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	<title>n. 5 - 2016 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Ignazio Maria MARINO, giurista europeo</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:51 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ignazio-maria-marino-giurista-europeo/">Ignazio Maria MARINO, giurista europeo</a></p>
<p>Abstract &#160; &#160; Viene esposto il contenuto di alcune pubblicazioni di Ignazio Maria Marino inerenti problematiche di diritto comunitario e si evidenzia che la dimensione europea gli consente di manifestare, anche in questo ambito, le sue profonde convinzioni etiche che affondano le radici nelle libertà, nel riconoscimento e tutela dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ignazio-maria-marino-giurista-europeo/">Ignazio Maria MARINO, giurista europeo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ignazio-maria-marino-giurista-europeo/">Ignazio Maria MARINO, giurista europeo</a></p>
<p>Abstract<br />
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Viene esposto il contenuto di alcune pubblicazioni di Ignazio Maria Marino inerenti problematiche di diritto comunitario e si evidenzia che la dimensione europea gli consente di manifestare, anche in questo ambito, le sue profonde convinzioni etiche che affondano le radici nelle libertà, nel riconoscimento e tutela dei diritti fondamentali, nell’uguaglianza e nella non discriminazione, nella dignità umana, nella solidarietà, nella valorizzazione delle istanze sociali, nel rilievo determinante dato alle autonomie locali. Questi valori possono realizzarsi con la democrazia che, per il Marino, non consiste solo nell’esercizio del diritto di voto e nella nomina dei rappresentanti negli organi&nbsp; deliberativi e di governo, ma si sostanzia in tutte le funzioni espresse dai poteri ad ogni livello e negli aspetti della vita sociale e deve essere un abito mentale, da nutrire quotidianamente, attraverso l’effettiva azione di ogni individuo.<br />
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Sommario: 1. Il signore d’altri tempi e la coerenza tra vita e opere. – 2. La prospettiva comunitaria sulla riforma delle autonomie locali. – 3. Prime considerazioni sulla disciplina “interna” di OGM e MOGM. – 4. Il principio giuridico di precauzione. – 5 . La democrazia nell’Unione Europea dopo il Trattato di Lisbona. – 6. Il giurista europeo.<br />
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&nbsp;<br />
1. Il signore d’altri tempi e la coerenza tra vita e opere.<br />
Nell’immediatezza della improvvisa dipartita di Ignazio Maria Marino, il n. 1 del 2012 di Diritto e processo amministrativo ha dedicato al fondatore e condirettore della rivista un affettuoso ricordo affidato agli amici e colleghi del San Giustino che hanno in sintetici “medaglioni” sottolineato un episodio di vita in comune, un tratto del suo carattere, un profilo della sua figura, un elemento distintivo dell’uomo o del giurista.<br />
Dall’insieme è risultato il ritratto di un “signore d’altri tempi (del buon tempo antico, verrebbe da dire)”[1], “volto sorridente, di un sorriso arguto … caratterizzato dai baffi sottili, affettuoso e signorile”[2], espressione di “un mondo, antico e, al tempo stesso, di perenne vitale attualità”[3]. Ma, soprattutto, che vi è stata una coerenza tra vita e opere[4], tra quello in cui ha creduto e la sua produzione scientifica[5].<br />
E mi pare che sia questo il profilo che va evidenziato perché il Nostro, anche quando si è occupato di problematiche con risvolto europeo, non ha mai perso di vista i punti fondanti la sua idea del diritto e il suo impegno etico a difesa dei diritti, della libertà e della democrazia.<br />
Ho selezionato alcuni scritti di Ignazio Maria Marino inerenti prospettive comunitarie e in tutti non si è lasciato sfuggire l’occasione per puntualizzare il concetto di democrazia, la funzione del diritto e del giudice, la rilevanza democratica e partecipativa delle autonomie territoriali, la considerazione assoluta dei diritti e delle libertà.<br />
&nbsp;<br />
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2.La prospettiva comunitaria sulla riforma delle autonomie locali.<br />
In una tavola rotonda svoltasi a Caltagirone nel gennaio del 1990[6], il Marino tratta “La prospettiva comunitaria nella riforma delle autonomie locali” e il suo incipit è all’appello ai “liberi e forti” lanciato da don Sturzo il 19 gennaio 1919 per il raggiungimento del “bene comune” con l’intervento delle autonomie locali effettivamente rappresentative, attraverso il sistema elettorale proporzionale anziché uninominale. Tale obiettivo è lontano dall’essere raggiunto siccome le Province ed i Comuni sono estranei ai veri circuiti decisionali della vita della comunità, non per le ridotte funzioni esercitate, “bensì per l’inaffidabilità e l’inefficienza con cui i compiti vengono gestiti”[7] e, comunque, per l’assenza effettiva di democrazia. Secondo Marino, “è rimasto solo un simulacro di democrazia” perché “i centri decisionali reali sono incontrollabili e democraticamente incontrollati; i partiti, verticisticamente gestiti, si mimetizzano negli organismi collegiali locali: pletorici ed irresponsabili, dove la rappresentatività è diluita fino all’inconsistenza, all’inutilità, all’inazione, mentre soltanto le gestioni di affari, partitiche o meno, riescono -e non sempre- a raccapezzarsi”[8]. I centri decisionali reali sono le centrali nazionali dei partiti ed i potentati economici locali e nazionali, “monolitici quando non monocratici”[9].<br />
E, quindi, l’autonomia locale dovrebbe essere rivitalizzata innanzitutto con un mutamento di mentalità della politica e, poi, delle “pletore burocratiche legali” e, soprattutto, i politici e i burocrati dovrebbero accettare una “reale democrazia e consentire così che le decisioni … vengano prese in pubblico” attraverso procedimenti di programma partecipati in cui tutti gli interessi della Comunità devono essere contemporaneamente presenti[10]. Per aversi una vera democrazia, la forma di governo locale è decisiva, come lo è il modo in cui le funzioni locali vengono svolte e che devono soddisfare le richieste prioritarie di democraticità ed efficienza che sono strettamente legate pure nella prospettiva della comunità europea.<br />
Lo svolgimento delle funzioni locali richiama il modello teorico della democrazia deliberativa secondo cui i processi di decisione pubblica sono retti da due principi: a) una previa discussione pubblica con scambio di informazioni e argomenti confortati da ragioni; b) intervento di tutti coloro che possono essere potenzialmente interessati dalla decisione[11]. E’ un’impostazione che ha preso forma tra gli anni ‘80 e ’90 del 1900 nel Nord America e nel Nord Europa e si sviluppa in conseguenza della crisi delle istituzioni parlamentari e dei partiti e in contrapposizione alla democrazia rappresentativa e partecipativa, quest’ultima utile e strumentale a quella deliberativa.<br />
È un sistema, però, difficilmente realizzabile nel concreto e utopistico perché quando le decisioni coinvolgono numerosi interessi che fanno capo a centri differenziati, è difficile riuscire a coinvolgere tutti e, soprattutto, è raro che tutti accettino la decisione e non residuino contrasti e dissensi, specie quando la soluzione vada ad incidere in direzione ablatoria dei diritti e riduttiva della libertà e dei vantaggi nonché mortificante degli interessi di pretesa.<br />
Il Marino, però, non ha affermato che il modo di svolgimento delle funzioni locali debba comportare che la decisione ottenga l’unanimità dei consensi perché il senso è quello del coinvolgimento per rendere effettiva la partecipazione dei cittadini e riavvicinarli alla politica con la P maiuscola, superando la rassegnazione e l’accettazione di una situazione di scollatura tra chi governa ed amministra e la comunità che rappresentano. Il suo è un invito e una speranza a riprendere un percorso democratico interrotto dalle degenerazioni della politica e che dà sfogo, come è stato detto, alla sua passione per l’autonomia locale che non è stata mai acritica[12].<br />
Egli prende le mosse da un’analisi molto dura della situazione delle autonomie locali quale è venuta a determinarsi e che, dal 1990 ad oggi, non è molto cambiata, ma il suo messaggio è che bisogna credere nelle autonomie locali che devono cambiare strada e non bisogna assuefarsi al sistema.<br />
Non è mosso da un intento esclusivamente distruttivo, ma contesta per costruire. Spinge verso il superamento della situazione attuale in una visione fondamentalmente ottimistica delle comunità e degli uomini.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
3. Prime considerazioni sulla disciplina “interna” di OGM e MOGM.<br />
Nell’esporre delle prime considerazioni sul recepimento nel nostro ordinamento delle direttive sugli organismi geneticamente modificati (OGM) e sui microorganismi geneticamente modificati (MOGM), il Marino si sofferma sulle “nuove informazioni” sui rischi per la salute e per l’ambiente che si rendano disponibili durante il procedimento di rilascio dell’autorizzazione o dopo il rilascio dell’autorizzazione stessa e sulla consultazione del pubblico e ritiene che “occorre costruire, in generale, l’effettivo” (il corsivo è di Marino) “diritto all’informazione ed alla consultazione. Per far ciò è indispensabile fare particolare riferimento nel nostro ordinamento agli enti territoriali minori”[13] perché l’ordinamento locale sancisce il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui è in possesso l’Amministrazione che ha, quindi, il dovere di informare. L’informazione, per essere effettiva, deve essere comprensibile e diffusa capillarmente sul territorio e, quindi, anzitutto presso i Comuni e, solo così, si ottiene una partecipazione consapevole nelle consultazioni. L’A. coniuga l’informazione e la consultazione con l’autonomia locale per rendere effettiva la sovranità popolare che diviene tale se il dovere di informazione viene inteso come “obbligo attivo di informare”, in modo da rendere effettivo il diritto di accesso all’informazione per il tramite degli enti locali, palesandosi anche “i vantaggi di una corretta acquisizione del nostro nuovo sistema ad autonomie territoriali, di quello che è stato indicato come il ribaltamento tra centro e periferia, fra amministrazione e legislazione”[14]. Ciò nel rispetto della Carta europea dell’autonomia locale che vuole “rendere l’effettiva ‘autonomia’ degli enti territoriali minori essenziale alla democraticità”, che non può essere considerata soltanto come politica. “Bisogna dare, infatti, la giusta considerazione, in corrispondenza dell’evoluzione del nostro ordinamento giuridico, alle ‘funzioni amministrative’, bisogna riscoprire l’etica della democrazia iniziando dall’amministrare, piuttosto che confinarla nella politica”[15].<br />
Ignazio Maria Marino, forte della lezione di Popper[16], non accetta che la democrazia possa essere confinata solo alla possibilità di destituire il governo non gradito con il voto e lasciare, quindi, che i rappresentanti governino e amministrino; la democrazia è una pratica quotidiana che si concretizza nel rapporto fra cittadino ed istituzione.<br />
La democrazia va intesa come “costume morale, come costume morale quotidiano”[17] e l’etica della politica è “la morale del pubblico amministratore; del continuo, corretto rapporto fra cittadino ed istituzioni” e che, per le informazioni sugli OGM e sui MOGM, si assolve all’obbligo con tempestività, effettività e in buona fede[18].<br />
Insomma, la democrazia non si risolve nell’esercizio del diritto di voto &nbsp;che esprime il gradimento per determinati rappresentanti, ma vive nel quotidiano amministrare attraverso una partecipazione diretta dei cittadini alla cosa pubblica, resa possibile in un rapporto informato e trasparente con l’amministrazione locale che è l’istituzione indispensabile per il dialogo con la comunità di riferimento.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
4. Il principio giuridico di precauzione.<br />
Quando Marino affronta il principio giuridico di precauzione, la sua attenzione è attratta dalla considerazione della sua autonomia che “obbliga ad approntare ogni misura atta a prevenire qualsiasi potenziale rischio&nbsp; per la salute pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente e a considerarlo principio preponderante rispetto agli interessi economici”[19]. E, allora, l’Autore considera la collocazione del principio nelle fonti del diritto in relazione alla legge, chiarendo che trova applicazione quando la norma positiva&nbsp; sia inadeguata, e pone a confronto la precauzione con gli altri principi e, in specie, la proporzionalità, la ragionevolezza, la preminenza del diritto comunitario, l’informazione, i valori procedimentali (accessibilità, termini ragionevoli, motivazione, agevole possibilità di impugnazione), la sussidiarietà. Affonda, quindi, l’indagine nel contesto di riferimento italiano, la Costituzione, e, pur prendendo atto che, a differenza di altri Paesi come la Francia, non vi è una puntuale previsione nella Carta, individua negli artt. 41, 32 e 2, i riferimenti riconducibili al principio.<br />
La parte interessante di questo scritto è quando Marino caratterizza il principio di precauzione nel rischio da incertezza scientifica e/o tecnologica e lo collega ai principi etici che “dovranno quasi per necessità crescere sempre più di intensità come principi giuridici, per quanto il diritto è costretto ad assumere concetti solo eticamente &nbsp;fondati o, quanto meno, eticamente ‘contaminati’, per così dire: nel rischio da incertezza scientifica e tecnologica, le informazioni e le consultazioni, la buona fede, l’effettività” (i corsivi sono di Marino) “l’amministrazione procedimentalizzata e democratica, il giusto processo traducono l’etica in diritto”[20].<br />
Ecco, dal contesto europeo e dalla ricaduta del principio di precauzione nel nostro ordinamento, il Nostro trae il destro per andare alla ricerca di una legittimazione oltre il diritto positivo e la individua nell’etica dei comportamenti virtuosi che significano democrazia che comprende anche un rapporto basato&nbsp; su una serie di istituti funzionalizzati a dare ai cittadini la possibilità effettiva e concreta di partecipare ed influire sulle decisioni e di rivolgersi al giudice in un giusto processo.<br />
La visione si allarga sino a considerare “gli effetti della globalizzazione, il primato del diritto dell’Unione europea, la complessità del sistema delle fonti arricchito dal tessuto normativo locale”[21], ma il discorso di fondo resta sempre l’affermazione della democraticità, intesa in modo ampio, e della insopprimibile presenza dell’ente locale, vero punto di riferimento per il salto di qualità dal rapporto democratico.<br />
5.La democrazia nell’Unione Europea dopo il Trattato di Lisbona.<br />
Nel n. 1/12 di Diritto e Processo amministrativo è stato pubblicato il testo scritto della relazione tenuta da Ignazio Maria Marino a Copanello nel luglio del 2010, consegnata ai Coordinatori del convegno qualche giorno prima del triste evento.<br />
La relazione ha ad oggetto i profili giuridici della democrazia nell’Unione Europea dopo il trattato di Lisbona e si ha l’impressione che Ignazio Maria Marino riviva la “primavera del cittadino nuovo”[22] che lo aveva affascinato quando intervenne la riforma delle autonomie locali con la legge n. 142 del 1990.<br />
Nel testo trasuda l’entusiasmo per una democrazia dell’uomo e non del cittadino, in una considerazione sovranazionale, europea, libera dall’idea di appartenenza ad uno Stato.<br />
“I principi democratici, le coordinate offerti dall’Unione Europea sono più attendibili di quelli offerti da un singolo Stato, perché il demos più ampio e con diversificate caratteristiche porta a considerare come riferimento della democrazia gli uomini e a non massimizzare il cittadino appartenente ad uno Stato”[23]. Per Marino, l’Unione Europea dovrebbe costruire un’idea di popolo più vicina ad un ideale umano rispetto al senso di appartenenza. E richiama il manifesto di Ventotene di Spinelli e Rossi, per il quale “lo Stato nazionale è … organicamente inadatto a vedere gli interessi di tutti gli uomini”[24], e l’insegnamento di Alexis De Tocqueville sulla sublimazione del genere umano nei secoli democratici quando diventano simili non i membri di una stessa nazione, ma le nazioni stesse, formando una vasta democrazia in cui prende forma la figura del genere umano.<br />
Marino non condivide l’enfatizzazione del mercato in Europa e la tesi che la democrazia si deve conformare al mercato ma, al contrario, è il mercato che deve conformarsi alla democrazia ed ai valori che esprime e che sono stigmatizzati nell’art. 2&nbsp; del Trattato: libertà, democrazia, uguaglianza, diritti umani. Sono valori espressi da una società (europea) “caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini”[25].<br />
Sono queste le basi da cui il Marino prende le mosse per saggiare se, con i Trattati di Lisbona, si è arricchita la democraticità dell’Unione Europea e la conclusione è positiva con riguardo particolare, tra l’altro: A) ai diritti fondamentali e alla loro salvaguardia; B) al rafforzamento dell’indipendenza della giurisdizione e dell’accesso ad essa; C) alla valorizzazione del dialogo con l’associazionismo rappresentativo; D) all’affermazione del diritto di iniziativa dei cittadini europei a presentare alla Commissione proposte per richiedere un atto giuridico europeo; E) alla necessità dell’attuazione effettiva del diritto, essenziale al buon funzionamento dell’Unione Europea.<br />
L’Autore passa in attenta rassegna tutti questi profili esaminando le diverse disposizioni da consumato giurista ma, nello stesso tempo, spinge verso un orizzonte etico e di rilevanza dei valori in cui crede e che collega ad ogni aspetto preso in considerazione.<br />
A) Per i diritti fondamentali, rileva che sono un aspetto portante della democrazia che va ricondotta al diritto per l’aiuto che il diritto può dare alla democrazia fondata sui valori universali della dignità umana e della solidarietà. E sottolinea che la democrazia non si conquista una volta per tutte, ma va costantemente monitorata: diritti e democrazia vanno considerati sul campo perché l’ammissione al gioco democratico non deve essere solo apparente. Non bastano solo previsioni normative, ma occorre che vengano fatte funzionare correttamente per conseguire gli obiettivi di libertà, sicurezza e giustizia, innalzando il livello di protezione di diritti e libertà.<br />
Tutti questi valori ed il loro effettivo e costante perseguimento nell’azione quotidiana degli uomini e delle istituzioni rappresentano i presupposti essenziali della democrazia che, secondo Marino, va intesa come “un insieme di valori fatti propri da un ordinamento giuridico che iniziano con quelli fondamentali riferiti alla persona umana, con la sicurezza necessaria, non soltanto per la sopravvivenza, ma anche perché possa liberamente esprimere la sua personalità, pure nel campo politico”[26].<br />
B) Per le Corti Europee, il problema della carenza di legittimazione, visto che non rispondono all’elettorato e i giudici non sono quindi scelti dal popolo, viene superato fondando la legittimazione: a) nel rispetto del giusto processo; b) nell’indipendenza dell’ufficio giudiziario; c) nell’adeguatezza dei candidati all’esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di Giustizia e del Tribunale. Il miglioramento dei mezzi giurisdizionali di tutela non può che giovare alla democrazia poiché “la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali dell’individuo in quanto tale… è condizione di un regime democratico: la democrazia ‘non può sopravvivere’ senza che venga accordata protezione a tali diritti e libertà”[27].<br />
C) Rilevante per la democrazia è la considerazione nell’Unione Europea delle associazioni rappresentative con le quali le istituzioni devono mantenere un dialogo “aperto, trasparente e regolare”[28].<br />
Questi corpi intermedi rappresentativi, per Marino, sono uno dei passaggi importanti per la democrazia se, storicamente, “la soppressione delle libertà di associazione e di riunione è stato uno dei primi provvedimenti adottati dai regimi comunisti e fascisti allo scopo di recidere qualunque forma di comunicazione/mediazione tra lo Stato ed i cittadini, tra il potere centrale e l’individuo”[29].<br />
L’associazionismo consente di raggiungere efficacemente risultati cui il singolo individuo non può attingere e la democrazia deve assicurare l’effettiva possibilità di conseguire i diritti, non la sola previsione, per cui va incentivato il ruolo politico dell’associazionismo, tentando di ridimensionare l’esclusiva assunta dalle associazioni partitiche.<br />
D) Marino ritiene, poi, che il diritto d’iniziativa dei cittadini europei di invitare la Commissione a presentare proposte su materie nelle quali ritengono necessario un atto giuridico europeo costituiscono un obbligo per la Commissione a “tener conto dell’iniziativa dei cittadini presentando la proposta dell’atto giuridico richiesto”[30]. Si tratta di un’evidente disposizione che incrementa la democraticità dell’Unione Europea.<br />
E) L’attuazione effettiva del diritto si fonda (anche) sulla cooperazione amministrativa e l’Unione Europea sostiene gli Stati membri negli sforzi volti a migliorare la capacità amministrativa di attuare il diritto dell’Unione, attraverso lo scambio di informazioni e di funzionari ed i programmi di formazione. Quindi, l’attuazione effettiva del diritto, prima del processo, inizia con il procedimento amministrativo ed è di vitale importanza per il buon funzionamento dell’Unione Europea sia per il superamento del rapporto conflittuale tra cittadino e pubblica amministrazione, sia perché quest’ultima, “proseguendo nel suo percorso di autonomia, ‘rinforza’ l’effettività dell’ordinamento giuridico”[31]. In proposito, così chiosa il Marino: “in democrazia il cittadino deve poter contare su un diritto credibile, e la credibilità passa inevitabilmente dall’attuazione effettiva del diritto stesso e tale attuazione non può non coinvolgere l’apparato burocratico, anche nel processo di democratizzazione”[32].<br />
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6. Il giurista europeo.<br />
La visione sovranazionale ed europea di Ignazio Maria Marino resta radicata alle sue profonde convinzioni etiche che hanno la sostanza della libertà, del riconoscimento e tutela dei diritti fondamentali, dell’uguaglianza e della non discriminazione, della dignità umana, della solidarietà, della valorizzazione delle istanze sociali, del rilievo determinante dato alle autonomie locali. Per assicurare questi valori e raggiungere i relativi obiettivi che Egli ritiene appartenere in modo pregnante all’Unione Europea, predica la democrazia che non si risolve nell’esercizio del diritto di voto e nella nomina dei rappresentanti negli organi deliberativi e di governo, ma si sostanzia in tutte le funzioni espresse dai poteri ad ogni livello. E così, con la partecipazione attiva che si nutre dell’obbligo di informazione per la pubblica amministrazione e la possibilità di influenza effettiva sulle decisioni amministrative; con il rispetto di canoni essenziali del giusto processo da parte dei giudici che garantiscono i diritti e le libertà fondamentali; con l’iniziativa di impulso legislativo attribuita ai cittadini.<br />
La democrazia, però, deve permeare tutti gli aspetti della vita sociale e deve essere un abito mentale, da nutrire quotidianamente, attraverso l’effettiva azione di ogni individuo che, nelle forme associative e nell’interesse della comunità, deve agire per realizzare nel concreto i valori etici che Marino sostiene a gran voce.<br />
Ignazio Maria Marino, nella dimensione europea, si trova a suo agio perché riscontra nei trattati e nella normativa comunitaria i valori in cui crede e che fanno dell’uomo, della vita e delle opere, un tutt’uno.<br />
Anche negli scritti che hanno ad oggetto problematiche di diritto comunitario, Ignazio Maria Marino riversa il suo entusiasmo e la sua fede nei valori che ritiene fondanti ed essenziali negli ordinamenti democratici e si fa paladino a spada tratta della tutela e salvaguardia di tali valori, con un’impostazione rigorosa sul piano scientifico e che attrae perché lancia messaggi ottimistici di speranza in un futuro di democrazia che appare a portata di mano.<br />
Grazie Ignazio anche per questo.<br />
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*E’ il testo della relazione tenuta all’Università LUM Jean Monnet di Casamassima (BA) il 6 maggio 2016 nella “Giornata di studio in ricordo di Ignazio Maria Marino”.<br />
[1] R. Ferrara, In ricordo di Ignazio Maria Marino in Dir. e Proc. Amm. 2012, 4; sottolinea i modi signorili: A. Barone, Ricordo di Ignazio Maria Marino, ivi, 2013, 330.<br />
2 C.E. Gallo, op. ult. cit., 6.<br />
3 L. Iannotta, op. ult. cit., 7; V. Domenichelli, op. ult. cit., 2: “viveva l’amicizia come quella di antica memoria”; A. Pubusa, op. ult. cit., 10: “rimane legato a quella tradizione di rigore, anzitutto etico, che ha mutuato da un Maestro della levatura di Vittorio Ottaviano”.<br />
4 L. Benvenuti, op. ult. cit., 2.<br />
5 E. M. Marenghi, op. ult. cit., 8; A. Romano Tassone, op. ult. cit., 11.<br />
6 I. M. Marino, La prospettiva comunitaria nella riforma delle autonomie locali in Atti del Forum di Caltagirone 13-14 gennaio 1990, Quaderni del centro Adriano Olivetti, Palermo 1991, 43 e ss., ora pubblicato in Ignazio Maria Marino, Scritti giuridici a cura di Antonio Barone, Napoli 2015, Tomo II, 873 e ss. a cui si fa riferimento nelle successive note.<br />
7 I. M. Marino, op. ult. cit., 874.<br />
8 I. M. Marino, op. ult. cit., 874.<br />
9 I. M. Marino, op. ult. cit., 875.<br />
10 I. M. Marino, op. ult. cit., 875.<br />
11 R. Bifulco, Democrazia deliberativa in Enc. del Dir., Annuali dal 2007, Milano 2011, vol. IV, 271.<br />
12 A. Barone, Ricordo di Ignazio Maria Marino, op. cit., 327.<br />
13 I. M. Marino, Prime considerazioni sulla disciplina “interna” di OGM e MOGM in R. Ferrara, I. M. Marino (a cura di), Gli organismi geneticamente modificati: sicurezza alimentare e tutela dell’ambiente Padova 2003, 228 e ss., ripubblicato in Scritti giuridici di Ignazio Maria Marino a cura di Antonio Barone, op. cit., tomo II, 1066 a cui si farà riferimento nelle successive note.<br />
14 I. M. Marino, op. ult. cit., 1068.<br />
15 I. M. Marino, op. ult. cit., 1068 ove si afferma ulteriormente: “bisogna fermamente credere che politica e amministrazione coincidano, null’altro essendo la politica che buon amministrare”.<br />
16 K. R. Popper, Sulla teoria della democrazia, 1987, in K. R. Popper Tutta la vita è risolvere problemi, Milano 1996, 190, richiamato nella nota 20 dell’ultima opera citata di I. M. Marino.<br />
17 I. M. Marino, op. ult. cit., 1069.<br />
18 I. M. Marino, op. ult. cit., 1069.<br />
19 I. M.MARINO, Aspetti propedeutici del principio giuridico di precauzione in AA.VV., Studi in onore di Alberto ROMANO, &nbsp;Napoli, 2011, vol. III, 2177 e ss., ripubblicato in Scritti giuridici di Ignazio Maria Marino, a cura di Antonio Barone, &nbsp;op. cit., vol. II, 1521 a cui si farà riferimento nelle successive note.<br />
20 i.m. marino, op. ult. cit., 1543.<br />
21Così: a. barone, Ricordo di Ignazio Maria Marino, op. cit., 328.<br />
22 E. M. Marenghi, In ricordo di Ignazio Maria Marino, op. cit. 8.<br />
23 I. M. Marino, Profili giuridici della democrazia nell’Unione Europea dopo il trattato di Lisbona in Dir. e Proc. Amm., 2012, 15.<br />
24 A. Spinelli e E. Rossi, Il Manifesto di Ventotene, Milano 2006, indicato nella nota 8 dell’ultima opera citata di I. M. Marino che, nella successiva nota 9, scrive: “Verso un futuro in cui, conseguita l’eguaglianza dell’articolo 3 della nostra costituzione, ‘l’oblio di stirpi e di nazioni’ ci faccia giungere alla solidarietà del genere umano”; sul punto, J. L. Borges, Il padrone della storia in Tutte le opere, Milano 1984, 1069.<br />
25 I. M. Marino, op. ult. cit., 14.<br />
26 I. M. Marino, op. ult. cit., 23.<br />
27 I. M. Marino, op. ult. cit., 27.<br />
28 I. M. Marino, op. ult. cit., 28.<br />
29 I. M. Marino, op. ult. cit., 28-29, riferisce l’affermazione a Hannah Arendt.<br />
30I. M. Marino, op. ult. cit., 33.<br />
31I. M. Marino, op. ult. cit., 34.<br />
32I. M. Marino, op. ult. cit., 35.<br />
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<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/ignazio-maria-marino-giurista-europeo/">Ignazio Maria MARINO, giurista europeo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>La giuridificazione della protezione dei dati personali in Italia</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-giuridificazione-della-protezione-dei-dati-personali-in-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:45 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/la-giuridificazione-della-protezione-dei-dati-personali-in-italia/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-giuridificazione-della-protezione-dei-dati-personali-in-italia/">La giuridificazione della protezione dei dati personali in Italia</a></p>
<p>&#160; Sommario: 1. La figura della privacy nell’ordinamento statunitense. 2. L’evoluzione della figura della&#160; protezione dei dati personali nel diritto europeo: La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. 3 La normativa e la giurisprudenza comunitarie. 4. La legge 31 dicembre 1996 n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-giuridificazione-della-protezione-dei-dati-personali-in-italia/">La giuridificazione della protezione dei dati personali in Italia</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-giuridificazione-della-protezione-dei-dati-personali-in-italia/">La giuridificazione della protezione dei dati personali in Italia</a></p>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
Sommario: 1. La figura della privacy nell’ordinamento statunitense. 2. L’evoluzione della figura della&nbsp; protezione dei dati personali nel diritto europeo: La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. 3 La normativa e la giurisprudenza comunitarie. 4. La legge 31 dicembre 1996 n. 675. 5. Il Codice in materia di protezione dei dati personali. 6. Conclusioni.<br />
&nbsp;<br />
<strong>1. La figura della privacy nell’ordinamento statunitense.</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
In Italia il processo di giuridificazione della figura della protezione dei dati personali è stato preceduto e condizionato da due importanti esperienze internazionali, quella statunitense e quella comunitaria.<br />
L’esperienza internazionale più risalente, è quella statunitense, che segna l’origine della figura giuridica della <em>privacy</em> e che risale addirittura alla fine dell’ottocento.<br />
La nozione ha avuto origine dottrinale ed è comunemente ricondotta ad un famoso saggio del 1890 di Samuel Warren e Louis D. Brandeis<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>.<br />
I due giuristi utilizzano gli strumenti del diritto civile per configurare una nuova posizione soggettiva, che corrisponde alle prerogative possessorie o proprietarie che l’individuo può esercitare sui propri beni materiali, ma ha un oggetto diverso, di carattere immateriale, rappresentato da una sorta di sfera personale inviolabile<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>.<br />
Gli autori presuppongono, in maniera apodittica, che la <em>common law</em> consenta già al loro tempo di proteggere questa sfera inviolabile, considerato il fatto che le prerogative proprietarie e possessorie erano già state utilizzate dai giudici per proteggere beni immateriali, quali il diritto di autore o simili<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>.<br />
Per ammantare la loro costruzione giuridica con categorie già presenti nell’evoluzione giurisprudenziale statunitense gli autori utilizzano una prerogativa definita dalla Corte Suprema<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a> qualche anno prima in termini di <em>right to be let alone</em> e relativa ad una posizione diversa, cioè quella di non essere soggetto a restrizioni della libertà personale prima di una sentenza di colpevolezza, ovvero una sorta di <em>habeas corpus</em> nella dimensione processuale.<br />
Poste queste premesse, il diritto alla <em>privacy</em> si compone, per i nostri autori, di due elementi fondamentali: il diritto a conservare una sfera privata sottratta all’accesso dei terzi; il diritto a mantenere il controllo delle informazioni relative alla stessa sfera privata eventualmente in grado di circolare all’esterno<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>.<br />
Da un punto di vista strettamente tecnico il concetto giuridico di <em>privacy</em> viene alla luce come collegato ad un diritto soggettivo da esercitare nelle relazioni interprivate la cui violazione da luogo ad un illecito di carattere civile, in altre parole ad un <em>tort<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title=""><strong>[6]</strong></a></em>.<br />
Da un punto di vista non tecnico l’emersione della figura della <em>privacy</em> è stata vista come la creazione di uno strumento giuridico a disposizione di un nuova classe borghese trovatasi nelle condizioni economiche per rivendicare nuovi spazi di influenza nella dimensione sociale<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>.<br />
Un ruolo comunque&nbsp; subalterno pare avere avuto la diffusione di nuovi strumenti tecnologici nella editoria, quali la stampa con modalità industriali ed i nuovi apparecchi fotografici. Pare possibile affermare che, se l’attacco alla dimensione personale era portato dalla stampa scandalistica, il vero momento di svolta doveva essere stato, non tanto l’introduzione di artifici tecnici, peraltro ancora rudimentali e di limitata diffusione, quanto l’affermarsi di una classe borghese il cui stile di vita doveva suscitare l’interesse della stessa o di altre componenti della società<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>.<br />
L’elaborazione giuridica della dottrina del 1890 fu accolta dalla giurisprudenza, ed, in particolare, dalla Corte Suprema della Georgia<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a> solo 15 anni dopo la sua elaborazione, e solo dopo un primo rigetto ad opera della Corte di Appello di New York<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>.<br />
Acquisito il diritto di cittadinanza nella giurisprudenza, la materia dei diritti riconducibili alla <em>privacy</em> da un lato rimase, per così dire, defilata nelle ricostruzioni teoriche, dall’altro lato non raggiunse un grado accettabile di definizione nei suoi contenuti sostanziali<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>.<br />
Per questo, la giurisprudenza diede origine ad un gran numero di sentenze che davano applicazione alla figura giuridica della <em>privacy</em> in maniera differenziata ed eterogenea, attribuendole differenti contenuti e finalità<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>. Ciò determinò una sorta di crisi di rigetto nella dottrina giuridica statunitense, amplificata dal metodo di creazione giuridica della <em>common law</em> che aveva fatto assumere alla figura contorni eterogenei ed indefiniti.<br />
A questo punto, la figura ricevette una nuova sistemazione dottrinale che, se da un lato, riportò chiarezza nei contenuti sostanziali e nuova legittimazione ed utilizzabilità alla <em>privacy</em>, dall’altro, ne ridimensionò grandemente il carattere di materia giuridica autonoma. Infatti, il maggiore esponente della dottrina statunitense in materia di illeciti, nei suoi studi protratti per anni, prese in esame l’amplissima casistica giurisprudenziale in materia di riservatezza e si rese conto che questa poteva essere ricondotta a quattro tipi ben definiti di <em>torts<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title=""><strong>[13]</strong></a></em>. Questi ultimi, peraltro, nonostante fossero riferiti dai giudici alla figura della <em>privacy</em>, in realtà garantivano la tutela di interessi privati già tutelati dal diritto della <em>common law</em> e indipendenti dall’interesse alla riservatezza, il quale, quindi, risultava solo apparentemente rilevante nelle controversie.<br />
Sulla base di questa ricostruzione le quattro tipologie di casi non recavano alcun denominatore comune se non quello, genericissimo, del diritto <em>to be let alone</em> di ottocentesca memoria, diritto che, peraltro, in questa nuova analisi, non aveva alcun valore ricostruttivo o giuridico<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>.<br />
A ciò si aggiunge che questa dottrina avvertiva che le eterogenee prerogative riconducibili alla <em>privacy</em> avrebbero potuto entrare in collisione con le libertà di espressione. Inoltre, mentre tali libertà, nel sistema costituzionale statunitense, erano affermate nei confronti del potere pubblico non trovavano medesima garanzia nei rapporti interprivati. In assenza di norme costituzionali valevoli nelle relazioni civilistiche, non era dato rinvenire altre prescrizioni di specie in grado di conformare per così dire “dall’interno” della disciplina giurisprudenziale o legislativa statale le prerogative di riservatezza, armonizzandole con altre posizioni di libertà. Per questo, i giudici dovevano operare un bilanciamento di interessi “dall’esterno”, cioè tra la disciplina dell’illecito e i principi giuridici &nbsp;generali tratti dall’ordinamento<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>. Ciò amplificava la loro discrezionalità, assimilandola quasi a quella della amministrazione continentale, e, nel medesimo tempo, produceva una parcellizzazione casistica della disciplina.<br />
In altre parole, la dottrina degli illeciti statunitensi &#8211; dopo che la giurisprudenza si era dimostrata non in grado di determinare adeguatamente la figura della <em>privacy</em> &#8211; ha cercato di conferire ad essa nuovo diritto di cittadinanza.&nbsp; Tuttavia, solo apparentemente alla medesima figura è stata attribuita autonomia concettuale, infatti, essa è stata semplicemente ricondotta alla tutela di differenti interessi privati che erano stati consolidati da ben più solida tradizione giuridica.<br />
Questa ricostruzione teorica, anche in considerazione della indiscussa autorità del suo autore, condizionò totalmente sia la trattatistica che produce i cataloghi giurisprudenziali di comune utilizzo per gli stessi giudici, sia le legislazioni statali, e, correlativamente, la successiva giurisprudenza<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>.<br />
Naturalmente, non sono mancate posizioni alternative che hanno identificato nella <em>privacy</em> un aspetto della dignità umana e, quindi, una figura unitaria. Tali ricostruzioni, peraltro, non hanno esercitato grande influenza<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>.<br />
Ancora oggi, quindi, nella dimensione civilistica statunitense, la figura della <em>privacy</em>, da un lato, rimane ossificata in uno schema che la riconduce ad altre categorie giuridiche, di cui rimane strumentale, dall’altro, manifesta la sua inadeguatezza nel garantire una regolamentazione efficace nei confronti dei nuovi attacchi alla persona portati da strumenti tecnologici ben più potenti di quelli del novecento ed autenticamente in grado, da soli, di imporre la necessità di nuovi strumenti giuridici<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>.<br />
Occorre peraltro considerare che, nella seconda metà del secolo scorso, ha avuto origine un differente filone giurisprudenziale costituzionale che ha utilizzato la categoria della <em>privacy</em> non nella sua veste di diritto interprivato, e, correlativamente di illecito civile, ma come libertà fondamentale da esercitare nei confronti del potere pubblico<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>.<br />
In primo luogo, il Giudice costituzionale ha affermato che la <em>privacy</em>, intesa come libertà fondamentale nei confronti del potere pubblico, emergeva implicitamente dal combinato disposto di una serie di emendamenti&nbsp; alla costituzione, i quali, proteggendo varie libertà, facevano emergere “<em>in penombra</em>” una sorta di inviolabilità generale della sfera personale immateriale<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>.<br />
Successivamente, la Corte suprema ha rinvenuto il fondamento costituzionale della medesima libertà direttamente nel IV emendamento, affermando che la garanzia di non subire perquisizioni o sequestri non ragionevoli, in esso contenuto, produce i suoi effetti, non solo nei confronti di realtà fisiche, ma anche nei confronti della sfera personale<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>. E’ importante rilevare che lo stesso giudice, mentre tutela la riservatezza, tutela anche la ragionevole aspettativa di libertà da invasioni governative. Ciò può condurre anche ad un limite alla tutela nei casi in cui le attività della persona vengano svolte secondo modalità o in contesti che non facciano ritenere ragionevole la totale impermeabilità da intrusioni altrui<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>. Medesime considerazioni, se la apertura della propria sfera personale risulti volontaria.<br />
Il contenuto di questa libertà, allora, tende ad assumere contorni ampi e ad identificarsi nella piena capacità di operare, senza condizionamenti esterni, le scelte fondamentali della propria vita. In altri termini, quello che nella originaria elaborazione giuridica era rappresentata dalla protezione di una sfera personale inviolabile, diviene, dinamicamente, per un individuo “<em>power to choose and control his world</em>”<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>.<br />
Naturalmente questa prerogativa, trasfigurata in una dimensione di libertà costituzionale, viene rivolta essenzialmente nei confronti del pubblico potere.<br />
Da un punto di vista sostanziale tale libertà ha assunto i contenuti più vari: libertà di utilizzo di mezzi&nbsp; determinati di contraccezione, di avere figli, di contrarre matrimonio, di vivere come famiglia allargata nel medesimo domicilio, di assumere determinate scelte nella educazione dei figli<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>.<br />
Se probabilmente la nuova figura di libertà costituzionale non appare ancora determinata in maniera sufficientemente precisa, essa produce l’effetto di fornire una garanzia uniforme sul piano nazionale, superando la frammentazione delle legislazioni e delle corti statali. Inoltre,&nbsp; l’inclusione della <em>privacy</em> nel quadro delle libertà costituzionali verso il pubblico potere consente l’applicazione di principi costituzionali che operano già all’interno della disciplina costituzionale, mettendo a disposizione dei giudici regole maggiormente consolidate e certe, ma consentendo anche una loro interpretazione evolutiva.<br />
Naturalmente, i modelli di bilanciamento si collocano all’interno della relazione pubblico-privato, ma possono fare emergere soluzioni normative esportabili nella dimensione interprivata<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>.<br />
La dottrina, in questo quadro complessivo, ha rilevato la necessità che la figura della <em>privacy</em> andasse incontro ad una nuova fase di evoluzione per divenire strumento maggiormente adeguato nei confronti di nuovi attacchi alla persona portati dalle recenti evoluzioni tecnologiche, non solo riconducibili alla multiforme dimensione dell’internet.<br />
A questo proposito, alcuni hanno auspicato un superamento delle rigide schematizzazioni della teoria dei <em>torts<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title=""><strong>[26]</strong></a></em>, altri hanno auspicato che gli assunti della dottrina privatistica e costituzionalistica potessero convergere, per dotare la <em>privacy</em> di nuove dimensioni contenutistiche<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a>.<br />
A questo punto, è possibile cogliere alcuni elementi normativi di fondo della figura.<br />
In primo luogo, si tratta di una figura che ha trovato giuridicizzazione in due dimensioni parallele che non hanno ancora trovato una reale convergenza: l’illecito civile e la libertà negativa nei confronti del potere pubblico.<br />
Entrambe le dimensioni paiono tutelare una sfera personale inviolabile in chiave negativa (come isola inviolabile ad opera di soggetti privati e pubblici) ed in chiave positiva (come controllo delle informazioni disseminate che giunge nei rapporti con il potere pubblico come libertà nelle scelte di vita fondamentali).<br />
La tutela della figura implica sempre un bilanciamento di valori o interessi contrapposti, talvolta pubblici, talvolta privati.<br />
La garanzia della autorità dell’individuo sulla sua sfera personale, sia nei rapporti interprivati che in quelli pubblici, fa si che un limite alla protezione della riservatezza possa essere rappresentata dalla diffusione intenzionale o volontaria dei dati in un una dimensione resa in questo modo accessibile (soprattutto nella dimensione interprivata).<br />
La tutela della riservatezza è concepita come evolutiva, cioè sempre da integrare in relazione alle evoluzioni sociali e tecniche.<br />
&nbsp;<br />
<strong>2. L’evoluzione della figura della &nbsp;protezione dei dati personali nel diritto europeo: La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
I risultati dell’elaborazione giuridica statunitense in materia di tutela della <em>privacy</em> hanno influito in maniera evidente ed uniforme nella dimensione europea<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a> soprattutto nella elaborazione di alcune fonti di diritto internazionale, prima fra tutte la Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950.<br />
Tuttavia, tali fonti, se da un lato hanno rappresentato il primo passo per una giuridicizzazione su scala europea della protezione della <em>privacy</em><a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>, dall’altro, hanno impresso una significativa evoluzione alla figura statunitense, che ha assunto, nella dimensione continentale, tratti peculiari<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a>.<br />
In ambito europeo, infatti, attraverso fonti internazionali, ha preso corpo gradatamente una figura di protezione della <em>privacy</em> significativamente differente rispetto a quella nata in ambito americano e che ha successivamente assunto i caratteri della protezione dei dati personali o <em>data protection</em>. Proprio la protezione dei dati personali ha successivamente plasmato gli istituti giuridici della normativa comunitaria, i quali, come abbiamo indicato in apertura, rappresentano, insieme alle elaborazioni statunitensi, la seconda e più significativa coordinata all’interno della quale trarrà origine la giuridicizzazione della protezione dei dati personali nell’ordinamento italiano.<br />
Questo processo di rielaborazione della figura della <em>privacy</em> è avvenuto per mezzo di una serie di fonti di diritto internazionale e di interventi della giurisprudenza che possiamo ripercorrere per sommi capi.<br />
Occorre innanzitutto premettere che, secondo la dottrina internazionalistica, la figura statunitense della <em>privacy</em> è stato assunta, fuori dalla dimensione regionale europea, in varie fonti di diritto internazionale come una sorta di concetto sintetico che consente la protezione di vari aspetti della vita dell’individuo (dalla integrità fisica e mentale, dalla sua identità ed intimità, dagli orientamenti sessuali, dalle informazioni personali, la vita familiare, la casa la corrispondenza, l’onore, la reputazione). Valga per tutti l’indicazione dell’art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948: “Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni”<sup> <a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title=""><sup>[31]</sup></a></sup>.<br />
Tratteggiata in questi termini la figura di diritto internazionale non appare lontana da quella che abbiamo delineato nella parte precedente, ove assumeva la forma dell’insieme delle condizioni per la realizzazione della propria libertà personale.<br />
Per la medesima dottrina, poi, proprio questa figura di <em>privacy</em> delle fonti di diritto internazionale comprenderebbe al suo interno la realtà più ristretta della “vita privata<em>”</em> quale somma degli aspetti per cosi dire immateriali della vita dell’individuo, quali l’integrità fisica e mentale, la sua identità, la sua intimità, il suo orientamento sessuale e, soprattutto, le sue informazioni personali.<br />
Nella dimensione regionale europea una serie di fonti internazionali hanno enucleato, all’interno della più generale figura della <em>privacy</em>, proprio quest’ultima sub nozione delle “informazioni personali” rendendola oggetto di una specifica e peculiare disciplina, identificabile, appunto, in termini di <em>data protection<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title=""><strong>[32]</strong></a></em>. In altre parole, soprattutto attraverso le disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà fondamentali &#8211; CEDU<a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a>, alla tutela della <em>privacy</em> sono stati attribuiti caratteri ulteriori che hanno condotto la giurisprudenza, ma anche altre fonti di diritto internazionale, a ricostruire un diverso diritto alla protezione dei dati personali&nbsp; ed una diversa disciplina della <em>data protection</em>.<br />
L’origine di questo processo di enucleazione della protezione dei dati personali dalla più ampia figura della tutela della <em>privacy</em> può essere collocato nella CEDU ed in particolare nel suo art. 8.<br />
Quest’ultima disposizione si articola in due commi. Nel primo viene imposto alle autorità pubbliche l’obbligo positivo di riconoscere ad ogni persona il diritto “al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza”. Nel secondo viene imposto alle autorità pubbliche l’obbligo negativo di astenersi da violazioni della vita privata o familiare, salvi i casi previsti dalla fonte legislativa: “Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.<br />
L’art. 8 della CEDU costituisce, in ambito regionale europeo, la prima fonte internazionale dei diritti umani che riconosce giuridicamente il diritto alla <em>privacy</em><a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[34]</a>.<br />
Come ha sottolineato la dottrina “la tutela offerta dall’art. 8, dunque, proprio per il suo duplice carattere positivo e negativo, va ad accogliere una concezione già evoluta del right to privacy, e non quindi la versione originaria, meramente negativa intesa come<em> right to be let alone… </em>propugnata da Warren e Brandeis”<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a>.<br />
Inoltre, come già anticipato, l’art. 8 CEDU contiene un riconoscimento alla protezione della <em>privacy</em> che reca caratteri particolari rispetto a quella che troviamo nelle fonti internazionali di ambito americano (e universale)<a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title="">[36]</a>. Tali caratteri, da un lato, conducono a futuri sviluppi normativi diretti a configurare il differente istituto della <em>data protection</em> e, dall’altro lato, segnano il contenuto fondamentale dei diritti legati alla medesima protezione dei dati personali.<br />
La dottrina ha posto in luce questi caratteri particolari della protezione della <em>privacy</em> nella CEDU: a) si perde il riferimento espresso alla protezione dell’onore e della reputazione presente nella originaria dimensione statunitense; b) si disciplinano espressamente le interferenze di una autorità pubblica; c) si ammettono solo interventi pubblici nella sfera personale che siano previsti dalla legge e che rispettino alcune specifiche condizioni (mentre le fonti internazionali colpiscono gli interventi “arbitrari”&nbsp; o “illegittimi” senza alcun riferimento alla assenza di previsione legislativa o alle condizioni legittimanti)<a href="#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[37]</a>.<br />
Questa nuova caratterizzazione della tutela della <em>privacy</em> fornisce il contesto normativo ma anche l’impulso per una nuova fase del processo di emersione della figura giuridica della protezione dei dati personali. In ambito europeo, infatti, emerge la necessità, in considerazione del rapido sviluppo tecnologico, di una disciplina uniforme del trattamento&nbsp; automatizzato dei dati personali, e per questo il Consiglio di Europa adotta la Convenzione n. 108 del 1981<a href="#_ftn38" name="_ftnref38" title="">[38]</a>.<br />
La Convenzione si pone come concretizzazione dell’art. 8 della CEDU con riguardo alla tutela dei diritti relativi al trattamento dei dati personali, ovvero come disciplina di quella particolare subnozione di “vita privata” (a propria volta riconducibile alla più ampia figura della <em>privacy</em>) rappresentata dalle informazioni di carattere personale<a href="#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[39]</a>.<br />
Il processo di evoluzione della <em>privacy</em> verso la protezione dei dati personali raggiunge un primo approdo di diritto positivo, infatti, la Convenzione è definita dalla dottrina come il primo strumento giuridico vincolante per gli Stati aderenti in materia, appunto, di <em>data protection</em>, ed anche la prima fonte che pone una sua definizione giuridica come “diritto di ogni individuo (persona fisica) al rispetto della privacy con riferimento al trattamento automatizzato delle informazioni personali”<a href="#_ftn40" name="_ftnref40" title="">[40]</a>.<br />
Sul piano sostanziale, le norme della Convenzione n. 108, all’interno delle coordinate normative dell’art 8 della CEDU, di cui rappresentano una attuazione, contengono una serie di principi giuridici relativi al trattamento dei dati personali (liceità, correttezza della raccolta, sicurezza, aggiornamento, adeguatezza e pertinenza del trattamento rispetto alle finalità, particolari garanzie per i dati sensibili) ed una serie di diritti delle persone interessate.&nbsp;<br />
Così, se la Convenzione costituisce un passaggio significativo nell’evoluzione della figura della <em>privacy</em> statunitense verso la protezione dei dati personali europea, essa rappresenta anche il “nucleo duro, il minimo comune denominatore della protezione dei dati in Europa, su cui sarà costruita la successiva normazione a livello comunitario”<a href="#_ftn41" name="_ftnref41" title="">[41]</a>.<br />
All’interno delle coordinate rappresentate dall’art. 8 della CEDU e dalla Convenzione n. 108 lo sviluppo concreto dei contenuti della protezione dei dati personali ha avuto luogo essenzialmente attraverso successivi interventi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo<a href="#_ftn42" name="_ftnref42" title="">[42]</a>, interventi che rappresentano, per così dire, l’ultima fase del processo di enucleazione della <em>data protection</em> dalla <em>privacy</em> statunitense.<br />
L’azione della Corte è naturalmente proseguita ad affinare i principi della propria giurisprudenza anche contestualmente e successivamente alla entrata in vigore delle normative comunitarie e nazionali, che sono state applicate per formare un patrimonio giuridico unitario e comune in materia di protezione dei dati personali.<br />
Sul piano sostanziale la Corte ha innanzitutto stabilito che le disposizioni dell’art. 8 della CEDU impongono agli Stati l’obbligo di astenersi da interferenze non giustificate dalle condizioni di cui al par. 2 ma anche una serie di obblighi positivi per garantire la effettiva tutela dei diritti<a href="#_ftn43" name="_ftnref43" title="">[43]</a>. Ciò impone loro di modificare le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, ma anche di colmarne le eventuali lacune<a href="#_ftn44" name="_ftnref44" title="">[44]</a>, ed, infine, di intervenire per proteggere i cittadini da interferenze illecite di soggetti privati<a href="#_ftn45" name="_ftnref45" title="">[45]</a>.<br />
La Corte si è occupata, dai primi anni ottanta, delle operazioni di registrazione e trasferimento di dati personali ad opera di autorità pubbliche, affermando che tali attività avrebbero potuto rilevare ai sensi dell’art. 8 CEDU, cioè, avrebbero potuto rappresentare un’interferenza illegittima nella vita privata dei cittadini, a meno che non fossero realizzate in presenza delle condizioni legittimanti del comma 2.<br />
Nella sentenza <em>Leander </em>c. <em>Svezia</em> i giudici hanno affermato che la raccolta di informazioni personali ad opera di autorità di polizia, e la loro conservazione in un dossier segreto anche per il soggetto interessato, possono essere ritenute legittime se previste dalla legge e se preordinate ad un superiore interesse pubblico di sicurezza nazionale<a href="#_ftn46" name="_ftnref46" title="">[46]</a>.<br />
La Corte, quindi, riconduce la raccolta e la conservazione di dati personali alla categoria vita privata dell’art. 8 CEDU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; e, correlativamente, valuta la legittimità delle interferenze pubbliche alla luce delle condizioni previste dall’ultima parte della stessa disposizione<a href="#_ftn47" name="_ftnref47" title="">[47]</a>. In questo modo comincia a configurare una serie di principi di liceità del trattamento collegati ad un ventaglio di interessi pubblici. Correlativamente, afferma la presenza di diritti dell’interessato ad un corretto trattamento dei propri dati da esercitarsi nei confronti del potere pubblico, diritti non incondizionati, ma il cui esercizio è subordinato alla realizzazione di interessi collettivi<a href="#_ftn48" name="_ftnref48" title="">[48]</a>.<br />
Successivamente, la Corte ha ampliato l’ambito delle informazioni personali rilevanti ai sensi dell’art. 8 fino a comprendere immagini fotografiche, immagini video, ma anche dati acquisiti attraverso strumenti di localizzazione satellitare<a href="#_ftn49" name="_ftnref49" title="">[49]</a>. In tale ultima occasione, la Corte ha stabilito che la raccolta delle informazioni in luoghi pubblici non sarebbe illegittima, a meno che non risulti permanente e sistematica.<br />
La stessa tendenza ad ampliare la nozione di dati personali e, con essa, l’ambito di applicazione dell’art. 8&nbsp; CEDU si manifesta nelle sentenze <em>Amann</em> c. <em>Svizzera</em> e <em>Rotaru</em> c. <em>Romania</em>. Nella prima pronuncia, in particolare, la Corte qualifica come illegittima la formazione, ad opera dei servizi di informazione pubblici, di dossier nei quali, attraverso riferimenti a codici o sigle, potevano essere attribuiti al ricorrente determinate qualità personali (tra cui l’essere un informatore di paesi stranieri). Così, si è stabilito, da un lato, che il rispetto del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali, si deve ritenere riferito ad ogni informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile e, dall’altro, che le limitazioni che possono essere legittimamente apportate al diritto alla protezione dei dati personali corrispondono a quelle tollerate nell’ambito delle condizioni del par. 2 dell’art. 8 CEDU<a href="#_ftn50" name="_ftnref50" title="">[50]</a>.<br />
Nella sentenza <em>Rotaru</em>, in particolare, la Corte ha modo di affermare la necessità che le informazioni trattate non risultino false o diffamatorie, ed, a maggior ragione, che, in tali casi, l’interessato debba essere messo in condizione di contestarle<a href="#_ftn51" name="_ftnref51" title="">[51]</a>.<br />
In queste pronunce la Corte mostra di volere fare riferimento, applicando l’art. 8, alla nozione di dati personali elaborata nella Convenzione di Strasburgo n. 108 il cui art. 2 definisce come tali “qualsiasi informazione relativa ad un soggetto determinato o determinabile”.<br />
La Corte ha anche esaminato la questione del diritto di accesso ai propri dati personali nella sentenza <em>Gaskin </em>c. <em>Regno Unito<a href="#_ftn52" name="_ftnref52" title=""><strong>[52]</strong></a> </em>nella quale i giudici si sono occupati del diniego, formulato dalle autorità sulla base della legislazione nazionale, alla richiesta di un cittadino, precedentemente affidato ai servizi di assistenza all’infanzia, di conoscere le informazioni contenute nel fascicolo formato dai servizi sociali ed, in particolare, le condizioni in cui era vissuto e gli eventuali abusi a cui era stato sottoposto.<br />
In questo caso, i giudici affermano che il carattere confidenziale del fascicolo non viola <em>ex se</em> l’art. 8, perché potrebbe corrispondere alla realizzazione di un interesse pubblico riconducibile al par. 2. Tuttavia, le condizioni in presenza delle quali l’accesso viene consentito dalla legge, ovvero il consenso di tutte le persone coinvolte, appare sproporzionato<a href="#_ftn53" name="_ftnref53" title="">[53]</a>.<br />
Ancora, la Corte ha affermato nella sentenza <em>Z. c. Finlandia</em>, il carattere primario della riservatezza dei dati medici, che, come tali, debbono essere trattati secondo standard ancora maggiori di protezione e sicurezza, e che vanno a configurare, quindi, una particolare categoria di dati personali sensibili<a href="#_ftn54" name="_ftnref54" title="">[54]</a>.<br />
In sostanza, le disposizioni della CEDU e della Convenzione di Strasburgo, interpretate ed attuate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, tracciano le coordinate fondamentali della protezione dei dati personali nella dimensione europea, attribuendo caratteri nuovi alla originaria figura della <em>privacy</em> statunitense e tracciando le linee di sviluppo della futura ed in parte contestuale produzione normativa comunitaria.<br />
Possiamo sinteticamente richiamare i risultati di questa fase di elaborazione giuridica.<br />
In primo luogo, la giurisprudenza della Corte ci indica che il trattamento dei dati personali, nelle sue varie forme, rappresenta una delle dimensioni in cui si esercita il diritto al rispetto della vita personale di cui all’art. 8 della CEDU.<br />
Correlativamente e nel medesimo tempo, il trattamento dei dati può costituire una fattispecie di lesione del medesimo diritto.<br />
In altri termini, il dato personale non è più, come nella originaria elaborazione statunitense, l’oggetto di una pretesa o di un diritto <em>ad excludendi alios</em>, ma diventa attività che può divenire strumento di pregiudizio delle ragioni soggettive dell’individuo. Rileva, quindi, l’attività di trattamento in sé, e non il dato personale quale oggetto giuridico.<br />
Per questo, la Corte impone una serie di principi giuridici in presenza dei quali il trattamento dei dati personali può garantire il rispetto della vita personale dell’individuo.<br />
Emerge, quindi, una disciplina del trattamento dei dati personali in rapporto di derivazione dal diritto alla integrità della vita personale colta nella dimensione sociale della tecnologia e della circolazione delle informazioni.<br />
I principi di questa disciplina sono relativamente semplici ma hanno una naturale vocazione espansiva, che verrà valorizzata dalla normativa comunitaria<a href="#_ftn55" name="_ftnref55" title="">[55]</a>.<br />
Innanzitutto, vale un concetto ampio di dato personale, che comprende qualsiasi informazione relativa ad un soggetto determinato o determinabile. Parimenti ampio è il concetto di trattamento, che comprende qualsiasi operazione di raccolta, conservazione o utilizzo.<br />
Il trattamento deve avvenire sulla base di un fondamento legislativo, che ne assicuri la riconducibilità ad interessi pubblici rilevanti ai sensi dell’art. 8 par. 2 CEDU, secondo canoni di proporzionalità. Ciò implica che l’interessato non ha una pretesa assoluta alla riservatezza dei dati, ma un diritto il cui esercizio non deve pregiudicare interessi pubblici di grado superiore.<br />
Tendenzialmente, il trattamento deve essere consentito dall’interessato, a cui è garantito l’accesso ai dati, debbono poi essere assicurati i valori delle veridicità dei dati, e debbono valere standard più ampi di protezione per dati di carattere sensibile, essenzialmente riconducibili allo stato di salute.<br />
Come si vede, questa ricostruzione attribuisce caratteri nuovi alla protezione dei dati personali rispetto alla <em>privacy</em> di derivazione statunitense.<br />
In primo luogo, ci si allontana dalla dimensione esclusiva del <em>tort</em> o dell’illecito civile, quale forma di protezione di un diritto interprivato che derivava da una sorta di attribuzione proprietaria delle informazioni. Rimane, invece, la qualità di diritto soggettivo come posizione piena di tutela.<br />
In secondo luogo, viene specificato l’oggetto del diritto, che non è più una nozione sintetica a garanzia della protezione di vari momenti della vita privata, ma diviene la pretesa del trattamento di una specifica realtà giuridica, le informazioni personali, secondo precisi obblighi normativi.<br />
In terzo luogo, pare perdere importanza la dimensione interprivata o pubblicistica della pretesa soggettiva. Infatti il diritto, nella sua qualità di diritto umano o libertà fondamentale, radicata nella identità personale dell’uomo<a href="#_ftn56" name="_ftnref56" title="">[56]</a>, riceva un ambito di esercizio più ampio direttamente rivolto ai pubblici poteri (anche legislativi) ma anche agli altri soggetti giuridici.<br />
Infine, il precipitato normativo della garanzia del diritto alla integrità della vita privata nella dimensione del trattamento dei dati personali, è la elaborazione di una disciplina di attività pubbliche e private che debbono svolgersi in modo da essere compatibili con i diritti degli individui. Si apre cosi la strada per una attività pubblica di regolazione, a garanzia della applicazione dei principi fondamentali del trattamento dei dati personali, strumento più adeguato rispetto a quelli giurisdizionali<a href="#_ftn57" name="_ftnref57" title="">[57]</a>, che gli ordinamenti, peraltro debbono sempre garantire.<br />
&nbsp;<br />
<strong>3 La normativa e la giurisprudenza comunitarie.</strong><br />
&nbsp;<br />
I risultati di questa elaborazione giuridica sono stati utilizzati dalla giurisprudenza e, successivamente, dalla legislazione comunitaria, per elaborare la disciplina del trattamento dei dati personali della Unione Europea.<br />
La giurisprudenza comunitaria, prima della elaborazione di testi normativi in materia, ha determinato regole di protezione relativamente&nbsp; al trattamento dei dati personali muovendosi all’interno delle coordinate normative tracciate dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo in applicazione dell’art. 8 CEDU e della Convenzione di Strasburgo del 1981. La&nbsp; Corte di Giustizia dell’Unione Europea ed il Tribunale di primo grado, in questo periodo, non hanno dato applicazione ad un diritto alla protezione dei dati personali dai contorni ben definiti. Hanno, invece invocato, “<em>il più tradizionale diritto al rispetto della vita privata, il diritto di domicilio, il diritto ad essere ascoltato da un giudice</em>”<a href="#_ftn58" name="_ftnref58" title="">[58]</a>. Tuttavia, in alcune pronunce, i giudici hanno applicato direttamente il diritto al rispetto della persona di cui all’8 CEDU per garantire la protezione dei dati personali in ordine allo stato di salute delle persone, ed hanno utilizzato gli stessi canoni di proporzionalità elaborati dalla Corte di Strasburgo per valutare la legittimità di eventuali sue limitazioni<a href="#_ftn59" name="_ftnref59" title="">[59]</a>.<br />
Soprattutto, però, la giurisprudenza di Lussemburgo ha imposto, nell’ordinamento comunitario, il diritto alla protezione dei dati personali quale diritto fondamentale pienamente vigente ed effettivo prima ed indipendentemente da riconoscimenti legislativi.<br />
In questo quadro, il sistema ha proceduto naturalmente verso una positivizzazione normativa delle garanzie di protezione dei dati personali, anche se le istituzioni comunitarie, in questo momento storico, risultavano prive di competenza in materia di disciplina dei diritti fondamentali. Forse, anche per questo, le stesse istituzioni, in un primo momento, hanno rimesso la protezione dei dati personali alla adesione ed attuazione, ad opera dei singoli Stati europei, della Convenzione di Strasburgo del 1981<a href="#_ftn60" name="_ftnref60" title="">[60]</a>.<br />
Successivamente, però, è apparso evidente come gran parte delle attività interessate dalle liberalizzazioni comunitarie (della circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali, e dello stabilimento dei lavoratori) abbiano dato luogo a fenomeni di <em>data flows</em> rilevanti per il rispetto dei diritti al corretto trattamento delle informazioni personali ex art. 8 CEDU. &nbsp;Per questo, la positivizzazione dei principi fondamentali enucleati dalla Corte di Strasburgo, ed applicati dagli stessi giudici comunitari, è apparsa come uno strumento necessario, non solo per rispettare i diritti della persona, ma anche per realizzare il mercato unico europeo ed evitare che discipline statali divergenti pregiudicassero le libertà fondamentali comunitarie e la stessa concorrenza<a href="#_ftn61" name="_ftnref61" title="">[61]</a>.<br />
Occorre a questo proposito considerare, come ha fatto la dottrina, che i singoli Stati avrebbero potuto identificare nella esigenza di disciplina del trattamento dei dati personali una c. d. “ragione imperativa di interesse generale”, a giustificazione di regole nazionali di <em>data protection</em> confliggenti con i principi di liberalizzazione della normativa comunitaria<a href="#_ftn62" name="_ftnref62" title="">[62]</a>.<br />
Le istituzioni comunitarie, quindi, giocando d’anticipo, attraverso lo strumento della direttiva adottata ai sensi dell’art. 95 del TCE – che consente di imporre regole generali di armonizzazione delle normative statali per garantire la unificazione del mercato comune &#8211; hanno previsto una disciplina uniforme nella materia della protezione dei dati personali<a href="#_ftn63" name="_ftnref63" title="">[63]</a> ed hanno adottato la direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, c. d. “direttiva madre” o “direttiva quadro” (relativa alla “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”)<a href="#_ftn64" name="_ftnref64" title="">[64]</a> che ha dato impulso ad una serie di altre fonti per la dottrina tendenzialmente di attuazione ed integrazione in settori specifici<a href="#_ftn65" name="_ftnref65" title="">[65]</a>.<br />
Secondo la dottrina, quindi, anche in considerazione del suo fondamento normativo, l’obiettivo fondamentale della direttiva è risultato quello di contemperare “la tutela delle libertà, in particolare della vita privata, con l’esigenza della libera circolazione dei dati tra Stati membri, strumentale a sua volta all’esercizio della libertà di circolazione&nbsp; delle persone, beni e servizi all’interno del mercato e quindi al suo buon funzionamento: il corretto funzionamento del mercato unico esige che siano salvaguardati i diritti fondamentali della persona”<a href="#_ftn66" name="_ftnref66" title="">[66]</a>.<br />
Tutto questo, però, ha generato, nella stessa normativa comunitaria, una sorta di “tensione immanente” fra tutela dei diritti e garanzia del mercato unico<a href="#_ftn67" name="_ftnref67" title="">[67]</a>.<br />
Quello che conta considerare, peraltro, è che la direttiva ha garantito e “positivizzato”, con gli unici strumenti normativi di tutela del mercato unico che aveva a disposizione, proprio quei diritti relativi al trattamento dei dati personali che erano stati desunti dall’art. 8 CEDU ed erano stati elaborati, nei loro contenuti, nella loro struttura e nella loro funzione, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, ed erano, per questo, divenuti parte integrante del diritto vivente.<br />
Complessivamente, la direttiva ha proceduto nella elaborazione sostanziale della disciplina espressa della protezione dei dati personali, di cui è necessario, quindi, identificare i tratti più significativi.<br />
Occorre da subito premettere, però, che la direttiva ha compiuto un passo in avanti nella giuridicizzazione dei diritti di protezione dei dati personali sotto vari punti di vista.<br />
Innanzitutto, ha proseguito nella strada della enucleazione del concetto di <em>data protection</em> dall’originaria figura della <em>privacy</em>. Ciò risulta chiaramente dallo stesso oggetto della direttiva indicato nell’art. 1: “Gli Stati membri garantiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali”.<br />
Inoltre, la normativa ha identificato una serie di nuovi interessi pubblici e privati, derivati dalla dimensione della concorrenza, che possono rappresentare limiti legittimi all’esercizio dei diritti di <em>data protection</em>.<br />
Infine, attraverso le proprie disposizioni, ha cristallizzato i canoni di proporzionalità che debbono caratterizzare le forme di compressione delle pretese alla protezione dei dati personali.<br />
Venendo ai contenuti sostanziali la normativa ha previsto all’art. 2 una nozione ampia di dato personale come “qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (“persona interessata”); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale”.<br />
Questa nozione, tuttavia, deve essere configurata attraverso il combinato disposto dell’art. 2 con l’art. 3 comma 1 che recita “Le disposizioni della presente direttiva si applicano al trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato nonché al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare negli archivi”.<br />
Il “dato personale” rilevante, ai fini della disciplina, non è l’informazione personale funzionale a tecnologie e meccanismi automatizzati, ma quella in qualsiasi modo archiviabile, ovvero, in altri termini, destinata ad essere stabilmente conoscibile, consultabile, intellegibile<a href="#_ftn68" name="_ftnref68" title="">[68]</a>.<br />
Queste norme hanno tracciato il perimetro nel quale si tutela una specifica dimensione del diritto al rispetto della vita privata – il trattamento dei dati personali –, e, indirettamente, nel quale si tutelano le attività collegate, perimetro più o meno ampio in relazione al concetto stesso di dato personale.<br />
Appare evidente come questo concetto risulti di ampio respiro e, soprattutto, possa essere esteso nei suoi tratti essenziali anche in maniera rilevante: ogni dato personale stabilmente ostensibile ed intellegibile può dare luogo alla applicazione di regole di protezione, pur di diversa intensità.<br />
Ne deriva che la direttiva ha affermato una categoria di dato personale collegata e funzionale a quello della persona umana, che appare il vero oggetto della tutela<a href="#_ftn69" name="_ftnref69" title="">[69]</a>. Infatti non è l’operazione di trattamento con determinate caratteristiche tecniche a dover essere regolata, ma quella che, attraverso l’intellegibilità sistematica del dato coinvolto, è in grado di penetrare la dimensione personale del soggetto, pregiudicandone l’integrità.<br />
Così, rimangono fuori dal perimetro della protezione solo i trattamenti di dati “effettuati da una persona fisica per l&#8217;esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico” ex art. 3 comma 2<a href="#_ftn70" name="_ftnref70" title="">[70]</a>. In questo senso, la normativa mostra la sua vocazione di tutela delle persone e dei loro diritti più che di disciplina di attività economiche liberalizzate.<br />
Le norme successive hanno configurato il meccanismo di protezione delle persone nella dimensione del trattamento dei dati.<br />
E’ un meccanismo di protezione e di disciplina che si applica indifferentemente a soggetti pubblici come a soggetti privati, come risulta dalle definizioni dell’art. 2 che hanno incluso nell’ambito dei soggetti destinatari della disciplina persone fisiche e giuridiche ed autorità pubbliche (ad eccezione del soggetto interessato dal trattamento che è persona fisica)<a href="#_ftn71" name="_ftnref71" title="">[71]</a>.<br />
L’attività di trattamento è qualificata come tendenzialmente lesiva della sfera personale, per questo è illecita se non svolta in presenza di una delle condizioni di ammissibilità – tutte equiordinate<a href="#_ftn72" name="_ftnref72" title="">[72]</a> – previste dalla direttiva.<br />
Le condizioni, indicate nell’art. 7, sono il consenso dell’interessato, la necessità del trattamento per l’esecuzione di un contratto concluso con l’interessato, per adempiere un obbligo legale, per la salvaguardia di un interesse vitale dell’interessato, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere demandato al responsabile del trattamento, o, infine per la realizzazione di un interesse legittimo dello stesso responsabile o di un terzo, a condizione di compatibilità con l’integrità personale dell’interessato.<br />
Si tratta di un ventaglio ampio di condizioni, alcune, invero, delineate in termini troppo generali (come nel caso della garanzia di un interesse o di un potere pubblico) o apparenti (come nel caso di un interesse legittimo del responsabile o di un terzo compatibile con la persona coinvolta ove si allude semplicemente ad un canone di proporzionalità indefinito e rimesso alla legislazione statale)<a href="#_ftn73" name="_ftnref73" title="">[73]</a>.<br />
