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	<title>n. 4 - 2018 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Perequazione urbanistica e pianificazione strategica. Riflessioni metodologiche</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 17:44:28 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/perequazione-urbanistica-e-pianificazione-strategica-riflessioni-metodologiche/">Perequazione urbanistica e pianificazione strategica. Riflessioni metodologiche</a></p>
<p>Sommario: 1.Premessa.  Ragioni e ambito dell’indagine; 2. Possibili interazioni tra pianificazione strategica e perequazione urbanistica delle disuguaglianze; 3. Presupposti e condizioni della perequazione urbanistica; 4. Le Regioni tra ambiguità e incertezze; 5.-Politiche territoriali perequative e coesione sociale; 6. Pianificazione perequativa e metodo strategico; 7. Verso la costruzione normativa di un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/perequazione-urbanistica-e-pianificazione-strategica-riflessioni-metodologiche/">Perequazione urbanistica e pianificazione strategica. Riflessioni metodologiche</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/perequazione-urbanistica-e-pianificazione-strategica-riflessioni-metodologiche/">Perequazione urbanistica e pianificazione strategica. Riflessioni metodologiche</a></p>
<p>Sommario: 1.Premessa.  Ragioni e ambito dell’indagine; 2. Possibili interazioni tra pianificazione strategica e perequazione urbanistica delle disuguaglianze; 3. Presupposti e condizioni della perequazione urbanistica; 4. Le Regioni tra ambiguità e incertezze; 5.-Politiche territoriali perequative e coesione sociale; 6. Pianificazione perequativa e metodo strategico; 7. Verso la costruzione normativa di un modello.</p>
<p><strong>1. Premessa.  Ragioni e ambito dell’indagine.</strong><br />
L’oggetto della riflessione che si propone con il presente contributo attiene alla possibilità di attingere la metodologia insita nella pianificazione strategica al fine della individuazione di una possibile unitaria direzione verso cui far convergere i diversi modelli di perequazione urbanistica, in considerazione dell’unitaria esigenza agli stessi sottesa.<br />
L’idea nasce da due fondamentali ordini di considerazioni. In primo luogo quella secondo cui negli ultimi anni ciascuna amministrazione tende ad identificare <em>ex ante</em> – con pieno esercizio della propria autonomia – i valori ai quali conformare l’azione pianificatoria, gli obiettivi da assumere nella fase di impostazione del piano, nonché gli strumenti e le “tecniche” più efficienti al raggiungimento dei risultati prefissi, a partire dalle peculiarità di ciascun territorio. In secondo luogo, le difficoltà all’affermazione di un modello perequativo in grado di sciogliere il nodo della dotazione di infrastrutturazione e servizi per la città pubblica, non disgiunto dalle esigenze redistributive tra i proprietari.<br />
A tali considerazioni, fanno da sfondo due ulteriori macro temi che, come si cercherà di dimostrare, incentivano fortemente la ricerca di soluzioni innovative cui ancorare i processi di governo e di sviluppo delle morfologie territoriali in grado di interpretare i bisogni sociali ed economici dei territori, individuandone possibili sbocchi positivi.<br />
Emerge il profilo dello sviluppo economico locale, strettamente dipendente da strategie e investimenti idonei a rafforzare la connessione, la partecipazione ed il posizionamento delle città nei mercati e nelle reti extraregionali e internazionali.<br />
A ciò si aggiunga, in modo assolutamente imprescindibile, il tema del consumo di suolo volto a soddisfare l’esigenza di esprimere decisioni fortemente contenitive.<br />
Ne deriva l’importanza di pensare al governo del territorio in termini di vera e propria “programmazione urbana” in una prospettiva integrata di sviluppo locale equilibrato e sostenibile.<br />
Sulla base delle premesse appena enunciate, occorre preliminarmente ricostruire, sia pur per linee tendenziali il tema della pianificazione strategica sotto il triplice profilo del metodo, della tecnica e dello strumento. Tale esigenza si configura vieppiù in considerazione della circostanza che le esperienze di pianificazione strategica sono le più varie<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>, a causa di quelle ambiguità e ambivalenze di quell’indefinito e allusivo campo semantico con il quale, fino all’avvento della legge Delrio ( ma non solo), sono state identificate – lungo la riflessione di generazioni di studiosi, soprattutto non giuristi<a title="" href="#_ftn2">[2]</a> per la verità – le nozioni di pianificazione strategica. E ciò proprio a causa della mancanza di norme specifiche e di indirizzi omogenei, da cui derivano le ancora attuali difficoltà della qualificazione e conseguente rilevanza giuridica degli interessi e degli obiettivi ivi contemplati.<br />
Non può al contempo non rilevarsi, in parziale controtendenza, che le esigenze di politiche urbane caratterizzate dalla multisettorialità spingono sempre più, ove si abbia riguardo all’aspetto quantitativo, in favore dello strumento della pianificazione strategica che, con la metodologia che la caratterizza, si pone quale strumento potenzialmente funzionale a collegare politiche di sviluppo e pianificazione territoriale. A tale ragione si aggiunge la evidente sollecitazione della politica comunitaria che impone un collegamento sempre più stretto tra politiche di sviluppo e scelte di pianificazione, tra economia e territorio, considerando la funzione trainante delle città nei mercati, alla stregua di veri e propri fattori di sviluppo economico, da valorizzare come autonome risorse<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>.<br />
Il metodo della pianificazione strategica, infatti, ha conosciuto nell’ultimo torno di tempo un’ampia diffusione tra gli amministratori locali, quale metodo per la determinazione degli obiettivi di sviluppo di un sistema (urbano, territoriale, aziendale) nel medio/lungo periodo, e la contestuale esplicitazione di mezzi, strumenti e azioni con essi coerenti.<br />
Tale gradiente sembra essere stato colto dalla Legge n. 56 del 2014 che, richiamandosi per la prima volta in modo espresso alla pianificazione strategica nel momento in cui da? finalmente vita alle citta? metropolitane, ha inteso superare il carattere incerto (su tale punto si tornerà in seguito), al più negoziale o pattizio, riconoscendo il piano strategico quale atto amministrativo sotteso, quindi, ad una funzione amministrativa che, a sua volta, si arricchisce, nel suo“farsi”, di una nuova metodologia che, per tal via, assurge a criterio (<em>recte:</em> valore) qualificante dell’azione amministrativa medesima.<br />
Sulla base del configurato scenario normativo, ove si guardi all’ontologica attitudine della strategia a porsi come attività per un fine, con la presente indagine si intende verificare se, in un contesto caratterizzato da un’attenzione crescente al rapporto tra risorse disponibili e bisogni da soddisfare, la metodologia di cui si avvale possa contribuire a strutturare un quadro certo, al cui interno collocare i meccanismi perequativi nella costruzione della città pubblica.</p>
<p><strong>2. Possibili interazioni tra pianificazione strategica e perequazione urbanistica delle disuguaglianze</strong><br />
Il tentativo di mettere in relazione, allo stato della normativa, la perequazione con la pianificazione strategica, al fine di verificare se sia ravvisabile una qualche forma di interazione, richiede preliminarmente un censimento (e una messa a confronto) delle esigenze che si tende a soddisfare con la perequazione e quelle sulla base delle quali si è ritenuto di poter profilare (o mutuare) un approccio strategico nel governo del territorio.<br />
La finalità è di individuare chiavi di lettura e interpretative adeguate per queste due tipologie di metodi di nuova generazione, oggetto di sperimentazione, in una prospettiva di attuazione degli strumenti correlati, ed in funzione di organizzazione e di attuazione delle politiche territoriali e delle risorse, sempre più chiamate a fare i conti con la logica sintetizzata con quella espressione, secondo taluno considerata ossimorica, dello sviluppo sostenibile<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>.<br />
Dal prescelto angolo visuale, la pianificazione strategica, ove considerata sotto il profilo metodologico, si delinea come processo tendente ad un risultato sulla base di un adeguato quadro conoscitivo che consenta di disegnare quella “profezia credibile” di sviluppo del territorio, da perseguire attraverso fasi scandite da attività di sapore aziendalistico, ma con le quali anche i giuristi sono ormai chiamati a fare i conti, in un’ottica di integrazione dei linguaggi e degli statuti tra diversi saperi.<br />
Un processo complesso, dunque, ma che vede come momenti fondamentali la conoscenza del contesto, grazie ad approfondite prospezioni, e sulla cui base operare la cosiddetta analisi e valutazione <em>ex ante</em> che, ove effettuata in modo attendibile, crea le condizioni concrete per la individuazione di obiettivi strategici, relativi al risultato, a loro volta tradotti in atti e comportamenti, attraverso la determinazione di obiettivi operativi misurati in virtù di indicatori circa il conseguimento degli obiettivi medesimi.<br />
Quanto alla perequazione, è stato da più parti rilevato con riferimento alla quella designata come generalizzata, da un lato la non funzionalità della giustizia redistributiva attraverso l’indice unico, a causa di situazioni di fondo differenziate e della irriducibilità delle disuguaglianze legate alla posizione delle aree; dall’altro, e conseguentemente, l’essenzialità di una matrice conoscitiva  sulla cui base effettuare una corretta classificazione dei suoli cui dovrebbe seguire una volumetria classificata <em>ex ante</em>. Al riguardo è stata altresì sottolineata la essenzialità della identificazione previa di un set di indicatori onde rendere pienamente ripetibili”, ed io aggiungerei oggettivabili, “i correlativi esiti”<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>, con conseguente giustiziabilità di eventuali disfunzioni o comunque deviazioni non giustificate.<br />
Infatti, nei vari modelli perequativi l’Amministrazione svolge una “funzione di regolazione finalisticamente orientata alla massima efficienza”<a title="" href="#_ftn6">[6]</a> ove riguardata non solo sotto il profilo della allocazione volumetrica e delle capacità edificatorie, ma altresì e, soprattutto, sotto il profilo della funzione pubblica sottesa alla realizzazione di infrastrutture e servizi.<br />
I piani perequativi, in altri termini, sotto il profilo organizzativo e strutturale, ben possono inquadrarsi alla stregua di processi di <em>governance</em> caratterizzati da una visione di sviluppo sostenibile della città, una decisione sul futuro, acquisita sulla base di una attività conoscitiva oggettivata e accessibile, che impone all’Amministrazione di porre in essere coerenti azioni di accelerazione dell’economia, intesa anche in termini di innovazione sociale, qualificabili in termini di efficienza, ovvero direttamente coinvolte nell’ottica del risultato.<br />
Ove riguardata dall’angolo di osservazione metodologico, dunque, l’applicazione della strategia alla perequazione, sembra esporre potenzialità fino ad ora non compiutamente espresse e forse neppure adeguatamente esplorate.</p>
<p><strong>3.  Presupposti e condizioni della perequazione urbanistica</strong><br />
Sulla base delle considerazioni svolte appare proficuo proseguire l’indagine a partire  dai presupposti che hanno favorito il delinearsi e l’affermarsi delle tecniche perequative.<br />
Ove si intenda tracciare alcune tra le più significative linee evolutive del fenomeno, può essere interessante osservare come tali tecniche si siano affermate attraverso due diverse “sensibilità” tra cui la acquisita consapevolezza della insostenibilità dello <em>sprawl</em> urbano, e, sul versante opposto, la valenza fortemente economica assunta dalla questione urbanistica attraverso le grandi operazioni immobiliari, in grado di condizionare la trasformazione delle aree sulla base di valutazioni esclusivamente economiche. Ma passano anche per la evidenza della inidoneità della zonizzazione alla realizzazione soddisfacente della città pubblica, ove si considerino da un lato gli spazi vuoti che permangono, soprattutto ove il piano regolatore si limiti a garantire gli standard urbanistici attraverso i vincoli<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>, dall’altro il carattere autoritativo e discriminatorio tra proprietari<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>.<br />
A fronte, tuttavia, della poliedricità dei modelli, ciascuno portatore di una certa percentuale di criticità connessa alle “delusioni” in ordine alla rimozione delle diseguaglianze tra proprietari, si pone la questione delle condizioni strutturali per imbastire credibili programmi perequativi, cui si connette, il problema della costruzione del consenso attorno ai nuovi modelli.<br />
I due profili si pongono in un rapporto di interdipendenza.<br />
Quanto alle condizioni strutturali, assume particolare importanza la trasparenza delle analisi con cui i suoli vengono classificati, e la preliminare individuazione dei differenti criteri e indicatori, scelti dai saperi tecnici, che concorrono alla valutazione, per esempio, delle potenzialità per lo sviluppo urbano e che non possono ormai prescindere da “requisiti” idonei a qualificarlo come sostenibile.<br />
La classificazione dei suoli, infatti, è prodromica alle scelte che l’amministrazione esercita nella fase procedimentale di conformazione dei suoli. Le regole della trasformazione, quindi, ai fini della sostenibilità territoriale e ambientale, si configurano alla stregua di opzioni in qualche modo conseguenti per il pianificatore, ponendosi a valle di un processo la cui intelligibilità riduce, a sua volta, i rischi di arbitrarietà delle decisioni politiche e, contestualmente, crea le condizioni per verificarne la effettiva equità.<br />
E’ essenziale, dunque, che la tecnica urbanistica orienti le scelte politico-amministrative, effettuate sulla base di criteri che rendano la classificazione tecnicamente inattaccabile, e non si ponga, al contrario, a supporto giustificativo delle stesse.<br />
In altri termini, lo stato di fatto, incentrato sulle caratteristiche delle aree, non può essere qualificato sulla base di elementi “contaminati” da aprioristiche finalità progettuali, bensì da indici volti a favorire un autentico processo analitico finalizzato a supportare la dimensione strategica e operativa delle scelte conformative di piano, funzionali a “perequare” la “microfisica della vita quotidiana”, nel difficile equilibrio con le aspettative proprietarie<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>.<br />
Emerge, quale vero postulato di base, la essenzialità di una classificazione dei suoli attenta e rispondente a criteri oggettivi e sorretti da adeguata motivazione e che, ove effettuata in stretta connessione con il perseguimento di obiettivi di sviluppo socialmente condivisi, appaia idonea a superare l’obiezione circa la mortificazione delle politiche urbane, ossia del condizionamento di futuri scenari di sviluppo fisico e funzionale della città<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>.<br />
Assume rilievo per tal via il tema del consenso, perché i metodi perequativi possano assurgere a modelli alternativi a quelli frutto di scelte impositive, in quanto tali mal tollerate dai proprietari.<br />
E’ infatti intorno al consenso che si sviluppa quella progettualità che aggrega interessi, risorse, competenze al fine del raggiungimento del risultato della revisione della pianificazione in senso perequativo-compensativo.<br />
Ora il consenso va conquistato sul campo, attraverso la previsione di regole procedimentali<a title="" href="#_ftn11">[11]</a> funzionali ad una partecipazione autentica, posta dunque nelle condizioni di essere consapevole, attraverso la accessibilità e conoscibilità dei criteri che oggettivino e rendano ricostruibili i passaggi che hanno condotto a certe decisioni definite “tecniche”, ma che, proprio in quanto tali, sono spesso in grado di dissimulare attribuzioni volumetriche o destinazioni non sempre o esattamente coerenti con le peculiarità dei territori considerati.<br />
A tal fine potrebbe essere utile l’acquisizione, nell’ambito del procedimento specifico, della strategia intesa quale categoria concettuale sottesa ad un metodo, che, partendo dalla configurazione di quadri conoscitivi in grado di compiere prospezioni approfondite del contesto territoriale cui la pianificazione  si riferisce, sia orientato a indirizzare le decisioni e le azioni considerate fondamentali per perseguire gli obiettivi individuati e sia dotato di meccanismi di rilevazione degli impatti delle scelte e di monitoraggio in ordine all’attuazione delle stesse.</p>
<p><strong>4. Le Regioni tra ambiguità e incertezze.</strong><br />
E’ stato al riguardo segnalato, infatti, come, ad esempio, le leggi regionali che non procedimentalizzano in modo trasparente ed adeguato le fasi prodromiche e presupposte, affidate (nel senso fiduciario del termine) all’estimo e alla tecnica urbanistica, rispetto alle diverse opzioni di perequazione lasciano ampi spazi all’assiomaticità dell’“equo”, lungi dall’oggettivizzazione dei caratteri dell’armatura urbana<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>.<br />
I tempi sono ormai maturi per disconoscere l’effetto taumaturgico della perequazione e per affermare in modo consapevole e disincantato che la perequazione di certo non è in grado di rimuovere magicamente<a title="" href="#_ftn13">[13]</a> le differenze dipendenti dalle caratteristiche fisiche, morfologiche e localizzative delle aree<a title="" href="#_ftn14">[14]</a>, ma che, più verosimilmente, si limita a creare le condizioni per fare in modo che le differenze ricevute dal piano non ingenerino ulteriori disparità.<br />
Nello stesso tempo, però, occorre uscire dalle ambiguità e dalle incertezze che ancora si rinvengono in diverse Regioni, anche quelle che hanno sempre mostrato una particolare attenzione al governo del territorio, ma che da un lato invocano azioni pianificatorie in chiave redistributiva, dall’altro restano ancorate a quel concetto di vocazione edificatoria delle aree che per anni ha condizionato lo sviluppo urbano, asservendo le scelte a tale interpretazione<a title="" href="#_ftn15">[15]</a>.<br />
D’altro canto la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ribadito il superamento della zonizzazione, smentendo proprio il concetto di vocazione edificatoria che spesso reca con sé valutazioni tecnico-discrezionali, ma guidate dall’opacità dei criteri<a title="" href="#_ftn16">[16]</a>.<br />
A titolo esemplificativo si consideri la Regione Puglia che nel Documento regionale di assetto generale (DRAG)<a title="" href="#_ftn17">[17]</a> approfondisce e specifica le possibilità di applicazione del principio perequativo (oltre che delle compensazioni e delle premialità) alla pianificazione in funzione del duplice risultato, della giustizia distributiva nei confronti dei proprietari dei suoli interessati da trasformazioni insediative, nonché della formazione, senza espropri e spese, di un patrimonio pubblico di aree al servizio della collettività.<br />
Inoltre, l’introduzione, risalente al 2001<a title="" href="#_ftn18">[18]</a>, del nuovo modello di strumento urbanistico comunale a carattere generale, il Piano urbanistico generale (PUG), ha costituito certamente la principale innovazione nella legislazione urbanistica regionale. Con la previsione di tale strumento si è inteso, infatti, superare il sistema del piano regolatore generale di cui alla l. n.1150 del 1942, per adeguarlo ad una maggiore flessibilità rispetto alle scelte di conformazione dei suoli che tenga conto <em>in primis</em> delle invarianti generali, rinviando poi alla fase programmatica la concreta attuazione degli interventi ammessi, ossia al momento in cui si manifestano effettivamente gli interessi alla trasformazione delle aree edificabili.<br />
La filosofia che sottende il modello di piano urbanistico pugliese è ravvisabile nel superamento della rigidità delle destinazioni d’uso, a fronte di possibili sopravvenienze derivanti, per esempio, da esigenze di tipo economico sociale. Ne deriva quindi che, attraverso lo strumento programmatico, il piano prevede la trasformabilità di alcune aree che l’Amministrazione ritenga prioritarie per lo sviluppo equilibrato del territorio comunale, ricorrendo, se del caso, ai cosiddetti piani urbanistici esecutivi (PUE).<br />
Nell’ambito di tali coordinate la Puglia ha introdotto il principio della perequazione urbanistica (art.2 co 1 lett. d) e art.14) finalizzata alla urbanizzazione solidale pubblico privato, senza oneri per la PA, garantendo a tutti i proprietari ricompresi negli ambiti perequativi lo stesso indice di edificabilità e, di converso, gli stessi oneri e la localizzazione mutualistica dell’edificabilità nelle aree trasformabili, con cessione gratuita delle aree a standard e realizzazione integrale delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie.<br />
Tale scelta, tuttavia, risente di una ambiguità di fondo, derivante proprio dalla persistente “coabitazione” della perequazione per ambiti con la zonizzazione tradizionale del PRG, in contraddizione con l’obiettivo di “omogeneizzazione” dell’edificabilità di tutte le aree ricomprese nell’ambito perequativo.<br />
Infatti la legge urbanistica regionale di ultimo conio non contiene una precisa scelta di campo, residuando ancora la vigenza delle disposizioni della l.r. n.56 del1980, basate proprio sulla zonizzazione. Occorrerebbe, pertanto, ma la situazione pugliese è solo un esempio, una presa di posizione chiara circa la difficile convivenza tra ambiti perequativi e rigidità della zonizzazione rispetto ad aree che, ancorché disomogenee, potrebbero ricomporsi in un disegno unitario volto a riequilibrare vuoti e pieni, ovvero ristabilendo equi rapporti tra edificabilità e standard urbanistici soprattutto secondari.<br />
D’altro canto, le perplessità indotte da tale situazione di innaturale convivenza tra normative ispirate da logiche differenti hanno generato un emblematico contenzioso giunto in Consiglio di Stato che ha dichiarato la legittimità delle scelte perequative a monte, cioè nel piano strutturale<a title="" href="#_ftn19">[19]</a>.<br />
Non v’è dubbio, infatti, che ove le norme sugli ambiti di perequazione si muovano nell’alveo della vigenza del modello tradizionale di piano regolatore, sono assai limitate le possibilità che disegni di trasformazione secondo schemi perequativi possano incontrare l’interesse dei privati, con conseguente miglioramento delle dotazioni territoriali delle aree.</p>
<p><strong>5.- Politiche territoriali perequative e coesione sociale. </strong><br />
Occorre a questo punto domandarsi, partendo dal caso specifico appena descritto, se possa essere sufficiente, al fine di governare i nuovi processi di trasformazione, includere nel piano strutturale ambiti, distretti, comparti perequativi.<br />
Il tema si inscrive all’interno di quello, più generale, connesso all’ esigenza di flessibilità che si vorrebbe soddisfatta attraverso la previsione di forme di convenzionamento con i privati, ex art.11 l. n. 241/90, all’interno di ambiti (non più zone omogenee) perimetrati a monte, in sede cioè del nuovo modello di pianificazione generale<a title="" href="#_ftn20">[20]</a>, per la realizzazione di trasformazioni territoriali idonee, da un lato a soddisfare l’edificabilità privata, dall’altro alla costruzione della città pubblica che, in quanto tale, deve essere nel tempo in grado di soddisfare l’evoluzione delle domande della collettività, attraverso un attento monitoraggio ed una implementazione delle politiche sensibili al mutare delle condizioni di contesto.<br />
Ove ci si ponga in tale prospettiva, riguardante non solo i contenuti della pianificazione comunale, ma anche l’approccio e la gestione dello stesso, occorre avere riguardo, nel delicato equilibrio sinallagmatico immanente alla logica consensuale, alla importanza della intelligibilità e ricostruibilità delle micro-decisioni, appannaggio della cosiddetta “tecnica urbanistica”.<br />
Nondimeno, assume rilevanza l’ulteriore consapevolezza che, parallelamente, ha affievolito le iniziali suggestioni egualitarie, ma ha anche agevolato l’emersione di esigenze legate alla questione delle infrastrutture e della sostenibilità ambientale delle scelte urbanistiche.<br />
Il riferimento corre alla effettiva costruzione della città pubblica con le giuste dotazioni territoriali tra cui, per esempio le aree a verde pubblico.<br />
Naturalmente, non v’è chi non veda come la problematica appena posta si collega strettamente e strumentalmente alla tematica della coesione sociale che con tanta enfasi pone l’Unione europea attraverso le sue politiche territoriali e che, infatti, vedono la città in primo piano soprattutto in funzione trainante dei mercati, ma anche come il luogo da non interpretare come mero spazio urbano, bensì come il prodotto di una organizzazione complessa, ossia il luogo politico-amministrativo-territoriale per la costruzione di modelli organizzativi del territorio, al cui interno introdurre <em>frames</em> per una riconsiderazione qualitativa dei luoghi di vita e di lavoro, nonché di un miglioramento degli spazi pubblici, della mobilità, dell’accessibilità. La Carta urbana europea parla di “urbanità” per esprimere la forte connessione esistente tra la fisicità dei luoghi e la costruzione sociale del contesto urbano.<br />
In una parola, vengono in primo piano le politiche infrastrutturali, quali veicoli per la realizzazione di dotazioni territoriali funzionali ad evitare marginalità ed esclusioni, nonché l’accesso generalizzato e non discriminatorio a risorse ambientali fondamentali.<br />
Emerge l’esigenza di coniugare tecniche volte a privilegiare l’efficienza con modelli eticamente sostenibili sia sotto il profilo proprietario, sia sotto quello sociale.<br />
La riflessione, infatti, non può non tener presente che proprio nelle politiche infrastrutturali e nella crisi del modello vincolistico proposto dalla urbanistica tradizionale (che si identifica con la sequenza vincolo-esproprio-opera pubblica), hanno trovato un primo importante approdo, ai fini della legittimazione dei diversi modelli, il tema della perequazione e delle compensazioni.<br />
La dottrina<a title="" href="#_ftn21">[21]</a>, nel dare atto della pluralità di modelli perequativi e compensativi (questi ultimi ormai classificabili alla stregua di istituto giuridico autonomo), ha dimostrato che la perequazione (da quella infrastrutturale o con oneri di cessione a quella con volumetria pubblica aggiuntiva, passando attraverso quella cd. sui residui) effettivamente può costituire una effettiva alternativa alla politica vincolistica ampliando il novero dei privati proprietari che potrebbero, grazie a scelte razionali (guardando alla distribuzione dei vantaggi e degli oneri), considerare preferibile aderire alle decisioni riguardanti l’assetto del territorio considerato.  Anche i meccanismi compensativi appaiono idonei, riguardati sotto l’aspetto razionale e accompagnati da meccanismi incentivanti, a soddisfare le proprietà o, comunque a rendere economicamente neutre le regole conformative  sia quando, in considerazione dell’allocazione strategica delle infrastrutture pubbliche, non si possa rinunciare al vincolo preordinato all’esproprio, sia quando si ricorra alla compensazione per incentivi per riqualificare o rimuovere manufatti degradati e in generale detrattori ambientali o paesaggistici.<br />
In concreto, tuttavia, spesso ci si scontra con decisioni non propriamente razionali, soprattutto ove si coinvolgano proprietà non interessate ad operazioni squisitamente economiche e/o speculative.<br />
Il problema della costruzione del consenso, dunque, soprattutto ove si abbia riguardo a scelte aventi ad oggetto l’intero assetto del territorio considerato appare centrale ai fini del superamento di una rilevante percentuale di <em>deficit </em>di effettività. Così come permane il rischio della dissimulazione del vincolo connesso a quelle false perequazioni su cui spesso si sono soffermati i giudici amministrativi<a title="" href="#_ftn22">[22]</a>.<br />
In considerazione di queste evenienze, l’aspetto normativo procedimentale volto a coinvolgere autenticamente i soggetti potenzialmente interessati da un lato, e dall’altro a rendere evidenti e verificabili gli scenari prospettati ai proprietari, potrebbe svolgere un ruolo essenziale.<br />
Non v’è dubbio che ai fini dell’effettività della funzione volta alla costruzione della città pubblica occorra incidere sulla percezione del proprietario e sull’efficienza delle scelte. Ciò attraverso una modifica profonda dello schema logico del piano regolatore che non può più limitarsi a disegnare il territorio interessato, ma deve essere caratterizzato da un legame attendibile nel tempo tra le previsioni e la sua effettiva attuazione. E se l’obiettivo (nei termini del metodo strategico) è quello della reale costruzione della città pubblica, la trasformazione urbana deve concretamente e indissolubilmente legarsi alla effettività della infrastrutturazione.</p>
<p><strong>6.</strong> <strong>Pianificazione perequativa e metodo strategico</strong><br />
Emerge l’esigenza di un mutamento di prospettiva della pianificazione urbanistica che forse, potrebbe sotto alcuni aspetti attingere ad alcune indicazioni provenienti dall’applicazione del metodo strategico che per esempio sostituisca il criterio della conformità con quello della compatibilità territoriale-strategica.<br />
Infatti l’approvazione di progetti di trasformazione territoriale, ove subordinata a giudizio di compatibilità, dovrà avere riguardo alla sua effettiva idoneità a realizzare gli obiettivi individuati nella parte strategica del piano che, sotto l’aspetto della funzione, non potrà occuparsi soltanto di edificazione e di promozione di attività economiche, ma dovrà farsi carico di garantire valori quali l’ambiente, il paesaggio che in alcune porzioni di territorio sono immanentemente dominanti.<br />
Sotto tale aspetto, la valorizzazione della funzione dei sistemi urbani nell’ambito dello sviluppo economico e dell’innovazione produttiva, sociale e culturale, non può che passare attraverso strumenti giuridici di pianificazione e programmazione inter e multiscalari (per usare il linguaggio degli urbanisti) che garantiscano una analisi integrata della multifunzionalità del suolo, e dei diversi interessi rilevanti, nonché delle correlative diverse utilità traibili dal territorio stesso.<br />
Accanto al valore d’uso, infatti, c’è anche un valore di esistenza del suolo, cui l’urbanistica ormai non può sottrarsi<a title="" href="#_ftn23">[23]</a>.<br />
Dall’enunciato punto di osservazione  consegue che la crescente rilevanza  degli interessi sull’uso e sulle trasformazioni del territorio, anzi del suolo inteso come risorsa limitata, richiede tecniche di regolazione sempre più complesse e diversificate che vadano oltre l’idea tradizionale di pianificazione urbanistica, intesa quale scienza volta alla fissazione delle regole d’uso degli spazi territoriali, e dunque attestata tra gli effetti conformativi del diritto di proprietà derivanti dalle zonizzazioni e dalle localizzazioni.<br />
La rigidità della strumentazione urbanistica va dunque superata, proprio con riferimento alle esigenze perequative, ma senza sfociare in una logica episodica, determinata dalle esigenze specifiche del mercato.<br />
Il deciso <em>favor</em> nei confronti di strumenti complessi e flessibili in grado di perseguire l’integrazione tra programmazioni alle diverse scale, d’altro canto, si evince in modo chiaro sin dai precedenti cicli di programmazione comunitaria, prima in forma sperimentale e poi, stabilmente dal 2007, che attraverso i piani di sviluppo urbano integra in una logica comune e in una metodologia omogenea, scelte tanto di politica economica, quanto di politica urbana, nonché di pianificazione territoriale.<br />
In tale logica, può essere di ausilio l’affidamento esercitato dalla politica comunitaria di coesione nei confronti della pianificazione strategica, inizialmente legata ai finanziamenti europei, ma successivamente assurta a metodo che reca in sé una capacità di coordinamento degli interessi che si fonda sulla preventiva identificazione degli obiettivi attraverso i quali rilanciare le esigenze sociali ed economiche della comunità urbana insediata in un territorio di riferimento.<br />
Infatti l’applicazione del metodo strategico al governo del territorio, quindi la diffusione della pianificazione strategica, è direttamente discendente dalla dimensione territoriale della coesione, principio comunitario che, benché attualmente e sotto alcuni profili in crisi, forse più di ogni altro ha rappresentato la scelta politica dell’integrazione europea.<br />
Infatti il metodo strategico con le sue tecniche partecipative e predittive ben potrebbe annoverarsi tra quegli elementi di trasformazione e innovazione in grado di arricchire, in termini di effettività, la funzione amministrativa riguardante la pianificazione urbanistica. Attraverso l’attivazione strutturale di processi decisionali fondati sulla partecipazione e condivisione da un lato, e di relazioni funzionali tra interessi e organizzative tra soggetti pubblici dall’altro, si potrebbe contribuire ad invertire la lettura del rapporto tra diritti fondamentali, potere amministrativo e interesse pubblico.<br />
Inoltre, in stretta connessione, rileva l’introduzione di un processo che si avvale di criteri certi e predeterminati, nonché accessibili e verificabili, alla luce dei quali acquisire e valutare gli interessi al fine del corretto esercizio della funzione perequativa.<br />
Ora la funzionalità della pianificazione strategica a soddisfare le esigenze connesse alla complessità insita nel governo del territorio è alla base della prospettiva privilegiata con riferimento ai piani urbanistici che applichino tale metodologia ai fini della qualificazione e valorizzazione del territorio medesimo e delle attività ad esso afferenti.<br />
Il processo di valutazione <em>ex ante</em>, infatti, ove effettuato in modo attendibile, crea le condizioni concrete per la definizione dell’interesse pubblico perseguito, identificabile attraverso la esplicitazione degli obiettivi; con conseguente possibilità di verifica, <em>in itinere</em>, e di controllo, <em>ex post</em>, delle scelte e della coerenza complessiva dell’azione amministrativa proprio sotto il profilo dell’efficacia, soprattutto ove si colleghino profili di responsabilità<a title="" href="#_ftn24">[24]</a>.<br />
D’altro canto, e senza cadere in ideologismi, riconsiderare il paradigma di piano e informarlo ad un modello perequativo, richiede una radicale revisione dei valori sottesi alla pianificazione. Ciò non può prescindere da un coinvolgimento vero di tutti gli attori nel far emerge la assoluta inscindibilità tra i vantaggi individuali della trasformazione e la costruzione della cd città pubblica. Su questo occorre costruire il consenso, considerando la comunità come referente complesso e chiamato ad interagire, non già come somma di interessi singoli.<br />
All’interno di queste coordinate la pianificazione deve essere il terminale di una attività di individuazione e ascolto dei bisogni collettivi sulla base dei quali selezionare gli scenari.<br />
Riguardata in questi termini la pianificazione non può più limitarsi a disciplinare gli usi del suolo, disegnando l’assetto spaziale della città o del territorio con la conseguente definizione dei regimi normativi d’uso, ma dovrebbe perseguire un processo più complesso volto ad individuare strategie evolutive in funzione delle quali attivare azioni di conservazione e trasformazione.<br />
Emerge, l’esigenza di attivare all’interno degli strumenti giuridici esistenti, ma non pienamente efficaci, meccanismi idonei a consentire da un lato la realizzazione dell’effettivo coinvolgimento di tutti gli attori potenzialmente interessati nella complessa attività di programmazione e pianificazione del territorio; dall’altro la individuazione delle condizioni perché la pianificazione acquisisca la capacità di proporre visioni del futuro e, conseguentemente, di individuare le strategie adatte per costruire il futuro prescritto, di portare avanti le strategie, di attuare le azioni e di realizzare i progetti.<br />
Inoltre, occupandosi di azioni future, che inevitabilmente contengono un significativo elemento di incertezza, occorre disciplinare procedimenti che impongano al processo di pianificazione di includere capacità di previsione e capacità di controllo dei risultati, prevedendo i processi di costruzione di scenari, di modellazione delle tendenze e di valutazione degli effetti.<br />
In questa prospettiva, l’impostazione strategica non conduce alla produzione di una specifica e differenziata tipologia di piano, ma viene in rilievo come un metodo da adottare alla stregua di condizione presupposta, idoneo a fronteggiare la crescente complessità e articolazione degli interessi inerenti la pianificazione del territorio.<br />
Si ravvisano, peraltro, a livello regionale alcuni esempi, incentivati  dalle richiamate tendenze in ambito europeo, nonché dal modello duale di pianificazione urbanistica che si è andato affermando negli ultimi anni, ma che non appaiono inclini a percorrere fino in fondo la scelta del metodo strategico, circoscrivendola alla parte strutturale del piano urbanistico, senza cioè coinvolgere la parte programmatico-gestionale nel relativo meccanismo di verifica, monitoraggio e controllo, con conseguente soluzione di continuità in un processo che, invece, può assolvere alla funzione dichiarata solo ove interamente accompagnato da meccanismi di effettivo riscontro delle scelte strategiche compiute<a title="" href="#_ftn25">[25]</a>.</p>
<p><strong>7. Verso la costruzione normativa di un modello. </strong><br />
Sulla base delle considerazioni che precedono, lascia perplessi la scelta del legislatore della cd legge Delrio<a title="" href="#_ftn26">[26]</a> che da un lato sancisce l’obbligatorietà del piano strategico che conquista la “scena” come un nuovo strumento di  governo del territorio, con una sua  nominalistica  e formale identità. Nello stesso tempo, infatti, la mera menzione dello stesso, non corredata da chiare coordinate normative e procedimentali all’interno  delle quali inquadrare tale strumento, ha sostanzialmente lasciato irrisolti i punti di criticità e di incertezza (dalla natura dell’atto, al ruolo degli enti locali e dei partner privati,  alle situazioni di confusione e conflitto tra il piano strategico e gli altri atti di pianificazione) che hanno caratterizzato in passato, rendendole fragili, le esperienze di pianificazione strategica avviate da alcune città italiane.<br />
Inoltre, aspetto forse più grave, la mera giuridicizzazione del piano strategico, assurto dunque ad atto amministrativo, distoglie inesorabilmente l’attenzione dal relativo processo di pianificazione che invece, come si è cercato di dimostrare, si caratterizza alla stregua di un metodo strategico.<br />
E’ il processo in sé a costituire l’essenza dell’approccio strategico alle politiche pubbliche, che avrebbe potuto essere legittimato attraverso l’introduzione non già di un ulteriore strumento di pianificazione, ma dall’introduzione del principio generale della funzione strategica della pianificazione urbanistica imprescindibile, alla luce di quanto detto, nella regolamentazione dei piani urbanistici esistenti, e a ciascun livello di pianificazione.</p>
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<div><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Sulle diverse tipologie di pianificazione strategica in relazione al territorio, anche con riferimenti ad ordinamenti stranieri, sia consentito un rinvio a G. Iacovone, Lineamenti della pianificazione strategica, Cacucci, Bari, 2010, pp. 137 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> La pianificazione strategica, infatti, non nasce come istituto giuridico. Si spiegano, in tal modo, le molte perplessità dei giuristi rispetto a tale modello e, al contempo, il grande sviluppo degli studi ad essa relativi in scienze diverse: sul punto P. Urbani, Territorio e poteri emergenti, Le politiche di sviluppo tra urbanistica e mercato, Giappichelli, Torino, 2007.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Il tema e? prioritariamente affrontato dall’Unione europea che sin dalla fine degli anni ottanta del secolo scorso ha mostrato una crescente attenzione per le politiche urbane, idonee a favorire virtuosi processi non solo di sviluppo economico ma altresi? di integrazione territoriale e coesione sociale. Sul punto sia consentito, al fine della ricostruzione documentale e normativa, un rinvio a G. Iacovone, <em>Lineamenti della pianificazione strategica</em>, Bari, Cacucci, 2010, 138 ss. Da ultimo, La Commissione europea, dopo la pubblicazione, in data 18.07.2014, della Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dal titolo <em>La dimensione urbana delle politiche dell’Unione Europea</em>, ha evidenziato l’esigenza di un cambio di passo attraverso la definizione dell’Agenda urbana europea al fine di favorire un migliore coordinamento delle politiche, dei soggetti e dei livelli di <em>governance</em>; inoltre, si legge,  “favorira? una migliore comprensione dei contesti urbani e stimolerà le citta? a implementare azioni di riqualificazione e rilancio dei contesti urbani attraverso un più efficace utilizzo delle risorse finanziarie messe in campo nella programmazione europea 2014-2020”.
</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Il concetto di sviluppo sostenibile viene in considerazione nella sua accezione oggettiva di sviluppo <em>durevole</em>, ossia volto a dar conto della necessità di utilizzo delle risorse con modalità che ne consentano il rinnovo, nel rispetto dei sistemi naturali di supporto alla vita umana e sulla base di un criterio solidaristico fondato sul principio di diritto internazionale dell’equità intergenerazionale e intragenerazionale. Sul tema, G. Robasto, <em>Un po’ di chiarezza sullo sviluppo sostenibile</em>, in <em>Ambiente e sviluppo, </em>1995, 37 ss., il quale evidenzia l’inappropriatezza della traduzione della locuzione <em>sustainable development </em>contenuta nel Rapporto della Commissione mondiale ambiente e sviluppo, dal titolo <em>Our Common Future</em>, commissionato dalle Nazioni unite, e solitamente indicato come rapporto Burtland, dal nome della coordinatrice che nel 1987 presiedeva la Commissione; nonchè S. Cannizzaro, <em>La matrice solidaristica dei principi europei e internazionali in materia ambientale e il ruolo della fiscalità nel sistema interno</em>, in <em>Riv.dir.trib</em>., 3/2017, 103</div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> E. Boscolo, in <em>Riv. giur. urb</em>., 2010, pp. 54 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> E. Boscolo, <em>op. cit</em>., 60.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> P.URBANI, <em>Concertazione e perequazione urbanistica</em>, in <em>www.pausania.it</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> P. Stella Richter, <em>Riforma urbanistica: da dove cominciare?,</em> in <em>Riv. giur. urb.,</em> 1996, 442.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> P.Urbani, <em>Urbanistica solidale</em>, Bollati Boringhieri, Torino, 2011, pp.163-164.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> P. Stella Richter, <em>Proprietà immobiliare e pianificazione urbanistica</em>, in <em>Ripensare la disciplina urbanistica</em>, Giappichelli, Torino, 1997, p.65, ha da tempo sottolineato che “la determinazione della vocazione edificatoria di un’area non e` quindi conseguenza di valutazioni discrezionali, ma è oggetto di un atto di accertamento”. Al riguardo, P. Urbani, <em>op. ult. cit</em>., p.164, auspica una “pianificazione per funzioni e non per zone”, dove le prime dovranno essere misurate sulla base di obiettivi di qualificazione della città e del territorio di riferimento, in funzione, cioè “perequativa” delle opportunità e condizioni residenziali e lavorative”. Anche studiosi che hanno affrontato il tema della perequazioni da diverse angolazioni disciplinari affermano che “La ricognizione degli aspetti qualificanti dei suoli interessati dal piano non condiziona le fasi successive di elaborazione progettuale: la perequazione fissa il potenziale di edificazione di cui la proprietà beneficia a seguito delle decisioni di piano, ma non determina la densità edificatoria totale delle aree di trasformazione urbana” (cfr.  E. Micelli, <em>La gestione dei piani urbanistici</em>, Marsilio, Venezia, 2012, pp. 58-59).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> Sottolinea M.A. Sandulli, <em>Effettività e semplificazioni nel governo del territorio: spunti problematici</em>, in <em>Dir. amm</em>., fasc.3, 2003, p. 507 come, in generale, l’essenza della effettività di una norma e della sua disciplina stia nella accettazione (e dunque composizione) preventiva e consensuale degli interessi e degli accordi, agevolata essenzialmente dagli strumenti della partecipazione. Con più specifico riferimento al territorio, e avendo riguardo alla effettività in un’ottica di risultato,  “dovrebbero quindi trovare maggiore spazio gli strumenti di partecipazione alla formazione dei piani, quelli di informazione sul rilascio di permessi/autorizzazioni di attività rilevanti per il territorio, o ancora gli accordi di perequazione, ma, soprattutto, dovrebbero confluire in momenti unitari nella fase &#8211; iniziale &#8211; di pianificazione generale tutti gli interessi pubblici coinvolti, sottoponendo le scelte di destinazione delle varie zone al vaglio degli interessi ambientali, paesistici, commerciali, ecc.”
</div>
<div><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> E. Boscolo, <em>Le perequazioni</em>, cit., p.68</div>
<div><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> A.Police, <em>Gli strumenti di perequazione urbanistica. Magia evocativa dei nomi, legalità ed effettività</em>, in <em>Riv. giur.ed.,</em> 2004, n.1, parte II, pp.3 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> La giurisprudenza è da tempo consolidata nell’affermare che una certa dose di “disuguaglianza” è connaturale alla pianificazione urbanistica: C.d.S., IV Sez., 14.4.1981, n.367.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a> P. Urbani, <em>Conformazione dei suoli e finalità economico sociali</em>, in <em>Urb. e app</em>., 1/2013, pp.65 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> Consiglio di Stato, sez. IV, 10/05/2012, n. 2710:”Il potere di pianificazione deve essere rettamente inteso in relazione ad un concetto di urbanistica che non è limitato solo alla disciplina coordinata della edificazione dei suoli (e, al massimo, ai tipi di edilizia, distinti per finalità, in tal modo definiti), ma che, per mezzo della disciplina dell’utilizzo delle aree, realizzi anche finalità economico – sociali della comunità locale (non in contrasto ma anzi in armonico rapporto con analoghi interessi di altre comunità territoriali, regionali e dello Stato), nel quadro di rispetto e positiva attuazione di valori costituzionalmente tutelati. Ne consegue che “L&#8217;urbanistica, ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione, non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo; uno sviluppo che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli, non in astratto, ma in relazione alle effettive esigenze di abitazione della comunità ed alle concrete vocazioni dei luoghi, sia dei valori ambientali e paesaggistici, delle esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti, delle esigenze economico-sociali della comunità radicata sul territorio, sia, in definitiva, del modello di sviluppo che s&#8217;intende imprimere ai luoghi stessi, in considerazione della loro storia, tradizione, ubicazione e di una riflessione de futuro sulla propria stessa essenza, svolta per autorappresentazione ed autodeterminazione dalla comunità medesima, con le decisioni dei propri organi elettivi e, prima ancora, con la partecipazione dei cittadini al procedimento pianificatorio”. Conseguentemente ed espressamente il C.d.S, sez.IV, n. 6040/2012, specifica che la lamentata pretermissione della “vocazione urbanistica” delle aree sconta una configurazione di tale vocazione di tipo strettamente “edilizio”, nel senso di offrirne una lettura proprio nei sensi non condivisi da questo Collegio, in quanto limitata al solo aspetto dello “sviluppo edilizio”. Allo stesso modo, non può essere condivisa la lamentata pretermissione di una “suddivisione del territorio comunale non . . . effettuata per zone omogenee, bensì attraverso una distribuzione diseguale per aree specifiche scollegate dall’appartenenza al medesimo sistema”, poiché la stessa, oltre a non tener conto del più ampio concetto di “urbanistica”, come innanzi rappresentato, fornisce un non condivisibile criterio di “zonizzazione”, ancorato a rigide individuazioni territoriali e/o per direttrici di sviluppo, le quali, se pur plausibili in linea generale, devono essere comunque inquadrate nell’ambito delle finalità generali del piano”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> Il DRAG, un <em>unicum</em> nel sistema della pianificazione territoriale delle altre regioni, è lo strumento di accompagnamento e di condivisione con le amministrazioni locali delle linee di assetto generale del territorio, e prevede anche le direttive riguardanti la formazione del PTCP e degli strumenti urbanistici generali dei Comuni.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> Con legge r. n. 20 del 2001.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> C.d.S., Sez. IV, n. 6040/2012, cit.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> Il nuovo modello di strumento urbanistico generale comunale è, come noto, scomposto, anche se con diverse varianti terminologiche, in piano strutturale e piano operativo.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a> La letteratura sul tema dei modelli perequativi è notevole, sia tra i giuristi che tra gli urbanisti. Tra i primi, oltre agli autori già citati, S. Perongni, <em>Profili giuridici della pianificazione urbanistica perequativa</em>, Giuffrè, Milano, 2005; L. Piscitelli, <em>Perequazione e integrazione tra zone</em>, In E. Ferrari (a cura di) <em>L&#8217;uso delle aree urbane e la qualità dell&#8217;abitato</em>, Milano, 2000, p. 174 ss.; P.L. Portaluri, <em>Poteri urbanistici e principio di pianificazione</em>, Jovene, Napoli, 2003; M.A. Quaglia, <em>Pianificazione urbanistica e perequazione</em>, Giappichelli, Torino, 2000; R. Graziosi, <em>Figure polimorfe di perequazione urbanistica e principio di legalità</em>, in <em>Riv. giur.ed</em>., 2007, n.4-5, pp.147 ss.; S.Vasta, <em>Perequazione urbanistica e giustizia distributiva</em>, in <em>Riv. giur. urb</em>., 2009, pp.356 ss.; A. Gambaro, <em>Compensazione urbanistica e mercato dei diritti edificatori</em>, in <em>Riv. giur. ed.,</em> 2010, n. I, parte II, pp.3 ss.; I. Cacciavillani<em>, L’ultimo tabù dell’urbanistica: la perequazione</em>, <em>ivi</em>, I, 867 ss.; L. Buffoni, La perequazione urbanistica e le fonti del diritto. Lo sradicamento del <em>nomos </em>della terra, <em>ivi,</em> II, 489 ss.; S. De Paolis, <em>Comparto edificatorio e comparto perequativo: ancora sull’attuazione dei principi perequativi</em>, ivi, 1972 ss.  Tra gli urbanisti, si vedano S.Pompei, <em>Il piano regolatore perequativo</em>, Hoepli, Milano, 1998; E. Micelli, <em>Perequazione urbanistica. Pubblico e privato per la trasformazione della città</em>, Marsilio, Venezia, 2004.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> Consiglio di Stato sez. IV  16 gennaio 2012 n. 119 ; Consiglio di Stato, sez. IV, 22/01/2010,  n. 216; T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna), sez. II, 05/04/2016,  n. 371.
</div>
<div><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a>Il concetto è mutuato da A. Magnaghi che nella <em>Relazione generale al Piano paesaggistico della Regione Puglia</em>, introduce la distinzione, evidenziandone la stretta connessione funzionale, fra patrimonio e risorsa, fra valore di esistenza e valore d’uso, quali concetti guida per il governo e la pianificazione del territorio «per affermare che l’uso della risorsa territoriale deve tenere conto del valore di esistenza del patrimonio che la genera». Tale distinzione è, secondo l’autore, è all’origine della «distinzione fra la parte identitaria e statutaria del piano (definizione dei beni patrimoniali locali e delle loro regole di trasformazione di lunga durata in quanto beni comuni) e la parte strategica (i progetti di trasformazione che utilizzano i beni patrimoniali come risorse, mettendoli in valore nel presente)». L’autore, comunque, affronta il tema più diffusamente in <em>La regola e il progetto. Un approccio bioregionalista alla pianificazione territoriale</em>, Firenze University Press, 2014.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a> F. Cangelli, <em>Piani strategici e piani urbanistici</em>, cit., p. 257.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref25">[25]</a> In tal senso F. Cangelli, op.cit., 249-50. Con specifico riferimento alla Regione Umbria che con la l.r. n.13 del 2009 ha introdotto le categorie della pianificazione strategica nel sistema di governo del territorio, A. Bartolini, <em>Linee evolutive della pianificazione regionale di area vasta in Umbria</em>, in <em>www.pausania.it</em>, che intravede una “forza debole” nella scelta umbra a causa della non vincolatività delle previsioni.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref26">[26]</a> L. 7 aprile 2014, n. 56, recante <em>Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.</em></div>
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<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/perequazione-urbanistica-e-pianificazione-strategica-riflessioni-metodologiche/">Perequazione urbanistica e pianificazione strategica. Riflessioni metodologiche</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le deroghe all’evidenza pubblica nelle opere di urbanizzazione realizzate dai privati</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-deroghe-allevidenza-pubblica-nelle-opere-di-urbanizzazione-realizzate-dai-privati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 17:44:28 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/le-deroghe-allevidenza-pubblica-nelle-opere-di-urbanizzazione-realizzate-dai-privati/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-deroghe-allevidenza-pubblica-nelle-opere-di-urbanizzazione-realizzate-dai-privati/">Le deroghe all’evidenza pubblica nelle opere di urbanizzazione realizzate dai privati</a></p>
<p>Sommario*: 1. Moduli consensuali nell’attività della p.A. e regole dell’evidenza pubblica: considerazioni introduttive. &#8211; 2. La fattispecie in esame: l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione “a scomputo” nelle convenzioni di lottizzazione: il ruolo assorbente della Corte di giustizia. &#8211; 3. Il consolidamento dell’acquis communautaire e la previsione di cui all’art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-deroghe-allevidenza-pubblica-nelle-opere-di-urbanizzazione-realizzate-dai-privati/">Le deroghe all’evidenza pubblica nelle opere di urbanizzazione realizzate dai privati</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-deroghe-allevidenza-pubblica-nelle-opere-di-urbanizzazione-realizzate-dai-privati/">Le deroghe all’evidenza pubblica nelle opere di urbanizzazione realizzate dai privati</a></p>
<p>Sommario*: 1. Moduli consensuali nell’attività della p.A. e regole dell’evidenza pubblica: considerazioni introduttive. &#8211; 2. La fattispecie in esame: l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione “a scomputo” nelle convenzioni di lottizzazione: il ruolo assorbente della Corte di giustizia. &#8211; 3. Il consolidamento dell’<em>acquis communautaire</em> e la previsione di cui all’art. 20 del Codice dei contratti pubblici. &#8211; 4. Ambito di applicazione delle nuove deroghe all’evidenza pubblica: rilievi conclusivi.</p>
<p><em>Abstract: </em><em>The private-public partnership on public works finds a legal position in the new public procurement code. The research analyzes, in a critical perspective, the private-public relationship on consensual planning and the legal regime of urbanization works.</em></p>
<p>1. <em>Moduli consensuali nell’attività della p.A. e regole dell’evidenza pubblica: considerazioni introduttive.</em></p>
<p>La progressiva riduzione delle risorse finanziarie pubbliche da destinare agli investimenti infrastrutturali ed il perseguimento di politiche di contenimento del <em>deficit </em>pubblico nonché di equilibrio di bilancio hanno indotto il legislatore a ricercare – sempre più di frequente – forme nuove di <em>coinvolgimento</em> del (capitale) privato anche nel settore dell’attività contrattuale della p.A<a title="" href="#_ftn1">[1]</a> attraverso moduli convenzionali<a title="" href="#_ftn2">[2]</a> o strumenti di concertazione tra soggetti interessati e pubbliche Amministrazioni, ravvisandosi, del resto, nel contributo di idee e di attività del privato una modalità di accelerazione o di semplificazione dei relativi procedimenti e, con riferimento alla pianificazione urbanistica, anche di riequilibrio delle sperequazioni che la regolamentazione dell’uso dei suoli sovente comporta<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>.<br />
La vicenda giuridica non è certamente nuova<a title="" href="#_ftn4">[4]</a> ma, soprattutto negli anni più recenti, va caratterizzandosi non solo per una progressiva estensione del proprio ambito di applicazione<a title="" href="#_ftn5">[5]</a> e per la quantità e qualità degli interessi coinvolti, quanto per l’ampliamento dei settori implicati: l’utilizzazione di moduli consensuali nei rapporti ad oggetto pubblicistico intercorrenti tra soggetti pubblici e tra questi ultimi ed i privati  concerne, infatti, ormai anche settori interessati da rilevanti attività di pianificazione del territorio, progettazione e realizzazione di opere pubbliche.<br />
Senonché, la disciplina dettata dall’ordinamento interno in materia è costantemente chiamata a verificare la compatibilità degli istituti giuridici ivi previsti con le regole ed i precetti ai quali risulta ordinariamente informata l’evidenza pubblica comunitaria (concorrenza<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>, libertà d’impresa, partecipazione, proporzionalità e ragionevolezza<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>), così come, di volta in volta, elaborati ed interpretati dalla Corte di giustizia europea<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>.<br />
L’ineludibilità di un procedimento al quale la legislazione comunitaria di settore riconosce valore di <em>due process<a title="" href="#_ftn9"><strong>[9]</strong></a></em>, in grado di bilanciare le istanze sostanziali della pubblica Amministrazione di avvantaggiarsi dell’offerta migliore e delle imprese di realizzare – in un mercato che si apre alla libera concorrenza – il risultato giuridico-economico cui tendono con la partecipazione alla pubblica gara è stato, infatti, in talune fattispecie  di “amministrazione per accordi” – le più risalenti – talvolta trascurato dall’ordinamento nazionale, con l’effetto di doverne, ciclicamente, rivedere e ricalibrare la relativa disciplina giuridica alla stregua dei rilievi sollevati in sede europea.<br />
Paradigmatico al riguardo può ritenersi il regime giuridico della realizzazione delle opere di urbanizzazione cd. a scomputo che, secondo le disposizioni dettate sin dalla “legge ponte” n. 765 del 1967, ne consentiva anche l’esecuzione diretta da parte del titolare della licenza/concessione o dei proprietari delle aree ricomprese nell’ambito di un piano particolareggiato di esecuzione o dei proprietari lottizzanti, secondo la disciplina concordata in sede di convenzione lottizzatoria ritualmente approvata dal Consiglio comunale quale parte integrante del piano di lottizzazione<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>.<br />
Tale previsione è stata reiterata dalla l. 28 gennaio 1977, n. 10 e, successivamente, trasfusa nell’art. 16 del t.u.edil. n. 380 del 2001, pur se con suddistinzioni nella tipologia e nei procedimenti di esecuzione che si illustreranno in prosieguo.<br />
Gli è che proprio la regolamentazione positiva della realizzazione diretta degli <em>standard</em> urbanistici è stata costellata da interventi normativi continui, segnati dalla interpretazione della Corte di giustizia, volta a censurare le soluzioni adottate dal legislatore nazionale poiché orientate a reiterare fattispecie elusive o, comunque, derogatorie del principio di concorsualità.<br />
Le previsioni dettate ora dall’art. 20 del Codice dei contratti pubblici<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>, norma che conclude il titolo II relativo alle procedure di affidamento escluse dall’applicazione delle regole dell’evidenza pubblica<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>, sembrerebbero, a tutta prima, aver individuato spazi per una rimeditazione sulla materia.<br />
Invero il <em>quid novi</em> dell’unica norma recante, tuttavia, una regolamentazione articolata<a title="" href="#_ftn13">[13]</a> è rappresentato proprio dall’aggiornamento della disciplina relativa all’ipotesi in cui un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a «<em>sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un’opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell’opera prevista nell’ambito di strumenti o programmi urbanistici</em>»<a title="" href="#_ftn14">[14]</a>. Dunque: nell’ambito delle fattispecie di cooperazione negoziata tra enti pubblici e operatori economici (accordi sostitutivi disciplinati dall’art. 11 della l. n. 241 del 1990 e s.m.i.) ed in relazione alle convenzioni di lottizzazione di cui alla l. 6 agosto 1967, n. 865 ed alla l. 28 gennaio 1977, n. 10<a title="" href="#_ftn15">[15]</a>.<br />
Ma se essa dischiuda nuove prospettive per un’applicazione <em>tout court</em> alle opere di urbanizzazione<a title="" href="#_ftn16">[16]</a> c.d. a scomputo o se, invece, debba ritenersi circoscritta ad interventi ulteriori costituenti c.d. <em>extra</em> <em>standard </em>o infrastrutture destinate alla collettività di riferimento non appare percepibile con immediatezza.<br />
L’attualità del tema sollecita talune riflessioni, nel tentativo di delineare un profilo ricostruttivo della recente regolamentazione della materia oggetto di indagine, sia pur con riferimento in questa sede soltanto ad alcune delle numerose problematiche dalla stessa suscitate.</p>
<p>2. <em>La fattispecie in esame: l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione “</em>a scomputo<em>”: il ruolo assorbente della Corte di giustizia.</em></p>
<p>È noto che le modalità di esecuzione a scomputo delle opere di urbanizzazione, così come previste dall’art. 11 della l. n. 10 del 1977, sono state ritenute applicabili alle convenzioni di lottizzazione o a convenzioni attuative delle previsioni generali del piano regolatore, dirette a realizzare la trasformazione di aree non edificate, o a completare l’urbanizzazione delle zone “di espansione”. In entrambe le fattispecie al privato lottizzante era consentita la realizzazione diretta delle opere infrastrutturali o destinate ai servizi, in alternativa alla corresponsione del relativo costo.<br />
Con sentenza 12 luglio 2001, in causa c-399/98<a title="" href="#_ftn17">[17]</a>, la Corte di giustizia si è pronunciata sulla violazione dei principi generali, di derivazione europea, in tema di affidamento dei contratti pubblici, perpetrata dalla normativa nazionale «<em>in materia urbanistica </em><em>che (…) consente al titolare di una concessione edilizia o di un piano di lottizzazione approvato la realizzazione diretta di un&#8217;opera di urbanizzazione, a scomputo totale o parziale del contributo dovuto per il rilascio della concessione, nel caso in cui il valore di tale opera eguagli o superi la soglia fissata dalla direttiva</em>».<br />
L’<em>input </em>all’emissione della decisone interpretativa, <em>ex </em>art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, deriva dalla domanda di pronuncia pregiudiziale formulata dal T.A.R. Lombardia<a title="" href="#_ftn18">[18]</a>, concernente l’interpretazione della direttiva n. 93/37/CE che coordinava le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori e, segnatamente, del principio di concorsualità che l’Unione europea impone agli Stati membri in relazione all’affidamento di interventi infrastrutturali di importo pari o superiore alla soglia comunitaria<a title="" href="#_ftn19">[19]</a>.<br />
Avendo rilevato, in corso di causa, un possibile <em>vulnus</em> al principio di libera concorrenza, il giudice <em>a quo</em> si è rivolto alla Corte di giustizia, utilizzando lo strumento processuale del rinvio pregiudiziale, al fine di individuare se talune disposizioni della norma in materia di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le conseguenti prassi applicative fossero compatibili con le previsioni dettate dall’art. 1, lett. <em>a)</em> della fonte europea all’epoca disciplinante la materia<a title="" href="#_ftn20">[20]</a>.<br />
Lo sbocco inevitabile della linea ricostruttiva della Corte di giustizia passa attraverso l’applicazione assiomatica dei principi in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici alla disciplina nazionale urbanistica e della qualificazione del rapporto intercorrente fra l’Amministrazione comunale ed i soggetti deputati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione: il carattere oneroso della convenzione, nella parte in cui ha ad oggetto l’esecuzione e/o la progettazione di opere o lavori pubblici, così come definiti all’art. 1, co. 1, lett. <em>a)</em> della direttiva 93/37CE, non può che presupporre lo svolgimento di un procedimento ad evidenza pubblica, idonea a suscitare un confronto competitivo e concorrenziale fra i diversi operatori economici interessati.<br />
<em>L’iter </em>logico percorso dal giudice comunitario ricalca lo schema motivazionale assunto nella propria elaborazione giurisprudenziale<a title="" href="#_ftn21">[21]</a>.<br />
La posizione di partenza della Corte muove dalla preliminare considerazione dei principi guida e degli obiettivi di fondo cui risultano informate le procedure di acquisizione di lavori, forniture o servizi di rilievo eurounitario. Dal postulato secondo il quale il fine essenziale del coordinamento nazionale delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici risponde alla tutela di un mercato aperto alla libera concorrenza, assicurata da una soglia massima di concorsualità, deriverebbe l’assunto che «<em>la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione non esclude l&#8217;esistenza dell&#8217;elemento contrattuale previsto dall&#8217;art. 1, lett. a), della direttiva 93/37 CEE</em>».<br />
Rammenta, in proposito, la Corte che l&#8217;Amministrazione comunale conserva, in ogni caso, la facoltà di esigere, in luogo dell’esecuzione diretta delle opere, il pagamento di una somma commisurata al costo effettivo delle medesime nonché all&#8217;entità ed alle caratteristiche dell&#8217;insediamento edilizio da realizzare, così come progettato.<br />
Per altro profilo, la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione accede, comunque, alla previa stipula di una fattispecie di accordo di natura contrattuale, nelle forme della convenzione di lottizzazione, tra amministrazione pubblica e proprietario o proprietari dei suoli oggetto di trasformazione edilizia, caratterizzato da rapporto sinallagmatico analogo a quello riscontrabile nel contratto di appalto.<br />
Infine, «<em>se e? vero che l&#8217;Amministrazione comunale non ha la facoltà di scegliere la propria controparte contrattuale (essendo controparte colui che ha la proprietà dei terreni da lottizzare), ciò non e? sufficiente ad escludere il carattere contrattuale del rapporto che unisce l&#8217;Amministrazione comunale ed il lottizzante</em>». Sicché, l’eventualità che i pubblici poteri non abbiano la possibilità di selezionare la propria controparte contrattuale (come nel caso della realizzazione delle opere di urbanizzazione &#8220;a scomputo&#8221;) condurrebbe al risultato di eludere il principio di concorrenza relativamente alla realizzazione di un&#8217;opera, altrimenti ricadente nell&#8217;ambito di applicazione della direttiva medesima.<br />
L’idoneità funzionale dell’infrastruttura a soddisfare esigenze pubbliche non limitate al singolo intervento edilizio ed il potere di controllo in capo al Comune, correlato alla garanzia della destinazione dell’opera alla fruizione dei cittadini, induce – nelle argomentazioni del giudice europeo – a considerare il titolare della lottizzazione alla stregua di “mandatario” della p.A.; gli atti dallo stesso compiuti, ancorché formalmente di diritto privato, costituirebbero, dunque, esercizio di una funzione pubblica; con la conseguenza  che anche il “lottizzante” deve ritenersi obbligato ad affidare l’esecuzione degli interventi a scomputo nelle forme della gara pubblica<a title="" href="#_ftn22">[22]</a>.<br />
Inoltre, la Corte, nel motivare, rimarca ulteriormente – e sotto diverso profilo – la natura squisitamente onerosa e non gratuita della complessa fattispecie inerente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, agevolmente riscontrabile nella peculiare finalità dell’obbligazione assunta dal privato, diretta ad estinguere un debito finanziario di pari valore, costituito dal contributo necessario alla realizzazione dell’opera di urbanizzazione stessa.<br />
Il concorso di elementi siffatti, coniugati alla specifica qualifica soggettiva delle parti coinvolte nella realizzazione delle opere (l’Amministrazione comunale &#8211; su di un versante &#8211; e l’imprenditore esecutore – sul fronte opposto -) spinge, dunque, il giudice europeo a ritenere la fattispecie esaminata attratta nella disciplina della direttiva europea e, conseguentemente, oggetto delle regole generali in materia di contratti pubblici<a title="" href="#_ftn23">[23]</a>.<br />
Da ciò il responso secondo il quale il meccanismo di elusione della procedura di gara, traducendosi in misura preclusiva dell’apertura del mercato e della massima partecipazione, confligge con i principi tesi a garantire &#8211; sul piano della effettività – l’affermarsi del principio di concorrenza.<br />
In definitiva, ad avviso della Corte il criterio ermeneutico da cui lasciarsi guidare è nel senso della selezione del soggetto deputato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, esclusivamente per mezzo di una procedura concorsuale.<br />
Ed è nel solco di tali principi che evolve la disciplina in materia.</p>
<p>3. <em>Il consolidamento dell’</em>acquis communautaire <em>e la previsione di cui all’art. 20 del Codice dei contratti pubblici.</em></p>
<p>All’interpretazione proposta dalla Corte di giustizia si è dovuto conformare il legislatore nazionale attraverso una rivisitazione della materia e l’individuazione di strumenti giuridici conformi alle prescrizioni europee<a title="" href="#_ftn24">[24]</a>.<br />
Deve, peraltro, anticiparsi che l’ancoraggio al vincolo della procedura concorsuale – ed alle regole ed ai valori ad essa sottesi – nell’esecuzione delle infrastrutture pubbliche o di pubblica utilità ha trovato conferma anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Il giudice delle leggi, assumendo il concetto di onerosità, così come interpretato in sede europea, quale elemento qualificante il regime giuridico applicabile all’opera da realizzare, ha utilizzato tale parametro con riferimento anche a fattispecie convenzionali, aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture assimilabili agli interventi di urbanizzazione e perciò stesso sottratte al rispetto delle procedure di evidenza pubblica.<br />
In tal senso, ad esempio, con la sentenza n. 129 del 28 marzo 2006<a title="" href="#_ftn25">[25]</a> la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della l. n. 12 del 11 marzo 2005 della Regione Lombardia, nella parte in cui non ha previsto l’obbligo di esperire procedure di evidenza pubblica per la realizzazione di attrezzature e servizi pubblici realizzate da privati &#8211; proprietari di aree destinate ad essere espropriate &#8211; che avessero stipulato un’apposita convenzione con Amministrazione comunale.<br />
Conclusioni non dissimili sono attinte dalla Corte costituzionale anche con la sentenza n. 269 del 13 luglio 2007<a title="" href="#_ftn26">[26]</a>, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18-<em>quater</em>, co. 5 della l. prov. Trento n. 22 del 5 settembre 1991 (rubricata “<em>Ordinamento urbanistico e tutela del territorio</em>”), nella parte in cui ha disposto che le attrezzature e i servizi pubblici previsti dal piano regolatore generale potessero essere realizzati direttamente dai proprietari delle aree gravate da vincolo preordinato all’espropriazione, previa convenzione con il Comune volta ad assicurare l’effettiva realizzazione e destinazione pubblica delle attrezzature e dei servizi, nonché a disciplinarne le modalità di realizzazione e gestione.<br />
Il legislatore nazionale, dapprima attraverso una modifica delle leggi c.d. <em>Merloni</em> in materia di lavori pubblici, successivamente con l’approvazione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. n. 163 del 2006, ha avviato un <em>iter </em>legislativo – particolarmente complesso e a tratti episodico &#8211; segnato dall’interpretazione della Corte di giustizia nel senso di una effettiva attrazione del regime di esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo nella disciplina dell’evidenza pubblica.<br />
Innanzitutto, con l. n. 166 del 2002, che ha modificato l’art. 2, co. 5 della l. n. 109 del 1994, è stata estesa l’applicazione degli artt. 7 e 11 della direttiva 93/37CEE all’ipotesi di realizzazione delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, a scomputo di importo superiore alla soglia europea, ammettendo, contestualmente, l’inedita possibilità per il titolare della convenzione di lottizzazione di assumere un ruolo equiparato a quello di stazione appaltante.<br />
Sulla disposizione si sono appuntate, tuttavia, le ulteriori censure della Corte di giustizia, sollecitate da una procedura di infrazione avviata dalla Commissione.<br />
Con sentenza del 21 febbraio 2008<a title="" href="#_ftn27">[27]</a>, il giudice europeo ha riaffermato l’incompatibilità della disciplina nazionale con il principio di un mercato aperto alla libera concorrenza, perché elusiva dei criteri della selezione pubblica, di pubblicità, di trasparenza e di parità di trattamento, in relazione alla realizzazione di opere di urbanizzazione che, pur se di importo inferiore alla soglia eurounitaria, possono comunque ritenersi di interesse sovranazionale. Le disposizioni della legge <em>Merloni</em>, rileva la Corte, perseguendo &#8211; al fine di individuare la soglia di rilevanza comunitaria ed il relativo regime giuridico applicabile &#8211; l’artificioso frazionamento delle opere costituenti il complessivo intervento di urbanizzazione, violano il principio già enunciato dalla giurisprudenza europea in forza del quale è al valore complessivo delle opere comprese in ciascuna convenzione tra il “lottizzante” e l’Amministrazione che occorre guardare, sì da determinare correttamente l’ambito di applicazione della direttiva in materia.<br />
Nel successivo d.lgs. n. 163 del 2006, in parziale recepimento dell’orientamento giurisprudenziale sovranazionale, l&#8217;esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo del contributo previsto per il rilascio del titolo abilitativo, ai sensi dell&#8217;art. 16, co. 2 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché dell&#8217;art. 28, co. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è stata assoggetta ad una procedura concorsuale, secondo le indicazioni di cui all’art. 32, co. 1, lett. g) del Codice dei contratti pubblici<a title="" href="#_ftn28">[28]</a>, nelle forme del <em>project financing</em>.<br />
Il titolare della convenzione di lottizzazione, previa presentazione della progettazione preliminare, doveva esperire una procedura di gara con la facoltà di poter esercitare, nel termine di quindici giorni dall’aggiudicazione, un diritto di prelazione. Una differente disciplina dettava l’originaria versione del Codice per le opere di urbanizzazione sottosoglia, contemplando l’esecuzione diretta, dunque, senza previo esperimento di una pubblica gara, delle infrastrutture correlate al singolo intervento edilizio assentito dall’Amministrazione comunale.<br />
Il secondo decreto correttivo al d.lgs. n. 163 ha, poi, esteso l’applicazione del regime concorsuale anche alla realizzazione delle opere di urbanizzazione sottosoglia a scomputo degli oneri concessori, fatta eccezione, in forza della deroga contenuta nell’art. 122, co. 8, per gli interventi c.d. “di tipo primario”, da ritenersi correlati all’intrapresa assentita o, comunque, ad essa funzionalmente connessi.<br />
Il d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (terzo “correttivo”) uniforma la disciplina nazionale in materia alle regole dell’evidenza pubblica comunitaria: viene eliminato il diritto di prelazione in capo al lottizzante ed in relazione all’affidamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, non rilevanti per l’ordinamento europeo, si introduce la tecnica di selezione della procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando e con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici qualificati.<br />
Si delineano, così, interpretazioni legislative coerenti con i principi affermati dalla Corte di giustizia e, tuttavia, l’applicazione incondizionata della procedura di evidenza pubblica subisce nuove eccezioni per effetto di soluzioni, in certa misura “perplesse”, prefigurate nella normazione c.d. <em>emergenziale</em>. In funzione di promozione e rilancio del settore dell’edilizia – e seguendo il <em>trend </em>di politiche pubbliche orientate ad enfatizzare forme di liberalizzazione dell’economia, in funzione di accelerare la competitività delle imprese &#8211; l’art. 45 del d.l. n. 201 del 2011 (“<em>Decreto Salva-Italia</em>”), convertito in l. 214 del 2011, ha reintrodotto una parziale deroga alla regola della selezione tramite gara pubblica, limitatamente alle opere di urbanizzazione primaria sottosoglia funzionali all’intervento di trasformazione urbana<a title="" href="#_ftn29">[29]</a>.<br />
Il quadro normativo delineato lasciava, comunque, irrisolte talune questioni interpretative. Ad esempio, la dubbia <em>chance </em>del privato, che aveva conseguito il titolo abilitativo, di concorrere alla procedura selettiva indetta per la realizzazione delle opere di urbanizzazione; o, ancora, la questione attinente all’imputazione contabile delle somme derivanti da eventuali ribassi“<a title="" href="#_ftn30">[30]</a>.<br />
Il nuovo Codice degli appalti e dei contratti di concessione, di cui al d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 sembra, invece, attestarsi su posizioni aderenti al percorso ricostruttivo tracciato in sede europea. L’art. 36 mantiene, infatti, immutata la possibilità del privato di realizzare direttamente opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria, purché funzionali all’intervento di trasformazione edilizia assentito; per altro profilo, con una soluzione che si discosta in maniera netta rispetto alle soluzioni interpretative precedenti, si registra un rafforzamento dei principi dell’evidenza pubblica con riferimento all’affidamento dei lavori concernenti l’esecuzione di opere di urbanizzazione, diverse da quelle precedentemente indicate nella convenzione ma, in ogni caso, di importo inferiore alla soglia comunitaria<a title="" href="#_ftn31">[31]</a>.<br />
Dall’applicazione delle disposizioni del Codice restano sottratte – in forza della fattispecie delineata dall’art. 20 – le opere di urbanizzazione c.d. <em>extra oneri</em>, comunque prive di corrispettivo (anche in termini di cubatura premiale), se disciplinate in una convenzione  che impegni un’impresa o un soggetto pubblico alla realizzazione, a totale cura e spesa, di un’opera pubblica, di un suo lotto funzionale ovvero di parte dell’opera, purché disciplinati da strumenti di pianificazione o di programmazione urbanistica<a title="" href="#_ftn32">[32]</a>.</p>
<p>4. <em>L’ambito di applicazione delle nuove deroghe all’evidenza pubblica: rilievi conclusivi.</em></p>
<p>La peculiare fattispecie disciplinata dalla norma di cui all’art. 20 disegna, non già un apporto episodico di operatori economici in funzione di scelte maturate dalle Amministrazioni comunali nell’ambito dei programmi urbanistici complessi<a title="" href="#_ftn33">[33]</a> – così come prevedeva la precedente versione del Codice (nelle sue diverse riscritture) che si limitava a dettare i profili relativi al regime giuridico delle opere di urbanizzazione cd. a scomputo dei contributi concessori –  bensì individua una tecnica di partenariato pubblico/privato <em>sui generis</em>, che forse in conseguenza della sua natura derogatoria del regime ordinario dell’attività contrattuale della p.A., è caratterizzata da una portata applicativa che sembra, almeno ad una prima interpretazione, piuttosto circoscritta.<br />
La disciplina dell’istituto – pur a fronte della gratuità dell’intervento realizzato dall’impresa – è costellata, comunque, da forme di controllo pubblico, cristallizzate nella valutazione <em>ex ante </em>ed <em>ex post</em> della fattibilità dei lavori o delle opere e della loro rispondenza, innanzitutto, all’interesse pubblico, presente allorché quest’ultimo possa giovarsi dell’eventuale realizzazione di interessi privati ad esso correlati; nella verifica dei contratti di appalto predisposti dai lottizzanti; nella previsione degli effetti rivenienti da un eventuale inadempimento e nella (conseguente) previsione di penali e di poteri sostitutivi.<br />
In forza dell’espresso richiamo al successivo art. 80, all’Amministrazione è, altresì, riservata, nella fase del controllo preventivo, la valutazione della rilevanza del profilo soggettivo dei futuribili appaltatori, attraverso la verifica della sussistenza dei requisiti morali e di qualificazione richiesti ai soggetti che intendano “contrarre” con la p.A. <a title="" href="#_ftn34">[34]</a>, nel senso che l’evenienza che l’intervento di urbanizzazione sia eseguito a cura e spese del privato non elide il «<em>cogente interesse della p.A. a che l’opera sia realizzata da parte di un soggetto qualificato professionalmente e dotato dei requisiti morali</em>»<a title="" href="#_ftn35">[35]</a>.<br />
A fronte di una disciplina così articolata, si è osservato che il perimetro dell’ambito oggettivo di applicazione della disposizione normativa debba ritenersi assai limitato<a title="" href="#_ftn36">[36]</a>. La tipologia di opere disciplinata nell’art. 20 troverebbe, infatti, applicazione nella sola ipotesi in cui la convenzione abbia ad oggetto la realizzazione di interventi da parte del privato (o del soggetto pubblico), in difetto di una controprestazione da parte della pubblica Amministrazione e sempre che l’intrapresa si configuri come atto di liberalità, caratterizzandosi dunque per la sua gratuità.<br />
Il carattere non oneroso della prestazione sarebbe così individuabile nel mancato riconoscimento di un corrispettivo che può, a titolo esemplificativo, individuarsi nel pagamento di una somma di denaro, ovvero nel riconoscimento del diritto di sfruttamento dell’opera (concessione) o ancora mediante la cessione in proprietà o in godimento di beni, o l’attribuzione di altro vantaggio suscettibile di valutazione economica.<br />
Solo in tal caso, infatti, la convenzione non avrebbe natura contrattuale, non disciplinando con effetto vincolante il rapporto tra le parti, in forza di uno scambio sinallagmatico<a title="" href="#_ftn37">[37]</a>.<br />
Sicché, nell’ipotesi in cui il privato realizzi o proponga all’Amministrazione di realizzare un intervento per il raggiungimento di un “proprio interesse patrimoniale”, costituente la causa del negozio giuridico, alla stregua del quale l’impresa assuma su di sé l’obbligo di realizzare le opere “convenzionate”, non vi sarebbe spazio alcuno per prefigurare deroghe all’ineludibile rispetto di regole e precetti dell’evidenza pubblica<a title="" href="#_ftn38">[38]</a> e, dunque, la fattispecie dovrebbe senz’altro esser ricondotta alla categoria giuridica dell’appalto pubblico di lavori. Ravvisandosi l’onerosità del rapporto pubblico/privato non potrà che trovare applicazione, pertanto, la normativa relativa alle procedure di aggiudicazione e l’Amministrazione dovrà selezionare la parte contraente attraverso un confronto competitivo.<br />
I presupposti della gratuità della convenzione e della liberalità che accompagna l’iniziativa dell’impresa, in funzione dell’esclusione delle opere da realizzare a spese del privato dall’applicazione della normativa contenuta nel Codice, assumono così il carattere di elementi essenziali al fine della corretta qualificazione della fattispecie<a title="" href="#_ftn39">[39]</a>.<br />
Invero, un parziale temperamento alle conclusioni innanzi attinte sembra potersi individuare in relazione alle c.d. opere <em>extrastandard o extraoneri</em>, ossia per gli interventi, non ricompresi nell’ambito delle opere di urbanizzazione primaria o secondaria, implicanti la valorizzazione mera di immobili, altri beni o diritti dell’impresa proponente (ad esempio: la realizzazione di abbellimenti architettonici, comunque destinati al godimento estetico della comunità cittadina; di un tratto viario che renda accessibile un’area; etc.), in difetto di un rapporto sinallagmatico con l’Amministrazione competente.<br />
Una prima, sia pur implicita, conferma si rinviene in un iniziale orientamento del giudice amministrativo che, nel ravvisare l’obbligo dei competenti uffici comunali di rispondere all’istanza di un cittadino avente ad oggetto l’assenso alla realizzazione, a propria cura e spese, un tratto di marciapiede prospicente un edificio di sua proprietà, ha richiamato l’art. 20, quasi a lasciar intendere che, nel caso di specie, la liberalità e l’assenza di un utile individuale, nei termini della gratuità dell’iniziativa, potessero considerarsi <em>in re ipsa<a title="" href="#_ftn40"><strong>[40]</strong></a></em>.<br />
Con l’avvertenza che tale interpretazione, se non rigidamente applicata alla stregua dei criteri dianzi accennati, potrebbe indurre le istituzioni eurounitarie a sollevare nuovi rilievi.<br />
Per altro profilo e sul piano sistematico, la realizzazione di “opere gratuite” in regime di convenzione, richiedendo una mera valutazione di &#8220;rispondenza&#8221; del progetto di fattibilità e dello schema di contratto, predisposti dal soggetto obbligato, alle opere da realizzare in concreto, potrebbe indurre ad interpretazioni derogatorie rispetto alla formale approvazione da parte dell&#8217;Amministrazione: quindi anche tali profili restano esposti ad eventuali ed ulteriori censure, con riferimento alla funzione di garanzia – secondo le prescrizioni sovranazionali in materia – assolta dalla validazione tecnica <em>ex ante </em>dei differenti livelli della progettazione dell’intervento.</p>
<div>
<div>* Ricercatore confermato di diritto amministrativo e Professore aggregato di diritto urbanistico nel Politecnico di Bari.<br />
[1] La fattispecie è ascrivibile al <em>genus </em>del c.d. partenariato pubblico-privato, volto alla partecipazione del capitale privato nella realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità. L’espressione – di matrice anglosassone – indica la cooperazione tra pubbliche Amministrazioni e imprese del settore al fine di realizzare un’attività, progettualmente complessa, diretta al soddisfacimento dell’interesse pubblico, senza oneri per le finanze pubbliche (si vedano le sponsorizzazioni, la finanza di progetto, le concessioni di costruzione e gestione, la cessione di immobili in cambio di opere e il baratto amministrativo). La necessità di ricercare modelli contrattuali alternativi, in grado di assicurare un più ampio intervento del privato nell’esecuzione di opere o realizzazione di servizi è da tempo avvertita nel nostro ordinamento. Il fenomeno del c.d. <em>PPP</em> costituisce, per vero, un’elaborazione innovativa di istituti giuridici già presenti. Si tratta di una categoria contrattuale <em>aperta</em>, comprensiva delle ipotesi di cooperazione negoziata tra le amministrazioni pubbliche e le imprese private. La collaborazione tra pubblico e privato rappresenta una delle manifestazioni più evidenti del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dalla Costituzione e sembra sollecitare una sorta di progressivo arretramento dell’intervento pubblico ed una contemporanea espansione degli spazi riservati ai soggetti privati nell’esercizio di attività di interesse generale. Così Cons. St., Ad. plen. n. 1 del 3 marzo 2008, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>, ove si legge: “la <em>ratio</em> dell’istituto va rinvenuta nella difficoltà dell’Amministrazione di reperire risorse necessarie ad assicurare la fornitura di un’opera o di un servizio alla collettività. In un quadro di questo tipo, il ricorso a capitali ed energie private diventa momento quasi ineludibile nel difficile compito di garantire un’azione amministrativa efficiente ed efficace, fortemente improntata a criteri di economicità”. Sul tema i contributi di M. P. CHITI, <em>Partenariato pubblico-privato</em>, in <em>Dizionario di diritto amministrativo</em>, a cura di M. CLARICH e G. FONDERICO, Milano, 2007; Id.<em>, Il Partenariato Pubblico Privato e la nuova direttiva concessioni, </em>in <em>Riv. it. di dir. pubbl. com., </em>2016; M. RENNA, <em>Le Sponsorizzazioni</em>, in AA.VV., <em>Le collaborazioni pubblico-privato e l’ordinamento amministrativo. Dinamiche e modelli di partenariato in base alle recenti riforme</em>, a cura di F. MASTRAGOSTINO, Torino, 2011, 521 ss.; F. DI CRISTINA, <em>Il partenariato pubblico privato quale “archetipo generale”</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2016, 482 ss., Cfr., altresì, Libro Verde sulle <em>partnerschips</em> di tipo pubblico privato e sul diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni (COM/2004/327).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Sulla “intrinseca capacità (dell’atto convenzionale) di rispecchiare e attuare quella convergenza di interessi e di apporti concreti,…” quale “…mezzo per l’attuazione positiva del fine pubblico” si vedano le preziose osservazioni di V. CAPUTI JAMBRENGHI, <em>Procedimento “efficace” e funzione amministrativa giustiziale</em>, in  <em>Studi in onore di Gustavo Vignocchi</em>, I, Modena, 1992, 338.<br />
