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	<title>n. 4 - 2017 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>n. 4 - 2017 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Albo Nazionale dei Gestori Ambientali: il Consiglio di Stato sconfessa l’ANAC</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2017 17:43:57 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/albo-nazionale-dei-gestori-ambientali-il-consiglio-di-stato-sconfessa-lanac/">Albo Nazionale dei Gestori Ambientali: il Consiglio di Stato sconfessa l’ANAC</a></p>
<p>Con la recentissima sentenza 1825 del 19 aprile 2017 il Consiglio di Stato ha preso posizione in ordine al requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai fini della partecipazione alle pubbliche gare. La questione sottoposta all’attenzione del Giudice di appello attiene alla necessità che gli operatori economici partecipanti alla</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/albo-nazionale-dei-gestori-ambientali-il-consiglio-di-stato-sconfessa-lanac/">Albo Nazionale dei Gestori Ambientali: il Consiglio di Stato sconfessa l’ANAC</a></p>
<p>Con la recentissima sentenza 1825 del 19 aprile 2017 il Consiglio di Stato ha preso posizione in ordine al requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai fini della partecipazione alle pubbliche gare.<br />
La questione sottoposta all’attenzione del Giudice di appello attiene alla necessità che gli operatori economici partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica possiedano <em>ab origine </em>tale requisito, ovvero lo possano acquisire successivamente, ma prima della stipula del contratto poiché l’art. 212 comma 5 d. lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale) stabilisce che “<em>L&#8217;iscrizione all&#8217;Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi</em>”.<br />
Sulla base del tenore testuale della disposizione, e seguendo un’interpretazione formalistica, l’allora AVCP, con parere di precontenzioso n. 13 del 14 febbraio 2013, e poi l’ANAC con parere n. 221 del 22 dicembre 2015, ha osservato che “<em>il consolidato orientamento di questa Autorità ha precisato che l’iscrizione  all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali <u>costituisce un requisito di  esecuzione e non di partecipazione alle gare per l’affidamento degli appalti</u>  relativi allo svolgimento delle attività di raccolta e smaltimento rifiuti a  norma dell’articolo 212 del d.lgs. 152/2006, “<u>dovendo i bandi prevedere una specifica clausola in base alla quale non  si procederà alla stipulazione del contratto in caso di mancato possesso della  relativa iscrizione</u>” (cfr. parere n. 152  del 9 settembre 2015; nonché AG 7-09 del 23 aprile 2009 e parere di  precontenzioso n. 89 del 29 aprile 2010)</em>”.<br />
Tali considerazioni, tuttavia, se calate all’interno delle procedure ad evidenza pubblica, rischiano di minare il principio di celerità dell’azione amministrativa, perché consentirebbero ad un soggetto, privo del requisito, di partecipare alla gara e poi, solo all’esito dell’aggiudicazione, tentare di acquisirlo prima della stipula del contratto. Laddove ciò non accadesse, la stazione appaltante dovrebbe: a) annullare/revocare all’aggiudicazione in suo favore; b) scorrere la graduatoria; c) aggiudicare provvisoriamente ad un altro concorrente; d) riaprire la fase di verifica dei requisiti; e) aggiudicare definitivamente; f) stipulare il contratto.<br />
Ma un altro dato merita di essere evidenziato: il previgente articolo 49 comma 1 bis d. lgs. 163/2006 in tema di avvalimento (come inserito dall’ art. 34, comma 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 133), stabilisce che “<em>Il comma 1 non è applicabile al requisito dell&#8217;iscrizione all&#8217;Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all&#8217;articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</em>”: la mancanza del requisito in esame, in capo all’operatore economico, non è sopperibile con il ricorso al suo avvalimento da parte di un’impresa ausiliaria che ne sia in possesso.<br />
Tale ultima disposizione è stata ripresa dal nuovo codice degli appalti che, all’art. 89 comma 10 d. lgs. 50/2016, ribadisce che “<em>L&#8217;avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell&#8217;iscrizione all&#8217;Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all&#8217;articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</em>”.<br />
Per la normativa in tema di commesse pubbliche, quindi, l’iscrizione all’Albo ha natura di requisito soggettivo di idoneità tecnica-professionale ex art. 39 d. lgs. 163/2006, ed in quanto deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda/offerta e permanere durante tutto il corso della procedura (<em>ex multis</em>, da ultimo, Cons. Stato, Ad. Plen., Sent., 29 febbraio 2016, n. 6 che ha richiamato “<em>il principio di continuità nel possesso dei requisiti (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 20 luglio 2014, n. 8), che non possono essere persi dal concorrente neanche temporaneamente nel corso della procedura</em>”).<br />
Tali considerazioni sono state fatte proprie dalla giurisprudenza, di primo e secondo grado, proprio con riferimento al requisito dell’iscrizione all’ANGA:</p>
<ul>
<li>Consiglio di Stato, sent. 30 aprile 2015, n. 2191, secondo cui “<em>Tale iscrizione</em> <em>costituisce un titolo abilitativo autorizzatorio di natura personale e, come tale, non cedibile con lo schema del contratto di avvalimento. Infatti, in tema di gare di appalto pubblico, anche se all&#8217;istituto dell&#8217;avvalimento deve ormai essere riconosciuta portata generale, resta salva, tuttavia, l&#8217;infungibilità dei requisiti ex artt. 38 e 39 del codice dei contratti, in quanto requisiti di tipo soggettivo, intrinsecamente legati al soggetto e alla sua idoneità a porsi come valido e affidabile contraente per l&#8217;Amministrazione, tra cui l&#8217;iscrizione camerale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 5 novembre 2012, n. 5595); nello stesso ordine di idee anche l&#8217;iscrizione qui in contestazione, quale elemento soggettivo infungibile proprio dell&#8217;impresa, non può ritenersi suscettibile di avvalimento</em>” (in termini, anche Cons. Stato, sent. 6 novembre 2015, n. 5070);</li>
<li>TAR Roma, sent. 22 gennaio 2016, n. 802 secondo cui “… <em>l’art. 39 del d.lgs. n. 163 del 2006, riguardante i “requisiti di idoneità professionali” (nel cui ambito è ordinariamente ricondotta l’iscrizione all’“albo nazionale dei gestori ambientali”)…</em>”;</li>
<li>TAR Liguria, sent. 11 gennaio 2016, n. 16 per la quale “<em>l&#8217;impresa </em>[omissis], <em>che non poteva avvalersi sul punto dei requisiti dell&#8217;impresa ausiliaria, ha conseguito in proprio l&#8217;iscrizione all&#8217;albo soltanto in data 29.10.2015 … , sicché, come lamentato con il ricorso incidentale, avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara</em>”.</li>
<li>TAR Lazio – Sede di Roma, sent n. 12611 del 9 novembre 2015 per cui “<em>Detto Consorzio, a cagione della tipologia di iscrizione all&#8217;Albo Gestori Ambientali, non era, dunque, titolato a partecipare in proprio alla procedura, incombendo su di esso l&#8217;onere di indicare una o più consorziate incaricate della esecuzione dell&#8217;appalto (indicazione omessa in sede di partecipazione alla gara e che ha legittimamente comportato l&#8217;esclusione della concorrente). Per le ragioni dianzi esposte, difettavano in capo al predetto consorzio i requisiti soggettivi di ordine generale per la partecipazione alla gara nelle modalità praticate, alla cui carenza, peraltro, neppure si sarebbe potuto supplire mediante l&#8217;istituto dell&#8217;avvalimento (v. art. 49, c. 1 bis del D.Lgs. n. 163 del 2006). La stazione appaltante, dunque, correttamente ha provveduto alla esclusione dalla gara del RTI S.-Romana M.-Consorzio C.S.</em>”.</li>
<li>TAR Basilicata, sent. 25 gennaio 2017, n. 96  per la quale “<em>Ritenere che tale iscrizione (che peraltro presuppone e si riferisce a una specifica organizzazione aziendale e non può, quindi, essere equiparata a un requisito oggettivo cedibile separatamente da quella organizzazione, cfr. Tar Firenze, sentenza n. 1215 del 2016) possa essere considerata quale requisito da acquisire solo prima della stipula del contratto, in quanto rilevante solo in fase di esecuzione, sarebbe soluzione illogica e contraria al principio di certezza e celerità dell’azione amministrativa, atteso che si finirebbe per ammettere la partecipazione ad una gara ed aggiudicare la medesima, accettando il rischio dell’inutilità in tutto o in parte della procedura per il caso in cui l’aggiudicatario non sia in grado di acquisire assolutamente o comunque in tempo utile l’iscrizione necessaria</em>”;</li>
<li>TAR Puglia – Bari, sent. 16 febbraio 2017, n. 133 che, argomentando sul divieto di avvalimento, ha osservato che “<em>La norma, proprio partendo dal presupposto che l’iscrizione all’ANGA sia un requisito soggettivo, lo ha sottratto al regime dei requisiti legati alle caratteristiche dell’operatore economico considerato sotto il profilo dell’attività espletata e della sua organizzazione (cc.dd. oggettivi), suscettibili di essere soddisfatti mediante avvalimento</em>”;</li>
<li>TAR Abruzzo – Pescara sent. 26 luglio 2016, n. 285 (oggetto della sentenza oggi in commento), secondo cui “<em>benché nessuna disposizione di legge o regolamento prescriva che il bando di gara relativo a lavori di bonifica ambientale debba richiedere l&#8217;iscrizione all&#8217;albo dei gestori ambientali per adeguata categoria e classe quale requisito di partecipazione, deve ritenersi che la necessità di richiedere tale requisito sia imposta prima ancora che da ragioni giuridiche da ragioni logiche, poiché non avrebbe alcun senso la partecipazione &#8211; e magari l&#8217;aggiudicazione a favore &#8211; di chi sia giuridicamente privo dei requisiti che la legge prescrive per poter eseguire i lavori” (cfr. Tar Latina, sentenza n. 1889 del 2010, riformata da Consiglio di Stato, sentenza n. 2947 del 2012, ma per questioni non riguardanti il punto specifico; Tar Palermo, ordinanza n. 1007 del 2015; Consiglio di Stato, sentenza n. 3121 del 2012, sulla necessità del requisito dell’iscrizione ai fini della partecipazione in relazione all’oggetto dell’appalto)</em>”;</li>
<li>TAR Lazio – Latina, sent. 16 novembre 2010, n. 1889: “<em>nessun senso ha la partecipazione alla gara di chi non è in grado di eseguire i lavori e la cui possibilità di eseguirli di-pende da una mera eventualità (che riesca cioè a ottenere l’iscrizione e per di più in tempo utile rispetto alla stipulazione); nello stesso tempo proprio in questa fattispecie la tesi che si critica dimostra la sua debolezza, dato che attendere l’iscrizione sarebbe incompatibile con l’esigenza di immediato avvio dei lavori (che si riferiscono a messa in sicurezza di emergenza di un sito contaminato e hanno, per così dire naturalmente, carattere di urgenza, come del resto dimostra l’articolo 18 del capitolato speciale di appalto che prevede la “consegna dei lavori … in successione immediata alla data di notifica della formale approvazione da parte dell’ente</em>”.</li>
</ul>
<p>Con la decisione in commento, il Consiglio di Stato ha confermato le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza precedente, osservando che “<em>Vero è che l’art. 212, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. codice dell’ambiente) afferma che «L&#8217;iscrizione all&#8217;Albo [nazionale gestori ambientali] è requisito per lo svolgimento delle attività, ecc. ». Ma si tratta di previsione di un settore che disciplina la materia sostanziale della protezione ambientale e che, se integrata alle previsioni dello specifico settore dei contratti pubblici, risulta </em>minus dicere quam volere<em>: <u>è infatti solo l’ordinamento delle pubbliche commesse a specificare di suo quali debbano essere i requisiti soggettivi pertinenti per la partecipazione a gara</u>.</em><br />
<em>Trattasi perciò di un requisito speciale di idoneità professionale, in ipotesi da vagliare ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 163 del 2006; e che, comunque, va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio, allora ottenuto – e sempre che poi possa essere ottenuto – dopo aver partecipato con sperato successo alla competizione pur senza aver ancora questa certificata professionalità. Merita dunque conferma l’assunto per cui <u>i bandi di gara aventi ad oggetto lavori di bonifica ambientale implicano l’esistenza dell’iscrizione all&#8217;Albo dei gestori ambientali per adeguata categoria e classe quale requisito di partecipazione</u></em>”.<br />
La “Guerra dei Roses” tra ANAC e giurisprudenza amministrativa continua.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Nuove insidie nel Processo Amministrativo Telematico: standard di firma digitale e validità della notifica</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/nuove-insidie-nel-processo-amministrativo-telematico-standard-di-firma-digitale-e-validita-della-notifica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2017 17:42:52 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nuove-insidie-nel-processo-amministrativo-telematico-standard-di-firma-digitale-e-validita-della-notifica/">Nuove insidie nel Processo Amministrativo Telematico: standard di firma digitale e validità della notifica</a></p>
<p>Sommario*: 1. Il contrasto giurisprudenziale tra T.A.R. Basilicata e T.A.R. Campania in ordine alle conseguenze derivanti dalla firma digitale del ricorso con erroneo standard informatico. &#8211; 2. La firma digitale nel regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico. &#8211; 3. Sull’affermata inesistenza o irregolarità della notifica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nuove-insidie-nel-processo-amministrativo-telematico-standard-di-firma-digitale-e-validita-della-notifica/">Nuove insidie nel Processo Amministrativo Telematico: standard di firma digitale e validità della notifica</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nuove-insidie-nel-processo-amministrativo-telematico-standard-di-firma-digitale-e-validita-della-notifica/">Nuove insidie nel Processo Amministrativo Telematico: standard di firma digitale e validità della notifica</a></p>
<p>Sommario<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">*</a>: 1. Il contrasto giurisprudenziale tra T.A.R. Basilicata e T.A.R. Campania in ordine alle conseguenze derivanti dalla firma digitale del ricorso con erroneo standard informatico. &#8211; 2. La firma digitale nel regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico. &#8211; 3. Sull’affermata inesistenza o irregolarità della notifica e sulla qualificazione dell’erronea firma quale mero vizio del deposito in giudizio della prova della notificazione. &#8211; 4. Conclusioni.</p>
<h1><span style="font-size: 14px;"><a name="_Ref480213711"></a>1   </span><span style="font-size: 12px;"><a name="_Ref480213711"></a> <strong> Il contrasto giurisprudenziale tra T.A.R. Basilicata e T.A.R. Campania in ordine alle conseguenze derivanti dalla firma digitale del ricorso con erroneo standard informatico.</strong></span></h1>
<p>Con l’entrata a pieno regime del processo amministrativo telematico (PAT)<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[1]</a>, emergono nella prassi alcuni interessanti spunti di riflessione in ordine all’interpretazione delle norme tecniche attuative dello stesso e, quindi, alle soluzioni in corso di elaborazione da parte della giurisprudenza amministrativa<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[2]</a>.<br />
Tra questi ci si sofferma qui su un recentissimo contrasto rilevabile tra la posizione assunta dal T.A.R. Basilicata<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[3]</a> e quella invece adottata dal T.A.R. Campania, Napoli<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[4]</a>, in ordine alle conseguenze derivanti dalla firma del ricorso introduttivo con uno standard diverso da quello previsto dalle norme tecniche di attuazione del PAT. Si tratta quindi non di casi di omessa firma digitale, in relazione ai quali si è già registrata una certa casistica<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[5]</a>, ma dell’uso di un erroneo standard informatico.<br />
In entrambi i casi i difensori avevano eseguito in proprio la notifica, a mezzo di posta elettronica certificata<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[6]</a>, ed avevano quindi sottoscritto digitalmente i relativi atti con il «<em>formato di firma digitale CAdES</em>», anziché PAdES. Le soluzioni adottate dai Collegi sono state tuttavia radicalmente differenti. Nel caso del T.A.R. Basilicata si è dichiarato inammissibile il ricorso<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[7]</a>, mentre il T.A.R. Campania ha qualificato l’uso di uno standard di firma digitale erroneo quale mera irregolarità, comunque sanata dalla costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.<br />
Il Collegio lucano ha rilevato che il ricorso «<em>può essere notificato esclusivamente in via telematica soltanto con il formato di firma digitale PAdES, per cui deve ritenersi non nulla, ma inesistente una notifica con un altro formato di firma digitale e perciò non sanabile ai sensi dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm. con la costituzione in giudizio della controparte, in quanto deve ritenersi che una relata di notifica con altro formato di firma digitale diverso da quello, prescritto dagli artt. 6, comma 5, e 12, comma 6, dell’Allegato al D.P.C.M. n. 40 del 16 febbraio 2016, equivale ad una notifica priva di sottoscrizione</em>».<br />
La differenza tra i due formati, CAdES e PAdES è ben chiarita dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID)<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[8]</a>.<br />
Secondo le istruzioni fornite da quest’ultima per «<em>l’apposizione di firme e informazioni su documenti firmati</em>», il formato CAdES «<em>permette di firmare qualsiasi tipo di file</em>» e, al termine dell’operazione, produce «<em>un file con estensione .p7m, il cui contenuto è visualizzabile solo attraverso idonei software in grado di “sbustare” il documento sottoscritto</em>»<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[9]</a>. Viceversa, il formato PAdES «<em>consente di firmare solo documenti di tipo PDF</em>» e, al termine dell’operazione, produce «<em>un file con estensione .pdf, leggibile con i comuni reader disponibili per questo formato</em>».<br />
Considerata la rilevanza assunta nei casi qui in esame dall’uso del primo formato, CAdES, anziché del secondo, PAdES, giova qualche ulteriore precisazione in merito alle modalità con cui, nell’ambito del PAT, l’uso della firma digitale è stata disciplinata.</p>
<h1><a name="_Ref480213725"></a><span style="font-size: 12px;">2 </span>  <strong><span style="font-size: 14px;">La firma digitale nel regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico</span></strong></h1>
<p>In vista della digitalizzazione del processo amministrativo, l’articolo 13 dell’Allegato 2 del d.lgs. del 2 luglio 2010, n. 104, ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione delle «<em>regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l’aggiornamento del PAT, tenendo conto delle esigenze di flessibilità e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo</em>»<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[10]</a>.<br />
È stato così adottato il d.p.c.m. del 16 febbraio 2016, n. 40 (di seguito, Regolamento<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[11]</a>), il cui Allegato A relativo alle Specifiche Tecniche (di seguito, Specifiche Tecniche) ha dettato le norme relative alla firma digitale degli atti processuali sulla base delle quali il T.A.R. ha, nel caso lucano, ritenuto inesistente la notifica del ricorso.<br />
Viene anzitutto in rilievo la nozione stessa di «<em>firma digitale</em>», in relazione alla quale possiamo affidarci alla definizione fornita dal Regolamento. Questa è una «<em>firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici</em>»<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[12]</a>.<br />
Si noti che, in tale definizione, non viene in alcun modo richiamato o prescritto un particolare standard – CAdES o PAdES – al quale la firma si debba conformare al fine di essere ritenuta valida. Anzi, lo standard PAdES viene definito solo alla successiva lettera n) del medesimo articolo 1, comma 1.<br />
Passando alle disposizioni relative ai depositi di parte, è previsto dalle Specifiche Tecniche che il ricorso introduttivo e gli altri atti siano depositati utilizzando i moduli denominati, rispettivamente, «<em>ModuloDepositoRicorso</em>» e «<em>ModuloDepositoAtto</em>»<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[13]</a>, che devono essere «<em>sottoscritti con firma digitale PAdES</em>»<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[14]</a>.<br />
Come chiarito dall’articolo 1 delle Specifiche Tecniche, relativo alle definizioni, si tratta in entrambi i casi di un file PDF che funge da «<em>contenitore</em>» in cui inserire gli atti e documenti di parte<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[15]</a>. In linea con tale definizione, è richiesto che «<em>i documenti digitali da allegare</em> <em>…, compreso il ricorso</em>», siano inseriti all’interno di «<em>un unico contenitore</em>», senza necessità di un’ulteriore firma digitale<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[16]</a>. Ai fini della firma digitale (PAdES), difatti, l’articolo 6, comma 5, si preoccupa di chiarire che è sufficiente quella apposta sull’unico contenitore all’interno del quale vengono inseriti «<em>tutti i documenti da allegare</em>».<br />
In altri termini, è bene ribadirlo, all’atto del deposito di un qualsiasi documento, «<em>compreso il ricorso</em>», ai sensi dell’articolo 6, comma 5, delle Specifiche Tecniche l’unico file che deve essere firmato digitalmente è il PDF «<em>contenitore</em>», mentre in relazione a tutti i file di parte in esso contenuti non sussisterebbe un simile onere. Sicché, sul punto, vale sin d’ora sottolineare che l’articolo 6, comma 5, richiamato nella motivazione della sentenza del T.A.R. Basilicata, non pare affatto imporre alcun esplicito onere di sottoscrizione della relata di notifica con firma digitale PAdES. Semmai, in questo caso la norma pare dispensare la parte da tale onere, considerato che la stessa chiarisce che deve essere sottoscritto unicamente il PDF «<em>contenitore</em>» in cui l’atto di parte deve essere inserito.<br />
Per completezza espositiva corre l’obbligo di segnalare che l’articolo 9, comma 1, del Regolamento prescrive che «<em>s</em><em>alvo diversa espressa previsione, il ricorso introduttivo, le memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del processo, anche proveniente dagli ausiliari del giudice, sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale conforme ai requisiti di cui all’articolo 24 del CAD</em>». Ne deriva che in sede di deposito, a seconda di come si interpreti la clausola di salvezza dell’articolo 9 del Regolamento in relazione all’articolo 6 delle Specifiche Tecniche, per tali atti potrebbe ritenersi non sufficiente la firma digitale apposta al solo PDF «<em>contenitore</em>». Si noti che tale dubbio interpretativo ha già dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[17]</a>, non ancora risolto dal Consiglio di Stato<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[18]</a>. Su tale delicata questione si può ad ogni modo soprassedere in questa sede considerato che l’articolo 9 del Regolamento non risulta comunque dirimente nella fattispecie. Tale disposizione non menziona espressamente le relate di notifica e, soprattutto, rinvia alla firma digitale di cui al Codice dell’amministrazione digitale. Sicché, delle due, da tale norma se ne potrebbe ricavare l’ammissibilità tanto dello standard CAdES quanto di quello PAdES.<br />
Occorre invece considerare quanto dispone l’articolo 12 delle Specifiche Tecniche, ove è definito il «<em>formato degli atti e dei documenti processuali</em>». Il primo comma di detto articolo prevede che «<em>l’atto del processo in forma di documento informatico può essere depositato esclusivamente</em>» in predeterminati formati, espressamente elencati dalla norma: 1) file PDF; 2) file di solo testo; 3) file di testo formattati (RTF); 4) archivi compressi in formato ZIP o RAR.<br />
Ai sensi del secondo comma, del pari, «<em>i documenti allegati e la procura alle liti possono essere depositati esclusivamente</em>» in predeterminati formati, che tuttavia, questa volta ammettono pure i file XML, file di immagini e messaggi di posta, ma non i file di testo RTF.<br />
Tralasciando i motivi di tale differente elencazione, qui preme sottolineare invece quanto dispone il comma 6 del medesimo articolo, richiamato dal Collegio nel passaggio sopra citato della motivazione, ossia che «<em>la struttura del documento con firma digitale è PAdES-BES</em>».<br />
Tale statuizione appare di dubbia interpretazione. La richiesta apposizione della firma PAdES-BES al documento, difatti, si pone in contraddizione con la natura dello standard PAdES stesso. Quest’ultimo, come si è detto, è utilizzabile esclusivamente per la firma digitale di file PDF. Sicché non è di immediata comprensione la portata della statuizione del comma 6, laddove il medesimo articolo, ai precedenti commi 1 e 2, ammette una varietà di file assai più ampia.<br />
Poiché, in ogni caso, come si è visto, per produrre in giudizio documenti in detti formati non è necessario firmarli digitalmente – salvo quanto disposto dal citato articolo 9 del Regolamento –, dovendo essere autenticato solo il PDF «<em>contenitore</em>», in relazione al deposito dei documenti siffatto dubbio interpretativo può dirsi in concreto superato.<br />
Per completare il quadro normativo relativo alle modalità di firma digitale nel PAT rilevanti ai fini della lettura delle sentenze in commento, è d’obbligo infine analizzare quanto disposto dall’articolo 14 delle Specifiche Tecniche relativamente alle «<em>notificazioni per via telematica</em>».<br />
Premesso che detto articolo 14 non menziona mai, in alcuno degli otto commi che lo compongono, un formato particolare di firma digitale – né PAdES, né CAdES –, per quanto qui interessa è sufficiente soffermarci su due disposizioni, quelle di cui ai commi 3 e 5.<br />
Ai sensi dell’articolo 14, comma 3, il difensore è tenuto a depositare «<em>copia per immagine della procura conferita su supporto cartaceo e ne attesta la conformità all’originale, ai sensi dell’articolo 22 del CAD, mediante sottoscrizione con firma digitale</em>».<br />
È bene ancora precisare che la disposizione fa generico riferimento all’espressione «<em>firma digitale</em>», senza indicare lo standard richiesto, come invece fatto dagli articoli 6 e 12 sopra richiamati. E vale ancora ricordare che la definizione di «<em>firma digitale</em>» fornita dal Regolamento, come si è detto <em>supra</em>, non prescrive l’utilizzo di uno standard particolare.<br />
In altre parole, la disposizione non chiarisce né quale formato di firma digitale sia prescritto a tal fine, né come tale attestazione debba essere fatta. La lettera della norma non esclude che sia ammissibile tanto la firma digitale direttamente del file «<em>copia per immagine della procura</em>» – con formato CAdES trattandosi di file immagine –, tanto quanto la separata attestazione in PDF firmato digitalmente con standard PAdES. Entrambe modalità che sono già da tempo ammesse e puntualmente disciplinate nell’ambito del processo civile telematico<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[19]</a>.<br />
Ai fini del deposito, il dubbio interpretativo può essere ad ogni modo risolto alla luce del successivo comma 5 del medesimo articolo 14, ai sensi del quale la produzione in giudizio «<em>della documentazione riguardante la notificazione</em>» deve avvenire nelle forme di cui al sopra esposto articolo 6. Ne consegue che anche in relazione alla «<em>documentazione riguardante la notificazione</em>» vale quanto detto <em>supra</em> in ordine al dubbio interpretativo relativo all’articolo 12, comma 6: il «<em>contenitore</em>» PDF per il deposito è l’unico a dover essere firmato con standard PAdES ai sensi dell’articolo 6, comma 5 – e salvo quanto disposto dall’articolo 9 –, sicché, in pratica, il problema è agevolmente superato.<br />
Ai fini, invece, della notifica, la norma non pare risolutiva, come implicitamente confermato anche dal giudizio innanzi al T.A.R. Campania<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[20]</a>. Sicché resta aperto il dubbio su quale standard si debba (<em>rectius</em>, possa) utilizzare per poter firmare digitalmente la «<em>copia per immagine della procura</em>» in sede di notifica. Sul che giova qualche ulteriore riflessione, costituendo questo uno dei nodi centrali di entrambe le motivazioni delle sentenze qui analizzate.</p>
<h1><a name="_Ref480213735"></a><span style="font-size: 14px;">3</span>  <span style="font-size: 14px;"><strong>Sull’affermata inesistenza o irregolarità della notifica e sulla qualificazione dell’erronea firma quale mero vizio del deposito in giudizio della prova della notificazione. </strong></span><a name="_Ref480213735"></a></h1>
<p>Si è detto che il Collegio lucano ha dichiarato inammissibile il ricorso, per quanto attiene al formato della firma digitale, in quanto «<em>una relata di notifica con altro formato di firma digitale diverso da quello, prescritto dagli artt. 6, comma 5, e 12, comma 6, dell’Allegato al D.P.C.M. n. 40 del 16 febbraio 2016, equivale ad una notifica priva di sottoscrizione</em>».<br />
Si è tuttavia del pari visto che l’articolo 6, comma 5, delle Specifiche Tecniche non prescrive affatto che gli atti di parte debbano essere firmati digitalmente, né tantomeno quindi con uno specifico standard. Quanto, invece, all’articolo 12, comma 6, delle Specifiche Tecniche si è detto che la portata dello stesso non è affatto chiara, in quanto laddove elenca i formati «<em>degli atti e dei documenti processuali</em>» include molteplici tipologie di file su cui la firma PAdES non può essere apposta.<br />
Ma, come si è detto, in ultima analisi tale problema è superato, ai fini della produzione in giudizio, dal fatto che per il deposito è sufficiente la firma con standard PAdES del PDF «<em>contenitore</em>». Il che, dunque, permette di allegare a questo anche file non PDF<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[21]</a>.<br />
Discorso diverso vale, invece, per il caso della notifica.<br />
Si è visto che l’articolo 14 delle Specifiche Tecniche parla a tal fine genericamente di «<em>firma digitale</em>», senza prescrivere uno standard particolare. Ne deriva che l’atto notificato dalla parte con «<em>firma digitale</em>» conforme alla nozione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera i) del Regolamento – se pur con standard CAdES –, risulta a ben vedere conforme al dettato normativo<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[22]</a>.<br />
Di conseguenza, quantomeno ai fini della notifica, l’apposizione della firma CAdES appare valida ed efficace ai sensi dell’articolo 14 delle Specifiche Tecniche. Per quanto possa valere ai sensi del rinvio esterno di cui all’articolo 39, commi 1 e 2, c.p.a., vale peraltro ricordare che tale forma di sottoscrizione è conforme a quanto previsto in tema di firma digitale nel processo civile telematico<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24">[23]</a>.<br />
Si noti peraltro che tale ricostruzione non collide con le previsioni di cui all’articolo 6 e 12 delle Specifiche Tecniche. Entrambi detti articoli si riferiscono a fasi successive a quelle della notifica dell’atto<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25">[24]</a>, disciplinata dall’articolo 14 delle Specifiche Tecniche. Il difensore che abbia notificato avvalendosi di firma CAdES, al fine di mantenere tale compatibilità, ben potrebbe «<em>sbustare</em>» la «<em>documentazione riguardante la notificazione</em>» contenuta nel file «<em>.</em><em>p7m»</em> – come spiegato dalla citata informativa dell’AgID – ed allegare lo stesso al PDF «<em>contenitore</em>» di cui all’articolo 6. In tal modo il file inserito all’interno del PDF «<em>contenitore</em>» non sarebbe più nel formato P7M, e potrebbe di conseguenza risultare conforme ai formati prescritti dall’articolo 12 delle Specifiche Tecniche.<br />
Ne discende che, ove il difensore alleghi al PDF «<em>contenitore</em>» un file P7M – senza quindi “sbustarlo” –, non viola quanto prescritto dall’articolo 14 delle Specifiche Tecniche sulle notificazioni, ma solo quanto prescritto dall’articolo 12, comma 6, delle medesime Specifiche Tecniche in merito ai formati digitali ammessi nel processo amministrativo.<br />
Il che si pone di conseguenza in antitesi con l’affermazione rinvenuta nella sentenza del T.A.R. Basilicata secondo cui la relata di notifica firmata digitalmente con standard CAdES dovrebbe equivalere – nel (solo) processo amministrativo – «<em>ad una notifica priva di sottoscrizione</em>». Viceversa, appare del tutto condivisibile l’affermazione del T.A.R. Campania secondo cui «<em>la violazione delle specifiche tecniche non potrebbe […] determinare l’inesistenza della notifica</em>».<br />
Senonché anche nella motivazione fornita dal T.A.R. Campania si rinviene un passaggio che richiede un’ulteriore precisazione. Afferma il Collegio che l’utilizzo del formato CAdES «<em>potrebbe, al più, determinare l’insorgenza di una irregolarità della notifica che, da considerare pur sempre esistente, sarebbe stata sanata, nel caso di specie, in r[a]gione dell’avvenuta costituzione degli enti intimati ai sensi dell’art. 44 co. 3 del c.p.a.</em>».<br />
In relazione a tale passaggio si deve precisare che nonostante il Collegio parli di «<em>irregolarità della notifica</em>», si dovrebbe parlare piuttosto di irregolarità relativa alle modalità di deposito della prova della notifica<a title="" href="#_ftn26" name="_ftnref26">[25]</a>. In altri termini, il deposito di una relata di notifica in formato P7M, determinando l’illeggibilità del file da parte del Giudice amministrativo, può essere equiparato ad un’omessa prova della notifica del ricorso.<br />
Tale vizio, in applicazione analogica della giurisprudenza sull’equivalente caso di mancata prova cartacea, si potrebbe perciò ritenere sanato sia con la costituzione in giudizio della controparte<a title="" href="#_ftn27" name="_ftnref27">[26]</a>, sia con il deposito del file nel formato corretto «<em>entro il termine ultimo del passaggio della causa in decisione</em>»<a title="" href="#_ftn28" name="_ftnref28">[27]</a>. Il che, in caso di contumacia delle parti intimate, ed alla luce dell’obbligo per il giudice di indicare alle parti l’eventualità che la decisione si fondi su una questione rilevata d’ufficio<a title="" href="#_ftn29" name="_ftnref29">[28]</a>, può peraltro concedere al difensore un’occasione addizionale per correggere una (mera) irregolarità informatica, se non addirittura imporre al Giudice di assegnare un termine per la regolarizzazione del deposito telematico, in linea con quanto fatto dal Consiglio di Stato laddove ha ritenuto doveroso assegnare un termine per sanare l’irregolarità data dal deposito della sola copia cartacea dell’appello<a title="" href="#_ftn30" name="_ftnref30">[29]</a>.<br />
Il che, peraltro, suggerisce che una simile soluzione potrebbe trovare applicazione anche nel caso in cui una parte depositi un file in uno dei formati ammessi dall’articolo 12 delle Specifiche Tecniche, ma per una qualche disfunzione tecnica lo stesso risulti illeggibile.</p>
<h1><a name="_Ref480213747"></a><span style="font-size: 14px;">4 </span>    <span style="font-size: 14px;">Conclusioni.</span><a name="_Ref480213747"></a></h1>
<p>Come risulta dalla nota informativa dell’AgID, un problema posto dai file P7M è che, per poterli correttamente visualizzare, è necessario un software specifico. E siccome nel processo amministrativo tale formato non è contemplato, si possono ben immaginare e comprendere le difficoltà organizzative che la produzione di un file in siffatto formato possano determinare per gli organi della Giustizia Amministrativa<a title="" href="#_ftn31" name="_ftnref31">[30]</a>. Il funzionario, o addirittura il Collegio giudicante, che si trovi a dover manipolare un file P7M sarebbe impossibilitato a visualizzarne il contenuto.<br />
Anche dalla prospettiva del difensore, che pur potrebbe già disporre di strumenti atti all’apertura di file P7M ove abbia svolto attività difensiva nell’ambito del processo civile telematico, l’uso di PDF comporta peraltro un ridotto aggravio informatico<a title="" href="#_ftn32" name="_ftnref32">[31]</a>.<br />
Preme perciò chiarire che – a parere di chi scrive – la scelta di preferire in via esclusiva il formato PAdES per i documenti del PAT appare da accogliere con assoluto favore quale elemento di semplificazione e snellimento delle procedure<a title="" href="#_ftn33" name="_ftnref33">[32]</a>. In primo luogo perché si è scelto di avvalersi di strumenti e tecnologie già consolidate, quali la PEC e la firma digitale su file PDF, evitando così il ricorso al più complesso formato P7M. In secondo luogo perché si è evitato di ricorrere alla creazione di nuovi software, strumenti, o standard, ovvero di avvalersi di alcuni di quelli – di dubbia praticità – introdotti nel processo civile telematico<a title="" href="#_ftn34" name="_ftnref34">[33]</a>. Come si è dimostrato nei fatti, la completa realizzazione del PAT è stata possibile senza dover per ciò “reinventare la ruota”, ricorrendo invece a strumenti tecnologici preesistenti ed idonei a sostituire le operazioni già svolte su supporto cartaceo.<br />
In sintesi, le modalità operative e tecniche con cui si è scelto di attuare la digitalizzazione del giudizio amministrativo appaiono del tutto condivisibili, specie rispetto all’esperienza nel giudizio civile digitalizzato. Tant’è che la disciplina relativa al processo civile telematico – che ha per primo ispirato la definizione delle regole tecniche per l’attuazione del PAT<a title="" href="#_ftn35" name="_ftnref35">[34]</a> – potrebbe oggi a sua volta giovarsi delle soluzioni adottate per quest’ultimo, in un processo circolare di reciproco perfezionamento.<br />
Nonostante tali positivi rilievi, ed il periodo di sperimentazione che ha preceduto l’entrata a pieno regime del PAT, i casi qui analizzati dimostrano tuttavia che l’uso degli strumenti informatici anzidetti può comunque portare a nuovi dubbi interpretativi circa le modalità di utilizzo degli stessi. Tali incertezze sono, con ogni probabilità, dovute anche alla perdurante non completa «<em>a</em><em>lfabetizzazione informatica dei cittadini</em>», confermata dall’esigenza sentita di recente dal nostro legislatore di prevedere l’adozione di «<em>iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini […], anche al fine di favorire lo sviluppo di competenze di informatica giuridica e l’utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni […]</em>»<a title="" href="#_ftn36" name="_ftnref36">[35]</a>.<br />
Le sentenze esaminate hanno così il pregio di suggerire una più attenta riflessione su un passaggio fondamentale per la corretta instaurazione di un giudizio amministrativo in forma telematica. Se infatti nel caso lucano la declaratoria di inammissibilità potrà probabilmente non precludere una nuova azione alla parte, il problema portato all’attenzione di entrambi i Collegi ha consentito di riflettere su norme che disciplinano gli strumenti digitali in gioco in un momento cruciale del giudizio.<br />
Il che ha peraltro permesso di vagliare la portata delle disposizioni tecniche attuative del PAT facendo ricorso ad istituti e principi già da tempo presenti nel processo amministrativo, coerentemente con l’idea per cui la sostituzione del cartaceo con il digitale non impone di rimeditare gli istituti giuridici in gioco. Viceversa, i casi analizzati hanno dato un’utile riscontro del fatto che a mutare sono gli strumenti in concreto utilizzati e le relative modalità operative<a title="" href="#_ftn37" name="_ftnref37">[36]</a>, mentre l’interprete, <em>mutatis mutandis</em>, può affidarsi ai medesimi istituti già noti nella precedente dimensione cartacea.<br />
In ultima analisi, lo studio di casistiche come quelle qui esaminate potrà fornire un utile riferimento <em>pro futuro</em>, coerentemente con quella necessità sottolineata dal Consiglio di Stato di un adeguamento sistematico del «<em>contenuto dispositivo del c.p.a. all’elaborazione della giurisprudenza sul PAT ed all’evoluzione tecnologica in materia</em>»<a title="" href="#_ftn38" name="_ftnref38">[37]</a>.</p>
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">*</a> Gherardo Carullo, assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Milano, Dottore di ricerca in Diritto Amministrativo presso la medesima Università, LL.M. presso il King’s College di Londra. Pubblicazione PRIN 2012 (2012SAM3KM) sulla codificazione dei procedimenti dell’Unione europea.</div>
<p><a style="background-color: #ffffff;" title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[1]</a> In data 1° gennaio 2017, come sottolineato da I.S.I. Pisano, <em>Prime riflessioni sull’avvio del PAT, tra principio di sinteticità e regime transitorio</em>, in <em>Giornale Dir. Amm.</em>, 1, 2017, par. 1.<br />
<a style="background-color: #ffffff;" title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[2]</a> Del resto, prima ancora che il PAT trovasse attuazione, già la mera possibilità di avvalersi della notifica via PEC aveva dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale ancora irrisolto, come dimostra l’ordinanza della III Sezione del Consiglio di Stato del 23 marzo 2017, n. 1322, di rimessione alla Plenaria della questione per i giudizi precedenti l’attivazione del PAT. In dottrina si vedano, tra i molteplici contributi che hanno offerto una lettura del contrasto, F. Cortese, <em>Giustizia amministrativa e processo telematico: prime avvisaglie</em>, in <em>Giornale Dir. Amm.</em>, 4, 2015 e, più recentemente, anche G. Tropea, <em>“Il buono, il brutto, il cattivo”: sulla notifica del ricorso a mezzo PEC nel processo amministrativo</em>, in <em>Giur. it.</em>, 5, 2016.<br />
<a style="background-color: #ffffff;" title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[3]</a> Sentenza del T.A.R. Basilicata, Sezione I, del 14 febbraio 2017, n. 160.</p>
<div id="ftn5"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[4]</a> Sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, Sezione IV, dell’8 marzo 2017, n. 1799.</div>
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<div id="ftn6"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[5]</a> Diversa fattispecie su cui si sono registrati già molteplici casi, tra cui, <em>ex multis</em>: sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 marzo 2017, n. 1541, ove si è reputato meramente irregolare l’appello cartaceo depositato in forma cartacea, dando termine per sanare l’irregolarità; sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 22 marzo 2017, n. 1694, sulla nullità della memoria di parte e della relata di notifica non sottoscritte digitalmente; ordinanza collegiale del T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, dell’8 febbraio 2017, n. 50, relativo al caso di un «<em>ricorso prodotto in formato nativo digitale</em>» senza sottoscrizione digitale; decreto presidenziale del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II <em>Ter</em>, 2 febbraio 2017, n. 574, relativo ad un caso di istanza di fissazione d’udienza non sottoscritta con firma digitale; decreto presidenziale T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II <em>Ter</em>, 27 gennaio 2017, n. 497, relativo ad un caso di mancata firma digitale dell’attestazione di conformità della procura alle liti nonché della relata di notificazione; ordinanza collegiale del T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, del 25 gennaio 2017, n. 33, relativo ad un caso in cui l’Amministrazione si è costituita depositando «<em>copia digitale per immagini di un atto di costituzione cartaceo</em>», nonché «<em>copia digitale per immagini della procura</em>» senza attestazione di conformità firmata digitalmente.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn7"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[6]</a> Ai sensi dell’art. 3 <em>bis</em> della l. del 21 gennaio 1994, n. 53.</div>
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<div id="ftn8"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[7]</a> Si trattava ad ogni modo di un ricorso di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia. In questo caso il Collegio ha peraltro dichiarato l’inammissibilità del ricorso accogliendo due distinte eccezioni, la prima relativa alle modalità di firma digitale degli atti di parte, la seconda alla mancata prova del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo. Ci occuperemo solo della prima.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn9"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[8]</a> Tra i cui compiti vi è proprio quello di emanare «<em>guide tecniche</em>» in relazione alle tecnologie digitali, ai sensi dell’articolo 14 <em>bis</em>, comma 2, lettera a), del d.lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn10"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[9]</a> Cfr. Agenzia per l’Italia digitale, <em>L’apposizione di firme e informazioni su documenti firmati</em>, p. 2, http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/firme_multiple.pdf.</div>
<p><a style="background-color: #ffffff;" title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[10]</a> Per un approfondimento sul complessivo quadro normativo relativo al PAT, cfr. C.E. Gallo, <em>L’attuazione del processo amministrativo telematico</em>, in <em>Urb. App.</em>, 6, 2016, par. 1.</p>
<div id="ftn12"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[11]</a> Denominato, per esteso, <em>Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del PAT</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn13"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[12]</a> V. articolo 1, comma 1, lettera i), delle Specifiche Tecniche. Si noti peraltro che si tratta di definizione sostanzialmente coincidente con quella di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s), del Codice dell’amministrazione digitale.</div>
<p><a style="background-color: #ffffff;" title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[13]</a> V. articolo 6, commi 1 e 2, delle Specifiche Tecniche.</p>
<div id="ftn15"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[14]</a> V. articolo 6, comma 4, delle Specifiche Tecniche.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn16"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[15]</a> V. articolo 1, comma 1, lettere z) ed aa), delle Specifiche Tecniche.</div>
<p><a style="background-color: #ffffff;" title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[16]</a> V. articolo 6, comma 5, delle Specifiche Tecniche.</p>
<div id="ftn18"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[17]</a> A favore della non necessità di una doppia firma cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 8 marzo 2017, n. 209; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III <em>bis</em>, ordinanza del 28 febbraio 2017, n. 3231; <em>contra </em>T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 22 marzo 2017, n. 1694.</div>
<p><a style="background-color: #ffffff;" title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[18]</a> Il Presidente della Terza Sezione del Consiglio di Stato, con decreto monocratico in data 4 gennaio 2017, n. 10, ha rinviato ogni considerazione in merito alla «<em>ritualità dell’atto di appello, che, nella sua versione telematica, risulterebbe sprovvisto della firma digitale del difensore dell’appellante, riportata soltanto nel modello per il deposito digitale dell’atto di appello e degli allegati</em>». In sede di merito, tuttavia, tale questione, probabilmente anche in virtù della sottoscrizione materiale apposta nella copia cartacea, non è stata espressamente affrontata, anche se parrebbe essere stata sciolta implicitamente in senso positivo, da quanto consta, alla luce della sentenza di accoglimento n. 524 del 26 gennaio 2017, emessa in forma breve a seguito della camera di consiglio.</p>
<div id="ftn20"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[19]</a> Tale duplice possibilità è ammessa espressamente dall’articolo 16 <em>undecies</em> del d.l. del 18 ottobre 2012, n. 179, dettante le «<em>modalità dell’attestazione di conformità</em>» valide, tra gli altri, per gli adempimenti previsti dal codice di procedura civile. Ai sensi dei commi 2 e 3, «<em>quando l’attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica</em>», la stessa può essere posta, alternativamente, «<em>nel medesimo documento informatico</em>», ovvero «<em>su un documento informatico separato e l’individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia</em>». In tale secondo caso viene peraltro precisato che «<em>se la copia informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione</em>». Quanto poi alle indicazioni del Ministero della giustizia, queste sono state fornite con l’introduzione – ad opera del Decreto direttoriale del 28 dicembre 2015 – dell’articolo 19 <em>ter</em> nel Provvedimento del 16 aprile 2014. Si è previsto in particolare che «<em>quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine […], l’attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all’art. 12, comma 2</em>».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn21"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[20]</a> Si legge in sentenza che «<em>la norma che regola la notificazione nell’ambito del P.A.T. (art. 14 [delle Specifiche Tecniche, n.d.r.]) richiede il rispetto dei formati di cui all’art. 6, 7, 8, e 12 delle specifiche tecniche (PAdES-BES) solo ai fini del “deposito della documentazione riguardante la notificazione”, mentre non reca analoga prescrizione in ordine alle modalità di effettuazione della notificazione stessa</em>».</div>
<p><a style="background-color: #ffffff;" title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[21]</a> Tale soluzione, peraltro, a quanto consta sembrerebbe (anche) il frutto dell’apporto del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, che nel parere del 14 gennaio 2016, n. 66, aveva rilevato che la versione delle regole tecniche sottoposte al suo vaglio suggerivano di meglio specificare «<em>alcune puntuali indicazioni per disciplinare più compiutamente le modalità tecniche con cui deve essere fornita la prova della notificazione, anche al fine di evitare incertezze interpretative</em>».</p>
<div id="ftn23"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[22]</a> Sul punto il T.A.R. Campania, Napoli, evidenzia peraltro che il «<em>cd. regolamento eIDAS (Regolamento UE n° 910/2014) e la decisione esecutiva della Commissione europea 2015/1506 dell’8 settembre 2015 […] impongono agli stati membri di riconoscere le firme digitali apposte secondo determinati standard tra i quali figurano sia il CAdES sia il PAdES</em>».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn24"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24">[23]</a> Cfr. articolo 12 del d.m. del 16 aprile 2014, articolo 12, comma 2, ai sensi del quale «<em>la struttura del documento firmato è PAdES-BES (o PAdES Part 3) o CAdES-BES</em>».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn25"><a title="" href="#_ftnref25" name="_ftn25">[24]</a> Sul punto anche la sentenza del T.A.R. Campania 1799/2017 rileva puntualmente che le specifiche tecniche del PAT richiedono che «<em>gli atti depositati siano firmati digitalmente secondo la struttura PAdES-BES (artt. 6 co. 4 e 4; 12 co. 6, cit.), ma non impongono espressamente che tale formato sia utilizzato per la notifica alle altre parti</em>».</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn26"><a title="" href="#_ftnref26" name="_ftn26">[25]</a> Come difatti fa lo stesso Collegio, in un precedente passaggio della sentenza, ove si legge che l’erronea firma digitale determina una irregolarità riferibile al «<em>deposito della prova della notificazione effettuata a mezzo PEC […], ma non alla notificazione in sé che è stata legittimamente effettuata mediante uno dei formati ammessi dall’ordinamento</em>»</div>
<p><a style="background-color: #ffffff;" title="" href="#_ftnref27" name="_ftn27">[26]</a> Si noti che il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la già citata sentenza del 23 marzo 2017, n. 1541, nel qualificare l’uso della forma cartacea quale mera irregolarità, ha tuttavia sottolineato che ove il vizio sia invece dato dall’uso dello strumento cartaceo al posto di quello digitale, nemmeno la costituzione delle parti intimate è sufficiente, dovendosi in tal caso – per evitare una «<em>fuga sistematica dalla forma digitale</em>» – assegnare un termine per sanare l’irregolarità.</p>
<div id="ftn28"><a title="" href="#_ftnref28" name="_ftn28">[27]</a> Cfr. <em>ex multis</em>, T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 27 febbraio 2017, n. 351; Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 maggio 2016, n. 1678.</div>
<p><a style="background-color: #ffffff;" title="" href="#_ftnref29" name="_ftn29">[28]</a> <em>Ex</em> art. 73, comma 3, c.p.a.. Per una ricostruzione storica ed un approfondimento dell’istituto, si rinvia a F. Saitta, <em>La “terza via” ed il giudice amministrativo: la “questione rilevata d’ufficio”(da sottoporre al contraddittorio) tra legislatore e giurisprudenza</em>, in <em>Dir. Proc. Amm.</em>, vol. 32, 3, 2014, il quale aderisce alla tesi, qui condivisa, secondo cui anche una questione di diritto debba sottostare a tale garanzia, venendo questa in rilievo ogniqualvolta «<em>la norma evidenziata dal giudice apre un campo d’indagine sino a quel momento non arato, id est muta i temi del dibattito, per evitare una sentenza a sorpresa va instaurato il contraddittorio con le parti</em>» (<em>ivi</em>, p. 5).<br />
<a style="background-color: #ffffff;" title="" href="#_ftnref30" name="_ftn30">[29]</a> Cfr. la citata sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, del 23 marzo 2017, n. 1541. Se, infatti, il Giudice è tenuto ad assegnare un termine per la regolarizzazione della (ben più evidente) irregolarità data dal deposito della sola copia cartacea, se ne può dedurre che per il caso del deposito di un file P7M non possa non sussistere un simile dovere.</p>
<div id="ftn31"><a title="" href="#_ftnref31" name="_ftn31">[30]</a> Il T.A.R. Campania ha difatti posto l’accento sul fatto che «<em>le “specifiche tecniche” di cui si discute rispondano, appunto, a esigenze eminentemente operative, legate alla peculiare configurazione del sistema informatico della G.A. (cd. S.I.G.A.)</em>». In relazione ai profili organizzativi ed alle modalità di lavoro degli uffici si veda M.L. Maddalena, <em>La digitalizzazione della vita dell’amministrazione e del processo</em>, in <em>Foro amm.</em>, 10, 2016, par. 6.2.</div>
<p><a style="background-color: #ffffff;" title="" href="#_ftnref32" name="_ftn32">[31]</a> In tale prospettiva anche C.E. Gallo, <em>L’attuazione del processo amministrativo telematico</em>, cit., par. 4, ha ritenuto che l’attuazione del PAT possa portare «<em>più vantaggi che svantaggi</em>», specie in quanto, grazie alle soluzioni adottate, rende possibile «<em>per chiunque sia operatore del processo agire avanti tutti i Tribunali Amministrativi Regionali e avanti il Consiglio di Stato in modo diretto, con un’evidente riduzione dei costi</em>».<br />
<a style="background-color: #ffffff;" title="" href="#_ftnref33" name="_ftn33">[32]</a> In linea con tale considerazione il Consiglio di Stato, con il citato parere n. 66/2016, ha sottolineato che le regole tecniche adottate per il PAT appaiono nel loro complesso atte a «<em>contribuire ad assicurare la snellezza e l’effettività della tutela nonché la ragionevole durata del processo e la standardizzazione delle procedure</em>» (p. 4 del parere). Conclusione poi ripresa anche dal Presidente in A. Pajno, <em>La giustizia amministrativa nel 2016</em>, in <em>Giornale Dir. Amm.</em>, 2, 2016, par. 14. In tale prospettiva, G. Conte, <em>Le politiche di autogoverno della giustizia amministrativa. Riflessioni di un componente “laico,”</em> in <em>Dir. Proc. Amm.</em>, 3, 2016, par. 5.2, ha auspicato che l’attuazione del PAT possa portare «<em>un contributo fondamentale al potenziamento dell’efficienza e della funzionalità dell’intero sistema della giustizia amministrativa</em>».</p>
<div id="ftn34"><a title="" href="#_ftnref34" name="_ftn34">[33]</a> Per un approfondimento su tali strumenti, <em>ex multis</em>, cfr. M. Iaselli, G.A. Cavaliere, <em>Il fascicolo informatico del processo telematico</em>, in <em>Informatica e diritto</em>, vol. 16, 1–2, 2007.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn35"><a title="" href="#_ftnref35" name="_ftn35">[34]</a> Secondo quanto riferito nelle premesse del citato parere n. 66/2016, nella nota del 5 gennaio 2016, prot. n. 77P, di invio dello schema di Regolamento al Consiglio di Stato stesso per il parere di competenza, le regole tecniche per il PAT sono state definite anche «<em>tenendo conto dell’esperienza relativa alle regole tecniche del processo civile telematico previste dal d.m. n. 44 del 21 febbraio 2011, da cui sono state “mutuate molte disposizioni”, al fine di ottenere la “massima omogeneità possibile nell’ambito della giustizia digitale”</em>». Per una ricostruzione delle varie fasi della digitalizzazione della giustizia civile, cfr. P. Guidotti, <em>Dall’ufficio giudiziario informatizzato al processo civile telematico</em>, in <em>Informatica e diritto</em>, vol. 16, 1–2, 2007.</div>
<p><a style="background-color: #ffffff;" title="" href="#_ftnref36" name="_ftn36">[35]</a> Articolo 8 del Codice dell’amministrazione digitale, così come sostituito dall’articolo 9, comma 1, del d.lgs. del 26 agosto 2016, n. 179. Si noti che a norma dell’articolo 61, comma 2, lettera d), di tale ultima novella la parola «<em>cittadino</em>», ovunque ricorrente nel Codice, va intesa nel senso di «<em>persona fisica</em>»</p>
<div id="ftn37"><a title="" href="#_ftnref37" name="_ftn37">[36]</a> Risulta infatti del tutto condivisibile l’affermazione per cui la riuscita del PAT dipenderà, anche, dalla «<em>capacità degli stessi uffici giudiziari di cambiare mentalità e abitudini</em>», cfr. I.S.I. Pisano, <em>Prime riflessioni sull’avvio del PAT</em>, cit., par. 7.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn38"><a title="" href="#_ftnref38" name="_ftn38">[37]</a> Cfr. citato parere 66/2016, p. 6.1.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nuove-insidie-nel-processo-amministrativo-telematico-standard-di-firma-digitale-e-validita-della-notifica/">Nuove insidie nel Processo Amministrativo Telematico: standard di firma digitale e validità della notifica</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Diritto di accesso e contratti segretati nel nuovo codice dei pubblici appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, N. 50)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/diritto-di-accesso-e-contratti-segretati-nel-nuovo-codice-dei-pubblici-appalti-d-lgs-18-aprile-2016-n-50/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2017 17:42:06 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/diritto-di-accesso-e-contratti-segretati-nel-nuovo-codice-dei-pubblici-appalti-d-lgs-18-aprile-2016-n-50/">Diritto di accesso e contratti segretati nel nuovo codice dei pubblici appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, N. 50)</a></p>
<p>Sommario[1].: 1. Premessa. – 2. Il diritto di accesso nel settore dei pubblici appalti. – 2.1. Gli atti ad accesso differito. – 2.2. Gli atti sottratti all’accesso. – 3. I rapporti tra il segreto e l’accesso agli atti. – 4. I contratti segretati e le procedure in settori specifici. 1.  </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/diritto-di-accesso-e-contratti-segretati-nel-nuovo-codice-dei-pubblici-appalti-d-lgs-18-aprile-2016-n-50/">Diritto di accesso e contratti segretati nel nuovo codice dei pubblici appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, N. 50)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/diritto-di-accesso-e-contratti-segretati-nel-nuovo-codice-dei-pubblici-appalti-d-lgs-18-aprile-2016-n-50/">Diritto di accesso e contratti segretati nel nuovo codice dei pubblici appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, N. 50)</a></p>
<p>Sommario<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.: <em>1. Premessa. – 2. Il diritto di accesso nel settore dei pubblici appalti. – 2.1. Gli atti ad accesso differito. – 2.2. Gli atti sottratti all’accesso. – 3. I rapporti tra il segreto e l’accesso agli atti. – 4. I contratti segretati e le procedure in settori specifici.</em></p>
<p><em>1.   </em><em>Premessa.</em><br />
Il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, entrato in vigore lo scorso 22 aprile<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, ha riscritto, quasi totalmente, la materia dei pubblici contratti, sostituendosi al precedente Codice del 2006 e ad esso apportando significative modifiche in un’ottica di razionalizzazione e coordinamento con la normativa europea del 2014<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>. In questa nuova versione<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, infatti, è stato abbandonato il modello del regolamento unico per adottare un sistema attuativo più snello e flessibile demandato ad una pluralità di strumenti normativi ed amministrativi, tra i quali un ruolo preponderante sembra essere stato assegnato alle linee guida dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), pur se non mancano i più tradizionali atti attuativi destinati ad assumere la forma di decreti ministeriali, interministeriali, D.P.C.M.<br />
L’art. 13 del vecchio Codice è stato sostituito dall’art. 53 che si occupa, in particolare, del diritto di accesso in questa delicata materia, premettendo al primo comma che “<em>Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241</em>”; la norma richiamata ricalca, sostanzialmente, il precedente art. 13, mantenendo sia l’allineamento alla normativa generale, puntualmente richiamata, che le deroghe da esso previste con riguardo a talune fattispecie per le quali l’accesso è differito o del tutto escluso.<br />
Sembra opportuno, al riguardo, premettere alcune brevi considerazioni sul diritto di accesso in generale.<br />
Principio fondamentale del nostro ordinamento costituzionale è, indubbiamente, quello della trasparenza dell’azione della pubblica amministrazione, che, oltre a porsi come esigenza indispensabile degli ordinamenti democratici, mira alla realizzazione effettiva di quel rapporto diretto e concreto tra governati e governanti, che costituisce la base di una consapevole partecipazione all’azione amministrativa<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.<br />
Per lungo tempo la trasparenza è stata considerata principio generalissimo, una direttiva di massima cui l’amministrazione doveva informarsi, e solo di recente è stata finalmente codificata, all’art. 1 della L. n. 241/’90, così come modificata dalla L. n. 15/2005, divenendo, quindi, criterio positivo dell’azione amministrativa<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.<br />
La dottrina maggioritaria, all’indomani dell’emanazione della riforma, ha fortemente criticato la codificazione del principio<em> de quo</em>, ritenendo tale aggiunta superflua, dal momento che siffatto criterio ha impregnato di sé l’intero procedimento amministrativo già nel vigore della “<em>vecchia</em>” 241, essendo garantito dal principio di pubblicità.<br />
In realtà, si deve rilevare come la positivizzazione del principio di trasparenza sia andata di pari passo con la totale, o quasi, riscrittura della disciplina del diritto di accesso, istituto (<em>rectius</em> : strumento) elettivo per la realizzazione del principio di pubblicità, specchio indiscusso del principio di trasparenza di cui si discute.<br />
Il principio di trasparenza deve essere inteso come “<em>immediata e facile conoscibilità di tutti i momenti e di tutti i passaggi dell’operato della P.A. al fine di garantirne lo svolgimento imparziale</em>”<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a> nell’<em>iter</em> procedimentale che si concreterà nell’emanazione del provvedimento amministrativo finale.<br />
L’istituto predisposto alla realizzazione della trasparenza amministrativa è l’accesso, che, pur realizzando un obiettivo diverso da quello della pubblicità<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>, svolge,  com’è noto, una funzione partecipativa, consentendo al privato interessato l’instaurazione di un contraddittorio più consapevole grazie alla conoscenza degli atti detenuti dall’amministrazione; si deve sottolineare che la trasparenza collega all’accesso non solo conseguenze favorevoli, ma anche oneri &#8211; ad es., il termine decadenziale per l’impugnazione del provvedimento: da ciò si evince che essa svolge anche una funzione di responsabilizzazione dell’interessato<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a> &#8211; .<br />
Oggi, peraltro, la normativa in materia di obblighi di trasparenza, pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni è stata radicalmente modificata, dapprima con il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, con il quale la trasparenza ha subito “<em>una mutazione genetica</em>”, configurandosi (art. 11) come “<em>accessibilità totale</em>” ad una serie di dati tendenzialmente omnicomprensivi dell’azione e dell’organizzazione delle amministrazioni, in funzione di servizio agli utenti e di trasparenza per la collettività. Sicché, in capo a ciascun cittadino è ravvisabile una posizione qualificata, diffusa alle informazioni pubbliche, dichiaratamente volta, diversamente da quanto previsto in generale per l’accesso, “<em>a favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità</em>”<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>; poi con la c.d. legge anticorruzione (L. 6 novembre 2012, n. 190), il cui art. 1, comma 15, assicura la trasparenza dell’attività amministrativa, costituendo essa livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m), Cost., e, assumendo, quindi, rilievo costituzionale, per mezzo della pubblicazione, nei siti <em>web</em> istituzionali delle amministrazioni, “<em>delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali</em>”. Infine, con il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il quale mira, principalmente, sia a riunire in un <em>corpus</em> normativo unitario, sistematico e semplificato, le numerose previsioni normative disseminate nell’ordinamento, introducendo, anche, nuovi e rilevanti obblighi di informazione, e ampliando, peraltro, per quanto qui interessa, quelli relativi alle opere pubbliche (art. 38) ed ai contratti pubblici (art. 37), che “<em>a rafforzare lo strumento della trasparenza, che rappresenta una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione</em>”<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.<br />
In questo quadro s’inserisce, ora, la previsione di cui all’art. 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. <em>Legge Madia</em>), che delega il Governo ad adottare “<em>…uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33</em>”, sulla base di alcuni principi e criteri direttivi elencati nella medesima norma<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.<br />
Tale ultima riforma sembra essersi resa necessaria in ragione del fatto che l’alto numero di obblighi di pubblicazione, da alcuni considerate “<em>inutili oneri burocratici</em>”<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>, conseguenza dell’approccio “<em>dirigista</em>” adottato dal legislatore del 2013 per il quale è la legge “<em>a stabilire ciò che il singolo ha diritto di conoscere</em>”<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>, si risolvono in stratificazioni e sovrapposizioni che compromettono la qualità delle informazioni fornite al cittadino e a cui lo stesso ha diritto.<br />
Anche l’accesso troverebbe, secondo la tesi più accreditata<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>, un fondamento nella Costituzione: si fa riferimento, in proposito, non soltanto al­l’art. 21 (diritto all’informazione), ma anche agli artt. 97 e 98, i quali si occupano specificamente dell’organizzazione degli uffici pubblici preordinata al buon andamento dell’amministrazione e alla relazione intercorrente tra l’attività amministrativa e gli interessi dei privati. Per ciò che concerne più in generale la partecipazione, non si può tacere il contributo offerto dalla giurisprudenza nella ricostruzione dell’istituto: essa, infatti, ha affermato, sulla scorta dell’art. 24 Cost., che quando l’amministrazione, nella sua attività, venga in contatto con beni ed interessi propri dei privati, deve consentire la formazione di un contraddittorio, per dare al privato che venga leso da quest’attività amministrativa, la possibilità di far valere le proprie ragioni senza la necessità di agire in giudizio.<br />
Fin dalla sua introduzione ad opera della L. n. 241/‘90, il diritto di accesso ha suscitato grande interesse<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>, stante la riconduzione<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a> dello stesso ai c.d. “<em>nuovi diritti</em>” del privato nei confronti del potere pubblico; di contrario avviso è stata una parte della dottrina<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>, che ne ha sminuito, in parte, la portata innovativa, sostenendo che non basta poter prendere visione dei documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione per realizzare appieno quella trasparenza pubblica, definita dal Turati “<em>casa di vetro dell’amministrazione</em>”: se è vero, infatti, che l’esercizio dell’accesso consente al privato di conoscere il contenuto degli atti che formeranno il provvedimento finale, è vero anche che ciò non basta per comprendere appieno l’attività amministrativa. È stato, infatti, sostenuto che, nonostante l’accesso sia garantito, non può esserci trasparenza se non vi è “<em>comprensibilità</em>”, auspicando, inoltre, per superare il ricordato limite della difficile intendibilità, un accesso non episodico a singoli atti dell’amministrazione, ma che sia accompagnato da un’adeguata pubblicità, sì da rendere l’esercizio del diritto efficace strumento di controllo democratico dell’azione amministrativa<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>. Si deve, tra l’altro, rilevare come la trasparenza non possa essere perseguita solo con il semplice riconoscimento del diritto di accesso, servendo anche il concorso di altri strumenti, quali l’obbligatorietà della motivazione e la stessa partecipazione, attuata con i noti mezzi a disposizione dell’amministrazione<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>. Resta il dato fattuale che, comunque, il diritto di accesso ha rovesciato quell’impostazione del rapporto tra amministrazione e privati basato sul canone ormai obsoleto di segretezza – separazione, sì che oggi ben lo si può considerare quale strumento teso a garantire una più efficiente amministrazione, nella cui sfera l’attività svolta sia ben visibile e, se del caso, controllabile dal cittadino<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>.<br />
La L. n. 15/2005 ha quasi interamente ridisciplinato la materia, recependo alcuni indirizzi giurisprudenziali e fugando molti dei dubbi che la prima versione della legge sul procedimento amministrativo aveva lasciato aperti suscitando i noti dibattiti, di cui non si dà contezza per ragioni di brevità della trattazione.<br />
La normativa sull’accesso, come si puntualizzerà meglio nel prosieguo, appare oggi più precisa, e per certi versi schematica, rispetto alla originaria formulazione.<br />
Già la disposizione contenuta all’art. 22, unitamente al disposto dell’art. 2 del d.P.R. n. 184 del 2006 (Regolamento attuativo), infatti, consente di individuare più esattamente non solo i destinatari attivi e passivi dell’accesso (chiunque abbia “<em>un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento</em>”), ma anche l’oggetto del diritto: la nuova formulazione della norma in commento, infatti, alla <em>lett. d)</em> contiene una definizione di documento amministrativo che consente di superare la precedente diatriba sull’accessibilità degli atti di diritto privato, dal momento che si intende “<em>per documento amministrativo, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale»</em> e <em>«per pubblica amministrazione, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario</em>” (art. 22, comma 1, lett. d) ed e)). È facile concludere, quindi, nel senso della totale accessibilità, con il limite generale posto dalle normative sulla <em>privacy</em> e sul segreto, di cui si dirà, anche degli atti di diritto privato quando questi siano detenuti da una pubblica amministrazione e perseguano fini pubblici. Deve, però, puntualizzarsi che potrà parlarsi di “<em>documento amministrativo</em>” accessibile solo in quanto questo sia un atto (endoprocedimentale o esoprocedimentale) già formato, non potendo essere, chiaramente, accessibile un atto non ancora venuto ad esistenza<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>.<br />
Quanto ai soggetti passivi del diritto di accesso, cioè quelli nei cui confronti si esercita l’accesso, l’art. 23 include, oltre alle pubbliche amministrazioni, anche le “<em>aziende autonome e speciali, enti pubblici e gestori di pubblici servizi</em>”<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>, mentre per quanto riguarda le autorità di garanzia e vigilanza, rinvia a quanto stabilito dal successivo art. 24, che, com’è noto, disciplina i casi di esclusione del diritto di accesso.<br />
Quest’ultima norma assume particolare interesse proprio perché prevede delle limitazioni e, in alcuni casi, delle vere e proprie esclusioni, all’esercizio del diritto di accesso; anche in questo caso, dev’essere sottolineato come la riforma, recependo indicazioni giurisprudenziali, abbia tentato di sciogliere il “<em>nodo gordiano</em>” dei rapporti tra diritto di accesso, riservatezza e segreto<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>.<br />
Quanto alle modalità di esercizio del diritto di accesso, si è soliti distinguere una forma procedimentalizzata (c.d. <em>accesso formale</em>) ed una forma semplificata (c.d. <em>accesso informale</em>).<br />
Nel caso dell’accesso informale, basta presentarsi presso l’amministrazione e visionare il documento che interessa; è necessaria, comunque, una richiesta, che può essere formulata anche verbalmente, contenente gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l’indivi­duazione, la specificazione e, se opportuno, la prova dell’interesse connesso al­l’oggetto della richiesta, la propria identità o i propri poteri rappresentativi (art. 5, comma 2, d.P.R. n. 184/2006); la richiesta viene immediatamente valutata, onde consentire l’esibizione e l’estrazione di copia del documento richiesto. Nel caso in cui dovessero sorgere dubbi sulla legittimazione del richiedente, sul­l’identità, sull’interesse sotteso alla richiesta o se l’accoglimento immediato risulti impossibile, l’amministrazione dovrà invitare il richiedente a presentare istanza formale. Lo stesso deve avvenire nel caso in cui dal documento risulti la presenza di controinteressati.<br />
L’accesso formale è disciplinato dall’art. 6, comma 3, d.P.R. n. 184/2006, il quale rinvia alla precedente disposizione. L’istanza, in questo caso, deve contenere oltre alle generalità dell’interessato (nel caso in cui questi sia un delegato, anche il relativo titolo di rappresentanza, legale o volontaria), l’interesse sotteso alla richiesta, gli estremi del documento cui s’intende accedere o gli elementi che ne consentano l’individuazione (in mancanza di quest’ultima indicazione, la pubblica amministrazione non sarà obbligata a provvedere sulla richiesta), il domicilio al quale l’amministrazione dovrà inviare la risposta o eventuali altre comunicazioni, la data e la sottoscrizione del richiedente<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>.<br />
Il termine, perentorio, per la conclusione del procedimento decorre dalla presentazione dell’istanza ed è di trenta giorni; peraltro, ove tale richiesta sia irregolare o incompleta, l’art. 4 d.P.R. cit. stabilisce (con una disposizione simile a quella di cui all’art. 10-<em>bis</em> L. n. 241/1990 in tema di preavviso di rigetto) che, entro dieci giorni, l’amministrazione deve avvertire l’istante, con la conseguenza che il succitato termine di trenta giorni si interrompe per ricominciare a decorrere dal momento della regolarizzazione della richiesta.<br />
A seguito della richiesta di accesso, si apre un procedimento che l’ammini­strazione ha l’obbligo di concludere. L’art. 25, comma 4, stabilisce: “<em>decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell’art. 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere […] al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione</em>”. Come si vede, la legge ricollega all’inerzia dell’am­ministrazione delle conseguenze ben determinate, tra le quali anche l’omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.) per il responsabile del procedimento. Tale fattispecie criminosa, però, non si realizza all’immediato scadere dei trenta giorni, ma solo dopo che l’interessato abbia presentato un’apposita istanza con la quale abbia richiesto di conoscere le motivazioni che hanno portato a non adottare il provvedimento o a ritardarne l’adozione ed allo scadere di un ulteriore termine di trenta giorni (decorrente dalla ricezione di quest’ultima istanza) non sia stata data risposta<a title="" href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>.<br />
Il formarsi del silenzio, comunque, non esenta l’amministrazione dal provvedere, considerato che il giudice, una volta dichiarato illegittimo tale silenzio, potrà consentire l’accesso e condannare l’amministrazione inadempiente al pagamento delle spese processuali<a title="" href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>.<br />
Il provvedimento con cui l’amministrazione nega l’accesso dev’essere motivato; in caso contrario, il provvedimento stesso sarebbe viziato per violazione di legge o per eccesso di potere, suscettibile, quindi, di essere annullato in sede giurisdizionale.<br />
I motivi che possono determinare il diniego all’accesso possono riguardare il “<em>rito</em>” (carenza di legittimazione o di interesse all’accesso; indeterminatezza o genericità della richiesta) o il “<em>merito</em>”.<br />
L’amministrazione può limitare (e non negare!) l’esercizio del diritto di accesso nei casi previsti dall’art. 24, il quale, peraltro, stabilisce che ove l’accesso sia necessario per la cura e la difesa dei propri interessi, non può essere negato, sancendo così la netta prevalenza del diritto di accesso sugli eventuali altri diritti che possono rilevare in un procedimento<a title="" href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>.<br />
Il diniego può essere opposto, sempre a norma dell’art. 24, quando l’accesso sia preordinato ad un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione, poiché, come visto in precedenza, non può essere considerato o utilizzato come “<em>azione popolare</em>”<a title="" href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>, e nei casi tassativamente indicati dalla legge e dal Regolamento di cui al medesimo art. 24.<br />
Quanto detto, tuttavia, deve coordinarsi con le disposizioni dettate dal d.lgs. n. 33 del 2013, il quale ha introdotto, all’art. 5, il c.d. <em>accesso civico</em>, riconoscendo a “<em>chiunque</em>”, e, quindi, ai cittadini in quanto tali, un diritto soggettivo a conoscere, svincolato dai requisiti di legittimazione dell’accesso previsti dalla L. n. 241 del 1990, azionabile senza formalità, senza necessità di motivare l’istanza, senza dovere dimostrare l’utilità dell’atto che s’intende conoscere rispetto alle esigenze difensive del richiedente, ma fondato sul solo presupposto dell’inadempimento in cui l’amministrazione è incorsa rispetto agli obblighi di pubblicità. Un rimedio, in altri termini, attivabile, secondo alcuni<a title="" href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>, quasi nella forma dell’<em>azione popolare</em>.<br />
Tale diritto risulta, comunque, limitato soltanto a quelle informazioni (siano o meno contenute in atti giuridici in senso stretto) per le quali non risulti adempiuto l’obbligo di pubblicità previsto dalla nuova normativa, tanto che esso è stato identificato<a title="" href="#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a> non come diritto autonomo, bensì come sanzione al mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione.<br />
Il sistema normativo delineato dal menzionato d.lgs. n. 33, pur non essendo riconducibile, come da alcuni evidenziato<a title="" href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>, al <em>Freedom of information act</em> statunitense, che si applica a tutte le informazioni detenute dalle amministrazioni, non solo a quelle oggetto di pubblicazione, sembra fortemente innovativo, essendo in grado di <em>costringere</em> le amministrazioni ad assicurare la pubblicità che la legge prescrive. Ciò significa, indubbiamente, che, se è vero che nel nostro ordinamento, non esiste il diritto di chiunque ad accedere a qualsivoglia informazione in possesso dell’amministrazione, è altrettanto vero, tuttavia, che, a seguito della menzionata riforma, l’obbligo di pubblicità preesiste e prescinde da una richiesta di parte. Tanto che i meccanismi sanzionatori, sul piano delle responsabilità, non sono collegati ad una richiesta.<br />
Tuttavia, il c.d. “<em>Decreto Trasparenza</em>” (D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97), modifica ora, in maniera rilevante, il D.lgs. n. 33/2013, mettendo chiaramente in evidenza come lo scopo della normativa in materia di trasparenza non sia più solo quello di ottenere la pubblicazione dei documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni<a title="" href="#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>, ma quello di garantire la libertà di accesso a dati e documenti dalle stesse detenuti, innanzitutto per mezzo dell’accesso civico e, in subordine, “<em>tramite la pubblicazione</em>”<a title="" href="#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a>.<br />
È, dunque, evidente che, in questo modo, l’accesso civico non costituisce più una sanzione, ma un vero e proprio diritto che si avvicina maggiormente a quel <em>Freedom of information act</em>, di cui si diceva poc’anzi, consistendo il nuovo accesso civico in un diritto di accesso del tutto indipendente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti e concernente tutti i dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, non solo quelli per i quali sussistono specifici obblighi di pubblicazione, ma anche quei dati e documenti per i quali non esiste alcun obbligo di pubblicazione, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge<a title="" href="#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a>. <a name="a"></a><br />
Fermo restando, comunque, che la trasparenza totale non può, certamente, tradursi in una <em>deminutio</em> di tutela dei dati personali (diversi da quelli sensibili e giudiziari, per i quali restano fermi i divieti di divulgazione) oggetto di pubblicazione obbligatoria. Il legislatore, infatti, si è preoccupato anche di ridefinire il bilanciamento di interessi, al fine di contemperare le esigenze della trasparenza con quelle della protezione dei dati: “<em>La ridefinizione dell’equilibrio consiste nella circostanza che perdono peso, ma solo per questi dati, i meccanismi di tutela preventiva, mentre restano immutati (e pienamente applicabili) i meccanismi di tutela successiva (a protezione dagli abusi eventualmente perpetrati nell’utilizzo dei dati diffusi). Un riequilibrio che corrisponde alla volontà di rendere più facilmente accessibili, fruibili e riutilizzabili i dati rilevanti (che l’ordinamento giudica rilevanti, facendone oggetto di pubblicazione obbligatoria) ai fini della trasparenza</em>”<a title="" href="#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a>.<br />
Il nuovo art. 5-bis del D.lgs. n. 33/2013 (introdotto dal comma 2 dell’art. 6 del <em>decreto trasparenza</em>), prevede, ora che l’accesso viene esteso anche ai documenti non soggetti alla pubblicazione, tutta una serie di ipotesi in cui può essere escluso l’accesso civico; oltre alle ipotesi classiche di rifiuto per evitare un pregiudizio alla tutela di interessi pubblici inerenti alla pubblica sicurezza, alla difesa ed alle questioni militari, alle relazioni internazionali, alla politica ed alla stabilità finanziaria ed economica dello Stato, tutte elencate nel comma 1, l’art. 5-bis precisa, al comma 2, che l’accesso deve essere rifiutato nell’ipotesi in cui “<em>il diniego è necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e segretezza della corrispondenza: c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali</em>”. La norma richiama, poi, i casi di esclusione legati al segreto di Stato e tutti quegli altri casi previsti dalla legge “<em>ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990</em>”<a title="" href="#_ftn37" name="_ftnref37">[37]</a>.<br />
Queste ampie limitazioni all’accesso civico, per vero criticate dal Consiglio di Stato nel suo parere sul Decreto in parola<a title="" href="#_ftn38" name="_ftnref38">[38]</a>, sono mitigate, pur se in minima parte<a title="" href="#_ftn39" name="_ftnref39">[39]</a>, dal successivo comma 4, il quale fa riferimento alla possibilità di escludere l’accesso solo rispetto ad alcune parti del documento – c.d. <em>accesso parziale</em> -, ove ciò appaia sufficiente a garantire la tutela degli interessi che vi si oppongono, e dal comma 5 che si riferisce, invece, all’ipotesi del differimento dell’accesso.<br />
Il diritto di accesso, oggi, risulta, dunque, regolato non solo dalla L. n. 241/1990, ma, si ritiene, anche dal D.lgs. n. 33/2013, con una normativa applicabile, in quanto generale, a tutti i procedimenti amministrativi, nonché da norme di settore, come l’art. 53 del Codice in commento, che pur discostandosi, in parte, dalla richiamata disciplina generale, debbono, comunque, rispettare i principi fondamentali indicati dalla legge sul procedimento.</p>
<p><em>2. Il diritto di accesso nel settore dei pubblici appalti.</em><br />
<em>2.1. Gli atti ad accesso differito.</em><br />
Scorrendo sommariamente il testo dell’art. 53, ci si avvede che la norma non è destinata alla disciplina completa dell’accesso (opera, per questo aspetto, come si rilevava, un mero rinvio), ma si limita a porre alcune limitazioni e delle esclusioni, e che, al pari del precedente art. 13 del D.lgs. n. 163/2006, completa la precedente disciplina contenuta nell’art. 22 L. n. 109/1994 (Merloni-<em>quater</em>). La normativa richiamata si limitava, infatti, a disciplinare esclusivamente le ipotesi di esclusione del diritto di accesso (peraltro solo due), mentre per quanto concerneva il differimento era necessario ricorrere alle interpretazioni della giurisprudenza.<br />
Nel vigore della precedente disciplina, dunque, non erano accessibili: “<em>a) l’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime; b) l’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto concorso o di gara informale che precede la trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale [&#8230;]</em>” (art. 22, comma 1, L. n. 109/1994); prima della conclusione delle procedure di gara, dunque, l’accesso non era consentito. Quest’ultima puntualizzazione è molto importante: è di tutta evidenza, infatti, che non di vera e propria esclusione si trattava – ché altrimenti tali documenti sarebbero rimasti inaccessibili anche dopo l’espletamento della gara –, ma di un semplice rinvio dell’accesso. È proprio questa notazione che ha portato la giurisprudenza a configurare le ipotesi menzionate nella norma in commento non come esclusione, bensì come differimento dell’accesso<a title="" href="#_ftn40" name="_ftnref40">[40]</a>.<br />
L’elenco della documentazione per la quale l’accesso può essere differito, peraltro, deve ritenersi tassativo<a title="" href="#_ftn41" name="_ftnref41">[41]</a>. Ciò in quanto, come già evidenziato, tale disciplina deve considerarsi speciale rispetto alla normativa generale in tema di accesso di cui alla L. n. 241 del 1990. Ne discende che, laddove non si rientri, nel caso specifico, in una delle ipotesi di differimento previste dalla norma in commento, potrebbe residuare in capo all’amministrazione un margine di discrezionalità, stante che l’eventuale esercizio del potere di differimento potrebbe essere giustificato, ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. n. 184/2006<a title="" href="#_ftn42" name="_ftnref42">[42]</a>, nell’ipotesi in cui ricorrano esigenze di natura organizzativa riconducibili al criterio del buon andamento<a title="" href="#_ftn43" name="_ftnref43">[43]</a>.<br />
La <em>ratio </em>sottesa a questa disposizione è sembrata ai primi commentatori da ravvisarsi nella tutela della riservatezza delle imprese partecipanti alla gara e, più precisamente, ad evitare turbative della concorrenza che potrebbero sorgere, ad esempio, dal ritiro di un soggetto dalla competizione che, conosciuta l’offerta del concorrente, abbia concluso di non poter vincere la gara<a title="" href="#_ftn44" name="_ftnref44">[44]</a>; in particolare, si reputava doversi proteggere il c.d. <em>know-how</em>, cioè quel patrimonio di conoscenze pratiche che distingue un’impresa dalle altre, la cui divulgazione a favore di terzi (nella fattispecie ad altre imprese concorrenti) sarebbe indubbiamente pregiudizievole per l’impresa proprietaria del <em>know-how</em> stesso<a title="" href="#_ftn45" name="_ftnref45">[45]</a>. La giurisprudenza, dal canto suo, ha ammesso questa teoria temperandola e sostenendo che il <em>know-how</em>, come anche più in generale i progetti presentati dalle imprese concorrenti, vanno tutelati da ingerenze esterne in base alle normali regole della concorrenza; di conseguenza, non dovrebbero essere, in linea di massima, accessibili ma, nel momento in cui vengono presentati ad una pubblica gara saranno soggetti alle normali regole della trasparenza e della pubblicità. Si tratta, dunque, di contemperare due opposte esigenze: da una parte il diritto alla riservatezza; dall’altra la trasparenza dell’agire pubblico<a title="" href="#_ftn46" name="_ftnref46">[46]</a>. I giudici, sulla base del dettato dell’art. 24 della L. n. 241/1990, hanno risolto il problema nel senso della prevalenza del diritto di accesso sulla riservatezza laddove la conoscenza degli atti in questione sia necessaria alla difesa in giudizio dei propri interessi: diritto di accesso da potersi esercitare però nella forma attenuata della sola visione<a title="" href="#_ftn47" name="_ftnref47">[47]</a>. Altra giurisprudenza ha più esattamente ritenuto che ai fini del confronto delle offerte la documentazione relativa alla gara d’appalto debba necessariamente essere ostensibile, poiché soggetta alle normali regole di trasparenza e pubblicità; di conseguenza, deve esserne consentita non la sola visione, ma anche l’estrazione di copia<a title="" href="#_ftn48" name="_ftnref48">[48]</a>; l’illecita utilizzazione da parte del richiedente l’accesso dei documenti di cui abbia ottenuto la copia, può al più essere perseguito ai sensi della L. n. 633 del 1941 sulla tutela del diritto di autore<a title="" href="#_ftn49" name="_ftnref49">[49]</a>.<br />
Per completezza, è appena il caso di rilevare che quando si vuole accedere a documenti che coinvolgano interessi di soggetti terzi, quali le “<em>opere dell’ingegno facenti parte</em> <em>del proprio patrimonio aziendale</em>”<a title="" href="#_ftn50" name="_ftnref50">[50]</a>, questi risulteranno essere controinteressati nei giudizi instaurati ai sensi dell’art. 25<a title="" href="#_ftn51" name="_ftnref51">[51]</a>.<br />
L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con determinazione 22 maggio 2000, n. 25, ha fornito una diversa interpretazione del differimento di cui all’art. 22 l. Merloni, estensibile, indubbiamente, anche alla disciplina dettata dall’art. 13 del Codice del 2006, ma, si ritiene, anche al nuovo art. 53, secondo la quale tale differimento va ricondotto alla “<em>necessità di salvaguardare l’effettività della libera concorrenza. E tanto in considerazione del fatto che la genuinità della concorrenza stessa potrebbe essere pregiudicata dalla conoscenza, prima della definizione della gara, dei nominativi dei partecipanti alla stessa. Tale conoscenza potrebbe, infatti, suggerire accordi tra i candidati intesi ad alterarne i risultati, ovvero consentire pressioni o minacce tra gli stessi al fine di limitarne la libertà di determinazione in ordine al contenuto delle offerte</em>”<a title="" href="#_ftn52" name="_ftnref52">[52]</a>.<br />
In altri termini, il differimento dell’accesso è preordinato ad evitare forme di agevolazione a condotte che potrebbero turbare la regolarità e la genuinità della gara, pericolo, questo, che cessa nel momento in cui le offerte siano state presentate<a title="" href="#_ftn53" name="_ftnref53">[53]</a>.<br />
A questo proposito, si deve rilevare che, per quanto riguarda l’ipotesi <em>sub b)</em> dell’art. 22, parte della dottrina ha sostenuto che anche in questo caso il segreto dovrebbe essere mantenuto fino alla presentazione delle offerte, dal momento che, generalmente, gli accordi fraudolenti vengono attuati proprio nel periodo di tempo intercorrente tra la spedizione degli inviti e la presentazione delle offerte<a title="" href="#_ftn54" name="_ftnref54">[54]</a>.<br />
La nuova normativa, pur essendo per certi aspetti limitata, come rilevato all’inizio della trattazione, recepisce in parte gli orientamenti giurisprudenziali in materia, stabilendo al 2° comma che l’accesso è differito: “<em>a) nelle procedure aperte, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; b) nelle procedure ristrette e negoziate, e nelle gare informali, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione ai soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’ elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare; c) in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazio­ne; d</em>)<em> in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione</em>”<a title="" href="#_ftn55" name="_ftnref55">[55]</a>.<br />
Come si vede, l’art. 53 in esame, nel mantenere gli orientamenti giurisprudenziali già recepiti dall’art. 13 del Codice del 2006, ed in parte semplificando la norma precedente, risolve definitivamente molti dei problemi che la scarna formulazione del previgente art. 22 della L. n. 109 aveva fatto sorgere in sede applicativa. Se nel vigore di quest’ultima normativa, per le procedure ristrette, il differimento era previsto fino alla comunicazione dei candidati da invitare, la nuova disposizione, stabilendo, invece, il differimento fino alla scadenza della presentazione delle offerte, innova sul punto rendendo più uniforme la disciplina delle due tipologie di procedure (aperte o negoziate), e risolve l’anomalia rilevata dalla dottrina, della quale si è detto in precedenza.<br />
Un’eccezione è, però, prevista per i soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, i quali potranno accedere agli elenchi dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito dopo la comunicazione ufficiale dei nominativi dei candidati da invitare. Questa sorta di ritorno al passato, se così si può dire, sembra essere giustificata dall’esigenza di garantire a coloro che siano stati esclusi una rapida tutela giurisdizionale.<br />
Un’altra eccezione al diritto di accesso opera nei confronti dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici<a title="" href="#_ftn56" name="_ftnref56">[56]</a> e sull’Osservatorio sui lavori pubblici, i quali, comunque, quand’anche venissero a conoscenza degli elenchi, ne dovranno impedire la divulgazione.<br />
Nel momento in cui vengano meno i limiti temporali stabiliti dalla legge, l’amministrazione non è tenuta a consentire l’accesso indiscriminatamente, ma deve controllare, all’occorrenza, l’esistenza di limiti ulteriori previsti dalle norme vigenti<a title="" href="#_ftn57" name="_ftnref57">[57]</a>.<br />
Per quanto riguarda, invece, le procedure ristrette semplificate, poiché in questo caso non si è in presenza di un elenco segreto di imprese da invitare, ma di un elenco pubblico cui fare riferimento per ciascuna gara, la norma in commento risulta inapplicabile.<br />
La preoccupazione di evitare turbative della procedura di gara, e, quindi, la <em>ratio</em> sottesa all’istituto del differimento, è oggi codificata alla <em>lett. c)</em> dell’art. 53 in esame: fino al momento dell’approvazione dell’aggiudicazione le offerte stesse risultano essere inaccessibili. È di tutta evidenza che lo scopo del divieto è, appunto, quello di non rendere noto il contenuto delle offerte in un momento in cui non è stata effettuata una scelta definitiva, onde evitare accordi fraudolenti mirati a turbare l’esito della gara.<br />
La medesima <em>ratio</em> sembra sottesa anche all’ipotesi prevista dalla <em>lett. d</em>), che, peraltro, dovrebbe essere letta unitamente all’art. 97 del medesimo Codice<a title="" href="#_ftn58" name="_ftnref58">[58]</a>.<br />
Inoltre, l’onere di presentare la dichiarazione di segretezza della documentazione per evitarne la divulgazione a terzi grava sul privato, sicché non spetta alla stazione appaltante valutare se l’accesso ad essa possa intaccare gli interessi commerciali del soggetto al quale la documentazione fa riferimento. Conseguentemente, si ripete, la negazione dell’accesso è di natura relativa, similmente a quanto previsto a livello europeo da tutta la normativa applicabile ai documenti prodotti nell’ambito delle gare di appalto dell’UE<a title="" href="#_ftn59" name="_ftnref59">[59]</a>. La previsione della presentazione di una dichiarazione di segretezza, da parte del soggetto interessato alla non divulgazione, inoltre, facilita notevolmente i compiti di valutazione dell’amministrazione in relazione agli interessi da bilanciare nella decisione sull’accesso.<br />
Questa puntualizzazione, peraltro, trova conferma nel disposto dell’art. 21 della Direttiva 2014/24/CE, il quale prevede espressamente che “<em>l’amministrazione aggiudicatrice non rivela informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate, compresi anche, ma non esclusivamente, segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte</em>”, facendo, quindi, intendere che sia l’interessato a dover secretare le informazioni sensibili, nonché, al comma 2, la possibilità, per le amministrazioni aggiudicatrici, di “<em>imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere la natura confidenziale delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili durante tutta la procedura di appalto</em>”<a title="" href="#_ftn60" name="_ftnref60">[60]</a>.<br />
Da quanto finora evidenziato, emerge che se, da una parte, deve darsi la possibilità ai privati interessati di partecipare e conoscere pienamente tutti i momenti delle procedure di gara, attuandosi quel principio di trasparenza sottolineato in premessa, dall’altra parte, l’amministrazione deve comunque perseguire l’interesse pubblico, evitando ogni possibile turbativa fraudolenta della sua azione. La normativa sui contratti pubblici, e in particolare quella sull’ac­cesso, ne è una prova tangibile, tanto che il comma 3 dell’art. 53 stabilisce che gli atti di cui si è detto (cioè quelli previsti al comma 2), fino ai termini stabiliti dalla legge, “<em>non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi modo noti</em>”. L’inosservanza comporta, per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, l’applicazione dell’art. 326 c.p. (art. 53, comma 4), mentre, per i privati, potrà avere solo conseguenze amministrative o contrattuali<a title="" href="#_ftn61" name="_ftnref61">[61]</a>.<br />