Quello che rileva è che il legislatore comunitario, in presenza di queste condizioni, ha ritenuto la compressione dell’integrità personale proporzionale in astratto. In altri termini, in questi casi, l’intromissione nella sfera personale dell’interessato può teoricamente risultare proporzionata in rapporto alla attuazione di altri interessi meritevoli di tutela e coinvolti dal trattamento.<br />
E’ bene considerare che, in forza dell’art. 9, la normativa ha posto un modello derogabile dagli Stati membri per garantire il valore della libertà di espressione, con riguardo alla quale il legislatore comunitario ha formulato solo una sorta di giudizio di prevalenza in astratto, rimettendo agli Stati stessi i termini della sua attuazione in concreto.<br />
Dopo avere individuato il primo strumento attraverso il quale la direttiva ha inteso garantire il contemperamento di più interessi coinvolti, la fonte comunitaria è andata oltre ed ha imposto una serie di regole la cui applicazione dovrebbe garantire la proporzionalità in concreto della compressione della sfera personale per effetto del trattamento dei dati personali<a href="#_ftn74" name="_ftnref74" title="">[74]</a>.<br />
Si tratta di regole che stabiliscono: a) una serie di principi del trattamento; b) una serie di diritti degli interessati; c) una serie di obblighi dei responsabili.<br />
Il combinato disposto degli artt. 6, 17 e 21 ha imposto i principi di lealtà,&nbsp; liceità, pubblicità e sicurezza del trattamento, la determinazione delle sue finalità (che debbono essere esplicite e legittime), l’adeguatezza, la pertinenza e l’esattezza dei dati (pena la cancellazione o la rettifica), nonché la temporaneità della conservazione.<br />
L’art. 12 e l’art. 14 hanno previsto una serie di diritti per l’interessato quali il diritto di accesso (con una serie di specificazioni che vanno dalla rettifica alla cancellazione al congelamento dei dati con eventuale notificazione anche a terzi) e di opposizione al trattamento dei dati.<br />
Gli artt. 10, 11 e 18 hanno previsto una serie di obblighi per il responsabile del trattamento, quali quello di informazione relativamente alla raccolta dei dati all’interessato, e quello di notificazione della effettuazione del trattamento alla amministrazione pubblica, oltre, evidentemente, all’obbligo di ricevere il consenso di cui sopra.<br />
Questo ultimo insieme di regole, in forza dell’art. 13, è derogabile dagli Stati per salvaguardare una serie di interessi di carattere pubblico, nonché per la protezione della persona interessata e dei “diritti o delle libertà altrui”.<br />
Il modello di protezione della persona nella dimensione del trattamento dei dati personali è stato confermato dall’art. 8 anche con riguardo ai c. d. dati sensibili, per i quali, sostanzialmente, vengono previsti standard di protezione più elevati, consentendo agli Stati di ritenere insufficiente il consenso e di prevedere presupposti di ammissibilità del trattamento più rigidi e specifici.<br />
Il sistema si chiude con un meccanismo di controllo sulla applicazione della disciplina di protezione che si articola in due livelli.<br />
Abbiamo un primo controllo a livello amministrativo che si realizza, ex art. 28, attraverso una attività di regolazione (comprensiva di poteri giustiziali ex art. 22) demandata ad una autorità pubblica.<br />
Quindi, esiste una seconda forma di controllo, successivo al trattamento dei dati, e di carattere giurisdizionale, ai sensi dell’art. 22.<br />
Entrambe le forme di controllo sono caratterizzate dal principio della indipendenza della autorità competente.<br />
Da queste forme di controllo emerge il modello di tutela delle posizioni soggettive che è delineato esplicitamente dall’art. 23: “Gli Stati membri dispongono che chiunque subisca un danno cagionato da un trattamento illecito o da qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva abbia il diritto di ottenere il risarcimento del pregiudizio subito dal responsabile del trattamento” il quale può liberarsi dalla responsabilità se prova che “l&#8217;evento dannoso non gli è imputabile”.<br />
Parrebbe imporsi una responsabilità da inadempimento di obbligazioni imposte dalla legge<a href="#_ftn75" name="_ftnref75" title="">[75]</a>.<br />
Esaurita l’analisi delle diposizioni occorre considerare che, dopo l’entrata in vigore della direttiva, la giurisprudenza comunitaria ha pronunciato alcune sentenze particolarmente indicative in ordine al contenuto sostanziale delle regole e in ordine alle modalità di funzionamento dei meccanismi di protezione dei diritti<a href="#_ftn76" name="_ftnref76" title="">[76]</a>, o, nei termini usati dalla dottrina, in ordine alla “capacità operativa dei principi in essa contenuti”.<br />
Nella sentenza <em>Rechnungshof&#8194;c. Osterreichischer Rundfunk</em> la Corte giustizia si è pronunciata sulla compatibilità con la direttiva 95/46/CE&nbsp; di normative nazionali che obbligano gli enti pubblici, sottoposti al controllo contabile, a raccogliere e trasmettere dati relativi ai redditi dei propri dipendenti, a garanzia dell’interesse all’impiego appropriato delle finanze pubbliche<a href="#_ftn77" name="_ftnref77" title="">[77]</a>.<br />
Le argomentazioni della Corte sono di estrema semplicità ed applicano il meccanismo di tutela tratteggiato dalla direttiva.<br />
In primo luogo, i giudici hanno affermato che la realizzazione di un interesse pubblico costituisce una condizione di ammissibilità del trattamento dei dati personali: “Un siffatto obiettivo (appunto l’impiego appropriato delle finanze pubbliche) rappresenta una finalità legittima ai sensi tanto dell&#8217;art. 8, n. 2, della CEDU, che menziona il ‘benessere economico del paese’, quanto dell&#8217;art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva 95/46, che fa riferimento a ‘finalità determinate, esplicite e legittime’”.<br />
In secondo luogo, i giudici si sono chiesti se il trattamento regolato dalla disciplina nazionale risulti conforme ai principi comunitari, ovvero se risulti necessario e proporzionato agli interessi pubblici che intende realizzare ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’art. 8 (espressamente citata) e, correlativamente, dell’art. 6 comma 1 lett. c) della direttiva, che ne costituisce l’attuazione diretta.<br />
In terzo luogo, i giudici, declinando peraltro la propria competenza, hanno rimesso quest’ultima valutazione concreta ai giudici nazionali del rinvio, che devono valutare se la normativa nazionale preveda modalità di trattamento dei dati realmente necessarie, proporzionate e, quindi, lecite ai sensi della direttiva, e, nel caso di esito negativo di tale valutazione, devono garantire un trattamento dei dati personali diverso da quello stabilito dalla legge nazionale e conforme ai dettami della normativa comunitaria<a href="#_ftn78" name="_ftnref78" title="">[78]</a>.<br />
Come si vede, i giudici, dapprima si sono chiesti se sussista una condizione legittimante in astratto il trattamento e, successivamente, se esso si svolga – per il tramite della normativa nazionale &#8211; secondo i principi e le regole della direttiva, cioè secondo i parametri della proporzionalità in concreto del trattamento. Quello che colpisce, peraltro, è che il riferimento normativo primario, per la Corte, rimane la giurisprudenza dell’art. 8 della CEDU, di cui la direttiva sembra rappresentare mera specificazione attuativa.<br />
In una sentenza successiva la Corte ha avuto modo di affermare che il trattamento dei dati personali non è illecito solo quando non è conforme ai principi generali posti dall’art. 6, ma anche e soprattutto quando non garantisce i diritti di cui all’art. 21 della direttiva. In particolare i giudici hanno stabilito che la normativa nazionale che impone ad un comune la conservazione dei dati personali di un suo cittadino per il solo periodo di un anno (a cui fa seguito la distruzione) non consente il reale esercizio del diritto di accesso.<br />
Quindi, secondo i giudici anche la piena garanzia dei diritti della direttiva rende il trattamento proporzionato in concreto e, quindi, lecito: “Spetta agli Stati membri fissare il termine per la conservazione di tali informazioni nonché il corrispondente accesso alle stesse che costituiscano un giusto equilibrio tra, da una parte, l&#8217;interesse della persona interessata a tutelare la propria vita privata, in particolare tramite i mezzi di intervento e le possibilità di agire in giudizio previste dalla direttiva 95/46, e, dall&#8217;altra, l&#8217;onere che l&#8217;obbligo di conservare tali informazioni comporta per il responsabile del trattamento”<a href="#_ftn79" name="_ftnref79" title="">[79]</a>.<br />
Come si vede, il meccanismo di <em>data protection</em> si realizza con l’applicazione&nbsp; – attraverso le legislazioni nazionali &#8211; di principi, diritti, obblighi e condizioni organizzative in grado di garantire&nbsp; il concreto contemperamento dei diritti delle persone coinvolte con gli interessi dei soggetti pubblici e privati che effettuano il trattamento: solo in presenza di questo contemperamento si avrà una limitazione della sfera personale proporzionata e, quindi, lecita.<br />
Più recentemente, la Corte ha avuto modo di chiarire come il meccanismo di tutela richieda anche l’elemento della indipendenza reale delle autorità nazionali di regolazione<a href="#_ftn80" name="_ftnref80" title="">[80]</a>.<br />
Ancora, dopo avere applicato più volte il meccanismo di tutela delineato dalle regole e dai principi della direttiva<a href="#_ftn81" name="_ftnref81" title="">[81]</a> la Corte ne ha addirittura precisato il valore giuridico ed il grado di vincolatività nei confronti degli Stati membri.<br />
Con la sentenza <em>Asnef<a href="#_ftn82" name="_ftnref82" title=""><strong>[82]</strong></a> </em>in particolare i giudici si sono pronunciati su un ricorso di alcune associazioni di categoria secondo le quali il diritto spagnolo “aggiunge alla condizione attinente all&#8217;interesse legittimo al trattamento dei dati senza il consenso della persona interessata una condizione che non esiste nella direttiva 95/46, che, cioè, i dati compaiano in fonti accessibili al pubblico”. La Corte, negando la legittimità delle disposizione nazionale, ha affermato che: “La normativa Ue in materia di trattamento dei dati personali mira ad un&#8217;armonizzazione completa delle legislazioni nazionali. Pertanto, al fine di garantire un livello di protezione equivalente in tutti gli stati membri, l&#8217;art. 7 della direttiva 95/46 prevede un elenco esaustivo e limitativo dei casi in cui il trattamento dei dati personali può essere considerato lecito. Gli stati membri non possono né aggiungere nuovi principi relativi alla legittimazione del trattamento dei dati personali (art. 7 della direttiva 95/46), né prevedere requisiti supplementari che porterebbero a modificare l&#8217;ambito di applicazione di uno dei sei principi”. A corollario del principio il giudice comunitario ha affermato: “Si è così giudicato che l&#8217;armonizzazione delle suddette legislazioni nazionali non si limita quindi ad un&#8217;armonizzazione minima, ma sfocia in un&#8217;armonizzazione che, in linea di principio, è completa. È in quest&#8217;ottica che la direttiva 95/46 intende garantire la libera circolazione dei dati personali, pur assicurando un alto livello di tutela dei diritti e degli interessi delle persone cui si riferiscono tali dati (v. sentenza Lindqvist, cit., punto 96)”.<br />
In questo contesto, infine, la Corte ha qualificato anche possibili deroghe al sistema che la direttiva prevede affermando che “gli Stati membri hanno non già l&#8217;obbligo, bensì la facoltà di trasporre nel loro diritto nazionale una o più delle deroghe che esso prevede all&#8217;obbligo di informare le persone interessate del trattamento dei loro dati personali”<a href="#_ftn83" name="_ftnref83" title="">[83]</a>.<br />
A questo punto è possibile identificare alcuni caratteri del processo di giuridificazione della tutela dei dati personali realizzato dall’ordinamento comunitario in questa fase storica.<br />
Innanzitutto, la normativa comunitaria, rappresentata dalla “direttiva madre” ma anche dalle altre filiazioni normative, positivizza, specifica ed articola le posizioni soggettive in materia di protezione dei dati personali derivabili dall’art. 8 CEDU e delineate dalla giurisprudenza di Strasburgo.<br />
In questo senso, proietta una figura sintetica e generale come la protezione della vita personale e familiare nel prisma del dato personale (e del suo trattamento) e ne deriva una disciplina cristallizzata in principi, diritti ed obblighi.<br />
La figura generale perde elasticità ma se ne deriva una regolamentazione più certa, efficace ed adeguata.<br />
Occorre peraltro considerare che la normativa comunitaria non esaurisce l’attuazione dell’art. 8 CEDU nella dimensione della protezione del dato personale. Infatti, la direttiva regolamenta il trattamento dei dati collegato alle attività economiche e sociali interessate dalla concorrenza e del mercato unico, lasciando fuori i trattamenti di dati personali occasionalmente realizzati da “una persona fisica per l&#8217;esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico” o di dati non “contenuti o destinati a figurare negli archivi”<a href="#_ftn84" name="_ftnref84" title="">[84]</a>. Anche questi trattamenti possono ledere la sfera personale pregiudicando i diritti tutelati dall’art. 8 CEDU, il quale, come abbiamo visto, tutela le persone da ogni intromissione di soggetti pubblici e privati, individuali e collettivi, che esercitano una attività pubblica o privata, che svolgono attività personali o professionali. In sostanza, in questa fase storica, siamo di fronte ad una positivizzazione della protezione dei dati personali desumibile dall’art. 8 CEDU che non è esaustiva di ogni lesione della persona, ma relativa, come è logico, allo svolgimento delle attività economiche e sociali rilevanti per la garanzia delle liberalizzazioni e della concorrenza.<br />
Naturalmente, l’ambito non interessato da questa prima fase di giuridicizzazione rimane rimessa agli Stati o a futuri sviluppo della normazione comunitaria.<br />
In secondo luogo, la protezione dei dati personali della normativa comunitaria si realizza essenzialmente attraverso un meccanismo di contemperamento di interessi contrapposti. Il legislatore non tipizza comportamenti leciti, ma elabora regole che dovrebbero garantire la proporzionalità in concreto dalla intromissione nella sfera personale e, con essa, la sostenibilità dei trattamenti di dati. Il tutto in linea con la filosofia dei fondo ed il target della normativa, che è quella di garantire la dimensione concorrenziale del mercato e, con esso, lo sviluppo economico e sociale.<br />
Emerge, quindi, in terzo luogo, la natura della normativa comunitaria quale disciplina che “ha fissato dei principi comuni e tendenzialmente valevoli per ogni tipo di trattamento, che funzionano alla stregua di vere e proprie clausole generali, destinate ad essere riempite in sede di applicazione, ossia allorquando si renda necessario risolvere un conflitto concretamente verificatosi”<a href="#_ftn85" name="_ftnref85" title=""><sup><sup>[85]</sup></sup></a>.<br />
Le regole della disciplina comunitaria, quindi, sono clausole generali che conducono al contemperamento degli interessi coinvolti e, con esso, alla liceità del trattamento. Per questo agli Stati, come agli operatori nazionali, non è concessa la loro integrazione o variazione ma solamente la attuazione. Siamo, quindi, di fronte ad un sistema normativo elastico ma completo, esaustivo ed uniforme nelle sue regole e nei suoi principi sostanziali.<br />
In quarto luogo, infine, il legislatore comunitario traccia un regime di responsabilità favorevole al danneggiato, riducendo i suoi oneri processuali di prova, ed agevolando la realizzazione delle sue pretese risarcitorie. Questo regime rende addirittura plausibile che l’impianto della direttiva tenda a prevedere, o comunque non escluda, un rapporto obbligatorio tra il soggetto interessato ed il responsabile del trattamento dei dati personali, rapporto che influisce sulla natura delle rispettive posizioni soggettive e responsabilità.<br />
A questo punto, la giuridicizzazione del <em>data protection</em> è configurata in maniera completa nell’ordinamento comunitario ed identifica un <em>input</em> che troverà attuazione nel nostro ordinamento.<br />
In ambito comunitario, invece, &nbsp;il passo successivo sarà quello della cristallizzazione dei diritti al corretto trattamento dei dati personali in fonti che ne riconoscono il valore costituzionale in ambito europeo. Si tratta dell’art. 286 del Trattato CE<a href="#_ftn86" name="_ftnref86" title="">[86]</a> introdotto con il trattato di Amsterdam, la Carta dei diritti di Nizza del 2000, che “compie un passo importante laddove separa la tutela del diritto alla vita privata (previsto dall’art. 7) da quello della vita famigliare (previsto dall’art. 9) e da quello della protezione dei dati di carattere personale (previsto dall’art. 8)”<a href="#_ftn87" name="_ftnref87" title="">[87]</a>, ed, infine, il Trattato di Lisbona.<br />
Questo testo in particolare all’art. 16 stabilisce: “1.&nbsp;&nbsp; Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. 2.Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell&#8217;Unione, nonché da parte degli Stati membri nell&#8217;esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell&#8217;Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti”.<br />
La disposizione richiama il testo dell’art. 8 della Carta di Nizza cristallizzando per così dire la elaborazione giuridica precedente ma soprattutto, al secondo comma “istituisce come già detto una vera e propria competenza dell’Unione in materia. Di conseguenza, l’intervento dell’Unione può estendersi fino al punto di privare gli Stati membri di qualsiasi margine di manovra in tale ambito, potendo al limite stabilire un livello inderogabile di tutela, tanto in melius quanto in peius, e ciò eventualmente anche a prescindere da considerazioni legate alla necessità di assicurare la circolazione dei dati personali”<a href="#_ftn88" name="_ftnref88" title="">[88]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<strong>4. &nbsp;La legge 31 dicembre 1996 n. 675.</strong><br />
&nbsp;<br />
A questo punto è necessario descrivere il processo di giuridificazione della protezione dei dati personali realizzatosi in Italia.<br />
Date le dimensioni dello studio è possibile prendere in esame soltanto i passaggi essenziali di questo processo rappresentati dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675, che realizza la prima positivizzazione legislativa della materia, e dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nella sua versione vigente (c. d. Codice sulla protezione dei dati personali) che rappresenta, per così dire, lo stato dell’arte attuale.<br />
Venendo ad analizzare in dettaglio i contenuti della legge n. 675 il legislatore italiano ha riproposto l’impianto normativo comunitario già analizzato, il quale, a propria volta, prevede: a) la determinazione dell’oggetto della normativa (e della tutela); b) una serie di regole che garantiscano la proporzionalità in astratto dei trattamenti di dati rispetto alle esigenze economico-imprenditoriali; c) una serie di regole che garantiscano la proporzionalità in concreto dei medesimi trattamenti, anche attraverso l’esercizio di una serie di diritti dell’interessato e di obblighi del titolare del trattamento; d) una serie di meccanismi di controllo della applicazione delle regole giuridiche attraverso l’azione di organismi indipendenti (giurisdizionali e non)<a href="#_ftn89" name="_ftnref89" title="">[89]</a>.<br />
Innanzitutto, in primo luogo, il legislatore italiano non ha modificato, rispetto alla disciplina comunitaria, né l’ambito di applicazione della normativa di tutela né le sue finalità.<br />
Infatti, si identifica l’ambito di applicazione della normativa in ogni “trattamento di dati personali<a href="#_ftn90" name="_ftnref90" title="">[90]</a> genericamente inteso e non necessariamente realizzato con strumenti automatizzati o database elettronici<a href="#_ftn91" name="_ftnref91" title="">[91]</a>. Correlativamente, si escludono dalla applicazione delle norme solamente i trattamenti effettuati da persone fisiche per scopi esclusivamente personali (trattamenti che, peraltro, rimangono assoggettati all’obbligo di adottare misure di sicurezza e possono condurre alle forme di responsabilità civile speciale della disciplina)<a href="#_ftn92" name="_ftnref92" title="">[92]</a>.<br />
Come si vede, la legge n. 675, in maniera innovativa per l’ordinamento italiano, ha proposto sostanzialmente il medesimo ambito di applicazione della normativa di tutela comunitaria<a href="#_ftn93" name="_ftnref93" title="">[93]</a>.<br />
E’ bensì vero che il legislatore, nell’intento di proporre scelte originali, ha tentato di aggravare il regime di tutela, estendendone lievemente l’ambito di applicazione rispetto alle norme comunitarie. Ad esempio, ha regolato ogni trattamento di dati personali, mentre la direttiva regolava al massimo i “trattamenti non automatizzati di dati destinati a finire in archivi<a href="#_ftn94" name="_ftnref94" title="">[94]</a>; oppure ha vincolato i trattamenti esclusivamente personali, che la direttiva comunitaria non regolava, agli obblighi di sicurezza ed alle forme di responsabilità civile speciali determinati dalla stessa legge n. 675. Tuttavia, si tratta di variazioni marginali, che, non paiono alterare i meccanismi normativi fondamentali contenuti nella legge, né il loro concreto ambito di applicazione<a href="#_ftn95" name="_ftnref95" title="">[95]</a>.<br />
Anche con riguardo alle finalità della normativa (e della tutela della persona) il legislatore italiano non si è discostato dalle scelte comunitarie, sebbene queste siano state riproposte con una formulazione ridondante e meno corretta sul piano tecnico<a href="#_ftn96" name="_ftnref96" title="">[96]</a>.<br />
Più precisamente, mentre la direttiva, rivolgendosi agli Stati, ha imposto la “la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali, il legislatore italiano, destinatario della normativa comunitaria, l’ha riproposta nella stessa forma, indirizzandola ai destinatari della legge, cioè ai soggetti privati, con alcune aggiunte, quali la tutela della dignità delle persone, della riservatezza e della identità personale. Come ha chiarito la dottrina, però, “i destinatari della norma essendo i soggetti privati, la proclamazione di esordio, nel momento in cui non si propone di aggiungere o togliere nulla a quanto le norme successive provvederanno a disporre, sembra essere, nella migliore delle ipotesi, inutile<a href="#_ftn97" name="_ftnref97" title="">[97]</a>.<br />
In ogni caso, è stato affermato che il legislatore italiano ha inteso tutelare, attraverso vari strumenti giuridici, una serie di diritti che preesistono alla legge n. 675 del 1996: le libertà fondamentali della persona, la dignità, la riservatezza e la identità personale<a href="#_ftn98" name="_ftnref98" title="">[98]</a>.<br />
In questo senso, il legislatore italiano ha seguito l’impostazione della direttiva, che tutela il diritto alla vita privata della persona nel trattamento dei dati personali, pur includendo, nel dettato normativo, alcune posizioni soggettive della propria tradizione giuridica che, peraltro, non ampliano l’orizzonte di tutela, determinato, in buona sostanza, dai meccanismi di protezione contenuti nel corpo della legge<a href="#_ftn99" name="_ftnref99" title="">[99]</a>.<br />
Non alterano la finalità della legge neppure alcune ulteriori lievi variazioni rispetto alla direttiva, come la tutela parziale anche della identità delle persone giuridiche<a href="#_ftn100" name="_ftnref100" title="">[100]</a> o l’ampliamento del catalogo dei soggetti che operano sui dati personali e che, correlativamente, sono soggetti agli obblighi di legge<a href="#_ftn101" name="_ftnref101" title="">[101]</a>.<br />
Ancora, in secondo luogo, il legislatore italiano ha riaffermato le regole comunitarie che garantiscono la proporzionalità in astratto dei trattamenti di dati rispetto alle esigenze economico-imprenditoriali. Infatti, la legge n. 675 ha riproposto, senza sostanziali variazioni, le condizioni di liceità del trattamento dei dati personali della direttiva. Come nella normativa comunitaria, le condizioni di liceità corrispondono ad una serie di interessi meritevoli di tutela che legittimano l’ingresso nella sfera personale dell’interessato.<br />
L’unica differenza rispetto all’impianto comunitario è che la condizione di liceità del consenso dell’interessato è proposta dal legislatore italiano come la unica condizione in senso tecnico, mentre le altre condizioni già previste dalla normativa comunitaria sono contemplate dalla legge italiana quali fattispecie di trattamento lecito in deroga alla regola generale del consenso (ovvero come ipotesi di possibile deroga alla necessità di acquisire il consenso dell’interessato). Il trattamento dei dati personali, quindi, può avvenire primariamente con il consenso dell’interessato o, in deroga alla regola generale, in una serie di circostanze che attuano, specificandole, le altre condizioni della normativa comunitaria.<a href="#_ftn102" name="_ftnref102" title="">[102]</a><br />
Il legislatore, poi, ha riprodotto sostanzialmente la stessa disciplina utilizzata per regolare il trattamento anche per la comunicazione e diffusione dei dati, in questo modo sdoppiando la normativa sull’intervento sui dati personali che la direttiva aveva mantenuto unitaria<a href="#_ftn103" name="_ftnref103" title="">[103]</a>.<br />
Il risultato complessivo, naturalmente, non cambia: la legge italiana veicola i medesimi contenuti normativi comunitari traducendoli nelle più sicure categorie civilistiche del consenso e delle sue deroghe.<br />
Inoltre, che il consenso non sia il centro di gravità della normativa lo testimonia il fatto che, se il legislatore avesse adottato un modello consensualistico puro, le deroghe sarebbero state relative ad ipotesi nelle quali il consenso non avrebbe potuto essere prestato, per la indisponibilità dell’interesse informativo relativo (si pensi ad esempio a dati di status personali di carattere familiare o di salute), o ad ipotesi di incapacità od impossibilità di prestarlo (con connesse fattispecie di sostituzione o assistenza dell’avente diritto). Le ipotesi di inoperatività del consenso, invece, sono legate alla sussistenza di interessi considerati dal legislatore meritevoli di pari o superiore tutela (si pensi ad esempio alla clausola c. d. di equilibrio di interessi di cui all’art. 7 lett. f) della direttiva)<a href="#_ftn104" name="_ftnref104" title="">[104]</a>.<br />
Ulteriore conferma dell’apparenza del modello consensualistico è data dalle norme che escludono la necessità del consenso nel caso in cui il trattamento sia realizzato da enti pubblici non economici e sia diretto alla realizzazione di funzioni istituzionali anche non autoritative. Anche in questo caso non rileva la volontà del titolare ma l’interesse sotteso al trattamento<a href="#_ftn105" name="_ftnref105" title="">[105]</a>.<br />
Nonostante le apparenze, quindi, non siamo di fronte ad un modello consensualistico puro e, correlativamente, non siamo neppure di fronte ad un modello di tutela proprietaria dei dati personali, ma ad un modello di tutela della persona a condizione di compatibilità con il mercato, proprio come nella direttiva comunitaria. Le condizioni di liceità, allora, anche nella legge italiana segnano il perimetro degli interessi pubblici e privati che possono legittimare un ingresso nella sfera personale, per definizione proporzionato in astratto.<br />
In questo quadro, forse, il legislatore avrebbe potuto dedicare maggiore attenzione alla disciplina della attività giornalistica, valorizzando le prospettive della libertà di espressione indicate dall’art. 9 della direttiva<a href="#_ftn106" name="_ftnref106" title="">[106]</a>.<br />
La legge italiana, in terzo luogo, ha riprodotto le disposizioni comunitarie che introducono regole, principi, diritti dell’interessato e obblighi del titolare del trattamento che garantiscono quella che abbiamo definito la proporzionalità in concreto della invasione della sfera personale.<br />
Innanzitutto, anche il legislatore italiano ha riproposto, senza sostanziali variazioni, il complesso dei principi giuridici comunitari che disciplinano le modalità del trattamento dei dati personali<a href="#_ftn107" name="_ftnref107" title="">[107]</a>.<br />
Ancora, sono stati sostanzialmente riproposti i diritti dell’interessato, riconducibili all’accesso ai dati ed alla opposizione al loro trattamento, già introdotti dalla direttiva comunitaria<a href="#_ftn108" name="_ftnref108" title="">[108]</a>.<br />
In questo ambito, il legislatore italiano, forse per innalzare il livello di protezione dell’interessato, ha consentito “di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta al trattamento, mentre la direttiva consente “di opporsi in qualsiasi momento, per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare, al trattamento di dati che la riguardano<a href="#_ftn109" name="_ftnref109" title="">[109]</a>. In altri termini, secondo la interpretazione letterale dei testi, mentre la direttiva consentirebbe l’opposizione per un interesse qualificato valutato come prevalente dal giudice, la normativa italiana consentirebbe l’opposizione al trattamento in forza di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante, anche non sovraordinato a quello per il quale si effettua il trattamento.<br />
Questa interpretazione letterale delle norme non va sopravvalutata perché condurrebbe a paralizzare, nel caso di opposizione dell’interessato, anche il trattamento effettuato in deroga al suo consenso (ex art. 12) per adempiere un “obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria oppure riguardanti<em> “</em>dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.<br />
In altri termini, questa interpretazione subordinerebbe ad una sorta di consenso successivo anche i trattamenti direttamente collegati alla realizzazione di un interesse pubblico. Inoltre, condizionerebbe ogni trattamento di dati personali a una sorta di consenso successivo dell’interessato scardinando l’impianto della legge che prevede, invece, una serie di condizioni di liceità di trattamento a tutela di differenti interessi pubblici o privati.<br />
E’ quindi preferibile una lettura teleologico-sistematica che attribuisca alle norme domestiche lo stesso contenuto della direttiva.<br />
Anche con riguardo alla previsione di obblighi per i soggetti che a vario titolo partecipano al trattamento, il legislatore italiano non ha proposto scelte realmente originali rispetto alla normativa comunitaria. Vengono, infatti, richiamati gli obblighi comunitari di notificazione dei trattamenti al Garante, di informativa all’interessato, e di adozione di misure di sicurezza<a href="#_ftn110" name="_ftnref110" title="">[110]</a>.<br />
Anche in questo contesto il legislatore, per rendere più rigido il regime di garanzia dell’interessato, ha imposto i meccanismi di protezione, come abbiamo già visto, anche ai trattamenti di carattere personale ed ha eliminato il riferimento ai costi, già contenuto nella direttiva, quale elemento da considerare nell’approntamento delle misure di sicurezza<a href="#_ftn111" name="_ftnref111" title="">[111]</a>. Queste scelte, tuttavia, non paiono alterare le logiche dei meccanismi di protezione della direttiva<a href="#_ftn112" name="_ftnref112" title="">[112]</a>.<br />
Anche nel sistema italiano sono state previste norme relative ai c. d. dati sensibili che riprendono le indicazioni della direttiva imponendo standard di protezione più alta, legati alla necessità del consenso scritto dell’interessato per il trattamento dei dati ed alla tipizzazione rigorosa delle fattispecie nelle quali è ammesso il trattamento senza consenso<a href="#_ftn113" name="_ftnref113" title="">[113]</a>.<br />
Per concludere, in quarto luogo, il legislatore italiano ha riproposto l’impianto normativo della direttiva relativamente ai meccanismi amministrativi e giurisdizionali di controllo dell’applicazione delle norme di protezione della persona in ambito informativo.<br />
Con riguardo al sistema amministrativo, viene attuata, con la creazione del Garante per la protezione dei dati personali, la scelta organizzativa della direttiva di configurare una amministrazione indipendente dal potere di governo<a href="#_ftn114" name="_ftnref114" title="">[114]</a>.<br />
Nel medesimo tempo, il legislatore ha riproposto la tavola di compiti già emersa in sede europea e che la dottrina ha riordinato in: controllo, vigilanza e monitoraggio, consulenza ed attività promozionale, autorizzazione, denuncia, repressione e sanzione<a href="#_ftn115" name="_ftnref115" title="">[115]</a>. In questa tavola di compiti emergono chiaramente funzioni paragiurisdizionali<a href="#_ftn116" name="_ftnref116" title="">[116]</a>.<br />
Con riguardo al sistema giurisdizionale di tutela il legislatore italiano ha cercato di riprodurre le soluzioni della direttiva, ma lo ha fatto utilizzando in maniera non pienamente corretta le soluzioni tecniche messe a disposizione dall’ordinamento domestico, suscitando così, un vasto dibattito interpretativo.<br />
Più precisamente, il legislatore ha cercato di riprodurre l’art. 23 della direttiva<a href="#_ftn117" name="_ftnref117" title="">[117]</a> stabilendo all’art. 18 della legge che “chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell&#8217;art. 2050 del codice civile<a href="#_ftn118" name="_ftnref118" title="">[118]</a>. &nbsp;<br />
Come ha chiarito la dottrina “si tratta di una responsabilità caratterizzata da inversione dell’onere della prova circa elementi di fatto che escludano l’imputazione della lesione. Ma il criterio di imputazione non è determinato… Nella specie il legislatore comunitario prevede che sia adottata una regola di responsabilità caratterizzata dalla possibilità di esonero per il soggetto individuato come destinatario della regola stessa. Lascia invece al legislatore la scelta del criterio di imputazione. Questo, allora, può essere la colpa o un criterio oggettivo, perché l’esonero dalla responsabilità è compatibile anche con la responsabilità oggettiva ed è funzione del non ricorrere di taluno degli elementi nei quali il criterio d’imputazione prende struttura<a href="#_ftn119" name="_ftnref119" title="">[119]</a>.<br />
Il legislatore italiano, nel tentativo di riproporre il sistema della direttiva, che prevede una forma di responsabilità con inversione dell’onere della prova, ha utilizzato il riferimento italiano che ritiene imposto dal meccanismo comunitario: la responsabilità per attività pericolose di cui all’art. 2050 c.c..<br />
Gli interpreti più attenti hanno rilevato come il meccanismo comunitario dell’inversione dell’onere della prova non imponesse l’utilizzo della norma codicistica<a href="#_ftn120" name="_ftnref120" title="">[120]</a>.<br />
La scelta del legislatore ha così generato una serie di problemi interpretativi.<br />
Da un lato, si è aperto il dibattito se il trattamento dei dati personali fosse realmente, e non solo giuridicamente, un’attività pericolosa, dall’altro si è cercato di superare le incertezze sul reale contenuto del nesso di imputazione introdotto dall’art. 2050 c. c. nella dimensione del trattamento dei dati personali.<br />
Con riguardo alla problematica relativa alla pericolosità della attività di trattamento la dottrina si è divisa e non ha raggiunto conclusioni univoche.<br />
Con riguardo al secondo tema si è giunti alla conclusione che, per essere davvero aderente al modello comunitario, l’art. 2050 c.c. (a cui fa riferimento l’art. 18 della legge n. 675) deve essere interpretato come una norma che contempla un nesso di imputazione di responsabilità oggettiva particolare, collegata alla sfera di rischio prodotto dalle attività di trattamento.<br />
Più precisamente “la regola di responsabilità che si applica in materia di trattamento dei dati personali non potrà mai essere interpretata nei termini di una semplice inversione dell’onere della probatorio circa la colpa. A risultare determinante, infatti, non è mai il comportamento assunto dal soggetto che svolge l’attività. Fondamentale ai fini della imputazione del danno risulta la definizione della sfera di rischio della quale risponde colui che effettua il trattamento dei dati. Di tutti i pregiudizi che siano manifestazione dei quel rischio egli sarà responsabile secondo un criterio di responsabilità oggettiva<a href="#_ftn121" name="_ftnref121" title="">[121]</a><br />
Per la stessa dottrina, poi, il rischio specifico relativo al trattamento dei dati personali è dato dal “pericolo di ledere posizioni personali, particolarmente qualificate<a href="#_ftn122" name="_ftnref122" title="">[122]</a> identificabili nelle posizioni soggettive presupposte dell’art. 1 della legge cioè i diritti, le libertà fondamentali, la dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all&#8217;identità personale.<br />
Infine, l’autore del trattamento, secondo questa ricostruzione, può liberarsi ogni volta che la causa del danno possa essere ritenuta estranea dalla sua sfera di rischio<a href="#_ftn123" name="_ftnref123" title="">[123]</a>. Naturalmente, in quest’ottica non sarà sufficiente la prova della mera adozione delle misure di sicurezza tecnologicamente adeguate<a href="#_ftn124" name="_ftnref124" title="">[124]</a>.<br />
Come si vede, anche con riguardo alla tutela, il legislatore ha perseguito il modello della normativa comunitaria, anche se lo ha fatto attraverso soluzioni tecniche domestiche che hanno generato alcuni problemi interpretativi.<br />
Dalle considerazioni svolte risulta che il legislatore italiano con la legge n. 675 ha riproposto quasi pedissequamente l’impianto ed i contenuti sostanziali della normativa comunitaria di <em>data protection</em>, della direttiva 95/46/CE.<br />
Tale normativa, come abbiamo visto, ha perseguito l’obiettivo di tutelare la persona nello spazio uniforme europeo in maniera compatibile con le ragioni del mercato e con le relative esigenze di trattamento dei dati personali. Come si ricorderà, il legislatore comunitario ha ritenuto di raggiungere questi obiettivi attraverso la positivizzazione, con la direttiva 95/46/CE, della tradizione giudica di tutela dei diritti umani formatasi sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo in applicazione dell’art. 8 CEDU (successivamente fatta propria dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee).<br />
Il legislatore italiano, quindi, nella misura in cui ha riproposto senza sostanziali variazioni la normativa comunitaria, ha importato integralmente nel nostro ordinamento i risultati della elaborazione giurisprudenziale e legislativa europea. In questo modo, naturalmente, ha isolato, escluso e, per così dire, bypassato l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale italiana relativa alla differente figura giuridica della riservatezza, che non aveva consentito, peraltro, lo sviluppo di una disciplina organica<a href="#_ftn125" name="_ftnref125" title="">[125]</a>.<br />
Per questo, la normativa italiana si è presentata, nel panorama giuridico domestico, come realmente “innovativa” sul piano formale, perché ha positivizzato norme sostanziali differenti da quelle conosciute dalla dottrina e dalla giurisprudenza.&nbsp; Nello stesso tempo, però, la normativa italiana è apparsa assolutamente&nbsp; “tradizionale sul piano sostanziale se considerata nella dimensione europea.<br />
A questo riguardo la legge italiana ha riproposto non solo l’impianto della normativa comunitaria in materia di <em>data protection</em> ma anche le regole generali di trattamento, le posizioni sostanziali attive e passive, le forme di responsabilità ed i meccanismi di regolazione e tutela giurisdizionale ed amministrativa.<br />
L’unico elemento di originalità come abbiamo visto&nbsp; è stato rappresentato dalla introduzione nel tessuto della normativa di categorie giuridiche di derivazione civilistica, che, tuttavia, non hanno implementato i meccanismi sostanziali della disciplina ed, anzi, hanno posto semplicemente dei problemi applicativi.<br />
&nbsp;<br />
<strong>5.</strong> <strong>Il Codice in materia di protezione dei dati personali.</strong><br />
&nbsp;<br />
L’ultima fase del processo di giuridicizzazione della protezione dei dati personali in Italia è rappresentata dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che verrà preso in considerazione nella sua versione attuale e vigente<a href="#_ftn126" name="_ftnref126" title="">[126]</a>.<br />
Come è noto, il Codice è nato per la necessità di sistematizzare in un <em>corpus</em> organico disposizioni che si sono stratificate dopo l’entrata in vigore della legge n. 675 del 1996 e che sono derivate da interventi legislativi, da interventi regolamentari, da provvedimenti del Garante della protezione dei dati personali ed, infine, da norme di derivazione comunitaria<a href="#_ftn127" name="_ftnref127" title="">[127]</a>.<br />
Così, il testo ha posto molte disposizioni di integrazione e di coordinamento degli istituti classici della protezione dei dati personali, introdotti con la direttiva 96/46/CE e con la legislazione del 1996, con i materiali normativi più recenti<a href="#_ftn128" name="_ftnref128" title="">[128]</a>. Nel medesimo tempo, peraltro, è stata introdotta, nella Parte II, una regolamentazione ampia e minuziosa del trattamento di dati personali in settori specifici di attività economica e sociale<a href="#_ftn129" name="_ftnref129" title="">[129]</a>.<br />
A livello strutturale il Codice ha assunto una struttura piramidale che si compone di regole di carattere generale integrate da regole relative a settori specifici ed, ancora, da regole relative alla tutela amministrativa e giudiziale, all’organizzazione ed attività del Garante, ed all’apparato sanzionatorio<a href="#_ftn130" name="_ftnref130" title="">[130]</a>.<br />
Peraltro, la sistematizzazione del Codice ha introdotto anche importanti elementi di novità che possiamo riassumere in questi termini.<br />
Innanzitutto, il Codice ha riconosciuto in maniera netta, all’art. 1, il diritto alla protezione dei dati personali, che è stato anche identificato, all’art. 2, come una delle finalità della nuova disciplina, accanto a quelle già previste dalla legislazione precedente<a href="#_ftn131" name="_ftnref131" title="">[131]</a> (si tratta, come è noto del “rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, … della dignità dell&#8217;interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all&#8217;identità personale”<a href="#_ftn132" name="_ftnref132" title="">[132]</a>). Queste norme hanno riproposto, nel nostro ordinamento, il riconoscimento del diritto alla protezione dei dati personali già previsto dall’art. 8 della Carta di Nizza, dotata di valore costituzionale in ambito europeo per il suo inserimento nel Trattato costituzionale della UE (approvato nel vertice di Bruxelles del 18 giugno 2004). Il Codice, quindi, ha confermato in Italia la costituzionalizzazione del diritto alla protezione dei dati personali, quale libertà fondamentale comune ai cittadini europei<a href="#_ftn133" name="_ftnref133" title="">[133]</a>.<br />
Nel medesimo tempo, però, con questo riconoscimento formale, è stata portata a compimento la lunga evoluzione dello stesso diritto che già risultava effettivo, anche se non formalmente riconosciuto, in forza dei vincoli imposti dalla giurisprudenza internazionale e comunitaria, ed in forza delle prime attuazioni legislative della direttiva 96/46/CE. In questo senso, inoltre, il legislatore ha sancito l’autonomia dogmatica del diritto alla protezione dei dati personali rispetto a categorie giuridiche differenti ma affini coltivate fino a quel momento dalla tradizione giuridica italiana (quali ad esempio la riservatezza)<a href="#_ftn134" name="_ftnref134" title="">[134]</a>.<br />
Corollario del riconoscimento esplicito del diritto alla protezione dei dati personali è il mantenimento, nel tessuto normativo, della logica del bilanciamento di interessi. La soluzione scelta, già nelle regole fondanti del Codice per garantire tale contemperamento, è quella di creare una disciplina per principi normativi<a href="#_ftn135" name="_ftnref135" title="">[135]</a>.<br />
Così, negli art. 2 e 3, il legislatore ha prescritto una serie di principi normativi nuovi che si collegano con quelli già introdotti dalla legislazione del 1996 e che l’art. 11 del Codice, poco oltre, definisce “modalità del trattamento”<a href="#_ftn136" name="_ftnref136" title="">[136]</a>. I nuovi principi sono quelli di “elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà”, di “semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità”<a href="#_ftn137" name="_ftnref137" title="">[137]</a> per l’esercizio dei diritti e per l’adempimento degli obblighi dei soggetti coinvolti<a href="#_ftn138" name="_ftnref138" title="">[138]</a>, nonché di “necessità nel trattamento”<a href="#_ftn139" name="_ftnref139" title="">[139]</a>.<br />
La scelta di garantire il diritto alla protezione dei dati personali attraverso principi giuridici, ma soprattutto bilanciando interessi contrapposti, ha condotto il legislatore a moltiplicare ed articolare i diritti e gli obblighi dei soggetti coinvolti nonché a scandirne i tempi e le modalità di realizzazione. Si è passati, cioè, da una tutela rimediale relativa ad un diritto di segno proprietario sui propri dati (come nella <em>privacy) </em>ad una tutela preventiva, dinamica e continua nel rapporto che intercorre tra titolare (e responsabile) del trattamento e soggetto interessato<a href="#_ftn140" name="_ftnref140" title="">[140]</a>.<br />
A questo proposito il legislatore, con riguardo innanzitutto ai diritti dell’interessato, ha dilatato la previsione unitaria dell’art. 13 della legge n. 675 del 1996 in un titolo autonomo composto da quattro articoli recanti disposizioni dettagliate<a href="#_ftn141" name="_ftnref141" title="">[141]</a>.<br />
Nell’art. 7 sono stati previsti, in maniera più pervasiva rispetto alla legislazione precedente, una serie di diritti dell’interessato riconducibili all’accesso ai dati, all’intervento modificativo sui dati, ed all’opposizione al trattamento<a href="#_ftn142" name="_ftnref142" title="">[142]</a>.<br />
In termini generali, l’azione dell’interessato non è diretta solo ad acquisire elementi di fatto relativi all’utilizzo dei propri dati personali ma ad esercitare una azione positiva per garantirne la conformità ai parametri più o meno generali di legge. Anche le facoltà di opposizione debbono essere ricondotte, non ad un generale potere di revoca della utilizzabilità dei propri dati, ma alla possibilità di fare valere ragioni personali che abbiano reso insostenibile e, quindi, non conforme ai principi generali del Codice, il trattamento originariamente lecito. Per converso, anche al titolare (ed al responsabile) del trattamento competono una serie di obblighi di <em>facere</em> volti a ricondurre il trattamento nei canoni della legittimità. Nel medesimo tempo il legislatore, negli articoli immediatamente seguenti, ha proposto una articolata serie di modalità e di misure per rendere effettivi i diritti di cui all’art. 7<a href="#_ftn143" name="_ftnref143" title="">[143]</a>.<br />
Ancora, appare interessante la riproposizione, all’art. 11, delle medesime modalità del trattamento già previste all’art. 9 della legge n. 675 del 1996. Nel nuovo quadro disciplinare, tuttavia, il legislatore ha avvertito la necessità di aggiungere un elemento nuovo tra le modalità: la sanzione esplicita della inutilizzabilità dei dati trattati in violazione della “disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali”<a href="#_ftn144" name="_ftnref144" title="">[144]</a>. Come ha chiarito la dottrina, la nuova disposizione “traduce una sensibilità al nuovo diritto che non conosce solo una tutela di tipo rimediale e riparatore (risarcimento dei danni) ma preventiva a carattere inibitorio”<a href="#_ftn145" name="_ftnref145" title="">[145]</a>.<br />
Da queste disposizioni emerge chiaramente la volontà del Codice di garantire o consolidare nuove forme di tutela relazionali, procedimentali, preventive e dinamiche al diritto alla protezione dei dati personali. Il tutto attraverso un controllo <em>in itinere</em> della conformità del trattamento a parametri di liceità (più o meno generali) rigidamente vincolanti ed attraverso il principio del bilanciamento degli interessi contrapposti<a href="#_ftn146" name="_ftnref146" title="">[146]</a>.<br />
Il carattere dinamico della tutela del nuovo diritto si riflette sui caratteri della disciplina che deve essere secondo la migliore dottrina dinamica, partecipata ed efficace<a href="#_ftn147" name="_ftnref147" title="">[147]</a>.<br />
Già la direttiva 96/46/CE e la legge n. 675 del 1996 avevano avvertito la necessità che la disciplina recasse caratteri di elasticità, flessibilità e capacità di adattamento alle evoluzioni tecnologiche. Per questo avevano previsto Codici deontologici e di buona condotta, che avrebbero potuto concorrere a regolare, nell’ambito di vari settori, il trattamento dei dati personali.<br />
In questo quadro, il Garante rivestiva il ruolo chiave di “incoraggiare l’adozione dei codici in fase di iniziativa, controllarne la conformità alle fonti eteronome durante la stesura e il rispetto in fase esecutiva”<a href="#_ftn148" name="_ftnref148" title="">[148]</a>.<br />
In attuazione di queste fonti il legislatore aveva implementato l’istituto prevedendo l’adozione dei codici in una serie determinata di settori specifici di attività. Inoltre, aveva attribuito a questi codici un vero e proprio valore giuridico regolamentare, stabilendo in particolare nell’art. 20 del d. legs. 467/2001 che “il rispetto delle disposizioni in essi contenute costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati” e che i codici venissero pubblicati in Gazzetta Ufficiale<a href="#_ftn149" name="_ftnref149" title="">[149]</a>. Veniva superata, in questo modo, la posizione della dottrina che considerava i c. d. codici di prima generazione (quelli della direttiva comunitaria e della prima legislazione italiana) come mere regole “endoassociative e come tali vincolanti solo per gli iscritti alle associazioni” che avevano contribuiti a formarli<a href="#_ftn150" name="_ftnref150" title="">[150]</a>. I codici, invece, acquisivano vero e proprio valore regolamentare <em>erga omnes</em>.<br />
Il Codice, ora, coordinando le disposizioni precedenti, ha identificato, nell’art. 12, i codici di comportamento come strumento normativo di carattere generale, che può essere introdotto per provvedimento discrezionale del Garante, non solo in settori di attività specifici predeterminati dalla legge (come era in precedenza) ma in ogni ambito di trattamento di dati personali. Correlativamente, il Codice ne ha confermato il valore giuridico di fonti oggettive secondarie di applicabilità generale (valore giuridico che i codici avevano precedentemente solo in settori specifici). Nello stesso tempo, <em>ad abundantiam</em> il legislatore ha continuato ad imporre la promozione di codici di comportamento in ambiti specifici di attività di particolare rilevanza per il trattamento di dati personali<a href="#_ftn151" name="_ftnref151" title="">[151]</a>.<br />
Ne deriva una disciplina del trattamento che, nell’architettura del Codice, è stata demandata dalla fonte legislativa, anche in larga parte, ad una regolamentazione di efficacia generale ma di derivazione privata promossa, approvata e controllata nella sua attuazione ed adeguamento dall’autorità pubblica del Garante<a href="#_ftn152" name="_ftnref152" title="">[152]</a>. In questo modo, naturalmente, l’autorità indipendente ha acquisito una funzione centrale nella produzione della fonte secondaria.<br />
Il carattere dinamico della normazione, in ogni caso, è stato confermato anche dal rinnovato ruolo complessivo attribuito dal Codice al Garante.<br />
Il nuovo testo, infatti, coordinando le disposizioni del d. legs. n. 467 del 2001 che avevano ampliato poteri già conferiti al Garante dalla legislazione precedente, ha confermato, all’art. 154 l’attribuzione di prerogative di tutela e di un ventaglio di compiti (ulteriori a quelli di tutela sanciti dal Capo I della Parte III) che la dottrina identifica in “funzioni ordinatorie, di vigilanza, di monitoraggio e di ispezione nel campo della attuazione della legge. Si tratta di un fascio di poteri, in cui quelli normativi assumono la forma di fonti di produzione sublegislativa”<a href="#_ftn153" name="_ftnref153" title="">[153]</a>.<br />
Già alla luce di queste disposizioni è possibile attribuire al Garante un potere normativo generale di interpretazione ed attuazione dei principi e delle disposizioni codicistiche sul trattamento dei dati personali.<br />
Tuttavia, la rinnovata importanza del Garante deriva anche da una serie di prescrizioni specifiche del Codice che attribuiscono un sostanziale potere normativo di attuazione delle disposizioni e dei principi posti dal legislatore.<br />
Tra le prescrizioni più rilevanti possiamo ricordare innanzitutto quelle che hanno attribuito al Garante il compito di determinare modalità (semplificate) di esercizio dei diritti dell’interessato differenti rispetto a quelle determinate dalla legge in relazione a nuove soluzioni tecnologiche<a href="#_ftn154" name="_ftnref154" title="">[154]</a>.<br />
Ancora, il Garante può determinare modalità semplificate nella informativa di cui all’art. 13 del Codice e può determinare, quando i dati non vengano raccolti presso l’interessato, i casi nei quali l’informativa non è dovuta perché comporterebbe un impiego di mezzi “manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato”<a href="#_ftn155" name="_ftnref155" title="">[155]</a>.<br />
Al Garante è poi stata attribuita la funzione di prevedere le “misure e gli accorgimenti” che debbono essere osservati nel trattamento dei dati c. d. semisensibili, cioè quelli che pur “diversi da quelli sensibili e giudiziari” presentano “rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell&#8217;interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare”<a href="#_ftn156" name="_ftnref156" title="">[156]</a>. In questo caso il Garante identifica in via preventiva trattamenti di dati particolarmente rischiosi in ordine alla violazione dei diritti della persona e li sottopone ad sua regolamentazione preventiva generale (oltre che ad una verifica preliminare relativa al singolo trattamento)<a href="#_ftn157" name="_ftnref157" title="">[157]</a>.&nbsp;<br />
Ancora, il Garante determina sostanzialmente i dati sensibili e giudiziari che possono essere trattati dai soggetti pubblici nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali<a href="#_ftn158" name="_ftnref158" title="">[158]</a>. Ed autorizza il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ad opera dei soggetti privati<a href="#_ftn159" name="_ftnref159" title="">[159]</a>.<br />
Di notevole interesse è anche la possibilità che è stata attribuita alla autorità amministrativa di determinare&nbsp; i casi nei quali il trattamento dei dati personali può essere realizzato anche senza il consenso dell’interessato perché diretto al perseguimento di “un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell&#8217;interessato”<a href="#_ftn160" name="_ftnref160" title="">[160]</a>. In questo modo, al Garante è stata attribuita un’importante funzione di bilanciamento di interessi contrapposti e di scelta di posizioni soggettive prevalenti che legittimano <em>ex se</em> il trattamento. All’autonomia normativa dell’amministrazione, quindi, è stato attribuito il compito di integrare sostanzialmente il dettato legislativo, ampliando i casi nei quali il consenso dell’interessato non è condizione essenziale del trattamento dei dati.<br />
Da ultimo, al Garante è stato attribuito il compito di prevedere casi ulteriori rispetto a quelli indicati nel Codice nei quali i trattamenti sono consentiti previa notificazione all’amministrazione indipendente perché “suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell&#8217;interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali”. Del pari allo stesso Garante è stata attribuita la facoltà di individuare “eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all&#8217;obbligo di notificazione”<a href="#_ftn161" name="_ftnref161" title="">[161]</a>.<br />
Dagli elementi normativi di novità che abbiamo preso in esame risultano alcune scelte legislative rilevanti per i caratteri della giuridicizzazione della protezione dei dati personali.<br />
Innanzitutto, il diritto alla protezione dei dati personali si configura come “un diritto fondamentale nuovo ed autonomo” che si distingue dalle più tradizionali forme di protezione proprietaria del rispetto della “vita privata e personale”<a href="#_ftn162" name="_ftnref162" title="">[162]</a>. Così si coglie qui “il punto d’arrivo di una lunga evoluzione del concetto di privacy, dall’originaria sua definizione come diritto ad essere lasciato solo fino al diritto di mantenere il controllo delle proprie informazioni e di determinare le modalità della costruzione della propria sfera privata. Si contribuisce in maniera determinante al processo di “costituzionalizzazione della persona<em>”<a href="#_ftn163" name="_ftnref163" title=""><strong>[163]</strong></a></em>.<br />
Nel medesimo tempo, il diritto alla protezione dei dati personali non può essere identificato come un nuovo diritto frutto della civiltà tecnologica, che si aggiunge agli altri già presenti nell’ordinamento. Si tratta, invece, di una posizione soggettiva che rappresenta, nella dimensione tecnologica della società, una “precondizione per il pieno godimento di altri diritti fondamentali”<a href="#_ftn164" name="_ftnref164" title="">[164]</a>. Quasi a configurare il prisma nel quale si rifrangono i diritti di carattere costituzionale tradizionali.<br />
In questo senso, il diritto alla protezione dei dati personali non è una posizione soggettiva con un contenuto nuovo imposto da nuove esigenze di protezione per il progresso della tecnologia. E’, invece, un nuovo modello di tutela, dei diritti e delle libertà fondamentali già acquisite al nostro patrimonio giuridico, adeguato alla società dello sviluppo tecnologico (soprattutto informatico)<a href="#_ftn165" name="_ftnref165" title="">[165]</a>.<br />
Si tratta poi di un diritto di carattere costituzionale che nasce in una dimensione transnazionale europea come il frutto di un processo di “universalizzazione e integrazione su base transnazionale del sistema dei diritti tipico del costituzionalismo cooperativo o multilevel<a href="#_ftn166" name="_ftnref166" title="">[166]</a>“. In questo senso appare evidente il nesso di derivazione con la elaborazione giurisprudenziale comunitaria ed europea.<br />
Questi caratteri del diritto alla protezione dei dati personali si riflettono sulle forme di protezione scelte dal legislatore italiano e comunitario.<br />
Si tratta di forme di tutela non di carattere rimediale legate esclusivamente alla figura dell’illecito e della responsabilità, ma di forme di tutela preventiva e dinamica che, come abbiamo visto, alcuni autori hanno definito procedimentale.<br />
Ed infatti i principi del Codice, ma anche le sue prescrizioni di dettaglio, si traducono nella previsione di contenuti, modalità, limiti e sequenze procedimentali nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento degli obblighi che trovano origine nel rapporto di trattamento dei dati personali. Secondo parte della dottrina, a questo riguardo, il Codice introdurrebbe un controllo <em>in itinere</em> del trattamento delle informazioni<a href="#_ftn167" name="_ftnref167" title="">[167]</a>.<br />
Proprio questa disciplina dinamica e procedimentale rende possibile il bilanciamento degli interessi contrapposti e l’utilizzo secondo canoni di liceità dei dati personali.<br />
In ogni caso, la protezione secondo moduli procedimentali del diritto non conduce alla modifica della qualificazione giuridica della relazione tra titolare del trattamento e soggetto interessato, che rimane &nbsp;un rapporto con reciproci diritti e obblighi. Correlativamente non vengono trasfigurate le posizioni soggettive delle parti del rapporto<a href="#_ftn168" name="_ftnref168" title="">[168]</a>, nessuna delle quali acquisisce una posizione di supremazia speciale o di potere in grado di modificare unilateralmente le posizioni altrui (né tantomeno nessuna posizione soggettiva si affievolisce al rango di interesse legittimo): la capacità di trattare i dati personali e quella di imporre delle condizioni al trattamento rimangono dei diritti corrispettivi, vincolati a specifici presupposti di fatto e di diritto.<br />
Ciò è confermato dalla rilevanza del consenso come condizione di liceità formalmente primaria per l’utilizzo dei dati.<br />
Da ciò deriva che i principi e le regole del trattamento dei dati personali non si configurano, pur in una dimensione procedimentale, come norme per l’esercizio di una funzione per la realizzazione di un potere costitutivo o di un interesse soggettivo. Siamo invece di fronte a clausole generali che fissano regole di svolgimento di un rapporto che parte autorevole della dottrina qualifica come obbligatorio <a href="#_ftn169" name="_ftnref169" title="">[169]</a>.<br />
Il procedimento di trattamento, quindi, non come “forma di una funzione”<a href="#_ftn170" name="_ftnref170" title="">[170]</a>, ma come regola di interazione tra soggetti in un rapporto, per mantenerlo nell’equilibrio (predefinito dalla legge ed attuato dalle scelte prescrittive della autorità amministrativa) dei rispettivi interessi.<br />
Configurata in questi termini, la tutela procedimentale viene utilizzata dal Codice come modello uniforme e viene applicato anche ai rapporti tra soggetti pubblici e soggetti privati.<br />
Infatti, anche quando è l’amministrazione pubblica a trattare i dati personali si instaura tra titolare ed interessato lo stesso rapporto segnato da reciproci diritti ed obblighi e da forme di protezione procedimentale. Viene meno soltanto la necessità consenso, ma ciò è dovuto al fatto che l’amministrazione opera in attuazione del principio fondamentale stabilito dall’art. 24 secondo il quale il consenso non è dovuto quando il trattamento è diretto ad adempiere un obbligo di legge. E, come è noto, la doverosità nell’attività di esecuzione della legge è caratteristica fondamentale della azione amministrativa.<br />
Ma i caratteri del nuovo diritto alla protezione dei dati personali si riflettono anche sui caratteri della attività normativa.<br />
Il legislatore, come detto, persegue una disciplina dinamica, efficace ed adeguata al contesto tecnologico, ma, soprattutto, al bilanciamento degli interessi.<br />
La soluzione fondamentale è quella di spostare il baricentro della produzione normativa e trasferirlo da fonti di produzione legislativa a fonti secondarie (ma anche a provvedimenti quali le autorizzazioni generali o le linee guida) emanate da una autorità indipendente.<br />
Il legislatore, peraltro, ha sottoposto la disciplina regolamentare alle sole regole ai soli principi generali del bilanciamento degli interessi cristallizzati nel Testo Unico. Così, i codici etici e, più in generale, le disposizioni (normative e provvedimentali generali) del Garante appaiono come fonti sub primarie alle quali è demandata l’effettiva competenza normativa sostanziale in materia di trattamento dei dati personali e di bilanciamento di interessi contrapposti<a href="#_ftn171" name="_ftnref171" title="">[171]</a>.<br />
Da ciò deriva un’ulteriore importante conseguenza: mentre nella normazione legislativa la rappresentanza degli interessi viene affidata, appunto, agli organi parlamentari rappresentativi, nella normazione del Garante la rappresentanza degli interessi viene affidata alla partecipazione procedimentale.<br />
In sostanza, per il legislatore, la protezione della persona nella società dello sviluppo tecnologico deve essere garantita da una normativa elaborata in maniera cooperativa dall’amministrazione (che dovrà darle attuazione) e dalle parti sociali interessate, nell’ambito del contraddittorio garantito dal procedimento amministrativo.<br />
Correlativamente, nella dimensione dei diritti della persona nella società tecnologica, le nuove frontiere della rappresentanza politico-normativa paiono passare per gli strumenti di partecipazione della funzione normativa della amministrazione, piuttosto che per gli strumenti della rappresentatività tradizionale delle istituzioni politico-legislative.<br />
&nbsp;<br />
<strong>6. Conclusioni</strong><br />
&nbsp;<br />
Alla luce delle considerazioni svolte è possibile trarre alcune considerazioni relative ai caratteri del processo di giuridificazione della protezione dei dati personali.<br />
Dal punto di vista cronologico, il consolidamento dell’istituto appare lento e progressivo. Il suo punto di origine può essere identificato nella creazione dottrinale della <em>privacy</em> statunitense alla fine dell’Ottocento, ma gli elementi fondamentali della figura sono stati definiti, in maniera uniforme, nella dimensione europea, molto più tardi, a partire dagli anni ottanta del Novecento, dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e, successivamente, della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Solo più tardi, con la direttiva del 1994, il legislatore comunitario ha completato la definizione del sistema normativo della protezione dei dati personali. Nel nostro ordinamento, la giuridificazione dell’istituto è avvenuta in via legislativa in due fasi: la legge del 1996 ed il Codice del 2003.<br />
La definizione dell’apparato normativo è avvenuta in via legislativa. Tuttavia, come anticipato, l’elaborazione sostanziale dei principi e delle regole fondamentali è stata frutto di una lunga stratificazione giurisprudenziale. In Italia, come negli altri paesi europei, l’implementazione delle norme è stata poi demandata a fonti di produzione di carattere amministrativo, elaborate attraverso procedure partecipate con i soggetti interessati. Si è trattato, in ogni caso, sempre di fonti di produzione di carattere positivo (<em>hard law</em>).<br />
Il sistema normativo di protezione dei dati personali è stato creato da istituzioni europee e si è configurato come sistema sostanzialmente uniforme nella dimensione continentale. Il legislatore italiano ha riproposto le scelte fondamentali del legislatore comunitario (determinate a propria volta da <em>input</em> giurisprudenziali) superando e, per così dire, tagliando fuori, le ricostruzioni della dottrina e della giurisprudenza domestiche, che facevano riferimento a differenti figure giuridiche e che hanno perso via via rilevanza.<br />
Ancora oggi la disciplina comunitarie e la legislazione italiana appaiono legate da un nesso di derivazione. In particolare, il Codice ha recepito le logiche ed i meccanismi fondamentali della protezione dei dati personali, e, correlativamente, si pone quale normativa di attuazione dei principi comunitari e di loro integrazione in relazione al contesto normativo complessivo italiano. Traspare, peraltro, l’intenzione del legislatore di assumere il ruolo di fonte in grado di ampliare, in ambito nazionale, gli standard di protezione garantiti in ambito comunitario. In tal modo intende la propria normativa sulla protezione dei dati personali come diretta a garantire la effettività del diritto alla protezione dei dati personali quale libertà fondamentale del cittadino.<br />
Carattere ulteriore della disciplina italiana è quella di un progressivo ampliamento quantitativo per regolare in maniera articolata tutti i settori della attività umana. Questa scelta di politica del diritto appare condivisibile, ma costringe il legislatore, ed i soggetti chiamati ad implementare la disciplina, ad evitare il rischio della frammentazione. Allo stato, il rischio pare essere stato evitato, infatti, i vari ambiti specialistici di disciplina appaiono comunque come momenti di attuazione dei principi e delle regole fondamentali della Parte Generale del Codice in un quadro organico.<br />
Nella dimensione europea la protezione dei dati personali ha trovato una giuridificazione uniforme. Ciò è determinato dal fatto che l’istituto nasce in via giurisprudenziale come una forma di protezione della persona e delle sue libertà fondamentali, indipendentemente dalla cittadinanza o nazionalità. Il legislatore comunitario ha proseguito su questa strada, ma ha voluto creare una normativa in grado di armonizzare le prerogative fondamentali dell’individuo con i diritti di iniziativa economica, anche a garanzia della concorrenza. Anche in questo caso, tuttavia, l’uniformità della disciplina costituisce un elemento imprescindibile per la sua efficacia. Naturalmente, alle normativa locali è demandato un ruolo di attuazione, coordinamento ed integrazione degli orientamenti normativi comunitari.<br />
In considerazione del fatto che la protezione dei dati personali è diretta a garantire ed armonizzare le libertà fondamentali e i diritti di iniziativa economica del cittadino nel segno della concorrenza come strumento di sviluppo economico generale, l’obbiettivo della uniformità della regolamentazione appare senz’altro auspicabile.<br />
Nella normativa comunitaria, e nella successiva positivizzazione nella legislazione italiana, vengono valorizzati strumenti di protezione di derivazione civilistica: da un lato le prerogative dei soggetti interessati e dei soggetti che realizzano il trattamento di dati personali sono identificate in termini di diritti soggettivi, dall’altro i rimedi alle violazioni dei diritti sono rappresentati da forme di responsabilità extracontrattuale. Parte della dottrina tende a configurare, addirittura, il rapporto tra i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati come un rapporto obbligatorio.<br />
Si tratta di strumenti di riconoscimento delle situazioni soggettive e di tutela di carattere generale, che valgono, in altri termini, sia nei confronti di soggetti privati sia nei confronti di soggetti pubblici deputati allo svolgimento di funzioni di interesse generale.<br />
L’istituto della protezione dei dati personali sembrerebbe riconducibile ad una dimensione squisitamente civilistica.<br />
Il quadro, tuttavia, è complicato da una serie di fattori.<br />
Innanzitutto il legislatore demanda la protezione delle situazioni soggettive, non solo a meccanismi rimediali, ma anche a dinamiche procedimentali, che garantiscano che i diritti e i doveri reciproci trovino attuazione in conformità ai principi generali del Codice, ovvero, in altri termini, si realizzino in maniera tale da rendere possibile una composizione degli interessi contrapposti degli operatori economici e delle persone a cui si riferiscono i dati personali.<br />
Queste dinamiche procedimentali non trasfigurano, però, le relazioni tra i soggetti, che continuano a presentarsi come fattispecie a formazione progressive di trattamento attraverso la realizzazione di diritti e obblighi reciproci. Tuttavia, questi nuovi meccanismi di tutela implicano l’intervento positivo di un soggetto amministrativo indipendente chiamato a dare attuazione alle regole generali attraverso la realizzazione di una funzione normativa partecipata o attraverso la realizzazione, nei rapporti specifici, di una funzione paragiurisdizionale di tutela dei diritti della persona a cui si riferiscono i dati.<br />
In altre parole, la disciplina della protezione dei dati personali implica una conformazione costante dei rapporti ad un equilibrio di interessi contrapposti, equilibrio garantito da un soggetto amministrativo terzo attraverso l’attuazione delle prescrizioni legislative con atti di autonomia amministrativa o con interventi provvedimentali giustiziali.<br />
Elemento di “chiusura” del sistema, poi, è rappresentato dalla competenza giurisdizionale del giudico ordinario in ordine ai provvedimenti dell’amministrazione, in ordine alle fattispecie di risarcimento del danno e, più in generale, in ordine ad ogni violazione della legge (in questo caso alternativa alla funzione giustiziale dell’autorità).<br />
In sostanza, la legislazione italiana (come quella comunitaria) postula l’esistenza di una funzione di regolazione, demandata ad una amministrazione pubblica indipendente, che renda compatibili, nelle varie attività sociali e nei vari casi concreti, posizioni soggettive di libertà personali fondamentali e posizioni soggettive di iniziativa economica.<br />
Questa regolazione, ascrivibile alla dimensione pubblicistica, reca in sé indubbi elementi di novità.<br />
Si tratta di una regolazione chiamata a conformare l’esercizio di reciproci diritti ed obblighi di carattere civilistico radicati in rapporti di trattamento di dati personali, per renderlo conforme ai principi fondamentali della materia.<br />
Questa attività di regolazione si realizza, in prima battuta, attraverso provvedimenti generali frutto di procedure che hanno nella partecipazione la loro caratteristica primaria e fondamentale e che, per questo, garantiscano la previsione di regole efficaci, adeguate al contesto sociale, ma anche rappresentative degli interessi delle parti. Ma la regolazione si realizza anche attraverso interventi paragiurisdizionali che conformano, nel caso concreto, l’esercizio delle posizioni soggettive ai medesimi principi fondamentali.<br />
In entrambe le situazioni, l’autorità amministrativa interviene a conformare una relazione giuridica che si articola progressivamente nella successione procedimentale di atti di esercizio di diritti e di adempimento di obblighi. Il procedimento, però, non è, in questi casi, lo strumento per esercitare una funzione pubblica ma per garantire, attraverso una fattispecie a formazione progressiva, la composizione equilibrata degli interessi delle parti nel segno dei principi di legge.<br />
Il procedimento rimane strumento di partecipazione e di contemperamento di interessi senza la presenza di un vero e proprio provvedimento, e senza la ridefinizione delle pretese soggettive delle parti in qualcosa di diverso di reciproci diritti e obblighi.<br />
Le peculiarità della dimensione pubblicistica della normativa incide anche sui contenuti della giurisdizione del giudice ordinario, intesa come elemento di chiusura del sistema.<br />
Nel valutare la violazione delle regole del Codice, e nell’applicare le conseguenti forme di responsabilità risarcitoria, il giudice dovrà applicare una normativa composta in gran parte di scelte di regolazione discrezionali dell’amministrazione, che rappresentano una prima e fondamentale attuazione dei principi generali della legge.<br />
Inoltre, il giudice ordinario, nel valutare la legittimità dei provvedimenti dell’autorità indipendente, è chiamato ad operare un sindacato sugli apprezzamenti discrezionali con i quali l’amministrazione ha contemperato interessi contrapposti di segno personale e di segno economico-imprenditoriale. Il tutto tutelando posizioni di diritto soggettivo, ma anche, di interesse legittimo, relative, queste ultime, alla pretesa del ragionevole esercizio dei poteri discrezionali dell’autorità nel contemperare interessi contrapposti<br />
Quindi, la normativa appare composta sia da elementi di derivazione civilistica, rappresentati dalla qualificazione in termini di diritti delle posizioni soggettive e dalla qualificazione in termini di responsabilità dei rimedi, sia da elementi di derivazione pubblicistica, fortemente originali, rappresentati dalla funzione pubblicistica di regolazione delle relazioni tra soggetti interessati. Più che di forme di passaggio da sistemi di tutela civilistici e sistemi di tutela pubblicistici e viceversa, sembra potersi parlare di un sistema normativo composto ed innovativo.<br />
Per concludere, dobbiamo interrogarci sul ruolo rivestito dallo sviluppo scientifico e tecnologico nella positivizzazione della disciplina della protezione dei dati personali.<br />
Pare possibile affermare, a questo proposito, che l’introduzione di strumenti di catalogazione sistematica di dati personali (c. d. <em>data bases</em>) in sé non abbia rivestito un ruolo essenziale.<br />
Ben più rilevante pare essere stata la informatizzazione sistematica delle attività imprenditoriali e la messa a disposizioni di strumenti di circolazione informativa di dati di ogni natura. In altri termini, l’evoluzione tecnologica ed informatica, ha imposto la diffusione, la circolazione e l’utilizzo delle informazioni (anche di natura personale) come strumento necessario alla attività economica, ma anche ad ogni altro tipo di attività nella dimensione sociale.<br />
Il contatto tra soggetti che svolgono funzioni economiche, imprenditoriali, sociali e persone fisiche implica necessariamente l’utilizzo, più o meno automatizzato, di informazioni personali. Per questo, il trattamento del dato personale diviene il primo strumento di condizionamento della libertà personale.<br />
La libertà personale, quindi, deve essere tutelata primariamente proprio nei confronti di queste forme di aggressione, che debbono essere rese tollerabili sul piano personale e sostenibili sul piano sociale, senza dare corso a nuovi e moderni fenomeni di subordinazione sociale dell’individuo.<br />