Tra i numerosi studi e contributi, cfr., per gli aspetti generali del tema, G. FALCON, <em>Le convenzioni pubblicistiche</em>, Milano, 1984; R. FERRARA, <em>Gli accordi tra privati e la pubblica Amministrazione</em>, Milano, 1985; F. MERUSI, <em>Il coordinamento e la collaborazione degli interessi pubblici e privati dopo le recenti riforme, </em>in <em>Dir. amm, </em>1993, 24 ss.; F. LEDDA, <em>Dell’autorità e del consenso nel diritto dell’amministrazione pubblica</em>, in <em>Foro amm.,</em>1997, 1273 ss; E. BRUTI LIBERATI, <em>Consenso e funzione nei contratti di diritto pubblico tra amministrazione </em>e <em>privati</em>, Milano, 1996; G. AICARDI, <em>La disciplina generale e i principi degli accordi amministrativi: fondamento e caratteri</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl</em>., 1997, 1 ss.; A. ANGIULI, <em>Consenso e autorità nell’evidenza pubblica</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 1998, 167 ss.; F. FRACCHIA, <em>L&#8217;accordo sostitutivo. Studio sul consenso disciplinato dal diritto amministrativo in funzione sostitutiva rispetto agli strumenti unilaterali di esercizio del potere</em>, Padova, 1998; V. DOMENICHELLI, <em>Diritto amministrativo </em>e <em>diritto privato</em>: <em>verso un diritto amministrativo </em>“<em>meno speciale</em>” <em>o un “diritto privato speciale”?</em>, in <em>Dir</em>. <em>amm</em>., 1999, 193 ss.; F. G. SCOCA, <em>Autorità e consenso</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2002, 8 ss.; F. TIGANO, <em>Gli accordi procedimentali, </em>Torino, 2002; V. CERULLI IRELLI, <em>Note critiche in tema di attività amministrativa secondo moduli negoziali</em>, in <em>Dir. amm</em>., 2003, 217 ss.; G. GRECO, <em>Accordi amministrativi tra provvedimento e contratto</em>, Torino, 2003.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Nel senso che il sistema di pianificazione urbanistica si caratterizza per un’intrinseca “dose di diseguaglianza” espressione di un potere discrezionale che, necessariamente, nel suo dispiegamento, comporta una differenziazione degli interessi in comparazione P. STELLA RICTHER, <em>I principi del diritto urbanistico</em>, Milano, 2006.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Cfr. gli accordi per lo sviluppo del Mezzogiorno ma, innanzitutto, le convenzioni di lottizzazione e i meccanismi perequativi previsti dalla disciplina giuridica del comparto edificatorio.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> Sulla molteplicità e varietà delle ipotesi di amministrazione consensuale come fondanti una delle caratteristiche dell’agire amministrativo del nostro tempo M. NIGRO, <em>Lineamenti generali</em>, in AA.VV., <em>Manuale di diritto pubblico</em> a cura di G. AMATO, B. BARBERA, Bologna, 1984, 839.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> L’accezione del principio di concorrenza come momento di sintesi delle garanzie prestate all’imprenditore nell’ordinamento comunitario è sottolineata da V. CAPUTI JAMBRENGHI, <em>Diritto amministrativo e diritto comunitario: riflessioni sulla tutela risarcitoria degli interessi legittimi</em>, in <em>Scritti in onore di G. Guarino</em>, Milano, 1998, I, 486.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> Su tali principi il recente contributo di D. U GALLETTA, in AA.VV., <em>Principi e regole dell’azione amministrativa</em>, a cura di M.A. SANDULLI, Milano, 2017, 83 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> Si vedano le dense notazioni critiche di A. ANGIULI, <em>Consenso e autorità nell’evidenza pubblica</em>, cit., 167 ss. L’A., anticipando sviluppi giurisprudenziali e normativi in materia, sottolinea la necessità di ripensare i tradizionali supporti teorici invocati a sostegno dell’evidenza pubblica che, se incondizionata ed insuscettibile di eccezioni o compressioni di sorta, potrebbe condurre persino a vanificare le risultanze di gara. La tendenza ad enfatizzare regole di diritto speciale in materie «strategiche» &#8211; quale è quella dei pubblici appalti – potrebbe tradursi, infatti, in un ostacolo alla realizzazione dell’effettività dei principi affermati dall’ordinamento comunitario.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> Così M. P. CHITI, <em>Regolamentazione e mercato nella disciplina degli appalti pubblici</em>, in AA.VV., <em>privatizzazione ed efficienza della pubblica Amministrazione alla luce del diritto comunitario</em>, a cura di A. ANGELETTI, Milano, 1990, 155.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> Invero, sin dalla legge urbanistica fondamentale (n. 1150 del 1942) la realizzazione delle opere di urbanizzazione ha costituito presupposto necessario per le attività di trasformazione del territorio, disponendosi che il rilascio della licenza edilizia fosse subordinato alla sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione, da parte dei Comuni, dell’esecuzione delle stesse nel successivo triennio o, ancora, all’impegno dei privati di realizzarle a propria cura e spese contestualmente all’esecuzione degli interventi edilizi oggetto del titolo abilitativo. Sulla natura giuridica di tali convenzioni e sui rimedi a fronte dell&#8217;inadempimento di clausole a contenuto pubblicistico – come quelle inerenti all’impegno di esecuzione diretta di opere di urbanizzazione primaria &#8211; cfr. già AA.VV., <em>Convenzioni urbanistiche e tutela ne rapporti tra privati</em>, a cura di M. Costantino, Milano, 1978 (rist. 1995); E. DALFINO, <em>L’interesse pubblico nelle lottizzazioni edilizie</em>, Milano, 1981; A. TRAVI, <em>Piano di lottizzazione e comparti edificatori</em>, <em>voce</em> del <em>Dig. disc. pubbl.</em>, XI, Torino, 1996, 147 ss. Con la l. n. 10 del 1977 il rilascio della (allora) concessione edilizia è stato subordinato al pagamento di due contributi, determinati in base all’ammontare l’uno dei costi delle opere di urbanizzazione e l’altro dei costi di costruzione, giacché ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale doveva partecipare – questo il principio fondato all’epoca con successo pieno &#8211; agli oneri ad essa connessi.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> Con il d.lgs. n. 50 del 2016 il legislatore è nuovamente intervenuto nella materia dei <em>public procurement</em>, mutando sensibilmente l’assetto degli istituti giuridici dell’evidenza pubblica. L’intervento normativo, in recepimento delle direttive europee nn. 2014/23UE, 2014/24UE, 2014/25UE, ha rivisitato <em>funditus </em>la materia: come evidenziato dallo stesso Consiglio di Stato in sede consultiva (parere n. 855 del 2016) il d.lgs. 50 e, con esso, la relativa legge delega n. 11 del 2016, è preordinato ad innovare l’ordinamento sezionale degli appalti pubblici, nel tentativo di coniugare <em>“flessibilità e rigore, semplificazione ed efficienza con la</em> <em>salvaguardia di insopprimibili valori sociali e ambientali</em>”<em>. </em> Sul tema, cfr. L. TORCHIA, <em>Il nuovo Codice dei contratti pubblici: regole, procedimento, processo</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2016, 605 ss.; A. PAJNO, “<em>La nuova disciplina dei contratti pubblici tra esigenze di semplificazione, rilancio dell’economia e contrasto alla corruzione</em>” in <em>Riv. it. dir. pubbl. com.</em>, 2015, 1127 ss.; AA.VV., <em>Codice dei contratti pubblici commentato</em>, a cura di L. R. PERFETTI, Torino, 2017.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> La locuzione, tradizionalmente ricondotta a M. S. GIANNINI, <em>Attività amministrativa</em> (voce), in <em>Enc. dir.</em>, Milano, 1959, III, 990 ss., sottolinea la presenza di un rapporto pubblicistico di controllo diretto a verificare, attraverso l’esame della deliberazione a contrarre e degli atti del procedimento, la rilevanza del fine e la convenienza delle decisioni assunte dall’Amministrazione nell’ambito dell’attività di diritto privato.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> In vigenza della versione non aggiornata del Codice dei contratti pubblici, l’ipotesi contemplata nella norma indicata poteva – presumibilmente &#8211; esser ricondotta alla <em>figura juris</em> del contratto di sponsorizzazione, attualmente disciplinato dall’art. 19. L’elemento distintivo tra siffatte figure negoziali si ricava dall’oggetto del rapporto: nella prima fattispecie, infatti, ovvero il contratto di sponsorizzazione, oggetto del rapporto è la realizzazione di lavori (oltre a servizi e forniture), mentre, nella seconda, l’oggetto concerne la realizzazione di un&#8217;opera pubblica o di un suo lotto o di una parte di essa. In tal senso E. ROBOALDO, <em>La realizzazione delle</em> <em>opere di urbanizzazione a scomputo nel nuovo Codice, </em>in <em>Urb. appalti, </em>2016, 749.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> Profili problematici suscita l’omessa individuazione dell’imputazione dei costi di acquisizione delle aree per la realizzazione dell’opera, posto che l’art. 20 fa espresso riferimento esclusivamente alla realizzazione dell’opera a totale cura e spese del proponente, senza specificare nulla in ordine agli oneri relativi ai suoli; pertanto, non sembrerebbe esclusa la possibilità che tali costi restino a carico della competente Amministrazione, salvo diverso accordo con le parti private.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a> Il tema è centrale negli studi di V. MAZZARELLI, <em>Le convenzioni urbanistiche, </em>Bologna, 1979.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> L’ordinamento giuridico è privo di una nozione generale di opere di c.d. “urbanizzazione”. L’art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001 –sulla scorta delle previsioni “trasversali” dettate dalla l. 29 settembre 1964, n. 847 e 1971, n. 865 (art. 44), progressivamente integrate dal d.l. 1989, n. 415 (art. 26-bis), 1989, n. 122 (art. 11), nonché dal d.m. ll.pp. 2 aprile 1968, n. 1444– si limita a distinguere fra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria (le prime sono individuate nelle strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell&#8217;energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione nonché negli spazi di verde attrezzato; le seconde, invece, sono individuate negli asili nido, scuole materne, scuole dell’obbligo, strutture e complessi per l’istruzione superiore, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie). Dal dato normativo può, dunque, individuarsi nelle opere di urbanizzazione un insieme di dotazioni infrastrutturali ritenute indispensabili per la comunità. L’essenzialità delle opere di urbanizzazione è, peraltro, circoscritta alle sole opere di urbanizzazione primaria la cui sussistenza (o in alternativa l’impegno alla relativa realizzazione), è, ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 380 del 2001, presupposto per il rilascio del permesso di costruire. Il nesso intercorrente tra l’assenso previo all’attività edilizia e l’indefettibile realizzazione delle opere di urbanizzazione emerge dal successivo art. 16, nella parte in cui la norma subordina il rilascio del titolo abilitativo alla corresponsione, da parte del soggetto richiedente, di una somma commisurata al costo dell’intervento che si intende realizzare e, in parte, al costo delle opere di urbanizzazione connesse all’intervento assentito; in alternativa alla corresponsione del contributo vi era la facoltà del privato di realizzare direttamente le opere  “a scomputo” del relativo costo.</div>
<div>[17] In <em>www.curia.europa.eu</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> TAR Lombardia, sez. III, ord. 28 agosto 1998, n. 35, in <em>Riv. trim. appalti</em>, 1999, 111, con nota di commento di E. M. BARBIERI, <em>Esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo del contributo concessorio e diritto comunitario</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> L’intervento del giudice europeo è stato determinato da un ricorso proposto dall’Ordine degli architetti, al competente TAR Lombardia, contro il Comune di Milano. Il Consiglio comunale aveva approvato un progetto denominato <em>Scala 2001</em> che contemplava, fra i diversi interventi, la realizzazione di un teatro in zona Bicocca, area urbana allora oggetto di convenzione di lottizzazione. Al fine di assicurare la realizzazione del teatro, il Comune aveva quindi stipulato una convenzione con i privati lottizzanti i quali si sarebbero obbligati, a scomputo degli oneri ancora dovuti, a realizzare la progettazione e costruzione del Teatro medesimo.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> L’art. 1 della direttiva 93/37/CE recitava: “<em>Ai fini della presente direttiva: a) gli appalti pubblici di lavori sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un’amministrazione aggiudicatrice di cui alla lettera b), aventi per oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, l’esecuzione e la progettazione di lavori relativi ad una delle attività di cui all’allegato II o di un’opera di cui alla lettera c) oppure l’esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice; b) si considerano amministrazioni aggiudicatici lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o di tali organismi di diritto pubblico; (…) c) s’intende per opera il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica</em>”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a> Cfr. C. giust. CE, 27 novembre 2001, causa c-285/99, in <em>Riv. dir. pubbl. com.</em>, 2002, 13 ss.; ID. 5 ottobre 2000, causa c-16/98, in <em>Foro it.</em>, 2001, V, 109 ss.; ID. 3 ottobre 2000, causa c-380/98, in <em>Racc.</em>, 2000, I, 8035 ss. Tra le più recenti, solo a titolo esemplificativo, cfr. C. giust. CE, 20 dicembre 2017, causa c-677/15; ID. 14 settembre 2017, causa c-223/16; ID. 10 maggio 2017, causa c-131/16, in <em>www.osservatorioappalti.it</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> V’è nella sentenza l’ulteriore precisazione che la procedura di gara potrà essere celebrata alternativamente, o dall’Amministrazione comunale competente, ovvero, secondo una lettura ritenuta compatibile dal giudice europeo con la direttiva 93/37CE, dallo stesso privato titolare del permesso di costruire, in qualità di mandatario della p.A.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a> Si è osservato, tuttavia, che l’adempimento dell’onere di urbanizzazione in capo al privato deriverebbe direttamente dallo <em>“status” </em>di proprietario atteggiandosi quindi l’onere di urbanizzazione alla stregua di un’obbligazione reale che, in quanto inerente la proprietà trasformata, non può che essere adempiuta dal relativo titolare. La Corte di giustizia, al contrario ha fatto propria un’impostazione che vede nell’esecuzione diretta dell’onere una modalità di estinzione dell’onere medesimo, da ciò ricavando l’onerosità del rapporto. Risulterebbe, così, frainteso il dovere del proprietario: non l’urbanizzazione dell’area in attuazione delle scelte di piano, ma un mero concorso con l’Amministrazione nella sopportazione dei relativi costi. Cfr. M. A. QUAGLIA, <em>Le opere di urbanizzazione tra convenzioni urbanistiche</em> <em>e procedure di evidenza pubblica (nota a Corte di giustizia delle Comunità europee, Sezione VI; sentenza 12 luglio</em> <em>2001, in causa C-399/ 98) </em>in <em>Riv. dir. pubbl. com.</em>, 2001, 847 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a> All’esito della pronuncia della Corte di giustizia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con circolare n. 462 del 2001, preso atto della contrarietà delle disposizioni italiane rispetto alla direttiva 93/37/CEE, ha precisato che il <em>diktat </em>del giudice europeo fosse applicabile esclusivamente ai lavori che, alla data del 12 luglio 2001, non fossero ancora iniziati. Sul versante dell’ammontare del valore delle opere da affidare, la circolare ha sottolineato, inoltre, l’irrilevanza del principio di diritto formulato per le opere i cui costi fossero risultati inferiori alla soglia comunitaria di cinque milioni di ECU.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref25">[25]</a> In <em>www.cortecostituzionale.it. </em>In particolare, detti accordi – in virtù dei quali il proprietario poteva realizzare direttamente gli interventi di interesse pubblico o generale – non potevano che essere qualificati come accordi a titolo oneroso, che «<em>consentono al proprietario espropriando, in particolare, di mantenere la proprietà dell’area e di ottenere la gestione del servizio previsto in cambio della realizzazione diretta degli interventi necessari</em>».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref26">[26]</a> In <em>www.cortecostituzionale.it. </em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref27">[27]</a> Corte giust., 21 febbraio 2008 n. 412, in c-412/2004, in <em>Foro amm. (CdS)</em>, 2008, II, 306 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref28">[28]</a> Secondo l’interpretazione della norma, fornita dall’AVCP, con la determinazione n. 7 del 2009, legittimati «all’indizione della procedura diretta alla selezione dell’operatore economico deputato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, risultavano, alternativamente, tanto, il privato titolare del permesso di costruire, in qualità di mandatario dell’Amministrazione, quanto, l’amministrazione medesima, purché sulla base di un progetto preliminare, acquisito dal privato stesso. In un evidente contemperamento fra la disciplina comunitaria e quella nazionale, l’obbligo di indizione della gara era peraltro previsto per l’affidamento dei soli lavori inerenti la realizzazione delle opere di urbanizzazione di importo superiore alla soglia comunitaria, pari, a norma dell’art. 28 del Codice dei Contratti, a 5.225.000 euro. Per l’affidamento dei lavori concernenti l’esecuzione di opere di valore inferiore a tale importo, trovava invece applicazione il regime speciale, previsto all’art. 122 del Codice. In base alla presente disposizione, laddove, infatti, le opere da affidare fossero state opere di urbanizzazione secondaria, il privato titolare del permesso di costruire, ovvero l’amministrazione, pur sempre sul progetto preliminare del primo, avrebbero selezionato l’operatore economico affidatario, sulla base di una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, di cui all’art. 57, co. 6 del Codice. Laddove invece le opere da affidare fossero state opere di urbanizzazione primaria, “funzionali” all’intervento di trasformazione edilizia assentito, il privato titolare del permesso di costruire avrebbe potuto procedere direttamente all’esecuzione dell’opera medesima in base a quanto previsto dall’art. 16, co. 2-<em>bis</em> del d.P.R. n. 380 del 2001».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref29">[29]</a> Con prevedibili ed incisive conseguenze in ordine all’attuazione di quei principi – buona amministrazione, parità di trattamento, trasparenza, massima partecipazione – già presenti nell’ordinamento interno e rafforzati dal progressivo formarsi di un diritto comune europeo nel settore dei contratti della pubblica Amministrazione.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref30">[30]</a> La problematica si poneva, in particolare, con riferimento all’ipotesi in cui l’interessato avesse realizzato il progetto posto a base della gara successivamente indetta. In senso restrittivo deponeva l’art. 90, co. 8 del Codice, escludendo espressamente la partecipazione alla gara dell’operatore economico, che aveva elaborato gli atti di progettazione posti a base della gara medesima. La <em>ratio </em>della disposizione era agevolmente individuabile nell’esigenza di garantire l’imparzialità del progettista, ovvero del soggetto deputato a svolgere una funzione di ausilio alla stazione appaltante nella delicata verifica di conformità tra il progetto e i lavori realizzati dall’affidatario. In termini differenti i contributi di una parte della dottrina che ravvisava nella disciplina della realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo una disciplina speciale rispetto alla quale non trovata applicazione l’art. 90 indicato (Cfr. V. GASTALDO, in <em>Riv. giur. edil.</em>, 2010, p. 25 ss.). Una soluzione mediata è stata individuata dall’AVCP nel senso che la regola sancita dall&#8217;art. 90, co. 8, del Codice, doveva considerarsi come norma di stretta interpretazione, in quanto limitativa della libertà di iniziativa dei privati. Sicché tale divieto avrebbe dovuto considerarsi violato solo ove la progettazione preliminare delle opere di urbanizzazione fosse stata, direttamente, eseguita dall&#8217;impresa titolare del permesso di costruire (o proponente il piano urbanistico attuativo), e non anche qualora quest&#8217;ultima avesse semplicemente svolto il ruolo di committente della progettazione preliminare. Secondo l’Autorità, inoltre, gli eventuali ribassi d’asta conseguiti nel corso della procedura, analogamente ad ipotetici costi aggiuntivi sopravvenuti, inerendo il cd. “rischio imprenditoriale”, non potevano che rimanere nella disponibilità del privato, in qualità di stazione appaltante, fatte salve pattuizioni diverse, cristallizzate nella convenzione urbanistica.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref31">[31]</a> In tal caso, infatti, tali lavori non saranno più affidati con procedura semplificata negoziata, senza previa pubblicazione del bando, bensì, per espressa indicazione normativa, per mezzo delle consuete procedure ordinarie di gara.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref32">[32]</a> La deroga espressa alle norme dell’evidenza pubblica, contenuta nella disposizione in esame, appare coerente con la collocazione della norma stessa, come anticipato, a chiusura del Titolo II, Parte I, del Codice, dedicato ai c.d. “Contratti esclusi”. Tali contratti, con soluzione invero di continuità rispetto al precedente Codice dei contratti pubblici, rappresentano un insieme eterogeneo di figure negoziali che l’Amministrazione ha modo di concludere senza la necessaria osservanza delle norme dell’evidenza pubblica.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref33">[33]</a> Con determinazione n. 4 del 2008 l’Autorità anticorruzione – ed in vigenza del d.lgs. n. 163 del 2006, è stata chiamata a dirimere il quesito interpretativo, concernente l’applicazione dei principi dell’evidenza pubblica ai cd. “programmi urbanistici complessi”, ossia accordi convenzionali, intercorrenti fra il soggetto pubblico e privato, aventi ad oggetto la realizzazione di un complesso sistematico di interventi di urbanizzazione del territorio, finalizzati a valorizzare qualitativamente l’ambito territoriale oggetto di trasformazione. Accordi che, coinvolgendo il privato nell’attività di urbanizzazione e riqualificazione del tessuto urbano, conferiscono allo stesso un ruolo attivo nella politica di trasformazione del territorio. L’accordo si fonda su di uno “scambio di prestazioni” fra le parti contraenti. A fronte, infatti, del riconoscimento di diritti edificatori si cedono aree o realizzano opere di adeguamento infrastrutturale del territorio. Sicché, contrariamente alla vicenda della realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo, il privato non esegue la prestazione al fine di estinguere un debito pecuniario (di valore pari al costo dell’onere di urbanizzazione), quanto invece, assume un obbligo che funge da controprestazione, un “vantaggio” comunque suscettibile di valutazione economica. Muovendo da tali premesse l’Autorità di vigilanza ha individuato l’onerosità del rapporto non solo nel caso in cui il corrispettivo del privato sia una somma in danaro, quanto anche, in qualsivoglia «<em>caso in cui, a fronte di una prestazione, vi sia il riconoscimento </em>(…)<em> del diritto</em> <em>di sfruttamento dell’opera (concessione) o ancora mediante la cessione in proprietà o in</em> <em>godimento di beni</em>». L’onerosità del rapporto si individua nello scambio sinallagmatico di prestazioni che, ancorché non abbiano ad oggetto la dazione di somme di danaro, siano comunque suscettibili di valutazione economica. Dall’accezione data del requisito dell’onerosità del rapporto, non poteva che, quindi, discendere l’attrazione nella nozione del contratto pubblico di appalto di lavori, altresì dei cd. “programmi complessi” implicando infatti gli stessi, ad avviso dell’Autorità, la conclusione di convenzioni, intercorrenti fra un’Amministrazione ed un operatore economico, funzionali all’acquisto a titolo oneroso, di dotazioni urbane infrastrutturali, ovvero di opere e lavori pubblici, eseguiti dal privato, quali controprestazione di un vantaggio economicamente rilevante, attribuito dall’Amministrazione in virtù della convenzione. Sicché, «<em>l’affidamento dell’esecuzione delle opere dedotte in convenzione rientrerebbe nella disciplina contenuta negli artt. 32, co. 1, lett. g), 121, co. 1, e 122, co. 8, del d.lgs. n. 163 del 2006, salvo il caso in cui le Amministrazioni procedenti abbiano esperito preventivamente una procedura ad evidenza pubblica per la scelta del privato sottoscrittore della convenzione medesima. In tale ultimo caso, le procedure ad evidenza pubblica ritenute più consone al tipo di affidamento esaminato sono stata individuate nella finanza di progetto, di cui agli artt. 153 e seguenti nonché nel dialogo competitivo, di cui all’art. 58 del Codice</em>».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref34">[34]</a> Così come evidenziato nel parere del Consiglio di Stato dell’1 aprile 2016, n. 855, cit., in relazione alla fattispecie in esame, il legislatore delegato avrebbe dovuto far salva l’applicazione delle disposizioni del Codice sui requisiti morali, ovvero dell’art. 80, con conseguente osservanza della normativa antimafia e dei requisiti di qualificazione richiesti per realizzare un’opera pubblica. Il rilievo critico è stato recepito dall’art. 20, ciò in ragione del fatto che la circostanza che l’opera sia realizzata a cura e spese del privato non elide la natura pubblica della stessa ed il correlato interesse pubblico ad una corretta realizzazione da parte di un soggetto qualificato professionalmente e dotato dei requisiti morali.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref35">[35]</a> Parere del Consiglio di Stato dell’1 aprile 2016, n. 855, cit.</div>
<div>[36] Cfr. delibera n. 763 del 16 luglio 2016 dell’Autorità c.d. anticorruzione. La fattispecie oggetto di esame dell’Autorità aveva ad oggetto la realizzazione di un tratto di viabilità speciale ricompreso nell’accordo di programma, approvato con decreto del Presidente della Regione Lombardia del 22 maggio 2009 n. 5095, e concluso dalla Regione Lombardia, Provincia di Milano e Comune di Segrate con una società privata. In particolare, in vigenza del “nuovo” Codice dei contratti, la parte privata ha inoltrato all’Amministrazione competente un’istanza volta ad ottenere l’assenso all’esecuzione diretta delle opere, in applicazione dell’art. 20. L’Autorità, muovendo dalle considerazioni già espresse nella determinazione n. 4del 2008, ha chiarito come, pur nel silenzio della norma, l’Amministrazione che intenda applicare la disposizione di cui all’art. 20, deve verificare, preventivamente, il carattere gratuito o oneroso della convenzione conclusa con il privato. Solo ricorrendo la prima ipotesi e nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria in materia di <em>public procurement</em>, l’affidamento dell’esecuzione dei lavori potrà avvenire senza previa indizione di una procedura competitiva. Nella seconda fattispecie, invece, il carattere oneroso della convenzione, dato dallo scambio sinallagmatico di utilità fra le parti contraenti, non può che ricondurre la fattispecie nella categoria dell’appalto pubblico di lavori, da ciò seguendo, come logico corollario, il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte nel Codice.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref37">[37]</a> La gratuità dell’opera da eseguire potrebbe, invece, non essere esclusa nel caso in cui il privato esegua, unitamente alla stessa, anche le opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri concessori, nel caso in cui esse rappresentino una parte assolutamente non proporzionata rispetto al valore dell’opera da realizzare a spese del privato, fermo restando per le stesse, il rispetto della disciplina prevista nel Codice.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref38">[38]</a> A conclusioni analoghe è pervenuto il Consiglio di Stato che, con il richiamato parere n. 855 del 2016, ha evidenziato l’eccessiva genericità della norma, priva del necessario riferimento al requisito della gratuità dell’operazione, invero costituente requisito necessario ai fini dell’esclusione delle norme del Codice. Riferimento che sarebbe stato forse opportuno, considerato che <em>«</em><em>fattispecie di tal fatta (assunzione di opere pubbliche a</em> <em>cura e spese dei privati), non necessariamente sono connotate da liberalità o gratuità,</em> <em>essendovi ipotesi in cui l’accollo dell’opera pubblica costituisce la controprestazione del</em> <em>privato a fronte dello scomputo di oneri economici di urbanizzazione e costruzione di opere</em> <em>private. La norma, in ogni caso, si appalesa eccessivamente generica e non chiarisce la</em> <em>finalità e le modalità attuative della stessa</em>».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref39">[39]</a> Cfr. D. D’ALESSANDRO, <em>L’esclusione della normativa sugli appalti dalle convenzioni non onerose per l’Amministrazione (programmazione urbanistica, interesse pubblico ed interesse privato</em>), in <em>www.federalismi.it</em>, 2017, 13.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref40">[40]</a> TAR Campania, Napoli, sez. III, 28 marzo 2017, n. 1708, in <em>www.giustizia-amministrativa.it.</em></div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Un ossimoro duro a morire: il preteso obbligo delle p. a. di conferire la consulenza legale con le stesse modalità procedurali previste per l’aggiudicazione del contratto d’appalto del servizio legale ( rectius: degli affari legali)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/un-ossimoro-duro-a-morire-il-preteso-obbligo-delle-p-a-di-conferire-la-consulenza-legale-con-le-stesse-modalita-procedurali-previste-per-laggiudicazione-del-contratto-dappalto-del/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 17:44:10 +0000</pubDate>
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<p>I. Le linee guida del Parlamento Europeo sulla inapplicabilità ai servizi disciplinati dagli Stati membri come servizi pubblici della normativa comunitaria sugli appalti. I. 1. Si continua a discutere sull’applicabilità al contratto di consulenza legale della disciplina prevista per l’aggiudicazione del contratto d’appalto, senza che sia dato il dovuto rilievo</p>
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<p><strong>I. Le linee guida del Parlamento Europeo sulla inapplicabilità ai servizi disciplinati dagli Stati membri come servizi pubblici della normativa comunitaria sugli appalti. </strong></p>
<p><strong>I. 1. </strong>Si continua a discutere sull’applicabilità al contratto di consulenza legale della disciplina prevista per l’aggiudicazione del contratto d’appalto, senza che sia dato il dovuto rilievo alle linee guida dettate dal Parlamento europeo, in occasione dell’approvazione della direttiva n. 24/2014 sugli appalti pubblici. Contiene solo un fugace riferimento ad esse anche il parere reso di recente dal Consiglio Nazionale forense sul documento di consultazione dell’ANAC, di cui ci siamo occupati in un precedente scritto pubblicato su questa rivista.<br />
La presente indagine prescinde, pertanto, dal richiamo agli orientamenti giurisprudenziali espressi dai nostri giudici amministrativi e contabili, poiché è noto che il loro compito, al pari di quello delle pubbliche amministrazioni, è di dare un’ uniforme applicazione  della normativa comunitaria, come chiarito dalla Corte di giustizia a partire dalla nota sentenza Costanzo 1989/01839, essendo riservato a tale organo sovranazionale il potere di nomofilachia, con conseguente obbligo, da parte dei giudici degli Stati membri, di sollevare un quesito pregiudiziale ogni qual volta si registrino contrastanti  applicazioni delle disposizioni interne di recepimento di quelle comunitarie.<br />
Non solo a ciò non si è provveduto sinora, nonostante si siano registrati orientamenti giurisprudenziali palesemente contrastanti tra loro, ma quel che più conta, salvo l’<em>arrest, </em>rimasto isolato del Consiglio di Stato, che correttamente richiamava, nella sentenza n. 2730/2012, il Considerando n. 8 della Direttiva n. 52/1990, per distinguere il contratto d’appalto del servizio legale dal contratto d’opera professionale, le varie soluzioni cui si è pervenuti ingiustificatamente ignorano tale imprescindibile indicazione, che già a suo tempo aveva delimitato il rapporto tra normativa comunitaria e sovranità dello Stato membro in materia di appalti pubblici.<br />
Tale ancoraggio è divenuto ancor più esplicito e vincolante dopo che, in occasione dell’emanazione della Direttiva n.24/2014, il Parlamento Europeo ha ribadito in quali casi gli Stati membri sono tenuti ad applicare la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici e quando invece prevale su di essa la disciplina interna dello Stato membro.<br />
Il Trattato CE non può essere equiparato ad una Costituzione, perché non configura un modello unico di Stato sociale cui sono tenuti ad adeguarsi gli Stati membri. Esso prende atto dell’esistenza di una duplicità di modelli mediante i quali ciascuno Stato membro si fa portatore delle esigenze collettive meritevoli di tutela e per le quali detta una disciplina legislativa interna idonea alla loro soddisfazione.<br />
In alcuni Stati, tra cui l’Italia, taluni servizi ritenuti per legge necessari per la realizzazione di fondamentali esigenze della collettività sono organizzati sotto forma di servizi non economici di utilità generale ( di seguito, servizi pubblici), nel senso spetta in questi casi all’amministrazione pubblica organizzare il servizio necessario per  soddisfare tali esigenze. Tale organizzazione non si finanzia sul mercato in cambio della prestazione fornita ai suoi destinatari finali, in quanto il relativo costo è posto a carico della finanza pubblica.<br />
Il ricorso al contratto d’appalto da parte dell’amministrazione è previsto dalla legge quando è possibile esternalizzare il servizio al privato che, dietro corrispettivo, si impegna alla produzione del bene, sia esso di natura materiale o immateriale, necessario per la realizzazione dell’interesse pubblico. L’affidamento all’esterno della produzione del bene è, quindi, alternativo, all’ipotesi in cui l’amministrazione per legge deve provvedervi direttamente,<br />
Nel primo caso, poiché la finalità perseguita con il Trattato CE è la libera circolazione all’interno degli Stati membri delle persone, dei capitali e delle merci in regime di libera concorrenza, negli Stati in cui l’assetto istituzionale di tali servizi è disciplinano sotto forma di servizi pubblici, è evidente che, sui rispettivi segmenti di mercato di riferimento, tali amministrazioni si trovano in posizione dominante nei confronti degli imprenditori privati produttori di beni e/o di servizi di cui essa necessita per lo svolgimento del servizio.<br />
Poichè il Trattato CE riconosce la sovranità di ciascuno Stato nel configurare il modello di Stato sociale che ha inteso adottare, a causa del permanere della configurazione di molti di essi, tra cui il nostro, come Stato c.d. amministrativo, ne consegue l’obbligo in questi casi di rispettare la disciplina a tutela della concorrenza nell’affidamento degli appalti pubblici.<br />
In tali casi, infatti, la pubblica amministrazione svolge una funzione pubblica di committenza, nel senso che è obbligata ad aggiudicare gli appalti nel pieno rispetto delle direttive comunitarie, anche quando tale servizio è affidato ad un c.d. organismo di diritto pubblico che, al pari di quello svolto dal funzionario dell’amministrazione pubblica, è un servizio legale, perché ha ad oggetto l’esercizio di pubbliche funzioni non delegabili ad altri. Come in seguito preciseremo, il servizio legale è tale perché, in questi casi, comporta l’emanazione di un provvedimento amministrativo che attribuisce al destinatario dell’aggiudicazione il diritto alla conclusione del contratto d’appalto e alla conseguente realizzazione dell’interesse pubblico, vale a dire attribuisce un bene giuridico che ha una sua peculiare valenza patrimoniale.<br />
Tale principio si desume dal Considerando n. 5 della Direttiva n. 24/2014, nel quale è espressamente detto che gli Stati membri “<em>non sono tenuti ad esternalizzare la prestazione di tali servizi</em> <em>che desiderano prestare essi stessi o desiderano prestare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva</em>”. In questo modo esso ricalca il Considerando della direttiva n.52/1990 che al n. 8 espressamente precisava che “<em>la prestazione dei servizi è disciplinata dalla presente direttiva soltanto quando si fondi su contratti d’appalto; che la prestazione di servizi su altra base, quali leggi o regolamenti ovvero contratti di lavoro, esula dal campo d’applicazione della presente direttiva</em>.”<br />
<strong>I.</strong> <strong>2</strong> Il contratto d’appalto è, quindi, una forma di organizzazione del servizio pubblico alternativo al servizio prestato per legge nello Stato membro come servizio pubblico, perché comporta l’affidamento e, quindi l’esternalizzazione al privato appaltatore della produzione del bene, sia esso materiale o immateriale, necessario per la soddisfazione dell’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione. Se, quindi, il servizio è disciplinato dallo Stato membro con legge (regolamento o contratto) la normativa sugli appalti pubblici non trova applicazione, perché il servizio per legge deve essere svolto dall’amministrazione.<br />
In questo caso l’intera disciplina emanata dallo Stato membro e non una parte sola di essa è alternativa e sostitutiva di quella comunitaria degli appalti, ivi compresa la disciplina in materia di incarichi di consulenza legale che il pubblico ufficiale ritiene necessario conferire ad un professionista privato prima dell’emanazione di un provvedimento di sua competenza, come chiaramente si desume dal D.Lgs. n..157/2001.</p>
<p><strong>II            La diversa portata della nozione di servizio legale rispetto a quella di affari legali.</strong><br />
<strong>II.1</strong> Il servizio legale ha, quindi, ad oggetto l’emanazione di un provvedimento idoneo a soddisfare un interesse che la legge ritiene di rilevanza pubblicistica<strong>.</strong> La nozione di servizio legale è, quindi, diversa dall’attività legale o giuridica che dir si voglia, perché quest’ultima, come subito diremo, non è produttiva di un eguale risultato.<br />
Mentre il servizio legale si estrinseca nell’emanazione di un provvedimento autoritativo che incide direttamente nella sfera giuridica del destinatario del provvedimento, attribuendogli o privandolo di un titolo giuridico di cui necessita per il soddisfacimento del suo interesse sostanziale e che, quindi, assume una precipua valenza patrimoniale,  la consulenza legale ha ad oggetto  una mera proposta, come tale inidonea a generare effetti giuridici se non è recepita dal pubblico ufficiale nel suo provvedimento.<br />
Il parere giuridico espresso dall’Avvocatura dello Stato su richiesta, ad esempio, del Prefetto prima dell’emanazione di un decreto di esproprio è un bene immateriale e non un servizio legale, perché ha ad oggetto una semplice manifestazione del pensiero circa l’interpretazione della norma da applicare nel caso concreto, priva della idoneità a produrre autonomamente effetti giuridici.<br />
Del pari, nel servizio giustizia, che, al pari dei servizi amministrativi, secondo la richiamata direttiva comunitaria, è un servizio pubblico, l’attività difensiva svolta dai legali nel processo è un’attività intellettuale avente un contenuto giuridico, ma non è un servizio legale. Infatti non spetta a costoro, ma al giudice conformare in senso giuridico con la sentenza la realtà sostanziale sottoposta al suo esame.<br />
Svolge un servizio legale il vigile che irroga la sanzione per violazione delle norme sulla circolazione stradale, applicando la legge al caso concreto, o il notaio che, mediante la redazione dell’atto di compravendita tra privati di un immobile, crea il titolo giuridico idoneo per la sua trascrizione nei registri immobiliari, il Sindaco che adotta un provvedimento contingibile e  urgente per la tutela della incolumità pubblica, il dirigente che provvede su una qualsiasi istanza di un privato mediante l’emanazione del provvedimento a lui favorevole. Ne è riprova il fatto che, in questi casi, trattasi di atti impugnabili in sede giurisdizionale per verificare se il bene giuridico di cui diventa portatore il destinatario del provvedimento sia legittimo o meno o sia lesivo del bene giuridico rivendicato da altri o <em>tout court</em> dell’interesse pubblico, a differenza degli atti giuridici degli avvocati o dei difensori, che sono atti immateriali inidonei a conformare <em>ex se</em> in senso giuridico la realtà effettuale. Qualsiasi legge, perciò, indica il pubblico ufficiale che è chiamato ad adottare l’atto o provvedimento idoneo alla produzione del provvedimento che la legge considera idoneo per la soddisfazione dell’interesse ritenuto giuridicamente rilevante e che, quindi, è un bene giuridico che accresce o, in altri casi, depaupera il patrimonio del destinatario dell’atto.<br />
Il provvedimento ammnistrativo conforma in senso giuridico la realtà effettuale presa in esame e detta la <em>regola iuris</em> ad esso applicabile.  Esso dà, quindi, rilevanza giuridica alla realtà preesistente, sia essa giuridica o di fatto<strong>. </strong>L’attività di consulenza giuridica o legale, che dir si voglia è, invece, una tipica attività intellettuale di collaborazione, di apporto di conoscenze giuridiche, che assume rilevanza giuridica nella misura in cui viene condivisa e recepita nel suo atto dal titolare del servizio legale.<br />
L’attività giurisdizionale, essendo un servizio pubblico, non può essere data in concessione ad un perito, se il giudice o il P.M. intende avvalersi del suo apporto collaborativo. Egualmente un servizio amministrativo, quale è quello del Sindaco, del Prefetto o di altro organo amministrativo non può essere affidato ad altri con un contratto d’appalto che, per sua natura, comporterebbe l’affidamento all’appaltatore della produzione del provvedimento e, quindi, del bene  giuridico cui aspira il suo destinatario<br />
Sono questi i principi cardine del nostro Stato di diritto, che distinguono il nostro ordinamento da quello di altri Stati in cui, come sottolineato dal Parlamento europeo, tali servizi non sono disciplinati con legge come servizi pubblici.<br />
Questo spiega perché il pubblico ufficiale che intende avvalersi della competenza giuridica del legale per esercitare al meglio le pubbliche funzioni di sua competenza deve per legge far ricorso al contratto di consulenza professionale. Il contratto d’appalto è previsto dalla normativa comunitaria nei casi in cui il servizio non è disciplinato con legge come servizio pubblico, di cui è vietato il suo affidamento a terzi.<br />
La peculiarità dei servizi che comportano l’emanazione di un provvedimento amministrativo, rispetto agli altri servizi pubblici, è che mentre per quest’ultimi la realizzazione dell’interesse (pubblico) si ottiene mediante la prestazione di un’attività di natura economica o la produzione di un bene di eguale natura, per i primi l’emanazione del provvedimento ammnistrativo è un bene giuridico che di per sé soddisfa l’interesse con esso disciplinato. L’aggiudicazione della gara all’appaltatore più meritevole si risolve, sotto il profilo patrimoniale, anch’esso nell’attribuzione di un bene giuridico suscettibile di generare un incremento del suo patrimonio mediante la percezione del corrispettivo pattuito per la realizzazione dell’opera pubblica.<br />
Il tratto peculiare del contratto d’appalto è dato,quindi, dal fatto che l’amministrazione demanda all’appaltatore la produzione del bene di cui necessita. Non è possibile, quindi, ricorrere a tale tipo di contratto se la normativa interna disciplina il servizio legale come servizio pubblico che si esplica mediante l’esercizio di pubbliche funzioni.  Il ricorso al contratto d’appalto comporterebbe l’esternalizzazione del potere di emanazione del provvedimento a favore dell’aggiudicatario dell’appalto.<br />
La consulenza legale, viceversa, è compatibile con l’esercizio di pubbliche funzioni perché ha ad oggetto la produzione di un bene immateriale cui la legge non riconnette effetti giuridici al di fuori del pagamento della prestazione effettuata dal legale. Essa ha il valore di semplice proposta e, quindi, è in grado di produrre effetti giuridici nella misura in cui è accettata dal pubblico ufficiale e trasfusa nel suo provvedimento.<br />
La tutela giudiziale o extra giudiziale del provvedimento può, quindi, essere affidata ad un legale, ma la formazione dell’atto o provvedimento, essendo esercizio di pubbliche funzioni, non può essere in tutto o in parte demandata all’appaltatore. Ciò, quindi, che può essere dato in appalto è l’affare legale, vale dire la difesa del provvedimento adottato dall’amministrazione, non il servizio legale che comporta l’emanazione del provvedimento amministrativo.  Il contratto d’appalto è, infatti, tale solo quando comporta la produzione di un bene o di un servizio per conto del committente, altrimenti manca di un dei requisiti costitutivi di tale contratto. Questo spiega perché gli effetti che esso produce sono incompatibili con la normativa primaria che affida al pubblico ufficiale la produzione del bene giuridico, rappresentato dal provvedimento ammnistrativo, se considerato nella logica mercantile che permea di sé la normativa comunitaria.<br />
Nel contratto d’appalto, per il tempo necessario per l’espletamento dell’attività dell’appaltatore, il committente resta in attesa della produzione del bene oggetto del contratto<strong>. </strong>Sono queste nozioni fondamentali di diritto civile che trovano piena rispondenza   in quelle contenute nel considerando n. 5 del codice dei contratti pubblici, allorché si dice che il contratto d’appalto <em>comporta “l’esternalizzazione dell’attività dal committente all’appaltatore”, </em>rendendo in tal modo incompatibile l’esercizio di pubbliche funzioni con tale d’’appalto, secondo quanto già precisato nel Considerando n. 8 della direttiva n. 52/1990 e secondo quanto espressamente ribadito  nell’art. 17 del nuovo codice.<br />
La consulenza legale oggetto di un contratto d’opera professionale al contrario, non è di per sé legittima o illegittima, ma solo esatta o erronea, perché è un atto immateriale improduttivo di effetti giuridici. Trattasi di una prestazione legale che, se chiesta da una pubblica amministrazione, assume rilevanza, sul piano giuridico, solo quando e nella misura in cui è recepita dal pubblico ufficiale nel suo provvedimento.<br />
Per legge e in conformità alla legge l’ente pubblico non può esternalizzare le sue funzioni<strong>,</strong> come accadrebbe con il contratto d’appalto, ma può solo avvalersi della competenza di professionisti privati, acquisendo una loro consulenza, come espressamente previsto dalla normativa interna ( Dlg. vo n. 157/2001).<br />
L’ equivoco nasce dalla errata sovrapposizione tra servizio legale e affare legale. Solo il primo, infatti è un servizio pubblico<strong>,</strong> perché destinato alla produzione di un bene di rilevanza pubblicistica, qual è il provvedimento amministrativo, la cui circolazione è soggetta a regole diverse da quelle previste per disciplinare l’economia di mercato. La sua emanazione per legge non può essere data in appalto<strong>,</strong> senza in questo modo tornare a quanto avveniva in altre epoche, allorché tali pubbliche funzioni venivano cedute dietro corrispettivo. L’espressione affari legali ha invece molteplici contenuti, perché può riferirsi sia ad un contratto o a un testamento e, quindi, ad atti di diritto privato, sia a provvedimenti amministrativi, come un decreto di esproprio o un permesso di costruire e via dicendo. Gli affari legali sono manifestazioni dell’autonomia privata o di quella ammnistrativa, che quando danno luogo all’insorgere di controversie tra le parti o nei confronti di terzi vanno difesi nelle competenti sedi, sia giudiziali che stragiudiziali, conferendo un incarico ad un legale, anche ricorrendo al contratto d’appalto, che, tuttavia, in questo caso, deve avere i requisiti previsti dall’art. 68 del codice dei contratti pubblici del 2006, trasfuso, con ulteriori precisazioni, nell’art. 23 del nuovo codice.<br />
La tutela giudiziaria o stragiudiziale del provvedimento può, quindi, essere affidata all’esterno, ma la formazione dell’atto o provvedimento, essendo esercizio di pubbliche funzioni, non può essere in tutto o in parte delegata ad altri mediante un contratto d’appalto.</p>
<p><strong>III</strong> <strong>I requisiti costitutivi del contratto d’appalto degli affari legali e del contratto di consulenza legale.</strong><br />
<strong>III.1</strong>. La pretesa di applicare alle consulenze legali conferite dalle pubbliche amministrazioni la disciplina dettata dalla normativa in materia di appalti nasce da una sua superficiale analisi.<br />
Si registra un’ingiustificata assimilazione tra la natura squisitamente intellettuale degli incarichi svolti dal professionista, sia esso un medico, un ingegnere o un avvocato, con la natura imprenditoriale degli appalti dei servizi indicati nell’Allegato IX, tra cui i servizi legali, sottoposti alla medesima disciplina dettata per attività che hanno ad oggetto la prestazione di servizi che comportano la produzione di beni materiali.<br />
La previsione della medesima disciplina è dovuta al fatto che, in questi casi, nella disciplina comunitaria prevale l’aspetto imprenditoriale, perché, nell’esternalizzare i servizi indicati nel suddetto Allegato, l’amministrazione è carente dell’organizzazione necessaria per il loro espletamento.  Per questa ragione l’affida al privato, che si obbliga nei suoi confronti a predisporre i mezzi necessari per la produzione del bene, sia esso un bene materiale o immateriale, in conformità alle specifiche tecniche dettate in proposito dall’amministrazione nella lettera d’invito o nel bando di gara.<br />
L’obbligo da parte della stazione appaltante di indicare le specifiche con le quali il servizio dovrà essere organizzato si rende necessario per far sì che siano salvaguardati, come ampiamente chiarito già dall’art. 68 del codice del 2006,  gli interessi della collettività come la tutela dei disabili, del risparmio energetico, dell’ambiente, del personale impiegato nella prestazione del servizio e degli altri interessi giuridicamente rilevanti che direttamente o indirettamente potranno rimanere coinvolti nella prestazione del servizio.<br />
Il confronto comparativo tra i partecipanti in questi casi non è, quindi, fondato sulle loro qualità professionali, che dovranno essere dimostrate solo per essere ammessi alla procedura di gara, ma ha ad oggetto unicamente la conformità o il miglioramento qualitativo dell’organizzazione <strong>d</strong>el servizio contenuto nella sua offerta, rispetto a quello posto a base di gara ( art. 23).<br />
E’ questo il tratto saliente che connota tutti gli appalti dei servizi, tra cui il servizio legale o più esattamente degli affari legali e che determina l’insorgere a carico dell’appaltatore del rischio d’impresa collegato all’investimento produttivo che l’amministrazione, nell’arco di durata del contratto d’appalto, pretende anche da tale tipologia di appaltatore, in conformità alle prescrizioni tecniche da essa indicate in sede di gara. Tali modalità di prestazione del servizio debbono rimanere invariate per l’intera durata del contratto. L’espressa previsione che tali specifiche debbono essere recepite nel capitolato speciale d’appalto allegato al contratto, alla stessa stregua di quanto è previsto per gli appalti dei lavori e di quelli di forniture, dimostra la natura imprenditoriale del contratto. L’organizzazione dei mezzi che il legale si impegna a fornire deve, infatti, rimanere invariato per l’intera durata del contratto, anche se essa risulterà non remunerativa rispetto al corrispettivo da lui indicato per ottenere l’aggiudicazione dell’appalto.<br />
Il divieto di apportare modifiche al servizio deriva dal fatto che l’offerta più favorevole, che ha comportato l’aggiudicazione ad un legale anziché ad un altro, è fondato, in conformità all’art.23, sulle specifiche tecniche, vale a dire sulle qualità tecniche ed economiche, in termini di personale, di attrezzature e di quant’altro ha concorso a preferire tale tipo di offerta (economica e tecnica) del legale aggiudicatario rispetto a quelle formulate da altri concorrenti. Eventuali variazioni introdotte nel corso della esecuzione del contratto violano sia, pure <em>ex post</em>, la <em>par conditio</em> tra i partecipanti ed eludono la tutela della concorrenza mediante un’implicita rinegoziazione delle clausole contrattuali. Le specifiche tecniche debbono essere riprodotte nel capitolato speciale d’appalto, per far sì che l’amministrazione possa verificare che l’esecuzione del contratto è conforme agli impegni presi con la presentazione dell’offerta.<br />
Il ricorso al contratto d’appalto, come è espressamente precisato nel nuovo codice, deve essere in grado di soddisfare precise esigenze pubbliche, dando prova che è conveniente affidare all’esterno il servizio con tali modalità (art.23). Trattasi, normalmente, dei casi in cui l’ente risulta oberato da affari legali promossi da terzi, cui è necessario resistere e che risulta più conveniente affidare ad un unico professionista, che si assume l’obbligo  di  organizzare il servizio all’uopo necessario, anziché rivolgersi ad una molteplicità di legali con ciascuno dei quali instaurare un autonomo rapporto. E’ ciò che accade quando un Comune deve fronteggiare numerose cause in materia, ad esempio, di contravventori stradali promosse da privati o di ricorsi relativi a tributi locali imposti ai contribuenti e da costoro contestati o, quando, una ASL deve difendersi dalle possibili cause intentate da pazienti che si riterranno lesi  a seguito delle cure ricevute.<br />
Non è pensabile, né è consentito all’ente ricorrere a tale tipo di contratto, secondo il citato art. 23, se non si dimostri la convenienza di affidare il servizio ad un unico appaltatore, anziché rivolgersi a singoli professionisti. Solo, quindi, gli affari legali di natura seriale che si prestano ad essere oggetto di tale contratto, sempre che si dimostri che, in questo modo, si realizzano economie di scala. E’ quanto nel nuovo codice è espressamente previsto che ciascuna amministrazione deve dimostrare prima di poter ricorrere a tale tipo di contratto. Il ricorso al contratto d’appalto non è la panacea di tutti i mali, ma uno dei modi attraverso cui migliorare l’efficienza dei servizi, quando la legge non prevede che esso debba essere svolto direttamente dal pubblico ufficiale in posizione di terzietà.<br />
Risulta del tutto evidente la distanza siderale che intercorre tra tale contratto e quello di consulenza professionale, che è un contratto d’opera intellettuale, nel quale l’oggetto del contratto è esclusivamente la prestazione intellettuale fornita dal legale. La scelta del legale si fonda solo sulle sue qualità professionali, dal momento che l’amministrazione ha già una sua organizzazione interna e necessita solo dell’apporto giuridico del professionista. Egli risponde nei confronti dell’amministrazione solo per i suoi collaboratori e non anche degli aspetti che attengono all’organizzazione imprenditoriale dell’attività.<br />
Tali considerazioni trovano conferma nella disciplina dettata dall’art. 17 del nuovo codice nella quale, in attuazione di quanto previsto nei Considerando della Direttiva n. 24/2014, si fa espresso divieto dell’applicabilità della disciplina in tema di aggiudicazione degli appalti nei casi in cui il conferimento si collega “ <em>anche occasionalmente all’esercizio di pubbliche funzioni</em>”, in conformità a quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, con riferimento linee guida contenute nel n.8 della Direttiva n. 52/1990, nella citata sentenza n.2730/2012 rimasta <em>vox  clamantis in deserto</em>.<br />
Il nuovo codice, in conformità a quanto previsto nella suddetta Direttiva, ha, inoltre, liberalizzato la procedura di conferimento degli affari legali negli altri casi elencati nel citato art. 17, con la conseguenza che la procedura comparativa prevista dal D.lgv. n.157/2001 in materia di conferimento degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni trova ora applicazione agli affari legali nelle sole residuali ipotesi non disciplinate da tale disposizione.<br />
Il sano pragmatismo cui si ispira la Direttiva n.24/2014 si desume  dal Considerando n. 2, in base al quale,  per una strategia di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva per “<em>l’uso efficiente possibile dei finanziamenti pubblici</em>”, oltre all’incompatibilità del ricorso al contratto d’appalto nei casi di in cui si è in presenza di pubblici servizi, come tali esenti dall’applicazione  della normativa sugli appalti, ha indicato i casi in cui anche gli affari legale sono egualmente esenti da qualsiasi procedura comparativa gli affari legali.<br />
La possibilità del ricorso al contratto d’appalto è, quindi, ammissibile in casi residuali, sempre che si dimostri, <em>ex art</em>. 23 citato, la convenienza  a farvi ricorso in luogo della stipula di un contratto d’opera professionale che, attesa la sua flessibilità, consente in ogni tempo la revoca dell’incarico, senza che, in caso di contestazioni,  si corra il rischio di dover instaurare un contenzioso nel quale, ai fini della risoluzione del contratto, sarà necessario provare l’inadempimento della controparte con riferimento all’organizzazione del servizio.</p>
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<p>Note</p>
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		<title>I processi di stabilizzazione nelle Regioni commissariate per il disavanzo sanitario. Possibili soluzioni alla luce delle indicazioni operative del Dipartimento della Funzione Pubblica.  A margine TAR Lazio Sez. III Quater sentenza 6 novembre 2017 (pubblicata il 29 marzo 2018) n. 3511</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/i-processi-di-stabilizzazione-nelle-regioni-commissariate-per-il-disavanzo-sanitario-possibili-soluzioni-alla-luce-delle-indicazioni-operative-del-dipartimento-della-funzione-pubblica-a-margine-tar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 17:44:03 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/i-processi-di-stabilizzazione-nelle-regioni-commissariate-per-il-disavanzo-sanitario-possibili-soluzioni-alla-luce-delle-indicazioni-operative-del-dipartimento-della-funzione-pubblica-a-margine-tar/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-processi-di-stabilizzazione-nelle-regioni-commissariate-per-il-disavanzo-sanitario-possibili-soluzioni-alla-luce-delle-indicazioni-operative-del-dipartimento-della-funzione-pubblica-a-margine-tar/">I processi di stabilizzazione nelle Regioni commissariate per il disavanzo sanitario. Possibili soluzioni alla luce delle indicazioni operative del Dipartimento della Funzione Pubblica.  A margine TAR Lazio Sez. III Quater sentenza 6 novembre 2017 (pubblicata il 29 marzo 2018) n. 3511</a></p>
<p>Il TAR del Lazio dichiara legittimo l’avviso di stabilizzazione del personale precario dell’Azienda Sanitaria di Latina nel quale si prevedeva, quale requisito di accesso, non solo l’aver maturato almeno tre anni di servizio, ma che tale periodo fosse stato conseguenza di una selezione pubblica. Formalmente ineccepibile, la decisione si scontra</p>
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<div style="text-align: justify;"><em>Il TAR del Lazio dichiara legittimo l’avviso di stabilizzazione del personale precario dell’Azienda Sanitaria di Latina nel quale si prevedeva, quale requisito di accesso, non solo l’aver maturato almeno tre anni di servizio, ma che tale periodo fosse stato conseguenza di una selezione pubblica. Formalmente ineccepibile, la decisione si scontra con le ampie aperture che la circolare n. 3/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica offre al personale flessibile, di norma non selezionato attraverso concorso. La soluzione più equa sembra essere la predisposizione di avvisi ai sensi dell’art. 35, comma 3 bis, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001 ove poter valorizzare, con apposito punteggio l’esperienza maturata dal personale. A questa ipotesi si aggiunge, a parere dello scrivente, la possibilità di strutturare l’eventuale preselezione dei candidati utilizzando i titoli, di servizio ovvero culturali, sull’esempio già sperimentato da Istituti nazionali di Diritto Pubblico.  </em></p>
<p><strong><em>Il fatto rimesso al giudizio del Tribunale Amministrativo.</em></strong><br />
Il Commissario Ad Acta per il disavanzo sanitario della Regione Lazio emana un Decreto con il quale autorizza l’indizione di procedure selettive di stabilizzazione del personale che, nel periodo indicato dal DPCM 6 marzo 2015 (nonché art. 1, comma 543 della legge n. 208/2015), è stato impegnato con carattere di precarietà presso le strutture sanitarie della Regione Lazio. Si tratta di norma di contrasto al precariato, atecnicamente definite “<em>stabilizzazioni</em>”.<br />
Centinaia di lavoratori a tempo determinato impugnano il citato Decreto in quanto, dalla lettera delle norme emanate, risulterebbero, di fatto, esclusi dalla procedure di stabilizzazione. Le ragioni dell’esclusione risiedono nel fatto che tale personale, a suo tempo, è stato assunto senza alcuna previa procedura pubblica di carattere concorsuale o comunque selettivo.<br />
La decisione, a livello operativo, apre una voragine che mette a rischio il funzionamento dell’Azienda Sanitaria Locale che, tra l’altro, dovrebbe anche privarsi, nell’immediato, del personale che da anni percorre le corsie. Personale che supera, a volte vistosamente, il periodo massimo di durata dei contratti a tempo determinato.<br />
Sembra ripetersi la fine del malcapitato “Oza” <a title="" href="#_edn1">[1]</a>, personaggio biblico che per impedire che l’Arca dell’Alleanza cada dal carro che la trasporta, il quale si era inclinato, la sostenie con le mani. Così facendo infrange la regola secondo la quale solo i preti levitici potevano toccare l’oggetto sacro, e Dio lo punì con una morte istantanea. Per proteggere un bene prezioso se ne ottiene una tremenda sanzione.<br />
Così leggi, decreti e circolari che mirano a stabilizzare precari, potrebbero paradossalmente portare ad improvvisi vuoti d’organico. E qui non si tratta di lavoro d’ufficio, ma di garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza. Nessuno se ne dolga, ma si tratta di necessità ed urgenze particolarmente evidenti.<br />
L’art. 97 della Costituzione impone un concorso per poter entrare nei ruoli dell’amministrazione pubblica. Parole chiare: “<em>agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge</em>”.<br />
La norma, tra le più note e conosciute della Carta, contempla uno dei precetti più discussi tra quelli che presiedono l’ingresso stabile nel pubblico impiego, quel “<em>salvo i casi stabiliti dalla legge</em>” che rappresenta una deroga alla regola, da limitare in modo rigoroso<a title="" href="#_edn2">[2]</a>.  Da qui parte la problematica sulle stabilizzazioni.<br />
Un termine, “stabilizzazione”, che ogni tanto riemerge con maggior forza nel dibattito politico e produce norme. Ecco dunque tre interventi legislativi negli ultimi cinque anni: la legge n. 125/2013 (dal quale discende il DPCM 6 marzo 2015), il comma 543 dell’art. 1 della legge 208/2015 e l’attuale D.lgs. 75/2017. Testi che si inseriscono nella varie riforme del pubblico impiego e “<em>non a caso da parecchi anni gli operatori si arrovellano con alcune questioni interpretative di particolare complessità, che impediscono alle Amministrazioni Pubbliche di procedere in una ricerca razionale ed efficace delle risorse umane</em>”<a title="" href="#_edn3">[3]</a>.<br />
La sentenza in commento offre la possibilità di cimentarsi sulla questione menzionata nel settore sanitario e ci si propone di inserire la problematica nell’ambito di una cornice finanziaria particolarmente complessa quale le Regioni soggette a Piani di Rientro dal deficit sanitario. Una Piano soggetto a continuo monitoraggio e verifiche ma che, dal punto di vista delle risorse umane, produce quella condizione di eccezionalità e straordinarietà che sono la base del ricorso a contratti a tempo determinato.<br />
Per il resto, si propone di sperimentare una procedura nel settore sanitario che, nella convinzione di chi la descrive in questo elaborato, è in linea con la normativa vigente.<br />
<strong><em>Il carattere eccezionale e temporaneo del Commissariamento per l’attuazione dei Piani di Rientro dal disavanzo sanitario. </em></strong><br />
Il tentativo di rafforzare il sistema di responsabilizzazione delle Regioni da parte del Legislatore è in atto da oltre un decennio. Ne sono conferma il D.lgs. n. 56/2000<a title="" href="#_edn4">[4]</a> e la Riforma del Titolo V della Costituzione del 2001<a title="" href="#_edn5">[5]</a>.<br />
Con le norme citate venne confermata la piena responsabilità delle Regioni nel ripiano degli eventuali disavanzi e veniva anche abolito il vincolo di destinazione delle risorse trasferite dalla Stato per il finanziamento dei “Livelli Essenziali di Assistenza”<a title="" href="#_edn6">[6]</a> (LEA). Preso atto che il decreto 56/2000 non ha avuto piena attuazione, questo è stato sostituito da un sistema di accordi tra Stato e Regioni.<br />
In questo quadro, il Governo verifica costi e ricavi dei livelli Aziendali e Regionali, verifica l’equilibrio di bilancio ed attua un attento monitoraggio<a title="" href="#_edn7">[7]</a>. Si può arrivare ad imporre ai sistemi sanitari l’attuazione di “Piani di Rientro” (PdR)<a title="" href="#_edn8">[8]</a>.<br />
Nel caso di mancata presentazione o di inadeguatezza del Piano di Rientro, qualora la regione non adotti provvedimenti necessari a ripianare il disavanzo, è prevista la nomina di un “Commissario Ad Acta” con il compito di porre in essere le azioni necessarie a far fronte alla situazione<a title="" href="#_edn9">[9]</a>. E’ il caso della Regione Lazio. Seguono altre sanzioni quali il “blocco automatico del turn over” del personale del servizio sanitario regionale. Un “blocco” derogabile solo ed esclusivamente nel caso in cui vengano rispettati stretti vincoli finanziari espressi dagli obiettivi dei piani di rientro dal disavanzo<a title="" href="#_edn10">[10]</a>.<br />
Ne discende un continuo controllo e monitoraggio dei conti che portano a precise disposizioni in tema di possibilità di assunzioni, sia a tempo determinato che indeterminato.<br />
Esempi ne sono il DCA n. 138/2016, ove il Commissario autorizza l’assunzione presso la ASL di Latina, preso atto che “<em>dall’esame del costo del personale del IV trimestre 2015 dell’Azienda USL di Latina si evince il rispetto dell’obiettivo della spesa per il personale nella percentuale dell’1,4% rispetto alla spesa per il personale del 2004</em>”<a title="" href="#_edn11">[11]</a>, già preceduto dal DCA n. U00539 del 2015 che prevedeva una certificazione a cadenza semestrale.<br />
Un monitoraggio e controllo che, come si dirà di seguito, implica una situazione di incertezza che consente pacificamente di affermare che il sistema sanitario del Lazio, così come nelle restanti regioni Commissariate per l’attuazione del Piano di Rientro del disavanzo sanitario, si trova in quelle situazioni “eccezionali” ovvero “straordinarie” che consentono il ricorso a contratti di lavoro flessibile.</p>
<p><strong><em>I requisiti di attuazione di processi di “stabilizzazione”. </em></strong><br />
Il problema della gestione del personale a tempo determinato, nel complessivo quadro economico della Pubblica Amministrazione, è da tempo oggetto di attenzione da parte del legislatore. Per citare l’esempio più eclatante si può far riferimento all’evoluzione dell’art. 36 del D.lgs. n. 165/2001.<br />
L’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D.lgs. 75/2017, stabilisce come le Amministrazioni Pubbliche possano stipulare contratti di lavoro a tempo determinato “<em>nel rispetto degli artt. 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81</em>” e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, così come disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del medesimo decreto 81/2015<a title="" href="#_edn12">[12]</a>. Nell’attuale formulazione, l’art. 36 dispone inoltre come i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, e i contratti di somministrazione di lavoro a termine, possano essere stipulati soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale<a title="" href="#_edn13">[13]</a>.<br />
L’alternativa tra le due condizioni, da intendersi razionalmente come allargamento delle possibilità di ricorso alle predette forme contrattuali, era stata dissimulata dalla circolare n. 5/2013 la quale recita: “<em>si precisa che la sostituzione della congiunzione “e”, che era nel precedente testo, con la “o” non va intesa come tentativo di ampliare lo strumento del lavoro flessibile, ma piuttosto come correzione di una discrasia che presentava la precedente formulazione, discrasia che destava dubbi sulla possibilità di ricorrere al lavoro a termine per esigenze sostitutive, in altre parole per quelle tipiche che giustificano il lavoro flessibile. Le esigenze sostitutive sono oggettivamente di tipo temporaneo ma non eccezionale, giacché molto spesso prevedibili e programmabili</em>”<a title="" href="#_edn14">[14]</a>.<br />
Pur apprezzando lo sforzo “grammaticale” del Ministero, una congiunzione resta tale e, a livello alfabetico, una “o” non può essere intesa come una “e”! Tra l’altro, si tratta di concetti assai diversi. “<em>La temporaneità potrà ravvisarsi nella ricorrenza di fenomeni tali da accrescere il fabbisogno di risorse umane in maniera transuente ma non straordinaria, mentre l’eccezionalità ricorre tutte le volte in cui la necessità di ricorrere alla deroga assume carattere di straordinarietà rispetto all’attività istituzionale</em>”<a title="" href="#_edn15">[15]</a>. Situazioni diverse che, se da richiedere congiuntamente ovvero disgiuntamente, comportano una scelta politica particolarmente rilevante.<br />
Tanto premesso è evidente che vi sia la possibilità, regolamentata dall’ordinamento, per la quale possono entrare nell’amministrazione pubblica professionalità con contratto di lavoro diverso da quello a tempo indeterminato. Il fenomeno è conosciuto come “precariato” e fa emergere, nel tempo, esigenze di “stabilizzazione”.<br />
Il termine “stabilizzazione” non trova una definizione nel linguaggio tecnico-giuridico. Della palese lacuna vi è esplicita ammissione in una circolare del Ministro della Funzione pubblica del 2008 : “<em>il concetto di stabilizzazione non ha una valenza giuridica e non va in nessun caso inteso come intervento volto alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro determinato in quanto ciò risulta incompatibile con le disposizioni previste in materia di costituzione di rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</em>”<a title="" href="#_edn16">[16]</a>. Sul punto soccorre la giurisprudenza che definisce la “stabilizzazione” uno “<em>strumento di reclutamento</em>”<a title="" href="#_edn17">[17]</a>.<br />
Sempre la giurisprudenza, oltre a richiamare la validità costituzionale delle stabilizzazioni ai sensi dell’art. 97 della Costituzione<a title="" href="#_edn18">[18]</a>, precisa che trattasi di meccanismo che consente alla p.a. di continuare ad avvalersi di personale già adeguatamente formato e dotato delle necessarie capacità professionali per svolgere con profitto le mansioni richieste<a title="" href="#_edn19">[19]</a>. Si aggiunge, inoltre, che la procedura di stabilizzazione risulta funzionale ad obiettivi di risparmio sui costi finanziari del personale, oltre che garanzia dell’interesse pubblico alla riduzione del precariato nella p.a.<a title="" href="#_edn20">[20]</a>. In sintesi, un procedimento di reclutamento diverso da quello ordinario che agevola il personale già in servizio con forme di lavoro pubblico “instabile”. In date condizioni, tale strumento, può rispondere correttamente al perseguimento di interessi pubblici.<br />
Queste “condizioni”, da verificare con estrema attenzione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, vengono a realizzarsi pienamente nelle Regioni sottoposte ad un Piano di Rientro. Piani miranti alla razionalizzazione che, nel pubblico come nel privato, incidono in maniera pesante sul costo del personale.<br />
Anche per avviare percorsi di stabilizzazione, come per l’emanazione di concorsi pubblici di reperimento, il percorso amministrativo prescritto dalla norme è tutt’altro che agevole<a title="" href="#_edn21">[21]</a> e, tra l’altro, prevede la c.d. mobilità obbligatoria<a title="" href="#_edn22">[22]</a>. Unica agevolazione in caso di “stabilizzazioni” è riferita alla procedura di mobilità volontaria<a title="" href="#_edn23">[23]</a>, che non è richiesta nell’attuale art. 20 della D.lgs. n. 75/2017, così come era esclusa nel DPCM 6 marzo 2015<a title="" href="#_edn24">[24]</a>.<br />
Una menzione particolare merita l’art. 2 del già citato DPCM marzo 2015.<br />
La norma, in tema di possibilità di concorsi riservati, recita: “<em>Nel rispetto del principio di adeguato accesso dall’esterno, le procedure</em> (riservate), <em>bandite nel rispetto dei vincoli di contenimento delle spesa di personale previsti dalla legislazione vigente</em>” previo esperimento delle procedure di cui all’art. 34 bis del D.lgs. 165/2001 “<em>sono riservate al personale …che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato negli ultimi cinque anni, almeno tra anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura</em>”.<br />
Nel testo appena riprodotto, il mancato richiamo a “procedure concorsuali di selezione” poteva generare, come in effetti ha generato nel caso in commento<a title="" href="#_edn25">[25]</a>, la teoria secondo la quale poteva procedersi alla stabilizzazione dei precari anche se questi non fossero stati selezionati attraverso una selezione pubblica. In effetti, in altre occasioni, il Legislatore era stato più puntuale. Per esempio, anche la legge di stabilità 2014<a title="" href="#_edn26">[26]</a> conteneva una norma dedicata alla stabilizzazione del personale. Il quell’occasione da un lato si prescriveva il requisito dei 36 mesi di lavoro a tempo determinato presso l’Amministrazione, ma dall’altro si specificava in chiaro che doveva trattarsi di una assunzione avvenuta tramite “<em>procedure di evidenza pubblica</em>”<a title="" href="#_edn27">[27]</a>.<br />
La possibile superfluità di procedure concorsuali per l’accesso con contratto a tempo determinato, quale elemento da cui far discendere l’aspettativa di un concorso riservato, era alimentata anche da una successiva norma, stavolta prevista nella legge di stabilità 2016. L’art. 1, comma 543 della legge n. 208/2015 la quale prevede la possibilità, per gli enti del S.S.N. di indire procedure concorsuali straordinarie, nell’ambito delle quali “<em>riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50%, al personale medico, tecnico professionale e infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia ma maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti</em>”. Com’è evidente, in Sanità, prima che in altri settori, le “<em>altre forme di lavoro flessibile</em>” entravano, non da oggi<a title="" href="#_edn28">[28]</a>, a far parte di disposizioni di contrasto al precariato.<br />
Tuttavia, la citata interpretazione, che creava aspettative di trasformazione diretta del contratto da “tempo determinato” ad “indeterminato” aveva un primo argomento di criticità nel  DCA U00539/2015 al quale seguiva un successivo Decreto del Commissario Ad Acta (DCA, n. U00573/2015<a title="" href="#_edn29">[29]</a>), dove, in relazione alle procedure di stabilizzazione da attivare veniva ritenuto opportuno “<em>precisare che potrà partecipare alle procedure concorsuali sopra richiamate unicamente il personale le cui modalità di assunzione e di ingresso nella pubblica amministrazione non siano in contrasto con le vigenti disposizioni di legge statale e regionali, ivi compresa la specifica normativa di attuazione del Piano di Rientro”.</em><br />
Il richiamo alla modalità di assunzione e di ingresso nella pubblica amministrazione “<em>non in contrasto con la legge</em>” portavano ad una prima smentita alla teoria secondo la quale poteva entrare nei ruoli dell’amministrazione anche il lavoratore assunto a tempo determinato senza concorso<a title="" href="#_edn30">[30]</a>. Ma la definitiva chiusura della problematica arrivava tramite la giurisprudenza, non solo amministrativa<a title="" href="#_edn31">[31]</a>, ma costituzionale. La Corte costituzionale, in casi di trasformazione del rapporto di lavoro (da precario a stabilizzato), ha già statuito come sia un passaggio che può riguardare “<em>soltanto soggetti che siano stati selezionati ab origine mediante procedure concorsuali</em>”<a title="" href="#_edn32">[32]</a>.<br />
Da quanto descritto nelle precedenti pagine si può confortare la convinzione che le procedure dedicate alla stabilizzazione del personale, consistenti in concorsi “riservati”, non si applicano verso il personale a tempo determinato (ovvero coordinato e continuativo) che non sia stato selezionato attraverso procedure concorsuali. Conformemente alla decisione in commento.</p>
<p><strong><em>Le condizioni che giustificano la sottoscrizione di contratti a termine nelle Regioni sottoposte a Commissariamento del disavanzo sanitario. </em></strong><br />
Per quanto riguardo alla Regioni sottoposte al Piano di Rientro, specie se Commissariate come la Regione Lazio, sembra pacifico che entrambe le condizioni che giustificano il ricorso a contratti a tempo determinato si realizzino. Il continuo controllo dei conti, i quali potrebbero, ipoteticamente, peggiorare rapidamente, unito all’eccezionalità intrinseca nel Commissariamento degli organi regionali competenti in materia, appaiono razionalmente giustificare la presenza (in questo caso contemporanea) di entrambe le condizioni descritte nell’art. 36 del D.lgs. n. 165/2001.<br />
In questo senso, le previsioni della norma citata, che divergono rispetto al sistema di lavoro privato dove è in vigore la “acausalità” del contratto a tempo determinato e l’abolizione del termini al contratto, vengono rispettate nell’impiego in sanità. Ne è un esempio chiaro il DCA n. U00386 del 2016<a title="" href="#_edn33">[33]</a> nel quale la proroga dei contratti flessibili viene ampiamente motivata dal Commissario Ad Acta.<br />
Quanto alla durata del rapporto a termine, l’art. 19, comma 1 del D.lgs. 81/2015<a title="" href="#_edn34">[34]</a> ne prevede la fissazione in complessivi trentasei mesi (ampliati in alcuni casi dall’ipotesi di CCNL in via di definizione).<br />
Questi limiti temporali, di fronte ad una situazione di emergenza, comune a tutte le Regioni sottoposte ad un Piano di Rientro, sono stati superati, nel Lazio come altrove, in ragione della salvaguardia dei Livelli Essenziali di Assistenza. Nei limiti della legislazione vigente si rinvengono Accordi Sindacali in materia: accordo del 29 dicembre 2010 ed il successivo datato 29 dicembre 2012. Rilevante anche l’accordo sottoscritto in sede regionale in data 16 luglio 2015 nel quale, in conformità a quanto già disposto dal DPCM 6 marzo 2015, venivano ulteriormente prorogati i contratti a tempo determinato in essere.<br />
Una deroga ripresa anche dal vigente D.lgs. n. 81/2015 che, in tema di lavoro a tempo determinato, prevede una esclusione espressa dell’intero capo al quale si fa riferimento: “<em>Sono, altresì esclusi, dal campo di applicazione del presente capo…i contratti a tempo determinato stipulati…con il personale sanitario, anche dirigente, del Servizio Sanitario Nazionale</em>”<a title="" href="#_edn35">[35]</a>.<br />
E’ dal groviglio delle disposizioni sopra elencate che discende, nel Lazio come in altre regioni, il problema dell’attuale precariato. Personale che pur avendo maturato numerosi anni di lavoro a tempo determinato non può, per assenza di preventiva procedura selettiva in ingresso nella P.A., usufruire della possibilità offerte dalle norme di contrasto al precariato.<br />
Ma, in tema di deroghe e peculiarità, va segnalato il nuovo CCNL comparto Sanità, in via di sottoscrizione definitiva. Si legge: “<em>Per il personale sanitario, il relativo limite di durata massima dei contratti a tempo determinato, ivi compresi gli eventuali rinnovi, dovrà essere individuato dalla singola Azienda o Ente in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza e in conformità alle linee di indirizzo emanate dalle regioni”. </em>Trattasi di inciso che poco o nulla condivide con le conclusioni della medesima norma (dove vi è coincidenza con il nuovo CCNL Regioni ed Autonomie Locali), che ribadiscono che “<em>Comunque, anche per tale personale, la deroga alla durata massima non può superare i dodici mesi</em><strong>”. </strong>Vi è una evidente sottovalutazione del bene tutelato.<br />
In tutti i nuovi CCNL in via di sottoscrizione si prevede che gli Enti “<em>disciplinano, con gli atti previsti nei rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all’art. 35 del D.lgs. 165/2001, le procedure selettive per l’assunzione di personale a tempo determinato</em>”. E, nello stesso impianto contrattuale si afferma che : “<em>Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, e fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 2 con riguardo al personale sanitario, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima categoria, è possibile derogare alla durata massima di trentasei mesi di cui al comma 2. Tale deroga non può superare i dodici mesi e può essere attuata esclusivamente nei seguenti casi : a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti; b) particolari necessità di Aziende o Enti di nuova istituzione; c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità; d) prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; e) rinnovo o proroga di un contributo finanziario</em>”.<br />
Altra peculiarità del CCNL comparto Sanità è l’uso dei contratti di somministrazione dove si prescrive che “<em>è rimessa alla valutazione delle Aziende o Enti la possibilità di ricorrere alla forma di flessibilità di cui al presente articolo per le esigenze dei servizi di emergenza</em>”. In maniera significativa il CCNL Sanità afferma che “<em>il contratto di somministrazione non è utilizzabile per fronteggiare stabilmente le carenze di organico</em>”.  Viene lasciata all’Azienda Sanitaria, e non alle Regioni ovvero Enti Locali, la possibilità di ricorrere alla “<em>flessibilità, tenendo conto dell’economicità dello strumento e della programmabilità delle urgenze</em>”.<br />
Verificato, in breve, le norme sulle forme di lavoro “instabile” nei nuovi contratti collettivi occorre far emergere alcune considerazioni: a) con disposizioni nazionali (attuale art. 36 D.lgs. 165/2001) e contrattuali (CCNL comparto sanità) si prescrivono procedure selettive per l’assunzione a tempo determinato; b) non vi sono selezioni per il contratto di somministrazione; c) in tema di durata dei contratti, mentre i 36 mesi, a tempo determinato, sono prorogabili solo in alcuni casi, e non oltre 12 mesi, non si riscontrano limiti temporali al contratto di somministrazione; d) la contrattazione flessibile (come la somministrazione) per i “servizi di emergenza” e le “urgenze” è lasciata alla discrezionalità dell’Azienda Sanitaria.<br />
Ebbene, emerge in maniera evidente che le procedure di stabilizzazione nel comparto Sanità, così come in tutta l’amministrazione pubblica, non escludono agevolazioni per coloro che non sono stati assunti con contratti di somministrazione-lavoro (ex art. 35, comma 3 bis, del D.lgs. 165/2001);<br />
Senza entrare in interpretazioni particolarmente fantasiose, si può far riferimento a quanto afferma la Circolare n. 3/2017<a title="" href="#_edn36">[36]</a> a firma del Ministro Madia nei confronti delle modifiche apportate all’art. 35, comma 3 bis, lett. b). La norma disciplina le procedure di reclutamento definite “speciali a regime” volte alla valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita dai titolari di rapporto di lavoro flessibile con l’amministrazione che emana l’avviso. A norma del comma 3 bis, lett. b) le procedure si svolgono mediante concorso pubblico, a valere sul limite massima del 50% delle facoltà ordinarie di assunzione: “<em>per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata …di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendente dell’amministrazione che emana l’avviso</em>”. La circolare citata testualmente afferma che “<em>l’art. 6, comma 1, lett. b del citato D.lgs. n. 75/2017 ha sostituito alla leggera b) il riferimento al solo contratto di “collaborazione coordinate e continuativa” con quello, più ampio, al contratto di “lavoro flessibile”. La modifica comporta che la valorizzazione dell’esperienza professionale maturata dal personale possa riferirsi ad una più ampia platea e, dunque, a tutte le tipologie di lavoro flessibile di cui all’art. 36, comma 2, e dell’art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001 ivi compresi i titolari di contratti di somministrazione di lavoro</em>”<a title="" href="#_edn37">[37]</a>.<br />
Ne deriva la conclusione che l’art. 35, comma 3-bis lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, che agevola il concorso al personale flessibile, si applicherebbe anche a coloro che non sono stati selezionati tramite procedura concorsuale.<br />
Sul punto si condivide “<em>un certa perplessità riguardo all’omologazione recata dalla norma tra i due istituti (quello della somministrazione e quello del contratto a tempo determinato), in specie per quel che riguarda il momento genetico del rapporto di lavoro con la PA, laddove si prevedono forme di selezione concorsuale per il solo personale subordinato a tempo determinato</em>”<a title="" href="#_edn38">[38]</a>.<br />
<strong><em>Il mancato esperimento di procedure selettive per l’assunzione a termine. </em></strong><br />
In altre occasioni, nelle procedure di contrasto al precariato, la preventiva selezione per accedere a contratti di lavoro “instabile” non era stata prevista. Si fa riferimento all’ampia stagione di assunzione di personale precari che ha avuto inizio con l’art. 1, commi 519, 520, 529 e 940 della Legge finanziaria per l’anno 2007<a title="" href="#_edn39">[39]</a>. Anzi, la circolare del dipartimento della Funzione Pubblica n. 7 del 2007 specificava che nelle stabilizzazioni da attuare “<em>dovrà essere rispettato il principio posto dall’art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dell’accesso tramite procedure selettive, con la conseguenza che qualora occorra procedere alla stabilizzazione di personale che non abbia sostenuto procedure selettive di tipo concorsuale, la stabilizzazione per tale personale sarà subordinata al superamento di tali procedure che saranno a tal fine disposte dalle amministrazioni che dovranno assumere definitivamente i dipendenti interessati</em>”<a title="" href="#_edn40">[40]</a>.<br />
Ad oltre dieci anni di distanza dalle norme appena menzionate, il legislatore è divenuto molto più esigente. L’art. 20 del D.lgs. n. 75/2017, nei due commi fondamentali prevede il preventivo (e non sanabile) accesso nella pubblica amministrazione attraverso selezione pubblica. Da questo presupposto, unito ad altri, discende una stabilizzazione “a domanda” (comma 1), ovvero un concorso riservato (comma 2).<br />
Dalla sentenza in commento, emerge come presso la Asl di Latina vi è un numero considerevole di personale precario assunto in assenza di una procedura selettiva. Oggi, questi lavoratori reclamano una stabilizzazione attraverso procedure riservate, ovvero, addirittura a semplice “domanda”<a title="" href="#_edn41">[41]</a>.<br />
Ebbene, da quanto consta a questa analisi, le aspettative, ancorché comprensibili, degli operatori sanitari precari del Lazio non possono essere soddisfatte.<br />
Più agevole è la valorizzazione dell’esperienza pregressa, anche in assenza di un precedente concorso pubblico di selezione, sia per i contratti a tempo determinato, sia per quelle forme flessibili non meglio specificate dall’art. 1, comma 543 della Legge 208/2015. Una valorizzazione da attuare attraverso il ricorso alle possibilità offerte dell’art. 35, comma 3 bis, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001.<br />
Sul punto si sottolinea che sono numerose le pronunce di incostituzionalità delle leggi regionali che tentavano di trasformare i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato senza alcuna procedura selettiva<a title="" href="#_edn42">[42]</a>, ovvero riservavano interi concorsi esclusivamente ai precari della P.A. che non erano stati assunti tramite concorso; in altre occasioni reiteravano contratti a tempo determinato dichiarati nulli<a title="" href="#_edn43">[43]</a>…ed altre forzature<a title="" href="#_edn44">[44]</a>.<br />
Non si mette in dubbio la competenza regionale in materia, infatti, “<em>la regolamentazione dell’accesso ai pubblici impieghi mediante concorso è riferibile all’ambito della competenze esclusiva statale, sancita dall’art. 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione solo per quanto riguarda i concorsi indetti dalle Amministrazioni statali e dagli Enti pubblici nazionali. Non altrettanto può dirsi per l’accesso agli impieghi presso le Regioni e gli altri Enti Regionali</em>”<a title="" href="#_edn45">[45]</a>.<br />
Tuttavia, posto che le regole del concorso per l’ingresso presso la Regione (o sue articolazioni) sono di competenza regionale, ciò non significa, tuttavia, che si possa eludere il concorso pubblico. Una tale deroga alla normativa generale può essere tollerata solo per specifiche esigenze “<em>di carattere eccezionale riconducibili a situazioni e fattispecie rinvenibili in disposizioni dell’ordinamento statale, ed in ambiti specifici dettati da norme regionali, sempre che i criteri ivi contenuti si pongano in linea di intrinseca coerenza con il principio di buon andamento dell’amministrazione</em>”<a title="" href="#_edn46">[46]</a>.<br />