Il divieto di divulgazione comportava conseguenze penali in capo ai pubblici ufficiali o agli incaricati di pubblici servizi anche nel vigore della precedente disciplina, che conteneva una disposizione sostanzialmente analoga<a title="" href="#_ftn62" name="_ftnref62">[62]</a>. La preoccupazione di comminare sanzioni più pesanti ai soggetti che rivestono una determinata qualifica sorge chiaramente dal fatto che questi, proprio in ragione del proprio <em>status</em>, hanno maggiore “<em>possibilità di accedere a luoghi ed informazioni</em>” che fino al momento stabilito dalla legge devono rimanere segreti<a title="" href="#_ftn63" name="_ftnref63">[63]</a>, tant’è vero, ad esempio, che, in tema di modalità operative con cui attuare il differimento, proprio il funzionario incaricato della redazione degli atti dovrà occuparsi della loro segretazione, inserendo in busta sigillata l’elenco contenente i nominativi delle imprese. D’altra parte, in giurisprudenza è stato sostenuto che “<em>il bene giuridico protetto dall’art. 326 c.p. va individuato nel normale funzionamento della P.A. – valore costituzionalmente protetto dall’art. 97 Cost. – in quanto proprio l’osservanza del segreto d’ufficio consente di garantire l’effi­cacia dell’azione amministrativa che potrebbe rimanere pregiudicata dalla rivelazione del contenuto di atti della p.a., soprattutto quando questi incidono su interessi antagonisti o concorrenti con quelli pubblici</em>”<a title="" href="#_ftn64" name="_ftnref64">[64]</a>. Non è chi non veda, dunque, come le maggiori cautele nei confronti di taluni soggetti siano a dir poco necessarie.<br />
Un’ultima notazione sembra doverosa: se, da una parte, il differimento del­l’accesso, come si è appurato, mira ad evitare, o quantomeno arginare, l’agevo­lazione di comportamenti tesi alla turbativa della regolarità del confronto concorrenziale, dall’altra parte, se tali condotte dovessero essere ugualmente poste in essere, potrebbero trovare applicazione gli illeciti di cui agli artt. 353 e 354 c.p.<a title="" href="#_ftn65" name="_ftnref65">[65]</a></p>
<p><em>2.2. Gli atti sottratti all’accesso.</em><br />
Si è già rilevato in precedenza come l’art. 53 del Codice, sia, per certi aspetti, incompleto, a causa del rinvio alla disciplina generale dell’accesso e del limite della disciplina di alcuni aspetti particolari dell’accesso in materia di contratti pubblici. Ciò non esclude, tuttavia, che la seppur scarna disciplina contenga elementi di rilievo.<br />
Uno dei quali, ad avviso di chi scrive, sembra essere la regolamentazione espressa degli atti esclusi dall’accesso, che si ricollega direttamente alle statuizioni dell’art. 162 in tema di contratti segretati, facendo salva la disciplina ivi prevista e disciplinando la riservatezza di alcuni atti; inoltre, la norma, come già l’art. 13 del Codice del 2006, tende a mettere un punto alla <em>querelle</em> sull’accessibilità degli atti riservati ma non coperti dal segreto di Stato, che aveva impegnato dottrina e giurisprudenza nel vigore della normativa del 1994.<br />
Più esattamente, va ricordato che l’art. 22 della l. Merloni-<em>quater</em>, non conteneva una disciplina puntuale dell’esclusione dell’accesso, esclusione che era, invece, contemplata all’art. 10 del Regolamento di attuazione, la cui applicabilità, in assenza di altra disciplina, veniva estesa anche alla normativa citata. La disposizione regolamentare, dal canto suo, si limitava ad escludere solo l’ac­cesso alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell’impresa; la <em>ratio</em> di tale esclusione era da ravvisarsi nella necessità di tutelare atti dell’amministrazione richiesti ed utilizzati per prendere proprie deliberazioni in una legittima prospettiva di parte.<br />
La l. Merloni, a sua volta, prevedeva all’art. 31-<em>bis</em> l’inaccessibilità, in quanto “<em>riservate</em>”, delle relazioni del direttore dei lavori e del collaudatore nella procedura tesa al raggiungimento dell’accordo bonario tra stazione appaltante ed appaltatore<a title="" href="#_ftn66" name="_ftnref66">[66]</a>. Quest’esclusione sembrava indirizzata ad “<em>impedire la diffusione delle relazioni al di fuori delle amministrazioni cui sono indirizzate, in quanto si inseriscono in una controversia in atto o potenziale tra l’amministra­zione e l’appaltatore concernente l’esecuzione del contratto, nella quale si fronteggiano interessi di natura patrimoniale e che solo indirettamente presentano riflessi di ordine pubblico</em>”<a title="" href="#_ftn67" name="_ftnref67">[67]</a>.<br />
Con l’emanazione della l. Merloni-<em>quater</em>, erano sorti numerosi problemi interpretativi in ragione della mancanza di una norma analoga all’art. 31-<em>bis,</em> pur nel persistente vigore del Regolamento di attuazione, il cui art. 10, infatti, sembrava così perdere il suo fondamento legale. È stato, però, osservato che le relazioni di cui si discute, inserendosi in un procedimento contenzioso, rientrerebbero comunque tra gli atti coperti dal segreto professionale. Di conseguenza, nonostante l’abrogazione dell’art. 31-<em>bis</em> citato, poteva continuarsi a ritenere legittima l’esclusione del diritto di accesso sancita dalla norma regolamentare. La giurisprudenza, dal canto suo, aveva cercato di risolvere questa scottante questione, sostenendo che la fonte primaria che impone la sottrazione all’accesso delle relazioni riservate del direttore dei lavori e del collaudatore andava più esattamente rintracciata nel combinato disposto dell’art. 24 L. n. 241/1990 con l’art. 31-<em>bis</em> l. Merloni: non sarebbe, quindi, la disposizione regolamentare recata dall’art. 10 d.P.R. n. 554/1999 ad introdurre il divieto all’accesso delle relazioni di cui si discute, bensì la legge in virtù del suddetto combinato disposto<a title="" href="#_ftn68" name="_ftnref68">[68]</a>. Inoltre, a seguito dell’emanazione del d.m. lavori pubblici 14 marzo 2001, n. 292<a title="" href="#_ftn69" name="_ftnref69">[69]</a>, ancorché preordinato alla regolamentazione degli appalti di lavori, servizi e forniture del Ministero dei Lavori pubblici, poteva trovare applicazione analogica l’art. 3 del suddetto d.m., per il quale sono sottratti all’ac­cesso “<em>i pareri espressi dall’Avvocatura generale dello Stato o da consulenti giuridici o tecnici, interni a procedimenti di contenzioso, fino alla conclusione del procedimento medesimo</em>”: anche le relazioni del direttore dei lavori e del collaudatore rientrerebbero, infatti, tra i pareri espressi da organi tecnici, interni ad un procedimento contenzioso.<br />
La previgente normativa, infine, lasciava aperto il problema, indicato in precedenza, dell’accessibilità dei documenti contenenti aspetti riservati delle imprese partecipanti ad una gara di appalto; ci si riferisce al c.d. <em>know-how</em> industriale, ma anche ai progetti contenenti idee di proprietà dell’impresa, che non ha, chiaramente, alcun interesse a divulgare il patrimonio di conoscenze che la distingue dalle altre. Tale problematica è già stata trattata in relazione alla <em>ratio</em> sottesa alla norma sul differimento dell’accesso: in quella sede era stato sottolineato come in un primo momento parte della giurisprudenza si fosse orientata ad ammettere un accesso limitato alla sola visione di tali atti, sulla scorta del dettato dell’art. 24, il quale sancisce, in presenza di un interesse giurisdizionale dell’istante, la prevalenza del diritto di accesso sulla riservatezza; in seguito, altra parte della giurisprudenza aveva sostenuto che, una volta che tali documenti fossero stati presentati in sede di gara, automaticamente soggiacevano alle normali regole di pubblicità e trasparenza, per cui non vi era alcun motivo di vietarne o limitarne l’accesso. A ben vedere, però, queste soluzioni vanno rimeditate alla luce del concetto di riservatezza ed alla lettera dell’art. 24 L. n. 241/1990, modificato dalla L. n. 15/2005, che chiarisce definitivamente che il diritto di accesso si esercita mediante visione ed estrazione di copia del documento.<br />
Questa problematica sembra essere oggi risolta dal nuovo art. 53, comma 5, del Codice<a title="" href="#_ftn70" name="_ftnref70">[70]</a>, per il quale l’accesso è escluso in relazione: “<em>a) alle informazioni fornite nell’ambito dell’ offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali; b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto</em><a title="" href="#_ftn71" name="_ftnref71">[71]</a><em>; d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale</em>”.<br />
Per comprendere appieno la <em>ratio</em> della disposizione in esame, bisogna preliminarmente tratteggiare il concetto di riservatezza, la quale, com’è noto, consiste in una serie di fatti inerenti alle persone fisiche e giuridiche, riconducibili alla sfera privata dell’esistenza; se in relazione alle persone fisiche essa può essere ricondotta alla figura di matrice anglosassone del <em>right to privacy</em>, da intendersi come diritto dell’individuo all’intimità della propria vita domestica, traibile in generale dall’art. 2 della nostra Costituzione, per ciò che concerne le persone giuridiche, compresi enti ed imprese, essa è da ricondurre ai concetti di <em>riservatezza commerciale </em>e <em>riservatezza industriale</em>, tese alla tutela del c.d. <em>know-how</em>, da intendersi come quel complesso di conoscenze che rientrano nel segreto di impresa<a title="" href="#_ftn72" name="_ftnref72">[72]</a>. Nel momento in cui entrino in conflitto i due contrapposti diritti alla trasparenza ed alla <em>privacy</em>, l’art. 24 della L. n. 241/1990, nel rimettere alla norma regolamentare la salvaguardia della riservatezza di persone fisiche e giuridiche, garantisce espressamente l’accessibilità, quando i documenti di cui si chiede l’accesso siano necessari alla cura ed alla difesa di propri interessi giuridici.<br />
Per quanto più propriamente attiene alla materia in esame, la giurisprudenza ha chiaramente sostenuto che, “<em>in presenza di un contrapposto diritto alla riservatezza (nel caso di specie, relativo a beni della vita tutelati da altre norme dell’ordinamento, quale il </em>know-how<em> industriale), il diritto di accesso è idoneo a prevalere nella menzionata forma attenuata della visione degli atti solo in relazione a quegli atti o a quelle parti di documenti, la cui conoscenza è necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente […]. Pertanto, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente di prendere visione del­l’intera offerta presentata dalla società aggiudicataria, spettando però all’am­ministrazione l’adozione di adeguate misure di tutela della riservatezza (cancellature, omissis) in relazione alle eventuali parti dell’offerta, idonee a rivelare i segreti industriali e che non siano state in alcun modo prese in considerazione in sede di gara. In tal modo, non si tratta di rimettere all’amministrazione la verifica circa la necessità del documento per la cura o la tutela di interessi giuridici del privato; si tratta, invece, di imporre all’amministrazione di evidenziare gli elementi del progetto che ha valutato in favore dell’aggiudicatario (e conseguentemente di limitare l’accesso, nella forma della visione, a quei documenti o a quelle parti di documento). Tale soluzione consente di contenere la descritta prevalenza del diritto di accesso sul diritto alla riservatezza industriale nei limiti strettamente necessari alla cura e alla difesa degli interessi giuridici, precludendo anche la visione di quelle parti di documento, non utilizzate ai fini della positiva valutazione dell’offerta dell’aggiudicataria</em>”<a title="" href="#_ftn73" name="_ftnref73">[73]</a>.<br />
La norma in commento, sembra, anche in questo caso, voler risolvere le precedenti diatribe dottrinarie e giurisprudenziali sul punto, stabilendo che è l’offe­rente stesso tenuto a presentare “<em>motivata e comprovata dichiarazione</em>” per indicare gli aspetti dell’offerta che debbono rimanere segreti<a title="" href="#_ftn74" name="_ftnref74">[74]</a>; tale soluzione si allinea pienamente con il disposto del più volte citato art. 24 L. n. 241/1990, in tema di bilanciamento tra diritto di accesso e riservatezza, il quale consente l’accesso quando questo sia preordinato alla difesa di propri interessi giuridici.<br />
D’altra parte, è lo stesso art. 53 che, al comma 6, stabilisce: “<em>In relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettera a), è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto</em>”<a title="" href="#_ftn75" name="_ftnref75">[75]</a>.<br />
Criticamente, può osservarsi che la norma, al pari del previgente art. 13 del D.lgs. n. 163/2006 – che, quindi non è stato corretto -, non indica dei limiti temporali in relazione alla durata della riservatezza di tali atti; ciò porterebbe a ritenere che la segretezza perduri anche dopo l’espletamento della gara.<br />
L’intenzione del legislatore sembra quella di far uscire dalla sfera di pubblicità propria dei documenti che costituiscono atti di gara i c.d. “<em>segreti tecnici o commerciali</em>”, o gli “<em>eventuali aspetti riservati</em>”, rendendoli puri atti di diritto privato e, di conseguenza, inaccessibili<a title="" href="#_ftn76" name="_ftnref76">[76]</a>. Così facendo, da una parte, non viene leso il diritto alla trasparenza di colui il quale faccia richiesta di accesso, dall’altra, viene protetto il diritto, di pari rango costituzionale, alla riservatezza dell’offerente controinteressato.<br />
Il previgente art. 13 comma 6 includeva tra gli atti accessibili in vista della difesa in giudizio anche le ipotesi previste dal comma 5 <em>lett. b)</em>, che la nuova norma, invece, non menziona.<br />
In relazione agli “<em>eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte</em>”, il Regolamento aveva previsto, all’art. 294, che, “<em>fermo restando quanto previsto agli articoli 13 e 77 del codice, l’esercizio del diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l’interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l’invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti.</em><br />
<em>Sono escluse dal diritto di accesso le soluzioni tecniche ed i programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico ove coperti da diritti di privativa intellettuale</em>”<a title="" href="#_ftn77" name="_ftnref77">[77]</a>.<br />
Tale ultima norma è stata ora inserita nel primo comma del nuovo art. 53, per il quale “<em>Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l’interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l’invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti</em>”<em>. </em>Mentre, con un probabile, quanto apprezzabile, intento di razionalizzazione, le ipotesi di esclusione dell’accesso previste dalla menzionata norma regolamentare, sono state inserite nel comma 5 dell’art. 53 alla <em>lett. d)</em>.<br />
Problemi potrebbero sorgere in sede di contenzioso, stante il disposto del comma 6 della norma in questione, laddove viene ribadito il principio, sancito in via generale dall’art. 24, comma 7, della L. n. 241/1990, secondo il quale, in presenza dell’esigenza di difendere i propri diritti ed interessi in giudizio, l’accesso prevale sulla riservatezza. Bisognerà, infatti, vedere se il concorrente che lo richieda, in vista dell’instaurazione di un giudizio, potrà accedere anche a quegli aspetti delle offerte che l’offerente ha indicato come segreti oppure se di questi aspetti non potrà avere conoscenza ovvero, ancora, se potrà averne una conoscenza limitata alla sola visione. Quest’ultima affermazione, però, si scontra con l’orientamento della giurisprudenza, per cui “<em>il concorrente ad una gara pubblica ha diritto ad estrarre copia delle offerte presentate dall’aggiudicataria</em>”<a title="" href="#_ftn78" name="_ftnref78">[78]</a>. Secondo questa giurisprudenza, infatti, “<em>non è ipotizzabile nel sistema vigente una forma ridotta di accesso: o questo è consentito o è negato (o, al più, differito). L’asserito scorporo della facoltà di esame del documento da quella di estrazione di copia non riuscirebbe a tutelare nessuno dei confliggenti interessi in gioco: né quello alla riservatezza dei terzi, giacché il richiedente avrebbe, comunque, conoscenza del documento, né quello alla difesa del richiedente, che in mancanza della copia del documento non potrebbe finalizzarne l’accesso ad un uso giuridico</em>”. Più recentemente, è stata ribadita l’impossibilità di distinzione tra le due forme di accesso – visione ed estrazione di copia –, da non potersi più considerare scindibili. Ciò significa, ovviamente, che ogni qualvolta si chieda di accedere ad un documento, a maggior ragione in vista della propria difesa giurisdizionale, si ha diritto non solo di visionare il documento stesso, ma anche di estrarne copia, e ciò, chiaramente, anche quando i documenti richiesti siano offerte tecniche presentate da imprese concorrenti ad una gara d’appalto.<br />
La giurisprudenza più recente, infatti, sembra ormai essersi definitivamente orientata nel senso della netta prevalenza del c.d. accesso difensivo sulle antagoniste ragioni di riservatezza o di segretezza tecnica o commerciale, con la conseguenza che deve essere considerata illegittima la limitazione, da parte dell’amministrazione, alla sola visione degli atti, senza estrazione di copia, nei confronti del soggetto che abbia interesse a conoscere la documentazione amministrativa per tutelare in sede giurisdizionale i propri interessi<a title="" href="#_ftn79" name="_ftnref79">[79]</a>.<br />
Ciò vale, tuttavia, finché a richiedere l’accesso sia il soggetto che abbia partecipato alla procedura concorsuale, mentre per coloro che “<em>non abbiano partecipato alla gara il diritto di difesa non può beneficiare di una tutela altrettanto vasta. In effetti all’interno della procedura di gara i partecipanti accettano il rischio di far conoscere ai concorrenti la propria offerta tecnica avendo come contropartita la possibilità di esercitare un identico diritto di accesso per conseguire o per difendere l’aggiudicazione. Nei confronti dei soggetti rimasti estranei alla gara i concorrenti riacquistano però un diritto pieno alla riservatezza</em>”<a title="" href="#_ftn80" name="_ftnref80">[80]</a>.<br />
Quanto al pericolo di illegittimo utilizzo del documento cui si accede, nel caso in cui esso si concretizzi, l’impresa titolare del documento troverà protezione “<em>nella normativa predisposta a tutela delle opere dell’ingegno, talché le disposizioni dettate in materia di accesso risultano a riguardo non conferenti</em>”<a title="" href="#_ftn81" name="_ftnref81">[81]</a>.<br />
Interessanti sembrano anche le ipotesi di esclusione di cui alle lett. <em>b)</em> e <em>c)</em> del comma 5 dell’art. 53, le quali prevedono un’esclusione del diritto di accesso assoluta, nel senso che non sono previste deroghe nemmeno in presenza di un’esigenza difensiva del richiedente. Ciò non toglie, comunque, che, una volta instaurato il giudizio, gli atti previsti dalla norma, possano essere esibiti su ordine del giudice.<br />
L’ipotesi <em>sub b)</em> non pone particolari problemi: essa vieta l’ostensibilità dei pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del Codice<a title="" href="#_ftn82" name="_ftnref82">[82]</a>, per la soluzione delle liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici, in ragione dell’esigenza di generale tutela del segreto professionale.<br />
A tal proposito, sembra, comunque, utile una distinzione tra le consulenze legali richieste dall’amministrazione, in ragione della funzione svolta in rapporto all’attività amministrativa.<br />
In questo caso, nonostante il carattere riservato della relazione tra professionista e cliente, il parere, inserendosi in un’istruttoria procedimentale ed essendo, quindi, diretto ad essere incluso nella motivazione del provvedimento finale, sarà suscettibile d’accesso.<br />
In tema di motivazione, è stato rilevato che sembra una contraddizione che ciò che era stato tenuto segreto al momento della richiesta di accesso possa essere rivelato in sede di motivazione. Vero è che l’interesse pubblico dovrebbe prevalere sull’interesse alla <em>privacy</em>, ma è anche vero che in questi casi si dovrebbe adottare il criterio della proporzionalità, nel senso di rivelare il segreto solo nel limite in cui sia indispensabile ai fini della motivazione<a title="" href="#_ftn83" name="_ftnref83">[83]</a>.<br />
Ove, invece, i pareri siano stati resi a seguito di un’azione legale, si deve ulteriormente distinguere: infatti, se non sorgono problemi allorquando il parere venga richiesto dopo l’inizio di un procedimento giudiziario, ipotesi per la quale l’accesso è escluso a norma dell’art. 2, <em>lett. a)</em>, d.P.c.m. 26 gennaio 1996, n. 200, nel caso di pareri richiesti in vista di una lite, che, quindi, ancora non si è instaurata e risulta potenziale, non è del tutto certo se essi siano accessibili o meno.<br />
Secondo la giurisprudenza pronunciatasi sul punto<a title="" href="#_ftn84" name="_ftnref84">[84]</a>, ogni volta che la parte interessata richieda all’amministrazione di adempiere un’obbligazione, si può considerare potenziale una lite<a title="" href="#_ftn85" name="_ftnref85">[85]</a>. La norma regolamentare richiamata, non modificata dal nuovo Codice, è, però, chiara nello stabilire che sono sottratti all’accesso: “<em>a) pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza; b) atti defensionali; c) corrispondenza inerente agli affari di cui ai punti a) e b)</em>”.<br />
Il problema, a ben vedere, poteva porsi non in relazione all’accessibilità o meno di quegli atti, bensì relativamente al momento in cui si poteva considerare potenziale una lite; questione risolvibile alla luce della giurisprudenza innanzi richiamata.<br />
Il segreto professionale di cui si tratta gode di una tutela qualificata, ai sensi degli artt. 622 c.p. e 200 c.p.p.; la ragione di tanta cautela è da ravvisarsi nel generale principio per il quale si deve salvaguardare la strategia processuale della parte, la quale non è tenuta a rivelare a nessuno gli argomenti posti a base della propria linea difensiva<a title="" href="#_ftn86" name="_ftnref86">[86]</a>.<br />
Anche l’ipotesi <em>sub c)</em> dell’art. 13, intervenuta per risolvere l’annosa <em>querelle</em> sul punto delle relazioni riservate, della quale si è dato conto in precedenza, è stata riportata nell’art. 53 (<em>lett. c</em>) senza alcuna modifica.<br />
La norma riprende la previsione di cui all’art. 10 del d.P.R. n. 554/1999, che sanciva l’inaccessibilità delle relazioni riservate, in quanto volte alla definizione bonaria delle controversie: cioè, atti relativi ad un procedimento contenzioso, la cui tutela rientra in quella del segreto professionale.<br />
In particolare, le relazioni del direttore dei lavori e del collaudatore vengono considerate documenti riservati dall’art. 205 del Codice, che disciplina l’accor­do bonario e che, in relazione a questo aspetto, riprende il disposto dell’art. 240 del Codice del 2006 e dell’art. 31-<em>bis</em> della l. Merloni<a title="" href="#_ftn87" name="_ftnref87">[87]</a>.<br />
Vale, ovviamente, anche in questo caso quanto puntualizzato a proposito dei pareri legali, cioè che, comunque, in sede giurisdizionale, il giudice potrà ordinare l’esibizione di tali relazioni, d’ufficio o su istanza di parte.<br />
Peraltro, deve essere sottolineato che la norma in esame dichiara inaccessibili solamente le relazioni che siano qualificate come “<em>riservate</em>”; così si devono, ad esempio, escludere dal novero di tale tipologia di atti le relazioni previste dall’art. 108 del Codice, il quale disciplina il diritto di risoluzione unilaterale per grave inadempimento dell’appaltatore; questo perché, essendo tale diritto attribuito per il perseguimento di un interesse pubblico, gli atti utilizzati nell’e­sercizio del diritto stesso sono documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 L. n. 241/1990 e, di conseguenza, ostensibili.<br />
Più in generale, dal comma 4 dell’art. 117 del d.P.R. n. 554/1999 (sostituito dall’art. 145 del Regolamento) si evince che, non essendo le relazioni ivi previste considerate in alcun modo riservate, esse non possono essere assimilate a quelle previste dall’art. 53 del Codice<a title="" href="#_ftn88" name="_ftnref88">[88]</a>.<br />
Un’ultima ipotesi di eccezione al diritto di accesso era prevista al comma 7 dell’art. 13 e riguardava i contratti nei settori speciali, per i quali, “<em>all’atto della trasmissione delle specifiche tecniche agli operatori economici interessati, della qualificazione e della selezione degli operatori economici interessati, della qualificazione e della selezione degli operatori economici e dell’affidamento dei contratti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono</em>”. La norma in parola si commentava da sola, ed era stata confermata dalle disposizioni di cui all’art. 39, comma 2 della Direttiva 2014/25/CE: i contratti cui si riferiva, infatti, data la particolarità e l’importanza del loro oggetto (si tratta della fornitura del gas, dell’acqua, oltreché dei contratti a rilevanza comunitaria), ben giustificavano l’eventuale imposizione, da parte degli enti aggiudicatori, di requisiti particolari, volti alla tutela della riservatezza delle informazioni da trasmettere.<br />
Tuttavia, l’art. 1, comma 1, del d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152, a temperamento della disposizione poc’anzi richiamata, aveva introdotto il comma 7 <em>bis</em>, che imponeva agli enti aggiudicatori di mettere a disposizione degli operatori economici che ne fanno richiesta le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti o alle quali intendono riferirsi per gli appalti che sono oggetto di avvisi periodici indicativi. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti accessibili agli operatori economici interessati, si considera sufficiente l’indicazione del riferimento a tali documenti.<br />
Orbene, la novella del 2016 ha modificato il summenzionato comma 7, sì che oggi l’eccezione al diritto d’accesso risulta non più limitata al settore dei contratti speciali (“<em>Le stazioni appaltanti possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili durante tutta la procedura di appalto</em>”), ma estesa a tutte le tipologie contrattuali previste dal Codice. Tale modifica risulta comprensibile a seguito delle rilevanti novità in tema di trasparenza dettate dal c.d. Decreto Trasparenza e, più specificamente, per quanto qui interessa, dal nuovo art. 29 del Codice, di cui a breve si dirà.<br />
Il menzionato comma 7 è stato, tuttavia, espunto dal testo dell’art. 53 dall’Avviso di rettifica del 15 luglio 2016<a title="" href="#_ftn89" name="_ftnref89">[89]</a>.<br />
La novella legislativa ha, poi, opportunamente, spostato il comma 7-bis inserendolo nell’art. 126, che si occupa, nello specifico, della comunicazione delle specifiche tecniche.<br />
Una nota critica può, invece, essere fatta a proposito della inalterata collocazione del richiamo dell’art. 326 c.p. nella parte della norma sull’accesso differito; non si vede, infatti, il motivo per il quale, nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 53, l’inosservanza del divieto da parte dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio venga sanzionata penalmente, mentre, nelle ipotesi di totale esclusione dell’accesso, non è previsto niente di similare; più opportunamente tale richiamo andava previsto quale disposizione di chiusura, comprendendovi anche le ipotesi di cui al comma 5.<br />
Al riguardo, si potrebbe argomentare sulla base della apparentemente diversa <em>ratio</em> delle disposizioni in parola: nel caso del differimento, l’intento di evitare condotte fraudolente che potrebbero turbare il normale svolgimento della gara; nel caso delle esclusioni, invece, il mero obiettivo di tutelare la riservatezza dei partecipanti alla gara. In realtà, questo non sembra un argomento decisivo, ove si ponga mente al fatto che le informazioni previste dal comma 5 della norma<em> de qua</em>, potrebbero essere utilizzate non solo per danneggiare il titolare o per trarre un personale profitto, ma anche per falsare l’andamento della gara. È logico concludere, allora, che le cautele previste nel caso dell’accesso differito andrebbero estese, pur nel silenzio della norma, anche ai casi di esclusione del­l’accesso.<br />
Quanto, infine, alla tutela giurisdizionale del diritto d’accesso, nulla essendo disposto nel Codice, essa rientra tra le ipotesi per le quali l’art. 53 rinvia espressamente alla disciplina generale in materia, ragion per cui si applicheranno l’art. 25 L. n. 241/1990 e, per quanto riguarda il particolare caso dell’accesso in corso di causa, l’art. 116 c.p.a. (che, com’è noto, ha sostituito l’art. 21 l. T.A.R.)<a title="" href="#_ftn90" name="_ftnref90">[90]</a>.<br />
Deve, peraltro, essere richiamato il d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53, che, in attuazione della Direttiva 2007/66/CE, aveva aggiunto all’art. 79 del Codice del 2006 il comma 5–<em>quater</em>, che disciplinava i termini e le modalità di accesso agli atti del procedimento sfociato nei provvedimenti oggetto di comunicazione.<br />
Tale norma stabiliva che, “<em>fermi i divieti e differimenti previsti dall’art. 13, l’accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione, sarà consentito entro dieci giorni dall’invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi, mediante visione ed estrazione di copia. Non occorre istanza scritta di accesso e provvedimento di ammissione, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell’accesso adottati ai sensi dell’art. 13.</em><br />
<em>Le comunicazioni di cui al comma 5 indicano se ci sono atti per i quali l’accesso è vietato o differito, e indicano l’ufficio presso cui l’accesso può essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che l’accesso sia consentito durante tutto l’orario in cui l’ufficio è aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio</em>”, e sembrava aver introdotto un’ipotesi particolare di accesso, per la quale non era necessaria neanche la presentazione di un’apposita istanza. In poche parole, si era in presenza di un’ipotesi di accesso totalmente informalizzato, o automatico.<br />
Qualche perplessità potrebbe suscitare il breve lasso di tempo entro cui esercitare il diritto di accesso. Tuttavia, la puntualizzazione normativa potrebbe essere interpretata nel senso che l’interessato, ricevuta la comunicazione, abbia il diritto di ottenere direttamente ed immediatamente dall’amministrazione la documentazione di cui richiede l’accesso, sempreché non si tratti di documenti rientranti nell’alveo delle esclusioni e dei differimenti previsti dall’art. 13.<br />
Peraltro, la disposizione in parola non si aggiungeva alla disciplina di cui al menzionato art. 13, ma si rivolgeva esclusivamente ai soggetti che avessero ricevuto la comunicazione<a title="" href="#_ftn91" name="_ftnref91">[91]</a>.<br />
Quanto appena evidenziato deve essere rivisto alla luce delle modifiche apportate alla summenzionata disciplina dall’art. 76 del nuovo Codice<a title="" href="#_ftn92" name="_ftnref92">[92]</a>, che, secondo alcuni<a title="" href="#_ftn93" name="_ftnref93">[93]</a>, ha totalmente eliminato il c.d. accesso automatico agli atti di gara di cui sopra (con conseguente nocumento al diritto di difesa, stante il nuovo rito contenzioso ad impugnazione immediata), salvo, poi, stabilire, con una disposizione di raccordo proprio con il nuovo contenzioso, al comma 3, che ferma la pubblicità prevista dall’art. 29, la stazione appaltante deve dare avviso ai concorrenti, a mezzo PEC, del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura, in relazione ai requisiti morali e a quelli di qualificazione, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.<br />
Il menzionato comma 3, tuttavia, verrà espunto dall’art. 76 ad opera del decreto correttivo al codice, che dovrebbe essere approvato in via definitiva entro il 19 aprile 2017. Sicché, quanto agli obblighi di pubblicità e di comunicazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice dovrà aversi riguardo a quanto stabilito dall’art. 29. È in questa sede, infatti, che il legislatore delegato ha ritenuto maggiormente opportuno spostarne la disciplina.<br />
Un’ultimissima notazione deve, allora, qui, necessariamente, aggiungersi in relazione alle novità introdotte in materia di trasparenza dai già richiamati provvedimenti legislativi anticorruzione<a title="" href="#_ftn94" name="_ftnref94">[94]</a>, nonché dal nuovo art. 29 del Codice, che regola, appunto, i principi generali sulla trasparenza applicabili in materia di pubblici appalti.<br />
Orbene, la normativa in esame aggiunge alcuni nuovi obblighi di pubblicazione in capo all’amministrazione, tutelando interessi che, per certi versi, sembrano superare il mero contrasto alla corruzione. Le amministrazioni, infatti, sono oggi obbligate a pubblicare bilanci, conti consuntivi e “<em>costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini</em>”, al fine di rafforzare l’<em>accountability</em> finanziaria delle amministrazioni stesse; i risultati del monitoraggio sul rispetto dei tempi procedimentali, con l’evidente fine di rafforzare l’efficienza amministrativa; nonché le “<em>informazioni relative ai procedimenti amministrativi</em>”. Tali obblighi rappresentano la concretizzazione del dovere, per le pubbliche amministrazioni, di salvaguardare la trasparenza come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili<a title="" href="#_ftn95" name="_ftnref95">[95]</a>.<br />
In particolare, il d.lgs. n. 33 del 2013 prevede, per quanto riguarda i contratti pubblici, che sui siti istituzionali debbano essere rese note, oltre al bando e alla determina di aggiudicazione definitiva (pubblicati integralmente), le informazioni riguardanti la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’oggetto dell’eventuale delibera a contrarre, l’importo dell’aggiudicazione, l’aggiudicatario, l’eventuale base d’asta, la procedura e la modalità di selezione per la scelta del contraente, il numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura, l’importo delle somme liquidate, le eventuali modifiche contrattuali, nonché le decisioni di ritiro e il recesso dei contratti.<br />
Con specifico riferimento ai contratti di lavori, peraltro, è richiesta anche la pubblicazione del processo verbale di consegna, del certificato di ultimazione e del conto finale dei lavori.<br />
Le amministrazioni devono, inoltre, pubblicare la delibera a contrarre nell’ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all’art. 63, comma 6, del Codice.<br />
Tale ultima previsione si segnala<a title="" href="#_ftn96" name="_ftnref96">[96]</a> per la sua particolare rilevanza, in considerazione del fatto che si tratta di procedure in cui, più facilmente, possono celarsi malfunzionamenti dell’apparato amministrativo.<br />
I visti obblighi di pubblicazione, e non più il mero diritto di accesso alle relative informazioni, sembrano poter incidere positivamente su elementi che risultano essenziali per un corretto svolgimento delle procedure di gara, quali la concorrenza tra gli operatori economici interessati e il controllo sulla coerenza della scelta del contraente rispetto ai criteri di aggiudicazione predeterminati in funzione dell’interesse pubblico, che risulta, a sua volta, funzionale allo stesso confronto concorrenziale operato in sede di selezione del contraente, anche a beneficio degli stessi operatori economici<a title="" href="#_ftn97" name="_ftnref97">[97]</a>.<br />
Di estremo interesse è, senz’altro, il menzionato nuovo art. 29 del Codice, in particolare i primi due commi.<br />
Viene, infatti, stabilito espressamente che “1. <em>Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l&#8217;affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell&#8217;ambito del settore pubblico di cui all&#8217;articolo 5</em><a title="" href="#_ftn98" name="_ftnref98">[98]</a><em>, ove non considerati riservati ai sensi dell&#8217;articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell&#8217;articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l&#8217;applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l&#8217;eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120</em><a title="" href="#_ftn99" name="_ftnref99">[99]</a><em> del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi</em><a title="" href="#_ftn100" name="_ftnref100">[100]</a><em>, economico-finanziari e tecnico-professionali</em><a title="" href="#_ftn101" name="_ftnref101">[101]</a><em>. E’ inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione</em><a title="" href="#_ftn102" name="_ftnref102">[102]</a><em>.</em><br />
<em>2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa</em>”.<br />
È di tutta evidenza come il legislatore del 2016, con questa disposizione, si sia preoccupato di garantire le esigenze difensive dei partecipanti alla gara che, a seguito delle rilevanti modifiche apportate al contenzioso, potevano sembrare, a prima vista, essere state messe in disparte.<br />
È noto, infatti, che l’art. 120 c.p.a. prevede, al nuovo comma 2 bis (inserito dall’art. 204, comma 1, lett. b, del Codice degli appalti 2016), l’immediata impugnazione (a prescindere dalla maturazione di un interesse attuale e concreto all’esito della gara) degli atti di esclusione e di ammissione degli altri concorrenti entro il termine, breve, di 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente dei relativi provvedimenti e, al nuovo comma 6 bis (inserito dal medesimo art. 204, comma1, lett. d), sottopone tali controversie ad un rito straordinariamente accelerato, per il quale è prevista la trattazione ordinaria in camera di consiglio<a title="" href="#_ftn103" name="_ftnref103">[103]</a> “<em>da tenersi entro 30 giorni dalla scadenza del termine di costituzione delle parti diverse dal ricorrente</em>”, con conseguente riduzione dei termini per la produzione di documenti, memorie e repliche (rispettivamente indicati in 10, 6 e 3 giorni liberi prima dell’udienza)<a title="" href="#_ftn104" name="_ftnref104">[104]</a>.<br />
Orbene, in disparte l’analisi del nuovo art. 120 c.p.a. che esula dalla presente trattazione, preme evidenziare come le nuove disposizioni relative al contenzioso sugli appalti mal si conciliano con quelle relative al diritto d’accesso, differito o escluso, come si è visto, sino all’esito della gara, sì che, a prima vista, risulterebbe impossibile una qualsivoglia completa impugnazione<a title="" href="#_ftn105" name="_ftnref105">[105]</a>.<br />
Deve, tuttavia, ritenersi che la summenzionata disposizione debba essere letta unitamente alla seconda parte dell’art. 29, comma 1 che, come evidenziato poc’anzi, prevede espressamente la pubblicazione del “<em>provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali</em>”, nonché “<em>la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti</em>», proprio «<em>al fine di consentire l&#8217;eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo</em>”, e all’art. 76, comma 3, che, come si ricorderà, stabilisce che il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura, in relazione ai requisiti morali e a quelli di qualificazione deve essere comunicato ai concorrenti a mezzo Pec, con l’indicazione  dell’ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti<a title="" href="#_ftn106" name="_ftnref106">[106]</a>.<br />
Ad una lettura sommaria risulterebbe, quindi, che ad essere messo all’angolo non è tanto il diritto ad un giusto processo (nonostante la rilevante riduzione dei termini del giudizio), bensì proprio il diritto di accesso: il nuovo sistema di pubblicità previsto dall’art. 29 e dal d.lgs. n. 33/2013, che a seguito della riforma del 2016 ha inserito nel nostro ordinamento un diritto di accesso civico molto vicino al <em>freedom of information act</em>, di cui si è dato conto in precedenza, rendono, infatti, più immediato l’accesso alla tutela, ma sostanzialmente inutile la disposizione di cui all’art. 53, che sembra restare all’interno del nuovo Codice quasi come fosse un refuso, non potendo essere, evidentemente, attivato nelle ipotesi di immediata impugnazione previste dal nuovo art. 120 c.p.a.<br />
Bisogna, tuttavia, evidenziare che la riforma non ha riscritto integralmente l’art. 120 c.p.a., bensì lo ha modificato, aggiungendo il nuovo rito per l’impugnazione delle sole ammissioni ed esclusioni al rito ordinario per l’impugnazione dell’aggiudicazione, o il bando di gara, o altri atti che siano ritenuti autonomamente impugnabili<a title="" href="#_ftn107" name="_ftnref107">[107]</a>, con l’espressa esclusione, tuttavia, e nonostante il parere contrario del Consiglio di Stato<a title="" href="#_ftn108" name="_ftnref108">[108]</a>, della proposta di aggiudicazione e degli atti endoprocedimentali privi di immediata lesività, i cui vizi andranno fatti valere, secondo una lettura costituzionalmente orientata, in sede di impugnazione dell’aggiudicazione<a title="" href="#_ftn109" name="_ftnref109">[109]</a>. È in relazione al rito ordinario, dunque, che continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 53.<br />
Risulta, allora, evidente che il nuovo rito, lungi dal creare una sorta di ridimensionamento della tutela giurisdizionale per il privato, si prefigge l’apprezzabile obiettivo di deflazionare il successivo contenzioso sull’aggiudicazione, complicato ed esasperato, com’è noto, dai ricorsi incidentali plurimi ed incrociati volti a rimettere in discussione, in sede di contestazione dell’aggiudicazione, proprio i passaggi precedenti della gara<a title="" href="#_ftn110" name="_ftnref110">[110]</a>.</p>
<p><em>3.   I rapporti tra il segreto e l’accesso agli atti.</em><br />
Nell’ambito dell’ordinamento giuridico, il concetto di «segreto» è sempre di difficile definizione.<br />
Autorevole dottrina, in passato, ha sostenuto che il segreto dev’essere inteso come “<em>cosciente e attuale dissimulazione di un contenuto di esperienza, proprio di un determinato soggetto e corrispondente a quel particolare stato di fatto, garantito per l’interesse giuridicamente apprezzabile, vantato da quello stesso soggetto a che quel contenuto di esperienza non venga palesato ad altri</em>”<a title="" href="#_ftn111" name="_ftnref111">[111]</a>.<br />
Altra parte della dottrina ha rilevato che non basta la volontà di occultare un fatto o l’interesse a non divulgarlo per costruire la tutela giuridica del segreto, poiché servirebbe una norma che espressamente tuteli una specifica posizione giuridica soggettiva, che preveda anche il potere di escludere i terzi dalla conoscenza dei particolari fatti che si vogliono occultare<a title="" href="#_ftn112" name="_ftnref112">[112]</a>.<br />
Dal punto di vista più propriamente amministrativistico, è stato sostenuto<a title="" href="#_ftn113" name="_ftnref113">[113]</a> che il segreto sia la “<em>conoscenza separata e nota solo ad alcuni soggetti</em>”, la cui divulgazione avvenga in maniera particolare, mediante l’apposizione di limiti e divieti. Si pongono però, secondo questa tesi, alcune problematiche per ciò che concerne la determinazione delle conoscenze di cui vietare o limitare la diffusione; la definizione del grado di intensità del segreto; i soggetti nei cui confronti mantenere il segreto; la valutazione, caso per caso, della regolarità o eccezionalità del segreto<a title="" href="#_ftn114" name="_ftnref114">[114]</a>.<br />
Com’è noto, recentemente, al concetto di “<em>segreto</em>” si è affiancato quello di “<em>riservatezza</em>”, sì che oggi è sempre più difficile distinguere tra ciò che è segreto e ciò che è riservato.<br />
Per spiegare i due concetti, che a prima vista sembrano essere analoghi, è stata utilizzata la nota metafora dei cerchi concentrici, laddove il cerchio più grande rappresenterebbe la riservatezza, mentre quello più piccolo, ivi racchiuso, il segreto<a title="" href="#_ftn115" name="_ftnref115">[115]</a>. In termini pratici, la sfera della riservatezza consentirebbe di avere una conoscenza sbiadita della realtà, mentre quella del segreto racchiuderebbe ciò che deve rimanere ignoto.<br />
A livello legislativo, il segreto è tutelato soprattutto dalla legge penale, la quale sanziona la violazione del segreto professionale all’art. 622 c.p. e del segreto d’ufficio all’art. 326 c.p.; dal canto suo, la legge amministrativa se ne occupa all’art. 15 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (T.U. degli impiegati civili dello Stato), oltreché, naturalmente, all’art. 24 della L. n. 241/1990. Quanto alla tutela risarcitoria dell’eventuale violazione del segreto, le leggi civili se ne occupano diffusamente, soprattutto a livello codicistico.<br />
L’art. 24, in particolare, distingue tra i documenti contenenti notizie che non possono essere divulgate, e quindi segrete, e quelli contenenti notizie afferenti la riservatezza di persone fisiche o giuridiche, per i quali si prevede l’eventuale sottrazione all’accesso, sempreché non siano necessari per la difesa in giudizio; la norma, però, nulla dice sui soggetti verso i quali l’amministrazione deve serbare il segreto, cioè se l’esclusione valga anche nel caso in cui a richiedere l’accesso siano altre pubbliche amministrazioni.<br />
Al riguardo, è stato ritenuto che, essendo le fattispecie di segreto indifferenti alla natura pubblica o privata del richiedente l’accesso, il segreto possa essere opposto sia ai privati che alle altre amministrazioni. Tale limitazione può essere esclusa quando l’amministrazione richiedente voglia acquisire i documenti per lo svolgimento di una fase del procedimento<a title="" href="#_ftn116" name="_ftnref116">[116]</a>.<br />
Della riservatezza si è già trattato; quel che interessa maggiormente in questa sede sono i rapporti tra diritto di accesso e segreto, specie a seguito delle ricordate riforme in tema di trasparenza.<br />
La giurisprudenza si è occupata dell’istituto soprattutto in relazione alla particolare fattispecie del “<em>segreto istruttorio</em>”; in tale ambito, rileva il provvedimento di sequestro avente ad oggetto documenti amministrativi, in relazione al quale la pubblica amministrazione ha un obbligo di segretezza che esclude il diritto di accesso. Tale segreto, però, copre i documenti in questione fintantoché siano nella disponibilità dell’amministrazione: una volta che siano acquisiti dal giudice, qualsiasi diniego all’accesso risulterà essere illegittimo<a title="" href="#_ftn117" name="_ftnref117">[117]</a>.<br />
Non sembra inutile ribadire quanto affermato in tema di segreto professionale, cioè che in linea di massima i documenti coperti da segreto sono inaccessibili, ma nulla vieta di richiederne l’esibizione in sede giudiziale. In questa sede, dunque, si deve ritenere che cadano i veli della segretezza e si ripristini la normale situazione di pubblicità che ormai regge l’azione pubblica.<br />
Note critiche ha suscitato il comma 2 della norma in questione, laddove rimette alle singole amministrazioni il potere di individuare, con apposito Regolamento, ulteriori ipotesi di segreto e, quindi, di esclusione del diritto di accesso, al fine di tutelare interessi di natura collettiva o individuale.<br />
A tal proposito, si è rilevato che, non essendo facile la tipizzazione delle singole circostanze che giustificano la secretazione, questa avviene spesso in maniera generica, tanto che risultano frequenti i casi di disapplicazione dei regolamenti illegittimi, da parte del giudice amministrativo<a title="" href="#_ftn118" name="_ftnref118">[118]</a>. È, comunque, un dato certo che la sottrazione all’accesso sia legittima fintantoché i documenti cui si richiede di accedere possano arrecare un pregiudizio agli interessi previsti dall’art. 24, nel senso che le informazioni che devono rimanere segrete sono tali nei limiti della connessione con quegli interessi; grava, poi, sull’amministrazio­ne, oltre all’individuazione delle fattispecie di segreto, l’apposizione di eventuali limiti temporali per la sottrazione all’accesso<a title="" href="#_ftn119" name="_ftnref119">[119]</a>.<br />
In ogni caso, una volta accertata in concreto la riconducibilità di un documento alle categorie di atti sottratti all’accesso, il divieto di ostensione è cogente nei confronti della stessa pubblica amministrazione, alla quale non è consentito desecretare il documento medesimo con propria valutazione discrezionale<a title="" href="#_ftn120" name="_ftnref120">[120]</a>.<br />
Resta fermo, comunque, quanto detto in precedenza, in tema di accesso, sui nuovi obblighi di pubblicazione gravanti sulle amministrazioni, a seguito della normativa anticorruzione, nonché del c.d. <em>Decreto Trasparenza</em><a title="" href="#_ftn121" name="_ftnref121">[121]</a>, con cui, evidentemente, la normativa sulla secretazione deve coordinarsi<a title="" href="#_ftn122" name="_ftnref122">[122]</a>.<br />
L’art. 24, al comma 1, stabilisce che l’accesso è escluso in relazione ai documenti “<em>coperti da segreto di Stato ai sensi dell’art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall’ordinamento</em>”.<br />
Proprio il concetto di segreto di Stato è quello che più rileva ai fini della presente trattazione, sicché si ritiene opportuno tratteggiarne le linee essenziali, ancorché senza alcuna pretesa di esaustività.<br />
Il corpo normativo fondamentale in tema di segreto di Stato è costituito dalla L. 24 ottobre 1977, n. 801, che allontana il concetto di segreto di Stato da quello di segreto amministrativo, poiché tra le due specie di segreto non valgono principi comuni, né analogie<a title="" href="#_ftn123" name="_ftnref123">[123]</a>.<br />
La richiamata normativa è stata sostituita dalla L. 3 agosto 2007, n. 124<a title="" href="#_ftn124" name="_ftnref124">[124]</a>, che all’art. 39, comma 1, stabilisce che oggetto del segreto di Stato, sono gli atti, i documenti, le notizie, le attività e tutto ciò che, se divulgato, può danneggiare lo Stato, ledendo beni che la legge individua nell’integrità dello Stato, anche in relazione ad accordi internazionali, e delle istituzioni che lo qualificano tale, nella sua indipendenza rispetto ad altri Stati e alle relazioni con essi, nella difesa militare, nel libero svolgimento delle funzioni degli organi da cui dipende la sua continuità (personalità interna dello Stato); “<em>la qualificazione dello Stato in senso democratico si collega agli organi e agli istituti che concorrono a definire la forma di Stato vigente, compresi i cosiddetti principi di regime – sovranità popolare, principio d’uguaglianza, libertà fondamentali</em>”<a title="" href="#_ftn125" name="_ftnref125">[125]</a>.<br />
A norma dei commi 1 e 3, sono, inoltre, coperti dal segreto di Stato le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose o i luoghi la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate, sia tale da ledere gravemente le finalità poc’anzi esposte.<br />
Il comma 2 di tale norma si preoccupa, poi, di sottolineare che tali informazioni, documenti, atti, cose e luoghi coperti dal segreto sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità preposte a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l’assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. Tutti gli atti riguardanti il segreto di Stato devono essere conservati con accorgimenti idonei ad impedirne la manipolazione, la sottrazione o la distruzione.<br />
È l’art. 12 della L. n. 801/1977, oggi sostituito dall’art. 39 poc’anzi menzionato, peraltro espressamente richiamato dall’art. 24, laddove esclude l’accesso agli atti ivi previsti, che fornisce il catalogo degli interessi suscettibili di tutela tramite la segretazione e di quelli per i quali, invece, questa non è ammessa (non sono segretabili, infatti, i fatti eversivi dell’ordine costituzionale, cui il comma 11 dell’art. 39 della L. n. 124/2007 ha aggiunto anche le notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o a fatti costituenti i delitti di cui agli artt. 285, 416-<em>bis</em>, 416-<em>ter</em> e 422 c.p.). La segretazione non può essere estesa ad interessi e valori afferenti al c.d. “<em>regime politico</em>”, all’assetto di governo delle forze dominanti, alla formula politica o all’indirizzo politico.<br />
La segretazione consta di due fasi: l’atto di apposizione e l’atto di opposizione.<br />
L’atto di apposizione è il provvedimento amministrativo con il quale viene individuata la fattispecie di segreto di Stato, la cui competenza spetta, in via esclusiva, al Presidente del Consiglio dei Ministri<a title="" href="#_ftn126" name="_ftnref126">[126]</a>, che può apporlo autonomamente o su richiesta dell’amministrazione competente, tramite il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS); tale atto fa sorgere in capo ai soggetti che vengano a conoscenza del suo contenuto, appartengano o meno all’amministrazione, l’obbligo di custodire o quantomeno non ledere il segreto. Tale obbligo è penalmente sanzionato.<br />
L’atto di opposizione è il provvedimento confermativo del segreto nei confronti delle pretese legittime di altre autorità a conoscere le notizie segretate. La competenza per l’emanazione di tale atto è esclusivamente del Presidente del Consiglio<a title="" href="#_ftn127" name="_ftnref127">[127]</a>.<br />
Da quanto detto, si evince la delicatezza del rapporto tra il segreto e l’ac­cesso. É di tutta evidenza, infatti, che se non sorgono grossi problemi in ordine ad alcuni tipi di segreto (come si è visto, per il segreto professionale o per quello istruttorio, laddove l’esclusione può essere aggirata richiedendo l’esibizione dei documenti in sede giustiziale), lo stesso non può dirsi in ordine ai documenti coperti da segreto di Stato. Il Presidente del Consiglio, infatti, ben potrebbe emanare l’atto di opposizione, di cui si è detto, nei confronti del giudice che richieda l’esibizione dei documenti coperti dal segreto.<br />
È noto, d’altra parte, che la corrispondenza “<em>biunivoca</em>” tra segreto ed accesso agli atti si costituisce quando il segreto sia fondato sull’esigenza di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti (quali risultano essere certamente le ipotesi elencate dall’art. 39 della L. n. 124/2007), e sempre che non si possano contemperare le due opposte esigenze<a title="" href="#_ftn128" name="_ftnref128">[128]</a>.<br />
Il velo della segretezza dovrà essere tolto ogni volta che le necessità che l’impongono possano essere osservate senza dover sacrificare il diritto alla trasparenza dei privati, e ciò sulla base del generale principio della proporzionalità del mezzo rispetto allo scopo.<br />
Il diritto di accesso rimane sempre, e comunque, la regola fondamentale, che, ove possibile, prevale sull’opposto diritto al segreto dello Stato; l’accesso, però, pur essendo espressione del principio di trasparenza, deve essere attenuato dal diritto alla riservatezza e da quello alla segretezza, che ne costituiscono i limiti.<br />
Nel caso del segreto di Stato, il discorso cambia perché oggetto di tale segreto sono documenti e notizie afferenti ad interessi superiori, quali la difesa dello Stato democratico e delle libertà fondamentali, che, comunque, si riverberano direttamente nella sfera del privato.<br />
L’art. 39 della L. n. 124/2007 precisa, comunque, al comma 7, che, decorsi quindici anni dall’apposizione del segreto di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione ai sensi dell’art. 202 c.p.p., chiunque vi abbia interesse può richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose e ai luoghi coperti da segreto di Stato<a title="" href="#_ftn129" name="_ftnref129">[129]</a>.<br />
Il Presidente del Consiglio, nel termine di 30 giorni, può consentire l’accesso ovvero, con provvedimento motivato, da trasmettersi tempestivamente al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, disporre una o più proroghe del vincolo. Ad ogni modo, la durata complessiva del vincolo del segreto di Stato non può essere superiore a trent’anni.<br />
In tema di contratti pubblici, discostandoci un momento dal segreto di Stato e tornando al più generale concetto di segreto-riservatezza, interessante sembra il d.m. Sanità 31 luglio 1997, n. 353, che all’art. 3 sottrae all’accesso i documenti “<em>relativi a procedure concorsuali per l’aggiudicazione di lavori e forniture di beni e servizi, nonché atti che possano pregiudicare la sfera di riservatezza della impresa o ente in ordine ai propri interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali. Per una adeguata tutela degli interessi richiamati, l’accesso è consentito mediante estratto esclusivamente per le notizie riguardanti la stessa impresa od ente richiedente</em>”, preoccupandosi di sottolineare che l’accesso sarà consentito a conclusione delle procedure di gara. Come si vede, la norma prevede chiaramente un’ipotesi di differimento automatico, ribadendo la ormai assodata priorità della pubblicità rispetto al segreto<a title="" href="#_ftn130" name="_ftnref130">[130]</a>.<br />
D’altro canto, è stato correttamente sottolineato<a title="" href="#_ftn131" name="_ftnref131">[131]</a> che la funzione del segreto amministrativo è quella di tutelare il diritto di proprietà della pubblica amministrazione sul particolare bene immateriale costituito dall’informazione.<br />
Ancora in relazione alla materia dei pubblici appalti, e tornando alla tipologia di segreto che qui ci occupa, è escluso, a norma dell’art. 23 del d.P.R. n. 170/2005, l’accesso ai progetti relativi ai c.d. contratti segretati (di cui subito si dirà), a meno che il richiedente non sia in possesso del nulla osta di sicurezza (n.o.s.).<br />
Tale nulla osta costituisce il “<em>lasciapassare</em>” per poter partecipare alle gare per l’affidamento di questo particolare tipo di appalti, segretati in relazione al loro oggetto; il problema sorge in quanto chi non è in possesso del n.o.s. non può accedere ai progetti relativi alle opere segretate, ma, nel silenzio della norma, lo potrà fare in relazione agli atti del procedimento di scelta del contraente; conseguentemente, tale conoscenza potrebbe comportare la cognizione anche degli atti segretati o, quantomeno, della loro esistenza.<br />
Ad ogni modo, anche in questo caso il divieto non comporta lesione del diritto di difesa in giudizio, poiché in questa sede si potrà richiedere l’esibizione di tali atti<a title="" href="#_ftn132" name="_ftnref132">[132]</a>.</p>
<p><em>4.   I contratti segretati e le procedure in settori specifici.</em><br />
La disciplina dei contratti per i quali devono osservarsi particolari misure di sicurezza, già contenuta nell’art. 17 del Codice del 2006, è stata inserita dal legislatore della riforma nel Capo VI, rubricato “<em>Appalti e procedure in specifici settori</em>”.<br />
Dal comma 1 dell’art. 162, sostitutivo del menzionato art. 17, si evince che per questa tipologia di appalti si può derogare alla normativa sulla pubblicità e, di conseguenza, a quella sul diritto di accesso: “<em>a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza; b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative</em>”.<br />
Il testo riportato non modifica la previgente disposizione, frutto dell’integrale sostituzione operata con il d.lgs. 15 novembre 2011, n. 208, relativo alla disciplina dei contratti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza, intervenuto in attuazione della Direttiva 2009/81/CE ed entrato in vigore il 15 gennaio 2012<a title="" href="#_ftn133" name="_ftnref133">[133]</a> (ora puntualmente disciplinati dagli artt. 159 e 160 del nuovo Codice).<br />
La nuova normativa, pur configurandosi quale <em>lex specialis</em>, e, operando, quindi, in un ambito ben delimitato, al di fuori del quale permane l’applicazione della normativa generale contenuta nel Codice e nel relativo Regolamento, tuttavia non ancora riformato, nonché di quella disciplinata, per quanto riguarda più specificamente proprio il settore degli appalti della difesa, dai nuovi artt. 159 e 160 del Codice, sembra, in parte, fare chiarezza quanto all’ambito di applicazione dell’art. 162 medesimo, stante che, com’è noto, la vecchia formulazione dell’art. 17 previgente, conteneva un’elencazione delle amministrazioni beneficiarie delle deroghe ivi contenute.<br />
Il d.lgs. 31 luglio 2007, n. 113, a sua volta modificato dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale aveva già riformato la norma in oggetto, stabiliva, infatti, che “<em>le opere, i servizi e le forniture destinate ad attività della Banca d’Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti d’istituto nonché dell’amministrazione della giustizia, e dell’amministrazione finanziaria, relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità o ad attività degli enti aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni del presente articolo</em>”.<br />
Invero, la <em>ratio</em> sottesa all’estensione delle deroghe dettate per i contratti segretati altresì al caso dell’amministrazione della giustizia e dell’amministrazione finanziaria era sembrata comprensibile poiché anche in queste circostanze si evidenziano, alle volte, esigenze di segretezza che mirano alla protezione dell’interesse alla sicurezza dello Stato. Si deve, peraltro, rilevare che già nel vigore della precedente normativa venivano osservate le cautele prescritte dalla disposizione sui contratti segretati ad appalti riconducibili senz’altro al settore giustizia (basti pensare ai contratti per la costruzione di carceri o stazioni di polizia). Quanto, invece, al settore finanziario, l’estensione si commenta da sé, posto che la deroga è limitata alla sola gestione del sistema informativo della fiscalità, che, com’è noto, raccoglie i dati fiscali ed anagrafici di tutti i cittadini della Repubblica.<br />
A seguito della riforma del 2011, invece, la summenzionata elencazione è stata espunta dall’art. 17, sicché sembra doversi ritenere che, al fine di individuare i settori rientranti nel suo ambito applicativo, debba farsi riferimento all’art. 2 del d.lgs. n. 208/2011, per il quale: “<em>Il presente decreto disciplina i contratti nei settori della difesa e della sicurezza, anche non militare, aventi per oggetto: a) forniture di materiale militare e loro parti, di componenti o di sottoassiemi; b) forniture di materiale sensibile e loro parti, di componenti o di sottoassiemi; c) lavori, forniture e servizi direttamente correlati al materiale di cui alla lettera a), per ognuno e per tutti gli elementi del suo ciclo di vita; d) lavori, forniture e servizi direttamente correlati al materiale di cui alla lettera b), per ognuno e per tutti gli elementi del suo ciclo di vita; e) lavori e servizi per fini specificatamente militari; f) lavori e servizi sensibili</em>”.<br />
Si deve, in ogni caso, ritenere che le amministrazioni menzionate dalla vecchia formulazione dell’art. 17 continuino ad essere assoggettate al regime di cautela ivi previsto, giusta la previsione dell’art. 4 d.lgs. n. 208/2011, che, nell’imporre l’emanazione, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del menzionato decreto, dei regolamenti attuativi e disciplinanti le materie elencate dal precedente art. 2, menziona espressamente i Ministeri facenti capo a quelle amministrazioni, limitatamente “<em>agli istituti che richiedono una disciplina speciale rispetto a quella contenuta nei regolamenti di esecuzione di cui agli articoli 5 e 196 del codice</em>”, oltreché “<em>nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice</em>”.<br />
Sembra, dunque, che nel settore della difesa sussistano due categorie di appalti: da un lato, quelli cui si applica il codice; dall’altro gli appalti della difesa e della sicurezza, cui si applicano le disposizioni del menzionato d.lgs. n. 208/2011<a title="" href="#_ftn134" name="_ftnref134">[134]</a>.<br />
Tali disposizioni, comunque, facendo costante riferimento al Ministero della Difesa, nelle sue articolazioni centrali e periferiche, nonostante che, com’è noto, le Forze armate, in Italia, facciano riferimento anche al Ministero dell’Economia e delle Finanze (quanto alla Guardia di finanza), lasciano supporre, che le regole derogatorie riguardino solo gli appalti del Ministero della Difesa e non anche quelli concernenti la Guardia di finanza.<br />
All’estensione delle amministrazioni che possono utilizzare la procedura semplificata prevista per i contratti segretati, si accompagna la novella dell’art. 56 del Codice, ad opera del secondo correttivo, oggi inserita nell’art. 62 del nuovo Codice, che ha eliminato alcune ipotesi di procedura negoziata. In proposito, è stato giustamente evidenziato<a title="" href="#_ftn135" name="_ftnref135">[135]</a> che se “<em>da un lato, sono state soppresse ipotesi di procedura negoziata di derivazione comunitaria</em>», «<em>dall’altro lato, mediante l’ampliamento delle pubbliche amministrazioni che possono ricorrere alla segretazione, si sarebbe ampliato l’ambito della trattativa privata interna</em>”<em>.</em><br />
La soluzione finale accolta è stata dunque di un cauto ampliamento soggettivo degli appalti segretati, per le sole esigenze dell’amministrazione della giustizia<a title="" href="#_ftn136" name="_ftnref136">[136]</a>.<br />
La disposizione in esame, non riformulando l’art. 17, riprende, in parte, il precedente art. 33 L. n. 109/1994, ampliandone la disciplina e comprendendovi le disposizioni di cui all’art. 82 del d.P.R. n. 554/1999, recante il Regolamento di attuazione della legge Merloni-<em>quater</em>.<br />
Si deve subito evidenziare che, rispetto all’art. 33 citato, la nuova norma non prevede più i caratteri dell’indifferibilità e dell’urgenza<a title="" href="#_ftn137" name="_ftnref137">[137]</a> quali requisiti delle misure di sicurezza speciali legittimanti la segretazione di tali contratti e la conseguente sottrazione al normale regime di pubblicità e conferma che, ovviamente, il carattere di segretezza dell’opera non può essere affermato <em>a posteriori</em>, ma necessita di un formale “<em>provvedimento motivato</em>”, a carico delle amministrazioni e degli enti usuari, come disposto dal comma 2 dell’art. 162.<br />
I criteri da seguire per qualificare un’opera come segreta sono di duplice natura: dal punto di vista soggettivo, infatti, le opere, si ritiene, devono essere destinate alle forze armate, ai corpi di polizia, all’amministrazione della giustizia (da intendersi, probabilmente, come quelle amministrazioni facenti capo al Ministero della Giustizia), all’amministrazione finanziaria (si potrebbe, qui, fare rientrare anche la Banca d’Italia, non più menzionata dalla norma), o agli enti aggiudicatori dei servizi speciali; dal punto di vista oggettivo, devono risultare necessarie per la difesa nazionale o perché connesse ai loro compiti di istituto o indispensabili per la protezione degli interessi essenziali dello Stato. Ciò perché, com’è noto, la deroga (ma, come rilevato dalla dottrina<a title="" href="#_ftn138" name="_ftnref138">[138]</a>, sembra più esatto dire l’attenuazione) al principio di pubblicità è ammessa solo in via eccezionale, in presenza di esigenze di segretezza volte a proteggere interessi di sicurezza dello Stato. Secondo la più attenta giurisprudenza, però, sono situazioni insuscettibili di catalogazione, poiché abbisognano di diversi apprezzamenti in relazione alle “<em>mutevoli circostanze di tempo e di luogo e i particolari momenti politico-sociali</em>”<a title="" href="#_ftn139" name="_ftnref139">[139]</a>. Da qui la limitata discrezionalità in capo all’amministrazione, che può solo accertare la corrispondenza della situazione concreta da segretare alle fattispecie previste tassativamente dalla legge<a title="" href="#_ftn140" name="_ftnref140">[140]</a>.<br />
Quanto alla dichiarazione di segretezza, essa dev’essere un atto formale dell’amministrazione, esplicito e motivato. La motivazione risulta elemento necessario, dato che, oltre ad essere prevista dalla legge (art. 3 della L. n. 241/ 1990), reca l’<em>iter</em> logico seguito a giustificazione della decisione di segretazione dell’opera. Tale atto, inoltre, oltre a dover essere preventivo, deve riferirsi ad ogni singola opera, non potendosi ammettere dichiarazioni di segretezza “<em>per blocchi di materie</em>”, data la specificità e la delicatezza delle conseguenze sottese alla segretazione stessa. Al più, può ammettersi una dichiarazione di segretezza riferita a più opere rientranti in un’unica programmazione, sempreché presenti dei contenuti che garantiscano l’individuazione delle singole opere e delle loro caratteristiche<a title="" href="#_ftn141" name="_ftnref141">[141]</a>.<br />
In passato, dubbi sorgevano in relazione all’individuazione dell’organo competente a pronunciarsi sulla segretezza o sulla necessità di speciali misure di sicurezza da applicarsi per l’esecuzione dei lavori. In un primo momento, si era attribuita tale competenza al C.E.S.I.S. (Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza), che, com’è noto, dipende direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri<a title="" href="#_ftn142" name="_ftnref142">[142]</a>; in seguito, si è individuato l’ente usuario nel­l’amministrazione alla quale è indirizzata l’opera da eseguire<a title="" href="#_ftn143" name="_ftnref143">[143]</a>; tale criterio è stato accolto dalla giurisprudenza, la quale ha affermato, in relazione ad un’opera di costruzione di un carcere, la competenza, per la dichiarazione di segretezza, “<em>del Ministero di Grazia e Giustizia cui compete la responsabilità del funzionamento del servizio carcerario</em>”<a title="" href="#_ftn144" name="_ftnref144">[144]</a>.<br />
Questi dubbi risultano, oggi, totalmente fugati dalla nuova disciplina, che, accogliendo l’impostazione del giudice contabile, individua proprio nelle amministrazioni usuarie gli organi competenti a pronunciarsi sulla segretezza dei lavori; si deve, però, puntualizzare che resta valida l’impostazione tradizionale, che individua, più esattamente nel Ministro a capo dell’amministrazione usuaria il soggetto competente all’emanazione dell’atto di segretazione; ciò in quanto non possono sussistere due livelli di segretazione, coinvolgenti uno la sfera “<em>politica</em>”, l’altro quella amministrativa<a title="" href="#_ftn145" name="_ftnref145">[145]</a>.<br />
Come già sottolineato, peraltro, tale disciplina deve ora coordinarsi con quanto stabilito dalla legge del 2007 sul segreto di Stato. Intendendo come <em>dinamico </em>il rinvio operato dall’art. 162, comma 2, si deve ritenere, infatti, che anche in questo caso competente all’emanazione dell’atto di segretazione sia, in via esclusiva, il Presidente del Consiglio dei ministri, probabilmente, su richiesta, in questo caso, del Ministro a capo dell’amministrazione usuaria. D’altra parte, l’art. 3 della L. n. 124/2007 stabilisce espressamente che il Presidente del Consiglio “<em>può delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato</em>” che, in tal caso, vengono denominati autorità delegata. Il che conferma che abilitato all’apposizione del segreto resta esclusivamente il Presidente del Consiglio.<br />
Il Regolamento delle attività del Genio Militare (d.P.R. n. 170/2005), abrogato dall’art. 136, comma 1, lett. b), d.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, recante la disciplina degli appalti della difesa diversi da quelli di cui al ricordato art. 2, d.lgs. n. 208/2011, demandava la dichiarazione di segretazione dei lavori ivi previsti “<em>all’autorità all’uopo designata secondo la normativa vigente nell’ambito del Ministero della difesa</em>”<a title="" href="#_ftn146" name="_ftnref146">[146]</a>. Tale Regolamento confermava che tali opere devono essere realizzate da imprese in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 8 e 9 della L. n. 124/2007.<br />
All’art. 116, esso disciplinava le procedure di gara informale con le quali possono essere eseguite le opere dichiarate segrete e quelle eseguibili con particolari misure di sicurezza, per le quali si renda necessario tutelare la riservatezza nel loro complesso in rapporto all’ubicazione, alla funzione ed all’urgenza delle stesse, e distingue tra le opere per le quali ricorrano le speciali condizioni di cui al comma 5 (interventi di particolare valenza tecnica e operativa) ed i restanti casi, per i quali l’affidamento avveniva secondo le forme e procedure previste dagli artt. 54 e 55 del Codice del 2006 (procedure aperte e ristrette), richiedendo nel bando il requisito aggiuntivo dell’abilitazione di sicurezza. A seguito della menzionata abrogazione, tuttavia, la normativa cui si deve fare riferimento è quella contenuta nel suddetto Regolamento n. 236/2012, non abrogato dal nuovo Codice.<br />
Inoltre, il comma 8 del previgente art. 17, con disposizione del tutto nuova, stabiliva che, entro un anno dall’entrata in vigore del Codice, “<em>con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato interministeriale per i servizi di informazione e sicurezza, previa intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio di Stato [&#8230;], è adottato apposito regolamento, [&#8230;] per l’acquisizione di beni, servizi, lavori e opere in economia ovvero a trattativa privata, da parte degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6, della legge 24 ottobre 1977, n. 801</em>” (cioè, il CESIS, il SISMI – Servizio per le informazioni e la sicurezza militare e il SISDE – Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica); da qui si evince, che, data la delicatezza della materia e l’importanza degli interessi che si vogliono tutelare (che, poi, chiaramente, sono quelli indicati dall’art. 12 della L. n. 801/1977), la <em>ratio </em>sottesa alla norma menzionata deve essere ravvisata nell’esigenza di garantire la massima sicurezza e riservatezza delle progettazioni usate per realizzare i lavori<a title="" href="#_ftn147" name="_ftnref147">[147]</a>.<br />
Tale comma è stato, tuttavia, abrogato dall’art. 29 della L. n. 124 del 2007, il quale rinviava ad un apposito Regolamento la definizione delle procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nel rispetto dell’art. 17 del Codice del 2006.<br />
In ottemperanza a tale disposizione, è stato, dunque, emanato il d.P.c.m. 12 giugno 2009, n. 8, volto alla tutela delle esigenze di segretezza e sicurezza che connotano l’attività degli organismi per la tutela degli interessi essenziali dello Stato e che richiedono la definizione di procedure differenziate per lo svolgimento dell’attività contrattuale in corrispondenza ai principi fissati dagli artt. 14 e 57 della Direttiva 2004/18/CE.<br />
La normativa richiamata, tuttavia, è stata, almeno in parte, riformulata, a seguito dell’emanazione delle Direttive UE 26 febbraio 2014, n. 24 e 25, le quali sostituiscono le precedenti Direttive n. 18 e 17, e che avrebbero dovuto essere recepite, quanto alle norme non caratterizzate da un sufficiente grado di precisione e determinatezza, entro il 18 aprile 2014.<br />
Il recepimento è, comunque, avvenuto con la riforma del 2016 che, come accennato in precedenza, disciplina i contratti concernenti la difesa e la sicurezza agli artt. 159 e 160.<br />
Sembra, allora, interessante analizzare le norme appena menzionate unitamente alle disposizioni comunitarie relative agli appalti della difesa, cui sono dedicati gli artt. 15, 16 e 17 della Direttiva 2014/24 e gli artt. da 24 a 27 della Direttiva 2014/25. Di particolare interesse sembrano le previsioni del richiamato art. 15, paragrafo 1, il quale, dopo avere enunciato che tale Direttiva si applica anche ai settori della difesa e della sicurezza, specifica l’esclusione dal proprio ambito di applicazione di quegli appalti che, nel nostro ordinamento, rientrano nelle previsioni dell’art. 2, d.lgs. n. 208/2011. La norma in parola, inoltre, esclude dal proprio ambito di applicazione gli appalti “<em>non altrimenti esentati ai sensi del paragrafo 1, </em><em>nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali di sicurezza di uno Stato membro non possa essere garantita mediante misure meno invasive, ad esempio l’imposizione di condizioni intese a proteggere la riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili in una procedura di aggiudicazione dell’appalto</em>”, nonché quelli, per i quali l’applicazione della Direttiva obbligherebbe lo Stato membro a fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza (paragrafo 2).<br />
Ancor più interessante, in quanto si ricollega direttamente alla materia oggetto di questo commento, sembra, invece, la previsione di cui al paragrafo 3, che stabilisce espressamente: “<em>qualora l’attribuzione e l’esecuzione dell’appalto pubblico o del concorso di progettazione siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti in uno Stato membro, la presente Direttiva non si applica a condizione che tale Stato membro abbia determinato che gli interessi essenziali in questione non possono essere tutelati da misure meno invasive</em>”.<br />
Le disposizioni richiamate sono state recepite dal comma 1 dell’art. 159 del Codice, per il quale: “<em>Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione non altrimenti esclusi dal suo ambito di applicazione ai sensi dell’articolo 1, comma 4, nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato non possa essere garantita mediante misure meno invasive, volte anche a proteggere la riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili in una procedura di aggiudicazione d’appalto</em>”.<br />
Il comma richiamato, dunque, delimita le ipotesi in cui si deve prescindere dalla normativa generale sui pubblici appalti per difendere gli interessi essenziali dello Stato, ferme restando le esclusioni previste dall’art. 1 dello stesso Codice. Deve, tuttavia, sottolinearsi che l’art. 159 richiama, probabilmente a causa di una svista, il comma 4 dell’art. 1 che non prevede alcuna ipotesi di esclusione, prevista, invece, dal successivo comma 6<a title="" href="#_ftn148" name="_ftnref148">[148]</a>, ai sensi del quale: “<em>Il presente codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e sicurezza, ad eccezione dei contratti: a) che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208; b) ai quali il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, non si applica in virtù dell’articolo 6 del medesimo decreto</em>”<a title="" href="#_ftn149" name="_ftnref149">[149]</a>.<br />
L’art. 159, poi, stabilisce al comma 2 che alle concessioni nei settori della difesa e sicurezza disciplinati dal più volte menzionato D.lgs. n. 208/2011, si applica la parte III del Codice, ossia gli artt. 164 ss., eccezion fatta per le concessioni relative alle ipotesi che il ricordato art. 6 esclude dall’ambito di applicazione del medesimo D.lgs.<br />
Mentre, il comma 3 regola, derogando alla disciplina dettata in via generale dall’art. 31 del Codice, la figura del Responsabile del procedimento in questa tipologia di appalti che, proprio per la specificità della struttura gerarchica degli organi tecnici dell’amministrazione della difesa, può essere nominato anche “<em>per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione</em>”. Il responsabile unico o i responsabili di ogni singola fase, comunque, devono essere tecnici individuati nell’ambito del Ministero della difesa.<br />
L’art. 16 della Direttiva 2014/24 si occupa, invece, dell’ipotesi in cui si debbano stipulare appalti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza, consentendo, opportunamente, o di separare, quando possibile, le diverse parti dell’appalto e procedere a diverse aggiudicazioni, ovvero di aggiudicare un appalto unico. In ambedue i casi, comunque, la norma si preoccupa di dettarne una disciplina puntuale.<br />
Esso è stato puntualmente recepito dall’art. 160 del Codice<a title="" href="#_ftn150" name="_ftnref150">[150]</a>.<br />
La medesima disciplina dettata dalle norme della Direttiva richiamata, si rinviene anche nelle disposizioni degli artt. da 24 a 27 della Direttiva 2014/25, che si occupa specificamente delle concessioni nei settori speciali<a title="" href="#_ftn151" name="_ftnref151">[151]</a>.<br />
Ai sensi dell’art. 2, il menzionato Regolamento disciplina le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi del DIS (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza), dell’AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) e dell’AISI (Agenzia informazioni e sicurezza interna), nel rispetto di quanto previsto dall’art. 162 del Codice<a title="" href="#_ftn152" name="_ftnref152">[152]</a>, ed individua i lavori, le forniture ed i servizi che, per importo, possono essere effettuati in economia o a trattativa privata dai medesimi organismi.<br />
L’art. 3, inoltre, stabilisce che, “<em>p</em><em>er la protezione degli interessi essenziali alla sicurezza dello Stato, che impongono speciali misure di segretezza e sicurezza, nonché per assicurare la necessaria tempestività all’attività degli organismi, l’acquisto di beni e servizi e l’esecuzione di lavori sono effettuati con la procedura di spesa in economia ovvero mediante contratti a trattativa privata, secondo le modalità previste nel presente decreto e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, correttezza e parità di trattamento</em>”.<br />
Invero, è stato sostenuto<a title="" href="#_ftn153" name="_ftnref153">[153]</a> che il presupposto della potestà di segretazione, deve ricercarsi nel principio di fedeltà di cui all’art. 54 Cost., il quale giustificherebbe l’esercizio di questo potere collegandolo direttamente al dovere di difesa, riconducibile al segreto militare; non sembra inutile ribadire, a tal proposito, che gli interessi da salvaguardare sono quelli previsti dal suddetto art. 12 (oggi, art. 39). La stessa Direttiva 2004/18, di cui l’art. 17 del Codice del 2006 era attuativa, si è preoccupata di sottolineare la necessità di derogare ai normali principi di gara, in particolare quello di pubblicità, consentendo all’amministrazione l’adozione di procedure di aggiudicazione semplificate, quale la trattativa privata, per “<em>ragioni connesse alla sicurezza o ai segreti di Stato</em>”<a title="" href="#_ftn154" name="_ftnref154">[154]</a>.<br />
Anche in questo caso, però, deve ora farsi riferimento alle disposizioni introdotte dalle Direttive 2014/24 e 25, e, conseguentemente alle novità del Codice del 2016.<br />
In particolare, la scelta della procedura da adottare per l’aggiudicazione è disciplinata dall’art. 26 della Dir. 2014/24, che lascia la discrezionalità in capo alle amministrazioni di decidere se adottare procedure aperte o ristrette, a seconda delle esigenze, purché queste siano adattate in modo da essere conformi alla Direttiva stessa; mentre, il successivo art. 32 (non recepito dalle norme sugli appalti della difesa e sicurezza del Codice del 2016) disciplina le ipotesi in cui l’amministrazione può utilizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione, tra le quali, però, non figurano gli appalti della difesa, né, in generale, quelli segretati. Sicché, sembra doversi ritenere che, alla luce delle nuove disposizioni, non possa più utilizzarsi tale procedura per questa tipologia di contratti.<br />
La giurisprudenza ha, peraltro, sostenuto che, “<em>con lo strumento della secretazione, si intende offrire alle amministrazioni dello Stato la possibilità di sottrarre al regime dell’evidenza pubblica l’acquisto di mezzi che, per il loro utilizzo ai fini della protezione della sicurezza nazionale (da valersi quale difesa, anche interna, della comunità territoriale), sono dotati di caratteristiche tecniche e funzionali che, se pubblicizzate, diminuirebbero sensibilmente la loro efficacia operativa</em>”<a title="" href="#_ftn155" name="_ftnref155">[155]</a>.<br />
Nel vigore della vecchia normativa, piuttosto, risultavano evidenti i problemi relativi alla segretazione delle opere destinate all’attività della Banca d’Italia. Risultava di difficile individuazione, infatti, a quale tipologia di segreto ascriverle, dal momento che, chiaramente, non potevano essere suscettibili di rientrare tra gli interessi previsti dall’art. 39; inoltre, non vi sono norme di legge che indichino le esigenze di segretazione in relazione a queste opere e non si ravvisano esigenze di sicurezza dello Stato tali da giustificare la segretazione. Unico dato certo è sembrato essere quello relativo all’organo competente all’emanazione del decreto di segretazione che, data l’autonomia riconosciuta alla Banca d’Italia, non può essere altri che il Governatore. L’incertezza, rilevata in sede di commento dell’art. 33 l. Merloni<a title="" href="#_ftn156" name="_ftnref156">[156]</a>, resta di attualità in considerazione del fatto che la nuova normativa non si è preoccupata di indicare gli indici di riferimento per giustificare la segretezza o le particolari misure di sicurezza adottabili in queste ipotesi. Non si può, inoltre, tacere la natura “bifronte” della Banca, la quale, com’è noto, svolge non solo funzioni di regolamentazione del mercato monetario e della circolazione monetaria e funzioni di vigilanza nel settore creditizio, ma anche funzioni attinenti al servizio di tesoreria dello Stato, di emissione di carta moneta e attività bancaria, funzioni, queste (tranne, ovviamente, la semplice attività bancaria), che rispondono a “<em>fini di equilibrio interno ed esterno dell’economia</em>”<a title="" href="#_ftn157" name="_ftnref157">[157]</a>. Si potrebbe supporre, perciò, che il potere di segretazione trovi una sua giustificazione nelle prime due attribuzioni citate, nel senso di considerare la tutela del credito e della politica monetaria e valutaria (peraltro previste come ipotesi di segreto dall’art. 24, comma 6, lett. b), L. n. 241/1990) quali interessi preminenti per il buon funzionamento dello Stato. Ma queste affermazioni non giustificherebbero il potere assoluto di segretazione attribuito alla Banca d’Italia, non riuscendosi invero a ravvisare, ad esempio, quale nocumento possa derivare alla politica monetaria o allo Stato da un normalissimo appalto di opera pubblica aggiudicato con regolare procedura ad evidenza pubblica, pur essendo la Banca d’Italia stazione appaltante. Inoltre, non sembra inutile sottolineare che proprio la natura “<em>bifronte</em>” di questo ente impedisce di accettare incondizionatamente la previsione legislativa di cui si discute: prevedere in capo ad un ente che svolge normali funzioni bancarie la potestà di segretazione in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture costituisce, indubbiamente, una contraddizione in termini.<br />
Perplessità, inoltre, derivano dal fatto che, oggi, le quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia sono detenute soprattutto da banche e istituti creditizi, quindi da privati. Sarebbe stato, dunque, più opportuno prevedere la potestà di segretazione in relazione solo ad alcuni contratti di servizi e forniture (non anche lavori), quali, ad esempio, quelli relativi a particolari <em>software</em> utilizzati dalla Banca nello svolgimento delle sue funzioni, segretazione che si potrebbe giustificare con l’inopportunità che certe informazioni vengano divulgate ad una cerchia più o meno ampia di soggetti.<br />
A norma del comma 3 dell’art. 162, “<em>i contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 42, comma 1-bis, della legge n. 124 del 2007</em>”. Dunque, oltre agli ordinari requisiti richiesti per partecipare alla gara, è necessario il possesso di un’abilitazione di sicurezza, detta n.o.s. (nulla osta di sicurezza), che funge da maggiore garanzia per l’am­ministrazione<a title="" href="#_ftn158" name="_ftnref158">[158]</a>. Questo requisito dev’essere posseduto anche dai progettisti, direttori dei lavori e collaudatori, se esterni all’amministrazione e trova la sua giustificazione proprio nell’esigenza di assicurare la sicurezza dello Stato anche attraverso procedure di accertamento soggettivo, che escludono dalla partecipazione alle gare aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture segretati colui che non dia affidamento certo sulla fedeltà alla Costituzione, sulla sicurezza dello Stato o sulla lealtà nel mantenimento del segreto.<br />
Le autorità competenti al rilascio dell’abilitazione di sicurezza sono, a norma dell’art. 3 del d.P.c.m. 7 giugno 2005, n. 19130 (Disposizioni in materia di rilascio del n.o.s.), il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato, quale Autorità nazionale per la sicurezza (A.N.S.), il Capo dell’Ufficio centrale per la sicurezza (U.C.SI.) presso la Segreteria generale del CESIS, i dirigenti del Ministero dell’Interno per la Polizia di Stato ed i Vigili del Fuoco.<br />
Se nei confronti del titolare emergono fondati dubbi sul possesso dei requisiti richiesti per ottenere il n.o.s., esso può essere dequalificato, sospeso, revocato o negato a seconda della gravità del caso; il Presidente del Consiglio dei Ministri ha competenza esclusiva in materia di revoca e diniego, mentre per la semplice dequalificazione o per la sospensione si potranno pronunciare le stesse autorità competenti al rilascio, che però dovranno darne comunicazione al­l’A.N.S.<br />
Nel caso in cui, dunque, l’impresa aggiudicataria dei lavori dovesse perdere i requisiti abilitativi, risulterà legittima, da parte della stazione appaltante, la rescissione del contratto<a title="" href="#_ftn159" name="_ftnref159">[159]</a>.<br />
Anche in questa materia si devono segnalare alcune modifiche intervenute a seguito dell’emanazione della L. n. 124/2007, il cui art. 9 si occupa specificamente del “<em>nulla osta di segretezza</em>”, stabilendo che competente al rilascio e alla revoca di tale atto è l’UCSe (Ufficio Centrale per la Sicurezza), istituito nell’ambito del DIS, “<em>previa acquisizione del parere dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e, ove necessario, del Ministro della difesa e del Ministro dell’interno</em>”; compete, inoltre, all’UCSe, la conservazione e l’aggiornamento di un elenco completo di tutti i soggetti muniti di n.o.s.<br />
In particolare, per quanto qui interessa, i commi 9 e 10 si occupano specificamente della materia degli appalti, stabilendo che “<em>agli appalti di lavori e alle forniture di beni e servizi, per i quali la tutela del segreto sia richiesta da norme di legge o di regolamento ovvero sia ritenuta di volta in volta necessaria, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 3, del codice</em>” (comma 9)<a title="" href="#_ftn160" name="_ftnref160">[160]</a> e che “<em>il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 9, quando lo ritiene necessario, richiede, tramite l’UCSe, al Presidente del Consiglio dei ministri l’autorizzazione alla segretazione, indicandone i motivi. Contestualmente all’autorizzazione, l’UCSe trasmette al soggetto appaltante l’elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di n.o.s.</em>” (comma 10).<br />
Il n.o.s. consente l’accesso alle informazioni coperte da segreto in relazione alla corrispondente qualifica di segretezza che, ai sensi dell’art. 42 della L. n. 124/2007, si distingue in segretissimo, segreto, riservatissimo e riservato (a ciascuna delle classifiche corrisponde un diverso livello di n.o.s.), da attribuirsi in base ai criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali. Il n.o.s., inoltre, ha una durata di 5 anni per la classifica di segretissimo e di 10 anni per le altre classifiche di segretezza indicate dal menzionato art. 42.<br />
Ai sensi dell’art. 9, comma 4, infine, “<em>il rilascio del NOS è subordinato all’effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere dalla conoscibilità di notizie, documenti, atti o cose classificate ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alle istituzioni della Repubblica, alla Costituzione e ai suoi valori, nonché di rigoroso rispetto del segreto</em>”<a title="" href="#_ftn161" name="_ftnref161">[161]</a>. Prima della scadenza del termine di validità, l’UCSe può revocare il n.o.s.<a title="" href="#_ftn162" name="_ftnref162">[162]</a> se, sulla base di segnalazioni e di accertamenti nuovi, emergono motivi di inaffidabilità a carico del soggetto interessato, secondo le previsioni dell’art. 36 del DPCM n. 5/2015. Ai sensi dell’art. 25, comma 3, del DPCM richiamato, i soggetti interessati devono essere informati della necessità dell’accertamento nei loro confronti e possono rifiutarlo, rinunciando al n.o.s. e all’esercizio delle funzioni per le quali esso è richiesto.<br />
Le precedenti puntualizzazioni sul n.o.s., assumevano particolare rilevanza in relazione ai raggruppamenti temporanei di imprese: il vecchio comma 5 dell’art. 17 del Codice del 2006, recependo <em>in toto</em> il comma 4 dell’art. 82 del d.P.R. n. 554/1999, prevedeva, infatti, che “<em>l’operatore economico invitato può richiedere di essere autorizzato a presentare offerta quale mandatario di un raggruppamento temporaneo, del quale deve indicare i componenti. La stazione appaltante o l’ente aggiudicatore entro i successivi dieci giorni è tenuto a pronunziarsi sull’istanza; la mancata risposta nel termine equivale a diniego dell’autorizzazione</em>”.<br />
I dubbi suscitati in dottrina dalla norma regolamentare erano, pertanto, tornati prepotentemente di attualità; invero, era stato rilevato<a title="" href="#_ftn163" name="_ftnref163">[163]</a> il rischio che tale facoltà poteva concretizzare in relazione all’interesse al segreto che la norma voleva e vuole tutt’ora proteggere. L’impresa, infatti, avrebbe potuto richiedere la partecipazione di imprese non in possesso del n.o.s, esponendo l’amministrazione ad un rischio concreto; ove avesse negato l’autorizzazione, avrebbe dovuto motivare la decisione e, in questa materia, la motivazione potrebbe costituire “<em>un’arma a doppio taglio</em>”: se, da una parte, potrebbe esporre l’amministrazione a reclami e censure, dall’altra potrebbe far risultare informazioni potenzialmente nocive alla segretezza dell’opera.<br />
L’amministrazione non potendo nemmeno restare silente, avrebbe potuto evitare tali rischi solo fissando nell’invito eventuali modalità di partecipazione delle ATI, come il possesso del n.o.s. da parte di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento<a title="" href="#_ftn164" name="_ftnref164">[164]</a>. Restava in capo all’amministrazione, comunque, la facoltà di negare il permesso di partecipazione in ATI, ferma restando, in tal caso, la partecipazione dell’impresa singola che aveva formulato la richiesta.<br />
La giurisprudenza, dal canto suo, aveva sostenuto che il possesso del n.o.s. dovesse essere mantenuto per tutta la durata dei lavori; conseguentemente, nel caso delle ATI, qualora una delle imprese facenti parte del raggruppamento avesse perduto il possesso dell’abilitazione di sicurezza, avrebbe potuto legittimamente essere estromessa dal raggruppamento stesso<a title="" href="#_ftn165" name="_ftnref165">[165]</a>.<br />
La riforma del 2011 ha risolto i suesposti problemi, eliminando dall’art. 17 la previsione di cui al comma 5, senza, tuttavia, inserire una disciplina alternativa.<br />
Il comma 3 dell’art. 13 del d.lgs. n. 208/2011, peraltro, prevede, in relazione agli appalti ivi disciplinati, che, in deroga alla regola generale per la quale i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del bando, il termine per il possesso del n.o.s. possa essere spostato in avanti fino alla data di apertura delle offerte, in virtù della scelta della stazione appaltante, da esplicitarsi nel bando di gara. La stazione appaltante può, quindi, se del caso, concedere, agli operatori economici che non detengano ancora il nulla osta di sicurezza un periodo addizionale per ottenerlo. In tale ipotesi, essa deve specificare nel bando di gara il termine entro il quale il nulla osta va presentato, termine che non deve essere, comunque, successivo alla data di apertura delle offerte presentate<a title="" href="#_ftn166" name="_ftnref166">[166]</a>.<br />
D’altra parte, l’art. 32 del DPCM n. 5/2015 consente il rilascio di un’abilitazione preventiva, con validità di sei mesi e prorogabile una volta sola, che non può essere rilasciata in presenza delle medesime condizioni previste dal successivo art. 37 per il diniego di rilascio del n.o.s.<br />
La procedura di affidamento di questa tipologia di contratti è disciplinata dal comma 4 dell’art. 162, il quale così dispone: “<em>l’affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza</em>”. La stazione appaltante deve individuare le imprese da invitare alla gara informale avendo cura di accertarne le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, desunte dal mercato e nel rispetto del principio di trasparenza e di quello di concorrenza; inoltre, data la particolarità di tali contratti, dovrà accertare anche il possesso dell’abilitazione di sicurezza, di cui si è detto.<br />
Essa, inoltre, deve, nel rispetto della L. 13 agosto 2010, n. 136, garantire il rispetto degli obblighi di tracciabilità ivi previsti, in quanto l’art. 33, comma 3, del d.lgs. n. 208/2011, non ha mutato la natura di appalto dei contratti previsti dall’art. 162 in commento e, conseguentemente, l’applicabilità delle norme in materia di tracciabilità.<br />
In tema di trasparenza, peraltro, l’art. 33-<em>ter</em> del D.l. 18 ottobre 2012, n. 179, inserito nella legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, ha previsto l’anagrafe unica delle stazioni appaltanti, istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti, hanno l’obbligo di richiedere l’iscrizione all’Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nonché quello di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall’obbligo di iscrizione e aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili. L’Autorità stabilisce con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti<a title="" href="#_ftn167" name="_ftnref167">[167]</a>.<br />
Per quanto riguarda la procedura, nel silenzio della norma si applicheranno le disposizioni di cui al capo III del d.lgs. n. 208/2011, e, in particolare l’art. 16, per il quale la stazione appaltante, al fine di individuare gli operatori economici che possono presentare le offerte per l’affidamento del contratto, utilizza le procedure ristrette, negoziate, previa pubblicazione di un bando di gara (disciplinate dal successivo art. 17), e, solo nell’ipotesi in cui tali procedure non vadano a buon fine, il dialogo competitivo o l’accordo quadro (il quale, salvo circostanze eccezionali, non può avere una durata superiore a sette anni).<br />
All’art. 18, è, inoltre, previsto l’esperimento della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, in alcune ipotesi, da ritenersi tassative.<br />
Nel caso in cui l’amministrazione, a motivo della segretezza dell’opera, abbia scelto la trattativa privata per individuare il soggetto concessionario, sarà preclusa l’insorgenza di qualsivoglia interesse qualificato alla partecipazione alla gara preliminare alla trattativa, in capo alle imprese diverse da quelle individuate dall’amministrazione, la quale non è tenuta a prendere in considerazione le richieste di invito di imprenditori che, pur essendo in possesso dei requisiti richiesti, essa stessa non ha ritenuto di invitare<a title="" href="#_ftn168" name="_ftnref168">[168]</a>.<br />
In tema di accesso, la giurisprudenza ha affermato la legittimità del diniego espresso da una p.a. “<em>in merito ad una istanza avanzata da una impresa concorrente, di accesso agli atti di una gara pubblica, espletata per l’affidamento dei lavori di costruzione di un edificio da adibire a penitenziario, e, in particolare, di accesso alla lettera invito, alle offerte e documentazione presentata dalle ditte concorrenti, ai verbali della procedura, e al provvedimento di aggiudicazione, nel caso in cui, per assicurare il soddisfacimento di misure di sicurezza e segretezza da adottare in tale particolare tipo di appalto, la procedura di gara sia stata dichiarata segretata</em>”<a title="" href="#_ftn169" name="_ftnref169">[169]</a>.<br />