Lo sviluppo tecnologico, allora, &nbsp;conduce all’elaborazione, più che di nuovi diritti con nuovi ed autonomi fondamenti sostanziali, a nuove forme di protezione delle libertà costituzionali classiche: in sostanza, il diritto alla protezione dei dati personali come nuovo strumento di protezione dei diritti civili e sociali classici della persona imposto dalle nuove modalità tecnologiche di svolgimento delle attività umane.<br />
&nbsp;<br />
Il processo di giuridificazione della <em>data protection</em> pone in luce anche i caratteri assunti dal diritto alla protezione dei dati personali nel nostro ordinamento.<br />
Innanzitutto, il diritto si risolve nella pretesa che il trattamento dei dati si realizzi nell’osservanza di un complesso di regole che ne disciplinano i presupposti di diritto e le modalità, nonché impongono una serie di diritti ed obblighi “funzionali” al corretto utilizzo delle informazioni. Così, il diritto alla protezione dei dati personali si distingue dal diritto alla riservatezza che si è consolidato nella tradizione giuridica italiana ed assume caratteri assolutamente propri e peculiari.<br />
Ancora, la disciplina generale del diritto contenuta nel Codice (ma anche nell’ordinamento comunitario), identifica in termini meramente formali i presupposti di liceità del trattamento, rinviando ad altre fonti la loro definizione sostanziale concreta. Come abbiamo già chiarito, infatti, i presupposti giuridici del trattamento sono rappresentati, da un lato, dalle condizioni di liceità dell’utilizzo delle informazioni (il consenso, ma anche l’adempimento di un obbligo di legge, l’utilizzo di pubblici registri nelle modalità di legge, il legittimo interesse di chi utilizza i dati, ecc…) e, dall’altro, da una serie di loro modalità (la liceità, la necessità, la correttezza, la temporaneità, ecc…). <a name="_GoBack"></a>In entrambi i casi, peraltro, si fa riferimento a clausole generali che non possono che essere concretizzate, nelle specifiche fattispecie, attraverso il riferimento alle regole dell’ordinamento generale.<br />
A ciò si aggiunga che la protezione dei dati personali si realizza, non solo attraverso l’applicazione di regole e principi, ma, come abbiamo visto, anche attraverso sequenze procedimentali di esercizio dei diritti e di adempimento degli obblighi previsti, quasi a configurare un controllo <em>in itinere</em> del trattamento.<br />
Proprio la previsione di una disciplina di carattere procedimentale, articolata in regole e principi generali, conduce alla tutela del diritto alla protezione dei dati personali esclusivamente attraverso il bilanciamento, nel procedimento, di interessi sostanziali contrapposti riconosciuti dall’ordinamento. La liceità del trattamento dei dati si traduce, così, nel contemperamento di posizioni soggettive contrapposte interessate dall’attività di trattamento, dall’iniziativa economica alla salute.<br />
Da queste considerazioni risulta che il diritto alla protezione dei dati personali è una posizione soggettiva essenzialmente “strumentale”. Infatti, la realizzazione del suo oggetto – rappresentato da un trattamento dei dati personali giuridicamente corretto perché conforme alla disciplina di legge (con le sue regole, i suoi principi, i suoi diritti ed obblighi specifici) – costituisce lo strumento per l’attuazione delle libertà e dei diritti fondamentali della persona garantiti dal legislatore mediante questo articolato meccanismo di tutela. Così, per altro verso, nella misura in cui le prescrizioni sul trattamento vengano applicate, anche per il tramite dell’azione dell’amministrazione, si realizzano i diritti fondamentali della persona. Peraltro, anche il diritto all’utilizzazione dei dati personali risulta strumentale alla realizzazione delle pretese soggettive e degli interessi sostanziali riconducibili a chi effettua il trattamento.<br />
Infine il diritto alla protezione dei dati personali appare collegato, come abbiamo visto, a posizioni di interesse legittimo relative alla modalità di svolgimento delle funzioni regolatorie della Autorità amministrativa indipendente.<br />
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Dopo avere delineato i caratteri del processo di giuridificazione pare possibile indicarne gli esiti e i possibili sviluppi nel contesto giuridico e sociale, pur per sommi capi.<br />
Come abbiamo visto, il processo ha condotto al passaggio da una tutela proprietaria della propria sfera personale a meccanismi di garanzia del diritto alla protezione dei dati personali.<br />
La c. d. <em>data protection</em> non esclude l’invasione della sfera personale determinata dall’utilizzo delle informazioni soggettive, ma la consente secondo canoni di sostenibilità. La disciplina si traduce, quindi, in forme di bilanciamento (amministrativo-regolatorio o giurisdizionale) degli interessi coinvolti. Si tratta da un lato di interessi personali, economici, sociali, culturali ecc… che impongono il trattamento, dall’altro di interessi della stessa natura che tendono a limitarlo.<br />
Nel medesimo tempo la disciplina della protezione dei dati personali impone che il trattamento delle informazioni avvenga per realizzare interessi giuridicamente rilevanti, ma non si occupa di prevedere un fondamento giuridico a questi ultimi, qualificandoli come meritevoli di tutela. Questo compito è rimesso al legislatore che detta le regole dell’ordinamento giuridico e costituzionale generale. In sostanza, la <em>data protection</em> bilancia gli interessi giuridici previsti <em>aliunde,</em> come leciti e giuridicamente fondati. Per questo appare una normativa neutra rispetto agli stessi interessi che deve solamente armonizzare.<br />
Il diritto alla protezione dei dati personali, quindi, nel moderno sistema sociale tecnologico, appare come una posizione soggettiva che costituisce il presupposto per esercitare diritti classici (legati ad interessi giuridicamente rilevanti), già previsti dall’ordinamento nella dimensione del trattamento dei dati, come il diritto alla iniziativa economica, alla salute, alla libertà personale nelle sue varie declinazioni. In questo quadro appare superata – perché incompatibile con il nuovo sistema di protezione – la riservatezza intesa come sfera di riserbo sui propri fatti personali fine a se stessa, ovvero come privacy nella sua primordiale accezione.<br />
In questo senso, la normativa sulla protezione dei dati personali appare come una disciplina generale, o meglio, trasversale, come tale in grado di interessare tutti i settori della vita sociale e tutte le attività dei soggetti pubblici e privati.<br />
Così, la <em>data protection</em>, con i suoi meccanismi di bilanciamento, coinvolge e condiziona una serie di interessi giuridici classici, come i diritti della persona, l’iniziativa economica, la sicurezza e l’ordine pubblico, i diritti di informazione, e, nella dimensione squisitamente pubblicistica, l’accesso ai documenti amministrativi e la trasparenza dell’agire pubblico.<br />
Non è possibile in questa sede porre in luce i possibili esiti di questo coinvolgimento. Tuttavia, è possibile considerare che l’efficacia del sistema normativo dipenderà in gran parte dalla sua applicazione come meccanismo diretto a garantire la ponderazione e la compatibilità di interessi soggettivi sostanziali già qualificati come giuridicamente rilevanti per l’ordinamento generale.<br />
In altri termini, la normativa non deve essere considerata come insieme di meccanismi di attuazione di un interesse considerato prevalente in via pregiudiziale, pena la disattivazione degli stessi meccanismi di protezione. Più precisamente non può essere considerato uno strumento di reazione sistematica nei confronti di ogni attività, evidentemente lecita per l’ordinamento, che implica l’utilizzo di informazioni personali.<br />
Così, la disciplina della protezione dei dati personali non deve essere considerata come una moderna tutela del diritto alla riservatezza (intesa, come fa la nostra giurisprudenza, quale <em>privacy </em>nella sua versione originaria di riserbo sui fatti della sfera personale) da fare prevalere sempre in ogni ipotesi di trattamento, frustrando sistematicamente gli interessi contrapposti ed impedendo che la normativa e la regolazione operino quali strumento di mediazione degli interessi coinvolti.<br />
Simmetricamente, i meccanismi di <em>data protection</em> non dovranno essere considerati disciplina di secondo piano e cedevole di fronte a sistemi normativi tradizionali (e, occorre dirlo, più nitidi nella loro struttura e funzione) quali quelli, in ambito pubblico, diretti a garantire la trasparenza dell’azione amministrativa o i poteri di gestione del rapporto di lavoro ad opera dell’imprenditore.<br />
Insomma, i soggetti istituzionali chiamati all’attuazione del sistema dalla protezione dei dati personali, per dare reale attuazione alla normativa, dovranno esercitare i propri poteri di discrezionalità legislativa ed amministrativa senza pregiudizi, per garantire, nei vari settori di attività sociale, la coesistenza “sostenibile” e conforme ai principi costituzionali di pretese contrapposte.<br />
In questo quadro un ruolo fondamentale è attribuito al Garante per&nbsp; la protezione dei dati personali, che dovrà essere consapevole del proprio ruolo di mediazione e dovrà esercitarlo valendosi degli strumenti di partecipazione dei soggetti sociali interessati messi a disposizione dall’ordinamento.<br />
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<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> L. D. Brandeis, S. Warren, <em>The Right of Privacy</em>, in 4 <em>Harvard Law Review</em>, 1890, 193.</div>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> E. Brugiotti, <em>La privacy attraverso le “generazioni dei diritti</em>”, in <em>www.dirittifondamentali.it</em>; N. Lugaresi, <em>Internet, Privacy e Pubblici Poteri negli Stati Uniti</em>, Milano, 2000, 47.</div>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Cfr. V. V. Palmer, <em>Three Milestones in the History of Privacy in the United States</em>, in 26 <em>Tulane European &amp; Civil Law Forum</em>, 2011, 67: “<em>The orthodox method of the common lawyer attempting to prove the existence of a right such as privacy would normally lead to analogizing judicial precedents and bending the forms of action. Warren and Brandeis, I submit, argued the matter the other way round. They treated the right to privacy as if it already existed. They spent no time debating this point. It may be significant that their title was “The Right of Privacy</em><em>”</em><em> as opposed to “Is There a Right of Privacy?</em>”, cit. 74.</div>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> <em>Wheaton vs. Peters</em>, 33 U.S. 591, 634, 1834. La dottrina ricorda come due anni prima dello studio di Warren e Brandeis il giudice T.C. Cooley, avesse usato la stessa espressione in <em>A Treatise on the Law of Torts or the Wrongs which Arise Independent of Contract</em>, Callaghan &amp; Company, Chicago, IL, 1888,&nbsp; 29. Secondo la medesima dottrina “La citazione<em> “the right to be let alone</em>” è tratta dalla prefazione alla seconda edizione dell&#8217;opera del giudice Cooley, che fu scritta in realtà nel 1879”, cfr. M. Surace, <em>Evoluzione storico-giuridica del diritto alla riservatezza: da diritto borghese a sinonimo di libertà</em>, in http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/control/surace/cap2.htm.&nbsp;</div>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> E. Brugiotti, <em>La privacy attraverso le “generazioni dei diritti</em>”, in <em>www.dirittifondamentali.it</em>; N. Lugaresi, op. cit., 6. Per la dottrina statunitense gli elementi possono essere ritenuti tre, cfr. V. V. Palmer, op. cit.,<em> “It seems they sought protection for at least three phases of the personality: (1) control over the use of one’s name, likeness or photograph, (2) a reserved sphere of personal and family life, and (3) control over one’s creations, writings and thoughts</em>”, op. cit.&nbsp; 74.</div>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Cfr. Neil M. Richards, Daniel J. Solove, <em>Prosser&#8217;s Privacy Law: A Mixed Legacy</em>, 98 <em>Cal. L. Rev</em>., 1887, 2010, che affermano “<em>Although they discussed several potential legal options to protect the right to privacy, they viewed tort law as the principal remedy</em>”; cfr. anche D. K. Citron, <em>Mainstreaming Privacy Torts</em>, 98 <em>Cal. L. Rev</em>., 1805, 2010. Per la dottrina italiana questo fu il vero merito degli Autori, cfr. A. Baldassarre, <em>Privacy e Costituzione. L’esperienza statunitense, </em>Roma, 1974, 48.</div>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> S. Rodotà, <em>La privacy tra individuo e collettività</em>, in <em>Pol. dir.</em>, 1974, 545; Id., <em>Intervista su privacy e libertà</em>, a cura di &nbsp;P. Conti, Roma-Bari, 2005, 8 e segg. A questo proposito sono indicative le circostanze di fatto da cui ha avuto origine l’elaborazione dottrinale alla base della scritto di Warren e Brandeis: il giovane avvocato Warren membro dell’alta società bostoniana lamentava la illiceità della diffusione ad opera della stampa di notizie relative al suo tenore di vita ed ad i suoi ricevimenti mondani.</div>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> In tali termini pare potersi interpretare V. V. Palmer, op. cit., che afferma “<em>In the latter half of the century the demand for privacy may have quickened with the rise of the mass-circulation daily newspapers and the invention of “instantaneous photography.</em>”<em>…</em> <em>The intrusive effect was apparently first felt by those who excited public curiosity the most, namely the noble families, political leaders and famous celebrities</em>”, cit. 72.</div>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Supreme Court Of Georgia, <em>Pavesich V. New England Life Insurance Co</em>., 122 Ga. 190; 50 S.E. 68; 1905 Ga. Lexis 156. La sentenza ricondusse il diritto alla <em>privacy</em> in una forma di diritto naturale; sulla sentenza cfr. A. L. Allen, <em>Natural Law, Slavery, and the Right to Privacy Tort</em>, in <em>81 Fordham Law Review</em>, 2012, 1187, che, sostanzialmente, ritiene che il riferimento al diritto naturale non deve problematizzare la questione, considerando che, comunque, la Corte ha posto implicitamente vari elementi di diritto positivo a fondamento della sua statuizione.</div>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Corte di Appello di New York, <em>Roberson v. Rochester Folding Box Co.</em>, 171 N.Y. 538, 64 N.E. 442 (N.Y. 1902). Il giudice aveva negato che il diritto alla privacy avesse una collocazione reale nella giurisprudenza nonostante le indicazioni dottrinaili del 1890: “<em>An examination of [American] authorities leads us to the conclusion that the so-called &#8216;right of privacy&#8217; has not as yet found an abiding place in our jurisprudence, and, as we view it, the doctrine cannot now be incorporated without doing violence to settled principles of law by which the profession and the public have long been guided</em>”.</div>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> N. M. Richards, Daniel J. Solove, op. cit., 1895.</div>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Per l’evoluzione giurisprudenziale cfr. U. Pagallo, <em>La tutela della &#8216;privacy&#8217; negli Stati Uniti d&#8217;America e in Europa: modelli giuridici a confronto</em>, Milano, 2008.</div>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> W. Prosser, <em>Privacy</em>, 48 <em>Cal. L. Rev</em>., 1960, 383.</div>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Secondo Prosser “<em>The law of privacy comprises four distinct kinds of invasion of four different interests of the plaintiff, which are tied together by the common name, but otherwise have almost nothing in common except that each represents an interference with the right of the plaintiff, in the phrase coined by Judge Cooley, </em>“<em>to be let alone</em>”.<em> Without any attempt to exact definition, these four torts may be described as follows: 1. Intrusion upon the plaintiff&#8217;s seclusion or solitude, or into his private affairs. 2. Public disclosure of embarrassing private facts about the plaintiff. 3. Publicity which places the plaintiff in a false light in the public eye. 4. Appropriation, for the defendant&#8217;s advantage, of the plaintiff&#8217;s name or likeness</em>”. W. Prosser, op. cit., 389.</div>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> N. M. Richards, D. J. Solove, op. cit., 1901-1902. Sull’impianto costituzionale americano che tende a proteggere i diritti fondamentali, anche nella nostra materia, primariamente nei confronti del pubblico potere cfr. N. Lugaresi, op. cit., 56 e segg.</div>
<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> N. M. Richards, D. J. Solove, op. cit., 1906, con particolare riferimento al secondo <em>Restatement of Torts</em> del 1979 di cui Prosser fu uno dei principali redattori. Per una panoramica della legislazione e della giurisprudenza più recente negli Stati Uniti cfr. U. Pagallo, op. cit.</div>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> E. J. Blouste, <em>Privacy as an Aspect of Human Dignity: An Answer to Dean Prosser</em>, in 39 <em>N.Y.U. L. Rev</em>., 1964, 962. Per una panoramica sulle posizioni dottrinali del tempo cfr. N. Lugaresi, op. cit., 51 e segg.</div>
<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> N. M. Richards, D. J. Solove, op. cit., 1917 e segg.</div>
<div id="ftn19"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> Questi orientamenti giurisprudenziali sono ben descritti da V. V. Palmer, op. cit., 93 e segg. Anche la dottrina italiana ha posto in luce la rilevanza della giurisprudenza della Corte Suprema, cfr. N. Lugaresi, op. cit., &nbsp;56 e segg.; A. Baldassarre, <em>Privacy e Costituzione. L’esperienza statunitense, </em>op. cit.; U. Pagallo, op. cit., 61 e segg. forse più attento ai fondamenti filosofico-culturali di questa giurisprudenza.</div>
<div id="ftn20"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> <em>Griswold v. Connecticut</em>, 381 U.S. 479 (1965). I riferimenti della Corte erano al I emendamento (libertà di parola) al III (alloggiamento coattivo dei militari nelle abitazioni private) al IV (ragionevolezza delle perquisizioni e dei sequestri) al V (divieto di forzare l’autoincriminazione) ed al IX (protezione di diritti ulteriori oltre a quelli espressamente previsti dalla costituzione). Per una illustrazione della sentenza ad opera della dottrina italiana cfr. N. Lugaresi, , op. cit., 61 e 62.</div>
<div id="ftn21"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> <em>Katz v. United States</em>, 389 U.S. 347 (1967), la sentenza modifica un precedente orientamento giurisprudenziale in forza del quale il IV emendamento avrebbe protetto per così dire i luoghi fisici e non le persona, per questo erano state ritenute legittime intercettazioni telefoniche attraverso il controllo di reti telefoniche non riconducibili al domicilio oggetto di controllo fisico ad opera della persona intercettata, cfr. <em>Griswold v. Connecticut</em>, 381 U.S. 479 (1965).</div>
<div id="ftn22"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> In tale senso N. Lugaresi, op. cit., 63 e 64.</div>
<div id="ftn23"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> L’espressione è di V. V. Palmer, op. cit., 94.</div>
<div id="ftn24"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> Si vedano i riferimenti giurisprudenziali in V. V. Palmer, op. cit..</div>
<div id="ftn25"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> Per queste considerazioni sempre V. V. Palmer, op. cit..</div>
<div id="ftn26"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> N. M. Richards, D. J. Solove, op. cit.</div>
<div id="ftn27"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> V. V. Palmer, op. cit..</div>
<div id="ftn28"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> In tale dimensione si erano già avuti interventi dottrinali e normativi in materia, i cui risultati, tuttavia, non paiono essersi imposti in maniera uniforme nell’ambito territoriale europeo. Per una panoramica approfondita del processo di “generazione” di normative in alcuni Stati europei cfr. A. Di Martino, <em>La protezione dei dati personali</em>, in AA.VV., <em>I diritti fondamentali e le corti in Europa</em>, a cura di S. Panunzio, Napoli, 2005.&nbsp;</div>
<div id="ftn29"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> G. F. Ferrari, <em>La tutela dei dati personali dopo il Trattato di Lisbona</em>, in AA.VV., <em>La tutela dei dati personali in italia 15 anni dopo</em>, a cura di G. F. Ferrari, Milano, 2012; E. Brugiotti, op. cit.</div>
<div id="ftn30"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> In tal senso M. E. Bonfanti, <em>Il diritto alla protezione dei dati personali nel Patto internazionale sui diritti civili e politici e nella Convenzione europea dei diritti umani: similitudini e difformità di contenuti</em>, in <em>Dir. um. e dir. int.</em>, 2011, 437; G. Tiberi, <em>Il diritto alla protezione dei dati personali nelle carte e nelle corti sovranazionali (in attesa del trattato di Lisbona) (I parte)</em>, in <em>Cass. pen.</em>, 2009, 4467; Id., <em>Il diritto alla protezione dei dati personali nelle carte e nelle corti sovranazionali (II parte)</em>, in <em>Cass. pen.</em>, 2010, 355.</div>
<div id="ftn31"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> M. E. Bonfanti, op. cit. 439. Secondo l’Autore questa figura sarebbe contemplata da varie fonti quali la <em>Dichiarazione universale dei diritti umani</em> del 1948, il <em>Patto internazionale sui diritti civili e politici</em> del 1966 e soprattutto la <em>Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà fondamentali </em>del 1948. Ma si vedano nello stesso scritto una serie di ulteriori fonti di diritto internazionale.</div>
<div id="ftn32"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> M. E. Bonfanti, op. cit., 441, che chiarisce come la c. d. <em>data protection</em> possa essere posta in rapporto di <em>species</em> del <em>genus</em> tutela della <em>privacy</em>, ma anche come figura assolutamente autonoma secondo la posizione di S. Niger, <em>Le nuove dimensioni della privacy dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali</em>, Padova, 2006, ed infine come figura parzialmente sovrapponibile a quella della <em>privacy</em>.</div>
<div id="ftn33"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> In tal senso M. E. Bonfanti, op. cit., 446 e segg. ma anche G. Tiberi, <em>Il diritto alla protezione dei dati personali nelle carte e nelle corti sovranazionali (in attesa del trattato di Lisbona) (I parte)</em>, cit., 4476 e segg. che afferma che tale processo di enucleazione della figura della <em>data protection</em> è essenzialmente determinata dallo sviluppo tecnologico.</div>
<div id="ftn34"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> M. E. Bonfanti, op. cit., 444. Negli stessi termini D. Caldirola, <em>Il diritto alla riservatezza</em>, Padova, 2006, che anche richiama le varie posizioni dottrinali che vedono nella CEDU la fonte di giuridicizzazione di un vero e proprio diritto soggettivo pubblico.</div>
<div id="ftn35"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> G. F. Ferrari, op. cit., 22.</div>
<div id="ftn36"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> Si tratta della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, della Dichiarazione americana dei diritti e dei doveri umani di Bogotà del 1948, del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966.</div>
<div id="ftn37"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a> M. E. Bonfanti, op. cit., 447 e 448. Tali indicazioni dottrinali non paiono incompatibili con la posizione che afferma che, nella sua dimensione testuale, il riconoscimento originario del diritto di cui all’art. 8 CEDU nel suo “nucleo duro” “non differiva in modo significativo dal senso” del diritto alla <em>privacy</em> statunitense. “In entrambi casi è rilevante quel <em>right to be let alone </em>che tutela da qualsiasi interferenza quello spazio, più emotivo che geografico, in grado di regalare l’agognata<em> peace of mind. </em>Una dimensione statica, dunque, di riservatezza e a contenuto prevalentemente negativo, non in grado di cogliere appieno il dinamismo del processo tecnologico che ha portato alla emersione di un’autonomia concettuale del diritto alla protezione del dato personale nell’ambito di quel processo, <em>work in progress</em>, che coincide con il trattamento del dato stesso”, O. Pollicino, <em>Internet nella giurisprudenza delle Corti europee: prove di dialogo?</em>, in <em>www.forumcostituzionale.it</em>, 31 dicembre 2013.</div>
<div id="ftn38"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a> Cfr. O. Pollicino, op. cit., che afferma che l’emersione della figura della protezione dei dati personali “si è registrata in ambito europeo soltanto a partire dalla adozione della Convenzione di Strasburgo n.108/1981 poc’anzi richiamata che, come accennato, è stata fonte di ispirazione, per la Corte europea dei diritti dell’uomo, allorché, a parametro normativo invariato, quest’ultima è riuscita ad amplificare enormemente l’ambito di applicazione dell’art. 8 CEDU”.</div>
<div id="ftn39"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> A. Di Martino, op. cit.,&nbsp; 396.</div>
<div id="ftn40"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a> M. E. Bonfanti, op. cit., 450.</div>
<div id="ftn41"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[41]</a> G. Tiberi, <em>Il diritto alla protezione dei dati personali nelle carte e nelle corti sovranazionali (in attesa del trattato di Lisbona) (I parte)</em>, cit., 4478 e Id. <em>Riservatezza e protezione dei dati personali</em>, in, AA.VV., <em>I diritti in azione</em>, a cura di M. Cartabia, Bologna, 2007, 360 e segg.</div>
<div id="ftn42"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[42]</a> In tal senso E. Varani, <em>Diritto alla privacy e trattamento dei dati sensibili in ambito sanitario. Dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 </em>“<em>Codice in materia di protezione dei dati personali</em>”, in <em>Giustamm.it</em>, 4, 2005. Si consideri anche O. Pollicino, op. cit., che afferma che la Corte di Strasburgo si pone in seguente obiettivo: “Si tratta infatti di fare emergere da una disposizione quale l’art. 8 della CEDU, che tutela il rispetto della vita privata e familiare (nonché della propria corrispondenza e domicilio) &#8211; nell’accezione che tipicamente caratterizza il nucleo duro delle libertà negativa, come obbligo di non interferenza da parte della autorità – una valenza positiva e dinamica come quella che connota il diritto al controllo dei propri dati personali”.</div>
<div id="ftn43"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43" title="">[43]</a> Il principio viene espresso dalla Corte europea dei diritti umani applicando l’art. 8 con riferimento alla protezione della c. d. “vita familiare” come aspetto della vita privata. Il vincolo di “rispetto per la&nbsp; vita familiare” implica per gli Stati l’obbligo negativo di non ingerenza nella sfera privata e familiare degli&nbsp; individui e quello positivo di adottare misure inerenti al rispetto della vita familiare. Per tutte C. eur. dir. uomo, <em>Marckx</em> c. <em>Belgio</em>, 13 giugno 1979, a. n. 31.</div>
<div id="ftn44"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44" title="">[44]</a> Cfr. C. eur. dir. uomo, <em>B</em>. v. <em>France</em>, 25 marzo 1992, a. n. 13343/87, in materia di diniego di rettifica dello stato civile come violazione della vita privata ex art. 8 CEDU.</div>
<div id="ftn45"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45" title="">[45]</a> Attraverso varie pronunce la Corte impone agli Stati di adottare misure che tutelino in maniera effettiva i propri cittadini da violazioni della vita privata ad opera di altri soggetti. Si considerino ad esempio le sentenze nelle quali la Corte censura la legislazione di Stati che non approntano legislazioni in grado di garantire tutela effettiva sul piano penale a soggetti che hanno subito abusi sessuali. Cfr. C. eur. dir. uomo, <em>X</em> e <em>Y</em> c. <em>Paesi Bassi</em>, 26 marzo 1985, a. n. 8978/1908 e <em>MC</em> c. <em>Bulgaria</em>, 4 dicembre 2003, a. n. 39272/1998. La Corte svilupperà questi orientamenti proiettandoli nella dimensione della protezione dei dati personali più tardi con la sentenza, C. eur. dir. uomo, <em>KU</em> c. <em>Finlandia</em>, 2 dicembre 2008, n. 2872/2002.</div>
<div id="ftn46"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46" title="">[46]</a> C. eur. dir. uomo, <em>Leander</em> c. <em>Svezia</em>, 26 marzo 1987, a. n. 9248/81.</div>
<div id="ftn47"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47" title="">[47]</a> Secondo O. Pollicino, op. cit. “Ciò avviene per la prima volta, nel 1987, in maniera piuttosto apodittica, semplicemente affermando come la raccolta e il trattamento di dati personali debbano essere inclusi nell’ambito di applicazione dell’art. 8 CEDU”.</div>
<div id="ftn48"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48" title="">[48]</a> In tal senso, su questi temi, con riferimento all’intera giurisprudenza della Corte sull’art. 8 cfr. P. De Hert, S. Gutwirth, <em>Data protection in the case law of Strasbourg ad Luxembourg: costitutionalisation in action</em>, in AA.VV., <em>Reinventing data protection</em>, a cura di S. Gutwirth et al., Berlino, 2009, 18 e segg..</div>
<div id="ftn49"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49" title="">[49]</a> C. eur. dir. uomo, <em>G.</em> e <em>J. H.</em> c. <em>Regno Unito</em>, 25 settembre 2001, a. n. 44787/1998; C. eur. dir. uomo, <em>Peck</em> c. <em>Regno Unito</em>, 8 luglio 2003, a. n. 36022/1997; C. eur. dir. uomo<em> Perry</em> c. <em>Regno Unito</em>, 17 luglio 2003, a. n. 63737/2000; C. eur. dir. uomo, <em>Uzun</em> c. <em>Germania</em>, 2 settembre 2010, a. n. 35623/2005.</div>
<div id="ftn50"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50" title="">[50]</a> C. eur. dir. uomo <em>Amann</em> c. <em>Svizzera</em>, 16 dicembre 2000, a. n. 27798/1995; sulla quale V. Colcelli, <em>Dati personali e tutela della vita privata. Nota a sentenza Corte Europea dei diritti dell’uomo, Sentenza del 16 febbraio 2000, Amann c. Svizzera, (Requête no 27798/95)</em>, in <em>www. diritti-cedu.unipg.it</em>; C. eur. dir. uomo, <em>Rotaru</em> c. <em>Romania</em>, 4 maggio 2000, a. n. 28341/1995, ove i giudici qualificano come informazioni personali meritevole di protezione quelle relative a studi, attività politica ecc… relative a periodi passati. Cfr. inoltre su questi temi A. Iannello Saliceti, <em>La protezione dei dati personali nell’ordine pubblico europeo: tutela della sfera privata e ingerenza dello Stato</em>, in <em>Informatica e dir.</em>, 2008, 99, che afferma che in queste sentenze la Corte afferma la riconducibilità ad una violazione dell’art. 8 al solo fatto di “memorizzare” dati relativi ad un soggetto identificabile. Parte della dottrina rileva coma la Corte nella sentenza Rotaru identifichi nella sistematicità della raccolta dei dati anche in rapporto al tempo della conservazione la possibile lesione dei diritti dell’art. 8 CEDU, anche nel caso in cui la raccolta venga fatta per ragioni di sicurezza pubblica, cfr. L. Scaffardi, <em>Nuove tecnologie, prevenzione del crimine e privacy: alla ricerca di un difficile </em>bilanciamento, in AA.VV., <em>Costituzioni e sicurezza dello stato,</em> a cura di A. Torre, Rimini, 2013, 428.</div>
<div id="ftn51"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51" title="">[51]</a> Nella sentenza la corte qualifica come informazioni personali meritevoli di protezione quelle relative a studi, attività politica ecc.. e soprattutto a precedenti penali.</div>
<div id="ftn52"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52" title="">[52]</a> C. eur. dir. uomo, <em>Gaskin</em> c. <em>Regno Unito</em>, 7 luglio 1989, a. n. 10454/1983.</div>
<div id="ftn53"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53" title="">[53]</a> Così N. Jong, <em>Il diritto italiano della famiglia alla prova delle fonti internazionali</em>, Milano, 2006, 91. Negli stessi termini A. Iannello Saliceti, op. cit.. Sulla natura ed il peso dei contrapposti interessi oggetto di un giudizio di proporzionalità delle misure cfr. S. Stefanelli, <em>Parto anonimo e diritto a conoscere le proprie </em>origini, in <em>Dir. fam., </em>2010, 426. Secondo M. Pacini, in <em>Diritti umani ed amministrazioni pubbliche</em>, Milano, 2012. La Corte nella sentenza <em>Gaskin</em> ha sostanzialmente identificato anche i principi fondamentali che regolano l’accesso ai dati che possono essere ricondotti alle norme seguenti: a) l’accesso deve essere garantito da una autorità terza ed imparziale; b) l’accesso deve essere consentito dai titolari dei dati; c) l’eventuale rifiuto deve essere giustificato da altri interessi meritevoli di tutela con la previsione di meccanismi di superamento del rifiuto ingiustificato, 53 e 54. Il medesimo principio di proporzionalità dell’intervento pubblico è anche in C. eur. dir. uomo, Mikulic c. <em>Croazia</em>, 7 febbraio 2002, a. n. 53176/1999, sulla quale V. Colcelli, <em>La tutela della vita privata e familiare attraverso il diritto di conoscere le proprie origini. Nota a sentenza Corte Europea dei diritti dell’uomo, Prima Sezione, Sentenza del 7 febbraio 2002, Mikulic c. Croatie, CEDH 2002-1, (Requête no 53176/99)</em>, in <em>www. diritti-cedu.unipg.it</em>. Inoltre già nella sentenza <em>Leander</em> c. <em>Svezia</em>, cit. si afferma il notevole margine di discrezionalità nel bilanciamento tra interessi della sicurezza nazionale e interessi individuali e quindi la possibilità di imporre forme di divulgazione o di trattamento dei dati non sproporzionate, cfr. V. Zeno Zencovich <em>sub art. 8</em>, in S. Bartole , B. Conforti , G. Raimondi, <em>Commentario alla convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali</em>, Padova, 2001.</div>
<div id="ftn54"><a href="#_ftnref54" name="_ftn54" title="">[54]</a> C. eur. dir. uomo, <em>Z.</em> c. <em>Finlandia</em>, 25 febbraio 1997, a. n. 22009/1993. Il principio sancito non ha peraltro impedito che la divulgazione dei dati sensibili, nella fattispecie l’essere affetto il ricorrente dal virus dell’HIV, fosse ritenuta lecita nel corso di un processo penale per fini connessi alla repressione di un crimine. La Corte si è espressa in termini analoghi, in un caso pur differente, C. eur. dir. uomo, <em>M. S.</em> c. <em>Svezia</em>, 27 agosto 1997, a. n. 20837/1992.</div>
<div id="ftn55"><a href="#_ftnref55" name="_ftn55" title="">[55]</a> Per parte della dottrina la giurisprudenza della Corte ha configurato un novero di principi di base nella protezione dei dati personali in grado di influenzare i successivi sviluppi di giuridicizzazione comunitaria, cfr. F. Boehm, <em>Information sharing and data protection in the area of freedom, security and justice</em>, Berlino – Heildemberg, 2012, 103 e segg..</div>
<div id="ftn56"><a href="#_ftnref56" name="_ftn56" title="">[56]</a> Su questo aspetto cfr. M. Pacini, op. cit., secondo il quale “la Corte europea ha incorporato nella CEDU standard già formulati in un contesto contiguo, attribuendo ad essi la più forte legittimazione di standard di diritti umani”, 55,</div>
<div id="ftn57"><a href="#_ftnref57" name="_ftn57" title="">[57]</a> Cfr. &nbsp;De Hert, S. Gutwirth, op. cit., 19, che considerano come la Corte europea dei diritti dell’uomo abbia sempre rilevato la necessità che la protezione dei dati personali venga realizzata da autorità amministrative indipendenti.</div>
<div id="ftn58"><a href="#_ftnref58" name="_ftn58" title="">[58]</a> Cfr. le indicazioni giurisprudenziali in A. Di Martino, op. cit., 411 che richiama anche la panoramica di &nbsp;P. Pallaro, <em>Libertà della persona e trattamento dei dati personali nell&#8217;Unione Europea</em>, Milano, 2002.</div>
<div id="ftn59"><a href="#_ftnref59" name="_ftn59" title="">[59]</a> Nella sentenza C. giust. UE, <em>X. c. Commissione</em> il ricorrente lamentava che, di fronte al proprio rifiuto alla sottoposizione al test per l’HIV, l’amministrazione lo aveva sottoposto comunque ad un esame differente (relativo al suo stato immunitario) utilizzandolo per valutare la possibilità della presenza del virus dell’AIDS. La Corte afferma che “Il diritto al rispetto della sfera privata, sancito dall&#8217; art. 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell&#8217; uomo e che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, costituisce uno dei diritti fondamentali tutelati dall&#8217; ordinamento giuridico comunitario. Esso comporta in particolare il diritto di una persona a tenere segreto il suo stato di salute… Si possono apportare restrizioni ai diritti fondamentali tutelati dall&#8217; ordinamento giuridico comunitario a condizione che queste rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti…”. Cfr. C. giust. UE, 5 ottobre 1994, Causa 404/1992, in <em>Riv. it. dir. pubbl. comunit</em>., 1995, 836. Cfr. anche C. giust. UE, 8 aprile 1992, Causa 62/1990, <em>Commissione c. Repubblica federale di Germania</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. comunit</em>., 1993, 151 che si pronuncia in ordine al divieto imposto da una normativa nazionale per i privati di importare medicinali soggetti a prescrizione medica nello Stato membro d&#8217; importazione, ma prescritti da un medico ed acquistati in farmacia in un altro Stato membro. I giudici affermano che “Quando uno Stato membro invoca le norme del Trattato per giustificare una normativa nazionale idonea a frapporre ostacolo all&#8217; esercizio di una libertà garantita dal Trattato, questa giustificazione, prevista dal diritto comunitario, dev&#8217;essere interpretata alla luce dei principi generali del diritto, e in particolare dei diritti fondamentali, fra i quali figurano il diritto al rispetto della sfera privata e il diritto alla tutela del segreto medico, che ne costituisce uno degli aspetti. Questi diritti non si configurano tuttavia come prerogative assolute, ma possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti. Nel novero degli obiettivi che possono giustificare siffatte restrizioni rientra la tutela della salute e della vita delle persone”<em>.</em></div>
<div id="ftn60"><a href="#_ftnref60" name="_ftn60" title="">[60]</a> Cfr. in tal senso F. Martines, <em>La protezione degli individui rispetto al trattamento automatizzato dei dati nel diritto dell&#8217;unione europea</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. comunit</em>., 2000, 719.</div>
<div id="ftn61"><a href="#_ftnref61" name="_ftn61" title="">[61]</a> A. Di Martino, op. cit., &nbsp;408.</div>
<div id="ftn62"><a href="#_ftnref62" name="_ftn62" title="">[62]</a> A. Di Martino, op. cit., 409 che cita la giurisprudenza originata dalla sentenza C. giust. UE, 20 febbraio 1979, C120/1978 c. d. <em>Cassis de Dijon</em>.</div>
<div id="ftn63"><a href="#_ftnref63" name="_ftn63" title="">[63]</a> In questo modo le istituzioni comunitarie sono riuscite a “far coesistere un mercato comune e le ragioni di interesse generale avanzate dagli Stat<em>i</em>” in materia di protezione dei dati personali, cfr. G. Tiberi, <em>Il diritto alla protezione dei dati personali nelle carte e nelle corti sovranazionali (in attesa del trattato di Lisbona) (I parte)</em>, cit., 4481, che richiama anche M. Cartabia – J. H. H. Weiler, <em>L’italia in Europa. Profili istituzionali e costituzionali</em>, Bologna, 2000,&nbsp; 124.</div>
<div id="ftn64"><a href="#_ftnref64" name="_ftn64" title="">[64]</a> In <em>Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee </em>n. L 281 del 23 novembre 1995. Per il processo di elaborazione della direttiva e la sua collocazione nel contesto normativo comunitario cfr. G. Buttarelli, <em>Banche dati e tutela della riservatezza</em>, Milano, 1997. Per una disamina approfondita e di ampio respiro sulla direttiva cfr. P. Pallaro, <em>Libertà della persona&nbsp; e trattamento dei dati personali nell’unione europea</em>, Milano, 2002.</div>
<div id="ftn65"><a href="#_ftnref65" name="_ftn65" title="">[65]</a> La direttiva è definita in questi termini perché ha dato corso ad una serie di altri testi normativi tra i quali Direttiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell&#8217;8 giugno 2000, relativa ad alcuni aspetti giuridici della società dell&#8217;informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, in <em>Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee </em>L 178 del 17 luglio 2000; Direttiva 97/66/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in <em>Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee </em>n. L 24/1 del 30 gennaio 1998 definita da P. Pallaro, appunto di integrazione e specificazione della direttiva quadro, in <em>Libertà della persona e trattamento dei dati personali nell&#8217;Unione Europea</em>, op. cit.&nbsp; 183; Direttiva 2002/58/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), in <em>Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee </em>n. L 201/37 del 31 luglio 2002. Si consideri anche il Regolamento Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 45/2001 del 18 dicembre 2000 “concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati”.</div>
<div id="ftn66"><a href="#_ftnref66" name="_ftn66" title="">[66]</a> G. Tiberi, <em>Il diritto alla protezione dei dati personali nelle carte e nelle corti sovranazionali (in attesa del trattato di Lisbona) (I parte)</em>, cit., 4481. Ma anche R. Imperiali D’afflitto, <em>La direttiva comunitaria sulla privacy informativa</em>, in <em>Dir. scambi internaz.</em>, 1995, 584; R. Delfino, <em>La direttiva 95/46, in Contr. e impr. Europa</em>, 1996, 888; A. Dassi, <em>La direttiva ce 95/46 del 24 ottobre 1995 sulla protezione dei dati personali e la direttiva ce 96/9 dell&#8217;11 marzo 1996 sulle banche dati</em>, in <em>Resp. civ. e prev.</em>, 1997, 600; P. Fois, <em>Universalismo e regionalismo nel diritto internazionale delle telecomunicazioni</em>, in <em>Dir. inf.</em>, 1998, 255; G. Vettori, <em>Privacy e diritti dell&#8217;interessato</em>, in <em>Resp. civ. e prev.</em>, 1998, 885; P. Pallaro, <em>Libertà della persona&nbsp; e trattamento dei dati personali nell’unione europea</em>, op. cit., 88. Medesime considerazioni sono svolte dalla dottrina giuslavoristica che ha analizzato la direttiva, cfr. A. Bellavista, <em>La direttiva sulla protezione dei dati personali: profili giuslavoristici, </em>in<em> Dir. rel. ind.</em>, 1997, 115.</div>
<div id="ftn67"><a href="#_ftnref67" name="_ftn67" title="">[67]</a> A. Di Martino, op. cit.,&nbsp; 413.</div>
<div id="ftn68"><a href="#_ftnref68" name="_ftn68" title="">[68]</a> In tal senso R. Imperiali D’afflitto, , op. cit.,&nbsp; 576. La dottrina si è poi divisa se risultasse requisito necessario per la applicabilità della direttiva l’operazione della registrazione del dato, in senso positivo &nbsp;P. Pallaro, <em>Libertà della persona&nbsp; e trattamento dei dati personali nell’unione europea</em>, op. cit.,&nbsp; 92, contra S. Rodotà, <em>Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali</em>, in <em>Rivista critica di diritto privato</em>, 1997, 583.</div>
<div id="ftn69"><a href="#_ftnref69" name="_ftn69" title="">[69]</a> Cfr. ad esempio V. Zeno-Zencovich, <em>Una lettura comparatistica della l. n. 675/1996 sul trattamento dei dati personali</em>, in <em>Rivista trimestrale di diritto e procedura civile</em>, 1998, 733.</div>
<div id="ftn70"><a href="#_ftnref70" name="_ftn70" title="">[70]</a> Occorre considerare che il perimetro di protezione non si estende ex art. 2 “ai trattamenti di dati personali; effettuati per l&#8217;esercizio di attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario, come quelle previste dai titoli V e VI del trattato sull&#8217;Unione europea e comunque ai trattamenti aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato, laddove tali trattamenti siano connessi a questioni di sicurezza dello Stato) e le attività dello Stato in materia di diritto penale”. Tale disposizione peraltro non è determinata da scelte sostanziali in materia di <em>data protection</em> ma dalla presa d’atto dell’ambito di competenze del legislatore comunitario al tempo della direttiva, cfr. R. Delfino, op. cit., 892.</div>
<div id="ftn71"><a href="#_ftnref71" name="_ftn71" title="">[71]</a> Ma anche A. Dassi, op. cit., 601.</div>
<div id="ftn72"><a href="#_ftnref72" name="_ftn72" title="">[72]</a> In tal senso A. Di Martino, op. cit., R. Imperiali D’afflitto, op. cit., 578 e P. Pallaro, <em>Libertà della persona e trattamento dei dati personali nell&#8217;Unione Europea</em>, op. cit., 102. <em>Contra</em> A. Dassi, op. cit., secondo la quale il principio del consenso sarebbe il cardine della normativa.</div>
<div id="ftn73"><a href="#_ftnref73" name="_ftn73" title="">[73]</a> Per parte della dottrina è irrealistica la fiducia del legislatore nel consenso dell’avente diritto che sarebbe sostanzialmente privo di potere negoziale, cfr. R. Delfino, op. cit., 895.</div>
<div id="ftn74"><a href="#_ftnref74" name="_ftn74" title="">[74]</a> Pare confermare il ruolo centrale di questi canoni di proporzionalità la dottrina che afferma che la direttiva si ispira tra gli altri ai principi del “bilanciamento dei valori in un quadro tendenzialmente gradualistico e gerarchico dei medesimi” e del “minimo mezzo”, A. Cerri, <em>Telecomunicazioni e diritti fondamentali</em>, in <em>Dir. inf.</em>, 1996, 785, cit. 793. La medesima impostazione è adottata da chi ha tentato di qualificare la posizione giuridica dell’interessato e l’ha qualificata come diritto della personalità che peraltro “può essere pienamente attuato soltanto se non sussiste l’interesse contrastante di altro soggetto, che si presenti meritevole di soddisfacimento, quantomeno in misura pari”, G. Mirabelli, <em>Le posizioni soggettive nella elaborazione elettronica dei dati personali</em>, in <em>Dir. inf.,</em> 1993, 313, cit., 326. Ma anche R. Delfino, op. cit., 895; ed anche A. Dassi, op. cit., parla di “sistema di garanzie e di contrappesi”,&nbsp; 601.</div>
<div id="ftn75"><a href="#_ftnref75" name="_ftn75" title="">[75]</a> In tal senso pare R. Imperiali D’Afflitto, op. cit., che parla di “normale forma di responsabilità civile per inadempimento”. Esiste, peraltro, anche una diversa posizione di chi sostiene che la direttiva non avrebbe operato una qualificazione della responsabilità, rimettendo la scelta alle legislazioni nazionali. La medesima dottrina, peraltro, afferma che la normativa comunitaria prevedrebbe comunque in maniera chiara il principio del “diritto delle persone che risultino avere subito un danno al risarcimento di esso” e “l’inversione dell’onere della prova consueto, dovendo farsi carico di provare l’assenza di imputabilità a colui che tratta i dati, mentre il soggetto leso dovrà solo provare la sussistenza del danno, e almeno in via sommaria del nesso di causalità con un trattamento scorretto dei suoi dati personali”, da tali principi deriverebbe poi una tendenziale riconducibilità della responsabilità a quella dell’art. 2050 c. c..</div>
<div id="ftn76"><a href="#_ftnref76" name="_ftn76" title="">[76]</a> Esiste, peraltro, anche una sentenza molto considerata dalla dottrina (sent. <em>Lindqvist</em>), che si occupa di valutare la compatibilità della stessa direttiva con i diritti di libertà di espressione di cui all’art. 10 della CEDU. La controversia trae origine dalla condanna della ricorrente, volontaria di una parrocchia, al pagamento di una multa per avere pubblicato in internet, su una pagina web da lei allestita, dati personali relativi ad altri volontari. I giudici hanno affermato che “le disposizioni della direttiva 95/46 non pongono, di per sé, una restrizione incompatibile con il principio generale di libertà di espressione o con altri diritti e libertà, all&#8217;interno dell&#8217;Unione europea e che trovano corrispondenza, tra l&#8217;altro, nell&#8217;art. 10 della CEDU”. Naturalmente nella dimensione applicativa “Spetta alle autorità e ai giudici nazionali incaricati di applicare la normativa nazionale che traspone la direttiva 95/46 garantire il giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi in gioco, ivi compresi i diritti fondamentali tutelati dall&#8217;ordinamento giuridico comunitario”; cfr. C. giust. UE, 6 novembre 2003, n. 101, in <em>Foro it.</em>, 2004, IV, 57 con nota di A. Palmieri, R. Pardolesi, <em>Il codice in materia di protezione dei dati personali e l’intangibilità della privacy comunitaria</em> annotata altresì da A. Giannaccari, <em>Il trasferimento di dati personali in Internet</em>, in <em>Danno e resp.</em>, 2004, 382; T. M. Ubertazzi, <em>Sul bilanciamento tra libertà di espressione e privacy</em>, ibid., 386; R. Panetta, <em>Trasferimento all’estero di dati personali e Internet: storia breve di una difficile coabitazione</em>, in <em>Europa e dir. priv.</em>, 2004, 1002; G. Cassano, I. Cimino, <em>Qui, là, in nessun luogo &#8230; &#8211; Come le frontiere dell’Europa si aprirono ad Internet: cronistoria di una crisi annunciata per le regole giuridiche fondate sul principio di territorialità</em>, in <em>Giur. it</em>., 2004, 1805; G. Salvo, <em>Il rispetto del diritto alla riservatezza in relazione alla diffusione di dati personali in Internet: le forme di tutela previste in ambito comunitario e nella comunità internazionale</em>, in <em>Nuove autonomie</em>, 2004, 840.</div>
<div id="ftn77"><a href="#_ftnref77" name="_ftn77" title="">[77]</a> C. giust. UE, 20 maggio 2003, n. 465, in <em>Foro it</em>. 2003, IV, 310, con nota di A. Palmieri. Sulla sentenza cfr. anche L. Mormile, <em>Trattamento dei dati personali per finalità pubbliche: il giudice del rinvio arbitro di un difficile bilanciamento</em>, in <em>Europa e dir. priv.</em>, 2003, 691 e G. Denicolò, F. Palermo, <em>La Riservatezza&#8230; senza riserve</em>, in <em>Dir. pubbl. comp. eur.</em>, 2003, 1255. Secondo gli Autori i giudici comunitari, sulla scorta della giurisprudenza di Strasburgo relativa all’art. 8 CEDU, perfezionano la tecnica del giudizio di proporzionalità del trattamento dei dati personali di cui alle leggi nazionali rispetto ai vari interessi coinvolti, fornendo così ai giudici nazionali gli elementi per formulare nei rispettivi ordinamenti il testi di proporzionalità sulla base delle disposizioni della direttiva n. 95/46/ce. La controversia traeva origine dal rifiuto prodotto da enti pubblici (e da alcuni soggetti privati in altre cause riunite) tenuti dalla normativa costituzionale austriaca a comunicare alla Corte dei Conti gli importi di retribuzioni e pensioni di particolare rilevanza ed i correlativi dati personali dei percettori.</div>
<div id="ftn78"><a href="#_ftnref78" name="_ftn78" title="">[78]</a> Nella medesima linea interpretativa si pone C. giust. UE, 16 dicembre 2008, n. 524, in <em>Dir. giust. online</em> 2008, nella quale viene valutata la compatibilità con l’art. 7 (che pone le condizioni legittimanti il trattamento) e l’art. 6 (che pone il principio di necessità-adeguatezza del trattamento) di un registro centrale di stranieri residenti nel proprio territorio formato dallo Stato tedesco. Anche in questo caso i giudici prima valutare la sussistenza di una condizione di liceità del trattamento (nella fattispecie la sussistenza di un interesse pubblico dello Stato ad identificare soggetti appartenenti ad altre nazioni europee residenti sul proprio territorio al fine di considerare eventuali ragioni che potessero limitare od escludere il loro diritto di residenza) e, quindi, le condizioni di proporzionalità in concreto del trattamento previste dalla legge nazionale in attuazione della direttiva.</div>
<div id="ftn79"><a href="#_ftnref79" name="_ftn79" title="">[79]</a> C. giust. UE, &nbsp;7 maggio 2009, n. 553, in http://curia.europa.eu .</div>
<div id="ftn80"><a href="#_ftnref80" name="_ftn80" title="">[80]</a> C. giust. UE, grande sezione, 16 ottobre 2012, n. 614, in <em>Foro it.</em>, 2013, 1, IV, 18, nella massima i giudici affermano che: “Non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie affinché la normativa vigente in Austria soddisfi il criterio di indipendenza per quanto riguarda la<em> Datenschutzkommission </em>(commissione per la protezione dei dati), più precisamente istituendo un contesto normativo in forza del quale: a) il membro amministratore della<em> Datenschutzkommission </em>è un funzionario federale soggetto a un controllo di servizio; b) l&#8217;ufficio della <em>Datenschutzkommission </em>è inserito nei servizi della cancelleria federale; c) il cancelliere federale gode di un diritto incondizionato all&#8217;informazione su ogni aspetto della gestione della <em>Datenschutzkommission, </em>la Repubblica d&#8217;Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell&#8217;art. 28 par. 1 comma 2 della direttiva 95/46/Ce”.</div>
<div id="ftn81"><a href="#_ftnref81" name="_ftn81" title="">[81]</a> In questo quadro giurisprudenziale possiamo ricondurre le sentenze che si pronunciano sui contorni della nozione di dato personale, cfr. C. giust. UE, 30 maggio 2013, n. 342, in <em>Foro it.</em>, 2013, 12, IV, 522 che qualifica dato personale il registro dell&#8217;orario di lavoro quando contiene “l&#8217;indicazione dell&#8217;ora in cui ciascun lavoratore inizia e termina l&#8217;attività lavorativa, nonché delle relative interruzioni o pause”; C. giust. UE, grande sezione, 13 maggio 2014, n. 131, in <em>Dir. giust.</em> secondo la quale “l&#8217;attività di un motore di ricerca consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, nell&#8217;indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti di Internet secondo un determinato ordine di preferenza, deve essere qualificata come “trattamento di dati personali”, ai sensi del … articolo 2, lettera b)” della nostra direttiva.</div>
<div id="ftn82"><a href="#_ftnref82" name="_ftn82" title="">[82]</a> C. giust. UE, 24 novembre 2011, n. 468 in <em>Foro amm. – Cons. Stato</em>, 2011, 11, 3281 ed in <em>Foro it</em>., 2012, IV, 1, con nota di A. Palmieri, <em>Tutela dei dati personali e interesse alla circolazione delle informazioni: ancora un monito della Corte di giustizia sul rispetto degli equilibri faticosamente intrecciati</em>. Secondo parte della dottrina la sentenza si inscriverebbe in una linea interpretativa diretta a “contenere la portata espansiva insita in alcuni concetti chiave della direttiva 95/46/Ce8 e … non assecondare i legislatori nazionali in alcune esasperazioni, pur animate dal desiderio di proteggere in maniera più intensa i diritti degli interessati” cfr. A. Palmieri, R. Pardolesi, <em>Dal diritto all’oblio all’occultamento in rete: traversie dell’informazione ai tempi di Google</em>, in <em>Nuovi quaderni del Foro It.</em>, 1, 27 maggio 2014 in http://www.foroitaliano.it/wp-content/uploads/2014/05/quaderno-n-1.pdf</div>
<div id="ftn83"><a href="#_ftnref83" name="_ftn83" title="">[83]</a> C. giust. UE, 7 novembre 2013, n. 473 in <em>Guida al diritto</em>, 2013, 49-50, 86.</div>
<div id="ftn84"><a href="#_ftnref84" name="_ftn84" title="">[84]</a> Dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 3 della direttiva n. 95/46/ce.</div>
<div id="ftn85"><a href="#_ftnref85" name="_ftn85" title="">[85]</a> L. Mormile, op. cit., cit.&nbsp; 697.</div>
<div id="ftn86"><a href="#_ftnref86" name="_ftn86" title="">[86]</a> Che stabilisce che “A decorrere dal 1° gennaio 1999 gli atti comunitari sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati si applicano alle istituzioni e agli organismi istituiti dal presente trattato o sulla base del medesimo.”</div>
<div id="ftn87"><a href="#_ftnref87" name="_ftn87" title="">[87]</a> G. Tiberi, <em>Il diritto alla protezione dei dati personali nelle carte e nelle corti sovranazionali (in attesa del trattato di Lisbona) (I parte)</em>, cit., 4482. Per il commento all’art. 8 cfr. F. Donati, <em>Commento all’art. 8 Protezione di dati di carattere personali</em>, in AA.VV., <em>L’Europa dei diritti</em>, a cura di R. Bifulco, M. Cartabia, A. Celotto, Bologna, 2001.</div>
<div id="ftn88"><a href="#_ftnref88" name="_ftn88" title="">[88]</a> B. Cortese, <em>La protezione dei dati di carattere personale nel diritto dell&#8217;unione europea dopo il trattato di Lisbona</em>, in <em>Dir. Un. Eur.</em>, 2013, 313, cit. 315. Sulla protezione dei dati personali nel Trattato di Lisbona cfr. F. Pizzetti, <em>La privacy come diritto fondamentale alla protezione dei dati personali nel Trattato di Lisbona</em>, in &nbsp;AA.VV., <em>La nuova Europa dopo il Trattato di Lisbona</em>, a cura di P. Bilancia, M. D’Amico, Milano, 2009.</div>
<div id="ftn89"><a href="#_ftnref89" name="_ftn89" title="">[89]</a> La legge n. 675 ha dato luogo ad una importante produzione dottrinale. Si segnalano in questa sede i più importanti volumi, anche collettanei: G. Buttarelli, <em>Banche dati e tutela della riservatezza</em>, cit. &nbsp;AA.VV., <em>La disciplina del trattamento dei dati personali</em>, a cura di V. Cuffaro, V. Ricciuto, Torino, 1997; AA.VV.V., <em>La tutela della privacy informatica: problemi e prospettive</em>, a cura di P. Franceschelli, Milano, 1998; AA.VV., <em>Trattamento dei dati e tutela della persona</em>, a cura di V. Cuffaro, V. Ricciuto, V. Zeno-Zencovich, Milano, 1998; AA.VV., <em>La tutela dei dati personali: commentario alla L. 675/</em>1996, a cura di E. Giannantonio, M. G. Losano, V. Zeno Zencovich, Padova, 1997; AA.VV., <em>Privacy</em>, a cura di A. Clemente, Padova, 1999; AA.VV., <em>Tutela della privacy</em> <em>commentario alla legge 31 dicembre 1996, n. 675</em>, a cura di <em>C</em>. M. Bianca, F. D. Busnelli, in <em>Nuove leggi civ.</em>, 1999, 219; AA.VV.,<em> La tutela della riservatezza</em>, a cura di A. Loiodice, G. Santaniello, Padova, 2000; AA.VV., <em>Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali</em>, a cura di R. Pardolesi, Milano, 2003.</div>
<div id="ftn90"><a href="#_ftnref90" name="_ftn90" title="">[90]</a> Cfr. l’art. 2 della legge che riprende l’art. 1 della direttiva. Per la nozione di trattamento cfr. A. Nervi, <em>Il contenuto della attività di trattamento dei dati personali</em>, in AA.VV., <em>La disciplina del trattamento dei dati personali</em>, cit.</div>
<div id="ftn91"><a href="#_ftnref91" name="_ftn91" title="">[91]</a> Cfr. l’art. 5 della legge.</div>
<div id="ftn92"><a href="#_ftnref92" name="_ftn92" title="">[92]</a> Cfr. l’art. 3 della legge che riprende l’art. 3 della direttiva. La dottrina è apparsa subito molto preoccupata della dilatazione del campo di protezione imposto dalla legge ed ha auspicato, in buona sostanza, un’interpretazione correttiva in senso restrittivo del “trattamento” dei dati personali cfr. C. Cossu, <em>Il diritto alla riservatezza nel nuovo diritto delle banche dati, </em>in <em>Giur. it., </em>1997, 362, ma anche M. Cicala, <em>Legge sulla privacy e libertà di stampa</em>, in <em>Corr. Giur</em>., 1997, 1350.</div>
<div id="ftn93"><a href="#_ftnref93" name="_ftn93" title="">[93]</a> In tal senso, tra gli altri, C. M. Bianca, <em>Note introduttive</em>, in AA.VV., <em>Tutela della privacy commentario alla legge 31 dicembre 1996, n. 675</em>, cit., spec. 220.</div>
<div id="ftn94"><a href="#_ftnref94" name="_ftn94" title="">[94]</a> Cfr. l’art. 3 comma 1 della direttiva.</div>
<div id="ftn95"><a href="#_ftnref95" name="_ftn95" title="">[95]</a> Come abbiamo visto le norme italiane sono state considerate eccessivamente rigide dalla dottrina (C. Cossu, op. cit., 370, e M. Cicala, op. cit.) perché, assoggettando a tutela ogni trattamento anche non automatizzato di carattere non esclusivamente personale, avrebbero incluso anche la fattispecie della c. d. agendina. Non si considera, peraltro, che la stessa agendina essendo redatta con criteri di archivio e spesso essendo utilizzata non esclusivamente personali sarebbe stata assoggettata comunque alla direttiva comunitaria. Ancora, la sottoposizione dell’autore della agendina che disperde i dati personali a forme di responsabilità giuridica non è conseguenza della applicazione della legge italiana sulla protezione dei dati personali. In realtà, la legge n. 675 specifica solamente il regime generale di responsabilità aquiliana modificando il nesso di imputazione (con un riferimento alla responsabilità oggettiva dell’art. 2050 c.c.) e, quindi senza la stessa legge l’autore distratto dell’agendina distratto che sarebbe stato costretto comunque a risarcire il danno ex art. 2043 c. c.. Ad ogni modo, lo stesso Consiglio di Stato in sede consultiva (relativamente ai decreti governativi chiamati dalla legge n. 675 a determinare nel concreto le misure di sicurezza) ha approvato la scelta del Governo di non prevedere misure di sicurezza per le banche dati personali quali le agendine affermando che le norme sarebbero contraddittorie e condurrebbero a conseguenze inique (le “norme contenute nel comma 2, dell&#8217;articolo 3, della ripetuta legge n. 675 del 1996 le quali, in evidente contraddizione con quanto previsto al comma 1 in ordine alla inapplicabilità della legge in caso di trattamento di dati per fini esclusivamente personali, stabilisce (<em>rectius</em> stabiliscono) che si applichino “in ogni caso” le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all&#8217;articolo 15, nonché le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36”) cfr. Cons. Stato atti norm., 26 aprile 1999, n. 68, in <em>Ragiusan</em>, 2000, 189, 34.</div>
<div id="ftn96"><a href="#_ftnref96" name="_ftn96" title="">[96]</a> In tal senso i commenti alla legge quale M. Vecchi, <em>Commento all’art. 1</em>, in AA.VV., <em>Tutela della privacy commentario alla legge 31 dicembre 1996, n. 675</em>, cit<em>.</em></div>
<div id="ftn97"><a href="#_ftnref97" name="_ftn97" title="">[97]</a> C. Castronovo, <em>Situazioni soggettive e tutela nella legge sul trattamento dei dati personali</em>, in AA.VV., <em>Trattamento dei dati e tutela della persona</em>, cit.,&nbsp; 191.</div>
<div id="ftn98"><a href="#_ftnref98" name="_ftn98" title="">[98]</a> V. Franceschelli, <em>Commento all’art. </em>3, in AA.VV., <em>La tutela dei dati personali: commentario alla L. 675/1996</em>, cit. 35. Parte della dottrina ritiene che tali diritti, sinteticamente, costituiscano l’<em>habeas</em> <em>corpus</em> della moderna cibernetica E. Giannantonio, <em>Commento all’art. </em>1, ivi, 3.</div>
<div id="ftn99"><a href="#_ftnref99" name="_ftn99" title="">[99]</a> A tale riguardo la dottrina afferma “Non pare, invece, esservi divergenza fra i due testi in ordine ai beni primari della persona oggetto di tutela. Se l&#8217;art. 1 della l. n. 675/96 richiama espressamente la riservatezza e l&#8217;identità personale, la direttiva (sempre all&#8217;art. 1) indica in particolare il “diritto alla vita privata” (e l&#8217;art. 8 della convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo è richiamato al 10° considerando) e la “identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale” (art. 2, lett. a), sotto la definizione di “dato personale”) con una formula pressoché uguale a quella data dalla nostra giurisprudenza al diritto all&#8217;identità personale”. cfr V. Zeno-Zencovich, U<em>na lettura comparatistica della l. n. 675/1996 sul trattamento dei dati personali</em>, in <em>Riv. trim. dir. e proc. civ.</em>, 1998, 733, cit. 739. La giurisprudenza segue questa impostazione cfr. Cass. Civ., 30 giugno 2001, n. 8889, in <em>Foro it</em>., 2001, I, 2448.<br />
Si consideri poi che l’ambito di tutela della legge non è modificato rispetto alla direttiva comunitaria neppure dalle disposizioni che prevedono una serie di casi di esclusione dalla applicazione della normativa, i quali sono stati introdotti in attuazione dell’art. 13 della direttiva (che consente appunto agli Stati membri di porre limiti o deroghe alla disciplina della <em>data protection</em> per una serie di ragioni di interesse pubblico).</div>
<div id="ftn100"><a href="#_ftnref100" name="_ftn100" title="">[100]</a> L’art. 1 della legge include tra i soggetti interessati anche “la persona giuridica, l&#8217;ente o l&#8217;associazione cui si riferiscono i dati personali”. La tutela offerta dalla legge ai soggetti giuridici è però soltanto parziale, infatti, sono ridotti gli obblighi a carico del titolare del trattamento e i diritti dell’interessato (ai sensi dell&#8217;art. 26 non c&#8217;è obbligo di notificazione, né diritto d&#8217;accesso, né consenso, e non valgono le norme sul trasferimento all&#8217;estero). Rimane in pratica solo la disciplina sulla “qualità dei dati” basata sui diritti riconosciuti dall&#8217;art. 13 (conferma dell&#8217;esistenza di dati, comunicazione di essi e della logica del trattamento, aggiornamento, rettificazione, integrazione, ecc.). Per la dottrina la previsione tutela solo i diritto alla identità personale inteso come diritto ad essere rappresentati correttamente dagli altri, che la Corte di Cassazione ha riconosciuto anche alle persone giuridiche, in quanto “<em>portatrici di una propria immagine sociale</em>” (Cass. Civ., 22 giugno 1985, n. 3769, in <em>Resp. civ. e prev</em>., 1985, 578), cfr. in tal senso &nbsp;P. Zanelli, <em>La Legge N. 675 del &#8217;96: una strategia integrata&nbsp; di protezione per la privacy, </em>in <em>Contr. impr.</em>, 1997, 689.</div>
<div id="ftn101"><a href="#_ftnref101" name="_ftn101" title="">[101]</a> Mentre la direttiva prevedeva all’art. 1 il responsabile e l’incaricato del trattamento, il legislatore qualifica il responsabile comunitario come titolare del trattamento (soggetto “cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento” art. 1 legge n. 675) e qualifica l’incaricato comunitario come responsabile del trattamento (soggetti “preposti dal titolare al trattamento” art. 1 legge n. 675), aggiunge poi a queste due categorie la figura innovativa (e non corrispondente alla direttiva) dell’incaricato del trattamento i quali “devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile” (art. 9 della legge n. 675). Sulle figure cfr. A. Scalisi, <em>Il diritto alla riservatezza</em>, Milano, 2002, 196 e segg.</div>
<div id="ftn102"><a href="#_ftnref102" name="_ftn102" title="">[102]</a> Secondo l’art. 12 il consenso non è richiesto quanto: “a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) è necessario per l&#8217;esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l&#8217;interessato o per l&#8217;acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest&#8217;ultimo, ovvero per l&#8217;adempimento di un obbligo legale; c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;<br />
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si tratta di dati anonimi; e) è effettuato nell&#8217;esercizio della professione di giornalista e per l&#8217;esclusivo perseguimento delle relative finalità, nel rispetto del codice di deontologia di cui all&#8217;art. 25; f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche ai fini indicati nell&#8217;art. 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale”. Sulla qualificazione delle ipotesi di deroga come specificazione delle varie condizioni di liceità previste dalla normativa comunitaria pare cfr. G. Comandè, <em>Privacy informatica prospettive e problemi</em>, in <em>Danno e resp.</em>, 1997, 140.<br />
La dottrina italiana salvo rare eccezioni (C. Castronovo, <em>Situazioni soggettive e tutela nella legge sul trattamento dei dati personali</em>, cit.; G. Buttarelli, <em>Banche dati e tutela della riservatezza</em>, cit.) ha seguito l’impostazione formale del legislatore dando sostanziale prevalenza alla condizione legittimante del consenso, ridimensionando le altre condizioni che, invece, si pongono su un piano di equivalenza. Cfr. C. Cossu, op. cit., F. Bocchini, <em>La legge 675 e la tutela amministrativa dei diritti della persona umana</em>, in <em>Riv. not.</em>, 1998, 141; G. Pellicanò, <em>I casi di esclusione del consenso nel trattamento dei dati personali</em>, in <em>Dir. inf.</em>, 1998, 933; G. Vettori, <em>Privacy e diritti dell&#8217;interessato</em>, in <em>Resp. civ. e prev.</em>, 1998, 885; S. Patti, <em>Il consenso dell&#8217;interessato al trattamento dei dati personali</em>, in <em>Riv. dir. civ.</em>, 1999, 455. Seguendo questo schema la dottrina italiana ha rilevato, anche prima della legge n. 675 del 1996, l’inadeguatezza di un meccanismo di tutela legato al mero consenso (modello peraltro non presente nella legislazione italiana) cfr. S. Rodotà, <em>Elaboratori elettronici e controllo sociale</em>, Bologna, 1973 e Id., <em>Privacy e costruzione della sfera privata</em>, in <em>Pol. dir.</em>, 1991, 529, ma anche A. Di Majo, <em>Il trattamento dei dati personali tra diritto sostanziale e modelli di tutela</em>, in <em>Studi in onore di Rescigno</em>, II, Milano, 1998.</div>
<div id="ftn103"><a href="#_ftnref103" name="_ftn103" title="">[103]</a> Cfr. gli artt. 19, 20, 21. “La scelta del legislatore italiano, divergente dalla Direttiva europea, di introdurre distinte disposizioni per la comunicazione e la diffusione dei dati rispetto alle altre operazioni di trattamento potrebbe apparire in qualche misura ridondante. Ad un esame più meditato, tuttavia, essa vuole considerare l&#8217;esistenza di un interesse particolare dell&#8217;interessato al controllo sulla comunicazione e diffusione dei dati che lo riguardano, in quanto dette operazioni, idonee a divulgare i dati personali, sono suscettibili di ledere più pericolosamente di tutte le altre operazioni di trattamento il proprio diritto della personalità”, G. Pellicanò, op. cit., cit.&nbsp; 934-935, negli stessi termini V. Cuffaro, <em>Il consenso dell’interessato</em>, in AA.VV., <em>La disciplina del trattamento dei dati personali</em>, cit.,&nbsp; 207.</div>
<div id="ftn104"><a href="#_ftnref104" name="_ftn104" title="">[104]</a> Secondo tale clausola il trattamento è consentito se “f) è necessario per il perseguimento dell&#8217;interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l&#8217;interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, che richiedono tutela ai sensi dell&#8217;articolo 1, paragrafo 1”. Sul fatto che le deroghe rappresentino la valorizzazione di differenti interessi pubblici o privati meritevole di eguale o maggiore tutela rispetto a quelli dell’interessato cfr. V. Ricciuto, <em>Comunicazione e diffusione dei dati personali e trattamento di dati particolari</em>, in AA.VV., <em>La disciplina del trattamento dei dati personali</em>, cit., spec. 281; nello stesso senso M. C. Bianca, <em>Note introduttive</em>, in AA.VV., <em>Tutela della privacy commentario alla legge 31 dicembre 1996, n. 675</em>, cit. Il fatto, poi, che la normativa non tuteli in maniera incondizionata emerge anche nella giurisprudenza amministrativa che intercetta la normativa sulla protezione dei dati personali applicando le disposizioni della legge n. 241 del 1990 in materia di accesso. Questa giurisprudenza afferma che la preclusione dell’accesso non è assoluta per garantire i diritti dei titolari dei dati personali (neppure facendo leva sulla legge n. 675 del 1996) ma va “composta” con i diritti di altri portatori di interessi qualificati. Cfr. per tutte Cons. Stato, 22 giugno 1998, n. 923, in <em>Foro Amm</em>. – <em>Cons. Stato</em>, 1998, 1753; Cons. Stato, 27 agosto 1998, n. 1137, in <em>Giur. it</em>., 1999, 647; Cons. Stato, 2 dicembre 1998, n. 1725, in <em>Giur. it.</em>, 1999, 857.</div>
<div id="ftn105"><a href="#_ftnref105" name="_ftn105" title="">[105]</a> Cfr. l’art. 27 della legge n. 675 del 1996.</div>
<div id="ftn106"><a href="#_ftnref106" name="_ftn106" title="">[106]</a> Si consideri a questo proposito che il legislatore italiano introduce norme isolate relativamente alla attività giornalistica nelle disposizioni in materia di dati sensibili, cfr. art. 25 della legge n. 675. Sulla disciplina in materia di attività giornalistica cfr. A. Mantelero, <em>Il diritto alla riservatezza nella l. n. 675 del 1996: il nuovo che viene dal passato</em>, in <em>Riv. trim. dir. proc. civ</em>., 2000, 973. La giurisprudenza ha applicato le disposizioni della legge n. 675 valorizzando anche quelle che prevedono la risarcibilità del danno non patrimoniale determinato da attività giornalistica illecita, cfr. Trib. Milano, 13 aprile 2000, in <em>Foro it</em>., 2000, I, 3004.</div>
<div id="ftn107"><a href="#_ftnref107" name="_ftn107" title="">[107]</a> Cfr. l’art. 9 della legge&nbsp; che riprende l’art. 6 della direttiva ed impone i principi di liceità, correttezza, determinazione, carattere esplicito della raccolta, legittimità, compatibilità con le finalità della raccolta, esattezza, pertinenza, completezza, congruità rispetto alle finalità, conservazione temporanea. Su questi principi cfr. E. Losano, <em>Commento all’art. 9</em>, in AA.VV., <em>La tutela dei dati personali: commentario alla L. 675/1996</em>, cit.; A. Barba, <em>Le modalità del trattamento, AA.VV., La disciplina del trattamento dei dati personali, </em>cit.</div>
<div id="ftn108"><a href="#_ftnref108" name="_ftn108" title="">[108]</a> I diritti indicati nell’art. 13 della legge sono riconducibili all’accesso (con una serie di prerogative relativa alla modifica, cancellazione, rettifica ecc…), all’informativa sul trattamento, alla opposizione al trattamento (per motivi legittimi o per evitare comunicazioni a fini commerciali). Su i diritti soprattutto G. Conte, <em>Diritti dell’interessato e obblighi di </em>sicurezza, in AA.VV., <em>La disciplina del trattamento dei dati personali</em>, cit.; G. Buttarelli, <em>Banche dati e tutela della riservatezza</em>, cit., 297 e segg.</div>
<div id="ftn109"><a href="#_ftnref109" name="_ftn109" title="">[109]</a> Cfr. l’art. 13 della legge e l’art. 14 della Direttiva.</div>
<div id="ftn110"><a href="#_ftnref110" name="_ftn110" title="">[110]</a> Cfr. artt. 7, 10 e 15 della legge. Su queste norme cfr. G. Conte, <em>Diritti dell’interessato e obblighi di sicurezza</em>, in AA.VV., <em>La disciplina del trattamento dei dati personali</em>, cit.; G. B. Gallus, <em>Commento all’art. 7</em>, in AA.VV., <em>La tutela dei dati personali: commentario alla L. 675/1996</em>, cit.; G. Caridi, <em>Commento all’art. 15</em>, ivi.</div>
<div id="ftn111"><a href="#_ftnref111" name="_ftn111" title="">[111]</a> Cfr. l’art. 17 comma 1 della direttiva che stabilisce che le “misure devono garantire, tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e dei costi dell&#8217;applicazione, un livello di sicurezza appropriato rispetto ai rischi presentati dal trattamento e alla natura dei dati da proteggere”. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
<div id="ftn112"><a href="#_ftnref112" name="_ftn112" title="">[112]</a> In tale senso &nbsp;P. Zanelli, op. cit.</div>
<div id="ftn113"><a href="#_ftnref113" name="_ftn113" title="">[113]</a> La disciplina contenuta negli artt. da 22 a 25 pare caratterizzata dal prevedere come condizioni di liceità fondamentali il consenso dell’interessato e la notificazione del trattamento al Garante. Su questi temi cfr. A. Scalisi, op. cit., 262 e segg.; V. Zeno-Zencovich, <em>Commento all’art. 22, </em>in AA.VV<em>., La tutela dei dati personali: commentario alla L. 675/1996, </em>cit.</div>
<div id="ftn114"><a href="#_ftnref114" name="_ftn114" title="">[114]</a> Cfr. a questo proposito M. Clarich, <em>Privacy informatica: prime osservazioni</em>, in <em>Danno e resp.</em>, 1997, 137, che ritiene la legge una normativa essenzialmente di carattere organizzativo.</div>
<div id="ftn115"><a href="#_ftnref115" name="_ftn115" title="">[115]</a> Si tratta delle competenze indicate agli art. 31 e segg. sui quali cfr. A. Scalisi, op. cit., 293 e A. Lirosi, <em>Il Garante per la protezione dei dati personali</em>, in AA.VV, <em>La disciplina del trattamento dei dati personali</em>, cit.,.</div>
<div id="ftn116"><a href="#_ftnref116" name="_ftn116" title="">[116]</a> La giurisprudenza ha affermato il carattere paragiurisdizionale dell’azione del Garante nella risoluzione di contenziosi, cfr. Trib.&nbsp; Milano, 14 ottobre 1999, in <em>Giur. milanese</em>, 2000, 281.</div>
<div id="ftn117"><a href="#_ftnref117" name="_ftn117" title="">[117]</a> La norma comunitaria recita “1. Gli Stati membri dispongono che chiunque subisca un danno cagionato da un trattamento illecito o da qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva abbia il diritto di ottenere il risarcimento del pregiudizio subito dal responsabile del trattamento. 2. Il responsabile del trattamento può essere esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità se prova che l&#8217;evento dannoso non gli è imputabile”.</div>
<div id="ftn118"><a href="#_ftnref118" name="_ftn118" title="">[118]</a> Sulla soluzione adottata dal legislatore italiano cfr. D. Carusi, <em>La responsabilità</em>, in AA.VV, <em>La disciplina del trattamento dei dati personali</em>, cit.; V. Roppo, <em>La responsabilità civile per trattamento di dati </em>personali, in <em>Danno e </em>responsabilità, 1997, 660; S. Sica, <em>Commento all’art. </em>18, in AA.VV, <em>La tutela dei dati personali: commentario alla L. 675/1996</em>, cit.; P. Ziviz, <em>Trattamento dei dati personali e responsabilità civile: regime previsto dalle l. 675/1996</em>, in <em>Resp. civ. e prev.</em>, 1997, 1296; M. Ambrosoli, <em>La tutela dei dati personali e la responsabilità civile</em>, in <em>Riv. dir. priv</em>., 1998, 308; R. Clarizia, <em>Legge 675 del 1996 e responsabilità civile</em>, in <em>Dir. Inf.</em>, 1998, 239; A. Di Majo, op. cit.; M. Franzoni, <em>dati personali e responsabilità civile</em>, in <em>Resp. civ. e prev.</em>, 1998, 901; G. Cassano, <em>il risarcimento del danno da lesione all&#8217;identità personale</em>, in <em>Dir. inf.</em>, 1999, 107; V. Colonna, <em>Il danno da lesione della privacy</em>, in <em>Danno e resp.</em>, 1999, 18; E. Giannantonio, R<em>esponsabilità civile e trattamento dei dati personali</em>, in <em>Dir. inf.</em>, 1999, 1035.</div>