A ben vedere, le numerose pronunce di incostituzionalità delle norme in tema di stabilizzazioni vertono su vari aspetti che vanno da valutazioni di natura finanziaria<a title="" href="#_edn47">[47]</a>, all’inquadramento puntuale delle amministrazioni ammesse alla stabilizzazione<a title="" href="#_edn48">[48]</a>, ma per la maggior parte si tratta di incostituzionalità discendente da gravi difetti di motivazione. Non può essere sufficiente a giustificare una procedura di stabilizzazione la semplice circostanza che taluni dipendenti abbiano prestato attività presso l’amministrazione, ovvero il semplice fatto che tale personale abbia maturato una “<em>aspettativa ad una misura di stabilizzazione</em>”<a title="" href="#_edn49">[49]</a>. In altri termini, la Corte costituzionale dichiara illegittime le disposizioni che pongono dei privilegi in capo a taluni lavoratori senza motivare in merito alle esigenze straordinarie e coerenti che dovrebbero esplicitare le ragioni di pubblico interesse alla base delle agevolazioni concesse<a title="" href="#_edn50">[50]</a>.<br />
Ebbene, la possibilità di una stabilizzazione per tali vie è impraticabile, viceversa, ne può essere sperimentata una diversa.<br />
Quindi, sul punto, si condivide la scelta delle Asl del Lazio, dove è stato richiesto, per essere ammessi a stabilizzazioni, una precedente selezione concorsuale. Una scelta imposta anche dalle puntuali indicazioni del Commissario Ad Acta. Nell’approvazione del budget assunzionale per l’anno 2016 e nell’anno 2017 per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale<a title="" href="#_edn51">[51]</a> si può prendere atto  della responsabilità delle stesse Aziende alle quali spetta in “esclusiva” la “responsabilità” della “<em>verifica del rispetto delle disposizioni statali, regionali e del Commissario Ad Acta in materia di assunzione di personale e di proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato prevedendo sin d’ora che, il mancato rispetto di tali norme determinerà la risoluzione del rapporto di lavoro, oltre che alle conseguenti responsabilità sia in capo al soggetto che abbia reso una dichiarazione mendace, sia in capo alle strutture amministrative di vertice delle Aziende</em>”.<br />
Accade in questo modo che l’ultimo avviso emanato dalla ASL di Latina sia formalmente ineccepibile dal punto di vista formale, mentre crea problemi funzionali per quanto attiene ai numerosi precari in servizio<a title="" href="#_edn52">[52]</a>. Cosi facendo si salvaguardano coloro che hanno tutte le caratteristiche richieste dalla normativa vigente<a title="" href="#_edn53">[53]</a>.<br />
Tuttavia, se uno scopo hanno queste pagine è quello di proporre una ipotesi di soluzione, conforme alle norme, per coloro che non hanno superato, sino ad oggi, una procedura selettiva, ma lavorano da anni presso il servizio sanitario regionale.<br />
Ebbene, un primo assunto che potrebbe estrapolarsi da quanto illustrato è che, nel caso vi fosse una motivazione rigorosa e puntuale, l’amministrazione potrebbe restringere, ovvero evitare, l’espletamento di un pubblico concorso per il reclutamento di risorse umane. Tuttavia, l’obiettivo della presente dissertazione non è questo, ma quello, molto più modesto, di dimostrare la discrezionalità dell’amministrazione regionale di poter inserire nei bandi di concorso requisiti ulteriori di partecipazione, oltre alla qualifica richiesta dalla normativa per l’accesso ad un determinato profilo, con particolare riferimento ad una minima anzianità di servizio. Sull’ammissibilità di una tale prospettiva si è già espressa, in altri contesti, la Suprema Corte<a title="" href="#_edn54">[54]</a> la quale afferma che “<em>la presenza di norme nazionali per l’accesso ad un determinato profilo non esclude il potere della PA di richiedere, oltre al possesso del suddetto titolo, ulteriori requisiti finalizzati alla selezione del miglior personale possibile</em>”, tra i quali, una data anzianità di servizio.<br />
Sul punto, interviene anche il legislatore regionale del Lazio nella citata legge n.  4/2017 che prevede : “<em>ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal DPCM 6 marzo 2015 e dall’art. 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, relativo alle procedure concorsuali straordinarie per l’assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, si considera, per il personale in possesso dei requisiti ivi richiesti, il servizio svolto, anche in deroga alle procedure previste dalla normativa regionale”</em>.<br />
Ma su quest’ultima disposizione normativa regionale si nutrono dubbi di legittimità. Da un lato appare un tentativo di “sanatoria tardiva”, così come espresso dalla Tribunale Amministrativo, mentre dall’altro incontra ostacoli di ordine costituzionale<a title="" href="#_edn55">[55]</a> come nel caso del famoso arresto sul concorso per dirigenti dell’Agenzia delle Entrate. In quel caso, tra le criticità riscontrate, vi erano anche <em>“criteri di selezione tesi a privilegiare i dirigenti nominati senza preventivo concorso pubblico </em>(45 punti su 80)<a title="" href="#_edn56">[56]</a>. Tale comportamento veniva, successivamente, sanzionato a più riprese. Per quanto qui interessa, il Consiglio di Stato richiamava un importante assunto della Corte Costituzionale (n. 205 del 2004) secondo il quale “<em>se è vero che il principio del concorso pubblico non ostacola la previsione di accesso intese a consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nell’amministrazione, tuttavia il principio stesso, salvo circostanze eccezionali, non tollera la riserva integrale dei posti disponibili in favore del personale interno” </em>e <em>“la regola del concorso pubblico… può essere derogata dal legislatore… purché non venga leso il principio di ragionevolezza</em>”.<br />
Nonostante quanto appena illustrato, l’ipotesi di soluzione demandata a queste pagine, non appare in antinomia ovvero antitesi ai principi esposti.<br />
Nel settore sanitario del Lazio la deroga al concorso, ma soprattutto le reiterate proroghe dei contratti a termine sono originate da razionalità. In primo luogo i Direttori Generali hanno valutato la necessità di assicurare, in emergenza, la tutela della salute (i LEA) e, soprattutto, è lo stesso legislatore, nazionale e regionale, a dettare deroghe nel settore sanitario. Si tratta di deroghe “razionali”, in un quadro complessivo, temporaneo ed eccezionale, dovuto alla condizione di instabilità economico-finanziaria tipica di ogni Piano di Rientro a coordinamento commissariale. Come si è già accennato, il continuo monitoraggio, trimestrale ovvero semestrale, avrebbe potuto comportare, inaspettatamente, un aggravarsi della situazione tale da dover recidere i contratti i lavoro, ovvero l’impossibilità di poter contare su procedure concorsuali, solitamente aventi una durata, nella migliore delle ipotesi, superiori ai tempi previsti per le verifiche contabili (trimestrali). E se ciò vale per eventuali concorsi a tempo determinato, è di palmare evidenza in eventuali concorsi a tempo indeterminato, con annessi ricorsi<a title="" href="#_edn57">[57]</a>.<br />
Quindi, in sintesi, nulla vieta che al personale assunto a tempo determinato, anche in assenza di procedura selettiva, possa riconoscersi un punteggio particolare per quanto attiene all’esperienza pregressa, basta avere l’accortezza di non riservare a costoro, tramite un sistema di pesi e contrappesi, tutti i posti a concorso.<br />
Questa tesi può convincere se si riflette sul fatto che la richiesta di un pregresso concorso pubblico per i “soli” contratti a tempo determinato, contrasta palesemente con la circolare della Funzione pubblica n. 3/2017. La circolare, infatti, non richiede quale “indispensabile”, per vedersi attribuire punteggi specifici in un concorso (emanato ex art. 35, comma 3 bis, lett. b del D.lgs. 165), l’aver superato una selezione pubblica. Si pensi alla possibile, ingiustificata ed ingiustificabile, “disparità di trattamento” nei confronti del personale somministrato che, assunto (legittimamente) a chiamata diretta dall’Agenzia per il Lavoro, potrebbe usufruire della valorizzazione dell’esperienza pregressa nei concorsi mentre ciò sarebbe precluso ai lavoratori a tempo determinato, in ipotesi assunti in maniera illegittima.<br />
L’idea che si propone di seguito, si fonda sulla convinzione della possibilità che tale esperienza, maturata a tempo determinato, ovvero in somministrazione, entri nel novero dei titoli valutabili ex D.P.R. n. 483/1997 e D.P.R. 220/2001.   L’idea non è nuova in dottrina, anche se rinviata a disposizioni di legge che, viceversa, in questa sede non sembrano necessarie. È stato sostenuto che “<em>si sarebbero pertanto potuti fissare ex lege criteri premiali inerenti i titoli in caso di successiva concorsualità a tempo indeterminato a vantaggio di quanti già impiegati a termine in analoghe qualifiche e mansioni poste a selezione”</em><a title="" href="#_edn58">[58]</a>.<br />
Su questo tema si basa l’ipotesi di strutturare i concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato dove, in caso di numerose domande di ammissione (condizione non probabile ma certa), una parte dei titoli già previsti dal D.P.R. 483/1997 (ma uguale discorso può ripetersi per il D.P.R. 220/2001), siano utilizzati ai fini di attuare una “pre-selezione”. Con l’accorgimento di non dare ai titoli di servizio presso la stessa Azienda che emana l’avviso una valutazione tale da rendere molto difficile (ovvero impossibile), l’accesso al concorso da parte di candidati diversi dagli attuali precari della medesima ASL. Questi ultimi potrebbero partecipare vantando una esperienza più vasta in altre realità del SSN, ovvero una serie rilevante di titoli di cultura e specializzazione.<br />
In tema di titoli di cultura, l’idea espressa in queste pagine è già attuata nel panorama nazionale con particolare riferimento al reclutamento presso la Banca d’Italia. Il meccanismo procedurale seguito dall’Istituto di diritto pubblico si fonda sull’attribuzione di punteggi oggettivi ad una serie di elementi (in genere titoli accademici nonché, l’alquanto criticabile, “voto” di laurea).<br />
Il funzionamento dei concorsi di cui si fa cenno è il seguente: completata la domanda di partecipazione, secondo i punteggi indicati nell’avviso per ogni “titolo”, l’Istituto elabora una graduatoria di candidati.<br />
Solo una parte dei richiedenti, facenti parte della graduatoria, verrà chiamato a sostenere le prove di concorso.<br />
Come è a tutti noto, la Banca d’Italia è una Amministrazione non ricompresa nel processo di privatizzazione del pubblico impiego. Ma se è vero che la giurisprudenza ha evidenziato che il citato Istituto ha delle indubbie peculiarità in quanto “<em>la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della Banca d’Italia gode di autonomia ordinamentale</em>”<a title="" href="#_edn59">[59]</a>, è anche evidente che nella fase di reperimento di personale il medesimo istituto non può discostarsi notevolmente dalla disciplina generale richiedendo, ad esempio, un voto di laurea “minimo” quale requisito di partecipazione ai concorsi<a title="" href="#_edn60">[60]</a>.<br />
Si aggiunga, che esempi di “pre-selezioni” per titoli appaiono anche in altri settori della pubblica amministrazione, come ad esempio nelle Università ove è frequente una selezione di tale tipologia per quanto attiene alle domande di concorso per ricercatore ovvero dottorando<a title="" href="#_edn61">[61]</a>.<br />
In sostanza, la soluzione che si prospetta è una limitazione all’ingresso al concorso a due sole tipologie di candidati:<br />
a) coloro che hanno prestato il proprio lavoro presso l’Amministrazione che emana l’avviso, avendone ottenuto una valutazione positiva dal sistema di valutazione della performance in uso presso il Datore di Lavoro pubblico;<br />
b) personale altamente qualificato dal punto di vista teorico, per esempio con l’acquisizione di ulteriori titoli accademici, Master ovvero specializzazioni. Anche la richiesta di specifici “Master” per accedere ad un concorso sono stati ammessi dalla giurisprudenza amministrativa<a title="" href="#_edn62">[62]</a>.<br />
Sulla fattibilità giuridica di tale ipotesi da applicare nei concorsi in Sanità, si può partire dal D.P.R. n. 483/1997<a title="" href="#_edn63">[63]</a> all’art. 8 “Concorso per titoli ed esami”: “<em>Nei casi in cui l’ammissione a determinati profili</em> <em>avvenga mediante concorso per titoli ed esami, la determinazione dei criteri, per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima delle prove d’esame</em>”.  Sotto questo aspetto, attribuire dei punteggi ai titoli dei concorrenti, per poi farne scaturire una graduatoria, non sembra in contrasto con la norma. Ovvio che, nell’ipotesi che si sta profilando, tutti i partecipanti avrebbero contezza della valutazione ottenuta prima della prova scritta (art. 8, comma 1, secondo periodo).<br />
A questo punto occorre attuare un primo accorgimento: i titoli che si andranno ad attribuire non potranno sviluppare un punteggio che superi 1/3 di quello complessivo. Così facendo si supera anche la prescrizione del comma 2 del citato art. 8, DPR 483/1997.<br />
Particolare attenzione dovrebbe porsi al rispetto del comma 4 ove si prescrive che “<em>La  votazione  complessiva  è determinata  sommando  il  voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d&#8217;esame, costituito dalla somma dei voti conseguiti nelle prove:  scritta, pratica ed orale</em>”. Si propone di ammettere al concorso solo coloro che avranno raggiunto un dato punteggio, non superiore ad 1/3 del punteggio complessivo, e che questo punteggio dia la possibilità di accesso solo ad un numero limitato di candidati. Anche sotto questo punto di vista, non sembrano esservi violazioni della normativa di settore.<br />
Continuando l’analisi del DPR N. 483/1997 viene alla luce l’art. 11 dove si afferma che, nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri di massima è  demandata alla Commissione, ma deve attenere i seguenti principi: a) titoli di carriera; b) pubblicazioni; c) curriculum formativo e professionale.<br />
Ebbene, l’ipotesi presentata non sembra violare norme nel momento di attribuire un dato punteggio ai periodi di servizio graduando, con moderazione, le esperienze maturate all’interno della stessa Azienda Sanitaria. In particolare, ci si riferisce all’opportunità di concedere un punteggio aggiuntivo verso coloro che abbiano lavorato nella medesima ASL che emana l’avviso rispetto a coloro che hanno lavorato altrove (ancor meglio si si sommasse il periodo ad un livello minio di valutazione della performance individuale secondo il relativo sistema di valutazione).<br />
Anche i titoli dei candidati che hanno maturato esperienze in altre realtà devono, obbligatoriamente, essere valutati (ed anche in questo caso si dovrebbe tener conto del sistema di valutazione in uso presso quelle rispettive amministrazioni). L’attenzione a questo particolare è stata sottolineata anche dal ricorso alla Corte Costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri<a title="" href="#_edn64">[64]</a> contro la Legge Regionale n. 4/2017. L’ipotetica censura si basa sul fatto che la citata legge, all’art. 1, comma 1 attribuiva “<em>un punteggio nell’ambito del curriculum formativo professionale</em>” in relazione agli anni di lavoro svolto “<em>unicamente</em>” al personale sanitario che sia stato impiegato nelle aziende sanitarie regionali attraverso processi di esternalizzazione.<br />
Per quanto possa avere un valore, lo scrivente non condivide, in larga parte, la presa di posizione della Presidenza del Consiglio sulla Legge Regionale n. 4/2017. Non si condivide, in particolare, l’impostazione che vede l’attribuzione di un apposito punteggio al servizio presso il servizio sanitario regionale quale “modifica” ed “integrazione” dei criteri di valutazione dei titoli stabilita dalla disciplina statale (ossia il D.P.R. 483/1997). L’affermazione lascia atterriti per diverse ragioni. La prima perché la Presidenza del Consiglio indica la “griglia” dei criteri descritti del DPR 483/1997 come una serie di elementi specifici che appaiono, viceversa, piuttosto generici.<br />
In secondo luogo, trattasi di primo caso in cui al posto di criteri oggettivi si chiede al legislatore regionale di essere maggiormente elastico e discrezionale. Si legge: “<em>l’attribuzione di un punteggio globale, da parte della Commissione Esaminatrice, che dovrà essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo mira a garantire un certo margine di discrezionalità riconosciuta alla commissione stessa, al fine di valutare gli elementi del curriculum ritenuti qualificanti rispetto all’incarico da ricoprire</em>”.<br />
Più razionale sembra essere il secondo motivo di ricorso che intravedeva una violazione dei principi costituzionali nel caso in cui si attribuiva un punteggio aggiuntivo “solo” ai soggetti impegnati nelle aziende sanitarie attraverso processi di esternalizzazione.<br />
Ebbene, nel caso che ci occupa, non viene proposto di attribuire uno specifico punteggio ad una sola tipologia di lavoratori, ma di “graduare” tale punteggio nell’ambito delle esperienze, variegate nella tipologia e nei settori (pubblico-privato), maturate dal lavoratore.<br />
Anche in questo caso, si tratta di un elemento non certo originale. Si legge in uno degli avvisi di selezione già citati<a title="" href="#_edn65">[65]</a>: “<em>per i periodi di servizio prestati presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato, ai fini della relativa valutazione, nell’autocertificazione dovrà essere attestato se detti istituti abbiamo provveduto o meno all’adeguamento dei propri ordinamenti del personale come previsto dall’art. 25, del DPR 761/79<a title="" href="#_edn66"><strong>[66]</strong></a>, in caso contrario saranno valutati per il 25% della rispettiva durata</em>”.<br />
Lo stesso D.P.R. offre la possibilità di confermare una valutazione dei titoli di servizio che vada oltre la richiesta preventiva concorsualità. Si afferma che “<em>ai fini degli esami di idoneità ed ai fini dei concorsi di assunzione”… “Gli ordinamenti predetti</em> (riferiti ad alcune strutture ospedaliere) <em>possono prevedere anche rapporti di lavoro a tempo determinato o comunque non espressamente disciplinati dal presente decreto, purché comportino prestazioni equiparabili a quello del personale addetto ai servizi, presidi e uffici delle unità sanitarie locali</em>”.<br />
Quindi, una ponderazione delle esperienze maturate opera già nel sistema nei tradizionali avvisi pubblici di reperimento. Unica modifica che si richiede è di valutare, una parte del punteggio complessivo dei titoli quale sogli di sbarramento al concorso.<br />
Il discorso appena sviluppato per il D.P.R. 483/1997 può ripetersi per il D.P.R. 220/2001. Unica differenza, per quanto qui interessa, tra i due decreti è che nel secondo è che all’art. 3, comma 4, si legge: “<em>i bandi possono prevedere, con apposita motivazione, che le prove di esame siano precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione del personale</em>”. Una disposizione che agevola l’ipotesi che si propone in questo elaborato. Vi è di più. la suddivisione del peso tra titoli ed esami (art. 8), ripartita rispettivamente in 30/100 e 70/100, rinvia in sede di bando di concorso la valutazione dei titoli che dovrebbero essere suddivisi in: a) carriera; b) titoli accademici e di studio; c) pubblicazioni e titoli scientifici; d) curriculum formativo e professionale. Ebbene, queste disposizioni, forse anche più di quelle contenute nel D.P.R. 483/1997, portano a ribadire la fattibilità di un concorso per titoli ed esami, dove una parte dei titoli potrebbe essere utilizzata quale forma di pre-selezione.<br />
Il tutto per evitare, come si è accennato all’inizio, di emulare la sorte di “Oza”.</div>
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<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref1">[1]</a> II Reg. 6, 6-7</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref2">[2]</a> Da ultimo, Corte Costituzionale, sentenza n. 40 del 2 marzo 2018.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref3">[3]</a> P. Monea- M. Mordenti, Rapporto di lavoro e gestione del personale nelle Regioni e negli Enti Locali, Santarcangelo di Romagna, 2013, pag. 88.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref4">[4]</a> T. Frittelli, M. Conticelli, Le criticità della spesa sanitaria, in Manuale di Diritto Sanitario, (a cura di) F. Castiello, V. Tenore, Milano 2018, pag. 380.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref5">[5]</a> E. Reginato, Accontability e controlli in sanità, Santarcangelo di Romagna, 2016, pag. 54.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref6">[6]</a> G. Grasso, Federalismo, federalismo fiscale, federalismo sanitario. Il lessico costituzionale alla prova dei costi standard, in R. Balduzzi (a cura di) La Sanità Italiana alla prova del federalismo fiscale, Bologna, 2012, pag. 149 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref7">[7]</a> Si fa riferimento al fatto che le Aziende Sanitarie sono tenute ad inviare al Ministero il Conto Economico con rappresentazione di costi e dei ricavi sia a livello del singolo operatore, sia a livello regionale.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref8">[8]</a> Patto per la Salute 2010-2012, art. 13, comma 3.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref9">[9]</a> Si veda anche il D.lgs. 6 settembre 2011 n. 149 “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli art. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref10">[10]</a> Esempio di tale procedure il Decreto del Commisario Ad Acta della Regione Lazio n. U00402/2015 che confermava il blocco parziale del turn over al 30% del personale con contratto a tempo indeterminato cessato l’anno precedente. Si tratta di una percentuale maggiore del 15% previsto ordinariamente. Sul punto la Regione Lazio, aveva proposto ed ottenuto un aumento al 30% del turn over ai ministeri affiancanti a partire dalla metà del 2015.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref11">[11]</a> Tutti documenti disponibili nella sezione del profilo istituzionale della Regione <a href="http://www.regione.lazio.it/rl_sanita/?vw=normativa">www.regione.lazio.it/rl_sanita/?vw=normativa</a>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref12">[12]</a> A. Tuzza, L. Busico, La disciplina legislativa e contrattuale del rapporto di lavoro nella Ausl e negli altri enti del servizio sanitario nazionale. La Dirigenza sanitaria, in Manuale di Diritto Sanitario (a cura di ) F. Castiello, V. Tenore, Milano 2018, pag. 84.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref13">[13]</a> A. Tuzza, L. Busico, La disciplina legislativa e contrattuale del rapporto di lavoro nella Ausl e negli altri enti del servizio sanitario nazionale. La Dirigenza sanitaria, in Manuale di Diritto Sanitario (a cura di ) F. Castiello, V. Tenore, Milano 2018, pag. 85.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref14">[14]</a> Circolare n. 5 del 2014 “Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato”, in <a href="http://www.funzionepubblica.gov.it/">www.funzionepubblica.gov.it</a></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref15">[15]</a> A. Tuzza, L. Busico, La disciplina legislativa e contrattuale del rapporto di lavoro nella Ausl e negli altri enti del servizio sanitario nazionale. La Dirigenza sanitaria, in Manuale di Diritto Sanitario (a cura di ) F. Castiello, V. Tenore, Milano 2018, pag. 85.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref16">[16]</a> Circolare n. 5 del 18 aprile 2008, pag.11.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref17">[17]</a> Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 14/2011, e giurisprudenza ancor più risalente lo predilige al posto dello scorrimento di graduatoria, come TAR Puglia, Lecce, 19 gennaio 2008, n. 125. Che si tratti di nuova assunzione e non mera trasformazione del precedente contratto è ribadito anche dalla Corte dei Conti, SS.UU. Sicilia, 11 luglio 2013, delibera 21/2013/par.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref18">[18]</a> Cfr TAR Puglia, Legge, 22 gennaio 2013, n. 89.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref19">[19]</a> Consiglio di Stato, 5 dicembre 2014 n. 6004.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref20">[20]</a> Consiglio di Stato, 12 agosto 2014 n. 2707.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref21">[21]</a> Primo tra tutti gli adempimenti quello previsto dall’art. 6 del D.lgs. n. 165/2001.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref22">[22]</a> Art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref23">[23]</a> Art. 30 del D.lgs. n. 165/2001.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref24">[24]</a> Deve essere anche verificato che non vi siano graduatorie valide ed efficaci, provenienti da altri concorsi, per il medesimo profilo professionale. TAR Lazio n. 7164/2016.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref25">[25]</a> TAR Lazio, Latina, sentenza in commento.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref26">[26]</a> Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, entrata in vigore il 1° gennaio 2014.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref27">[27]</a> Art. 1, comma 529 della legge 147/2013.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref28">[28]</a> Il D.P.R. 761 del 1979, all’art. 25, già prevedeva, per quanto attiene le esperienze utilizzabili nei concorsi a rapporti di lavoro che “<em>non espressamente disciplinati” </em>comportassero, <em> “prestazioni equiparabili a quello del personale addetto ai servizi, presidi e uffici delle unità sanitarie locali</em>”. Se ne discuterà nell’ultimo capitolo.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref29">[29]</a> DCA U00573 del 3 Dicembre 2015. <a href="http://www.regione.lazio.it/rl_sanita/?vw=normativa">www.regione.lazio.it/rl_sanita/?vw=normativa</a>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref30">[30]</a> Tra l’altro, si tratterebbe di concorsi a tempo determinato che, secondo alcuni, sarebbero oggi impossibili da bandire. Vedasi F. Caponi, “Tempo determinato: illegittime nuove selezioni e lo scorrimento di graduatorie, commento a Corte Conti Campania, parere n. 31/2017, in Aziendaitalia n. 6/2017, pag.350 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref31">[31]</a> TAR Lazio, sentenza in commento.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref32">[32]</a> Corte costituzionale 14 luglio 2009 n. 215; Corte costituzionale 13 novembre 2009 n. 293.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref33">[33]</a> DCA U00386 del 6 dicembre 2016 avente per oggetto “interventi atti a garantire al continuità delle prestazioni assistenziali nell’ambito della riorganizzazione della rete regionale di assistenza- contratti a tempo determinato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. in <a href="http://www.regione.lazio.it/rl_sanita/?vw=normativa">www.regione.lazio.it/rl_sanita/?vw=normativa</a>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref34">[34]</a> V. Tenore, Il Manuale del pubblico impiego privatizzato, Roma, 2015.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref35">[35]</a> D.lgs. n. 81/2015, art. 29, comma 2.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref36">[36]</a> Per quanto interessa in questa sede, la Circolare ha anche affermato che i commi 1 e 2 dell’art. 20, D.lgs. 75/2017 si applicano a tutto il personale del S.S.N., ad eccezione della dirigenza dei ruoli professionali tecnico-amministrativo. Sul punto S. Simonetti, La circolare della funzione pubblica sulle stabilizzazioni previste dal decreto 75/2015, in <a href="http://www.ilpersonale.it/">www.ilpersonale.it</a></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref37">[37]</a> Circolare n. 3/2017. Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato, pag. 10.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref38">[38]</a> A. Tuzza, L. Busico, La disciplina legislativa e contrattuale del rapporto di lavoro nella Ausl e negli altri enti del servizio sanitario nazionale. La Dirigenza sanitaria, in Manuale di Diritto Sanitario (a cura di ) F. Castiello, V. Tenore, Milano 2018, pag. 92.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref39">[39]</a> Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l’anno 2007). L’art. 1, ai commi 519, 520, 529 e 940 avevano ad oggetto la stabilizzazione e la proroga dei contratti a tempo determinato, ovvero concorsi con riserva in favore di soggetti con incarichi di collaborazione. Venivano esclusi i lavoratori somministrati.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref40">[40]</a> Circolare n. 7 del 30 aprile 2007, pag. 4.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref41">[41]</a> TAR Lazio, Latina, sentenza in commento.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref42">[42]</a> Corte costituzionale n. 67 del 2011</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref43">[43]</a> Corte costituzionale 5 aprile 2017, n. 110.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref44">[44]</a> Nel comparto sanità si rilevano Corte costituzionale n. 7, 42, 68 e 152 del 2011; n. 73/2013; 202 e 251 del 2016; n. 272 del 2012.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref45">[45]</a> Corte Cost. n. 380 del 2004. Cfr. Corte Costituzionale n. 95/2008.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref46">[46]</a> B. Rossi, Il riparto delle competenze legislative Stato-Regioni nella recente giurisprudenza costituzionale in tema di pubblico impiego, in (a cura di) P. Monea, M. Morenti, Rapporto di lavoro e gestione del personale nelle Regioni e negli Enti Locali, Santarcangeolo di Romagna, 2013, pag. 769.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref47">[47]</a> Corte Costituzionale n. 100/2010. La sentenza viene emanata contro una disposizione della legge regionale della Campania (L.R. 16/2008, in particolare l’art. 7 che obbligava le ASL e AO a bandire concorsi riservati ai lavoratori precari da almeno tre anni non avendone adeguatamente valutato il costo. La violazione, in questo caso, oltre che l’art. 97 si baserebbe sull’art. 81, comma 4.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref48">[48]</a> Corte Costituzionale n. 47 del 2016.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref49">[49]</a> Corte Costituzionale n. 81/2006, ripresa dalla sentenza n. 52/2011.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref50">[50]</a> Ex Multis, Corte Costituzioale nn. 293/2009 e 100/2010.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref51">[51]</a> DCA n. U00403 del 23 dicembre 2016.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref52">[52]</a> Vedasi la notizia nell’articolo di G. Del Giaccio, Stabilizzazione alla Asl di Latina, il Tar rigetta il ricorso, in <a href="http://www.ilmessaggero.it/">www.ilmessaggero.it</a> del 30 marzo 2018.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref53">[53]</a> Vedasi articolo “Sanità, altri 165 precari da stabilizzare: 33 nuovi concorsi nella Asl pontina”, in <a href="http://www.latinatoday/">www.latinatoday</a>, del 18 febbraio 2018, articolo di Redazione.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref54">[54]</a> Cassazione Sez. Lav. 19 ottobre 2015, n. 21057. Si segnala che il Consiglio di Stato, pur ammettendo la possibilità che l’esperienza sia valutabile, ancora nel 2010 riteneva il requisito valido solo se l’attività fosse stata svolta a seguito di concorso pubblico. Tuttavia, in seguito vennero emanate la legge n. 125/2013, l’attuale D.lgs. n. 75/2017 e, soprattutto, la circolare n. 3/2017 con riferimento all’interpretazione da concedere all’art. 35, comma 3 bis, del D.lgs. n. 165/2001.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref55">[55]</a> Sul punto Corte Cost. n. 37/2015. Che ha provocato ulteriori decisioni del giudice amministrativo (in <a href="http://www.cortecostituzionale.it/">www.cortecostituzionale.it</a>)  . In realtà, così come espresso dal TAR Lazio n. 9846/2016,   il concorso dell’Agenzia delle Entrate si basava su una serie di norme derogatorie.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref56">[56]</a> G. Parente, Agenzia delle Entrate, annullato il concorso per 403 dirigenti. In <a href="http://www.ilsole24ore.com/">www.ilsole24ore.com</a>, del 15 marzo 2017.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref57">[57]</a> Per la Regione Lazio, spicca il concorso da 40 posti per infermieri dove migliaia di candidati hanno visto il concorso bloccato dal Consiglio di Stato, in L. Di Marzo, Nuovo Stop al concorso per infermieri a Roma l’ira dei candidati, in <a href="http://www.ilgiornale.it/">www.ilgiornale.it</a>, del 13 luglio 2017. Per altri casi può far riferimento all’articolo “Genova, assalto al concorso da infermieri. Oltre 7 mila candidati per 100 posti, in <a href="http://www.ilfattoquotidiano%2Cit/">www.ilfattoquotidiano,it</a>, dell’11 luglio 2017, ma gli iscritti, erano stati oltre 12.400.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref58">[58]</a> A. Tuzza, L. Busico, La disciplina legislativa e contrattuale del rapporto di lavoro nella Ausl e negli altri enti del servizio sanitario nazionale. La Dirigenza sanitaria, in Manuale di Diritto Sanitario (a cura di ) F. Castiello, V. Tenore, Milano 2018, pag. 89.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref59">[59]</a> Tar Lazio n. 3207/2016.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref60">[60]</a> Tar Lazio, Ord. N. 234/2017, ovvero Ord. Pres. N. 5673/2015.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref61">[61]</a> Uno tra i tanti, l’avviso di selezione ad evidenza pubblica emanato dall’Università di Padova, Decreto n. 1369 del 18/5/2016, in G.U 4^ S.S. n. 43 del 31/5/2016 per dottorato in Storia e Conservazione dei Beni Culturali</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref62">[62]</a> Tar Puglia, 27 ottobre 2011, n. 1644: “<em>in materia di selezione del personale per titoli ed esami presso l’Area Politiche per la promozione della salute…deve ritenersi pertinente il possesso, da parte del candidato, in un ulteriore Master… e alla relativa valutazione</em>”.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref63">[63]</a> Decreto Presidente Repubblica, 10 dicembre 1997, n. 483 avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale, pubblicato sulla G.U. n. 13, supplemento Ordinario n. 8, del 17 gennaio 1998.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref64">[64]</a> Ricorso per legittimità costituzionale 7 luglio 2017: Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 luglio 2017 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref65">[65]</a> Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 40 posti di Collaboratore Professionale Sanitario-infermiere, bandito dall’Azienda Policlinico Umberto I di Roma.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ednref66">[66]</a> L’art. 25 del D.P.R. n. 761 del 1979 “Stato Giuridico del personale delle unità sanitarie locali”, regola i servizi ed i titoli equiparabili nei concorsi.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-processi-di-stabilizzazione-nelle-regioni-commissariate-per-il-disavanzo-sanitario-possibili-soluzioni-alla-luce-delle-indicazioni-operative-del-dipartimento-della-funzione-pubblica-a-margine-tar/">I processi di stabilizzazione nelle Regioni commissariate per il disavanzo sanitario. Possibili soluzioni alla luce delle indicazioni operative del Dipartimento della Funzione Pubblica.  A margine TAR Lazio Sez. III Quater sentenza 6 novembre 2017 (pubblicata il 29 marzo 2018) n. 3511</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Note minime in tema di (continuità e) impersonalità delle decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/note-minime-in-tema-di-continuita-e-impersonalita-delle-decisioni-delladunanza-plenaria-del-consiglio-di-stato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 17:42:46 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/note-minime-in-tema-di-continuita-e-impersonalita-delle-decisioni-delladunanza-plenaria-del-consiglio-di-stato/">Note minime in tema di (continuità e) impersonalità delle decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato</a></p>
<p>1. Precedenti dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, diritto e processo amministrativo. 2. La funzione delle decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. 3. La (rilevanza giuridica delle modalità di) formazione dei precedenti dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.  1. Precedenti dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, diritto e processo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/note-minime-in-tema-di-continuita-e-impersonalita-delle-decisioni-delladunanza-plenaria-del-consiglio-di-stato/">Note minime in tema di (continuità e) impersonalità delle decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/note-minime-in-tema-di-continuita-e-impersonalita-delle-decisioni-delladunanza-plenaria-del-consiglio-di-stato/">Note minime in tema di (continuità e) impersonalità delle decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato</a></p>
<p><strong>1. Precedenti dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, diritto e processo amministrativo. 2. La funzione delle decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. 3. La (rilevanza giuridica delle modalità di) formazione dei precedenti dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.  </strong></p>
<p><strong><em>1. Precedenti dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, diritto e processo amministrativo.</em></strong><br />
Il diritto amministrativo è (sempre stato) un diritto dalla forte impronta giurisprudenziale, nel quale le decisioni del giudice amministrativo, e del Consiglio di Stato in particolare, hanno largamente contribuito alla strutturazione delle sue regole e alla conformazione dei relativi principi<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>.<br />
Oggi più che mai, però, diviene necessario interrogarsi sul ruolo “guida” di talune (particolari) decisioni per (ri)meditarne gli scopi e gli esiti. Alcune domande sono intuitive e le relative problematiche sottostanti ormai ricorrenti. Come e perché i precedenti dell’Adunanza Plenaria devono essere distinti dalle altre decisioni del Consiglio di Stato? Quale particolare ruolo svolgono i precedenti della Plenaria nelle vicende evolutive del diritto amministrativo? Con quali modalità e in che termini i precedenti della Plenaria incidono sulla stabilizzazione giuridica degli interessi (sostanziali)?<br />
Stimolate da un intervento recente<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>, queste brevissime note intendono prospettare la tesi &#8211; che ci si propone di articolare e (più compiutamente) sviluppare in altre sedi &#8211; per cui l’impersonalità che deve (necessariamente) riferirsi alle decisioni della Plenaria va opportunamente correlata alla dimensione funzionale che, ora anche per il diritto positivo, quest’organo esprime. Più in particolare, laddove si evidenzino le necessità proprie all’esercizio della funzione diviene (probabilmente) possibile prospettare soluzioni operative utili a conferire una migliore coerenza, stabilità ed effettività al sistema dei precedenti della Plenaria, mitigando (quel)le spinte soggettivistiche che la ripetitività del decidere e la mutevole composizione dell’organo (decidente) comunque pongono.<br />
La problematica necessita di essere inserita all’interno di una (più) obiettiva valutazione (della efficacia giuridica) dei precedenti giurisprudenziali (anche) nei sistemi di <em>civil law<a title="" href="#_ftn3"><strong>[3]</strong></a></em>, la cui verifica consente, quantomeno in termini pratici, di acquisirne la sicura rilevanza giuridica e, conseguentemente, la necessità di strutturarne una più consistente dimensione teorica<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>. Questa opzione (di cultura) giuridica, d’altra parte, si correla alla più ampia evidenza che il precedente, (inteso) come elemento cui rapportare i comportamenti (umani), assume nel contesto delle scienze (sociali)<a title="" href="#_ftn5">[5]</a> al fine di valutare la prevedibilità e le conseguenze che la dimensione (pubblica) di un contesto decisionale determina<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>.<br />
Al cospetto di una speculazione teorica (già) diretta a valorizzare la rilevanza dei precedenti giurisprudenziali, la più recente introduzione di meccanismi processuali funzionali, sia pure indirettamente, a rafforzare il “vincolo” del precedente e a stabilizzarne gli effetti, dovrebbe forse condurre la riflessione verso prospettive più ampie, probabilmente sganciate dalla evidenza atomistica della (singola, ancorché ripetuta, valutazione della) produzione degli effetti giuridici<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>.<br />
Infatti, le novità del diritto processuale<a title="" href="#_ftn8">[8]</a> (amministrativo)<a title="" href="#_ftn9">[9]</a> rafforzano l’esigenza di riconsiderare l’esclusività del riferimento alla legge nelle dinamiche dell’applicazione giuridica, così incidendo su altre correlate questioni: (tra l’altro) le modalità proprie alla formazione (e identificazione) del diritto (e il rinnovato equilibrio tra i poteri)<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>, la (intrinseca) caratteristica normativa di atti (pur empiricamente) riconducibili a vicende singolari<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>, la dimensione (pragmatica) della comunicazione giuridica<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>. Si intravede quindi lo spazio, se non proprio la necessità, di un diverso modo di comprendere, interpretare e (forse anche) divulgare il diritto (amministrativo)<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>.<br />
La questione centrale che adesso senz’altro si pone, cioè, diviene quella di considerare e, se possibile, (di) adeguatamente sistematizzare le refluenze pratiche, teoriche e (probabilmente anche) dogmatiche che le decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, e queste (adesso) diversamente da(lle) altre pronunce del giudice di ultimo grado<a title="" href="#_ftn14">[14]</a>, determinano sulla sostanza del diritto, soprattutto, per quanto non solo, nei termini della conformazione degli interessi che alla stabilizzazione (giuridica) si riconnette<a title="" href="#_ftn15">[15]</a>. La certezza giuridica, (anche) nella sua declinazione più moderna di sicurezza giuridica che ne rafforza la proiezione (di tutela) individuale in luogo della (sua sola) percezione obiettiva<a title="" href="#_ftn16">[16]</a>, si correla quindi in modo sempre più insistito alla continuità funzionale che certi particolari contesti decisionali sono (potenzialmente) in grado di esprimere<a title="" href="#_ftn17">[17]</a>.<br />
La funzione giurisdizionale, la cui (potenziale) politicità viene (apparentemente) disinnescata dalla burocratizzazione del corpo della Magistratura e dalla soggezione del giudice solo alla legge<a title="" href="#_ftn18">[18]</a>, condensa dunque in tale (apicale) dimensione decisionale o, più precisamente, nella sua (infra)struttura(zione), la tensione fra (im)personalità dell’organo (giudicante) e impersonalità delle decisioni giudiziarie. Così, alla luce dei molti nodi problematici che la questione pone, pare convincente considerare (quel)la prospettiva che suggerisce di investigare l’interconnessione tra l’organizzazione dell’ufficio del giudice e il compito funzionale per cui essa sussiste. Se questa analisi viene sviluppata (più) a fondo, peraltro, si percepisce la necessità di correlare ulteriormente l’organo, la (sua) procedura e la (corrispondente) funzione<a title="" href="#_ftn19">[19]</a>. Tale opzione metodologica permette di meglio inquadrare compiutamente l’attività dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, fino al punto di considerare come il precedente che la sentenza della Plenaria esprime costituisca (solo) un momento, sia pure essenziale, che si inserisce all’interno della (più ampia continuità della) relativa funzione.<br />
La composizione dell’Adunanza Plenaria è numericamente più ampia di quella delle singole sezioni del Consiglio di Stato e, in linea di principio, idonea a rappresentare (al suo interno) le stesse in modo equilibrato<a title="" href="#_ftn20">[20]</a>. La sua struttura, per ciò, vorrebbe (organizzativamente) disinnescare le spinte centripete promananti dagli elementi di personalizzazione che possono emergere dalle varie articolazioni del giudice di appello<a title="" href="#_ftn21">[21]</a>. Tuttavia, poiché una identica questione può (successivamente) ripresentarsi innanzi alla (stessa) Adunanza Plenaria, anche questa manifesta, direttamente e per sé medesima, delle problematiche afferenti alla (manifestazione della) (im)personalità dell’organo (nel contesto dell’esercizio concreto della sua attività). La coerenza di questo peculiare ambito della funzione giurisdizionale, peraltro, presupporrebbe in primo luogo una (tendenzialmente) più stabile composizione dell’organo medesimo, ciò di cui non si ha, però, né necessario riscontro nella legislazione di riferimento né evidenza pratica<a title="" href="#_ftn22">[22]</a>.<br />
Se, quindi, la consistenza organizzativa dell’Adunanza Plenaria non appare (per sé sola) sufficiente a garantire (la continuità e) l’impersonalità delle sue decisioni, la valorizzazione del dato procedurale può, concentrandosi sui profili di maggiore criticità, contribuire a rinsaldare l’effettivo elemento finalistico che alle decisioni della Plenaria si riconnette.</p>
<p><strong><em>2. La funzione delle decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. </em></strong><br />
Preliminarmente a ogni ulteriore valutazione, occorre prima di tutto perimetrare l’ambito di efficacia dei principi di diritto che con le sentenze dell’Adunanza Plenaria si enunciano, ciò che si dimostra essenziale al fine di identificarne le caratteristiche giuridiche rispetto alle quali sviluppare ogni ragionamento successivo.<br />
Appunto acquisendo una prospettiva d’analisi di tipo funzionale diviene agevole rendersi conto di come, in realtà, la decisione concreta della (intera) lite costituisce un esito meramente eventuale, e quindi non necessario, del ricorso rimesso all’Adunanza Plenaria. Il baricentro della vicenda giuridica che si sviluppa in questa sede, emancipandosi dai confliggenti interessi dei litiganti, assume quindi il principale scopo di restituire una pronuncia idonea a stabilizzare gli esiti di decisioni future fra parti diverse da quelle del processo<a title="" href="#_ftn23">[23]</a>.<br />
Gli effetti “esterni” (al processo) delle decisioni della Plenaria sono pertanto evidenti e lo sviluppo concettuale di tale elemento, del resto per sé empiricamente apprezzabile<a title="" href="#_ftn24">[24]</a>, non necessariamente impone di definire con esattezza la controversa natura degli effetti che il “vincolo” del precedente determina (pur solo) nei termini di cui all’articolo 99, comma 3, del codice del processo amministrativo<a title="" href="#_ftn25">[25]</a>. Così, può ancora osservarsi, lo scopo (principale) del giudizio che si svolge in Plenaria è certo occasionato ma non funzionalmente collegato alle posizioni soggettive che <em>ivi</em> si agitano. La sentenza che definisce il giudizio innanzi alla Plenaria <em>può</em>, ma non <em>deve</em>, definire la lite tra le parti<a title="" href="#_ftn26">[26]</a>. Se ciò accade, viene pure in evidenza un (suo) contenuto (strettamente) sostanziale riferito a quel processo, dato che (così) si è svolta <em>anche</em> la funzione di comporre un conflitto nell’interesse esclusivo delle parti<a title="" href="#_ftn27">[27]</a>. Il dato funzionalmente caratterizzante, tuttavia, rimane (sempre) quello relativo alla enunciazione di un principio di diritto che interessa principalmente la (più opportuna) continuità della (intera) attività della giurisdizione amministrativa<a title="" href="#_ftn28">[28]</a>.<br />
Diverso è, peraltro, il grado di «resistenza» riconducibile ai due (distinti) elementi. La (parte della) sentenza della Plenaria che definisce la lite tra le parti, laddove non ulteriormente gravata e/o gravata con esito negativo, acquisisce autorità di cosa giudicata<a title="" href="#_ftn29">[29]</a>. Tale caratteristica non è diversamente riferibile alla enunciazione del principio di diritto<a title="" href="#_ftn30">[30]</a>, la cui portata precettiva può invece essere rimessa in discussione, e quindi rielaborata, in altri successivi giudizi attraverso un nuovo deferimento alla Plenaria<a title="" href="#_ftn31">[31]</a>. Vi è quindi una diversa stabilità nel tempo degli esiti del giudizio che si correla alla strutturale diversità delle due (diverse) funzioni rilevanti.<br />
La descritta distinzione, pur nitida quando entrambi gli elementi funzionali si propongono all’interno del (contenuto della) stessa sentenza della Plenaria conclusiva del giudizio, diviene evidentissima nel momento in cui i due elementi si scindono, il che accade quando l’Adunanza Plenaria, ai sensi dell’articolo 99, comma 4, del codice del processo amministrativo, rende una sentenza con la quale (si) enuncia il principio di diritto, mentre restituisce gli atti alla sezione remittente per la definizione (concreta) della lite. Qui, infatti, la proiezione funzionale di una decisione al di là della vicenda specifica si isola nel suo nucleo essenziale, diversamente evidenziando le problematiche che interessano (esclusivamente) le parti originarie del processo.</p>
<p><strong><em>3. La (rilevanza giuridica delle modalità di) formazione dei precedenti dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.  </em></strong><br />
Acquisita la dimensione funzionale propria ai giudizi che si svolgono innanzi all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato diviene più agevole scindere (le regole di) questi dagli altri (“comuni”) che si svolgono innanzi al giudice di appello. Così, si può ipotizzare di considerare (più opportunamente e) adeguatamente le regole processuali proprio (e) in ragione della diversità del vincolo funzionale (nel caso) rilevante<a title="" href="#_ftn32">[32]</a>. L’approccio funzionale nel contesto della dimensione processuale, d’altra parte, sembra &#8211; a più ampio raggio &#8211; riscontrare un’attenzione crescente nella dottrina e in giurisprudenza.<br />
Nel caso delle decisioni della Plenaria, a ben vedere, la problematica non pare possa risultare confinata alla singola vicenda processuale. Rileva, infatti, la principale esigenza di comprendere le dinamiche che si sviluppano successivamente: facendo applicazione della “regola” (così come) restituita dalla stessa Plenaria, attivando (o meno) i meccanismi che ne determinano il cambiamento, disponendo (o non disponendo) il suo cambiamento (a prescindere dalla correttezza della decisione che in termini “nomofilattici” si conferma). Se si colgono gli elementi di collegamento fra ciascuno di questi (potenziali) momenti appare al riguardo evidente di trovarsi innanzi alla complessiva rilevanza di un’attività, coincidente con la funzione di rendere (prima) e mantenere (poi) precedenti “utili” e idonei a stabilizzare l’applicazione giuridica, in un senso dinamico che (potenzialmente) intercetta, e per ciò interessa, plurime vicende processuali.<br />
Al fine di arginare il pluralismo soggettivo che anima le decisioni giudiziarie occorre identificare dei limiti effettivi al suo (possibile) sviluppo. Se, però, ciò si ritiene di dovere fare (anche) attraverso l’ (accrescimento della) rilevanza giuridica (della sistematica) dei precedenti, si rende a sua volta necessario (tentare di) contenere (lo svilupparsi del)la soggettività che pure le decisioni dell’Adunanza Plenaria possono (potenzialmente) esprimere. Da questo specifico punto di vista, quindi, torna per ciò utile la possibilità di ricostruire, ma in primo luogo (di) rendere intellegibile, lo sviluppo di questa particolare (forma di) esercizio del potere (giurisdizionale) attraverso la teoria della funzione<a title="" href="#_ftn33">[33]</a>. Essa consente di fare emergere (la consistenza del)le modalità di esercizio del potere, depurandolo dalla componente soggettiva al fine renderne (più) intellegibile il farsi (oggettivo) del suo svolgimento<a title="" href="#_ftn34">[34]</a>.<br />
Una breve verifica delle modalità attraverso le quali si attivano &#8211; o riattivano &#8211; i meccanismi decisionali della Plenaria può (di)mostrarsi utile al fine di esplicitare i parametri essenziali del ragionamento.<br />
L’accesso alle Corti Supreme incide, prima di ogni altra cosa, sulla formazione dei precedenti<a title="" href="#_ftn35">[35]</a>. Proprio l’analisi comparata, poi, (di)mostra come, in tali ambiti, risulti prevalente se non addirittura assorbente l’aspetto inerente alle vicende (evolutive e/o) di stabilizzazione della realtà giuridica che non quello relativo alla decisione del caso singolo<a title="" href="#_ftn36">[36]</a>.<br />
Quanto all’attivazione del procedimento che conduce alla pronuncia, (meramente) enunciativa del principio di diritto ovvero contestualmente enunciativa e decisoria, dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, si può osservare come, accanto alle ipotesi della rilevanza di un contrasto giurisprudenziale e/o di una questione di particolare importanza, vi sia anche quella, prima indicata, relativa alla non condivisione del principio di diritto (già) enunciato dalla Plenaria<a title="" href="#_ftn37">[37]</a>. Il potenziale ambito operativo della disposizione sembrerebbe (astrattamente) consentire alla soggettività valutativa della sezione di espandersi senza alcun apparente limite. Se, tuttavia, la logica funzionale trova (opportuna) attuazione, può ragionevolmente ritenersi che così non debba essere. Ad esempio, la non condivisione che conduce a una nuova rimessione non dovrebbe potersi manifestare a breve distanza di tempo da quando (quel)l’ enunciazione del principio di diritto da parte della Plenaria è intervenuta. In questo caso, infatti, al (possibile) esercizio del (potere di) rinvio dell’affare che risulta comunque preliminare alla (eventuale) rimodulazione del precedente reso dall’Adunanza Plenaria, si oppone funzionalmente la necessità di dare opportuna continuità e stabilità a un precedente (solo da recente) formato, con la conseguente esigenza di salvaguardare le molteplici aspettative giuridiche che a tale conservazione risultano connesse<a title="" href="#_ftn38">[38]</a>.<br />
La stessa Plenaria, del resto, ha la possibilità di impedire la riattivazione del procedimento che conduce a un suo nuovo pronunciamento o, quantomeno, può decidere di non pronunciarsi espressamente in merito al precedente (già) reso. Ai sensi dell’articolo 99, comma 1, del codice del processo amministrativo, infatti, essa può restituire gli atti alla sezione quando ne ravvisi l’opportunità<a title="" href="#_ftn39">[39]</a>. Viene dunque in evidenza una disposizione con la quale, non (solo) per ragioni (strettamente) concernenti l’(in)esistenza dei presupposti che legittimano la rimessione, si rende possibile salvaguardare funzionalmente la stabilità dell’applicazione giuridica, elidendo, in primo luogo, la rinnovazione della decisione da parte dell’organo nomofilattico. Sempre in chiave funzionale, d’altra parte, la norma processuale potrebbe rilevare nel senso di elidere la pronuncia richiesta (anche) quando non sussistano le condizioni per farlo utilmente (secondo gli scopi propri a quella particolare sede)<a title="" href="#_ftn40">[40]</a>.<br />
Un altro profilo centrale meritevole di attenzione concerne il cambiamento dei precedenti resi (<em>recte</em> del principio di diritto che gli stessi enunciano). Può la Plenaria mutare (sempre) la dimensione regolativa (prima) statuita o non deve ritenersi sufficiente la (mera) identificazione di una soluzione (astrattamente) preferibile a quella oggetto di cambiamento? Se il problema fosse confinato alla soluzione del caso singolo non dovrebbero sussistere dubbi particolari in proposito, posto che la soluzione (considerata) “migliore” è sempre quella da preferire. Sennonché, implicando &#8211; prima di tutto &#8211; il cambiamento dei precedenti della Plenaria effetti ultronei a quelli della decisione puntuale, si impongono considerazioni meno nette proprio alla luce degli sviluppi di quella logica funzionale prima richiamata. Così, nel <em>trade off</em> che si determina tra la mutevolezza dovuta alla (continua) ricerca della soluzione più “corretta” possibile e la stabilità di una decisione (già) accettabile, la scelta per quest’ultima opzione si impone allorquando i “costi” (giuridici, economici e financo istituzionali) del cambiamento risultino maggiori delle utilità (potenzialmente) ottenibili mediante l’acquisizione della soluzione (astrattamente) preferibile<a title="" href="#_ftn41">[41]</a>.<br />
Si constata, quindi, il venire (funzionalmente) meno (del)la necessaria manifestazione e/o reiterazione della soggettività delle decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, contribuendo l’insieme delle esigenze (pubbliche) di stabilità, continuità e coerenza della sistematica dei precedenti a rendere (più opportunamente) impersonale l’attività (decisionale) complessivamente riconducibile alla Plenaria.<br />
Quelli (molto sinteticamente) enunciati sono solo due (fra gli) esempi utili a evidenziare come la fenomenologia del precedente manifesti una proiezione essenzialmente procedurale, che è quella a partire dalla quale necessitano di essere affrontati i problemi che in tale ambito si pongono. Molte altre problematiche possono essere affrontate alla luce di questa proiezione teorica, a principiare dalle stesse tecniche di interpretazione dei precedenti “vincolanti” dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in ordine alle quali si rende (utile e) necessario un riallineamento della riflessione teorica alle problematiche concrete che adesso emergono<a title="" href="#_ftn42">[42]</a>.<br />
Inoltre, proprio l’accostamento alla dimensione procedurale che il profilo funzionale introduce, contrastando la “personalizzazione” del (potere di rendere il) precedente dovrebbe, quantomeno in parte, consentire di recuperare il <em>deficit</em> di legittimazione che al ruolo (normativo) del precedente si riconnette<a title="" href="#_ftn43">[43]</a>, permettendo di riconsiderandone attraverso una logica (funzionale e) partecipativa il contributo ai suoi esiti<a title="" href="#_ftn44">[44]</a>.<br />
L’analisi giuridica (del procedimento di) formazione dei precedenti dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si dimostra così centrale al fine di render(n)e (più) intellegibile la continuità dei relativi effetti giuridici secondo modalità (maggiormente) idonee ad allontanare ogni personalismo giudiziario, anche della stessa Plenaria.</p>
<p><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> S. Cassese, <em>Il Consiglio di Stato come creatore di diritto e come amministratore, </em>in G. Pasquino &#8211; A. Sandulli (a cura di), <em>Le grandi decisioni del Consiglio di Stato, </em>Milano, 2001, 1 ss., dove anche per una evoluzione ragionata del diritto amministrativo attraverso lo stratificarsi della decisione dei casi, <em>ivi</em>, 29 ss.; P. d’Amelio, <em>La formazione giudiziale del diritto amministrativo</em>, in <em>Foro amministrativo</em>, 1969, III, 118 ss. Per le radici storiche (e teoriche) di questa costante, più da recente, F. Patroni Griffi, <em>Una giustizia amministrativa in perenne trasformazione: profili storico-evolutivi e prospettive, </em>in <em>Riv. trim. dir. proc. civ.</em>, 2016, 115 ss., dove bene si esprime l’idea di un giudice che muta le (modalità di) estrinsecazione della sua attività al fine di fronteggiare le cangianti forme di esercizio del potere.</p>
<div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Che è quello &#8211; autorevole &#8211; del Presidente Giuseppe Severini, <em>I “due corpi del giudice”, ovvero dell’impersonalità delle decisioni giudiziarie</em>, 2018, in www.giustizia-amministrativa.it. Al fine di (ulteriormente) segnalarne la rilevanza, mi sembra importante osservare come anche in un ordinamento come quello statunitense, dove pure la composizione della Corte Suprema riscontra una significativa stabilità, la dottrina abbia da recente posto la questione relativa all’opportunità di un mutamento di prospettiva nel contesto della strutturazione della teori(c)a del precedente, suggerendo di rafforzar(n)e secondo una logica funzionale la continuità delle decisioni, così da render(n)e impersonale l’attività. Cfr. in particolare R.J. Kozel, <em>Settled Versus Right. A Theory of Precedent, </em>Cambridge, 2017.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Che può (probabilmente) datarsi anche assai in là nel tempo, cfr. L. Vacca, <em>Contributo allo studio del metodo casistico nel diritto romano</em>, Milano, 1976.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> V. Marinelli, <em>Precedente giudiziario (voce), </em>in <em>Enciclopedia diritto</em>, VI aggiornamento, 2002, 871 ss., 877 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> F. Schauer, <em>Precedent, </em>in <em>Stanford Law Review</em>, 1987, 571 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> Su questi temi, da recente, i contributi presenti nel volume a cura di A. Carleo, <em>Calcolabilità giuridica, </em>Bologna, 2017, <em>ivi</em> per approfondimenti e riferimenti ulteriori.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> La riflessione sembra per ciò arrestarsi ai (soli) temi del valore e dell’efficacia del precedente, quando invece gli obiettivi di stabilità, coerenza, uniformità ed efficienza che la sistematica dei precedenti identifica presupporrebbero una valutazione più ampia del(la continuità del) contesto decisionale all’interno del quale la “produzione” e l’applicazione dei precedenti (“vincolanti”) si sviluppa. Per delle prime considerazioni (e variazioni) in tal senso, tuttavia, può vedersi M. Taruffo, <em>Note sparse sul precedente giudiziale, </em>in <em>Riv. trim. dir. proc. civ.</em>, 2018, 111 ss., ma in particolare 127 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> In tal senso, prima di tutto, l’articolo 374, comma 3, del c.p.c., per come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, la cui formulazione adesso prescrive che, <em>se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.</em> Viene così introdotto un onere processuale necessario ai fini della eventuale decisione difforme dal precedente (già) reso dalle sezioni unite, determinando(si) per ciò una sorta di vincolo indiretto. In termini equivalenti si pone anche l’art. 117 del codice della giustizia contabile.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> Nel processo amministrativo la disposizione di riferimento è quella dell’art. 99 del c.p.a., la quale, al comma 3, prevede che <em>se la sezione cui è assegnato il ricorso ritiene di non condividere un principio di diritto enunciato dall’adunanza plenaria, rimette a quest’ultima, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso</em>. Diversamente, e in aggiunta, alle disposizioni processuali di altri ambiti va segnalato come nel processo amministrativo <em>l’Adunanza Plenaria può, qualora ne ravvisi l’opportunità, restituire gli atti alla sezione</em> (cfr. art. 99, comma 1, c.p.a.). Si rafforza quindi la componente funzionale, in luogo di quella (meramente) decisionale, del giudizio che si svolge in tale particolare sede (su di che si veda ancora <em>infra</em> nel testo, con particolare specifico al secondo e al terzo paragrafo).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> P. Grossi, <em>L’invenzione del diritto</em>, Roma-Bari, 2017; N. Lipari, <em>Le fonti del diritto, </em>Milano, 2008, con particolare riferimento al primo capitolo.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> La rilevanza giuridica come “precedenti” di atti comunque estranei all’attività giurisdizionale segnala come la sostanza (della funzione) possa concettualmente prevalere, o comunque essere equivalente, alla forma. Un esempio interessante mi sembra la diffusione del precedente arbitrale, su di che cfr. D. Bentolila, <em>Arbitrators as Lawmakers</em>, <em>Alphen aan den Rijn</em>, 2017, dove anche per riferimenti ulteriori. Un altro esempio significativo, non solo nei paesi di tradizione giuridica di <em>common law</em> ma anche in quelli di <em>civil law</em>, si dimostra essere quello relativo all’emergere della figura giuridica del precedente amministrativo (assuma essa o meno, e se si anche a prescindere dai riferimenti nel diritto positivo, natura normativa). Cfr. al riguardo S. Diez Sastre, <em>El Precedente Administrativo. Fundamentos y eficacia vinculante, </em>Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 2008. In argomento, per delle prime considerazioni riferite all’esperienza giuridica italiana, mi sia permesso di rinviare a G.F. Licata, <em>Provvedimenti antitrust a contenuto normativo, </em>Milano, 2013, in particolare 147 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> L. Benvenuti, <em>Lingua e potere nel diritto dell’amministrazione pubblica, </em>Torino, 2017, 55 ss., 207 ss. Per una prospettiva più ampia, J. HC Leung &#8211; A. Durant (editors), <em>Meaning and Power in the Language of Law, </em>Cambridge, 2018.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> Ci sono studi che intraprendono ad analizzare (e correlare) sistematicamente le pronunce dell’Adunanza Plenaria e le categorie del diritto amministrativo. Cfr. in proposito il volume di M. Corradino &#8211; M. Capizzi, <em>I</em><em>l diritto amministrativo nelle pronunce dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, </em>Roma, 2014, oppure l’altro di E. Follieri &#8211; A. Barone (a cura di), <em>I principi vincolanti dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sul codice del processo amministrativo, </em>Padova, 2015.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> è proprio la disciplina del diritto positivo che distingue funzionalmente le due (diverse) tipologie di precedenti, che non possono per ciò essere (sommariamente) accomunate. I precedenti “comuni” del Consiglio di Stato esprimo (al più) una influenza che si sviluppa a livello persuasivo, mentre quelli dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato possono anche (di)mostrarsi persuasivi ma, prima di tutto, assumono lo scopo di stabilizzare l’applicazione giuridica per la (intera) continuità dell’esercizio della giurisdizione amministrativa (e ciò, può ulteriormente aggiungersi, anche quando (in ipotesi) persuasivi non siano).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a> Sul ruolo del precedente come strumento di implementazione della cooperazione sociale (ed economica) si veda da recente S. Licciardello, <em>Considerazioni a margine di un dibattito sulla abolizione della giurisdizione amministrativa</em>, in <em>giustamm.it</em>, 8/2017.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> Può anche ipotizzarsi l’eventualità per cui sia proprio il principio di diritto enunciato dalla Plenaria che, mentre realizza (la) certezza giuridica, pone delle problematiche (non solo) soggettive di tutela dell’affidamento. Il contestuale appagamento delle due esigenze può per ciò richiedere una interpretazione del precedente funzionalmente orientata, senza quindi la necessità di abbandonare il precedente (già) reso. Per il concreto svilupparsi di tali dinamiche si veda come esempio Adunanza Plenaria, 27 luglio 2016, n. 19.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> G. De Nova, <em>Lo stato di informazione circa le future sentenze giudiziarie, </em>in A. Carleo, <em>Calcolabilità giuridica, </em>cit., 57 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> D. Bifulco, <em>Il giudice è soggetto soltanto al “diritto”. Contributo allo studio dell’articolo 101, comma 2, della Costituzione italiana, </em>Napoli, 2008.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> G. Severini, <em>I “due corpi del giudice”, ovvero dell’impersonalità delle decisioni giudiziarie</em>, cit., 25 -26 e <em>passim</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> Secondo l’attuale formulazione dell’art. 5, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186, così come esso risulta dalle modifiche introdotte dall’art. 54 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, l&#8217;Adunanza Plenaria è composta da dodici magistrati del Consiglio di Stato scelti dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di Presidenza. Non vi è peraltro (più) l’obbligo di rispettare l’equa ripartizione tra le varie sezioni del Consiglio, anche se ciò è sempre in concreto avvenuto.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a> Per una molto puntuale ricostruzione della composizione dell’Adunanza Plenaria, anche in chiave storica, si veda E. Follieri, L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in E. Follieri &#8211; A. Barone, <em>I principi vincolanti dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sul codice del processo amministrativo</em>, cit., 25 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> La composizione dell’Adunanza Plenaria, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 186 del 1982, è <em>annualmente</em> individuata dal Presidente del Consiglio di Stato. Pur non essendovi alcun obbligo di legge in tal senso, la funzione che all’Adunanza Plenaria risulta attribuita suggerirebbe di determinare la composizione di quest’organo, se non con modalità identiche (per un certo numero di anni), quantomeno identificando un nucleo stabile di magistrati che possa, almeno per qualche tempo, mitigare la (potenziale) caratterizzazione soggettiva del decisore e, quindi, tendenzialmente stabilizzare gli esiti delle decisioni (<em>recte</em> della continuità decisionale della giurisdizione amministrativa). Questo, però, non (è) sembra(to) concretamente accadere. Per completezza di analisi occorre segnalare che, secondo un’autorevole dottrina processualcivilistica &#8211; F. Auletta, <em>Profili nuovi del principio di diritto (il «vincolo delle sezioni semplici al precedente delle sezioni unite»</em>), in E. Fazzalari (a cura di), <em>Diritto processuale civile e corte costituzionale</em>, Napoli, 2006, 21 ss. &#8211; la quale ha svolto tali considerazioni con riferimento alla Corte di cassazione, sarebbe proprio la struttura organizzativa di questo giudice, con la relativa suddivisione in sezioni ciascuna dotata di autonoma potestà decisoria, a impedire il (pieno sviluppo del) vincolo verticale del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite. Qui, però, si cerca di porre in correlazione il profilo organizzativo con la rilevanza funzionale di una (appositamente congegnata) infrastruttura decisionale, il che può forse condurre a considerazioni parzialmente diverse in ordine alla rilevanza del vincolo che deriva dalle decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (su cui <em>infra</em> nel testo ai successivi paragrafi).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a> Ciò che costituisce la (voluta) conseguenza dell’onere processuale di (nuova) rimessione alla Plenaria per il caso di mancata condivisione da parte della sezione semplice del principio di diritto in precedenza dalla stessa Plenaria enunciato di cui all’articolo 99, comma 3, del c.p.a. In ordine alla (autonoma e) centrale rilevanza dell’enunciazione del principio di diritto, da recente, anche l’affermazione presente in Adunanza Plenaria, 22 dicembre 2017, n. 13, per cui <em>la costante dei cinque commi in cui si articola l’articolo 99 è il principio di diritto, la cui enunciazione è lo scopo primo (se non unico: cfr. commi 4 e 5) dell’intervento della Plenaria</em> (punto 6).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a> Al di là del vincolo processuale che l’articolo 99, comma 3, del c.p.a. determina, i precedenti della Plenaria manifestano una incidenza rilevante sugli esiti dei giudizi di prime cure (pur non essendo i giudici di quel grado formalmente destinatari di quel vincolo), nonché sulle future determinazioni dell’amministrazione e sui comportamenti degli operatori privati. Sulle conseguenze teoriche che derivano da tale rilevanza pratica, ben prima delle novità del diritto positivo che hanno fatto assumere valore (semi)vincolante ai precedenti delle corti superiori nella loro composizione nomofilattica, si veda G. Gorla, <em>Precedente giudiziale</em>, in <em>Enciclopedia giuridica Treccani</em>, Roma, 1990, vol. XXIII, 13 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref25">[25]</a> Le posizioni della dottrina amministrativistica non si (di)mostrano sempre allineate. Per la particolare rilevanza del vincolo, autorevolmente, V. Domenichelli, <em>Il ruolo normativo del giudice nella formazione e nello sviluppo del diritto amministrativo, </em>in <em>Diritto e processo amministrativo</em>, 2016, 375 ss; E. Follieri, <em>Lo Stare Decisis nel processo amministrativo, ivi, </em>2015, 17 ss. In chiave monografica, nella stessa direzione, G. Pesce, <em>L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e il vincolo del precedente, </em>Napoli, 2012, 143 ss. Diversamente, sempre autorevolmente, G. Corso, <em>L’Adunanza Plenaria e la funzione nomofilattica, </em>in <em>Rassegna Forense</em>, 2014, 633 ss. In un certo senso intermedia, invece, la posizione espressa da A. Maltoni, <em>Il “vincolo” al precedente dell’Adunanza Plenaria ex. Art. 99, comma 3 c.p.a. e il rispetto dei principi costituzionali, </em>in <em>Foro amministrativo</em>, 2015, 137 ss. Ancora, nel senso di una critica, impostata su basi teoriche, allo stesso sistema dei precedenti F. Follieri, <em>Correttezza (Richtigkeit) e legittimazione del diritto giurisprudenziale al tempo della vincolatività del precedente</em><strong>,</strong><br />
in <em>Diritto amministrativo, </em>2014, 265 ss. Più in generale, sulla funzione nomofilattica dell’Adunanza Plenaria, il lavoro monografico di S. Oggianu, <em>Giurisdizione amministrativa e funzione nomofilattica. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, </em>Padova, 2011.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref26">[26]</a> In primo luogo perché l’Adunanza Plenaria, ai sensi del comma quarto dell’articolo 99 del c.p.a., può limitarsi alla sola enunciazione del principio di diritto, restituendo quanto al resto il giudizio alla sezione remittente. In secondo luogo perché, pur non avendo in questi casi efficacia alcuna sul provvedimento (originariamente) impugnato, ai sensi del comma quinto dell’articolo 99 del c.p.a. la Plenaria, ritenuta l’importanza della questione, può comunque enunciare il principio di diritto (nell’interesse della legge) pur quando rileva l’irricevibilità, l’inammissibilità e/o l’improcedibilità del ricorso, o quando ne dichiara l’estinzione.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref27">[27]</a> In un contesto (culturale) in cui l’alternativa tra giurisdizione soggettiva e giurisdizione oggettiva si dimostra(va) persistente, non è forse secondario ribadire come la necessità di una statuizione sostanziale tra (e per) le parti del processo fosse (già) propria alla rappresentazione strutturale che del processo amministrativo aveva la migliore dottrina, F. Benvenuti, <em>Processo amministrativo (ragioni e struttura)</em>, in <em>Enciclopedia del diritto</em>, Milano, 1987, vol. XXXVI, 454 ss., 458 ss. Più in generale sul tema degli effetti particolari che derivano dalla sentenza amministrativa A. Lolli, <em>I limiti soggettivi del giudicato amministrativo</em>, Milano, 2002, 134 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref28">[28]</a> A. Pajno, <em>Nomofilachia e giurisprudenza amministrativa, </em>in <em>Riv. it. dir. pubbl. com.</em>, 2015, 345 ss., in particolare 350 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref29">[29]</a> Tema sul quale occorre adesso (tornare a) riflettere alla luce della mutata struttura del processo amministrativo, dei valori (funzionali) che lo stesso veicola e delle tipologie di tutela ora concretamente disponibili. Su di che si può rinviare alle penetranti riflessioni di C. Cacciavillani, <em>La cosa giudicata</em>, in <em>Diritto e società</em>, 2016, 255 ss., dove anche per ulteriori riferimenti.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref30">[30]</a> Nel senso di cui al testo S. Valaguzza, <em>Il giudicato amministrativo nella teoria del processo, </em>Milano, 2016, 241 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref31">[31]</a> Appunto secondo il meccanismo del rinvio (obbligatorio) di cui all’articolo 99, comma 3, del c.p.a.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref32">[32]</a> Uno degli eventi processuali in ordine al quale potrebbe al riguardo essere utile riflettere è determinato dallo stato dell’arte relativo alla (possibilità dell’) intervento nel giudizio di appello che si svolge innanzi all’Adunanza Plenaria. La questione si è riproposta in un torno di tempo non particolarmente ampio (Adunanza Plenaria, 3 luglio 2017, n. 3; Adunanza Plenaria, 4 novembre 2016, n. 23), ma la richiesta delle parti diverse dal processo di potere interloquire in ordine agli esiti (“esterni”) delle pronunce della Plenaria è sempre stata negativamente riscontrata. L’argomento che si è utilizza è quello, reiterato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, per cui (la legittimazione al)l’intervento presuppone un collegamento con l’oggetto del processo e, quindi, con gli effetti giuridici (immediatamente) derivanti dall’esito della lite. Sennonché, mentre tale giustificazione (negativa) si dimostra confacente all’ordinario svolgersi del processo amministrativo, la stessa appare meno coerente se rapportata al giudizio che si svolge innanzi alla Plenaria dove, normalmente (e del tutto ovviamente), i terzi estranei a quel processo non hanno alcun interesse rispetto agli esiti concreti del giudizio, mentre invece possono (praticamente) risultare avvantaggiati, ovvero svantaggiati, dal principio di diritto enunciato dalla Plenaria. Quindi, pur con la necessità di congegnare meccanismi concreti utili alla rappresentazione (partecipativa) di questa tipologia di interessi nel giudizio senza tuttavia (eccessivamente) pregiudicare l’agibilità del processo, la questione potrebbe, e forse anzi dovrebbe, assumere una consistenza diversa proprio alla luce della prospettazione funzionale del giudizio che si svolge innanzi alla Plenaria qui (molto sinteticamente) rappresentata.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref33">[33]</a> F. Benvenuti, <em>Funzione amministrativa, procedimento, processo, </em>in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1952, 118 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref34">[34]</a> F. Benvenuti, <em>Funzione amministrativa, procedimento, processo, </em>cit., 126 ss., 137 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref35">[35]</a> G. Alpa, <em>La tecnica di selezione dei casi da decidere in Cassazione. Spunti di diritto comparato</em>, in <em>Contratto e impresa</em>, 2017, 329 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref36">[36]</a> A. Masucci, <em>Nomofilachia ed accesso al giudice di Cassazione nei processi amministrativi. Le esperienze tedesca, francese e spagnola, </em>in <em>Riv. it. dir. pubbl. com.</em>, 2016, 693 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref37">[37]</a> Cfr. ancora, l’art. 99, comma 3, del c.p.a.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref38">[38]</a> J. Fish, <em>The Implication of Transition Theory for Stare Decisis, </em>in <em>Journal of Contemporary Legal Issues</em>, 2003, 93 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref39">[39]</a> Sebbene la disposizione sia inserita all’interno del prima comma dell’art. 99 del c.p.a., direttamente posto a disciplina(re) (del)la rimessione che si genera a partire da un contrasto giurisprudenziale, attuale come potenziale, non si riscontrano elementi contrari al fine di ritenere che la stessa non debba essere applicata anche in correlazione a una rimessione dove si evidenzia, da parte della sezione del Consiglio di Stato, la non condivisione del principio di diritto “vincolante” (già) reso dalla Plenaria.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref40">[40]</a> Al fine di decidere di non pronunciarsi e, quindi, di non (ri)enunciare un nuovo principio di diritto, la Plenaria potrebbe, per esempio, osservare e conseguentemente motivare: che il contrasto rilevato sia ancora embrionale e, dunque, non idoneo ai fini della (“definitiva”) enunciazione di un precedente “vincolante”; ovvero, nello stesso senso, che non tutte le possibili ragioni di contrasto siano ancora (chiaramente) emerse nei giudizi di merito, sicché potrebbe risultare più utile, prima che il precedente “vincolante” venga reso, attendere l’evolversi degli sviluppi concreti (proprio) su (quel) punto controverso. In ogni caso, come si è a più riprese segnalato, (così) emerge nitidamente la dimensione funzionale, e non meramente decisionale, del giudizio che si celebra innanzi alla Plenaria.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref41">[41]</a> Da recente la Corte di cassazione, sezioni unite civili, 6 novembre 2014, n. 23675, con il ricondurre la stabilità a criterio legale di interpretazione, ha evidenziato come affinché sia possibile disporre un <em>overruling</em> in materia sostanziale occorrano (quantomeno) <em>buone</em> ragioni, mentre di <em>ottime</em> se ne richiedono per la pronuncia del cambiamento in materia processuale. Forse più perplessa, con riferimento all’uso del linguaggio idoneo a identificare i concetti, pare invece essere la giurisprudenza del Consiglio di Stato, anche in adunanza plenaria, dove l’uso del termine (<em>prospective</em>) <em>overruling</em>, ancora da recente, viene utilizzato per identificare (la disponibilità del) regime degli effetti conseguenti a una decisione della Plenaria, tuttavia senza che ciò concerna il mutamento specifico di un “precedente” reso nella medesima sede (cfr. Adunanza Plenaria, 22 dicembre 2017, n. 13). Sempre con riguardo al precedente delle Sezioni Unite prima richiamato, sembra utile evidenziare come le stesse si accostino all’idea per cui, in tema di cambiamento, <em>non esistono formule matematiche</em>, riconducendo quindi il tutto a un problema di <em>equilibrio, misura e responsabilità.</em> Peraltro, non si può comunque escludere, o comunque non si può escludere in modo così netto, che l’analisi empirica e numerica possa in ogni caso essere utile alla (più precisa) percezione del problema e, quindi, a una più consapevole valutazione di responsabilità. Su di che, tra i molti, L. Kaplow, <em>An Economic Analysis of Legal Transition, </em>in <em>Harvard Law Review</em>, 1986, 509 ss. Infine, relativamente ai costi “istituzionali” conseguenti a un eccesso di cambiamento giurisprudenziale nella sede nomofilattica, si veda G. Canzio, <em>Nomofilachia e diritto giurisprudenziale, </em>in <em>Diritto pubblico</em>, 2017, 21 ss., che ne fa <em>una regola matematica</em>: <em>la forza e l’efficacia di un precedente è inversamente proporzionale alla quantità e al numero dei precedenti: più precedenti ci sono, meno forte è ciascuno di essi</em>, <em>ivi</em>, 21.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref42">[42]</a> Secondo quanto pare desumersi dalla recente Adunanza Plenaria, 23 febbraio 2018, n. 2, l’interpretazione del precedente “vincolante” dovrebbe essere come quella astratta (di una norma), che sarebbe (poi) compito del giudice del merito “sussumere” nel caso concreto (punto 6). Tuttavia, sembra potersi dire, il precedente non è (costituito da) un’astratta enunciazione in termini generali di una regola, quanto piuttosto da una regola (per come) interpretata (e applicata) a un dato caso concreto (di modo che, prima dell’interpretazione astratta, appare preliminare la puntuale verifica (della corrispondenza dei) fatti che ne supportano la <em>ratio</em>).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref43">[43]</a> Come noto, è stato proprio facendo agio sulla teoria della funzione che, nel diritto amministrativo, il procedimento è divenuto il terreno teorico d’elezione per il recepimento delle istanze promananti dai privati, cfr. G. Barone, <em>L’intervento del privato nel procedimento amministrativo, </em>Milano, 1969.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref44">[44]</a> Secondo il lascito della migliore dottrina la consistenza del rapporto tra democrazia e diritto deve essere sempre mantenuta salda, sicché al cospetto della crisi della legge come strumento idoneo a corrispondervi si impone alla riflessione giuridica l’intrapresa di un percorso di ricerca teso alla identificazione di strumenti e modelli (anche innovativi) idonei a consentirne l’effettivo recupero, (anche) nelle sedi amministrativa e giurisdizionale. Su di che, magistralmente, I.M. Marino, <em>Prime considerazioni su diritto e democrazia, </em>in <em>Diritto e società</em>, 2010, 239 ss.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/note-minime-in-tema-di-continuita-e-impersonalita-delle-decisioni-delladunanza-plenaria-del-consiglio-di-stato/">Note minime in tema di (continuità e) impersonalità delle decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>L’impatto dogmatico della sentenza Cass. Pen. SS.UU., 27 maggio 2016, n. 22474 sulle valutazioni tecniche. Contaminazioni e suggestioni interdisciplinari tra giurisdizione ordinaria e amministrativa</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/limpatto-dogmatico-della-sentenza-cass-pen-ss-uu-27-maggio-2016-n-22474-sulle-valutazioni-tecniche-contaminazioni-e-suggestioni-interdisciplinari-tra-giurisdizione-ordinaria-e-amminist/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 17:42:46 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/limpatto-dogmatico-della-sentenza-cass-pen-ss-uu-27-maggio-2016-n-22474-sulle-valutazioni-tecniche-contaminazioni-e-suggestioni-interdisciplinari-tra-giurisdizione-ordinaria-e-amminist/">L’impatto dogmatico della sentenza Cass. Pen. SS.UU., 27 maggio 2016, n. 22474 sulle valutazioni tecniche. Contaminazioni e suggestioni interdisciplinari tra giurisdizione ordinaria e amministrativa</a></p>
<p>L’impatto dogmatico della sentenza Cass. Pen. SS.UU., 27 maggio 2016, n. 22474 sulle valutazioni tecniche. Contaminazioni e suggestioni interdisciplinari tra giurisdizione ordinaria e amministrativa[1]. Sommario: Premessa. – 1. Libero convincimento del giudice amministrativo e poteri istruttori. – 2. La parabola ascendente del sindacato del giudice amministrativo sulla c.d. discrezionalità tecnica.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/limpatto-dogmatico-della-sentenza-cass-pen-ss-uu-27-maggio-2016-n-22474-sulle-valutazioni-tecniche-contaminazioni-e-suggestioni-interdisciplinari-tra-giurisdizione-ordinaria-e-amminist/">L’impatto dogmatico della sentenza Cass. Pen. SS.UU., 27 maggio 2016, n. 22474 sulle valutazioni tecniche. Contaminazioni e suggestioni interdisciplinari tra giurisdizione ordinaria e amministrativa</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<div style="text-align: justify;">
<strong>L’impatto dogmatico della sentenza Cass. Pen. SS.UU., 27 maggio 2016, n. 22474 sulle valutazioni tecniche. Contaminazioni e suggestioni interdisciplinari tra giurisdizione ordinaria e amministrativa<a title="" href="#_ftn1"><strong>[1]</strong></a>. </strong></p>
<p>Sommario: Premessa. – 1. Libero convincimento del giudice amministrativo e poteri istruttori. – 2. La parabola ascendente del sindacato del giudice amministrativo sulla c.d. discrezionalità tecnica. – 3. Le progressive, parallele aperture sul versante processuale. – 4. I limiti esterni alla giurisdizione: valutazioni, accertamenti e scelte nelle decisioni a contenuto tecnico. – 5. Criteri, fatti materiali e valutazioni nel quadro dogmatico della sentenza Cass. Pen. SS.UU. sul c.d. falso valutativo: una possibile osmosi dogmatica tra giurisdizioni.</p>
<p><em>Premessa.</em><br />
In aderenza alla struttura consueta delle riflessioni nel tempo susseguitesi in tema di c.d. discrezionalità tecnica, lo studio parte, snodandosi intorno a due poli concettuali, uno di carattere processuale, l’altro di carattere sostanziale:</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;">la dimensione complessiva del libero convincimento del giudice amministrativo e il sindacato del giudice ordinario sui limiti esterni alla giurisdizione amministrativa;</li>
<li style="text-align: justify;">il sindacato del giudice amministrativo su fatti che coinvolgano profili di tipo tecnico (e sono, in questa fase, volutamente generica – non uso termini come valutazioni, accertamenti o scelte – per non anticipare l’esito delle riflessioni sui diversi concetti coinvolti).</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">Sul versante processuale, il concetto di libero convincimento e i problemi ad esso connessi non hanno sempre ricevuto da un punto di vista dogmatico adeguata attenzione da parte della dottrina processuale amministrativa, se si eccettuano alcuni importanti studi e la costante, quanto ovvia considerazione del divieto di prove legali.<br />
L’aspetto concernente il tema dei limiti esterni alla giurisdizione amministrativa coinvolge, invece, cospicua giurisprudenza della Corte di cassazione, che, quale giudice della giurisdizione, ha significativamente contribuito a dilatare i confini della tutela in favore del cittadino leso da decisioni a contenuto tecnico.<br />
Maggiormente indagato, anche in dottrina, l’aspetto sostanziale della riflessione – discrezionalità tecnica, tra valutazioni, accertamenti e scelte – che presenta punti problematici di maggiore interesse, con riferimento al quadro normativo e soprattutto giurisprudenziale di riferimento, il quale disegna una parabola indubbiamente crescente, se si ha riguardo all’area della sindacabilità, come disegnata dal giudice amministrativo anche su sollecitazione della ricordata giurisprudenza della Corte di cassazione, in tema di limiti esterni.<br />
Le riflessioni saranno, infine, misurate sul versante dogmatico con il percorso argomentativo, solo apparentemente fuori contesto, che le SSUU penali della Corte di cassazione hanno costruito nella nota sentenza in tema di falso valutativo, permeata, anche esplicitamente, da riflessioni “amministrativistiche”.