È, infine, previsto, al comma 5 dell’art. 162 in commento, l’esclusivo controllo su tali contratti da parte della Corte dei conti, la quale “<em>tramite un proprio ufficio organizzato in modo da salvaguardare le esigenze di riservatezza, esercita un controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti</em>” segretati e deve anche pronunciarsi “<em>sulla regolarità, sulla correttezza e sull’efficacia della gestione</em>”. Di tale attività dovrà presentare una relazione annuale al Parlamento.<br />
Come si vede, la novella del 2016 ha modificato il precedente art. 17 che prevedeva, invece, un controllo successivo, precedentemente previsto esclusivamente per gli appalti sottosoglia comunitaria, dal momento che quello preventivo potendo condizionare l’efficacia dei singoli atti, non era stato ritenuto idoneo per la delicatezza degli interessi che si vogliono tutelare per mezzo della segretazione.<br />
D’altro canto, l’obbligo di presentare annualmente una relazione sui controlli effettuati al Parlamento avrebbe dovuto assolvere all’esigenza di un controllo politico sulla gestione delle attività e delle risorse in questo particolare settore dei contratti pubblici. Obiettivo del controllo successivo era la valutazione dell’azione amministrativa in relazione ai parametri di legalità ed ai risultati ottenuti rispetto a quelli programmati, considerando i mezzi e le procedure usate per raggiungere tali obiettivi; tale controllo, inoltre, afferisce anche all’efficacia ed economicità dell’azione amministrativa ed in tale sede è possibile anche un controllo incidentale di legittimità sui singoli atti<a title="" href="#_ftn170" name="_ftnref170">[170]</a>.<br />
In realtà, il controllo preventivo dovrebbe garantire maggiori indici di sicurezza ed economicità in questa delicata tipologia di contratti, posto che, come rilevato dalla stessa Corte dei Conti, negli ultimi tempi andava emergendo “<em>un generalizzato ricorso alla segretazione anche in carenza di motivazioni valide, </em><em>un frequente ricorso a perizie suppletive che alzano il costo degli appalti e l’insussistenza dei requisiti di indifferibilità e di urgenza ai fini della dichiarazione di segretazione</em>”<a title="" href="#_ftn171" name="_ftnref171">[171]</a>, che, certamente, non poteva essere arginato dal controllo successivo, effettuato quando i giochi erano già stati fatti.<br />
Nell’ambito del Capo VI del D.Lgs. n. 50/2016, inoltre, sono state disciplinate, all’art. 163, con una disposizione di assoluta novità, le procedure esperibili in caso di somma urgenza e di protezione civile.<br />
Trattasi di procedure totalmente informalizzate, stante che il comma 2 della norma in commento stabilisce che “<em>L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell’amministrazione competente</em>”, i quali, ai sensi del comma 1, “<em>in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio</em>” possono “<em>disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità</em>”.<br />
Come si vede, la norma fa riferimento solo indirettamente alle ipotesi di protezione civile, limitandosi, invece, a classificare i casi in cui poter utilizzare le procedure previste dall’art. 163 come <em>di somma urgenza</em>. Ciò in quanto gli appalti della protezione civile costituirebbero un’esemplificazione della fattispecie generale, rispondente a tutti i relativi presupposti<a title="" href="#_ftn172" name="_ftnref172">[172]</a>.<br />
Gli eventi imprevedibili che giustificano l’utilizzo della procedura negoziata senza bando, disciplinata dall’art. 163 e che può essere utilizzata solo nei limiti dello stretto necessario, devono essere quelli previsti dall’art. 2, <em>lett. c)</em>, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225: “<em>calamità naturali o connesse con l&#8217;attività dell&#8217;uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d&#8217;intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo</em>”.<br />
Quanto, invece, agli eventi non verificatisi ma che si prevede si verifichino, la previsione, che, ovviamente, non può essere meramente soggettiva e astratta, deve essere ancorata ai parametri oggettivi e scientifici previsti dall’art. 3 della L. n. 225/1992, il quale specifica che questa consiste “<em>nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all&#8217;identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi</em>”.<br />
In realtà, come rilevato dal Consiglio di Stato<a title="" href="#_ftn173" name="_ftnref173">[173]</a>, la procedura negoziata senza bando, prevista dall’art. 163 per i casi di estrema urgenza e ove strettamente necessario, sarebbe stata già di per sé idonea a soddisfare le esigenze degli appalti della protezione civile, sicché, si deve ritenere che gli affidamenti previsti dall’art. 163 devono essere considerati ulteriormente eccezionali, con la naturale conseguenza che tale ultima disposizione dovrà essere interpretata ed applicata in senso assolutamente rigoroso e restrittivo. Ciò comporta, come ulteriore conseguenza, che sarà necessaria una vigilanza rafforzata sul settore del sottosoglia, oltre ad un serio monitoraggio volto a verificare non solo la dimensione economica degli affidamenti che consentono maggiore flessibilità, ma anche se il loro impiego sia oggettivamente giustificato o costituisca elusione delle regole di maggior rigore<a title="" href="#_ftn174" name="_ftnref174">[174]</a>.<br />
Lo schema di decreto correttivo (art. 91), interviene anche sull’art. 163 eliminando, innanzitutto, il riferimento contenuto nel comma 6 della norma in commento alla <em>lett. c)</em> dell’art. 2 della L. n. 225/1992, con la probabile finalità<a title="" href="#_ftn175" name="_ftnref175">[175]</a> di estendere i casi che costituiscono circostanza di somma urgenza anche agli eventi circoscritti che comunque non presuppongono l’adozione di mezzi e poteri straordinari, quali quelli previsti dal medesimo art. 2, comma 1, <em>lett. a)</em> e <em>b)</em><a title="" href="#_ftn176" name="_ftnref176">[176]</a>.<br />
Il Consiglio di Stato, invitando il Governo a sopprimere la suddetta modifica, ha, quindi, evidenziato<a title="" href="#_ftn177" name="_ftnref177">[177]</a> che si tratterebbe di una “<em>dilatazione sostanziale fuori dai confini della disciplina della somma urgenza e che tende da un lato a rendere possibile l’utilizzo di procedure straordinarie anche per ovviare situazioni o disagi di portata limitata che attualmente sono fronteggiati con mezzi ordinari, e dall’altro lato a disancorare il presupposto dell’urgenza dall’emissione di un’ordinanza della protezione civile da parte della P.C.M.</em>”, rischiandosi in tal modo di dilatare eccessivamente e ingiustificatamente l’utilizzo della procedura derogatoria delle gare con affidamenti diretti.</p>
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<p>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1">[1] Il presente lavoro riprende, e aggiorna, il commento agli artt. 13 e 17 del Codice De Lise, pubblicato in F. Saitta (a cura di), <em>Appalti e contratti pubblici. Commentario sistematico</em>, Padova, 2016, 215 ss.</div>
<div id="ftn2">[2] E già oggetto di revisione ad opera delle disposizioni integrative e correttive contenute nello schema di decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 febbraio 2017, inviato il 6 marzo alla Camera dei Deputati e che, stando alla scansione temporale prefissata, dovrebbe essere approvato in via definitiva entro il prossimo 19 aprile.</div>
<div id="ftn3">[3] Dir. UE 2014/23; 2014/24; 2014/25.</div>
<div id="ftn4">[4] Come evidenziato da Cons. Stato, Commissione Speciale, parere 30 marzo 2017, n. 782, in <em><a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a></em>, 4. Il Consiglio di Stato, peraltro, ha sottolineato che in base alla normativa vigente questa è l’unica occasione per il Governo per apportare direttamente le modifiche, correzioni e integrazioni necessarie “<em>per assicurare la piena riuscita della riforma varata con l’approvazione del nuovo codice</em>”. In risposta all’esigenza di evitare che il nuovo codice possa essere oggetto di continue e numerose modifiche normative come accaduto con il dlgs. n. 163/2006, infatti, il nuovo testo potrà essere modificato solo a seguito di una nuova delega legislativa (18 – 19).</div>
<div id="ftn5"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> M.A. Sandulli, <em>Accesso alle notizie e ai documenti amministrativi</em>, in <em>Enc. dir.</em>, IV aggiorn., Milano, 2000, 1 ss.</div>
<div id="ftn6">[6] In argomento, si veda S. Cognetti, <em>“Quantità” e “qualità” della partecipazione</em>, Milano, 2000.</div>
<div id="ftn7"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> F. Caringella – M.T. Sempreviva, <em>Il procedimento amministrativo, commento organico alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i (leggi n. 15/05 e 80/05)</em>, Napoli, 2005, 5 ss.</div>
<div id="ftn8"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> In tal senso, M. Occhiena, <em>Art. 13</em>, in L.R. Perfetti (a cura di), <em>Codice dei contratti pubblici commentato</em>, Milanofiori Assago, 2013, 186, per il quale, peraltro, la differenza tra i due concetti consiste, essenzialmente, nel fatto che “<em>l’accesso è una forma differenziata di conoscenza degli atti detenuti o formati dagli enti pubblici e non una forma indifferenziata di informazione a disposizione di chiunque intenda acquisire determinati dati concernenti momenti dell’attività o dell’organizzazione degli enti pubblici mediante la consultazione di (…) raccolte di atti/dati compilati e conservati da pubbliche amministrazioni secondo disposizioni legislative</em>”; rispetto al più generale concetto di trasparenza ed alla pubblicità, quindi, l’accesso si configura come “<em>posizione qualificata da un criterio di collegamento specifico tra richiedente l’accesso e il dato che si vuole conoscere,</em>” e “<em>non ha evidentemente spazio per operare laddove quel dato sia pubblico perché accessibile all’intera collettività</em>”. Sulla distinzione tra trasparenza e pubblicità, si veda anche R. Villata, <em>La trasparenza dell’azione amministrativa</em>, in Aa, Vv., <em>La disciplina generale del procedimento amministrativo. Atti del XXXII Convegno di studi di scienza dell’amministrazione, Varenna – Villa Monastero, 18 – 20 settembre 1986</em>, Milano, 1989, 15 ss. La pubblicità, quindi, non coincide con la trasparenza, pur potendone costituire uno degli elementi possibili. Come osservato da F. Manganaro, <em>L’evoluzione del principio di trasparenza amministrativa</em>, in <em>www.astrid-online.it</em>, 2009, 3, infatti, la pubblicità è un mero stato di fatto dell’atto, dell’organizzazione o del procedimento, mentre la trasparenza è chiarezza e comprensibilità dell’azione amministrativa. I principi di trasparenza e pubblicità, secondo quanto specificato da A. Zito, <em>I principi e le tipologie contrattuali</em>, in A. Zito – S. Dettori – T. Felicetti – I. Sorrentino, <em>Guida pratica per i contratti pubblici di servizi e forniture. Vol. I – Il mercato degli appalti</em>, Roma, 2011, 15, “<em>attengono entrambi all’esigenza di conoscibilità dell’azione amministrativa e degli atti alla stessa collegati</em>”; in particolare, “<em>il principio di pubblicità si deve ritenere […] una specificazione di quello più generale di trasparenza</em>”.</div>
<div id="ftn9"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> G. Tulumello, <em>Brevi note sulla attuale disciplina dell’accesso agli atti amministrativi</em>, in <em>www.giustamm.it</em>, 2006.</div>
<div id="ftn10"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Così F. Patroni Griffi, <em>La trasparenza della Pubblica Amministrazione tra accessibilità totale e riservatezza</em>, in <em>www.federalismi.it</em>, 2013, 3. La “<em>trasparenza totale</em>”, comunque, persegue finalità nettamente diverse dall’accesso e connota un diverso modo di essere delle amministrazioni pubbliche che non può spiegare effetti sugli assetti organizzativi specifici e sulle singole vicende dell’azione amministrativa. Tale tipo di trasparenza, infatti, sembra finalizzata all’efficienza dell’<em>agere</em> amministrativo; alla prevenzione della corruzione e, in generale, dei fenomeni di <em>maladministration</em>; al miglioramento dei servizi pubblici; alla responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni.</div>
<div id="ftn11"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> In questi termini si esprime la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, 19 luglio 2013, n. 2, in <em>G.U.</em>, 12 settembre 2013, n. 214.<br />
Il nuovo Codice, peraltro, dedica alla trasparenza, come a breve si vedrà, l’art. 29, proprio in un’ottica di prevenzione della corruzione nell’ambito, appunto, di una materia tanto rilevante qual è quella dei pubblici contratti.</div>
<div id="ftn12">[12] Tra i quali spiccano, per quanto qui interessa, quelli previsti dalla <em>lett. b): </em>“<em>previsione, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, anche ai fini della valutazione dei risultati, per la pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente di appartenenza delle informazioni concernenti: 1) le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici</em>”, e dalla <em>lett. h)</em>: “<em>fermi restando gli obblighi di pubblicazione, riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall&#8217;ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull&#8217;utilizzo delle risorse pubbliche; semplificazione delle procedure di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, con modifiche della relativa disciplina, mediante l&#8217;unificazione o l&#8217;interconnessione delle banche dati delle amministrazioni centrali e periferiche competenti, e previsione di un sistema di monitoraggio semestrale, finalizzato all&#8217;aggiornamento degli elenchi costituiti presso le Prefetture &#8211; Uffici territoriali del Governo; previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni normative in materia di accesso, di procedure di ricorso all&#8217;Autorità nazionale anticorruzione in materia di accesso civico e in materia di accesso ai sensi della presente lettera, nonché della tutela giurisdizionale ai sensi dell&#8217;articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all&#8217;allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni</em>”.</div>
<div id="ftn13">[13] B.G. Mattarella, <em>La riforma della pubblica amministrazione – Il contesto e gli obiettivi della riforma</em>, in <em>Giorn. Dir. Amm.</em>, 2015, 624.</div>
<div id="ftn14">[14] Così, M. Savino, <em>La nuova disciplina della trasparenza amministrativa – Il commento</em>, in <em>Giorn. Dir. Amm.</em>, 2013, 795.</div>
<div id="ftn15"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> M.A. Sandulli, <em>op. cit.</em>, 3; G. Tulumello, <em>op. cit.</em></div>
<div id="ftn16"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Esiste, come è noto, il problema, rilevante soprattutto ai fini processuali, della qualificazione dell’accesso come diritto soggettivo o come interesse legittimo. Trattasi di una questione che ha tenuto “<em>sulla corda</em>” dottrina e giurisprudenza e che ora sembra superata a seguito delle pronunce n. 6 e 7 del 2006 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, importanti perché segnalano l’irrilevanza della questione “<em>ai fini dell’identificazione della disciplina applicabile al giudizio avverso le determinazioni concernenti l’accesso</em>”. V. sul punto, C. Mucio, <em>La Plenaria (non) si pronuncia sulla natura dell’accesso</em>, in <em>Urb. e app.</em>, 2006, 1081 ss. L’A. pur lamentando l’occasione mancata per la risoluzione di questa “<em>spinosa questione</em>”, e avvertendo il rischio che in sede di interpretazione ciascuno possa tra l’altro trovare argomenti a sostegno dell’una o dell’altra tesi a seconda delle preferenze, riconosce il merito delle decisioni richiamate per “<em>avere esplicitamente affermato che non riveste alcuna utilità soffermarsi sulla qualificazione dell’accesso</em>”. Non così, invece, L. Bertonazzi, <em>Note sulla consistenza del c.d. diritto di accesso e sul suo regime processuale: critica alle decisioni nn. 6 e 7 del 2006 con cui l’Adunanza Plenaria, pur senza dichiararlo apertamente e motivatamente, opta per la qualificazione della pretesa ostensiva in termini di interesse legittimo pretensivo, in continuità con la decisione n. 16 del 1999</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2007, 156 ss., il quale, dopo un’attenta ed interessante disamina delle argomentazioni a sostegno della tesi della qualificazione dell’accesso quale diritto soggettivo, rileva che le decisioni ri­chiamate prediligono, implicitamente, la tesi dell’interesse legittimo basandosi sulla diversità tra atto confermativo e provvedimento confermativo, dunque prendendo in considerazione solo l’ipotesi in cui vi sia un secondo diniego da parte dell’amministrazione.<br />
La questione in esame è trattata ampiamente ed approfonditamente da N. Saitta, <em>Le mezze novità giurisprudenziali e normative in materia di accesso</em>, in <em>Giur. amm.</em>, 2006, IV, 315 ss., il quale, acutamente osserva che dalle due pronunce richiamate il diritto d’accesso risulta “<em>strumento, non diritto in sé, valido per se stesso, ma funzionale in quanto rivolto a consentire di verificare ed eventualmente azionare il contenuto, la consistenza della situazione sostanziale di cui l’accedente è titolare, riservando a questa ultima la necessità e la rilevanza giuridica di una distinzione fra diritto soggettivo ed interesse legittimo</em>”.<br />
La giurisprudenza ha, in seguito, qualificato il diritto di accesso, in termini più generali, quale posizione giuridica soggettiva meritevole di tutela in cui rientrano anche gli interessi collettivi o diffusi: Cons. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 737 e T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 2 aprile 2009, n. 1274, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>.</div>
<div id="ftn17"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> G. Pastori, <em>Il diritto di accesso ai documenti amministrativi in Italia</em>, in <em>Amministrare</em>, 1986, 147.</div>
<div id="ftn18"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> R. Villata, <em>La trasparenza dell’azione amministrativa</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 1987, 528 ss.</div>
<div id="ftn19"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> A. Romano Tassone, <em>A chi serve il diritto di accesso? (Riflessioni su legittimazione e modalità di esercizio del diritto di accesso nella legge n. 241/1990)</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 1995, 315; R. Marrama, <em>La pubblica amministrazione tra trasparenza e riservatezza nell’organizzazione e nel procedimento amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 1989, 421, che evidenzia come possano considerarsi pubblici, ma non espressione di trasparenza gli atti accessibili, ma “<em>equivoci, oscuri e pertanto non comprensibili all’accedente</em>”.<br />
Oggi tale problema sembra risolto dalla norma (art. 3 L. n. 241/1990) che prevede l’obbligo di motivazione; tale obbligo, infatti, renderebbe più comprensibile l’azione amministrativa: cfr. C. Taglienti, <em>Trasparenza dell’atto amministrativo</em>, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>.</div>
<div id="ftn20"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> F. Caringella – M.T. Sempreviva, <em>op.</em> <em>cit.</em>, 344.</div>
<div id="ftn21"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Ciò peraltro non significa che l’accesso possa essere utilizzato come strumento di controllo indiscriminato dell’operato della pubblica amministrazione, stante la lettera del terzo comma dell’art. 24 L. n. 241/1990, e come dimostrato dalla più attenta giurisprudenza, la quale ha rilevato, in tema di legittimazione ad agire, come onere ineludibile di chiunque voglia accedere a documenti in mano pubblica (salve le eccezioni in materia ambientale) quello di indicare la distinta posizione legittimante, proprio per non rendere uno strumento di trasparenza, qual è l’accesso, un mezzo di controllo generico ed indifferenziato sull’operato dell’amministrazione: cfr., Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2006, n. 6813, in <em>www.altalex.it</em>. La giurisprudenza del Consiglio di Stato si era pronunciata più volte sul punto, sostenendo infine che nonostante il diritto di accesso sia finalizzato ad assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa, per il suo tramite non è stata introdotta né un’azione popolare né tantomeno un controllo generalizzato sull’attività amministrativa (Cons. Stato, sez. VI, 29 luglio 2004, n. 5362, in <em>www.giustizia-amministrativa.it)</em>. In particolare, per quanto riguarda più specificamente la materia dei contratti pubblici, cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 24 aprile 2009, n. 283, <em>ibidem</em>, che ha dichiarato generica l’istanza di accesso volta ad ottenere copia di tutti gli atti del procedimento di affidamento di un servizio; T.A.R. Piemonte, sez. I, 24 aprile 2009, n. 1175, <em>ibidem</em>, che ha dichiarato inammissibile l’istanza formulata da un subappaltatore subentrato in corso d’opera e complessivamente riferita a “<em>tutta la documentazione inerente l’appalto</em>”.</div>
<div id="ftn22"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> P. Virga, <em>Diritto amministrativo, Atti e ricorsi</em>, Milano, 1999, 3 ss., il quale ha evidenziato che la struttura del documento è composta da due elementi: l’informazione (elemento immateriale) ed il suo contenitore (elemento materiale); questi due elementi devono coesistere ed essere riconoscibili. Si definisce “<em>amministrativo</em>” il documento che costituisce il mezzo con cui la pubblica amministrazione estrinseca la sua volontà: <em>ex multis</em>, Cons. Stato, sez. VI, 4 settembre 2007, n. 4638, in <em>www.dirittodeiservizipubblici.it</em>, il quale, confermando l’orientamento espresso nella precedente sent. n. 4505/2006, ribadisce che “<em>l’accesso non può riguardare documenti allo stato non esistenti e da formare per dare risposta alla richiesta estensiva; oggetto dell’accesso sono i documenti amministrativi e non generiche informazioni sull’attività della p.a., anche se ogni richiesta di accesso non deve indicare in modo puntuale i documenti oggetto dell’istanza, in quanto molto spesso il privato non conosce in quali documenti sono contenute le informazioni che richiede, spettando, quindi, all’amministrazione individuare in quali documenti siano presenti le informazioni richieste nel caso in cui sussistano i presupposti per consentire l’accesso</em>”.</div>
<div id="ftn23"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> La giurisprudenza, anche recente, non ha mancato di puntualizzare, in proposito, che l’attività amministrativa, cui gli artt. 22 e 23 della L. n. 241/1990 correlano il diritto di accesso, ricomprende non solo quella di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest’ultimo da un nesso di strumentalità derivante anche, sul versante soggettivo, dall’intensa conformazione pubblicistica: in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 12 maggio 2012, n. 2516, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>.<br />
La norma di cui all’art. 23, comunque, deve, oggi, collegarsi anche all’art. 11 del d.lgs. n. 33/2013, che, ai fini dell’accesso, utilizza una concezione molto ampia di pubblica amministrazione. Per quanto, invece, concerne le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e quelle da esse controllate, si applicano, limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall’Unione Europea, le disposizioni dell’art. 1, commi da 15 a 33, della L. n. 190/2012.</div>
<div id="ftn24"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Non essendo questa la sede più appropriata per una disamina completa dell’art. 24, si rinvia a quanto si dirà in tema di contratti segretati: <em>infra</em>, par. 4. Qui basti rilevare come altri diritti, peraltro parimenti di rango costituzionale, si frappongano alla piena accessibilità degli atti, ponendo limitazioni di non poco momento all’esercizio del diritto. La giurisprudenza si è, però, sempre pronunciata nel senso della prevalenza, ove possibile, del diritto di accesso sulla riservatezza, soprattutto quando l’accesso serva alla difesa dei propri diritti ed interessi in sede giudiziaria.</div>
<div id="ftn25"><a title="" href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> G. Staglianò, <em>Le modalità di esercizio del diritto di accesso</em>, in Aa.Vv., <em>L’accesso ai documenti</em>, Milano, 2006, 417 ss.</div>
<div id="ftn26"><a title="" href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Cass. pen., sez. VI, 6 ottobre 1998, n. 12977, in <em>Riv. pen.</em>, 1999, 41. L’eventuale formarsi del silenzio-rifiuto, però, escluderebbe il verificarsi del reato, il quale sussisterebbe solo nel caso dell’inerzia; secondo questa giurisprudenza, infatti, il silenzio-rifiuto non può configurarsi come inerzia, bensì come comportamento della p.a. volto a realizzare, appunto, un rifiuto.</div>
<div id="ftn27"><a title="" href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> G. Staglianò, <em>op. cit.</em>, 425. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la nota sentenza 20 aprile 2006, n. 7, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>, ha, peraltro, escluso la possibilità di reiterare l’istanza all’amministrazione nel caso in cui sia decorso inutilmente il termine per impugnare il diniego di accesso. Ciò in quanto “<em>il disposto legislativo che, rispettivamente fissa il termine di trenta giorni per la proposizione dei ricorsi e qualifica in termini di diniego il silenzio serbato sull’accesso, pone un termine all’esercizio dell’azione giudiziaria da ritenere necessariamente fissato a pena di decadenza, a meno di volerne sostenere l’irrilevanza a fronte del chiaro tenore della norma</em>”. Ne discende che il richiedente potrà reiterare l’istanza di accesso e pretendere riscontro alla stessa solo in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, comunque non rappresentati nell’istanza originaria (nel medesimo senso, più recentemente, sez. V, 17 dicembre 2008, n. 6294, <em>ibidem</em>).</div>
<div id="ftn28"><a title="" href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Si rinvia, per una trattazione più diffusa sui limiti al diritto di accesso, a quanto si dirà in tema di segreto e contratti segretati: <em>infra</em>, par. 3 e 4. Qui si può solo aggiungere che, Cons. Stato, sez. VI, 18 settembre 2009, n. 5625, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>, ha precisato che l’accesso deve essere consentito “<em>anche nei confronti di soggetti formalmente privati e degli atti da essi posti in essere, quando detti soggetti svolgono una attività di pubblico interesse, ancorché con procedure e atti di diritto privato. Nel caso specifico, è stato riconosciuto come sussistente il diritto del subappaltatore di accedere agli atti relativi al contratto di appalto, non ostando il preteso carattere privato dell’appalto stipulato dal contraente generale, atteso che tale appalto può essere qualificato come attività di pubblico interesse, essendo attuativo del contratto a monte di affidamento a </em>general contractor<em>, e concorrendo con questo a realizzare il sistema italiano dell’alta velocità ferroviaria</em>”.</div>
<div id="ftn29"><a title="" href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> In tal senso, Cons. Stato, sez. III, 16 maggio 2012, n. 2812, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>, riprendendo considerazioni già espresse da Cons. Stato, Ad. Plen., 24 aprile, 2012, n. 7, <em>ivi</em>, (punto 5), ha puntualizzato che “<em>la particolare natura del giudizio sull’accesso, che (…) ha ad oggetto l’accertamento di un diritto soggettivo vero e proprio, non esime da una valutazione circa l’esistenza di una posizione pur sempre differenziata in capo al richiedente e non può quindi risolversi in un’azione popolare diretta a consentire un controllo generalizzato sull’attività e sull’operato dell’amministrazione</em>”.</div>
<div id="ftn30"><a title="" href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> V. Salamone, <em>Il diritto all’informazione e all’accesso ai documenti amministrativi: garanzia di trasparenza nella Pubblica Amministrazione</em>, in <em>Rass. amm. sic.</em>, 2013, 816.</div>
<div id="ftn31">[31] D.U. Galetta, <em>Accesso civico e trasparenza della Pubblica Amministrazione alla luce delle (previste) modifiche alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 33/2013</em>, in <em><a href="http://www.federalismi.it/">www.federalismi.it</a></em>, 2016, 5.</div>
<div id="ftn32"><a title="" href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> F. Patroni Griffi, <em>La trasparenza della pubblica amministrazione</em>, cit., 6.</div>
<div id="ftn33">[33] Ciò che metteva in atto, secondo una felice definizione di D.U. Galetta, <em>Alcuni recenti sviluppi del diritto amministrativo italiano (fra riforme costituzionali e sviluppi della società civile)</em>, in <em><a href="http://www.giustamm.it/">www.giustamm.it</a></em>, 2014, 6, una sorta di «<em>voyerismo amministrativo</em>».</div>
<div id="ftn34">[34] In tal senso, D.U. Galetta, <em>Accesso civico</em>, cit., 7 ss., cui si rinvia anche per la puntuale disamina della riforma.</div>
<div id="ftn35">[35] Sul <em>Freedom of information act</em>, si veda, ora, S. Villamena, <em>Il c.d. FOIA ed il suo coordinamento con istituti consimili</em>, in <em><a href="http://www.federalismi.it/">www.federalismi.it</a></em>, 2016.</div>
<div id="ftn36"><a title="" href="#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> Così, B. Ponti, <em>Il codice della trasparenza amministrativa: non solo riordino, ma ridefinizione complessiva della trasparenza amministrativa on-line</em>, in <em>www.neldiritto.it</em>.</div>
<div id="ftn37">[37] Si tratta, com’è noto, di tutti quei casi di documenti coperti da segreto di Stato, dei procedimenti tributari, dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione, dei procedimenti selettivi, per quanto concerne quei documenti contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.</div>
<div id="ftn38">[38] Cons. Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, parere del 24 febbraio 2016, n. 515, in <em><a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a></em>, ha, infatti, sottolineato che le amministrazioni “<em>potrebbero essere indotte ad utilizzare la propria discrezionalità nella maniera più ampia, al fine di estendere gli ambiti non aperti alla trasparenza</em>”.</div>
<div id="ftn39">[39]  In questi termini, D.U. Galetta, <em>Accesso civico</em>, cit., 10.</div>
<div id="ftn40"><a title="" href="#_ftnref40" name="_ftn40">[40]</a> “<em>L’art. 22 L. 11 febbraio 1994 n. 109, regola un’ipotesi di temporaneo differimento dell’accesso e non già di esclusione in senso proprio in quanto orientata non tanto alla tutela della sfera di riservatezza delle imprese partecipanti al pubblico incanto o aspiranti all’invito alla gara (ristretta o informale), sebbene alla garanzia della correttezza dei comportamenti connessi alla presentazione delle offerte (o degli inviti alla gara)</em>”: cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 3 settembre 2002, n. 3827, in R. Garofoli – V. De Gioia, <em>Codice degli appalti di lavori pubblici</em>, I, Milano, 2004, 646.</div>
<div id="ftn41"><a title="" href="#_ftnref41" name="_ftn41">[41]</a> Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2009, n. 2749 e T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 18 novembre 2008, n. 2612, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>.</div>
<div id="ftn42"><a title="" href="#_ftnref42" name="_ftn42">[42]</a> Per il quale “<em>il differimento dell’accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela di interessi di cui all’art. 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell’amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa</em>”.</div>
<div id="ftn43"><a title="" href="#_ftnref43" name="_ftn43">[43]</a> G. Chinè, <em>A</em><em>ccesso agli atti e divieti di divulgazione</em>, in S. Baccarini – G. Chinè – R. Proietti (a cura di), <em>Codice dell’appalto pubblico (d. lg. 12 aprile 2006, n. 163 e Regolamento di attuazione)</em>, Milano, 2011, 187.</div>
<div id="ftn44"><a title="" href="#_ftnref44" name="_ftn44">[44]</a> M. Occhiena, <em>Art. 13</em>, cit., 192. In giurisprudenza, T.A.R. Sardegna, sez. I, 26 gennaio 2010, n. 89, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>; Cons. Stato, sez. VI, 12 giugno 2012, n. 3768, con nota di G. Vitello, <em>Diritto di accesso agli atti e società private: un difficile compromesso</em>, in <em>Resp. civ. e prev.</em>, 2013, 919 ss.</div>
<div id="ftn45"><a title="" href="#_ftnref45" name="_ftn45">[45]</a> Il fine di tale disposizione, dunque, sembrerebbe quello di evitare che operatori economici traggano un indebito vantaggio commerciale dalla conoscenza di informazioni riguardanti le altre imprese: in tal senso, Cons. Stato, sez. VI, 10 maggio 2010, n. 2814, in <em>Foro amm. C.d.S.</em>, 2010, 1992 ss., con nota di M. Longo, <em>L’accesso agli atti di gara e il bilanciamento tra tutela della riservatezza e il diritto all’accesso alla documentazione suscettibile di rilevare il </em>know-how<em> di un’impresa</em>.<br />
Il <em>know – how</em>, peraltro, può inquadrarsi come rientrante nella categoria delle informazioni segrete <em>ex</em> art. 98 del D.lg. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), il quale dispone espressamente che, perché sussista la fattispecie di sottrazione di segreti, occorre che le informazioni “<em>1) siano segrete nel senso che non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; 2) abbiano valore economico in quanto segrete; 3) siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete</em>”.</div>
<div id="ftn46"><a title="" href="#_ftnref46" name="_ftn46">[46]</a> In dottrina, si veda M. Dugato, <em>L’accesso agli atti di gara tra trasparenza e privacy</em>, in <em>Riv. trim. app.</em>, 2005, 7 ss.</div>
<div id="ftn47"><a title="" href="#_ftnref47" name="_ftn47">[47]</a> Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 1999, n. 518; sez. IV, 19 febbraio 2002, n. 1002, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>; T.A.R. Puglia, Bari, 9 settembre 2004, n. 3881, in <em>D&amp;G</em>, 2004, 88 ss., con nota di M. Alesio, <em>Diritto di accesso agli atti di gara: un laboratorio con molte incertezze</em>.</div>
<div id="ftn48"><a title="" href="#_ftnref48" name="_ftn48">[48]</a> C. Lieto, <em>Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la tutela del diritto di autore</em>, in <em>Foro amm. CdS</em>, 2005, 826. La giurisprudenza, d’altra parte, si è ormai assestata nel senso che l’accessibilità agli atti del procedimento di gara da parte del partecipante alla selezione deve essere consentita nella forma più ampia (quella tramite estrazione di copia) anche laddove il diritto sia esercitato sulla documentazione prodotta dalle imprese partecipanti alla gara, ivi compresa quella contenente l’offerta.<br />
Tale documentazione, infatti, non è coperta da riservatezza, essendo destinata ad essere utilizzata nell’ambito di una valutazione comparativa contraddistinta dall’adesione ai principi di concorsualità e trasparenza, a conclusione della quale essa assume rilevanza «<em>esterna</em>». In tal senso, Cons. Stato, sez. VI, 7 giugno 2006, n. 3418; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 4 giugno 2009, n. 3073; T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 3 luglio 2009, n. 405; T.A.R. Puglia. Bari, sez. I, 27 maggio 2010, n. 2066, tutte in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>; con specifico riguardo alla gara d’appalto, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 10 ottobre 2008, n. 14691, <em>ibidem</em>.</div>
<div id="ftn49"><a title="" href="#_ftnref49" name="_ftn49">[49]</a> T.A.R. Puglia, Bari, n. 3827/2002, cit.</div>
<div id="ftn50"><a title="" href="#_ftnref50" name="_ftn50">[50]</a> T.A.R. Puglia, Bari, n. 3881/2004, cit.</div>
<div id="ftn51"><a title="" href="#_ftnref51" name="_ftn51">[51]</a> R. De Nictolis, <em>Il nuovo contenzioso in materia di appalti pubblici</em>, Milano, 2003, 408, la quale richiama Cons. Stato, sez. V, n. 518/1999, cit.</div>
<div id="ftn52"><a title="" href="#_ftnref52" name="_ftn52">[52]</a> Nelle intenzioni del legislatore, quindi, il principio generale della concorrenza leale si traduce nell’esigenza di evitare il verificarsi di fenomeni volti all’alterazione del confronto competitivo, producendo effetti negativi sia sul piano dell’equilibrato andamento dei diversi settori merceologici sia sotto il profilo dell’efficacia della commessa pubblica. In definitiva, il fine ultimo del legislatore degli appalti pubblici consiste nel mantenere la competizione indenne da meccanismi collusivi, nell’impedire intese tra operatori economici volte a concordare i rispettivi comportamenti per influenzare l’esito della selezione, nell’evitare flussi informativi, anche involontari, tra potenziali concorrenti ed eliminare, in tal modo, il rischio di condizionamenti commerciali, economici e tecnici nella formulazione delle offerte. In tal senso, A. Malandrino, <em>Il diritto di accesso ai documenti nelle gare d’appalto e la tutela di interessi commerciali legittimi e della concorrenza</em>, in <em>Foro amm. C.d.S.</em>, 2013, 1828; G. Morbidelli – M. Zoppolato, <em>Appalti pubblici</em>, in M.P. Chiti – G. Greco (diretto da), <em>Trattato di diritto amministrativo europeo</em>, parte speciale, I, Milano, 2007, 425.</div>
<div id="ftn53"><a title="" href="#_ftnref53" name="_ftn53">[53]</a> Peraltro, il differimento a tutela della riservatezza era sembrato sufficiente alla Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi (CADA), che aveva ritenuto arbitraria la sottrazione all’accesso di documenti relativi alla gara a tempo indeterminato (pronuncia p95349R).</div>
<div id="ftn54"><a title="" href="#_ftnref54" name="_ftn54">[54]</a> A. Tabarrini – L. Tabarrini, <em>Le modifiche alla legge quadro in materia di lavori pubblici</em>, Rimini, 1995, 113 ss.; cfr. anche R. De Nictolis, <em>op. cit</em>., 412.</div>
<div id="ftn55"><a title="" href="#_ftnref55" name="_ftn55">[55]</a> Si rammenta che l’art. 1, lett. <em>b</em>), d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (c.d. terzo correttivo) aveva introdotto nell’art. 13 vecchio Codice la lett. <em>c-bis</em>, cui oggi corrisponde la lett. <em>d</em> dell’art. 53 in commento. Cfr., <em>ex multis</em>, Cons. Stato, sez. V, 1 settembre 2011, n. 4905, in <em>www.lexitalia.it</em>, che ritiene legittimo il differimento dell’accesso agli atti di gara nel caso di istanza ostensiva riguardante gli atti del subprocedimento di verifica delle offerte anomale, anche quando questa provenga dal medesimo ricorrente, in quanto, “<em>il differimento stesso non comprime la tutela degli interessati, perché riguarda atti endoprocedimentali, non autonomamente impugnabili</em>”; Cons. Stato, Sez. V, 27 aprile 2015, n. 2063, in <em><a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a></em>, che conferma che i documenti relativi alle offerte anomale ed alla verifica dell’anomalia possono essere conosciuti solo dopo l’aggiudicazione.</div>
<div id="ftn56"><a title="" href="#_ftnref56" name="_ftn56">[56]</a> Sull’AVCP, si veda, ora, A. Sergi, <em>L’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture</em>, in R. Villata – M. Bertolissi – V. Domenichelli – G. Sala (a cura di), <em>I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture</em>, Padova, 2014, 43 ss., in particolare, con riferimento alla funzione informativa, 87 – 108.</div>
<div id="ftn57"><a title="" href="#_ftnref57" name="_ftn57">[57]</a> R. De Nictolis, <em>Il nuovo contenzioso in materia di appalti pubblici</em>, Milano, 2006, 755 ss.; G. Marchianò, <em>Accesso alle informazioni</em>, in A. Carullo – A. Clarizia (a cura di), <em>La legge “quadro” in materia di lavori pubblici</em>, Torino, 2004, 1054.</div>
<div id="ftn58"><a title="" href="#_ftnref58" name="_ftn58">[58]</a> Il quale recepisce, con un evidente intento di razionalizzazione della disciplina delle offerte anomale, gli artt. 86, 87 e 88 del Codice del 2006. La <em>lett. c-bis)</em> del previgente art. 13, d’altra parte, doveva essere collegato, in particolare, con il comma 7 dell’art. 88 del medesimo Codice, modificato dall’art. 2, comma 1, lett. <em>r</em>), d.lgs. n. 152/2008, a sua volta modificato dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, per il quale “<em>la stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. In alternativa, la stazione appaltante, purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara, nell’avviso di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5. All’esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all’aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala</em>”.</div>
<div id="ftn59"><a title="" href="#_ftnref59" name="_ftn59">[59]</a> Quanto al diritto di accesso nell’ambito delle gare di appalto dell’UE, si rinvia, per ragioni di economia della trattazione, alla puntuale ricostruzione di A. Malandrino, <em>Il diritto di accesso ai documenti</em>, cit., 1811 ss.</div>
<div id="ftn60">[60] Tale disposizione, in parte già contenuta nel comma 7 dell’art. 13 del Codice del 2006, è stata, ora, testualmente inserita nel comma 7 dell’art. 53.</div>
<div id="ftn61"><a title="" href="#_ftnref61" name="_ftn61">[61]</a> R. De Nictolis, <em>op.</em> <em>cit.</em>, 755.</div>
<div id="ftn62"><a title="" href="#_ftnref62" name="_ftn62">[62]</a> Anche se, a causa della formulazione del vecchio art. 22, sorgevano delle perplessità in ordine all’applicazione della norma penale nel caso del pubblico incanto, ove la sanzione sarebbe stata idonea a colpire l’ipotesi di circolazione dell’elenco dei soggetti che avevano presentato l’offerta, ma non di quello dei soggetti che avevano fatto richiesta di chiarimenti rispetto al contenuto degli atti posti a base della gara. Da qui dubbi sull’idoneità della norma ad impedire accordi fraudolenti tra imprese concorrenti: cfr., A. Sciumè, <em>Accesso alle informazioni</em>, in Aa.Vv., <em>La legge 11 febbraio 1994, n. 109</em>, Milano, 2003, 579.</div>
<div id="ftn63"><a title="" href="#_ftnref63" name="_ftn63">[63]</a> Cass. pen., sez. VI, 19 febbraio 1999, n. 2183, in R. Garofoli – V. De Gioia, <em>op. cit</em>., 649.</div>
<div id="ftn64"><a title="" href="#_ftnref64" name="_ftn64">[64]</a> Cass. pen., sez. VI, 15 marzo 2001, n. 20097, in R. Garofoli – V. De Gioia, <em>op. cit</em>., 649.</div>
<div id="ftn65"><a title="" href="#_ftnref65" name="_ftn65">[65]</a> S. Mezzacapo, <em>Trasparenza per i contratti pubblici</em>, in <em>Guida al diritto – Il sole 24 ore</em>, 2006, n. 7, 41.</div>
<div id="ftn66"><a title="" href="#_ftnref66" name="_ftn66">[66]</a> R. De Nictolis, <em>op. ult. cit</em>., 414 ss.</div>
<div id="ftn67"><a title="" href="#_ftnref67" name="_ftn67">[67]</a> Cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 dicembre 1999, n. 2128 e 10 luglio 2002, n. 3842, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>.</div>
<div id="ftn68"><a title="" href="#_ftnref68" name="_ftn68">[68]</a> Cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 aprile 2004, n. 2163, in <em>Urb. e app.</em>, 2004, 1071 ss., con nota critica di G. Misserini, <em>Diritto di accesso e relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo</em>.</div>
<div id="ftn69"><a title="" href="#_ftnref69" name="_ftn69">[69]</a> Riveste particolare interesse l’art. 2 del d.m., il quale esclude espressamente l’accesso laddove si debba salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e relazioni internazionali, riallacciandosi alla normativa sul segreto di Stato ed anche a quella sui contratti esclusi e segretati, cui si rinvia.</div>
<div id="ftn70">[70] Il quale, comunque, ricalca quasi pedissequamente, al pari dei commi precedenti e successivi, la norma di cui all’art. 13 del precedente Codice del 2006.</div>
<div id="ftn71">[71] L’art. 32 dello schema di decreto correttivo del 23 febbraio 2017 estende l’esclusione del diritto di accesso anche alle relazioni riservate del direttore dell’esecuzione dei servizi e delle forniture. Si deve segnalare in proposito il suggerimento del Consiglio di Stato di verificare il coordinamento della nuova formulazione con le previste innovazioni in materia di funzioni concernenti la corretta verifica dell’esecuzione dei contratti (Cons. Stato, comm. spec., parere n. 782/2017, cit., 44).</div>
<div id="ftn72"><a title="" href="#_ftnref72" name="_ftn72">[72]</a> L. Camarda, <em>L’oggetto del diritto di accesso</em>, in Aa.Vv., <em>L’accesso ai documenti</em>, cit., 318 ss.<br />
Alla protezione del <em>know-how</em>, sembra essere preordinata la norma di cui all’art. 64, comma 7, del Codice, sul dialogo competitivo, laddove dispone che “<em>Conformemente all’articolo 53 le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante al dialogo, senza l’accordo di quest’ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate</em>”. La norma appena richiamata riprende, e specifica meglio, la disposizione del previgente art. 58, comma 8, per il quale “<em>le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte, né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l’accordo di quest’ultimo</em>”.<br />
In proposito, la giurisprudenza contabile (Corte dei Conti, sez. Lombardia, 5 settembre 2007, n. 448, in <em>www.corteconti.it</em>) ha rilevato che l’inosservanza di tale divieto potrebbe dar luogo a danno erariale. La dottrina, ha, ulteriormente, specificato che “<em>la rivelazione di informazioni tecniche a una delle imprese in corsa per l’aggiudicazione di una commessa pubblica è illegittima perché mette a repentaglio l’interesse degli altri concorrenti e della stazione appaltante a una competizione leale. E per questo si dà luogo a danno erariale</em>” (F. Cerisano, <em>Appalti, gare senza spioni</em>, in <em>Italia Oggi</em>, 18 settembre 2007, 32.).<br />
Sembra, poi, opportuno richiamare quanto sottolineato in dottrina (F.A. Caputo, <em>Il diritto di accesso nelle procedure ad evidenza pubblica</em>, in <em>www.giustammm.it</em>) sulla proposta del promotore del <em>project financing</em>, che indubbiamente merita particolari cautele di riservatezza. Si è, infatti, rilevato che l’opera progettuale del promotore pur essendo “<em>imprescindibile ai fini della partecipazione alla gara</em>» potrebbe determinare «<em>un’indebita appropriazione altrui</em>” e la sua conseguente “<em>adoperabilità altrove</em>”, laddove venga conosciuta per mezzo dell’accesso e non si intendesse partecipare. La visione di tale progetto risulta, invece, indispensabile per un “<em>legittimato aspirante a concorrere</em>”, onde poter decidere se partecipare o meno alla procedura di evidenza pubblica.</div>
<div id="ftn73"><a title="" href="#_ftnref73" name="_ftn73">[73]</a> Cons. Stato, sez. VI, 7 giugno 2006, n. 3418, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>. La giurisprudenza, d’altra parte, interpreta restrittivamente la causa di esclusione di cui alla lett. <em>a)</em> del comma 5 dell’art. 13: secondo T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 25 febbraio 2010, n. 678, <em>ibidem</em>, infatti, tale norma subordinerebbe la causa di esclusione “<em>alla manifestazione di interesse motivata e comprovata proveniente dall’impresa controinteressata che non deve ritenersi soddisfatta con una breve e laconica opposizione scritta, senza l’indicazione di specifiche ragioni di tutela del segreto industriale e commerciale</em>”.</div>
<div id="ftn74"><a title="" href="#_ftnref74" name="_ftn74">[74]</a> In proposito, <em>ex multis</em>, Cons. Stato, sez. VI, 30 luglio 2010, n. 5062 e 19 ottobre 2009, n. 6393; T.A.R. Umbria, sez. I, 5 novembre 2009, n. 662, tutte in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>.</div>
<div id="ftn75"><a title="" href="#_ftnref75" name="_ftn75">[75]</a> Si parla, infatti, di c.d. “<em>accesso difensivo</em>”: Cons. Stato, sez. VI, 10 maggio 2010, n. 2814, in <em>www.giustamm.it</em>, secondo cui, “<em>è escluso dal raggio di azionabilità del diritto di ostensione la documentazione suscettibile di rilevare il </em>know – how<em> industriale e commerciale contenuto nelle offerte delle imprese partecipanti, si da evitare che operatori economici in diretta concorrenza tra loro possano utilizzare l’accesso non già per prendere visione della stessa allorché utile a coltivare la legittima aspettativa al conseguimento dell’appalto, quanto piuttosto per giovarsi delle specifiche conoscenze possedute da altri al fine di conseguire un indebito vantaggio commerciale all’interno del mercato. È consentito l’accesso solo al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso</em>”; C.G.A.R.S., 15 ottobre 2009, n. 958 e T.A.R. Sardegna, sez. I, 25 febbraio 2009, n. 226, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>. In queste ipotesi, l’amministrazione dovrà effettuare un accurato controllo in ordine all’effettiva utilità della documentazione richiesta (una sorta di “<em>prova di resistenza</em>”).<br />
Invero, se da una parte il richiedente deve provare l’assoluta necessità della documentazione richiesta nell’ambito di un giudizio, dall’altra parte alla pubblica amministrazione non si rimette la verifica circa la necessità del documento per la cura di interessi del soggetto privato (che avrebbe realizzato un’alterazione della <em>par condicio</em>), ma si impone di evidenziare nel documento stesso gli elementi del progetto che ha valutato in favore dell’aggiudicatario, limitando l’accesso a tali parti: G. Chinè, <em>op. cit.</em>, 195. Cfr., inoltre, Cons. Stato, sez. VI, 11 gennaio 2012, n. 110, che sottolinea, ancora una volta, come non possa riconoscersi che con la tutela del diritto di accesso il legislatore abbia voluto assicurare all’amministrato la trasparenza dell’attività amministrativa, indipendentemente dall’effettiva lesione di una determinata situazione di diritto soggettivo o di interesse legittimo; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 15 gennaio 2013, n. 116; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-<em>quater</em>, 20 settembre 2013, n. 8375, tutte in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>.<br />
Tra gli atti per i quali può essere vietato l’accesso, peraltro, dovrebbero farsi rientrare le informative prefettizie antimafia, nonostante esse non siano esplicitamente contemplate dall’art. 24, comma 6, lett. c) della L. n. 241/1990. Anche in questo caso, invero, la giurisprudenza ha ritenuto che, nel momento in cui non sussistano più “<em>motivi di pericolo di infiltrazione (e che, quindi, eventuali delicate informazioni possano essere concretamente disvelate)</em>”, nessun ostacolo possa essere opposto all’ostensibilità, in sede difensiva, di tali documenti: C.G.A.R.S., 11 maggio 2009, n. 406 e 3 marzo 2010, n. 282; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 1 luglio 2011, n. 1650, tutte in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>.</div>
<div id="ftn76"><a title="" href="#_ftnref76" name="_ftn76">[76]</a> Non è inutile ricordare che gli atti di diritto privato sono accessibili solamente quando perseguano interessi pubblici.<br />
TAR Sardegna, sez. II, 26 ottobre 2015, n. 1081, in <em><a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a></em>, puntualizza, peraltro, che l’esclusione dall’accesso dei documenti delle offerte di gara presuppone la puntuale dimostrazione che le informazioni richieste siano coperte dal segreto tecnico o commerciale.</div>
<div id="ftn77"><a title="" href="#_ftnref77" name="_ftn77">[77]</a> Tale rigorosa interpretazione sembra imporsi alla luce dei principi affermati da Corte giust. UE, sez. III, 14 febbraio 2008, in causa C-450/06, <em>Varec</em>, in <em>www.curia.europa.eu</em>, in tema di bilanciamento, nelle controversie in materia di appalti, fra esigenze di difesa delle parti e tutela della riservatezza delle imprese e dei loro segreti commerciali, quali espressione dei superiori valori della concorrenza e del mercato.<br />
La Corte, infatti, ha elaborato in maniera innovativa le disposizioni che disciplinano la relazione tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza delle imprese, affermando che non solo le stazioni appaltanti, ma anche gli organi giurisdizionali nazionali investiti di un ricorso concernente le determinazioni inerenti l’aggiudicazione di un appalto pubblico, oltre a garantire la sicurezza delle informazioni acquisite giudizialmente, devono poter decidere di non trasmettere alle parti tali informazioni se ciò risulti necessario a garantire la tutela della leale concorrenza o degli interessi legittimi degli operatori economici.<br />
<em>Ex multis</em>, Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2012, n. 201, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>.</div>
<div id="ftn78"><a title="" href="#_ftnref78" name="_ftn78">[78]</a> T.A.R. Lazio, sez. III, 30 marzo 2006, n. 2212, in <em>Urb. e app.</em>, 2006.</div>
<div id="ftn79"><a title="" href="#_ftnref79" name="_ftn79">[79]</a> Cons. Stato, sez. VI, 10 maggio 2010, n. 2814; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 24 settembre 2010, n. 3490; Cons. Stato, sez. V, 30 dicembre 2011, n. 6996, ha ritenuto legittimo il diniego di accesso alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali, nel caso in cui l’istanza ostensiva sia stata avanzata da una ditta esclusa dalla gara stessa, perché la relativa offerta è stata dichiarata complessivamente inaffidabile, <em>ex</em> art. 88 comma 7, d.lgs. n. 163/2006. Infatti, in tal caso, in considerazione delle ragioni poste a base dell’esclusione, non può ritenersi sussistente alcun interesse della ditta accedente attinente alla difesa nel giudizio avverso l’aggiudicazione disposta dalla stazione appaltante in favore della ditta controinteressata; Cons. Stato, sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 892; sez. V, 24 marzo 2014, n. 1446, che specifica, ulteriormente, che, nell’ambito del Codice, l’accesso assume una natura particolare, poiché non risulta sufficiente, per l’esercizio di tale diritto, il riferimento alla cura dei propri diritti, ma si richiede espressamente che l’accesso sia effettuato in vista della difesa in giudizio; in tal caso, infatti, secondo Cons. Stato, Sez. V,  27 aprile 2015, n. 2096, il diritto d’accesso prevale su quello alla riservatezza anche ove si voglia accedere a documenti privati d’interesse amministrativo, tutte in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>.</div>
<div id="ftn80"><a title="" href="#_ftnref80" name="_ftn80">[80]</a> T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 20 maggio 2008, n. 521, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>. Nel medesimo senso anche Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2009, n. 3319, <em>ibidem</em>, secondo cui soltanto i soggetti ammessi alla valutazione comparativa delle offerte, e non anche quelli esclusi, sono destinatari di una posizione qualificata e differenziata che consente ai medesimi l’esercizio del diritto di accesso relativamente alle proposte presentate dagli altri concorrenti, laddove il pregiudizio lamentato trovi fondamento nello svolgimento dell’attività di selezione e valutazione delle offerte.<br />
Nello stesso senso, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-<em>ter</em>, 10 maggio 2011, n. 4081, in <em>www.lexitalia.it</em>; Cons. Stato, sez. VI, 22 novembre 2012, n. 5936, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>.<br />
Tuttavia, si deve segnalare la recente posizione assunta da T.A.R. Lazio, Roma, sez. 2 <em>bis</em>, 5 settembre 2012, n. 7560, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>, che, invece, ammette ad accedere ai documenti di un partecipante ad una gara di appalto un soggetto che non aveva partecipato a quella gara e non aveva interesse a contestarla, ma richiedeva tali atti per potersene servire nell’ambito di una differente procedura di gara.<br />
Secondo questa giurisprudenza, infatti, in base ai principi sanciti nelle disposizioni dei commi 5 e 6 dell’art. 13 del Codice, la stazione appaltante non può esimersi “<em>di valutare la sussistenza di uno specifico interesse differenziato del richiedente l’accesso agli atti, alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, anche se l’interessato non ha partecipato alla gara o non ha intrapreso o debba intraprendere un giudizio avente ad oggetto la procedura di gara</em>”.<br />
La possibilità di verificare l’esistenza di situazioni, a carico della controinteressata, idonee a precluderne la partecipazione ad altre gare in corso, sembra costituire un interesse diretto, concreto ed attuale, e non “<em>un mero interesse generico o una istanza solo esplorativa nell’ambito della procedura concorsuale cui si è rimasti volontariamente estranei</em>”. Sembra, dunque, che alla luce di questo nuovo orientamento giurisprudenziale, la speciale limitazione della legittimazione ai soli soggetti che richiedano l’accesso agli atti per la difesa in giudizio valga solo con riferimento ai documenti elencati dal comma 5, lett. <em>a)</em> e <em>b)</em>, dell’art. 13 (ora art. 53), ossia le informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, ed eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte. Solo rispetto a questi atti sembra potersi ritenere che l’operatività del principio di <em>autonomia</em> del diritto di accesso, di cui all’art. 22 della L. n. 241 del 1990, venga <em>compressa</em> dal comma 6 dell’art. 13 del Codice.</div>
<div id="ftn81"><a title="" href="#_ftnref81" name="_ftn81">[81]</a> T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 5 febbraio 2007, n. 337, in <em>www.altalex.it</em>, con nota di G. Bellini.</div>
<div id="ftn82"><a title="" href="#_ftnref82" name="_ftn82">[82]</a> Si veda in proposito Cons. Stato, sez. V, 23 giugno 2011, n. 3807, in <em>www.lexitalia.it</em>.</div>
<div id="ftn83"><a title="" href="#_ftnref83" name="_ftn83">[83]</a> M. Mazzamuto, <em>La tutela del segreto ed i controinteressati al diritto di accesso</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 1995, 109.</div>
<div id="ftn84"><a title="" href="#_ftnref84" name="_ftn84">[84]</a> Cons. Stato, sez. V, 26 settembre 2000, n. 5105, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>.</div>
<div id="ftn85"><a title="" href="#_ftnref85" name="_ftn85">[85]</a> C. Videtta, <em>L’accesso ai pareri dell’Avvocatura dello Stato</em>, in <em>Foro amm. T.A.R.</em>, 2003, 432 ss.</div>
<div id="ftn86"><a title="" href="#_ftnref86" name="_ftn86">[86]</a> V. Italia – R. De Piero, <em>Segreto e riservatezza</em>, in Aa.Vv., <em>Il regolamento sull’ac­cesso ai documenti – Commento al D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184</em>, Milano, 2006, 27.</div>
<div id="ftn87"><a title="" href="#_ftnref87" name="_ftn87">[87]</a> L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha, peraltro, confermato il divieto all’accesso delle relazioni del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo, evidenziando che “<em>la sottrazione all’accesso delle predette relazioni non ha la sola funzione di favorire il perfezionamento dell’accordo bonario né il divieto di ostensione perde ragion d’essere con l’esaurimento della fase precontenziosa, anche per la conoscenza del loro contenuto da parte della Commissione promossa dal responsabile del procedimento, composta anche da un rappresentante dell’appaltatore, dopo l’emendamento della legge n. 166/2002 all’art. 31-bis della legge n. 109/1994</em>” (che aveva espunto dalla norma testé citata la qualificazione di “<em>riservate</em>” delle suddette relazioni), e che “<em>venuta meno la possibilità di accordo bonario, le relazioni del direttore dei lavori e del collaudatore mantengono la loro caratteristica di strumento di tutela dei propri interessi, del quale l’amministrazione dispone nell’eventuale contenzioso che l’appaltatore intenda instaurare per il riconoscimento delle riserve e per il pagamento del prezzo integrale dell’opera</em>”. Vi è di più, poiché la sentenza in parola rimandando espressamente alla nuova normativa sui contratti pubblici, statuisce che “<em>nel vietare l’accesso ed ogni altra forma di divulgazione, l’art. 13 del D.lgs. n. 163/2006 equipara le relazioni del direttore dei lavori e del collaudatore ai “pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del presente Codice” anch’essi non ostensibili, perché riferiti ad un contenzioso potenziale o attuale con l’appaltatore e investiti dalle stesse esigenze di riservatezza che tutelano le ragioni di ordine patrimoniale della stazione appaltante</em>”. Interessante, appare, infine, l’ulteriore puntualizzazione sulla “<em>finalità delle relazioni del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell’impresa, di offrire alla stazione appaltante il resoconto delle vicende relative all’esecuzione dei lavori appaltati, esclude, poi, che esse rispondano all’interesse di ambedue le parti e non all’esclusivo sostegno dell’amministrazione che si opponga alle richieste dell’appaltatore</em>” (Cons. Stato, Ad. Plen., 13 settembre 2007, n. 11, in <em>www.giustizia‑amministrativa.it</em>. Sull’accesso ai verbali di gara, cfr. F.A. Caputo, <em>op. cit.</em></div>
<div id="ftn88"><a title="" href="#_ftnref88" name="_ftn88">[88]</a> R. De Nictolis, <em>op. cit</em>., 771.</div>
<div id="ftn89">[89] In G.U. 15 luglio 2016, n. 164.</div>
<div id="ftn90"><a title="" href="#_ftnref90" name="_ftn90">[90]</a> Per completezza, non può tacersi che la legge del 2005 ha ampliato la tutela del diritto di accesso introducendo, accanto al procedimento giurisdizionale, una procedura giustiziale, che si concreta in una sorta di procedimento di riesame della richiesta di accesso, previa istanza dell’interessato, dinanzi al Difensore Civico a livello locale, ed alla “<em>Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi</em>” a livello statale, i quali devono pronunciarsi entro 30 giorni, pena il formarsi del silenzio rigetto. All’esito del riesame, se positivo, la P.A. dovrà provvedere entro un ulteriore termine di 30 giorni, trascorsi infruttuosamente i quali, l’accesso sarà automaticamente consentito per il formarsi del silenzio assenso. Rispetto al ricorso giurisdizionale, quello giustiziale si trova in una posizione di alternatività parziale, poiché se viene proposta un’istanza all’organo giustiziale in pendenza di un ricorso giurisdizionale, questo viene differito all’eventuale esito sfavorevole del procedimento; il riesame, deve essere, invece, escluso se il giudice amministrativo sia già intervenuto, non potendosi ammettere il cumulo degli strumenti di tutela : cfr., per una disamina più completa, A. Petrillo, <em>Il diritto di accesso ai documenti amministrativi dopo la legge n. 15 dell’11 febbraio 2005</em>, in <em>www.rivistacorteconti.it</em>. Per considerazioni più recenti, invece, si veda S. Giacchetti, <em>Diritto di accesso, processo amministrativo, effetto Fukushima</em>, in <em>www.giustamm.it</em>, 2011.</div>
<div id="ftn91"><a title="" href="#_ftnref91" name="_ftn91">[91]</a> Ragioni di economia della trattazione non consentono di andare oltre queste scarne considerazioni. Sul punto si rinvia, pertanto, a L. Bertonazzi, <em>Aggiudicazione, contratto e contenzioso</em>, in R. Villata – M. Bertolissi – V. Domenichelli – G. Sala (a cura di), <em>I contratti pubblici</em>, cit., 929 ss.; nonché, in generale, sulla disciplina relativa alle comunicazioni di cui all’art. 79, a V. Domenichelli, <em>Il rito «speciale» in materia di contratti pubblici</em>, <em>ivi</em>, 2173 – 2179.</div>
<div id="ftn92"><a title="" href="#_ftnref92" name="_ftn92">[92]</a> Ai sensi del quale: “<em>1. Le stazioni appaltanti, nel rispetto delle specifiche modalità di pubblicazione stabilite dal presente codice, informano tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all’aggiudicazione di un appalto o all’ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi dell’eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.  </em><br />
<em>2. Su richiesta scritta dell’offerente interessato, l’amministrazione aggiudicatrice comunica immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta:  a) ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all’articolo 68, commi 7 e 8, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali; b) ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta ammessa in gara e valutata, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato l’appalto o delle parti dell’accordo quadro;  c) ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta ammessa in gara e valutata, lo svolgimento e l’andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.  </em><br />
<em>3. Fermo quanto previsto nell’articolo 29, comma 1, secondo e terzo periodo, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.  </em><br />
<em>4. Le amministrazioni aggiudicatrici non divulgano le informazioni relative all&#8217;aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all&#8217;ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui ai commi 1 e 2, se la loro diffusione ostacola l&#8217;applicazione della legge o è contraria all&#8217;interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell&#8217;operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.  </em><br />
<em>5. Le stazioni appaltanti comunicano d’ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:  a) l&#8217;aggiudicazione, all&#8217;aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un&#8217;offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l&#8217;esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;  b) l&#8217;esclusione agli offerenti esclusi;  c)  la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un  accordo quadro, a tutti i candidati;  d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l&#8217;aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma. </em><br />
<em>6. Le comunicazioni di cui al comma 4 sono fatte mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto</em>”.<br />
La norma riportata, tuttavia, subirà alcune rilevanti modifiche ad opera dell’emanando decreto correttivo che, all’art. 42, estende anche a favore del candidato (oltre che all’offerente) il dovere di comunicazione e di ostensione in capo all’amministrazione aggiudicatrice, tenuta sempre a comunicare “<em>d’ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni…l’esclusione ai candidati esclusi</em>” e, dietro richiesta scritta, a rendere anche noti “<em>immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta…ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione</em>”.<br />
Secondo il Consiglio di Stato, la modifica si inserisce nell’importante disciplina concernente la trasparenza delle procedure di gara e la tempestività delle comunicazioni riguardanti gli snodi fondamentali della procedura di gara, con particolare riferimento alla fase di verifica delle offerte e delle domande di partecipazione (Cons. Stato, parere n. 782/2017, cit., 52)..<br />
L’art. 42, in sostanza, estende l’obbligo di comunicazione dei motivi di esclusione anche al candidato escluso (e non al solo all’offerente) che ne faccia richiesta; abroga il comma 3 relativo alla trasmissione via PEC del provvedimento riguardante le ammissioni e le esclusioni; estende l’obbligo officioso di comunicazione dell’esclusione anche al candidato (e non al solo all’offerente) escluso; opera, infine, una mera correzione formale del comma 6.</div>
<div id="ftn93">[93] M.A. Sandulli, <em>Nuovi limiti al diritto di difesa introdotti dal d.lgs. n. 50/2016 in contrasto con il diritto eurounitario e la Costituzione</em>, in <em><a href="http://www.norma.dbi.it/">www.norma.dbi.it</a></em>, 2016.</div>
<div id="ftn94"><a title="" href="#_ftnref94" name="_ftn94">[94]</a> Su cui si veda, in generale, G.M. Racca, <em>La prevenzione e il contrasto della corruzione nei contratti pubblici (art. 1, commi 14 – 25, 32 e 52 – 58)</em>, in B.G. Mattarella – M. Pellissero (a cura di), <em>La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione</em>, Torino, 2013, 125 ss.</div>
<div id="ftn95"><a title="" href="#_ftnref95" name="_ftn95">[95]</a> In tal senso, A. Malandrino, <em>Il diritto di accesso ai documenti</em>, cit., 1829 – 1830.</div>
<div id="ftn96"><a title="" href="#_ftnref96" name="_ftn96">[96]</a> V. Salamone, <em>Il diritto all’informazione e all’accesso</em>, cit., 832, cui si rinvia per ulteriori specificazioni, pur riferendosi alla disciplina precedente.</div>
<div id="ftn97"><a title="" href="#_ftnref97" name="_ftn97">[97]</a> In tal senso, già, R. Caranta, <em>Trasparence et concurrence</em>, in R. Noguellou – U. Stelkens (diretto da), <em>Droit comparé des Contrats Publics</em>, Bruxelles, 2010, 145 ss.</div>
<div id="ftn98">[98] Lo schema di decreto correttivo (art. 16), aggiunge, qui, “<em>alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricola dei suoi componenti</em>”.</div>
<div id="ftn99">[99] Lo schema di decreto correttivo (art. 16) specifica, opportunamente, “<em>comma 2 bis</em>”.</div>
<div id="ftn100">[100] Lo schema di decreto correttivo (art. 16) sostituisce il periodo con le parole “<em>della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti</em>”.</div>
<div id="ftn101">[101] Lo schema di decreto correttivo (art. 16) aggiunge “<em>Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, con le modalità di cui al comma 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell’amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l’impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al  secondo periodo sono resi in concreto disponibili</em>”.</div>
<div id="ftn102">[102] Lo schema di decreto correttivo (art. 16) sopprime l’ultimo periodo del comma 1 in commento e inserisce un nuovo periodo ai sensi del quale “<em>Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell’intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. I termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente</em>”.<br />
In proposito, al fine di operare un migliore coordinamento tra l’art. 29 del Codice e l’art. 120, comma 2-bis c.p.a., il Consiglio di Stato (parere n. 782/2017, 29, cui si rinvia per ulteriori osservazioni), evidenzia che “<em>occorre assicurare la effettiva e tempestiva conoscenza da parte dei candidati e concorrenti degli atti di ammissione ed esclusione e degli elementi probatori di eventuali cause di esclusione. A tal fine occorre che da, un lato, a candidati e offerenti sia resa nota anche la motivazione dei provvedimenti e dall’altro, lato, ad essi dovrebbe essere consentito l’accesso alle banche dati utilizzate dalle stazioni appaltanti per la verifica dei requisiti dei concorrenti</em>”.</div>
<div id="ftn103">[103] Ma, la norma prevede anche l’udienza pubblica su richiesta delle parti.</div>
<div id="ftn104">[104] Termini che, M.A. Sandulli, <em>Nuovi limiti al diritto di difesa</em>, cit., 2, ritiene incompatibili con un’attenta e completa valutazione della documentazione e delle, generalmente, complesse problematiche relative alla materia dei pubblici contratti. Critici sulla novità legislativa sono anche M. Lipari, <em>La tutela giurisdizionale e precontenziosa nel nuovo Codice dei contratti pubblici</em>, in <em><a href="http://www.federalismi.it/">www.federalismi.it</a></em>; R. Caponigro, <em>Il rapporto tra tutela della concorrenza ed interesse alla scelta del miglior contraente nell’impugnazione degli atti di gara</em>; G. Severini, <em>Il nuovo contenzioso sui contratti pubblici (l’art. 204 del Codice degli appalti pubblici e delle concessioni, ovvero il nuovo art. 120 del Codice del processo amministrativo)</em>; G. Veltri, <em>Il contenzioso nel nuovo codice dei contratti pubblici: alcune riflessioni critiche</em>, tutti in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>.</div>
<div id="ftn105">[105] Si potrebbe, infatti, supporre una impugnazione al buio con conseguente presentazione di motivi aggiunti nel momento in cui si riapre la possibilità di esercitare il diritto di accesso, pur se anche questa via risulterebbe difficilmente percorribile stante la super accelerazione imposta al nuovo rito degli appalti.</div>
<div id="ftn106"><a title="" href="#_ftnref106" name="_ftn106">[106]</a> Ma, quanto appena evidenziato viene eliminato dalle novità dell’emanando decreto correttivo.</div>
<div id="ftn107">[107] L. Torchia, <em>Il nuovo Codice dei contratti pubblici: regole, procedimento, processo</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 5, 2016, 610, evidenzia condivisibilmente che la novità non sta nei termini ristretti del giudizio, bensì nel suo carattere preliminare. Diventa, infatti, obbligatorio impugnare i provvedimenti di esclusione e quelli di ammissione alla gara entro trenta giorni dalla loro adozione e i relativi vizi non potranno più farsi valere in sede di contestazione dell’aggiudicazione.</div>
<div id="ftn108">[108] Cons. Stato, comm. Speciale, parere 1 aprile 2016, n. 855, 202 ss.</div>
<div id="ftn109">[109] In tal senso, R. De Nictolis, <em>Il nuovo codice dei contratti pubblici</em>, in <em>Urb. e app.</em>, 5, 2016, 540.</div>
<div id="ftn110">[110] In tal senso, cfr. anche L. Torchia, <em>Il nuovo Codice dei contratti pubblici</em>, cit., 610, cui si rinvia per ulteriori considerazioni sul nuovo rito.</div>
<div id="ftn111"><a title="" href="#_ftnref111" name="_ftn111">[111]</a> A. Crespi, <em>La tutela penale del segreto</em>, Palermo, 1950, 5 ss.</div>
<div id="ftn112"><a title="" href="#_ftnref112" name="_ftn112">[112]</a> F. Antolisei, <em>Manuale di diritto penale</em>, Milano, 1999, 237 ss.</div>
<div id="ftn113"><a title="" href="#_ftnref113" name="_ftn113">[113]</a> G. Paleologo, <em>Segreto e pubblicità nella P.A.</em>, in <em>Impr. amb. e P.A.</em>, 1978, 3.</div>
<div id="ftn114"><a title="" href="#_ftnref114" name="_ftn114">[114]</a> V. Italia – R. De Piero, <em>op. cit.</em>, 18.</div>
<div id="ftn115"><a title="" href="#_ftnref115" name="_ftn115">[115]</a> V. Italia – R. De Piero, <em>op. cit</em>., 38.</div>
<div id="ftn116"><a title="" href="#_ftnref116" name="_ftn116">[116]</a> M. Mazzamuto, <em>op</em>. <em>cit</em>., 103.</div>
<div id="ftn117"><a title="" href="#_ftnref117" name="_ftn117">[117]</a> Cons. Stato, sez. VI, 28 ottobre 1996, n. 1170, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>.</div>
<div id="ftn118"><a title="" href="#_ftnref118" name="_ftn118">[118]</a> G. Morbidelli, <em>Il procedimento amministrativo</em>, in Aa.Vv., <em>Diritto amministrativo</em>, Bologna, 2005, I, 679.</div>
<div id="ftn119"><a title="" href="#_ftnref119" name="_ftn119">[119]</a> M. Lipari, <em>L’amministrazione pubblica tra trasparenza e riservatezza</em>, in <em>www.giu­stizia-amministrativa.it</em>.</div>
<div id="ftn120"><a title="" href="#_ftnref120" name="_ftn120">[120]</a> Si veda, in proposito, V. Salamone, <em>Il diritto all’informazione</em>, cit., 823; Cons. Stato, sez. IV, 5 novembre 2012, n. 5615, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>. In applicazione dei principi richiamati, la giurisprudenza ha, peraltro, ritenuto che la norma di cui all’art. 3, comma 1, decreto del Ministro dell’Interno 10 maggio 1994, n. 415, recante il Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti all’accesso, debba essere interpretata in senso non strettamente letterale, in quanto, diversamente, sorgerebbero dubbi sulla sua legittimità, poiché si determinerebbe una sottrazione sostanzialmente generalizzata alle richieste ostensive di quasi tutti i documenti formati dall’Amministrazione dell’Interno, con palese frustrazione delle finalità perseguite dalla L. n. 241/1990. La sottrazione all’accesso, pertanto, deve essere giustificata, di volta in volta, in relazione a specifiche e concrete esigenze di salvaguardia dell’ordine pubblico e di repressione della criminalità, come previsto dall’art. 24, comma 6, lett. <em>c)</em>, il quale, in presenza di tali esigenze e situazioni, facoltizza il potere esecutivo ad adottare regolamenti con cui vengono sottratti all’accesso documenti amministrativi: T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 16 marzo 2012, n. 292, <em>ibidem</em>.</div>
<div id="ftn121">[121] Il quale, peraltro, richiama espressamente la normativa sul segreto di Stato e gli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, tra cui anche quelli di cui all’art. 24 della L. n. 241/1990 (art. 5 bis, comma 3, D.lgs. n. 33/2013).</div>
<div id="ftn122"><a title="" href="#_ftnref122" name="_ftn122">[122]</a> Sul punto, si rinvia a V. Salamone, <em>op. ult. cit.</em>, 824 ss.</div>
<div id="ftn123"><a title="" href="#_ftnref123" name="_ftn123">[123]</a> S. Labriola, <em>Segreto di Stato</em>, in <em>Enc. dir.</em>, XLI, Milano, 1989, 1029.</div>
<div id="ftn124"><a title="" href="#_ftnref124" name="_ftn124">[124]</a> S. Gatto Costantino, <em>Contratti segretati</em>, in S. Baccarini – G. Chinè – R. Proietti (a cura di), <em>Codice dell’appalto pubblico</em>, cit., 228, che ha evidenziato come il rinvio alla precedente normativa operato dalla norma, prima della riforma del 2011, dovesse essere considerato come <em>dinamico</em>, in quanto venivano richiamate espressamente anche le “<em>altre norme vigenti</em>”.</div>
<div id="ftn125"><a title="" href="#_ftnref125" name="_ftn125">[125]</a> Cfr. relazione parlamentare sulla proposta di legge, n. 1947, recante modifiche alla L. 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di segreto di Stato, 13 novembre 2001, in <em>www.par­lamento.it</em>.</div>
<div id="ftn126"><a title="" href="#_ftnref126" name="_ftn126">[126]</a> Il quale, inoltre, disciplina con Regolamento i criteri per l’individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di formare oggetto di segreto di Stato ed individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.<br />
Il Regolamento è stato emanato con d.P.c.m. 8 aprile 2008, n. 31445, che, all’art. 3, ha stabilito che possono costituire oggetto di segreto di Stato le informazioni, i documenti, le notizie, gli atti, le attività, i luoghi e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare un danno grave ad uno o più dei seguenti supremi interessi dello Stato: a) l’integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali; b) la difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento; c) l’indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e le relazioni con essi; d) la preparazione e la difesa militare dello Stato.<br />
Per valutare l’idoneità a recare il danno grave richiamato dalla norma, si deve tenere conto delle conseguenze dirette ed indirette della conoscenza dell’oggetto del segreto da parte di soggetti non autorizzati, se da essa derivi un pericolo attuale per lo Stato.<br />
Per un più completo elenco delle materie suscettibili di essere coperte da segreto di Stato, si veda S. Gatto Costantino, <em>op. cit.</em>, 230 – 231.</div>
<div id="ftn127"><a title="" href="#_ftnref127" name="_ftn127">[127]</a> S. Labriola, <em>op. cit</em>., 1032.</div>
<div id="ftn128"><a title="" href="#_ftnref128" name="_ftn128">[128]</a> T.A.R. Lazio, sez. I, 13 settembre 1995, n. 1569, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>.</div>
<div id="ftn129"><a title="" href="#_ftnref129" name="_ftn129">[129]</a> Si veda, però, in proposito, quanto stabilito nel Regolamento sul segreto di Stato approvato con d.P.c.m. 22 luglio 2011 (in <em>G.U.</em> 1 settembre 2011), nonché nella Direttiva del Presidente del consiglio dei ministri del 14 febbraio 2012, nella quale è stato precisato che spetta a quest’ultimo la decisione sulla conferma o l’eliminazione del segreto, decorsi quindici anni dalla sua apposizione.</div>
<div id="ftn130"><a title="" href="#_ftnref130" name="_ftn130">[130]</a> M. Lipari, <em>op. cit</em>.</div>
<div id="ftn131"><a title="" href="#_ftnref131" name="_ftn131">[131]</a> G. Arena, <em>Il segreto amministrativo</em>, Padova, II, 1984, 83 ss.</div>
<div id="ftn132"><a title="" href="#_ftnref132" name="_ftn132">[132]</a> R. De Nictolis, <em>op. cit</em>., 757 ss.</div>
<div id="ftn133"><a title="" href="#_ftnref133" name="_ftn133">[133]</a> Il settore degli appalti in materia di difesa nazionale degli Stati membri è rimasto escluso per molto tempo dalla disciplina del mercato unico europeo per la disposizione di cui all’odierno art. 346 TFUE (art. 296 TCE), il quale consente ai medesimi Stati membri di derogare alle regolamentazioni comunitarie, qualora ritengano essere in gioco interessi concernenti la sicurezza nazionale, con riferimento alla produzione e commercio di armi e materiale bellico.<br />
La consapevolezza, maturata in ambito europeo, che un mercato comunitario della difesa maggiormente concorrenziale potesse garantire prodotti più sofisticati a prezzi inferiori, il rafforzamento della base industriale e tecnologica della difesa europea e lo sviluppo delle capacità militari necessarie per attuare la politica europea di sicurezza e difesa hanno reso necessaria la formazione progressiva di un mercato unico anche dei materiali per la difesa e, conseguentemente, l’elaborazione di un puntuale quadro legislativo a livello comunitario.<br />
La menzionata Direttiva 2009/81/CE, della quale il d.lgs. n. 208/2011 è attuazione, tende a soddisfare il bisogno, manifestato dagli Stati membri e dagli operatori economici del settore, di un nuovo quadro di riferimento legislativo adeguato all’aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza, garantendo la sicurezza delle informazioni, degli approvvigionamenti e una maggiore flessibilità delle procedure di aggiudicazione degli appalti. Cfr., per un’analisi della nuova normativa, R. De Nictolis, <em>La nuova disciplina degli appalti nei settori della difesa e della sicurezza</em>, in <em>Urb. e app.</em>, 2012, 253 ss.</div>
<div id="ftn134"><a title="" href="#_ftnref134" name="_ftn134">[134]</a> Non è, tuttavia, agevole comprendere quali siano gli appalti che soggettivamente fanno capo al Ministero della difesa e che, da un lato, non sono a finalità generica, e dall’altro, pur essendo a finalità specifica, non ricadono nell’ambito di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 208/2011.<br />
Secondo R. DE Nictolis, <em>La nuova disciplina degli appalti della difesa</em>, cit., 255, sembra preferibile seguire la soluzione per cui: 1) gli appalti a finalità specifica di difesa e sicurezza elencati nel menzionato art. 2, sono fuori dal Codice e ricadono nell’ambito della normativa 2011; 2) gli altri appalti che fanno soggettivamente capo al Ministero della Difesa soggiacciono tutti al Codice e alle regole specifiche degli artt. 195 e 196 (ora 159 e 160), anche se sono a finalità generica.<br />
Deve, tuttavia, rilevarsi che, il nuovo art. 159 stabilisce espressamente al comma 4 che “<em>con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definite le direttive generali per la disciplina delle attività del Ministero della difesa, in relazione agli appalti e alle concessioni diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decrelto legislative 15 novembre 2011, n. 208</em>”. L’emanazione di tale decreto, probabilmente, farà chiarezza sul punto.</div>
<div id="ftn135"><a title="" href="#_ftnref135" name="_ftn135">[135]</a> R. De Nictolis, <em>Le novità recate dal secondo correttivo del codice dei contratti pubblici e le ulteriori sopravvenienze normative</em>, Atti del convegno “<em>Il decreto correttivo 2 (d.lgs. 113/2007): prime riflessioni</em>”, Roma, 18 settembre 2007, in <em>www.giustamm.it.</em></div>
<div id="ftn136"><a title="" href="#_ftnref136" name="_ftn136">[136]</a> A tali contratti, secondo la giurisprudenza, può, peraltro, applicarsi anche la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara prevista dall’art. 57 del Codice (art. 63 del nuovo Codice): in tal senso, Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2011, n. 2330; T.A.R. Toscana, sez. II, 6 agosto 2012, n. 1648, che specifica come, nell’ambito di una gara d’appalto indetta dalla Procura della Repubblica, tale modulo procedimentale sia particolarmente adeguato ai fini dell’affidamento del servizio di attività di intercettazioni telefoniche, multimediali e ambientali. “<em>In circostanze siffatte deve, invero, necessariamente rilevarsi la peculiarità del servizio a svolgersi, caratterizzato da comprensibili aspetti di delicatezza e segretezza, per cui il </em>modus procedendi<em>, quanto meno per ciò che attiene il sistema di scelta del futuro contraente, appare congruo oltreché conforme al dettato dell’art. 17</em> (…) <em>che prevede per i servizi svolti in favore dell’Amministrazione della giustizia e necessitanti di speciali misure di sicurezza e segretezza, particolari modalità di affidamento in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle gare</em>”; T.A.R. Veneto, sez. I, 7 gennaio 2014, n. 5, tutte in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>.</div>
<div id="ftn137"><a title="" href="#_ftnref137" name="_ftn137">[137]</a> Peraltro, nel vigore della vecchia normativa risultava incerto se l’urgenza dovesse essere o meno qualificata: la Corte dei Conti aveva puntualizzato, in un primo momento (Sez. contr. Stato, 23 gennaio 1986, n. 1625, in <em>Cons. Stato</em>, 1986, 1057) che tale urgenza dovesse essere qualificata. In seguito, all’opposto, ha ritenuto che debba essere semplice, in quanto nel caso dell’urgenza qualificata grava sull’amministrazione l’onere della dimostrazione che la peculiarità dei lavori da eseguire è incompatibile con l’effettuazione delle ordinarie procedure concorsuali (Corte conti, <em>Relazione sulla gestione delle opere segretate ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge 109/1994 e successive modificazioni (2003-2004)</em>, in <em>www.corteconti.it</em>, 5 febbraio 2007).</div>
<div id="ftn138"><a title="" href="#_ftnref138" name="_ftn138">[138]</a> L. Losa, <em>Segretezza</em>, in F. Caringella (a cura di), <em>La nuova legge quadro sui lavori pubblici</em>, Milano, 1999, 1136.</div>
<div id="ftn139"><a title="" href="#_ftnref139" name="_ftn139">[139]</a> Cons. Stato, sez. I, 3 aprile 1981, n. 1419, in R. Garofoli – V. De Gioia, <em>op. cit.</em>, 869.</div>
<div id="ftn140"><a title="" href="#_ftnref140" name="_ftn140">[140]</a> L. Losa, <em>op. cit</em>., 1137.</div>
<div id="ftn141"><a title="" href="#_ftnref141" name="_ftn141">[141]</a> Corte conti, sez. contr., 7 gennaio 1988, n. 1873, in R. Garofoli – V. De Gioia, <em>op. cit.</em>, 867.</div>
<div id="ftn142"><a title="" href="#_ftnref142" name="_ftn142">[142]</a> Cons. Stato, sez. I, parere n. 1419/1981, cit.</div>
<div id="ftn143"><a title="" href="#_ftnref143" name="_ftn143">[143]</a> La Corte conti, nella sua attività di controllo, si era pronunciata più vote sul punto: “<em>il riconoscimento ufficiale idoneo a far acquisire ai lavori il necessario titolo per appartenere ad una speciale e ben limitata categoria, deve trovare puntuale estrinsecazione ancor prima che sia stato dato avvio alle procedure di aggiudicazione</em>” (sez. contr., 22 giugno 1993, n. 101, in R. Garofoli – V. De Gioia, op. cit., 866).</div>
<div id="ftn144"><a title="" href="#_ftnref144" name="_ftn144">[144]</a> Cfr. Cons. Stato, sez. III, 14 luglio 1987, n. 884, in R. Garofoli – V. De Gioia, <em>op. cit.</em>, 867.</div>
<div id="ftn145"><a title="" href="#_ftnref145" name="_ftn145">[145]</a> A. Biagini, <em>Segretezza</em>, in A. Carullo – A. Clarizia (a cura di), <em>La legge “quadro” in materia di lavori pubblici</em>, Torino, 2004, II, 1583.</div>
<div id="ftn146"><a title="" href="#_ftnref146" name="_ftn146">[146]</a> Corte conti, Relazione sulla gestione delle opere segretate ai sensi dell’art. 33, comma 5, della L. n. 109/1994 e successive modificazioni (2003-2004), cit.</div>
<div id="ftn147"><a title="" href="#_ftnref147" name="_ftn147">[147]</a> A. Biagini, <em>op</em>. <em>cit.</em>, 1583.</div>
<div id="ftn148">[148] Svista corretta dall’art. 90 dello schema di decreto correttivo del 23 febbraio 2017.</div>
<div id="ftn149"><a title="" href="#_ftnref149" name="_ftn149">[149]</a> Ai sensi del menzionato art. 6 D.lgs. n. 208/2011: “<em>Il presente decreto non si applica ai contratti disciplinati da: a) norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale conclusi tra l&#8217;Italia e uno o più Paesi terzi o tra l&#8217;Italia e uno o più Stati membri e uno o più Paesi terzi; b) norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale conclusi in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernenti imprese stabilite nello Stato italiano o in un Paese terzo; c) norme procedurali specifiche di un&#8217;organizzazione internazionale che si approvvigiona per le proprie finalità; non si applica altresì a contratti che devono essere aggiudicati da una stazione appaltante appartenente allo Stato italiano in conformità a tali norme.</em><br />
<em>2. Il presente decreto non si applica altresì ai seguenti casi: a) ai contratti nel settore della difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico di cui all&#8217;elenco adottato dal Consiglio della Comunità europea con la decisione 255/58, che siano destinati a fini specificatamente militari e per i quali lo Stato ritiene di adottare misure necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza; b) ai contratti per i quali l&#8217;applicazione delle disposizioni del presente decreto obbligherebbe lo Stato italiano a fornire informazioni la cui divulgazione é considerata contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza, previa adozione del provvedimento di segretazione; c) ai contratti per attività d&#8217;intelligence; d) ai contratti aggiudicati nel quadro di un programma di cooperazione basato su ricerca e sviluppo, condotto congiuntamente dall&#8217;Italia e almeno uno Stato membro per lo sviluppo di un nuovo prodotto e, ove possibile, nelle fasi successive di tutto o parte del ciclo di vita di tale prodotto. Dopo la conclusione di un siffatto programma di cooperazione unicamente tra l&#8217;Italia e uno o altri Stati membri, gli stessi comunicano alla Commissione europea l&#8217;incidenza della quota di ricerca e sviluppo in relazione al costo globale del programma, l&#8217;accordo di ripartizione dei costi nonché, se del caso, la quota ipotizzata di acquisti per ciascuno Stato membro; e) ai contratti aggiudicati in un paese terzo, anche per commesse civili, quando le forze operano al di fuori del territorio dell&#8217;Unione, se le esigenze operative richiedono che siano conclusi con operatori economici localizzati nell&#8217;area delle operazioni; a tal fine sono considerate commesse civili i contratti diversi da quelli di cui all&#8217;<a href="https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948638&amp;IdUnitaDoc=20141353&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">articolo 2</a>; f) ai contratti di servizi aventi per oggetto l&#8217;acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; g) ai contratti aggiudicati dal governo italiano a un altro governo e concernenti: 1) la fornitura di materiale militare o di materiale sensibile; 2) lavori e servizi direttamente collegati a tale materiale; 3) lavori e servizi per fini specificatamente militari, o lavori e servizi sensibili; h) ai servizi di arbitrato e di conciliazione; i) ai servizi finanziari, ad eccezione dei servizi assicurativi; l) ai contratti d&#8217;impiego; m) ai servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui benefici appartengono esclusivamente all&#8217;amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore perché li usi nell&#8217;esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.</em><br />
<em>3. Nessuna delle norme, procedure, programmi, accordi, intese o appalti menzionati ai commi 1 e 2 può essere utilizzata allo scopo di non applicare le disposizioni del presente decreto</em>”.</div>
<div id="ftn150"><a title="" href="#_ftnref150" name="_ftn150">[150]</a>  Ai sensi del quale: “<em>1. Ai contratti misti aventi per oggetto appalti o concessioni rientranti nell&#8217;ambito di applicazione del presente codice nonché appalti disciplinati dall&#8217;articolo 346 TFUE o dal <a href="https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948638&amp;IdUnitaDoc=20141349&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208</a>, si applicano le seguenti disposizioni.</em><br />
<em>2. Se le diverse parti di un determinato appalto o di una concessione sono oggettivamente separabili, si applicano i commi da 3 a 5. Se non sono separabili, si applica il comma 6.</em><br />
<em>3. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un appalto o una concessione distinti per le parti separate, il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali contratti distinti é determinato in base alle caratteristiche della parte separata.</em><br />
<em>4. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica, il relativo regime giuridico si determina sulla base dei seguenti criteri:</em><br />
<em>a) se una parte dell&#8217;appalto o della concessione é disciplinata dall&#8217;articolo 346 TFUE, l&#8217;appalto unico o la concessione unica possono essere aggiudicati senza applicare il presente decreto ne&#8217; il <a href="https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948638&amp;IdUnitaDoc=20141349&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">decreto legislativo 15 novembre 2011, n.208</a>, purché le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive;</em><br />
<em>b) se una parte di un appalto o una concessione è disciplinata dal <a href="https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948638&amp;IdUnitaDoc=20141349&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">decreto legislativo 15 novembre 2011, n.208</a>, l&#8217;appalto unico o la concessione unica possono essere aggiudicati conformemente a tale decreto, purché le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive. Sono fatte salve le soglie e le esclusioni previste dallo stesso decreto legislativo.</em><br />
<em>5. La decisione di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica non può essere adottata allo scopo di escludere l&#8217;applicazione del presente codice o del <a href="https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948638&amp;IdUnitaDoc=20141349&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208</a>.</em><br />
<em>6. Se le diverse parti di un appalto o di una concessione sono oggettivamente non separabili, l&#8217;appalto o la concessione possono essere aggiudicati senza applicare il presente decreto ove includa elementi cui si applica l&#8217;articolo 346 TFUE; altrimenti può essere aggiudicato conformemente al <a href="https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948638&amp;IdUnitaDoc=20141349&amp;NVigUnitaDoc=1&amp;IdDatabanks=7&amp;Pagina=0">decreto legislativo 15 novembre 2011, n.208</a></em>”.</div>
<div id="ftn151">[151] L’art. 24 della Direttiva 2014/25 è stato recepito dall’art. 159 del Codice, mentre gli artt. 25 e 26 dall’art. 160. L’art. 27, invece, è stato recepito dall’art. 161 che si occupa, nello specifico, dei contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali.</div>
<div id="ftn152">[152] Il richiamato DPCM non è stato in alcun modo modificato e fa ancora riferimento all’art. 17 del Codice del 2006. Si ritiene, tuttavia, che non rientrando nell’ambito delle abrogazioni, esso sia ancora vigente e possa tranquillamente coordinarsi con le disposizioni del nuovo Codice.</div>
<div id="ftn153"><a title="" href="#_ftnref153" name="_ftn153">[153]</a> S. Labriola, <em>op. cit</em>., 1031.</div>
<div id="ftn154"><a title="" href="#_ftnref154" name="_ftn154">[154]</a> L. Iannotta, <em>Gli appalti esclusi</em>, in R. Garofoli – M.A. Sandulli (a cura di), <em>Il nuovo diritto degli appalti pubblici nella Direttiva 2004/18/CE e nella Legge comunitaria n. 62/2005</em>, Milano, 2005, 84 ss.</div>
<div id="ftn155"><a title="" href="#_ftnref155" name="_ftn155">[155]</a> Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 2005, n. 3068, in <em>Urb. e app.</em>, 2005, 1444, con nota di S. Fantini, <em>La secretazione delle forniture, ovvero di un’ipotesi di segreto atipico e strumentale</em>.</div>
<div id="ftn156"><a title="" href="#_ftnref156" name="_ftn156">[156]</a> A. Biagini, <em>op. cit</em>., 1583 ss.</div>
<div id="ftn157"><a title="" href="#_ftnref157" name="_ftn157">[157]</a> C.A. Ciampi, <em>Funzioni della banca centrale nell’economia di oggi</em>, Roma, 1981; F. Capriglione, <em>Banca d’Italia</em>, in <em>Enc. dir.</em>, I, agg., Milano, 1997, 249 ss.</div>
<div id="ftn158"><a title="" href="#_ftnref158" name="_ftn158">[158]</a> A. Manzi, <em>Segretezza</em>, in Aa.Vv., <em>La legge “quadro” sui lavori pubblici </em>(Merloni<em>-quater</em>), Milano, 2003, 894.</div>
<div id="ftn159"><a title="" href="#_ftnref159" name="_ftn159">[159]</a> A. Biagini, <em>op. cit</em>., 1592.</div>
<div id="ftn160">[160] Anche in questo caso, come già sottolineato con i DPCM menzionati in precedenza, bisogna ora coordinare queste disposizioni con la nuova normativa sugli appalti. Il riferimento di cui al comma 9 dell’art. 9 L. 124/2007, quindi, non sarà più all’art. 17, bensì all’art. 162 del Codice del 2016.</div>
<div id="ftn161"><a title="" href="#_ftnref161" name="_ftn161">[161]</a> Il procedimento di rilascio del n.o.s. è, ora, puntualmente disciplinato dal Capo IV (artt. 23 ss.) del DPCM 06 novembre 2015, n. 5, che ha sostituito il DPCM 22 luglio 2011, n. 55268.</div>
<div id="ftn162">[162] I criteri per il diniego, la revoca o la sospensione del n.o.s. sono elencati nell’art. 37 del DPCM n. 5/2015, cui si rinvia.</div>
<div id="ftn163"><a title="" href="#_ftnref163" name="_ftn163">[163]</a> A. Biagini, <em>op. cit</em>., 1590 ss.</div>
<div id="ftn164"><a title="" href="#_ftnref164" name="_ftn164">[164]</a> La giurisprudenza ha peraltro sostenuto, anche se in fattispecie diversa da quella in esame, la legittimità del potere discrezionale della p.a. appaltante di fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara, “<em>molto rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge</em>”, potendo trovare tale potere fondamento nella diretta espressione dei principi sanciti dall’art. 97 Cost. di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa; proprio attraverso l’individuazione di specifici requisiti di partecipazione e di ammissione ad una gara, la p.a. adempie al potere-dovere di apprestare le misure più adeguate, opportune ed efficaci per il corretto perseguimento dell’interesse pubblico, oggetto dell’appalto da affidare (Cons. Stato, sez. IV, 22 ottobre 2004, n. 6972, in <em>www.diritto.it</em>).</div>
<div id="ftn165"><a title="" href="#_ftnref165" name="_ftn165">[165]</a> Cons. Stato, sez. IV, 9 agosto 2000, n. 4379, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>. Si deve, peraltro, rilevare come soprattutto nell’ambito dei contratti segretati vada applicato il “<em>principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti</em>”. In proposito, si è pronunciato il massimo organo di giustizia amministrativa statuendo che esso “<em>è giustificato dall’esigenza di assicurare alle amministrazioni aggiudicatrici una conoscenza piena dei soggetti che intendono contrarre con esse, al precipuo fine di consentire un controllo preliminare e compiuto dei requisiti di idoneità morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dei concorrenti ed all’ulteriore scopo di impedire che tale verifica venga vanificata od elusa con modificazioni soggettive, in corso di gara, delle imprese candidate; tale principio è inteso ad impedire l’aggiunta o la sostituzione di imprese partecipanti all’a.t.i. e non anche a precludere il recesso di una o più imprese dall’associazione (nel caso in cui quella o quelle che restano a farne parte risultino titolari, da sole, dei requisiti di partecipazione e di qualificazione)</em>”. Cons. Stato, sez. IV, 23 luglio 2007, n. 4101, in <em>www.lexitalia.it.</em></div>