<div id="ftn119"><a href="#_ftnref119" name="_ftn119" title="">[119]</a> C. Castronovo, <em>Situazioni soggettive e tutela nella legge sul trattamento dei dati personali</em>, cit., 211</div>
<div id="ftn120"><a href="#_ftnref120" name="_ftn120" title="">[120]</a> C. Castronovo, <em>Situazioni soggettive e tutela nella legge sul trattamento dei dati personali</em>, cit., 214.</div>
<div id="ftn121"><a href="#_ftnref121" name="_ftn121" title="">[121]</a> P. Ziviz, op. cit., 1304.</div>
<div id="ftn122"><a href="#_ftnref122" name="_ftn122" title="">[122]</a> P. Ziviz, op. cit., 1300.</div>
<div id="ftn123"><a href="#_ftnref123" name="_ftn123" title="">[123]</a> P. Ziviz, &nbsp;op. cit., 1303.</div>
<div id="ftn124"><a href="#_ftnref124" name="_ftn124" title="">[124]</a> C. Castronovo, <em>Situazioni soggettive e tutela nella legge sul trattamento dei dati personali</em>, cit., 215.</div>
<div id="ftn125"><a href="#_ftnref125" name="_ftn125" title="">[125]</a> In questo senso D. Caldirola, op. cit., e nel contesto della analisi specifica della legge n. 675 cfr. C. Cossu, op. cit. Si consideri a questo riguardo che, all’indomani della entrata in vigore della legge in esame, la giurisprudenza incorre ancora nell’errore di prospettiva di ritenere il fondamento dogmatico della normativa sulla protezione dei dati personali nella figura della riservatezza, a propria volta fondata sull’art. 2 della costituzione ed affiorante in una serie di indicazioni legislative di carattere specifico e puntiforme (tra i quali la stessa legge n. 675) cfr. Cass. Civ., 9 giugno 1998, n. 5658, in <em>Corr. Giur.</em>, 1998, 1168. Sulla sentenza A. Orestano, <em>La riservatezza ancora una volta in Cassazione: fondamento, contenuto e limiti all’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 675/1996</em>, in <em>Danno e resp.</em>, 1998, 865.</div>
<div id="ftn126"><a href="#_ftnref126" name="_ftn126" title="">[126]</a> Sul d. legs. 196 del 2003 si considerino per tutte le seguenti opere collettanee AA.VV., <em>Il codice del trattamento dei dati personali</em>, a cura di V. CUFFARO, R. D&#8217;ORAZIO, V. RICCIUTO, Torino, 2007; AA.VV., <em>Libera circolazione e protezione dei dati personali</em>, a cura di R. Panetta, Milano, 2006; AA.VV., <em>La nuova disciplina della privacy: commento al D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196</em>, a cura di S. Sica, P. Stanzione, Bologna, 2005; AA.VV., <em>La protezione dei dati personali</em>, a cura di G. Santaniello, Padova, 2005; AA.VV., <em>Il codice sulla protezione dei dati personali</em>, a cura di G.&nbsp; Cirillo, Milano, 2004; AA.VV., <em>Il codice in materia di protezione dei dati personali: commentario sistematico al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196</em>, a cura di J. Monducci, G. Sartor, Padova, 2004; AA.VV., <em>Il codice dei dati personali: temi e problemi</em>, a cura di F. Cardarelli, S. Sica, V. Zeno-Zencovich, Milano, 2004; AA.VV., <em>Codice in materia di protezione dei dati personali</em>, a cura di G Cassano, S. Fadda, Milano, 2004; AA.VV., <em>Il nuovo codice della privacy : (commento al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) con la giurisprudenza del Garante</em>, a cura di G. Elli, R. Zallone, Torino, 2004; AA.VV., <em>Codice della privacy: commento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196</em>, a cura di A. Zucchetti (ed altri), Milano, 2004; AA.VV., <em>Il diritto alla protezione dei dati personali</em>, a cura di R. Acciai, Rimini, 2004.</div>
<div id="ftn127"><a href="#_ftnref127" name="_ftn127" title="">[127]</a> Già immediatamente dopo la legge n. 675 del 1996 con la legge nella legge 31 dicembre 1996, n. 676 il Governo attraverso gli artt. 1 e 2 era stato delegato ad emanare decreti legislativi integrativi e correttivi della disciplina del trattamento dei dati personali. Scaduti i termini della delega il legislatore, con legge 24 marzo 2001 n. 127 ha delegato nuovamente il Governo ad adottare un testo unico in materia di trattamento di dati personali coordinando le norme vigenti ed apportando le modificazioni ed integrazioni necessarie. Nelle more del lavoro del Governo è stato adottato il d. legs. 28 dicembre 2001 che ha dato attuazione soltanto ad alcune delle indicazioni della legge n. 127 (ha integrato i poteri del Garante, ha ridefinito l’apparato sanzionatorio, ha introdotto alcune disposizioni comunitarie come quelle della direttiva n. 97/66/CE in materia di riservatezza e telecomunicazioni). Il 27 giugno 2003 il Consiglio dei Ministri ha portato a compimento l’opera di legislazione delegata. La dottrina sottolinea come il Codice costituisca il primo esempio nella nostra legislazione di testo unico adottato in attuazione della legge di semplificazione 29 luglio 2003, n. 229 che esclude lo strumento dei testi unici c. d. misti nei quali cioè sono riunite disposizioni di carattere legislativo e regolamentare: nel nuovo Codice, invece, “le norme regolamentari preesistenti vengono eliminate o assorbite in disposizioni legislative con l’effetto di elevare in alcuni casi il livello delle fonti”. Cfr. S. Kirschen, <em>Il codice della privacy fra tradizione ed innovazione</em>, in AA.VV., <em>Libera circolazione e protezione dei dati personali, </em>I, cit.,&nbsp; 11. Inoltre, con riguardo al valore del Codice di riordino della disciplina precedente anche regolamentare V. Zeno Zencovich, <em>Ragioni ed obiettivi del </em>codice, in AA.VV., <em>Il codice dei dati personali: temi e problemi</em>, cit.; M. Granieri, <em>La tutela dei diritti nella normativa sul trattamento dei dati personali: un bilancio provvisorio</em>, in <em>Danno e resp.</em>, 2004, 827; G. Cirillo, <em>Il nuovo codice in materia di trattamento di dati personali</em>, in AA.VV., <em>La protezione dei dati personali</em>, cit.</div>
<div id="ftn128"><a href="#_ftnref128" name="_ftn128" title="">[128]</a> Tra questi materiali normativi più recenti spicca la direttiva 2002/58/CE in materia di protezione dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche.</div>
<div id="ftn129"><a href="#_ftnref129" name="_ftn129" title="">[129]</a> V. Zeno Zencovich, <em>Ragioni ed obiettivi del </em>codice, op. cit., che parla di una quadruplicazione delle disposizioni della legge precedente per una serie di ragioni, tra le quali l’estensione delle norme a gran parte delle attività umane interessate dal trattamento dei dati per il processo tecnologico.</div>
<div id="ftn130"><a href="#_ftnref130" name="_ftn130" title="">[130]</a> S. Melchionna, <em>Le regole generali per il trattamento dei dati personali</em>, 68, in AA.VV., <em>Il diritto alla protezione dei dati personali</em>, cit.</div>
<div id="ftn131"><a href="#_ftnref131" name="_ftn131" title="">[131]</a> In tal senso V. Ricciuto, <em>Le finalità del codice</em>, in AA.VV., <em>Il codice del trattamento dei dati personali</em>, cit.</div>
<div id="ftn132"><a href="#_ftnref132" name="_ftn132" title="">[132]</a> Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, art. 2.</div>
<div id="ftn133"><a href="#_ftnref133" name="_ftn133" title="">[133]</a> Su questi temi soprattutto G. Resta, <em>Diritti della personalità: problemi e prospettive</em>, in <em>Dir. inf</em>, 2007, 1043 e Id., <em>Il diritto alla protezione dei dati personali</em>, in AA.VV., <em>Il codice dei dati personali: temi e problemi</em>, op. cit..</div>
<div id="ftn134"><a href="#_ftnref134" name="_ftn134" title="">[134]</a> In tal senso A. Bardusco, <em>commento all’art. 1</em>, in AA.VV., <em>Codice della privacy: commento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196</em>, cit.; S. Rodotà, <em>Tra diritti fondamentali ed elasticità della normativa: il nuovo codice della privacy</em>, in <em>Europa e diritto privato</em>, 2004, 1; G. Cirillo, op. cit.</div>
<div id="ftn135"><a href="#_ftnref135" name="_ftn135" title="">[135]</a> In tal senso S. Rodotà, T<em>ra diritti fondamentali ed elasticità della normativa: il nuovo codice della privacy</em>, in <em>Europa e dir. priv.</em>, 2004, 1.</div>
<div id="ftn136"><a href="#_ftnref136" name="_ftn136" title="">[136]</a> La giurisprudenza sembra non distinguere i principi dalle modalità del trattamento e pare fondarli tutti in un generale principio di partecipazione al trattamento cfr. Cass. Civ., 5 aprile 2012, n. 5525, in <em>Dir. giust.</em>, 2012, 5 aprile.</div>
<div id="ftn137"><a href="#_ftnref137" name="_ftn137" title="">[137]</a> Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, art. 2.</div>
<div id="ftn138"><a href="#_ftnref138" name="_ftn138" title="">[138]</a> Si tratta di principi che debbono informare il contenuto dei diritti e degli obblighi del rapporto che si realizza in esito al trattamento dei dati personali, in tal senso V. Ricciuto, <em>Le finalità del codice</em>, op. cit. la dottrina sottolinea (facendo anche riferimento alle modalità di trattamento di cui all’art. 11) l’omogeneità di questi principi con quelli che “pur con le evidenti e sensibili differenze” i principi di semplificazione ed economicità procedimentale della legge n. 241 del 1990, cfr. M. Messina, <em>I diritti dell’interessato</em>, in AA.VV., <em>Il codice dei dati personali: temi e problemi</em>, cit. Per altra parte della dottrina i principi del Codice sarebbero derivati da quelli classici del procedimento amministrativo, cfr. S. Sica, <em>Commento agli artt. 1-6</em>, in AA.VV., <em>La nuova disciplina della privacy: commento al D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196</em>, cit. Altri assimilano questi principi a quelli, affini, della proporzionalità amministrativa e della ragionevolezza delle scelte legislativa, cfr. R. D’Orazio, <em>Il principio di necessità nel trattamento dei dati personali</em>, in AA.VV., <em>Il codice del trattamento dei dati personali</em>, op. cit.</div>
<div id="ftn139"><a href="#_ftnref139" name="_ftn139" title="">[139]</a> Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, art. 3. Sul principio della necessità del trattamento dei dati come regola che impone agli operatori soluzioni tecnologiche in grado di ridurre al minimo l’invasione della sfera privata cfr. V. Zeno Zencovich, <em>Ragioni ed obiettivi del codice</em>, op. cit. e R. D’Orazio, <em>Il principio di necessità nel trattamento dei dati personali</em>, in AA.VV., <em>Il codice del trattamento dei dati personali</em>, cit. In termini differenti G. Buttarelli, <em>Profili generali del trattamento dei dati personali</em>, in AA.VV., <em>La protezione dei dati personali</em>, cit. Parte della dottrina tende a svalutare il principio riconducendolo alle modalità di trattamento di cui all’art. 11 (prima fra tutte quella che il trattamento non ecceda le finalità per le quali sono raccolti i dati), cfr. V. Italia, <em>Commento all’art. 3</em>, in &nbsp;AA.VV.,<em> Codice della privacy: commento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,</em> cit.; C. Filippi, <em>Commento all’art. </em>3, in AA.VV. <em>Il codice sulla protezione dei dati personali</em>, cit.; S. Niger, <em>Il diritto alla protezione dei dati personali</em>, in AA.VV., <em>Il codice in materia di protezione dei dati personali: commentario sistematico al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196</em>, cit.; R. Acciai – S. Melchionna, <em>Le regole generali per il trattamento dei dati personali</em>, in AA.VV., <em>Il diritto alla protezione dei dati personali</em>, cit.</div>
<div id="ftn140"><a href="#_ftnref140" name="_ftn140" title="">[140]</a> M. Messina, <em>I diritti dell’interessato</em>, op. cit.; G. Cirillo, op. cit.; S. Sica, <em>Commento agli artt. 1-6</em>, op. cit. secondo il quale la non corretta “procedimentalizzazione” del trattamento produce <em>ex se</em> un danno risarcibile, indipendentemente dall’impatto sulla dignità, la riservatezza, la libertà ecc…; Id., <em>Commento agli artt. 7-10</em>, op. cit.; A. Maietta, <em>Commento agli artt. 11-17</em>, in AA. VV., <em>La nuova disciplina della privacy</em>, a cura di S. Sica, P. Stanzione, cit.</div>
<div id="ftn141"><a href="#_ftnref141" name="_ftn141" title="">[141]</a> In tal senso S. Sica, <em>Commento agli artt. 7-10</em>, in AA. VV., <em>La nuova disciplina della privacy</em>, a cura di S. Sica, P. Stanzione, cit.</div>
<div id="ftn142"><a href="#_ftnref142" name="_ftn142" title="">[142]</a> Per la descrizione di questi diritti cfr. A. Nervi, <em>I diritti dell’interessato</em>, in AA.VV., <em>Il codice del trattamento dei dati personali</em>, a cura di V. CUFFARO, R. D&#8217;ORAZIO, V. RICCIUTO, cit.; G. Bottino, <em>Considerazioni sulla Rubrica del Titolo II: </em>“<em>Diritti dell’interessato</em>”, e Id. <em>Commento all’art. 7</em>, in AA. VV., <em>Codice della privacy: commento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196</em>, a cura di A. Zucchetti (ed altri), cit.; S. Fiorenzano, <em>Diritti dell’interessato</em>, in AA.VV., <em>Il codice sulla protezione dei dati personali</em>, a cura di G. Cirillo, op. cit.</div>
<div id="ftn143"><a href="#_ftnref143" name="_ftn143" title="">[143]</a> Cfr. su questi temi S. Sica, <em>Commento agli artt. 7-10</em>, op. cit.</div>
<div id="ftn144"><a href="#_ftnref144" name="_ftn144" title="">[144]</a> Cfr. Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, art. 11 comma 2.</div>
<div id="ftn145"><a href="#_ftnref145" name="_ftn145" title="">[145]</a> A. Maietta, <em>Commento agli artt. 11-17</em>, in AA.VV., <em>La nuova disciplina della privacy</em>, a cura di S. Sica,&nbsp; P. Stanzione, cit., 57</div>
<div id="ftn146"><a href="#_ftnref146" name="_ftn146" title="">[146]</a> In tal senso soprattutto M. Messina, <em>I diritti dell’interessato</em>, op. cit.</div>
<div id="ftn147"><a href="#_ftnref147" name="_ftn147" title="">[147]</a> S. Rodotà, <em>Tra diritti fondamentali ed elasticità della normativa: il nuovo codice della privacy</em>, op. cit.</div>
<div id="ftn148"><a href="#_ftnref148" name="_ftn148" title="">[148]</a> S. Sileoni-A. Simoncini, <em>I codici deontologici di buona condotta</em>, in AA.VV., <em>Il codice del trattamento dei dati personali</em>,&nbsp; a cura di V. Cuffaro, R. D’Orazio, V. Ricciuto, cit., 818. Si tratta dei c. d. codici di prima generazione sui quali per tutti G. Pino, <em>I codici di deontologia nella normativa sul trattamento dei dati personali</em>, in <em>Danno e resp.</em>, 2002, 363 ss.; M. Cartabia, <em>Le norme sulla privacy come osservatorio sulle tendenze attuali delle fonti del diritto</em>, in AA.VV., <em>La legge italiana sulla privacy. Un bilancio dei primi cinque anni</em>, &nbsp;a cura di M. G. Losano, Roma-Bari, 2001, 61; A. Simoncini, <em>I codici deontologici di protezione dei dati personali nel sistema delle fonti. L’emersione di un nuovo paradigma?</em>, in AA.VV., <em>Osservatorio sulle fonti 1999</em>, a cura di U. De Siervo, Torino, 2000, 277; A. Simoncini, <em>Il sistema delle fonti normative</em>, in AA.VV., <em>Il trattamento dei dati personali</em>, a cura di V. Cuffaro , V. Ricciuto a cura di, II, Torino, 1999.</div>
<div id="ftn149"><a href="#_ftnref149" name="_ftn149" title="">[149]</a> Si tratta dei codici c. d. di <em>seconda generazione</em>. Il d. legs. n. 281 del 1999 obbligava il Garante a promuovere l’adozione di codici di condotta per il trattamento di dati per scopi storici, di ricerca scientifica e statistica. Il d. legs. n. 135 del 1999 ha previsto poi un codice di condotta per scopi sanitari. Infine il d. legs. n. 467 del 2001 ha previsto l’adozione di codici nei settori seguenti: servizi di comunicazione e informazione offerti per via telematica; trattamenti per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro; trattamenti effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, od ancora svolto a fini di informazione commerciale; trattamenti effettuati nell&#8217;ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati ed utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l’affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati; trattamenti provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici; trattamenti effettuati con strumenti automatizzati di rilevazione di immagini. Per un quadro generale sul d. legs. n. 467 del 2001 AA.VV., <em>Le modifiche alla normativa in materia di privacy</em>, a cura di M. Atelli, M. Condemi, L. Montuori, R. Panetta, Piacenza, 2002; AA.VV., <em>Le nuove norme in materia di privacy</em>, a cura di R. Acciai, S. Orlandi, Rimini, 2002.</div>
<div id="ftn150"><a href="#_ftnref150" name="_ftn150" title="">[150]</a> A. Maietta, <em>Commento agli artt. 11-22.</em>, op. cit.</div>
<div id="ftn151"><a href="#_ftnref151" name="_ftn151" title="">[151]</a> Su questi temi e sui caratteri dei codici nella nuova normativa cfr. S. Sileoni, <em>Autori delle proprie regole</em>, Padova, 2011; S. Sileoni, A. Simoncini, <em>I codici deontologici di buona condotta</em>, op. cit.; G. Busia, <em>Codici di deontologia e buona condotta</em>, in AA.VV., <em>Libera circolazione e protezione dei dati personali</em>, a cura di R. Panetta, cit.; G. Santaniello e G. Rasi, <em>I codici deontologici e di buona condotta: lineamenti generali di un ciclo evolutivo</em>, in AA.VV., <em>La protezione dei dati personali</em>, a cura di G. Santaniello, cit.; G. Busia, <em>Commento all’art. 12</em>, in AA.VV., <em>Codice della privacy: commento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196</em>, a cura di A. Zucchetti (ed altri), cit.; H. Simonetti, <em>commento all’art. 12 Codici di deontologia e di buona </em>condotta, in AA.VV., <em>Il codice sulla protezione dei dati personali</em>, a cura di G. Cirillo, cit.</div>
<div id="ftn152"><a href="#_ftnref152" name="_ftn152" title="">[152]</a> Su questo aspetto cfr. S. Rodotà, T<em>ra diritti fondamentali ed elasticità della normativa: il nuovo codice della privacy</em>, op. cit. e G. Busia, <em>Codici di deontologia e buona condotta</em>, op. cit.</div>
<div id="ftn153"><a href="#_ftnref153" name="_ftn153" title="">[153]</a> A. Saturno, <em>Commento all’art. 154</em>, in AA.VV., <em>La nuova disciplina della privacy</em>, a cura di S. Sica, P. Stanzione, cit., 694; G. Busia, <em>Commento all’art. 153</em> e <em>Commento all’art. 154</em>, in&nbsp; AA.VV., <em>Codice della privacy: commento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,</em> a cura di A. Zucchetti (ed altri), cit.; G. Votano, <em>Commento all’art. 153 </em>e <em>Commento all’art.154</em>, in AA.VV., <em>Il codice sulla protezione dei dati personali</em>, a cura di G. Cirillo, cit. L’art. 154 prevede al primo comma le competenze fondamentali del Garante che possiamo identificare nella funzione di controllo della liceità dei trattamenti, nell’esame di reclami e segnalazioni, nella imposizione di misure ai titolari di trattamento, nella imposizione del divieto o del blocco dei trattamenti, nella promozione della sottoscrizione di codici di comportamento, nella attività di consulenza e segnalazione al Governo ed al Parlamento di misure normative opportune, nella diffusione al pubblico della normativa, nella denuncia di fatti di reato perseguibili d’ufficio, nella tenuta dei registri delle notificazioni di trattamento, e nella formazione di una relazione annuale al Parlamento ed al Governo. Di notevole interesse è anche la disposizione dell’art. 156 comma 3 che attribuisce al Garante la potestà regolamentare relativa alla “organizzazione e il funzionamento dell&#8217;Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all&#8217;articolo 154”, ciò consente all’autorità di determinare l’iter procedimentale delle proprie funzioni pur in attuazione delle regole legislative generali.</div>
<div id="ftn154"><a href="#_ftnref154" name="_ftn154" title="">[154]</a> Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, art. 9 comma 1. Ma si consideri anche l’art. 10 che attribuisce al Garante il compito di determinare limiti massimi ai contributi al titolare per l’esercizio dei diritti dell’interessato.</div>
<div id="ftn155"><a href="#_ftnref155" name="_ftn155" title="">[155]</a> Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, art. 13 comma 1 e 5.</div>
<div id="ftn156"><a href="#_ftnref156" name="_ftn156" title="">[156]</a> Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, art. 17. Sulla medesima disposizione introdotta precedentemente dal d. legs. cfr. S. Sica, <em>D. legs. n. 467/01 e riforma della privacy</em>, in <em>Dir. inf.,</em> 2002, 263, che parla di un <em>tertium genus</em> di dati. Sul fatto che la disposizione attribuisca ampia discrezionalità al Garante e imponga forme di partecipazione democratica perché “fonda l’adozione di provvedimenti autorizzatori del Garante su di una concertazione obbligatoria” cfr. A. Maietta, <em>Commento agli artt. 11-17</em>, 76.</div>
<div id="ftn157"><a href="#_ftnref157" name="_ftn157" title="">[157]</a> Si fa riferimento al c. d istituto del <em>prior checking</em> o verifica preliminare, sul quale S. Kirschen, <em>Il codice della privacy fra tradizione ed innovazione</em>, op. cit. e L. Bozzi, <em>Le regole generali del trattamento</em>, in AA.VV., <em>Il codice del trattamento dei dati personali</em>, a cura di V. Cuffaro, R. D&#8217;Orazio, V. Ricciuto, cit..</div>
<div id="ftn158"><a href="#_ftnref158" name="_ftn158" title="">[158]</a> Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, artt. 20 e 21.</div>
<div id="ftn159"><a href="#_ftnref159" name="_ftn159" title="">[159]</a> Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, artt. 26 e 27.</div>
<div id="ftn160"><a href="#_ftnref160" name="_ftn160" title="">[160]</a> Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196Art. 24 comma 1 lett. g).</div>
<div id="ftn161"><a href="#_ftnref161" name="_ftn161" title="">[161]</a> Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, art. 37.</div>
<div id="ftn162"><a href="#_ftnref162" name="_ftn162" title="">[162]</a> Di cui ad esempio all’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dei cittadini dell’Unione Europea.</div>
<div id="ftn163"><a href="#_ftnref163" name="_ftn163" title="">[163]</a> S. Rodotà, <em>Tra diritti fondamentali ed elasticità della normativa: il nuovo codice della privacy</em>, op. cit., 3.</div>
<div id="ftn164"><a href="#_ftnref164" name="_ftn164" title="">[164]</a> S. Rodotà, <em>Tra diritti fondamentali ed elasticità della normativa: il nuovo codice della privacy</em>, op. cit., 4.</div>
<div id="ftn165"><a href="#_ftnref165" name="_ftn165" title="">[165]</a> In questo senso soprattutto G. Resta, <em>Diritti della personalità: problemi e prospettive</em>, cit., e Id., <em>Il diritto alla protezione dei dati personali</em>, cit.</div>
<div id="ftn166"><a href="#_ftnref166" name="_ftn166" title="">[166]</a> G. Resta, <em>Il diritto alla protezione dei dati personali</em>, cit., 41.</div>
<div id="ftn167"><a href="#_ftnref167" name="_ftn167" title="">[167]</a> Per tutti S. Sica, <em>Commento agli artt. 1-6</em>, op. cit., 9, nel quale l’Autore afferma che la tutela procedimentale costituisce un “tassello” che va a comporsi con quello della tutela risarcitoria, riproposta dal Codice valorizzando il meccanismo di responsabilità di cui all’art. 20150 c.c. Peraltro, “la violazione delle regole di protezione dei dati è in sé il danno, laddove la prova, più o meno articolata ed analitica, attiene al più al quantum”. In sostanza, l’ordinamento prevede comunque una reazione di responsabilità alla mera violazione delle regole procedimentali al diritto alla protezione dei dati personali, reazione che non esclude la composizione di ulteriori e diverse conseguenze di danno. Tale posizione non pare, peraltro essere ancora stata recepita dalla giurisprudenza, cfr. per tutte Cass. Civ., 5 settembre 2014, n. 18812, in <em>Giust. civ. mass.</em>, 2014; Cass. Civ., 14 agosto 2014, n. 17974, in <em>Dir. giust.</em>, 2014, 2 settembre. Meno recentemente <em>contra</em> Cass. Civ., 4 gennaio 2011, n. 186, in <em>Giust. civ.</em>, 2011, 2, 344.</div>
<div id="ftn168"><a href="#_ftnref168" name="_ftn168" title="">[168]</a> Talvolta la dottrina, invece, ha qualificato ad esempio il diritto di opporsi nella precedente disciplina ad un interesse legittimo cfr. G. Resta, <em>Revoca del consenso e interesse al trattamento nella legge sulla protezione dei dati personali</em>, in <em>Riv. crit. dir. priv.</em>, 2000, 299; lo stesso Autore poi tende ad assimilare i diritti dell’interessato ad una posizione di potere, cfr. G. Resta, <em>Il diritto alla protezione dei dati personali</em>, cit. Più esplicitamente G. Cirillo, <em>Il nuovo codice in materia di trattamento dei dati personali</em>, op. cit.,&nbsp; che parla della “tecnica dell’interesse legittimo quale naturale forma di tutela a fronte dell’esercizio del potere di trattamento dei dati personali da parte del titolare”, 33. Non mancano naturalmente posizioni contrarie quali quelle di A. Nervi, <em>I diritti dell’interessato</em>, cit.</div>
<div id="ftn169"><a href="#_ftnref169" name="_ftn169" title="">[169]</a> Del resto la relazione tra titolare del trattamento ed interessato è qualificata dalla migliore dottrina come un rapporto obbligatorio segnato dai vincoli della correttezza ex art. 1175 c.c cfr. V. Cuffaro, <em>Il principio di protezione dei dati</em>, in AA.VV., <em>Il codice del trattamento dei dati personali</em>, cit.,&nbsp; 8.</div>
<div id="ftn170"><a href="#_ftnref170" name="_ftn170" title="">[170]</a> Si fa riferimento alla celebre indicazione di F. Benvenuti, in <em>Funzione amministrativa procedimento e processo</em>, in <em>Riv. trim. dir.&nbsp; pubbl.</em>, 1952, 118.</div>
<div id="ftn171"><a href="#_ftnref171" name="_ftn171" title="">[171]</a> Del resto costituisce dato ormai acquisito dalla nostra tradizione giuridica la funzione del Garante di autorità deputata alla realizzazione dell’interesse pubblico rappresentato dal contemperamento degli interessi dei vari soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali, per tutti G. Sciullo, <em>L’organizzazione amministrativa</em>, Torino, 2013.</div>
</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>La gestione delle risorse idriche con particolare riguardo al servizio idrico integrato.
 Nuove prospettive</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:01 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/la-gestione-delle-risorse-idriche-con-particolare-riguardo-al-servizio-idrico-integrato-nuove-prospettive/</guid>

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 Nuove prospettive</a></p>
<p>DOTTORATO DI RICERCA IN&#160;DIRITTO PUBBLICO COMPARATO E INTERNAZIONALE &#160; &#8211; Curriculum Diritto Amministrativo Europeo dell&#8217;Ambiente &#8211; &#160; Resoconto dell&#8217;incontro di studi 21 marzo 2016 A cura di Alessandro Greco &#160; Prof. Vera Parisio (Professore ordinario di Diritto Amministrativo,&#160;Università degli Studi di Brescia) In data 21 marzo 2016 si è tenuto</p>
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 Nuove prospettive</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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 Nuove prospettive</a></p>
<p>DOTTORATO DI RICERCA<br />
IN&nbsp;DIRITTO PUBBLICO COMPARATO E INTERNAZIONALE<br />
&nbsp;<br />
&#8211; Curriculum Diritto Amministrativo Europeo dell&#8217;Ambiente &#8211;<br />
&nbsp;<br />
Resoconto dell&#8217;incontro di studi 21 marzo 2016<br />
A cura di Alessandro Greco<br />
&nbsp;<br />
Prof. Vera Parisio<br />
(Professore ordinario di Diritto Amministrativo,&nbsp;Università degli Studi di Brescia)</p>
<p>In data 21 marzo 2016 si è tenuto presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università “Sapienza” di Roma un incontro di studi tenuto dalla Prof. Vera Parisio, la quale ha svolto una relazione sul tema della gestione delle risorse idriche, con particolare riguardo al servizio idrico integrato.<br />
La relazione si è dapprima soffermata sulle fonti sovranazionali che disciplinano il diritto ambientale e, di conseguenza, l’uso delle risorse idriche. In seguito, è stata posta l’attenzione sulla disciplina del servizio idrico e sulle sue peculiarità, anche tramite un’analisi delle note vicende riguardanti il referendum del 2011. In conclusione, ci si è soffermati sulle nuove prospettive del servizio idrico integrato, con particolare riferimento ad una proposta&nbsp; di legge, attualmente in discussione alla Camera dei deputati.</p>
<p>I. Le fonti internazionali ed europee in materia di risorse idriche.<br />
Quello delle risorse idriche, si è detto, e&#768; ambito delicato, poiché vi e&#768; una significativa concorrenza di fonti del diritto. Accanto alle fonti nazionali non dobbiamo trascurare le fonti internazionali ed europee in materia di risorse ambientali.<br />
Tanti principi, che sono stati codificati nel Codice dell’ambiente, traggono origine da fonti internazionali, inizialmente prevalentemente con i caratteri della &nbsp;soft law: esse rappresentano indici, condivisi dagli Stati, &nbsp;del comune modo di valutare fenomeni e regolare questioni giuridiche. All’interno di queste fonti soft – che costituiscono il punto più risalente di avvio della regolazione – devono essere ricordati i principi di carattere consuetudinario, nonché la fondamentale Dichiarazione&nbsp; di Stoccolma del 1972. A partire da detta dichiarazione, infatti, si è evidenziata la necessità di un approccio internazionale ai fenomeni di inquinamento: tra gli altri, di particolare rilevanza è l’affermazione del principio secondo cui ciascuno Stato deve usare le proprie risorse senza recare danno agli altri stati, nonché del principio di leale collaborazione tra gli Stati.<br />
Merita una menzione anche il Rapporto Brundtland del 1987: qui si trova chiaramente enunciato il principio dello sviluppo sostenibile, che in materia di acque gioca un ruolo fondamentale.[1]<br />
Di notevole importanza è inoltre la Dichiarazione di Rio del 1992. Quest’ultima dichiarazione – che, malgrado la sua importanza, non sempre ha ricevuto adeguata considerazione – reca l’enunciazione, tra gli altri, del principio di precauzione, uno dei pilastri fondamentali su cui poggia la tutela dell’ambiente.[2]<br />
Oltre agli atti internazionali appena richiamati, si rileva la presenza di numerose convenzioni ratificate relative a discipline di settore. Una menzione speciale meritano, inoltre, il Protocollo di Kyoto del 1997 e il recentissimo Accordo di Parigi[3], a partire dal quale si registra l’intenzione di muoversi su un piano di forte vincolatività degli accordi internazionali.<br />
Tra le fonti sovranazionali, però, quelle dotate di maggiore incisività sono certamente le fonti di diritto europeo. Il Trattato inizialmente non prevedeva competenze specifiche in materia ambientale. L’applicazione dell’art. 235 (oggi art. 352 TFUE) sui poteri impliciti permise un primo intervento del diritto europeo in materia ambientale, visti i notevoli profili d’incidenza sulla disciplina in materia di concorrenza.<br />
Specie negli anni ’70, le direttive per fronteggiare alcuni gravi fenomeni di inquinamento portarono all’introduzione della materia ambiente tra quelle di competenza&nbsp; comunitaria, dapprima con l’Atto unico europeo, poi con il Trattato di Amsterdam.<br />
Il riconoscimento della necessità di garantire una protezione effettiva dell’ambiente e della salute si rinviene oggi agli artt. 191 e 193 del TFUE, dove è sancita la primazia dei valori ambientali rispetto alle esigenze economicistiche. Le risorse idriche sono considerate alla pari con le altre risorse ambientali di cui si occupano le disposizioni richiamate.</p>
<p>II. I principi del diritto ambientale recepiti nel Codice dell’ambiente.<br />
Nel corso della relazione ci si è dunque soffermati sul recepimento dei principi europei del diritto ambientale nel nostro ordinamento.<br />
A livello nazionale, è possibile agevolmente constatare che nel Codice dell’ambiente (d. lgs. 12 aprile 2006, n. 152) gli artt. 3 bis e seguenti[4] sono frutto del recepimento dei principi del diritto ambientale affermati a livello internazionale ed europeo. Queste norme hanno notevole importanza, perché fungono da criteri ermeneutici delle disposizioni speciali e di settore.<br />
Si tratta, in particolare, dei seguenti principi:<br />
principio dello sviluppo sostenibile, in accordo al quale deve essere garantito che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future;<br />
principio “chi inquina paga”, di grande rilevanza nel settore idrico, poiché comporta la necessità di imporre tariffe che tengano conto del tipo di inquinamento prodotto;<br />
principio di precauzione, in ossequio al quale, qualora la scienza non sia in grado di dare risposte in relazione alla pericolosità di un’attività, il legislatore deve predisporre meccanismi decisionali volti all’adozione di provvedimenti – proporzionali e transitori – da parte di un soggetto distinto rispetto al soggetto che effettua la valutazione del rischio (alla fase di valutazione del rischio – risk assessment – di carattere neutro, scientifico, si contrappone la fase decisionale, dalla valenza politica)[5];<br />
principio di sussidiarietà, sia in senso orizzontale, sia in senso verticale, nei rapporti tra ordinamenti europeo e nazionale e principio di leale collaborazione;<br />
principio di correzione dei danni alla fonte e diritto di accesso alle informaizoni ambientali.<br />
I principi appena richiamati, ha precisato la Relatrice, possono comunque&nbsp; trovare applicazione nel nostro ordinamento per il tramite dell’art. 117 Cost. o dell’art. 1 della l. n. 241 del 1990.</p>
<p>III. L’evoluzione della disciplina sul Servizio idrico integrato. Le ragioni della specialità.<br />
Una volta ricostruito il quadro delle fonti, la trattazione si è quindi concentrata sul tema del Servizio idrico integrato, di cui sono state rilevate le caratteristiche peculiari, tratteggiate nelle disposizioni contenute nella Legge Galli[6], poi abrogata dal Codice dell’ambiente.<br />
Il servizio idrico integrato presenta i seguenti caratteri peculiari:<br />
è un servizio svolto in ambito demaniale;<br />
è strettamente connesso all’uso del territorio;<br />
comporta l’utilizzo di una risorsa naturale limitata;<br />
per l’erogazione si avvale di una rete non duplicabile, a costi ragionevoli.<br />
Questo insieme di caratteri rende opportuno che il servizio idrico integrato per usi civili resti regolato da una disciplina speciale, anche perché l’uso della risorsa idrica è strettamente connesso al pieno sviluppo di diritti fondamentali. L’adozione di una disciplina specifica rimane la migliore scelta, tanto che il Codice dell’ambiente ha sostanzialmente replicato la specialità già accordata dalla Legge Galli.<br />
A parte il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), era stata soprattutto la Legge Galli a “forgiare” il nascente sistema del servizio idrico, prevedendo l’istituzione degli ambiti territoriali ottimali, nonché prevedendo il superamento dell’esistente frammentazione, stabilendo una gestione unitaria del servizio. Aveva inoltre riaffermato la pubblicità della risorsa idrica (poi ribadita nel Codice dell’ambiente). Quanto ai modelli di gestione del servizio, nella Legge Galli si faceva riferimento ai modelli previsti nella l. n. 142 del 1990 (poi d.lgs. n. 267/2000). Tra la Legge Galli e il Codice dell’ambiente, però, è intervenuta la nota Direttiva quadro in materia di acque[7], dove sono ribadite, tra le altre,&nbsp; le seguenti necessità:<br />
ripartizione del territorio in ambiti o distretti;<br />
l’uso sostenibile della risorsa;<br />
tariffa proporzionata alla necessità di garantire un servizio efficiente, dunque che tenga conto degli interventi di carattere strutturale necessari per la rete;<br />
rispondenza con il principio “chi inquina paga”.</p>
<p>IV. La gestione dei servizi di rilevanza economica e il referendum abrogativo del 2011.<br />
Il d.l. del 25 giugno 2008, n. 112, con l’art. 23 bis aveva ricondotto il servizio idrico alla disciplina generale dei servizi di rilevanza economica. Com’è noto, la norma in questione è stata abrogata in seguito all’esito del referendum abrogativo del 2011[8].<br />
Il legislatore, con l’art. 23 bis, aveva ritenuto di non differenziare il settore idrico, accogliendo così la tesi secondo la quale il servizio idrico è servizio di rilevanza economica.[9] Il servizio idrico era disciplinato quale servizio capace di creare un mercato, rientrante perciò nella disciplina sulla concorrenza, materia di competenza statale. L’impostazione dell’art. 23 bis era la seguente:<br />
modello ordinario: comporta l’esternalizzazione del servizio, l’affidamento si compie ricorrendo al mercato;<br />
modello della società mista: comporta l’esperimento di una gara a doppio oggetto per la scelta del socio chiamato a svolgere specifici compiti all’interno della società, dove comunque il privato deve detenere non meno del&nbsp; 40% del capitale&nbsp; sociale;<br />
modello in house: ha carattere eccezionale e residuale e prevede la costituzione di una società a totale partecipazione pubblica controllata dall’ente locale (controllo analogo) per il quale deve svolgere l’attività prevalente. Tale modello viene sottoposto a notevoli restrizioni.<br />
La Consulta, interrogata sulla legittimità della norma, aveva sottolineato che il servizio idrico avesse senza dubbio rilevanza economica, in base ad una valutazione oggettiva. Confermava dunque la legittimità dell’art. 23 bis. Nel frattempo, però, si era creato un movimento di protesta, che sosteneva la natura non economica del servizio idrico, perché l’acqua non è una merce, ma piuttosto il presupposto per la fruizione dei diritti fondamentali. Ponendosi fuori dalla disciplina sulla concorrenza, il servizio idrico così configurato avrebbe dovuto essere gestito a livello regionale e locale tramite i modelli pubblicistici (ad es. anche l’azienda speciale, la cui utilizzabilità, però, è discussa dalla dottrina).<br />
I promotori del referendum si posero in aperto contrasto con la ricostruzione della Corte costituzionale, secondo cui, invece, l’art. 23 bis non intendeva incidere sulla natura pubblica dell’acqua, ma semplicemente, prevedeva la gestione in house come modalità eccezionale di gestione, in contrapposizione a quella ordinaria consistente nella esternalizzazione del servizio. I promotori del referendum, invece, avevano letto una sorta di minaccia per la natura pubblica dell’acqua – in realtà non intaccata– e dunque una sorta di privatizzazione forzata.</p>
<p>V. Nuove prospettive: la Proposta di legge n. 2212 del 2014<br />
Più recentemente sono intervenuti il d.l. 12 settembre 2014, n. 133, e la l. 28 dicembre 2015, n. 221, in materia di organizzazione e gestione del servizio. Tra le novità introdotte viene prevista l’unicità della gestione del servizio idrico integrato e l’inserzione dell’art. 149 bis all’interno del Codice dell’ambiente,<br />
Visto l’esito del referendum, il sistema di gestione del servizio idrico integrato a questo punto resta disciplinato dalle regole vigenti in ambito europeo: quest’ultimo in realtà non impone un modello gestionale in particolare, non impone l’esternalizzazione ma neppure l’autoproduzione, bensì richiede il solo rispetto dei principi in materia di concorrenza, trasparenza, par condicio, etc. e, in ultima analisi,&nbsp; impone di evitare meccanismi distorsivi del mercato.[10]<br />
In questo contesto si inserisce la proposta di legge n. 2212 del marzo 2014, attualmente in discussione alla Camera dei deputati (A.C. 2212) recante &#8220;Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l&#8217;adozione di tributi destinati al suo finanziamento&#8221;. Solo di recente questa proposta di legge è stata oggetto di dibattito pubblico, giacché, a seguito della presentazione di emendamenti volti a depotenziare l’intento del provvedimento legislativo – cioè una “ripubblicizzazione” del servizio idrico e in generale del governo delle risorse idriche – sono state sollevate obiezioni molto forti circa un possibile “tradimento” dell’esito referendario .<br />
Il fatto che sia stata presentata questa proposta di legge, sottolinea la Relatrice, testimonia una volta di più che il servizio idrico presenta indubbi elementi di specialità. Al tempo stesso, però, si segnalano altri interventi normativi che sono in via d’adozione (recepimento del “pacchetto” direttive in materia di appalti e concessioni del 2014 e attuazione della legge c.d. Madia, in particolare dell’art. 19). Da questo quadro si ricavano indicazioni divergenti rispetto ai profili fondamentali della proposta di legge in esame.<br />
L’A.C. 2212 vorrebbe recepire, ridefinendole, le indicazioni del legislatore europeo. Eppure nella (originaria) proposta di legge si riscontra l’intento di imporre modalità di gestione del servizio idrico integrato esclusivamente pubblicistiche, mentre l’ordinamento europeo mantiene una posizione di neutralità circa l’autoproduzione o l’esternalizzazione del servizio, anche per evitare che nel settore si creino forme di monopolio.<br />
In conclusione, la Relatrice evidenzia che nella citata proposta di legge è previsto il venir meno delle funzioni di regolazione delle tariffe del servizio idrico di recente attribuite all’AEEG, previsione anch’essa che farà molto discutere.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>
[1] Si afferma in particolare che lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri.</p>
<p>[2] Il Principio 15 della Convenzione di Rio del 1992 così recita: “Al fine di proteggere l&#8217;ambiente, gli Stati applicheranno largamente, secondo le loro capacità, il metodo precauzionale. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l&#8217;assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per differire l&#8217;adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale”.</p>
<p>[3] L’Accordo è stato raggiunto nel dicembre 2015 in seno alla conferenza denominata COP21, ossia la XXI Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC).</p>
<p>[4] Gli artt. 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies, del Codice dell’Ambiente sono stati introdotti dalla novella ad opera del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.</p>
<p>[5] Questo principio, sebbene abbia creato molta apprensione poiché, si è detto, apre lo scenario della c.d. società del rischio, ad avviso della Relatrice, però, è di particolare importanza, perché consente di predisporre forme di tutela anticipata, spesso decisive in campo ambientale.</p>
<p>[6] La legge 5 gennaio 1994, n. 36, c.d. Legge Galli, definisce all’art. 4 il servizio idrico integrato come “costituito dall&#8217;insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue”.</p>
<p>[7] Direttiva 2000/60/CE del Parlamento&nbsp; Europeo e del Consiglio del 23&nbsp; ottobre&nbsp; 2000 che&nbsp; istituisce&nbsp; un&nbsp; quadro&nbsp; per&nbsp; l&#8217;azione&nbsp; comunitaria&nbsp; in&nbsp; materia&nbsp; di&nbsp; acque.</p>
<p>[8] Il legislatore, preso atto dell’esito del referendum, con l’art. 4 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, aveva quindi previsto che la disciplina generale dei servizi di rilevanza economica non fosse applicabile al servizio idrico. Lo stesso articolo, però, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 199 del 20 luglio 2012, per aver disatteso il risultato del referendum in relazione alla disciplina dei servizi pubblici locali in generale.</p>
<p>[9] Nella tormentata evoluzione dell’art. 113 del TUEL si era inizialmente fatta una distinzione tra servizi di rilevanza industriale, poi si era passati a “servizi di rilevanza economica” e “servizi privi di rilevanza economica”, nozioni elaborate dalla CDGE e dalla giurisprudenza amministrativa. Servizio di interesse generale è il genus di cui dette definizioni sono specificazioni: l’attribuzione di tale qualifica è elemento oggettivo che consente di creare un mercato attorno al servizio.</p>
<p>[10] L’art. 34 del d.l. n. 179 del 2012 (convertito nella l. 221 del 2012) stabilisce che, prima di affidare il servizio idrico, l’ente locale deve stilare una relazione, e pubblicarla, evidenziando perché si è scelto di usare una modalità di affidamento piuttosto che un’altra.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Coordinamento tra Amministrazioni e silenzio-assenso</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/coordinamento-tra-amministrazioni-e-silenzio-assenso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:43 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/coordinamento-tra-amministrazioni-e-silenzio-assenso/">Coordinamento tra Amministrazioni e silenzio-assenso</a></p>
<p>1. &#8211; All’entrata in vigore della legge di delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, n. 124 del 2015, l’art. 3, cui si deve l’inserimento nella legge n. 241 del 1990 dell’art. 17 bis, intitolato “Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/coordinamento-tra-amministrazioni-e-silenzio-assenso/">Coordinamento tra Amministrazioni e silenzio-assenso</a></p>
<p>1. &#8211; All’entrata in vigore della legge di delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, n. 124 del 2015, l’art. 3, cui si deve l’inserimento nella legge n. 241 del 1990 dell’art. 17 bis, intitolato “Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici”, era apparso come uno strumento, molto annunciato, dalla portata quasi sovversiva del sistema soprattutto per quella clausola di irrilevanza degli interessi differenziati, secondo la quale&nbsp; (in senso opposto rispetto a quanto stabilito dai contigui<br />
&nbsp;articoli 16, 17, 19 e 20) nel caso in cui fosse “prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni e servizi pubblici, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche”, al decorso del termine nel silenzio dell’amministrazione, l’atto di consenso doveva intendersi acquisito anche nell’ipotesi in cui fossero coinvolti questi interessi; tant’è che in dottrina si era affermato che questa forma di silenzio assenso trovava applicazione, in buona sostanza, a tutti i procedimenti amministrativi, sollevando naturalmente tutta una serie di dubbi legati all’apparente ampiezza del disposto, alla sua coerenza rispetto alla clausola di rilevanza presente invece negli altri istituti di semplificazione della legge n. 241, e secondo taluno anche alla sua conformità a Costituzione.<br />
Dopo la prima apparizione, contraddistinta da un forte impatto comunicativo, questa disposizione è sembrata cadere un po’ nell’oblio; essa ha trovato in dottrina letture diverse quanto alla determinazione della fattispecie alla quale applicarsi e, per altro verso, essa non è sembrata trovare riscontro nella prassi delle amministrazioni.<br />
Chi ne parla oggi, in uno scritto precedente, pubblicato nel dicembre scorso in questa Rivista[1], è giunto a ritenere che in realtà l’ambito di applicazione dell’art. 17 bis sia molto più ridotto rispetto alle apparenze e riferibile, data la lettera della disposizione, solo all’acquisizione di atti di consenso, comunque denominati, aventi rilevanza meramente endoprocedimentale, in quanto finalizzati all’adozione di quei provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altra amministrazione di cui parla la norma.<br />
Atti di consenso, quindi, che non sembrano potersi configurare come frutto di procedimenti autonomi, a sé stanti, separati, capaci di produrre effetti giuridici esterni, bensì strumentali all’adozione di un (unico) provvedimento, normativo o amministrativo, ed esplicanti la propria funzione all’interno del procedimento volto all’emanazione di quel procedimento.<br />
Stando alla portata della disposizione, quindi, essa si applicherebbe ai casi di un unico procedimento, nel quale si innestano uno o più subprocedimenti, tipicamente finalizzati a produrre l’effetto di consentire l’adozione del provvedimento finale, e non, invece, a procedimenti connessi, volti all’emanazione di una pluralità di provvedimenti autonomi e tutti collegati dall’essere volti a consentire medesimi attività o intervento.<br />
In realtà in quella sede si osservava come la comprensione completa della portata dell’art. 17 bis risultasse in un certo senso sospesa, in attesa dell’emanazione dei decreti attuativi; in particolar modo per il fatto che l’art. 2 della legge Madia, recante i criteri e principi direttivi sulla disciplina della conferenza di servizi ne contemplava espressamente tra i contenuti necessari, il coordinamento con la nuova disposizione sul silenzio assenso tra amministrazioni.<br />
Questo convegno è stato organizzato nell’aspettativa che a questo punto i decreti attuativi sarebbero stati almeno in parte emanati; così purtroppo non è stato ma abbiamo comunque del materiale sufficientemente strutturato da offrire vari spunti di riflessione, specialmente se si tiene conto che ormai per tutti gli schemi di decreto è intervenuto anche il parere del Consiglio di Stato.<br />
Torneremo poi su contenuti specifici dell’art. 17 bis, ma adesso dobbiamo partire da un dato pregiudiziale, vale a dire dall’assenza nello schema di decreto sulla conferenza di servizi di qualsiasi accenno esplicito o implicito a questa disposizione, nonostante il coordinamento tra le due discipline ne fosse appunto contemplato tra i contenuti necessari; quasi a chiedersi se questa disposizione, salutata come una sorta di rivoluzione, non sia stata poi oggetto di una sorta di ripudio da parte del legislatore che l’aveva concepita, resosi conto della sua scarsa capacità di incidere sul tessuto istituzionale ed economico.<br />
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2.-&nbsp; Giocoforza quindi chiedersi se sia cambiato qualcosa e che cosa sia eventualmente mutato.<br />
In particolare va rianalizzato il rapporto tra silenzio assenso tra amministrazioni e conferenza di servizi, in quanto differenti strumenti di coordinamento, in chiave di semplificazione, della decisione tra amministrazioni e ciò verrà fatto anche in relazione alle modifiche alle normative speciali contenute nel Titolo II dello schema di decreto.<br />
Ora, il problema di una possibile sovrapposizione tra art. 17 bis e disciplina della conferenza di servizi era già emerso a ridosso dell’entrata in vigore della legge n. 124 del 2015; in particolare si rilevava una tendenza alla sovrapposizione tra art. 14, comma 2, e art. 17 bis, a causa di una possibile parziale o totale identità dell’oggetto.<br />
Quanto alla comparazione tra le due previsioni, andando al comma 2 dell’art. 14, nel testo in questo momento ancora vigente, era evidente la sovrapposizione, l’erosione, di una parte dell’oggetto della conferenza decisoria obbligatoria ad opera dell’art. 17 bis, visto l’incipit della prima disposizione: “La conferenza di servizi è sempre indetta quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione competente, della relativa richiesta”.<br />
Se nel regime ancora vigente, dunque, la p.A. rimane inerte e non si pronuncia sulla richiesta di consenso, non si procede più a convocare la conferenza di servizi ma si forma il silenzio assenso ai sensi dell’art. 17 bis. Non ci troviamo più di fronte ad una decisione complessa che richiede l’effettiva partecipazione delle amministrazioni interessate e rende obbligatoria la conferenza, ma ad una decisione che si può definire di routine, che può essere ordinariamente presa anche in assenza dell’esercizio della funzione da parte delle altre amministrazioni coinvolte.<br />
Rimaneva da vedere, però, se l’art. 17 bis ‘consumava’ tutte le ipotesi di conferenza di servizi obbligatoria.<br />
Si è discusso molto in dottrina sulla portata dell’art. 14, comma 2: se si riferisse ad un unico procedimento, nel quale si innestano uno o più sub procedimenti (fattispecie che verrebbe a riprodurre quella dell’art. 17 bis), ovvero anche ai procedimenti connessi di cui al successivo comma 4, da considerare specificazione del comma 2, e le opinioni sul punto sono diverse, anche se sempre viene sottolineata la difficoltà di tenere distinte le fattispecie di cui alle due disposizioni.<br />
Ciò che qui interessa, però, è che se l’attuale art. 14 comma 2 non fa menzione di un unico provvedimento, riferendosi solo ad un’ “amministrazione procedente” (e così aprendo agli interrogativi che si è posta la dottrina),&nbsp; il comma 1 dell’art. 17 bis – al pari del successivo comma 3 –non fa riferimento alcuno a provvedimenti collegati dall’essere finalizzati a consentire un’unica attività, in ordine ai quali, peraltro, sarebbe più difficile anche parlare di silenzio assenso in una relazione “tra amministrazioni”, dal momento che questo interverrà formalmente su istanze del privato.<br />
L’ambito di applicazione del silenzio assenso tra amministrazioni è parso dunque più ristretto rispetto a quello dell’art. 14, comma 2 (ove lo si voglia intendere comprensivo anche dei procedimenti connessi); ma in ogni caso, ad esaminare la lettera del comma 1 dell’art. 17 bis in raffronto alla disciplina della conferenza di servizi, essa non offre elementi tali da escludere che il suo oggetto – certamente compreso all’interno dell’art. 14 comma 2, ma che probabilmente non ne esaurisce la portata – sia un provvedimento unitario, normativo o amministrativo, rispetto al quale gli atti di concerto, nulla osta o assenso comunque denominati, siano strumentali alla sua emanazione e contenuti all’interno della fase decisoria del procedimento del quale costituisce il frutto.<br />
Anche ad una prima lettura dello schema di decreto, si potrebbe pensare che la fattispecie di cui all’art. 17 bis, comma 1 (e comma 3) possa essere in gran parte contenuta all’interno della prima ipotesi di conferenza decisoria, disciplinata dal nuovo art. 14, comma 2, primo periodo, per il caso in cui: “la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni e servizi pubblici”, con tutto ciò che ne conseguirebbe per l’assenza di un coordinamento espresso.<br />
D’altronde, se andiamo a confrontare la nuova previsione con quella ancora in vigore, ne ricaviamo un elemento di maggiore certezza rispetto al passato, quanto alla prima fattispecie di conferenza decisoria.<br />
Se, quanto all’art. 14, comma 2 attuale, poteva esserci il dubbio che quell’ipotesi di conferenza decisoria obbligatoria si riferisse ad un unico procedimento nel quale si innestano uno o più subprocedimenti, ovvero definisse una fattispecie generale cui ricondurre anche i casi di conferenza su procedimenti connessi, da questo punto di vista pare che la riforma porti maggiore chiarezza. Mentre nella versione attuale ci si riferisce semplicemente ad un’amministrazione procedente, in quella futura vi è un’amministrazione procedente che convoca obbligatoriamente la conferenza tutte le volte in cui “la conclusione positiva del procedimento” (di un procedimento unitario, quindi) sia subordinata all’acquisizione di più atti di consenso comunque denominati; mentre nel secondo periodo ci si trova di fronte alla conferenza sui procedimenti connessi (e provvedimenti collegati), alla quale l’art. 17 bis, nell’interpretazione che qui se ne è data, rimane estranea.<br />
Stando alla lettera della nuova disposizione potrebbe quindi esserci sovrapposizione molto ampia tra le due fattispecie, quanto alla conferenza di cui al primo periodo, considerato altresì il riferimento ai gestori di beni o servizi pubblici inserito nel nuovo art. 14.<br />
Quali le differenze ?<br />
L’art. 17 bis contempla espressamente i provvedimenti normativi oltre che amministrativi, e il nuovo art. 14 contempla anche i pareri tra gli atti acquisibili.<br />
A tale riguardo, peraltro, versandosi in un caso di conferenza decisoria e considerata la clausola di chiusura relativa agli “atti di assenso comunque denominati”, pare che la scelta del legislatore delegato sia di comprendere espressamente in questa categoria anche i pareri aventi natura sostanzialmente paradecisoria, riconducendo ad una funzione attiva anche i pareri vincolanti o conformi. La stessa opzione interpretativa, peraltro, era stata avanzata da taluno in dottrina anche con riferimento agli assensi comunque denominati di cui all’art. 17 bis. &nbsp;<br />
Vi è però nello schema di decreto un altro elemento letterale che ad una prima lettura sembra passare inosservato se si presta attenzione al costrutto complessivo delineato dal legislatore, e sul quale viene invece a trovarsi imperniato, in modo assolutamente implicito, il rapporto tra conferenza di servizi e silenzio assenso tra amministrazioni.<br />
Poichè l’art. 14, comma 2, rende obbligatoria la conferenza di servizi quando, ai fini della conclusione del procedimento, siano necessari “più atti” di assenso comunque denominati, a fronte della fattispecie apparentemente coincidente di cui all’art. 17 bis ( che si riferisce genericamente ad “assensi, concerti, nulla osta comunque denominati”) ne dovrebbe derivare in via residuale, negativa – come è confermato da un cenno nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, ma senza che se ne trovi poi traccia nella disciplina in fieri – che il silenzio assenso tra amministrazioni viene a ridursi ai soli casi in cui, ai fini dell’adozione di provvedimenti amministrativi, sia richiesto un solo atto di consenso qualsivoglia denominato, mentre invece quando gli atti di assenso siano più d’uno si scivola necessariamente nell’alveo della conferenza di servizi.<br />
Le conseguenze derivanti da questo rapporto tra le due discipline.<br />
Sicuramente l’art. 17 bis &#8211; peraltro a questo punto assai negletto – troverà applicazione con riferimento a quelle fattispecie tipiche delle relazioni tra amministrazioni centrali con riferimento alle quali era stato in realtà originariamente pensato, ovvero proprio per gli atti normativi e per i decreti ministeriali non aventi natura regolamentare da emanare d’intesa, o di concerto, &nbsp;tra due amministrazioni; oltre ad altre specifiche, particolari, ipotesi nelle quali l’ordinamento stabilisca che per l’adozione di un provvedimento amministrativo sia necessario acquisire il consenso di altra autorità, che deve esprimerlo all’interno del procedimento principale e su richiesta dell’amministrazione competente all’adozione del provvedimento principale (e non di un soggetto distinto), anche se questo fosse eventualmente atto ad istanza di parte: “assensi comunque denominati… per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi”.<br />
E così dicendo, se usciamo dall’ambito dei provvedimenti di competenza dell’amministrazione centrale dove è più semplice raffigurarci fattispecie simili, andiamo per forza di cose ad imbatterci in una fattispecie evocata dal comma 3 dell’art. 17 bis, quella dell’autorizzazione paesaggistica emanata su parere vincolante della soprintendenza, con i problemi del coordinamento tra le amministrazioni che essa tipicamente pone, della natura paradecisoria del parere statale, e soprattutto del rapporto tra art. 17 bis e disciplina autorizzatoria ai sensi dell’art. 146 del Codice (se, cioè, il primo abbia determinato l’abrogazione del meccanismo specifico di acquisizione del consenso disciplinato dal Codice, in quanto norma generale di ridisciplina della materia).<br />
Su tale ipotesi si era infatti appuntata l’attenzione degli interpreti a ridosso dell’entrata in vigore del silenzio assenso tra amministrazioni.<br />
Su questi aspetti si può però tornare più oltre, perché pare più interessante fare prima posto ad una riflessione di politica generale, certo occasionata dalla presenza degli interessi differenziati nell’art. 17 bis.<br />
Se stiamo alla lettura del rapporto tra questa disposizione e nuovo art. 14, comma 2, come determinato unicamente dal numero degli atti di consenso coinvolti – così sembrerebbe stando alla relazione illustrativa e all’unico indizio ricavabile dallo schema di decreto – non può che destare perplessità che l’indice della complessità delle decisioni da prendere sia determinato in primis dalla quantità degli atti coinvolti e non dalla qualità degli interessi. In una decisione pluristrutturata, quindi, il medesimo interesse può divenire oggetto di misure di coordinamento e semplificazione diverse solo in ragione del numero di consensi richiesti per la conclusione del procedimento, a prescindere dal fatto che questi siano finalizzati o meno alla garanzia di interessi differenziati.<br />
Al fondo dell’obiettivo di ridurre i casi di conferenza di servizi obbligatoria assegnato dalla legge Madia al legislatore delegato starebbe quindi una lettura quantitativa della complessità: più atti di consenso, conferenza di servizi; un solo atto di consenso, silenzio assenso tra amministrazioni, fermo restando, nella lettura che qui si sostiene, che l’art. 17 bis non trova applicazione in caso di procedimenti connessi.<br />
Peraltro, se poi cerchiamo di approfondire il tema del rapporto tra le diverse discipline, sempre alla luce degli scarsi elementi di cui disponiamo, ciò che parrebbe emergere è una tendenziale coerenza nel trattamento di questi interessi da parte del legislatore.<br />
Se nell’art. 17 bis, l’inerzia dell’amministrazione il cui consenso è richiesto ai fini dell’emanazione del provvedimento finale, anche qualora sia portatrice di interessi differenziati, è sanzionata con il prodursi ex lege degli effetti favorevoli allo scadere del termine per pronunciarsi, nello schema di decreto sulla conferenza di servizi vanno incontro alla medesima conseguenza anche la mancata comunicazione della determinazione da parte della p.a. interpellata, all’interno della conferenza di servizi semplificata, ovvero la comunicazione di una determinazione con prescrizioni e condizioni non rispondente ai canoni del clare loqui.<br />
Allo stesso modo, un silenzio assenso endoprocedimentale si ritrova anche nella conferenza in forma simultanea e modalità sincrona, per quella amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione, ovvero pur partecipando, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato; mentre è cosa nota che un silenzio assenso endoprocedimentale è presente anche nell’attuale art. 14 ter della legge 241.<br />
Un obbligo di clare loqui è posto anche in capo all’amministrazione coinvolta, nel caso dell’art. 17 bis: qui le richieste di modifica, infatti, vanno motivate e formulate in modo puntuale entro il termine previsto per l’espressione del consenso. Manca tuttavia in questo caso una sanzione per il mancato rispetto di quest’obbligo e allora ci si potrebbe chiedere se esso in via analogica sia da considerare richiesto a pena di inammissibilità, come avviene per il dissenso non motivato o costruttivo dell’art. 14 quater e dunque, quando non vi si sia ottemperato, debba intendersi formato il silenzio assenso, nonostante vi richiesta di modifica, sia pure non completa, vi sia stata, oppure si versi in un caso di mancato accordo, con l’attivazione comunque di un meccanismo di devoluzione ad un livello superiore (quantomeno tra amministrazioni statali).<br />
Ora, di fronte della lettera del comma 2 dell’art. 17 bis, che lega il meccanismo di acquisizione tacita del consenso alla mancata comunicazione nel termine prescritto dell’assenso, concerto o nulla osta, potrebbero esservi difficoltà a ritenere formatosi il silenzio assenso anche in caso di richiesta di modifica non completa.<br />
Ciò a meno di non elevare l’obbligo del clare loqui a principio generale del coordinamento tra amministrazioni, dotato di una forza espansiva che oltrepassa l’istituto della conferenza di servizi, in quanto in ogni caso finalizzato ad assicurare i valori della correttezza e leale collaborazione tra le parti del procedimento.<br />
E se, nella nuova disciplina, viene riconosciuta alle amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione del procedimento, purchè esse “abbiano partecipato alla conferenza … e si siano espresse nei termini” (ciò chiaramente allo scopo di evitarne comportamenti dilatori od omissivi), la facoltà di sollecitare l’amministrazione procedente ad assumere determinazioni in via di autotutela, allora si dovrebbe ritenere che nel caso di silenzio assenso tra amministrazioni un sollecito qualificato all’esercizio dell’autotutela possa venire, per quanto non previsto, solo in caso di consenso espresso all’emanazione del provvedimento.<br />
E ancora, se il dissenso qualificato e motivato da parte delle amministrazioni portatrici di interessi differenziati è causa di sospensione dell’efficacia della determinazione motivata di conclusione del procedimento, in attesa dell’eventuale opposizione di queste e della successiva procedura di composizione ed eventuale decisione presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, una devoluzione alla decisione del Presidente del Consiglio dei Ministri sullo schema di provvedimento è disposto dall’art. 17 bis per il caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nel procedimento, ma nulla si dice per ipotesi diverse, in relazione alle quali forse si potrebbe pensare ad un’applicazione in via analogica della procedura prevista dal nuovo art. 14 quinquies, quando siano coinvolte amministrazioni regionali o le province di Trento e Bolzano; ma in realtà sembra difficile anche solo pensare a fattispecie siffatte nelle quali si faccia questione di un unico atto di consenso, senza che però per questa ragione si possa ritenere che un problema simile non si possa presentare e dunque non debba trovare una soluzione nell’ordinamento.<br />
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&nbsp;4. &#8211; E’ interessante compiere una verifica di coerenza &#8211; per i risultati diversi che se ne ricaveranno &#8211; anche rispetto ai progetti di modifica delle discipline settoriali, contenuti nel Titolo II dello schema di decreto legislativo.<br />
Tra questi, le modifiche al TU dell’Edilizia (artt. 5 e 20), alla disciplina SUAP dettata dall’art. 38 del D.L. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni in L. n. 133 del 2008, e dal D.P.R. n. 160 del 2010, e il coordinamento con la disciplina dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio[2].<br />
Quanto allo Sportello unico dell’Edilizia, disciplinato dall’art. 5 del TUED, può essere utile ricordare che l’introduzione del silenzio assenso tra amministrazioni era stata salutata, soprattutto a livello comunicativo, come la grande novità del sistema, volta a semplificare e accelerare quella procedura, trovando applicazione proprio agli atti di consenso che vi sarebbero dovuti confluire, sul presupposto che nel caso dell’art. 5 del TUED ci si trovasse davanti ad un caso di procedimento-provvedimento unico, per la cui emanazione siano necessari più atti di consenso, privi di una propria autonomia e aventi mera efficacia endoprocedimentale.<br />
In realtà, questa tesi non pare sostenibile perché i procedimenti coinvolti, raccordati, canalizzati dalle procedure SUE o SUAP si presentano tipicamente come procedimenti amministrativi connessi tra loro dall’essere finalizzati a consentire un unico risultato finale.<br />
Potrebbe anche esservi qualche eccezione, ad esempio all’interno del lungo elenco degli “atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio” di cui all’art. 5, comma 3, TUE, nel caso in cui ci si trovasse di fronte ad atti la cui acquisizione sia richiesta da norme particolari al solo effetto, interno al procedimento, di consentire il rilascio del permesso di costruire; atti che, in quanto tali, possano essere richiesti alle amministrazioni competenti solo dall’amministrazione comunale, ma ciò non in virtù della ‘canalizzazione’ necessaria disposta dall’art. 5, bensì&nbsp; del rapporto esistente tra questi atti, in base a specifiche disposizioni, per cui essi andrebbero a ricadere nell’alveo dell’art. 17 bis, comma 3. Tuttavia, nella generalità dei casi – basti pensare, sempre tra gli atti di consenso di cui al citato art.&nbsp; 5, al nulla osta ambientale per le aree naturali protette, al nulla osta idrogeologico, agli atti di assenso di cui al D. Lgs. n.&nbsp; 42 del 2004 – nessuno dubita dell’autonomia funzionale di questi rispetto al permesso di costruire, nemmeno dopo che essi sono stati compresi dal Testo unico dell’edilizia nell’insieme necessario degli atti rimessi all’acquisizione necessaria da parte dello Sportello unico.<br />
Salve le (eventuali) specificità appena ipotizzate, dunque, in via generale ci si trova dinanzi ad un fascio di competenze autonome, che – come ribadito anche dalla Consulta – non sono state travolte dall’introduzione della procedura di Sportello unico, e che sono divenute invece oggetto di un raccordo necessario, del necessario coordinamento, ad opera del relativo ufficio, quanto al loro svolgimento in concreto, al fine di assicurare il raggiungimento del risultato finale in modo tempestivo e certo, sia esso l’esercizio di un’attività o la realizzazione di un determinato intervento[3].<br />
Com’è noto, ulteriori elementi che depongono per questa configurazione, possono essere tratti dalla migliore dottrina[4] che si è occupata dello Sportello unico come istituto di coordinamento nel tempo del policentrismo istituzionale, il quale agisce lungo tutto l’arco del ‘procedimento di procedimenti’ per assicurare un determinato risultato finale; essa, riconducendolo nell’alveo delle c.d. operazioni amministrative o procedimenti amministrativi complessi, intesi come l’insieme delle attività necessarie a conseguire un determinato obiettivo – nel quale lo Sportello unico viene fatto rientrare unitamente alla conferenza di servizi – esclude che la relativa disciplina abbia determinato una sorta di riaccorpamento strutturato delle funzioni in capo ad un unico centro decisionale, riducendo le amministrazioni al rango di meri partecipanti al processo di formazione di una decisione altrui, e su questa base ritiene che anche il provvedimento unico finale al quale si riferisce la disciplina SUAP costituisca il riepilogo formale di una pluralità di decisioni poste in essere nell’esercizio di competenze diverse e separate attraverso una pluralità di più procedimenti e che trovano un raccordo nel momento concreto del loro svolgimento.<br />
Oggi questa lettura pare confermata dallo schema di decreto legislativo, il quale all’art. 5 rende obbligatoria l’indizione della conferenza nell’ambito del procedimento di rilascio del permesso di costruire avviato presso lo Sportello unico, sul presupposto che ci si trovi di fronte ad una pluralità di procedimenti connessi, o ad un procedimento complesso che per definizione si colloca all’esterno della previsione di cui al nuovo art. 14, comma 2, primo periodo (e dell’art. 17 bis): in questo caso, infatti, il legislatore pone come obbligatoria la conferenza sic et simpliciter: “ai fini del rilascio del permesso di costruire lo sportello unico acquisisce (in conferenza)…gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio”, in quanto ci si trova di fronte a provvedimenti collegati.<br />
Analogamente alla disciplina generale, invece, una dequotazione degli interessi differenziati si ricava dalla soppressione della clausola di salvezza della disciplina speciale codicistica, nel caso di dissenso manifestato dall’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali.<br />
Un ricorso generalizzato alla conferenza di servizi decisoria, anche qui dando per acquisito che ci si trovi di fronte a procedimenti connessi, è previsto anche per la procedura SUAP di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 169 del 2010.<br />
Se però andiamo all’art. 20 del TUED sulla procedura di rilascio del permesso di costruire, improvvisamente ricompare il parametro quantitativo “qualora sia necessario acquisire più atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse” con un rinvio espresso all’art. 14, comma 2.<br />
E allora dobbiamo chiederci se l’uso di questo elemento letterale sia voluto &#8211; anche se in modo estremamente involuto e criptico &#8211; per aprire la porta all’art. 17 bis nel caso di un solo atto di consenso richiesto, ma a ciò osterebbe in questo caso l’obiezione sulla non applicabilità del silenzio assenso tra amministrazioni, poiché ci si trova di fronte a procedimenti connessi. In questo caso, infatti, rientriamo chiaramente nell’ipotesi di conferenza contemplata dal secondo periodo dell’art. 14, comma 2 : “quando l’attività del privato del privato sia subordinata a distinti atti di assenso comunque denominati, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell’interessato, da una delle amministrazioni competenti”, e dunque qui non si potrebbe fare questione dell’applicazione dell’art. 17 bis.<br />
Per altro verso, se si vanno a coordinare le disposizioni di cui agli artt. 5 e 20 del TUED, si dovrebbe anche ritenere che il ricorso generalizzato alla conferenza disposto dal primo venga poi limitato dal secondo, creando alla fine ulteriori incertezze sull’ambito di applicazione degli strumenti di semplificazione in una materia di estrema rilevanza dal punto di vista della prassi amministrativa e dell’impatto economico che ne consegue.<br />
&nbsp;Se poi passiamo al coordinamento con la disciplina di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, qui il legislatore delegato rimane all’esterno della fattispecie e la riconduce all’art. 14 bis, conferenza semplificata, quando l’autorizzazione debba essere resa in conferenza di servizi, ma interviene poi in modo molto ambiguo sul termine entro il quale il soprintendente deve pronunciare il proprio parere.<br />
Si rinvia infatti al termine previsto in via generale per le amministrazioni differenziate dall’art. 14 bis, comma 2, lett.c), ovvero novanta giorni, ma aggiungendo che “in questo caso non può essere inferiore a quarantacinque giorni”, mentre nel regime codicistico, com’è noto, vi è già un meccanismo di superamento dell’inerzia completamente autosufficiente, che prevede un termine di quarantacinque giorni per la pronuncia del parere, suscettibile di espandersi a sessanta, decorsi i quali l’amministrazione che deve rilasciare l’autorizzazione prescinde comunque dal parere.<br />
Ancora una volta questo preteso coordinamento con l e norme speciali sembra non necessario e foriero di complicazioni.<br />
E allora non si può che finire per constatare come, quando dal piano della riforma di carattere generale ci ci sposti su quello del rapporto tra (nuova) normativa generale e norme settoriali, ancora una volta si finisca per scontrarsi con una delle complicazioni tipiche della politica di semplificazione che il legislatore sembra non essere in grado di controllare, quando interviene &#8211; e quasi sempre attraverso interventi impliciti &#8211; utilizzando la norma generale per operare una forzatura sul funzionamento dei sistemi settoriali, che poi sono quelli che determinano in concreto il funzionamento del sistema economico.<br />
Interventi di questo genere, infatti, avvengono senza considerare che le discipline settoriali ormai vivono di vita propria, costituiscono sistemi autonomi alimentati da una pioggia di interventi di riforma intervenuti in via di semplificazione nel corso degli anni, che li hanno resi sempre meno riducibili entro modelli normativi generali, &nbsp;e che postulano invece un riordino organico delle normative di settore&nbsp; per poter soddisfare quelle esigenze di semplificazione e di efficienza dell’ordinamento che il legislatore continua affannosamente a cercare, finendo invece solo per accrescere la domanda di certezza negli operatori pubblici e privati.<br />
La continua previsione di nuovi casi di semplificazione in chiave di coordinamento tra amministrazioni, operata in modo almeno apparentemente così ampio, ma in ogni caso senza una effettiva ricognizione degli strumenti già presenti e operanti nel sistema, delle loro modalità applicative e magari anche delle eventuali esigenze di riordino che essi pongono, alla fine rischia infatti di provocare un effetto opposto rispetto a quello volto ad imprimere maggiore competitività all’ordinamento, determinando invece ulteriori incertezze e disorientamento in capo ad amministrazioni e privati, i quali si trovano privi di sostegno adeguato in un quadro normativo che si presenta sempre più frantumato.<br />
Non paiono aiutare molto, in questo quadro, le specificità rilevate nel parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto sulla conferenza di servizi, quanto al rapporto tra art. 14 e art. 17 bis.<br />
Pur sottolineando più volte la necessità di un coordinamento quanto ai rapporti tra conferenza di servizi e silenzio assenso tra amministrazioni, il Consiglio di Stato &#8211;&nbsp; che non sembra &nbsp;avere colto la differenza prettamente quantitativa tra le ipotesi dell’art. 14 primo periodo e art. 17 bis &#8211; rimarca l’opportunità di ricorrere anche a questa seconda disposizione, in quanto istituto “a propria volta finalizzato ad acquisire secondo una particolare modalità ulteriormente semplificata per silentium” i medesimi atti di assenso che possono trovare sede nella conferenza; e proprio sulle modifiche alle normative settoriali torna a sottolineare le esigenze di coordinamento tra i due istituti, ma, di più, chiede di valutare “se sia sempre indispensabile, anche sulla base del principio di economicità dell’azione amministrativa, indire una conferenza di servizi anche laddove si potrebbe fare applicazione del richiamato art. 17 bis”.<br />
