta all’individuazione del profilo maggiormente idoneo ai fini dell’instaurazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a. – a quella successiva di concreta instaurazione di tale rapporto assume, dunque, particolare rilevanza e deve svolgersi secondo le regole più specificamente dettate dal d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (<em>Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi</em>)<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>2. </strong>Ebbene, particolare rilevanza, nell’ambito del citato testo normativo, assumono le disposizioni concernenti le Commissioni esaminatrici, la cui composizione ed i cui adempimenti sono regolati dagli artt. 9, 10, 11 e 12. Si tratta di regole improntate all’esigenza di garantire la trasparenza e l’imparzialità della pubblica amministrazione.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il d.P.R. n. 487/1994 omette, tuttavia, di dettare una specifica disciplina delle cause di astensione dei Commissari.<br />
Sul punto si registra una vera e propria lacuna normativa, per supplire la quale, in mancanza di una regolamentazione <em>ad hoc</em> dettata, è intervenuta la giurisprudenza amministrativa<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>, da sempre pacifica nel ritenere che, in omaggio al principio di costituzionalità, le cause di incompatibilità sancite dall’art. 51 c.p.c.<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a> debbano essere estese a tutti i campi dell’azione amministrativa, ivi inclusa, quindi, la materia concorsuale.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La stessa giurisprudenza ha poi più volte precisato che i casi di astensione obbligatoria dei Commissari sono tassativi e non suscettibili di interpretazione né analogica, né estensiva. Essi devono sfuggire, dunque, ad ogni tentativo di manipolazione analogica, vista l’esigenza di assicurare la certezza dell’azione amministrativa e la stabilità della composizione delle Commissioni giudicatrici.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In altre parole, quindi, gli indirizzi giurisprudenziali sono unanimi nel ritenere che nell’ambito dei pubblici concorsi i componenti delle Commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall’art. 51 del codice di procedura civile, senza che le cause di incompatibilità previste dalla predetta norma possano essere oggetto di estensione analogica<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trattasi di orientamenti granitici del giudice amministrativo.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>3. </strong>La sentenza in commento si colloca chiaramente nel solco di tali costanti indirizzi, non rivestendo dunque sotto questo puntuale profilo una specifica rilevanza.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Essa viene, tuttavia, in particolare rilevanza e merita di essere segnalata in quanto nel proprio ambito viene chiarito il livello di incidenza che i c.d. <em>social network </em>possono avere nel determinare la sussistenza di una delle cause di obbligatoria astensione dei Commissari di cui all’art. 51 c.p.c..<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nella specie, la pronuncia è stata emessa a definizione di un giudizio instaurato da due privati che, non essendo stati ammessi alle prove orali di un concorso pubblico per titoli ed esami, avevano impugnato il provvedimento di esclusione (oltre a quello di approvazione della graduatoria definitiva e di approvazione dei lavori della Commissione), lamentando, tra le altre cose, la violazione degli artt. 11 del d.P.R. n. 487/1994, 51 e 52 c.p.c., in quanto dalla visione di talune fotografie pubblicate sul noto <em>social network</em> Facebook si sarebbe potuta evincere la sussistenza di un rapporto di amicizia, frequentazione e confidenza presuntivamente intercorrente tra uno dei Commissari ed alcuni dei candidati, tale da determinare la ricorrenza di una delle cause di incompatibilità previste all’art. 51 del codice di procedura civile, con conseguente illegittimità dell’intera procedura ad evidenza pubblica.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nel rigettare l’impugnativa e respingere lo specifico motivo di ricorso, dopo aver richiamato i sopra evidenziati indirizzi giurisprudenziali preclusivi della possibilità di assoggettare ad estensione analogica le cause di incompatibilità di cui all’art. 51 c.p.c., il giudice sardo si sofferma più specificamente sul “<em>singolare profilo contestato dai ricorrenti e cioè “l’amicizia sul social network Facebook”</em>”.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Assai interessante appare, sul punto, il passaggio in cui il TAR della Sardegna analizza la specifica natura di tale strumento, chiarendo che “<em>Come è noto, Facebook implica una possibile diffusione del materiale pubblicato sul profilo dell&#8217;utente a un numero imprecisato e non prevedibile di soggetti se l’utente stesso non provvede ad effettuare restrizioni che peraltro il social network consente</em>”. Da tale premessa, il giudice amministrativo trae la conclusione per cui “<em>Le cosiddette “amicizie” su Facebook sono del tutto irrilevanti poiché lo stesso funzionamento del social network consente di entrare in contatto con persone che nella vita quotidiana sono del tutto sconosciute. Né si può pretendere che gli utenti (escluso un utilizzo sconveniente del mezzo) debbano controllare ogni possibile controindicazione del social network posto che esso, per come si è evoluto, costituisce ormai una modalità di comunicazione difficilmente classificabile (ognuno ne fa l’utilizzo che ritiene più appropriato ma per lo più si tratta di attività ludica e ricreativa)</em>”.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Insomma, ritiene il TAR cagliaritano che “<em>non è certo Facebook in sé che può concretizzare una delle cause di incompatibilità previste dall’art. 51 c.p.c.</em>”, né possono determinarne la sussistenza le foto che su di esso vengano eventualmente rintracciate, le quali “<em>non valgono a provare alcuna “commensalità abituale” prevista dall’art. 51 c.p.c</em>.”.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Posto, infatti, che della abitualità occorre dare prova, ritiene il TAR che detta prova non possa essere certo fornita mediante Facebook, in quanto “<em>Non è chi non veda che nell’odierno modo di comunicare, qualunque occasione conviviale anche del tutto episodica, può essere “catturata” con il telefono cellulare e repentinamente pubblicata sul social network. Non può, questo, essere considerato indice di una commensalità abituale</em>”.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>4. </strong>Il rilevo da attribuire alla pronuncia in esame consiste, dunque, nell’aver evidenziato il carattere di “virtualità” che connota i rapporti che, tra i singoli, si instaurano attraverso i c.d. <em>social network</em>. Un carattere che, considerata la possibilità che simili strumenti offrono di entrare in contatto con persone che nella vita quotidiana risultano del tutto sconosciute o che, in ipotesi, neppure si sono mai incontrate, determina l’impossibilità di procedere ad un’immediata associazione ed equiparazione tra il concetto di amicizia “reale” e quello di amicizia “virtuale”.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pertanto, il collegamento che tra Commissario e candidato ad un concorso pubblico possa essere rinvenuto sui <em>social network </em>non può essere invocato al fine di sostenere l’esistenza di un&nbsp; dovere del primo di astenersi ai sensi dell’art. 51 c.p.c., e ciò anche nel caso in cui possano essere rintracciate <em>on-line</em> foto che sembrerebbero poter deporre nel senso di un reciproco rapporto di conoscenza, amicizia o collaborazione.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lo sviluppo incessante della tecnologia, ed i continui aggiornamenti alle funzioni dei <em>social network</em>, infatti, non permettono più di individuare il confine (divenuto eccessivamente labile) tra rapporti di occasionale convivialità e rapporti di abituale commensalità, risultando assai diffusa la pratica di pubblicazione di foto e/o video di qualunque situazione di vita quotidiana, con conseguente impossibilità di evincere dunque, dalla visione di una o più istantanee, che tipo di relazione “reale” esista tra gli individui, al di là di quella “virtuale” quale risultante dal mondo del <em>web</em>.<br />
Considerata la particolare attualità della tematica affrontata, è assai probabile che, trovandosi ad affrontare analoga questione, altre pronunce giurisprudenziali andranno ad allinearsi o a smentire quanto affermato dal TAR nella sentenza in commento, la quale merita comunque una speciale menzione per lo sforzo in essa profuso di individuare i tratti caratterizzanti i <em>social network</em> al fine di determinarne la possibile rilevanza nell’ottica del regolare e trasparente svolgimento dei concorsi pubblici.<br />
&nbsp;</div>
<div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Ha chiarito il Consiglio di Stato, sez. II, 2 novembre 2012, n. 04583 che il d.P.R. n. 487/1994 trova diretta applicazione solo per i concorsi statali, mentre non assume alcuna efficacia cogente ed inderogabile per le amministrazioni alle quali la legge riconosce e garantisce autonomia organizzativa, assoggettandole ad una disciplina derogatoria rispetto a quella applicabile alle amministrazioni dello Stato.</div>
<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> <em>Ex multis</em>, TAR Liguria, Genova, sez. II, 29.05.2009,&nbsp; n. 1249; TAR Lazio, Latina, sez. I, 4.11.2009, n. 1048; TAR Lazio, Roma, sez. II, 6.12.2010, n. 35389.&nbsp;</div>
<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Ai sensi dell’art. 51 c.p.c. (<em>Astensione del giudice</em>) “<em>Il giudice ha l’obbligo di astenersi:</em><br />
<em>1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;</em><br />
<em>2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;</em><br />
<em>3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;</em><br />
<em>4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;</em><br />
<em>5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un&#8217;associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.</em><br />
<em>In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell&#8217;ufficio l&#8217;autorizzazione ad astenersi; quando l&#8217;astensione riguarda il capo dell&#8217;ufficio l&#8217;autorizzazione è chiesta al capo dell&#8217;ufficio superiore</em>”.</div>
<div id="ftn4" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> <em>Ex plurimis</em>, Cons. Stato, sez. VI,&nbsp; 27.04. 2015, n. 2119; Cons. Stato, sez. V, 24.07.2014, n. 3956; Cons. Stato, sez. VI, 18.07.2014, n. 3851; &nbsp;Cons. Stato, sez. IV, 19.03.2013, n. 1606; Cons. Stato, sez. VI, 30.07.2013, n. 4015; Cons. Stato, sez. IV,&nbsp; 27.11.2012 n. 4858.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Le Città metropolitane nella riforma dei livelli locali di governo: dalla legge Delrio alle leggi regionali di attuazione, andata e ritorno</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-citta-metropolitane-nella-riforma-dei-livelli-locali-di-governo-dalla-legge-delrio-alle-leggi-regionali-di-attuazione-andata-e-ritorno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:32:52 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-citta-metropolitane-nella-riforma-dei-livelli-locali-di-governo-dalla-legge-delrio-alle-leggi-regionali-di-attuazione-andata-e-ritorno/">Le Città metropolitane nella riforma dei livelli locali di governo: dalla legge Delrio alle leggi regionali di attuazione, andata e ritorno</a></p>
<p>Sommario: 1. Questione urbana e riorganizzazione dell’assetto territoriale – 2. Tra la città e la metropoli: come conquistarsi il ruolo di Città metropolitana – 3. Le Città metropolitane nella legge Delrio: l’approdo dopo una lunga storia di insuccessi normativi – 3.1. Il ruolo attribuito alle Regioni nell’attuazione e le singole</p>
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<div style="text-align: justify;"><strong><em>Sommario: 1. Questione urbana e riorganizzazione dell’assetto territoriale – 2. Tra la città e la metropoli: come conquistarsi il ruolo di Città metropolitana – 3. Le Città metropolitane nella legge Delrio: l’approdo dopo una lunga storia di insuccessi normativi – 3.1. Il ruolo attribuito alle Regioni nell’attuazione e le singole leggi regionali – 4.&nbsp; Il ritorno alla legge Delrio dopo la mancata riforma costituzionale: spunti di riflessione.</em></strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>1. Questione urbana e riorganizzazione dell’assetto territoriale</strong><br />
Negli ultimi anni, in Italia, il tema della riorganizzazione territoriale è emerso con particolare insistenza e, tra dibattiti su federalismo e macroregioni, abolizione delle Province e progetti di riforma costituzionale, si è assistito anche al riemergere delle Città metropolitane che, stando ai più recenti interventi del legislatore, sembra debbano assumere un ruolo centrale nell’assetto dei poteri territoriali, pur con tutte le difficoltà ed incertezze del caso.<br />
L’Italia, dagli anni Novanta in poi, sulla scia di altri Stati europei, ha attuato importanti riforme di sistema volte alla riorganizzazione della <em>governance</em> locale. Obiettivi di tali riforme sono stati, e continuano ad essere, la più efficace ed efficiente azione di governo e la razionalizzazione della spesa pubblica: obiettivi dettati da una perdurante crisi sociale, economica e politica, che ha progressivamente incrinato l’ordine conosciuto e smascherato un sistema inadatto alle nuove esigenze.<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a><br />
In ogni caso, a prescindere dalle più remote ed impalpabili cause di un tale spirito riformatore, «è esperienza comune, non solo nel nostro Paese, che la riorganizzazione amministrativa del territorio si riveli sempre un’operazione delicata e complessa poiché investe in modo diretto il legame tra gli individui e il contesto in cui si svolge la loro esistenza quotidiana e provoca quindi inevitabilmente rivolgimenti profondi in tutta la struttura organizzativa, pubblica e privata, di cui le circoscrizioni amministrative territoriali sono la proiezione spaziale»<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>. Ripensare al governo del territorio e alla sua struttura è dunque una macroscopica attività di ingegneria politica, ma poiché è impensabile che l’architettura istituzionale di uno Stato possa essere in sé perfetta ed immutabile, si rende necessario un periodico ripensamento del sistema di governo locale, dettato da forze esterne, spesso imprevedibili, che premono per un cambio di paradigma. In caso contrario, si ignorerebbero fenomeni sociali capaci di incidere costantemente sulle diverse realtà territoriali ed amministrative.<br />
Uno di questi fenomeni è proprio lo sviluppo di grandi conurbazioni metropolitane, incarnazioni di un territorio che, frutto di processi inarrestabili, “straripa” dai suoi confini istituzionali, inglobando realtà sempre più complesse da individuare e mutando drasticamente le esigenze di governo.<br />
Già «negli anni ’70 [infatti] si avvertì sempre di più come i processi di crescita urbana generati dalla forza attrattiva delle città stessero producendo una dilatazione informe dello spazio fisico. Il <em>continuum</em> urbano sconfinava ben oltre i limiti amministrativi delle singole realtà municipali, producendo città prive di disegno, spesso figlie di processi incoerenti e casuali»<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>. Negli anni ’80, quando la riforma degli enti locali sembrava ormai alle porte, i tempi parvero maturi per ridefinire anche l’assetto istituzionale delle città, prive di una qualunque progettualità per il loro sviluppo territoriale ed economico.<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a><br />
All’interno di una più generale riflessione sull’opportunità di razionalizzare le circoscrizioni territoriali, si cercò quindi di affrontare la complessa questione urbana<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>: il fenomeno metropolitano non poteva più essere ignorato, non solo per esigenze legate all’uso intensivo del territorio, ma anche per esigenze di gestione dei delicati problemi sociali ed economici che proliferavano nei centri urbani e nelle periferie. Le aree metropolitane, nate come realtà di fatto, costituite da un cuore urbano ed il suo <em>hinterland, </em>richiedevano risposte nuove e specifiche in termini di politiche, governo ed amministrazione. Sin dai primi interventi legislativi, la scelta politica si è orientata nella direzione di istituire un nuovo ente metropolitano che, oggi, potrebbe potenzialmente diventare strumento di sviluppo e crescita per l’intero Paese.<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a><br />
&nbsp;<br />
<strong>2. Tra la città e la metropoli: come conquistarsi il ruolo di Città metropolitana</strong><br />
La città è da sempre una realtà magmatica, un centro propulsore di idee, innovazioni e decisioni strategiche, un brulicare continuo di spostamenti, in cui squilibri e contraddizioni si amplificano. Se all’intenso dinamismo si associano elementi quantitativi come la dimensione, la popolazione e un elevato numero di reti relazionali, la città si trasforma in metropoli.<br />
La scelta del termine “Città metropolitana” per denominare le nuove entità amministrative insistenti su realtà territoriali e sociali già consolidate indica che per Città metropolitana dovrebbe intendersi qualcosa di ulteriore e diverso dalla città e dalla metropoli, pur sussistendo entrambe nello stesso tempo e luogo. &nbsp;<br />
Per costituire una Città metropolitana non è sufficiente né determinante una grande città, occorre una forma organizzativa<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a> che sappia inglobare e coniugare gli elementi di una dimensione cittadina, legata ad una propria identità sociale e territoriale, con quelli di una realtà metropolitana, caratterizzata non dal gigantismo ma dall’attitudine a proiettarsi verso l’esterno<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>. Si tratta di concepire la Città metropolitana come un’arena policentrica, in grado di esaltare le singolarità senza sopraffare la necessaria coesione interna e nella quale, in quanto «centro di un sistema tolemaico che propaga idee e modelli»<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>, vengano sviluppate, attraverso politiche mirate, cultura, innovazione, opportunità economiche, reti di connessione, capacità attrattive e qualità della vita, così da influenzare positivamente i territori limitrofi ed acquisire una valenza ultra-nazionale.<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a><br />
Costruire una Città metropolitana di questo tipo, intelligente, sostenibile e dunque <em>smart<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn11" name="_ftnref11" title=""><strong>[11]</strong></a></em>, è un obiettivo grandioso, di portata e rilevanza nazionale, che richiede straordinarie capacità tecnico-amministrative, da esercitarsi in una realtà dai confini inevitabilmente sfuggenti, in quello che può essere definito uno «spazio di relazioni»<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>.<br />
Ad oggi, le ragioni sociali, economiche, urbanistiche ed ambientali che giustificano la previsione delle Città metropolitane, intese come nuove dimensioni funzionali ed amministrative, sono molteplici e vanno dalla reazione all’inquinamento al superamento dei profondi squilibri e disagi sociali, dalla competizione per l’uso del suolo al contenimento di un modello espansivo che rischia di inglobare anche la campagna, oggi più che mai agognata e troppo spesso dipinta, nell’immaginario comune, come se nulla fosse cambiato dalle bucoliche descrizioni virgiliane. Se questo è vero non ci si potrà fermare alla progettazione ed implementazione di nuovi enti territoriali: creare un ente di governo metropolitano, come è stato fatto in molti altri Paesi europei, non è di per sé risolutivo, poiché nessun fatto istituzionale in sé lo è, ancorché una condizione non sufficiente possa essere, nondimeno, necessaria<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>.<br />
Accanto all’istituzione di un nuovo ente, e per evitare che tale operazione si esaurisca in una mera complessificazione del sistema, si dovrà parallelamente insistere su politiche che rivitalizzino le città, rendendole effettivamente più “metropolitane”. Le politiche per la qualità della vita dovranno diventare la priorità e le relazioni e scambi internazionali – in termini di contatti culturali e sociali oltre che economici &#8211; dovranno propagarsi. Solo in questo modo si potrà «aumentare la consapevolezza circa il fatto che la competitività del paese passa anche dal posizionamento del sistema urbano e metropolitano italiano in quello europeo»<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>, così recuperando una qualche fierezza nel sentirsi parte di un reticolo di città che siano veri cuori pulsanti del territorio.<br />
Gli amministratori locali dovranno vagliare attentamente gli elementi di forza e debolezza di ogni singola e specifica realtà metropolitana, garantendo una politica ed amministrazione che sappia conoscere ed interpretare i fenomeni urbani, per poi adeguare strumenti e tecniche di <em>policy </em>alla varietà e complessità dei sistemi da governare, riorganizzando le funzioni e gestendo attentamente le risorse.<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a><br />
È evidente dunque – tanto più per le aree metropolitane &#8211; come, nell’implementare una completa ed organica riforma della <em>governance</em> territoriale, rendendone operativi principi ed obiettivi, gli interventi legislativi rappresentino solo un input, più o meno valido, per un riordino delle funzioni che segua il criterio-guida della dimensione dell’interesse e che, conseguentemente, riassegni al livello di governo ottimale le funzioni che più rispecchiano quell’interesse.<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a> Il vero cambio di paradigma si può avere solo associando a tali interventi un differente spirito di assegnazione ed esercizio delle funzioni, portando al centro non la politica ma le politiche e pretendendo dagli amministratori locali visioni innovative, strategiche e di sistema che vadano al di là del tempo di un mandato.<br />
La Legge 7 aprile 2014, n. 56, più comunemente nota come Legge Delrio<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>, ultimo prodotto del nostro legislatore in tema di riforma territoriale ed autonomie locali, nonostante le critiche e battute d’arresto, ha creato opportunità in tal senso, introducendo nuove forme di coordinamento del governo del territorio e lasciando, con i suoi principi e criteri aperti, ampio margine d’intervento e libertà di scelta ad altri attori istituzionali ed in particolare alle Regioni, cui spettava il primo passo attuativo, seppur in un contesto per nulla favorevole, tra pesanti tagli ai bilanci di Province, Città metropolitane e Regioni stesse ed il vento di riforma costituzionale che ha reso lo scenario poco stabile.<br />
La possibilità di una delicata transizione dalla Costituzione vigente alla Costituzione riformata, infatti, ha contribuito, almeno in parte, a frenare le Regioni, soprattutto se si considera che, nel progetto di riforma costituzionale, la competenza statale veniva notevolmente ampliata.<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a> Se tuttavia il destino delle Province era effettivamente incerto, stante la previsione di una totale cancellazione dal testo costituzionale, non lo stesso poteva dirsi per le Città metropolitane, la cui solidità come strategici enti territoriali di area vasta era indiscutibile ed inequivocabile.<br />
L’intento del legislatore di puntare sulle realtà urbane e sulla loro spinta propulsiva emergeva infatti vivido: gli ambiziosi progetti che concernono le Città metropolitane parlano di futuro, cooperazione, strategia, rilancio economico. Per realizzare tutto ciò, occorreva partire da un complessivo riordino delle funzioni<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>: del resto «la sovrapposizione di competenze, ruoli e funzioni tra i diversi soggetti operanti a livello sub-statuale, è sempre stata considerata uno dei fattori principali di criticità su cui intervenire»<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a> .<br />
&nbsp;<br />
<strong>3. Le Città metropolitane nella legge Delrio: l’approdo dopo una lunga storia di insuccessi normativi</strong><br />
Se si volesse dare un titolo alla storia normativa delle Città metropolitane non vi sarebbe nulla di più evocativo della nota opera teatrale di Samuel Becket, <em>Aspettando Godot<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn21" name="_ftnref21" title=""><strong>[21]</strong></a>. </em>Le Città metropolitane, infatti, sono state protagoniste «di una tormentata storia legislativa (coronata di insuccessi) e costituisce il più macroscopico esempio delle difficoltà del nostro Paese di modernizzarsi, tramite strategiche riforme istituzionali»<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>. Se l’esistenza di un fenomeno metropolitano, e la necessità di produrre risposte ai problemi e opportunità cui esso dava luogo, erano dati ormai acquisiti, la natura di queste risposte è rimasta per lungo tempo oggetto di grandi controversie, ancora oggi aperte, in riferimento alle diverse soluzioni adottabili rispetto ai molteplici dilemmi cui una riforma istituzionale dovrebbe fare fronte. Tali nodi problematici riguardano il numero dei livelli di governo, la forma di governo – ad elezione diretta o di secondo grado &#8211; le caratteristiche dell’autorità metropolitana &#8211; di tipo unitario o associativo &#8211; le funzioni da attribuire a tale autorità &#8211; strategiche o operative &#8211; e infine la delimitazione territoriale dell’area.<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a><br />
Dopo accesi dibattiti politici ed esitazioni parlamentari la legge 8 giugno 1990, n. 142, tra le varie novità, ha introdotto una prima disciplina delle Città metropolitane, concepite come livelli di amministrazione locale <em>ad hoc </em>per le grandi aree urbane e modulate sulla forma provinciale. Si trattava di norme ad ampio respiro, ricche di criteri e parametri aperti e flessibili, che avrebbero dovuto essere colmati di significato concreto grazie al cruciale intervento regionale.<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a> Alle Regioni sarebbe infatti spettato, tra gli altri, il non irrilevante compito di delimitare territorialmente le aree, potendo scegliere se costruire Città metropolitane più o meno vaste a seconda delle esigenze e specificità territoriali, confermando così «sia la mancanza di un modello standardizzato di Città metropolitana, sulla base di diversificate strutture mutevoli che variavano da regione a regione, sia l’originalità amministrativa della nuova realtà, sulla falsariga del principio, finalmente assorbito nel nostro ordinamento, che vi sono alcune realtà locali le quali hanno bisogno di particolari strumenti di legge per la loro amministrazione»<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>.<br />
Tra critiche e modifiche<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a> la legge rimase di fatto inattuata e di lì iniziò la lunga storia normativa delle Città metropolitane<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a> nella quale tappa fondamentale fu la revisione del Titolo V della Costituzione ad opera della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che &nbsp;ha riconosciuto le Città metropolitane come enti territoriali dotati di autonomia e potestà statutaria, con funzioni amministrative proprie e autonomia finanziaria, e che, al pari di Regioni, Province e Comuni, costituiscono la Repubblica.<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a> La riforma costituzionale avrebbe dovuto rappresentare la chiave di volta per arrivare ad una reale attuazione delle Città metropolitane ma, nonostante il nuovo quadro abbia sciolto alcuni nodi problematici, l’effettiva istituzione delle Città metropolitane rimase ancorata a vecchie difficoltà e discussioni, dalla redistribuzione delle competenze e risorse alla sorte del comune capoluogo, dalla coincidenza dell’area metropolitana con la Provincia ai rapporti tra vecchi e nuovi enti e, in particolare, tra Città metropolitana e Regione.<br />
Si proseguì così nella “riforma perenne”<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>, fino alla già ricordata legge 7 aprile 2014, n. 56 che, superando il vaglio di legittimità della Corte Costituzionale<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a>, delinea «una Repubblica delle autonomie fondata su due soli livelli territoriali di diretta rappresentanza dalle rispettive comunità: le regioni e i comuni. A questi si accompagna un livello di governo di area vasta, chiaramente collocato in una visione funzionale più ad una razionale e coerente organizzazione dei comuni insistenti sul territorio che non ad un livello di democrazia locale espressione della comunità metropolitana»<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a>, con la prefigurazione di un sistema di governo per le aree metropolitane intimamente connesso al sostrato comunale.<br />
L’art. 1, comma 2 della legge Delrio definisce le Città metropolitane «enti territoriali di area vasta», enti dunque che devono la loro natura al territorio, principale fattore costitutivo<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[32]</a>, ed il loro ruolo a determinate funzioni, che «non necessariamente sono da agganciare a meri criteri dimensionali […] ma a numerosi altri fattori. Tra questi, spiccano le identità sociali che i territori esprimono, le relazioni socio-economiche che si dispiegano al loro interno, le modalità con cui i territori concretamente funzionano e la domanda di rappresentanza istituzionale che essi esprimono»<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a>.<br />
Nello stesso comma, poi, fa riferimento alle cosiddette «finalità istituzionali generali»<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[34]</a> che fanno del nuovo ente «un robusto soggetto di programmazione, con una precisa missione volta allo sviluppo strategico del territorio, alla <em>governance</em> di servizi, infrastrutture e reti, alla proiezione sulle connessioni esterne, particolarmente a livello europeo»<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a>. Le Città metropolitane si differenziano dalle Province, anch’esse enti territoriali di area vasta, rispetto alle quali presentano un <em>quid pluris</em> legato allo specifico ruolo strategico e sovranazionale loro attribuito.<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn36" name="_ftnref36" title="">[36]</a><br />
Ne emerge complessivamente l’intento di innalzare le Città metropolitane ad istituzionalizzati centri nevralgici del territorio, nuove realtà amministrative intermedie tra Regione e Comune che, subentrando al “vecchio” ente provinciale, danno voce ad un fenomeno – quello metropolitano – dalle peculiari caratteristiche trasversali.<br />
Le Città metropolitane sono subentrate alle Province di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Reggio Calabria, succedendo ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni fondamentali, unitamente ad altre, anch’esse fondamentali, specificatamente previste dalla legge Delrio per le Città metropolitane<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[37]</a>.<br />
Ai sensi poi dell’articolo 1, comma 46, «lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle Città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell&#8217;articolo 118 della Costituzione». Si tratta in questo caso di funzioni non fondamentali che possono essere trasferite alle Città metropolitane, con corrispondenti risorse finanziarie, umane e strumentali e solo se pertinenti alle caratteristiche dell’ente, in aggiunta, ovviamente, a quelle loro attribuite nel processo di riordino delle funzioni provinciali non fondamentali.<br />
Come noto, infatti, la legge 56/2014 ha drasticamente ridimensionato le funzioni fondamentali delle Province, lasciando in sospeso le restanti funzioni considerate non fondamentali, in attesa che le Regioni provvedessero ad una loro riassegnazione e redistribuzione tra i vari livelli di governo esistenti. &nbsp;<br />
Queste ultime funzioni oggetto di riordino dovevano essere individuate in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni; parallelamente, poiché senza risorse non può esservi funzione concretamente esercitabile, si prevedeva di stabilire, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, criteri generali per l&#8217;individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi all&#8217;esercizio delle funzioni non fondamentali trasferite dalle Province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista (art. 1, comma 92).<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn38" name="_ftnref38" title="">[38]</a><br />
&nbsp;<br />
<strong>3.1 &nbsp;&nbsp;&nbsp;Il ruolo attribuito alle Regioni nell’attuazione e le singole leggi regionali</strong><br />
Le Città metropolitane vengono disciplinate nella legge Delrio «ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione e ferma restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117». Il legislatore statale chiarisce così a quale titolo interviene in materia: le Città metropolitane, in quanto enti ormai da tempo costituzionalizzati, devono essere disciplinate con un intervento dello Stato sulla legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali, in virtù di una riserva di potestà legislativa.<br />
Le funzioni fondamentali che la legge 56/2014 individua e attribuisce alle Città metropolitane sono, in realtà, degli ambiti materiali, campi d’azione in cui, di fatto, viene lasciato alle Regioni il delicato compito di approdare a letture più o meno ampie di tali materie, individuando puntualmente poteri e funzioni in capo all’ente. Se quindi le Città metropolitane trovano nella legge statale uno scheletro comune, dovrebbero naturalmente, a seguito delle peculiari scelte regionali, differenziarsi tra loro, adattandosi alle concrete e reali esigenze di ogni specifico territorio.<br />
Ciò che si richiedeva alle Regioni era dunque un lavoro puntuale di analisi del ruolo che la legge Delrio aveva attribuito alle Città metropolitane, per poi produrre norme dettagliate, se pur ragionevolmente perfettibili, che dessero specifica forma e sostanza, per quanto diversificata da Regione a Regione, al nuovo ente territoriale.<br />
Il termine finale concesso alle Regioni per emanare le loro leggi di attuazione era fissato al 31 dicembre 2015 e, ad oggi, tutte le Regioni ordinarie si sono dotate di una legge che, in qualche modo, attua o dichiara di attuare la riforma territoriale, pur con differenti gradi di “fedeltà” alla legge 56/2014 per evidenti ragioni politiche.<br />
In ordine alle funzioni provinciali non fondamentali oggetto di riordino si nota una generale tendenza ad un riassorbimento a livello regionale, che sovverte la visione del legislatore statale per il quale il Comune sarebbe dovuto essere il livello fondamentale sul quale poggiare la riorganizzazione territoriale, dall’esercizio delle funzioni più vicine al cittadino all’esercizio in forma associata delle funzioni più complesse, per le quali l’ente di area vasta avrebbe rappresentato il punto di raccordo e coordinamento.<br />
Ciò nonostante funzioni nell’ambito di materie come agricoltura, caccia, pesca, formazione professionale e ambiente sono state tendenzialmente riaccentrate e soltanto alcune funzioni in materia di attività culturali, servizi sociali, sport e turismo sono state trasferite ai Comuni o alle loro Unioni. Tale scelta è particolarmente evidente nelle leggi regionali di Calabria<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[39]</a>, Lombardia<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn40" name="_ftnref40" title="">[40]</a>, Toscana<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn41" name="_ftnref41" title="">[41]</a>, Liguria<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn42" name="_ftnref42" title="">[42]</a>, Abruzzo<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn43" name="_ftnref43" title="">[43]</a> e Marche<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn44" name="_ftnref44" title="">[44]</a>, mentre altre Regioni, pur preferendo una riallocazione centrale, hanno comunque mantenuto o delegato alcune funzioni non fondamentali in capo alle Province stesse, come nel caso di Puglia<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn45" name="_ftnref45" title="">[45]</a>, Umbria<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn46" name="_ftnref46" title="">[46]</a>, Campania<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn47" name="_ftnref47" title="">[47]</a> e Basilicata<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn48" name="_ftnref48" title="">[48]</a>.<br />
Per quanto il legislatore statale abbia spinto per una drastica riduzione delle funzioni attribuite al livello provinciale, sia con le scelte adottate nella legge 56/2014, sia creando un contesto finanziario in cui la riallocazione delle funzioni verso il livello di governo regionale è apparsa la strada più veloce per gestire il conseguente flusso di personale e risorse, sembra, in ogni caso, che le Regioni abbiano colto l’occasione per operare una scelta di comodo, utile a riaffermare il loro ruolo sul territorio nei confronti degli enti di area vasta, metropolitani e non, e ad arginare, per quanto possibile, l’indebolimento della loro autonomia nei confronti dello Stato.<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn49" name="_ftnref49" title="">[49]</a><br />
Questo è ancor più evidente se si pensa che, in alcuni casi, come nelle leggi di Toscana, Lombardia, Puglia e Calabria, pur essendovi una marcata “regionalizzazione” delle funzioni, queste vengono di fatto affidate, temporaneamente o tramite deleghe e avvalimenti, alle Province e, in altri casi ancora, il riaccentramento comunque non «corrisponde ad un esercizio unilaterale e verticistico delle competenze da parte della Regione, ma, piuttosto, ad una titolarità che non esclude un concorso degli altri livelli di governo nell’elaborazione degli indirizzi di fondo cui orientare l’esercizio delle nuove competenze regionali»<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn50" name="_ftnref50" title="">[50]</a>. Il che porta a pensare che non vi sia stato, a monte, un accurato ragionamento su quella “dimensione dell’interesse” che dovrebbe guidare l’attribuzione delle funzioni al livello più consono, ma piuttosto una sterile affermazione di prerogative sul territorio contemperate da alcune previsioni di tipo inclusivo. Non mancano, comunque, anche disposizioni volte ad un effettivo decentramento amministrativo: ci si riferisce ad esempio alla l. r. Toscana, che prevede la costituzione nelle Province e nella Città metropolitana di Firenze di uffici territoriali della Regione, alla l.r. Lombardia che prevede anch’essa &nbsp;uffici territoriali ed enti regionali per la diffusione dei servizi sul territorio, e ancora alle leggi regionali di Emilia-Romagna<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn51" name="_ftnref51" title="">[51]</a>, Liguria, Lombardia e Basilicata, che ricorrono ad agenzie regionali per la gestione di alcune funzioni amministrative.<br />