<div id="ftn166"><a title="" href="#_ftnref166" name="_ftn166">[166]</a> Cons. Stato, sez. IV, 21 dicembre 2012, n. 6658, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>, ha, opportunamente, specificato che il possesso del n.o.s. non può essere, in nessun caso, richiesto quale requisito per la partecipazione alle gare d’appalto rientranti nell’ambito dell’art. 17 del Codice (ora art. 162), poiché tale nulla osta è necessario solo per l’effettiva esecuzione della prestazione. Conseguentemente, ai fini della partecipazione alle gare, è sufficiente che i concorrenti attestino il possesso della semplice abilitazione preventiva, prevista dall’art. 41 d.P.c.m. n. 55268/2011 (sostituito dall’art. 32 DPCM n. 5/2015).<br />
Rispetto a tale principio, infatti, la novella di cui al d.lgs. n. 208/2011, la cui finalità consisteva essenzialmente nell’armonizzare la disciplina del Codice con quella in materia di segreto di Stato, di cui alla L. 3 agosto 2007, n. 124, in nulla risulta avere innovato.<br />
Si veda, tuttavia, anche Cons. Stato, sez. IV, 4 giugno 2013, n. 3059, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>, che specifica che il possesso del n.o.s. non concerne un requisito <em>generale</em> di partecipazione alle gare, bensì <em>speciale</em>, in quanto tale previsto come una condizione legale obbligatoria sia per la partecipazione alla gara e sia per l’effettuazione della prestazione da parte dell’appaltatore.<br />
In quanto “<em>requisito speciale di capacità tecnica</em>”, vi è, dunque, la possibilità di dimostrare la sua titolarità anche in modo indiretto, utilizzando i requisiti posseduti da altri secondo i principi generali posti dalla Corte di Giustizia UE. Sotto il profilo sostanziale, il n.o.s. costituisce un peculiare requisito “<em>di natura organizzativa</em>”, la cui particolarità risiede nel fatto che garantisce, nell’ambito della prestazione, il preventivo riscontro delle qualità personali, dell’integrità e delle modalità logistiche di chi esegue il contratto.</div>
<div id="ftn167"><a title="" href="#_ftnref167" name="_ftn167">[167]</a> Cfr. R. De Nictolis, <em>Le novità contenute nel d.l. n. 179/2012 convertito in L. n 221/2012</em>, in <em>Urb. e app.</em>, 3, 2013, 253.</div>
<div id="ftn168"><a title="" href="#_ftnref168" name="_ftn168">[168]</a> T.A.R. Lombardia, sez. II, 8 luglio 1993, n. 446, in <em>Riv. trim. app.</em>, 1994, 724. In relazione alle gare per l’affidamento delle opere disciplinate dall’art. 17, si veda, <em>funditus</em>, S. Gatto Costantino, <em>op. cit.</em>, 238 ss.<br />
In tema di contratti segretati, sembra interessante, inoltre, un accenno alla normativa straniera. La normativa tedesca, ad esempio, non disciplina autonomamente i contratti segretati, ma utilizza le procedure ristrette o negoziate, previste dai due diversi regolamenti che disciplinano gli appalti pubblici (il <em>Regolamento sui contratti e gli appalti nell’ambito delle costruzioni</em> e il <em>Regolamento sui contratti e gli appalti nell’ambito della fornitura di servizi</em>)<strong>, </strong>quando si manifestino particolari esigenze di segretezza. Diversamente, in Spagna, la <em>Ley 30/2007, de Contractos del Sector Publico</em> contiene alcune puntuali disposizioni relative ai c.d. “<em>contratti segreti</em>”, mentre simile alla disciplina italiana sembra quella francese, nella quale spetta al Primo Ministro fissare le condizioni dell’appalto necessarie per la protezione del segreto, delle informazioni o degli interessi relativi alla difesa nazionale o alla sicurezza pubblica o alla sicurezza dello Stato e l’art. 3 del <em>Code des Marchés publics</em> contiene una deroga alle regole di pubblicità e concorrenza relativamente agli appalti che necessitano di procedure secretate o la cui esecuzione debba essere compiuta in segretezza per la protezione di interessi dello Stato. In queste ipotesi è, quindi, possibile bandire gare di appalto senza pubblicità né “<em>messa in concorrenza</em>”. Tale è, in particolare, il caso di alcune prestazioni messe in opera per prevenire azioni terroriste o bio-terroriste e, più in generale, le prestazioni di fornitori che, in ragione delle loro prestazioni o servizi offerti, accedono a informazioni o a settori di informazioni «<em>sensibili</em>», la cui divulgazione potrebbe costituire attentato alla sicurezza dello Stato e delle sue strutture scientifiche ed economiche.</div>
<div id="ftn169"><a title="" href="#_ftnref169" name="_ftn169">[169]</a> T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 17 gennaio 2007, n. 301, in <em>www.lexitalia.it</em>.</div>
<div id="ftn170"><a title="" href="#_ftnref170" name="_ftn170">[170]</a> L. Losa, <em>op. cit</em>., 1141. Non era stata, dunque, accolta la proposta di riforma della norma in commento dovuta al fatto che dall’indagine effettuata dalla Corte dei conti sulle opere segretate degli anni 2005 – 2007 è emerso “<em>un generalizzato ricorso alla segretazione anche in carenza di motivazioni valide, </em><em>un frequente ricorso a perizie suppletive che alzano il costo degli appalti e l’insussistenza dei requisiti di indifferibilità e di urgenza ai fini della dichiarazione di segretazione</em>” (cfr. l’atto di presentazione della modifica A.C. 4063 del 7 febbraio 2011, in <em>www.camera.it</em>.). La riforma in parola mirava a limitare il ricorso alla trattativa privata per questo genere di contratti, oltreché ad introdurre un controllo, anche preventivo, da parte della Corte dei conti sulla legittimità e regolarità dell’atto di segretazione, al fine di limitare il ricorso alle procedure speciali dell’art. 17 esclusivamente ai casi di effettiva necessità di sicurezza e segretezza. La modifica, peraltro, concerneva soltanto i commi 4 e 7. In particolare, sembrava, interessante l’espansione del controllo della Corte dei conti: “<em>I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti al controllo preventivo e successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla legittimità e sulla regolarità dell’atto di segretazione, nonché sulla regolarità, sulla correttezza e sull’efficacia della gestione, entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, limitatamente ai fini del controllo preventivo, la pronuncia s’intende espressa in senso positivo. Dell’attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento</em>” (comma 7).</div>
<div id="ftn171">[171] Si veda la nota precedente.</div>
<div id="ftn172">[172] In tal senso R. De Nictolis, <em>Il nuovo codice dei contratti pubblici</em>, cit., 529.</div>
<div id="ftn173">[173] Cons. Stato, comm. Spec., parere 1 aprile 2016, n. 855, cit., 156.</div>
<div id="ftn174">[174] Così ancora R. De Nictolis, <em>Il nuovo codice</em>, cit., 529.</div>
<div id="ftn175">[175] Cons. Stato, parere n. 782/2017, cit., 106.</div>
<div id="ftn176">[176] “<em>a) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria</em>”.<br />
[177] Cons. Stato, parere n. 782/2017, cit., 107.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/diritto-di-accesso-e-contratti-segretati-nel-nuovo-codice-dei-pubblici-appalti-d-lgs-18-aprile-2016-n-50/">Diritto di accesso e contratti segretati nel nuovo codice dei pubblici appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, N. 50)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Potere amministrativo e tutela delle relazioni familiari tra esigenze di ordine pubblico e “superiore interesse” del minore straniero</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/potere-amministrativo-e-tutela-delle-relazioni-familiari-tra-esigenze-di-ordine-pubblico-e-superiore-interesse-del-minore-straniero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2017 17:41:42 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/potere-amministrativo-e-tutela-delle-relazioni-familiari-tra-esigenze-di-ordine-pubblico-e-superiore-interesse-del-minore-straniero/">Potere amministrativo e tutela delle relazioni familiari tra esigenze di ordine pubblico e “superiore interesse” del minore straniero</a></p>
<p>1.Premessa*: la tutela del minore straniero nella disciplina sull’immigrazione. 2. Il superiore interesse del minore nell’ordinamento interno ed europeo e il suo diritto a conservare i contesti familiari ed affettivi di riferimento. 3. La giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo sulla tutela delle relazioni familiari in funzione della protezione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/potere-amministrativo-e-tutela-delle-relazioni-familiari-tra-esigenze-di-ordine-pubblico-e-superiore-interesse-del-minore-straniero/">Potere amministrativo e tutela delle relazioni familiari tra esigenze di ordine pubblico e “superiore interesse” del minore straniero</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/potere-amministrativo-e-tutela-delle-relazioni-familiari-tra-esigenze-di-ordine-pubblico-e-superiore-interesse-del-minore-straniero/">Potere amministrativo e tutela delle relazioni familiari tra esigenze di ordine pubblico e “superiore interesse” del minore straniero</a></p>
<p>1.Premessa<strong>*</strong>: la tutela del minore straniero nella disciplina sull’immigrazione. 2. Il superiore interesse del minore nell’ordinamento interno ed europeo e il suo diritto a conservare i contesti familiari ed affettivi di riferimento. 3. La giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo sulla tutela delle relazioni familiari in funzione della protezione del benessere del minore straniero.  3.2. Il diritto del minore a rimanere nel contesto affettivo di riferimento come limite alla discrezionalità legislativa e come vincolo al potere amministrativo nell’adozione dei provvedimenti che incidono sulla libertà di soggiorno dei genitori o delle persone affidatarie. 4. Il problema della carenza di tutela avverso le espulsioni e i conseguenti danni alla sfera soggettiva dei minori. 5. Conclusioni: il disegno di legge 1658-B, approvato il 29 marzo 2017 e il lento percorso verso l’effettiva parità di trattamento tra minori immigrati e minori italiani e dell’unione europea.</p>
<p>1. Le risposte legislative al problema della gestione dei flussi immigratori sono sempre più caratterizzate da un generale inasprimento del trattamento degli stranieri irregolari, motivato probabilmente anche da “spinte” emotive collegate, purtroppo, all’intensificarsi nell’ultimo periodo di episodi terroristici<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, e ciò sollecita un’attenta riflessione sull’impatto che tale disciplina esercita sui diritti fondamentali dei minori, e più ingenerale sulla tutela delle relazioni familiari quale presupposto per un sereno sviluppo della personalità dell’individuo, sia prima che dopo il compimento della maggiore età.<br />
La disciplina in materia di immigrazione si caratterizza, invero, per la specifica attenzione che viene rivolta alle istanze di sicurezza e di ordine pubblico, e che si traduce sul piano sostanziale in un <em>favor </em>verso i provvedimenti di espulsione e di allontanamento, a cui corrisponde sul piano giurisdizionale, come si dirà in seguito, l’assenza delle garanzie necessarie per assicurare una effettiva tutela dei diritti degli immigrati.<br />
In questo contesto, non può essere trascurato come i provvedimenti di allontanamento dello straniero possano determinare anche gravi lesioni alla sfera giuridica ed affettiva dei figli minori, che si ritrovano, in questi casi, privi di figure adulte di riferimento o, il più delle volte, costretti ad uno sradicamento dal Paese e dal contesto sociale ed affettivo in cui si sviluppa la loro personalità<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.<br />
La condizione giuridica del minore straniero, quindi, si articola in un quadro normativo molto complesso in cui convivono due anime contrapposte, quella della legislazione minorile da sempre protesa a garantire una concreta protezione a soggetti particolarmente vulnerabili, e quella della legislazione sull’immigrazione,  che spinge verso un automatismo espulsivo, sovente lesivo dei diritti fondamentali degli immigrati<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.<br />
E’ opportuno, perciò, verificare se e in che modo queste due anime possono convergere verso un sistema che sul piano sostanziale quanto su quello processuale sia in grado di proteggere i diritti inviolabili della persona minore di età, in armonia con i valori fondamentali della costituzione e dei principi espressi a livello europeo<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.</p>
<p>2. Sia in ambito internazionale che europeo il diritto minorile sta evolvendo verso una rinnovata attenzione legislativa ai concreti bisogni della persona minore di età, fondata sulla considerazione del minore quale soggetto attivo della società, che porta a configurare il suo “superiore interesse” non solo come criterio performante delle relazioni familiari ma anche come elemento di valutazione delle decisioni che concernono la sua personalità, in tutte le sue componenti, affettive, fisiche, psicologiche<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.<br />
Infatti, l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, rubricata “Diritti del bambino”, dopo aver sancito il diritto del minore alla protezione e alle cure necessarie per il suo benessere, impone alle autorità pubbliche e private di considerare preminente in tutti gli atti relativi ai bambini il suo superiore interesse.<br />
In questa direzione, poi, un ulteriore passo in avanti verso la concreta realizzazione dei bisogni dei minori si registra in alcune significative iniziative assunte a livello europeo, volte ad introdurre negli Stati membri gli strumenti necessari per assicurare una tutela effettiva, che in ambito processuale si traduce nell’obbligo di prevedere rimedi accessibili, rapidi e flessibili ma soprattutto adeguati ai bisogni che esprimono le persone minori di età. Ci si riferisce, in particolare, alle <em>Linee guida del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore</em><a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> e alla <em>Agenda europea per i diritti dei minori<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7"><strong>[7]</strong></a>,</em> che pongono al centro dell’attenzione normativa la rilevanza dell’efficienza dei rimedi processuali come condizione essenziale a garantire «il rispetto e l’attuazione effettiva dei diritti dei minori al più alto livello possibile».<br />
L’attenzione al superiore interesse del minore, nei termini prima indicati, si riflette anche nella disciplina del nostro ordinamento, laddove, con riferimento alle relazioni familiari, esso è stato declinato in termini di protezione di quelle relazioni affettive fondamentali ad un sereno ed armonioso sviluppo della sua personalità. Così, ad esempio, l’art. 315 <em>bis</em> c.c., introdotto dalla riforma di cui alla l.  n. 219/2012, prevede, oltre al diritto del figlio di essere mantenuto, educato e assistito moralmente ed economicamente nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni, il diritto di crescere in famiglia e «di mantenere  rapporti significativi con i parenti»<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.  Ciò in quanto, nella prospettiva accolta da questa riforma, si riconosce alla famiglia, per le relazioni affettive che essa sviluppa e assicura nel tempo, una funzione indispensabile per lo sviluppo del minore e, perciò, in ragione di tale funzione essa riceve una specifica protezione giuridica che trae fondamento direttamente dalla Costituzione, ai sensi dell’art. 2 cost., quale formazione sociale in cui si realizza la personalità dell’individuo. Allo stesso tempo, la funzionalizzazione dei legami familiari al pieno e sereno sviluppo del minore, al pari di tutti i componenti, è vincolata alla specificità dei bisogni che questi esprime e che mutano da persona a persona, imponendo all’interprete di ricercare di volta in volta le soluzioni applicative più adeguate ai problemi posti dal caso concreto.<br />
Tuttavia, non può essere trascurato che i cambiamenti sociali, culturali ed economici dei nostri tempi hanno significativamente messo a dura prova il tradizionale modello di famiglia, che si è rivelato spesso inadeguato a contenere il bisogno di maggiori certezze affettive ed economiche rispetto al quale alla comunità fondata esclusivamente sui legami di sangue sembra essere, oramai, preferita quella fondata sulla solidarietà affettiva, sociale ed economica.<br />
Lo stesso art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, a cui si è fatto riferimento in precedenza, pur riconoscendo il diritto dei minori ad intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, pone come condizione fondamentale che ciò non si ponga in contrasto con il suo interesse, esprimendo in questo modo una posizione neutrale dell’ordinamento europeo rispetto al “modello” di famiglia, in relazione al quale prevale sul legame di sangue il profilo funzionale dell’ambito affettivo e sociale in cui il minore è stabilmente inserito rispetto al suo concreto benessere<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>. Pertanto, quando si parla di relazioni familiari, soprattutto nella prospettiva della protezione del minore, bisogna ormai abbandonare l’idea di uno o più modelli astratti e orientare la riflessione giuridica sui reali bisogni delle persone e, quindi, sulle soluzioni più idonee a tutelare quei legami affettivi che sono indispensabili allo sviluppo della personalità del minore in tutte le sue componenti.<br />
Alla luce di tali considerazioni, e riportando l’attenzione sulla condizione giuridica del minore straniero, appare evidente che la concreta ed effettiva realizzazione dei diritti fondamentali di tale soggetto impone di inquadrare il suo superiore interesse non solo, nella pur condivisibile prospettiva della tutela di un soggetto in formazione, ma anche e soprattutto, nell’ottica del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, e quindi del suo diritto a conservare i suoi contesti familiari di riferimento anche quando ricorrono le condizioni normative, che prescrivono l’allontanamento o l’espulsione dei genitori o dei soggetti affidatari.</p>
<p>3. In un quadro normativo proteso all’inasprimento delle misure di contrasto all’ingresso e alla permanenza dei migranti non autorizzati<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>, la Corte EDU, muovendo da una interpretazione dinamica del diritto sancito dall’art. 8 CEDU a tutela della vita privata e familiare<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>, ha svolto un ruolo determinante a salvaguardia delle garanzie riconosciute ai minori di età, sia dall’ordinamento nazionale che sovranazionale. Infatti, la Corte di Strasburgo in più occasioni ha dichiarato incompatibili con la Convenzione quelle misure di espulsione e di diniego di permesso di soggiorno previsti da alcuni Stati membri lesive dell’interesse dei figli di minore età a preservare legami significativi e funzionali al proprio sviluppo.<br />
Su queste premesse, invero, la Corte EDU, nella sentenza Uner c. Paesi Bassi, ha affermato chiaramente che «la tutela del prevalente interesse del minore costituisce un criterio fondamentale nella valutazione delle legislazioni e delle decisioni degli Stati in materia di immigrazione, potendo comportare ulteriori limiti alla loro discrezionalità»<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.<br />
Ed in questa prospettiva, appare significativa anche un’altra decisione con cui la Corte di Strasburgo ha sancito la “prevalenza” del diritto al rispetto della vita privata e familiare sulle norme in materia di immigrazione della Croazia, persino nell’ambito di una relazione omosessuale<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.<br />
Per la Corte EDU, dunque, l’art. 8 della Convenzione costituisce un canone di valutazione e di bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti nel procedimento amministrativo in materia di libertà di soggiorno degli stranieri, in quanto l’interesse superiore del minore si realizza, come detto, innanzitutto attraverso il suo diritto ad intrattenere con i genitori una relazione affettiva reciproca, avente carattere stabile e duraturo.<br />
Le sentenze prima ricordate consentono, altresì, di mettere in rilievo un altro aspetto importante, che caratterizza ulteriormente la situazione giuridica del minore straniero. Si tratta del profilo “relazionale” del rapporto che il minore intrattiene con la comunità sociale e affettiva in cui è inserito e che porta al riconoscimento del diritto all’unità familiare come prerogativa che spetta al figlio ma anche a ciascuno dei genitori<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>, nonché, come si è evidenziato in precedenza, al genitore “affettivo” o “sociale”, alludendo, come suggerisce autorevole dottrina<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>, a qualunque soggetto con cui il minore intrattenga una relazione affettiva stabile e continuativa, in funzione, per l’appunto, dei concreti interessi del singolo minore coinvolto.<br />
In questa prospettiva è possibile, quindi, cogliere l’importanza della decisione assunta nel caso Rodrigues da Silva e Hoogkamer c. Paesi Bassi<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>, in cui la necessità di assicurare al minore la permanenza nella famiglia di origine ha spinto la Corte Edu a considerare “irrilevante” il fatto che la madre risiedesse illegalmente nei Paesi Bassi sin dall’epoca della nascita della figlia, non potendo il “benessere economico del Paese” (criterio utilizzato nel caso di specie) essere considerato prevalente sui diritti derivanti dall’art. 8 CEDU, a causa del pregiudizio che sarebbe derivato al minore in seguito alla separazione della madre.<br />
Altrettanto significativa è, altresì, la pronuncia sul caso Muubilanza c. Belgio, in cui la Corte Europea ha individuato nella vulnerabilità del minore un valore prevalente rispetto alla condizione di straniero in posizione irregolare, che impone allo Stato “ospitante” l’obbligo di prendersi cura del bambino e di adottare tutte le misure idonee a garantire quanto disposto dall’art. 3 (che vieta trattamenti disumani e degradanti) e dall’art. 8 della Convenzione<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.<br />
Dunque, come abbiamo visto, l’orientamento della Corte EDU è chiaramente proteso a salvaguardare le garanzie del minore di età avverso i possibili ed irrimediabili pregiudizi che deriverebbero dall’applicazione, spesso soggetta a pericolosi automatismi, delle misure di contrasto alla irregolarità di soggiorno adottate nei confronti dei genitori o dei soggetti affidatari. In questo scenario, l’intervento della Corte EDU è, infatti, riuscito ad erodere la supremazia degli Stati membri in ordine alla regolamentazione dei propri confini, imponendo il principio secondo cui  le esigenze di controllo del territorio non possono apoditticamente, e senza una valutazione delle circostanze rilevanti nel singolo caso concreto, privare i minori dei loro contesti di riferimento e di sviluppo della loro personalità. E ciò sia nelle ipotesi in cui la valutazione abbia ad oggetto la posizione dei genitori, sia nei casi in cui i minori siano coinvolti direttamente. Lo stesso principio è stato, poi, confermato anche  dalla Corte di Giustizia<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>, che pur ribadendo il diritto degli Stati membri di regolare l’ingresso dei cittadini non nazionali sul loro territorio, ha evidenziato la necessità di un bilanciamento in termini di proporzionalità nella valutazione tra l’interesse  dello straniero ad entrare e permanere nel territorio dello Stato ospitante e l’interesse di quest’ultimo a perseguire esigenze di ordine pubblico. Tale principio si traduce, a sua volta, nell’imporre alle autorità deputate a rilasciare i provvedimenti, che incidono sulla regolarità di soggiorno degli stranieri, di effettuare il medesimo bilanciamento.<br />
3.2.  Le sentenze della Corte Europea forniscono, come si è visto, una chiave di lettura importante sulla condizione giuridica del minore straniero, che ci inducono a meditare anche sulla efficacia concreta delle norme dettate a favore del minore dalla disciplina in materia di immigrazione.<br />
Al riguardo, il d.lgs. 286/98 e succ. mod. e integr. (testo unico dell’immigrazione, di seguito TUI) contiene diverse disposizioni volte a garantire, anche derogando alle disposizioni del TUI, il pieno sviluppo fisico, psicologico ed affettivo del minore di età. In questa direzione milita l’art. 19, rubricato “disposizioni in materia di categorie vulnerabili”, che vieta l’espulsione dei minori, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi, ad eccezione dei casi in cui l’allontanamento non sia disposto per motivi di ordine pubblico e sicurezza. La norma, anche alla luce delle indicazioni emerse dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo prima evocata, può essere agevolmente intesa nel senso di sancire la prevalenza del diritto del minore ad essere curato e protetto dallo Stato “ospitante” sul diritto di quest’ultimo a regolare l’ingresso nel suo territorio. Ciò anche in virtù di quanto disposto dal regolamento attuativo del TUI, di cui al d.p.r. 394/99, che, all’art. 28, prevede il diritto del minore al rilascio del permesso di soggiorno anche nelle ipotesi di minore non accompagnato, nel qual caso il provvedimento è rilasciato a seguito di segnalazione al Comitato per i minori stranieri ed è valido per tutto il periodo necessario per l’espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine.<br />
Altrettanto rilevanti sono, poi, quelle disposizioni che mirano a tutelare le relazioni affettive del minore consentendo sia il ricongiungimento di tale soggetto con i propri familiari<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>, che potranno, perciò, chiedere sulla base di tale presupposto il permesso di soggiorno (art. 29 TUI), sia l’ingresso e la permanenza temporanea dei familiari del minore, anche in deroga alle disposizioni del TUI, qualora sussistono gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell&#8217;età e delle condizioni di salute del minore, previa autorizzazione del Tribunale. Sul piano applicativo occorre, inoltre, tenere presente che tali disposizioni devono essere attuate nel rispetto del principio sancito dall’art. 28 TUI in base al quale «in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all’unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall&#8217;articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176».<br />
E’ evidente, quindi, che la tutela del superiore interesse del minore, declinato in termini di tutela delle relazioni affettive indispensabili a garantire un sereno sviluppo della sua personalità, costituisce anche nella legislazione in materia di immigrazione un criterio di valutazione, che si impone nel nostro ordinamento da un lato, quale limite alla discrezionalità legislativa in materia di regolazione di flussi migratori, e, dall’altro, quale vincolo al potere amministrativo nella valutazione delle istanze di permanenza nel nostro territorio<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>.<br />
Ed invero, quanto al piano prettamente legislativo, dobbiamo ricordare che già con la fondamentale sentenza n. 28 del 1995, la Corte costituzionale<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a> ha sancito il diritto dei genitori e dei figli ad una vita comune, inquadrandolo nell’ambito dei diritti fondamentali della persona. Di conseguenza, secondo questo orientamento, nel caso degli stranieri, la stessa convivenza familiare poteva essere assoggettata solo a quei limiti imposti dal bilanciamento con altri valori di rango costituzionale. In questa pronuncia la Corte evidenzia, inoltre, che il diritto al ricongiungimento familiare concerne il rapporto tra i genitori e i figli in funzione della tutela costituzionale della persona umana.<br />
Tutto ciò ha consentito, perciò, alla Corte Costituzionale di estendere, in una dinamica evolutiva delle relazioni familiari, l’ambito applicativo dell’art. 17, comma 2 lett. d) del TUI, che vieta l’espulsione della straniera in stato di gravidanza e nei mesi successivi alla nascita, riconoscendo la medesima tutela anche al marito convivente della donna, per tutto il periodo della gravidanza e nei mesi successivi<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>.<br />
Si conferma, perciò, attraverso queste sentenze che la tutela delle relazioni familiari trae fondamento non più solo nell’art. 30 cost., ma anche nell’art. 2 cost., in virtù del vincolo solidale sancito dalla norma, che impone sia a livello legislativo che a livello attuativo il dovere dello Stato di garantire a ciascun individuo, anche minore età, il diritto a realizzare elevati livelli di benessere, assicurando anche una adeguata protezione delle formazioni sociali in cui il soggetto è stabilmente inserito.<br />
In questo senso sembra orientarsi anche la Corte di Giustizia, che, dopo il trattato di Lisbona, ha potuto esercitare un ruolo molto più incisivo sulla tutela dei diritti fondamentali degli immigrati<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>. In particolare, appare significativo l’indirizzo espresso nella causa C-165/2014<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>, che ha riconosciuto il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno ad un cittadino extracomunitario che aveva subito una condanna penale (circostanza, questa, ritenuta ostativa dalla legge del paese ospitante,  <em>Ley organica</em> spagnola n. 4/2000). In questa ipotesi, la Corte di Giustizia ha espressamente rilevato che «il diritto dell’Unione osta a una limitazione del diritto di soggiorno fondata su motivi di prevenzione generale e decisa nell’intento di dissuadere altri stranieri, in particolare quando tale provvedimento è stato adottato in modo automatico a seguito di una condanna penale, senza tener conto del comportamento personale dell’autore del reato né della minaccia che esso rappresenta per l’ordine pubblico»<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>. La Corte, poi, ha ritenuto decisiva, ai fini della pronuncia in questione, la valutazione delle conseguenze della espulsione automatica del cittadino straniero sui diritti fondamentali, ed in particolare sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito all’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Nello specifico, la sentenza sottolinea, ad ulteriore conferma del diritto del cittadino ricorrente al rilascio del  permesso di soggiorno, che «il  predetto articolo 7 della Carta deve essere letto in combinato disposto con l’obbligo di prendere in considerazione l’interesse superiore del minore, riconosciuto all’articolo 24, paragrafo 2, della Carta<a title="" href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>».</p>
<p>3.2. Sotto altro profilo, come si è detto, la tutela dell’unità familiare, nella prospettiva della protezione della personalità dei singoli componenti, specialmente se minorenni, è destinato a condizionare l’esercizio del potere delle autorità pubbliche in tema di decisioni che riguardano la permanenza degli immigrati nel nostro Paese<a title="" href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>.<br />
Infatti, come affermato dalla Corte EDU, l’art. 8 fa sorgere obblighi positivi inerenti al rispetto effettivo della vita familiare, a cui si applicano principi analoghi a quelli che disciplinano gli obblighi di carattere negativo. In entrambi i casi, occorre, dunque, tener conto del giusto equilibrio tra gli interessi dell’individuo e quelli della società complessivamente considerata<a title="" href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>.<br />
Sul fronte interno, anche la Corte Costituzionale ha ritenuto che la tutela dell’unità familiare possa costituire un argine al potere amministrativo di decidere sulla permanenza dello straniero sul territorio italiano, ma in un senso ancora più ampio di quanto previsto dalle norme del TUI in materia di ricongiungimento familiare. Infatti, nella sentenza con cui ha dichiarato illegittimo l’art. 5, co. 5 <em>bis</em>, TUI,  la Corte ha contestato la scelta di riferire la valutazione discrezionale in ordine alla concessione o meno del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno solo allo straniero che avesse esercitato il diritto al ricongiungimento familiare  o al familiare ricongiunto, come indicava la disposizione censurata, e non anche allo straniero che avesse legami familiari nel territorio dello Stato<a title="" href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>.<br />
L’autorità amministrativa preposta al rilascio o diniego del permesso di soggiorno, deve, dunque, tener conto di una pluralità di elementi, evocati dalla giurisprudenza costituzionale ed  europea, quali «la natura e la gravità del reato commesso dal ricorrente; la durata del soggiorno dell’interessato; il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta del ricorrente durante tale periodo; la nazionalità delle diverse persone interessate; la situazione familiare del ricorrente, e segnatamente, all’occorrenza, la durata del suo matrimonio ed altri fattori che testimonino l’effettività di una vita familiare in seno alla coppia; la circostanza che il coniuge fosse a conoscenza del reato all’epoca della creazione della relazione familiare; il fatto che dal matrimonio siano nati dei figli e la loro età; le difficoltà che il coniuge o i figli rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione; l’interesse e il benessere dei figli; la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il paese ospite<a title="" href="#_ftn30" name="_ftnref30"><sup><sup>[30]</sup></sup></a>».<br />
La rilevanza del valore dell’unità familiare, quale vincolo del potere amministrativo preposto a decidere sulla permanenza dello straniero nel territorio nazionale, è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione, che ha contestato la legittimità dei provvedimenti del questore con cui venivano negate le istanze di ricongiungimento fondate sul riconoscimento giuridico del <em>Kafala<a title="" href="#_ftn31" name="_ftnref31"><strong>[31]</strong></a>, </em>istituto di origine islamica attraverso il quale un minore viene affidato ad una persona adulta, la quale si impegna a provvedere al suo mantenimento e alla sua istruzione<a title="" href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>. Secondo l’orientamento delle Sezioni Unite,  infatti, la <em>Kafala</em>, che a differenzia dall’adozione (non prevista nel diritto islamico) non produce gli effetti della filiazione, ovvero non comporta il cambio delle generalità, né inserisce il minore nella linea di successione del tutore,  crea un legame affettivo tale da giustificare il diritto a riunire il minore alla sua nuova famiglia. Anche in quest’occasione, quindi, trova conferma il principio che tra l’esigenza di protezione dei minori e quella della tutela delle frontiere, è necessario tendenzialmente dare la prevalenza alla protezione del minore straniero e al suo superiore interesse.<br />
Nella medesima prospettiva, si colloca, infine, un’altra importante decisione delle Sezioni Unite che ha annullato una sentenza con cui era stata respinta la richiesta di ricongiungimento di una madre condannata in sede penale, il cui figlio era stato affidato ad altra famiglia<a title="" href="#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>. Ebbene, la Cassazione, nella fattispecie, ha motivato la sua decisione rilevando che la sentenza impugnata non aveva tenuto conto dei successivi rapporti instaurati dal minore con il genitore straniero, benché non più affidatario, e non aveva valutato quale concreto pregiudizio sarebbe derivato al minore dall’espulsione di quest’ultimo.<br />
L’esigenza di valutare la posizione delle straniero alla luce di una ragionevole ponderazione tra interessi di ordine pubblico e i legami familiari che questi ha consolidato nel territorio italiano, con particolare riguardo a quelli stabilmente ed affettivamente intrattenuti con i minori di età, trova un riscontro significativo anche nell’orientamento dei giudici amministrativi.<br />
Può, infatti, ritenersi pacifico quell’indirizzo che riconosce all’unità familiare un valore fondamentale dell’ordinamento, che impone al questore l’obbligo di tenerne adeguatamente conto nella valutazione delle istanze di rilascio del permesso di soggiorno<a title="" href="#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a>. La legittimità di un eventuale diniego, infatti, presuppone, secondo tale orientamento, che anche in presenza di un reato sussiste l’obbligo di tener conto, nel caso concreto, dei legami familiari rilevanti ex art. 29, comma 1, del T.U.I..<br />
Sì che in questi casi, ad avviso dei giudici amministrativi, la p.a. deve sempre bilanciare l’interesse a salvaguardare l’ordine pubblico e la sicurezza con i possibili pregiudizi che un eventuale provvedimento sfavorevole potrebbe arrecare a quei diritti tutelati dall’ordinamento, che si realizzano attraverso il mantenimento di determinati legami familiari, e che solo la presenza di evidenti elementi di pericolo per la sicurezza, per la difesa dell’ordine pubblico e per la prevenzione di reati consentono davvero di trascurare<a title="" href="#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a>.</p>
<p>4. Il quadro di riferimento in cui si collocano le garanzie del minore straniero mette in luce, quindi, come la tutela dei diritti fondamentali connessi all’unità familiare abbia trovato una effettiva realizzazione attraverso l’impegno ermeneutico della giurisprudenza, che, sia livello europeo che a livello costituzionale e di merito, ha utilizzato in un ottica garantista, ed al tempo stesso propulsiva, il principio del superiore e concreto interesse del minore quale necessario argine per fronteggiare quella deriva espulsiva, come si è detto all’inizio, della più recente normativa in tema di condizione giuridica degli immigrati e dei relativi provvedimenti applicativi.<br />
Le indicazioni giurisprudenziali, come abbiamo visto, infatti, sollecitano gli stessi uffici preposti a regolare la posizione giuridica degli stranieri e dei minori a ricercare sempre un effettivo bilanciamento tra interesse all’ordine pubblico e alla sicurezza e interesse all’unità familiare, invocando l’inviolabilità del superiore interesse del minore a rimanere nella propria famiglia, pure là dove questa sia irregolarmente stabilita in altro Paese.<br />
Tuttavia, nonostante il significativo impegno della giurisprudenza, residuano ancora enormi perplessità sul fronte dell’attuazione dei diritti dei minori quando il contesto familiare di riferimento è attratto nell’orbita della disciplina sull’immigrazione. Infatti, sul piano del diritto positivo la condizione giuridica dello straniero comporta ancora notevoli discriminazioni rispetto al cittadino italiano e ciò anche in ragione di una politica interna sempre più protesa a chiudere i confini nazionali, muovendosi sull’impulso emotivo di garantire la sicurezza pubblica, senza considerare, invece, le istanze di bisogno che spingono tanti migranti sul territorio nazionale<a title="" href="#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a>. Al di là delle ragioni umanitarie che impongono a livello internazionale l’obbligo di garantire un’adeguata protezione giuridica<a title="" href="#_ftn37" name="_ftnref37">[37]</a>, infatti, il rispetto della dignità umana dovrebbe indurre il legislatore a rimuovere tutti quegli ostacoli alla realizzazione di quei diritti fondamentali, in quanto connessi ai bisogni essenziali dell’individuo. Invece, la persistente volontà di considerare il fenomeno migratorio in termini di illegalità, da contrastare in modo intransigente, ha determinato la creazione di uno spazio giuridico periferico in cui sono allocati i diritti degli stranieri extracomunitari, che non ricevono la stessa protezione giuridica di quelli intestati ai cittadini italiani, nonostante le numerose sollecitazioni provenienti, come si è visto , sia dalla Corte Costituzionale<a title="" href="#_ftn38" name="_ftnref38">[38]</a> che dalla Corte Europea.<br />
Ciò induce, perciò, a ritenere, ad esempio, che il divieto di espulsione dei minori irregolari, di cui all’art. 19 TUI, non potrà mai assumere la dignità di diritto se ad esso non farà seguito l’adempimento da parte dello Stato ospitante di obblighi positivi volti a garantire al minore straniero le stesse opportunità di sviluppo che sono assicurate al minore di nazionalità italiana. Si tratta, in altri termini, di favorire la realizzazione di quei bisogni essenziali al concreto benessere dell’individuo come l’istruzione, l’assistenza sociale, nonché la salute in tutte le sue diverse accezioni<a title="" href="#_ftn39" name="_ftnref39">[39]</a>.<br />
Diritti, questi, la cui realizzazione non può prescindere, però, come si è detto, dalla condizione giuridica del contesto familiare di riferimento, ed in particolare di chi esercita sui minori la responsabilità genitoriale, perché non è difficile immaginare, ad esempio, che se questi sono sprovvisti del permesso di soggiorno il timore di essere espulsi o di subire sanzioni penali potrebbe costringerli a rinunciare ad iscrivere il minore presso una struttura scolastica pubblica<a title="" href="#_ftn40" name="_ftnref40">[40]</a>, o a sottoporlo a trattamenti sanitari necessari al suo benessere<a title="" href="#_ftn41" name="_ftnref41">[41]</a>.<br />
Ed allora, dinanzi ad un quadro normativo refrattario ad accogliere sul piano positivo le indicazioni espresse dalla giurisprudenza interna ed europea a favore di una effettiva protezione dei minori di età, diventa indispensabile rafforzare gli strumenti di tutela giurisdizionale avverso i decreti di espulsione fondati su provvedimenti sfavorevoli al rilascio o al mantenimento del permesso di soggiorno,  perché è in questo segmento procedimentale che si gioca il futuro benessere dei minori a cui la persona straniera è affettivamente e stabilmente legata.<br />
Tuttavia, osta al perseguimento di una tutela effettiva l’attribuzione a giudici diversi dei rimedi volti a contestare atti tra di loro connessi<a title="" href="#_ftn42" name="_ftnref42">[42]</a>. Infatti, in base all’art. 18 d.lgs.150/2011 spetta al giudice di pace accertare la legittimità del decreto prefettizio di espulsione, anche nelle ipotesi in cui tale decisione sia assunta sulla base di un provvedimento ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, la cui illegittimità, tuttavia, può essere contestata soltanto dinanzi al giudice amministrativo. Tutto ciò, con la conseguenza, che, in assenza di una norma che disponga in questi casi la sospensione del giudizio ordinario in attesa della conclusione di quello amministrativo, lo straniero potrà essere espulso anche se l’atto che ha indotto il prefetto ad emettere il decreto espulsivo sia, poi, dichiarato illegittimo e annullato dal giudice amministrativo.<br />
Inoltre, lo svolgimento del rito sommario, ex art. 18 d.lgs. 150/2011, è contenuto in tempi molti ridotti, laddove impone al giudice di concludere il giudizio entro venti giorni dalla notificazione. La contrazione dei tempi di svolgimento del giudizio rischia, perciò, di risolversi in un ingiusto sacrificio del principio del contraddittorio, a discapito solo del ricorrente. L’art. 18, co. 6, d.lgs. 150/2011, infatti, prevede che l’amministrazione può costituirsi anche nella prima udienza, ma non stabilisce, invece, un ulteriore termine a favore del ricorrente per depositare le memorie di replica. Inoltre, suscita enormi perplessità la previsione di cui al comma 9 dell’art. 18 d.lgs. 150/2011, che preclude il ricorso in appello avverso l’ordinanza di espulsione, poiché è evidente, che, in un giudizio caratterizzato già da una eccessiva contrazione dei tempi di svolgimento del rito,<a title="" href="#_ftn43" name="_ftnref43">[43]</a> tale disposizione si traduce in una ulteriore limitazione del diritto di difesa <a title="" href="#_ftn44" name="_ftnref44">[44]</a>.  La tutela processuale dell’immigrato è, inoltre, ulteriormente indebolita dalla previsione di cui all’art. 13, comma 3, del d.lgs. 286/98 e succ. mod. e integr., secondo cui il decreto di espulsione è immediatamente esecutivo e l’impugnazione o il gravame da parte dello straniero “non sospende” gli effetti del provvedimento contestato<a title="" href="#_ftn45" name="_ftnref45">[45]</a>. Analogamente, il comma 5 <em>bis</em> del medesimo articolo, introdotto con il d.lgs. 150/2011, prevede che il ricorso per Cassazione avverso la convalida del provvedimento di allontanamento dello straniero “non sospende l’esecuzione” dello stesso<a title="" href="#_ftn46" name="_ftnref46">[46]</a>.<br />
In altri termini, in virtù di tali disposizioni il principio di effettività, quale corollario applicativo del diritto di difesa <em>ex</em> art. 24 cost., è ingiustamente compresso dalla impossibilità di impedire che, nelle more dello svolgimento del giudizio, il dispiegarsi degli effetti del provvedimento lesivo possa compromettere definitivamente l’utilità della eventuale sentenza favorevole<a title="" href="#_ftn47" name="_ftnref47">[47]</a>.<br />
Alla luce di tali riflessioni è evidente  che nei casi di annullamento, revoca  o rifiuto del permesso di soggiorno, a cui fa seguito il decreto di espulsione, l’effettività della tutela è gravemente compromessa da quelle regole processuali previste dall’art. 18 d.lgs. 150/2011, che, per le ragione prima evidenziate, non consentono al giudice di  accertare, seppur <em>incidenter tantum</em>, la legittimità del provvedimento del questore sotto il  profilo della ragionevole ponderazione degli interessi in gioco.<br />
La pluralità delle sedi di tutela e le modalità di svolgimento del rito sommario ex art. 18 d.lgs.150/2011, ridimensiona, quindi, la funzione di controllo esercitata dal giudice amministrativo sui provvedimenti sfavorevoli al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, laddove, proprio con riferimento a tali procedimenti, il giudice amministrativo ha, invece, più volte accertato la deliberata violazione, da parte degli uffici competenti, dei termini di conclusione del procedimento per il rilascio e/revoca dei permessi di soggiorno attraverso atteggiamenti intenzionalmente dilatori, quali, ad esempio, il rilascio di un altro titolo di soggiorno a tempo determinato; oppure la sospensione della pratica; oppure l’induzione dello straniero a sottoscrivere un atto di rinuncia predisposto dalla questura, fino a giungere al punto di ritirargli la ricevuta di presentazione della domanda<a title="" href="#_ftn48" name="_ftnref48">[48]</a>.<br />
Comportamenti, quelli denunciati dal giudice amministrativo che incidono anche, e soprattutto, sulla base di quanto detto sino ad ora, sulle relazioni familiari e sulla loro funzione di sviluppo del benessere dei singoli componenti, specialmente se minori di età.</p>
<p>5. Ed, allora, in conclusione, la concreta applicazione dell’art. 8 CEDU, in combinato disposto con l’art. 24, che obbliga le autorità pubbliche a considerare preminente il superiore interesse del minore, impone di  interpretare le disposizioni normative sulle situazioni giuridiche delle persone immigrate, e non solo quelle relative al ricongiungimento familiare, in termini di <em>favor</em> verso il mantenimento dei legami affettivi della persona straniera, quando questo è funzionale a salvaguardare il superiore e concreto interesse del minore. Sul piano processuale, ciò impone il necessario nel superamento dell’attuale frammentazione dei rimedi giurisdizionali garantendo a tutti i cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari, le stesse opportunità di realizzare una tutela piena ed effettiva. In altri termini, dovrebbero essere estese al giudizio avverso i decreti espulsivi le stesse garanzie “minime” previste per i giudizi in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea o dei loro familiari (art. 17 d.lgs. 150/2011) quali, ad esempio, la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato e la possibilità di appellare la decisione sfavorevole emessa in primo grado. Così come dovrebbero applicarsi anche le disposizioni recentemente introdotte dal d.l. 13/2017, che affidano alla competenza di sezioni specializzate dei tribunali ordinari, composte da giudici esperti e dotati di specifica formazione in materia di immigrazione, le controversie in ordine all’allontanamento dei cittadini comunitari. Tale scelta, che certamente rappresenta una garanzia importante in termini di adeguata ponderazione degli interessi coinvolti dalle decisioni impugnate, dovrebbe essere estesa anche ai cittadini dei paesi extracomunitari in ossequio ai principi fondamentali della Costituzione che, come si è visto, impongono di considerare lo straniero come cittadino universale meritevole di una protezione incondizionata, soprattutto in considerazione degli effetti che tale protezione produce nella sfera soggettiva dei minori con cui si è stabilito un legame affettivo stabile<a title="" href="#_ftn49" name="_ftnref49">[49]</a>.<br />
È un passo, questo, necessario per realizzare la concreta attuazione dei diritti fondamentali dei minori che oggi non tollera più ritardi, come ci ha più volte ammonito la Corte Europea dei diritti dell’Uomo le cui sollecitazioni dovrebbero indurre gli ordinamenti interni, nel rispetto dell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, a predisporre tutti i mezzi necessari per tutelare i bambini e gli adolescenti in quanto tali, nonostante la condizione di migranti e a prescindere dalla cittadinanza o dal contesto di provenienza. In questa prospettiva va, certamente, salutata con favore l’iniziativa legislativa sui minori non accompagnati &#8211; disegno di legge 1658-B &#8211; approvato il 29 marzo 2017, che ha introdotto norme significative per la protezione giuridica dei minori immigrati non accompagnati, segnando un piccolo, ma importante, passo in avanti verso un’effettiva tutela della  dignità degli stranieri. La legge in esame, infatti, prevede, all’art. 11, che presso ogni tribunale per i minorenni sia istituito un elenco di tutori volontari, a cui possono essere iscritti cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali dell’infanzia e l’adolescenza «disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle».<br />
In tal modo si intende garantire al minore, privo di assistenza  familiare, l’opportunità di inserirsi un contesto sociale ed affettivo indispensabile per un sereno sviluppo del suo benessere, confermando, anche in questo particolare contesto, l’importanza del profilo funzionale dell’ambito affettivo e sociale in cui il minore è inserito rispetto al suo concreto benessere.<br />
Sotto tale aspetto, inoltre, merita rilievo la previsione di una specifica tutela per il minore che al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessiti di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all’autonomia. In tal caso, infatti, l’art. 13 prevede che il tribunale per i minorenni «può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l’affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età».  Il disegno di legge, dunque, affronta per la prima volta il problema del superiore interesse del minore in chiave sostanziale, tenendo conto del conseguimento effettivo della piena autonomia della persona, che segna il superamento della condizione giuridica del “minore di età”, ancorandola, nel caso specifico degli immigrati, al positivo inserimento sociale del minore.<br />
Infine, non meno rilevanti appaiono quelle disposizioni volte a rendere effettivi i diritti fondamentali, quali l’istruzione e la salute, tra cui si segnala l’art. 14 del disegno legislativo in esame,  che prevede sia il diritto di iscrizione al servizio sanitario da parte delle strutture di prima accoglienza sia l’obbligo per le istituzioni scolastiche di attivare tutte le misure necessarie per favorire l’assolvimento dell’obbligo scolastico, anche attraverso progetti specifici eventualmente coordinati da mediatori culturali.<br />
In definitiva, il disegno di legge approvato il 29 marzo 2017, ad una prima lettura, sembra accendere una luce di speranza sulla condizione giuridica dei minori immigrati, rappresentando un significativo  passo in avanti per assicurare ad essi la stessa protezione giuridica riconosciuta e garantita ai minori di cittadinanza italiana o dell’Unione europea. L’auspicio ulteriore è che si intervenga al più presto anche sul piano processuale, affinché lo status di immigrato non costituisca più una ingiusta discriminazione, che mortifica la dignità umana e offende i valori fondamentali della nostra civiltà.</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1">*Il presente lavoro è in corso di pubblicazione sulla rivista <em>Diritto e processo amministrativo</em>, 1/2018.<br />
[1] V. Baldini, <em>Globalizzazione, terrorismo internazionale e tutela della sicurezza: alla ricerca di un nuovo Leviatano?</em>  in (a cura di ) V. Baldini, <em>Sicurezza e stato di diritto: problematiche costituzionali, </em>Cassino, 2005, 61 ss.</div>
<div id="ftn2"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> C. Giustizia, 11 luglio 2002, causa C‑60/00 (Carpenter) in <em>www.curia.europa.eu.</em></div>
<div id="ftn3"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Sui diritti fondamentali degli immigrati v., per tutti, M. Immordino, <em>Pubbliche amministrazioni e tutela dei diritti fondamentali degli immigrati, </em>in <em>www.federalismi.it.</em><br />
<a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> La tutela dei diritti del minore di età è stata oggetto di diverse convenzioni internazionali sottoscritte sotto l’egida delle Nazioni Unite. In particolare le disposizioni più rilevanti in tema di protezione dei minori sono l’art. 24 del patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato il 19 dicembre 1966 ed entrato in vigore il 23 marzo 1976; la convenzione sui diritti del fanciullo adottata il 20 novembre 1989 ed entrata in vigore il 2 settembre 1990; la convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia, adottata il 18 dicembre 1990 ed entrata in vigore il 1° luglio 2003; nonché la dichiarazione dei diritti del fanciullo, adottata dall&#8217;Assemblea generale dell&#8217;Organizzazione delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959 [risoluzione 1386(XIV)]. Rilevano, inoltre, anche  la raccomandazione n. R (94) 14 del Comitato dei ministri del Consiglio d&#8217;Europa agli Stati membri, del 22 novembre 1994, riguardante le politiche familiari coerenti e integrate, nonché la raccomandazione n. R (99) 23 del Comitato medesimo agli Stati membri, del 15 dicembre 1999, sul ricongiungimento familiare per i rifugiati e le altre persone aventi necessità di protezione internazionale.</div>
<div id="ftn5"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> La convenzione relativa ai diritti del fanciullo riconosce il principio del rispetto della vita familiare. Essa è fondata sul riconoscimento, espresso nel suo sesto ‘considerando’, che il minore deve poter crescere, ai fini di un armonioso sviluppo della propria personalità, nell’ambiente familiare. L’art. 9, n. 1, della detta convenzione prevede, in tal senso, che gli Stati contraenti provvedano affinché il minore non venga separato dai genitori contro la loro volontà; da tale obbligo discende, ai termini del successivo art. 10, n. 1, che qualsiasi richiesta effettuata da un minore o dai genitori al fine di fare ingresso in uno Stato contraente o di lasciare il medesimo ai fini del ricongiungimento familiare dev’essere considerata dagli Stati contraenti, in uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Parimenti, l’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, riconosce il diritto al rispetto della vita privata o familiare. Tale disposizione dev’essere letta in correlazione con l’obbligo di prendere in considerazione il superiore interesse del minore, sancito dall’art. 24, n. 2, della Carta medesima, tenendo conto parimenti della necessità per il minore di intrattenere regolarmente rapporti personali con i due genitori (necessità affermata dal medesimo art. 24, n. 3). In tal senso C. Giustizia, 27 giugno 2007, C-540/03, in <em>www.curia.europa.eu.</em></div>
<div id="ftn6"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Linee guida approvate dal Comitato dei Ministri il 17 ottobre 2010.</div>
<div id="ftn7"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Commissione 15 febbraio 2011.</div>
<div id="ftn8"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Per un ampia e approfondita riflessione critica sull’art. 315 <em>bis</em> e sulla sua applicazione si rinvia a G. Recinto, <em>Le genitorialità. Dai genitori ai figli e ritorno, </em>Napoli, 2016.</div>
<div id="ftn9"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> In questo senso v. G. Recinto, <em>Le genitorialità, cit.</em></div>
<div id="ftn10"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> In particolare,  la legge 94/2009 c. d. “Pacchetto sicurezza” ha introdotto il reato di clandestinità e ha incluso nell’elenco delle circostanze aggravanti comuni l’aver commesso il reato in situazione di soggiorno irregolare (art. 61, n. 11 <em>bis</em>, cod. pen.). Tale ultima disposizione è stata dichiarata incostituzionale dalla C. Cost., sentt. n. 249/2010 e n. 250/2010, in <em>www.giurcost.org.</em> che ha chiarito che<strong> «</strong>la condizione giuridica dello straniero non deve essere considerata – per quanto riguarda la tutela dei diritti – come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi, specie nell’ambito del diritto penale, che più direttamente è connesso alle libertà fondamentali della persona, salvaguardate dalla Costituzione con le garanzie contenute negli artt. 24 e seguenti, che regolano la posizione dei singoli nei confronti del potere punitivo dello Stato».</div>
<div id="ftn11"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Il diritto alla tutela della privata e della vita familiare è sancito anche dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione che recita «ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni».</div>
<div id="ftn12"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a>C. EDU, 18 ottobre 2006 (ric. n. 46410/99), in <em>www.eur-lex.europa.eu.; </em>orientamento confermato anche nel caso Hamidovic c. Italia, 4 dicembre 2012, (ricorso n. 31956/05) in<em>www.eur-lex.europa.eu., </em>in cui la Corte ha rilevato che «le decisioni degli Stati in materia di immigrazione possono, in alcuni casi, costituire un’ingerenza nell’esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare protetto dall’art. 8 della Convenzione, soprattutto quando gli interessati possiedono legami personali e familiari sufficientemente forti che rischiano di essere gravemente lesi nel caso in cui venga applicata una misura di allontanamento».</div>
<div id="ftn13"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> C. EDU, Pajic c. Croazia, 23 febbraio 2016, (ric. n. 68453/13), in <em>www.eur-lex.europa.eu.</em>.</div>
<div id="ftn14"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Cfr. sentenze Uner c. Paesi Bassi e Hamidovic c. Italia <em>cit.</em></div>
<div id="ftn15"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> G. Recinto, <em>Le genitorialità</em>, <em>cit.</em></div>
<div id="ftn16"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> C. EDU, 31 gennaio 2006, (ric. n. 50435/99) in <em>eur-lex.europa.eu..</em></div>
<div id="ftn17"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> C. EDU, 12 ottobre 2006, (ric. n. 13178/03) in <em>eur-lex.europa.eu..</em></div>
<div id="ftn18"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> C. Giustizia, 27 giugno 2006, causa C-540/03, <em>cit.</em></div>
<div id="ftn19"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> L’art. 29 TUI , nella versione novellata dal d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, (art. 2, c. 1, lettera e), attuativo della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, prevedeva una procedura semplificata per favorire il ricongiungimento. La norma è stata, però, successivamente modificata dal d.lgs. 160/2008, che ha introdotto condizioni molto più restrittive, limitando l’accesso a tale regime di <em>favor</em>. In particolare, i punti più critici, che determinano sostanziali differenze con il passato, sono quelli relativi alla ricongiunzione di un familiare e di tre familiari, per i quali è previsto un aumento del reddito da dimostrare di 2.571,33 euro. Inoltre, per quanto riguarda i genitori a carico, si richiede, come era disposto già dal testo della legge n.189/2001(cd. Bossi-Fini), che i genitori non abbiano altri figli nel paese di origine, oppure, nel caso in cui siano ultrasessantacinquenni, che gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute. Tale norma si discosta, però, dalla direttiva europea 2003/86, che, invece, si limita a prevedere la garanzia del diritto alla ricongiunzione familiare in tutti i casi in cui i genitori a carico non dispongano nel loro paese di un adeguato sostegno familiare.<br />
Il fatto di non disporre di un adeguato sostegno familiare, non ha nulla a che vedere con l’assenza di figli viventi nel paese d’origine e neppure, necessariamente, che eventuali figli presenti siano gravemente invalidi e non possano provvedere ad un adeguato sostentamento.</div>
<div id="ftn20"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Sulla discrezionalità legislativa in materia di immigrazione v.  G. Corso, <em>La disciplina dell’immigrazione tra diritti fondamentali e discrezionalità del legislatore nella giurisprudenza costituzionale</em>, in <em>www.cortecostituzionale.it, </em>Atti del seminario svoltosi in Roma il 26 ottobre 2013. Nella prospettiva del minore straniero v. A. Lucifora, <em>Il minore straniero tra ordine pubblico e superiore interesse del fanciullo, </em>in <em>I quaderni europei,</em> n. 47/2012, 4 ss.</div>
<div id="ftn21"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Cfr. C. Cost. n. 28/95 in <em>www.giurcost.org.</em></div>
<div id="ftn22"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Cfr. C. Cost., n. 376/2000, in <em>www.giurcost.org. </em>Con la sentenza n. 224/2005 la Corte Costituzionale ha puntualizzato che la “inviolabilità del diritto all’unità familiare” deve essere circoscritta alla famiglia nucleare (genitori e figli), escludendola per le relazioni con figli maggiorenni e ascendenti, rispetto alle quali si configura un “interesse all’affetto” che il legislatore può bilanciare con altri interessi di rilievo.</div>
<div id="ftn23"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a>  Con il trattato di Lisbona – che ha conferito alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione  lo stesso valore giuridico dei trattati costitutivi –  viene istituito un nuovo titolo V del TFUE relativo alla sicurezza e giustizia che impone agli Stati membri di agire attraverso procedure comunitarie del primo pilastro, rafforzando la competenza della Corte di Giustizia che può essere investita anche delle questioni relative all’interpretazione delle previsioni relative alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione . E così, che i diritti degli immigrati trovano ulteriore tutela nella giurisprudenza della Corte di Giustizia che si mostra, oltretutto, particolarmente sensibile al profilo della protezione dei rapporti familiari laddove questi risultano radicati e integrati nel territorio di uno Stato membro.</div>
<div id="ftn24"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> C. Giustizia, C- 165/2014, in <em>www.curia.europa.eu.</em></div>
<div id="ftn25"><a title="" href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Cfr., in tal senso, anche C. Giustizia C‑441/02, sentenza del 27 aprile 2006, in <em>www.curia.europa.eu</em>.</div>
<div id="ftn26"><a title="" href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> V. anche C. Giustizia, C‑403/09, sentenza del 23 dicembre 2009, (punti 53 e 54) in <em>www.curia.europa.eu</em>.</div>
<div id="ftn27"><a title="" href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> Cfr. caso Hamidovic c. Italia, <em>cit.</em></div>
<div id="ftn28"><a title="" href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> C. EDU, 21 dicembre 2001, Sen c. Paesi Bassi, (n. 31465/96), in <em>www.eur-lex.europa.eu.,</em> in cui è stato ritenuto contrario all’art. 8 CEDU il diniego di ricongiungimento familiare di un minore non integrato nel paese ospitante in cui vivevano i genitori. Analogamente la C. EDU, 11 dicembre 2005, Tuquabo-Tekle c. Paesi Bassi, (ric. 46420/99),<em> www.eur-lex.europa.eu.,</em> ha ritenuto contrario all’art. 8 CEDU il diniego di permesso di soggiorno di una bambina di quindici anni, cresciuta in Eritrea con la nonna e la zia, volto al ricongiungimento con  la madre stabilmente integrata nei Paesi Bassi.</div>
<div id="ftn29"><a title="" href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> C. Cost., n. 202/2013, in <em>www.giurcost.org</em></div>
<div id="ftn30"><a title="" href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> <em>Ibidem.</em></div>
<div id="ftn31"><a title="" href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> La Kafala è un istituto giuridico del diritto islamico attraverso il quale un giudice affida la protezione e la cura di un minore (makfoul) ad un soggetto (kafil); quest’ultimo, nella maggioranza dei casi, rappresenta un parente che curerà la crescita e l&#8217;istruzione del minore (privato temporaneamente o stabilmente del proprio ambiente familiare), pur non creando alcun legame parentale tra gli stessi e senza rescindere il vincolo di sangue del minore con la famiglia d’origine. Esso è regolamentato nella legislazione speciale, in particolare nel <em>dahir portant loi</em> n. 1-02-172 del 13 giugno 2002 (1 rabii 1423), intitolato alla “<em>prise en charge des enfants abandonnès</em>” e deriva da un atto notarile privato, stipulato tra le parti e normalmente omologato davanti al Tribunale. Per ulteriori approfondimenti sull’istituto della Kafala v. M. Nisticò, <em>Kafala islamica e condizione del figlio minore. La rilevanza della kafala nell’ordinamento italiano, </em>in <em>www.gruppodipisa.it.</em></div>
<div id="ftn32"><a title="" href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> C. Cass., S.U., sentt. n.7472/2008,  n. 2108/2013 in <em>www.giurcost.org.</em></div>
<div id="ftn33"><a title="" href="#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> Cfr. C. Cass., S.U., sent. n. 21799/2010 in <em>www.giurcost.org.</em></div>
<div id="ftn34"><a title="" href="#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 1 luglio 2016, n. 248, in <em>www.giustizia-amministrativa.it.</em></div>
<div id="ftn35"><a title="" href="#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> C. Stato, sent. n. 2600/2015, in <em>www.lexitalia.it.</em></div>
<div id="ftn36"><a title="" href="#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> In una prospettiva che considera l’esercizio del potere amministravo funzionale ai diritti delle persone, attuativo del precetto costituzionale «dell’assicurare la rimozione degli ostacoli al pieno dispiegarsi della personalità, al concreto godimento delle libertà e dei diritti» v. L. Perfetti, <em>La legalità del migrante. Status della persona e compiti dell’amministrazione pubblica nella relazione paradigmatica tra migranti respinti , irregolari, trattenuti minori e potere pubblico</em>, in <em>Diritto e processo amministrativo, </em> 2/2016, 393 ss.</div>
<div id="ftn37"><a title="" href="#_ftnref37" name="_ftn37">[37]</a>Con il d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, in attuazione della direttiva 2005/83/CE, sono state introdotte nel TUI disposizioni volte a garantire agli immigrati la cd “protezione umanitaria” che consente di acquisire il permesso di soggiorno in presenza  di gravi motivi di carattere umanitario. In particolare, le ipotesi in cui è possibile conseguire la protezione umanitaria riguardano: a) straniero non espellibile o non respingibile verso uno Stato in cui possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione; b) straniero nei cui confronti siano accertate situazioni di violenza o grave sfruttamento ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, conseguenti al tentativo di sottrarsi a detta situazione; c) straniero che ha terminato l’espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale; d) straniero nei cui confronti siano accertate situazioni di violenza o abuso (violenza domestica)ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio; d) straniero che, nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro; e) straniero che collabora con la giustizia e la cui permanenza sul territorio dello Stato sia utile ai fini dell’attività investigativa; f) straniero soggetto a misure di protezione temporanea adottate per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’Unione Europea; g) straniero titolare di permesso di soggiorno per protezione temporanea, autorizzato da un provvedimento speciale a rinnovare l’autorizzazione per motivi umanitari. La protezione umanitaria si distingue dal diritto di asilo che, invece, viene riconosciuto alla persona straniera a cui sia impedito, nel paese d’origine, l’esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, in virtù di quanto disposto dall’art. 10, c. 3 Cost.   Negli ultimi anni l’Italia ha recepito importanti direttive dell’Unione Europea volte ad armonizzare la materia tra i vari paesi. membri. Tra queste le più rilevanti sono la Direttiva Qualifiche5 2011/95/CE “recante norme sull&#8217;attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta” e la Direttiva Procedure6 2005/85/CE “recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”. Sul diritto di asilo v. D.U. Galetta, <em>Il diritto di asilo, cit.di Italia e nell’Unione Europea oggi: fra impegno a sviluppare una politica comune europea, tendenza all’”esternalizzazione” e politiche nazionali di gestione della c.d. “emergenza immigrazione”,</em> in <em>Riv. it. Dir. pubbl. com., </em>2010, p. 1449 e ss.</div>
<div id="ftn38"><a title="" href="#_ftnref38" name="_ftn38">[38]</a> Cfr. C. Cost., sentt. n. 249/2010 e n. 250/2010, <em>cit.</em> in cui è stato puntualizzato che « (…) il principio costituzionale di eguaglianza in generale non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino e quella dello straniero. Ogni limitazione di diritti fondamentali deve partire dall’assunto che, in presenza di un diritto inviolabile, il suo contenuto di valore non può subire restrizioni o limitazioni da alcuno dei poteri costituiti se non in ragione dell’inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante». V., anche, C. Cost., n. 202/2013, in <em>www.giurcost.org.</em></div>
<div id="ftn39"><a title="" href="#_ftnref39" name="_ftn39">[39]</a> In argomento, v. M. Immordino, <em>Pubbliche amministrazioni cit.; </em>più specificamente, sul diritto alla salute del minore v. G. Recinto, <em>Il diritto alla salute della persona di età minore e il suo superiore interesse,</em> in <em>Rass. Dir. civ., </em>2014, 1223 ss.</div>
<div id="ftn40"><a title="" href="#_ftnref40" name="_ftn40">[40]</a> L’istruzione scolastica di base è obbligatoria sia per i minori italiani che per i minori stranieri, anche se in condizione di irregolarità rispetto al soggiorno, e ciò in conformità anche all&#8217;obbligo previsto dall&#8217;art. 28 della Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176.<br />
Il TU, art. 38, parla infatti di minori presenti nel territorio italiano, senza alcuna specificazione, ai quali si applicano le disposizioni vigenti in materia di obblighi scolastici, quelle sul diritto all’istruzione, all’accesso ai servizi educativi, nonché quelle relative alla partecipazione alla vita della comunità scolastica. Il diritto all’istruzione è, infatti, riconosciuto dall’art. 34 Cost. , secondo cui, “la scuola è aperta a tutti”, anche agli immigrati, indipendentemente dal loro <em>status</em>. In argomento v. R. T. Di Rosa, <em>La tutela dei minori stranieri alla prova delle politiche migratorie, </em>in M. Immordino &#8211; C. Celone (a cura di), <em>Diritto degli immigrati e diritto dell’immigrazione </em> <em>Nuove autonomie, </em>2/2013., 343 ss..</div>
<div id="ftn41"><a title="" href="#_ftnref41" name="_ftn41">[41]</a> Al riguardo osserva M. Immordino, <em>Pubbliche amministrazioni cit.,</em> come le politiche di contrasto all’ immigrazione clandestina dovrebbero essere pianificate in modo da evitare l’identificazione dell’immigrato nei pressi delle scuole, di ospedali, di luoghi di culto, di servizi sociali, in relazione all’accesso alla giustizia. Tutti settori nevralgici della vita dello straniero che implicano l’esercizio di diritti fondamentali.</div>
<div id="ftn42"><a title="" href="#_ftnref42" name="_ftn42">[42]</a> In senso critico e per ulteriori approfondimenti sul rapporto tra le due giurisdizioni si rinvia a G. Tropea, <em>Homo sacer? Considerazioni perplesse sulla tutela processuale del migrante, </em>in <em>Dir. Amm.</em>, 2008, 839 ss.</div>
<div id="ftn43"><a title="" href="#_ftnref43" name="_ftn43">[43]</a> E.T. Liebman, <em>Il</em> <em>giudizio</em> <em>d’appello</em> <em>e</em> <em>la</em> <em>Costituzione</em>, in <em>Riv.</em> <em>dir.</em> <em>proc.</em>, 1980, 401 ss., le cui argomentazioni, com’è noto, sono contestate da E.F. Ricci, “<em>Doppio</em> <em>grado</em> <em>di</em> <em>giurisdizione</em> <em>(principio</em> <em>del)</em> <em>(diritto</em> <em>processuale</em> <em>civile)</em>”, in <em>Enc.</em> <em>giur.</em>, Roma, 1989, XII, 9-10.</div>
<div id="ftn44"><a title="" href="#_ftnref44" name="_ftn44">[44]</a> A. Proto Pisani, <em>Lezioni</em> <em>di</em> <em>diritto</em> <em>processuale</em> <em>civile</em>, Napoli, 1994, 530-531.</div>
<div id="ftn45"><a title="" href="#_ftnref45" name="_ftn45">[45]</a> In senso critico, con riferimento al diritto di asilo v. D.U. Galetta, <em>op. cit.</em></div>
<div id="ftn46"><a title="" href="#_ftnref46" name="_ftn46">[46]</a> Come segnalato da M. Acierno, <em>Cosa cambia nei procedimenti riguardanti gli stranieri dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011</em>, in <em>Diritto, immigrazione e cittadinanza</em>, 4/2011, 55, peraltro, la riforma del 2011, ha rappresentato un’occasione persa per il legislatore che avrebbe potuto positivizzare la necessità del contraddittorio effettivo e il diritto alla difesa tecnica in ordine al procedimento di convalida della proroga del trattenimento nei CIE, come stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Cfr. C. Cass., 24 febbraio 2010 n. 4544, in <em>Diritto, immigrazione e cittadinanza</em> n. 2, 2010, 169 ss.; nonché C. Cass., civ., 8 giugno 2010, n. 13767 in <em>www.altalex.it.</em></div>
<div id="ftn47"><a title="" href="#_ftnref47" name="_ftn47">[47]</a> Ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 289/98, infatti, la sospensione dell’efficacia esecutiva dei provvedimenti da esso disciplinati, è concessa in ipotesi tassativamente previste, (es. in materia di riconoscimento della protezione internazionale). In mancanza di prescrizione specifica, dunque, la domanda cautelare non può essere formulata, a dispetto della vocazione universale della tutela cautelare.</div>
<div id="ftn48"><a title="" href="#_ftnref48" name="_ftn48">[48]</a> T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 6 settembre 2013, n. 8154; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 26 febbraio 2014, n. 2257; sul tema M. Gnes, <em>L’applicazione della class action pubblica in materia di immigrazione</em>, in <em>Giornale Dir. Amm.</em>, 2014, 7, 733.</div>
<div id="ftn49"><a title="" href="#_ftnref49" name="_ftn49">[49]</a> Cfr. C. Cost., n. 249/2010, in <em>www.giurcost.org.</em></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/potere-amministrativo-e-tutela-delle-relazioni-familiari-tra-esigenze-di-ordine-pubblico-e-superiore-interesse-del-minore-straniero/">Potere amministrativo e tutela delle relazioni familiari tra esigenze di ordine pubblico e “superiore interesse” del minore straniero</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I regolamenti edilizi comunali e l’articolo 4, D.P.R. n. 380 del 2001</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/i-regolamenti-edilizi-comunali-e-larticolo-4-d-p-r-n-380-del-2001/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2017 17:41:28 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-regolamenti-edilizi-comunali-e-larticolo-4-d-p-r-n-380-del-2001/">I regolamenti edilizi comunali e l’articolo 4, D.P.R. n. 380 del 2001</a></p>
<p>Sommario: 1. Il regolamento edilizio quale espressione dell’autonomia normativa del Comune; 2. La legge 17 agosto 1942, n. 1150 e il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; 3. La riforma del titolo V parte II della Costituzione: il nuovo articolo 117, comma 6, Cost.; 4. Contenuto e procedimento di formazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-regolamenti-edilizi-comunali-e-larticolo-4-d-p-r-n-380-del-2001/">I regolamenti edilizi comunali e l’articolo 4, D.P.R. n. 380 del 2001</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p>Sommario: 1. Il regolamento edilizio quale espressione dell’autonomia normativa del Comune; 2. La legge 17 agosto 1942, n. 1150 e il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; 3. La riforma del titolo V parte II della Costituzione: il nuovo articolo 117, comma 6, Cost.; 4. Contenuto e procedimento di formazione del regolamento edilizio; 5. Il rapporto del regolamento edilizio con le norme tecniche di attuazione e le norme del codice civile in materia di distanze tra costruzioni; 6. Successivi interventi legislativi sul tema; 7. La Commissione edilizia.</p>
<p>1. Il Comune, ente un tempo ritenuto caratterizzato da autarchia[1], per via dell’adozione dei regolamenti è stato poi anche considerato dotato di autonomia normativa[2].<br />
L’idea che gli enti locali siano dotati di autonomia normativa è presente già nelle riflessioni di Santi Romano. Questi, in principio, non sembrava orientato a riconoscere il carattere dell’autonomia al Comune e riteneva che quest’ultimo potesse adottare norme regolamentari solo perché lo Stato gliene dava la facoltà[3]. In un secondo momento, proseguendo le sue riflessioni, egli giunse alla conclusione che gli enti territoriali fossero dotati di autonomia, prendendo atto del superamento dell’orientamento dottrinale secondo cui il concetto di autonomia poteva riferirsi solo agli ordinamenti originari: in particolare egli osservava che mentre la parola “autonomia” sul piano storico ha un significato coincidente con quello di sovranità, successivamente essa è stata impiegata con riferimento a casi di “autolegislazione non illimitata né sovrana” e traeva da tali riflessioni la conseguenza che l’autonomia incarna un carattere peculiare degli ordinamenti non originari, visto che per quelli originari essa è implicita nel concetto di sovranità[4].<br />
Pertanto i regolamenti comunali sono espressione dell’autonomia normativa degli enti locali; anzi, il regolamento è l’espressione più tipica e costante dell’autonomia[5].<br />
Il regolamento edilizio, espressione della potestà normativa attribuita ai Comuni, rientra nella categoria dei regolamenti per settori di attività[6] che disciplinano i servizi[7].<br />
Dall’articolo 2, comma 4, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, Testo Unico dell’edilizia, si evince che il regolamento edilizio è espressione dell’autonomia statutaria e normativa del Comune e disciplina l’attività edilizia[8]. Più specificamente, tramite il rinvio a tale norma operato dal comma 1 dell’articolo 4 del medesimo D.P.R.[9], il regolamento edilizio viene ricondotto all’autonomia normativa riconosciuta ai Comuni dall’articolo 3 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali[10].<br />
In origine il regolamento edilizio costituiva l’unica fonte comunale di disciplina dell’attività edilizia[11] ed è ancora oggi una delle più importanti manifestazioni dell’autonomia normativa degli enti locali. A tale fonte i Comuni ricorrono non solo per disciplinare l’attività edilizia in senso stretto, che ne costituisce il contenuto obbligatorio, ma anche per imporre il rispetto di altri interessi pubblici affidati alle cure dell’Amministrazione, come l’ambiente, l’efficienza energetica e il decoro architettonico.<br />
Il regolamento edilizio è valido erga omnes con la prescrizione di norme vincolanti nell’ambito del territorio del Comune in cui esso ha efficacia. Una simile conseguenza deriva dall’appartenenza del regolamento alla categoria delle fonti normative dotate di generalità ed astrattezza, espressione dell’autonomia dell’ente locale. Una risalente pronuncia delle Sezioni Unite affermò l’esistenza di un diritto soggettivo del Comune “ad esigere l’osservanza delle norme regolamentari di igiene e di edilizia” legato al “dovere giuridico del cittadino di osservare tali norme”[12]. Tale decisione fu criticata perché in realtà non esisterebbe un vero e proprio diritto del Comune, quale autorità preposta all’edilizia, alla “non violazione” da parte dei singoli dei regolamenti stessi[13].<br />
Altra caratteristica del regolamento edilizio è che esso deve ritenersi conosciuto dal giudice secondo il principio iura novit curia[14].<br />
Infine il regolamento edilizio non può avere efficacia retroattiva, per quanto riguarda le norme più restrittive, mentre accade il contrario nel caso di norme più favorevoli[15].</p>
<p>2. Il regolamento edilizio comunale è stato tra le prime fonti normative della disciplina di uso dei suoli. Da un punto di vista storico si può notare che la disciplina edilizia dei centri urbani era affidata alla potestà regolamentare dei Comuni già negli ordinamenti preunitari e poi fu oggetto di diverse leggi dopo l’unità d’Italia. Tra queste ultime spicca l’allegato A della legge 20 marzo 1865 n. 2248, “legge per l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia”, dove compare l’espressione regolamento “di edilità”, mentre, prima di tale legge, nell’ordinamento del Regno del Piemonte preunitario per indicare la normazione in materia edilizia erano stati utilizzati altri termini, come regolamenti di “polizia urbana e rurale” (concetto che non si limitava alla materia edilizia, ma era pacificamente ritenuta comprensiva della stessa) o regolamento di “ornato”[16].<br />
Il regolamento edilizio comunale, che era già diffuso e costituiva il mezzo ordinario di sviluppo degli abitati, diventò obbligatorio solo con la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e incluse l’igiene del suolo e dell’abitato, già contenuto dei regolamenti di igiene nel quadro del R.D. n. 1265 del 1934, T.U. Leggi Sanitarie.<br />
Il regolamento edilizio fu disciplinato dall’articolo 33 della legge urbanistica[17]. Tale disposizione, condizionata dalla visione precedente del regolamento edilizio come unico strumento di disciplina dell’attività edilizia e di quella urbanistica, era caratterizzata dalla mancanza di distinzione delle norme del regolamento edilizio rispetto a quelle della pianificazione urbanistica generale[18]. Pertanto la disciplina del contenuto del regolamento presente in tale legge era piuttosto ampia e si riteneva che nel regolamento edilizio rientrassero non solo aspetti attinenti all’edilizia ma anche all’urbanistica[19].<br />
Con il tempo vari fattori hanno influito sulla riduzione del contenuto e della portata dei regolamenti edilizi: da una parte una legislazione statale e regionale articolata – quest’ultima anche di dubbia legittimità costituzionale – e dall’altra l’espansione delle norme tecniche di attuazione dei piani regolatori generali.<br />
Il T.U. in materia edilizia ha ritenuto ancora obbligatorio il regolamento edilizio ma, rispetto al passato, ne ha arricchito e al tempo stesso ben delimitato il contenuto. Infatti, se da una parte, oltre alle tradizionali norme di natura igienica e a quelle di carattere estetico, presenta un contenuto tecnico sempre più specifico, sotto vari profili, come ad esempio, quello del contenimento dei consumi energetici o del rispetto dei valori ambientali, dall’altra esclude le disposizioni urbanistiche, che oggi nella prassi tendono ad essere inserite in maniera esclusiva nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale.<br />
Bisogna notare che l’elenco contenuto nell’articolo 4 del T.U. dell’edilizia non esaurisce la lista delle materie che possono essere disciplinate dal regolamento edilizio; tuttavia deve trattarsi pur sempre di materie attinenti all’attività edilizia[20].<br />
Il legislatore, come si evince dall’articolo 2 del T.U. dell’edilizia, ha inteso attribuire al regolamento edilizio una funzione non meramente esecutiva, assegnandogli il ruolo di fonte autonoma, seppur in via integrativa, della disciplina dell’attività edilizia. Tuttavia il contenuto del regolamento edilizio di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 380 del 2001 sembra dare l’impressione che in concreto si sia in presenza di una fonte non autonoma ma meramente esecutiva, che, come si vedrà nel prosieguo, appare, per alcuni, in contrasto con l’articolo 117, comma 6, della Costituzione, e, per altri, esclusa dall’ambito di disciplina della citata disposizione del testo costituzionale.</p>
<p>3. Pertanto, prima di affrontare più ampiamente il tema del contenuto dei regolamenti edilizi, appare opportuno svolgere alcune riflessioni sulla loro collocazione nel sistema delle fonti dell’ordinamento italiano.<br />
Nel 1948, con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, il regolamento edilizio divenne espressione dell’autonomia normativa comunale, il cui fondamento era costituito dagli articoli 5 e 128 del testo costituzionale[21].<br />
Oggi, a seguito della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di revisione del titolo V della parte II della Costituzione, l’articolo 128 è stato abrogato e l’autonomia degli enti territoriali trova il suo fondamento nell’articolo 114 della Costituzione, a cui va senz’altro accostato l’articolo 117.<br />
In particolare, per quel che riguarda il Comune, l’articolo 117, comma 6, prevede una riserva regolamentare relativa alla “disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni”[22]. Il contenuto di tale disposizione era stato anticipato dall’articolo 5 della legge n. 142 del 1990[23] e poi trasfuso nell’articolo 7 del Testo Unico degli Enti Locali[24].<br />
Pertanto gli enti locali possono disciplinare in via autonoma una serie di attività.<br />
Nella dottrina pubblicistica si pone l’annoso problema della collocazione dei regolamenti di autonomia locale nel sistema delle fonti.<br />
Innanzitutto il rapporto tra regolamenti e Statuto dell’ente locale è di subordinazione dei primi al secondo, anche se poi la legge può individuare sfere riservate all’uno e agli altri[25].<br />
Per quanto concerne, invece, il tipo di relazione intercorrente tra regolamenti locali e fonti legislative, in estrema sintesi e semplificando alquanto alla luce della vasta e variegata bibliografia sul tema[26], si contrappongono due orientamenti fondamentali: da una parte coloro i quali rinvengono nell’articolo 117, comma 6, della Costituzione una vera e propria riserva di competenza a favore della fonte regolamentare, cosa che renderebbe i regolamenti una fonte primaria, e dall’altra coloro che continuano a evidenziare l’esistenza del tradizionale criterio gerarchico tra fonte legislativa e regolamentare, da non intendere però come subordinazione totale alla fonte primaria in quanto la potestà regolamentare potrebbe disporre di un margine garantito di autonomia all’interno della cornice normativa.<br />
Invece il rapporto tra regolamenti locali e regionali non sembra di tipo gerarchico, ma è stato definito di “genere a specie”: la potestà regolamentare regionale, presente in tutte le materie non riservate in via esclusiva alla legislazione dello Stato, quando nelle medesime materie le funzioni amministrative sono attribuite agli enti locali, può manifestarsi solo come puntualizzazione di principi generali dettati con legge regionale, mentre la disciplina concreta di tutte le questioni riguardanti l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative spetta alla potestà regolamentare di Comuni e Province[27].<br />
Sembrerebbe, comunque, che si possano evincere in Costituzione alcuni limiti, espliciti e impliciti, al potere regolamentare del Comune. Innanzitutto quale limite esplicito all’esercizio del potere regolamentare del Comune si deve ricordare l’articolo 117, comma 2, lett. p) che assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, senza dimenticare che su molte materie sulle quali può esplicarsi la suddetta potestà regolamentare vi è la competenza legislativa delle Regioni[28]. Vanno poi riscontrati anche alcuni limiti impliciti, costituiti dalla tutela dell’unità giuridica ed economica e dalla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all’articolo 120, comma 2, con la seconda prevista anche dall’articolo 117, comma 2, lett. m) Cost. In particolare l’articolo 120, comma 2, della Costituzione, nell’attribuire allo Stato potere sostitutivi, sembrerebbe limitare il grado di autonomia degli enti locali. Gli stessi principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, contenuti nell’articolo 118, sembrerebbero trovare un limite nel principio di uguaglianza e in quello, al precedente collegato, dell’eguale tutela dei livelli essenziali dei diritti sociali su tutto il territorio nazionale.<br />
La Corte costituzionale si è pronunciata con due decisioni, l’una sul rapporto tra regolamenti locali e leggi, l’altra tra i primi e i regolamenti regionali. Con la prima, l’intervento della legge è stato ritenuto ammissibile per fissare i “requisiti minimi di uniformità” nella disciplina dell’organizzazione dello svolgimento delle funzioni amministrative dell’ente locale a condizione che ricorrano “specifiche esigenze unitarie”[29]; con la seconda, sono stati ritenuti illegittimi regolamenti regionali volti a disciplinare ambiti riservati all’autonomia regolamentare degli enti locali prevista dall’articolo 117, comma 6, della Costituzione[30].<br />
La posizione assunta dal Consiglio di Stato sulle medesime problematiche sembra invece più sfavorevole nei confronti dell’autonomia dei regolamenti locali.<br />
Per quanto riguarda il rapporto tra fonti primarie e regolamenti locali e con particolare riferimento al regolamento edilizio comunale, il Consiglio di Stato ha affermato puramente e semplicemente che il regolamento da ultimo richiamato, quale espressione dell’autonomia normativa riconosciuta ai Comuni, è una fonte normativa secondaria che, in quanto tale, deve essere subordinata a quelle primarie[31].<br />
Sul rapporto tra regolamenti regionali e comunali, il Consiglio di Stato, anche dopo la riforma del titolo V della parte II della Costituzione, sembra aver assunto posizioni contradditorie, ora orientandosi verso la subordinazione gerarchica dei regolamenti di autonomia locale rispetto a quelli regionali, senza tenere conto dell’intenso dibattito dottrinario e della posizione della Corte costituzionale sul tema, ora riconoscendo una sfera di autonomia ai regolamenti locali persino rispetto alle leggi.<br />
In particolare una legge della Regione Lazio in materia edilizia prevedeva la necessaria emanazione di un regolamento regionale attuativo prima dell’adozione del regolamento comunale che disponeva il “Fascicolo di fabbricato”. Il Comune di Roma, una volta scaduto il termine per l’adozione del regolamento regionale, poi emanato fuori termine, decise di disciplinare la materia con proprio regolamento. Il Consiglio di Stato affermò l’illegittimità del regolamento comunale, in quanto nonostante che esso “fosse condizionato alla previa emanazione del Regolamento di esecuzione regionale”, era stato deliberato “in mancanza dei necessari presupposti normativi”[32]. In tal modo sembra che il Consiglio di Stato abbia considerato i regolamenti comunali come una fonte subordinata, non solo rispetto alla legge regionale ma anche ai regolamenti di attuazione di quest’ultima[33].<br />
Nonostante tale rigida presa di posizione, bisogna ricordare anche che una sentenza di poco precedente della medesima sezione del Consiglio di Stato aveva stabilito che “i regolamenti comunali sono espressione dell’autonomia normativa delle amministrazioni comunali, come è stata compiutamente ridefinita con la legge n. 142 del 1990; la conseguenza è che difformi precedenti leggi, statali o regionali, che disponevano in materie riservate alla potestà di autoregolamentazione dei comuni, sono divenute inapplicabili, nel momento in cui dette amministrazioni hanno diversamente disciplinato certe materie o limitati aspetti di certe materie”[34]. Pertanto con tale decisione anche il Consiglio di Stato sembrava aver riconosciuto l’esistenza dell’autonomia normativa dei Comuni.<br />
Bisogna notare che la Costituzione del 1948 originariamente attribuiva alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni la materia “urbanistica” a cui corrispondeva soltanto l’attività relativa all’assetto e incremento edilizio dei centi abitati[35]. Ora invece, ai sensi del nuovo articolo 117, comma 3, nell’elenco delle materie di potestà legislativa concorrente si riscontra il “governo del territorio”, che comprende non solo ciò che era disciplinato sotto l’etichetta di “urbanistica”, peraltro non più presente nel testo costituzionale, ma anche altre materie, come  la difesa del suolo, la pianificazione del traffico dei veicoli e quella relativa alle trasformazioni edilizie[36]. In particolare non sembra vi siano più incertezze sulla circostanza che l’urbanistica e l’edilizia facciano parte della materia “governo del territorio” da quanto la Corte costituzionale si è pronunciata in tal senso[37], con il risultato che spetta alla Regione legiferare in tali materie, nell’ambito dei principi fondamentali fissati con legislazione dello Stato o desumibili dalle leggi statali vigenti[38].<br />
Secondo l’articolo 117, comma 6, della Costituzione, lo Stato può emanare regolamenti solo nelle materie di competenza legislativa esclusiva mentre alle Regioni spetta l’adozione di regolamenti nelle materie di potestà legislativa concorrente, tra le quali si deve annoverare il “governo del territorio”. Tuttavia, come già notato, il medesimo articolo 117, comma 6, ha previsto una forma di potestà regolamentare degli enti locali. Tale potestà è peraltro prevista anche a livello di legislazione primaria dall’articolo 4, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131[39] e dal sopra citato articolo 7 del T.U. degli Enti Locali.<br />
La competenza in questione non è di natura generale, visto che la disposizione costituzionale di cui al citato articolo 117, comma 6, circoscrive esplicitamente l’ambito della competenza dei regolamenti locali alla “disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”. L’articolo 4, comma 4, della legge n. 131 del 2003 si riferisce esplicitamente a tale limite[40].<br />
Tuttavia, per quel che riguarda specificamente i regolamenti edilizi, sembra che lo spazio di autonomia per i Comuni sia in concreto piuttosto ridotto, alla luce sia dell’intervento regionale sia di quello statale; quest’ultimo, infatti, come recita il primo articolo del D.P.R. n. 380 del 2001, avrebbe dovuto recare “i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell’attività edilizia”, mentre sembra che abbia disciplinato anche aspetti specifici in precedenza lasciati ai regolamenti.<br />
A questo proposito si è anche sollevato il problema se il regolamento edilizio debba essere considerato effettivamente espressione dell’autonomia normativa conferita dalla Costituzione agli enti locali, a seguito della riforma del titolo V della parte II della stessa, oppure debba essere escluso da tale disciplina.<br />
Pertanto ci si deve domandare se il regolamento edilizio comunale sia compreso nella categoria dei regolamenti comunali autonomi oppure se esso costituisca un tipo diverso; in quest’ultimo caso il regolamento si configurerebbe come di mera esecuzione e le leggi, soprattutto regionali, potrebbero imporre ad esso determinati contenuti.<br />
Tale tesi è stata proposta con argomenti che si basano proprio sul contenuto del comma 1 dell’articolo 4 del D.P.R. n. 380 del 2001; il regolamento edilizio troverebbe fondamento nell’articolo 114 della Costituzione e non, invece, nell’articolo 117, comma 6, Cost., dato che l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali non interferirebbero con la disciplina delle modalità costruttive e il contenuto del regolamento sarebbe circoscritto all’edilizia con le disposizioni di tipo urbanistico e procedimentale collocate altrove[41].<br />
Una simile tesi però è stata confutata sostenendo in primo luogo che la disciplina delle modalità costruttive attiene allo svolgimento delle funzioni e quindi l’attività edilizia rientra tra quelle funzioni che possono essere svolte dal regolamento; poi che la distinzione tra edilizia e urbanistica è ormai superata ed è rispetto alla materia del “governo del territorio” che si deve vagliare lo svolgimento delle funzioni e la potestà regolamentare autonoma del Comune; infine che l’articolo 4 del D.P.R. n. 380 del 2001, proprio perché ha considerato il regolamento edilizio come un regolamento di esecuzione, non appare in armonia con l’articolo 117, comma 6, della Costituzione[42].<br />
La seconda delle due tesi citate appare più persuasiva. Non pare si possa dedurre dalla sola analisi del contenuto dell’articolo 4 D.P.R. n. 380 del 2001 l’esclusione dei regolamenti edilizi dalla categoria dei regolamenti autonomi di cui all’articolo 117, comma 6, della Costituzione; appare, invece, più convincente ritenere che l’attività edilizia attenga allo svolgimento delle funzioni e quindi possa essere disciplinata dai regolamenti previsti dalla citata norma costituzionale, con l’articolo 4 forse viziato da profili di incostituzionalità.</p>
<p>4. Passando all’esame dell’attuale contenuto del regolamento edilizio si può notare che, sulla scorta del D.P.R. n. 380 del 2001, esso è vario e presenta un nucleo minimo necessario. Il contenuto obbligatorio è incentrato sulla disciplina delle modalità costruttive, nel rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie e di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze.<br />
Più specificamente, per quanto concerne l’attività di costruzione degli immobili, il regolamento si occupa, fra l’altro, dell’estetica dei fabbricati, delle norme igienico-sanitarie, della normativa sulla vivibilità e sulla sicurezza degli immobili, comprese le disposizioni idonee a garantire l’incolumità pubblica e privata e un ambiente di vita salubre. Rientrano nella disciplina del regolamento le norme sull’illuminazione dei locali, sull’aerazione dei servizi igienico-sanitari, le disposizioni in materia di sicurezza degli impianti di riscaldamento, condizionamento ed elettrici. Esso può occuparsi anche di controllo del rischio sismico.<br />
Un ruolo significativo sembrano aver assunto le modalità costruttive e le opere dirette al risparmio energetico, a tal punto che le opere di ispessimento dei muri esterni che svolgono una funzione di isolamento non vengono conteggiate nel computo delle distanze tra edifici purché contenute entro un certo spessore e produttive di un efficiente contenimento energetico[43].<br />
Il Consiglio di Stato si è pronunciato sull’espressione “modalità costruttive”, stabilendo che essa comporta che il regolamento edilizio possa riguardare tutti gli aspetti legati all’edificazione[44].<br />
Il regolamento edilizio non deve invece occuparsi dei profili formali e procedimentali legati alla fase precedente a quella dell’edificazione vera e propria, quindi, per esempio, agli aspetti giuridico-formali del permesso di costruire.<br />