</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em>Libero convincimento del giudice amministrativo e poteri istruttori.</em></li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">In via preliminare, occorre, lapidariamente, chiarire la portata del principio del libero convincimento del giudice (art. 116, comma 1 c.p.c.), pacificamente operante nel processo amministrativo in forza del rinvio esterno dell’art. 39 c.p.a., con riferimento al giudice amministrativo e alle peculiarità che esso presenta rispetto alla struttura del processo amministrativo, nato e “cresciuto” come processo di tipo impugnatorio, vertente principalmente sulla legittimità del provvedimento impugnato e lentamente transitato verso un giudizio di cognizione sul rapporto<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>.<br />
Le notazioni che seguono segneranno i punti cardine della inadeguatezza del sistema istruttorio tradizionale e delle specificità dell’istruttoria processuale amministrativa e dei principi che l’hanno governata per lungo tempo, rappresentando significativi ostacoli di carattere processuale al sindacato del giudice amministrativo sulla c.d. discrezionalità tecnica.<br />
Va, in primo luogo, segnalata la mancanza di un’autonoma fase istruttoria, a cagione della tradizionale concentrazione tra istruzione e decisione, struttura che non sembra essere venuta meno con il codice del processo amministrativo<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>.<br />
A ciò si aggiunge il carattere prevalentemente documentale del processo, con prove precostituite e formatesi anteriormente all’instaurazione del giudizio, caratterizzato da un limitato accesso al fatto per due ordini di ragioni: la tradizionale limitatezza dei mezzi istruttori, adeguata rispetto ad un sindacato che nasce come di mera legittimità; la ritrosia del giudice amministrativo a “tribunalizzarsi”, ad accedere, cioè, al fatto pure in quei casi in cui ha avuto a disposizione (anche prima del c.p.a.) adeguati strumenti istruttori<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>.<br />
Va rilevato, infine, l’irriducibile squilibrio tra le parti, specie in relazione – per ciò che qui interessa – alla disponibilità dei mezzi di prova (i documenti sono nelle mani della pubblica amministrazione, di norma parte resistente)<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>.<br />
Da tale assetto dell’istruttoria nel processo amministrativo consegue che, pur nell’ambito di un processo di parti, retto, di conseguenza, dal principio dispositivo, detto principio si abbina ad un metodo acquisitivo, legato alla sussistenza in capo al giudice amministrativo di poteri d’ufficio in materia istruttoria<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>.<br />
Per tali ragioni l’indiscussa vigenza del principio del libero convincimento nel processo amministrativo appare, in generale ed in astratto, accentuata dai poteri riconosciuti al giudice amministrativo in materia istruttoria: fermo restando l’onere (non della prova ma) del solo principio di prova in capo alle parti, il giudice amministrativo è in grado di dimensionare il materiale probatorio su cui fondare la propria decisione, di “scegliere” in qualche misura gli elementi su cui fondare il proprio libero convincimento.<br />
Il principio, dunque, specie nell’impianto tradizionale del processo amministrativo assume una portata assai rilevante, che ha condotto la dottrina a utilizzare espressioni forti, attribuendo al giudice amministrativo appellativi come “signore della prova”<a title="" href="#_ftn7">[7]</a> o “despota della prova”<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>, in base ad una lettura estensiva del principio del libero convincimento, come comprensivo dei poteri di etero-integrazione e per la deformalizzazione del diritto delle prove, onde il libero convincimento si sostituirebbe e non si affiancherebbe – come doveroso per un processo di parti – al principio dell’onere della prova<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>.<br />
Le caratteristiche originarie del processo amministrativo sono state radicalmente poste in discussione per effetto delle riforme che hanno interessato il sistema di giustizia amministrativa nel suo complesso. Il riferimento è, come è ovvio, al percorso culminato nella emanazione del Codice del processo amministrativo, passando attraverso le fondamentali tappe del D.L.vo n. 80/1998 e della L. n. 205/2000. L’assetto descritto non è esente da critiche e la disciplina introdotta dal c.p.a. può leggersi come un’occasione mancata. Proprio il principio del libero convincimento avrebbe imposto, infatti, una regolamentazione rigorosa, per non tradursi in arbitrio, ma rappresentare un potere pur sempre suscettibile di controllo razionale.<br />
La portata di tali interventi normativi è, comunque, di rilevante impatto e, in particolare, per l’aspetto che qui interessa, dilata il novero degli strumenti istruttori del giudice amministrativo, avvicinando sotto questo aspetto le tre giurisdizioni del giudice amministrativo (generale di legittimità, di merito ed esclusiva), ponendo almeno le basi per lo sviluppo di una istruzione probatoria processuale, nel dichiarato obiettivo di rendere più effettiva la tutela.<br />
Per quanto qui interessa, gli strumenti istruttori idonei ad indagare i profili tecnici della decisione amministrativa oggetto del sindacato del giudice amministrativo, sono le verificazioni e la consulenza tecnica d’ufficio, in base alla disciplina contenuta nel codice del processo amministrativo. Sul punto si tornerà più ampiamente nel prosieguo della trattazione<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>.<br />
Fatte queste brevi notazioni sul libero convincimento e sul sistema istruttorio, è opportuno rilevare come da un punto di vista normativo, con riferimento al contenuto e alla formulazione delle norme, si assista ad una progressiva erosione dell’area della politica a vantaggio della tecnica, ciò fa sì che il giurista sia sempre meno in grado di comprendere appieno il significato della norma di azione e l’amministratore debba ricorrere ad ausili tecnici per la sua applicazione.</div>
<div style="text-align: justify;">
<em>2. La parabola ascendente del sindacato del giudice amministrativo</em> <em>sulla c.d. discrezionalità tecnica.</em></div>
<div style="text-align: justify;">Il sindacato di legittimità, volto a verificare appunto il rispetto da parte della pubblica amministrazione della norma di azione, deve misurarsi con i crescenti contenuti tecnici delle norme stesse. Tale sindacato, emblematicamente rappresentato dall’alterità concettuale tra accertamenti tecnici e discrezionalità tecnica, è stato interessato da un complesso percorso evolutivo, caratterizzato da vere e proprie mutazioni del concetto di discrezionalità tecnica e dalla progressiva estensione del sindacato del giudice amministrativo.<br />
Concetto estremamente controverso a partire dalla sua denominazione, la c.d. discrezionalità tecnica<a title="" href="#_ftn11">[11]</a> ha conosciuto nel tempo una estrema mutevolezza dei propri confini dogmatici, sotto due fondamentali profili:</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;">la distinzione dalla discrezionalità amministrativa o pura;</li>
<li style="text-align: justify;">l’area della sua sindacabilità.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">Sullo sfondo la ricordata disciplina dei poteri istruttori.<br />
La c.d. discrezionalità tecnica<a title="" href="#_ftn12">[12]</a> comprende – in senso ampio – le ipotesi in cui le norme che disciplinano l’esercizio del potere comprendono concetti per la cui determinazione la pubblica amministrazione deve ricorrere a scienze extragiuridiche, come accade, per usare un esempio classico, nel caso in cui si ponga il problema della tossicità di una determinata sostanza.<br />
È forse uno dei temi sui quali maggiormente si constata che lo studio del diritto amministrativo fuoriesce dalla alternativa secca tra <em>ubi remedium ibi ius</em> e <em>ubi ius ibi remedium</em>, per compendiarsi, invece, nella locuzione <em>ius et re medium</em>, che indica che diritto sostanziale e tutela si nutrono e si condizionano reciprocamente senza che sia possibile né opportuno stabilire un rapporto di derivazione nell’una o nell’altra direzione<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>.<br />
A conferma di ciò, basti sinteticamente considerare che storicamente sono state fondamentalmente due le ragioni che hanno determinato una ridotta sindacabilità della c.d. discrezionalità tecnica. Una ragione di ordine sostanziale, che l’ha considerata come afferente al merito, nel senso di “fatto”, in quanto tale sottratto all’area della sindacabilità ed una di ordine processuale la mancanza di strumenti istruttori idonei.<br />
Occorre, a questo punto, dar conto sinteticamente dell’evoluzione della nozione e del sindacato. E i due profili sopra evidenziati si intersecano.<br />
Infatti, per comprendere la distinzione tra discrezionalità amministrativa e discrezionalità tecnica, l’indagine sull’individuazione dei confini teorici tra l’una e l’altra ipotesi, ha ad oggetto principalmente i rispettivi limiti di sindacabilità giurisdizionale, «giacché il profilo definitorio […] e quello della tutela in sede processuale sono così strettamente connessi da esser risultati reciprocamente elementi di condizionamento della stessa riflessione giuridica ed evoluzione giurisprudenziale dell’uno e dell’altro profilo»<a title="" href="#_ftn14">[14]</a>.<br />
La dottrina tradizionale sulla discrezionalità tecnica mostra un quadro assai complesso, caratterizzato da una molteplicità di posizioni teoriche, cui consegue un diverso dimensionamento della tutela giurisdizionale<a title="" href="#_ftn15">[15]</a>.<br />
La <em>summa divisio</em> tra le diverse teoriche in tema di discrezionalità tecnica si fonda sulla sussistenza o meno di un potere di scelta dell’amministrazione: da un lato si ritiene che l’amministrazione operi una scelta applicando criteri e regole di una scienza o di una tecnica<a title="" href="#_ftn16">[16]</a>, dall’altro si ritiene che sia del tutto escluso un margine di scelta, poiché l’applicazione della regola tecnica consente di pervenire a risultati certi ed univoci e non implica esercizio potere discrezionale<a title="" href="#_ftn17">[17]</a>. In altri termini, il <em>discrimen</em> è rappresentato dalla presenza o meno di un momento volitivo dopo quello conoscitivo: nel primo caso discrezionalità amministrativa e discrezionalità tecnica si differenzierebbero solo in relazione all’oggetto, <em>rectius</em> ai criteri sui quali si fonda la scelta, nel secondo caso esse sarebbero due entità del tutto disomogenee, concretando solo la prima e non la seconda una scelta in capo all’amministrazione.<br />
In realtà, nel quadro dottrinario attuale<a title="" href="#_ftn18">[18]</a> si è concordi nell’affermare la disomogeneità tra le due nozioni, tanto da criticare la stessa locuzione “discrezionalità tecnica”<a title="" href="#_ftn19">[19]</a>. Discrezionalità amministrativa o pura e discrezionalità tecnica si pongono su un piano di netta separazione da un punto di vista concettuale, ma l’equivoco di fondo, che ancora pervade le riflessioni e condiziona le decisioni giurisprudenziali è legato alla maggiore o minore opinabilità dei risultati derivanti dall’applicazione delle regole “tecniche”<a title="" href="#_ftn20">[20]</a>.<br />
Sul piano della sindacabilità giurisdizionale sono stati individuati tre filoni dottrinali<a title="" href="#_ftn21">[21]</a>: il primo che riconduce l’insindacabilità della discrezionalità tecnica al fatto che essa attenga all’area del merito amministrativo; il secondo, che considera la discrezionalità tecnica come espressione di un potere riservato, ne riconosce una limitata sindacabilità, potendosi accertare la corretta applicazione delle regole tecniche con i modelli del sindacato sull’eccesso di potere<a title="" href="#_ftn22">[22]</a>, fermo restando il divieto per il giudice di sostituirsi alla pubblica amministrazione; un terzo orientamento afferma la piena sindacabilità della discrezionalità tecnica perché ritiene insussistente un potere riservato<a title="" href="#_ftn23">[23]</a>, ovvero perché si tratta di mera attuazione della legge<a title="" href="#_ftn24">[24]</a>.<br />
In realtà, occorre ancora una volta distinguere diverse ipotesi. Vi sono, infatti, fattispecie in cui la regola tecnica consente di pervenire ad un risultato certo, cui la legge riconduce direttamente un certo effetto giuridico, in cui si tratterà di sindacare un potere vincolato: la valutazione non potrà che essere giusta o sbagliata e non vi è alcuna scelta ulteriore dell’amministrazione, dal momento che è la legge a determinare le conseguenze giuridiche<a title="" href="#_ftn25">[25]</a>. Vi sono ipotesi, poi, nelle quali la scelta tecnica – conduca essa ad un risultato certo ovvero opinabile – costituisce il presupposto di una successiva scelta discrezionale, cui si appunterà il sindacato giurisdizionale secondo il consueto canone della ragionevolezza. Vi sono, infine, ipotesi in cui la legge rinvia a discipline extragiuridiche, ma di tipo opinabile e ricollega un dato effetto giuridico alla scelta tecnica effettuata, rimettendo, in sostanza, la decisione amministrativa all’organo tecnico.<br />
Per lungo tempo la giurisprudenza è stata ben lungi dall’offrire chiare indicazioni relative al profilo definitorio<a title="" href="#_ftn26">[26]</a>: nonostante ripetuti tentativi di segnare una linea di confine tra discrezionalità amministrativa e discrezionalità tecnica, il giudice amministrativo – quando non ha escluso il sindacato sulla discrezionalità tecnica, inquadrandola nel merito amministrativo<a title="" href="#_ftn27">[27]</a> – ha costantemente adottato per entrambe i medesimi strumenti di controllo, talvolta riducendo l’ambito del sindacato della discrezionalità tecnica alle sole ipotesi di travisamento dei fatti ed illogicità manifesta<a title="" href="#_ftn28">[28]</a>. In sostanza la giurisprudenza amministrativa ha manifestato la tendenza a svalutare la distinzione, lasciando emergere una differenza solo quantitativa tra discrezionalità amministrativa e discrezionalità tecnica<a title="" href="#_ftn29">[29]</a>.<br />
Il problema assume in realtà portata generale, potendosi riscontrare a livello normativo un passaggio complessivo dalla discrezionalità amministrativa alla discrezionalità tecnica<a title="" href="#_ftn30">[30]</a>; in ogni caso il momento valutativo pone il problema della sostanza autoritativa del potere esercitato e quello conseguente della tutela delle situazioni giuridiche soggettive<a title="" href="#_ftn31">[31]</a>.<br />
Va considerato, però, sin d’ora e in vista delle conclusioni, che la valutazione tecnica è finalizzata all’individuazione della sussistenza dei presupposti di fatto per l’esercizio del potere di provvedere<a title="" href="#_ftn32">[32]</a> e in teoria «non vi è nulla che osti ad una piena conoscenza dei fatti da parte del giudice di legittimità»<a title="" href="#_ftn33">[33]</a>. La domanda di tutela delle situazioni giuridiche soggettive che fronteggiano poteri di valutazione tecnica si è scontrata nel tempo – come ricordato – con la tradizionale ritrosia dello stesso giudice amministrativo di pervenire ad un accesso al fatto e con la carenza di adeguati mezzi istruttori<a title="" href="#_ftn34">[34]</a>.<br />
Le istanze della dottrina per una riconsiderazione dell’argomento furono accolte in una importante sentenza del Consiglio di Stato<a title="" href="#_ftn35">[35]</a>, che “varò” il nuovo corso, aprendo al sindacato. La pronuncia in esame opera una distinzione tra discrezionalità tecnica e merito amministrativo, precisando che l’applicazione di una norma tecnica «può comportare valutazione di fatti suscettibili di vario apprezzamento quando la norma tecnica contenga dei concetti indeterminati o comunque richieda apprezzamenti opinabili, ma una cosa è l’opinabilità, altra cosa è l’opportunità. La questione di fatto, che attiene ad un presupposto di legittimità del provvedimento amministrativo, non si trasforma – soltanto perché opinabile – in una questione di opportunità»<a title="" href="#_ftn36">[36]</a>. Su tali basi non sembra ragionevole l’esistenza di una “riserva di amministrazione” sulle valutazioni tecniche che costituiscono presupposti di fatto dell’azione amministrativa, pertanto il sindacato sugli apprezzamenti tecnici «può svolgersi […] in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’<em>iter</em> logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì invece alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo».<br />
Si supera finalmente la prospettiva del sindacato di tipo estrinseco sulla discrezionalità tecnica attraverso l’eccesso di potere, cioè sulla ragionevolezza e sulla logica del procedimento tecnico, in particolare sulla coerenza tra presupposti e conclusioni e sulla correttezza formale del procedimento tecnico e delle regole applicate; si “vara”, quindi, il nuovo corso, negando che sussista eccesso di giurisdizione per sconfinamento nel merito, quando il giudice amministrativo sia chiamato a indagare sui presupposti di fatto del provvedimento impugnato, segnando una dilatazione dei poteri del giudice amministrativo e un avvicinamento al tipo di sindacato effettuato dal giudice ordinario.<br />
Si transita, definitivamente, da un controllo meramente estrinseco (logica astratta e procedimenti applicativi) ad un controllo intrinseco del criterio tecnico prescelto e della sua applicazione, quindi, in sostanza si perviene a sindacare l’attendibilità della soluzione tecnica confluita nella decisione amministrativa.
</div>
<div style="text-align: justify;"><em>3. Le progressive, parallele aperture sul versante processuale.</em></div>
<div style="text-align: justify;">Il problema, però, non era solo aprire la via al sindacato sulle valutazioni tecniche o, in altri termini, consentire al giudice amministrativo l’accesso al fatto, ma soprattutto quello conseguente di munirlo degli adeguati strumenti processuali per pervenire a tale sindacato<a title="" href="#_ftn37">[37]</a>.<br />
Una prima, significativa, apertura da parte della giurisprudenza si ebbe con una decisione del TAR Lombardia<a title="" href="#_ftn38">[38]</a>, in cui per la prima volta venne disposta una consulenza tecnica d’ufficio nella giurisdizione generale di legittimità.<br />
La consulenza tecnica d’ufficio rappresenta, come è noto, un mezzo di autonoma valutazione del fatto e costituisce per questo un incisivo strumento per sindacare le valutazioni tecnico-discrezionali<a title="" href="#_ftn39">[39]</a>; la sua esclusione dal novero degli strumenti a disposizione del giudice amministrativo nella giurisdizione generale di legittimità era legata alla “esigenza di garantire all’amministrazione la riserva degli apprezzamenti discrezionali”<a title="" href="#_ftn40">[40]</a>.<br />
Sul piano sostanziale si osserva che «la cognizione in sede giurisdizionale non può ritenersi limitata all’accertamento dei vizi dell’atto e al solo sindacato esterno di quest’ultimo»<a title="" href="#_ftn41">[41]</a>. Sul piano processuale si afferma che l’esperibilità della consulenza tecnica non deve ritenersi esclusa dalla circostanza che si verta in tema di discrezionalità tecnica, poiché, al contrario, ci si porrebbe in contrasto con il principio della parità delle posizioni processuali, la cui effettività è strettamente legata all’esistenza di un adeguato regime probatorio<a title="" href="#_ftn42">[42]</a>. Peraltro, non sono riscontrabili ostacoli di ordine teorico: il principio acquisitivo – secondo il quale gli incombenti istruttori sono a carico della parte che più facilmente è in grado di esperirli – non sembra contraddetto dall’ammissione della consulenza tecnica nel processo amministrativo, poiché il giudice potrà acquisire «i fatti che la parte ha introdotto nel giudizio, sia fornendone la prova che chiedendone la sua assunzione»<a title="" href="#_ftn43">[43]</a>.<br />
Il giudice amministrativo inizia, quindi, a far proprie le istanze della dottrina circa la sindacabilità della discrezionalità tecnica, da un lato, e l’ampliamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo, dall’altro.<br />
Un primo riconoscimento legislativo della opportunità di dotare il giudice amministrativo di più ampi poteri istruttori venne operato con il D.L.vo 31.3.1998, n. 80, il quale estese la utilizzabilità della consulenza tecnica d’ufficio nelle materie attribuite dallo stesso decreto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.<br />
Fondamentale, poi, una successiva pronuncia della quarta sezione del Consiglio di Stato<a title="" href="#_ftn44">[44]</a>, che rimette alla Corte Costituzionale la questione relativa alla esperibilità della consulenza tecnica d’ufficio nella giurisdizione generale di legittimità. Si afferma che il giudice amministrativo deve disporre di «strumenti istruttori adeguati per sottoporre a verifica diretta le c.d. operazioni tecniche svolte dall’amministrazione (…). Né ciò implica sostituzione, nei casi dubbi od opinabili, del giudizio del giudice (…) a quello dell’Amministrazione. […] [Q]uando il risultato della verifica giudiziale si sia positivamente concluso, nel senso che il giudizio tecnico dell’Amministrazione risulti corretto pur se opinabile, anche il sindacato giudiziale di legittimità deve ritenersi positivamente esaurito, nel senso della legittimità del provvedimento finale».<br />
Al dibattito dottrinale e alle oscillazioni della giurisprudenza sembra aver posto fine il legislatore con l’approvazione della L. 21.7.2000, n. 205, recante “Disposizioni in materia di giustizia amministrativa”, che all’art. 16 dispone l’esperibilità della consulenza tecnica nella giurisdizione generale di legittimità, aggiungendo all’art. 44 del T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato le parole “ovvero disporre consulenza tecnica”.<br />
L’impianto descritto ha, poi, trovato definitivo e generale accoglimento nel Codice del processo amministrativo che avalla, con apposita disciplina processuale, le descritte esigenze istruttorie, preordinate a che le valutazioni tecniche operate dalla pubblica amministrazione nello svolgersi dell’attività di perseguimento del pubblico interesse, vengano incise dall’instaurazione di un sindacato vertente sulla loro effettiva coerenza con la realtà fattuale.<br />
Invero, ciò risulta possibile attraverso l’attivazione di due diversi mezzi istruttori: <em>verificazione</em> e <em>consulenza tecnica d’ufficio</em>. L’esecuzione di una verificazione è disposta dal G.A. ogni qual volta sia ritenuto «necessario l’accertamento di fatti o l’acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche» (art. 63, co. 4). L’art. 66 si limita, poi, a prescrivere, al primo comma, che «Il collegio, quando dispone la verificazione, con ordinanza individua l’organismo che deve provvedervi, formula i quesiti e fissa un termine per il suo compimento e per il deposito della relazione conclusiva. Il capo dell’organismo verificatore, o il suo delegato se il giudice ha autorizzato la delega, è responsabile del compimento di tutte le operazioni». Giova inoltre specificare che detta ordinanza va «comunicata dalla segreteria all’organismo verificatore» (co. 2) e che, a norma dell’art.19, comma 2, tale organismo deve essere «pubblico, estraneo alle parti del giudizio, munito di specifiche competenze tecniche». La disposizione in rilievo eleva, quindi, ad oggetto di verificazione il vaglio della veridicità propria di ogni decisione tecnico-scientifica compiuta dalla PA.<br />
La disciplina codicistica della consulenza tecnica d’ufficio rivela un impianto sensibilmente diverso. Al giudice amministrativo è consentito avvalersi dell’assistenza di consulenti tecnici unicamente nei casi in cui egli lo ritenga “indispensabile” (artt. 19, co. 1, e 63, co. 4)<a title="" href="#_ftn45">[45]</a>.<br />
Oltre alla graduazione nella opzione tra i due mezzi istruttori e ai profili relativi al soggetto cui affidarli<a title="" href="#_ftn46">[46]</a>, residua secondo la dottrina una differente natura, che le renderebbe tra loro infungibili<a title="" href="#_ftn47">[47]</a>: la verificazione sarebbe utilizzabile per i meri accertamenti tecnici, la consulenza tecnica d’ufficio nei casi di vera e propria discrezionalità tecnica. Sulla distinzione si tornerà diffusamente più avanti nel testo, ma ad avviso di chi scrive la questione rischia di essere meramente terminologica e contrapporre o distinguere indebitamente tra loro entità omogenee (valutazioni tecniche semplici ovvero complesse) che differiscono per il solo aspetto quantitativo.<br />
Il perpetuarsi delle distinzioni in dottrina e nella disciplina processuale contribuisce a rendere abbastanza raro e non sempre correttamente configurato l’uso della consulenza tecnica da parte del giudice amministrativo<a title="" href="#_ftn48">[48]</a>.<br />
Si supera, in tal modo, la classica alterità concettuale tra verificazioni e consulenze e i conseguenti rispettivi limiti applicativi: le verificazioni erano, in quel contesto esperibili nel giudizio di legittimità nell’ambito del sindacato sul provvedimento amministrativo sotto il profilo dell’eccesso di potere per carenza o errore sui presupposti, mentre le perizie e consulenze introducendo un apprezzamento tecnico che costituisce manifestazione di discrezionalità erano ammissibili esclusivamente nel giudizio di merito, esteso ai profili fattuali e al sindacato sull’opportunità e sulla convenienza del provvedimento impugnato.</p>
<p><em>4. I limiti esterni alla giurisdizione: valutazioni, accertamenti e scelte nelle decisioni a contenuto tecnico.</em></div>
<div style="text-align: justify;">Decisive, per l’inquadramento dogmatico e per la crescita complessiva del sindacato, le decisioni susseguitesi negli ultimi anni delle SS.UU. Civili della Corte di Cassazione, le quali, pronunciandosi sulla giurisdizione del giudice amministrativo, ne hanno efficacemente definito i limiti esterni<a title="" href="#_ftn49">[49]</a>.<br />
Giova offrirne un quadro di sintesi.<br />
La sindacabilità delle decisioni del giudice amministrativo per motivi inerenti alla giurisdizione sussiste soltanto laddove sia riscontrabile un eccesso di potere giurisdizionale, quando, in altri termini, il giudice amministrativo, «eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del merito (riservato alla P.A.), compia una diretta e concreta valutazione della opportunità e convenienza dell’atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, esprima la volontà dell’organo giudicante di sostituirsi a quella dell’Amministrazione, così esercitando una giurisdizione di merito in situazioni che avrebbero potuto dare ingresso soltanto a una giurisdizione di legittimità (dunque, all’esercizio di poteri cognitivi e non anche esecutivi) o esclusiva o che comunque ad essa non avrebbero potuto dare ingresso»<a title="" href="#_ftn50">[50]</a>.<br />
In questo quadro le valutazioni tecniche sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, quando ciò non comporti una “invasione” della sfera del merito amministrativo.<br />
L’affermazione merita una riflessione attenta sul dato terminologico e sulle categorie giuridiche coinvolte.<br />
Un punto fermo e invalicabile è rappresentato dal divieto di sostituzione della decisione del giudice a quella riservata per legge all’amministrazione. In ogni caso, dunque, il giudice amministrativo non può operare una scelta, sovrapponendo la sua nuova e autonoma ponderazione di interessi a quella effettuata dalla pubblica amministrazione<a title="" href="#_ftn51">[51]</a>.<br />
Su questo aspetto parte della dottrina sconta un parziale errore di prospettiva. Le decisioni a contenuto tecnico – come osservato alla stregua della dottrina tradizionale – a stretto rigore concreterebbero soltanto il momento del giudizio e non quello della scelta. Il giudizio si distingue, poi, in giudizio tecnico in senso stretto e giudizio di valore, facendo corrispondere al primo un sindacato di tipo forte e al secondo un sindacato di tipo debole.<br />
In parallelo ai due tipi di sindacato – legati, come noto – alla maggiore o minore opinabilità delle scienze di riferimento, si assiste a un’accentuata confusione terminologica che rischia di alterare indebitamente i termini della riflessione dogmatica.<br />
Vi è chi ritiene che l’operazione compiuta dal giudice amministrativo nel caso di sindacato di tipo forte sia definibile in termini di accertamento e dia per questo luogo a un sindacato pieno, poiché si tratterebbe di accertare, appunto, la sussistenza di uno o più elementi fattuali, la cui erronea valutazione ha falsato la decisione tecnica assunta dalla pubblica amministrazione. Tale lettura viene, poi, spinta ad estreme ed errate conseguenze quando conduce a legittimare la sostituzione della decisione dell’amministrazione con quella del giudice (eventualmente anche a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio).<br />
Nel caso, invece di sindacato di tipo debole si parla di discrezionalità tecnica o di “apprezzamento”, sul presupposto che la opinabilità della scienza di riferimento induca una difficoltà nella separazione concettuale tra giudizio tecnico in senso stretto e giudizio di valore. In questi casi – che sottendono la verifica della logicità della scelta – viene espressamente esclusa ogni valenza sostitutiva della decisione del giudice, che tuttavia avrà, comunque, un effetto conformativo sulla futura azione amministrativa<a title="" href="#_ftn52">[52]</a>.<br />
Il quadro descritto non ci trova concordi. La distinzione tra sindacato forte e sindacato debole non rinviene il suo <em>discrimen</em> nella possibilità di sostituzione della decisione del giudice a quella dell’amministrazione. Tale elemento, come osservato, deve escludersi in entrambi i casi se non si vuole incorrere nel rischio di eccesso di potere giurisdizionale per violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa.<br />
Così, pare corretto distinguere tra valutazioni tecniche semplici (sindacato forte) o complesse (sindacato debole), con ciò evidenziando che la distinzione operi sul solo piano quantitativo, affermando la sindacabilità di entrambe<a title="" href="#_ftn53">[53]</a>.<br />
Naturalmente la “struttura” del sindacato e i relativi strumenti saranno differenti, pur nel comune e naturale quadro dogmatico dell’eccesso di potere. Nel primo caso il carattere accertativo del sindacato si avvarrà di quelle figure sintomatiche dell’eccesso di potere legate al fatto o ai presupposti della decisione; nel secondo caso l’accentuazione dei profili propriamente valutativi comporterà l’utilizzo di quelle figure sintomatiche collegate alla logicità e alla coerenza della decisione<a title="" href="#_ftn54">[54]</a>.<br />
Appare, poi, evidente, in concreto che un sindacato forte possa creare l’apparenza di una sostituzione, specie per le ipotesi di attività vincolata, ma di sostituzione non potrà trattarsi. Tale evenienza, come è ovvio, non può darsi per le ipotesi di sindacato debole.<br />
Ma mai, secondo la ricordata giurisprudenza di legittimità sui limiti esterni della giurisdizione amministrativa potrà escludersi ogni forma di sindacato. Infatti, neppure quando perciò si tratti di un atto a contenuto fortemente valutativo si può negare al giudice il potere-dovere di vagliarne la relativa motivazione, nei termini sopra accennati; e, se pure è vero che in siffatte situazioni, esiste il rischio che detto giudice sostituisca indebitamente la propria valutazione a quella dell’amministrazione, per riscontrare un eventuale invasione del merito amministrativo non basta certo soltanto il fatto che il giudice si sia soffermato a soppesare gli argomenti sui quali la motivazione dell’atto impugnato si articolava. Non gli sarebbe altrimenti possibile esprimere alcun giudizio sulla congruità e logicità di quella motivazione e si perverrebbe così all’inammissibile risultato di rendere di fatto insindacabile la decisione<a title="" href="#_ftn55">[55]</a>.<br />
Il giudice amministrativo sarà, pertanto, chiamato a cogliere la linea di discrimine – talora sottile, ma mai inesistente – tra l’operazione intellettuale consistente nel vagliare l’intrinseca tenuta logica della motivazione dell’atto amministrativo impugnato e quella che invece consiste nella scelta tra diverse possibili opzioni valutative, queste sì inerenti al merito dell’attività amministrativa di cui si discute. L’insindacabilità della valutazione dell’amministrazione ad opera del giudice non esclude che sia invece sindacabile una motivazione che non consenta di comprendere i criteri ai quali quella valutazione si è ispirata o che, peggio ancora, manifesti l’illogicità o la contraddittorietà della loro applicazione nella fattispecie concreta<a title="" href="#_ftn56">[56]</a>.<br />
È proprio questo equivoco di fondo che lascia persistere ingiustificate chiusure nella giurisprudenza del giudice amministrativo. Non sempre pare effettivamente accresciuta la dimensione complessiva del sindacato, quando si ribadisce la distinzione tra accertamenti tecnici (controllabili ma abbastanza raramente controllati da GA) e apprezzamenti tecnici (insindacabili in quanto afferenti al merito), in corrispondenza della maggiore o minore esattezza della scienza di riferimento e reciprocamente della minore o maggiore opinabilità della valutazione.<br />
Secondo quanto argomentato, si potrebbe ipotizzare una graduazione, che vede sindacabili nei termini sinora descritti gli accertamenti tecnici e la discrezionalità tecnica, senza che per questo il giudice debba compiere alcun giudizio di ponderazione tra interessi, proprio della sola discrezionalità amministrativa o pura.<br />
Va da sé che nella realtà fenomenica possano darsi ipotesi in cui l’applicazione di regole tecniche coinvolge, valutazioni di opportunità, cioè profili non neutrali rispetto al gioco degli interessi. Un esempio può chiarire: le caratteristiche tecniche di un macchinario o di un qualsivoglia manufatto soddisfano non di rado interessi differenziati, quali la funzionalità, la sicurezza, l’estetica o altro e ovviamente la valutazione del dato strettamente tecnico muta secondo l’interesse ritenuto nel caso concreto prevalente.<br />
Il giudizio tecnico scorretto (e, quindi, probabilmente falso) non può equipararsi a un giudizio di merito forse opinabile, ma scaturente da una corretta applicazione della regola tecnica. Mentre in quest’ultimo caso correttamente il giudice amministrativo dovrà astenersi dal sindacato, perché determinerebbe una invasione del merito amministrativo, nel primo caso è riscontrabile, invece, un vero e proprio vizio di legittimità dell’atto: ciò tanto se la falsità del giudizio derivi dall’applicazione di un criterio tecnico scientificamente riconosciuto inadeguato, quanto se discenda da operazioni materiali non corrette o insufficienti dell’amministrazione che ha operato l’apprezzamento<a title="" href="#_ftn57">[57]</a>.</p>
<p><em>5. Criteri, fatti materiali e valutazioni nel quadro dogmatico della sentenza Cass. Pen. SS.UU. sul c.d. falso valutativo: una possibile osmosi dogmatica tra giurisdizioni. </em></div>
<div style="text-align: justify;">Alla naturale dialettica tra le posizioni del giudice amministrativo e quelle della giurisprudenza di legittimità sulle questioni di giurisdizione, giova, ad avviso di chi scrive, operare, altresì, un confronto con le statuizioni della sentenza Cass. Pen. SSUU sul c.d. falso valutativo, a causa di significative assonanze e contaminazioni concettuali con il tema della sindacabilità delle valutazioni tecniche.<br />
E l’operazione si rivela più agevole di quanto fosse in astratto prevedibile quando si consideri, quale opzione metodologica di fondo la comune matrice del sindacato di legittimità, sia pure con le ovvie e note differenze tra le giurisdizioni.<br />
Secondo quanto sinora argomentato, il giudizio tecnico è, dunque, questione di diritto, non di merito, per cui il giudice (ogni giudice!) dovrebbe ripercorrerlo, verificando la correttezza dei presupposti e delle condizioni tecniche “incorporati” dalla norma. Questo il punto dal quale partire per confrontare gli approdi in tema di discrezionalità tecnica con il quadro dogmatico della citata sentenza delle Sezioni Unite penali.<br />
Se, quindi, sul versante amministrativistico, può dirsi raggiunta una pacifica uniformità di vedute sulla sindacabilità degli accertamenti tecnici e una più limitata sindacabilità degli apprezzamenti tecnici, quando la scienza di riferimento presenta un significativo margine di opinabilità, occorre chiarire l’incidenza del momento valutativo e la sua sindacabilità secondo le Sezioni Unite penali.<br />
Naturalmente la riflessione della sentenza è volta a chiarire la portata dell’art. 2621 c.c., come novellato dalla l. 27 maggio 2015, n. 69, art. 9 e la conseguente ampiezza del sindacato da parte del giudice di merito, ai fini della sussistenza degli elementi del reato, in una logica che riproduce in parte la contrapposizione tra accertamenti e apprezzamenti tecnici, cui la norma incriminatrice pare conferire rilevanza penale, ma soprattutto, relativamente ai secondi, mira a chiarire quando per una valutazione possa predicarsi l’attributo della falsità, pacificamente riferibile, invece, ai meri accertamenti.<br />
Le Sezioni Unite penali, investite dalla Quinta Sezione Penale<a title="" href="#_ftn58">[58]</a>, nella sentenza in esame si pronunciavano sul quesito se, in tema di false comunicazioni sociali, la modifica operata dalla l. 27 maggio 2015, n. 69, mediante l’eliminazione, nell’art. 2621 c.c., dell’inciso “ancorché oggetto di valutazioni”, avesse determinato un effetto parzialmente abrogativo della fattispecie, ovvero se tale effetto non si fosse verificato<a title="" href="#_ftn59">[59]</a>.<br />
E rispetto a tale tema le suggestioni offerte dalla pronuncia sono numerose e a tratti paiono persino nutrirsi della “fatica” del giudice amministrativo nella costruzione del sindacato sulla c.d. discrezionalità tecnica.<br />
La controversia portata all’analisi delle SSUU ha riguardato in estrema sintesi la predicabilità dell’attributo della “falsità” rispetto ad attività valutative.<br />
La fattispecie oggetto di analisi del supremo consesso è rappresentata dalle false comunicazioni sociali, tema, peraltro, come noto, politicamente sensibile, rispetto alle polemiche sul tentativo di dilatare l’area dell’impunità per i <em>white collars</em> e oggetto, nel tempo, di numerosi interventi di riforma<a title="" href="#_ftn60">[60]</a>. Giova evidenziare come l’intervento normativo del 2015 appariva – come pure si osserva nella sentenza – dichiaratamente ispirato alla finalità di tendere a una rinnovata “trasparenza societaria” e a ripristinare, altresì, una significativa risposta sanzionatoria ai fatti di falsità in bilancio, ritenendosi non adeguato l’assetto repressivo introdotto dal decreto legislativo n. 61 del 2002.<br />
Sul punto, come noto, la sentenza conclude sullo specifico principio di diritto, così statuendo:<br />
“<em>Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di ‘valutazione’, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni</em>”<em>.</em><br />
I dichiarati limiti del presente lavoro impediscono di valutare il <em>decisum</em> nella sua interezza e inducono a estrapolare dal principio di diritto e dai passaggi motivazionali i concetti rilevanti ai fini delle riflessioni in tema di sindacato sulle valutazioni tecniche.<br />
Espressione che assume assoluto rilevo nel contesto amministrativistico è il riferimento alla «presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati».<br />
Particolarmente pregnanti alcuni passaggi motivazionali della sentenza sul punto. Si afferma, infatti, che la valutazione ? se si basa obbligatoriamente su criteri vincolanti e predeterminati ? «è un modo di rappresentare la realtà non dissimile dalla descrizione o dalla constatazione, sebbene l’ambito di una sua possibile qualificazione in termini di verità o di falsità sia variabile e risulti, di regola, meno ampio, dipendendo dal grado di specificità e di elasticità dei criteri di riferimento». In quest’ottica, può affermarsi una sostanziale equiparazione tra la falsità di un enunciato valutativo fondato su false premesse e la falsità di un enunciato (parimenti valutativo) che sia in aperta contraddizione con criteri di valutazione indiscussi e indiscutibili<a title="" href="#_ftn61">[61]</a>.<br />
E la rilevanza dei criteri di valutazione induce a volgere la riflessione al processo di progressiva oggettivazione e rigida predeterminazione dei criteri, alla cui applicazione sono chiamate le pubbliche amministrazioni, che, non di rado, determina il transito (totale o parziale) da una fattispecie valutativa in senso pieno ad una meramente accertativa, con le conseguenze sopra delineate sull’ampiezza del sindacato. E tale processo si verifica o perché è il legislatore a fissare rigidamente e interamente criteri e parametri o perché le norme impongono all’amministrazione la previa fissazione dei criteri di valutazione, al fine di oggettivare il più possibile le decisioni a contenuto tecnico. In altri termini, o vi sono precisi parametri normativi, o i parametri sono fissati dalla stessa pubblica amministrazione, nella logica degli autolimiti. In entrambi i casi, appare verosimile che discostarsi dai criteri – se costituisce un presupposto per la rilevanza penale delle relative valutazioni – suggerisce un’ampia possibilità di sindacato di legittimità delle valutazioni, nella prospettiva del giudice amministrativo.<br />
Se, quindi, la crescente oggettivazione e predeterminazione dei criteri di valutazione conduce a una dilatazione dell’area degli accertamenti a danno di quella degli apprezzamenti, ne può correttamente conseguire una dilatazione dell’area del sindacato del giudice amministrativo, che in ultima analisi addiviene a censurare come “falso” un giudizio operato mediante ricorso a criteri illogici e procedimento applicativo errato secondo la disciplina tecnica di riferimento.<br />
Ulteriore passaggio della motivazione funzionale alla riflessione che qui si conduce è quello relativo alla consolidata giurisprudenza, <em>ante</em> riforma del 2015. In tale contesto non si dubitava affatto della rilevanza penale del falso valutativo; si affermava, infatti, che la norma dovesse ritenersi violata, quando «pur riconoscendo un ampio margine di opinabilità, […] si travolgeva ogni criterio di ragionevolezza»<a title="" href="#_ftn62">[62]</a>.<br />
L’espressione “suona” particolarmente evocativa per un amministrativista, per il quale la ragionevolezza si erge a minimo comune denominatore delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere e, dunque, anche al sindacato sulla discrezionalità tecnica, che si avvale delle stesse.<br />
Significative, inoltre, le riflessioni in tema di rapporto tra falso ed errore. Partendo sempre dal concetto di valutazione tecnica come applicazione (più o meno diretta e più o meno opinabile) di criteri, essa «ben può configurarsi come errata o addirittura falsa (a seconda dell’elemento psicologico che la supporta), in quanto tale valutazione è elaborata in contesti implicanti l’accettazione di parametri valutativi normativamente determinati o tecnicamente certi; e dunque sarà falsa (ovvero errata) se da tali parametri si discosti; ciò in quanto, laddove il giudizio faccia riferimento a criteri predeterminati, esso è certamente un modo di rappresentare la realtà, analogo alla descrizione o alla constatazione. Conseguentemente può dirsi falso l’enunciato valutativo che contraddica criteri indiscussi o indiscutibili e/o sia fondato su premesse contenenti false attestazioni»<a title="" href="#_ftn63">[63]</a>.<br />
Le basi teoriche sin qui illustrate giungono, poi, a misurarsi esplicitamente con il concetto di discrezionalità tecnica, contrapposta alla discrezionalità amministrativa o pura, chiarendo come in quest’ultimo caso il pubblico ufficiale, chiamato ad esprimere un giudizio, è libero anche nella scelta dei criteri di valutazione; nel primo (in materia urbanistica), sussiste, invece, un riferimento (eventualmente anche implicito) a previsioni normative, recanti criteri di valutazione. Nel primo caso, la attività di apprezzamento del pubblico ufficiale è assolutamente discrezionale e, conseguentemente, il documento che contiene il giudizio non è destinato a provare la verità di alcun fatto, per cui non ne sarebbe predicabile la falsità; nel secondo, viceversa, «si è in presenza di un esercizio di discrezionalità tecnica, che vincola la valutazione ad una verifica di conformità della situazione fattuale a parametri predeterminati. Ne deriva che l’atto potrà risultare falso se detto giudizio di conformità non sia rispondente ai parametri cui esso è (anche implicitamente) vincolato».<br />
L’atto valutativo comporta, dunque, necessariamente un apprezzamento discrezionale del valutatore, ma si tratta di discrezionalità tecnica. E soprattutto quando la scienza di riferimento presenti un ridotto margine di opinabilità e i parametri di valutazione siano costruiti in base a precisi riferimenti normativi, l’attività è «sindacabile anche con riferimento al suo momento valutativo; e ciò appunto in quanto tali valutazioni non sono “libere”, ma vincolate normativamente e/o tecnicamente».<br />
Se questi sono gli approdi delle Sezioni unite, dalla loro applicazione all’ambito del sindacato sull’azione amministrativa, derivano alcune, importanti conseguenze in tema di predicabilità del falso nelle valutazioni, con conseguente, possibile, transito dalla illegittimità amministrativa alla illiceità penale.<br />
Il ragionamento si presta ad essere ipoteticamente applicato a tutte le ipotesi in cui la decisione consegue ad un giudizio tecnico, circostanza che, ad esempio, tipicamente ricorre per la materia concorsuale, recentemente incisa da numerose e penetranti decisioni del giudice amministrativo e sempre più frequentemente portata all’attenzione dell’opinione pubblica.<br />
Peraltro, la materia dei concorsi costituisce un valido banco di prova della tenuta delle riflessioni sin qui svolte. Se, infatti, si accetta l’idea che i concorsi siano inquadrabili nei procedimenti amministrativi di accertamento<a title="" href="#_ftn64">[64]</a> e si evidenzia, inoltre, il processo di progressiva oggettivazione dei criteri di valutazione<a title="" href="#_ftn65">[65]</a>, essi si sostanziano in esercizio di discrezionalità tecnica e, cioè, in analisi di fatti (più o meno complessi) e giammai di interessi, con ciò aprendosi progressivamente al sindacato da parte del giudice amministrativo.<br />
E – facendo tesoro delle “contaminazioni” penalistiche – i relativi giudizi, al pari degli enunciati in fatto, possono essere non veritieri. Nell’ambito, quindi, di contesti che implichino l’accettazione di parametri valutativi normativamente determinati o tecnicamente indiscussi, le valutazioni formulate da soggetti cui la legge riconosce una determinata perizia possono non solo configurarsi come errate, ma possono rientrare altresì nella categoria della falsità ideologica. Sarebbe, pertanto, ideologicamente falsa la valutazione che contraddica criteri indiscussi o indiscutibili e sia fondata su premesse contenenti false attestazioni.<br />
Naturalmente il riferimento alla falsità del giudizio va letto in termini di errore rispetto alla esigenza di sindacare una decisione amministrativa illegittima, perché appunto errata, pur non escludendo, nei casi più eclatanti una possibile rilevanza penale del fatto, ove naturalmente si riscontrino tutti gli ulteriori elementi contemplati dalla norma incriminatrice.</div>
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<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Il saggio è stato altresì pubblicato su <a href="http://www.archiviopenale.it/">www.archiviopenale.it</a>, con il titolo <em>Contaminazioni e suggestioni amministrativisti-che nel quadro dogmatico delle Sezioni unite sulle valutazioni tecniche.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Sull’istituto si rinvia, senza pretesa di completezza ai lavori di R. Villata, <em>Considerazioni in tema di istruttoria, processo e procedimento, </em>in <em>Dir. Proc. Amm.,</em> 1995, 209 ss., in part. 215; L. Migliorini, voce <em>Istruzione</em>, V) <em>Istruzione nel processo amministrativo, </em>in <em>Enc. Giur. Treccani</em>, vol. XX, Roma, 1990, 1; F. Benvenuti, voce <em>Istruzione del processo amministrativo</em>, <em>Enc. Dir.</em>, vol. XXIII, Milano, 1973, 204 ss.; P. Chirulli, <em>L’istruzione</em>, in R. Caranta (a cura di), <em>Il nuovo processo amministrativo</em>, Bologna, 2010, 521 ss.; L. Giani, <em>La fase istruttoria,</em> in AA.VV., <em>Giustizia amministrativa</em>, a cura di F. G. Scoca, VII ed., parte 5, cap. 2, sez. III, 385 ss., Torino, 2017. Il principio del libero convincimento, in via generale, trova il suo limite nel principio del contraddittorio, sensibilmente rafforzato dalla disciplina contenuta nel c.p.a. (es. art. 73, comma 3); si v. sul punto, per tutti, F.G. Scoca, <em>I principi del giusto processo</em>, in AA.VV., <em>Giustizia amministrativa</em>, a cura di F. G. Scoca, VII ed., parte 3. cap. 2, 171 ss., Torino, 2017.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Cfr. L. Giani, <em>La fase istruttoria</em>, cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Il riferimento è alla notissima pronuncia della Corte Costituzionale, che sancì la utilizzabilità di tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile (escluso interrogatorio formale e giuramento) alle controversie in materia di pubblico impiego allora spettanti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Come noto, il giudice amministrativo ha molto raramente utilizzato tali poteri istruttori; Corte Cost., 10.4.1987, n. 146, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 1987, 557, con note di A. Travi, <em>Garanzia del diritto di azione e mezzi istruttori nel processo amministrativo</em> e F. Saitta, <em>Prova testimoniale e processo amministrativo di giurisdizione esclusiva</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> A prescindere dalla possibilità di introdurre elementi tecnici nel giudizio attraverso lo svolgimento dell’attività istruttoria processuale, non è priva di rilievo la questione – che si pone in termini del tutto peculiari per ciò che riguarda il contesto del diritto amministrativo – dell’ingresso delle componenti tecniche ad opera delle parti, con riferimento alle rappresentazioni documentali di fatti tecnici. Per ciò che riguarda i privati, gli elementi tecnici della fattispecie entrano nel giudizio attraverso delle perizie di parte cui nella migliore della ipotesi viene ricollegata una efficacia probatoria assimilabile a quella dei documenti, nel senso che rendono noti certi fatti, che dovranno essere verificati mediante l’assunzione di opportuni mezzi di prova, ponendo solo il giudice in condizione di valutare la rilevanza del fatto ai fini della decisione. (Cons. Stato, sez. IV, n. 6965/2004 esclude la rilevanza di accertamenti sanitari da parte di soggetti diversi da quelli indicati dall’amministrazione). Del tutto diversa l’efficacia probatoria riconducibile alle risultanze documentali provenienti dall’amministrazione, relative a fatti tecnici. Per l’amministrazione si pone il problema delle risultanze tecniche dell’istruttoria procedimentale e, dunque, in particolare degli accertamenti tecnici effettuati dalle pubbliche amministrazioni nel corso del procedimento. Sul punto la giurisprudenza pare perpetuare la condizione di squilibrio tra le parti nel processo amministrativo, continuando a collegare esplicitamente o implicitamente la particolare efficacia probatoria dei documenti provenienti dalla p.a. resistente al “vecchio” principio della presunzione di legittimità del provvedimento amministrativo (Cons. Stato, sez. V, 29 luglio 1997, n. 833, in <em>Foro amm.</em>, 1997, 1974 che afferma testualmente “È legittima la prova documentale, proveniente agli uffici della p.a. convenuta in un giudizio amministrativo e, in particolare, dall’organo competente e che descrive con esattezza e puntualità la <em>res controversa</em>, in quanto tale documento, anche quando sia privo di data certa, mantiene pur sempre la forza attestativa propria degli accertamenti tecnici effettuati dalle amministrazioni pubbliche”).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> Il Codice ha confermato l’opzione tradizionale per il modello dispositivo, seppur attenuando rispetto al passato la scelta del metodo acquisitivo, cfr. L. Giani, <em>La fase istruttoria</em>, cit., 390.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> La citazione è ormai classica: M. Nigro, <em>Il giudice amministrativo signore della prova</em>, in <em>Il Foro Italiano</em>, 1967, 9 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> A. Chizzini, <em>Il potere istruttorio del giudice amministrativo nel quadro delle recenti riforme delineate dal D .Lgs. n. 80/1998 e dalla l. n. 205/2000</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2001, 907 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> Per il temperamento del libero convincimento attraverso il riferimento all’allegazione dei fatti effettuata dalle parti come “confine” per la ricerca della prova, cfr. L. Giani, <em>La fase istruttoria</em>, 391 ss. Il giudice amministrativo, tuttavia, si spinge non di rado a contrastare i poteri delle parti come nell’ordinanza del TAR Puglia – Bari n. 53/2018, nella quale, infatti, il Collegio, pur a fronte della espressa rinuncia di parte ricorrente all’istanza istruttoria, ha chiesto documentati chiarimenti sui titoli dichiarati dal controinteressato, ponendo in capo a quest’ultimo l’incombente istruttorio.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> V. <em>infra</em> par. 3.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> La bibliografia sul tema è assai copiosa; i riferimenti imprescindibili nella dottrina più risalente sono F. Cammeo, <em>La competenza di legittimità della IV Sezione e l’apprezzamento dei fatti valutabili secondo criteri tecnici</em>, in <em>Giur. it.</em>, III, pp. 1902 ss.; E. Presutti, <em>Discrezionalità pura e discrezionalità tecnica</em>, in <em>Giur. it.</em>, 1910, 16 ss.; O. Ranelletti, <em>Principi di diritto amministrativo</em>, Napoli, 1912; C. Mortati, <em>Note sul potere discrezionale</em>, in <em>Studi dell’Istituto di diritto pubblico e legislazione sociale dell’Università di Roma</em>, 1936, ora in <em>Scritti giuridici</em>, III, Milano, 1972, 997 ss.; C. Mortati, <em>Norme giuridiche e merito amministrativo</em>, in <em>Stato e diritto</em>, 1941, 136 ss.; M.S. Giannini, <em>Il potere discrezionale nella pubblica amministrazione: concetto e problemi</em>, Milano, 1939; P. Virga, <em>Appunti sulla c.d. discrezionalità tecnica</em>, in <em>Jus</em>, 1957, 95 ss.; A. Piras, <em>Discrezionalità amministrativa</em>, in <em>Enc. Dir.</em>, vol. XIII, Milano, 1964, 64 ss.; V. Bachelet, <em>L’attività tecnica della pubblica amministrazione</em>, Milano, 1967; C. Mortati, Voce <em>Discrezionalità</em>, in <em>Nss. Dig. It</em>., vol. V, Torino, 1968, pp. 1108 ss.; P. Virga, <em>La limitazione della discrezionalità amministrativa per l’attuazione della imparzialità amministrativa</em>, in <em>Studi in onore di Gioacchino Scaduto</em>, vol. V, Padova, 1970, pp. 163 ss. In tempi più recenti, E. Capaccioli, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, Padova, 1983, 278 ss.; V. Cerulli Irelli, <em>Note in tema di discrezionalità amministrativa e sindacato di legittimità</em>, in <em>Dir. Proc. Amm.</em>, 1984, 463 ss.; C. Marzuoli, <em>Potere amministrativo e valutazioni tecniche</em>, Milano, 1985; F. Ledda, <em>Potere, tecnica e sindacato giudiziario sull’amministrazione pubblica</em>, in <em>Studi in onore di Vittorio Bachelet</em>, vol. II, Milano, 1987, 247 ss., altresì pubblicato in <em>Dir. Proc. Amm.</em>, 1983, 371 ss.; V. Ottaviano, <em>Giudice ordinario e giudice amministrativo di fronte agli apprezzamenti tecnici dell’amministrazione</em>, in <em>Studi in memoria di Vittorio Bachelet</em> cit., 405 ss.; G. Pastori, <em>Discrezionalità amministrativa e sindacato di legittimità</em>, in <em>Foro amm.</em>, 1987, 3165 ss.; G. Azzariti,<em> Discrezionalità, merito e regole non giuridiche nel pensiero di Costantino Mortati</em>, in<em> Politica del diritto</em>, 1989, 2, 347 ss.; C. Calabrò, <em>La discrezionalità amministrativa nella realtà d’oggi. L’evoluzione nel sindacato giurisdizionale sull’eccesso di potere</em>, in <em>Cons. St</em>., 1992, 1565 ss.; G. Pelagatti, <em>Valutazioni tecniche dell’amministrazione pubblica e sindacato giudiziario: un’analisi critica dei recenti sviluppi della dottrina giuspubblicista</em>, in <em>Riv. Trim. Dir. Pubb</em>., 1992, 1, 158 ss.; F. Salvia, <em>Attività amministrativa e discrezionalità tecnica</em>, in <em>Dir. Proc. Amm.</em>, 1992, 4, pp. 685 ss.; D. De Pretis, <em>Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica</em>, Padova, 1995. Successivamente alla “svolta” giurisprudenziale si apertura al sindacato L. Perfetti, <em>Il sindacato giudiziale sulla discrezionalità tecnica (Nota a T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. III, 12 maggio 1997, n. 586)</em>, in <em>Foro amm</em>., 1997, 6, 1727 ss.; D. De Pretis, <em>Discrezionalità tecnica e incisività del controllo giurisdizionale</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 1999, 1179 ss.; M. E. Schinaia, <em>Il controllo del giudice amministrativo sull’esercizio della discrezionalità della pubblica amministrazione</em>, in <em>Dir. Proc. Amm.</em>, 1999, 1101 ss.; M. Delsignore, <em>Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche: nuovi orientamenti del Consiglio di Stato</em>, in <em>Dir. Proc. Amm.</em>, 2000, 185 ss.; P. Lazzara, <em>“Discrezionalità tecnica” e situazioni giuridiche soggettive</em>, in <em>Dir. Proc. Amm.</em>, 2000, 1, 212 ss.; N. Paolantonio, <em>Discrezionalità tecnica e giurisprudenza pratica</em>, in <em>Foro amm.-C.d.S.</em>, 2002, 2587 ss.; S. Spinelli, <em>Discrezionalità tecnica e mancato esperimento di consulenza tecnica in giudizio: un </em>vulnus<em> alla tutela sostanziale del privato?</em>, in <em>Foro amm.-Tar</em>, 2002, 3272 ss.; S. Tarullo, <em>Discrezionalità tecnica e sindacato giurisdizionale: l’ottica comunitaria ed i profili evolutivi</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. com.</em>, 2002, 1385 ss.; A. Milone, <em>Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente</em>, in <em>Riv. giur. edilizia</em>, 2003, 5, 1342 ss.; C. Videtta, <em>Il sindacato sulla discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione nella giurisprudenza successiva alla decisione 9 aprile 1999 n. 601 della quarta sezione del Consiglio di Stato</em>, in <em>Foro amm.-Tar</em>, 2003, 1185 ss.; F. Cintioli, <em>Tecnica e processo amministrativo</em>, in <em>Dir. Proc. Amm.</em>, 2004, 983 ss.; A. Travi, <em>Il giudice amministrativo e le questioni tecnico-scientifiche: formule nuove e vecchie soluzioni</em>, in <em>Dir. pubb.</em>, 2004, 439-60 ss.; F. Cintioli, <em>Giudice amministrativo, tecnica e mercato. Potere tecnico e “giurisdizionalizzazione”</em>, Milano, 2005; G. D’Angelo, <em>Giudice amministrativo e valutazioni tecniche dopo la L. 21 luglio 2000 N. 205</em>, in <em>Dir. Amm</em>., 2005, 659 ss.; C. Videtta, <em>Le valutazioni tecniche ambientali tra riserva procedimentale e </em>self-restraint<em> del giudice amministrativo</em>, in <em>Foro amm.-Tar</em>, 2005, 1359 ss.; C. Faliti, <em>Recenti orientamenti giurisprudenziali sulla discrezionalità tecnica con particolare riferimento al sindacato giurisdizionale in materia di valutazione dell’anomalia dell’offerta nelle gare d’appalto</em>, in <em>Giur. merito</em>, 2007, 1141 ss.; A. Giusti, <em>Contributo allo studio di un concetto ancora indeterminato. La discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione</em>, Napoli, 2007; F. Volpe, <em>Discrezionalità tecnica e presupposti dell’atto amministrativo</em>, in <em>Dir. Amm.</em>, 2008, 791 ss.; P. Ciriaco, <em>Discrezionalità tecnica e sindacato del giudice amministrativo</em>, in <em>Giur. merito</em>, 2010, 823 ss.; A. Prontera, <em>L’agire discrezionale dell’Amministrazione. Tra “vuoti” e “pieni” normativi</em>, in <em>Dir. Proc. Amm.</em>, 2010, 278 ss.; G.C. Spattini, <em>Le decisioni tecniche dell’amministrazione e il sindacato giurisdizionale</em>, in <em>Dir. Proc. Amm.</em>, 2011, 133 ss.; P. Carpentieri, <em>Azione di adempimento e discrezionalità tecnica (alla luce del processo amministrativo)</em>, in <em>Dir. Proc. Amm</em>., 2013, 385 ss.; G. De Rosa, <em>La discrezionalità tecnica: natura e sindacabilità da parte del giudice amministrativo</em>, in <em>Dir. Proc. Amm.</em>, 2013, 513 ss.; F. Volpe, <em>Eccesso di potere giurisdizionale e limiti al sindacato della discrezionalità tecnica</em>, in <em>Giur. It</em>., 2013, 694 ss.; G. Sigismondi, <em>Il sindacato sulle valutazioni tecniche nella pratica delle Corti</em>, in <em>Riv. Trim. Dir. Pubb</em>., 2015, 705 ss. G. C. Di San Luca, <em>Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche in materia ambientale</em>, in <em>Giustamm.it</em>, 2016, n.7; C. Deodato, <em>Nuove riflessioni sull’intensità del sindacato del giudice amministrativo Il caso delle linee guida dell’ANAC</em>, in <em>www</em>.<em>federalismi.it</em>, 2017.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> Il “c.d.” rappresenta il doveroso e condiviso riferimento all’insegnamento di M. S. Giannini, secondo il quale l’espressione “discrezionalità tecnica” sia frutto di un errore storico, perché mediante il ricorso a regole tecniche l’amministrazione opera giudizi a contenuto scientifico e non compie operazioni di tipo valutativo, non compie, in altri termini, scelte. In questo senso deve negarsi che la c.d. discrezionalità tecnica possa afferire al merito, perché non coinvolge la ponderazione degli interessi rispetto all’interesse pubblico. In sintesi, la discrezionalità amministrativa è giudizio e volontà, la discrezionalità tecnica è solo giudizio.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> Si v. sul punto E. Follieri, <em>L’insegnamento globale del diritto amministrativo (</em>jus et remedium<em>)</em>, in <em>Studium Iuris</em>, 2004, 709 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> L. Perfetti, <em>Il sindacato giudiziale sulla discrezionalità tecnica</em>, nota a TAR Lombardia, sez. III, 12.5.1997, n. 586, in <em>Foro amm.</em>, 1997, 1730; nel medesimo senso D. De Pretis, <em>Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica</em>, Padova, 1995, 204, che osserva come “le due vicende si intrecciano in modo così complesso e vischioso che risulta per lo più difficile quanto gli aspetti inerenti al dato sostanziale abbiano influito sull’atteggiarsi del suo regime giuridico e quanto invece intrinseche esigenze di carattere giurisdizionale abbiano pesato nella stessa ricostruzione teorica del fenomeno”.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a> In realtà, stanti le incertezze sulla possibilità di ricondurre ad essa uno speciale regime giuridico, si potrebbe contestare la stessa autonomia giuridica del concetto. Così E. Capaccioli, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, cit., 1983, 278, sottopone la discrezionalità tecnica ai medesimi limiti di sindacabilità della discrezionalità amministrativa; nella medesima direzione si muovono le riflessioni di V. Bachelet, <em>L’attività tecnica della pubblica amministrazione</em>, cit.; C. Mortati, <em>Discrezionalità</em>, in <em>Nss. Dig. It.</em>, cit. Per l’insindacabilità della discrezionalità tecnica, in quanto attinente al merito, C. Marzuoli, <em>Potere amministrativo e valutazioni tecniche</em>, cit., 24 ss.; nel medesimo senso, ma in ragione della irripetibilità del giudizio V. Cerulli Irelli, <em>Note in tema di discrezionalità amministrativa e sindacato di legittimità</em>, cit., 475 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> In giurisprudenza cfr. tra le altre, Cons. Giust. Amm. Sicilia, 25.6.1990, n. 186, in <em>Foro amm.</em>, 190, 1514; la medesima posizione è stata confermata da Cons. Stato, sez. IV, 9.4.1999, n. 606, in <em>Gazz. Giur.</em>, n. 23/1999, 55. Secondo O. Ranelletti, <em>Principi di diritto amministrativo</em>, cit., si tratta di una scelta che coinvolge la valutazione dell’interesse pubblico ed in questo senso risulta omogenea alla discrezionalità amministrativa.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> Vi è largo consenso in dottrina sulla disomogeneità tra discrezionalità amministrativa e discrezionalità tecnica: si parla si scelta operata in base a criteri e regole di una scienza o di una tecnica (G. Guarino, <em>Atti e poteri amministrativi</em>, in <em>Dizionario amministrativo</em>, a cura di Guarino, Milano, 1983, 207; P. Virga, <em>Diritto amministrativo</em>, <em>Atti e ricorsi</em>, Milano, 1995, 10; A. Pubusa, <em>Merito e discrezionalità amministrativa (voce)</em>, in <em>Dig. Disc. Pubbl.</em>, 411) o più in generale di categorie o cognizioni specialistiche (G. Barone, <em>Discrezionalità, I) Diritto amministrativo (voce)</em>, in <em>Enc. Giur.</em>, Roma, 1989, 8; non ravvisano un potere di scelta (<em>rectius </em>esercizio di discrezionalità) M.S. Giannini, <em>Diritto amministrativo</em>, Milano, 1993, vol. II, 56, per il quale l’attività amministrativa si esaurisce nel momento conoscitivo), F. Bassi, <em>Lezioni di diritto </em><em>amministrativo</em>, Milano, 1995, 67; C. Marzuoli, <em>Potere</em>, cit., che parla di un potere riservato di valutazioni tecniche. Parlano, poi, di attività vincolata, nei casi in cui l’effetto giuridico discende direttamente dall’accertamento tecnico, G. Guarino, <em>op. cit.</em>, 207; E. Casetta, <em>Attività amministrativa (voce)</em>, in <em>Dig. Disc. Pubbl</em>., I, Torino, 1987, 530; in quest’ambito si preferisce ricorrere ad altre espressioni, quali accertamenti tecnici, acclaramenti tecnici, apprezzamenti e giudizi tecnici, concetti sui quali si tornerà nel prosieguo della trattazione.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> Il quadro dottrinario attuale fa tesoro degli insegnamenti della dottrina tradizionale e dei più recenti studi di D. De Pretis, <em>Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica</em>, cit.; C. Marzuoli, <em>Potere amministrativo e valutazioni tecniche</em>, cit.; F. Ledda, <em>Potere, tecnica e sindacato giudiziario sull’amministrazione pubblica</em>, cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> Per tali posizioni rappresenta sempre un fondamentale punto di riferimento M. S. Giannini, <em>Il potere discrezionale della pubblica amministrazione</em>, cit., 42.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> Rammenta R. Villata, <em>L’atto amministrativo</em>, in AA.VV., <em>Diritto amministrativo</em>, a cura di L. Mazzarolli, G. Pericu, A. Romano, A. Roversi Monaco, F.G. Scoca, 1401, come sul piano epistemologico nessuna scienza sia capace di fornire risultati obiettivamente sicuri. Su altre basi, ma nel medesimo senso, cfr. G. Pelegatti, <em>Valutazioni tecniche dell’amministrazione pubblica e sindacato giudiziario</em>, cit., 186, il quale osserva che “sostenere l’esistenza di un principio dell’ordinamento che attribuisce rilevanza giuridica ad un fenomeno tecnico in ragione della sua estraneità alla fissazione e alla composizione di interessi (…) implica comunque l’adesione all’idea per cui, in linea di principio, la scienza e la tecnica possono rappresentarsi come forme di conoscenza asettiche, separate dalla politica, avulse dal contesto sociale e dagli interessi che ne percorrono la dimensione”; e tale neutralità risulta indimostrata, finanche con riferimento alle c.d. “scienze esatte”, le quali, da un lato non esauriscono il fenomeno della discrezionalità tecnica, dall’altro non sembrano, comunque, condurre a risultati certi. Cfr. anche L. Perfetti, <em>Il sindacato</em>, cit., 1738 ss. Sulla distinzione tra scienze esatte e non esatte v. N. Abbagnano, <em>Scienze (classificazione delle)</em>, in <em>Dizionario di filosofia</em>, Torino, 1961, 755. Avverte M.S. Giannini, <em>Diritto amministrativo</em>, vol. II, Milano, 1993, 56 – per il quale, come si è detto, la discrezionalità tecnica si esaurisce nel momento conoscitivo – che “sino a quando le scienze di cui si applicano le regole danno risultati sufficientemente certi (l’assolutamente certo è noto che non esiste, se non a livelli empirici), i giudizi sono correlativamente certi. Ma se la materia è solo relativamente certa, o addirittura opinabile, altrettanto divengono i giudizi. Sicché se in astratto i giudizi tecnici dovrebbero essere sempre dei giudizi di esistenza, in concreto essi possono talora divenire dei giudizi di probabilità, ipotetici, in una parola si possono avvicinare ai giudizi valutativi propri della potestà discrezionale”.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a> D. De Pretis, <em>Valutazione</em>, cit., 214 ss.; R. Villata, <em>L’atto</em>, cit., 1403.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> G.A. Sala, <em>L’eccesso di potere amministrativo dopo la legge n. 241 del 1990, in Dir. amm.</em>, 1993, 173 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a> F. Ledda, <em>Potere, tecnica e sindacato giudiziario sull’amministrazione pubblica</em>, cit., 313.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a> V. Cerulli Irelli, <em>Note</em>, cit. 475.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref25">[25]</a> L. Perfetti, <em>Il sindacato</em>, cit., 1739</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref26">[26]</a> Secondo D. De Pretis, <em>I vari usi della nozione di discrezionalità tecnica</em>, <em>Commento a Cons. Stato, sez. IV, 20.10.1997, n. 1212, in Giorn. dir. amm.</em>, 4/1998, 331, la giurisprudenza è rimasta per lungo tempo legata all’idea che la discrezionalità tecnica non sia altro che un tipo particolare di discrezionalità amministrativa (v., in particolare, nota n. 1, anche per i rinvii bibliografici), cui si collega la sostanziale identità di trattamento in relazione ai poteri del giudice (nota 13). In quel quadro non appariva superabile l’incertezza sulla distinzione tra “attività valutativa discrezionale in senso stretto (in quanto avente ad oggetto una valutazione comparativa tra interessi) e attività discrezionale c.d. tecnica (in quanto diretta alla valutazione di un fatto di qualificazione opinabile)” (334). Per il superamento di tali posizioni da parte delle giurisprudenza si v. <em>infra</em> nel testo.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref27">[27]</a> In TAR Sicilia Palermo, sez. I, 4.4.1992, n. 118, in <em>Giur. amm. sic.</em>, 1992, 278, si afferma che “la discrezionalità tecnica comporta un potere di valutazione dei fatti – costituenti presupposto dell’azione amministrativa – alla stregua di conoscenze o regole tecniche e scientifiche, per cui il suo esercizio attiene al merito e non alla legittimità dell’attività della p.a.; da ciò si deduce che gli atti predetti sono sottratti in via generale al sindacato del giudice di legittimità”. Per un’ampia disamina della giurisprudenza si v. L. Perfetti, <em>Il sindacato</em>, cit., 1733 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref28">[28]</a> Si vv., senza pretesa di completezza, Cons. Stato, sez. V, 20.12.1995, n. 1773, in <em>Foro amm.</em>, 1995, 2689; Cons. stato, sez. V, 30.3.1993, n. 442, in <em>Cons. Stato</em>, 1993, I, 365; Cons. Stato, sez. VI, 22.12.1993, n. 1022, in <em>Riv. giur. amb.</em>, 1994, 889. <em>Contra </em>TAR Lombardia Milano, sez. II, 1.4.1988, n. 90, in TAR, 1988, I, 1594 che – in relazione ad una ipotesi di giurisdizione esclusiva – afferma la piena sindacabilità della discrezionalità tecnica nei casi in cui l’applicazione delle regole tecniche conduca a risultati tendenzialmente univoci.<br />
Per quanto riguarda, poi, il giudice ordinario, è ben noto che la nozione di discrezionalità tecnica abbia rappresentato lo strumento principale attraverso il quale superare l’insindacabilità del potere discrezionale, sul presupposto che la sussistenza di poteri di valutazione tecnica in capo alla pubblica amministrazione non facesse venir meno il diritto soggettivo; cfr. E. Casetta, <em>L’illecito degli enti pubblici</em>, Torino, 1953, 90 ss.; in giurisprudenza v. Cass. SS.UU., 28.10.1995, n. 11305. La distinzione tra accertamenti tecnici e discrezionalità tecnica è stata di recente utilizzata in giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV, 20.10.1997, n. 1212, cit.) come criterio di riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo. Si tratta di un approccio singolare per il giudice amministrativo, ma tipico del giudice ordinario che ricollega l’interesse legittimo all’attività discrezionale, il diritto soggettivo all’attività vincolata. Parte minoritaria della dottrina ritiene che di fronte all’attività vincolata non possano esservi interessi legittimi (E. Capaccioli, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, II ed., Padova, 1983, 279 ss.); sul punto, in termini critici, F.G. Scoca, <em>La teoria del provvedimento dalla sua formulazione alla legge sul procedimento</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 1995, 28 ss. In realtà, sia in giurisprudenza che in dottrina si ritiene che la situazione giuridica soggettiva non muta in dipendenza del carattere vincolato o meno del potere: se c’è un potere in senso proprio, esso fronteggia sempre un interesse legittimo; in tal senso D. De Pretis, <em>Commento</em>, cit., 333.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref29">[29]</a> Così Cons. Giust. Amm. Sicilia, 25.6.1990, n. 186, cit., che le distingue soltanto in relazione all’oggetto.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref30">[30]</a> Parla di giuridicizzazione delle regole scientifiche F. Bassi, <em>Note sulla discrezionalità tecnica</em>, in <em>Le trasformazioni del diritto amministrativo</em>, a cura di S. Amorosino, Milano, 1995, 55 ss. Sul punto cfr. anche E. Casetta, <em>Profili della evoluzione dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 1993, 12.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref31">[31]</a> Sul punto si v. P. Lazzara, <em>“Discrezionalità tecnica” e situazioni giuridiche soggettive</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 1999, 212 ss. Peraltro, deve tenersi conto anche del diritto comunitario e della sua tendenziale neutralità quanto alla dimensione della tutela giurisdizionale, dovendo esso influire solo sul piano sostanziale (cioè delle situazioni giuridiche soggettive); sul punto cfr. M. Protto, <em>Giurisdizione nazionale ed effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive di matrice comunitaria</em>, in <em>www.giust.it </em>; P. Lazzara, <em>op. cit.</em>, 245 ss.; R. Caranta, <em>Nuove questioni su diritto comunitario e forme di tutela giurisdzionale</em>, in <em>Giur. it.</em>, 1993, III, 663; ID, <em>Giustizia amministrativa e diritto comunitario</em>, Napoli, 1992; G. Santaniello, <em>Le situazioni soggettive del diritto amministrativo</em>, in <em>Cons. Stato</em>, 1999, II, 1209; G. B. Verbari, <em>Limiti e carenze dell’istruttoria nel processo amministrativo alla luce della normativa comunitaria, della legge n. 241 del 1990 e del decreto legislativo n. 29 del 1993, in Problemi del processo amministrativo</em>, a cura di L. Mazzarolli, Venezia, 1997, 61.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref32">[32]</a> Precisa, infatti, B. E. Tonoletti, <em>Il sindacato della Cassazione sui limiti esterni della giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo</em>, nota a Cass. SS.UU., 22.9.1997, n. 9344, in <em>Foro it.</em>, 1998, 1566 ss., che “la Cassazione ritiene possibili in sede di legittimità sia l’interpretazione di norme che contengono concetti indeterminati, sia l’accertamento autonomo dei fatti e la loro diretta sussunzione entro lo schema normativo. L’unico limite che la Cassazione pone a questo sindacato è che esso rimanga strettamente funzionale all’accertamento della legittimità o illegittimità dell’atto impugnato” (1572). Per un’ampia elaborazione sui concetti indeterminati v. S. Cognetti, <em>Profili sostanziali della legalità amministrativa. Indeterminatezza della norma e limiti della discrezionalità</em>, Milano, 1993.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref33">[33]</a> D. De Pretis, <em>Valutazione</em>, cit., 699.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref34">[34]</a> Uno degli ambiti in cui il tema della discrezionalità tecnica ha rappresentato un banco di prova sia per gli aspetti sostanziali che per quelli processuali è stato quello delle offerte anomale nei contratti pubblici, su cui sia consentito rinviare a F. Cangelli, <em>Le offerte anomale tra discrezionalità amministrativa e discrezionalità tecnica</em>, in Cons. St., 2001, IV, 703. È proprio, infatti, in materia di offerte anomale che la giurisprudenza è pervenuta ad affermare per la prima volta l’ammissibilità della consulenza tecnica d’ufficio nella giurisdizione generale di legittimità. Si fa riferimento alla sentenza del TAR Lombardia, 12.5.1997, n. 586, cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref35">[35]</a> Cons. Stato, sez. IV, 9.4.1999, n. 601, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 1999, 182, con note di M. Delsignore, <em>Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche: nuovi orientamenti del Consiglio di Stato</em> e P. Lazzara, <em>“Discrezionalità tecnica” e situazioni giuridiche soggettive</em>, cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref36">[36]</a> Ma cfr. Cass. SS. UU. 5.8.1994, n. 7261, in <em>Cons. Stato</em>, 1994, II, 1920, secondo cui non sono ipotizzabili sconfinamenti nella sfera del merito quando il giudice amministrativo “indaghi sui presupposti di fatto del provvedimento impugnato”; nella sentenza è, inoltre, affermato che “Anzi, il potere di accertare i presupposti di fatto del provvedimento impugnato viene considerato lo specifico della giurisdizione generale di legittimità”.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref37">[37]</a> L. Perfetti, <em>Il sindacato</em>, cit. 1745, ma cfr. <em>amplius</em>, V. Domenichelli, <em>Per un processo amministrativo paritario</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 1996, 417 ss.; R. Villata, <em>Considerazioni in tema di istruttoria, processo e procedimento</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 1995, 195 ss.; L. Acquarone, <em>Riflessioni e proposte in tema di riforme del sistema probatorio</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 1998, 155 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref38">[38]</a> TAR Lombardia, III, 12.5.1997, n. 586, in <em>Foro amm.</em>, 1997, 1725 ss. con nota di L. Perfetti, cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref39">[39]</a> L. Perfetti, <em>Il sindacato</em>, cit., 1730.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref40">[40]</a> A. Travi, <em>Garanzia</em>, cit. 575.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref41">[41]</a> La sentenza in esame richiama testualmente, in proposito, un proprio precedente (TAR Lombardia, sez. III, 16.7.1996, n. 1198, in <em>Riv. amm. (suppl. lomb.)</em>, 1997, 235), per affermare che “la circostanza che si verta nella specie in tema di discrezionalità tecnica non esclude l’ammissibilità di tale mezzo di prova”.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref42">[42]</a> Per utili indicazioni sui modelli processuali di altri Paesi v. L. Perfetti, <em>Il sindacato</em>, cit. 1746, in particolare nota 49.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref43">[43]</a> L. Perfetti, <em>op. et loc. cit.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref44">[44]</a> Cons. Stato, sez. IV, 17.4.2000, n. 2292 (ord.), in <em>Cons. Stato</em>, 2000, I, 987 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref45">[45]</a> Al riguardo, L. Giani, <em>La fase istruttoria</em> cit., pp. 386-387, afferma che, “A differenza del previgente sistema, nel quale, a seguito della introduzione della consulenza tecnica d’ufficio, parte della dottrina e la stessa giurisprudenza avevano riconosciuto una sostanziale equivalenza in termini di efficienza probatoria tra i due mezzi istruttori, delimitandone […] i rispettivi ambiti applicativi, nel Codice di fatto viene statuita una graduazione tra di essi. E ciò in contrasto con le acquisizioni proprie del sistema processuale civile nel quale non esiste una gerarchia in ordine alla efficacia delle prove che sono rimesse all’apprezzamento (prudente) del giudice. Mentre la verificazione può, infatti, essere disposta nella generalità dei casi, il giudice può fare ricorso alla consulenza tecnica soltanto qualora lo ritenga indispensabile”.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref46">[46]</a> Secondo E. Casetta, <em>Manuale di Diritto Amministrativo</em>, Milano, 2012, p. 890, secondo cui “La verificazione è affidata a un organismo pubblico, munito di specifiche competenze tecniche ed estraneo alle parti del giudizio.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref47">[47]</a> Cfr. sul punto G. Clemente di San Luca, <em>op. cit.</em>, par. 5; A. Travi, <em>Lezioni di giustizia amministrativa</em>, Torino, 2014, 268-269, il quale coerentemente afferma che quale “non è normalmente un mezzo di prova: non dovrebbe servire a dimostrare la verità di un fatto storico, ma dovrebbe consentire di acquisire gli elementi tecnici necessari per comprendere il significato e il valore di quel fatto”.<br />