Al di là della maggiore o minore tendenza all’accentramento funzionale come scelta di riallocazione, si possono classificare tali leggi rispetto al loro grado di aderenza allo spirito riformatore espresso dal legislatore della l. 56/2014, poi reinterpretato in via estensiva in sede di Conferenza unificata, guardando complessivamente alle modalità di riallocazione e riorganizzazione delle funzioni e, per quel che ci interessa maggiormente, alle previsioni sulle Città metropolitane.<br />
Le leggi delle Regioni Calabria e Veneto<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn52" name="_ftnref52" title="">[52]</a> sono sicuramente quelle più distanti dall’intento espresso dal legislatore statale.&nbsp;<br />
La Regione Calabria ha adottato una soluzione di provvisoria riallocazione delle funzioni in capo alla Regione in attesa di una vera e propria legge d’attuazione, procrastinando di fatto le scelte di complessivo riordino.<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn53" name="_ftnref53" title="">[53]</a> La legge 22 giugno 2015 n. 14, ha disposto infatti che, in attesa dell’elaborazione partecipata di una legge di riordino delle funzioni sulla base dei criteri e finalità stabiliti dall’art. 1, comma 89<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn54" name="_ftnref54" title="">[54]</a> della l. 56/2014, le funzioni che erano state attribuite alle Province con legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, vengono riassunte in capo alla Regione (art. 1). Nello specifico, le funzioni di agricoltura, caccia, pesca e formazione professionale vengono svolte direttamente dalla Regione, con transito di relativo personale nei ruoli della Giunta regionale, mentre le restanti funzioni, pur trasferite alla Regione, continuano ad essere svolte presso l’amministrazione provinciale, eventualmente avvalendosi del relativo personale.<br />
In ordine poi alla Città metropolitana di Reggio Calabria nulla viene stabilito, limitandosi ad affermare che sarà dettata, anche in via straordinaria, una specifica disciplina (art. 7), rimandando di fatto qualunque scelta a data da destinarsi.<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn55" name="_ftnref55" title="">[55]</a><br />
La legge regionale in questione è dunque caratterizzata da una generale temporaneità dichiarata, in cui non si procede ad alcun riordino ma si fissa solo il termine del 31 dicembre 2015 per l’emanazione di un’effettiva e generale legge di riordino – attualmente non ancora emanata nonostante la scadenza del termine &#8211; &nbsp;tramite non ben identificate «prassi deliberative partecipate» (art. 1, comma 3), mentre, per la Città metropolitana di Reggio Calabria, non viene nemmeno sancito un termine entro il quale provvedere, lasciando di fatto all’autonoma iniziativa degli organi metropolitani, ormai insediatisi, il compito di mettere in moto il nuovo ente.<br />
Caso diverso, per quanto eclatante, è quello della Regione Veneto che, con la legge 25 ottobre 2015, n. 19 conferma in tutto e per tutto lo <em>status quo. </em>Mentre la strategia adottata dalla Regione Calabria è quella di emanare una sorta di “non-legge” che rispetta i termini dettati per l’attuazione ma fondamentalmente non sancisce assolutamente nulla, nella l.r. Veneto, invece, emerge con chiarezza una scelta politica in netta rotta di collisione con l’indirizzo espresso dalla l. 56/2014.<br />
La legge esordisce, all’art. 1, con alcune dichiarazioni d’intenti perfettamente aderenti a quanto affermato nella legge Delrio: si punta al rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, ci si prefiggono obiettivi di maggior efficienza ed economicità, si promuove la cooperazione tra enti locali e tra questi e la Regione e, al comma 4 in particolare, si sancisce che, «in coerenza con l&#8217;articolo 14 dello Statuto regionale e con gli indirizzi emergenti a livello comunitario in materia di strategia Europa 2020, la Regione può individuare con apposita legge e di concerto con gli enti locali, specifici ambiti territoriali a vocazione metropolitana quali soggetti dello sviluppo regionale e forme di governo strategico del territorio».<br />
Tuttavia, i successivi articoli statuiscono che alle Province spettino non solo le funzioni fondamentali loro espressamente attribuite all’art. 1 comma 85 della l. 56/2014, ma anche tutte quelle funzioni non fondamentali che già esercitavano in precedenza (art. 2). Stesso ragionamento viene fatto per la Città metropolitana di Venezia che, oltre ad esercitare, come ovvio, le funzioni fondamentali di Città metropolitane e Province previste ai commi 44 e 85 della l. 56/2014, si vede attribuite anche le funzioni non fondamentali confermate in capo alle Province (art. 3, commi 1 e 2), con la precisazione che «il personale addetto a tutte le funzioni non fondamentali confermate alla Città metropolitana di Venezia e alle province è trasferito alla Regione e distaccato presso i precitati enti con oneri a carico della Regione» stessa (art. 9, comma 5). Al comma terzo del predetto art. 3 viene poi precisato che, in virtù di quanto sancito al comma 46 della legge Delrio, la Regione può conferire ulteriori funzioni alla Città metropolitana, «sentito l’Osservatorio regionale e acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali».<br />
Insomma, un esempio di scelta legislativa “gattopardesca” che, ripetendo qualche principio e obiettivo generale già espresso nella l. 56/2014, riesce a far sì che assolutamente nulla cambi. Da un lato, per precisa scelta politica, le funzioni non fondamentali che la legge Delrio invitava a riallocare, con un particolare “occhio di riguardo” ai Comuni e loro Unioni, permangono in capo agli enti di area vasta – e la Regione in questo caso si accolla gli oneri del relativo personale – dall’altro, si perde l’occasione per procedere ad un più generale riordino delle funzioni, così come prospettato in sede di Conferenza unificata dell’11 settembre 2014, nonché a strutturare in modo più compiuto l’ente metropolitano, tramite l’individuazione di peculiari ed esclusive funzioni.<br />
Le Regioni Puglia e Lombardia invece, così come l’Umbria<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn56" name="_ftnref56" title="">[56]</a> e la Basilicata<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn57" name="_ftnref57" title="">[57]</a>, si collocano in uno stadio intermedio di aderenza alla legge Delrio.<br />
La Puglia, con la legge 30 ottobre 2015, n. 31 e la successiva legge 27 maggio 2016 n. 9, ha in realtà puntato su una spiccata “regionalizzazione” delle funzioni, ad eccezione di alcune, in materia di servizi sociali, sport e politiche giovanili, attività culturali, agricoltura, attività produttive, protezione civile, difesa del suolo e delle coste, che sono state trasferite ai Comuni in forma singola o associata. Si prevede comunque la possibilità che le funzioni non fondamentali oggetto di riordino siano successivamente riassegnate alle Province, ai Comuni o alle loro associazioni e alla Città metropolitana di Bari, previa intesa interistituzionale da raggiungere nell’ambito dell’Osservatorio Regionale (art. 3, co.1, l.r. 31/2015).<br />
Per la Città metropolitana di Bari, invece, si istituisce una Conferenza Regione-Città metropolitana, sede di collaborazione e raccordo per definire azioni e obiettivi strategici di interesse comune, la cui composizione e organizzazione è demandata alla Giunta regionale, previo accordo tra il Presidente delle Giunta e il Sindaco della Città metropolitana (art. 4, l.r. 9/2016). &nbsp;Al successivo art. 5 si ritrova poi uno scarno elenco di funzioni attribuite alla Città metropolitana di Bari – gestione di alcuni beni e servizi culturali, funzioni in materia di protezione civile, attività produttive, sport e politiche giovanili – a cui tuttavia non segue un relativo trasferimento di risorse e personale.<br />
Anche la Regione Lombardia, pur lontana dalle idee di riallocazione espresse dal legislatore statale<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn58" name="_ftnref58" title="">[58]</a>, si sofferma, con disposizioni più articolate, sulla Città metropolitana di Milano. La l. r. 12 ottobre 2015, n. 32 istituisce, infatti, la Conferenza permanente Regione-Città metropolitana, «quale sede istituzionale paritetica di concertazione degli obiettivi di comune interesse» (art. 1, co. 2).&nbsp; La Conferenza ha come scopo principale quello di definire un’intesa quadro, per stabilire le linee programmatiche e le iniziative progettuali di raccordo tra il Programma regionale di sviluppo e il piano strategico della Città metropolitana (art. 1, co. 3) e costituisce sede di confronto e approfondimento sui provvedimenti regionali rilevanti per il territorio metropolitano (art. 1, co. 5 lett. e).&nbsp;<br />
Certo è che, in relazione alla Città metropolitana di Milano, il cui grado di metropolizzazione ed internazionalizzazione ha da sempre avuto il primato su suolo italiano, ci si sarebbe forse aspettato uno sforzo maggiore del legislatore regionale nell’individuazione di funzioni d’interesse a dimensione metropolitana. L’art. 2 co. 2 invece, si limita ad assegnare alla Città metropolitana, oltre alle funzioni fondamentali, quelle già conferite dalla Regione alla Provincia di Milano, fatta salva la possibilità che, in sede di monitoraggio effettuato dalla Conferenza permanente sullo stato di avanzamento della predetta intesa quadro, possano valutarsi proposte di riordino delle funzioni medesime (art. 2, co. 5).<br />
Con intesa concertata in sede di Conferenza unificata si prevede comunque l’individuazione condivisa di zone omogenee del territorio metropolitano di cui all’art. 1, co. 11, lett. c) della l. 56/2014. Si tratta di ambiti di gestione associata delle funzioni comunali, individuati per assicurare, ai sensi dell’art. 4 co. 1 della l.r. in questione, «l’omogeneità, l’integrazione, l’adeguatezza, la stabilità e la continuità amministrativa dell’esercizio di una pluralità di funzioni conferite dalla Città metropolitana e dai comuni che la compongono, nonché per articolare in modo integrato le attività e i servizi regionali e metropolitani con quelli comunali».<br />
Infine, anche per la redazione del Piano territoriale metropolitano, strumento di pianificazione generale al quale si conformano le programmazioni settoriali delle politiche metropolitane, nonché gli strumenti della pianificazione comunale (art. 5 co. 3), si ricercano forme di cooperazione. Il Piano territoriale metropolitano, infatti, è redatto, previa specifica intesa, sulla base di criteri e indirizzi stabiliti dal Piano territoriale regionale, affinché il territorio metropolitano «costituisca elemento di attrattività regionale nello scenario internazionale e fattore di accrescimento della competitività nel rispetto delle diverse vocazioni dei territori regionali» (art. 5, co. 2).<br />
Il terzo e ultimo gruppo di leggi regionali è sicuramente quello che più ha cercato di interpretare la volontà del legislatore, aderendo maggiormente alle scelte politiche della legge 56/2014, nonché cercando di avviare un più generale percorso di riorganizzazione della complessa <em>governance</em> territoriale multilivello. Le leggi delle Regioni Abruzzo<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn59" name="_ftnref59" title="">[59]</a>, Molise<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn60" name="_ftnref60" title="">[60]</a>, Piemonte, Liguria, Toscana, Campania ed Emilia-Romagna, pur con le dovute differenze, sono infatti volte ad una semplificazione dei processi decisionali, organizzativi ed amministrativi (Toscana) e ad una vera e propria razionalizzazione delle funzioni, organizzandole in settori di materie (Emilia-Romagna), riducendo le duplicazioni e sopprimendo le funzioni divenute superflue (Campania) o prediligendo l’attribuzione dell’intera funzione ad un unico soggetto (Liguria).<br />
La redistribuzione delle funzioni razionalizzate avviene poi attribuendole al livello ritenuto più consono, a prescindere dai precedenti titoli di conferimento e, ovunque, la cooperazione interistituzionale diventa il motore dell’agire politico tra accordi, intese, sedi di concertazione e promozione di forme associate di esercizio delle funzioni comunali e provinciali, individuando appositi ambiti territoriali ottimali. &nbsp;&nbsp;<br />
In ordine poi alle leggi regionali che contengono previsioni anche sulle rispettive Città metropolitane, per quanto si avverta comunque una certa difficoltà o ritrosia ad individuare in modo preciso le funzioni da attribuire specificamente al nuovo ente, rinviando scelte più puntuali a futuri interventi legislativi, si può tuttavia notare il generale tentativo di riconoscere e promuovere le Città metropolitane, tramite un loro stretto coinvolgimento nelle scelte territoriali e strategiche della Regione, grazie soprattutto alla previsione di appositi tavoli di concertazione. Alcune leggi regionali, comunque, riconoscendo e ragionando sul differente ruolo attribuito dal legislatore statale all’ente di area vasta metropolitano rispetto a quello provinciale, conferiscono alla Città metropolitana anche ulteriori e specifiche funzioni.<br />
L’impianto complessivo di queste leggi regionali può dirsi comune. Gli <em>incipit</em> sanciscono sempre una serie di principi generali che ricalcano l’intento del legislatore statale, riassumono l’oggetto della legge e individuano il ruolo ricoperto dai vari enti. Si procede poi con l’attribuire le rispettive funzioni amministrative ai vari enti e, infine, si conclude tendenzialmente con disposizioni più o meno dettagliate sull’attribuzione di risorse e sulla riallocazione del personale, aspetti questi ultimi tra i più critici del processo di attuazione della riforma<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn61" name="_ftnref61" title="">[61]</a>.<br />
La Campania, con l.r. 9 novembre 2015, n. 14 prevede che vengano riallocate alla Regione le seguenti funzioni: a) agricoltura, caccia e pesca,&nbsp; b) assistenza sanitaria, all’infanzia, alle disabilità e altri servizi sociali, c) industria, commercio e artigianato, d) sport e tempo libero, e) turismo, f) valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e altre attività culturali, g) servizi inerenti l’istruzione e le politiche giovanili, salvo prevedere che alcune di esse possano essere delegate ai Comuni o alle Province a seguito di intese e convenzioni (artt. 3, commi 1 e 5).<br />
L’art. 4 è dedicato poi alla Città metropolitana di Napoli in cui, al comma 2, si precisa solamente che, insieme agli altri enti di area vasta, continuerà «ad esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive per conto dei Comuni».<br />
La Toscana, con la l.r. 3 marzo 2015, n. 22 ha sicuramente regionalizzato la maggior parte delle funzioni oggetto di riordino (art. 2), da esercitarsi anche grazie a Uffici territoriali regionali, tant’è che, al netto di quelle funzioni di prossimità attribuite a Comuni e loro Unioni (art. 4), le Province restano sostanzialmente dotate delle sole funzioni fondamentali.<br />
Prima Regione ad aver emanato la sua legge di attuazione alla riforma Delrio, è dunque anche stata la prima ad aver previsto l’istituzione della Conferenza Regione-Città metropolitana, sede in cui stipulare intese per l’attuazione del programma regionale di sviluppo ed in cui determinare le linee d’azione per i progetti di interesse metropolitano. Vengono poi previsti una serie di strumenti, che vanno dalle intese ai pareri, per coinvolgere la Città metropolitana di Firenze in alcune scelte decisionali della Regione e si precisa che, per l’esercizio di determinate funzioni in materia ad esempio di viabilità ed edilizia scolastica, i Comuni possono affidarsi alla Città metropolitana (art. 5).<br />
Il Piemonte, con la l.r. 29 ottobre 2015 n. 23, ha innanzitutto avocato in capo alla Regione tutte le funzioni elencate nell’allegato A della legge, in materie quali agricoltura, attività estrattive e polizia mineraria, promozione e coordinamento delle attività culturali, edilizia residenziale pubblica, formazione professionale e politiche attive del lavoro, politiche sociali e turismo. Ha poi confermato in capo agli enti di area vasta funzioni già di precedente competenza, attribuendone tuttavia di ulteriori in materia di energia, attività estrattiva, acque minerali e termali (art. 2) e organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (art. 7).<br />
Nell’ottica di favore per la gestione associata delle funzioni si sono altresì: a) individuati puntualmente tre ambiti ottimali per la gestione associata delle funzioni confermate, attribuite e delegate alle Province, prevedendo la definizione degli aspetti organizzativi di dettaglio tramite appositi accordi da stipulare previa intesa quadro con la Regione (art. 3); b) delineate specifiche azioni strategiche per favorire l’associazionismo intercomunale, «riconoscendo in particolare&nbsp; il ruolo delle Aree omogenee della Città metropolitana di Torino, quale opportunità di riduzione della frammentazione amministrativa, nonché occasione di sviluppo socio-economico e strumento per garantire una più ampia esigibilità dei diritti connessi ai servizi pubblici locali» (art. 18, co. 1).<br />
La legge riconosce la specificità della Città metropolitana di Torino e stabilisce che, tramite intese e strumenti di programmazione negoziata, quest’ultima concordi con la Regione linee d’azione e progetti «per il sostegno e lo sviluppo socio-economico sostenibile del territorio di competenza, con particolare attenzione agli aspetti rurali e montani dello stesso» (art. 4 co. 2). Oltre alle funzioni, fondamentali e non, attribuite alle Città metropolitane e alle Province dalla l. 56/2014 e dalla stessa legge regionale piemontese, vengono poi individuate ulteriori e specifiche funzioni attribuite o delegata alla Città metropolitana di Torino in relazione al suo ruolo, in materia di foreste e usi civici, formazione e orientamento professionale, ambiente, sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in collaborazione con la Regione e infine trasporto pubblico locale (art. 5).<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn62" name="_ftnref62" title="">[62]</a><br />
La Liguria, con l.r. 10 aprile 2015, n. 15 ha attribuito alla Regione le funzioni di difesa del suolo, turismo, formazione professionale (esercitata avvalendosi di un’Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro), caccia e pesca; prevede invece che in materia di cultura, sport e spettacolo siano attribuite alla Regione solo le funzioni che richiedono una gestione unitaria, tant’è che funzioni amministrative concernenti i servizi locali negli stessi ambiti materiali vengono riservate ai Comuni, da esercitarsi, di norma, in forma associata o tramite convenzioni con gli enti di area vasta (artt. 5 e 6). Anche questi ultimi vengono coinvolti nel riordino vedendosi attribuite alcune funzioni in materia di ambiente, mobilità e viabilità, istruzione secondaria.<br />
La Regione si ripromette, più in generale, di valorizzare e rafforzare il ruolo della Città metropolitana di Genova «quale ente di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono» (art. 3, co.1) e prevede, nello specifico, che la Regione e l’ente metropolitano, tramite intese, concordino linee d’azione e progetti per lo sviluppo economico e strategico del territorio, nonché la possibilità per la Città metropolitana di esprimersi, con pareri, sulla programmazione regionale in alcuni settori come la formazione professionale e la difesa del suolo (art. 3, commi 2, 3 e 4).<br />
Il legislatore provvede infine ad un contestuale adeguamento di alcune leggi regionali di settore.<br />
La rassegna si conclude con la legge dell’Emilia Romagna 30 luglio 2015 n. 13, una delle più riuscite in termini di razionalizzazione e riordino delle funzioni e una delle più articolate e complete nel suo impianto normativo.<br />
All’art. 2 si sancisce che, nelle materie oggetto di riordino, sono individuate anche le abrogazioni e modifiche di norme regionali di settore, nonché i principi per il successivo adeguamento legislativo e, all’art. 3, si chiarisce che «alla Regione, alla Città metropolitana di Bologna, alle Province, e ai Comuni e alle loro Unioni sono attribuiti compiti e funzioni definiti per settori organici di materie, in coerenza, rispettivamente, con il ruolo istituzionale: a) di indirizzo, pianificazione e controllo della Regione; b) di governo dell’area vasta della Città metropolitana di Bologna; c) di governo delle aree vaste delle Province; d) del governo di prossimità dei Comuni e delle loro Unioni».<br />
Si è dunque proceduto, dapprima, con una riorganizzazione delle materie in macroaree di settore (art. 3, co. 3) e, nello specifico, «ambiente, energia e protezione civile», «trasporti e viabilità», «agricoltura, caccia e pesca», «attività produttive, commercio e turismo», «istruzione, formazione professionale e lavoro, cultura, sport e giovani»,&nbsp; «sanità e politiche sociali». Successivamente, ogni materia è stata suddivisa in specifiche funzioni assegnate al livello considerato ottimale (Titolo II) e, da ultimo, si sono individuate puntualmente tutte le modifiche e abrogazioni normative di settore al fine di adeguarle alle disposizioni contenute nella legge regionale (Titolo III, Capo II).<br />
Per l’esercizio delle funzioni di elevata complessità la Regione si avvale di apposite Agenzie, competenti nei settori della prevenzione, ambiente ed energia, sicurezza territoriale, protezione civile e lavoro (art. 3, co. 4). Per le funzioni attribuite agli enti di area vasta, tra cui trasporto pubblico locale, turismo, alcune funzioni in abito di sanità pubblica e politiche sociali, si favorisce invece il loro esercizio in forma associata, in ambiti territoriali di area vasta adeguati, da definirsi con provvedimento della Giunta regionale (art. 6, co.1).<br />
Le funzioni di prossimità sono attribuite ai Comuni e loro Unioni – che per altro vengono incentivate tramite apposite misure (art. 9) &#8211; da esercitarsi in forma associata entro ambiti territoriali ottimali (art. 8, co.1); Province e Città metropolitana costituiscono il perno di tale esercizio in forma associata, grazie alla loro assistenza tecnico-amministrativa in materie quali contratti pubblici, gestione del personale, accesso alle risorse dell’Ue (art. 7).<br />
Per quanto attiene alla Città metropolitana di Bologna, la Regione ne riconosce innanzitutto il ruolo istituzionale differenziato, in quanto ente con peculiari finalità istituzionali generali, ripromettendosi di adeguare, in ragione di ciò, la futura legislazione regionale di settore. Contestualmente si dà avvio ad una sede istituzionale e di indirizzo Regione-Città metropolitana che individui gli interventi legislativi e gli obiettivi programmatico &#8211; politici coerenti con il piano strategico metropolitano e che, tramite specifiche intese, individui ulteriori funzioni da attribuire alla Città metropolitana. Vengono infine individuate le funzioni e i compiti che, in sede di prima applicazione e in attesa di un adeguamento della legislazione regionale, si attribuiscono alla Città metropolitana di Bologna, legati principalmente alla promozione e coordinamento in alcuni settori tra cui lo sviluppo economico e sociale, la pianificazione territoriale e la mobilità (art. 5).<br />
Numerosi sono poi gli strumenti&nbsp; &#8211; a cui è dedicato il Capo III della legge &#8211; adottati per semplificare ed integrare la <em>governance</em> multilivello,&nbsp; tra cui: una &nbsp;«Conferenza interistituzionale per l’integrazione territoriale» (art. 10); «centri di competenza interistituzionale», «con funzioni di supporto tecnico e amministrativo nella gestione dei procedimenti che richiedono un coordinamento unitario tra le amministrazioni coinvolte e con il compito di definire interventi di semplificazione nell’ambito dei processi di riordino legislativo» (art. 11, co. 2); «unità tecniche di missione», volte a garantire una continuità nell’esercizio delle funzioni oggetto di riordino (art. 12).<br />
Il dato comune che emerge con evidenza nelle maggior parte delle leggi regionali analizzate, ed in particolare in quelle del terzo gruppo, riguarda la cooperazione interistituzionale, sulla quale si è chiaramente fatto leva come nuova frontiera dell’agire politico, con tutte le potenzialità e difficoltà (legate soprattutto alla paralisi decisionale) che una strategia di questo tipo comporta.<br />
Ovviamente, l’attuazione della complessa e articolata riforma di sistema prospettata dalla legge Delrio è un percorso a tappe che coinvolge più attori istituzionali. Accanto alle Regioni, infatti, le stesse Città metropolitane sono state chiamate a costruirsi una propria “personalità” e a cucire sulle specifiche realtà territoriali il ruolo attribuito loro dal legislatore nazionale. E ciò tramite l’approvazione dei rispettivi Statuti, a cui è stata riconosciuta un’ampia autonomia e libertà di scelta a partire, come noto, dalla possibilità di optare per l’elezione diretta del Sindaco e Consiglio metropolitano, opzione per altro esercitata attualmente dalle Città metropolitane di Roma, Milano e Napoli, e che si estende anche all’individuazione delle attribuzioni degli organi metropolitani, alla definizione dei rapporti con i Comuni, insistenti sul territorio e non solo, e alla promozione di una partecipazione cittadina attiva alle politiche dell’area, così caratterizzando il differente grado di flessibilità e apertura di ogni singola e specifica <em>governance</em> metropolitana.<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn63" name="_ftnref63" title="">[63]</a><br />
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<strong>4. Il ritorno alla legge Delrio dopo la mancata riforma costituzionale: spunti di riflessione</strong><br />
La legge 56/2014, che pur è riuscita a vedere la luce dopo decenni di “aborti normativi” in materia, non è andata esente da critiche e dubbi di legittimità costituzionale, sollevati da alcune Regioni e argomentati da autorevole dottrina<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn64" name="_ftnref64" title="">[64]</a>. Il <em>deus ex machina</em>, o meglio la <em>dea ex machina</em>, discesa per “sciogliere ogni dubbio” è stata la già ricordata sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 2015 che, se pur discutibile nelle sue motivazioni, ha temporaneamente soffocato l’acceso dibattito, respingendo in toto le questioni di legittimità costituzionale<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn65" name="_ftnref65" title="">[65]</a> sollevate dalle Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia che investivano cinquantotto commi della legge.<br />
La Corte Costituzionale si è espressa con una pronuncia che fa emergere, tra le righe, la volontà «di guardare al futuro e garantire ad ogni costo la tenuta della legge»<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn66" name="_ftnref66" title="">[66]</a>. Il riordino territoriale previsto dalla l. 56/2014, infatti, è stato giustificato alla luce del contesto in cui si è dato il via a tale riordino in cui, pur cercando di rimanere entro i dettami della Costituzione vigente, si è tentato di seguire la scia della “Costituzione futura”, in vista di una riforma che, a seguito dell’esito referendario del 4 dicembre 2016, non si è di fatto concretizzata.<br />
Del resto la stessa Corte, in un passaggio della sentenza, sottolinea che: «<em>con la legge in esame il legislatore ha inteso realizzare una significativa riforma di sistema della geografia istituzionale della Repubblica, in vista di una semplificazione dell’ordinamento degli enti territoriali, senza arrivare alla soppressione di quelli previsti in Costituzione. L’intervento – che peraltro ha solo determinato l’avvio della nuova articolazione di enti locali, al quale potranno seguire più incisivi interventi di rango costituzionale – è stato necessariamente complesso». </em>L’interpretazione della Corte colloca dunque la legge Delrio nell’alveo della Costituzione vigente, non escludendo un futuro e possibile, ma non necessario, intervento costituzionale più radicale in materia, ricorrendo a motivazioni da cui discende che il parametro di costituzionalità usato sia, non tanto la “Costituzione del futuro” , quanto più una sottesa riflessione sull’esigenza politica di procedere ad un effettivo riordino del sistema di <em>governance</em> territoriale, esprimendo un evidente favore verso la legislazione statale.<br />
Se dunque la Corte, giunta ad un bivio tra una rigorosa analisi dei dettami costituzionali e il seguire la politica, ha scelto di adattare i suoi criteri interpretativi a favore di quest’ultima, una considerazione appare necessaria: è vero che la legge Delrio si autodichiara, fin dal suo <em>incipit</em>, una legge che dispone norme «in attesa della riforma del Titolo V della Costituzione e relative norme di attuazione» (art. 1, comma 1) ma, tale formula, non può far «alludere ad una sua durata temporalmente limitata, o comunque alla sua intrinseca transitorietà, perché ciò farebbe incorrere la legge nelle stesse censure di incostituzionalità che la Corte ha mosso con riferimento all’impiego della decretazione d’urgenza (ossia una disciplina “a termine”) per questo tipo di riforma. La legge n. 56/14 nasce per durare nel tempo, per disegnare in modo stabile “le componenti essenziali dell’intelaiatura dell’ordinamento degli enti locali”, non per tamponare il vuoto normativo che precede la modifica del Titolo V Cost.»<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn67" name="_ftnref67" title="">[67]</a>.<br />
Non vi è dubbio che la volontà popolare sottesa all’esito del referendum confermativo del 4 dicembre 2016 &#8211; per quanto di difficile valutazione ed interpretazione, visto il clima chiaramente poco sereno e confusionario in cui si è svolta la campagna referendaria su temi così complessi e che, proprio per questo, ben si presta a distorsioni e manipolazioni interpretative &#8211; &nbsp;potrebbe aprire scenari di revisione in ordine ad alcune scelte di indirizzo politico assunte nella legge Delrio, forse più per questioni di opportunità che di costituzionalità.<br />
Il primo dato, infatti, che non sembra potersi eliminare, è l’esistenza di una dimensione sovralocale&nbsp; dell’interesse, «filtro selezionatore di interessi a dimensione ridotta, che si strutturano su area vasta per realizzare programmi e funzioni di rango maggiore»<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn68" name="_ftnref68" title="">[68]</a>. Alla luce dell’esistenza di funzioni tipicamente di area vasta, la scelta operata dalla legge Delrio di procedere ad un loro “spacchettamento” per ridistribuirle ad altri livelli di governo, evidentemente non strutturati per accogliere ed esercitare quelle funzioni, appare decisamente criticabile, sia in termini di completezza architettonica del sistema delle autonomie locali, sia in termini di effettiva riduzione degli sprechi ed inefficienze correlati al sistema stesso.<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn69" name="_ftnref69" title="">[69]</a><br />
Oggi, alla luce del recente referendum costituzionale in cui, più o meno consapevolmente, la volontà popolare si è espressa con favore al mantenimento in capo alle Province di una copertura costituzionale che altrimenti, se pur non automaticamente soppresse, avrebbero perso, una riflessione sul punto diventa ancor più doverosa. Si riscontra, infatti, quantomeno un’incoerenza tra la previsione costituzionale delle Province, quali enti territoriali costituenti la Repubblica,<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn70" name="_ftnref70" title="">[70]</a> e la così drastica riduzione dei loro compiti e funzioni prevista nella legge Delrio, che le ha indebolite sino a rendere la loro presenza nel sistema amministrativo locale effettivamente poco giustificabile.<br />
Ad oggi, ci si trova nella paradossale situazione in cui le Regioni che, nelle rispettive leggi di attuazione, hanno scelto di discostarsi maggiormente dall’indirizzo politico espresso dal legislatore statale, mantenendo in capo agli enti di area vasta funzioni già di loro competenza, appaiano in questo senso più equilibrate e maggiormente coerenti con il rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza che dovrebbero ispirare il riparto di funzioni.<br />
Le inefficienze del sistema non si eliminano “tagliando” un ente e riallocando a Regioni e Comuni funzioni che per loro natura difficilmente vi si adattano. L’operazione infatti, come giustamente è stato colto da alcune leggi regionali, prima fra tutte l’Emilia-Romagna, è ben più complessa, richiede uno sforzo nel ripensare e riordinare a monte le funzioni e nel trovare soluzioni per reperire risorse, senza le quali non può esservi funzione concretamente esercitabile.<br />
L’esito del referendum costituzionale dovrebbe quindi rappresentare per il legislatore statale un valido spunto per ripensare ad alcune scelte di indirizzo precedentemente adottate, cercando, al contrario, di rivitalizzare le Province che, al pari delle “sorelle” Città metropolitane, possono farsi portavoci di diversi ma non meno importanti interessi di area vasta, riducendo una disparità tra i due enti che, anche in relazione al dettato costituzionale vigente, non ha ragion d’essere.&nbsp;<br />
Da ciò consegue che, in ordine alle Città metropolitane stesse, sarebbe opportuno procedere, sulla scia di ragionamenti di lunga data, nonché di numerose esperienze straniere che ci hanno preceduto, al ripensamento, <em>in primis,</em> dei loro confini territoriali, che troppo sbrigativamente si sono fatti coincidere con quelli provinciali (ridefinendo di conseguenza anche questi ultimi), per poter così individuare e delineare meglio funzioni esclusive e peculiari delle Città metropolitane, che necessariamente devono differenziarsi rispetto all’ente provinciale, in relazione alla specifica <em>mission</em> strategica di cui si fanno ambasciatrici.<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn71" name="_ftnref71" title="">[71]</a><br />
L’attuazione delle Città metropolitane e della più ampia riforma della <em>governance </em>territoriale è ormai un treno in corsa<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn72" name="_ftnref72" title="">[72]</a>, la direzione tuttavia non è di sola andata su un unico binario. Come è ovvio che sia, infatti, una volta messo in moto il processo &#8211; e l’approvazione delle leggi regionali e degli statuti metropolitani ne è la prova &#8211; possono emergere nuovi spunti di confronto e riflessione, che potrebbero spingere il legislatore statale a dare ulteriori input alla riforma, tornando a ragionare sulle direzioni prese non con drastiche revisioni che, alla luce del difficoltoso processo di riordino funzionale e relativa riallocazione di risorse e personale, nonché della situazione economica poco florida<a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftn73" name="_ftnref73" title="">[73]</a>, sarebbero decisamente inopportune, ma piuttosto apportando implementazioni e miglioramenti alle scelte effettuate, in un’ottica di ricerca della soluzione ottimale grazie al coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali e al costante dialogo tra i molteplici livelli di governo territoriale.<br />
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Sarah Carlucci<br />
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<div id="ftn1" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Cfr. F. BILANCIA, <em>Un nuovo statuto costituzionale per le autonomie? </em>in <em>Istituzioni del Federalismo, </em>n.1, 2014, in particolare pp. 5 ss., in cui si sottolinea come, dal 2008, diversi Paesi europei abbiano avviato una profonda riflessione politica sul riordino del sistema delle autonomie in un’ottica di riequilibrio dei bilanci pubblici.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> G. MARTINOTTI (a cura di), <em>La dimensione metropolitana. Sviluppo e Governo della nuova città, </em>Bologna, Il Mulino, 1999, cit. p. 51.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> M. MISTRI, <em>La Città metropolitana. Una confusa riforma italiana, </em>Padova, Edizioni La Gru, 2013, cit., p. 11.&nbsp; Sul punto si veda C.S. BERTUGLIA, R. FUCCELLA, G. SARTORIO (a cura di), <em>La città come sistema complesso in crisi strutturale: strumenti e tecniche per il governo metropolitano,</em> Milano, Giuffrè, 1995, pp. 89 e ss., in cui si illustra l’evoluzione fisico-funzionale di una città che progressivamente acquista la “dimensione” metropolitana, descrivendo tale processo come la circuitazione continua lungo i lati e vertici di un triangolo, i quali rappresentano simbolicamente specifici fenomeni generativi,&nbsp; seguendo uno schema del tipo: <em>proliferazione funzionale&#8594;polarizzazione&#8594;concentrazione di popolazione&#8594;necessità di habitat&#8594;espansione del sistema fisico&#8594;generazione di attività e nascita di servizi&#8594;proliferazione funzionale.</em></div>
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<div id="ftn4" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Per alcune riflessioni sul regime giuridico delle aree metropolitane in epoca antecedente alla legge di riforma delle autonomie locali del 1990 cfr., tra gli altri, G. PASTORI, <em>Problemi inerenti il governo delle aree metropolitane, </em>in <em>La riforma dell’amministrazione locale, </em>Torino, 1978, pp. 130 ss.; P. URBANI, <em>Note in tema di governo delle aree metropolitane, </em>in <em>Dem. e dir., </em>1978, pp. 399 ss.; F. PAGANO, <em>Ordinamento degli enti locali. Problemi delle aree metropolitane, </em>in <em>Riv. giur. Ed., </em>II, 1983, pp. 103 ss.; F. ROVERSI MONACO, <em>Il governo dell’area metropolitana e l’organizzazione periferica dello Stato, </em>in <em>Comune democratico, </em>n. 3, 1983, pp. 7 ss.; D. SORACE, <em>I problemi delle aree metropolitane, </em>in<em> Le Regioni, </em>1985, pp. 868 ss.; G. PASTORI, <em>Aree metropolitane, </em>in <em>Digesto (disc. pubbl.), </em>vol. I, Torino, 1987, pp. 381 ss.; A. CROSETTI, <em>Sul governo delle aree metropolitane, </em>in <em>Amministrare, </em>n. 1, 1989, pp. 149 ss.</div>
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<div id="ftn5" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Fu proprio in quegli anni che vennero elaborate, infatti, due differenti tesi sui possibili approcci alla questione urbana: una tesi “strutturale”, in cui si parlava di istituire delle vere e proprie Province metropolitane, riorganizzando quindi l’assetto territoriale, ed una “funzionale”, che non prevedeva l’istituzione di appositi enti territoriali bensì la mera riassegnazione delle funzioni &#8211; con un ruolo predominante della Regione &#8211; e la valorizzazione del coordinamento e raccordo tra gli enti già esistenti. Per una trattazione sul tema dal punto di vista strutturalista si veda, tra gli altri, F. MERLONI, <em>Il rebus metropolitano. Le soluzioni istituzionali per il governo delle grandi aree urbane: nuove esperienze straniere a confronto, </em>Roma, Officina Edizioni, 1986, in particolare pp. 189 e ss. Tra i sostenitori invece della tesi funzionale si veda, tra gli altri, P. URBANI, <em>Governi metropolitani e interessi nazionali, </em>Padova, Cedam, 1988, in particolare pp. 174 e ss.</div>