È opportuna, almeno in via di principio, una distinzione tra regolamento edilizio e programma di fabbricazione, visto che quest’ultimo, adottato dai Comuni non obbligati all’elaborazione di un piano regolatore generale, pur essendo parte integrante del primo, ha una diversa finalità. Infatti, mentre il regolamento disciplina l’esercizio dell’attività edilizia, il programma di fabbricazione regola l’espansione edilizia sul territorio[45].<br />
Si ritiene inoltre che il Comune non abbia la possibilità di stabilire le definizioni degli interventi edilizi, ma possa solo limitarsi a puntualizzare quelle introdotte dal legislatore statale e regionale, visto che tali definizioni sono riservate alla potestà legislativa statale e regionale in materia di “governo del territorio” e sottratte a quella regolamentare dei Comuni[46].<br />
Per quanto concerne il procedimento di formazione del regolamento edilizio, esso inizia con la preparazione del progetto da parte della giunta comunale e segue con l’esame e l’approvazione dello stesso da parte del Consiglio[47]. Il Consiglio comunale è competente ad adottare il regolamento edilizio ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lett. a, del decreto legislativo n. 267 del 2000.<br />
La delibera comunale è pubblicata all’albo pretorio e poi inviata alla Regione per l’approvazione. Successivamente essa deve essere approvata con atto del Presidente della Regione previa delibera della giunta regionale. In sede di approvazione la Regione può inserire modifiche unilaterali ritenute indispensabili per la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato, la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali e archeologici, l’osservanza degli standard urbanistici e le norme sui parcheggi. Un avviso dell’avvenuta approvazione è pubblicato nell’albo pretorio del Comune. L’atto approvato e gli elaborati tecnici annessi sono depositati presso la segreteria comunale, affinché chi abbia interesse possa prenderne visione.<br />
L’efficacia normativa di un regolamento edilizio non decorre dalla data della relativa approvazione regionale (che fa acquistare efficacia obbligatoria ex tunc al regolamento), né dalla data di pubblicazione di tale approvazione nel bollettino ufficiale della Regione, ma dalla data in cui si è compiuto il termine di affissione all’albo del Comune della delibera di adozione da parte del Consiglio comunale[48].<br />
In generale la fonte regolamentare non è in grado di violare interessi individuali e quindi di suscitare un interesse concreto e attuale all’impugnazione. Di solito il regolamento può essere oggetto di impugnazione solo se unitamente al provvedimento di applicazione dello stesso[49]. In particolare le norme contenute nei regolamenti edilizi, proprio per la loro natura di fonte generale e astratta, possono essere applicate ripetutamente, produrre effetti lesivi nel momento in cui viene adottato l’atto applicativo e pertanto possono essere impugnate in occasione dell’impugnazione di quest’ultimo[50].<br />
Bisogna poi notare che, a fronte dell’illegittimità di regolamenti non tempestivamente impugnati, esiste un potere del giudice amministrativo di disapplicazione, che si configura in maniera analoga a quella del giudice ordinario[51]. Per quanto riguarda specificamente i regolamenti edilizi, un importante motivo di disapplicazione è dato dal contrasto con il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 (che dettò i c.d. standard edilizi, comprendenti l’indicazione dei limiti di densità edilizia, di altezza dei fabbricati, di distanza tra fabbricati, nonché le dotazioni minime di spazi pubblici per le nuove costruzioni e per particolari insediamenti), visto che ai Comuni non è consentito stabilire nei propri regolamenti edilizi limiti di distanza tra fabbricati inferiori a quelli previsti dall’articolo 9 di tale D.M.[52].</p>
<p>5. Con il D.P.R. n. 380 del 2001 il legislatore sembra aver manifestato la volontà di superare ogni promiscuità tra regolamento edilizio e strumenti urbanistici generali.<br />
Bisogna notare che una parte significativa del contenuto tradizionale del regolamento edilizio è stato con il tempo trasferito alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore, ridimensionando così l’importanza del primo. A tal proposito bisogna ribadire che il contenuto dei regolamenti del vecchio articolo 33 della legge urbanistica era sostanzialmente più ampio dell’attuale articolo 4 del T.U. in materia edilizia. Infatti l’articolo 33 in questione, nell’indicare i contenuti del regolamento edilizio, comprendeva norme regolamentari relative ai procedimenti per l’edificazione ed alla composizione e al funzionamento della Commissione edilizia e norme relative ai parametri e alle definizioni per lo svolgimento dell’attività costruttiva. Più specificamente, secondo il legislatore del 1942 il regolamento edilizio doveva disciplinare il profilo giuridico-amministrativo dell’attività edilizia mentre le norme tecniche di attuazione dovevano svolgere una funzione tecnica, con la disciplina degli obiettivi e dei contenuti strategici della pianificazione urbanistica. In realtà si trattava di una distinzione problematica, visto che in concreto era quasi impossibile da rispettare con uno sbilanciamento a favore delle norme tecniche di attuazione e a danno del regolamento edilizio[53].<br />
Vale poi ricordare che la legge 6 agosto 1967, n. 765 aveva operato una serie di modifiche alla legge urbanistica inserendo anche alcune nuove disposizioni; in particolare l’articolo 17 di tale legge aveva aggiunto l’art. 41-quinquies alla legge urbanistica, che aveva stabilito che per la formazione e la revisione degli strumenti urbanistici si dovevano osservare norme di tipo regolamentare contenute in apposito decreto ministeriale. A questo proposito viene in rilievo il citato D.M. n. 1444 del 1968. Ora, mentre le norme del regolamento edilizio sono di regola uguali per ogni parte del territorio comunale, le norme regolamentari, obbligatoriamente parte dei piani regolatori generali a partire dalla citata legge del 1967, sono per lo più diverse a seconda delle zone. Talvolta, perciò, tra le norme regolamentari e quelle tecniche di attuazione dello strumento urbanistico si verificava un contrasto risolto o con la prevalenza delle norme più specifiche o di quelle di più recenti.<br />
Vista l’analoga natura regolamentare delle due fonti in questione, si sono posti problemi di successione delle fonti nel tempo[54].<br />
Bisogna poi ricordare che le norme del regolamento edilizio non godono dell’effetto di salvaguardia, a differenza di quelle del piano regolatore.<br />
Nell’articolo 4 D.P.R. 380/2001 sembra possa riscontarsi l’intenzione di fare chiarezza tra le due fonti dato che, come si è visto, esso stabilisce che il regolamento contiene la disciplina degli aspetti tecnico-edilizio in senso stretto a cui si aggiunge, quale contenuto eventuale, la definizione dei compiti della Commissione edilizia; sicché dei parametri costruttivi si occupa il piano regolatore generale. In altri termini, il PRG prescrive parametri e definizioni edilizie, riguardanti distanze e altezze, indici fondiari, volumi tecnici ecc. mentre il regolamento edilizio fornisce prescrizioni di natura tecnica a scopo igienico-sanitario, pubblica incolumità, decoro dei fabbricati ecc.<br />
Pertanto oggi sembra che il regolamento edilizio abbia assunto un profilo più definito, mentre la pianificazione urbanistica si occupa della fissazione degli indici dello sfruttamento edilizio ammesso nelle zone del territorio comunale.<br />
Per effetto degli artt. 871, 872 e 873 c.c. le norme contenute nei regolamenti edilizi locali devono ritenersi integrative di quelle dettate dal codice civile in materia di distanze tra costruzioni[55]. Infatti alcune delle previsioni del regolamento edilizio sono attinenti ad argomenti disciplinati anche dal codice civile e pertanto ne integrano il contenuto. Ciò accade, in particolare, per quanto riguarda le norme sulle distanze fra edifici vicini: il privato che vuol vedere sanzionata la violazione di queste disposizioni, oltre che ottenere dal giudice amministrativo l’annullamento dell’eventuale permesso di costruire illegittimo, può rivolgersi a quello ordinario per la riduzione in pristino o il risarcimento del danno subito[56]. Vi sono poi altre norme che invece non integrano il codice civile, come quelle relative all’ampiezza dei cortili, all’estetica delle costruzioni etc.; pertanto, a chi si ritiene leso dalla violazione di queste ultime, spetta solo l’eventuale risarcimento del danno mentre non può chiedere la riduzione in pristino[57].<br />
Si pone perciò il problema di come distinguere le norme dei regolamenti edilizi integrative del codice civile da quelle che non lo sono. Comunemente si ritiene che il criterio per discernere i due tipi di norme sia data dalla finalità che esse perseguono: ciò significa che devono essere considerate integrative del codice civile solo le norme che perseguono interessi privatistici e non, invece, quelle volte al perseguimento del vantaggio comune[58].</p>
<p>6.  L’articolo 1, comma 350, della legge n. 296 del 1996[59], poi modificato dall’articolo 1, comma 289, della legge n. 244 del 2007[60], aggiunse il comma 1-bis all’articolo 4 D.P.R. n. 380 del 2001 con l’inserimento di disposizioni volte a perseguire l’obiettivo del risparmio energetico nelle nuove costruzioni. La disposizione in questione prevedeva che a decorre dal 1° gennaio 2011[61] per gli edifici di nuova costruzione nei regolamenti edilizi doveva essere prevista, ai fini del rilascio del permesso di costruire, l’installazione di apparecchi destinati a produrre energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 KW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento, e a un minimo di 5 KW per i fabbricati industriali di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati.<br />
La disposizione era di contenuto decisamente innovativo e una volta entrata in vigore la produzione di una quota significativa del fabbisogno energetico di ogni unità abitativa (considerando che la quota base di consumo per unità abitativa è di 3 KW, si sarebbe trattato di un frazione di consumo pari ad un terzo) sarebbe diventata un elemento necessario in vista del rilascio del permesso di costruire. Invece, dopo tanti rinvii, il comma 1-bis è stato poi abrogato dall’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011[62], anche se il medesimo articolo, rispettivamente ai commi 1 e 3, ha poi previsto che “i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all’allegato 3” e che “l’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio”.<br />
Successivamente i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies furono introdotti dall’articolo 17-quinquies, comma 1, della legge n. 134 del 2012[63].<br />
Il comma 1-ter ha inteso creare le condizioni per una futura diffusa utilizzazione di auto elettriche, più rispettose dell’ambiente di quelle alimentate da carburanti derivanti dal petrolio. Tale disposizione nella sua versione originaria stabiliva, in sintesi, che entro il 1º giugno 2014 i Comuni dovevano adeguare il proprio regolamento edilizio prevedendo che, con decorrenza dalla medesima data, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio fosse obbligatoriamente prevista, per alcune categorie di edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli.<br />
Il comma 1-quater ha stabilito che, decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, le Regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell’articolo 39, che disciplina l’annullamento del permesso di costruire da parte della Regione.<br />
Inoltre il comma 1-quinquies ha previsto che le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche.<br />
Eppure le modifiche normative non sono affatto finite qui.<br />
L’articolo 17-bis del decreto legge n. 133 del 2014, convertito in legge n. 164 del 2014[64], ha poi introdotto il comma 1-sexies. Tale comma prevede che il Governo, le Regioni e le autonomie locali, “in attuazione del principio di leale collaborazione” concludono in sede di Conferenza unificata accordi o intese per l’adozione di uno “schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti”; tale disposizione, poi, conferisce a siffatti accordi la natura di “livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali” da garantire su tutto il territorio nazionale e prevede infine che i Comuni adottino “il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico” entro i termini fissati da tali accordi e “comunque entro i termini previsti dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”.<br />
Lo scopo della norma, che introduce il c.d. “regolamento edilizio unico”, è quello di contrastare il fiorire di molteplici previsioni comunali in merito[65], anche se il rischio di proliferazione pare non sia stato del tutto scongiurato[66]. In merito si è fatto notare che, per un verso, con tale comma sembra sia stato compiuto un passo significativo in direzione dell’uniformità dei regolamenti edilizi comunali, ma, per altro verso, la nuova disciplina potrebbe sembrare invasiva della potestà regolamentare comunale prevista dal modificato articolo 117, comma 6, della Costituzione e dell’autonomia comunale di cui alla nuova formulazione dell’articolo 114 della Costituzione[67].<br />
La più recente modifica riguarda poi l’articolo 1-ter, che è stato sostituito dall’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 257 del 2016[68]. In particolare, a seguito di tale modifica, l’articolo 1-ter ha previsto, in sintesi, che entro la fine del 2017 i comuni devono adeguare il proprio regolamento edilizio, prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, la predisposizione all’allaccio per l’installazione di infrastrutture elettriche destinate alla ricarica dei veicoli quale obbligo per il conseguimento del titolo abilitativo edilizio per alcuni edifici di nuova costruzione di tipo residenziale e ad uso diverso da quello residenziale nonché per i relativi rispettivi interventi di ristrutturazione edilizia indicati in allegato al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 giugno 2015.</p>
<p>7. Il secondo e ultimo comma dell’articolo 4 D.P.R. n. 380 del 2001 si occupa poi della Commissione edilizia[69].<br />
La Commissione edilizia è un organo collegiale di tipo tecnico-professionale, formato da un numero variabile di membri, differente a seconda delle dimensioni del Comune, scelti tra determinate figure professionali, quali architetti, ingegneri, geometri, avvocati ecc., per far sì che le varie competenze tecniche siano adeguatamente rappresentate. Per ciascun Comune la composizione della Commissione e le procedure per la scelta dei suoi membri sono determinate dal regolamento edilizio. La Commissione è presieduta dall’organo competente ad emanare il provvedimento, cioè dal Dirigente o dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, mentre non possono farne parte, in virtù del principio di separazione tra organi tecnici e quelli politici, Sindaco, Assessori, Consiglieri comunali o circoscrizionali, anche se in giurisprudenza vi sono opinioni parzialmente differenti sull’argomento. Si tratta di un collegio imperfetto, nel senso che, ai fini del suo regolare funzionamento, deve essere presente la maggioranza assoluta dei suoi membri e non il plenum, salvo diversa disposizione da parte del singolo regolamento edilizio[70]. Poiché la Commissione svolge funzioni consultive con valenza amministrativa, i suoi membri sono soggetti alla responsabilità amministrativa, contabile e penale al pari dei dipendenti e degli amministratori del Comune[71].<br />
Se chiamata a esprimersi su fattispecie che richiedono competenze diverse rispetto a quelle ordinarie, la Commissione edilizia si configura come Commissione edilizia integrata, con l’inclusione di persone portatrici di competenze ulteriori ritenute necessarie per affrontare tali fattispecie particolari, scelte con lo stesso procedimento previsto dal regolamento edilizio per la selezione degli altri componenti.<br />
La Commissione edilizia in passato aveva un grande rilievo, mentre oggi il comma 2 dell’articolo 4 del D.P.R. n. 380 del 2001 si limita a prevedere la possibilità per i Comuni di istituirla e le attribuisce solo compiti consultivi[72]. Pertanto oggi l’istituzione della Commissione edilizia è meramente facoltativa, sovvertendo il principio rinvenibile, prima dell’abrogazione da parte del T.U. in materia di edilizia, nell’articolo 4, comma 3, ultimo capoverso, del decreto legge n. 398 del 1993[73], come sostituito dall’articolo 2, comma 60, della legge n. 662 del 1996[74] secondo cui “il regolamento edilizio comunale determina i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve essere richiesto”; ciò significava che in passato vi era un principio di generale obbligatorietà dell’intervento della Commissione edilizia.<br />
La scelta di consentire al Comune di decidere se istituire o no la Commissione edilizia e per quali tipi di opere chiedere il parere è in linea anche con quanto disposto dall’articolo 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, contenente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, che aveva imposto a ciascun ente pubblico di individuare gli organismi collegiali indispensabili al loro funzionamento, prevedendo la soppressione degli altri[75]. In verità, in forza di tale disposizione, già prima dell’entrata in vigore dell’articolo 4 T.U. dell’edilizia, alcuni Comuni avevano soppresso la Commissione edilizia non ritenendola organismo indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali dell’ente. Tale orientamento era stato suffragato da una decisione del Tar Calabria[76], ma sollevava riserve in dottrina[77].<br />
Il Consiglio di Stato ha fatto notare che le norme regionali devono sottostare al principio dell’istituzione facoltativa della Commissione edilizia da parte dei Comuni, trattandosi di un principio fondamentale in materia di governo del territorio introdotto con legge dello Stato[78].<br />
La Commissione edilizia, quando prevista, svolge una funzione consultiva limitata ai soli interventi che il regolamento edilizio indica debbano essere sottoposti al suo preventivo parere; per esempio, la Commissione in genere coadiuva l’organo competente al rilascio di permessi di costruire, oppure può rilasciare un parere sul progetto di piano regolatore o di altri strumenti. Tuttavia, giova ribadirlo, il suo ruolo è meramente eventuale[79].<br />
C’è da aggiungere che l’istituzione dello Sportello unico e la creazione del responsabile del procedimento da parte della legge 7 agosto 1990, n. 241 hanno privato la Commissione del compito di verifica normativa e amministrativa dei progetti edilizi, lasciandole solo quello di verifica della finalità dei progetti e della compatibilità degli interventi[80]. In passato il ruolo della Commissione edilizia era notevolmente più importante, visto che essa deteneva un vero e proprio controllo sull’attività edilizia. Per la nuova disciplina, invece, il parere della Commissione edilizia non può più rivestire il ruolo di atto rivolto direttamente all’organo decidente, ma è solo uno degli elementi istruttori di cui si serve il responsabile del procedimento quando formula la sua proposta motivata di provvedimento al dirigente o al responsabile dell’ufficio competente ad assumere il provvedimento finale[81].<br />
Il parere della Commissione è necessariamente preventivo e si colloca nell’ambito della fase istruttoria del procedimento, ovviamente nel caso in cui essa sia stata costituita e il progetto presentato sia tra quelli che, in base al regolamento edilizio, richiedono la sottoposizione all’esame della Commissione. Quando prevista dal regolamento edilizio, la Commissione esprime pareri obbligatori ma non vincolanti. Il parere deve essere altresì dotato di una motivazione, sia pure sintetica, che non può essere limitata a una mera clausola di stile.<br />
In questi casi la mancanza del parere si traduce in illegittimità del provvedimento comunale per violazione di legge. Pertanto l’organo competente all’emanazione del permesso di costruire deve necessariamente richiedere il parere della Commissione edilizia ma può, motivandolo, disattenderlo, accogliendo o rigettando la domanda in difformità del parere stesso.<br />
Il parere che la Commissione è chiamata a esprimere può essere di tre tipi: positivo, quindi favorevole all’accoglimento della domanda, negativo, quindi contrario, o condizionato, quando la Commissione si esprime con un parere favorevole però accompagnato da espressioni come “a condizione che” o equivalenti. Tuttavia un parere condizionato che richiede modifiche che incidono in maniera significativa sulle caratteristiche del progetto deve considerarsi come negativo.<br />
La legge nulla dice in merito al contenuto del parere della Commissione edilizia, la cui determinazione è demandata a ciascun regolamento edilizio comunale. Per questo motivo, in coerenza con la natura consultiva della Commissione edilizia, ciascun Comune ha una certa libertà nel caratterizzare le attribuzioni della stessa.<br />
In merito alla nomina dei componenti della Commissione edilizia e di quella integrata sembra che l’estromissione della componente politica abbia reso legittima la modifica dei regolamenti edilizi volta a riservare alla Giunta il potere di nomina in quanto non vi è più la necessità di tutelare le minoranze politiche[82]. Tuttavia, se appare maggioritaria la giurisprudenza che ritiene illegittima la Commissione edilizia composta da organi politici[83], nondimeno si riscontrano ancora pronunce che ritengono non illegittimo un parere reso da una Commissione edilizia con la presenza di una componente politica minoritaria[84]. La dottrina, da parte sua, propende per l’esclusione[85].<br />
Un problema risalente in merito al parere, sia positivo che negativo, della Commissione edilizia è costituito dalla sua autonoma impugnabilità quando se ne preveda la comunicazione preventiva e distinta dal relativo provvedimento.<br />
Per molto tempo il Consiglio di Stato ha ritenuto che la comunicazione del Sindaco all’interessato del parere favorevole espresso dalla Commissione edilizia sulla domanda di concessione fosse equivalente al rilascio dell’atto permissivo mentre la Cassazione era di avviso contrario, ritenendo che il parere della Commissione edilizia fosse solo un atto del procedimento la cui comunicazione non era equivalente all’adozione dell’atto finale[86]. Oggi l’orientamento prevalente anche nella giurisprudenza amministrativa ritiene che la comunicazione all’interessato del parere favorevole della Commissione edilizia abbia valore di mero atto informativo e non sia certo equivalente al rilascio della concessione edilizia[87].<br />
Invece la comunicazione del parere negativo è atto conclusivo del procedimento, costituendo rigetto della relativa domanda e, quindi, è immediatamente impugnabile[88]. L’indirizzo in questione appare consolidato[89].</p>
<p>Abstract: Il regolamento edilizio è una delle più importanti manifestazioni dell’autonomia normativa degli enti locali. A tale fonte i Comuni ricorrono non solo per disciplinare l’attività edilizia in senso stretto, che ne costituisce il contenuto obbligatorio, ma anche per imporre il rispetto di altri interessi pubblici affidati alle cure dell’Amministrazione, come l’ambiente, l’efficienza energetica e il decoro architettonico. In particolare il regolamento si occupa, fra l’altro, dell’estetica dei fabbricati, delle norme igienico-sanitarie, della normativa sulla vivibilità e sulla sicurezza degli immobili, comprese le disposizioni idonee a garantire l’incolumità pubblica e privata e un ambiente di vita salubre. Nel corso del tempo la disciplina legislativa in proposito è cambiata ripetutamente.</p>
<p>Abstract: The building code is one of the most important expressions of the regulatory autonomy of local authorities. To the building code the Municipalities resort not only to regulate construction activity in the strict sense, that is the mandatory content, but also to impose respect for other public interests entrusted to the Administration, such as the environment, the energy efficiency and the architectural decor. In particular, the building code deals, inter alia, with the aesthetics of buildings, the hygiene and sanitary regulations, the living standards and the property safety, including regulations to guarantee public and private safety and a healthy life environment. Over time, the legislation related to the topic has changed repeatedly.<br />
[1] V. S. Cassese, Autarchia, in Enc. dir., IV, 1959, 324 ss.; secondo G. Zanobini, L’amministrazione locale, Padova, 1932, 123, essa è “la capacità, che è riconosciuta alle persone giuridiche i cui fini coincidono con alcuni fini dello Stato, di svolgere un’attività amministrativa, che ha la stessa natura e gli stessi effetti dell’amministrazione pubblica dello Stato”.<br />
[2] V. G. Zanobini, L’amministrazione locale, cit., 121-122; sul concetto di autonomia v. anche M. S. Giannini, Autonomia, in Riv. trim. dir. pubbl., 1951, 851 ss.; Idem, Autonomia pubblica (teoria generale e diritto pubblico), in Enc. dir., IV, 1959, 356 ss.<br />
[3] V. S. Romano, Il Comune (1908), in Idem, Gli scritti nel Trattato Orlando, Milano, 2003, 474-475.<br />
[4] V. S. Romano, Autonomia (1945), in Idem, Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, 1983, ristampa inalterata, 14 ss.<br />
[5] In tal senso v. F. Fenucci, I regolamenti di autonomia locale, III ed., Milano, 2005, 68; V. Angiolini, Regolamenti degli enti locali, in Enc. giur., XXX, 1991, 1 ss.<br />
[6] Cfr. P. Virga, L’amministrazione locale, II ed., Milano, 2003, 20.<br />
[7] Cfr. N. Centofanti, M. Favagrossa e P. Centofanti, Diritto urbanistico, Padova, 2012, 257.<br />
[8] Si tratta del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, pubblicato in G.U. 20 ottobre 2001 n. 245,. L’articolo 2, comma 4, di tale D.P.R. prevede che “I comuni, nell’ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, disciplinano l’attività edilizia”.<br />
[9] L’articolo 4 del già citato D.P.R. n. 380 del 2001, rubricato “Contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali” e più volte modificato, dispone:<br />
“1. Il regolamento che i Comuni adottano ai sensi dell’articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.<br />
1-bis. (comma abrogato dall’art. 11, comma 5, d.lgs. n. 28 del 2011)<br />
1-ter. Entro il 31 dicembre 2017, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all’allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all’allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, la predisposizione all’allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali. (comma introdotto dall’art. 17-quinquies, comma 1, legge n. 134 del 2012, poi così sostituito dall’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 257 del 2016)<br />
1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell’articolo 39. (comma introdotto dall’art. 17-quinquies, comma 1, legge n. 134 del 2012)<br />
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche. (comma introdotto dall’art. 17-quinquies, comma 1, legge n. 134 del 2012)<br />
1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. (comma introdotto dall’art. 17-bis della legge n. 164 del 2014)<br />
2. Nel caso in cui il Comune intenda istituire la Commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.”<br />
[10] Si tratta del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, pubblicato in G.U. 28 settembre 2000 n. 227. L’articolo 3 di tale T.U., rubricato “Autonomia dei comuni e delle province” dispone: “1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome. 2. Il comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo. 4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché  autonomia  impositiva  e finanziaria nell’ambito dei propri  statuti  e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. 5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.”.<br />
[11] V. sul punto G. D’Angelo, Legislazione urbanistica, Napoli, 2000, 241.<br />
[12] V. Cass. civ., Sez. Unite, 13 marzo 1957, n. 842.<br />
[13] V. in merito A. M. Sandulli, Circa un preteso diritto del comune all’osservanza dei propri regolamenti edilizi, in Riv. giur. ed., 1958, II, 21 ss., ora in Idem, Scritti giuridici, VI, Diritto urbanistico, Napoli, 1990, 19 ss.<br />
[14] V. Cass. civ., II, 6 maggio 2014, n. 9680: “è in ogni caso superato il precedente giurisprudenziale … – Cass. n. 13336/2006 – che limitava il potere del giudice di ricerca e di acquisizione degli strumenti urbanistici in quanto considerati norme di carattere secondario – atteso che si è da tempo consolidata la contraria regula juris a mente della quale le norme dei regolamenti comunali edilizi e i piani regolatori sono, per effetto del richiamo contenuto negli artt. 872 e 873 cod. civ., integrative delle norme del codice civile in materia di distanze tra costruzioni, sicché il giudice deve applicare le richiamate norme locali indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza attraverso la sua scienza personale, la collaborazione delle parti o la richiesta di informazioni ai Comuni (così Cass. Sez. 2 n. 17692/2009, cui adde: Cass. Sez. 2 n. 14446/2010; Cass. Sez. 2 n. 2563/2009)”. V. anche Cass. civ., Sez. Unite, 16 giugno 2005, n. 12872: “Con particolare riferimento ai regolamenti locali, nelle pronunce più risalenti si affermava che, non godendo essi di adeguate garanzie di pubblicizzazione, per essere la loro pubblicazione a diffusione meramente locale, al dovere del giudice di applicarli, avendo essi contenuto di norme giuridiche, non corrispondeva un dovere di conoscenza in senso assoluto tale da richiedere la ricerca di ufficio, sussistendo invece un onere di allegazione delle parti, così da consentire al giudice la loro applicazione (v. sul punto, tra le tante, Cass. 1972 n. 1030; 1972 n. 1962; 1973 n. 299; 1974 n. 3968; 1975 n. 1279; 1975 n. 2784; 1975 n. 3511; 1976 n. 1742; 1979 n. 6333). Tale principio fu in seguito sottoposto a revisione da parte di una giurisprudenza sempre più incline a ritenere, pur con qualche contrasto (v. Cass. 2000 n. 1865; 2004 n. 22648), ma con il favore della dottrina, che in relazione ai regolamenti locali il problema della scienza ufficiale del giudice si ponesse negli stessi termini di quello della conoscenza delle norme di legge vigenti, così che il giudice, compreso quello di legittimità, dovesse acquisirne diretta e completa conoscenza, indipendentemente da una attività assertiva e probatoria delle parti (v. in tal senso Cass. 1975 n. 2135; 1987 n. 777; 1992 n. 11095; 2002 n. 4372; 2002 n. 12561; 2003 n. 6012; 2003 n. 6837)”. V. poi, nel senso che il principio iura novit curia riguarda anche le norme edilizie, la giurisprudenza tra la fine degli anni sessanta e l’inizio degli anni settanta citata in R. Garofoli e V. Gioia, Codice dell’edilizia, sub art. 4, Milano, 2006, 91.<br />
[15] V. Cass. civ., II, 26 luglio 2013, n. 18119: “È noto il principio generale secondo il quale se dopo la concessione edilizia sopravvengono nuove norme sulle distanze tra edifici, il costruttore deve conformarsi allo “jus superveniens” (art. 11 disp. prel. cod. civ.), salvo che la costruzione sia già iniziata, perché in tal caso, se la nuova disciplina è più restrittiva della precedente, non può esplicare efficacia retroattiva su situazioni già consolidatesi (Cass. 7185/97; 17160/08; 20038/10)”; Cass. civ., II, 16 luglio 2004, n. 13267: “Il giudice del rinvio dovrà dunque accertare l’epoca in cui la costruzione è stata realizzata, ed applicare le norme sulle distanze a tale epoca vigenti, tenendo conto del principio in virtù del quale, nell’ipotesi di successione di norme nel tempo, le disposizioni sopravvenute sono di immediata applicazione, fermo restando che, in caso di maggiore restrittività della nuova normativa, la nuova disciplina non può spiegare efficacia retroattiva né vulnerare situazioni pregresse e già consolidate nel già avvenuto esercizio del diritto di costruire, con la concreta attuazione dell’opera (cfr. la sentenza di questa Corte n. 11633/2003); nonché del principio secondo il quale, qualora sopravvenga, nel momento il cui il giudice è chiamato a pronunziarsi, una disciplina meno restrittiva, la costruzione, realizzata in violazione della normativa in vigore al momento della sua ultimazione, non può ritenersi illegittima (cfr. la sentenza di questa Corte n. 8512/2003)”.<br />
[16] Per una panoramica dell’evoluzione della disciplina legislativa in tema di attività edilizia v. N. Assini e P. Mantini, Manuale di diritto urbanistico, III ed., Milano, 2007, 665 ss.; T. Bonetti, Dal regolamento edilizio al regolamento urbanistico ed edilizio, in Riv. giur. urb., 2006, 78 ss.; L. Mazzarolli, Regolamento edilizio, in Nov.ssimo Dig. it., XV, Torino, 1968, 261 ss., ora in Idem, Proprietà immobiliare. Pianificazione territoriale. Attività edilizia. Scritti vari di diritto urbanistico, Padova, 1999, 33 ss.; G. C. Mengoli, Manuale di diritto urbanistico, VII ed., Milano, 2014, 657 ss.; G. Vignocchi, Regolamenti edilizi, in Dig. disc. pubbl., XIII, Torino, 1997, 63.<br />
[17] Per un commento in merito cfr. V. Italia, I regolamenti dell’ente locale, Milano, 2000, 144 ss.; L. Mazzarolli, Regolamento edilizio, it., 33 ss.; I. Di Lorenzo, Diritto urbanistico, II ed., Roma, 1977, 493 ss.<br />
[18] V. a tal proposito G. D’Angelo, Legislazione urbanistica, cit., 400.<br />
[19] In particolare l’articolo 33, L. n. 1150 del 1942, ora espressamente abrogato dall’articolo 136, comma 2, lett. b, del T.U. dell’edilizia e sostituito dal più volte citato articolo 4, stabiliva: “I Comuni debbono con regolamento edilizio provvedere, in armonia, con le disposizioni contenute nella presente legge e nel testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, a dettare norme precipuamente sulle seguenti materie, tenendo, se ne sia il caso, distinte quelle riguardanti il nucleo edilizio esistente da quelle riguardanti la zona di ampliamento e il restante territorio comunale: 1) la formazione, le attribuzioni e il funzionamento della commissione edilizia comunale; 2) la presentazione delle domande di licenza di costruzione o trasformazione di fabbricati e la richiesta obbligatoria dei punti fissi di linea e di livello per le nuove costruzioni; 3) la compilazione dei progetti di opere edilizie e la direzione dei lavori di costruzione in armonia con le leggi in vigore; 4) l’altezza minima e quella massima dei fabbricati secondo le zone; 5) gli eventuali distacchi dai fabbricati vicini e dal filo stradale; 6) l’ampiezza e la formazione dei cortili e degli spazi interni; 7) le sporgenze sulle vie e piazze pubbliche; 8) l’aspetto dei fabbricati e il decoro dei servizi ed impianti che interessano l’estetica dell’edilizia urbana (tabelle stradali, mostre e affissi pubblicitari, impianti igienici di uso pubblico, ecc.); 9) le norme igieniche di particolare interesse edilizio; 10) le particolari prescrizioni costruttive da osservare in determinati quartieri cittadini o lungo determinate vie o piazze; 11) la recinzione o la manutenzione di aree scoperte, di parchi e giardini privati e di zone private interposte tra fabbricati e strade e piazze pubbliche e da queste visibili; 12) l’apposizione e la conservazione dei numeri civici; 13) le cautele da osservare a garanzia della pubblica incolumità per l’esecuzione delle opere edilizie, per l’occupazione del suolo pubblico, per i lavori nel pubblico sottosuolo, per le ribalte che si aprono nei luoghi di pubblico passaggio, ecc.; 14) la vigilanza sull’esecuzione dei lavori per assicurare l’osservanza delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti. Nei Comuni provvisti del piano regolatore il regolamento edilizio deve altresì disciplinare: – la lottizzazione delle aree fabbricabili e le caratteristiche dei vari tipi di costruzione previsti dal piano regolatore; – l’osservanza di determinati caratteri architettonici e la formazione di complessi edilizi di carattere unitario, nei casi in cui ciò sia necessario per dare conveniente attuazione al piano regolatore; – la costruzione e la manutenzione di strade private non previste nel piano regolatore”.<br />
[20] Sul punto v. A. Simonati, Il regolamento edilizio comunale (art. 4, D.P.R. 6.6.2001, n. 380), in S. Battini e altri (a cura di), Codice di edilizia e urbanistica, Torino, 2013, 1120.<br />
[21] Cfr. N. Assini, Diritto urbanistico, Padova, 2007, 135-136.<br />
[22] “I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”.<br />
[23] Si tratta della legge 8 giugno 1990, n. 142, Ordinamento delle autonomie locali, pubblicata in G.U. n. 135 del 12 giugno 1990, S. O. n. 42. Il testo dell’articolo 5 disponeva: “Nel rispetto della legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni”. Sul punto cfr. G. Rolla e T. Groppi, L’ordinamento dei Comuni e delle Province, II ed., Milano, 2000, 140 ss.<br />
[24] “Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni”.<br />
[25] V. sul punto T. Groppi, Autonomia costituzionale e potestà regolamentare degli enti locali, Milano, 1994, 198 ss.<br />
[26] V., tra gli altri, A. Barbera, Un “ribaltone” nel sistema delle fonti?, in Quad. cost., 4, 2002, 803 ss.; S. Civitarese Matteucci, L’autonomia istituzionale e normativa degli Enti locali dopo la revisione del Titolo V, parte II della Costituzione. Il caso dei controlli, in Le Regioni, 2002, 464 ss.; C. Corsi, La democrazia partecipativa tra fonti statali e fonti degli enti territoriali, reperibile nel sito web www.osservatoriosullefonti.it, 1, 2009, 2 ss.; G. Di Cosimo, I regolamenti nel sistema delle fonti: vecchi nodi teorici e nuovo assetto costituzionale, Milano, 2005, 78 ss.; M. Di Folco, La garanzia costituzionale del potere normativo locale. Statuti e regolamenti locali nel sistema delle fonti fra tradizione e innovazione costituzionale, Padova, 2007, 233 ss.; G. Falcon, Considerazioni finali (nel convegno dal titolo Le autonomie locali nella riforma costituzionale e nei nuovi statuti regionali svoltosi a Ferrara il 30 maggio 2002), in Le Regioni, 2002, 1035 ss.; G. Greco, I regolamenti amministrativi, Torino, 2013, 359 ss.; C. Mainardis, Le fonti degli enti locali tra dottrina e giurisprudenza (a quasi un decennio dalla riforma del titolo V), 2010, reperibile nel sito http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0243_mainardis.pdf; M. Mancini, I regolamenti degli enti locali tra riserva di competenza e “preferenza” in un multilevel system of government, in Le Regioni, 2008, 113 ss.; S. Mangiameli, La funzione statutaria e regolamentare delle istituzioni locali, in A. Piraino (a cura di), La funzione normativa di comuni, province e città nel nuovo sistema costituzionale, Palermo, 2002, 151 ss.; S. Parisi, Il “posto” delle fonti locali nel sistema, in Le Regioni, 2008, 166 ss.; L. Pegoraro, T. F. Giupponi, L’autonomia normativa degli enti locali nella riforma del titolo V della Costituzione (l. cost. 3/2001), in U. De Siervo (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2001, Torino, 2002, 293 ss.; A. Piraino, Introduzione, in A. Piraino (a cura di), La funzione normativa di comuni, province e città nel nuovo sistema costituzionale, Palermo, 2002, 14 ss.; R. Tosi, Sui rapporti tra fonti regionali e fonti locali, in Le Regioni, 2002, 963 ss.<br />
[27] V. M. Carlin, Il nuovo regolamento edilizio, Milano, 2003, 15.<br />
[28] Cfr. M. Scudiero, La funzione statutaria e regolamentare delle istituzioni locali, in A. Piraino (a cura di), La funzione normativa di comuni, province e città nel nuovo sistema costituzionale, Palermo, 2002, 135 ss.<br />
[29] V. Corte cost., 2 dicembre 2004, n. 372.<br />
[30] V. Corte cost., 28 giugno 2006, n. 246, con commento di  A. Ruggeri, Cedevolezza, autonomia regolamentare e composizione delle fonti in sistema in Quad. cost., 2007, 147 ss. e (49) G. Di Cosimo, Cercasi argomenti per le norme cedevoli, in Quad. cost., 2007, 151 ss.<br />
[31] V. Cons. Stato, IV, 17 dicembre 2003, n. 8280: “Il regolamento edilizio, esprimendo l’autonomia normativa riconosciuta ai comuni dall’ordinamento, ha natura giuridica di fonte normativa secondaria e come tale è subordinato al criterio ermeneutico della coerenza con le fonti primarie ed è applicabile ex officio dal giudice in base al principio “iura novit curia”. Coerentemente, in caso di conflitto tra fonti del diritto, dovranno valere i normali criteri di risoluzione sanciti dalle norme e dai principi ritraibili dalle disposizioni preliminari al c.c., ossia il principio gerarchico – per cui “lex superior derogat inferiori” – e quello cronologico – secondo cui “lex posterior derogat anteriori”.”.<br />
[32] V. Cons. Stato, V, 28 marzo 2008, n. 1305: peraltro la relativa delibera affermava “che lo stesso &lt;&lt;verrà approvare=&#8221;&#8221; dovr=&#8221;&#8221;&gt;&gt;”, perciò non poteva “attribuirsi alcun rilievo pratico alla dichiarazione contenuta nel preambolo della delibera n. 27/04” dove si affermava che il regolamento comunale sarebbe stato uniformato a quello regionale di esecuzione ed inoltre i motivi in ordine alla necessità e urgenza della sua emanazione erano basati “su generiche affermazioni di rischio per l’intero territorio comunale sulla base di non meglio precisate indagini tecniche e sulla intervenuta ricomprensione del territorio del comune tra quelli suscettibili di rischio sismico”.<br />
[33] V. ancora Cons. Stato, V, 28 marzo 2008, n. 1305: “La L.R. n. 31/2002, del Lazio, ha condizionato l’istituzione del “Fascicolo di fabbricato” (art. 1.1) alla emanazione di un Regolamento di attuazione (art. 3), il quale non è stato emanato nel previsto termine di 90 giorni, ma soltanto successivamente. Ne consegue che va annullato il Regolamento comunale che ha disposto il “Fascicolo di fabbricato”, e deliberato in relazione a ciò prima del Regolamento di esecuzione regionale, e, quindi, in mancanza dei necessari presupposti normativi”.<br />
[34] V. Cons. Stato, V, 27 giugno 2006, n. 4132.<br />
[35] Ad esempio, i piani paesaggistico-territoriali, come da opinione della dottrina dominante, avevano natura urbanistica; v. in merito E. M. Marenghi, Studi sul governo del territorio, Salerno, 1992, 295.<br />
[36] V. A. Crosetti, A. Police e M. R. Spasiano, Diritto urbanistico e dei lavori pubblici, Torino, 2007, 129-130; (72) P. Stella Richter, Diritto urbanistico. Manuale breve, IV ed., Milano, 2016, 1 ss.<br />
[37] V. Corte cost., 1° ottobre 2003, n. 303; Corte cost., 19 dicembre 2003, n. 362; Corte cost., 28 giugno 2004, n. 196; Corte cost. 29 luglio 2005, n. 343.<br />
[38] V. G. Pagliari, La materia “governo del territorio” nella giurisprudenza costituzionale, in G. Bergonzini e P. Marzaro, Uso e trasformazione del territorio. Dal Testo unico dell’edilizia al decreto “Sblocca Italia”, Santarcangelo di Romagna (RN), 2015, 36 ss.<br />
[39] “I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare”.<br />
[40] “La disciplina dell’organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell’ente locale, nell’ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione”.<br />
[41] V., in tal senso, F. Cintioli, Commento all’art. 4, § 1-5, in M. A. Sandulli (a cura di), Testo Unico dell’edilizia, III ed., Milano, 2015, 142-143. Concorda sostanzialmente con questa analisi: D. Vaiano, Commento all’articolo 4 (L) Regolamenti edilizi comunali, in R. Garofoli e G. Ferrari (a cura di), Codice dell’edilizia, III ed., Roma, 2015.<br />
[42] Cfr. V. Italia, Appunti sul regolamento edilizio comunale, in Giust. Amm., 6/2004, reperibile nel sito web http://www.giustamm.it/new_2005/ART_2195.htm.<br />
[43] V. G. C. Mengoli, Introduzione al diritto urbanistico, Milano, 2012, 156.<br />
[44] V. Cons. Stato, IV, 6 maggio 2013, n. 2433: “L’ampiezza del riferimento alle “modalità costruttive” comporta in sostanza che il regolamento edilizio ben possa riguardare tutti gli aspetti – nessuno escluso – destinati a regolare le singole edificazioni. Si tratta di un fascio di profili inerenti al diritto fondamentale alla casa dei cittadini, che è sostanzialmente unitario sotto il profilo teleologico, in quanto tali profili sono diretti ad assicurare, in concreto, la salubrità e la vivibilità delle residenze. L’art. 4 del T.U. Edilizia implica che al Regolamento edilizio dei Comuni debba essere demandata la specificazione delle regole fondamentali dell’edificazione sotto i profili tecnici, estetici (secondo le antiche regole d’ornato), funzionali, igienico-sanitari e … “di vivibilità” in senso ampio degli abitati”.<br />
[45] V. A. G. Diana, La proprietà immobiliare urbana. Regolamenti edilizi comunali, Milano, 2009, 69.<br />
[46] In tal senso v. R. De Nictolis e A. Mandarano, Commento all’art. 4, in F. Caringella e G. De Marzo (a cura di), L’attività edilizia nel Testo Unico. Concessione, denuncia di inizio attività, certificato di agibilità, Milano, 2006, 68.<br />
[47] Sul procedimento di formazione del regolamento edilizio v. C. Belloli, Il regolamento edilizio comunale. Problemi e casi pratici nella giurisprudenza, Milano, 1998, 9 ss.<br />
[48] V. Cass. civ., II, 14 aprile 2000, n. 4823; in proposito v. S. Morelli, La pianificazione urbanistica generale. 2. Il regolamento edilizio, in R. Giovagnoli e S. Morelli (a cura di), Urbanistica e governo del territorio. Normativa e giurisprudenza ragionata, Milano, 2014, 70-71.<br />
[49] Cfr. Cons. Stato, V, 16 aprile 2013, n. 2094 e T.A.R. Veneto, Venezia, II, 28 marzo 2014, n. 409: “le prescrizioni di dettaglio, contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale comunale che, per la loro natura regolamentare, sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l’atto applicativo, possono formare oggetto di censura in occasione della impugnazione di quest’ultimo.”.<br />
[50] Cfr. Cons. Stato, VI, 30 giugno 2011, n. 3888: “In tema di disposizioni dirette a regolamentare l’uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel relativo piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa statale e regionale, occorre differenziare tra le prescrizioni che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata, tra cui rientrano le norme di cd. zonizzazione; di destinazione di aree a soddisfare gli standard urbanistici; di localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo, dalle altre regole che disciplinano più in dettaglio l’esercizio dell’attività edificatoria, di solito contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano o nel regolamento edilizio e che concernono il calcolo delle distanze e delle altezze; la compatibilità di impianti tecnologici o di determinati usi; l’assolvimento di oneri procedimentali e documentali ecc. Orbene, in relazione alle disposizioni della prima categoria, si impone un onere di immediata impugnazione, nel termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio. Qualora non si rispetti tale termine, le regole di zonizzazione e di localizzazione diventano inoppugnabili ed esplicano efficacia cogente per ogni avente causa, che subentra nel diritto dominicale con tutti i suoi limiti, sia di natura privatistica che pubblicistica. Le prescrizioni di dettaglio, invece, stante la loro natura regolamentare, sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l’atto applicativo e possono, quindi, formare oggetto di censura in occasione della impugnazione di quest’ultimo” (nello stesso senso Cons. Stato, IV, 28 marzo 2011, n. 1868; Cons. Stato, VI,  6 settembre 2010, n. 6463; Cons. Stato, VI, 7 ottobre 2008, n. 4827; Cons. Stato VI, 6 aprile 2007, n. 1567).<br />
[51] V. Cons. Stato, V, 10 gennaio 2003, n. 35: “Il potere del giudice amministrativo di disapplicare atti non ritualmente impugnati è ammesso nelle sole ipotesi di giurisdizione esclusiva, relativamente alle controversie relative a diritti soggettivi, nonché nei riguardi di regolamenti illegittimi, sia quando il provvedimento impugnato sia contrastante con il regolamento sia quando sia conforme al presupposto normativo e, in ogni caso, anche quando si verte in materia di interessi legittimi, pertanto, va esclusa, al di fuori delle limitate ipotesi sopra indicate, la disapplicazione di provvedimenti amministrativi non ritualmente impugnati che, ancorché connotati da una valenza generale, risultano privi di valenza normativa.”; v. anche T.A.R. Lazio, Latina, I, 12 giugno 2013, n. 542: “Sussiste il potere del Giudice Amministrativo di disapplicare anche nella ordinaria giurisdizione generale di legittimità i regolamenti che si pongano in contrasto con la legge e ciò sia se il provvedimento impugnato si ponga in contrasto con il regolamento sia quando il provvedimento sia invece conforme al regolamento.”.<br />
[52] A questo proposito la Corte di cassazione (Cass. civ., II, 27 dicembre 2012, n. 23928) ha stabilito che tale disposizione “ha efficacia di legge dello Stato e che il principio secondo cui essa non è immediatamente operante nei rapporti tra i privati va interpretato nel senso che l’adozione, da parte degli enti locali, di strumenti urbanistici contrastanti con la citata norma comporta l’obbligo per il giudice di merito non solo di disapplicare le disposizioni illegittime, ma anche di applicare direttamente la disposizione del menzionato art. 9, divenuta, per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico, in sostituzione della norma illegittima che è stata disapplicata (Cass. S.U. n. 14953 del 2011; Cass. n. 3199 del 2008; Cass. n. 7563 del 2006; Cass. n. 21899 del 2004)”. V. anche Cass. civ., Sez. Unite, 7 luglio 2011, n. 14953 richiamata nella decisione precedente: “In tema di distanze tra costruzioni, l’art. 9, secondo comma, del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, essendo stato emanato su delega dell’art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (c.d. legge urbanistica), aggiunto dall’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, ha efficacia di legge dello Stato, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica”. V. poi T.A.R. Toscana, Firenze, III, 27 agosto 2012, n. 1483: “In materia di distanze tra edifici il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 è una fonte sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi comunali, e contiene norme inderogabili, di ordine pubblico; in caso di contrasto dei regolamenti edilizi comunali con le prescrizioni del citato decreto, il giudice deve disapplicare i regolamenti contrastanti, applicando, in via di sostituzione, la fonte statale imperativa”.<br />
[53] V. in merito G. Pagliari, Corso di diritto urbanistico, V ed., Milano, 2015, 408-409.<br />
[54] V. in proposito  Cons. Stato, V, 21 febbraio 1994, n. 104: “I regolamenti edilizi comunali, ai quali l’art. 33 l. 17 agosto 1942 n. 1150 assegna espressamente il compito di dettare norme in una serie di determinate materie ivi compresa quella degli eventuali distacchi da fabbricati vicini e dal filo stradale, sono subordinati, al pari delle prescrizioni generali ed astratte dei piani regolatori generali e delle relative norme tecniche, solamente alle norme di rango primario in esecuzione delle quali sono stati emanati. Deve ritenersi, quindi, che sia dotata di forza abrogativa la norma di un regolamento edilizio che disciplini “ex novo” tutta la materia delle distanze con conseguente venir meno di una precedente disposizione derogatoria contenuta nelle norme di attuazione del piano regolatore generale”.<br />
[55] V. Cass. civ., II, 6 maggio 2014, n. 9680.<br />
[56] Cfr. N. Centofanti, M. Favagrossa e P. Centofanti, Diritto urbanistico, cit., 266-267; A. Simonati, Urbanistica, edilizia e governo del territorio: nozioni e principi, in D. De Pretis e A. Simonati (a cura di), Diritto urbanistico e delle opere pubbliche, II ed., Torino, 2014, 23. V. anche Cass. civ. Sez. II, 2 febbraio 2016, n. 1989: “In tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell’illecito, sia quella risarcitoria, ed il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento), essendo l’effetto, certo ed indiscutibile, dell’abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima, deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria”.<br />
[57] Cfr. N. Centofanti, M. Favagrossa e P. Centofanti, Diritto urbanistico, cit., 267; A. Simonati, Urbanistica, edilizia e governo del territorio, cit., 23.<br />
[58] In merito v. T. Bonetti, La disciplina dell’attività edilizia, paragrafo 3, in M. A. Cabiddu (a cura di), Diritto del governo del territorio, II ed., Torino, 2014, 403; A. Simonati, Il regolamento edilizio comunale, cit., 1122. In particolare per la giurisprudenza (Cass. civ., II, 30 dicembre 1999, n. 14714) hanno carattere integrativo le norme dei regolamenti edilizi comunali volte “a completare, rafforzare ed armonizzare con il pubblico interesse di un ordinato assetto urbanistico la disciplina dei rapporti intersoggettivi di vicinato”, mentre non lo hanno quelle aventi come principale finalità “la tutela di interessi generali urbanistici quali la limitazione del volume, dell’altezza e della densità degli edifici, l’esigenza dell’igiene, la viabilità, la conservazione dell’ambiente ed altre”.<br />
[59] Si tratta della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), pubblicata in G.U. 27 dicembre 2006, n. 299.<br />
[60] Si tratta della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), pubblicata in G.U. 28 dicembre 2007, n. 300.<br />
[61] Il termine iniziale era il 1° gennaio 2009, poi modificato in 1° gennaio 2010 dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, pubblicata in G.U. 28 febbraio 2009, n. 49, che, in sede di conversione con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, pubblicato in G.U. 31 dicembre 2008, n. 304, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, aggiungeva il comma 1 octies all’articolo 29, comma 1, del decreto-legge da ultimo citato; in seguito la legge 26 febbraio 2010, n. 25, pubblicata in G.U. 27 febbraio 2010, n. 39, modificava ulteriormente tale termine portandolo, appunto, al 1° gennaio 2011, aggiungendo il comma 4-bis all’articolo 8, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, pubblicato in G.U. 30 dicembre 2009, n. 302, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative).<br />
[62] Si tratta del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, pubblicato in G.U. 28 marzo 2011 n. 71.<br />
[63] Si tratta della legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata in G.U. 11 agosto 2012 n. 83, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, pubblicato in G.U. 26 giugno 2012 n. 147, recante misure urgenti per la crescita del Paese.<br />
[64] Si tratta della legge 11 novembre 2014, n. 164, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 262 del 11 novembre 2014, Suppl. Ordinario n. 85, che convertiva in legge, con modificazioni, il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”.<br />
[65] V. P. Amisano, Art. 4 (D.P.R. n. 380 del 2001), in R. Ferrara e G. F. Ferrari (a cura di), Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia, II ed., Padova, 2015, 209-210.<br />
[66] V. G. Pagliari, Corso di diritto urbanistico, cit., 411.<br />
[67] V. S. Bellomia, Art. 4, in M. A. Sandulli (a cura di), Testo Unico dell’edilizia, Milano, 2015, 141-142.<br />
[68] Si tratta del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, pubblicato in G.U. n. 10 del 13 gennaio 2017, Supplemento Ordinario n. 3, recante “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”.<br />
[69] Sul suo funzionamento v. A. Berra, La Commissione edilizia. Composizione, attribuzioni e funzionamento. Problemi e casi pratici, Milano, 1998, 81 ss. Per una ricostruzione storica della normativa in merito, a partire dalle “Commissioni di ornato” in cui si fa cenno nel regolamento di esecuzione dell’allegato A della citata legge n. 2248 del 1865, v. D. Lazzaro, La commissione edilizia comunale nella normativa statale e regionale, in Amm. it., 1992, 228 ss.; S. Bellomia, Commento all’art. 4, § 6-9, in M. A. Sandulli (a cura di), Testo Unico dell’edilizia, cit., 164 ss.<br />
[70] V. E. Dalfino, Lessico giuridico dell’edilizia e dell’urbanistica, Roma-Bari, 1991, 70-71; sulla natura di organo collegiale imperfetto della Commissione edilizia v. anche F. Bartolomei, La commissione edilizia nella normazione dell’ordinamento comunale, Milano, 1981, 87 ss.<br />
[71] V. G. Librizzi, Responsabilità e prerogative dei componenti la Commissione Edilizia, in Amm. it., 1998, 1312 ss.<br />
[72] V. G. Milioto, Il ruolo della commissione edilizia comunale dopo il nuovo assetto degli enti locali, in Amm. it., 2001, 81, che alla luce della riforma legislativa dell’ordinamento degli enti locali e prima che il T.U. dell’edilizia fosse adottato, esprimeva l’opinione che la Commissione edilizia rappresentasse una palese contraddizione del principio della celerità dell’azione amministrativa.<br />
[73] Si tratta del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, “Disposizioni per l’accelerazione degli investimenti ((ed il sostegno dell’occupazione)) e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia”, pubblicato in G.U. 5 ottobre 1993 n. 234, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493, pubblicata in G.U. 4 dicembre 1993 n. 285.<br />
[74] Legge 23 dicembre 1996, n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, pubblicata in G.U. 28 dicembre 1996, n. 303.<br />
[75] Cfr. B. Bonetti e altri, Il regolamento edilizio, Santarcangelo di Romagna (Rimini), 2002, 25; A. Minissale, La commissione edilizia è ancora necessaria?, in Amm. it., 1999, 801.<br />
[76] V. Tar Calabria, Reggio Calabria, 28 gennaio 1999, n. 48: “La soppressione della commissione edilizia comunale non contrasta con il fine pubblico, legislativamente predeterminato, di conseguire risparmi di spesa e recupero di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi; essendo tale commissione un organo tecnico comunale, essa ben può essere rimpiazzata dall’ufficio tecnico che riveste preminente competenza nella materia consentendo, in tale modo, il raggiungimento della finalità predetta.”<br />
[77] V. S. Bellomia, Riflessioni critiche sulla commissione edilizia comunale e sul suo declino, in Riv. giur. ed., 2000, II, 97 ss.; R. Mastrantuono, Illegittimità della soppressione della Commissione edilizia comunale, in Riv. giur. ed., 2000, II, 301 ss. In merito v. anche S. Grillo, Commissione edilizia comunale: organo collegiale non indispensabile, in Trib. amm. reg., 2002, II, 61 ss.<br />
[78] V. Cons. Stato, IV, 23 febbraio 2012, n. 974: “L’art. 4 D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia), nel rendere per i Comuni facoltativa l’istituzione della commissione edilizia, ha introdotto un principio fondamentale in materia di governo del territorio, al quale deve sottostare la normativa regionale, ai sensi dell’art. 117 Cost.. Le norme regionali in materia devono essere interpretata in senso costituzionalmente coerente con i principi generali introdotti in materia dal predetto Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.<br />
[79] Cfr. P. Urbani e S. Civitarese Matteucci, Diritto urbanistico. Organizzazione e rapporti, V ed., Torino, 2013, 79.<br />
[80] V. G. Pagliari, Corso di diritto urbanistico, cit., 416.<br />
[81] Cfr. P. Urbani e S. Civitarese Matteucci, Diritto urbanistico, cit., 369.<br />
[82] V. Tar Veneto, Venezia, II, 5 dicembre 2005, n. 4147: “È inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, un ricorso con il quale alcuni consiglieri comunali, lamentando la lesione delle prerogative connesse all’esercizio del mandato politico, chiedono l’annullamento di una deliberazione del consiglio comunale che, modificando un regolamento, attribuisce alla giunta municipale il potere di nomina dei componenti della commissione edilizia, atteso che, a seguito della estromissione dalla commissione edilizia comunale della componente politica, quest’ultimo organo deve essere considerato eminentemente tecnico; pertanto, in relazione alla composizione dello stesso, non si ravvisano esigenze di tutela delle minoranze politiche.”; “Non sussiste la legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare la deliberazione del consiglio comunale con la quale sono state apportate modifiche al regolamento comunale nel senso di devolvere alla competenza della giunta il potere di nomina dei componenti della commissione edilizia integrata, in quanto trattasi di organo eminentemente tecnico, in rapporto al quale non si ravvisano esigenze di tutela delle minoranze politiche; né è possibile ricondurre la fattispecie ad un’ipotesi in cui vengano lese le prerogative connesse al diritto all’ufficio, in quanto queste normalmente vengono individuate nelle diverse ipotesi di una irrituale convocazione dell’organo, della mancata tempestiva acquisizione della documentazione correlata alle deliberazioni o della violazione dell’ordine del giorno.”.<br />
[83] V. Tar Lombardia, Milano, II, 17 dicembre 2009, n. 5602: “La giurisprudenza concordemente afferma che la commissione edilizia comunale non possa essere composta, e tantomeno presieduta, da organi politici dell’ente locale, risultandone in caso contrario violato il principio di separazione delle funzioni politiche da quelle amministrativo gestionali, sancito nell’ordinamento degli enti locali dall’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 (T.A.R. Piemonte, sez. I, n. 657 del 23 marzo 2005, n. 2611 del 21 luglio 2005 e n. 722 del 1 febbraio 2006; T.A.R. Liguria, sez. I, 11 luglio 2007, n. 1376; T.A.R. Basilicata, sez. I, 26 settembre 2008, n. 630; T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 08 maggio 2008, n. 866; T.A.R. Veneto, sez. II, 20 ottobre 2006, n. 3528)”. V. anche Cons. Stato, 21 maggio 2014, n. 2619: “È illegittima la deliberazione del consiglio comunale che sostituisce un componente della commissione edilizia comunale con la motivazione che il medesimo è transitato dalle forze consiliari di maggioranza a quelle di opposizione. Ciò anche nell’ordinamento urbanistico della Provincia autonoma di Bolzano dove il principio dell’esclusiva natura tecnica della commissione edilizia comunale è attenuato, ma non eliminato, dall’attribuzione della relativa presidenza al sindaco o all’assessore da lui delegato. La commissione edilizia non costituisce, infatti, organo di indirizzo o controllo politico, bensì organo tecnico chiamato ad esprimere valutazioni tecniche e giuridico in materia edilizia e urbanistica, secondo le attribuzioni normativamente predeterminate”.<br />
[84] V. Tar Molise, Campobasso, I, 5 settembre 2006, n. 723: “Il presupposto al quale la giurisprudenza ricollega l’illegittimità del parere emanato da una commissione edilizia composta da politici è quello in cui sussista in seno all’organo consultivo una prevalenza dei componenti di estrazione politica rispetto ai tecnici…Pertanto, non può riscontrarsi la dedotta illegittimità, essendo minoritaria la presenza di componenti di estrazione politica – il sindaco – in seno al visto organo consultivo, la cui istituzione è ritenuta facoltativa a seguito delle innovazioni introdotte dal d.P.R. 380/2001 (cfr. Cons. di Stato parere 13.6.2003, n. 2447).”.<br />
[85] V. G. Pagliari, Corso di diritto urbanistico, cit., 419.<br />
[86]  V. M. Picchi, Brevi note sulla commissione edilizia comunale, in Amm. it., 1988, 1838, che cita come esempio dell’orientamento del Consiglio di Stato, Cons. Stato, V, 23 marzo 1985, n. 167 e di quello della Cassazione, Cass. pen., III, 23 maggio 1984, n. 5879.<br />
[87] V. Cons. Stato, IV, 30 giugno 2005, n. 3594: “Nella giurisprudenza amministrativa è peraltro orientamento costante e consolidato quello che ravvisa nel parere della commissione edilizia comunale un atto interno al procedimento amministrativo di rilascio della concessione di costruzione, la comunicazione del quale all’interessato non equivale all’adozione di quest’ultima … la mera comunicazione del parere favorevole espresso dalla Commissione edilizia comunale non può avere, né formalmente, né sostanzialmente, il valore provvedimentale di un atto di assentimento della concessione edilizia richiesta, ma, semmai, solo di un mero atto informativo di una fase dell’iter procedimentale, non ancora perfezionato”.<br />
[88] Cfr. Cons. Stato, V, 23 gennaio 2007, n. 192: “La comunicazione del parere sfavorevole della Commissione edilizia costituisce rigetto della relativa domanda ed è pertanto immediatamente impugnabile.”.<br />
[89] Cfr. Tar Campania, Salerno, II, 4 marzo 2014, n. 522: “La comunicazione del parere contrario della Commissione edilizia, effettuato dall’organo competente, costituisce manifestazione della volontà di aderire alla decisione della Commissione ed ha, quindi, tutti gli elementi necessari del diniego, per cui configurandosi quale atto conclusivo del procedimento, è immediatamente impugnabile (ex multis Tar Sicilia – Catania Sez. II 29 maggio 2012 n. 1387)”. V. anche Tar Liguria, Genova, I, 25 gennaio 2010, n. 191: “La comunicazione del parere sfavorevole della commissione edilizia costituisce rigetto della relativa domanda di concessione edilizia (in sanatoria) ed è pertanto immediatamente impugnabile, e ciò perché, se è vero che la comunicazione del parere favorevole della commissione edilizia non ha valore di rilascio della concessione, non altrettanto può dirsi della comunicazione del parere contrario che, se effettuata da parte dell’organo competente a rilasciare il titolo abilitativo richiesto, costituisce manifestazione della volontà di aderire alla decisione negativa della commissione e, quindi, avendo tutti gli elementi necessari del diniego, costituisce atto immediatamente lesivo ed autonomamente impugnabile.”. Nello stesso senso v., tra le altre, Tar Campania, Salerno, II, 21 giugno 2008, n. 1994; Tar Campania, Napoli, VI, 17 marzo 2008, n. 1354.&lt;/verrà&gt;</p>
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<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-regolamenti-edilizi-comunali-e-larticolo-4-d-p-r-n-380-del-2001/">I regolamenti edilizi comunali e l’articolo 4, D.P.R. n. 380 del 2001</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>L&#8217;accesso civico &#8220;generalizzato&#8221;, alla luce delle Linee Guida ANAC</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/laccesso-civico-generalizzato-alla-luce-delle-linee-guida-anac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2017 17:40:33 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/laccesso-civico-generalizzato-alla-luce-delle-linee-guida-anac/">L&#8217;accesso civico &#8220;generalizzato&#8221;, alla luce delle Linee Guida ANAC</a></p>
<p>Sommario(*): 1. Premessa. – 2. L’accesso civico nel testo originario del d.lgs. 33 del 2013. &#8211; 3. La riforma del d.lgs. 33 del 2013 nei principi e criteri direttivi di cui alla l. n. 124 del 2015. &#8211; 4. Il principio di trasparenza nel nuovo testo del d.lgs. 33 del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/laccesso-civico-generalizzato-alla-luce-delle-linee-guida-anac/">L&#8217;accesso civico &#8220;generalizzato&#8221;, alla luce delle Linee Guida ANAC</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/laccesso-civico-generalizzato-alla-luce-delle-linee-guida-anac/">L&#8217;accesso civico &#8220;generalizzato&#8221;, alla luce delle Linee Guida ANAC</a></p>
<p>Sommario(*): 1. Premessa. – 2. L’accesso civico nel testo originario del d.lgs. 33 del 2013. &#8211; 3. La riforma del d.lgs. 33 del 2013 nei principi e criteri direttivi di cui alla l. n. 124 del 2015. &#8211; 4. Il principio di trasparenza nel nuovo testo del d.lgs. 33 del 2013. &#8211; 5. Il nuovo accesso civico “generalizzato”. &#8211; 6. Accesso civico “generalizzato”, accesso civico e accesso documentale. &#8211; 6.1. Accesso civico “generalizzato” vs. accesso civico. &#8211; 6.2. Accesso civico “generalizzato” vs. accesso documentale. &#8211; 7. Ambito soggettivo e oggettivo dell’accesso civico “generalizzato”. &#8211; 8. Il diniego dell’istanza di accesso e la tutela avverso il diniego. &#8211; 9. I limiti all’accesso civico. &#8211; 9.1. Le eccezioni assolute. &#8211; 9.2. Le eccezioni relative. – 10. Considerazioni conclusive.</p>
<p><em>1. Premessa.</em><br />
L’Autorità Nazionale Anticorruzione con la Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale &#8211; Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2017, ha adottato le Linee Guida che dettano indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico previsti dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013.<br />
La portata delle indicazioni e delle precisazioni fornite dall’Autorità sul punto è particolarmente significativa. Si incardina, difatti, all’interno del nuovo regime di trasparenza, che ha visto affiancarsi all’accesso civico anteriforma (finalizzato ad ottenere l’accesso ai soli documenti nei confronti dei quali vigeva un obbligo di pubblicazione), un accesso civico “generalizzato”. Accesso quest’ultimo che, almeno in potenza, dovrebbe consentire la conoscibilità di qualunque informazione, dato o documento in possesso della pubblica amministrazione.<br />
Si comprende, quindi, come la previsione di limiti al suo esercizio sia un aspetto di primaria importanza, al fine di valutare l’efficacia e l’effettività del nuovo regime di trasparenza. È infatti attraverso la previsione di eccezioni e limiti che la trasparenza, e la sua incidenza, vengono graduate, limitandone più o meno l’estensione e la pervasività.<br />
L’analisi svolta nel presente contributo ha ad oggetto la portata, le potenzialità e i profili critici che il nuovo diritto di accesso civico e il nuovo regime di trasparenza amministrativa italiano portano con sé. Dopo aver brevemente delineato il regime di trasparenza e l’accesso civico nel testo originario del d.lgs. n. 33 del 2013, l’analisi critica affronta gli aspetti portanti della riforma che ha rivoluzionato il regime di trasparenza della pubblica amministrazione e che ha introdotto nel nostro ordinamento un vero e proprio <em>Freedom of Information Act</em>, alla luce delle recenti Linee Guida ANAC che sono intervenute a definirne esclusioni e limiti e dei loro risvolti pratici.</p>
<p><em>2. L’accesso civico nel testo originario del d.lgs. n. 33 del 2013.</em><br />
L’accesso civico ha fatto il primo ingresso nell’ordinamento giuridico italiano nel 2013, con l’entrata in vigore del d.lgs. del 14 marzo 2013, n. 33, in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (cosiddetto “Testo Unico sulla Trasparenza Amministrativa”) (<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>).<br />
Principio cardine, ma non esclusivo, all’interno del quale si muove l’accesso civico oggetto del presente contributo è il principio di trasparenza che era definito dal Testo Unico sulla Trasparenza Amministrativa &#8211; nella sua versione originaria &#8211; come “<em>accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche</em>” (<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>).<br />
Il d.lgs. n. 33 del 2013, infatti, aveva aumentato sensibilmente gli obblighi di pubblicità &#8211; in parte già previsti dal d.lgs. del 27 ottobre 2009, n. 150, attuativo della legge n. 15 del 2009 -, statuendo che tutti i documenti, le informazioni e i dati <em>oggetto di pubblicazione obbligatoria</em> sono pubblici e chiunque ha il diritto di conoscerli, fruirne gratuitamente, utilizzarli e riutilizzarli.<br />
Emergeva, quindi, con forza un regime di trasparenza improntato alla <em>disponibilità</em> in cui le informazioni in possesso delle amministrazioni non erano più soltanto accessibili su richiesta dell’interessato (attraverso il tradizionale esercizio del diritto di accesso a titolarità ristretta, vale a dire quello della legge sul procedimento amministrativo), ma, tramite un’azione positiva e uno sforzo organizzativo delle pubbliche amministrazioni, venivano pubblicate sui siti istituzionali e quindi messe a disposizione di chiunque vi avesse interesse (<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>).<br />
È in questo contesto che si muoveva l’accesso civico nella sua accezione originaria.<br />
L’art. 5 del d.lgs. n. 22 del 2013 faceva infatti corrispondere, all’obbligo di pubblicazione posto in capo alle pubbliche amministrazioni, “<em>il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione</em>”.<br />
L’istanza di accesso non era sottoposta a limitazioni per quanto riguarda i soggetti che potevano proporla, non doveva essere motivata ed era gratuita. Tuttavia tale accesso, nella sua versione originaria, si configurava come duplicemente limitato. Da un lato, infatti, poteva essere utilizzato per accedere ai soli documenti nei confronti dei quali vi fosse un obbligo di pubblicazione; dall’altro, in pratica, si configurava come una sorta di misura sanzionatoria che poteva essere esperita solamente nel caso in cui la pubblica amministrazione non avesse adempiuto a tali obblighi (<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>).<br />
Proprio queste limitazioni, relative sia al fine che ai documenti che potevano esserne oggetto, hanno fatto sì che l’accesso civico del 2013 sia rimasto pressoché lettera morta. Con toni più o meno critici, la dottrina ha evidenziato la distanza di un simile accesso civico (e regime di trasparenza) dal contesto europeo ed internazionale in cui, già da tempo, erano in vigore dei veri e propri “FOIA” (“<em>Freedom Of Information Act</em>”), che consentivano ai cittadini di esperire l’accesso alla generalità dei documenti, dati e informazioni in possesso dell’amministrazione (<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>).<br />
La differenza fondamentale, in altri termini, consisteva nel fatto che nel nostro ordinamento il legislatore si era prefisso il difficilissimo compito di selezionare quali documenti potessero essere accessibili ai cittadini perché pubblicati (o da pubblicare), mentre in altre esperienze europee e internazionali (<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>) veniva lasciato ai cittadini stessi la possibilità di richiedere l’accesso a pressoché qualunque documento in possesso della P.A., ovviamente con le limitazioni necessarie allo scopo di tutelare eventuali interessi pubblici confliggenti.</p>
<p><em>3. La riforma del d.lgs. n. 33 del 2013 nei principi e criteri direttivi di cui alla l. n. 124 del 2015.</em><br />
È in questo contesto che, solo due anni dopo l’entrata in vigore del Testo Unico sulla Trasparenza Amministrativa, il Ministero per la semplificazione e la P.A. si è mosso per proporne una riforma.<br />
Il 13 agosto 2015 è stata, quindi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 la legge 7 agosto 2015, n. 124 recante “<em>Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche</em>”.<br />
La trasparenza viene in rilievo al Capo I, interamente dedicato alle “<em>Semplificazioni amministrative</em>”: ivi, nell’articolo 7, si prevede la “<em>Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza</em>”.<br />
L’art. 7 contiene, infatti, una delega al Governo diretta a riformare la disciplina in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni, intervenendo per conseguenza sul testo vigente del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.<br />
Il primo comma individua ben <em>otto principi</em>&#8211;<em>criteri direttivi</em> per l’adozione, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge delega (e cioè a far data dal 28 agosto 2015), di misure integrative e modificative del d.lgs. n. 33 del 2013. I principi e i criteri direttivi individuati dalla legge delega, che si aggiungono a quelli già stabiliti dall’art. 1, comma 35, della legge n. 190 del 2012 (<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup><sup>[7]</sup></sup></a>), sono molteplici ed estremamente puntuali, al punto che tracimano dal confine del mero criterio direttivo, per sconfinare nel campo che tradizionalmente dovrebbe essere di competenza del legislatore delegato.<br />
In particolare, relativamente all’accesso civico, viene già dalla legge delega specificamente disposto che, fermi restando gli obblighi di pubblicazione, deve essere riconosciuta la libertà di informazione attraverso il diritto di accesso. Tale nuovo diritto, infatti, deve garantire a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti e anche per via telematica, l’accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull&#8217;utilizzo delle risorse pubbliche (<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>).<br />
Come già accennato, la legge n. 124 del 2015 nella delega al Governo non si è limitata, come viceversa vorrebbe l’istituto e la sua funzione, alla semplice delineazione di principi e linee guida da seguire nella stesura del decreto attuativo, a cui è necessariamente demandata la disciplina particolareggiata, quanto piuttosto si spinge, soprattutto nella lettera h) del primo comma, alla diretta riconfigurazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013, relativo all’accesso civico.<br />
Ed è proprio dalle modifiche apportate a tale strumento che si può maggiormente apprezzare la portata della riforma. Infatti, posto che ai sensi della normativa previgente &#8211; come s’è visto &#8211; l’accesso civico si configurava come un’istanza che poteva proporsi solo in caso di mancata attuazione di un preciso obbligo di pubblicazione di determinate informazioni e documenti in capo alle P.A., è evidente come il criterio di delega non confermi tale carattere dell’istituto. Detta impostazione, che va ad aggiungersi alla &#8211; questa volta confermata &#8211; estensione del diritto di accesso a chiunque, a prescindere dalla titolarità di posizioni giuridiche rilevanti, comporterà un sensibile aggravio per le P.A., che dovranno far fronte a un numero di richieste prevedibilmente molto maggiori rispetto a quelle attuali. È quanto si approfondirà di qui a poco.</p>
<p><em>4. Il principio di trasparenza nel nuovo testo del d.lgs. n. 33 del 2013.</em><br />
Il decreto attuativo della riforma in materia di trasparenza, d.lgs. n. 97 del 2016, ha attuato in materia una vera e propria rivoluzione copernicana.<br />
Tale decreto, infatti, ha avuto sul Testo Unico sulla Trasparenza Amministrativa un impatto tutt’altro che secondario (<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>). Basti a tal proposito considerare che viene mutata la stessa epigrafe del d.lgs. n. 33 del 2013: abbandonata l’epigrafe originaria, che recitava “<em>Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni</em>”, la nuova formulazione recita “<em>Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni</em>”.<br />
Appare evidente la <em>ratio</em> della riforma: l’Italia ha puntato ad adottare, questa volta con intenzioni più esplicite, il suo “<em>Freedom of Information Act</em>” (c.d. FOIA), dotandosi di un nuovo strumento, l’accesso civico, capace &#8211; almeno in potenza &#8211; di garantire piena effettività al diritto di accesso.<br />
Si assiste, quindi, al passaggio da un’accezione di trasparenza intesa come “obbligo di pubblicazione” a una nuova, almeno per l’ordinamento italiano, accezione di trasparenza come “libertà di accesso”.<br />
Evoluzione concettuale che appare tanto più spiccata dal raffronto tra l’originario e l’attuale articolo 2, in cui viene individuato l’oggetto del decreto legislativo.<br />
Infatti, mentre il testo originario disponeva che “<em>le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione</em>”, l’attuale articolo 2 afferma che “<em>le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all’art. 2-bis (…])”</em>(<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup><sup>[10]</sup></sup></a>)<em>. </em>Libertà di accesso di chiunque, ai dati e ai documenti delle P.A., che è garantita in parte dall’accesso civico, e in parte attraverso la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni.<br />
Entra quindi in vigore nel nostro ordinamento un nuovo principio di trasparenza che vede affiancarsi, al ruolo attivo dell’amministrazione, tenuta a pubblicare sui propri siti istituzionali specifici documenti, informazioni e dati, un ruolo tutto nuovo (<em>recte</em> un vero e proprio diritto) in capo agli stessi cittadini. A questi ultimi, infatti, viene data la possibilità di giocare un ruolo fortemente proattivo, nel quale l’accesso civico perde la limitata funzione originaria, di pungolo al rispetto degli oneri di pubblicazione, per assumere i tratti pretensivi propri del soddisfacimento di veri e propri diritti soggettivi.</p>
<p><em>5. Il nuovo accesso civico “generalizzato”.</em><br />
La trasparenza, a mente dell’attuale, riformato, art. 1 del D. Lgs. 33/2013, assume l’accezione di accessibilità, al nuovo fine di “<em>tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa” </em>(<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11"><sup><sup>[11]</sup></sup></a>), e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali, e sull’utilizzo delle risorse pubbliche (<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>).<br />
Questo nuovo principio di accessibilità è di poi certamente da leggere in combinato disposto con il nuovo art. 5, che riforma la disciplina originaria dell’accesso civico, “<em>allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico</em>”.<br />
A tal fine, infatti, è posto in capo a “chiunque” un vero e proprio diritto di accedere ai dati e ai documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, dati e documenti ulteriori rispetto a quelli già oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (sulla cui individuazione, <em>infra</em>, par. 9.).<br />
Incentivo all’utilizzo dell’accesso civico, e quindi all’esplicazione effettiva del relativo diritto, è la circostanza che l’utilizzo di tale strumento, oltre a non essere assoggettato ad alcun obbligo motivazionale, non è sottoposto, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, ad alcuna limitazione: “<em>chiunque</em>” può fare richiesta di accesso ai documenti, informazioni o dati che siano in possesso della P.A.<br />
Il diritto d’accesso è, infatti, come s’è visto, strumento finalizzato a consentire forme diffuse di controllo e non è volto alla tutela di posizione giuridiche soggettive, quanto piuttosto a consentire un controllo democratico sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche (<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>).<br />
L’assenza, da un lato, di limiti soggettivi e, dall’altro, della necessità di motivare la richiesta di accesso, sembrerebbero premesse favorevoli ad un utilizzo generalizzato e diffuso di questo nuovo strumento: esso con tutta probabilità, ed in un numero di fattispecie crescente nel tempo, potrebbe soppiantare l’utilizzo del “classico” diritto di accesso eso-procedimentale, come ad oggi ancora disciplinato dal Capo V (articoli 22 e ss.), della legge n. 241/1990 (per un approfondimento, <em>infra</em>, par. 6.2).</p>
<p><em>6. Accesso civico “generalizzato”, accesso civico e accesso documentale.</em><br />
In seguito alla riforma attuata con il già richiamato d.lgs. 97/2016, l’ordinamento italiano vede la convivenza di tre differenti strumenti finalizzati all’accesso (<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>).<br />
Occorre ora distinguere tra “accesso documentale”, vale a dire l’accesso disciplinato dal capo V della legge 241/1990; “accesso civico”, intendendo in questo caso l’accesso previsto dal comma 1, art. 5, d.lgs. 33/2013, vale a dire l’accesso ai documenti oggetto dell’obbligo di pubblicazione; e il nuovo “accesso civico generalizzato”, vale a dire l’accesso previsto dal comma 2 dell’art. 5 del testo unico trasparenza, cioè quel nuovo strumento che pone in capo a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle P.A., ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.</p>
<p><em>6.1. Accesso civico “generalizzato” vs. accesso civico.</em><br />
Relativamente alla novella introdotta dal d.lgs. n. 97 del 2016, più che un’evoluzione del diritto di accesso, si dovrebbe, quindi, parlare dell’introduzione di un nuovo diritto di accesso civico generalizzato che non sostituisce il diritto di accesso come rimedio al mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione. Quest’ultimo, del resto, come rileva anche l’autorità nelle Linee Guida “sopravvive” alla riforma e rimane disciplinato al comma 1 dell’art. 5 (<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>).<br />
L’accesso civico e l’accesso civico generalizzato, pur essendo entrambi esperibili da chiunque, e quindi soggettivamente non limitati, dal punto di vista oggettivo, come s’è in parte già visto, scorrono su binari differenti. Con l’accesso civico <em>ex</em> comma 1 si può, infatti, accedere ai documenti nei confronti dei quali vige un obbligo di pubblicazione non rispettato, mentre all’accesso civico generalizzato <em>ex</em> comma 2 sono posti limiti oggettivi finalizzati alla tutela di interessi pubblici e privati, elencati all’art. 5-<em>bis</em> e di cui si dirà più approfonditamente nel prosieguo.</p>
<p><em>6.2. Accesso civico “generalizzato” vs. accesso documentale.</em><br />
Inoltre, al capo V della legge sul procedimento amministrativo, legge n. 241 del 1990, è tutt’oggi disciplinato l’accesso ai documenti amministrativi. Intesi, questi ultimi, come “ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica sostanziale (<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>).”<br />
In particolare, l’art. 22 definisce come “diritto d’accesso” il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. Diritto che non è posto in capo a “chiunque” ma ai soli c.d. “interessati” cioè a quei soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridica tutelata. Inoltre, la richiesta di accesso <em>ex</em> art. 25 l. n. 241 del 1990, deve essere motivata e non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.<br />
Il Consiglio di Stato ha avuto occasione in diverse pronunce (<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>) di chiarire la portata dello strumento. L’accesso <em>ex</em> art. 22 l. n. 241 del 1990 sebbene riconosca un diritto di accesso a “<em>chiunque vi abbia interesse</em>” non ha affatto introdotto alcuna azione popolare diretta a consentire un controllo generalizzato sull’Amministrazione ma, al contrario, ha definito l’interesse come finalizzato alla tutela di “situazioni giuridicamente rilevanti”. L’interesse legittimante deve essere personale e concreto, cioè ricollegabile alla persona dell’istante che intende difendere una situazione di cui è portatore, qualificata dall’ordinamento come meritevole di tutela e diversa dal generico e indistinto interesse dei cittadini alla legalità o al buon andamento della attività amministrativa.<br />
La puntualizzazione chiarisce che, per stabilire se sussiste il diritto all’accesso, occorre avere riguardo al documento cui si intende accedere, per verificarne l’incidenza, anche potenziale, sull’interesse di cui il soggetto è portatore. In altri termini, essere titolare di una situazione giuridicamente tutelata non è condizione sufficiente perché l’interesse rivendicato possa considerarsi “<em>diretto, concreto e attuale</em>”, essendo anche necessario che la documentazione cui si chiede di accedere sia collegata a quella posizione sostanziale, impedendone o ostacolandone il soddisfacimento.”<br />
Sul rapporto tra l’accesso civico, <em>ex</em> art. 5, d.lgs. n. 33 del 2013, e l’accesso documentale, <em>ex</em> art. 22, l. n. 241 del 1990, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiaramente affermato che “<em>l’accesso agli atti di cui alla l. 241/1990 continua certamente a sussistere ma parallelamente all’accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi</em>”.<br />
Nell’affermare la coesistenza e la non abrogazione dell’accesso documentale, l’Autorità non si è limitata ad evidenziarne le financo contrapposte finalità ma ha messo in luce il differente bilanciamento di interessi che le due diverse tipologie di accesso attuano, al fine di orientarsi/decidere in merito all’accoglimento o meno dell’istanza. Il bilanciamento di interessi nel caso dell’accesso documentale <em>ex</em> l. 241/1990 può, infatti, consentire un accesso più approfondito, seppur limitato ai soli documenti collegati alla situazione giuridica tutelata. Vi potranno cioè essere dei casi, seppur residuali, in cui dei soggetti titolari di una situazione giuridica qualificata, per il tramite dell’accesso documentale, potranno avere accesso a documenti per i quali non sarebbe concesso l’accesso generalizzato (<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>).<br />
Profilo critico della sussistenza di questo doppio binario è certamente il coordinamento del diniego tra accesso documentale e accesso civico generalizzato. Sul punto ANAC ha affermato che nel caso in cui l’amministrazione, con riferimento agli stessi dati, documenti e informazioni, abbia negato il diritto di accesso documentale <em>ex</em> l. 241/1990, motivando con la necessità di tutelare interessi prevalenti, siano essi pubblici o privati, per ragioni di coerenza sistematica e a garanzia di posizioni individuali specificamente riconosciute dall’ordinamento, si deve ritenere che le stesse esigenze di tutela dell’interesse pubblico o privato sussistano anche in presenza di una richiesta di accesso generalizzato, anche presentata da altri soggetti.<br />
In altri termini, se un accesso documentale è negato a motivo della tutela di interessi prevalenti, nei confronti dei medesimi documenti non potrà neppure essere concesso l’accesso civico generalizzato, in quanto prevarrebbero in ogni caso le ragioni di tutela dell’interesse contrapposto. Ed è del tutto logico considerata la maggiore profondità della <em>disclosure</em> che si può ottenere grazie all’accesso documentale.<br />
Tuttavia l’Autorità, sempre nelle linee guida, afferma anche che “<em>per ragioni di coerenza sistematica, quando è stato concesso un accesso generalizzato non può essere negato, per i medesimi documenti e dati, un accesso documentale</em>”(<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>).<br />
Quest’ultima asserzione, nei termini in cui è stata esposta, non pare del tutto condivisibile. Infatti, se si abbraccia la tesi dell’Autorità, per cui l’accesso agli atti di cui alla l. 241/1990 “<em>continua certamente a sussistere, ma parallelamente all’accesso civico (generalizzato e non)</em>”, e, quindi, tale accesso documentale continui ad esistere immutato, perseguendo le proprie &#8211; differenti &#8211; finalità, non si vede come si possa, ad esempio, accogliere un’istanza di accesso documentale che verte su documenti o atti che non siano connessi con la posizione giuridica sostanziale fatta valere, per il solo fatto che ad altri soggetti sia stato già concesso l’accesso <em>ex</em> d.lgs. n. 33 del 2013 agli stessi documenti o atti. Tale soluzione prospettata dall’Autorità andrebbe infatti a confliggere con i presupposti stessi dell’istanza di accesso documentale <em>ex</em> l. 241/1990.<br />
Occorre puntualizzare che la necessità di un coordinamento tra le varie istanze di accesso è senz’altro auspicabile e ragionevole. Sarà però necessario allocare delle risorse, che ad oggi risultano precluse dalla clausola di invarianza finanziaria prevista fin dalla legge delega, per l’implementazione di una infrastruttura informatica integrata che tenga conto delle diverse istanze di accesso avanzate e degli esiti con le relative motivazioni. Non pare, infatti, un adeguamento organizzativo sufficiente la soluzione prospettata da ANAC di concentrare la competenza a decidere sulle varie istanze di accesso in un unico ufficio “dotato di risorse professionali adeguate che si specializzano nel tempo accumulando <em>know how</em> ed esperienza” e che, a fini istruttori, dialoga con gli uffici che detengono i dati richiesti.<br />
La tesi della completa e piena compatibilità tra accesso documentale ed accesso civico generalizzato, senza quindi la necessità di alcun intervento di coordinamento, non convince del tutto e lascia spazio anche ad una ipotesi differente e antitetica. L’art. 22, comma 2, l. 241 del 1990 afferma, infatti, che l’accesso documentale è principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.<br />
Trasparenza che, come si è visto nella ricostruzione in precedenza condotta, ha subito una evoluzione che ne ha modificato finalità e strumenti applicativi. Pare, quindi opportuno rilevare che le disposizioni dell’accesso “documentale” presentano elementi di incompatibilità con il nuovo strumento dell’accesso civico generalizzato.<br />
Quest’ultimo, infatti, pone in capo a chiunque (senza che sia necessario un particolare interesse) un vero e proprio diritto di accesso, non richiede una motivazione, ed è uno strumento espressamente finalizzato a tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Caratteristiche, queste, che sono espressamente escluse dall’accesso documentale.<br />
In considerazione di tali rilievi, si sarebbe addirittura potuta ipotizzare una abrogazione implicita, <em>ex</em> art. 15 delle preleggi, della disciplina dell’accesso prevista dalla l. 241 del 1990 limitata alle parti confliggenti con il più ampio accesso civico previsto dal d. lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016. Tutto ciò in considerazione dell’accentuata sovrapponibilità tra l’oggetto dell’accesso documentale che risulta, per la quasi totalità dei casi, incluso dall’oggetto dell’accesso civico generalizzato.<br />
È opportuno precisare che sebbene il nuovo accesso civico, con molta probabilità, sostituirà nella maggior parte dei casi l’accesso previsto dalla legge sul procedimento (o perché si aderisce alla tesi di una parziale abrogazione implicita, od anche soltanto per evidenti motivi di semplicità di utilizzo: il nuovo accesso civico, infatti, non deve essere motivato), tuttavia rimarranno dei casi in cui l’accesso “documentale” sarà l’unico strumento utilizzabile. Basti pensare, infatti, a quei documenti ai quali non può essere concesso l’accesso “a chiunque”, <em>ex</em> d.lgs. n. 33 del 2013, poiché contenenti dati sensibili e giudiziari o dati idonei a rivelare lo stato di salute di alcuni soggetti. In quei casi il diritto alla riservatezza prevale sul diritto all’accesso. Tuttavia, l’accesso “documentale” consentirebbe ai soggetti titolari di un interesse specifico di accedere anche a tali documenti al fine di consentire loro la tutela dei propri interessi. Proprio in considerazione del diverso bilanciamento di cui s’è detto prima.</p>
<p><em>7. Ambito soggettivo e oggettivo dell’accesso civico “generalizzato”.</em><br />
Con l’espressione <em>ambito soggettivo</em> di applicazione non si intendono i soggetti che possono esperire l’istanza di accesso civico generalizzato &#8211; istanza che, lo si ribadisce, può essere avanzata da “chiunque” &#8211; quanto piuttosto i soggetti nei confronti dei quali può essere avanzata l’istanza di accesso.<br />
L’art. 2-<em>bis</em> d.lgs. n. 33 del 2013 individua tali soggetti nelle pubbliche amministrazioni (<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>), prevedendo, inoltre, che la disciplina ad esse applicabile deve essere estesa “<em>in quanto compatibile</em>”: agli enti pubblici economici, agli ordini professionali, alle società in controllo pubblico, agli altri entri di diritto privato ad essi assimilati (c. 2, art. 2-<em>bis</em>); alle società in partecipazione pubblica e agli altri enti di diritto privato assimilati (c. 3 art. 2-<em>bis</em>).<br />
La locuzione “in quanto compatibile” è da intendersi riferita ai soli obblighi di pubblicazione. Stanti, infatti, le finalità perseguite dall’accesso civico generalizzato, non deve dubitarsi che questo possa essere esperito anche nei confronti di quei soggetti che, seppur non amministrazioni pubbliche in senso stretto, svolgono una attività volta alla cura di interessi pubblici. Ed è proprio limitatamente ai dati e ai documenti inerenti l’attività di pubblico interesse che l’accesso civico può essere esperito. Come precisa l’Autorità, infatti, fine ultimo del legislatore è quello di “garantire che la cura concreta di interessi della collettività, anche ove affidati a soggetti esterni all’apparato amministrativo vero e proprio, rispondono comunque a principi di imparzialità, del buon andamento e della trasparenza” (<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>).<br />
Per quanto concerne l’<em>ambito oggettivo</em>, l’accesso civico generalizzato consente a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, <em>ex</em> art. 5, comma 2. Il terzo comma del medesimo articolo afferma poi che l’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. Non vi è, quindi, una piena sovrapponibilità tra il secondo e il terzo comma in merito all’oggetto dell’accesso civico. Il comma 3, infatti, menziona oltre ai dati e documenti, già previsti dal comma 2, anche le informazioni che non sono concettualmente ad essi assimilabili.<br />
In merito all’oggetto dell’accesso civico, l’Autorità, nella delibera n. 1309 del 2016 più volte richiamata, svolge delle precisazioni, alcune delle quali presentano criticità di cui verrà dato atto nel prosieguo.<br />
Molto opportuna è la distinzione tra documenti, dati e informazioni, concetti che spesso vengono genericamente sovrapposti. Viene, infatti, ricordato che: a) i dati devono essere intesi come “espressione di un concetto informativo più ampio, da riferire al dato conoscitivo come tale, indipendentemente dal supporto fisico su cui è incorporato a prescindere dai vincoli derivanti dalle sue modalità di organizzazione e conservazione”; b) i documenti sono il supporto contenente dati e/o informazioni; c) le informazioni sono rielaborazioni di dati.<br />
Fatte tali premesse, viene innanzitutto messo in rilievo come il t.u. sulla trasparenza amministrativa disponga che l’istanza di accesso, sebbene non motivata, debba <em>identificare</em> i dati, le informazioni o i documenti richiesti almeno attraverso il riferimento alla loro natura o al loro oggetto. Non sono quindi ammesse delle istanze esplorative (<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>).<br />
“Allo stesso modo”, afferma l’Autorità (nel tentativo di espandere la <em>ratio</em> dell’inammissibilità delle istanze esplorative), nei casi in cui venga presentata un’istanza di accesso che abbia ad oggetto un numero “manifestamente irragionevole” di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare “in modo molto sostanziale” il buon funzionamento dell’amministrazione, sarebbe necessaria una ponderazione tra l’<em>interesse</em> all’accesso del pubblico ai documenti e, dall’altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare l’interesse al buon andamento dell’amministrazione, richiamando letteralmente ed espressamente la sentenza del Tribunale di primo grado dell’Unione europea in causa T-2/03 (<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>).<br />
In tale pronuncia, che prende le mosse dal diniego di un’istanza finalizzata all’accesso ad un fascicolo composto da 47.000 pagine, il Tribunale non si è limitato a introdurre un’eccezione, non prevista dal Regolamento n. 1049/2001, al diritto d’accesso, ma ha anche ribadito alcuni principi cardine della materia. Viene, infatti, ricordato: che l’accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni costituisce la regola generale, mentre la possibilità di rifiuto è l’eccezione (punto 105, sentenza n. T-2/03); che le eccezioni alla regola dell’accesso ai documenti devono essere interpretate restrittivamente; che la presa in considerazione del carico di lavoro che l’esercizio del diritto di accesso e dell’interesse del richiedente comportano non rileva, in linea di principio, ai fini della determinazione della portata di detto diritto (punto 108); che una deroga al diritto di accesso sarebbe del tutto eccezionale e quindi, poiché il diritto di accesso ai documenti detenuti dalle istituzioni costituisce una regola generale, l’onere della prova circa la portata di un’eccezione relativa al carattere irragionevole del compito che la domanda comporta grava sull’istituzione che si avvale di tale eccezione (punto 113). L’istituzione, in tale contesto, resta nondimeno tenuta a privilegiare l’alternativa che, pur non oltrepassando i limiti di ciò che può essere ragionevolmente richiesto, resta la più favorevole al diritto di accesso del richiedente (punto 114).<br />