In giurisprudenza, Cons. Stato, Sez. VI, 5/1/2015, n. 11, “La differenza tra verificazione e consulenza consiste, oltre che nella differenza del soggetto che la effettua, nel fatto che la prima non è diretta ad esprimere valutazioni e a fornire un giudizio tecnico, ma si limita alla natura di mero accertamento tecnico”.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref48">[48]</a> È curioso, tuttavia, che in alcuni filoni giurisprudenziali si affermi a chiare lettere che è difficile individuare il limite netto oltre il quale il controllo sulla ragionevolezza della scelta sconfina nel sindacato di merito ed è impossibile definire aprioristicamente le possibilità concrete di utilizzazione della consulenza tecnica d’ufficio. La ridotta potenzialità del mezzo nelle mani del giudice amministrativo emerge in trasparenza quando si provi a dare lettura dei quesiti posti al consulente da giudice amministrativo. Si rischia in definitiva di sfumare la distinzione tra verificazioni e consulenza (v. Cons. Stato, sez. IV, n. 6965/2004) e, di conseguenza, la portata realmente innovativa della novella (del 2000, confluita nel Codice) se si eccettua il profilo del soggetto chiamato a renderla.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref49">[49]</a> Tra le più significative, Cass. sez. Unite Civili, sentenza 27 marzo – 22 maggio 2012, n. 8071; Cass. S.U. 21-6-2010 n. 14893 Cass. S.U. 9-5-2011 n. 10065 cfr. anche Cass. S.U. 19-12-2011 n. 27283; Cass. S.U. 9-11-2011 n. 23302; Cass. S.U. 8-3-2012 n. 3622; Cass. S.U. civ. n. 8071 del 22 maggio 2012; Cassazione SS.UU. 20 gennaio 2014, n. 1013.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref50">[50]</a> Secondo Cass. S.U. 9-11-2011 n. 23302, cit. “le decisioni del giudice amministrativo sono viziate per eccesso di potere giurisdizionale e, quindi, sindacabili per motivi inerenti alla giurisdizione, laddove detto giudice, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del merito (riservato alla P.A.), compia una diretta e concreta valutazione della opportunità e convenienza dell’atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, esprima la volontà dell’organo giudicante di sostituirsi a quella dell’Amministrazione, così esercitando una giurisdizione di merito in situazioni che avrebbero potuto dare ingresso soltanto a una giurisdizione di legittimità (dunque, all’esercizio di poteri cognitivi e non anche esecutivi) o esclusiva o che comunque ad essa non avrebbero potuto dare ingresso”. E ancora Cass. S.U. civ., n. 8071 del 22 maggio 2012, cit., “le valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi…sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo – senza che ciò comporti un’invasione della sfera del merito amministrativo. (…) le decisioni del giudice amministrativo sono viziate per eccesso di potere giurisdizionale e, quindi, sindacabili per motivi inerenti alla giurisdizione, laddove detto giudice, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del merito (riservato alla P.A.), compia una diretta e concreta valutazione della opportunità e convenienza dell’atto, ovvero “quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, esprima la volontà dell’organo giudicante di sostituirsi a quella dell’Amministrazione”.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref51">[51]</a> Peraltro la corte di giustizia CE 21.1.1999, C-120/1997 evidenzia come per il diritto comunitario il giudice debba poter sostituire la propria valutazione degli elementi di fatto a quella della pubblica amministrazione.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref52">[52]</a> Sulla distinzione tra accertamenti e apprezzamenti nella giurisprudenza amministrativa, sempre attuali le considerazioni contenute in Cons. Stato, sez. IV, ord. N. 2292/2000, con la quale si rimetteva alla Corte costituzionale la questione relativa alla CTU nel processo amministrativo: A ben vedere, la controversa distinzione, di cui si è detto, <em>tra accertamenti </em>ed <em>apprezzamenti </em>può ancora avere una propria utilità, ove venga utilizzata per demarcare &#8211; alla stregua del contingente stato di sviluppo tecnico-scientifico di ciascuna disciplina nel singolo contesto storico e sulla base della conseguente esistenza, o meno, di regole tecniche univoche, oggettive o neutrali &#8211; il confine tra due gruppi di ambiti. L’uno nel quale siano possibili, per quanto applicativamente complesse, misurazioni e valutazioni le cui risultanze costituiscono oggetto, secondo il comune sentire, di generale e convinta accettazione (atti che, convenzionalmente, possono qualificarsi “accertamenti tecnici”), se l’altro in cui ogni misurazione e valutazione assuma necessariamente connotazioni di equivocità, soggettività e “non neutralità”, come tipicamente accade per tutti i fenomeni umani, sociali e culturali, definibili, per analoga convenzione, “apprezzamenti tecnici”.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref53">[53]</a> Si afferma in giurisprudenza, in quest’ottica, la sindacabilità de “l’apprezzamento degli elementi di fatto dell’amministrazione, siano essi semplici o complessi”, Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2001, n. 1247, in <em>Urbanistica e appalti</em>, 2001, 866 e in <em>www</em>.<em>giust</em>.it, con nota di G. Saporito, <em>Consulenze tecniche e discrezionalità</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref54">[54]</a> Secondo Cass. S.U. 8-3-2012 n. 3622 “per esercitare la propria giurisdizione di legittimità, e quindi valutare gli eventuali sintomi dell’eccesso di potere dai quali un atto amministrativo impugnato potrebbe essere affetto, il giudice amministrativo non può esimersi dal prendere in considerazione la congruità e la logicità del modo in cui la medesima amministrazione ha motivato l’adozione di quell’atto”.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref55">[55]</a> In questi termini, Cass. S.U. civ. n. 3622/2012, cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref56">[56]</a> Tale quadro teorico era già presente nelle più attente riflessioni della giurisprudenza amministrativo 2292/2000 “Precludendo al giudice la possibilità, anche astratta, di compiere gli anzidetti riscontri e la “verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo” (C.d.S., IV, n. 601/99, citata), in qualche caso l’interesse legittimo di una parte processuale potrebbe scadere ad oggetto di una tutela meno intensa e rigorosa in violazione del canone di cui all’art. 113, II comma, della Costituzione. Invero, l’annullamento invocato dal ricorrente potrebbe essere talora precluso dall’inesatta ascrizione all’insindacabile ambito del merito anche di quei giudizi dell’amministrazione che, invece, dovrebbero essere frutto esclusivo della corretta utilizzazione di criteri tecnici “neutrali”.<br />
Non occorre, verosimilmente, giungere a tanto per rendersi conto del fatto che gli accertamenti integralmente controllati dalla tecnica non possono essere posti sullo stesso piano della ponderazione d’interessi. Né la relativa opinabilità di ogni giudizio tecnico-scientifico (che deve essere affrontata nel suo corretto ambito prospettico) può implicare l’astratta esclusione di ogni sindacato giurisdizionale in proposito”.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref57">[57]</a> Cons. Stato, ord. n. 2292/2000, cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref58">[58]</a> Con ordinanza depositata in data 4 marzo 2016, la Quinta Sezione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione in ordine al seguente quesito:<br />
“<em>Se, in tema di false comunicazioni sociali, la modifica con cui l’art. 9 della legge 27 maggio 2015, n. 69, che ha eliminato, nell’art. 2621 cod. civ., l’inciso ‘ancorché oggetto di valutazioni’, abbia determinato un effetto parzialmente abrogativo della fattispecie, ovvero se tale effetto non si sia verificato</em>”</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref59">[59]</a> Sarebbe questa la sede per dar conto degli innumerevoli contributi sul tema in generale e sulla sentenza in particolare, ma il profilo scientifico di chi scrive, versata in altre discipline, renderebbe comunque limitati ed arbitrari i risultati dello sforzo di documentazione. Sia consentito, per questo il riferimento agli scritti, che hanno effettivamente costituito la base delle presenti riflessioni. A. Manna, <em>Il nuovo delitto di false comunicazioni sociali tra </em>law in the books and law in action<em>: cronaca di una discutibile riforma. Artt. 2621-2622 c.c.</em>, in <em>Arch. Pen.</em>, 2016, 487 ss.; M. N. Masullo, <em>Falso in bilancio e valutazioni punibili? Altri e non meno rilevanti interrogativi</em>, in <em>www.penalecontemporaneo.it</em>, 1 febbraio 2016; M. N. Masullo, <em>Oltre il dato normativo: la ragionevole punibilità delle false valutazioni</em>, in <em>Cass. pen.,</em> 2016, n. 4, 1429 ss.; A. Abukar Hayo, <em>L’oggetto materiale e l’oggetto giuridico delle false comunicazioni sociali &#8211; Commento alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione penale del 27/05/2016 n. 22474, Arch. pen</em>., fasc. 2/2016; D. Piva, <em>Le Sezioni Unite sulle valutazioni: dai finti ai veri problemi delle nuove false comunicazioni sociali</em>, in <em>www.penalecontemporaneo.it,</em> 27 giugno 2016; M. Fumo, <em>Le “nuove” false comunicazioni sociali: sintagmi, locuzioni, litoti ed altre (fuorvianti?) diavolerie linguistiche</em>, in AA.VV., <em>Diritto penale dell’economia</em> (a cura di Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa), Tomo I, cap. II. sez. II, Torino, 2017.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref60">[60]</a> La sentenza dà conto della evoluzione normativa della fattispecie: “Nel codice di commercio del 1882 (Zanardelli) era utilizzata l’espressione «fatti falsi»<em>; </em>il legislatore del 1942 preferì indicare la falsità con una litote<em> (</em>«fatti non rispondenti al vero»<em>), </em>espressione rimasta in vigore sino al 2002, quando, con il decreto legislativo n. 61 del 2002, fu sostituita da «fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni» (…); infine, la legge n. 69 del 2015 ha preferito «fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero»<em>, </em>eliminando l’inciso «ancorché oggetto di valutazioni» ed aggiungendo l’aggettivo <em>«</em>rilevanti» al sintagma «fatti materiali»“.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref61">[61]</a> Cospicua giurisprudenza che si fonda su parametri di valutazione normativamente determinati o tecnicamente indiscussi. <em>Ex plurimis</em>, Cass. Pen. Sez. 5, n. 15773 del 24/01/2007; Cass. Pen. Sez. 5, n. 7067 del 12/01/2011; Cass. Pen. Sez. 5, n. 35104 del 22/06/2013; Cass. Pen. Sez. 6, n. 8588 del 06/12/2000, dep. 2001; Cass. Pen. Sez. 1, n. 45373 del 10/06/2013.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref62">[62]</a> M. Fumo, <em>op. cit.</em> L’Autore del contributo è anche l’estensore della sentenza in esame, nella quale, sul punto si richiamano i seguenti precedenti: Cass. Pen. Sez. 5, n. 44702 del 28/09/2005; Cass. Pen. Sez. 6, n. 17290 del 13/01/2006; Cass. Pen. Sez. 5, n. 49362 del 07/12/2012; Cass. Pen., Sez. 5, n. 8984 del 18/05/2000; Cass. Pen. Sez. 5, n. 40833 del 07/07/2004.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref63">[63]</a> Le sezioni unite riportano un passaggio della sent. Cass. Pen. Sez. 5, n. 15773 del 24/01/2007, in tema di “falsità medica”. Sul punto si richiama, inoltre, l’orientamento delle Sezioni Unite (n. 51824 del 25/09/2014), che, a seguito della sentenza Corte cost. n. 163 del 2014, citando puntualmente la giurisprudenza sopra ricordata, afferma che «le norme positive ammettono talora la configurabilità del falso ideologico, anche in enunciati valutativi e qualificatori, come avviene, ad esempio, nell’art. 2529 cod. civ. (valutazione esagerata dei conferimenti e degli acquisti delle società)», quando, appunto si fa «riferimento a criteri predeterminati». In tali casi, «anche in relazione ai giudizi di natura squisitamente tecnico-scientifica, può essere svolta una valutazione in termini di verità-falsità».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref64">[64]</a> Secondo i noti insegnamenti di M. S. Giannini.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref65">[65]</a> Cfr. art. 35, D.L.gs. n. 165/2001, testo normativo, che fa salvi i riferimenti al D.P.R. n. 487/1994, art. 12 ed ivi ai concetti di autolimite e dovere di motivazione.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/limpatto-dogmatico-della-sentenza-cass-pen-ss-uu-27-maggio-2016-n-22474-sulle-valutazioni-tecniche-contaminazioni-e-suggestioni-interdisciplinari-tra-giurisdizione-ordinaria-e-amminist/">L’impatto dogmatico della sentenza Cass. Pen. SS.UU., 27 maggio 2016, n. 22474 sulle valutazioni tecniche. Contaminazioni e suggestioni interdisciplinari tra giurisdizione ordinaria e amministrativa</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aggregazioni e fusioni di imprese negli appalti pubblici: sinonimi o contrari?</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/aggregazioni-e-fusioni-di-imprese-negli-appalti-pubblici-sinonimi-o-contrari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 17:42:06 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/aggregazioni-e-fusioni-di-imprese-negli-appalti-pubblici-sinonimi-o-contrari/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/aggregazioni-e-fusioni-di-imprese-negli-appalti-pubblici-sinonimi-o-contrari/">Aggregazioni e fusioni di imprese negli appalti pubblici: sinonimi o contrari?</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Il quesito. – 2. Sul concetto di aggregazione. – 2.1. (Segue) Sull’aggregazione in consorzi e raggruppamenti di imprese. – 3. Sull’aggregazione a mezzo di fusione. – 4. Individualità soggettiva e unione economica dei partecipanti alla gara. – 5. Il principio di identità formale e sostanziale. – 6. Una</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/aggregazioni-e-fusioni-di-imprese-negli-appalti-pubblici-sinonimi-o-contrari/">Aggregazioni e fusioni di imprese negli appalti pubblici: sinonimi o contrari?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/aggregazioni-e-fusioni-di-imprese-negli-appalti-pubblici-sinonimi-o-contrari/">Aggregazioni e fusioni di imprese negli appalti pubblici: sinonimi o contrari?</a></p>
<p><strong>SOMMARIO: 1. Il quesito. – 2. Sul concetto di aggregazione. – 2.1. (<em>Segue</em>) Sull’aggregazione in consorzi e raggruppamenti di imprese. – 3. Sull’aggregazione a mezzo di fusione. – 4. Individualità soggettiva e unione economica dei partecipanti alla gara. – 5. Il principio di identità formale e sostanziale. – 6. Una previsione sull’esito del rinvio pregiudiziale.</strong></p>
<p>Nota a CONSIGLIO DI STATO, V Sezione, 30 novembre 2017, cause riunite nn. 4917, 4921, 4924, 4926, 4928/2017 – SALTELLI Presidente – CONTESSA Estensore – Telecom Italia s.p.a. c. Open Fiber s.p.a.; Infratel s.p.a.; Ministero dello Sviluppo Economico.</p>
<p><strong>Aggregazioni tra imprese ––Fusione per incorporazione – Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici &#8211; Bando di gara &#8211; Variazioni in corso di gara – Identità giuridica e sostanziale – Concorrenza – Parità di trattamento </strong><br />
(Art. 48 D. Lgs. N. 50/2016; Artt. 2501 ss. c.c.; Art. 267 T.F.U.E.; Art. 28 par. 2 Direttiva 2014/24/UE; Art. 51 Direttiva 2004/17/CE)</p>
<p><em>Deve considerarsi legittima, alla luce delle pertinenti disposizioni costituzionali e legislative italiane, una fusione per incorporazione intercorsa tra due imprese partecipanti alla stessa evidenza pubblica. </em>(1)<br />
<em>Si rinvia alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea il seguente quesito: «Se l’articolo 28, paragrafo 2, primo periodo della Direttiva 2014/24/UE, debba essere interpretato nel senso di imporre una piena identità giuridica ed economica fra gli operatori prequalificati e quelli che presenteranno offerte nell’ambito della procedura ristretta e se, in particolare, tale disposizione debba essere interpretata nel senso di ostare a un accordo concluso fra holding che controllano due operatori prequalificati laddove tale accordo abbia per oggetto e per effetto la realizzazione di una fusione per incorporazione di una delle imprese prequalificate in un’altra di esse.» </em>(2)</p>
<p>FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – Telecom Italia s.p.a., con i ricorsi nn. 4917, 4921, 4924, 4926, 4928 del 2017, contestava l’affidamento alla società Open Fiber delle concessioni di costruzione, manutenzione e gestione della infrastruttura passiva a Banda Ultra Larga di proprietà pubblica nelle cc. dd. “aree bianche”, rispettivamente nei Lotti nn. 1, 2, 3, 4 e 5. La trama processuale è, dunque, incentrata sul progetto governativo di cablazione ottica del territorio nazionale, a tal fine suddiviso in “aree nere”, “aree grigie” ed “aree bianche”.<br />
Una siffatta suddivisione si fonda sulle diverse caratteristiche di <em>backhauling</em> e di accesso delle aree in questione tali per cui le ultime, in quanto aree di investimento a “fallimento di mercato”, necessitano di finanziamento pubblico per la realizzazione complessiva della banda larga. Pertanto, una volta ottenuta l’autorizzazione della Commissione Europea (decisione C3931/2016) al regime di aiuti di Stato (SA.41647 “<em>Strategia Italiana Banda Ultra Larga</em>”), il Ministero dello Sviluppo Economico, per mezzo della sua <em>in-house</em> Infratel s.p.a., indiceva una procedura ristretta per l’affidamento dei lavori di costruzione, manutenzione e gestione della rete passiva a Banda Ultra Larga nelle “aree bianche”.<br />
La procedura era articolata in tre fasi essenziali: <em>i</em>) a seguito della pubblicazione del bando di gara ed entro il 18 luglio 2016 le imprese interessate avrebbero dovuto presentare domanda di partecipazione; <em>ii</em>) entro il 9 agosto 2016 la stazione appaltante Infratel s.p.a. avrebbe trasmesso le lettere di invito alla procedura ristretta agli operatori prequalificati; <em>iii</em>) entro il 17 ottobre 2016 tali soggetti avrebbero dovuto far pervenire alla stazione appaltante le proprie offerte ai fini della successiva valutazione e aggiudicazione.<br />
Al riguardo è accaduto che in tutte e cinque le gare in cui è stata articolata la procedura presentavano domanda di partecipazione, oltre all’appellante Telecom Italia s.p.a., la Open Fiber s.p.a. e la Metroweb Sviluppo s.r.l. nonché un esiguo numero di altri operatori.<br />
La Metroweb Sviluppo s.r.l., pur essendo stata pre-qualificata e quindi ammessa a formulare le proprie offerte, non ha poi provveduto in tal senso abbandonando, di fatto, la partecipazione alla gara.<br />
Ricevute tutte le offerte, la stazione appaltante Infratel pubblicava in data 9 gennaio 2017 l’elenco dei concorrenti ammessi tra cui comparivano, per tutti e cinque i lotti, Telecom Italia s.p.a. ed Open Fiber s.p.a. Successivamente, il 24 gennaio 2017, la stessa stazione appaltante pubblicava la graduatorie provvisorie in cui Open Fiber s.p.a. si collocava in prima posizione per tutti i lotti.<br />
A seguito degli esiti della procedura Telecom Italia chiedeva l’accesso agli atti in possesso dell’Amministrazione e veniva così a conoscenza di alcune vicende societarie che avevano riguardato due tra i concorrenti inizialmente ammessi alla fase di prequalifica: la Metroweb Sviluppo s.r.l. e la Open Fiber s.p.a.<br />
Dall’accesso agli atti emergeva che in un momento compreso tra la fase di prequalifica con invio delle lettere di invito (9 agosto 2016) e il termine ultimo per la presentazione delle offerte (17 ottobre 2016), la <em>holding</em> Enel s.p.a. (controllante di Open Fiber) veniva a concludere, il 10 ottobre 2016, un Accordo Quadro vincolante per l’integrazione tra Enel Open Fiber e il gruppo Metroweb Italia s.p.a. (controllante della Metroweb Sviluppo s.r.l., a propria volta concorrente nella gara).<br />
L’Accordo Quadro prevedeva una complessa operazione in base alla quale: 1) alcune società del gruppo Metroweb Italia (tra cui Metroweb Sviluppo s.r.l.) si sarebbero fuse per incorporazione nella Group Company Metroweb s.p.a.; 2) Enel Open Fiber avrebbe proceduto ad un aumento di capitale finanziato da Enel s.p.a. e dal socio subentrante Cassa Depositi e Prestiti Equity s.p.a. 3) a seguito dell’aumento di capitale, Enel Open Fiber avrebbe acquistato il 100 % delle azioni di Group Company Metroweb s.p.a. per un controvalore di 714 milioni di Euro; 4) Open Fiber, in quanto controllante di Metroweb s.p.a. avrebbe poi incorporato la stessa mediante fusione.<br />
In attuazione di quanto previsto dall’Accordo Quadro, il 17 ottobre 2016 la Metroweb Sviluppo s.r.l. è stata fusa per incorporazione, insieme ad altre società del gruppo, in Metroweb s.p.a. A completamento del medesimo Accordo, il 23 gennaio 2017 è stata deliberata la fusione per incorporazione di Metroweb s.p.a. in Enel Open Fiber.<br />
Dunque, in pendenza della gara, le <em>holding</em> controllanti due imprese prequalificate hanno stipulato ed attuato un accordo teso alla fusione reciproca.<br />
Il bando di gara (al punto 8.1, compreso in una sezione intitolata “<em>Raggruppamenti temporanei e consorzi</em>”) stabilisce che: “<em>Trova applicazione l’art. 48, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 a condizione che la facoltà non sia esercitata al fine di restringere il confronto competitivo aggregando imprese già singolarmente prequalificatesi per la partecipazione ad uno o più lotti</em>”. Similmente, la lettera di invito alla procedura ristretta precisava (al punto 12.1.<em>d</em>) che “<em>[…] la Commissione procede a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi alla gara aggregando imprese già singolarmente prequalificatesi e in caso positivo a escluderli dalla gara</em>”.<br />
In virtù del quadro normativo sopra citato, Telecom Italia s.p.a. considerava l’accordo sottoscritto da Open Fiber e Metroweb lesivo del regolare andamento della procedura, delle previsioni normative del bando di gara e delle lettere di invito nonché del principio euro-unitario di necessaria “<em>identità giuridica e sostanziale tra l’operatore economico preselezionato e quello che presenterà l’offerta</em>”; sicché, con i cinque ricorsi previamente menzionati, la stessa ha contestato gli esiti delle gare che avevano sancito Open Fiber quale impresa affidataria delle concessioni.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, con cinque sentenze di analogo contenuto (nn. 6167/2017; 6172/2017; 6178/2017; 6438/2017; 6441/2017) respingeva i ricorsi.<br />
Con altrettanti ricorsi in appello (anch’essi di analogo contenuto, nn. 4917, 4921, 4924, 4926, 4928 del 2017) Telecom Italia s.p.a. ha chiesto la riforma delle citate sentenze di primo grado, lamentando che il primo giudice avrebbe omesso di valutare le numerose violazioni del diritto nazionale ed euro-unitario commesse dalla stazione appaltante Infratel, la quale non avrebbe escluso dalle ricordate procedure di gara la Open Fiber s.p.a. nonostante il carattere illegittimo del complesso di operazioni realizzate in attuazione dell’Accordo Quadro del 10 ottobre 2016.<br />
La società appellante, a sostegno delle proprie ragioni, ha fatto leva su diversi argomenti tra i quali, sostanzialmente, rileva la <em>ratio</em> concorrenziale della normativa ritenuta violata. L’art. 8.1 del Bando di Gara (unitamente al punto 12.1.<em>d </em>della Lettera di Invito) perseguirebbe, infatti, il fine di garantire l’effettiva competizione tra gli offerenti evitando la formazione di qualsiasi intesa restrittiva della concorrenza il cui effetto, voluto o fortuito, si sostanzierebbe nella selezione del beneficiario del finanziamento sulla base di un numero più ristretto di offerte.<br />
Avverso i ricorsi di Telecom si costituiva in giudizio l’appellata Open Fiber che, al contrario di quanto sostenuto dall’appellante, evidenziava come l’operazione di fusione intercorsa tra le società partecipanti alla medesima gara fosse stata giudicata di valore pro-concorrenziale da parte della Commissione Europea. Il massimo organo esecutivo dell’Unione, con la decisione del 15. 12. 2016 sul caso <em>M. 8234-Enel/CDP Equity/Cassa Depositi e Prestiti/Enel Open Fiber/Metroweb Italia</em>, ha valutato positivamente il piano commerciale ed industriale sottostante all’operazione di fusione in quanto volta a “<em>realizzare e gestire su tutto il territorio nazionale una rete in fibra ottica, offendo servizi di accesso esclusivamente all’ingrosso ad operatori di telecomunicazioni, senza alcuna integrazione verticale</em>”.<br />
Dunque, l’operazione censurata da Telecom non integrerebbe effetti lesivi della concorrenza, almeno “per il mercato”. Tuttavia, l’appellata Open Fiber, nei suoi scritti difensivi, ne ha sostenuto la bontà anche “nel mercato” giacché la fattispecie del Bando di Gara assunta come violata riguarderebbe inequivocabilmente tutti quei fenomeni aggregativi di natura plurisoggettiva e tendenzialmente temporanea, come tali prettamente idonei a falsare la concorrenza nel proprio mercato di riferimento.<br />
Nel caso di fusione per incorporazione, nonostante il carattere evolutivo-modificativo dell’operazione, la società incorporata viene ad estinguersi.<br />
Quanto sopra varrebbe, a mente della società appellata, ad impedire la riconducibilità della fusione all’interno dei fenomeni aggregativi connotati dalla plurisoggettività partecipativa nonché ad escludere un mutamento soggettivo in corso di gara avendo la stessa società presentato la propria offerta come operatore individuale e nella medesima composizione con cui era stata invitata.<br />
Oltre al quadro normativo nazionale, la censura dell’appellante si è incardinata anche nei principi di diritto europeo.<br />
In particolare, nei propri ricorsi Telecom ha infatti richiamato, facendo istanza di rinvio <em>ex</em> art. 267 T.F.U.E., un supposto principio di matrice comunitaria che richiederebbe, ai sensi dell’art. 28 par. 2 della Direttiva n. 2014/24/UE e dell’art. 26 par. 2 della Direttiva n. 2014/23/UE in quanto richiamati dagli artt. 3 comma 1, lett. <em>ttt</em>) e 61 comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici, “<em>[…] sussistere in linea di principio una identità giuridica e sostanziale tra l’operatore economico preselezionato e quello che presenterà l’offerta</em>” (Corte di Giustizia, Grande Sezione, <em>MT Højgaard A/S</em>, 24 maggio 2016, causa C-396/14, par. 40).<br />
La sussistenza di un simile principio di identità giuridica ed economica (non più di tanto discutibile in virtù del precedente sopra menzionato) e, soprattutto, la sua portata applicativa costituiscono, pertanto, la chiave di volta della questione processuale.<br />
Tanto è stato recepito dal Consiglio di Stato che, pur considerando infondata la censura circa la violazione della <em>lex specialis</em> di gara ha adottato una sentenza non definitiva con contestuale ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.<br />
In particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto che: “<em>[…] il motivo è infondato (e la sentenza di primo grado deve essere sul punto confermata), in quanto il punto 8.1 del bando riferisce espressamente il divieto di aggregazione al caso (che qui non ricorre) di partecipazione alla gara da parte di raggruppamenti temporanei e consorzi. </em><br />
<em>Trattandosi di una clausola tendenzialmente limitativa della partecipazione alla gara (e quindi del generale principio del favor partecipationis), essa deve essere interpretata e applicata in modo restrittivo, escludendo interpretazioni analogiche o estensive. </em><br />
<em>Lo stesso articolo 48 comma 11, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 (che viene richiamato al punto 8.1 del bando al fine di renderne ancora più rigorosa l’applicazione) trova applicazione per il solo caso – che qui non ricorre – della partecipazione a gara da parte dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi. </em><br />
<em>Più in generale, la giurisprudenza nazionale ha chiarito che, nei casi di oggettiva incertezza del contenuto delle clausole della lex specialis di gara, va preferita l’interpretazione che agevoli la più ampia partecipazione alla procedura, in nome del favor partecipationis e dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale (fra le molte: Cons. Stato, III, 14 gennaio 2015, n. 58; V, 17 luglio 2014, n. 3777).</em><br />
<em>Ancora più in generale, nel diritto interno vige il principio della tassatività delle cause di esclusione, secondo il quale i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal &#8216;Codice dei contratti pubblici&#8217; e da altre disposizioni di legge. </em><br />
<em>Dette prescrizioni sono comunque nulle (&#8216;Codice&#8217;, cit. articolo 83, comma 8). Ebbene, il &#8216;Codice&#8217; non prevede in modo espresso l’esclusione dalla gara dei concorrenti che, in un momento compreso fra la prequalifica e la presentazione delle offerte, abbiano avviato un’operazione di fusione.</em><br />
<em>Si osserva inoltre che la fusione per incorporazione non è vietata né dal diritto UE né dal diritto interno; oltretutto nel caso in esame l’operazione di fusione di cui l’appellante Telecom Italia lamenta l’illegittimità è stata autorizzata dalla Commissione Europea nel dicembre 2016.</em><br />
<em>Inoltre, anche laddove si ritenesse possibile applicare al caso in esame il punto 8.1 del bando e il punto 12.1.d) della lettera di invito, tali clausole sono volte a sanzionare aggregazioni fra concorrenti di carattere episodico (finalizzate ad alterare la singola gara) e non anche operazioni più strutturate di fusione per incorporazione, che determinano una modifica tendenzialmente stabile della struttura organizzativa dei concorrenti.</em><br />
<em>(Omissis).</em><br />
<em>Si può quindi passare all’esame del motivo degli appelli che riguarda l’interpretazione e l’applicazione del diritto dell’Unione europea che, stante l’infondatezza dei precedenti due motivi, diventa rilevante e decisivo ai fini della risoluzione delle controversie in esame e sul quale la Sezione ritiene necessario sollevare il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 del TFUE.</em><br />
<em>Occorre invero stabilire se, in circostanza quali quelle che rilevano nell’ambito delle controversie in esame, la complessa operazione di fusione realizzata fra due concorrenti alla gara (operazione avviata in una fase compresa fra la prequalifica e l’invio delle offerte), comporti una violazione del principio di identità giuridica ed economica fra i soggetti prequalificati e quelli che formulano le offerte, per come desumibile dall’articolo 28, paragrafo 2 della Direttiva 2014/24/UE e dalla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE.</em><br />
<em>Più in generale, occorre stabilire se l’Ordinamento UE imponga (e in che misura) tale principio di necessaria identità giuridica ed economica.</em><br />
<em>E’ pertanto necessario, ai fini della decisione degli appelli in trattazione, sollevare dinanzi alla Corte di Giustizia dell’UE un quesito interpretativo circa l’effettiva portata del citato articolo 28, paragrafo 2.</em><br />
<em>Infatti, una volta escluso, come rilevato in precedenza, che le pertinenti disposizioni costituzionali e legislative italiane, nonché il bando di gara e le lettera di invito, comportassero il divieto di avviare la fusione per incorporazione contestato dall’appellante Telecom Italia, occorre verificare se tale divieto sia – per così dire – immanente nell’ordinamento eurounitario, indipendentemente da una sua espressa previsione nell’ambito della normativa della singola gara. </em><br />
<em>Più in particolare, occorre stabilire se il requisito della identità giuridica e sostanziale tra gli operatori economici selezionati e quelli che presentano le offerte in una procedura ristretta (requisito richiamato dalla Corte di Giustizia con la sentenza della Grande Sezione del 24 maggio 2016 in causa C-396/14 – MT Højgaard, punti 39 e 40) possa indurre a ritenere contrastante con il diritto dell’Unione l’accordo in data 10 ottobre 2016 e gli atti dello stesso conseguenti in relazione alla gara all’origine di fatti di causa, sino all’aggiudicazione in favore di Open Fiber.</em><br />
<em>E’ vero che la sentenza sul caso MT Højgaard è stata pronunciata in relazione a una vicenda sostanzialmente diversa da quella che qui viene in rilievo ed è anche vero che, con la stessa sentenza, la Corte di Giustizia ha stabilito che quel principio può essere a talune condizioni attenuato; tuttavia occorre stabilire se quel principio abbia valenza generale e se, in circostanze quali quelle sottese ai ricorsi principali, esso possa essere in qualche misura attenuato.</em><br />
<em>In particolare, con la richiamata sentenza sul caso MT Højgaard la Corte di Giustizia ha stabilito che le variazioni soggettive che interessano taluno dei concorrenti preselezionati possono in via di principio essere considerate contrarie al principio eurounitario della parità di trattamento fra i concorrenti, se tali variazioni risultino idonee a deteriorare la situazione degli altri offerenti sotto il profilo della concorrenza.</em><br />
<em>Nel caso deciso la Corte ha tuttavia ritenuto non violativa del diritto UE una modifica soggettiva “in diminuzione” nella composizione di un raggruppamento, intervenuta nel corso della gara, atteso che nel caso di specie tale modificazione non aveva prodotto effetti negativi sulla parità di trattamento fra i concorrenti.</em><br />
<em>Nel caso che è all’origine delle controversie in esame invece, l’Accordo Quadro del 10 ottobre 2016 ha determinato una modifica soggettiva “in aumento” nella composizione di uno dei concorrenti (determinando, al termine della vicenda, la fusione per incorporazione con un altro dei concorrenti prequalificati).</em><br />
<em>Ciononostante, vi sono alcune ragioni per ritenere che i principi enunciati nella sentenza sul caso MT Højgaard potrebbero avere valenza generale e trovare applicazione anche in casi come quello che rileva nel caso in esame. […]</em><br />
<em>(Omissis).</em><br />
<em>Ad avviso della Sezione, anche se l’articolo 28, paragrafo 2 della Direttiva 2014/24/UE fosse da intendere nel senso di fissare il principio di tendenziale immodificabilità soggettiva fra i soggetti prequalificati e quelli che formulano le offerte, il diritto dell’UE non vieterebbe comunque un’operazione di fusione per incorporazione quale quella realizzata nel caso in esame per effetto dell’Accordo Quadro del 10 ottobre 2016.</em><br />
<em>Si osserva in primo luogo al riguardo (sotto il profilo dell’interpretazione testuale) che il quadro giuridico sulla cui base è stata pronunciata la sentenza sul caso MT Højgaard (si tratta dell’articolo 51 della Direttiva 2004/17/CE sui cc.dd. &#8216;Settori speciali&#8217;) è sostanzialmente diverso da quello che rileva ai fini della presente decisione (si tratta dell’articolo 28, paragrafo 2 della Direttiva 2014/24/UE – c.d. &#8216;Direttiva appalti&#8217; -).</em><br />
<em>Infatti l’articolo 51, cit., laddove stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici “verificano la conformità delle offerte presentate dagli offerenti così selezionati” si presta effettivamente ad interpretazioni di carattere restrittivo, imponendo in modo puntuale la piena corrispondenza soggettiva e oggettiva fra i soggetti prequalificati e quelli che formulano offerte.</em><br />
<em>Una siffatta previsione non sembra invece rinvenibile all’interno della Direttiva 2014/24/UE.</em><br />
<em>Al contrario, l’articolo 28 della Direttiva 2014/24/UE, laddove stabilisce che “soltanto gli operatori economici invitati in tal senso dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni fornite potranno presentare un’offerta” potrebbe prestarsi a interpretazioni meno rigorose, soprattutto nei casi in cui il soggetto che presenta l’offerta è l’incorporante (i.e.: un soggetto la cui personalità giuridica non è stata incisa dall’operazione di fusione e che quindi coincide dal punto di vista soggettivo con quello prequalificato).</em><br />
<em>In secondo luogo (sotto il profilo formale) si osserva che, al momento in cui l’offerta è stata formulata dalla Open Fiber (entro la data-limite del 17 ottobre 2016), l’operazione di fusione per incorporazione con l’altra concorrente Metroweb Sviluppo s.r.l. era stata appena avviata (ma non si era perfezionata) e la concorrente Open Fiber presentava la medesima struttura e composizione che aveva nella fase di prequalifica.</em><br />
<em>E’ vero che alcuni mesi dopo (i.e.: nei primi mesi del 2017) si è perfezionata la fusione per incorporazione già prevista nell’Accordo Quadro del 17 ottobre 2016, ma resta il fatto che, al momento in cui l’offerta vittoriosa è stata formulata, la Open Fiber presentava la medesima composizione che aveva al momento della prequalifica, ragione per cui il principio di identità giuridica di cui alla giurisprudenza MT Højgaard risultava rispettato.</em><br />
<em>Si potrebbe ritenere che il principio del divieto di modificazione soggettiva dei concorrenti non opera, per così dire “in senso statico” (i.e.: solo nei momenti rilevanti della procedura di gara), ma anche “in senso dinamico”, impedendo qualunque accordo che possa avere quale oggetto o quale effetto quello di modificare anche de futuro la composizione soggettiva dei partecipanti.</em><br />
<em>Si osserva tuttavia che, laddove i principi desumibili dall’articolo 28, paragrafo 2 fossero intesi in modo così ampliativo, le conseguenze sarebbero difficilmente gestibili dalle amministrazioni aggiudicatrici e vi sarebbe il rischio continuo di produrre illegittimità ex post degli atti di gara (anche a molto tempo di distanza dalle gare), il che si porrebbe in evidente contrasto con il generale principio della stabilità delle situazioni giuridiche, il quale costituisce un valore fondante anche nell’ambito dell’Ordinamento giuridico dell’UE.</em><br />
<em>In terzo luogo si osserva che l’illegittimità de iure comunitario degli effetti dell’Accordo Quadro del 10 ottobre 2016 (e di tutti gli atti conseguenti) potrebbe essere affermata soltanto se si ritenesse che quell’accordo presentasse ex se una finalità elusiva delle regole concorrenziali e mirasse, in sostanza, ad alterare gli equilibri della gara in danno degli altri concorrenti e della stessa stazione appaltante.</em><br />
<em>Tuttavia non può affermarsi che l’operazione di concentrazione realizzata in attuazione dell’Accordo Quadro del 10 ottobre 2016 rappresenti di per sé una pratica collusiva fra i partecipanti a una gara.</em><br />
<em>Tale accordo, infatti, non ha carattere episodico e i suoi effetti non sono limitati alla singola gara, ma presenta carattere strutturale, determinando una stabile modifica organizzativa degli operatori interessati.</em><br />
<em>[…]</em><br />
<em>Si osserva tuttavia che la fusione per incorporazione (autorizzata dall’Esecutivo dell’UE) rappresenta una procedura – per così dire &#8211; &#8216;fisiologica&#8217; nella dinamica operativa di un’impresa, anche se realizzata con un’impresa concorrente e a meno che non emergano elementi determinanti che provino aliunde il suo carattere elusivo e anticoncorrenziale. </em><br />
<em>Il carattere strutturale di tale tipo di operazioni è quindi ben lontano da un accordo di tipo collusivo fra due concorrenti che intendono alterare gli equilibri di una singola gara.</em><br />
<em>A conclusioni diverse potrebbe giungersi soltanto se la Corte di Giustizia affermasse che l’ordinamento eurounitario vieta in via di principio la conclusione di accordi fra operatori concorrenti e partecipanti alla medesima gara il cui oggetto o effetto sia quello di comportare de futuro una fusione per incorporazione fra loro (i.e.: un’operazione in via di principio ammessa del diritto UE).</em><br />
<em>Per le ragioni sin qui esaminate, si ritiene di sospendere il presente giudizio e di rimettere alla Corte di giustizia il seguente quesito interpretativo:</em><br />
<em>“Se l’articolo 28, paragrafo 2, primo periodo della Direttiva 2014/24/UE, debba essere interpretato nel senso di imporre una piena identità giuridica ed economica fra gli operatori prequalificati e quelli che presenteranno offerte nell’ambito della procedura ristretta e se, in particolare, tale disposizione debba essere interpretata nel senso di ostare a un accordo concluso fra le holding che controllano due operatori prequalificati in un momento compreso fra la prequalifica e la presentazione delle offerte, laddove: a) tale accordo abbia per oggetto e per effetto (inter alia) la realizzazione di una fusione per incorporazione di una delle imprese prequalificate in un’altra di esse (operazione, peraltro, autorizzata dalla Commissione europea); b) gli effetti dell’operazione di fusione si siano perfezionati dopo la presentazione dell’offerta da parte dell’impresa incorporante (ragione per cui al momento della presentazione dell’offerta, la sua composizione non risultava mutata rispetto a quella esistente al momento della prequalifica); c) l’impresa in seguito incorporata (la cui composizione non risultava modificata alla data ultima per la presentazione delle offerte) abbia comunque ritenuto di non partecipare alla procedura ristretta, verosimilmente, in attuazione del programma contrattuale stabilito con l’accordo stipulato fra le holding”.</em><br />
<em>[…]</em><br />
<em>P.Q.M.</em><br />
<em>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) non definitivamente pronunciando sugli appelli in epigrafe: </em></p>
<ul>
<li><em>(Omissis).</em></li>
</ul>
<ul>
<li><em>respinge il primo motivo degli appelli principali proposti dalla Telecom Italia;</em></li>
<li><em>dispone la rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione europea della questione pregiudiziale indicata al punto 9.1 della motivazione</em></li>
<li><em>per l’effetto sospende i giudizi. </em></li>
<li><em>(Omissis).</em></li>
</ul>
<p>1.<em>Il quesito</em>. &#8211; La <em>quaestio iuris</em> al centro della pronuncia in commento è riconducibile all’interrogativo se una fusione per incorporazione, qualora intercorra tra due imprese partecipanti alla medesima procedura ristretta, debba considerarsi operazione vietata sia dal diritto interno che da quello comunitario.<br />
Dalla sentenza sopra riportata si è potuto constatare come i giudici di Palazzo Spada abbiano dato una risposta parziale al problema.<br />
Circa la censura di diritto interno, hanno, infatti, concluso per la non riconducibilità della fusione all’ipotesi di aggregazione tra imprese concorrenti vietata dalla <em>lex specialis</em> facendo sinteticamente leva su due ragioni: in primo luogo ritenendo che la rubrica della norma del bando impugnata si riferisca a fenomeni di aggregazione dal carattere episodico (raggruppamenti temporanei e consorzi) e non perpetuo; in secondo luogo (e soprattutto) avvalendosi dei principi di tassatività delle clausole di esclusione nei bandi di gara e di interpretazione delle stesse in modo conforme al <em>favor partecipationis</em><a title="" href="#_ftn1">[1]</a>.<br />
Con riguardo al motivo di diritto comunitario, siccome la regola che impone il mantenimento dell’identità giuridica e sostanziale dei concorrenti durante tutto il corso della gara appare di incerta applicazione, gli stessi giudici hanno invece preferito rimettersi al giudizio della Corte di Giustizia dell’Unione Europea affinché faccia luce sulla vicenda.<br />
La sentenza merita, allora, attenzione poiché il suo oggetto, intersecando istituti e dogmi propri del diritto commerciale e del diritto amministrativo, da una longitudine nazionale e, al contempo, da una latitudine comunitaria, rappresenta una buona occasione per ricostruire in modo (quanto più) sistematico il tema delle aggregazioni tra imprese negli appalti pubblici e trarne così dei possibili spunti ermeneutici.<br />
In tal senso, l’equivoco interpretativo intorno a cui ruota il giudizio in analisi trova le sue radici nel divieto, posto dal bando di gara, di aggregazione tra “imprese già singolarmente prequalificatesi”.<br />
Il fine della disposizione censurata è chiaramente quello di salvaguardare il corretto gioco della concorrenza nella gara d’appalto. Meno evidenti sono, però, le modalità con cui si vorrebbe perseguire un tal fine dal momento che parlare in modo generico di aggregazione, nel nostro ordinamento, equivale a dire tutto e niente.<br />
Sicché, se il Consiglio di Stato, come visto, ha definito la portata del divieto in parola avvalendosi di un’interpretazione atomistica e formalistica, ai fini del presente scritto, viceversa, ci si avvarrà di un’interpretazione sostanziale e sistematica volta ad abbracciare il più ampio numero di fattispecie tra loro affini.<br />
Pertanto, a fronte del dubbio circa la riconducibilità della fusione per incorporazione nel <em>genus</em> “aggregativo” sanzionato con l’esclusione dalla gara (ed eventuale annullamento dell’aggiudicazione dei lavori se nel frattempo verificatasi) si cercherà, dapprima, di stabilire il significato ed i contorni della fattispecie vietata nel campo degli appalti pubblici<a title="" href="#_ftn2">[2]</a> e, in un secondo momento, di vagliare se al suo interno possa sussumersi, o meno, l’ipotesi della fusione.<br />
Sulla base delle soluzioni raggiunte verranno, infine, azzardate le possibili risposte che il Giudice di Lussemburgo si troverà a dover fornire al quesito sottopostogli in sede di rinvio pregiudiziale.</p>
<p>2.<em>Sul concetto di aggregazione</em>. – Letteralmente, aggregazione è quel luogo ove più persone, con interessi comuni, possono incontrarsi e svolgere insieme attività varie<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>. Pluralità di soggetti e affinità di interessi emblematicamente connessi al fondamento etimologico del termine per cui <em>aggregatio</em> è il movimento d’unione verso (<em>ad</em>) il gregge (<em>grex, gregis</em>).<br />
Si potrebbe obiettare che la suggestione etimologica poc’anzi citata, sebbene di sicuro impatto visivo nella delineazione fisica di un generico fenomeno aggregativo, sia di scarsa utilità nell’indagine qui condotta, ove ad aggregarsi sono le imprese, entità giuridiche dedite all’esercizio economico e non al pascolo!<br />
Tuttavia, l’immagine del gregge, oltre ai caratteri della pluralità e dell’affinità, porta con sé un altro elemento proprio del fenomeno osservato: una naturale mobilità dei contorni, della forma del gruppo, che sarà tanto più o tanto meno definita a seconda del grado di intensità nella comunanza dei caratteri e degli interessi coinvolti.<br />
Ed invero, la prassi mostra proprio come l’elasticità contrattuale di cui godono le imprese in sede di cooperazione aziendale si caratterizzi per una sconfinata ampiezza<a title="" href="#_ftn4">[4]</a> tale per cui, potranno aversi aggregazioni dalle forme più disparate e sorrette alla propria base da accordi bilaterali, plurilaterali o, finanche, associativi in senso stretto<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>.<br />
Nondimeno, risulta di immediata evidenza che se una simile fattispecie, in quanto vietata, fosse posta a presidio della concorrenza di una gara d’appalto, si incorrerebbe in un irragionevole eccesso di tutela a scapito di tutti i concorrenti cui sarebbe preclusa qualsiasi forma di interazione reciproca.<br />
Per questo motivo, una volta individuato il <em>genus</em> terminologico della fattispecie esaminata occorre poi trasporlo su uno specifico piano normativo di riferimento.<br />
Il diritto positivo, tuttavia, non conosce alcun concetto di aggregazione. Non “in senso stretto” almeno giacché sono numerosi i testi legislativi in cui il sostantivo in parola viene impiegato differentemente, a seconda del contesto in cui si inserisce<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>.<br />
Nel campo degli appalti pubblici, in particolare, si parla di aggregazioni fra imprese all’art. 48 comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ove è prescritto che «le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 45, comma 2, lettera <em>f</em>)…».<br />
Alle aggregazioni in forma di rete si applica la disciplina dell’art. 48 che, coerentemente alla sua rubrica («Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici»), disciplina in modo più o meno analitico le condizioni di partecipazione agli appalti pubblici dei raggruppamenti temporanei tra imprese e dei consorzi.<br />
A ciò si aggiunga che l’articolo del bando di gara implicante il divieto di aggregazione oggetto della presente analisi, oltre a presentare una rubrica («Raggruppamenti temporanei e consorzi») strettamente affine a quella del già citato art. 48, vi opera anch’esso un espresso rinvio<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>.<br />
Dunque del discorso che ci si appresta a seguire, l’art. 48 rappresenta il cardine. E altrimenti non potrebbe essere poiché, soffermando l’attenzione sulla <em>ratio</em> della norma, ci si avvede immediatamente di come essa riposi sulla distinzione fondamentale, nel campo degli appalti pubblici, tra le imprese che partecipano alle gare in forma individuale (art. 45, comma 2, lett. <em>a</em>), <em>b</em>) e <em>c</em>) del D.Lgs 50 del 2016) e le imprese che vi partecipano in forma, appunto, aggregata (art. 45, comma 2, lett. <em>d</em>), <em>e</em>), <em>f</em>) e <em>g</em>) dello stesso decreto)<br />
La possibilità che più imprese uniscano le proprie forze e così cumulino i requisiti richiesti per concorrere insieme in una gara (al punto da potervi partecipare anche se singolarmente carenti degli stessi) è però ammessa nella misura in cui la riunione garantisca la stazione appaltante circa la serietà dell’impegno promesso (ed eventualmente preso in caso di aggiudicazione dei lavori), alla pari di quanto accadrebbe ove a partecipare fosse un operatore economico “individuale”.<br />
A tal fine, allora, l’art. 48 del “codice degli appalti pubblici” fissa le regole cui più imprese riunite nella partecipazione ad una evidenza pubblica dovranno attenersi al fine di potervi partecipare<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>, con ciò bilanciando il <em>favor partecipationis</em> con il rispetto dei principi a tutela dell’agire amministrativo<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>.<br />
Ne segue che, ove in materia di appalti pubblici ci si imbatta in un generico riferimento (o divieto, come nel caso in commento) ad aggregazioni tra imprese, quest’ultimo andrà inequivocabilmente ricondotto a tutte quelle ipotesi contrattuali identiche o analoghe, per forma e funzioni, ai raggruppamenti temporanei tra imprese ed ai consorzi di cui all’art. 48 del codice degli appalti.<br />
Ciononostante, affinché la cornice normativa sia sufficientemente delineata nei suoi contorni, occorre far luce sui caratteri propri delle due fattispecie e individuare, così, il filo rosso che le accumuna in modo da poter saggiare, in un secondo momento, quali altre ipotesi di aggregazione vi possano rientrare<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>.<br />
Soprattutto, verificare se vi rientri, o meno, un’operazione di fusione per incorporazione.</p>
<p>2.1. (Segue) <em>Sull’aggregazione in consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese.</em> – Il binomio consorzi e raggruppamenti temporanei d’imprese, oltre che nella norma più volte citata, è rinvenibile in numerosi altri articoli del D. Lgs. 50 del 2016.<br />
A prima vista, la ragione di ciò appare del tutto ovvia.<br />
In materia di appalti pubblici, le due fattispecie altro non sono che una forma, tipizzata nel primo caso e rimessa perlopiù alla libertà negoziale delle parti nel secondo, con cui più imprenditori si impegnano a partecipare ad un affare stante la consapevolezza della rispettiva incapacità tecnica od economica oppure della non convenienza ad eseguire l’opera o a fornire il servizio, plausibilmente di notevoli dimensioni, da soli<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>.<br />
Ci si trova, dunque, nella sterminata dimensione della cooperazione tra imprese<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>, <em>nadìr</em> della concorrenza fra le stesse<a title="" href="#_ftn13">[13]</a> che, sia per la disciplina di una fase, per la partecipazione ad un appalto pubblico ovvero per qualsiasi altra necessità, cooperano reciprocamente conservando, in via di principio, la propria autonomia giuridica ed economica<a title="" href="#_ftn14">[14]</a>.<br />
Tuttavia, si anticipa sin d’ora che quanto sopra espresso costituisce l’unico tratto realmente accomunante la sinonimia tra consorzi e raggruppamenti di imprese.<br />
Il consorzio è, infatti, un contratto di associazione tra imprenditori volto ad istituire un’organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (art. 2602 cod. civ.).<br />
Organizzazione comune che, specie laddove entri in contatto con i terzi nello svolgimento di una determinata fase dell’attività imprenditoriale, assurge ad autonomo soggetto di diritto cui è riconosciuta un’autonomia patrimoniale pressoché perfetta<a title="" href="#_ftn15">[15]</a>.<br />
A ciò si aggiunga che il combinato disposto degli artt. 2603 e 2604 cod. civ. nel richiedere la determinazione della durata del contratto di consorzio, in mancanza della quale lo stesso si intende valido per dieci anni, è indice, se non di una tendenziale stabilità, quantomeno di una sua non necessaria temporaneità.<br />
Dal canto suo, il raggruppamento temporaneo di imprese trova la propria origine nella legge settoriale degli appalti pubblici, in particolare negli artt. 20, 21, 22 e 23 della L. 584 dell’8 agosto 1977, da allora trasmigrati nelle successive legislazioni fino ad oggi<a title="" href="#_ftn16">[16]</a>, e si sostanzia in un contratto di mandato collettivo <em>in rem propriam</em>,<a title="" href="#_ftn17">[17]</a> conferito da più imprese ad una capogruppo affinché quest’ultima s’impegni a presentare l’offerta e ad occuparsi dell’appalto in cui le mandanti presteranno, ciascuna singolarmente, la propria opera.<br />
Sebbene la prima giurisprudenza che affrontò il fenomeno ne ricostruì gli estremi in un «contratto associativo atipico, distinto dal contratto di società, con il quale le parti pongono in essere un vincolo soltanto interno, non esteriorizzato e senza patrimonio né impresa, avente per oggetto la gestione in comune di un appalto di cui una delle parti risulti aggiudicataria»<a title="" href="#_ftn18">[18]</a>, pare soluzione preferibile attenersi al dettato legislativo di cui al comma 16 dell’art. 48 del D. Lgs. 50 del 2016 che prescrive espressamente come il rapporto di mandato «non determina di per sé organizzazione o associazione»<a title="" href="#_ftn19">[19]</a>.<br />
In altre parole, la mancanza di una disciplina organica inerente ai rapporti tra i membri del raggruppamento e tra questi e i terzi fa sì che le norme sul mandato assumano un’importanza dirimente nella disciplina del fenomeno.<br />
Di conseguenza, il contratto di raggruppamento tra imprese risulta connotato dalla tendenziale assenza di una propria organizzazione<a title="" href="#_ftn20">[20]</a> così come del riconoscimento di una autonoma soggettività giuridica<a title="" href="#_ftn21">[21]</a> nonché dell’ulteriore, e pur sempre tendenziale, carattere della temporaneità in relazione all’affare cui il contratto è preordinato.<br />
La distanza tra le due forme di aggregazione indagate non potrebbe essere maggiore, tanto più se si considera che nella fattispecie del consorzio stabile, figura propria della legislazione speciale, di cui all’art. 45, comma 2 lett. <em>c</em>), del D. Lgs. 50/2016, l’attitudine di tale organismo giuridico ad emanciparsi dalla soggettività dei suoi membri appare pressoché piena<a title="" href="#_ftn22">[22]</a>.<br />
Occorre, quindi, assumere un approccio storico per comprendere le ragioni alla base dell’accostamento normativo tra le due fattispecie, dei consorzi e dei raggruppamenti di imprese e rinvenirle, così, in mere ragioni di opportunità legislativa che ha recepito una prassi seguita dagli operatori economici nei pubblici incanti e volta a permettere la partecipazione congiunta di più soggetti alla gara da questi prescelta<a title="" href="#_ftn23">[23]</a>.<br />
Una prassi che, peraltro, ad oggi non riguarda più soltanto i due strumenti contrattuali sopra citati giacché, sul solco dell’orientamento liberalizzante del legislatore Europeo<a title="" href="#_ftn24">[24]</a> e a fronte del continuo mutare nella trama delle relazioni interaziendali, le forme con cui più imprese partecipano congiuntamente ad un appalto pubblico sono, in linea di massima, indefinibili.<br />
Ci si può riferire, ad esempio (e con riguardo alla citazione compiuta in apertura del paragrafo), al fenomeno delle reti di imprese che, in un certo senso, “chiudono il cerchio” tracciato fino ad ora.<br />
Con il contratto di rete più imprese si impegnano reciprocamente ed in modo tendenzialmente stabile allo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato<a title="" href="#_ftn25">[25]</a>. Nel far ciò mantengono, ciascuna, la rispettiva autonomia giuridica ed economica pur potendo, allo stesso tempo, decidere di congegnare la loro partecipazione al contratto in seno ad una struttura “entificata”<a title="" href="#_ftn26">[26]</a>.<br />
Ai fini che qui interessano può, dunque, dirsi che, dando vita ad una rete, le imprese “retiste” possono organizzarsi come meglio desiderano e perseguire svariati fini tra cui la partecipazione riunita ad un appalto pubblico.<br />
Tuttavia, perché ciò avvenga, l’assetto della rete dovrà ricalcare i tratti segnati dal legislatore affinché più operatori economici concorrano riuniti nella stessa gara, come del resto prescritto dall’art. 48 comma 14 del D.Lgs. 50 del 2016.<br />
In tal senso, qualora la rete venisse a fondarsi su di un mero rapporto contrattuale plurilaterale, le imprese partecipanti alla gara pubblica si troverebbero nella necessità di “fare unità” nei confronti della stazione appaltante<a title="" href="#_ftn27">[27]</a>, così dovendo individuare, tra di loro, una capogruppo cui conferire un mandato conforme a quello tipizzato dall’art. 48 del Codice dei Contratti Pubblici per i raggruppamenti temporanei di imprese.<br />
Allo stesso modo, nel caso in cui la rete desse vita ad una struttura organizzativa e patrimoniale comune, le imprese retiste parteciperanno alla gara nella misura e nel modo in cui, in una situazione analoga, è concesso di parteciparvi a delle imprese consorziate per mezzo degli organi del consorzio <a title="" href="#_ftn28">[28]</a>.<br />
Dal raffronto con l’ipotesi “terza”<a title="" href="#_ftn29">[29]</a> della rete di imprese, deriva allora la conferma circa il fatto che ragioni di politica del diritto individuano nelle due fattispecie sin qui esaminate l’archetipo mediante il quale più operatori economici si riuniscono in vista di una gara pubblica<a title="" href="#_ftn30">[30]</a>.<br />
Pertanto, una volta rilevato un rapporto di alterità tra la funzione e la struttura dei consorzi e dei raggruppamenti temporanei di imprese<a title="" href="#_ftn31">[31]</a>, gli elementi comuni e caratterizzanti queste forme di aggregazioni verranno individuati:</p>
<ol>
<li>Nella pluralità dei soggetti-imprese le quali mantengono, ciascuna, la propria autonomia giuridica;</li>
<li>Nel perseguimento, da parte delle stesse imprese, del medesimo obiettivo economico a fronte della medesima controparte pubblica;</li>
<li>Nella necessaria e congiunta adozione di una forma contrattuale, sia questa la partecipazione in un terzo soggetto di diritto<a title="" href="#_ftn32">[32]</a> ovvero ad un contratto di mandato, in grado di garantire la controparte pubblica circa l’operato delle singole imprese e il relativo regime di responsabilità;</li>
<li> Nel, conseguente, disinteresse normativo circa l’adozione di una specifica struttura organizzativa e patrimoniale dell’aggregazione.</li>
</ol>
<p>3.<em>Sull’aggregazione a mezzo di fusione.</em> – Proseguendo nel processo di addizione sin qui compiuto, una volta circoscritta la fattispecie vietata dal bando di gara occorre valutare se l’ipotesi di una fusione per incorporazione tra due o più imprese societarie sia suscettibile di rientrarvi.<br />
Si è rilevato come l’elemento caratterizzante l’aggregazione di imprese in parola riposi nella plurisoggettività nella composizione della riunione o del consorzio, ove i singoli membri mantengono la propria autonomia giuridica e (non necessariamente) economica.<br />
Ora, la fusione può essere definita come la vicenda giuridica per la quale, all’esito di un accordo di aggregazione interaziendale, ad una pluralità di società se ne sostituisce una sola<a title="" href="#_ftn33">[33]</a>.<br />
La pluralità si confonde nell’unità della società c.d. incorporante<a title="" href="#_ftn34">[34]</a> sicché, secondo intuito, verrebbe da dire che l’operazione in parola non combacia affatto con gli estremi dell’aggregazione sanzionata dal bando di gara e, plausibilmente, dal codice degli appalti pubblici in mancanza di una diversa specificazione.<br />
Sennonché, in dottrina ed in giurisprudenza ci si è a lungo interrogati, condividendo e talora scontrandosi nei rispettivi argomenti, sulla sorte delle imprese partecipanti alla fusione.<br />
Si è sostenuto, con posizioni cui hanno aderito buona parte degli operatori del diritto, che la fusione è operazione di vita, e non di morte<a title="" href="#_ftn35">[35]</a>, dal ché sarebbe erroneo mettere in luce la «benedetta e non funeratizia»<a title="" href="#_ftn36">[36]</a> estinzione delle società fuse in quanto le stesse continuerebbero a vivere, con maggior vigore di prima, nella società incorporante.<br />
Gli argomenti sul punto sono stati i più vari ma tutti accumunati dal voler respingere quelle costruzioni tradizionali che vedono nella fusione un trasferimento di patrimonio a titolo di successione <em>in universum ius</em>, dalle società fuse alla società incorporante<a title="" href="#_ftn37">[37]</a>.<br />
L’estinzione delle imprese fuse, il cui verificarsi è innegabile, sarebbe allora un momento meramente formale e descrittivo di un processo che trova causa nell’attività di riorganizzazione aziendale delle stesse e non nell’assimilazione ad un evento proprio delle persone fisiche.<br />
In altre parole, l’adozione del predetto punto di vista determina il persistere, «pur in un nuovo assetto organizzativo»<a title="" href="#_ftn38">[38]</a>, dell’identità delle singole imprese coinvolte nel processo di fusione per incorporazione ove, viceversa, non è dato ravvisare alcuna estinzione né creazione di un nuovo soggetto di diritto.<br />
Orbene, considerando tali imprese immortali, alla pari di quelle divinità perciò capaci di sopravvivere nello stomaco del loro padre Saturno, si potrebbe concludere per il permanere della soggettività delle imprese fuse nella partecipazione alla fusione alla pari di quanto avviene nelle imprese facenti parte di un consorzio o di un raggruppamento temporaneo.<br />
Un epilogo metagiuridico che sembra però stridere con il comune buon senso.<br />
Ed infatti, per evitare simili ambiguità che altro non sono se non la naturale conseguenza dell’adesione acritica ad una ricostruzione piuttosto che ad un’altra, gli operatori del diritto sono giunti ad un compromesso teorico<a title="" href="#_ftn39">[39]</a>.<br />
A sopravvivere (in mutata veste) sarà dunque la sola vita sociale dell’impresa fusa e, così, i suoi rapporti sociali; non l’ente societario cui questi rapporti cessano di far capo all’esito del processo di fusione<a title="" href="#_ftn40">[40]</a>.<br />
Ciò equivale a dire che le imprese partecipanti alla fusione rinunciano alla propria esteriorità, quale forma individuale<a title="" href="#_ftn41">[41]</a>, ma preservano la propria “identità sostanziale” in seno alla impresa incorporante in un evento “neutrale”, ove all’estinzione non segue la liquidazione del patrimonio aziendale delle imprese fuse né il venir meno dei loro rapporti giuridici<a title="" href="#_ftn42">[42]</a>.</p>
<p>4.<em>Indivdualità soggettiva e unione economica</em> <em>dei partecipanti alla gara. </em>&#8211; Individuata la fattispecie caratterizzante le aggregazioni tra imprese negli appalti pubblici e definita la fisionomia dell’operazione di fusione, si può quindi procedere al preannunciato accostamento tra le due fattispecie e riscontrare come, evidentemente, l’assimilazione non può verificarsi.<br />
Circa l’aggregazione in forma di consorzio o di raggruppamento si erano indicati i caratteri rilevanti della fattispecie nel mantenimento dell’individualità dei partecipanti alla riunione a fronte della condivisione di uno specifico obiettivo economico (la partecipazione alla gara pubblica).<br />
Nel caso della fusione, all’opposto, i partecipanti alla concentrazione perdono la propria individualità pur mantenendo, benché mutata ed integrata alle altre società coinvolte nell’operazione, la propria organizzazione economica.<br />
Se ne deve dedurre che le caratteristiche essenziali delle due fattispecie si pongono ai rispettivi antipodi tanto da impedirne un’operatività analogica<a title="" href="#_ftn43">[43]</a>e, si aggiunga, tali conclusioni rimarranno valide anche laddove le operazioni in parola siano preordinate alla medesima finalità ossia alla partecipazione ad una evidenza pubblica.<br />
E difatti, una fusione posta in essere, tra società concorrenti nello stesso bando, con il potenziale fine di restringere la concorrenza e così rafforzarne il reciproco potere contrattuale nel mercato della gara pubblica potrebbe essere ritenuta una circostanza funzionalmente analoga all’ipotesi in cui, il medesimo scopo venisse realizzato per mezzo di una concentrazione in forma di raggruppamento temporaneo o di consorzio. Basterebbe, allora, equiparare la sopravvivenza dei rapporti giuridici delle imprese fuse con il permanere della identità formale e sostanziale delle imprese riunite in una delle forme sopra citate per concludere circa la sostanziale coincidenza tra le fattispecie le quali verrebbero a differenziarsi, unicamente, per il possedere l’una dei caratteri più “forti” dell’altra.<br />
Tuttavia, fusioni e aggregazioni di imprese in forma di consorzio o di raggruppamento temporaneo differiscono tra loro per ragioni ontologiche prima che strutturali e, al riguardo, pare utile richiamare, a scopo argomentativo, la fattispecie del gruppo di imprese disciplinata dagli artt. 2497 a 2497-<em>septies</em> del codice civile.<br />
Il gruppo di imprese si pone, invero, in una posizione perfettamente intermedia tra l’integrazione aziendale realizzatasi nelle forme della fusione e dei consorzi e raggruppamenti in quanto condivide con la prima l’emersione tra le imprese del gruppo di un’unica unità economica e, con le seconde, l’elemento della plurisoggettività<a title="" href="#_ftn44">[44]</a>.<br />
Quest’ultimo carattere, ossia l’alterità soggettiva delle imprese del gruppo, non permette, per ciò soltanto, alle stesse di partecipare quale soggetto plurimo ad una gara pubblica<a title="" href="#_ftn45">[45]</a>. Sebbene, infatti, le imprese sottoposte a comune attività di direzione e coordinamento formino un’unica entità economica, con la conseguente condivisione di un “interesse di gruppo” e dei rispettivi risultati imprenditoriali, ciò non basta a formalizzarne l’aggregazione in vista di una gara d’appalto<a title="" href="#_ftn46">[46]</a>.<br />
Richiamando gli elementi che una riunione di più imprese deve necessariamente possedere per poter concorrere in una gara, si rammenta che la condivisione dello scopo economico, rappresentato dalla partecipazione alla gara d’appalto pubblico, deve tradursi in una formula contrattuale che sancisca formalmente l’unità della pluralità e permetta così al contraente pubblico di trattare con un soggetto che faccia le veci degli altri e con essi condivida la responsabilità per il compimento dell’opera.<br />
Di conseguenza, l’osmosi economica che si realizza in seno alle imprese del gruppo certamente può annoverare al suo interno la condivisione di un obiettivo imprenditoriale quale è la partecipazione ad un’evidenza pubblica ma, affinché tale obiettivo venga poi posto in essere, sarà necessario che il gruppo formalizzi questa volontà in uno degli schemi negoziali che garantiscano la Pubblica Amministrazione circa il reale aspetto della riunione.<br />
Nel caso della fusione, questa consequenzialità logico-normativa viene meno.<br />
Difatti, l’unità economica realizzatasi all’esito dell’operazione di fusione, come visto (in parte) coincidente con l’unità del gruppo, comporta la possibile condivisone di uno specifico obiettivo economico (partecipazione alla gara) tra le imprese fuse la cui realizzazione non viene, tuttavia, intermediata dall’adozione di alcuno schema negoziale. La società incorporante o risultante dalla fusione può presentare la propria offerta ad una gara pubblica e, se vincitrice, conseguirne il contratto ad oggetto, in virtù dei suoi caratteri individuali, perciò già rispondenti ai bisogni della stazione appaltante.<br />
Il problema circa il prodursi ed il formalizzarsi di un’aggregazione tra imprese deve allora escludersi alla radice giacché, nel caso della fusione, aggregazione (in senso proprio) non ve n’è. Vi sarà un qualcosa di più, e di diverso, la cui ricerca ha per lungo tempo agitato gli animi di molti tra i teorici e i pratici del diritto e che, ai fini del presente scritto, pare possa rinvenirsi nell’unione, economica e giuridica, di più imprese; un tutto inseparabile, dunque, cui la riunione può soltanto ispirarsi.</p>
<p>5.<em>Il principio di identità formale e sostanziale.</em> – Pur intrecciando linee di pensiero soltanto parallele a quelle percorse dal Consiglio di Stato si è giunti alla medesima conclusione per cui il divieto posto alle “imprese già singolarmente prequalificatesi” alla gara di aggregarsi tra loro “al fine di restringere il confronto competitivo” non riguarda l’ipotesi in cui le stesse imprese realizzino una incorporazione a mezzo di fusione.<br />
Del resto, non può esservi aggregazione (pur restringendosi il confronto competitivo) laddove una impresa, prequalificatasi individualmente, presenti la propria offerta nella medesima, benché mutata, veste individuale.<br />
Vietata potrà essere, però (e come paventato dai giudici di Palazzo Spada), la modificazione sostanziale della impresa incorporante, qualora intercorrente tra il momento dell’offerta e quello della prequalifica.<br />
Ci si riferisce al divieto correlato al principio euro-unitario di conservazione dell’identità giuridica ed economica dei partecipanti durante il corso di una gara pubblica.<br />
Il principio viene sancito, per la prima volta, il 24 maggio 2016 in occasione della pronuncia MT Højgaard A/S –Züblin A/S -Banedanmark, ECLI: EU: C: 2016:347 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Grande Sezione)<a title="" href="#_ftn47">[47]</a>.<br />
La vicenda processuale concerneva l’aggiudicazione di un appalto di lavori ad un’impresa che aveva presentato la propria offerta individualmente dopo essersi sciolta dal raggruppamento temporaneo con il quale era stata preselezionata. Di conseguenza, alla Corte di Giustizia era stato posto il quesito se una simile circostanza violasse il principio della parità di trattamento tra i partecipanti alla gara che, invece, avevano mantenuto inalterata la fisionomia con cui erano stati prequalificati.<br />
In quell’occasione, i giudici di Lussemburgo hanno dapprima chiarito che la regolamentazione delle modificazioni sopraggiunte in corso di gara compete al legislatore nazionale nel rispetto dei principi europei di non discriminazione e di parità di trattamento e, successivamente, risolto la questione nel senso che spetterà all’ente aggiudicatore la valutazione se, in un’ipotesi quale quella discussa, la modificazione dell’operatore economico soddisfi comunque i requisiti definiti dall’ente di cui trattasi e, soprattutto, non pregiudichi la situazione degli altri offerenti sotto il profilo della concorrenza.<br />
Il principio di identità è stato, quindi, dedotto in relazione all’art. 51 della direttiva 2004/17/CE<a title="" href="#_ftn48">[48]</a> ma in misura “relativa”, ammettendone perciò una possibile attenuazione «al fine di garantire, in una procedura negoziata, un’adeguata concorrenza» (punto 41).<br />
Dal punto di vista dei principi in gioco, il piano processuale che si è sin qui commentato ne esce capovolto. Non è più la tutela della concorrenza ad inibire un fenomeno di aggregazione tra partecipanti, bensì, il rispetto della parità di trattamento tra questi ultimi ad eccezione di quei casi in cui, proprio per consentire l’effettivo gioco della concorrenza, ne viene consentita la realizzazione<a title="" href="#_ftn49">[49]</a>.<br />
Che il rispetto della parità di trattamento sia, in un certo senso, il cavallo di battaglia del mercato unico europeo è, d’altronde, assunto rinvenibile in altri numerosi contenziosi innanzi alla Corte di Giustizia dove i suoi giudici ne hanno fornito una definizione per cui, il rispetto della <em>par condicio </em>impone che le situazioni analoghe non debbano essere trattate in maniera diversa e le situazioni diverse non debbano esser trattate in maniera uguale<a title="" href="#_ftn50">[50]</a>.<br />
Così ragionando deve però ribadirsi quanto già affermato ossia che aggregazioni di imprese e fusioni di imprese sono fenomeni tra loro differenti e come tali debbono essere trattati.<br />
<em>Tertium non datur</em>: o la regola che prescrive l’identità dei partecipanti alla gara sarà di applicazione generale e come tale capace di estendersi sia agli operatori economici in forma individuale che agli operatori in forma collettiva oppure è circostanziata a questi ultimi e perciò sarà inidonea ad applicarsi ai primi.<br />
La prima ipotesi ha più ombre che luci ma è evidentemente l’unico modo con cui potrebbe pronunciarsi l’illiceità di un comportamento che, come nel caso in commento, realizza un evento altrimenti vietato.<br />
Tuttavia, l’impresa vive <em>nel </em>mercato prima che <em>per </em>il mercato<a title="" href="#_ftn51">[51]</a>, con ciò rimarcandosi che, in generale, la partecipazione ad una evidenza pubblica è solo un frammento (per quanto rilevante possa essere) di una più ampia realtà.<br />
In questa realtà gli operatori economici pongono continuativamente in essere attività ordinarie e straordinarie e, come visto, cooperano naturalmente tra di loro sicché, per quanto il principio di identità possa essere circostanziato e rimesso alla valutazione discrezionale dell’ente appaltatore, finirà pur sempre per incombere come una “spada di Damocle” sulle imprese che partecipino ad una gara pubblica<a title="" href="#_ftn52">[52]</a>. Il conflitto tra principi ne risulterebbe allora in perenne tensione perché se è vero che la parità di trattamento e la non discriminazione sono enunciati che informano il mercato unico europeo, altresì vero è che lo stesso mercato unico non può che guardare con favore a tutte le efficienze e le migliorie che le imprese comunitarie attuano nei propri assetti organizzativi<a title="" href="#_ftn53">[53]</a>.<br />
Più probabile sarà allora la seconda alternativa nel senso che il principio di conservazione dell’identità formale e sostanziale dei partecipanti alla gara altro non sarà che un divieto di modificazione delle aggregazioni dai contorni un po’ più ampi. Ed in fondo, ciò sarebbe coerente non solo con il precedente che ha sancito la regola (ove si trattava di una modifica in diminuzione di un raggruppamento) ma, soprattutto, con la fisionomia di queste strutture “aggregative” che, fertili nella complessità ma spesso precarie nelle individualità, portano con loro stesse un intrinseco rischio di alterazione del mercato della gara ogniqualvolta vengano a modificare i propri connotati<a title="" href="#_ftn54">[54]</a>.</p>
<p>6.<em>Una previsione sull’esito del rinvio pregiudiziale. </em>– In conclusione al commento, par lecito prendersi qualche ultima libertà e azzardare, così, un pronostico circa il contenuto della decisione cui la Corte di Giustizia è chiamata.<br />
Considerando la questione nel suo complesso, fattuale e giuridico, le probabilità che il giudice europeo sciolga i dubbi ermeneutici avanzati e fissi un principio di diritto circa l’esistenza e la portata applicativa della regola d’identità sono scarse.<br />
Diversi sono gli indizi che depongono in tal senso. Innanzitutto, si rammenta che la fusione, intercorsa tra le <em>holdings</em> controllanti le imprese partecipanti alla gara, è stata realizzata successivamente all’aggiudicazione provvisoria dell’offerta.<br />
In tal senso gli effetti della concentrazione tra concorrenti rileverebbero più nel momento di esecuzione del contratto di appalto che (in quello rilevante) di valutazione dell’offerta presentata sempre che non si vadano a considerare i comportamenti pregressi delle imprese partecipanti alla gara (nel nostro caso l’Accordo Quadro intercorso tra i partecipanti e il conseguente procedimento di fusione) con il conseguente pericolo, però, che a farne le spese sia la generale stabilità delle situazioni giuridiche in gioco<a title="" href="#_ftn55">[55]</a>.<br />
In secondo luogo, la circostanza per cui l’incorporazione del gruppo Metroweb all’interno di Enel ha ricevuto il <em>placet </em>della Commissione Europea ridimensiona sicuramente gli addebiti anticoncorrenziali dell’operazione.<br />
Nel precedente caso Højgaard la Corte di Giustizia concluse per l’ammissibilità di una modificazione interessante l’identità dei partecipanti laddove la stessa non avesse comportato «un deterioramento della situazione degli altri offerenti sotto il profilo della concorrenza».<br />
Una valutazione degli effetti concorrenziali dell’operazione, come detto, è stata compiuta e se è vero che tale esame non tiene necessariamente in conto le specifiche conseguenze determinatesi nel mercato della gara d’appalto, altresì vero è che il giudizio di legittimità della Commissione resta, comunque, un importante indicatore circa la bontà della fusione.<br />
Il principio dell’identità non ha (né può avere) una portata assoluta sicché, in definitiva, gli elementi processuali sembrano spingere verso una conferma di quanto già espresso dalla Corte nei propri precedenti per cui, a fronte delle peculiarità dei singoli casi, l’ultima parola sull’effettivo pregiudizio nell’andamento della gara spetterà all’ente appaltatore.<br />
Nel caso che ci riguarda, questi ha ritenuto la fusione intercorsa tra due operatori economici concorrenti nella stessa gara un’operazione del tutto lecita.</p>
<div>