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<div id="ftn6" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Per una trattazione sui problemi attinenti al funzionamento e al governo delle città, che ne analizza la struttura fisica, le dinamiche funzionali, gli aspetti organizzativi, finanziari e relazionali nonché le politiche urbane, si veda J. B. AUBY, <em>Droit de la Ville. Du fonctionnement juridique des villes au droit à la Ville, </em>Paris, LexisNexis, 2013, nel quale l’autore elabora il concetto giuridico di “diritto alla città” come motore propulsivo per una maggiore protezione e garanzia di quei diritti e libertà fondamentali di cui la città stessa si fa promotrice.</div>
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<div id="ftn7" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Cfr. M. MISTRI, <em>op. cit., </em>p. 43, secondo il quale «la città può essere vista come una forma organizzativa e non solo come una forma organizzata. Dire che la città è una forma organizzata significa pensare a un manufatto non modificabile. Dire che la città è una forma organizzativa significa pensare a strutture che evolvono dinamicamente, quasi fossero un organismo vivente e che, proprio per questo, hanno bisogno di forme istituzionali le cui strutture siano dotate di plasticità».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn8" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Cfr. G. DEMATTEIS, F. FERLAINO, <em>Le aree metropolitane tra specificità e complementarietà. Il caso italiano alla luce della legge n. 142/1990, </em>Dibattiti IRES, Torino, 1991, cit., p. 12, in cui si afferma che mentre la città «è orientata verso il suo bacino di influenza, la metropoli è orientata in senso nazionale e internazionale. Le città comunicano con il territorio circostante, le metropoli comunicano con un universo territoriale trans-cittadino. Una “città grande”, almeno in via teorica, se non possiede elementi e canali di comunicazione oltre il suo bacino, oltre il suo hinterland, resta una “grande città” (forse una città con grandi problemi amministrativi e gestionali ma comunque una città): per il concetto di moderna metropoli non è determinante il numero degli abitanti ma lo spirito metropolitano».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn9" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> G. ZUCCONI, <em>Le città dell’Ottocento, </em>Roma-Bari, Laterza, 2001, cit., p. 30.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn10" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Cfr. F. PIZZETTI, <em>La legge Delrio: una grande riforma in un cantiere aperto. Il diverso ruolo e l’opposto destino delle città metropolitane e delle province, </em>in <em>Rivista Associazione Italiana Costituzionalisti, </em>n. 3, 2015, p. 7, in cui si sottolinea che le Città metropolitane devono avere un radicamento locale ma una visione sovranazionale.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn11" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> La Commissione Europea, nel 2011, ha lanciato il progetto <em>Smart Cities &amp; Communities</em> che, tramite un puntuale programma di finanziamenti nell’ambito del più generale progetto <em>Horizon 2020</em>, punta a rilanciare le città e comunità urbane, investendo su un’economia sostenibile e solidale, su istruzione e ricerca, sostenibilità ambientale e politiche giovanili. Per un approfondimento sul tema della città intelligente cfr., tra gli altri, R. FERRARA, <em>The Smart City and the Green Economy in Europe: a Critical Approach, </em>in <em>Il Piemonte delle Autonomie, </em>n. 2, 2015.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn12" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> R. CAMAGNI, <em>Principi di economia urbana e territoriale, </em>Roma, Carocci Editore, 1993, cit., p. 27.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn13" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> E. ROTELLI, <em>Le aree metropolitane in Italia: una questione istituzionale insoluta, </em>in G. MARTINOTTI, <em>op. cit., </em>p. 313.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn14" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> V. FERRI, <em>Governare le Città metropolitane. Un’istituzione del federalismo, </em>Roma, Carocci Editore, 2008, cit., p. 25.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn15" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> C. S. BERTUGLIA, R. FUCCELLA, G. SARTORIO (a cura di), <em>op. cit., </em>pp. 75 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn16" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> Sul criterio della dimensione dell’interesse ed il riparto di funzioni cfr. E. M. MARENGHI, <em>Il sistema amministrativo locale, </em>in <em>Trattato di diritto amministrativo </em>diretto da G. SANTANIELLO, vol. XXIV, Padova, Cedam, 1994, in particolare pp. 109 ss., in cui l’autore sottolinea, peraltro, come la possibilità di enucleare nuove forme di dimensione dell’interesse si possa tradurre in nuovi livelli di governo locale.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn17" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Sulla legge in esame si vedano, tra gli altri, F. FABRIZZI, G. M. SALERNO (a cura di), <em>La riforma delle autonomie territoriali nella legge Delrio, </em>Napoli, Jovene, 2014; A. STERPA (a cura di), <em>Il nuovo governo dell’area vasta. Commento alla legge 7 aprile 2014, n. 56, </em>Napoli, Jovene, 2014; L. VANDELLI, (a cura di), <em>Città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni. La legge Delrio, 7 aprile 2014, n. 56, commentata comma per comma, </em>Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2014; G. VESPERINI, <em>La legge «Delrio»: il riordino del governo locale, </em>in <em>Giornale di diritto amministrativo, </em>2014; F. PIZZETTI, <em>La legge Delrio: una grande riforma in un cantiere aperto. Il diverso ruolo e l’opposto destino delle città metropolitane e delle province, </em>in <em>Rivista Associazione Italiana dei Costituzionalisti, </em>n. 3, 2015; F. PIZZETTI, <em>La riforma degli enti territoriali. Città metropolitane, nuove province e unioni di comuni, </em>Milano, Giuffrè, 2015.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn18" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> Sul d.d.l. costituzionale Renzi-Boschi si vedano, tra gli altri, P. CIARLO, <em>Osservazioni a prima lettura sul disegno Renzi-Boschi di revisione costituzionale, </em>in <em>federalismi.it, </em>30 aprile 2014; A. D’ANTENA, <em>Luci ed ombre della riforma Renzi-Boschi, </em>in <em>Rivista AIC, </em>2015; Aa.Vv., <em>Foruma sul D.D.L. Costituzionale Renzi-Boschi: dieci studiosi a confronto, </em>Torino, Giappichelli, 2016; G. CERRINA FERONI, <em>Difetti e pregi, di metodo e di merito, della riforma comunque da salvare, </em>intervento al quarto Seminario delle Università toscane sulla riforma costituzionale, Firenze, 15 febbraio 2016, in <em>Osservatorio sulle fonti, </em>2016.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn19" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> Cfr. M.S. GIANNINI, <em>In principio sono le funzioni, </em>in <em>Scritti Giannini, </em>IV, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 719 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn20" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> C. TUBERTINI, <em>L’attuazione regionale della legge 56/2014: verso un nuovo assetto delle funzioni amministrative, </em>in <em>Le Regioni, </em>fasc. 1, gennaio-febbraio 2016, cit., p. 101.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn21" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> S. BECKET, <em>En attendant Godot, </em>Paris, Éditions de Minuit, 1952, dramma teatrale costruito intorno alla condizione dell’attesa e divenuto emblema di un avvenimento preannunciato come imminente ma che di fatto non accade mai ed in cui chi attende quell’evento non si prodiga affinché questo si realizzi.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn22" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a>C. DEODATO, <em>Le Città metropolitane: storia, ordinamento, prospettive, </em>in <em>federalismi.it</em>, 6 marzo 2013, cit., p. 7.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn23" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Cfr. W. TORTORELLA, M. ALULLI, <em>Città metropolitane. Una lunga attesa, </em>Venezia, Marsilio Editori, 2014, pp. 24 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn24" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> Sulla legge in esame cfr., tra gli altri, F. D’IPPOLITO, R. MASTRANTUONO, A. S. VIOLANTE, <em>Ordinamento delle autonomie locali. Commento per articolo alla l. 142/90, </em>Napoli, Jovene, 1990; L. PAPIANO, <em>L’autonomia locale: commento alla L. 8 giugno 1990 n. 142 sulle autonomie locali, </em>Bologna, Pragma, 1991; N. SPERANZA, <em>la riforma delle autonomie locali: commento organico alla legge 8 giugno 1990 n. 142, </em>Napoli, Jovene, 1991; P. VIRGA, <em>L’amministrazione locale, </em>Milano, Giuffrè, 1991; G. C. DE MARTIN, G. MELONI, V. MERLONI, <em>Regioni e riforme delle autonomie. Materiali per l’interpretazione e attuazione della l. 142/90, </em>Milano, Giuffrè, 1995; R. IANNOTTA, <em>Ordinamento comunale e provinciale, </em>in <em>Trattato di diritto amministrativo, </em>diretto da G. SANTANIELLO, vol. XXIII, Padova, Cedam, 1995, pp. 451 ss.; P. SALVI, <em>Il riassetto territoriale istituzionale nella legge di riforma delle autonomie: la provincia e l’area metropolitana, </em>in <em>Nuova Rass., </em>1999, pp. 1581 ss.; L. VANDELLI, <em>Ordinamento delle autonomie locali, 1990-2000. Dieci anni di riforme. Commento alla l. 8 giugno 1990, n. 142, </em>Rimini, Maggioli Editore, 2000.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn25" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> G. LOMBARDI, <em>L’istituto delle aree metropolitane e le nuove forme associative degli enti locali, </em>Napoli, Esselibri Simone, 1991, cit., p. 46.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn26" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> Ci si riferisce in particolare alla legge 3 agosto 1999, n. 265, più conosciuta come legge Napolitano-Vigneri, recante <em>“Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali”,</em> che modificò alcune norme sulle aree metropolitane, tra cui quelle relative al loro procedimento di costituzione, tentando, invano, di renderlo più snello.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn27" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> A distanza di dieci anni si approdò al T.U. Enti locali, il d. lgs. 267 del 2000, che abrogò la L. 142/90, riformulandone alcune norme; cfr., tra gli altri, G. RECUPERO BRUNO, <em>Le aree metropolitane tra la L. 142/90 e il D. Lgs. 267/2000, </em>in <em>Diritto &amp; Diritti – Electronic Law Review</em>, 1 febbraio 2001; F. CARINGELLA, A. GIUNCATO, F. ROMANO (a cura di), <em>L’ordinamento degli enti locali nel testo unico, </em>Milano, Giuffrè, 2001; L. VANDELLI (a cura di), <em>Commento al testo unico dell’ordinamento delle autonomie locali, </em>Rimini, Maggioli Editore, 2001; R. CAVALLO PERIN, A. ROMANO (a cura di), <em>Commentario breve al testo unico sulle autonomie locali, </em>Padova, Cedam, 2006. A seguito poi del riconoscimento costituzionale delle Città metropolitane come autonomi enti territoriali, la legge La Loggia, la n. 131 del 2003, delegò il governo ad adeguare il T.U. Enti Locali alla riforma del Titolo V, la delega, tuttavia, rimase inattuata, così come la stessa Costituzione. Successivamente il Governo Prodi approvò, nel 2007, un disegno di legge delega per l’adozione della Carta delle autonomie locali, che avrebbe abrogato il D.lgs. 267/2000 e che, all’art. 3 in particolare, prevedeva l’istituzione di nove Città metropolitane, disciplinandone organizzazione, ambito territoriale, funzioni, organi e sistema elettorale.&nbsp; Il termine della legislatura, però, segnò la fine anche del progetto di legge. Cfr. sul tema, tra gli altri, R. BIN, <em>Il Codice delle Autonomie e i nodi irrisolti, </em>in <em>Le Regioni, </em>n. 6, 2006. Ma la storia degli incompiuti tentativi di riforma delle autonomie locali continuò, passando dalla legge delega sul federalismo fiscale, la n. 42 del 5 maggio 2009, recante una disciplina transitoria per le Città metropolitane, il cui procedimento istitutivo, decisamente macchinoso, fornì una valida giustificazione all’immobilismo dei territori ed Enti coinvolti, ai provvedimenti più recenti e, in particolare, il decreto legge 95/2012 c.d. “<em>Spending Review”</em>, convertito poi nella l. 7 agosto 2012, n. 135. Quest’ultimo, emanato dal Governo Monti e finalizzato alla riduzione della spesa pubblica, presentava una sostanziale differenza di intenti rispetto alle iniziative legislative precedenti: l’obiettivo della riforma metropolitana non era più focalizzato sull’ottimizzazione degli ambiti di governo territoriale, bensì sulla riduzione dei costi dell’amministrazione locale e della spesa pubblica, con un prospettato miglioramento dell’efficienza, efficacia ed economicità della macchina amministrativa. Cfr. G. COCOZZA, <em>Città metropolitane e Province in Italia: organi, funzioni fondamentali ed esigenze di riduzione della spesa</em>, in <em>Revista d’estudis autonòmics i federals</em>, n. 19, aprile 2014, p. 78. In questo caso intervenne però la Corte Costituzionale che, ragionando sull’uso della decretazione d’urgenza per affrontare una così radicale trasformazione dell’intero sistema territoriale, dichiarò l’incostituzionalità degli art. 17 e 18 del decreto legge 95/2012 per violazione dell’art. 77 Cost., in relazione agli artt. 117, co. 2, lett. p) e 133, co. 1 Cost. Cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 220/2013.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn28" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> Cfr., tra gli altri, L. LAPERUTA, R. SANGIULIANO (a cura di), <em>Il nuovo volto delle autonomie territoriali: commento organico alla l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, </em>Napoli, Jovene, 2001; G. FALCON, <em>Il nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione, </em>in <em>Le Regioni, </em>2001, 1, pp. 163 ss.; G. V. LOMBARDI, <em>La nuova legge costituzionale n. 3/2001 e suoi effetti sull’ordinamento degli enti locali, </em>in <em>Nuova Rass., </em>2001, pp. 2113 ss.; F. PIZETTI, <em>Il nuovo ordinamento italiano fra riforme amministrative e riforme costituzionali, </em>Torino, Giappichelli, 2002; F. STADERINI, <em>Il nuovo sistema costituzionale delle autonomie locali, </em>in <em>Cons. Stato, </em>2002, pp. 1255 ss.; L. VANDELLI, <em>Dopo il Titolo V: quali poteri locali?, </em>in <em>Le Regioni, </em>n. 5, 2002; G. BERTI, G. C. DE MARTIN, <em>Il sistema amministrativo dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, </em>Atti del Convegno, Roma, 31 gennaio 2002; T. GROPPI, M. OLIVETTI (a cura di), <em>La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo titolo V, </em>II edizione, Torino, Giappichelli, 2003; C. MAINARDIS, <em>Art. 114, </em>in <em>Commentario breve alla Costituzione,</em> Padova, Cedam, 2008.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn29" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> Così è intitolata la terza parte del volume a cura di G. MARTINOTTI, <em>op. cit., </em>p. 297, dedicata alla questione istituzionale delle aree metropolitane in Italia e alla loro storia normativa.</div>
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<div id="ftn30" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> Ci si riferisce alla sentenza del 24 marzo 2015, n. 50, con cui la Corte Costituzionale ha rigettato i ricorsi presentati dalle Regioni Campania, Lombardia, Puglia e Veneto. Sul tema cfr., tra gli altri, A. LUCARELLI, <em>La sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 2015. Considerazioni in merito all’istituzione delle città metropolitane, </em>in <em>federalismi.it, </em>n<em>. </em>7<em>, </em>2015<em>; </em>G. MOBILIO, <em>le Città metropolitane non si toccano: la Corte Costituzionale si pronuncia sulla legge “Delrio”, </em>in <em>Osservatoriosullefonti.it, </em>n. 2, 2015<em>; </em>G. M. SALERNO, <em>La sentenza n. 50 del 2015: argomentazioni efficientistiche o neo-centralismo repubblicano di impronta statalistica? </em>in <em>federalismi.it, </em>n. 7, 2015<em>; </em>A. SPADARO, <em>La sentenza cost. n. 50/2015. Una novità rilevante: talvolta la democrazia è un optional, </em>in <em>Rivista AIC, </em>2/2015; A. STERPA, F. GRANDI, F. FABRIZZI, M. DE DONNO, <em>Corte Costituzionale, sentenza n. 50 del 2015: scheda di lettura, </em>in <em>federalismi.it, </em>1 aprile 2015; A. STERPA, <em>Un “giudizio in movimento”: la Coste costituzionale tra attuazione dell’oggetto e variazione del parametro del giudizio. Note a margine della sent. n. 50 del 2015, </em>in <em>federalismi.it, </em>n.7, 2015; L. VANDELLI, <em>La legge “Delrio” all’esame della Corte: ma non meritava una motivazione più accurata? </em>in <em>Forum di Quaderni Costituzionali, </em>2015.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn31" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> Relazione di accompagnamento al disegno di legge n. 1542, <em>Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni</em>, presentato alla Camera dei Deputati il 20 agosto 2013, cit., p. 2.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn32" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> Cfr. L. VANDELLI (a cura di), <em>Città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni. La legge Delrio, 7 aprile 2014, n. 56, commentata comma per comma,</em> cit., p. 42, che sottolinea come la natura di ente territoriale comporti «il riconoscimento della competenza a perseguire la generalità degli interessi riconducibili alla popolazione insediata sul territorio, sempre che non si invadano competenze espressamente attribuite ad altri enti, non si esercitino poteri autoritativi con invasione di materie coperte da riserva di legge (a partire da quella sancita dall’art. 23 Cost.) e sempre che sussistano i mezzi, nel rispetto dei vincoli finanziari».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn33" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> CENSIS, <em>Rapporto sulla situazione sociale del Paese 2013, </em>Roma, Franco Angeli, 2013, cit., pp. 285 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn34" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> Le finalità istituzionali generali dell’ente, ai sensi della l. 56/2014, art. 1, co. 2 sono: «cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrate dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn35" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> L. VANDELLI, <em>ult. op. cit.</em>, p. 44.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn36" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> Cfr. F. PIZZETTI, <em>Le città metropolitane per lo sviluppo strategico del territorio: tra livello locale e livello sovranazionale, </em>in <em>federalismi.it, </em>n. 12, 2015, pp. 7 ss., in cui, per altro, si evidenzia il rischio per le Città metropolitane di trasformarsi in una mera duplicazione della Provincia.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn37" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a> Cfr. art. 1, commi 44 e 45 della legge 56/2014, in cui si attribuiscono alle Città metropolitane una serie di funzioni fondamentali in materia di pianificazione territoriale strategica, servizi pubblici, mobilità e viabilità, sviluppo economico e sociale.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn38" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a> Cfr. F. PALAZZI, <em>Legge Delrio e riordino delle funzioni amministrative: un primo bilancio delle leggi regionali di attuazione, </em>in <em>Astrid Rassegna, </em>n. 19/2015, pp. 1 ss.&nbsp; La Conferenza Unificata dell’11 settembre 2014 ha in realtà lasciato alle Regioni ampio spazio di autonomia nell’individuazione del contenuto delle funzioni e nelle modalità per il loro riordino: mentre la legge Delrio prevede infatti una mera riallocazione delle funzioni, in sede di Conferenza si sono invitate le Regioni a provvedere ad un&nbsp; vero e proprio riordino, che eviti inutili sovrapposizioni e duplicazioni o che sopprima funzioni sostanzialmente inutili, riducendo in questo modo gli sprechi e rendendo più razionale il sistema.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn39" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> L.r. 22 giugno 2015, n. 14.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn40" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a> L.r. 8 luglio 2015, n. 19.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn41" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[41]</a> L.r. 3 marzo 2015, n. 22.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn42" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[42]</a> L.r. 10 aprile 2015, n. 15.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn43" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref43" name="_ftn43" title="">[43]</a> L.r. 20 ottobre 2015, n. 32.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn44" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref44" name="_ftn44" title="">[44]</a> L.r. 3 aprile 2015, n. 13.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn45" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref45" name="_ftn45" title="">[45]</a> L.r. 30 ottobre 2015, n. 31.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn46" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref46" name="_ftn46" title="">[46]</a> L.r. 2 aprile 2015, n. 10.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn47" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref47" name="_ftn47" title="">[47]</a> L.r. 9 novembre 2015, n. 14.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn48" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref48" name="_ftn48" title="">[48]</a> L.r. 6 novembre 2015, n. 49.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn49" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref49" name="_ftn49" title="">[49]</a> Sul punto cfr. A. STERPA, <em>Il pendolo del “federalismo all’italiana” e la proposta di riforma costituzionale del governo Renzi, </em>in <em>REAF, </em>n. 22, ottobre 2015, pp. 47 ss. in cui l’autore evidenzia come la proposta di riforma costituzionale prevedesse una compressione dell’autonomia regionale che, associata alle disposizioni della l. 56/2014, avrebbe stretto le Regioni in una morsa tra Stato ed enti locali.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn50" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref50" name="_ftn50" title="">[50]</a> C. TUBERTINI, <em>op. cit., </em>p. 110.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn51" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref51" name="_ftn51" title="">[51]</a> L.r. 30 luglio 2015, n. 13.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn52" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref52" name="_ftn52" title="">[52]</a> L.r. 29 ottobre 2015, n. 19.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn53" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref53" name="_ftn53" title="">[53]</a> Pur concentrandoci nello specifico sulle scelte legislative operate da quelle Regioni interessate dall’istituzione di una Città metropolitana, anche nella legge 30 aprile 2015, n. 13 della Regione Marche, si ritrova una tendenza alla “regionalizzazione” delle funzioni. Tuttavia, a differenza di quanto avviene in Calabria, qui si compie una scelta precisa e non temporanea di trasferimento alla Regione di tutte le funzioni non fondamentali espressamente individuate all’allegato A della legge stessa (art. 2 commi 1 e 2),&nbsp; demandando poi alla Giunta regionale l’adozione di future deliberazioni contenenti disposizioni sull’effettivo trasferimento di funzioni e risorse (art. 3 comma 1), «adottate previo parere della Provincia interessata, nonché sentiti il Consiglio delle autonomie locali (CAL) e il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL)» (art. 3, comma 3).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn54" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref54" name="_ftn54" title="">[54]</a> Cfr. art. 1 commi 89-96 della legge Delrio in cui vengono dettati alcuni principi e criteri direttivi sui quali modulare la riallocazione delle funzioni provinciali.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn55" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref55" name="_ftn55" title="">[55]</a> La Provincia di Reggio Calabria, successivamente, con deliberazione n. 78/2015, ha richiesto alla Regione, nelle more dell&#8217;elaborazione della legge generale di riordino delle funzioni, di prevedere che la Città Metropolitana di Reggio Calabria svolgesse, oltre alle funzioni fondamentali di cui alla legge n. 56/2014, tutte le funzioni amministrative già oggetto di precedente delega da parte della Regione e riferibili all’area vasta, ferme restando ovviamente le ulteriori funzioni che in sede di legge di riordino sarebbero state attribuite alla Citta Metropolitana.<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn56" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref56" name="_ftn56" title="">[56]</a> Cfr. L. r. 2 aprile 2015, n. 10, in cui si è optato per una scelta di effettiva redistribuzione delle funzioni non fondamentali tra tutti i livelli di governo esistenti, ricalcando modalità di riordino delle funzioni già previste in attuazione delle leggi Bassanini.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn57" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref57" name="_ftn57" title="">[57]</a> Cfr. L. r. 6 novembre 2015, n. 49, in cui quasi tutte le funzioni oggetto di riordino vengono trasferite alla Regione, tenendo aperta la possibilità che queste vengano delegate agli enti di area vasta.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn58" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref58" name="_ftn58" title="">[58]</a> Con la l.r. 8 luglio 2015 n. 19, recante prime disposizioni finalizzate al riordino, la Regione Lombardia conferma sostanzialmente alle Province le funzioni già precedentemente esercitate; vengono poi accentrate alcune funzioni nelle materie agricoltura, foreste, caccia e pesca, ambiente ed energia, per il cui svolgimento ci si avvale di sedi territoriali regionali in cui opera il personale provinciale trasferito. Anche in questo caso quindi, similmente a quanto detto per la Regione Veneto, appare chiara una scelta politica di segno opposto rispetto a quanto sancito nella legge Delrio per la riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province, optando per una soluzione di favore al mantenimento in capo a quest’ultime di un nucleo di funzioni che, se pur considerate non fondamentali dal legislatore statale, sono tuttavia state considerate di area vasta dal legislatore regionale.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn59" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref59" name="_ftn59" title="">[59]</a> C.fr. l.r. 20 ottobre 2015, n. 32.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn60" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref60" name="_ftn60" title="">[60]</a> C.fr. l.r. 10 ottobre 2015, n. 18.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn61" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref61" name="_ftn61" title="">[61]</a> Cfr. sul tema C.E. GALLO, <em>La riallocazione del personale delle Province, </em>in G. F. FERRARI (a cura di), <em>Nuove province e città metropolitane: Atti del convegno dell’Associazione di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, </em>Milano, Dipartimento di Studi giuridici dell’Università Bocconi, 15 aprile 2016, Giappichelli Editore, 2016, pp.&nbsp; 101 ss.; nello stesso volume, per una rassegna delle leggi regionali d’attuazione della l. 56/2014, si veda anche G. F. FERRARI, <em>Le Province: il quadro generale e le funzioni, </em>in particolare pp. 10 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn62" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref62" name="_ftn62" title="">[62]</a> Cfr. R. FERRARA, A. POGGI, <em>La Legge Delrio e l’ordinamento regionale: il caso della Regione Piemonte, </em>in <em>Il Piemonte delle Autonomie, </em>n. 2, 2016, pp. 4 ss. in cui, analizzando le varie leggi regionali emanate in attuazione della legge 56/2014, ci si sofferma in particolare sulla legge piemontese e sulla disciplina prevista per la Città metropolitana di Torino, in quanto legge che, complessivamente, per quanto perfettibile, presenta un buon impianto normativo.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn63" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref63" name="_ftn63" title="">[63]</a> Cfr. L. VANDELLI, <em>L’innovazione del governo locale alla prova: uno sguardo comparato agli Statuti delle Città metropolitane, </em>in <em>Istituzioni del federalismo, </em>2014, cit., p. 237, in cui si sottolinea che: « in un quadro in cui il legislatore – per la prima volta, nella storia degli enti locali italiani &#8211;&nbsp; ha aperto spazi per una autonomia statutaria non asfittica e interstiziale, gli organi statutari hanno mostrato la volontà di avvalersi di questa autonomia in termini tutt’altro che banali, scontati o ripetitivi. Ne emerge l’immagine di Statuti concepiti come strumenti utili a cogliere e valorizzare le opportunità consentite dal quadro normativo, nella costruzione di un nuovo modello di <em>governance</em>, funzionale, efficace e coinvolgente in relazione alle concrete realtà in cui sarà chiamato ad operare».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn64" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref64" name="_ftn64" title="">[64]</a> Cfr., tra molti, Documento dei 44 costituzionalisti – Appello alle Commissioni Affari Costituzionali e ai Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, <em>Per una riforma razionale del sistema delle autonomie locali, </em>11 ottobre 2013; G. DE MARTIN, <em>Sul disegno di legge 1542 in materia di Province, Città metropolitane e Unioni di Comuni, </em>in <em>Astrid, </em>23 ottobre 2013; G. M. SALERNO, <em>Sulla soppressione-sostituzione delle Province in corrispondenza all’istituzione delle Città metropolitane: profili applicativi e dubbi di costituzionalità, </em>in <em>federalismi.it, </em>n. 1, 2014; C. TUBERTINI, <em>La riforma degli enti locali dopo il giudizio di legittimità costituzionale. Corte Costituzionale 26 marzo 2015, n. 50, </em>in <em>Giornale di Diritto Amministrativo</em>, 4/2015, pp. 489 e ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn65" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref65" name="_ftn65" title="">[65]</a> Le questioni proposte dalle Regioni ricorrenti riguardavano, così come riassunte nella sentenza stessa: la disciplina delle Città metropolitane (commi da 5 a 19, 21, 22, 25, 42 e 48 dell’art. 1, L. n. 56 del 2014), la ridefinizione dei confini territoriali e del quadro delle competenze delle Province (commi da 54 a 58, da 60 a 65, 67, da 69 a 79, 81 e 83), il procedimento di riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province (commi da 89 a 92 e 95), la disciplina delle Unioni e fusioni di Comuni (commi 4, 105, 106, 117, 124, 130 e 133).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn66" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref66" name="_ftn66" title="">[66]</a> G. GARDINI, <em>Brevi note sulla incostituzionalità sopravvenuta della legge Delrio, </em>in <em>federalismi.it</em> – <em>Focus riforma costituzionale</em>, n. 19/2016, cit., p. 8.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn67" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref67" name="_ftn67" title="">[67]</a> G. GARDINI, <em>op. cit., </em>p. 4.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn68" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref68" name="_ftn68" title="">[68]</a> E. M. MARENGHI, <em>op. cit., </em>p. 126.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn69" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref69" name="_ftn69" title="">[69]</a> Cfr. sul punto F. MERLONI, <em>Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo V, </em>in <em>Istituzioni del Federalismo, </em>n. 2, 2014. &nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn70" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref70" name="_ftn70" title="">[70]</a> Cfr. S. CIVITARESE MATTEUCCI, <em>La garanzia costituzionale della Provincia in Italia e le prospettive della sua trasformazione, </em>in <em>Istituzioni del Federalismo, </em>n. 3, 2011.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn71" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref71" name="_ftn71" title="">[71]</a> Cfr. G. VETRITTO (a cura di), <em>I dossier delle Città metropolitane, </em>Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, in <a href="http://www.affariregionali.it/">www.affariregionali.it</a>, 2017, che, partendo dall’analisi di informazioni dettagliate ed aggiornate su ogni singolo contesto metropolitano in ordine a sviluppo urbanistico, assetto territoriale, composizione del tessuto sociale, infrastrutture, ambiti di gestione dei servizi pubblici, sistemi locali di lavoro, relazioni funzionali ed economia dell’area, fornisce una rappresentazione del grado di coesione territoriale di ogni singola Città metropolitana utile per l’attuazione del disegno di riforma delle autonomie locali. Ogni dossier, infatti, fotografa le attuali dinamiche socio-economiche dei territori metropolitani con il primario obiettivo di fornire validi spunti di riflessione per un adeguamento della geografia amministrativa dei territori metropolitani nonché delle decisioni di riordino funzionale.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn72" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref72" name="_ftn72" title="">[72]</a> F. PIZZETTI, <em>La legge Delrio: una grande riforma in un cantiere aperto. Il diverso ruolo e l’opposto destino delle Città metropolitane e delle Province, </em>in <em>Rivista AIC, </em>n. 3/2015, cit., p. 1.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn73" style="text-align: justify;"><a href="https://redazione.giustamm.it/articolo/create#_ftnref73" name="_ftn73" title="">[73]</a> Per un’analisi sulle conseguenze della crisi finanziaria sulle istituzioni locali cfr. G. GARDINI, <em>Le autonomie ai tempi della crisi, </em>in <em>Istituzioni del federalismo, </em>n. 3, 2011.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-citta-metropolitane-nella-riforma-dei-livelli-locali-di-governo-dalla-legge-delrio-alle-leggi-regionali-di-attuazione-andata-e-ritorno/">Le Città metropolitane nella riforma dei livelli locali di governo: dalla legge Delrio alle leggi regionali di attuazione, andata e ritorno</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Spunti sull’avvalimento anche in considerazione del recente Correttivo approvato con d. lgs. 56/17</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/spunti-sullavvalimento-anche-in-considerazione-del-recente-correttivo-approvato-con-d-lgs-56-17/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:56 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/spunti-sullavvalimento-anche-in-considerazione-del-recente-correttivo-approvato-con-d-lgs-56-17/">Spunti sull’avvalimento anche in considerazione del recente Correttivo approvato con d. lgs. 56/17</a></p>
<p>1. La normativa sull’avvalimento contenuta nell’art. 89 &#160;del D.Lgs. 50/16 (per il seguito NCCP) si pone in evidenza soprattutto per le occasioni mancate volte ad introdurre&#160; una disciplina compiuta su profili rilevanti&#160; e ciò nonostante l’impulso dato dalle Direttive UE del 2014 anche alla materia in questione e le aspettative</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/spunti-sullavvalimento-anche-in-considerazione-del-recente-correttivo-approvato-con-d-lgs-56-17/">Spunti sull’avvalimento anche in considerazione del recente Correttivo approvato con d. lgs. 56/17</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/spunti-sullavvalimento-anche-in-considerazione-del-recente-correttivo-approvato-con-d-lgs-56-17/">Spunti sull’avvalimento anche in considerazione del recente Correttivo approvato con d. lgs. 56/17</a></p>
<p><strong>1.</strong> La normativa sull’avvalimento contenuta nell’art. 89 &nbsp;del D.Lgs. 50/16 (per il seguito NCCP) si pone in evidenza soprattutto per le occasioni mancate volte ad introdurre&nbsp; una disciplina compiuta su profili rilevanti&nbsp; e ciò nonostante l’impulso dato dalle Direttive UE del 2014 anche alla materia in questione e le aspettative del mondo imprenditoriale.<br />
In tale prospettiva viene la persistente farraginosità e incompiutezza della disciplina sulla &nbsp;responsabilità dell’impresa ausiliaria.<br />
In effetti, ponendo a confronto vecchie e nuove normative relative emerge il perdurare di una situazione di incertezza sulla portata della norma e complessivamente una scelta del legislatore nazionale di tipo conservativo.<br />
L’art. 49 del <em>vecchio codice</em>, di cui al D.Lgs. 163/06, &nbsp;prevedeva, tra l’altro,&nbsp; che &nbsp;“In vigore dal 25 novembre 2014 &#8230; <em>Il concorrente e l&#8217;impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto…”. </em><br />
Si era molto &nbsp;discusso sulla portata di detta responsabilità e sulla sua rispondenza ai principi di equità e congruità sostanziale.<br />
Posto che non si poteva escludere, o meglio non si poteva con assoluta certezza escludere, atteso il tenore letterale della norma, che si trattasse di responsabilità solidale a fronte di qualsivoglia inadempimento dell’appaltatore verso la S.A (quindi, anche di inadempimento non imputabile all’ausiliaria), ci si interrogava,&nbsp; tra l’altro e soprattutto, &nbsp;se&nbsp; tale previsione sulla responsabilità &#8211;&nbsp; disincentivando&nbsp; di fatto l’ausiliaria a prestare i requisiti in ragione delle rilevanti conseguenze previste dalla legge quale conseguenza automatica del contratto di avvalimento &nbsp;&#8211;&nbsp; si risolvesse&nbsp; in una misura restrittiva del ricorso all’avvalimento, in spregio ai principi ed alle norme comunitarie &nbsp;che a tale strumento correlano un’importante funzione &nbsp;di stimolo alla concorrenza.<br />
Nel perdurante silenzio del legislatore nazionale, che, pur intervenendo con reiterati correttivi sul Codice del 2006, lasciava immutata la predetta disciplina sulla responsabilità, sembrava che maggiore equilibrio, per così dire, potesse derivare in sede di recepimento delle Direttive UE sui contratti pubblici del 2014, considerato&nbsp; che esse prevedono che, se un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, l’amministrazione aggiudicatrice può esigere che l’operatore economico ed i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell’esecuzione del contratto.&nbsp;&nbsp;<br />
In effetti, tale normativa &nbsp;se, da un lato, conferma che il regime della responsabilità solidale è compatibile con l’istituto dell’avvalimento; dall’altro, limita, tuttavia, il regime della responsabilità solidale alle sole ipotesi in cui sono prestati i requisiti economici finanziari; peraltro, da valutarsi caso per caso della Stazione Appaltante chiamata, dunque, ad esternare negli atti di gara la sua determinazione al fine di rendere <em>ex ante</em> edotte le impresse ausiliarie sull’effettiva portata delle obbligazioni conseguenti al prestito dei requisiti.<br />
La <em>ratio</em> di circoscrivere la portata della responsabilità appare ispirata al principio di ragionevolezza e proporzionalità perché la norma evita di esporre illimitatamente&nbsp; l’ausiliaria&nbsp; per evenienze esecutive che sfuggono completamente dal governo dell’ausiliaria stessa (si pensi al caso in cui&nbsp;&nbsp; l’inadempimento da parte del concorrente dipende da prestazioni del tutto indipendenti dalle risorse dell’ausiliario, oppure, il predetto inadempimento si verifichi nonostante la palese e completa&nbsp; esecuzione delle prestazioni in capo all’ausiliaria).<br />