In un contesto in cui sono proprio le limitazioni a delineare e determinare l’efficacia dello strumento, e quindi indirettamente anche il peso dell’intera riforma da cui è scaturito, pare che aver inserito nelle linee guida &#8211; che sarebbero viceversa finalizzate a definire esclusioni e a dare indicazioni puntuali in ordine alla delimitazione dell’accesso &#8211; un’ulteriore eccezione, peraltro non prevista <em>ex lege</em>, e, se possibile, ancora più indefinita di quelle già previste, non aiuti certamente a circoscrivere i casi in cui il nuovo diritto d’accesso generalizzato non possa trovare esplicazione. In primo luogo perché tale eccezione è stata sintetizzata nell’ordinanza estrapolando poco più di due righe da una sentenza del Tribunale non dando le linee guida e le indicazioni operative che sarebbe stato necessario fornire alle P.A. a fronte dell’introduzione di una nuova eccezione. In secondo luogo perché definire “un numero manifestamente irragionevole di documenti” non è affatto “manifesto” tanto più se è ulteriormente definito come un carico di lavoro tale da paralizzare “in modo molto sostanziale” il buon funzionamento dell’amministrazione.<br />
Ora il <em>discrimen</em> tra “sostanziale” e “molto sostanziale” non pare chiaro. E se anche lo fosse sarebbe in ogni caso connesso alla <em>performance</em>, all’efficienza della singola amministrazione a cui è rivolta la domanda. Efficienza che dipende da molteplici fattori quali l’infrastruttura informatica utilizzata, la corretta archiviazione o meno dei dati oggetto della richiesta e, cosa non trascurabile, le capacità della persona fisica che si occuperà dell’istanza e la sua abilità (e velocità) a bilanciare il diritto di accesso, da un lato, e il diritto a una buona amministrazione, dall’altro.<br />
Ad ogni buon conto, la mancata allocazione di fondi per l’implementazione delle strutture, anche organizzative, necessarie a rendere effettivo il diritto di accesso, mina fin dall’origine la possibilità di gestire con efficacia le istanze.<br />
Per quanto concerne l’accesso alle informazioni, viene precisato che è consentito l’accesso a quelle informazioni, intese come rielaborazioni di dati, che sono già state effettuate per interessi propri dell’amministrazione, essendo quindi escluso che la P.A. sia in alcun modo tenuta a rielaborare dati al fine di dare risposta ad un accesso civico “generalizzato”.<br />
Sebbene si riconosca che solo da una rielaborazione ragionata dei <em>big data</em> contenuti nelle banche dati e finalizzata ad estrarne le informazioni di interesse si possa raggiungere quel grado di trasparenza intesa come <em>accountability</em> (con il significato letterale di “<em>to account for</em>”, spiegare, rendere conto di) al quale si tende, tuttavia, come molto ragionevolmente precisa l’Autorità, non è possibile, sia per motivi economici che organizzativi, ottenere la rielaborazione di dati e quindi la creazione di informazioni tramite l’accesso civico.<br />
Deve però essere rilevato che, sempre a proposito di informazioni, a mente dell’art. 3 del T.U. sulla Trasparenza Amministrativa, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, sebbene al diverso ed esclusivo fine di rendere meno gravosi gli oneri di pubblicazione in capo ai soggetti <em>ex</em> art. 2-<em>bis</em>, può identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con la pubblicazione di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione. L’accesso ai dati e ai documenti nella loro integrità è comunque consentito tramite l’accesso civico generalizzato, <em>ex</em> art. 5.</p>
<p><em>8. Il diniego dell’istanza di accesso e la tutela avverso il diniego.</em><br />
Chiunque voglia avere accesso ad atti, documenti o dati in possesso della pubblica amministrazione, deve presentare un’istanza non motivata, ad uno dei seguenti organi o soggetti: <em>a)</em> all’ufficio che detiene tali dati/informazioni/documenti (<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24"><sup><sup>[24]</sup></sup></a>); <em>b) </em>all’Ufficio Relazioni con il Pubblico; <em>c)</em> ad altro ufficio indicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della pubblica amministrazione interessata dalla richiesta di accesso; <em>d)</em> al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (qualora l’istanza abbia ad oggetto dati la cui pubblicazione è obbligatoria, a mente del medesimo d.lgs. n. 33 del 2013).<br />
L’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso è tenuta a darne comunicazione ai controinteressati che, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, possono opporsi.<br />
Il provvedimento di accesso civico deve concludersi, con provvedimento espresso e motivato, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con una apposita comunicazione rivolta ai richiedenti ed agli eventuali controinteressati. Tale termine è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso il termine, la P.A provvede attuando un bilanciamento, tra l’interesse pubblico alla trasparenza, e l’interesse privato del controinteressato alla tutela dei propri dati personali.<br />
Nel caso in cui venga accolta una richiesta di accesso civico, nonostante l’opposizione del controinteressato, e salvi i casi di comprovata indifferibilità, la P.A. ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati e i documenti richiesti, ma non prima di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del controinteressato. Tale termine è finalizzato a consentire al controinteressato di esperire un eventuale ricorso.<br />
La procedura è piuttosto complessa e richiede una gestione attenta per garantire il rispetto dei termini stabiliti <em>ex lege</em>. In proposito, tuttavia, non si può non sottolineare che se il nuovo accesso civico, da un lato, ha portato con sé un non indifferente onere organizzativo, dall’altro, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, non pare che le risorse attuali siano sufficienti ad implementare il nuovo regime di trasparenza e il nuovo accesso civico.<br />
Il nuovo art. 5 prevede, inoltre, che il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso debbano essere motivati, con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’art. 5-<em>bis</em>.<br />
Al contrario, una delle versioni preliminari del testo normativo, tra cui quella oggetto del parere del Consiglio di Stato, prevedeva che decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso, questa si intendesse respinta. Vi era, quindi, la previsione di un vero e proprio silenzio-diniego, la cui finalità era parsa quella di snellire, almeno in parte, gli adempimenti posti in capo alla P.A. in ordine alle richieste di accesso.<br />
Tuttavia l’istituto del silenzio rigetto portava con sé non pochi aspetti problematici, primo fra tutti la mancanza di un obbligo di motivazione. Motivazione che non era richiesta nemmeno in caso di diniego espresso.<br />
Risultava quanto meno paradossale che nel Testo Unico sulla Trasparenza Amministrativa, proprio nel momento in cui veniva respinta l’istanza di accesso civico, e quindi si sarebbe limitato l’esercizio del diritto di accesso, vi fosse una totale assenza di trasparenza. Non pareva dunque che tale diritto ricevesse adeguata tutela, anche in considerazione del parallelismo con il diritto di accesso “classico”, quello della l. n. 241 del 1990, che all’art. 25 prevede invece espressamente l’obbligo di motivazione, in caso di diniego all’accesso.<br />
A questo aspetto se ne collegava direttamente un altro non meno problematico, relativo alla tutela che sarebbe stata accordata al soggetto che si vedeva respingere l’istanza di accesso, in modo parziale o totale, o che non aveva ricevuto risposta entro il termine di 30 giorni. In questi casi il richiedente, che avesse ritenuto che il rifiuto &#8211; sia esso tacito od esplicito &#8211; avesse violato il proprio diritto di accesso, non avrebbe potuto far altro che presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente, rimanendo però sempre all’oscuro delle ragioni che avevano portato la P.A. a non accogliere la sua istanza.<br />
Non pareva tuttavia che una simile disposizione rispettasse il principio di semplificazione, che a mente della legge delega avrebbe dovuto essere, al contrario, tra i principi ispiratori della riforma.<br />
Proprio in considerazione delle perplessità sollevate sul punto dell’effettività della tutela, nel testo definitivo del decreto attuativo il silenzio rigetto viene espunto, in recepimento degli innumerevoli commenti che vedevano la previsione sopra illustrata come un “passo indietro”, rispetto all’impianto della legge n. 241 del 1990.<br />
Si è quindi “ripiegato” su un più oneroso, ma certamente più garantista e trasparente, onere di motivazione, introducendo anche uno strumento di tutela amministrativa, esperibile prima di ricorrere alla più onerosa e complessa tutela giurisdizionale.<br />
L’art. 5, comma 7, prevede infatti che nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso, o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente possa presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con proprio provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.<br />
Se l’accesso è stato negato o differito al fine di tutelare la protezione di dati personali, il responsabile provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.<br />
All’istante rimane in ogni caso la possibilità di tutelare il proprio diritto di accesso proponendo ricorso al giudice amministrativo, <em>ex</em> art. 116 c.p.a., impugnando la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.<br />
Nel caso si tratti di atti delle amministrazioni delle Regioni o degli Enti locali, il soggetto richiedente l’accesso può presentare ricorso al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore (<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25"><sup><sup>[25]</sup></sup></a>).</p>
<p><em>9. I limiti all’accesso civico.</em><br />
Aspetto di primaria importanza, al fine di valutare l’efficacia e l’effettività del nuovo regime di trasparenza, è la previsione di limiti all’esercizio dell’accesso civico. Accesso civico che, almeno in potenza, dovrebbe consentire la conoscibilità di qualunque informazione, dato o documento in possesso della pubblica amministrazione. È infatti attraverso la previsione di limiti, che la trasparenza, e la sua incidenza, vengono graduate, limitandone più o meno l’estensione.<br />
L’art. 5-<em>bis </em>del Testo Unico sulla Trasparenza Amministrativa prevede, infatti, dei limiti a tutela sia di interessi pubblici che di interessi privati, limiti che devono essere considerati eccezioni al normale diritto di accesso generalizzato. Le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 (<a title="" href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>)” distinguono tra <em>eccezioni assolute</em>, previste al comma 3, ed <em>eccezioni relative</em>, previste ai commi 1 e 2.</p>
<p><em>9.1. Le eccezioni assolute.</em><br />
Le eccezioni assolute che, come detto, sono previste dal comma 3 dell’art. 5-bis, <em>escludono</em> il diritto di accesso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, compresi quei casi in cui la legge disciplina determinate modalità/limiti all’accesso e compresi pure quei casi già previsti dall’art. 24, comma 1, l. n. 241 del 1990 in materia di accesso documentale.<br />
La compressione del diritto d’accesso può essere, quindi, giustificata solo da una fonte di rango legislativo. Le linee guida dell’ANAC in merito a tale tipologia di eccezioni si limitano, per quanto concerne il segreto di stato a distinguerlo dalle classifiche di segretezza <em>ex</em> art. 42, l. n. 124 del 2007 apposte dalle amministrazioni per limitare l’accesso ai dati e ai documenti ai membri del proprio organico, a seconda delle funzioni espletate. In merito invece agli altri casi di segreto o di divieto di divulgazione, le linee guida rinviano a diverse disposizioni normative, dichiaratamente a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quali il segreto militare (R.D. 11 luglio 1941 n. 161), il segreto bancario (art. 7, d.lgs. n. 385 del 1993), il segreto sul contenuto della corrispondenza (art. 616 ss. c.p.), etc.<br />
Anche in materia di tutela della <em>privacy</em>, salvo che non sia possibile un accesso parziale, sono previsti alcuni divieti di divulgazione di quei dati che sono idonei a rivelare, anche indirettamente, lo stato di salute di un soggetto, o la presenza di invalidità o handicap (<a title="" href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>), la vita sessuale, i soggetti beneficiari di aiuti economici da cui si possano trarre informazioni relative allo stato di salute o di disagio economico-sociale.<br />
L’autorità precisa che resta ferma, in ogni caso, la possibilità che, nel caso in cui sia stato negato l’accesso <em>ex</em> d.lgs. n. 33 del 2013 a dei dati personali e la relativa istanza sia comunque motivata in ordine alla sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, l’istanza <em>ex</em> art. 5 d.lgs. n. 33 del 2013 venga considerata, di fatto, un’istanza d’accesso <em>ex</em> l. n. 241 del 1990(<a title="" href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>).<br />
Tale impostazione che vedrebbe addirittura una “trasformazione di fatto”, per utilizzare i termini scelti dall’Autorità, sembra però non essere condivisa dal giudice amministrativo che, in una delle primissime pronunce, di poco antecedente alle Linee Guida Anac, in cui viene in rilievo il nuovo accesso civico generalizzato pare non ritenere, anche in presenza dei presupposti necessari ad entrambe le istanze, una piena sostituibilità delle stesse (<a title="" href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>).<br />
In merito, infine, al richiamo operato dall’art. 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013 ai casi di esclusione indicati all’art. 24, comma 1 della l. n. 241 del 1990, viene portato ad emersione un profilo di potenziale incompatibilità. Il comma 6, art. 24 della legge n. 241 del 1990, infatti, prevede l’adozione di regolamenti governativi, che ad oggi non risultano adottati, finalizzati ad individuare le categorie di documenti sottratti all’accesso documentale tra categorie di documenti che però, <em>ex</em> d.lgs. n. 33 del 2013 rientrano tra le esclusioni relative. Nel caso in cui il governo decidesse di adottare tale regolamento previsto dal comma 6 dell’art. 24 e nel predisporlo non tenesse conto del potenziale conflitto, si potrebbe in ipotesi arrivare al paradosso che lo strumento che consente un maggiore approfondimento nell’accesso, lo escluda, mentre potrebbe ricadere tra le fattispecie di eccezioni solo relative nel caso in cui l’istanza di accesso venisse presentata <em>ex</em> d.lgs. n. 33 del 2013 (<a title="" href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>).</p>
<p><em>9.2. Le eccezioni relative.</em><br />
Come accennato in precedenza, le eccezioni relative all’accesso civico sono contemplate ai primi due commi dell’art. 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013 e comportano una valutazione caso per caso dell’esistenza di un pregiudizio alla tutela di interessi che l’ordinamento giuridico ha considerato degni di tutela, siano essi pubblici o privati. Pregiudizio che potrebbe comportare la possibilità di rigetto dell’istanza.<br />
Il rifiuto dell’istanza di accesso civico, nel caso in cui tale diniego sia necessario ad evitare un pregiudizio alla tutela di interessi pubblici relativi alla sicurezza pubblica, alla sicurezza nazionale, alla difesa e alle questioni militari, alle relazioni internazionali, alla politica e alla stabilità finanziaria ed economica dello Stato, alla conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento e, infine, al regolare svolgimento di attività ispettive, è prevista dal primo comma dell’art. 5-<em>bis</em>.<br />
Il secondo comma, invece, dispone il diniego delle richieste di accesso, nel caso in cui ciò sia necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di interessi privati, quali la protezione dei dati personali, la libertà e la segretezza della corrispondenza, gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore, i segreti commerciali.<br />
Il diritto di accesso “generalizzato” subisce, dunque, una battuta d’arresto quando confligge con una posizione giuridicamente tutelata dell’individuo o con la necessità di tutelare interessi pubblici. La nuova disciplina in materia di trasparenza ha, infatti, previsto un delicato “sistema di contrappesi”, per cui alla generale accessibilità vengono contrapposte cause di esclusione al regime di trasparenza. Viene quindi in rilievo il principio comunitario di “<em>proporzionalità</em>”, nell’uso e nel trattamento dei dati.<br />
Non si può tuttavia non rilevare che, nonostante tali limiti siano da un lato opportuni, proprio in considerazione del principio comunitario di “proporzionalità” (<a title="" href="#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>), dall’altro lato siano spiccatamente generici.<br />
È proprio tale genericità che potrebbe mettere a rischio l’intera “operazione trasparenza”. Le amministrazioni, nell’esercizio della propria discrezionalità, potrebbero, infatti, estendere gli ambiti sottratti al regime di accesso, avendo la possibilità di sottrarre al medesimo un numero potenzialmente indeterminato di dati e documenti i quali ad esempio, in caso di dati aventi carattere prettamente economico-finanziario, potrebbero essere facilmente ricondotti all’interno del limite della tutela della finanza pubblica.<br />
Si tratta, quindi, secondo la riflessione del Consiglio di Stato, di un delicato lavoro di “<em>bilanciamento degli interessi contrapposti, o comunque non sempre collimanti, la cui riuscita potrà essere valutata, tuttavia, solo in un tempo medio-lungo, alla stregua dell’applicazione, si augura il più possibile omogenea, da parte delle singole amministrazioni</em>” (<a title="" href="#_ftn32" name="_ftnref32"><sup><sup>[32]</sup></sup></a>).<br />
La stessa Autorità, nelle più volte richiamate linee guida, ha riconosciuto come la definizione sia degli interessi pubblici che di quelli privati tutelati, implica il rinvio a concetti dinamici e tra loro contigui che spesso tendono financo a sovrapporsi e a sfociare in ambiti disciplinati da normative di settore che ne comportano l’inclusione nel novero delle “esclusioni assolute” previste dal terzo comma. Al fine, quindi, di consentire alle amministrazioni di circoscrivere le suddette materie, le stesse vengono singolarmente prese in esame dall’Autorità.<br />
Di particolare interesse, anche per la rilevanza che il tema ha assunto e sta via via assumendo nel dibattito pubblico, e di estrema delicatezza, per la sensibilità dei dati di cui si discorre, è il tema del coordinamento tra il diritto di accesso generalizzato e la tutela della <em>privacy</em>, tema al quale le linee guida dedicano ampio spazio (<a title="" href="#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>).<br />
In tale ambito, infatti, l’accesso civico generalizzato potrebbe, se erroneamente gestito, ledere diritti e libertà fondamentali, nonché la dignità dell’interessato. Di conseguenza, quando si ritiene possa sussistere o derivare dall’ostensione di dati personali (<a title="" href="#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a>) una lesione a tali diritti, l’accesso civico deve essere impedito, non sarebbe infatti giustificabile un’interferenza “ingiustificata e sproporzionata” nei diritti e libertà garantiti anche a livello comunitario (<a title="" href="#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a>).<br />
L’ente destinatario di una domanda di accesso, dopo aver obbligatoriamente interpellato il controinteressato, deve, quindi, effettuare un’attenta valutazione che tenga particolarmente conto della posizione del soggetto che potrebbe essere leso. Tale valutazione deve obbligatoriamente essere effettuata anche nel caso in cui il soggetto controinteressato, sebbene interpellato, serbi silenzio e deve tenere conto delle conseguenze che potrebbero derivare dall’ostensione anche relativamente alla sfera sociale, morale e relazionale del soggetto interessato.<br />
In merito poi, alla necessità &#8211; inderogabile &#8211; di comunicare la richiesta di accesso ai controinteressati, attivando quindi un onere procedurale alquanto dispendioso, sia in termini organizzativi che economici, ANAC, molto ragionevolmente, suggerisce di scegliere in linea generale quelle modalità di ostensione che omettano <em>in toto</em> i dati personali (<a title="" href="#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a>). Così facendo si potrebbe, infatti, evitare la procedura di comunicazione che posticipa, com’è facilmente intuibile, anche il momento della <em>disclosure</em>.<br />
L’Autorità sottolinea inoltre che deve essere tenuto debitamente in considerazione l’eventualità, ad oggi tutt’altro che remota, che i dati personali quando resi accessibili possano essere illecitamente impiegati per furti di identità e creazioni di identità fittizie.<br />
Per le ragioni sopra esposte, quindi, dalla sola presenza di dati sensibili (<a title="" href="#_ftn37" name="_ftnref37">[37]</a>) e/o giudiziari (<a title="" href="#_ftn38" name="_ftnref38">[38]</a>), cioè di quei dati personali idonei a rivelare, ad esempio, l’origine razziale, le convinzioni religiose, l’ideologia politica, dovrebbe derivarne direttamente la sussistenza di un impatto sfavorevole e quindi, in linea di principio, l’accesso a tale tipo di informazioni andrebbe rifiutato.<br />
Pare trasparire dalle linee guida dell’Autorità una preoccupazione &#8211; condivisa da chi scrive &#8211; per un duplice ordine di fattori: da un lato, per i costi dell’operazione trasparenza e dall’altro, per gli oneri organizzativi che comportano.<br />
Le linee guida ANAC contengono disposizioni che paiono finalizzate anche &#8211; ma non solo &#8211; a snellire, per quanto possibile, i carichi di un impianto normativo che, nella pratica, peserà molto, soprattutto dal punto di vista organizzativo ed economico, sulle spalle delle pubbliche amministrazioni coinvolte. Si consideri, ad esempio, il suggerimento di oscurare <em>in toto</em> i documenti sensibili che se da un lato persegue certamente il fine di tutelare maggiormente le posizioni giuridiche soggettive sottese a tali dati, d’altro lato, come evidenzia la stessa autorità, consentirebbe all’amministrazione interessata anche di accogliere l’istanza “senza dover attivare l’<em>onerosa </em>procedura di coinvolgimento del soggetto “controinteressato””. Anche l’aver suggerito il rifiuto automatico dell’istanza di accesso nel caso in cui si rilevino dati sensibili o giudiziari è, senza dubbio, una soluzione che potrebbe lenire l’onere di valutazione in capo alla P.A. destinataria dell’istanza di accesso.</p>
<p><em>10. Considerazioni conclusive.</em><br />
Si dubita del fatto che le linee guida siano riuscite a raggiungere pienamente lo scopo di fornire delle indicazioni operative per definire in modo puntuale, per quanto possibile, i limiti all’accesso civico disposti dal T.U. sulla Trasparenza Amministrativa.<br />
Le linee guida, infatti, non paiono né puntuali né esaustive. Ma, probabilmente non sarebbe stato possibile arrivare ad un risultato differente: a solo poco più di un mese dall’entrata in vigore di una riforma che, come visto, ha stravolto i connotati dell’accezione stessa di trasparenza e ha investito “chiunque” di un diritto che, almeno in potenza, potrebbe rendere accessibile qualsiasi dato e informazione in possesso delle P.A..<br />
Come del resto riconosce anche ANAC, le linee guida della delibera 1309 non sono che una prima individuazione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico generalizzato.<br />
È già in programma, infatti, tra un anno la revisione delle linee guida, alla luce delle prassi che si formeranno con le decisioni delle P.A. in ordine alle istanze di accesso civico, e alla luce anche degli esiti degli eventuali ricorsi amministrativi o giurisdizionali, al fine di selezionare le soluzioni operative che si saranno rivelate più efficienti e coerenti.<br />
ANAC suggerisce, quindi, alle P.A. di dotarsi di tre strumenti finalizzati ad una gestione efficiente delle istanze di accesso civico. Nello specifico evidenzia l’opportunità: di concentrare la competenza a decidere sulle richieste di accesso in un unico ufficio, dotato di adeguate risorse professionali ivi stabilmente allocate, che dialoghi con gli uffici detentori dei dati; di dotarsi di un regolamento interno che indichi la disciplina organica e completa, con una sezione specifica per ognuno dei tre strumenti di accesso previsti nel nostro ordinamento (accesso documentale, accesso civico e accesso civico generalizzato), evidenziando in particolar modo la necessità, relativamente all’accesso civico generalizzato, di individuare gli uffici competenti a decidere e di disciplinare la procedura per la valutazione caso per caso delle richieste di accesso; di istituire, in ogni P.A., un registro che tenga conto delle istanze di accesso presentate e del relativo esito, suddiviso per tipologia, al fine di consentire il coordinamento di cui s’è detto in precedenza.<br />
Una criticità che è emersa in diversi passaggi nell’analisi appena svolta è che le pubbliche amministrazioni non posseggono risorse economiche, gestionali, strutturali, umane e di <em>know how</em> sufficienti a sostenere efficientemente le esplicazioni pratiche del nuovo regime di trasparenza ed accesso civico. Sebbene si riconosca che l’aspetto economico potrebbe non essere considerato come un profilo di particolare orizzonte, tuttavia esso è <em>conditio sine qua non</em> per una efficace implementazione del nuovo regime. Anzi, tale insufficienza non solo potrebbe causare delle inefficienze nell’esplicazione del nuovo diritto di accesso generalizzato ma potrebbe avere pesanti ripercussioni anche sull’apparato amministrativo giurisdizionale.<br />
Difatti non è irrealistico aspettarsi da una struttura carente sia per risorse umane che economiche, che un gran numero di istanze non ricevano risposta entro i 30 giorni previsti <em>ex lege</em>. Si potrebbe, quindi, formare un numero potenzialmente molto elevato di fattispecie classificabili come silenzio inadempimento, dalle quali potrebbe scaturire un numero altrettanto considerevole di azioni giudiziarie davanti ai TAR (<a title="" href="#_ftn39" name="_ftnref39">[39]</a>), senza contare poi le azioni esperibili dai controinteressati o dagli interessati che si vedono ora titolari di una posizione giuridica soggettiva tutelabile davanti al giudice amministrativo.<br />
Si potrebbe tuttavia replicare che, nel momento in cui talune funzioni che si pensava fossero esclusivo appannaggio dell’essere umano (come ad es. guidare un’automobile) hanno se non i giorni, gli anni contati prima di una loro totale automatizzazione, sarebbe forse possibile immaginare che l’intero meccanismo di accesso ai dati sarà, in un futuro né prossimo né remoto, gradualmente svincolato dall’intervento umano. L’idea è, cioè, che attraverso sistemi decisionali intermediati non già dall’agire umano, bensì da algoritmi sempre più complessi, si potranno raggiungere obiettivi quali l’immediatezza della risposta all’istanza di accesso, un abbattimento pressoché totale degli errori e &#8211; sebbene a fronte di un ingente investimento iniziale &#8211; un totale abbattimento dei costi a lungo termine.</p>
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><em>(*) Dottoranda di Ricerca in Diritto e Scienze Umane, curriculum diritto amministrativo, nell’Università degli Studi dell’Insubria.</em><br />
([1]) Il d.lgs. n. 33 del 2013, conosciuto anche come Testo Unico sulla Trasparenza Amministrativa, è stato emanato in attuazione della c.d. “legge Severino”, l. 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Il titolo del d.lgs. n. 33 del 2013 è stato modificato, <em>ex</em> art. 1, comma1, d.lgs. n. 97 del 2016, in “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.</div>
<div id="ftn2">([2]) Art. 1, d.lgs. n. 33 del 2013 prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 97 del 2016.</div>
<div id="ftn3">([3]) A. Bonomo<em>, Il Codice della trasparenza e il nuovo regime di conoscibilità dei dati pubblici</em>, in Istituzioni del federalismo: rivista di studi giuridici e politici, n. 3-4, 2013, pag. 727.</div>
<div id="ftn4">([4]) Sul punto si veda D.U. Galetta, <em>Accesso civico e trasparenza della Pubblica Amministrazione alla luce delle (previste) modifiche alle disposizioni del Decreto Legislativo 33/2013</em>, pubblicato il 2 marzo 2016 sulla rivista federalismi.it.</div>
<div id="ftn5">([5]) Si veda in proposito M. Savino, <em>Il FOIA Italiano. La fine della trasparenza di Bertoldo</em>, in Giornale di Diritto Amministrativo, n. 5, 2016 in cui &#8211; in merito all’accesso civico e con toni che non risparmiano perplessità &#8211; si legge “Ridotto a strumento di <em>enforcement</em> di obblighi di legge e limitato nella sua estensione da una logica dirigista che affida al legislatore la scelta su cosa debba essere d’interesse dei cittadini, quel diritto è stato è stato ignorato dai suoi legittimi titolari”.</div>
<div id="ftn6">([6] ) Si veda, per un approfondimento sulla nascita, sull’evoluzione e sull’implementazione dei c.d. FOIA sia negli U.S.A., che in diverse esperienze interne all’Unione europea, D.U. Galetta, <em>La trasparenza, per un nuovo rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione: un’analisi storico-evolutiva, in una prospettiva di diritto comparato ed europeo</em>, in <em>Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario</em>, n. 5/2016, pag. 1019  e ss.</div>
<div id="ftn7">(<sup><sup>[7]</sup></sup>) L’art. 1, comma 35 della legge 6 novembre 2012, n. 190 “<em>Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione</em>” identificava quali principi e criteri direttivi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33: 1) il coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicità in capo alle P.A.; 2) la pubblicità sull’utilizzo delle risorse pubbliche e sui risultati delle funzioni amministrative; 3) la precisazione degli obblighi di pubblicità di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale; 4) l’ampliamento delle ipotesi di pubblicità, mediante la pubblicazione nei siti web istituzionali, delle informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle P.A.; 5) la definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono pubblicare e delle modalità di elaborazione dei relativi formati; 6) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni di cui al presente comma anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti; 7) individuazione della durata e dei termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione obbligatoria; 8) individuazione delle responsabilità e delle sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione. I criteri direttivi che hanno indirizzato il T.U. Trasparenza sono, nella sostanza sovrapponibili, fatta eccezione per l’accesso civico. L’ultimo intervento normativo di cui si discute, infatti, se da un lato ha sicuramente un’apertura almeno in potenza, più spiccata, segue tuttavia i principi che già erano stati affermati nella Legge delega del 2012, ponendosi nei confronti di questi ultimi come una diretta evoluzione in un solco già chiaramente segnato. Evoluzione indispensabile e necessaria di un impianto normativo che ha rivelato fin dall’inizio la necessità di correttivi e specificazioni.</div>
<div id="ftn8">([8]) Art. 5, c. 1, lett. h), l. 7 agosto 2015, n. 124.</div>
<div id="ftn9">([9]) Si veda, sul punto, D.U. Galetta e P. Provenzano, <em>Sul d.lgs. n. 97/2016 recante modifiche alla disciplina sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione</em> in M.A. Sandulli (a cura di), <em>Le nuove regole della semplificazione amministrativa</em>, Giuffrè Editore, 2016, pag. 7 e ss.</div>
<div id="ftn10">(<sup><sup>[10]</sup></sup>) Art. 2, c.1, d.lgs. 33/2013 così come modificato dall’art. 3, c. 1, d.lgs. 97/2016.</div>
<div id="ftn11">(<sup><sup>[11]</sup></sup>) In una prima bozza del testo del decreto attuativo (gennaio 2016), il riferimento non era alla tutela dei diritti dei cittadini ma alla tutela dei diritti fondamentali. Ciò pareva richiamare il secondo comma dell’art. 1 d.lgs. n. 33 del 2013 che, non toccato dalla riforma, affermava che “<em>La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d&#8217;ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell&#8217;utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino</em>”.<br />
In proposito la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nel parere 515 del 24 febbraio 2016 aveva osservato che l’impostazione finalistica generica della tutela dei diritti fondamentali avrebbe dovuto essere opportunamente arricchita di contenuto, a livello di richiamo dei principi generali, alla luce anche del valore fondante in sé della partecipazione dei cittadini, come mezzo di esplicazione dei diritti riconosciuti dall’articolo 2 della Costituzione.</div>
<div id="ftn12">([12]) Linee Guida Anac, delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, punto 2.1.:“L’intento del legislatore è ancor più valorizzato in considerazione di quanto già previsto nel co. 2 dell’art. 1 del decreto trasparenza secondo cui la trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, e integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. La trasparenza diviene, quindi, principio cardine e fondamentale dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni e dei loro rapporti con i cittadini.”
</div>
<div id="ftn13">([13]) Linee Guida Anac, delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, punto 2.1.: “La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2 del decreto trasparenza).”</div>
<div id="ftn14">([14]) Linee Guida Anac, delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, punto 1., “definizioni”: “Il d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, è di seguito definito “decreto trasparenza”. Per “accesso documentale” si intende l’accesso disciplinato dal capo V della legge 241/1990. Per “accesso civico” si intende l’accesso di cui all&#8217;art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione. Per “accesso generalizzato” si intende l’accesso di cui all&#8217;art. 5, comma 2, del decreto trasparenza”.</div>
<div id="ftn15">([15]) Linee Guida Anac, delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, punto 2.2: “L’accesso generalizzato non sostituisce l’accesso civico “semplice” (d’ora in poi “accesso civico”) previsto dall’art. 5, comma 1 del decreto trasparenza, e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016.”</div>
<div id="ftn16">([16]) Art. 22, c.1, lett. d), l. n. 241/1990.</div>
<div id="ftn17">([17]) In particolare nell’Adunanza Plenaria del 24 aprile 2012, il Consiglio di Stato ha avuto occasione di ribadire che tale orientamento <em>“</em>ha ricevuto ulteriore supporto dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, cit. con la quale sono state apportate modifiche alla legge n. 241 del 1990. Con la novella, non solo è stato introdotto nell&#8217;art. 24, il comma 3, secondo cui sono inammissibili istanze di accesso “<em>preordinate ad un controllo generalizzato dell&#8217;operato delle pubbliche amministrazioni</em>”, ma anche e, soprattutto, si è meglio definita la figura del soggetto “interessato” all&#8217;accesso, come quello che &#8211; come era già prescritto &#8211; abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, ma anche che &#8211; ed è questa l&#8217;innovazione &#8211; tale situazione sia “<em>collegata al documento al quale è chiesto l’accesso</em>”.”</div>
<div id="ftn18">([18]) Linee Guida Anac, delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, punto 2.3.: “La finalità dell’accesso documentale ex l. 241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa all’accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà &#8211; partecipative e/o oppositive e difensive – che l&#8217;ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.”</div>
<div id="ftn19">([19]) Linee Guida Anac, delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, punto 2.3.</div>
<div id="ftn20">([20]) L’art. 2-bis d.lgs. n. 33 del 2013 fa espresso rinvio al fine dell’individuazione dei soggetti che rientrano nel novero di P.A. all’art. 1, c.2 d.lgs. n. 165 del 2001: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio sanitario nazionale, l&#8217;Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.”</div>
<div id="ftn21">([21]) Linee Guida Anac, delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, punto 4.1.</div>
<div id="ftn22">([22]) Linee Guida Anac, delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, punto 4.2.: “La distinzione tra documenti e dati acquista rilievo nella misura in cui essa comporta che l’amministrazione sia tenuta a considerare come validamente formulate, e quindi a darvi seguito, anche le richieste che si limitino a identificare/indicare i dati desiderati, e non anche i documenti in cui essi sono contenuti.”</div>
<div id="ftn23">([23]) Linee Guida Anac, delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, punto 4.2.: “Allo stesso modo, nei casi particolari in cui venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e, dall’altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari e di stretta interpretazione, l’interesse ad un buon andamento dell’amministrazione (cfr. Tribunale Prima Sezione ampliata 13 aprile 2005 causa T 2/03, cit.).”</div>
<div id="ftn24"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24"><sup><sup>[24]</sup></sup></a> Art. 5, c. 3, d.lgs. n. 33 del 2013, testo vigente.</div>
<div id="ftn25">(<sup><sup>[25]</sup></sup>) Art. 5, c. 8, d.lgs. n. 33 del 2013, testo vigente.</div>
<div id="ftn26">([26]) Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, nella Gazzetta Ufficiale &#8211; Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2017.</div>
<div id="ftn27">([27]) L’art. 22, c. 8, Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, così dispone: “I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi”.</div>
<div id="ftn28">([28]) Linee Guida Anac, delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, punto 6.2.: “Resta, in ogni caso, ferma la possibilità che i dati personali per i quali sia stato negato l’accesso generalizzato possano essere resi ostensibili al soggetto che abbia comunque motivato nell’istanza l’esistenza di “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, trasformando di fatto, con riferimento alla conoscenza dei dati personali, l’istanza di accesso generalizzato in un’istanza di accesso ai sensi della l. 241/1990.”</div>
<div id="ftn29">([29]) T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 17-11-2016, n. 5299 ha avuto modo di affermare che “Pur essendo il rito <em>ex</em> art. 116 c.p.a. esperibile sia a tutela dell’accesso ai documenti amministrativi <em>ex</em> art. 22 della l. n. 241 cit., sia “per la tutela del diritto di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza”, i due istituti sono tra loro diversi vista, in particolare, la differenza dei relativi presupposti. È di tutta evidenza che, una volta esercitata la facoltà di avvalersi esclusivamente di uno degli istituti sopraindicati mediante la presentazione della relativa specifica istanza, non è possibile poi far valere in giudizio, con la pretesa automaticità, le prerogative di tutela previste per l’altro procedimento, siccome giammai attivato dal soggetto interessato; ciò, anche in un’ottica di leale collaborazione tra le parti, dovendo l’istanza del soggetto interessato orientare, in termini di necessaria coerenza, il comportamento concretamente esigibile dall&#8217;Autorità adita”.</div>
<div id="ftn30">([30]) Linee Guida Anac, delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, punto 5.1.: “In generale, il rinvio della disciplina dell’accesso generalizzato a quella delle esclusioni della legge 241/1990 non può che essere letto alla luce delle finalità di ampia <em>disclosure</em> sottesa alla nuova normativa e richiamate nella prima parte di queste linee guida.”</div>
<div id="ftn31">([31]) Sul principio di proporzionalità si veda, in particolare, D.U. Galetta, <em>Il principio di proporzionalità</em>, in M. Renna, F. Saitta (a cura di), <em>Studi sui principi del diritto amministrativo</em>, Giuffrè Editore, Milano, 2012.</div>
<div id="ftn32">(<sup><sup>[32]</sup></sup>) Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Parere n. 515 del 24 febbraio 2016, punto 4.3.</div>
<div id="ftn33">([33]) Si veda, in tema di coordinamento tra privacy e trasparenza, M. Catricalà, Trasparenza, tutela della riservatezza e forme di Stato, pubblicato in Giustamm – Rivista di Diritto Amministrativo, n. 10 del 2013.</div>
<div id="ftn34">([34]) Per una definizione di “dato personale” si veda l’art. 4, c.1, lett. b), d. lgs. n. 196 del 2003.</div>
<div id="ftn35">([35]) Si consideri in particolare l’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e l’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.</div>
<div id="ftn36">([36]) Linee Guida Anac, delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, punto 8.1.: “il soggetto destinatario dell’istanza, nel dare riscontro alla richiesta di accesso generalizzato, dovrebbe in linea generale scegliere le modalità meno pregiudizievoli per i diritti dell’interessato, privilegiando l’ostensione di documenti con l’omissione dei «dati personali» in esso presenti, laddove l’esigenza informativa, alla base dell’accesso generalizzato, possa essere raggiunta senza implicare il trattamento dei dati personali. In tal modo, tra l’altro, si soddisfa anche la finalità di rendere più celere il procedimento relativo alla richiesta di accesso generalizzato, potendo accogliere l’istanza senza dover attivare l’onerosa procedura di coinvolgimento del soggetto «controinteressato» (art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013). Al riguardo, deve essere ancora evidenziato che l’accesso generalizzato è servente rispetto alla conoscenza di dati e documenti detenuti dalla p.a. «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico» (art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, quando l’oggetto della richiesta di accesso riguarda documenti contenenti informazioni relative a persone fisiche (e in quanto tali «dati personali») non necessarie al raggiungimento del predetto scopo, oppure informazioni personali di dettaglio che risultino comunque sproporzionate, eccedenti e non pertinenti, l’ente destinatario della richiesta dovrebbe accordare l’accesso parziale ai documenti, oscurando i dati personali ivi presenti.”</div>
<div id="ftn37">([37]) Per una definizione di “dati sensibili” si veda l’art. 4, c.1, lett. d) del d. lgs. n. 196 del 2003.</div>
<div id="ftn38">([38]) Per una definizione di “dati giudiziari” si veda l’art. 4, c.1, lett. e) del d. lgs. n. 196 del 2003.</div>
<div id="ftn39">([39]) Si deve comunque riconoscere che il contributo unificato necessario per l’azione contro il silenzio, pari ad € 300,00, potrebbe indirizzare, anche solo in minima parte, i soggetti che intendano ricorrere avverso un provvedimento di accoglimento, o diniego di una istanza di accesso, a preferire la tutela in via amministrativa, a quella giurisdizionale.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/laccesso-civico-generalizzato-alla-luce-delle-linee-guida-anac/">L&#8217;accesso civico &#8220;generalizzato&#8221;, alla luce delle Linee Guida ANAC</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>La suprema Corte salva l&#8217;interesse legittimo: il contratto può essere dichiarato inefficace dal G.A. anche quando la gara viene annullata per vizi procedimentali (a margine di Cass., Sez. Un., n. 7295/17)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-suprema-corte-salva-linteresse-legittimo-il-contratto-puo-essere-dichiarato-inefficace-dal-g-a-anche-quando-la-gara-viene-annullata-per-vizi-procedimentali-a-margine-di-cass-sez-un-n-7295/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2017 17:39:43 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-suprema-corte-salva-linteresse-legittimo-il-contratto-puo-essere-dichiarato-inefficace-dal-g-a-anche-quando-la-gara-viene-annullata-per-vizi-procedimentali-a-margine-di-cass-sez-un-n-7295/">La suprema Corte salva l&#8217;interesse legittimo: il contratto può essere dichiarato inefficace dal G.A. anche quando la gara viene annullata per vizi procedimentali (a margine di Cass., Sez. Un., n. 7295/17)</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Iter della vicenda contenziosa: dal totale rigetto della domanda da parte del giudice di primo grado all’annullamento degli atti di gara per violazione della par condicio competitorum con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto di appalto da parte del Consiglio di Stato – 3. L’approdo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-suprema-corte-salva-linteresse-legittimo-il-contratto-puo-essere-dichiarato-inefficace-dal-g-a-anche-quando-la-gara-viene-annullata-per-vizi-procedimentali-a-margine-di-cass-sez-un-n-7295/">La suprema Corte salva l&#8217;interesse legittimo: il contratto può essere dichiarato inefficace dal G.A. anche quando la gara viene annullata per vizi procedimentali (a margine di Cass., Sez. Un., n. 7295/17)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-suprema-corte-salva-linteresse-legittimo-il-contratto-puo-essere-dichiarato-inefficace-dal-g-a-anche-quando-la-gara-viene-annullata-per-vizi-procedimentali-a-margine-di-cass-sez-un-n-7295/">La suprema Corte salva l&#8217;interesse legittimo: il contratto può essere dichiarato inefficace dal G.A. anche quando la gara viene annullata per vizi procedimentali (a margine di Cass., Sez. Un., n. 7295/17)</a></p>
<div style="background: #eeeeee; border: 1px solid #cccccc; padding: 5px 10px; text-align: justify;"><em><strong>SOMMARIO</strong></em>: 1. Premessa – 2. Iter della vicenda contenziosa: dal totale rigetto della domanda da parte del giudice di primo grado all’annullamento degli atti di gara per violazione della par condicio competitorum con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto di appalto da parte del Consiglio di Stato – 3. L’approdo in Corte Suprema – 4. Le conclusioni contenute nella sentenza delle Sezioni Unite.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">
<p><strong>1. Premessa</strong><br />
Il problema della sorte del contratto di appalto pubblico a seguito di annullamento dell’aggiudicazione si manifesta ancora oggi, a distanza di numerosi anni e di penetranti interventi da parte del legislatore comunitario prima, e del legislatore nazionale poi, in tutta la sua fierezza.<br />
Tale problematica riflette chiaramente la ritrosia e la diffidenza di un sistema prevalentemente fondato sul provvedimento, per sua natura atto autoritativo, ad accedere ad una concezione paritaria del rapporto tra Stato e cittadino<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.<br />
Nel tentativo di definizione della nozione di appalto ricorre, infatti, costantemente, il conflitto tra strumenti autoritativi e moduli consensualistici.<br />
E l’impatto sul nostro ordinamento e sulla nostra tradizione giuridica di un istituto processuale, il giudizio in materia di appalti pubblici, delineato in un contesto culturale, quello europeo<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup><sup>[2]</sup></sup></a>, molto diverso da quello “<em>domestico</em>” rimane, ancora oggi alquanto forte<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup><sup>[3]</sup></sup></a>.<br />
Dottrina e giurisprudenza si affannano, pertanto, nella ricerca incessante di <em>escamotages</em> interpretativi al fine di mitigare <em>«le più vistose alterazioni dell’ibrido rapporto giudice-amministrazione che si è venute a creare»</em><a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup><sup>[4]</sup></sup></a>.<br />
Nonostante il c.p.a. regoli dettagliatamente agli artt. 121 e ss. il rito concernente la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato tra amministrazione aggiudicatrice e privato appaltatore, le incertezze in merito alla sorte dello stesso, ed in particolare nelle ipotesi di “violazioni non gravi” di cui all’art. 122, danno vita, ancora oggi, ad un mosaico di prospettazioni ed interpretazioni.<br />
La continua propensione a mantenere in vita il contratto a tutela del “super” interesse pubblico è chiaro sintomo del tentativo di comporre un conflitto tra una concezione autoritativa dell’attività amministrativa e strumenti consensualistici che stenta a sradicarsi dal nostro panorama giuridico.<br />
Un sistema, dunque, ancora poco al passo se visto in un’ottica transfrontaliera, dove la pressione della logica comunitaria impone di ripensare sia il ruolo dell&#8217;autorità pubblica, non più sede di poteri discrezionali ma soggetto destinatario di obblighi, sia la stessa funzione del giudice amministrativo, secondo un modello di giurisdizione di tipo soggettivo che configura il processo amministrativo come strumento di tutela della pretesa sostanziale del cittadino e non come mero mezzo di controllo dell&#8217;azione dell&#8217;amministrazione.</p>
<p><strong>2. Iter della vicenda contenziosa: dal totale rigetto da parte del giudice di primo grado all’annullamento degli atti di gara per violazione della <em>par condicio competitorum </em>con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto di appalto da parte del Consiglio di Stato.</strong><br />
L’oggetto della controversia era l’affidamento di un appalto di servizi.<br />
Con ricorso avanzato nel dicembre 2012, la società risultata seconda graduata al termine della procedura di selezione chiedeva l’annullamento degli atti con i quali era stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto in favore di altra impresa, proponendo due motivi nei confronti dell’aggiudicazione e un motivo sorretto da interesse strumentale alla rinnovazione della gara per vizi relativi all’operato della Commissione, che avrebbe integrato i criteri di valutazione delle offerte tecniche con sub-parametri posti a corredo e specificazione di sub-criteri, dopo aver prese in esame le offerte stesse.<br />
Unitamente al ricorso la ricorrente chiedeva la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro nell’aggiudicazione e nel contratto, nonché il risarcimento del danno.<br />
La resistente aggiudicataria proponeva ricorso incidentale di tipo interdittivo.<br />
Con sentenza n. 66/2013 la V sezione del TAR Campania-Napoli respingeva, nell’ordine, sia il ricorso incidentale “escludente”, che quello principale, ed in particolare, quanto al motivo diretto alla rinnovazione della gara, negava che la Commissione avesse introdotto <em>ex post</em> sub-criteri e sub-punteggi.<br />
La sentenza del TAR veniva impugnata dal ricorrente principale e dal controinteressato di primo grado con appello principale, nonché incidentale, dinnanzi al Consiglio di Stato mediante la riproposizione dei medesimi motivi introdotti in primo grado.<br />
Con la sentenza n. 2157/2015 la V sezione del Consiglio di Stato respingeva l’appello incidentale “escludente” e, in parziale accoglimento dell’appello principale, riteneva fondata l’ultima censura relativa all’enucleazione da parte della commissione di gara di sub-elementi di valutazione ulteriori rispetto a quelli previsti nella lettera di invito, integrando “a buste aperte” la griglia valutativa predisposta nella <em>lex specialis</em> e, quindi, a posteriori ulteriori parametri di valutazione delle offerte tecniche.<br />
In conseguenza dell’accoglimento di tale censura, in riforma della sentenza di primo grado, il Consiglio di Stato accoglieva la domanda di annullamento degli atti di gara e, stante l’espressa richiesta, dichiarava l’inefficacia del contratto stipulato tra l’ente appaltante e l’impresa vincitrice all’esito della procedura di gara oggetto della <em>querelle</em>, senza però accogliere le ulteriori domande di subentro nel contratto e risarcimento del danno, stante la natura del vizio accertato.<br />
<em>2.1.</em> Il Consiglio di Stato ha tutelato, in altre parole, dichiarando inefficace il contratto ma non accogliendo la domanda di subentro, l’interesse strumentale alla ripetizione della gara.<br />
Questo, come noto, è caratterizzato da un’utilità indiretta, o comunque mediata, e si configura quando l’annullamento dell’atto impugnato costituisce la condizione necessaria, ma al contempo non sufficiente, per il soddisfacimento dell’interesse finale del ricorrente.<br />
In questi casi, la caducazione dell&#8217;atto amministrativo si pone come passaggio indispensabile al conseguimento del bene della vita, che però potrà ottenersi esclusivamente a seguito di una successiva (ed eventuale) attività amministrativa.<br />
In giurisprudenza, è stato ripetutamente chiarito che <em>“in applicazione dei principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, costituisce interesse meritevole di tutela anche la sola </em>chance<em> di aggiudicazione derivante dalla partecipazione ad una gara pubblica ed è idoneo a radicare la legittimazione ad agire anche l’interesse strumentale alla riedizione integrale della procedura di gara, sempre che l&#8217;impresa abbia differenziato, con la domanda di partecipazione, la propria posizione rispetto al </em>quisque de populo<em> e che non sussistano preclusioni soggettive alla partecipazione alla nuova procedura”</em><a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5"><em><sup><strong><sup>[5]</sup></strong></sup></em></a>.</p>
<p><strong>3. L’approdo in Corte Suprema. </strong><br />
Avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 2157 del 27 aprile 2015, l’impresa soccombente in appello ha proposto ricorso alle Sezioni unite della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 111, ultimo comma, Cost., con un unico motivo di ricorso radicato  sull’impossibilità del G.A., essendosi risolto per l’annullamento dell’intera procedura selettiva, di dichiarare l’inefficacia del contratto di appalto.<br />
La ricorrente ha sostenuto che il Consiglio di Stato, nello statuire l’inefficacia del contratto, sarebbe incorso in vizio di violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, sotto il profilo che il giudice amministrativo avrebbe commesso una illegittima invasione della sfera della P.A., alla cui scelta sarebbe stato rimesso di mantenere il contratto, nel pubblico interesse alla prosecuzione del servizio, ovvero di procedere alla risoluzione dello stesso.<br />
Tale impostazione riposerebbe sull’art. 133, co. 1, lett. e), c.p.a. La fattispecie in esame rientrerebbe, cioè, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nell’ambito della quale la dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione sarebbe soggetta ai limiti previsti dall’art. 122 dello stesso codice, a norma del quale, fuori dai casi di violazioni gravi di cui all’art. 121, <em>“il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell’effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia proposta”</em>.<br />
Pertanto, stando ad un’interpretazione letterale della norma, se ne deduce che la scelta in ordine alla privazione degli effetti del contratto stipulato è rimessa al G.A. che annulla l’aggiudicazione in funzione del bilanciamento degli interessi economici coinvolti e della concreta possibilità per il ricorrente vittorioso di conseguire l’aggiudicazione e il subentro nel contratto, solo qualora il vizio rilevato non comporti la rinnovazione della gara. E qualora il vizio accertato sia sorretto dall&#8217;interesse strumentale alla rinnovazione della gara, la giurisdizione amministrativa in ordine alla sorte del contratto sarebbe del tutto esclusa.<br />
A sostegno di tale prospettazione si schiera la sentenza del Consiglio di Stato n. 140 del 2015, secondo la quale <em>“l’opzione del legislatore è stata nel senso di rimettere al giudice il potere discrezionale di dichiarare l’inefficacia del contratto di appalto, in caso di vizi diversi da quelli specificatamente indicati dall’art. 121, solo laddove ciò possa comportare per il ricorrente l’utilità costituita dal “subentro” nella posizione di affidatario (e, quindi, la possibile stipula di un nuovo contratto che lo veda interlocutore dell’Amministrazione); ciò è confermato dal fatto che la norma ha, al contrario, espressamente escluso la possibilità di dichiarare l’inefficacia del contratto laddove l’annullamento comporti la necessità di ripetizione della gara”.</em><br />
<em>Rebus sic stantibus</em> il Consiglio di Stato, pronunciandosi negativamente sulle sorti del contratto, avrebbe illegittimamente invaso il campo di azione della Stazione appaltante pronunciando in violazione dei limiti esterni della giurisdizione del G.A.</p>
<p><strong>4. Le conclusioni contenute nella sentenza delle Sezioni Unite.</strong><br />
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno rigettato il ricorso per motivi inerenti la giurisdizione <em>ex</em> art. 111 Cost. rilevandone l’infondatezza, in tal guisa escludendo la sussistenza del dedotto eccesso di potere giurisdizionale sulla scorta di tre motivi.<br />
<em>4.1.</em> Essendo il vizio di violazione della giurisdizione prospettato esclusivamente sotto la specie della pretesa invasione da parte del G.A. della sfera riservata all’azione della P.A. e, quindi dell’esercizio di un potere che ad essa sarebbe riservato, il Consiglio di Stato, dichiarando inefficace il contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione, non ha violato i limiti esterni della giurisdizione.<br />
Difatti, non sussiste, e non può in alcun modo sussistere, il vizio di eccesso di potere giurisdizionale perché in capo alla P.A. manca un potere tipizzato di declaratoria di inefficacia del contratto stipulato in ambito di contratti pubblici. E ciò si rileva con riferimento alla disciplina del d.lgs. n. 163 del 2006, sotto la cui vigenza si colloca la vicenda di cui è processo. Ma non diverso rilievo è possibile con riguardo alla nuova disciplina di cui al d.lgs. n. 50 del 2016.<br />
In dettaglio, nella sentenza in commento si legge: <em>«affinché si configuri il vizio di eccesso di potere giurisdizionale da parte del giudice amministrativo sotto la specie dell’esercizio di un’attività decisoria implicante l’adozione di una statuizione corrispondente ad un’attività provvedimentale, il cui compimento l’ordinamento riserva all’amministrazione eventualmente anche come conseguenza dovuta in una decisione dello stesso giudice amministrativo, è necessario che quella statuizione abbia un contenuto corrispondente a quello del potere riservato alla pubblica amministrazione».</em><br />
L’<em>iter </em>argomentativo, e demolitorio del ricorso, seguito dalle SS.UU. prosegue poi con uno snodo estremamente interessante, in cui si evidenzia che, nella denegata ipotesi si volesse prospettare l’esistenza di un potere di scioglimento unilaterale del contratto da parte della stazione appaltante, la tutela della pretesa di risoluzione si collocherebbe su un piano paritetico, e quindi ciò che il G.A. avrebbe invaso sarebbe la giurisdizione del G.O. Tale prospettazione tuttavia non è dedotta nel caso di specie.<br />
Ritorna costantemente il conflitto tra strumenti autoritativi e moduli consensualistici.<br />
Pare allora lecito chiedersi se quello delle SS.UU. sia un, forse, nostalgico richiamo alla “nota costruzione bifasica” del contratto di appalto pubblico<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup><sup>[6]</sup></sup></a>.<br />
Tuttavia, la scelta del legislatore di devolvere il contenzioso <em>ex </em>artt. 121 ss. alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ne fa perdere immediatamente rilevanza pratica.<br />
<em>4.2.</em> Il supremo Consesso rileva poi che l’esegesi della norma dell’art. 122 su cui è stato “ricamato” il ricorso è stata condivisa dalla IV sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 140/2015. In tale pronuncia i giudici di Palazzo Spada hanno interpretato l’opzione del legislatore nel senso di rimettere al giudice amministrativo il potere discrezionale di dichiarare l’inefficacia del contratto di appalto nell’ipotesi di vizi diversi da quelli specificatamente indicati dall’art. 121 e solo laddove tale dichiarazione possa comportare per il ricorrente l’utilità costituita dal “subentro nella posizione di affidatario” (quindi, la possibile stipula di un nuovo contratto che lo veda interlocutore dell’Amministrazione).<br />
In altre parole, secondo questa prospettazione la norma contenuta nell’art.122 avrebbe espressamente escluso la possibilità di dichiarare l’inefficacia del contratto laddove l’annullamento comporti la necessità di ripetizione della gara<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.<br />
Tale prospettazione ermeneutica, rilevano le Sezioni Unite nella pronuncia in commento, è stata però successivamente superata dalla stessa IV sezione del Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 1126 e 1137 del 2016.<br />
In queste ultime pronunce il Consiglio di Stato ha dichiarato di non volersi discostare dall’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 13 del 2011, non confutato nella pronuncia prima richiamata.<br />
Con tale ultima pronuncia il Consiglio di Stato è intervenuto a dirimere il contrasto giurisprudenziale insorto in merito alle pubblicità delle sedute in cui la commissione di gara procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica, soffermandosi poi sulle conseguenze dell’annullamento della gara sul contratto stipulato.<br />
A questo proposito, l’Adunanza Plenaria ha affermato che l’art. 122 regola l’inefficacia del contratto attribuendo al giudice il potere di stabilire se dichiarare tale inefficacia, tenendo conto di una serie di elementi normativamente prescritti e, soprattutto, se vi sono elementi per ritenere che l’appalto possa essere aggiudicato dal ricorrente vittorioso.<br />
Tale norma è applicabile, testualmente, <em>“nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di rinnovare la gara”</em>. Contrariamente, qualora il vizio, pur non rientrando nelle ipotesi contemplate dall’art. 121, comporti l’annullamento dell’intera gara e la necessità di rinnovare l’intera procedura, al giudice deve essere accordata la possibilità di caducare l’atto negoziale <em>medio tempore</em> stipulato.<br />
L’Adunanza Plenaria ha cioè interpretato l’art. 122 c.p.a. nel senso che la locuzione <em>«nei casi in cui il vizio non comporti l’obbligo di rinnovare la gara»</em> non sia connessa alla <em>«possibilità di subentrare nel contratto»,</em> ma costituisca il presupposto per la stessa applicabilità della disposizione.<br />
Alla stregua di quanto questa ha affermato, pare che alle ipotesi di “inefficacia automatica” di cui all’art. 121 c.p.a. debba aggiungersi il caso in cui il vizio dell’aggiudicazione comporti l’obbligo di rinnovare la procedura sulla scorta di una attenta lettura sintattico-grammaticale della norma: in tale circostanza il giudice non sarebbe tenuto ad effettuare l’apprezzamento previsto dall’art. 122, ma dovrebbe sempre disporre l’inefficacia del contratto<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup><sup>[8]</sup></sup></a>.<br />
<em>4.3.</em> La sentenza in esame interviene poi sull’esegesi dell’art. 122 c.p.a. E’ la prima volta che le SS.UU. ne tracciano una chiara lettura.<br />
Innanzitutto, l’art. 122 individua il suo ambito di applicazione con l’espressione <em>«fuori dai casi indicati dal 121 co 1, e dal 123 co 3</em>»; in tali casi<em> «il Giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto».</em><br />
Invero, nelle ipotesi di cui all’art. 122 c.p.a non si può dire che l’inefficacia sia la regola e l’efficacia un’eccezione: l’una e l’altra sono soluzioni ugualmente raggiungibili, senza che la legge offra al giudice un ordine di priorità.<br />
L’attribuzione di tale potere è, pertanto, generalizzata e, a differenza di quanto accade nell’ipotesi di cui all’art. 121 c.p.a., nelle quali il legislatore ha tipizzato alcune situazioni ove il G.A. deve dichiarare l’inefficacia del contratto, sebbene previo riscontro degli analitici presupposti indicati dalla norma, è affidato al G.A. un potere di valutazione.<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup><sup>[9]</sup></sup></a><br />
Per tali casi, il legislatore nazionale aveva virtualmente ampio raggio di scelta.  Poteva optare <em>tout court</em> per l’inefficacia, ovvero, all’opposto, per la sua costante efficacia, ovvero, infine, per una soluzione intermedia: efficacia/inefficacia a seconda dei casi.<br />
La scelta di comminare <em>sic et simpliciter </em>l’inefficacia del contratto sarebbe sicuramente stata in contrasto con il principio di proporzionalità. In questo caso, sia le fattispecie qualificate dalla direttiva come gravi, sia quelle che tale qualificazione non hanno, sarebbero state trattate allo stesso modo.<br />
Ma anche la scelta praticata dal legislatore appare criticabile. Il giudice è infatti soggetto ad una serie di difficili valutazioni che gli lasciano notevoli margini di scelta.<br />
In, l’annullamento dell’aggiudicazione, che manifesta un qualche vizio nella scelta dell’altro contraente ed anche nel contenuto del contratto, ancora non si ripercuote automaticamente sulla sorte del contratto medesimo. Quest’ultimo risulterà a sua volta viziato, ma le conseguenze sulla sua sopravvivenza o meno derivano dalla sussistenza di circostanze ulteriori, rimesse ad una valutazione particolarmente elastica del giudice amministrativo<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup><sup>[10]</sup></sup></a>.<br />
La sorte del contratto, infatti, è frutto di una valutazione che deve tener conto di vari elementi in particolare, degli interessi delle parti, dell’effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto.<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11"><sup><sup>[11]</sup></sup></a><br />
Si tratta di parametri eterogenei, alcuni dei quali appaiono privi di una propria capacità selettiva. Sono, inoltre, parametri posti in ordine sparso, senza alcuna regola che possa indirizzare il giudice, nel caso in cui siano tutti o in parte esistenti.<br />
A tal proposito, le SS.UU., nella sentenza in commento, evidenziano la duplice alternativa lettura cui si presta l’art. 122 c.p.a. in relazione ai parametri indicati cui il giudice deve ancorare la propria scelta.<br />
Stando ad una prima lettura, soltanto nell’ipotesi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di rinnovare la gara il G.A. sarebbe tenuto a rifarsi alle successive specificazioni della norma. Per converso, non sarebbe ancorato ad alcuna di esse, se l’annullamento sia di tale portata da implicarne la rinnovazione.<br />
Stando ad una seconda interpretazione invece, sia nel caso in cui debba rinnovarsi la gara, sia nel caso contrario, il potere conferito all’organo giurisdizionale sarebbe soggetto sempre e comunque alla valutazione <em>“degli interessi delle parti, dell’effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto”</em>, mentre laddove il vizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta, la decisione giudiziaria deve ritenersi ancorata, oltre che a quelle stesse valutazioni, alla possibilità di far subentrare nel contratto il ricorrente e subordinatamente alla proposizione della domanda di subentrare in esso.<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12"><sup><sup>[12]</sup></sup></a><br />
La collocazione dell’inciso <em>“nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta”</em> immediatamente dopo l’espressione <em>“e della possibilità di subentrare nel contratto”</em> anziché prima della specificazione degli altri criteri di esercizio del potere del giudice inducono i giudici di piazza Cavour, in virtù di interpretazione testuale piana, a preferire la seconda opzione interpretativa.<br />
Alla stregua dell’opzione interpretativa propugnata dal ricorrente, la norma non troverebbe applicazione nel caso in cui l’annullamento dell’aggiudicazione presenti profili tali da implicare che si debba rinnovare la gara e pertanto sarebbe riservato alla pubblica amministrazione la potestà di decidere sulla sorte del contratto. Tale lettura, rileva il Supremo Consesso, sotto il profilo stavolta sistematico, sarebbe del tutto ingiustificata e priva di ragionevolezza, dal momento che essa comporterebbe che sia lasciato il potere di scelta all’amministrazione nel caso più grave e le sia negato in quelli meno gravi.<br />
In altre parole, accedendo alla soluzione interpretativa propugnata dal ricorrente, l’inefficacia del contratto potrebbe essere dichiarata nel solo caso in cui la commessa possa essere riaffidata al ricorrente stesso restando, di contro, inibita laddove l’azione giudiziaria sia approdata, in virtù dell’accertamento di gravissimi vizi di legittimità, all’annullamento dell’intera procedura selettiva.<br />
Nella specifica materia degli appalti, particolarmente permeabile a fenomeni corruttivi ed abusi, il Legislatore avrebbe, pertanto, previsto una tutela “dimidiata” e minore addirittura rispetto agli altri ambiti della funzione amministrativa sindacabile dinnanzi al G.A. dal momento che, ai sensi dell’art. 34 c.p.a., il giudice, in caso di accoglimento del ricorso, unitamente all’annullamento, può condannare la resistente <em>“all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio” </em>(lett. c) disponendo le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato. La declaratoria di inefficacia del contratto, pervero, non è null’altro che l’espressione di tali generali poteri decisori, pena la vanificazione del diritto di difesa.<br />
E se così non fosse, d’altra parte, si consentirebbe, unitamente al deprecabile consolidarsi di interessi contrattualizzati discendenti da attività illegittime, una grave sperequazione degli strumenti di tutela dell’interesse legittimo.<br />
Il procedimento nella specie era stato, infatti, riconosciuto come affetto dal più grave dei vizi, consistente nell’aver modificato “a gara in corso” i criteri di valutazione, in spregio ai capisaldi ineludibili di una gara di appalto: la <em>par condicio competitorum</em>, la trasparenza della valutazione concorrenziale, l’imparzialità dell’operato della Commissione.<br />
La declaratoria di inefficacia è quindi idonea a realizzare la c.d. “<em>tutela utile della concorrenza</em>”.<br />
La perdurante efficacia del contratto, per converso, avrebbe determinato il materializzarsi dell’interesse pubblico della collettività sotteso alla stipulazione del contratto, inteso come interesse pubblico oggettivo esponenziale non coincidente con l’interesse soggettivo della pubblica amministrazione.<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13"><sup><sup>[13]</sup></sup></a><br />
Seguendo una impostazione di questo genere, i doveri di lealtà e terzietà che incombono sulla commissione risulterebbero sempre recessivi rispetto alla capacità di sottoscrivere immediatamente il regolamento contrattuale, determinandosi l’inevitabile scollamento tra verità processuale e la conseguente “crisi di sistema” del presidio dell’art. 24 della Costituzione.</p>
<p><strong>5. Riflessioni conclusive</strong><br />
<em>5.1.</em> Con la <strong><a href="http://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/23893">pronuncia in commento</a></strong> il giudice dei conflitti, in definitiva, ha “salvato” la tutela dell’interesse strumentale coessenziale all’autonoma configurazione dell&#8217;interesse legittimo, al pari dello speculare interesse c.d. finale (a soddisfazione garantita), scongiurandone il definitivo tramonto (<em>recte</em>, demolizione) a Costituzione invariata.<br />
Salvo voler mortificare ciò che ontologicamente ha rappresentato l’interesse legittimo nel nostro ordinamento anche nella sua genesi storica, fino al suo riconoscimento costituzionale in funzione equiordinata al diritto soggettivo (art. 24 Cost.) ed al divieto di limitare i mezzi di tutela nei confronti dell&#8217;autorità pubblica (art. 113 Cost.)<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>, non può ragionevolmente predicarsi, in una materia nevralgica come quella degli appalti pubblici, la derubricazione dell’interesse strumentale alla messa in discussione del rapporto amministrativo controverso ai fini della tutela di una <em>spes </em>di successo in caso di rinnovazione <em>secundum legem</em> dell’azione amministrativa, per il mero dato temporale e occasionale dell’intervenuta stipula del contratto, ad una situazione giuridica soggettiva di fatto non giustiziabile in spregio al supremo valore della pienezza e dell’effettività della tutela presidiati dalla Corta costituzionale e dai Trattati comunitari.<br />
Ne discende, per l’ovvia ragione di dover consentire, in un moderno Stato di diritto, che la Giustizia trovi espressioni sostanziali, la necessità di riservare all’art. 122 c.p.a. la capacità di tutelare l’interesse strumentale alla ripetizione della gara al pari dell’interesse immediato al subentro tipico del secondo classificato.<br />
Non è passata, quindi, una lettura atomistica e parziale dell’art. 122 c.p.a. e della potestà di declaratoria di inefficacia del contratto che avrebbe finito per ridurre significativamente l’ambito di tutela azionabile dinanzi al G.A., limitandone la <em>vis</em> espansiva <em>expansiva</em> alle sole evenienze in cui, ad assetto contrattuale consolidato, magari tatticamente per la logica del fatto compiuto, il ricorrente dimostri di avere titolo all’aggiudicazione, di contro, si è radicata e legittimata pienamente la “vitale” potestà conferita, sulla scia del diritto comunitario, al giudice amministrativo anche laddove il vizio censurato travolga la procedura.<br />
E con l’interesse legittimo, in sostanza, la Suprema Corte si fa carico, senza trasmodare in una mutazione della giurisdizione amministrativa in termini di diritto obiettivo, dei superiori valori euro-unitari della concorrenza e dell’evidenza pubblica.<br />
<em>5.2.</em> Alla luce dei principi contenuti nella pronuncia in commento, un’ultima considerazione in merito al “tipo” di giurisdizione che il G.A. esercita nel dichiarare l’inefficacia del contratto di appalto a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione impone una nuova, e mai sopita, riconsiderazione delle più acclamate teorizzazioni di tale giurisdizione come giurisdizione di merito<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.<br />
Come noto, il codice del processo amministrativo ha espressamente collocato la dichiarazione del giudice amministrativo di inefficacia del contratto nell’ambito della giurisdizione esclusiva, come risulta dall’art. 133, che elenca, al comma 1, le materie di giurisdizione esclusiva e, alla lettera e), n. 1, la materia qui in discussione, e non nell’ambito della giurisdizione di merito<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.<br />
È, tuttavia, innegabile, anche alla luce delle considerazioni ora svolte, che <em>«nella concreta ponderazione degli interessi antagonisti</em> <em>l’autorità giurisdizionale sembra potersi avvalere di una così ampia discrezionalità, che, più propriamente, sarebbe pertinente all’esercizio reale del potere amministrativo»</em>.<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17"><sup><sup>[17]</sup></sup></a><br />
Tutela della concorrenza, tutela degli interessi pubblici, tutela delle ragioni dell’aggiudicatario in buona fede, tutela dell’interesse legittimo, tutela dell’affidamento nel corretto uso dell’esercizio del potere amministrativo si pongono, nello speciale rito degli appalti, in necessario rapporto dialettico e, pertanto, al giudice amministrativo è affidato il delicato compito di ponderare caso per caso le soluzioni astrattamente raggiungibili, tanto da dare l’impressione che più che alla sua discrezionalità, la decisione sia affidata alla sua sensibilità<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18"><sup><sup>[18]</sup></sup></a>.<br />
La valutazione sulla sorte del contratto sembra, allora, inserirsi in un monolitico giudizio dai connotati eterogenei.<br />
I criteri che orientano il giudice e le valutazioni che egli compie in ordine ai cd. concetti indeterminati ed alle clausole generali impiegati nelle fattispecie di cui agli artt. 121 ss. c.p.a., rendono le sue valutazioni senza dubbio fortemente soggettive; valutazioni da operare di volta in volta, e che, come tali, eccedono dai limiti tradizionali, seppur profondamente riveduti, del giudizio di legittimità.</p>
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Cfr. C. STURNIOLO, <em>I contratti pubblici e l’annullamento dell’aggiudicazione dopo la direttiva ricorsi, </em>p. 5, in <em>archivia.unict.it</em></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn2"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2"><sup><sup>[2]</sup></sup></a> Non va certo tralasciato che il rito in materia di appalti, così come oggi disciplinato dal nostro legislatore, è stato, per così dire, “iniettato” dall’esterno. Il lungo periodo d’<em>impasse </em>che dottrina e giurisprudenza italiana hanno vissuto in merito alla sorte del contratto (annullabilità, nullità, caducazione automatica) ha difatti trovato “argine” solo grazie alla spinta del legislatore comunitario, ed in particolar modo a partire dall’introduzione nel nostro ordinamento degli artt. 244 e 245 del d.lgs. n. 163/2006 (in attuazione delle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE), come poi modificato dall’art. 8 del d.lgs. n. 53/2010, che aveva recepito la direttiva n. 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007 modificativa delle direttive nn. 89/665/CEE e 92/13/CEE, in attuazione della delega, conferita al Governo, di cui all’art. 44 della legge n. 88/2009, relativa appunto al “<em>miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici</em>” (di lavori, servizi e forniture). La normativa di cui al d.lgs. 50/2010 è stata poi trasfusa, con qualche modifica, negli artt. 121-125 c.p.a.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn3"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3"><sup><sup>[3]</sup></sup></a> Cfr. P. GOTTI<em>, Considerazioni su sorte del contratto di appalto pubblico e discrezionalità del giudice amministrativo, </em>in <em>Annali della Facoltà Giuridica dell’Università di Camerino </em>n. 1/2012, p. 55, in <em>www.d7.unicam.it</em>, con richiami a F. FRACCHIA, <a href="https://www.giustamm.it/bd/dottrina/3797"><em>Il rito speciale sugli appalti e la sorte del contratto: un giudizio a geometria variabile e a oggetto necessario nel contesto della concorrenza</em></a>, § 7, in questa Rivista.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn4"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4"><sup><sup>[4]</sup></sup></a> <em>Ibidem</em></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn5"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5"><em><sup><strong><sup>[5]</sup></strong></sup></em></a> <em>Ex multis</em>, Cons. Stato, sez. V, 15 ottobre 2010, n. 7515.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn6"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6"><sup><sup>[6]</sup></sup></a> L’attività contrattuale della pubblica amministrazione (settore nevralgico del diritto amministrativo) nell’evidenza pubblica, è stata sempre, formalmente e sostanzialmente, scandita in due fasi nettamente distinte: l’una, caratterizzata dalla finalità di miglior cura degli interessi pubblici, in cui le situazioni soggettive degli operatori economici privati vengono consegnate, nella forma di interesse legittimo, alla tutela del giudice amministrativo (fase integralmente pubblicistica); l’altra, in cui quelle situazioni, ormai assunta la forma di diritti soggettivi conseguiti dall’operatore prescelto a seguito della stipulazione e sinallagmaticamente collegati alle corrispondenti situazioni soggettive della controparte pubblica, vengono consegnati alla tutela del giudice ordinario (fase integralmente privatistica); e dove ciascuna fase, con l’atto principale ad essa relativo, segue il proprio ordine di validità ed efficacia, ferma restando la ricaduta dell’eventuale stato viziato dalla prima sulla seconda, con l’effetto ultimo di provocare, l’annullabilità del contratto da far valere di fronte al giudice ordinario. (Cfr. N. PAOLANTONIO<em>, Commento agli artt. 121 e 122, </em>in G. LEONE – L. MARUOTTI – C. SALTELLI (a cura di), <em>Codice del processo amministrativo, D.lvo 2 luglio 2010, n. 104 commentato e annotato con giurisprudenza,</em> CEDAM, Padova, 2010, pp. 917 ss.)</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn7"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Preme, tuttavia, sottolineare che nella fattispecie concreta esaminata dalla IV sezione del Consiglio di Stato il sindacato non involgeva affatto un vizio radicale della procedura di gara implicante un <em>vulnus </em>ai precetti di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, ma riguardava, piuttosto, doglianze incrociate e simmetriche circa l’ammissione di entrambi i concorrenti, concludendo per l’illegittimità delle stesse a conferma del <em>decisum</em> di <em>prime cure</em>.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn8"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8"><sup><sup>[8]</sup></sup></a> Cfr. G. D’Angelo, <em>Appunti per lo studio del diritto amministrativo</em>, <em>EDUCatt Università Cattolica,</em> 2015. L’A. così prosegue: <em>«non trattandosi neppure, però, come riconosce anche la Plenaria, di u</em><em>n’i</em><em>potesi di annullamento dell’aggiudicazione per gravi violazioni, rimane il dubbio se siano applicabili almeno i temperamenti previsti dall’art. 121 c.p.a., per esempio in merito alla decorrenza della dichiarazione di inefficacia o ai casi eccezionali di salvezza del contratto». </em>Su tale impostazione si v. anche M. Corradino, S. Sticchi Damiani<em>, Il processo amministrativo</em>, Giappichelli, Torino, 2014, 554 ss.: <em>«Sul significato da attribuirsi al presupposto della “effettiva possibilità” per il ricorrente di conseguire l’aggiudicazione, previsto dall’art. 122 c.p.a., dottrina e giurisprudenza non sono ancora pervenute ad un indirizzo unitario. Secondo un primo orientamento, infatti, si ritiene che il giudice dovrebbe sempre dichiarare l’inefficacia del contratto tutte le volte in cui il vizio dell’aggiudicazione comporti la rinnovazione della gara, mentre dovrebbe operare un bilanciamento fra diversi criteri previsti dall’art. 122 c.p.a., solo allorché sussistano elementi per ritenere che il contratto debba essere aggiudicato al ricorrente vittorioso. Avverso tale conclusione, si è tuttavia opposto che essa determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra interessi, poiché mentre quelli connessi alla ripetizione della gara </em><em>beneficerebbero </em><em>di una protezione assoluta, quelli aventi ad oggetto l’aggiudicazione dovrebbero essere valutati in modo mediato con gli altri parametri previsti dall’art. 122 c.p.a.». </em></div>
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<div id="ftn9"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9"><sup><sup>[9]</sup></sup></a> In ordine alla distinzione tra i vari modelli di inefficacia si v. F. LIGUORI, <a href="https://www.giustamm.it/bd/dottrina/3783"><em>Appunti sulla tutela processuale e sui poteri del giudice nel decreto legislativo n. 53 del 2010</em></a>, in questa Rivista<em>.</em> Secondo l’A.: «<em>in caso di violazioni gravi il potere decisorio del giudice, e cioè la scelta di non dichiarare inefficace il contratto è subordinata alla sussistenza di condizioni per un verso più rigide per un altro maggiormente collegate alla valutazione dell’interesse pubblico. Nei casi di violazioni meno gravi, il sindacato del giudice è sì di più ampio spettro, implicando una valutazione complessiva della situazione di fatto (quindi del rapporto), ma appare più legato alla considerazione degli interessi delle parti, e segnatamente del ricorrente». </em>Si v. anche R. DE NICTOLIS,<em> Il recepimento della direttiva ricorsi nel Codice appalti e nel nuovo Codice del processo amministrativo</em>, 2010, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>, la quale osserva che la declaratoria di inefficacia del contratto presenta “<em>connotati spiccatamente discrezionali</em>” quando il giudice è chiamato a fare una precisa scelta tra la permanente efficacia o la declaratoria di inefficacia “<em>negli altri casi</em>” di cui all’art. 122 c.p.a. e la successiva puntualizzazione in <em>Commento agli articoli 121-125 c.p.a.,</em> in A. QUARANTA-V. LOPILATO, (a cura di), <em>Il processo amministrativo</em> <em>(commentario al D.lgs. n. 104/2010</em>), Giuffrè, Milano, 2011: <em>«Tuttavia le indicazioni fornite dal legislatore rappresentano una sorta di schema che il giudice dovrà seguire al momento della stesura della motivazione della propria decisione e, posto che sono fissati adeguati parametri sia in ordine ai presupposti che alla graduazione della sanzione, non pare che vi sia “spazio per sconfinamenti” da parte del giudice nel merito amministrativo».</em></div>
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<div id="ftn10"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10"><sup><sup>[10]</sup></sup></a> M. LIPARI<em>, <a href="https://www.giustamm.it/bd/dottrina/3723">Il recepimento della “direttiva ricorsi”: il nuovo processo superaccelerato in materia di appalti e l’inefficacia “flessibile” del contratto nel d.lgs. n. 53 del 2010</a></em>, in questa Rivista: «<em>Si può sostenere che il legislatore abbia optato per un’idea dell’inefficacia flessibile del contratto, o a “geometria variabile”. È pressoché impossibile stabilire a priori se l’annullamento dell’aggiudicazione del contratto determinerà l’inefficacia del contratto o meno. Ancora più difficile prevedere se l’inefficacia sarà pienamente retroattiva e lascerà salve le prestazioni già eseguite. La pluralità dei parametri di apprezzamento e il rilevante potere di apprezzamento del giudice (anche prescindendo dalla qualificazione officiosa delle sue facoltà di cognizione e della sussistenza di una giurisdizione di merito “innominata”) accentuano notevolmente l’elasticità della inefficacia del contratto derivante dall’annullamento dell’aggiudicazione. Nel caso delle violazioni “gravi”, l’inefficacia “flessibile” potrebbe meglio definirsi “cedevole”: di norma il contratto resta inefficace, ma è possibile salvarlo, in tutto o in parte.</em> <em>Nell’eventualità delle violazioni non gravi</em><em>,</em> <em>invece, l’inefficacia potrebbe qualificarsi facoltativa: non è conseguenza necessaria, ma nemmeno ordinaria dell’annullamento dell’aggiudicazione</em>».</div>
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<div id="ftn11"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11"><sup><sup>[11]</sup></sup></a> Si veda sul tema, per uno sguardo al passato ad ampio raggio, anche G. GRECO, <em>Accordi amministrativi tra provvedimento e contratto, </em>Giappichelli, Torino, 2003, p. 197 ss.</div>
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<div id="ftn12"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12"><sup><sup>[12]</sup></sup></a> Rispetto a tale prospettazione è rilevabile in dottrina un alternarsi di tesi. In particolare, alcuni hanno ritenuto che l’inefficacia assume la portata di una nullità-sanzione di regola rilevabile d’ufficio ma, nei casi dell’art. 122, la nullità non può essere pronunciata d’ufficio se manca la domanda di subentro per cui risulta tutelato l’interesse diretto e non quello meramente strumentale alla rinnovazione della gara (V. LOPILATO, <em>Categorie contrattuali, contratti pubblici e nuovi rimedi previsti dal D.lgs. n. 53/2010 di attuazione della direttiva ricorsi</em>, p. 356, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>). Secondo altri: «<em>L’inefficacia, nei casi di cui all’art 122, non è sanzione; richiede sempre una domanda di parte; tale domanda può ritenersi implicita in quella di subentro; tuttavia, l’art. 122 può consentire al giudice di disporre l’inefficacia anche in assenza di una vera e propria domanda di subentro, ossia anche quando l’interesse dedotto sia non diretto, ma strumentale alla rinnovazione della gara</em>» (M. LIPARI, <em><a href="https://www.giustamm.it/bd/dottrina/3723">Il recepimento della “direttiva ricorsi”</a>, </em>cit.)<em>. </em>Altra dottrina ha ritenuto che: «<em>l’inefficacia, tanto nei casi di cui all’art. 121 quanto nei casi di cui all’art. 122, è sanzione a tutela degli interessi pubblici superindividuali e la domanda di subentro è solo uno dei tanti elementi di valutazione</em>» (M. FRACANZANI, <em>Annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto nel nuovo processo amministrativo: dall’onere di impugnazione alla pronuncia di inefficacia</em>, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>). Secondo altra parte della dottrina ancora: «<em>la norma, piuttosto generica e ad ampio spettro di attuazione, identificando parametri a supporto della decisione del giudice sulla sorte del contratto, che spaziano dal tipo di vizio della fase procedimentale allo stato di esecuzione del rapporto negoziale, alla possibilità di subentro del ricorrente, configura pertanto una sorta di inefficacia facoltativa del contratto</em>» (S. RUSCICA<em>, Il nuovo processo degli appalti pubblici. Commento organico al D.lgs. 20 marzo 2010 n. 53 di attuazione alla direttiva ricorsi 2007/66/CE</em>, Roma, 2010, p. 46).</div>
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<div id="ftn13"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13"><sup><sup>[13]</sup></sup></a> Cfr. E. STICCHI DAMIANI, <em>Brevi note in tema di annullamento dell’aggiudicazione ed effetti sul contratto: i poteri del giudice alla luce del codice del processo amministrativo, </em>Report annuale, 2012, Italia, p. 24 ss., in <em>www.ius-publicum.com.</em></div>
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<div id="ftn14"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Sul punto è d’obbligo il richiamo a Corte costituzionale n. 204 del 2004.</div>
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<div id="ftn15"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Tra i primi e più convinti sostenitori si v. G. LEONE,<em> Elementi di diritto processuale amministrativo, </em>IV ed. (nonché edizioni precedenti), CEDAM, 2017, p. 391, secondo il quale: <em>«appare evidente che la norma ha introdotto (ancorché non sia espressamente indicato) una fattispecie di giurisdizione di merito, attribuendo al giudice amministrativo, soprattutto nelle ipotesi di valutazione della gravità dell’illegittimità riscontrata, oppure dello stato di avanzamento della prestazione richiesta, un potere tipicamente discrezionale consistente nel bilanciamento degli opposti interessi»</em>; R. POLITI<em>, Il contenzioso in materia di appalti: dal recepimento della Direttiva ricorsi al Codice del processo amministrativo</em>, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>; M. SANINO<em>, Aggiudicazione illegittima e inefficacia del contratto: la questione è davvero risolta?</em>, in<em> Studi in onore di Alberto Romano</em>, Napoli, 2011, vol. II, p. 1580, secondo il quale la penetrante valutazione compiuta dal giudice amministrativo sulle vicende contrattuali inducono a ritenere che «<em>la consistenza della giurisdizione sia davvero estesa al merito dell’assetto degli interessi tra le parti contendenti</em>»; R. CAPONIGRO, <em>La valutazione giurisdizionale del merito amministrativo</em>, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>, 2010, in particolare ove ribadisce che le nuove attribuzioni processuali al g.a., in materia di appalti pubblici <em>«sembrano permeate proprio da quella valutazione diretta degli interessi pubblici e privati coinvolti dall&#8217;azione amministrativa che costituisce l&#8217;essenza più profonda del merito amministrativo e comportano che lo stesso giudice è chiamato a sostituire all&#8217;assetto di interessi dettato dall&#8217;amministrazione con il provvedimento impugnato ed annullato all&#8217;esito del ricorso l&#8217;assetto di interessi che ritiene, sulla base anche di valutazioni di opportunità, di convenienza e di buona amministrazione, il più idoneo a regolare il rapporto controverso »; </em>ancora, P. CARPENTIERI, <a href="https://www.giustamm.it/bd/dottrina/4013"><em>Sorte del contratto (nel nuovo rito sugli appalti)</em></a>, 2011, in questa Rivista<em>. Contra, </em>si v. F. LIGUORI, <a href="http://www.giustamm.it/bd/dottrina/3783"><em>Appunti sulla tutela processuale e sui poteri del giudice</em></a>, cit., par. 4.2., secondo cui «<em>occorre considerare come non sia affatto detto che una valutazione comparativa degli interessi debba necessariamente implicare una valutazione riconducibile al merito»</em>, poiché <em>«anche il codice civile (artt. 2058, 2933) detta disposizioni che subordinano la pronuncia del giudice a presupposti quali la possibilità, l’eccessiva onerosità, il non contrasto con l’interesse nazionale</em>»; M.  LIPARI, <em>L’annullamento dell’aggiudicazione e gli effetti sul contratto: poteri del giudice, in www.federalismi.it, </em>2010, 8, secondo cui nel codice «<em>l’elenco delle tassative ipotesi di giurisdizione di merito non fa alcun cenno alle controversie in materia di inefficacia del contratto</em>», proseguendo «<em>difficile sostenere, come era forse ipotizzabile prima del 16 settembre 2010 che ora, nel nuovo disegno del processo, si sia in presenza di una giurisdizione di merito innominata, come, invece qualcuno aveva ipotizzato, con riferimento alla disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 53/2010».</em></div>
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<div id="ftn16"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Sui cenni ai precedenti normativi e giurisprudenziali si v. P. GOTTI<em>, Considerazioni su sorte del contratto di appalto pubblico, </em>cit., p. 11 ss. In dettaglio, la direttiva n. 2007/66/CE, aveva evitato di specificare le caratteristiche dell’“<em>organo di ricorso indipendente</em>” (questi avrebbe anche potuto essere astrattamente un organo di natura non giurisdizionale), limitandosi a concedere all’organo di ricorso “<em>un’ampia discrezionalità al fine di tenere conto di tutti i fatti rilevanti</em>” (art. 2 <em>sexies</em>). Nelle more del recepimento della direttiva in questione, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con decisione 30 luglio 2008, n. 9, aveva indicato, per la pronuncia del giudice amministrativo sulla sorte del contratto, la sede dell’ottemperanza. La legge delega n. 88/2009, art. 44, comma 3, lett. h) aveva, poi, fissato il criterio di recepire le disposizioni della direttiva n. 2007/66/CE “<em>nell’ambito di una giurisdizione esclusiva e di merito</em>”. Nel parere dell’1° febbraio 2010, n. 368 della Commissione speciale, il Consiglio di Stato aveva, al contrario, sconsigliato il ricorso alla giurisdizione di merito, in considerazione del fatto che la giurisdizione estesa al merito «<em>presuppone che la legge autorizzi il giudice amministrativo a “sostituirsi” all’amministrazione, effettuando in luogo di questa scelte discrezionali conformi a regole non giuridiche di buona amministrazione</em>», ma ritenute non opportune e/o non convenienti, mentre, nel caso di specie, il giudice amministrativo viene ad occuparsi essenzialmente di “<em>controversie aventi ad oggetto aspetti</em>” definiti “<em>di natura civilistica</em>”, inerenti l’effetto dell’annullamento dell’aggiudicazione sul contratto già stipulato; cosicché, «<em>pur potendo essere prevista (…) la scelta da parte del giudice tra più rimedi, tale scelta non costituisce l’esercizio di un potere di merito, ma l’esito di valutazioni effettuate in sede giurisdizionale sulla base di presupposti predeterminati dal legislatore</em>». Ed è dunque sulla scia di quanto espresso dal Consiglio di Stato, che il decreto attuativo n. 53 del 2010 ha soppresso il riferimento alla giurisdizione di merito ed ha parlato unicamente di giurisdizione esclusiva, limitandosi, all’art. 7, ad aggiungere all’art. 244, comma 1, del codice dei contratti pubblici che la giurisdizione esclusiva si estende alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione e alle sanzioni alternative. Il codice del processo amministrativo, recependo a sua volta il contenuto delle norme del d.lgs. n. 53/2010, ha espressamente collocato la dichiarazione del giudice amministrativo di inefficacia del contratto nel solo ambito della giurisdizione esclusiva.</div>
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<div id="ftn17"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> E. STICCHI DAMIANI<em>, Brevi note in tema di annullamento dell’aggiudicazione ed effetti sul contratto: i poteri del giudice alla luce del codice del processo amministrativo, </em>Report annuale, 2012, Italia, p. 24 ss.<em>, in www.ius-publicum.com. </em></div>
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<div id="ftn18"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Parla di sensibilità G. GRECO (a cura di), in<em> Il Sistema della Giustizia Amministrativa negli Appalti Pubblici in Europa</em>, Giuffrè, Milano, 2010, p. 60, in relazione all’efficacia temporale della caducazione del contratto di cui all’art. 121 c.p.a.</div>
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<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-suprema-corte-salva-linteresse-legittimo-il-contratto-puo-essere-dichiarato-inefficace-dal-g-a-anche-quando-la-gara-viene-annullata-per-vizi-procedimentali-a-margine-di-cass-sez-un-n-7295/">La suprema Corte salva l&#8217;interesse legittimo: il contratto può essere dichiarato inefficace dal G.A. anche quando la gara viene annullata per vizi procedimentali (a margine di Cass., Sez. Un., n. 7295/17)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>La forma dell&#8217;atto processuale informatico nella prima giurisprudenza sul processo amministrativo telematico (nota a  T.A.R. Campania, Napoli, I, 28 marzo 2017, n. 1694).</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-forma-dellatto-processuale-informatico-nella-prima-giurisprudenza-sul-processo-amministrativo-telematico-nota-a-t-a-r-campania-napoli-i-28-marzo-2017-n-1694/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2017 17:39:36 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-forma-dellatto-processuale-informatico-nella-prima-giurisprudenza-sul-processo-amministrativo-telematico-nota-a-t-a-r-campania-napoli-i-28-marzo-2017-n-1694/">La forma dell&#8217;atto processuale informatico nella prima giurisprudenza sul processo amministrativo telematico (nota a  T.A.R. Campania, Napoli, I, 28 marzo 2017, n. 1694).</a></p>
<p>Indice: 1. Il problema affrontato dalla sentenza in commento. – 2. L&#8217;art. 136, comma 2 – ter, non è norma di applicazione residuale. – 3. Valore e forza delle specifiche tecniche allegate al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40. – 4. Estendibilità della sottoscrizione digitale apposta al modulo di deposito</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-forma-dellatto-processuale-informatico-nella-prima-giurisprudenza-sul-processo-amministrativo-telematico-nota-a-t-a-r-campania-napoli-i-28-marzo-2017-n-1694/">La forma dell&#8217;atto processuale informatico nella prima giurisprudenza sul processo amministrativo telematico (nota a  T.A.R. Campania, Napoli, I, 28 marzo 2017, n. 1694).</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-forma-dellatto-processuale-informatico-nella-prima-giurisprudenza-sul-processo-amministrativo-telematico-nota-a-t-a-r-campania-napoli-i-28-marzo-2017-n-1694/">La forma dell&#8217;atto processuale informatico nella prima giurisprudenza sul processo amministrativo telematico (nota a  T.A.R. Campania, Napoli, I, 28 marzo 2017, n. 1694).</a></p>