<div><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> <em>Ex multis </em>Cons. Stato, Sez. III, 14 gennaio 2015, n. 58; Sez. V, 17 luglio 2014, n. 3777. In merito al principio di tassatività delle clausole di esclusione dalla gara di cui all’art. 83 comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. 50 del 2016, senza pretesa di esaustività, Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3847; T.A.R. Lombardia, Sez. IV, 14 settembre 2016, n. 1660.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Tenendo fede all’insegnamento di N. Irti, <em>Moralità dell’analisi linguistica</em>, in <em>Riv. trim. dir. e proc. civ</em>., 2017, 122, per il quale: «il concetto di definizione è essenziale: stabilire il significato o i significati di termini linguistici […] è, da un lato, garanzia di precisione scientifica e coerenza argomentativa, e, dall’altro, segno di lealtà dialogica».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> G. Devoto -G. C. Oli, <em>Dizionario della lingua italiana</em>, Firenze, 2004.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Nel campo degli studi economici i molteplici fenomeni di alleanze ed aggregazioni reciproche tra imprese vengono quadripartiti in accordi di tipo: 1) contrattuale; 2) di mercato; 3) non-<em>equity</em>; 4) <em>equity</em>, così M. Fazzini, <em>Aggregazioni, accordi e alleanze tra imprese</em>, in <em>Collana di studi economico-aziendali «Alberto Riparbelli», </em>Milano, 2006, 24 ss. Per un’efficace sintesi sul tema si veda anche G. Balcet-G. Viesti, <em>Fra mercato e gerarchia: alcune riflessioni sugli accordi fra imprese</em>, in <em>Economia e politica industriale</em>, 1986, 39.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> Potendosi immaginare di disporre le forme di cooperazione tra imprese lungo una tangente che dal contratto di trasporto cumulativo evolve in forme sempre più strutturate di integrazione aziendale. Al riguardo, si rinvia a G. Cottino-M. Sarale, <em>Joint venture e Associazioni di imprese</em>, in <em>Trattato di diritto commerciale</em> diretto da G. Cottino, Padova, 2004, 371.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> Argomenta nello stesso modo il giudice che ha deciso in primo grado la controversia qui in commento (T.A.R. Lazio, Sez. III, del 31 maggio 2017, n. 6441).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> Si rammenta, in proposito, che l’art. 8.1 del bando di gara impugnato prescrive che: «Trova applicazione l’art. 48, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 a condizione che la facoltà non sia esercitata al fine di restringere il confronto competitivo aggregando imprese già singolarmente prequalificatesi per la partecipazione ad uno o più lotti». L’art. 48 comma 11 del Codice degli appalti pubblici, dal canto suo, dispone che: «In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l&#8217;operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> Queste regole sono volte principalmente a coordinare la pluralità degli operatori aderenti alle riunioni in termini di requisiti, di disciplina nel riparto delle responsabilità e delle relative competenze nonché ad evitare che eventuali modificazioni intercorrenti nelle compagini possano alterare l’equilibrio della gara pregiudicandone i principi-guida di parità di trattamento fra i partecipanti e di imparzialità dell’azione della P.A., così Cons. Stato, Sez. V, 30 agosto 2006, n. 5081 in <em>Foro amm. CDS</em>, 2006, 2227. In particolare, a sostegno del divieto di modificazione militano anche ragioni di efficienza dell’azione amministrativa che, mediante verifiche circa l’idoneità morale, tecnica, organizzativa ed economica dei concorrenti, si renda capace di valutare l’affidabilità delle loro offerte. E’ chiaro infatti che, laddove una simile attività fosse interrotta da una modifica di qualsiasi genere nella struttura dell’offerente, le ragioni di cui sopra verrebbero frustrate alla radice; al riguardo T.A.R. Napoli, Sez. I, 17 novembre 2015, n. 5301; per un approfondimento sul tema si rinvia, in particolare, a R. Cippitani, <em>Modificazioni soggettive e autonomia organizzativa nei raggruppamenti di imprese</em>, in <em>Urb. e app</em>., 2017, 401 ss.; nonché a I. Pagani, <em>Modificazioni soggettive di RTI e consorzi ordinari in corso di gara</em>, in <em>Urb. e app.</em>, 2010, 829 ss.; D. De Carolis, <em>Vicende soggettive delle imprese, obblighi del partecipante e poteri della stazione appaltante</em>, in <em>Urb e app.</em>, 2009, 329 ss.; G. Fischione, <em>Art 13. Riunione di concorrenti</em>, in <em>La legge “quadro” in materia di lavori pubblici</em>, a cura di A. Carullo-A. Clarizia, Padova, 2004, 619 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> In merito a tale rapporto, M Mazzamuto, <em>I raggruppamenti temporanei d’imprese tra tutela della concorrenza e tutela dell’interesse pubblico</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. comunitario,</em> 2003, 179.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> Conformemente al dato euro-unitario che nella Direttiva 2014/24/UE, all’art. 19, ha ribadito il proprio<em> favor</em> verso la partecipazione riunita di più imprese nella gare pubbliche a prescindere dalla qualifica formale da queste adottata. In tal senso, considerando le “associazioni temporanee di imprese” quali <em>species</em> del “raggruppamento di operatori economici” ne consegue che in un ordinamento come il nostro, ove proprio le associazioni temporanee costituiscono la maggiore tipizzazione del fenomeno, l’elenco dei soggetti autorizzati a partecipare in aggregazione reciproca alle gare pubbliche sarà necessariamente più ampio rispetto a quello fissato in via legislativa.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> P. Corrias, <em>Cooperazione tra imprese appaltatrici e responsabilità verso terzi</em>; in <em>Resp. civ. prev.</em>, 2016, 736.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> Ove s’impone il monito di G. Cottino, <em>Diritto societario</em>, Padova, 2011, 690, per cui, le varie forme di integrazioni interaziendali altro non sono che tessere di un mosaico sulle quali «non è possibile localizzare e ridurre l’attenzione a meno di non perdere la vista».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> La continua evoluzione della legislazione <em>antitrust </em>è un perfetto indicatore di quanto il conflitto concorrenziale, spesso, sfoci proprio nell’accordo, così G. Cottino-M. Sarale, <em>Joint venture e Associazioni di imprese</em>, (nt. 5), 372.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> R. Santagata, <em>La cooperazione tra imprenditori</em>, in <em>Diritto commerciale </em>a cura di M. Cian, Torino, 2014, 277 ss. nonché A. Tomasetti, <em>Le imprese individuali, le società, i consorzi</em>, in <em>Trattato sui contratti pubblici</em> diretto da M. A. Sandulli –R. De Nictolis –R. Garofoli, Milano, 2008, 1062.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a>C. Angelici, <em>Diritto commerciale I</em>, Bari, 2002, 92; per un approfondimento del tema, si veda G. D. Mosco, <em>Art. 2602-2620. Consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi</em>, Bologna, 2017.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> In particolare, nei commi 5, 12, 13, 15 e 16 dell’art. 48 del Codice degli Appalti Pubblici.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> In virtù di alcuni accorgimenti a tutela della controparte pubblica tra cui: l’irrevocabilità nei confronti del committente, la rappresentanza esclusiva delle imprese mandanti, la causa del contratto corrispondente alla stipulazione di un unico appalto e, inoltre, regole parzialmente diverse in tema di responsabilità, a seconda che il raggruppamento sia di tipo orizzontale o verticale. In dottrina, fra i tanti, G. Di Martino, <em>La collaborazione tra imprese per gli appalti pubblici. L’avvalimento e il raggruppamento temporaneo</em>, Torino, 2012; M. C. Andrini, <em>Associazioni temporanee di imprese</em>, in <em>I contratti del commercio, dell’industria e del mercato finanziario,</em> diretto da F. Galgano, Torino, 1998, 1437 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> Cass. Civ., 24 febbraio 1975 n. 681.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> La questione è stata lungamente dibattuta in dottrina nei termini in cui la fattispecie delle associazioni temporanee di imprese rientrerebbe nel <em>genus</em> dei contratti associativi, in particolare nel consorzio c.d. interno, D. Corapi, <em>Le associazioni temporanee di imprese</em>, Milano, 1983, o comunque nell’alveo dei contratti atipici di associazione in senso lato, così R. Santagata, <em>La cooperazione tra imprenditori</em>, (nt. 14), 297 <em>contra</em> M. C. Andrini, <em>Associazioni temporanee di </em>imprese, (nt. 17), 1437, M. Mazzone, <em>L’associazione temporanea di imprese</em>, in <em>Trattato di Diritto Privato</em> diretto da P. Rescigno, 1984, secondo il quale, nella prassi amministrativa e contrattuale i termini associazione, riunione e raggruppamento, vengono usati indifferentemente; non come in dottrina, dove ogni termine ha un suo perché ed espressioni come raggruppamento o riunione temporanea di imprese si riferiscono a fenomeni che non vogliono essere societari né associativi in senso lato.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> Tendenziale in quanto, per ovviare ai vari inconvenienti scaturenti dalla mancata strutturazione della riunione fra imprese, specie in fase di esecuzione del contratto, la L. 584/1977 aggiunse, all’impianto normativo disciplinante il fenomeno, l’art. 23-<em>bis</em> con il quale viene formalmente riconosciuta ad un raggruppamento la facoltà di organizzare i propri rapporti interni in forma di società, anche consortile, mediante un subentro <em>ipso iure </em>dell’ente nell’esecuzione del contratto. Il subentro non configura, tuttavia, né un’ipotesi di subappalto né di cessione del contratto rimanendo, pertanto, ininfluente per la legge se il gruppo di imprese si doti, o meno, di un’organizzazione interna.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a> Sottolinea l’inidoneità del raggruppamento ad assurgere ad autonomo centro di imputazione di atti e di rapporti giuridici Cons. Stato, Sez. IV, 4 settembre 1985, n. 335, giacché l’impresa capogruppo diviene, in forza del rapporto di mandato, mandataria e rappresentante delle singole imprese associate ma non del raggruppamento in quanto tale. In termini simili, anche la giurisprudenza di legittimità, in particolare C. Cass. Civ., Sez. III, 17 maggio 2001, n. 6757 con nota di G. Capo, <em>In tema di qualificazione del modello «legale» dell’associazione temporanea di imprese,</em> in <em>Giur. comm.</em>, 2003, 142 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> Questa fattispecie è contraddistinta dalla generalità di operato nel campo dei lavori pubblici in quanto comprovata dal possesso di alcuni requisiti, prescritti appunto all’art. 45 del decreto summenzionato, tra i quali spicca l’istituzione di una comune struttura d’impresa. Una forma organizzativa necessariamente più pregnante rispetto a quella presupposta in un modello “base” di consorzio (a tal fine definito, sempre nella disciplina degli appalti “consorzio ordinario”), e perciò idonea ad ingenerare un rapporto di immedesimazione organica tra il consorzio e le imprese consorziate, la cui attività viene imputata direttamente al primo che sarà così capace di interloquire direttamente con la controparte pubblica, in questi termini Cons. Stato, Sez. V., 22 gennaio 2015, n. 244; nonché Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi A.N.A.C.), determinazione n. 11 del 9 giugno 2004, “<em>Atto di indirizzi integrativi sulla natura e sulla qualificazione dei consorzi stabili</em>”; in letteratura, G. A. Tedeschi, <em>Consorzi. Riunioni temporanee. GEIE. L’associazionismo imprenditoriale nel codice dei contratti pubblici</em>, Milano, 2007, 98 ss.; per un commento dell’articolo, D. Villa, <em>Digitalizzazione delle procedure e operatori economici</em>, in <em>I nuovi appalti pubblici. Commento al d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50</em> a cura di M. Corradino –S. Sticchi Damiani, Milano, 2017, 180.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a> Originariamente, infatti, una riunione di più imprese era ammessa a partecipare ad un appalto pubblico soltanto nelle forme dei raggruppamenti, come visto, appositamente regolati dalla L. 584 dell’8 agosto 1977.<br />
Tale modello, tuttavia, rispondeva ai bisogni della pubblica amministrazione quasi esclusivamente in sede di offerta mostrando, di converso, numerose carenze in sede di esecuzione del contratto.<br />
Gli operatori economici cominciarono allora a prediligere la forma del consorzio che, pur non offrendo le stesse garanzie in fase preliminare, fissa in maniera più stabile i rapporti interni tra i membri giacché autonomo soggetto giuridico e tributario. Il legislatore provò, dapprima, ad arginare il fenomeno e a rinforzare la fattispecie dei raggruppamenti mediante l’art. 23-<em>bis</em> (nt. 20), sennonché, stante il non arrestarsi nell’utilizzo del consorzio, ne formalizzò l’attitudine a partecipare ai pubblici appalti, alla pari dei raggruppamenti, per mezzo dell’art. 6 della L. 80/1977. L’organizzazione del consorzio fu, infine, posta in risalto mediante la previsione di sub-fattispecie quali i consorzi di cooperative e di imprese artigiane, cui viene riconosciuta espressamente la personalità giuridica (e a cui si ritengono assimilati i consorzi stabili), e dei consorzi ordinari, differenziandosi le ipotesi in base alla più o meno marcata organicità nel rapporto tra consorzio e consorziati.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a> Si veda la nt. 10.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref25">[25]</a> In tal senso, l’art. 3, comma 4-<em>ter</em>, del D.L. n. 5 del 2009, più volte modificato, da ultimo con il D.L. n. 179 del 2012 dispone che «con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref26">[26]</a> A tal proposito, in dottrina si usa distinguere tra reti “contrattuali” e reti “organizzative” ove queste ultime, a differenza delle prime, danno vita ad un’organizzazione comune, più o meno strutturata e con rilevanza esterna, e ad un impegno patrimoniale comune e condiviso, fra i tanti, in dottrina, G. D. Mosco, <em>Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete</em>, in <em>Giur. comm.</em>, 2010, 841; G. Napoli, <em>Autonomia negoziale e contratto di rete. Alcune considerazioni in ordine ai profili soggettivi e all’inquadramento nell’ambito dei contratti plurilaterali</em>, in <em>Riv. not.</em>, 1092 ss.; V. Donativi, <em>Aggregazioni orizzontali e reti tra le imprese dell’indotto</em>, in <em>Analisi giur. eco.</em>, 2011, 327.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref27">[27]</a> Giacché le stesse, alla pari delle imprese facenti parte di un mero raggruppamento, non disponendo di un organo comune in grado di rappresentarle esternamente non potrebbero instaurare alcun dialogo con la controparte pubblica e così partecipare alla gara, sul punto si veda A. M. Balestrieri, <em>La partecipazione delle Reti di Imprese agli appalti pubblici nella disciplina nazionale e comunitaria</em>, in <em>Urb. app.</em>, 2015, 757.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref28">[28]</a> Sottolinea l’affinità tra le due fattispecie D. Corapi, <em>Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione</em>, in <em>Le reti di imprese e i contratti di rete</em>, a cura di P. Iamiceli, Torino, 2009, 170 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref29">[29]</a> M. Sciuto, <em>L’impresa di rete non entificata. Una nuova «sfumatura» d’impresa?</em>, in <em>Analisi giur. eco.</em>, 2014, 180, ove, più precisamente, l’a. individua nel contratto di rete «una terza via», nel nostro ordinamento, fra contratto e organizzazione. Per la definizione del fenomeno della rete quale “contratto transtipico” si rimanda al completo studio di F. Cafaggi, <em>Introduzione</em>, in <em>Il contratto di rete. Commentario </em>a cura di F. Cafaggi, Bologna, 2009, 9.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref30">[30]</a> Così, secondo G. Doria, <em>La partecipazione alle gare di appalto pubblico da parte delle “aggregazioni” fra le imprese partecipanti al contratto di rete</em>, in <em>Amministrativamente</em>, 2016, 6, poiché l’art. 48 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 estende alle rete, «in quanto compatibili», le norme sui consorzi e sui raggruppamenti «è agevole osservare che di regola una rete-soggetto possa essere equiparata ad un consorzio con attività esterna; ed una rete contratto ad un raggruppamento temporaneo di imprese…».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref31">[31]</a> Al riguardo, si segnala il tentativo di ricostruzione in chiave sistematica dei due istituti operato da M. Miola, <em>L’organizzazione di impresa degli appaltatori di lavori pubblici nella legge quadro</em>, in <em>Giur. comm.,</em> 1995, 172 ss., in cui, oltre all’alternatività nei “macrocaratteri”, l’a. mette in luce alcune insolute interferenze di disciplina tra le due fattispecie, in specie nel regime di responsabilità delle obbligazioni e della relativa imputazione soggettiva nonché nella diversa incidenza delle vicende individuali delle imprese consorziate o raggruppate. Per una maggiore comprensione di queste differenze, in parte ancora insolute, si rimanda alla lettura della sentenza n. 902 del 13 febbraio 2003 del T.A.R. Emilia Romagna, Sez. I, ove il giudice amministrativo arriva alla conclusione per cui le imprese facenti parte di un consorzio possono partecipare ad un appalto pubblico soltanto per mezzo di un raggruppamento temporaneo instaurato tra le stesse.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref32">[32]</a> Con la necessaria esclusione di quei terzi soggetti di diritto considerati <em>ex lege </em>persone giuridiche in grado di interloquire ed obbligarsi individualmente con la P.A., come lo sono i consorzi “speciali” di cui alle lett. <em>a</em>) e <em>b</em>) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e, per assimilazione, i consorzi stabili. Per tali ragioni, proprio questi ultimi sono stati considerati da M. Miola, <em>L’organizzazione di impresa degli appaltatori di lavori pubblici nella legge quadro</em>, (nt. 31), 194, come aggregazioni di «grado intermedio tra le associazioni temporanee di imprese e gli strumenti di concentrazione quali la fusione…». Il campo non è tuttavia sgombro da equivoci poiché, per quanto organizzati in forma di autonoma impresa, tali enti rimangono pur sempre direttamente condizionati dall’immanenza dei suoi membri il cui legame strutturale con il consorzio non è, peraltro, di facile osservazione, si veda T.A.R. Lazio, Sez. III-<em>ter</em>, 18 maggio 2016, n. 5883; per un approfondimento critico, D. Archilletti, <em>La comune struttura d’impresa nel consorzio stabile: un problema latente ma sempre attuale</em>, in <em>GiustAmm</em>., 2016, 3; G. Fischione, <em>I consorzi stabili tra conferme e novità alla luce del D.Lgs. 50/2016</em>, in <em>Giustamm.</em>, 2017.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref33">[33]</a> V. Buonocore, <em>La fusione</em>, in <em>Manuale di diritto commerciale </em>a cura di V. Buonocore, Torino, 2007, 462. Numerose sono, peraltro, le fonti legislative che considerano la fusione una specifica forma di “aggregazione”, tra cui (e senza pretese di esaustività): l’art. 9 comma 1-<em>bis</em> del D.L. 14 marzo 2005, n.35 in tema di P.M.I.; l’art. 2 del D.P.R. 29 maggio 2009, n. 84 nonché, in campo contabile, l’O.I.C. n. 4.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref34">[34]</a> G. Rescio, <em>La fusione e la scissione</em>, in <em>Trattato delle società a responsabilità limitata</em> diretto da C. Ibba –G. Marasà, Padova, 2015, 136, per cui elementi “fissi” della fusione saranno proprio: 1) l’unificazione dei patrimoni degli enti fusi all’interno di un unico ente; 2) l’unificazione della base sociale degli enti fusi nella base sociale dell’ente incorporante; 3) la non sopravvivenza degli enti fusi.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref35">[35]</a> G. Cottino, <em>Diritto societario</em>, (nt. 12), 673.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref36">[36]</a> C. Consolo, <em>Bram Stocker e la non interruzione per fusione ed «estinzione» societaria (a proposito di gradazioni sull’«immortalità»)</em>, in <em>Riv. dir. proc.</em>, 2007, 194, a commento di C. Cass. S. U., 8 febbraio 2006, n. 2637 <em>contra </em>V. Colesanti, <em>Notarelle in tema di fusioni societarie e interruzione del processo, </em>in <em>Banca borsa</em>, 2006, 491 ss. che respinge il fondamento logico-teorico della sentenza in quanto eccessivamente subordinato al mero dato normativo come risultante dalla riforma del diritto societario del 2003. Su posizioni affini, si veda anche E. A. Tino, <em>Fusione: evento modificativo o estintivo? Brevi riflessioni a seguito della riforma, </em>in <em>Banca borsa</em>, 2006, 228 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref37">[37]</a> Le costruzioni tradizionali devono il loro attributo all’attingere al corredo classico di istituti del diritto positivo nel descrivere e disciplinare un fenomeno. Seguendo tale linea di pensiero, una volta riscontrato che «prima della fusione, di società ce ne erano due, e dopo ce ne è una sola» V. Colesanti, <em>Notarelle in tema di fusioni societarie e interruzione del processo</em>, (nt. 36), 495, e che, conformemente al dato normativo, «la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione» (art. 2504-<em>bis </em>cod. civ.), l’istituto idoneo a dar forma al fenomeno sarà quello della successione propria delle persone fisiche. A sostegno della teoria giuridica in parola, si consiglia la lettura del pregevole saggio di F. D’Alessandro, <em>Fusioni di società, giudici e dottori</em>, in <em>Giust. civ.</em>, 2007, 2501 ss. nonché, in quanto voce fuori dal coro, C. Cass. Civ., 28 maggio 2008, n. 14066. Avverso tale ricostruzione, si è detto, si sono opposti numerosi studiosi tra i quali deve citarsi P. Ferro Luzzi, <em>La nozione di scissione</em>, in <em>Giur. comm., </em>1991, 1065 ss., secondo il quale, l’equivoco in cui incorre la costruzione tradizionale consiste nel disciplinare i comportamenti dell’impresa secondo un sistema a “soggetto” e non, come si dovrebbe, secondo un sistema ad “attività”. Con visione prettamente commercialistica, il cui prosieguo di pensiero è rinvenibile nelle <em>Riflessioni sulla riforma. La società per azioni come organizzazione del finanziamento di impresa</em>, in <em>Riv. dir. comm., </em>2005, l’a. nega che nelle operazioni di fusione circolino beni e rapporti rispetto a soggetti giacché «nella fusione e nella scissione si modifica, si aggrega, si separa l’organizzazione cui questi beni fanno capo; e proprio perché tali, e come tali, fusione e scissione sono fenomeni inconcepibili negli schemi logico-giuridici del diritto privato classico: “a soggetto”», 1069. Per un sintetico quanto esaustivo riassunto del dibattito tra teorie modificazionistiche e teorie traslative e delle ulteriori posizioni sviluppatesi in seno alla dottrina, si rimanda alla lettura di G. Scognamiglio, <em>Le scissioni</em>, in <em>Trattato delle società per azioni </em>diretto da G. E. Colombo –G. B. Portale, Torino, 2004, 114 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref38">[38]</a> C. Cass. S. U., 8 febbraio 2006, n. 2637 (nt. 36).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref39">[39]</a> Ci si riferisce alle c.d. teorie eclettiche, per la cui specificazione si rinvia sempre a G. Scognamiglio, <em>Le scissioni, </em>(nt. 37), 114 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref40">[40]</a> Sicché, «se non può escludersi che le nostre vicende siano, o possano essere, estintive e/o costitutive della società come ente (o quanto meno della loro “individualità”, ma in questi termini la differenza è nominale), deve tuttavia riconoscersi che esse sono solo modificative della società come rapporto», cosi G. Oppo, <em>Fusione e scissione delle società, </em>in <em>Riv. dir. civ., </em>1991<em>, </em>509; ugualmente, ma in tempi non sospetti, G. Ferri, <em>La fusione delle società commerciali</em>, Roma, 1936, rist., Torino 1990, 49 per cui «in realtà nella fusione non è il vincolo sociale che si estingue: questo, anziché sciogliersi, si rafforza ampliandosi. Ciò che si estingue è la società come distinto soggetto di diritto». Il pregio di queste teorie “miste” risiede, allora, nella conciliazione fra discontinuità degli elementi esterni e continuità di quelli interni. In giurisprudenza, <em>ex multis</em>, C. Cass. Civ., 11 dicembre 2000, n. 15599.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref41">[41]</a> Conclusione, questa, a cui giunse anche E. Simonetto, <em>Trasformazione e fusione di società. Società costituite all’estero e operanti all’estero</em>, in <em>Commentario al codice civile </em>Scialoja-Branca, Bologna, 1976, 49, uno dei primi “accaniti modificazionisti”. Ma, d’altronde, l’unificazione impone tautologicamente l’eliminazione dei plurimi e differenti centri d’imputazione dei rapporti aziendali al punto che dalla riscontrata inutilità degli stessi consegue «la disattivazione dei meccanismi funzionali di taluna (o di tutte) le società partecipanti alla fusione. Vicenda che, utilizzando la terminologia del giurista, non può che indicarsi come “estinzione” del soggetto di diritto», così C. Santagata, <em>Le fusioni</em>, in <em>Trattato delle società per azioni</em> diretto da G. E. Colombo –G. B. Portale, Torino, 2004, 46.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref42">[42]</a> Così spiegandosi, del resto, la complessità del procedimento di cui agli artt. 2501-<em>ter</em> ss. c.c.; «un momento della verità» nella vita di una società e perciò tale da rendere la fusione un’operazione straordinaria, P. Marchetti, <em>Spunti sulle relazioni tra valore contabile, valore economico, valore di mercato dell’azienda nelle operazioni societarie di finanza straordinaria</em>, in <em>Giur. comm.</em>, 1993, 217.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref43">[43]</a> Giunge ad analoghe conclusioni, C. Santagata, <em>Le fusioni</em>, (nt. 41), 105, il quale esclude la possibilità di estendere gli effetti tipici della fusione, di cui all’art. 2504-<em>bis </em>c.c., alle altre operazioni di concentrazione e integrazione aziendale data la natura di negozio corporativo della prima (avente portata reale e definitiva) avverso la natura meramente obbligatoria e tendenzialmente temporanea dei secondi.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref44">[44]</a> In merito all’istituto è assai comune rifarsi alla tradizionale affermazione per cui nei gruppi, «ad un’unica impresa sotto il profilo economico corrispondono più imprese sotto il profilo giuridico…», così G. F. Campobasso, <em>Manuale di diritto commerciale</em>, a cura di M. Campobasso, Torino, 2004, 213. Si assiste, dunque, alla combinazione dell’unità alla pluralità, per la cui ricostruzione concettuale si rinvia a F. Galgano, <em>Direzione e coordinamento di società</em>, in <em>Commentario al Codice Civile Scialoja –Branca</em> a cura di F. Galgano, Bologna, 2005, 29 nonché a P. G. Jaeger, <em>Le società del gruppo tra unificazione e autonomia</em>, in <em>I gruppi di società. Atti del convegno internazionale di studi. Venezia, 16 -17 -18 novembre 1995</em>, Milano, 1996, 1425 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref45">[45]</a> E, men che meno, nella veste individuale di “impresa del gruppo”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref46">[46]</a> La sola unità economica è, di regola, irrilevante per il diritto ad eccezione di tutti quei casi in cui il diritto positivo riconosce espressamente un valore unitario al gruppo,</div>
<div><a title="" href="#_ftnref47">[47]</a> Più precisamente al punto 40 della sentenza. Al riguardo occorre premettere che l’immanenza, nell’ordinamento comunitario, di una regola di identità tra l’operatore economico preselezionato e quello che presenta l’offerta è stata dedotta dall’Avvocato Generale Paolo Mengozzi nelle sue Conclusioni del 25 novembre 2015, al punto 63. Per un breve commento della decisione si rimanda a E. Furiosi, <em>Appalti pubblici (direttiva 2004/17/CE &#8211; qualità di giurisdizione dell&#8217;organo remittente &#8211; principio di parità di trattamento degli offerenti &#8211; raggruppamento)</em>, in <em>Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario</em>, 2016, 927 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref48">[48]</a> In proposito, il Consiglio di Stato, nella sentenza in commento, ha correttamente evidenziato come il quadro normativo da cui è stata dedotta la regola d’identità non coincide pienamente con il quadro normativo attuale. L’art. 51 della Dir. 2004/17 stabilisce infatti che le amministrazioni aggiudicatrici «verificano la conformità delle offerte presentate dagli offerenti così selezionati». Al contrario, l’art. 28 della Dir. 2014/28 recita che «soltanto gli operatori economici invitati in tal senso dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni fornite potranno presentare un’offerta». Ne segue che il primo enunciato pare più rigoroso nell’imporre la piena corrispondenza soggettiva e oggettiva tra l’impresa prequalificata e l’impresa offerente rispetto a quanto espresso nel secondo.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref49">[49]</a> Una logica ti tipo “circolare” che partendo dalla parità di trattamento ritorna alla parità di trattamento passando per la concorrenza, così M. Clarich, <em>Considerazioni sui rapporti tra appalti pubblici e concorrenza nel diritto europeo e nazionale</em>, in <em>Conc. mer., </em>2015, 203, nonché Id., <em>La tutela della concorrenza nei contratti pubblici</em>, in <em>Riv. giur. Mezzogiorno</em>, 2016, 737 ss. In particolare, l’a. rileva come il riferimento alla concorrenza nel campo degli appalti pubblici, lungi dall’essere un principio guida dell’attività delle stazioni appaltanti, abbia una valenza meramente evocativa di quelli che sono i veri principi perseguiti dall’ordinamento comunitario: la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi. Ne segue che affinché questi principi possano realizzarsi (e con essi il mercato unico) le imprese in gara per un appalto devono essere poste in una condizione di non discriminazione e di piena parità reciproca. Affermare la necessaria garanzia della concorrenza tra le stesse equivale allora a garantire l’imparzialità, la pubblicità, la trasparenza e quindi la parità di trattamento nel singolo atto di scambio. Su posizioni analoghe, si veda anche M. Libertini, <em>La tutela della concorrenza nella Costituzione. Una rassegna critica della giurisprudenza costituzionale italiana dell’ultimo decennio</em>, in <em>Mercato conc. reg.</em>, 2014, 528 nonché M. d’Alberti, <em>Interesse pubblico e concorrenza nel codice dei contratti pubblici</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2008, 299; in giurisprudenza comunitaria, le conclusioni dell’Avvocato Generale P. Léger nella cause riunite C-21/03 e C-34/03 (punto 22) nonché dell’Avvocato Generale M. Poiares Maduro nella causa C-213/07 (punto 23) e nelle cause riunite C-226/04 e C-228/04 (punto 26) ove viene evidenziato come obiettivo delle direttive sugli appalti sia proprio quello di «promuovere la concorrenza tra prestatori di servizi solo a condizione che essa si esplichi nel rispetto del principio della parità di trattamento tra i candidati».</div>
<div><a title="" href="#_ftnref50">[50]</a> <em>Ex multis</em>, C. Giustizia EU (Grande Sezione), 3 maggio 2007, C. 303/05, <em>Advocaten voor de Wereld VZW</em> contro<em> Leden van Ministerraad</em>.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref51">[51]</a> Sulla distinzione, M. Clarich, <em>Considerazioni sui rapporti tra appalti pubblici e concorrenza nel diritto europeo e nazionale</em>, (nt. 49), 209.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref52">[52]</a> Parlandosi di identità formale e sostanziale di un’impresa, infatti, gli istituti chiamati in causa sembrano essere quelli di azienda e di patrimonio. La mobilitazione delle risorse economiche, la conclusione di contratti così come l’acquisto di beni costituiscono il normale dispiegarsi di un esercizio commerciale cui possono affiancarsi le ipotesi in cui queste stesse attività assumano un rilievo tale da renderle straordinarie. Segnarne un aprioristica limitazione laddove un’impresa partecipi ad un appalto pubblico pare impossibile; allo stesso tempo però sembra profondamente lesivo di un qualsiasi principio di stabilità delle situazioni giuridiche la possibilità per cui, <em>ex post</em>, una di tali attività possa essere considerata illecita a fronte di un indefinito principio di conservazione dell’identità giuridica ed economica dell’impresa.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref53">[53]</a> Rileva, in tal senso, un principio di libertà di impresa e di organizzazione di impresa che impone un necessario bilanciamento tra principi. Emblematico, al riguardo, il noto caso Centros, per il cui commento si rinvia a A. Perrone, <em>Dalla libertà di stabilimento alla competizione fra gli ordinamenti? Riflessioni sul «caso Centros»</em>, in <em>Riv. soc.</em>, 2001, 1293 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref54">[54]</a> Si consideri che la regola di immodificabilità dei soggetti partecipanti ad un raggruppamento temporaneo (e per assimilazione ad un consorzio) trova origine, nel nostro ordinamento, nella c.d. Legge Merloni (L. n. 55/1990) con lo scopo di evitare infiltrazioni mafiose all’interno di soggetti in contatto diretto con la pubblica amministrazione. Dalla sua originaria previsione la regola in parola ha visto, dapprima, una generale espansione nel campo degli appalti pubblici e, successivamente, un ridimensionamento dovuto all’evoluzione e alla globalizzazione dei mercati e soprattutto all’imporsi dell’orientamento liberalizzante dell’Unione Europea. Di questa tendenza volta al superamento delle rigidità proprie del divieto di modificazione, sono riscontrabili numerosi esempi, in giurisprudenza <em>ex multis </em>T.A.R. Sardegna, 10 luglio 2009, n. 1269, Cons. Stato, Sez. III, 5 marzo 2013, n. 1328 nonché in dottrina, in particolare, R. Cippitani, <em>Modificazioni soggettive e autonomia organizzativa nei raggruppamenti di imprese</em>, (nt.8), 408, ove l’a. apre alla possibilità di ammettere modificazioni in aumento (e non solo in diminuzione) nel numero dei soggetti facenti parte di un raggruppamento già prequalificatosi.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref55">[55]</a> Così, la sentenza in commento al punto 8.3.</div>
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<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Cessione d’azienda, cessione di contratto e negozio simulato</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/cessione-dazienda-cessione-di-contratto-e-negozio-simulato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 17:42:06 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/cessione-dazienda-cessione-di-contratto-e-negozio-simulato/">Cessione d’azienda, cessione di contratto e negozio simulato</a></p>
<p>1.Premessa: la problematica. L’obbligo dello svolgimento personale dell’opera sancito[1] Ringrazio l’IGI ed i suoi presidente e direttore per il gentile invito. Una breve premessa: sono professore di diritto privato e, proprio in virtù della mia formazione civilistica, cercherò di corredare le mie brevi considerazioni con alcune regole e principi generali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/cessione-dazienda-cessione-di-contratto-e-negozio-simulato/">Cessione d’azienda, cessione di contratto e negozio simulato</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/cessione-dazienda-cessione-di-contratto-e-negozio-simulato/">Cessione d’azienda, cessione di contratto e negozio simulato</a></p>
<p><em>1.Premessa: la problematica. L’obbligo dello svolgimento personale dell’opera sancito</em><strong><a title="" href="#_ftn1"><strong>[1]</strong></a></strong><br />
Ringrazio l’IGI ed i suoi presidente e direttore per il gentile invito. Una breve premessa: sono professore di diritto privato e, proprio in virtù della mia formazione civilistica, cercherò di corredare le mie brevi considerazioni con alcune regole e principi generali rappresentati dal Codice civile e di valutarne le ricadute nel settore della disciplina pubblicistica degli appalti.<br />
Partiamo dalla problematica sottesa: l’art. 105 del nuovo Codice qui tutti noi stiamo analizzando prevede che “I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo”.<br />
Che colui che partecipa alla gara di appalto e che risulta aggiudicatario dello stesso debba eseguire personalmente la prestazione mi sembra assolutamente logico, seppur con le specificazioni ed le “aperture”, previste dalla norma stessa e da quelle seguenti e perfettamente coerente con i principi generali del nostro codice civile. E’ infatti vero che l’art. 1180 consente l’adempimento del terzo, anche contro la volontà del creditore, ma non nei casi in cui quest’ultimo ha interesse a che sia il debitore personalmente ad adempiere.<br />
Ciò in particolare nelle obbligazioni di fare, in cui se per il pranzo di nozze di mia figlia stipulo un contratto con Heinz Beck e la sua organizzazione (tanto per fare un nome) ed a cucinare si presenta il cuoco della mia mensa aziendale (con tutto il rispetto) non è la stessa cosa. In questi casi il creditore della prestazione può rifiutarla, con tutte le conseguenze giuridiche del caso (i miei ospiti saranno digiuni ma potrò chiedere i danni).<br />
E’ evidente perciò che il creditore della prestazione di appalto, ossia la stazione appaltante che ha aggiudicato l’opera, oltre che in base a valutazioni economiche oggettive, tenendo presente i requisiti soggettivi e le qualifiche dell’appaltatore, non può accettare una sostituzione in quest’ultimo se non nei casi previsti dalla legge, anche per la tutela di chi ha partecipato alla gara non risultandone aggiudicatario e dell’interesse pubblico.  Ed è per questo che non può trovare applicazione l’art. 1406 in virtù del quale “ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono ancora state eseguite, purché il terzo vi acconsenta”.<br />
Ed allora vediamo quali sono i casi in cui l’appaltatore può legittimamente essere sostituito nell’obbligo di esecuzione personale delle opere ed in quali casi ciò è vietato, per poi andare ad esaminare i “casi limite” in cui si è tentato di aggirare i divieti con l’utilizzazione di figure differenti da quelle tipiche, ossia con negozi indiretti, con collegamenti negoziali ovvero con negozi simulati.</p>
<p>2.<em>Il subappalto consentito </em><br />
Non si può certo configurare come una cessione del contratto e quindi come una forma di successione nello stesso, il contratto di subappalto. Eppure la norma sul divieto di cessione del contratto è stata inserita all’interno dell’art. 105, dedicato alla disciplina del subappalto. In realtà, è il divieto a rappresentare un corpo estraneo all’interno della norma, avente ad oggetto l’obbligo del soggetto affidatario di svolgere in proprio le opere, i lavori, i servizi o le forniture oggetto del contratto di appalto. Evidentemente il subappalto è un’eccezione a tale obbligo e non al divieto di cessione.<br />
La norma che lo disciplina quindi ammette e regola alcune ipotesi in cui l’appaltatore può essere legittimamente sostituito quantomeno parzialmente nell’esecuzione dell’opera. Essa appare assai articolata e riprende seppur con una struttura parzialmente modificata il contenuto dell’art. 118 della legge del 2006. Di nuovo c’è la previsione di una definizione normativa di subappalto: “il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera”.<br />
Ciò fa sì che possiamo ascrivere il contratto di subappalto alla categoria del subcontratto o del contratto derivato e non della cessione del contratto, evidenziando la distinzione fra il contratto di appalto e quello di subappalto ma anche la dipendenza genetica del secondo dal primo, senza il quale quello non ha ragion d’essere o di continuare. Ed è proprio questa dipendenza genetica che caratterizza il subcontratto rispetto alla cessione del contratto e, nel caso di specie, il subappalto rispetto alla cessione del contratto di appalto, con la dipendenza genetica dal contratto principale che permane per tutta la durata dell’esecuzione. In altre parole, una cosa è il contatto di appalto fra la stazione appaltante e l’aggiudicatario, un’altra è il contratto di subappalto fra l’appaltatore ed il subappaltatore. Sono due distinti contratti: anche se le opere sono effettuate da un terzo il contratto principale è sempre fra la stazione appaltante e l’appaltatore. Poi un ulteriore contratto fra l’appaltatore ed il subappaltatore. Il due contratti sono legati da un rapporto di “accessorietà” nel senso che il subcontratto dipende dalle vicende del contratto base e non viceversa, di modo che l’interlocutore della stazione appaltante sarebbe l’aggiudicatario ed è costui che risponde di ogni inadempimento proprio o del subappaltatore (salvo poi evidentemente rivalersi su quest’ultimo in forza del contratto fra loro). Tale schema triangolare non muta nemmeno in considerazione della previsione che la stazione appaltante proceda ai pagamenti direttamente nei confronti dei subappaltatori in alternativa al pagamento all’appaltatore come previsto dal n. 5 dell’art. a fronte della produzione della quietanza fornitagli dal subappaltatore. Il presupposto principale è che il subcontratto è valido ed efficace sino a che il contratto base rimane tale, non potendo sopravvivere ad esso.<br />
Contrariamente alla cessione del contratto che la norma vieta (dire che l’appaltatore affidatario deve eseguire in proprio equivale proprio a dire che non può cedere il contratto), il sub appalto è lecito nei limiti entro i quali è regolamentato dalla nuova normativa, che non per ragioni di brevità evitiamo di commentare.</p>
<p>3. <em>La cessione del contratto e le ipotesi di successione nel contratto disciplinate dalla legge </em><br />
a non vorrei soffermarmi troppo sul subappalto; qui invece interessa procedere con l’esame delle ipotesi vere e proprie di “sostituzione della persona dell’appaltatore” che la giurisprudenza ha ritenuto di dover valutare ai fini di riscontrarne la compatibilità con l’obbligo di esecuzione in proprio dei lavori oggi prevista dal più volte richiamato art. 105 (e prima nell’art. 118 d. Lgs. 2006).<br />
Nel Codice civile, la cessione del contratto disciplinata dall’art. 1406, è una forma di successione a titolo particolare dell’originario contraente all’interno del medesimo contratto (che quindi rimane unico). Essendo chiaramente la mutazione più rilevante dal lato soggettivo del contratto essa generalmente è vietata anche negli appalti pubblici. In tale settore, già la legge del 1865 vietava (insieme al subappalto) la cessione del contratto di appalto per l’esecuzione totale o parziale delle opere, senza l’approvazione della autorità competente, pena la rescissione del contratto (con l’aggiunta di una sanzione pecuniaria). L’art. 339 prevedeva quindi il divieto di cessione salva facoltà di deroga concessa all’amministrazione con la prestazione del consenso alla cessione. Le modifiche avvenute negli anni 90 del novecento, hanno poi inasprito il divieto, sottraendo all’amministrazione il potere unilaterale di deroga mediante consenso in precedenza previsto. Divieto che è diventato quindi assoluto e sanzionato con la nullità del contratto di appalto stesso.<br />
Lo stesso è stato successivamente attenuato con l’entrata in vigore dell’art. 35 l. 11 febbraio 1994 n. 109 (legge Merloni), che ha previsto la liceità della successione del contraente appaltatore in seguito cessione d’azienda ovvero della trasformazione della società (comprese ipotesi di scissione o fusione).<br />
All’interno del D.LGS del 2006 appena abrogato due erano le norme di riferimento: gli artt. 51 e 116. Scorriamole brevemente perché in esse si possono trovare alcuni principi generali che, come vedremo in seguito, possono guidare l’interprete della nuova normativa. La prima riguarda la modifica dell’offerente o dell’aggiudicatario prima della stipula del contratto, consentendo al cessionario dell’azienda o del ramo d’azienda o anche l’affittuario di una o dell’altra di subentrare al cessionario o al concedente prima della stipula del contratto d’appalto e divenirne contraente in vece dell’originario offerente. Allo stesso modo la norma consentiva anche ad una nuova società frutto della trasformazione (ossia del mutamento di struttura societaria) ovvero di fusione o scissione di subentrare all’offerente durante la gara o al momento della aggiudicazione o ancora della stipulazione. L’art. 116 regolava invece le conseguenze delle medesime situazioni durante la fase dell’esecuzione (con alcune differenze che a breve vedremo), riprendendo sostanzialmente l’art. 35 della legge 109.<br />
In entrambe le fasi quindi erano due i casi in cui era lecita la successione nel contratto di appalto pubblico: il primo riguardava la cessione dell’azienda (ossia e qui mi limito a riprendere la formula del codice senza ulteriori commenti, il complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’attività imprenditoriale ex art. 2555 c.c.),  che la norma relativa alla fase precedente la stipula del contratto specificava nelle varie ipotesi di cessione d’azienda, di cessione di ramo di azienda, di affitto di azienda e di affitto del ramo di azienda, mentre l’art. 116 richiamava in modo generico.<br />
L’altra ipotesi prevista da entrambe le norme è quella della trasformazione della società (art. 2498 e ss.) ossia del mutamento strutturale della stessa (da S.r.l. a S.p.A., ad esempio), o ancora della fusione (art. 2504 bis) o della scissione (art. 2504 <em>septies</em>).<br />
In entrambi tutti questi casi era prevista una facoltà di sostituzione “procedimentata”: la cessione o la trasformazione non potevano avere effetto dinanzi all’amministrazione contraente se non si era proceduto alla comunicazione di cui al D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 ed al deposito della documentazione atta a comprovare il possesso in capo al cessionario o al nuovo soggetto dei requisiti di qualificazione previsti.<br />
Si tratta degli obblighi relativi alla qualificazione dell’impresa e dei suoi rappresentanti dirigenti tecnici e amministratori, sia dal punto di vista professionale per l’idoneità allo svolgimento delle opere oggetto del contratto di appalto sia le dichiarazioni e certificazioni in materia penale richieste dalla normativa (specialmente relative all’antimafia).<br />
Incidentalmente possiamo solo accennare ad una incongruenza quantomeno terminologica nella norma. Infatti la stessa prevedeva che i due obblighi informativi a cui si riferiva dovessero essere considerati alla stregua di <em>conditio iuris</em> per la sostituzione<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>, essendo stato peraltro specificato che gli obblighi di informazione sul possesso dei requisiti di cui all’art. 38 in caso di affitto azienda o ramo azienda dovevano avere ad oggetto sia all’affittuario sia il concedente<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>.<br />
Salvo poi al secondo comma prevedere che nei 60 giorni la stazione appaltante poteva opporsi al subentro “con effetti risolutivi”. Passato questo termine senza opposizione, affermava il 3° comma, la sostituzione aveva piena efficacia dinanzi all’amministrazione appaltante.<br />
Ora, la contraddizione appare evidente: o la produzione dei documenti è una <em>conditio iuris</em> senza la quale il subentro non si realizza, oppure l’opposizione dell’amministrazione ha funzione risolutiva degli effetti che si sono prodotti. In altre parole l’opposizione non può avere effetto risolutivo se non di una situazione che già si è realizzata. Se questa si realizza solo se vengono assolti gli obblighi informativi, il mancato assolvimento non produce alcun effetto e quindi non ci sarebbe nulla da risolvere!<br />
Ed allora delle due l’una o l’opposizione può avere effetti risolutori quando la cessione si è comunque verificata (e quindi dopo il termine dei 60 giorni necessari per il “consolidamento” della situazione ai sensi del terzo comma) oppure il termine produce effetti sospensivi e quindi l’opposizione impedisce la creazione degli stessi. Una terza interpretazione riguarda la possibilità che il riferimento agli effetti risolutori sia relativo ai provvedimenti provvisori emessi in pendenza del termine, come l’autorizzazione provvisoria alla prosecuzione dei lavori. In ogni caso la formulazione della norma appariva quantomeno infelice…</p>
<p><em>4. L’art. 106 e la successione dell’aggiudicatario</em><br />
Oggi le complessa normativa relativa alla modifica soggettiva di contratti durante il periodo di efficacia è disciplinata in modo assai laconico nell’art. 106 del nuovo codice che disciplina i casi in cui casi in cui “i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati durante il periodo di validità senza una nuova procedura di affidamento”.<br />
Si tratta come è noto di una norma che recepisce gli artt. 72 della direttiva 2014/24/UE nonché l’art. 89 della direttiva 2015/25/UE e attua quanto previsto dall’art. 1, comma 1 lettera e) della legge delega 28 gennaio 2016, 11. La questione delle modifiche del contraente è stata così affrontata sulla scorta della giurisprudenza della Corte di giustizia europea che ha ritenuto inevitabili alcune modifiche soprattutto nei contratti di lunga durata e che, pertanto in ossequio a principi di economicità e semplificazione, debba essere prevista una disciplina derogatoria del divieto di apportare modifiche soggettive ed oggettive al contratto già concluso ed in corso di esecuzione. Fra i casi in cui il contratto di appalto può essere modificato senza ricorso a una nuova gara di aggiudicazione vi sono quelli relativi alla sostituzione dell’originario contraente. Al comma 1. lettera d) è così previsto il caso in cui “un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto a causa di una delle seguenti circostanze: 1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a); 2)  all’aggiudicatario iniziale succede, per causa morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del presente codice; 3) nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.<br />
Lasciamo perdere il primo caso in cui la sostituzione del contraente era prevista nei documenti di gara iniziali “con clausole chiare, precise ed inequivocabili” e l’ultimo caso in cui i subappaltatori diventano appaltatori instaurando quindi un rapporto diretto con la stazione appaltante (e quindi con riferimento alle ipotesi di cui al n. 13 dell’art. 105 sul subappalto).<br />
Analizziamo quindi l’ipotesi sub b). Quattro elementi mi sembrano rilevanti: 1) la previsione di ipotesi di successione; 2) la necessità che il nuovo operatore soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente; 3) l’assenza di altre modifiche sostanziali; 4) la mancata finalizzazione all’elusione dell’applicazione del presente codice.</p>
<p><em>5. (segue): Le ipotesi di successione</em><br />
a norma parla di successione “causa morte o contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza”.<br />
Assai ampio lo spettro della norma. Leggendolo si rimane “sconcertato” dalla mancanza di proprietà nel linguaggio utilizzato. La maggior parte dei termini appare sconosciuta al linguaggio giuridico e crea notevoli difficoltà nella ricerca di concetti giuridici che possano “tradurre” i lemmi utilizzati. La norma risulta peraltro di difficile comprensione sintattica, elencando una serie di elementi, alcuni ricompresi in altri ed altri no. Allora vediamo di leggerla con la necessaria attenzione.<br />
Una prima grande distinzione successione <em>mortis causa</em>/ successione contrattuale. In realtà tutte le forme di successione sono qui comprese: e quindi assai poco delimitativa appare la norma.<br />
a. Evidentemente, la successione <em>mortis causa</em> è riferita al contraente persona fisica ossia casi in cui l’impresa contraente sia svolta in forma individuale e non societaria: nell’ambito degli appalti pubblici potrebbe essere un caso marginale: quello a cui all’imprenditore subentrino gli eredi, purché debitamente qualificati.  Ma si tratta comunque di una novità rispetto alla precedente previsione dell’art. 116 decreto 2006;<br />
b. La successione contrattuale invece può essere riferita tanto a persone fisiche quanto a persone giuridiche. All’interno della successione contrattuale può essere fatto rientrare qualsiasi negozio traslativo o associativo atto a consentire ad un soggetto di subentrare ad un altro (e quindi in teoria anche il mero contratto di cessione del contratto di cui all’art. 1406 c.c., anche se vietato ai sensi del precedente art. 105, ma su questo torneremo dopo). Più complessa la valutazione delle forme di successione contrattuale indicate nella norma: essa ne elenca alcune, molte delle quali riprese (riformulate ed ampliante) dall’art. 116; certo l’elencazione non appare di grande aiuto anche perché, almeno in apparenza, la lettera della norma (“anche in seguito di ….”) sembra peraltro alludere ad una elencazione non esaustiva ed aperta. Tant’è… Tre sono gli eventi (alcuni negoziali altri no) previsti dalla norma (in modo peraltro, ribadiamolo, apparentemente non esaustivo): le ristrutturazioni societarie, l’acquisizione e l’insolvenza. Anche qui, soprattutto relativamente alle prime due, possiamo notare come si tratti di categorie più che ampie atte a comprendere una miriade di fattispecie negoziali, quasi tutte quelle relative alla successione.<br />
Iniziamo dal primo termine usato: quello di “ristrutturazioni societarie”. Si tratta di un termine sino ad ora sconosciuto al linguaggio giuridico ma che pare alludere ad una serie di mutamenti che può subire la società, nella sua struttura.<br />
Sono poi nominativamente elencati alcuni tipi di “ristrutturazione”, anche in questo caso in modo non esaustivo, ma solo esemplificativo. Analizziamo innanzitutto i casi elencati dalla norma.<br />
In primo luogo la norma menzionato le “rilevazioni”. Anche in questo caso il legislatore ha scelto un termine assolutamente atecnico: rilevazioni pare poter essere inteso come gli acquisti di imprese (sotto forma di società o individuali) vere e proprie (e ciò soprattutto per dare un senso alla apparente ripetizione che potrebbe aversi con il termine “acquisizione” utilizzato nel prosieguo della norma). In realtà, “azzardando” possiamo intravedere in questa fattispecie l’acquisto da parte dell’aspirante successore della società o dell’impresa individuale titolare del contatto al fine di subentrare a quest’ultimo nello svolgimento delle opere o dei servizi appaltati. Un’operazione in cui il nuovo soggetto ha acquistato l’impresa appaltante anche senza procedere a formali operazione di fusione con essa. In altre parole quindi in questo caso la società madre o capogruppo succede alla figlia che era titolare del contratto ovvero aggiudicatario dello stesso. Con questa formula il legislatore pare voler riprendere anche quella precedente di trasformazione (oltre quelle elencate), ossia quanto previsto dall’art. 2496 c.c., e quindi il mutamento del tipo sociale dell’appaltatore, che passa da forme in generale associative a strutture societarie (e viceversa) ovvero muta la tipologia societaria mediante delibera.<br />
Fra le altre ipotesi che il legislatore ha nominativamente ricomprese nella categoria delle “ristrutturazioni” finalmente due termini tecnici corrispondenti a due operazioni sulla struttura della società affidataria ben individuate e disciplinate dal codice civile:</p>
<ul>
<li>la fusione di cui all’art. 2501 e ss. c.c., ossia l’operazione che determina la ”compenetrazione in un’unica organizzazione di più organizzazioni autonome” (Ferri), attraverso  la creazione di una nuova società con la perdita dell’individualità delle società fuse, ovvero la incorporazione di una società in un’altra. Nel primo caso la società aggiudicataria scompare, nel secondo dipende se è l’incorporante o l’incorporata. In ogni caso è legittimo che il nuovo organismo possa succedere al vecchio aggiudicatario.</li>
<li>La scissione ex art. 2504 septies ossia l’operazione contraria, che si attua mediante il trasferimento dell’intero patrimonio della società aggiudicataria a più società preesistenti (scissione per incorporazione) ovvero con la creazione di una nuova entità. Essa dà quindi luogo al decentramento dell’azienda dell’aggiudicatario. Il contratto d’appalto deve quindi seguire una delle nuove entità, quella con l’azienda in cui è inserito il contratto stesso.</li>
</ul>
<p>Queste sono le ipotesi elencate dalla norma che però per ben due volte afferma la sua non esaustività: sia nell’affermare che le ristrutturazioni societarie possono non essere l’unica ipotesi di che dia luogo alla legittima successione, sia quando afferma che quelle sino ad ora elencate non sono le uniche forme di ristrutturazione societaria legittimante.<br />
Ad esempio, comparando l’elencazione con la precedente formulazione dell’art. 116 vediamo che mancherebbe la menzione alle ipotesi di trasformazione, di cui all’art. 2498, ossia quella o quelle operazioni mediante le quali si ha il passaggio da forme in generale associative a strutture societarie ovvero al mutamento del tipo di società. Ma, a parere mio, non si tratterebbe di una dimenticanza: il mutamento della struttura societaria è ritenuto dalla dottrina non idoneo alla estinzione del soggetto ed alla creazione di una nuova entità in sostituzione della precedente. Non si ha quindi nessuna successione fra due soggetti ma continuità del medesimo che muta, tanto che il patrimonio della società trasformata diventa automaticamente della nuova società. E con esso quindi anche il contratto rimane all’interno della stessa. In realtà potremmo anche escludere che vi sia successione in quanto secondo la dottrina largamente predominante non si sarebbe trattato di una forma di estinzione di un soggetto e della correlativa nascita di un nuovo soggetto in sostituzione di quello precedente: tutto il patrimonio della società trasformata sarebbe diventato automaticamente di proprietà di quella nuova.<br />
Al di là di ciò non riesco ad immaginare casi di ristrutturazioni differenti da quelli elencati con i quali si crea un nuovo soggetto che possa legittimamente succedere al contraente. Peraltro il linguaggio utilizzato dal legislatore, assolutamente atecnico e generico in più occasioni non evocativo di precise categorie giuridiche non può che lasciare alla giurisprudenza il compito di delimitarne l’ambito di applicazione andando a definire concetti che “ancora” non hanno valenza e definizione giuridica. Sarà quindi la giurisprudenza a dover valutare caso per caso la legittimità del “titolo” di successione in caso di “ristrutturazioni societarie”, eventualmente procedendo a fornire una definizione giuridica di tale termine.<br />
L’elenco dell’art. 106 prevede poi altre ipotesi in cui può avvenire una legittima successione dell’aggiudicatario iniziale: per “acquisizione” ovvero per “insolvenza”. Queste sembrano ipotesi in cui non è stato effettuato un “restyling” del contenitore ma del contenuto ossia il contratto di appalto non è entrato all’interno del successore perché questo è cambiato in modo soggettivo la propria struttura ma quest’ultimo ha acquistato ovvero è subentrato per insolvenza.<br />
In realtà con il termine “acquisizione” può essere compreso il frutto di quasi tutte le operazioni commerciali di tipo traslativo ossia contratti di scambio. Ma cerchiamo di essere concreti e delimitare l’ambito di applicazione della norma. In ciò ci vengono in soccorso l’ultimo comma dello stesso art. 106 in correlazione con l’art. 105 visto in precedenza. In base alla prima norma vediamo che l’operazione che porta la successione ossia l’acquisto “non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del presente codice”. Fra le regole del codice, che possono peraltro ritenersi frutto di un principio generale, vi è quella, più volte richiamata del “divieto di cessione del contratto” prevista nel secondo comma dell’art. 105.<br />
Ed allora, escludendo che il successore possa essere tale per il solo fatto di aver “acquisito” il contratto di appalto, sembra che con il termine acquisto possano essere sicuramente riprese tutte quelle ipotesi in cui muta il patrimonio della società mediante l’acquisto definitivo ovvero ogni altro tipo di negozio con il quale la società subentrante (ovvero l’imprenditore individuale) si “procurino” qualcosa di più ampio rispetto al semplice contratto di appalto.<br />
Tentando una lettura di tale termine, vediamo innanzitutto che, la norma attuale omette ogni riferimento a quello che, nella normativa precedente, era il bene qualificante “l’acquisizione”: l’azienda, ossia il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale e quindi per l’esecuzione del contratto stesso.<br />
Come interpretare questa omissione?<br />
Sicuramente dalla formulazione assolutamente vaga ed all’apparenza onnicomprensiva e dall’assenza di ogni riferimento all’azienda nella sua interezza, sembra potersi dedurre che il legislatore abbia voluto risolvere alcuni dubbi interpretativi sollevati in vigenza della precedente normativa in relazione ai casi in cui la successione era giustificata attraverso una “cessione dell’azienda”.<br />
La scelta di un termine più ampio quale quello di “acquisizione” sembra infatti alludere oltre che al contratto di compravendita vero e proprio anche a i negozi mediante i quali si ottiene il godimento a titolo temporaneo. La legittimità della successione in questi casi era invero già stata affermata dalla precedente giurisprudenza: infatti mentre l’art. 116 prevedeva sinteticamente solo la “cessione di azienda”, l’art. 51 più analiticamente contemplava anche le ipotesi di cessione di ramo di azienda, di affitto di azienda e di affitto di ramo di azienda. Ed allora ci si era chiesti se interpretare in modo estensivo anche l’art. 116 (allargando il suo ambito di applicazione ad ipotesi di cessione temporanea, mediante l’affitto, o parziale mediante il ramo di azienda).<br />
La risposta era stata prevalentemente positiva alla luce della giurisprudenza formatasi sull’art. 35 del 4 comma in considerazione della analogia della disciplina fra la cessione di azienda (art. 2558) e l’affitto della stessa (art. 2562 che a sua volta richiama l’usufrutto, art. 2561) <a title="" href="#_ftn4">[4]</a> e solo qualche voce si è segnalata in disaccordo <a title="" href="#_ftn5">[5]</a>.<br />
Allo stesso modo appare voluta ogni assenza all’azienda in modo da legittimare anche la cessione del ramo d’azienda o addirittura l’affitto del ramo di azienda quale titolo per la legittima successione nel contratto.<br />
Lo aveva già affermato il consiglio di Stato nell’Ad. Plen del 4 maggio 2012 n. 10 in considerazione del fatto che “nella cessione di azienda o di un ramo di essa &#8211; fattispecie in cui si verifica una successione a titolo particolare &#8211; si realizza, in ogni caso, il passaggio all&#8217;avente causa del complesso dei rapporti attivi e passivi nei quali l&#8217;azienda stessa o il suo ramo si sostanzia, e ciò rende la vicenda suscettibile di comportare la continuità tra la precedente e la nuova gestione imprenditoriale”<a title="" href="#_ftn6">[6]</a> .<br />
La distinzione fra i due casi appare abbastanza evidente anche agli occhi dell’ANAC e appare così ben sintetizzata: “nel caso di affitto di azienda l’unico complesso produttivo viene concesso in godimento, nel caso di affitto di ramo di azienda solo una parte dell’azienda, funzionalmente ed economicamente autonoma, è oggetto del contratto, con la conseguenza che restano nella disponibilità del concedente-proprietario gli altri beni costituenti essi stessi l’azienda” <a title="" href="#_ftn7">[7]</a>.<br />
L’affitto può quindi riguardare l’unico complesso di beni organizzato dall’imprenditore oppure uno dei complessi che compongono l’azienda, caratterizzato da unità funzionale e dall’unitaria destinazione a uno specifico fine produttivo. In tale ultimo caso viene in rilievo l’affitto di ramo d’azienda. Si tratta di situazioni assolutamente temporanee. Come venivano distinte dalle mere cessioni del contratto proibite dalla lettera dell’art. 105?<br />
Il punto dolente era proprio la distinzione fra il trasferimento (a titolo temporaneo o definitivo) del ramo di azienda ed la mera cessione del contratto vietata dall’art. 118 (ed oggi dall’art. 105) spesso dissimulata dallo stesso<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>.<br />
Si deve però rilevare che, seppur parte della giurisprudenza ha ritenuto la valutazione sulla simulazione atto di cessione ramo azienda spetta a giudice civile <a title="" href="#_ftn9">[9]</a>, lo stesso Consiglio di stato aveva individuato alcune caratteristiche distintive dei due negozi, richiedendo che nel contratto di trasferimento fossero ben evidenziati i criteri distintivi del ramo d’azienda oggetto dello stesso, dovendosi dimostrare l’autonomia funzionale che le strutture che lo costituiscono hanno rispetto a mere attrezzature che non hanno riconosciuta alcuna autonomia funzionale rispetto alla stessa azienda  <a title="" href="#_ftn10">[10]</a>.<br />
Cosicché pur non sussistendo alcuna definizione normativa dell’insieme dei beni che costituiscono il “ramo di azienda”, la stessa definizione pare affidata alle ricostruzioni di dottrina e giurisprudenza che sembrano concordi nell’individuazione di due elementi: da un lato, una autonoma attività imprenditoriale distinta da altre svolte con la medesima azienda e, dall’altro, una “sotto organizzazione” autonoma dedicata allo svolgimento di tale attività<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>.<br />
Cosicché è stata proprio la giurisprudenza amministrativa a dichiarare la nullità del contratto di cessione di ramo d’azienda quando l’oggetto dello stesso era costituito non già da un complesso di beni e di persone organizzato e dotato di autonomia produttiva, ma soltanto “l’avviamento inteso come attitudine, <em>rectius</em>, capacità a stipulare contratti di appalto nel ramo di cui alla qualificazione SOA” posseduta dalla cedente e i relativi “contratti di appalto” già stipulati<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>.<br />
Peraltro che la cessione del ramo di azienda fosse un titolo legittimo di successione che prevale sul principio dell’immutabilità del contraente ormai è un dato consolidato e sicuramente deve essere considerato tale anche per la quella presente. Esso è stato ritenuto prevalente addirittura nei casi speciali di applicazione di questo principio come quello dell’immutabilità dell’ATI sancito dall’art. 37 della vecchia normativa<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>.<br />
Ma è corretto rifarsi solamente ai negozi ritenuti legittimanti la successione dalla precedente giurisprudenza, nel silenzio dell’attuale normativa? Come valutare i limiti imposti da quest’ultima? La giurisprudenza sino ad oggi formatasi interpretava l’art. 116, seppur estensivamente (come abbiamo visto, la vecchia formula che alludeva alle “cessioni di azienda” era stata allargata anche alle operazioni sull’azienda non definitive come l’affitto o non integrali come cessione o affitto di ramo di azienda), ma mai oltre l’azienda stessa o ad ipotesi di accordi per la condivisione di elementi dell’azienda differenti: ad esempio erano esclusi nei casi di avvalimento <a title="" href="#_ftn14">[14]</a>.<br />
Come interpretare l’assenza di ogni riferimento all’azienda? La mancata riproduzione di tale riferimento come unico oggetto dell’acquisizione (o vista nell’altro senso, della cessione) può significare che la sostituzione possa avvenire legittimamente anche in casi di acquisizione di altri elementi propri dell’impresa appaltatrice, da valutare caso per caso. Sarà compito della giurisprudenza quindi interpretare il termine acquisizioni in modo che non venga violato il limite imposto dall’art. 105, ossia che sotto le mentite spoglie di una cessione parziale ovvero temporanea (affitto o usufrutto o altro contratto di cessione a titolo temporaneo), venga dissimulato il contratto che tuttora l’art. 105 vieta: la semplice cessione del contratto.<br />
Ultima ipotesi relativa alla insolvenza. Dalla sgrammaticata formula utilizzata dal legislatore pare dover legale l’insolvenza alle forme o meglio alle cause di “ristrutturazione societaria”. Lasciando dubbio sul tipo di insolvenza previsto. Il riferimento appare aperto a tutte le procedure concorsuali o addirittura preconcorsuali. Allora andiamo per ipotesi. Potremmo così menzionale i casi del curatore fallimentare di un’impresa aggiudicataria il cui curatore ottenga dal Tribunale l’autorizzazione all’esercizio provvisorio finalizzato alla corretta esecuzione dell’appalto aggiudicato. O anche al concordato preventivo con continuità aziendale aperto nei confronti dell’impresa aggiudicataria. O ancora il caso in cui il subentrante abbia acquistato o sia succeduto al titolare in seguito ad una procedura concorsuale con la quale gli organi della procedura abbiano provveduto a liquidare le attività del titolare assegnando l’azienda o il ramo di azienda all’interno del quali è inserito il contratto di appalto al soggetto che poi succederà a quest’ultimo. E così via. O anche il caso in cui l’impresa aggiudicataria si avvalga della procedura di ristrutturazione dei debiti societari di cui all’art. 182 bis legge fall. (267/42). Anche in questo caso la nuova norma pare infatti ampliare l’ambito di applicazione di quanto già previsto dall’art. 116 ultimo comma, in cui si limitava la legittimità del subentro agli atti di trasferimento di azienda o di ramo di azienda fatto da organi della procedura concorsuale a favore di cooperative con particolari requisiti. Il limite soggettivo pare quindi saltato. Dovrebbe comunque rimanere quello oggettivo: sempre per i trasferimenti (ad ogni titolo) di azienda o di ramo di azienda.<br />
Peraltro la genericità utilizzata nelle scelte terminologiche da parte del legislatore pare significare che i limiti alla successione dell’originario aggiudicatario del contratto di appalto siano determinati da altri elementi della medesima norma. Non tanto quindi dalla tipologia dell’atto con il quale si pretende di succedere, quanto piuttosto dagli altri elementi indicati dalla norma: ossia la soddisfazione dei “criteri di selezione stabiliti inizialmente” e dal fatto che la successione “non implichi modifiche sostanziali al contratto”.</p>
<p><em>6. Condizione fondamentale è la soddisfazione dei criteri di selezione stabiliti inizialmente al subentrante</em><br />
Ed allora vediamo a quali elementi la norma affida la legittimità della sostituzione dell’aggiudicatario nell’esecuzione dell’opera. In particolare, vediamo che a tal fine appare assumere rilevanza fondamentale la menzione dei requisiti relativi sia alle qualificazioni del contraente, attinenti alla capacità tecnico professionale, sia quelle relative alle posizioni dei suoi rappresentanti legali e dei suoi funzionari relativamente alle subite condanne penali ecc. (normativa antimafia).<br />
Sempre relativamente alla precedente normativa la questione è stata ben analizzata dalla stessa ANAC che ha effettuato un elenco delle varie tipologie di documenti da produrre, affermando che “la previsione relativa “al possesso dei requisiti di qualificazione” di cui all’art. 116, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, non è riferita alle sole certificazioni SOA, previste dall’art. 40 in relazione ai lavori pubblici, bensì a tutti i requisiti richiesti ai fini dell’ammissione alla gara per l’aggiudicazione dell’appalto, sia di ordine generale (art. 38) sia di ordine speciale, quali quelli relativi all’idoneità professionale (art. 39), alla capacità economico-finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 41) ed alla capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 42)” <a title="" href="#_ftn15">[15]</a>.<br />
Certo se vi è l’acquisto dell’azienda il problema appare meno ingente perché l’acquirente potrà avvalersi delle qualifiche e dell’esperienza dell’azienda acquistata per eseguire i lavori<a title="" href="#_ftn16">[16]</a>, mentre nel caso della cessione del ramo di azienda, appare necessario invece che anche il cessionario dimostri il possesso dei requisiti<a title="" href="#_ftn17">[17]</a>, cosicché appare ben radicata la regola per la quale, in caso di cessione del ramo d&#8217;azienda, l&#8217;ammissione del subentrante è subordinata a due condizioni: che gli atti di cessione siano comunicati alla stazione appaltante e che questa abbia verificato l&#8217;idoneità soggettiva ed oggettiva del subentrante <a title="" href="#_ftn18">[18]</a>.<br />
Oggi quindi appare evidente che il vero limite per la sostituzione del contraente sia rappresentato dalla verifica che il subentrante soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dalla assenza di altre modifiche sostanziali (e quindi oggettive) al contratto. Peraltro quest’ultimo requisito è anche autonomamente previsto sotto la lettera e).<br />
Due battute su quello che la normativa ritiene essere una modifica sostanziale. Quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell’accordo quadro rispetto a quello concluso. Ossia quando:</p>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li>Introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura di appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di altri candidati rispetto a quelli inizialmente selezionati ovvero l’accettazione di una diversa offerta rispetto a quella accettata ovvero avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione</li>
<li>Muta l’equilibrio economico del contratto a favore dell’aggiudicatario;</li>
<li>Estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto;</li>
<li>Se un nuovo contraente sostituisce l’iniziale aggiudicatario in casi diversi da quelli previsti e che abbiamo analizzato.</li>
</ol>
<p>Nei commenti si evidenzia che può essere la stessa amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore ad indicare nei documenti di gara le soglie di importi per consentire le relative modifiche contrattuali e che quindi non ogni modifica richieda la nuova procedura di gara ma solamente quella rilevante.</p>
<p><em>7. Conclusione: una nuova lettura per il principio di immutabilità del contraente.</em><br />
La formulazione dell’art. 106 pare assolutamente vaga e di interpretazione poco agevole. Le ipotesi di eventi legittimanti la successione sembrano onnicomprensive e la formulazione sembra aperta ad altre ipotesi rispetto a quelle che sono state tassativamente elencate. Peraltro l’utilizzo di categorie non giuridiche dal contenuto apparentemente generico e sconfinato consente di attribuire loro qualsiasi tipo di lettura.<br />
Da qui possono avanzarsi due ipotesi:<br />
La prima è quella per la quale potrebbe essere la giurisprudenza a fornire una solida base per la individuazione e la delimitazione di tali categorie, eventualmente partendo da quanto affermato sotto la vigenza della norma precedente e lavorando sull’unico limite ancora presente in tal senso: la non finalizzazione elusiva del contratto laddove l’elusione consiste nella violazione del secondo comma dell’art. 105, ossia nella dissimulazione di una cessione del contratto tout court. Sarà quindi una lettura propria della norma e dei termini utilizzati: relativamente a quelli non giuridici, con una prima definizione giuridica che potrà quindi contribuire a farli entrare nel linguaggio giuridico; relativamente a quelli già presenti in quest’ultimo dandone una delimitazione relativamente alla normativa in oggetto;<br />
La seconda è quella in virtù della quale la norma potrebbe essere letta nel senso che le cause di successione perderebbero la loro rilevanza ed i limiti alla successione nel contratto sarebbero delineati in concreto in base ai controlli sulla regolarità della documentazione attestante i requisiti e la adeguatezza professionale e generica (leggi antimafia) della nuova contraente e dei suoi legali rappresentanti e sulla non rilevanza oggettiva delle modifiche al contratto.<br />
Questa seconda via appare quella meno complessa e più corretta anche alla luce della progressiva affermazione che il principio della “immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, deve intendersi, in particolare, “giustificato dall’esigenza di assicurare alle amministrazioni aggiudicatrici una conoscenza piena dei soggetti che intendono contrarre con esse, al precipuo fine di consentire un controllo preliminare e compiuto dei requisiti di idoneità morale, tecnico- organizzativa ed economico- finanziaria dei concorrenti ed all’ulteriore scopo di impedire che tale verifica venga vanificata o elusa con modificazioni soggettive, in corso di gara, delle imprese candidate”<a title="" href="#_ftn19">[19]</a>. Vista la funzione che il principio sta progressivamente assumendo, anche in seguito alle sollecitazioni comunitarie, sarebbe sulla idoneità del subentrante che si concentrerebbe il sindacato amministrativo e giudiziale sulla legittimità della successione nel contratto e non sulla più sulla tipologia del negozio successorio.<br />
Ed allora non importa chi sia il soggetto nuovo contraente, purché sia qualificato come quello vecchio! Non più immodificabilità soggettiva del contratto bensì modificabilità purché con un soggetto adeguato! Se Heinz Beck non può o non ritiene più interessante venire a cucinare al pranzo di nozze di mia figlia ben venga Gualtiero Marchesi, ma non può certo venire l’oste della mensa aziendale (sempre con tutto il rispetto).</p>
<div>