Orbene, l’art 89 cit. conferma sul punto l’impostazione dell’originario art. 49 statuendo la responsabilità solidale <em>tout court,</em> ossia, <em>ope legis</em> (quindi, non demandata ad una libera e&nbsp; puntuale opzione della Stazione Appaltante) ed in relazione a qualsiasi requisito prestato (quindi, non solo per i requisiti economici finanziari).<br />
Tale impostazione del NCCP &nbsp;è, in sostanza, &nbsp;suscettibile di essere considerata contraria alla normativa &nbsp;europea e come tale censurabile. In&nbsp; <em>primis</em>, perché quest’ultima circoscrive la responsabilità solidale ai soli casi di prestito dei requisiti economici – finanziari (opzione , del resto, che sottintende una logica di fondo, trattandosi di requisiti che implicano proprio il profilo di consistenza patrimoniale dell’ausiliaria) e non contiene aperture che possano giustificare l’estensione “indifferenziata” operata dal legislatore nazionale.<br />
Nel contempo, anche la previsione della Direttiva UE sulla facoltà in capo alla singola Stazione Appaltante di decidere i casi di responsabilità solidale appare espressione di una norma tassativa ed inderogabile in correlazione alle esigenze di salvaguardare il criterio di ragionevolezza e congruità per non disincentivare il ricorso all’avvalimento<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>.&nbsp; Del resto, nella struttura dell’art. 63&nbsp; Direttiva UE 24/14 (norma analoghe sono contenute nelle Direttive UE 23 e 25 del 2014) il predetto riconoscimento in capo alla PA e non al legislatore nazionale appare essere oggetto di una scelta consapevole del legislatore comunitario, il &nbsp;quale, quando ha voluto attribuire&nbsp; analogo potere di regolamentazione&nbsp;&nbsp; &nbsp;in capo al legislatore nazionale lo ha fatto espressamente, come emerge dalla disposizione, prevista nello stesso articolo 63, sulla sostituzione dell’ausiliaria &nbsp;(secondo la quale “<em>L’amministrazione aggiudicatrice può imporre <strong>o essere obbligata dallo Stato</strong> membro a imporre che l’operatore economico sostituisca un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione.” &nbsp;</em><br />
Occorre, infine, sottolineare che anche nel nuovo contesto normativo la responsabilità dell’ausiliaria si configura per effetto proprio e diretto &nbsp;della legge (responsabilità solidale <em>ope legis</em>); &nbsp;quindi, il predetto regime di responsabilità opera a prescindere dal fatto che essa sia contemplata specificamente nel contratto di avvalimento. Di conseguenza, qualora il contratto in questione non contempli espressamente la responsabilità solidale dell’ausiliario non sembra che possa comminarsi l’esclusione dalla gara del concorrente, dovendosi considerare integrato &nbsp;il regolamento pattizio con la norma tassativa dell’art 89 del NCCP.</p>
<p><strong>2</strong>. Quanto alla prova della messa&nbsp; a disposizione del requisito, l’art 89 cit. richiede, come in passato l’art 49 D.Lgs. 163/06, un contratto di avvalimento e una dichiarazione unilaterale dell’impresa ausiliaria verso il concorrente e verso la Stazione AppaltanteIn vigore dal 19 aprile 2016 con i quali quest&#8217;ultima si obbliga a mettere a disposizione per tutta la durata dell&#8217;appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.<br />
Rispetto al passato non &nbsp;sono più ammesse forme semplificate di prova nel caso di avvalimento infragruppo, scelta che nella logica della semplificazione può risultare non condivisibile, ma appare &nbsp;giustificabile ove si consideri che, secondo la giurisprudenza nell’ambito dell’ordinamento nazionale, i rapporti infragruppo non generano vincoli rafforzati tra le imprese dello stesso gruppo.<br />
Ma il profilo più rilevante nell’originaria versione dell’art 89 &nbsp;NCCP era&nbsp; costituito dalla carenza, nella sostanza, &nbsp;di una prescrizione sul contenuto minimo del contratto di avvalimento, &nbsp;carenza ancor più rilevante se si considera l’intervenuta abrogazione del art. 88 D.P.R. 207/10 che, seppur limitatamente al settore dei lavori, introduceva una disciplina sul contenuto&nbsp; minimo del contratto di avvalimento.<br />
Tale originaria opzione poteva giustificarsi nella volontà di riconoscere anche nella materia in questione la piena espansione dei principi civilistici di cui all’art 1346 cc secondo i quali&nbsp; l’oggetto del contratto può essere determinato o determinabile, tenuto anche conto del silenzio serbato sull’argomento dal legislatore comunitario.<br />
Del resto, addirittura in vigenza dell’art 88 cit. la giurisprudenza ha affermato deve ritenersi che tale norma<em> &lt;&lt;…. &nbsp;per la parte in cui prescrive che il contratto di avvalimento debba riportare “in modo compiuto, esplicito ed esauriente (…) le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico”, non legittimi né un’interpretazione volta a sancire la nullità del contratto a fronte di un oggetto che sia stato esplicitato in modo (non determinato, ma solo) determinabile, né un’interpretazione volta a riguardare l’invalidità del contratto connessa alle modalità di esplicitazione dell’oggetto sulla base del c.d. ‘requisito della forma-contenuto’.&nbsp; L’articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e l’articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in relazione all’articolo 47, paragrafo 2 della Direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a un’interpretazione tale da configurare la nullità del contratto di avvalimento in ipotesi (quale quella che qui rileva) in cui una parte dell’oggetto del contratto di avvalimento, pur non essendo puntualmente determinata fosse tuttavia agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento, e ciò anche in applicazione degli articoli 1346, 1363 e 1367 del codice civile. In siffatte ipotesi, neppure sussistono i presupposti per fare applicazione della teorica c.d. del ‘requisito della forma/contenuto’, non venendo in rilievo l’esigenza (tipica dell’enucleazione di tale figura) di assicurare una particolare tutela al contraente debole attraverso l’individuazione di una specifica forma di ‘nullità di protezione…</em>&gt;&gt;<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a> &nbsp;&nbsp;.<br />
Quindi, in definitiva, sulla base dell’originario assetto del NCCP era sufficiente che l’oggetto sia determinabile.<br />
Tale opzione era, a nostro avviso, condivisibile perché non ingessava eccessivamente gli accordi tra concorrente e ausiliaria, così favorendo tale forme di collaborazione tra imprese con beneficio per il principio della &nbsp;concorrenza e della libera circolazione di mezzi e servizi.&nbsp; Ma, per consolidare effettivamente tale impostazione volta a consentire anche un contratto con oggetto meramente determinabile sarebbe stata più pertinente una diversa impostazione della legge delega n. 11/16, la quale,&nbsp; invero, sembrava (e sembra) deporre per&nbsp; una soluzione che premiava solo l’avvalimento ad oggetto determinato<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>.<br />
Con il C<em>orrettivo</em> di cui al D.Lgs 56/17 il legislatore sembra riposizionarsi &nbsp;sulle prescrizioni &nbsp;della delega, addirittura rafforzandole attraverso la comminatoria sulla nullità; infatti, dispone, ora, l’art 89 cit. che : &nbsp;&lt;&lt;<em>il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall&#8217;impresa ausiliaria &gt;&gt; .</em></p>
<p><strong>3.</strong> Altra &nbsp;e davvero significativa novità prevista dalla &nbsp;Direttiva e dal NCCP concerne la facoltà di sostituzione dell’impresa ausiliaria. La normativa contenuta nelle &nbsp;Direttive UE del 2014 dispone quanto segue: “&#8230; <em>L’amministrazione aggiudicatrice impone che l’operatore economico sostituisca un soggetto che non soddisfa un pertinente criterio di selezione o per il quale sussistono motivi obbligatori di esclusione. L’amministrazione aggiudicatrice può imporre o essere obbligata dallo Stato membro a imporre che l’operatore economico sostituisca un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione.”</em><br />
La prima norma sulla sostituzione riguarda la carenza di un pertinente criterio di selezione o la sussistenza di motivi obbligatori di esclusione in capo all’impresa ausiliaria: in tal caso la PA impone la sostituzione dell’ausiliaria.<br />
La seconda norma riguarda la carenza di motivi non obbligatori di esclusione: in tal caso l’amministrazione aggiudicatrice può imporre o essere obbligata dallo Stato membro a imporre che l’operatore economico sostituisca un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione. Il tutto, articolato su distinti &nbsp;livelli di intervento, posto che solo nella seconda norma si prevede che la scelta possa (e non debba) essere effettuata dal legislatore&nbsp; nazionale.&nbsp;<br />
L’impatto sul precedente impianto normativo è ancor più forte qualora si consideri che la sostituzione appare ammessa dalle richiamate Direttive a prescindere da ogni indagine sull’elemento soggettivo del concorrente e/o dell’ausiliaria<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>.<br />
Il NCCP si è conformato a tale impostazione avendo, tuttavia, &nbsp;cura di precisare, come auspicato, che nel caso di dichiarazioni mendaci non è ammessa la sostituzione dell’ausiliaria, dovendosi, anzi, comminare l’esclusione dalla gara del concorrente.<br />
In particolare, l’art. 89 NCCP&nbsp; prevede sul punto quanto segue : &lt;&lt;…<strong><em>Nel caso di dichiarazioni mendaci,</em></strong><em> ferma restando l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia…&gt;&gt;</em>; e ancora il medesimo articolo dispone che, ove sussistano motivi di esclusione ai sensi dell&#8217;articolo 80,&nbsp; la Stazione Appaltante <em>&lt;&lt; … impone all&#8217;operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l&#8217;operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici &gt;&gt;.</em><br />
La normativa sulla sostituzione sembra &nbsp;riferirsi alla sola &nbsp;sostituzione in sede di gara dell’impresa ausiliaria, &nbsp;posto che essa normativa si pone in stretta correlazione &nbsp;con le disposizioni sulla verifica dei requisiti, fase che senz’altro si colloca nel procedimento di gara .<br />
Tuttavia, ragioni di ordine logico e di coerenza complessiva dell’ordinamento (si pensi anche alle nuove disposizioni contenute nell’art 48 NCCP che ammettono la sostituzione in sede di esecuzione del contratto di appalto della consorziata del consorzio stabile, o dell’impresa raggruppata in ATI, o in un consorzio ordinario) portano a ritenere ammissibile, a nostro avviso, la predetta sostituzione dell’ausiliaria anche in sede di esecuzione del contratto di appalto considerata l’emersione,&nbsp; in tale contesto, dell’interesse pubblico al completamento dell’appalto in corso di esecuzione.</p>
<p><strong>4.</strong> Il principio secondo il quale oggetto di avvalimento può essere qualsiasi requisito tecnico-organizzativo ed economico-finanziario sembra aver subito una battuta d’arresto da parte delle Direttive UE&nbsp; del 2014 e del NCCP in ragione della esigenza di garantire alla S.A. &nbsp;l’effettiva idoneità dell’esecutore, &nbsp;soprattutto in presenza di prestazioni connotate da una forte peculiarità.<br />
Del resto, di recente la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ha&nbsp; fatto registrare qualche restrizione, avendo osservato che il Legislatore nazionale può imporre limiti all’avvalimento, seppur&nbsp; nel concorso di condizioni eccezionali<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>.<br />
In tale prospettiva si evidenzia che l’art. 89 NCCP dispone quanto segue :<br />
&#8211; per quanto riguarda i criteri relativi all&#8217;indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all&#8217;allegato XVII, parte II, lettera f) del NCCP o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste;<br />
&#8211; nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall&#8217;offerente o, nel caso di un&#8217;offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento;<br />
&#8211; l&#8217;avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell&#8217;iscrizione all&#8217;Albo nazionale dei gestori ambientali ;<br />
&#8211; non è ammesso l&#8217;avvalimento qualora nell&#8217;oggetto dell&#8217;appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<strong>4.</strong> Ulteriore novità (rispetto all’art. 49&nbsp; D.Lgs 163/06), già contenuta nell’originaria versione dell’art 89,&nbsp; è quella attiene all’obbligo del responsabile del procedimento di verificare che l’operatore economico aggiudicatario faccia, &nbsp;in corso di esecuzione del contratto di appalto, effettivamente ricorso alle risorse e mezzi dichiarati in sede di gara.<br />
In particolare il comma 9 dell’art. 89 stabilisce che in relazione a ciascun affidamento la S.A. esegue in corso d&#8217;esecuzione le verifiche sostanziali circa l&#8217;effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell&#8217;avvalimento da parte dell&#8217;impresa ausiliaria, nonché l&#8217;effettivo impiego delle risorse medesime nell&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto; a tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d&#8217;opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell&#8217;impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Il responsabile unico del procedimento ha, &nbsp;inoltre, l&#8217;obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all&#8217;art. &nbsp;52 NCCP e quelle inerenti all&#8217;esecuzione dei lavori. Si prevede, inoltre, che la S.A. trasmetta all&#8217;ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l&#8217;aggiudicatario, per l&#8217;esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.<br />
E’ opportuno evidenziare che una prima versione dell’art. 89 contenuta nel Correttivo aggiungeva, dopo l’inciso “<em>la Stazione Appaltante trasmette all&#8217;ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l&#8217;aggiudicatario, per l&#8217;esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità” </em>&nbsp;le seguenti parole: &nbsp;“… <em>pena la risoluzione del contratto di appalto</em>”.<br />
La finalità della sanzione &nbsp;della risoluzione era quella &nbsp;di rendere effettivo e pregnante l’obbligo della S.A.&nbsp; di trasmettere all’ANAC &nbsp;la dichiarazioni di avvalimento per il conseguente esercizio della vigilanza. Tuttavia, la questione così impostata rischiava di &nbsp;avere effetti abnormi in quanto l’appaltatore che pur risultava essere&nbsp; del tutto estraneo all’adempimento degli obblighi di trasmissione gravanti sulla stazione appaltante, si trovava a dover subire la risoluzione del contratto; in altri termini, pur in assenza di un evento a lui imputabile avrebbe subito la più pregiudizievole delle sanzioni civili qual è la risoluzione del contratto.<br />
Inoltre, tale previsione era destinata ad aprire contenziosi risarcitori instaurati dall’appaltatore verso la S.A., anche in termini di danni indiretti (si pensi ai danni in rivalsa nel caso di richieste risarcitorie verso l’appaltatore da parte di imprese sue ausiliarie o sue subappaltrici titolari di contratti verso l’appaltatore stipulato già in sede di gara).<br />
Facendo buon governo dalle censure mosse da più parti<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>, la novella di cui al D.Lgs. 56/17 &nbsp;correla&nbsp; correttamente la sanzione della nullità ad un grave inadempimento dell’appaltatore, &nbsp;ossia al mancato, effettivo coinvolgimento in sede esecutiva da parte dell’appaltatore delle risorse umane e strumentali dell&#8217;impresa ausiliaria dichiarate in sede di gara.<br />
Forse, rimane ferma l’esigenza di&nbsp; misure specifiche e più incisive a carico della S.A. in caso di inottemperanza agli organi di trasmissione della prescritta documentazione all’ANAC.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Sul punto ci permettiamo di rinviare&nbsp; a G. Pasanisi, L’avvalimento alla luce della direttiva 2014/24, Giust. Amm., n. 11, 2015.&nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Cons. Stato,&nbsp;&nbsp; Ad. Pl.,&nbsp;&nbsp; 4 novembre 2016, n. 23 .</div>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> In particolare, l’art. 1, comma 1, lettera zz, legge n.&nbsp; 11/16) , dispone&nbsp; : “[la] <em>revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento, nel rispetto dei princìpi dell&#8217;Unione europea e di quelli desumibili dalla giurisprudenza amministrativa in materia, imponendo che il contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi in cui l&#8217;oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara, e rafforzando gli strumenti di verifica circa l&#8217;effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell&#8217;impresa ausiliaria nonché circa l&#8217;effettivo impiego delle risorse medesime nell&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto, al fine di escludere la possibilità di ricorso all&#8217;avvalimento a cascata e prevedendo che non possa essere oggetto di avvalimento il possesso della qualificazione e dell&#8217;esperienza tecnica e professionale necessarie per eseguire le prestazioni da affidare</em>”.</div>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> &nbsp;G. Pasanisi, L’avvalimento alla luce della direttiva 2014/24,&nbsp; op. ict. , contributo con il quale si è sottolineato , tra l’altro, che stando al tenore letterale delle disposizione comunitaria si sarebbe potuto ammettere la sostituzione anche in presenza di mendacio con ribaltamento di ogni principio e norma dell’ordinamento nazionale.&nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> In particolare, la CG Ue, 7 aprile 2016,&nbsp; in causa C-324/14 ,&nbsp; ha osservato&nbsp; che gli articoli 47, paragrafo 2 e 48 paragrafo 3 della Direttiva 2004/18/CE, in tema, appunto, di avvalimento, non ostano in via assoluta a disposizioni di diritto interno volti a limitare &#8211; in casi eccezionali &#8211; la possibilità per gli operatori di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento; tuttavia, in assenza di siffatte e motivate condizioni eccezionali, l’applicazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione osta all’introduzione da parte dei Legislatori nazionali di vincoli e limiti alla generale possibilità per gli operatori di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti.</div>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Circa&nbsp; il requisito del notevole contenuto tecnologico&nbsp; l’art 89 NCCP ha cura di rilevare che : &lt;&lt; <em>E’ considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell’opera superi il dieci per cento dell&#8217;importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l&#8217;elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la qualificazione ai fini dell&#8217;ottenimento dell&#8217;attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all&#8217;articolo 84, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l&#8217;articolo 216, comma 15 </em>&gt;&gt;.</div>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Rilievi critici erano stati sollevati anche da Cons.&nbsp; Stato, Ad. , Comm. Spec. 2 marzo 2017&nbsp; n.&nbsp; 782/17, il quale &nbsp;aveva auspicato che l’inciso sulla risoluzione fosse reso più pertinente, ferma l’esigenza di approntare misure di impatto solo sulla Stazione Appaltante per il caso di inottemperanza all’obbligo di trasmissione.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/spunti-sullavvalimento-anche-in-considerazione-del-recente-correttivo-approvato-con-d-lgs-56-17/">Spunti sull’avvalimento anche in considerazione del recente Correttivo approvato con d. lgs. 56/17</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Camera dei Deputati &#8211; Servizio Studi &#8211; Studio &#8211; 31/5/2017 n.303</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/camera-dei-deputati-servizio-studi-studio-31-5-2017-n-303/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/camera-dei-deputati-servizio-studi-studio-31-5-2017-n-303/">Camera dei Deputati &#8211; Servizio Studi &#8211; Studio &#8211; 31/5/2017 n.303</a></p>
<p>l mercato dei contratti pubblici. lavori, servizi e forniture nel periodo 2012-2016 Documento predisposto dal Servizio Studi a seguito della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici del 27 luglio 2016, in collaborazione con l’Autorità nazionale anticorruzione e l’Istituto di ricerca CRESME. Per il testo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/camera-dei-deputati-servizio-studi-studio-31-5-2017-n-303/">Camera dei Deputati &#8211; Servizio Studi &#8211; Studio &#8211; 31/5/2017 n.303</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/camera-dei-deputati-servizio-studi-studio-31-5-2017-n-303/">Camera dei Deputati &#8211; Servizio Studi &#8211; Studio &#8211; 31/5/2017 n.303</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">l mercato dei contratti pubblici. lavori, servizi e forniture nel periodo 2012-2016</span></span></span></span></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Documento predisposto dal Servizio Studi a seguito della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici del 27 luglio 2016, in collaborazione con l’Autorità nazionale anticorruzione e l’Istituto di ricerca CRESME.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<p>Per il testo del provvedimento <a href="http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/file/documenti/ContrattiPubblici.pdf">cliccare qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/camera-dei-deputati-servizio-studi-studio-31-5-2017-n-303/">Camera dei Deputati &#8211; Servizio Studi &#8211; Studio &#8211; 31/5/2017 n.303</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Curatela fallimentare e obblighi di bonifica ambientale</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/curatela-fallimentare-e-obblighi-di-bonifica-ambientale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2017 17:41:52 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/curatela-fallimentare-e-obblighi-di-bonifica-ambientale/">Curatela fallimentare e obblighi di bonifica ambientale</a></p>
<p>1. Premessa &#8211; L’introduzione del Testo Unico dell’Ambiente, avvenuta con il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha condotto, come è noto, ad una rivisitazione della precedente normativa relativa alla gestione dei rifiuti ed alla bonifica dei siti inquinati. Sebbene la nuova disciplina abbia delineato l’ambito dei soggetti a cui</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/curatela-fallimentare-e-obblighi-di-bonifica-ambientale/">Curatela fallimentare e obblighi di bonifica ambientale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/curatela-fallimentare-e-obblighi-di-bonifica-ambientale/">Curatela fallimentare e obblighi di bonifica ambientale</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>1. Premessa &#8211;</strong> L’introduzione del Testo Unico dell’Ambiente, avvenuta con il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha condotto, come è noto, ad una rivisitazione della precedente normativa relativa alla gestione dei rifiuti ed alla bonifica dei siti inquinati.<br />
Sebbene la nuova disciplina abbia delineato l’ambito dei soggetti a cui spettano obblighi di intervento finalizzati alla tutela ambientale, la giurisprudenza si è più volte interrogata sugli obblighi e sulle responsabilità del curatore fallimentare quale titolare di oneri di ripristino ambientale. In particolare, ci si è chiesti se la circostanza che alla curatela sia affidata l’amministrazione del patrimonio del fallito, comporti anche l’onere del curatore di adempiere ad obblighi facenti carico originariamente all’imprenditore, e dunque se possa egli ritenersi ”subentrato” negli obblighi facenti capo all’impresa fallita e tenuto all’adempimento dei doveri derivanti dall’accertata responsabilità.<br />
<strong>2. Il quadro normativo &#8211; </strong>Come è noto l’art.192 del codice dell’ambiente prevede, in materia di rifiuti, il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti nel suolo  e al comma 3 recita letteralmente che  “<em>chiunque viola </em>[i suddetti divieti]<em> è tenuto a procedere alla rimozione, all&#8217;avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull&#8217;area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo</em>.”<br />
Tale disposizione attribuisce la responsabilità, con il relativo onere di rimozione, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, all’autore della violazione e, in via solidale, al proprietario ed al titolare di diritti reali o personali di godimento sull’area interessata, ma solo se la violazione sia a questi imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati dai soggetti preposti al controllo; inoltre, nel caso di persona giuridica, stabilisce che sono responsabili in solido la persona giuridica e gli amministratori o rappresentanti della persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.<br />
Per quanto attiene alle operazioni necessarie per provvedere alla rimozione, recupero, smaltimento, ed il termine entro il quale intervenire, lo stesso articolo 192 cit. sancisce che vengano disposti con ordinanza del sindaco del Comune competente, il quale, scaduto il termine, procede all’esecuzione “in danno” dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.<br />
In materia di siti inquinati, gli artt. 239 ss. del codice dell’ambiente prevedono, tra l’altro, una serie di interventi a carico del responsabile dell’inquinamento ed estendono tali obblighi anche al proprietario dell’area interessata dall’inquinamento anche se estraneo alla condotta produttiva di inquinamento.  In caso di inadempimento dei soggetti obbligati, l’art.250 del codice dell’ambiente attribuisce l’onere di realizzazione dell’intervento al Comune territorialmente competente e, ove questi non provveda, alla Regione.<br />
E’ altrettanto noto, inoltre, che al curatore nominato con la sentenza di fallimento (ovvero, in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale) è affidata l&#8217;amministrazione del patrimonio fallimentare e il compito di porre in essere tutte le operazioni della procedura di propria competenza, mentre spettano le funzioni di vigilanza al giudice delegato e al comitato dei creditori (art. 31 L.F.).<br />
Il curatore, ferma restando la qualità di pubblico ufficiale nell&#8217;esercizio delle funzioni (art. 30 L.F.), è tenuto ad adempiere ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell&#8217;incarico, tenendo un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, dove annotare quotidianamente le operazioni relative alla sua amministrazione (art. 38 L.F.)<br />
Se questo è il quadro normativo generale di riferimento, occorre chiedersi quali siano le responsabilità del curatore in materia di tutela ambientale.<br />
<strong>3. Gli obblighi del curatore nel pregresso (risalente) orientamento giurisprudenziale &#8211; </strong>La questione relativa all’individuazione del soggetto cui imputare l’obbligo della messa in sicurezza e della bonifica di terreni inquinati di proprietà di persone fisiche o giuridiche per le quali è stato dichiarato il fallimento, è stata esaminata in ogni suo aspetto dalla giurisprudenza amministrativa.<br />
Il delicato problema involge non solo la disamina della normativa (<em>in primis</em> contenuta nel d.lgs. n. 152/2016) di derivazione comunitaria che disciplina la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale, ma anche l&#8217;analisi della legge fallimentare (<a href="https://www.iusexplorer.it/Dejure/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2220763&amp;IdUnitaDoc=6941246&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">r.d. n. 267/1942</a>) e dei correlati doveri posti a carico del curatore. Appare opportuno anche precisare che non sussiste un&#8217;univoca interpretazione giurisprudenziale al riguardo, laddove è invece possibile individuare un orientamento minoritario, che individua nel curatore fallimentare il destinatario degli obblighi di rimozione, avvio a recupero o smaltimento di rifiuti e di bonifica di siti inquinati, e un orientamento oramai consolidato sulla non imputabilità di tali obblighi alla curatela fallimentare.<br />
Per quanto concerne l’orientamento minoritario, questo trae le proprie ragioni dalla stessa sentenza di fallimento che nomina il curatore quale unico soggetto al quale spetta l’amministrazione e la disponibilità del patrimonio del fallito e perciò destinato a subentrare anche nei rispettivi obblighi di ripristino ambientali. Sebbene si tratti di un principio che la Corte di Cassazione penale<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, sez. III, ha affermato in merito al reato di cui all&#8217;art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (che sanziona penalmente l&#8217;abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti imputabile ai &#8220;titolari di impresa&#8221; o ai &#8220;responsabili di enti&#8221;, in virtù del qualificato ruolo di responsabilità nella gestione dei rifiuti connesso alla loro attività) lo stesso non può non ricondursi anche all’ipotesi di cui all’art. 192 del codice dell’ambiente che sanziona l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo. Non potrebbe infatti affermarsi, che il trasferimento in capo al curatore degli obblighi connessi alla gestione, originariamente incombenti sull&#8217;impresa, sia impedito dall&#8217;assenza di una norma <em>ad hoc</em> e dal conseguente divieto di estensioni analogiche delle norme penali, avendo la giurisprudenza della Suprema Corte chiarito che l&#8217;effetto successorio deve essere affermato alla stregua di una interpretazione teleologica della fattispecie incriminatrice contestata<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.<br />
Nel seguire tale impostazione, la Corte delinea dunque l’imputazione al curatore degli obblighi facenti capo all’impresa fallita e, conseguentemente, afferma che questi è tenuto all’adempimento dei doveri derivanti dall’accertata responsabilità della fallita poiché quando l&#8217;impresa viene dichiarata fallita, la responsabilità del suo titolare si trasferisce sul curatore fallimentare che da una parte è pubblico ufficiale e dall&#8217;altra ha il compito di amministrare il patrimonio dell&#8217;impresa in sostituzione del suo titolare (L.fall. ex artt. 30 e 31).<br />
Si tratta, nella specie, non già di estensione analogica, bensì di interpretazione teleologica della norma incriminatrice, secondo la quale, nella subietta materia, il ruolo del curatore non può ridursi a quello di soggetto &#8220;comune&#8221;. Del resto, non sembra estranea a tale logica l’affermazione delle Sezioni Unite della Suprema Corte<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> secondo la quale la curatela fallimentare non è &#8220;<em>terzo estraneo al reato</em>&#8221; ai fini di cui all&#8217;<a href="https://www.iusexplorer.it/Dejure/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&amp;IdUnitaDoc=20112001&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=10&amp;Pagina=0">art. 240 c.p., comma 3</a>.<br />
Nel riprendere così la disciplina dell&#8217;art. 42 l. fall. di cui al r.d. n. 267 del 1942, secondo cui la dichiarazione del fallimento priva il fallito della disponibilità dei suoi beni, i quali passano nella massa fallimentare da gestire da parte della curatela, l’orientamento minoritario ricostruisce la legittimazione passiva del curatore fallimentare nei confronti dell&#8217;ordine di rimozione di materiali costituenti rifiuti nocivi adottato, ai sensi dell&#8217;art. 14 d.lg. n. 22 del 1997, a seguito dell&#8217;abbandono degli stessi da parte del fallito.<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a><br />
Resta ferma la responsabilità penale dell&#8217;imprenditore fallito, ma l&#8217;obbligo di provvedere allo smaltimento di rifiuti tossici ed all&#8217;allontanamento di materiali inquinanti grava sul curatore fallimentare, unico autorizzato a porre in essere atti di disposizione o comunque iniziative incidenti sulla massa fallimentare, sulla base del fatto che la disponibilità dei beni, ivi compresi i rifiuti nocivi, entra giuridicamente nella titolarità del curatore e conseguentemente con essa anche il dovere di rimuoverli in applicazione delle leggi vigenti.<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a><br />
<strong>4. L’orientamento prevalente della giurisprudenza</strong> &#8211; L’ orientamento sin qui riportato, ormai risalente, è profondamente mutato nel tempo sino a consolidare giurisprudenza, specie del giudice amministrativo<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>, di segno diametralmente opposto, in base alla quale il curatore fallimentare non può essere destinatario di obblighi di bonifica di siti inquinati o di rimozione, avvio a recupero o smaltimento di rifiuti riconducibili all’attività posta in essere prima della dichiarazione di fallimento.<br />
Tale più recente impostazione ermeneutica pone fondamento su molteplici argomentazioni. Innanzitutto, il fatto che alla curatela sia affidata l’amministrazione del patrimonio del fallito, non comporta che sul curatore incomba l’adempimento di obblighi facenti carico originariamente all’imprenditore,<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a> ciò in quanto la gestione del patrimonio del fallito è finalizzata alla liquidazione dell&#8217;attivo ed alla soddisfazione dei creditori e il potere del curatore di disporre dei beni fallimentari (secondo le particolari regole della procedura concorsuale e sotto la vigilanza del giudice delegato)  non comporta necessariamente il dovere di adottare particolari comportamenti attivi, finalizzati alla tutela ambientale<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>. Di qui, l&#8217;assenza di una corresponsabilità del fallimento, anche meramente omissiva, in relazione alle condotte poste in essere dall&#8217;impresa fallita.<br />
Peraltro, se si dovesse ragionare diversamente, come affermato dalla Sezione V del Consiglio di Stato  nella sentenza 30 giugno 2014, n. 3274, si determinerebbe un sovvertimento del principio “<em>chi inquina paga</em>&#8220;, notoriamente di matrice comunitaria e recepito nella legislazione nazionale di settore, scaricando i costi della bonifica sui creditori che invero non hanno alcun collegamento con l&#8217;azione inquinante<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>. Infatti, il noto principio (che non è altro che la trasposizione dell’art. 2043 c.c. per cui il danno deve essere riparato da chi lo ha cagionato e non riversato all’intera collettività) costituisce il criterio di base per l’attribuzione della responsabilità in caso di danneggiamento dell’ambiente, prevedendo l’imputazione dei costi ambientali al solo soggetto che ha causato la compromissione ecologica illecita.<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a> Tale obbligo non può pertanto essere legittimamente imposto al proprietario cosiddetto “incolpevole”, ovverosia al proprietario che non ha causato o contribuito a causare l’inquinamento medesimo<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>. Sul punto, è intervenuta recentemente la Corte di Giustizia Europea che con la sentenza 4 marzo 2015, ha confermato l’applicabilità del principio “<em>chi inquina paga</em>” che “<em>non impone al proprietario di un terreno di avviare azioni di bonifica e/o riparazione,  se non quando questi sia direttamente responsabile del suo inquinamento”, </em>prevedendone al massimo “<em>una limitata responsabilità patrimoniale che si sostanzia nell&#8217;obbligo di rimborso delle spese, ex art. 253 c.4 del codice dell’ambiente, relative agli interventi effettuati dall&#8217;autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l&#8217;esecuzione dei suindicati interventi”<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12"><strong>[12]</strong></a>.</em><br />
In secondo luogo, questa impostazione non può essere ribaltata in ragione del disposto dell’art. 192, comma 4, del d.lgs. n.152 del 2006.  Come rilevato, questo recita: “<em>qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.</em>” Dunque, ai fini di una sua eventuale applicazione,  si deve porre innanzitutto la questione di stabilire se il <em>Fallimento</em> possa essere considerato alla stregua di un soggetto “subentrato nei diritti” della società fallita, e quindi se vi possa essere un fenomeno di successione.<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a><br />
Da ultimo, il T.a.r. Trentino Alto Adige &#8211; Trento, nella sentenza del 20 marzo 2017 n. 93, richiamando anche precedenti del giudice di appello, ha espresso il principio per cui “<em>il Fallimento non può essere reputato un subentrante, ossia un successore, dell’impresa sottoposta alla procedura fallimentare</em>” in quanto “<em>la società dichiarata fallita, invero, conserva la propria soggettività giuridica e rimane titolare del proprio patrimonio…e correlativamente il fallimento non acquista la titolarità dei suoi beni ma ne è solo un amministratore con facoltà di disposizione, laddove quest’ultima riposa non sulla titolarità dei relativi diritti ma, a guisa di legittimazione straordinaria, sul </em>munus<em> pubblico rivestito dagli organi della procedura</em>”<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>. Da ciò, la giurisprudenza ricava il principio per cui il curatore del fallimento, pur potendo sottentrare in specifiche posizioni negoziali del fallito (cfr. l’art. 72 L. Fall.), in via generale “<em>non è rappresentante, né successore del fallito, ma terzo subentrante nell&#8217;amministrazione del suo patrimonio per l&#8217;esercizio di poteri conferitigli dalla legge</em>”<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.<br />
In terzo luogo, a favore della non configurabilità in capo al curatore degli obblighi di intervento in materia di ambiente, depone anche il codice dell’ambiente. Infatti, dal complesso delle norme del codice dell’ambiente si desume che l’identificazione del soggetto obbligato al ripristino ambientale è sempre condizionata dall’elemento soggettivo di dolo o colpa e non ha quindi carattere oggettivo. In tal senso, depone l’art.192 del codice dell’ambiente, il quale dispone che è obbligato alla rimozione, all’avvio a recupero ed allo smaltimento dei rifiuti, nonché al ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto che viola il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti, mentre il proprietario o titolare di diritti reali o personali di godimento dell’area interessata è obbligato in solido solo se ha tenuto una condotta dolosa o colposa di concorso nella violazione del divieto (per esempio quando è configurabile una sua culpa in vigilando). Anche dal sistema sanzionatorio previsto dal codice dell’ambiente si desume la carenza di legittimazione passiva del curatore laddove la sanzione penale viene comminata all’autore della violazione ovvero per l’inottemperanza agli obblighi di ripristino ambientale.<br />
Invero anche la  Suprema Corte<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a> si era espressa al riguardo osservando che “<em>al curatore competono gli adempimenti che la legge (</em>sia il R.D. 16-3-1943 n.267, siano esse leggi speciali)<em> gli attribuisce e tra essi non è ravvisabile alcun obbligo generale di subentro nelle situazioni giuridiche passive di cui era onerato il fallito. … Poiché in linea generale, il curatore, nell&#8217;espletamento della pubblica funzione, non si pone come successore o sostituto necessario del fallito, su di lui non incombono né gli obblighi dal fallito inadempiuti volontariamente o per colpa, né quelli che lo stesso non sia stato in grado di adempiere a causa dell&#8217;inizio della procedura concorsuale, ancorché la scadenza di adempimento avvenga in periodo temporale in cui lo stesso curatore possa qualificarsi come datore di lavoro nei confronti degli stessi dipendenti, o di alcuni di essi</em>”.<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a><br />