<p>Indice: 1. Il problema affrontato dalla sentenza in commento. – 2. L&#8217;art. 136, comma 2 – <em>ter</em>, non è norma di applicazione residuale. – 3. Valore e forza delle <em>specifiche tecniche</em> allegate al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40. – 4. Estendibilità della sottoscrizione digitale apposta al modulo di deposito anche agli atti processuali allegati. – 5. Principio di tipicità delle nullità processuali e inesistenza di comminatorie in tal senso per l&#8217;atto non nativo informatico. – 6. Lo scopo dell&#8217;atto informatico. – 7. <em>Justice is justice on the merits.</em></p>
<p>1. – Il T.A.R. Campania è nuovamente intervenuto, dopo alcuni significativi precedenti<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, sulle forme che debbono assumere gli atti processuali dopo l&#8217;entrata in vigore del processo amministrativo telematico (p.a.t.), aderendo, anche questa volta, ad una interpretazione estremamente restrittiva.<br />
Ad essere censurato con la sanzione della nullità, non è stato il ricorso introduttivo, ma l&#8217;atto di costituzione in lite della parte resistente. Esso non è stato prodotto nella forma di atto originale informatico, ma come copia per immagine di un atto analogico. Allo stesso, inoltre, non è stata apposta la sottoscrizione digitale. Gli stessi vizi sono stati riscontrati nella procura <em>ad litem</em> e, in linea generale, è stata contestata l&#8217;esegesi (seguita, invece, da altri giudici amministrativi di primo grado<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>) che consente di estendere a tutti gli atti processuali la sottoscrizione digitale apposta al c.d. modulo di deposito.<br />
Ciò non ostante, il ricorso introduttivo è stato respinto, perché tardivo, di talché il lungo esame sulla ritualità della memoria della parte resistente ha avuto la sola conseguenza di non far gravare sul ricorrente le spese della soccombenza. Non è, perciò, peregrino domandarsi se davvero il risultato richiedesse tanto sforzo e se, in questo momento di incertezza sull&#8217;applicazione del nuovo regime, siano sempre condivisibili prese di posizioni che possono sembrare inclini ad una sorta di desiderio della ribalta<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.<br />
Il medesimo sforzo interpretativo, peraltro, non è stato del tutto efficacemente applicato, perché le deduzioni esposte con la sentenza in commento non sempre appaiono persuasive e perché molti degli argomenti sviluppati non sono convincenti.</p>
<p>2. – Si potrebbe affrontare l&#8217;esame della sentenza seguendo un criterio analitico e ripercorrere, così, tutto l&#8217;<em>iter</em> logico seguito dal giudice.<br />
Chi si accingesse a questa operazione, verosimilmente, riterrebbe discutibili non poche asserzioni contenute nella sentenza.<br />
Prima tra tutte è discutibile l&#8217;idea che l&#8217;art. 136 comma 2 – <em>bis </em>c.p.a., che impone la sottoscrizione degli atti in forma digitale, prevarrebbe sul successivo comma 2 – <em>ter</em> (a cui si dovrebbe riconoscere un ambito di applicazione solo residuale<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, sostanzialmente riservato ai processi instaurati <em>ante</em> p.a.t.), sì da introdurre – quale requisito di forma, a pena di nullità – la costruzione dell&#8217;atto con la forma nativa informatica<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.<br />
L&#8217;ipotesi non sembra del tutto persuasiva non fosse altro perché gli atti processuali, per quelle liti che proseguono secondo il regime anteatto, possono tuttora essere depositati direttamente in forma analogica, senza bisogno, almeno al fine della regolarità del deposito, che essi siano prodotti come documento informatico di qualsivoglia genere<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.<br />
Di talché, la necessità di consentire la loro produzione in copia per immagine neppure si pone, perché ne è consentito, invece, il tradizionale deposito in formato analogico.<br />
Né va trascurato il sostanziale apriorismo del ragionamento che assegna al comma 2 – <em>ter</em> valore di norma residuale.<br />
L&#8217;impostazione, a ben vedere, non poggia su argomenti scientificamente riproducibili.<br />
Tale, in particolare, non può essere considerato l&#8217;osservare che, diversamente, il comma 2 – <em>ter</em> produrrebbe conseguenze abrogative o <em>manipolative </em>del precedente comma 2<em> – bis. </em><br />
Per il vero, si fatica a comprende perché mai una disposizione di legge non possa <em>manipolare</em> (seguendo la terminologia del giudice campano) un&#8217;altra disposizione di pari grado: che ciò avvenga è cosa normale e dà luogo ai consueti meccanismi dell&#8217;interpretazione sistematica.<br />
Ma proprio in virtù di essi, ben si comprende in che modo il comma 2- <em>bis </em>e il comma 2 – <em>ter</em> possano coesistere.<br />
Quest&#8217;ultimo consente di formare l&#8217;atto processuale <em>in analogico</em> e di produrre poi una copia per immagine dello stesso, pur asseverata nella conformità e sottoscritta digitalmente. Il comma 2 – <em>bis</em>, a sua volta, prevede semplicemente che ogni atto processuale depositato in via telematica (sia esso un atto nativo informatico, sia esso una copia per immagine<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>) sia digitalmente sottoscritto, per dichiararne la provenienza. Esso, però, non richiede, necessariamente, che l&#8217;atto debba essere assunto come nativo informatico, potendo la firma elettronica essere apposta anche su un documento <em>scansionato</em>.<br />
Questa diversa conclusione è preferibile, perché consente di risolvere un altro problema, che ricorre quando si tratti di determinare non già la forma della memoria di costituzione, ma del ricorso introduttivo, per l&#8217;ipotesi che dello stesso si operi una notificazione in via analogica.<br />
Tale tipo di notificazione, in certi casi, è inevitabile<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>; ciò specificamente quando il controinteressato sia un soggetto che non è tenuto a provvedersi di un <em>account</em> di posta elettronica certificata. Non vi è, pertanto, altra possibilità di notificare il ricorso a costui, se non a mani o inviandone copia cartacea per mezzo del servizio postale.<br />
Tuttavia, se non fosse possibile formare il ricorso con forma diversa da quella analogica, si porrebbe il problema, in quel caso, di attestare la conformità della copia notificata (su supporto cartaceo) all&#8217;originale redatto in forma nativa informatica.<br />
Lo stesso T.A.R. Napoli, in altre precedenti pronunce<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>, reputa che il difensore sia tenuto, per tale ipotesi, ad asseverare siffatta conformità, ferma restando la necessità che l&#8217;originale abbia forma informatica. Tuttavia, è proprio l&#8217;operazione di asseverazione a creare non pochi problemi, dal momento che i relativi poteri non sono riconosciuti ai difensori. Costoro, a norma dell&#8217;art. 22 del codice dell&#8217;amministrazione digitale, ben possono asseverare la conformità alla copia analogica di un documento informatico, ma non viceversa, non essendo stati loro estesi i poteri previsti dall&#8217;art. 23<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a> del medesimo codice.</p>
<p>3. – Ancora, quell&#8217;ipotetico annotatore che volesse seguire pedissequamente il ragionamento del giudice napoletano potrebbe contestare l&#8217;assunto che il d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, sia effettivamente una disposizione di carattere regolamentare.<br />
È bensì vero che esso si autoproclama “regolamento”, che la sua premessa richiama l&#8217;art. 17, comma 3, della legge sulla Presidenza del Consiglio e che lo stesso ha ottenuto la registrazione dalla Corte dei conti.<br />
Tuttavia, l&#8217;art. 13 della disposizioni di attuazione al codice di rito non qualificava affatto l&#8217;emanando atto alla stregua di una fonte normativa, riservando la disciplina del processo telematico ad un, non altrimenti qualificato, “decreto” del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per la sua emanazione, a rigore, non era neppure richiesto il parere del Consiglio di Stato, ma era richiesto, solo, di sentire il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e il DigitPA.<br />
Si nutrono non pochi dubbi, pertanto, sul fatto che il d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, sia un vero e proprio regolamento. Verosimilmente, esso è piuttosto un atto amministrativo generale; il che produce precise conseguenze, quanto meno, sull&#8217;individuazione del regime di sua interpretazione, il quale dovrebbe essere quello dettato, con gli opportuni limiti derivanti dal procedimento di estensione analogica, dalle regole sull&#8217;interpretazione dei contratti e non quello che si ricava dalle preleggi.<br />
Il decreto, peraltro, è composto di due parti, giacché esso reca un allegato A, che contiene alcune <em>specifiche tecniche</em>. Nella sostanza, si tratta di alcune disposizioni di attuazione del precedente articolato.<br />
Tali <em>specifiche</em>, per effetto dell&#8217;art. 19 del medesimo decreto, potranno essere in futuro modificate dal responsabile del SIGA, senza ricorrere alla decretazione presidenziale. Tanto basta al T.A.R. Napoli per affermare che le disposizioni contenute nell&#8217;allegato abbiano minor forza e minor valore di quelle contenute nel decreto vero e proprio. Il che porta il giudice a reputare che quanto stabilito nell&#8217;art. 6, comma 5, delle stesse (ove si stabilisce che la sottoscrizione digitale del modulo di deposito si estende a tutti i documenti in esso contenuti) non permetta di integrare l&#8217;omessa sottoscrizione anche degli atti processuali.<br />
Anche qui, tuttavia, il ragionamento non è del tutto lineare.<br />
Si ammetta, infatti, che il d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, sia un vero regolamento. Ciò non toglie che le <em>specifiche tecnich</em>e attualmente vigenti siano pur sempre quelle che sono state approvate insieme allo stesso decreto, del quale costituiscono l&#8217;allegato e del quale, pertanto, non possono non condividere la forza e il valore. In futuro, certamente, esse potranno essere modificate dal responsabile del SIGA e in questa operazione (peraltro di discutibile legittimità, non essendo stata autorizzata dall&#8217;art. 13 della disposizioni di attuazione al codice di rito) si produrrà una sorta di sostanziale <em>deregolamentarizzazione</em> delle stesse. Secondo i canoni già noti, perché applicati nel simile caso della delegificazione, si deve assumere, pertanto, che i futuri atti del SIGA varranno quale condizioni risolutive di efficacia delle <em>specifiche tecniche</em> oggi vigenti, sì che il contenuto novativo dei medesimi atti verrà a integrare fattispecie divenute contestualmente prive di disciplina.<br />
Tuttavia, fino a quando tutto ciò non accadrà, sembra difficile negare all&#8217;art. 6 delle <em>specifiche tecniche</em> pari forza e pari valore di tutte le restanti disposizioni del decreto e, conseguentemente, non sembra corretto impostare un problema di maggiore o minore forza e valore delle disposizioni contenute nell&#8217;allegato rispetto a quelle contenute nella restante parte del d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40.</p>
<p>4. – D&#8217;altra parte, che la firma digitale apposta al modulo di deposito si possa estendere anche agli atti in esso contenuti (e non solo ai documenti) è cosa provata da due ulteriori considerazioni. Una di stretta logica; l&#8217;altra di diritto positivo.<br />
Quanto al primo profilo, se fosse fondata la tesi qui avversata e se fosse vero che l&#8217;art. 6, comma 5, delle <em>specifiche tecniche </em>(nel prevedere che “la firma digitale PAdES, di cui al comma 4, si intende estesa a tutti i documenti in essi contenuti”) consentirebbe di estendere la sottoscrizione digitale del modulo di deposito ai soli documenti istruttori e non agli atti processuali, non si comprenderebbe l&#8217;utilità della disposizione stessa.<br />
In effetti, la firma digitale assolve alla stessa funzione della sottoscrizione autografa. Essa serve a dimostrare la paternità di un certo atto o documento. In tal senso, l&#8217;art. 1, lett. s) del codice dell&#8217;amministrazione digitale definisce come digitale la firma “qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l&#8217;integrità di un documento informatico”.<br />
Tuttavia, i documenti istruttori che le parti depositano nel processo amministrativo assolvono alla funzione di mezzi di prova e non richiedono, pertanto, che essi provengano dalla parte che li produce. Come tali, essi non hanno bisogno di essere sottoscritti da chi li deposita, né in via autografa né in via informatica, perché non sono <em>atti</em> <em>propri</em>, in sé,<em> della parte</em>.<br />
Al più, si potrà discutere della necessità di sottoscrivere il loro <em>elenco </em>(oggi sostituito, nel gergo tecnico, dall&#8217;equivalente <em>foliario</em>). E già questo dimostrerebbe l&#8217;infondatezza della tesi qui in esame (se si volesse dare contenuto all&#8217;art. 6, riconoscendogli l&#8217;attitudine di estendere la sottoscrizione del modulo a quella dell&#8217;elenco), perché anche l&#8217;elenco dei documenti è, a modo suo, un atto processuale di parte. Tuttavia, lo stesso modulo di deposito contiene una elencazione dei documenti depositati, di talché la sottoscrizione digitale del modulo è, già di per sé, sottoscrizione diretta anche dell&#8217;elenco.<br />
Per tutte queste ragioni, se l&#8217;art. 6, comma 5, dovesse essere interpretato nel senso che l&#8217;estensione della sottoscrizione del modulo non possa estendersi oltre ai documenti depositati a fini istruttori, tale disposizione, semplicemente, non servirebbe a nulla, perché i documenti non necessitano di essere sottoscritti.<br />
Se, viceversa, si vuole riconoscere all&#8217;art. 6 un qualche valore precettivo, tocca allora riconoscere che l&#8217;estensione non possa operare che nei confronti degli atti di cui occorre dimostrare la provenienza. Pertanto, proprio degli atti processuali di parte.<br />
Tale conclusione, del resto, è confermata anche dal diritto positivo e, a tal pro, non è né una norma regolamentare né una norma subregolamentare a stabilirlo. È piuttosto una disposizione avente forza e valore di legge ordinaria, rinvenibile nell&#8217;art. 24 del codice dell&#8217;amministrazione digitale: “La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all&#8217;insieme di documenti cui è apposta o associata”.<br />
Non vi è dubbio, però, che, in questa diversa sede normativa, il termine “documenti” sia usato in senso generico e ampio, sì da non poter essere ristretto ai solo documenti depositati a fini istruttori nel processo e sì da comprendere ogni sorta di atto che sia informaticamente associato a quello su cui la forma digitale è apposta. Il codice dell&#8217;amministrazione digitale, infatti,  si applica anche alle fattispecie processuali<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>, ma non solo ad esse.</p>
<p>5. – Sempre quell&#8217;ipotetico commentatore della sentenza, che volesse seguire il percorso dimostrativo in essa contenuto, non potrebbe, a questo punto, non rilevare una palese carenza argomentativa.<br />
La sentenza, come si è detto, dichiara la nullità di alcuni atti processuali di parte.<br />
Tuttavia, i casi di nullità sono tipici e ristretti ai soli casi indicati dalla legge (art. 156 c.p.c.), diversamente valendo il principio di libertà delle forme (art. 121 c.p.c.). Pertanto, nessuna norma contenuta nel d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 potrebbe prevedere nuovi casi di nullità processuale. Ammesso pure che esso sia un regolamento, certo il decreto non è una legge<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.<br />
In ogni caso, una tale comminatoria di nullità non è reperibile nel decreto. Per la verità, essa non è prevista neppure dal codice: neppure in quell&#8217;art. 136, comma 2 – <em>bis</em>, su cui il T.A.R. Campania fonda tutto il suo argomentare. Cosicché, anche sotto questo aspetto, la sentenza palesa dei profili di scarsa persuasività.<br />
Il punto, del resto, è stato posto in significativa evidenza da una ancora più recente pronuncia del Consiglio di Stato,  che ha escluso sussistere la nullità dell&#8217;atto processuale persino nell&#8217;ipotesi, sembrerebbe, in cui degli stessi sia curato il deposito con formalità puramente analogiche<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.</p>
<p>6. – Si potrebbero mettere in luce altri passaggi non pienamente convincenti della pronuncia. Ma si reputa che un tale modo di procedere finisca per allontanare dal problema principale, che, a parere nostro, è essenzialmente uno.<br />
Esso scaturisce proprio dal rilevare che la nullità dell&#8217;atto processuale, per omessa sua produzione in forma nativa informatica, non è testualmente prevista da alcuna disposizione di legge.<br />
In tal senso non vale neppure richiamare l&#8217;art. 12 delle <em>specifiche tecniche</em>, pur utilizzato nelle motivazioni della sentenza annotata.<br />
Non solo perché tale articolo non è una disposizione di legge (addirittura, esso avrebbe valore <em>subregolamentare</em>, a voler seguire l&#8217;impostazione del T.A.R.), cosicché esso non è in grado di introdurre alcuna nuova forma di nullità.<br />
Ma anche perché lo stesso, nel prevedere che “il deposito di atti e documenti in formato Immagini e di documenti PDF ottenuti da copia per immagini di originali cartacei è ammesso esclusivamente nel caso in cui i documenti originali siano disponibili solo in versione cartacea”, non regola, a ben vedere, la forma dell&#8217;atto, ma quella del suo deposito.<br />
Resta poi il fatto che neppure l&#8217;art. 12, cit., si esprime in termini di nullità e che, in ogni caso, dello stesso è possibile avanzare una interpretazione diversa da quella propugnata dal giudice campano che, però, è meno esposta a vizi logici.<br />
L&#8217;art. 12, infatti, stabilisce che la copia per immagini non è ammessa se non quando il documento originale sia disponibile solo in versione cartacea. Di talché il vero nodo da sciogliere è lo stabilire quando il documento possa essere disponibile in versione cartacea. La soluzione di tale problema, tuttavia, non è regolata dall&#8217;art 12, che, invece, la presuppone come data da altra fonte.<br />
In altri termini, il ragionamento seguito dal T.A.R. Campania, nel desumere l&#8217;obbligo del formato nativo digitale dall&#8217;art. 12 delle <em>specifiche tecniche</em>, finisce per confondere la causa con l&#8217;effetto.</p>
<p>7. – Il principio di tipicità dei casi di nullità è tuttavia derogato dallo stesso art. 156 c.p.c., quando la mancanza dei requisiti formali rende l&#8217;atto inidoneo a raggiungere il proprio scopo.<br />
In altro precedente studio<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>, chi scrive ha sostenuto che anche una copia per immagine di un atto analogico è in grado di assolvere ai suoi scopi, i quali debbono essere circoscritti alla possibilità che l&#8217;atto venga prodotto in forma intelligibile per il giudice e le altre parti e alla necessità che lo stesso sia archiviabile nei <em>database </em>su cui si regge il SIGA.<br />
Opina, tuttavia, la sentenza in commento che gli scopi propri dell&#8217;atto processuale, dopo l&#8217;entrata in vigore del processo telematico, sarebbero anche altri e, in ragione della loro violazione, accredita ulteriormente la tesi della nullità dell&#8217;atto processuale non prodotto in forma nativamente informatica.<br />
In particolare, secondo il T.A.R. Campania, il processo telematico implicherebbe “l&#8217;adesione degli operatori ai parametri tecnici stabiliti, dovendosi in proposito ritenere che lo scopo dell’atto processuale non è soltanto quello di veicolare al giudice e alle altri parti le domande di giustizia ma è anche quello di inserirsi efficacemente in una sequenza intrinsecamente assoggettata alle regole tecniche che impongono l&#8217;adozione di particolari formati in luogo di altri, così da perseguire l’obiettivo della ragionevole durata del processo, oltre a quello di un più tempestivo ed efficiente esercizio della giurisdizione amministrativa (cfr. Relazione finale al cod. proc. amm.), contribuendo altresì ad assicurare la snellezza e la standardizzazione delle procedure, con conseguente incremento della trasparenza e riduzione dei costi delle medesime”.<br />
È proprio questo passaggio della sentenza ad essere meritevole di un atteggiamento particolarmente critico.<br />
Se scomposto nelle sue varie asserzioni, alcune di esse si dimostrano poco pertinenti o addirittura infondate.<br />
Il richiamo alle esigenze della standardizzazione dei formati, in ispecie, non pare coerente proprio con l&#8217;art. 12 delle <em>specifiche tecniche</em> che prevede la possibilità di produrre atti e documenti in quattordici formati diversi. Alcuni dei quali, per di più, potenzialmente <em>pericolosi</em>, perché modificabili (ciò valga per i formati “.txt”, “.rtf” e “.xml”) e, come tali, non in grado di garantire che, una volta compiuto il deposito, il contenuto dell&#8217;atto rimanga, per così dire, stabilmente fissato<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.<br />
Allo stesso modo, anche i richiami alle esigenze della ragionevole durata del processo e al più tempestivo ed efficiente esercizio della giurisdizione si traducono in formule vuote, almeno fino a che non si spieghi perché mai un <em>file</em> prodotto in copia per immagine renderebbe meno celere e meno efficiente l&#8217;esercizio della funzione giurisdizionale<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.<br />
È nel suo complesso, però, che una siffatta giustificazione dello scopo della forma nativamente informatica si dimostra assai poco convincente.<br />
La formula utilizzata dal T.A.R. Campania ricalca, in effetti, analoghe motivazioni che, a suo tempo, comparirono in occasione delle prime applicazioni del processo civile telematico<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.<br />
Nello stesso processo civile, tuttavia, una simile impostazione sembra essere diventata ormai declinante e le più recenti pronunce sono orientate ad affermare la mera irregolarità sanabile<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a> dell&#8217;atto non prodotto nei formati richiesti, stante la riconosciuta idoneità dello stesso a raggiungere il proprio scopo che, in definitiva, è quello di essere “visibile e leggibile” dal giudice e dalle altre parti.<br />
In effetti, sostenere che “lo scopo dell’atto processuale non è soltanto quello di veicolare al giudice e alle altri parti le domande di giustizia ma è anche quello di inserirsi efficacemente in una sequenza intrinsecamente assoggettata alle regole tecniche che impongono l&#8217;adozione di particolari formati in luogo di altri” si riduce ad una petizione di principio ed equivale ad affermare che determinate forme sono imposte in quanto utili a se stesse. Che esse servono, perché servono.<br />
Ed è per questa critica, di inutile formalismo, che ci si discosta dalla linea interpretativa resa con la sentenza in commento.<br />
In definitiva: <em>justice is justice on the merits</em><a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.</p>
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a>      Va segnalata anche la precedente pronunzia T.A.R. Campania, Napoli, II, 22 febbraio 2017, n. 1053, reperibile nel sito istituzionale della giustizia amministrativa e sempre in tema de deposito dell&#8217;atto processuale con la forma della copia per immagine di originale analogico. È, invece, meno intransigente, sempre dello stesso Tribunale amministrativo (sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1799) che ritiene affetto da nullità sanabile il ricorso sottoscritto con firma digitale CAdES, anziché PAdES.</div>
<div id="ftn2"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a>      T.A.R. Lazio, Roma, sez. III – <em>bis</em>, ord., 8 marzo 2017, n. 3231, <em>giustizia-amministrativa.it</em>: “Rilevato: &#8211; che il presente ricorso è stato depositato data 4 gennaio 2017, successiva all’entrata in vigore del PAT, mediante sottoscrizione con firma digitale del Modulo di deposito ricorso, secondo quanto prescritto dall’art.6, comma 5, dell’All.A al D.P.C.M. n.40/2016, che espressamente prevede che “<em>la firma digitale PADES si intende estesa a tutti i documenti contenuti” (</em>nel Modulo <em>n.d.r</em>); <em>&#8211; </em>che tale locuzione (sia per la ratio del PAT, sia per l’espresso riferimento dell’art.6, comma 4, dell’All.A al D.P.C.M. n.40/2016 al “ricorso”, sia per l’ovvia considerazione che i documenti allegati non devono essere firmati dal difensore, ma al più autenticati),deve intendersi riferita, in senso onnicomprensivo, a tutti gli atti di parte allegati con il Modulo, che ove non sottoscritti ex ante dovranno ritenersi firmati soltanto al momento della sottoscrizione di invio del Modulo di deposito, (secondo quanto riscontrabile tramite il software Adobe)”.</div>
<div id="ftn3"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a>      La particolare severità della tesi avanzata con la nota in commento, per il vero, è contrastata dalla più recente pronuncia del Consiglio di Stato (sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541, in <em>giustizia-amministrativa.it</em>) che sembra stabilirsi su posizioni più conciliative. In particolare, secondo il giudice dell&#8217;appello: “La disciplina del PAT, sebbene pienamente in vigore, conserva, infatti, carattere del tutto sperimentale (arg. <em>ex</em> art. 13, comma 1, primo periodo, disp. att. c.p.a.) e, come tale, soggetta alle integrazioni che risulteranno necessarie all’esito della predetta fase”. Se ne cava l&#8217;idea, pertanto, che, in attesa di una consolidazione del regime le interpretazioni debbano essere orientate ad una sorta di generale elasticità.</div>
<div id="ftn4"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a>      Dubbi sulla corretta interpretazione dell&#8217;art. 136, comma 2 – <em>ter</em>, nel senso prospettato dal T.A.R. Campania, con la sentenza in nota, sono stati avanzati anche da Cons. di Stato, sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541, cit.</div>
<div id="ftn5"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a>      Sul punto si stanno concentrando i primi problemi applicativi del processo amministrativo telematico. Per un esame più puntuale della questione, si consenta di rinviare a VOLPE, Per la chiarezza di idee <em>sulla forma digitale dell&#8217;atto processuale dopo l&#8217;entrata in vigore del p.a.t.</em>, <em>lexitalia.it</em>, 2017.</div>
<div id="ftn6"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a>      Questo, almeno, fino al 1 gennaio 2018, secondo quanto stabilito dall&#8217;art. 7, comma 3, d.l. 31 agosto 2016, n. 168. Resta attualmente incerto come si procederà al deposito telematico degli atti, successivamente a tale data, per i ricorsi pendenti prima del 1 gennaio 2017, stante il fatto che per gli stessi, allo stato, non risulta costruito il fascicolo informatico.</div>
<div id="ftn7"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a>      Anche secondo Cons. di Stato, IV, 4 aprile 2017, n. 1541, cit. non vi è alcun ostacolo a che la firma digitale possa essere apposta anche una copia per immagine di documento analogico: “Messi a confronto i testi, appare che vengono usate alcune dizioni differenti per indicare processi informatici fra loro collegati: &#8220;modalità telematiche&#8221;, &#8220;documento (o copia) informatica”, &#8220;firma digitale&#8221;. Nel primo caso si intende la modalità di trasmissione (via PEC), nel secondo la natura del testo (informatico e non cartaceo, includendo nell&#8217;informatico anche la forma eventualmente di &#8220;immagine&#8221;), nel terzo la sottoscrizione digitale, che serve ad attestare la riferibilità dell’atto al suo autore e a renderne impossibile il ripudio”.</div>
<div id="ftn8"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a>      Coerentemente, T.A.R. Lazio, sez. II, 1 marzo 2017, n. 2993, <em>giustizia-amministrativa.it</em>, la ammette esplicitamente.</div>
<div id="ftn9"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a>      T.A.R. Campania, Napoli, II, 22 febbraio 2017, n. 1053, cit.</div>
<div id="ftn10"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a>    Art. 23, cit.: “1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.<br />
2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loto conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l’obbligo di conservazione dell’originale informatico”.</div>
<div id="ftn11"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a>    È significativo, al riguardo, che l&#8217;art. 1 del d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, ricalchi le definizioni date dal codice dell&#8217;amministrazione digitale e faccia, inoltre, esplicito richiamo dello stesso.</div>
<div id="ftn12"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a>    Vale, incidentalmente, notare come l&#8217;argomento introduca un problema di non semplice soluzione. Vale a dire come far valere l&#8217;eventuale illegittimità del decreto previsto dall&#8217;art. 13 delle disposizioni di attuazioni del c.p.a. Esso non è autonomamente impugnabile, essendo difficile ipotizzare chi possa dirsi legittimato a sollevare in via diretta il gravame. La lesione, necessaria a giustificare l&#8217;impugnazione, sorgerebbe se mai con la sua applicazione. Il che, però, avverrebbe con la sentenza del giudice amministrativo che del decreto dia applicazione. Detta sentenza, a sua volta, è ovviamente appellabile; tuttavia, in sede di appello non sembra possibile ipotizzare l&#8217;impugnazione del decreto, stante il fatto che, in tal modo si verrebbe a perdere un grado di giudizio. Tali problemi non si pongono, ovviamente, nel processo civile telematico, dal momento che, davanti all&#8217;A.G.O., è possibile invocare la disapplicazione dei decreti del ministro della Giustizia che hanno introdotto la disciplina tecnica di quel rito. Il potere di disapplicazione, davanti al giudice amministrativo, è tuttavia limitato, se non escluso, cosicché vi è il rischio di avere a che fare con un atto sostanzialmente inimpugnabile, salvo che non si ipotizzi che, provocato l&#8217;appello contro la sentenza che applichi una previsione illegittima del decreto, si sia onerati, a quel punto, di impugnare, con separato e autonomo ricorso in primo grado, il decreto stesso. In tal caso, l&#8217;appello dovrebbe rimanere, perciò, sospeso, sino alla definizione (in tutti i suoi gradi) del nuovo giudizio così esperito.</div>
<div id="ftn13"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a>    Cons. di Stato, sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541: “Vale senz’altro anche per il processo amministrativo il principio generale sancito dall’art. 156, primo comma, c.p.c., secondo il quale l’inosservanza di forme comporta la nullità degli atti del processo solo in caso di espressa comminatoria da parte della legge (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2011, n. 1290; Cass. civ., sez. un, n. 14916/2016, cit.), che non occorre invece per l’inesistenza (qui da escludere, come si è visto) perché “<em>il legislatore non ha motivo di disciplinare gli effetti di ciò che non esiste, non solo, com’è ovvio, dal punto di vista storico-naturalistico, ma anche sotto il profilo giuridico”</em> (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 14916/2016, cit).  (…) Poiché nella disciplina del PAT manca una specifica previsione di nullità per difetto della forma e della sottoscrizione digitale, viene meno il presupposto necessario per dichiarare il ricorso nullo nella sua fase genetica, ovvero in relazione alla successiva notificazione e deposito; difettando, anche in questo caso, disposizioni che sanciscano la nullità dell’adempimento se realizzato in formato cartaceo”.<br />
Non di meno, persino le conclusioni cui giunge questa più recente decisioni sembrano del tutto persuasive.<br />
In particolare, si condividono le asserzioni che portano il giudice d&#8217;appello ad escludere che l&#8217;omissione della produzione dell&#8217;atto in formato informatico dia luogo ad inesistenza, ancorchè per ragioni parzialmente diverse da quelle divisate dal Consiglio di Stato. Secondo questi: “16.1. La tesi della inesistenza sarebbe in astratto anche sostenibile, ma alla sola condizione che, per i ricorsi depositati successivamente al 1° gennaio 2017 (fra i quali rientra certo quello in esame) il processo amministrativo cartaceo si possa ritenere irreversibilmente e totalmente scomparso. Se così fosse, dovrebbe effettivamente dirsi che, entrato in vigore il PAT, l’atto processuale cartaceo non sia <em>de hoc mundo</em>. (…) Così tuttavia non è, e non solo perché non si è giunti ad un punto di superamento della realtà materiale, da parte di quella digitale, tale per cui solo quest’ultima sarebbe rilevante per l’ordinamento giuridico; sul punto, del resto, il Collegio condivide il parere reso dall’Ufficio studi, massimario e formazione della G.A. in data 6 marzo 2017, secondo cui &#8216;<em>… La procedura informatica – per quanto possa esserne enfatizzata la natura – non è una fonte del diritto….&#8217;.</em> (…) L’analisi dell’ordinamento conferma tale assunto. (…) La disciplina del PAT, sebbene pienamente in vigore, conserva, infatti, carattere del tutto sperimentale (arg. <em>ex</em> art. 13, comma 1, primo periodo, disp. att. c.p.a.) e, come tale, soggetta alle integrazioni che risulteranno necessarie all’esito della predetta fase. (…) Ciò che più rileva, è che la normativa di settore conosce: a) ipotesi in cui le disposizioni del processo telematico senz’altro non si applicano (le controversie di cui all’art. 22 e agli artt. 39 e seguenti del capo V della legge 3 agosto 2007, n. 124, recante “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”: art. 7, comma 5, del decreto-legge n. 168/2016); b) ipotesi in cui le medesime disposizioni possono non applicarsi (art. 136, comma 2, secondo periodo, c.p.a.; art. 13, comma 1, ultimo periodo, disp. att. c.p.a.).(…) Da qui una prima conclusione di sistema: il c.d. processo cartaceo non solo non è scomparso ma rappresenta un elemento di chiusura dell’ordinamento per la migliore gestione di interessi ritenuti meritevoli di peculiare tutela (significativamente rappresentata dal modello cartaceo); ovvero, come garanzia estrema della continuità della funzione giurisdizionale in presenza di evenienze negative tali da rendere inutilizzabile il PAT; quest’ultimo, infatti, potrebbe rivelarsi capace, in assenza di opportuni correttivi individuati anche all’esito della sperimentazione, di creare significative criticità al sollecito e corretto svolgimento del processo, cui esso, invece, deve intendersi preordinato (in questo senso si è condivisibilmente orientata l’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, 3 marzo 2017, n. 880). L’art. 136 c.p.a. si limita a prescrivere l’obbligo di deposito degli atti processuali con modalità informatiche (comma 2) e quello della sottoscrizione digitale degli atti medesimi (comma 2 <em>bis</em>). A fronte di tali disposizioni, sembrerebbe apparentemente più categorica e restrittiva la formulazione dell’art. 9 del d.P.C.M. n. 40/2016 che, nel confermare l’obbligo del deposito degli atti processuali per via telematica (comma 2), prescrive &#8211; come sopra ricordato &#8211; la redazione in formato di documento informatico, salvo diversa espressa previsione, del ricorso introduttivo, delle memorie, del ricorso incidentale, dei motivi aggiunti e di qualsiasi altro atto del processo, anche proveniente da ausiliari del giudice.(…) La lettura del regolamento in questione, tuttavia, non conduce a conclusioni diverse da quelle sopra esposte per le seguenti ragioni: a) la sottoscrizione digitale presuppone necessariamente il documento informatico (o la copia informatica); dunque anche l’art. 136 c.p.a. prescrive implicitamente l’obbligo di redigere gli atti processuali in forma di documento informatico; b) lo stesso art. 9 prevede la possibilità di una “<em>diversa espressa previsione</em>” (una fattispecie è quella contemplata dal comma 2 <em>ter</em> dell’art. 136 c.p.a., con riserva ovviamente di vagliarne l’esatto ambito di applicabilità: cfr. T.a.r. Campania, n. 1694/2017, cit.); c) in disparte tali rilievi (e dunque a voler assegnare, in ipotesi, un significato più radicale alla disciplina dettata dal d.P.C.M.), un regolamento non è comunque legittimato a intervenire sulla disciplina del processo, la quale è materia soggetta a riserva assoluta di legge (art. 111, primo comma, Cost.); d) a norma dell’art. 13, comma 1, disp. att. c.p.a., il regolamento è comunque destinato a dettare solamente “<em>le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l&#8217;aggiornamento del processo amministrativo telematico</em>”, rimanendo del tutto estraneo al suo ambito applicativo ogni valutazione in termini di validità/invalidità (e ancor più di esistenza/inesistenza) degli atti processuali. (…) Se questo è il quadro normativo, sembra inevitabile concludere che il ricorso non redatto o comunque non sottoscritto in forma digitale, benché certamente non conforme alle prescrizioni di legge, non diverga in modo così radicale dallo schema normativo di riferimento da dover essere considerato del tutto inesistente perché, anche alla luce del principio di strumentalità delle forme processuali, non si configura in termini di non atto (secondo la distinzione fra inesistenza e nullità da ultimo tracciata da Cass. civ., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916). In altri termini, si tratta di utilizzare, rovesciandolo, il percorso argomentativo seguito dalla Corte di cassazione nella ricordata decisione n. 17941/2016, la quale, nel processo tributario, ha escluso l’esistenza delle notifiche effettuate via PAT quando non sia <em>operativa la disciplina del c.d. processo tributario telematico</em>”.<br />
Ma, a ben vedere, l&#8217;esistenza dell&#8217;atto può essere più facilmente provata osservando che l&#8217;atto processuale, quando pur esso sia sottoscritto in forma autografa, è pur sempre riferibile all&#8217;autore della sottoscrizione, ritenendo che il concetto di quest&#8217;ultima sia di carattere sostanziale e non già formale.<br />
Si è, invece, concordi con il Consiglio di Stato, e per le stesse ragioni, nell&#8217;escludere che l&#8217;atto non redatto in forma nativa informatica sia abnorme: “Per analoghe ragioni non appare sostenibile la tesi dell’abnormità. (…) Non solo &#8211; come è noto &#8211; la riflessione sull’atto abnorme è stata sviluppata con riguardo agli atti del giudice (dal giudice penale a partire dagli anni Trenta &#8211; si veda da ultimo Cass. pen., sez. V, 5 aprile 2016, n. 35377; sez. VI, 20 luglio 2016, n. 34881; sez. V, 12 ottobre 2016, n. 50065 &#8211; e poi anche dalle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione in sede disciplinare &#8211; cfr. da ultimo 6 dicembre 2011 n. 26138; 30 ottobre 2014 n. 23071), sicché appare subito tutta la difficoltà di riferire agli atti di parte un concetto o una categoria che ha origini ben differenti. (…) Soprattutto, nella vicenda in esame, non compaiono quelli che si ritengono i tratti essenziali dell’atto abnorme con riguardo alla componente strutturale della fattispecie (essere cioè il provvedimento avulso dall’ordinamento processuale perché portatore di un contenuto totalmente eccentrico e stravagante ovvero emesso del tutto al di fuori dei casi e delle ipotesi consentite) ovvero alla componente funzionale (con riguardo all’atto, che pur in sé non estraneo al sistema normativo, impedisca l’epilogo decisorio o comporti l’inefficienza o l’irragionevole durata del processo)”.<br />
In definitiva, la citata decisione del Consiglio di Stato aderisce alla tesi dell&#8217;irregolarità sanabile dell&#8217;atto, con obbligo, per il giudice, di assegnare un termine al fine della regolarizzazione. Sulla tesi, sostanzialmente, si è concordi, ma non sulle conseguenze che il giudice di secondo grado ipotizza per il caso di mancata regolarizzazione, le quali consisterebbero nell&#8217;irricevibilità “del ricorso” (“Escluse l’inesistenza, l’abnormità o la nullità, la categoria che rimane, e che appare necessario utilizzare, è quella della irregolarità. (…) Questa appare perfettamente funzionale all’ipotesi di specie, poiché a ben vedere la prescrizione della forma e della sottoscrizione digitale è solo strumentale alla correntezza del PAT e non si pone a garanzia di altri superiori interessi. (…) Con tale conclusione è coerente la situazione di fatto (il rilievo è certo non decisivo, ma nemmeno privo di significato), nella quale gli atti processuali non costituiti come documento informatico sottoscritto con firma digitale sono tuttavia inseriti nel fascicolo della causa risultante dal portale della Giustizia amministrativa, con a margine l’annotazione, appunto, dell’irregolarità riscontrata dalla segreteria. (…) Le considerazioni svolte a proposito del ricorso valgono simmetricamente per il deposito dell’atto (seconda eccezione di nullità mossa dall’appellato). (…) Per mantenere intatte le finalità proprie del PAT ed impedirne la pratica elusione &#8211; che rischierebbe di tramutarsi in una fuga sistematica dalla forma digitale (con grave pregiudizio per le esigenze di correntezza della gestione informatica del processo amministrativo) &#8211; deve tuttavia ritenersi che, se il ricorso e il deposito sono irregolari perché non assistiti, il primo, dalla forma e dalla sottoscrizione digitale, il secondo, dalla modalità telematica, l’irregolarità che si verifica (diversa da quella per così dire “ordinaria”) non possa essere sanata dalla costituzione degli intimati in base allo schema divisato dalla norma sancita dall’art. 44, comma 3, c.p.a., secondo cui, in caso di atto irregolare, la costituzione dell’intimato &#8211; indipendentemente dalla tempestività della costituzione medesima rispetto al termine concesso al ricorrente per espletare l’adempimento (non venendo in rilievo una fattispecie di nullità) &#8211; comporterebbe sempre e comunque la sanatoria dell’atto irregolare (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 agosto 2012, n. 4651; sez. V, 27 maggio 2014, n. 2724; sez. IV, 13 ottobre 2014, n. 5046; sez. IV, 27 febbraio 2017, n. 895; questa non sanabilità &#8211; sia detto per completezza &#8211; rende irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 3, c.p.a., ora sollevata dal T.a.r. Veneto con ordinanza 18 novembre 2016, n. 1281 e a suo tempo già dichiarata infondata dalla Corte costituzionale con sentenza 31 gennaio 2014). (…) Di conseguenza, accertata l’irregolarità dell’atto nel senso di cui si è detto, il Collegio &#8211; ai sensi del comma 2 dell’art. 44 c.p.a. &#8211; deve, sempre e comunque, fissare al ricorrente un termine per la sua regolarizzazione nelle forme di legge. (…) Tale termine, in quanto assegnato dal giudice (e in difetto di diversa previsione) è perentorio (art. 52, comma 1, c.p.a.). Alla sua mancata osservanza segue l’irricevibilità del ricorso (cfr. Cons. Stato, sez. III, 26 febbraio 2016, n. 788). (…) Le considerazioni che precedono sono formulate con riguardo agli atti di impulso di parte (ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ricorso incidentale, motivi aggiunti, appello principale e incidentale, ecc.), ma, con gli adattamenti del caso, sono suscettibili di essere estese a tutte le fattispecie in cui un atto del processo &#8211; a partire dagli atti della parte intimata (il che, ad esempio, ha particolare rilievo nell’ipotesi regolata dall’art. 101, comma 2, c.p.a.), delle altre parti del processo, del giudice e dei suoi ausiliari &#8211; sia redatto in forma cartacea anziché in forma digitale. La conseguenza, anche in questi casi, non può che essere la semplice irregolarità dell’atto con il correlato onere di regolarizzazione secondo termini (sempre dati dal giudice, quanto agli atti di parte), modalità ed effetti propri di ciascuna categoria di atti, salve inoltre quelle conseguenze ulteriori che si collocano però su un piano esterno rispetto all’atto in sé considerato (eventuale responsabilità disciplinare del giudice o dell’ausiliario in presenza dell’inosservanza dell’obbligo di regolarizzare; eventuale sostituzione dell’ausiliario)”).<br />
Così congegnata, in effetti, la tesi dell&#8217;irregolarità si traduce nel ravvisare una sostanziale ipotesi di nullità sanabile. Prova ne sia che la conclusione, in termini di “irricevibilità” dell&#8217;atto è significativamente assegnata dal Consiglio di Stato al ricorso. Vale a dire al solo atto che può essere in tal modo qualificato, ai sensi dell&#8217;art. 35 c.p.a. Se estesa, invece, agli altri atti di parte (memorie del ricorrente o memorie delle altre parti intimate), la qualificazione di irricevibilità non potrebbe essere utilizzata e si dovrebbe, appunto, parlare di nullità. Tuttavia, se di nullità si trattasse, ancorché sanabile, tornerebbero in rilievo i problemi legati all&#8217;applicazione dell&#8217;art. 156 c.p.c. e, in generale, al principio di tipicità delle cause di nullità stesse.</div>
<div id="ftn14"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a>    VOLPE, <em>Per la chiarezza</em>, cit., <em>ibidem.</em></div>
<div id="ftn15"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a>    Non vale, sul punto, eccepire che il file, una volta sottoscritto digitalmente, diventa immodificabile, a meno di compromettere la sottoscrizione. Infatti, per quanto previsto dalle <em>specifiche tecniche</em>, la sottoscrizione digitale può essere apposta solo su un file in formato “.pdf”. Il che aggiunge un ulteriore argomento alla tesi secondo la quale la sottoscrizione del modulo deposito valga sottoscrizione di ogni atto in esso contenuto. Diversamente, non sarebbe possibile depositare atti o documenti in formato diverso dal formato “.pdf”, laddove, invece, l&#8217;art. 12 lo prevede e lo consente.</div>
<div id="ftn16"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a>    Sia prova del contrario, anzi, la circostanza che l&#8217;art. 7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, ha previsto, sia pure solo fino al 1.1.2018, l&#8217;obbligo, per le parti di depositare, in forma cartacea una “copia <em>di cortesia</em>” dei propri atti. Se davvero l&#8217;uso di documenti informatici – nativi o no che essi siano &#8211; fosse inteso come uno strumento acceleratorio del processo, una tale <em>cortesia</em> non sarebbe imposta. Né si intende accedere alla tesi che l&#8217;esibizione di un documento nativo informatico, anziché di una copia immagine per scansione, favorirebbe l&#8217;attività di trascrizione, da parte degli estensori delle pronunce giurisdizionali, dei passi salienti delle memorie di parte, onde sveltire la redazione della motivazione. Benché la Corte di cassazione (SS.UU., 16 gennaio 2015, n. 642, <em>Riv. dir. Proc.</em>, 2015, 1291) sembri oggi negare che l&#8217;apporto motivazionale delle sentenze debba, a norma dell&#8217;art. 132 c.p.c., avere carattere di originalità, l&#8217;argomento sarebbe a tal punto svilente per la funzione giurisdizionale che si è convinti che non verrà mai avanzato.</div>
<div id="ftn17"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a>    Ma solo, a quanto consta, nella giurisprudenza di merito: v. Tribunale di Livorno, 25 luglio 2014, n. 3841 in <em>altalex.it </em>e Tribunale di Roma, 13 luglio 2014, non pubblicata.</div>
<div id="ftn18"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a>    Tribunale di Vercelli, 4 agosto 2014, Tribunale di Trani, 31.10.2014; Tribunale di Verona, 4 dicembre 2015, non pubblicate. Soprattutto, però, si consideri Tribunale di Milano, IX, 3 febbraio 2016, n. 1432, parimenti non pubblicata, ma secondo la quale: “In materia di processo civile telematico, in virtù delle regole previste dalla normativa tecnica, l’atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all’ufficio giudiziario, deve essere in formato PDF e, conseguentemente, non è ammessa la scansione di immagini. Ciò significa che l’atto non può essere costituito dalla scansione di un atto originariamente cartaceo dovendo consistere necessariamente in un atto nativo digitale, ossia un documento <em>.pdf </em>testuale e non un documento <em>.pdf </em>immagine. Nessuna sanzione in caso di inosservanza delle suddette regole tecniche è stata, però, ad oggi prevista dalla normativa primaria di riferimento e di conseguenza dalla normativa secondaria.<br />
Ebbene, in mancanza di una sanzione processuale qualificata dal legislatore, l’inosservanza della normativa tecnica costituisce una mera irregolarità. Ciò in applicazione del principio consolidato affermato in più occasioni dalla Suprema Corte in relazione a fattispecie diverse, ma accumunate dalla mancanza del rispetto di forme processuali non espressamente sanzionate secondo cui il deposito irrituale di un atto processuale dà luogo ad una mera irregolarità sanabile per effetto della successiva regolarizzazione o in ogni caso per effetto del raggiungimento dello scopo. Giova ricordare, infatti, che lo scopo dell’atto processuale, ancorché telematico, è e rimane quello di consentire lo svolgimento del processo e l’esercizio del diritto di difesa e, quindi, deve ritenersi raggiunto tutte le volte in cui l’atto perviene a conoscenza del Giudice e della controparte; ciò accade una volta che l’atto depositato telematicamente, anche se non rispondente alle norme tecniche, viene accettato dalla cancelleria e inserito dal sistema nel fascicolo processuale telematico.<br />
E’, infatti, visibile e leggibile dal Giudice e dalle parti ed ha, quindi, certamente raggiunto il suo scopo primario. La funzione propria e primaria delle regole tecniche è quella di assicurare la gestione informatica dei sistemi del PCT e non tanto e non solo quella di garantire la navigabilità degli atti da parte del Giudice e delle parti. Si impone, quindi, certamente la necessità di una regolarizzazione dell’atto depositato telematicamente che non rispetta la normativa tecnica attraverso un ordine del Giudice, in analogia a tutte le ulteriori ipotesi previste dal codice di procedura civile in cui si consente la regolarizzazione (ad esempio la disciplina di cui all’art. 182 c.p.c), proprio al fine di assicurare una corretta implementazione del fascicolo informatico e del funzionamento del sistema del PCT, tutte le volte in cui la regolarizzazione consente contemporaneamente la prosecuzione del giudizio, non essendovi alcuna lesione del diritto di difesa, dato che l’atto è comunque già disponibile alla parte e tenendo conto, però, che le esigenze e le necessità dello strumento informatico non possono pregiudicare, in assenza di una norma di legge, il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, tutte le volte in cui non sussiste una lesione del diritto di difesa. Nel caso degli atti processuali conclusivi (comparsa conclusionale e memoria di replica), avendo gli stessi raggiunto lo scopo loro proprio, essendo visibili e conoscibili dal Giudice e dalle parti cui è consentito pienamente l’esercizio del diritto di difesa, la remissione della causa sul ruolo, per consentire una regolarizzazione funzionale ad uno scopo diverso da quello primario dell’atto processuale che è consentire lo svolgimento del processo e l’esercizio del diritto di difesa, si traduce in una violazione del principio della ragionevole durata del processo inammissibile in mancanza di una esplicita statuizione normativa”.<br />
Nello stesso senso anche Tribunale di Vasto, 14 aprile 2016, in <em>Corr. giur.</em>, 2016, 1278<em>.</em></div>
<div id="ftn19"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a>    Sul noto principio, Cass., SS. UU., 6 marzo 2009, n. 5456, in <em>Foro it.</em>, 2009, 3047.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>***</strong>
</div>
<div>Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, I, 28 marzo 2017, n. 1694, pres. Veneziano, est. Di Vita</p>
<p><strong>Forma dell&#8217;atto processuale – formato nativo informatico – necessità – conseguenze dell&#8217;inosservanza – nullità della memoria di costituzione della parte resistente.</strong></p>
<p><strong>Processo amministrativo telematico – decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2016, n. 40 – <em>specifiche tecniche allegate</em> – forza e valore delle stesse.</strong></p>
<p><strong>Processo amministrativo telematico – sottoscrizione del solo modulo di deposito – impossibilità di estenderla agli atti processuali allegati.</strong></p>
<p><em>È nulla la memoria di costituzione della parte resistente prodotta in copia per immagine di originale analogico, il processo amministrativo telematico richiedendo che gli atti processuali abbiano forma nativa informatica.</em></p>
<p><em>Le </em>specifiche tecniche<em> allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2016, n. 40, non hanno carattere regolamentare.</em></p>
<p><em>La forma digitale apposta al modulo di deposito non si estende agli atti processuali che siano allegati allo stesso, potendosi estendere ai soli documenti depositati a fini istruttori.</em></p>
<p>“Preliminarmente, occorre dare atto della sussistenza di profili di criticità nel deposito telematico degli atti da parte dell’A.S.L. Napoli 2 Nord.<br />
L’Azienda Sanitaria si è costituita in giudizio depositando: a) scansione per immagini non asseverata di una memoria difensiva analogica priva di sottoscrizione autografa; b) copia digitale per immagini della procura alle liti in formato analogico a firma autografa del legale rappresentante dell’A.S.L.; c) documento informatico pdf, privo di firma digitale, recante attestazione di conformità della copia informatica della procura di cui alla lett. b) all’originale analogico dal quale è stata estratta.<br />
Ritiene il Collegio che la memoria di costituzione e la procura alle liti debbano essere dichiarate nulle.<br />
Quanto alla prima, sussiste violazione delle prescrizioni che disciplinano il processo amministrativo telematico in vigore dal 1 gennaio 2017, in base alle quali, salvo diversa espressa previsione, gli atti processuali delle parti, ivi inclusi il ricorso introduttivo, le memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti, vanno redatti in formato di documento informatico e devono essere sottoscritti con firma digitale conforme ai requisiti di cui all&#8217;articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 (cfr. art. 136, comma 2-bis del c.p.a.; art. 13, comma 1 ter, delle norme di attuazione al c.p.a.; art. 9, comma 1 del D.P.C.M. n. 40/2016).<br />
Nel nuovo regime, gli atti processuali di parte in formato elettronico possono essere depositati esclusivamente nei formati previsti dall’art. 12 delle specifiche tecniche, Allegato A del D.P.C.M. n. 40/2016, tra cui quello in pdf c.d. “nativo digitale” ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale. Per quanto rileva nel presente giudizio, detta disposizione espressamente sancisce l’inammissibilità del formato utilizzato dalla difesa dell’A.S.L. Napoli 2 Nord statuendo che “<em>non è ammessa la scansione di copia per immagine fatta eccezione per gli atti di cui ai successivi commi 3 e 4” </em>(es. documenti da allegare e procura alle liti).<br />
Peraltro tale conclusione non è contraddetta dall’art. 136, comma 2 ter, del c.p.a. che ammette la possibilità di depositare con modalità telematiche &#8211; previa asseverazione ex art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale, C.A.D.) &#8211; la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme. Invero, per evitare di incorrere in una interpretazione abrogante o manipolatrice dell’art. 136 comma 2 bis e dell’art. 9, comma 1 del D.P.C.M. n. 40/2016, deve ritenersi che il comma 2 ter si applichi soltanto al deposito di atti precedenti alla piena operatività del p.a.t. legittimamente formati in analogico (T.A.R. Napoli, Sez. II, n. 1503/2017) ovvero qualora si intenda produrre un atto riferibile a distinti giudizi o copia di provvedimenti giurisdizionali ovvero, ancora, quando l’utilizzo della forma “analogica/cartacea” sia imposta o <em>aliunde</em> consentita.<br />
All’operatività della predetta disposizione nel caso in esame osta in ogni caso &#8211; oltre alla insussistenza di profili che impongano o consentano l’utilizzo della forma “analogica/cartacea” &#8211; la carenza dell’attestazione di conformità del documento informatico all’originale analogico da cui è stato estratto il quale, a sua volta, non risulta neppure sottoscritto in forma autografa.<br />
Oltre che per l’utilizzo di un formato diverso da quello consentito dalle vigenti disposizioni sul p.a.t., va inoltre dichiarata la nullità della memoria in quanto non sottoscritta con firma digitale prescritta nel processo amministrativo dall’art. 136, comma 2 bis del c.p.a. (cfr. anche art. 9 del D.P.C.M. n. 40/2016).<br />
La medesima conclusione si impone anche per la procura alle liti, sussistendo violazione dell’art. 8 del D.P.C.M. n. 40/2016 poiché, pur essendovi deposito telematico della copia per immagini dell’originale analogico, l’asseverazione riportata in un diverso file non è stata sottoscritta con firma digitale. L’art. 8 prevede infatti che “<em>Nei casi in cui la procura è conferita su supporto cartaceo, il difensore procede al deposito telematico della copia per immagine su supporto informatico, compiendo l&#8217;asseverazione prevista dall&#8217; articolo 22, comma 2, del CAD con l&#8217;inserimento della relativa dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento sottoscritto con firma digitale”</em>.<br />
Con specifico riferimento alla carenza della firma digitale (vizio comune sia alla memoria di costituzione che alla asseverazione relativa alla procura alle liti), questo Tribunale ha rilevato in una recente pronuncia che tale formalità è essenziale ai fini della validità nonché della certezza circa la riferibilità dell&#8217;atto processuale al difensore (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, n. 892/2017) e costituisce frutto di una scelta legale sulla rilevanza giuridica di un tipo di sottoscrizione, anziché di un altro, nel processo amministrativo (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, n. 1053/2017).<br />
Trattandosi di profilo indispensabile per la formazione dell’atto e per la imputazione dei relativi effetti alla parte processuale, la mancata apposizione della firma digitale &#8211; quale unica modalità di sottoscrizione del documento secondo le disposizioni sul p.a.t. &#8211; è causa di nullità dell’atto.<br />
La rigorosa conclusione che si assume in questa sede non può essere poi mitigata dall’avvenuta sottoscrizione da parte del difensore, mediante apposizione della firma digitale, in calce al “Modulo Deposito Atto/Documenti” utilizzato dall’A.S.L. Napoli 2 Nord ai sensi dell’art. 6, comma 2, delle specifiche tecniche, Allegato A del D.P.C.M. n. 40/2016 (secondo cui “<em>Il deposito degli atti successivi al ricorso introduttivo e dei relativi allegati, nei formati di cui all&#8217;articolo 12, si effettua utilizzando l&#8217;apposito modulo, denominato ModuloDepositoAtto, scaricabile dal Sito Istituzionale, in cui deve essere indicato il numero di ricorso generale attribuito dal S.I.G.A. al momento del deposito del ricorso introduttivo”</em>).<br />
Il Collegio è edotto dell’orientamento espresso da altri Tribunali Amministrativi Regionali (T.A.R. Reggio Calabria, sent. n. 209/2017; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, ordinanza n. 3231/2017) che hanno concluso per l’ammissibilità dell’atto processuale non sottoscritto digitalmente, depositato dopo l’entrata in vigore del p.a.t., qualora sia stata apposta la firma digitale in calce al “ModuloDepositoAtto”.<br />
A sostegno di tale conclusione, è stato richiamato l’art. 6, comma 5, delle specifiche tecniche, Allegato A del D.P.C.M. n. 40/2016 che all’ultimo alinea prevede che “<em>la firma digitale PAdES, di cui al comma 4, si intende estesa a tutti i documenti in essi contenuti”</em>. In proposito, è stata evidenziata la ratio del p.a.t., sottolineato il riferimento espresso al “ricorso” e rappresentato che, poiché i documenti allegati non devono essere firmati dal difensore ma al più autenticati, l’estensione della firma digitale PAdES “<em>a tutti i documenti contenuti”</em> non potrebbe non riferirsi, in senso omnicomprensivo, a tutti gli atti di parte allegati con il Modulo i quali, ove non sottoscritti <em>ex ante</em> dovranno ritenersi firmati soltanto al momento della sottoscrizione del Modulo di deposito.<br />
Tuttavia, la Sezione ritiene di sostenere un diverso orientamento richiamando argomenti di ordine logico &#8211; giuridico e alla stregua dell’interpretazione letterale della disposizione.<br />
Valgano le considerazioni di seguito illustrate.<br />
Il p.a.t. implica l&#8217;adesione degli operatori ai parametri tecnici stabiliti, dovendosi in proposito ritenere che lo scopo dell’atto processuale non è soltanto quello di veicolare al giudice e alle altri parti le domande di giustizia ma è anche quello di inserirsi efficacemente in una sequenza intrinsecamente assoggettata alle regole tecniche che impongono l&#8217;adozione di particolari formati in luogo di altri, così da perseguire l’obiettivo della ragionevole durata del processo, oltre a quello di un più tempestivo ed efficiente esercizio della giurisdizione amministrativa (cfr. Relazione finale al cod. proc. amm.), contribuendo altresì ad assicurare la snellezza e la standardizzazione delle procedure, con conseguente incremento della trasparenza e riduzione dei costi delle medesime (Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, parere n. 66/2016 sullo schema di regolamento relativo alle regole tecnico – operative del p.a.t).<br />
Sotto tale profilo, è noto che il codice del processo amministrativo ha operato, per quanto riguarda l’introduzione del p.a.t., una scelta sistematica (scolpita nella disposizione dell’art. 13, comma 1, delle norme di attuazione del c.p.a.) che rinvia sostanzialmente ad una fonte regolamentare la definizione delle regole tecnico-operative del nuovo processo amministrativo telematico.<br />
L’opzione per la sede regolamentare è stata giustificata, nella Relazione di accompagnamento al codice del processo amministrativo, con la necessità di assicurare i due requisiti fondamentali della duttilità e tempestività di adattamento alle novità tecnologiche, in un contesto caratterizzato da una forte tecnicità e dalla continua evoluzione. Il rinvio ad una normativa di livello regolamentare è stato ritenuto lo strumento più idoneo per consentire l’introduzione del p.a.t., analogamente a quanto avvenuto con il D.M. 17 luglio 2008 che ha fissato le regole tecnico-operative per l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile.<br />
Tale scelta è stata poi attuata con l’approvazione del D.P.C.M. n. 40/2016 (Regolamento recante le regole tecnico – operative per l’attuazione del p.a.t.) che presenta un sistema c.d. dualistico, incentrato sulla compresenza di: 1) regole tecniche contenute in n. 21 articoli con carattere di norme regolamentari; 2) specifiche tecniche per l’esecuzione del regolamento, contenute nell’Allegato ‘A’ al citato decreto e suddivise in n. 18 articoli modificabili, non con D.P.C.M., ma con provvedimento di natura non regolamentare dal Responsabile del SIGA, previa comunicazione al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, sentita l’Agenzia per l’Italia Digitale e, limitatamente ai profili inerenti la protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali (cfr. art. 19, comma 2).<br />
In un sistema processuale contraddistinto dai principi di legalità ex art. 111 della Costituzione e della gerarchia delle fonti, è evidente che le specifiche tecniche di natura non regolamentare contenute nell’Allegato A non possono contenere disposizioni contrastanti con le fonti normative superiori.<br />
Dette specifiche tecniche riguardano le concrete modalità di svolgimento delle operazioni tecniche necessarie per la redazione e la sottoscrizione degli atti, per il deposito e la consultazione dei medesimi, e per ogni altra attività informatica inerente il processo amministrativo digitale.<br />
Nel parere n. 66/2016 espresso sullo schema di regolamento, il Consiglio di Stato ha sottolineato un punto nodale e cioè che l’utilizzo di atti di natura non regolamentare è ammesso a condizione che questi ultimi disciplinino norme di carattere tecnico e non attengano a profili e materie facenti parte a pieno titolo della disciplina regolamentare (cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. Atti Normativi, n. 3128/2012; n. 3092/2010).<br />
Ne consegue che le specifiche tecniche vanno necessariamente coordinate con le disposizioni contenute nel codice del processo amministrativo (fonte primaria) e nelle regole tecnico – operative (fonte secondaria regolamentare). In altri termini, ad esse deve riconoscersi un valore essenzialmente “neutro”, inidoneo ad innovare o modificare le regole processuali fissate da fonti normative gerarchicamente sovraordinate o, ancora, ad integrare il contenuto precettivo di queste ultime.<br />
Deve quindi ritenersi che la disposizione contenuta nell’art. 6, comma 5 delle specifiche tecniche non possa in alcun modo derogare alle già richiamate previsioni processuali e regolamentari che espressamente sanciscono come indefettibile, salve ipotesi che non rilevano in questa sede, l’apposizione della “<em>firma digitale conforme ai requisiti di cui all&#8217;articolo 24 del CAD”</em> in calce “<em>a tutti gli atti e i provvedimenti del giudice…e delle parti”</em> (cfr. art. 136, comma 2 bis, del c.p.a. e 9, comma 1, del D.P.C.M. n. 40/2016). Non è quindi sostenibile una interpretazione del citato art. 6 comma 5 che consenta di prescindere dalla sottoscrizione con firma digitale di ogni singolo atto processuale di parte.<br />
L’adesione alla diversa ermeneutica avrebbe, come non condivisibili corollari, quelli di ritenere sufficiente la firma del Modulo di Deposito e, di contro, dispensare le parti processuali dall’osservanza di una essenziale prescrizione formale &#8211; la sottoscrizione dell’atto processuale (ora da effettuare mediante apposizione della firma digitale) &#8211; alla cui omissione il codice di rito riconnette la conseguenza esiziale della nullità (cfr. art. 44 c.p.a.) o, nella giurisprudenza processualcivilistica, della inesistenza giuridica dell’atto (cfr. art. 125 c.p.c.; Cass. Civ., Sez. VI, n. 1275/2011). Ancora una volta, pertanto, si consentirebbe alle specifiche tecniche di introdurre una disciplina derogatoria ed innovativa di fonti normative processuali sovraordinate, il che non è giuridicamente consentito.<br />
Ammettere un atto processuale privo di sottoscrizione digitale per il solo fatto che sia stato firmato il Modulo di deposito si tradurrebbe quindi in una <em>fictio iuris</em> per il cui tramite si considererebbe come valido ed efficace un atto che, in realtà, è privo di un requisito essenziale.<br />
Difatti, ai sensi degli artt. 21 e 35 del C.A.D. solo qualora provvisto di firma elettronica, il documento informatico assume valore legale e può soddisfare i requisiti della forma scritta, della identificabilità dell’autore, dell’integrità del documento e della sua immodificabilità. Tanto è reso manifesto anche dalla sovrimpressione sul documento informatico di specifici segni grafici che consentono al giudice di svolgere il controllo estrinseco in ordine alla provenienza dell’atto e alla imputabilità dei relativi effetti giuridici.<br />
A tale proposito, si vuole anche rappresentare che il Collegio si è fatto carico di appurare &#8211; oltre che mediante il software Acrobat in dotazione, anche mediante una delle applicazioni on line (verificatore del Consiglio Nazionale del Notariato) presenti sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale, AGID &#8211; l’esistenza della firma digitale sugli atti trasmessi dall’A.S.L. Napoli 2 Nord e tale accertamento ha avuto esito negativo a conferma del fatto che gli stessi non risultano sottoscritti secondo le disposizioni sul p.a.t. e del Codice dell’amministrazione digitale.<br />
Alla stregua dell’interpretazione letterale, va poi evidenziato che l’art. 6 comma 5 delle specifiche tecniche si riferisce espressamente ai “documenti” e non agli atti processuali di parte; quindi solo con riferimento ai primi appare sostenibile l’estensione della firma digitale apposta sul “ModuloDepositoRicorso” o sul “ModuloDepositoAtto” ciò che, in ogni caso, postula che tale sottoscrizione elettronica &#8211; sebbene estesa &#8211; venga poi effettivamente impressa ai singoli allegati.<br />
In proposito, la distinzione tra atti e documenti nel processo amministrativo è chiaramente delineata dall’art. 5 delle norme di attuazione al cod. proc. amm., secondo cui “<em>Ciascuna parte, all&#8217;atto della propria costituzione in giudizio, consegna il proprio fascicolo, contenente gli originali degli atti ed i documenti di cui intende avvalersi nonché il relativo indice”</em>.<br />
La previsione che estende la firma digitale anche ai documenti contenuti nel “ModuloDepositoRicorso” e nel “ModuloDepositoAtto” potrebbe trovare un proprio ambito applicativo nelle ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del C.A.D. che prevede espressamente l’eventualità che tali documenti debbano essere firmati (“<em>I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico… hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell&#8217;originale”</em>) e di cui all’art. 136 comma 2 ter del c.p.a. (asseverazione di copia informatica di un documento formato su supporto analogico).<br />
Tuttavia anche in tale prospettiva interpretativa – che comunque, per le ragioni illustrate, lascia fuori dal proprio ambito di applicazione gli atti processuali – per non incorrere nella richiamata <em>fictio iuris contra legem</em> si rende comunque necessario verificare che &#8211; tramite l’estensione contemplata dall’art. 6 delle specifiche tecniche, in conformità alla previsione dell’art. 24, comma 1, del C.A.D. (“<em>La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all&#8217;insieme di documenti cui è apposta o associata”</em>) ed alle procedure previste dal successivo art. 35 C.A.D. &#8211; i documenti rechino effettivamente una sottoscrizione digitale, onde acclarare il rispetto dei principi di integrità ed immodificabilità sanciti dall’art. 21 del C.A.D. e, si aggiunge, occorre che tale firma sia percepibile dall’esterno anche per il tramite di adeguati segni ed evidenziazioni grafiche impresse sul documento.<br />
Dalle considerazioni sviluppate deriva, pertanto, la declaratoria di nullità della memoria di costituzione dell’A.S.L. Napoli 2 Nord e della procura alle liti rilasciata ai difensori costituiti.<br />
Il Collegio rileva, infine, che la questione relativa all’efficacia “sanante” della sottoscrizione del “ModuloDepositoAtto” in presenza di atti processuali privi di firma digitale &#8211; pur avendo ricevuto soluzione contraria in alcune pronunce di primo grado (T.A.R. Reggio Calabria, sent. n. 209/2017; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, ordinanza n. 3231/2017) &#8211; non ha dato luogo, allo stato, a significativi contrasti giurisprudenziali e, per tale motivo, non si ravvisano ragioni per disporre la rimessione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 13 bis delle norme di attuazione al c.p.a.”.</p>
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<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-forma-dellatto-processuale-informatico-nella-prima-giurisprudenza-sul-processo-amministrativo-telematico-nota-a-t-a-r-campania-napoli-i-28-marzo-2017-n-1694/">La forma dell&#8217;atto processuale informatico nella prima giurisprudenza sul processo amministrativo telematico (nota a  T.A.R. Campania, Napoli, I, 28 marzo 2017, n. 1694).</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’illegittimità dell&#8217;art. 2, comma 2 bis,  della legge Pinto e la ragionevole durata dei processi per equa riparazione (a margine della sentenza n. 36 del 2016 della Corte Costituzionale)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lillegittimita-dellart-2-comma-2-bis-della-legge-pinto-e-la-ragionevole-durata-dei-processi-per-equa-riparazione-a-margine-della-sentenza-n-36-del-2016-della-corte-costituzionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2017 17:39:29 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/lillegittimita-dellart-2-comma-2-bis-della-legge-pinto-e-la-ragionevole-durata-dei-processi-per-equa-riparazione-a-margine-della-sentenza-n-36-del-2016-della-corte-costituzionale/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lillegittimita-dellart-2-comma-2-bis-della-legge-pinto-e-la-ragionevole-durata-dei-processi-per-equa-riparazione-a-margine-della-sentenza-n-36-del-2016-della-corte-costituzionale/">L’illegittimità dell&#8217;art. 2, comma 2 bis,  della legge Pinto e la ragionevole durata dei processi per equa riparazione (a margine della sentenza n. 36 del 2016 della Corte Costituzionale)</a></p>
<p>Sommario: 1. L’incostituzionalità della legge Pinto alla luce del più recente indirizzo della Corte costituzionale: la sentenza n. 36/2016. &#8211; 2. La legge n. 89 del 2001: un rimedio interno al problema dell’irragionevole durata dei processi. Genesi e sviluppo della normativa sulla base dell’influenza del diritto internazionale. &#8211; 3. I</p>
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<div style="text-align: justify;">Sommario: 1. L’incostituzionalità della legge Pinto alla luce del più recente indirizzo della Corte costituzionale: la sentenza n. 36/2016. &#8211; 2. La legge n. 89 del 2001: un rimedio interno al problema dell’irragionevole durata dei processi. Genesi e sviluppo della normativa sulla base dell’influenza del diritto internazionale. &#8211; 3. I principi del “giusto processo” e della “ragionevole durata” nell’ordinamento interno ed europeo. &#8211; 4. Considerazioni conclusive.</div>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. L’incostituzionalità della legge Pinto alla luce del più recente indirizzo della Corte costituzionale: la sentenza n. 36/2016</strong></p>
<div style="text-align: justify;">
La Corte costituzionale, con sentenza n. 36 del 24 febbraio 2016, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 2, comma 2 <em>bis</em> della legge del 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto) introdotta dal legislatore nel nostro ordinamento quale strumento risarcitorio, o meglio indennitario, volto a garantire ai cittadini un’equa riparazione per le conseguenze pregiudizievoli derivate dall’irragionevole durata dei processi di cui sono stati parti. Invero, la predetta disposizione è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui determina in tre anni la ragionevole durata del procedimento regolato dalla stessa legge Pinto nel primo, nonché unico, grado di merito previsto<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.<br />
La Corte costituzionale, nel caso di specie, si è trovata ad esaminare la peculiare fattispecie del fenomeno dei ricorsi attivati ai sensi della legge Pinto a causa della eccessiva protrazione temporale di procedimenti regolati, a loro volta, dalla stessa legge (c.d. Pinto su Pinto).<br />
La sentenza è stata emessa dalla Corte costituzionale a definizione di più giudizi di legittimità costituzionale &#8211; promossi in via incidentale dalla Corte di appello di Firenze e riuniti per omogeneità di oggetto e disciplina<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> &#8211; dell’art. 2, commi 2 <em>bis</em> e 2 <em>ter</em> della legge del 24  marzo 2001, n. 89, aggiunti dall’art. 55, comma 1 lett. a), n. 2 del decreto &#8211; legge n. 83 del 22 giugno 2012  («Misure urgenti per la crescita del Paese» &#8211; c.d. Decreto sviluppo) convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge del 7 agosto 2012, n. 134.<br />
La Corte rimettente ha sollevato, in via incidentale, questione di legittimità costituzionale dei commi 2 <em>bis</em> e 2 <em>ter</em> dell’art. 2 della legge Pinto, ritenendo che tali disposizioni, in riferimento a procedimenti aventi ad oggetto proprio l’equa riparazione, contrasterebbero con gli artt. 3, comma 1, 111, comma 2, 117, comma 1, della Costituzione e, quest’ultimo, in relazione all’art. 6 della CEDU.<br />
Nello specifico, la Corte costituzionale è stata adita nelle more di un ricorso avente ad oggetto l’opposizione ad un decreto di accoglimento della domanda di equa riparazione – ex art. 2 della legge Pinto- promossa a causa dell’eccessivo protrarsi di un precedente procedimento attivato sempre ai sensi della predetta legge.<br />
Il procedimento cui era stato chiamato a decidere il giudice <em>a quo</em> rimettente si era svolto in due gradi di giudizio e si era protratto oltre il termine di sei anni previsto dall’art. 2 comma 2 <em>ter</em><a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> della legge Pinto a seguito della riforma del 2012.<br />
La prima censura sollevata dalla Corte di appello di Firenze riguarda proprio il comma 2 <em>ter</em> dell’art. 2 della legge <em>de qua</em>.<br />
La Corte d’appello rimettente ha osservato sul punto come l’orientamento giurisprudenziale della Corte EDU e, di riflesso, della Corte di Cassazione, precedente alla novella del 2012, aveva uniformemente fissato in due anni il termine ragionevole di durata complessiva dei procedimenti di equa riparazione<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> e che, pertanto, il legislatore interno, prevedendo ex art. 2 comma 2 <em>ter</em> il limite temporale di sei anni anche per il procedimento per equa riparazione, avrebbe violato gli artt. 3, comma 1, 111, comma 2, 117, comma 1, in relazione all’art. 6 CEDU, che imporrebbero, in tali casi, una durata più contenuta<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.<br />
Si è rilevato inoltre, secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione, VI sezione civile, con sentenza n. 23745 del 2014, che il termine di sei anni previsto dal comma 2 <em>ter </em>dell’art. 2 è applicabile soltanto ai processi strutturati in tre gradi di giudizio escludendone pertanto l’applicazione ai procedimenti regolati dalla legge Pinto posto che questi si articolano in soli due gradi di giudizio, uno di merito e uno di legittimità.<br />
Nel dichiarare inammissibile questa eccezione per difetto di rilevanza, la Corte costituzionale sostiene che occorre in tal senso una lettura combinata dei due commi censurati: il comma 2 <em>bis</em> che prevede un termine specifico per ogni grado di giudizio, per un totale complessivo di sei anni; il comma 2 <em>ter</em> che, invece, prevede sempre il termine ragionevole di sei anni anche se in via del tutto generale, consentendo di <em>“compensare le violazioni determinatesi in una fase con l’eventuale recupero goduto in un’altra, a condizione che non si superi il limite complessivo di sei anni</em>”. Ciò conduce a escludere l’applicazione del comma 2 <em>ter</em> ai procedimenti regolati dalla legge Pinto posto che questi non sono strutturati in tre gradi di giudizio bensì soltanto in due (uno di merito e uno di legittimità)<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.<br />
Ne deriva pertanto che l’<em>iter</em> procedurale previsto dalla legge Pinto, strutturato in soli due gradi di giudizio, non sarebbe soggetto al limite di durata complessiva di sei anni fissato dalla disposizione oggetto di censura &#8211; il comma 2 <em>ter </em>art. 2 &#8211;  bensì al termine di due anni stabilito dalla giurisprudenza europea e interna. E’sulla base della suddetta eccezione che la Corte costituzionale, facendo proprio anche l’orientamento della Corte di legittimità, dichiara complessivamente inammissibili le questioni di illegittimità relative al comma 2 <em>ter</em> dell’art. 2 legge n. 89/2001 per difetto di rilevanza <em>“posto che i rimettenti non sono chiamati ad applicare tale disposizione”.</em><br />
Il giudice <em>a quo</em> rimettente ha censurato inoltre, per analoghe ragioni e sulla scorta degli stessi parametri normativi, il comma 2 <em>bis </em>dell’art. 2 della legge Pinto, nella parte in cui determina in tre anni la durata ragionevole del primo grado di un processo e in un anno quella del giudizio di legittimità. Tale disposizione, introdotta con la riforma del 2012, prevedendo espressamente <em>che </em><em>“</em><em>si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità”</em>, stabilisce in modo puntuale la durata di ogni singolo grado di processo.<br />
In merito all’applicabilità della norma ai procedimenti di equa riparazione, la Corte costituzionale ne ha evidenziato il profilo di incostituzionalità sostenendo che considerare ragionevole la durata dei procedimenti di primo grado – compreso quello regolato dalla legge n. 89 del 2001 – nel limite massimo di tre anni, comporta di per sé che la durata complessiva del giudizio sia inevitabilmente superiore al limite di due anni individuato, come già sopra esposto, dalla Corte EDU, per una procedura che si svolge unicamente in due gradi.<br />
La Corte costituzionale ha ulteriormente precisato che le disposizioni oggetto di censura da parte della Corte fiorentina, cioè i commi 2 <em>bis</em> e 2 <em>ter</em> dell’art. 2 della legge Pinto, sono state introdotte dal decreto &#8211; legge n. 83/2012 (c.d. Decreto sviluppo) con l’intento di prevedere espressamente una “disciplina legale” della durata massima dei processi che sia rispettosa del principio della ragionevole durata del processo previsto nell’ art. 111, comma 2, Cost., e nell’art. 6, par. 1, della CEDU.<br />
La Corte costituzionale, pertanto, ha ritenuto fondata, in riferimento agli artt. 111, comma 2, 117, comma 1, Cost. e all’art. 6, par. 1, della CEDU, la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione al comma 2 <em>bis</em> dell’art. 2 della legge Pinto nella parte in cui determina in tre anni la ragionevole durata del procedimento per equa riparazione nel primo (nonché unico) grado di merito.<br />
Fondamentale per la decisione è stato l’orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte di Strasburgo<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a> secondo cui i tempi entro i quali lo Stato deve concludere il procedimento volto all’equa riparazione del danno da ritardo maturato in altro processo devono essere più celeri rispetto a quelli previsti nelle procedure ordinarie, più complesse e, per loro natura, non finalizzate a rimediare ad una precedente inerzia giudiziaria processuale<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>. In tal senso, la Corte ritiene ragionevole il termine biennale di durata dei processi stabilito dalla Corte EDU e recepito dalla giurisprudenza interna di merito e di legittimità<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.<br />
Secondo quanto esposto, la previsione del comma 2 <em>bis </em>dell’art. 2 della legge Pinto, che imporrebbe di considerare ragionevole il termine di tre anni anche per il primo (ed unico) grado di giudizio del procedimento per equa riparazione, contrasta apertamente con gli artt. 111, comma 2 e 117, comma 1, Cost., anche alla luce dell’interpretazione fornita dall’art. 6 della CEDU.<br />
La Corte costituzionale ha ritenuto, infine, infondata e inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 comma 2 <em>bis</em> nella parte in cui invece fissa in un anno il termine ragionevole di durata per il solo grado di legittimità ritenendo tale termine conforme alle indicazioni della Corte di Strasburgo e, di riflesso, della giurisprudenza interna.<br />
Per completezza si evidenzia, infine, che il profilo inerente l’incostituzionalità della legge Pinto è stato confermato dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 208 dell’8 settembre 2016 emessa a seguito di eccezioni sollevate anche questa volta dalla Corte di appello di Firenze in relazione a fattispecie analoghe a quella decisa con la pronuncia esplicata<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.<br />
Con l’ordinanza <em>de qua</em>, la Corte costituzionale, torna a ribadire i principi di diritto enunciati nella sentenza n. 36 del 2016 evidenziando ancora una volta l’incostituzionalità del comma 2 <em>bis</em> dell’art. 2 della legge Pinto in relazione al termine di tre anni fissato per il primo grado di un giudizio nella parte in cui si applica anche ai processi per equa riparazione, la cui durata complessiva non può essere superiore a due anni posto che gli stessi si strutturano in soli due gradi di giudizio.<br />
Per lo stesso motivo agli stessi procedimenti non è applicabile il comma 2 <em>ter</em> dell’art. 2 della legge, in quanto il termine complessivo di sei anni si applica solo ai procedimenti svoltisi concretamente in tre gradi di giudizio <em>“al fine di compensare l’eccessiva protrazione di una fase con la maggiore celerità di un’altra”,</em> secondo una lettura combinata delle disposizioni oggetto di censura nel giudizio incidentale dinanzi alla Corte costituzionale (art. 2 commi 2 <em>bis</em> e 2 <em>ter</em>).</div>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. La legge n. 89 del 2001: un rimedio interno al problema dell’irragionevole durata dei processi. Genesi e sviluppo della normativa sulla base dell’influenza del diritto internazionale</strong></p>
<div style="text-align: justify;">
La legge del 24 marzo 2001, n. 89, c.d. legge Pinto, dal nome del senatore primo firmatario della proposta, è stata introdotta nel nostro ordinamento<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a> quale rimedio interno per arginare la problematica della lentezza dei procedimenti, nel tentativo di responsabilizzare quanto più lo Stato di fronte alle inadempienze e ai conseguenti danni derivati ai cittadini che sono stati parti nei processi. Lo Stato italiano è stato condannato più volte dalla Corte di Strasburgo (ex art. 41 CEDU<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>) per aver violato l’art. 6 della CEDU, baluardo, a livello sovranazionale, del principio della ragionevole durata del processo, secondo cui <em>“ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente ed imparziale”.</em><br />
La CEDU, ratificata nel 1950, è stata recepita nel nostro ordinamento con legge del 4 agosto 1955, n.848. Si è trattato in realtà di un recepimento, tuttavia, per lungo tempo puramente “formale” o sterile, in quanto il concreto adeguamento normativo italiano a quello europeo è avvenuto soltanto molti anni dopo.<br />
Il nostro ordinamento, invero, fin dai tempi della ratificata convenzione, risultava sprovvisto di un rimedio interno idoneo ad assicurare il rispetto dei principi contenuti nell’art. 6 della CEDU e, a tale lacuna, si cercava di far fronte ricorrendo alla Corte di Strasburgo<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.<br />
La costituzionalizzazione del principio del giusto processo, e di uno dei suoi corollari quale quello della ragionevole durata, è avvenuta soltanto nel 1999 con la legge di riforma costituzionale del 23 novembre 1999, n. 2 che, modificando l’art. 111 della Cost.<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>, ha recepito, sul piano interno, l’art. 6 della CEDU.<br />
Si è trattato in realtà di una norma programmatica in quanto non ha dato vita ad un diritto immediatamente tutelabile dinanzi ad un giudice nazionale bensì ha affidato al legislatore il compito di disciplinare il processo in modo da assicurarne la ragionevole durata.<br />
L’adeguamento effettivo alla normativa europea è avvenuto soltanto nel 2001 con la legge Pinto che ha introdotto, per la prima volta, un rimedio giurisdizionale interno volto a contrastare l’eccessiva durata dei processi e soprattutto a garantire il diritto ad un’equa riparazione dei danni, patrimoniali e non, subiti dai cittadini a causa dell’irragionevole durata dei procedimenti stessi. Non a caso, la legge <em>de qua</em> è stata titolata «<em>Previsioni di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’art. 375 c.p.c.</em>».<br />
Invero, l’adeguamento del legislatore interno alla normativa europea si poteva evincere dal tenore letterale dell’art. 2 della predetta legge che, nella sua versione originaria, oggi modificata dai vari interventi di riforma, recitava:<em> “chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, paragrafo 1 della Convenzione ha diritto ad un equa riparazione”.<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15"><strong>[15]</strong></a></em><br />
La legge Pinto, se da un punto di vista sovranazionale è chiaro indice di adeguamento alla normativa europea, da un punto di vista interno, risponde anche ad una finalità deflattiva del contenzioso europeo stesso; ciò in virtù del principio di sussidiarietà previsto dall’art. 35 della CEDU<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>, che subordina al diritto interno le garanzie della Convenzione stessa e che prevede il previo esaurimento delle vie giurisdizionali interne quale presupposto imprescindibile per ricorrere alla Corte di Strasburgo<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>. La <em>ratio</em> della disposizione <em>de qua</em> fa emergere, senza dubbio, il carattere prioritario della tutela nazionale rispetto a quella sovranazionale<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a> in un’ottica sempre maggiore di integrazione (o osmosi) tra giurisdizione italiana ed europea<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>. Ne deriva pertanto che la responsabilità internazionale dello Stato sorge proprio nel momento in cui esso non ha predisposto alcun meccanismo interno volto a riparare la violazione della normativa europea in materia.<br />
L’ottemperanza agli obblighi derivanti sul piano europeo, in realtà, è stata solo parziale in quanto il diritto a garantire una durata ragionevole dei processi avrebbe trovato piena e concreta realizzazione solo con l’introduzione di strumenti atti a ridurre effettivamente i tempi processuali che sarebbero andati pertanto ad intervenire sul funzionamento a monte dell’organizzazione degli uffici giudiziari. Il legislatore interno, invece, ha soltanto previsto dei rimedi <em>ex post</em>, di natura indennitaria, volti a ristorare un danno già concretizzatosi e verificatosi in capo alla parte coinvolta nel processo<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>.<br />
Alle carenze riscontrate nella formulazione originaria della legge Pinto è intervenuto, pertanto, il decreto &#8211; legge n.83/2012 (c.d. Decreto sviluppo), convertito con legge del 7 agosto 2012, n.134 che, pur senza colmare il vuoto strutturale descritto, ha modificato la disciplina sostanziale e processuale del testo normativo, razionalizzando, almeno in parte, la procedura dinanzi alle corti territoriali nazionali, anche al fine di evitare che il ricorso per equa riparazione potesse attivare, a causa di una sua ulteriore protrazione temporale, ulteriori processi ex legge Pinto, proprio come la fattispecie in relazione alla quale si è pronunciata la Consulta nel 2016.<br />
Gli interventi di riforma più rilevanti hanno sostanzialmente riguardato l’introduzione di una disciplina legale dei termini entro cui il processo deve ritenersi ragionevole, (ovvero tre anni in primo grado, due anni in secondo grado e un anno nel grado di legittimità, con la precisazione ulteriore di termini specifici per le procedure speciali<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>); criteri più specifici per la quantificazione dell’indennizzo nonché l’elencazione dei casi di esclusione dello stesso; una semplificazione del procedimento, con il passaggio di competenze dalla Corte d’appello in composizione collegiale ad un giudice monocratico, simile, per certi versi, a quello monitorio che si articola in una prima fase sommaria <em>inaudita altera parte</em> e in una seconda fase, eventuale, di opposizione<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>.<br />
Nonostante la legge di riforma del 2012 sia andata ad incidere su aspetti rilevanti del fenomeno, quali quelli appena elencati, la problematica dell’irragionevole durata dei processi è perdurata nel tempo comportando un aumento sempre più vertiginoso, nonché ingiustificato a fronte dell’esistenza di un rimedio giudiziario apparentemente “funzionante”, dei costi pubblici.<br />
Per tali motivi è intervenuta sulla legge Pinto, modificando la versione riformata del 2012, la legge del 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di Stabilità 2016).<br />
Le principali novità apportate dalla legge anzidetta riguardano essenzialmente la previsione dei c.d. rimedi preventivi &#8211; ovvero una condizione di ammissibilità della domanda di equa riparazione del danno costituita dal necessario previo esperimento di tali rimedi nel processo “presupposto” &#8211; alla violazione del termine di ragionevole durata (art. 1 <em>bis,</em> 1 <em>ter</em> e art. 2, comma 1,); la riduzione dell’entità dell’indennizzo ex art. 2 <em>bis </em>con la previsione di ulteriori ipotesi di esclusione dello stesso (art. 2, comma 2 <em>quinques</em>)<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>; nuove ipotesi di presunzione di insussistenza del danno (art. 2, comma 2, <em>sexies</em> e <em>septies</em>)<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>; un nuovo criterio di individuazione della competenza territoriale (art. 3 comma 1)<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>; la previsione di modalità di pagamento delle somme liquidate a titolo di equo indennizzo (art. 5 <em>sexies</em>)<a title="" href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>.<br />
Merita porre brevemente l’attenzione, in particolar modo, sui rimedi preventivi, che costituiscono senza dubbio le più importanti modifiche della recente riforma. Gli artt. 1 <em>bis</em> e 1 <em>ter</em> della legge Pinto, così come riformati dalla legge del 2016, sono rubricati “rimedi all’irragionevole durata del processo” e “rimedi preventivi”. Con tali innovazioni il legislatore ha introdotto degli strumenti processuali che sono volti a prevenire il protrarsi irragionevole del processo e che devono essere utilizzati dalla parte la quale, previo esperimento dei suddetti rimedi, intenda promuovere istanza per ottenere l’equo indennizzo nell’ipotesi di irragionevole durata del processo. I rimedi anzidetti presentano pertanto essenzialmente due caratteristiche che, da un punto di vista giuridico esterno, potrebbero evidenziare possibili contrasti con la normativa comunitaria e, da un punto di vista prettamente interno, far sorgere questioni di incostituzionalità, ad esempio, con riferimento all’art. 24 Cost.<a title="" href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>. In primo luogo, non sono idonei ad assicurare con certezza una riduzione dei tempi del processo presupposto; in secondo luogo, il loro esperimento nel giudizio presupposto costituisce condizione di ammissibilità della successiva domanda di equa riparazione ex legge Pinto. Nessuno dei rimedi, pur se esperito, ha effetti obbligatori per il giudice né offre un sufficiente grado di certezza circa la contrazione dei tempi processuali, circostanza che a sua volta suscita perplessità sulla conformità dei rimedi interni alle norme comunitarie, in particolare con riferimento al principio di effettività e, quindi, di legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 117 Cost. e che ha trovato concreto riscontro nel caso <em>Olivieri c. Italia</em>, trattato recentemente dalla Corte sovranazionale<a title="" href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>.</div>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. I principi del “giusto processo” e della “ragionevole durata” quali corollari delle garanzie processuali nel diritto sovranazionale e interno</strong></p>
<div style="text-align: justify;">
Il diritto ad ottenere un’equa riparazione dall’irragionevole durata dei processi, posto alla base della <em>ratio</em> della legge Pinto, trova fondamento essenzialmente su due principi, positivizzati sia a livello europeo e internazionale sia a livello interno, che costituiscono oggi, insieme ad altri, il principale riferimento normativo delle garanzie processuali. Trattasi del diritto alla ragionevole durata del processo e del diritto ad un equo (o giusto) processo.<br />
La ragionevole durata del processo è un diritto espressamente previsto nelle Carte internazionali. Sul piano sovranazionale, il riferimento normativo più importante è l’art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) che nella prima parte recita: <em>“</em><em>Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta”<a title="" href="#_ftn29" name="_ftnref29"><strong>[29]</strong></a></em>. L’esigenza di stabilire sempre più precisamente cosa debba intendersi in termini prettamente temporali per “durata ragionevole di un processo” ha condotto la giurisprudenza della Corte EDU a colmare il vuoto normativo delle Carte internazionali sul punto e ad enuncleare delle linee guida essenziali che possono essere utilizzate per valutare la ragionevole durata di un determinato procedimento. Tali criteri, o principi, sono la complessità della causa<a title="" href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>, l’importanza della c.d. “posta in gioco”<a title="" href="#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a> (c.d. criteri oggettivi), il comportamento del ricorrente in udienza<a title="" href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>&#8211; che deve essere comunque valutato in relazione al diritto di difesa &#8211; e quello dell’autorità giudiziaria preposta al procedimento<a title="" href="#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a> (c.d. criteri soggettivi).<br />
Disposizione analoga a quella ora esaminata si rinviene, a livello internazionale, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (c.d. diritti di prima generazione), nonché economici, sociali e culturali (c.d. diritti di seconda generazione), approvato a New York il 16 dicembre 1966 dall’Assemblea ONU e reso esecutivo nell’ordinamento italiano con legge del 25 ottobre 1977, n. 881. L’art. 14 della suddetta Carta pattizia enuncia il diritto ad un equo processo e nella prima parte del par. 1 della disposizione prevede espressamente che <em>“tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia. Ogni individuo ha diritto ad un&#8217;equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorché si tratta di determinare la fondatezza di un&#8217;accusa penale che gli venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un giudizio civile. </em>Il par. 3 lett c), inoltre, dispone a sua volta che <em>“ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena ad essere giudicato senza ingiustificato ritardo”.</em> Dal tenore letterale della disposizione citata è possibile rilevare che il diritto alla ragionevole durata del processo viene definito in modo negativo, in quanto si attribuisce all’individuo il diritto ad essere giudicato senza ingiustificato ritardo, e inoltre che il concetto di ragionevole durata assume carattere dinamico, legato cioè alle circostanze processuali del caso. Invero, la durata del processo può protrarsi oltre un tempo ragionevole ma purché tale dilazione sia sempre “ragionevole” ovvero motivata e correlata a circostanze che si riferiscono al caso di specie e che hanno, inevitabilmente, portato ad un allungamento dei tempi processuali. Altra caratteristica da rilevare è che la disposizione <em>de qua</em> è circoscritta ad un ambito ben definito e ristretto ovvero al processo penale dal momento che il par. 2, come anche i paragrafi successivi di cui si compone l’art. 14, dispone che <em>“ogni individuo accusato di un reato ha il diritto di essere presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente”, </em>correlando la durata ragionevole al principio della presunzione di innocenza<a title="" href="#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a>.<br />