In questo modo il Consiglio di Stato mostra di avallare una lettura di questa disposizione differente rispetto a quella qui prospettata ma della quale non sembra chiara la giustificazione normativa, senza contare che un’interpretazione di questo tipo pare comunque eccentrica, ultronea anche rispetto all’intento di risistemazione organica della materia conferenza di servizi che sembra perseguito dal legislatore delegato.<br />
E questo di nuovo ci riporta a quell’impressione di forzatura del sistema che pervade ormai la politica di semplificazione, e torna a toccarne i nervi scoperti, non soltanto a causa della sempre maggiore incertezza provocata da interventi siffatti, ma anche perché l’uso di questa tecnica legislativa porta ad emersione in modo sempre più chiaro quell’interrogativo di fondo sui contorni assunti da questo processo di semplificazione, che sta assumendo sempre più i toni dell’assolutezza, divenendo il bene in sé perseguito dal legislatore, perché ritenuto in grado di assicurare in quanto tale impulso alla competitività del sistema economico, ma ha smarrito lungo la strada quella sua funzione strumentale che ne dovrebbe costituire l’essenza più profonda, &nbsp;rivolta all’esigenza di &nbsp;assicurare il migliore proporzionamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, nella certezza del risultato finale.<br />
Un riconoscimento netto di questa tendenza, in fondo, viene proprio dal parere del Consiglio di Stato, il quale tra le raccomandazioni generali non riserva particolare attenzione ad una possibile diversa rilevanza degli interessi coinvolti, se non per affermare che non possa mai esservi per definizione prevalenza di uno di essi rispetto agli altri, mentre invece pone in risalto, proprio in apertura, la necessità di una “visione nuova della pubblica amministrazione, che si occupi con strumenti moderni e multidisciplinari di crescita e sviluppo e non più solo di apparati e di gestione…che consideri l’impatto concreto degli interventi sul comportamento dei cittadini, sulle imprese, sull’economia”<br />
Ancora una volta però credo che chi si occupa di semplificazione debba chiedersi quanto degli interessi pubblici e privati coinvolti nel funzionamento del sistema economico debba, possa, essere sacrificato alla crescita, alle esigenze di sviluppo, che costituiscono senza dubbio un interesse prioritario dell’ordinamento, ma senza che siano fornite adeguate garanzie di valutazione degli altri &nbsp;interessi in gioco, come se venissero ridotti quasi a dei fattori di disturbo dell’interesse pubblico alla crescita. Ciò senza poter tenere conto, in questa sede, dell’influenza che su qualsiasi tipo di riforma, vieppiù in un caso del genere nel quale il coordinamento tra amministrazioni diviene una delle chiavi di volta del sistema dell’amministrazione, è giocata dall’altra componente essenziale strutturale dell’habitat istituzionale, che opera come fattore di produzione del sistema economico assieme a quello della qualità della normazione, ovvero quella dell’adeguatezza del sistema burocratico, della sua capacità di gestire un ordinamento semplificato, ma ‘leggero’ anche nella sua effettività, e di garantire la pluralità degli interessi in gioco, oltre che la stabilità dei risultati, in un sistema nel quale non vi sia chiarezza delle regole.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
.<br />
&nbsp;</p>
<p>
* Testo della relazione tenuta al Convegno su “Le nuove semplificazioni dell’attività amministrativa”, Padova, 20 maggio 2016<br />
[1] MARZARO, Certezze e incertezze sul silenzio-assenso tra Amministrazioni</p>
<p>[2] Gli altri casi che qui non vengono presi in considerazione riguardano la disciplina dell’Autorizzazione unica ambientale (art. 4, D.P.R. n. 59 del 2013) e alcune modifiche al D. Lgs. n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale.</p>
<p>[3] Su questi aspetti sia consentito rinviare per una più ampia disamina a MARZARO, Certezze e incertezze, cit.</p>
<p>[4] Cfr. M. D’ORSOGNA, Lo sportello unico tra semplificazione e competitività, in Nuove Autonomie, 2008.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/coordinamento-tra-amministrazioni-e-silenzio-assenso/">Coordinamento tra Amministrazioni e silenzio-assenso</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La conferenza di servizi nello schema di decreto legislativo del gennaio 2016</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-conferenza-di-servizi-nello-schema-di-decreto-legislativo-del-gennaio-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:43 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-conferenza-di-servizi-nello-schema-di-decreto-legislativo-del-gennaio-2016/">La conferenza di servizi nello schema di decreto legislativo del gennaio 2016</a></p>
<p>Sommario: 1. Introduzione – 1.1. Il contesto – 1.2. La conferenza di servizi nella riforma Madia: sintesi – 2. Un ossimoro: la conferenza di servizi in modalità asincrona – 3. Le principali novità della conferenza simultanea – 3.1. Il rappresentante unico dell’amministrazione statale – 3.2. L’opposizione delle amministrazioni preposte alla</p>
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Sommario: 1. Introduzione – 1.1. Il contesto – 1.2. La conferenza di servizi nella riforma Madia: sintesi – 2. Un ossimoro: la conferenza di servizi in modalità asincrona – 3. Le principali novità della conferenza simultanea – 3.1. Il rappresentante unico dell’amministrazione statale – 3.2. L’opposizione delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili – 4. Il depotenziamento degli interessi sensibili – 5. Semplificazione e razionalizzazione della conferenza di servizi – 5.1. Rischi derivanti da un’eccessiva regolamentazione del procedimento – 5.2. Tre aspetti critici dello schema di decreto legislativo<br />
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1. Introduzione<br />
La legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) si è proposta, nell’ambito di una complessiva e ambiziosa riforma della pubblica amministrazione, anche l’obiettivo di semplificare e razionalizzare la disciplina della conferenza di servizi conferendo al Governo un’apposita delega legislativa (art. 2). Quest’ultimo nel gennaio 2016 ha approvato lo schema di decreto delegato contenente una nuova e completa disciplina dell’istituto[1].<br />
La normativa sulla conferenza di servizi – oggetto costante dell’attenzione della dottrina[2] – è particolarmente tormentata, perché riflette il modo di essere del sistema amministrativo italiano. In particolare essa risente di quello che può essere chiamato il pluralismo autodistruttivo, che ha trovato espressione emblematica in una revisione costituzionale in senso fortemente autonomistico non accompagnata però da un adeguamento legislativo in grado, tra l’altro, di fronteggiare e governare la dispersione delle funzioni amministrative[3]. Per questa ragione la nuova conferenza di servizi – che sta suscitando grandi aspettative – deve essere analizzata con la dovuta attenzione per verificare se essa possa rimediare alle disfunzioni sin qui riscontrate.<br />
Nel seguito, dopo aver brevemente tratteggiato il contesto in cui questo intervento normativo si inserisce e averne sintetizzato i punti salienti, si segnaleranno alcuni problemi che la nuova disciplina solleva con riferimento alla conferenza semplificata (§ 2) e a quella simultanea (§ 3), per sottolineare poi l’effetto di depotenziamento delle tutele degli interessi sensibili che essa produce (§ 4). Infine si formuleranno alcune considerazioni generali in materia di semplificazione e razionalizzazione della nuova normativa (§ 5). Non si tratteranno invece altri temi centrali che lo schema di decreto legislativo lascia irrisolti: ad esempio quello relativo all’ambito di operatività della nuova conferenza e più in particolare quello della sua applicazione (o meno) alle opere di interesse statale o alle infrastrutture strategiche. Materie queste oggetto del recente intervento normativo sugli appalti pubblici[4].<br />
È importante chiarire sin d’ora che diversi aspetti della nuova disciplina della conferenza di servizi si possono comprendere in pieno solo in connessione con altri segmenti del processo di riforma in atto (che infatti aspira ad essere unitario)[5], alcuni dei quali però sono ancora in fase di gestazione e non sono quindi noti nei dettagli (cfr. infra).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
1.1. Il contesto<br />
I tratti funzionali dell’istituto sono stati descritti, tra gli altri, dalla giurisprudenza. La quale – non senza enfasi – ha chiarito che tale modulo decisionale è “orientato alla realizzazione del principio di buon andamento ex art. 97 Cost.”[6], in quanto “assume, nell’intento della semplificazione e accelerazione dell’azione amministrativa, la funzione di coordinamento e mediazione degli interessi in gioco al fine di individuare, mediante il contestuale confronto degli interessi dei soggetti che li rappresentano, l’interesse pubblico primario e prevalente”[7]. In sostanza, la conferenza di servizi, da un lato, assolve alla funzione di consentire la valutazione contestuale degli interessi coinvolti in un medesimo processo decisionale e, dall’altro, a quella di semplificare e accelerare i processi decisionali delle amministrazioni interessate[8]. Il presupposto per il relativo funzionamento è ovviamente costituito dal rispetto del principio di leale collaborazione[9].<br />
Tuttavia, nel corso del tempo, il legislatore si è dovuto confrontare con inerzie, ritardi e atteggiamenti dilatori degli apparati pubblici[10]. Ciò spiega la progressiva, analitica regolamentazione subìta dall’istituto, la cui disciplina è ora disseminata tra l’altro di termini ordinatori e perentori e di stringenti norme procedurali[11]. Tale regolamentazione conosce poi nelle leggi di settore altrettanti adattamenti. Si pensi, per fare due esempi, al procedimento di riesame, ad opera di apposite “commissioni di garanzia” (sic!), del dissenso espresso in conferenza di servizi dall’amministrazione periferica dei beni culturali in materia paesaggio e beni culturali[12] o alle specificità della conferenza per il rilascio del permesso di costruire (che esenta dalla partecipazione le amministrazioni che abbiano espresso parere favorevole all’intervento proposto)[13].<br />
Inoltre, preoccupazioni connesse ad esigenze di ammodernamento del Paese hanno portato a modifiche legislative relative ai criteri decisionali, per tentare di agevolare il raggiungimento di esiti positivi di tali procedure. E così, si è andati dall’unanimità (variamente intesa), passando per la maggioranza[14], arrivando al principio della melior pars (ossia della prevalenza)[15]. Per noti motivi costituzionali, nel tempo, anche i meccanismi di soluzione dei conflitti c.d. qualificati (con le regioni) sono cambiati.<br />
Al cospetto di un quadro normativo così complesso (e di norme non sempre ben formulate e coordinate tra loro), nel tempo si è fatta strada l’idea che la conferenza di servizi non sia idonea a gestire adeguatamente il pluralismo amministrativo. Tale opinione è stata fatta propria, ad esempio, dal secondo governo Berlusconi con la c.d. legge obiettivo del 2001/2002[16] per quanto riguarda l’approvazione dei progetti preliminari e definitivi di opere qualificate come strategiche[17]. Si legge nella relazione al d.d.l. che ha portato alla legge obiettivo che “il territorio è disseminato di paralizzanti, vischiosi e paludosi ostacoli giuridici. È così che un consiglio di quartiere può bloccare un comune, un comune può bloccare una provincia, una provincia può bloccare una regione, una regione può bloccare lo Stato”[18].<br />
Critiche alla disciplina vigente della conferenza di servizi sono state mosse anche da importanti attori economici. Ad esempio, nel giugno 2015, poco prima che il d.d.l. sulla riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni fosse approvato dalla Camera, Ref.ricerche ha pubblicato uno studio (condotto su iniziativa e con la partecipazione di varie articolazioni di Confindustria) dal titolo Iter autorizzativi e semplificazione: la Conferenza di servizi[19]. L’indagine – basata su interviste a dirigenti comunali e imprenditori, su questionari inviati a enti territoriali e sull’analisi di casi e quindi priva di ogni valore statistico – mette in luce quelle che sono considerate le principali criticità dell’istituto: a) frammentazione delle competenze (numero elevato di amministrazioni coinvolte, assenza di una visione sistemica del procedimento, assenza di integrazione e difficoltà di coordinamento); b) deficit di comunicazione (tra P.a. e tra P.a. e imprese); c) assenza di standardizzazione delle procedure delle singole amministrazioni; d) sovrapposizioni di fasi procedurali, e) vuoti di responsabilità (mancanza di una visione operativa e responsabile del procedimento). In generale, nel rapporto si afferma che “le soprintendenze, i vigili del fuoco, l’ASL e l’ARPA sono state individuate come potenziali fonti di allungamento dei tempi”[20].<br />
Si deve ancora ricordare che in un precedente documento, Confindustria aveva sottolineato, tra l’altro, come il problema principale di questo modulo procedurale risiedesse nei meccanismi per il superamento del dissenso espresso dalle amministrazioni portatrici di interessi sensibili: “l’attuale sistema di rimessione al Consiglio dei Ministri si è rivelato inefficace per le opere di carattere medio–piccolo, trasformando il dissenso in un vero e proprio potere di veto sulla realizzazione delle stesse”[21].<br />
Tuttavia, stando a quanto riferisce il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, nel 2012 il Consiglio dei ministri (come noto, competente a risolvere conflitti qualificati)[22] ha definito 28 conferenze di servizi e ha formulato due pronunce interlocutorie: in 11 casi condividendo il parere contrario, in 8 casi i pareri favorevoli e in 9 casi prendendo atto della fine del dissenso. Nel 2013 è stato investito di 30 procedimenti: in 7 casi ha condiviso le opinioni contrarie, in 9 quelle favorevoli, in 6 casi ha preso atto del superamento del dissenso, in 8 ha rinviato per approfondimenti. Nei primi quattro mesi del 2014, il Consiglio dei ministri è intervenuto 10 volte: in un caso condividendo il parere contrario, in 3 quello favorevole, in 3 casi prendendo atto del superamento del conflitto e in 2 rinviando per approfondimenti[23]. Altri dati ufficiali al momento non sono disponibili.<br />
Si tratta certamente di informazioni che riguardano un singolo segmento dell’istituto (in verità in ampia misura utilizzato anche per opere medio-piccole) e che quindi non offrono un’immagine completa del suo stato di salute. Esse però non sembrano allarmanti e comunque mettono in guardia nei confronti di “narrative” semplificanti sull’amministrazione. Soprattutto costituiscono un invito per decisori politici a concepire e implementare sistemi che consentano una conoscenza (anche statistica) dell’amministrazione italiana[24].<br />
&nbsp;<br />
1.2. La conferenza di servizi nella riforma Madia: sintesi<br />
Su questo sfondo deve essere collocata l. n. 124/15, che, come detto, su questo tema contiene una delega legislativa con l’indicazione di un’ampia serie di obiettivi: riduzione funzionale, accelerazione, semplificazione, razionalizzazione, differenziazione. Inoltre la stessa legge, intervenendo sulla l. n. 241/90, ha introdotto il c.d. silenzio-assenso interamministrativo, che dovrebbe produrre effetti immediati anche sulla conferenza di servizi (cfr. § 2). A sua volta, la bozza di decreto delegato riscrive interamente gli articoli da 14 a 14-quinquies della l. n. 241/90, innanzitutto distinguendo le seguenti tipologie di conferenza di servizi (art. 14, nuova versione)[25]:<br />
&#8211; conferenza istruttoria che è facoltativa e finalizzata a effettuare l’esame contestuale contestuale degli interessi pubblici coinvolti in uno o più procedimenti amministrativi connessi. Essa si può svolgere in maniera semplificata o in altra forma stabilita dall’amministrazione procedente (co. 1);<br />
&#8211; conferenza decisoria che è obbligatoria per tutte le ipotesi di decisioni pluristrutturate (pareri, intese, concerti, ecc.) e si può svolgere in forma semplificata o contestuale (artt. 14-bis e 14-ter, n. vers.);<br />
&#8211; conferenza preliminare che è prevista per progetti di particolare complessità ed è finalizzata a verificare quali siano le condizioni per ottenere pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati (co. 3).<br />
Lo schema di decreto legislativo ridefinisce anche i rapporti tra conferenza di servizi e procedura di valutazione di impatto ambientale, ponendo il principio della concentrazione in sede di conferenza di servizi ambientale di tutte le determinazioni anche di diversa natura (art. 14, co. 4, n. vers.). Previsione questa però severamente criticata dal Consiglio di Stato che suggerisce invece di lasciare inalterata l’attuale regolamentazione[26].<br />
Inoltre vengono dettate regole differenziate per la conferenza di servizi semplificata e per quella simultanea. La prima ( da svolgere “in modalità asincrona”) dovrebbe costituire il modello ordinario di procedere in caso di decisioni pluristrutturate (art. 14-bis, n. vers.): le singole amministrazioni assumono autonomamente le proprie determinazioni (corredate di congrua motivazione e indicando, in caso di dissenso, le modifiche necessarie ai fini della pronuncia favorevole), comunicandole in via telematica all’amministrazione procedente entro un determinato termine (45 o 90 giorni); in caso di inerzia vale la regola del silenzio assenso (salve preclusioni derivanti dalla normativa europea). Decorsi i termini stabiliti, l’amministrazione procedente ha innanzi a sé tre possibilità:<br />
a) in presenza di determinazioni favorevoli o contenti condizioni e prescrizioni di minore entità, conclude positivamente il procedimento (co. 5);<br />
b) in presenza di dissensi che l’amministrazione procedente stessa non ritenga superabili, essa conclude il procedimento in senso negativo (co. 5);<br />
c) in presenza di dissensi ritenuti invece superabili (co. 6) o su richiesta delle altre amministrazioni o dei privati interessati (co. 7), può indire una conferenza di servizi simultanea.<br />
In base all’art. 14-ter (n. vers.) la conferenza simultanea – che può essere direttamente convocata per questioni di particolare complessità – si svolge “in modalità sincrona” e ovviamente si deve concludere entro un termine determinato. Ad essa può partecipare un solo rappresentante per ogni amministrazione, ivi compreso lo Stato (cfr. § 3.1.). Anche in questo caso vale il principio del silenzio-assenso. Il criterio di decisione resta quello della prevalenza delle posizioni espresse dai rappresentanti delle amministrazioni partecipanti.<br />
La determinazione conclusiva della conferenza è immediatamente esecutiva in caso di approvazione unanime, mentre, nel caso di dissenso delle amministrazioni titolari di interessi pubblici sensibili e delle regioni nelle materie di loro competenza, essa resta sospesa per 10 giorni (art. 14-quater, co. 3, n. vers.), per consentire a dette autorità di presentare opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri (il quale esperita inutilmente una fase conciliativa, deve sottoporre la questione al Consiglio dei ministri che deve deliberare entro un determinato termine: art. 14-quinquies, n. vers.). Infine, è previsto che le amministrazioni che abbiano partecipato diligentemente alla conferenza (ossia che si siano espresse nei termini con atto debitamente motivato) possono sollecitare l’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio o di revoca della determinazione finale (art. 14-quater, co. 2, n. vers.).<br />
Questa sintesi dimostra l’importanza di questo intervento normativo, il quale solleva però diversi problemi, alcuni dei quali saranno toccati nei prossimi paragrafi.<br />
&nbsp;<br />
2. Un ossimoro: la conferenza di servizi in modalità asincrona<br />
Al di là di una serie di questioni di minore entità[27], la disciplina della conferenza di servizi semplificata solleva essenzialmente due problemi.<br />
Il primo ha carattere terminologico perché a questo riguardo la bozza di decreto legislativo contiene un ossimoro. Recita infatti l’art. 14-bis: “La conferenza decisoria …. si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona”. Se si considera che il sostantivo “conferenza” vuol dire “riunione di persone per trattare argomenti particolari” e l’aggettivo “asincrono” si riferisce a qualcosa “che non avviene o si manifesta cioè nel medesimo tempo”[28], emerge che l’espressione “conferenza in modalità asincrona” rappresenta una contraddizione in termini.<br />
L’ossimoro chiarisce le intenzioni del legislatore delegato. La conferenza semplificata nega uno dei caratteri essenziali della conferenza di servizi (tradizionalmente intesa), ossia il “contestuale confronto degli interessi” pubblici. Essa infatti si concretizza nella mera trasmissione di atti da parte delle singole autorità all’amministrazione procedente. In sostanza, in tal modo si instaura una specifica forma di collaborazione – un apposito ambiente comunicativo-procedurale – che ha come obiettivo essenziale la produzione di una decisione complessiva in termini certi (e rapidi), senza per il resto modificare il modo di lavorare dei singoli uffici competenti. In altri termini, il legislatore delegato ha posto la regola ordinaria delle determinazioni parallele di più amministrazioni.<br />
Evidentemente si tratta di un modello procedurale concepito per gestire le questioni più semplici. Tale soluzione normativa non solleva dubbi di massima (se non forse quello della congruità dei termini); inoltre appare conforme ai principi di proporzionalità e di semplificazione richiamati nella legge di delega (art. 2, co. 1, lett. i e h).<br />
Il secondo problema è più complesso e riguarda il rapporto tra la conferenza semplificata e il silenzio assenso interamministrativo previsto dall’art. 17-bis della l. n. 241/90[29]. In base a quest’ultima norma, quando per l’adozione di un atto amministrativo o normativo sia previsto l’assenso (es. concerto, nulla osta) di un’altra amministrazione pubblica, tale atto di assenso si intende acquisito una volta trascorso inutilmente il termine di 30 giorni (co. 1) o, per le amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, il termine più lungo stabilito dal co. 3 (di regola 90 giorni)[30].<br />
Vi è chiaramente una sovrapposizione tra l’art. 17-bis e l’art. 14-bis, perché entrambe si riferiscono alla formazione di decisioni pluristrutturate[31]. Tuttavia lo schema di decreto non opera quel coordinamento che era stato invece richiesto dal legislatore delegante (art. 2, co. 1, lett. p. l. 124/15). Al riguardo nella relazione illustrativa allegata allo stesso schema si afferma che l’art. 17-bis dovrebbe trovare applicazione quando sia prevista l’acquisizione di un solo atto di assenso (p. 2); anche parte della dottrina si è attestata su questa linea interpretativa[32]. La spiegazione, che in realtà sembra fondarsi su un labilissimo dato testuale, non ha però convinto il Consiglio di Stato che infatti ha invitato il Governo a chiarire il punto[33].<br />
Senza soffermarsi sui tali dubbi o su altre possibili interpretazioni della norma[34] e accettando la proposta esegetica del Governo, il silenzio-assenso interamministrativo rappresenterebbe quindi un modo di procedere ancor più agile della conferenza semplificata. Esso costituirebbe insomma un’ulteriore ipotesi di riduzione dei casi in cui è necessario ricorrere alla conferenza di servizi (intesa in senso proprio). In sostanza, in futuro dovrebbe avere luogo una modulazione della procedura in relazione alle questioni sostanziali da affrontare: per gli affari più semplici, il silenzio assenso ex art. 17-bis; per quelli leggermente più complessi, la conferenza semplificata; per quelli di una certa complessità, la conferenza simultanea.<br />
&nbsp;<br />
3. Le principali novità della conferenza simultanea<br />
La disciplina della conferenza simultanea presenta, tra diverse altre, due novità alle quali occorre rivolgere l’attenzione: il rappresentante unico dell’amministrazione statale (§ 3.1.) e un nuovo meccanismo per avviare la procedura di soluzione dei conflitti relativi a interessi sensibili (§ 3.2.).<br />
&nbsp;<br />
3.1. Il rappresentante unico dell’amministrazione statale<br />
Come anticipato, lo schema di decreto legislativo dispone che alla conferenza simultanea prenda parte un solo soggetto in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato, nominato dal Presidente del consiglio o, per le articolazioni periferiche, dal prefetto. La previsione – già presente per le altre amministrazioni (art. 14-ter, co. 6, l. n. 241/90, versione vigente) – non solo ha l’obiettivo di ridurre il numero dei partecipanti alle conferenze di servizi, ma soprattutto quello di assicurare il coordinamento degli uffici statali.<br />
Per comprendere il punto, occorre ricordare un carattere tipico dell’amministrazione statale italiana: “lo Stato è un congiunto organizzato di amministrazioni diverse, cioè è un ente ad amministrazioni disaggregate, e, conseguentemente, ad organi disaggregati”, con la conseguenza fisiologica che “gli interessi pubblici di attribuzione dei singoli ministeri sono talora istituzionalmente confliggenti”[35]. Si tratta di un fatto sin troppo noto sul quale non ci si deve soffermare, se non per sottolineare come, proprio in ragione della sua natura disaggregata, in base all’attuale disciplina, lo Stato partecipa alla conferenza di servizi attraverso tutte le sue articolazioni[36].<br />
Diverse norme nel corso del tempo hanno tentato di fronteggiare questo fenomeno[37]. Il Governo e la maggioranza parlamentare hanno deciso di intervenire nuovamente su questo problema. Come noto, la l. 124/15 contiene una delega legislativa intesa a modificare la disciplina della presidenza del Consiglio dei ministri, al fine, tra l’altro, di attuare l’articolo 95 della Costituzione e di adeguare l’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, definendo “le competenze regolamentari e quelle amministrative funzionali al mantenimento dell’unità dell’indirizzo e alla promozione dell’attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri” (art. 8, co. 1, lett. c, n. 1)[38]. Inoltre, per quanto riguarda l’amministrazione periferica dello Stato, la l. 124/15 contiene una delega legislativa relativa alla “confluenza nell’Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato … attribuzione al prefetto … di funzioni di direzione e coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell’Ufficio territoriale dello Stato, eventualmente prevedendo l’attribuzione allo stesso di poteri sostitutivi…, e di rappresentanza dell’amministrazione statale, anche ai fini del riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi …; individuazione della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze esercitate..” (art. 8, co. 1, lett. e)[39]. Ciò vale ovviamente anche per le articolazioni periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali (cfr. § 4)[40].<br />
La legge n. 124/15 intende quindi contrastare la disaggregazione degli apparati statali, individuando una serie di meccanismi unificanti. L’istituzione del rappresentante unico costituisce parte di questa strategia. Certamente la disciplina contenuta dallo schema decreto legislativo è molto scarna e lascia aperti numerosi problemi che potranno forse essere chiariti dalle norme delegate relative alla riforma del Governo e delle prefetture (se, e quando, saranno emanate).<br />
Ciò premesso, dal punto di vista procedurale è plausibile che la nuova figura del rappresentante unico imporrà il ricorso a tecniche di raccordo stabili tra le varie amministrazioni statali, che verosimilmente saranno diverse a livello centrale e a quello periferico[41]; ma non è escluso che su questo aspetto possa essere lasciato un certo margine di autonomia ai dirigenti di volta in volta competenti. Il vero problema è che la bozza di decreto non specifica quale debba essere il rapporto del rappresentante unico con gli altri uffici statali (i quali possono comunque partecipare alla conferenza in funzione di supporto); essa chiarisce solo che costui debba esprimere una posizione univoca e vincolante per tutte le amministrazioni. In principio sono ipotizzabili due soluzioni:<br />
a) egli è un mero nuncius delle amministrazioni statali ed è quindi vincolato dalle determinazioni della relativa maggioranza (salva la possibilità di opposizione: cfr. infra). In tal caso egli dovrebbe svolgere essenzialmente una funzione di coordinamento e mediazione.<br />
b) Egli, acquisiti gli elementi conoscitivi necessari ed eventualmente esperiti tentativi di mediazione, gode di autonomia decisionale rispetto a quanto rappresentato dalle singole amministrazioni.<br />
Secondo il Consiglio di Stato il legislatore delegato avrebbe optato per la seconda opzione. Avrebbe cioè escluso che il rappresentante sia astretto a “vincoli di “mandato imperativo”“ (sic!) da parte delle altre amministrazioni e gli avrebbe invece lasciato “un margine discrezionale di azione, in relazione all’andamento dei lavori della conferenza”[42]. Tale interpretazione – nonostante sollevi alcuni dubbi di compatibilità con l’art. 97, co. 2, Cost. – appare la più coerente con la logica complessiva della riforma e con la funzione della conferenza di servizi simultanea.<br />
Anche a prescindere dal nuovo ruolo dei prefetti, l’istituzione del rappresentante unico per lo Stato costituisce un notevole cambio di paradigma. Infatti, come noto, in passato la conferenza di servizi era strumentale a consentire, attraverso il confronto procedurale, la convergenza degli interessi pubblici attribuiti alle diverse autorità partecipanti (comprese quelle statali)[43]. Un’unificazione decisionale quindi da raggiungere ex post. In base alla nuova disciplina, per lo Stato tale convergenza dovrebbe invece essere perseguita attraverso la “sintesi della preliminare ponderazione interna dei vari profili di interesse coinvolti”[44]. Un’unificazione dunque da operare innanzitutto ex ante tra i vari uffici statali, salvo poi confrontare la posizione raggiunta con quella degli altri partecipanti alla conferenza.<br />
L’arretramento del confronto tra gli interessi statali nell’ambito della sfera organizzativa, unitamente all’attribuzione al rappresentante unico di un certa autonomia decisionale, chiarisce un elemento importante. In futuro la posizione dello Stato sarà permeabile a esigenze connesse all’opportunità politica[45], nel senso che, per le conferenze simultanee che presentino una particolare rilevanza (specie laddove vi sia il coinvolgimento diretto del Presidente del consiglio), d’ora in poi potranno essere attivati gli strumenti dell’indirizzo politico-amministrativo[46]. Peraltro la stessa individuazione in concreto del rappresentante unico è scelta di primario rilievo in relazione a ciascuna conferenza: basti pensare, ad esempio, alla differenza tra la nomina di un provveditore regionale alle opere pubbliche e quella di un soprintendente. Resta fermo che, a livello locale, a prescindere dall’individuazione del rappresentante unico, un ruolo centrale sarà comunque ricoperto, in presenza di conflitti, dal prefetto che già in forza della vigente normativa deve svolgere una funzione di coordinamento tra le amministrazioni periferiche dello Stato[47].<br />
Si deve infine sottolineare che l’assorbimento nell’ambito organizzativo del confronto tra i diversi uffici statali imporrà il rigoroso rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza dei lavori preliminari, in modo che siano facilmente accessibili i percorsi logici e giuridici seguiti da ciascun partecipante per assumere le proprie determinazioni così come quella che sarà portata in conferenza dal rappresentante unico.<br />
&nbsp;<br />
3.2. L’opposizione delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili<br />
La bozza di decreto legislativo contiene novità anche per quanto riguarda l’avvio del procedimento per la soluzione dei conflitti amministrativi qualificati.<br />
In primo luogo, come accennato, l’obiezione delle amministrazioni titolari di determinati interessi pubblici (ambiente, paesaggio, patrimonio storico-artistico, salute, pubblica incolumità) e delle regioni (nelle materie di loro competenza) non impedisce più la conclusione in senso favorevole della conferenza di servizi, ma ha il solo effetto di sospenderne l’efficacia per 10 giorni; termine (decadenziale) questo entro il quale le autorità dissenzienti possono opporre opposizione al Presidente del consiglio. Ciò significa, insieme a un aumento del potere discrezionale dell’organo procedente, un netto favor nei confronti della conclusione positiva della conferenza.<br />
In secondo luogo, lo schema stabilisce che per le amministrazioni statali l’opposizione deve essere proposta dal Ministro competente. L’innovazione è evidente se si considera che nella vigente normativa il dissenso relativo a interessi sensibili rimette all’ufficio procedente, che intenda perseguire il superamento del dissenso, l’onere di rinviare la questione al Consiglio dei ministri[48]. Pur in assenza di specificazioni nel testo normativo e nella relazione di accompagnamento, ciò vuol dire che nella nuova disciplina la sostenibilità o l’opportunità del dissenso delle amministrazioni preposte alla protezione di interessi sensibili potrà essere oggetto di una preliminare valutazione politica, che rappresenta dunque un potenziale filtro rispetto alle valutazioni formulate degli organi burocratici.<br />
Tale circostanza solleva però il delicatissimo problema dei rapporti tra sfera politica e quella amministrativa in questa fase della procedura. Infatti in questo caso la posizione del ministro si sovrappone direttamente a un atto di amministrazione attiva, in genere di carattere puntuale (es. localizzazione di un progetto), peraltro caratterizzato da elevata valenza tecnica (es. compatibilità con preesistenze archeologiche). Questa attività ministeriale fuoriesce dalle funzioni amministrative attribuite generalmente agli organi di governo, che, come noto, sono oggi tipizzate (specie per quanto riguarda le determinazioni a carattere puntuale), per per assicurare il rispetto e il bilanciamento degli artt. 95 e 97 Cost.[49]. Si è quindi in presenza di una potenziale rottura del sistema che genera forti perplessità circa la compatibilità con la Costituzione. Tanto più che di questa alterazione dell’ordinario rapporto tra organi di governo e organi tecnici non c’è alcuna traccia nella legge di delega, che si limita a riconosce alle amministrazioni di tutela la possibilità di attivare procedure di “riesame” della determinazione finale della conferenza di servizi[50].<br />
Per queste ragioni, è auspicabile che la previsione venga espunta dal testo definitivo o che, quanto meno, venga precisato che l’atto ministeriale è dovuto e vincolato a quanto dichiarato dalla singola amministrazione in sede di conferenza di servizi (ossia al rappresentante unico).<br />
&nbsp;<br />
4. Il depotenziamento degli interessi sensibili<br />
Le brevi considerazione sin qui svolte dimostrano che diverse disposizioni della bozza di decreto (e a monte della legge di delega) hanno l’obiettivo di depotenziare la tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico e della salute. Anzi si può dire che la nuova disciplina va spesso nel senso della normalizzazione di tali valori, dove con questo termine si intende l’assoggettamento di alcuni interessi pubblici – in passato sottoposti a un regime amministrativo speciale in ragione della loro particolare delicatezza – a una disciplina giuridica ordinaria (o almeno caratterizzata da un minor tasso di specialità).<br />
In generale, rimanendo all’attualità, tale obiettivo è stato anticipato da alcune esternazioni del Presidente del Consiglio dei ministri e il Governo e il Parlamento, anche con altre normative, stanno ora perseguendo una strategia (per la verità iniziata già qualche anno addietro) orientata a contenere il ruolo delle amministrazioni di tutela e in particolare degli organi periferici del Ministero per i beni e la attività culturali nei processi decisionali: basti pensare alla nuova formulazione dell’art. 146, co. 9 del codice dei beni culturali (che prevede il silenzio-assenso generalizzato del soprintendente nei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche). In questo sforzo di normalizzazione il Governo e la maggioranza parlamentare sono supportati da settori importanti del mondo produttivo e, tra gli altri, da parte della dottrina giuridica.<br />
Con specifico riferimento al nostro tema tale obiettivo emerge da una serie di disposizioni della legge n. 124/15[51] e dello schema legislativo sulla conferenza di servizi.<br />
A) Innanzitutto il depotenziamento degli interessi sensibili assume una veste organizzativa. Come detto, in base allo schema di decreto legislativo alla conferenza può partecipare un solo rappresentante per le amministrazioni statali. Tale previsione si colloca però in contesto più ampio. Al di là di quanto detto a proposito del nuovo (possibile) ruolo di direzione e coordinamento dei prefetti, si deve ricordare che, a completamento di un processo avviato nel 2014[52], dal 2016, la tutela archeologica, delle belle arti e del paesaggio è stata concentrata in un’unica soprintendenza[53]; e, fino all’entrata in vigore dei decreti attuativi della l. 124/15, spetterà al soprintendente unico il compito di partecipare alle conferenze di servizi per tutte le questioni relative a questi tre ambiti[54]. Tutto questo significa che i singoli apparati di tutela non potranno più agire direttamente in relazione all’interesse pubblico cui sono preposti, ma lo potranno fare al più attraverso il soprintendente e, da qui a poco, attraverso il rappresentante unico. In tal modo, insomma si è ottenuto l’allontanamento delle amministrazioni tecniche dal potere decisionale che sarà esercitato da una serie di altre istanze che svolgeranno quindi un necessario ruolo di mediazione (anche politico).<br />
B) Un secondo elemento è rappresentato dal ricordato filtro ministeriale in relazione al dissenso delle amministrazioni di tutela rispetto alla conclusione favorevole della conferenza simultanea (art. 14-quinquies, n. vers.).<br />
C) Tale depotenziamento ha infine una dimensione procedurale, che si concretizza nell’applicazione del silenzio-assenso anche agli uffici preposti alla tutela degli interessi sensibili (sebbene accompagnato dalla previsione di termini più estesi di formazione). In particolare, al di là dell’art. 17-bis, l. n. 241/90, tale istituto trova applicazione a tutte le amministrazioni chiamate a partecipare alla conferenza semplificata (art. 14-bis, co. 4, n. vers., non diversamente da quanto già stabilito dall’art. 14-ter, comma 7, l. 241/90, testo vigente). Per la conferenza simultanea un problema specifico invece neanche si pone, dato che le amministrazioni di tutela non sono più parti necessarie del procedimento.<br />
Come noto, specialmente la legge di delega ha generato un forte allarme in ampi settori dell’opinione pubblica e delle istituzioni, che sono culminati in appelli pubblici, due dei quali addirittura indirizzati al Presidente della Repubblica: il primo promosso da Azzariti, Carlassare, Lucarelli, Maddalena, Neppi Modona, Pace, Settis, Zagrebelsky e sottoscritto anche da altri autorevoli giuristi[55], il secondo promosso da funzionari del Ministero dei beni culturali[56]. Una netta presa di posizione contraria è stata espressa il 14 luglio e il 4 agosto 2015 dal Consiglio superiore dei beni culturali che ha insistito sulla incongruità del termine di 90 giorni per la formazione del silenzio assenso e ha manifestato forte preoccupazione per la confluenza delle soprintendenze all’interno dell’ufficio territoriale dello Stato[57]. In senso analogo, ancora, vanno il parere del 21 ottobre 2014 della Commissione Istruzione pubblica-Beni culturali del Senato della Repubblica e l’ordine del giorno approvato nel luglio 2015 dalla Camera. Infine preoccupazione su questo aspetto è stato manifestato anche dalla Corte dei conti in sede di audizione al Senato della repubblica nell’ottobre 2014[58].<br />
Il tema è molto complesso e peraltro va ben oltre la conferenza di servizi[59]. Rinviando a quanto già detto sul rappresentante unico e sul filtro ministeriale, ci si limita a qualche breve osservazione sul dibattutissimo meccanismo del silenzio-assenso. Innanzitutto va sottolineato che il problema presenta aspetti non solo giuridici. Ad esempio, viene frequentemente denunciato che le dotazioni di personale degli uffici periferici dell’amministrazione dei beni culturali sono ampiamente sottodimensionate. Circostanza questa che ovviamente ha un’incidenza notevole sui tempi di esame e definizione delle singole pratiche[60]. Anche se, in realtà, si sostiene che una delle finalità dell’accorpamento delle soprintendenze risiederebbe proprio nel rendere più efficiente e celere l’amministrazione nell’attività di tutela. Va poi considerata la lentezza con cui le regioni stanno predisponendo i piani paesaggistici (che tra l’altro dovrebbero rappresentare una ricchissima fonte di conoscenza del territorio). Piani dai quali può discendere una semplificazione procedurale per le autorizzazioni paesaggistiche (art. 146, co. 5, codice del paesaggio).<br />
Ma, a prescindere da questi aspetti, numerose ragioni inducono a ritenere che la riduzione delle tutele così come operata dalla l. n. 124/15 e dallo schema legislativo sia incompatibile con i principi costituzionali. Per limitarsi all’essenziale, si può osservare che, in base alla Costituzione, i valori culturali, paesaggistici e ambientali devono essere oggetto della massima protezione, in quanto – per citare la Corte costituzionale – sono insuscettibili di essere subordinati a qualsiasi altro valore, ivi compresi quelli economici (così come quelli connessi all’efficienza e alla celerità dell’azione amministrativa)[61] e quindi devono “sempre essere presi in considerazione nei concreti bilanciamenti operati dal legislatore ordinario e dalle pubbliche amministrazioni”[62]. Non è un caso che la Corte costituzionale, a proposito dell’amministrazione statale preposta alla tutela del paesaggio, utilizzi espressioni forti quali “estremo baluardo”[63] o “estrema difesa”[64] dei valori culturali. Tutto questo giustifica per tali interessi pubblici la previsione, sin dal 1990, di uno speciale regime amministrativo (es. art. 14-quater, co. 3, art. 16, co. 3, art. 17, co. 2, art. 19, co. 1, art. 20, co. 4, l. n. 241/90)[65].<br />
Si tratta di principi consolidati nell’ordinamento costituzionale, che non meritano di essere ulteriormente discussi in questa sede[66]. Si può solo aggiungere che la speciale protezione di tali interessi, se non si può tradurre in una loro potenziale “tirannia”, deve comunque trovare un riscontro, tra l’altro, in una disciplina adeguata del procedimento.<br />
Non è però escluso che si possano individuare, per i singoli settori, specifiche situazioni in cui un’espressa pronuncia dell’amministrazione di tutela non sia necessaria o possa essere ottenuta tramite silenzio-assenso. In questa direzione va ad esempio l’art. 12, co. 2, d.l. 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo)[67], che prevede l’emanazione di un regolamento del Governo finalizzato a individuare interventi di impatto minore (o nullo) sul paesaggio cui può conseguire un regime autorizzatorio semplificato o la liberalizzazione delle attività di trasformazione (regolamento però che a distanza di quasi un anno non è stato ancora emanato). Si può ancora ricordare l’art. 143, co. 4, lett. b) del codice dei beni culturali, in base al quale il piano paesaggistico può individuare aree “gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell&#8217;autorizzazione”.<br />
Appaiono invece irragionevoli e difformi ai principi sopra ricordati le norme che introducono per le amministrazioni di tutela la regola generalizzata, con il solo correttivo di termini più lunghi di formazione, del silenzio-assenso (si ripete: art. 17-bis, co. 3, l. 241/90; il nuovo testo dell’art. 14-bis, co. 4 della stessa legge; art. 146, co. 9 del codice dei beni culturali). Strumento questo (definito dal Consiglio superiore dei beni culturali “rozzo e pericoloso”) che abbassa in tutte le ipotesi (senza alcuna differenziazione) il livello di protezione di tali valori. La semplificazione dell’attività amministrativa di tutela è certamente ammissibile (e talvolta necessaria). Si deve però trattare di previsioni (selettive) da inserire, all’esito di un’attenta valutazione, all’interno delle discipline di settore (cfr. infra).<br />
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5. Semplificazione e razionalizzazione della conferenza di servizi<br />
Infine può essere utile svolgere qualche breve considerazione di carattere più generale sull’attuale riforma della conferenza di servizi in relazione ai principi di semplificazione e razionalizzazione (espressamente menzionati dal legislatore delegante).<br />
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5.1. Rischi derivanti da un’eccessiva regolamentazione del procedimento<br />
Conviene partire da un dato condiviso in letteratura. Una politica istituzionale che intenda perseguire l’accelerazione e la semplificazione dei processi decisionali delle pubbliche amministrazioni deve agire con una pluralità di strumenti e su diversi fronti[68]. Uno di questi fronti è rappresentato sicuramente dalla valutazione ed eventualmente dall’adeguamento delle singole legislazioni di settore, attraverso interventi mirati sulle norme intorno alle quali si concentrano le principali difficoltà sostanziali e procedurali (ciò che ovviamente presuppone una approfondita conoscenza anche statistica delle singole materie interessate). Tentare invece di perseguire tali obiettivi concentrando l’attenzione sulla sola disciplina generale del procedimento, finisce molto probabilmente per produrre effetti controproducenti. Ciò è dimostrato in modo esemplare proprio dalla storia normativa della conferenza di servizi, che nel tempo è diventata oggetto di disposizioni sempre più analitiche e complicate. Regolamentazione questa che si è poi riversata sui funzionari pubblici, che spesso si sono dovuti districare tra precetti che perseguono finalità contraddittorie.<br />
È dunque opportuno evitare iper-regolazioni del procedimento[69]. Infatti, nonostante un diffuso convincimento in senso contrario, la legge incontra dei limiti significativi nell’indirizzare e governare l’amministrazione e non può intervenire con successo su ogni disfunzione operativa. Del resto, non essendo l’efficienza e la celerità principi solo giuridici, essi non possono essere adeguatamente attuati solo con strumenti legali (es. attraverso divieti/obblighi, poteri/decisioni, termini perentori)[70]. Ma devono essere presi in considerazione anche altri mezzi. In sostanza, in questi casi, la logica giuridica deve convivere con la razionalità gestionale e non deve invece soffocarla. A ben vedere, è questo uno dei messaggi contenuti nel citato rapporto di Ref.ricerca.<br />
Come è stato efficacemente notato da un noto studioso statunitense “in un clima di sfiducia nella professionalità di un’agenzia, adottare uno stile amministrativo legalistico offre ai funzionari una sorta di porto sicuro. Ne deriva però un circolo vizioso. In un clima di sfiducia nella professionalità di un’agenzia è meno probabile che il legislatore finanzi in modo adeguato l’agenzia stessa ed è più probabile che vincoli il suo modo di decidere con regole più dettagliate generando in tal modo critiche da tutte le parti e incrementando il contenzioso giudiziario. Ciò ovviamente aumenta la possibilità che i funzionari agiscano in modo maggiormente legalistico piuttosto che improntato a ragionevolezza, ciò che a sua volta aumenta la possibilità che ciò sia considerato non professionale e inaffidabile”[71].<br />
Per questa ragione una drastica semplificazione normativa (insieme ad altre misure: es. l’adeguamento delle dotazioni di personale debitamente preparato) potrebbe portare con sé una maggiore responsabilizzazione e un più ampio spazio di manovra per le singole amministrazioni (e dei relativi dirigenti) per la gestione di queste procedure; soluzioni queste che, a loro volta, potrebbero essere agevolmente collegate alla valutazione di detti funzionari.<br />
Al riguardo può essere interessante un rapidissimo richiamo all’esperienza della Repubblica Federale di Germania. Disponeva la precedente versione dell’art. 71-d della legge tedesca sul procedimento amministrativo (introdotto con la legge di accelerazione del 1996): “1. Qualora a un procedimento autorizzatorio debbano prendere parte titolari di interessi pubblici l’autorità competente, in particolare su domanda del richiedente l’autorizzazione, deve invitarle a esprimere un parere entro un certo termine, nella misura in cui ciò sia materialmente possibile e necessario. 2. Dichiarazioni fatte dopo la scadenza del termine non vengono più prese in considerazione a meno che gli interessi addotti non fossero già noti all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione o avrebbe dovuto esserle noti o siano rilevanti ai fini della legittimità della decisione”[72]. È questo il c.d. Sternverfahren (procedimento a stella), che svolgeva una funzione assai simile alla nostra conferenza di servizi.<br />
L’art. 71-d VwVfG è stato sostituito nel 2008 (in occasione del recepimento della direttiva servizi) dal c.d. “procedimento attraverso un ufficio unico”, la cui disciplina è parimenti apprezzabile per chiarezza e semplicità. Interessante notare che nella relazione di accompagnamento al disegno di legge del 2008 predisposta dal Governo federale si afferma che l’introduzione per legge del “procedimento a stella” intendeva produrre un effetto di impulso e di segnale; effetti indubbiamente raggiunti, visto che oggi regolarmente si ricorre a tale strumento. In conseguenza, anche per ragioni di “pulizia” dell’ordinamento giuridico, si può rinunciare a una sua espressa menzione nella legge[73]. Questo esempio dimostra anche procedimenti con oggetti complessi possono essere gestiti con norme semplici e chiare.<br />
Certamente sarebbe irrealistico e irresponsabile pretendere che il legislatore italiano si attesti sin da subito su questi standard normativi: gli obiettivi della semplificazione e della razionalizzazione non possono che essere perseguiti in modo graduale e attento alla realtà concreta dell’amministrazione. Bisognerà comunque attendere per verificare se la complessiva attuazione della legge 124/15 produrrà gli effetti auspicati sul nostro istituto.<br />
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5.2. Tre aspetti critici dello schema di decreto legislativo<br />
Per il momento ci si può limitare a mettere in luce tre aspetti che sollevano alcune perplessità circa la congruità con i principi di semplificazione e razionalizzazione della conferenza di servizi.<br />
Il primo riguarda alcuni passaggi dello schema di decreto legislativo che sono formulati in modo inutilmente analitico. Ciò è percepibile nella disciplina della conferenza semplificata. Si pensi all’art. 14-bis, co. 2 (n. vers.) che contiene un elenco dettagliato (in ampia misura superfluo) dei contenuti che deve avere la comunicazione alle altre amministrazioni dell’apertura della conferenza. Si pensi ancora all’art. 14-quinquies, co. 4-6 (n. vers.) sulla procedura che deve precedere la determinazione del Consiglio dei ministri. In entrambi i casi si ha un evidente eccesso di regolamentazione che può potenzialmente produrre quel rafforzamento dello stile legalistico dell’azione amministrativa con tutte le conseguenze cui si è detto.<br />
Il secondo aspetto è più complesso e concerne il criterio di conclusione della conferenza dei servizi: la prevalenza delle posizioni espresse (art. 14-ter, co. 6, n. vers.). Il Governo nel disegno di legge contenente la delega aveva previsto il principio della maggioranza, salva l’individuazione di meccanismi per la composizione degli interessi pubblici sensibili[74]. Tuttavia il Parlamento, in continuità con l’art. 14-ter, co. 6-bis, l. n. 241/90 (versione vigente), ha voluto mantenere la regola della prevalenza delle posizioni espresse (lett. l), probabilmente ritenendo che l’istituzione del rappresentante unico avrebbe portato lo Stato a una posizione permanente di minoranza[75]. Il legislatore delegato si è ovviamente dovuto attenere alla legge di delega.<br />
È però un dato di fatto che questa regola è in sé foriera di incertezze e complicazioni, come dimostra la giurisprudenza (che non ha sempre aiutato a semplificare le cose). Questa ha stabilito ad esempio che “sussiste … uno iato sistematico fra la determinazione conclusiva della conferenza di tipo decisorio (nonché – a fortiori – fra le posizioni espresse in sede di conferenza dalla singola amministrazione) e il successivo provvedimento finale”, in conseguenza, l’amministrazione procedente (ossia un funzionario) deve “valutare in concreto, in ragione della natura degli interessi coinvolti, l’importanza dell’apporto della singola autorità e la tipologia del loro eventuale dissenso”[76]. Ma è chiaro che una valutazione così ampia (e quindi opinabile) può facilmente dare luogo a contestazioni giudiziarie o in sede esecutiva[77].<br />
Si pensi ancora all’interpretazione che è stata data dall’art. 14-quater, co. 1 (versione vigente). Che, come noto, subordina l’ammissibilità del dissenso delle amministrazioni partecipanti a 5 condizioni: contestualità, motivazione, attinenza, tempestività, costruttività. Ciò nonostante, il giudice amministrativo ha ripetutamente affermato che il dissenso, ancorché irrituale (perché non contestuale o non costruttivo), formulato dalle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (il paesaggio) non può essere superato attraverso il meccanismo della prevalenza, dovendo in tal caso l’amministrazione procedente astenersi dal concludere il procedimento in senso favorevole e convocare una nuova seduta della conferenza di servizi[78].<br />
Insomma questo criterio di decisione sembra essere fatto apposta per rendere farraginoso il processo decisionale e ci si deve chiedere se la bozza di decreto legislativo non avrebbe potuto almeno introdurre correttivi in grado di semplificare e chiarire questo problema.<br />
Il terzo aspetto riguarda la disciplina delle procedure di soluzione dei conflitti amministrativi. Nel corso del tempo la disciplina della conferenza di servizi ha risentito dell’ossessiva preoccupazione per l’“ultima parola”, che è stata una delle cause tra l’altro dell’eccessiva complessità dei meccanismi di composizione dei dissensi[79]. Occorre invece chiedersi se non siano prospettabili, accanto a quelle già previste, anche soluzioni più semplici.<br />
Come noto, nell’attuale disciplina (al pari di quella contenuta nello schema di decreto legislativo) quando il Consiglio dei ministri deve decidere su questi procedimenti, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo convoca una o più riunioni – alla quale partecipano i rappresentati di tutte le amministrazioni che hanno preso parte alla conferenza – per “acquisire i necessari elementi informativi” e soprattutto per verificare “la possibilità eventuale possibilità di individuare una soluzione condivisa fra le amministrazioni dissenzienti”[80]. I dati sopra riportati sulle decisioni del Consiglio dei ministri non sono da trascurare: su 58 decisioni di merito assunte dal 2012 all’aprile 2014, in 18 casi il Consiglio dei ministri ha preso atto del superamento del dissenso. Il che vuol dire che nel 31% dei casi il Dipartimento è riuscito a comporre in via bonaria il conflitto.<br />
Ci si deve porre allora la seguente: non converrebbe stabilire, in caso di dissenso (anche non qualificato e anche a livello locale), forme di mediazione da condurre entro un termine determinato e affidate a soggetti, autorevoli, tecnicamente preparati, ma estranei alla procedura? Soggetti che, a seconda dei casi, potrebbero essere collocati, a seconda dei casi, a livello statale o regionale[81]. Si tratterebbe peraltro di una soluzione pienamente compatibile con la legge di delega (art. 2, co. 1, lett. n). Questo dispositivo ovviamente funzionerebbe (meglio) in presenza di meccanismi di soluzione delle controversie semplici e prevedibili.<br />
A questo proposito un inciso può essere interessante. Il tema della mediazione nei conflitti tra amministrazioni pubbliche è poco studiato in Italia. Tuttavia, esempi tratti dall’ordinamento europeo possono offrire indicazioni utili: si pensi alle procedure di arbitrato (tra autorità nazionali) relative all’immissione in commercio di farmaci secondo il sistema del reciproco riconoscimento e all’alto tasso di successo che esse conseguono[82].<br />
*** *** ***<br />
Nonostante i numerosi aspetti critici messi in luce, ci si deve augurare che questa normativa delegata (e quella che seguirà sulle altre materie) sia in grado di migliorare le dinamiche del pluralismo amministrativo in Italia. Non si deve però trascurare che molte delle disfunzioni della conferenza di servizi (e più in generale dell’amministrazione) hanno origine politico/costituzionale. Basti pensare alla prolungata incapacità del legislatore di dare attuazione al nuovo titolo V, della parte II della Costituzione e al significato che ciò ha avuto sul funzionamento del sistema amministrativo italiano. Anche a questi problemi è quindi necessario che il Parlamento e il Governo dedichino la necessaria attenzione, dopo l’eventuale riforma della Costituzione.</p>
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* Relazione al convegno “Le nuove semplificazioni dell&#8217;attività amministrativa” (Padova, 20 maggio 2016).<br />
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[1] Per un primo commento allo schema di decreto legislativo, cfr. M. Santini, La conferenza di servizi dopo la riforma Madia: questione di (ulteriori) norme o di cultura?, in Urbanistica e appalti, 2016, 2, 129 ss.</p>
<p>[2] La letteratura in argomento è assai ampia; per limitarsi ad alcuni riferimenti, si vedano tra gli altri: E. Scotti, La conferenza di servizi, in L’azione amministrativa, a cura di A. Romano, Torino, 2016, 458 ss.; E. Sticchi Damiani, Conferenza di servizi, in Treccani, Diritto on line, 2015 (reperibile al seguente indirizzo: http://www.treccani.it/enciclopedia/conferenza-dei-servizi_%28Diritto_on_line%29/; consultato il 28 aprile 2016); G. Pagliari, La conferenza di servizi, in Codice dell&#8217;azione amministrativa, a cura di M.A. Sandulli, Milano, 2011, 607 ss.; G. Sciullo, La Conferenza di servizi come meccanismo di decisione, in Giorn. dir. amm., 2011, 1138 ss.; S. Civitarese Matteucci, Conferenza di servizi, in Enc. dir., Ann., II, Milano, 2008, 271 ss.; D. D’Orsogna, Conferenza di servizi e amministrazione della complessità, Torino, 2002; S. Cassese, L’arena pubblica. Nuovi paradigmi per lo Stato, in Riv. trim. dir. pubbl., 2001, 601 ss.; G.F. Cartei, Servizi (conferenza di), in Dig. disc. pubbl., vol. XIV, Torino, 1999, 65 ss.; F.G. Scoca, Analisi giuridica della conferenza di servizi, in Dir. amm., 1999, 255 ss.; L. De Lucia, F. Luciani, Contributo allo studio della conferenza di servizi decisoria, in Studi in onore di G. Guarino, vo. II, Padova, 1998, 1 ss.; G.D. Comporti, Il coordinamento infrastrutturale. Tecniche e garanzie, Milano, 1996.</p>
<p>[3] Es. F. Bassanini, L. Carbone, La conferenza di servizi. Il modello e i principi, in La disciplina generale dell’azione amministrativa, a cura di V. Cerulli Irelli, Napoli, 2006, 173 ss.</p>
<p>[4] Cfr. artt. 27 e 200 ss. , d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull&#8217;aggiudicazione dei contratti di concessione).</p>
<p>[5] In tal senso, cfr. anche Cons. Stato, comm. speciale, 7 aprile 2016, n. 890/2016, par. 1.</p>
<p>[6] Corte cost., 11 luglio 2012, n. 179.</p>
<p>[7] Corte cost., 11 novembre 2010, n. 313.</p>
<p>[8] Cons. Stato, comm. speciale, n. 890/2016 cit., par. 4.1-4.3.</p>
<p>[9] Es. Cons. Stato, sez. VI, 10 marzo 2014, n. 1144.</p>
<p>[10] Es. art. 14, co. 2, prima frase, art. 14-ter, co. 7, l. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Si veda, in generale, lo studio dell’Aspen Institute Italia, curato da S. Cassese, I maggiori vincoli amministrativi alle attività d’impresa: dai casi specifici alle soluzioni, Roma, 2016, spec. 27 ss.</p>
<p>[11] Per un elenco delle modifiche apportate nel tempo alla conferenza di servizi, cfr. Cons. Stato, comm. speciale, 890/2016 cit., par. 3.2.</p>
<p>[12] Art. 12, d.l. 3 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo) conv. l. 29 luglio 2014 n. 106.</p>
<p>[13] Art. 20, co. 5-bis, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).</p>
<p>[14] Art. 12, l. 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi &#8211; Legge di semplificazione 1999).</p>
<p>[15] Art. 10, l. 11 febbraio 2015, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla l. 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull&#8217;azione amministrativa).</p>
<p>[16] L. 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) e d.lgs 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della L. 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale).</p>
<p>[17] Come noto, tale normativa – confluita poi nel codice dei contratti pubblici (artt. 161 ss., d.lgs 12 aprile 2016, n. 163, Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) – ha devoluto al CIPE (integrato dai presidenti delle regioni) la competenza ad approvare i progetti preliminari di determinate opere (con espressa esclusione della conferenza di servizi: art. 3, co. 5, d.lgs n. 190/02), istituendo una conferenza si servizi istruttoria con il compito di formulare proposte rivolte sempre al CIPE (art. 4 e 4 ter, d.lgs cit.). Disciplina questa che ha peraltro superato il vaglio della Corte costituzionale (sent. 1 ottobre 2003, n. 303, par. 23 in diritto).</p>
<p>[18] Senato della Repubblica, XIV legislatura, AS n. 374 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive).</p>
<p>[19] Reperibile al seguente indirizzo internet: http://www.confindustria.it/wps/wcm/connect/www.confindustria.it5266/47393dba-40a0-429b-9833-b3f30cbc60ce/Indagine+Cds.pdf?MOD=AJPERES&amp;CONVERT_TO=url&amp;CACHEID=47393dba-40a0-429b-9833-b3f30cbc60ce (consultato il 28 aprile 2016).</p>
<p>[20] Rapporto cit., 31.</p>
<p>[21] Reperibile sul sito: http://www.confindustria.it/wps/wcm/connect/www.confindustria.it5266/39fe0d77-3a4d-4540-af36-8a159de48901/Contributo+Confindustria+consultazione+PA.pdf?MOD=AJPERES&amp;CONVERT_TO=url&amp;CACHEID=39fe0d77-3a4d-4540-af36-8a159de48901 (consultato il 28 aprile 2016).</p>
<p>[22] Art. 14-quater, co. 3, l. 241/90 versione vigente.</p>
<p>[23] Dati reperibili al seguente indirizzo: http://presidenza.governo.it/DICA/art_14_quater_legge_241_1990/comunicati/comunicati.html (consultato il 28 aprile 2016).</p>
<p>[24] In senso simile, cfr. Cons. Stato, comm. speciale, 890/2016 cit., par. 5.4. Per altri studi sul campo, cfr. es. Dipartimento della funzione pubblica, Semplificazione e trasparenza, Napoli, 2005; C. Iuvone, Conferenza di servizi, in La semplificazione tra Stato, regioni e autonomie locali. Il caso della legge 241, a cura del Formez, Quaderno n. 50, Roma, 2006, 79 ss.; con riferimento alla sola Regione Piemonte , Corep, LaPo, La Conferenza di servizi: analisi empirica ed esperienze a confronto, a cura di L. Bobbio, D. Barella, M. Sartoni, 2009, reperibile al seguente indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/oss_riforma/dwd/semplificazione/rep_conf_servizi.pdf (consultato il 4 maggio 2016); M. Conticelli, La conferenza dei servizi, in Il procedimento amministrativo a venti anni dalla legge n. 241 del 1990, a cura di SNA, IRPA (coordinatore scientifico A. Sandulli), Roma, 2013, 112 ss., consultabile al seguente indirizzo: http://sna.gov.it/fileadmin/files/ricerca_progetti/Ricerca_SNA_IRPA/Procedimento_amministrativo_SNA_IRPA.pdf (consultato il 4 maggio 2016).</p>
<p>[25] Cons. Stato, comm. speciale, n. 890/2016 cit.; cfr. anche M. Santini, La conferenza di servizi, cit.</p>
<p>[26] Cons. Stato, comm. speciale, 890/2016 cit., par. 7.7.</p>
<p>[27] Cfr. es. i rilievi testuali formulati da Cons. Stato, comm. speciale, n. 890/2016 cit., par. 8.</p>
<p>[28] Definizioni tratte dal Vocabolario Treccani online.</p>
<p>[29] In materia, cfr. F. Aperio Bella, Il silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni (il nuovo art. 17-bis della l. n. 241 del 1990), reperibile al seguente indirizzo: www.diritto-amministrativo.org (consultato il 16 maggio 2016); R. Di Pace, La resistenza degli interessi sensibili nella nuova disciplina della conferenza di servizi, reperibile al seguente indirizzo: www.diritto-amministrativo.org (consultato il 4 maggio 2016); F. Scalia, Il silenzio assenso nelle c.d. materie sensibili alla luce della riforma Madia, in Urbanistica e appalti, 2016, 1, 11 ss.; E. Scotti, Il silenzio assenso tra amministrazioni, in L’azione amministrativa, cit., 566 ss.; F. de Leonardis, Il silenzio assenso in materia ambientale: considerazioni critiche sull’art. 17-bis introdotto dalla cd. riforma Madia, in www.federalismi.it (consultato il 28 aprile 2016); P. Marzaro, Certezze e incertezze sul silenzio assenso tra amministrazioni, in Riv. Giur. Urbanistica, 2015, 615 ss.</p>
<p>[30] Al riguardo conviene ricordare che la proposta del Governo (A.S. 1577) si riferiva esclusivamente ai rapporti tra amministrazioni statali. Avendo però il Senato della Repubblica sostituito le parole “statali” con “pubbliche” (emendamento del sen. Pagliari n. 3.500), l’ambito di applicazione della norma è divenuto molto più ampio, riguardando ora tutte le relazioni interamministrative (ma cfr. la prossima nota).</p>
<p>[31] In realtà vi è una differenza tra le due norme: per evidenti ragioni costituzionali, l’art. 17-bis non menziona le intese ossia i rapporti tra Stato e regioni (normalmente nelle materie riconducibili all’art. 117, co. 3 e 4 Cost.). Il che vuol dire che per queste ipotesi non vi sono sovrapposizioni tra le due disposizioni, dovendo trovare applicazione solo la disciplina della conferenza di servizi decisoria. Tuttavia, è evidente che in tal modo si possono agevolmente avere scissioni e ricomposizioni del procedimento che certamente non aiutano a semplificare l’azione amministrativa.</p>
<p>[32] Es. F. Scalia, Il silenzio assenso, cit. e R. Di Pace, La resistenza, cit.</p>
<p>[33] Cons. Stato, comm. speciale, 890/2016 cit., par. 7.9.</p>
<p>[34] Per un’interpretazione più restrittiva, P. Marzaro, Certezze e incertezze, cit. Si veda anche la circolare dell’ufficio legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali 16 novembre 2015, dal titolo «Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici – art. 3 della legge n. 124 del 7 agosto 2015, recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, pubblicata nella G.U. n. 187 del 13 agosto 2015–nota circolare» (p. 7), reperibile al seguente indirizzo: http://www.architettonicimilano.lombardia.beniculturali.it/wp-content/uploads/2016/03/nota-del-16-Novembre-2015-del-MiBACT.pdf (consultato il 16 maggio 2016).</p>
<p>[35] M.S. Giannini, Il pubblico potere, Bologna, 1986, 79.</p>
<p>[36] Ad esso infatti non si applica l’art. 14-ter, co. 6 (versione vigente), in base al quale «ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante (…)».</p>
<p>[37] È sufficiente ricordare, per l’amministrazione centrale il d.lgs 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell&#8217;articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e, per l’amministrazione periferica, l’art. 11, d.lgs 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell&#8217;organizzazione del Governo, a norma dell&#8217;articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e il d.p.r. 30 aprile 2006, n. 180 (Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo).</p>
<p>[38] Cfr. L. Fiorentino, La riforma della pubblica amministrazione – L’organizzazione amministrativa, in Giorn. dir. amm., 2015, 621 ss., che mette in luce l’esigenza di «rafforzare il ruolo di impulso e coordinamento del Presidente del Consiglio».</p>
<p>[39] L. Fiorentino, op. loc. cit.</p>
<p>[40] A questo riguardo si deve sperare che, quanto all’Ufficio territoriale dello Stato, la legge 124 sia attuata attraverso formule organizzative ispirate all’equiordinazione e non a implausibili modelli gerarchici. È questa l’opinione di G. Sciullo, Legge Madia e amministrazione del patrimonio culturale: una prima lettura, in Aedon 2015/3.</p>
<p>[41] Es. per questo caso, la conferenza permanente di cui all’art. 4, d.p.r. n. 180/2006: in dottrina R. Di Pace, La resistenza, cit.</p>
<p>[42] Cons. Stato, comm. speciale, 890/2016 cit., par. 9.5.</p>
<p>[43] G.D. Comporti, Il coordinamento infrastrutturale, cit.</p>
<p>[44] Cons. Stato, sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4575, con riferimento all’amministrazione regionale.</p>
<p>[45] In generale, sulla funzione unificante dell’indirizzo politico, cfr. es. G. Marongiu, L’attività direttiva nella teoria giuridica dell’organizzazione, Padova, 1988, spec. cap. III.</p>
<p>[46] Non si deve sottovalutare che il potere di nomina del Presidente del consiglio contiene in sé un elevato potenziale di indirizzo politico-amministrativo. In generale, sul rapporto tra atto di nomina (in generale) e funzione di direzione politica dell’amministrazione, cfr. per tutti V. Cerulli Irelli, Politica e amministrazione tra atti ”politici” e atti ”di alta amministrazione”, in Diritto pubblico, 2009, 101 ss., spec. 112 s.</p>
<p>[47] Art. 2, d.p.r.n. 180/2006.</p>
<p>[48] Es. Cons. Stato, sez. VI, 30 maggio 2012, n. 3039.</p>
<p>[49] Cfr. l’art. 4, d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); in dottrina per tutti, V. Cerulli Irelli, Politica e amministrazione, cit., spec. 109 ss., dove ulteriori riferimenti.</p>
<p>[50] Cfr. art. 2, co. 1, lett. n). Certamente la legge di delega non specifica se tale “riesame” debba essere inteso in senso tecnico (ossia come verifica della legittimità della determinazione conclusiva), ovvero in senso generico (significato che potrebbe comportare l’effetto devolutivo dell’intero procedimento), né chi debba condurre il riesame (es. il Consiglio dei ministri). Tale incertezza tuttavia in nessun caso non autorizza a sottoporre a un controllo politico il dissenso di un’amministrazione preposta alla tutela di interessi sensibili. In generale sul rapporto tra politica amministrazione nell’ambito della conferenza di servizi, cfr. F. Cortese, Il coordinamento amministrativo, Milano, 2012, 55; R. Bin, Dissensi in conferenza di servizi e incauto deferimento della decisione alle “Conferenze” intergovernative: le incongruenze della legge 15/20052006, in www.forumcostituzionale.it.</p>
<p>[51] Cfr. per tutti G. Vesperini, La riforma della pubblica amministrazione. Le norme generali sulla semplificazione, in Giorn. dir. amm., 2015, 621 ss.</p>
<p>[52] D.p.c.m. 28 agosto 2014, n. 171 (Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro).</p>
<p>[53] Decreto del Ministro per i beni e delle attività culturali e del turismo del 23 gennaio 2016 (Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208). In generale sulla recente ulteriore riforma del MIBACT, cfr. G. Sciullo, Direzione generale “unica” e soprintendenze “uniche”, in Aedon 1/16; cfr. anche C. Carmosino, I beni culturali: misure di urgenza e interventi di sistema, in Giorn. dir. amm., 2016, 207 ss., spec. 209 ss.</p>
<p>[54] Art. 4, co. 1, lett. d), d.m. cit.</p>
<p>[55] Reperibile al seguente indirizzo: http://www.patrimoniosos.it/rsol.php?op=getarticle&amp;id=120019 (consultato il 17 marzo 2016).</p>
<p>[56] Reperibile al seguente indirizzo: http://www.patrimoniosos.it/rsol.php?op=getarticle&amp;id=120093 (consultato il 17 marzo 2016).</p>
<p>[57] Mozioni consultabili al seguente indirizzo: http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Ministero/Consiglio-Superiore/Audizioni-e-mozioni/index.html (consultato il 17 marzo 2016).</p>
<p>[58] Parere depositato dalla Corte dei conti al Senato della Repubblica, p. 5.</p>
<p>[59] Cfr. per tutti, R. Di Pace, La resistenza, cit.</p>
<p>[60] Cfr. es. C. Carmosino, I beni culturali, cit., 210 s., la quale ricorda anche altre misure (es. l’assunzione di nuovo personale).</p>
<p>[61] Corte cost. 24 giugno 1986, n. 151.</p>
<p>[62] Corte cost. 24-28 giugno 2004, n. 196.</p>
<p>[63] Corte cost., n. 151/86 cit.</p>
<p>[64] Corte cost., 28 dicembre 2001, n. 437.</p>
<p>[65] Cfr. G. Sciullo, ‘Interessi differenziati’ e procedimento amministrativo, in giustamm.it.; in precedenza G. Morbidelli, Il silenzio assenso, in La disciplina generale dell’azione amministrativa, cit., 265 ss.</p>
<p>[66] Cfr. F. De Leonardis, Il silenzio assenso in materia ambientale, cit., con riferimento all’ambiente.</p>
<p>[67] Convertito con legge 29 luglio 2014, n. 106, legge a sua volta modificata dal d.l. n. 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l&#8217;apertura dei cantieri, ecc.) convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164.</p>
<p>[68] Per tutti, M. Bombardelli, Semplificazione normativa e complessità del diritto amministrativo, in Diritto pubbl., 2015, 985 ss.; B.G. Matterella, La trappola delle leggi. Molte, oscure, complicate, Bologna, 2011; Taglialeggi e normattiva tra luci e ombre, a cura di N. Lupo, Padova, 2011.</p>
<p>[69] Cfr. nuovamente M. Bombardelli, Semplificazione normativa, cit. passim, dove amplissimi riferimenti dottrinali.</p>
<p>[70] Su questo aspetto in generale, cfr. per limitarsi a due autori, W. Hofmann-Riem, Eigenständigkeit der Verwaltung, in Grundlagen des Verwaltungsrchts, a cura di Id., E. Schmidt-Aßmann, A. Voßkuhle, 2° ed., München, 2012, 690 ss., nonché J.L. Mashaw, Bureaucratic Justice, New Haven, CT, 1985.</p>
<p>[71] R.A. Kagan, The Organisation of Administrative Justice Systems: The Role of Political Mistrust, in Administrative Justice in Context, a cura di M. Adler, Oxford e Portland, 2010, 179 (traduzione nostra).</p>
<p>[72] Traduzione tratta da La legge tedesca sul procedimento amministrativo (Verwaltungsvefahrensgesetz), a cura di D.-U. Galetta, Milano, 1996, 102.</p>
<p>[73] Proposta del Governo federale per la 4 legge di modifica delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo, Deutscher Bundestag, Drucksache 16/10493 del 7 ottobre 2008, p. 17.</p>
<p>[74] A.S. 1577.</p>
<p>[75] Ma cfr. Cons. Stato, comm. speciale, n. 890/2016 cit., par. 9.7.</p>
<p>[76] Cons. Stato, VI, 21 ottobre 2013, n. 5084.</p>
<p>[77] Si possono poi rinvenire affermazioni alquanto originali del giudice amministrativo. Ad esempio che gli enti invitati a partecipare si devono esprimere fin da subito in ordine al “peso ponderale” da attribuire alla valutazione di ciascuno degli enti presenti, «atteso che, banalmente, il peso specifico del voto di una Regione non può essere – in virtù della maggiore moltitudine di interessi che l’ente territoriale rappresenta – equiparato al voto espresso da un Comune (e così anche tra enti locali in ragione della loro dimensione territoriale e popolazione residente)»: Tar Lazio, sez. II quater, 9 febbraio 2015, n. 2338.</p>
<p>[78] Es. Cons. Stato, sez. VI, 10 marzo 2014, n. 1059; sez. VI, 10 marzo 2014, n. 1144 (per il parere non contestuale); sez. IV, 10 febbraio 2015, n, 709; sez. VI, 13 ottobre 2015, n. 4735; e Tar Lazio, sez. II quater, 9 febbraio 2015, n. 2332 (per la non costruttività).</p>
<p>[79] Questa “ossessione” è presente anche nello schema di decreto legislativo. La l. 124/2015 nulla dice a proposito dei conflitti che riguardano il dissenso delle Regioni in materia di loro competenza (concorrente ed esclusiva). In conseguenza, è opinabile che il legislatore delegato possa prevedere per tali situazioni un apposito procedimento decisionale (per di più in capo al Governo). Appare quindi costituzionalmente dubbio, per eccesso di delega l’art. 14-quinquies, co. 2, che consente alle regioni di proporre opposizione contro la determinazione finale della conferenza di servizi. Si deve peraltro aggiungere che l’assenza della disposizione non sarebbe eccessivamente grave. Infatti, in presenza di tali conflitti le parti, in applicazione del principio di leale collaborazione, sarebbero comunque tenute a intavolare «reiterate trattative volte a superare le divergenze» (Corte cost., 11 luglio 2012, n. 179). In altri termini, questa de-procedimentalizzazione – che rappresenterebbe una forma evidente di semplificazione – comporterebbe la rimessione della questione alla sfera della politica e alle sue capacità di trovare una sintesi tra le opposte posizioni.</p>
<p>[80] Dipartimento per la funzione pubblica, Linee guida operative per la rimessione al Consiglio dei Ministri, reperibili al seguente indirizzo: http://presidenza.governo.it/DICA/art_14_quater_legge_241_1990/linee_guida_14_quater.pdf (consultato il 16 maggio 2016).</p>