La giurisprudenza amministrativa che ha seguito tale orientamento, ritiene ormai che i curatori fallimentari non possano essere i destinatari di ordini di bonifica/disinquinamento, sorti quali effetto della (precedente) attività industriale posta in essere dal soggetto fallito<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a> poiché la peculiare posizione dei curatori non può essere interpretata in termini di “subentro” delle responsabilità del soggetto fallito e neppure il fatto che si abbia la “disponibilità” dei beni fallimentari può assumere rilievo ai fini della individuazione del curatore quale responsabile degli obblighi d’intervento.<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.<br />
Seguendo tale impostazione, recente giurisprudenza ha dunque chiarito che, fatta salva la eventualità di univoca, autonoma e chiara responsabilità del curatore fallimentare sull’abbandono dei rifiuti, la curatela fallimentare non può essere destinataria, a titolo di responsabilità di posizione, di ordinanze sindacali dirette alla tutela dell’ambiente, per effetto del precedente comportamento omissivo o commissivo dell’impresa fallita<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>, non subentrando tale curatela negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità del fallito e non sussistendo, per tal via, alcun dovere del curatore di adottare particolari comportamenti attivi, finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>.<br />
<strong>5. Conclusioni &#8211; </strong>Come si è avuto modo di esaminare, la problematica relativa agli obblighi spettanti al curatore fallimentare in materia di tutela ambientale, dunque alla imputabilità al curatore fallimentare degli obblighi di rimozione, avvio a recupero o smaltimento di rifiuti e di bonifica di siti inquinati ex art.192 d.lgs n. 152/2006, ruota attorno al modo di considerare le diverse attività gestionali della curatela fallimentare a seguito della dichiarazione di fallimento di uno dei soggetti destinatari degli specifici obblighi di ripristino ambientale.<br />
Premesso che tra i compiti del curatore fallimentare rientra quello della gestione della massa fallimentare ex art. 42 l. fall. di cui al r.d. n. 267 del 1942, è importante l’analisi del ruolo che quest’ultimo assume. Infatti, la giurisprudenza amministrativa consolidata più che parlare di “subentro” nelle responsabilità del soggetto fallito, parla di sfere di poteri e di doveri dell’attività della curatela, che sono diretti alla sola liquidazione e non anche alla gestione dell’attività, avendo  la procedura fallimentare uno scopo liquidativo e non già amministrativo o continuativo dell&#8217;impresa fallita<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>. Del resto, se si dovesse accogliere l’orientamento per cui spetterebbe al curatore fallimentare adempiere agli  obblighi facenti capo all’impresa fallita di ripristino ambientale, l&#8217;affermazione di tale principio condurrebbe alla legittimazione passiva della curatela oltre i limiti che contraddistinguono l&#8217;assolvimento del <em>munus </em>pubblico che la connota<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>, individuato &#8211; come sopra visto &#8211; nella gestione dei beni del fallito sotto la vigilanza e direzione degli organi fallimentari, in <em>primis </em>del giudice delegato, ma solo ai fini della liquidazione del patrimonio secondo le regole stabilite dalla legge fallimentare volte alla soddisfazione paritetica dei creditori, e per il resto obnubilerebbe l&#8217;effettiva applicazione del principio di derivazione comunitaria del &#8220;<em>chi inquina paga</em>&#8220;, prescindendo dall&#8217;individuazione dell&#8217;effettivo responsabile dell&#8217;inquinamento.<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a><br />
Al di là dei confini nazionali, l’ordinamento comunitario ha difatti affermato il principio per cui l&#8217;ordine di smaltimento dei rifiuti non può essere volto indiscriminatamente nei confronti del proprietario o comunque del soggetto che ha la disponibilità dell&#8217;area interessata, occorrendo l’accertamento di una responsabilità derivante da un comportamento illecito dello stesso con riferimento all&#8217;art. 130/R del Trattato dell&#8217;Unione Europea (introdotto dall&#8217;Atto Unico Europeo del 1986), volto a sancire il richiamato principio per cui &#8220;chi inquina, paga&#8221; e all&#8217;art. 18 della l. 349 del 1986 (istitutiva del Ministero dell&#8217;Ambiente), in base al quale già era evincibile la regola per cui la responsabilità del danno ambientale consegue al compimento di fatti dolosi o colposi, e non già alla (individuazione della) mera qualità di proprietario dell&#8217;area<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>.<br />
Del resto, il comma 3 dell&#8217;art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 reca l&#8217;espressa (diversamente dalla generica locuzione &#8220;soggetti obbligati&#8221; contenuta nell&#8217;art. 9 del D.P.R. 915/82) più puntuale indicazione degli stessi, individuandoli negli autori della violazione dei divieti posti dai due precedenti commi, escludendo in <em>nuce</em> la configurabilità di una responsabilità (di carattere oggettivo, o, più propriamente) <em>propter rem</em> del proprietario, ritenendo necessario l&#8217;accertamento della responsabilità di illecito in capo al destinatario dell’ordine stesso. <a title="" href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a><br />
Applicando tali principi alla posizione del curatore fallimentare &#8211; segnatamente per quanto concerne la legittimazione passiva di quest&#8217;ultimo rispetto all&#8217;impartito ordine di smaltimento – se ne ricava che i rifiuti prodotti dall&#8217;imprenditore fallito non costituiscano &#8220;beni&#8221; da acquisire alla procedura fallimentare (e, quindi non formino oggetto di apprensione da parte del curatore).<br />
Orbene, come sopra delineato, il <em>Fallimento</em> non può essere reputato un “subentrante”, ossia un successore, dell’impresa sottoposta alla procedura fallimentare. La società dichiarata fallita, invero, conserva la propria soggettività giuridica e rimane titolare del proprio patrimonio<a title="" href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>: solo, ne perde la facoltà di disposizione, pur sotto pena di inefficacia solo relativa dei suoi atti, subendo la caratteristica vicenda dello spossessamento<a title="" href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>.<br />
Correlativamente, il Fallimento non acquista la titolarità dei beni, ma ne è solo un amministratore con facoltà di disposizione<a title="" href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>, laddove quest’ultima riposa non sulla titolarità dei relativi diritti ma, a guisa di legittimazione straordinaria, sul <em>munus publicum</em> rivestito dagli organi della procedura.<a title="" href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a><br />
Così, in sede di applicazione dell&#8217;art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006, in assenza dell&#8217;individuazione di una univoca, autonoma e chiara responsabilità del curatore stesso sull&#8217;abbandono dei rifiuti, nessun ordine di ripristino può essere imposto dal Comune alla curatela fallimentare quale mera responsabilità di posizione.<a title="" href="#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a><br />
Premesso dunque il difetto di legittimazione passiva del curatore per gli obblighi di bonifica o rimozione, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, vi è comunque un obbligo in capo al curatore, quale pubblico ufficiale, di segnalare immediatamente alle autorità competenti tra cui il Comune, la Provincia, la Regione, e l’A.R.P.A., all’atto della individuazione, l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti o il pericolo, anche solo presunto, di contaminazioni, atteso che l’obbligo di segnalazione prescinde dalla responsabilità.<br />
E’così possibile configurare un obbligo generale di collaborazione del curatore qualora il Comune competente provveda all’avvio del procedimento per l’emissione di ordinanza per rimozione, avvio a recupero e smaltimento di rifiuti o bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.</div>
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<div style="text-align: justify;"></div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<p id="ftn1" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Cass. Pen., sez. III, 16 giugno 2016, n.40318.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Cass. Pen., Sez. III, 12 giugno 2008, n. 37282.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Cass. Pen., sez. III, 12 giugno 2008,  n. 37282; Cass.Pen. Sez. Un., 24 maggio2004 n. 29951.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> T.A.R. Toscana, Sez. II, 28 aprile 2000, n. 780.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> T.A.R. Toscana, Sez. I, 3 marzo 1993, n. 196</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 3 marzo 2017, n. 520, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 3 marzo 2017, n. 525; T.A.R. Trentino-Alto Adige, sez. I, 20 marzo 2017, n. 93; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 20 febbraio 2017,  n. 427; T.A.R. Campania, 11 settembre 2015, n. 1987,</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> T.A.R. Brescia, (Lombardia), sez. I, 09 gennaio 2017, n. 38.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> L. VITIELLO, <em>Obblighi di bonifica e fallimento dell&#8217;inquinatore</em>, in <em>Rivista Giuridica dell&#8217;Ambiente</em>, fasc.6,2014</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> F. GOISIS, <em>Caratteri e rilevanza del principio comunitario &#8220;chi inquina paga&#8221; nell&#8217;ordinamento nazionale</em>, in <em>Foro amm</em>. CDS, fasc.11, 2009</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> F. DE LEONARDIS, <em>Le bonifiche tra semplificazione e necessità di risorse</em>, in  <em>Il libro dell&#8217;anno </em>2015, AA.VV., Roma, Treccani, 2015</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> E. MASCHIETTO, <em>La posizione del proprietario incolpevole nei procedimenti di bonifica e di risanamento ambientale,</em> in <em>Riv. Giur. Ambiente</em>, 2013</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Corte di Giustizia Europea, sent. 4 marzo 2015, causa C‑534/13</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 27 settembre 2016, n. 1074; T.A.R. Toscana Sez. II, 17 aprile 2009, n.663</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Così il T.A.R. Trentino-Alto Adige &#8211; Trento, sez. I, 20 marzo 2017, n. 93, richiamando l’art. 31, r.d. 16 marzo 1942, n. 267: Il curatore ha l’amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a><a href="https://www.iusexplorer.it/Dejure/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4203341&amp;IdUnitaDoc=0&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=4&amp;Pagina=0">Cons. di Stato, sez. V, 30 giugno 2014 n. 3274</a>; Cons. di Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885; 12 giugno 2009, n. 3765; Cassazione civile, sez. I, 23/06/1980, n. 3926; </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Cass. Civ., sez. I, 14 settembre 1991, n. 9605</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> T.A.R. Ancona, (Marche), sez. I, 6 maggio 2016,  n. 290</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> TAR Lazio, Latina, 12 marzo 2005 n. 304; T.A.R. Abruzzo 17 dicembre 2004 n. 1393; Cons. di Stato, Sez.  V, 29 luglio 2003 n. 4328;TAR Toscana, Sez. II, 1 agosto 2001, n. 1318</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Cons. di Stato, Sez. V, 30 giugno 2014, n. 3274</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> R. Leonardi, <em>La responsabilità in tema di bonifica dei siti inquinati: dal criterio soggettivo del “chi inquina paga” al criterio oggettivo del “chi è proprietario paga”?</em>, in <em>Rivista Giuridica dell&#8217;Edilizia</em>, 1, 2015</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 05 gennaio 2016, n. 1546 ; Cons. di Stato, Sez.V, 30 giugno 2014, n. 3274</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> T.A.R. Liguria, Genova, sez. II, 27 maggio 2010 n. 3543; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 18 ottobre 2010, n. 11823; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, 17 aprile 2009 n. 663</span></span></p>
<div id="ftn23">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> V. CINGANO, <em>Bonifica e responsabilità per danno all&#8217;ambiente nel diritto amministrativo, </em>CEDAM,  2013</span></span></p>
</div>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> G.MOSCHELLA- A.M CITRIGNO, <em>Tutela dell’ambiente e principio chi inquina paga</em>, Milano, 2014;</span></span></p>
<div id="ftn25">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><a title="" href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> E. DE CARLO, <em>I siti inquinati: la responsabilità per l&#8217;abbandono dei rifiuti</em>, <a title="Halley Editrice" href="https://www.libreriauniversitaria.it/libri-editore_Halley+Editrice-halley_editrice.htm">Halley Editrice</a>, 2005</span></span></p>
</div>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><a title="" href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a>  T.A.R. Toscana, Sez. II, 17 aprile 2009, n.663</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><a title="" href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> S. TOSTI, <em>Obblighi e responsabilità della curatela fallimentare in materia di tutela ambientale e gestione dei rifiuti</em>, in <em>Digesta ambiente legale</em>, 2016</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><a title="" href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> art. 42 R.D. n. 267/1942: “La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell&#8217;amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento”;<br />
art. 44: “Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori”</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><a title="" href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> T.A.R. Lombardia &#8211; Milano, Sez. III 3 marzo 2017, n. 520</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><a title="" href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a>così infatti, l’art. 31 R.D. n. 267/1942: “Il curatore ha l&#8217;amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell&#8217;ambito delle funzioni ad esso attribuite”.</span></span></p>
<div id="ftn31">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><a title="" href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> V. CINGANO, <em>Bonifica e responsabilità per danno all&#8217;ambiente nel diritto amministrativo, </em>CEDAM,  2013</span></span></p>
<p style="text-align: justify;">
</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/curatela-fallimentare-e-obblighi-di-bonifica-ambientale/">Curatela fallimentare e obblighi di bonifica ambientale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>La prevenzione del danno ambientale: prospettive e limiti a dieci anni dal recepimento della direttiva europea</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-prevenzione-del-danno-ambientale-prospettive-e-limiti-a-dieci-anni-dal-recepimento-della-direttiva-europea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2017 17:38:57 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-prevenzione-del-danno-ambientale-prospettive-e-limiti-a-dieci-anni-dal-recepimento-della-direttiva-europea/">La prevenzione del danno ambientale: prospettive e limiti a dieci anni dal recepimento della direttiva europea</a></p>
<p>UNIVERSITÁ DEGLI STUDI “SAPIENZA” DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PUBBLICO COMPARATO E INTERNAZIONALE &#8211; Curriculum Diritto Amministrativo Europeo dell&#8217;Ambiente &#8211; Resoconto dell’incontro di studi del 27 febbraio 2017: Prof. Walter Giulietti Professore di Diritto Amministrativo – Università degli Studi dell’Aquila L’incontro di studi tenuto dal prof. Walter Giulietti è l’occasione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-prevenzione-del-danno-ambientale-prospettive-e-limiti-a-dieci-anni-dal-recepimento-della-direttiva-europea/">La prevenzione del danno ambientale: prospettive e limiti a dieci anni dal recepimento della direttiva europea</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p>UNIVERSITÁ DEGLI STUDI “SAPIENZA”<br />
DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PUBBLICO COMPARATO E INTERNAZIONALE<br />
<em>&#8211; Curriculum Diritto Amministrativo Europeo dell&#8217;Ambiente &#8211;</em></p>
<p><strong>Resoconto dell’incontro di studi del 27 febbraio 2017:</strong><br />
<strong>Prof. Walter Giulietti</strong><br />
<strong>Professore di Diritto Amministrativo – Università degli Studi dell’Aquila </strong></p>
<p>L’incontro di studi tenuto dal prof. Walter Giulietti è l’occasione per fare un bilancio sul tema della responsabilità del danno ambientale a dieci anni dal recepimento della direttiva europea.<br />
Sono passati infatti dieci anni dal recepimento della direttiva europea 2004/35/CE, con il d.lgs. n. 152 del 2006 recante il Testo Unico Ambiente. Con tale normativa il legislatore nazionale ha in parte riproposto in maniera pedissequa la direttiva e in parte ha dettato soluzioni originali.<br />
Al fine di fare un bilancio è necessario ripercorrere l’evoluzione legislativa che ha portato alla normativa nazionale vigente.</p>
<p>1. Il quadro normativo prima della Direttiva 2004/35/CE<br />
Il danno ambientale e la relativa responsabilità conosce necessariamente regole peculiari rispetto a quelle sancite dal diritto comune dagli artt. 2043 e ss. cod. civ. Le caratteristiche dell’ambiente rendono, infatti, l’impianto individualistico del codice civile inidoneo ad assicurare una tutela piena ed effettiva dell’interesse all’integrità di tale bene.<br />
Si devono alla giurisprudenza creativa della Corte Conti<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> i primi tentativi di delineare un sistema diretto ad assicurare una tutela effettiva all’integrità ambientale. All’elaborazione pretoria è poi seguito l’intervento del legislatore, con l’introduzione dell’art 18 della Legge n. 349 dell’8 luglio 1986, istitutiva del Ministero dell’Ambiente, avvallato dalle storiche pronunce della Corte Costituzionale del 1987<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.<br />
Prima di tali interventi, inizialmente, a fronte di un danno ambientale, venne riconosciuta la tutela reale offerta dalla disciplina sulle immissione. In un secondo momento, la tutela venne accordata laddove al danno ambientale conseguisse una lesione della salute. In entrambi i casi venivano considerati solo gli effetti che il danno all’ambiente provocava sul singolo, in quanto proprietario, prima, o in quanto titolare di un diritto fondamentale alla salute, poi. È evidente che tali soluzioni muovevano da una visione antropocentrica del bene ambiente, tutelato solo laddove la lesione incidesse la sfera giuridica dell’individuo.<br />
Il legislatore, comprendendo l’inadeguatezza degli strumenti civilistici per la tutela dell’integrità ambientale, con la legge istitutiva del Ministero dell’Ambiente, ha dedicato una normativa <em>ad hoc</em> a tale bene.<br />
Inevitabilmente la natura del bene ha portato ad un’oggettivizzazione della tutela, si tratta, infatti, di un bene comune, inteso in senso economico, a fruizione collettiva. Due le peculiarità rispetto al sistema civilistico: le modalità di accesso alla tutela e il sistema riparatorio. Il tentativo della legge 349 del 1986 è stato proprio quello di riconoscere l’accesso alla giustizia, in disparte la posizione individuale rivestita, elaborando un sistema che adattasse la forma della tutela all’essenza degli interessi.<br />
L’articolo 18 della legge citata, a tal scopo, individuava un soggetto che, pur non essendo titolare esclusivo dell’interesse, si faceva portatore dello stesso, accedendo alla tutela davanti al giudice ordinario, similmente alla figura del sostituto processuale.<br />
La seconda peculiarità, resa necessaria per conferire effettività alla tutela, ha riguardato la forma risarcitoria, non più per equivalente, propria dello schema civilistico, ma di tipo ripristinatorio. Mentre nel diritto civile il risarcimento per equivalente costituisce la regola, nel campo della tutela ambientale il ripristino dello <em>status</em> <em>quo ante </em>rappresenta un <em>prius</em> logico. Anche oggi la tutela per equivalente costituisce un’eventualità in caso di impossibilità del ripristino; ciò si spiega proprio perché il bene oggetto di tutela non conosce un unico titolare, pertanto a nessuno dovrebbe spettare la compensazione economica. Affinché sia effettiva e piena la tutela per l’intera collettività occorre rispristinare l’equilibrio ambientale compromesso.<br />
Dunque, come detto, l’art. 18 ha riscritto gli schemi civilistici inidonei a garantire la tutela degli interessi ambientali.<br />
Il nuovo sistema ha rappresentato un importante punto di arrivo e, al contempo, ha costituito anche un punto di partenza. L’adattamento degli schemi civilistici ad un interesse collettivo, quale quello ambientale, ha avuto il pregio di garantire una forma di tutela davanti al giudice, dimostrandosi, tuttavia, carente sotto altri aspetti. Infatti, della responsabilità civile veniva conservato il criterio di imputazione soggettiva fondato sulla colpa, ed inoltre il riconoscimento di una forma di tutela solo successiva non rispondeva alle esigenze di prevenzione del danno ambientale.<br />
In merito a quest’ultimo punto la disciplina del 1986 trovava applicazione in caso di avvenuta compromissione del bene, nulla disponendo per prevenire la generazione del danno, non tenendo conto che la tempestività dell’intervento può evitare i costi elevati e la scarsa efficacia dell’azione di ripristino. Dunque, il solo strumento risarcitorio appariva insufficiente ai fini dell’effettiva protezione dell’ambiente.<br />
Per tale motivo la disciplina prevista dall’art 18 rapidamente venne superata da una serie di normative speciali che da una parte riconoscevano forme di responsabilità di tipo oggettivo, e dall’altra assicuravano interventi immediati volti a prevenire la degenerazione del danno.<br />
Basti pensare alla direttiva 91/689/CEE  sui rifiuti o alla direttiva 2000/60/CE sulle acque che ponevano uno schema di tutela di tipo amministrativo diverso da quello giudiziario disciplinato dall’art. 18 della legge 349 del 1986.<br />
Queste normative hanno rivestito un ruolo centrale nell’evoluzione della tutela del danno ambientale, rappresentando il banco di prova della disciplina generale dettata in seguito dalla direttiva 35 del 2004.<br />
Entrambe le direttive citate fornivano un modello di tutela affidata ad un apparato amministrativo, assumendo l’interesse collettivo all’integrità ambientale ad un interesse pubblico. Con ciò l’interesse non perde la propria natura collettiva, ma diviene oggetto di cura attraverso la previsione di poteri amministrativi di intervento, facendo conseguire in capo agli originari titolari dell’interesse collettivo un’aspettativa al loro corretto esercizio. Tale modello, che negli anni Novanta interessò solo alcuni settori della legislazione ambientale, con la direttiva 2004/35/CE ha acquistato portata generale.</p>
<p>2. La Direttiva 35/2004/CE<br />
La direttiva 35/2004 generalizza il sistema sperimentato nelle discipline speciali, muovendo dalla considerazione che gli strumenti civilistici adottati dai legislatori nazionali si sono rilevati inadeguati per la tutela ambientale.<br />
In particolare, si legge nel “considerando” numero 13 della direttiva che “<em>a non tutte le forme di danno ambientale può essere posto rimedio attraverso la responsabilità civile. Affinché quest’ultima sia efficace è necessario che vi siano uno o più inquinatori individuabili, il danno dovrebbe essere concreto e quantificabile e si dovrebbero accertare nessi causali tra il danno e gli inquinatori individuati. La responsabilità civile non è quindi uno strumento adatto per trattare l&#8217;inquinamento a carattere diffuso e generale nei casi in cui sia impossibile collegare gli effetti ambientali negativi a atti o omissioni di taluni singoli soggetti</em>”.<br />
La direttiva è volta all’attuazione dei quattro principi cardine sanciti dagli articoli 191 e ss. del TFUE in materia di tutela dell’ambiente. La politica dell’Unione in materia di ambiente si fonda sui principi della precauzione, dell’azione preventiva e della correzione alla fonte dei danni causati dall’inquinamento, nonché sul principio “chi inquina paga”.<br />
Oltre a quest’ultimo principio, che comporta un’internalizzazione del costo della riparazione del danno in capo a chi lo produce, mediante un sistema redistributivo secondo il quale chi genera un danno ambientale è tenuto a ripristinare la situazione <em>quo ante</em>, la direttiva, quale novità rispetto alla disciplina nazionale del 1986, dedica centralità anche ai principi di prevenzione e di immediatezza nella riparazione del danno. Nella normativa previgente la tutela veniva affidata solo al giudice ordinario che non poteva assicurare l’attuazione di tali principi poiché ontologicamente privo dei poteri amministrativi idonei a gestire un danno ambientale in essere.<br />
Dunque, nel nuovo assetto normativo trovano attuazione tutti i principi propri della tutela ambientale.<br />
Per quanto riguarda l’attuazione del principio di “chi inquina paga”, la direttiva innova sul piano dell’imputazione soggettiva del danno. In particolare il regime di responsabilità è rivolto nei confronto dell’operatore professionale, prevedendo una disciplina differenziata a seconda dell’attività svolta, in settori rilevanti sul piano ambientale o meno. Chi esercita attività considerate pericolose sotto il profilo ambientale sarà soggetto ad una responsabilità di tipo oggettivo, viceversa, nelle altre ipotesi il criterio di imputazione della responsabilità rimane la colpa.<br />
La Direttiva, inoltre, attribuisce centralità al principio di prevenzione. Diversamente dalla disciplina prima vigente, acquista centralità la necessità di intervenire tempestivamente per contenere i costi di ripristino ed evitare di compromettere il bene ambiente e la salute umana.<br />
In attuazione del principio di prevenzione viene investita l’autorità amministrativa del compito di ripristino, ciò comporta la pubblicizzazione dell’interesse collettivo all’integrità ambientale, permanendo in capo ai soggetti già titolari di interessi collettivi, poteri di sollecito di fronte all’inerzia pubblica.<br />
In un’ottica di prevenzione del danno ambientale, oltre all’amministrativizzazione della tutela, vengono previsti, in capo agli operatori, obblighi di monitoraggio, di segnalazione e di intervento, alla luce della capacità di controllo che tali soggetti possiedono. La pubblica amministrazione interviene in un secondo momento. Viene, pertanto elaborato un sistema di cooperazione tra la p.a. e l’operatore. Il ruolo operativo della pubblica amministrazione è inversamente proporzionale al corretto adempimento degli obblighi di monitoraggio e di intervento da parte degli operatori.<br />
Principalmente i doveri che gravano in capo agli operatori sono due: di informare l’autorità cui è attribuita la cura dell’interesse e di proporre il piano di azione intervenendo immediatamente per contenere il danno. L’amministrazione, in questa fase, svolge un ruolo di vigilanza e autorizzazione. In caso di inadempimento da parte dell’operatore, l’autorità da una funzione di mera vigilanza assumerà un ruolo attivo. Ciò può succedere, ad esempio, quando ad informare l’autorità non sia l’operatore, bensì un portatore di interesse diffuso. A tal proposito la direttiva riconosce un diritto d’azione a chiunque sia interessato da un fenomeno di danno ambientale.<br />
Quando l’operatore non svolge la sua funzione di garante e guardiano e non interviene per impedire il verificarsi del danno, l’autorità può di richiedere informazioni all’operatore, ordinare allo stesso di porre in essere le misure di prevenzione necessarie e, infine, intervenire, imputando i costi del ripristino all’operatore.<br />
Questo sistema, così delineato dall’art. 5 della Direttiva<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, consente di dare attuazione al principio di prevenzione e di intervento immediato. In caso di applicazione piena del modello descritto la riparazione in via giudiziale diviene uno strumento solo eventuale.<br />
Nonostante la bontà del sistema preventivo, vengono riconosciuti alcuni limiti del modello europeo ora descritto.<br />
In primo luogo difficilmente è apparso adatto a fronteggiare due tipologie di danni:</p>
<ol>
<li>i danni ambientali derivanti da comportamenti diffusi, oppure la cui origine è ignota, c.d. danno orfano. In questi casi la direttiva pone in capo agli Stati solo una facoltà di intervenire pubblicizzando i costi. Si comprende pertanto perché la normativa europea non ha imposto un obbligo di intervento, gravando sulle finanze statali la riparazione;</li>
<li>i danni ambientali che provengono da attività illecita. Il sistema, fondandosi sulla cooperazione tra operatori e pubblica amministrazione, non considera le ipotesi in cui il danno sia derivato da un’attività criminosa, ove appare impraticabile la strada della cooperazione.</li>
</ol>
<p>3. Il recepimento della Direttiva: il D.lgs. 152 del 2006<br />
La disciplina di recepimento dettata dal d.lgs. 152 del 2006 riproduce in gran parte la normativa europea, ponendo tuttavia soluzioni originali alcune delle quali non prive di criticità.<br />
Sul piano organizzativo l’autorità competente è stata individuata nel Ministro dell’Ambiente. La scelta non appare tuttavia opportuna, se pur legittima secondo la Corte Costituzionale<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.<br />
Non sempre un intervento unitario accentrato a livello statale è, infatti, idoneo ad assicurare un’effettiva tutela ambientale. Si pensi ad un danno localizzato, ove l’intervento statale rischia di non essere coerente con la prospettiva preventiva che implicherebbe un’amministrazione presente sul territorio, idonea a vigilare sugli operatori ed a intervenire tempestivamente.  Non appare peraltro sufficiente a correggere il centralismo del modello adottato la possibilità per gli enti territoriali di richiedere l’azione del Ministro.<br />
L’inopportunità della scelta nazionale si evince più chiaramente dal confronto con le discipline adottate dagli altri paesi europei. In Francia, ad esempio, l’autorità è attribuita al prefetto, organo pur sempre riferibile all’amministrazione centrale dello Stato, ma operante nel territorio. Quando il danno supera la dimensione regionale i poteri di vigilanza e di intervento vengono affidati ad un prefetto con poteri di coordinamento.<br />
In Spagna i poteri di intervento, in caso di danno ambientale, vengono attribuiti alle comunità locali. In Inghilterra la disciplina nazionale individua una molteplicità di autorità a seconda del tipo di danno e del tipo di risorsa ambientale coinvolta. Dunque, ferma restando la legittimità costituzionale della normativa, il problema permane in chiave di opportunità e funzionalità del sistema adottato.<br />
Sotto altro profilo, il Ministro dell’Ambiente cui sono attributi i poteri di intervento e ripristino è organo politico, in deroga al principio generale di separazione della funzione amministrativa da quella politica.<br />
La deroga al principio di separazione che informa l’ordinamento appare del resto particolarmente eccentrica in materia di responsabilità ambientale, in considerazione delle esigenze di imparzialità, specializzazione e del carattere tendenzialmente vincolato dei provvedimenti. In tema di accertamento della responsabilità, sia pur nell’ambito della cura dell’interesse pubblico all’integrità ambientale, non c’è infatti spazio per scelte discrezionali. L’intervento dell’autorità è finalizzato all’accertamento del fatto lesivo, all’imputazione dei costi al soggetto responsabile e all’imposizione delle condotte precettive. Limitati margini di discrezionalità possono essere rinvenuti solo nella scelta delle misure da adottare, in considerazione delle possibili diverse opzioni riguardo le modalità di ripristino. Tali funzioni esigono, peraltro, un procedimento di tipo contenzioso gestito da un’autorità terza, imparziale, ad alta specializzazione tecnica e sottratta all’indirizzo politico.<br />
Probabilmente la scelta di attribuire competenze all’autorità politica ricalca la normativa che riconosce al ministro un potere <em>extra ordinem </em>in materia ambientale<em>. </em>Tuttavia, il modello del potere di ordinanza dell’autorità politica, prima giustificato dall’inadeguatezza della tutela ambientale rimessa sul piano risarcitorio al sistema civilistico, non trova oggi più ragion d’essere, proprio alla luce della tipizzazione dei poteri di intervento sul danno ambientale che dovrebbe presupporre una gestione amministrativa ordinaria.<br />
Ulteriori dubbi sono stati sollevati dalla scelta del Legislatore di mantenere un doppio binario di tutela, senza compiere una scelta netta fra la vecchia logica dell’azione giudiziaria e quella amministrativa. Il Ministro dell’Ambiente, infatti, a fronte di un danno ambientale, può optare per l’una o per l’altra azione, anche con il rischio che ciò possa favorire l’inerzia nell’adozione delle misure.<br />
Dubbi sorgono di conseguenza sulla natura dei poteri riconosciuti all’autorità amministrativa preposta alla tutela dell’integrità ambientale. Autorevole dottrina (Castronovo) ha sostenuto, in merito, che la disciplina è “<em>costituzionalmente illegittima nella parte in cui consente di risolvere una questione di risarcimento in un ordine dell’autorità. Il risarcimento del danno aquiliano è un diritto di credito che nasce dalla legge ma necessita […] che sia accertato dal giudice. […] Come un’azione in giudizio tendente al risarcimento possa essere messa in alternativa a un’ordinanza ministeriale ingiuntiva portante l’obbligazione di pagare l’equivalente del danno arrecato è una spiegazione che non riusciamo a dare</em>”<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>. Fermo restando che quello recepito è un modello di tutela in via amministrativa imposto dalla normativa europea, i profili di incostituzionalità possono essere superati considerando che la pubblicizzazione dell’interesse mediante interventi autoritativi, (di ripristino o di ordine) non sembra così diversa dagli ordinari poteri di ripristino già riconosciuti in capo alla pubblica amministrazione, in materia edilizia e paesaggistica. Anche in queste ipotesi l’amministrazione, lungi dall’esercitare poteri giudiziari su questioni civilistiche, tutela l’interesse all’integrità ambientale. Pertanto, non si dovrebbe parlare di incostituzionalità anche se diventa necessario definire con estremo rigore gli strumenti procedimentali e i poteri esercitabili dall’autorità amministrativa a garanzia dei soggetti coinvolti.<br />
Elemento positivo della nuova normativa è l’ampiezza della legittimazione a richiedere dell’azione pubblica. In seguito alla pubblicizzazione dell’interesse collettivo i soggetti lesi, già titolari di un interesse diffuso, diventano titolari dell’interesse legittimo all’esercizio dell’azione amministrativa. Ciò comporta il conseguente ampliamento della legittimazione processuale. In tale ipotesi, la giurisprudenza, discostandosi dal tradizionale orientamento che riconosce una tutela giurisdizionale solo al soggetto istante, accorda anche al denunciante l’azione contro l’inadempimento della p.a.<br />
Questo aspetto già emerge dalla direttiva europea, che all’art 12 attribuisce la legittimazione “<em>a presentare all&#8217;autorità competente osservazioni concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o minaccia imminente di danno ambientale di cui siano a conoscenza e a chiedere all&#8217;autorità competente di intervenire</em>” anche alle persone fisiche o giuridiche “<em>che vantino un interesse sufficiente nel processo decisionale in materia di ambiente concernente il danno</em>”.<br />
Con la conseguenza, prevista dall’art 13, che “<em>le persone di cui all&#8217;articolo 12, paragrafo 1 sono legittimate ad avviare procedimenti dinanzi a un tribunale, o qualsiasi altro organo pubblico indipendente e imparziale, ai fini del riesame della legittimità della procedura e del merito delle decisioni, degli atti o delle omissioni dell&#8217;autorità competente</em>”. Dunque, i portatori di interessi diffusi vantano, ai sensi dell’art. 309 d.lgs. n. 152 del 2006 una pretesa giuridicamente tutelata nei confronti della corretta azione da parte dell’autorità, restando comunque impregiudicato il sistema di tutela civilistica dei beni individuali lesi dall’alterazione ambientale, esperibile di fronte al giudice ordinario.<br />
In conclusione la direttiva ha assunto una grande importanza a livello europeo, proponendo un approccio innovativo non solo nel settore di danno ambientale, ma anche complessivamente nel diritto amministrativo, basti pensare alla possibilità di estendere all’intero diritto amministrativo le disposizioni in tema di ampliamento della legittimazione ad agire.<br />
Tuttavia, si sono evidenziati anche i limiti della disciplina presenti nella stessa direttiva, nonché nella normativa di recepimento. Difatti, non tutti gli obiettivi che la disciplina mirava ad ottenere sono stati raggiunti.</p>
<p>Per approfondire si rinvia a W. Giulietti, Danno ambientale e azione amministrativa, Napoli, 2012.</p>
<div>
<p>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Corte dei conti, Sez. I, n. 39 del 15 maggio 1973, poi confermata dalla decisione n. 108 del 20 dicembre 1975.</div>
<div id="ftn2"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Corte Costituzionale n. 210 del 28 maggio 1987 e n. 610 del 30 dicembre 1987.</div>
<div id="ftn3"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Azione di prevenzione<br />
1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l&#8217;operatore adotta, senza indugio, le misure di prevenzione necessarie.<br />
2. Se del caso, e comunque quando la minaccia imminente di danno ambientale persista nonostante le misure di prevenzione adottate dall&#8217;operatore, gli Stati membri provvedono affinché gli operatori abbiano l&#8217;obbligo di informare il più presto possibile l&#8217;autorità competente di tutti gli aspetti pertinenti della situazione.<br />
3. L&#8217;autorità competente, in qualsiasi momento, ha facoltà di:<br />
a) chiedere all&#8217;operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti di tale minaccia imminente;<br />
b) chiedere all&#8217;operatore di prendere le misure di prevenzione necessarie;<br />
c) dare all&#8217;operatore le istruzioni da seguire riguardo alle misure di prevenzione necessarie da adottare; oppure<br />
d) adottare essa stessa le misure di prevenzione necessarie.<br />