Parimenti è la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (c.d. Carta di Nizza) proclamata  e firmata a Nizza il 7 dicembre 2000 che, all’art. 47, collocato nel capo VI dedicato alla “Giustizia”, nel disciplinare il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale, fa implicito riferimento ai principi dell’equo processo e della ragionevole durata dello stesso prevedendo che <em>“</em><em>ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge (…)”.</em><br />
E’ evidente che il tratto distintivo tra la CEDU, la Carta di Nizza ed il Patto di New York sia costituito fondamentalmente dall’ambito di applicazione in cui viene ricondotto il diritto alla ragionevole durata del processo: nelle prime due Carte sovranazionali, in cui tale diritto si delinea come “soggettivo” perché attinente alla persona umana e quindi attribuito ad ogni individuo, si fa riferimento in modo generico, indifferentemente, ad ogni tipo di procedimento, penale, civile, amministrativo e tributario<a title="" href="#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a>; nel Patto di New York, invece, come sopra già esplicato, c’è un riferimento esclusivo al soggetto “accusato” (nonché al reato e al principio della presunzione di innocenza) e quindi, per implicito, un richiamo esclusivo al processo penale<a title="" href="#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a>.<br />
Si ricorda, infine, per completezza, che i corollari del giusto processo sono stati delineati altresì anche nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948, agli artt. 10 e 11<a title="" href="#_ftn37" name="_ftnref37">[37]</a> .<br />
Il diritto ad un equo processo e alla ragionevole durata dello stesso sono stati positivizzati, o meglio costituzionalizzati, nel nostro ordinamento, in epoca successiva rispetto a quanto avvenuto sul piano europeo e internazionale, anche sulla spinta delle stesse fonti sovranazionali e degli impulsi derivati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in quell’ottica di adeguamento tra ordinamenti di cui si è accennato precedentemente. Invero, nella formulazione originaria della Carta costituzionale del 1948 non si rinviene un riferimento esplicito ai due diritti sopra menzionati, per quanto nel testo stesso vi fossero tuttavia principi correlati, seppur implicitamente, al concetto di equità processuale e di ragionevolezza come, ad esempio, il diritto di difesa ex art. 24, comma 2, Cost.<a title="" href="#_ftn38" name="_ftnref38">[38]</a>, la presunzione di non colpevolezza, la funzione rieducativa della pena o tutti quei principi riguardanti la giurisdizione.<br />
E’ con il Codice di procedura penale, approvato con D.P.R. n. 447/1988, entrato in vigore il 24 ottobre 1989, e che ha segnato il passaggio da un modello di tipo “inquisitorio” ad uno di tipo “accusatorio”, che inizia il percorso di inserimento del principio del giusto processo nel nostro sistema normativo.<br />
L’elaborazione e la conseguente introduzione a livello costituzionale di un diritto così importante, fondamento di tutte le garanzie processuali e giurisdizionali, sono frutto di un <em>excursus</em> legislativo, giurisprudenziale, dottrinale e istituzionale sviluppatosi principalmente negli anni ‘90. Ci si riferisce, in particolar modo, ai lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali &#8211; riguardanti i progetti di revisione della II parte della Carta &#8211; istituita nel 1997<a title="" href="#_ftn39" name="_ftnref39">[39]</a>; al conflitto istituzionale derivato dalla sentenza n. 361/98 della Corte costituzionale<a title="" href="#_ftn40" name="_ftnref40">[40]</a> che ha condotto, infine, ai lavori preparatori della riforma costituzionale attuata con legge del 23 novembre 1999, n. 2<a title="" href="#_ftn41" name="_ftnref41">[41]</a>.<br />
La legge <em>de qua</em>, titolata per l’appunto <em>“Inserimento dei principi del giusto processo nell’art. 111 della Costituzione”,</em> si compone di due soli articoli, il primo concernente i principi posti a garanzia del più ampio concetto di giusto processo – inseriti nei primi cinque commi del medesimo art. 111 Cost., che vanno a precedere pertanto quelli già esistenti collocandoli nell’ultima parte della norma<a title="" href="#_ftn42" name="_ftnref42">[42]</a>; il secondo riguardante la disciplina transitoria.<br />
Il principio del giusto processo, pertanto, è stato introdotto nel primo comma dell’art. 111 Cost. secondo cui <em>“la giurisdizione italiana si attua mediante il giusto processo”</em> prevedendo, allo stesso tempo, una riserva di legge in ambito processuale; il principio della ragionevole durata del processo, invece, trova collocazione nella seconda parte del secondo comma secondo cui <em>“ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata<a title="" href="#_ftn43" name="_ftnref43"><strong>[43]</strong></a>”.</em> Anche in questo caso vi è un richiamo esplicito alla legge come fonte di attuazione, o meglio come strumento di garanzia affinché sia rispettato il principio di ragionevolezza stesso<a title="" href="#_ftn44" name="_ftnref44">[44]</a>.<br />
Da un’analisi testuale dei primi due commi si rileva pertanto che questi si riferiscono in modo ampiamente generico a qualunque tipologia di procedimento giurisdizionale<a title="" href="#_ftn45" name="_ftnref45">[45]</a>. I commi successivi, rispettivamente il terzo, il quarto ed il quinto, sono, invece, dedicati esclusivamente al processo penale<a title="" href="#_ftn46" name="_ftnref46">[46]</a>.<br />
Dal tenore letterale della disposizione <em>de qua</em> si evince, inoltre, come il nostro ordinamento abbia recepito le indicazioni contenute nei testi delle Carte internazionali sopra richiamate discostandosene soprattutto da un punto di vista terminologico: le suddette Carte, invero, parlano di “equo” processo; il nostro testo costituzionale, al comma 1 dell’art. 111 Cost., invece, si riferisce al “giusto” processo<a title="" href="#_ftn47" name="_ftnref47">[47]</a>.<br />
Controversa e dibattuta è la questione relativa all’attribuzione di un significato oggettivo ed universale alla nozione di “giusto processo” ex art. 111, comma 1, Cost<a title="" href="#_ftn48" name="_ftnref48">[48]</a><em>.</em> Parte della dottrina ha ritenuto definire il processo “giusto” nel momento in cui questo presenti una certa regolarità sul piano formale.<a title="" href="#_ftn49" name="_ftnref49">[49]</a> Tale accezione in realtà svuoterebbe di ogni contenuto la nozione stessa di giusto processo relegandolo a criterio di valutazione inutile di procedimenti già espletati e definiti<a title="" href="#_ftn50" name="_ftnref50">[50]</a>. Altra parte, invece, ha ritenuto definire “giusto” il processo, ex art. 111, comma 1, Cost., solo quando la sua regolamentazione per legge realizzi pienamente le condizioni previste nel comma 2, facendo sì che qualsiasi processo si svolga nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo ed imparziale, con le garanzie legali di ragionevole durata<a title="" href="#_ftn51" name="_ftnref51">[51]</a>. In realtà, l’interpretazione letterale, così come descritta, appare limitativa in quanto, se da un lato includerebbe le garanzie processuali sopra elencate, dall’altro ne escluderebbe delle altre previste da altrettante disposizioni costituzionali.<br />
Per converso, un’interpretazione estensiva della nozione di giusto processo, che includa i principi che la Costituzione detta in ordine tanto ai caratteri della giurisdizione, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, quanto ai diritti di azione e difesa in giudizio<a title="" href="#_ftn52" name="_ftnref52">[52]</a>, renderebbe tale principio “una semplice espressione sintetica del complesso dei valori costituzionali inerenti all’attività giurisdizionale”<a title="" href="#_ftn53" name="_ftnref53">[53]</a>.<br />
Altra tesi, che rimanda in un certo qual modo alle clausole del <em>due process</em> o del <em>due process of law </em>della tradizione anglosassone e statunitense, ancorando la nozione di giusto processo al diritto naturale e ai valori di civiltà insiti in una collettività, ritiene che la stessa nozione di giusto processo assuma <em>“il significato pratico di processo coerente con quei valori di civiltà giuridica, che in un determinato contesto storico sono espressi o condivisi dalla collettività”<a title="" href="#_ftn54" name="_ftnref54"><strong>[54]</strong></a>.</em><br />
Sotto l’aspetto prettamente funzionale, la clausola del giusto processo può considerarsi “norma di apertura” del sistema delle garanzie giurisdizionali che, pertanto, non può ritenersi tipico o tassativo, bensì aperto a “qualsiasi principio o potere processuale ritenuto (…) necessario per un’effettiva e completa tutela delle ragioni delle parti”<a title="" href="#_ftn55" name="_ftnref55">[55]</a>, quindi “suscettibile di un’auto &#8211; integrazione analogica o estensiva”. Accanto alle garanzie processuali tipiche, desumibili dal testo costituzionale, si lascia spazio pertanto, grazie al contributo offerto dalla giurisprudenza costituzionale stessa<a title="" href="#_ftn56" name="_ftnref56">[56]</a>, all’ingresso di ulteriori garanzie attraverso “un’operazione di etero &#8211; integrazione” sia dei principi riguardanti la nozione di equo processo contenuti negli artt. 6, 1 e 3 della CEDU e nelle altre Carte pattizie internazionali, sia dei “nuovi valori di civiltà” di una collettività.</div>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. Considerazioni conclusive</strong></p>
<div style="text-align: justify;">
La decisione della Corte costituzionale n. 36 del 2016, con cui è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 2 comma 2 <em>bis</em> della legge n. 89 del 2001 nella parte in cui si applica alla durata del processo di primo grado previsto dalla stessa, si inserisce inevitabilmente in un contesto normativo e giurisprudenziale più ampio. Quest’ultimo, richiamato in modo puntuale dalla Consulta, ha permesso di esaminare compiutamente il diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata dei processi, quindi l’origine e la <em>ratio</em> della legge Pinto, le modifiche successive intervenute fino ai più attuali sviluppi, nonché il suo inquadramento all’interno del nostro ordinamento e nel contesto europeo e internazionale, soprattutto attraverso l’analisi dei principi posti a fondamento della novella ovvero il “giusto processo” e la “ragionevole durata” dello stesso (art. 111 Cost. e art. 6 CEDU) in un’ottica, sempre più auspicata, di armonizzazione e adeguamento tra i due ordinamenti.<br />
L’analisi delle varie tematiche correlate alla legge Pinto, effettuata sulla base degli spunti offerti dal Giudice delle Leggi nella sentenza sopra menzionata, conduce ad alcune riflessioni sull’adeguatezza e validità del rimedio procedurale interno volto ad ottenere un’equa riparazione, non prive, tra l’altro, di criticità.<br />
Merito della legge <em>de qua</em> è stato senza dubbio l’aver introdotto concretamente nel nostro ordinamento uno strumento, o meglio una procedura <em>ad hoc</em> finalizzata a dare piena effettività alle garanzie processuali contenute nella Carta costituzionale e, da un punto di vista sovranazionale, l’aver adeguato, seppur limitatamente, il nostro sistema processuale al quadro normativo e procedurale europeo, al pari degli altri Paesi membri dell’Unione.<br />
L’introduzione di tale strumento, volto ad evitare, seppur non in modo assoluto, i ricorsi alla Corte europea di Strasburgo, ha responsabilizzato lo Stato (giudici e organi giudiziari) &#8211;  e, in ultimo, con la legge di Stabilità del 2016 anche le parti processuali &#8211; nell’esercizio della funzione giurisdizionale, di fronte alle conseguenze pregiudizievoli che derivano inevitabilmente dalla lentezza e dall’inefficienza del sistema giudiziario sia a livello strutturale sia a livello organizzativo.<br />
Occorre tuttavia evidenziare come, a fronte delle predette disfunzioni, il diritto all’equa riparazione rimanga un rimedio che interviene soltanto <em>ex post</em> &#8211; quale <em>extrema ratio</em> &#8211; ovvero quando già una violazione della durata “ragionevole” di un processo si è verificata; ciò non elimina, pertanto, “alla radice”, in via preventiva e in modo risolutivo il problema<a title="" href="#_ftn57" name="_ftnref57">[57]</a>. Il caso specifico oggetto della questione di legittimità costituzionale cui è stata investita la Consulta è, a tal proposito, emblematico.<br />
Si è visto, invero, come spesso il procedimento previsto dalla legge Pinto venga attivato non solo a seguito del protrarsi irragionevole e ingiustificato di processi c.d. “presupposti” di tipo civile o penale, bensì anche nelle ipotesi in cui sono gli stessi procedimenti per equa riparazione ad essere caratterizzati da un’irragionevole durata, quando, invece, dovrebbero, almeno potenzialmente, garantire celerità e certezza nell’offrire<em> in primis</em> tutela ad un diritto costituzionalmente previsto e poi, in concreto, nel ristorare un danno &#8211; patrimoniale e non &#8211; subito dalla parte processuale interessata. E’in relazione a tali fattispecie peculiari e “paradossali” che si inserisce la pronuncia della Corte costituzionale volta a delimitare, rispetto ad altre tipologie di procedimenti, i termini di durata della procedura per equa riparazione soprattutto sulla scorta del consolidato indirizzo fornito della Corte EDU.<br />
Sarebbe pertanto auspicabile un rinnovo ad ampio raggio degli strumenti processuali esistenti che non si limiti ad incidere soltanto sulla durata dei processi (accelerare i tempi processuali, razionalizzare la struttura che caratterizza i procedimenti giudiziari) bensì anche sui contenuti e, quindi, sulla qualità stessa dei meccanismi processuali nonché sulla funzionalità dell’apparato giudiziario e sui risvolti, imprescindibili, a livello economico &#8211; sociale che ne potrebbero derivare affinché si concretizzi sempre più l’idea di un processo giusto e ragionevole nella sua interezza.</p>
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> La pronuncia <em>de qua</em> da parte della Corte Costituzionale è intervenuta in seguito alle modifiche apportate alla legge n. 89/2001 dal D.l. del 22 giugno 2012 n. 83 (c.d. Decreto sviluppo) che, oltre a riguardare il profilo sostanziale e processuale relativo all’indennizzo spettante alla parte danneggiata, ha introdotto una disciplina legale dei termini dei procedimenti, stabilendone così una durata massima ragionevole. Ulteriori modifiche inerenti il profilo della competenza, della quantificazione dell’indennizzo e delle cause di esclusione, sono state introdotte con la legge del 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di Stabilità del 2016).</div>
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<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> La Corte costituzionale, si sofferma in particolare sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte fiorentina con ordinanza del 14 ottobre 2013, esaminando, in modo più sintetico, le fattispecie analoghe oggetto degli altri giudizi incidentali.</div>
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<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> L’art. 2, comma 2 <em>ter</em>, dispone: “<em>si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni”</em>.</div>
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<div id="ftn4" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a>  A tale conclusione si giungerebbe anche laddove si tenesse conto del “dettato costituzionale” posto che il procedimento delineato dalla legge Pinto <em>“ha carattere semplificato, si svolge in un unico grado di merito, accerta fatti di immediata evidenza e persegue finalità accelleratorie”</em> (punto 1 del <em>Ritenuto in fatto</em>).</div>
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<div id="ftn5" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Tra l’altro, il limite esplicito di sei anni previsto dal comma 2 <em>ter </em>in esame, non avrebbe potuto essere superato da un’interpretazione conforme a Costituzione operata dal giudice di merito. Invero, l’ambito di applicazione del comma 2 <em>ter</em> dell’art. 2 è espressamente riferito, come si evince nel comma 2 <em>bis</em>, <em>“ad ogni procedimento civile per cui non sia disposto diversamente, e non solo al giudizio ordinario di cognizione”</em> quindi, in via implicita, anche al procedimento regolato dalla legge Pinto. Soltanto per alcune procedure speciali la stessa norma stabilisce dei termini specifici. Invero, il comma 2 <em>bis</em> dell’art. 2 nell’ultima parte recita: <em>“si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni”.</em></div>
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<div id="ftn6" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> La Suprema Corte di Cassazione, con decisione n. 23745 del 2014, chiarendo la portata dell’art. 2, comma 2 <em>ter</em>, della legge Pinto ha affermato <em>“che in questo senso la norma recepisce i parametri di durata fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo ed applicati dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le tante n. 25955/2011; n. 15041/2012); ( ….) che quest’ultima disposizione va interpretata in continuità con il comma che la precede: essa &#8211; nel mantenere fermi i limiti di durata ragionevole fissati nel comma 2 bis – lungi dall’allungare a sei anni il periodo di definizione di un processo che si sia esaurito in un unico grado di giudizio, detta una norma di chiusura introducendo una valutazione sinettica e complessiva del processo che si sia articolato in tre gradi di giudizio, consentendo così di escludere la configurabilità del superamento del termine di durata ragionevole tutte le volte in cui la durata dell’intero giudizio, nei suoi tre gradi, sia contenuta nel parametro complessivo di sei anni, e di trascurare, al contempo, il superamento registrato in un grado quando questo sia stato compensato da un iter più celere rispetto allo standard nel grado precedente o successivo”; </em>prosegue ancora la Corte<em> “che la diversa interpretazione offerta dai giudici del merito finisce con porsi in contrasto, oltre che con la lettera della disposizione nel suo complesso, con i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo”.</em></div>
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<div id="ftn7" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> La Corte costituzionale richiama a tal proposito le seguenti sentenze della Corte EDU: sentenza del 6 marzo 2012 <em>Gagliano Giorgi c Italia;</em> sentenza del 27 settembre 2011 <em>CE.DI.SA. Fortore s.n.c. Diagnostica medica chirurgica c Italia</em> sentenza del 21 dicembre 2010 <em>Belperio e Ciarmoli c Italia</em>.</div>
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<div id="ftn8" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a>  Secondo i Giudici di Strasburgo, l’art. 6 della Convenzione preclude al legislatore nazionale, che abbia introdotto una disciplina legale dei termini di ragionevole durata dei processi ai fini dell’equa riparazione, di equiparare la durata del procedimento regolato dalla legge Pinto agli altri processi civili di cognizione. Sarebbe opportuno pertanto seguire l’indirizzo della Corte EDU e della Corte di Cassazione che fissano in due anni il termine più celere per i procedimenti di equa riparazione. La Corte costituzionale richiama, in tal senso, due pronunce del 2007 (sentt. nn. 348 e 349 del 2007), significative poiché hanno delineato il valore della CEDU nel sistema delle fonti del diritto italiano. Nello specifico, tali decisioni chiariscono la portata e gli effetti del limite del rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali ex art. 117, comma 1, Cost., quale limite per la potestà legislativa statale e regionale, con riferimento alle norme CEDU. Preliminarmente la Corte chiarisce che il giudice <em>a quo</em> non ha il potere di disapplicare la norma interna ritenuta in contrasto con una norma CEDU, poiché l’asserita incompatibilità tra le due si presenta come una questione di legittimità costituzionale, per eventuale violazione dell’art. 117, comma 1, Cost., di esclusiva competenza del Giudice delle Leggi. Tuttavia ciò non significa che le norme della CEDU, quali interpretate dalla Corte di Strasburgo, acquistano la forza delle norme costituzionali e sono perciò immuni dal controllo di legittimità costituzionale della Corte. Proprio perché si tratta di norme che integrano il parametro costituzionale ma rimangono pur sempre ad un livello sub-costituzionale, è necessario che esse siano conformi a Costituzione. La particolare natura delle stesse norme, diverse sia da quelle comunitarie sia da quelle concordatarie, fa sì che lo scrutinio di costituzionalità non possa limitarsi alla possibile lesione dei principi e dei diritti fondamentali o dei principi supremi ma debba estendersi ad ogni profilo di contrasto tra le norme interposte e quelle costituzionali. L’art. 117, primo comma, Cost. non consente di attribuire rango costituzionale alle norme contenute in accordi internazionali, oggetto di una legge ordinaria di adattamento, come è il caso delle norme CEDU ma determina l’obbligo del legislatore ordinario di rispettare dette norme, con la conseguenza che la norma nazionale incompatibile con la norma CEDU e dunque con gli obblighi internazionali di cui all’art. 117, comma 1, Cost, viola per ciò stesso tale parametro costituzionale. Le disposizioni della Convenzione <em>de qua</em> diventano, dunque, norme interposte nel giudizio di legittimità costituzionale in relazione al parametro degli obblighi internazionali previsto dall’art. 117, comma 1, Cost. (Sul tema cfr. anche TEGA D., <em>Le sentenze della Corte Costituzionale n. 348-349 del 2007: la CEDU da fonte ordinaria a fonte sub-costituzionale del diritto</em> in <em>www.forumcostituzionale.it)</em>.</div>
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<div id="ftn9" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Sul punto è proprio la Consulta ad evidenziare in maniera chiara ed espressa l’orientamento della Corte EDU secondo cui <em>“grava un peculiare onere di diligenza sullo Stato già inadempiente all’obbligo di assicurare la ragionevole durata di un processo. Per questa ragione, il diritto all’equa riparazione dovuta a causa dell’eccessiva protrazione di un procedimento disciplinato dalla legge n. 89 del 2001 andrebbe soddisfatto con particolare celerità, mentre non sarebbero a tal fine adeguati i termini previsti in via generale con riferimento alla durata dell’ordinario processo di cognizione” </em>(punto 1 del <em>Considerato in diritto</em>). Nello stesso senso, il Giudice delle Leggi, ricorda la pronuncia delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 6312 del 19 marzo 2014, che hanno ritenuto congruo il termine di un anno per l’unico grado di merito del procedimento previsto dalla legge Pinto e quello di un ulteriore anno per il grado di legittimità previsto sempre dalla predetta legge, per una durata massima complessiva di due anni.</div>
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<div id="ftn10" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> La Corte fiorentina rimettente, nello specifico, era stata chiamata a decidere un ricorso attivato ai sensi della legge Pinto, finalizzato pertanto ad ottenere l’equa riparazione di un danno da lungaggine processuale derivato a sua volta dalla eccessiva durata di un precedente procedimento sempre regolato dalla legge Pinto e durato complessivamente, nei due gradi di giudizio in cui si era svolto, oltre tre anni e mezzo. Il giudice rimettente, in particolare, aveva censurato l’art. 2, comma 2 <em>bis,</em> della legge n. 89/2001 nella parte in cui determina la durata ragionevole del primo grado di giudizio in tre anni, precisando che, nel caso di specie, il giudizio di primo grado aveva avuto durata di due anni e sette mesi.</div>
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<div id="ftn11" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> In un’ottica di diritto comparato, si evidenzia come in Spagna è la legge organica sull’ordinamento giudiziario del 1 luglio 1985, n. 6 che, all’art. 292, prevede espressamente il diritto a un’indennità accordato a tutti i cittadini che abbiano subito dei danni a qualunque bene o diritto a causa di un errore giudiziale, o che siano conseguenza, salvo casi di forza maggiore, del funzionamento anormale dell’amministrazione della giustizia. Nell’ordinamento francese, è l’art. 4 del Code civil che recita testualmente: <em>“Il giudice che si rifiuti di giudicare con il pretesto del silenzio, dell’oscurità, o dell’insufficienza della legge potrà essere perseguito come colpevole del diniego di giustizia”</em>. Tale disposizione deve intendersi in senso lato come riferita non solo all’assenza di decisione ma anche a tutti i casi di difettoso funzionamento del sistema di giustizia. Ulteriore specificazione di quanto esposto è l’art. 781-1 del Codice dell’organizzazione giudiziaria secondo cui lo Stato ha l’obbligo di compensare i danni causati da un malfunzionamento del sistema giudiziario. Questa responsabilità può insorgere solamente in relazione a negligenze gravi o a diniego di giustizia. Adottando un’interpretazione estensiva della norma, i giudici nazionali francesi hanno ritenuto che la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo sancito dall’art. 6, comma 1, della CEDU, costituisce un’ipotesi di diniego di giustizia e dà quindi luogo alla responsabilità riparatoria dello Stato.</div>
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<div id="ftn12" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> L’art. 41 della CEDU, ricalcando l’art. 6 della Convenzione, prevede il diritto ad un’equa soddisfazione e recita: “<em>Se la Corte dichiara che vi e stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell&#8217;Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un&#8217;equa soddisfazione alla parte lesa”.</em></div>
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<div id="ftn13" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> La Corte di Strasburgo, adita tantissime volte dall’Italia, ha dovuto intimare alla stessa di adottare strumenti di diritto interno idonei a fronteggiare il carattere continuativo e diffuso della violazione dell’art 6 della CEDU e quindi l’incapacità di garantire la ragionevole durata del processo. In tal senso cfr. i casi <em>Bottazzi c Italia</em> n. 34884/97; <em>A.P. Ferrari c Italia</em> n. 33440/96; <em>Di Mauro c Italia</em> n. 34256/96.</div>
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<div id="ftn14" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> L’art. 111 della Costituzione è espressione del più ampio principio del giusto processo che incardina altresì quello della ragionevole durata. I commi 1 e 2 dispongono: <em>“La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”.</em> La collocazione del principio del giusto processo nella parte II della Costituzione, quindi non tra i diritti soggettivi fondamentali, qualifica questo quale strumento di tutela oggettiva delineando allo stesso tempo un modello di giurisdizione (v. ANDRONIO A., <em>“Art. 111”</em> (voce), in BIFULCO R., CELOTTO A., OLIVETTI M. (a cura di), <em>Commentario alla Costituzione</em>, Torino, UTET, 2006, vol. III). Da un punto di vista comparato, i principi enunciati nell’art. 111 Cost., quali corollari del diritto ad un processo giusto, sono stati costituzionalizzati da molti Stati membri dell’Unione. L’aspetto relativo alla riserva di legge in materia processuale, ad esempio, è previsto per la Germania nell’art. 103, comma 1, Cost. (con riferimento al diritto delle parti di essere ascoltate); per la Spagna, nell’art. 117, comma 3, Cost.; ancora, quello relativo alla durata ragionevole del processo penale (sotto il profilo del diritto dell’imputato ad essere giudicato entro un termine congruo) è previsto dall’art. 24, comma 3, della Costituzione spagnola e dall’art. 15, comma 3, della Costituzione olandese; infine, la nozione di giusto processo si rinviene nell’art. 20, comma 4, della Costituzione portoghese.</div>
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<div id="ftn15" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> La domanda di equa riparazione è proponibile sostanzialmente alla presenza di tre indefettibili presupposti: l’irragionevole durata del processo, l’esistenza di un danno &#8211; sia patrimoniale sia non patrimoniale &#8211; ed il nesso causale tra i primi due elementi citati. Quanto al primo presupposto occorre sottolineare come sia stato difficile, fin dal 2001, dare una definizione di ragionevole durata del processo; in tal senso è intervenuta in supporto la giurisprudenza di legittimità che, sulla scorta di quanto statuito dalla Corte di Strasburgo, ha elaborato dei criteri utili letti sempre in riferimento all’art. 111, comma 2, Cost. e all’art. 6 della CEDU. Sulla necessità, ai fini del calcolo della ragionevole durata, di considerare o meno l’intero procedimento (dall’atto iniziale alla sua conclusione, sino al soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio) o una singola fase v. RAIA F., <em>L’equa riparazione per la durata irragionevole dei processi nel dialogo tra giudici nazionali e Corte di Strasburgo</em>, in <em>Quaderni costituzionali</em>, 2006. L’Autrice rileva un forte contrasto giurisprudenziale interno tra le Corti italiane: mentre, sulla base di un orientamento il diritto alla riparazione previsto dalla legge Pinto sorge quando l’ingiustificata inerzia dell’organo giudiziario protragga oltre i limiti della ragionevolezza l’iter processuale, anche in una sua sola fase (Corte d’appello di Brescia, 29 giugno 2001, <em>D’Ingianti c Ministero della Giustizia</em>), secondo un’altra impostazione la disciplina introdotta dal legislatore del marzo 2001 sembra, infatti, porre a fondamento del nuovo diritto tutelato (art. 2, comma 1) la mera, oggettiva violazione dell’art. 6 CEDU, che (come ora anche il nuovo e vincolante art. 111 Cost.) si limita a prescrivere un termine ragionevole alla ‘causa’, indicata bensì nella sua concretezza, ma anche nella sua interezza ed unitarietà (Corte d’appello di Milano, decreto del 29 giugno 2001, caso <em>Sbuelz</em>). L’accertamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, par. 1, della CEDU andrebbe, dunque, operato comprendendo, in una visione unitaria, ogni grado e fase dell’intero processo” (…) “Così, sul calcolo dei tempi processuali (la versione originaria) dell’art. 2, al terzo comma, della legge n. 89 del 2001 chiarisce che la riparazione deve essere riconosciuta per il solo periodo eccedente la durata ragionevole dell’<em>iter</em> giudiziario e in genere i giudici italiani hanno assunto come parametri di riferimento gli <em>standard</em>  di Strasburgo, rapportando la ragionevole durata del procedimento non già alla media di durata dei processi in Italia, bensì a quella europea. Quanto al danno, per il riconoscimento del danno patrimoniale la parte che agisce in giudizio è soggetta alle regole probatorie di cui all’art. 2967 c.c. per cui ha l’onere di dimostrare rigorosamente il pregiudizio economico derivato dalla lungaggine processuale (Corte cass., I sez. civ., n. 12935/2003; Corte cass., I sez. civ., n. 2478/2003). Il danno non patrimoniale, invece, contrariamente ad un iniziale orientamento restrittivo che tendeva ad escluderne l’indennizzabilità automatica (Corte cass., I sez. civ., n. 11987/2002), è riconosciuto senza necessità di dimostrazione alcuna potendosi presumere che lo stesso protrarsi del processo oltre un termine ragionevole sia di per sé causativo di un danno che, in mancanza di elementi di valutazione deve liquidarsi equitativamente (Corte d’appello di Genova, decreto 12 luglio – 28 agosto 2001, III sez.; Corte d’appello di Catania, decreto 1 agosto 2001, I sez.; Corte d’appello di Ancona, decreto 10 agosto 2011, caso <em>Artom c. Ministero della Giustizia</em>).  In relazione al <em>quantum</em> da indennizzare &#8211; relativo al danno non patrimoniale &#8211; si evidenzia che le Sezioni Unite della Cassazione (Cass., SS. UU., n. 1339/2004; Cass. SS. UU., n. 1340/2004), discostandosi da un precedente orientamento secondo cui il sindacato di legittimità sul <em>quantum</em> dell’equa riparazione sarebbe escluso poiché relativo a questioni di fatto, hanno fatto propri  i punti salienti del caso <em>Scordino c. Italia</em> in cui la Corte europea ha evidenziato come i giudici nazionali, nel liquidare il danno non patrimoniale, dispongono di un certo margine di apprezzamento il quale tuttavia deve mantenere un rapporto di ragionevolezza con i criteri di determinazione del <em>quantum </em>applicati dalla Corte europea, pena la violazione di legge censurabile proprio in sede di legittimità. Alle tipologie di danno, patrimoniale e non, si aggiungono inoltre ulteriori elementi i quali devono sussistere nel loro insieme e che il giudice deve esaminare, o meglio valutare. Ulteriori elementi di valutazione sono stati introdotti dalla riforma del 2012 della legge Pinto. Secondo la versione novellata del comma 2 dell’art. 2 del testo normativo <em>de quo</em>, il giudice è chiamato ad una vera e propria valutazione <em>(“nell’accertare la violazione il giudice valuta”)</em> circa la complessità del caso, il comportamento delle parti, il comportamento del giudice, il comportamento delle autorità coinvolte nel procedimento. Attualmente i criteri anzidetti sono stati rivisitati, in un’ottica di ridimensionamento, dalla riforma della legge di Stabilità 2016. Sul danno non patrimoniale v. CARBONARO C., <em>I danni da irragionevole durata del processo</em>, in <em>I danni non patrimoniali – Lineamenti sistematici e guida alla liquidazione</em>, a cura di NAVARRETTA E., Milano, 2004.</div>
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<div id="ftn16" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Sulle “condizioni di ricevibilità” l’art. 35 della CEDU recita: <em>“La Corte non può essere adita se non dopo l&#8217;esaurimento delle vie di ricorso interne, qual&#8217; è inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva”.</em> E’ sulla scorta del dettato di tale previsione che, insieme all’art. 34 della stessa Convenzione, ogni persona fisica, organizzazione non governativa o gruppo di privati, previo esaurimento delle vie di ricorso interne e ove non ricorrano determinate condizioni previste a pena di “irricevibilità”, può investire la Corte EDU al fine di ottenere la condanna dello Stato contraente per i danni derivati dalla violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione. Tale strumento è espressione della sussidiarietà della giurisdizione della Corte europea rispetto ai rimedi nazionali, destinato pertanto a divenire esperibile solo in caso di mancata ottemperanza da parte del singolo Stato aderente all’obbligo assunto con la sottoscrizione della Convenzione di rispettare e tutelare quei diritti, in particolare predisponendo una legislazione nazionale ed interna a tale scopo. Occorre evidenziare che, se il previo esaurimento delle vie di ricorso interno è condizione di ricevibilità del ricorso alla Corte EDU, ai sensi dell’art. 35 CEDU, l’idoneità del diritto interno ad assicurare l’effettiva tutela del diritto costituisce oggetto di una valutazione della Corte che, se negativa, può determinare la condanna dello Stato aderente ad un’equa riparazione anche ove i rimedi interni siano stati esperiti ma siano risultati insufficienti (Cfr. in tal senso l’art. 41 CEDU). Sulla necessarietà di un ricorso interno effettivo si è pronunciata la Corte di giustizia europea, nel caso <em>Kudla c. Polonia</em> (del 26 ottobre 2000), la quale, nell’interpretare l’art. 13 della CEDU,  ha precisato che il diritto di ciascuno a vedere la propria causa giudicata entro un termine ragionevole è meno effettivo se manca la possibilità di adire preliminarmente un’autorità nazionale; nel caso di specie la Corte ha dichiarato infatti la violazione dell’art. 13 della Convenzione da parte della Polonia a causa dell’assenza nell’ordinamento polacco di un rimedio interno.</div>
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<div id="ftn17" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Sulla necessaria attivazione, in via preliminare, di un rimedio processuale interno, sussidiario agli strumenti previsti in ambito europeo, si ricorda la sentenza <em>Brusco c. Italia</em> (del 6 settembre 2001, n. 69789/01) con cui la Corte di Strasburgo, dichiarando, per la prima volta, irricevibile per “improcedibilità sopravvenuta” un ricorso propostole, sulla base del fatto che non erano stati esauriti i rimedi interni previsti dalla legge Pinto, aveva dato credito all’Italia circa l’effettività del rimedio interno, osservando che proprio il principio di sussidiarietà rende necessario che i ricorsi vengano istruiti in primo luogo da un’istanza nazionale.</div>
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<div id="ftn18" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> La giurisprudenza della Corte EDU ha chiarito che il ricorso interno deve essere accessibile, efficace e sufficiente, non dovendo sussistere impedimenti al suo esperimento e dovendo l’autorità competente essere in grado di porre rimedio alla lamentata lesione del diritto. Inoltre, l’autorità preposta dovrà godere di un certo grado di imparzialità ed indipendenza e, soprattutto, dovrà poter inibire la cessazione del comportamento lesivo mediante l’annullamento dell’atto ed il risarcimento del danno (caso <em>F.L. c Italia</em>, 20 dicembre 2001, n. 25639/94; caso <em>Saggio c Italia</em>, 25 ottobre 2001, n. 418797/98). La mancanza delle caratteristiche descritte può comportare, in alcuni casi, una eccezionale deroga alla sussidiarietà (<em>Aksoy c Turchia</em>, 18 dicembre 1996 e <em>Akdivar c Turchia</em>, 16 settembre 1996).</div>
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<div id="ftn19" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Sintomo del processo di integrazione tra i due ordinamenti è dato dal recepimento, da parte degli organi giudiziari italiani, degli orientamenti della Corte di Strasburgo, in particolare con riferimento ai criteri utilizzati dalla Corte EDU per valutare la durata ragionevole dei procedimenti, la determinazione dei danni indennizzabili (morale e patrimoniale) e la possibilità di accordarli alle sole persone fisiche o anche a quelle giuridiche, la necessità di fornire prova della lesione del diritto asseritamente violato, il problema di considerare una singola fase o l’intero procedimento, la natura dell’equa riparazione e dell’esatta determinazione dell’eccesso di durata che concerne l’individuazione del <em>dies a quo</em> e del <em>dies ad quem. </em>Secondo PIZZORUSSO A., <em>Il patrimonio costituzionale europeo</em>, Bologna, 2002, 157 ss. il principio di sussidiarietà crea una sorta di “collaborazione &#8211; integrazione” tra giurisdizione nazionale e quella sovranazionale e rafforza il sistema europeo di protezione dei diritti fondamentali i quali saranno maggiormente garantiti se protetti, a livello interno, da parte degli organi statali.</div>
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<div id="ftn20" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> La prevalenza e la diretta applicabilità, nell’ordinamento giuridico italiano della giurisprudenza europea in tema di ristoro del danno derivato dall’irragionevole durata dei processi sono stati sanciti, in particolar modo, con diverse decisioni della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 26 gennaio 2004 (Cass. SS. UU. nn. 1338 (caso <em>Balsini</em>), n. 1339 (caso <em>Lepore)</em>, n. 1340 (caso <em>Corbo)</em> e n. 1341 (caso <em>Lepore+1</em>), con cui sembra essersi sopito il contrasto e le difficoltà di dialogo, in termini di adeguamento, con gli orientamenti dettati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (in senso contrario cfr. invece Corte cass., I sez. civ., n. 11987 del 2002). In un primo momento, con la sentenza <em>Brusco c. Italia</em> (del 6 settembre 2001, n. 69789/01) la Corte EDU, riconoscendo piena effettività allo strumento procedurale introdotto dalla legge Pinto, aveva decretato il necessario ricorso, in prima battuta, a rimedi puramente interni all’ordinamento italiano, dichiarando irricevibile per “improcedibilità sopravvenuta” un ricorso propostole per mancata osservanza del principio di sussidiarietà. In un secondo momento, si è rinvenuto un mutamento nell’atteggiamento dei giudici di Strasburgo, sulla scorta degli orientamenti emersi dalle pronunce delle Corti d’appello territoriali e della Corte di legittimità, la quale si è mostrata, in modo granitico e uniforme, costante su tre punti centrali: il diritto al termine ragionevole non è un diritto fondamentale per l’ordinamento italiano; la CEDU e la relativa giurisprudenza non sono direttamente applicabili; le censure relative all’inadeguatezza, rispetto ai parametri delineati dalla giurisprudenza di Strasburgo, del quantum  accordato a titolo di equa riparazione dalle Corti territoriali nazionali, sono sottratte al sindacato di legittimità della Cassazione medesima. E’ infatti con la sentenza sul caso <em>Scordino c. Italia</em> (del 6 marzo 2007, n. 43662/98) che la Corte di Strasburgo, prendendo atto del contrasto con le autorità italiane, muta sostanzialmente orientamento in tema di ricevibilità dei ricorsi, considerando la legge Pinto inidonea a fungere da rimedio effettivo e, quindi, ad ammettere nuovamente i ricorsi anche senza la necessità di esaurire, in via sussidiaria, le vie interne di tutela. Le Sezioni Unite, nelle decisioni sopra citate, rinviano ai principi della Corte di Strasburgo ribadendo che, nell’ipotesi in cui l’equa riparazione ottenuta in sede nazionale risultasse incompleta, la Corte EDU può ancora assegnare l’equa riparazione prevista dall’art. 41 della CEDU. Precisano inoltre, che una riparazione ritenuta incompleta dalla Corte europea priverebbe di significato il rimedio di carattere interno previsto dalla legge Pinto e comporterebbe una violazione del principio di sussidiarietà stesso. Il tema è stato affrontato anche da RAIA F., <em>op.cit. </em></div>
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<div id="ftn21" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> I suddetti termini sono disciplinati dall’art. 2 nei commi 2 <em>bis</em> e 2 <em>te</em>r della legge <em>de qua</em>. Nel comma 2 <em>ter</em> si prevede che si considera comunque rispettato il termine ragionevole di cui al comma 2 <em>bis</em> se il giudizio si conclude in via definitiva in un termine non superiore a sei anni.</div>
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<div id="ftn22" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Originariamente il procedimento volto ad ottenere l’equa riparazione del danno subito per l’irragionevole durata del processo era stato concepito come procedimento camerale non essendosi istituito dinanzi alla Corte d’appello un organo <em>ad hoc</em> che svolgesse un preventivo filtro circa la ricevibilità dei ricorsi ex art. 35 CEDU.</div>
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<div id="ftn23" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> In un’ottica di risparmio e di contenimento dei costi è stato riformulato l’art. 2 <em>bis</em> ridimensionando, <em>in primis</em>, rispetto al testo precedente, la soglia minima e massima entro cui l’indennizzo può essere liquidato “per anno o frazione di anno superiore a sei mesi di eccedenza sulla durata ragionevole del processo”. Sono state ampliate e precisate, inoltre, le ipotesi di esclusione dell’indennizzo ogni qualvolta si riscontri un comportamento “dilatorio” delle parti processuali, in un’ottica di responsabilizzazione delle stesse. La liquidazione dell’equo indennizzo che il giudice corrisponde “di regola” alla parte ricorrente non è altro che espressione di un principio affermato dalla Cassazione secondo cui la soglia minima stabilita nella legge è puramente indicativa e caratterizzata da una certa flessibilità, adattabile agli indirizzi giurisprudenziali espressi in ragione della natura della controversia (cfr. in tal senso Corte cass. n. 17922/2010; Corte cass. n. 8471//2012; Corte cass. n. 22385/2015). Per quanto riguarda il rapporto tra ordinamento europeo e interno, la giurisprudenza della Corte EDU ha affermato che il giudice nazionale conserva un margine di apprezzamento in forza del quale gli importi concessi a titolo di equa riparazione possono essere anche inferiori a quelli liquidati in ambito europeo purché questi non risultino irragionevoli e comunque risultino coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del Paese interessato. La Suprema Corte di Cassazione ha recepito tale orientamento valorizzando la possibilità di discostarsi dai parametri indennitari fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo purché vi sia una puntuale motivazione che metta in comparazione la c.d. posta in gioco, e cioè l’entità della pretesa patrimoniale azionata, volta ad accertare l’impatto dell’irragionevole ritardo sulla psiche del richiedente, e la situazione socioeconomica dell’istante tale da evidenziare la reale portata dell’interesse di quest’ultimo alla decisione (Corte cass. n. 22385/2015; Corte cass. n. 12937/2012; Corte cass. n. 17404/2009).</div>
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<div id="ftn24" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Ai sensi del nuovo art. 2, comma 2<em> quinquies</em>, infatti, non è riconosciuto alcun indennizzo alla parte condannata, ex art. 96 c.p.c., ai danni per lite temeraria nel processo presupposto ed anche alla parte che, pur in assenza di tale condanna, risulti consapevole dell’infondatezza “originaria o sopravvenuta” della sua posizione (lett. a), nonché nei casi di cui all’art. 91, comma 1, secondo periodo, c.p.c. (lett. b) e all’art. 13, comma 1, primo periodo del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (lett. c); infine, l’indennizzo è escluso “in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento” (lett. d). La disposizione di cui al nuovo comma 2 <em>sexies</em> dell’art. 2, il quale inserisce una presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, superabile dalla prova contraria, per i casi di prescrizione del reato di cui benefici l’imputato (lett. a), di contumacia della parte (lett. b), di estinzione o perenzione del processo civile o amministrativo (lett. c e lett. d), di proposizione di motivi aggiunti al ricorso amministrativo mediante autonomo ricorso (lett. e), nonché di mancata richiesta di riunione ex art. 70 c.p.a. dei ricorsi amministrativi connessi, proposti dalla stessa parte (lett. f);  infine, la lettera g) esclude fino, a prova contraria, l’indennizzo in caso di “irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alla condizione personale della parte”, così recependo il principio fissato dall’art. 35, comma 3, lett. b) Convenzione EDU, in vigore dal 1 giugno 2010, che nega il ristoro del pregiudizio che non abbia un certo grado di serietà. Infine, il nuovo comma 2-septies dell’art. 2, ha introdotto una specifica applicazione del principio della <em>compensatio lucri cum damno</em> ponendo una presunzione di insussistenza del danno per la parte che, dall’eccessiva durata del processo, abbia ricevuto vantaggi patrimoniali uguali o maggiori rispetto alla misura dell’indennizzo in astratto ad essa spettante.</div>
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<div id="ftn25" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Nella formulazione originaria della legge Pinto, del 2001, non modificata dalla riforma successiva del 2012, la competenza territoriale per le domande ex legge Pinto era attribuita alla <em>“Corte d&#8217;appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell&#8217;articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata”.</em>  Quindi il suddetto criterio era rinvenibile nell’art. 11 del c.p.p., concernente i procedimenti penali riguardanti i magistrati, in forza del quale si attribuiva la cognizione del giudizio concernente la violazione della ragionevole durata del processo presupposto ad un giudice che, non appartenendo all’ufficio giudiziario nel quale si era svolto il processo <em>sub judice</em>, offrisse maggiori garanzie di terzietà ed imparzialità. Tale scelta, di contro, portava ad un sovraccarico eccessivo dei ruoli di diverse piccole Corti d’appello che si trovavano costrette ad esaminare  numerosissimi ricorsi Pinto originati da Corti di riferimento di più ampie dimensioni. Con la riforma del 2016, ai sensi del novellato art. 3 comma 1, la competenza territoriale per i ricorsi Pinto spetta alla Corte d’appello dello stesso distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto.</div>
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<div id="ftn26" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> La procedura di liquidazione in essa prevista è complessa, non celere nei tempi e soprattutto onerosa per la parte vincitrice che si è vista accogliere la domanda di equa riparazione la quale è gravata da vari adempimenti di natura burocratica, suppletivi all’attività amministrativa.</div>
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<div id="ftn27" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> D’OVIDIO P., <em>Legge di stabilità 2016 e modifiche alla Legge Pinto: durata irragionevole a costi razionali</em>, in <a href="http://www.magistraturaindipendente.it/"><em>www.magistraturaindipendente.it</em></a><em>. </em>Un profilo di incostituzionalità, in relazione all’art. 24 Cost., potrebbe rilevarsi con riferimento a quei rimedi preventivi che, soprattutto nel rito civile, sono finalizzati a condizionare le scelte difensive delle parti. Il soggetto che voglia introdurre un giudizio si troverà immediatamente di fronte alla scelta tra il rito sommario e quello ordinario, nella consapevolezza che solo la prima opzione gli consentirà poi di chiedere l’equa riparazione nel caso di eccessiva durata del processo ma, nel contempo, tale opzione penalizzerà la pienezza dell’accertamento del suo diritto. Una volta introdotto dall’attore un giudizio con rito sommario, il convenuto, il quale in tal caso non avrà ovviamente spazio per attivare il rimedio preventivo (la richiesta di mutamento di rito ex art. 183-bis c.p.c.), potrebbe vedersi negare l’ammissibilità dell’eventuale ricorso ex legge Pinto per mancato esperimento di tale rimedio. Un’interpretazione costituzionalmente orientata dovrebbe condurre a ritenere che il convenuto potrà beneficiare degli effetti del rimedio preventivo già attuato dall’attore, realizzandosi altrimenti una disparità di trattamento tra le parti processuali che potrebbe per l’appunto suscitare dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.</div>
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<div id="ftn28" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> In tal senso D’OVIDIO P., <em>op.cit. </em>che offre un’analisi critica del contrasto dei rimedi preventivi con la normativa comunitaria. La Corte EDU nella decisione del 25 febbraio 2016, <em>Olivieri c. Italia</em>, si è pronunciata con riferimento alla condizione di ammissibilità della previa proposizione dell’istanza di prelievo, prevista dall’art. 54 della legge n. 133 del 2008 per poter accedere all’equa riparazione ai sensi della legge Pinto a seguito dell’irragionevole durata di un processo amministrativo.</div>
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<div id="ftn29" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> Si evidenzia che un richiamo al concetto di ragionevole durata si rinviene anche nel par. 3 dell’art. 5 della CEDU che recita: “<em>Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 c del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell’interessato all’udienza”. </em></div>
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<div id="ftn30" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> Per RAIA F., <em>op.cit., </em>occorre distinguere una complessità strutturale, caratterizzata, nell’ambito di un medesimo procedimento, da una pluralità di competenze temporanee oppure da una pluralità di imputazioni connesse o da altri elementi (quali ad esempio la sicurezza dei testimoni) rispetto ad una complessità in diritto, in ordine alla quale viene invece in considerazione la necessità di valutare l’esistenza di una pluralità di questioni giuridiche, la loro complessità, la novità o la mancanza di precedenti, l’esistenza di un testo legislativo oscuro o contraddittorio, l’esistenza o meno di un indirizzo giurisprudenziale uniforme. Per MEOLI C., <em>Il principio del giusto processo. Osservazioni di diritto comparato europeo</em>, in <a href="http://www.europeanrights.it/"><em>www.europeanrights.it</em></a><em>,</em> 30 agosto 2009, nel concetto di complessità della causa deve farsi riferimento “alla gravità del reato e alle difficoltà nelle acquisizioni probatorie”.</div>
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<div id="ftn31" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> Il criterio della posta in gioco (c.d. <em>“l’enjeu du litige pour le requérent”</em> o <em>“the stake for the applicant”</em>) si sostanzia essenzialmente nell’oggetto della controversia e nelle aspettative che, dalla sua risoluzione, può legittimamente nutrire l’interessato. Secondo RAIA F., <em>op.</em> <em>cit</em>. “la rilevanza della posta in gioco (…) è tale da assumere, in certi casi, un grado elevato di autonomia da divenire un criterio a sé stante. E’ naturale infatti che ci siano cause che, per l’incidenza che la pronuncia può avere sulla vita privata e personale, ma anche patrimoniale dell’istante, devono essere trattate velocemente e celermente perché la loro soluzione è in grado di incidere in modo rilevante sull’individuo”.</div>
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<div id="ftn32" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> Il comportamento del ricorrente ha valenza oggettiva essendo un elemento non imputabile allo Stato convenuto in giudizio; “tuttavia, deve essere valutato alla luce del diritto di difesa e pertanto le parti non potranno essere rimproverate nel caso in cui abbiano utilizzato tutti i mezzi e gli strumenti previsti dalla legge al fine di poter esercitare compiutamente la difesa e far valere le proprie ragioni” (v. RAIA F., <em>op.</em> <em>cit.</em>). Per MEOLI C., <em>op.</em> <em>cit</em>., rileva nel comportamento del ricorrente “la sua concreta attività processuale, assenze, richieste, eccezioni ed impugnazioni”.</div>
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<div id="ftn33" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> La valutazione della condotta delle autorità competenti si ritiene essenziale ai fini del riconoscimento di una responsabilità dello Stato per aver violato i termini ragionevoli di durata del processo. La Corte di Strasburgo ha, in tal senso, imposto agli Stati membri un’obbligazione di risultato nel garantire una giustizia tempestiva che sia esente dal rischio di ricadere in una giustizia sommaria. Nel risalente caso <em>Unione Alimentaria Sanders S.A. c Spagna</em> del 7 luglio 1989, la Corte di Strasburgo d’altre parte ha affermato che “un ingorgo passeggero dei ruoli di un tribunale non implica la responsabilità internazionale di uno Stato ove questo adotti, con la prontezza necessaria, misure idonee a porvi rimedio anche se il fatto che siffatte situazioni divenute abituali non potrebbe scusare la durata eccessiva di un procedimento”. Per MEOLI C., <em>op.</em> <em>cit.</em>, nell’attività dell’autorità giudiziaria “si analizzano le responsabilità dei magistrati nella scansione dei tempi processuali, nell’organizzazione del carico di lavoro e si guarda al concreto aiuto proveniente dagli uffici che lavorano per e con il giudice”.</div>
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<div id="ftn34" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> Da un punto di vista penalistico, il principio della presunzione di innocenza enunciato nella disposizione <em>de qua</em> impone quindi uno svolgimento celere del processo in modo che sull’accusato non gravi, per un lasso temporale eccessivo, l’accusa penale. L’esigenza di assicurare una rapidità processuale si pone pertanto, in questo caso, come una garanzia ancora più incisiva per l’individuo sottoposto a procedimento penale (in tal senso cfr. CHIAVARIO M., <em>Commento all’art. 6 della CEDU</em>, in <em>Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali</em>, Cedam, 2001, 223).</div>
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<div id="ftn35" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> ANDRONIO A., <em>op. cit.</em>, Da un punto di vista comparato, l’art. 111 Cost. si differenzia dall’art. 6 della CEDU in quanto nella Convenzione il giusto processo è inteso come diritto soggettivo mentre nella Costituzione italiana come diritto oggettivo; la Convenzione non prevede inoltre una riserva di legge in materia processuale né generale né in materia penale; la Convenzione, infine, non menziona espressamente la necessità che il processo si svolga nel contraddittorio fra le parti in condizioni di parità. Queste peculiarità si ritrovano anche nel patto di New York secondo cui, in relazione al principio del contraddittorio, ogni individuo accusato di reato gode delle garanzie processuali in posizione di piena uguaglianza.</div>
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<div id="ftn36" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> Occorre sottolineare che se è vero che nel par. 1 dell’art. 6 della CEDU c’è un espresso richiamo alle controversie di carattere civile e penale, tuttavia, i successivi paragrafi 2 e 3 attengono al processo penale nel momento in cui si riferiscono esclusivamente al “soggetto accusato di reato” (in particolare par. 2 e par. 3 lettera a). Il par. 2 così dispone<em>: “Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata”. </em>Il par. 3 prosegue:<em> “In particolare, ogni accusato ha diritto di: (a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico</em>”.</div>
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<div id="ftn37" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref37" name="_ftn37">[37]</a> Art. 10: “<em>Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta”</em>; Art. 11: “<em>Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso”.</em></div>
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<div id="ftn38" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref38" name="_ftn38">[38]</a> ANDRONIO A., <em>op.cit.</em>, L’esistenza della nozione di giusto processo si fa risalire nel nostro sistema costituzionale in epoca antecedente la legge di riforma n. 2/1999 e cioè agli anni immediatamente successivi all’entrata in vigore della Costituzione quando in dottrina si sono posti a fondamento del processo il rispetto di principi di civiltà giuridica, quali l’imparzialità e la terzietà del giudice, il contraddittorio e l’effettiva parità delle parti ex art. 3 Cost., la motivazione delle decisioni. Ancora, è stata la giurisprudenza della Corte costituzionale a partire dalla metà degli anni ‘80 a richiamare la nozione di “giusto processo” come parametro di costituzionalità della legge processuale stabilendo un collegamento fra l’art. 6 della CEDU, l’art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e l’art. 24 Cost. inteso sia sotto il profilo oggettivo delle garanzie attinenti alla posizione e funzione del giudice, sia sotto il profilo soggettivo delle garanzie attinenti alla posizione e ai diritti delle parti. In questo senso VIGNERA G., <em>La garanzia costituzionale del giusto processo</em>, in <em>www.diritto.it</em>. L’autore evidenzia che deve essere ravvisata nell’art. 24, comma 2, Cost. (che assicura il diritto alla difesa) la garanzia dello svolgimento di un processo giusto, assegnandosi ad essa (norma) una funzione corrispondente a quella della <em>due process of law clause</em> della Costituzione nordamericana (tra i gli autori citati dall’A. v. SCAPARONE M., <em>Rapporti civili,</em> in <em>Commentario della Costituzione</em>, a cura di BRANCA G., Artt. 24-26, Bologna- Roma, 1981, 82 ss.; CAPPELLETTI M., <em>Diritto di azione e di difesa e funzione concretizzatrice della giurisprudenza costituzionale (art. 24 della Costituzione e “due process of law clause”)</em>, in <em>Giur. Cost.,</em> 1961, 1284 ss.; SERGES G., <em>Il principio del “doppio grado di giurisdizione” nel sistema costituzionale italiano</em>, Milano, 1993, 115 ss.). Inoltre, secondo ANDRONIO A., <em>op.cit.</em>, “nel principio costituzionale del giusto processo si compendiano, in una relazione inscindibile, i caratteri della giurisdizione e i diritti connessi all’azione e alla difesa in giudizio. Ne consegue che ad ogni enunciazione di tipo oggettivo sulle modalità di esercizio della funzione giurisdizionale possa e debba corrispondere un diritto del soggetto coinvolto nel processo e, analogamente, che ad ogni riconoscimento di un diritto soggettivo processuale possa e debba corrispondere una precisa modalità di attuazione della giurisdizione”. Si è affermato che la riforma del ‘99 interferisce, per quanto attiene al diritto di agire e resistere in giudizio ex art. 24, comma 2, Cost., collegato con l’art. 2 della Cost., con l’area dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale, cioè con quel nucleo essenziale di valori o di principi che ne contrassegnano la stessa identità. Secondo RUGGERI A., <em>“Nuovi” diritti fondamentali e tecniche di positivizzazione</em>, in  AA. VV., <em>Studi in onore di Manlio Mazziotti di Celso, II</em>, Padova, 1995, le riforme costituzionali che introducono nuovi diritti devono essere ricondotte alla matrice dell’art. 2 Cost, con la conseguenza che questi, una volta immessi nell’ordinamento, non possono più essere espunti ma devono partecipare al bilanciamento con gli altri principi fondamentali. I primi due commi dell’art. 111 Cost,, nella versione riformata, esplicitano pertanto il diritto di difesa e tutti i corollari del giusto processo; non si apporterebbe, secondo tale impostazione, alcuna innovazione effettiva al contenuto normativo della Costituzione. In realtà due conseguenze che i primi due commi hanno portato sono: la cristallizzazione dell’orientamento interpretativo che amplia la portata dell’art. 24 Cost. fino a ricomprendervi i principi della disciplina processuale; l’abrogazione o la modifica in senso riduttivo di detti commi costituirebbe un segnale della volontà del legislatore di considerare in senso restrittivo la portata dell’art. 24 Cost.</div>
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<div id="ftn39" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref39" name="_ftn39">[39]</a> La Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, istituita con L.cost. n. 1/97, per prima elabora il principio del giusto processo, formalizzato nell’art. 130 del progetto di legge costituzionale approvato all’unanimità dalla Commissione. Nei suoi lavori la Commissione riprende il nucleo essenziale delle garanzie processuali contenute nella CEDU, in particolar modo le norme sull’imputato nel processo penale contenute nell’art. 6 par. 3 della Convenzione. Il progetto, inoltre, prevedeva una riserva di legge in materia processuale, non solo riferita al giusto processo ma anche alla ragionevole durata dello stesso (v. ANDRONIO A., <em>op. cit</em>.).</div>
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<div id="ftn40" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref40" name="_ftn40">[40]</a> Il conflitto istituzionale <em>de quo</em> si è incentrato soprattutto sulla portata del principio del contraddittorio nel processo penale per ciò che concerne, nello specifico, il meccanismo di formazione delle prove in dibattimento e l’utilizzabilità degli elementi di prova raccolti nelle fasi predibattimentali. L’orientamento della giurisprudenza costituzionale, fondato su una concezione soggettivistica del contraddittorio, inteso come strumento di garanzia dell’imputato anziché come metodo oggettivamente diretto alla corretta ricostruzione dei fatti, ha indotto il legislatore a modificare l’art. 513 del c.p.p. limitando fortemente l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai coimputati durante le indagini preliminari allo scopo di recuperare la centralità del contraddittorio nella formazione della prova. Tale impostazione condusse a sollevare questioni di legittimità costituzionale e pertanto la Consulta, con la sentenza n. 361 del 1998 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma anzidetta aprendo la strada alla riforma costituzionale del 1999.</div>
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<div id="ftn41" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref41" name="_ftn41">[41]</a> Nonostante una serie di pronunce di incostituzionalità della Consulta sulle nuove parti del Codice di procedura penale e dopo svariati tentativi falliti di riforme a livello legislativo e costituzionale (Legge del 7 agosto 1997, n. 267 recante <em>«Modifiche delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove</em><em>»</em>) è solo con la legge del 23 novembre 1999, n. 2 che viene introdotto espressamente nella Costituzione il principio del giusto processo. Sul piano dei contenuti, la riforma sembra porre l’attenzione principalmente sulla centralità del processo penale anche se i caratteri essenziali del giusto processo sono riferiti a tutti gli ambiti di esplicazione del potere giurisdizionale; inoltre le disposizioni introdotte nell’art. 111 Cost. servono ad esplicitare principi impliciti nella Costituzione o comunque già vigenti nell’ordinamento grazie alle leggi di esecuzione delle convenzioni internazionali sui diritti umani. A tal proposito, parte della dottrina ha ritenuto la positivizzazione del principio del giusto processo mediante la riforma <em>de qua</em> non essere  un elemento di novità all’interno del nostro sistema normativo (DIDONE A., <em>La Corte Costituzionale, la ragionevole durata del processo e l’art. 696 c.p.c</em>., in <em>Giur.it</em>, 2000.); altra parte invece ha considerato il giusto processo alla stregua di un nuovo modello processuale contrapposto “alle garanzie procedimentali minime costituzionalmente dovute” (COSTANTINO G., <em>Il giusto processo di fallimento</em> in <em>La tutela dei crediti nel giusto processo di fallimento</em>, (a cura di) DIDONE A. e FILIPPI P., Milano, 2002); infine c’è chi parla di valenza funzionale da attribuire al giusto processo ovvero di fornire una chiave di rilettura delle garanzie costituzionali attinenti al processo, richiamando tutti ad una loro interpretazione ispirata al principio di effettività (COMOGLIO L.P., <em>I modelli di garanzia costituzionale del processo</em>, in <em>Riv. trim. dir. proc. civ.,</em> 1991.)</div>
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<div id="ftn42" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref42" name="_ftn42">[42]</a> La versione originaria dell’art. 111 Cost. si componeva di tre commi riguardanti sostanzialmente la garanzia della motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali (comma 1); l’ammissibilità in qualunque caso del ricorso (straordinario) in Cassazione contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale (comma 2); l’ammissibilità per i soli motivi inerenti alla giurisdizione del ricorso in Cassazione avverso le decisioni della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato (comma 3). L’art. 1 della legge di riforma del 1999 ha sostanzialmente lasciato immutati i contenuti testuali anzidetti spostando soltanto la loro collocazione normativa al sesto, settimo e ottavo comma.</div>
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<div id="ftn43" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref43" name="_ftn43">[43]</a> Dalle interpretazioni fornite sul principio della ragionevole durata del processo è emerso che questo può avere sia valenza oggettiva sia soggettiva. Quella oggettiva si riferirebbe ad un’esigenza sistematica del processo collegata al buon funzionamento della giustizia; in tal caso il diritto del singolo alla durata ragionevole del processo non troverebbe una tutela diretta ed immediata nell’art. 111, comma 2, Cost. ma la tutela sarebbe indiretta e mediata; la valenza sia soggettiva del principio <em>de quo</em> troverebbe invece un vero e proprio diritto dell’imputato alla rapidità dell’<em>iter</em> processuale, garantendolo da arbitrarie dilazioni che possano danneggiarlo psicologicamente ed economicamente; una lettura che farebbe riferimento al concetto soggettivo di ragionevole durata presente nelle Carte internazionali. Il possibile contrasto derivante dalle due interpretazioni sarebbe sopito in realtà dal contemperamento tra la sveltezza delle operazioni processuali e la garanzia del diritto di difesa e, quindi, nel bilanciamento tra principi &#8211; o meglio garanzie processuali  tutelate a livello costituzionale &#8211;  e valori allo stesso modo previsti dalla Carta costituzionale (cfr. sul punto VICOLI D., <em>La ragionevole durata delle indagini</em>, Giappichelli, Torino, 2012). La <em>ratio</em> della norma <em>de qua</em> può essere ravvisata nell’esigenza di collegare il carattere del giusto processo alla sua definizione celere e tempestiva e non per questo tuttavia superficiale. L’efficienza processuale è infatti considerata sotto il profilo della ragionevolezza in un’ottica di bilanciamento anche con le garanzie processuali delle parti (contraddittorio tra le parti in condizioni di parità) (v. ANDRONIO A., <em>op. cit.</em>).</div>
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<div id="ftn44" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref44" name="_ftn44">[44]</a> Il secondo periodo del comma 2 dell’art. 111 Cost., nel definire la ragionevole durata di un processo, non riproduce l’art. 6 della CEDU in quanto non attribuisce alle parti del processo un diritto soggettivo ma stabilisce che sia il legislatore ad assicurare la ragionevole durata.</div>
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<div id="ftn45" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref45" name="_ftn45">[45]</a> In tal senso VIGNERA G., <em>op.cit</em>., secondo cui “codeste disposizioni (in forza dell’indiscusso carattere omnicomprensivo della loro formulazione) sono destinate ad influenzare la struttura di ogni processo concretamente modellato dal legislatore ordinario: penale, civile, amministrativo, contabile o tributario che esso sia”; nello stesso senso l’a. richiama anche il pensiero di BOVE M., <em>Art. 111 Cost. e “giusto processo civile”</em> in <em>Riv. Dir. Proc</em>., 2002, 479 ss. secondo cui ai canoni del giusto processo devono attenersi anche “la giurisdizione privata, ossia l’arbitrato (rituale), e la giurisdizione straniera, perché esse hanno ormai assunto nel nostro ordinamento piena ed autonoma rilevanza nel momento in cui il legislatore ha statuito l’efficacia del lodo arbitrale e della sentenza straniera a prescindere da ogni atto di recezione del giudice pubblico”.</div>
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<div id="ftn46" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref46" name="_ftn46">[46]</a> L’art. 111, comma 3, Cost. dispone: “<em>Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell&#8217;accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l&#8217;interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell&#8217;accusa e l&#8217;acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. </em>Il successivo comma 4 prosegue<em>: “il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell&#8217;imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all&#8217;interrogatorio da parte dell&#8217;imputato o del suo difensore. </em>Infine il comma 5 recita<em>: “la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell&#8217;imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita”.</em> FERRUA P., <em>Il giusto processo</em>, Bologna, 2012; MARZADURI E., <em>La riforma dell’art. 111 della Costituzione tra spinte contingenti e ricerca di un modello costituzionale del processo penale</em>, in LP, 2000. Occorre  rilevare che il primo comma, ispirandosi all’art. 6 della CEDU, estende la garanzia in esso contenuta genericamente al processo senza far riferimento alle varie tipologie (civile, penale ecc); il secondo comma, invero, riferendosi ad un processo che si svolge secondo il metodo del contraddittorio, pur riferendosi alla nozione di processo nell’accezione più ampia, sembra quasi escludere la garanzia processuale per il processo penale nelle fasi in cui manchi proprio tale contradditorio (si pensi alla fase delle indagini preliminari). Vero è anche che tale tipo di procedimento, potrebbe essere ricompreso nel comma 2, se si inquadrasse in una nozione più ampia e generale di “processo”.</div>
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<div id="ftn47" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref47" name="_ftn47">[47]</a> Anche se in altre parti, i commi dal primo al terzo, ricalcano l’art. 6, par. 1 e 3 della CEDU e l’art. 14 par. 3 del Patto di New York. In altri Paesi, invece, come ad esempio in Francia, c’è un espresso richiamo all’espressione di equo processo sancita dai documenti europei e internazionali. L’esperienza francese concernente il diritto ad un equo processo deve rinvenirsi nella legge n. 516 del 2000 di riforma del sistema processuale penale che trova nell’art. 6 della CEDU la sua fonte ispiratrice, e poi successivamente nella legge di riforma n. 204 del 2004 (<em>Loi Perben</em>). Il diritto ad essere giudicati entro un termine ragionevole è affermato al par. III, comma 4, dell’art. 1 della citata legge n. 516 del 2000 (pubblicata nel <em>Journal officiel de la Republique Francaise</em> del 16 giugno 2000) con cui il legislatore francese ha premesso un articolo preliminare al codice di rito penale. Secondo MEOLI C., <em>op.</em> <em>cit</em>, “l’<em>article preliminaire </em>ha lo scopo di ribadire alcuni principi che nell’ordinamento francese avevano già una valenza superiore alla legge ordinaria”<em>; </em>comparando l’articolo preliminare all’art. 111 della Cost. aggiunge: “ l’articolo in questione appare molto più completo e concreto dell’art. 111 della costituzione italiana per due motivi: il primo riguarda la presenza di tutti gli aspetti principali delle situazioni che vengono ad esistenza all’interno di un procedimento penale e che possiamo elencare in egualità delle parti, diritti delle vittime, presunzione di innocenza, misure coercitive, decisione in tempi ragionevoli, diritto di impugnare la sentenza di fronte ad altro organo giurisdizionale; il secondo è la chiarezza concettualistica e la svolta processuale a livello di diritto interno che questo articolo ha impresso sulla giurisprudenza nazionale”.</div>
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<div id="ftn48" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref48" name="_ftn48">[48]</a> Si delineano in relazione a tale questione due tipi di interpretazione, una c.d. minimalista e l’altra c.d. massimalista; la prima tendente a minimizzare la portata innovatrice della legge n. 2/99 in quanto la locuzione “giusto processo” può essere ricondotta nell’alveo di cui all’art. 24, comma 2, Cost. e dell’art. 3 Cost., disposizioni in cui sono racchiuse tutte le garanzie enunciate nell’art. 111 Cost. così come nuovamente riformulato (CHIARLONI S., <em>Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il processo civile</em>, in <em>Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile</em>, a cura di CIVININI M.G. e VERARDI C.M., Milano, 2001; la seconda, tendente a valorizzare il principio del giusto processo, sostiene che l’introduzione dello stesso denoti una certa inadeguatezza dei vari tipi di processo, penale, civile, amministrativo, tributario, contabile (COSTANTINO G.,<em> op.cit.</em>). Ancora sui significati da attribuire alla nozione di giusto processo v. ANDRONIO A., <em>op.cit</em>., secondo cui questo può essere inteso come formula sostanzialmente vuota ovvero mera sintesi dei principi (o garanzie) sanciti nei commi successivi; secondo una tesi giusnaturalistica la locuzione può alludere ad un ideale di giustizia collegato ai diritti inviolabili dei soggetti coinvolti nel processo che lo Stato, in base all’art. 2 della Cost., si impegna a riconoscere; secondo una tesi giuspositivistica la locuzione si presenterebbe come formula aperta, che oltre a comprendere, collegandole tra loro, tutte le singole garanzie specificate nell’art. 111 Cost. lascia spazio anche ad altre.</div>
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<div id="ftn49" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref49" name="_ftn49">[49]</a> LOZZI G., <em>Lezioni di procedura penale</em>, Giappichelli, 2007, 17; TROKER N., <em>Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il “giusto processo” in materia civile: profili generali</em>, a cura di CAPPONI B. e VERDE V., in <em>Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il “giusto processo” in materia civile</em>, Ed. Scientifiche italiane, Napoli, 2002, 386.</div>
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<div id="ftn50" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref50" name="_ftn50">[50]</a> Secondo VIGNERA G., <em>op.cit.</em>, 8, “si risolverebbe in una mera tautologia, in una formula retorica priva di qualsivoglia significato o di ogni giustificazione”. Secondo l’a. “il valore della giustezza di cui all’art. 111 comma 1 Cost. deve connotare il modello costituzionale (generale ed astratto) del processo, il quale (…) è destinato a condizionare la fisionomia dei singoli procedimenti giurisdizionali elaborati (sempre in via generale ed astratta) dal Legislatore ordinario”.</div>
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<div id="ftn51" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref51" name="_ftn51">[51]</a> COMOGLIO L.P., <em>“Il giusto processo” civile nella dimensione comparatistica</em>, in <em>Riv. Dir. Proc.,</em> 2000.</div>
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<div id="ftn52" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref52" name="_ftn52">[52]</a> Cfr. Corte cost. 24 aprile 1996 n. 131.</div>
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<div id="ftn53" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref53" name="_ftn53">[53]</a> VIGNERA G., <em>op. cit., </em>10.</div>
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<div id="ftn54" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref54" name="_ftn54">[54]</a> VIGNERA G., <em>op.cit.</em>,11, anche sulla base delle considerazioni svolte sul punto da CONTI C. <em>“Giusto processo (Diritto processuale penale)</em>, in <em>Enc. Dir. Aggiornamento</em>, V, Milano, 2001, 627 ss.</div>
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<div id="ftn55" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref55" name="_ftn55">[55]</a> Il giusto processo è quello che si svolge nel rispetto dei parametri fissati dalle norme costituzionali e dei valori condivisi dalla collettività. Cfr. in tal senso VIGNERA G., <em>op. cit</em>., COMOGLIO L.P. <em>op. cit</em>., TROKER N., <em>op. cit.</em></div>
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<div id="ftn56" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref56" name="_ftn56">[56]</a> COSTANTINO G., <em>op.cit. </em>L’autore, pur riconoscendo la definizione di giusto processo nel testo costituzionale, sostiene che l’effettiva portata dei nuovi principi costituzionali è destinata ad essere definita dalla giurisprudenza.</div>
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<div id="ftn57" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref57" name="_ftn57">[57]</a> In tal senso D’OVIDIO P., <em>op.cit. </em>e RAIA F., <em>op.cit  </em>la quale richiama il pensiero di VERDE G., <em>Giustizia e garanzie nella giurisdizione civile</em> in <em>“Riv. Dir. Proc.”</em>, 2000, 312 e di TAMIETTI A., <em>La legge Pinto riceve un primo avallo da parte della Corte europea: il rimedio da essa introdotto è accessibile e efficace</em>, in <em>Cass. pen.</em>, 2002, n.2, 805 ss. Per la giurisprudenza sul punto cfr. le decisioni della CEDU <em>Scordino c Italia </em>(con nota di VOLTAGGIO P., <em>La Corte di Strasburgo “bacchetta l’Italia” anche dopo la legge Pinto. La decisione del 27 marzo sul caso Scordino riapre l’accesso al ricorso a Strasburgo</em>, in <em>www.foroeuropeo.it</em>) e <em>Holzinger c Austria</em> (del 30.1.2001).</div>
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<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lillegittimita-dellart-2-comma-2-bis-della-legge-pinto-e-la-ragionevole-durata-dei-processi-per-equa-riparazione-a-margine-della-sentenza-n-36-del-2016-della-corte-costituzionale/">L’illegittimità dell&#8217;art. 2, comma 2 bis,  della legge Pinto e la ragionevole durata dei processi per equa riparazione (a margine della sentenza n. 36 del 2016 della Corte Costituzionale)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La sussidiarietà come criterio di organizzazione di una società libera e orientata al bene comune</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-sussidiarieta-come-criterio-di-organizzazione-di-una-societa-libera-e-orientata-al-bene-comune/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2017 17:39:29 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-sussidiarieta-come-criterio-di-organizzazione-di-una-societa-libera-e-orientata-al-bene-comune/">La sussidiarietà come criterio di organizzazione di una società libera e orientata al bene comune</a></p>
<p>La sussidiarietà come criterio di organizzazione di una società libera e orientata al bene comune[1] La riflessione su un parametro di organizzazione della Res Publica che valorizzasse, allo stesso tempo, le esigenze di efficacia dell’esercizio dei poteri pubblici e quelle di rispetto dell’autonomia delle società intermedie ha condotto alla individuazione</p>
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<div style="text-align: justify;">La sussidiarietà come criterio di organizzazione di una società libera e orientata al bene comune[1]</p>
<p>La riflessione su un parametro di organizzazione della Res Publica che valorizzasse, allo stesso tempo, le esigenze di efficacia dell’esercizio dei poteri pubblici e quelle di rispetto dell’autonomia delle società intermedie ha condotto alla individuazione del principio di sussidiarietà come quello più capace di coniugare il valore di un’efficiente disciplina dell’autorità dello Stato con quello della libertà e della dignità della persona, nelle sue esplicazioni associative.<br />
Il canone della sussidiarietà è stato, in particolare, identificato come quello più idoneo a garantire la ricerca e la realizzazione del bene comune e può essere definito, in via generale, come quel paradigma che impone di favorire i corpi intermedi e le istituzioni pubbliche più vicine alla persona.<br />
Il suo fondamento logico ed etimologico può essere rintracciato nel lemma subsidium (Hoffner), originariamente utilizzato nel lessico militare per indicare le truppe di riserva incaricate di soccorrere le coorti impegnate sul fronte di guerra, che esprime semanticamente l’idea del sostegno che le società maggiori devono garantire a quelle minori e che, implica, a sua volta, il concetto di solidarietà (di cui costituisce una delle più vistose declinazioni).<br />
In altre parole, si tratta dell’aiuto che la comunità deve garantire a tutte le membra del suo corpo sociale (Von Nell-Breuning).<br />
Ovviamente la nozione di sussidiarietà, che comprende, in sé, il concetto dell’aiuto che le istituzioni più grandi devono assicurare a quelle intermedie, è stata, poi, intesa come riferita anche all’idea complementare dell’autonomia delle seconde dalle prime.<br />
In quest’ultima accezione, quindi, la sussidiarietà esige che lo Stato rispetti e garantisca l’autonomia sia degli enti pubblici inferiori, sia delle formazioni private che operano per l’interesse generale.<br />
Si tratta di un principio che attiene all’ordine naturale delle relazioni non solo tra il potere dello Stato e l’autonomia delle collettività minori, ma anche di quelle tra l’autorità pubblica e la libertà dei cittadini.<br />
Il principio di sussidiarietà rileva, in altri termini, sia nella distribuzione delle funzioni tra le istituzioni pubbliche sia nella regolazione dei rapporti tra queste ultime e i soggetti privati.<br />
E, in quest’ottica, opera in una duplice direzione: verticale e orizzontale.<br />
La sussidiarietà verticale si esplica nell’ambito dell’allocazione di competenze amministrative tra diversi livelli di governo territoriali ed esprime la modalità d’intervento – appunto, sussidiario – degli enti territoriali superiori rispetto a quelli minori, che resta legittimato solo nei casi in cui l’esercizio delle funzioni da parte dell’organismo inferiore risulti inadeguato per il raggiungimento degli obiettivi connessi alla funzione.<br />
Nel suo significato ultimo, il principio di sussidiarietà verticale postula, quindi, che il potere proceda dal basso verso l&#8217;alto, perché proprio in basso trova il suo titolo originario e la sua formula ottimale di esercizio.<br />
Tradotto nei termini di un riparto di attribuzioni, il principio di sussidiarietà implica che la competenza generale dev’essere naturalmente intestata al livello inferiore, mentre solo una funzione precisata e delimitata va imputata al livello superiore.<br />
Il principio di sussidiarietà orizzontale prevede, invece, che le Istituzioni devono favorire e sostenere le iniziativa spontanee dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, che non possono intendersi riservate in via esclusiva alle amministrazioni pubbliche.<br />
In altri termini, dovranno essere valorizzate le forme di organizzazione spontanea della società civile (secondo dinamiche di natura associativa) per la gestione dei servizi da offrire alla comunità (senza frapporre ostacoli o impedimenti alla loro naturale operatività).<br />
Entrambe le riferite declinazioni del principio di sussidiarietà rivelano un evidente sfavore per il monismo assolutizzante connesso alla concentrazione del potere presso la sola autorità statale.<br />
La potestà pubblica, in altri termini, non può essere concepita come implicante l’attribuzione al solo Stato delle funzioni preordinate alla realizzazione del bene comune, secondo una logica monopolistica, di genesi illuministica, dell’interpretazione di quest’ultimo, ma dev’essere ordinata e regolata in modo da favorire la sua articolazione territoriale e da garantire il suo esercizio diffuso e pluralista.<br />
In questa prospettiva il rispetto del principio di sussidiarietà opera sia come criterio (positivo), sia come limite (negativo) della disciplina (e dell’esercizio) del potere pubblico.<br />
Come paradigma di organizzazione dell’autorità, la sussidiarietà impone che lo Stato sostenga le comunità più piccole, in quanto più prossime ai cittadini, e ne garantisca al contempo l’autonomia; come confine alla sua esplicazione impedisce, invece, che l’autorità amministrativa e di governo comprimano gli spazi di libertà riconosciuti alle iniziative private, che si esprimono nei corpi intermedi, finalizzate alla realizzazione dell’interesse generale.<br />
La sussidiarietà rifiuta ogni forma di centralismo e rigetta qualsivoglia ipotesi organizzativa che si fondi sul riconoscimento allo Stato dell’esegesi esclusiva del bene comune e della piena realizzazione dei cittadini.<br />
La sussidiarietà è incompatibile con lo statalismo e con una concezione burocratica, invasiva e assistenziale dei rapporti tra lo Stato e i cittadini.<br />
Il carattere naturale della regola della sussidiarietà e delle sue implicazioni organizzative è confermato, peraltro, dalla risalenza temporale e dalla universalità della sua affermazione.<br />
Già Aristotele aveva intuito la portata del principio di sussidiarietà quando aveva precisato che l’autorità della polis doveva intendersi circoscritta al solo esercizio delle funzioni essenziali per il benessere dei cittadini, mentre dovevano riconoscersi spazi di autonomia alle comunità minori (come i villaggi).<br />
Ma anche San Tommaso, declinando la nozione dell’uomo come imago Dei, e, quindi, come soggetto creato naturalmente libero e responsabile, nei rapporti con lo Stato, aveva chiarito che spetta a quest’ultimo sostenere la persona ed aiutarla a realizzare il suo destino di pienezza.<br />
La Dottrina Sociale della Chiesa ha, poi, chiarito presupposti, fondamento e caratteri del principio di sussidiarietà.<br />
Prima Leone XIII, con l’enciclica Rerum novarum del 1891, e, poi, Pio XI, con l’enciclica Quadrigesimo anno del 1931, hanno, in particolare, enunciato il principio per cui lo Stato deve astenersi dall’intervenire nel disbrigo di questioni che possono essere più efficacemente risolte dagli individui o dalle comunità minori, deve limitarsi, quindi, a gestire i soli affari che necessitano di un intervento pubblico centrale e, soprattutto, deve “aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già distruggerle o assorbirle” (lettera enciclica Quadrigesimo anno).<br />
Ma tutti i Pontefici hanno, poi, ribadito l’esigenza che l’autorità statale non superi il limite invalicabile connesso alla necessità di rispettare l’autonomia dei cittadini, singoli o associati, e si limiti a intervenire per regolare solo ciò che non può essere autonomamente gestito da essi, dovendo, al contrario, favorire le iniziative assunte spontaneamente dalle forze sociali e finalizzate a soddisfare i bisogni della comunità (Benedetto XVI, Deus caritas est, 2005).<br />
Un’attenzione particolare è stata, in particolare, dedicata dalla Dottrina Sociale della Chiesa ai temi della famiglia e dell’educazione, con la precisazione che, per entrambi gli ambiti, l’autorità pubblica deve svolgere un ruolo di sostegno e di aiuto, ma non di sostituzione.<br />
La famiglia, in particolare, partecipa di una natura originaria di autonomia, che impedisce allo Stato ogni intervento che ne limiti o conculchi gli spazi di libertà (Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio).<br />
Ma anche l’insegnamento e la formazione non possono essere monopolizzati dallo Stato ed esigono il rispetto di un ambito di autonomia da indebite e sproporzionate ingerenze pubbliche.<br />
Il criterio della sussidiarietà è stato recepito come parametro fondamentale pure dal legislatore costituente (anche se non dall’origine della Carta, ma solo con la riforma del Titolo V del 2001), in entrambe le accezioni sopra ricordate (verticale e orizzontale).<br />
Unitamente all’articolazione dell’organizzazione amministrativa della Repubblica secondo un sistema di multilevel governance, è stata, infatti, prevista la sussidiarietà (art.118, primo comma) come uno dei criteri dell’allocazione delle funzioni amministrative tra i diversi livelli di governo, con l’espressa previsione che le competenze devono essere assegnate prioritariamente ai Comuni e, solo in via sussidiaria, alle Province, alle Regioni o allo Stato.<br />
Si tratta della più limpida espressione della sussidiarietà verticale, nella misura in cui enuncia la regola generale dell’attribuzione delle funzioni amministrative ai Comuni, e, quindi, al livello di governo più prossimo ai cittadini, e prevede l’assegnazione agli enti territorialmente maggiori solo dei compiti che esigono un esercizio progressivamente unitario.<br />
La valorizzazione del vincolo di vicinanza ai cittadini nell’organizzazione dello Stato rinviene, quindi, nella Costituzione italiana un riconoscimento chiarissimo e del tutto coerente con il fondamento logico e filosofico del principio di sussidiarietà.<br />
Così come anche la sussidiarietà orizzontale è stata costituzionalizzata nel 2001, mediante la previsione (all’art.118, quarto comma) del dovere (l’uso del verbo “favorire” all’indicativo presente segnala l’obbligatorietà del comportamento) delle amministrazioni pubbliche, di tutti i livelli di governo, di favorire “l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.<br />
Nonostante il carattere di norma programmatica, sprovvista, come tale di sanzione, la disposizione costituzionale significa in maniera univoca la necessità che la Repubblica, in tutte le sue articolazioni territoriali, favorisca le forme spontanee di organizzazione privata finalizzate all’espletamento di servizi di interesse della collettività, con il duplice corollario che il potere amministrativo e quello esecutivo devono agevolare le forme associative di cooperazione all’azione amministrativa e non possono frapporre ostacoli o difficoltà di ordine burocratico o normativo al loro autonomo sviluppo.<br />
Si tratta, anche in questo caso, di un’enunciazione del tutto coerente con l’elaborazione del principio di sussidiarietà orizzontale da parte della Dottrina Sociale della Chiesa, a conferma dell’assoluta consonanza della riflessione ecclesiastica con la normativa fondamentale dello Stato nella definizione del più ordinato assetto dei rapporti tra l’autorità pubblica, i cittadini e la società civile.<br />
Non solo, ma anche l’Unione europea conosce il principio di sussidiarietà come una regola fondamentale nell’individuazione del livello di competenza più appropriato.<br />
L’art. 5 del TFUE sancisce, infatti, espressamente, che la competenza dell’Unione è limitata alle sole questioni che non possono essere più utilmente ed efficacemente trattate dai singoli Stati membri, a ulteriore conferma che si tratta di un canone di distribuzione delle competenze che attiene a un ordine organizzativo naturale (che favorisce le istituzioni più vicine ai cittadini e che consente l’esercizio delle funzioni da parte di Istituzioni più lontane da essi solo quando sia necessario per il corretto esercizio della competenza).<br />
Ma la valenza universale del canone della sussidiarietà è rivelata anche dal suo più autentico fondamento logico e, per certi versi, ontologico, che non può che essere rintracciato nel principio personalistico (o personalista).<br />
Si tratta di un principio che, anch’esso, informa e fonda l’architettura sia della Dottrina Sociale della Chiesa, sia della Costituzione.<br />
Esso si fonda sul presupposto del primato della persona, rispetto allo Stato, ed implica il corollario secondo cui quest’ultimo è al servizio della prima, e non la prima al servizio del secondo.<br />
Il principio personalistico, che obbedisce a una concezione naturale dei rapporti tra l’individuo e la collettività e che postula la superiore dignità della persona rispetto all’autorità dello Stato, si è affermato in una logica di reazione alle contrarie visioni totalitarie della predetta relazione.<br />
Dapprima in ambito filosofico (Hobbes, Rousseau, Hegel, seppur con accenti diversi) e, poi, in ambito politico (i diversi totalitarismi del ventesimo secolo) è sembrata affermarsi (e, anzi, si è, spesso, concretamente e drammaticamente affermata) una visione secondo cui lo Stato prevale sull’uomo e le istanze di libertà di quest’ultimo restano subordinate agli interessi dell’autorità statale (che assorbe ed esaurisce, in sé, i diritti dei cittadini e dei corpi intermedi).<br />
A questa concezione monistica e totalizzante dello Stato si sono contrapposte sia la Dottrina Sociale della Chiesa, sia le costituzioni democratiche e liberali occidentali (ma, prima, anche pensatori come Althusius).<br />
Quanto alla prima, è sufficiente ricordare che per la Chiesa, l’uomo, in quanto creato a immagine e somiglianza di Dio, è titolare di diritti di libertà naturali e incomprimibili.<br />
Il più immediato corollario di tale concezione è costituito dall’affermazione che la persona, così come la famiglia (che ne costituisce la prima e più naturale espressione sociale), preesiste allo Stato e che quest’ultimo deve tutelare e promuovere i diritti dell’uomo, e non limitarli o conculcarli.<br />
In altre parole lo Stato esiste per proteggere e favorire il libero sviluppo della persona umana nella comunità, e non certo per annientarne la naturale aspirazione a una piena realizzazione della sua dignità.<br />
Ma anche la Costituzione repubblicana si fonda sul principio personalistico, là dove riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali (art.2), e impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, secondo comma).<br />
La reazione alle tragiche esperienze totalitarie del ventesimo secolo in cui la dignità e la libertà dell’uomo sono state disprezzate, annientate e sacrificate sull’altare pagano dello Stato assoluto (anche di matrice collettivista) è stata costituzionalizzata con l’affermazione rivoluzionaria del principio del primato della persona sullo Stato (e non viceversa).<br />
E’ lo Stato che serve allo sviluppo dell’uomo e alla sua piena realizzazione; e non è la persona ad essere destinata ad annullarsi nelle imperative istanze dell’autorità statale, con la conseguenza che anche quando gli interessi dei cittadini devono essere limitati in ragione della superiore esigenza di tutelare gli interessi generali, il sacrificio si iscrive, comunque, in una logica di preordinazione dell’organizzazione pubblica alla promozione della persona e non si giustifica in sè (Mortati).<br />
Aldo Moro ammoniva, al riguardo, con una sintesi linguistica mirabile, che “uno Stato non è pienamente democratico se non è al servizio dell’uomo, se non ha come fine supremo la dignità, la libertà, l’autonomia della persona umana”.<br />
Un ulteriore corollario del principio personalistico va, inoltre, ravvisato nel divieto, per l’autorità statale, di intervenire nella intangibile sfera della personalità del cittadino, nelle sue espressioni fisiche e morali, che restano salvaguardate dalla Costituzione in “lunghezza, larghezza, profondità” (Mounier).<br />
Il principio di sussidiarietà e quello, presupposto, personalistico non restano, tuttavia, fini a se stessi, ma risultano preordinati ad assicurare la più efficace e ordinata realizzazione del bene comune.<br />
Il bene comune, detto da San Tommaso principalissimum (per la sua valenza suprema, rispetto a ogni altro valore), per quanto diversamente declinato nelle diverse concezioni dello Stato, non si esaurisce, in ogni caso, nella somma degli interessi particolari (enciclica Centesimus annus), e costituisce quel complesso di condizioni, economiche e sociali, che consentono ai cittadini, singoli o associati, e alle famiglie di conseguire la loro piena e più soddisfacente realizzazione (enciclica Gaudium et spes).<br />
Perché sia conseguito il bene comune non è, tuttavia, sufficiente che lo Stato, in ossequio al principio di sussidiarietà, favorisca la libera iniziativa privata verso attività di interesse generale e garantisca l’autonomia dei corpi intermedi, ma è necessario che questi ultimi esercitino la libertà in maniera responsabile e orientata alla realizzazione dei valori (anche etici) che fondano e giustificano la convivenza.<br />
La società civile, le famiglie, le associazioni, il volontariato devono, in altri termini, avvertire una corresponsabilità nel perseguimento del bene comune e usare l’autonomia e la libertà che (giustamente) esigono dallo Stato per cooperare in maniera attiva, consapevole ed efficace alla promozione della persona e allo sviluppo della comunità.<br />
Solo la sinergia tra il potere pubblico e la responsabile collaborazione della società civile e delle organizzazioni private può garantire, in definitiva, il raggiungimento del bene comune, in una sintesi equilibrata dei diritti di libertà della persona, dell’autonomia dei corpi intermedi e delle esigenze della collettività.</p></div>
<p>[1] Articolo pubblicato sul n.90/2016 della rivista “L’Arco di Giano”.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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