<p>[81] In senso diverso, il parere del Consiglio di Stato cit., che (forse un po’ ingenuamente) propone di verificare la possibilità di decentrare (presso il prefetto) i meccanismi di soluzione dei conflitti amministrativi (par. 11.1).</p>
<p>[82] Dati reperibili al seguente indirizzo: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000095.jsp&amp;mid=WC0b01ac0580028c7a (consultato il 28 aprile 2016).<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-conferenza-di-servizi-nello-schema-di-decreto-legislativo-del-gennaio-2016/">La conferenza di servizi nello schema di decreto legislativo del gennaio 2016</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La natura di atto politico, immune dal sindacato giurisdizionale, del rifiuto governativo di avviare trattative finalizzate alla conclusione di intese per regolare i rapporti con confessioni religiose: considerazioni a margine della sentenza della Corte Costituzionale n. 52/2016</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-natura-di-atto-politico-immune-dal-sindacato-giurisdizionale-del-rifiuto-governativo-di-avviare-trattative-finalizzate-alla-conclusione-di-intese-per-regolare-i-rapporti-con-confessioni-religiose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:15 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-natura-di-atto-politico-immune-dal-sindacato-giurisdizionale-del-rifiuto-governativo-di-avviare-trattative-finalizzate-alla-conclusione-di-intese-per-regolare-i-rapporti-con-confessioni-religiose/">La natura di atto politico, immune dal sindacato giurisdizionale, del rifiuto governativo di avviare trattative finalizzate alla conclusione di intese per regolare i rapporti con confessioni religiose: considerazioni a margine della sentenza della Corte Costituzionale n. 52/2016</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La vicenda. – 3. Una motivazione alternativa a supporto di un dispositivo condivisibile. – 4. Osservazioni critiche sulla motivazione offerta dalla Consulta. &#160; Introduzione. La Corte costituzionale, con la sentenza 10 marzo 2016, n. 52, qualifica come atto politico, in quanto tale immune dal sindacato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-natura-di-atto-politico-immune-dal-sindacato-giurisdizionale-del-rifiuto-governativo-di-avviare-trattative-finalizzate-alla-conclusione-di-intese-per-regolare-i-rapporti-con-confessioni-religiose/">La natura di atto politico, immune dal sindacato giurisdizionale, del rifiuto governativo di avviare trattative finalizzate alla conclusione di intese per regolare i rapporti con confessioni religiose: considerazioni a margine della sentenza della Corte Costituzionale n. 52/2016</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-natura-di-atto-politico-immune-dal-sindacato-giurisdizionale-del-rifiuto-governativo-di-avviare-trattative-finalizzate-alla-conclusione-di-intese-per-regolare-i-rapporti-con-confessioni-religiose/">La natura di atto politico, immune dal sindacato giurisdizionale, del rifiuto governativo di avviare trattative finalizzate alla conclusione di intese per regolare i rapporti con confessioni religiose: considerazioni a margine della sentenza della Corte Costituzionale n. 52/2016</a></p>
<div style="text-align: justify;"><em>SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La vicenda. – 3. Una motivazione alternativa a supporto di un dispositivo condivisibile. – 4. Osservazioni critiche sulla motivazione offerta dalla Consulta.</em><br />
&nbsp;</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;" value="NaN"><strong>Introduzione. </strong></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">La Corte costituzionale, con la sentenza 10 marzo 2016, n. 52, qualifica come <em>atto politico</em>, in quanto tale <em>immune dal sindacato giurisdizionale</em>, il rifiuto governativo di avviare le trattative finalizzate alla conclusione di un’intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 3, Cost., per regolare i rapporti con una confessione religiosa.<br />
Tale conclusione si impone, ad avviso di chi scrive, in forza di una precisa ragione, che però rimane al di fuori della (pur brillante) motivazione offerta dalla Consulta: dato che il procedimento di cui all’art. 8, comma 3, Cost., considerato nella sua interezza, è ordinato al conseguimento di uno scopo – la regolazione dei rapporti tra Stato e confessione religiosa attraverso la traduzione in legge dell’intesa – la (palese) non configurabilità di una pretesa (nei confronti di Governo e Parlamento) all’esito positivo della procedura svela l’inconsistenza dell’affermazione di una pretesa (nei confronti del Governo) soltanto al suo avvio (o soltanto al suo approdo ad uno stadio intermedio, quale è la stipula dell’intesa).<br />
Solamente se il perfezionamento dell’intesa, ferma restando la sua valenza di presupposto del successivo <em>iter legis</em>, si atteggiasse altresì come autonomo bene della vita, in considerazione di benefici, vantaggi e utilità implicati in virtù di puntuali opzioni di diritto positivo, risulterebbe davvero arduo continuare ad attrarre le decisioni governative in ordine all’avvio delle trattative nella successiva fase legislativa e a predicarne, per ciò solo, la natura politica. Non resterebbe, allora, che affermarne la <em>natura intrinsecamente politica</em>: scelte del genere, per i delicati apprezzamenti di opportunità che involgono, esprimono, <em>istituzionalmente</em>, una <em>riserva di competenza</em> a favore del Consiglio dei Ministri, che ne risponde <em>politicamente</em> di fronte al Parlamento.<br />
&nbsp;</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;" value="NaN"><strong>La vicenda.</strong></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">Nel novembre 2003 il Consiglio dei Ministri deliberava, in coerenza con un parere dell’Avvocatura generale dello Stato, di non avviare le trattative finalizzate alla conclusione di un’intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 3, Cost., con l’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (di seguito: UAAR), ritenendo la professione di ateismo non assimilabile ad una confessione religiosa.<br />
L’UAAR ricorreva al TAR Lazio, che, con sentenza del dicembre 2008, dichiarava inammissibile il ricorso per difetto assoluto di giurisdizione, ascrivendo la deliberazione impugnata nel novero degli atti politici “non giustiziabili” (art. 31 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (1) e, oggi, art. 7, comma 1, ultimo periodo, del codice del processo amministrativo, approvato con d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104).<br />
L’UAAR ricorreva in appello: la Quarta Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza del novembre 2011, accoglieva l’appello e rimetteva le parti davanti al primo giudice (art. 105, comma 1, c.p.a.), ritenendo il rifiuto di avvio delle trattative espressivo bensì di discrezionalità (tecnica), ma privo di natura politica.<br />
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorreva, avverso tale sentenza, dinnanzi alle Sezioni unite della Corte di Cassazione <em>ex</em> art. 111, ultimo comma, Cost., insistendo per la qualificazione del rifiuto di avvio delle trattative alla stregua di atto politico, come tale affrancato dal sindacato giurisdizionale.<br />
Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con sentenza 28 giugno 2013, n. 16305 (2), respingevano il ricorso, ritenendo il rifiuto di avvio delle trattative espressivo di discrezionalità (tecnica), ma privo di natura politica, e come tale non emancipato dallo scrutinio giurisdizionale.<br />
Con sentenza del luglio 2014, il TAR Lazio, presso il quale il giudizio era stato nel frattempo riassunto <em>ex</em> art. 105, comma 3, c.p.a., respingeva nel merito il ricorso dell’UAAR, escludendo che la valutazione compiuta dal Governo, in ordine al carattere non confessionale dell’associazione ricorrente, fosse “manifestamente inattendibile o implausibile, risultando viceversa coerente con il significato che, nell’accezione comune, ha la religione”.<br />
L’UAAR ricorreva al Consiglio di Stato: il giudizio d’appello è ancora pendente.<br />
Tuttavia, nel settembre 2014 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sempre convinta della qualificazione del rifiuto di avviare le trattative come atto politico sottratto al sindacato giurisdizionale, sollevava, davanti alla Corte costituzionale, un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Corte di Cassazione, in relazione alla sentenza da quest’ultima resa nel giugno 2013, a Sezioni unite (quale Giudice regolatore della giurisdizione: art. 111, ultimo comma Cost., art. 362 c.p.c., art. 110 c.p.a.).<br />
In particolare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri domandava alla Corte costituzionale di dichiarare che non spettava alle Sezioni unite della Corte di Cassazione affermare la sindacabilità, ad opera dei giudici comuni, del rifiuto del Governo di avviare le trattative finalizzate alla conclusione dell’intesa di cui all’art. 8, comma 3, Cost.<br />
Data l’incidenza (in termini di improcedibilità) dell’eventuale accoglimento del ricorso sulla sorte del processo amministrativo, ancora pendente innanzi al Consiglio di Stato, l’UAAR interveniva (ammissibilmente), nell’aprile 2015, nel giudizio presso la Consulta.<br />
A seguito dell’udienza pubblica celebrata nel gennaio 2016, con sentenza 10 marzo 2016, n. 52 la Corte costituzionale accoglieva il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dichiarando “che non spettava alla Corte di Cassazione affermare la sindacabilità in sede giurisdizionale della delibera con cui il Consiglio dei Ministri ha negato all’UAAR l’apertura delle trattative per la stipulazione dell’intesa di cui all’art. 8, terzo comma, della Costituzione e, per l’effetto”, annullando “la sentenza della Corte di Cassazione, sezioni unite civili, 28 giugno 2013, n. 16305”.<br />
&nbsp;</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;" value="NaN"><strong>Una motivazione alternativa a supporto di un dispositivo condivisibile.</strong></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">Chi scrive condivide in pieno l’approdo cui è pervenuta la Consulta, ma non è persuaso fino in fondo dalla (pur brillante) motivazione offerta.<br />
Qui di seguito si riporta, in sintesi, la <em>ratio decidendi</em> che chi scrive avrebbe posto a sostegno del (condivisibile) dispositivo.<br />
Non è configurabile alcun obbligo di tradurre in legge l’intesa eventualmente stipulata con una confessione religiosa: né l’obbligo, in capo al Governo, di (esercitare il potere di) iniziativa legislativa per l’avvio dell’<em>iter</em> di formazione della legge che, recependo i contenuti dell’intesa, regola i rapporti tra lo Stato e la confessione religiosa; né l’obbligo, in capo al Parlamento, di approvare la legge, anche una volta che fosse stata perfezionata l’intesa e assunta, non importa se dal Governo o da altri soggetti titolati (art. 71 Cost.), l’iniziativa legislativa. Stando così le cose – e precisato che l’intesa è soltanto presupposto del procedimento legislativo – che senso ha discettare di obbligo di avviare le trattative (o di stipulare l’intesa)? La decisione di avviare o meno le trattative, così come quella di stipulare o meno l’intesa, partecipa della stessa natura di atto politico della successiva fase legislativa, risultando pertanto coinvolta la responsabilità politica, rispettivamente, del Governo (di fronte al Parlamento) e del Parlamento (di fronte al corpo elettorale).<br />
Insensata si rivelerebbe l’imposizione (al Governo) dell’avvio delle trattative (e della stipulazione dell’intesa), se poi dell’intesa – che, si ribadisce, è soltanto presupposto del procedimento legislativo – non si assicurasse giudizialmente (come in effetti non si può assicurare giudizialmente), nei confronti di Governo e Parlamento, la traduzione in legge.<br />
Essendo il procedimento, considerato nella sua globalità, strutturalmente e funzionalmente preordinato al conseguimento di uno scopo – nella specie, la regolazione dei rapporti tra Stato e confessione religiosa attraverso la traduzione in legge dell’intesa – è proprio la non configurabilità di una pretesa (nei confronti di Governo e Parlamento) all’esito positivo della procedura (unitariamente considerata) a mettere a nudo l’inconsistenza dell’affermazione di una pretesa (nei confronti del Governo) soltanto al suo avvio (o soltanto al suo approdo ad uno stadio intermedio).<br />
A nulla varrebbe obiettare, con approccio sociologico, un implicito effetto di “legittimazione” in fatto, ricavabile dal solo avvio delle trattative o dalla sola stipula dell’intesa: l’interesse a ricorrere (al giudice amministrativo), empiricamente apprezzabile (anche <em>sub specie</em> di interesse morale) sul piano processuale, non surroga l’assenza di interesse giuridicamente rilevante sul piano sostanziale, a sua volta dipendente dalla natura di atto politico della decisione (governativa) di avviare o meno le trattative finalizzate alla stipula dell’intesa o della decisione (governativa) di stipulare o meno l’intesa, siccome decisioni (governative) che, quand’anche positive, mettono capo semplicemente al presupposto per l’avvio, del tutto eventuale, di un <em>iter</em> legislativo dall’esito assolutamente libero (3), del quale vengono a condividere la natura.<br />
Si aprirebbe un varco verso orizzonti diversi solo se, per effetto di puntuali opzioni di diritto positivo, la stipula delle intese comportasse, per chi vi aspira, conseguenze variamente favorevoli <em>sub specie</em> di attribuzione di vantaggi, benefici, utilità (4). La stipula dell’intesa, ferma restando la sua valenza di presupposto di un procedimento legislativo assolutamente libero, diverrebbe altresì autonomo bene della vita oggetto, nel contempo, dell’aspirazione di chi ad esso anela e di un potere assegnato dalla legge al Governo (art. 2, comma 3, lett. l), della 23 agosto 1988, n. 400). In relazione ad un profilo siffatto, davvero arduo sarebbe continuare ad attrarre le decisioni (governative) in ordine all’avvio delle trattative o alla stipula dell’intesa nella successiva fase legislativa e a predicarne, per ciò solo, la natura politica.<br />
Non rimarrebbe, allora, che (affrontare di petto il problema e) affermarne la <em>natura intrinsecamente politica</em>, in considerazione della “necessità di ben considerare la serie di motivi e vicende, che la realtà mutevole e imprevedibile dei rapporti politici interni ed internazionali offre copiosa, i quali possono indurre il Governo a ritenere non opportuno concedere all’associazione, che lo richiede, l’avvio delle trattative”: “scelte del genere, per le ragioni che le motivano [e, quindi, per la loro <em>intrinseca natura</em>], non possono [<em>istituzionalmente</em>] costituire oggetto di sindacato da parte del giudice” (così la stessa Corte cost., n. 52/2016 cit., <em>sub</em> 5.2 del “Considerato in diritto”)(5).<br />
Un altro varco in direzione di differenti scenari (arg. da Corte cost., 5 aprile 2012, n. 81)(6) si dischiuderebbe altresì qualora il legislatore ordinario, nell’esercizio della sua discrezionalità, dettasse al Governo criteri e parametri – sostanziali e procedurali – per la selezione degli interlocutori con cui avviare, condurre e perfezionare trattative. “Se ciò accadesse, il rispetto di tali vincoli costituirebbe un requisito di legittimità … delle scelte governative, sindacabile nelle sedi appropriate” (così la stessa Corte cost., n. 52/2016 cit., <em>sub</em> 5.1 del “Considerato in diritto”). Non poco problematico risulterebbe, allora, seguitare a predicare la natura politica delle decisioni governative in questione, vuoi come conseguenza della loro attrazione nel successivo <em>iter legis</em>, vuoi <em>sub specie</em> di natura intrinsecamente politica, cui farebbe velo, in effetti, l’ipotizzata regolazione della fase amministrativa di negoziazione e perfezionamento dell’intesa. Ma – <em>realisticamente</em> – nessuna regolazione del genere farebbe a meno di clausole generali capaci di prestarsi, a chiusura (ed estrema difesa) del sistema, a veicolare (immanenti) valutazioni di <em>natura intrinsecamente politica</em>, che per questa via tornerebbero a pervadere le decisioni (governative) in parola, quali ineliminabili valvole di sfogo del sistema.<br />
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<ol>
<li style="text-align: justify;" value="NaN"><strong>Osservazioni critiche sulla motivazione offerta dalla Consulta.</strong></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">Non convince fino in fondo la Corte costituzionale allorché – <em>sub</em> 4) del “Considerato in diritto” – espelle <em>a priori</em> dal campo d’indagine ogni considerazione intorno al procedimento legislativo successivo all’intesa: certamente la fase legislativa (nella specie evidentemente mai avviata) era estranea all’oggetto del conflitto di attribuzioni, ma ciò non equivale (né autorizza) affatto a non tenere in conto le sue “caratteristiche” nell’ambito del ragionamento giuridico che guida verso la soluzione del caso.<br />
Si trascura così un dato che è parso, invece, decisivo a chi scrive: insensata si rivelerebbe l’imposizione, al Governo, dell’avvio delle trattative (e della stipulazione dell’intesa), se poi dell’intesa – che è soltanto presupposto del procedimento legislativo – non si garantisse giudizialmente (come in effetti non si può garantire giudizialmente), nei confronti di Governo e Parlamento, la traduzione in legge. La manifesta assenza di una pretesa (nei confronti di Governo e Parlamento) all’esito positivo della procedura (unitariamente considerata) svuota di ogni significato e ricopre di velleità l’affermazione di una pretesa (nei confronti del Governo) soltanto al suo avvio (o soltanto al suo approdo ad un passaggio interlocutorio).<br />
Relegata la fase legislativa al di fuori del suo percorso motivazionale, la Consulta – <em>sub</em> 5.2 del “Considerato in diritto” – individua tre “ragioni” a fondamento della sua decisione, le prime due di ordine “costituzionale” e la terza di ordine “<em>istituzionale</em>”:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">il “metodo bilaterale”, sotteso all’art. 8, comma 3, Cost., che “pretende una concorde volontà delle parti, non solo nel condurre e nel concludere una trattativa, ma anche, prima ancora, nell’iniziarla”;</li>
<li style="text-align: justify;">la “non configurabilità di una pretesa soggettiva alla conclusione positiva” delle trattative (e quindi alla stipulazione dell’intesa), che svuota “di significato l’affermazione di una pretesa soltanto al suo avvio”;</li>
<li style="text-align: justify;">il venire in rilievo di “determinazioni importanti, nelle quali sono già impegnate la … discrezionalità politica” del Governo “e la responsabilità che normalmente ne deriva in una forma di governo parlamentare”; “la necessità di ben considerare la serie di motivi e vicende, che la realtà mutevole e imprevedibile dei rapporti politici interni ed internazionali offre copiosa, i quali possono indurre il Governo a ritenere non opportuno concedere all’associazione, che lo richiede, l’avvio delle trattative”; “scelte del genere, per le ragioni che le motivano, non possono costituire oggetto di sindacato da parte del giudice”.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">Quanto all’argomento <em>sub</em> a), certamente il “metodo della bilateralità”, che l’art. 8, comma 3, Cost. ha esteso alle confessioni religiose non cattoliche, intende evitare che lo Stato detti unilateralmente la disciplina delle sue relazioni con le singole confessioni religiose, “sul presupposto che la stessa unilateralità possa essere fonte di discriminazione” (così la stessa Corte cost., n. 52/2016, <em>sub</em> 5.1 del “Considerato in diritto”). Ma ciò nulla dimostra in ordine all’esistenza o meno, in capo al Governo, dell’obbligo di avviare una trattativa a fronte della richiesta in tal senso da parte di un’associazione. La struttura bilaterale del “metodo” non è affatto incompatibile, dal punto di vista logico, con eventuali obblighi di negoziare. Ad opinare diversamente, la matrice garantistica del “metodo bilaterale” finirebbe per (avvilupparsi in una singolare eterogenesi dei fini e) ritorcersi contro le associazioni che aspirano a negoziare con il Governo.<br />
Quanto all’argomento <em>sub</em> b), vero è che dalla non giustiziabilità dell’aspirazione alla stipulazione dell’intesa si desume la non giustiziabilità dell’anelito all’avvio delle trattive: ma difetta la dimostrazione della bontà della premessa, semplicemente data per scontata. Né tale dimostrazione affonda le sue radici nel “metodo bilaterale”, poiché l’esperienza del diritto civile insegna che la bilateralità del negozio non è affatto incompatibile con eventuali obblighi di contrarre. Inoltre, una volta che fosse sancito, sul piano sostanziale, l’obbligo del Governo di stipulare l’intesa, non mancherebbero i rimedi processuali: il pensiero corre al ricorso giurisdizionale amministrativo contro la decisione di recedere dalle trattative o, giunte le stesse sulla soglia della sigla, contro la decisione di non perfezionare l’intesa o contro il silenzio-inadempimento inteso come omessa adozione dell’atto preliminare alla stipula dell’intesa (secondo lo schema di cui all’art. 11, comma 4-<em>bis</em>, della legge n. 241/90, che ben si presterebbe ad un’applicazione analogica).<br />
Nell’argomento <em>sub</em> c), e in esso soltanto, risiede l’autentica <em>ratio decidendi</em> della sentenza, che chi scrive, come già anticipato, condivide pienamente, ma considera una motivazione per così dire di <em>secondo livello</em>, cui attingere solamente se, per effetto di precise opzioni di diritto positivo, la stipula dell’intesa comportasse, per gli aspiranti, l’attribuzione di vantaggi, benefici, utilità (7). Il perfezionamento dell’intesa smetterebbe d’essere soltanto il presupposto della successiva (assolutamente libera) fase legislativa e si ergerebbe ad autonomo bene della vita: diventerebbe estremamente problematico seguitare ad attrarre le decisioni (governative) in ordine all’avvio delle trattative (o alla stipula dell’intesa) nel successivo procedimento legislativo e a predicarne, per ciò solo, la natura politica.<br />
Non rimarrebbe, allora, che (aggredire frontalmente il problema e) riconoscerne la <em>natura intrinsecamente politica</em>, in considerazione della “necessità di ben considerare la serie di motivi e vicende, che la realtà mutevole e imprevedibile dei rapporti politici interni ed internazionali offre copiosa, i quali possono indurre il Governo a ritenere non opportuno concedere all’associazione, che lo richiede, l’avvio delle trattative”: “scelte del genere, per le ragioni che le motivano [e, quindi, per la loro <em>intrinseca natura</em>], non possono [<em>istituzionalmente</em>] costituire oggetto di sindacato da parte del giudice” (così la stessa Corte cost., n. 52/2016 cit., <em>sub</em> 5.2 del “Considerato in diritto”)(8)(9).<br />
Ma, sino a che l’intesa si atteggia solamente come presupposto del successivo <em>iter legis</em>, la motivazione per così dire <em>di primo livello</em>, a supporto del condivisibile dispositivo reso dalla Consulta, va rintracciata nella palese assenza di una pretesa, nei confronti di Governo e Parlamento, all’esito positivo della procedura di cui all’art. 8, comma 3, Cost., unitariamente considerata, che illumina l’inconsistenza dell’affermazione di una pretesa, nei confronti del Governo, soltanto all’avvio, più che mai velleitario, della procedura medesima (8)(9).<br />
&nbsp;<br />
LUCA BERTONAZZI<br />
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<div>
<div id="ftn1" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;">(1) Prima ancora, art. 24 della legge 31 marzo 1889, n. 5992, istitutiva della Quarta Sezione del Consiglio di Stato.</span></div>
<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;">Su cui si veda G. DI MUCCIO, <em>Atti politici e intese tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche: brevi note a Corte di Cassazione, sez. unite civ., sentenza 28 giugno 2013, n. 16035</em>, in <a href="http://www.federalismi.it"><em>www.federalismi.it</em></a>, 2013.</span></div>
<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;">(2) Sulla legge come atto libero nel fine, in mancanza di <em>deputatio ad finem</em> impressale da precetti costituzionali, è sempre attuale E. CHELI, <em>Atto politico e funzione di indirizzo politico</em>, Milano, 1961, 188 ss.</span></div>
<div id="ftn4" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;">(3) Ma l’ipotizzato sentiero è tanto stretto da rasentare un impercettibile pertugio, giacché – secondo la costante giurisprudenza costituzionale (ribadita dalla stessa Corte cost., n. 52/2016, <em>sub</em> 5.1 del “Considerato in diritto”) – il legislatore non può operare discriminazioni tra confessioni religiose, sul versante della libertà di organizzazione e di azione loro immediatamente garantite dai primi due commi dell’art. 8 Cost. (a mo’ di specificazione dell’art. 3 Cost.), in base alla sola circostanza che esse abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato (Corte cost., 16 luglio 2002, n. 346; 27 aprile 1993, n. 195). Cfr., al riguardo, A. PIN, <em>L’inevitabile caratura politica dei negoziati tra il Governo e le confessioni e le implicazioni per la libertà religiosa: brevi osservazioni a proposito della sentenza n. 52 del 2016</em>, par. 2, in <a href="http://www.federalismi.it"><em>www.federalismi.it</em></a>, 2016.</span></div>
<div id="ftn5" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;">(4) Per un’ampia ricognizione, anche in chiave storica e di diritto comparato, sull’atto politico, cfr. G. TROPEA, <em>Genealogia, comparazione e decostruzione di un problema ancora aperto: l’atto politico</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2012, 329 ss. Cfr. altresì le rassegne di giurisprudenza di M. DELSIGNORE, <em>sub</em> art. 31 r.d. n. 1054/1924, in <em>Commentario breve alle leggi sulla giustizia amministrativa</em>, a cura di A. Romano e R. Villata, Padova, 2009, 1484 ss.; F. CORVAJA, <em>Il sindacato giurisdizionale sugli atti politici</em>, in AA.VV., <em>Giudice amministrativo e diritti costituzionali</em>, a cura di P. Bonetti, A. Cassatella, F. Cortese, A. Deffenu, A. Guazzarotti, Torino, 2012, 74 ss.</span></div>
<div id="ftn6" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;">(5) “ … gli spazi della discrezionalità politica trovano i loro confini nei principi di natura giuridica posti dall’ordinamento, tanto a livello costituzionale quanto a livello legislativo; e quando il legislatore predetermina canoni di legalità, ad essi la politica deve attenersi, in ossequio ai fondamentali principi dello Stato di diritto. Nella misura in cui l’ambito di estensione del potere discrezionale, anche quello amplissimo che connota un’azione di governo, è circoscritto da vincoli posti da norme giuridiche che ne segnano i confini o ne indirizzano l’esercizio, il rispetto di tali vincoli costituisce un requisito di … validità dell’atto, sindacabile nelle sedi appropriate”. Già E. GUICCIARDI, <em>Atto politico</em>, in <em>Arch. dir. pubbl.</em>, 1937, 271 individuava il sostrato dell’atto politico in ragioni estranee all’ordine giuridico. Per l’affermazione dell’attitudine del legislatore ad incidere sul confine tra atti politici ed atti meramente amministrativi (benché di alta amministrazione o comunque ampiamente discrezionali), cfr. G. GROTTANELLI DE’ SANTI, <em>Atto politico e atto di governo</em>, in <em>Enc. giur.</em>, Roma, 1988, 2.</span></div>
<div id="ftn7" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;">(6) Si è già osservato, nella precedente nota 4, quanto sia remoto un simile scenario, alla luce della giurisprudenza costituzionale costante nel ritenere che i primi due commi dell’art. 8 Cost. (nonché gli artt. 19 e 20 Cost.) precludano al legislatore di discriminare tra associazioni religiose, a seconda che abbiano o meno stipulato un’intesa, in vista dell’applicazione di normative di settore attinenti alla libertà di culto, come ribadito da ultimo da Corte cost., 24 marzo 2016, n. 63, <em>sub</em> 4.1 e 4.2 del “Considerato in diritto”.</span></div>
<div id="ftn8" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;">(7) Qualche spunto in tal senso era già stato offerto da F.F. PAGANO, <em>Gli atti emanati dal governo nell’esercizio del potere politico nella più recente giurisprudenza tra separazione dei poteri e bilanciamenti costituzionali</em>, in <em>Dir. pubbl.</em>, 2013, 885-890.</span></div>
<div id="ftn9" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;">(8) Già E. GUICCIARDI, <em>Atto politico</em>, cit., 271 sottolineava l’immanenza della categoria dell’atto politico ad ogni Stato costituzionale: mai l’atto politico, in quanto sia tale, può “per definizione” (in quanto formatosi sulla base di ragioni estranee all’ordine giuridico) essere contrario all’interesse pubblico, e quindi mai può essere invalido. Considerazioni che riecheggiano allorché la Consulta, ancora nel 2016, riconduce ad una ragione di ordine schiettamente “<em>istituzionale</em>” l’emancipazione degli atti politici dallo scrutinio giurisdizionale, con impostazione ben nota anche in altri sistemi “dei quali così spesso la dottrina sottolinea la diversità [rispetto al nostro] e, talora, il maggior potere dei giudici”: il riferimento è, al di là dello scontato parallelo con l’esperienza francese, alle “<em>political questions</em>” negli Stati Uniti d’America e alla “<em>royal prerogative</em>” nel Regno Unito (G. GROTTANELLI DE’ SANTI, <em>Atto politico</em>, cit., 3). Specialmente nell’esperienza giurisprudenziale statunitense è molto avvertito il tema della riserva di certe competenze all’Esecutivo, anche se talvolta mascherato sotto la disputa, a tratti stucchevole, intorno allo <em>standing</em> ai fini della <em>judicial review</em>: cfr. M. DELSIGNORE, <em>La legittimazione delle associazioni ambientali nel giudizio amministrativo: spunti dalla comparazione con lo </em>standing <em>a tutela di</em> environmental interests <em>nella</em> judicial review <em>statunitense</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2013, 759-776.<br />
Anche in una prospettiva di analisi economica del diritto, si è sottolineata l’idea che certe decisioni, proprio perché politicamente controverse, possano essere più adeguatamente apprezzate dal Parlamento e dagli elettori, che non da un giudice: cfr. G. NAPOLITANO – M. ABRESCIA, <em>Analisi economica del diritto pubblico</em>, Bologna, 2009, 276.<br />
La stessa Corte EDU, verrebbe da dire insospettabilmente, ha escluso che l’immunità dal sindacato giurisdizionale di atti politici (nella specie, atti e operazioni di guerra) violi l’art. 6 CEDU (14 dicembre 2006, n. 1398,<em> Markovic c. Italia</em>).<br />
D’altra parte, disposizioni di legge sull’insindacabilità in sede giurisdizionale degli atti politici – dagli albori della giustizia amministrativa (art. 24 della legge n. 5992/1889) fino all’art. 7, comma 1, ultimo periodo, dell’odierno c.p.a., approvato con d. lgs. n. 104/2010 – hanno accompagnato tutte le stagioni degli ultimi centotrent’anni di storia italiana: dalla monarchia alla repubblica; dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana; dallo Stato liberale a quello democratico, transitando per quello fascista.<br />
Non si intende, qui, disconoscere l’insegnamento, illuminato e ben radicato, che distingue tra atti di governo ed atti amministrativo-politici, al fine di emancipare solamente i primi, nella misura in cui “previsti implicitamente od esplicitamente dalla Costituzione, in quanto indispensabili per l’esplicazione della funzione di governo”, dallo scrutinio giurisdizionale (P. BARILE, <em>Atto di governo (e atto politico)</em>, in <em>Enc. dir.</em>, IV, Milano, 1959, 225; E. CHELI, <em>Atto politico</em>, cit., 194), ma semplicemente evidenziarne il carattere ‘storicistico’, a riprova del quale si rammenta il radicale ripensamento, nel breve volgere di un decennio, da parte di E. GUICCIARDI, <em>Aboliamo l’art. 31?</em>, in <em>Foro amm.</em>, 1947, II, 15 ss., nella cui scia si pone, in anni più recenti, V. CERULLI IRELLI, <em>Politica e amministrazione tra atti “politici” e atti di “alta amministrazione</em>”, in <em>Dir. pubbl.</em>, 2009, 114-121. Le insopprimibili ragioni “<em>istituzionali</em>” – ben colte, ancora nel 2016, dalla Corte costituzionale – non si prestano, per la loro stessa natura, ad essere imprigionate in formule astratte e pervase dall’illusoria vocazione all’eternità. Né è ipotizzabile, in una prospettiva di bilanciamento necessario tra i vari interessi costituzionali in gioco, che uno di essi (la garanzia della tutela giurisdizionale di un individuo o di una formazione sociale) si erga a despota assoluto degli altri (tra i quali l’indirizzo politico, basato ora sulla Costituzione, ora sulla sovranità popolare), specie quando vengono in rilievo questioni politicamente incandescenti che coinvolgono la suprema direzione, l’identità e la capacità di perpetuarsi di una comunità nazionale.</span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;">(9) Rimane così sullo sfondo un dato che altrimenti sarebbe ipocrita negare, e cioè la natura essenzialmente politica della decisione sul carattere politico di un atto. Non stupisce, allora, che l’ultima parola al riguardo spetti, nel nostro ordinamento, non già al Giudice regolatore della giurisdizione, bensì alla Corte costituzionale, che il Governo può adire sollevando un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proprio nei confronti della Corte di Cassazione.</span></div>
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<p>Note</p>
<!-- WP Attachments -->
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            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-vnd-openxmlformats-officedocument-wordprocessingml-document"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-natura-di-atto-politico-immune-dal-sindacato-giurisdizionale-del-rifiuto-governativo-di-avviare-trattative-finalizzate-alla-conclusione-di-intese-per-regolare-i-rapporti-con-confessioni-religiose/?download=1471">intese</a> <small>(59 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-natura-di-atto-politico-immune-dal-sindacato-giurisdizionale-del-rifiuto-governativo-di-avviare-trattative-finalizzate-alla-conclusione-di-intese-per-regolare-i-rapporti-con-confessioni-religiose/">La natura di atto politico, immune dal sindacato giurisdizionale, del rifiuto governativo di avviare trattative finalizzate alla conclusione di intese per regolare i rapporti con confessioni religiose: considerazioni a margine della sentenza della Corte Costituzionale n. 52/2016</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>La semplificazione amministrativa come strumento per far fronte alla crisi economica</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-semplificazione-amministrativa-come-strumento-per-far-fronte-alla-crisi-economica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-semplificazione-amministrativa-come-strumento-per-far-fronte-alla-crisi-economica/">La semplificazione amministrativa come strumento per far fronte alla crisi economica</a></p>
<p>1.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Nei Paesi dell’Europa occidentale il tema della semplificazione amministrativa viene associato, ormai quasi costantemente, a quello della crisi economica e, in particolare, alla crisi delle finanze pubbliche. In questo contesto, accanto a profili specifici delle diverse situazioni nazionali, emerge una serie di motivi comuni. Una riflessione complessiva risulta interessante</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-semplificazione-amministrativa-come-strumento-per-far-fronte-alla-crisi-economica/">La semplificazione amministrativa come strumento per far fronte alla crisi economica</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-semplificazione-amministrativa-come-strumento-per-far-fronte-alla-crisi-economica/">La semplificazione amministrativa come strumento per far fronte alla crisi economica</a></p>
<p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nei Paesi dell’Europa occidentale il tema della semplificazione amministrativa viene associato, ormai quasi costantemente, a quello della crisi economica e, in particolare, alla crisi delle finanze pubbliche. In questo contesto, accanto a profili specifici delle diverse situazioni nazionali, emerge una serie di motivi comuni. Una riflessione complessiva risulta interessante anche per valutare le attuali prospettive della semplificazione amministrativa nel nostro Paese <a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><sup><sup>[1]</sup></sup></a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In particolare, un primo motivo comune è rappresentato dalla convinzione che la crisi economica, che è conclamata in diversi Paesi europei a partire dall’anno 2007, determini anche un’esigenza di maggiore efficienza della pubblica amministrazione. La riduzione delle risorse disponibili nel settore pubblico si confronta con una domanda poco flessibile di servizi e di utilità che l’amministrazione è chiamata a soddisfare. La possibilità di incidere su questa domanda è spesso illusoria, anche per gli elevati costi politici che comporta qualsiasi sottrazione di utilità dirette ai cittadini; un equilibrio può essere perseguito soltanto incrementando il tasso di efficienza della pubblica amministrazione. In questa prospettiva lo sforzo per una maggiore efficienza dell’amministrazione rappresenta dunque una soluzione obbligata per cercare di mantenere i livelli di benessere: la prospettiva di una maggiore efficienza degli apparati pubblici finisce anzi col rappresentare una sorta di conseguenza virtuosa della crisi economica, tanto più interessante in quanto destinata a produrre conseguenze anche dopo l’auspicato superamento della crisi.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Questa prospettiva trova riscontra in una serie di indirizzi e di documenti che hanno avuto ampia diffusione nei Paesi dell’Europa occidentale. Per esempio in Francia, già pochi anni prima dell’inizio della crisi (2005), il rapporto Pébereau aveva segnalato l’esigenza di una revisione generale delle politiche pubbliche in una prospettiva di maggiore efficienza, con sviluppi importanti anche sul piano istituzionale (la RGPP)<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>. In Italia fra il 2006 e il 2014, per effetto soprattutto del blocco del turn-over, si è riscontrata un riduzione del personale pubblico pari ca. al 9%; una riduzione così severa esige necessariamente una revisione globale dei processi demandati all’amministrazione. Sono stati proposti confronti, per esempio, con il settore del credito, che negli stessi anni ha subito una revisione severa degli organici e delle risorse, ed è stato sostenuto che la pubblica amministrazione dovrebbe trarre spunto dalle c.d. razionalizzazioni o ristrutturazioni in corso nelle aziende di tale settore<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In realtà proprio confronti del genere scontano una certa superficialità. Le percentuali di ordine generale di riduzione del personale e delle risorse nella pubblica amministrazione costituiscono dati difficilmente valutabili: in particolare, gli apparti pubblici hanno caratteristiche e missioni ben diverse fra loro e pertanto anche la riduzione degli organici in servizio determina impatti sensibilmente differenti in ogni singolo ambito. Il confronto con settori economici unitari ha limiti importanti e di conseguenza anche le analogie con il settore del credito sono solo apparenti. Rimane comunque ferma la tensione verso una revisione globale dei processi affidati all’amministrazione<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Un secondo motivo comune è rappresentato dall’assunzione dell’amministrazione come un costo d’impresa (sono i c.d. ‘costi amministrativi’, che venono considerati una componente dei costi di produzione). In un contesto caratterizzato in ogni Paese dall’attenzione prioritaria per la concorrenza, la ricerca verso una nuova competitività passa necessariamente anche attraverso un ridimensionamento dei costi correlati all’amministrazione. Questo motivo è emerso con particolare evidenza in Francia nel secondo rapporto Warsmann (2011)<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a> che ha condotto all’elaborazione delle linee per la c.d. modernizzazione dell’azione pubblica (MAP), incentrata sulla semplificazione normativa. La semplificazione viene assunta come un fattore essenziale, in una prospettiva che non è più microeconomica, concentrata sulle ragioni della singola realtà d’impresa, ma è ormai di crescita del ‘sistema Paese’.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; I due motivi appena richiamati testimoniano convinzioni e posizioni differenti. Rispetto al primo la semplificazione è innanzi tutto un fattore di efficienza del settore pubblico: l’attenzione è concentrata sulla revisione dei modelli, in vista del recupero di equilibri di fondo fra gli apparati pubblici e la domanda di servizi dei cittadini. Rispetto al secondo, invece, la semplificazione è intesa come strumento di selezione delle risorse a favore delle imprese, al fine di realizzare obiettivi di crescita economica.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Entrambi i motivi compaiono insieme nei Paesi dell’Europa occidentale, ma con una certa costanza la loro associazione finisce col privilegiare il secondo. Al centro dell’attenzione generale risulta essere non tanto l’efficienza dell’amministrazione (in particolare non è la qualità del rapporto, in termini generali &#8211; di speditezza, di essenzialità, ecc. -, fra cittadino e amministrazione pubblica), ma è soprattutto il sistema delle imprese nelle sue relazioni con l’amministrazione. Gli sforzi maggiori si indirizzano pertanto verso una semplificazione amministrativa che considera particolarmente la situazione delle imprese.<br />
&nbsp;<br />
<u>2.</u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alla convergenza per una semplificazione orientata verso le imprese corrispondono però concezioni molto diverse della semplificazione amministrativa. D’altra parte, nonostante gli sviluppi recenti, ‘semplificazione’ rimane un termine generico, che designa un metodo generale, più che un contenuto obiettivo o un risultato specifico. Le ragioni della semplificazione suscitano un consenso immediato; la semplificazione amministrativa rischia però di diventare una sorta di slogan che riassume modalità molto diverse e che non è in grado di rappresentare caratteri specifici. Alla semplificazione possono essere ricondotti vari indirizzi, talvolta (ma non sempre) presenti congiuntamente anche in singoli Paesi.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In via di larga massima, assumono un rilievo particolare due diversi indirizzi.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Un primo indirizzo generale considera la semplificazione amministrativa nella logica di una revisione del quadro normativo che regola una certa attività (c.d. semplificazione normativa). Obiettivo è l’introduzione di una disciplina più chiara, ispirata a una serie di esigenze fondamentali ben avvertite, in genere, dai cittadini (selezione degli adempimenti dell’amministrazione, così da conservare solo quelli che risultano oggi effettivamente necessari; definizione di tempi certi per tali adempimenti; riduzione dei margini per una discrezionalità ‘procedimentale’ o ‘impropria’ dell’amministrazione; ecc.). La semplificazione ha così come obiettivo una riforma del settore ispirata a un equilibrio diverso dei rapporti fra amministrazione e cittadino, o per lo meno uno ‘stile’ nuovo di definizione di tali rapporti.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Modelli di questo genere sono stati riscontrati in vari Paesi europei: dal Regno Unito, alla Spagna, alla Germania, alla Francia, all’Italia. L’esperienza italiana è nota ed ha anticipato la crisi economica del 2007 di quasi una decina d’anni: anzi, va osservato che la prospettiva di testi unici ‘di sistema’, valorizzata anche attraverso l’istituzionalizzazione della legge annuale di semplificazione, sembra essere tramontata proprio con l’avvio della crisi. In altri Paesi l’esperienza è risultata più profonda e costante: anche in Francia fu avviata prima degli anni di crisi (la legge 9 dicembre 2004 rimetteva al governo l’adozione di atti regolamentari – formalmente, ordinanze – per disciplinare oltre una sessantina di settori di attività amministrative), ma è proseguita e si è intensificata negli anni successivi. In particolare nel dicembre 2012 sono stati affermati vari principi sulla normazione che renderebbero permanente la logica della semplificazione e le attribuirebbero una rilevanza istituzionale: si pensi alla formula “une norme crée, une norme supprimée”, che intenderebbe costituire un muro invalicabile all’introduzione di nuovi assetti normativi, o alla proposta di una moratoria generale in tema di nuove discipline, o allo slogan dello “choc de sémplication”, inteso come espressione di un cambio di rotta radicale sul piano della logica amministrativa.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Questo primo indirizzo ha sbocchi di rilievo istituzionale, per almeno due ordini di ragioni. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il primo ordine di ragioni riguarda l’introduzione di un vincolo superiore alla potestà legislativa, in nome di una semplificazione dei rapporti fra cittadino e amministrazione in quel determinato ambito. Questo vincolo in Francia si intravede nelle procedure di “Modernisation de l’action publique” (MAP) introdotte in seguito al secondo rapporto Warsmann, che vorrebbero influenzare anche l’autonomia del Parlamento. Centrale, però, non è il rilievo formale assegnato a tale vincolo, ma è la sua assunzione come limite condiviso per ogni ordine di formazione amministrativa<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il secondo ordine di ragioni attiene alle modalità della semplificazione normativa. Nel rispetto dei rispettivi modelli costituzionali, emerge (per lo meno in Francia e in Italia) la tendenza a valorizzare gli interventi normativi del Governo, che risultano più idonei ad assicurare una coerenza della disciplina di settore con il metodo della semplificazione normativa. La semplificazione normativa finisce col rafforzare il ruolo del Governo rispetto alla normazione negli ambiti di settore. Il tema della semplificazione normativa evolve dunque nel tema delle fonti.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nello stesso tempo, dalle indagini svolte, emergono possibilità molto diverse di realizzare in concreto di obiettivi di semplificazione normativa. Le stesse Analisi di impatto della regolazione (AIR)<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>, che rappresentano un modello ampiamente diffuso, anche sulla spinta dell’Unione europea, e che in Italia hanno avuto un seguito statisticamente imponente per le Autorità di regolazione, sono in pratica uno strumento difficilmente classificabile. Possono essere un elemento di valutazione preventiva, che conduce ad escludere, per ragioni tecniche, determinate soluzioni, e ad affinare il processo decisionale nel suo ‘farsi’, e possono essere semplicemente una modalità di ‘giustificazione’ di decisioni già comunque prese. A ben vedere la discriminante fra queste due possibilità non è rappresentata dal quadro normativo, ma è rappresentata da una modalità dei&nbsp; processi amministrativi che presuppone, ancora più che vincoli istituzionali, una capacità degli apparati amministrativi di mettersi costantemente in discussione. Se questa capacità manca, anche le procedure di ‘AIR’ valgono solo come resoconto statistico di una determinazione assunta. E ciò pone in evidenza un tratto fondamentale che sfugge alla potestà del legislatore.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il secondo indirizzo generale considera la semplificazione amministrativa come strumento per una revisione organica, se non generale, dell’assetto dei poteri amministrativi rispetto alle attività private (essenzialmente, rispetto alle attività economiche dei soggetti privati). L’intervento di semplificazione non ha ad oggetto la disciplina di singoli settori o di singole attività, come è invece nel primo indirizzo, ma ha ad oggetto l’assetto complessivo degli adempimenti amministrativi e investe determinate tipologie di poteri amministrativi. Non si riscontra in termini analoghi in tutti i Paesi (per esempio, nel Regno Unito nel complesso risalta soprattutto l’attenzione per la semplificazione normativa<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>) e anche i modelli utilizzati nei singoli Paesi risultano sensibilmente diversi. In particolare la diversità di modelli appare influenzata dalla rilevanza che abbia assunto nel singolo ordinamento la figura del procedimento amministrativo: dove la figura del procedimento è centrale, la semplificazione è riferita direttamente al procedimento e inserita nella sua disciplina, e non è riferita genericamente alla varietà degli adempimenti amministrativi.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In proposito è significativa, per l’Italia, la vicenda degli artt. 19 e 20 della legge n. 241/1990 e delle rispettive attuazioni; in Germania l’introduzione, a far tempo dall’anno 2009, nella legge sul procedimento amministrativo del § 42.A, dedicato significativamente alla “Genehmigungsfiktion”, che ha travolto il ‘dogma tradizionale’ della necessità dell’atto<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>; in Francia l’avanzamento della ‘déclaration préalable’ e l’arretramento dell’atto amministrativo, nonché il potenziamento del silenzio-assenso e la sua generalizzazione con la legge 12 novembre 2013; in Spagna, dove il silenzio-assenso era già ampiamente radicato, la sua progressiva generalizzazione e nel 2012 la soppressione delle autorizzazioni e delle licenze comunali per le attività minori, nonché, soprattutto in occasione della ricezione della direttiva ‘servizi’<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>, l’introduzione della “comunicación previa” e della “declaración responsable”<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>. Esperienze analoghe si riscontrano anche in altri Paesi <a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Su queste vicende si è particolarmente concentrata l’attenzione, anche per l’attualità che rivestono per il nostro Paese.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nel nostro Paese, come è noto, l’esigenza di una ‘semplificazione amministrativa’ incentrata sulla prospettiva del procedimento si coglie con maggiore evidenza a partire dai primi anni ’90, nel quadro del disegno di riforma dell’azione amministrativa avviato dalla legge n. 241/1990, in una logica che rispecchia attenzione per un equilibrio di fondo. All’accentuazione di profili ‘formali’ e all’introduzione di nuovi adempimenti a carico delle amministrazioni (avvio del procedimento, partecipazione, accesso ai documenti, ecc.), avrebbe potuto e dovuto corrispondere una selezione fra i procedimenti, così da ricondurre a modelli più semplici i procedimenti di interesse minore (cfr. art. 19 e 20 della legge n. 241/1990). Nello stesso tempo, anche per i procedimenti di interesse maggiore, avrebbe dovuto essere avviata una razionalizzazione degli adempimenti dell’amministrazione (si vedano in particolare le previsioni in tema di conferenze di servizi, pareri, valutazioni tecniche).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Questo disegno esprime la convinzione che uno dei punti centrali su cui avrebbe dovuto ‘puntare’ la semplificazione avrebbe dovuto essere il procedimento amministrativo. Sembra rispecchiata la convinzione che il problema burocratico nel nostro Paese sia essenzialmente legato all’efficienza nella conduzione del procedimento. Viene comunemente riconosciuto che il tema della semplificazione amministrativa ha una dimensione più ampia (in particolare riguarda, più a monte, il profilo delle nuova normazione ed esige una riorganizzazione delle normative frammentate o disorganiche), ma il riferimento al procedimento rimane centrale. Questa attenzione riceve ulteriori spinti nel corso degli anni ’90 dall’affermazione delle liberalizzazioni, intese come processi che avrebbero dovuto recuperare la dimensione privatistica di varie attività o di determinati interventi: gli strumenti per la liberalizzazione sono spesso associati a modelli di semplificazione procedimentale. Uno dei punti critici di ogni liberalizzazione è rappresentato dal confronto con il potere amministrativo: la dequotazione del potere, che si realizza parzialmente con il silenzio-assenso e più intensamente con i modelli riconducibili all’art. 19 della legge n. 241/1990, viene percepita come una componente naturale di ogni liberalizzazione effettiva.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In questo contesto è facile cogliere un richiamo generico a ragioni di efficienza, che si tradussero quasi subito (un punto di svolta fu rappresentato dalla Relazione alla legge finanziaria per il 1993) nella prospettiva di precisi risparmi di spesa per il settore pubblico. Alla semplificazione del procedimento avrebbe dovuto corrispondere una riduzione degli adempimenti per gli apparati pubblici; la riduzione degli adempimenti avrebbe potuto giustificare una riduzione del personale. Si viveva l’illusione che una riforma che fosse partita dalla disciplina del procedimento avrebbe potuto estendersi, con effetti virtuosi, sugli apparati amministrativi.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In realtà il quadro risultò da subito molto più complesso. I primi risultati delle semplificazioni furono modestissimi sul piano pratico (basti pensare al decreto 26 aprile 1992, n. 300, di attuazione degli artt. 19 e 20 della legge n. 241/1990) e i modelli di coordinamento procedimentale (in particolare, la conferenza di servizi) non acquisirono l’auspicata incisività. L’illusione originaria però non fu superata: all’insuccesso pratico della prima semplificazione fu risposto ancora una volta con l’intervento legislativo sulla disciplina del procedimento. Fu assegnato carattere generale ai modelli di semplificazione procedimentale riferiti alle attività private; furono ridotti i casi di deroghe alle semplificazioni ‘endoprocedimentali’ (si pensi alla sorte dei c.d. interessi sensibili); fu prospettata, come strumento per estendere la portata di questi modelli, la codificazione di discipline che in realtà risultavano sempre più elaborate (si pensi al caso della conferenza di servizi, progressivamente trasformata in un insieme di istituti diversi, oggi caratterizzati da un formalismo esasperato).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Questo fenomeno richiede però un’analisi particolare.<br />
&nbsp;<br />
<u>4.</u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Proprio il confronto con l’esperienza di altri Paesi vicini consente di rilevare come, accanto a elementi specifici di ogni singola esperienza nazionale, emergano elementi comuni. In particolare l’introduzione di istituti come la dichiarazione preventiva e il silenzio-assenso ha rappresentato un dato costante, ma ancora più significativo è il fatto che nei Paesi in cui in seconda battuta, come si è verificato particolarmente in Italia, in Francia e in Spagna, per sostenere la semplificazione la portata di questi istituti è stata via via definita con formule generali, si sono manifestati problemi analoghi. L’adozione di formule generali, anziché di elenchi tassativi, avrebbe dovuto comportare il capovolgimento di certe logiche che caratterizzavano i processi decisionali delle amministrazioni; in realtà non è stato così. Fra l’altro in vari casi alle formule generali utilizzate per definire la portata degli istituti di semplificazione sono corrisposte altrettante formule generali per individuare le relative deroghe, e ciò, come d’altronde era prevedibile, ha subito determinato margini concreti di incertezza sul regime applicabile<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In tutti questi casi, la presenza di incertezze sulla portata effettiva degli istituti di riforma ha prodotto un risultato paradossale. Di fronte ai rischi connessi all’incertezza (e alle conseguenze sanzionatorie conseguenti a un errore), decisiva sul piano pratico è divenuta l’interpretazione accolta dall’amministrazione, anche se risulta scontato che essa sia tendenzialmente ispirata a criteri restrittivi. In questo modo, però, l’amministrazione recupera in via di fatto un ruolo ulteriore, come se da essa dipenda la portata effettiva della riforma. In presenza di formule generali, è l’amministrazione che statuisce sui casi dubbi e il cittadino, per ragioni pratiche evidenti, finisce col subire tale decisione. L’utilizzo di formule generali nella definizione dell’ambito di efficacia degli istituti si è quindi tradotto nell’attribuzione all’amministrazione di margini indebiti di ‘potere’, pur in un contesto che invece era palesemente caratterizzato dalla volontà di ridimensionare lo spazio del potere amministrativo e di rivedere i processi decisionali.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La reazione comune a questa ‘impasse’ è stata rappresentata dalla codificazione di elenchi ufficiali di adempimenti o di procedimenti semplificati. In Spagna, con un decreto del 1 luglio 2011 è stato approvato un elenco dei casi in cui si sarebbe verificata la trasformazione dal silenzio-rifiuto al silenzio-assenso. In Francia, una ricognizione del Governo sulle procedure semplificate ha condotto a riscontrare i casi di silenzio-assenso e a darne atto in apposite circolari<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>. In Italia la legge n. 124/2015 ha conferito al Governo una delega che per l’elencazione dei casi di s.c.i.a. e di silenzio-assenso (art.5): la previsione di un elenco ‘ricognitivo’, e perciò senza alcun carattere di esaustività, redatto però con un atto legislativo testimonia la difficoltà di recuperare un equilibrio naturale. In realtà, anche a prescindere dal caso italiano (per il quale il disegno di riforma è peraltro ancora in fase di attuazione), gli altri esempi evidenziano ugualmente significativi margini di incertezza. L’associazione di formule generali e di elenchi puntuali solleva sempre in via di principio varie incertezza (la dottrina spagnola ha evidenziato perciò una situazione ‘muy confusa’), ma inevitabilmente anche il ricorso agli elenchi finisce col non essere risolutivo. In Francia la ricognizione in corso aveva evidenziato, fino all’ottobre 2014, 1200 casi di silenzio-assenso rispetto a 3600 tipologie di adempimenti amministrativi esaminati: fin troppo scontata la critica della dottrina che ha rilevato come, in presenza di una norma che assegnava al silenzio-assenso carattere di regola generale, fosse paradossale riconoscere la portata dell’istituto solo in un terzo dei casi.&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Questi elementi comuni appaiono ancora più significativi se si considera che rispetto agli istituti della dichiarazione preventiva, nelle sue diverse forme, e del silenzio-assenso le rappresentazioni nei diversi Paesi risultano sensibilmente diverse. La diversità è riscontrabile anche rispetto a quello che, a nostro parere, rappresenta il termine di confronto fondamentale, ossia l’atto amministrativo. In tutti i Paesi rimane sempre un collegamento all’atto amministrativo, rappresentato dal riconoscimento, anche rispetto agli istituti in esame, della possibilità di autotutela. Tuttavia la pervasività della logica dell’atto amministrativo in alcuni Paesi è ancora forte, tanto da sollevare più di un dubbio sulla radicalità della riforma.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In Francia anche la vicenda della déclaration préalable viene ricondotta al modello dell’atto amministrativo: l’inerzia dell’amministrazione, che non interviene vietando l’attività dopo aver ricevuto la dichiarazione, è qualificata come un provvedimento negativo, fra l’altro impugnabile davanti al giudice amministrativo. In Spagna risulta difficile identificare una regola generale e in molti casi di silenzio-assenso la scadenza del termine richiede il rilascio di attestazioni, o comporta l’obbligo per l’amministrazione di rilasciare un provvedimento positivo, come se il silenzio-assenso esaurisse soltanto la possibilità di provvedere in senso negativo, ma non esaurisse di per sé il ‘potere’. La semplificazione amministrativa, in questo modo, non comporta l’adozione di modelli veramente nuovi, alternativi a quello dell’atto, ma tende a rifluire nel modello tradizionale.<br />
&nbsp;<br />
5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In definitiva, sul piano generale, ricavato anche dagli esempi stranieri, la semplificazione ‘procedimentale’ evidenzia alcuni problemi di fondo ricorrenti. Questi problemi, come si è già accennato, ruotano intorno a due poli.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il primo polo è rappresentato dalla circostanza che (a differenza di quanto vale normalmente per la semplificazione ‘normativa’ cui si è fatto cenno all’inizio) la semplificazione procedimentale, quando è attuata su vasta scala, sconta inevitabilmente incertezze nella sua portata. E l’incertezza sul piano dei rapporti amministrativi determina inevitabilmente un incremento del peso e dello spazio per l’amministrazione. Questo incremento di potere è tanto meno tollerabile in quanto la logica della semplificazione risulta proprio indirizzata al ridimensionamento del potere amministrativo e alla esclusione di poteri impropri, ossia non fondati su una norma, ma derivanti da smagliature del sistema.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il secondo polo è rappresentato dalla utilità degli ‘elenchi’, che sembrano rappresentare oggi sia la risposta all’incertezza appena segnalata, sia il momento conclusivo della riforma. Il punto nodale non è rappresentato tanto dalla opportunità, offerta dagli elenchi, di circoscrivere i margini di incertezza appena rilevati e, quindi, di porre rimedio all’esorbitanza dell’amministrazione che di fatto si arroga il compito di classificare i casi dubbi. Decisiva, invece, è la circostanza che la formazione degli elenchi non è un’operazione meramente tecnica, così come d’altronde è la circostanza che &nbsp;l’adozione del silenzio-assenso o della dichiarazione preventiva (nelle sue diverse modalità) non viene riproposta in modo automatico nella nuova legislazione amministrativa. Alla base degli ‘elenchi’ di qualsiasi genere e in qualsiasi Paese è una selezione dei procedimenti che è in realtà un’occasione di revisione delle procedure: conduce a riscontrarne l’importanza e a valutare in definitiva l’esigenza di mantenerle immutate o di semplificarle. In questa fase è decisivo il peso degli interessi coinvolti: l’attualità di questi interessi può rappresentare una ragione per escludere la semplificazione: si pensi alle deroghe e alle esclusioni per intere categorie di materie ‘sensibili’ nella legislazione italiana sul procedimento amministrativo a partire dalla legge n. 241/1990. Le formule generali, che per oltre un decennio hanno rappresentato un problema irrisolto, anche quando sembrano superate sul piano formale, in realtà non lo sono sul piano pratico, perché si traducono nelle ‘ragioni’ che determinano i contenuti degli elenchi. In questo modo sono riproposte in termini nuovi, e comunque meno trasparenti, perché sono sottintese, anziché esplicitamente dichiarate.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In definitiva, gli ‘elenchi’ costituiscono sempre il risultato di operazioni di selezione rispetto alla quale gli argomenti tecnici finiscono inevitabilmente per cedere a quelli politici. A maggior ragione queste considerazioni valgono rispetto alla nuova legislazione di settore, che dovrebbe anch’essa attenersi fedelmente al modello della semplificazione sancito in precedenza dal legislatore, ma che sfugge a questo modello ogni qual volta siano coinvolti interessi ai quali venga assegnato particolare rilievo. Appunto l’assegnazione di questo particolare rilievo rappresenta ‘l’altra faccia’ della semplificazione amministrativa. Ne è conferma l’esperienza francese, dove l’attenzione è concentrata in modo consistente sulle modalità di formazione delle nuove normative sull’amministrazione, perché esse sono realmente decisive. Dove risulta impossibile orientare la nuova legislazione, gli interessi ‘che contano’ sfuggono alla semplificazione, mentre altri vengono fatti oggetto di semplificazioni talvolta drastiche.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si profila in questo modo non una revisione omogenea del tasso di ‘unilateralità’ amministrativa nell’ordinamento, ma il declassamento di alcuni procedimenti e, almeno indirettamente, l’elevazione o, forse, l’enfatizzazione di altri. L’amministrazione dunque non arretra, ma il suo campo d’intervento viene reso più selettivo o viene orientato verso altre direzioni.<br />
&nbsp;<br />
<u>6.</u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Con riferimento particolare al caso italiano, i processi di semplificazione procedimentale evidenziano inoltre alcuni problemi ulteriori.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In primo luogo va riconosciuto che la tecnica della semplificazione procedimentale non appare per nulla facile. Può sembrare logico, alla luce di quanto si è appena scritto, che vadano preferite semplificazioni con una portata ‘lineare’, destinate a valere con carattere di generalità: questi interventi dovrebbero ridurre il rischio di interferenze di ordine ‘politico’ che circoscrivano gli effetti della riforma amministrativa. Tuttavia proprio interventi del genere possono avere effetti negativi ‘secondari’ molto pesanti. Non si può dimenticare, infatti, che molte volte le tipologie degli atti assumono rilievo non solo nel contesto della loro specifica disciplina, ma anche in ulteriori contesti, in cui vengono richiamati a vari fini. Per esempio, il c.d. codice antimafia (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) prevede un livello d’attenzione diverso, nella prevenzione dei fenomeni mafiosi, in relazione al fatto che l’attività economica richieda un provvedimento amministrativo o semplicemente comporti la necessità di una comunicazione preventiva. L’estensione del modello della d.i.a. o della s.c.i.a è stata disposta nel nostro Paese senza considerare le conseguenze su questa normativa, col risultato che in molti settori economici di rilievo per il rischio di infiltrazioni mafiose (in particolare nel settore delle attività commerciali) l’efficacia del modello preventivo è crollata.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In secondo luogo in molte occasioni sono state adottate modalità ambigue, caratterizzate dalla commistione di formule diverse. Per esempio, la distinzione fra i diversi istituti non è sempre chiara nel codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259), ove, a proposito dei titoli abilitativi, il modello dell’atto amministrativo viene proclamato anche quando l’atto del privato dovrebbe essere qualificato in realtà come una d.i.a. (cfr. art.25 e art. 87). Nella normativa sulla prevenzione degli incendi, in molti casi l’atto del privato è qualificabile come una d.i.a. e l’amministrazione non è tenuta a verificarla sistematicamente con indagini sul posto, ma se l’amministrazione esegue ugualmente i sopraluoghi di verifica e riscontra la regolarità della situazione è tenuta a rilasciare un provvedimento positivo, come se la comunicazione del privato fosse una richiesta di provvedimento (cfr. la disciplina dei rinnovi nel d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151). Evidentemente in questa ipotesi la mancanza di un atto amministrativo, pur in presenza di una situazione verificata positivamente dall’amministrazione, è stata percepita come penalizzante: resta il fatto, però, che il modello della d.i.a. dovrebbe precludere per definizione lo spazio per introdurre un provvedimento positivo.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In terzo luogo, la stessa nozione di procedimento in molti casi appare problematica e ciò condiziona negativamente l’intervento di semplificazione. Questo aspetto ha assunto un rilievo particolare nel nostro Paese, anche se la tipizzazione della disciplina del procedimento con la legge del 1990 sembrava indirizzare verso tutt’altra direzione. In realtà il procedimento assoggettato a semplificazione dovrebbe essere un procedimento codificato, e cioè coerente con il principio di legalità: la semplificazione si attua su un piano che non solo è coerente col principio di legalità, ma che è del tutto imbevuto di esso. Invece nel nostro Paese molte elencazioni semi-ufficiali di procedimenti pongono in evidenza l’ampiezza del fenomeno rappresentato da procedimenti non codificati, previsti in circolari amministrative o frutto soltanto di prassi<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>. La semplificazione procedimentale, in questi casi, finisce con lo svolgere un ruolo improprio, perché diventa un fattore di legittimazione di ciò che non dovrebbe neppure esistere, perché incompatibile con il principio di legalità. D’altra parte, intervenire semplificando anche questi ‘procedimenti’ espone a un inconveniente grave, rappresentato dalla impossibilità di governare il fenomeno, una volta che ne venga riconosciuta la cittadinanza nel nostro ordinamento: se questi procedimenti sfuggono al principio di legalità, diventa anche impossibile definirne esattamente il numero, la consistenza, ecc., e quindi diventa impossibile assicurarne la semplificazione.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ancora, la stessa nozione di procedimento, su cui si fonda la tecnica di semplificazione in esame, appare soggetta a forti tensioni. Per esempio, si nota frequentemente l’estensione, a singoli adempimenti, di regola dettate per i procedimenti in senso tecnico: si pensi al caso degli adempimenti di ordine privatistico. Questi adempimenti, però, se vengono letti in una logica procedimentale, finiscono col comportare una tipizzazione impropria che è fortemente distorsiva. Non ha senso, per esempio, prevedere il silenzio-assenso per le procedure di estinzione di un debito dell’amministrazione, perché in realtà in questi casi non ha senso ragionare in una logica procedimentale: analogamente, fissare un termine per gli adempimenti ha senso sul piano delle responsabilità, ma non ha senso nella logica dell’art.2 della legge n. 241/1990, perché non è in gioco alcun potere amministrativo. La codificazione degli adempimenti interni e la loro assunzione al rango di procedimento amministrativo sono in contraddizione con le ragioni della semplificazione. Il sistema finisce con l’avviare un circolo vizioso, perché l’enfatizzazione del modello procedimentale finisce con l’essere essa stessa all’origine di esigenze di semplificazione. In realtà il processo di riforma non può affidarsi solo alla semplificazione procedimentale, ma proprio per la rilevanza che assumono fattori extraprocedimentali (come gli adempimenti interni, i rapporti fra i singoli uffici, ecc.) richiede di considerare anche una risposta appropriata a questi contesti non procedimentali. Sarebbe necessaria una risposta radicalmente diversa, che è appunto quella fondata sulle regole della responsabilità e sulla loro puntuale applicazione, e non quella fondata sulla adozione di modelli alternativi all’atto.<br />
&nbsp;<br />
<u>7.</u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In conclusione, su un piano ancora più generale, le vicende del nostro e degli altri Paesi europei testimoniano come la riforma amministrativa perseguita attraverso la semplificazione procedimentale non sia stata un frutto della crisi economica degli ultimi anni: i processi di semplificazione procedimentale erano stati avviati ben prima. Semmai la crisi economica ha rappresentato un fattore di accentuazione per l’interesse verso la semplificazione e per l’attuazione concreta dei relativi modelli. Si tratta di un fattore di accentuazione che, però, testimonia indirettamente come le ragioni della semplificazione siano più profonde. Nello stesso tempo, come si è visto, la semplificazione non identifica mai una vicenda soltanto di ordine tecnico, ma identifica un processo più ampio di selezione di interessi e, quindi, di strumenti per la loro tutela. Il fenomeno della semplificazione procedimentale non deve impedire di cogliere questo ‘riposizionamento’ profondo e perciò ‘strategico’ dell’amministrazione.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Concentrando invece l’attenzione sugli interventi di semplificazione procedimentali in quanto tali, emerge con forza la constatazione che essi risultano diretti, in definitiva, a risolvere problemi organizzativi riscontrati negli apparati amministrativi nei loro rapporti con le imprese. La semplificazione procedimentale fin qui esaminata appare indirizzata soprattutto a risolvere problemi legati ai tempi degli adempimenti rispetto alle attività economiche; se però si estende l’analisi ad altri interventi sul procedimento (come la disciplina dei pareri, delle valutazioni di ordine tecnico, della conferenza di servizi, ecc.) emergono problematiche e logiche più generali. In tutti questi casi il legislatore, per lo meno nel nostro Paese, è intervenuto per rimediare a situazioni di inefficienza amministrativa: l’intervento ha privilegiato come tecnica la tipizzazione dei modelli e la precisazione di condizioni per la loro applicazione concreta, talvolta (come è avvenuto più volte nel caso della conferenza di servizi) con la codificazione di adempimenti che, secondo logica, avrebbero dovuto risultare solo interni o marginali. La codificazione degli adempimenti, esattamente come la semplificazione procedimentale, rappresenta la tecnica attraverso la quale il legislatore ha inteso replicare a inefficienze dell’amministrazione.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Questa tecnica, nel nostro Paese, rappresenta anche uno strumento per porre in relazione la disciplina del procedimento con quella della responsabilità. In un sistema, come il nostro, che non ha una vera tradizione di una responsabilità per inefficienza amministrativa, la codificazione minuita degli adempimenti, esattamente come la semplificazione procedimentale, consente di ricondurre la responsabilità dei singoli nell’alveo più usuale della responsabilità per violazione di legge.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In realtà a questa stregua la semplificazione amministrativa perseguita dai Governi di molti Paesi europei negli ultimi decenni finisce con l’acquisire rilievo specificamente come tecnica impropria per la gestione degli apparati amministrativi. Rappresenta infatti, innanzi tutto, una risposta a problemi organizzativi e di cattiva gestione della pubblica amministrazione. All’inosservanza dei termini per l’ultimazione del procedimento, si cerca di rimediare col silenzio-assenso e con la s.c.i.a., e non assicurando in modo efficace (e non soltanto enfatico) l’osservanza dei termini stessi. Si tratta però di una tecnica impropria, perché sembra rappresentare la modalità prescelta dal potere esecutivo<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>, che a sua volta dovrebbe disporre di altri strumenti di intervento (si pensi all’assetto della dirigenza, o all’iniziativa per far emergere responsabilità individuali), ma evidentemente preferisce non utilizzarli. E’ una tecnica che perciò documenta, in ultima analisi, una crisi, piuttosto che la sua soluzione; soprattutto dimostra l’incapacità di ricorrere agli strumenti ordinari che dovrebbero assicurare il buon andamento degli apparati pubblici.</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1">(*) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il contributo svolge alcuni spunti emersi nel corso di una ricerca PRIN sul tema “Istituzioni democratiche e amministrazioni d’Europa: coesione e innovazione al tempo della crisi economica”, coordinata prima da Francesco Merloni, poi da Alessandra Pioggia. Dell’unità di ricerca che ha analizzato il profilo della semplificazione amministrativa avevano fatto parte Aldo Travi, Giammarco Sigismondi, Giovanni D’Angelo, Erika Peroni, Simone Rodolfo Masera, Pasquale Cerbo, Martina Condorelli, Davide Occhetti, Nicola Gambino.<br />
&nbsp;<br />