4. L&#8217;autorità competente richiede che l&#8217;operatore adotti le misure di prevenzione. Se l&#8217;operatore non si conforma agli obblighi previsti al paragrafo 1 o al paragrafo 3, lettere b) o c), se non può essere individuato, o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l&#8217;autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure.<br />
<a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Corte Costituzionale, n. 126 del 1° giugno 2016 e precedente 235 del 23 luglio 2009.<br />
<a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> C. Castronovo, <em>La natura del danno all’ambiente e i criteri di imputazione della responsabilità</em>, in AA.VV, <em>Il danno ambientale tra prevenzione e riparazione</em>, I. Nicotra (a cura di), Torino, 2010, pp. 121 e ss.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-prevenzione-del-danno-ambientale-prospettive-e-limiti-a-dieci-anni-dal-recepimento-della-direttiva-europea/">La prevenzione del danno ambientale: prospettive e limiti a dieci anni dal recepimento della direttiva europea</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Ipotesi di un Reddito Minimo Garantito. Dalla Commissione Onofri al Reddito di Dignità della Regione Puglia : venti anni di sperimentazioni</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/ipotesi-di-un-reddito-minimo-garantito-dalla-commissione-onofri-al-reddito-di-dignita-della-regione-puglia-venti-anni-di-sperimentazioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2017 17:38:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ipotesi-di-un-reddito-minimo-garantito-dalla-commissione-onofri-al-reddito-di-dignita-della-regione-puglia-venti-anni-di-sperimentazioni/">Ipotesi di un Reddito Minimo Garantito. Dalla Commissione Onofri al Reddito di Dignità della Regione Puglia : venti anni di sperimentazioni</a></p>
<p>1 &#8211; I risultati della relazione finale della Commissione Onofri  nel 1997. 2 &#8211; Il Reddito Minimo di Inserimento (R.M.I.) e  il Reddito di Ultima Istanza (R.U.I.). 3 &#8211; Che cosa non ha funzionato?.  4 &#8211; Minimo Vitale e Costituzione: quale modello di sicurezza sociale?. 5 &#8211;Verso quale modello? Le</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ipotesi-di-un-reddito-minimo-garantito-dalla-commissione-onofri-al-reddito-di-dignita-della-regione-puglia-venti-anni-di-sperimentazioni/">Ipotesi di un Reddito Minimo Garantito. Dalla Commissione Onofri al Reddito di Dignità della Regione Puglia : venti anni di sperimentazioni</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ipotesi-di-un-reddito-minimo-garantito-dalla-commissione-onofri-al-reddito-di-dignita-della-regione-puglia-venti-anni-di-sperimentazioni/">Ipotesi di un Reddito Minimo Garantito. Dalla Commissione Onofri al Reddito di Dignità della Regione Puglia : venti anni di sperimentazioni</a></p>
<div style="text-align: justify;">
<p><strong>1 </strong>&#8211; I risultati della relazione finale della Commissione Onofri  nel 1997. <strong>2 &#8211;</strong> Il Reddito Minimo di Inserimento (R.M.I.) e  il Reddito di Ultima Istanza (R.U.I.). <strong>3</strong> &#8211; Che cosa non ha funzionato?.  <strong>4</strong> &#8211; Minimo Vitale e Costituzione: quale modello di sicurezza sociale?. <strong>5 &#8211;</strong>Verso quale modello? Le soluzioni adottate dal legislatore nazionale con le leggi di Stabilità per l’anno 2015 e 2016. <strong>6 </strong>&#8211; Le scelte del legislatore regionale. Il caso del Reddito di Dignità della Regione Puglia. <strong>7</strong>&#8211; Conclusioni</p>
<p><strong>1-             </strong><strong>I risultati della relazione finale della Commissione Onofri  nel 1997</strong></p>
<p>Poco meno di venti anni fa, era il 28 febbraio del 1997, la c.d. Commissione Onofri (Commissione per l’analisi delle compatibilità macroeconomiche della spesa sociale) pubblicava la propria relazione finale nella quale analizzava le caratteristiche fondamentali del sistema previdenziale e assistenziale italiano evidenziandone i profili di inadeguatezza strutturale che esso, già nel 1997, presentava.<br />
Le considerazioni rassegnate allora sono, in buona parte<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, valide ancora oggi:<br />
“<em>La  grande  anomalia  della  situazione  italiana  riguarda  piuttosto  la  struttura  interna  della  spesa.  I  confronti  europei  mettono  in  luce  infatti  due  marcate  distorsioni:  una  distorsione  che  riguarda i rischi ed una che riguarda le categorie protette.</em><br />
<em>Per  quanto  riguarda  i  rischi,  la  quota  di  risorse  destinata,  nel  nostro  paese,  a  proteggere  &#8220;vecchiaia e superstiti&#8221; appare significativamente più elevata che negli altri  paesi: il 61,5% della spesa sociale complessiva, di contro a una media comunitaria del 45,3%. La spesa a tutela dei rischi &#8220;disoccupazione/formazione&#8221;, &#8220;famiglia/maternità&#8221;, &#8220;abitazione&#8221; e “altra assistenza” riceve una proporzione di risorse della spesa sociale di gran lunga più bassa che altrove in Europa (il 18,4% contro il 31,9%).</em><br />
<em>Per  quanto  riguarda  le  categorie  protette  (seconda  distorsione),  rispetto  alle  situazioni straniere  si  osserva  un  forte  divario  tra  le  prestazioni  previste  per  i  lavoratori  (o  ex  lavoratori)   inseriti all&#8217;interno del mercato del lavoro regolare (in particolare la grande impresa o il pubblico impiego)  e  le  prestazioni  previste  per  gli  altri  lavoratori  o  per  i  non  occupati.  La  pensione  di vecchiaia di un lavoratore &#8220;forte&#8221; può essere fino a quattro volte superiore alla pensione sociale (negli altri paesi il rapporto tende ad essere di uno a due).  Per quanto riguarda la tutela della  disoccupazione,  chi  beneficia  dell&#8217;indennità  di  mobilità  riceve  in  Italia  più  del  doppio  di  chi riceve l&#8217;indennità ordinaria (negli altri paesi esiste un trattamento uniforme per tutti i lavoratori)”<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2"><strong>[2]</strong></a></em></p>
<p>Anche con specifico riferimento alla spesa assistenziale la Commissione evidenziò che “<em>La  spesa  per  assistenza  in  Italia  riflette  un  modello  obsoleto,  molto  distante  da  quello   seguito  dai  paesi  europei  con  i  quali  siamo  soliti  confrontarci.  Nell’ambito  delle  politiche  sociali, essa ha un ruolo residuale, schiacciata da un sistema pensionistico ingombrante e iniquo e  un  sistema  sanitario  poco  efficiente.  Le  risorse  destinate  a  questo  settore  non  sono  molte  (3,5%  del  Pil)  e  mostrano  un  trend  declinante  rispetto  al  Pil  (era  il    5,4  %  nel  1985).  In  prospettiva,  sembra  opportuno  muoversi  verso  un  incremento  di  questi  interventi,  ma  la  necessità  più  urgente  è  una    profonda  ristrutturazione  del  loro  assetto,  oggi  fondato  su  un  insieme di istituti prevalentemente costituiti da <strong>prestazioni monetarie di tipo “passivo</strong>”, <strong>che non sono  in  grado  né  di  raggiungere  apprezzabili  risultati  redistributivi,  né  di  cogliere  i  veri  bisogni</strong>”<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3"><strong>[3]</strong></a>.</em><br />
“<em>Per quanto riguarda il nostro paese, le tendenze prima menzionate e l’esigenza di una maggiore convergenza verso la struttura della spesa sociale europea sollecitano uno spostamento della spesa verso gli ammortizzatori sociali al fine di sostenere una maggiore mobilità occupazionale e proteggere in modo sistematico dai rischi della povertà e verso le politiche attive del lavoro.</em><br />
<em>Tutto  ciò  richiederà,  da  un  lato, la  riduzione  delle  risorse  destinate  ad  assicurare, tramite la previdenza pubblica, alle classi di reddito medie un livello di reddito simile sul lavoro e in pensione (il rischio economico della vecchiaia ipertutelato), per impiegarle nella tutela  del  rischio  economico  reddito/occupazione,  ora  sottotutelato.  Dall’altro,  si  dovrà  attenuare  la  generosità  di  alcune  prestazioni  oggi  previste  per  l&#8217;occupazione  &#8220;standard&#8221;  e  accrescere  (o  introdurre  ex  novo)  la  protezione  per  le  categorie  sociali  oggettivamente  più  deboli.  </em><br />
<em>Nel procedere in questa direzione, il nostro paese dovrà trarre profitto dall’esperienza di altri che sono già da diversi anni nella fase di ristrutturazione delle regole di erogazione della spesa per ammortizzatori sociali. La loro formulazione dovrà, infatti, tener conto della necessità di evitare situazioni di “azzardo morale” e di  creare  un  sistema  di  incentivi che stimoli gli individui a uscire dalla condizione di bisogno dell’intervento pubblico, in  una adeguata  combinazione di diritti e di responsabilità individuali”. <a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4"><strong>[4]</strong></a></em></p>
<p>In particolare, la relazione rilevò  una “lacuna” nell’architettura del sistema assistenziale esistente:<br />
“<em>Risalta  poi  anche  l&#8217;assenza  in  Italia  di  uno  schema  di  reddito  minimo  per  chi  è  totalmente provvisto  di  mezzi,  nonché di una rete adeguata di servizi per le famiglie. Tutti i paesi europei più sviluppati dispongono di questo tipo di schemi e servizi” <a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5"><strong>[5]</strong></a>.</em><br />
Ancora:<br />
<em>“Paragonato  a  quelli  dei  paesi  europei  più  avanzati,  il  settore  assistenziale  italiano  appare  </em><br />
<em>come  pletorico  e  lacunoso  al  tempo  stesso.  Pletorico  per  la  grande  varietà  di  istituti  che  esso   prevede,  ciascuno  rivolto  a  rispondere  a  una  diversa  fattispecie  di  bisogno:  pensiamo  ad   esempio alle prestazioni di invalidità, intesa nel senso più lato del termine. Lacunoso perché al</em><br />
<em>suo  interno  non  trovano  adeguata  risposta  alcuni  bisogni,  ed  in  particolare  la  mancanza di</em><br />
<em>reddito  in  quanto  tale,  indipendentemente  cioè  da  altre  condizioni  socio-demografiche. Nel  nostro  sistema  di  assistenza  non  vi  è  in  altre  parole  quella  rete  di  sicurezza  universale,  quel &#8220;pavimento  di  protezione&#8221;  che  negli  altri  paesi  europei  consente  di  soccorrere  anche  le  forme di  povertà  ed  esclusione  non  associate  all&#8217;età  o  allo  stato  di  salute  delle  persone.  Chi  non  ha proprio  niente,  ma  non  ricade  in  una  delle  (pur  numerosissime)  categorie  di  bisogno  specifico previste  dalla  normativa  nazionale, regionale o comunale rischia ancor oggi, in Italia, di cadere nel vuoto.</em><br />
<em>Come  colmare  questa  lacuna?  Quale  nuova  prestazione  può  completare  in  modo  equo,  efficace e finanziariamente sostenibile la rete di assistenza, oggi manchevole, del nostro sistema pubblico di protezione? Si tratta di domande cruciali: e la risposta che verrà data inciderà sulle fondamenta  del  modello  italiano  di  welfare.”<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6"><strong>[6]</strong></a></em></p>
<p>La relazione indica in maniera chiara le caratteristiche della misura attraverso cui riempire tale vuoto evidenziando la necessità che a ciò si accompagni una complessiva rivisitazione degli istituti assistenziali esistenti <a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.<br />
<em>“Nel sistema italiano, a differenza di quanto accade in tutti paesi evoluti, manca un istituto di Minimo  vitale che  assolva  la  funzione  di  una rete  di  protezione, <u>a  cui  qualsiasi  cittadino</u>,  indipendentemente  dal  genere,  dalla  classe  sociale,  dalla  professione in  condizioni  di indigenza,  per  ragioni  non  dipendenti  dalla  propria  volontà  possa accedere per trovare un sostegno economico e/o l’offerta di opportunità e servizi per uscire dallo stato di bisogno.</em><br />
<em>Il  Minimo  vitale  che  si  propone  è  uno  strumento indirizzato alle  fasce  più  deboli della  società:  aiuta  tutti  coloro  che  hanno  risorse  inferiori  ad  una    certa  soglia  di  reddito  ed  è costruito  in  modo  da  attenuare la trappola della povertà, perché  reintegra solo parzialmente la distanza tra le risorse del soggetto e la soglia di povertà.</em><br />
<em>Il  Minimo  vitale  è  un  sussidio  indirizzato  agli  individui  maggiorenni, il  cui  benessere  è  tuttavia valutato in base alle risorse del nucleo familiare in cui è inserito e tiene conto del fatto  che  le  famiglie  sono  diverse,  per    numerosità,  composizione  e  carico  di  persone  non  autosufficienti  o  non  ancora  fisicamente  autonome;  misura  le  risorse  economiche  della  famiglia  nel  modo  più  corretto  possibile,  fondandosi    non  solo  sul  reddito  dichiarato  ai  fini  dell’Irpef,  ma  tenendo  conto  anche  di  altri  elementi  (redditi  esclusi  dall’Irpef,  patrimonio  immobiliare,  ecc.), cercando così di attenuare i problemi legati all’accertamento delle risorse dei beneficiari.</em><br />
<em>Il  Minimo  vitale  mira al reinserimento nel mondo del lavoro dei beneficiati, perché, nel caso di inoccupati non inabili in età da lavoro,  l’aiuto è concesso per un periodo limitato, solo se il nucleo familiare si trova in condizioni di effettiva indigenza, ed è congegnato in modo che il beneficiario  sia  responsabilizzato  alla  ricerca  attiva  di  occupazione  e  solo  se  è  disponibile  ad  accettare  offerte  di  lavoro,  a  partecipare  a  lavori    socialmente  utili  o  a  programmi  di formazione.  Esso  tiene  inoltre  conto  dei  bisogni  e  delle  opzioni  di  scelta  di  chi  svolge  lavori  di  cura nel nucleo familiare.</em><br />
<em>Il  Minimo  vitale  è gestito dalle comunità locali, in primo luogo dai Comuni, perché queste sono  più  capaci  di  cogliere  le  diverse  esigenze  delle  persone  che  si  trovano  nello  stato  di bisogno  e  perché  a  questo  livello  è  più  facile  individuare  le  priorità  a  cui  rispondere  e identificare  le  forme  di  gestione  adatte  per  realizzare  i  servizi  più  efficaci;  è  integrato con le politiche  assistenziali  locali   che  offrono  servizi  alle  persone  in  stato  di  bisogno  (vecchiaia,  malattia,  handicap,  esclusione  sociale);  è integrato con le politiche attive del mercato del lavoro,  che  a  loro  volta  possono  essere  realizzate  solo  attraverso  strutture  decentrate  e  flessibili, con la collaborazione degli enti locali.</em><br />
<em>In prospettiva, il sistema assistenziale potrebbe essere arricchito di un altro nuovo istituto: il Fondo  per  i  non  autosufficienti,  sul  modello  della  Pflegeversicherung tedesca, con  la  funzione  di  assicurare  a  tutti  i  cittadini  che  vi  partecipano  prestazioni  monetarie  e  cure  mirate all’effettivo stato di bisogno nel momento in cui si crei una situazione di non autosufficienza. La copertura  assicurativa  dovrebbe  essere  estesa  a  tutta  la  popolazione,  con  modalità  di finanziamento che garantiscano l’equilibrio della gestione.</em><br />
<em>L’introduzione   dei   nuovi   istituti   comporterebbe   l’abolizione   degli   assegni   familiari, dell’assegno  per  il  nucleo  familiare,  della  pensione  sociale  e  dell’assegno  sociale  introdotto  dalla  riforma   del  1995. Al finanziamento di tali programmi andrebbero gradualmente destinate le   risorse   che   si   renderanno   disponibili   in   seguito   all’interruzione   dei   residui  istituti  di redistribuzione   del   reddito   (integrazioni   al   minimo,   pensioni   di   guerra,   indennità   di accompagnamento e in genere pensioni e indennità per invalidità).</em><br />
<em>I  nuovi  istituti  di  cui  si  propone  l’introduzione  dovranno  convivere  per  lungo  tempo  con  </em><br />
<em>quelli preesistenti. Questi dovranno tuttavia essere riformati, prevedendo più razionali criteri di</em><br />
<em>determinazione  dei  limiti  di  reddito;  accelerando  l’estinzione  delle  integrazioni  al  minimo  in  </em><br />
<em>connessione  con  le  proposte  qui  avanzate  di  completamento  della  riforma  pensionistica;  </em><br />
<em>prevedendo  modificazioni  dei  criteri  di riconoscimento   delle  invalidità;  riformando  l’istituto  </em><br />
<em>dell’indennità di accompagnamento” <a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8"><strong>[8]</strong></a></em></p>
<p>Ugualmente, un altro aspetto ritenuto deficitario è quello delle politiche attive del lavoro e degli ammortizzatori sociali:<br />
<em>“ L&#8217;attuale sistema degli ammortizzatori sociali è un sistema disorganico e quasi ingovernabile di strumenti, caratterizzato da successive sovrapposizioni.</em><br />
<em>Vi sono innumerevoli iniquità di trattamento, ricollegabili in larga parte al prevalere di meccanismi di pressione, che escludono i gruppi e i soggetti meno rappresentati;</em><br />
<em>• la rigidità dei trattamenti costituisce, soprattutto nell&#8217;ambito dei gruppi più tutelati, un oggettivo ostacolo ai processi di mobilità;</em><br />
<em>• le varie forme di sostegno non seguono un disegno logico per il reinserimento lavorativo;</em><br />
<em>• nell&#8217;assenza di veri e propri strumenti di assistenza si verifica un utilizzo improprio e &#8220;assistenzialistico&#8221; di strumenti che dovrebbero avere natura temporanea e servire ai processi fisiologici di mobilità e di reinserimento nel lavoro” <a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9"><strong>[9]</strong></a>.</em><br />
<em>“Occorre restituire centralità alle politiche attive del lavoro, come una componente essenziale dello Stato sociale, permettendo, così, di caratterizzare meglio lo Stato sociale stesso in termini di passaggio da una &#8220;spesa sociale passiva&#8221; o puramente &#8220;risarcitoria&#8221; a una spesa sociale “più attiva” volta ad accrescere le opportunità e a promuovere il cambiamento”.<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10"><strong>[10]</strong></a></em></p>
<p>Quello che la Commissione definisce come “minimo vitale” già all’epoca si era tradotto, in Europa<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a> e non solo, in concrete misure assistenziali <a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a> per conseguire l’obiettivo finale di garantire ai bisognosi il diritto alla esistenza.<br />
Esse hanno un nocciolo comune in quanto costituiscono tutte un “reddito garantito da una comunità politica per assicurare a tutti il diritto all’esistenza”<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>; l’elemento diversificante, in senso maggiormente selettivo o, al contrario, estensivo quanto a durata temporale, requisiti soggettivi per accedervi, entità economica è dato dal diverso modo di intendere il termine “tutti” ed “esistenza” <a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>. Sotto questo profilo, alla luce delle esperienze maturate nei diversi paesi che hanno già accolto nel proprio sistema assistenziale una misura che assicuri un reddito garantito agli indigenti, è possibile individuare due paradigmi: da una parte, il Reddito Minimo Garantito e, dall’altra, il Reddito di Base.<br />
Individuandone  i tratti salienti in maniera schematica, il RMG:<br />
·               consiste in una erogazione di denaro che consenta al beneficiario di raggiungere almeno il livello di sussistenza<br />
·               è una misura individuale poiché destinata a tutti soggetti con reddito e patrimonio insufficienti a garantire tale livello<br />
·               è una misura condizionata alla disponibilità che il beneficiario, qualora abile al lavoro e in età lavorativa, manifesti a svolgere un lavoro o una attività socialmente utile nonché a seguire percorsi di riqualificazione professionale<br />
·               è a carico della fiscalità generale<br />
·                ha durata illimitata nel senso che cessa al venir meno della condizione di bisogno oppure   in caso il beneficiario rinunci ad offerte di lavoro pervenutegli nell’ambito dei programmi di reinserimento nel mondo lavorativo.</p>
<p>Viceversa, il Reddito di Base è un reddito che una comunità politica versa a tutti e ciascuno dei suoi membri su base individuale senza alcun controllo di risorse né esigenza di  contropartite <a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.<br />
Si tratta, quindi, di una misura incondizionata ed individuale, cumulabile con eventuali altri redditi prodotti dal beneficiario ed irrevocabile, ossia che accompagna l’individuo fino alla morte. Anch’essa, come il RMG, grava sulla fiscalità generale.<br />
Una è la principale caratteristica comune ad entrambi i modelli: l’universalità.<br />
Essa è evidente per  il Reddito di Base i cui beneficiari sono tutti i membri di una comunità per il solo fatto che ne facciano parte.<br />
Ma l’universalità è propria anche del  RMG  in quanto erogabile a tutti i soggetti della comunità che si trovano al di sotto di una soglia di povertà, definita in via astratta e generale dalla legge, senza la necessità di ulteriori requisiti soggettivi (c.d. universalità selettiva).<br />
In definitiva, in entrambe le ipotesi si tratta di strumenti fissi e standardizzati quanto a presupposti, limiti e contenuti, indipendenti dalle scelte discrezionali e contingenti di una singola P.A. e dai vincoli del suo bilancio.<br />
Perciò i beneficiari, ossia coloro che posseggono i requisiti individuati ex lege, maturano un diritto soggettivo individuale ad un trasferimento di denaro, a carico della fiscalità generale, che, nel caso del RMG, si accompagna a misure di reinserimento sociale e lavorativo dell’individuo.</p>
<p><strong>2-             </strong><strong>Il Reddito Minimo di Inserimento (R.M.I.) e  il Reddito di Ultima Istanza (R.U.I.)</strong></p>
<p>Come evidenziato già all’epoca dalla Commissione<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a> “nell’Unione Europea solo in Grecia, come in Italia, è assente una misura di minimo vitale a livello nazionale che non riguardi solo gli anziani e gli invalidi civili”.<br />
Ad oggi, nell’ Unione a 28 Stati, il dato resta invariato<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.<br />
Tuttavia, in Italia ci sono stati dei tentativi di applicare in concreto le indicazione fornite dalla Commissione Onofri: il primo si ebbe con la istituzione del Reddito Minimo di Inserimento <strong>(RMI)</strong> con la L. 449/1997<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a> e il successivo DLGS 237/1998<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.<br />
Questa misura, inizialmente sperimentata per un biennio in 39 comuni, fu, poi, estesa sempre in via sperimentale a 267 comuni e prorogata per ulteriori due bienni<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>.<br />
Essa, almeno nelle intenzioni del legislatore dell’epoca, avrebbe dovuto essere estesa a tutto il territorio nazionale <a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a> in quanto appositamente qualificata come livello essenziale delle prestazioni sociali<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>. In realtà, nulla di quanto stabilito fu attuato poiché l’esperienza del RMI si chiuse, di fatto, nel luglio del 2002 quando, con la firma del c.d. Patto per l’Italia<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>, tale misura fu archiviata definitivamente.<br />
Il Reddito minimo di inserimento fu, dunque, costruito come un trasferimento monetario con cui colmare la distanza tra il reddito mensile eventualmente percepito dal beneficiario e quello che definisce la soglia di povertà<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>; unico requisito, oltre a quello reddituale<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a> era la stabile residenza nel territorio italiano<a title="" href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>.<br />
Ai beneficiari non inabili al lavoro e disoccupati veniva posta come condizione per il godimento del RMI la frequenza di corsi di formazione professionale e la manifestazione di disponibilità a svolgere i lavori che eventualmente fossero stati loro offerti per il tramite degli uffici di collocamento<a title="" href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>.<br />
La misura come costruita, seppure solo in via sperimentale, dal legislatore ( a universalità selettiva, individuale, condizionata, a carico della fiscalità generale) è sussumibile nel paradigma del Reddito Minimo Garantito con le caratteristiche prima individuate; essa  si configura come un vero e proprio diritto soggettivo in capo a colui che versi nella situazione di indigenza definita preventivamente per legge.<br />
La eventuale presenza e composizione del nucleo familiare del beneficiario non era, tuttavia, irrilevante.<br />
Infatti, il numero dei familiari determinava una maggiorazione quantitativa del RMI riconosciuto al beneficiario<a title="" href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a> ed, inoltre, “<em>La situazione reddituale e&#8217; definita dalla somma dei redditi riferiti al nucleo familiare composto dal richiedente, dalle persone con le quali convive e da quelle considerate a suo carico ai fini IRPEF. I redditi da lavoro, al netto di ogni ritenuta, sono considerati per il 75 per cento</em>”.<a title="" href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a><br />
Ancora, sotto il profilo delle politiche per l’inserimento sociale, gli interventi coinvolgevano l’intero nucleo famigliare di appartenenza<a title="" href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>; ciò perché il RMI fu concepito non solo come strumento di contrasto alla povertà ma anche alla esclusione sociale.<br />
I fondi per il sostegno economico di tale misura provenivano dal Fondo per le politiche sociali in misura non inferiore al 90% mentre la restante parte, unitamente ai costi di gestione del servizio, restava a carico dei Comuni.</p>
<p>Come detto, il RMI fu del tutto abbandonato a seguito del cambio di maggioranza parlamentare avvenuto con le elezioni del 2001 e colla sottoscrizione del c.d. Patto per l’Italia;   in sostituzione fu varato il RUI, Reddito di ultima istanza: “ <em>Per l’anno 2003, scaduta la sperimentazione del Reddito minimo di inserimento, il sistema  di  sostegno  al  reddito  è  completato  da  uno  strumento  di  ultima  istanza,  caratterizzato  da  elementi solidaristici e finanziato dalla fiscalità generale. Il reddito minimo di inserimento ha consentito  di  verificare  l’impraticabilità  di  individuare  attraverso  la  Legge  dello  Stato  soggetti aventi diritto ad entrare in questa rete di sicurezza sociale. Per questo motivo si è stabilito  di  individuare  un  nuovo  sistema  –  il  reddito  di  ultima  istanza,  appunto  –  da  realizzare  e  co-finanziare  in  modo  coordinato  con  il  sistema  regionale  e  locale,  attraverso  programmi    che    distinguano    in    modo    finalizzato    le    carenze    reddituali    derivanti   esclusivamente  da  mancanza  di  opportunità  lavorativa  (da  affrontare  attraverso  politiche  attive del lavoro che evitino l’istaurarsi di percorsi di cronicità e dipendenza assistenziale) e carenze tipiche delle fragilità e marginalità sociali che necessitano di misure di integrazione sociali e reddituali</em>” <a title="" href="#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>.<br />
Tali obiettivi programmatici si tradussero nell’art. 3 co. 101 e 102 della Legge  n. 350/2003: lo Stato attraverso l’istituzione di un contributo di solidarietà sulle c.d. pensioni d’oro avrebbe cofinanziato le Regioni che avessero istituito il RUI.<br />
Tuttavia, questo finanziamento non è mai stato erogato<a title="" href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a> e già nella legge finanziaria  n. 311/2005 non vi è più alcun accenno al RUI.<br />
In seguito, la  Corte Costituzionale con la sent. num 423/2004, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 3 co. 101 alla luce della riforma del Titolo V Cost.: lo Stato era intervenuto a legiferare in un ambito, quello della assistenza sociale, rimesso alla competenza residuale esclusiva regionale ex art. 117 Cost<a title="" href="#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>.<br />
Tuttavia, pur in assenza di una concreta operatività del reddito di ultima istanza, è possibile evidenziare gli elementi di forte differenziazione tra tale strumento  e il  precedente R.M.I..<br />
Innanzitutto il R.U.I. ha una caratteristica puramente residuale essendo, cioè, concepito per intervenire in fattispecie estreme, non contemplate dalle altre misure di sostegno al reddito e di sviluppo dell’occupazione<a title="" href="#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a>.<br />
Non vi fu, da parte del legislatore dell’epoca, l’obiettivo di creare uno strumento di protezione universale capace, in prospettiva, di semplificare il sistema assistenziale e di assorbire le misure di sostegno al reddito già esistenti. Al contrario: tale prospettiva, rappresentata dal RMI, viene espressamente ritenuta inattuabile e dunque abbandonata.<br />
Per secondo, esso non grava in maniera sistematica sulla fiscalità generale ma dipende da appositi stanziamenti che Regioni e Stato avrebbero dovuto di anno in anno deliberare: in particolare lo Stato centrale avrebbe partecipato al cofinanziamento attraverso una ( delle tante) c.d. “ tassa di scopo”.<br />
L’aspetto finanziario introduce  la terza differenza.<br />
Il RUI prevedeva un ruolo decisivo delle regioni sia nell’individuare i requisiti di accesso sia nello stanziamento dei fondi necessari al suo funzionamento: ciò a discapito della omogeneità della misura su tutto il territorio nazionale.<br />
Sotto la stessa denominazione, RUI, sarebbe stato possibile rinvenire una serie di misure di sostegno al reddito diverse tra loro, sia per contenuto che per entità economica del sussidio, poichè legate alle scelte discrezionali e alla disponibilità economica di ciascun ente regionale.<br />
In ultimo, sotto il profilo soggettivo, l’art. 3 co.101 citato individua i beneficiari ne “<em>i nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro”.</em><br />
Al contrario, la norma istitutiva del RMI esplicitamente faceva riferimento alla persona e non al nucleo familiare:<br />
<em>“Il reddito minimo di inserimento, introdotto in via sperimentale, e&#8217; una misura di contrasto della poverta&#8217; e dell&#8217;esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalita&#8217; sociale ed impossibilitate a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli.</em><br />
<em>Il reddito minimo di inserimento e&#8217; costituito da interventi volti a perseguire l&#8217;integrazione sociale e l&#8217;autonomia economica dei soggetti e delle famiglie destinatari, attraverso programmi personalizzati, e da trasferimenti monetari integrativi del reddito”<a title="" href="#_ftn35" name="_ftnref35"><strong>[35]</strong></a></em><br />
Dunque il nucleo familiare, da una parte, la persona, dall’altra: il beneficiario del RUI è solo il tramite attraverso cui realizzare interventi risolutivi dello stato di bisogno e di esclusione sociale in cui versa l’intero nucleo familiare i cui componenti non godano di altre e diverse misure assistenziali settoriali..<br />
Per il reddito di ultima istanza, in definitiva, non può parlarsi di un diritto soggettivo individuale ma di una ammissione discrezionale ad un beneficio<a title="" href="#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a>.</p>
<p><strong>3-             </strong><strong>Che cosa non ha funzionato?</strong></p>
<p>Le esperienze fin qui illustrate in tema di “minimo vitale” evidenziano la scarsa influenza <a title="" href="#_ftn37" name="_ftnref37">[37]</a> che il lavoro svolto dalla Commissione Onofri ha esercitato sul sistema previdenziale ed assistenziale italiano. Esso, infatti, anche negli anni successivi al deposito della relazione Onofri, è stato oggetto di interventi parziali, settoriali e disorganici, spesso condizionati da esigenze di bilancio emergenziali<a title="" href="#_ftn38" name="_ftnref38">[38]</a>.<br />
Tutto ciò, invece che costruire un sistema di ammortizzatori sociali organico, dotato di coerenza interna ed in grado di offrire una tutela universale, ne ha accentuato le caratteristiche di frammentarietà, categorialità, scarsa capacità redistributiva<a title="" href="#_ftn39" name="_ftnref39">[39]</a> e, in definitiva, di inefficacia.<a title="" href="#_ftn40" name="_ftnref40">[40]</a><br />
L’esito infelice dei diversi tentativi di inserire una misura di reddito garantito nel sistema assistenziale italiano ha molteplici ragioni: alcune, senza dubbio, legate alla specificità della singola misura e al contesto storico-politico in cui ciascuna iniziativa si è sviluppata.<br />
Con Riferimento al R.U..I, ad esempio, il venir meno dell’apporto finanziario statale già con la finanziaria per l’anno 2005 unitamente all’intervento della Corte Costituzionale ha impedito a tale strumento di diventare concretamente operativo.<br />
Quanto al RMI, sono stati individuati dei fattori di criticità connessi alla modalità di introduzione e sperimentazione da cui è, poi, scaturita una valutazione negativa da parte del legislatore del 2002 con il definitivo abbandono di tale strumento.<br />
E’ stato rilevato <a title="" href="#_ftn41" name="_ftnref41">[41]</a> come la sperimentazione sia avvenuta in contesti eccessivamente problematici, ossia in comuni con elevata concentrazione di disoccupati e di coloro che percepivano un reddito sotto la soglia di povertà.<br />
Sempre sotto l’aspetto territoriale, si è evidenziato come i comuni coinvolti siano stati numericamente esigui e, per di più, scarsamente popolati: dunque, non idonei a rappresentare la realtà nazionale e a testare la nuova misura assistenziale.<br />
Ancora, la sperimentazione ha avuto una durata troppo breve: è, cioè, mancata una prospettiva pluriennale a causa di limitate risorse economiche.<br />
A ciò si è accompagnato uno scarso supporto, sotto forma di personale, direttive e strumenti informatici, alle strutture comunali concretamente chiamate a gestire la misura in questione e non in possesso delle necessarie risorse umane e materiali.<br />
Tuttavia, non può ritenersi che le circostanze fin qui esposte siano, da sole, sufficienti a spiegare la mancata realizzazione delle indicazioni fornite dalla Commissione Onofri e, in particolare, di quelle relative alla, ormai ventennale, “<em>assenza  in  Italia  di  uno  schema  di  reddito  minimo  per  chi  è  totalmente provvisto  di  mezzi”</em>.<br />
Al di là delle singole ragioni contingenti, infatti, ciò che caratterizza il rapporto della Commissione Onofri e che, al contrario, non si rinviene nei tentativi fin qui esaminati è l’aver elaborato un progetto di riforma complessiva ed organica del sistema previdenziale ed assistenziale vigente.<a title="" href="#_ftn42" name="_ftnref42">[42]</a><br />
Le molteplici proposte rassegnate nella relazione riguardano i diversi istituti previdenziali ed assistenziali e possiedono una reciproca coerenza poiché rientrano in una complessiva strategia riformatrice, mirante a ridefinire l’assetto globale del sistema.<br />
Essa si muove su diverse direttrici la prima delle quali è il riequilibrio della spesa tra previdenza e assistenza in favore di quest’ultima.<br />
Segue la proposta di superare il modello categoriale di assistenza sociale attraverso uno strumento di protezione universale nei confronti di chi versi in stato di bisogno tout court, senza la necessità che ad esso si associno ulteriori requisiti ( vecchiaia, disabilità, perdita del lavoro): appunto il c.d. minimo vitale.<br />
Le altre due direttrici sono rappresentate da un modello di assistenza sociale che valorizzi la erogazione di servizi invece che limitarsi al riconoscimento di prestazioni monetarie  e che sia improntato, il più possibile, alla omogeneità sul territorio nazionale superando le eterogeneità territoriali.<br />
Tale visione strategia di ampio orizzonte non è rinvenibile nelle misure fin qui trattate: sia il RUI che il RMI che i sussidi regionali non sono stati parte di un più grande progetto di riforma del sistema di ammortizzatori sociali.<br />
Al contrario, tali istituti presupponevano l’esistenza del sistema esattamente così com’era e furono concepiti come aggiuntivi e non sostitutivi delle misure assistenziali già vigenti.<br />
Ciò è evidente per il RUI, il qual ha come scopo proprio quello di “coprire” le fattispecie residuali non rientranti nelle altre misure di  sicurezza sociale.<br />
Lo stesso dicasi per i sussidi istituiti e finanziati dalle regioni che si aggiungono, senza sostituirlo,  allo “stato sociale nazionale”.<br />
Il discorso è parzialmente diverso per il RMI per il quale la operatività limitata ad una fase  sperimentale e la mancata estensione a tutto il territorio nazionale hanno, di fatto, impedito ad una misura così innovativa di poter spiegare i propri effetti fino in fondo.<br />
Non è, infatti, possibile ipotizzare se tale forma di sussidio, qualora fosse stata stabilizzata, avrebbe innescato un processo di semplificazione del sistema nella sua interezza col conseguente di assorbimento delle altre misure vigenti</p>
<p><strong>4-             </strong><strong>      Minimo Vitale e Costituzione: quale modello di sicurezza sociale?</strong></p>
<p>Dunque, i legislatori succedutisi dal 1997 ad oggi non hanno dato seguito alle indicazioni formulate dalla Commissione Onofri per una modifica strutturale del sistema previdenziale ed assistenziale italiano cosi come configuratosi a partire dal secondo dopoguerra.<br />
C’è da chiedersi se ciò sia imputabile unicamente alle scelte “politiche” contingenti oppure se sussistano degli ostacoli di ordine generale alla ri-costruzione di un sistema di sicurezza sociale imperniato su una misura assistenziale che, in maniera universale, garantisca la concreta tutela del diritto all’esistenza per tutti i membri della comunità.<br />
In altre parole, se la “lacuna” rilevata nel 1997 nel rapporto finale della Commissione Onofri dipenda dal fatto che vi sia una incompatibilità tra il dettato costituzionale e “il  minimo vitale” inteso come misura esemplificativa di un sistema assistenziale diverso da quello attuale e che individua i propri beneficiari nei soggetti bisognosi in quanto tali, senza specificare ulteriori requisiti soggettivi e status personali ( p. es. inabilità al lavoro, disoccupazione, lavoratore in attività, vecchiaia).<br />
Se cosi fosse, il vuoto di tutela certificato venti anni fa, oltre che fisiologico all’attuale sistema di protezione sociale, sarebbe anche pienamente coerente con i principi costituzionali e corrispondente al progetto di stato sociale varato dal costituente nel 1948; viceversa, l’ introduzione di un reddito erogato dallo Stato ai cittadini bisognosi in quanto tali rappresenterebbe una violazione dei suddetti  principi ed una fuga dal sistema di sicurezza sociale su di essi costruito.<br />
Il tutto con la conseguenza che ogni tentativo di colmare tale lacuna, riformando il modello di assistenza e previdenza sociale, sarebbe sempre destinato a fallire se non preceduto da una modifica delle norme costituzionali di cui l&#8217;attuale legislazione previdenziale e assistenziale costituirebbe attuazione.<br />
Al fine di verificare tale ipotesi è necessario prendere le mosse dalla considerazione secondo cui nell&#8217;attuale testo della Costituzione il diritto ad una esistenza libera e dignitosa trova spazio in diversi articoli della c.d. parte economica senza, però, che in nessuno di essi emerga in maniera compiuta il riconoscimento di tale diritto a tutti sulla base del solo stato di bisogno<a title="" href="#_ftn43" name="_ftnref43">[43]</a>.<br />