<div><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Si riprendono qui le considerazioni svolte nel corso del Convegno <em>Il Codice della legalità e della brevità: prime considerazioni</em>, organizzato dall’IGI, Istituto Grandi Infrastrutture, e tenutosi a Roma il 24 maggio 2016.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> In tal senso v. la giurisprudenza: TAR Lazio Roma Sez. I 10 marzo 2011 n. 2187 che ha affermato: “La cautele previste dalla citata norma precludono l’immediata operatività nei confronti della stazione appaltante della cessione dell’azienda o del ramo di azienda che ricomprenda anche il contratto con la stessa intercorrente, impedendo l’automatica successione nella titolarità dell’appalto quale conseguenza del contratto di cessione del ramo di azienda, in cui il cessionario subentra nella titolarità del complesso dei rapporti attivi e passivi facenti capo al ramo ceduto, essendo la successione nel contratto ammissibile se realizzata nel rispetto delle condizioni previste dal citato art. 116. In particolare, affinché la cessione del ramo di azienda possa esplicare effetti nei confronti della stazione appaltante è necessario che la cessionaria ponga in essere determinati adempimenti, quali la comunicazione e la produzione della documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione, successivamente ai quali si apre una fase procedimentale di tipo valutativo che può concludersi con l’opposizione al subentro”. Nello stesso senso in precedenza anche TAR Bologna, Sezione II &#8211; Sentenza 06/03/2009 n. 228<strong>,</strong> secondo cui “in caso di cessione del ramo d&#8217;azienda, l&#8217;ammissione del subentrante è subordinata a due condizioni: che gli atti di cessione siano comunicati alla stazione appaltante e che questa abbia verificato l&#8217;idoneità soggettiva ed oggettiva del subentrante (C. ST.VI, n. 1873/2006; V, 2794/2008). Nel caso di specie mancando la comunicazione, da parte della società cedente, della nuova situazione alla stazione appaltante, sicché il procedimento necessario per rendere efficace la variazione soggettiva del concorrente nei confronti della stazione appaltante, disciplinato dall’art. 51 del codice dei contratti, pubblici non si è potuto perfezionare”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> In tal senso v. Cons. Stato Sez. V, 05-11-2014, n. 5470, secondo cui “ai fini della partecipazione alle gare d&#8217;appalto la fattispecie dell&#8217;affitto di azienda rientra tra quelle che soggiacciono all&#8217;obbligo di rendere le dichiarazioni di cui all&#8217;art. 38, comma 1, lett. c, Decr. Lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti), riguardante anche gli amministratori e direttori tecnici dell&#8217;impresa cedente nel caso in cui sia intervenuta un&#8217;operazione di cessione d&#8217;azienda in favore del concorrente nell&#8217;anno anteriore alla pubblicazione del bando”. Nello stesso senso v. anche di recente Cons. Stato n. 4100/2015. V. ancora Cons. Stato 412/2016 secondo il quale “infatti, anche nel contratto di affitto di azienda non soltanto l&#8217;affittuario è in condizione di utilizzare mezzi d&#8217;opera e personale facenti capo all&#8217;azienda affittata, ma, soprattutto, si mette in condizione di avvantaggiarsi anche dei requisiti di ordine tecnico organizzativo ed economico finanziario facenti capo a tale azienda, per quanto ciò avvenga per un periodo di tempo determinato e malgrado la &#8220;reversibilità&#8221; degli effetti una volta giunto a scadenza il contratto di affitto d&#8217;azienda, con l&#8217;obbligo di restituzione del complesso aziendale. Anche tale fattispecie, quindi, ad avviso del Collegio rientra per analogia tra quelle che, per giurisprudenza oramai pacifica del Consiglio di Stato, soggiacciono all&#8217;obbligo di rendere le dichiarazioni di cui all&#8217;art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, riguardante anche gli amministratori e i direttori tecnici dell&#8217;impresa cedente nel caso in cui sia intervenuta un&#8217;operazione di cessione d&#8217;azienda in favore del concorrente nell&#8217;anno anteriore alla pubblicazione del bando (cfr., la citata sentenza Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 4 maggio 2012, n. 10)”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> In tale senso v. il Parere dell’ANAC del 6 novembre 2008, che ha affermato, relativamente all’art. 116, “tra le ipotesi contemplate in tale ultima disposizione non figura espressamente la cessione di ramo di azienda ovvero dell’affitto della stessa, così come invece previsto dall’art. 51 per la fase anteriore alla stipulazione del contratto. Tuttavia, in base alla ratio sottesa ad entrambi gli istituti e per esigenza di sistematicità del quadro normativo di riferimento, l’art. 116 deve trovare applicazione anche in relazione a dette fattispecie negoziali”. Poi aggiunge: “sul punto, si ritiene che, in base alla “ratio” sottesa ad entrambi gli istituti e per esigenza di sistematicità del quadro normativo di riferimento, l’art. 116 trovi applicazione anche in relazione a dette fattispecie negoziali, applicando la stessa disciplina della cessione d’azienda nel suo complesso”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> In particolare il TAR Lazio (Roma) che ha rilevato l’inapplicabilità della disciplina a rapporti che non realizzano “situazioni certe e stabili di fattispecie successorie … come l’affitto a termine e condizionato di azienda o di un ramo di essa”, che oggi verrebbero confutate proprio dalla modificata formulazione della norma che non parla più di cessione di azienda ma di acquisizioni in generale. Così nella già richiamata pronuncia del 10 marzo 2011 n. 2187.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> Anche in questo caso il riferimento può andare anche ai pareri dell’ANAC relativi alla giurisprudenza formatasi sull’art. 116. In tal senso, v. la Deliberazione n. 103 del 12/12/2006, in cui si è affermato che “non sussistono elementi impeditivi alla stipulazione del contratto di appalto da parte del cessionario di ramo d’azienda subentrato alla mandante dell’associazione temporanea di imprese risultata aggiudicataria”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a>  .In tal senso v. il Parere Precontenzioso n. 179 del 6 ottobre 2011.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> In tal senso, per l’ANAC, appare necessario il nel sindacato della Stazione Appaltante la quale ha il compito di “verificare che effettivamente sia stata effettuata una cessione di ramo d&#8217;azienda o che, al contrario, non si voglia mascherare con detta operazione una cessione di contratto, vietata” dalla normativa. V. ad esempio il Parere 179 del 6 ottobre 2011.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> V. ad esempio, Tar Umbria sentenza n. 372 del 2014, che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso volto a valutare la simulazione del contratto con le seguenti considerazioni: “l’inesistenza del presunto ramo d’azienda dedotto dal comune nel proprio atto di costituzione e il carattere simulato del relativo contratto notarile importano un’indagine di merito e l’interpretazione di un negozio giuridico di diritto privato riservata al giudice civile: quest’ultimo è non solo competente a giudicare del carattere elusivo della cessione del ramo d’azienda rispetto al divieto di vendita del lotto eccepito dal Comune ma è anche dotato della strumentazione istruttoria necessaria a far emergere i presupposti della simulazione che il Comune individua anche in un fittizio inizio dei lavori nell’aprile 2011 consistiti meramente nella preparazione dell’area di cantiere senza alcuna altra opera”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> Nella deliberazione del 12/12/2006 l’ANAC aveva evidenziato che “affinché si abbia trasferimento di ramo d&#8217;azienda, peraltro, il contratto deve essere redatto in modo tale che da esso risulti senza incertezze che il cedente, avendo enucleato nella sua attività produttiva un filone che non intende più curare, trasferisce in toto quanto aveva considerato funzionale a quel filone di attività: il ramo di azienda pertanto, non può essere inteso come cessione di determinate attrezzature o risorse che consentano l&#8217;esecuzione di contratti di appalto per i quali è richiesto il possesso di una determinata categoria di qualificazione. La cessione di ramo di azienda non comporta automatico trasferimento della titolarità dei requisiti per l&#8217;esecuzione del contratto di appalto che, per effetto della cessione del ramo d&#8217;azienda, rientra nell&#8217;operazione di cessione e pertanto l&#8217;impresa cessionaria dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione, tramite attestazione SOA, previsti dal bando di gara. Nella sostanza, l’affitto di azienda è un contratto di locazione avente ad oggetto un bene produttivo, ossia l’azienda intesa come complesso organizzato di beni preordinati all’esercizio di una attività d’impresa”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> In tal senso l’ANAC, nella vigenza della legge n. 109 del 1994, aveva già avuto modo di rilevare, nella determinazione n. 11 del 5 giugno 2002, che “non sussiste una definizione normativa e che la stessa è frutto di elaborazioni dottrinarie e giurisprudenziali, ma che erano evidenti due condizioni affinché possa ritenersi sussistente il ramo d’azienda: a) l’esercizio di più attività imprenditoriali autonome da parte dell’imprenditore mediante un’unica organizzazione di impresa (risorse, persone, attrezzature); b) l’articolazione dell’organizzazione in sotto-organizzazioni funzionali, corrispondenti alle diverse attività imprenditoriali. Dunque, si è ritenuto che la cessione del ramo d’azienda -avente ad oggetto beni materiali ed immateriali quali attrezzature, know-how, avviamento, rapporti giuridici- potrà configurarsi solo se il trasferimento ha riguardo alla sotto-organizzazione funzionale nel suo complesso e non anche nell’ipotesi in cui vengano trasferiti gli stessi beni, ma considerati singolarmente. Anche in dottrina e in giurisprudenza è stato rilevato che l’oggetto della cessione deve essere tale da comprendere il trasferimento del complesso di beni, persone e “know-how” in grado di consentire effettivamente l’esercizio dell’impresa da parte del cessionario; ciò al fine di non consentire, da parte delle stazioni appaltanti, l’elusione del divieto di cessione del contratto ex art. 118, co. 1 del codice per il tramite di accurate verifiche circa il ricorrere delle condizioni previste per la cessione del ramo d’azienda”</div>
<div><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> Così TAR Sicilia, Catania, sez. I, 21 aprile 2005, n. 706.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> V. al riguardo il Parere ANAC del 21 novembre 2012, nel quale si conclude affermando che, in caso di cessione di ramo d’azienda, si realizza una modifica soggettiva dell’esecutore, consentita dal Codice dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 116 e che tale modifica non appare incompatibile con il divieto di cui all’art. 37 del Codice, che sancisce il principio di immodificabilità soggettiva del RTI.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> In tal senso v. la sintesi fornita nella Deliberazione n. 220 in cui l’ANAC aveva infatti affermato che “le vicende soggettive dell’aggiudicatario – cessione, affitto di azienda o di ramo d’azienda, trasformazione, fusione o scissione di società (di cui all’articolo 51 del d. Lgs. n. 163/2006) &#8211; non sono applicabili al caso in cui un concorrente intenda sostituire, prima della stipula del contratto, l’impresa della quale intende avvalersi, in quanto trattasi di ipotesi tassative, di stretta applicazione perché derogatorie del principio di non modificazione del contraente individuato con procedura ad evidenza pubblica”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a> In tal senso v. ad esempio il Parere del 6 novembre 2008, rif.AG 35-08.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> In tal senso v. il Parere Precontenzioso ANAC n. 265 del 23 aprile 2013, secondo il quale “Il cessionario di azienda deve considerarsi abilitato a partecipare alle gare per l’affidamento di lavori che postulano, quale requisito di capacità tecnico-professionale, l’esperienza professionale in lavori analoghi, facendo ricorso anche ai requisiti propri dell’azienda cedente. La disposizione di cui all’art. 90, comma 1, lett. a), nella parte in cui prescrive che tale esperienza debba essere maturata “direttamente” dall’operatore economico che partecipa alla gara, deve essere intesa con riferimento all’azienda (o a parte di essa), in quanto è all’azienda che viene imputato il know how richiesto ai fini della partecipazione alla gara. Pertanto, in caso di cessione di azienda (o di trasformazione), il cessionario ben potrà spendere nella gara il requisito di capacità tecnico-professionale maturata dall’azienda del cedente”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> E’ recentissima una sentenza la 412 del 2016 in cui il consiglio di Stato ha ribadito che “Sotto il profilo della necessità che anche l&#8217;affittuario debba rendere la dichiarazione di cui all&#8217;art. 38 del d.lgs. n. 163-06, il Collegio, quindi, condivide la statuizione del TAR, poiché si realizza, in sostanza, una situazione assolutamente analoga a quella della cessione di azienda, salvo per il fatto che, nel primo caso, gli effetti del contratto hanno natura temporanea e vi è un obbligo di restituzione del complesso aziendale, mentre nel secondo, invece, gli effetti hanno natura permanente. Infatti, anche nel contratto di affitto di azienda non soltanto l&#8217;affittuario è in condizione di utilizzare mezzi d&#8217;opera e personale facenti capo all&#8217;azienda affittata, ma, soprattutto, si mette in condizione di avvantaggiarsi anche dei requisiti di ordine tecnico organizzativo ed economico finanziario facenti capo a tale azienda, per quanto ciò avvenga per un periodo di tempo determinato e malgrado la &#8220;reversibilità&#8221; degli effetti una volta giunto a scadenza il contratto di affitto d&#8217;azienda, con l&#8217;obbligo di restituzione del complesso aziendale. Anche tale fattispecie, quindi, ad avviso del Collegio rientra per analogia tra quelle che, per giurisprudenza oramai pacifica del Consiglio di Stato, soggiacciono all&#8217;obbligo di rendere le dichiarazioni di cui all&#8217;art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, riguardante anche gli amministratori e i direttori tecnici dell&#8217;impresa cedente nel caso in cui sia intervenuta un&#8217;operazione di cessione d&#8217;azienda in favore del concorrente nell&#8217;anno anteriore alla pubblicazione del bando (cfr., la citata sentenza Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 4 maggio 2012, n. 10)”. Nello stesso senso anche la 4100 del 2015 la quale ha esplicitamente richiamato la precedente pronuncia del Cons. Stato Sez. V, 05-11-2014, n. 5470, secondo cui “ai fini della partecipazione alle gare d&#8217;appalto la fattispecie dell&#8217;affitto di azienda rientra tra quelle che soggiacciono all&#8217;obbligo di rendere le dichiarazioni di cui all&#8217;art. 38, comma 1, lett. c, D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti), riguardante anche gli amministratori e direttori tecnici dell&#8217;impresa cedente nel caso in cui sia intervenuta un&#8217;operazione di cessione d&#8217;azienda in favore del concorrente nell&#8217;anno anteriore alla pubblicazione del bando”. In tal senso anche la giurisprudenza in vigenza della precedente disciplina aveva affermato che, in caso di cessione del ramo d&#8217;azienda, l&#8217;ammissione del subentrante è subordinata a due condizioni: che gli atti di cessione siano comunicati alla stazione appaltante e che questa abbia verificato l&#8217;idoneità soggettiva ed oggettiva del subentrante. Così Cons. Stato, VI, n. 1873/2006; V, 2794/2008). Più di recente TAR Bologna, Sez. II, 6 marzo 2009 n. 228.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> Così ad esempio le già richiamate Cons.Stato, VI, n. 1873/2006 e Cons. Stato V, 2794/2008. Il tutto appare ben sintetizzato nella Delibera ANAC n. 103 del 12 dicembre 2006, secondo cui “La cessione di ramo di azienda non comporta automatico trasferimento della titolarità dei requisiti per l&#8217;esecuzione del contratto di appalto che, per effetto della cessione del ramo d&#8217;azienda, rientra nell&#8217;operazione di cessione e pertanto l&#8217;impresa cessionaria dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione, tramite attestazione SOA, previsti dal bando di gara”. V. in tal senso anche il Parere  ANAC 179 del 6 ottobre 2011: secondo cui “la cessione di ramo di azienda non comporta l’automatico trasferimento della titolarità dei requisiti per l&#8217;esecuzione del contratto di appalto e, pertanto, l&#8217;impresa cessionaria è tenuta a dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione, tramite attestazione SOA, previsti dal bando di gara” per cui, afferma lo stesso parere, “ è ammesso il subentro di altro soggetto nella posizione di contraente o di partecipante ad una gara per l&#8217;aggiudicazione di un appalto pubblico in caso di cessione di azienda e di trasformazione di società, sempre che la cessione dell&#8217;azienda o gli atti di trasformazione, fusione o scissione della società, sulla cui base avviene il detto subentro, siano comunicati alla stazione appaltante e questa abbia verificato l&#8217;idoneità soggettiva del subentrante”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> Si tratta ormai di un principio costante. Esso appare spesso affermato dal Consiglio di Stato. V. ad esempio Cons. St., sez. V, 3 agosto 2006, n. 5081; Consiglio di Stato 23 luglio 2007, n. 4101.</div>
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<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Riflessioni a margine del principio di affidamento nel soccorso istruttorio Saggio di metagiurisprudenza</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 17:42:01 +0000</pubDate>
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<p>Sommario: 1. Premessa. 2. La disciplina positiva del soccorso istruttorio. 3. La costruzione del soccorso istruttorio sulla coppia regola/eccezione. 4. La definizione della regola da parte della Corte di Giustizia. 5. Una prima occasione di riflessione sull’applicazione del soccorso istruttorio: la questione dei costi di sicurezza aziendale. 6. Prime considerazioni</p>
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<p>Sommario: 1. Premessa. 2. La disciplina positiva del soccorso istruttorio. 3. La costruzione del soccorso istruttorio sulla coppia regola/eccezione. 4. La definizione della regola da parte della Corte di Giustizia. 5. Una prima occasione di riflessione sull’applicazione del soccorso istruttorio: la questione dei costi di sicurezza aziendale. 6. Prime considerazioni di sistema: il soccorso istruttorio come regola declinante i principi di massima partecipazione e <em>par condicio</em>. 7. L’applicazione della regola del soccorso istruttorio quale attività di bilanciamento di principi. 8. Segue: l’opzione sostenuta dalla Plenaria. 9. Il cambio di rotta: la declinazione del soccorso istruttorio nei principi di affidamento e correttezza dell’agire amministrativo. 10. La prospettiva ermeneutica e l’affermazione del principio <em>in claris non fit interpretatio</em>. 11. La soddisfazione del presupposto della chiarezza della prescrizione nell’indicazione della sanzione conseguente alla violazione della stessa. 12. La prova di resistenza della tesi sostenuta: l’omessa produzione da parte dell’operatore economico della dichiarazione di impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva. 13. La tutela dell’affidamento nelle ipotesi di mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione.</p>
<p><strong>1. Premessa.</strong><br />
Il presente contributo è un saggio di metagiurisprudenza perché assume ad oggetto il discorso giurisprudenziale sul soccorso istruttorio in materia di appalti pubblici. Più nello specifico esso vuole analizzare; <em>i</em>) quale sia l’interpretazione e l’applicazione della normativa fornita dalla giurisprudenza; <em>ii</em>) se dal discorso in questione sia ricavabile una griglia di criteri per il trattamento giuridico degli innumerevoli casi concreti che possono presentarsi in sede di procedura di gara. Preciso subito che la giurisprudenza presa prioritariamente in esame è quella che decide controversie in cui si fa applicazione della disciplina introdotta con il nuovo Codice dei contratti pubblici. Tuttavia, stante anche il breve tempo intercorso dall’introduzione del predetto Codice, verrà considerata anche la giurisprudenza che si è pronunciata su controversie in cui <em>ratione temporis</em> si è applicata la disciplina pregressa ovvero la giurisprudenza che si è formata nella vigenza dell’abrogato Codice dei contratti pubblici, perché anche in questo caso si possono trarre utili spunti per l’analisi della problematica indicata sub <em>ii</em>).</p>
<p><strong>2. La disciplina positiva del soccorso istruttorio.</strong><br />
Prima di procedere nel senso indicato, è opportuno ricordare brevemente come la disciplina del soccorso istruttorio, quale risulta dall’ultima modifica introdotta con il decreto correttivo D.Lgs. 56/2017, sia fissata nell’art. 83, comma 9, ove è previsto che: <em>“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma: In caso di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi del documento di gara unico europeo di cui all’art. 85, con esclusione di quelli afferenti all’offerta tecnica ed economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”</em>.<br />
La norma ricalca nella sostanza quella precedente, introdotta con il D.Lgs. 50/2016, salvo che per la parte abrogata, in cui, nell’originaria formulazione, si prevedeva il pagamento di una sanzione pecuniaria per potere accedere al beneficio del soccorso istruttorio. Come già ricordato, anche nel corpo dell’abrogato Codice dei contratti pubblici introdotto con il D.Lgs. 163/2006 era stata introdotta una disciplina del soccorso istruttorio, peraltro meno ampia di quella oggi vigente. In ogni caso il problema dell’integrazione documentale era già trattato dalla giurisprudenza indipendentemente dalla sussistenza di una specifica e puntuale disciplina espressa.</p>
<p><strong>3. La costruzione del soccorso istruttorio sulla coppia regola/eccezione.</strong><br />
La normativa attualmente in vigore è costruita sulla coppia regola/eccezione: <em>i</em>) il soccorso istruttorio è la regola generale; <em>ii</em>) le eccezioni sono costituite dalla impossibilità di sanare mancanze, incompletezze ed irregolarità essenziali che afferiscono all’offerta tecnica ed a quella economica. L’art. 83, comma 9, precisa altresì che costituiscono irregolarità essenziali non sanabili quelle che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile dell’offerta.<br />
Per capire l’esatta portata della disposizione, essa però va letta in combinato disposto con altre disposizioni del Codice, perché le eccezioni al richiamato principio generale non si limitano a quanto espressamente previsto nell’art. 83, comma 9. Quali sono queste altre disposizioni? Sono tutte quelle che prevedono espressamente l’esclusione con riferimento alla produzione di una determinata documentazione (faccio subito un esempio: l’art. 93, comma 8, del Codice dei contratti pubblici stabilisce che l’offerta è corredata a pena di esclusione dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione).<br />
Dunque l’art. 83, comma 9, prevede due fattispecie di eccezioni all’utilizzo del soccorso istruttorio: <em>i</em>) le eccezioni dallo stesso individuate; <em>ii</em>) le eccezioni che derivano da altre norme che espressamente prevedono casi obbligatori di esclusione. Peraltro, come si vedrà nel prosieguo, ulteriori eccezioni sono aggiunte dalla giurisprudenza, o per meglio dire, da una parte di essa.</p>
<p><strong>4. La definizione della regola da parte della Corte di Giustizia.</strong><br />
Chiarito ciò, si può passare ad analizzare i problemi interpretativi ed applicativi che l’istituto del soccorso istruttorio pone attraverso l’analisi delle decisioni del giudice amministrativo. In via preliminare, ai fini della riflessione che si svolgerà, conviene ricordare la posizione che la giurisprudenza comunitaria ha di recente espresso sul tema, atteso che in diverse – ed altrettanto recenti – decisioni del giudice nazionale tale giurisprudenza viene richiamata.<br />
Faccio in particolare riferimento alla decisione resa dalla Corte di Giustizia Europea, Sez. VI, 2 giugno 2016, C-27/15<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>. Il passaggio sul quale il giudice sopranazionale insiste è il seguente: il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che ostano all’esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico il mancato rispetto di un obbligo che non risulta espressamente dai documenti di gara relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì da un’interpretazione di tale diritto e di tali documenti, nonché dal meccanismo diretto a colmare con un intervento delle autorità o dei giudici amministrativi nazionali le lacune presenti in tali documenti. In tali circostanze i principi di parità di trattamento e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di consentire all’operatore economico di regolarizzare la propria posizione e di adempiere tale obbligo entro un termine fissato dall’amministrazione aggiudicatrice.<br />
Dal passaggio ricordato si ricava che, secondo la Corte di Giustizia, tutto è regolarizzabile tranne quello che risulta non consentito in modo espresso dai documenti di gara o da una disposizione normativa, sempre che la previsione sia chiara e dunque non suscettibile di interpretazione. A pensarci bene il principio enunciato dalla Corte di Giustizia è quello che giustifica la disciplina legislativa sul soccorso istruttorio nella formulazione datane dal nuovo Codice dei contratti pubblici: tale disciplina, come detto, fissa la regola generale che tutto è regolarizzabile, introducendo a livello legislativo delle eccezioni. Se una considerazione può essere fatta al riguardo è che il nostro legislatore è stato più realista del re. Egli, infatti, ha escluso la possibilità, pur ammessa dalla richiamata decisione della Corte di Giustizia, che le stazioni appaltanti nei documenti di gara dettino prescrizioni relative ad obblighi di produzione documentale non sanabili. Ed infatti l’art. 83, comma 8, stabilisce che i bandi e le lettere d’invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal Codice o da altre disposizioni di legge vigenti. Se tali prescrizioni sono inserite, esse sono nulle e dunque non produttive di effetti.</p>
<p><strong>5. Una prima occasione di riflessione sull’applicazione del soccorso istruttorio: la questione dei costi di sicurezza aziendale.</strong><br />
Tanto ricordato si può passare ad esaminare le decisioni del giudice amministrativo partendo dai casi concreti. Mi concentrerò peraltro nell’analisi di quelle questioni sottoposte ai nostri tribunali amministrativi che interessano più da vicino il tema generale dei limiti entro i quali la disciplina del soccorso istruttorio può trovare applicazione.<br />
In tale prospettiva inizierei ricordando come, prima dell’adozione del nuovo Codice dei contratti pubblici, una delle questioni maggiormente trattate riguardava la possibilità di utilizzare il soccorso istruttorio in relazione alla mancata indicazione separata dei costi di sicurezza aziendale<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>. Al riguardo la giurisprudenza intervenuta nella vigenza dell’abrogato Codice del 2006 si era attestata da ultimo sulla posizione di ammettere il soccorso istruttorio in assenza di previsioni di legge o di previsioni della <em>lex specialis</em> di gara che prevedessero l’esclusione per tale omissione<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>.<br />
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 tale conclusione non sembra più valida. In particolare, nella sentenza n. 19/2016 resa dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>, il Collegio, pur trattando un caso da decidere sulla base della normativa vigente anteriormente al nuovo Codice dei contratti pubblici, afferma <em>per incidens</em> che il D.Lgs. 50/2016 “<em>ora risolve la questione prevedendo espressamente, all’art. 95, comma 10, l’obbligo di indicare gli oneri di sicurezza</em>”. Dunque, in presenza di tale <em>obiter dictum</em>, si dovrebbe concludere nel senso che oggi la mancata indicazione di tali oneri non può essere oggetto di soccorso istruttorio con conseguente esclusione dalla gara dell’operatore economico.<br />
Tutto risolto? Non proprio a mio parere. L’art. 95, comma 10, richiamato dall’Adunanza Plenaria, recita che: <em>“Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”</em>. La disposizione, com’è palese, pur prevedendo un obbligo in capo all’operatore economico, desumibile dall’uso del verbo “deve”, non commina affatto in modo espresso la sanzione dell’esclusione in caso di omessa indicazione dei costi per la sicurezza aziendale. L’art. 83, comma 8, in precedenza ricordato, prevede che i bandi e le lettere d’invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal Codice o da altre disposizioni di legge vigenti. Dunque l’esclusione del soccorso istruttorio, cui sembra alludere l’Adunanza Plenaria, deriverebbe dall’interpretazione estensiva dell’art. 95, comma 10. Interpretazione estensiva che però dovrebbe essere preclusa dal principio enunciato nella pronuncia della Corte di Giustizia prima ricordata, ai sensi della quale un operatore economico non può essere escluso per il mancato rispetto di un obbligo che non risulta espressamente dai documenti di gara relativi alla procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì da un’interpretazione di tale diritto e di tali documenti, nonché dal meccanismo diretto a colmare le lacune presenti in tali documenti con un intervento delle autorità o dei giudici amministrativi nazionali. Ebbene l’Adunanza Plenaria, sia pure in via incidentale, nell’affermare che la questione della mancata indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale è oggi risolta nel senso della impossibilità di attivare il soccorso istruttorio, sembra contraddire quanto affermato dalla Corte di Giustizia, dal momento che la conclusione a cui giunge il massimo consesso di giustizia amministrativa sembra discendere da una interpretazione dell’art. 95, comma 10, e non già da una espressa previsione contenuta in detto articolo.<br />
Si potrebbe dunque concludere sul punto nel senso che in presenza dell’omissione in questione la stazione appaltante non debba attivare il soccorso istruttorio, stante la posizione assunta sia pure <em>incidenter tantum</em> dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Tuttavia la questione non può dirsi del tutto risolta, anche in considerazione, come detto, del carattere di <em>obiter dictum</em> di quanto affermato dal Consiglio di Stato.</p>
<p><strong>6. Prime considerazioni di sistema: il soccorso istruttorio come regola declinante i principi di massima partecipazione e <em>par condicio</em>.</strong><br />
A me sembra che la vicenda giurisprudenziale che riguarda gli oneri della sicurezza possa risultare emblematica per svolgere qualche preliminare considerazione generale sull’istituto del soccorso istruttorio.<br />
Dichiaro da subito quello che a mio parere è il punto cruciale della questione: ritengo che si possa affermare che i dubbi e le contraddizioni che provengono dall’applicazione della disciplina dell’istituto in esame trovino innanzitutto spiegazione in ragione del fatto che la finalità allo stesso sottesa corrisponde evidentemente ad un principio immanente alla disciplina degli appalti pubblici, ossia il principio di massima partecipazione. Tale principio però – ed arriviamo al punto –nell’applicazione delle regole del soccorso istruttorio è destinato ad entrare in conflitto con un altro principio altrettanto immanente al sistema degli appalti pubblici, ossia il principio di parità di trattamento. Ebbene, le questioni che tradizionalmente agitano l’applicazione del soccorso istruttorio sono tutte questioni riconducibili alla risoluzione di tale conflitto. Ciò accade ogni qualvolta si tratti di decidere dell’ammissione o dell’esclusione di un determinato concorrente da una procedura di gara: a seconda del perimetro più o meno ampio entro cui è consentito il ricorso al soccorso istruttorio si accorderà infatti prevalenza alla massima partecipazione piuttosto che alla parità di trattamento.<br />
Si determina così una situazione assolutamente peculiare, innanzitutto per il presupposto su cui la stessa si fonda, ossia il fatto che, nel caso di specie, non sono i principi ad essere declinati in norme, ma al contrario è una norma che viene applicata mediante il ricorso a principi<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>. Di ciò è data prova non solo dalle oramai numerosissime decisioni rese dalla giurisprudenza nazionale ed europea che è chiamata a dirimere controversie in ordine all’applicazione dell’istituto in esame, ma dalla stessa articolata e travagliata evoluzione normativa che il soccorso istruttorio ha avuto nel corso dell’ultimo decennio.<br />
Da tale evoluzione normativa muoverò dunque le prossime considerazioni, di cui però – lo preciso – coglierò solo quegli aspetti utili alla riflessione che vado svolgendo.<br />
Ebbene, il soccorso istruttorio nasce come istituto evidentemente volto a garantire il rispetto del principio generale e fondamentale della concorrenza e segnatamente, come sopra già osservato, la declinazione di questo che si ha nell’altrettanto fondamentale principio del <em>favor partecipationis</em>. Fin da subito si è dunque constatato come la garanzia della regolarizzazione della posizione di un operatore economico a fronte di un inadempimento o di un non corretto adempimento di una prescrizione normativa o della <em>lex specialis </em>di gara avrebbe potuto pregiudicare la <em>par condicio competitorum</em>. Il contrasto che poteva venirsi a creare tra tali principi – con la conseguente difficoltà, in assenza di criteri di bilanciamento degli stessi, di affermare la prevalenza di uno sull’altro – ha sollecitato, come noto, la riforma dell’istituto intervenuta ad opera del D.L. 70/2011 con l’introduzione nel D.Lgs. 163/2006 del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui al comma 1-<em>bis</em> dell’art. 46<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>.<br />
Tale principio, nell’intenzione del legislatore, voleva evidentemente ridurre la discrezionalità delle stazioni appaltanti nell’indicare nella <em>lex specialis</em> di gara particolari cause di esclusione, nell’ottica della più ampia valorizzazione del principio della massima partecipazione alla procedura. Ebbene, il risultato ottenuto è stato solo parzialmente corrispondente a quanto desiderato: è infatti indubbio che con la novella del 2011 le stazioni appaltanti abbiano consegnato nelle mani del legislatore (e, attraverso i bandi tipo, dell’ANAC) molto di quel potere che alle stesse era fino a quel momento attribuito, ma è altrettanto indubbio che l’applicazione della suddetta novella da parte della giurisprudenza non sia andata nella direzione della valorizzazione del principio della massima partecipazione. E ciò in quanto nell’orientamento che si è affermato come prevalente in giurisprudenza, si è escluso che il richiamato art. 46, comma 1-<em>bis</em>, potesse consentire alcuna sanatoria a fronte della violazione di disposizioni di legge che prevedessero l’obbligo di determinati adempimenti in capo all’operatore economico, a prescindere dal fatto che le norme che fissavano tali adempimenti disponessero o meno la sanzione dell’esclusione in caso di inadempimento. Insomma, nonostante l’intenzione palesata chiaramente dal legislatore della novella del 2011, dall’applicazione che della stessa si è avuta in giurisprudenza emerge chiaro un dato, ossia che l’istituto del soccorso istruttorio è stato declinato non nel principio della massima partecipazione, ma in quello della <em>par condicio</em>.<br />
Il legislatore non si è però arreso e, con i successivi interventi a valere sulla disciplina del soccorso istruttorio, ha ulteriormente spinto l’acceleratore sull’esigenza di garanzia della massima partecipazione, nella prospettiva dunque di contenere le fattispecie di esclusione dalle procedura di evidenza pubblica a fronte di inadempimenti nella produzione della documentazione richiesta agli operatori economici. In tal senso vanno infatti lette ed apprezzate le novità introdotte dal D.L. 90/2014 e segnatamente l’introduzione del comma 2-<em>bis</em> all’art. 38 e del comma 1-<em>ter</em> all’art. 46 del D.Lgs. 163/2006, con cui si è operata la distinzione tra irregolarità non sanabili, irregolarità essenziali, ma sanabili, ed irregolarità non essenziali e, per altro verso, si è stabilita l’applicabilità del nuovo regime del soccorso istruttorio ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotte in gara<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>. Il cambio di direzione non è di poco conto, innanzitutto in quanto con la richiamata novella si consegna al concorrente il potere di decidere della propria ammissione o esclusione, ammettendolo alla sanatoria della propria posizione mediante il pagamento di una sanzione pecuniaria alla stazione appaltante.<br />
Nell’evoluzione legislativa dell’istituto interviene a questo punto il nuovo Codice dei contratti pubblici che, nella previsione contenuta nell’art. 83, comma 9, mette insieme la disciplina riguardante cause tassative di esclusione e soccorso istruttorio. Il sistema non cambia rispetto all’impossibilità di comminare l’esclusione per cause diverse da quelle previste dal legislatore. Per altro verso, la nuova disciplina prevede la sanabilità delle carenze riguardanti qualsiasi elemento formale della domanda, imponendo dunque alla stazione appaltante una verifica in concreto in ordine al possesso dei requisiti da parte del concorrente a fronte della mancanza o dell’incompletezza della dimostrazione resa in tal senso. Il correttivo D.Lgs. 56/2017 elimina poi definitivamente la sanzione prevista per la regolarizzazione, che peraltro era già stata ridotta nella previsione originaria del Codice.<br />
La reazione della giurisprudenza dinanzi alla nuova novella legislativa appare anche stavolta molto interessante: per un verso l’estremo <em>favor</em> imposto dal legislatore per la regolarizzazione della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica non ha lasciato indifferente il nostro giudice amministrativo che, preso atto di tale inequivocabile indirizzo, ha inevitabilmente declinato la norma sul soccorso istruttorio nel principio di massima partecipazione; per altro verso, sulla base della previsione normativa che prevede la sanabilità delle carenze formali della domanda, si affacciano in giurisprudenza talune aperture verso la regolarizzazione della documentazione riguardante non i requisiti di partecipazione, ma propriamente l’offerta dei partecipanti, quando l’inadempimento non riguardi elementi essenziali dell’offerta medesima<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>. Ed in tale orientamento, evidentemente, vanno ricomprese anche le decisioni in merito alla soccorribilità delle offerte ove manchi la separata indicazione degli oneri della sicurezza.</p>
<p><strong>7. L’applicazione della regola del soccorso istruttorio quale attività di bilanciamento di principi.</strong><br />
La breve rassegna svolta sull’evoluzione normativa del soccorso istruttorio ha messo in evidenza la tensione che nell’ambito di tale istituto si ha tra il perseguimento della finalità della massima partecipazione e quella della parità di trattamento. Tale tensione, come osservato, si risolve di conseguenza in quella tra i corrispondenti principi, che inevitabilmente finiscono per entrare in conflitto nell’applicazione concreta della disciplina in questione. E da quanto osservato parrebbe che tale tensione – e dunque tale conflitto – non possa risolversi nell’affermazione di una prevalenza <em>a priori </em>di uno di tali principi sull’altro, posto che sia la massima partecipazione sia la parità di trattamento si configurano quali principi immanenti nel sistema degli appalti pubblici.<br />
A fronte di tale <em>impasse </em>la giurisprudenza ha dunque intrapreso l’unica via percorribile: se infatti i detti principi si collocano su un medesimo piano di rilevanza e non è di conseguenza possibile escludere <em>a priori </em>alcuno di essi, l’unica possibilità di risoluzione delle controversie circa l’applicazione della regola del soccorso istruttorio non poteva che passare attraverso la ricerca della corretta formula di bilanciamento tra gli stessi.<br />
L’operazione non era peraltro delle più semplici, innanzitutto perché, come ho già avuto modo di osservare in altro scritto<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>, manca nel nostro sistema di diritto amministrativo, e quindi anche nella porzione di tale sistema che regola la materia degli appalti pubblici, la previsione espressa di regole e criteri per operare un bilanciamento tra principi.<br />
Di conseguenza, si ha che tali regole e criteri potranno essere eventualmente estratte da norme poste a disciplina della fattispecie astratta ovvero ricavate dall’interprete a partire dalla fattispecie concreta. In particolare, la regola del bilanciamento potrà eventualmente rinvenirsi secondo le seguenti opzioni alternative: (i) nella norma sul soccorso istruttorio, che in questo caso nascerebbe come regola già bilanciata, ove la tensione tra opposti sarebbe quindi già risolta e la relativa soluzione risulterebbe applicabile indistintamente ad ogni fattispecie concreta; (ii) nelle diverse norme che, per un verso, fissano il principio della tassatività delle cause di esclusione e, per altro verso, indicano gli adempimenti richiesti all’operatore economico; (iii) nel combinato disposto delle norme di cui ai precedenti punti (i) e (ii); (iv) in nessuna di tale norme, né nel combinato disposto derivante dalle stesse, risultando quindi la regola del bilanciamento dei contrapposti principi demandata all’attività dell’interprete e dunque innanzitutto alla giurisprudenza che è chiamata a dirimere le controversie ove rilevi un conflitto tra i principi in questione<a title="" href="#_ftn10">[10]</a>.<br />
Verifico ciascuna delle opzioni proposte, anticipando però che nessuna di queste è in grado di fornire una regola che possa elevarsi a principio generale utile a fornire una chiave universale per interpretare la disciplina sul soccorso istruttorio, estraendo la stessa dalla nebbia in cui pare immersa.<br />
Parto dall’ultima, che per ovvi motivi è la più semplice da analizzare: se infatti la regola del bilanciamento dei contrapposti principi è demandata all’attività dell’interprete, appare evidente come tale regola potrà dirsi valida solo ai fini della risoluzione del caso concreto, ossia della controversia nell’ambito della quale viene affermata. Da ciò l’impossibilità logica, prima che giuridica, di trarre dalla medesima un criterio di bilanciamento che abbia portata di principio generale applicabile anche ad altre controversie.<br />
Veniamo dunque alle altre opzioni evidenziate. La scarsa solidità delle prime due è facilmente dimostrabile: non può infatti sostenersi che alcun criterio di bilanciamento dei principi di massima partecipazione e <em>par condicio</em> possa rinvenirsi né nella norma sul soccorso istruttorio, né in quella che fissa il contenuto dell’adempimento richiesto all’operatore economico. La disposizione di cui all’art. 83, comma 9, del Codice – nel prevedere, secondo la formulazione vigente, che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio – non fornisce infatti alcun criterio o alcuna regola per risolvere il conflitto che può emergere tra l’esigenza di garantire la partecipazione alla procedura piuttosto che quella di escludere dalla stessa i concorrenti che non abbiano adempiuto correttamente alle prescrizioni di legge o della <em>lex specialis</em> di gara. Né a conclusioni diverse può giungersi quando si consideri l’esplicitazione che nella medesima norma viene operata della nozione di “irregolarità essenziali”: di ciò è prova il contenzioso esistente sia sul concetto di “elemento formale della domanda”, sia su quello di “irregolarità essenziale” e dunque, in ultimo, sulla sanabilità delle irregolarità perpetrate dagli operatori economici.<br />
Quanto detto vale anche per le norme indicate nella seconda opzione: né la disposizione contenuta nell’art. 83, comma 8, del Codice, né quelle che prescrivono gli adempimenti a cui l’operatore economico è tenuto contengono infatti alcuna regola o alcun principio a cui possa attribuirsi la portata di criterio generalmente valido a dirimere ogni possibile conflitto tra i principi di massima partecipazione e di parità di trattamento<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>.</p>
<p><strong>8. Segue: l’opzione sostenuta dalla Plenaria.</strong><br />
La terza opzione formulata sembra essere quella presa in considerazione dalla richiamata Plenaria n. 19/2016 con riguardo al caso degli oneri di sicurezza. Nella pronuncia in esame si afferma infatti espressamente che: “<em>All’esclusione dell’offerta che abbia omesso di indicare nell’offerta gli oneri di sicurezza aziendale pure nell’ipotesi in cui i documenti di gara non prevedano espressamente tale obbligo, si arriva, infatti, facendo applicazione, da un lato, del principio che, interpretando in maniera sostanzialistica la regola della tassatività delle cause di esclusione, predica l’esistenza di una causa di esclusione implicita in ogni norma imperativa che preveda un obbligo o un divieto (nel caso in cui l’obbligo non venga adempiuto o il divieto venga trasgredito), e, dall&#8217;altro, del principio di etero-integrazione del bando ad opera delle norme imperative di legge</em>”<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>.<br />
Il massimo consesso di giustizia amministrativa pare dunque affermare un principio generale con cui definisce i limiti all’applicazione del soccorso istruttorio, fornendo dunque una chiave per la risoluzione del conflitto tra principi di massima partecipazione e parità di trattamento.<br />
Nella decisione in esame la Plenaria ricava infatti la regola dell’esclusione dal combinato disposto tra la norma imperativa che dispone l’obbligo o il divieto e quella che prevede la tassatività delle cause di esclusione. Nulla esclude però che tale combinato disposto possa essere utilizzato per risolvere altri conflitti, sebbene l’esito dell’operazione non possa che portare all’affermazione di una sistematica prevalenza della <em>par condicio</em> sulla massima partecipazione. Insomma, nella prospettiva della Plenaria un criterio generale per la risoluzione dei conflitti dati dall’applicazione della disciplina del soccorso istruttorio sembra dunque possibile.<br />
A questo punto si tratta di indagare sulla validità delle conclusioni a cui giunge il giudice amministrativo.<br />
A tal fine, dalla lettera della decisione in esame è possibile ricavare che: (i) la Plenaria riconosce la sussistenza nella disciplina degli appalti del principio secondo cui ogni norma imperativa che preveda un obbligo o un divieto contiene in sé la sanzione dell’esclusione; (ii) tale principio è conseguenza del combinato che si ha tra la singola norma imperativa che dispone l’obbligo o il divieto e quella che prevede la tassatività delle cause di esclusione; (iii) per aversi tale reazione è necessario il ricorso ad un’interpretazione sostanzialistica della regola che prevede la tassatività della cause di esclusione; (iv) il ricorso a tale tipo di interpretazione trova sostegno nella stessa giurisprudenza amministrativa della Plenaria.<br />
Il giudice amministrativo, in buona sostanza, sostiene che la regola che dispone la tassatività della cause di esclusione sia in grado di rendere esplicita la sanzione dell’esclusione implicitamente contenuta in ogni norma imperativa che disponga un obbligo o un divieto nella disciplina degli appalti pubblici. Ciò però presuppone che: (i) le norme che dispongono un obbligo o un divieto nella disciplina degli appalti pubblici siano qualificabili in termini di norme imperative; (ii) le norme imperative contengano ontologicamente in sé la sanzione comminabile a fronte della loro violazione; (iii) tale sanzione possa rendersi esplicita reagendo con altra norma dell’ordinamento.<br />
Tutte tali questioni presentano evidenti profili di complessità, a partire dal fatto che, come noto, una necessitata e generale qualificazione in termini di imperatività delle norme di diritto pubblico non trova unanime condivisione in dottrina ed in giurisprudenza. Da una parte, infatti, tale qualificazione viene tradizionalmente affermata in considerazione della finalità di tutela del pubblico interesse riconosciuta in capo ad ogni norma appartenente all’ordinamento pubblicistico. D’altra parte, però, sono riconosciuti spazi per ricostruzioni differenti, quando il concetto di imperatività della norma si riconduca all’impossibilità di una regolazione diversa degli assetti di interessi per come nella medesima affermati: sul punto sia sufficiente richiamare le argomentazioni di chi sostiene infatti tale possibilità quando l’agire amministrativo sia connotato da discrezionalità<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>. A ciò si aggiunge che le norme di cui si va dicendo pongono obblighi e divieti non in capo all’amministrazione, ma agli operatori economici che con questa si rapportano, donde risulta complicato affermarne la natura imperativa <em>tout court</em> sulla base del riconoscimento in capo alle stesse di una vocazione alla tutela del pubblico interesse.<br />
Allo stesso modo, possono nutrirsi dubbi su quanto affermato dalla Plenaria circa il fatto che la norma imperativa possa implicitamente contenere la sanzione rispetto alla propria violazione. La tematica è certamente complessa: mi limito quindi solamente a rinviare alla tradizionale distinzione, da una parte, tra norme primarie – che pongono un precetto – e norme secondarie – che pongono una sanzione – e, dall’altra tra norme perfette – munite di sanzione e norme imperfette – sfornite di sanzione<a title="" href="#_ftn14">[14]</a>.<br />
In ogni caso, ed a prescindere dai rilievi che sulla ricostruzione fornita dalla Plenaria possano sollevarsi, è indubbio che quest’ultima risolva la questione dell’applicazione della norma sul soccorso istruttorio mediante un’operazione di bilanciamento tra i principi di massima partecipazione e parità di trattamento.<br />
Ma nella medesima decisione il massimo consesso di giustizia amministrativa esclude però la possibilità che la formula di bilanciamento proposta possa ergersi a modello generale di risoluzione delle controversie riguardanti la fattispecie di soccorso istruttorio. Nella sentenza n. 19/2016 si legge infatti: “<em>L’Adunanza plenaria ritiene che il risultato interpretativo appena descritto meriti di essere chiarito al fine di attenuarne alcune conseguenze applicative. Il Collegio ritiene, infatti, che in casi come quello del presente giudizio, l&#8217;automatismo dell’effetto escludente si ponga in contrasto con i principi di certezza del diritto, tutela dell’affidamento, nonché con quelli, che assumono particolare rilievo nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica, di trasparenza, proporzionalità e par condicio</em>”. Ed a tal proposito il Collegio richiama il principio affermato dalla già richiamata decisione della Corte di Giustizia del 2 giugno 2016, secondo cui l’esclusione potrà essere comminata esclusivamente a fronte del mancato rispetto, da parte dell’operatore economico, di un obbligo che risulti espressamente dai documenti relativi alla procedura o dal diritto nazionale vigente, mentre ciò non sarà possibile quando il medesimo obbligo sia ricavato da un’interpretazione di tale diritto e di tali documenti, nonché dal meccanismo diretto a colmare, con un intervento delle autorità o dei giudici amministrativi nazionali, le lacune presenti in tali documenti.<br />
Insomma, la Plenaria pare affermare che se nella soluzione proposta è certamente possibile rinvenire un criterio per la risoluzione delle controversie in ordine all’applicazione del soccorso istruttorio, tale criterio potrebbe a ben vedere non assurgere a regola generale, alla luce della rilevanza che nella disciplina degli appalti pubblici assumono i principi <em>di certezza del diritto, tutela dell’affidamento, trasparenza, proporzionalità e par condicio</em>.<br />
L’affermazione non è di poco momento. Quanto osservato dalla Plenaria mette infatti in discussione non soltanto la possibilità di esportare la soluzione dal medesimo giudice amministrativo proposta nel caso di specie all’intero novero di controversie ove si faccia questione dell’applicazione della regola del soccorso istruttorio, ma mette in discussione lo stesso metodo finora utilizzato dall’interprete – e dunque innanzitutto dalla giurisprudenza – per la risoluzione di tali controversie. Se finora infatti la questione è stata ricondotta all’esigenza di bilanciamento tra il principio di massima partecipazione e quello di parità di trattamento, ora viene mostrato l’evidente errore di tale approccio alla problematica, che non può dirsi esaurita con la ricerca di un criterio generale di bilanciamento dei suddetti principi, posto che questi non sono gli unici principi, immanenti alla materia degli appalti pubblici, che giocano un ruolo fondamentale nella vicenda.</p>
<p><strong>9. Il cambio di rotta: la declinazione del soccorso istruttorio nei principi di affidamento e correttezza dell’agire amministrativo. </strong><br />
La nuova prospettiva passa peraltro per quanto affermato dal giudice europeo.<br />
Come infatti già ricordato è innanzitutto alla pronuncia della Sesta Sezione della Corte di Giustizia del 2 giugno 2016 (C-27/15 del 2015) che la Plenaria fa riferimento. In tale pronuncia – lo si ricorda – il giudice sopranazionale afferma espressamente che: <em>Il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che ostano all’esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo che non risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì da un’interpretazione di tale diritto e di tali documenti nonché dal meccanismo diretto a colmare, con un intervento delle autorità o dei giudici amministrativi nazionali, le lacune presenti in tali documenti. In tali circostanze, i principi di parità di trattamento e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di consentire all’operatore economico di regolarizzare la propria posizione e di adempiere tale obbligo entro un termine fissato dall’amministrazione aggiudicatrice</em>”.<br />
La Corte di Giustizia afferma dunque che per potere comminare la sanzione dell’esclusione di un operatore economico da una procedura di evidenza pubblica, l’obbligo violato: (i) deve risultare espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente; (ii) non può derivare né da un’interpretazione di tale diritto e di tali documenti, né dal meccanismo diretto a colmare, con un intervento delle autorità o dei giudici amministrativi nazionali, le lacune presenti in tali documenti.<br />
Il giudice europeo affronta dunque la questione da una prospettiva differente, che non è più quella della ricerca di una corretta formula di bilanciamento tra esigenze di massima partecipazione e parità di trattamento, ma quella relativa alla tutela dell’affidamento che l’operatore economico ripone nella correttezza dell’agire amministrativo.<br />
Potrebbe dunque affermarsi che sia in atto un’operazione di “sostituzione” di principi, posto che dalla massima partecipazione e parità di trattamento si è passati all’affidamento ed alla correttezza dell’azione amministrativa?<br />
A prima vista questa è la sensazione, ma a ben vedere la Corte di Giustizia non esclude che le regole del soccorso istruttorio pongano un problema di bilanciamento tra il principio di massima partecipazione e quello di parità di trattamento. Anzi, da tale evidenza prende le mosse, indicando però nell’affidamento e nella correttezza amministrativa gli strumenti per addivenire ad un corretto bilanciamento dei suddetti principi ovvero, meglio, individuando nell’affidamento il limite oltre il quale non è possibile alcuna sanzione di esclusione.<br />
L’affidamento nella correttezza dell’agire amministrativo diviene quindi il presupposto per il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio e, in tal senso, regola di bilanciamento, ma anche principio generale valido in tutte le ipotesi in cui si faccia questione dell’applicazione delle regole di tale istituto<a title="" href="#_ftn15">[15]</a>.<br />
Se si osserva il fenomeno da altra angolatura si ha peraltro che, nella prospettiva indicata dalla Corte di Giustizia, una regola di diritto positivo (la regola del soccorso istruttorio) potrà essere applicata attraverso la declinazione della stessa in principi (la massima partecipazione e la parità di trattamento), il cui corretto bilanciamento dipende da altri principi (l’affidamento e la correttezza amministrativa). Questi ultimi assurgono di conseguenza a metaprincipi, ossia a principi che servono a dirimere un conflitto che rileva tra altri principi.</p>
<p><strong>10. La prospettiva ermeneutica e l’affermazione del principio <em>in claris non fit interpretatio</em>.</strong><br />
Si tratta a questo punto di indagare su come il richiamato principio di affidamento nella correttezza dell’agire amministrativo possa essere declinato per svolgere la funzione che gli è riconosciuta dalla giurisprudenza sopranazionale<a title="" href="#_ftn16">[16]</a>.<br />
Ebbene, la Corte di Giustizia afferma che l’affidamento del privato potrà dirsi garantito – e dunque il relativo principio rispettato – a fronte di una disposizione della <em>lex generalis</em> o della <em>lex specialis</em> che indichi chiaramente il contenuto dell’obbligo posto in capo all’operatore economico. Al contrario, l’affidamento non sarà garantito – ed il relativo principio non potrà dirsi di conseguenza rispettato – quando il suddetto obbligo si ricavi da un’interpretazione della prescrizione che lo pone. Solo nella prima ipotesi sarà dunque possibile comminare l’esclusione a fronte di un inadempimento.<br />
Il tema non è peraltro nuovo ove il principio fissato dalla Corte di Giustizia rilevi nei termini di un monito di <em>clare loqui</em><a title="" href="#_ftn17">[17]</a> rivolto sia al legislatore degli Stati membri, ma anche alle singole stazioni appaltanti. L’onere di chiarezza nella prescrizione di obblighi o divieti in capo ai partecipanti ad una procedura ad evidenza pubblica, pena la sanzione dell’impossibilità di comminare alcuna esclusione dalla medesima, è infatti affermazione risalente anche nella giurisprudenza del nostro giudice amministrativo.<br />
Il giudice europeo sembra però andare oltre l’affermazione del <em>clare loqui</em>, compiendo una vera e propria scelta di campo nel momento in cui esclude l’impossibilità di attribuire alla <em>lex generalis</em> o alla <em>lex specialis</em> di gara qualsiasi significato inespresso, ossia qualsiasi significato che non sia dunque esplicitato nel testo. In tal senso, la Corte di Giustizia appare quindi risolvere la questione nell’affermazione del principio espresso dal famoso brocardo <em>in claris non fit interpretatio</em>. Quando infatti la lettera della legge sia chiara nel prescrivere l’obbligo o il divieto, l’affidamento dell’operatore economico potrà dirsi garantito e, a fronte dell’inadempimento di questi, la stazione appaltante potrà (anzi dovrà) comminare la sanzione dell’esclusione.<br />
Ciò detto, la prospettiva della teoria dell’interpretazione in cui si colloca il giudice europeo potrebbe esporre la tesi sostenuta a qualche critica.<br />
Potrebbe innanzitutto osservarsi come la validità del brocardo <em>in claris non fit interpretatio </em>sia da tempo messa in discussione dalla dottrina<a title="" href="#_ftn18">[18]</a>, non solo sulla base dell’argomento logico per cui l’affermazione della chiarezza della norma costituisce già di per sé l’esito di un processo interpretativo, ma in ragione dell’impossibilità di confinare la spiegazione del fenomeno giuridico nell’ambito semantico dell’enunciato normativo, posto che “<em>ogni comunicazione linguistica, per il suo carattere relazionale, acquista senso e riduce i suoi aspetti di equivocità solo all’interno di un preciso contesto</em>”<a title="" href="#_ftn19">[19]</a>.<br />
In buona sostanza, in ragione del fatto che ogni norma deriva da un’interpretazione di un enunciato linguistico, nonché del fatto che tale operazione di volta in volta si inserisce in un determinato contesto in cui si agitano numerose variabili, si avrebbe dunque che nessuna norma potrebbe dirsi chiara nel senso indicato dal giudice europeo.<br />
Né la questione potrebbe dirsi definitivamente risolta qualora si valorizzasse la contiguità del brocardo in esame con l’interpretazione letterale della norma, riconoscendo quindi nella decisione della Corte di Giustizia l’espressione di un <em>favor</em> nei confronti di tale canone interpretativo. Se infatti è certamente vero che la giurisprudenza amministrativa in materia di appalti pubblici da tempo afferma la garanzia fornita dall’interpretazione letterale delle disposizioni di gara a tutela dell’affidamento del concorrente<a title="" href="#_ftn20">[20]</a>, è altrettanto vero che nel sistema degli affidamenti pubblici la possibilità del ricorso all’interpretazione finalistica è comunque consentito. Ciò avviene peraltro proprio nelle ipotesi in cui non siano definiti in modo puntuale ed analitico gli adempimenti prescritti al fine della formulazione delle offerte<a title="" href="#_ftn21">[21]</a>.<br />
Insomma, se guardiamo alla decisione della Corte di Giustizia ritenendo che con essa il giudice europeo abbia voluto risolvere la questione del soccorso istruttorio mediante un intervento sulle tecniche e sui modelli di interpretazione della legislazione vigente e degli atti amministrativi in materia di appalti pubblici, il risultato potrebbe dirsi non pienamente convincente. In tale prospettiva, peraltro, si avrebbe l’inconciliabilità della posizione espressa dal giudice europeo con quanto affermato nella decisione della Plenaria n. 19/2016, che ricava la regola dell’esclusione dal combinato disposto tra la norma (imperativa) che prescrive l’obbligo (o il divieto) e quella che prevede il principio di tassatività delle cause di esclusione. Tale operazione corrisponde infatti palesemente ad un’attività ermeneutica che va ben oltre quanto consentito dalla Corte di Giustizia per comminare la sanzione dell’esclusione.</p>
<p><strong>11. La soddisfazione del presupposto della chiarezza della prescrizione nell’indicazione della sanzione conseguente alla violazione della stessa.</strong><br />
D’altra parte, appare evidente come al fine di affermare la definitiva chiarezza di una prescrizione normativa o della <em>lex specialis</em> di gara sia necessario definire la regola perché tale condizione possa dirsi integrata. Ebbene, nella prospettiva della massima tutela dell’affidamento del concorrente, ciò dovrebbe avvenire ogni qualvolta che dalla prescrizione in questione non si ricavi esclusivamente un obbligo o un divieto, ma quando dalla medesima possa ricavarsi inequivocabilmente anche la sanzione che corrisponde alla violazione del suddetto obbligo o divieto. Se infatti ciò non fosse vero, si avrebbe che il principio enunciato dal giudice europeo sarebbe utile esclusivamente a chiarire quelle ipotesi in cui a venire in rilievo sia una disposizione ambigua, ossia una disposizione dalla quale non può ricavarsi immediatamente alcuna certezza prescrittiva. Ma ciò non può essere, per l’evidente ragione data dal fatto che l’istituto del soccorso istruttorio, per come oggi disciplinato, prevede la sanabilità di situazioni di inadempimento relative non solo alla violazione di prescrizioni ambigue, ma anche di disposizioni poste dal legislatore (o dalla stazione appaltante) ove risulta chiara l’individuazione di un obbligo o di un divieto.<br />
Ciò che voglio dire è che se in capo al principio affermato dalla Corte di Giustizia si vuole riconoscere una portata generale – e dunque la capacità di dirimere ogni questione che si ponga circa la corretta applicazione del soccorso istruttorio – è necessario riconoscere che una prescrizione potrà dirsi definitivamente chiara quando nell’ambito della stessa sia inserita la sanzione (dell’esclusione) comminata per l’inadempimento. Solo nella prospettiva della certezza del diritto<a title="" href="#_ftn22">[22]</a>, infatti, il principio di affidamento riconosciuto da ultimo come metaprincipio in grado di risolvere il bilanciamento tra massima partecipazione e parità di trattamento potrà dirsi realmente rispettato.<br />
A ciò si aggiunge che una tale lettura della decisione della Corte di Giustizia risulta peraltro assolutamente compatibile con quanto affermato dalla Plenaria n. 19/2016, posto che la sanzione dell’esclusione terrebbe conto del principio di tassatività delle cause di esclusione.</p>
<p><strong>12. La prova di resistenza della tesi sostenuta: l’omessa produzione da parte dell’operatore economico della dichiarazione di impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva.</strong><br />
La correttezza della prospettiva sostenuta può essere apprezzata prendendo in esame un’ulteriore questione che, sempre in tema di soccorso istruttorio, è stata portata all’attenzione della giurisprudenza: si tratta, in particolare, dell’ipotesi di omessa produzione da parte dell’operatore economico della dichiarazione di impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva nel caso di aggiudicazione. Una sottoclasse di tale ipotesi è quella in cui il partecipante si presenta in RTI e l’impegno a rilasciare la fideiussione definitiva riguardi la sola mandataria e non le mandanti.<br />
In proposito si ricorda come l’art. 93, comma 8, del Codice dei contratti pubblici preveda espressamente la comminatoria di esclusione. In tale caso ci si aspetterebbe di trovare una giurisprudenza univoca sull’impossibilità di attivare il soccorso istruttorio. Invece, e in modo sorprendente, si registrano sul punto oscillazioni giurisprudenziali. Il TAR Lazio, Sez. Prima Ter, ha statuito chiaramente che nelle ipotesi in precedenza fatte non è attivabile alcun soccorso istruttorio, trattandosi di mancanza di un documento richiesto dalla legge a pena di esclusione<a title="" href="#_ftn23">[23]</a>. Esiste però anche un altro orientamento giurisprudenziale secondo il quale <em>“la mancata previsione nella cauzione provvisoria presentata in sede di gara dell’impegno a rilasciare la cauzione definitiva a tutte le partecipanti ad un RTI consiste in una mera incompletezza che ben si presta ad essere regolarizzata con una successiva dichiarazione del garante su richiesta della stazione appaltante di estensione soggettiva della garanzia in questione. Sotto il profilo evidenziato la carenza ha dunque natura meramente formale, cui non corrisponde alcuna inaffidabilità sul piano sostanziale</em>”<a title="" href="#_ftn24">[24]</a>.<br />
È pur vero che il caso deciso ricadeva sotto la pregressa disciplina contenuta nel D.Lgs. 163/2006. Tuttavia esso ha una rilevanza anche in vigenza dell’odierno quadro normativo, ove si consideri che l’art. 75, comma 8, dell’abrogato Codice dei contratti pubblici prevedeva, analogamente a quanto dispone oggi il nuovo Codice, l’esclusione dalla gara nel caso in cui la cauzione provvisoria non fosse corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione. Si profila dunque un potenziale contrasto giurisprudenziale che certamente non contribuisce a facilitare l’operare delle stazioni appaltanti.<br />
Ebbene, in ragione di quanto detto, l’orientamento preferibile, contrario all’attivazione del soccorso istruttorio, dovrebbe essere quello espresso dal TAR Lazio per le seguenti ragioni: (i) l’art. 93, comma 8, del Codice dei Contratti pubblici è chiarissimo nell’affermare che l’omessa produzione in sede di partecipazione alla gara dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva è accompagnato dalla sanzione dell’esclusione; (ii) la Corte di Giustizia afferma che l’operatore economico che incorre nell’inadempimento di un obbligo chiaramente previsto dalla norma debba essere escluso se la norma medesima commina tale sanzione; (iii) l’art. 93, comma 8, del Codice dei contratti pubblici costituisce una disposizione chiara che non pone significativi problemi interpretativi.</p>
<p><strong>13. La tutela dell’affidamento nelle ipotesi di dalla mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione.</strong><br />
Quelli sinora esaminati riguardano casi in cui l’esclusione del ricorso al soccorso istruttorio fa leva sull’esistenza di una disposizione del codice che, prevedendo una specifica causa di esclusione dell’operatore economico per una qualche omissione documentale, integra una fattispecie derogatoria al generale principio, contenuto nell’art. 83, comma 9, che tutto è regolarizzabile.<br />
Il richiamato principio affermato dalla Corte di Giustizia trova però applicazione anche quando a venire in rilievo sia esclusivamente l’applicazione dell’articolo da ultimo citato. Un caso particolarmente interessante in tal senso è costituito dalla mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione. In tale evenienza viene integrata la fattispecie dell’irregolarità essenziale insanabile in quanto si tratta di una carenza della documentazione che non consente l’individuazione del contenuto della domanda o del soggetto responsabile della stessa, di cui parla l’ultimo periodo dell’art. 83, comma 9? Ovvero viene integrata l’ipotesi della mancanza di un elemento afferente l’offerta tecnica e quella economica?<br />
Secondo il giudice amministrativo non viene integrata né l’una né l’altra fattispecie, sicché l’omessa sottoscrizione della domanda di partecipazione può ben essere oggetto di soccorso istruttorio<a title="" href="#_ftn25">[25]</a>, purché ricorrano circostanze tali da consentire di risalire alla paternità del documento. Nel caso di specie il giudice amministrativo ha rinvenuto tali circostanze nell’inoltro della domanda di partecipazione a mezzo PEC con richiesta di ricevuta di ricezione completa all’indirizzo della stazione appaltante.<br />
La pronuncia richiamata risulta emblematica nella prospettiva della riflessione svolta. Ed infatti dalla stessa si ricava che anche quando la sanzione dell’esclusione non sia contenuta in un obbligo o un divieto, ma debba essere ricavata attraverso un’operazione interpretativa (che nella specie riguarda la riconducibilità della fattispecie ad un’ipotesi di carenza della documentazione che non consente l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa e dunque, in ultimo, ad un’irregolarità essenziale non sanabile) il principio di affidamento costituisce comunque la regola fondamentale per la definizione della questione.<br />
Dalla posizione espressa dal TAR Lazio si possono peraltro ricavare indicazioni utili applicabili in fattispecie analoghe. Se infatti la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio, in quanto tale mancanza non è elemento che afferisce all’offerta economica e tecnica, né elemento che impedisce la riconduzione al suo autore purché vi siano indizi a supporto di tale riconducibilità, ne discende che anche un offerta tecnica non firmata ovvero un offerta economica non firmata devono ricevere lo stesso trattamento. Da ciò discende altresì che il soccorso istruttorio può essere attivato lungo tutto l’arco di svolgimento della procedura (dopo ad esempio l’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica e l’offerta economico ovvero anche in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta)<a title="" href="#_ftn26">[26]</a>.</p>
<div>
<div><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Tale pronuncia viene richiamata in Cons. St., Sez. V, 30 giugno 2017, n. 3180; Cons. St., Sez. V, 11 maggio 2017, n. 2199, Cons. St., Sez. V, 18 gennaio 2017, n. 194.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Gli oneri della sicurezza, sia negli appalti di lavori che in quelli di servizi e forniture, sono distinti tra: (i) oneri, non soggetti a ribasso, finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze (che devono essere quantificati e individuati dalla stazione appaltante nel DUVRI) ed oneri concernenti i costi specifici connessi con l’attività delle imprese, che devono essere indicati dalle stesse nelle rispettive offerte e che sono, pertanto, aperti al confronto concorrenziale, con il conseguente onere per la stazione appaltante di valutarne la congruità (anche al di fuori del procedimento di verifica delle offerte anomale) rispetto all’entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura (così ANAC, Parere n. 77 del 9 maggio 2013).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Cons. St., Sez. V, 21 novembre 2017, n. 5390; Sez. V, 02 novembre 2017, n. 5076; Sez. III, 10 ottobre 2017, n. 4682. La questione della regolarizzazione tramite soccorso istruttorio della mancata indicazione separata degli oneri di sicurezza aziendale è peraltro questione particolarmente annosa in giurisprudenza, anche in ragione degli orientamenti non sempre coincidenti espressi dagli organi giurisdizionali a livello nazionale ed europeo. In particolare, con le decisioni nn. 3 e 9 del 2015, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha escluso la sanabilità con il soccorso istruttorio dell’omissione dell’indicazione degli oneri di sicurezza aziendale, sul rilievo che essa si risolverebbe in un’inammissibile integrazione postuma di un elemento essenziale dell’offerta. Successivamente, l’Adunanza Plenaria, con sentenza n. 19 del 24 maggio 2016, ha rivisto tale orientamento, enunciando il principio di diritto secondo cui per le gare bandite anteriormente all&#8217;entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nelle ipotesi in cui l&#8217;obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza aziendale non sia stato specificato dalla legge di gara, e non sia in contestazione che dal punto di vista sostanziale l’offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale, l’esclusione del concorrente non può essere disposta se non dopo che lo stesso sia stato invitato a regolarizzare l’offerta dalla stazione appaltante nel doveroso esercizio dei poteri di soccorso istruttorio.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> A. Ruffini, <em>Oneri di sicurezza e soccorso istruttorio. La Plenaria torna sulla questione</em>, in Urbanistica e appalti, 2016, 12, p. 1359 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> Sul punto S. Pugliatti, <em>Gli istituti del diritto civile</em>, ora in Id., <em>Scritti giuridici</em>, Vol. II, Milano, 2010, p. 767, osserva che “<em>La differenza tra principi e norme sta nella rispettiva </em>posizione: <em>quelli, si direbbe, formano il sottostrato del sistema; queste, invece, stanno alla superficie: ma gli uni e le altre sono destinate alla disciplina della convivenza dei singoli in società. Soltanto, è da tener presente che, di regola, le norme hanno applicazione </em>diretta<em>, mentre i principi di applicano </em>indirettamente<em>, insieme alle norme o attraverso le norme: vale a dire non trovano applicazione autonoma, ma adempiono alla loro funzione operando come motivi ispiratori e vivificatori delle norme giuridiche</em>”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> Cons. St., Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3847, ove si osserva che “<em>l’art. 46 comma 1 bis D.Lgs. n. 163 del 2006 nel prevedere che i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione, oltre a quelle indicate dallo stesso comma 1 bis, è chiaramente volto a favorire la massima partecipazione alle gare attraverso il divieto di un aggravio del procedimento e mira a correggere quelle soluzioni che sfociavano in esclusioni derivanti da violazioni puramente formali (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 29 luglio 2015 n. 3750)</em>”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> È stato riconosciuto in giurisprudenza che, anteriormente alla novella del 2014, l’omessa (integrale) allegazione di un documento o di una dichiarazione richiesti a pena di esclusione non potesse considerarsi alla stregua di un’irregolarità sanabile, non essendone consentita l’integrazione postuma, che si sarebbe tradotta in una violazione dei termini massimi di presentazione dell’offerta e, in definitiva, in una violazione del principio di parità delle parti (cfr. sul punto Cons. St, Ad. Plen., 30 luglio 2014, n. 16 e 25 febbraio 2014, n. 9): così TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 18 maggio 2016, n. 829.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> In giurisprudenza si riscontra altresì una recente apertura alla possibilità di integrazione di parti essenziali dell’offerta quando la carenza è dovuta alla scarsa chiarezza della <em>lex specialis</em> di gara. Il Consiglio di Stato ha infatti avuto modo di affermare come “<em>l’esercizio del soccorso istruttorio trovi, nel nostro ordinamento, il proprio limite nel principio di autoresponsabilità (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 4 ottobre 2016, n. 4081; Cons. St., Ad. plen., 29 febbraio 2016, n. 5; Cons. St., Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9), secondo cui esso non può sanare carenze documentali, anche aventi portata “sostanziale”, dell’offerta tecnica ed economica allorché dette lacune siano ascrivibili a condotta della concorrente, al cospetto di previsioni della legge e del bando chiare e inequivoche, e non già quando la lex specialis e la stessa Amministrazione, in sede di chiarimenti, si pongano in netto contrasto con le previsioni di legge ed omettano di indicare e richiedere elementi essenziali dell&#8217;offerta</em>”. Da ciò si ricava quindi che l’amministrazione che “<em>consenta al concorrente, mediante l’esercizio del soccorso istruttorio, di sanare una lacuna dell’offerta dovuta non alla violazione di obblighi di diligenza da parte di questo, rivenienti il loro fondamento negli artt. 2 e 97 Cost. (v., sul punto, ancora Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9), ma solo ed esclusivamente dalle illegittime previsioni della legge di gara […], non solo non viola i principî del soccorso istruttorio, ma consente il ripristino della legalità violata senza ledere il bene della par condicio competitorum che anzi, come ora si dirà, ne esce rafforzato</em>”. In buona sostanza, “<em>i fondamentali principi di tutela dell’affidamento, massima partecipazione e proporzionalità consentono senz’altro l’integrazione postuma dell’offerta, giacché &#8211; diversamente opinando &#8211; si finirebbe per delineare un sistema di affidamento del tutto illogico e non conforme alle esigenze di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa</em>”: così Cons. St., Sez. III, 7 luglio 2017, n. 3364.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> Sia consentito il rinvio a S. Dettori, <em>Il ruolo dei principi nella disciplina dei contratti pubblici</em>, in Nuove Autonomie, Rivista di diritto pubblico, Anno XXI, Nuova serie, 2/2012.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> Quanto osservato vale peraltro sia che per bilanciamento dei principi in conflitto si intenda la ricerca di un punto di equilibrio tra gli stessi, con un sacrificio parziale di entrambi, sia che invece si intenda come esito di un’operazione in esito alla quale uno dei principi venga sacrificato a discapito dell’altro. Intende il bilanciamento dei principi in tale ultimo senso R. Guastini, <em>Principi di diritto e discrezionalità giudiziale</em>, in AA.VV., <em>Interpreta­zione e diritto giurisprudenziale. Regole, modelli, metodi</em>, Torino 2002, p. 349 ss., secondo cui il bilanciamento consiste nell’istituire tra i principi o diritti in conflitto una “gerarchia assiologica mo­bile”, ossia una relazione di valore istituita non dalle fonti, ma dall’interprete, mediante un giudizio di valore. Attraverso tale giudizio, che non può che essere connotato da soggettività, si accorderebbe ad uno dei due principi confliggenti un maggior valore rispetto all’altro, determinandone la prevalenza.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> D’altra parte la possibilità stessa di rinvenire un criterio di bilanciamento tra principi in conflitto in una regola di diritto positivo sembra scartata in dottrina. Sul punto, G. Pino, <em>Teoria e pratica del bilanciamento: tra liber­tà di manifestazione del pensiero e tutela dell’identità personale</em>, in Danno e responsabilità, 6, 2003, p. 580; B. Celano, <em>Giustizia procedurale pura e teoria del diritto</em>, in M. Basciu (a cura di), <em>Giustizia e procedure. Dinamiche di legittimazione tra Stato e società internazionale</em>, Milano, 2002, pp. 101-142.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> La Plenaria n. 19/2016 richiama in particolare la propria precedente pronuncia n. 9/2014, n. 9, la quale (richiamando a sua volta sul punto le proprie precedenti sentenze 5 luglio 2012, n. 26; 13 giugno 2012, n. 22): (i) con riferimento al principio di tassatività delle cause di esclusione previsto dall’art. 46, comma 1-bis, D.Lgs. 163/2006, ha testualmente affermato che “<em>la nuova disposizione deve essere intesa nel senso che l’esclusione dalla gara è disposta sia nel caso in cui il codice, la legge statale o il regolamento attuativo la comminino espressamente, sia nell’ipotesi in cui impongano “adempimenti doverosi” o introducano, comunque, “norme di divieto” pur senza prevedere espressamente l’esclusione</em>”; (ii) con riferimento al principio di etero-integrazione della <em>lex specialis</em> ha chiarito che, se il bando è silente, “<em>in tal caso la portata imperativa delle norme che prevedono tali adempimenti conduce, ai sensi dell’art. 1339 c.c., alla etero integrazione del bando e successivamente, in caso di violazione dell’obbligo, all&#8217;esclusione del concorrente</em>”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> In tal senso, ad esempio, A. Bartolini, <em>La nullità del provvedimento nel rapporto amministrativo</em>, Torino, 2002, p. 186 ss., che muovendo la sua riflessione dalla considerazione della mancanza di un significato univoco di norma imperativa, nutre perplessità sulla possibilità di considerare come imperative tutte le norme di diritto pubblico, in ragione del fatto, tra l’altro, che l’attività discrezionale delle pubbliche amministrazioni presuppone uno spazio di libertà nella regolazione degli interessi. In tale prospettiva giova peraltro richiamare la distinzione tra imperativi categorici ed ipotetici: i primi “<em>sono quelli che prescrivono un’azione buona in se stessa, cioè un’azione buona in senso assoluto, che deve essere compiuta </em>senza condizioni<em>, ovvero con nessun altro fine che il compimento dell’azione in quanto azione doverosa</em>”; i secondi “<em>sono quelli che prescrivono un’azione buona per raggiungere un fine, cioè un’azione che non è buona in senso assoluto, ma è buona soltanto se si vuole, o si deve, raggiungere un certo fine, e quindi viene compiuta condizionatamente al raggiungimento del fine</em>”: così N. Bobbio, <em>Teoria generale del diritto</em>, Torino, 1993, pp. 66-67.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> Su tale distinzione, S. Pugliatti, <em>Scritti giuridici</em>, Vol. II, cit, p. 764, che peraltro osserva come “<em>se la sanzione è un elemento costitutivo essenziale delle norme giuridiche, parlare di norme giuridiche imperfette, cioè prive di quell’elemento essenziale, è commettere un errore terminologico e consacrare una contraddizione logica, poiché non si dovrebbe parlare di norme </em>giuridiche imperfette, sibbene di norme <em>non giuridiche</em>”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a> Sul punto, Cons. St., Sez. III, 7 luglio 2017, n. 3364.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> La letteratura in tema di affidamento nel diritto amministrativo è ovviamente amplissima. Senza pretesa di completezza, ci si limita a rinviare, a livello monografico, a F. Merusi, <em>L’affidamento del cittadino</em>, Milano, 1970; F. Manganaro, <em>Principio di buona fede e attività delle amministrazioni pubbliche</em>, Napoli, 1995; S. Antoniazzi, <em>La tutela del legittimo affidamento del privato nei confronti della pubblica amministrazione</em>, Torino, 2005; M. Gigante, <em>Mutamenti nella regolazione dei rapporti giuridici e tutela dell’affidamento</em>, Milano, 2008.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> L’affermazione dal parte della Corte di Giustizia del canone del <em>clare loqui </em>nell’ambito della disciplina degli appalti pubblici non è peraltro una novità. In giurisprudenza, di recente Cons. St., Sez. V,19 febbraio 2018, n. 1037, ove si osserva che il principio del <em>clare</em><em> loqui</em> “<em>impone alla stazione appaltante di indicare gli oneri procedurali a carico dei concorrenti e di non indurli in errore con prescrizioni ambigue e poco chiare</em>”. Nel medesimo senso, Cons. St., Sez. III, 07 febbraio 2018, n. 783, secondo cui l’obbligo del <em>clare loqui</em> grava sulla stazione appaltante “<em>e non può essere compensato addossando ai concorrenti un onere di attenzione, diligenza e prudenza aggiuntivo per far fronte alle carenze degli atti di gara, neppure sanate in corso di procedura, né può essere evocato il principio dell’eterointegrazione richiamato dal TAR, alla luce dei principi della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE</em>”. Il medesimo principio è affermato anche dalla Cassazione: “<em>L&#8217;obbligo del clare loqui, e cioè di comunicare alle parti tutte le cause di invalidità negoziale di cui abbia o debba avere conoscenza, è imposto all&#8217;Amministrazione &#8211; anche in ragione della sua funzione istituzionale di rappresentanza e, quindi, di protezione degli interessi di coloro che entrano in rapporti con essa &#8211; non solo nell’ambito del procedimento di formazione del contratto secondo il modulo privatistico della trattativa privata, ma anche nel procedimento di evidenza pubblica, a tutela dell’affidamento delle imprese concorrenti nel rispetto delle prescrizioni della lex specialis</em>” (Cass. Civ., Sez. I, 12 maggio 2015, n. 9636).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> La posizione critica al brocardo <em>in claris non fit interpretatio</em> è espressa già da E. Betti, <em>L’interpretazione della legge e degli atti giuridici</em>, Milano, 1949, p. 283, il quale aveva già avuto modo di mettere in luce l’“<em>equivoco consistente nello scambiare la logica del diritto con la logica formale e nel ridurre il compito dell’interpretazione a un’operazione di sussunzione sillogistica somigliante nel suo rigido automatismo alle operazioni aritmetiche</em>”. Più di recente, sempre in senso critico, P. Perlingeri, <em>L’interpretazione della legge come sistematica ed assiologica. Il brocardo in claris non fit interpretatio, il ruolo dell’art. 12 disp. prel. codice e la nuova scuola dell’esegesi</em>, in <em>Scritti in onore di Angelo Falzea</em>, vol. I, Milano, 1991, p. 529 ss; A. Morace Pinelli, In claris non fit interpretatio: <em>un brocardo che non trova asilo nel nostro ordinamento giuridico</em>, in Giur. it., 1993, I, p. 1164 ss.; G. Tarello, <em>Orientamenti analitico-linguistici e teoria dell’interpretazione</em>, in <em>Riv. trim. dir e proc. civ.</em>, 1971, I, p. 5. Sulla distinzione tra attività interpretativa ed applicativa dell’enunciato normativo, si rimanda, per tutti, a R. Guastini, <em>Le fonti del diritto e l’interpretazione</em>, Milano, 1993.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> Così F. Viola, G. Zaccaria, <em>Diritto e interpretazione</em>, cit., pp. 225-226, ove si osserva che “<em>la giuridicità degli enunciati non si trova già contenuta nei medesimi, ma va necessariamente cercata al di là di essi, in una serie di elementi contestuali di sfondo, che si collocano al di là delle parole, oltre il mero livello linguistico-grammaticale</em>”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> M. Monteduro, <em>Interpretazione del bando</em>, in L.R. Perfetti (a cura di), <em>Repertorio degli appalti pubblici</em>, II, Padova 2005, p. 764 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a> <em>Ex multis</em>, Cons. St., Sez. V, 29 aprile 2010, n. 2459. La questione è naturalmente assai complessa, finendo per riguardare lo stesso metodo giuridico. Sul tema appaiono peraltro emblematiche le considerazioni svolte da F. Viola, G. Zaccaria, <em>Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto</em>, Roma-Bari, 1999, p. 223 ss., ove si osserva che “<em>nell’ermeneutica giuridica contemporanea si è diffuso un certo scetticismo</em>” circa l’efficacia della classica distinzione di Savigny, fondata sui quattro elementi dell’interpretazione (grammaticale, logico, storico e sistematico).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> Sul tema generale della certezza del diritto la letteratura è naturalmente vasta e stratificata nel tempo: oltre al noto saggio di F. LOPEZ DE OÑATE, <em>La certezza del diritto</em>, Milano, 1968, per tutti, M. CORSALE, <em>Certezza del diritto</em>, in Enc. giur., VI, Roma 1988; F. RIMOLI, <em>Certezza del diritto e moltiplicazione delle fonti</em>, in L. MENGONI , F. MODUGNO , F. RIMOLI, <em>Sistema e problema. Saggi di teoria dei sistemi giuridici</em>, Torino, 2003, p. 243 ss.; nella dimensione dell’attività amministrativa, F. MERUSI, <em>La certezza dell’azione amministrativa fra tempo e spazio</em>, in Dir. amm., 2002, p. 527 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a> TAR Lazio, Sez. Prima Ter, 18 gennaio 2017, n. 878.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a> Cons. St., Sez. V, 5 giugno 2017, n. 2679.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref25">[25]</a> TAR Salerno, Sez. I, 6 giugno 2017.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref26">[26]</a> Un altro caso molto interessante trattato dalla giurisprudenza è se possa formare oggetto di soccorso istruttorio la mancanza di una dichiarazione che attiene all’effettiva capacità produttiva dell’operatore economico. Il caso riguardava un appalto avente ad oggetto il servizio di refezione scolastica per le scuole ubicate nel territorio comunale. L’art. 7 del Capitolato richiedeva che l’operatore economico dovesse indicare l’ubicazione e le caratteristiche di almeno un proprio centro di produzione pasti per la fornitura di pasti in caso d’emergenza ossia nell’ipotesi che i centri di cottura comunali non fossero in condizioni di funzionare. Di tale centro doveva essere dichiarata l’effettiva capacità produttiva suddivisa in tipologie di produzione (ristorazione scolastica, aziendale, ospedaliera). Sempre nel Capitolato si chiedeva che il centro di produzione di emergenza dovesse essere ubicato in un’area tale da assicurare che il tempo di percorrenza per la consegna dei pasti nei plessi scolastici non dovesse superare il tempo massimo di 30 minuti. Infine nel caso in cui il centro di produzione non fosse in proprietà dell’operatore economico, quest’ultimo doveva allegare il contratto o l’atto di impegno attestante la disponibilità di un centro cottura. Come si è comportata la giurisprudenza? Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, pur non potendosi negare che le dichiarazioni previse nel Capitolato <em>“mirano sostanzialmente a garantire la stazione appaltante della complessiva affidabilità dei concorrenti quanto alla loro idoneità di assicurare comunque lo svolgimento del servizio loro affidato &#8230; non può nondimeno negarsi che l’eventuale incompletezza o insufficienza della dichiarazione … non può comportare l’esclusione dalla gara” </em>(Cons. St., Sez. V, 30 giugno 2017, n. 3180). Da tale decisione si ricava dunque che anche le dichiarazioni relative al possesso di un fattore di produzione necessario alla corretta esecuzione del contratto d’appalto non fanno parte dell’offerta tecnica né influiscono sul contenuto della stessa rendendola incerta. La loro mancanza dunque deve essere considerata sempre sanabile attraverso il ricorso al soccorso istruttorio.</div>