[1] &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sul tema della semplificazione amministrativa la bibliografia in Italia è amplissima. Per l’attenzione dedicata anche ai profili più critici della semplificazione si segnalano, in particolare, fra i contributi più recenti, C. Pinelli, <em>Liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa &#8211; Possibilità e limiti di un approccio giuridico</em>, in Diritto amministrativo 2014, p. 355 ss; G. Spina, <em>La semplificazione amministrativa come principio dell’essere e dell’agire dell’amministrazione &#8211; Studio sull’evoluzione delle logiche di semplificazione amministrativa in Italia dal 1990 ad oggi</em>, Napoli, ediz. ESI, 2013; M. Carli, <em>La semplificazione normativa e amministrativa nelle regioni</em>, in www.astrid-online.it 2012; M.R. Spasiano, <em>La semplificazione amministrativa e la garanzia di effettività dell’esercizio del potere pubblico</em>, in Foro amministrativo-Tar, 2010, p. 3041 ss.; G. Vesperini, <em>Note a margine di una recente ricerca sulla semplificazione amministrativa</em>, in Giornale di diritto amministrativo 2010, p. 203 ss.; L. Vandelli, <em>Tendenze e difficoltà della semplificazione amministrativa</em>, in Nuove autonomie, 2008, p. 417 ss.; P. Lazzara, <em>La semplificazione dell’azione amministrativa ed il procedimento tra diritto interno e diritto comunitario</em>, in Nuove autonomie, 2008, p. 475 ss. Per un’analisi comparata, cfr. AA.VV., <em>Semplificazione e consenso nell’azione amministrativa: esperienze a confronto</em>, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2006, p. 28 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Per i riferimenti all’ordinamento francese si rinvia al contributo di D. Occhetti, <a href="https://www.giustamm.it/bd/dottrina/5364"><em>Le politiche di semplificazione amministrativa in Francia, con particolare riguardo al silenzio-assenso e al regime della déclaration préalable</em></a>, pubblicato su questo stesso numero della rivista.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; F. Debenedetti, <em>Istituti bancari e PA, riordino obbligato in cerca di una migliore efficienza</em>, in Il Sole 24 Ore 27 dicembre 2015, p. 17.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In proposito, sull’attività svolta in Italia dalla Commissione parlamentare per la semplificazione e sulle ulteriori prospettive di riforma, cfr. M. Benedetti, <em>Lo «stato dell’arte» della semplificazione in Italia</em>, in Giornale di diritto amministrativo 2014, p. 972 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; J.L. Warsmann, <em>La simplification du droit au service de la croissance et de l’emploi</em>, in <a href="http://www.cnrs.fr/aquitaine/IMG/pdf/Rapport-warsmann.pdf">www.cnrs.fr/aquitaine/IMG/pdf/Rapport-warsmann.pdf</a>. Per l’incidenza di tale rapporto sull’attività legislativa, cfr. Assemblée Nationale, XIII legislatura, doc.to n. 3787, in <a href="http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3787-tI.asp">www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3787-tI.asp</a>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cfr. in termini simili, per l’esperienza inglese, M. Gibbons e D. Parker, <em>Impact Assessements and Better Regulation: the role of the U.K.’s Regulatory Policy Commitee, in Public Money and Management</em>, 2012, p. 257 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cfr. in particolare AA.VV., <em>L’analisi dell’impatto della regolazione &#8211; Il caso delle autorità indipendenti</em>, ediz. Carocci, Roma, 2012; B. Mattarella, <em>L’analisi di impatto della regolazione e la motivazione del provvedimento amministrativo</em>, in www.astrid-online, 2012.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cfr. M. Gibbons e D. Parker, <em>New Development: recent changes to the U.K.’s regulatory process</em>, in Public Money and Management, 2013, p. 453 ss. Si veda anche il documento <em>When laws became too complex</em>, presentato nel marzo 2013, Office of the Parliamentary Counsel – Cabinet Office.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Questa espressione è di C. Ernst e J. Pinkt, <em>Genehmingungsfiktion und Fiktionsbescheinigung nach § 42.a VwVfG</em>, in Jura – Juristisce Abteilung, 2013, n. 7, p. 685.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Direttiva del Parlamento e del Consiglio n. 2006/123/CE del 12 dicembre 2006.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Per l’esperienza spagnola si rinvia al contributo di N. Gambino, <a href="https://www.giustamm.it/bd/dottrina/5365"><em>La semplificazione amministrativa in Spagna</em></a>, pubblicato su questo stesso numero della rivista</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cfr. K.J. de Graaf, <em>Silence is Gold&nbsp;? Tacit Authorizations in the Netherland, Germany and France</em>, in Review of European Administrative Law 2013, vol. VI, n. 2, p. 7 ss.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si vedano, in Italia, le deroghe previste dall’art.19, commi 1 e 4-<em>bis</em>, all’istituto della scia e dall’art. 20, comma 4, all’istituto del silenzio-assenso (nel testo della legge n. 241/1990 oggi vigente); in Spagna, nell’attuazione della direttiva servizi, la conservazione di deroghe al silenzio-assenso identificate da “ragioni imperiose di interesse nazionale”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cfr. la formazione della “<em>Liste des procédures pour lesquelles le silence gardé par l’administration sur une demande vaut accord</em>&#8220;, &nbsp;in www.legifrance.gouv.fr.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Questa situazione è emersa con evidenza anche nella fase istruttoria per la redazione degli elenchi previsti dall’art.5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alle spalle di tutti gli interventi normativi in materia di semplificazione, anche quando sono stati adottati dal Parlamento, vi è sempre stata un’iniziativa precisa dei Governi.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-semplificazione-amministrativa-come-strumento-per-far-fronte-alla-crisi-economica/">La semplificazione amministrativa come strumento per far fronte alla crisi economica</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Le politiche di semplificazione amministrativa in Francia, con particolare riferimento al silenzio-assenso e al regime della déclaration préalable</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-politiche-di-semplificazione-amministrativa-in-francia-con-particolare-riferimento-al-silenzio-assenso-e-al-regime-della-declaration-prealable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-politiche-di-semplificazione-amministrativa-in-francia-con-particolare-riferimento-al-silenzio-assenso-e-al-regime-della-declaration-prealable/">Le politiche di semplificazione amministrativa in Francia, con particolare riferimento al silenzio-assenso e al regime della déclaration préalable</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Le politiche di semplificazione amministrativa in Francia; 2. La semplificazione amministrativa come semplificazione normativa; 3. La semplificazione amministrativa come semplificazione procedimentale: l&#8217;introduzione del principio «silence vaut accord»; 4. La déclaration administrative préalable. &#160; 1. LE POLITICHE DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA IN FRANCIA &#160; a) L&#8217;evoluzione delle politiche di semplificazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-politiche-di-semplificazione-amministrativa-in-francia-con-particolare-riferimento-al-silenzio-assenso-e-al-regime-della-declaration-prealable/">Le politiche di semplificazione amministrativa in Francia, con particolare riferimento al silenzio-assenso e al regime della déclaration préalable</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-politiche-di-semplificazione-amministrativa-in-francia-con-particolare-riferimento-al-silenzio-assenso-e-al-regime-della-declaration-prealable/">Le politiche di semplificazione amministrativa in Francia, con particolare riferimento al silenzio-assenso e al regime della déclaration préalable</a></p>
<p><strong>SOMMARIO</strong>: 1. <em>Le politiche di semplificazione amministrativa in Francia</em>; 2. <em>La semplificazione amministrativa come semplificazione normativa; </em>3. <em>La semplificazione amministrativa come semplificazione procedimentale: l&#8217;introduzione del principio «silence vaut accord»</em>; 4. <em>La</em> déclaration administrative préalable.<br />
&nbsp;<br />
<strong>1. LE POLITICHE DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA IN FRANCIA</strong><br />
&nbsp;<br />
<em>a) L&#8217;evoluzione delle politiche di semplificazione amministrativa in Francia</em><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La questione della semplificazione delle norme e dei procedimenti amministrativi è all&#8217;ordine del giorno in Francia, soprattutto a causa della crisi economica mondiale degli ultimi anni.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il tema, già presente nel dibattito politico-istituzionale, divenne di pressante attualità solo alla fine degli anni Ottanta (<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>), con la circolare <em>Rocard</em> del 23 febbraio 1989, “<em>relative au renouveau du service public</em>”.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Essa fissava, in un&#8217;ottica programmatica, quattro grandi orientamenti: 1) una nuova politica di gestione dei rapporti di lavoro (gestione più dinamica del personale e sviluppo del dialogo sociale), 2) una politica di sviluppo delle responsabilità (con i <em>projets de service, </em>che esponessero i valori ispiratori e gli obiettivi dei servizi), 3) un compito di valutazione delle politiche pubbliche e, da ultimo, 4) il miglioramento dell&#8217;informazione al pubblico, la personalizzazione delle relazioni tra amministratori e amministrati, la partecipazione dei cittadini al miglioramento dei servizi pubblici e la semplificazione delle procedure, generalizzando lo scambio elettronico dei dati tra le imprese e le amministrazioni.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La successiva circolare <em>Juppé</em> del 26 luglio 1995, “<em>relative à la préparation et à la mise en oeuvre de la réforme de l&#8217;État et des services publics</em>” si collocava in quest&#8217;ultima prospettiva, imponendo ad ogni amministrazione di adottare un programma di miglioramento e di semplificazione delle sue relazioni con il pubblico, anche attraverso la lotta contro la cattiva qualità redazionale delle norme. In quest&#8217;ottica, essa imponeva che ogni nuovo progetto di testo fosse accompagnato da una proposta di abrogazione di disposizioni almeno equivalenti (<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>), così come da un <em>étude d&#8217;impact</em>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La circolare <em>Juppé</em> è stata seguita da numerosi altri documenti di orientamento, tra cui si segnala l&#8217;importante circolare del 15 maggio 1996 “<em>relative à la mise en oeuvre du plan de réforme de l&#8217;État”</em>(<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>)<em>. </em>Essa poneva l&#8217;obiettivo della riduzione del numero delle autorizzazioni e delle <em>déclarations administratives préalables</em> (<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>), sulla base di tre direttive: 1) la soppressione del maggior numero possibile di dispositivi di <em>autorisation</em> e di <em>déclaration préalable</em>; 2) l&#8217;evoluzione dei dispositivi di <em>autorisation</em> verso il regime della <em>déclaration préalable</em>; 3) l&#8217;estensione al maggior numero possibile di dispositivi (vuoi di <em>autorisation</em> vuoi di <em>déclaration</em>) del principio dell&#8217;<em>accord implicite</em> per il caso del silenzio (<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si segnala, inoltre, la circolare del 30 maggio 1996, “<em>relative à la codification des textes législatifs et réglementaires”.</em> La codificazione costituisce una della più grandi tappe della costruzione contemporanea del diritto francese. Essa prepara e facilita la tappa successiva (che ancora, peraltro, attende di essere raggiunta), che è quella della semplificazione dei testi, con la soppressione, modificazione e armonizzazione dei testi codificati.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; I governi successivi a quello presieduto da <em>Alain Juppé</em> hanno proseguito lo sforzo della riforma amministrativa (<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>). Si segnala, oltre all&#8217;approvazione dell&#8217;importante legge n. 2000-321 del 12 aprile 2000<em>, “relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrati</em><em>ons</em>”, la circolare del 25 giugno 2003 “<em>relative aux stratégies ministérielles de réforme</em>”, con cui il governo <em>Raffarin</em> organizzava la sua politica di riforma dello Stato intorno a tre assi: 1) la decentralizzazione (che ha trovato traduzione nella legge n. 2004-809 del 13 agosto 2004, “<em>relative aux libertés et responsabilités locales</em>”), 2) la <em>réforme budgétaire, </em>3) la semplificazione delle procedure amministrative, la quale è stata portata avanti soprattutto con <em>lois d&#8217;habilitation, </em>tra cui si segnalano la loi n. 2003-591 del 2 luglio 2003 (<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>) e la loi n. 2004-1343 del 9 dicembre 2004 di semplificazione del diritto (<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il governo <em>De Villepin</em>, con le circolari del 29 settembre 2005 “<em>relative à la mise en place du programme d&#8217;audits de modernisation</em>” e del 13 luglio 2006 “<em>relative à la conduite des audits de modernisation</em>”, si poneva ormai in una prospettiva di gestione economica e di <em>budget</em> delle politiche di semplificazione delle norme e dei procedimenti amministrativi.<br />
&nbsp;<br />
<em>b) Il rapporto con la crisi economica</em><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Negli ultimi anni, si diceva, per effetto della crisi economica mondiale, si è accentuata la prospettiva economicistica della semplificazione amministrativa, vista come strumento per l&#8217;abbattimento della spesa pubblica e per il rilancio della competitività delle imprese.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nel primo senso si è posto, in particolare, il rapporto del 2005 sul debito pubblico emanato dalla commissione presieduta da <em>Michel Pébereau</em> (<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>), il quale evidenziava come gli eccessi e le incoerenze dell&#8217;apparato amministrativo costituiscano una delle cause principali del debito pubblico. Esso avviava la <em>Révision générale des politiques publiques</em> (RGPP), che si poneva tre obiettivi: 1) individuazione dei possibili risparmi in materia di spese di intervento e di funzionamento; 2) riduzione di costi, strutture e personale; 3) azioni miranti a riformare l&#8217;amministrazione, razionalizzandone le strutture amministrative, sia centrali che deconcentrate, esternalizzando le priorità d&#8217;azione non strategiche ed eliminando le procedure superflue (<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nella lotta contro la spesa pubblica si è posto anche il rapporto del dicembre 2007 emanato dal gruppo di lavoro presieduto da <em>Alain Lambert</em> (<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>), che univa il metodo adottato dalla RGPP con la politica di semplificazione, anche normativa(<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&#8217;esigenza della semplificazione amministrativa come strumento per il rilancio della competitività delle imprese emerge invece, in particolare, dal secondo rapporto <em>Warsmann</em> del 2011 (<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>), che evidenziava procedure ed oneri amministrativi inutili cui le imprese sono soggette che frenano lo sviluppo della loro competitività (<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>).<br />
&nbsp;<br />
<strong>2. LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA COME SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA</strong><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il concetto di semplificazione amministrativa è un concetto amplissimo, che va dalla “<em>réforme de l&#8217;</em><em>É</em><em>tat</em><em>”</em>, alla “<em>réforme de l&#8217;administration</em>”, fino alla “<em>réforme territoriale</em>”. Esso, infatti, costituisce di per sé un termine generico, che designa un metodo generale, più che un contenuto obiettivo o un risultato specifico.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Si possono individuare due diverse prospettive entro cui si collocano le politiche di semplificazione amministrativa in Francia.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Un primo indirizzo ha posto la semplificazione amministrativa nella logica della revisione del quadro normativo. Già attuale nella citata circolare del 30 maggio 1996, “<em>relative à la codification des textes législatifs et réglementaires”, </em>l&#8217;imperativo della semplificazione normativa è divenuto di pressante attualità con il rapporto <em>Warsmann </em>del 2008 (<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>), che intendeva promuovere una reale strategia d&#8217;azione per migliorare la semplicità e la accessibilità della norma.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il rapporto <em>Doligé</em> del 2011 (<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>) metteva in evidenza la necessità di consultare le collettività territoriali in merito alla produzione delle norme che le riguardano, riaffermava l&#8217;imperativo della riduzione delle norme e promuoveva la messa in opera di una “<em>instance d&#8217;évaluation partagée (État/collectivités) des normes”.</em><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si segnalano inoltre, sempre con specifico riferimento alla semplificazione normativa, quattro importanti leggi di semplificazione (<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Questo processo di emersione della semplificazione normativa si andrà ulteriormente accentuando con la sostituzione nel 2012 della <em>Modernisation de l&#8217;action publique</em> (MAP) alla RGPP, ad opera del governo <em>Ayrault</em>. Da semplice conseguenza della RGPP, la semplificazione normativa diviene un orizzonte a parte delle politiche di modernizzazione e di riforma dello Stato.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La MAP si segnala, anzitutto, per la creazione di strutture <em>ad hoc</em> (<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>), quali il <em>Secrétariat général pour la modernisation de l&#8217;action publique</em> (SGMAP) (<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>) e il <em>Comité interministériel pour la modernisation de l&#8217;action publique</em> (CIMAP) (<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>). Quest&#8217;ultimo s&#8217;è riunito a più riprese, tra la fine del 2012 e la fine del 2013, adottando un gran numero di decisioni e di orientamenti che strutturano tutta la politica attuale di semplificazione normativa.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Con il CIMAP del 18 dicembre 2012 tutta la strategia di semplificazione normativa si è strutturata intorno a tre assi: 1) garantire la qualità di tutte le nuove norme, 2) limitare l&#8217;inflazione normativa (principio «<em>une norme créée, une norme supprimée</em>») e 3) semplificare le norme esistenti. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Con il CIMAP del 2 aprile 2013 lo “<em>choc de simplification”</em>, voluto dal Presidente <em>Hollande</em> (<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>), si concretizza in dieci misure, tra cui una nuova “<em>moratoire général sur les normes”</em> e la conferma del massiccio ricorso alle ordinanze per accelerare la semplificazione.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Conformemente agli orientamenti del CIMAP del 2 aprile 2013 sono state, infine, approvate numerose leggi di abilitazione (<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>), tra cui la legge n. 2013-1005 del 12 novembre 2013, “<em>habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l&#8217;administration et les citoyens</em>” (introduttiva del principio per cui «<em>le silence gardé pendant deux mois par l&#8217;autorité administrative vaut acceptation</em>», su cui vedi ampiamente <em>infra</em>) (<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>).<br />
&nbsp;<br />
<strong>3. LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA COME SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTALE: L&#8217;INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO «<em>SILENCE VAUT ACCORD</em>»</strong><br />
&nbsp;<br />
a) <em>Il regime vigente fino alla riforma del 2013</em><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Una seconda prospettiva è quella della semplificazione procedimentale, che ha come scopo quello di operare una selezione fra i procedimenti, così da ricondurre a modelli più semplici i procedimenti di interesse minore. Tra questi modelli spiccano, in particolare, il principio per cui il silenzio “<em>vaut décision d&#8217;acceptation</em>” e il regime della “<em>déclaration préalable</em>”.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Con riguardo, anzitutto, al silenzio dell&#8217;amministrazione, il principio tradizionale in Francia è quello per cui il silenzio ha valore di rigetto. Esso fu introdotto dal <em>décret imperial</em> del 2 novembre 1864, il quale, all&#8217;art. 7, disponeva che il ricorso gerarchico proposto ad un ministro contro un atto di un suo subordinato che fosse stato privo di risposta nel termine di quattro mesi doveva intendersi come implicitamente rigettato e che questo rigetto si sarebbe potuto impugnare di fronte al <em>Conseil d&#8217;État</em>. Questo principio fu poi esteso dall&#8217;art. 3 della legge 17 luglio 1900 a tutte le autorità amministrative (<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Esso era quindi previsto originariamente solo per l&#8217;amministrazione contenziosa (<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>). Il principio sarà ripreso successivamente, con riferimento all&#8217;amministrazione attiva, dal decreto 53-934 del 30 settembre 1953, istitutivo dei Tribunali Amministrativi e, dopo l&#8217;entrata in vigore della Costituzione del 1958, dal decreto 65-29 dell&#8217;11 gennaio 1965, relativo ai termini del ricorso contenzioso in materia amministrativa (<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>). Il termine di quattro mesi decorso il quale si formava il silenzio-rigetto fu poi ridotto a due mesi dall&#8217;art. 21 della L. n. 2000-231 del 12 aprile 2000 (<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a>).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si trattava di un approccio “contenzioso” al silenzio dell&#8217;amministrazione (<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a>), avente come fine quello di permettere l&#8217;accesso al giudice. Esso, se da un lato garantiva la tutela al cittadino, consentiva allo stesso tempo all&#8217;Amministrazione di preservare gli interessi cui era deputata.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si trattava di un principio talmente ancorato alla tradizione giuridica francese, da essere qualificato come generale da due pronunce del <em>Conseil Costitutionel</em> (<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Peraltro, in materia urbanistica, si deve segnalare la riforma del 1970 (decreto 28 maggio 1970), che ha reso il silenzio-assenso su “<em>permis de construire</em>” da eccezione (che presupponeva, nella normativa precedente, ritardi gravi e reiterati dell&#8217;amministrazione e richiedeva atti di impulso procedimentale da parte del cittadino ulteriori rispetto alla domanda) a esito normale del procedimento (<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a>). Questo principio è oggi consacrato dall&#8217;art. R. 421-1 <em>Code de l&#8217;Urbanisme</em>, il quale dispone che “<em>A défaut de notification d&#8217;une décision expresse dans le délai d&#8217;instruction </em>[&#8230;]<em>, le silence gardé par l&#8217;autorité compétente vaut, selon les cas: […] </em><em>b) Permis de construire, permis d&#8217;aménager ou permis de démolir tacite</em>”.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A partire dagli anni Novanta si è iniziato a discutere di estendere il campo di applicazione del silenzio-assenso. Il documento che segna questo cambio di prospettiva è il <em>Rapport</em> “<em>Picq</em>” del 1994 (<a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a>), il quale proponeva che tutte le domande di autorizzazione di carattere non finanziario fossero considerate come accettate in assenza di un rifiuto esplicito nel termine di due mesi. L&#8217;obiettivo era una maggiore tutela degli interessi degli amministrati e una maggiore efficienza dell&#8217;amministrazione. Infatti, in questo modo, una logica amministrativa si sostituisce a quella contenziosa: la portata data al silenzio diviene uno strumento di modernizzazione dell&#8217;amministrazione e di miglioramento delle sue relazioni con i cittadini (<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[32]</a>).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A seguito di questo rapporto, la circolare del Primo Ministro <em>Juppé</em> del 15 maggio 1996 (su cui v. <em>supra</em>) ha invitato i ministri a prevedere tutti i casi in cui il silenzio potesse avere valore di accettazione, nell&#8217;ottica della maggior estensione possibile del principio, per permettere un&#8217;accelerazione dei termini di risposta dell&#8217;amministrazione, al fine di avvicinare l&#8217;amministrazione ai cittadini e di migliorare l&#8217;efficacia dell&#8217;organizzazione dello Stato. Ma, alla fine, la legge 12 aprile 2000 confermò, come si è detto, il principio del silenzio-rigetto, pur accompagnandolo da numerose deroghe.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La logica propria del silenzio-assenso è pertanto differente da quella del silenzio-rigetto (<a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a>): non si tratta più di permettere l&#8217;accesso al giudice, ma di “<em>mettre en marche l&#8217;appareil administratif</em>”(<a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[34]</a>). Se la decisione implicita di rigetto è il frutto di un approccio contenzioso al silenzio dell&#8217;amministrazione, con la decisione implicita di assenso la logica contenziosa cede il passo a una “<em>logica di azione”</em> (<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a>).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Peraltro, si può sostenere che, in alcuni casi, la logica che sta dietro al silenzio-assenso vada al di là di finalità meramente tecniche o di accelerazione delle procedure, ponendosi nell&#8217;ottica della riduzione del ruolo di talune amministrazioni di fronte a posizioni di libertà del cittadino. Alla logica del “<em>faire</em>” si sostituirebbe quella del “<em>laissez faire</em>” (<a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title="">[36]</a>). In materia urbanistica, ad esempio, con riguardo all&#8217;Italia, l&#8217;introduzione del silenzio-assenso ad opera dell&#8217;art. 8, d.l. 23 gennaio 1982, n. 9 confermerebbe la tesi che qualifica lo <em>ius aedificandi</em> come un diritto in attesa di espansione e la concessione edilizia (oggi permesso di costruire) come atto sostanzialmente autorizzatorio (<a href="#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[37]</a>).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Quanto alla qualificazione giuridica del silenzio-assenso, la dottrina francese e la giurisprudenza del <em>Conseil d&#8217;État </em>propendono per la sua assimilazione all&#8217;atto amministrativo (<a href="#_ftn38" name="_ftnref38" title="">[38]</a>). In tal senso pare disporre lo stesso dato normativo, laddove il silenzio-assenso viene definito “<em>décision tacite</em>” o “<em>implicite</em>” (vedi il citato art. R. 421-1 <em>Code de l&#8217;Urbanisme</em>) e laddove si prevede la possibilità del suo annullamento d&#8217;ufficio (“<em>retrait</em>”) (per il “<em>permis tacite</em>”, vedi l&#8217;art. L. 424-5 <em>Code de l&#8217;urbanisme</em>) (<a href="#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[39]</a>).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In Italia, invece, la dottrina esclude la riconducibilità del silenzio assenso all&#8217;atto amministrativo. Esso sarebbe “<em>Untätigkeit</em>”, inattività, quindi mancanza di un atto. Esso è un mero fatto giuridico cui gli effetti dell&#8217;atto amministrativo si correlano solo in termini di equipollenza<a href="#_ftn40" name="_ftnref40" title="">[40]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In dottrina si proponeva la sua assimilazione alla logica delle valutazioni legali tipiche, richiamandosi alla teoria delle dichiarazioni con valore legale tipico, ampiamente studiata dalla dottrina privatistica (<a href="#_ftn41" name="_ftnref41" title="">[41]</a>). Questo riferimento alla teoria della dichiarazione legale tipica va rifiutato, perché non estendibile al silenzio-assenso, pur dovendosi ribadire la qualificazione del silenzio-assenso come valutazione legale tipica. Ancora, una dottrina (peraltro, molto criticata) s&#8217;è richiamata alla tecnica delle finzioni giuridiche, che ha il merito di identificare il regime giuridico conseguente alla formazione del silenzio-assenso, che è quello dell&#8217;atto amministrativo (in Germania lo si qualifica <em>Genehmigungsfiktion)</em> (<a href="#_ftn42" name="_ftnref42" title="">[42]</a>).<br />
&nbsp;<br />
b) <em>La riforma del 2013</em><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&#8217;art. 1 della citata legge n. 2013-1005 del 12 novembre 2013 “<em>Habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l&#8217;administration et les citoyens</em>” generalizza il principio per cui il silenzio dell&#8217;Amministrazione vale “<em>décision implicite d&#8217;acceptation</em>”. Esso modifica l&#8217;art. 21 della legge 12 aprile 2000, fissando il principio per cui &#8220;<em>le silence gardé pendant deux mois par l&#8217;autorité administrative sur une demande vaut décision d&#8217;acceptation</em>&#8221; (<a href="#_ftn43" name="_ftnref43" title="">[43]</a>).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In realtà, la portata della disposizione si è rivelata ben presto inferiore alle attese, per le numerose deroghe previste (<a href="#_ftn44" name="_ftnref44" title="">[44]</a>) vuoi dallo stesso art. 21, l. 12 aprile 2000, per come modificato nel 2013 (<a href="#_ftn45" name="_ftnref45" title="">[45]</a>), vuoi tramite rinvio a successivi decreti governativi (<a href="#_ftn46" name="_ftnref46" title="">[46]</a>). Il 23 ottobre 2014 il Governo ha, infatti, adottato ben quarantadue decreti che derogano al principio del silenzio-assenso in favore del silenzio-rigetto, contribuendo a creare un sistema confuso e ben poco leggibile. All&#8217;annunciato “<em>choc de simplification</em>” è seguito, paradossalmente, uno “<em>choc de complexification</em>” (<a href="#_ftn47" name="_ftnref47" title="">[47]</a>).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La lista dei procedimenti a cui si applica il principio, dispone il nuovo art. 21 della legge 12 aprile 2000, “<em>est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre”</em> (<a href="#_ftn48" name="_ftnref48" title="">[48]</a>). In effetti, questa riforma necessitava che fossero analiticamente elencate le procedure d&#8217;autorizzazione previste da testi legislativi o regolamentari applicabili ai differenti ministeri. Si trattava di valutare, caso per caso, in collegamento coi ministeri, l&#8217;opportunità di far rientrare o meno le varie procedure nell&#8217;ambito del regime del silenzio-assenso (<a href="#_ftn49" name="_ftnref49" title="">[49]</a>).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alla fine, il Governo ha individuato circa 1200 procedure cui il principio si applica. Peraltro, se si è notato come questo numero avrebbe potuto essere ugualmente raggiunto sotto il regime precedente, a titolo di eccezione al principio del silenzio rigetto, in un comunicato del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2014 si legge che le procedure esaminate erano state circa 3600, con la conseguenza che solo in un terzo dei casi trova applicazione il principio del silenzio-assenso. “<em>Curieux « principe » que celui d&#8217;application (très) minoritaire et qui nécessite, pour être opposable à une administration, l&#8217;approbation préalable de cette même administration&#8230;</em>” (<a href="#_ftn50" name="_ftnref50" title="">[50]</a>).<br />
&nbsp;<br />
<strong>4. LA <em>DÉCLARATION ADMINISTRATIVE PRÉALABLE</em></strong><br />
&nbsp;<br />
a) <em>Il regime della </em>déclaration administrative préalable<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Una semplificazione più radicale rispetto a quella operata dal silenzio-assenso è quella della <em>déclaration administrative préalable. </em>Essa consiste in un dispositivo volto a rendere pubbliche le intenzioni del dichiarante, così da consentire all&#8217;amministrazione l&#8217;esecuzione di un controllo (<a href="#_ftn51" name="_ftnref51" title="">[51]</a>).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si sottolinea, peraltro, che essa, come accade nel silenzio-assenso, è volta a comprimere la libertà di iniziativa del dichiarante e, in questo senso, non è distante dal regime autorizzatorio (<a href="#_ftn52" name="_ftnref52" title="">[52]</a>). “<em>La déclaration préalable n&#8217;a pas pour seule fin d&#8217;informer l&#8217;administration de maniere à ce qu&#8217;elle puisse exercer des contrôle</em>” ma, piuttosto, “<em>s&#8217;associe à un règime préventif, c&#8217;est-à-dire que l&#8217;administration, prévenue par la déclaration, put s&#8217;opposer à l&#8217;activitè déclarée, l&#8217;interdire avant qu&#8217;elle ne naisse. On n&#8217;est pas loin des méchanismes d&#8217;autorisation: la différence tient à ce que les administrés n&#8217;ont pas les mêmes formalités à accomplir, et ne sont pas suspendus à l&#8217;accord de l&#8217;administration</em>” (<a href="#_ftn53" name="_ftnref53" title="">[53]</a>).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In Italia, invece, la dottrina ricostruisce la s.c.i.a. come caratterizzata dalla circostanza che la legittimazione a svolgere l&#8217;attività denunciata è attribuita direttamente dalla legge. La comunicazione all’amministrazione, pertanto, non ha valore costitutivo, ma ha la funzione di consentire all’amministrazione di avviare le verifiche del caso, le quali si risolvono soltanto in misure che possono inibire l’inizio o la prosecuzione dell’attività del privato (<a href="#_ftn54" name="_ftnref54" title="">[54]</a>). “<em>In questo modo è evocato immediatamente il tema del riconoscimento di una posizione di libertà del cittadino. Non va intesa come libertà da ogni vincolo di origine pubblicistica (in genere il quadro normativo cui deve conformarsi l’attività del privato non è scalfito dall’introduzione della d.i.a.), ma va intesa come libertà qualificata da una legittimazione ‘non amministrativa’, e perciò ‘originaria’, a svolgere quella attività. La descrizione del fenomeno come ‘liberalizzazione’, che è imprecisa e abusata da tanti punti di vista, per il profilo appena segnalato esprime un carattere reale dell’istituto”</em> (<a href="#_ftn55" name="_ftnref55" title="">[55]</a>).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La riconduzione della s.c.i.a. nell&#8217;ambito del regime autorizzatorio è stata esclusa anche dalla giurisprudenza italiana, in particolare dalla sentenza dell&#8217;Adunanza Plenaria n. 15/2011, che ha confermato la collocazione della s.c.i.a. nell&#8217;ambito delle attività liberalizzate (<a href="#_ftn56" name="_ftnref56" title="">[56]</a>).<br />
&nbsp;<br />
<em>b) La</em> déclaration administrative préalable<em> in materia urbanistica</em><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La vicinanza della <em>déclaration préalable</em> al regime autorizzatorio emerge con netta evidenza con riguardo alla materia urbanistica.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nell&#8217;ambito delle autorizzazioni urbanistiche, il meccanismo più importante e che costituisce, per così dire, il principio generale, è quello del <em>permis de construire, </em>regolato dagli articoli L. 431-1 s. del <em>Code de l&#8217;Urbanisme</em>. Accanto ad esso troviamo, tuttavia, alcune eccezioni. Anzitutto, altre due categorie di permessi: il <em>permis d&#8217;aménager</em> e il <em>permis de démolir, </em>la cui disciplina è peraltro in gran parte identica a quella del <em>permis de construire. </em>In secondo luogo, e soprattutto, il meccanismo della <em>déclaration préalable,</em> alternativa al <em>permis de construire</em> (<em>déclaration des travaux</em>) o al <em>permis d&#8217;aménager</em> (<em>déclaration des aménagements</em>)<a href="#_ftn57" name="_ftnref57" title="">[57]</a>.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La <em>déclaration préalable</em> conferisce i mezzi all&#8217;amministrazione di verificare che il progetto di costruzione rispetta la normativa urbanistica vigente. Essa è richiesta per gli interventi di minore importanza, elencati, con riferimento alle nuove costruzioni, dagli articoli da R.421-9 ss. <em>Code de l&#8217;urbanisme </em>e, con riferimento ai lavori da eseguire su costruzioni già esistenti, dagli articoli R.421-17 s. <em>Code de l&#8217;urbanisme </em>(<a href="#_ftn58" name="_ftnref58" title="">[58]</a>)<em>.</em><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Anzitutto, la <em>déclaration</em> dovrà avere i contenuti previsti dall&#8217;art. R. 431-35 <em>Code de l&#8217;urbanisme </em>e ad essa dovrà essere allegato un <em>dossier, </em>il quale, ai sensi dall&#8217;art. R. 431-36 <em>Code de l&#8217;urbanisme, </em>dovrà contenere “<em>un plan de situation du terrain, un plan de masse et une représentation de l&#8217;aspect extérieur de la construction, faisant apparaître les modifications projetées” </em>(<a href="#_ftn59" name="_ftnref59" title="">[59]</a>).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ai sensi dell&#8217;art. R. 423-23 <em>Code de l&#8217;urbanisme, </em>il temine di istruzione per le <em>déclarations préalables</em> è di un mese se il <em>dossier</em> è completo. Se il <em>dossier</em> è incompleto, il termine è di un mese per richiedere le parti mancanti, attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, l&#8217;interessato dispone di un termine di 3 mesi per completare il suo <em>dossier</em>. Nel termine di istruzione, l&#8217;amministrazione potrà adottare una <em>décision d&#8217;opposition à la déclaration préalable</em>, la quale deve essere notificata al richiedente attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento (<a href="#_ftn60" name="_ftnref60" title="">[60]</a>).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Laddove alla scadenza del termine di un mese non intervenga alcuna decisione esplicita, si forma implicitamente, ai sensi dell&#8217;articolo R.424-1 <em>Code de l&#8217;urbanisme,</em> una “<em>décision de non-opposition”</em>: “<em>A défaut de notification d&#8217;une décision expresse dans le délai d&#8217;instruction</em> [&#8230;]<em>,</em> <em>le silence gardé par l&#8217;autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable</em>; [&#8230;]<em>”</em> (<a href="#_ftn61" name="_ftnref61" title="">[61]</a>)<em>.</em><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il tenore letterale di questa norma conferma senz&#8217;altro l&#8217;affermazione della dottrina francese (di cui si diceva) circa la vicinanza della <em>déclaration préalable</em> al regime autorizzatorio. Del resto, si è osservato come importanti siano le affinità col <em>permis de construire</em>: i due dispositivi comportano delle regole comuni relative all&#8217;autorità competente a statuire e decidere, alle modalità dell&#8217;istruzione, alla durata di validità dell&#8217;autorizzazione e al controllo della conformità dei lavori (<a href="#_ftn62" name="_ftnref62" title="">[62]</a>).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Peraltro, in giurisprudenza, la piena sovrapponibilità della <em>non opposition </em>al provvedimento autorizzatorio non è stata immune da contrasti. La discussione ha avuto, in particolare, ad oggetto l&#8217;assoggettabilità della <em>non opposition </em>all&#8217;istituto del c.d. <em>déféré préfectoral. </em>L&#8217;articolo L.2131-6 del <em>Code Général des Collectivités Territoriales</em> prevede, infatti, che il Prefetto possa “<em>déférer au Tribunal Administratif</em>” gli atti menzionati all&#8217;articolo L2131-2 che ritenga illegittimi nei due mesi seguenti alla loro trasmissione. Tra questi atti figurano, all&#8217;articolo L.2131-2, &#8220;<em>Le permis de construire et les autres autorisations d&#8217;utilisation du sol </em>[&#8230;]&#8221;.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In proposito, ci si interrogava da tempo se anche le <em>déclarations préalables </em>fossero assoggettabili a tale controllo di legalità, non essendo ancora ben chiaro se esse fossero da assimilarsi alle <em>autorisations</em> (<a href="#_ftn63" name="_ftnref63" title="">[63]</a>).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La <em>Cour Adiministrative d&#8217;Appel</em> di Nantes, nel 2000, si era espressa in senso positivo (<a href="#_ftn64" name="_ftnref64" title="">[64]</a>), contrariamente all&#8217;opinione della <em>Cour Adiministrative d&#8217;Appel</em> di Lyon del 1998 (<a href="#_ftn65" name="_ftnref65" title="">[65]</a>).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alla fine, in una sentenza del 19 aprile 2011, il <em>Conseil d&#8217;État</em> ha affermato “<em>qu&#8217;une décision de non-opposition à des travaux soumis au régime de la déclaration préalable [&#8230;] </em>doit être regardée comme une autorisation<em> d&#8217;utilisation du sol au sens du 6° de l&#8217;article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales”</em> (<a href="#_ftn66" name="_ftnref66" title="">[66]</a>). Questa soluzione è stata confermata dal <em>Conseil d&#8217;État</em> con la sentenza <em>SARL Prestig&#8217;Immo</em> del 2013 (<a href="#_ftn67" name="_ftnref67" title="">[67]</a>).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le esitazioni circa l&#8217;inquadramento della <em>déclaration préalable</em> nell&#8217;ambito del regime autorizzatorio derivavano anche dal fatto che, ai sensi dell&#8217;art. L. 424-5 <em>Code de l&#8217;urbanisme</em>, la <em>déclaration préalable </em>non poteva essere annullata d&#8217;ufficio (“<em>retrait</em>”). La legge ALUR del 24 marzo 2014 (<a href="#_ftn68" name="_ftnref68" title="">[68]</a>) è intervenuta sul punto, permettendone l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio alle stesse condizioni richieste per il permesso di costruire, ovvero se è illegittimo e nel termine di tre mesi decorrenti dalla sua formazione (<a href="#_ftn69" name="_ftnref69" title="">[69]</a>).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Corollario dell&#8217;inquadramento della <em>décision de non</em> <em>opposition</em> nell&#8217;ambito del regime autorizzatorio è che la tutela dei terzi sarà assicurata dallo stesso strumento previsto con riferimento al <em>permis</em>, ovvero dall&#8217;azione di annullamento davanti al tribunale amministrativo, nel termine di due mesi decorrente dalla sua affissione sul terreno (art. R 600-2 <em>Code de l&#8217;Urbanisme</em>: &#8220;<em>Le délai de recours contentieux à l&#8217;encontre d&#8217;une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d&#8217;un permis de construire, d&#8217;aménager ou de démolir </em><em>court à l&#8217;égard des tiers à compter du premier jour d&#8217;une période continue de deux mois d&#8217;affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l&#8217;article R. 424-15&#8243;). </em><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In caso di <em>non-opposition</em>, infatti, la <em>déclaration préalable</em> deve essere affissa sul terreno, alle stesse condizioni di un permesso di costruire (C. urb., art. R. 424-15). L&#8217;affissione in municipio (<em>affichage administratif</em>) è ugualmente prevista, per il termine di due mesi, a far data dal ricevimento della domanda, ma (per effetto del decreto del 5 gennaio 2007) non condiziona più il decorso dei termini di ricorso (<a href="#_ftn70" name="_ftnref70" title="">[70]</a>).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In Italia, invece, dato l&#8217;inquadramento della s.c.i.a. nell&#8217;ambito delle attività liberalizzate, si esclude che i terzi possano tutelarsi attraverso un&#8217;azione di annullamento. In proposito, l&#8217;adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la citata pronuncia n. 15/2011, ha prospettato una soluzione che non appariva percorribile (<a href="#_ftn71" name="_ftnref71" title="">[71]</a>). E&#8217; quindi intervenuto il legislatore (v. art. 6 dl. n. 138/2011, conv. l. 148/2011), prevedendo che i terzi possano diffidare l&#8217;amministrazione all&#8217;adozione delle misure interdittive o repressive e, in caso di inerzia, tutelarsi mediante ricorso avverso il silenzio.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La validità della <em>déclaration préalable</em> è di due anni. Se, nel corso dei lavori, il cantiere si interrompe per più di un anno consecutivo, essa va perenta (<a href="#_ftn72" name="_ftnref72" title="">[72]</a>).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In conclusione, il fatto che la giurisprudenza del <em>Conseil d&#8217;État</em>, nelle sue recenti pronunce del 2011 e del 2013, abbia sostenuto la piena sovrapponibilità della <em>décision de non opposition </em>alla <em>autorisation </em>testimonia, a mio modo di vedere, un approccio ricostruttivo che, diversamente da quello adottato dal legislatore italiano, non riesce a distaccarsi dal binomio provvedimento-tutela di annullamento.</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DYENS, <em>Normes: vers une réelle simplification? &#8211; La simplification: actualité d&#8217;une vieille idée</em>, in <em>Act. jur. coll. terr.</em>, 2015, 62 ss.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si tratta del medesimo spirito con cui il Presidente <em>François</em> <em>Hollande</em> ha sostenuto, di recente, nel quadro dello “<em>choc de simplification</em>” che a una norma creata ne corrisponda una soppressa (v. <em>infra</em>).</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DYENS<em>, Normes: vers une réelle simplification? </em>cit<em>., </em>62 ss<em>.</em></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Su cui v. <em>infra.</em></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Su cui v. <em>infra</em>.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DYENS, <em>Normes: vers une réelle simplification? </em>cit<em>.,</em> 62 ss.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La quale delegava il governo a prendere, con ordinanza, misure volte soprattutto a favorire lo scambio di informazioni tra le amministrazioni, di modo che il cittadino non fosse costretto a presentare più volte i medesimi documenti, o ancora a semplificare certe formalità per le imprese, così come le modalità di funzionamento delle collettività territoriali.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La quale abilitava il governo ad adottare 66 ordinanze, con l&#8217;obiettivo di semplificare le procedure amministrative, di abrogare le disposizioni inutili, di fare entrare in vigore o di semplificare sette codici.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rompre avec la facilité de la dette publique,</em> <em>La documentation française</em>, Parigi, 2005.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; DYENS, <em>Normes: vers une réelle simplification? </em>cit<em>.,</em> 62 ss.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Les relations entre l&#8217;État et les collectivités locales</em>, <em>La documentation française</em>, Parigi, 2007.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; DYENS, <em>Normes: vers une réelle simplification? </em>cit<em>.,</em> 62 ss.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; La simplification du droit au service de la croissance et de l&#8217;emploi</em>, <em>La documentation française</em>, Parigi, 2011.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; DYENS, <em>Normes: vers une réelle simplification? </em>cit<em>.,</em> 62 ss.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Simplifions nos lois pour guérir un mal français</em>, <em>La Documentation française</em>, Parigi, 2009.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; La simplification des normes applicables aux collectivités locales</em>, <em>La documentation française</em>, Parigi, 2011.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Legge n. 2007-1787 del 20 dicembre 2007, “<em>relative à la simplification du droit</em>”; legge n. 2009-526 del 12 maggio 2009 “<em>de simplification et de clarification du droit et d&#8217;allégement des procédures</em>”; legge n. 2011-525 del 17 maggio 2011 “<em>de simplification et d&#8217;amélioration de la qualité du droit</em>”; legge n. 2012-387 del 22 marzo 2012 “<em>relative à la simplification du droit et à l&#8217;allégement des démarches administratives</em>”.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Con riferimento alle collettività territoriali è stato creato, con la legge 17 ottobre 2013, un <em>Conseil national d&#8217;évaluation des normes</em> (CNEN), col compito principale di essere consultato circa l&#8217;impatto tecnico e finanziario, per le collettività territoriali, dei progetti di legge, di regolamento o di atto dell&#8217;Unione Europea che creano o modificano norme loro applicabili e, col decreto del 7 marzo 2014, un mediatore delle norme, cui le collettività territoriali e i loro raggruppamenti potranno far presenti le difficoltà incontrate nella messa in opera delle leggi o dei regolamenti.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn19"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Incaricato di coordinare, favorire e sostenere i lavori condotti dalle Amministrazioni al fine di valutare e modernizzare l&#8217;azione pubblica, di migliorare il servizio reso ai cittadini e agli utenti e di contribuire alla buona gestione delle risorse pubbliche.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn20"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Incaricato, in particolare, di sviluppare la semplificazione delle norme e delle procedure.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn21"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lo “<em>choc de simplification</em>”, annunciato il 28 marzo 2013 dal Presidente <em>François Hollande</em>, consiste in 200 misure riguardanti le imprese, i privati e le amministrazioni.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn22"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Legge n. 2013-569 del 13 luglio 2013, “<em>habilitant le gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction</em>”; legge n. 2013-1005 del 12 novembre 2013, “<em>habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l&#8217;administration et les citoyens</em>”; legge n. 2014-1 del 2 gennaio 2014, “<em>habilitant le gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises</em>”; legge n. 2014-1545 del 20 dicembre 2014, “<em>relative à la simplification de la vie des entreprises et portants diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives</em>”.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn23"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; DYENS, <em>Normes: vers une réelle simplification? </em>cit<em>.,</em> 62 ss.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn24"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; RIBES, <em>Le nouveau principe «silence de l&#8217;administration vaut acceptation»</em>, in <em>Act</em><em>. j</em><em>ur</em><em>. </em><em>dr</em><em>. a</em><em>dm.</em>, 2014, 389; TIFINE, <em>Quarante-deux décrets définissent 1686 exceptions au principe selon lequel le silence de l&#8217;administration vaut acceptation à l&#8217;expiration d&#8217;un délai de deux mois: où la recherche de la simplification contribue à l&#8217;illisibilité du droit</em>, in &lt;<em>www.lexbase.fr</em>&gt;, 2015; DE GRAAF-HOOGSTRA, <em>Silence is Golden? Tacit Authorizations in the Netherlands, Germany and France, </em>in<em> Review of European Administrative Law, </em>2013, 25 ss.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn25"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; TRAVI, <em>Silenzio-assenso ed esercizio della funzione amministrativa</em>, Padova, 1985, 45, che si richiama ad HAURIOU, <em>Précis de droit administratif</em>, 11 ed., Parigi, 1927, 370 ss.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn26"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; TRAVI, <em>Silenzio-assenso ed esercizio della funzione amministrativa</em> cit., 45, che si richiama ad ODENT, <em>Contentieux administratif</em>, vol. II, Parigi, 1966, 642 ss,.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn27"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; RIBES</em><em>, Le nouveau principe «silence de l&#8217;administration vaut acceptation»</em> <em>cit.,</em> 389; TIFINE, <em>Quarante-deux décrets </em>cit<em>.</em></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn28"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; RIBES</em><em>, Le nouveau principe «silence de l&#8217;administration vaut acceptation»</em> <em>cit.,</em> 389.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn29"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cons. const., décision n. 69-55 L del 26 giugno 1969, in <em>Rec. Cons. const.</em>, 1969, 27 (su cui TRAVI, <em>Silenzio-assenso ed esercizio della funzione amministrativa</em> cit., 159. Tale decisione respingeva implicitamente la tesi, sostenuta da LIET-VEAUX in <em>Evolution aberrante de la procédure du Silence</em>, in <em>Rev. adm.</em>, 1964, 253 ss., sulla incompatibilità del principio del silenzio-rigetto con i caratteri costituzionali del diritto di proprietà e del diritto di costruire); Cons. const., décision n. 94-352 DC del 18 gennaio 1995, in <em>Rec. Cons. const.</em>, 1995, 170. Sul punto, TIFINE, <em>Quarante-deux décrets </em>cit<em>.</em></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn30"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; TRAVI, <em>Silenzio-assenso ed esercizio della funzione amministrativa</em> cit., 45.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn31"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&#8217;</em><em>État </em><em>État en France: servire une nation ouverte sur le monde: rapport au Premier ministre, La documentation française</em>, Parigi, 1995.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn32"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; RIBES, <em>Le nouveau principe «silence de l&#8217;administration vaut acceptation»</em> <em>cit.,</em> 389 ss.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn33"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; RIBES, <em>Le nouveau principe «silence de l&#8217;administration vaut acceptation»</em> <em>cit.,</em> 389 ss.; BROYELLE, <em>Le silence de l&#8217;administration en droit administratif français</em>, in PARISIO (a cura di), <em>Silenzio e procedimento amministrativo in Europa: una comparazione tra diverse esperienze</em>, Milano, 2006.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn34"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; PAUTI, <em>Les décisions implicites d&#8217;acceptation et de la jurisprudence administrative</em>, in&nbsp; <em>Rev. dr. publ</em>., 1975, 1546.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn35"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; DEVOLVÉ, <em>Le silence en droit public</em>, in <em>Rev. dr. publ</em>., 2012, 1171.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn36"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Come osserva TRAVI, <em>Silenzio-assenso ed esercizio della funzione amministrativa </em>cit., 44 s., tra gli anni Sessanta e Settanta, in Francia, proprio in materia urbanistica, una dottrina sottolineò proprio quest&#8217;aspetto, per cui il silenzio-assenso consentirebbe il superamento di una regolamentazione amministrativa fondata sul principio di interdizione, auspicando una maggiore estensione del silenzio-assenso con riferimento alle attività incidenti su libertà fondamentali. Questa logica sarebbe stata recepita dal legislatore in occasione della citata riforma del 1970.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn37"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; TRAVI, <em>Silenzio-assenso ed esercizio della funzione amministrativa </em>cit., 40.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn38"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; In tal senso già TRAVI, <em>Silenzio-assenso ed esercizio della funzione amministrativa</em> cit., 80, che cita LAVIEILLE, <em>Le permis de construire</em>, 996 e le conclusioni del rappresentante del Governo nell&#8217;esame del caso <em>Ville de Limoges</em>, deciso da CE, 18 luglio 1973, in <em>Rev. dr. publ.</em>, 1974, 559.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn39"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; TRAVI, <em>Silenzio-assenso ed esercizio della funzione amministrativa</em> cit., 44 ss.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn40"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; TRAVI, <em>Silenzio-assenso ed esercizio della funzione amministrativa</em> cit., 109 ss. Diversamente dalla tesi più risalente, che assimilava il silenzio-assenso all&#8217;atto amministrativo. In verità già in passato si assisteva ad una corrente dottrinale che escludeva l&#8217;assimilazione del silenzio all&#8217;atto giuridico: TRENTIN, <em>L&#8217;atto amministrativo, </em>Roma, 1915; RESTA, <em>Il silenzio nell&#8217;esercizio della funzione amministrativa., </em>Roma, 1932; ROMANO, <em>Frammenti di un dizionario giuridico</em>, Milano, 1947, 6 (voce <em>Atti e negozi giuridici</em>).</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn41"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[41]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; MANIGK, <em>Das Rechtswirksame Verhalten</em>, Berlino, 1939 (si pensi all&#8217;ipotesi della rinnovazione legale del contratto di locazione per effetto della mancata disdetta del locatore e della perdurante occupazione dell&#8217;immobile da parte del conduttore: ciascuna delle due parti può evitare la rinnovazione legale, ponendo in essere la condotta prevista dalla legge e costituita dall&#8217;invio della disdetta o dal rilascio dell&#8217;immobile).</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn42"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[42]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; TRAVI, <em>Silenzio-assenso ed esercizio della funzione amministrativa</em> cit., 94 ss.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn43"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43" title="">[43]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; La disposizione entra in vigore trascorso un anno per gli “<em>actes relevant de la compétence des administrations d&#8217;</em><em>É</em><em>tat ou de ses établissements publics administratifs</em>” e dopo due anni per gli “<em>actes des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des organismes chargés de la gestion d&#8217;un service public administratif</em>”.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn44"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44" title="">[44]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; TIFINE, <em>Quarante-deux décrets </em>cit<em>.; </em>DE GRAAF-HOOGSTRA, <em>Silence is Golden? </em>cit<em>.,</em> 25 ss.<em>; </em>RIBES,<em> Le nouveau principe «silence de l&#8217;administration vaut acceptation» </em>cit., 389 ss; BRIANT, <em>Normes: vers une réelle simplification ? &#8211; Le silence éloquent de l&#8217;administration &#8211; La «révolution administrative» du silence valant acceptation</em>, in <em>Act. jur. coll. terr.</em>, 2015, 67 ss.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn45"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45" title="">[45]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; La norma prevede quattro ipotesi: &#8220;<em>lorsque la demande ne tend pas à l&#8217;adoption d&#8217;une décision présentant le caractère d&#8217;une décision individuelle; lorsque la demande ne s&#8217;inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d&#8217;une réclamation ou d&#8217;un recours administratif; si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents</em>&#8220;.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn46"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46" title="">[46]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ai sensi dell&#8217;art. 21 co. 1: “<em>Dans les cas, précisés par décret en Conseil d&#8217;</em><em>É</em><em>tat</em><em>, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l&#8217;ordre public</em>”; ai sensi del comma 2, “<em>Des décrets en Conseil d&#8217;É</em><em>tat</em><em> et en conseil des ministres peuvent, pour certaines décisions, écarter l&#8217;application du premier alinéa du I eu égard à l&#8217;objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Des décrets en Conseil d&#8217;É</em><em>tat</em><em> peuvent fixer un délai différent de celui que prévoient les premier et troisième alinéas du I, lorsque l&#8217;urgence ou la complexité de la procédure le justifie</em>”. Sul punto, TIFINE, <em>Quarante-deux décrets </em>cit<em>.</em></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn47"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47" title="">[47]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; CASSIA, <em>Silence de l&#8217;administration : le «choc de complexification», </em>in<em> Recueil Dalloz, </em>2015, 201 ss.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn48"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48" title="">[48]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Questa lista, di 113 pagine, è scaricabile dal sito internet &lt;<em>www.legifrance.gouv.fr</em>&gt;. La lista non ha valore giuridico, ma è pubblicata a puro scopo informativo, recensendo i procedimenti che non rientrano in nessuna delle eccezioni previste dalla legge o dai decreti.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn49"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49" title="">[49]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; TIFINE, <em>Quarante-deux décrets </em>cit<em>.</em></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn50"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50" title="">[50]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; CASSIA, <em>Silence de l&#8217;administration : le «choc de complexification» </em>cit<em>.,</em> 201.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn51"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51" title="">[51]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; SAÏDIÉ, <em>La déclaration administrative préalable à l&#8217;exercice d&#8217;une activité</em>, in <em>Act. jur. dr. adm.</em>, 2013, 514 ss.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn52"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52" title="">[52]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; J.B. AUBY, H.&nbsp;PERINET-MARQUET, <em>Droit de l&#8217;urbanisme et de la construction</em>, 10 ed., Parigi, 2015, 491; SAÏDIÉ, <em>La déclaration administrative préalable </em>cit<em>.</em>, 514 ss.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn53"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53" title="">[53]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUBY, PERINET MARQUET, NOGUELLOU, <em>Droit de l&#8217;urbanisme et de la construction</em>, cit. 491.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn54"><a href="#_ftnref54" name="_ftn54" title="">[54]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; TRAVI, <em>La tutela nei confronti della d.i.a. Tra modelli positivi e modelli culturali</em>, in <em>Dir. pubbl.,</em> 2014.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn55"><a href="#_ftnref55" name="_ftn55" title="">[55]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; TRAVI, <em>La tutela nei confronti della d.i.a. </em>cit<em>.</em></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn56"><a href="#_ftnref56" name="_ftn56" title="">[56]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/17924">Cons. Stato, Ad. Plen., 29 luglio 2011, n. 15</a>. Essa ha pertanto smentito quell&#8217;approccio adottato da parte della giurisprudenza (cfr., <em>ex plurimis, </em>Cons. Stato, Sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2558; 24 maggio 2010, n. 3263; 8 marzo 2011, n. 1423), secondo cui la d.i.a. “<em>rappresenta un modulo di semplificazione procedimentale che consente al privato di conseguire, per effetto di un’informativa equiparabile ad una domanda, un titolo abilitativo costituito da un’autorizzazione implicita di natura provvedimentale che si perfeziona a seguito dell’infruttuoso decorso del termine previsto dalla legge per l’adozione del provvedimento di divieto”.</em></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn57"><a href="#_ftnref57" name="_ftn57" title="">[57]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUBY-PERINET MARQUET-NOGUELLOU, <em>Droit de l&#8217;urbanisme et de la construction</em>, cit., 425 ss.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn58"><a href="#_ftnref58" name="_ftn58" title="">[58]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUBY-PERINET MARQUET-NOGUELLOU, <em>Droit de l&#8217;urbanisme et de la construction</em>, cit., 493.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn59"><a href="#_ftnref59" name="_ftn59" title="">[59]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUBY-PERINET MARQUET-NOGUELLOU, <em>Droit de l&#8217;urbanisme et de la construction</em>, cit., 494.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn60"><a href="#_ftnref60" name="_ftn60" title="">[60]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUBY-PERINET MARQUET-NOGUELLOU, <em>Droit de l&#8217;urbanisme et de la construction</em>, cit. 494.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn61"><a href="#_ftnref61" name="_ftn61" title="">[61]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUBY-PERINET MARQUET-NOGUELLOU, <em>Droit de l&#8217;urbanisme et de la construction</em>, cit. 494.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn62"><a href="#_ftnref62" name="_ftn62" title="">[62]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; PLANCHET, <em>Le contrôle de légalité des autorisations d&#8217;urbanisme implicites: des certitudes, enfin!</em>, in <em>Act</em><em>. j</em><em>ur</em><em>. </em><em>dr</em><em>. a</em><em>dm.</em>, 2014, 463 ss.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn63"><a href="#_ftnref63" name="_ftn63" title="">[63]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; PLANCHET, <em>Le contrôle de légalité des autorisations d&#8217;urbanisme implicites: des certitudes, enfin! </em>c<strong>it.</strong>, 463 ss. In senso negativo si erano espresse la circolare del 28 giugno 1985 “<em>relative au contrôle de légalité des autorisations et actes pris par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale en matière d&#8217;occupation ou d&#8217;utilisation du sol, annexe I</em>” e la circolare del 25 luglio 1986 “<em>relative aux simplifications administratives apportées en matière d&#8217;autorisation et de déclaration de construire</em>”.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn64"><a href="#_ftnref64" name="_ftn64" title="">[64]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; CAA Nantes, 31 mai 2000, n. 98-1334, M. et Mme Pons, in <em>Bull. jur. dr. urb.</em>, 2000, 286.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn65"><a href="#_ftnref65" name="_ftn65" title="">[65]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; CAA Lyon, 26 mai 1998, n. 96LY00400, Commune d&#8217;Auribeau-sur-Siagne c/ Préfet des Alpes- Maritimes, in <em>Bull. jur. dr. urb.,</em> 1998, 309.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn66"><a href="#_ftnref66" name="_ftn66" title="">[66]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; CE, 19 avril 2011, n. 313469, Galle, in <em>Act. jur. coll. terr.,</em> 2011, 405.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn67"><a href="#_ftnref67" name="_ftn67" title="">[67]</a><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>CE, 23 octobre 2013, <em>SARL Prestig’immo, n.</em> 344454, in <em>Lebon</em>, 2013. Sul punto, PLANCHET, <em>Le contrôle de légalité des autorisations d&#8217;urbanisme implicites: des certitudes, enfin! </em>cit<em>.</em>, 463 ss.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn68"><a href="#_ftnref68" name="_ftn68" title="">[68]</a><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong> Loi n. 2014-366. del 24 marzo 2014 “<em>pour l&#8217;accès au logement et un urbanisme rénové</em>”.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn69"><a href="#_ftnref69" name="_ftn69" title="">[69]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUBY-PERINET MARQUET-NOGUELLOU, <em>Droit de l&#8217;urbanisme et de la construction</em>, cit., 494. Anche in Italia il potere di autotutela di cui dispone l&#8217;amministrazione ai sensi degli articoli 21 <em>quinquies </em>e 21 <em>nonies </em>della legge 7 agosto 1990, n. 241 (ai sensi dell&#8217;art. 19, comma 3 L. 241/1990), decorso senza esito il termine per l’esercizio del potere inibitorio, ha costituito un argomento a sostegno della valenza provvedimentale dell’istituto.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn70"><a href="#_ftnref70" name="_ftn70" title="">[70]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUBY-PERINET MARQUET-NOGUELLOU, <em>Droit de l&#8217;urbanisme et de la construction</em>, cit. 494.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn71"><a href="#_ftnref71" name="_ftn71" title="">[71]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; La Plenaria, in particolare, sosteneva che, laddove il terzo si fosse ritenuto leso anteriormente alla scadenza del termine perentorio fissato dalla legge per l&#8217;esercizio del potere inibitorio da parte dell&#8217;Amministrazione, questi avrebbe potuto proporre un&#8217;azione di accertamento al giudice amministrativo diretta ad ottenere una pronuncia di verifica dell&#8217;insussistenza dei presupposti di legge per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività oggetto della denuncia. Laddove, invece, il terzo si fosse ritenuto leso dallo svolgimento dell&#8217;attività e dal mancato esercizio del potere inibitorio, venendo in rilievo un provvedimento tacito negativo (silenzio-diniego), questi si sarebbe potuto tutelare attraverso un&#8217;azione impugnatoria ai sensi dell&#8217;art. 29 c.p.a.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div id="ftn72"><a href="#_ftnref72" name="_ftn72" title="">[72]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUBY-PERINET MARQUET-NOGUELLOU, <em>Droit de l&#8217;urbanisme et de la construction</em>, cit. 494.</div>
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<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-politiche-di-semplificazione-amministrativa-in-francia-con-particolare-riferimento-al-silenzio-assenso-e-al-regime-della-declaration-prealable/">Le politiche di semplificazione amministrativa in Francia, con particolare riferimento al silenzio-assenso e al regime della déclaration préalable</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>La semplificazione amministrativa in Spagna</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-semplificazione-amministrativa-in-spagna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/la-semplificazione-amministrativa-in-spagna/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-semplificazione-amministrativa-in-spagna/">La semplificazione amministrativa in Spagna</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Caratteri della semplificazione amministrativa in Spagna: la Ley 30/1992 de régimen juridico de las administraciones publicas y del procedimiento administrativo comun e le successive leggi di riforma; 2. Le prime misure contro la crisi economica e i programmi di semplificazione amministrativa; 3. La disciplina del silencio administrativo: le</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-semplificazione-amministrativa-in-spagna/">La semplificazione amministrativa in Spagna</a></p>
<p><strong>SOMMARIO:</strong> 1. Caratteri della semplificazione amministrativa in Spagna: la <em>Ley 30/1992 de régimen juridico de las administraciones publicas y del procedimiento administrativo comun</em> e le successive leggi di riforma; 2. Le prime misure contro la crisi economica e i programmi di semplificazione amministrativa;<em> </em>3. La disciplina del <em>silencio administrativo</em>: le difficoltà di generalizzazione del <em>silencio positivo</em>; 4. La <em>declaración responsable</em> e la <em>comunicación previa</em> nella <em>Ley paraguas</em>, nella <em>Ley ómnibus</em> e nella <em>Ley de economía sostenible</em>.</p>
<p><strong>1.</strong><strong> Caratteri della semplificazione amministrativa in Spagna: la <em>Ley 30/1992 de régimen juridico de las administraciones publicas y del procedimiento administrativo comun</em> e le successive leggi di riforma</strong><br />
In tutti i Paesi europei la recente crisi economica ha interessato sia il settore privato che quello pubblico, riducendone le risorse. Ciò ha sollecitato la realizzazione di una amministrazione efficiente, anche per favorire la ripresa economica e lo sviluppo delle imprese.<br />
Per raggiungere questo obiettivo in tutti gli ordinamenti europei sono stati avviati programmi di riforma della pubblica amministrazione finalizzati a semplificare l’azione amministrativa.<br />
Uno studio delle tecniche di semplificazione amministrativa in Spagna deve tener conto dell’evoluzione storica di questo Paese, evoluzione che ha profondamente condizionato lo sviluppo della pubblica amministrazione. Sino alle leggi di riforma più recenti l’amministrazione spagnola è stata concepita «più come un’estensione clientelare del potere che come un apparato tecnico e professionale al servizio dello Stato»<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>.<br />
Nonostante ciò l’attenzione del legislatore e della dottrina per il funzionamento della macchina amministrativa ha origini risalenti: la prima legge sul procedimento amministrativo, datata 1889, rappresenta uno dei più antichi esempi di regolazione dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>. Ad essa seguì nel 1958 una disciplina più completa del procedimento amministrativo che, basandosi sul principio di semplificazione dell’attività delle pubbliche amministrazioni, andava oltre la mera procedimentalizzazione dei processi di decisione amministrativa.<br />
L’entrata in vigore della Costituzione nel 1978 rese, però, necessario un adeguamento della disciplina vigente ai nuovi principi che regolano i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione; quest’ultima inoltre doveva adeguarsi al mutato quadro istituzionale dello Stato.<br />
Per queste ragioni nel 1992 fu emanata la <em>Ley 30/1992 de régimen juridico de las administraciones publicas y del procedimiento administrativo comun</em>, tuttora in vigore nonostante le numerose modifiche.<br />
La legge, nei dieci titoli che la compongono, si propone di disciplinare in modo completo l’area di funzionamento della pubblica amministrazione. L’art. 1, infatti, dispone: «<em>La presente Ley establece y regula las bases del régimen jurídico, el procedimiento administrativo común y el sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas, siendo aplicable a todas ellas</em>».<br />
Come è stato evidenziato dalla dottrina, però, la legge fin dalla sua emanazione presentò alcuni aspetti controversi relativi agli istituti del silenzio, dei ricorsi e della responsabilità amministrativi. Inoltre – a causa del proliferare di procedimenti speciali – alcuni autori la ritennero incapace di garantire un servizio effettivo ai cittadini<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>.<br />
A questo fine risultano di particolare interesse i titoli IV e VI della l. 30/1992, nei quali rispettivamente sono disciplinati il silenzio amministrativo e le misure di semplificazione dell’attività amministrativa. L’interesse è giustificato dall’intenzione di approfondire istituti che cercano di adeguare la pubblica amministrazione ad una società in rapido cambiamento, esigenza particolarmente avvertita in questi anni di crisi economica.<br />
Le modifiche alla legge 30/1992 e le successive leggi di semplificazione dell’attività amministrativa dimostrano che questa volontà di adeguamento è alla base dei progetti di riforma della pubblica amministrazione spagnola.<br />
In questo senso è significativa la legge di riforma (della legge 30/1992) 4/1999, finalizzata a rendere l’amministrazione più celere ed efficace nel rispetto dei principi di garanzia del cittadino<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>; con essa, infatti, fu riformata la disciplina del silenzio amministrativo e furono introdotti istituti di coordinamento tra autonomie e Stato centrale<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>.<br />