In questo senso non è possibile reperire in Costituzione una specifica disposizione che legittimi in via diretta una forma di reddito minimo garantito quale misura finalizzata ad eliminare lo stato di povertà individuale in quanto condizione di per sè ostativa al pieno godimento di quel diritto.<br />
D’altra parte, è pur vero che i diritti sociali  concretizzano il principio fondamentale di uguaglianza sostanziale il quale “impone” la tutela dei soggetti deboli.<br />
La  Corte Costituzionale a tal proposito e con riferimento allo specifico diritto all’abitazione ha chiarito che <em>“In breve, creare le condizioni minime di uno Stato sociale, concorrere a garantire al maggior numero di cittadini possibile un fondamentale diritto sociale […], contribuire a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l&#8217;immagine universale della dignità umana, sono compiti cui lo Stato non può abdicare in nessun caso</em> ( Corte Cost. sent. num 217/88 e 404/1988).<br />
Ancora, a proposito del trattamento pensionistico, la Consulta ha riconosciuto l’esistenza di “<em>un interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l’effettivo godimento dei diritti civili e politici ( art. 3 secondo comma della Costituzione)</em> “ (Corte Cost. sent. num. 286/1987) .<br />
Dunque la logica della eguaglianza sostanziale combinata alla necessità di tutela della “immagine universale della dignità umana” apre le porte ad una tutela non solo in prospettiva “passiva” di mitigazione delle sperequazioni ma anche in termini propositivi di emancipazione e promozione dei soggetti tutelati<br />
Il “pieno sviluppo della persona umana” e “la partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” individuati  dall’art. 3 co.2 possono essere letti, cioè, come dei valori finali a cui tendere anche ampliando i confini della protezione sociale definiti in costituzione<a title="" href="#_ftn44" name="_ftnref44">[44]</a> e facendo ricorso a strumenti non tipizzati o non disciplinati dalla Carta in maniera espressa .<br />
In questa ottica l’art. 3 co. 2 potrebbe offrire una copertura costituzionale per “aggiornare” la nozione di “ privi di mezzi” ( art.34 cost.) e dotarsi di un novo modello di protezione sociale capace di intercettarne i bisogni.<br />
Venendo proprio alle disposizioni appartenenti alla c.d. parte economica esse definiscono un sistema di protezione sociale composto da una gamma di fattispecie diversificate e dettagliate in cui l’intervento statale è legato non solo allo stato di bisogno del beneficiario ma anche a diversi ed ulteriori requisiti.<br />
L&#8217;art. 36, ad esempio,  riconosce il diritto all&#8217;esistenza libera e dignitosa all’individuo che sia un lavoratore in attività e sotto forma di una congrua quantificazione della retribuzione.<br />
L&#8217;art. 38 co. 1, invece, assicura l&#8217;intervento statale per sopperire alla carenza di mezzi per vivere in cui versino soggetti che siano inabili al lavoro; al co.2, diversamente, si prevede lo stesso intervento per garantire le esigenze di vita di soggetti che siano caduti in stato di bisogno in quanto lavoratori vittima di infortunio, malattia, invalidità, oppure impossibilitati a svolgere la propria attività a causa dell&#8217;età o di disoccupazione involontaria.<br />
Dunque, è evidente che tali articoli, come pure l’art. 35 e l’art. 37, hanno una marcata caratteristica selettiva in quanto definiscono un sistema assistenziale e previdenziale che vede come beneficiario- tipo il soggetto lavoratore attivo o, in alternativa, il soggetto privato di tale condizione a causa di  malattia, invalidità, infortunio, disoccupazione o  inabilità.<br />
Tale selettività, per altro, non è casuale ma intenzionale e consapevole<a title="" href="#_ftn45" name="_ftnref45">[45]</a>: il legislatore costituzionale ha, cioè, chiarito che non ogni cittadino “sprovvisto dei mezzi necessari per vivere” ha diritto all’intervento assistenziale statale ma solo quello che, versando in tale stato di bisogno, sia anche inabile al lavoro. Questo modello è stato puntualmente definito come ”ergocentrico” perchè trova il suo fulcro nella figura dell&#8217; individuo-lavoratore e si basa sulla considerazione che il lavoro retribuito sia lo strumento necessario e da sè sufficiente alla protezione e all’inclusione sociale <a title="" href="#_ftn46" name="_ftnref46">[46]</a>.<br />
In tale ottica, è evidente, non pare esserci spazio per una misura assistenziale universalmente diretta a tutti gli individui bisognosi a prescindere dal loro status di lavoratori o ex tali.<br />
Tuttavia, occorre verificare che lo scopo perseguito dal legislatore costituzionale attraverso il contenuto marcatamente selettivo degli artt. 35-38 fosse veramente quello di limitare l’accesso al sistema assistenziale escludendo, di fatto, i soggetti più deboli ossia gli individui che potenzialmente possono accedere la mercato del lavoro, in quanto non inabili, ma che, in concreto, ne sono esclusi  restando così privi di mezzi di sostentamento.<br />
A tal fine è necessario illustrare il  presupposto su cui è stato costruito il modello assistenziale ergocentrico in sede costituente: la convinzione che fosse possibile realizzare una condizione stabile di piena occupazione o, quanto meno, di disoccupazione frizionale.<a title="" href="#_ftn47" name="_ftnref47">[47]</a><br />
Nella visione dei costituenti, cioè, tutti i cittadini avrebbero avuto l’opportunità di accedere al mercato del lavoro e, ciascuno secondo le proprie possibilità, di svolgere una attività  in grado di garantire una esistenza dignitosa per mezzo di una equa retribuzione (una volta sopraggiunto il collocamento a riposo per  limiti di età un dignitoso tenore di vita sarebbe stato garantito dalla pensione).<br />
E la certezza che tale opportunità si sarebbe concretizzata è dimostrata dalla specifica statuizione di un diritto al lavoro riconosciuto a tutti i cittadini (art. 4 Cost.) la cui attuazione è garantita dall’intervento statale attraverso adeguate politiche economiche miranti a perseguire e conseguire un obiettivo ritenuto raggiungibile: la piena occupazione.<br />
Dunque, nella prospettiva del Costituente, veniva fissata una perfetta corrispondenza tra l’universalità dei cittadini e l’universalità dei lavoratori per cui l’intervento statale era concepito come  limitato a ipotesi residuali: la principale rappresentata dai soggetti inabili che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa <a title="" href="#_ftn48" name="_ftnref48">[48]</a>.<br />
Quindi, la successiva dalla categoria dei lavoratori malati, infortunati, invalidi o con età anagrafica incompatibile con l’attività lavorativa.<br />
In ultimo, il caso dei lavoratori rimasti disoccupati (involontariamente) ossia quei soggetti che hanno incolpevolmente perso il lavoro  restando privi, in tal modo, dei mezzi di sostentamento.<br />
Come detto, la disoccupazione a cui si riferisce il Costituente è quella che nasce dal normale turnover nel mondo del lavoro: riguarda, cioè, persone che entrano ed escono dalla forza lavoro a causa della  continua creazione/distruzione di impieghi. Essa deriva, infatti, dalle imperfezioni nel processo di abbinamento tra posti di lavoro disponibili e lavoratori in cerca della migliore occupazione possibile. Il totale di disoccupati legati alla disoccupazione frizionale dipende dalla frequenza con la quale i lavoratori cambiano lavoro e dal tempo impiegato per trovarne uno nuovo.<br />
Si tratta di un fenomeno naturale, solitamente di breve periodo, che contraddistingue le economie dinamiche e in crescita. Un certo livello di disoccupazione frizionale non è quindi eliminabile, ma si può ridurre con politiche che diminuiscano le inefficienze e gli ostacoli al libero funzionamento del mercato del lavoro.<br />
E allora, i soggetti esclusi dal sistema di sicurezza sociale costruito in sede costituente appartengono ad un’unica categoria: quella di coloro i quali non hanno voluto cogliere l’opportunità di un lavoro e che volontariamente si sono sottratti dal dovere di svolgere un attività “che concorra al progresso materiale o spirituale della società” restando in tal modo privi di “mezzi adeguati alle loro esigenze di vita”. Per tutti gli altri sarebbe stato sufficiente il lavoro integrato dagli interventi statali in casi eccezionali, del tutto tipici e nominati.<br />
Dunque, ritornando alle ipotesi formulate in partenza, la selettività degli art. 35-38 è in realtà solo apparente ma cela un’ aspirazione universalista del legislatore costituente: è compito dello Stato intervenire per garantire a tutti i cittadini una esistenza libera e dignitosa attraverso la creazione delle condizioni affinché tutti i cittadini possano svolgere una attività lavorativa adeguatamente retribuita.<br />
E’ il diritto al lavoro e la sua concreta attuazione a costituire, secondo il legislatore costituzionale,  la misura universale per garantire a ciascun membro della comunità  il proprio diritto alla esistenza.<br />
Per tale ragione gli istituti assistenziali  esistenti presuppongono, oltre allo stato di bisogno, anche la qualifica di lavoratore o ex tale o, ancora, di inabile al lavoro in capo al beneficiario: non era stata nemmeno presa in considerazione, cioè, l’ipotesi di un individuo che in condizione di non inabilità al lavoro e volendo lavorare, non riuscisse a trovare un impiego da cui trarre una retribuzione idonea a garantirgli una esistenza libera e dignitosa.<br />
Nell’attuale contesto storico ed economico il presupposto di una stabile condizione di piena occupazione è venuto meno così come si è fortemente ridotta la capacità del singolo stato nazionale di influenzare il mercato del lavoro e i cicli economici.<br />
Ciò è dovuto a molteplici e diversi fattori come la globalizzazione dei mercati, i mutamenti geo-politici, l’integrazione sempre più stretta dell’Italia in comunità internazionali: sono, cioè, cambiati i punti di riferimento che i Costituenti avevano a disposizione nel momento in cui hanno progettato il modello di stato sociale lasciatoci in eredità.<br />
Oggi non ha più riscontro nella realtà la convinzione che tutti i cittadini possono avere l’opportunità di svolgere un lavoro come pure quella per cui i soggetti inoccupati siano unicamente quelli che non hanno voluto cogliere tale opportunità.<br />
Al contrario, oggi sono tantissimi i “disoccupati incolpevoli” ossia quelle persone che aspirano ad  un lavoro, hanno accumulato le competenze tecniche e culturali per svolgerlo ma non riescono ad entrare nel mercato del lavoro; oppure di ex lavoratori in condizione di disoccupazione permanente.<br />
Tutto ciò, di fatto, mortifica le aspirazioni universalistiche del sistema assistenziale e lo rende fortemente selettivo in quanto incapace di raggiungere un numero crescente di persone che effettivamente versano in stato di bisogno ma che non sono più o non sono mai state dei lavoratori.<br />
Dunque, l’attuale sistema non corrisponde più alle intenzioni del Costituente anzi, profilandosi come uno strumento sempre più inadeguato nella lotta al bisogno, finisce per compromettere anche l’ effettività  di quelle libertà individuali costituzionalmente riconosciute all’individuo.<br />
“<em>L’’astratto riconoscimento della libertà  di coscienza e delle libertà  politiche a tutti gli uomini, se rappresenta un momento essenziale nello sviluppo della teoria politica, ha un valore ben relativo quando la maggioranza degli uomini, per condizioni intrinseche e ambientali, per miseria morale e materiale, non sia posta in grado di apprezzarne il significato e di valersene concretamente. La libertà  non accompagnata e sorretta da un minimo di autonomia economica, dalla emancipazione dal morso dei bisogni essenziali, non esiste per l’individuo, è un mero fantasma</em>” ( C. Rosselli)</p>
<p><strong>5-             </strong><strong>Verso quale modello?  Le soluzioni adottate dal legislatore nazionale con le leggi di Stabilità per l’anno 2015 e 2016 <a title="" href="#_ftn49" name="_ftnref49"><strong>[49]</strong></a></strong></p>
<p>Chiarita la collocazione a livello costituzionale di una misura che assicuri un reddito minimo alla platea dei soggetti bisognosi e preso atto dei tentativi di modifica introdotti in passato occorre esaminare quali sono le scelte operate dal legislatore contemporaneo per valutare quale è il modello di stato sociale a cui si tende<br />
Con la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- legge di stabilita&#8217; 2016), art. 1 comma 386 e 387,  è stato varato un “Piano nazionale per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale” per la cui attuazione è stato costituito un fondo ad hoc; tale piano, concepito come avente (s)cadenza triennale e da adottarsi con DPCM  di intesa con la Conferenza unificata Stato-Autonomie locali, si prefigge di garantire, in maniera uniforme sul territorio nazionale, il raggiungimento di livelli essenziali di prestazioni assistenziali finalizzate alla lotta alla povertà.<br />
Poiché al momento dell’entrata in vigore della disposizione finanziaria il Piano nazionale non era stato ancora definito, gli stanziamenti per l’anno 2016 del neo costituito <em>“Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale”</em> sono stati utilizzati per estendere a tutto il territorio  nazionale la misura della c.d. Social Card (comma 387 lett.a); con l’esplicita avvertenza di garantire prioritariamente gli interventi nei confronti di famiglie con figli minori o disabili oppure in cui vi sia la  presenza di donne in stato di gravidanza.<br />
Dunque, il legislatore nazionale del 2016, nel predisporre una complessiva strategia di lotta alla povertà, recupera, ampliandone il bacino territoriale di efficacia, una misura istituita con l’art. 81 co. 29 del DL 112/08 (convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)<a title="" href="#_ftn50" name="_ftnref50">[50]</a> e successivamente sperimentata nei comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti ex art. 60 del DL 5/2012 ( convertito in legge n.35 del 4 aprile 2012)<a title="" href="#_ftn51" name="_ftnref51">[51]</a><br />
Con ciò, dando attuazione a quanto programmato ma non attuato, nel 2013 quando  si concepì l’estensione della Social Card su tutto il territorio nazionale “come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l&#8217;inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all&#8217;inserimento e al reinserimento lavorativi e all&#8217;inclusione sociale”.<a title="" href="#_ftn52" name="_ftnref52">[52]</a><br />
Fonte regolatrice di questo strumento è il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 gennaio 2013 col quale se ne individuano i criteri di accesso e le caratteristiche di funzionamento.<br />
I beneficiari di questa misura sono “i nuclei familiari” (art. 4) titolari di specifici requisiti “concernenti la situazione economica” ( art. 4 co.3 lett.a), ”familiari” (art. 4 co.2 lett. b), “concernenti la condizione lavorativa” ( art. 4 co.3 lett.c )  nonchè eventuali e ulteriori definiti dal Comune di appartenenza di intesa con  i competenti Ministeri( art. 4 co.3 lett.d).<br />
Tra tutti i requisiti quello che spicca, per la sua capacità di selezionare fortemente la platea dei potenziai beneficiari, è sicuramente quello della presenza nel nucleo di almeno un componente di età minore di anni 18.<br />
Si tratta, dunque, di un benefico settoriale, indirizzato ad una specifica  nonché ristretta categoria di bisognosi: ciò rende la misura priva di qualunque aspirazione alla universalità.<br />
Ugualmente occorre sottolineare come la famiglia a cui il Legislatore guarda è una famiglia anagrafica ossia quella “costruita” sulla base dell’ISEE <a title="" href="#_ftn53" name="_ftnref53">[53]</a> : nell’ambito di tale sistema, infatti il nucleo famigliare è costituito da tutti i soggetti che abbiano la residenza nel medesimo luogo.<br />
La quantificazione della situazione economica di tali  famiglie avviene, quindi, attraverso l’esame dei redditi e dei patrimoni di ciascun soggetto co-residente.<br />
Dalla tipologia dei soggetti beneficiari emerge come la misura in questione è ascrivibile ad un  modello completamente diverso da quello auspicato dalla Commissione Onofri e la cui realizzazione era stata tentata con l’introduzione del R.M.I.<br />
Nel caso della c.d. social card, infatti, lo stato di povertà individuale non rileva ex se ma viene riconosciuto dallo Stato solo ove inserito nell’ambito della formazione sociale costituita dalla “famiglia anagrafica” cosi come definita nel D.M..<br />
A parità di condizione di bisogno, il singolo riesce ad accedere al sistema  di protezione sociale  se inserito in un “nucleo familiare” e ne rimane escluso qualora non condivida la residenza con altri: ciò comporta conseguenze paradossali.<br />
La prima: per chi è privo di sufficienti risorse reddituali o patrimoniali la convivenza nell’ambito del nucleo familiare anagrafico risulterà la soluzione obbligata, stante l’impossibilità di poter provvedere al mantenimento di una abitazione autonoma,  oppure potrebbe comunque risultare la scelta più conveniente in quanto garantisce l’accesso ad una forma di assistenza sociale altrimenti preclusa.<br />
La seconda:  dall’insieme dei redditi e dei patrimoni dei conviventi potrebbe scaturire un ISEE superiore ai parametri fissati dal legislatore per cui “il nucleo familiare”, sebbene composto da soggetti incapaci, individualmente considerati, di raggiungere uno standard di sussistenza, venga escluso dal novero dei beneficiari della misura assistenziale<a title="" href="#_ftn54" name="_ftnref54">[54]</a>.<br />
La misura in questione, quindi, lascia l’individuo sullo sfondo nel senso che il legislatore non persegue lo scopo di creare le condizioni per consentire ai soggetti bisognosi, individualmente considerati, di abbandonare tale stato raggiungendo un livello di sussistenza che consenta loro di vivere dignitosamente e, quindi, in maniera autonoma.<br />
Il fine che con tale misura si intende(va) raggiungere era quello di fornire alle ”famiglie anagrafiche” un sussidio per garantirne l’acceso ai beni essenziali.<br />
Come già evidenziato rispetto al RUI anche con la social card il richiedente, ossia il membro del nucleo familiare che rientri nei parametri prima illustrati, è unicamente il tramite attraverso cui il nucleo può accedere alla misura assistenziale.<br />
Da una parte la social card, proprio per le sue caratteristiche, non ha rappresentato un passo in avanti rispetto alla elaborazione di una misura universale ed individuale per la lotta alla povertà e per assicurare una esistenza dignitosa a coloro che sono sprovvisti degli strumenti economici per provvedervi da sé.<br />
Dall’altra essa ha però messo in evidenza l’esistenza di un bisogno di protezione sociale che lo Stato è chiamato a soddisfare.<br />
In tali termini  ha avuto modo di esprimersi la Corte Costituzionale con la sentenza n. 10/2010: la controversia, vertente sul riparto di competenze tra Stato e regioni ex art. 117 co. 4 Cost, ha offerto alla Consulta l’occasione per  ricostruire il diritto ad una esistenza libera e dignitosa sulla base degli artt. 2, 3 co.2, 38 e 117 Cost.<a title="" href="#_ftn55" name="_ftnref55">[55]</a><br />
La Corte, innanzi tutto, ha riconosciuto “<em>il diritto a conseguire le prestazioni imprescindibili per alleviare situazioni di estremo bisogno – in particolare, alimentare</em>” come un diritto fondamentale<a title="" href="#_ftn56" name="_ftnref56">[56]</a>. Inoltre, lo ha qualificato come “<em>strettamente inerente alla tutela del nucleo irrinunciabile della dignità della persona umana”.</em><br />
Dunque, è non solo legittimo ma anche doveroso<a title="" href="#_ftn57" name="_ftnref57">[57]</a> l’intervento del legislatore nazionale che tenta di soddisfare tale diritto erogando, con la social card, “ <em>una prestazione che non è compresa tra quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario</em>”.</p>
<p>Tale strumento viene, quindi, riattivato dal legislatore del 2016 per realizzare il Piano Operativo Nazionale (PON) “ Inclusione” a sua volta approvato in attuazione dell’Accordo di Partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014-2020 il quale <em>“ nell’ambito dell’Obiettivo Tematico 9 prevede di dedicare un Programma nazionale al rafforzamento di meccanismi e strumenti di governance  che possono accompagnare il processo definitorio – proprio della politica ordinaria. Dei livelli essenziali delle prestazioni e in particolare al supporto della sperimentazione del Sostegno per l’inclusione attiva rafforzando la capacità dei servizi sociali sui territori di prendere in carico i nuclei familiari beneficiari attraverso la predisposizione di progetti personalizzati alla cui adesione risulta condizionata l’erogazione del sussidio economico”.<a title="" href="#_ftn58" name="_ftnref58"><strong>[58]</strong></a></em></p>
<p>A tal fine il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in forza di apposito accordo in sede di conferenza unificata<a title="" href="#_ftn59" name="_ftnref59">[59]</a>, ha predisposto e pubblicato le “Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del SIA” ( sostegno per l’inclusione attiva) in cui si chiarisce come “<em> La presa in carico del nucleo familiare, mirata a dare risposta a bisogni complessi, richiede la messa in atto di interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, monitoraggio, attivazione di prestazioni sociali nonché di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici (centri per l’impiego, tutela della salute e istruzione) e privati (in particolare del privato sociale) del territorio. La presa in carico complessiva del nucleo prevede, dunque, il coordinamento di più interventi contemporanei garantendo una presa in carico globale e olistica che superi l’attuale frammentazione”<a title="" href="#_ftn60" name="_ftnref60"><strong>[60]</strong></a></em><br />
Il ministero definisce anche una struttura di gestione e governance complessa-  e anche complicata-  che coinvolge diversi Ministeri, Comuni, Regioni, INPS e Poste Italiane.<br />
In particolare, deve evidenziarsi il ruolo delle regioni alle quali è attribuita la facoltà, facendo ricorso a risorse proprie,  di implementare il sostegno previsto dal legislatore nazionale individuando nuove categorie di beneficiai opure incrementando quantitativamente il sussidio o, ancora, creando nuove misure ad integrazione e coordinamento col SIA.<a title="" href="#_ftn61" name="_ftnref61">[61]</a><br />
Ai comuni è demandato il compito di attivare le proprie strutture per poter rendere operativa sul territorio la misura in questione.<br />
Infatti all’erogazione del sostegno si accompagna un “sistema coordinato di interventi e servizi per l’inclusione attiva” ossia per il reinserimento dei soggetti nel mercato del lavoro.<br />
E’ stato sottolineato<a title="" href="#_ftn62" name="_ftnref62">[62]</a> come, nell’ambito dell’attuale scenario, il SIA, è quanto più si avvicina ad uno schema generale di reddito minimo pur rimanendone, in concreto, molto distante.<br />
Il Sostegno per l’Inclusione Attiva, infatti, è ancora caratterizzato da una fortissima settorialità, visto che è destinato ai nuclei familiari con almeno un minore e aventi un determinato ISEE, come pure dal carattere non strutturale atteso che  la misura  è operativa nelle more di definizione del piano nazionale di contrasto alla povertà.<br />
Piano che, a sua volta,  verrà formulato e finanziato su scadenza triennale.<br />
Ulteriori aspetti critici sono stati evidenziati, contestualmente alla nascita di questo strumento,  dai soggetti chiamati ad attuarlo, ossia i Comuni e le Regioni.<br />
I primi, sebbene evidenziandone  il carattere” certamente innovativo e ambizioso, pur nella sua gradualità”,   hanno rimarcato le oggettive difficoltà a partecipare alla gestione del sussidio dovute alla carenza di risorse finanziarie, all’insufficiente personale specializzato e alla penuria di strutture.<br />
Il tutto a discapito non solo della efficacia del servizio  ma anche della sua omogenea erogazione su tutto il territorio nazionale “<em>dove è noto essere fortemente differenziata la situazione relativa alla dotazione di strutture ed alla capacità di erogazione di servizi e prestazioni sociali</em>”<a title="" href="#_ftn63" name="_ftnref63">[63]</a><br />
Si ripresenta, verosimilmente, uno scenario a macchia di leopardo che mal si concilia con gli obiettivi  di unitarietà e uniformità territoriale  prefissati dal ministero.<br />
Le Regioni, da parte loro, hanno espressamente chiesto che il SIA venga considerato, “<em>in una prospettiva di allargamento, un primo passo verso una misura universalistica di contrasto alla povertà interamente finanziata dallo Stato”</em>; in tal senso, hanno espresso apprezzamento per la misura cosi come definita ma hanno ribadito la necessità di approdare ad un vero e proprio “<em>reddito di inclusione attiva che progressivamente vada a coprire una platea crescente di beneficiari fino a diventare una misura di carattere universale”</em>.<a title="" href="#_ftn64" name="_ftnref64">[64]</a><br />
In definitiva, contestualmente al varo del SIA,  al legislatore nazionale è stato formalmente richiesto di  andare oltre il SIA per giungere ad una misura di sostegno al reddito che allinei l’Italia al resto d’Europa superando, di fatto, l’attuale sistema assistenziale.<br />
La risposta fornita dal legislatore nazionale con l’ultima legge di bilancio, quella per il 2016, non pare essere in linea con le aspirazioni prima illustrate.<br />
Al contrario, il governo ha proseguito sulla medesima rotta inaugurata, per l’appunto, coll’introduzione della social card: misure dirette a specifiche categorie di soggetti, finanziate di volta in volta ed erogate in base alle scelte discrezionali della P.A. competente in luogo di una razionalizzazione del complessivo sistema assistenziale e della creazione di uno strumento, tendenzialmente sostitutivo di tutti gli altri, di lotta alla povertà dotato dei requisiti di universalità,  individualità e non discrezionalità.<br />
Si è assistito, dunque, al proliferare dei c.d. Bonus, contributi e agevolazioni che per l’anno 2016 dovrebbero<a title="" href="#_ftn65" name="_ftnref65">[65]</a> essere i seguenti:<br />
·               social card ordinaria<br />
·               social card sperimentale<br />
·               carta famiglia<br />
·               carta cultura peri i maggiorenni nel 2016<br />
·               bonus bebè<br />
·               80 Euro in busta paga<br />
·               bonus mamme lavoratrici per asilo nido o baby-sitter<br />
·               fondo a tutela del coniuge in stato di bisogno<br />
·               contributi per studenti di musica<br />
·               bonus libri di testo<br />
·               bonus acquisto caravan<br />
·               sospensione rate mutui<br />
·               mutui: fondo garanzia prima casa<br />
·               agevolazione acquisto prima casa<br />
·               agevolazione efficientamento energetico immobili<br />
·               fondo affitti per inquilini morosi<br />
·               bonus gas<br />
·               bonus acqua<br />
·               bonus elettricità</p>
<p><strong>6-             </strong><strong>Le scelte del legislatore regionale. Il caso del Reddito di Dignità della Regione Puglia</strong></p>
<p>La Regione Puglia con la legge n. 3 del 14 marzo 2016 ha istituito il Reddito di dignità regionale “<em>per il sostegno economico e l’inclusione sociale attiva delle persone e dei rispettivi nuclei familiari la cui situazione economica non consente di disporre mezzi sufficienti a una vita dignitosa</em>”.<br />
La misura nasce dalla consapevolezza, manifestata dal legislatore regionale, della assenza  <em>“di un istituto nazionale di sostegno per tutte le persone in difficoltà economica</em>” nonché da una duplice motivazione socio-economica in quanto <em>“l’esperienza di questi anni mostra come le misure di sostegno al reddito oltre ad avere una funzione di contrasto alla povertà e di promozione dell’equità sociale possano agire in periodi di crisi come stabilizzatori automatici mediante sostegno alla domanda interna e ai consumi” <a title="" href="#_ftn66" name="_ftnref66"><strong>[66]</strong></a>.</em><br />
Sulla base di questi presupposti viene varato il ReD che si immagina connotato dall’essere una misura universale, dotata di stabilità temporale, coordinata a ulteriori misure di politiche di inclusione sociale e lavorativa, condizionata ad un patto tra beneficiario e “ambito territoriale”<a title="" href="#_ftn67" name="_ftnref67">[67]</a>.<br />
Nella successiva legge n. 3 il legislatore specifica che l’intervento in questione si inserisce in una <em>“strategia complessiva di contrasto al disagio socioeconomico</em>”<a title="" href="#_ftn68" name="_ftnref68">[68]</a> attraverso la costruzione di un <em>“sistema integrato di interventi e servizi”<a title="" href="#_ftn69" name="_ftnref69"><strong>[69]</strong></a></em> relativi ad ambiti tra loro diversi ( sanità, lavoro, formazione, diritto allo studio e alla casa) ma necessariamente coordinate al fine della lotta alla povertà ed esclusione sociale.<br />
Ciò che emerge dai testi normativi è, innanzi tutto, la presa d’atto del legislatore regionale, dei limiti e delle inefficienze dell’attuale sistema assistenziale nonché della necessità di andare oltre l’attuale modello.<br />
Per secondo, vi è la consapevolezza che tale superamento o,  più realisticamente, la implementazione di tale modello può realizzarsi solo attraverso interventi strutturali e di sistema ( strategie, sistema integrato) e  non mediante l’impiego di “misure spot”.<br />
Tuttavia, le intenzioni programmatiche del legislatore regionale non trovano piena corrispondenza nella  misura come in concreto costruita.<br />
Sotto il profilo della natura di “misura strutturale”, si evidenzia che  il ReD è “agganciato” al SIA, nel senso che si coordina<a title="" href="#_ftn70" name="_ftnref70">[70]</a> con tale misura di cui costituisce una implementazione in conformità al modello di “governance complessa” illustrata nelle linee guida e secondo cui “<em>le Regioni potranno decidere di finanziare con risorse proprie l’estensione della platea di destinatari del beneficio, ovvero una maggiore generosità del beneficio stesso. L’integrazione al fondo e il suo utilizzo andrà definito nell’ambito di apposito protocollo d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’economia e delle finanze. Potranno altresì decidere di realizzare con il PO regionale interventi rivolti ai destinatari del SIA (ad esempio gli ambiti territoriali potrebbero utilizzare le risorse del PON per rafforzare i servizi sociali e quelle del POR per le misure di attivazione), ovvero le modalità di integrazione con le misure regionali di attivazione”<a title="" href="#_ftn71" name="_ftnref71"><strong>[71]</strong></a></em><br />
Ma, come detto, il SIA è, a sua volta, una misura che il governo ha emanato nelle more della definizione di un Piano Nazionale di lotta alla povertà per utilizzare i fondi già a tal fine stanziati.<br />
Il suddetto piano, per altro, è stato progettato con scadenza triennale: ciò comporta che, una volta  redatto, il suo contenuto e le relative risorse dovranno essere ridefiniti ciclicamente al termine del triennio.<br />
In ultimo, la stessa legge n. 3/2016 puntualizza all’art. 2 di intervenire in materia di “coordinamento e programmazione delle politiche sociali integrate e delle politiche di inclusione attiva” in assenza della definizione dei livelli essenziali ex art. 117 co.2 lett. m).<br />
Dunque, la conseguenza è che il Reddito di dignità nasce a livello regionale come misura integrativa ed accessoria rispetto a quella nazionale<a title="" href="#_ftn72" name="_ftnref72">[72]</a> la quale però, ad oggi, non esiste se non in versione temporanea e provvisoria ( nelle more dell’attuazione del Piano Nazionale di lotta alla povertà).<br />
Il legislatore regionale, cioè, ha portato a termine la propria costruzione ma in assenza di un “pavimento” rappresentato dalla azione del legislatore nazionale consistente nella  fissazione dei LEP ex art. 117 Cost. oppure concretizzatasi nel  varo di un Piano Nazionale di lotta alla povertà o in un riordino dell’intero settore assistenziale.</p>
<p>Altro elemento che evidenzia la precarietà del ReD, a dispetto delle aspirazioni di misura strutturale e temporalmente fissa, è l’aspetto finanziario.<br />
All’art. 17 del testo legislativo si individuano le risorse destinate a rendere attuale il reddito regionale: esse provengono per la parte maggioritaria dal fondo Sociale Europeo-PON Inclusione 2014/2020 e dal fondo nazionale già stanziato ex DL 76/2013 per sostenere la estensione della social card nelle regioni del mezzogiorno. Il bilancio regionale, invece, parteciperà, per l’anno 2016, con 5 milioni di Euro derivanti dall’avanzo di bilancio 2015 a fronte di un ammontare complessivo delle risorse impiegate per la misura in questione pari a circa 70 milioni di euro annui<a title="" href="#_ftn73" name="_ftnref73">[73]</a>.<br />
Per gli anni successivi, invece, i fondi regionali non sono, ad oggi, ancora stati stanziati nè predeterminati ma dovranno essere reperiti all’atto della redazione nei successivi bilanci d’esercizio come specificato al co.3 del predetto art. 17.<a title="" href="#_ftn74" name="_ftnref74">[74]</a><br />
Due le considerazioni.<br />
Sotto l’aspetto quantitativo emerge, chiaramente, la esiguità del contributo regionale: la regione Puglia ha progettato uno strumento per il funzionamento del quale non riesce a reperire sufficienti risorse economiche sue proprie, allocate nel bilancio annuale 2016.<br />
Sotto l’aspetto qualitativo, i finanziamenti al ReD, derivano per la quasi totalità dal POR che, a sua volta, è lo strumento per la gestione, a livello regionale, dei fondi determinati con l’accordo di partenariato; si tratta, dunque, di risorse frutto della negoziazione Stato-UE ed erogate dalla Commissione Europea.<br />
Ciò significa, quindi, che il ReD non é sostenuto dalla fiscalità generale, sia pure regionale, ma da risorse temporalmente limitate e che, una volta esaurite, dovranno essere rinegoziate con un soggetto erogatore. Soggetto che, nel caso di specie, è rappresentato dallo  Stato centrale, per ciò che attiene al Fondo nazionale ex D.L. 76/2013 e dalla  Commissione Europea per ciò che attiene agli investimenti U.E.- Accordo di Partenariato.<br />
Dunque, non può essere definita strutturale e “di sistema” una misura assistenziale quale il ReD poichè esso non è alimentato dalle imposte versate da ciascun membro della comunità ma da risorse in qualche modo “esterne”, stanziate ad hoc,  soggette alla discrezionalità dell’ente erogatore e, per natura, incerte sia nell’an che nel quantum.<br />
Le ricadute sul piano pratico di tutto ciò sono evidenti:  all’art. 7 della legge si specifica che il reddito di dignità regionale è finanziato per un periodo triennale e che “la durata massima dell’intervento per ciascun richiedente e beneficiario del contributo monetario è di dodici mesi”: la precarietà delle risorse economiche limita nettamente, sul piano temporale, l’operatività della misura in questione.</p>
<p>Il medesimo fattore, quello economico finanziario, condiziona l’operatività del ReD anche sotto il profilo della aspirazione universalistica: Infatti, “<em>le caratteristiche dell’intervento e la dimensioni delle risorse che saranno attivate consentono di stimare un impatto significativo in termini di contrasto alla povertà. Il Reddito di Dignità, già dal primo anno di applicazione, potrà raggiungere circa 60.000 individui a fronte di circa 320.000 individui poveri residenti in Puglia</em>”.<br />
Quindi solamente un quinto, circa, della platea dei poveri che lo stesso legislatore stima essere residenti in regione sarà interessato dalla nuova misura.<br />
Per altro, anche sul concetto di povertà il legislatore mostra qualche incertezza con concrete conseguenze sul piano della selettività della misura varata.<br />
Infatti all’art. 4 della legge n. 3/2016 si adotta la nozione di “povertà assoluta” quale obiettivo che si intende contrastare mediante il ReD<a title="" href="#_ftn75" name="_ftnref75">[75]</a>: essa rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all’età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza<a title="" href="#_ftn76" name="_ftnref76">[76]</a>.<br />
Dunque, la soglia di cui trattasi, individuata con metodo matematico, misura la capacità di spesa del nucleo famigliare rispetto ad un insieme predeterminato di beni ritenuti essenziali.<br />
Una famiglia è, pertanto, “assolutamente povera” se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore a tale valore monetario.<br />
Nel regolamento di attuazione, invece, si specifica, che i beneficiari potenziali sono, in verità, quei soggetti i quali, tra l’altro, abbiano il requisito costituito da un ISEE – che invece misura la situazione reddituale e patrimoniale &#8211;  non superiore ai 3000 euro.<br />
Si tratta di due diverse categorie di povertà per cui non è detto che la condizione di povertà di un medesimo nucleo sia rilevata in base ai parametri ISTAT di povertà assoluta e comporti anche un ISEE inferiore a € 3000.<br />
Come già evidenziato per il SIA e la Social Card, il requisito ostativo all’acceso alla misura costituito dall’ISEE crea profonde differenziazioni tra soggetti comunque bisognosi, selezionando in maniera rigida coloro che verranno ammessi al sussidio da quelli che ne resteranno esclusi perché in possesso di pur ridottissimi mezzi economici.</p>
<p>Ancora sul piano della universalità, benchè l’art. 2 lett a) del regolamento includa nella platea dei potenziali beneficiari anche il nucleo famigliare monopersonale, di fatto è assai improbabile che ciò accada.<br />
Da una parte il Red sembra rivolgersi ad una platea di potenziali beneficiari più vasta di quella considerata dal SIA; infatti “<em>[…] possono accedere al Reddito di dignità regionale, con riferimento alle misure di attivazione e alle altre misure a titolarità regionale e comunale, <u>tutte le persone e le famiglie </u>residenti in Puglia da almeno dodici mesi dalla data di presentazione della istanza che si trovino in una condizione di fragilità e vulnerabilità socioeconomica e che siano disponibili a sottoscrivere il patto individuale di inclusione sociale attiva”<a title="" href="#_ftn77" name="_ftnref77"><strong>[77]</strong></a>, </em>laddove il S.I.A. si configura come finalizzato alla <em>“presa in carico del nucleo familiare”.</em><br />
Tuttavia, al successivo art. 5 sono indicati i criteri per la “valutazione multidimensionale del bisogno” i quali altro non sono che i criteri attraverso cui attribuire un punteggio al richiedente al fine di selezionare gli aventi diritto alla ammissione al beneficio.<br />
Considerato il punteggio attribuito in caso di presenza di figli  appare pressochè impossibile che un individuo benchè povero ma senza figli riesca ad accedere al sussidio.<br />
Come già rilevato in precedenza, anche questa misura assistenziale lascia sullo sfondo l’individuo in quanto dà rilievo ad un stato di bisogno soltanto se contestualizzato nella formazione sociale della famiglia anagrafica con presenza di figli<a title="" href="#_ftn78" name="_ftnref78">[78]</a>.<br />
La presenza di figli o di soggetti portatori di handicap, cioè, non incide sul quantum del sussidio ma è determinante per l’accesso al beneficio: con la conseguenza che una vasta gamma di categorie di poveri resteranno esclusi dal beneficio a parità di stato di bisogno.<br />