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<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/riflessioni-a-margine-del-principio-di-affidamento-nel-soccorso-istruttorio-saggio-di-metagiurisprudenza/">Riflessioni a margine del principio di affidamento nel soccorso istruttorio Saggio di metagiurisprudenza</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Accesso ai documenti di esecuzione dell’appalto pubblico e tutela dell’operatore economico non aggiudicatario</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/accesso-ai-documenti-di-esecuzione-dellappalto-pubblico-e-tutela-delloperatore-economico-non-aggiudicatario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 17:42:01 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/accesso-ai-documenti-di-esecuzione-dellappalto-pubblico-e-tutela-delloperatore-economico-non-aggiudicatario/">Accesso ai documenti di esecuzione dell’appalto pubblico e tutela dell’operatore economico non aggiudicatario</a></p>
<p>Sommario: 1. Delimitazione del tema di riflessione. 2. La prima difficoltà: il frastagliato quadro normativo di riferimento. 3. L’ambito di applicazione oggettivo: l’accessibilità dei documenti relativi alla fase di esecuzione dell’appalto. 4. Prime considerazioni (critiche) sulla posizione sostenuta dalla giurisprudenza. 6. L’aporia giurisprudenziale. 7. L’interesse alla verifica della corretta esecuzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/accesso-ai-documenti-di-esecuzione-dellappalto-pubblico-e-tutela-delloperatore-economico-non-aggiudicatario/">Accesso ai documenti di esecuzione dell’appalto pubblico e tutela dell’operatore economico non aggiudicatario</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/accesso-ai-documenti-di-esecuzione-dellappalto-pubblico-e-tutela-delloperatore-economico-non-aggiudicatario/">Accesso ai documenti di esecuzione dell’appalto pubblico e tutela dell’operatore economico non aggiudicatario</a></p>
<p>Sommario: 1. Delimitazione del tema di riflessione. 2. La prima difficoltà: il frastagliato quadro normativo di riferimento. 3. L’ambito di applicazione oggettivo: l’accessibilità dei documenti relativi alla fase di esecuzione dell’appalto. 4. Prime considerazioni (critiche) sulla posizione sostenuta dalla giurisprudenza. 6. L’aporia giurisprudenziale. 7. L’interesse alla verifica della corretta esecuzione contrattuale nel prisma del dovere d’ufficio dell’amministrazione. 8. L’irrilevanza della discrezionalità amministrativa nella vicenda della risoluzione contrattuale ai fini della definizione dell’interesse del richiedente l’accesso. 8. La svolta dell’accesso civico generalizzato.</p>
<p><strong>1. Delimitazione del tema di riflessione.</strong><br />
La materia degli appalti pubblici costituisce un segmento dell’agire amministrativo tradizionalmente assai sensibile al tema della trasparenza e dunque a quello dell’accesso alla documentazione amministrativa. Se peraltro la pubblicità delle operazioni di gara e dei relativi atti adottati dalla stazione appaltante è principio pressoché inderogabile della materia, che trova oggi espressa declinazione positiva nell’art. 29 del Codice dei contratti pubblici, quello dell’accesso alla documentazione amministrativa – e segnatamente alla documentazione prodotta dai concorrenti a corredo della propria offerta – è tema discusso, che continua ad ingenerare un copioso contenzioso e che dunque presenta problematiche che non possono dirsi completamente risolte<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>.<br />
Le riflessioni che seguiranno saranno peraltro concentrate su un peculiare profilo della tematica in questione, ossia quello relativo all’accessibilità della documentazione concernente la fase di esecuzione dell’appalto da parte dell’operatore economico che in sede di aggiudicazione si è classificato immediatamente dietro l’aggiudicatario.<br />
Evidenzio fin da subito le problematiche sul tappeto. In via generale: a) l’applicazione della disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi alla fase contrattuale dell’appalto; b) l’accessibilità in tale fase sia degli atti riguardanti la conclusa procedura ad evidenza pubblica, sia di quelli strettamente concernenti l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Nella specie: c) il riconoscimento in tali ipotesi della legittimazione attiva dell’operatore economico collocato in graduatoria in posizione immediatamente successiva a quella dell’aggiudicatario divenuto contraente.<br />
Le prime due questioni riguardano evidentemente l’ambito oggettivo di applicazione della disciplina dell’accesso al segmento dell’esecuzione dell’appalto; il punto sub c) esaurisce invece il tema dell’ambito soggettivo di applicazione della medesima disciplina. Alle suddette questioni ne è peraltro strettamente connessa un’altra, ossia quella relativa alla possibilità dell’operatore economico non aggiudicatario di ottenere tutela giurisdizionale a fronte del mancato o non corretto adempimento contrattuale, quando, ovviamente, tale inadempimento (o tale non corretto adempimento) mostri la non veridicità ovvero la concreta inattendibilità o inapplicabilità dell’offerta presentata in gara dall’aggiudicatario o comunque delle dichiarazioni dallo stesso rese in tale sede.</p>
<p><strong>2. La prima difficoltà: il frastagliato quadro normativo di riferimento.</strong><br />
La risoluzione delle questioni che si sono poste rende opportuno un breve inquadramento delle fonti normative che disciplinano l’accesso ai documenti nella materia degli appalti pubblici. Ciò in quanto – lo si vedrà – i primi significativi profili problematici si pongono proprio a partire dall’applicazione di disposizioni di legge che, nel regolamentare a diversi livelli l’istituto dell’accesso alla documentazione amministrativa, si differenziano però per presupposti ed ambito di applicazione.<br />
È peraltro noto che l’accesso ai documenti relativi all’affidamento dei contratti pubblici è innanzitutto regolato da una normativa di settore. L’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 detta infatti una disciplina speciale dell’istituto, che trova giustificazione nella peculiarità del segmento dell’agire amministrativo definito dalla materia degli appalti pubblici, ove a fronte di una generale (e sempre più forte) esigenza di trasparenza, si collocano altrettanto sentite esigenze di protezione di determinati interessi pubblici e privati (il corretto svolgimento della procedura di gara e, d’altra parte, la segretezza delle offerte presentate dai partecipanti alla competizione)<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>. D’altra parte, nello stesso art. 53 si fa espresso rinvio, per quanto non espressamente previsto nel Codice, agli articoli 22 e seguenti della legge sul procedimento amministrativo e dunque alla disciplina generale in materia di accesso alla documentazione amministrativa ivi prevista. Come peraltro già ricordato, il nuovo Codice dei contratti pubblici amplia notevolmente l’ambito di applicazione degli obblighi di trasparenza con la previsione contenuta nell’art. 29, attraverso cui si impone la pubblicazione di tutti gli atti relativi alla programmazione ed all’affidamento di contratti pubblici sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente”. La disposizione in questione fa peraltro espresso riferimento ad un’ulteriore fonte normativa, richiamando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013, che come noto ha operato un riordino delle regole in materia di trasparenza amministrativa, introducendo, tra l’altro, il cosiddetto accesso civico, nella forma “semplice” o “generalizzata” aggiunta con il D.Lgs. 97/2016.<br />
Al fine della risoluzione delle problematiche che la materia dell’accesso pone nell’ambito dei contratti pubblici è dunque necessario tenere conto di tutte tali fonti normative e del necessario coordinamento tra le stesse: della disciplina speciale contenuta nel Codice dei contratti e, per l’espresso richiamo da questa operato, della disciplina generale contenuta nella legge sul procedimento amministrativo e nel D.Lgs. 33/2013, come riformato dal D.Lgs. 97/2016.</p>
<p><strong>3. L’ambito di applicazione oggettivo: l’accessibilità dei documenti relativi alla fase di esecuzione dell’appalto.</strong><br />
Le prime due questioni che si sono preliminarmente poste riguardano la possibilità di ricomprendere nell’ambito oggettivo di applicazione della disciplina in esame la richiesta di accesso ai documenti amministrativi relativi alla fase di esecuzione dell’appalto. In tale tipologia di documentazione rientrano innanzitutto gli atti riguardanti le prestazioni svolte dall’appaltatore, ossia gli atti che attestano lo stato di avanzamento dell’esecuzione e la conformità di quanto eseguito rispetto al contenuto contrattuale e di conseguenza a quanto dall’aggiudicatario offerto in sede di gara.<br />
Il punto di partenza della riflessione sull’argomento non può che essere dato dall’analisi del dato normativo contenuto nel Codice dei contratti pubblici, il cui richiamato art. 53, primo comma, prevede che: “<em>Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241</em>”. La norma prevede dunque espressamente l’accessibilità della documentazione relativa alla fase di esecuzione del contratto di appalto.<br />
A tale conclusione si potrebbe comunque giungere anche in considerazione dell’amplissima nozione di documento amministrativo contenuta nell’art. 22, lett. d), della L. 241/1990: come è infatti noto l’unico limite all’accesso contenuto in tale disposizione è che si tratti di documenti concernenti attività di pubblico interesse. Ebbene ritengo che non sia necessario spendere troppe parole per mostrare come tale presupposto sia integrato quando a venire in rilievo sia l’attività di esecuzione di un appalto pubblico<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>.<br />
Né la richiamata norma del D.Lgs. 50/2016, né la nozione di documento amministrativo di cui alla legge sul procedimento operano peraltro alcuna limitazione con riguardo al soggetto che ha adottato l’atto oggetto di richiesta di accesso. In tal senso, sempre in via di principio, debbono dunque considerarsi accessibili sia gli atti adottati dalla stazione appaltante, sia quelli prodotti dall’appaltatore<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>.</p>
<p><strong>3. L’ambito soggettivo di applicazione della disciplina: la posizione della giurisprudenza sull’interesse ad accedere alla documentazione relativa alla fase esecutiva dell’appalto.</strong><br />
Le questioni più interessanti si pongono quindi con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione della disciplina in esame e quindi con specifico riguardo alla delimitazione dei soggetti che possono legittimamente pretendere ed ottenere l’esibizione degli atti dell’esecuzione contrattuale. A tal proposito, la posizione tradizionalmente sostenuta dalla prevalente giurisprudenza (pur con le peculiarità di cui si dirà nel prosieguo) è quella che ammette in via generale la legittimazione soggettiva all’accesso alla documentazione relativa all’affidamento di un contratto pubblico all’operatore economico che ha partecipato alla procedura, in capo al quale viene dunque riconosciuto il possesso di un interesse qualificato, connotato in tal senso dall’essere diretto, concreto, attuale e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata così come previsto dall’art. 22 della L. 241/1990.<br />
Se tale è la regola generale, l’applicazione della stessa alle fattispecie riguardanti l’accesso agli atti dell’esecuzione contrattuale presenta interessanti peculiarità sulle quali vale la pena indagare. Il tema è proprio quello del riconoscimento della sussistenza dei richiamati elementi di connotazione (e dunque di qualificazione) dell’interesse in capo al richiedente l’accesso.<br />
Al fine dell’inquadramento della problematica ritengo peraltro utile muovere dall’analisi degli orientamenti espressi sul tema dalla giurisprudenza amministrativa. A tal proposito, a fronte di una posizione più restrittiva, che sembra escludere in via di principio la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all’esibizione degli atti relativi alla fase esecutiva di un contratto di appalto, si registra in giurisprudenza una diversa posizione, che invece riconosce tale interesse ogni qualvolta il richiedente l’accesso abbia partecipato alla gara di appalto di cui ha impugnato l’esito e la documentazione richiesta sia strumentale a supportare eventuali motivi di censura ovvero comunque a provare l’originaria inadeguatezza dell’offerta aggiudicataria della gara<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>.<br />
In particolare, a sostegno del primo orientamento (l’esclusione <em>tout court</em> dell’accessibilità degli atti dell’esecuzione contrattuale) si riscontra in giurisprudenza l’affermazione che eventuali carenze del progetto definitivo (oggetto di richiesta di accesso) “<em>non possono in alcun modo configurarsi come attinenti all’azione amministrativa, ma rifluiscono nella dinamica contrattuale</em>”, cui è evidentemente estraneo il richiedente l’accesso, in capo al quale non può di conseguenza configurarsi alcun effetto diretto o indiretto e tanto meno alcun pregiudizio<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>.<br />
Trova però maggiore riscontro in giurisprudenza la diversa posizione che, come detto, ammette la possibilità di accedere agli atti dell’esecuzione contrattuale dell’appalto qualora questi siano funzionali alla definizione del giudizio instaurato dal richiedente avverso l’aggiudicazione della gara<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>. L’orientamento in questione appare peraltro chiaro in una recente pronuncia resa dal TAR Piemonte<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>: “<em>In applicazione dei principi generali in tema di accesso, ai sensi degli artt. 22-ss. della L. n. 241 del 1990, l’interesse può essere riconosciuto in capo all’impresa seconda classificata che abbia impugnato gli atti di gara, quando l’istanza sia volta a provare l’inadeguatezza dell’offerta dell’aggiudicataria (Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2009 n. 1115); allo stesso modo, l’interesse alla visione del contratto può sussistere, per verificarne la corrispondenza esatta all’oggetto della gara, nel rispetto del principio di par condicio (Cons. Stato, sez. VI, 12 marzo 2012 n. 1402). Al contrario, la richiesta di documenti contabili attinenti alla fase esecutiva dell’appalto, per verificare eventuali inadempienze ai fini della risoluzione e del successivo interpello, non presenta la connotazione dell’interesse attuale e concreto ai fini dell’accesso (si veda, su fattispecie analoghe: TAR Veneto, sez. I, 8 agosto 2013 n. 1057; TAR Liguria, sez. II, 19 giugno 2015 n. 580)</em>”.<br />
Nel caso di specie il TAR veniva adito dalla seconda classificata in una gara per l’affidamento del servizio di raccolta, rendicontazione ed accredito degli incassi da parcometri, a seguito del diniego opposto dall’amministrazione alla richiesta di accesso alla documentazione relativa alla fase esecutiva del servizio di “smaltimento della moneta metallica” e, in particolare, alle quietanze dei bonifici effettuati dall’aggiudicataria ed ai flussi informatici.<br />
Il ricorso veniva ritenuto infondato in quanto il raggruppamento di cui era parte la ricorrente non aveva mai impugnato l’aggiudicazione. A sostegno della propria decisione il TAR Piemonte richiama peraltro ulteriore giurisprudenza amministrativa che è interessante analizzare.<br />
In particolare, nella sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato, n. 1115/2009 viene riconosciuto l’interesse dell’operatore economico che si era collocato al secondo posto della graduatoria ad accedere alla documentazione relativa all’esecuzione di un appalto di servizio per la distribuzione del gas metano in un comune. Nella decisione in questione il giudice amministrativo, valorizzando la motivazione dell’istanza di accesso, osserva che: “<em>l’accertamento di eventuali inadempimenti non sarebbe diretto a provocare, o sollecitare, la risoluzione del contratto, per ottenere il subentro nel contratto. La conoscenza dei documenti sarebbe finalizzata a dimostrare, attraverso la prova dell’inadempimento delle prestazioni contrattuali, l’originaria inadeguatezza dell’offerta vincitrice della gara. L’accertamento di questa circostanza sarebbe particolarmente utile nel giudizio amministrativo, attualmente pendente in appello, proposto dall’interessata contro gli atti di aggiudicazione del servizio</em>”. Evidentemente il giudice amministrativo esclude dunque che possa riconoscersi alcun interesse all’accesso se non nei termini in cui la documentazione richiesta (relativa all’esecuzione dell’appalto) rilevi ai fini dirimere la controversia instaurata sulla fase dell’evidenza pubblica. In mancanza di tale presupposto, afferma il Consiglio di Stato, la posizione del richiedente non risulterebbe infatti differenziata da quella del comune cittadino che aspira ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa.<br />
Nella medesima prospettiva si colloca la decisione della VI Sezione del Consiglio di Stato n. 1402/2012 n. 1402, resa su un diniego di accesso agli atti della fase esecutiva di un contratto di appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione della prima fase funzionale della chiusura di un tratto dell’anello ferroviario di Palermo in sotterraneo. La richiesta di accesso veniva formulata dall’operatore economico classificatosi al secondo posto in graduatoria della procedura di gara – la cui legittimità risultava peraltro confermata dal medesimo Consiglio di Stato – e veniva giustificata sulla base della prospettazione di una (imminente o già avvenuta) rinegoziazione delle originarie condizioni dell’affidamento, che avrebbero imposto un nuovo procedimento di aggiudicazione, a cui il richiedente era evidentemente interessato. Il Consiglio di Stato, pur giungendo alla conclusione che nel caso di specie a venire in rilievo sia un’inammissibile controllo generalizzato circa la corretta esecuzione del contratto, afferma però che in via di principio nulla impedisce la legittimazione attiva di un soggetto a prendere visione del contratto stipulato da altro soggetto aggiudicatario, “<em>dovendo un tale contratto corrispondere puntualmente a quanto oggetto di aggiudicazione, con lesione, in caso contrario, dell’interesse protetto dei partecipanti ad una gara di appalto alla sua corretta conclusione, tenuto conto anche della fase strettamente consequenziale (accordo contrattuale conforme al capitolato, posto come base di gara e all&#8217;offerta risultata migliore)</em>”. Nel caso di specie però la richiesta riguardava una serie generalizzata di atti (l’elenco di tutti gli atti e/o documenti relativi all’esecuzione dell’appalto), per i quali apparivano incerti non solo il diretto collegamento con specifiche situazioni giuridicamente rilevanti, ma persino (per quanto riguarda la presunta rinegoziazione) la giuridica esistenza<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>.<br />
Le richiamate decisioni rese rispettivamente dal TAR Veneto e dal TAR Liguria<a title="" href="#_ftn10">[10]</a> sono altresì interessanti, confermando la posizione di chiusura sulla possibilità di riconoscere una legittimazione soggettiva ad accedere alla documentazione relativa alla fase esecutiva dell’appalto in capo all’operatore economico che la richieda nella prospettiva della risoluzione del contratto stipulato tra l’amministrazione e l’aggiudicatario della procedura.<br />
La vicenda sottoposta al giudice veneto riguardava in particolare il diniego opposto alla richiesta di accesso alla documentazione concernente l’esecuzione dei lavori di adeguamento tecnologico e interventi conservativi di un ex convento, aggiudicati a seguito di una procedura aperta indetta dall’Università IUAV di Venezia (verbale di consegna dei lavori, registro di contabilità, stato di avanzamento dei lavori, ordini di servizi, eventuali atti di proroga del termine, etc.). La richiedente, classificatasi anch’essa al secondo posto della graduatoria formatasi in esito alla suddetta procedura, giustificava la propria istanza riferendo di aver appreso informalmente del mancato completamento da parte dell’aggiudicatario esecutore dei lavori suddetti nei termini previsti ed assumendo che tale circostanza avrebbe dovuto comportare l’automatica risoluzione del contratto e, previo scorrimento della graduatoria, la conseguente stipula di un nuovo contratto d’appalto in proprio favore per il completamento dei lavori, ai sensi dell’art. <a href="http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000401301ART141">140</a> del D.Lgs. 163/2006 e del disciplinare di gara.<br />
Sulla questione il Collegio rileva il difetto in capo alla società ricorrente della titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridica tutelata e collegata. Ed infatti, secondo il TAR in esame, “<em>la documentazione richiesta non presenta alcun collegamento attuale e concreto con la posizione giuridica fatta valere dalla ricorrente, dal momento che la circostanza di essersi collocata al secondo posto in graduatoria non ne differenzia l’interesse alla stipula del contratto rispetto a quello di qualunque altro concorrente, e ciò per un duplice ordine di ragioni</em>”: in primo luogo, per la natura certamente discrezionale e non vincolata dell’attivazione della procedura di interpello di cui all’art. 140 dell’abrogato Codice dei contratti pubblici<a title="" href="#_ftn11">[11]</a>, ed in secondo luogo in quanto l’esercizio del potere di risoluzione contrattuale previsto dall’art. 136 del Codice dei contratti “<em>si manifesta come diretta espressione di autotutela che l’ordinamento riconosce eccezionalmente in capo alla stazione appaltante</em>”<em>, </em>donde anche l’apprezzamento della gravità dell’inadempimento e/o della sussistenza delle altre condizioni previste dall’art. 136 presuppone un’attività di natura discrezionale rispetto alla quale la ricorrente non vanta alcun interesse diretto, attuale e concreto.<br />
Il TAR Liguria si pronuncia invece sul diniego opposto da un comune alla richiesta di accesso agli atti di un’esecuzione di un contratto di appalto presentata da un operatore economico escluso dalla gara. In particolare, il richiedente rappresentava il proprio interesse a conoscere gli atti richiesti in quanto utili per le difese davanti al giudice penale, necessari per chiedere il risarcimento dei danni subiti e per fare valere i gravi errori professionali commessi dall’aggiudicatario in fase di esecuzione del contratto. Il Giudice amministrativo rigettava il ricorso ritenendo che nessuna rilevanza potessero avere i documenti richiesti – e di conseguenza nessun interesse potesse vantare il richiedente alla conoscenza degli stessi – per effetto del contenzioso in essere innanzi al TAR per l’esclusione comminata dal Comune. Ed infatti afferma il TAR: (i) il contratto stipulato tra terzi, <em>in quanto res inter alios acta, neque nocet neque prodest</em>; (ii) la circostanza che la richiedente l’accesso si sia costituita parte civile nel procedimento penale relativo a delitti che avrebbero turbato la regolarità della gara non configura un interesse alla conoscenza degli atti successivi relativi all’esecuzione del contratto<a title="" href="#_ftn12">[12]</a>; (iii) quanto al risarcimento del danno, lo stesso riguarderà, ove in ipotesi e in qualsiasi sede provato, la mancata aggiudicazione, onde nuovamente l’irrilevanza della conoscenza della fase esecutiva; (iv) non spetta alla ricorrente fare valere i gravi errori professionali commessi dall’aggiudicatario nella fase di esecuzione del contratto.</p>
<p><strong>4. Prime considerazioni (critiche) sulla posizione sostenuta dalla giurisprudenza.</strong><br />
Dalle richiamate pronunce del giudice amministrativo emerge un quadro certamente limitato rispetto alla possibilità di affermare a livello di principio generale l’accessibilità degli atti di esecuzione di un appalto pubblico. E ciò in quanto, come detto, la giurisprudenza esclude che dal contratto stipulato tra l’amministrazione e l’aggiudicatario della procedura di gara possa derivare per il concorrente secondo in graduatoria un qualche interesse ulteriore rispetto a quello immediatamente collegato all’esistenza di un contenzioso sull’evidenza pubblica che ha portato alla scelta dell’aggiudicatario. L’assunto di partenza della giurisprudenza analizzata è infatti che il contratto d’appalto sia un fatto che riguarda esclusivamente la sfera giuridica delle parti che lo hanno sottoscritto. In buona sostanza gli atti di esecuzione risulteranno accessibili – o meglio il richiedente sarà legittimato a richiederli ed ottenerli – esclusivamente quando ne dimostri l’utilità rispetto alla definizione di questioni che riguardano la procedura di gara e solo dunque in funzione dell’eventuale ribaltamento dell’aggiudicazione che possa aversi in un giudizio già instaurato. Il presupposto dell’interesse qualificato mancherebbe invece quando, in assenza delle suddette condizioni, l’istanza di accesso sia volta alla verifica di eventuali inadempienze dell’esecutore volte a garantire ulteriori tutele al richiedente, prima fra tutte quella che possa aversi con la risoluzione del contratto e, di conseguenza, con il successivo subentro nello stesso dell’operatore economico che si è classificato secondo nella procedura di gara.<br />
Sulla questione appare infatti chiara la posizione espressa dalla giurisprudenza amministrativa: il potere di risoluzione contrattuale, così come quello di interpello corrisponderebbero all’esercizio di un’attività discrezionale a fronte della quale il richiedente l’accesso non vanterebbe alcun interesse diretto, concreto ed attuale ad ottenere la documentazione relativa all’esecuzione contrattuale. In tal senso, dunque, la condizione del richiedente secondo in graduatoria non si differenzierebbe da quella di qualsiasi altro concorrente della procedura ad evidenza pubblica.<br />
Nelle decisioni che si sono esaminate il giudice amministrativo muove dunque da un preciso (ma criticabile) assunto: ossia che con la stipula contrattuale l’appalto entri in una nuova dimensione ontologica che non prevede più alcun collegamento con la procedura (<em>rectius </em>con il procedimento amministrativo) che ha portato all’individuazione dell’affidatario dell’appalto. Su tali basi (e dunque su tale assunto) la giurisprudenza fonda infatti il precipitato giuridico per cui l’interesse di coloro che non si sono aggiudicati la gara non possa andare oltre la procedura medesima, donde l’accesso alla documentazione riguardante l’esecuzione contrattuale potrà dirsi integrato esclusivamente in ragione di un triplice presupposto: (i) la condizione di secondo classificato del richiedente; (ii) l’avvenuta impugnazione degli atti di gara; (iii) la circostanza che l’istanza sia diretta a provare l’inadeguatezza dell’offerta dell’aggiudicataria ovvero la non corrispondenza della stessa all’oggetto della gara.<br />
Ebbene, a me pare che la prospettiva condivisa dalla giurisprudenza amministrativa presti il fianco a più di una critica: essa infatti, in estrema sintesi, consente l’accesso agli atti dell’esecuzione contrattuale dell’appalto quando il richiedente mostri un interesse che guarda al passato e non al futuro.</p>
<p><strong>5. L’interesse a fare valere l’inadempimento o il non corretto adempimento quale interesse autonomo rispetto a quello relativo alla procedura.</strong><br />
L’opportuno approfondimento che la questione impone implica peraltro lo spostamento della riflessione su un livello più generale, che riguarda la natura stessa del diritto di accesso ai documenti e le finalità a cui è volto tale istituto fondamentale del diritto amministrativo. Si tratta di tematiche che da tempo appassionano gli studiosi ed altresì impegnano la giurisprudenza amministrativa. Se quindi non è immaginabile in questa sede alcuna ricostruzione che abbia solo ambizione di completezza, appare comunque possibile richiamare taluni punti fermi su cui vi è generale condivisione, peraltro di recente evidenziati anche dal giudice amministrativo: (i) l’interesse all’accesso ai documenti va valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o all’ammissibilità della domanda giudiziale che gli istanti potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso; (ii) la legittimazione all’accesso non può essere valutata alla stessa stregua di una legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante; (iii) l’apprezzamento sull’utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all’amministrazione destinataria dell’istanza, né allo stesso giudice amministrativo adito con la <em>actio ad exibendum</em>, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario), eventualmente adito dall’interessato, al fine di tutelare l&#8217;interesse giuridicamente rilevante sotteso alla pregressa domanda di accesso<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>.<br />
Tanto ricordato, si è ancora lontani dalla meta. Se infatti l’amministrazione deve limitarsi a verificare “in astratto” l’interesse sotteso alla richiesta di accesso ai documenti, si tratta di accertare in che consista tale verifica e dunque quale possa essere, in tali termini, il contenuto di un “interesse astratto”. Anche su tale punto in giurisprudenza si ritrovano precise indicazioni, pur se solitamente poste a risolvere singole controversie e dunque non in grado di configurare alcun principio generale. Così appare condiviso nelle pronunce dei tribunali amministrativi che “<em>il giudizio sul diritto di accesso non esime da una valutazione circa l’esistenza di una posizione pur sempre differenziata in capo al richiedente, cui deve correlarsi, in termini di concretezza ed attualità, un interesse conoscitivo</em>”. In tal senso, “<em>essere titolare di una situazione giuridicamente tutelata non è condizione sufficiente perché l’interesse rivendicato possa considerarsi “diretto, concreto e attuale”, essendo anche necessario che la documentazione cui si chiede di accedere sia collegata a quella posizione sostanziale, impedendone o ostacolandone il soddisfacimento. L&#8217;ordinamento prevede, infatti, che l&#8217;esibizione dei documenti sia strumentale alla tutela di un interesse concreto e meritevole di tutela e la necessità di un collegamento specifico e concreto con un interesse rilevante impedisce che l’accesso possa essere utilizzato per conseguire improprie finalità di controllo generalizzato sulla legittimità degli atti della P.A</em>” <a title="" href="#_ftn14">[14]</a>.<br />
La posizione giuridica differenziata del richiedente l’accesso è dunque individuata dalla giurisprudenza nell’interesse concreto e meritevole di tutela secondo l’ordinamento. Tale è il significato attribuito alla locuzione “situazione giuridicamente tutelata” di cui all’art. 22 della legge sul procedimento amministrativo. Anche su tale locuzione si è peraltro abbondantemente discusso: giova però ricordare come, sul punto, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato abbia condiviso quanto sostenuto in giurisprudenza circa l’esigenza di riconoscere la legittimazione all’accesso in capo “<em>a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti</em> <em>nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all&#8217;impugnativa dell’atto</em>”<a title="" href="#_ftn15">[15]</a>.<br />
Insomma, da quanto evidenziato in giurisprudenza emerge che: (i) condizione affinché possa configurarsi un interesse ad accedere alla documentazione amministrativa è che la documentazione richiesta sia collegata ad una posizione sostanziale, al cui soddisfacimento (<em>rectius </em>alla cui tutela) è immediatamente funzionale; (ii) tale posizione sostanziale è integrata da un interesse concreto e meritevole di tutela per l’ordinamento; (iii) tale interesse a sua volta si avrà quando gli atti oggetto di accesso siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei confronti del richiedente, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica; (iv) in tal senso il diritto di accesso si configura come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante l’impugnativa dell’atto.</p>
<p><strong>6. L’aporia giurisprudenziale. </strong><br />
Ebbene, a me sembra che quanto in via generale affermato dalla giurisprudenza amministrativa sul tema della legittimazione soggettiva all’accesso ai documenti non trovi esattamente riscontro nella posizione assunta nelle richiamate pronunce del giudice amministrativo in merito alle richieste di accesso agli atti dell’esecuzione contrattuale. Quello che non convince, in particolare, è la limitazione del riconoscimento di un interesse qualificato all’accesso a tali documenti esclusivamente nella prospettiva del loro impiego nel giudizio istaurato dal secondo classificato avverso l’aggiudicazione. Non mi convince, quindi, il mancato riconoscimento di tale interesse quando i documenti in questione vengano richiesti nell’ottica di ulteriori tutele che, come si vedrà, si deve ritenere che l’ordinamento comunque garantisca al secondo classificato, a prescindere dall’impugnazione dell’aggiudicazione ovvero dalla definizione di tale giudizio, anche con esito negativo per il ricorrente. A me pare infatti che parimenti in tali ipotesi sia riconoscibile un interesse che presenti le caratteristiche che la giurisprudenza indica come necessarie al fine dell’affermazione della legittimazione soggettiva all’accesso. E dunque che, in buona sostanza, la condizione di secondo classificato nella procedura ad evidenza pubblica possa integrare una posizione sostanziale a cui è connesso un interesse concreto e meritevole di tutela per l’ordinamento, che può subire concreta lesione dagli atti di esecuzione contrattuale dell’appalto. In tal senso, di conseguenza, tali atti si configureranno come idonei a spiegare effetti pregiudizievoli per l’interesse del richiedente, donde la legittimazione soggettiva all’accesso in capo a questi.<br />
Un esempio può a questo punto essere utile. Si pensi al caso in cui l’amministrazione abbia aggiudicato una procedura di gara ad un determinato operatore economico sulla base, tra l’altro, della dichiarazione contenuta nell’offerta di riuscire a rendere le prestazioni oggetto dell’affidamento nei tempi tassativi indicati dalla <em>lex specialis </em>di gara (ad esempio in una gara per l’affidamento di un servizio di resocontazione, ove l’aggiudicatario abbia dichiarato di fornire gli elaborati entro un giorno dalla registrazione del parlato, in conformità all’esigenza rappresentata dalla stazione appaltante). Ebbene, non è chi non veda come in tale ipotesi l’operatore economico classificatosi secondo abbia un evidente interesse ad accertarsi che il servizio svolto dall’aggiudicatario corrisponda a quanto da questi dichiarato. Tale interesse, peraltro, evidentemente prescinde dall’impugnazione dell’aggiudicazione, che non avrebbe assolutamente senso quando l’amministrazione abbia attribuito il corretto punteggio a fronte della dichiarazione resa dall’aggiudicatario sulla propria capacità di eseguire l’appalto con le modalità richieste.<br />
L’accertamento della non conformità dell’adempimento contrattuale rispetto alle specifiche dell’appalto e dunque, in ultimo, della non correttezza della dichiarazione resa dall’aggiudicatario in sede di gara potrebbe però acquistare significativa rilevanza per l’operatore economico secondo classificato sia nell’ambito del medesimo appalto in considerazione, sia nella prospettiva della definizione di ulteriori procedure ad evidenza pubblica.</p>
<p><strong>7. L’interesse alla verifica della corretta esecuzione contrattuale nel prisma del dovere d’ufficio dell’amministrazione.</strong><br />
Soffermiamoci su tale prima ipotesi. L’accesso alla documentazione da cui risulti la non corretta esecuzione dell’appalto potrebbe essere utile al secondo classificato ad ottenere innanzitutto la risoluzione contrattuale ed il subentro nell’affidamento. La giurisprudenza in precedenza presa in esame nega peraltro che tale circostanza possa fondare la sussistenza di alcuna legittimazione soggettiva all’accesso, in ragione sia di una ragione strutturale, sia di una ragione funzionale. La prima riguarda la struttura della fattispecie integrata dalla vicenda della risoluzione contrattuale, rispetto alla quale il concorrente secondo in graduatoria è ritenuto assolutamente estraneo. La seconda riguarda l’esercizio del potere di risoluzione, che – sempre secondo la giurisprudenza richiamata – sarebbe connotato da un contenuto discrezionale tale da non consentire di essere né sollecitato, né tantomeno imposto dall’esterno.<br />
Ebbene, posta la questione nei termini anzidetti, a prima vista parrebbe difficile giungere a conclusioni diverse rispetto a quelle rassegnate dalla menzionata giurisprudenza.<br />
Appare infatti assai complicato intravedere spazi per diverse ricostruzioni quando il fuoco dell’attenzione si concentri all’interno dei confini della singola fattispecie di risoluzione, dove necessariamente a venire in rilievo sono le posizioni dei soggetti parti del rapporto contrattuale. La situazione non muta peraltro granché quando si guardi al fenomeno della risoluzione nella prospettiva dell’esercizio della relativa funzione<a title="" href="#_ftn16">[16]</a>. La vigente disciplina normativa che regola la risoluzione di un contratto di appalto pubblico pare infatti riservare all’amministrazione sia il potere di attivarsi per la verifica della corretta esecuzione della prestazione affidata, sia quello di procedere con la risoluzione in ipotesi di non corretto adempimento (o di inadempimento) della stessa. L’art. 108 del nuovo Codice dei Contratti pubblici subordina infatti la risoluzione per inadempimento all’accertamento da parte della stazione appaltante della gravità della fattispecie (che deve essere tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni), nonché alla valutazione negativa dalla medesima amministrazione espressa sulle controdeduzioni eventualmente presentate dall’interessato<a title="" href="#_ftn17">[17]</a>.<br />
Il punto è però evidentemente un altro. Un conto è l’accertamento che l’amministrazione compie rispetto alla gravità dell’inadempimento, un altro è la portata di tale inadempimento nella prospettiva del secondo classificato nell’evidenza pubblica. Mi spiego. La stazione appaltante potrebbe ritenere che l’inadempimento in questione non sia nella specie tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, con la conseguenza che non risulterà integrato il presupposto di legge perché si abbia la risoluzione contrattuale. Ciononostante il medesimo inadempimento potrebbe essere risultato fondamentale ai fini dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto, assumendo quindi per il secondo classificato una portata assolutamente differente. Si pensi, per tornare all’esempio sopra indicato dell’affidamento di un servizio di resocontazione, al caso in cui l’attribuzione del punteggio per la dichiarazione resa dal concorrente di fornire gli elaborati entro un giorno dalla registrazione del parlato sia stata fondamentale ai fini dell’aggiudicazione a questi dell’appalto, che diversamente sarebbe stato affidato a quello che in esito alla medesima procedura è risultato secondo. Ebbene, a fronte di un esecuzione dell’appalto con consegna degli elaborati in due giorni (invece che in uno) l’amministrazione potrebbe a rigore ritenere che il ritardo in questione non comprometta la buona riuscita delle prestazioni, considerando quindi tale elemento dell’esecuzione contrattuale non essenziale al fine della determinazione di una fattispecie di grave inadempimento. Resta però il fatto che la gara è stata inequivocabilmente falsata dalla dichiarazione dell’aggiudicatario, con un pregiudizio che, a parere di chi scrive, non riguarda esclusivamente il secondo in graduatoria. Se infatti quest’ultimo risulta infatti assolutamente danneggiato dalla decisione dell’amministrazione di non dare seguito alla risoluzione contrattuale, non è chi non veda come a venire innanzitutto pregiudicato sia lo stesso principio di concorrenzialità degli appalti che, come noto, si sostanzia innanzitutto nella contendibilità stessa degli appalti da parte dei soggetti interessati e dunque, in ultimo, nella definizione di regole di ingaggio certe e credibili.<br />
Insomma, nel caso di specie non può evidentemente sostenersi che la vicenda dell’inadempimento contrattuale – e dunque quella connessa della risoluzione – si esaurisca nella sfera giuridica dei contraenti, ossia l’amministrazione da una parte e l’affidatario dell’appalto dall’altra. Di conseguenza non può escludersi su tali basi – come vorrebbe la giurisprudenza amministrativa – l’interesse dell’operatore economico secondo classificato nella procedura di gara ad accedere alla documentazione relativa all’esecuzione contrattuale. Come peraltro evidenziato, l’interesse alla conoscenza delle informazioni contenute in tali atti supera la dimensione relativa del concorrente pretermesso, per assurgere alla dimensione generale del corretto sistema dell’affidamento delle commesse pubbliche.<br />
A sostegno di quanto si va dicendo giova quanto di recente osservato dalla giurisprudenza amministrativa: “<em>la vigilanza sulla buona esecuzione dei servizi pubblici affidati in appalto</em>… <em>costituisce attività doverosa per la stazione appaltante, essendo oltretutto connaturata agli appalti pubblici non una semplice vigilanza generica, ma una sorveglianza specifica e diretta nell’esecuzione del servizio, quale elementare dovere d’ufficio</em>”. In tale prospettiva, prosegue il giudice amministrativo “<em>un’impresa di settore vanta una posizione qualificata a chiedere che la pubblica amministrazione adotti tutti i provvedimenti consequenziali a carico degli appaltatori risultati inadempienti nel corso dell’esecuzione di un contratto pubblico</em>”, donde “<em>l’ammissibilità di un’azione avverso il silenzio e l’inerzia mantenuti su istanze, …volte a compulsare l’esercizio doveroso dell’attività di vigilanza di cui si è detto</em>”<a title="" href="#_ftn18">[18]</a>.<br />
Il richiamo da parte del giudice amministrativo al dovere d’ufficio dell’amministrazione è in tal senso emblematico: non si tratta evidentemente solo di garantire tutela all’operatore economico pregiudicato dall’esecuzione dell’appalto, ma di assicurare la correttezza dei meccanismi di affidamento dei contratti pubblici, nell’interesse dell’intero sistema.</p>
<p><strong>8. L’irrilevanza della discrezionalità amministrativa nella vicenda della risoluzione contrattuale ai fini della definizione dell’interesse del richiedente l’accesso.</strong><br />
La questione dell’interesse all’accesso della documentazione relativa all’esecuzione contrattuale non può dunque essere costretta nella dimensione funzionale data dalla discrezionalità attribuita alla stazione appaltante nella determinazione delle fattispecie di risoluzione del contratto di appalto.<br />
A ben vedere, peraltro, anche rimanendo su tale prospettiva data dalla giurisprudenza amministrativa, non è tutto scontato come a prima vista potrebbe sembrare. Ed infatti la discrezionalità in questione appare evidentemente ridotta nelle ipotesi in cui la <em>lex specialis</em> di gara preveda la necessaria risoluzione quale conseguenza dell’accertamento di un determinato inadempimento in sede di esecuzione dell’appalto. In tal caso, l’amministrazione sarà infatti tenuta a procedere con la risoluzione a prescindere da una valutazione in ordine alla gravità dell’inadempimento, valutazione che è stata già operata al momento della predisposizione degli atti di gara e quindi della fissazione delle relative regole.<br />
Ma non solo. In via generale, una sensibile riduzione della discrezionalità della stazione appaltante nell’esercizio del potere di risoluzione contrattuale si ricava dalla stessa disciplina di riferimento contenuta nel nuovo Codice dei contratti pubblici<a title="" href="#_ftn19">[19]</a>. Come infatti noto, nell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 sono previste eterogenee ragioni di risoluzione contrattuale<a title="" href="#_ftn20">[20]</a>, talune delle quali il legislatore indica peraltro come obbligatorie o comunque come tali debbono intendersi<a title="" href="#_ftn21">[21]</a>. A ciò si aggiunge che la previsione contenuta nel comma 4 dell’art. 108 impone invece di ritenere che il termine nei contratti pubblici sia sempre essenziale<a title="" href="#_ftn22">[22]</a>, anche se ai fini della risoluzione dovrà comunque essere valutata la negligenza dell’appaltatore. Da ultimo, va altresì evidenziato come l’art. 110 del nuovo Codice, nella formulazione vigente a seguito delle modifiche introdotte con il correttivo del 2017, a fronte della risoluzione contrattuale non preveda più una facoltà di ricorrere all’interpello del secondo classificato, ma un obbligo in tal senso<a title="" href="#_ftn23">[23]</a>.<br />
Se però si riporta la questione al tema principale della riflessione che si va svolgendo – ossia alla verifica dell’interesse in capo all’operatore economico che si è collocato secondo nella graduatoria adottata in esito alla fase dell’evidenza pubblica dell’appalto ad accedere alla documentazione relativa all’esecuzione del contratto – non è chi non veda come il riconoscimento di tale interesse non possa essere escluso neppure a fronte del riconoscimento della natura discrezionale del potere esercitato dall’amministrazione in sede di valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la risoluzione contrattuale. La mera possibilità infatti di un esito positivo di tale verifica, unitamente a quella del successivo subentro nel contratto del secondo in graduatoria, consente di riconoscere in capo all’interesse in questione il connotato della meritevolezza di tutela per l’ordinamento che la giurisprudenza ritiene condizione sufficiente per l’affermazione di una legittimazione soggettiva ad un accesso ai documenti che si configuri come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante l’impugnativa dell’atto.<br />
Ad ulteriore conferma di quanto si va dicendo giova richiamare una pronuncia resa nel 2015 dal TAR Firenze<a title="" href="#_ftn24">[24]</a> in una controversia ove la ricorrente, giunta al secondo posto della graduatoria per l’aggiudicazione di un contratto pubblico di forniture, lamentava che l’aggiudicataria non avesse fornito prodotti conformi a quanto richiesto dalla stazione appaltante e chiedeva quindi al TAR di accertare l’obbligo della stessa di risolvere il contratto aggiudicato. L’interesse della ricorrente, ricorda il TAR, veniva supportato dalla considerazione che a seguito della risoluzione, essa sarebbe subentrata nell’esecuzione a norma degli artt. 136 e 140 del D.Lgs. 163/2006, richiamati dall’art. 297 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207<a title="" href="#_ftn25">[25]</a>. La ricorrente riteneva quindi di avere una posizione giuridicamente tutelata a far valere l’omissione della stazione appaltante nella verifica dei presupposti per la risoluzione del contratto aggiudicato alla controinteressata in ragione del combinato disposto delle suddette disposizioni, alla luce delle quali si ha che la stazione appaltante in caso di risoluzione del contratto può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara per aggiudicare loro l’appalto.<br />
Il giudice amministrativo pare non avere dubbi sulla sussistenza dell’interesse del ricorrente ed a tal proposito afferma espressamente che “<em>l’oggetto del contendere viene ad essere costituito, quindi, da una domanda di accertamento dell’obbligo, per la stazione appaltante, di procedere alla risoluzione del contratto intercorso con l&#8217;aggiudicataria</em>”. In ragione di tale oggetto declina però la propria giurisdizione a favore di quella del giudice ordinario, in ragione del fatto che il ricorso richiede la verifica sul corretto adempimento delle obbligazioni da parte della controinteressata e, quindi, la cognizione su diritti soggettivi<a title="" href="#_ftn26">[26]</a>.<br />
La questione è senza dubbio complessa, posto che riguarda le modalità ed i termini della tutela giurisdizionale esperibile dal terzo interessato alla risoluzione contrattuale. La declinazione della propria giurisdizione da parte del giudice amministrativo – che dunque non entra nel merito della domanda proposta dal ricorrente – non elimina però la rilevanza della fattispecie in questione ai fini della riflessione che si va svolgendo. La prospettiva infatti di un controllo sulla corretta esecuzione del contratto è infatti già sufficiente per integrare in capo all’operatore economico pretermesso l’interesse (meritevole di tutela per l’ordinamento) ad ottenere la relativa documentazione in sede di accesso agli atti, interesse che prescinde dal possibile esito della successiva domanda di tutela giurisdizionale.</p>
<p><strong>8. La svolta dell’accesso civico generalizzato.</strong><br />
La riflessione che si va svolgendo non può peraltro prescindere dall’impatto che sull’istituto dell’accesso agli atti relativi all’affidamento dei contratti pubblici ha avuto la disciplina introdotta con il D.Lgs. 33/2013 e segnatamente la disposizione contenuta nell’art. 5, comma 2, di tale decreto che, nella versione vigente a seguito della riforma attuata con il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, oggi prevede, come noto, che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni<a title="" href="#_ftn27">[27]</a>. Si tratta del cosiddetto accesso civico “generalizzato” che si aggiunge, nel nostro ordinamento, a quello connesso agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 12 e ss. del D.Lgs. 33/2013 ed alla disciplina di cui agli articoli 22 e ss. della legge sul procedimento amministrativo. Con tale disposizione l’accesso ai documenti diviene dunque un diritto a titolarità diffusa, azionabile senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva e dunque a prescindere sia dalla sussistenza di alcuna situazione giuridicamente rilevante in capo al richiedente, sia dalla motivazione sottesa alla medesima richiesta. Oggetto di tale accesso sono tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione<a title="" href="#_ftn28">[28]</a>.<br />
In realtà, anche il ricorso all’accesso civico generalizzato incontra specifici limiti: questi sono dati innanzitutto dalla necessità di garantire le esigenze di riservatezza, di segretezza e di tutela di determinati interessi pubblici e privati indicati nell’art. 5-bis del medesimo decreto 33/2013, che divengono l’eccezione alla regola della trasparenza, alla stregua degli ordinamenti caratterizzati dal sistema FOIA (Freedom of Information Act) e cioè dalla legge sulla libertà di informazione adottata negli Stati Uniti il 4 luglio 1966<a title="" href="#_ftn29">[29]</a>.<br />
Con particolare riguardo all’applicazione della disciplina in esame alla materia degli appalti pubblici, è stata quindi riconosciuta la specificità delle disposizioni speciali contenute nel Codice dei contratti pubblici in materia di accesso agli atti delle procedure di affidamento, che dunque costituiscono in tal senso un limite all’accesso civico generalizzato<a title="" href="#_ftn30">[30]</a>. In tal senso, dunque, nell’applicazione della disciplina contenuta nell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 non potrà non tenersi conto degli obblighi di differimento e delle ipotesi di esclusione dell’accesso di cui all’art. 53 del Codice dei contratti pubblici<a title="" href="#_ftn31">[31]</a>.<br />
Ebbene, stante il quadro brevemente descritto, si ha che l’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del D.lgs. 33/2013 dovrebbe avere risolto ogni questione relativa all’accessibilità alla documentazione afferente all’esecuzione di un appalto pubblico. Alla luce di tale disposizione risulta infatti consentito l’accesso a quegli atti dell’appalto ulteriori rispetto a quelli per i quali è previsto un obbligo di pubblicazione. Tra questi, per quanto di nostro interesse, vi sono quindi gli atti relativi all’esecuzione contrattuale.<br />
È dunque vero che tali atti siano oggi accessibili da chiunque a prescindere dalla dimostrazione di alcun interesse qualificato collegato agli stessi?<br />
Se una risposta definitiva a tale domanda si potrà dare solo al consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale sull’applicazione della richiamata disposizione del D.Lgs. 33/2013, sulla questione è comunque possibile svolgere qualche considerazione generale.<br />
Nelle Linee Guida adottate dall’ANAC nel dicembre 2016 sulla definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico generalizzato viene osservato come l’art. 5, comma 2, in esame – pur compiendo un “<em>rovesciamento della precedente prospettiva che comportava l’attivazione del diritto di accesso civico solo strumentalmente all’adempimento degli obblighi di pubblicazione</em>” e configurando un diritto a titolarità diffusa, attivabile “da chiunque” senza essere sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente – non esclude la vigenza e dunque l’applicazione della disciplina dettata in materia di accesso dalla legge n. 241/1990. A tal proposito mi sembra particolarmente interessante il richiamo operato dall’ANAC in merito alla differenza tra le finalità proprie dei due diversi istituti: la disciplina dell’accesso di cui alla legge sul procedimento ha la finalità “<em>di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà – partecipative e/o oppositive e difensive – che l&#8217;ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari</em>”; l’accesso civico generalizzato ha invece la finalità “<em>di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico</em>”.<br />
Ebbene, se un limite si potrà porre al ricorso all’accesso civico generalizzato – oltre ovviamente ai limiti dati dalle eccezioni assolute o relative previste nello stesso D.Lgs. 33/2013 – a parere di chi scrive tale limite potrà essere rinvenuto non tanto nell’ambito della legittimazione soggettiva all’accesso, ma in quello della capacità (e dunque della funzionalità) degli atti richiesti a mostrare il perseguimento delle funzioni istituzionali dell’amministrazione, nonché le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche. Mi sembra che in tal senso possa essere letto quanto osservato dall’ANAC nelle richiamate Linee Guida a proposito del fatto che la disciplina di cui alla 241/1990 può consentire un accesso più in profondità rispetto a quello garantito dall’accesso generalizzato, “<em>dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità</em>”.<br />
La significativa portata della finalità della norma in esame è confermata anche in una recentissima pronuncia del giudice amministrativo in tema di accesso alla documentazione relativa all’esecuzione di un appalto. Mi riferisco alla decisione resa dal TAR Campania, Sez. VI, 22 dicembre 2017 n. 6028, ove il giudice amministrativo è stato chiamato a decidere sul diniego di un accesso agli atti di un’esecuzione contrattuale di un appalto avente ad oggetto l’estendimento di una rete fognaria, a fronte di una richiesta presentata ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 2013. La ricorrente sosteneva in particolare di avere perso la gara per la circostanza determinante data dal contenuto della prestazione offerta dall’aggiudicataria (la posa in opera determinati tubi in PVC rigido di difficile, se non impossibile, reperimento) e di avere dubbi della reale esecuzione in tal senso della prestazione contrattuale. A fronte del diniego all’accesso opposto dall’amministrazione sulla base di una serie di motivi, tra cui la genericità dell’istanza, il TAR adito accoglieva il ricorso richiamando la finalità dell’accesso civico generalizzato ed affermando espressamente che, sotto tale profilo, la richiesta specifica di verificare l’effettiva posa in opera dei tubi promessi dalla controinteressata rientrava pienamente nella finalità voluta dalla legge di consentire un controllo sull’uso delle risorse pubbliche.<br />
Sia consentita quindi un’ultima considerazione.<br />
A me sembra che il tema della finalità dell’accesso civico generalizzato fornisca anche ulteriori elementi di riflessione con riguardo a quanto in precedenza osservato circa l’impossibilità di ritenere che nella fase di esecuzione dell’appalto rilevi esclusivamente un rapporto tra le parti contrattuali. Mi riferisco in particolare a quanto in precedenza osservato in merito alla considerazione della conoscenza delle informazioni relative all’appalto nella dimensione generale del corretto sistema degli affidamenti pubblici. Ebbene, in tale dimensione l’operatore economico che si è collocato al secondo posto della graduatoria resa in esito all’evidenza pubblica gioca un ruolo fondamentale. Esso infatti potrebbe svolgere in tal senso una funzione di salvaguardia della tenuta del sistema, segnalando – se è consentito prendere in prestito la terminologia propria del linguaggio musicale – eventuali disarmonie o distonie dello stesso.<br />
Tale attività contribuirebbe peraltro evidentemente al perseguimento della finalità pubblica indicata nell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, posto che la conoscenza delle modalità di esecuzione delle commesse pubbliche garantisce certamente il monitoraggio sul perseguimento delle funzioni istituzionali dell’amministrazione, nonché sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche.<br />
Dal punto di vista dell’interesse privato, la condivisione di tali informazioni avvantaggerà certamente l’operatore economico che le abbia acquisite ed inserite nel sistema, in ragione delle note preclusioni in capo alle stazioni appaltanti a contrattare con gli operatori economici che abbiano compiuto gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità<a title="" href="#_ftn32">[32]</a>.</p>
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<div><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Si pensi alle questioni che si ingenerano alla luce del combinato disposto delle previsioni contenute nei commi 5, lett. a), e 6 dell’art. 53 del nuovo Codice dei contratti pubblici, ove è rispettivamente disposta, per un verso, l’esclusione al diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell&#8217;offerente, segreti tecnici o commerciali e, per altro verso, che in relazione a tale fattispecie l’accesso è comunque consentito  al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> In tal senso l’art. 53 prevede infatti ipotesi di differimento e di esclusione all’accessibilità degli atti della procedura di gara. Sul rapporto tra la disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici e quella generale di cui alla legge sul procedimento amministrativo, cfr. la deliberazione ANAC n. 317 del 29 marzo 2017, ove si osserva come il diritto di accesso di cui al Codice dei contratti pubblici sia da considerarsi speciale rispetto all’omologo diritto previsto, con carattere generale, dalla legge 241/90. Nelle medesima delibera l’ANAC, richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, 16 marzo 2016, n. 1056), osserva altresì come la disciplina dettata in materia di appalti in tema di accesso agli atti di gare pubbliche sia peraltro più restrittiva di quella generale di cui alla legge 241/1990, sia sotto il profilo soggettivo (atteso che nel primo caso l’accesso e? consentito solo al concorrente che abbia partecipato alla selezione), sia sul piano oggettivo, essendo l’accesso condizionato alla sola comprovata esigenza di una difesa in giudizio, laddove il citato art. 24 offre un ventaglio più ampio di possibilità, senza alcuna restrizione sul piano processuale.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Sul punto T.A.R. Lazio Roma Sez. III, 16 ottobre 2015, n. 11777, ricorda come sia ormai consolidato il principio secondo cui anche i documenti relativi alla attività contrattuale rientrano nell’attività di amministrazione in senso stretto che, invero, si esplica anche attraverso atti di diritto privato (cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 22 aprile 1999, n. 4) come quelli relativi alla fase di esecuzione di un contratto di appalto pubblico (Cons. Stato, sez. V, n. 3253/2000). Sul punto, ancora più di recente, T.A.R. Lazio Roma, Sez. II ter, 25 ottobre 2017, n. 10693, che richiama, aderendovi, “<em>l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale non solo l&#8217;attività puramente autoritativa, ma tutta l&#8217;attività funzionale alla cura d&#8217;interessi pubblici è sottoposta all&#8217;obbligo di trasparenza e di conoscibilità da parte degli interessati, inclusi gli atti disciplinati dal diritto privato, con la conseguenza che la documentazione di natura privatistica rientra comunque nella nozione di “documento amministrativo” ex art. 22, comma 1, lett d), L. n. 241 del 1990, nella misura in cui è adottata da un ente pubblico, che persegue le proprie finalità pubblicistiche anche attraverso strumenti di diritto privato, i cui atti sono soggetti all&#8217;accesso e, quindi, ostensibili al privato&#8221; (cfr Tar Parma n. 84 del 2015; Tar Lazio, Roma, sez. III, n. 2395 del 2015</em>”. Con specifico riguardo al tema degli atti privatistici delle gare d&#8217;appalto, nella medesima decisione viene altresì ricordato come il Consiglio di Stato abbia chiarito che “<em>nelle gare pubbliche l&#8217;impresa aggiudicataria di un appalto ha diritto di accesso alle riserve apposte al registro di contabilità e alle relative controdeduzioni del direttore dei lavori, trattandosi di documentazione che, ancorché privatistica, attiene ad un ambito di rilevanza pubblicistica atteso che l&#8217;Amministrazione, mediante l&#8217;esecuzione delle opere, mira essenzialmente a perseguire le proprie finalità istituzionali</em> <em>(C.d.S. 326 del 28/1/2016)</em>”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> Nessun dubbio si pone ovviamente sulla natura accessibile degli atti della procedura di gara conclusa che, sempre in costanza di esecuzione contrattuale, vengano richiesti alla stazione appaltante dal concorrente non aggiudicatario, quando tali atti siano a quest’ultimo necessari a verificare la correttezza dell’adempimento contrattuale.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> In tal senso, pressoché letteralmente, T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 16 ottobre 2015, n. 11777, che in merito alla posizione più restrittiva della giurisprudenza amministrativa richiama Cons. St., Sez. V, 19 marzo 2014, n. 1349 e 18 ottobre 2011, n. 5571, mentre rispetto alla diversa posizione più ampliativa (a cui peraltro aderisce) richiama Cons. St., Sez. V, 25 febbraio 2009, n. 1115.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> Così Cons. St., Sez. V, 18 ottobre 2011, n. 5571.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> Va peraltro evidenziato che tale possibilità è comunque presa in considerazione anche dalla giurisprudenza più restrittiva a cui si è fatto cenno nel testo: cfr. Cons. St., Sez. V, 18 ottobre 2011, n. 5571.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 12 gennaio 2017, n. 58</div>
<div><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> Il giudice amministrativo nega quindi l’accesso in ragione dei termini in cui è stata formulata la relativa richiesta, inammissibile “<em>non essendo limitata all&#8217;acquisizione di copia dell’accordo contrattuale oggettivamente esistente, quale attuale riferimento per l’esecuzione delle opere appaltate ed unico atto dal quale poteva, in ipotesi, discendere una lesione dell’interesse protetto dei partecipanti alla gara di appalto, ad una gestione del rapporto conseguente conforme all’esito della stessa</em>”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> TAR Veneto, Sez. I, 8 agosto 2013 n. 1057; TAR Liguria, Sez. II, 19 giugno 2015 n. 580.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> Nel medesimo senso, più di recente, T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 01 dicembre 2016, n. 1308; T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 17 novembre 2016, n. 5299; T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 06 maggio 2016, n. 626, ove si afferma espressamente che “<em>pur a fronte della decisione della stazione appaltante di risolvere un contratto, non è assolutamente detto che a tale determinazione debba seguire necessariamente lo scorrimento della graduatoria: l&#8217;art. 140 del D.Lgs. n. 163 del 2006, infatti, stabilisce che in caso di fallimento o di risoluzione del contratto le stazioni appaltanti &#8220;potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l&#8217;affidamento del completamento dei lavori…&#8221; lasciando così alle amministrazioni aggiudicatrici discrezionalità anche in ordine alla possibilità di indire una nuova gara per l&#8217;affidamento delle opere di completamento</em>”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> Osserva infatti il TAR Liguria che: “<em>Nessuna rilevanza fattuale se non ad colorandum delle proprie difese ha la conoscenza dello svolgimento della fase esecutiva del rapporto. L&#8217;esecuzione del contratto potrebbe essere avvenuta in maniera corretta o meno ma ciò non esclude né prova maggiormente l&#8217;eventuale reato che ha condotto alla aggiudicazione illegittima della gara</em>”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> Di recente, letteralmente, T.A.R. Lazio Roma, Sez. I quater, 22 gennaio 2018, n. 755, che richiama Cons. St., Sez. VI, 26 aprile 2005, n. 1896; Sez. IV, 19 marzo 2001, n. 1621; Sez. V, 5 luglio 2006, n. 4255.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> Così, di recente, T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 10 gennaio 2018, n. 180, che peraltro richiama Cons. St., Ad. Plen., 7/2012.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a> Cons. St., Ad. Plen., 24 aprile 2012, n. 7.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a>Come peraltro noto, sulla natura del potere di risoluzione contrattuale da parte delle pubbliche amministrazioni non vi è unanimità di vedute, posto che sono sostenute le diverse tesi che attribuiscono a tale potere natura per un verso di diritto potestativo e, per altro verso, di potestà di diritto pubblico. A favore della prima è oggi schierata la giurisprudenza prevalente, che anche di recente ha avuto modo di osservare che: <em>In caso di risoluzione di un contratto stipulato con l’impresa risultata aggiudicataria di un appalto per inadempimento agli obblighi assunti, deve riconoscersi che le decisioni adottate dall&#8217;Amministrazione costituiscono mero esercizio di un diritto potestativo della Stazione Appaltante e, dunque, risultano prive di carattere autoritativo, tenuto conto che la manifestazione di volontà della parte che si avvale della facoltà di risolvere il contratto non è altro che espressione di una volontà paritetica, assimilabile a quella di un privato, e ciò perfino nei casi in cui la forma dell&#8217;atto impugnato sia apparentemente quella dell&#8217;atto amministrativo</em>”: così, <em>ex plurimis</em>, T.A.R. Roma, Sez. II, 12 maggio 2016, n. 5638, di recente richiamata da T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 4771.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> Le ipotesi di risoluzione per grave inadempimento o ritardo sono in particolare disciplinate dai commi 3 e 4 dell’art. 108 (che riprendono il contenuto dell’art. 136 del Codice abrogato).</div>
<div><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, 14 novembre 2016, n. 2936.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> Mi riferisco ovviamente agli artt. 108 e 110 del nuovo Codice: il primo disciplina le ipotesi di risoluzione dei contratti di appalto pubblico, la seconda le procedure di affidamento nelle suddette ipotesi.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> Così F. Follieri nel commento all’art. 108 del Codice, in L.R. Perfetti (a cura di<em>)</em>,<em> Codice dei contratti pubblici commentato</em>, II Edizione, Milano, 2017, p. 993 ss.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a> Sicuramente obbligatorie sono le fattispecie indicate nel comma 2 dell’art. 108. Con riguardo a quelle di cui al comma 1, nonostante la lettera della legge induca a ritenere che si tratti di ipotesi di risoluzione facoltative, si conviene con la dottrina che ne afferma la natura obbligatoria: in tal senso, F. Follieri, <em>Ibidem</em>, pp. 994-995.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> F. Follieri, <em>Ibidem</em>, p. 996.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a> Sull’obbligo disposto dalla norma in esame, cfr. di recente R. Rinaldi, commento all’art. 110 del Codice, in L.R. Perfetti (a cura di<em>)</em>,<em> Codice dei contratti pubblici commentato</em>, cit., pp. 1005-1006, la quale osserva che benché possa apparire discutibile la scelta di annullare la discrezionalità della stazione appaltante di scegliere la via che preferisce al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 110, la spiegazione si ritrova innanzitutto nell’ampliamento delle fattispecie interessate dall’applicazione della suddetta norma.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a> T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, 13 gennaio 2015, n. 51.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref25">[25]</a> Si tratta della normativa relativa alla risoluzione contrattuale ed all’interpello contenuta nell’abrogato Codice dei contratti pubblici, materia oggi disciplinata dai richiamati artt. 108 e 110 del nuovo Codice.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref26">[26]</a> Prosegue infatti il TAR: “<em>In sede di esecuzione del contratto pubblico aggiudicato predomina infatti l&#8217;interesse della stazione appaltante alla corretta attuazione del programma negoziale, e non quello alla realizzazione della massima concorrenza che inerisce invece alla fase di affidamento. La stazione appaltante, nella prima, si pone al pari di un privato contraente esercitando capacità di diritto civile ed emettendo atti negoziali privatistici e non amministrativi, sicché in fase di esecuzione contrattuale non sussistono posizioni di interesse legittimo, con conseguente inconfigurabilità della giurisdizione amministrativa, fatte salve alcune eccezioni (C.d.S. IV, 24 marzo 2010 n. 1713). Le conclusioni non mutano se la domanda provenga da un soggetto terzo rispetto al rapporto contrattuale: in fase di esecuzione, si ripete, per quanto attiene l&#8217;accertamento del corretto adempimento si danno solo posizioni di diritto sicché la giurisdizione non può che appartenere al Giudice Ordinario, avanti al quale (e in base alle regole del diritto civile) la ricorrente potrà verificare la correttezza della sua pretesa</em>”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref27">[27]</a> Si tenga peraltro presente l’art. 37 del D.Lgs. 33/2013, che indica gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref28">[28]</a> Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 “<em>Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013</em>”, ove si distingue tra “eccezioni assolute” ed “eccezioni relative o qualificate”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref29">[29]</a> Così, di recente, T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 12 marzo 2018, n. 303, che richiama T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI , 13 dicembre 2017, n. 5901.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref30">[30]</a> Così nella delibera ANAC n. 317 del 29 marzo 2017, ove si osserva come prima dell’aggiudicazione il diritto di accesso civico generalizzato possa essere legittimamente escluso in ragione dei divieti di accesso previsti dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, mentre, successivamente all’aggiudicazione della gara, il diritto di accesso deve essere consentito a chiunque, ancorché nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013, tra cui viene segnalato il limite che deriva dalla tutela degli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica di cui al comma 2, lett. c) del citato articolo.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref31">[31]</a> Nella delibera sopra richiamata l’ANAC ritiene infatti “<em>che l’accesso civico generalizzato ove invocato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.lgs 33/2013, incontri il limite previsto dall’art. 53 del Codice dei contratti pubblici, ma che possa comunque essere concesso, senza alcun obbligo di motivazione, alla scadenza del termine ivi previsto, ovvero dopo l’aggiudicazione, nel rispetto della tutela dei dati personali e degli interessi economici e commerciali dei soggetti coinvolti, secondo quanto disposto all’art. 5-bis, comma 2, del D.lgs 33/2013</em>”.</div>
<div><a title="" href="#_ftnref32">[32]</a> Ci si riferisce evidentemente alla disposizione contenuta nell’art. 80, comma 5, lett. c), del nuovo Codice dei contratti pubblici, che prevede l’esclusione dell’operatore economico che abbia compiuto gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi, ai sensi della medesima norma, rientrano le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni. È vero che tale prescrizione non consente l’esclusione automatica del concorrente, occorrendo comunque una compiuta e concreta valutazione della stazione appaltante circa la gravità e rilevanza dell’inadempimento contrattuale pregresso rispetto alla persistenza del rapporto di fiducia (così T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, 1 agosto 2017, n. 1011), ma sul punto possono riproporsi le medesime osservazioni ed eccezioni sopra svolte a dimostrazione della rilevanza autonoma, in termini di meritevolezza per l’ordinamento, dell’interesse all’accesso. Sulle prime applicazioni della norma, cfr., di recente, Cons. St., Sez. V, 02 marzo 2018, n. 1299. Si evidenzia peraltro che il TAR per la Campania, sez. IV, con ordinanza 13 dicembre 2017, n. 5893 ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE sulla compatibilità con i principi comunitari di una normativa nazionale, quale quella italiana derivante dall’art. 80, comma 5, lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 2016, secondo la quale la contestazione in giudizio di significative carenze evidenziate nell’esecuzione di un pregresso appalto, che hanno condotto alla risoluzione anticipata di un precedente contratto di appalto, preclude ogni valutazione alla stazione appaltante circa l’affidabilità del concorrente, sino alla definitiva statuizione del giudizio civile, e senza che la ditta abbia dimostrato la adozione delle misure di <em>self cleaning</em> volte a porre rimedio alle violazioni e ad evitare la loro reiterazione.</div>
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<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/accesso-ai-documenti-di-esecuzione-dellappalto-pubblico-e-tutela-delloperatore-economico-non-aggiudicatario/">Accesso ai documenti di esecuzione dell’appalto pubblico e tutela dell’operatore economico non aggiudicatario</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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