Negli anni successivi a questa legge le politiche di semplificazione sono divenute un elemento essenziale dei progetti di riforma dell’amministrazione spagnola<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>, anche su impulso della normativa europea.<br />
Nel 2009, infatti, sono state promulgate la <em>Ley paraguas</em> (l. 17/2009) e la <em>Ley ómnibus</em> (l. 25/2009), che hanno introdotto nell’ordinamento spagnolo la cosiddetta direttiva servizi (2006/123/CE). In entrambe le leggi sono previste misure di semplificazione (anche di carattere procedimentale) relative a procedimenti vincolati. In particolare è stata prevista la creazione della <em>ventanilla única</em> (l’equivalente del nostro sportello unico) e la sostituzione – in alcuni settori – di autorizzazioni amministrative con <em>declaraciones responsables </em>e <em>comunicaciones previas</em>. Una simile politica di liberalizzazione è stata estesa anche al settore delle attività commerciali dalla <em>Ley de economía sostenible</em> (l. 2/2011).<br />
Infine, si deve segnalare che la legge 30/1992 è stata recentemente sostituita dalla <em>Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas</em> e dalla <em>Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público</em>. Entrambe entreranno in vigore un anno dopo la pubblicazione nel BOE (<em>Boletín Oficial del Estado</em>), avvenuta il 2 ottobre 2015. I nuovi testi non introducono sostanziali novità nella regolamentazione degli istituti di semplificazione amministrativa: in molti casi le disposizioni della l. 30/1992 sono state semplicemente riprodotte nei nuovi testi normativi.</p>
<p><strong>2</strong><strong>. Le prime misure contro la crisi economica e i programmi di semplificazione amministrativa</strong><br />
In Spagna la recente crisi economica ha causato un disavanzo dell’11,1% del PIL nel 2009, costringendo il Governo ad adottare importanti misure per arginarne gli effetti.<br />
Con il <em>Plan de Acción Inmediata</em> del 2010 sono state ridotte le risorse economiche a disposizione dei ministeri, sono diminuiti gli impiegati nel settore pubblico, è stata razionalizzata la spesa farmaceutica e sono state ridotte le strutture dell’amministrazione generale dello Stato, degli enti e delle società pubbliche; con il <em>Real Decreto-Ley</em> 8/2010 è stata bloccata la rivalutazione delle pensioni per l’anno 2011; con la legge 2/2011 è stato istituito il <em>Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad</em><a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>.<br />
In seguito all’emanazione di queste prime misure d’emergenza, il Governo spagnolo – sulla scia di altri Paesi europei – ha avviato programmi di semplificazione amministrativa che incidono su due diversi profili: l’uno normativo, l’altro procedimentale.<br />
Nel 2012, in particolare, con l’approvazione dei <em>Programas Nacionales de Reformas</em> 2012-2013 (PNR 2012-2013) ha intrapreso una riforma strutturale della pubblica amministrazione.<br />
Le leggi di attuazione di questi programmi mirano a ridurre il peso della burocrazia e a favorire la creazione di nuove imprese. Per raggiungere questo obiettivo sono state eliminate autorizzazioni e licenze municipali<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>. Inoltre è stata costituita la <em>Comisión interministerial para la Reforma de las Administraciones Públicas </em>(CORA) con l’obiettivo di proporre le riforme necessarie per favorire l’efficiente erogazione dei servizi e la crescita economica<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>.<br />
La commissione, attraverso la <em>Subcomisión de Simplificación Administrativa</em>, ha proposto diverse misure di semplificazione, tra le quali è da menzionare il progetto <em>Emprende en tres</em><a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>.<br />
Quest’ultimo, approvato nel 2013, è finalizzato a semplificare le procedure per la creazione e l’esercizio di un’impresa mediante la presentazione di una <em>declaración responsable</em>. Il soggetto che intende avviare un’attività imprenditoriale potrà rivolgersi ai PAE (<em>Puntos de Atención al Emprendedor</em>) al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie per la costituzione della sua impresa<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a> e, successivamente, inviare la <em>declaración responsable</em> attraverso il sistema informatico CIRCE (<em>Centro de Información y Red de Creación de Empresas</em>), che permette di ridurre i tempi del procedimento da 30 a 2 giorni.<br />
Inoltre nell’ultimo decennio in Spagna – come in altri Paesi europei – sono stati avviati programmi finalizzati al miglioramento delle tecniche di normazione e alla riduzione degli adempimenti burocratici.<br />
Tra questi è da ricordare il <em>Programa de Mejora de la Reglamentación y de Reducción de Cargas Administrativas</em>, approvato in attuazione del <em>Programa de Acción para la Reducción de las Cargas Administrativas en la UE</em>. Con esso il Governo si è proposto di ridurre, entro il 31 dicembre 2012, del 30% gli adempimenti burocratici gravanti sulle imprese. A conclusione del Programma il Consiglio dei ministri ha approvato 283 misure di riduzione del carico burocratico, che hanno comportato un risparmio per le imprese e i cittadini pari a 5.867,5 milioni di euro<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>. Tale programma è stato aggiornato nel 2013 da un nuovo <em>Acuerdo de Reducción de Cargas y Mejora Normativa</em>, contenente oltre 60 misure di semplificazione<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>.<br />
Gli elementi essenziali delle politiche di semplificazione normativa sono stati esplicitati nel <em>Manual de simplificación administrativa y reducción de cargas para la administración general del Estado</em>, pubblicato nel 2014 dal <em>Ministerio de hacienda y administraciones públicas</em><a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>. In apertura si afferma, infatti, che l’obiettivo della semplificazione è rendere “<em>más sencillos, más fáciles y menos complicados</em>” i procedimenti amministrativi, in quanto la semplificazione deve ridurre “<em>los procedimientos a las dimensiones óptimas para su eficiencia social</em>”. L’amministrazione, pertanto, dovrà verificare che il procedimento sia necessario, che non possa essere incluso in uno simile, che al suo interno non ci siano adempimenti o fasi non necessari, che sia concluso nel tempo strettamente necessario, che sia svolto con l’utilizzo delle migliori tecnologie. Solo in questo modo sarà garantito il successo dell&#8217;azione amministrativa e saranno rispettati i principi di legalità e di certezza del diritto<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>.<br />
In merito alla semplificazione procedimentale, invece, risultano di particolare interesse i titoli IV e VI della l. 30/1992, nei quali sono disciplinati il <em>silencio administrativo</em>, la <em>declaración responsable</em> e la <em>comunicación previa</em>.</p>
<p><strong>3.</strong><strong> La disciplina del <em>silencio administrativo</em>: le difficoltà di generalizzazione del <em>silencio positivo</em></strong><br />
L’ordinamento giuridico spagnolo in caso di inattività della pubblica amministrazione individua due distinti rimedi: il <em>silencio administrativo</em> e la <em>caducidad</em> del procedimento.<br />
L’art. 42, l. 30/1992<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>, infatti, obbliga l’amministrazione a concludere con un provvedimento espresso tutti i procedimenti avviati, siano essi ad iniziativa di parte o d’ufficio<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>. Il termine entro il quale il provvedimento deve essere notificato agli interessati è determinato dalla norma regolatrice del singolo procedimento e non può essere superiore a 6 mesi; in assenza di questa indicazione il termine si riduce a 3 mesi.<br />
Il mancato adempimento dell’obbligo di concludere il procedimento è sempre sanzionato mediante una misura che definisce la posizione giuridica dell’interessato.<br />
Nei procedimenti avviati d’ufficio, l’art. 44, l. 30/1992<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>, prevede la <em>caducidad</em> del procedimento (e la sua conseguente archiviazione), nel caso in cui dallo stesso possano derivare effetti sfavorevoli agli interessati, o il <em>silencio negativo</em>, nel caso in cui dal procedimento possa derivare un ampliamento della sfera giuridica degli interessati.<br />
Nei procedimenti ad iniziativa di parte, invece, l’art. 43<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a> prevede il <em>silencio administrativo</em>, sia <em>positivo</em> che <em>negativo</em>.<br />
Il primo capoverso attribuisce una rilevanza generale al <em>silencio positivo</em>, salvi i casi in cui una disposizione di legge per ragioni imperative di interesse generale o una norma di diritto comunitario impongano il contrario.<br />
La generalizzazione del <em>silencio positivo</em> è frutto di un lento processo di adeguamento dell’ordinamento amministrativo spagnolo ai principi costituzionali che impongono all’amministrazione di attuare con obiettività gli interessi generali e di agire secondo il principio di efficacia<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>. La legge sul procedimento amministrativo del 1958, infatti, prevedeva come effetto generale dell’inattività dell’amministrazione il <em>silencio negativo</em>, relegando il <em>silencio positivo</em> a ipotesi espressamente previste. La prima estensione del <em>silencio positivo</em> fu tentata con la legge 30/1992, modificata proprio su questo istituto dalla legge 4/1999<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>.<br />
La dottrina, infatti, criticò fortemente la disciplina dell’istituto, rifiutando l’omologazione del silenzio negativo al silenzio positivo e richiedendo la semplificazione del relativo procedimento di formazione<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>. In merito al primo aspetto sosteneva che il <em>silencio negativo</em> fosse una finzione legale con meri effetti processuali e non un atto come il <em>silencio positivo</em>; in merito al secondo aspetto, invece, richiedeva l’eliminazione della <em>certificación de acto presunto</em> quale requisito per la formazione del <em>silencio administrativo</em>: questo doveva prodursi automaticamente.<br />
La legge 4/1999 ha generalizzato l’applicazione del <em>silencio positivo</em>. Nel testo oggi vigente della l. 30/1992 il <em>silencio negativo</em> è previsto solo in tre ipotesi: esercizio del diritto di petizione (ex art. 29 della Costituzione); procedimento che trasferisce all’interessato o a terzi facoltà su beni o servizi pubblici; impugnazione di atti e disposizioni<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>.<br />
In particolare l’art. 43, pur essendo rubricato “<em>silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud de interesado</em>”, è una norma di carattere generale in quanto contiene disposizioni applicabili anche ai procedimenti avviati d’ufficio.<br />
Il comma 2 definisce la natura giuridica del <em>silencio administrativo</em>: il <em>silencio positivo</em> è considerato “a tutti gli effetti” un atto amministrativo conclusivo del procedimento<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>, mentre il <em>silencio negativo</em> ha il solo effetto di legittimare l’interessato a proporre un ricorso amministrativo o giudiziario.<br />
Secondo il comma 4, poi, gli atti prodotti attraverso il silenzio amministrativo possono essere fatti valere davanti all’amministrazione così come di fronte a qualunque altra persona fisica o giuridica, pubblica o privata; essi producono effetti dal momento in cui è trascorso il termine per la notifica del provvedimento espresso e possono essere provati con qualsiasi mezzo di prova<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>.<br />
Il legislatore, quindi, ha accolto le critiche della dottrina relative alla corretta qualificazione delle due figure di silenzio amministrativo, permettendo al destinatario del <em>silencio negativo</em> di ricorrere contro l’inattività della pubblica amministrazione. Questa soluzione costituisce attuazione dei principi di garanzia del cittadino e dell’obbligo dell’amministrazione di concludere con un provvedimento espresso tutti i procedimenti avviati<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>.<br />
Su quest’ultimo aspetto è interessante analizzare l’inciso inserito nel primo periodo del comma 1, art. 43: il legislatore dispone che la formazione del <em>silencio positivo</em> deve avvenire “<em>sin perjuicio de la resolucion que la Administracion debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este articulo</em>”. L’istituto del silenzio assenso nell’ordinamento spagnolo, quindi, non viene concepito come uno strumento di deresponsabilizzazione dell’amministrazione; questa dovrà sempre assumere un provvedimento finale non potendo disinteressarsi dell’oggetto del procedimento su cui si è formato il silenzio<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a>.<br />
A norma del comma 3, art. 43, l’obbligo di emanare un provvedimento espresso dopo la formazione del silenzio è soggetto al seguente regime: nei casi di <em>silencio positivo</em> la pubblica amministrazione è vincolata ad adottare un atto confermativo del silenzio stesso<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a>; nei casi di <em>silencio negativo</em>, invece, l’amministrazione può adottare anche un atto di accoglimento dell’istanza del cittadino<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>.<br />
Dopo le modifiche introdotte dalla legge 4/1999 il <em>silencio administrativo</em> consegue automaticamente all’inadempimento dell’amministrazione senza che sia richiesta alcuna sollecitazione da parte dell’interessato. Infatti, la <em>certificación de acto presunto</em>, prevista nel testo originario della l. 30/1992 come requisito per la formazione del silenzio stesso<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a>, ha oggi una mera funzione certificatoria della formazione del silenzio. Il comma 4, art. 43, dispone che può essere richiesto all’amministrazione inadempiente un “<em>certificado acreditativo del silencio producido</em>”, che deve essere rilasciato entro 5 giorni.<br />
La previsione di questo certificato, unita all’obbligo di emanare un provvedimento (sebbene tardivo) di conclusione del procedimento, assicura la certezza del diritto. Il cittadino che ha ottenuto dall’amministrazione il mero <em>silencio</em> potrà opporre ai terzi la formazione dell’atto amministrativo, non subendo così gli inconvenienti di un istituto che risponde ad una patologia del processo decisionale dell’amministrazione. E’ forte, però, il rischio che l’amministrazione inadempiente non rilasci la certificazione<a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a>.<br />
Nonostante l’elaborazione di una disciplina formalmente garantista dei diritti del cittadino, le critiche nei confronti del <em>silencio administrativo</em> sono ancora forti. La generalizzazione del <em>silencio positivo</em> non ha prodotto i risultati sperati in quanto nella legislazione statale si rinvengono numerosi procedimenti sottoposti al <em>silencio negativo</em>. Il riferimento alle “<em>razones imperiosas de interés general</em>” – introdotto in attuazione della Direttiva servizi per ridurre le deroghe al <em>silencio positivo</em> – ha fatto sorgere molte incertezze e non ha eliminato la discrezionalità nell’individuazione dei procedimenti da sottoporre al <em>silencio negativo</em>.<br />
Il legislatore, inoltre, ha rinviato più volte una riforma generale dell’istituto. Nella <em>Ley ómnibus</em>, ad esempio, ha confermato con la disposizione quarta tutte le ipotesi di <em>silencio negativo</em> esistenti, presumendo la sussistenza di ragioni imperative di interesse generale. Una parziale correzione di questa disposizione si è avuta con il <em>Real Decreto-ley 8/2011</em> che, in attuazione dell’art. 40, comma 1, <em>Ley de economía sostenible</em>, ha modificato in 125 procedimenti gli effetti del silenzio dell’amministrazione: da <em>silencio negativo</em> a <em>positivo<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title=""><strong>[32]</strong></a></em>.<br />
All’incapacità del legislatore deve aggiungersi la tendenza dei pubblici funzionari ad evitare l’applicazione del <em>silencio positivo</em>. La dottrina denuncia il mancato adempimento dell’obbligo di emanare il <em>certificado </em>previsto dall’art. 43, comma 4, l’incompletezza delle informazioni messe a disposizione dell’interessato nella comunicazione di avvio del procedimento e il tentativo di qualificare i procedimenti ad iniziativa di parte come procedimenti ad iniziativa d’ufficio, di modo che si produca il <em>silencio negativo</em><a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a>.<br />
Inoltre manca una completa e aggiornata ricognizione dei procedimenti con l’indicazione dei termini e degli effetti di un eventuale silenzio. Il <em>Manual de simplificación administrativa y reducción de cargas para la administración general del Estado</em>, infatti, individua il SIA (<em>Sistema de Información Administrativa</em>, che costituisce il catalogo dei procedimenti delle amministrazioni statali) come indispensabile punto di partenza per il processo di semplificazione amministrativa<a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[34]</a>.<br />
Per risolvere queste carenze una parte della dottrina ha richiesto l’introduzione di misure che costringano i funzionari a concludere il procedimento. In particolare si richiamano istituti dell’ordinamento amministrativo italiano, quali il responsabile del procedimento (in tema di responsabilità disciplinare) e il risarcimento per danno da ritardo<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a>.</p>
<p><strong>4. La <em>declaración responsable</em> e la <em>comunicación previa</em> nella <em>Ley paraguas</em>, nella <em>Ley ómnibus </em>e nella <em>Ley de economía sostenible</em></strong><br />
Il legislatore spagnolo per realizzare un’amministrazione efficiente ed efficace ha introdotto nell’ordinamento amministrativo la <em>declaración responsable </em>e la <em>comunicación previa </em>(art. 71-bis, l. 30/1992<a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title="">[36]</a>). Nell’ultimo decennio questi due istituti sono stati il fulcro delle politiche di semplificazione finalizzate a ridurre il peso dell’amministrazione su imprese e cittadini. La crisi economica, infatti, ha sollecitato una semplificazione dei procedimenti autorizzatori, all’epoca largamente diffusi.<br />
Per comprendere l’evoluzione delle relazioni tra pubblica amministrazione e imprese è necessario analizzare la direttiva servizi e le relative leggi di attuazione. In queste normative si individua una stretta correlazione tra <em>declaración responsable</em> e <em>comunicación previa </em>da un lato e sviluppo dell’economia nazionale dall’altro.<br />
La direttiva servizi (2006/123/CE), infatti, ha introdotto il principio di libertà di stabilimento e prestazione di servizi, principio che deve essere realizzato mediante l’eliminazione dei procedimenti autorizzatori non necessari alla tutela degli interessi pubblici. Un regime autorizzatorio può essere mantenuto o introdotto solo nel caso in cui non sia discriminatorio, sia giustificato da motivi imperativi di interesse generale e sia proporzionato (art. 9, comma 1).<br />
Come dispone l’art. 5, l. 17/2009 (c.d. <em>Ley paraguas</em>, che recepisce la disciplina europea), nei casi in cui è sufficiente una <em>declaración responsable</em> o una <em>comunicación previa </em>l’accesso o l’esercizio di una attività non può essere sottoposto ad autorizzazione. Si introduce, così, la regola dell’intervento minimo dell’amministrazione, esplicitata anche nella legge sul procedimento amministrativo<a href="#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[37]</a>.<br />
Infatti l’art. 39-bis, l. 30/1992, introdotto dalla l. 25/2009 (c.d. <em>Ley ómnibus</em>, che completa il recepimento della direttiva servizi), estende a tutte le tipologie di attività il principio in base al quale quando l’amministrazione regola l’accesso o l’esercizio di una attività deve adottare la misura meno restrittiva<a href="#_ftn38" name="_ftnref38" title="">[38]</a>.<br />
Il legislatore con la generalizzazione di questo principio intendeva garantire la certezza delle situazioni giuridiche e la riduzione dei costi e dei tempi di realizzazione delle iniziative imprenditoriali. Questa intenzione, però, non pare essersi realizzata a causa di una normativa generica e incompleta.<br />
La <em>declaración responsable </em>e la<em> comunicación previa </em>sono regolate dall’art. 71-bis, l. 30/1992, introdotto dalla <em>Ley ómnibus</em>. Quest’ultima ha attribuito carattere di generalità a due istituti fino ad allora applicati principalmente nelle Comunità autonome. All’attribuzione del carattere della generalità però non è corrisposto quello dell’omogeneità della disciplina.<br />
Il comma 1 dell’art. 71-bis, l. 30/1992, definisce la <em>declaración responsable</em> come l’atto con il quale l’interessato dichiara, sotto la sua responsabilità, di possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente per il riconoscimento o l’esercizio di un diritto o di una facoltà; mentre il comma 2 dello stesso articolo definisce la <em>comunicación previa</em> come il documento mediante il quale gli interessati comunicano all’amministrazione competente i loro dati personali e i requisiti richiesti per l’esercizio di un diritto o per l’inizio di un’attività.<br />
Dalla lettura dei due commi si comprende che l’art. 71-bis, l. 30/1992, è una norma meramente definitoria<a href="#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[39]</a>; essa, infatti, non contiene una disciplina generale dei due istituti e le attività sottopostevi sono individuate in leggi specifiche <a href="#_ftn40" name="_ftnref40" title="">[40]</a>.<br />
Il comma 3, art. 71-bis, conferma questa deduzione. Esso dispone che le <em>declaraciones responsables</em> e le <em>comunicaciones previas</em> producono gli effetti determinati in ciascun caso dalla legislazione corrispondente. Ciò, anche per l’indeterminatezza dei poteri di controllo dell’amministrazione competente<a href="#_ftn41" name="_ftnref41" title="">[41]</a> e per la possibilità di presentare – nei casi espressamente previsti dalla legge – la <em>comunicación </em>dopo l’inizio dell’attività, mina la certezza delle situazioni giuridiche e si pone in contrasto con la stessa finalità dei due istituti, diretti ad eliminare i ritardi e la discrezionalità delle amministrazioni.<br />
L’unica norma cogente contenuta in tale articolo dispone che le<em> declaraciones responsables</em> e le <em>comunicaciones previas</em> permettono, con carattere di generalità, dal giorno della loro presentazione il riconoscimento o l’esercizio di un diritto o l’inizio di una attività.<br />
All’amministrazione residua solo un potere di controllo successivo attraverso il quale, entro un determinato periodo di tempo, potrà accertare l’inesattezza delle comunicazioni presentate. Anche in questo caso, però, la disciplina genera incertezze: il termine entro il quale si deve effettuare il controllo è individuato dalla norma che regola il singolo procedimento e la sua breve durata non favorisce i controlli.<br />
La constatazione di irregolarità nella comunicazione comporta un duplice ordine di effetti: il primo, automatico e generale, è previsto dal comma 4, art. 71-bis; il secondo, eventuale, è previsto dalle norme di settore che regolano la singola attività. Infatti alla constatazione dell’irregolarità o dell’omissione conseguirà automaticamente il divieto di continuare o esercitare il diritto o l’attività ed eventualmente l’obbligo di ripristinare la situazione antecedente e/o il divieto per un determinato periodo di avviare un procedimento con il medesimo oggetto.<br />
L’estensione dei poteri di controllo attribuiti all’amministrazione costituisce anche un elemento di discrimine tra <em>declaración responsable </em>e<em> comunicación previa</em>. La <em>declaración responsable</em> è definita <em>“comunicación previa con control”</em> in ragione della generalizzazione del controllo sulle attività ad essa sottoposte, generalizzazione giustificata dal grado di incidenza di queste attività sull’interesse generale<a href="#_ftn42" name="_ftnref42" title="">[42]</a>. La <em>comunicación previa</em>, invece, è definita <em>“comunicación previa sin control”</em> poiché non si prevede una generalizzazione dei poteri di controllo. L’istituto, infatti, è finalizzato all’acquisizione da parte dell’amministrazione di informazioni che hanno scarsa incidenza sull’interesse generale<a href="#_ftn43" name="_ftnref43" title="">[43]</a>.<br />
Il regime di intervento dell’amministrazione sulle attività dei cittadini (e quindi anche delle imprese) è, invece, maggiormente definito nella <em>Ley 7/1985 reguladora de las bases del regimen local</em>. L’art. 84, infatti, individua le forme di intervento delle amministrazioni locali: la <em>previa licencias y otros actos de control preventivo</em>; la <em>comunicación previa </em>e la<em> declaración responsable</em>; il <em>control posterior al inicio de la actividad.</em><br />
Ad ulteriore precisazione di questo articolato regime la <em>Ley 2/2011 de economía sostenible </em>ha introdotto gli artt. 84-bis e 84-ter. In particolare l’art. 84-bis dispone che, con carattere generale, l’esercizio di una attività non può essere soggetto ad alcuna licenza o altro mezzo di controllo preventivo; il regime autorizzatorio, infatti, potrà essere previsto solo nel caso in cui l’attività incida su interessi protetti riguardanti l’ambiente, il patrimonio storico-artistico, la sicurezza e la salute pubblica, l’uso e l’occupazione di beni pubblici. La disposizione addizionale ottava, l. 2/2011, però, delega l’individuazione di tali attività al Governo e alle Comunità autonome.<br />
Il Consiglio di Stato, nel suo parere sul progetto della l. 2/2011, aveva definito tale tecnica normativa <em>“muy confusa”</em><a href="#_ftn44" name="_ftnref44" title="">[44]</a> e l’affermazione è confermata dai dubbi avanzati dalla dottrina sull’ambito di applicazione dello stesso art. 84-bis<a href="#_ftn45" name="_ftnref45" title="">[45]</a>.<br />
Il legislatore, allora, ha cercato di ampliare l’ambito di diretta applicazione della <em>comunicación previa </em>e della <em>declaración responsable</em>. La <em>Ley 12/2012 de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios </em>ha eliminato tutte le autorizzazioni e le licenze municipali, giustificate dalla tutela di interessi ambientali, di sicurezza e salute pubblica, per le attività commerciali con una superficie inferiore a 300 metri quadri. Questa norma è stata successivamente derogata dalle <em>leyes</em> 14/2013 e 20/2013 che hanno rispettivamente elevato la superficie prima a 500 e poi a 750 metri quadri.<br />
Sebbene sia apprezzabile la previsione di tali misure, anche queste ultime due leggi non risultano autosufficienti: esse rimettono alle autorità locali la definizione dei procedimenti di controllo delle attività sottratte al regime autorizzatorio<a href="#_ftn46" name="_ftnref46" title="">[46]</a>.<br />
In conclusione, questa tecnica normativa continua ad alimentare i difetti di una legislazione disomogenea e frammentaria, a cui bisogna aggiungere l’impreparazione di un apparato amministrativo ancora abituato ad operare in un regime di intervento autorizzatorio.</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Subirats, <em>La modernizzazione della Pubblica Amministrazione in Spagna</em>, in <em>Riformare la Pubblica Amministrazione. Italia, Gran Bretagna, Spagna, Stati Uniti</em>, scritti di Dente, Cammelli, Sorace, Costa, Falcon, Cassese (et al.), Torino 1995, p. 353.</div>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Pastori, <em>La procedura amministrativa</em>, Vicenza 1964, p. 384. L’A. afferma che questa legge «<em>consisteva in una legge di base</em> […] <em>che dettava i principi unitari del procedimento entro cui dovevano muoversi i regolamenti che ciascun Ministero era autorizzato ad emanare in materia: è noto che i Ministeri fecero un uso piuttosto ampio</em> […] <em>del potere che la legge predisponeva a loro favore</em>» rendendo necessaria l’emanazione di una nuova legge che unificasse le norme così elaborate.</div>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Rodríguez – Arana Muñoz, <em>Sobre la reforma de la ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común</em>, in <em>Actualidad administrativa </em>1998, XLI, p. 837 e ss., citato in Della Morte, <em>Funzione consultiva e procedimento amministrativo in Spagna: un duplice livello di garanzia dei diritti dei cittadini,</em> in <em>Il procedimento amministrativo fra semplificazione e partecipazione. Modelli europei a confronto (Parte seconda), </em>a cura di M. A. Sandulli, Milano 2001, p. 47.</div>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Cfr. art. 35, l. 30/1990, rubricato “<em>Derechos de los ciudadanos”,</em> nel quale vengono elencati i diritti del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione.</div>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Si distinguono le <em>Comisiones bilaterales de cooperación</em>, organi a competenza generale e composizione bilaterale, e le <em>Conferencias sectoriales</em>, organi a competenza specifica e composizione multilaterale. Cfr. Della Morte, <em>Funzione consultiva e procedimento amministrativo in Spagna</em> cit., p. 60.</div>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Con il Real Decreto 670/1999 venne istituita la <em>Comisión Interministerial de Simplificación Administrativa</em> al fine di sviluppare il processo di semplificazione avviato con la l. 4/1999.</div>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Sáiz, <em>La Ley de Economía sostenible: la sostenibilidad financiera del sector público</em>, in <em>Revista de Contabilidad y Dirección </em>2011, 13, p. 23 e ss.</div>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> In particolare la l. 12/2012 elimina le autorizzazioni e le licenze comunali, previste per la protezione dell’ambiente, delle sicurezza pubblica e della sanità richieste per gli esercizi commerciali con superficie fino a 300 metri quadrati.</div>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Cfr. <em>Manual de simplificación administrativa y reducción de cargas para la administración general del Estado</em>, Ministerio de hacienda y administraciones públicas (Secretaría de Estado de administraciones públicas), 2014, p. 5-6-17.</div>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> La denominazione del progetto <em>Emprende en tres</em> deriva dal numero delle amministrazioni partecipanti: <em>Administración General del Estado,</em><em> Comunidades Autónomas</em> e<em> Entidades Locales.</em> Cfr. <em>Reforma de las administraciones públicas</em>, CORA (Subcomisión de simplificación administrativa), 2014, p. 19.</div>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> I PAE sono stati creati dall’unione di vari uffici aventi la medesima funzione: il <em>Punto de Asesoramiento e Inicio de Tramitación</em> (PAIT), la <em>Ventanilla Única Empresarial</em> (VUE) e la <em>ventanilla única de la Directiva de Servicios</em> (VUDS). Cfr. <em>Reforma de las administraciones públicas</em>, CORA (Subcomisión de simplificación administrativa), 2014, p. 18.</div>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> <em>Manual de simplificación administrativa </em>cit., p. 14-15.</div>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> <em>Manual de simplificación administrativa </em>cit., p. 17.</div>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Il Manuale costituisce una guida per l’amministrazione generale dello Stato al fine di facilitare l’attuazione della riforma della pubblica amministrazione.</div>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> <em>Manual de simplificación administrativa </em>cit., p. 18-19.</div>
<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> L’articolo è stato sostanzialmente riprodotto nella <em>Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas</em>, art. 21<em>.</em></div>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Non sono soggetti a questo obbligo i procedimenti conclusi con un accordo e quelli il cui atto finale è sostituito da una <em>comunicación previa</em>.</div>
<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> L’articolo è stato riprodotto nella <em>Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas</em>, art. 25<em>.</em></div>
<div id="ftn19"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> L’articolo è stato riprodotto nella <em>Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas</em>, art. 24<em>.</em></div>
<div id="ftn20"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> In particolare l’art. 103, Costituzione spagnola.</div>
<div id="ftn21"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> Tornos Mas, <em>La simplificación administrativa y procedimental en el sistema español, </em>in <em>Il procedimento amministrativo fra semplificazione e partecipazione. Modelli europei a confronto</em>, a cura di M. A. Sandulli, Milano 2000, p. 190.</div>
<div id="ftn22"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> Cfr. Aguado I Cudolà, <em>Silencio y procedimento administrativo en España </em>in <em>Silenzio e procedimento amministrativo in Europa: una comparazione tra diverse esperienze</em>, a cura di Parisio, Milano 2006, p. 46.</div>
<div id="ftn23"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Oltre ai tre casi specificamente individuati, il <em>silencio negativo </em>può essere previsto da una norma di legge per ragioni imperative di interesse generale o da una norma comunitaria.&nbsp;</div>
<div id="ftn24"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> Sull’interpretazione dell’istituto del <em>silencio positivo</em> prima dell’emanazione della l. 30/1992 cfr. Travi, <em>Silenzio-assenso ed esercizio della funzione amministrativa</em>, Padova 1985, p. 48-49.</div>
<div id="ftn25"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> Cfr. comma 4, art. 43, l. 30/1992: «<em>Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya producido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho</em>».</div>
<div id="ftn26"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> Secondo l’ultimo periodo del comma 1, art. 43, l. 30/1992 se il ricorso gerarchico avverso il <em>silencio negativo</em> non è deciso nel termine stabilito si produce il <em>silencio positivo</em>.</div>
<div id="ftn27"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> Questo obbligo è testualmente previsto anche dall’art. 44, comma 1, relativo ai procedimenti avviati d’ufficio.</div>
<div id="ftn28"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> La norma costituisce applicazione del “<em>principio de irrevocabilidad</em>” a cui è sottoposto il silencio positivo. Cfr. Aguado I Cudolà, <em>Silencio y procedimento administrativo en España </em>cit., p. 42.</div>
<div id="ftn29"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> Cfr. Fernández Salmerón, Cierco Seira, <em>Riforma del procedimento amministrativo in Spagna: la legge 4/1999 del 13 gennaio, di modifica della legge 30/1992 del 26 novembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, </em>in<em> Giust. It. Rivista telematica </em>2000, IV, p. 8, citato in Della Morte<em>, Funzione consultiva e procedimento amministrativo in Spagna </em>cit., p. 64, nota 164.</div>
<div id="ftn30"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> Nella stesura originaria della l. 30/1992 la <em>certificación de acto presunto </em>richiamava l’atto di diffida previsto in Italia.</div>
<div id="ftn31"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> Aguado I Cudolà, <em>Silencio y procedimento administrativo en España </em>cit., p. 51.</div>
<div id="ftn32"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> Vedi <em>Anexo I</em> al <em>Real decreto ley 8/2011</em>. La tabella individua il procedimento, le norme che lo regolano e, in ossequio al disposto dell’art. 26, <em>Real decreto ley 8/2011</em>, il termine entro il quale deve essere notificato il provvedimento all’interessato.</div>
<div id="ftn33"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> Cfr. Agirreazkuenaga Zigorraga, <em>La Administración no puede beneficiarse de su silencio</em>, in <em>R.V.A.P. </em>2010, 87-88, p. 25 e ss.</div>
<div id="ftn34"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> <em>Manual de simplificación administrativa</em> cit., p. 24.</div>
<div id="ftn35"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> Ortega, <em>Simplificacion administrativa y administracion electronica: objetivos pendientes en la transposición de la directiva de servicios</em>, in <em>Revista catalana de dret public</em> 2011, 42, p. 131-132.</div>
<div id="ftn36"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> L’articolo è stato riprodotto nella <em>Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas</em>, art. 69<em>.</em></div>
<div id="ftn37"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a> Torres, <em>R</em><em>egímenes de intervención administrativa: autorización,</em> <em>comunicación previa y declaración responsable</em>, in<em> Revista catalana de dret public</em> 2011, 42, p. 91.</div>
<div id="ftn38"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a> Pérez, López de Castro García-Morato, <em>La Ley Paraguas y el nuevo modelo de regulación económica</em>, in <em>Boletín económico de ICE 2010</em>, 2990, p. 16.</div>
<div id="ftn39"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> González García, <em>Autorizaciones,</em><em> comunicaciones previas y</em><em> declaraciones responsables</em><em> en la transposición de la</em><em> Directiva de Servicios</em>, in <em>Rivista d’estudis autonòmics i federals</em> 2010, 11, p. 280.</div>
<div id="ftn40"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a> Un esempio di applicazione generalizzata della <em>comunicación previa</em> è contenuto nel <em>Reglamento del Gobierno Catalán de 13 junio de 1995 </em>che permette ai comuni, salvi alcuni specifici casi, di sostituire le <em>licencias municipales</em> con la <em>comunicación previa</em>.</div>
<div id="ftn41"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[41]</a> Cfr. anche il comma 2, art. 39-bis, l. 30/1992: “<em>Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos aplicables según la legislación correspondiente, para lo cual podrán comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que se produzcan”.</em></div>
<div id="ftn42"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[42]</a> Secondo González García, <em>Autorizaciones,</em><em> comunicaciones previas y</em><em> declaraciones responsables</em> cit., p. 277-278, la generalizzazione del controllo avvicina la <em>declaración previa</em> all’autorizzazione tradizionale.</div>
<div id="ftn43"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43" title="">[43]</a> González García, <em>Autorizaciones,</em><em> comunicaciones previas y</em><em> declaraciones responsables</em> cit., p. 277-278. Torres, <em>R</em><em>egímenes de intervención administrativa</em> cit., p. 99, note 30 e 32.</div>
<div id="ftn44"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44" title="">[44]</a> Prieto Romero, Gómez Alonso, <em>Informe con respecto a la nueva regulación</em><em> de las licencias locales de actividad</em>, in <em>Cuadernos de Derecho Local </em>2011, 26, p. 198.</div>
<div id="ftn45"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45" title="">[45]</a> Prieto Romero, Gómez Alonso, <em>Informe con respecto a la nueva regulación</em><em> de las licencias</em> cit., p. 200. Si discute se l’art. 84-bis si riferisca a qualunque tipologia di controllo preventivo per l’esercizio di una attività economica o solo alla <em>licencia de actividad </em>e alla<em> licencia de apertura de establecimientos mercantiles y industriales</em>.</div>
<div id="ftn46"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46" title="">[46]</a> González Bustos, <em>Liberalización del comercio</em>, in <em>Ars Iuris Salmanticensis</em> 2013, 1, p. 171.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-semplificazione-amministrativa-in-spagna/">La semplificazione amministrativa in Spagna</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’assegnazione delle farmacie nel concorso di cui alla Legge n.27/2012</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lassegnazione-delle-farmacie-nel-concorso-di-cui-alla-legge-n-27-2012/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:52 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lassegnazione-delle-farmacie-nel-concorso-di-cui-alla-legge-n-27-2012/">L’assegnazione delle farmacie nel concorso di cui alla Legge n.27/2012</a></p>
<p>L’assegnazione delle farmacie nel concorso di cui alla Legge n.27/2012 Bruno Riccardo Nicoloso &#160; 1. Premessa: l’articolo 11 della Legge n. 27/2012 in parte de qua. 2. La contitolarità del diritto d’esercizio di una farmacia dissociato dall’azienda. 3. La duplice assegnazione del diritto d’esercizio di una farmacia associato all’azienda. 4.</p>
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<div style="text-align: center;">
<em><strong>L’assegnazione delle farmacie nel concorso di cui alla Legge n.27/2012</strong></em></div>
<div style="text-align: center;">Bruno Riccardo Nicoloso<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;"><em>1. Premessa: l’articolo 11 della Legge n. 27/2012 in parte de qua. 2. La contitolarità del diritto d’esercizio di una farmacia dissociato dall’azienda. 3. La duplice assegnazione del diritto d’esercizio di una farmacia associato all’azienda. 4. Conclusioni</em></div>
<div style="text-align: justify;">
Non si sono sopite le problematiche relative al potenziamento del servizio farmaceutico sul territorio fissato dall’articolo 11 della Legge (di crescita) n.27/2012 (1). E’ stata per così dire superata la questione relativa alla competenza alla pianificazione straordinaria delle sedi farmaceutiche (2) con un no contest della Consulta sulla attribuzione di una tale programmazione non più alle Regioni, ma ai Comuni (3), che pure le possono gestire (in atto o in potenza) con un evidente contrasto con la scissione tra la funzione programmatoria e la funzione gestoria di un servizio pubblico locale che viene postulata anche a livello comunitario (4), ma fatta salva la competenza delle Regioni per la assegnazione delle farmacie di nuova istituzione mediante un concorso straordinario per soli titoli, riservato non solo a candidati singoli ma anche in associazione tra loro. Il contenzioso si è però riaperto nel merito di tale pianificazione in cui è stata messa in discussione la stessa attualità della vigente pianta organica delle sedi farmaceutiche nelle logiche di una apodittica liberalizzazione del servizio farmaceutico, peraltro smentita sul nascere (5), per poi rivolgersi sui limiti della relativa localizzazione cui è stato posto un freno (6), per riprendere infine in ordine alle procedure concorsuali ancora in corso, quando si sarebbero dovute concludere da tempo: entro un anno dall’entrata in vigore della novella normativa.<br />
Proprio in vista della non prossima conclusione delle procedure concorsuali con l’assegnazione delle farmacie ai graduati al concorso si è infine aperto un contrasto tra disciplina di settore, ripresa nei bandi di selezione per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche, e la normativa codicistica che disciplina la azienda organizzata in forma d’impresa attraverso cui i graduati a concorso possono divenire titolari del diritto d’esercizio delle farmacie affidatarie del relativo servizio pubblico e sociale nelle sedi farmaceutiche loro assegnate (7). Qui si sono delineate due opposte interpretazioni. La prima questione attiene la pretesa contitolarità del relativo diritto d’esercizio della farmacia ascritta ai graduati in associazione nel relativo concorso (articolo 11, comma 7, Legge n. 27/2012), ma separatamente dalla sua gestione affidata alla società personale tra di loro costituita (articolo 7, comma 1, Legge n. 362/1991); la seconda questione attiene la contrapposta possibilità che gli stessi graduati a concorso in due diverse Regioni (articolo 11, comma 5, Legge n. 27/2012) possano assumere, attraverso due società personali tra di loro costituite, la titolarità del diritto d’esercizio di una farmacia in ciascuna delle due Regioni. Appare derimente al riguardo il riferimento testuale alla normativa che disciplina il concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di cui alla Legge n.27/2012 volta al “potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica e l’accesso alla titolarità delle farmacie” di cui all’epigrafe e ne vengono qui riportate gli estratti salienti:<br />
Articolo 11, Legge n. 27/2012<br />
comma 1. “Al fine di favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché di favorire le procedure per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico….”<br />
comma 3. “Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare entro dodici mesi dalla data della entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la conclusione del concorso straordinario e l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili … al concorso straordinario possono partecipare i farmacisti, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, iscritti all’albo professionale: a) non titolari di farmacia, in qualunque condizione professionale si trovino; b) titolari di farmacia rurale sussidiata; c) titolari di farmacia soprannumeraria; d) titolari di esercizio di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248. Non possono partecipare al concorso straordinario i farmacisti titolari, compresi i soci di società titolari, di farmacia diversa da quelle di cui alle lettera b) e c)&#8230;”<br />
comma 4. “Al concorso straordinario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonché le disposizioni del presente articolo”.<br />
comma 5. “Ciascun candidato può partecipare al concorso per l’assegnazione di farmacia in non più di due regioni o province autonome, e non deve aver compiuto i 65 anni di età alla data di scadenza del termini per la partecipazione al concorso prevista dal bando….”<br />
comma 6. “In ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, , fatta salvala commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli in possesso dei candidatati, determina una graduatoria unica. A parità di punteggio, prevale il candidato più giovane.…”<br />
comma 7. “Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini della preferenza a parità di punteggio, si considera la media dell’età dei candidati che concorrono per la gestione associata….”<br />
2. La contitolarità del diritto d’esercizio di una farmacia ascritta ai graduati in forma associata è ipotizzata in alcune Regioni attraverso la previsione della assegnazione della farmacia alla “candidatura in forma associata” (8) altrimenti ascritta alla “persona fisica formata in modo plurimo” (9). Di tal che la titolarità del diritto d’esercizio di una farmacia può/potrebbe così avvenire in una triplice alternativa: la ditta individuale e la società speziale (lucrativa di persone o cooperativa di lavoro) quale modello ordinario di cui all’articolo 7 della Legge n.362/1991 e la comunione pro indiviso simulata dai due neologismi che viene riservata ai graduati in forma associata nel concorso straordinario di cui all’articolo 11 della Legge n.27/2012.<br />
Una tale interpretazione viene data senza il supporto di una normativa primaria di riferimento: peggio un tale postulato si pone praeter, se non contra legem. Ciò sia in riferimento all’ordinamento di settore sulla biunivocità tra la titolarità del diritto d’esercizio e la gestione delle farmacie assegnato all’esercizio privato (articolo 7, comma 1 e articolo 11, comma 1, Legge n.362/1991), sia in riferimento alla disciplina codicistica in materia di comunione d’azienda (articoli 2247 e 2248, Codice Civile) nonchè di società di persone (articoli da 2291 a 2324, Codice Civile) per l’esercizio di un’azienda (articoli da 2555 a 2568, Codice Civile) organizzata in forma d’impresa (articolo 2082, Codice Civile). Il contrasto potrebbe essere però risolto in nuce, secondo la giurisprudenza consolidatasi in materia, nel postulato secondo cui la concessione per l’esercizio di una farmacia privata in forma collettiva viene ascritta alla società e non uti singoli a ciascuno dei farmacisti soci (10). Il che smentisce le esternazioni di segno contrario espresse però reiteratamente a livello ministeriale e poi riprese a livello regionale, in riferimento alla assegnazione della titolarità del diritto d’esercizio delle farmacie afferenti le sedi farmaceutiche di cui al concorso straordinario previsto dalla Legge n. 27/2012 che sarebbe invece riservata ai graduati in forma associata (11), in quanto, vien detto, “gli aspiranti in forma associata (all’esercizio di una farmacia istituita e messa a concorso a norma dell’articolo 11 della Legge n. 27/2012), avendo vinto il concorso…. potranno costituire…. una società a norma dell’articolo 7 della Legge n. 362/1991…. (e) tale società rileverà unicamente ai fini della gestione, perché la titolarità…. resta congiuntamente in capo ai soci, in deroga alla fattispecie già prevista dall’articolo 7 della Legge n. 362/1991” (12): ciò perché “occorre considerare la peculiarità del concorso straordinario che costituisce una novità nel sistema vigente, non solo perché la graduatoria è basata solo su titoli, e non su titoli ad esami, e l’idoneità non è compresa tra i requisiti richiesti, ma anche perché del tutto innovativo è il modo in cui viene assegnata la titolarità ove i concorrenti partecipino in forma associata” (13).<br />
In una parola si è pensato che il carattere straordinario della pianificazione delle sedi farmaceutiche e del concorso per l’assegnazione delle farmacie a queste afferenti di cui alla novella normativa (articolo 11, Legge n.27/2012) possa incidere sulla normativa civilistica che disciplina l’azienda organizzata in forma d’impresa per il loro esercizio già prevista dalla normativa di settore (articolo 7, Legge n.362/1991). Il che viene affermato e recepito senza nemmeno porsi il problema della gestione della farmacia afferenti le sedi farmaceutiche il cui esercizio viene affidato in contitolarità alla “persona fisica formata in modo plurimo” ovvero alla “candidatura in forma associata”, che viene invece data per scontati senza dar conto della conseguente dissociazione tra la titolarità e la gestione di una farmacia privata.<br />
A tacere della portata di una tale interpretazione dell’Amministrazione centrale, recepita dalle (due) Amministrazioni regionali, che è priva di qualsiasi efficacia vincolante esterna agli uffici gerarchicamente subordinati (14) –quali di certo non sono gli organi regionali competenti in materia- non si capisce bene perché mai si sia stata affermata una tale dicotomia tra titolarità del diritto d’esercizio della farmacia, riferibile in comunione pro indiviso agli stessi soggetti che la devono poi gestire in società, quando l’articolo 7, comma 1 della Legge n.362/1991 non lo prevede e l’articolo 11, comma 1, della Legge n. 362/1991 esclude tassativamente una tale dissociazione nell’esercizio delle farmacie private ove l’impostazione statica della loro titolarità e l’impostazione dinamica della loro gestione coincidono tra loro (15). Ciò a differenza della diarchia operante nella disciplina delle farmacie comunali, in cui la titolarità del diritto d’esercizio è ascritta ai Comuni, qualunque sia il modulo di gestione affidato ex lege ad enti economici strumentali dei Comuni ovvero ad enti autonomi partecipati dai Comuni a norma dell’articolo 9, della Legge n.475/1968 e dell’articolo 113 del T.U. n.267/2000 (16).<br />
Pertanto anche nel caso in cui la farmacia afferente la sede farmaceutica venga assegnata a concorso per l’esercizio privato in forma associata, gli assegnatari non potranno, ma dovranno costituire tra loro una società di persone che assumerà la titolarità del relativo diritto d’esercizio e potrà poi svolgere attraverso un’azienda organizzata in forma d’impresa la sua attività per garantire il servizio pubblico che ne costituisce lo scopo, così da assicurare la corrispondenza biunivoca tra la concessione all’esercizio e la gestione della farmacia nel rispetto della citata normativa sezionale coordinata alla disciplina codicistica.<br />
Tutto questo è riconducibile alla soggettività societaria dell’ente collettivo costituito in forma di società di persone (17), quale è quella che deve essere costituita dai farmacisti assegnatari della sede farmaceutica cui afferisce la farmacia per la “gestione associata” prevista dall’articolo 11, comma 7, della Legge n.27/2012 e che è riconducibile alla società di cui all’articolo 7, comma 1, della Legge n.362/1991, non essendo plausibile il ritenere che si possa discostare da quella in una sorta di deroga inespressa dalla novella normativa che non regola la materia regolata dalla richiamata normativa anteriore ed è compatibile con questa, così da rendere inammissibile a norma dell’articolo 15 delle Preleggi lo stesso riferimento ad un eventuale effetto abrogativo di una tale disciplina.<br />
La società così costituita, pur non essendo dotata di personalità giuridica, viene considerata per fictio juris un soggetto di diritti (18) e può essere così destinataria del provvedimento amministrativo che consente l’accesso all’esercizio della farmacia a norma dell’articolo 7, comma 1, Legge n.362/1991 e la relativa gestione a norma dell’articolo 11, comma 1, della Legge n. 362/1991 (19), costituendo un centro d’imputazione di situazioni negoziali distinte rispetto alla posizione dei soci. Questi non possono infatti esercitare in comunione un’azienda organizzata in forma di un’impresa che si trasformerebbe ope legis in società con il primo atto di gestione (20), non essendo praticabile al riguardo una comunione pro indiviso a scopo di godimento (articolo 2248, Codice Civile), atteso che nella fattispecie si configurerebbe come una comunione d’impresa per l’esercizio dell’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (articolo 2082, Codice Civile) allo scopo di dividere gli utili (articolo 2247, Codice Civile) retratti dalla farmacia: id est in una società di fatto da regolarizzare (articolo 2249, Codice Civile). Alla autonomia negoziale e patrimoniale della società, se regolarizzata, consegue poi il beneficium escussionis del patrimonio sociale per le obbligazioni assunte dai soci (21) che la pone in una posizione analoga a quella della persona giuridica ben distinta dai soci che l’hanno costituita.<br />
Ne consegue che la società speziale (così denominata anche in giurisprudenza: 22), titolare del diritto d’esercizio della farmacia privata, sia così una società di persone di diritto ordinario e, come tale, sia un soggetto di diritto, se pure non sia una persona giuridica (23), titolare dell’azienda per il suo esercizio in forma d’impresa e in tal modo faccia salva la biunivocità postulata dalla normativa farmaceutica, che è stata invece messa in discussione dalla interpretazione di cui s’è detto sull’altare di un apodittico ma criptico riferimento alla personalità della autorizzazione (recte, concessione) che ascriverebbe il diritto di esercizio della farmacia alle sole persone fisiche idonee al suo esercizio (?).<br />
Il che, a tacere della valenza giuridica di un tale assunto, potrebbe preludere all’ulteriore enfasi concettuale: quella di ritenere che la contitolarità della concessione del diritto d’esercizio della farmacia, assegnata (dalla Regione) in comunione pro indiviso ai graduati in associazione nella procedura concorsuale, si traduca nella successiva autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia in locali idonei, rilasciata (dal Sindaco) alla società da loro costituita per poterla gestire in termini imprenditoriali ovvero di ritenere che i due istituti trovino un accorpamento mediante una trasposizione della concessione sanitaria in una autorizzazione commerciale che, a tacer del conflitto di competenze, non ha cittadinanza giuridica. Ciò tanto più se mai aggravata dall’eventuale affidamento del relativo provvedimento ampliativo al SUAP di ciascun Comune, quale strumento di semplificazione amministrativa ed alla relativa normativa ma che è inapplicabile alla pianificazione del servizio farmaceutico sul territorio (24).<br />
Di più (e peggio) il ricondurre nell’ambito autorizzatorio non solo il provvedimento di apertura della farmacia sul territorio, ma anche il suo diritto d’esercizio, potrebbe da ultimo preludere ad una sua liberalizzazione, invocando magari le logiche della normativa sulla abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle attività economiche, che l’ha invece esclusa per “ragioni d’interesse pubblico e in particolare per quelle connesse alla tutela della salute umana” (articolo 3, comma 5, Legge n. 148/2011), che consentono in favore del sistema farmacia, le riserve di legge già validate a livello costituzionale (25) e comunitario (26). Tali riserve avvalorano del pari la natura di servizio pubblico e sociale ascritta al servizio farmaceutico (27), nell’equilibrio dinamico di quell’unicum di professione-struttura-servizio che è rappresentato dal “sistema farmacia” pianificato sul territorio (28) e che trova nella concessione sanitaria e non già in una autorizzazione commerciale il suo infungibile strumento d’accesso (29) su cui si è infranta l’enfasi della sua liberalizzazione. Questo aspetto non è certo deteriore rispetto all’equivoco concettuale da cui promana.<br />
Deve essere infine fatto un riferimento alle patologiche conseguenze dell’impugnati postulati regionali (mutuati dall’apodittica esternazione ministeriale) che ipotizzano due diversi regimi normativi in contraddizione tra loro nella disciplina di una medesima situazione giuridica ascrivibile agli stessi soggetti: quello relativo alla comunione pro indiviso che non può essere titolare della farmacia che non può gestire, perché non le è riferibile l’azienda per il suo esercizio, e quello relativo alla società che è titolare dell’azienda per l’esercizio della farmacia che non può gestire perché non le è riferibile il diritto d’esercizio. Il che si traduce anche nella impossibilità di un trasferimento negoziale della farmacia per la mancata biunivocità del suo diritto d’esercizio con l’azienda che lo deve esercitare e di conseguenza il riconoscimento amministrativo del trasferi-mento mortis causa et inter vivos, a norma dell’articolo 12, comma 12, della Legge n.475/1968 che postula tale biunivocità ed il perpetrarsi della situazione di stallo nel caso di trasferimento per successione nella quota della comunione e/o della società. In una parola si pensa di ascrivere la concessione per l’esercizio di un servizio pubblico e sociale -quale è il servizio farmaceutico- ma in una forma che non ne consente lo svolgimento agli assegnatari: il che si pone in una contraddizion che no’l consente.<br />
3. La duplice assegnazione del diritto d’esercizio di una farmacia in ciascuna delle due Regioni -che abbiano evidentemente abbandonato il non senso della contitolarità del relativo diritto d’esercizio, riservata in comunione pro indiviso ai graduati in associazione, ma separata dalla gestione delle farmacie riservata alla società tra loro costituita a tal scopo per assegnarle in forma biunivoca- è dato dalla possibilità loro offerta di assumerle in entrambe le due Regioni in cui hanno potuto partecipare al concorso ed essere graduati i loro soci (articolo 11, comma 5, Legge n.27/2012), che viene sostenuta ad usum delphini: il che varrebbe anche per ciascun socio se mai partecipe nella stessa o in due diverse compagini sociali assegnatarie delle farmacie nelle due Regioni.<br />
Questo sarebbe possibile in relazione al diverso momento dei due interpelli che consentirebbe ai graduati di rispondere ad entrambi ad avvenuta pubblicazione delle relative graduatorie: detta pubblicazione farebbe venir meno ogni situazione d’incompatibilità precedentemente vigente (articolo 11, comma 3, Legge n.27/2012) e di certo trasferita nel bando di concorso: lex specialis per i concorrenti, e consentirebbe loro di costituire due società assegnatarie di una farmacia in ciascuna delle due Regioni: ciò proprio quale conseguenza della attribuzione della titolarità del diritto d’esercizio delle farmacie e delle aziende a queste afferenti per la loro gestione alla società speziale costituita dai graduati a concorso in associazione, qui invocata sull’altare di una sconsiderata libertà d’impresa che mal s’attaglia al rapporto concessorio (e non autorizzatorio) per l’esercizio di un servizio pubblico e sociale, quale è quello garantito sul territorio delle farmacie.<br />
Per verificare la coerenza di un tale assunto -che è improntato alle logiche imprenditoriali volte ad una estensione privilegiata di una tale possibilità ai graduati più titolati in associazione tra loro nel concorso straordinario per soli titoli e non per esami, che già di suo favorisce i titoli di anzianità di servizio e della ruralità delle farmacie in sui si è svolto, che non sempre rispondono alle logiche della meritocrazia che dovrebbe invece caratterizzare la selezione concorsuale (30)- appare derimente il richiamo della normativa che disciplina il concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di cui all’articolo 11 Legge n. 27/2012, di cui s’è già dato un riferimento testuale che, non solo dall’epigrafe ma anche dal suo incipit, sembra mettere in discussione una tale prospettiva perché volta “al fine di favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché di favorire le procedure per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico….” (articolo 11, comma 1, Legge n.27/2012).<br />
La novella normativa precisa al riguardo il regime della incompatibilità dei concorrenti (articolo 11, comma 3, Legge n.27/2012) che possono partecipare al concorso in non più di due Regioni (articolo 11, comma 5, Legge n.27/2012) sia in forma individuale che in forma associata (articolo 11, comma 7, Legge n.27/2012), ma non dice nulla di più sulla conclusione del procedimento concorsuale: di tal che vale un rinvio recettizio alle “disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche” (articolo 11, comma 4, Legge n.27/2012), che sul punto sono però carenti a seguito delle parziali abrogazioni di tali disposizioni contenute nell’articolo 15 della Legge n.362/1991, fatta salva la normativa di cui al D.PR. n.1275/1971 in quanto applicabile.<br />
Vale allora la giurisprudenza nomofilattica secondo cui “il provvedimento di autorizzazione all’apertura delle farmacie (assegnazione) interviene una volta esaurita la fase concorsuale, dalla quale resta nettamente distinto, che si completa con la formazione ed approvazione della graduatoria e la nomina dei vincitori” (31), facendo intendere che a tale momento vengono in considerazione le incompatibilità vigenti al momento della partecipazione dei graduati alla procedura concorsuale che si siano verificate nelle more del procedimento che si è concluso con l’approvazione della graduatoria e non successivamente con un ulteriore provvedimento di assegnazione della sede . Ma “(tale) tesi non può essere condivisa (in quanto) il concorso si conclude con l’approvazione della graduatoria e l’assegnazione della sede (mentre) il procedimento si conclude con l’emanazione del decreto di autorizzazione che consente, ai sensi dell’articolo 1 della Legge (n.475/1968), l’apertura e l’esercizio della farmacia”. Il che appalesa “una fase necessariamente unitaria” costituita dall’approvazione della graduatoria, l’interpello dei graduati, l’individuazione e l’assegnazione delle sedi farmaceutiche ai vincitori (articolo 9, D.P.R. n. 1275/1971) e il decreto di autorizzazione (recte, concessione) all’esercizio della farmacia nell’ambito della sede assegnata a ciascuno di loro (articolo 11, D.P.R. n. 1275/1971) che si pone in una “fase sicuramente distinta da quella concernente l’assegnazione” (32) il compimento di tale fase nella fattispecie del concorso straordinario in questione viene fissato “entro dodici mesi” dall’entrata in vigore della novella normativa (articolo 11, comma 3, Legge n.27/2010). Di conseguenza non può essere invocata, come momento di discrimine, la pubblicazione della graduatoria concorsuale ovvero l’emersione di una tale incompatibilità emersa successivamente, ma verificatasi prima di tale pubblicazione, né può essere tanto meno invocata l’analogia, che non sussiste con il regime dei concorsi per l’accesso ai pubblici impieghi di cui al D.P.R. n.3/1957 che limita la verifica delle incompatibilità alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso: ciò per la evidente dicotomia delle due fattispecie.<br />
Se questa è l’interpretazione che conta viene necessariamente meno la possibilità che i graduati in associazione al concorso straordinario in due Regioni (articolo 11, comma 5, Legge n. 27/2012) e, quali assegnatari di una farmacia in una Regione, abbiano costituito una società che sia divenuta titolare del relativo diritto d’esercizio in epoca successiva all’approvazione della graduatoria, all’interpello e all’ accettazione di un’altra farmacia, da parte degli stessi graduati a concorso in un’altra Regione, possano divenire assegnatari di una farmacia e possano costituire una società che divenga titolare del relativo diritto d’esercizio, in quanto si configura a tale momento, che si pone nel contesto della fase unitaria di cui s’è detto, l’incompatibilità prevista per la partecipazione al relativo concorso che, esaurito nell’una Regione, non si è ancora esaurito nell’altra Regione. Ciò nella misura in cui i graduati in associazione siano divenuti nel frattempo “soci di un&#8217;altra società titolare di una farmacia diversa di cui alle lettera a) e b)” (articolo 11, comma 3, legge n.27/2012): farmacia rurale sussidiata e farmacia soprannumeraria, se mai la farmacia di cui sia divenuta titolare la società costituita tra gli stessi non rientri eccezionalmente in tali categorie, quale farmacia vacante cui sia stato esteso il concorso straordinario. La deroga, di per sé singolare, ribadisce infatti la previsione generale dell’incompatibilità verificatasi nell’una Regione prima della assegnazione della farmacia nell’altra Regione, e risponde alle logiche sul possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai procedimenti selettivi ad evidenza pubblica per l’assegnazione di un servizio pubblico, sempre fissato per tutta la loro durata fino all’assegnazione definitiva e senza soluzione di continuità (33), nel cui contesto si pone il concorso per l’assegnazione di un servizio pubblico e sociale, quale è quello garantito dalle farmacie sul territorio. Questo non è certo irrazionale, ma rientra nell’alea concorsuale che nella fattispecie dura fino alla scadenza del termine decennale di una tale incompatibilità fissato dall’articolo 12 della Legge n.475/1968 che decorre dalla data del bando di concorso (34) e può solo esporre l’Amministrazione ad una responsabilità comunque connessa al suo colpevole ritardo nella conclusione della procedura concorsuale.<br />
Tutto questo prescinde poi della non sopita questione relativa alla incompatibilità del socio direttore nell’una farmacia ad essere socio nell’altra farmacia, che viene posta ex litera della normativa di settore secondo cui “la partecipazione alle società di cui all’articolo 7… è incompatibile con la posizione di … direttore o collaboratore di altra farmacia” (articolo 8, comma 1, lettera b, Legge n.362/1991): il che risolverebbe sul nascere la relativa problematica.<br />
Queste articolate considerazioni fanno ragionevolmente ritenere che, nel caso di partecipazione al concorso straordinario in forma associata per l’assegnazione di una farmacia bandito in due diverse Regioni, il regime dell’ incompatibilità di cui s’è detto avvalori la mens legis della novella normativa volta, come s’è già detto, a “favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti” (articolo 11, comma 1, Legge n.27/2012), che non privilegia certo l’oligopolio di pochi in danno alle legittime aspettative di molti e che si pone a monte dello stesso mantenimento dei requisiti di partecipazione al concorso fino alla assegnazione della sede farmaceutica nel termine fissato ex lege (articolo 11, comma 3, Legge n.362/1991).<br />
Tale termine ordinatorio non può dirsi restrittivo, se pur protrattosi sine die, con quel che ne può essere conseguire ai graduati a concorso in termini di perdita di chance, che gli interessati possono far valere in termini risarcitori, ma non già in termini pretensivi volti a negare l’incompatibilità in questione. Ciò tanto meno attraverso un’enfasi del principio costituzionale di libertà economica che è sempre finalizzata, e qui in particolare funzionalizzata, all’utilità sociale (articolo 41, secondo comma, Costituzione) in cui si muove la concessione di un servizio pubblico e il procedimento d’evidenza pubblica per il relativo accesso mediante una selezione concorsuale i cui requisiti di partecipazione devono sussistere fino al momento dell’ assegnazione della farmacia che deve garantire detto servizio che gli assegnatari dovranno poi svolgere in regime concessorio una funzione pubblica (35) affidata alla loro professione, svolta in forma individuale o in forma collettiva nell’esercizio di un’azienda organizzata in forma d’impresa, che è posta a tutela della salute e viene esercitata attraverso una struttura deputata a garantire un servizio pubblico e sociale in cui le regioni imprenditoriali sono “marginali” rispetto all’interesse generale cui sono finalizzate (36). Di tal che in un tale contesto si muove la stessa assegnazione a concorso delle sedi farmaceutiche in questione (37).<br />
Ben al di là di una tale incompatibilità prevista dall’ordinamento di settore, l’assunto della duplice assegnazione delle sedi farmaceutiche poste in due diverse Regioni, si pone altresì in contrasto con la disciplina codicistica. Infatti i due contratti di società conclusi tra gli stessi soggetti graduati in associazione nei concorsi banditi nelle due Regioni, perché l’una società possa rendersi titolare di una farmacia in una Regione e l’altra società possa fare altrettanto nell’altra Regione, in quanto una sola società tra di loro costituita non avrebbe potuto essere titolare delle due farmacie, perché poste al di fuori del limite territoriale delle sedi farmaceutiche che devono essere ubicate nella stessa Provincia (articolo 7, comma 4 bis, ,Legge n. 362/1991 introdotto dall’articolo 5, comma 6 ter, Legge n. 248/2006), si pongono in contrasto con l’articolo 1344 del Codice Civile secondo cui “si reputa illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa”.<br />
I due contratti, siccome collegati dal comune intento delle parti di volere non solo il loro effetto tipico, ma la realizzazione di un fine ulteriore vietato dalla legge, sono pertanto invalidi per illiceità della causa e perciò improduttivi di qualsiasi effetto: ciò, atteso che, pur rispondendo a schemi tipici ammessi dall’ordinamento ed essere di per sé non direttamente illeciti, si pongono in un assetto negoziale idoneo, come appare evidente e può essere provato anche per presunzioni (38), ad ovviare (recte aggirare) nella fattispecie un tassativo limite territoriale fissato ex lege. In una parola, se pure il mezzo impiegato attraverso la costituzione delle due società sia lecito, illecito è il risultato che attraverso la loro concatenazione è stato raggiunto (39), il che ricorda il caval che fe’ la porta.<br />
4. In conclusione si può dire che la mens legis dell’articolo 11 della Legge n. 27/2012 in sede di assegnazione della farmacia ai graduati a concorso in forma associata confligga con l’una e con l’altra delle opposte ipotesi operative che ne sono state tratte e che si pongono in contrasto sia con la normativa di settore ma anche con la normativa codicistica.<br />
Sotto entrambi i profili si è aperto un contenzioso (ancora sub judice) in cui dovrà essere valutata la valenza della evidente sinergia data dal rapporto tra la normativa di settore (articolo 11, Legge n.27/2012 in riferimento agli articoli 7 e 8, Legge n.362/1991) e la normativa di principio (articoli 2248 in riferimento agli articoli 2247 e 2082 ed articolo 1344, Codice Civile) nell’interpretazione della novella legislativa volta al potenziamento non solo del servizio farmaceutico, ma anche dell’accesso alla titolarità delle farmacie da parte non più ampio numero di farmacisti nel sott’insieme privato in cui si articola il sistema farmacia pianificato sul territorio (articolo 11, comma 1, Legge n. 27/2012). Ciò, tenuto conto che con le logiche di tale sistema non tollerano discordanze, ma la convergenza tra la normativa di settore e la disciplina codicistica, cui è soggetto l’esercizio di una professione svolta attraverso un’azienda organizzata in forma d’impresa deputata a garantire in concessione un servizio pubblico e sociale che impone un equilibrio dinamico tra i suoi elementi: professione-struttura-servizio (40).</p>
<p>
Note<br />
1. B.R.Nicoloso, Da un’apodittica liberalizzazione ad un’acritica razionalizza-zione del sistema farmacia nelle Leggi di stabilità e di crescita del 2011/2012, in Sanità pubblica e privata, 2012, fascicolo 5, pag.5<br />
2. B.R.Nicoloso, Sulla competenza e sulla compatibilità dei Comuni nella pianificazione delle farmacie a norma dell’articolo 11 della Legge n.27/2012, in Sanità pubblica e privata, 2015, fascicolo 3, pag.23<br />
3. Corte Costituzionale, 31 ottobre 2013, n.255 (che pone un obiter dictum sul doppio livello di pianificazione ordinaria delle sedi farmaceutiche: contra, Consiglio di Stato, Sezione terza, 9 dicembre 2015, n.5607); Corte Costituzionale, ord.27 febbraio 2015, n.24<br />
4. Libro verde sui servizi d’interesse generale, 21 maggio 2003, COM-2003/270 e Libro bianco sui servizi d’interesse generale, 12 maggio 2004, COM-2004/75; Consiglio di Stato, Sezione Seconda, parere 18 aprile 2007, n.456<br />
5. Consiglio di Stato, Sezione Terza, ord. 1 marzo 2013, n.751<br />
6. Consiglio di Stato, Sezione Terza, 19 settembre 2013, n.4667<br />
7. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 31 maggio 2002, n.5<br />
8. Decreto dirigenziale della Regione Toscana, 21 agosto 2015<br />
9. Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna 14 dicembre 2015<br />
10. Consiglio di Stato, Sezione Terza, 7 settembre 2015, n.4128<br />
11. Note Minisan, 26 novembre 2012, 19 dicembre 2014, 2 aprile 2015<br />
12. Nota Minisan, 26 novembre 2012<br />
13. Nota Minisan, 2 aprile 2015<br />
14. Cassazione Civile, Sezioni unite, 2 novembre 2007 n.23031<br />
15. TAR Lombardia, Brescia, 26 marzo 2001 n.140; TAR Lombardia, Brescia, 20<br />
gennaio 2012, n.84; Cassazione Civile, Sezione Prima, 30 marzo 1999, n.3073<br />
16. Consiglio di Stato, Sezione Terza, 8 febbraio 2013, n.729<br />
17. Cassazione Civile, Sezione Prima, 17 gennaio 2007, n.1045<br />
18. Cassazione Civile, Sezione Prima, 19 gennaio 2009, n.816<br />
19. Consiglio di Stato, Sezione Terza, 7 settembre 2015, n.4128<br />
20. Cassazione Civile, Sezione prima, 14 luglio 1997, n.3195; Cassazione Civile,<br />
Sezione Lavoro, 27 novembre 1999 n.15231<br />
21. Cassazione Civile, Sezione Prima, 12 aprile 1994, n.2399<br />
22. Consiglio di Stato, Sezione Terza, 23 novembre 2013, n.5486<br />
23. Cassazione Civile, Sezione Prima, 24 luglio 1989, n.3498<br />
24. Consiglio di Stato, Sezione Terza, 14 novembre 2013, n.5543<br />
25. Corte Costituzionale, 18 luglio 2014, n.216<br />
26. Corte Giustizia UE, 5 dicembre 2013, C.159/12, Venturini<br />
27. Corte Costituzionale, 28 dicembre 2006, n.448<br />
28. Corte Costituzionale, 4 febbraio 2003, n.27<br />
29. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 31 maggio 2002, n.5<br />
30. Corte Costituzionale, 28 dicembre 2006, n.448<br />
31. TAR Veneto, Sezione Seconda, 9 ottobre 2003, n.5196<br />
32. Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 15 novembre 2004, n.7498<br />
33. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 22 luglio 2015, n.8<br />
34. Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 15 novembre 2004, n.7498<br />
35. Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 1 ottobre 2004, n.6409<br />
36. Corte Costituzionale, 10 marzo 2006, n.87<br />
37. Corte Costituzionale, 18 dicembre 2006, n.448<br />
38. Cassazione Civile, Sezione Prima, 22 luglio 1981, n.4709<br />
39. Cassazione Civile, Sezione Terza, 20 gennaio 2010, n.1523<br />
40. B.R.Nicoloso, La farmacia come unicum di professione, struttura e servizio a tutale di un diritto di libertà e di un dovere di salute, in Sanità pubblica e privata, 2006, fasc.4, pag.57<br />
Rif. L’assegnazione delle farmacie nel concorso straordinario/sanità pubblica</div>
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<p>Note</p>
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