Un ultima considerazione riguarda l’aspetto delle politiche attive di reinserimento sociale e lavorativo il quale costituisce l’elemento di novità e di rottura rispetto ai tradizionali strumenti assistenziali; il soggetto riconosciuto bisognoso e ammesso al programma assistenziale è destinatario di un intervento pubblico che non si limita alla erogazione di una somma in denaro ma si propone di incidere, in modo olistico, su aspetti della vita personale del beneficiario tra loro diversi,  ponendoli  in correlazione: la salute, il diritto alla casa, l’istruzione, la formazione professionale e il reinserimento nel mondo del lavoro.<br />
Tuttavia è stato evidenziato<a title="" href="#_ftn79" name="_ftnref79">[79]</a> uno squilibrio a svantaggio del beneficiario nel senso che il legislatore non ha previsto alcuno strumento per valutare la congruità tra le caratteristiche del beneficiario medesimo e le eventuali opportunità di lavoro emerse a seguito del compimento del patto di inclusione sociale condotto con l’autorità dell’ambito territoriale.<br />
Con ciò riducendo il ReD ad un incentivo ad accettare un qualunque lavoro venga reperito sul mercato, senza possibile alterativa, mortificando le legittime aspirazioni personali connesse alla scelta della attività lavorativa e sacrificando il profilo della dignità personale legata al lavoro scelto e svolto secondo le proprie capacità personali.<a title="" href="#_ftn80" name="_ftnref80">[80]</a><br />
Tale considerazione, condivisibile, sul ruolo preponderante dell’attore pubblico rispetto al soggetto privato beneficiario induce ad una doppia riflessione.<br />
La prima: il legislatore regionale ha pianificato un tale modus operandi delle proprie politiche attive del lavoro ignorando il dato della disoccupazione regionale: l’ultimo, pari al 23.1%, riguarda il quarto trimestre 2015<a title="" href="#_ftn81" name="_ftnref81">[81]</a>.<br />
Il modello costruito nella legge n. 3/2016 presuppone, cioè, che vi sia un mercato del lavoro dinamico e capace, anzi bisognoso, di reclutare nuova manodopera: per cui l’obiettivo del  reinserimento lavorativo attraverso il conseguimento di una occupazione  è considerato come l’esito non solo possibile ma anche certo del percorso di assistenza socio-lavorativa che accompagna il ReD.<br />
L’altra considerazione è conseguente e riguarda il ruolo dell’ente pubblico: esso riserva a sé stesso il compito di soggetto mediatore tra il mondo produttivo e quello dei lavoratori attribuendosi il compito di orientare l’offerta di lavoro in modo da agevolarne l’incontro con la domanda.<br />
Dunque, sul presupposto di un contesto socioeconomico portatore di un sufficiente numero di opportunità lavorative, compito della regione e dei comuni è quello di “sostenere” l’individuo nel  cogliere tali opportunità per abbandonare lo stato di bisogno.<br />
Non solo: il  soggetto pubblico si impegna direttamente <em>“ad accrescere l’occupabilità e le opportunità di accesso al mondo del lavoro e di accompagnamento all’auto impresa”</em> <a title="" href="#_ftn82" name="_ftnref82">[82]</a> come pure “ <em>all’attivazione di misure di microcredito sociale e altri strumenti di micro-finanza a supporto dei percorsi di attivazione connessi, a titolo esemplificativo […] all’auto-impresa.</em><br />
Si tratta di un ruolo attivo, diretto e mirato ad incidere sullo sviluppo economico del territorio al fine di creare le condizioni per un tasso di occupazione ottimale rispetto alla platea della popolazione povera inclusa nei programmi di reinserimento.<br />
Pare, quindi, che il legislatore regionale pugliese del 2016  riproduca lo stesso paradigma elaborato dal legislatore costituente nel 1947 giungendo a soluzioni che, benchè recentissime, appaiono ugualmente inadeguate.<br />
Come i costituenti nel secondo dopoguerra costruirono un sistema assistenziale “alimentato” dalla condizione di piena occupazione, non riuscendo a considerare una ipotesi diversa, cosi il legislatore regionale ha costruito uno strumento, il ReD, che, per poter raggiungere i propri scopi,  necessariamente implica un contesto ricco di opportunità lavorative.<br />
Ugualmente, come i costituenti affidarono al soggetto pubblico, ossia lo stato nazionale,  il ruolo cardine di condizionare il mercato del lavoro attraverso mirate politiche economiche, cosi il legislatore regionale riserva a sé stesso un compito determinante sia rispetto al riequilibrio del mercato occupazionale che allo sviluppo economico del territorio regionale.<br />
Per conseguenza, a parere di chi scrive, i parallelismi riguardano anche il piano dell’efficacia  pratica rispetto all’obiettivo fissato.<br />
Poiché ( per le ragioni esposte) nemmeno il ReD, rispetto alla lotta alla povertà, si configura come uno strumento strutturale, universale e operante su base personale esso non riesce nello scopo per cui è stato costituto ossia superare i vuoti di tutela dell’attuale sistema assistenziale; anzi, da tale sistema il ReD sembra ereditarne tutti i profili di inadeguatezza replicandone l’incapacità di intercettare fasce di cittadini bisognosi e sprovvisti di mezzi economici per poter vivere in maniera dignitosa e libera.</p>
<p><strong>7-             </strong><strong>Conclusioni</strong></p>
<p>A venti anni di distanza le direttrici tracciate dalla relazione Onofri restano ancora inattuate ed attuali.<br />
In quella sede, il “minimo vitale” era stato concepito come una misura necessariamente accompagnata da una riforma complessiva del sistema di assistenza sociale costruito nel dopoguerra, dal riequilibrio tra spesa pensionistica e assistenziale e dal potenziamento dei servizi alla persona in luogo di forme di sussidio in denaro.<br />
Tutto ciò, come illustrato, non è compiutamente avvenuto né a livello nazionale né a livello decentrato con la recente misura regionale pugliese.<br />
Ad oggi, il sistema di stato sociale italiano resta ancorato ad un modello di sviluppo economico e di società caratterizzato dalla correlazione tra avanzamento tecnologico &#8211; progresso economico – tendenziale piena occupazione – diffusione della ricchezza.<br />
Tale modello, che rappresenta al tempo stesso il contesto in cui si è sviluppato il sistema assistenziale italiano e la condizione perché esso possa efficacemente funzionare, oggi si è progressivamente disarticolato.<br />
Innanzi tutto, non è più (sempre) vero che l’aumento dei soggetti occupati coincida automaticamente con la diminuzione dei soggetti bisognosi<a title="" href="#_ftn83" name="_ftnref83">[83]</a>: oggi esiste una gran quantità di lavoratori i quali, tuttavia, non sono in grado di conseguire un reddito sufficiente a far fronte ai bisogni propri e della propria famiglia.<br />
I lavoratori precari, quelli atipici, quelli, ancora, che vedono la loro retribuzione pagata in vaucher e tutte le altre categorie di soggetti impiegati in lavori a basso livello salariale e di protezione ingrossano le fila dei c.d working poors ossia di coloro i quali assommano, contemporaneamente, lo status di lavoratore e quello di povero.<br />
Questa figura era considerata  inconcepibile <a title="" href="#_ftn84" name="_ftnref84">[84]</a> ancora  fino agli inizi degli anni ‘90 del novecento, figurarsi per il legislatore costituente.<br />
Ancora, non più cosi certo è il ruolo del progresso tecnologico come motore dell’economia e, per conseguenza, come fattore di crescita dei livelli occupazionali; al contrario, si fa sempre più concreta la preoccupazione per una possibile tendenziale sostituzione del lavoro umano con quello delle macchine, in particolare dei robot.<br />
Tale sostituzione, considerati gli attuali sviluppi informatici e tecnologici, non riguarda più i lavori manuali o specifiche mansioni elementari/seriali ma si spinge anche ad attività intellettuali tradizionalmente “riservate” alla mente umana”<a title="" href="#_ftn85" name="_ftnref85">[85]</a> .<br />
La tecnologia, dunque, si configura come un fattore potenzialmente distruttivo e non creatore di lavoro, con ovvie conseguenze rispetto alla lotta alla povertà.<br />
Queste preoccupazioni hanno trovato formale accoglimento in un documento ufficiale del Parlamento Europeo: la Risoluzione del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica (2015/2103).<br />
In tale risoluzione il Parlamento, occupandosi delle implicazioni connesse alla robotica e alla intelligenza artificiale, espressamente <em>“invita la Commissione a iniziare ad analizzare e a monitorare più da vicino le tendenze occupazionali di medio e lungo periodo, prestando un&#8217;attenzione particolare alla creazione, alla dislocazione e alla perdita di posti di lavoro nei diversi campi/settori di qualifica, in modo da individuare i campi in cui vengono creati posti di lavoro e quelli in cui vengono persi a seguito dell&#8217;aumento dell&#8217;uso dei robot”<a title="" href="#_ftn86" name="_ftnref86"><strong>[86]</strong></a></em>.<br />
Conseguentemente <a title="" href="#_ftn87" name="_ftnref87">[87]</a> <em>“s</em><em>ottolinea l&#8217;importanza di prevedere i cambiamenti della società, tenendo conto dei possibili effetti dello sviluppo e della diffusione della robotica e dell&#8217;intelligenza artificiale; chiede alla Commissione di analizzare diversi scenari possibili e le relative conseguenze sulla sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri</em>”.<br />
Per la verità, nel progetto di relazione le preoccupazioni sulle ricadute occupazionale erano espresse in maniera molto più decisa fornendo indicazioni molto più concrete anche in merito a possibili soluzioni; in particolar modo veniva  espressamente individuato nel “reddito generale di base” lo strumento con cui combattere il rischio di perdita, inevitabile, di posti di lavoro a causa dell’impiego della robotica:<br />
<em>“22. [il Parlamento] invita la Commissione a iniziare a monitorare più da vicino le tendenze occupazionali, con un&#8217;attenzione particolare alla creazione e alla perdita di posti di lavoro nei diversi campi/settori di qualifica al fine di individuare i campi in cui vengono creati posti di lavoro e quelli in cui vengono distrutti a seguito dell&#8217;aumento dell&#8217;uso dei robot;</em><br />
<em>23. ritiene che occorra valutare, tenendo conto dei possibili effetti dello sviluppo e della diffusione della robotica e dell&#8217;intelligenza artificiale sull&#8217;occupazione e, di conseguenza, sulla sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri, l&#8217;eventuale necessità di introdurre obblighi di informativa societaria sulla portata e sulla proporzione del contributo della robotica e dell&#8217;intelligenza artificiale ai risultati economici di una società ai fini delle imposte e dei contributi previdenziali; è del parere che, alla luce dei possibili effetti della robotica e dell&#8217;intelligenza artificiale sul mercato del lavoro, debba essere seriamente presa in considerazione l&#8217;introduzione di un reddito di base generale, e invita tutti gli Stati membri a procedere in tal senso”.</em></p>
<p>In definitiva, anche la società italiana, dal secondo dopoguerra, si è sviluppata come una società del lavoro in cui  il valore e il grado di riconoscimento di una persona diveniva ponderabile e misurabile anche attraverso la qualità e la quantità della sua partecipazione all’attività di produzione<a title="" href="#_ftn88" name="_ftnref88">[88]</a>. O, ancora, in cui “ incluso” era colui che poneva la sua forza-lavoro al servizio della crescita della ricchezza nazionale<a title="" href="#_ftn89" name="_ftnref89">[89]</a>. In questo modello di società salariale anche la cittadinanza e i sistemi di protezione individuali sono stati costruiti a partire dal lavoro.<a title="" href="#_ftn90" name="_ftnref90">[90]</a><br />
Ciò emerge chiaramente dal testo costituzionale.<br />
Tuttavia, è innegabile che quel lavoro originariamente considerato dai costituenti ossia accessibile per tutti, stabile, normativamente tipizzato, salariato, oggi è stato profondamente cambiato da molteplici fattori ( globalizzazione, tecnologia, crisi economiche planetarie, mutamento del mercato del lavoro); con il conseguente cambiamento della società di cui il lavoro medesimo ha rappresentato l’architrave.<br />
Il welfare italiano non essendosi compiutamente adeguato a tali trasformazioni, non riesce a regolare efficacemente i nuovi bisogni di protezione; anzi, vi è il concreto  rischio che l’attuale sistema di protezione sociale produca effetti opposti (nuove diseguaglianze e nuove povertà) a quelli che invece si prefissa di  conseguire.<br />
In tale contesto, l’introduzione di un reddito minimo garantito, può costituire la leva per la riprogettazione di un welfare diverso dall’attuale, in cui vengano ridefiniti sia gli strumenti di azione che le categorie dei soggetti svantaggiati  beneficiari.<br />
E ciò al fine di recuperare la vocazione ad una tutela universale dei soggetti bisognosi che traspare dal Testo Costituzionale, adattandola al mutato contesto sociale ed economico.</p>
<div>
<p>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1">*<em>Dottorando di  Ricerca in Diritto Costituzionale, Università di Parma</em><br />
[1] Sicuramente il settore che, da allora, si è maggiormente modificato è quello pensionistico sul quale si sono  concentrati gli sforzi per riformare il sistema in una ottica di risparmio economico</div>
<div id="ftn2"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Commissione per l’analisi delle compatibilità macroeconomiche della spesa sociale, Relazione finale pag.6</div>
<div id="ftn3"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Commissione per l’analisi delle compatibilità macroeconomiche della spesa sociale, Relazione finale pag. 17</div>
<div id="ftn4"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Commissione per l’analisi delle compatibilità macroeconomiche della spesa sociale, Relazione finale pag. 10</div>
<div id="ftn5"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Commissione per l’analisi delle compatibilità macroeconomiche della spesa sociale, Relazione finale pag.6</div>
<div id="ftn6"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Commissione per l’analisi delle compatibilità macroeconomiche della spesa sociale, Relazione finale,  Allegato n.1 al Documento di base n.3, pag. 117</div>
<div id="ftn7"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> In verità la proposta di un “minimo vitale” quale misura cardine della politica sociale di sostegno al reddito fu formulata due anni prima, nel 1995, dalla Commissione di indagine sulla povertà  e sull’emarginazione sociale nel suo rapporto “VERSO UNA POLITICA DI LOTTA ALLA POVERTA’ &#8211; L’ASSEGNO PER I FIGLI E IL MINIMO VITALE</div>
<div id="ftn8"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Commissione per l’analisi delle compatibilità macroeconomiche della spesa sociale, Relazione finale pag. 18 e ss.</div>
<div id="ftn9"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Commissione per l’analisi delle compatibilità macroeconomiche della spesa sociale, Relazione finale pag. 13</div>
<div id="ftn10"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Commissione per l’analisi delle compatibilità macroeconomiche della spesa sociale, Relazione finale pag. 15</div>
<div id="ftn11"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Commissione per l’analisi delle compatibilità macroeconomiche della spesa sociale, Relazione finale, allegato n.1 al documento di Base n.3, pag. 122 e ss.: vi è una apposita sezione dedicata all’analisi delle esperienze ”di minimo vitale” in 5 paesi della UE ( Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Svezia)</div>
<div id="ftn12"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Per una panoramiche delle diverse denominazioni vedi C. Tripodina, Il diritto ad una esistenza libera e dignitosa, Torino,  2013.</div>
<div id="ftn13"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> C. Tripodina, Cit., pag. 31</div>
<div id="ftn14"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> C. Tripodina, Cit., pag. 30: “più che un concetto definito il reddito di cittadinanza si presenta come un’area di discussione interdisciplinare all’interno della quale si cimentano sociologi, economisti, politologi, storici, filosofi”</div>
<div id="ftn15"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> C. Del Bò, <em>Basic income e teoria liberale</em>, in  Basic Income Network ( a cura di ), <em>Reddito  per  tutti. Un’utopia  concreta  per  l’era  globale,  Roma, 2009.  </em>A. Fumagalli<em>, Per una nuova interpretazione dell’idea di basic income, in  </em>Basic Income Network ( a cura di)<em> Reddito  per  tutti. Un’utopia  concreta  per  l’era  globale,  cit.., </em>P. Van Parijs<em>, Reddito di Base, ragioni a confronto,</em>in AA.VV<em>. La democrazia del reddito universale, </em>Roma,  1997</div>
<div id="ftn16"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Commissione per l’analisi delle compatibilità macroeconomiche della spesa sociale, Relazione finale, allegato n.1 al documento di Base n. 3, pag. 122</div>
<div id="ftn17"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, documento 16/5/CR9/C9-C8-C3 DEL 20 GENNAIO 2016 PAG. 5</div>
<div id="ftn18"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Legge 27 dicembre 1997, n. 449, Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica</div>
<div id="ftn19"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> D.Lgs 18 giugno 1998, n. 237, disciplina dell’introduzione in via sperimentale, in alcune aree, del reddito minimo di inserimento a norma dell’articolo 59 commi 47 e 48 della Legge  27 dicembre 1997, n. 449</div>
<div id="ftn20"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> L 23 dicembre 200, n.388 e L. 27 dicembre 2002, n.284 ( leggi finanziarie 2001 e  2003)</div>
<div id="ftn21"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Ex art. 23 co.1  della Legge 8 novembre 200,n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali</div>
<div id="ftn22"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Combinato disposto degli artt. 23 co. 2 e 22 co. 2 lett. a) della Legge 8 novembre 200,n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali</div>
<div id="ftn23"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> ACCORDO INTERCONFEDERALE 5 LUGLIO 2002 &#8211; PATTO PER L’ITALIA § 2.7. Il sostegno al reddito di ultima istanza:  Il sistema di sostegno al reddito verrà completato da uno strumento di ultima istanza, caratterizzato da elementi solidaristici e finanziato dalla fiscalità generale.  La   sperimentazione   del   reddito   minimo   di   inserimento   ha   consentito   di   verificare   l’impraticabilità di individuare attraverso la legge dello Stato soggetti aventi diritto ad entrare in  questa  rete  di  sicurezza  sociale.  Appare  perciò  preferibile  realizzare  il  cofinanziamento,  con una quota delle risorse del Fondo per le politiche sociali, di programmi regionali, approvati dall’amministrazione centrale, finalizzati a garantire un reddito essenziale ai cittadini non assistiti da altre misure di integrazione del reddito. L’amministrazione  centrale  avrà  un  ruolo  di  coordinamento  e  di  controllo  sull’andamento  e sui  risultati  dei  programmi  medesimi.  L’eventuale  prosecuzione  dell’esperimento  relativo  al  reddito minimo di inserimento dovrà essere coerente con le finalità sopra descritte e con gli obiettivi di contrasto dell’economia sommersa.</div>
<div id="ftn24"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> D.Lgs 237/1998 art. 8 : L&#8217;ammontare del trasferimento monetario integrativo del reddito e&#8217; pari alla differenza tra la sogl ia di L. 500.000 mensili per l&#8217;anno 1998, di L. 510.000 mensili per l&#8217;anno 1999 e di L. 520.000 mensili per l&#8217;anno 2000 e il reddito mensile percepito, come determinato ai sensi dell&#8217;articolo 6. In presenza di un nucleo familiare composto da due o piu&#8217; persone la soglia e&#8217; determinata sulla base delle scale di equivalenza allegate al presente decreto.</div>
<div id="ftn25"><a title="" href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> D.Lgs 237/1998 art. 6.</div>
<div id="ftn26"><a title="" href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> D.Lgs 237/1998 art.7.</div>
<div id="ftn27"><a title="" href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> D.Lgs 237/1998 art.7 co. 2</div>
<div id="ftn28"><a title="" href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> D.Lgs 237/1998 art. 6 co. 2</div>
<div id="ftn29"><a title="" href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> D.Lgs 237/1998 art. 6 co.6</div>
<div id="ftn30"><a title="" href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> D.Lgs 237/1998 art. 9</div>
<div id="ftn31"><a title="" href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> Patto per l’Italia &#8211; Contratto per il Lavoro &#8211; Intesa per la competitività e l’inclusione sociale e solidale, luglio 2002, § 2.7 poi ripreso  nel Libro Bianco sul welfare del Febbraio 2003</div>
<div id="ftn32"><a title="" href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> Nemmeno la Regione Campania che con la L. 2 del 19 febbraio 2004 aveva sperimentalmente varato un reddito di cittadinanza ha mai goduto del cofinanziamento statale</div>
<div id="ftn33"><a title="" href="#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> Corte Costituzionale sent. num. 423 dep in data 24 dicembre 2004, par. 8.3 del Considerato in diritto:<em> “E’, altresì, fondata la censura relativa alla previsione, contenuta nello stesso comma 101 dell’art. 3, con cui è stato disposto un intervento finanziario a favore delle Regioni che si determinino ad istituire il reddito di ultima istanza, quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale. Il «reddito di ultima istanza» cui fa riferimento la norma in esame – essendo destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale e dunque a favore di soggetti che si trovano in situazione di estremo bisogno – costituisce una misura assistenziale riconducibile alla materia “servizi sociali” (cfr. sentenza n. 287 del 2004) di competenza legislativa delle Regioni. Né può ritenersi che l’oggetto della disciplina in esame attenga alla potestà legislativa esclusiva statale di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» ex art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Ciò in quanto, a prescindere dal rispetto delle procedure di determinazione e di finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni, il legislatore non ha posto «norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite […] senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle» (sentenza n. 282 del 2002), ma, al contrario, ha rimesso all’iniziativa legislativa delle singole Regioni l’istituzione della misura in esame ponendo talune condizioni di accesso alla prestazione che le Regioni stesse dovrebbero osservare nel disciplinare l’istituto. Trattandosi, pertanto, di norma dettata in ambiti in cui le funzioni sono di spettanza regionale, deve ritenersi costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione, la previsione di un cofinanziamento vincolato alla specifica finalità di erogare la misura assistenziale in esame”.</em></div>
<div id="ftn34"><a title="" href="#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> Legge n. 350/2003 art. 3 co.101: […] “<em>lo Stato concorre al finanziamento delle regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro”.</em></div>
<div id="ftn35"><a title="" href="#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> DLGS n. 237/1998 art. 1 co.1 e 2</div>
<div id="ftn36"><a title="" href="#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> H. Caroli Casavola, <em>Il c.d. Patto per l’Italia</em>, in <em>Giornale di diritto amministrativo</em>, 2002, pag. 1336; contra M. Consito, <em>Il reddito minimo di inserimento e il reddito di ultima istanza: un confronto tra prestazioni di servizio sociale, </em>in<em> Foro Amministrativo-CdS 2005 </em> pag. 3131 e ss.</div>
<div id="ftn37"><a title="" href="#_ftnref37" name="_ftn37">[37]</a> Gori C., Madama I., <em>La riforma del welfare. Dieci anni dopo la “Commissione Onofri” <strong>in</strong> www.astridonline.it  n° 70 del 30 aprile 2008</em></div>
<div id="ftn38"><a title="" href="#_ftnref38" name="_ftn38">[38]</a> C. Ponterio, <em>Il welfare italiano dalla Commissione Onofri alla Commissione Carniti</em>, in <em>www.Bin.it</em></div>
<div id="ftn39"><a title="" href="#_ftnref39" name="_ftn39">[39]</a> C. Tripodina, Cit. pag, 193</div>
<div id="ftn40"><a title="" href="#_ftnref40" name="_ftn40">[40]</a> C. Saraceno, Relazione finale</div>
<div id="ftn41"><a title="" href="#_ftnref41" name="_ftn41">[41]</a> E. Ranci Ortigosa, <em>Il RMG dal rapporto Onofri a oggi</em> in <em>Prospettive sociali e sanitarie n. 19-20/2007</em></div>
<div id="ftn42"><a title="" href="#_ftnref42" name="_ftn42">[42]</a> C. Gori e I. Madama<em>, La riforma del welfare. Dieci anni dopo la Commissione  Onofri</em> in <a href="http://www.astridonline.it/">www.astridonline.it</a>           n.70 del 30 aprile 2008</div>
<div id="ftn43"><a title="" href="#_ftnref43" name="_ftn43">[43]</a>C. Tripodina, cit., pag. 126 e ss.</div>
<div id="ftn44"><a title="" href="#_ftnref44" name="_ftn44">[44]</a> A. D’Aloia, Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale, 2002 pag. 10 e ss</div>
<div id="ftn45"><a title="" href="#_ftnref45" name="_ftn45">[45]</a> Durante i lavori dell’Assemblea vi furono diversi tentativi di modificare, in senso espansivo, l’art.38 tra cui l’ emendamento Medi (<em>Ogni cittadino che non abbia la possibilità di provvedere alla propria esistenza, conforme alla dignità umana, ha diritto ad adeguate forme di assistenza</em>) e l’emendamento Colitto  (<em>Chiunque si trovi senza sua colpa — per età, malattia, condizioni fisiche o mentali, congiunture economiche generali — nella incapacità di lavorare, ha diritto di avere assicurati dalla collettività mezzi di sussistenza</em>).</div>
<div id="ftn46"><a title="" href="#_ftnref46" name="_ftn46">[46]</a> E. Ales, <em>Il lavoro di scarsa qualità</em>, in C. Pinelli, <em>Esclusione sociale: politiche pubbliche e garanzie dei diritti</em>, 2012</div>
<div id="ftn47"><a title="" href="#_ftnref47" name="_ftn47">[47]</a> E. Ales, cit.</div>
<div id="ftn48"><a title="" href="#_ftnref48" name="_ftn48">[48]</a>Definizione di inabilità  ex art. 2 legge 12/06/1984 n. 222</div>
<div id="ftn49"><a title="" href="#_ftnref49" name="_ftn49">[49]</a> L’intero sistema dovrebbe essere rivisto e modificato secondo quanto stabilito  dalla recente L. 15 marzo 2017 n. 33 con la quale il Parlamento ha conferito delega al Governo per provvedere al riordino delle prestazioni assistenziali   nonché alla <em>“</em><em>l&#8217;introduzione di una  misura  nazionale  di  contrasto  della poverta&#8217;, intesa come impossibilita&#8217;  di  disporre  dell&#8217;insieme  dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso,e  dell&#8217;esclusione  sociale;  tale  misura,  denominata  reddito di inclusione, e&#8217; individuata come livello essenziale delle  prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale”.</em>La misura ha trovato spazio nel successivo DEF licenziato in CdM in data 11 aprile 2017 e, ad oggi, all’esame del Parlamento. Non resta che attendere il termine dei lavori parlamentari per capire l’esatta quantificazione economica delle risorse a disposizione  per tale intervento e l’emanazione dei successivi decreti attuativi governativi per conoscerne l’effettivo funzionamento.</div>
<div id="ftn50"><a title="" href="#_ftnref50" name="_ftn50">[50]</a> E&#8217; istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti.<br />
30.  ll Fondo è alimentato:<br />
a)  dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell’ articolo 83, comma 22;<br />
b)  dalle somme conseguenti al recupero dell’aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell’11 marzo 2008 della Commissione;<br />
c)  dalle somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente di cui all’ articolo 82, commi 25 e 26;<br />
d)  con trasferimenti dal bilancio dello Stato;<br />
e)  con versamenti a titolo spontaneo e solidale effettuati da chiunque, ivi inclusi in particolare le società e gli enti che operano nel comparto energetico.</div>
<div id="ftn51"><a title="" href="#_ftnref51" name="_ftn51">[51]</a>. Al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall&#8217;articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta, è avviata una sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti.</div>
<div id="ftn52"><a title="" href="#_ftnref52" name="_ftn52">[52]</a> L. n. 147 del 27 dicembre 2013, art.1 co.216</div>
<div id="ftn53"><a title="" href="#_ftnref53" name="_ftn53">[53]</a> Istruzioni Isee e  art. 2  DLGS 109/1998 succ. modif.</div>
<div id="ftn54"><a title="" href="#_ftnref54" name="_ftn54">[54]</a> Su come, mutando i parametri ISEE, è  possibile restringere sensibilmente la platea degli aventi diritto a determinati benefici si veda il  caso degli emolumenti a sostegno delle persone portatrici di disabilità che il Consiglio di Stato con  le sentenze n.838, 841 e 842/2016  ha stabilito non poter essere assimilate a reddito come, al contrario, statuito dal Dpcm 159/2013.  Ugualmente si veda il caso delle borse di studio e degli altri redditi esenti da imposta ma considerati rilevanti ai fini del calcolo dell’ISEE dalla medesima citata normativa.</div>
<div id="ftn55"><a title="" href="#_ftnref55" name="_ftn55">[55]</a>Corte Costituzionale, sent. num 10/2010, 6.4. <em>– In applicazione di tali principi, va osservato che una normativa posta a protezione delle situazioni di estrema debolezza della persona umana, qual è quella oggetto delle disposizioni impugnate, benché incida sulla materia dei servizi sociali e di assistenza di competenza residuale regionale, deve essere ricostruita anche alla luce dei principi fondamentali degli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost., dell’art. 38 Cost. e dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.”</em></div>
<div id="ftn56"><a title="" href="#_ftnref56" name="_ftn56">[56]</a> Corte Costituzionale, sent. num 10/2010, par. 6.3 del Considerato in diritto</div>
<div id="ftn57"><a title="" href="#_ftnref57" name="_ftn57">[57]</a> Corte Costituzionale, sent. num 10/2010, par. 6.4 del Considerato in diritto:” <em>Il complesso di queste norme costituzionali permette, anzitutto, di ricondurre tra i «diritti sociali» di cui deve farsi carico il legislatore nazionale il diritto a conseguire le prestazioni imprescindibili per alleviare situazioni di estremo bisogno – in particolare, alimentare – e di affermare il dovere dello Stato di stabilirne le caratteristiche qualitative e quantitative, nel caso in cui la mancanza di una tale previsione possa pregiudicarlo. Inoltre, consente di ritenere che la finalità di garantire il nucleo irriducibile di questo diritto fondamentale legittima un intervento dello Stato che comprende anche la previsione della appropriata e pronta erogazione di una determinata provvidenza in favore dei singoli.” </em>Anche in par. 6.3<em>: “Un tale intervento da parte dello Stato deve, in altri termini, ritenersi ammissibile, nel caso in cui esso risulti necessario allo scopo di assicurare effettivamente la tutela di soggetti i quali, versando in condizioni di estremo bisogno, <strong>vantino un diritto fondamentale</strong> che, in quanto strettamente inerente alla tutela del nucleo irrinunciabile della dignità della persona umana, soprattutto in presenza delle peculiari situazioni sopra accennate, deve potere essere garantito su tutto il territorio nazionale in modo uniforme, appropriato e tempestivo, mediante una regolamentazione coerente e congrua rispetto a tale scopo”</em></div>
<div id="ftn58"><a title="" href="#_ftnref58" name="_ftn58">[58]</a> Accordo tra Governo, Regioni, e Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali sul documento recante “Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l’inclusione attiva” del 11 febbraio 2016</div>
<div id="ftn59"><a title="" href="#_ftnref59" name="_ftn59">[59]</a>Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, e le Autonomie Locali sul documento recante “Linee guida per la predispo<a name="_GoBack1"></a>sizione e attuazione dei progetti di presa in carico del sostegno per l’inclusione attiva” &#8211; Accordo ex art. 9 co.2 lett.c) D.Lgs. n. 281/1997 in data 11 febbraio 2016</div>
<div id="ftn60"><a title="" href="#_ftnref60" name="_ftn60">[60]</a> Linee guida pag. 2</div>
<div id="ftn61"><a title="" href="#_ftnref61" name="_ftn61">[61]</a> Linee Guida pag 15</div>
<div id="ftn62"><a title="" href="#_ftnref62" name="_ftn62">[62]</a> M. Baldini, <em>Nella Legge di stabilità spunta un’idea di redditon minimo</em> in <a href="http://www.lavoce.info/">www.lavoce.info</a> del 20 ottobre 2015</div>
<div id="ftn63"><a title="" href="#_ftnref63" name="_ftn63">[63]</a> Raccomandazione ANCI  sub all.a) all’ accordo del 11  febbraio 2016,</div>
<div id="ftn64"><a title="" href="#_ftnref64" name="_ftn64">[64]</a> Conferenza delle Regioni e Province Autonome, documento del 20 gennaio 2016 n. 16/5/CR9/C9-C8-C3</div>
<div id="ftn65"><a title="" href="#_ftnref65" name="_ftn65">[65]</a> R. Sabelli, <em>Incentivi 2016: agevolazioni e bonus per gli nividui e le famiglie,</em> in  <a href="http://www.aduc.it/">Www.aduc.it</a> del 26 gennaio 2016</div>
<div id="ftn66"><a title="" href="#_ftnref66" name="_ftn66">[66]</a> Art. 1 del DDL “Reddito di dignità” approvato dalla  giunta regionale</div>
<div id="ftn67"><a title="" href="#_ftnref67" name="_ftn67">[67]</a> Art. 1, 4 capoverso  del DDL “Reddito di dignità” approvato dalla  giunta regionale</div>
<div id="ftn68"><a title="" href="#_ftnref68" name="_ftn68">[68]</a> Art. 1 L. 3/2016</div>
<div id="ftn69"><a title="" href="#_ftnref69" name="_ftn69">[69]</a> Art. 2 L. 3/2016</div>
<div id="ftn70"><a title="" href="#_ftnref70" name="_ftn70">[70]</a> Artt. 3 e 4 del Regolamento regionale ai sensi dell’art. 13 della L. 3/2016</div>
<div id="ftn71"><a title="" href="#_ftnref71" name="_ftn71">[71]</a> Linee guida, par. 6  Governance,  pag. 15</div>
<div id="ftn72"><a title="" href="#_ftnref72" name="_ftn72">[72]</a> DDL ReD approvato dalla Giunta Regionale pag. 5 : <em>“E’ opportuno precisare che la strategia regionale per l’inclusione sociale attiva non surroga né sostituisce le politiche per lo sviluppo economico e le politiche attive per il lavoro, anzi ne costituisce il necessario complemento proprio per supportare gli obiettivi di inserimento socio-lavorativo per soggetti multiproblematici per i quali le sole politiche attive per il lavoro non basterebbero per conseguire l’obiettivo della piena integrazione e il raggiungimento di condizioni di vita dignitose per gli individui e i componenti del proprio nucleo familiare”</em></div>
<div id="ftn73"><a title="" href="#_ftnref73" name="_ftn73">[73]</a> Puglia: il Reddito di dignità non è efficace, in <a href="http://www.bin-italia.org/">www.bin-italia.org</a></div>
<div id="ftn74"><a title="" href="#_ftnref74" name="_ftn74">[74]</a> L n.3/2016 art. 17 co. 3  Per gli esercizi finanziari successivi, la spesa sarà contenuta entro gli stanziamenti approvati con legge di bilancio</div>
<div id="ftn75"><a title="" href="#_ftnref75" name="_ftn75">[75]</a> Art. 4 co.1 legge n. 3/2016: “ Il Reddito di dignità (Red) è una misura di integrazione del reddito, considerata come strumento di contrasto alla povertà assoluta e un programma di inserimento sociale e lavorativo in cui l&#8217;indennità economica è accompagnata da un patto di inclusione sociale attiva che il nucleo familiare beneficiario, attraverso un suo componente, stipula con i servizi sociali locali, il cui rispetto è condizione per la fruizione del beneficio”</div>
<div id="ftn76"><a title="" href="#_ftnref76" name="_ftn76">[76]</a> <a href="http://www.istat.it/it/prodotti/contenuti-interattivi/calcolatori/soglia-di-povertà">http://www.istat.it/it/prodotti/contenuti-interattivi/calcolatori/soglia-di-povertà</a></div>
<div id="ftn77"><a title="" href="#_ftnref77" name="_ftn77">[77]</a> Legge Regionale Puglia n. 3/2016 art. 5 co.1</div>
<div id="ftn78"><a title="" href="#_ftnref78" name="_ftn78">[78]</a> Sui rischi di inefficacia di un sistema assistenziale incentrato sulla famiglia con figli e non sull’individuo valgono le considerazioni svolte nel 1997 nella relazione finale, pag. 7, circa l’invecchiamento della popolazione, il basso tasso di natalità e l’aumento di individui singoli o di coppie senza figli</div>
<div id="ftn79"><a title="" href="#_ftnref79" name="_ftn79">[79]</a> L.Pannarale e G. Pisani, <em>Il reddito di Emiliano: dignità o ricatto?,</em> in <a href="http://www.lavoroculturale.org/reddito-emiliano/">www.lavoroculturale.org/reddito-emiliano/</a></div>
<div id="ftn80"><a title="" href="#_ftnref80" name="_ftn80">[80]</a> L. Pannarale, <em>cit</em>.</div>
<div id="ftn81"><a title="" href="#_ftnref81" name="_ftn81">[81]</a> <a href="http://www.regione.puglia.it/index.php?page=prg&amp;opz=display&amp;id=1189">http://www.regione.puglia.it/index.php?page=prg&amp;opz=display&amp;id=1189</a>, per un riepilogo di dati degli ultimi anni</div>
<div id="ftn82"><a title="" href="#_ftnref82" name="_ftn82">[82]</a> Art. 3 co.1 lett c)</div>
<div id="ftn83"><a title="" href="#_ftnref83" name="_ftn83">[83]</a> C. Saraceno il lavoro non basta, pag. 55</div>
<div id="ftn84"><a title="" href="#_ftnref84" name="_ftn84">[84]</a> C. Saraceno il lavoro non basta pag. 57</div>
<div id="ftn85"><a title="" href="#_ftnref85" name="_ftn85">[85]</a> E’ recente la notizia del varo del programma COIN da parte della banca d’affari JP Morgan: un sistema automatizzato, in grado sostituire procedure che finora occupavano oltre 360 mila ore di lavoro l’anno degli avvocati, basato sulla tecnologia del Machine Learning e in grado di leggere e interpretare accordi commerciali e contratti di prestito in pochi secondi. Invece, la startup americana Lending Robot ha lanciato un fondo d’investimenti gestito interamente da robot e umanoidi, operante nel settore dei  prestiti tra privati e aziende. In ultimo il caso della società Encompass la quale ha sviluppato un sistema automatizzato, l’ Encompass Verify,  per identificare le “lavanderie” di denaro sporco e combattere le fonti di finanziamento del terrorismo internazionale. Si tratta di un sistema che opera automaticamente incrociando le banche dati di 12 diverse piattaforme identificative e bancarie e  riuscendo a risalire ai beneficiari e soci di fondi e aziende, mappando l’effettiva proprietà e il reale controllo di una società.</div>
<div id="ftn86"><a title="" href="#_ftnref86" name="_ftn86">[86]</a> Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica (2015/2103), § 43</div>
<div id="ftn87"><a title="" href="#_ftnref87" name="_ftn87">[87]</a> Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica (2015/2103), § 44</div>
<div id="ftn88"><a title="" href="#_ftnref88" name="_ftn88">[88]</a> A. Honneth, Lotta per il riconoscimento, Milano 2002</div>
<div id="ftn89"><a title="" href="#_ftnref89" name="_ftn89">[89]</a> R.Castel, L’insicurezza sociale, Torino 2004</div>
<div id="ftn90"><a title="" href="#_ftnref90" name="_ftn90">[90]</a> R.Castel, cit. pag 29</div>
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</div>
<div></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ipotesi-di-un-reddito-minimo-garantito-dalla-commissione-onofri-al-reddito-di-dignita-della-regione-puglia-venti-anni-di-sperimentazioni/">Ipotesi di un Reddito Minimo Garantito. Dalla Commissione Onofri al Reddito di Dignità della Regione Puglia : venti anni di sperimentazioni</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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